Numero 13/2014

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 13 15 luglio 2014

IN PRIMO PIANO ORGANIZZAZIONE

C.C.I.A.A. UDINE BANDO DI CONCORSO ANNO 2014

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 13 15 luglio 2014

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

Decreto competitività

6

Le lavorazioni comunitarie

9

Le operazioni triangolari

11

Studi di settore

14

Redditometro

16

Inquadramento dei lavoratori

17

Ex “piccola mobilità”

18

REACH

19

CONAI

22

SOA: la SOC.MA.S. mantiene tutte le iscrizioni

23

Libretto di impianto termico e del clima

24

Note informative

26

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA


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EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Contract Italiano - Made in Italy

37

I contratti di joint venture

38

C.C.I.A.A. Udine

42

Autotrasporto. Proroga della CQC

45

Autotrasporto c/t; “costi minimi” giugno 2014

46

Annotazioni del mutamento del possesso dei veicoli

47

Radiazione di veicoli per definitiva esportazione

49

Contrasto al cabotaggio illegale in Belgio

50

Scadenze aziendali agosto 2014

51

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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

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Decreto competitività

NUOVI INTERVENTI PER STIMOLARE LA RIPRESA

PREMESSA E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 il decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 avente ad oggetto nuovi interventi finalizzati alle crescita economica. In realtà il decreto contiene un insieme di interventi che interessano molti aspetti della vita delle aziende che vanno dall’agricoltura, all’energia, dal diritto societario all’istituzione di un credito d’imposta per i beni strumentali nuovi. Di seguito segnaliamo le disposizioni di maggior interesse.

CREDITO D’IMPOSTA (ART. 18) E’ stato introdotto un credito d’imposta utilizzabile nel biennio 2014-2015 che per certi versi richiama la vecchia agevolazione Tremonti. Da questo intervento il governo si attende un monte di investimenti di oltre otto miliardi di euro. Interessati all’agevolazione sono tutte le imprese a prescindere dal tipo di contabilità adottata. E’ sufficiente che siano titolari di reddito d’impresa e residenti nel territorio dello stato a prescindere dalla natura giuridica adottata, quindi società di persone e di capitali nonché le ditte individuali. L’Agevolazione è applicabile anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti. Il credito d’imposta viene erogato nella misura del 15% delle spese sostenute, eccedenti la media degli investimenti in beni strumentali realizzata nei cinque anni precedenti. Ogni impresa è riservata la possibilità di escludere, dal calcolo della media, il periodo d’imposta in cui l’investimento è stato maggiore. Per le imprese neocostituite, ma in attività alla data di entrata in vigore del decreto, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso

alla data di entrata in vigore del decreto o a quello successivo. Anche per queste imprese è prevista la possibilità di escludere l’annualità in cui si sono realizzati investimenti maggiori. E’ evidente che per queste imprese la norma appare particolarmente favorevole in quanto, di norma, gli investimenti vengono effettuati nel primo anno che, come abbiamo ricordato ai fini del calcolo della media può essere tolto e quindi ridurre notevolmente la media di riferimento. Le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, il credito d’imposta si applica con riferimento al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta. Pertanto le imprese costituite nel 2014 e nel 2015 le quali negli stessi esercizi hanno provveduto ad effettuare investimenti in beni strumentali nuovi, beneficeranno, con riferimento ai due periodi d’imposta, dell’ammontare complessivo degli investimenti eseguiti senza tener conto di alcun tipo di media. La norma richiede un investimento minimo di 10.000 euro, al disotto del quale il credito d’imposta non spetta. Tale importo minimo deve intendersi come importo unitario, vale a dire riferito al singolo investimento, escludendo in questo modo singoli investimenti di minori dimensioni come ad esempio computer stampanti o altre attrezzature minute. Gli investimenti devono riguardare esclusivamente beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO e gli stessi devono essere realizzati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015. Il credito d’imposta, pari appunto al 15% dell’eccedenza della media degli investimenti, non potrà essere utilizzato in un solo anno ma andrà ripartito in tre quote annuali di pari importo a partire dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento, per gli investimenti del 2014 dal 1° gennaio 2016. Tale credito andrà riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui si sono realizzati gli investimenti e nei due successivi. Importante sottolineare che il credito d’imposta non è soggetto a tassazione Irpef, Ires e Irap e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

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Per non decadere dal beneficio è necessario mantenere i beni oggetto dell’investimento agevolato all’interno dell’azienda fino al secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto. Volendo proporre un esempio si pensi al seguente caso: investimenti eseguiti nel 2014 (dopo il 25 giugno) medie investimenti quinquennio al netto dell’annualità più alta investimenti netti (500.000 - 150.000) credito d’imposta complessivo (350.000 x 15%) credito utilizzabile nel 2016, 2017 e 2018 (52.500:3)

500.000 150.000 350.000 52.500 17.500

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA ACE (ART. 19) L’ACE (Deduzione per incrementi del capitale proprio) è stata istituita dall’art. 1 del D.L. 201/2011 e prevede che l’imprenditore, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, può dedurre dal reddito d’impresa un importo determinato in percentuale rispetto alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. La misura è pari al 3% fino al 2013 e del 4%, 4,5% e 4,75% rispettivamente nel 2014, 2015 e 2016. Con riferimento a questa disciplina il decreto competitività ha previsto la possibilità di trasformare in credito d’imposta l’eccedenza del “rendimento nazionale” non utilizzato nel periodo d’imposta per incapienza del reddito complessivo netto. La possibilità di operate tale trasformazione riguarda sia i soggetti Irpef che Ires, tuttavia l’intervento, ancorché apprezzabile in via di principio, lascia un po’ perplessi in quanto il credito è utilizzabile solamente a riduzione dell’Irap in un arco temporale di cinque anni. In ogni caso la scelta produrrà i suoi effetti solo in occasione del saldo Irap da versare a giugno 2015 per i soggetti solari. Per quanto riguarda le modalità di trasformazione dell’eccedenza ACE in credito d’imposta ai fini Irap, è previsto che i soggetti Ires l’applicazione di un’aliquota del 27,7% pertanto a fronti di un’eccedenza ACE di 100 il credito d’imposta sarà di 27,5% da spalmare in cinque quote annuali di pari importo, mentre per i soggetti Irpef la distribuzione dell’eccedenza sarà fatta sulla base degli scaglioni previsti ai fini dell’imposta personale. Il decreto prevede anche un’ulteriore intervento incentivante riservato però alle sole imprese che decidono di quotarsi. Per queste ultime viene pre-

visto un incremento del 40% della variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio precedente. Tale incremento sarà applicabile per tre periodi d’imposta, vale a dire per il periodo di amissione alla quotazione nei mercati regolamentati e per i due successivi. E’ interessante sottolineare che gli interventi in materia di Ace saranno finanziati con un incremento delle accise sulla benzina già definito a partire dal 2019.

INTERVENTI IN MATERIA SOCIETARIA (ART. 20) Il decreto crescita prevede significativi interventi in materia di diritto societario, tra questi segnaliamo la possibilità, per le imprese quotate, di attribuire ad una singola azione un voto maggiorato, fino al massimo di 2 (voto plurimo). Per quanto riguarda il mondo delle PMI, dopo aver ridoto il capitale minimo per le SRL da 10.000 a 1 euro, il legislatore con il decreto crescita ha ridotto anche il minimo di capitale richiesto per la costituzione delle SPA. Il capitale minimo per la costituzione di SPA e SAPA passa da 120.000 a 50.000 euro. La riduzione avrà ripercussioni non solo con riferimento al momento della costituzione societaria e con il conseguente obbligo di versare il 25% dei conferimenti in denaro, che passa da 30.000 e 12.500 euro, ma anche con riferimento alle perdite e all’art. 2447 del C.C. In definitiva il legislatore ha voluto rendere più attrattiva e meno onerosa la costituzione della SPA al fine di attirare l’interesse degli operatori su questa tipologia di società che negli ultimi anni ha subito una forte contrazione. Il legislatore è intervenuto poi anche sul fronte del controllo legale dei conti nei confronti delle SRL, prevedendo, con il comma 8 dell’art. 20, il superamento della disposizione che prevedeva l’obbligo d’istituire il collegio sindacale per le SRL con un capitale sociale superiore a 120.000 euro. Abbiamo già ricordato che il capitale minimo per le SPA è sceso da 120.000 a 50.000 euro, ora è stata eliminata ogni correlazione tra il capitale della SRL e l’obbligo di attivazione del collegio sindacale. L’obbligo di istituire il collegio sindacale viene così slegato dal parametro riferito al capitale sociale, anche quando questo supera la soglia prevista per la costituzione di una SPA. Rimangono invece i limiti previsti dall’art. dell’art. 2477 C.C. e per rimando dell’2435-bis C.C. In pratica per le SRL l’organo di controllo diventa obbligatorio se: - la società è obbligata a redigere il bilancio consolidato;

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- la società controlla una società obbligata al controllo legale dei conti; - per due esercizi successivi vengono superati almeno due dei seguenti limiti: a) 4.400.000 euro di attivo; b) 8.800.000 euro di ricavi di vendita; c) almeno 50 dipendenti occupati in media. Scomparendo il riferimento al capitale sociale potremmo avere una SPA con un capitale sociale di 50.000 euro obbligata a nominare il collegio sindacale e una SRL con 3 milioni di capitale sociale non tenuta a tale nomina. Per quanto riguarda le società cooperative valgono le regole previste per le SRL in virtù del rinvio all’art. 2543 del C.C. Il decreto competitività, con riferimento alle ipotesi di trasformazione di una società di persone in società di capitali, ha modificato il comma 2 dell’art. 2500-ter del C.C. Viene previsto che la valutazione ai valori attuali delle attività e delle passività oggetto del trasferimento, in alternativa alla stima redatta da un esperto nominato dal Tribunale, può risultare dalla documentazione ex art. 2343-ter C.C. prevista per i conferimenti di beni in natura o crediti. In pratica non è più richiesta la nomina del perito per la valutazione dei beni.

RIDUZIONE BOLLETTE ENERGETICHE (ARTT. DA 23 A 29) Introdotte disposizioni in tema di energia finalizzate a ridurre il costo dell’energia sostenuto dalle imprese attraverso una riduzione degli oneri presenti nelle fatture sotto diverse forme. Il decreto individua come beneficiari le imprese alimentate a bassa e media tensione aventi una potenza impegnata maggiore di 16,5 KW. Il provvedimento demanda poi all’Autorità per l’energia la definizio-

ne di nuovi corrispettivi tariffari più bassi rispetto agli attuali, tariffari che dovranno essere comunque adottate entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto. Sono escluse, tra i destinatari delle misure di cui sopra, le imprese ad alto consumo di energia in quanto beneficiano già delle riduzioni previste in attuazione del D.L. 83/2012.

BOND AZIENDALI (ART. 21 E 22) Sono previste alcune agevolazioni in materia di emissioni di obbligazioni societarie e ritenute su strumenti finanziari e di cartolarizzazione. Eliminato l’obbligo di applicazione della ritenuta sugli interessi di obbligazioni, titoli similari o cambiali non quotate emesse a loro volta da società non quotate qualora detenute da investitori qualificati. In questo modo vengono superate la criticità legata alla negoziazione presso sistemi di gestione accentrata e conseguentemente dei relativi costi. Sono state inoltre meglio individuate le casistiche in cui non è applicabile la ritenuta prevista dal comma 1 dell’art. 26 del DPR 600/73 qualora gli interessi siano percepiti da OICR o a loro volta detenuti da investitori qualificati. In definitiva si è cercato di favorire l’investimento in titoli emessi da imprese attraverso l’eliminazione della ritenuta sugli interessi corrisposti. E’ stato poi modificato il DPR 601/73 includendo tra i soggetti ammessi al regime sostitutivo sui finanziamenti a medio e lungo termine anche le società di cartolarizzazione. In questo modo si è rafforzato il regime di segregazione patrimoniale di ogni operazione di cartolarizzazione posta in essere dalla società.

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(PZ)


Le lavorazioni comunitarie

NORMATIVA E PRASSI OPERATIVA NAZIONALE

LE PRESTAZIONI DI SERVIZI SU BENI MOBILI Le prestazioni di servizi sotto il profilo dell’individuazione della territorialità Iva sono disciplinate dall’art. 7-ter del DPR 633/72. Tale norma individua come criterio generale l’applicazione dell’Iva nel paese del committente nello operazioni B2B. In questo ambito rientrano anche le operazioni di perfezionamento attivo e passivo, vale a dire le lavorazione fatte in paesi comunitari o per conto di committenti comunitari. In definitiva per le lavorazioni trova applicazione l’ordinario criterio previsto per le prestazioni di servizi, consistente nel tassare l’operazione nello stato del committente, destinatario della prestazione di lavorazione. Ovviamente il committente deve essere un soggetto passivo d’imposta. Secondo questa regola non è rilevante il luogo in cui viene eseguita la prestazione e non rileva neppure l’uscita del bene dallo stato in cui è avvenuta la prestazione.

LE LAVORAZIONI IN PAESI COMUNITARI Alla luce della regola sopra individuata passiamo ad analizzare il caso in cui un operatore nazionale invii delle merci in un paese comunitario da sottoporre a lavorazione, a seguito della quale la merce rientri in Italia. In questi casi l’operatore comunitario che esegue la lavorazione emette la fattura nei confronti dell’operatore nazionale senza Iva mentre la ditta italiana dovrà porre in essere gli adempimenti prevista dalla normativa Iva vale a dire: - integrare la fattura del prestatore Ue ai sensi dell’art. 46 del D.L. 331/93 applicando l’Iva sulla base dell’aliquota in vigore per la prestazione in oggetto; - registrare la fattura nel registro delle fatture

emesse o dei corrispettivi e in quello degli acquisti; - compilare e trasmettere i modelli Intra 1-bis e Intra 2-bis, ai soli fini statistici, solo se l’operatore è mensile; - inserire l’operazione nel registro di carico e scarico di cui all’art. 50 comma 5 del D.L. 331/93; - compilare e trasmettere il modello Intra 2-quater con riferimento alla fattura ricevuta dall’operatore comunitario. Si deve sottolineare che, con riferimento all’obbligo di presentazione dei modelli Intra 1-bis e 2-bis ai soli fini statistici, è necessario compilare sempre la colonna valore statistico anche se normalmente la stessa non viene compilata perché l’ammontare delle operazioni comunitarie dell’anno precedente non supera i 20 milioni di euro.

LE LAVORAZIONI IN ITALIA Simmetricamente a quanto visto sopra, anche le lavorazioni effettuate in Italia di merce di provenienza comunitaria seguono una procedura simile. In questi casi l’operatore italiano esegue la prestazione nei confronti di un committente soggetto d’imposta in altro stato Ue e al termine della lavorazione i beni vengono trasportati al di fuori del territorio nazionale. Ai fini della territorialità la prestazione di servizi non si considera effettuata in Italia bensì nel paese del committente. L’operatore Italiano emetterà la fattura senza Iva ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72 nei confronti del soggetto comunitario e successivamente: - compila e trasmette i modelli Intra 1-bis e Intra 2-bis, ai soli fini statistici, solo se l’operatore è mensile; - inserisce l’operazione nel registro di carico e scarico di cui all’art. 50 comma 5 del D.L. 331/93; - compilare e trasmettere il modello Intra 1-quater con riferimento alla fattura per prestazione di servizi emessa all’operatore comunitario.

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI Con riferimento agli interventi manutentivi su beni mobili è necessario fare delle precisazioni soprattutto per quanto concerne la compilazione dei modelli Intrastat.

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Anche queste operazioni, alla stregua delle lavorazioni rientrano tra quelle contemplate dall’art. 7-ter del DPR 633/72. Pertanto l’Iva sarà sempre dovuta nel paese committente l’intervento di manutenzione o riparazione. L’unica differenza rispetto ad un intervento di lavorazione, è rappresentato dal fatto che non è necessario predisporre e trasmettere i modelli Intra 1-bis e 2-bis ai fini statistici. Per questi interventi

la normativa comunitaria, già prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 18/2010, aveva escluso l’obbligo di un loro monitoraggio a livello statistico in ambito comunitario. Per gli interventi di manutenzione dovranno essere presentati esclusivamente i modelli intra 1-quater e Intra 2-quater a seconda si tratti rispettivamente di un servizio erogato o ricevuto. (PZ)

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Le operazioni triangolari

IMPORTANTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE

PREMESSA Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 14405 depositata il 25 giugno 2014, è intervenuta in materia di operazioni triangolari con un’importante novità sul fronte della necessità che il trasporto sia curato dal primo cedente. Prima si entrare nel merito della pronuncia, è opportuno delineare i profili delle triangolazioni. La disciplina relativa al trattamento ai fini Iva delle cessioni all’esportazione e delle cessioni intracomunitarie è dettata nell’ordinamento italiano, rispettivamente dall’art. 8 del DPR 633/72 e dall’art. 41 del D.L. 331/93. Tali norme prevedono che, a determinate condizioni, le cessioni all’esportazione e le cessioni intracomunitarie costituiscono operazioni non imponibili ai fini Iva in Italia. Stesso trattamento è riservato alle triangolazioni anche se è opportuno distinguere quelle comunitarie da quelle con soggetti extra-Ue.

LE TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE L’art. 58 comma 1 del D.L. 331/93 stabilisce che non sono imponibili le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari e loro commissionari, se i beni stessi sono trasportati o spediti in altro stato membro a cura o a norma del cedente. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, sia nazionale che comunitario, a opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. In definitiva, la vendita interna tra due operatori nazionali, ITA1 e ITA2, effettuata in vista di una successiva cessione intracomunitaria posta in essere da ITA2, beneficia del trattamento di non imponibilità a condizione che i beni siano trasportati o spediti nell’altro stato membro direttamente a cura o a nome del primo cedente ITA1.

In queste condizioni ITA1 effettua una vendita interna non imponibile ai sensi dell’art. 58, mentre ITA2 effettua una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41 e sarà tenuto ai conseguenti adempimenti, come ad esempio collaborare con ITA1 e presentare il modello Intrastat. La circolare 13/1994 ha chiarito che la non imponibilità può essere provata dalla documentazione relativa al trasporto o da qualsiasi altro documento da cui risulti che l’incarico del trasporto o della spedizione è stato conferito da ITA1.

ESPORTAZIONI ATIPICHE O TRIANGOLAZIONI ALL’ESPORTAZIONE Tra le operazioni contemplate dalla lettera a), primo comma, dell’art. 8 del DPR 633/72, devono essere comprese anche le cessioni con invio all’estero di beni realizzati attraverso il concomitante intervento di tre soggetti, di cui due residenti in Italia e uno in un paese extra-Ue. Ci troviamo nell’ipotesi in cui un operatore nazionale ITA1 cede ad altro operatore nazionale ITA2 beni che devono essere trasportati o comunque spediti all’estero, in un paese extra-Ue, a cura del primo operatore vale a dire ITA1. Anche in questo caso l’esportazione è eseguita mediante trasporto o spedizione all’estero dei beni a cura o a nome del primo cedente nazionale, su incarico del cliente residente ITA2. In questi casi la prima cessione tra ITA1 e ITA2 è non imponibile ai sensi dell’art. 8, primo comma lett. a) del DPR 633/72 così come la cessione tra ITA2 e il cessionario extracomunitario è anch’essa non imponibile secondo lo stesso riferimento normativo.

LA PROVA DELLA CESSIONE NELL’ESPORTAZIONE TRIANGOLARE Nelle operazioni triangolari entrambi i soggetti nazionali hanno la necessità di provare l’avventa esportazione. Riprendendo l’esempio di sopra ITA2, secondo cedente ed effettivo esportatore della merce, deve munirsi di copia del DAE (Documento di accompagnamento all’esportazione) unitamente alla stampa della notifica di esportazione da parte dell’Ufficio attraverso l’indicazione

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del numero di MRN. Ricordiamo che la stampa del messaggio non è rilevante ai fini della prova dell’avvenuta esportazione (Nota dell’Agenzia delle Dogane n. 3945/2007). La prova è, infatti, rappresentata dal dato contenuto nel sistema informativo delle Dogane e la stampa ha un mero contenuto di promemoria. E’ necessario che vi sia una perfetta corrispondenza tra il DAE e la fattura. A tal proposito il riferimento alla fattura è indicato nella casella 44 del DAE (codice N380), la descrizione delle merci e l’importo della fattura nella casella 31. E’ opportuno richiedere comunque una copia del DAE. Con riferimento al primo cedente, nel nostro esempio ITA1, in caso di fatturazione immediata la prova dell’esportazione viene acquisiti mediante l’apposizione del “visto uscire” da parte della dogana di uscita, sulla fattura emessa nei confronti del promotore della triangolazione, nel nostro caso ITA2, integrato alternativamente con: - la menzione sia dell’uscita dei beni dal territorio comunitario, sia degli estremi del DAE, apposta dall’ufficio doganale a seguito della presentazione del DAE munito del “visto uscire”; - copia o fotocopia del DAE vistato dalla dogana di uscita. Nell’ipotesi in cui il primo cedente ITA1 provveda alla fatturazione differita, deve predisporre il documento di trasporto DDT opportunamente integrato con l’indicazione: - della destinazione estera dei beni e del tipo di operazione effettuata, vale a dire esportazione diretta in triangolazione; - il DDT deve essere esibito all’atto del compimento delle formalità doganali di esportazione, affinché l’ufficio doganale, effettuati i necessari riscontri con il DAE e la fattura emessa dall’effettivo esportatore, lo integri con gli estremi del DAE; - sul DDT così integrato deve essere apposto il “visto uscire” da parte dell’ufficio presso il quale sono state espletate le formalità doganali, su presentazione dell’esemplare del documento di esportazione munito del visto della dogana di uscita.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE Dopo aver tracciato i profili essenziali delle triangolazioni comunitarie ed extracomunitarie, passiamo alla sentenza n. 14405 del 2014. Abbiamo visto che tratto comune delle due triangolazioni è

che la cessione sia curata dal primo cedente. La ratio della norma è che i beni non entrino mai nella disponibilità fisica, nemmeno potenzialmente, dell’acquirente intermedio. Questo aspetto ha sempre rappresentato per gli operatori un momento di criticità, in quanto più sensibili all’aspetto sostanziale, vale a dire l’effettivo trasferimento all’estero dei beni. Ne sono scaturiti numerosi contenziosi e tra questi anche quello che è stato oggetto di attenzione da parte della Corte di Cassazione la quale ha fornito un’interpretazione sostanziale sul beneficio della non imponibilità sia con riferimento alle triangolazioni Ue ed extra Ue. E’ stato stabilito che per beneficiare della non imponibilità Iva in queste operazioni è irrilevante che il trasporto non sia stato curato direttamente dal primo cedente, essendo viceversa necessario che la merce, fin dagli accordi contrattuali, sia destinata a clienti residenti fuori dal territorio nazionale. Per i giudici della Cassazione l’espressione “a cura del cedente” deve essere intesa come necessità che la merce esca dal territorio nazionale. Non è quindi richiesto che la spedizione o il trasporto avvengano in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o di un suo rappresentante. E’ viceversa richiesto che l’operazione fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale sia stata voluta come triangolazione con cessionario estero.

CONCLUSIONI Alla luce di quanto sopra potrebbe sembrare che agli operatori sia riservato un trattamento più generoso, tuttavia sottolineiamo che sull’argomento l’amministrazione finanziaria ha sempre avuto una posizione più rigorosa. L’unica concessione è arrivata con la risoluzione n. 35 del 2010, nella quale la non imponibilità è stata riconosciuta anche alla presenza di un contratto di trasporto stipulato dal promotore della triangolazione, ancorché su mandato ed in nome del primo cedente, ma a condizione che il trasportatore ritiri la merce direttamente presso il primo cedente. Segnaliamo infine che la stessa Corte nel tempo non ha assunto un orientamento costante pretendendo per lo più il rispetto degli adempimenti formali relativi alla sottoscrizione del contratto di trasporto da parte del primo cedente.

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(PZ)


FABBRICAZIONE RESISTENZE ELETTRICHE INDUSTRIALI

mdresistenze@gmail.com


Studi di settore

PUBBLICATI I CORRETTIVI CONGIUNTURALI 2013

Con il D.M. 2 maggio 2014 (pubblicato in G.U. n. 108 del 12 maggio 2014) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo di imposta 2013, che individua specifici correttivi (si tratta di riduzioni che vanno ad abbassare il ricavo minimo e puntuale emergente dalla prima analisi di congruità e normalità economica) da applicare al software Gerico al fine di tenere conto degli effetti prodotti dalla crisi economica. I correttivi, individuati tanto per le imprese quanto per i soggetti che producono reddito di lavoro autonomo (prevalentemente i professionisti), sono sostanzialmente invariati rispetto allo scorso anno. Quattro correttivi riguardano le imprese e, precisamente: 1. modifica dei valori soglia dell’indicatore della durata delle scorte: tale correttivo, che incide sull’analisi di normalità economica e agisce sull’indicatore “Durata delle scorte”, neutralizza l’effetto dell’invenduto delle imprese non congrue. Condizione per l’accesso al correttivo è la presenza di un calo dei ricavi 2013 rispetto al 2012 e che abbiano valori coerenti sulle rimanenze iniziali; 2. riproposizione dei correttivi specifici per l’incremento del prezzo dei carburanti: tale correttivo, che incide sulla verifica di congruità, agisce per gli studi VG72A (taxisti), VG72B (altri trasporti di passeggeri) e VG68U (autotrasportatori e servizi di trasloco) tenendo conto dell’andamento del costo del carburante nel periodo di riferimento; essendo stato traslato nei prezzi/tariffe delle prestazioni, ha inevitabilmente ridotto la marginalità delle imprese; 3. correttivi congiunturali di settore: tali correttivi, che incidono sulla verifica di congruità, hanno la funzione di adattare la formula di

regressione di stima dei ricavi tenendo conto proprio dell’andamento del settore di appartenenza. Tale categoria di correttivi agisce in modo automatico sul valore teorico dei ricavi stimati per tutte le imprese non congrue e terrà conto oltre che dello studio anche del cluster di appartenenza dell’impresa; 4. correttivi congiunturale individuali: tali correttivi, che incidono sulla verifica di congruità, agiscono per la parte di crisi evidenziata dall’impresa in maggior misura rispetto a quella del settore di appartenenza. Il correttivo agisce a condizione che l’impresa abbia sostenuto nel 2013 costi variabili di entità inferiore rispetto al biennio precedente (ovvero 2012 e 2011). La determinazione dell’entità del correttivo è modulata per settore/cluster e territorialità dell’impresa. Anche per quanto riguarda le attività professionali vengono riproposti i medesimi correttivi previsti per lo scorso anno anche se, ovviamente, con effetti applicati all’andamento della crisi del 2013. Per tali soggetti: - il correttivo congiunturale di settore viene determinato sulla base dell’andamento della riduzione delle tariffe professionali per gli studi che basano la stima dei compensi sulla base delle prestazioni professionali effettuate; - il correttivo congiunturale individuale è basato sull’incidenza dei compensi relativi agli incarichi per i quali sussistono solo saldi/acconti rispetto a quelli iniziati e completati nell’anno.

ATTENZIONE AL CAMPO “NOTE AGGIUNTIVE” I richiamati correttivi per la crisi, anche se mirano a cogliere il massimo dettaglio (settore, individualità e territorio), hanno inevitabilmente una valenza generalizzata e conseguentemente potrebbero sussistere situazioni in cui il contribuente non si riconosce nell’analisi e nei conseguenti correttivi applicati. Va, infatti, sottolineato che le tendenze riscontrate sono dei valori medi che rappresentano, ancor più degli scorsi anni, gruppi di imprese con una variabilità estremamente rilevante (cosiddetta “turbolenza”). Di conseguenza occorre, ancor più degli scorsi anni, segnalare eventuali

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anomalie, anche con riferimento alla situazione di crisi, nel campo “note aggiuntive” del modello dello studio di cui l’Amministrazione finanziaria deve tenere conto già in fase di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo. Occorre inoltre ricordare

che tali segnalazioni potrebbero portare ad approfondimenti di analisi e modifiche qualora i correttivi non fossero risultati adeguati in determinate casistiche. (C)

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Redditometro

IN ARRIVO LE LETTERE

Parte la “macchina” del nuovo redditometro; infatti, in queste settimane sono state recapitate le prime lettere ai contribuenti che evidenziavano, per il periodo di imposta 2009, spese risultanti dall’anagrafe tributaria non compatibili con il reddito dichiarato. Lo scopo della lettera è quello di attivare un confronto con il contribuente, in modo che si possano fornire eventuali giustificazioni alle apparenti anomalie ed, al contempo, richiedere alcune informazioni mancanti. In caso di mancata partecipazione all’incontro o di mancata fornitura delle informazioni richieste, l’Ufficio potrà valutare di: - attivare le indagini bancarie; - irrogare una sanzione da € 258 a € 2.065. Nel caso di eventuale impedimento, è possibile fissare una differente data per l’incontro.

LE INFORMAZIONI PRESENTI NELLA LETTERA In allegato alla comunicazione si trovano delle tabelle relative alle seguenti casistiche: - spese per l’abitazione ed altri immobili (canone di locazione, rate di mutuo, acqua e condominio, manutenzione ordinaria, intermediazione, ecc.); - sanità (medicinali e visite mediche); - trasporti (assicurazione, bollo, ricambi e carburanti per ciascun mezzo); - altri beni e servizi (assicurazioni danni, infortuni e malattia, contributi previdenziali obbligatori, canoni di leasing, ecc.); - altre tipologia di spesa (non identificate, ma destinate ad accogliere altre particolari ipotesi); in relazione alle quali sono presenti tre colonne:

1. spesa certa, quindi intercettata da dati risultanti a sistema (ad esempio, bollo e assicurazione dei veicoli, spese mediche e visite, ecc.); 2. spesa per elementi certi (ad esempio, spese per manutenzioni e carburanti degli autoveicoli, determinati sulla base dei dati medi ISTAT); 3. dati forniti dal contribuente (ove li intendesse segnalare).

LE INFORMAZIONI RICHIESTE AL CONTRIBUENTE Oltre a fornire eventuali informazioni di dettaglio possedute per le casistiche sopra delineate, al contribuente viene richiesto di specificare: - la correttezza della tipologia di nucleo familiare; - la conferma dell’assenza di immobili adibiti a propria abitazione, in proprietà, locazione od altro titolo (in tal caso viene attribuito al contribuente un fitto figurativo sulla base dei dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare); - il saldo iniziale e finale di eventuali conti correnti bancari e postali e di eventuali conto titoli, al fine di determinare quello che viene definito “incremento del risparmio”, vale a dire l’ammontare di accumulo di denaro o valori mobiliari che rappresenta la parte di reddito non speso nell’anno, ma risparmiato (in sostanza, si presume l’esistenza di un reddito non solo nel caso di manifestazione di una spesa, ma anche in quello di risparmio della ricchezza).

COSA FARE OVE SI DOVESSE RICEVERE LA COMUNICAZIONE È stato affermato che le lettere sono state inviate solo ai contribuenti che evidenziano grosse incongruenze tra capacità di spesa/risparmio e reddito dichiarato. Se ciò fosse vero, la ricezione dell’invito può rappresentare una questione da affrontare con la massima serietà, al fine di riuscire a produrre per tempo tutta la documentazione a comprova del proprio tenore di vita.

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(C)


Inquadramento dei lavoratori NUOVA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DELL’INPS Con la circolare n. 80 del 25 giugno u.s., l’Inps ha informato che è attiva la nuova procedura automatizzata di inquadramento previdenziale dei datori di lavoro, in base all’attività autocertificata da questi ultimi nella domanda di iscrizione all’Inps; peraltro, ciò non toglie che l’Istituto effettuerà gli opportuni riscontri su quanto dichiarato dal datore di lavoro. La procedura automatizzata si applicherà per le richieste di iscrizione presentate entro 45 gg. dall’avvio dell’attività con dipendenti; per quelle successive, l’inquadramento Inps sarà svolto dalla sede competente, previa verifica amministrativa ovvero ispettiva (se ritenuta necessaria).

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In caso di svolgimento di attività multiple non connotate da autonomia funzionale ed organizzativa rispetto a quella principale (rispetto alla quale sono accessorie), l’inquadramento è di regola unico ed è determinato in funzione dell’attività prevalente di cui dovranno seguire il regime giuridico e contributivo. Come detto, l’iscrizione con la procedura automatizzata avviene in base all’autocertificazione dell’attività dichiarata da parte del datore di lavoro. Per questo motivo, i datori che inviano una domanda di iscrizione all’Inps, hanno l’obbligo di comunicare il codice dell’attività economica esercitata in relazione alla posizione aziendale aperta per i dipendenti, desunto dalla tabella ATECO 2007. Altro chiarimento fornito dall’Inps riguarda il principio dell’unicità della posizione contributiva, che è obbligatorio; peraltro, viene previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre p.v. entro il quale datori di lavoro e/o intermediari dovranno adeguarsi a questa regola. (C)


Ex “piccola mobilità”

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA INPS ED ISTRUZIONI OPERATIVE Con riferimento all’incentivo per l’assunzione, avvenuta nel 2013, di lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, pari a 190 € mensili per 6 mesi per rapporti di lavoro a tempo determinato o per 12 mesi per rapporti a tempo indeterminato, si ricorda che, ai fini dell’ammissione, le imprese interessate dovevano presentare apposita istanza in formato elettronico entro il 12 aprile u.s. Con il messaggio n. 5658 del 27 giugno, l’Inps ha reso nota la pubblicazione della graduatoria dei datori di lavoro ammessi all’incentivo, la quale è consultabile mediante il Cassetto previdenziale Aziende nella sezione relativa al modulo LICE, accessibile selezionando le voci “Comunicazioni on line” e “Invio Nuova Comunicazione”. L’ammissione al beneficio è stata determinata sulla base dell’ordine cronologico dell’assunzione, della proroga e della trasformazione, in relazione alle risorse disponibili. Ai datori di lavoro interessati, l’Inps ha comunicato l’ammissione al beneficio mediante avviso apposto in calce al modulo di istanza inviato, al quale è allegato anche il piano di fruizione dell’incentivo, calcolato secondo le informazioni contenute nell’istanza.

ISTRUZIONI OPERATIVE I datori di lavoro che utilizzano il sistema Uniemens dovranno verificare - accedendo al Cassetto previdenziale Aziende - che alle posizioni contributive interessate sia stato attribuito il Codice Autorizzazione “4N” e, in caso contrario, dovranno

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segnalare tale mancanza alla competente sede Inps attraverso la funzionalità “Contatti” del medesimo Cassetto previdenziale, per l’assegnazione manuale del medesimo Codice. La fruizione del beneficio avverrà mediante conguaglio con i contributi previdenziali dovuti per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2014, esponendo l’importo a credito secondo le modalità già indicate nella circolare Inps 32/2014.

CASI PARTICOLARI Nel caso di accoglimento di più istanze per lo stesso lavoratore, il datore di lavoro interessato dovrà evitare di superare il bonus complessivo di € 1.140 - qualora tutte le istanze accolte si riferiscano a rapporti a tempo determinato - ovvero di € 2.280 - qualora almeno un’istanza sia stata accolta per un rapporto a tempo indeterminato. Per le assunzioni a tempo determinato a scopo di somministrazione, il limite di € 1.140 deve essere riferito ai rapporti di lavoro riguardanti il medesimo utilizzatore. Nel caso, invece, di eventuale riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quanto inizialmente indicato sul modulo LICE – es. da tempo pieno a part-time - il datore di lavoro dovrà riproporzionare anche l’importo del bonus spettante, e ciò anche qualora la cessazione del rapporto di lavoro agevolato avvenga prima della data di scadenza indicata nell’istanza.

VERIFICHE INPS Le Sedi Inps effettueranno specifici controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sui requisiti relativi all’accesso, sulla durata e l’importo del beneficio spettante. Qualora vengano accertate somme indebitamente percepite dai datori di lavoro, esse saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto consentendo inoltre, grazie alla riparametrazione delle risorse, l’accoglimento di ulteriori istanze. (C)


REACH INSERITE 4 NUOVE SOSTANZE SVHC IN CANDIDATE LIST ECHA ha aggiornato la Candidate List con 4 nuove sostanze riconosciute come altamente problematiche (SVHC). La Candidate List attualmente contiene 155 sostanze. Nella tabella allegata sono riportate le sostanze aggiunte nella Candidate list il 16 giugno 2014 nonché il motivo della loro inclusione.

AGGIORNAMENTI SULLE SOSTANZE CHIMICHE

SUBSTANCE NAME

EC NUMBER

CAS NUMBER

SVHC PROPERTY

1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear

271-093-5

68515-50-4

Toxic for reproduction (Article 57 c) Carcinogenic (Article 57a); Mutagenic (Article 57(b); Toxic for Reproduction (Article 57(c); Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57 f)

Cadmium chloride

233-296-7

10108-64-2

Sodium perborate; perboric acid, sodium salt

239-172-9; 234-390-0

-

Toxic for reproduction (Article 57 c)

Sodium peroxometaborate

231-556-4

7632-04-4

Toxic for Reproduction (Article 57(c)

Gli obblighi di legge previsti per le aziende in seguito all’inserimento delle sostanze in candidate list si riferiscono alle sostanze da sole, nei preparati o contenute in articoli. In particolare i produttori e gli importatori di articoli contenenti una qualsiasi delle 4 sostanze SVHC sopra elencate hanno a disposizione fino al 16 dicembre 2014 per effettuare la notifica all’ECHA se sono pertinenti le seguenti due condizioni: 1. la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori a una tonnellata all’anno per produttore o importatore 2. la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso. Ci sono esenzioni dall’obbligo di notifica se la sostanza è già registrata per l’uso o quando è possibile escludere l’esposizione. Come previsto dal regolamento REACH, sarà seguita una procedura specifica per decidere se le sostanze debbano essere incluse anche nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV del regolamento REACH).

INTERMEDI: GUIDA PRATICA Si segnala la pubblicazione della guida pratica di ECHA che mira a supportare i registranti nel valu-

tare se una sostanza è utilizzata come intermedio in condizioni strettamente condizioni controllate e nel segnalare le informazioni per l’intermedio in IUCLID.

BIOCIDI: 3 GUIDE “DI TRANSIZIONE” Si segnala la pubblicazione dei seguenti 3 documenti Guida transitori in inglese: - Efficacy Assessment for Product Type 21 Antifouling Products - Efficacy Assessment for Preservatives - Mixture toxicity assessment for biocidal products for the environment Una “Guida di transizione” è un documento che è stato avviato sotto la “vecchia” direttiva biocidi ed essendo stato ultimato prima del relativo nuovo documento di orientamento del regolamento biocidi è stato reso disponibile come documento di orientamento transitorio.

BIOCIDI. ECCO LA VERSIONE 3.1.2 DEL R4BP3 Lanciata una nuova versione del R4BP, la piattaforma centralizzata attraverso cui vengono presentate tutte le domande relative ai biocidi. La nuova versione R4BP 3 (3.1.2) include nuove

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caratteristiche come funzionalità di ricerca avanzate, migliore interfaccia con l’utente e un tempo di inattività prolungato per la sezione lavoro. In parallelo, ECHA rende disponibili nuovi processi per supportare le domande di autorizzazione provvisoria e il rinnovo delle autorizzazioni nazionali soggette a mutuo riconoscimento.

BIOCIDI. PARERI SU PRINCIPI ATTIVI Il Comitato sui prodotti biocidi (BPC) si è riunito per la sesta volta dal 16-19 giugno 2014 e ha adottato pareri sui seguenti principi attivi e relativi tipi di prodotto (PT): - Folpet per PT 6, 7 e 9 - Carbon dioxide per PT 15 - Alpha-cypermethrin per PT 18 - Dinotefuran per PT 18 - Copper pyrithione per PT 21 - Tolylfluanid per PT 21 - Propan-2-ol per PT 1, 2 e 4 - Bacillus sphaericus per PT 18 - Bacillus thurigiensis subs. Israelensis Serotype H14, strain SA3A per PT 18

ECHA’S NINTH STAKEHOLDERS’ DAY Lo scorso 21 maggio si è tenuta ad Helsinki la nona giornata dedicata da ECHA agli stakeholder, ovvero a tutte le parti interessate dal REACH. La conferenza ha offerto ai partecipanti la possibilità di conoscere le ultime novità e aggiornamenti da ECHA, nonché seguire interventi sulle best practice e casi pratici da parte di aziende e ONG. La registrazione degli interventi è disponibile all’indirizzo http://echa.europa.eu.

PARERI DEL RAC PER 7 SOSTANZE Il Comitato di valutazione dei rischi (RAC) ha adottato 7 pareri scientifici sulle proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate, le sostanze sono:

1. 5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimidin4-yl dimethylsulphamate (Bupirimate (ISO)) 2. 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP) 3. Propylene oxide 4. 1,5-pentanedial (Glutaraldehyde) 5. Reaction mass of bis(2,2,6,6-tetramethyl1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate and 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane (Tinuvin 123) 6. 2-[7-fluoro-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-4,5,6,7tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (Flumioxazin (ISO)) 7. 1,2-dichloropropane (PDC)

RESTRIZIONI Aggiornato il Registro delle intenzioni, in particolare è stata lanciata una “call of evidence” per identificare le opportunità di sostituzione degli oli per lampade e dei liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 (deadline 30 agosto 2014). Inoltre è stata aperta una consultazione sull’opinione in bozza del SEAC relativamente alla sostanza Nonylphenol, branched and linear and Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated. Il termine per inviare commenti è il 18 agosto 2014. Si segnala infine la consultazione sulle proposte di restrizione relativamente alle sostanze Ammonium salts e Bisphenol A; 4,4’-isopropylidenediphenol (CE 201-245-8 / CAS 80-05-7). Il termine per l’invio dei commenti è il 18 dicembre 2014.

CONSULTAZIONI PUBBLICHE SU PROPOSTE DI CLH Avviate le consultazioni pubbliche sulle proposte di classificazione e dell’etichettatura armonizzata per le seguenti sostanze:

SUBSTANCE NAME

EC NUMBER

CAS NUMBER

DEADLINE FOR COMMENTING

Chlorsulfuron (ISO); 2-chloro-N-[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino] carbonyl]benzenesulphonamide

265-268-5

64902-72-3

04/07/2014

Linalool; (S,R)-3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol; dl-linalool [1] Coriandrol; (S)-3,7dimethyl-1,6-octadien-3-ol; d-linalool [2] Licareol; (R)-3,7-dimethyl-1,6-octadien3-ol; l-linalool [3]

201-134-4 [1] 204-810-7 [2] 204-811-2 [3]

78-70-6 [1] 126-90-9 [2] 126-91-0 [3]

08/08/2014

Pirimicarb (ISO); 5,6-dimethyl-2-dimethylamino-pyrimidin-4-yl N, N-dimethylcarbamate

245-430-1

23103-98-2

21/07/2014

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CONSULTAZIONE PUBBLICA SU PRINCIPI ATTIVI BIOCIDI Lanciate da ECHA le consultazioni pubbliche ai SUBSTANCE NAME

sensi del regolamento sui biocidi sul Medetomidine e triclosan, sostanze attive come potenziali candidati alla sostituzione. Di seguito maggiori dettagli:

PRODUCT TYPE

EC NUMBER

CAS NUMBER

DEADLINE FOR PROVIDING INFORMATION

Medetomidine

21

-

86347-14-0

15/08/2014

Triclosan

1

222-182-2

3380-34-5

15/08/2014

Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu (C)

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CONAI DA GENNAIO 2015 AUMENTA IL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI PER GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E IN VETRO A partire dal 1° gennaio 2015 il contributo ambientale CONAI sale da 140 a 188 euro/tonnellata per gli imballaggi in plastica e da 17,82 a 20,8 euro/tonnellata per gli imballaggi in vetro. In base a quanto si legge nei due comunicati stampa del 30 giugno 2014 (pubblicati su sito ufficiale del CONAI), gli aumenti sono stati deliberati per

far fronte agli incrementi dei corrispettivi conseguenti alla stipula del nuovo accordo quadro ANCI-CONAI (rispetto al 2013, +10,6% per gli imballaggi in plastica e +21,5% per gli imballaggi in vetro) e allo sviluppo della raccolta differenziata di tali tipologie di rifiuti. In relazione alla sola plastica, CONAI segnala inoltre il “peggioramento del mix qualitativo” raccolto. Gli aumenti, si evidenzia nei due comunicati, avranno effetto anche su alcune procedure forfettarie e per agevolare l’applicazione della nuova disciplina in materia di Contributo Ambientale rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento il Numero Verde CONAI 800-337799.

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(C)


SOA: la SOC.MA.S. mantiene tutte le iscrizioni HA POTUTO QUALIFICARSI ANCHE PER LA CATEGORIA OS 11, RELATIVA ALLE APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI La SOC.MA.S. srl, rappresentata dal nostro consigliere del gruppo edili perito Renzo Zannier e dal figlio Mirko, con sede in via Colloredo n. 80 a Pasian di Prato (UD) ha provveduto ad effettuare la verifica triennale mantenendo tutte le iscrizioni possedute. Ciò ha permesso di mantenere le qualificazioni precedentemente possedute ed in particolare, la categoria OS12 classifica V per euro 5.164.569, la categoria OG3 classifica II per 516.457 euro, e anche le categorie acquisite tre anni fa con l’ingresso di un nuovo Direttore Tecnico che aveva potuto qualificare la SOC.MA.S. nelle categorie OS11 classifica I per 258.000 e OS 34 classifica III per 1.033.000 euro. L’azienda ha utilizzato una particolare normativa disposta dal regolamento sulla qualificazione (DPR 207/2010) in particolare l’articolo 79 comma 14 che permette ad un’impresa di ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo (1.033.000 euro), dimostrando il requisito dei lavori eseguiti mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l’importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000 euro. Un direttore tecnico non può dimostrare il requisito dei lavori, qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione. Con la verifica triennale la SOC.MA.S. ha mantenuto tutte le qualificazioni, e potrà partecipare ad

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appalti pubblici fino ad un importo massimo di 6.197.482 euro per l’esecuzione di barriere stradali, categoria che riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale (OS12-A) e fino ad un importo massimo di 619.748 euro anche per l’esecuzione di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari (OG3). Con l’apporto del nuovo Direttore Tecnico con il precedente rinnovo aveva potuto qualificarsi anche per la categoria OS 11 fino ad un importo massimo di 309.000 euro relativa alle apparecchiature strutturali speciali categoria che riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari; e per la categoria OS 34 fino ad un importo massimo di 1.239.600 euro relativa ai sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità categoria che riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Libretto di impianto termico e del clima POSTICIPATA AL 15 OTTOBRE L’ENTRATA IN VIGORE PER I NUOVI LIBRETTI

Con un comunicato stampa il Ministero dello Sviluppo Economico informa che il 20 giugno scorso ha firmato il Decreto che contiene lo slittamento al 15 ottobre 2014 del termine per l’applicazione dei nuovi format del Libretto di impianto per gli apparati termici per la climatizzazione e la produzione dell’acqua calda sanitaria e del rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, contenuti nel precedente D.M. del 10 febbraio 2014. Viene evidenziato che il differimento arriva postumo in virtù del fatto che il termine originario di entrata in vigore dei nuovi modelli era stabilito per il 1° giugno 2014 (vedi Apinforma n. 7 del 15 aprile, pagina 50). Nel testo del Decreto del Ministero si legge: “Tenuto conto delle richieste di proroga dei suddetti termini, presentate dal Coordinatore della Commissione Ambiente-Energia della Conferenza della Regioni e delle Province Autonome, stante la difficoltà riscontrata nella maggior parte delle Regioni a rispettare i termini stessi e ritenuto opportuno prorogare i suddetti termini al fine di consentire alle regioni, rispettivamente, di apportare eventuali integrazioni al libretto, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del DM 10 febbraio 2014 e di emanare propri indirizzi operativi alle autorità competenti e agli operatori del settore anche in attuazione dell’articolo 10, comma 4 del DPR 74/2013”. Spostando la data di proroga “Entro e non oltre il 15 ottobre 2014”.

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Il Decreto, dunque, permette fino alla sopracitata data di utilizzare, nelle operazioni di controllo o negli interventi di nuova installazione, sostituzione o manutenzione, indifferentemente sia i nuovi che i vecchi modelli di libretto. Il differimento si ritiene applicabile anche nelle Regioni che hanno a loro volta provveduto con propri atti a disporre differenti date per la definitiva adozione dei nuovi modelli. Quali sono le maggiori novità a partire dal 15 ottobre e previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 e dal Decreto ministeriale 10 febbraio 2014: - il nuovo modello di libretto deve essere disposto non solo per tutti gli impianti di riscaldamento, ma ora anche per tutti quelli di condizionamento. È scaricabile dal sito del Mise (Ministero Sviluppo Economico) ed è costituito da un modulo unico, personalizzabile, con più schede, assemblate in funzione delle componenti dell’impianto. È obbligatorio per tutti gli apparati sia di riscaldamento che di condizionamento; - il rapporto di efficienza energetica (vale a dire il verbale che attesta l’avvenuto controllo) deve essere compilato e successivamente trasmesso dall’installatore nel caso di impianti di riscaldamento con potenza maggiore di 10 kW e di condizionamento con potenza maggiore di 12 kW. La periodicità delle verifiche è quella prevista dal DPR 74/2013 o da altre norme regionali. - sono esclusi dall’obbligo di redigere il rapporto di efficienza energetica, ma non dalla compilazione del libretto di impianto, gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili. (CS)



Note informative

LE NOVITÀ NORMATIVE NAZIONALI

MINISTERO INFRASTRUTTURE: RIUNIONE SU RIFORMA APPALTI Nel corso di un incontro svoltosi il 18 giugno scorso al Ministero Infrastrutture con le organizzazioni rappresentative del sistema produttivo e delle stazioni appaltanti, il Vice Ministro Nencini ha illustrato tempi e modalità di riordino della normativa in materia di appalti pubblici, anche in considerazione della necessità di recepire le nuove direttive europee. L’intenzione del Ministero è quella di predisporre due distinti Decreti delegati destinati a recepire l’intero corpo normativo delle direttive e sostanzialmente riscrivere il Codice Appalti in un contesto di soft law in grado di determinare una significativa semplificazione e riduzione quantitativa delle norme. Il primo Decreto, in particolare, dovrebbe contenere il recepimento delle disposizioni delle direttive relative alle procedure di affidamento di appalti e concessioni (norme quadro e di principio). Il secondo Decreto avrà contenuti più specifici e di dettaglio e ricomprenderà la disciplina delle fasi della programmazione, progettazione, verifica, direzione lavori, collaudo, qualificazione delle imprese, disciplina del contenzioso. Il Ministero vorrebbe presentare i due Decreti prima della pausa estiva (ultima settimana di luglio). L’obiettivo è quello di pervenire al recepimento delle direttive (il termine ultimo è il 18 aprile 2016) entro il primo semestre 2015.

LE NOVITÀ PER L’EDILIZIA NEI DECRETI P.A. E CRESCITA E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 il Decreto Legge n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli PAG. 26 - APINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2014

uffici giudiziari” (Decreto P.A. e semplificazioni). Viene evidenziato che, rispetto al testo originario del provvedimento proposto ed esaminato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 13 giugno, sono saltate parecchie norme di seguito elencate. - Abolizione della responsabilità solidale in materia fiscale nei subappalti. - Semplificazione sui requisiti di fatturato. - Controllo dei requisiti documentali solo sul primo classificato. - Cancellazione dell’incentivo del 2% per la progettazione interna alla P.A. - Cancellazione dell’obbligo di calcolare il ribasso di gara al netto del costo della manodopera. - Slittamento a fine 2014 dell’entrata in vigore della garanzia di esecuzione di grandi opere. - Scadenza delle verifiche triennali “soft” sui certificati di accesso al mercato dei lavori pubblici rilasciati ai costruttori. - Dimezzamento dei tempi di istruttoria del permesso di costruire per Comuni oltre 100 mila abitanti. - Limite a due anni del potere di autotutela della P.A. sulla Scia. - Silenzio assenso tra amministrazioni statali (ove sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti, o nulla osta). - La semplificazione di controlli sulle costruzioni in zone sismiche. - La possibilità di richiesta presso lo sportello unico dell’edilizia della valutazione dei permessi di costruire. Di seguito, invece, si sottolineano le misure di maggior rilievo per il comparto edile presenti nel Decreto. Abolizione Autorità di Vigilanza (articolo 19). Pieni poteri a Raffaele Cantone Il provvedimento prevede l’esplicita soppressione dell’AVCP con immediata cancellazione di Presidente e Consiglio e che “i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità Nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC)”. Sono conferiti pieni poteri a Raffaele Cantone che erediterà “le risorse umane, strumentali e finanziarie” e che avrà il compito,


entro dicembre 2014, di riorganizzare uffici e funzioni della Vigilanza. Dalla soppressione dell’Autorità si risparmieranno circa 1,5 milioni di euro. E’ decaduta, quindi, l’ipotesi di uno spacchettamento dell’AVCP fra Anac e Ministero Infrastrutture. Il modulo unico per l’edilizia (articolo 24). Al Consiglio dei Ministri l’agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 Entra nel Decreto la norma sul modulo standard per la Scia. La disposizione fissa una modulistica unificata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle Regioni e agli enti locali di istanze, dichiarazioni o segnalazioni per edilizia e attività produttive. Entro il 31 ottobre 2014 il Consiglio dei Ministri dovrà adottare l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 con le linee di indirizzo condivise tra Stato, Regioni, province autonome e autonomie locali e il relativo cronoprogramma per poterle applicare. Si legge nel testo che “ entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, adottano con Decreto del Ministero competente, di concerto con il Ministero delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese” La Conferenza unificata avrà il compito di raggiungere un’intesa sulla modulistica unificata da adottare. Le white list (articolo 29). La documentazione antimafia è acquisita dalle stazioni appaltanti Obbligo di white list per le attività più esposte al rischio di infiltrazione mafiosa ovvero quelle inerenti a trasporto di materiali, trasporto di rifiuti, estrazione e fornitura di inerti, confezionamento e fornitura di calcestruzzo, noli, forniture di ferro lavorato, guardiania dei cantieri. Viene altresì stabilito che la documentazione antimafia, sia nella forma della comunicazione che in quella dell’informazione, è sempre acquisita dalle stazioni appaltanti mediante consultazione, anche in via telematica, degli elenchi tenuti presso le prefetture. Infine è stabilito che “La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco”. Expò Milano 2015 (articoli 30, 33) Il Presidente dell’Anac avrà compiti di alta sorvePAG. 27 - APINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2014

glianza e garanzia delle correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere di Expo Milano 2015. “A tal fine l’Anac si avvale di un’apposita Unità operativa speciale, composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dalla Guardia di Finanza”. L’Anac da un lato, può verificare, in via preventiva, la legittimità degli atti relativi all’affidamento e all’esecuzione dei contratti di lavori; dall’altro, dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti alla soppressa Autorità di Vigilanza. E’ altresì stabilito che la società organizzatrice possa avvalersi dell’Avvocatura Generale dello Stato con pareri in merito a controversie che possono nascere sull’esecuzione di contratti di lavoro, servizi o forniture. L’Avvocatura deve obbligatoriamente segnalare il suo parere “sulla proposta transattiva entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta”. Commissariamenti (articolo 32) Viene confermata la norma sui commissariamenti alle aziende coinvolte in inchieste di corruzione. Il presidente dell’Anac potrà proporre al Prefetto, in caso di reati gravi contro la P.A., di rinnovare gli organi sociali “mediante la sostituzione del soggetto coinvolto” o di “provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice”. Nel testo si legge, inoltre che “Le disposizioni si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal prefetto un’informazione antimafia interdittiva e sussista l’urgente necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali”. Il commissariamento potrà, altresì, avvenire anche con l’assunzione straordinaria della gestione diretta, ma sarà comunque limitato “alla completa esecuzione del contratto d’appalto”. Le varianti in corso d’opera (articolo 37) L’articolo 37 prevede che le varianti in corso d’opera siano comunicate all’Autorità anticorruzione. Tra le varianti da comunicare sono escluse quelle derivanti da errore o omissione progettuale. Le varianti in questione possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, solo in caso di “esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, e di “cause impreviste e imprevedibili”. Inoltre, le stesse, devono essere trasmesse insieme al progetto esecutivo “all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento”, entro trenta


giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante. Processo amministrativo semplificazioni in materia di appalti (articoli 38, 39, 40) E’ stabilito che entro 90 giorni si proceda all’avvio della sperimentazione del processo amministrativo telematico. Prende inoltre l’avvio il rito semplificato per i contenziosi sugli appalti pubblici, con la possibilità di definizione della lite anche in sede cautelare. La norma prevede oltre alla possibilità di decisione immediata del giudizio nell’udienza cautelare, anche la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d’ufficio“ in caso di esigenze istruttorie o quanto è necessario integrare il contradditorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l’ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l’integrazione del contradditorio o dispone il rinvio per l’esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.” Si legge, inoltre, nel testo che “dalla data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata”. Inoltre, nel caso di provvedimenti cautelari, il giudice subordina l’esecuzione a una cauzione. E’ stabilito che per salvaguardare i rapporti già avviati, le disposizioni troveranno applicazione ai giudizi “introdotti con ricorso depositato in data successiva a quella di entrata in vigore del provvedimento”. Si sottolinea infine, che, per il ricorso al Tar, è fissato in 20 giorni il termine per il deposito della sentenza “ferma restando la possibilità di chiedere l’immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.” Il Decreto punta anche a sanzionare le irregolarità delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso di requisiti per partecipare alle gare pubbliche. Vengono così previste l’applicazione di sanzioni nei confronti del concorrente responsabile in misura “non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50 mila euro”. Viene inoltre, stabilito che “Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione”. Al concorrente è fissato un termine, non superiore a 10 giorni, “perché siano integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.” Liti temerarie (articolo 41) Al fine di scoraggiare l’abuso del processo da parPAG. 28 - APINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2014

te delle imprese che non hanno vinto una gara viene confermata la disposizione che prevede un inasprimento di sanzioni per le liti temerarie e “l’importo della sanzione pecunaria può essere elevato fino all’uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite”. Il giudice amministrativo ha il potere di condannare, anche d’ufficio, “la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste”.

PUBBLICATO DECRETO AMBIENTE E CRESCITA E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 il Decreto Legge n. 91 recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.” (Decreto Ambiente e crescita). Tra le misure più importanti per le Pmi si segnalano le seguenti disposizioni. Scuole (articolo 9) Al fine di riammodernare il patrimonio di edilizia scolastica viene aperta la possibilità di poter beneficiare fino a 350 milioni dal fondo Kyoto. Il finanziamento potrà esser usato da soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia scolastica e universitaria per interventi di efficientamento energetico di scuole ed atenei. Oltre agli enti locali, stessa possibilità avranno i fondi immobiliari nati per intervenire sul patrimonio immobiliare pubblico. Il prestito a 20 anni avrà un tasso dello 0,25%. Viene specificato che “Gli interventi devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell’edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni”. Gli enti locali potranno indebitarsi derogando ai vincoli imposti agli enti locali sul rapporto tra vecchi e nuovi mutui. Spesa dei fondi Europei (Articolo 12) Al fine di poter spendere i fondi europei, relativi alla programmazione 2007-2013, vengono introdotte delle deroghe “ai soggetti pubblici già titolari di interventi finanziari, in tutto o in parte, con risorse dell’Unione europea nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno e destinate dai Programmi nazionali, interregionali e regionali


alla riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico degli stessi sono attributi, fino al 31 dicembre 2015, poteri derogatori” alle norme del Codice appalti e alla legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo. Impatto ambientale (articoli 12 e 15) Per la verifica sull’impatto ambientale vengono rivisti alcuni aspetti tecnici relativi ai progetti da sottoporre a valutazione. In particolare, si adegua la definizione di “progetto” a quella europea qualificandolo come “la realizzazione di lavori di costruzione o di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo” e portando quindi l’ambito di applicazione della disciplina Via a coincidere con il disposto comunitario. Per altro verso, si stabiliscono le modalità di definizione delle soglie per la valutazione di assoggettabilità a Via, prevedendo che siano disciplinate con Decreto del Ministro dell’Ambiente. Inoltre, si stabilisce che “Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell’incremento dell’efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale è ridotto da cinquanta a quaranta inclusi il presidente e il segretario”. Le bonifiche (articolo 13) L’Articolo prevede una procedura semplificata per realizzare privatamente interventi di bonifica a proprie spese. Tale misura “risponde alla necessità e urgenza di superare le difficoltà e le incertezze procedimentali della disciplina vigente che rallentano l’attuazione e l’approvazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza dei siti contaminati”. La norma è finalizzata a ridurre il livello di contaminazione “a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione”. Viene specificato che successivamente alla presentazione dei progetti esecutivi alla Regione, la Conferenza dei servizi deve essere convocata entro 30 giorni, entro i successivi 90 giorni la Regione adotta una determinazione conclusiva “che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato”. L’interessato, nei successivi 30 giorni, deve comunicare l’avvio dell’intervento, che si deve concludere entro massimo 18 mesi. Se si supera questo termine si torna alla procedura ordinaria. Ultimati i lavori di bonifica “l’interessato presenta il piano di caratterizzazione all’autorità al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di PAG. 29 - APINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2014

contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d’uso”. Una volta “conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d’uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda”. Nuovi istituti per crediti a Pmi (articoli 17 e 22) La norma del Decreto liberalizza il credito togliendo il monopolio del prestito di fondi alle Pmi da parte delle Banche. Le Pmi potranno, infatti, usufruire di crediti presso assicurazioni, fondi pensione, fondi di credito, società di cartolarizzazioni (Viene eliminata la ritenuta d’acconto sugli interessi pagati dalle obbligazioni consentendo alle società di cartolarizzazione di agire come mini fondi di credito). Specificatamente, le assicurazioni italiane potranno svolgere l’attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti delle aziende senza limitarsi ad acquistare crediti esistenti ed erogati da altri. Banca d’Italia, autorità di vigilanza e Ivass vigileranno sui pericoli di “finanziamento selvaggio” introducendo precisi requisiti all’operatività esclusiva di operatori qualificati. Bonus per acquisto di macchinari (articolo 18) Viene stabilita una dote in credito d’imposta del 15% per gli investimenti delle imprese in macchinari. Tale investimento deve essere effettuato entro il 30 giugno 2015. Si potrà, altresì, usufruire del beneficio in compensazione a partire dal 2016 e in tre quote annuali. Tale misura dovrebbe mobilitare 8,2 miliardi in beni agevolabili, di cui 4,1 miliardi nel corrente anno. Ace (articolo 19) L’Ace (Aiuto per la crescita economica) è stato varato dal governo Monti al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Con la riforma della P.A. e il Decreto per la crescita si amplia il campo d’azione dell’Ace. Si legge, infatti che, “a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, i soggetti Irpef e Ires potranno fruire di un credito di imposta commisurato all’eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta per incapienza del reddito complessivo netto”. Nel caso di soggetti incapienti Ires, l’aiuto potrà essere trasformato in un credito di imposta sull’Irap da utilizzare in 5 anni.


L’Ace per PMI quotate (articolo 20) Per la aziende che decidono di quotarsi in borsa elaborato il super Ace il quale prevede “per tre periodi d’imposta una maggiorazione del 40% della variazione in aumento del capitale per le società ammesse alla quotazione”. La maggiorazione quindi è valida per l’anno in cui si effettua la quotazione e i due anni successivi. Energia: sconto alle Pmi (articolo 26) Viene stabilito lo sconto del 10% sulla bolletta energetica delle Pmi. Al fine di agevolare il finanziamento, inoltre “a decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kw è rimodulata per un periodo di 24 anni decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti”. Passa, inoltre, dal 10 all’8% il taglio secco dei rimborsi, dal 2015, per chi manterrà la cadenza ventennale. Gli impianti di generazione e le reti elettriche private pagheranno, invece, il 5% dei normali contributi per gli impianti già operativi e per quelli realizzati a fine 2014. Semplificazione per comunicazione rinnovabili (articolo 30) Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili viene effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal Gse Spa.

INPS: IL DURC NEGATIVO VIENE SOSPESO CON DOMANDA DI RATEAZIONE L’Inps con il messaggio n. 5192 del 6 giugno scorso, ha comunicato che nei 15 giorni assegnati dal preavviso di Durc interno negativo, la presentazione della domanda di rateazione sospende l’esito positivo o negativo del procedimento, fino alla definizione dell’istanza o fino al pagamento della prima rata. Questo se la dilazione è già stata accolta. Viene specificato che possono essere rateizzati i debiti per contributi non versati alle scadenze di legge, debiti in fase amministrativa per i quali l’Inps deve ancora formare l’avviso di debito. Inoltre, i datori che operano con il sistema Uniemens e gli intermediari abilitati, ovvero consulenti del lavoro e professionisti, devono trasmettere le domande usando la funzionalità predisposta all’interno del cassetto previdenziale aziende, denominata “Comunicazioni On-line”, dopo aver analizzato la posizione debitoria e aver ricompreso le partite a PAG. 30 - APINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2014

debito inerenti tutte le gestioni previdenziali. Successivamente l’Inps esaminerà la documentazione e verificherà l’impegno del contribuente a regolarizzare la situazione debitoria. L’Istituto accoglie o respinge la domanda entro 15 giorni dalla presentazione. Nel caso di accoglimento positivo della dilazione, è rilasciato il piano di ammortamento definitivo tramite Pec o via fax. Per quel che concerne la tempistica dei versamenti viene evidenziato che il pagamento della prima rata, tramite modello F24, va effettuato entro il termine indicato nel piano e perfeziona la dilazione; la seconda rata va pagata entro 30 giorni dalla scadenza della prima rata. Le rate successive devono essere versate mensilmente, con modello F24. L’Inps, infine, sottolinea che se i debiti contributivi oggetto di istanza di rateazione contengono anche partite inerenti a quote a carico dei lavoratori trattenute sul Libro unico del lavoro ma non versate, anche se la dilazione può essere autorizzata, scatta la denuncia all’autorità giudiziaria, previa diffida sanabile entro 90 giorni dalla notifica. Il datore di lavoro potrà regolarizzare la propria posizione anticipando un numero di rate del piano di ammortamento sufficienti a coprire l’ammontare delle quote a carico dovute.

ANAC: DISPOSIZIONI URGENTI A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA Il Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone, con la delibera n. 102 del 26 giugno 2014, ha dato disposizioni urgenti per il funzionamento delle nuove attività a seguito dell’art. 19, comma 1, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90. In particolare, si stabilisce che fino all’adozione di specifici atti di organizzazione da parte dell’Autorità nella sua composizione collegiale, le nuove attività connesse alle funzioni e ai compiti trasferiti a seguito della soppressione dell’AVCP, sono svolte in modo separato rispetto alle normali attività dell’A.N.AC. in materia di anticorruzione e trasparenza. Specificatamente, sul sito telematico dell’Autorità di Vigilanza e dell’A.N.AC., viene reso noto che: “la gestione contabile, con riferimento alle attività connesse alle funzioni trasferite a seguito della soppressione dell’AVCP avviene separatamente rispetto alle attività connesse alle funzioni attribuite in materia di anticorruzione e trasparenza, mediante l’utilizzo dei due distinti documenti di bilancio approvati per l’anno 2014. Conseguentemente saranno mantenuti due diversi conti correnti bancari, entrambi intestati all’A.N.AC.”; “gli uffici dell’A.N.AC., preposti allo svolgimento


delle attività in materia di anticorruzione e trasparenza e quelli preposti allo svolgimento delle attività connesse alle funzioni trasferite a seguito della soppressione dell’AVCP, rimangono nelle attuali rispettive sedi”; “la comunicazione via web avviene, fino alla progettazione del nuovo sito dell’Autorità, mediante il sito dell’A.NA.C. e il sito della soppressa AVCP”; “le comunicazioni relative alle materie trattate dalla soppressa AVCP continuano ad essere inviate agli uffici e ai recapiti indicati sul sito della soppressa AVCP. Le stesse verranno assunte al relativo protocollo che rimarrà operativo e separato rispetto al protocollo utilizzato per le comunicazioni in materia di anticorruzione e trasparenza”; “che le funzioni di Segretario generale sono svolte dalla dott.ssa Antonella Bianconi, attuale Segretario generale dell’A.N.AC.”.

AVCPASS: CONFERMATA L’ENTRATA IN VIGORE Il D.l. 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” (G.U. Serie Generale n. 144 del 24 giugno 2014), entrato in vigore il 25 giugno 2014, non dispone, come ipotizzato, una quarta proroga all’entrata in vigore dell’obbligo per le stazioni appaltanti, a partire dallo scorso 1° luglio, di ricorrere al servizio informatico realizzato dall’ormai soppressa AVCP, per la verifica on line del possesso dei requisiti di partecipazione delle imprese alle gare d’appalto. Il sistema, si ricorda, è disposto per le gare nei settori ordinari con importo a base d’asta pari o superiore a 40.000 euro. L’ipotesi di una proroga tramite provvedimento d’urgenza nel Consiglio dei Ministri dello scorso 30 giugno, era auspicata in virtù delle criticità emerse nell’utilizzo del nuovo sistema, poiché, a due anni dalla delibera AVCP n. 111/2012, istitutiva del sistema AVCPASS, l’utilizzo obbligatorio di tale piattaforma telematica ha trovato impreparate sia le imprese, che le Amministrazioni, al punto tale da parlare di “rischio di paralisi” del mercato degli appalti pubblici. In attesa di smentite e ripensamenti, o eventualmente di precisazioni tecniche, circa tale sistema, si riportano i principali step procedimentali che l’operatore economico deve seguire: - gli operatori economici (imprese) che intendono partecipare a pubbliche gare d’appalto di lavori, forniture e servizi, devono registrarsi al servizio AVCPASS, indicando a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intendono partecipare; PAG. 31 - APINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2014

- dopo la registrazione, i concorrenti possono inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6 bis, co. 4, del Codice Appalti, al fine di utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali intendono partecipare entro il periodo di validità del documento; - il sistema rilascia un documento, il “PassOE”, che va inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa da produrre in sede di partecipazione alla gara, unitamente alle autocertificazioni sul possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara. Il Pass rappresenta lo strumento necessario attraverso cui le stazioni appaltanti procedono all’acquisizione via web della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario dei concorrenti. Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell’Autorità, con profilo di “Amministratore dell’operatore economico”. Di norma, l’abilitazione avviene nell’arco di 48 ore dalla richiesta; tuttavia tale tempistica non è garantita nel caso di soggetti non autorizzabili in via automatica (es. gli amministratori e legali rappresentanti di operatori economici non tenuti all’iscrizione sul registro delle imprese ovvero procuratori generali e speciali di operatori economici che, seppur tenuti all’iscrizione sul registro imprese, non compaiono sullo stesso). E’ pertanto onere dell’operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara ai fini dell’ottenimento del PassOE. - I dati e la documentazione probatoria dei requisiti di capacità delle imprese vengono raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’AVCP. Coerentemente con quanto previsto dall’art. 77, comma 5, del Codice e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC. E’ pertanto necessario che almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico, o eventuale delegato dell’operatore economico, possiedano un indirizzo PEC (casella PEC personale dell’amministratore e casella PEC dell’operatore economico; casella PEC personale del delegato e casella PEC dell’operatore economico). Nel caso di operatore economico persona fisica, casella PEC personale.


Nella sezione “Servizi” del sito dell’Autorità è stata predisposta una pagina dedicata interamente alla formazione on line sul nuovo sistema AVCPASS. Link di riferimento: http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi

SEMPLIFICAZIONE CONTROLLI: COME CAMBIANO LE TEMPISTICHE PER IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA E’ stato esaminato in Consiglio dei Ministri, il 30 giugno scorso, un primo schema di Decreto correttivo del Codice Antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove di-

sposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”). La bozza, di cui ancora non circolano versioni ufficiali, secondo indiscrezioni, dovrebbe passare al vaglio di uno dei prossimi CdM, così da vararsi il provvedimento stesso entro la prossima settimana. Il provvedimento diventerà operativo entro 30 giorni dalla pubblicazione in G.U.R.I. Tra le novità anticipate, di rilevante interesse per le imprese operatori economici, in vista della stipulazione dei contratti di appalto, si segnala la riduzione dei termini per il rilascio dei nulla osta prefettizi ai fini dell’antimafia. Si propone di seguito uno schema riassuntivo dei principali cambiamenti.

D.LGS. 159/2011

Comunicazione prefettizia

Informazione prefettizia

BOZZA DECRETO CORRETTIVO

Art. 88, co. 4: Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro quarantacinque giorni Rilascio entro trenta giorni dal dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare ricevimento della richiesta, senza complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ulteriori proroghe. ritardo ai soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, e fornisce la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni. Art. 92, co. 2: […] quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, il prefetto rilascia l’informazione antimafia interdittiva entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all’amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.

Rilascio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ma possibilità di approfondimenti nei successivi quarantacinque giorni per lo scioglimento di riserve nei casi più difficili. Nei casi di urgenza le stazioni appaltanti potranno stipulare i contratti di appalto senza attendere la risposta della prefettura, salvo risolvere il contratto in caso di esito negativo delle verifiche (con Art. 92, co. 3: previsione di pagamento delle Decorso il termine di cui al comma 2, ovvero, nei casi prestazioni già eseguite, secondo di urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla quanto già previsto dall’art. 135, co. 1 ricezione della richiesta, i soggetti di cui all’articolo 83, e 3, D.lgs. 163/06). commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia.

Per questioni di chiarezza, si ricorda che ai fini del rilascio della comunicazione prefettizia si analizzano i casi in cui la connivenza con ambienti criminali sia provata dall’adozione di misure di prevenzione o di sentenze di condanna, e riguarda gli appalti il cui importo a base di gara, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, sia superiore a 150.000 euro ex art. 83, co. 2, lett e), e inferiore alla soglia di rilievo comunitario (ad oggi 5.186.000 euro ex art. 28, co. 1, lett. c)). L’informazione prefettizia, invece, analizza, oltre alle sentenze, anche i casi di infiltrazione emersi PAG. 32 - APINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2014

nel corso di indagini di polizia, e riguarda i contratti di appalto il cui importo a base di gara sia superiore alla soglia di rilievo comunitario. In futuro, nel caso in cui dovesse essere vagliato senza modifiche il decreto correttivo, pare potrà essere estesa anche per il rilascio della comunicazione prefettizia (quindi per gli appalti sotto soglia) la procedura prevista per l’informazione, basata sulle indagini di polizia. Sembra, inoltre, che le nuove misure non verranno applicate alle richieste di nulla osta già avanzate al momento di entrata in vigore del provvedimento.


Le prefetture competenti al rilascio della documentazione antimafia saranno quelle della provincia in cui ha sede l’impresa, e non più quelle in cui ha sede l’amministrazione richiedente.

FOCUS: È VERA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA? Si segnalano di seguito alcune criticità interpretative emerse dal confronto tra le varie, e numerose, disposizioni disciplinanti l’iter procedimentale per la stipulazione degli appalti pubblici nella lotta alle infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. In primo luogo si ricorda che l’abolizione della funzione di rilascio della certificazione con dicitura antimafia da parte delle Camere di Commercio, ha comportato un sovraccarico di lavoro, in termini di verifica e raccolta della documentazione ai fini del rilascio dei nulla osta, da parte delle Prefetture. Ciò determina, ovviamente, un rallentamento della procedura del rilascio di detta documentazione, con conseguente stipulazione dei contratti da parte delle stazioni appaltanti, nelle more del rilascio della stessa. L’assenza della previsione espressa di un obbligo di risoluzione in caso di sopraggiunto esito negativo dei controlli se i lavori siano in corso di ultimazione (concetto alquanto esteso ed estendibile), e la previsione del pagamento per il lavori già eseguiti, non sembra poter far parlare di tenace lotta a questa realtà purtroppo oggi molto diffusa in questo ambito, come ci ricordano i recenti fatti di cronaca. In secondo luogo, il nobile intento di introdurre le cosiddette white list, prima con l’art. 52, L. 190/2012, e poi con la riformulazione operata dall’art. 29 del D.l. 90/2014 (sulla semplificazione della P.A.), viene mortificato dall’assenza di previsione di un obbligo di iscrizione presso le stesse da parte degli operatori economici. Da ultimo, si ricorda come non siano obbligatori i controlli ai fini dell’antimafia per i contratti i cui importi base non eccedano i 150.00 euro (valore che, oltretutto, coincide con la soglia prevista per il rilascio dell’attestazione SOA). Fortunatamente, molte stazioni appaltanti, grazie alla facoltà riconosciuta dalla L. 190/2012, scelgono di prevedere nei bandi di gara, clausole di esclusione in mancanza di presentazione di documentazione antimafia.

EDILIZIA SCOLASTICA. RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA Il 30 giugno scorso, il Cipe (Comitato interministeriale per la politica economica, coordinato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Luca Lotti, e presieduto dal premier Matteo Renzi) ha PAG. 33 - APINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2014

revocato risorse per interventi della programmazione 2007-2013 in ritardo o bloccati, per riassegnarli in primo luogo all’edilizia scolastica (la quota riservata a tale scopo è di 510.000.000 di euro: - € 400.000.000 per interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica, rimozione barriere architettoniche e messa in sicurezza di edifici scolastici di cui all’art. 18, co. 8 ter, D.l. 69/2013 - “del Fare” - (istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui sia stata censita la presenza di amianto). I finanziamenti sono destinati ad interventi i cui progetti siano già pronti e immediatamente cantierabili, comunque da aggiudicare entro breve; - € 110.000.000 per piccoli interventi di ripristino funzionale degli impianti, e di decoro (tinteggiature, riparazione di impianti idraulici ed elettrici, sistemazione di aree verdi, serramenti e vetri rotti), che interesseranno soprattutto le regioni del Sud). Per interventi in ritardo o bloccati si intendono situazioni per cui non si erano ancora create “obbligazioni giuridicamente vincolanti” verso imprese o altri soggetti terzi, entro la scadenza del 30 giugno 2014, come stabilito da precedenti delibere del Cipe. Lo scopo, appunto, è quello di assegnare questi soldi a progetti che siano garanzia di veloce spendibilità. Ricostruiamo, di seguito, il notevole impegno economico del Governo e degli enti locali a favore delle scuole, negli ultimi mesi: - mappatura degli interventi da effettuare sugli edifici scolastici, su raccolta di segnalazioni dei sindaci (interventi che potranno essere realizzati beneficiando di una serie di deroghe alle norme sul permesso di costruire e al Codice Appalti, previste dal DPCM 22 gennaio 2014); - prosecuzione dell’iter di cantierizzazione di 692 progetti di riqualificazione e messa in sicurezza a cui erano già stati assegnati € 150.000.000 dal decreto del Fare (i fondi sono stati assegnati alle Regioni e da queste trasferiti agli enti locali che stanno predisponendo bandi pubblici); - € 36.000.000 assegnati dal ministero dell’Istruzione con il DM 156/2014 ad enti locali, per rinnovare strutture obsolete o costruire nuovi edifici secondo i nuovi modelli di spazi di apprendimento; - € 350.000.000 con finanziamenti a tasso agevolato, stanziati con il recentissimo D.l. 91/2014, destinati ad interventi di efficienza energetica di scuole e Università.


AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: I LAVORI DA AMPLIARE

ANTISISMICA. STANZIATI 195 MILIONI DEL 2013

Con il D.l. 83 del 31 maggio scorso il Governo è intervenuto sul procedimento di rilascio per la realizzazione di interventi edilizi in aree vincolate in base all’articolo 146 D.lgs. n. 42/2004. L’esecutivo ha fatto coincidere il momento iniziale di efficacia quinquennale dell’autorizzazione paesaggistica con quello del titolo abitativo edilizio per l’esecuzione dell’intervento. Specificatamente, l’articolo 146 del Codice prevede ora che il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da motivi imputabili da chi lo esegue. Un’ulteriore provvedimento per la semplificazione della tutela del paesaggio, prevede l’approvazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge (1 dicembre 2014), di un regolamento che apporterà modifiche e integrazioni al Dpr del 9 luglio 2010, n. 139. Tali integrazioni sono finalizzate, specificatamente: - all’ampliamento delle ipotesi di interventi di entità moderata soggette al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica; - ad immettere, a livello tecnico, semplificazioni procedimentali. Viene evidenziato che l’elenco degli interventi è contenuto nell’allegato I al Decreto e contiene 39 tipologie di intervento. Il regolamento rappresenta uno strumento di semplificazione e di chiarimento anche rispetto ad alcune ipotesi di intervento non esplicite nonché per estendere la procedura anche ad interventi ad oggi esclusi. Nello specifico, si evidenzia, che la procedura semplificata di autorizzazione potrà essere alleggerita modificando le disposizioni che, in caso di valutazione negativa, prevedono la trasmissione del preavviso di rigetto in base all’articolo 10-bis della Legge 241/1990, ma consentono all’interessato di far rivalutare l’istanza da parte della Soprintendenza solamente a seguito del diniego dell’amministrazione competente. Infine, il Dl, è intervenuto in relazione alla consultazione degli archivi di Stato. E’ stata, infatti, rimossa la norma del Codice inerente il divieto di accedere ai documenti che gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato in relazione al pericolo di dispersione o danneggiamento o in caso di appositi accordi con i responsabili degli archivi, abbiano immesso negli stessi prima del termine ordinario previsto dal Codice.

Con l’ordinanza n 171/2014 del 19 giugno scorso la Protezione Civile ha stanziato 195,6 milioni di euro del 2013 per gli interventi di protezione del rischio sismico. Il provvedimento assegna le risorse relative al 2013 del “Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico”, avviato con la Legge 77/2009 all’indomani del sisma che colpì l’Abruzzo nel 2009. Specificatamente sono previsti fondi per 965 milioni di euro in 7 anni al fine di realizzare interventi di mitigazione del rischio sismico sul territorio nazionale regolando le modalità di finanziamento degli interventi “sull’edilizia privata, sulle strutture e infrastrutture cittadine di particolare importanza per i piani di protezione civile, limitando gli interventi alle zone a più elevata pericolosità sismica e alle strutture più vulnerabili.” Nello specifico si evidenzia che i 195,6 milioni di euro stanziati per il 2013 sono stati ripartiti tra le Regioni, in modo proporzionale al rischio sismico dell’ambito territoriale ed attinenti ai seguenti interventi: - 170 milioni di euro per studi o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d’interesse strategico per finalità di protezione civile; - 16 milioni di euro per studi di microzonazione sismica; - 8,3 milioni di euro per interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione; - altri interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati; - 1,3 milioni di euro destinati alla Protezione Civile ai fine dell’esecuzione delle attività.

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PER LA DETRAZIONE AL 65% ABOLITA LA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Nella seduta del 20 giugno scorso, il consiglio dei Ministri ha approvato il D.lgs. recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata” in attuazione dell’articolo 7 della delega fiscale all’Esecutivo. Il Disegno di Legge fa abrogare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, ammessi alla detrazione del 65%, che proseguono per più periodi di imposta. La cancellazione è attinente di un adempimento previsto dal comma 6, dell’articolo 29, del DL 185/2008 e convertito dalla Legge 2/2009, che


impone a chi sta realizzando interventi di riqualificazione energetica usufruendo della detrazione fiscale del 55%-65% la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono da un anno all’altro. Viene sottolineato che soltanto nel caso in cui i lavori proseguono per più periodi di imposta, cioè per più anni, ad oggi c’è l’obbligo di comunicarlo alle Entrate, oltre che all’ENEA, alla quale vanno trasmessi i documenti relativi a tutti i lavori, indipendentemente dagli anni di imposta. Le procedure nei confronti dell’ENEA non cambiano. Per quanto riguarda i professionisti, viene specificato che dal 31 dicembre 2015 le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente, non costituiranno compensi in natura per il professionista. Il professionista, infatti, non dovrà più “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo. Nella legislazione vigente le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista vengono fatturate e quindi da quest’ultimo integralmente dedotte. Per le Società tra Professionisti indipendentemente dalla forma giuridica, si applicherà, anche ai fini dell’IRES, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c) del TUIR. Di conseguenza, il reddito è imputato a ciascun socio per trasparenza in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili consentendogli di farlo valere anche a fini previdenziali. Infine, viene allineata la nozione di “prima casa” rilevante ai fini delle agevolazioni IVA, a quella in materia di imposta di registro, prevedendo che l’IVA agevolata del 4% si applichi in relazione ad abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da A1, A8, e A9, anziché in base ai criteri finora utilizzati fissati dal DM 2 agosto 1969 inerente alle caratteristiche delle abitazioni di lusso.

Viene specificato che le Pmi e gli altri soggetti interessati devono disporre sia delle linee guida generali sia di quelle specifiche per ciascun settore e anche di tutte le indicazioni utili per presentare i progetti mediate la piattaforma telematica “ePropsal”. La Commissione europea favorisce il co-finanziamento di progetti altamente qualificati con un milione di euro. La durata del progetto deve corrispondere a quanto è necessario per completare tutte le azioni e raggiungere tutti gli obiettivi dello stesso. La maggior parte dei progetti ha durata che va da 1 a 5 anni. Viene altresì specificato che tra la programmazione figura il finanziamento di un nuovo tipo di progetti chiamati “progetti integrati”. Si tratta di progetti finalizzati a migliorare l’attuazione delle politiche ambientale e climatica e la loro integrazione nelle altre politiche con una mobilitazione coordinata di altri finanziamenti dell’Unione, nazionali e privati che perseguano obiettivi ambientali o climatici. Possono essere finanziati anche i “progetti tradizionali” che comprendono specificatamente: - Progetti dimostrativi che sperimentino metodologie o approcci nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del progetto, come sul piano geografico, ecologico, o socio-economico. - Progetti integrati, finalizzati ad attuare in modo sostenibile, su vasta scala territoriale, soprattutto regionale, strategie o piani d’azione ambientali o climatici previsti dalla legislazione dell’Unione Europea in materia ambientale o climatica da atti dell’Unione o elaborati dalle autorità degli Stati membri. Tali progetti saranno attuati principalmente nei settori natura, acqua, rifiuti, aria e mitigazione dei cambiamenti climatici. - Progetti pilota che applicano una tecnica o un metodo che non è stato applicato e testato prima, o altrove, e che offrono potenziali vantaggi ambientali o climatici rispetto alle attuali migliorie pratiche.

DALLA UE 327 MILIONI DI EURO ALLE PMI PER PROGETTI VERDI

ISTAT: ULTIMO TRIMESTRE 2013 CALO DEL MERCATO IMMOBILIARE

Il programma per l’ambiente e l’azione per il clima “life 2014-2015” ha messo a disposizione quasi 327 milioni a favore delle Pmi, Ondg ed enti pubblici che presentano progetti in campo ambientale. L’Unione Europea ha stanziato 283,12 milioni per finanziare progetti per la sezione “ambiente” e 44,2 milioni per la “sezione Azione per il clima”. I destinatari potranno ottenere un contributo pari al 60% dei costi totali.

L’Istat con il comunicato del 23 giugno scorso ha reso noto i dati relativi alle compravendite immobiliari nel quarto trimestre 2013. Nell’ultimo trimestre dello scorso anno si è registrato un rallentamento del calo delle compravendite che aveva caratterizzato il mercato immobiliare Viene evidenziato che il rallentamento del trend negativo è anche evidente sui dati dell’intero 2013. Nel quarto trimestre 2013 infatti, sono state 160.525

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le convenzioni notarili per trasferimenti di proprietà di unità immobiliari. Sempre in diminuzione se confrontate allo stesso trimestre del 2012 (-8,1%), ma in recupero rispetto alla variazione osservata fra il quarto trimestre 2012 e il corrispondente del 2011 (-25,7%). Nell’intero anno 2013 le convenzioni per trasferimenti di proprietà immobiliare sono state 584.868, in diminuzione del 7,5% rispetto all’anno precedente e del 47,4% se confrontate con il 2006. Le convenzioni di compravendita di unità immobiliari ad uso abitazione ed accessori (544.392) sono diminuite nel 2013 del 7,3% sull’anno precedente, quelle delle unità immobiliari ad uso economico (36.201) dell’8,7%. Nel quarto trimestre 2013 le convenzioni notarili per mutui, finanziamenti ed altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare (68.468) hanno confermato il rallentamento del calo (-1,3%) già osservato nei primi tre trimestri, chiudendo l’anno con una flessione complessiva del -2,9% sul 2012. Infine, l’istituto evidenzia, che il 92,7% dei trasferimenti di proprietà ha riguardato immobili ad uso abitazione ed accessori (148.835), il 6,5% unità immobiliari ad uso economico (10.449) e lo 0,8% (1.241) unità immobiliari ad uso speciale e multiproprietà.

LA MANUTENZIONE DI UN EDIFICIO NON PUÒ ESSERE IMPOSTA AL PROPRIETARIO Con la sentenza numero 801, del 28 maggio scorso, il Tar Liguria ha affermato che il regolamento edilizio di un Comune non può prevedere che il proprietario di un immobile si occupi dell’esecuzione di lavori di manutenzione e colorazione dello stesso. La sentenza citata ha condotto all’annullamento da parte del giudice amministrativo dell’ordinanza comunale con cui, in forza del regolamento edilizio, l’amministrazione locale aveva ingiunto alla società ricorrente l’esecuzione di lavori di manutenzione e colorazione. Secondo il Tar l’ingiunzione è stata qualificata come prestazione patrimoniale ed essa è “subordinata al principio di stretta legalità, ovverosia

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al riscontro della norma di legge (integrata da fonte secondaria) che la misura patrimoniale specificamente preveda: nel caso l’art. 54 del Reg. edilizio, come interpretato dal Comune, lo viola poiché il decoro urbano è nozione non coincidente con il decoro del singolo edificio”. Specificatamente, i giudici hanno spiegato che l’imposizione della prestazione in oggetto è in contrasto con le finalità del piano attuativo per il recupero dell’immobile. Quest’ultimo attivato dalla stessa società ricorrente. Viene infatti evidenziato che lo strumento urbanistico attuativo è finalizzato al recupero integrale dell’edificio; di qui la motivazione della decisione di annullamento giurisdizionale dell’ordinanza impugnata, che risulta, dunque, in contrasto “con la finalità, pubblica e privata ad un tempo, tenuta in perspicua considerazione dall’strumento attuativo che mira, anziché alla mera manutenzione, all’integrale recupero dell’edificio. E che, va sottolineato, scandisce nell’arco di un decennio dalla sua approvazione (d. 21 gennaio 2009) l’esecuzione delle opere programmate”.

CONSIGLIO DI STATO: LEGITTIMITÀ ASSENZA PUNTEGGIO NUMERICO Il Consiglio di Stato, sez. III, n. 3299, del 1° luglio 2014, ha sentenziato l’assenza di vizio per insufficienza, erroneità o per genericità della valutazione della commissione giudicatrice, nel caso in cui questa non assegni un punteggio numerico anche per ciascuno dei sotto-elementi di valutazione dell’offerta tecnica. Il contenzioso da cui è scaturita detta pronuncia riguardava il giudizio dato da una Commissione che, nonostante appunto non avesse assegnato punteggi numerici ai sotto-elementi dell’offerta tecnica che, nel caso di specie, riguardava l’organizzazione di un servizio, aveva comunque ampiamente esposto le ragioni delle valutazioni compiute per ciascuno dei suddetti elementi, e aveva poi riassunto le valutazioni compiute nei diversi punteggi previsti dal disciplinare di gara, e nel punteggio complessivo della valutazione tecnica. (C)


Contract Italiano - Made in Italy L’EVENTO SI TERRÀ A TEHERAN DAL 5 ALL’8 GENNAIO 2015

Nell’ambito della collaborazione che abbiamo avviato con Pordenone fiere Spa, segnaliamo un’iniziativa volta a promuovere il Made in Italy su un nuovo interessante mercato internazionale. Pordenone fiere e Made In Italia, suo partner in Iran, organizzano dal 5 all’8 gennaio 2015, presso l’Iran International Exhibition, la prima edizione di “Contract Italiano - Made in Italy”, un evento dedicato alle forniture italiane di Contract per edifici pubblici e privati (dall’arredamento ai pavimenti e rivestimenti, dai serramenti porte alle finiture murali, dagli accessori alla domotica, cioè tutto quanto può essere inserito in un progetto). L’evento si terrà al padiglione 27 della Fiera di Teheran, in concomitanza con l’International Exhibition of Modern House, Architecture, Interior Design. L’iniziativa in Iran viene dopo un intenso e approfondito studio dei mercati emergenti realizzato da Pordenone fiere, che ha evidenziato le grandi potenzialità del mercato iraniano per le aziende dell’intero comparto italiano, soprattutto ora che la recente riapertura dei negoziati ha portato un ulte-

riore allentamento delle misure sanzionatorie (ricordiamo comunque che i nostri prodotti di arredo non sono mai stati oggetto di sanzioni) e alla ricostruzione di nuovi rapporti con i paesi occidentali. E’ importante sottolineare che l’Iran conta 75 milioni di persone, di cui solo 16 milioni nella capitale Teheran. È uno dei maggiori produttori di petrolio, con un ruolo guida nei nuovi e importanti giacimenti del Mar Caspio. Prima dell’introduzione delle sanzioni l’Italia era il maggior partner commerciale dell’Iran con un interscambio di 8,5 miliardi di dollari oggi scesi ad un miliardo e mezzo. Il settore delle costruzioni vale 38,4 mld di dollari e ogni anno il mercato richiede 750.000 nuove unità immobiliari. Questo accordo, quindi, apre per tutta l’industria del legno-arredo e del contract italiano importanti possibilità di business nel settore immobiliare iraniano, sia pubblico sia privato, in forte espansione. Per la partecipazione sono previste le seguenti quote: - area libera: 500 Euro/mq; - area con stand preallestito base: 600 Euro/mq; - area con stand preallestito superior: 700 Euro/mq. Alle Imprese iscritte a Confapi FVG sarà applicato uno sconto del 15% sul prezzo di listino. Le Imprese interessate possono richiedere una brochure di presentazione alla Segreteria dell’Associazione. (C)

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I contratti di joint venture LA JOINT VENTURE PUÒ ESSERE “CONTRATTUALE” O “SOCIETARIA”

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Le imprese orientate all’internazionalizzazione spesso hanno l’esigenza di creare delle alleanze con altre imprese per ridurre le tempistiche di realizzazione o suddividere i costi e i rischi. Tale scelta comporta però un’inevitabile limitazione della propria autonomia decisionale che va opportunamente valutata. Prima di decidere di dar vita a una joint venture è molto importante fare un’analisi preventiva su quelli che potranno verosimilmente essere i benefici o gli svantaggi di una cooperazione. Bisogna poi fare in modo che tutti i venturers: - traggano beneficio (in proporzione ai propri investimenti) - apportino un contributo significativo al raggiungimento dell’obbiettivo strategico comune. Le joint venture sono uno strumento atipico, perciò i partner sono liberi di definire le reciproche obbligazioni e i diritti sulla base della normativa della nazione dove opereranno.

LA NEGOZIAZIONE Prima di giungere alla stipula del joint venture agreement o della costituzione della joint venture societaria, solitamente le parti conducono delle negoziazioni e redigono documenti preliminari come le lettere d’intenti che hanno lo scopo di regolare la trattativa e individuare le scadenze delle imprese che partecipano al progetto. In questi documenti vengono anche definiti aspetti di confidenzialità e di lock out che vietano al partner o ai partners di avviare trattative con altri soggetti. In questa fase devono essere verificate le condizioni di mercato:

- costo forza lavoro - normativa industriale fiscale, doganale e normativa applicabile agli investimenti stranieri - condizioni praticate dagli istituti bancari - indicatori economici. Va fatto uno studio di fattibilità economica verificando in particolare: chi sono i concorrenti, che prodotti commercializzano e a quali prezzi. Va individuato il partner commerciale. Fatte queste preliminari e fondamentali valutazioni è essenziale cercare di capire che dimensioni dare alla joint venture, che tipo di investimenti vanno fatti, quali prodotti commercializzare e a che prezzi, qual è il target di mercato che si vuole colpire e quanto capitale si ha a disposizione. Se si vuole costituire una joint venture internazionale bisogna anche verificare eventuali: - limiti al socio straniero di ricoprire determinate cariche sociali - settori esclusi e ammessi per gli investitori stranieri - limiti alle partecipazioni che un investitore straniero può detenere nella joint venture - vantaggi fiscali e minori oneri doganali per le joint venture di nuova costituzione - normativa import ed export per la joint venture - divieto di utilizzare clausole tie – in, prezzi imposti che hanno autonoma portata anticoncorrenziale in un accordo di esclusiva inerente ad esempio ad una licenza di brevetto.

JOINT VENTURE CONTRATTUALE O SOCIETARIA? La joint venture può essere “contrattuale” o “societaria”. La prima sorge attraverso la stipulazione di uno o più contratti collegati, che regolano ruoli, compiti e responsabilità di ciascuno; la seconda è un nuovo soggetto giuridico costituito ad hoc per realizzare una collaborazione e disciplinata da una serie di contratti. La joint venture contrattuale ha una durata pari al periodo di tempo necessario per la realizzazione del progetto per il quale essa è stata stipulata. Due o più imprese mettono a disposizione le loro reciproche capacità al fine di ottenere un risultato comune; come accade spesso nei contratti di appalto internazionale.

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informazione commerciale

Tutti i sistemi per serramenti nei vari materiali presenti oggi sul mercato prevedono diversi componenti per realizzare il telaio fisso e quello mobile (anta), sempre diversi tra loro, e questo comporta un magazzino non indifferente per Sistemista, Magazzino e Serramentista assemblatore. Fino ad ora si era pensato solo ad ottimizzare e/o stilizzare i vari componenti e nessuno ha mai posto in sinergia tra loro i componenti. Mentre ora, invece, CAMALEANTE si pone appunto l’obiettivo di ottimizzare i vari elementi componenti il serramento, incorporando così tutte le caratteristiche positive degli infissi presenti sul mercato, garantendo peraltro le prestazioni richieste dalla normativa vigente. Un sistema che si pone anche il problema di contenere il numero di componenti presenti nelle finestre, raggiungendo una sinergia tra telaio fisso e anta apribile (pur mantenendo una semplicità costruttiva) oggi ancora non è presente sul mercato. Il sistema presenta soluzioni tecniche che un infisso può essere realizzato

CARATTERISTICHE TECNICHE UNICHE • Unico profilo base • Infinito numero di materiali, finitura ed estetica personalizzabili e variabili • Prestazioni al top • Possibilità di utilizzo di triplo vetro • Accessori e guarnizioni standard di mercato

come lo si desidera, in quanto il sistema a “cappotto” interno ed esterno può essere in legno, in materiale plastico, in alluminio, in acciaio o in qualsiasi materiale, anche prezioso come rame e oro. È un prodotto completamente innovativo, un profilato che - pur avendo una sezione contenuta, sia in larghezza che in altezza - raggiunge un elevato isolamento termico, migliorando significativamente la durata, la prestazione e l’estetica dei serramenti (essendo di fatto costruito mantenendo le buone caratteristiche presenti negli infissi in legno, pvc, alluminio, acciaio, ottone, rame, ecc...). L’innovazione consiste quindi nell’avere ridotto notevolmente i materiali con alta trasmittanza termica e viceversa aumentato i materiali con bassa trasmittanza. Inoltre si ha l’utilizzo degli stessi profili sia per il telaio fisso che per il telaio apribili (anta). Il fissaggio delle varie viti della ferramenta, montata sia sull’ anta che sul telaio fisso, è garantito perchè è fissato sulla struttura portante in alluminio. CAMALEANTE nasce quindi da intuizione ed esperienza tecnica nel settore. Oggi lo si può ritenere uno dei sistemi più innovativi anche guardando al mercato del futuro. Assicura infatti alte prestazioni isolanti, con significative caratteristiche di robustezza e stabilità,

pur mantenendo una sezione contenuta del profilato, e l’estetica viene favorita e mantenuta nel tempo con la possibilità di poter intervenire facilmente (cosa che di fatto rappresenta anche un’opportunità di ridare nuova vita al settore del legno). Il profilo ha un design raffinato che permette di essere inserito in qualsiasi edificio, sia si tratti di una nuova costruzione che di ristrutturazione. Tutti i profilati in alluminio sono estrusi in lega 6060 UNI 9006/1 T5, idonei per il trattamento di verniciatura a forno con polveri di poliestere o di elettrocolorazione (ossidazione). Tutti i profili interni sono “convenzionalmente”, in fase di studio, in legno massello, e grazie ad uno studio accurato dei profili e ad appositi accorgimenti in fase progettuale si possono inserire vetri di spessore variabile (da 24 a 36 mm) e di tutti i tipi. Il giunto isolante in continuo è innovativo e di nuova concezione. Le lavorazioni necessarie per assemblate i profili sono semplici pertanto permettono di ridurre i tempi di lavorazione (e di conseguenza il costo finale dell’infisso).

SERRAMETAL Via Buiatti, 40 S.R. 353 33050 Mortegliano (Ud) Tel. 0432 760086 Fax 0432 761568 info@serrametal.com www.camaleante.com


Se da un lato la joint venture contrattuale nasce con lo scopo di realizzare un progetto comune e, una volta portato a termine, le società che la costituiscono si separano, sorte diversa tocca alla joint venture societaria che può anche durare a tempo indeterminato. La joint venture societaria è costituita da un main agreement e da uno o più operational agreements. Nel contratto principale vengono determinati: - obbiettivi della joint venture - passi da seguire per costituire la nuova società - clausole che regolano il funzionamento degli organi sociali - clausole che disciplinano la durata della joint venture e le modalità di risoluzione della controversia. Gli operational agreements regolano invece i rapporti relativi all’avviamento che ciascuna impresa dà alla nuova società, al know how, ai diritti proprietà intellettuale...

GARANZIE E INDENNIZZI Di grande importanza sono le garanzie che i partners della joint venture si rilasciano reciprocamente. Garanzie formali sono ad esempio l’autorizzazione al potere di firma debitamente rilasciata dagli organi sociali, mentre le garanzie sostanziali sono riferibili a degli impegni che i partners della joint venture dicono di possedere, ad es. il know how che viene licenziato alla joint venture o gli apporti no cash tipo macchinari o impianti di produzione. Le predette garanzie prendono il nome di warranties and representations. Di solito all’interno di queste clausole viene previsto anche un indennizzo da corrispondere ai soggetti della joint venture che avessero subito dei danni a causa delle dichiarazioni non veritiere contenute nelle predette warranties and representations. Ma può anche accadere che un’erronea dichiarazione sul valore di un apporto al capitale sociale di una joint venture, una volta rilevata attraverso una perizia, quasi sempre obbligatoria, comporti un adeguamento del valore della propria quota, con il rischio reale di perdere il controllo dell’impresa.

MAIN AGREEMENT Nel main agreement dev’essere prevista anche una clausola di non concorrenza tra i partners della joint venture che non di rado sono tra loro competitors, perché operanti nel medesimo settore o con le stesse tecnologie. Ad esempio, si può stabilire che la joint venture operi solo in una determinata area geografica all’interno della quale i partners non possono autonomamente vendere i loro prodotti.

Sempre nel main agreement vanno disciplinati aspetti fondamentali quali la costituzione e la registrazione della nascente società indicando chi tra i partners dovrà assolvere a tali compiti. Quanto al tipo societario di solito è una società di capitali che opera seguendo la normativa nazionale di riferimento. Devono essere individuate le quote di partecipazione dei soci al capitale sociale e ad esempio i limiti per l’investitore straniero a detenere una partecipazione di maggioranza. La regola generale quanto alla composizione degli organi sociali è che gli stessi siano composti in modo proporzionale alla partecipazione di ciascun partner alla joint venture, ma non sempre viene rispettata. Generalmente i partner anche se sono nel consiglio di amministrazione, per avere la certezza che la società sia correttamente gestita si fanno rappresentare da dei soggetti (officers) per avere un maggior controllo delle attività della nuova società e, in particolare sull’effettivo perseguimento degli obbiettivi originariamente definiti. Questi aspetti vengono solitamente già regolati nel dettaglio nel main contract. Tuttavia la presenza di propri rappresentanti a più livelli non garantisce sempre che le decisioni vengano prese con il consenso di tutti i partner della joint venture. Nel main agreement va indicato anche il divieto di cessione a terzi o comunque un diritto di prelazione nei confronti dei singoli partner qualora l’altro venturer voglia cedere la propria quota e, infine la possibilità di trasferire la propria partecipazione ad un’altra società del proprio gruppo. Un altro aspetto di fondamentale importanza è la formazione del processo decisionale, che purtroppo non è sempre semplice, soprattutto quando vi sono divergenze di opinioni o di vedute. Le garanzie di cui dispone il partner di minoranza siano esse il diritto di veto o il consenso unanime, possono bloccare l’operatività della joint venture cosicché se i partner non giungono ad un accordo si crea una situazione di stallo (deadlock) che può portare alla cessazione della joint venture. I rimedi praticati a livello internazionale sono: - il cooling – off la decisione sulla questione in sospeso viene rimandata alla successiva riunione del board e nel frattempo le parti si impegnano a cercare soluzioni - il move - up si lascia trascorrere un determinato periodo di tempo e poi la questione viene decisa dagli amministratori delegati - se nessuno di questi due metodi è stato risolutivo, si affida il compito di decidere ad un soggetto terzo. Infine quando si dovessero verificare eventi non

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prevedibili hardship tali da rendere non più attuabile l’obbiettivo della joint venture si giunge alla risoluzione del contratto di joint venture dissolution che spesso si traduce nell’uscita di scena da parte di uno dei partner che vende le sue azioni o le sue quote all’altro. La joint venture può essere risolta in anticipo anche se ad esempio cambia l’azionista di riferimento o una delle parti incorre

in una procedura concorsuale e ancora nel caso di inadempimento. Se questi eventi non si verificano, una volta firmato il main agreement e gli operational agreements la fase negoziale si conclude con il closing e il contratto di joint venture può dirsi concluso.

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Cristina Della Moretta


C.C.I.A.A. Udine

BANDO DI CONCORSO ANNO 2014. 61a PREMIAZIONE DEL LAVORO E DEL PROGRESSO ECONOMICO

La Camera di Commercio di Udine ha bandito il concorso per la Premiazione del Lavoro e del Progresso Economico per il conferimento del Diploma di Benemerenza con medaglia d’oro per l’anno 2014. Riportiamo il testo del bando di concorso precisando che le domande, presentate sull’apposita modulistica, dovranno pervenire alla Camera di Commercio entro venerdì 8 agosto 2014. “Nell’ambito delle proprie finalità istituzionali la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine ha indetto per l’anno 2014 il Bando di Concorso per la 61a Premiazione del Lavoro e Progresso Economico. Il concorso è riservato a: - Categoria “Impresa” * Iniziativa Imprenditoriale, 12 premi: aziende nei settori industria, commercio, artigianato, agricoltura, turistico-alberghiero, cooperazione aventi la loro sede principale e/o unità operativa nella provincia di Udine e più di 10 anni di ininterrotta attività, comprovando - in caso di fusioni, incorporazioni, acquisto o affitto, conferimento di attività dell’azienda e simili eventi - la continuità nell’attività, affermatesi in particolare negli ultimi tre anni sui mercati anche internazionali per intraprendenza commerciale, realizzazioni innovative, qualità della produzione e dei servizi, capacità e serietà imprenditoriali, mantenimento e crescita dei livelli occupazionali. I 12 premi sono così suddivisi: ° n. 2 imprese industriali ° n. 2 imprese commerciali ° n. 2 imprese turistico-alberghiere

° n. 2 imprese artigiane ° n. 2 imprese agricole ° n. 2 imprese cooperative * Passaggio Generazionale, 5 premi: aziende nei settori industria, commercio, artigianato, agricoltura, turistico-alberghiero aventi la loro sede principale e/o unità operativa nella provincia di Udine e caratterizzate dalla stessa proprietà e conduzione da almeno 3 generazioni, comprovando la continuità nell’attività e che abbiano raggiunto livelli di eccellenza nel proprio settore, anche sui mercati internazionali. I 5 premi sono così suddivisi: ° n. 1 imprese industriali ° n. 1 imprese commerciali ° n. 1 imprese turistico-alberghiere ° n. 1 imprese artigiane ° n. 1 imprese agricole - Categoria “contaminazione lavoro-impresa” * Lavoratori, 10 premi: lavoratori dipendenti di aziende con sede e/o unità operativa in provincia di Udine del settore industriale, commerciale, del credito, artigiano, agricolo, turistico-alberghiero, cooperativo, nonché da aziende dei servizi e da organizzazioni imprenditoriali e sindacali, i quali abbiano almeno 30 anni di servizio e all’atto della domanda prestino ancora la loro opera sempre alle dipendenze della stessa azienda (fedeltà al lavoro) o alle dipendenze di aziende dello stesso gruppo (fedeltà al datore di lavoro); Ogni azienda potrà candidare al massimo n. 2 lavoratori. È bandito inoltre n. 1 premio nell’ambito della categoria “contaminazione scuola-impresa”, da riservare a una scuola secondaria di secondo grado (“scuola superiore”) della provincia di Udine che, grazie a un percorso significativo nella formazione degli studenti nell’ottica del loro inserimento nel mondo del lavoro e dell’impresa, vanta una lunga storia di radicamento nel territorio di riferimento.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE I candidati devono essere in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese, con la denuncia di inizio

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attività e con il pagamento del diritto annuale e dovranno attestare la propria posizione in ordine al carico tributario, dichiarando l’assenza di condanne penali e carichi pendenti. Per la disamina e l’istruttoria delle domande pervenute, la Camera di Commercio ha facoltà di accertare le condizioni e i requisiti inerenti il Bando, anche in merito alla posizione nel Casellario Giudiziario, nel Registro dei Protesti cambiari e in merito alla correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Il conferimento dei premi è subordinato all’esame dei precedenti penali. I reati di lieve entità e che non riguardano fatti connessi ad attività lavorative, né tantomeno concernono argomenti nell’ambito dei quali la Camera di Commercio svolge funzioni istituzionali, non sono considerati ostativi. In ogni caso sono considerati come non ostativi i reati che risultino, dalle iscrizioni nel casellario giudiziale, abrogati/depenalizzati o per i quali è stata concessa la riabilitazione. Le domande di ammissione al Concorso dovranno essere presentate sugli appositi moduli dagli interessati, dai datori di lavoro, dalle Associazioni Sindacali e di Categoria o dagli enti pubblici territoriali. N.B.: Non potranno essere segnalati imprese, creatori d’impresa, lavoratori, scuole secondarie di secondo grado premiati nelle 15 precedenti edizioni della manifestazione, anche se concorrenti per premi diversi. La presentazione della domanda è ammessa per una sola categoria di premio. Le domande presentate per gli anni decorsi devono ritenersi decadute e potranno essere riproposte per il conferimento dei riconoscimenti in questa edizione. I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (scadenza del bando). Le domande e le segnalazioni dovranno pervenire alla Camera di Commercio di Udine entro il termine sotto indicato. La documentazione deve essere trasmessa mediante una delle modalità: 1) da casella di posta certificata alla casella di posta certificata istituzionale cciaa@ud.legalmail.

camcom.it (se il mittente invece utilizza una casella di posta elettronica non certificata, l’invio della domanda di partecipazione non sarà considerato valido). I documenti allegati possono essere sia firmati con firma autografa e scansionati sia firmati con firma digitale; 2) in forma cartacea tramite lettera raccomandata indirizzata alla CCIAA di Udine - Ufficio Promozione, Via Morpurgo 4, 33100 Udine in alternativa consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo (4° piano), Via Morpurgo 4, Udine (negli orari di apertura della CCIAA consultabili sul sito www.ud.camcom.it). Si specifica che, per quanto attiene le modalità di invio cartaceo, farà fede la sola data di ricezione risultante dal timbro di pervenuto apposto dal personale in servizio presso l’Ufficio Protocollo (4° piano), Via Morpurgo 4, Udine. Pertanto non farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.

SCADENZE Le domande e le segnalazioni dovranno pervenire alla Camera di Commercio di Udine entro venerdì 8 agosto 2014. L’assegnazione dei premi sarà deliberata insindacabilmente dalla Giunta della Camera di Commercio di Udine.

INFORMAZIONI Gli interessati possono rivolgersi all’Azienda Speciale Imprese e Territorio I.Ter della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine, via Morpurgo 4, tel. 0432.273517, email: promozione@ud.camcom.it per ritirare il fac-simile della domanda e per eventuali ulteriori chiarimenti. I moduli delle domande si possono trovare sul sito www.ud.camcom.it.” oOo I nostri uffici - sig.ra Barbara Vergolin - restano a disposizione di coloro che fossero interessati a partecipare.

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(BV)


Autotrasporto. Proroga della CQC SUGGERIMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROROGA BIENNALE DELLA CQC NEI TRASPORTI INTERNAZIONALI Su Apinforma n. 15/2013, p. 65 è stata data notizia della proroga di due anni della validità della Carta di qualificazione del conducente (CQC) ottenuta per documentazione, con la conseguenza che la validità della CQC così ottenuta è stata prorogata come appresso indicato: - CQC per l’autotrasporto di persone, dal 9 settembre 2013 al 9 settembre 2015; - CQC per l’autotrasporto di cose, dal 9 settembre 2014 al 9 settembre 2016. Fatta questa premessa giova rammentare che la proroga biennale della CQC rilasciata per documenti vale anche se materialmente il conducente di veicoli industriali ha in mano una CQC che continua a riportare la scadenza del 9 settembre 2014, ma solo per il traffico nazionale. Pertanto, questi conducenti potranno regolarmente circolare in Italia fino alla nuova scadenza del 9 settem-

bre 2016 senza incorrere in alcuna sanzione per mancato rinnovo della stessa. Per i conducenti che, invece, vorranno far valere anche all’estero la CQC prorogata fino alla nuova scadenza del 9 settembre 2016, si suggerisce di chiedere un duplicato della patente/CQC, o della sola CQC per i conducenti titolari di patente estera, che in tal modo uscirà con la nuova scadenza del 9 settembre 2016. In alternativa possono frequentare i relativi corsi di formazione periodica prima della scadenza del 9 settembre 2014. In merito, poi, ai corsi di formazione periodica della CQC si fa presente che il Ministero delle Infrastrutture e trasporti non ha ancora diramato: - le disposizioni attuative che consentono di svolgere i corsi di formazione presso le sedi delle imprese di autotrasporto, purché dotate di adeguate aule didattiche; - i provvedimenti per modificare il decreto dirigenziale 6 agosto 2013 nella parte che prevedeva in caso di rinnovo della CQC una scadenza superiore ai 5 anni di validità. Si fa riserva di ritornare su quest’ultimo argomento non appena interverranno novità. Nel frattempo, per altre informazioni le imprese possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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Autotrasporto c/t; “costi minimi” giugno 2014 “COSTI MINIMI DI SICUREZZA” PER L’AUTOTRASPORTO C/T PER IL LUGLIO 2014 Con decreto prot. 0000072 del dell’8 luglio 2014 il Direttore generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha aggiornato i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi sulla base delle rilevazioni del prezzo medio del gasolio nel precedente mese di giugno (1,632 Euro/l rispetto a 1,631 Euro/l del maggio 2014); i nuovi costi sono applicabili ai trasporti effettuati nel mese di luglio 2014. Per ragioni di spazio non si riportano le tabelle, ma si osserva che queste continuano a essere pubblicate a due colori: verde per i costi di eserci-

zio complessivi, azzurro per i costi di esercizio di subvezione fra imprese iscritte all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi; costi quest’ultimi ottenuti sottraendo dai costi complessivi quelli di natura organizzativa del primo vettore. I citati decreti e le relative tabelle sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.mit.gov.it). Le tabelle possono essere richieste nel formato a colori anche all’ufficio trasporti dell’Associazione, che provvederà a inviarle agli interessati per posta elettronica. (AdT)

ERRATA CORRIGE Per un refuso su Apinforma n. 11/2014, p. 64 la data del decreto dirigenziale che fissava i costi minimi di esercizio applicabili al mese di giugno 2014 è stata riportata in 12 maggio 2014, mentre la data corretta è 12 giugno 2014. Ci si scusa per l’inconveniente.

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Annotazioni del mutamento del possesso dei veicoli ENTRANO IN VIGORE LE NUOVE NORME; SONO PER ORA ESCLUSI IL CONTO TERZI, IL CONTO PROPRIO E IL TRASPORTO PERSONE PREMESSA In attuazione dell’art. 94, co. 4 bis del codice della strada (c.d.s.) il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012, n. 198 ha introdotto l’art. 247 bis nel regolamento di esecuzione del medesimo in materia di aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli e dell’Archivio nazionale dei veicoli. Più precisamente, vi viene disposto - l’aggiornamento della carta di circolazione, in caso di variazioni dell’intestatario non dovute al trasferimento della proprietà del veicolo o alla costituzione di usufrutto o alla stipulazione di un contratto di locazione finanziaria; - l’aggiornamento della carta di circolazione, quando il veicolo venga assegnato in comodato per più di 30 giorni; - l’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli, per i mezzi concessi in locazione sempre per un periodo superiore ai 30 giorni. Successivamente e con procedura a dir poco insolita, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per la motorizzazione (di seguito Ministero) d’intesa con il Ministero dell’interno aveva sospeso, per difficoltà di natura informatica, l’applicazione delle sanzioni per la violazione di queste norme, di fatto sospendendone la concreta efficacia (per i precedenti v. Apinforma n. 21/2012, pp. 43-44 nonché le circolari associative prot. n. 372/AdT del 4 dicembre 2012 e prot. n. 379/AdT dell’11 dicembre 2012). Ora, superate le difficoltà fonte del “rinvio”, il Ministero con circolare prot. 15513 del 10 luglio 2014 (di seguito circolare) ha comunicato che le nuove procedure dirette ad attuare i suindicati aggiornamenti saranno operative dal 3 novembre 2014, ma con alcune importantissime eccezioni. Infatti, dette procedure non si applicano per il momento

ai veicoli in disponibilità delle imprese che effettuano attività di autotrasporto in forza: - dell’iscrizione al Registro elettronico nazionale (REN) o all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi degli autotrasportatori; - della licenza per il trasporto di cose in conto proprio; - dell’autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e noleggio con conducente). Per questi ultimi soggetti il Ministero ha preannunciato che verranno emanate in un secondo tempo specifiche disposizioni. Qui di seguito, pertanto, si illustrano sommariamente le disposizioni d’interesse per la generalità delle imprese (ad esempio, per le vetture aziendali in loro dotazione) con riguardo al comodato ed alla locazione senza conducente.

COMODATO D’USO GRATUITO La circolare prevede una specifica procedura per i veicoli aziendali che l’impresa, per periodi superiori a 30 giorni, conceda in comodato d’uso gratuito ai suoi dipendenti e, più precisamente: - la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante, su delega del comodatario, redatta in conformità agli allegati della circolare, presenti istanza per l’annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli, con le relative attestazioni di versamenti sui c.c.p. 4028 di 16,00 euro per assolvimento del bollo e sul c.c.p. 9001 di 9,00 euro per diritti di motorizzazione; - se la pratica di comodato viene effettuata per più veicoli aziendali, è possibile presentare una sola domanda cumulativa, alla quale occorre allegare l’elenco dei veicoli e dei relativi comodatari, l’attestazione di versamento di 16,00 euro sul c.c.p. 4028 e di 9,00 euro sul c.c.p. 9001 (9,00 euro x n veicoli); - per i veicoli di cui l’azienda è in possesso a titolo di leasing o con patto di riservato dominio, non è richiesto il preventivo assenso del locatore o del venditore; diversamente, è necessario l’assenso scritto del locatore per i

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veicoli in disponibilità dell’impresa a titolo di locazione senza conducente. - a fronte della presentazione dell’istanza, viene rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; questa attestazione non occorre che si trovi a bordo del mezzo, per cui la sua mancanza non è sanzionabile; pertanto, a differenza del comodato ordinario, nel comodato di veicoli aziendali non è previsto l’aggiornamento della carta di circolazione. - le tariffe di cui sopra non sono dovute quando il comodatario sia individuato già in sede di immatricolazione o di trasferimento della proprietà del veicolo al comodante.

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE La norma prevede unicamente la necessità di richiedere l’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli, senza l’emissione di un tagliando di aggiornamento della carta di circolazione. Pertanto, il locatore, avvalendosi dell’allegato 1/A della circola-

re effettua la comunicazione all’Archivio nazionale dei veicoli, allegando l’attestazione di versamento sul solo c.c.p. 9001 di 9,00 euro per diritti di motorizzazione; a fronte di ciò, gli viene rilasciata una ricevuta che non deve trovarsi obbligatoriamente a bordo del veicolo, per cui la sua mancanza non è sanzionabile. Scaduto il contratto di locazione senza che i dati relativi al nuovo locatario siano stati trasmessi all’Archivio nazionale dei veicoli, il mezzo si intende nuovamente nella piena disponibilità del locatore; di conseguenza, le annotazioni precedentemente effettuate nell’Archivio nazionale dei veicoli non sono più efficaci. Ci si riserva di tornare sull’argomento non appena il Ministero avrà dettato le specifiche disposizioni per le imprese di autotrasporto in conto di terzi e in conto proprio ai cui veicoli impiegati nell’esercizio di tali attività - è il caso di ribadire - le disposizioni oggetto della circolare in commento non si applicano. Frattanto copia della circolare unitamente ad altre informazioni può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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Radiazione di veicoli per definitiva esportazione PRONUNCIAMENTO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E ISTRUZIONI DELL’ACI

In relazione al sensibile incremento del fenomeno delle radiazioni di veicoli per definitiva esportazione e della radiazione per esportazione di veicoli sottoposti a ipoteca e vincoli, fattispecie ricadenti nella disciplina dell’art. 103 del codice della strada, il Ministero di grazia e giustizia, in ragione delle proprie funzioni di vigilanza sul Pubblico registro automobilistico (PRA), con nota prot. n. 018.003.001-31 del 28 aprile 2014 ha interpretato detto articolo, osservando che esso disciplina unicamente l’ipotesi di cancellazione successiva all’esportazione, mentre non vi sono disposizioni che prevedano la possibilità di cancellazione anteriore a un’esportazione non ancora avvenuta, ma solo prospettata. Alla luce di tale interpretazione, che ha l’evidente scopo di contrastare il diffondersi dell’anzidetto fenomeno, l’Automobil Club d’Italia (ACI), che gestisce il PRA, con circolare 005/0004202/14 del 3 luglio 2014, l’ACI ha fornito istruzioni relativamente alle procedure di radiazione di veicoli per definitiva esportazione all’estero e di radiazione per esportazione di veicoli sottoposti a ipoteca o a vincoli giudiziari in vigore dal 14 luglio 2014. A partire da questa data, alla formalità di radiazione per esportazione dovrà essere sempre allegata la fotocopia della carta di circolazione estera o l’attestazione di avvenuta reimmatricolazione all’e-

stero del veicolo; in caso di esportazioni in Paesi non facenti parte dell’Unione europea, le predette documentazioni dovranno essere accompagnate dalla traduzione asseverata. Qualora il veicolo venga esportato, ma sia in attesa di reimmatricolazione all’estero, la radiazione potrà essere chiesta allegando la documentazione comprovante il trasferimento in altro Stato (ad es. documento di trasporto, bolla doganale), oltre all’originale della carta di circolazione italiana, al certificato di proprietà e alle targhe. Nel caso in cui il veicolo sia già stato reimmatricolato all’estero deve essere fornita anche il numero della nuova targa estera. Per i veicoli sottoposti a vincoli (ipoteche, sequestro, pignoramento, fermo et c.), al fine di evitare che la radiazione sia uno strumento per eludere queste misure e di sottrarre i beni alle rivendicazioni dei creditori o dell’Autorità giudiziaria, è previsto che, sempre a decorrere dal 14 luglio 2014, alla richiesta di radiazione debba allegarsi: - in presenza di ipoteche in corso, l’atto del creditore comprovante il suo assenso alla radiazione, mentre nulla è richiesto in caso di iscrizioni di ipoteche già scadute; - in presenza di vincoli di natura giudiziaria, il provvedimento di dissequestro o di revoca del pignoramento o, comunque, altro provvedimento dell’Autorità giudiziaria che autorizzi l’esportazione del veicolo o dal quale sia possibile ricavare la fine della misura. Il testo della circolare dell’ACI e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Contrasto al cabotaggio illegale in Belgio DIVIETO DI EFFETTUARE IL RIPOSO SETTIMANALE IN CABINA DA PARTE DELL’AUTISTA Si rende noto che dal 21 giugno 2014 il Belgio, per contrastare fenomeni di cabotaggio illegale, ha introdotto le seguenti misure: - l’aumento della sanzione pecuniaria applicata alle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, che durante un controllo su strada ven-

gano trovate prive della documentazione idonea a dimostrare la regolarità del cabotaggio da 55,00 euro a 1.500,00 euro, con fermo del veicolo qualora il pagamento non avvenga immediatamente; - dell’introduzione del divieto di effettuare il riposo settimanale regolare in cabina (quello di 45 ore), la cui violazione comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria di 1.800 euro. Quest’ultima misura sanzionatoria è simile a quella che è adottata in Francia, ma meno severa, prevedendo l’ordinamento francese per il datore di lavoro un’ammenda di 30.000 euro e un anno di carcere. (AdT)

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Scadenze aziendali agosto 2014 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI AGOSTO

VENERDÌ 1 SOSPENSIONE FERIALE - Inizia a decorrere il termine di sospensione feriale dei termini processuali. CONGUAGLIO SULLE RETRIBUZIONI – I sostituti di imposta eseguono i conguagli delle imposte risultanti dal mod. 730/2013, sia per assistenza fiscale diretta che tramite CAF, a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio (Ag. Entr. risoluzione n. 57/E del 2014).

MERCOLEDÌ 20 (ART. 37 COMMA 11 BIS, D.L. 223/2006 COME MODIFICATO DALLA L. 44/2012) VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento della seconda rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 7 luglio.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento della prima rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dall’8 luglio ad oggi con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento della prima rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dall’8 luglio ad oggi con la maggiorazione dello 0,40%. DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2014, con maggiorazione dello 0,40% da parte dei soggetti interessati all’applicazione degli studi di settore. Il pagamento dovrà essere fatto utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali e indicando il codice tributo 3850 versando la maggiorazione dello 0,40%. FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di luglio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di luglio. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82, il relativo versamento dovrà essere fatto il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno fatti utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 2014. Sull’ammon-

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tare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi dell’1%. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82, il relativo versamento dovrà essere fatto il prossimo trimestre unitamente a quello dell’imposta relativa al trimestre in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE MENSILI - Scade il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente e qualora siano state poste in essere corrispondenti cessioni. INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE TRIMESTRALI - Scade il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute nel trimestre precedente e qualora siano state poste in essere corrispondenti cessioni. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 6a rata dell’Iva, relativa al 2013 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 17 marzo 2014 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 28,72% (prima fascia) per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 22% per i soggetti titolari di pensione diretta o già iscritti ad altro fondo obbligatorio o lavo-

ratore titolare di pensione indiretta o di reversibilità. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24. RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA - Scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% riferita alla rivalutazione e dei beni d’impresa e dell’eventuale affrancamento del saldo attivo. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2013 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2013. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2014 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2014. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente

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dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.

La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente.

INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs) da parte di datori di lavoro interessati a Cig e Cigs.

INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. SECONDA RATA PREMIO INAIL - (nota INAIL n. 2580 del 7 aprile 2014) - Scade il termine per il versamento della seconda rata del premio INAIL relativo all’autoliquidazione 2013/2014. Il coefficiente per la determinazione della seconda rata è stato determinato nello 0,00524274 CONTRIBUTI ENASARCO - Versamento dei contributi per gli agenti e rappresentanti di commercio relativi al 2° trimestre 2014 (1° aprile - 30 giugno) al Fondo di Previdenza e al Fondo Assistenza. Qualora il contributo al Fondo di Previdenza non raggiunga l’importo minimale, lo stesso va integrato a carico del preponente. A partire dal 1° febbraio 2014 le forme di pagamento RID sono state sostituite, con passaggio automatico, dal sistema Sepa Direct Debit (SDD). INPS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Quota fissa - Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale); le causali contributo da utilizzare sul mod. F24 sono rispettivamente AF per gli artigiani e CF per i commercianti.

LUNEDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di luglio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti.

DOMENICA 31 (POSTICIPA A LUNEDÌ 1) CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° agosto 2014 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 luglio 2014. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 7 luglio. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento della seconda rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dall’8 luglio ad oggi con la maggiorazione dello 0,40%. ELENCO BLACK LIST MENSILI - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione

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black list da parte dei soggetti mensili con riferimento alle operazioni effettuate nel mese di luglio. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente.

FASI - Le aziende industriali devono versare al Fasi i contributi a carico azienda e dirigente relativi al 3° trimestre 2014. Le sole modalità di versamento previste sono: il bollettino bancario denominato “bollettino freccia” oppure l’addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD).

LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente.

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(PZ-BA)


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