Numero11 2013

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 11 15 giugno 2013

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

UNICO 2013. GLI ADEMPIMENTI CORRELATI ALLA LUCE DELLA PROROGA

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE




notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 11 15 giugno 2013

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

CONFAPI FVG

5

Il 1° luglio la Croazia entra nella U.E.

9

Unico 2013

18

Autotrasporto c/t. Contributi agli investimenti

27

Lavoro occasionale del familiare

32

ASpI e mini-ASpI

34

Il contratto di apprendistato

36

CCNL logistica, trasporto e spedizione

37

Lavori sotto tensione

38

Prestazione energetica degli edifici

39

Biocidi: Regolamento UE

40

Sostanze chimiche

42

Ambiente e sicurezza in breve

43

SOA: rinnovo per la Curdes

44

Indirizzi dell’Autorità sull’OG11

45

Indirizzi dell’Autorità sul cambio di SOA

47

Note informative

50

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA


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EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Angola

55

Partecipazione a fiere

56

Cina

58

Fare affari in Messico

59

Esportare salumi negli USA

62

Fiere alimentari e vini

65

Finanziamenti FAPI 1-2013

67

Autotrasporto c/t; costi minimi

69

Autotrasporto c/t; “costi minimi” maggio 2013

70

Autotrasporto cose; pedaggio stradale in Ungheria

71

Scadenze aziendali luglio 2013

72

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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com

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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana


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CONFAPI FVG

La nostra trasformazione in associazione regionale di primo livello

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi FVG e adottando il nuovo Statuto. I dati relativi ad indirizzo, telefono, fax e C.F. restano invariati, mentre il nostro nuovo indirizzo Web è: www.confapifvg.it

Il 10 giugno scorso, nel corso della seduta di Assemblea Straordinaria, alla presenza del Notaio Comelli, abbiamo provveduto a trasformarci in Associazione regionale di primo livello assumendo la denominazione di:

nel quale è possibile consultare il nuovo Statuto alla Sezione “Chi siamo - L’Associazione”. Di seguito Vi indichiamo i nostri nuovi indirizzi email che Vi preghiamo di utilizzare fin da subito per tutte le comunicazioni:

Info

info@confapifvg.it

Presidenza

presidente@confapifvg.it

Direzione

direttore@confapifvg.it

Segreteria

segreteria@confapifvg.it

Amministrazione

amministrazione@confapifvg.it

Edilizia e Territorio

edilizia@confapifvg.it

Estero

estero@confapifvg.it

Fiscale

fisco@confapifvg.it

Formazione

formazione@confapifvg.it

Relazioni Esterne

relazioniesterne@confapifvg.it

Relazioni Industriali

lavoro@confapifvg.it

Risorse Umane

risorseumane@confapifvg.it

Sicurezza, Ambiente Energia

sicurezza@confapifvg.it

Ufficio Economia

economia@confapifvg.it

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Il 1° luglio la Croazia entra nella U.E. della territorialità, quali di seguito sintetizzate. Territorio dello Stato Territorio della Repubblica italiana con esclusione: - del comune di Livigno - del comune di Campione d’Italia - delle acque italiane del lago di Lugano

riflessi di natura tributaria negli scambi commerciali

a cura di Davide David, Dottore Commercialista in Monfalcone

DEFINIZIONI – ART. 7 DPR 633/1972 L’art. 7 del DPR 633/1972 contiene le definizioni necessarie per l’individuazione del presupposto

Territorio della Comunità - per “Comunità” o “territorio della Comunità” si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea - con le sole esclusioni dei luoghi espressamente indicati nell’art. 7.

Paesi appartenenti alla U.E. (Codice Iso) 1.

Belgio (BE)

15.

Finlandia (FI)

2.

Danimarca (DK)

16.

Repubblica Ceca (CZ)

3.

Francia (FR)

17.

Repubblica Slovacca (SK)

4.

Germania (DE)

18.

Estonia (EE)

5.

Gran Bretagna (GB)

19.

Lettonia (LV)

6.

Grecia (EL)

20.

Lituania (LT)

7.

Irlanda (IE)

21.

Ungheria (HU)

8.

Italia (IT)

22.

Polonia (PL)

9.

Lussemburgo (LU)

23.

Slovenia (SI)

10.

Olanda (NL)

24.

Cipro (CY)

11.

Portogallo (PT)

25.

Malta (MT)

12.

Spagna (ES)

26.

Bulgaria (BG)

13.

Svezia (SE)

27.

Romania (RO)

14.

Austria (AT)

28.

Croazia (HR) – dall’1/7/2013

ESCLUSIONI 1.

Monte Athos (Grecia)

7.

Ceuta (Spagna)

2.

Isola di Helgoland (Germania)

8.

Melilla (Spagna)

3.

Territorio di Busingen (Germania)

9.

Isole Canarie (Spagna)

4.

Dipartimenti d’oltremare = Guadalupa, Guiana, Martinica e Riunione (Francia)

10.

Isole Aland (Finlandia)

5.

Isole del Canale (Anglo-normanne)

11.

Zone nord orientali della Repubblica di Cipro

6.

Gibilterra (Regno Unito)

12.

Antille Olandesi

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Il territorio della Comunità si estende - al Principato di Monaco (ricompreso nel territorio francese) - all’isola di Man (ricompresa nel territorio britannico) - alle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia (ricomprese nel territorio di Cipro) Luogo di stabilimento di un soggetto passivo - domicilio (per i soggetti diversi dalle persone fisiche = sede legale) - residenza in assenza di domicilio in altro Stato (per i soggetti diversi dalle persone fisiche = sede effettiva) - stabile organizzazione (solo per operazioni da essa effettuate o ricevute) Parte trasporto passeggeri effettuata all’interno della Comunità - parte che non prevede uno scalo fuori dalla Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo - luogo di partenza = primo luogo di imbarco nella Comunità eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità - luogo di arrivo = ultimo punto di sbarco nella Comunità eventualmente prima di uno scalo fuori dalla Comunità Trasporto intracomunitario di beni - luogo di partenza e di arrivo in due diversi Stati UE - luogo di partenza = luogo in cui inizia effettivamente il trasporto, senza tenere conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni della Comunità - luogo di arrivo = luogo in cui il trasporto si conclude effettivamente Locazione e noleggio a breve termine di mezzi di trasporto - possesso o uso ininterrotto per non più di 30 giorni (per i mezzi diversi dai natanti) - possesso o uso ininterrotto per non più di 90 giorni (per i natanti)

CESSIONI E ACQUISTI DI BENI Il requisito della territorialità per gli scambi di beni è disciplinato dall’art. 7-bis del DPR 633/1972 ed è così sintetizzabile. Art. 7-bis DPR 633/1972 Si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni:

- di beni immobili * se esistenti nel territorio dello Stato - di beni mobili nazionali, comunitari o in temporanea importazione * se esistenti nello Stato - di beni mobili spediti da altro Stato della UE * se installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto - di beni venduti a passeggeri di un trasporto intracomunitario * se avente inizio dal territorio dello Stato - di gas, energia elettrica e di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o raffreddamento a) quando il cessionario è un rivenditore stabilito in Italia b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore e il consumo avviene in Italia oOo Gli scambi di beni dall’Italia a altro Stato della UE o viceversa (da 1/7/2013 vale anche per la Croazia), quando territorialmente rilevanti in Italia vanno assoggettati ad IVA o, se ne ricorrono i presupposti, ai titoli di non imponibilità previsti dalla normativa sugli scambi intracomunitari (DL 331/1993). Non trovano invece applicazione le norme previste per beni in esportazione o in importazione. Cessioni di beni da Italia a Croazia nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Croazia - fino a 30/6/2013 esportazioni (art. 8 DPR 633/1972), anche “non onerose” - da 1/7/2013 cessioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/1993), solo se “onerose” - da 1/7/2013 cessioni “non onerose” assoggettate ad IVA nei confronti di soggetti privati stabiliti in Croazia - fino a 30/6/2013 esportazioni (art. 8 DPR 633/1972) se dogana a cura del cedente - fino a 30/6/2013 con sgravio IVA (art. 38-quater DPR 633/1972) se beni di uso personale di importo superiore a euro 154,94 da trasportarsi nei bagagli personali - da 1/7/2013 sempre con IVA Acquisti di beni da Croazia a Italia da parte di soggetti passivi stabiliti in Italia - fino a 30/6/2013 importazioni con IVA assolta in dogana (art. 67 DPR 633/1972)

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- da 1/7/2013 acquisti intracomunitari (art. 38 DL 331/1993), se a titolo oneroso - da 1/7/2013 assoggettamento a imposta in Croazia se a titolo non oneroso da parte di soggetti privati stabiliti in Italia - fino a 30/6/2013 importazioni con IVA assolta in dogana (art. 67 DPR 633/1972) - da 1/7/2013 acquisti con imposta assolta in Croazia Triangolazioni con ultimo cessionario croato - fino a 30/6/2013 art. 8 DPR 633/1972 (esempio: beni ceduti da un italiano “A” ad un altro italiano “B” che vende ad un croato “C” con trasporto in Croazia a cura del primo cedente italiano “A” ð B fattura a C senza IVA ex art. 8 DPR 633/1972 e anche A fattura a B senza IVA ex art. 8 DPR 633/1972) - da 1/7/ 2013 triangolazioni Comunitarie o Nazionali Triangolazioni Comunitarie (art. 40, comma 2, DL 331/1993) - ultimo cessionario designato come debitore dell’imposta nel suo Stato - esempio: beni ceduti da francese “A” a italiano “B” con consegna in Croazia a croato “C” designato quale debitore in Croazia ð B riceve fattura da A senza IVA (da integrare in reverse charge) e fattura a C senza IVA ex art. 40 DL 331/1993 Triangolazioni Nazionali (art. 58, comma 1, DL 331/1993) - trasporto o spedizione a cura o a nome del cedente - anche per incarico del cessionario - non rileva a chi è intestata la fattura del trasportatore - esempio: beni ceduti da un italiano “A” ad un altro italiano “B” che vende ad un croato “C” con trasporto in Croazia a cura del primo cedente italiano “A” ð B fattura a C senza IVA ex art. 41 DL 331/1993 e A fattura a B senza IVA ex art. 58 DL 331/1993 oOo Disposizioni transitorie (art. 60 DL 331/1993) - considerati in importazione beni esportati in Croazia fino al 30/6/2013 e reintrodotti in Italia dopo tale data

- non soggetti ad IVA mezzi di trasporto introdotti in Italia fino al 30/6/2013 in ammissione temporanea se assoggettati ad imposta in Croazia al momento dell’acquisto - acquisti di beni introdotti in Italia dopo il 30/6/2013 da parte di soggetto passivo in Italia costituiscono acquisti intracomunitari anche se il pagamento o l’emissione della fattura sono avvenuti antecedentemente l’1/7/2013 - cessioni di beni a soggetto passivo di imposta in Croazia con spedizione successiva al 30/6/2013 per le quali è stata emessa fattura antecedentemente al 1/7/2013 in art. 8 DPR 633/1972 ð resta valida l’applicazione dell’art. 8 (a condizione che siano non imponibili anche a norma dell’art. 41 del DL 331/1993) Operazioni “a cavallo” (prassi ministeriale) - cessioni antecedenti l’1/7/2013 a privati consumatori croati di beni da trasportarsi nei bagagli personali con uscita dall’Italia dopo il 30/6/2013 ð sono soggette ad IVA (non applicabile l’art. 38-quater del DPR 633/1972) ð se fatturate senza IVA obbligatorio effettuare una variazione in aumento entro il quinto mese successivo alla cessione - cessioni all’esportazione antecedenti l’1/7/2013 con passaggio del confine croato dopo il 30/6/2013 ð conseguente mancanza del “visto uscire” ð rimane ferma l’operazione di esportazione ex art. 8 DPR 633/1972 con onere di dimostrare con ogni mezzo di prova alternativo l’uscita dei beni dall’Italia - acquisto di beni in Croazia da parte di impresa italiana con trasporto in Italia dopo il 30/6/2013 ma fatturati o pagati in tutto o in parte antecedentemente l’1/7/2013 ð da considerare acquisto intracomunitario per l’intero importo ð eventuale mancanza delle fattura del fornitore croato da regolarizzare tramite emissione autofattura nei tempi e con le modalità statuite dall’art. 46, c. 5, DL 331/1993 (emissione entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione) ð inclusione dell’acquisto nei modelli INTRASTAT per l’intero importo - cessione di beni a soggetto passivo di imposta in Croazia con spedizione successiva al 30/6/2013 per la quale è stata emessa fattura antecedentemente all’1/7/2013 in art. 8 DPR 633/1972 ð se non imponibile anche a norma dell’art. 41 del DL 331/1993 (cessione intracomunitaria) resta valida l’applicazione dell’art. 8 ð inclusione della cessione nei modelli INTRASTAT per l’intero importo

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- cessione di beni a soggetto croato con spedizione successiva al 30/6/2013 per la quale è stata emessa fattura antecedentemente all’1/7/2013 in art. 8 DPR 633/1972 ma per la quale non trova applicazione l’art. 41 del DL 331/1993 (ad esempio perché l’acquirente è un privato consumatore) ð assoggettamento a IVA dell’intero importo con conseguente obbligo di regolarizzare quanto fatturato in art. 8 oOo

ADEMPIMENTI PER CESSIONI E ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI Cessioni intracomunitarie di beni da Italia a Croazia (artt. 41, 46 e 47 DL 331/1993) - iscrizione al VIES - richiesta numero identificativo del cliente croato - verifica esistenza numero identificativo - fatturazione non imponibile art. 41 DL 331/1993 - emissione fattura entro giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione - indicazione in fattura del numero identificativo del cliente - prova spedizione o trasporto in Croazia o in altro Stato UE - annotazione fattura nel registro IVA delle fatture emesse entro il termine di emissione con riferimento al mese di effettuazione - presentazione elenchi INTRASTAT Acquisti intracomunitari di beni da Croazia a Italia (art. 38, 46 e 47 DL 331/1993) - iscrizione al VIES - comunicazione della partita IVA (preceduta da “IT”) al fornitore croato - integrazione fattura fornitore croato in reverse charge con controvalore in euro e ammontare dell’IVA (ovvero con titolo di non assoggettamento, non imponibilità o esenzione) - annotazione fattura nel registro IVA delle fatture emesse (o dei corrispettivi) entro giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente - registrazione fattura nel registro IVA acquisti ai fini della detrazione - in caso di mancato ricevimento della fattura del fornitore croato entro secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ð emissione della fattura in un unico esemplare entro il giorno 15 del terzo mese

successivo a quello di effettuazione dell’operazione - in caso di fattura con corrispettivo inferiore emissione di fattura integrativa in un unico esemplare entro giorno 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura originaria - presentazione elenchi INTRASTAT Movimentazioni di beni a titolo non traslativo (art. 50, c. 5, DL 331/1993) - movimentazioni di beni dall’Italia alla Croazia o dalla Croazia all’Italia per perizie, operazioni di perfezionamento o di manipolazione o per eseguirvi prestazioni che se riferibili a beni importati beneficerebbero dalla emissione temporanea in esenzione da dazi - non costituiscono acquisti o cessioni intracomunitari - dall’1/7/2013 obbligo di registrazione in apposito registro di “carico e scarico” Momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni (da 1/1/2013) - cessioni intracomunitarie ð all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione dall’Italia - acquisti intracomunitari ð all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione dallo Stato UE di provenienza (fino a 31/12/2012 al momento di arrivo nel luogo di destinazione in Italia) - anticipazione in caso di emissione della fattura prima dell’inizio del trasporto o della spedizione (fino a 31/12/2012 anticipazione anche in caso di pagamento, da 1/1/2013 il pagamento di acconti non costituisce più momento di effettuazione di cessioni e acquisti intracomunitari ð da 1/7/2013 anche per cessioni e acquisti con Croazia) - per somministrazioni di durata ulteriore a un mese ð momento impositivo si realizza al termine di ciascun mese oOo

PRESTAZIONI DI SERVIZI Il requisito della territorialità per le prestazioni di servizi è disciplinato dagli articoli da 7-ter a 7-septies del DPR 633/1972. L’art. 7-ter detta la regola generale, valida per tutte le prestazioni non specificatamente indicate negli altri articoli. Gli articoli da 7-quater a 7-septies contengono le deroghe al principio generale, applicabili per le sole prestazioni indicate in detti articoli e alle sole condizioni in essi previste.

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Art. 7-ter DPR 633/1972 – principio generale Si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni rese: - a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato - a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato Artt. 7-quater e 7-quinquies DPR 633/1972 – deroghe oggettive - servizi su immobili - trasporto di passeggeri - ristorazione e catering a bordo di navi, aerei e treni ð rileva il tragitto - ristorazione e catering in luoghi o mezzi diversi da navi, aerei e treni - locazione e noleggio “a breve termine” di mezzi di trasporto ð rilevano i luoghi di messa a disposizione e di utilizzo - attività culturali, scientifiche, sportive, artistiche, ricreative, educative Conseguenze dell’ingresso della Croazia nella UE - ristorazione e catering a bordo navi, aerei e treni su trasporti con partenza dall’Italia per la parte di trasporto effettuata in Croazia ð dall’1/7/2013 prestazioni soggette a IVA in Italia (prima non soggette a IVA in Italia per mancanza requisito territorialità) - locazione e noleggio “a breve termine” di mezzi di trasporto (comprese imbarcazioni) messi a disposizione in Italia e utilizzati in Croazia ð dall’1/7/2013 prestazioni interamente soggette a IVA in Italia (prima parzialmente non soggette a IVA in Italia per mancanza requisito territorialità) - locazione e noleggio “a breve termine” di mezzi di trasporto (comprese imbarcazioni) messi a disposizione in Croazia e utilizzati in Italia ð dall’1/7/2013 prestazioni non soggette a IVA in Italia per mancanza requisito territorialità Art. 7-sexies DPR 633/1972 – deroghe soggettive per prestazioni rese a soggetti privati (ovunque stabiliti) - intermediazioni - trasporto di beni - lavorazioni e perizie su beni mobili - locazione e noleggio “a lungo termine” di mezzi di trasporto - prestazioni rese tramite mezzi elettronici - prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione

Conseguenze dell’ingresso della Croazia nella UE - trasporto beni per soggetti privati da Italia a Croazia ð IVA in Italia per l’intero tragitto - trasporto beni per soggetti privati da Croazia a Italia ð non soggetto ad IVA in Italia per mancanza requisito territorialità - locazione e noleggio “a lungo termine” di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto a soggetti privati italiani per utilizzo in Croazia ð dall’1/7/2013 prestazioni soggette a IVA in Italia (prima non soggette a IVA in Italia per mancanza requisito territorialità) - locazione e noleggio “a lungo termine” di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto a soggetti privati croati per utilizzo in Italia ð dall’1/7/2013 prestazioni non soggette a IVA in Italia per mancanza requisito territorialità (prima soggette a IVA in Italia) - locazione e noleggio “a lungo termine” di imbarcazioni da diporto da parte di imprese italiane a soggetti privati con messa a disposizione in Italia per utilizzo in Croazia ð dall’1/7/2013 prestazioni interamente soggette a IVA in Italia (prima parzialmente non soggette a IVA in Italia per mancanza requisito territorialità) - prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da imprese croate a soggetti privati italiani ð dall’1/7/2013 prestazioni non soggette a IVA in Italia per mancanza requisito territorialità (prima soggette a IVA in Italia) - prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione rese da imprese italiane a soggetti privati croati per utilizzo in Croazia ð dall’1/7/2013 prestazioni soggette a IVA in Italia (prima non soggette a IVA in Italia per mancanza requisito territorialità) - prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione rese da imprese croate a soggetti privati italiani per utilizzo in Italia ð dall’1/7/2013 prestazioni non soggette a IVA in Italia per mancanza requisito territorialità (prima soggette a IVA in Italia) Art. 7-septies DPR 633/1972 – deroghe soggettive prestazioni rese a soggetti privati stabiliti fuori dalla UE - cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti autore, invenzioni industriali, ecc. - prestazioni pubblicitarie - prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale - prestazioni di elaborazione e fornitura dati e simili

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- operazioni bancarie, finanziarie e assicurative - messa a disposizione di personale - locazione e noleggio beni mobili diversi dai mezzi di trasporto - prestazioni collegate a allacciamenti reti gas, energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento - servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione - servizi prestati per via elettronica

-

-

- Conseguenze dell’ingresso della Croazia nella UE - fino a 30/6/2013 tutte le sopraelencate prestazioni (di cui all’art. 7-septies) rese a soggetti privati stabiliti in Croazia non sono soggette a IVA in Italia per mancanza requisito territorialità - dall’1/7/2013 le stesse prestazioni, quando rese a soggetti privati stabiliti in Croazia, divengono soggette ad IVA in Italia - esempio: consulenza legale resa a un privato croato ð fino a 30/6/2013 non soggetta ad IVA, dall’1/7/2013 soggetta ad IVA oOo Momento di effettuazione delle prestazioni di servizi “B2B” (da 1/1/2013) Regole generali su momento effettuazione delle prestazioni di servizi (art. 6, commi 3 e 4, DPR 633/1972): - pagamento del corrispettivo - fattura emessa antecedentemente al pagamento Deroga a regole generali per: - prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter rese da soggetto passivo non residente a soggetto passivo residente - prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies rese da soggetto passivo residente a soggetto passivo non residente Regole in deroga su momento effettuazione delle prestazioni “generiche” di servizi B2B diverse da quelle “specifiche” di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies (art. 6, comma 6, DPR 633/1972): - prestazioni “generiche” non a carattere periodico o continuativo rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia ð ultimazione della prestazione - prestazioni “generiche” a carattere periodico o continuativo di durata annuale rese a soggetti

-

passivi non stabiliti in Italia ð data di maturazione dei corrispettivi prestazioni “generiche” a carattere periodico o continuativo di durata ultrannuale rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia ð termine di ciascun anno solare pagamento antecedente alla ultimazione della prestazione ð rileva sempre come momento di effettuazione per l’importo pagato (per tutte le prestazioni di servizi) in via di principio l’emissione della fattura o di altro documento di certificazione riguardante le prestazioni “generiche” rese a soggetti esteri o ricevute da soggetti esteri non rileva quale momento di effettuazione, fatto salvo quanto di seguito specificato: * fatture emesse da prestatori comunitari per prestazioni “generiche” (dall’1/7/2013 anche da prestatori croati) ð rappresentano indice di effettuazione dell’operazione ð esigibilità dell’IVA in Italia al momento della ricezione della fattura, a prescindere dall’effettuazione del pagamento (circ. 16/E del 21/5/2013) * qualunque documento emesso da prestatore extracomunitario volto a certificare la prestazione “generica” resa rappresenta indice di ultimazione dell’operazione (circ. 16/E del 21/5/2013) per prestazioni “specifiche” indicate negli artt. 7-quater e 7-quinquies (sia rese che ricevute e indipendentemente dal luogo di stabilimento del committente e del prestatore) permane la regola generale (momento effettuazione = data pagamento o, se antecedente, data emissione della fattura) oOo

Adempimenti per reverse charge (art. 17 DPR 633/1972) Regole - prestazioni di servizi rese da soggetti comunitari (sia “generiche” che “specifiche”) ð integrazione della fattura e registrazione con le medesime regole previste per gli acquisti intracomunitari di beni - tutte le prestazioni di servizi rese da soggetti extracomunitari ð autofattura Prestazioni rese da soggetti passivi stabiliti in Croazia - fino a 30/6/2013 obbligo autofattura - da 1/7/2013 obbligo iscrizione VIES per committente italiano

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- da 1/7/2013 obbligo integrazione fattura del prestatore croato e sua registrazione nei tempi e nei modo previsti per gli acquisti intracomunitari di beni oOo Obbligo di fatturazione per operazioni non effettuate in Italia (art. 21, c. 6-bis, DPR 633/1972) Da 1/1/2013 obbligo fatturazione per tutte le cessioni e le prestazioni non soggette ad IVA in Italia per mancanza del requisito della territorialità, con le seguenti annotazioni: - cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, numeri da 1) a 4) e numero 9, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori di imposta in altro Stato UE ð “inversione contabile” (dall’1/07/2013 anche per fatturazione a soggetti passivi in Croazia) - cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate fuori dalla UE ð “operazione non soggetta” (fino al 30/06/2013 anche per operazioni effettuate in Croazia) In caso di omessa fatturazione, se la violazione non rileva neppure ai fini della dichiarazione dei redditi, sanzione da euro 258,23 a euro 2.065,83 (art. 6, c. 2, DLgs 471/1997) oOo Volume d’affari (art. 20 DPR 633/1972)  da 1/1/2013 concorrono alla formazione del volume d’affari anche le prestazioni di servizi “generiche” resa a un soggetto passivo non stabilito in Italia (ancorché non soggette ad IVA per mancanza del requisito della territorialità) per le quali corre l’obbligo di emissione della fattura ai sensi dell’art. 21, c. 6-bis del DPR 633/1972 (vedi sopra)  le operazioni di cui sopra vanno escluse dal volume d’affari per la verifica dello status di esportatore abituale ai fini del plafond IVA (art. 1 DL 746/1983) oOo

SERVIZI INTERNAZIONALI Art. 9 DPR 633/1972 – servizi non imponibili - trasporti di persone eseguiti in parte in Italia e in parte all’estero - trasporti di beni in esportazione o in importazione

- noleggi e locazioni di mezzi adibiti ai trasporti di cui ai punti precedenti - servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui ai punti precedenti - servizi di carico, scarico, trasbordo e simili relativi a beni in esportazione o in importazione - servizi prestati su impianti o per il movimento di beni e mezzi nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine - servizi resi da agenti marittimi - intermediazioni relative a beni in esportazione o in importazione e a trasporti internazionali di persone o di beni - intermediazioni relative a operazioni effettuate fuori dalla UE - cessioni di licenze all’esportazione - intermediazioni rese a agenzie di viaggi, di cui all’art. 74-ter, relative a prestazioni eseguite fuori dalla UE - manipolazioni eseguite nei depositi doganali - lavorazioni su beni non definitivamente importati o destinati ad essere esportati Conseguenze dell’ingresso della Croazia nella UE dall’1/7/2013 perdono il titolo di non imponibilità e quindi vanno assoggettate ad IVA diverse tipologie di prestazioni (quando da considerarsi effettuate in Italia), tra le quali: - i trasporti di beni da e verso la Croazia - i noleggi e le locazioni di mezzi adibiti ai trasporti di beni da e verso la Croazia - i servizi di spedizione relativi ai trasporti di beni da e verso la Croazia - i servizi di carico, scarico, trasbordo e simili relativi a beni in partenza per la Croazia o in arrivo dalla Croazia - le intermediazioni relative a beni destinati alla Croazia o in arrivo dalla Croazia - le intermediazioni relative a operazioni effettuate in Croazia (o dalla Croazia verso altro Stato UE e viceversa) - le intermediazioni rese a agenzie di viaggi, di cui all’art. 74-ter, relative a prestazioni eseguite in Croazia - le lavorazioni su beni provenienti dalla Croazia o destinati ad essere spediti in Croazia Art. 74-quinquies DPR 633/1972 – servizi tramite mezzi elettronici - regime speciale per servizi resi tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti fuori dalla UE - possibilità di identificarsi in Italia per servizi da rendere a soggetti stabiliti in Italia o in altri Stati UE

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- dall’1/7/2013 non più applicabile a soggetti stabiliti in Croazia (altro Stato UE) oOo

- dall’1/7/2013 i soggetti passivi croati assoggettati ad IVA in Italia possono chiedere il rimborso dell’IVA presentando la richiesta all’Amministrazione Finanziaria croata

RIMBORSI IVA Art. 38-bis1 DPR 633/1972 - i soggetti passivi in Italia assoggettati ad imposta in altro Stato UE possono chiedere il rimborso dell’imposta presentando apposita richiesta all’Agenzia delle entrate (italiana) tramite portale elettronico - dall’1/7/2013 i soggetti passivi in Italia assoggettati ad imposta in Croazia possono chiedere il rimborso dell’imposta presentando l’apposita richiesta all’Agenzia delle entrate (italiana) Art. 38-bis2 DPR 633/1972 - i soggetti passivi in altro Stato UE assoggettati ad IVA in Italia possono chiedere il rimborso dell’IVA presentando apposita richiesta all’Amministrazione Finanziaria del loro Stato che provvede a inoltrarla all’Agenzia delle entrate (italiana)

oOo

IDENTIFICAZIONE DIRETTA SENZA RAPPRESENTANTE FISCALE Art. 35-ter DPR 633/1972 - i soggetti passivi stabiliti in altro Stato della UE possono identificarsi direttamente in Italia (aprendo una posizione IVA) senza la necessità di nominare un rappresentante fiscale - dall’1/7/2013 possono avvalersi di tale possibilità anche le imprese croate - l’identificazione diretta è alternativa alla nomina del rappresentante fiscale ð le imprese croate che hanno già un rappresentante fiscale in Italia e che intendono passare alla identificazione diretta devono prima chiudere la partita IVA precedentemente richiesta per loro conto dal rappresentante fiscale.

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Unico 2013

gli adempimenti correlati alla luce della proroga La proroga Con DPCM del 13 giugno 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2013, sono stati prorogati i termini per il versamento delle imposte relative al modello Unico 2013. Il nuovo termine slitta dal 17 giugno all’8 luglio e interessa esclusivamente i contribuenti interessati all’applicazione degli studi di settore. La proroga non riguarda solo l’Irpef e l’Ires ma anche i tributi ad essi collegati come la cedolare secca, l’Ivie e l’Ivafe. I contribuenti interessati alla proroga potranno versare, senza alcuna maggiorazione, quanto dovuto al fisco entro il prossimo 8 luglio. Come accennato rientrano nella proroga tutti i soggetti interessati all’applicazione degli studi di settore e che non superano il limite di fatturato previsto dalla legge. Non sono pertanto rilevanti eventuali cause di esclusione o di inapplicabilità. Anche i ritardatari, alla luce delle nuove scadenze, potranno regolarizzare la propria posizione pagando lo 0,40% in più, perché avranno tempo fino al 20 agosto per effettuare il versamento. Dal 1° al 20 agosto opera, infatti, la sospensione feriale. La proroga interessa anche i soci di imprese in regime di trasparenza, come le società di persone nonché i contribuenti “nuovi minimi”. Per i soggetti non interessati agli studi di settore rimangono ferme le scadenze ordinarie, vale a dire il 17 giugno oppure il 17 luglio versando la maggiorazione dello 0,40%.

Regole di unificazione della dichiarazione L’art. 3, primo comma, del DPR 22 luglio 1998 n. 322 prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione unificata (Modello Unico) da parte dei contri-

buenti nei confronti dei quali si verificano entrambe le seguenti condizioni: - periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; - obbligo di presentare le seguenti due dichiarazioni: * dichiarazione dei redditi * dichiarazione annuale IVA. 1) Periodo d’imposta coincidente con l’anno solare a) Le istruzioni alle dichiarazioni annuali precisano che il periodo d’imposta coincide con l’anno solare quando: - il periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione ha una durata coincidente con l’anno solare (1° gennaio-31 dicembre); - il periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione inizia durante l’anno e termina il 31 dicembre dell’anno stesso (per esempio 1° aprile 2012-31 dicembre 2012). b) Le istruzioni alle dichiarazioni annuali precisano, inoltre, che non coincidono con l’anno solare: - i periodi d’imposta “a cavallo” di due anni, a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (per esempio: 1° marzo 2012 - 28 febbraio 2013 ovvero 1° ottobre 2011 - 31 dicembre 2012); - i periodi d’imposta “infrannuali” chiusi in data anteriore al 31 dicembre (per esempio 1° gennaio 2012-30 settembre 2012). 2) Modello 770 L’art. 37, comma 10, lett. c), n. 1 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248 ha abrogato l’art. 3, primo comma, terzo periodo del D.P.R. 322/98, sopprimendo la facoltà di inserire il Mod. 770 Ordinario nella dichiarazione unificata (possibilità già esclusa per il Mod. 770 Semplificato). 3) Dichiarazione Irap Ai sensi dell’art. 1, comma 52, della Legge n. 244/2007, la dichiarazione Irap non deve essere più presentata in forma unificata.

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4) Dichiarazione IVA La dichiarazione IVA annuale può essere presentata in forma unificata o autonoma. Il DPR 22 luglio 1998 n. 322 prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione unificata (Modello UNICO) da parte dei contribuenti nei confronti dei quali si verificano entrambe le seguenti condizioni: - periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; - obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IVA. Tuttavia, in base alle novità apportate dall’art. 10 del D.L. n. 78 del 2009, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata. La presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma nel mese di febbraio di ciascun anno esonera dalla presentazione della comunicazione annuale e permette di utilizzare in compensazione crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro a decorrere dal giorno 16 del mese di marzo. Oltre i 5.000 euro, valgono le limitazioni previste con riferimento all’importo di 10.000 euro: compensazione solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o dell’istanza trimestrale) e utilizzo esclusivo dei canali telematici per l’invio del modello F24. Per effettuare compensazioni superiori a 15.000 euro è necessario che la dichiarazione sia munita di visto di conformità o, in alternativa, che la medesima sia sottoscritta dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. Nell’ottica della semplificazione degli adempimenti Iva e per non creare una disparità di trattamento tra i soggetti con posizione creditoria e quelli con un saldo a debito, con Circolare 25 gennaio 2010 n. 1/E l’Agenzia delle Entrate ha esteso la possibilità di non comprendere la dichiarazione Iva in quella unificata a tutti i contribuenti. Pertanto, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d’imposta possono presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva. La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale Iva comporta che il versamento del saldo annuale debba essere effettuato entro il 16 marzo in un’unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello

0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima e in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. E’, pertanto, preclusa la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello UNICO.

I modelli da utilizzare 1) Società di capitali Se la dichiarazione si riferisce ad un periodo d’imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2012, non è consentito presentare la dichiarazione unificata. Dovranno essere utilizzati i modelli “nuovi” per la dichiarazione IVA e il Mod. 770 mentre si dovranno utilizzare quelli “vecchi” (cioè quelli approvati lo scorso anno per le dichiarazioni relative al 2011) per le dichiarazioni dei redditi e IRAP. Qualora il modello “vecchio” non consenta l’indicazione dei dati previsti dal modello “nuovo”, questi dovranno essere forniti solo su invito dell’Agenzia delle Entrate. 2) Società di persone Per i periodi di imposta che si sono chiusi anteriormente al 31 dicembre 2012 la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 2013. Si segnala che la dichiarazione va presentata utilizzando il modello UNICO 2012 qualora, alla scadenza del termine di presentazione, non sia ancora disponibile il modello approvato nel corso del 2013. La dichiarazione IVA e il Mod. 770 dovranno essere presentati utilizzando i modelli nuovi. La dichiarazione Irap dovrà essere presentata con il modello relativo al periodo d’imposta 2012, sempreché lo stesso sia disponibile alla data di scadenza del termine di presentazione; in caso contrario deve essere utilizzato il modello per il periodo d’imposta precedente. 3) Persone fisiche Devono utilizzare sempre i modelli “nuovi”. I contribuenti persone fisiche possono utilizzare UNICO MINI che è una versione semplificata del Modello Unico Persone Fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse. UNICO MINI 2013 può essere utilizzato dai contribuenti residenti in Italia che: - non hanno variato il domicilio fiscale dal 1° novembre 2011 alla data di presentazione della dichiarazione; - non sono titolari di partita IVA; - hanno percepito uno o più dei seguenti redditi: * redditi di terreni e di fabbricati (anche se tassato con cedolare secca);

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* redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione; * redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere; - intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro; - non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad. esempio erede, tutore, ecc.); - non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa.

Modalità di presentazione Tutti i contribuenti devono presentare il modello “Unico” in via telematica. L’art. 1, comma 218 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha esteso tale obbligo anche alle persone fisiche non titolari di partita IVA le quali devono presentare il “Modello Unico” in via telematica, con la sola eccezione di quei “contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione”. Anche l’UNICO MINI va presentato in via telematica. Le istruzioni alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche precisano che possono utilizzare ancora il modello cartaceo solo le persone fisiche che: - non possono presentare il modello 730 perché prive del datore di lavoro o non titolari di pensione; - non possono presentare il modello 730 in quanto, oltre ai redditi di lavoro e/o di pensione, devono dichiarare altri redditi per i quali si deve utilizzare il modello “Unico”; - devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; - sono privi di sostituti d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato. Le dichiarazioni su supporto cartaceo vanno presentate, utilizzando l’apposita busta, ad un ufficio postale che rilascerà una ricevuta. Gli istituti bancari non possono più ricevere le dichiarazioni in forma cartacea. La presentazione in via telematica può essere effettuata: - direttamente utilizzando il servizio Entratel o Fisconline; - tramite un intermediario abilitato; - tramite una società appartenente allo stesso gruppo.

Conservazione della documentazione Se la dichiarazione è presentata ad un ufficio postale, questo è tenuto a rilasciare un’apposita ricevuta che: - rappresenta la prova dell’avvenuta presentazione; - deve essere conservata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (31 dicembre 2017). Se la dichiarazione è trasmessa in via telematica direttamente dal contribuente, la prova dell’invio è costituita dall’attestazione di ricevimento che l’Amministrazione finanziaria trasmette al contribuente e che questi deve conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (31 dicembre 2017). Se la presentazione avviene tramite un intermediario abilitato e la dichiarazione è redatta dal contribuente e consegnata all’intermediario solo per la presentazione in via telematica: a1) contestualmente al ricevimento della dichiarazione sottoscritta dal contribuente, l’intermediario dovrà rilasciare allo stesso una dichiarazione in forma libera contenente l’impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica (barrando l’apposita casella contenuta nel riquadro “impegno alla presentazione telematica” e indicando la data e il codice fiscale dell’intermediario); a2) il documento indicato al punto precedente non costituisce la prova di presentazione della dichiarazione (opponibile all’Amministrazione finanziaria), ma solo un documento valido fra le parti (contribuente e intermediario). Nel caso in cui per qualunque motivo l’intermediario non effettui la presentazione la responsabilità verso l’Amministrazione finanziaria graverà sul contribuente; a3) la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all’Agenzia delle Entrate in via telematica; a4) la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione è rappresentata dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione: - una copia della suddetta comunicazione; - l’originale della dichiarazione firmata dal contribuente e contenente nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” i seguenti elementi riguardanti l’intermediario: * data dell’impegno; * codice fiscale; * sottoscrizione;

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devono essere consegnate al contribuente stesso entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione telematica. Se la dichiarazione è redatta dall’intermediario, su richiesta del contribuente e dallo stesso presentata in via telematica: b1) contestualmente al ricevimento dell’incarico, l’intermediario rilascia al contribuente una dichiarazione in forma libera contenente l’impegno a redigere la dichiarazione e a trasmetterla in via telematica; b2) anche in questo caso la dichiarazione rilasciata dall’intermediario non costituisce per il contribuente un mezzo di prova della presentazione della dichiarazione, ma solo un documento valido fra le parti (contribuente e intermediario). Nel caso in cui per qualunque motivo l’intermediario non effettui la presentazione, la responsabilità verso l’Amministrazione finanziaria graverà sul contribuente; b3) la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all’Agenzia delle Entrate in via telematica; b4) la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione è rappresentata dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione: - una copia della suddetta comunicazione 1) Persone fisiche Consegna su modello cartaceo, laddove consentito, agli uffici postali

- l’originale della dichiarazione firmata dal contribuente e contenente nel riquadro “impegno alla presentazione telematica” i seguenti elementi riguardanti l’intermediario: * data dell’impegno; * codice fiscale; * sottoscrizione; devono essere consegnate al contribuente entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione telematica. I contribuenti devono conservare: - la dichiarazione redatta su modello cartaceo sottoscritta dall’intermediario e dal contribuente; - la copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate (unico elemento che prova la presentazione della dichiarazione); fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa (31 dicembre 2017).

Termini di presentazione Il DL n. 207/2008, convertito dalla L. 14/2009, ha modificato i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi stabiliti dall’art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322. I termini di presentazione sono i seguenti: 1° luglio 2013 (il 30 giugno è domenica)

Trasmissione telematica: - direttamente dal contribuente; - tramite un intermediario abilitato

30 settembre 2013

2) Società di persone Trasmissione telematica: - direttamente dal contribuente; - tramite un intermediario abilitato

30 settembre 2013

3) Società di capitali Trasmissione telematica: - direttamente dal contribuente; - tramite un intermediario abilitato

Ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta

Versamento delle imposte Il versamento delle imposte può essere effettuato mediante: pagamento delle somme dovute o la compensazione, totale o parziale, con crediti vantati dal contribuente nei confronti dell’Erario e di altri enti impositori. Le imposte vanno versate utilizzando il Mod. F24: presso lo sportello di qualunque Concessionario della riscossione situato nel territorio nazionale; presso qualsiasi banca situata nel territorio nazio-

nale; presso gli uffici postali; in via telematica (i contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica). E’ inoltre possibile utilizzare la compensazione sia verticale che orizzontale. - la compensazione è verticale quando avviene tra debiti e crediti relativi alla medesima imposta. Esempio, IVA da IVA, Irpef da Irpef, IRES da IRES (art. 2, comma 1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417; art. 11, comma 4 e art.

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22, DPR 22 dicembre 1986, n. 917). Dalle citate disposizioni si evince che un contribuente può presentare una posizione a credito evidenziata nel quadro RX del modello Unico. In questo caso il credito vantato può essere utilizzato per ridurre gli acconti, salvo nel caso sia stato oggetto di richiesta di integrale rimborso. Nel modello di pagamento F24 si dovrà riportare solamente la parte di debito ancora da versare, senza esporre l’operazione di compensazione verticale effettuata; - la compensazione è orizzontale quando avviene tra debiti e crediti relativi a tributi diversi (tramite modello F24). Ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, il contribuente può utilizzare in compensazione i crediti risultanti dal modello Unico 2013 dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale sono indicati i predetti crediti (senza dunque attendere la materiale presentazione della dichiarazione stessa da cui si evincerà il credito): in pratica dal 1° gennaio 2013. Inoltre, detti crediti non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. A questa regola fanno eccezione i crediti Iva, per i quali il D.L. 1.7.2009, n. 78 ha operato una stretta sulle compensazioni. Ulteriori modifiche, con effetto 1° aprile 2012, sono state apportate dall’articolo 8, commi 18 e 19 del D.L. 16/2012. L’articolo 10 del D.L. 78/2009 ha introdotto le seguenti novità, distinguendo fra crediti Iva annuali e crediti Iva trimestrali. Crediti Iva annuali: 1) l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale da cui gli stessi risultano. Precisamente, l’utilizzo è ammissibile a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione; 2) il contribuente, per effettuare tali compensazioni, deve utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità tecniche definite (Provv. 21 dicembre 2009); 3) i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emergano tali crediti. Crediti Iva trimestrali:

1) l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA, a prescindere dall’ammontare, può avvenire solo successivamente alla presentazione dell’istanza trimestrale da cui gli stessi risultano. Se detto importo supera i 5.000 euro, l’utilizzo è ammissibile a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui è presentata l’istanza; 2) il contribuente, per effettuare tali compensazioni superiori a 10.000 euro, deve utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità tecniche definite (Provv. 21 dicembre 2009).

La compilazione del Mod. F24 I soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare devono: - barrare l’apposita casella posta in alto a destra del Mod. F24; - indicare come “anno di riferimento” il primo dei due anni solari interessati. Se gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto sono pagati in un’unica soluzione, nella colonna “rateazione/regione/prov.” della sezione Erario e nella colonna “rateazione” della sezione Regioni va scritto 0101. Se il pagamento è rateale s’indicherà nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Gli importi “a saldo”, versati in un’unica soluzione, vanno arrotondati all’unità di euro per ogni codice-tributo. Gli importi versati a titolo di acconto vanno sempre arrotondati al centesimo di euro per ogni codice-tributo. I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte da versare a saldo non superano ciascuno euro 12,00 (euro 10,33 per l’IRAP), mentre regole particolari valgono per il versamento degli acconti.

Codici di versamento e periodo di riferimento a) Persone fisiche a1) saldo IRPEF - codice-tributo: 4001 - periodo di riferimento: 2012 a2) 1° acconto IRPEF - codice-tributo: 4033 - periodo di riferimento: 2013 a3) addizionale regionale IRPEF - codice-tributo: 3801 - periodo di riferimento: 2012 a4) addizionale comunale IRPEF - saldo 2012

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- codice-tributo: 3844 - periodo di riferimento: 2012 a5) addizionale comunale IRPEF - acconto 2013 - codice-tributo: 3843 - periodo di riferimento: 2013 a6) saldo IRAP - codice-tributo: 3800 - periodo di riferimento: 2012 a7) 1° acconto IRAP - codice-tributo: 3813 - periodo di riferimento: 2013 a8) acconto IRPEF 20% su redditi a tassazione separata non soggetti a ritenuta alla fonte - codice-tributo: 4200 - periodo di riferimento: 2012 a9) I locatori, persone fisiche, proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate che abbiano esercitato l’opzione per il regime della cedolare secca versano il saldo per il 2012 e, ove dovuto, l’acconto per il 2013 in misura pari al 95% del totale imposta cedolare secca del 2012 indicato in RB11 colonna 11. Il versamento dell’acconto deve essere effettuato con gli stessi criteri di versamento dell’acconto Irpef, e quindi in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2013, se l’importo è inferiore a euro 257,52. Se l’imposta dovuta è pari o superiore a euro 257,52, si versa in due rate: la prima, pari al 38% (40% del 95%) del rigo RB11 entro il 17 giugno 2013 (termine prorogato all’8 luglio, la seconda - del restante 54% - entro il 30 novembre 2013. Se non supera euro 51,65 l’acconto non è dovuto. Il pagamento avverrà con il modello F24. Con risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011 sono stati istituiti i seguenti codici tributo: - 1840 - Acconto prima rata cedolare secca; - 1842 – Saldo cedolare secca. In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con evidenza, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma “AAAA”. Il codice tributo “1842” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”. Per i codici tributo “1840” e “1842” in caso

di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”. b) Società di persone b1) saldo IRAP - codice-tributo: 3800 - periodo di riferimento: 2012 b2) 1° acconto IRAP - codice-tributo: 3812 - periodo di riferimento: 2013 c) Società di capitali c1) saldo IRES - codice-tributo: 2003 - periodo di riferimento: 2012 c2) 1° acconto IRES - codice-tributo: 2001 - periodo di riferimento: 2013 c3) saldo IRAP - codice-tributo: 3800 - periodo di riferimento: 2012 c4) 1° acconto IRAP - codice-tributo: 3812 - periodo di riferimento: 2013

Termini di versamento I termini di versamento delle imposte sono stabiliti dall’art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, ma come ricordato all’inizio un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2013 ha previsto lo slittamento dei termini, dal 17 giugno all’8 luglio 2013, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap, dell’Iva e della cedolare secca esclusivamente per i soggetti che esercitano attività economiche interessate all’applicazione degli studi di settore. La proroga interessa indistintamente le persone fisiche e società interessate dagli studi di settore mentre non riguarda le persone fisiche che non esercitano attività economiche. Decorso tale termine e sino al 20 agosto 2013, i contribuenti potranno effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Lo slittamento al 20 agosto deriva dal D.L. n. 16/2012. Secondo l’art. 3-quater del decreto, gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.lgs. n. 241/1997 che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

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E’ stato così stabilizzato lo slittamento dei termini, che veniva fissato ogni anno per evitare appuntamenti a ridosso della festività di ferragosto. Società di capitali Versamento senza maggiorazione - Esercizio coincidente con l’anno solare 1) Bilancio approvato entro l’ordinario termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio Il saldo e il primo acconto vanno versati entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio, cioè entro il 17 giugno (il 16 giugno è domenica). Per i soggetti che applicano gli studi di settore il termine è l’8 luglio. 2) Bilancio approvato nel mese di maggio Il saldo e il primo acconto vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, cioè entro il 17 giugno (il 16 giugno è domenica). Per i soggetti che applicano gli studi di settore il termine è l’8 luglio. 3) Bilancio approvato nel mese di giugno Il saldo e il primo acconto vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, cioè entro il 16 luglio. Se il bilancio non è approvato entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, come previsto dall’art. 2364 del codice civile, le imposte vanno versate ugualmente entro il 16 luglio. - Esercizio non coincidente con l’anno solare 1) Bilancio approvato entro l’ordinario termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il versamento va effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio. 2) Bilancio approvato nel corso del quinto mese successivo alla chiusura dell’esercizio. Le imposte vanno versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. 3) Bilancio approvato nel sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio. Il versamento va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Versamento con maggiorazione I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza ordinaria con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. La maggiorazione va versata unitamente

all’imposta ed è deducibile. I soggetti per i quali il versamento slitta all’8 luglio senza maggiorazione, possono eseguirlo dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013, aumentando le somme da pagare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Società di persone Versamento senza maggiorazione Le società di persone devono versare il saldo e il primo acconto IRAP entro il 17 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione. Per i soggetti che applicano gli studi di settore il termine è spostato all’8 luglio. Versamento con maggiorazione Il versamento può essere effettuato entro il 16 luglio con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. La maggiorazione va versata unitamente all’imposta ed è deducibile. I soggetti per i quali il versamento slitta all’8 luglio senza maggiorazione possono eseguirlo entro il 20 agosto 2013, aumentando le somme da pagare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Persone fisiche Versamento senza maggiorazione Le persone fisiche devono versare il saldo e il primo acconto IRPEF entro il 17 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione. Limitatamente ai soggetti titolari di partita Iva per i quali si applicano gli studi di settore il termine è spostato all’8 luglio. Versamento con maggiorazione Il versamento può essere effettuato entro il 16 luglio con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. La maggiorazione va versata unitamente all’imposta ed è deducibile. I soggetti per i quali il versamento slitta all’8 luglio senza maggiorazione possono eseguirlo entro il 20 agosto 2013, aumentando le somme da pagare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo

La rateizzazione I contribuenti che ne fanno richiesta in sede di dichiarazione annuale hanno la possibilità di rateizzare il versamento delle imposte dovute. La rateazione non deve riguardare necessariamente tutte le imposte dovute a titolo di saldo e primo acconto. Ciò significa che è possibile scegliere senza vincoli l’imposta che si vuole rateizzare e quella che si vuole versare in un’unica soluzione, che è possibile rateizzare il saldo e non l’acconto o viceversa, che si può scegliere un numero di rate diverse per imposte a saldo e in acconto.

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Le rate devono essere tutte di importo uguale e il pagamento rateale deve essere in ogni caso completato entro il mese di novembre. Sulle somme oggetto di rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura annua del 4%. Gli interessi decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine entro il quale deve essere eseguito il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. In ogni caso, la prima rata deve essere versata entro il citato termine, mentre le rate successive devono avere cadenza mensile e vanno versate entro il giorno 16 di ciascun mese per le società di capitali, per le società di persone e per le persone fisiche titolari di partita IVA ed entro l’ultimo giorno di ogni mese per le persone fisiche non titolari di partita IVA. L’importo degli interessi si calcola a partire dalla seconda rata, applicando il tasso risultante dalla seguente formula: ixt 360 dove: i = tasso di interesse annuo (4%); t = numero dei giorni calcolato secondo il metodo commerciale (un mese = 30 giorni), che intercorre fra la data di scadenza della prima rata e quella di scadenza della seconda (a prescindere, quindi, dal giorno dell’effettivo pagamento) con arrotondamento alla seconda cifra decimale. Le rate successive alla seconda andranno maggio-

rate di un ulteriore 0,33% per ogni rata. Gli interessi per la rateizzazione vanno indicati separatamente sul Mod. F24 con il relativo codice tributo: - 1668 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nella Sezione Erario del Mod. F 24; - 3805 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nella Sezione Regioni del Mod. F24; - 3857 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nelle Sezione ICI ed Altri Tributi Locali. In caso di versamento rateale, gli importi (sia delle imposte che degli interessi) non vanno indicati in unità di Euro, ma in centesimi con arrotondamento per eccesso o per difetto secondo che la terza cifra decimale sia superiore o meno a quattro. Quando il termine per il versamento della prima rata scade il 17 giugno (società non soggette agli studi di settore), i giorni che intercorrono fra la scadenza della prima rata (17 giugno) e quella della seconda (16 luglio) sono 29 e, quindi, il tasso di interesse da applicare alla seconda rata sarà il seguente: 4% x 29 = 0,32% 360 Per ogni rata successiva alla seconda, il tasso di interesse andrà maggiorato di uno 0,33%. (PZ)

CONTRIBUENTI NON SOGGETTI A PROROGA NON TITOLARI DI PARTITA IVA Contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare e non interessati agli studi di settore Versamento prima rata entro il 17 giugno 2013 Rata 1 2 3 4 5 6 7

Scadenza 17 giugno 1 luglio 31 luglio 2 settembre 30 settembre 31 ottobre 2 dicembre

Interessi % 0 0,14 0,47 0,8 1,13 1,46 1,79

Versamento prima rata con 0,40 dal 18 giugno al 17 luglio 2013 Scadenza 17 luglio 31 luglio 2 settembre 30 settembre 31 ottobre 2 dicembre

Interessi % 0 0,14 0,47 0,8 1,13 1,46

CONTRIBUENTI NON SOGGETTI A PROROGA TITOLARI DI PARTITA IVA Contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare e non interessati agli studi di settore Versamento prima rata entro il 17 giugno 2013 Rata 1 2 3 4 5 6

Scadenza 17 giugno 16 luglio 20 agosto 16 settembre 16 ottobre 18 novembre

Interessi % 0 0,32 0,65 0,98 1,31 1,64

Versamento prima rata con 0,40 dal 18 giugno al 17 luglio 2013 Scadenza 17 luglio 20 agosto 16 settembre 16 ottobre 18 novembre

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Interessi % 0 0,32 0,65 0,98 1,31


CONTRIBUENTI SOGGETTI A PROROGA NON TITOLARI DI PARTITA IVA Contribuenti interessati agli studi di settore Versamento prima rata entro l’8 luglio 2013 Rata 1 2 3 4 5 6

Scadenza 8 luglio 31 luglio 2 settembre 30 settembre 31 ottobre 2 dicembre

Interessi % 0 0,24 0,57 0,9 1,23 1,56

Versamento prima rata con 0,40 dal 9 luglio al 20 agosto 2013 Scadenza 20 agosto 2 settembre 30 settembre 31 ottobre 2 dicembre

Interessi % 0 0,11 0,44 0,77 1,10

CONTRIBUENTI SOGGETTI A PROROGA TITOLARI DI PARTITA IVA Contribuenti interessati agli studi di settore Versamento prima rata entro l’8 luglio 2013 Rata 1 2 3 4 5 6

Scadenza 8 luglio 16 luglio 20 agosto 16 settembre 16 ottobre 18 novembre

Interessi % 0 0,09 0,42 0,75 1,08 1,41

Versamento prima rata con 0,40 dal 9 luglio al 20 agosto 2013 Scadenza 20 agosto 16 settembre 16 ottobre 18 novembre

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Interessi % 0 0,29 0,62 0,95


Autotrasporto c/t. Contributi agli investimenti 1. Gli investimenti agevolabili

diramata la circolare applicativa del d.m. 21 marzo 2013

Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 10/2013, pp. 17-19 sui contributi a sostegno degli investimenti per il settore dell’autotrasporto di cose in conto terzi, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 21 marzo 2013, n.118 (di seguito decreto), per segnalare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità (di seguito Ministero) ha emanato la circolare prot. 0014066 del 31 maggio 2013 (di seguito circolare) - quindi, messa a punto in data antecedente a quella della pubblicazione del decreto sulla G.U. (10 giugno 2013) - con la quale sono fornite istruzioni operative sulla concessione dei contributi in parola. Serve subito evidenziare che la modulistica allegata al decreto differisce per alcuni aspetti rispetto alla modulistica che il Ministero ha diffuso con la propria circolare (ad esempio, per l’elenco della documentazione da allegare, che viene indicata in maniera più analitica nei modelli della circolare ministeriale). Conftrasporto – l’associazione nazionale di categoria a cui aderisce il Gruppo Trasporti della scrivente Associazione - sentito per le vie brevi il Ministero, suggerisce di utilizzare la modulistica allegata alla circolare ministeriale, in quanto più precisa ed esauriente. Di conseguenza quanti vorranno accedere a questi benefici sono invitati a utilizzare la modulistica della circolare, che, a sua volta, l’Associazione invierà a quanti volessero farne richiesta. In ogni caso, la stessa modulistica si troverà anche in formato word sul sito del Ministero (www.mit.gov.it) Ciò premesso, di seguito si illustrano i chiarimenti più importanti forniti nella circolare, unitamente a quelle prescrizioni del decreto utili ai fini della predisposizione della domanda.

Gli investimenti agevolabili sono stati individuati dal decreto, nei seguenti: a) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica (compresi i complessi veicolari), adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t, conformi alla normativa ecologica di categoria “euro 6”. La circolare ha precisato che i veicoli oggetto dell’incentivo sono quelli nuovi di fabbrica, immatricolati per la prima volta in Italia, acquistati dalla data di pubblicazione del decreto sulla G.U. (10 giugno 2013) e fino al 31 dicembre 2013. Peraltro, alla luce di quanto precisato nel successivo paragrafo 2 della circolare, l’incentivo si applica anche se il contratto di acquisto è stato concluso prima del 10 giugno 2013, purché l’immatricolazione del veicolo o la sua richiesta di immatricolazione sia avvenuta a partire da questa data. Inoltre, la circolare ha ribadito che l’agevolazione non può richiedersi per i veicoli in precedenza immatricolati all’estero e rivenduti in Italia a Km 0 (cd. nazionalizzazione); b) acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di un nuovo rimorchio o semirimorchio con telaio attrezzato per trasporto container o casse mobili, di categoria O4 di cui all’allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE, con contestuale radiazione di un rimorchio o di un semirimorchio con più di 10 anni di età, a condizione che il nuovo veicolo sia dotato di dispositivo di frenata “EBS”. Anche in questo caso deve trattarsi di veicoli nuovi di fabbrica, immatricolati per la prima volta in Italia, con esclusione quindi delle prime immatricolazioni effettuate all’estero; c) acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di beni capitali destinati al trasporto intermodale (combinato strada-mare e stradaferrovia), tra cui container e casse mobili (intese quali unità di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto così da facilitarne l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione tra di loro,

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senza rottura di carico, ovvero che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore o dal caricatore), dispositivi di movimentazione e sollevamento merci (da intendersi quali dispositivi di sollevamento e trasferimento delle unità per il trasporto intermodale (U.T.I.) nei terminali intermodali, su autocarri, su vagoni ferroviari o su nave), nonché di nuovi semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5. Anche per questi beni, la circolare ha precisato che devono essere nuovi di fabbrica. Inoltre, a proposito dei dispositivi di movimentazione e sollevamento merci, il contributo non può richiedersi per i carrelli elevatori (i cosiddetti muletti) utilizzati nei depositi di logistica o per il carico e lo scarico di merci dai mezzi di trasporto, tenuto conto che la norma circoscrive il beneficio ai dispositivi per il trasferimento ed il sollevamento delle U.T.I. nei terminali intermodali. Questi dispositivi devono, inoltre, collocarsi in aree di proprietà o in uso dell’impresa di autotrasporto; d) realizzazione, anche in forma aggregata, di progetti d’investimento per l’ammodernamento tecnologico delle dotazioni di capitali delle imprese di autotrasporto, finalizzati al raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza e a migliori standard ambientali, tra i quali meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo; La circolare precisa che sono inquadrabili in questa categoria, i progetti di investimento destinati all’acquisizione di strumentazioni elettroniche riconducibili nell’area del reg. (CE) 800/2008, che siano dirette a prevenire dei danni ambientali o ad accrescere il livello di sicurezza stradale, come nel caso delle scatole nere. Con il che sono escluse dai beni agevolabili le semplici apparecchiature informatiche come gli antifurti satellitari ed i programmi software per impianti mobili di gasolio, in quanto reputati privi del carattere dell’innovazione tecnologica, oltre a non essere conformi con quanto previsto dal citato regolamento comunitario; e) investimenti finalizzati all’elaborazione ed attuazione, in forma aggregata, di progetti finalizzati allo sviluppo ed all’incremento della competitività delle imprese attive nel settore del trasporto e della logistica delle merci, nei limiti delle spese amministrative e notarili, di realizzazione dell’aggregazione. In questo caso, il beneficio viene richiesto dal soggetto risultante dall’aggregazione, che deve

essere iscritto all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi (di seguito Albo) ed al Registro elettronico nazionale (REN).

2. Imprese beneficiarie L’art. 2 del decreto individua le imprese beneficiarie in quelle di autotrasporto merci in conto terzi, di qualsiasi dimensioni, attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di iscrizione al REN e all’Albo. La circolare, in più di un’occasione, pone in risalto la necessità che l’impresa comprovi l’iscrizione al REN per cui, in fase di compilazione della domanda, la stessa deve fare attenzione ad indicare il numero di iscrizione al detto registro; naturalmente, il REN non dovrà essere specificato dalle imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 t, in quanto escluse dall’iscrizione al REN, per le quali è sufficiente riportare nella domanda il numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori. L’impresa deve essere attiva sul territorio italiano; di conseguenza, le imprese estere possono richiedere il contributo, soltanto se hanno aperto una sede secondaria in Italia, regolarmente iscritta all’Albo ed al REN ed esercitano l’attività con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 t. Per quanto riguarda le strutture aggregate (cooperative e consorzi), esse possono richiedere il contributo per gli investimenti agevolabili effettuati direttamente, potendo altresì accedere alla maggiorazione del 10 % prevista per le piccole e medie imprese qualora ne abbiano i requisiti. Per l’investimento di cui alla precedente lett. e), beneficiario del contributo è unicamente il soggetto risultante dall’aggregazione e non le imprese che hanno concorso a crearla, il quale pertanto dovrà comprovare l’iscrizione all’Albo ed al REN.

3. Periodo di svolgimento dell’investimento Come previsto dal decreto per ognuna delle tipologie di investimento ammissibili, la circolare stabilisce che sono ammessi a contributo gli investimenti realizzati dal giorno di pubblicazione del decreto sulla in G.U., quindi dal 10 giugno al 31 dicembre 2013. Inoltre, la circolare precisa che sono ammessi al contributo anche gli investimenti avviati in data anteriore alla suddetta pubblicazione (ad esempio con la sottoscrizione del contratto), purché perfezionati in data successiva e non oltre il 31 dicembre 2013. Pertanto, la data rilevante per individuare la realizzazione dell’investimento, coincide:

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- per i beni sottoposti a procedura di registrazione delle precedenti lettere a), b) c), con la data di immatricolazione ovvero della richiesta di immatricolazione; - negli altri casi, con la data del pagamento come risultante dalla fattura, purché questa sia emessa dopo la pubblicazione sulla G.U. del decreto (10 giugno 2013). La fattura sarà oggetto di controlli specifici volti ad accertare l’effettivo pagamento del prezzo soprattutto se, alla domanda, venga allegata una fattura non quietanzata.

4. Spese ammissibili, determinazione dell’ammontare del beneficio e limite massimo per impresa Ad esclusione del beneficio sub a), acquisto di veicoli di categoria ecologica “euro VI”, dove il contributo viene determinato in misura fissa (v. infra), è ammissibile al contributo l’intera spesa sostenuta al netto dell’IVA. A questa si applica, poi, la percentuale di contribuzione fissata dal decreto per ognuna delle tipologie di investimento ammesse, come di seguito indicato: - investimenti sub b), c), d): l’importo ammesso al beneficio ammonta al 20% della spesa; per gli investimenti sub b), consistenti nell’acquisto, anche in leasing, di rimorchi e semirimorchi specifici per l’intermodalità e dotati di sistema frenante “EBS”, con contestuale radiazione di un rimorchio o semirimorchio con almeno 10 anni di anzianità, il contributo sale al 25% della spesa ammissibile se il nuovo veicolo è munito anche di sistemi di controllo elettronico della stabilità. - investimenti sub e): l’importo ammesso al beneficio è pari al 50% della spesa ammissibile, consistente nelle consulenze esterne per la realizzazione del progetto di aggregazione e delle nuove strutture societarie. Esame a parte merita il contributo per l’acquisto di veicoli di categoria ecologica “euro 6” sub a). Infatti, a differenza delle precedenti agevolazioni, il decreto fissa in valore assoluto la misura del beneficio nella misura di 7.000 Euro per ciascun veicolo oggetto di acquisizione. Per le imprese che rientrano nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese è stata prevista una maggiorazione del 10% sull’importo base del contributo, la cui applicazione deve espressamente richiedersi nella domanda, barrando l’apposita casella. Così, per una piccola e media impresa che acquisti veicoli “euro 6” il contributo non ammonta a 7.000 Euro, bensì a 7.700. Lo

stesso criterio si applica naturalmente anche dicasi rispetto alle altre tipologie di investimenti. Se, ad esempio, la spesa ammissibile per un investimento di cui alla lettera d) ammonta a 100.000 Euro, tenuto conto della percentuale ammessa al contributo (20%), applicando la maggiorazione del 10% il contributo per la piccola e media impresa sarà di 22.000 Euro. Il decreto fissa un limite massimo del contributo ad impresa: - per l’acquisto di veicoli nuovi di categoria ecologica “euro 6”, non può superare l’1,5% dello stanziamento, quindi 360.000 Euro; - per tutte le altre forma di investimento, non può superare il 2,5% dello stanziamento, quindi 600.000 Euro. In caso di cumulo degli investimenti di veicoli di categoria ecologica “euro 6” con gli altri investimenti, la soglia massima del contributo ammonta a 960.000 Euro (600.000 + 360.000). Questi limiti potranno essere derogati (in tutto o in parte) soltanto nell’improbabile ipotesi che le richieste non esaurissero lo stanziamento di 24 milioni di euro.

5. La compilazione della domanda e gli allegati La domanda deve essere compilata utilizzando la modulistica allegata alla circolare ministeriale o quella in formato word che il Ministero ha pubblicato sul proprio sito internet (www.mit.gov.it). Tutti i campi di interesse devono riempirsi a pena di nullità della domanda. Per ognuna delle tipologie di investimento ammesse al contributo, la circolare detta disposizioni particolari a proposito della documentazione da allegare. In particolare: - Per gli investimenti sub a), sono richiesti: * originale o copia del contratto d’acquisto o di leasing; per i contratti in copia, la circolare prescrive che l’interessato debba dichiararne la conformità all’originale in suo possesso. * fattura recante l’indicazione del costo sostenuto; * una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui l’impresa attesta il numero di targa del veicolo rilasciata dall’Ufficio della motorizzazione civile (UMC) o, in via provvisoria, il numero di protocollo apposto dallo stesso sulla richiesta di immatricolazione. La circolare precisa che, trattandosi di beni mobili registrati, l’indicazione della targa del veicolo o del numero di protocollo della richiesta di immatricolazione sono elementi obbligatori . - Per gli investimenti sub b):

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* originale o copia del contratto di acquisto o di leasing. Per i contratti in copia, l’interessato deve dichiararne la conformità all’originale in suo possesso; * fattura recante l’indicazione del costo sostenuto; * dichiarazione attestante il numero di targa del veicolo o, in via provvisoria, il numero di protocollo assegnato dall’UMC alla richiesta di immatricolazione; * ove dalla carta di circolazione non risulti, dichiarazione di conformità del costruttore attestante che il semirimorchio appartiene alla categoria O4 di cui all’allegato II della direttiva 2007/46/CE, è dotato di pianale attrezzato con blocchi d’angolo per trasporto container o casse mobili (twistlock), ovvero di telaio attrezzato per trasporto container (anche attraverso l’indicazione del numero di omologazione e di telaio), e di impianto frenante “EBS”; * la dichiarazione, completa del numero di targa, con la quale il demolitore si impegna a provvedere direttamente alla restituzione della targa e a richiedere la cancellazione del veicolo presso il PRA, ovvero la dichiarazione sostitutiva di notorietà, con cui l’acquirente attesta l’avvenuta radiazione al PRA per rottamazione o per esportazione. La radiazione o la dichiarazione del demolitore di impegnarsi a richiederla deve essere di data successiva alla pubblicazione del decreto sulla G.U. (10 giugno 2013), e deve riguardare un veicolo in proprietà del richiedente. - Per gli investimenti sub c): * originale o copia del contratto di acquisto o di leasing. Per i contratti in copia, la circolare prescrive che l’interessato debba dichiararne la conformità all’originale in suo possesso; * fattura recante l’indicazione del costo sostenuto; * per i semirimorchi destinati al combinato ferroviario, dichiarazione recante il numero di targa o, in via provvisoria, il numero di protocollo apposto sulla richiesta di immatricolazione dall’UMC; * per i dispositivi di movimentazione e sollevamento merci e per i semirimorchi per il combinato ferroviario, ove non risultante dalla carta di circolazione, una dichiarazione di conformità del costruttore attestante che questi beni hanno le caratteristiche tecniche previste dal decreto (anche

attraverso l’indicazione del numero del telaio e di omologazione). * per gli altri investimenti, dichiarazione sostitutiva da cui si evinca la destinazione del bene al trasporto intermodale e la corrispondenza ai requisiti previsti dal decreto. - Per gli investimenti sub d): * fattura recante l’indicazione del costo sostenuto; * una dichiarazione attestante l’innovazione da un punto di vista ambientale e tecnologico dello strumento acquisito o una dichiarazione del costruttore attestante che il dispositivo elettronico “scatola nera” è in grado di rilevare e di trasmettere a distanza i dati relativi all’attività del veicolo e la ricostruzione della dinamica dell’urto. - Per gli investimenti sub e): * fatture concernenti i costi ammissibili, costituiti dai costi delle consulenze prestate da professionisti esterni all’impresa per realizzare l’aggregazione; * dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l’avvenuta iscrizione del nuovo soggetto societario risultante dall’aggregazione alla Camera di Commercio, con l’indicazione del numero di iscrizione e dell’attività economica cui si riferisce. Per tutte le tipologie di investimento prima indicate va, inoltre, tenuto presente che: - nel caso in cui l’impresa intenda beneficiare della maggiorazione del 10%, in quanto piccola e media impresa, alla documentazione prima vista va allegata anche una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo l’apposito modello allegato alla circolare. - l’impresa deve indicare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e utilizzando l’apposito allegato, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti dichiarati illegittimi dalla Commissione europea. Le imprese, infine, sono state invitate ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, alla quale il Ministero potrà inviare la corrispondenza relativa alla richiesta di contributo.

6. Domanda in forma semplificata Alle imprese che intendono effettuare acquisti dilazionati nel tempo, fermo restando la scadenza

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del 31 dicembre 2013, il decreto consente di presentare una domanda principale per gli acquisti già effettuati e, una volta eseguiti gli ulteriori acquisti, una o più domande in forma semplificata, avvalendosi di uno specifico modello; in tal caso, nella domanda principale l’interessato dovrà dichiarare di avvalersi di questa facoltà, barrando l’apposita casella. Le modalità di invio della domanda sono identiche a quelle della domanda principale, per cui si potrà scegliere tra la raccomandata a/r e la consegna a mano (v. infra). Peraltro, la circolare precisa che gli investimenti oggetto della domanda semplificate saranno ammessi al contributo soltanto se, nel frattempo, le risorse siano ancora disponibili.

7. La spedizione della domanda e la formazione della graduatoria La circolare non offre indicazioni aggiuntive sulla presentazione della domanda in carta semplice, in forma sia ordinaria, sia semplificata, per cui nulla si precisa rispetto a quanto stabilito dal decreto. Questa va presentata a decorrere dal 10 giugno 2013 e fino al 31 gennaio 2014 tramite raccomandata a.r. oppure mediante consegna a mano al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità, Via Giuseppe Caraci 36, 00157 Roma. Alle imprese si raccomanda, in sede di presentazione della domanda, di voler anche indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), al quale il Ministero invierà la corrispondenza relativa alla richiesta del contributo.

Per quanto riguarda l’istruttoria e la formazione della graduatoria – ma si tratta, in realtà, di una procedura valutativa a sportello fino all’esaurimento dei fondi, non essendo attribuito alle domande alcun punteggio di merito -, a cui provvede una commissione appositamente costituita, il decreto prevede che avvenga secondo l’ordine di spedizione della domanda per quelle inviate a mezzo raccomandata a.r., o di presentazione al Ministero in caso di consegna a mano. La circolare specifica che le domande spedite o consegnate nello stesso giorno si considerano pervenute contemporaneamente ai fini dell’ordine di inserimento in graduatoria (sic). Il Ministero verificherà periodicamente la capienza dei fondi disponibili tenuto conto degli importi richiesti nelle domande presentate; qualora, fosse accertato l’esaurimento dei fondi, il Ministero ne darà notizia con un avviso pubblicato sul proprio sito internet e le istanze trasmesse oltre questa data o, comunque, a risorse esaurite non verranno prese in esame.

8. L’erogazione del contributo Il contributo sarà erogato tramite accredito bancario diretto, previo esito positivo delle verifiche di rito in ordine all’assenza di situazioni debitorie con l’amministrazione finanziaria e alle verifiche antimafia. Dell’avvenuta erogazione del contributo il Ministero darà notizia sul proprio sito internet. Il testo del decreto, della circolare, della modulistica e ogni altra informazione possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Lavoro occasionale del familiare collaborazioni familiari. indicazioni operative per gli ispettori dal ministero del lavoro Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare prot. 10478 del 10 giugno 2013, ha fornito specifiche indicazioni operative al personale ispettivo in ordine alla corretta interpretazione della disciplina sulle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nei settori dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura. In via generale, la collaborazione prestata all’interno di un contesto familiare s’intende resa in virtù di una obbligazione di natura “morale”, ovvero basata sul legame solidaristico ed affettivo proprio del vincolo coniugale, di parentela e di affinità e che non prevede la corresponsione di alcun compenso. Pertanto, il fatto che il lavoro sia svolto da un familiare contribuisce a individuare la natura occasionale della prestazione lavorativa, così da escludere l’obbligo di iscrizione presso la gestione previdenziale Inps, in capo al familiare stesso. Per il Ministero, rientrano in tali collaborazioni occasionali affectionis causa, le prestazioni rese da pensionati, per le quali è facile supporre che questi ultimi non possano e/o non vogliano impegnarsi con continuità nell’attività. Quindi, il personale ispettivo, qualora dovesse trovarsi a valutare prestazioni rese da pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, dovrà considerarle “collaborazioni occasionali di tipo gratuito”, senza ricondurli nell’ambito della subordinazione. Alla suddetta fattispecie va accomunata l’ipotesi di prestazioni svolte dai familiari già impiegati full-time presso altri datori di lavoro, in considerazione del limitato tempo residuale a disposizione per l’espletamento di attività presso l’azienda del familiare con continuità e prevalenza. In tutti i casi sopracitati, quindi, la collaborazione si dovrà presumere come occasionale e gli ispettori potranno contestare un rapporto di lavoro subordinato solo dimostrando lo stesso con “puntuale ed idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile”. Pag. 32 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 11 - 15 giugno 2013

A livello normativo, il Ministero, a supporto del carattere occasionale della prestazione lavorativa, richiama la disciplina delle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell’ambito delle imprese artigiane. Il riferimento è, in particolare, all’art. 21, co. 6 ter D.L. n. 260/2003 (conv. da L. n. 326/2003). La disposizione stabilisce che “gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni”. Resta ferma, tuttavia, per tale settore, la necessaria iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Elemento principale, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione all’Ente previdenziale e del conseguente versamento contributivo relativo all’attività svolta dal familiare a titolo gratuito, è rappresentato dal fattore dell’occasionalità. La lettera ministeriale precisa che per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente gestione dell’impresa. Al fine di fornire un orientamento sulla non abitualità della prestazione, viene individuato come parametro di riferimento quello previsto per il settore dell’artigianato, che fissa in 90 giorni nel corso dell’anno il limite temporale massimo della collaborazione occasionale e gratuita in caso di impossibilità del familiare al lavoro. I 90 giorni sono intesi come frazionabili in ore, per un totale massimo di 720 ore nell’anno solare. Per ciò che riguarda il vincolo di parentela, nell’ambito delle collaborazioni occasionali, vanno ricomprese quelle instaurate tra il titolare dell’azienda, oltre che con il coniuge, con i parenti e gli affini entro il terzo grado. In linea di massima vale la regola generale che l’obbligo contributivo compete all’imprenditore individuale o associato, sia in forma di società a carattere personale (SNC e in accomandita) sia di società a responsabilità limitata. L’impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale e di società a responsabilità


limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, restando escluse s.p.a. e in accomandita per azioni. Infine, si chiarisce che, nel rispetto della libere scelte imprenditoriali, in alcune realtà il familiare collaboratore può essere inquadrato con differenti tipologie contrattuali, quali il contratto di natura

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subordinata, autonoma o mediante voucher. Nulla vieta, infatti, che il titolare dell’azienda possa avvalersi dell’ausilio del collaboratore familiare non occasionale, con un vero e proprio rapporto di lavoro. (C)


ASpI e mini-ASpI

in gazzetta il decreto che disciplina l’erogazione in unica soluzione

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2013 il D.M. n. 73380 del 29 marzo 2013 che disciplina l’erogazione anticipata, in un’unica soluzione, delle mensilità non ancora percepite di ASpI e mini-AspI. Tale misura operativa è destinata a favore dei soggetti che, perduto involontariamente il lavoro, intendono intraprendere un’attività di lavoro autonomo o avviare un’attività di auto-impresa o di micro-impresa o associarsi in cooperativa o che intendono sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma, già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione d’indennità ASpI o mini-ASpI. Il decreto attuativo, previsto all’art. 2, comma 19 della L. 92/2012 (Riforma del lavoro Fornero), era stato anticipato da una nota apparsa sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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L’erogazione “una tantum” di ASpI o mini-ASpI è una misura operativa per il triennio 2013/2015, nel limite di 20 milioni di euro per ciascun anno. Per l’accesso alla misura in oggetto, il lavoratore interessato deve presentare domanda all’Inps, in via telematica, corredata di documentazione recante la specificazione circa l’attività da intraprendere o da sviluppare, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto medesimo. La domanda va presentata entro i termini di fruizione della prestazione di disoccupazione (ASpI o mini-ASpI) e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonomo ovvero dell’associazione in cooperativa. Il decreto stabilisce inoltre che l’indennità ricevuta dovrà essere restituita laddove il lavoratore trovi e occupi un nuovo posto di lavoro dipendente (subordinato) prima della scadenza del periodo spettante d’indennità corrisposta in forma anticipata. A tal fine, è fatto obbligo al lavoratore di comunicare per iscritto l’avvenuta assunzione alla sede dell’Inps che ha provveduto a liquidare la prestazione in forma anticipata, entro il termine di 10 giorni dall’inizio della nuova attività di lavoro dipendente. (C)


INFORMAZIONE COMMERCIALE

VIVARADIO trent’anni con voi guardando al futuro

il 27 luglio a Villa Manin di Passariano Vivaradio celebra il suo trentesimo anniversario, invitando il mondo economico ed istituzionale del Friuli Venezia Giulia a prendervi parte. Un’occasione per ripercorre alcune tappe fondamentali di una storia ricca di traguardi raggiunti, di progetti realizzati e di idee da sviluppare nel futuro. Sotto la barchessa del ristorante Al Doge, e nella adiacente porzione del prato d’onore della villa dogale, Vivaradio accoglierà gli invitati. Nel corso della serata sono previste riflessioni dal palco su senso e ruolo della comunicazione alla luce delle nuove emergenze e in relazione ai nuovi e virtuali modi di relazionarsi, seguite da uno spettacolo musicale allestito in collaborazione con la scuola Groove Factory Music Academy di Udine. Importante è la collaborazione con il Comitato udinese dell’A.N.D.O.S onlus, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, che allestirà una particolare e simpatica postazione orientata alla raccolta fondi per continuare ad alimentare la Borsa di Studio intitolata a Paola Lenarduzzi, giornalista del Messaggero scomparsa nel 2011. Questa Borsa di Studio fortemente voluta dall’A.N.D.O.S. Udine permette alla dott.ssa Michela Francescon di operare all’interno dell’azienda ospedaliero-universitaria Santa Maria degli Angeli di Udine. A Paola Lenarduzzi è anche dedicata la Borsa Lavoro promossa e finanziata da Il Gruppo Espresso, attraverso la società “Finegil Editoriale Spa”, per lo svolgimento di uno stage di specializzazione e perfezionamento presso il quotidiano “Messaggero Veneto”. Trent’anni di lavoro, sperimentazione, produzione, creatività nel mondo della radiofonia friulana, iniziati nel 1983 con il marchio Studio Mille, evolutosi poi nell’attuale Vivaradio attraverso ulteriori passaggi di editoria radiofonica non dimenticati dalla memoria collettiva, come radio Supernetwork e Radio Melody. Nel 1998, nasce il logo blu-arancio di Vivaradio e sotto questa bandiera si avvia la lunga fase di trasformazione che porta la società fondata da Cesare Di Fant ha ritaINFORMAZIONE COMMERCIALE

rarsi dalla gestione radiofonica pura al ruolo di concessionaria per la vendita di spazi pubblicitari e prodotti editoriali per conto di importanti brand radiofonici, tra gli altri Radio Company, Radio Ottanta, Radio Easy Network in Veneto e Friuli Venezia Giulia, Radio Capodistria e Radio Koper, Radio Capris e Radio Hit Lublijana in Slovenia, Radio Istra in Croazia, Radio Krone Hit e Radio Welle-1 in Austria. Un percorso di internazionalizzazione guardando prima all’Alpe Adria e dopo a quella che oggi chiamiamo Euroregione Senza Confini. Anno dopo anno, Vivaradio ha costruito e consolidato una leadership nel settore radiofonico senza essere di fatto una radio ma che spesso è stata considerata come tale... in tanti giurano di averla anche ascoltata. L’esperienza di rappresentanza commerciale ha consentito a questa agenzia concessionaria di affinare avanzati sistemi di amministrazione gestionale degli spazi pubblicitari, fornire alla vasta ed eterogenea clientela sia privata che istituzionale proposte personalizzate, ritagliare su misura sulla base di obiettivi strategici. Progetti basati su una accentuata modularità per mettere in campo sempre più emittenti radiofoniche e più segnali di trasmissione. Il tutto accompagnato da un impegno altrettanto importante sul versante della creatività. Aspetto complementare della qualità tecnica ed irrinunciabile per i professionisti della comunicazione. Un messaggio banale ha solamente una forza: bruciare il denaro che si è speso sia per produrlo che e trasmetterlo, ma sempre ripetere il patron Di Fant. Dal 2001 comincia a delinearsi e a crescere nell’ambito di Vivaradio il settore orientato all’attività informativa, anche qui facendo evolvere in agenzia una testata giornalistica appartenente alla società e regolarmente iscritta al Tribunale di Udine fin dal 1985. Il suo nome oggi è Euroregionenews.eu, agenzia giornalistica di informazione multimediale a carattere transfrontaliero e fino

Cesare Di Fant patron di Vivaradio

ad oggi, con la direzione di Gianfranco Biondi, ha prodotto centinaia di servizi, trasmessi nel circuito radiofonico Vivaradio e tutti ospitati nell’archivio on line del portale di questa agenzia, accessibili a tutti. Grazie al lavoro e alle esigenze distributive di questa agenzia, Vivaradio ha perfezionato un interesse verso il mondo internet, cogliendo le sue opportunità ma senza perdere di vista il “credo” primario, quell’audio radiofonico che, trasportato in internet, si continua ad ascoltare. E’ proprio per questo che tutti i servizi di euroregionenews sono sempre in audio, abbinato a testi , foto e video. La progettualità su Internet non si esaurisce con l’agenzia e porta alla creazione di diversi supplementi, siti tematici dedicati a raccontare, descrivere, valorizzare le eccellenze territoriali: Vinoevacanze. it, Vacanzeincarinzia.it, Urlaubinfriaul. it. L’energia imprenditoriale prodotta nei laboratori di Vivaradio riesce anche a generare una rilevante scintilla verso il mondo tradizionale degli house organ di categoria economica, di cui assume la rappresentanza commerciale attraverso la società Scriptmanent, che interviene anche nelle impaginazioni di queste riviste e nel loro miglioramento, e promuovendone il passaggio dal sistema cartaceo a quello on line. Trent’anni di Vivaradio, trent’anni con voi. luglio13

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Il contratto di apprendistato

circolare dell’inail su disciplina generale e regime contributivo Con la circolare n. 27 del 24 maggio 2013, l’INAIL fornisce chiarimenti in materia di apprendistato alla luce delle novità introdotte dal D. Legislativo 167/2011 (Testo Unico dell’Apprendistato), dalla Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) e dalla Legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro. Nello specifico l’Istituto detta gli indirizzi alle strutture territoriali sulle disposizioni inerenti il regime contributivo del contratto di apprendistato, fornendo al contempo un quadro normativo aggiornato in materia.

Regime contributivo La Legge di Stabilità 2012 ha riconosciuto, in favore delle aziende che hanno alle dipendenze fino a nove lavoratori e per i periodi contributivi maturati durante i primi tre anni del contratto, l’applicazione di uno sgravio contributivo del 100% per i contratti di apprendistato stipulati a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016. Per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo è confermata l’aliquota del 10%, da applicare sino alla scadenza del contratto di apprendistato. Lo sgravio, secondo le indicazioni ministeriali, potrà essere applicato solo nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie in tema di aiuti minori (c.d. de minimis). In caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al

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termine del periodo di formazione, i benefici contributivi in materia di previdenza ed assistenza sociale (compresa la quota relativa all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali) sono mantenuti per un ulteriore anno.

Limiti alle assunzioni A decorrere dal 1° gennaio 2013, il rapporto tra i soggetti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato e le maestranze specializzate e qualificate in servizio, non può superare quello di 3 a 2. Resta fermo che tale rapporto non può eccedere il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità. In caso di assenza di lavoratori qualificati o specializzati, o di loro presenza in numero inferiore a tre unità, il datore di lavoro può assumere, al massimo, 3 apprendisti. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato in violazione dei limiti stabiliti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.

Clausola di stabilizzazione Si applica nelle aziende in cui sono occupati almeno 10 lavoratori. La norma prevede che l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla condizione che nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro abbiano proseguito il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Per i primi trentasei mesi dall’entrata in vigore della legge 92/2012, la percentuale è determinata in misura pari al 30%; pertanto, il limite del 50% troverà attuazione solo dal 18 luglio 2015. (C)


CCNL logistica, trasporto e spedizione erogazione dal 1° giugno di un acconto sul rinnovo. accordo del 5 giugno 2013 Con accordo raggiunto il 5 giugno scorso è stato convenuto di erogare, a decorrere dalla retribu-

zione di giugno, una rata di 35 euro mensili al 3° livello Super a titolo di acconto sui futuri aumenti che saranno stabiliti in sede di rinnovo del CCNL. Pertanto, in virtù di tale accordo, a giugno non deve essere erogata l’indennità di vacanza contrattuale prevista dal vigente contratto; gli arretrati maturati a tale titolo dall’1 gennaio saranno definiti al momento del rinnovo del CCNL. Gli importi mensili da corrispondere a seconda dei livelli di inquadramento sono i seguenti:

Livelli

Euro

Quadri

44,81

1

42,16

2

38,71

3S

35,00

3

33,94

4S

32,35

4J

31,55

5

30,76

6S

28,90

6J

26,51

Si fa osservare che i suddetti importi non dovranno essere considerati ai fini dl calcolo della 14ma mensilità e dovranno essere evidenziati in busta paga con la dicitura “Acconto rinnovo CCNL”. Contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo sull’erogazione della 1a tranche economica è sta-

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ta raggiunta un’intesa tecnica sui temi della premialità, della flessibilità del personale viaggiante e l’individuazione degli ulteriori argomenti ancora sospesi che dovranno portare al rinnovo del CCNL entro il mese di luglio 2013. (C)


Lavori sotto tensione

pubblicato il primo elenco dei soggetti autorizzati

Sulla Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2013, n. 128 è stata data comunicazione dell’avvenuta pubblicazione del Decreto Dirigenziale del 30 maggio 2013, con cui è stato ufficializzato il primo elenco

delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione. Ricordiamo che l’elenco era stato previsto dal decreto del 4 febbraio 2011 recante “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni” che riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.

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(C)


Prestazione energetica degli edifici nuovo decreto legge

Sulla Gazzetta Ufficiale Italiana 5 giugno 2013, n. 130 è stato pubblicato il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.”, in vigore a partire dal 6 giugno 2013. Tale Decreto costituisce la nuova disciplina sulla prestazione energetica degli edifici ed è il provvedimento con cui l’Italia recepisce, con quasi un anno di ritardo, visto che andava recepita entro il 9 luglio 2012, la direttiva 2010/31/CE che riscriveva le regole sul calcolo della prestazione energetica a cui, gli edifici nuovi e quelli oggetto di ristrutturazioni rilevanti, devono soddisfare. Il presente decreto che si applica all’edilizia pubblica e privata, disciplina in particolare: a. la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici; b. le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di nuova costruzione, ristrutturazioni importanti, riqualificazione energetica;

c. la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a “energia quasi zero”; d. l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari; e. lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell’efficienza energetica degli edifici; f. l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici; g. la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici; h. i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione; i. la realizzazione e l’adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico; j. la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore; k. la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore. Tra le novità apportate alla disciplina si segnala la sostanziale integrazione del corpus delle definizioni, fra cui, anziché parlare di “rendimento energetico” degli edifici si fa ora riferimento alla “prestazione energetica” nonché l’obiettivo di edifici a energia quasi a zero entro il 2020. (C)

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Biocidi: Regolamento UE precisazioni sulla procedura di autorizzazione

Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 7 maggio 2013 (Serie L 125/4) è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 414/2013 che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Reg. (UE) n. 414/2013 stabilisce le modalità che devono essere applicate quando una impresa intende richiedere l’autorizzazione di un prodotto (denominati “stesso prodotto”) che risulta essere identico a un altro biocida o gruppo di biocidi (denominato “prodotto di riferimento”) che sono già stati registrati o autorizzati a norma della Direttiva 98/8/CE o del Regolamento (UE) n. 528/2012,

o per i quali è stata presentata una domanda di registrazione o autorizzazione. Le domande di autorizzazione di uno “stesso prodotto” dovranno contenere i seguenti elementi: a) il numero di autorizzazione o, per i corrispondenti prodotti di riferimento non ancora approvati, il numero della domanda nel registro per i biocidi del corrispondente prodotto di riferimento; b) un’indicazione delle differenze proposte tra lo stesso prodotto e il corrispondente prodotto di riferimento e una prova del fatto che i prodotti siano identici in tutti gli altri aspetti; c) le lettere di accesso a tutti i dati a sostegno dell’autorizzazione del prodotto di riferimento, se previsto dall’art. 59.1 del regolamento (UE) n. 528/2012; d) un progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per lo stesso prodotto. Il Regolamento (UE) n. 414/2013 diventa direttamente applicabile in tutti gli Stati membri della Comunità Europea a partire dal 1° settembre 2013. (C)

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Sostanze chimiche classificazione, etichettatura, imballaggio di sostanze e miscele: regolamento (UE) n. 487/2013 In seguito alla quarta edizione riveduta del Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) si è reso necessario anche l’adeguamento del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). Il regolamento contiene modifiche riguardanti, tra l’altro, nuove categorie di pericolo per i gas chimicamente instabili e gli aerosol non-infiammabili nonché l’ulteriore razionalizzazione dei consigli di prudenza. All’art.14 del CLP viene eliminata la voce delle disposizioni particolari relativa agli aerosol che richiamava la direttiva 75/324/CEE. Principali modifiche degli allegati da I a VII: - inserita una deroga per l’etichettatura per le sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non corrosive per pelle e/o occhi - vengono introdotte altre esenzioni dall’art.17 riguardanti l’etichettatura degli imballaggi interni (esclusi fitosanitari e biocidi) - introdotta la definizione di gas chimicamente instabile e i relativi criteri di classificazione

ed elementi di etichettatura (Chem. Unst. Gas A e B) - introdotte tre categorie di pericolo per gli aerosol comprendendo gli aerosol non infiammabili - cambiate le denominazioni dei quattro gruppi per i gas sotto pressione - per quanto riguarda la tossicità acuta sono stati modificati i consigli di prudenza per la via di esposizione cutanea - le categorie 1A e 1B per i mutageni sono raggruppati nella categoria 1 - le categorie 1A e 1B per i tossici per la riproduzione sono raggruppati nella categoria 1 Esso si applica alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2014 e alle miscele a decorrere dal 1° giugno 2015 ma è possibile applicarlo su base volontaria anche prima del periodo transitorio. Per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2014 viene dato un periodo di “smaltimento scorte” fino al 1° dicembre 2016 dopodiché si dovrà ri-etichettare e re-imballare in conformità a tale regolamento. Per le miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 viene dato un periodo di “smaltimento scorte” fino al 1° giugno 2017 dopodiché si dovrà ri-etichettare e re-imballare in conformità a tale regolamento. (fonte Newsletter n°23, Anno 2013 di NORMACHEM Srl)

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(C)


Ambiente e sicurezza in breve flash in materia di sicurezza ed ambiente

l’incremento dell’efficienza energetica degli immobili – di cui all’art. 4, comma 2 lettere a) e b) del D.M. 28 dicembre 2012 – realizzati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti privati (si tratta degli incentivi per le c.d. “rinnovabili termiche”).

Nuove norme armonizzate per la direttiva bassa tensione Conto termico ed efficienza energetica degli immobili, il GSE apre il nuovo “portaletermico” per le richieste di interventi Segnaliamo che il GSE ha attivato, a partire da lunedì 3 giugno 2013, il Sistema Portaletermico (disponibile all’indirizzo https://applicazioni.gse.it) per presentare le richieste di iscrizione ai Registri riservati agli interventi di piccole dimensioni per

Segnaliamo la pubblicazione (GUUE 28 maggio 2013 C149) della comunicazione 2013/C149/01 della Commissione, che annulla e sostituisce le precedenti comunicazioni in materia, elenca le norme tecniche armonizzate alle quali i fabbricanti di materiale elettrico possono fare riferimento per realizzare prodotti sicuri e per godere, nel caso di loro scrupoloso rispetto, della presunzione di conformità alla direttiva.

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SOA: rinnovo per la Curdes è attestata per le categorie og1, og3, og6 e og8 per 516.000 euro, e os1 per 258.000 euro La Curdes di Fior Aldo & C. Snc, con sede in Verzegnis (UD), Località Sella Chianzutan, ha confermato la qualificazione per tutte le categorie di cui era in possesso e, dunque, si è attestata per le categorie OG1, OG3, OG6 e OG8 per 516.000 Euro, e OS1 per 258.000 Euro. Potrà eseguire: edifici civili e industriali (OG1); strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste ae-

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roportuali (OG3); acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e evacuazione (OG6); opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (OG8) fino ad un importo massimo di 619.200 euro. Inoltre, è abilitata ad eseguire lavori pubblici relativi a movimenti terra e scavi (OS1) fino ad un importo massimo di 309.600 Euro. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Indirizzi dell’Autorità sull’OG11 l’impresa qualificata nella categoria og11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie os3, os28 e os30 Il Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture con comunicato alle SOA n. 80 del 27 marzo 2013 ha interpretato la norma che prevede la valutazione dei requisiti per la qualificazione nella categoria OG11 alla luce delle innovazioni introdotte dall’art. 79, comma 16, del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010. L’’articolo 79, comma 16, del citato D.P.R. n. 207/2010, sul punto recita: “Per la qualificazione nella categoria OG11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS3, OS28 e OS30 nella tabella di cui all’allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta: - categoria OS3: 40% - categoria OS28: 70% - categoria OS30: 70% L’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG11 indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG11. Ai fini dell’individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS3, OS28 e OS30; l’importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percenPag. 45 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2013

tuale di seguito indicata dell’importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG11: - categoria OS3: 10% - categoria OS28: 25% - categoria OS30: 25%.” L’Autorità richiama anche il precedente Comunicato alle SOA n. 76 del 19 dicembre 2012, recante: “Valutazione dei certificati di esecuzione lavori nella categoria OG11”. Ha ritenuto, nella seduta del 27 marzo 2013, di fornire le seguenti indicazioni operative. In relazione alle possibili interpretazioni della lettera della norma sopracitata, laddove si richiama per la dimostrazione dei parametri necessari al riconoscimento della categoria OG11 le percentuali del 40, 70 e 70 % nelle categorie OS3, OS28 e OS30 genericamente riferite ai “requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo”, l’Autorità ritiene di aderire ad un’interpretazione volta a circoscrivere la portata della medesima disposizione ai soli requisiti di “idoneità tecnica” di cui al comma 5, lett. b) (“importo complessivo dei lavori eseguiti in categoria”) e lett. c) (“importo lavoro/i di punta in categoria”). In tale ottica la valutazione delle suddette percentuali non deve estendersi ai requisiti speciali che non sono direttamente rapportati ad una specifica categoria di qualificazione ossia la cifra d’affari in lavori, l’attrezzatura tecnica ed il costo del personale. In altre parole, secondo l’Autorità, solo nella dimostrazione dell’idoneità tecnica di cui all’art. 79, comma 5, lettere b) e c), l’impresa deve dimostrare di possedere “… per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS3, OS28 e OS30 nella tabella di cui all’allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta: - categoria OS3: 40 %; - categoria OS28: 70 %; - categoria OS30: 70 %”. Seguendo tale impostazione, pertanto, il riconoscimento del requisito dell’art. 79, comma 5 lettera b), nella specifica categoria OG11 risulta ancorato unicamente alla verifica dell’esecuzione di lavori di importo non inferiore al novanta per cento con riferimento alle tre categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30; l’impresa dovrà, dunque, dimostrare


di avere eseguito lavori in OS3 per un importo pari al 90% del 40% della classifica richiesta in OG11, in OS28 e in OS30 per un importo pari al 90% del 70% della medesima classifica richiesta in OG11. Le medesime considerazioni, secondo l’Autorità, valgono per la dimostrazione dei parametri di cui all’art. 79, comma 5, lettera c), laddove anche in relazione a tale requisito la verifica deve riguardare esclusivamente l’esecuzione di singoli lavori pregressi in relazione alle tre categorie specialistiche di cui si compone l’OG11; si richiede, pertanto, all’impresa di comprovare di avere eseguito un lavoro in OS3 pari al 40% del 40% della classifica richiesta in OG11 e un lavoro rispettivamente in OS28 e OS30 pari al 40% del 70% della medesima classifica, ovvero 2 lavori pari al 55% delle percentuali richieste per ciascuna delle categorie specialistiche (40% o 70%), ovvero 3 lavori pari al 65% delle medesime percentuali. In relazione alla problematica riguardante la documentazione da esibire per la dimostrazione della suddetta adeguata idoneità tecnica, secondo l’Autorità, in aderenza della norma regolamentare che individua la categoria in esame come “la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS3, OS28 e OS30” le imprese sono tenute ad esibire CEL rilasciati nella categoria OG11, in quanto idonei a dimostrare quella capacità esecutiva ri-

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chiesta dalla norma, non limitata all’esecuzione di singoli impianti tecnologici. L’utilizzo di tali certificati risulta in linea con la previsione dell’art. 79, comma 16, laddove la stessa norma prevede che i medesimi CEL afferenti alla categoria OG11, devono indicare l’importo complessivo dei lavori realizzato nella suddetta categoria generale, nonché la suddivisione di tale importo nelle singole categorie specialistiche. Sulla scorta di tale impostazione, secondo l’Autorità, fermo restando il principio che la verifica dell’adeguata idoneità tecnica di cui all’art. 79, comma 5, lettere b) e c) deve riguardare unicamente le singole categorie specialistiche di cui si compone la categoria OG11 coma sopra esplicitato, non risulta consentito, per il conseguimento della qualificazione nella categoria OG11, alcun utilizzo dei CEL rilasciati esclusivamente nelle singole specialistiche OS3, OS28 e OS30. Le indicazioni di cui al presente Comunicato, interpretative della normativa in materia, si applicano ai contratti di attestazione sottoscritti ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, con conseguente obbligo delle SOA ad uniformarsi ai principi sopra espressi. Il riscontro da parte dell’Autorità di attestazioni rilasciate in regime del D.P.R. 207/2010 in difformità delle norme regolamentari in materia e delle indicazioni contenute nel presente Comunicato comporterà i necessari e conseguenti provvedimenti dell’Autorità a carico delle SOA inadempienti. (CS)


Indirizzi dell’Autorità sul cambio di SOA le soa sono tenute a trasferire la documentazione alla soa indicata dall’impresa entro sessanta giorni Il Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture con comunicato alle SOA n. 79 del 27 marzo 2013 ha fornito chiarimenti in ordine all’ipotesi di richiesta di trasferimento ad altra SOA della documentazione e sulla correttezza dei dati presenti nelle attestazioni SOA inserite nel casellario informatico. L’Autorità in riscontro alle richieste formulate da parte di alcune imprese, le quali, dopo avere designato una prima volta una SOA, ai sensi dell’art. 73, comma 8, del D.P.R. 207/2010, quale destinataria della documentazione utilizzata ai fini del rilascio dell’attestazione da parte di un Organismo che ha cessato la propria attività, hanno comunicato di volere annullare la precedente designazione, chiedendo contestualmente alla SOA designata di volere ritrasferire la predetta documentazione ad altra SOA. Il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 27 marzo 2013 ha ritenuto quanto segue. L’art. 73 del D.P.R. n. 207/2010, al comma 8, stabilisce che: “La SOA è tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell’autorizzazione, il fallimento e la cessazione della attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi. Nell’ipotesi di sospensione dell’autorizzazione, le imprese possono indicare un’altra SOA cui va trasferita la documentazione. Nel caso di decadenza dell’autorizzazione, fallimento, cessazione dell’attività, le imprese devono indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se l’impresa non provvede, l’Autorità nei successivi quarantacinque giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. Le SOA sono tenute a trasferire la doPag. 47 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2013

cumentazione alla SOA indicata dall’impresa o, in caso di inerzia, dall’Autorità entro sessanta giorni dalla data di indicazione. Il contratto per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall’impresa, prevede, in caso di sospensione dell’autorizzazione della SOA all’esercizio dell’attività di attestazione, la possibilità di risolvere detto contratto, su richiesta dell’impresa.” I compiti della “SOA cui trasferire la documentazione” sono quelli corrispondenti agli interessi pubblicistici scaturenti da quanto statuito dall’art. 40, comma 3, del codice, in base al quale “... Le SOA nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica ...”, e consistono nel permettere alle imprese qualificate dalla SOA “cessata, fallita, ecc.” di continuare ad operare nel mercato dei lavori pubblici, tenuto conto che in base all’art. 73, comma 7, “nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell’autorizzazione, ovvero di fallimento o di cessazione della attività di una SOA, le attestazioni rilasciate ad imprese restano valide a tutti gli effetti”. Ciò, a condizione, beninteso, che l’impresa permanga in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento (art. 40, comma 9-ter del D.Lgs. 163/2006). A tali interessi corrispondono due distinte attività delle SOA “subentranti”: quella funzionale alla variazione o al mantenimento dell’efficacia dell’attestazione già rilasciata in quanto finalizzata al perseguimento delle esigenze dell’impresa che si concretizzano nello stipulare con la SOA “subentrante” un contratto avente ad oggetto una qualunque variazione / integrazione / revisione della attestazione già rilasciata e quella utile all’estromissione dal mercato della medesima impresa, o al ridimensionamento dell’attestato, qualora ricorrano i presupposti previsti dal richiamato art. 40, comma 9-ter, del codice. Ciò premesso, alcune imprese, dopo avere designato una prima volta una SOA, ai sensi dell’art. 73, comma 8, del D.P.R. 207/2010, quale destinataria della documentazione utilizzata ai fini del rilascio dell’attestazione da parte della SOA che ha cessato la propria attività, hanno comunicato di volere annullare la precedente designazione, chiedendo contestualmente alla SOA designata di volere ritra-


sferire la predetta documentazione ad altra SOA. Tale richiesta non è stata ritenuta meritevole di accoglimento da parte della SOA di prima designazione, in considerazione del carattere perentorio del termine di giorni 30 (trenta) entro cui le imprese devono effettuare la designazione e della mancata previsione da parte del legislatore della possibilità per le imprese di revocare la scelta già effettuata, essenzialmente per ragioni di certezza connesse alla natura di atto pubblico dell’attestazione. Inoltre, sul piano civilistico, la SOA ha individuato nella designazione una proposta contrattuale (art. 1326 c.c.) che, nel caso di specie, sarebbe stata accettata. A seguito del ricevimento di diffide da parte delle imprese coinvolte, finalizzate a richiedere un intervento diretto dell’Autorità, in qualità di garante di un pubblico interesse, al fine di imporre alla SOA il trasferimento della documentazione, l’Autorità è chiamata a pronunciarsi al riguardo. In via preliminare, L’Autorità ha ricostruito la fattispecie, che si presenta di particolare complessità assommando profili pubblicistici e profili civilistici, caratterizzati, questi ultimi dall’atipicità degli strumenti negoziali utilizzati. L’art. 76, comma 2, D.P.R. n. 207/20120 introduce il contratto di attestazione come l’apposito contratto che l’impresa, che intende ottenere l’attestazione di qualificazione, deve stipulare con una delle SOA autorizzate. Il contratto è fonte dell’obbligo per la SOA di svolgere l’istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione. L’attestato, o l’eventuale diniego, deve essere rilasciato entro centottanta giorni dalla stipula (art. 76, comma 3). Secondo quanto emerge dagli schemi di contratto utilizzati dalle SOA, il saldo del compenso (in parte anticipato all’atto della stipula) viene corrisposto alla SOA al termine dell’istruttoria, prima del rilascio dell’attestazione. Dopo di che, tutte le attività incidenti sulla validità dell’attestato di qualificazione, poste in essere dalla SOA dopo il rilascio dell’attestazione, richiedono la stipula di un nuovo contratto. Così è per la verifica triennale del mantenimento dei requisiti, effettuata dalla stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione originaria previa stipula di apposito contratto (art. 77, comma 1) e così per le variazioni delle attestazioni in corso, che richiedono la stipula di un nuovo contratto e il riconoscimento di specifico compenso (così come desumibile dagli schemi di contratto utilizzati dalle SOA). Da quanto sopra L’Autorità evince che oggetto del contratto di attestazione è l’attività istruttoria, volta alla verifica del possesso dei requisiti da parte dell’impresa è finalizzata al rilascio dell’attestazioPag. 48 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2013

ne. Esauritasi l’efficacia del contratto originario, ogni nuovo intervento sull’attestazione richiede la stipula di un nuovo contratto. Per ciò che concerne le attività che le SOA continuano a svolgere, per espressa previsione normativa, nei confronti dell’impresa qualificata anche dopo il rilascio dell’attestazione, si fa riferimento, in particolare, alla conservazione della documentazione e al monitoraggio del permanere del possesso dei requisiti ex art. 40, comma 9-ter, d.lgs. n. 163/2006, esse trovano la propria fonte non nell’atto negoziale ma direttamente nella legge. Si tratta di attività di rilievo pubblicistico che le SOA svolgono in forza di espresse previsioni normative, nella propria qualità di soggetti che, ancorché privati, svolgono funzioni pubbliche di controllo nell’ambito del sistema di qualificazione, utilizzando anche poteri autoritativi in grado di incidere unilateralmente su situazioni giuridiche dei privati (pronuncia della decadenza dell’attestazione in caso di accertamento che la stessa è stata rilasciata in carenza dei requisiti dal D.P.R. n. 207/2010 ovvero che sia venuto meno il possesso di detti requisiti). Dunque, attività che le SOA svolgono non in forza di un vincolo contrattuale ma nell’esercizio di una funzione pubblica riconosciuta loro direttamente dalla legge. Accogliendo una simile ricostruzione della natura del contratto di attestazione, l’Autorità dovrebbe ritenere che il trasferimento della documentazione ai sensi dell’art. 73, comma 8, che avviene dopo il rilascio dell’attestazione, si verifica in una fase in cui il contratto ha esaurito i suoi effetti e la SOA agisce in qualità di soggetto preposto allo svolgimento di funzioni pubbliche. Nel trasferimento della documentazione non sarebbe quindi rinvenibile una successione nel vincolo contrattuale, ormai esauritosi, ma il trasferimento della funzione di controllo ad altra SOA. Ciò dovrebbe permettere il superamento dei limiti posti dall’effetto vincolante del contratto con la conseguenza di consentire all’impresa di scegliere una SOA diversa da quella designata in un primo momento. Tuttavia, tale facoltà di individuare una SOA diversa cui trasferire la documentazione è esercitabile fino a quando l’impresa non abbia stipulato con la SOA precedentemente scelta un contratto avente ad oggetto un’attività incidente sull’attestato di qualificazione (a titolo esemplificativo, verifica triennale o variazioni minime). A seguito della stipula di un contratto, infatti, l’impresa risulta vincolata ad un rapporto di natura negoziale da cui non può sottrarsi unilateralmente, con la conseguente impossibilità di “cambiare” SOA.


L’Autorità comunica, pertanto, che nel caso in cui l’impresa, dopo avere designato una prima volta una SOA, ai sensi dell’art. 73, comma 8, del D.P.R. 207/2010, quale destinataria della documentazione utilizzata ai fini del rilascio dell’attestazione da parte di un Organismo che ha cessato la propria attività, rappresenti la volontà di annullare la pre-

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cedente designazione, chiedendo alla SOA designata di volere ritrasferire la predetta documentazione ad altro Organismo, dandone contestuale notizia al predetto Organismo e alla Autorità, la SOA precedentemente designata non può opporsi ma dovrà provvedere al trasferimento. (CS)


Note informative

le novità normative nazionali

La relazione di Lupi alla Camera Il Ministro per le Infrastrutture Maurizio Lupi in audizione alla commissione Ambiente della Camera ha annunciato gli obiettivi del Governo in materia di infrastrutture e lavori pubblici. Oltre alla proroga del bonus, nel settore dell’edilizia, del 50% per le ristrutturazioni e del 55% per il risparmio energetico ed estenderlo almeno fino al 31 dicembre 2013, altro obiettivo che si propone Lupi è quello di costituire due diligences per ristabilire l’ordine di priorità delle grandi opere superando il modello della legge obiettivo. Il ministro ha esposto il caso del piano ferroviario comprendente 9 interventi per 10 miliardi già stanziati; in tale ipotesi si dovrebbe avere il coraggio di individuare quelli utili da sbloccare e quelli che invece non si riesce a portare avanti. Ad es. La Torino-Lione rimane «strategica». E il trattato «sarà firmato in uno dei prossimi appuntamenti di Governo». Le norme sulla defiscalizzazione del project financing, incluse quelle introdotte dal governo Monti, sono efficaci. Sono in corso di elaborazione le norme relative al regolamento attuativo - ha detto Lupi – che dovrebbero entrare in vigore entro breve. Secondo le stime del Ministero grazie alle defiscalizzazioni sono possibili investimenti per 21 miliardi. Oltre alle grandi opere Lupi ha puntato l’attenzione sulla manutenzione del territorio. «È un compito morale più che politico - ha detto -. Basta con gli interventi di emergenza. Dunque spazio al piano delle scuole, al piano sud e poi al piano carceri. «Ci sono 750 milioni da utilizzare per rendere le nostre carceri più degne di un paese come l’Italia: ne parlerò presto con il ministro della Giustizia». Altre attività di manutenzione riguardano i ponti e viadotti Anas. Pag. 50 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2013

Lupi ha citato due diversi piani: uno europeo, l’altro italiano. Nella «golden rule europea» dovrebbero rientrare gli investimenti per le grandi opere che fanno parte di corridoi internazionali. «L’85% delle nostre grandi opere - ha detto il ministro - fa parte di opere strategiche a livello europeo. Non è pensabile che i nostri investimenti per queste opere agiscano ai fini di Maastricht. Si tratta del nostro contributo allo sviluppo dell’Europa e lo faremo presente». Non si tratta di investimenti da poco. Secondo i calcoli del ministero ci sono 35,8 miliardi di cantieri in corso, 33,7 da avviare più 73 miliardi di investimenti futuri. In campo nazionale la golden rule dovrebbe invece riguardare le opere finanziate dai Comuni, che, secondo Lupi, «potrebbero essere esclusi dal patto facendo leva sull’articolo 119 della Costituzione», che stabilisce che i Comuni «possono ricorrere all’indebitamento per finanziare spese di investimento». L’ultimo punto affrontato riguarda la ricostruzione all’Aquila. Per Lupi la ricostruzione degli edifici pubblici «è un passo obbligato per ricostruire il tessuto sociale». Sul piatto «ci sono 408 milioni».

Appalti. In Gazzetta il regolamento della Difesa Sulla G.U. n. 110 del 13 maggio è stato pubblicato il Decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 recante “Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE”. Il provvedimento è entrato in vigore il 28 maggio 2013. Il regolamento detta la disciplina esecutiva e attuativa in materia di contratti di lavori, servizi e forniture, nel settore della difesa, aventi per oggetto: 1. forniture di materiale militare; 2. lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera a); 3. lavori e servizi per fini militari. L’ambito di applicazione si estende anche alle attività all’estero, inclusa l’attività logistica e addestrativa. Per quanto concerne il subappalto, le stazioni ap-


paltanti devono pubblicare l’elenco degli appalti per i quali si ammette o prevede il subappalto. Il regolamento precisa che le percentuali subappaltabili “imposte” dalla stazione appaltante e quelle autorizzate, su richiesta dell’esecutore (ai sensi dell’articolo 118 del Codice) «non sono alternative, bensì indipendenti l’una dall’altra e perciò cumulabili, in quanto la ratio e le finalità sottese alle due diverse tipologie di subappalto sono assolutamente differenti». Per quanto riguarda i lavori in economia con cottimo fiduciario, si stabilisce che mentre nel territorio italiano tale procedura di gara si può applicare ad appalti fino a 200mila euro, all’estero tale limite massimo non si applica, e dunque si può usare tale strumento anche per appalti di importi illimitati. Per i lavori di importo inferiore a 80 mila euro, è ammesso l’affidamento diretto da parte del Rup. Nell’ambito dei contratti secretati o eseguibili con particolari misure di sicurezza, il regolamento fissa una delimitazione netta tra appalti funzionali alla sicurezza non militare, la cui competenza appartiene al Ministero dell’Interno, e quelli funzionali alla sicurezza militare, oggetto del regolamento. La stazione appaltante deve, per ciascun affidamento, produrre un «apposito provvedimento motivato, che indichi altresì il livello di abilitazione di sicurezza necessario alla sua esecuzione». L’affidamento può essere preceduto da una gara informale con almeno cinque operatori, sempre che la negoziazione con più operatori sia «compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza». Non sussiste, in ogni caso, l’obbligo di pubblicare i risultati della gara. Per i lavori sotto il milione di euro il regolamento considera facoltativa la procedura della gara a inviti prevista dal codice appalti all’articolo 122, comma 7 (invito ad almeno 5 operatori per gare di importo fino a 500mila euro e invito ad almeno 10 operatori per gare di importo tra 500mila e un milione di euro). Nel nuovo regolamento viene, anche, precisato che per quanto non espressamente previsto dal regolamento stesso, si applicano, ai contratti nel settore della difesa ove compatibili o non derogate, le disposizioni dettate dal codice, dal regolamento generale e dal regolamento per gli appalti della difesa, nonché quelle in materia negoziale previste dal codice dell’ordinamento militare e dal testo unico dell’ordinamento militare.

Allentamento patto di stabilità E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 113 del 16 maggio Pag. 51 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2013

2013 il decreto del Ministero dell’Economa e delle Finanze del 14 maggio 2013 di ripartizione dell’allentamento del Patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 4,5 miliardi di euro, a favore di circa 5.000 Comuni e delle 107 Province. I pagamenti che potranno essere effettuati in base al decreto riguardano: - 3,25 miliardi di euro di debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012; - 1,25 miliardi di euro di debiti maturati anche nel 2013. Con la pubblicazione del decreto, dal 17 maggio, possono essere effettuati una prima parte dei pagamenti alle imprese previsti dal decreto-legge n° 35/2013, per un importo pari a 4,5 miliardi di euro.

Convertito in legge il decreto sui ritardati pagamenti E’ in attesa di essere pubblicato in Gazzetta il decreto sui ritardati pagamenti alle imprese. Nei giorni scorsi infatti la Camera ha converito in legge il provvedimento. Il decreto sblocca i primi 40 miliardi a favore di aziende e realtà imprenditoriali in attesa di saldo da parte della pubblica amministrazione, a fronte di un debito complessivo stimato in oltre 90 miliardi di euro. Le novità principali I termini per il saldo dei conti sospesi dalle pubbliche amministrazioni sono fissati a 30 giorni dall’approvazione del decreto in oggetto. Oltre alle fatture e alle richieste di pagamento, le imprese potranno esibire anche i contratti o gli accordi transattivi intervenuti tra le parti. Finalmente, ha trovato spazio nel decreto sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione anche il Durc retrodatato; viene infatti stabilito che l’accertamento della regolarità retributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento. Anche le associazioni di categoria avranno un ruolo importante, potendo fungere da controllori sullo stato dei pagamenti e dei fondi erogati assieme al Ministero dell’Economia. E’ stata prevista una modifica al Codice Appalti con la possibilità per l’impresa di sospendere i lavori e risolvere il contratto in caso di mancato pagamento del corrispettivo. Viene infatti ridotta dal 25% al 15% la soglia di corrispettivo non pagato per la quale, ai sensi dell’art. 253 del Codice Appalti, l’appaltatore può far scattare la sospensione dei lavori e promuovere il giudizio arbitrale per la risoluzione del contratto. Tale norma ha però carattere transitorio.


Viene estesa la definizione dei debiti che gli enti locali possono escludere dal patto di stabilità: è sufficiente che questi siano stati “riconosciuti” alla data del 31 dicembre 2012, anche se fuori bilancio. Per le compensazioni tra crediti commerciali e debiti iscritti a ruolo o scaturiti dall’adesione a istituti deflattivi del contenzioso viene previsto che, da un lato, ai fini della compensazione le certificazioni dei crediti siano comprensive della datazione del pagamento. Dall’altro si stabilisce che il meccanismo potrà essere utilizzato per tutti i debiti maturati fino a dicembre 2012 (il testo iniziale prevedeva la scadenza di aprile 2012). Viene previsto che, ogni anno, entro il 30 aprile, le pubbliche amministrazioni dovranno comunicare attraverso l’apposita piattaforma telematica tutti i debiti scaduti e non ancora pagati alla data del 31 dicembre precedente. Con la legge di stabilità del 2013 dovranno essere riportate informazioni sull’attuazione del decreto, dando conto dei pagamenti effettuati. Viene concessa, nell’anno 2014, la «garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica».

Proroga incentivi energetici e requisiti certificatori E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 130 del 5 giugno 2013, il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 relativo al recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia. Con tale provvedimento vengono apportate numerose modifiche al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” al fine di adeguarlo alla direttiva europea. Gli obiettivi principali del provvedimento: - promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici; - favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici; - sostenere la diversificazione energetica; - promuovere la competitività dell’industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico; - conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale. Con l’approvazione del decreto legge è previsto un forte potenziamento dell’attuale regime di detrazioni fiscali che passerà dal 55% per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli Pag. 52 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2013

edifici (detrazione in scadenza il 30 giugno prossimo) al 65%, concentrando la misura sugli interventi strutturali sull’involucro edilizio, maggiormente idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia. Un’ultima conferma, e non ne sono previste successive, stabilita per dare la possibilità a quanti non lo avessero già fatto di migliorare l’efficienza energetica del proprio edificio. Così, per le spese documentate sostenute a partire dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 o fino al 30 giugno 2014 (per le ristrutturazioni importanti dell’intero edificio), spetterà la detrazione dell’imposta lorda per una quota pari al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in 10 quote annuali di pari importo. L’effetto concentrato nel tempo della proroga e l’aumento della percentuale della detrazione possono dare un forte impulso all’economia di settore e in particolare al comparto dell’edilizia specializzata, caratterizzato da una forte base occupazionale, concorrendo in questo momento di crisi al rilancio della crescita e dell’occupazione e allo sviluppo di un comparto strategico per la crescita sostenibile. Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a “energia quasi zero”. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018. Viene, infine, previsto un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici che comprenda informazioni sul consumo energetico, nonché raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi. La redazione dell’attestato è obbligatoria in caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di un’unità immobiliare, nonché per gli edifici occupati dalla Pubblica Amministrazione. E’ in attesa di pubblicazione in Gazzetta il DPR 15 febbraio 2013 approvato dal Governo che definisce i requisiti del certificatore energetico. Il DPR dà attuazione al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 di cui sopra. Secondo il DPR possono svolgere l’incarico di certificatore energetico sia le persone fisiche, sia le società, gli enti pubblici e le Esco, purché liberi da conflitti di interesse rispetto all’immobile che devono certificare, iscritti all’ordine o collegio di appartenenza e in possesso del titolo di studio che le linee guida contenute nel DPR considerano abilitante. (tutte le lauree del vecchio e del nuovo ordinamento più i diplomi). E’ necessario infine il possesso di un attestato (ri-


lasciato dall’ordine o dal collegio di appartenenza) che comprovi la competenza ed esperienza nella progettazione di impianti ed edifici. Chi non riesce a produrre l’attestato deve seguire un corso di formazione della durata di 64 ore. Il Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63 ha introdotto significative ed importanti novità in materia fiscale nel settore delle ristrutturazioni edilizie. In particolare le novità introdotte riguardano: - la proroga, fino al 31 dicembre 2013, delle detrazioni IRPEF prevista nel decreto legge (50 per cento, dall’ordinario 36 per cento, per spese di ristrutturazioni edilizie fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro, 48.000 euro nel regime ordinario); - tale proroga è stata estesa anche all’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un massimo di 10 mila euro (in pratica si concede un bonus di 5.000 euro); - le detrazioni riguarderanno anche gli interventi di ristrutturazione relativi all’adozione di misure antisismiche, nonché all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici, in base a quanto già previsto dall’art. 16 bis, comma 1, lett. i) del Testo unico delle imposte sui redditi. Nello specifico le tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio sono: - manutenzione ordinaria (riparazione dell’esistente); - manutenzione straordinaria (rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici); - restauro e risanamento (lavori per conservare la struttura e assicurarne la funzionalità); - ristrutturazione edilizia (trasformazione dell’organismo edilizio); - ristrutturazione urbanistica (sostituzione del tessuto urbanistico esistente).

Approfondimenti tematici Inerzia stazione appaltante, recesso dell’impresa (TAR, Sezione 2 Sentenza 2 maggio 2013, n. 401) L’art. 11 comma 9 del Codice dei contratti pubblici attribuisce al soggetto affidatario una facoltà di recesso laddove vi sia un’inerzia della stazione appaltante nella fase di stipulazione del contratto ossia quando, ad esempio, la stessa non inviti la Società vincitrice a tale adempimento entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione della gara (o, comunque, entro il diverso termine previsto nella lex specialis). La norma in argomento mira a introdurre una clausola di garanzia in favore dell’operatore ecoPag. 53 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2013

nomico aggiudicatario che autorizza quest’ultimo a non rimanere sine die vincolato all’offerta che ha presentato in sede di gara, senza che nei termini previsti dalla citata previsione si concluda l’iter procedimentale e si addivenga alla stipula del contratto; qualora, tuttavia, sia l’aggiudicatario ad assumere un atteggiamento ingiustificatamente dilatorio verso gli adempimenti prescritti dalla legge a suo carico, non sorgono in capo allo stesso affidamenti di sorta meritevoli di tutela, con conseguente inefficacia dell’atto di scioglimento dal vincolo eventualmente notificato (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I - 6 marzo 2013 n. 1236). Durc necessario fino alla conclusione della gara (TAR Puglia - Lecce, Sezione 2 - Sentenza 16 maggio 2013, n. 1139) La regolarità contributiva è un requisito di carattere generale oltre che condizione di partecipazione alla gara pubblica. Esso va posseduto alla data di scadenza della presentazione delle offerte e va assicurato anche successivamente alla presentazione della domanda, attesa l’imprescindibile esigenza di verifica dell’affidabilità del soggetto partecipante sino alla conclusione della gara medesima. Collegamento sostanziale - Esclusione dalla gara (C.S. Stato, Sezione 5 - Sentenza 15 maggio 2013, n. 2633) Il collegamento sostanziale tra imprese partecipanti alla medesima gara pubblica incide negativamente sul rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, poiché nella descritta ipotesi le imprese non presentano offerte serie, indipendenti e segrete. A tal riguardo, in particolare, l’art. 38, comma primo, lett. m-quater), D.Lgs. n. 163 del 2006, inserito dall’art. 3, comma primo, D.L. n. 13 del 2009, nel prevedere il divieto alle gare di imprese tra loro collegate, in aggiunta alla fattispecie tipizzata delle situazioni di controllo ex art. 2359 c.c., contempla espressamente le ipotesi di collegamenti, anche di fatto, tra imprese partecipanti che comportino l’imputabilità delle relative offerte ad un unico centro decisionale. In tal senso, mentre l’ipotesi ex art. 2359 c.c. integra una forma di presunzione iuris tantum di collegamento tra ditte partecipanti, l’ipotesi del collegamento sostanziale va, di volta in volta, desunta dalla presenza di elementi plurimi, precisi e concordanti, idonei a sorreggere in via inferenziale la valutazione in fatto circa la sussistenza in concreto di un tale collegamento tra imprese partecipanti alla gara, distorsivo delle regole di gara.


Divieto congiunto esercizio dell’attività di certificazione e attestazione (Corte Costituzionale Sentenza 22 maggio 2013, n. 94) Il sistema di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici è caratterizzato, da un lato, dall’attività svolta dagli organismi di certificazione, ai quali spetta rilasciare la certificazione di qualità aziendale; dall’altro, dall’attività espletata dalle SOA, alle quali compete qualificare i soggetti esecutori di lavori pubblici, attestando il possesso da parte degli stessi della certificazione di sistema di qualità, nonché dei requisiti di ordine generale e di quelli tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione (art. 40, c. 3, lett. a e b, del Codice dei contratti pubblici). In considerazione della finalità del compito ad esse attribuito, le SOA, benché abbiano personalità giuridica di diritto privato ed esercitino il controllo in base ad un contratto di diritto privato con l’impresa allo stesso assoggettata, “svolgono funzioni di natura pubblicistica” (art. 40, c. 3, d.lgs. n. 163 del 2006) e rilasciano attestazioni a contenuto vincolato, aventi rilievo pubblicistico. Tale carattere dell’attività svolta comporta, in primo luogo, che, in caso di false attestazioni, sono applicabili gli articoli 476 e 479 del codice penale (art. 40, c. 3) e spetta all’Autorità il potere di “annullare [...] le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni” (art. 6, c. 7, lett. m, del Codice dei contratti pubblici). In secondo luogo, determina l’assoggettamento delle SOA agli “stessi vincoli che caratterizzano l’azione della P.A., primo fra tutti il dovere di imparzialità che, in questo caso, viene a specificarsi come neutralità, stante la natura tecnica delle funzioni, finalizzate ad assicurare l’idoneità tecnicoeconomica dei soggetti che svolgono attività nel settore dei lavori pubblici” (Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4299), nonché la previsione di meccanismi di controllo preordinati a garantire il principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione (Cons.Stato, Adunanza generale, 24 febbraio 2011, n. 852/2011). Una vol-

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ta scelta la soluzione di allocare all’esterno della P.A. i controlli per qualificare gli esecutori di lavori pubblici, articolandoli in due fasi distinte, di differente ambito ed oggetto e attribuite a soggetti diversi, il divieto del congiunto esercizio delle attività di certificazione e di attestazione da parte di uno stesso soggetto e le limitazioni alla partecipazione al capitale sociale delle SOA per gli organismi di certificazione sono del tutto coerenti con quella scelta e giustificati in particolare dall’esigenza di garantire il trasparente, imparziale ed indipendente esercizio di una funzione di natura pubblica. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione. Il dovere di soccorso non può fare riferimento ad integrazioni documentali sull’ATI (TAR Lazio, sez. I, 22 maggio 2013 n. 5138) Secondo il disposto di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 “nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai contenuti dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”. Non v’è dubbio, dunque, che dal tenore letterale della norma si evinca che l’integrazione ovvero il chiarimento debba avere ad oggetto i soli documenti elencati nelle disposizioni normative richiamate e che, conseguentemente, nel caso di specie, il dovere di soccorso non possa fare riferimento ad integrazioni documentali relative alla compagine dell’ATI ovvero alle percentuali di esecuzione dei lavori. Tali indicazioni, infatti, non possono considerarsi alla stregua di un’irregolarità sanabile, per cui in tal caso, non può consentirsi l’integrazione o la regolarizzazione postuma, di cui all’art. 46, c. 1, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per supplire ad una errata indicazione del concorrente che si risolverebbe, peraltro, in un’aperta violazione della “par condicio” tra i partecipanti. (C)


Angola

pre shipment inspection program

a cura di SGS Italia SpA A partire dal 12 giugno 2013 le Ispezioni Pre Imbarco per le merci destinate in Angola sono volontarie e pertanto non è più obbligatoria la presentazione del CRF (Clean Report of Findings) alle dogane angolane per lo sdoganamento.

Quanto sopra in esecuzione del Decreto Presidencial nro. 63/13 dell’11 giugno 2013 che modifica gli articoli 10, 11 e 12 del Decreto do Conselho de Ministros nro. 14/06. SGS informa inoltre che tutte le Licenze emesse dal Ministerio de Comercio fino al 12 giugno 2013 sono soggette al regime precedente il Decreto Presedencial nro. 63/13 Le Autorità Angolane sottolineano inoltre che, considerando volontari i servizi di Ispezione PreImbarco effettuati a partire dal 12 giugno 2013, gli importatori non potranno richiedere il rimborso del servizio di ispezione all’origine già effettuati, dopo tale data, in quanto gli stessi verranno considerati come richiesti in termini volontari. (C)

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Partecipazione a fiere rimborso dell’iva assolta in altro stato ue relativa alle spese sostenute a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

Rimborso Iva assolta in altro stato Ue relativa a spese sostenute per partecipazione a fiere In caso di partecipazione a una fiera in altri Stati membri comunitari, l’impresa italiana può ricevere, per alcune spese sostenute in occasione dell’evento, fatture con addebito dell’Iva estera, per la quale si deve verificare la possibilità di richiedere il rimborso (art. 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972). Nel precedente numero 155 abbiamo ricordato come, a decorrere dal 1º gennaio 2011, le prestazioni relative alla locazione di stand fieristici e relative prestazioni accessorie assumono rilevanza territoriale ai fini del tributo IVA nel Paese in cui risiede il committente (art. 7-ter D.P.R. n. 633/1972). Da ciò ne consegue che nella propria fattura l’ente fieristico (o l’organizzatore) estero non applicherà l’IVA su tali servizi, ma sarà compito del committente italiano applicare l’IVA del proprio Paese di residenza, mediante il noto meccanismo del “reverse charge”. A contrariis, rimangono tutt’ora attratte dalle norme “derogatorie” della territorialità: - le prestazioni di servizi inerenti l’accesso alle manifestazioni e relative prestazioni accessorie - le spese per attività “non funzionali” all’attività fieristica quali, ad esempio, l’acquisto di piante o fiori per rendere più piacevole lo stand, l’acquisto di servizi di catering, le spese di vitto e alloggio sostenute dai dipendenti che prendono parte alla fiera. Infatti per l’acquisto dei pass e di quei servizi che si pongono in relazione diretta con l’accesso (par-

cheggio, utilizzo guardaroba, ecc), così come per l’acquisto del soggiorno alberghiero e per le prestazioni di ristorazione e di catering, la società partecipante riceverà le relative fatture con l’applicazione dell’IVA estera in base a quanto disposto rispettivamente: - dall’art. 7-quinques del D.P.R. n. 633/1972 per quanto riguarda le prestazioni di accesso, secondo il quale tali prestazioni sono tassate nel luogo dove si svolgono le manifestazioni - dall’art. 7-quater, lettera a) per quanto riguarda la prestazione di soggiorno alberghiero, secondo il quale tali prestazioni sono tassate nello Stato in cui è ubicata la struttura recettiva (in quanto considerata una prestazione di servizi relativa a beni immobili) - dall’art. 7-quater, lettera c) per quanto riguarda le prestazioni di ristorazione e di catering, secondo il quale tali prestazioni sono tassate nello Stato in cui tali servizi sono materialmente eseguiti. In questi casi l’impresa italiana si limiterà ad annotare tali fatture estere in contabilità generale senza emissione di autofattura e senza integrazione della fattura estera, valutando se vi siano le condizioni per poter richiedere il rimborso dell’imposta assolta nello Stato membro secondo i dettami del D.P.R. n. 633/1972.

Richiesta di rimborso dell’IVA assolta in altro Stato membro da soggetto nazionale L’art. 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 contiene le regole che devono essere seguite dai soggetti passivi nazionali per ottenere il rimborso dell’imposta assolta in altri Stati dell’Unione europea sui propri acquisti di beni e servizi con Iva detraibile. L’aspetto di maggior novità è costituito dall’obbligo di presentare la propria istanza direttamente all’Agenzia delle Entrate (centro operativo di Pescara) esclusivamente in via telematica, entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso; pertanto, la periodicità dell’istanza dipende dalle disposizioni vigenti nello Stato membro di rimborso.

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- Se la richiesta di rimborso è relativa ad un arco temporale inferiore a un anno civile ma non inferiore a tre mesi, l’importo che può essere chiesto a rimborso non può essere inferiore a 400 euro. - Se il periodo a cui fa riferimento la richiesta di rimborso corrisponde all’anno civile o alla parte residua di un anno civile, l’importo chiesto a rimborso non può essere inferiore a 50 euro. I contribuenti italiani possono presentare direttamente in proprio la richiesta di rimborso tramite il sito dell’Agenzia delle entrate utilizzando i Servizi telematici (Entratel - Fisconline), direttamente o tramite intermediari abilitati. In alternativa, possono effettuare la richiesta di rimborso anche tramite soggetti delegati o le Camere di commercio italiane all’estero che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla legge 1 luglio 1970, n. 518. Ai sensi del comma 2 dell’art. 38-bis1, il centro operativo di Pescara è tenuto alla preventiva valutazione della sussistenza dei presupposti richiesti per la valida presentazione dell’istanza di rimborso, effettuando sia controlli di merito (circa l’insussistenza di cause di esclusione), sia i controlli formali (circa la completezza delle informazioni fornite ed il rispetto dei requisiti espressi dallo Stato membro competente per il rimborso) che, se non evidenziano irregolarità, consentiranno l’invio dell’istanza allo Stato membro. In presenza di cause ostative, il competente Ufficio non inoltra l’istanza di rimborso allo Stato membro competente notificando al richiedente tramite mezzi elettronici un motivato provvedimento di rifiuto; avverso tale provvedimento il richiedente può proporre ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. Il citato comma 2 prevede che l’Agenzia delle Entrate deve rifiutare di inoltrare la domanda di rimborso all’altro Stato membro nei casi in cui, durante il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente: - non abbia svolto un’attività d’impresa, arte o professione - abbia effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi degli artt. 19 e seguenti - abbia usufruito di regimi quali quello dei contribuenti minimi o dei produttori agricoli. In pratica, quindi, nel caso in cui il richiedente effettui nel proprio Stato membro operazioni che danno diritto alla detrazione (operazioni imponi-

bili) ed operazioni che non conferiscono tale diritto (operazioni esenti), la limitazione del diritto di detrazione (c.d. pro-rata) si riverbera anche sull’imposta da chiedere a rimborso per gli acquisti effettuati in un altro Paese comunitario. Inoltre, dopo aver determinato il pertinente “prorata”, occorre accertare quali siano le spese di cui si può tener conto ai fini del calcolo del rimborso. Al riguardo l’art. 5 della Direttiva del Consiglio 12 febbraio 2008, n. 2008/9/CE prevede che il rimborso può essere richiesto per l’acquisto di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato membro di rimborso, nella misura in cui tali acquisti sono impiegati in operazioni effettuate fuori dello Stato membro di rimborso, che darebbero diritto a detrazione se fossero effettuate in tale Stato. In altre parole, l’importo dell’IVA rimborsabile è calcolato tenendo conto unicamente delle operazioni che attribuirebbero un diritto a deduzione nello Stato membro del rimborso ove fossero effettuate in quest’ultimo, nonché delle spese che attribuiscono un diritto a deduzione in quest’ultimo Stato. Qualora la richiesta di rimborso sia approvata, l’amministrazione estera provvederà entro quattro mesi: - a comunicare direttamente al contribuente l’esito della richiesta di rimborso - a erogare le somme spettanti nei dieci giorni successivi.

Esempio Ipotizziamo che un’impresa italiana abbia partecipato ad una fiera in Germania sostenendo in tale occasione, oltre al costo relativo all’affitto dello stand, anche le seguenti spese: - acquisto di servizi inerenti l’accesso alle manifestazioni e relative prestazioni accessorie - spese alberghiere e di ristorazione a favore del proprio amministratore durante i giorni della manifestazione. Stante la territorialità delle prestazioni elencate in Germania, per ognuna di tali spese l’impresa italiana riceverà fatture con l’IVA tedesca, che potrà poi chiedere a rimborso, ma non più alla Germania bensì al Fisco italiano, in quanto l’IVA tedesca assolta su tali spese (sostenute dal soggetto passivo nel contesto di una manifestazione fieristica) è oggettivamente detraibile in Germania. Quindi, non sussistendo nella normativa interna della Germania indetraibilità oggettive per le prestazioni sopra elencate l’imposta dovrebbe essere rimborsata dallo Stato tedesco. Natale Galimi

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Cina

aggiornamento sui dazi su attrezzature tecniche e pannelli solari a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

La Cina riduce i dazi di importazione sulle attrezzature tecniche, la Ue introduce dazi punitivi contro i pannelli solari cinesi Al fine di stimolare la domanda interna e promuovere l’aggiornamento delle industrie cinesi, il Ministero delle Finanze ha pubblicato il 25 marzo 2013 la “Circolare sulla Regolazione degli indici relativi ai dazi sull’importazione delle principali attrezzature tecniche (Caiguanshui 2013 n. 14) che elimina, a partire dal 1° aprile 2013, su una serie di attrezzature tecniche tutti i dazi sulle importazioni e le tasse sul valore aggiunto all’importazione. Le imprese cinesi qualificate (registrate tra l’1 e il 30 aprile presso la propria dogana e presso le autorità fiscali) che importano componenti o materie prime necessarie alle fabbriche incluse nella lista che segue, sono esenti dai dazi sulle importazioni e dalle tasse sul valore aggiunto all’importazione: - Apparecchiature a corrente continua - Sistemi di segnaletica per le ferrovie ad alta velocità - Set completi di sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti e attrezzature - Autopompe

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Macchine per la tintura Nuove macchine agricole Attrezzature per i pannelli solari Attrezzature per batterie agli ioni di litio Attrezzature chiave per circuiti integrati Attrezzature per la produzione di nuovi schermi piatti - Attrezzature per la produzione di componenti elettrici. Inoltre, la Circolare ha nuovamente imposto dazi all’importazione di alcune merci, compresi i componenti e le materie prime per le attrezzature di supporto idraulico.

Dazi provvisori punitivi Ue sui pannelli fotovoltaici cinesi Il fatto che tra le esenzioni rientrassero anche le attrezzature per i pannelli solari era stato inizialmente letto come un segnale positivo per le controversie doganali in corso con l’Europa (nel settembre 2012, la Commissione Europea aveva avviato una commissione antidumping sui pannelli solari cinesi; due mesi più tardi, la Cina aveva risposto rivolgendosi all’Organizzazione Mondiale del Commercio per protestare contro i sussidi per i pannelli fotovoltaici nell’Unione Europea). In realtà Bruxelles ha aumentato, a partire dal 5 giugno, le imposte doganali sui pannelli solari cinesi dell’11,8 per cento e, a partire dal 6 agosto (per un massimo di 4 mesi), del 47,6 per cento se nel frattempo non si troverà un accordo. L’accusa europea è che i produttori cinesi vendano i loro pannelli solari in Europa a un prezzo inferiore al “valore normale” di mercato mettendo così a rischio la sopravvivenza economica di un settore che occupa circa 25.000 persone. Pechino risponde ai dazi temporanei minacciando Bruxelles di ritorsioni a danno delle importazioni di vino made in Europe.

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Fare affari in Messico nel biennio 2010-2011 il messico ha registrato una vigorosa ripresa delle attività economiche a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero L’Ambasciata d’Italia di Città del Messico, il Desk Italia di PricewaterhouseCoopers (PwC), l’Ufficio ICE e la Camera di Commercio Italiana in Messico hanno realizzato una pubblicazione per fornire alle imprese italiane uno strumento per comprendere le caratteristiche e le opportunità del mercato messicano. Pubblichiamo un abstract del primo capitolo che esamina i flussi di investimenti esteri e l’interscambio del Messico con l’Italia e fornisce utili informazioni sulla regolamentazione degli scambi. Con oltre 116 milioni di abitanti e un PIL di circa 867,4 miliardi di dollari, il Messico rappresenta la tredicesima economia mondiale e la seconda dell’America Latina. Membro dell’OCSE, del G8+5 e del G20, il Messico può vantare un’economia stabile, un sistema finanziario solido, accordi commerciali con le principali economie mondiali e un clima favorevole alla cultura d’impresa. Fattori che permettono al Paese, secondo uno studio realizzato da A.T. Kearney, di collocarsi all’ottavo posto tra le prime dieci destinazioni nazionali più attrattive per gli investimenti diretti esteri. Nel biennio 2010-2011, il Messico ha registrato una vigorosa ripresa delle attività economiche dopo la fase di contrazione del biennio 2008-2009. La crescita del PIL messicano nel 2012 si è attestata sulla soglia del +3%. Gli elevati ritmi di sviluppo delle attività economiche sono riconducibili agli importanti flussi di investimenti diretti esteri, alla vivace domanda internazionale dei prodotti manifatturieri locali, alla vigorosa crescita demografica, agli investimenti pubblici focalizzati sulle

infrastrutture di trasporto ed energetiche, al boom degli investimenti nel settore minerario. Le principali industrie manifatturiere del Messico includono i settori automobilistico e di autoricambi, siderurgico, tessile, alimentare, birrario, vetrario, chimico, petrolchimico e cementiero, e relativo a prodotti per l’edilizia. La concorrenza con i produttori esteri è cresciuta a causa da un lato della riduzione delle tasse sull’importazione e dall’altro dell’eliminazione, sulla maggioranza dei prodotti, dell’obbligo di documentazione precedente all’importazione. Il Programma IMMEX (Programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación) permette l’importazione temporanea di beni i quali dovranno prima essere utilizzati in processi industriali o di elaborazione, trasformazione o riparazione di merci di provenienza estera, e poi esportati, come prodotti finiti o semilavorati, usufruendo di esenzioni di IVA e di dazi. L’industria di trasformazione, con i suoi stabilimenti maquilas o maquiladoras, ha registrato negli ultimi anni il più alto tasso di crescita del campo manifatturiero. Tali impianti, collocati per lo più vicino alla frontiera statunitense, sono di solito di proprietà di compagnie estere, e mediante il contratto di maquiladora producono semilavorati o prodotti finiti da rispedire alla compagnia madre. Proprio quest’ultima si farà carico di fornire la maggior parte dei macchinari, delle materie prime e delle parti da assemblare, le quali saranno generalmente importate esenti da dazi, essendo sempre rimaste di proprietà dell’azienda con sede fuori dal Messico. Il principale vantaggio di questo metodo, detto production sharing, consiste nella possibilità di utilizzare la manodopera locale, con i suoi più accessibili costi del lavoro rispetto ai Paesi industrializzati.

Investimenti Diretti Esteri e Interscambio commerciale con l’Italia Il totale degli Investimenti Diretti Esteri (IDE) in Messico nell’anno 2011 è ammontato a 19.439,8

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milioni di dollari, in crescita del 9,7% rispetto ai 17.725,9 milioni registrati nel 2010. Il totale degli IDE nel periodo da gennaio a dicembre 2012 è ammontato a 12.659,7 milioni di dollari (USD). Gli investimenti esteri si sono concentrati in particolare nei seguenti settori: - industria manifatturiera (55,7%) - commercio (20%) - costruzioni (12,9%) - altri settori (3,5%). Nel 2010, l’Italia è stata uno tra i principali investitori esteri del Messico. A contribuire a questo posizionamento è stato il concomitante intervento di tre grandi gruppi italiani, ovvero Tenaris-Ternium (Gruppo Techint), Fiat-Chrysler e Pirelli, i quali hanno complessivamente investito circa 1,63 miliardi di dollari nel Paese. Il ritorno della grande industria segna un passaggio importante nei rapporti fra Italia e Messico. Per molti anni, infatti, la presenza delle imprese tricolori era risultata meno visibile rispetto a quella di altre nazioni. Anche Luxottica ha potenziato la sua presenza in Messico, con l’acquisito di due catene di negozi specializzati nel segmento sole, per complessivi settanta punti vendita. Sono inoltre del 2012 gli annunci di nuovi investimenti da parte di Ferrero e di Fiat, rispettivamente riguardo all’apertura di uno stabilimento produttivo a Leon nel Guanajuato e all’avvio della produzione di veicoli Ducato a Saltillo. La bilancia commerciale bilaterale è strutturalmente in attivo per l’Italia. Il sistema produttivo messicano è un grande acquirente di tecnologie e macchinari Made in Italy. - Nel 2011, l’interscambio bilaterale ha registrato un aumento del 26,4% nelle esportazioni di prodotti italiani in Messico, pari a circa 3,2 miliardi di euro, mentre le importazioni sono ammontate a 995 milioni di euro, in crescita del +60,1% dall’anno precedente. - Nel 2012, la bilancia commerciale è stata di nuovo in attivo per l’Italia, visti i quasi quattro miliardi di euro registrati per le esportazioni, contro poco più di un miliardo per le importazioni.

Accordi e trattati commerciali Il Messico è membro dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio (World Trade Organization, WTO) e ha in vigore accordi di libero scambio con oltre quaranta Paesi. Vari accordi commerciali sono stati stipulati con nazioni quali Stati Uniti e Canada (NAFTA),

Guatemala, El Salvador e Honduras (TN), Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera (EFTA), Colombia (G2), Bolivia, Costa Rica, Cile, Israele, Nicaragua, Uruguay, Giappone e Unione Europea. Il Messico è membro fondatore del Latin American Free Trade Association (LAFTA) e del successivo Latin American Integration Association (LAIA), secondo i quali i prodotti messicani possono essere importati con dazi doganali ridotti. Il Messico ha inoltre sottoscritto un accordo di cooperazione economica con Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay sotto la sigla MERCOSUR (Mercato Comune dell’America del Sud).

Regolamentazione degli scambi Per quanto riguarda lo sdoganamento e i documenti di importazione per le merci provenienti dall’Italia, oltre alla documentazione tradizionale risulta necessario il Modello EUR1, il quale permette di usufruire dei benefici del Trattato di Libero Scambio Messico-UE (in vigore dal 1 luglio 2000). La classificazione doganale delle merci si fonda sul Sistema Armonizzato. Restrizioni alle importazioni si incontrano nel settore agroalimentare per latte e formaggi e in particolare per carni ed insaccati, la cui importazione in Messico risulta molto difficile per ragioni sanitarie (un’eccezione a questo caso è rappresentata dal prosciutto crudo italiano). Rimangono infine in vigore i dazi su caffè e cacao. Grazie al trattato di libero scambio esistente tra Messico e Comunità Europea, la maggior parte dei prodotti entrano nel Paese per via agevolata. Va tuttavia valutata prodotto per prodotto la presenza di dazi o di restrizioni specifiche. Importazioni temporanee sono consentite soltanto in caso di partecipazioni a fiere internazionali per fini espositivi. La fattura proforma deve essere in questo caso intestata all’ente organizzatore.

Depositi franchi Le merci importate possono anche essere stoccate in depositi franchi gestiti da imprese private regolamentate dal governo. I dazi sull’importazione, aggiornati al corrente tasso di cambio, verranno pagati nel momento in cui l’importatore (ad esempio l’acquirente messicano) ritirerà la merce dal deposito. L’esportatore estero è autorizzato a tenere inventari all’interno dei depositi franchi in attesa di spedizioni locali senza essere tassabile come “permanenza stabile”.

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Importazioni temporanee

Brevetti e proprietà intellettuale

Il regolamento doganale messicano consente importazioni temporanee per periodi tra i sei e i diciotto mesi (per casi particolari anche periodi superiori), sia per merci da esportare nuovamente nelle stesse condizioni in cui sono stati importate, quali container, rimorchi, merci da esposizione, velivoli e imbarcazioni, sia per merci da esportare dopo un processo di trasformazione effettuato in stabilimenti di trasformazione maquilas o da imprese di export. Non esistono zone franche in Messico: esistono però zone di confine in cui si possono importare prodotti non NAFTA a tassi agevolati, a condizione che questi non entrino in altre zone del Messico.

I principali testi internazionali applicabili in Messico sono: - in materia di brevetti, la convenzione di Parigi e il trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) - in materia di diritto dei marchi, la convenzione di Parigi e la convenzione di Nizza sulla registrazione dei marchi - in materia di diritti di autore, la convenzione di Berna, la convenzione universale dei diritti d’autore e la convenzione interamericana dei diritti d’autore. Fonte: “Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico”

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Esportare salumi negli USA i prodotti possono provenire solo da stabilimenti che siano stati preventivamente autorizzazione dalle autorità statunitensi a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Dal 28 maggio 2013 è permessa negli Stati Uniti l’importazione dell’alta salumeria italiana - salame, pancetta, coppa, speck e cotechino (comparti in cui abbondano i prodotti DOP e IGP) - da: Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e dalle province di Trento e Bolzano. L’importazione di prosciutti crudi, prosciutti cotti e mortadelle era, invece, già ammessa da tempo. Queste aree geografiche sono state considerate, dall’Animal and Plant Health Inspection Services (APHIS), a rischio basso per quanto riguarda la malattia vescicolare del suino. Questa positiva notizia conclude un dibattito durato anni e risolve una situazione che ha compromesso lo sviluppo dell’export italiano negli Stati Uniti, dove molti prodotti locali vengono commercializzati facendo ricorso ad immagini e nomi che evocano il Made in Italy (fenomeno detto “Italian Sounding”). E’ comunque ancora da risolvere il problema della registrazione abusiva di marchi caratterizzanti prodotti italiani (ad esempio, in Canada sono venduti salumi locali che utilizzano la denominazione “San Daniele”; addirittura, è stato registrato il marchio “Prosciutto di Parma DOP”!). In ogni caso, non sono stati ancora definiti gli standard che dovranno essere rispettati dai produttori, appartenenti alle suddette aree geografiche, per poter esportare liberamente i prodotti; infatti, oltre alla documentazione ed alle autorizzazioni previste dalla normativa americana, per l’ingresso negli USA di prodotti derivati dai suini potrebbe essere richiesta documentazione aggiun-

tiva. Nel sito del Ministero italiano della Salute è scritto che: ”è in corso di definizione la circolare ministeriale contenente le procedure per l’autorizzazione, per i controlli degli stabilimenti e la modulistica di certificazione”. I prodotti destinati al mercato americano possono provenire solo da stabilimenti che siano stati preventivamente autorizzati dalle autorità statunitensi e devono essere provvisti di uno specifico certificato sanitario e di attestazione veterinaria. Si deve inoltre garantire che l’impianto nel quale sono stati macellati gli animali non sia venuto a contatto con animali o carni provenienti da Regioni nelle quali la malattia vescicolare del suino sia ancora presente, ovvero che carni e/o animali non abbiano attraversato Regioni non indenni, a meno che ciò non si sia verificato, ovviamente per le sole carni, in container sigillati dall’Autorità Sanitaria di Regioni ammesse.

Caratteristiche dei salumi destinati all’esportazione L’esportazione verso gli Stati Uniti è permessa per i seguenti prodotti: - a base di carne cotta e sottoposti a trattamento termico che raggiunga i 69°C al cuore del prodotto - sterilizzati (cotechino) - a base di carne cruda (ad es. prosciutto crudo con stagionatura superiore a 400 giorni) - carni a bassa stagionatura (dal 28 maggio 2013).

Documentazione richiesta Per quanto riguarda la documentazione per carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate, farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie (codice doganale SA 0210 “meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal”), i documenti richiesti, per l’esportazione negli Stati Uniti, sono di seguito indicati: Registrazione di stabilimento alimentare Documento attestante che lo stabilimento o gli stabilimenti in cui è stata effettuata la produzione, trasformazione, confezionamento e conservazio-

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ne di alimenti destinati al consumo per il mercato statunitense è/sono stati registrati presso la Food and Drug Administration (FDA). Il sito del Ministero della Salute pubblica: - l’elenco degli stabilimenti italiani autorizzati - le procedure relative all’iscrizione alle liste e la relativa modulistica. Si deve segnalare che un’azienda che operi presso uno stabilimento non autorizzato potrebbe avvalersi, per la produzione di salumi a suo marchio, previo accordo commerciale, dello stabilimento di un’altra azienda il cui impianto sia autorizzato. Questo permetterebbe alla prima azienda di soddisfare le richieste della normativa americana, senza necessariamente procedere all’iter di qualifica. Licenza per la fauna selvatica Sono definite condizioni di applicabilità specifiche per gli alimenti in cui, tra gli ingredienti, figurino anche prodotti di animali in via di estinzione. Un documento deve attestare che il titolare è autorizzato ad esportare specie di fauna selvatica. Tale documento è necessario per lo sdoganamento e l’accesso al mercato. Preavviso di importazione di prodotti alimentari Il documento necessario per lo sdoganamento, che annuncia l’importazione di alimenti alla Food and Drug Administration (FDA), deve essere presentato, per via elettronica o attraverso la dogana a: Automated Broker Interface (ABI), del Sistema Commerciale ACS, solo dopo la registrazione alla lista degli stabilimenti autorizzati. I termini per la presentazione del preavviso sono i seguenti: - Non più di 15 giorni prima della data prevista di arrivo, per invii effettuati tramite il PNSI (Prior Notice Systems Interface – sistema per la richiesta della notifica preventiva - introdotto nel 2003 a seguito atti di bioterrorismo) - Non più di 30 giorni prima della data prevista di arrivo, per la presentazione fatta attraverso l’ABI/ACS. Contenuto minimo del documento: - Nome e indirizzo della persona che presenta la notifica anticipata e il nome e l’indirizzo della sua azienda - Tipo di ingresso e “Customs and Border Protection” - Identificativo CBP se disponibile) - Descrizione dei beni comprendente: nome comune e nome commerciale, codice prodotto della FDA, quantità stimata del lotto, numeri di codice o altri elementi di identificazione (se del caso)

- Nome e indirizzo del fabbricante - Nome e, se conosciuto, indirizzo del produttore - Paese di produzione - Nome e indirizzo del mittente - Paese di spedizione o mailing - Nome e indirizzo dell’importatore - Nome e indirizzo del proprietario - Nome e indirizzo del destinatario finale - Nome e indirizzo del vettore e modalità di trasporto - Informazioni sulla spedizione – tipo e tempistica - Denominazione di qualsiasi paese in cui non sia stato consentito l’ingresso al prodotto. In conformità alla legge contro il bioterrorismo, tutti gli articoli alimentari che possano presentare una minaccia per la salute umana o animale sono trattenuti. Codice di Identificazione Produttore (MID) Codice che identifica il produttore (non statunitense) di un bene, in conformità con le disposizioni di legge; può essere un prerequisito per la dichiarazione doganale di importazione o per l’entrata/consegna immediate. L’autorità responsabile è la Customs and Border Protection (CBP). Il MID deve essere predisposto dall’importatore in conformità con le disposizioni di legge statunitense di cui al 19 CFR 102. Il codice MID contiene fino a 15 caratteri senza spazi: - Codice ISO del paese (due caratteri) - Nome del fabbricante (primi tre caratteri di ciascuno delle prime due parole) - Indirizzo del fabbricante (prime quattro cifre del numero maggiore nel tratto di strada di indirizzo) - Nome della città (prime tre lettere). Per articoli aventi più di un produttore, il codice MID va indicato per ciascun produttore, separatamente. Nel caso in cui la fattura elenchi più ragioni sociali o indirizzi, le informazioni del MID devono essere relative alla sede legale della società. Certificato sanitario per i prodotti animali E’ un documento rilasciato dalla ASL, attestante che i prodotti di origine animale per l’esportazione non sono infetti e non sono portatori di alcuna malattia infettiva; esso è necessario per sdoganamento e accesso al mercato; deve essere scritto in inglese e presentato in originale. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti accettano

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il certificato rilasciato dall’autorità competente di uno Stato Membro dell’Unione Europea, se esso è fornito di tutte le informazioni specifiche. Certificato di origine Potrebbe essere richiesto anche il Certificato di Origine (facoltativo, secondo le indicazioni dell’importatore). Il Certificato è emesso dalla Camera di Commercio italiana dove ha sede il produttore del bene. Etichettatura L’etichettatura dei prodotti alimentari negli Stati Uniti è regolamentata da: 21 C.F.R. Part 101 Food Labeling Title 21 - Food and Drugs Nello specifico, per i salumi l’etichetta deve riportare, almeno: - Nome del prodotto - Paese di origine (“Made in…” o “Product of …”) - Nome e indirizzo del produttore - Peso netto (“Net content...“); per i liquidi esso

è espresso in galloni o per quantità inferiori al gallone, in once fluide (fl. oz.) - Stato fisico del prodotto, ad esempio: intero, in cubetti, porzionato; ciò quando lo stato fisico non è evidente dall’imballo o tramite immagini riportate sulla confezione - Elenco degli ingredienti - Informazioni nutrizionali (calorie, grassi totali, grassi saturi, grassi idrogenati, colesterolo, sodio, carboidrati totali, fibre, zuccheri, proteine, vitamina A, vitamina C, calcio, ferro). La lingua di riferimento per l’etichetta è l’inglese. È necessario specificare la presenza di eventuali allergeni alimentari riportando sull’etichetta, vicino alla lista degli ingredienti, la parola “Contains” seguita dal nome dell’allergene. Gli imballaggi in legno (casse di legno, gabbie, pallets) devono essere trattati e marchiati secondo la normativa NIMP n. 15.

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Monica Perego


Fiere alimentari e vini il calendario per il periodo settembre 2013 / novembre 2014

L’Organizzazione Vittorio Caselli ci ha trasmesso il calendario delle manifestazioni fieristiche da essa rappresentate per il settore alimentari e vini, in programma nel periodo settembre 2013 / novembre 2014. Per l’anno prossimo è stata inserita la fiera Food &

Hotel Myanmar, che si terrà per la prima volta a Yangon dal 18 al 20 giugno 2014. Myanmar è giudicata un’area di frontiera della nuova economia poiché si trova vicina a Cina, India e alle “Asean 5” (Thailandia, Malesia, Indonesia, Filippine e Vietnam) con una previsione di aumento del GPD del 7% nei prossimi cinque anni. La manifestazione, che ha il pieno appoggio di Myanmar Chefs’ Association (MCA), è aperta solo agli operatori del comparto ed è rivolta ai settori: prodotti alimentari, bibite, attrezzature per hotel, ristoranti, panificazione, retail e catering. Pubblichiamo il calendario delle manifestazioni rappresentate. (C)

FOOD & HOTEL THAILAND 2013 – www.foodhotelthailand.com [] WINE & SPIRITS THAILAND 2013

04/07 settembre 2013 – Bangkok/Tailandia

WORLD FOOD ISTANBUL 2013 – www.itf-gida.com

05/08 settembre 2013 – Istanbul/Turchia

FOOD & HOSPITALITY PAKISTAN 2013 – www.pk-food.com

05/07 settembre 2013 – Lahore/Pakistan

FINE FOOD AUSTRALIA 2013

09/12 settembre 2013 – Sydney/Australia

WORLD FOOD MOSCOW 2013 – www.worldfood-moscow.com

16/19 settembre 2013 – Mosca/Russia

FOOD & HOTEL MALAYSIA 2013 – www.foodnhotel.com

17/20 settembre 2013 – Kuala Lumpur/Malesia

IFEA AFRICA 2013 – www.ifea.co.za

18/20 settembre 2013 – Johannesburg/Africa

PIR 2013 – www.pir.ru

01/04 ottobre 2013 – Mosca/Russia

INTERFOOD NOVOSIBIRSK 2013 – www.foodsib.sibfair.ru

29 ottobre/01 novembre 2013 – Novosibirsk/ Russia

HOSTEX EAST AFRICA 2013 – www.hostexeastafrica.co.ke

29/31 ottobre 2013 – Nairobi/Kenya

WORLD FOOD UKRAINE 2013 – www.worldfood.com.ua

30 ottobre/01 novembre 2013 – Kiev/Ucraina

WORLD FOOD KAZAKHSTAN 2013 – www.worldfood.kz

05/08 novembre 2013 – Almaty/Kazakstan

INTERFOOD NOVOSIRSK – FOODSIB 2013 – www.foodsib.sibfair.ru

06/08 novembre 2013 – Novosibirsk/Russia

FOOD & HOSPITALITY CHINA 2013 - www.fhcchina.com [] MEAT CHINA 2013 [] TEA & COFFE CHINA 2013 [] WINE & SPIRITS CHINA 2013

13/15 novembre 2013 – Shanghai/Cina

PROWINE CHINA 2013 –www.prowinechina.com

13/15 novembre 2013 – Shanghai/Cina

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THE SPECIALITY FOOD FESTIVAL 2013 – www.speciality.ae

17/19 novembre 2013 – Dubai/Emirati Arabi

FHC WEST CHINA 2013

18 novembre 2013 – Chengdu/Cina

WEST AFRICA FOOD & HOSPITALITY 2013

03/05 dicembre 2013 – Accra/Ghana

FINE FOOD INDIA 2013 – www.finefoodindiaexpo.com

11/13 dicembre 2013 – New Delhi/India

GULFOOD 2014 – www.gulfood.com

23/27 febbraio 2014 – Dubai/Emirati Arabi

HORECA SHOW 2014 – www.horecashow.com

Marzo 2014 - Beirut/Libano

FOOD, HOTEL & TOURISM BALI 2014 – www.fhtbali.com

06/08 marzo 2014 – Nusa Dua-Bali/Indonesia

EUROPAIN 2014 – www.europain.com

08/12 marzo 2014 – Parigi/Francia

WORLD FOOD UZBEKISTAN 2014

02/04 aprile 2014 – Tashkent/Uzbekistan

FOOD & HOTEL ASIA 2014 – www.foodnhotelasia.com [] FOOD ASIA 2014 [] WINE & SPIRITS ASIA 2014

08/11 aprile 2014 – Singapore

INTERFOOD KRASNODAR 2014 – www.krasnodarexpo.ru

16/18 aprile 2014 – Krasnodar/Russia

HOTELYMPIA 2014 - www.hotelympia.com

28 aprile/01 maggio 2014 - Londra/Regno Unito

WORLD FOOD AZERBAIJAN 2014

Maggio 2014 – Baku/Azerbaijan

SEOUL FOOD & HOTEL 2014 – www.seoulfoodnhotel.co.kr

13/16 maggio 2014 – Seoul/Corea

HOSTEX CAPE 2014 – www.hostexcape.co.za

21/23 maggio 2014 – Cape Town/Sud Africa

IRAN FOOD & HOSPITALITY 2014 - www.iran-foodhospitality.com

Giugno 2014 – Teheran/Iran

FOOD & HOTEL MYANMAR 2014 - www.allworldexhibitions.com/food

18/20 giugno 2014 – Myanmar/Yangon

FINE FOOD NEW ZEALAND 2014 – www.finefoodnz.co.nz

22/24 giugno 2014 – Auckland/Nuova Zelanda

FINE FOOD AUSTRALIA 2014 – www.finefood.com.au

Settembre 2014 – Melbourne/Australia

PIR 2014 – www.pir.ru

Settembre 2014 – Mosca/Russia

WORLD FOOD ISTANBUL 2014 – www.itf-gida.com

Settembre 2014 – Istanbul/Turchia

WORLD FOOD MOSCOW 2014 – www.worldfood-moscow.com

Settembre 2014 – Mosca/Russia

FOOD & HOSPITALITY PAKISTAN 2014 – www.pk-food.com

02/04 settembre 2014 – Karachi/Pakistan

FOOD & HOTEL THAILAND 2014 – www.foodhotelthailand.com [] WINE & SPIRITS THAILAND 2014

10/13 settembre 2014 - Bangkok/Tailandia

INTERFOOD NOVOSIRSK 2014 - www.foodsib.sibfair.ru

Novembre 2014 – Novosibirsk/Russia

WORLD FOOD UKRAINE 2014 – www.worldfood.com.ua

Novembre 2013 – Kiev/Ucraina

IFEA AFRICA 2014 – www.ifea.co.za

05/07 novembre 2014 – Johannesburg/Africa

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Finanziamenti FAPI 1-2013

bando corsi aziendali: processi di innovazione salute e sicurezza sul lavoro È stato pubblicato il Bando FAPI 1-2013 che assegna alla nostra Regione 126.126,18 euro per la realizzazione di interventi formativi a supporto delle imprese e dei lavoratori finalizzati allo sviluppo delle competenze a sostegno della competitività e dell’occupazione, con particolare attenzione ai processi di innovazione di processo, di prodotto, di mercato, organizzativo ed interventi mirati alle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, anche quelle obbligatorie. Ricordiamo che il FAPI - Fondo Formazione PMI - è costituito da Confapi, CGIL, CISL, e UIL per promuovere le attività di Formazione Continua dei dipendenti delle PMI sulla base dell’accordo interconfederale 12 luglio 2002. Successivamente, con D.M. 12/I/2003 del 21 gennaio 2003, è stata riconosciuta la personalità giuridica del fondo cui afferiscono le risorse derivanti dal gettito del contributo dello 0,30% sulle retribuzioni dei lavoratori che le aziende versano all’Inps secondo quanto stabilito dall’art. 25, L. 845/1978. Alla richiesta di finanziamento dei corsi possono partecipare tutte le aziende che corrispondono per i propri dipendenti il contributo integrativo dello 0,30% alla voce FONDO FAPI: attraverso il FAPI le aziende possono realizzare percorsi formativi su misura, sulla base delle specifiche esigenze e utilizzare i finanziamenti del fondo a copertura dei relativi costi, sostenendo il solo costo pari alla quota corrispondente alle retribuzioni relative alle ore di formazione.

Fondo Formazione PMI Articolazione Regionale FVG

Il testo dell’avviso 1-2013 prevede che non possano partecipare le imprese che hanno beneficiato di finanziamenti del Fapi a valere sugli avvisi 1-2012 e 2-2012. I partecipanti possono essere quadri, impiegati o operai assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato e personale temporaneamente sospeso per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività. L’attività formativa dovrà essere svolta in orario di lavoro, o in orario di lavoro straordinario retribuito. Il Bando FAPI 1-2013 finanzia interventi formativi a supporto delle imprese e dei lavoratori per lo sviluppo delle competenze a sostegno della competitività e dell’occupazione con particolare attenzione ai processi di innovazione di processo, di prodotto, di mercato, organizzativo, e sui temi mirati alla salute e sicurezza sul lavoro. Indichiamo a titolo esemplificativo, alcune azioni di innovazione per le quali il Fondo finanzia i corsi: investimenti in macchinari, introduzione nel ciclo produttivo di nuovi prodotti, inserimento in azienda di nuovo personale, apertura di nuovi mercati, acquisizione di brevetti, acquisizione di certificazioni di qualità, formazione obbligatoria sul tema della sicurezza. I corsi potranno essere avviati indicativamente dal mese di dicembre 2013 prevedendo la conclusione entro otto mesi dall’avvio; per le modalità previste dal bando FAPI riteniamo opportuno suggerire un numero delle ore dei corsi variabile da un minimo di 8-16 ore ad un massimo di 32/40 ore, con un numero di partecipanti che varia da un minimo di 4 ad un massimo di 20. Al fine di presentare utilmente le richieste di finanziamento, invitiamo le Aziende interessate ad aderire all’iniziativa a farci pervenire quanto prima, a mezzo fax la scheda di manifestazione di interesse. Questo ci permetterà successivamente di contattare le aziende per la definizione dei

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi FVG

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contenuti formativi e la compilazione della lettera d’incarico. Ci occuperemo direttamente, insieme ai partner indicati, della stesura del progetto formativo e della predisposizione della richiesta di finanziamento. Invitiamo le aziende interessate

a prendere contatto con la dott.ssa Emanuela De Faccio, che è a disposizione per ogni ulteriore informazione allo 0432507377. (EDF)

Da restituire all’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia al n. di fax al n.0432/295922

Fondo Formazione PMI Articolazione Regionale FVG

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi FVG

FINANZIAMENTI FAPI BANDO 1-2013 CORSI AZIENDALI Azienda ______________________________________________________________________________________________________ Settore _____________________________________________________________________ N° Addetti ______________________ Indirizzo _____________________________________________________________ Tel. ____________________________________ e-mail ________________________________________________ Referente _____________________________________________ Azienda iscritta al FAPI - versamento dello 0,30 DM10 INPS: Presenza in Azienda della RSU:

sì q

no q

Appartenenza ad un Distretto produttivo:

sì q

no q

sì q

no q

Se sì indicare il distretto di appartenenza: _________________________________________________________________________

Titolo del corso o area di interesse per la formazione

N. ore corso

N. dipendenti interessati

Costo medio orario dei partecipanti

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Inquadramento: Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai

N. maschi

N. donne


Autotrasporto c/t; costi minimi respinta un’eccezione di incostituzionalità dal tribunale di napoli

La 2a Sezione civile del Tribunale di Napoli con ordinanza del 18 giugno 2013 ha respinto un’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 83 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale introduce la disciplina dei costi minimi di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto terzi, non ravvisandovi contrasti con l’art. 41 della Costituzione della Repubblica italiana. Secondo il Tribunale di Napoli, essendo i costi minimi collegati a profili di sicurezza stradale e sociale non vi è contrasto con l’art. 41 della Costituzione. Questo, infatti, prevede, al co. 2, che l’iniziativa economia privata, pur libera, non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, e, al co. 3, che la legge determini i programmi e i controlli

opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Da ciò il Tribunale di Napoli ha concluso che il citato art. 83 bis non sopprime la concorrenza, bensì la indirizza verso scopi di utilità sociale. Con la medesima ordinanza il Tribunale di Napoli ha anche respinto la questione di legittimità comunitaria, in quanto secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea spetta, in linea di principio, al legislatore nazionale definire contenuti e portata dei regimi volti a disciplinare l’esercizio di attività economica e professionale e i processi di determinazione dei prezzi, mentre solo per eccezione la regolamentazione può formare oggetto di rilievo in sede comunitaria e, cioè, sempre secondo il Tribunale di Napoli, quando da parte dello Stato membro vi sia elusione della normativa antitrust, Pertanto, data l’insussistenza di una tale ipotesi nel caso in specie, secondo detto Tribunale è infondata anche questa seconda questione. Copia dell’ordinanza in oggetto può essere richiesta unitamente a informazioni e osservazioni all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Autotrasporto c/t; “costi minimi” maggio 2013 fissati i “costi minimi di sicurezza” per l’autotrasporto cose in conto terzi al giugno 2013 Con decreto prot. 0000069 del 14 giugno 2013 il Direttore generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha aggiornato i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi sulla base delle rilevazioni del prezzo medio del gasolio nel precedente mese di maggio (1,614 Euro/l rispetto ai 1,651 Euro/l dell’aprile 2013); i

nuovi costi sono applicabili ai trasporti effettuati nel mese di giugno 2013. Per ragioni di spazio non si riportano le tabelle, ma si osserva che queste continuano a essere pubblicate a due colori: verde per i costi di esercizio complessivi; azzurro per i costi di esercizio di subvezione fra imprese iscritte all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi; costi quest’ultimi ottenuti sottraendo dai costi complessivi quelli di natura organizzativa del primo vettore. Il decreto e le tabelle sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.mit.gov.it). Le tabelle possono essere richieste nel formato a colori anche all’ufficio trasporti dell’Associazione, che provvederà a inviarle agli interessati per posta elettronica.

Pag. 70 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 11 - 15 giugno 2013

(AdT)


Autotrasporto cose; pedaggio stradale in Ungheria Dal 1° luglio 2013 operante in ungheria un pedaggo stradale elettronico L’Ambasciata d’Ungheria a Roma ha reso noto che

dal 1° luglio 2013 sarà operante in quel Paese un nuovo pedaggio stradale elettronico per il transito sulle strade ungheresi con veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, denominato HU-GO. Il pedaggio è dovuto per il transito sulle autostrade e sulle altre strade principali ed è parametrato in funzione della categoria ecologica del veicolo, del numero degli assi del medesimo e della percorrenza secondo il tariffario sotto riportato con valori espressi in Fiorini/km.

Tariffe Fiorini/km 3 assi Categoria euro

4 assi

5 assi

Autostrade

Viabilità principale

Autostrade

Viabilità principale

Autostrade

Viabilità principale

Euro 3 e superiori

42,41 F

18,04 F

59,52 F

31,23 F

86,70 F

54,07 F

Euro 2

49,89 F

21,23 F

70,02 F

36,75 F

108,38 F

67,60 F

Euro 1

57,38 F

24,41 F

80,53 F

42,26 F

130,06 F

81,11 F

La riscossione del pedaggio avverrà, alternativamente: a) tramite una “On Boards units” (OBU) che dovrà essere installata sul veicolo previa registrazione sul sito internet www.hu.go.hu; b) mediante pagamento in appositi punti (circa

1.700) dislocati in tutto il Paese. Le imprese interessate possono richiede una specifica informativa in lingua inglese all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Scadenze aziendali luglio 2013 Il calendario delle scadenze per il mese di luglio 2013

Lunedì 1° INAIL - DENUNCIA DI INFORTUNIO - Alla data del 1° luglio 2013 sarà obbligatorio l’invio esclusivamente telematico della denuncia di infortunio, oltre che per i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa presso l’Istituto già abilitati attualmente, anche per le pubbliche amministrazioni assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato, per gli imprenditori agricoli, nonché per i privati cittadini, in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio (nota INAIL 22.01.2013).

UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2012 e del primo acconto per il 2013 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di capitali interessate all’applicazione degli studi di settore e con approvazione del bilancio nei termini ordinari. DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2013, da parte dei soggetti interessati all’applicazione degli studi di settore. Il pagamento dovrà essere fatto utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali e indicando il codice tributo 3850. CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI COMMERCIANTI iscritti alla GS - Scade il termine per il versamento del saldo 2012 e della prima rata acconto 2013 sul reddito eccedente il minimale senza maggiorazione dello 0,40% per i soggetti che usufruiscono della proroga ex D.P.C.M. 13 giugno 2013.

INPS - FERIE 2011 - Nel caso delle ferie maturate nel 2011 e non ancora godute alla data del 30 giugno 2013, si dovrà elaborare la busta paga di luglio sommando alla retribuzione imponibile corrente l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute, anche se non effettivamente corrisposto, indicare i relativi contributi nell’Uniemens di luglio e versarli entro il prossimo 16 agosto.

GESTIONE SEPARATA INPS - PROFESSIONISTI - Scade il termine per il versamento del saldo 2012 e della prima rata acconto previdenziale 2013 senza maggiorazione dello 0,40% per i soggetti che usufruiscono della proroga ex D.P.C.M. 13 giugno 2013.

Lunedì 8

INPS - CONTRIBUTI LAVORO DOMESTICO Scade il termine per il versamento da parte dei datori di lavoro di personale domestico dei contributi mediante bollettino di c/c/p rilasciato dall’INPS presso le Agenzie Postali on-line, tramite addebito in conto corrente Bancoposta o utilizzo di carta prepagata o con carta di credito.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2012 e del primo acconto per il 2013 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva e soggetti agli studi di settore. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2012 e del primo acconto per il 2013 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di persone interessate all’applicazione degli studi di settore. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A

Mercoledì 10

Lunedì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di giugno. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

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Martedì 16 INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente e qualora siano state poste in essere corrispondenti cessioni. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di giugno. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata nei periodi precedenti, non dovesse essere superiore ad € 25,82, il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 5^ rata dell’Iva, relativa al 2012 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 18 marzo 2013 utilizzando il codice tributo 6099.

- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE - Versamento dell’Iva derivante dall’adeguamento agli studi di settore e dell’eventuale maggiorazione del 3%. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24).

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi la cui distribuzione è stata deliberata nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi dai dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2012 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2012.

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata in base alle seguenti aliquote: - 27,72 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 20 % per i soggetti titolari di pensione diretta o già iscritti ad altro fondo obbligatorio o lavoratore titolare di pensione indiretta o di reversibilità. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico del percettore dei compensi;

CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti.

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2013.

CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI 2013 - Scade il termine per la regolarizzazione del calcolo dei contributi sui nuovi massimali e minimali inps di cui alla circolare 22/2013, e per la regolarizzazione del calcolo dei contributi su retribuzioni convenzionali per lavoratori all’estero di cui alla circolare 17/2013. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il ter-

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mine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.

Domenica 21

CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente.

Giovedì 25

INPS – FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. FONDAPI - Scade il termine per l’invio della distinta di contribuzione per il bimestre maggio/ giugno 2013 - codice bimestre 313.

Mercoledì 17 VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2012 - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2013 e del primo acconto per il 2013 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti non titolari di partita Iva e non interessati all’applicazione degli studi di settore, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, versando la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2012 - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2013 e del primo acconto per il 2013 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti titolari di partita Iva e non interessati all’applicazione degli studi di settore, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, versando la maggiorazione dello 0,40%.

FONDAPI - Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi per il bimestre maggio/ giugno 2013 - codice bimestre 313.

IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di giugno. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 – quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 – quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al secondo trimestre 2013. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 – quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 – quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs) da parte di datori di lavoro interessati a Cig e Cigs.

DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2013, da parte dei soggetti non interessati all’applicazione degli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,40%. Il pagamento dovrà essere fatto utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali e indicando il codice tributo 3850.

INPS – DECONTRIBUZIONE - scade il termine entro cui le aziende devono trasmettere in via telematica le domande per richiedere la decontribuzione sui premi di risultato derivanti dalla contrattazione di secondo livello aziendale o territoriale corrisposti nel 2012 (rif. Mess. INPS n.10127 del 21 giugno 2013)

Sabato 20

Martedì 30

PREVINDAPI - Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti, relativi al II trimestre 2013 e comunicazione dei nominativi dei dirigenti.

CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° luglio 2013 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di

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locazione con annualità scaduta il 30 giugno 2013.

Mercoledì 31 ELENCO BLACK LIST MENSILI - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione black list da parte dei soggetti mensili con riferimento alle operazioni effettuate nel mese precedente. ELENCO BLACK LIST TRIMESTRALI - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione black list da parte dei soggetti trimestrali con riferimento alle operazioni effettuate nel trimestre precedente. RIMBORSO/COMPENSAZIONE INFRANNUALE IVA - Scade il termine per la presentazione telematica del modello per la richiesta di rimborso/ compensazione dell’Iva a credito relativa al secondo trimestre 2013.

MODELLO 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO - Scade il termine per i sostituti d’imposta per la trasmissione telematica del modello 770/2013 ordinario e semplificato. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente. CONGUAGLIO SULLE RETRIBUZIONI - I sostituti di imposta eseguono i conguagli delle imposte risultanti dal mod. 730/2013, sia per assistenza fiscale diretta che tramite CAF, a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio (Agenzia Entrate circ. n.14/E 13 maggio 2013).

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(PZ-BA)


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