Numero10 2013

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 10 31 maggio 2013

IN PRIMO PIANO SICUREZZA E AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 10 31 maggio 2013

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

I finanziamenti soci

6

Prima rata IMU

9

Posta elettronica certificata

11

Contributi per l’imprenditoria giovanile

12

Autotrasporto. Contributi agli investimenti

17

Agevolazioni nazionali a sostegno del design

20

Indice mensile rivalutazione t.f.r. maggio 2013

22

Socio amministratore di s.r.l.

23

Contratto di somministrazione “ingiustificato”

26

Il lavoro nella giurisprudenza

28

Indennità di malattia per i parasubordinati

30

Garante della privacy

31

Imprese alimentari

32

Apparecchi di sollevamento e a pressione

34

Autorizzazione unica ambientale

35

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

36

Ambiente e sicurezza in breve

37

Marcatura CE per i prodotti da costruzione (1a parte)

38

Appalti pubblici: rinviata al 2014 l’AVCPASS

42

Note informative

45


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EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Business News

51

La banca designata in un credito confermato

53

Partecipazione a fiere

56

Russia

60

Prevenire il contenzioso internazionale

62

India: la riforma nel retail

64

Esportare prodotti agroalimentari in Vietnam

66

Aspetti fiscali in Turchia

70

Credito di aiuto alla Tunisia

72

Progetto IP FOR SME’S

75

Il 3D del Parco Scientifico in una app

76

Vietata la circolazione su strada dei “muletti”

78

Riduzione pedaggi autostradali 2010 e 2011

79

Autotrasporto. Riduzione dei pedaggi autostradali

80

Rinnovo CQC: legalizzazione delle fotografie

82

Decorrenza copertura assicurativa r.c. auto

83

Autotrasporto di cose. Risorse per il 2013

84

Canone di locazione immobili urbani

85

Scadenze aziendali giugno 2013

86

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu

Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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I finanziamenti soci

aspetti civilistici e tributari

Premessa La crisi economica che interessa il paese, spinge molte imprese a ricorrere al finanziamento da parte dei soci, per ripristinare, ove possibile, situazioni di equilibrio finanziario. Questa procedura tuttavia, richiede il rispetto di precise regole previste dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio. Di seguito andremo ad analizzare queste regole allargando l’analisi anche agli aspetti di natura fiscale.

Il finanziamento fruttifero e infruttifero I versamenti a titolo di finanziamento costituiscono una forma di prestito con obbligo di rimborso del capitale. Può essere ritenuta un’operazione speculare al finanziamento di capitale di credito eppure vi sono alcune differenze. Il soggetto finanziatore è rappresentato da uno o più soci, non è richiesta la partecipazione di tutti i soci, non sussiste alcun vincolo di partecipazione con riferimento alla quota di capitale sociale detenuta. Per esempio il finanziatore può essere anche un unico socio che possiede il 5% del capitale sociale o tutti i soci ognuno per la somma ritenuta più idonea senza collegamento con la percentuale di partecipazione al capitale. Un’altra differenza è costituita dal fatto che il finanziamento può essere sia fruttifero che infruttifero di interessi. Nel caso in cui il finanziamento sia infruttifero di interessi, è opportuno che tale circostanza risulti adeguatamente documentata, al fine di evitare ogni possibile contestazione al riguardo. Essendo, infatti, l’operazione configurabile quale contratto di mutuo, ossia un contratto che si presume oneroso, qualora lo si voglia ritenere gratuito occorrerà essere in grado di provare tale circostanza. A tal fine la delibera societaria in cui

si dà atto del finanziamento ricevuto può rappresentare un adeguato mezzo di prova. Se viceversa il finanziamento è a titolo oneroso, sarà opportuno predisporre appositi documenti, ove siano descritti gli eventuali frutti e le scadenze pattuite per il rimborso. A tal proposito si reputa valido lo scambio di lettere commerciali nel momento antecedente l’erogazione del finanziamento.

Le condizioni da rispettare In base a quanto previsto dalla delibera CICR del 3 marzo 1994, in attuazione del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), i finanziamenti a favore della società possono essere effettuati esclusivamente dai soci che: - risultano iscritti nel libro dei Soci (ora Registro Imprese) da almeno tre mesi; - detengono una partecipazione al capitale pari almeno al 2% dell’ammontare del capitale nominale quale risulta dall’ultimo bilancio approvato; - tale possibilità sia espressamente prevista dallo Statuto. In mancanza di una sola di queste condizioni il finanziamento non è possibile. La ragione di tali condizioni è legata alla necessità di evitare possibili abusi nella sollecitazione e raccolta di fondi, assimilando di fatto tale attività ad una raccolta di risparmio tra il pubblico.

Gli aspetti contabili Questi versamenti dal punto di vista contabile devono essere considerati come mutui, e perciò vanno iscritti nella voce D4 “Debiti verso altri finanziatori” nel passivo dello Stato patrimoniale. E’ possibile convertire tali versamenti in finanziamenti di capitale di rischio, situazione peraltro ipotizzabile in presenza di aumenti gratuiti di capitale o a causa di perdite rilevanti. La procedura richiede che, per la copertura di perdite, sia espressamente espressa la volontà dei soci alla conversione con delibera in sede di Assemblea Ordinaria, mentre occorre l’Assemblea Straordinaria per gli aumenti di capitale sociale. Il principio contabile n. 28 al paragrafo B)1 stabilisce che la conversione può essere attuata solo previa rinuncia al diritto di restituzione di ciascun socio. In questo modo la rinuncia determi-

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na l’iscrizione di una posta la cui natura è quella di riserva di capitale, utilizzabile per la copertura di perdite o futuri aumenti di capitale. In questo modo i versamenti confluiscono nel patrimonio aziendale come riserve di capitale e devono essere iscritte nella voce A VII “Altre riserve”.

Imposta di registro I finanziamenti soci, fruttiferi o infruttiferi, non sono atti societari propri ma prestiti di denaro, per i quali è previsto l’obbligo della restituzione. Vanno pertanto distinti dai versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto per i quali essendo atti societari propri, sono soggetti al versamento dell’imposta di registro in misura fissa di 168,00 euro. I finanziamenti soci con obbligo di restituzione, siano essi fruttiferi o infruttiferi, sono soggetti all’imposta proporzionale con aliquota del 3%. Tuttavia qualora l’accordo sul finanziamento tra società e socio, sia effettuato tramite lo scambio di corrispondenza commerciale, l’imposta di registro non è dovuta, a meno che non si rientri nel caso d’uso. In questi casi pertanto l’utilizzo del plico raccomandato, può rappresentare mezzo idoneo per attribuire data certa all’operazione. Per caso d’uso s’intendono gli atti che devono essere depositati presso le cancellerie giudiziarie nell’espletamento dell’attività amministrativa o presso uffici pubblici.

Le novità della riforma societaria La nuova disciplina dei finanziamenti soci introdotta dalla riforma societaria è contenuta nell’articolo 2467 del codice civile ed è improntata a una maggiore tutela dei creditori sociali. In particolare la norma citata prevede che il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. A tal proposito si segnala che l’ABI ha esteso tale principio anche nell’ipotesi in cui il socio provveda con mezzi propri al pagamento dei debiti scaduti. La riforma ha in questo modo focalizzato l’attenzione sul possibile conflitto d’interessi tra creditori ordinari, come ad esempio i fornitori, e i soci. In altre parole il credito verso la società dei soci non è più considerato un credito di pari grado rispetto a quello degli altri creditori, come invece avveniva prima della riforma. Ne consegue che in caso di conflitto d’interessi tra fornitori e soci, la società deve preferire i primi postergando il credito dei soci. In pratica l’ammi-

nistratore che rimborsa deve prestare attenzione a che il rimborso del finanziamento soci, non generi l’incapacità della società di far fronte ai suoi impegni con gli altri creditori perché in tal caso il rimborso si rivelerebbe illecito oltre che fonte di responsabilità per l’amministratore stesso. Inoltre qualora entro un anno dal giorno in cui il finanziamento sia rimborsato dalla società ai soci, la società fallisca, il pagamento che il socio ha ricevuto deve essere restituito alla società o meglio alla curatela fallimentare, la quale oltre ad avere il diritto alla restituzione può esperire l’azione di responsabilità verso l’amministratore.

Le responsabilità In caso di violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2467 del codice civile si possono realizzare due tipologie di reati: il rimborso indebito dei finanziamenti ai soci e la restituzione illecita del capitale sociale. Il primo caso è classificato come distribuzione preferenziale dell’attivo, il secondo configura il reato di bancarotta preferenziale. E’ bene sottolineare che il reato matura in capo al debitore che è la società, ossia nelle persone degli amministratori, mentre il socio creditore non può essere perseguito.

La delibera CICR Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio con la delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 ha introdotto un nuovo principio nell’ambito della raccolta pubblica. Ricordiamo comunque che le delibere del CICR producono effetti unicamente nei confronti delle società di capitali mentre non si estendono alle società di persone, per le quali è espressamente prevista l’esclusione. Queste ultime pertanto possono liberamente fare ricorso ai finanziamenti soci. Tornando alla delibera e in particolare all’articolo 2 comma 3, è previsto che non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico e quindi è consentita da parte delle società, quella effettuata sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura del finanziamento. Questo principio è utile anche per risolvere la questione riguardante la legittimità dei finanziamenti concessi dai soci nei primi tre mesi di vita della società, quando il requisito del possesso temporale non si è ancora realizzato. Può capitare, infatti, che nelle fasi di avvio di un’attività imprenditoriale vi sia la necessità di ricorrere al finanziamento da parte dei soci. Sarebbe eccessivamente penalizzante considerare

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tali finanziamenti contrari alla normativa, perchĂŠ in contrasto con il requisito temporale di tre mesi imposto dalla delibera CICR. In questo modo si rende legittimo il finanziamento da parte dei soci nella fase di avvio dell’attivitĂ

a condizione che sia frutto di trattative personalizzate con i singoli soci. La richiesta non deve essere formulata in maniera generalizzata all’intera compagine societaria. (PZ)

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Prima rata IMU

I CHIARIMENTI IN VISTA DEL VERSAMENTO

Secondo i chiarimenti del Dipartimento delle Finanze contenuti nella circ. n. 2/DF del 23 maggio 2013, il versamento della prima rata dell’IMU può essere eseguito sulla base del modificato d.l. n. 35/2013. Il nuovo testo del comma 4 dell’art. 10 del d.l. n. 35/2013 non ripropone più le due date (quella del 16 maggio e del 16 novembre) allo scadere delle quali i contribuenti dovevano consultare il sito internet del Ministero dell’Economia e delle finanze per poter visionare le delibere e i regolamenti comunali ai fini della determinazione dell’imposta da versare. Con le modifiche apportate dal d.d.l. di conversione, il nuovo comma 13-bis dell’art. 13 del d.l. n. 201/2011 stabilisce che l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata deve essere eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, mentre il versamento della seconda rata sarà eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul predetto sito internet alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta. A tal fine, i Comuni dovranno inviare tali atti entro il 9 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 16 ottobre, infine, si applicheranno gli atti adottati per l’anno precedente. Alla luce del quadro normativo che si è cercato di riassumere brevemente, sono stati posti vari quesiti al Ministero dell’Economia concernenti, in particolare, le modalità di calcolo della prima rata dell’IMU da versare entro il prossimo 17 giugno. Anzitutto, il Dipartimento ha chiarito che, sebbene il d.l. n. 35/2013 non sia stato ancora definitivamente convertito in legge, i contribuenti po-

tranno versare la prima rata dell’imposta tenendo conto delle disposizioni contenute nell’emendamento allo stesso decreto di cui si è detto. Quindi, i contribuenti potranno scegliere di determinare la rata dell’IMU dovuta a giugno in due modi: - sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti che alla data del 16 maggio 2013 erano pubblicati sul sito www.finanze.it (quindi sulla base delle disposizioni contenute nel testo originario dell’art. 10 comma 4 del d.l. n. 35/2013); - sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente (sulla base delle disposizioni contenute nel d.d.l. di conversione del d.l. n. 35/2013). In quest’ultima ipotesi, si deve fare riferimento esclusivamente alle aliquote e alle detrazioni applicate nel 2012, ma non anche agli altri elementi relativi al tributo. Per quanto concerne il presupposto impositivo e la base imponibile, infatti, si deve tenere conto della disciplina vigente nell’anno di riferimento. Per chiarire meglio il concetto, si pensi ad un immobile che nel 2013 viene destinato ad abitazione principale, mentre nel 2012 non lo era. In questo caso, il versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2013 è sospeso in conseguenza delle disposizioni contenute nell’art. 1 del d.l. n. 54/2013. Viceversa, se nel 2012 era adibito ad abitazione principale, ma nel 2013 costituisce una “seconda casa”, la prima rata dell’IMU dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista per gli immobili tenuti a disposizione per l’anno 2012. Ancora, un’area fabbricabile che nel 2013 diventa terreno agricolo non dovrà versare la prima rata dell’IMU in quanto rientra fra le tipologie di immobili per i quali il pagamento è stato sospeso dal citato d.l. n. 54/2013. Viceversa, nel caso in cui il terreno agricolo diventi fabbricabile nel 2013, la prima rata dell’IMU per l’anno 2013 dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista per le aree fabbricabili per l’anno 2012. Un importante chiarimento contenuto nella circ. n. 2/DF/2013 riguarda gli immobili classificati nel gruppo catastale “D” per i quali, per gli anni 2013 e 2014, il gettito calcolato con l’aliquota dello 0,76% è destinato allo Stato.

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Il Ministero ha ricordato anzitutto che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli immobili nella categoria catastale D/5, il coefficiente per la determinazione della base imponibile è incrementato a 65 (era 60 per l’anno 2012). Anche per la generalità degli immobili nel gruppo “D”, inoltre, per il versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2013 i contribuenti pos-

sono applicare l’aliquota vigente nei dodici mesi dell’anno precedente, anche nel caso in cui detta aliquota risulti inferiore a quella dello 0,76%. L’aliquota dello 0,76%, o eventualmente quella elevata dai Comuni per l’anno 2013, verrà applicata per il versamento della seconda rata dell’IMU che dovrà essere versata a dicembre. (C)

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Posta elettronica certificata

SCADE IL 30 giugno 2013 la comunicazione al registro delle imprese Si rammenta che il 30 giugno prossimo scade il termine, previsto dalla legge n. 221/2012, entro cui le imprese individuali già costituite devono co-

municare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle Imprese come già fanno le società. Per le nuove imprese individuali, come è noto, dal 19 dicembre 2012 l’apertura della casella di PEC avviene contestualmente all’iscrizione al Registro delle Imprese. L’adempimento è gratuito e viene effettuato online tramite il sistema di Comunicazione Unica disponibile sul sito internet www.registroimprese.it

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(C)


Contributi per l’imprenditoria giovanile licenziato il bando unioncamere in applicazione della l.r. 22 marzo 2012, n. 5

Con determinazione del Segretario generale di Unioncamere Friuli-Venezia Giulia del 12-15 maggio 2013 è stato licenziato il bando per la concessione di contributi a imprese giovanili sia esistenti, sia da costituirsi - in applicazione della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 e del regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2012 n. 242/Pres. Le risorse complessivamente stanziate per tutto il territorio del Friuli-Venezia Giulia ammontano a 462.962,96 Euro e saranno ripartite a livello provinciale in funzione del numero delle imprese attive iscritte nel Registro delle imprese. Prima di entrare nel dettaglio del bando si rammenta che le domande possono essere presentate fra le ore 08.00 del 1° luglio e il 31 luglio 2013, esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) agli enti camerali di seguito indicati, in funzione della provincia sul cui territorio è localizzata la sede o l’unità operativa dell’impresa: - CCIAA di Gorizia: fondogorizia@go.legalmail. camcom.it; - CCIAA di Pordenone: cciaa@pn.legalmail. camcom.it; - CCIAA di Trieste: cciaa@ts.legalmail.camcom. it; - CCIAA di Udine: contributi@ud.legalmail. camcom.it.

Beneficiari Beneficiarie sono le imprese giovanili, insediate o da insediarsi nel territorio della Regione FriuliVenezia Giulia: - iscritte al Registro Imprese da meno di un anno alla data di presentazione della domanda, con sede legale o unità operativa oggetto dell’investimento sul territorio regionale ed

attive entro la data di approvazione della graduatoria provinciale; ovvero - ancora da costituirsi, ma che s’impegnino a costituire e iscrivere la nuova impresa al citato registro entro 3 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda (31 ottobre 2013). Per impresa giovanile si intende: l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani di età compresa tra i 14 e 35 anni, oppure l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l’impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso di persone composta da due soci (nella quale almeno uno dei soci è giovane), la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società.

Iniziative ammissibili Sono ammissibili le iniziative finalizzate a realizzare progetti di imprenditoria giovanile nel territorio regionale, avviate successivamente alla data di presentazione della domanda. L’investimento minimo ammesso è di 5.000 Euro ovvero di 10.000 Euro nel caso di società con almeno 3 soci.

Spese ammissibili Sono ammesse spese per investimenti tecnici, costituzione d’impresa e di prima impianto, come appresso specificato: Spese per investimenti relativi all’acquisto o acquisizione in locazione finanziaria di beni strettamente funzionali all’esercizio dell’attività economica quali: - acquisto di impianti; - arredi; - macchinari, strumenti ed attrezzature; - beni immateriali: brevetti, know how, diritti di licenza, software; - hardware; - automezzi; - sistemi di sicurezza, nei limiti di spesa minima di 1.500 Euro;

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- pubblicità e attività promozionali, nei limiti di spesa massima di 10.000 Euro. Spese per la costituzione relativamente a: - spese notarili, onorario; - spese connesse agli adempimenti obbligatori per l’avvio dell’impresa nonché business plan nel limite massimo di 10.000 Euro; Spese per primo impianto relativamente a: - adeguamento e ristrutturazione dei locali - realizzazione o ampliamento sito internet, nei limiti di spesa massima di 5.000,00 euro - locazione dei locali, per un periodo massimo di 12 mesi e una spesa massima di 15.000,00 euro - avvio attività di franchising, limitatamente al diritto di ingresso nel limite di spesa massima di 25.000 Euro. Tutte le spese devono essere sostenute in data posteriore a quella della presentazione della domanda, pena la loro inammissibilità.

Forma e misura delle agevolazioni Le agevolazioni consistono nella concessione di contributi a titolo “de minimis” nella misura massima del 50% delle spese ammissibili ed entro i limiti di 2.500 – 20.000 Euro, elevabili a 5.000 – 40.000 in presenza di società con almeno 3 soci. I contributi sono cumulabili per la parte di spese non coperte con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese le garanzie di cui all’art. 28 della l.r. 5/2012, salvo che ciò non sia diversamente stabilito dalle pertinenti norme di riferimento.

Presentazione delle domande Le domande potranno essere presentate dalle ore 08.00 del 1° luglio 2013 ed entro il 31 luglio 2013 alla CCIAA sul cui territorio è dislocata la sede o unità operativa dell’impresa destinataria dell’investimento. Ciascuna impresa presenta una sola domanda. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere redatte, pena l’inammissibilità, utilizzando l’apposita modulistica allegata al bando e reperibile sul sito web di Unioncamere (www.fvg.camcom.it) nonché sui siti di ciascun ente camerale (www.go.camcom. it; www.pn.camcom.it; www.ts.camcom.it; www. ud.camcom.it), ed inviate esclusivamente via PEC all’ente competente per territorio, come già sopra ricordato, e cioé: - CCIAA di Gorizia: fondogorizia@go.legalmail. camcom.it - CCIAA di Pordenone: cciaa@pn.legalmail. camcom.it

- CCIAA di Trieste: cciaa@ts.legalmail.camcom. it - CCIAA di Udine: contributi@ud.legalmail. camcom.it Da un punto di vista pratico la procedura d’invio è la seguente: 1. la domanda e tutta la documentazione vanno redatte sul documento cartaceo; 2. sulla domanda va applicata e annullata una marca da bollo da 14,62 Euro; 3. la domanda e gli allegati vanno scansiti e trasmessi via PEC come sopra indicato. La domanda si considera validamente inviata se: - firmata in originale, successivamente scansita, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. Alle domande devono essere allegati: - relazione illustrativa del progetto; - quadro riepilogativo di spesa; - dichiarazione di impegno (solo per le imprese non ancora costituite ed iscritte alla data di presentazione della domanda); - preventivi dei fornitori; - fotocopia d’identità del firmatario della domanda in corso di validità (solo se la domanda non viene firmata digitalmente). E’ ammessa la regolarizzazione o integrazione della domanda, qualora questa sia irregolare o incompleta, nel termine di 10 giorni assegnati dall’ufficio camerale. Scaduto, invano, detto termine la domanda viene archiviata.

Procedure I contributi sono concessi secondo procedimento valutativo a graduatoria su base provinciale entro i limiti delle disponibilità finanziarie. La valutazione di ogni singolo progetto avviene in fase istruttoria, sentito il Comitato tecnico valutativo che attribuisce i punteggi previsti da una specifica scheda di valutazione di cui all’allegato B del bando secondo i seguenti criteri fino a un punteggio massimo di 100 punti: - sviluppo di sinergie con altre iniziative di promozione di nuove idee imprenditoriali realizzate da enti pubblici e privati: 10 punti; - valorizzazione della creatività: 25 punti; - avvio di nuove imprese dirette al mantenimento dei mestieri tradizionali dell’artigianato: 25 punti;

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- innovazione tecnologica di processo o di prodotto: 20 punti; - progetti presentati da giovani che abbiano partecipato a iniziative in collaborazione di incubatori e acceleratori d’impresa a loro rivolti e con l’obiettivo prioritario di cogliere le esigenze di innovazione del tessuto produttivo regionale oppure con le università, le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, allo scopo di migliorare l’integrazione fra scuola e lavoro con precipuo riguardo alla nascita di nuove imprese: 10 punti - coinvolgimento dell’ente camerale che preveda la condivisione dell’ente da attuarsi mediante la messa a disposizione di postazioni di lavoro attrezzate e sale riunioni comuni: 10 punti.

Istruttoria e formazione della graduatoria L’istruttoria si conclude entro 180 giorni dalla data di chiusura del bando ed entro questo termine verranno formulate le graduatorie su base provinciale, approvate dalla Giunta regionale ed evidenzianti i progetti ammessi e finanziati fino a esaurimento delle risorse nonché i progetti non ammessi per difetto di requisiti. In caso di carenza di risorse per l’’ultimo progetto finanziabile su base provinciale è disposto il finanziamento parziale. I progetti utilmente collocati in ciascuna graduatoria provinciale, ma non finanziati per carenza di risorse, potranno esserlo qualora se ne rendessero disponibili per revoche o rinunce mediante scorrimento della graduatoria stessa. Una volta approvate le graduatorie dalla Giunta regionale, gli enti camerali provvederanno a emanare l’atto di concessione del contributo, contenente anche i termini, le condizioni, i vincoli e gli obblighi che ne discendono ovvero a dare motivata comunicazione del suo diniego.

Realizzazione del progetto e presentazione del rendiconto Il progetto deve essere avviato dopo la data di presentazione della domanda e, comunque, entro 6 mesi dalla data di ricevimento dell’atto di concessione del contributo e deve essere ultimato entro 18 mesi dalla data di ricevimento dell’atto di concessione, termine entro il quale l’impresa beneficiaria dovrà anche presentare il rendiconto utilizzando uno specifico modello parimenti reperibile sui siti sopra indicati. Detto termine può essere prorogato di 2 mesi previa presentazione prima della sua scadenza di domanda. Per avvio del progetto s’intende:

- nel caso di fornitura dei beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di spesa o, in mancanza, la data della prima fattura; - nel caso di fornitura di servizi (ad es. consulenze), la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equivalente, ovvero, in mancanza, la data della prima fattura; - nel caso di esecuzione di lavori, la data di avvio degli stessi, specificata nella documentazione di spesa ovvero, in mancanza, la data della prima fattura. Il rendiconto può: a) essere trasmesso mediante invio a mezzo PEC all’indirizzo sopra indicato, nel qual caso va sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante oppure firmata in originale e successivamente scansita e inviata tramite PEC unitamente a un documento d’identità valido; b) essere spedito mediante raccomandata a.r., posta ordinaria o corriere espresso privato ovvero corriere espresso nazionale “Postacelere 1 plus”, nel qual caso dovrà pervenire entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di rendicontazione; c) essere consegnato a mano all’ente camerale competente. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione del rendiconto fa fede: per l’invio sub a) la data e l’ora dell’invio attestate dai dati di certificazione del messaggio documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo; per l’invio sub b) dalla data del timbro postale; per l’invio sub c) dal timbro datario apposto dall’ente camerale competente. Per le altre modalità di presentazione del rendiconto e della relativa documentazione giustificativa di spesa si rinvia a guadagno di spazio al testo del bando. Qui si rammenta soltanto che è consentito un differimento dei termini di 30 giorni su richiesta motivata e presentata prima della loro scadenza da parte dell’impresa ovvero per regolarizzare o integrare la documentazione, qualora questa sia stata trovata dall’ente competente irregolare o incompleta. E’ possibile la variazione del progetto dopo la sua ammissione a contributo. In tal caso il beneficiario deve dare tempestiva e motivata comunicazione all’ente competente, il quale in sede di rendiconto si riserva, sentito il Comitato tecnico, di valutarlo nuovamente, in presenza di variazioni sostanziali rispetto al progetto ammesso a beneficio, e di procedere a seconda dei casi alla conferma, alla rideterminazione o alla revoca del contributo conces-

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so. La mancata comunicazione di eventuali variazioni intervenute nel progetto comporta la revoca del contributo.

Erogazione e liquidazione del contributo Il contributo può essere erogato in via anticipata nella misura massima del 70% dell’importo concesso entro 90 giorni dalla data di richiesta e a fronte di presentazione di fideiussione bancaria d’importo pari alla somma da erogare più gli interessi, redatta secondo apposito modello, nonché da una dichiarazione attestante l’avvio dell’iniziativa. La liquidazione del contributo ha luogo entro 90

giorni dalla data di presentazione del rendiconto salvo eventuale proroga concessa ai fini della regolarizzazione o integrazione del medesimo. Specifiche disposizioni, per le quali si rinvia al testo del bando riguardano i casi di sospensione, annullamento e revoca del contributo, gli obblighi del beneficiario e i vincoli di destinazione, le ispezioni e i controlli e le procedure relative alle eventuali operazioni straordinarie, quali le variazioni soggettive di beneficiari. Per ogni documento e informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Autotrasporto. Contributi agli investimenti contributi per l’innovazione tecnica e strutturale delle imprese dell’autotrasporto c/t Premessa Su questo stesso numero di Apinforma, alla p. 77, si dà notizia del riparto dello stanziamento di 400 milioni di Euro per il 2013 destinati allo sviluppo dell’autotrasporto in conto terzi. Di questi 24 milioni di Euro sono stati assegnati agli investimenti per favorire una maggiore strutturazione del settore. Ora il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) con decreto 21 marzo 2013 (di seguito decreto), pubblicato sulla G.U. n. 134 del 10 giugno 2013, ha fissato forme, condizioni e modalità per la concessione dei contributi in oggetto, dei quali conviene subito attirate l’attenzione sui seguenti aspetti salienti: a) gli investimenti agevolabili sono esclusivamente quelli sostenuti dal 10 giugno 2013 (data di pubblicazione del decreto sulla G.U.) al 31 dicembre 2013; b) contrariamente alle consuete procedure le domande possono essere presentate solo successivamente al completamento degli investimenti e fino al 31 gennaio 2014; c) il contributo sarà erogato fino a esaurimento delle risorse alle imprese collocate utilmente in una graduatoria, che verrà stilata da una commissione ancora da istituirsi presso il Ministero e che terrà conto della data di spedizione odi consegna a mano delle istanze. Da qui la raccomandazione alle imprese interessate di eseguire al più presto gli investimenti e presentare immediatamente dopo la loro conclusione le domande allo scopo di guadagnare posizioni in graduatoria, considerato anche il non eccessivo importo dello stanziamento.

Imprese beneficiarie Destinatarie degli incentivi sono le imprese di autotrasporto merci in conto terzi di qualsiasi di-

mensione, quindi anche grandi imprese, attive sul territorio italiano e in regola con i requisiti di iscrizione al Registro elettronico nazionale, il R.E.N., e all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto di terzi (di seguito, Albo).

Iniziative ammissibili Gli investimenti ammessi all’agevolazione sono i seguenti: a) acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli di nuova produzione adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t di categoria ecologica “Euro 6”; b) acquisto, anche tramite locazione finanziaria, di un rimorchio o semirimorchio di nuova produzione con telaio attrezzato per trasporto container o casse mobili di categoria O4, di cui all’allegato II della direttiva quadro 2007/46/ CE, e dotati di dispositivo di frenata “EBS” con contestuale radiazione di un rimorchio o di un semirimorchio avente più di 10 anni di età; c) acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di “beni capitali” destinati al trasporto intermodale (combinato strada-mare e strada-ferrovia), fra cui container e casse mobili, dispositivi di movimentazione e sollevamento delle merci (da intendersi quali dispositivi di sollevamento e trasferimento delle unità per il trasporto intermodale [U.T.I.] nei terminal intermodali su veicoli, carri ferroviari o su nave) nonché di nuovi semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa tecnica UIC 596-5; d) realizzazione, anche in forma aggregata, di progetti d’investimento per l’ammodernamento tecnologico delle “dotazioni di capitali” delle imprese di autotrasporto, finalizzati al raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza e di migliori standard ambientali, fra cui apparecchiature elettroniche che registrino l’attività dei veicoli (le cosiddette scatole nere); e) investimenti finalizzati all’elaborazione e realizzazione in forma aggregata di progetti rivolti allo sviluppo e all’incremento delle competitività delle imprese attive nel settore del trasporto e della logistica delle merci nei limiti

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delle spese amministrative e notarili di realizzazione dell’aggregazione. Si ribadisce che gli investimenti ammissibili sono esclusivamente quelli sostenuti a partire dalla data di pubblicazione del decreto sulla G.U. (10 giugno 2013) e fino al 31 dicembre 2013, con esclusione, pertanto, di tutti gli investimenti sostenuti, rispettivamente, prima e dopo queste due date.

Forme, spese ammissibili e limiti delle agevolazioni L’aiuto consiste nella concessione di contributi in conto capitale che variano a seconda delle tipologie di investimenti sopra indicate e, più precisamente: 1) Per la tipologia sub a) è riconosciuto un contributo di 7.000 Euro calcolato nella misura di circa il 60% del valore del sovracosto di un veicolo di categoria ecologica “Euro 6” rispetto a un veicolo di categoria ecologica “Euro 5”; la concessione del contributo è subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione del veicolo sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del decreto sulla G.U. e il 31 dicembre 2013, con esclusione, pertanto dei veicoli acquistati e immatricolati all’estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia “a chilometri zero”. 2) Per le tipologie sub b), c) e d) il contributo è determinato nella misura del 20% dell’intera spesa di acquisizione ed è elevato al 25% per gli investimenti di cui alla tipologia b) se il rimorchio o il semirimorchio è dotato di sistemi di controllo elettronico della stabilità. 3) Per la tipologia sub e) il contributo è fissato nella misura del 50% delle spese ammissibili, costituite dai servizi di consulenza esterna relativi al progetto di aggregazione e alla realizzazione delle nuove strutture societarie, inclusa l’assistenza legale e quella notarile, purché non rientrino nell’ordinaria gestione aziendale. Per le piccole e medie imprese è prevista, rispetto agli importi sopra riportati, una maggiorazione del 10%. A tal fine queste imprese dovranno espressamente chiedere l’applicazione della maggiorazione in sede di domanda, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’osservanza delle prescritte dimensioni aziendali. Inoltre, per allargare la platea delle imprese beneficiarie, il decreto fissa un limite massimo di contributo per impresa sul totale dello stanziamento nelle misure: - dell’1,5% per gli investimenti sub a); - del 2,5% per gli investimenti restanti. Tali soglie sono derogabili solo in presenza di ac-

certata disponibilità delle risorse finanziarie alla data del 31 dicembre 2013 rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili. Comunque, anche in caso di eccedenza di risorse non saranno prese in esame domande presentate fuori dai termini prescritti. I contributi saranno concessi ed erogati fino all’esaurimento delle risorse disponibili e, a tal fine, le istanze saranno esaminate solo nel caso di accertata disponibilità di risorse.

Presentazione delle domande Le domande vanno presentate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti, della navigazione e dei sistemi informativi e statistici – Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, Via Giuseppe Caraci 36, 00157 ROMA, utilizzando esclusivamente il modello allegato al decreto (allegato 1), che il Ministero mette a disposizione anche in formato word sul proprio sito internet (www.mit.gov.it). La domanda, completa degli allegati di cui si dirà, deve essere inviata entro il 31 gennaio 2014 mediante raccomandata a.r. o consegna a mano. Si ribadisce che la domanda va presentata a investimento eseguito. Tuttavia, è consentito presentare la domanda anche in presenza di acquisti dilazionati nel tempo, nel qual caso nella prima istanza, redatta utilizzando il già citato allegato 1 al decreto, l’impresa dovrà dichiarare, barrando l’apposito riquadro della sezione 1/b, di volersi avvalere di tale facoltà e dovrà, quindi, presentare una o più domande semplificate successive (allegato 2) entro il 31 gennaio 2014. La domanda deve essere riempita in tutti i suoi campi d’interesse, in particolare quelli richiesti a pena di inammissibilità e, cioè: - ragione sociale dell’impresa o del raggruppamento di imprese (consorzi o cooperative); - sede dell’impresa o del raggruppamento di imprese; - legale rappresentante dell’impresa o del raggruppamento di imprese; - codice fiscale; - indirizzo del legale rappresentante dell’impresa o del raggruppamento di imprese; - firma del legale rappresentante dell’impresa o del raggruppamento d’imprese; - numero d’iscrizione all’Albo per le imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t; - iscrizione alla CCIAA. Alla domanda va, inoltre, unita una serie di documenti: - per gli incentivi sub a), b), c) e d):

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1) le fatture comprovanti l’importo complessivo della spesa sostenuta; 2) copia del contratto di acquisto o di locazione finanziaria e di ogni altro documento che attesti le caratteristiche tecniche degli strumenti acquisiti; 3) per gli acquisti sub a) e b) la carta di circolazione rilasciata dall’Ufficio della motorizzazione civile (UMC) competente ovvero, in via provvisoria, copia della domanda di immatricolazione presentata ovvero comunicando il numero di protocollo apposto dall’UMC sulla richiesta d’immatricolazione, fermo restando che, comunque, l’impresa dovrà comunicare al Ministero il rilascio della carta di circolazione con indicazione del numero di targa; - per gli incentivi sub e) la copia dell’atto di aggregazione da cui risulti la finalità perseguita e i costi di costituzione sostenuti.

Formazione della graduatoria ed erogazione del contributo Alla formazione della graduatoria – ma in realtà si tratta di una procedura a sportello, non essendo attribuito alle domande alcun punteggio di merito – provvede un’apposita commissione designata dal Ministero dei trasporti (di seguito commissione). La commissione verificherà in una prima fase dell’istruttoria, se la documentazione allegata è completa, chiedendo, laddove ravvisasse delle mancanze comunque sanabili, le opportune integrazioni nel termine perentorio di 15 giorni dal-

la loro richiesta, pena l’esclusione dell’incentivo. Qualora l’impresa non risponda a tutti i requisiti posti dal decreto, la domanda viene archiviata con motivazione. In una seconda fase istruttoria la commissione provvede a stilare la graduatoria delle imprese aventi titolo a ottenere il beneficio, tenendo conto della data di spedizione della raccomandata a.r. o della data di consegna a mano della domanda, dandone poi notizia alle imprese interessate. L’impresa utilmente collocata in graduatoria dovrà comprovare, a pena di esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato 3) di non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea. Segue l’erogazione dei contributi fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Nel caso in cui all’ultimo posto utile della graduatoria risultino presenti due o più imprese, il contributo viene ridotto proporzionalmente fra queste ultime. Qualora in sede di verifiche, anche successive all’erogazione del contributo, emergano gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, l’Amministrazione procede in via di autotutela all’annullamento della concessione del contributo, ferme restando le eventuali conseguenze di natura penale. Copia di tutta la documentazione citata e ogni altra informazione possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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Agevolazioni nazionali a sostegno del design riaperti i termini per la presentazione delle domande Con avviso pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 il Ministero dello Sviluppo economico ha reso noto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande rivolte alla concessione di agevolazioni per la valorizzazione economica dei modelli e dei disegni industriali e al potenziamento della capacità competitiva delle piccole e medie imprese mediante l’acquisto di servizi specialistici. Si tratta degli incentivi previsti dall’avviso dello stesso Ministero, pubblicato sulla G.U. n. 179 del 3 agosto 2011 (v. Apinforma n. 19/2011, pp. 9-22), per il design, Misura B e successivamente sospesi con avviso pubblicato sulla G.U. n. 298 del 23 dicembre 2011. Ora, le domande per questa specifica misura possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 10 giugno 2013 esattamente secondo le condizioni e modalità del primo avviso, per le quali si rinvia al n. 19/2011 di Apinforma (pp. 18-22). Qui

si rammenta che le domande vanno presentate a Fondazione Valore Italia, soggetto gestore, prima mediante procedura informatica messa a disposizione sul sito www.incentividesign.it e, successivamente, ottenuto il numero di protocollo, mediante spedizione postale. I contributi per lo sfruttamento economico dei modelli e dei disegni industriali sono concessi a titolo “de minimis” fino a un massimo dell’80% delle spese ammissibili nel limite di 60.000 Euro. La procedura di concessione dei contributi è a sportello fino all’esaurimento dei fondi, di cui, però, non è dato conoscere l’esatta entità. Per quanto, invece, concerne la Misura A degli incentivi per il design (premio di registrazione di nuovi modelli/disegni), si segnala che essa continua ad essere operante. Per altre informazioni, oltre al citato numero di Apinforma, in cui è riportato integralmente l’avviso, gli interessati al parimenti citato sito www.incentividesign.it al portale del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it e al portale dell’Ufficio italiano brevetti e marchi www.uibm.gov.it, oltre, naturalmente, all’ufficio economico dell’Associazione, a cui si può richiedere ogni documentazione.

Pag. 20 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 10 - 31 maggio 2013

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Indice mensile rivalutazione t.f.r. maggio 2013 RAPPORTI CESSATI Mese

dal

al

RIVAL. FISSA

INDICE

75% RISPETTO DIC. 2012

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

106,7

0,140845

0,265845

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

106,7

0,140845

0,390845

MARZO

15.03

14.04

0,375

106,9

0,281690

0,656690

APRILE

15.04

14.05

0,500

106,9

0,281690

0,781690

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

106,9

0,281690

0,906690

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(c)

Pag. 22 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 10 - 31 maggio 2013


Socio amministratore di s.r.l. legittima la doppia contribuzione a ivs e gestione separata

A seguito dei numerosi interventi in materia ad opera della dottrina, della giurisprudenza e del legislatore stesso, l’INPS con la circolare n.78 del 14 maggio 2013 è intervenuto per chiarire il proprio orientamento sul principio di assoggettamento all’assicurazione previdenziale prevista per l’attività prevalente, con particolare, se non unico riferimento, all’ipotesi di quei soggetti che esercitano contemporaneamente un’attività da cui percepiscono redditi assoggettabili alla gestione separata ed altra attività imprenditoriale che invece comporta l’iscrizione alla gestione commercianti o artigiani. L’istituto passa preliminarmente in rassegna l’evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla materia. L’art.1 comma 208 L.662/96 prevede che qualora i soggetti iscritti alla gestione commercianti esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, più attività autonome assoggettabili a varie forme di assicurazione obbligatoria, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività cui si dedicano “personalmente” e “in misura prevalente”. Il comma 208 citato dall’Istituto presuppone il precedente comma 203, che dispone l’iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali dei soggetti che siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, a prescindere dal numero dei dipendenti, e quando gli stessi partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Relativamente al concetto di prevalenza, l’INPS e parte della giurisprudenza giudicano prevalente l’attività a cui il soggetto dedica personalmente la maggior quantità di tempo, ma nella pratica pronunce di merito e legittimità hanno suggerito anche un ulteriore criterio, per cui è attività prevalente quella che produce il reddito più elevato. Pag. 23 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 10 - 31 maggio 2013

Nella circolare l’INPS chiarisce che “attività autonoma” soggetta a comparazione in termini di prevalenza è considerata quella individuata dall’art.2195 del codice civile, che definisce gli imprenditori soggetti a registrazione, in senso lato le attività economiche organizzate ed esercitate professionalmente dall’imprenditore. Conseguentemente l’istituto ha sempre escluso l’applicazione del principio di prevalenza con riferimento a quelle attività autonome svolte in forma “non” imprenditoriale di cui all’art.2, comma 26 L.335/95, cioè le attività svolte da quei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, come definita dall’art.53 del T.U. DPR 917/86, o che sono titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, esigendo sempre l’imposizione contributiva in entrambe le gestioni previdenziali interessate. La giurisprudenza sul punto tuttavia non è mai stata costante ed anzi, a causa degli orientamenti non univoci, il legislatore si è visto costretto ad intervenire con una norma di interpretazione autentica, contenuta all’art.12, comma 11 L.122/2010, che ha chiarito quali debbano essere le attività autonome richiamate dal comma 208 dell’art.1 L.662/1996. Il principio di attività prevalente ai fini dell’iscrizione all’assicurazione previdenziale si applica alle attività autonome esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, che vengono iscritti alle relative gestioni INPS.; “restano pertanto esclusi … i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art.2 comma 26 L.335/95.” La giurisprudenza successiva ha applicato in maniera uniforme la norma autentica: tra le varie pronunce l’istituto nella circolare in argomento cita la sentenza della corte di cassazione, sezione VI civ., n.3839 del 2012 in cui si ribadisce che :”la regola per cui si deve iscrivere presso l’unica gestione ove si svolge l’attività prevalente è rimasta in vigore, ma riguarda solo gli scritti alla gestione INPS dei lavoratori autonomi ossia artigiani, commercianti e coltivatori diretti: ad es. i commercianti che svolgano anche attività di artigiano, o i coltivatori diretti che vendano i prodotti della coltivazione.” Pertanto in caso di contestuale svolgimento di at-


tività di commerciante o artigiano o coltivatore diretto con analoga attività imprenditoriale, opera il principio “semplificante e derogatorio” dell’unificazione della posizione previdenziale nella gestione dell’attività prevalente, mentre in caso di contestuale attività di impresa e di lavoro autonomo, tale principio non può trovare applicazione ed ogni attività segue il suo regime previdenziale. Nel caso specifico di socio amministratore di S.r.l., il soggetto svolge un’attività, non imprenditoriale, che lo obbliga all’iscrizione nella gestione separata, e svolge anche un’attività di tipo imprenditoriale che lo obbliga all’iscrizione alla gestione previdenziale artigiana o commerciale corrispondente. In forza dell’interpretazione autentica, il problema in termini di “prevalenza” non si pone neppure, poiché delle due attività svolte, amministratore e commerciante, una sola è attività “imprenditoriale”ed è irrilevante che sia prevalente o meno rispetto a quella di amministratore, attività di lavoro autonomo. La norma di interpretazione autentica, precisa l’INPS, è retroattiva e pertanto deve essere applicata a tutti i rapporti previdenziali ancora in essere, con riferimento ai periodi contributivi ancora recuperabili, entro i termini di valenza della prescrizione. Si ricorda inoltre che l’art.12 L.122/2010 è stato riconosciuto legittimo anche dalla Corte Costituzionale, secondo la quale questa norma non ha introdotto elementi innovativi rispetto alla formulazione normativa, ma le ha assegnato un significato riconoscibile come una delle letture del testo originario, e la sua emanazione è stata giustificata dalla necessità di garantire certezza applicativa all’art.1, c.208 L.662/96. Dopo le opportune premesse sul quadro normativo, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in ordine ai requisiti di partecipazione personale ed abituale all’attività lavorativa, e detta ai propri operatori alcune linee guida. Nella valutazione delle singole fattispecie, ai fini della valutazione dell’iscrizione alla gestione artigiani o commercianti, l’Istituto prescrive che si tenga conto dei requisiti di “abitualità” dell’apporto conferito e di “professionalità” della prestazione lavorativa, ed afferma che sono ormai superate le indicazioni precedentemente fornite, in particolare quelle contenute nel messaggio n.14905 del 1999, ed anzi di riserva di diramare successivamente ulteriori chiarimenti per l’individuazione di concrete fattispecie. A titolo esemplificativo l’INPS individua i “soci lavoratori” in coloro che svolgono un’attività diretta alla realizzazione concreta dello “scopo sociale”, ed alla collaborazione per il suo effettivo raggiungimento. Pag. 24 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 10 - 31 maggio 2013

L’abitualità dell’apporto viene valutato non con riferimento all’elemento temporale, cioè se un’attività viene prestata sporadicamente o tutto l’anno, ma con riferimento al carattere della sistematicità ed alla reiterazione nel tempo. Anche l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n.126/E del 16 dicembre 2011, ha precisato che abitualità, sistematicità e continuità devono essere considerate in termini relativi e non assoluti, con la conseguenza che possono ravvisarsi anche nel compimento di un unico affare, caratterizzato però da una tale complessità di operazioni che si rende necessario compiere una serie coordinata di atti economici. Nel dettare le istruzioni al proprio personale per la predisposizione delle provvedimento, al fine di garantirne la legittimità ed evitare eventuali soccombenze in giudizio, l’INPS evidenzia che l’onere della prova in merito ai caratteri della personalità e dell’abitualità è a carico dell’istituto, e pertanto invita i propri operatori ad effettuare le opportune verifiche in modo puntale e rigoroso: l’attività di verifica quindi non deve essere limitata a riscontri meramente documentali ma deve estendersi, dove necessario, ad accertamenti da effettuarsi in loco. Tra gli indici rilevanti ai fini della valutazione, come anche sostenuto dalla giurisprudenza, senza dubbio vi è la presenza o meno di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni da questi espletate. In merito invece alla “partecipazione personale” deve essere considerata non solo la mera attività esecutiva o materiale, ma anche l’attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche con tale attività il socio dà il proprio apporto personale all’impresa, “ingerendosi direttamente ed in modo rilevante” nel ciclo produttivo. Stante la retroattività della norma e i contrastanti orientamenti giurisprudenziali al riguardo che ne hanno determinato un’applicazione sul territorio non uniforme, a fronte delle inadempienze rilevate l’INPS ritiene di poter applicare l’art. 116, comma 15 lettera a), che consente di ridurre gli interessi legali delle sanzioni civili per ritardato o mancato pagamento dei contributi. La riduzione va chiesta dal soggetto interessato, ma solo relativamente ai periodi contributivi antecedenti al 31 luglio 2010; la riduzione non è invece applicabile per i periodi successivi e soprattutto non opera per le fattispecie già definite, cioè coperte da giudicato o per cui è stato fatto il pagamento senza la riserva di ripetizione. (BA)



Contratto di somministrazione “ingiustificato” le conseguenze sul rapporto di lavoro

di Carmine Santoro - Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro - ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo - Bollettino Ordinario dell’Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro e sulle Relazioni IndustrialiADAPT

Conseguenze sul rapporto di lavoro del contratto di somministrazione “ingiustificato” Con le sentenze n. 10560 del 7 maggio e n. 11411 del 13 maggio, la Cassazione ha stabilito che il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, che risulti privo delle causali previste dalla legge, determina la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l’impresa utilizzatrice ed i lavoratori inviati in missione. Tale principio è stato affermato in riferimento a rapporti di lavoro svolti sotto il regime di vigenza dell’abrogata legge n. 196/1997, sicché appare utile verificarne l’attualità e la rispondenza ai canoni del d.lgs. n. 276/03. Le vicende, del tutto analoghe, riguardano, in un caso, un’ipotesi di fornitura di lavoro temporaneo per la ragione sostitutiva di cui alla lett. c dell’art. 1, comma 2 della legge n. 196/1997, laddove era previsto la possibilità di ricorso alla figura in questione «nei casi di sostituzione di lavoratori assenti. .». Nell’altra fattispecie, la causale indicata nel contratto di fornitura in esame era la seguente: «Casi previsti dal ccnl» (lett. a dell’art. 1 della legge). I contratti, pertanto, in luogo di specificare le causali all’interno delle categorie consentite dalla legge, si limitavano a riprodurre il testo della norma, senza compiere alcuna specificazione: né a quali contratti collettivi nazionali applicabili Pag. 26 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 10 - 31 maggio 2013

all’impresa utilizzatrice, né a quale delle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva si facesse riferimento. Dunque, le causali adottate nei contratti di fornitura rinviavano semplicemente ai casi previsti nella contrattazione collettiva dell’impresa utilizzatrice. Nei gradi di merito, i giudici avevano ritenuto le causali, nella loro genericità, tamquam non essent equiparandole dunque alla loro totale mancanza, ed i lavoratori interessati avevano ottenuto la costituzione, ex tunc dei rapporti di lavoro in capo all’utilizzatore. La Suprema Corte esprime lo stesso avviso, sostenendo che la causale generica, che si limita a riprodurre il dettato normativo, non consente la verifica dell’effettiva sussistenza della ragione sostitutiva, e come tale si rivela illegittima. Testualmente la Corte: «La genericità della causale rende il contratto illegittimo, per violazione dell’art. l, primo e secondo comma, della legge n. 196 del 1997, che consente la stipulazione solo per le esigenze di carattere temporaneo rientranti nelle categorie specificate nel secondo comma, esigenze che il contratto di fornitura non può quindi omettere di indicare, né può indicare in maniera generica e non esplicativa, limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa» (sentenza n. 11411). Nel sistema della legge 196/1997, come si ricorderà, la fattispecie della fornitura del lavoro temporaneo era concepita quale deroga all’(allora) ordinario regime sanzionatorio della legge 1369/60, il quale si applicava allorquando le causali del contratto risultavano illegittime (cfr. art. 10, comma 1 della legge n. 196 cit.). In particolare, trovava applicazione la sanzione di cui al comma 5 dell’art. 1 della medesima legge: “I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.”. In tal senso, del resto la giurisprudenza di legittimità risulta pacifica (Cass. 23684/2010; id. 13960/2011 e 14714/2011). Altro aspetto trattato dalla pronuncia riguarda la tipologia di rapporto che si viene a costituire in conseguenza dell’illegittimità della causale. Sul punto, in linea con il pregresso orientamento segnalato, la Corte non ha dubbi:


il rapporto con l’utilizzatore è a tempo indeterminato, sebbene la disciplina della legge 196 cit. contemplasse esclusivamente la fornitura di lavoro a termine. La motivazione di tale scelta si rinviene con chiarezza in un precedente della Corte: «se un contratto di lavoro viene stipulato un tipo contrattuale particolare in assenza dei requisiti specifici richiesti dal legislatore e la legge prevede come conseguenza dell’utilizzazione irregolare del tipo la costituzione di un rapporto di lavoro, senza precisare se a termine o a tempo indeterminato, nel silenzio del legislatore non può che valere la regola per cui quel rapporto di lavoro è a tempo determinato» (Cass. 8 maggio 2012, n. 6933). Del resto, i giudici puntualizzano che non sussistono, nella specie, i requisiti richiesti dal d.lgs. n. 368/01, a cominciare dalla forma scritta, la quale ineluttabilmente manca nel contratto tra impresa utilizzatrice e lavoratore. Tale conclusione appare ora confortata dalla recente riforma del lavoro a tempo determinato, laddove la legge ha ripristinato il già vigente principio (art. 1, legge n. 230/1962) secondo il quale «il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro» (art. 1, comma 1 del d.lgs. 368/01, come modificato dalla legge n. 92/2012). In conseguenza del ragionamento esposto, la Corte conclude: «L’effetto finale è la conversione del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo in un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l’utilizzatore della prestazione, datore di lavoro effettivo, e il lavoratore» (sentenza n. 10560). Non v’è dubbio che la conclusione dei giudici fosse pacifica nel previgente regime, ove la conseguenza dell’illegittimità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo era concepita come nullità per contrasto con norme imperative o per mancanza di causa (art. 1418 c.c., commi 1 e 2). In tale regime, ex artt. 1421 c.c. e 1, comma 5 legge n. 1369 cit., tutti i terzi interessati, tra i quali le amministrazioni pubbliche previdenziali e del lavoro, potevano far valere l’invalidità del contratto con i connessi effetti sanzionatori e contributivi a carico del reale datore di lavoro. Nell’attuale disciplina normativa, peraltro, tali certezze non sembrano sussistere, per una ragione tecnica precisa, e cioè che la legge, nello stabilire le conseguenze della somministrazione irregolare, ha previsto la facoltà per il solo lavoratore di chiedere, ex art. 414 c.p.c., la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore

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(art. 27 comma 1 d.lgs. n. 276 cit.). Tale previsione normativa appare introdurre un’ipotesi non di nullità, bensì di annullabilità, che legittima il solo lavoratore interessato a far valere l’invalidità del contratto. A conferma di tale assunto, si noti che nel d.lgs. 276 cit. la formula di cui all’art. 1, comma 5 della legge 1369 cit. – sopra riportata- è stata reiterata esclusivamente per l’ipotesi di contratto di somministrazione privo della forma scritta (art. 21, comma 4 d.lgs. 276 cit.); ne consegue che in tutte le altre fattispecie la soluzione normativa non è – o meglio non dovrebbe essere- l’attribuzione automatica, ed in ogni caso, del rapporto all’utilizzatore. Tanto che si può osservare come il significato dell’ordito normativo, ricavabile a contrario, può essere inteso nel senso che ove il lavoratore non si attivi in sede giudiziale, il rapporto di lavoro dovrebbe rimanere in capo al somministratore (abusivo). Nonostante tali dubbi, l’attuale giurisprudenza ha preso una strada precisa, che riproduce sostanzialmente, anche nella vigenza del d.lgs. n. 276, la situazione normativa dell’abrogato sistema della legge 1369 cit.. In tale contesto, è stato stabilito che «Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge (od elaborate in via giurisprudenziale, come nel caso di distacco all’interno del rapporto di lavoro privato) e anche a prescindere dall’art.1 della legge n. 1369/1960, già soltanto ex art. 2094 c.c. non è consentito separare la titolarità ex parte datoris del rapporto di lavoro dal soggetto che in concreto ha utilizzato e diretto la prestazione del lavoratore» (Cass., 4 novembre 2011, n. 22894). Dunque, secondo questo orientamento della Suprema Corte, ove non si rientri in una delle ipotesi di dissociazione consentite dalla legge (somministrazione, distacco, ecc.), anche nell’attuale sistema datore di lavoro e utilizzatore delle prestazioni necessariamente coincidono, in forza direttamente dell’art.2094 c.c., la norma cardine – seppure ritenuta in dottrina ormai insufficiente- in tema di definizione della fattispecie della subordinazione. Tale assunto può essere ricompreso nel principio di effettività dei rapporti lavorativi, tradizionalmente ritenuto uno dei fondamenti dell’ordinamento lavoristico. Tuttavia, le notazioni sopra espresse fanno tuttora dubitare della correttezza della tesi giurisprudenziale, in quanto non pienamente conforme all’attuale disciplina; ovvero, all’opposto – ove si ritenesse esatto l’orientamento pretorio – , si dovrebbe discutere della rispondenza del d.lgs. n. 276 al principio detto di effettività.


Il lavoro nella giurisprudenza le ultime sentenze della corte di cassazione

Dipendente investito in un piazzale aziendale Il datore di lavoro risponde del reato di lesioni personali colpose (art. 590 del codice penale), con l’aggravante dell’inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando un suo dipendente venga investito da un autocarro in manovra in un’area compresa nel perimetro aziendale (nella fattispecie, si trattava del piazzale dell’azienda), qualora non siano state create vie di circolazione utili a separare il percorso riservato ai pedoni da quello riservato ai veicoli. E’ questo il principio che è stato sancito dalla Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n 6363 dell’8 febbraio 2013, divulgata in questi giorni, secondo la quale il datore di lavoro, per non incorrere in responsabilità, non può invocare il comportamento negligente dell’autista o del lavoratore infortunato, né che l’urto è avvenuto in un piazzale di grandi dimensioni per cui, usando un minimo di diligenza, poteva essere evitato. A questo proposito, la Cassazione ha affermato che la responsabilità del datore è conseguenza del D.P.R. 547/1955, art.11, il quale prescrive che le aree esterne occupate dai lavoratori debbono essere concepite in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro. Ciò significa che per garantire tale sicurezza, “è necessario predisporre adeguate misure tra cui, necessariamente, la segnalazione con cartelli o altri avvertimenti, delle vie di circolazione degli automezzi con l’individuazione del relativo tracciato, in modo da far comprendere ai lavoratori pedoni qual è il percorso che debbono seguire per evitarli ed, a loro volta, seguire quello ad essi destinato.” L’aggravante della violazione delle norma antinfortunistiche, sempre per la Cassazione, si configura a seguito di quanto prevede l’art. 2087 del Pag. 28 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 10 - 31 maggio 2013

codice civile, ai sensi del quale “spetta al titolare della posizione di garanzia di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, in relazione all’attività prestata, si rendono necessarie a tutela dell’integrità fisica del lavoratore”, tenendo anche conto dei progressi nel frattempo effettuati nel settore, in modo tale che il lavoratore sia posto in condizioni di operare in assoluta sicurezza. La colpa del lavoratore può escludere la responsabilità del datore di lavoro che non abbia approntato un percorso pedonale ad hoc, separato da quello destinato agli automezzi, soltanto quando la sua condotta presenti i caratteri dell’eccezionalità e dell’abnormità, cosa che nella fattispecie affrontata non ricorreva.

Omissione ed evasione contributiva Con la sentenza n.10265 del 2 maggio 2013, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha confermato gli elementi distintivi tra l’ipotesi di omissione contributiva e quella, più grave, dell’evasione contributiva; fattispecie, queste, previste dalla Legge 388/2000, art.116, lettere A), B). In particolare: - l’omissione contributiva sussiste quando il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento di contributi o dei premi dovuti, salvo prova contraria. In questo caso, la predetta lettera A) prevede per il datore la sanzione civile del pagamento di una somma, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; - l’evasione contributiva, invece, ricorre nei casi di omessa o infedele denuncia mensile all’Inps (mediante i modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, anche se registrate nel libro unico del lavoro, tenuto conto che quest’ultimo è nell’esclusiva disponibilità del datore di lavoro e la verifica da parte dell’Inps è possibile solo in occasione di un accesso in azienda . In caso di evasione contributiva, la lettera B) dell’art. 116 della citata


Legge 388/2000 prescrive una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento, e, in ogni caso, non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o pre-

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mi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. (C)


Indennità di malattia per i parasubordinati estesa l’indennità di malattia e per congedo parentale agli iscritti alla gestione separata Con la circolare n. 77 del 13 maggio 2013, l’INPS ha fornito istruzioni operative per l’erogazione delle seguenti prestazioni previdenziali: - indennità di malattia; - indennità per congedo parentale. Tali tutele, per effetto di provvedimenti normativi ed indicazioni ministeriali succedutesi nel tempo, sono state progressivamente estese a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, L. n. 335/1995 (che ha riformato il sistema pensionistico obbligatorio e complementare), non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione; in particolare, sono individuabili due “macrocategorie” di lavoratori: - parasubordinati (tutti i lavoratori per i quali

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l’onore contributivo risulta a carico di un committente o associante in partecipazione); - liberi professionisti (soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo). L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha specificato, per entrambe le prestazioni, l’ambito di applicazione, i requisiti necessari per il riconoscimento, la durata e la misura delle prestazione. Nello specifico, con riguardo all’indennità di malattia, la circolare ha chiarito che l’INPS può effettuare legittimamente accertamenti medico-legali domiciliari e/o ambulatoriali per verificare la temporanea incapacità lavorativa del soggetto. Pertanto, sia i lavoratori parasubordinati quanto i liberi professionisti, sono tenuti a rendersi disponibili durante le fasce orarie previste dalla normativa vigente (10.00-12.00 e 17.00-19.00) e prestare massima attenzione affinché sia indicato nel certificato di malattia il corretto indirizzo ai fini della reperibilità. Per i parasubordinati la tutela decorre dal 1° gennaio 2007; per i liberi professionisti dal 1° gennaio 2012. (C)


Garante della privacy

stop alle telecamere occulte sul posto di lavoro

Il Garante della Privacy, nella Newsletter n. 373 del 24 marzo 2013, informa che è vietato il trattamento dei dati personali effettuato attraverso apparati di ripresa installati in modo “occulto” sul posto di lavoro, all’insaputa dei lavoratori ed in violazione del diritto alla riservatezza e della dignità degli stessi, nonché delle norme che ne vietano il controllo a distanza. Eventuali dati raccolti non possono essere utilizzati dal datore di lavoro ma conservati per consentire un’eventuale attività di accertamento da parte delle autorità competenti.

Le indicazioni del Garante Il Garante per la privacy ha vietato alla società editrice di un quotidiano il trattamento dei dati personali effettuato attraverso apparati di ripresa installati in modo occulto presso la propria sede. Dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza su mandato del Garante, è emerso che quindici delle diciannove telecamere di cui è composto l’impianto di videosorveglianza erano state

nascoste in rilevatori di fumo o in lampade di allarme, all’insaputa dei lavoratori, ai quali non era stata fornita alcuna informativa sulla presenza dell’impianto, né individualizzata, né semplificata (ad es. cartelli visibili, collocati prima del raggio di azione delle telecamere). Le uniche informazioni, peraltro insufficienti, erano scritte su un cartello di piccole dimensioni (15x15 cm), affisso a tre metri di altezza nell’ingresso del luogo di lavoro. Nel disporre il divieto, il Garante ha ritenuto che la società abbia operato un illecito trattamento di dati personali, avendo agito in violazione del diritto alla riservatezza e della dignità dei lavoratori, nonché delle norme che ne vietano il controllo a distanza. L’impianto, infatti, oltre a violare le norme del Codice privacy, era stato attivato senza rispettare quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori (accordo con i sindacati o autorizzazione al Ministero del lavoro). A seguito dell’intervento del Garante, la società non potrà più utilizzare i dati raccolti e dovrà limitarsi alla loro conservazione per consentire un’eventuale attività di accertamento da parte delle autorità competenti. Il Garante, inoltre, avendo rilevato anche irregolarità nella raccolta dei dati personali degli abbonati alla testata giornalistica, ha prescritto alla società di riformulare la modulistica cartacea e quella online, inserendo tutte le informazioni sull’uso dei dati necessarie per renderla conforme alla normativa. (C)

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Imprese alimentari vidimazione registro infortuni e presentazione notifiche. nuova procedura pagamento diritti sanitari Vidimazione del registro infortuni e presentazione delle notifiche di imprese alimentari. Comunicazione nuova procedura per il pagamento dei diritti sanitari Riceviamo dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”, Dipartimento di Prevenzione, la nota che riportiamo di seguito. “Coloro che devono far vidimare un registro infortuni (per la propria ditta o, nel caso di consulenti, per conto del proprio cliente) o presentare una notifica di apertura/variazione di impresa alimentare devono recarsi presso gli uffici di questo Dipartimento di Prevenzione (sito a Udine, in via Chiusaforte n. 2) e provvedere al pagamento dei diritti sanitari previsti dalla Regione. La maggior parte delle volte il pagamento viene eseguito presso l’Ufficio Cassa del Dipartimento il giorno stesso in cui viene portato il registro per la vidimazione o consegnata la notifica. Il programma informatico di gestione della cassa richiede, tuttavia, il preventivo inserimento, in una speciale anagrafica delle persone giuridi-

che, dei dati delle ditte cui si riferiscono i registri infortuni o le notifiche. Tale operazione non può essere eseguita direttamente dal cassiere di questo Dipartimento, che deve richiederla (telefonicamente) ad altro ufficio aziendale, unico abilitato in tal senso. Ciò comporta una dilatazione dei tempi normalmente necessari per la conclusione della procedura di pagamento, a tutto svantaggio dell’utente che deve attendere il completamento della registrazione della ditta. Per ovviare al problema e venire incontro alle comprensibili esigenze di celerità dell’utente, si propone che questi, almeno due giorni prima di recarsi presso i nostri uffici (a Udine in via Chiusaforte n. 2) per la vidimazione dei registri infortuni o per la presentazione della notifica, invii i dati della ditta (ragione sociale, indirizzo della sede legale, P.Iva, codice fiscale) ad entrambi i seguenti indirizzi email: cup@mediofriuli.it dip@mediofriuli.it specificando che tali dati vengono comunicati al fine della vidimazione del registro infortuni o della presentazione di una notifica di apertura/ variazione di impresa alimentare. Questo consentirà di inserire preventivamente a sistema le informazioni riguardanti la ditta e, conseguentemente, di concludere più velocemente le operazioni di pagamento il giorno in cui l’utente si presenterà per la vidimazione del registro o la presentazione della notifica”. (C)

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Apparecchi di sollevamento e a pressione nuovi chiarimenti del ministero del lavoro

È stata pubblicata la Circolare 23 maggio 2013, n. 18, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante chiarimenti sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del D.Lgs. 81/008, nonché sui criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. I chiarimenti riguardano in particolare: 1. I contenuti minimi dell’indagine supplementare sulle attrezzature di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali. A tale riguardo la Circolare specifica che devono essere sottoposti a tale tipo di verifica supplementare tutti gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile, oltre ai ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, che siano stati messi in servizio in data antecedente a 20 anni. Specifica inoltre che le ispezioni devono essere disposte dagli utilizzatori o dai proprietari delle gru o dei ponti mobili sviluppabili e precisa le modalità di ispezione, nonché la documentazione necessaria per la ricostruzione della vita

pregressa della macchina. A seguito dell’esito dell’ispezione dovranno essere registrati i difetti e le anomalie rilevate, gli interventi da eseguire e le eventuali limitazioni prima del successivo riutilizzo, nonché il numero di cicli residui tradotto in periodo di lavoro sicuro della macchina nelle normali condizioni di utilizzo. 2. Le verifiche periodiche delle attrezzature in uso presso le industrie estrattive (in generale le attività di cui al D.Lgs. 624/1996), per le quali il regime delle verifiche periodiche prescritte dall’art. 71 c.11 del D.Lgs. 81/08 non è da ritenersi applicabile, continuando a valere per le attrezzature di tali industrie, quanto stabilito dal decreto di pertinenza (ovvero il D.Lgs. 624/1996) Precisazioni vengono inoltre date a riguardo di dati di targa e sistemi di controllo per: - Carrelli semoventi a braccio telescopico - Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne (PLAC) - Scale per traslochi Infine, per quanto riguarda la Pubblicazione dell’elenco dei verificatori e dei responsabili tecnici e relativi sostituti, viene prescritto l’obbligo per i Soggetti Abilitati di pubblicare e mantenere aggiornato sul proprio sito internet, il relativo organigramma generale (matrice delle competenze), nonché l’obbligo per il tecnico verificatore del Soggetto Abilitato di esibire, all’atto dell’accesso presso il datore di lavoro – che dunque a questo punto ha la facoltà/necessità di richiederne copia – della lettera di incarico ed evidenza documentale della sua appartenenza all’elenco dei verificatori del Soggetto Abilitato. (C)

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Autorizzazione unica ambientale pubblicato il regolamento sulla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2013, n. 129 il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”. Per prima cosa occorre dire che questo D.P.R. regolamenta l’autorizzazione unica ambientale (AUA) e semplifica gli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) unificando in un unico procedimento fino a sette autorizzazioni ambientali (autorizzazione agli scarichi, comunicazione preventiva per l’uso agronomico degli effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari e di acque reflue provenienti da aziende agricole, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione generale per gli impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico, nulla osta per l’impatto acustico, autorizzazione all’uso agronomico dei

fanghi di depurazione e comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi). Inoltre introduce la possibilità, garantendo la certezza di tempi certi, l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia di uno degli enti coinvolti nel procedimento. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione è presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all’autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale quali pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’autorizzazione unica ambientale e ne verifica, in accordo con l’autorità competente, la correttezza formale. (Art.4, comma 1) Inoltre, come riscontrabile dalla lettura dell’art.1, comma 2 occorre precisare che “le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Il D.P.R. entra in vigore il giorno 13 giugno 2013, mentre secondo l’art. 10, comma 1 “i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio dei procedimenti stessi”. (C)

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Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro disponibile l’edizione coordinata maggio 2013 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il testo coordinato aggiornato a maggio 2013 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro), completo delle disposizioni integrative e correttive introdotte dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e le ulteriori modifiche fino a maggio 2013. Riportiamo di seguito le novità normative più rilevanti. - Decreto Interministeriale 4 marzo 2013: criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;

- Decreto Interministeriale 6 marzo 2013: criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro; - Circolare n. 9/2013 del 5 marzo 2013: D.M. 11 aprile 2011 – chiarimenti; - Circolare n.12/2013 dell’11 marzo 2013: accordo 22 febbraio 2012 in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – chiarimenti; - Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013: semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo; - l’inserimento della modifica all’art. 6 comma 8 prevista dal Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 32; - l’inserimento degli interpelli dal n. 1 al n. 7 del 2013; - la sostituzione del Decreto Dirigenziale del 19 dicembre 2012 con il Decreto Dirigenziale del 24 aprile 2013 dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.

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(C)


Ambiente e sicurezza in breve flash in materia di sicurezza ed ambiente

Il rischio biologico nel settore della bonifica dei siti contaminati L’INAIL ha pubblicato una nuova importante monografia dal titolo “Il rischio biologico nel settore della bonifica dei siti contaminati”, che tratta il rischio biologico occupazionale nelle attività di bonifica (dei suoli e delle falde acquifere contaminati), rischio spesso sottovalutato o per nulla considerato, e fornisce indicazioni in materia di valutazione e controllo dei rischi biologici durante le diverse fasi operative.

Finanziamento europeo Eco-Innovation per le imprese “verdi” Saranno ben 31,5 i milioni di euro che da Bruxelles saranno destinati al finanziamento dei 45 migliori progetti proposti per la commercializzazione di soluzioni ambientali innovative nell’ambito del riciclaggio di materiali, dell’acqua, dei prodotti sostenibili per l’edilizia, delle imprese verdi e nel settore alimentare e delle bevande. I progetti dovranno essere presentati entro il 5 settembre 2013 e il cofinanziamento potrà coprire fino al 50% del costo di realizzazione del progetto. Per maggiori informazioni e la presentazione della domanda di finanziamento consultare: http:// ec.europa.eu/environment/eco-innovation/

Sentenza della Cassazione sulle immissioni di odori sgradevoli

del 14 maggio 2013, n. 20748, ha statuito che in caso di odori intollerabili, il reato di cui all’art. 674 c.p. consiste nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.; se manca la possibilità di accertare obbiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla normale tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, quando tali dichiarazioni consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti.

Novità per le spedizioni di rifiuti all’estero Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 145 del 31 maggio 2013 è pubblicata una Rettifica del regolamento (UE) n. 255/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati I C, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti, ove, nell’allegato II, Casella 14 all. VII, si parla di “impianto di smaltimento” anziché “di recupero”.

Novità per sostanze e miscele Entra in vigore il 21 giugno 2013 il Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione, dell’8 maggio 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Esso si applica alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2014 e alle miscele dal 1° giugno 2015.

La Cassazione Penale - Sezione III con sentenza

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(C)


Marcatura CE per i prodotti da costruzione (1a parte) dal 1° luglio 2013 entrerà in vigore la marcatura ce dei prodotti da costruzione

Dal 1° luglio 2013 entrerà in vigore il Regolamento dell’Unione Europea n. 305/2011 del 9 marzo 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea numero L 88/5 del 4 aprile 2011 che sostituirà definitivamente la Direttiva Europea n. 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 sulla Marcatura CE dei prodotti da costruzione, fissando le condizioni per l’immissione sul mercato. Il produttore dovrà seguire regole standardizzate per controllare le materie prime, i macchinari, la produzione e i requisiti del prodotto finito. Già con la Direttiva Europea 89/106/CEE per molti materiali da costruzione veniva inserito l’obbligo della marcatura CE, con le nuove disposizioni però oltre a definire l’obbligo e far rispettare i requisiti essenziali di salute e sicurezza, si certificherà la conclusione di un iter di prove, calcoli e controllo della produzione. Fra le novità più rilevanti del Regolamento si annovera che la marcatura CE non attesterà più solo la conformità dei materiali da costruzione ad una specifica tecnica, ma si baserà anche sulla dichiarazione del produttore sulle specifiche prestazioni dei propri prodotti attraverso la Dichiarazione di Prestazione. I materiali da costruzione per essere idonei all’uso dovranno rispettare i requisiti di: resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso d’incendi, igiene, salute, tutela dell’ambiente, protezione acustica, sicurezza nell’impiego, risparmio energetico e isolamento termico. Non saranno soltanto i produttori ad essere soggetti agli obblighi, ma anche gli utilizzatori, per cui le Imprese di costruzione, i Progettisti e i Direttori dei lavori e di cantiere saranno responsabili nell’acquisto e nell’uso, durante un processo edificatorio, di prodotti marchiati CE. Il Regolamento 305/2011, definisce quale “prodotto da costruzione”, qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per Pag. 38 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2013

essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse. Indicativamente, i prodotti da costruzione più significativi indicati nel regolamento sono: i prefabbricati, gli infissi, le membrane, gli isolanti, gli appoggi strutturali, i camini, i prodotti in gesso, i geotessili, le facciate continue e strutturali, gli impianti fissi e sanitari, i prodotti in legno, i leganti, gli acciai, le murature, i prodotti per le fognature, le pavimentazioni, le strutture metalliche, le finiture di pareti, le coperture, i prodotti per la costruzione delle strade, gli aggregati, gli adesivi, le malte e i calcestruzzi, gli apparecchi di riscaldamento, le condotte e i serbatoi, i prodotti in vetro, i cavi elettrici, i dispositivi tagliafuoco. Di seguito approfondiamo le principali novità introdotte dal Nuovo Regolamento EU 305/11, in questa prima parte: la dichiarazione di prestazione, i principi generali e l’uso della marcatura CE.

Dichiarazione di prestazione Quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato, le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla sua prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali, come definite nella specifica tecnica armonizzata applicabile, possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione. Nel redigere la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile. Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione quando: il prodotto è un esemplare unico, il prodotto è fabbricato in cantiere, o con metodi tradizionali, o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale.


Contenuto della dichiarazione di prestazione

Fornitura della dichiarazione di prestazione

La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. La dichiarazione di prestazione contiene in particolare le seguenti informazioni: - il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta; - il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione; - il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale; - se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda. La dichiarazione di prestazione contiene altresì: - l’uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile; - l’elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l’uso o gli usi previsti dichiarati; - la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti all’uso o agli usi previsti dichiarati; - se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali; - la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l’uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all’uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato; - per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata); - qualora per il prodotto in questione sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la prestazione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodotto da costruzione in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea. La dichiarazione di prestazione è redatta in base al modello allegato al regolamento europeo.

È fornita una copia della dichiarazione di prestazione di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico. Se tuttavia un lotto dello stesso prodotto è fornito a un unico utilizzatore, esso può essere accompagnato da una sola copia della dichiarazione di prestazione in forma cartacea o su supporto elettronico. Se il destinatario lo richiede, è fornita una copia cartacea della dichiarazione di prestazione. In deroga a quanto sopra, la copia della dichiarazione di prestazione può essere messa a disposizione su un sito web. La dichiarazione di prestazione è fornita nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione.

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Principi generali e uso della marcatura CE La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione. Se la dichiarazione di prestazione non è stata redatta dal fabbricante, la marcatura CE non viene apposta. Apponendo o facendo apporre la marcatura CE, i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel regolamento e nella pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione che prevedono la suddetta apposizione. Per qualsiasi prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali, che rientrano nell’ambito di applicazione di tale norma armonizzata o dalla valutazione tecnica europea. A tale riguardo gli Stati membri non introducono o eliminano eventuali riferimenti, nei provvedimenti nazionali, ad una marcatura che attesti la conformità alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali che rientrano nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata diversa dalla marcatura CE. Uno Stato membro non proibisce né ostacola, nel suo territorio o sotto la sua responsabilità, la messa a disposizione sul mercato o l’uso di prodotti da


costruzione recanti la marcatura CE se la prestazione dichiarata corrisponde ai requisiti per l’uso in questione in tale Stato membro. Uno Stato membro garantisce che l’uso dei prodotti da costruzione recanti la marcatura CE non sia ostacolato da norme o condizioni imposte da organismi pubblici o organismi privati che agiscono come imprese pubbliche, o che agiscono come organismi pubblici grazie a una posizione di monopolio o a un pubblico mandato, se la prestazione dichiarata corrisponde ai requisiti per l’uso in questione in tale Stato membro. I metodi previsti dagli Stati membri nei loro requisiti per le opere di costruzione così come le altre disposizioni nazionali relative alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono conformi alle norme armonizzate.

Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un’etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse im-

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possibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento. La marcatura CE è seguita dalle ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta per la prima volta, dal nome e dall’indirizzo della sede legale del fabbricante o dal marchio di identificazione che consente, in modo semplice e non ambiguo, l’identificazione del nome e dell’indirizzo del fabbricante, dal codice unico di identificazione del prodotto-tipo, dal numero di riferimento della dichiarazione di prestazione, dal livello o classe della prestazione dichiarata, dal riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata, dal numero di identificazione dell’organismo notificato, se del caso, e dall’uso previsto di cui alla specifica tecnica armonizzata applicata. La marcatura CE è apposta sul prodotto da costruzione prima della sua immissione sul mercato. Essa può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altra marcatura che indichi segnatamente un rischio o un uso particolare. (segue) (CS)



Appalti pubblici: rinviata al 2014 l’AVCPASS lo ha deciso l’autorità con comunicato del 12 giugno 2013

Lo ha deciso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, pubblicando sul proprio sito il comunicato del 12 giugno 2013 e accogliendo le richieste del mercato, al fine di permettere agli operatori economici e stazioni appaltanti di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS. Il sistema doveva entrare in vigore dal 1° luglio 2013 per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a 40 mila euro, così come comunicato con nostra circolare dello scorso 11 giugno, e prevedeva la verifica dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici attraverso un’interfaccia web. I nuovi termini sono contenuti nel Comunicato del Presidente dell’Autorità: “Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012” e le nuove scadenze sono le seguenti: - dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d’asta pari o superiore a € 20.000.000,00; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità; - dal 1°marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei Pag. 42 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2013

requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità; - a far data dal 1° gennaio 2014 gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di obbligatorietà. Per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiori a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al mercato elettronico, nonché per i settori speciali, l’obbligo di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità. L’Autorità, inoltre, precisa che è sempre possibile anche per questa tipologia di appalti, procedere alla verifica dei requisiti nelle modalità Web based. Di seguito approfondiamo la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 adottata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in attuazione dell’art.6 bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti).

Contesto di riferimento L’articolo 6 bis del Codice, introdotto dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 dispone che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verifichino il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), istituita presso l’Autorità. La Deliberazione stabilisce i dati concernenti la partecipazione alle gare in relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con tale atto l’Autorità istituisce, per perseguire le finalità di semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, un sistema per la verifica online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato “AVCPASS” (Authority Virtual Company Passport). La ratio dell’art. 6 bis del d.lgs. n. 163/2006 è ri-


conducibile innanzitutto all’esigenza di ridurre gli “oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi”, secondo quanto previsto dal d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che gli operatori economici devono sostenere per partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Le modalità di partecipazione agli appalti pubblici, tuttavia, non vengono modificate dall’introduzione del nuovo sistema. Il nuovo modello operativo, infatti, coesiste ancora con le norme relative alla produzione delle autodichiarazioni previste dal Codice e non solleva la stazione appaltante dall’onere di verificare, seppur con un nuovo e più efficiente strumento, la veridicità delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici. L’Autorità sottolinea che i dati e i documenti individuati in sede di avvio del sistema sono quelli che, ad oggi, risultano effettivamente disponibili nelle banche dati degli Enti certificatori ed acquisibili in via telematica dagli stessi secondo modalità di cooperazione applicativa. Altre tipologie di documenti non risultano essere disponibili in forma digitale o acquisiti in banche dati presso gli Enti certificatori. Solo la totale attuazione delle previsioni in materia di digitalizzazione del flusso informativo e documentale tra amministrazioni potrà consentire un’acquisizione diretta della documentazione completa relativa ai requisiti di partecipazione, come previsto dal Codice. L’Autorità ritiene che il sistema AVCPASS potrà contribuire al superamento del modello di partecipazione basato sulla autodichiarazione del possesso dei requisiti attualmente vigente che, come noto, determina notevoli oneri amministrativi ed è all’origine di buona parte del contenzioso giurisdizionale.

Modalità funzionamento L’AVCPASS consente alle stazioni appaltanti o enti aggiudicatori, attraverso un’interfaccia web, l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento. Secondo quanto disposto dagli art. 2 e 4 della Deliberazione, la stazione appaltante o ente aggiudicatore, acquisito il CIG (Codice identificativo gara), specifica in AVCPASS i requisiti speciali di partecipazione alla procedura e i relativi documenti di comprova, indicando contestualmente i soggetti abilitati a compiere le verifiche. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un PASSOE (il documento che attesta che Pag. 43 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2013

l’OE può essere verificato tramite AVCPASS) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. L’operatore economico può utilizzare tali documenti, purché in corso di validità, per tutte le successive procedure di affidamento alle quali partecipi. Al fine di garantire che le richieste di verifica dei requisiti interessino unicamente i partecipanti alla specifica procedura, prima di poter accedere alla comprova dei requisiti, il soggetto abilitato alla verifica dalla stazione appaltante, integra o conferma l’elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento. Nel caso in cui siano presenti operatori economici che non si sono registrati in AVCPASS, la stazione appaltante li invita a provvedere in un termine congruo rispetto all’avvio dell’attività di verifica. È il caso di rilevare che, pur non rappresentando la registrazione al sistema una condizione di partecipazione, tuttavia essa costituisce, per espressa previsione del legislatore, la modalità esclusiva di verifica dei requisiti. A fronte della mancata registrazione di un operatore economico sottoposto a verifica, la stazione appaltante pertanto non sarà in condizione di appurare la veridicità delle dichiarazioni presentate. Ai fini delle verifiche, la stazione appaltante, attraverso il soggetto abilitato, trasmette tramite AVCPASS la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici selezionati; successivamente l’Autorità avvia presso gli Enti certificatori le richieste dei documenti, mettendoli a disposizione del soggetto abilitato non appena disponibili. Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, il Responsabile del Procedimento deve trasferire definitivamente sui propri sistemi, mediante l’apposita funzionalità, i fascicoli di gara e i documenti in essi contenuti. Trascorsi 4 giorni dalla scadenza del termine, l’Autorità procede ad inviare la documentazione via PEC (la Posta elettronica certificata) alla stazione appaltante o ente aggiudicatore. Tale invio costituisce consegna ufficiale della documentazione di gara. L’Autorità evidenzia che eventuali richieste di accesso agli atti devono essere rivolte esclusivamente alla stazione appaltante/ente aggiudicatore, per motivi di carattere tecnico, giuridico e di economia gestionale. In primo luogo, molti dei


documenti vengono acquisiti da AVCPASS per la consultazione dei soli soggetti abilitati. Inoltre, la stazione appaltate procedente è l’unico soggetto legittimato a compiere le attività di acquisizione, valutazione e contemperamento di interessi che le singole istanze di accesso comportano. L’art. 3 della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 individua le modalità di comunicazione che devono adottare i soggetti abilitati dalla stazione appaltante o ente aggiudicatore (RUP, Presidente di Commissione e Commissari di gara) e l’operatore economico (amministratore/legale rappresentante), che in relazione alla singola gara interagiscono attraverso il sistema AVCPASS. Viene, in particolare, prescritto che ciascuno dei soggetti sopraindicati si doti di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e che i documenti inseriti dagli operatori economici siano firmati digitalmente.

Identificazione dei dati comprovanti il possesso dei requisiti Nella Deliberazione 111/2012 sono identificate le informazioni necessarie e sufficienti a fornire evidenza del possesso dei requisiti di carattere generale. La documentazione a comprova dei requisiti di carattere generale, di cui all’art. 38 del Codice, che viene acquisita presso la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) e resa disponibile attraverso il sistema, in sede di prima applicazione, include: la visura del registro delle imprese; il certificato del casellario giudiziale; l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa; il certificato di regolarità fiscale; il DURC; il nulla osta antimafia e le iscrizioni presso il casellario informatico già esistente presso l’Autorità. Tali documenti verranno forniti attraverso adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti certificatori. Analogamente l’art. 6 della deliberazione identifica le informazioni necessarie e sufficienti a fornire evidenza del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari. In tal caso, il sistema informatico viene alimentato attraverso tre

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distinti canali. Il primo comprende i documenti e i dati forniti dagli Enti certificatori quali: i bilanci delle società di capitali; le certificazioni di sistema di qualità aziendale; il fatturato globale, l’elenco soci e gli ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone; i dati relativi alla consistenza media e al costo medio del personale dipendente. Il secondo è costituito dai dati che sono già in possesso dell’Autorità, come le attestazioni SOA, i certificati di esecuzione lavori (CEL) e le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio. Il terzo, infine, è costituito dai documenti in possesso dall’operatore economico che vengono dallo stesso firmati digitalmente e caricati a sistema.

Ulteriori disposizioni e norme transitorie L’art. 7 della Deliberazione 111/2012 contiene la definizione delle modalità di fornitura dei dati da parti degli Enti certificatori e rimanda, per il dettaglio delle procedure tecniche di cooperazione applicativa, alle apposite convenzioni e protocolli d’intesa sottoscritti tra gli stessi e l’Autorità. L’art. 8 identifica le misure di sicurezza adottate ai fini della protezione dei dati personali nelle varie fasi di gestione e trattamento delle informazioni e dei documenti acquisiti attraverso AVCPASS, che è stato progettato per corrispondere alle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali tra cui gli obblighi di sicurezza di cui all’art. 31 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Formazione specifica Per facilitare l’utilizzo del sistema di rendere perfettamente operante AVCPASS e dare alle imprese il tempo per acquisire familiarità e piena conoscenza del nuovo istituto, l’Autorità ha reso disponibile un corso per operatore economico al link: http://www.avcp.it/portal/public/classic/ Servizi/Formazione/OperatoreEconomico L’ufficio edilizia dell’Associazione è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. (CS)


Note informative

le novità normative nazionali

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Aggiornamenti sull’esame del DEF

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Le Camere hanno iniziato l’esame del Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che costituisce il principale strumento di programmazione della politica economica e di bilancio. http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/ BI0019_0.htm#dossierList Il DEF traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall’Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo e il conseguimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e solidale definiti nella Strategia Europa 2020. Si segnala che, nella discussione tenutasi nella giornata di ieri, il Governo si è impegnato: - a reperire sufficienti risorse da destinare con urgenza alla messa in sicurezza delle infrastrutture a rischio sismico ed idrogeologico ed alla riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici scolastici pubblici; - a realizzare un piano d’investimenti pluriennale per i beni culturali, non limitandosi ad interventi straordinari dettati solo dall’urgenza e dalla contingenza, ma attraverso una seria programmazione che veda il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle regioni; - ad avviare progetti di «social housing» senza il consumo di altro territorio ma recuperando quello già costruito, che potrebbero «liberare» oltre 100 miliardi di euro di disponibilità di credito da parte delle banche; - a promuovere una vera conversione della politica economica, puntando in modo netto sulla valorizzazione dell’economia verde, attraverso un più adeguato finanziamento del Fondo Pag. 45 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2013

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Kyoto e l’avvio di politiche incentivanti delle «buone pratiche» ambientali; a prorogare e rendere strutturali le detrazioni fiscali del 55 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, con l’obiettivo di dare impulso in modo «virtuoso» al comparto edilizio, la cui funzione di traino per l’economia del Paese non può più essere legata alla devastazione del territorio; a promuovere una politica di gestione del territorio che anteponga la tutela del paesaggio e la difesa del suolo alle scelte di tipo speculativo, impedendo nuovo consumo di suolo e avviando programmi di riqualificazione urbana e di messa in sicurezza del territorio, sismica e idrogeologica; a rivalutare il piano delle opere pubbliche, espungendone quelle più costose e più dannose per il territorio e per l’ambiente – come la tratta Alta Velocità Ferroviaria Torino-Lione; a velocizzare i pagamenti dei debiti dello Stato con le imprese e i cittadini attraverso la cessione pro soluto verso le banche, o meglio, attraverso la Cassa depositi e prestiti, la quale liquiderà il dovuto alle imprese tramite gli sportelli di Poste italiane e comunque attraverso la compensazione con altre tasse dovute o girabili ad altre aziende (favorendo la rete impresa); ad avviare una riforma del lavoro che, come previsto dalle direttive europee, contempli quale prima tipologia di contratto quella a tempo indeterminato e solo per esigenze organizzative quella a tempo determinato; a garantire l’erogazione della cassa integrazione in deroga che verrà usufruita nel corso del 2013 e a riordinare tutta la gestione degli ammortizzatori sociali in modo da garantire la copertura ai lavoratori anche per gli anni futuri; a definire una strategia di lotta al lavoro nero al fine di rendere più efficaci e costanti le forme di controllo e repressione, migliorando il sistema di relazioni tra la pubblica amministrazione, le aziende e i lavoratori e ricreare un sistema di legalità in cui tutti, pubblico, aziende e lavoratori, si applichino, affinché vengano fatte conoscere e rispettare tutte le normative sul lavoro;


Lo stato di attuazione delle centrali di committenza Nella seduta del 10 aprile 2013 della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è stato esaminato il Primo Rapporto sull’attuazione dei nuovi obblighi riguardanti “Le centrali di committenza per gli appalti dei piccoli comuni”. http://www.itaca.org/documenti/ news/ITACA%20-%20Rapporto%20PICCOLI%20COMUNI_100413.pdf Il Rapporto è stato predisposto nell’ambito del gruppo di lavoro interregionale ITACA “Appalti Piccoli Comuni coordinato dalla Regione Umbria, in collaborazione con la Direzione Generale per la regolazione e i contratti pubblici del MIT. Nel corso del 2012, ITACA ha, infatti, realizzato un’ampia ricerca per verificare lo stato di attuazione del nuovo sistema di aggregazione degli appalti introdotto con l’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006. Dall’analisi dei dati elaborati, risulta che più dell’80% delle amministrazioni sotto i 5.000 abitanti non si sono ancora attivate per la costituzione delle previste centrali di committenza costituite nell’ambito delle unioni dei comuni per la gestione associata dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture, o tramite apposito accordo consortile. I dati raccolti evidenziano, in particolare, che l’83,2% dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e l’84,7% dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ha risposto al questionario affermando che la centrale di committenza “Non è stata ancora prevista”. Per quanto concerne invece le centrali di committenza “già avviate”, si segnala la prevalenza del ricorso allo strumento dell’Unione di comuni, per una percentuale pari al 45,5%. Le difficoltà operative dei piccoli e piccolissimi comuni sono di tutta evidenza, e proprio in quest’ottica, il Rapporto intende fornire un possibile contributo operativo, con approccio positivo finalizzato alla costruzione di nuovi scenari organizzativi delle amministrazioni mediante la condivisione di alcune delle migliori esperienze già maturate sul tema. L’obiettivo è stato quindi quello di raccogliere e divulgare le buone prassi emerse che testimoniano l’esistenza di valide esperienze già realizzate di aggregazione della domanda.

Le ritenute a garanzia vanno fatturate al temine del lavoro L’Agenzia delle Entrate chiarisce, conformemente a quanto statuito dalla Cassazione (sentenza del 5 ottobre 2012 n. 16977) che la ritenuta non va conPag. 46 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2013

siderata corrispettivo e, per questo, non incide sul calcolo dell’Iva al momento dell’emissione dello stato di avanzamento lavori e della fattura per il pagamento. Le somme ritenute a garanzia dal committente, infatti, non possono essere considerate ricavi definitivi, ossia corrispettivo. Diventano tali solo quando viene verificato l’esatto adempimento del contratto e diventano definitivamente, «liquide ed esigibili». L’AE accogliendo questa interpretazione, spiega che, per quanto riguarda i lavori pubblici, al momento del pagamento dei singoli Sal, l’impresa appaltatrice emette nei confronti del committente una fattura non comprensiva dell’importo delle ritenute a garanzia». Questo «assume rilevanza, ai fini Iva, e deve essere fatturato al committente» solo dopo il collaudo. Identica conclusione per i lavori privati. In questo caso, a fronte del pagamento di ciascun Sal, «non sussiste un obbligo di fatturazione delle somme trattenute dal committente a titolo di garanzia, venendo i relativi importi svincolati, e dunque erogati al prestatore a titolo di corrispettivo, solo all’esito del collaudo». Solo da quel momento, infatti, diventano «liquidi ed esigibili per il committente».

Debiti P.A. - Approvata dalla Camera la legge di conversione del d.l. È stata approvata dalla Camera la legge di conversione del decreto sui ritardati pagamenti della P.A. http://www.camera.it/leg17/126?pdl=676-A ovvero del il Decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”. Sono stati così recepiti gli emendamenti proposti all’interno della Commissione Bilancio. Il testo, trasmesso al Senato per l’esame, deve essere convertito in legge. Di seguito le principali modifiche approvate dalla Camera. Le imprese potranno agire per la risoluzione del contratto di appalto quando l’ammontare delle rate di acconto non pagate raggiunge la soglia del 15% dell’importo dell’opera appaltata (oggi, invece, la soglia di liberazione delle imprese è fissata al 25%). Questo beneficio potrà essere utilizzato dalle imprese fino al 31 dicembre 2015. Nell’originaria stesura del DL n. 35/2013 era previsto che le imprese per poter ottenere il Durc


(Documento unico di regolarità contributiva, indispensabile per la partecipazione alle gare d’appalto) dovessero attendere che la compensazione tra debiti e crediti nei confronti delle p.a. divenisse definisse effettiva L’emendamento invece è nel senso di consentire il rilascio del Durc già a partire dalla data di emissione della fattura che certifica il rapporto di debito-credito. È in questo momento infatti che le imprese risultano idonee a beneficiare della successiva compensazione, senza dover attendere gli ulteriori 1218 mesi necessari a renderla effettiva, e potranno partecipare sin da subito alle gare d’appalto. Dal 1° gennaio 2014 le amministrazioni saranno tenute a comunicare al MEF, entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco dei debiti e crediti di cui sono titolari, al pari di ogni contribuente. Ai dirigenti inadempienti o ritardatari saranno applicate le relative sanzioni. Il contribuente creditore della pubblica amministrazione dovrà compilare un modulo di certificazione appositamente previsto dal MEF per segnalare il proprio credito in sede di dichiarazione dei redditi. Le Associazioni di categoria potranno stipulare delle convenzioni con il MEF che consentiranno loro di trasmettere le comunicazioni circa la situazione creditoria o debitoria in cui versa la pubblica amministrazione. È stato prorogato dal 30 giugno al 31 luglio il termine entro il quale il MEF può effettuare controlli sui singoli enti pubblici circa l’effettivo utilizzo in compensazione delle risorse finanziarie elargite. È stato stabilito in 30 giorni il termine entro il quale la pubblica amministrazione deve provvedere ad effettuare i pagamenti alle imprese e ai professionisti. Il termine decorre dal momento in cui il soggetto pubblico entra in possesso della liquidità.

Presentato il Rapporto Immobiliare 2013 Nei giorni scorsi è stato presentato il Rapporto Immobiliare 2013 realizzato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate in collaborazione con l’Associazione Bancaria Italiana. Calano del 25,7% i volumi di compravendita delle abitazioni rispetto al 2011, mentre il valore di scambio complessivo scende, parallelamente, di quasi 27 miliardi di euro. Tiene, invece, l’indice di accessibilità (affordability index), che misura la possibilità di accesso delle famiglie italiane all’acquisto di un’abitazione. Pag. 47 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2013

Nel corso del 2012, per il mercato delle abitazioni si sono registrati: - una forte riduzione nei volumi di compravendita delle abitazioni, 448.364 NTN (numero delle transazioni normalizzato), -25,7% rispetto al 2011, con un calo inferiore per i capoluoghi, -24,8%, maggiore nei comuni non capoluogo, -26,1%; - una vendita di abitazioni per un totale di circa 46,4 milioni di metri quadrati, 25,4% rispetto al 2011, con una superficie media per unità abitativa compravenduta pari a circa 104 mq; - una forte diminuzione del valore di scambio complessivo, stimato in circa 75,4 miliardi di euro, quasi 27 miliardi di euro in meno del 2011; - una perdita complessiva delle compravendite del 22,4% rispetto al 2011, nelle otto principali città italiane, Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna e Firenze. In pratica, per le grandi città il valore di scambio stimato delle abitazioni è pari a circa 19,5 miliardi di euro, con una perdita di 5,7 miliardi di euro, -22,5%, rispetto al 2011. Quanto all’indice di accessibilità, nel 2012 rimane in territorio positivo e nell’ultimo semestre inverte il processo di peggioramento dell’ultimo anno e mezzo conseguente alla crisi dei debiti sovrani; ciò sta ad indicare che la famiglia media italiana è in grado, grazie all’ausilio del mutuo bancario, di accedere all’acquisto di una casa media: la quota di famiglie che dispone di un reddito sufficiente a coprire almeno il 30% del costo annuo del mutuo per l’acquisto di una casa è, infatti, di poco superiore al 50% come per il primo semestre 2010 (13 milioni di famiglie circa, dopo aver toccato il minimo nel 2008 quando la quota di famiglie in grado di acquistare una casa era intorno al 46%). L’andamento del 2012 è la risultante di una sostanziale stabilità del costo del credito a cui si contrappone per la prima volta, un deciso miglioramento del prezzo relativo delle case rispetto al reddito disponibile, anche se tale miglioramento avviene in discesa per tutti e due gli indicatori. Lo studio contiene anche una disaggregazione territoriale dell’indice di accessibilità, che mostra una notevole variabilità di situazioni, in relazione principalmente alla accentuata variabilità del prezzo delle case nelle regioni italiane. Delle 19 regioni considerate, 4 presentano condizioni di non accessibilità, ma a causa di fattori quali la presenza di grossi agglomerati urbani, la notevole attrattività turistica e un patrimonio residenziale di particolare pregio, elementi che esercitano tutti una considerevole pressione sulle quotazioni delle case.


Generalmente le regioni meridionali presentano una più alta facilità di accesso all’acquisto di abitazioni. Questo indice, elaborato secondo le prassi metodologiche e le esperienze di matrice anglosassone, sintetizza l’analisi dei vari fattori che influenzano la possibilità per le famiglie di comprare casa indebitandosi e ne descrive l’andamento. La collaborazione instaurata tra l’Abi e l’Agenzia delle Entrate viene rinsaldata con questa iniziativa, grazie al concreto conseguimento di uno degli obiettivi stabiliti nell’intesa siglata a fine 2009, finalizzata ad accrescere trasparenza ed efficacia delle informazioni sul mercato immobiliare.

La determina sulle reti d’impresa L’AVCP ha pubblicato sul suo sito la determinazione n. 3/2013 Determinazione con la quale fornisce le prime indicazioni sulle modalità con cui le così dette “reti di impresa” possono partecipare alle gare di appalti pubblici. Sostanzialmente vengono ribaditi gli stessi concetti contenuti nel progetto di bozza di determina a cui è seguito la consultazione on line che ha visto coinvolta anche la nostra Associazione. Viene precisato che la partecipazione congiunta alle gare è diversa a seconda del grado di strutturazione della rete di impresa, secondo le tre tipologie enucleabili dalla norma: a) rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica; In questo caso la volontà di partecipare alla gara da parte delle singole imprese aderenti alla rete deve essere confermata dalla sottoscrizione della domanda o dell’offerta. «Tale atto formale, unitamente all’esibizione del contratto di rete e del mandato che vi accede, è sufficiente ad integrare un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante», aggiunge l’Autorità. Inoltre è necessario che il contratto costitutivo della rete sia stato redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o con firma digitale autenticata (a norma dell’articolo 25 del D.lgs. 82/2005). In caso di contratto redatto con mera firma digitale non autenticata il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata»; b) rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune; In questo caso sono valide le regole stabilite Pag. 48 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2013

dal codice per i raggruppamenti di impresa, con il conferimento del mandato a un’impresa rappresentante (mandataria). Quanto alla forma del mandato, «al fine di non gravare di oneri eccessivi le imprese che hanno già sottoscritto il contratto di rete», l’Autorità indica due strade a seconda della forma con cui è stato sottoscritto il contratto di rete. Si potrà dunque avere una scrittura privata non autenticata in caso di contratto di rete stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata, con la precisazione che la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete. In caso di contratto di rete redatto per atto firmato digitalmente sarà necessaria invece una scrittura privata autenticata; c) rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica. In questo caso la domanda di partecipazione presentata dall’organo di rappresentanza comune (in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria) impegna tutte le imprese aderenti al contratto di rete, salvo diversa indicazione in sede di offerta. È infatti, possibile, precisa l’AVCP, applicare alla rete il modello valido per i consorzi, che prevede l’opzione di indicare gara per gara la composizione del gruppo di imprenditori aderenti al contratto di rete intenzionati ad acquisire l’appalto. Se il contratto costitutivo della rete contempla il mandato a partecipare alle gare e a stipulare i relativi contratti l’organo comune stipulerà il contratto in nome e per conto dell’aggregazione delle imprese retiste. Per la qualificazione, sono valide le regole che stabiliscono la corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione alla gara e quote di esecuzione dei lavori. L’indicazione delle quote deve pertanto essere specificata nell’offerta, a pena di esclusione, in modo da permettere alla stazione appaltante la verifica dei requisiti. L’obiettivo di partecipare alle gare deve essere ben individuato dalle imprese legate dal contratto di rete, tanto da dover essere inserito come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune. In ultimo: tutte le imprese interessate a partecipare alle gare devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 38 del codice degli appalti. Quanto ai requisiti speciali si segue il modello dei raggruppamenti temporanei di impresa, con il divieto di partecipazione in forma individuale per le imprese impegnate nella stessa procedura tramite la rete.


Aggiornata a 40.000 euro la soglia per le comunicazioni obbligatorie Per gli appalti pubblicati dal 1° gennaio 2013, la soglia dei 150.000 euro prevista dal Codice dei contratti pubblici (art. 7, co. 8, D.Lgs. 163/2006), è aggiornata al valore di 40.000 euro. Lo prevede il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 29 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2013. Comunicato. La novità, che entrerà in vigore dalla pubblicazione in G.U. ed avrà validità retroattiva dal 1 gennaio 2013, riguarda le attività del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il quale se in precedenza, per appalti compresi tra i 40 e i 150.000 euro, inviava all’Autorità solo una scheda di aggiudicazione semplificata, ora dovrà inviare tutti i dati sul ciclo di vita dell’appalto fino alla sua conclusione. Per tutte le fattispecie di importo inferiore o uguale a 40.000 euro, sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG.

Pubblicato il nuovo regolamento sul precontenzioso É stato pubblicato il nuovo Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Le novità principali riguardano i soggetti che possono richiedere istanza di parere (art. 2), tra i quali non figurano più i così detti portatori di interessi diffusi. Riguardo alle istanze non ammissibili (art. 3), il nuovo regolamento comprende quelle relative a procedure di scelta del contraente sulle quali pende giudizio, a prescindere dalla questione sub judice.

Giurisprudenza Illegittimo il divieto di ATI sovrabbondanti (Tar Lazio sez. III - sentenza n. 3558 del 9 aprile 2013) Il TAR Lazio-Roma sez. III, con la sentenza n. 3558 del 9 aprile 2013, ha esaminato la legittimità delle clausole dei bandi di gara secondo le quali non possono partecipare ad una procedura selettiva per l’affidamento di contratti pubblici imprese riunite in RTI qualora queste ultime fossero singolarmente in grado di soddisfare il possesso dei requisiti speciali richiesti per partecipare all’affidamento così come previsto dal parere dell’A.G.C.M. AS251 del 7 febbraio 2003. Tali clausole, comunemente note come “clausole antitrust” o “divieto di Ati sovrabbondante” hanno trovato ampia diffusione ed utilizzo negli anni Pag. 49 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2013

pur non costituendo applicazione di una norma di legge o di regolamento ed avevano ottenuto, in passato, riconoscimento di legittimità dalla giurisprudenza che le aveva interpretate quale legittima manifestazione del potere discrezionale delle stazioni appaltanti di disciplinare – eventualmente anche in modo più restrittivo rispetto alla legge i requisiti di ammissione alle gare. Con la sentenza n. 3558 del 9 aprile 2013, tuttavia, il Tar Lazio osserva che il citato potere discrezionale delle stazioni appaltanti è stato soppresso dal comma 1-bis dell’articolo 46 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall’articolo 4 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, secondo cui la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti solo nei casi tassativamente previsti, con la precisazione che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione e che eventuali prescrizioni difformi sono comunque nulle. Pertanto, il Tar Lazio conclude affermando che “alla luce della disposizione del comma 1-bis citata la cd. clausola antitrust si traduce, in difetto di una sua copertura a livello legislativo o regolamentare, in una causa di esclusione atipica, come tale non ammissibile e, quindi, nulla”. Per l’instaurazione del contraddittorio è sufficiente la notifica alla capogruppo (TAR Sicilia – sez. II del 29 aprile 2013, n. 993) Nelle controversie in tema di gare pubbliche la notificazione del ricorso alla sola impresa capogruppo e mandataria di una costituenda ATI è sufficiente ai fini dell’adempimento delle formalità previste dall’art. 41 del Codice del processo amministrativo. Ed infatti, così come è pacificamente ammessa la possibilità di impugnativa da parte di una sola impresa facente parte di un’ATI costituenda in ragione del vincolo che astringe le imprese raggruppande, correlativamente deve ritenersi che la notificazione di un ricorso nei confronti dell’impresa capogruppo e mandataria di una costituenda ATI sia sufficiente al fine dell’esatta instaurazione del contraddittorio e della valida instaurazione del giudizio. L’amministrazione appaltante può annullare una gara fino all’aggiudicazione definitiva (C.S., Sez. V, 2 maggio 2013, n. 2400) E’ legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso, motivato


anche con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa. Inoltre, è stato ripetutamente ribadito che fino a quando non sia intervenuta l’aggiudicazione, rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara. I procuratori speciali non devono rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti ex articolo 38 (C.S., Sez. III, sentenza 6 maggio 2013, n. 2449) La terza sezione Consiglio di Stato con sentenza del 6 maggio 2013 n. 2449 ritiene di aderire all’orientamento - che appare prevalente nella giurisprudenza più recente (cfr. Cons. Stato, V, 6 giugno 2012, n. 3340, oltre a nn. 5393/2012, 1186/2012, 6136/2011, 3069/2011, 1782/2011 e 513/2011; III, n. 5117/2011) - volto a limitare l’applicabilità

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dell’esclusione stabilita dall’art. 38, nell’ipotesi di omessa dichiarazione, ai soli amministratori e non anche ai procuratori speciali o ad negotia, i quali non sono amministratori, e ciò a prescindere dall’esame dei poteri loro assegnati (così, V, n. 513/2011, cit.), dovendosi ancorare l’applicazione della norma su basi di oggettivo rigore formale (così, sez. V, n. 3069/11, cit.), ed occorrendo avere riguardo alla posizione formale del singolo nell’organizzazione societaria piuttosto che a malcerte indagini sulla portata dei poteri di rappresentanza; tanto anche per non scalfire garanzie di certezza del diritto sotto il profilo della possibilità di partecipare ai pubblici appalti (di nuovo, sez. V, n. 513/2011, cit., in cui si ribadisce anche che una norma che limiti la partecipazione alle gare e la libertà di iniziativa economica delle imprese assume carattere eccezionale ed è, quindi, insuscettibile di applicazione analogica a situazioni diverse, quale è quella dei procuratori). (C)


Business News le ultime informazioni per l’internazionalizzazione ricevute da informest consulting srl Federazione Russa: la Business Guide di Informest Consulting per approfondire il mercato Negli anni 2000-2008, il PIL della Federazione Russa è cresciuto ad una media di circa l’8% annuo; dopo la crisi del 2009, l’economia russa è tornata a crescere, a ritmi inferiori, ma comunque a tassi più elevati rispetto ad altri mercati europei: il PIL è aumentato del 4,3% nel 2010 e nel 2011, e del 3,5% nel 2012. Le previsioni per i prossimi anni indicano tassi di crescita analoghi, che sosterranno la domanda di beni di consumo e gli investimenti, assicurando opportunità per le imprese che vogliono entrare in questo mercato. Si confermano dunque le opportunità per imprese italiane in numerosi settori; il “Made in Italy” è ritenuto sinonimo di qualità, non solo per quanto riguarda i settori tradizionali (agrofood, moda e sistema casa), ma anche con riferimento a beni strumentali per l’industria (macchinari e meccanica) e alta tecnologia (computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi). Secondo gli analisti SACE, la Federazione Russa è tra i Paesi che genereranno maggior valore per il nostro export nel quadriennio 20132016, con una crescita media annua del 9,4%. Per chi volesse approfondire le tematiche economiche, legislative, fiscali, doganali e contrattuali di questo Paese, è disponibile la Business Guide Federazione Russa redatta ed aggiornate da Informest Consulting. La Business Guide può essere richiesta anche all’ufficio estero dell’Associazione.

Richieste d’offerta internazionali per aziende del settore tessile Attraverso un accordo diretto con Development

Gateway Ltd., nel 2011 INFORMEST Consulting ha assunto la gestione, per l’Italia, del più grande strumento informativo al mondo (http://tender. informestconsulting.it) che raccoglie, cataloga e promuove le notifiche dei bandi di gara internazionali lanciati dagli organismi internazionali (Banca Mondiale, centinaia di enti pubblici e privati): il database offre oltre 1 mil. di avvisi di bandi l’anno in più di 170 Paesi, oltre 2.500 nuovi bandi al giorno per un totale di 800 mld. di USD di valore impegnati nel 2012 per acquisire forniture in svariati comparti (prodotti manifatturieri, arredo, attrezzature, energia, trasporti, ambiente, infrastrutture, agro-industria, ICT, ecc.), compresi anche quelli di eccellenza delle imprese italiane. Inoltre, sono pubblicati i riferimenti delle aziende aggiudicatarie delle gare, a beneficio di aziende di subfornitura. Con la gestione di questo strumento, INFORMEST Consulting si pone l’obiettivo di andare incontro al fabbisogno delle imprese italiane di accedere ad un sistema informativo efficace ed efficiente che migliori la fruizione delle notizie riguardanti i bandi di gara internazionali. A titolo d’esempio, la voce “Cuoio e prodotti tessili, materiali di plastica e gomma” raccoglie oggi oltre 516 notifiche, tra cui le richieste d’offerta da parte dell’Unità Militare di Wroclaw (Polonia) per la fornitura di filo e filati in fibre naturali, da parte del Dipartimento per l’Agricoltura degli Stati Uniti per sacchi di polipropilene, e da parte del Dipartimento Indiano per la Gestione delle Calamità per articoli tessili casalinghi. Gli utenti interessati possono iscriversi gratuitamente al sistema collegandosi all’indirizzo http:// tender.informestconsulting.it/ per ricevere alert automatici e personalizzati sulle notifiche di bandi nel settore di proprio interesse. Inoltre, INFORMEST Consulting offre ai propri utenti l’opportunità di abbonarsi ai bandi con uno sconto del 20% (http://tender.informestconsulting.it/tenders/ subs.do) rispetto alle tariffe standard internazionali per scaricare fino a 500/avvisi mese per 12 mesi. Tale canale è l’unico che consente alle aziende italiane di beneficiare di questo sconto. Chi volesse approfondire le modalità di abbonamento ed i servizi accessori può inviare un’e-mail all’indirizzo online@informestconsulting.it

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Missione Green Tech. Bratislava 16-19 giugno 2013 INFORMEST Consulting, nell’ambito del progetto Friend Europe di Enterprise Europe Network, informa che nell’ambito del progetto “Competitività del Made in Italy nei settori innovativi”, promosso e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e affidato al sistema camerale italiano per la sua realizzazione, sono previste una serie di attività e azioni finalizzate a valorizzare e accrescere la competitività, come principale fattore di crescita delle PMI, promuovendo l’eccellenza italiana nelle tec-

nologie della green economy e delle energie rinnovabili in paesi target quali Cina, Romania, Svizzera, Repubblica Ceca e Slovacca. Fra le attività previste dal progetto è in fase di organizzazione una missione di outgoing a Bratislava che si svolgerà dal 16 al 19 giugno 2013. La missione vede il coinvolgimento di operatori italiani e associazioni di settore interessati ad incontrare selezionate controparti slovacche attraverso un’azione mirata di matchmaking. Per maggiori informazioni: Mondimpresa, monica. riva@mondimpresa.it; tel. 06.77713302, e roberta. almatelli@mondimpresa.it; tel. 06. 77713204.

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La banca designata in un credito confermato la banca confermante è obbligata a onorare o a negoziare una “complying presentation” a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Analizziamo il ruolo della banca designata in un credito confermato, che l’art. 2 UCP 600 definisce come “the bank that adds its confirmation to a credit upon the issuing bank’s authorization or request.” Nell’ambito di un credito documentario il ruolo – e dunque i relativi obblighi - delle banche è rilevabile incrociando le tre informazioni presenti nei campi 41 e 49 del messaggio Swift MT 700. Il campo 41 ci segnala la banca presso cui il credito dovrà essere utilizzato e la tipologia “by”, mentre il campo 49 è relativo alle “confirmation instructions”, ci segnala cioè se un credito documentario è confermato o meno. In questo articolo dedichiamo l’attenzione al ruolo della banca designata in un credito confermato, che l’art. 2 UCP 600 definisce come “the bank that adds its confirmation to a credit upon the issuing bank’s authorization or request.” Qualora una banca non sia disponibile a dar seguito alla richiesta della banca emittente di confermare il credito, tale banca è tenuta ad informare la banca emittente e può avvisare il credito senza conferma (art. 8 d. UCP 600 ICC). L’art. 2 UCP 600 ICC ci segnala che “confirmation” “means a definite undertaking of the confirming bank, in addition to that of the issuing bank, to honour or negotiate a complying presentation.”

Impegni della banca confermante: art. 8 UCP 600 ICC Le UCP 600 ICC dedicano alla banca confermante l’art. 8 (Confirming Bank Undertaking) che, al punto a. recita quanto segue: “Provided that the

stipulated documents are presented to the confirming bank or to any other nominated bank and that they constitute a complying presentation, the confirming bank must: - Honour, if the credit is available by Sight payment, deferred payment or acceptance with the confirming bank - Negotiate, without recourse, if the credit is available by negotiation with the confirming bank.” L’art. 2 UCP 600 ICC chiarisce il significato di “honour”: - To pay at sight if the credit is available by sight payment - To incur a deferred payment undertaking and pay at maturity if the credit is available by deferred payment - To accept a bill of exchange (“draft”) drawn by the beneficiary and pay at maturity if the credit is available by acceptance” e il significato di “negotiation”: “Negotiation means the purchase by the nominated bank of drafts (drawn on a bank other than the nominated bank) and/or documents under a complying presentation, by advancing or agreeing to advance funds to the beneficiary on or before the banking day on which the reimbursement is due to the nominated bank.” L’attenta lettura degli articoli menzionati, ci consente di affermare che la banca confermante, irrevocabilmente impegnata ad onorare o negoziare “as of the time it adds its confirmation to the credit” (art. 8. b. UCP 600 ICC), è obbligata a onorare (a vista o a scadenza in relazione al “by”) o a negoziare (acquisto nell’ambito di un accordo col beneficiario, su base pro soluto, delle tratte e/o dei documenti anticipando i fondi al beneficiario rispetto ai tempi in cui la banca emittente è tenuta a rimborsare la confermante) una “complying presentation”. Con la conferma del credito, dunque, il beneficiario ottiene l’impegno – che si aggiunge a quello della banca emittente – di una ulteriore banca, la confermante, a onorare o negoziare, su base pro soluto, una “complying presentation”. Ciò al fine di coprire il rischio insolvenza della banca emittente, il rischio della non trasferibilità di fondi e il

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rischio politico del Paese dove è ubicata la banca emittente. L’art. 8 UCP 600 ICC segnala anche che la banca confermante è tenuta ad onorare una “complying presentation” quando il credito è disponibile presso una ulteriore banca designata e tale banca non onora o non negozia.

La valutazione dei documenti: art. 14 UCP 600 ICC L’art. 14 UCP 600 stabilisce che “the confirming bank must examine a presentation to determine, on the basis of the documents alone, whether or not the documents appear on their face to constitute a complying presentation.” Notevole è la portata di tale articolo: la banca confermante è tenuta a valutare se i documenti costituiscono o meno una “complying presentation” analizzando solo ciò che “letteralmente” appare nei documenti presentati, senza effettuare valutazioni di natura sostanziale. Si ricorda che le norme non prevedono una c.d. «strict compliance», ma una «reasonable compliance»: - Sentenza Corte di Cassazione del 17/10/53: «l’accertamento della corrispondenza formale tra i documenti e le indicazioni contenute nella lettera di credito deve essere intelligente e non automatico e ispirato a criteri di ragionevolezza» - Sentenza Cassazione 08/08/97: «l’esecuzione del mandato, ancorché vincolata nelle forme, deve trovare una certa ampiezza di respiro che si deve tradurre in un accertamento intelligente e non automatico…»). Lo stesso articolo ci segnala che la “confirming bank have a maximum of five banking days following the day of presentation to determine if a presentation is complying”. Dunque la banca confermante è tenuta a comunicare eventuali discordanze entro e non oltre le 23.59 (entro tale ora la banca deve inviare la comunicazione) del quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione dei documenti.

Comunicazione di rifiuto L’art. 16 UCP 600 ICC (Discrepant Documents, Waiver and Notice) ci segnala che la banca confermante può rifiutarsi di onorare o negoziare qualora la presentazione dei documenti non sia conforme alle disposizioni del credito, delle UCP 600 ICC e della prassi bancaria internazionale uniforme. Si ricorda che la International Standard Banking Practice fa riferimento alla Pubblicazione ISBP 681 ICC in via di revisione; alle ICC Opinions, alle ICC Decisions e alle DOCDEX Decisions.

Il rifiuto di onorare la presentazione deve essere comunicato al beneficiario (o, più in generale, al “presentatore”) e tale comunicazione deve riportare quanto segue: “i. That the bank is refusing to honour; and ii. Each discrepancy in respect of which the bank refuses to honour; and iii. a) That the bank is holding the documents pending further instructions from the presenter; or b) That the issuing bank is holding the documents until it receives a waiver from the applicant and agrees to accept it, or receives further instructions from the presenter prior to agreeing to accept a waiver; or c) That the bank is returning the documents; or d) That the bank is acting in accordance with instructions previously received from the presenter. “ Dalla lettura di questa disposizione appare evidente che la banca confermante - tenuta ad effettuare tale comunicazione “by telecommunication” e dunque anche telefonicamente anche se si ritiene opportuno comunicare per iscritto per evitare fraintendimenti – è obbligata a rispettare puntualmente il dettame di questo articolo, evidenziando adeguatamente, oltre alle discordanze, una delle quattro (in realtà tre, in quanto l’opzione b) è riservata alla banca emittente) opzioni in merito alla disposizione dei documenti. Lo stesso articolo, al punto f) sancisce che se la banca confermante non rispetta le indicazioni dell’art. 16 perde il diritto di eccepire la non conformità dei documenti presentati. Infine, pare opportuno precisare che: - una banca confermante può decidere di avvisare una modifica senza estendervi la sua conferma e, in questo caso, dovrà informare la banca emittente e il beneficiario all’atto della notifica della modifica - qualora il credito consentisse la produzione dei documenti in due o più lingue, una banca confermante “may restrict the number of acceptable languages as a condition of its engagement in the credit” - qualora una banca confermante riscontrasse una non - complying presentation, emettendo una corretta comunicazione di rifiuto, il suo impegno decade definitivamente anche se i documenti fossero inoltrati alla banca emittente (su istruzioni del beneficiario) “on approval basis”, a meno che tale banca non segnali la sua disponibilità a ripristinare

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gli impegni della conferma all’atto della comunicazione di rifiuto.

Conclusioni La lettura puntuale delle disposizioni normative definisce chiaramente gli obblighi e gli impegni della banca confermante di un credito documentario che è tenuta o ad effettuare prestazioni di natura solutoria - dietro presentazione di docu-

menti conformi - o a rifiutarsi di onorare qualora i documenti non costituiscano una presentazione conforme. Ma, anche in quest’ultimo caso, la banca è tenuta a rispettare – in maniera puntuale – le disposizioni dell’art. 16 UCP 600 ICC pena la perdita del diritto di eccepire la non conformità dei documenti.

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Domenico Del Sorbo


Partecipazione a fiere

trattamento iva delle prestazioni di servizi

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

Trattamento Iva delle prestazioni di servizi relative alla partecipazione a fiere La partecipazione, in qualità di espositori, alle fiere all’estero pone alcune questioni sul corretto trattamento ai fini Iva delle prestazioni di servizi relative all’allestimento e alla locazione dello stand e agli altri servizi collegati. Obiettivo del presente intervento è quello di fornire un inquadramento della natura di tali servizi, al fine di valutare quale sia il corretto trattamento territoriale ai fini Iva nell’ambito dei rapporti B2B (ossia prestati a soggetti passivi d’imposta residenti in Italia). Prima di entrare nel merito della questione, è necessario premettere che dal 1° gennaio 2011, a causa della modifica dell’art. 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, il legislatore opera una chiara distinzione tra: - la partecipazione a manifestazioni fieristiche e relative operazioni accessorie, le quali sono tassabili ai fini del tributo de quo nel Paese in cui è stabilito il committente, cioè in base alla regola dei «servizi generici», prevista dall’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972 - le prestazioni di servizi per l’accesso alle suddette attività e manifestazioni e relativi servizi accessori, le quali, invece, continuano ad assumere rilevanza ai fini impositivi nel luogo della materiale esecuzione dell’evento anche per i rapporti B2B in considerazione. Pertanto, si comprende bene come per i contribuenti diventi necessario comprendere al meglio

la linea di demarcazione tra le prestazioni relative alle attività fieristiche e le prestazioni relative all’accesso alle manifestazioni medesime, atteso che, da esse ne derivano effetti sostanzialmente diversi. Parimenti risulta altrettanto necessario individuare, per entrambe le categorie, quali prestazioni possano qualificarsi come “accessorie e collegate” alle prestazioni principali sopra evidenziate.

Partecipazione a manifestazioni fieristiche e connesse prestazioni accessorie Per prima cosa occorre domandarsi se i servizi (quali ad esempio la locazione, il montaggio e l’allestimento dello stand, l’uso di mezzi di comunicazione in loco o di personale per l’accoglienza dei visitatori, i servizi di sorveglianza, ecc.) possano considerarsi “accessori” alla partecipazione alla fiera, con conseguente univoco inquadramento territoriale dell’intero servizio. Per una possibile chiave di lettura della fattispecie in esame, è senz’altro utile analizzare la sent. 9 marzo 2006 (causa C-114/05) con la quale la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla tematica fiscale afferente le prestazioni di servizi fornite dagli organizzatori di un salone nautico agli espositori, comprendenti l’attrezzatura e la messa a disposizione di stand, di mezzi di comunicazione, servizio di accoglienza da parte di personale specializzato nonché l’affitto e la sorveglianza degli ormeggi dei natanti esposti. Il giudice europeo ha qualificato tali prestazioni fornite agli espositori come un servizio unico “globale”, non scindibile nelle sue componenti singole, e, in quanto tale, per le sue caratteristiche peculiari, ritenuti “affini” alle attività fieristiche e di esposizione. In proposito giova richiamare anche la sentenza 27 ottobre 2011, causa C-530/2009, con la quale la Corte di Giustizia ha affermato che la messa a disposizione temporanea agli espositori di stand fieristici e i relativi lavori di adattamento, all’interno di fiere o esposizioni internazionali, è una prestazione accessoria alle attività fieristiche e di esposizione e, pertanto, deve seguire le medesime specifiche regole previste per tale attività. Si afferma, in proposito, che «(è) ben vero che la

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semplice fornitura di stand in occasione di una fiera non costituisce attività fieristica di per sé. Tuttavia lo stand è l’elemento materiale indispensabile alla realizzazione di quest’attività. La fornitura di stand non ha dunque altro fine (...) se non quello di offrire la possibilità materiale di partecipare alla fiera consentendo all’espositore di presentare i suoi prodotti». I giudici della Corte UE, con questa sentenza, introducono pure un importante principio, a tutt’oggi rilevante in ambito comunitario, puntualizzando che la messa a disposizione di uno stand fieristico, ancorché connotato dalla circostanza che lo stesso debba essere puntualmente e temporaneamente installato su un bene immobile o all’interno del medesimo, non può mai qualificarsi ai fini del tributo de quo come un servizio afferente un bene immobile, quale la locazione di unità immobiliari. Su tale evoluzione, anche l’Agenzia delle entrate ha fornito i propri chiarimenti nella circolare n. 37/E del 2011, affermando che le prestazioni di servizio che siano in modo diretto connesse all’allestimento degli stand fieristici (compresa, ad esempio, la predisposizione degli impianti elettrici o idraulici nell’ambito dello stand), rese dagli Enti fiera titolari degli spazi espositivi a favore dei soggetti che partecipano all’evento, configurano ora servizi generici assoggettati al criterio base di territorialità di cui al vigente art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 per i rapporti B2B, dovendosi fare riferimento al luogo ove è stabilito il committente. Tutte le altre spese, che non hanno una funzionalità diretta, cioè potremmo dire con altre parole, che non svolgono un ruolo indispensabile nella partecipazione all’esposizione, ad esempio l’acquisto dei fiori o l’acquisto di un servizio di catering, seguiranno invece il normale procedimento di fatturazione previsto dalla normativa del paese ospitante la fiera, sul singolo bene o servizio, e di conseguenza gli eventuali obblighi in termini di dichiarazione intrastat.

Servizi inerenti l’accesso a manifestazioni fieristiche e relativi servizi accessori Recenti ed interessanti chiarimenti in tema di prestazioni di servizi inerenti l’accesso a manifestazioni e relativi servizi accessori, sono stati forniti con il Regolamento del Consiglio 15 marzo 2011, n. 282/2011/Ue, i quali restano in ogni caso assoggettate a tassazione nel luogo dove si svolgono le manifestazioni. Il Regolamento ha chiarito che le caratteristiche essenziali dei servizi in parola consistono nel concedere un diritto d’accesso a manifestazioni in

cambio di un ticket o di un corrispettivo, mentre in merito ai servizi accessori all’accesso tali prestazioni sono individuati in quei servizi che si pongono in relazione diretta con l’accesso, ma che vengono forniti separatamente alla persona che assiste ad una manifestazione, dietro il pagamento di uno specifico corrispettivo. In proposito giova richiamare la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37/E, con la quale, tra l’altro, l’Agenzia ha stabilito, a titolo esemplificativo, che devono considerarsi connessi con l’accesso ad una manifestazione i servizi di ristorazione, di pernottamento e di distribuzione degli atti forniti nell’ambito dell’organizzazione della manifestazione. Sempre con riferimento all’accesso ad una manifestazione fieristica possono essere considerati accessori, a titolo identificativo, quelle prestazioni che consentono l’utilizzo del guardaroba, di impianti sanitari, del parcheggio, ecc. Per tutte queste prestazioni accessorie all’accesso si applica lo stesso criterio di territorialità relativo alla prestazione principale, che comporta la tassazione nel paese di svolgimento della manifestazione.

Conclusioni Chiarito l’approccio metodologico, risulta evidente come sia necessario capire quale sia la natura dei diversi servizi “acquistati” dall’impresa che intende partecipare a una fiera, atteso che, alcuni di essi, potrebbero richiedere al committente residente un diverso trattamento ai fini IVA. Pertanto a seguito delle modifiche normative sopra evidenziate, nel caso in cui una società residente acquisti in un altro Paese, UE ovvero extraUE, oltre allo spazio espositivo anche altri servizi accessori (organizzazione ed allestimento stand, spese di organizzazione fiera, servizi di vigilanza, trasporto degli elementi dello stand e il relativo montaggio nel luogo di svolgimento della fiera o dell’esposizione, predisposizione degli impianti elettrici o idraulici nell’ambito dello stand, ecc.), la stessa riceverà dal prestatore di tali servizi fatture escluse da IVA, la quale dovrà essere assolta in Italia dal committente nazionale attraverso l’applicazione del c.d. reverse charge. Quanto alle modalità tecniche relativa all’assolvimento del tributo, e sulla base delle recenti modifiche apportati dalla legge di Stabilità con effetti dal 1 gennaio 2013, il corretto adempimento dipenderà dal luogo di stabilimento del prestatore estero. - Nel caso in cui quest’ultimo sia residente nell’UE, occorre integrare la fattura del soggetto in questione e successivamente registrarla in base agli art. 46 e 47 del D.L. 331/1993.

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- Nel caso in quest’ultimo sia residente fuori UE, occorre provvedere all’emissione dell’autofattura. A contrariis, per le prestazioni di servizi afferenti l’accesso alla manifestazione fieristica (es. pass d’ingresso) e servizi accessori (es. utilizzo del parcheggio, ecc.), che come detto anche dal 2011

mantengono la rilevanza nel luogo di svolgimento dell’evento, la società organizzatrice emetterà una fattura gravata dall’IVA locale, che la società residente annoterà soltanto in contabilità generale, fermo restando la possibilità di richiedere il rimborso del tributo assolto. Natale Galimi

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Russia

le risposte ai recenti cambiamenti sull’imposta sui redditi

Aggiornamento normativo a cura di IC&Partners Pubblichiamo le risposte alle principali domande in ambito IVA e imposte sui redditi originate dalle recenti Circolari del ministero delle Finanze russo. IVA. Bonus a clienti Domanda: Bonus a clienti al raggiungimento di obiettivi di volume d’acquisto fissati da contratto, sono imponibili IVA o no? Risposta: la normativa russa non tratta in maniera esplicita la questione dei bonus/premi verso clienti al raggiungimento di obiettivi contrattuali, ma esiste una prassi e una giurisprudenza in materia. Il Ministero delle Finanze russo ritiene infatti che sulla base di uno specifico contratto di vendita e in assenza di una controprestazione di servizi, in tal caso il compenso per il cliente non è imponibile IVA. Anche se altri uffici fiscali hanno un’opinione contraria, la non imponibilità ai fini IVA sembra la soluzione più corretta.

Modalità di detrazione, per biglietti aerei non in russo

Domanda: a quali condizioni si può detrarre l’IVA indicata su biglietti aerei emessi non in russo? R: la Circolare del Ministero delle Finanze n. 0307-11/11867 del 10 aprile 2013 specifica che è necessario tradurre le informazioni essenziali per la detrazione IVA mentre altre informazioni non relative all’IVA (norme di viaggio, bagagli...) non è necessario che vengano tradotte. Nel biglietto deve essere indicata esplicitamente l’IVA. In pratica si ha diritto alla detrazione solo se si acquista il biglietto direttamente dalla compagnia aerea, non si ha il diritto alla detrazione se si acquista da intermediari (agenzie, tour operator...). È necessario inoltre allegare la carta d’imbarco.

Modalità di detrazione, periodo Domanda: modalità di detrazione IVA sull’acquisto di beni/servizi Risposta: la Circolare n. 03-07-11/3784 del 13 febbraio 2013 del Ministero delle Finanze afferma che, sulla base dell’Art. 172 comma 1 del Codice Tributario russo, per il quale il diritto alla detrazione dell’IVA pagata sull’acquisto di beni/servizi sorge al momento dell’emissione della fattura sulla base degli altri documenti contabili. Il diritto inoltre si ha se il bene/servizio acquistato è diretto allo svolgimento di un’attività imponibile IVA. Per questo motivo l’IVA pagata su detti acquisti va detratta nel periodo (trimestre) in cui è sorto il diritto alla detrazione.

Cessioni a titolo gratuito Domanda: cessioni a titolo gratuito a società russe e enti non a fine di lucro sono imponibili IVA? Risposta: le cessioni a titolo gratuito a società russe ed anche a enti non a fine di lucro sono imponibili IVA (Circolare del Ministero delle Finanze n. 03-07-08/04 del 17 gennaio 2013).

Imposta sui redditi. Rimborso spese di trasporto a dipendente Domanda: il rimborso spese a dipendente che ha utilizzato un proprio mezzo di trasporto per una trasferta di lavoro è imponibile ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (NDFL)? E per l’azienda tali costi sono deducibili? Risposta: la Circolare del Ministero delle Finanze n. 03-04-06/11996 dell’11 aprile 2013 chiarisce che alla base del rimborso spese al dipendente c’è il contratto di lavoro, scritto, e le sue disposizioni. Sulla base di queste, i costi di trasferta del dipendente sono deducibili per l’azienda, e il relativo rimborso spese non è imponibile per il dipendente. Si sottolinea che tale disposizione è sottoposta a particolare vigilanza da parte dell’Ispettorato del Lavoro ed è opportuno applicarla con misura.

Crediti inesigibili, definizione Domanda: quando si può considerare inesigibile un credito/debito?

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Risposta: la Circolare del Ministero delle Finanze n. 03-03-06/1/38 del 28 gennaio 2013 precisa che vanno considerati crediti inesigibili quei crediti per i quali è scaduto il termine di prescrizione (3 anni senza alcuna azione da parte del creditore o debitore nei confronti della controparte) ma anche quei crediti la cui esigibilità è venuta meno a seguito di provvedimenti di organi statali o della procedura di messa in liquidazione della società. Il costo relativo va registrato alla voce “vnerealizacionnye raskhody” (perdite da valutazione) alla data dell’ultimo giorno dell’esercizio in cui scade il termine di prescrizione

Affitto, deducibilità costi ante registrazione

Domanda: affitto, i costi relativi al periodo antecedente alla registrazione statale del contratto sono deducibili ai fini dell’imposta sui redditi? Risposta: Si ha la registrazione statale del contratto d’affitto se il contratto ha durata superiore a 1 anno. La Circolare del Ministero delle Finanze n. 03-03-06/2/6 del 25 gennaio 2013 afferma che rilevano le disposizioni contrattuali. Se nel contratto di affitto è previsto che l’affittuario possa cominciare a utilizzare il locale affittato già prima della data della registrazione statale del relativo contratto, allora i relativi costi dell’affitto sono deducibili ai fini dell’imposta sui redditi. Si ricorda però che la regola generale e che i costi sostenuti sulla base di contratti che non rispettino la normativa in materia (e quindi gli obblighi di registrazione statale) non sono deducibili.

Ammortamento immobile acquistato da persona fisica Domanda: ammortamento di un immobile acquistato da una persona fisica, conseguenze sulla durata del periodo di ammortamento. Risposta: la regola generale è che un bene può essere ammortizzato se di valore superiore ai 40.000 rubli e se ha vita utile superiore ai 12 mesi. Nel caso di un immobile, la cui la vita utile è superiore a 30 anni il periodo di ammortamento previsto è quindi fissato in 361 mesi. L’art. 258 comma 7 del Codice Tributario russo prevede che, per beni precedentemente posseduti da altri soggetti, il periodo di ammortamento vada ridotto del numero

di anni (mesi) rilevati dal precedente proprietario, periodo provato in maniera documentale. La Circolare del Ministero delle Finanze n. 03-0306/1/7939 del 15.03.2013 precisa che però detta riduzione del periodo di ammortamento non va applicata se il precedente proprietario era una persona fisica non imprenditore individuale.

Spese di rappresentanza: definizione, deducibilità e loro documentazione Domanda: a che condizione sono deducibili ai fini dell’imposta dei redditi le spese di rappresentanza e come devono essere documentate? Risposta: sono spese di rappresentanza deducibili ai fini dell’imposta dei redditi: - Spese per l’organizzazione di rinfreschi per persone ben indicate e per coloro che all’interno dell’azienda partecipano a trattative (art. 264 comma 2 del Codice Tributario russo) - Spese di trasporto relative allo spostamento delle persone indicate verso e da il luogo dove si tiene l’evento o l’Assemblea dell’organo direttivo - Spese per catering durante le trattative - Servizi di traduzione forniti da interpreti non dipendenti dell’azienda e forniti durante l’evento Non sono deducibili invece le spese relative all’organizzazione di eventi ricreativi, vacanze e cure mediche. Le spese di rappresentanza vanno indicate negli Altri costi e sono deducibili per una somma non eccedente il 4% del costo del lavoro relativo all’esercizio fiscale (trimestre in via provvisoria, anno in via definitiva) corrispondente. Le spese di rappresentanza possono essere provate con documenti previsti dalla legislazione russa o con documenti previsti dalla consuetudini del settore nello stato estero in cui sono state sostenute e/o con documenti che provino indirettamente dette spese come ad esempio documenti di viaggio, dichiarazioni doganali, atti di esecuzione lavori come da contratto... Vengono riconosciute tutte quelle spese che siano inerenti all’ottenimento del reddito, ad esempio quelle spese dirette a creare una efficace collaborazione tra le due aziende (Circolare del Ministero delle Finanze n. 03-03-06/2/11897 del 10 aprile 2013).

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Prevenire il contenzioso internazionale il contratto dovrebbe essere informato ai seguenti principi: chiarezza, precisione e completezza a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Nel corso della fase negoziale per evitare procedimenti giudiziali complessi ed onerosi si possono adottare precauzioni contrattuali di ordine generale che dovranno poi integrarsi nel contesto peculiare di ciascuna fattispecie.

Accertamenti sulla controparte Assume importanza il processo investigativo inerente alla solidità finanziaria della potenziale controparte soprattutto nei casi di transazioni di una certa entità che può essere condotto a mezzo di: - Società specializzate - Avvocati o altri professionisti locali, agenti - Consultazione pubblici registri e tribunali - Banche dati on-line - Richiesta di copia di documenti societari (autorizzazione all’esercizio dell’attività d’impresa) - Sistema delle camere di commercio italiane. Appare opportuno accertare: - La denominazione sociale ufficiale, da inserire nel contratto da sottoscrivere - L’identità del legale rappresentante della società munito dei necessari poteri - La regolare iscrizione al Registro delle Imprese. Sempre utile l’attenta conservazione dei documenti, in modo da non dover necessariamente fare affidamento sulla volontà della controparte di esibire gli stessi in un eventuale giudizio.

Il contratto Nel contesto internazionale il principio di autonomia contrattuale assume un particolare significato poiché rappresenta lo strumento con il quale

è possibile individuare le modalità più opportune per prevenire o contenere il rischio di contenzioso. Il contratto dovrebbe essere informato ai seguenti principi: - chiarezza: per evitare malintesi e interpretazioni controverse - precisione: utilizzando termini che non siano suscettibili di significati ambigui - completezza: in modo da regolare complessivamente i diversi punti dell’accordo nonché gli aspetti che non sono disciplinati da normative nazionali.

Legge applicabile al contratto I rimedi e le azioni esperibili di cui una parte può avvalersi per far valere i propri diritti derivanti dal contratto dipendono dalla legge applicabile. Tale scelta dovrebbe pertanto essere sempre condotta con consapevolezza.

Regole di competenza e di giurisdizione Normalmente il creditore preferisce citare il debitore innanzi ad una corte del suo Stato di appartenenza. Tale criterio non è tuttavia sempre preferibile. Occorre verificare se sia applicabile, nella fattispecie, un trattato di assistenza giudiziale tale da rendere possibile che la sentenza civile emessa dal Tribunale del suo Stato possa essere riconosciuta e resa esecutiva nello Stato del debitore, senza particolari difficoltà. Esempi La clausola contrattuale che preveda il foro italiano per la risoluzione di eventuali controversie tra una parte italiana ed una statunitense potrebbe rivelarsi poco conveniente: manca infatti una convenzione internazionale tra Italia e USA sul reciproco riconoscimento delle sentenze Anche nei casi ove sia in essere un trattato è necessario accertarne il contenuto e l’effettiva applicazione pratica. In Brasile la sentenza straniera non ha immediata esecuzione, ma è necessaria una previa omologazione da parte della Corte Superiore di Giustizia - nonostante tra Italia e Bra-

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sile sia in vigore un trattato relativo all’assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile (Roma, 17/10/1989). Anche in Cina le sentenze italiane non sono automaticamente riconosciute, nonostante nel 1991 (Pechino, 20/05/1991) sia stato stipulato con l’Italia un trattato di assistenza giudiziale.

Clausola arbitrale Il ricorso alla procedura di arbitrato richiede generalmente meno formalità rispetto ad un processo civile ordinario. La clausola di designazione del foro competente indica l’autorità giudiziaria alla quale saranno devolute le controversie. In alternativa è possibile prevedere, con apposita clausola, l’istituzione di un’autorità arbitrale, dopo aver verificato che i paesi a cui le parti appartengono abbiano aderito a una convenzione internazionale sul riconoscimento dei lodi arbitrali. Elementi della clausola arbitrale - Procedura di nomina dei membri del collegio - Lingua da adottare nell’ambito del procedimento - Modalità secondo le quali l’arbitrato deve essere condotto, anche in deroga, normalmente, alla procedura prevista. Tali regole concordate dalle parti devono essere rispettate dall’autorità arbitrale (mentre i contenziosi ordinari sono sempre disciplinati da regole di procedura civile). In alternativa, una soluzione spesso indicata è quella di fare riferimento al regolamento arbitrale di una istituzione internazionale autorevole.

Scelta della lingua La scelta più opportuna è quella di adottare la lingua inglese in quanto lingua nota nella prassi del commercio internazionale. In caso di contratti bilingue (frequente ad es. con la Cina, con la Russia o con il Brasile) è opportuno una clausola che precisi quale delle due lingue debba prevalere in caso di divergenze nell’interpretazione. Qualora la lite sia portata dinanzi ad una autorità giudiziaria, il giudice utilizzerà sempre la lingua ufficiale dello Stato in cui ha luogo la causa.

Spese Legali E’ consigliabile inserire una clausola che stabilisca le modalità di rimborso delle spese legali e, più in generale, di quelle processuali. In alcuni paesi, in mancanza di tale clausola il giudice non potrà, al termine del giudizio, condannare la parte soccombente al rimborso delle spese legali di quella vittoriosa.

Ad esempio, negli Stati Uniti, il costo del giudizio è molto elevato e le spese legali non sono normalmente riconosciute in difetto di una espressa disposizione di natura contrattuale.

Termini e condizioni di vendita La parte venditrice ha interesse a precludere o limitare eventuali possibilità della parte acquirente di contestare gli importi dovuti. Si rende quindi necessario predisporre nell’accordo dei termini e delle condizioni di vendita che il compratore sarà tenuto a rispettare. Esempi - Il compratore si obbliga a denunciare eventuali vizi e/o difetti della merce entro un breve termine espressamente indicato, a pena di decadenza - Clausola di “riservato dominio”, la proprietà della merce resta in capo al venditore e non è trasferita al compratore finché il prezzo di vendita non viene interamente corrisposto (con l’ulteriore accortezza di adempiere alle eventuali formalità necessarie in base alla legge locale per rendere pubblica l’esistenza di tale diritto di riservato dominio) - Risoluzione del contratto: le parti hanno facoltà di stabilire in quali casi il contratto dovrà intendersi cessato per fatto e colpa imputabile ad una di esse (ad esempio, per inosservanza di un termine di pagamento, o di un termine di consegna).

Interessi di mora Nel caso di mancato pagamento per ovviare all’eventualità che il giudice possa non riconoscere la corresponsione degli interessi di mora in sede di giudizio, sarebbe opportuno prevedere una clausola che istituisca tale obbligazione indicando l’entità e le modalità di liquidazione.

Esonero/limitazione della responsabilità; forza maggiore e hardship Sono clausole utili per limitare i rischi connessi a forniture internazionali. In mancanza, si rischia l’esposizione a richieste di danni anche in misura molto elevata (come previsto, ad esempio, negli USA). Le clausole di forza maggiore e hardship sono utilizzate in quanto non in tutti i paesi esistono regole di esonero della responsabilità per eventi imprevedibili e non imputabili, o per sopravvenuta antieconomicità della prestazione.

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Maurizio Gardenal


India: la riforma nel retail l’india è la più grande frontiera rimasta nel retail e diversi sono i comparti in cui si profilano concrete opportunità di business a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

India: la riforma nel retail apre nuovi scenari di business L’India ha approvato, il 14 settembre 2012, una delle più importanti riforme in tema di liberalizzazioni degli ultimi anni. La nuova normativa (“FDI in Multi Brand Retail Trade”) consente alle grandi catene internazionali di supermercati e ai grandi distributori stranieri, operanti nel retail multi marca, la possibilità di effettuare Investimenti Diretti Esteri (IDE) fino a un massimo del 51% in partnership con player locali. Si è trattata di una decisione storica, destinata ad attrarre investimenti stranieri e a sostenere quelli domestici che avrà un forte impatto in un settore che ha un turnover stimato intorno ai 450 miliardi di Euro. Attualmente il comparto risulta dominato dal retail non organizzato (in particolar modo dai kirana shops, piccoli negozietti che vendono merce di vario tipo e che sono presenti in tutte le località indiane) che rappresenta più del 90% del mercato complessivo. Fino all’introduzione della riforma, la distribuzione multi marca estera non poteva accedere direttamente al mercato indiano e poteva vendere solo attraverso la formula Business to Business: infatti, alcuni player internazionali quali Wal-Mart e Carrefour erano presenti in India tramite Joint Ventures nel formato Cash-and-carry. Già nel 2011 New Delhi aveva provato ad introdurre tale legge, ma la protesta che ne seguì da parte di commercianti indiani e Governatori locali costrinse il Governo a fare marcia indietro: alcuni mesi dopo però, è entrata in vigore la norma che

attualmente consente investimenti stranieri pari al 100% nel commercio al dettaglio di prodotti monomarca. Considerate le difficoltà riscontrate, il Governo ha quindi deciso di ripresentare la legge sul retail multi marca con alcune limitazioni per gli investitori, che intendono favorire i piccoli commercianti locali. Tra queste: - la possibilità di effettuare l’investimento solo nelle città con almeno un milione di abitanti - l’investimento minimo da parte dell’investitore straniero, per l’implementazione di nuovi progetti, deve essere pari a 76 milioni di Euro (di cui almeno la metà deve essere destinato allo sviluppo delle infrastrutture) - l’obbligo, da parte degli investitori stranieri interessati a comprare progetti esistenti o catene di distribuzione al dettaglio, di destinare ulteriori investimenti per una cifra di almeno 38 milioni di Euro per la creazione di infrastrutture aggiuntive - i grandi distributori devono rivolgersi ai piccoli commercianti indiani per approvvigionarsi per almeno il 30% delle risorse - la scelta per l’attuazione della legge dipende da ogni singolo Stato (attualmente la legge è in vigore negli stati di Maharashtra, Delhi, Jammu e Kashmir, Haryana, Rajasthan, Uttarakhand, Andhra Pradesh e Assam). Le ripercussioni derivanti dalla riforma nel multi brand retail saranno sicuramente molto positive, dal momento che sarà in grado di: - attrarre investimenti fino a 2.2 miliardi di Euro nel 2013 e nel 2014, secondo il Governo di New Delhi - generare ben 10 milioni di posti di lavoro nell’arco di 10 anni, diventando così il più grande settore organizzato in termini di occupazione (è stato stimato che l’impatto degli IDE nella vendita al dettaglio sarà molto più ampio in termini di occupazione di quello che ha avuto il settore IT) - modernizzare il settore retail e la “cold chain”, con una migliore conservazione dei prodotti - avere un impatto positivo nei settori collegati al retail - garantire maggiori vantaggi per i consumatori che avranno più possibilità di scelta

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- migliorare la supply chain - assicurare uno sviluppo infrastrutturale - garantire una maggiore trasparenza nel settore agricolo, fino ad ora dominato dagli intermediari - portare ad un calo dell’inflazione, causata soprattutto dalle carenze dal lato dell’offerta. Le sfide da affrontare per gli investitori stranieri sono articolate. Innanzitutto è bene considerare che, secondo molti analisti di mercato, ci vorranno circa 15 anni prima che i formati multi-brand diventino la tendenza nel Paese, considerando la specificità del retail in India. In secondo luogo, bisogna considerare le problematiche relative a location e affitto: si reputa fondamentale trovare la location giusta sia per i negozi che opereranno in maniera indipendente, sia per quelli che saranno situati all’interno dei malls. L’India rappresenta la più grande frontiera rimasta nel retail e diversi sono i comparti in cui si profilano concrete opportunità di business, in particolar modo per quanto riguarda food (si prevede che il mercato retail del food possa sperimentare

un tasso di crescita del 30% nei prossimi anni), elettronica, lusso e gioielli, abbigliamento ed accessori, che insieme costituiscono quasi l’80% del retail organizzato in India. Anche il settore arredamento, il cui giro d’affari nel 2011 ha superato i 6 miliardi di Euro, presenta interessanti possibilità per gli investitori stranieri: nel 2016 il suo turnover dovrebbe addirittura raddoppiare e non a caso il gigante del settore, IKEA, ha già intrapreso i passi decisivi per l’accesso al mercato. Proprio alcune settimane fa, New Delhi ha dato il via libera al gruppo svedese per l’apertura di dieci punti vendita nelle principali città indiane, entro i prossimi dieci anni; l’investimento complessivo da parte di IKEA (il più grande nel settore retail mai autorizzato dal Governo) ammonta a circa 1.5 miliardi di Euro e la stessa multinazionale ha già fatto intendere che questa è solo la prima fase di una operazione che porterebbe all’apertura di altri 15 nuovi stores nel giro dei prossimi 20 anni.

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Alessandro Fichera


Esportare prodotti agroalimentari in Vietnam il diritto doganale vietnamita richiede agli operatori economici di tenere registri per un periodo di cinque anni a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero La popolazione del Vietnam (più di 90 milioni di abitanti) è molto giovane (un quarto ha meno di 15 anni e più della metà meno di 30). Il PIL, nell’ultimo decennio, è cresciuto del 7 - 9% l’anno, tra i più alti tassi di crescita registrati in tutto il mondo. Un numero sempre maggiore di abitanti domanda prodotti di consumo di qualità superiore. Il Paese presenta un Sud maggiormente industrializzato e un Nord più densamente abitato ed impiegato prevalentemente in agricoltura. La capitale è Hanoi e i principali porti sono Cam Pha Port, Da Nang, Hai Phong, Ho Chi Minh City, Phu My, Quy Nhon. La valuta è il Dong VND (1 Dong = 10 Hao). Nel sito dell’Ambasciata d’Italia ad Hanoi è riportato: “Circa i beni di consumo, la limitata capacità di spesa delle famiglie vietnamite, pur se in crescita soprattutto nelle grandi città, e le favorevoli condizioni per gli investitori esteri, consigliano alle imprese italiane di adoperarsi sia sul versante della localizzazione di investimenti produttivi sia su quello del conseguimento di una presenza commerciale su scala più vasta rispetto all’attuale. Infatti, nell’ambito dei sistemi moda e casa la reputazione dei prodotti italiani è di notevole rilievo e pertanto essi sono presenti, sia pure in maniera iniziale, sul mercato vietnamita”.

Accordi internazionali Il Vietnam è un membro dei seguenti trattati e ha firmato gli accordi di seguito indicati: - ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) - Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) - Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico (ASEAN)

- Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione (convenzione SA) - Convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali - Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) - Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Registrazione Le aziende che intendono svolgere attività di business in Vietnam devono richiedere la registrazione presso l’ufficio di registrazione delle imprese locali, che fa capo al Ministero della Pianificazione e degli Investimenti. Gli operatori stranieri senza una presenza commerciale in Vietnam possono ottenere il diritto di svolgere attività di importazione e di esportazione solo se sono debitamente registrati per questi scopi con il Ministero dell’Industria e del Commercio.

Sdoganamento Alle autorità doganali vietnamite deve essere notificato l’arrivo di navi commerciali con almeno otto ore di preavviso prima dell’orario di arrivo previsto. Dichiarazioni doganali d’importazione devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di arrivo della merce. Altri documenti che possono essere richiesti per lo sdoganamento sono, ad esempio, dichiarazioni di valore, fatture, certificati di origine, lettere di credito, contratti di vendita, certificati di registrazione e permessi di importazione o di licenze rilasciate dalle autorità competenti. Gli importatori devono tenere presente che il diritto doganale vietnamita richiede agli operatori economici di tenere registri per un periodo di cinque anni e che vengano forniti su richiesta. Il valore in dogana delle merci importate è determinato dal loro valore di transazione, che è il prezzo pagato o da pagare per le merci quando importate nel territorio del Vietnam. Di solito è calcolato sulla base del valore CIF. Se il valore in dogana non può essere determinato sulla base del valore di transazione delle merci importate, i seguenti metodi di calcolo devono essere applicati, in successione, come base per il calcolo:

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- il valore di transazione di merci importate identiche - il valore di transazione di merci importate similari - altri metodi.

Magazzinaggio Le merci possono essere immagazzinati in depositi doganali, dove i proprietari possono imballare e classificare la merce, prelevare campioni della stessa e trasferire il diritto di possesso dei beni sotto la supervisione di un ufficiale di dogana.

Merci non essenziali L’importazione di determinate merci che sono considerati come “merci non essenziali” di importazione può essere limitato. L’elenco di questi beni è definito dal Ministero dell’Industria e del Commercio e comprende, tra gli altri, beni di consumo, prodotti alimentari, macchinari e attrezzature.

Generi alimentari L’importazione di prodotti che rientrano in questa categoria è soggetta a restrizioni alle importazioni. Gli importatori di prodotti alimentari in generale devono ottenere una Dichiarazione (o certificato) di Conformità di prodotto. Nel caso di prodotti alimentari ad alto rischio; di un certificato di igiene e di ispezione per la sicurezza degli stabilimenti di produzione è richiesto come prerequisito per il documento di cui sopra. I prodotti elencati di seguito sono definiti come alimenti ad alto rischio. Contattare il Ministero della Salute od organismi deputati a questo servizio per una consulenza specifica su altri tipi di prodotti alimentari: - carne e derivati - latte e prodotti lattiero-caseari - uova e prodotti trasformati a base di uova - prodotti ittici crudi e trasformati - gelati - acqua minerale naturale - alimenti funzionali, cibi integrati con micronutrienti, integratori alimentari, additivi alimentari - prodotti alimentari trasformati e bevande per il consumo immediato - alimenti surgelati - latte di soia e prodotti trasformati a base di soia - verdure assortite fresche e crude, tuberi e frutta per il consumo immediato.

Prodotti di origine animale Il Ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale gestisce l’importazione di animali vivi e di

prodotti di origine animale. Gli importatori di tali prodotti devono iscriversi per la quarantena presso l’ufficio doganale di entrata e ottenere un certificato di quarantena per l’importazione. Non ci sono ulteriori obblighi di autorizzazione o licenza per importare prodotti di origine animale. Alcuni prodotti di origine animale necessitano, tuttavia, di un controllo di qualità a cura delle competenti autorità vietnamite. Nel caso di prodotti di origine animale per cui non è consentito il commercio, gli importatori devono richiedere un permesso particolare al Ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale. Inoltre, l’importazione di prodotti di origine animale deve essere accompagnata da un certificato sanitario veterinario rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro dell’UE. Gli alimenti di origine animale possono essere importati solo da operatori stranieri del settore alimentare che sono registrati presso il Ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale. Misure di protezione specifiche possono applicarsi alle importazioni di prodotti di origine animale, ad esempio, come conseguenza dell’insorgere di malattie contagiose. Inoltre, divieti di importazione sono previsti per alcuni prodotti di origine animale come, ad esempio, alcuni tipi di frattaglie.

Vegetali e prodotti vegetali L’importazione di vegetali e prodotti vegetali oggetto di analisi del rischio fitosanitario e deve essere autorizzato dal Ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale. La richiesta deve includere il certificato fitosanitario, la prova di fumigazione e la prova che è disponibile un luogo dove effettuare la quarantena. Tutte le spedizioni contenenti piante o prodotti vegetali devono essere accompagnati da un certificato sanitario attestante che i prodotti sono esenti da organismi nocivi da quarantena e indenni da altri organismi nocivi pericolosi. I certificati devono essere rilasciati da un’autorità competente in uno Stato membro dell’UE.

Bevande alcoliche Le bevande alcoliche richiedono una Dichiarazione di conformità o altri elementi di prova che le merci sono ammissibili all’importazione, nonché una lettera di autorizzazione per lo sdoganamento. Quest’ultimo documento deve essere rilasciato dal produttore e legalizzato dal Consolato vietnamita nel Paese di origine del produttore. Inoltre, gli importatori di tali beni devono essere in possesso di una registrazione specifica per gli importatori di bevande alcoliche.

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Le bevande alcoliche possono essere importati solo attraverso dogane internazionali. Bevande alcoliche semilavorate o additivi necessari per la produzione di tali merci possono essere importate solo per scopi di produzione. Ulteriori documenti possono essere richiesti, a seconda dei tipi di merci. Alcuni beni devono essere sottoposti a un controllo di qualità per dimostrare la conformità con gli standard vietnamiti. A seconda del tipo di merce, l’ispezione o sarà effettuata dal Ministero della Scienza e della Tecnologia o da altre autorità competenti.

Imballaggio ed etichettatura dei prodotti alimentari Il Vietnam ha adattato le norme della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) e accetta il trattamento termico e di bromuro di metile fumigazione secondo ISPM N. 15. L’etichettatura dei prodotti deve essere effettuata in vietnamita con caratteri chiari e leggibili. L’uso delle lingue straniere può essere possibile se i beni sono spediti a norma delle convenzioni internazionali. Se i beni sono stati fabbricati e venduti in paesi stranieri, l’informazione può essere scritto anche in altre lingue, purché sia prevista anche una traduzione in vietnamita. In generale, le etichette degli alimentari devono riportare le seguenti informazioni: - nome del prodotto - nome e l’indirizzo della persona o dell’organizzazione responsabile del prodotto - origine della merce - quantità (perso, volume) - data di produzione - durata di conservazione (giorno/mese/anno) - ingredienti - istruzioni per la conservazione ed il consumo. Per ulteriori informazioni sui requisiti di etichettatura, contattare il Ministero della Scienza e della Tecnologia.

Esempi: olio di oliva e vino Per l’importazione di olio di oliva (codice doganale 1509) sono necessari i seguenti documenti: - Certificato di conformità di prodotto (documento che attesta che i prodotti alimentari sono conformi con gli standard di qualità. Necessario per lo sdoganamento e l’accesso al mercato. Il documento deve essere presentato dall’importatore presso il Ministero della Salute, Dipartimento di Ispezione degli Alimenti. La documentazione richiesta deve essere

completata in vietnamita o in qualsiasi altra lingua, se accompagnata da una traduzione in vietnamita. Periodo di validità: tre anni). - Certificato di igiene ed ispezione per la sicurezza degli stabilimenti di produzione (documento attestante che gli standard di qualità per i prodotti alimentari vengono applicati nello stabilimento del produttore. Necessario per lo sdoganamento e l’accesso al mercato. Il documento è un prerequisito per la Dichiarazione di Conformità di prodotto. Il documento deve essere redatto da parte dell’importatore. L’autorità competente è il Ministero della Salute, Dipartimento di Ispezione degli Alimenti. La dichiarazione deve essere redatta in vietnamita o in qualsiasi altra lingua, se accompagnati da una traduzione in vietnamita). Per l’importazione di vino (codice doganale 1509) oltre ai documenti richiesti per l’olio sono necessari anche: - Registrazione dell’importatore di bevande alcoliche (documento che conferma che l’importatore è stato registrato presso il Ministero dell’Industria e del Commercio. Necessario per lo sdoganamento e l’accesso al mercato. L’iscrizione deve essere applicata per l’importatore presso il Ministero dell’Industria e del Commercio. E’ riconosciuto a seguito della presentazione di un dossier articolato che presuppone il possesso di un sistema organizzativo e disponibilità di strutture da parte dell’importatore. La quantità di registrazioni di importatori di bevande alcoliche da emettere è limitato e stabilito annualmente dal Ministero dell’Industria e del Commercio). - Certificato di libera vendita (documento che conferma che le merci in questione sono liberamente vendute nel paese d’origine. Può essere richiesto per lo sdoganamento e l’accesso al mercato. Il documento è di norma una condizione indispensabile per la registrazione di alimentari specifici. In generale, il certificato è rilasciato da un organismo competente o da un’altra istituzione nel paese di origine, ad esempio la Camera di Commercio. Esso può essere preparato in qualsiasi lingua. Tuttavia, una traduzione in lingua inglese è raccomandabile). - Certificato di sicurezza alimentare e di igiene (richiesto solo per gli alimenti ad alto rischio, questo documento attesta che i prodotti alimentari ad alto rischio sono conformi alla igiene vietnamita e standard di sicurezza. Necessario per lo sdoganamento e l’accesso al mercato. Il documento è un prerequisito

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per un certificato di igiene e di ispezione per la sicurezza degli stabilimenti di produzione. Il documento deve essere redatto da parte dell’importatore. L’autorità competente è il Ministero della Salute, Dipartimento di Ispezione degli Alimenti. Il modulo deve essere completato in vietnamita). - Lettera di autorizzazione (prova che l’importatore vietnamita è stato nominato distributore di determinati beni da parte dell’esportatore straniero. Necessario per lo sdoganamento e l’accesso al mercato. La lettera di autorizzazione deve essere richiesta da parte del proprietario del marchio di fabbrica o commerciale. Può essere preparata in lingua inglese o vietnamita o entrambe.

Le opportunità per il mercato agroalimentare in Vietnam La crescita del settore alimentare vietnamita e l’aumento della liberalizzazione del commercio offre una significativa opportunità di mercato per le aziende alimentari. Inoltre, con la crescita del settore della trasformazione alimentare il Vietnam sta diventando un importante consumatore di ingredienti alimentari destinati ad una successiva trasformazione. I consumatori più abbienti e con una predisposizione culturale a spendere per i prodotti alimentari sono, ovviamente, presenti nei grandi centri urbani di Ho Chi Minh City, Hanoi, Danang, Hai Phong e Can Tho. Tale spesa è effettuata prevalentemente per il consumo esterno o presso la GDO o altri punti vendita qualificati. Tuttavia, come per ogni mercato emergente, una delle sfide principali è la gestione della catena logistica, la comprensione dei requisiti per l’importazione e la possibilità di garantire che la merce possa essere consegnata. Il sistema è spesso frammentato, la catena di fornitura non è sempre trasparente e si registrano fenomeni di corruzione. Ciò presenta notevoli rischi per gli esportatori, ma gran parte di questi rischi possono essere evitati con l’individuazione di un importatore/agente con una solida reputazione e capacità imprenditoriale, che assuma il ruolo di partner strategico. In Vietnam è in costante aumento il consumo di carne di maiale e di pollame tipico della dieta locale, ma cresce anche l’importazione di carne rossa. I prodotti da forno sono una componente stabile della dieta urbana; data l’influenza francese nel-

la storia del Vietnam, i prodotti lattiero-caseari sono ben accolti e sono associati con dieta sana e longeva. La birra è molto consumata (anche grazie alla capacità locale di produzione), ed anche il whisky è molto popolare. Il vino è visto soprattutto come un bene di lusso, ma anche come prodotto sano, ed ha un trend di vendita in costante aumento, però con elevati dazi di importazione. Una parte importante della dieta vietnamita è rappresentata dal consumo di frutta fresca (tra quella di importazione mele, pere, uva da tavola, agrumi e ciliegie). Le opportunità di importazione riguardano sia il mercato del prodotto refrigerato (carne rossa, frattaglie e frutti di mare, di cui i vietnamiti sono grandi consumatori), sia i congelati. Fonti: Analisi di mercato sul Vietnam provenienti da Agenzia ICE e Ambasciata italiana ad Hanoi e il Trade Market Database della Commissione europea. Monica Perego oOo

Accordi commerciali Il Vietnam è un membro della Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico (ASEAN), insieme a Brunei Darussalam, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippine, Singapore e Thailandia. Pertanto, è parte del ASEAN Free Trade Area (AFTA) e garantisce un trattamento preferenziale agli altri paesi membri dell’ASEAN. L’ASEAN ha concluso accordi di libero scambio con: - Australia e Nuova Zelanda (ASEAN-AustraliaNuova Zelanda accordo di libero scambio = AANZFTA) - Cina (ASEAN-Cina, accordo di libero scambio = ACFTA) - India - Corea del Sud. L’accordo ACFTA è entrato in vigore il 1° gennaio 2010 nei sei Stati fondatori della ASEAN (Brunei Darussalam, Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e Thailandia). I restanti Stati membri dell’ASEAN devono notificare alla ratifica dell’accordo fino al 2015. Inoltre, è in vigore un accordo bilaterale di libero scambio tra il Vietnam e il Giappone.

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Aspetti fiscali in Turchia

il sistema fiscale turco si articola in imposte dirette e in altre imposte a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero In Turchia si possono costituire società di persone e di capitali. L’A.S. (Anonim Sirket) è simile alla nostra società per azioni, la Ltd. Sti. (Limited Sirket) è simile alla nostra società a responsabilità limitata. E’ possibile aprire succursali (branch) di società straniere e filiali (subsidiary). Il sistema fiscale turco si articola in imposte dirette (imposta sul reddito delle società e imposta sul reddito delle persone fisiche) e in altre imposte (principalmente IVA e accise). In via generale, le persone fisiche residenti sono assoggettate ad imposta sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti sono tassati esclusivamente sui redditi di fonte turca. Le società non residenti sono soggette all’imposta sulle società limitatamente all’attività esercitata in Turchia mediante una stabile organizzazione.

Imposte dirette Imposta sul reddito delle persone fisiche L’imposta sul reddito delle persone fisiche viene prelevata mediante applicazione di aliquote progressive, differenziate per scaglioni di reddito, che variano dal 15% al 35%. Sono tassabili le seguenti categorie reddituali: i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, i redditi di impresa, i redditi agrari, i redditi derivanti da beni mobili ed immobili ed altri redditi (come i capital gains ed i redditi derivanti da attività occasionali). Imposta sul reddito delle società L’aliquota prevista con riferimento all’imposta sul reddito delle società è pari al 20%.

La base imponibile dell’imposta sul reddito delle società è determinata muovendo dalle risultanze contabili, apportando le variazioni previste ai fini fiscali. Sono deducibili tutti i costi direttamente collegati con l’attività che produce il reddito imponibile. Le perdite possono essere portate in avanti per cinque esercizi. I capital gain costituiscono, in generale, reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle società. Tuttavia, è previsto un regime di participation exemption in base al quale sono esenti al 75% i capital gain relativi alla cessione di partecipazioni o di immobili a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti (holding period almeno biennale, regolamento del corrispettivo entro i due anni successivi alla cessione ed iscrizione del capital gain in una speciale riserva indisponibile per almeno cinque anni). Il regime di participation exemption sui capital gain si applica anche con riferimento alle partecipazioni detenute in società non residenti, a condizione che la partecipazione sia superiore al 10%, sia stata detenuta per almeno due anni e rappresenti una quota dell’attivo almeno pari al 75%.

Ritenute su dividendi, interessi, royalties I dividendi di fonte domestica corrisposti a percettori residenti assoggettati all’imposta societaria (nel cui novero vengono incluse anche le stabili organizzazioni turche di società non residenti) non concorrono a formarne il reddito imponibile ai fini dell’imposta societaria (participation exemption). Tale regime di participation exemption è applicabile anche ai dividendi di fonte estera, al rispetto di determinate condizioni (forma societaria della società che distribuisce i dividendi, soglia di partecipazione superiore al 10% e sottoposizione ad un’aliquota d’imposta effettiva pari ad almeno il 15%). I dividendi percepiti da persone fisiche residenti sono sottoposti a ritenuta alla fonte del 15%. Tale ritenuta è, tuttavia, scomputabile dall’imposta sul reddito dovuta, alla cui base imponibile i dividendi concorrono solo nella misura del 50%. I dividendi corrisposti a percettori non residenti (società e persone fisiche) sono sottoposti ad una ritenuta alla fonte pari al 15%. Sono fatte salve

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eventuali più favorevoli disposizioni convenzionali. Gli interessi di fonte domestica corrisposti a percettori residenti (sia soggetti ad imposta societaria sia persone fisiche) sono sottoposti ad una ritenuta alla fonte del 10%. Le società possono scomputare le ritenute subite dall’imposta societaria dovuta. Nei confronti di percettori non residenti, è applicata generalmente una ritenuta alla fonte del 10%. Restano salve eventuali più favorevoli disposizioni convenzionali. Le royalties di fonte domestica corrisposte a percettori residenti sottoposti ad imposizione societaria non scontano alcuna ritenuta alla fonte. Nel caso di percettori persone fisiche residenti, è applicata una ritenuta alla fonte nella misura del 20%. Le royalties di fonte domestica corrisposte a percettori non residenti sono sottoposte a ritenuta alla fonte nella misura del 20%. Il medesimo regime si applica con riferimento ai canoni e corrispettivi per servizi tecnici prestati da non residenti. Nel caso di servizi tecnici relativi all’industria petrolifera, la ritenuta alla fonte è pari al 5%. Sono fatte salve eventuali più favorevoli disposizioni convenzionali. I compensi per servizi tecnici (consulenza, supervisione, assistenza, design, etc.) sono soggetti a ritenuta alla fonte nella misura del 20%. I trasferimenti di utili derivanti da attività svolte dalle succursali/branch di società straniere sono soggette ad una ritenuta alla fonte nella misura del 15%.

Imposta sul valore aggiunto L’Imposta sul Valore Aggiunto, che in Turchia prende il nome di KDV, è stata introdotta nel 1985 ed è applicata sulla fornitura di beni e servizi e all’atto dell’importazione secondo aliquote variabili. L’aliquota ordinaria è pari al 18% mentre quella ridotta è pari al 8% (prodotti alimentari, farmaceutici) e all’1% (giornali, macchinari in leasing). E’ previsto il sistema del reverse charge sugli acquisti fatti da soggetti non residenti. E’ possibile nominare un rappresentante fiscale. La liquidazione Iva avviene mensilmente.

Incentivi fiscali La normativa fiscale turca prevede incentivi fiscali indistintamente ad investitori residenti e non residenti. Per fruirne è necessario ottenere una certificazione di idoneità dell’investimento (in funzione della natura economica e dell’area geografica interessata) da parte dell’Ufficio del Sottosegretario al Tesoro. Un primo incentivo fiscale (valido sino al dicembre 2023) consiste in un’extradeduzione pari al

100% delle spese di ricerca e sviluppo relative a nuove tecnologie e nuove soluzioni informatiche. Gli stipendi corrisposti ai ricercatori coinvolti nelle predette attività sono esenti per l’80% dall’imposta sul reddito (90% con riferimento ai dottori di ricerca). Ulteriori incentivi fiscali, consistenti essenzialmente in una riduzione dell’aliquota societaria applicabile (fino al 90%), sono previsti in favore delle società che si trovino in una di queste situazioni: - siano ubicate nelle regioni considerate “sottosviluppate” - realizzino investimenti in ambito culturale (ad esempio, per la costruzione e la gestione di musei, cinema, teatri o centri culturali) - operino nel settore navale. Le società che operano nelle Free Trade Zone (FTZ) godono di numerose agevolazioni fiscali quali: - esenzione fiscale sul reddito societario (se licenza antecedente al 6 febbraio 2004) - esenzione delle ritenute alla fonte sul reddito per le aziende che esportano più dell’85% della loro produzione (valida sino all’ingresso della Turchia nella UE).

Altre imposte Imposta sugli Immobili E’ prevista un’imposta sugli immobili e terreni mediamente pari allo 0,2%. L’aliquota raddoppia nelle grandi città. Contributi sociali L’aliquota contributiva per le aziende varia dal 19,5% al 25%, mentre quella a carico dei lavoratori è pari al 14%.

Rapporti con l’Italia Italia e Turchia hanno sottoscritto un: - Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito che è stato ratificato dall’Italia con la legge 7 giugno 1993, n. 195 ed è entrato in vigore dal 1° dicembre 1993 - Accordi per la promozione e la protezione degli investimenti ratificato con L. n. 294 del 27.10.2003 (G.U. n. 256 del 04.11.2003); in vigore dal 03.03.2004 (G.U. n. 296 del 18.12.2004).

Normativa doganale Accordo di Unione doganale con l’Unione Europea a partire dal 01/01/1996.

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Gian Luca Giussani


Credito di aiuto alla Tunisia

concessa un’ulteriore linea di credito di 73 milioni di euro a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

Credito di aiuto alla Tunisia per 73 milioni di euro Nel 2009, l’Italia ha accordato alla Tunisia un credito di aiuto pari a 36,5 milioni di euro. Esaurita la prima tranche, è stata attivata una nuova Convenzione finanziaria fra la Banque Centrale de Tunisie e Artigiancassa Spa che prevede una ulteriore linea di credito per altri 73 milioni di euro. Dopo la seconda guerra mondiale, si sviluppa la c.d. cooperazione allo sviluppo governativa, che si occupa del trasferimento di risorse finanziare, assistenza tecnica, beni e servizi da un paese sviluppato a favore di un paese in via di sviluppo. Le attività della Cooperazione italiana - gestita dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri - sono regolate dalla Legge n. 49 del 26 febbraio 1987 che definisce gli strumenti messi a disposizione delle imprese nazionali per realizzare interventi nei paesi in via di sviluppo: - Crediti di aiuto (Legge 49/87 art. 6) - Crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Pvs (Legge 49/87 art. 7) - Doni in favore dei Pvs e delle Organizzazioni internazionali.

Credito di aiuto alla Tunisia I crediti agevolati concessi dal Governo italiano a stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, si riferiscono ad acquisizioni di beni e servizi di origine italiana (crediti di aiuto “legati”). I termini e le condizioni di tali finanziamenti (tas-

so d’interesse, durata, ecc.) sono legati al livello di concessionalità attribuito al Paese in funzione del suo reddito pro-capite. L’erogazione ai soggetti beneficiari viene effettuata dall’Ente Gestore del Fondo rotativo, attualmente Artigiancassa Spa. Nell’ambito di tali crediti, l’Italia ha accordato alla Tunisia: - nel 2009 una prima tranche di credito di aiuto pari a 36,5 milioni di euro - una ulteriore linea di credito per altri 73 milioni di euro (Convenzione finanziaria firmata il 19 settembre 2012 fra la Banque Centrale de Tunisie e Artigiancassa Spa). Si segnala che il Ministero degli Esteri si è impegnato ad aggiungere altri 50 milioni di euro alle linee di credito esistenti.

Eligibilità dei beni, dei fornitori e delle imprese tunisine Il credito è utilizzabile per l’acquisizione, presso fornitori italiani, di: - attrezzature nuove e servizi connessi (ingegneria, trasporto, assicurazione, installazione, formazione e assistenza tecnica) - licenze e brevetti industriali di origine italiana. Si potrà utilizzare fino al 35% del totale di ciascun credito per l’acquisizione diretta presso fornitori tunisini di attrezzature nuove, e dei servizi connessi, di origine tunisina (le modalità per definire l’origine dei beni sono quelle stabilite dal Codice delle dogane dell’Unione europea). Eligibilità delle imprese tunisine Possono accedere al credito concesso dall’Italia le Pmi private residenti di diritto tunisino (secondo la definizione di Pmi indicata nel decreto del governo tunisino n. 2008-388 dell’11.02.2008) interessate all’acquisto di macchinari produttivi nuovi e servizi connessi, licenze e brevetti industriali che operano nei settori: - industria (ad eccezione dell’industria degli armamenti) - agricoltura, pesca e silvicoltura - servizi (ad eccezione dei servizi commerciali, finanziari e turistici)

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- attività turistiche (agriturismo, pensioni familiari, alberghi e attività imprenditoriali legate al turismo eco-culturale). Le PMI devono essere in regola con la legislazione ambientale, fiscale e sociale tunisina.

Ammontare del credito Ciascun credito concernente una impresa tunisina, anche se ripartito in più contratti, dovrà essere compreso tra un minimo di Euro 55.000,00 ed un massimo di 2 milioni di Diritti Speciali di Prelievo relativamente ai finanziamenti destinati all’acquisto di beni e servizi. Per quanto riguarda il finanziamento del capitale circolante e il riscadenzamento del debito bancario delle PMI, il finanziamento non potrà superare Euro 100.000,00. I contratti (o le fatture proforme) potranno essere denominati in Euro o in Dinari Tunisini (per la fornitura di beni di origine tunisina). Per i contratti in Dinari Tunisini, l’allocazione sulla linea di credito sarà effettuata al tasso di cambio Euro/Dinari fissato alla data di firma del contratto. Il tasso di cambio definitivo sarà quello stabilito al momento dell’erogazione.

Condizioni del credito (per i crediti di investimento) Le condizioni di concessione del credito ai beneficiari finali sono le seguenti: - Tasso d’interesse del 2,50% massimo per anno per crediti in Euro - Tasso d’interesse del 4,50% massimo per anno, per un crediti concessi in Dinari - Periodo di rimborso: massimo dieci anni - Periodo di grazia: massimo tre anni.

Operatori finanziari autorizzati Le banche che possono operare sulla linea di credito italiana sono le banche commerciali tunisine residenti accreditate dalla Banca Centrale di Tunisia (ad esclusione, pertanto, delle banche in regime di off-shore). Per consultare la lista delle Banche commerciali private selezionate, è consigliabile rivolgersi agli Uffici competenti presso l’Ambasciata d’Italia.

Concessione del credito: procedure in Tunisia (per i crediti di investimento) Il promotore tunisino, all’atto della richiesta di credito alla sua Banca, deve precisare che il credito deve valere sulla linea di credito italiana.

Dopo l’approvazione del credito (solitamente fornita entro un periodo di 3-4 giorni, a condizione che il dossier trasmesso dalla banca sia completo), la banca trasmette all’Ufficio di cooperazione dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi una domanda per il suo accreditamento sulla linea di credito italiana. Il Direttore dell’Ufficio di cooperazione notifica il proprio consenso all’imputazione del credito alla Banca, al promotore, alla Banca Centrale di Tunisia e al Ministero tunisino degli Affari Esteri, nonché ad Artigiancassa Spa. Contenuto del dossier La richiesta di finanziamento a valere sulla linea italiana da parte della banca deve essere accompagnata da: - Studio di fattibilità tecnico-economico completo - Valutazione, effettuata dalla Banca, sia del progetto che della affidabilità del promotore, accompagnata da un parere motivato relativo alla concessione del credito - Bilanci e conti economici degli ultimi tre anni dell’impresa del promotore (per i nuovi progetti, gli statuti societari registrati) - Certificato dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPE) o, in alternativa, Studio di impatto ambientale del progetto e lettera di trasmissione del medesimo all’ANPE - Contratto commerciale o Fatture pro-forma in originale, indicanti l’origine dei beni, la validità dell’offerta (minimo 6 mesi), i prezzi dettagliati nonché le modalità di pagamento, con timbro e firma del fornitore - Dichiarazione giurata del promotore, in originale e autenticata dalla Municipalità, indicante l’assenza di azionisti italiani nella società e l’impegno ad informare l’Ambasciata d’Italia relativamente ad una loro futura presenza. In caso di presenza di azionisti italiani in posizione decisionale (presidente o membro del Consiglio di amministrazione), la dichiarazione dovrà menzionare i loro dati completi. Se è presente un fornitore tunisino il dossier deve inoltre contenere: - dichiarazione giurata del fornitore tunisino, in originale e autenticata dalla Municipalità, relativa alla presenza di azionisti italiani, ai procedimenti penali in corso o alle condanne penali dei rappresentanti legali dell’impresa, all’assenza di imputazioni per corruzione, ecc. - certificazione indipendente sulle eventuali irregolarità bancarie e sullo stato di salute finanziaria del fornitore (rapporto di solvibilità).

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Concessione del credito: procedure in Italia (per i crediti di investimento) A seguito della ricezione della notifica sul contratto, Artigiancassa S.p.A. provvederà all’imputazione dei contratti alla linea di credito, valutando, al contempo, la documentazione amministrativa del fornitore italiano quale, a titolo di esempio, la dichiarazione sostitutiva della visura camerale, la certificazione antimafia (se necessaria), la dichiarazione di impegno, ed alcuni allegati di natura amministrativa. Terminata positivamente l’istruttoria, Artigiancassa S.p.A. allocherà il contratto commerciale al credito di aiuto dandone opportuna informazione a tutti gli interessati.

Da questo momento, il contratto commerciale potrà essere eseguito e finanziato a valere sui fondi concessi. Il fornitore, ricevuta la comunicazione di allocazione e finanziabilità da Artigiancassa Spa, invierà a quest’ultima la richiesta di esborso con allegata documentazione contrattuale originale. Artigiancassa Spa dopo aver verificato la regolarità e conformità con il contratto originale della documentazione prodotta dall’esportatore pagherà il fornitore. Sul sito Assafrica è disponibile un catalogo delle imprese per la cooperazione italo-tunisina nel settore privato che intendono avvalersi del credito di aiuto messo a disposizione dal Governo Italiano.

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Domenico Del Sorbo


Progetto IP FOR SME’S cciaa udine: servizi offerti gratuitamente alle pmi in materia di proprietà industriale A partire dal mese di giugno, e fino a novembre, la Camera di Commercio di Udine offre ad un massimo di 10 PMI della provincia di Udine la possibilità di usufruire gratuitamente di due servizi sperimentali ed innovativi in tema di proprietà industriale: il questionario di autovalutazione delle conoscenze aziendali in materia e la pre-diagnosi (visite aziendali con la presenza di un consulente in proprietà industriale). L’opportunità, che rientra fra quelle previste dal Progetto “IPforSMEs”, finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia, è rivolta in via preferenziale alle PMI dei settori delle tecnologie dell’informazione, ingegneria delle costruzioni e automobilistico, ma è aperta anche alle Imprese dei settori della meccanica e agroalimentare. I servizi offerti per ciascuna impresa sono i seguenti.

1) Aida Light Questionare Aida Light Questionare, un servizio estremamente semplificato da svolgersi intermente su piattaforma web. Nel concreto si tratta di una serie di domande a risposta multipla sui temi fondamentali della proprietà intellettuale finalizzati a testarne la conoscenza da parte dell’azienda. Il risultato, infatti, viene fornito automaticamente dal sistema che stabilisce il livello di conoscenza generale e identifica le eventuali lacune esistenti in materia di proprietà intellettuale.

2) Pre-Diagnosi La Pre-Diagnosi è un servizio di consulenza di base sulla proprietà industriale e si articola in tre fasi successive: a) Una visita aziendale da parte di un gruppo di lavoro formato da un esperto in proprietà industriale e da personale dell’Ufficio Brevetti e Marchi della CCIAA di Udine; in tale contesto

verrà sottoscritto un accordo di segretezza a tutela dell’azienda. b) La redazione di un rapporto di pre-diagnosi; sulla base delle informazioni raccolte in tema di gestione della proprietà industriale e dall’analisi di mercato del settore in cui l’azienda opera verranno indicate all’impresa specifiche raccomandazioni e proposte di linee d’azione. c) La consegna del rapporto di pre-diagnosi all’azienda corredato da: - breve guida sulle modalità di svolgimento di ricerche di anteriorità su titoli di proprietà industriale; - scheda sintetica su metodologia per la valutazione economica dei brevetti proposta da UIBM; - scheda sui principali enti che erogano contributi per deposito/valorizzazione economica dei titoli di proprietà industriale con relativi link ai siti. L’Ufficio Brevetti e Marchi dell’Ente camerale valuterà l’accoglimento delle richieste di adesione, da inoltrare all’indirizzo brevetti@ud.camcom.it, garantendo la priorità alla partecipazione all’iniziativa alle imprese appartenenti ai settori tecnologie dell’informazione, ingegneria delle costruzioni e automobilistico, e comunque fino ad un massimo di 10 aziende.

Ulteriori attività collegate La Camera di Commercio propone inoltre tre workshop formativi/informativi dedicati alle aziende sul tema della proprietà intellettuale che verranno organizzati a breve.

Il Progetto Il progetto IPforSMEs è finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia (www.ita-slo.eu), il cui obiettivo principale é la promozione e il rafforzamento della competitività dell’area programma in un’ottica di sostenibilità e scambio di progettualità e buone prassi. Il progetto vede la collaborazione di 12 enti, Italiani e Sloveni, di cui 4 enti del Veneto (provincie di Treviso, Venezia e Padova), 3 enti della Regione Friuli Venezia Giulia (provincie di Udine e Trieste) e 5 enti della Slovenia (regioni Osrednjeslovenska e Obalnokraška). (C)

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Il 3D del Parco Scientifico in una app mobile 3d ha realizzato l’applicativo che permette la visita del parco da smartphone e tablet Per conoscere il Parco scientifico e tecnologico di Udine e gli spazi liberi a disposizione delle imprese interessate nei nuovi edifici Casaclima senza doversi scomodare ora è disponibile “appGRADE”

la nuova app realizzata da Mobile 3D, una delle imprese insediate. L’app del Parco (disponibile per iOS e Android) permette di navigare in modalità touchscreen all’interno degli spazi comuni degli edifici, quali sale riunioni e aree di ristoro, e avere una visione complessiva dei 6.400 mq di uffici e laboratori che il centro di ricerca friulano mette a disposizione degli insediati, della nuova area dedicata all’incubatore d’impresa Techno Seed e degli oltre 60mila metri di parco verde. Per scaricarla è sufficiente cercare appGRADE o andare sul sito www.friulinnovazione.it

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(C)


BLUE SERVICE

Il successo di un’impresa in controtendenza “Il prezzo basso è insufficiente quando non garantisce la qualità dei prodotti e dei servizi, dell’assistenza post-vendita”. Coerentemente, dopo una prova di merce proveniente dalla Cina, che non reggeva il confronto con i prodotti europei, nonostante costi di gran lunga inferiori, la Blue Service ha riconfermato i suoi fornitori garantendo quel livello che, soprattutto per i macchinari con componenti tecnologiche, gli Europei, Italiani inclusi, sono in grado di offrire. E la qualità passa, necessariamente, anche attraverso un’offerta quanto più possibile completa, in grado di offrire soluzione alle più A trent’anni dalla sua fondazione, Blue Service S.r.l. disparate esigenze del cliente (Blue Service ha un caè la prima azienda della Regione per dimensioni (tra talogo di circa 10.000 articoli); il servizio, a tutto ciò le prime dieci in Italia per dimensioni e fatturato) del che sta nel “pre” vendita o noleggio, con consulensettore vendita e noleggio di macchinari, attrezzaze competenti; nel “post” dall’assistenza tecnica alle ture e prodotti per la pulizia industriale. Un mercato tempistiche di intervento e di consegna, con la prediamplissimo, dall’industria agli enti pubblici al settore sposizione, piuttosto controcorrente di questi tempi, HoReCa, ed in particolare alle imprese di pulizia, nel di un magazzino fornitissimo e di consegne in proprio quale la Blue Service si è ritagliata una posizione di oppure a mezzo di trasportatori efficienti, al fine di prestigio. evadere gli ordini in tre, quattro giorni. Interpretare i La scelta, dunque, di un settore ricco di domanda, rapporti economici in questo modo porta a focalizla conoscenza di un ambito molto vasto, per le innuzarsi sulle esigenze del proprio cliente o potenziale merevoli declinazioni e specificità, unita ad un’attentale, a coglierle e valutare la possibilità e la volontà di ta selezione dei prodotti e dei marchi, alla garanzia soddisfarle. di una qualificata e tempestiva assistenza tecnica e Recentemente, registrando il sempre maggior intead una considerazione della azienda quale “valore resse al noleggio, per l’evidente serie di vantaggi che sociale” hanno determinato la differenza per questa questo comporta rispetto all’acquisto (il risparmio di impresa in costante crescita. liquidità, la possibilità di determinare in modo certo Dal 1982, anno della sua costituzione, è passata l’ammontare del costo mensile della pulizia, la deduda uno stabilimento di 250 metri quadrati ad una cibilità fiscale dei canoni di noleggio mensili…), i soci superficie di 3.600 (con il trasferimento, nel 1991, hanno costituito una società ad hoc per il noleggio, nell’attuale sede in zona Z.i.u. - Via Linussio, 20 - e la HiPro S.r.l.. Mentre la Blue Service S.r.l. continua l’acquisizione di un secondo capannone dedicato ad occuparsi di vendita ed assistenza tecnica, la Hiall’assistenza tecnica), con un fatturato che si conPro si specializza nel noleggio di moltissimi macchitraddistingue, anche quest’anno, per il segno posinari proposto in formule differenti: dal noleggio “una tivo (+8%), con 25 dipendenti, tutti assunti con contantum” a quello annuale, sino a quello con assistentratto a tempo indeterminato e trattamenti economici za e manutenzione ordinaria e straordinaria “importanti” rispetto alla media del mercato: incluse. “perché il “valore sociale” dell’azienda sta Arrivano, dunque, ulteriori segnali che laanche in questo: nel mettere le persone nella sciano presagire il proseguire della crescita condizione di lavorare in serenità”. I clienti, della Blue Service (e della HiPro) e, tra quedistribuiti sull’intero territorio nazionale, consti, l’inserimento in azienda di esponenti delcentrati principalmente nel Triveneto, sono la seconda generazione in grado di apporperlopiù clienti storici che hanno avuto modo tare energie ed idee nuove, partendo dalla di conoscere la competenza e la qualità della gavetta, che, sola, può far conoscere proBlue Service; talvolta l’hanno anche confrondotti e mercato, può far “sperimentare” una tata con quella propostagli dai concorrenti, azienda, una modalità di lavoro, di pensiesalvo poi ritornare, confermando quello che Pietro Palombelli, ro, la comprensione dei valori e della visione è un pensiero condiviso dei soci fondatori ad di Blue Service aziendali. dell’azienda: “la qualità paga sempre”.


Vietata la circolazione su strada dei “muletti” il divieto è operante per i carrelli elevatori non immatricolati Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale della Motorizzazione con circolare prot. 14906 del 10 giugno 2013 ha chiarito che è vietata la circolazione su strada di carrelli elevatori per il carico e lo scarico delle merci, i cosiddetti muletti, qualora questi non siano immatricolati ai sensi dell’art. 114, co. 2 del codice della strada (circolazione su strada di macchine operatrici). Il Ministero ha chiarito che tale divieto vige già dal 2008, da quando, cioè, la legge 6 agosto 2008,

n. 133 ha abrogato la legge 10 febbraio 1982, n. 38 e, per conseguenza, il decreto del Ministro dei trasporti 29 dicembre 1989, il quale ammetteva la breve e saltuaria circolazione stradale di questi mezzi a fronte di una licenza annuale rilasciata dall’Ufficio dalla Motorizzazione civile competente per territorio, previo benestare dell’ente proprietario della strada. Si raccomanda, pertanto, di evitare la circolazione su strada pubblica di questi mezzi non immatricolati, anche se si fosse in possesso della licenza di un Ufficio provinciale della Motorizzazione civile, anche perché in caso d’incidente su strada pubblica l’assicurazione potrebbe non rispondere dei danni da essi causati. Copia della circolare e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Riduzione pedaggi autostradali 2010 e 2011 53.521.682 euro, al netto di 200mila euro da accantonare per la definizione dell’eventuale contenzioso connesso alla procedura di erogazione dei rimborsi relativi allo stesso anno 2010 o agli anni precedenti; - per l’anno 2011, sono invece disponibili fondi pari a 150milioni di euro.

le deliberazioni del comitato centrale dell’albo

Saldo 2010 Con deliberazione n. 03/2013 del 28 maggio 201, il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose in conto terzi ha licenziato le disposizioni relative al pagamento del saldo delle riduzioni dei pedaggi 2010 e alla determinazione delle risorse disponibili per gli sconti autostradali del 2011, in favore delle imprese di autotrasporto ammesse a fruire del beneficio. Sulla base dei fondi assegnati con la direttiva del Ministro del 21 marzo 2013, n. 117, non ancora pubblicata sulla G.U. nel momento in cui si scrive, il Comitato centrale ha ora deliberato che: - per il saldo delle riduzioni dei pedaggi 2010 è ulteriormente disponibile la somma di Fatturato 2010 dei pedaggi in Euro

In forza delle citate delibere, la somma totale destinata alla riduzione dei pedaggi relativi all’anno 2010 è pari a 151.739.790,20 Euro, di cui 98.218.108,20 in acconto già liquidati alle imprese aventi titolo e 53.521.682,00 a saldo, da versare alle imprese beneficiarie. Definita la cifra totale disponibile per la riduzione dei pedaggi 2010, il Comitato centrale ha anche aggiornato e rideterminato le percentuali di sconto da applicare in funzione del fatturato annuo in pedaggi realizzato dalle imprese beneficiarie, come indicato nella seguente tabella (che riporta anche la colonna della percentuale di acconto già liquidate e quella del saldo da ottenere):

Sconto totale da applicare %

Acconto già liquidato %

Saldo da liquidare %

da 51.646 a 206.583

3,4850

2,2558

1,2292

da 206.583,01 a 516.457

5,2315

3,3862

1,8453

da 516.457,01 a 1.032.914

6,9780

4,5167

2,4613

da 1.032.914,01 a 2.585.284

8,7165

5,6420

3,0745

oltre 2.582.284 Euro

10,4630

6,7725

3,6905

Pagamento sconti autostradali 2011 Come anticipato, per le riduzioni dei pedaggi 2011 è disponibile la somma di 150 milioni di euro, che è quasi identica a quella del 2010 (di 151milioni di euro). Ciò potrebbe indurre a ritenere che le percentuali totali di sconto per il 2011 saranno più o meno simili a quelle sopra indicate per l’anno 2010, ma potrebbero essere anche leggermente superiori,

sia per la diminuzione dei transiti autostradali verificatasi a causa della crisi economica, sia per l’aumento dello scaglione minimo per l’erogazione del benefico da 51.000 a 100.000 Euro. Verosimilmente e a differenza degli ultimi anni gli sconti dei pedaggi 2011 saranno pagati in un’unica soluzione e, quindi, senza acconto e saldo). Per altre informazioni le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Autotrasporto. Riduzione dei pedaggi autostradali le risorse stanziate per il 2013 andranno a copertura del saldo 2010 e dell’acconto 2011 Gli stanziamenti del 2013 e loro utilizzo Nell’ambito delle risorse assegnate all’autotrasporto di cose per il 2013, come ripartite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 13 marzo 2013 (v. questo stesso Apinforma, p. 77) 134 milioni di Euro sono assegnati al Comitato centrale dell’Albo delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali. In attuazione di questo disposto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) ha adottato la direttiva prot. 0000117 del 21 marzo 2013 (di seguito direttiva), non ancora pubblicata sulla G.U., con la quale sono fissati i criteri per l’utilizzo di queste risorse e i criteri per l’assegnazione dei benefici alle imprese relativamente ai pedaggi pagati nel 2013.

Per quanto riguarda i primi, i 134 milioni di Euro saranno utilizzati, innanzi tutto, a copertura del saldo delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali del 2010 nella misura di 53.721.682 Euro, mentre il rimanente andrà a copertura dell’acconto dei pedaggi autostradali del 2011, fatti salvi 5.537.344 Euro destinati allo svolgimento delle attività di controllo dei veicoli industriali su strada, soprattutto attraverso i centri mobili di revisione. Pertanto per il saldo 2011 e l’acconto 2012 sarà necessario attendere gli stanziamenti relativi all’anno 2014.

Criteri per la riduzione dei pedaggi nel 2013 Per quanto, invece, attiene alle riduzioni compensate dei pedaggi del 2013, la direttiva stabilisce che i veicoli di categoria ecologica “Euro 2” non daranno più titolo a richiedere il rimborso, mentre per i veicoli di categoria “Euro 3” il coefficiente moltiplicatore da applicare al fatturato in pedaggi è stato ridotto da 1,5 a 1; l’”Euro 4” è rimasto invariato a 2; per i veicoli di categoria “Euro 5” e superiori è stato introdotto uno specifico coefficiente pari a 2,5. In definitiva, i coefficienti moltiplicatori sono così rideterminati:

Categoria ecologica del veicolo

Coefficiente da applicare al fatturato in pedaggi

Euro 3 Euro 4 Euro 5

1,0 2,0 2,5

La riduzione compensata si applicherà sempre ai veicoli industriali individuati nelle classi B: 3, 4 e 5 del sistema di classificazione per assi-sagoma (rispettivamente a 2, 3, 4 e 5 o più assi) applicato

per la determinazione dei pedaggi autostradali. Confermate sono le fasce di fatturato in pedaggi, ricalcolate con i sopra indicati coefficienti, come dalla sottostante tabella:

Fasce di fatturato in pedaggi (in Euro)

Percentuali di riduzione

da 200.000 a 400.000

4,33%

da 400.001 a 1.200.000

6,50%

da 1.200.001 a 2.500.000

8,67%

da 2.500.001 a 5.000.000

10,83%

oltre 5.000.000

13,00%

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E’ confermato anche l’aggiuntivo incremento della riduzione compensata del 10% per le percorrenze autostradali effettuate con ingresso in autostrada dopo le 22.00 ed entro le ore 02.00 ovvero in uscita prima le 06.00, fermo restando il limite percen-

tuale massimo del 13% per i fatturati superiori ai 5.000.000 Euro.Copia della direttiva e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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Rinnovo CQC: legalizzazione delle fotografie legalizzazione della fotografia per il rilascio della carta di qualificazione del conducente Con circolare prot. 12278 del 15 maggio 2013 la Direzione generale della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla legalizzazione delle fotografie del conducente esibite in occasione del rinnovo della Carta di qualificazione del conducente (CQC) secondo quanto prevede il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di documentazione amministrativa. Il chiarimento si è reso necessario in quanto, in sede di rinnovo della CQC, ai conducenti titolari di patente di guida italiana non viene più rilasciata una card autonoma dalla patente di guida, ma la formazione conseguita è comprovata con l’inserimento nella patente dell’ormai noto codice “unionale” armonizzato “95”, per cui costoro devono richiedere alla Motorizzazione competente per territorio il rilascio di un duplicato della patente di guida. Per contro, la CQC in formato card continua a rilasciarsi solo ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero. Ciò premesso, la nota ministeriale chiarisce che per le CQC formato card, continuando ad essere rilasciate soltanto ai titolari di patente estera, non è richiesta alcuna legalizzazione delle fotografie del conducente, visto che questa CQC non rientra fra i documenti equipollenti alla carta d’identità, né è diretta a permettere l’identificazione del titolare, tenuto conto che detta finalità è assolta dalla

patente di guida a cui si riferisce. Invece, per le CQC consistenti nell’inserimento del codice unionale “95” nella patente di guida è necessario procedere alla legalizzazione delle fotografie. A tal fine, la circolare evidenzia che vi possono procedere, oltre agli uffici comunali incaricati dal Sindaco, anche gli Uffici periferici della motorizzazione in veste di amministratori competenti per il rilascio dei documenti personali, osservando una delle due seguenti procedure: 1. Esibizione delle foto, effettuata direttamente dal soggetto a cui deve rilasciarsi la patente con CQC; in questo caso l’Ufficio della motorizzazione effettuerà un riscontro con i dati anagrafici del richiedente risultanti da un suo documento di riconoscimento valido o, in alternativa, dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, e verificherà la corrispondenza fra le foto esibite e la persona che le ha conseguite. 2. Esibizione delle foto effettuata da un soggetto diverso dall’intestatario della patente, munito di delega; in tal caso l’intestatario della patente deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio conforme al modello allegato alla circolare in oggetto, con cui egli dichiari che le fotografie allegate alla dichiarazione riproducono la sua immagine; le due fotografie devono essere identiche fra loro, una unita alla dichiarazione, l’altra spillata. Questa dichiarazione è corredata, inoltre, dalla fotocopia di un documento d’identità del dichiarante valido. Copia delle circolare e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Decorrenza copertura assicurativa r.c. auto possibilità di anticiparla a data antecedente al pagamento del premio Con nota prot. 300/A/3885/13/101/20/21/7 del 15 maggio 2013 il Ministero dell’interno – Dipartimento per la pubblica sicurezza (di seguito Ministero) ha chiarito che la copertura assicurativa di responsabilità civile auto è sì, di regola, efficace a decorrere dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ma che, tuttavia, i contratti di assi-

curazione possano anticiparne l’entrata in vigore, facendola, ad esempio, coincidere con la data di conclusione del contratto medesimo. In tal caso – continua la nota ministeriale - questa previsione è valida con la conseguenza che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno della conclusione del contratto. Pertanto – conclude il Ministero -, se nel certificato di assicurazione non è stata esplicitamente indicata l’ora di decorrenza della validità assicurativa, questa inizia dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio; viceversa, qualora sia stata indicata un’ora anticipata, vale da tale momento. Copia della nota ministeriale può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

Pag. 83 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 10 - 31 maggio 2013


Autotrasporto di cose. Risorse per il 2013 confermata l’ultima ipotesi di riparto delle risorse stanziate per l’autotrasporto di cose Su Apinforma n. 3/2013, p. 70 si era data notizia

dell’ipotesi di riparto dei 400 milioni di Euro stanziati con la legge 7 agosto 2012, n. 135 per il 2013 a sostegno dell’autotrasporto di cose dopo l’intesa raggiunta fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le associazioni nazionali di categoria. Detta ipotesi viene ora ratificata dal decreto del citato Ministro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 13 marzo 2013, non ancora pubblicato sulla G.U., di cui si riporta ancora il riepilogo per comodità di consultazione.

Tipologia d’intervento

Ripartizione (in milioni di euro)

Inail – Riduzione del premio

91

Riduzione compensata dei pedaggi autostradali

134

Deduzione spese non documentate

113

Rimborso contributo SSN su RC auto

22

Formazione professionale

16

Investimenti

24

Totale dello stanziamento

Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti saranno dettate le disposizioni sulla concessione ed erogazione dei contributi sugli investimenti e sul finanziamento dei progetti per la formazione professionale. Lo stesso ministero adotterà anche la direttiva per l’assegnazione dei fondi al Comitato centrale dell’albo nazionale delle imprese di autotrasporto in conto terzi per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali. Si ritornerà, volta per volta, sui provvedimenti d’interesse per le imprese. In sede, poi, di commento non si può che ribadire il disappunto già

400

espresso sul citato numero di Apinforma per l’occasione perduta di indirizzare maggiormente le risorse pubbliche verso la competitività e la crescita dimensionale delle imprese del settore (risorse più che dimezzate rispetto all’originaria ipotesi di riparto) a vantaggio degli interventi volti a conservare degli attuali assetti del trasporto italiano su strada. Copia del decreto, unitamente ad altre informazioni può essere richiesto all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2012 e 2013 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.

indice istat mese di aprile 2013

(C)

ANNI E MESI

2012

2013

INDICI (BASE 2010 = 100)

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE

Gennaio

104,4

3,2

5,4

n. 50 - 29 febbraio 2012

Febbraio

104,8

3,3

5,6

n. 71 - 24 marzo 2012

Marzo

105,2

3,2

5,8

n. 90 - 17 aprile 2012 (con errata corrige sul n. 104 - 5 maggio 2012)

Aprile

105,7

3,2

5,9

n. 115 - 18 maggio 2012

Maggio

105,6

3,0

5,8

n. 142 - 20 giugno 2012

Giugno

105,8

3,1

6,0

n. 166 - 18 luglio 2012

Luglio

105,9

2,9

5,7

n. 195 - 22 agosto 2012

Agosto

106,4

3,1

5,9

n. 217 - 17 settembre 2012

Settembre

106,4

3,1

6,2

n. 244 - 18 ottobre 2012

Ottobre

106,4

2,7

6,0

n. 271 - 20 novembre 2012

Novembre

106,2

2,4

5,7

n. 296 - 20 dicembre 2012

Dicembre

106,5

2,4

5,7

n. 18 - 22 gennaio 2013

Media

105,8

Gennaio

106,7

2,2

5,4

n. 50 - 28 febbraio 2013

Febbraio

106,7

1,8

5,1

n. 63 - 15 marzo 2013

Marzo

106,9

1,6

4,9

n. 94 - 22 aprile 2013

Aprile

106,9

1,1

4,4

n. 119 - 23 maggio 2013

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Scadenze aziendali giugno 2013 il calendario delle scadenze per il mese di giugno 2013

Lunedì 10 CONSEGNA 730 (termine posticipato) - Scade il termine per la consegna al CAF del modello 730 e del modello 730-1 da parte dei dipendenti, collaboratori e pensionati. FLESSIBILITA’ E AZIONI POSITIVE – Le imprese che realizzano azioni positive per l’integrazione dei tempi di vita e lavoro e forme di impiego flessibile dei lavoratori in congedo parentale devono presentare domanda quadrimestrale al Ministero del Lavoro, Dipartimento politiche per la Famiglia per ottenere i relativi contributi.

Sabato 15 FATTURAZIONE DIFFERITA – Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di maggio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione

Lunedì 17 VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE AD UNICO SOCIETA’ DI PERSONE - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2012 e del primo acconto per il 2013, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di persone non interessate all’applicazione degli studi di settore, senza alcuna maggiorazione. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE AD UNICO SOGGETTI IRES - Scade il termine di versamento del saldo per il 2012 e del primo acconto per il 2013 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei

soggetti Ires non interessati all’applicazione degli studi di settore, il cui periodo d’imposta si è chiuso il 31 dicembre 2012, senza alcuna maggiorazione. INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente e qualora siano state poste in essere corrispondenti cessioni. IVA – LIQUIDAZIONE MENSILE – Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di maggio. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 4^ rata dell’Iva, relativa al 2012 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 18 marzo 2013 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24. INPS – CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata in base alle seguenti aliquote: - 27,72% (prima fascia) per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 20 % per i soggetti titolari di pensione diretta o già iscritti ad altro fondo obbligatorio o lavo-

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ratore titolare di pensione indiretta o di reversibilità. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24.

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2012 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2012.

DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2013. Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali ed indicando il codice tributo 3850.

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2013.

STUDI DI SETTORE – Scade il termine per effettuare il versamento dell’Iva relativa all’adeguamento dei ricavi agli studi di settore e dell’eventuale maggiorazione del 3%.

CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti.

IMU – PRIMA RATA 2013 - Scade il termine per il versamento della prima rata dell’imposta dovuta per il 2013. Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24. CONSOLIDATO NAZIONALE - Scade il termine per la comunicazione dell’opzione per il consolidato nazionale per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. INTERRUZIONI RAPPORTO DI LAVORO - INPS - Come indicato nella circolare INPS n.44/2013, scade il termine per il pagamento del contributo sulle interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodi di paga gennaio – marzo 2013; il codice causale da indicare nel flusso uniemens è M401. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/inps/regioni (Mod. F24).

CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI 2013 - Scade il termine per la regolarizzazione del calcolo dei contributi sui nuovi massimali e minimali inps di cui alla circolare 22/2013, e per la regolarizzazione del calcolo dei contributi su retribuzioni convenzionali per lavoratori all’estero di cui alla circolare 17/2013. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS – FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. RATA PREMIO INAIL - Scade il termine per i versamento del premio anticipato per l’anno in corso sulla base delle retribuzioni presunte indicate nella denuncia di iscrizione o sulle minori retribuzioni presunte comunicate, ovvero versamento del 50% del premio anticipato in caso di opzione

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per il pagamento rateale e regolazione di quanto dovuto a titolo di autoliquidazione per i datori di lavoro che hanno aperto una posizione assicurativa nell’anno 2012, ma che non hanno ricevuto le basi di calcolo per il versamento del premio entro la scadenza del 16 febbraio 2013.

Martedì 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di maggio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 – quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 – quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs) da parte di datori di lavoro interessati a Cig e Cigs.

Domenica 30 (posticipa a lunedì 1) UNICO 2012 CARTACEO – Scade il termine per

la presentazione del modello Unico 2013 cartaceo alle Poste da parte di persone fisiche non soggette ad Iva. Si ricorda che l’obbligo della trasmissione telematica è stata generalizzata anche per le persone fisiche, tranne poche eccezioni. CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° giugno 2013 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 maggio 2013. ELENCO BLACK LIST MENSILI – Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione black list da parte dei soggetti mensili con riferimento alle operazioni effettuate nel mese di maggio. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Scade il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni effettuata ai sensi del D.L. 70/2011. LIBRO UNICO – scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente. (PZ-BA)

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