NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 1 15 gennaio 2014
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
INAIL; INCENTIVI ALLE IMPRESE 2013
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 1 15 gennaio 2014
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
La compensazioe del credito Iva
6
Tasso interesse legale all’1%
7
La finanziaria 2014
8
Compensazioni fino a 700 mila euro
16
Fattura elettronica
17
Rivalsa e detrazione Iva a seguito accertamento
18
Rimborso accise IV trimestre 2013
20
Inail; incentivi alle imprese 2013
21
Accordo Confidi Friuli - Unicredit
25
Indice mensile rivalutazione t.f.r. novembre 2013
27
Inizio attività del lavoro accessorio
28
Conguaglio di fine anno 2013
30
Prospetto informativo disabili
32
Unionalimentari Confapi
34
Sicurezza
39
SISTRI
40
Rifiuti
42
Energia
43
CONAI
44
Sostanze chimiche
46
Ambiente e sicurezza in breve
49
SOA: rinnovo per la Canola
52
Al via l’AVCPASS
53
Contratti pubblici, cambiano le soglie
54
Note informative
56
Friuli Antincendi srl - via Fratelli Savoia, 24 - Z.A. Piccola di Moro 2 - 33033 Codroipo (UD) tel 0432.904342 - fax 0432.913612 - info@friuliantincendi.it - www.friuliantincendi.it
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Internazionalizzazione
59
Regolamento UE 978/2012
64
Camera di Commercio I.A.A. di Udine
66
Arabia Saudita
68
Poste. Versamento del contributo annuale
69
Autotrasporto merci; divieti di circolazione 2014
70
Veicoli e trasporti eccezionali; divieti di circolazione
74
Legge di stabilità 2014 e autotrasporto
75
Divieto di transito per alcune merci pericolose sull’A 4
77
Autotrasporto c/t; proroga validità autorizzazioni bilaterali
78
Circolazione su strada dei carrelli elevatori
79
Scadenze aziendali febbraio 2014
80
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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La compensazione del credito Iva LA NOSTRA CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ Per la compensazione del credito Iva annuale d’importo superiore a 15.000 euro, l’articolo 10 del decreto legge n. 78/2009, ha previsto due importanti novità. La prima riguarda il termine entro il quale procedere alla compensazione: la norma ha previsto la possibilità di operare la compensazione orizzontale tramite modello F 24, vale a dire con altre imposte o contributi, a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. La seconda attiene all’obbligo, per le compensazioni di importo superiore ai 15.000 euro, del rilascio di un “Visto di conformità” da parte di un
soggetto abilitato iscritto in apposito albo professionale. Al fine di offrire ai nostri Associati un servizio che garantisca ad un tempo qualità e convenienza, abbiamo confermato, con il dottor Silvano Meneghini commercialista in Dignano, una convenzione che prevede i seguenti costi: - 350 euro fino ad un importo di credito Iva da compensare di 20.000 euro; - 350 euro + 0,5% del credito Iva da compensare per importi superiori a 20.000 euro. Tali importi s’intendono al netto dell’Iva. Segnaliamo che la legge di stabilità per il 2014 (si veda lo specifico articolo in questo numero di Apinforma), prevede l’estensione del rilascio del visto di conformità per compensare qualsiasi tipologia di tributi: Ires, Irpef, Irap, imposte sostitutive, ritenute ecc. Per ulteriori informazioni o per accedere al servizio è possibile contattare il dottor Paolo Zorzenone presso l’Associazione allo 0432 507377.
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(PZ)
Tasso interesse legale all’1% DAL 2014 RAVVEDIMENTO OPEROSO MENO CARO Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2013, il tasso d’interesse legale è stato ridotto dal 2,5 all’1% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014. Dal 2014 i pagamenti differiti o regolarizzati relativi a pagamenti di imposte e tasse, ma anche il costo per l’applicazione delle sanzioni civili, per omissione o ritardo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’art. 116 comma 15 della legge 388/2000 saranno meno cari. Sarà più conveniente anche il ricorso al ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.lgs.
472/1997, che dal 1° gennaio 2014 sconta un tasso d’interesse dell’1% in luogo del 2,5%. Questa riduzione renderà più conveniente regolarizzare eventuali omessi versamenti degli acconti delle imposte scaduti lo scorso 2 dicembre, o 10 dicembre per i soggetti Ires, oppure dell’acconto Iva scaduto il 27 dicembre. In questi casi i calcoli relativi al ravvedimento operoso dovranno prevedere un tasso d’interesse del 2,5% fino al 31 dicembre 2013 e dell’1% a partire dal 1° gennaio 2014. Si ricorda che per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che la violazione non sia stata già contestata dall’ufficio e che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Il saggio legale è rilevante anche per altri pagamenti, sia di natura tributaria che previdenziale, come per ad esempio i versamenti nell’ambito dell’adesione agli inviti al contraddittorio, i processi verbali di costatazione, di acquiescenza, di accertamento con adesione e nell’ambito della conciliazione giudiziale. (PZ)
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La finanziaria 2014 co dal quale dovranno risultare i dati identificativi del beneficiario.
MOLTE LE DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA
PREMESSA Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013 n. 302 è stata pubblicata la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Finanziaria 2014 o Legge di Stabilità). Dopo una sostanziale riformulazione della stessa, il testo normativo si compone di un solo articolo ma di ben 749 commi. Dal punto di vista della tecnica legislativa si conferma, come per lo scorso anno, un ritorno al passato, quando questo provvedimento, al fine di consentire l’approvazione nei termini ordinari e in considerazione che sullo stesso era posta la fiducia, era composto da centinaia di commi rendendo la comprensione del testo particolarmente difficoltoso. La norma, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, presenta importanti interventi di natura tributaria che di seguito presetiamo in forma sintetica, riservandoci ulteriori approfondimenti in successivi articoli.
WEB TAX (COMMI 33 E 178) E’ stato introdotto il tentativo di tassare le multinazionali della rete, è previsto che i soggetti passivi che acquistano servizi di pubblicità on - line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati a rivolgersi a soggetti titolari di partita Iva italiana. Le società poi che operano nella raccolta pubblicitaria on - line, nella determinazione del reddito d’impresa relativo alle operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano o ne sono controllate, dovranno fare riferimento alle regole sul transfer price con la possibilità di proporre interpello all’Agenzia delle entrate ricorrendo al Rulling internazionale. I pagamenti relativi alla pubblicità on - line dovranno essere eseguiti esclusivamente con bonifi-
SOCIETÀ DI PERSONE E SRL AGRICOLE (COMMA 36) E’ stata ripristinata la possibilità per le società agricole di optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie ai sensi dell’art. 32 in luogo delle disposizioni relative al reddito d’impresa. Per le società di pura manipolazione e conservazione di prodotti agricoli sarà possibile optare per un coefficiente di redditività pari al 25%.
PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE (COMMI 49 E 50) Limitatamente agli immobili abitativi i canoni di locazione potranno essere pagati esclusivamente con mezzi di pagamento diversi dal denaro in contante come ad esempio bonifici, assegni ecc. In questo modo sarà possibile assicurare la tracciabilità dei pagamenti anche ai fini dell’asseverazione di eventuali agevolazioni o detrazioni di natura fiscale come ad esempio quelle previste dall’art. 16 del TUIR. La norma non opera per gli edifici di edilizia residenziale pubblica e per le locazioni di immobili strumentali. La competenza sul monitoraggio di questi contratti è attribuita ai Comuni.
AGEVOLAZIONI ATI E RTI (COMMI DA 56 A 59) E’ stato istituito un fondo finalizzato al sostenimento delle Associazioni temporanee d’impresa ATI o per i Raggruppamenti temporanei d’impresa RTI. Le risorse saranno destinate a progetti di digitalizzazione, ricerca e sviluppo di software e hardware, creazione di modelli di vendita non convenzionale realizzati in collaborazione con istituti di ricerca, università e istituzioni scolastiche pubbliche. Le forme di sostegno saranno individuate tramite apposito decreto.
DELOCALIZZAZIONE (COMMI 60 E 61) I contributi pubblici in conto capitale erogati a imprese operanti nel nostro territorio dovranno essere restituiti qualora entro tre anni dalla con-
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cessione, le imprese beneficiarie delocalizzino l’attività produttiva in paesi extracomunitari. Per la decadenza dal beneficio oltre alla delocalizzazione è richiesta la riduzione del personale operante nel nostro paese di almeno il 50%.
della relativa fattura. E’ stato inoltre soppresso l’obbligo per gli autotrasportatori di emettere la fattura entro la fine di svolgimento della prestazione.
AUTOTRASPORTATORI (COMMA 95)
La detrazione Irpef per lavoro dipendente di cui all’art. 13 comma 1 del TUIR è stata modificata sia negli importi che nelle soglie di reddito. Dal 2014 la detrazione è determinata come segue:
Le prestazioni di servizi legate a contratti di trasporto di merci su strada dovranno essere pagate entro il termine di 60 giorni dalla data di emissione REDDITO COMPLESSIVO
DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE (COMMA 127)
DETRAZIONE SPETTANTE
Fino a € 8.000 euro
€ 1.880
Oltre € 8.000 e fino a € 28.000
€ 978 + (902 x € 28.000 – reddito complessivo / € 20.000)
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000
€ 978 x (55.000 – reddito complessivo / 27.000)
E’ stato abrogato l’incremento della detrazione prevista dal comma 2 dell’art. 13 alla presenza di redditi compresi tra i 23.000 e i 28.000 euro.
DEDUZIONE IRAP INCREMENTO OCCUPAZIONALE (COMMA 132) Similmente a quanto previsto a livello regionale, è stata introdotta una deduzione fino a 15.000 euro dalla base imponibile Irap per il costo del personale assunto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente. La deduzione, prevista a regime, spetta per ciascun dipendente per il periodo d’imposta in cui avviene l’assunzione e per i due successivi. Segnaliamo che questa deduzione è aggiuntiva rispetto al cuneo fiscale.
DEDUZIONE ACE E INCREMENTO ALIQUOTA (COMMI 137 E 138) La misura dell’aliquota applicabile all’incremento del patrimonio proprio, o patrimonio netto per le società di persone, ai fini della determinazione della deduzione ACE è stata aumentata per il 2014 al 4%, per il 2015 al 4,5% e per il 2016 al 4,75%. Per il periodo d’imposta 2013 l’aliquota rimane confermata al 3% mentre gli acconti per il 2014 e il 2015 si dovrà considerare l’aliquota relativa al periodo d’imposta precedente. Dal 2017 l’aliquota sarà determinata annualmente tramite apposito decreto ministeriale.
fici pubblici contenute in apposito decreto ministeriale.
DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (COMMA 139, LETT. B) E C)) E’ stata prevista un’altra proroga della detrazione Irpef Ires relativamente agli interventi di riqualificazione energetica come di seguito indicato: - 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2014; - 50% per quelle sostenute dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015. Per le parti comuni condominiali o che riguardano tutte le unità immobiliari condominali, la detrazione del 65% spetta con riferimento alle spese sostenute nel periodo 6 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2015 e del 50% per quelle sostenute dal 1° luglio 2015 e fino al 30 giugno 2016.
DETRAZIONE RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO (COMMA 139, LETT. C) E D))
OBBLIGO APE (COMMA 139, LETT. A))
Anche la detrazione Irpef per gli interventi di ristrutturazione edilizia è stata prorogata e rideterminata come segue: - 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2014; - 40% per quelle sostenute dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015. Il limite di spesa è rimasto fissato a 96.000 euro. Dal 2016 la detrazione ritornerà alla vecchia percentuale del 36% con il limite di spesa di 48.000 euro.
L’obbligo di allegare l’APE (attestato di prestazione energetica) è stato legato alla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento delle Linee guida di certificazione energetica degli edi-
Zone sismiche Con riferimento alle zone sismiche (zone 1 e 2 OPCM 20 marzo 2003 n. 3274), la detrazione per
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le spese relative ad interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. i) del TUIR attivate dal 5 agosto 2013 e riferite ad abitazioni principali o a costruzioni di attività produttive sono ridefinite come segue: - 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2014; - 50% per quelle sostenute dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015. Acquisto mobili ed elettrodomestici Anche la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di arredamenti e elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014. Ricordiamo che questa detrazione, calcolata su un importo non superiore a 10.000 euro, è riconosciuta esclusivamente ai contribuenti che pongono in essere anche interventi di ristrutturazione edilizia. Segnaliamo che è stata introdotta una condizione che prevede che la spesa agevolabile non può essere superiore ai lavori di ristrutturazione cui la stessa è collegata.
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI (COMMI DA 140 A 146) Limitatamente alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, viene riproposta la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni. La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio 2013 e con riferimento ai beni risultanti nel bilancio al 31 dicembre 2012 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione dovrà essere imputato a capitale o in apposita riserva che fiscalmente deve essere considerata in sospensione d’imposta. Anche in questa rivalutazione è possibile affrancare il valore della riserva attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva (Ires e Irap) del 10%. Il maggior valore dei beni ai fini fiscali è riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione, in genere nel 2016, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12 per quelli non ammortizzabili. In caso di cessione, assegnazione ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, la plus o minusvalenza non potrà tener conto della rivalutazione effettuata. Le imposte sostitutive relative alla rivalutazione o all’affrancamento della riserva, andranno versate in tre rate annuali, senza interessi, entro il termi-
ne di versamento del saldo delle imposte sui redditi e sono compensabili.
PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO (COMMI DA 150 A 152) Per le società di capitali e di persone, le disposizioni previste dall’art. 15 commi 10-bis e 10-ter del D.L. 185/2008 sono recepite in pianta stabile nel nostro ordinamento. In caso d’iscrizione in bilancio di una partecipazione di controllo sarà sempre possibile riallineare il valore della stessa tramite il versamento di un’imposta sostitutiva del 16%. L’imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in cui l’operazione viene effettuata. Gli effetti del riallineamento decorrono dal secondo periodo d’imposta successivo a quello di versamento dell’imposta. Il riallineamento perde efficacia se prima del quarto periodo d’imposta successivo a quello di versamento dell’imposta sostitutiva si procede alla cessione della partecipazione o vengono poste in essere operazioni finalizzate allo svuotamento economico della partecipazione stessa, come ad esempio la cessione di brevetti o altri beni immateriali.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (COMMA 156) Riaperti i termini anche per la rivalutazione del costi di acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2014 non in regime d’impresa. Ricordiamo che questa rivalutazione era stata prevista originariamente dall’art. 2 comma 2 del D.L. 282/2002 e riguarda esclusivamente le persone fisiche, pertanto la rivalutazione è preclusa per i terreni e le partecipazioni detenute in regime d’impresa. Il termine per la redazione della perizia di stima è fissato al 30 giugno 2014 ed entro lo stesso termine si deve provvedere anche al versamento dell’imposta sostitutiva pari al: - 2% per le partecipazioni non qualificate; - 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
PERDITE SU CREDITI (COMMI 160 LETT. B) E 161) E’ stata ulteriormente modificata la disposizione contenuta nell’art. 101 del TUIR in materia di deducibilità delle perdite su crediti. La condizione prevista dalla norma che richiede l’esistenza di “elementi certi e precisi” si considera realizzata anche in caso di cancellazione di crediti dal bilan-
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cio operata in applicazione dei principi contabili. Questa novità è operativa già con riferimento ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2013.
CANONI DI LEASING (COMMI 162 E 163) Sono state riviste le regole riferite alla deducibilità dei canoni di leasing con riferimento all’impresa utilizzatrice del bene. Viene riconosciuta la possibilità di imputare a conto economico i canoni di locazione finanziaria con riferimento a una durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento. In precedenza la norma prevedeva una durata non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento. Con riferimento agli immobili la deduzione è consentita con riferimento ad un periodo non inferiore a 12 anni in logo dei 18 previsti in precedenza. Queste nuove regole sono applicabili ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2014.
IMPOSTA DI REGISTRO LEASING IMMOBILIARI (COMMI 164 E 166) La cessione di un contratto di leasing da parte dell’utilizzatore di un immobile strumentale viene assoggettato all’imposta di registro nella misura del 4%. Tale assoggettamento decorre dal 2014 ancorché il contratto sia assoggettabile ad Iva. L’imposta si applica sul corrispettivo pattuito aumentato della quota capitale compresa nei canoni residui e del prezzo di riscatto.
IVA COOP SOCIALI (COMMA 172) Ripristinata l’aliquota Iva del 4% alle prestazioni socio sanitarie, educative, assistenziali realizzate esclusivamente dalle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. L’aliquota ridotta del 4% è applicabile anche con riferimento ai contrati di appalto stipulati, prorogati o rinnovati dal 2014 per i quali in precedenza era prevista un’aliquota Iva diversa.
DISTRIBUTORI AUTOMATICI (COMMA 173) I prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande riguardanti i distributori automatici effettuati in attuazione di contratti stipulati entro il 4 agosto 2013, possono essere rideterminati in aumento esclusivamente per adeguarli all’incremento dell’aliquota Iva dal 4% al 10% decorrente dal 1° gennaio 2014.
LAVORATORI TRANSFRONTALIERI (COMMA 175) Previsto l’inserimento a regime del limite di esenzione Irpef di 6.700 euro per i lavoratori tran-
sfrontalieri. L’esenzione opera con riferimento ai redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l’attività lavorativa in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all’estero in zone di frontiera e in paesi limitrofi.
ONERI DEDUCIBILI RESTITUITI (COMMA 174) L’art. 10 comma 1 lettera d-bis) del TUIR prevede che gli oneri dedotti in esercizi precedenti che siano stati rimborsati, costituiscono reddito imponibile nel periodo in cui è avvenuto il rimborso. Ora la Legge di stabilità prevede che somme restituite al soggetto erogatore che costituiscono oneri deducibili già assoggettati a tassazione in anni precedenti, possono essere portate in deduzione già dal periodo d’imposta 2013 oppure, in alternativa, richiesti a rimborso secondo modalità che saranno definite da apposito decreto.
CESSIONE GRATUITA PRODOTTI OBSOLETI (COMMA 238) I prodotti alimentari non più commercializzabili ceduti gratuitamente a favore di enti pubblici, associazioni riconosciute o altri enti di cui all’art. 10 n. 12 del DPR 633/72 si considerano distrutti ai fini Iva. La presunzione opera a prescindere dal ritiro dei beni da parte del beneficiario presso i luoghi di esercizio dell’impresa.
ASSISTENZA CONTRIBUENTI (COMMI DA 279 A 280) I contribuenti potranno farsi assistere presso gli uffici finanziari anche dai soggetti che al 30 settembre 2013 risultavano iscritte nei Ruoli dei periti ed esperti presso la CCIAA in possesso della laurea in economia e commercio o del diploma di ragioneria.
TRASFER PRICING (COMMI DA 281 A 284) La normativa prevista dall’art. 110 comma 7 del TUIR relativa ai prezzi di trasferimento sulla base del criterio del valore normale, è applicabile retroattivamente anche ai fini Irap. La norma avendo natura interpretativa è applicabile retroattivamente dal 2008 ma in ogni caso non saranno applicabili le sanzioni per l’infedele dichiarazione.
FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE (COMMI DA 288-BIS A 288-SEXIES) Istituito un Fondo per la riduzione della pressione fiscale a cui, a decorrere dal 2014, fermo restando gli obiettivi di finanza pubblica, saranno destinati
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i risparmi derivanti dalla spending review e dalla lotta all’evasione fiscale. Tali risorse saranno destinate all’incremento delle deduzioni Irap e alle detrazioni Irpef per le piccole imprese, dipendenti e pensionati.
ESCLUSIONE IRAP (COMMA 407) E’ stato soppresso per l’anno in corso, lo stanziamento al Fondo istituito dalla legge n. 228/2012 per esentare dall’Irap piccoli imprenditori individuali, artisti e professionisti. L’esclusione riguarda solo i contribuenti che non si avvalgono di dipendenti e beni strumentali.
ROTTAMAZIONE LICENZE (COMMA 490) Prorogato fino alla fine del 2016 l’indennizzo riservato ai commercianti che cessano l’attività nei tre anni precedenti il pensionamento di vecchiaia nel periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2016. L’indennizzo, previsto dal D.Lgs. 207/1996 conosciuto come “rottamazione licenze” richiede la presentazione di un’apposita domanda entro il 31 dicembre 2017. Per finanziare questa disposizione è stato previsto il mantenimento dell’aumento dello 0,09% dei contributi alla Gestione IVS commercianti.
LE ALIQUOTE DELLA GESTIONE SEPARATA PER IL 2014 (COMMI 491 E 744) La legge 147/2013, all’art. 1 c. 491 e 744, in materia di contributi alla Gestione Separata per l’anno 2014 ha previsto aliquote differenti applicabili nei confronti di soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria a seconda che si tratti di lavoratori autonomi titolari o meno di partita IVA. Per effetto di tali disposizioni le aliquote per l’anno 2014 sono dunque stabilite nelle seguenti misure: - 22% per i pensionati e i soggetti iscritti presso altre forme di previdenza obbligatoria; - 28% per i lavoratori autonomi non iscritti ad altra forma previdenziale NON titolari di partita IVA; l’aliquota è incrementata dello 0,72% per il finanziamento degli oneri connessi con la tutela della maternità, assegni familiari, malattia. - 27% per i lavoratori autonomi non iscritti ad altra forma previdenziale titolari di partita IVA, per i quali non opera l’incremento percentuale di un punto rispetto al 2013; l’aliquota è incrementata dello 0,72% per il finanziamento degli oneri connessi con la tutela della maternità, assegni familiari, malattia.
COMPENSAZIONI SUPERIORI A 15.000 EURO (COMMA 574) Analogamente a quanto previsto per le compensazioni Iva di importo superiore a 15.000 euro, l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità riguarderà anche i crediti Irpef, Ires, Irap, ritenute alla fonte e imposte sostitutive. Conseguentemente con riferimento ai crediti di tale natura maturati nel 2013 e utilizzabili in compensazione del 2014 d’importo superiore a 15.000 euro, sarà necessario ottenere il visto di conformità da parte di un professionista abilitato oppure, limitatamente alle società di capitale soggette al controllo del collegio sindacale, da parte del soggetto che esegue i controlli di cui all’art. 2 comma 2 del DM 164/1999.
TAGLIO DETRAZIONI IRPEF (COMMI 575 E 576) Entro il 31 dicembre 2014 saranno adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all’art. 15 del TUIR attualmente pari al 19%. In mancanza di tali provvedimenti, le stesse saranno automaticamente ridotte al 18% per il 2013 e al 17% per il 2014.
TAGLIO CREDITI D’IMPOSTA (COMMI DA 577 A 580) Arriveranno tagli per una ventina di crediti d’imposta attualmente vigenti. Il restyling sarà attuato con un DPCM entro il 31 gennaio 2014, in caso contrario scatterà un taglio lineare del 15%. In pratica in assenza di interventi ministeriali, gli attuali crediti saranno usufruibili nella misura dell’85% di quanto spettante in base alla rispettiva normativa istitutiva. Non rientra in questa riduzione, ma limitatamente al 2014, il credito d’imposta relativo agli autotrasportatori riguardante le accise sui carburanti.
IVAFE (COMMA 582) L’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero IVAFE, dal 1° gennaio 2014 aumento allo 0,2%. L’imposta di bollo proporzionale su titoli e depositi sale dallo 0,15% allo 0,2%. Abolito comunque il prelievo minimo di 34,2 euro annui.
DISTRETTI PRODUTTIVI (COMMA 583 LETT. B) E C)) Le agevolazioni fiscali di cui all’art. 1 comma 368 lett. a) della Legge n. 266/2005 e dall’art. 3 commi da 1 a 4 del D.L. 5/2009 a favore dei distretti produttivi sono state abrogate. L’abrogazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014.
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RICERCA SCIENTIFICA (COMMA 583 LETT. D) Il credito d’imposta per la ricerca scientifica di cui all’art. 5 della Legge n. 449/1997 a favore delle piccole e medie imprese è stato abrogato. Anche in questo caso l’abrogazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
CAPITAL GAIN (COMMA 583 LETT. E) Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni detenute da almeno tre anni in società costituite da non più di 7 sono esenti da tassazione a condizione che siano reinvestite: - entro 2 anni attraverso la sottoscrizione di capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni in società che svolge la medesima attività; - per un importo pari alla plusvalenza reinvestita e in ogni caso non superiore al quintuplo del costo sostenuto nei 5 anni precedenti per l’acquisizione o realizzazione di beni materiali ammortizzabili ovvero per spese di ricerca e sviluppo.
CREDITI DA 730 FALSI (COMMI DA 586 A 589) L’Agenzia delle entrate attiverà dei controlli preventivi finalizzati a evitare indebiti rimborsi Irpef da parte dei sostituti d’imposta. Il controllo scatterà alla presenza di un modello 730 con un risultato a credito superiore a 4.000 euro. In questi casi il rimborso non sarà erogato dal sostituto d’imposta bensì direttamente dall’Agenzia. La norma sarà operativa già per i modelli 730/2014 riferiti al 2013.
CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ (COMMA 590) Mantenuto per il triennio 2014 – 2016 il contributo di solidarietà del 3% sul reddito complessivo eccedente i 300.000 euro.
TRASFERIMENTO TERRENI (COMMI DA 608 A 609) Il decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013 ha introdotto alcune importanti modifiche in materia di imposta di registro ed ipocatastali a partire dal 1° gennaio 2014 (si veda Apinforma 22/2013). Il decreto, ha modificato il regime di imposizione indiretta applicabile ai trasferimenti immobiliari abrogando numerose agevolazioni quali quelle previste per la piccola proprietà contadina. Per questi ultimi è stata ripristinata la norma agevolativa prevedendo l’applicazione dell’imposta di registro e ipocatastali in misura fissa dell’1%. L’imposta di registro ai trasferimenti di terreni
agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella gestione previdenziale, viene fissata nella misura del 12%.
RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI (COMMA 610) Prorogato fino al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale i comuni possono avvalersi di Equitalia per la riscossione dei tributi locali.
RECLAMO E MEDIAZIONE (COMMA 611) Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro nei confronti dell’amministrazione finanziaria, se il contribuente intende proporre ricorso, è necessaria la preliminare presentazione del reclamo, ai fini della procedibilità del ricorso stesso. Se il ricorso viene presentato prima del decorso dei 90 giorni entro i quali può essere presentato il reclamo, l’Agenzia in sede di costituzione in giudizio può eccepire l’improcedibilità e qualora rilevata del Presidente, questi può rinviare la trattazione per consentire la mediazione. L’esito del procedimento rileva anche ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali, sui quali non gravano comunque sanzioni e interessi. Le somme risultanti dall’atto oggetto di reclamo, la riscossione è sospesa fino alla data di decorrenza del termine per la costituzione in giudizio, vale a dire 30 giorni dalla proposizione del ricorso. In pratica la sospensione opera fino al 90° giorno dalla notifica del reclamo. In assenza di mediazione sono comunque dovuti gli interessi. Queste modifiche saranno operative dagli atti notificati dal 3 marzo 2014.
TARDIVA PRESENTAZIONE TELEMATICA (COMMA 616 LETT. A)) La sanzione da 516 a 5.164 euro prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. 241/1997 applicabile in caso di tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni, è estesa a tutte le tipologie di dichiarazioni e atti. Si tratta di una sanzione irrogabile agli intermediari che hanno assunto l’impegno all’invio telematico che ora viene estesa a tutti gli atti, come ad esempio i contratti di locazione.
ROTTAMAZIONE CARTELLE (COMMI DA 618 A 624) Prevista la definizione agevolata per le somme incluse in ruoli affidati alla riscossione fino al 31 ottobre 2013. Questa definizione, che include gli accertamenti esecutivi, prevede l’esclusione dall’obbligo di versamento degli interessi. In questi casi
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si dovrà procedere al pagamento di quanto iscritto a ruolo e dell’aggio a favore dell’Agente della riscossione entro il termine del 28 febbraio 2014. Quest’ultimo termine è differito al 30 giugno 2014 se il contribuente è informato dell’avvenuta estinzione del debito.
mento alle abitazioni con unico occupante, a quelle per uso stagionale (case per vacanza), a quelle detenute da soggetti che risiedono o dimorano all’estero e ai fabbricati rurali ad uso abitativo. La TARI non è dovuta per i rifiuti avviati al recupero.
IUC (COMMI DA 638 A 679 E DA 681 A 703)
TASI La TASI è dovuta per il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati compresa l’abitazione principale, aree scoperte a qualsiasi uso adibite. L’aliquota base è pari all’uno per mille ma i comuni avranno la possibilità di ridurre l’aliquota fino al suo azzeramento o determinare l’aliquota in modo che la sua somma con l’IMU non sia superiore all’aliquota massima statale al 31 dicembre 2013. Per gli immobili occupati da soggetti diversi dal titolare del diritto reale, l’occupante e il titolare del diritto reale saranno destinatari di autonome obbligazioni tributarie. Sull’occupante graverà una percentuale compresa tra il 10% e il 30% dell’imposta complessiva.
Modificata la tassazione sugli immobili mediante l’introduzione dell’imposta unica comunale IUC, la soppressione della Tares e il riordino della disciplina in materia di Imu, Tari e Tasi. La IUC si baserà su due presupposti: il possesso di immobili e l’erogazione e fruizione dei servizi comunali. In pratica si compone di due parti: - IMU di natura patrimoniale dovuta dal possessore degli immobili con esclusione della prima casa; - la seconda riferita ai servizi, quest’ultima si articola nella TASI (tributo per i servizi indivisibili) e nella TARI (tassa sui rifiuti) riferita appunto ai rifiuti. Non si capisce perche i servizi indivisibili debbano essere coperti con una specifica tassa atteso che i contribuenti pagano già l’Irpef e l’addizionale comunale per coprire i servizi generali. IUC I comuni dovranno adottare uno specifico regolamento contenente la disciplina del tributo, è previsto l’obbligo di presentare una specifica dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione e avrà effetto anche per le annualità successive. Ai comuni è riservato anche il diritto di individuare il numero di rate e i relativi termini di versamento. TARI Deve essere versata dal possessore o detentore di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. La superficie assoggettabile a tassazione è individuata dalla superficie calpestabile e sarà quantificata secondo il principio che “chi inquina paga”. Sarà possibile prevedere delle esenzioni con riferi-
IMU (COMMI DA 707 A 728) I comuni avranno la possibilità, in luogo dell’introduzione della IUC di mantenere l’IMU. In questi casi l’Imu entra a regime dal 2014 e mantiene l’esclusione per l’abitazione principale ad esclusione dei fabbricati classificati A1 A8 e A9. Per queste ultime è comunque applicabile la detrazione di 200 euro, mentre è stata eliminata la maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni. Il moltiplicatore per i terreni agricoli coltivati, posseduti o condotti da coltivatori diretti e IAP è ridotto da 110 a 75. Per i fabbricati rurali strumentali dal 2014 è altresì disposta l’esenzione dal pagamento dell’IMU. Per il 2013 è prevista la deduzione dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo del 30% dell’IMU relativa agli immobili strumentali. Per il 2014 la deduzione è ridotta al 20%. Per gli immobili non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’abitazione principale, dal 2013, è previsto che la tassazione ai fini Irpef e relative addizionali sia assunta nella misura del 50%. (PZ)
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Compensazioni fino a 700 mila euro DA QUEST’ANNO INNALZATO IL LIMITE PER I CREDITORI DELL’ERARIO L’art. 9, comma 2 del decreto legge 35/2013 ha innalzato, dal 1° gennaio 2014, a 700.000 euro il limite delle compensazioni orizzontali e dei rimborsi semplificati. Da quest’anno i contribuenti, in luogo dei precedenti 516 mila euro, avranno la possibilità di recuperare i crediti vantati nei confronti dello stato beneficiando di un plafond aumentato a 700 mila euro. Il nuovo limite è riferito ai crediti d’imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. E’ rimasto invariato il limite di un milione di euro riservato ai subappaltatori del comparto edilizio che hanno realizzato nell’esercizio precedente operazioni in reverse charge per oltre l’80% del volume d’affari. I contribuenti avranno pertanto quasi 200 mila
euro in più da utilizzare per le compensazioni orizzontali e per i rimborsi tramite conto fiscale ma dovranno comunque essere rispettate le regole previste da specifiche norme come ad esempio in materia di Iva. Ci riferiamo alla necessità che la compensazione dei crediti Iva superiori a 5.000 euro richiede la preventiva presentazione della relativa dichiarazione annuale mentre quella superiore a 15.000 euro il rilascio del visto di conformità oppure, con riferimento ai rimborsi, al rispetto dei presupposti previsti dall’art. 30 del DPR 633/72. Con riferimento ai rimborsi è opportuno ricordare che opera una logica particolare. I rimborsi in conto fiscali, quelli liquidati con procedura semplificata, si riferiscono all’anno solare di utilizzazione e/o erogazione e non all’anno di riferimento del credito. In questi casi il limite è unico nel senso che nei 700 mila euro devono essere conteggiate sia le compensazioni che i rimborsi dell’anno. Quindi, con riferimento al 2014 si dovranno considerare le compensazioni del residuo credito 2012, le compensazioni del credito 2013, il rimborso 2013 richiesto all’agente della riscossione e le compensazioni dei crediti trimestrali 2014.
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(PZ)
Fattura elettronica
È OPERATIVA LA FASE SPERIMENTALE
L’art. 1 commi da 209 a 214 della legge 244/2007 ha previsto l’introduzione della fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione. La gestione delle procedure è stata affidata, da parte dell’amministrazione, alla SOGEI quale struttura delegata alla gestione tecnica di questi procedimenti. L’Agenzia delle entrate con un comunicato stampa del 6 dicembre 2013 ha dato avvio, dalla stessa data, alla fase sperimentale. Più precisamente dal 6 dicembre 2013 l’adozione
della fattura elettronica riguarda le pubbliche amministrazioni: - che hanno adottato specifici accordi con i propri fornitori; - che hanno aderito al Sistema di Interscambio. La fase sperimentale sarà operativa fino al 6 giugno 2014, da questa data diventerà obbligatoria nei rapporti con i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza sociale. Dall’anno successivo, vale a dire dal 6 giugno 2015, diventerà obbligatoria nei rapporti commerciali con le altre amministrazioni pubbliche. Per le amministrazioni locali, la data di decorrenza sarà individuata da uno specifico decreto ministeriale. Dalle date sopra indicate non potranno essere più utilizzate fatture in forma cartacea e decorsi tre mesi dalle suddette date non saranno più effettuati i pagamenti fino a quando non sarà inviata la fattura in formato elettronico. (PZ)
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Rivalsa e detrazione Iva a seguito accertamento I CHIARIMENTI MINISTERIALI A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 1/2012 L’Agenzia delle entrate è intervenuta con una circolare, la n. 35 del 17 dicembre 2013, ha chiarire numerosi aspetti legati alla modifica normativa recata dall’articolo 93 del decreto legge 24 gennaio 2012. Si tratta della modifica del settimo comma dell’art. 60 del DPR 633/72 il quale ha riconosciuto da un lato il diritto alla rivalsa dell’Iva pagata a seguito di un avviso di accertamento definitivo e dall’altro il diritto alla detrazione della stessa in capo al cessionario/committente. La modifica si è resa necessaria a chiusura di una procedura d’infrazione aperta dalla Commissione Europea in quanto, la precedente previsione dell’art. 60, precludendo la rivalsa, era stata ritenuta non conforme ai principi comunitari. Ora, con la nuova disposizione il contribuente che a seguito di un accertamento divenuto definitivo abbia provveduto al pagamento dell’Iva e alle relative sanzioni e interessi, ha il diritto di esercitare la rivalsa ribaltando l’onere alla controparte attraverso l’emissione di una fattura o di una nota di addebito. Il destinatario a sua volta ha il diritto ad esercitare la detrazione dell’imposta pagata, al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva del secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta al fornitore. Se il pagamento avviene in forma rateale, la rivalsa e la relativa detrazione potrà essere esercitata limitatamente alla quota corrisposta. Questa nuova regola opera con riferimento agli accertamenti divenuti definitivi successivamente all’entrata in vigore del decreto, vale a dire dal 24 gennaio 2012. Il diritto alla rivalsa non opera, viceversa, per gli atti di accertamento non definitivi, vale a dire per i pagamenti effettuati in pendenza di giudizio. Anche con riferimento all’Iva pagata per importa-
zioni oggetto di revisione dell’accertamento doganale e a quella pagata dall’esportatore abituale a seguito del superamento del plafond, può essere recuperata con le stesse modalità entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quella di pagamento dell’imposta, sanzioni e interessi. Nel novero degli accertamenti divenuti definitivi devono essere considerati anche gli accertamenti con adesione, l’adesione ai contenuti del contraddittorio, l’adesione ai processi verbali di contestazione, l’acquiescenza di cui all’art. 15 del D.Lgs. 218/1997, la conciliazione giudiziale, la mediazione e la mancata impugnazione dell’atto di accertamento o di passato in giudicato della sentenza. La circolare analizza il caso in cui il soggetto accertato non fosse titolare di partita Iva negli anni accertati. In questi casi la disposizione è comunque applicabile non potendo essere sanzionata con la mancata rivalsa perché violerebbe il principio di neutralità dell’Iva. La circostanza che il contribuente non disponesse di una partita Iva negli anni oggetto dell’accertamento, non impedisce l’addebito dell’Iva accertata in sede di rivalsa né l’esercizio della detrazione da parte del cessionario o committente. Ciò a condizione che sia accertato l’obbligo di assoggettare a imposta le operazioni effettuate. Dal punto di vista operativo il cedente o commissionario una volta pagata l’imposta a titolo definitivo dovrà emettere una fattura o una nota di variazione in aumento ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72. Sul documento andranno richiamati gli estremi identificativi dell’atto di accertamento che costituisce titolo alla rivalsa. Il documento andrà annotato nel registro delle fatture emesse solo a titolo di memoria e non dovrà partecipare alla liquidazione periodica né essere indicata nella dichiarazione annuale. Da parte del cessionario/committente il diritto alla detrazione è subordinato all’avvenuto pagamento dell’Iva accertata e addebitata in via di rivalsa, mediante annotazione del documento integrativo nel registro degli acquisti. La circolare 35 precisa che la legge non prevede particolari oneri a carico del committente/cessionario in ordine al riscontro dell’avvenuto paga-
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mento del dovuto all’erario, pertanto quest’ultimo è tenuto solo all’osservanza degli ordinari doveri di diligenza e cautela in ordine alla verifica della
correttezza e regolarità della fattura o della nota di addebito. (PZ)
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Rimborso accise IV trimestre 2013 DISPONIBILI IL MODELLO DI DOMANDA E IL SOFTWARE Con nota prot. RU 148547 del 30 dicembre 2013, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che sono disponibili il modello di domanda ed il software per la compilazione e la stampa, per richiedere il recupero delle accise sul gasolio consumato nel quarto trimestre 2013 (1 ottobre/ 31 dicembre 2013), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton. L’istanza deve essere presentata entro il 31 gennaio p.v. anche se, non essendo un termine stabilito a pena di decadenza dal diritto, l’inoltro è possibile anche dopo questa scadenza purché nei due anni da quando avrebbe dovuto presentarsi (quindi, per il quarto trimestre 2013, c’è tempo fino al 31 gennaio 2016). Per quanto riguarda la misura del beneficio, esso risulta sempre pari a 21,418609 centesimi di € al litro (€ 214,18609 per mille litri di prodotto) consumato, ripetiamo, nel quarto trimestre del 2013. In merito agli altri aspetti contenuti nella circolare delle Dogane, ricordiamo che: - al seguente indirizzo telematico dell’Agenzia: http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/operatore/accise/benefici+ per+il+gasolio+da+autotrazione/benefici+ga solio+autotrazione+iv+trimestre+2013 è disponibile la modulistica ed il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico – CD rom, DVD, pen drive USB – al compe-
tente Ufficio delle Dogane o, per gli esercenti comunitari che non presentano la dichiarazione dei redditi in Italia, all’Ufficio Doganale di Roma I. In alternativa, la domanda può essere inviata anche attraverso il sistema telematico doganale – E.D.I., previa abilitazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane. - Per quanto concerne il tempo limite per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, come si ricorderà l’art.61, comma 1 del d.l. 1/2012 (convertito con Legge 27/2012) ha modificato l’art. 4, comma 3 del D.P.R. 277/2000 (che contiene le norme per il recupero della misura), stabilendo che l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito. Quindi, tenuto conto che il credito sorge decorsi 60 gg. dalla presentazione della domanda, la scadenza ultima per l’impiego in compensazione è certamente il 31 dicembre 2015. Il codice tributo per l’utilizzo nel mod. F24 è il “6740”. - Il credito per le accise è inoltre compensabile anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. In ultimo, raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione durante l’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art.75 D.P.R. 445/2000). (C)
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Inail; incentivi alle imprese 2013 EMANATO IL BANDO ISI 2013 PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PREMESSA In attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza) l’Inail ha licenziato l’avviso pubblico 2013 riguardante incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, pubblicato per estratto sulla G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013, denominato bando ISI Inail 2013 (di seguito bando). Il bando ricalca nella sostanza e nelle procedure il precedente bando del 2012, ma con uno stanziamento ben superiore; le risorse complessivamente stanziate ammontano, infatti, a 307.359.613 Euro (nel bando 2012 furono di 155.352.000 Euro), ripartiti su singoli bandi su base regionale, di cui 5.114.158 Euro sono destinati al Friuli Venezia Giulia (nel bando precedente 3.215.237 Euro). Inoltre è stata elevata al 65% l’entità dell’incentivo sui costi ammessi (50% nel bando 2012) e a 130.000 Euro il limite massimo di contributo per ciascuna impresa (100.000 Euro nel bando 2012). Sono poi ampliate a tre le tipologie di progetti ammissibili con l’aggiunta dei progetti di cui al sottostante punto 3) e, precisamente: 1) progetti d’investimento; 2) progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 3) progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, titolo III sull’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale. Le stesse tipologie sub 1) e 2) presentano diverse articolazioni rispetto al bando 2012, come si avrà modo di specificare. Si anticipa anche che la procedura informatica
preliminare per accedere al bando decorre dal 21 gennaio e resta aperta fino all’8 aprile 2014.
IMPRESE BENEFICIARIE Destinatarie sono le imprese anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte alla CCIAA. Ogni impresa può presentare una sola domanda per una sola unità produttiva su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola tipologia fra quelle ammesse (v. infra). Sono escluse le imprese che già abbiano beneficiato degli incentivi dei bandi 2010, 2011 e 2012.
FORMA E MISURA DELL’INCENTIVO. I CASI DI VENDITA O PERMUTA DELLE MACCHINE E ATTREZZATURE SOSTITUITE L’incentivo è concesso secondo il regime “de minimis” e, come anticipato, consiste in un contributo in conto capitale nella misura del 65% dei costi dell’iniziativa. Il contributo massimo è pari a 130.000 Euro, quello minimo a 5.000 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa. Per i progetti che comportano contributi pari o superiori a 30.000 Euro è possibile richiedere un’anticipazione del 50% del finanziamento, previa presentazione di garanzia fideiussoria. La garanzia ha durata di 12 mesi e sarà d’importo pari all’ammontare dell’anticipazione maggiorato del 10%. Nel caso di vendita o permuta di macchine o attrezzature sostituite nell’ambito del progetto, il 65% del contributo verrà decurtato della somma pari alla differenza fra l’importo realizzato con la vendita o con la permuta e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo). Qualora l’importo ricavato dalla vendita o dalla permuta sia inferiore o pari alla quota del progetto a carico dell’impresa (35%) non verrà effettuata alcuna decurtazione. Fanno eccezione le attrezzature di lavoro di cui all’allegato 3 messe in servizio prima del 21 settembre 1996 che devono essere obbligatoriamente rottamate.
INIZIATIVE AMMISSIBILI Come anticipato, sono state elevate da due a tre
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le tipologie di progetti d’intervento. Negli allegati 1, 2 e 3, costituenti parti integranti del bando e strutturati in quadri sinottici, come nei precedenti bandi, sono indicati per ciascuna delle tre tipologie di progetto le caratteristiche, i documenti da presentare in fase di domanda e, successivamente, in fase di rendicontazione, l’elencazione delle spese riconosciute e la loro entità massima nonché i parametri di valutazione e i relativi punteggi, ai fini della verifica del raggiungimento del punteggio-soglia complessivo, pari a 120 punti come nel bando 2012. I parametri di valutazione tengono conto della natura, dimensioni e settore dell’impresa richiedente nonché delle caratteristiche del progetto d’investimento ovvero del progetto per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Rispetto al bando 2012 i parametri sono stati ricalibrati. A questi allegati tecnici si rinvia con la raccomandazione di una attenta lettura in funzione della fattispecie di progetto d’interesse per l’impresa. Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e una sola delle tre tipologie indicate. Ciò premesso, le tipologie sono ora così articolate: 1. progetti di investimento (allegato 1): a) ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro; b) installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature con messa in servizio successiva al 21 settembre 1996; c) modifiche al layout produttivo; d) interventi combinati relativi alle tipologie sub a), b) e c); 2. progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (allegato 2): - adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) come indicato alle lett. a), b), c) e d) della tabella 3 dell’allegato 2; - adozione di un modello organizzativo gestionale ex art. 30 del d.legs. 81/2008; - adozione di un modello organizzativo e gestionale ex art. 30 del d.legs. 81/2008 asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile; - adozione di un sistema certificato SA 8000; - modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente; 3. progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996. Per quanto riguarda la tipologia 1. (progetti di
investimento), il progetto può essere articolato in più interventi/acquisti, purché essi siano tutti tassativamente funzionali alla riduzione, eliminazione o prevenzione a un’unica causa d’infortunio o fattore di rischio indicato dall’impresa nella domanda on line; pertanto, tutte le altre voci d’intervento, con i relativi costi, non riferite alla causa o fattore di rischio indicati, saranno decurtate dall’importo richiesto. In ogni caso, la causa di infortunio o il fattore di rischio, per il quale il progetto viene presentato, deve essere riscontrato, a pena d’esclusione, nel documento di valutazione dei rischi (DVR). Per i progetti di tipologia 2. (adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo a un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o in più regioni. In tal caso la domanda di contributo potrà essere presentata o in una delle sedi Inail nel cui territorio operi almeno una parte dei lavoratori coinvolti nell’intervento ovvero ove è situata la sede legale dell’impresa.
SPESE AMMISSIBILI Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto nonché le eventuali spese accessorie e strumentali, funzionali alla realizzazione del medesimo e indispensabili alla sua completezza. Le spese, documentate, devono essere direttamente sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori e/o il titolare beneficiano dell’iniziativa. Sono ammesse anche le eventuali spese tecniche, entro i limiti fissati nei citati allegati 1), 2), 3) a corredo del bando. Le spese devono essere riferite a progetti non realizzati o in corso di realizzazione alla data dell’8 aprile 2014. Non sono invece ammesse a contributo le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di: - dispositivi di protezione individuale nonché ogni altro relativo complemento o accessorio; - veicoli per il trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni e simili; - impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro o, comunque, qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell’ambiente; - hardware, software e sistemi di protezione informatica, fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo ed essenziale funzionamento di sistemi utilizzati per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza; - mobili e arredi. Sono parimenti escluse le spese per: - consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di contributo;
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- adempimenti inerenti la valutazione dei rischi (articoli 17, 28 e 29 del d.legs. 81/2008); - interventi da effettuarsi in locali diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa nel momento di presentazione della domanda; - manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature macchine e mezzi d’opera; - adozione e/o certificazione di SGSL relative a imprese prive di dipendenti; - acquisizioni tramite locazione finanziaria; - mero smaltimento dell’amianto, salvo il caso in cui il progetto non rientri in un progetto complessivo volto a migliorare le condizioni di salute dei lavoratori dell’azienda interessata; - acquisto di macchinari o apprestamenti indispensabili per la produzione di beni e servizi di cui l’impresa non dispone, ma che deve possedere per poter svolgere la propria attività; - costi del personale interno (dipendenti, titolari, legali rappresentanti e soci).
DOMANDA E PROCEDURE Come per il bando 2012 sul sito dell’Inail (www. inail.it) è a disposizione delle imprese, previa registrazione, la procedura informatica preliminare che consentirà, dapprima, l’inserimento dei parametri del progetto che s’intende presentare e, successivamente, sulla base del punteggio di valutazione ottenuto dal sistema informatico - la soglia minima resta fissata a 120 punti -, di verificare la possibilità di presentazione della domanda di contributo nelle date che saranno indicate dall’Inail nei singoli avvisi regionali a partire dal 30 aprile 2014. La domanda può essere presentata alla sede Inail competente per territorio o con riguardo alla sede legale dell’impresa o con riguardo all’unità locale dell’impresa ove opera almeno una parte dei lavoratori coinvolti nell’iniziativa. Per la presentazione della domanda è necessario, inoltre, seguire la seguente calendarizzazione: 1) Compilazione e salvataggio on line della domanda: 21 gennaio - 8 aprile 2014 Dal 21 gennaio all’8 aprile 2014 sul sito www. inail.it - sezione “Servizi online”, le imprese, previa registrazione, avranno a disposizione la procedura informatica che consentirà l’inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie fino alle ore 18.00 dell’8 aprile 2014, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell’impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari, come si è detto, a 120 punti (punteggio soglia). E’ possibile, pertanto, effettuare modifiche della
domanda precedentemente salvata e procedere a nuovo salvataggio fino alle ore 18.00 dell’8 aprile 2014. Dopo questo termine le domande salvate non saranno più modificabili. 2) Download del codice identificativo: 10 aprile 2014 Dal 10 aprile 2014 le imprese, la cui domanda salvata in precedenza abbia raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista (120 punti), potranno accedere all’interno della procedura informatica per il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca. Con la stessa procedura mediante un’apposita funzionalità verrà rilasciato un documento contenente tale codice che dovrà essere conservato dall’impresa e utilizzato nel giorno dedicato all’inoltro telematico. 3) Pubblicazione della data di invio della domanda on line: dal 30 aprile 2014 Le domande inserite, alle quali è stato attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate on line; la data e l’ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l’inoltro on line delle domande saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire dall’8 aprile 2014. Il sistema informativo è predisposto affinché, al ricevimento della domanda on line, sia possibile l’attribuzione del numero progressivo in ordine cronologico. Gli elenchi - uno per i progetti di cui agli allegati 1 e 2 e uno per i progetti di cui all’allegato 3 - in ordine cronologico di arrivo di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul sito dell’Inail entro 7 giorni dalla chiusura dell’ultima sessione di invio on line, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità del contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva. Dal giorno successivo, le imprese avranno a disposizione 30 giorni per trasmettere alla sede Inail competente per territorio la copia della domanda telematica generata dal sistema informatico, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e tutta la documentazione richiesta dal bando, utilizzando in via esclusiva la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale ove richiesta. Scaduto invano tale termine la domanda è considerata decaduta. In caso di ammissione all’incentivo, l’impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo dell’istruttoria, salvo proroga per un periodo massimo di 6 mesi a fronte di richiesta motivata.
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L’istruttoria della domanda (c.d. verifica tecnica amministrativa) tiene conto del superamento della soglia iniziale (120 punti), dell’ordine del ricevimento della domanda on line e dell’effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati. Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda e della documentazione, salvo sospensione del termine per integrazione o chiarimenti della documentazione di spesa, la sede dell’Inail competente per territorio dà comunicazione dell’esito dell’istruttoria e della concessione o meno dell’incentivo. Nel caso di accoglimento della domanda l’intervento deve essere realizzato e rendicontato entro 12 mesi
(365 giorni) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo dell’istruttoria, salvo proroga di cui si è già detto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, salvo sospensione del termine per integrazione o chiarimenti della documentazione di spesa, in caso di esito positivo della verifica della rendicontazione, ha luogo l’erogazione del contributo. In conclusione, si rammenta che tutte le comunicazioni fra l’Inail e l’impresa devono avvenire mediante PEC e si riepilogano per comodità di consultazione le principali scadenze relative alla presentazione delle domande.
21 gennaio 2014
Apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande
8 aprile 2014
Chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande
dal 10 aprile 2014
Download del codice identificativo per l’inoltro telematico
dal 30 aprile 2014
Comunicazione dell’Inail relativa alle date dell’inoltro telematico
Il bando, tutta la documentazione connessa e la modulistica sono riportati sul più volte citato sito dell’Inail. Copia del tutto, comunque, può essere richiesta, unitamente a ogni altra informazione all’ufficio economico dell’Associazione e all’ufficio ambiente e sicurezza. A breve, inoltre, sarà orga-
nizzato nella sede della stessa un incontro informativo con la collaborazione dell’Inail, diretto a illustrare l’intera materia. Anche dell’incontro sarà data alle imprese tempestiva informazione.
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(AB-AdT)
Accordo Confidi Friuli - Unicredit AMPLIAMENTO DELLE LINEE DI CREDITO DELLE IMPRESE Il 14 novembre scorso ha avuto luogo nella sede dell’Associazione un incontro informativo sull’accordo concluso fra il Confidi Friuli e Unicredit spa per l’ampliamento delle linee di credito alle imprese. L’accordo si colloca nel quadro di un’intesa raggiunta a livello nazionale fra Federconfidi, Federascomfidi, Unicredit SpA e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), allo scopo di estendere, sotto il profilo delle garanzie e delle condizioni finanziare, le capacità di accesso al credito delle piccole e medie imprese, in conformità, del resto, alle finalità poste dallo stesso FEI. Si reputa cosa utile riepilogare i contenuti essenziali dell’accordo in questione, anche a vantaggio delle imprese che non sono intervenute all’incontro in parola. In premessa si rammenta che le linee d’intervento previste dall’accordo sono due ed entrambe prevedono anche tassi di sicuro interesse: a) una linea per il medio e lungo termine, consistente in un finanziamento chirografario di durata compresa fra 2 e 7 anni, utilizzabile sia per gli investimenti che per la gestione del circolante (liquidità) denominata “Ampiacredito medio-lungo termine”;
b) un affidamento per il breve termine a copertura di tutte le esigenze legate all’anticipo dei crediti commerciali e alla gestione del ciclo di produzione, denominato “Ampiacredito breve termine”. Entrambe le linee di credito sono rese possibili da un’operazione di cartolarizzazione sostenuta dal programma quadro per la competitività e l’innovazione dell’Unione europea. Il plafond messo a disposizione delle imprese è operante fino al 31 marzo 2014 e potrà essere rinnovato in forza di nuovi accordi.
FINANZIAMENTO “AMPIACREDITO MEDIO-LUNGO TERMINE” Si tratta di un finanziamento chirografario con una durata complessiva fra i 2 e i 7 anni (massima di 2 anni per il ripristino del circolante, v. infra) e con un preammortamento sino a 12 mesi, incluso nella durata massima. Lo scopo è di favorire i fabbisogni di investimenti produttivi, di innovazione, certificazione di qualità, miglioramento dell’efficienza energetica, formazione del personale, acquisto di scorte e il finanziamento del capitale circolante correlato all’operatività aziendale L’importo concedibile è compreso fra un minimo di 20.000 e un massimo di 200.000 Euro (80.000 Euro per esigenze di liquidità). Il finanziamento è assistito da garanzia fideiussoria da parte del Confidi Friuli a valere sull’accordo vigente. I tassi del finanziamento sono commisurati ai seguenti parametri:
MERITO DI CREDITO
SPREAD
Sicurezza massima
3,00%
Sicurezza elevata
3,50%
Sicurezza
3,90%
Ampia solvibilità
4,50%
Solvibilità regolare
5,00%
Discreta solvibilità
5,50%
E’ prevista una riduzione del 50% sulle commissioni connesse all’erogazione del finanziamento.
FINANZIAMENTO “AMPIACREDITO BREVE TERMINE” Il finanziamento è utilizzabile in modo promiscuo
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per l’anticipo di crediti commerciali e la gestione del ciclo produttivo dell’impresa. Nel dettaglio le operazioni incluse sono le seguenti: - anticipo salvo buon fine (SBF); - anticipo crediti verso le pubbliche amministrazioni; - anticipo per acquisizione di scorte produttive; - anticipo fatture Italia ed estero;
- anticipo alle importazioni. L’importo concedibile è compreso fra un minimo di 20.000 e un massimo di 200.000 Euro, ma sono valutabili anche esigenze particolari. Il finanziamento è assistito da garanzia fideiussoria da parte del Confidi Friuli a valere sull’accordo vigente. I tassi del finanziamento sono commisurati ai seguenti parametri:
MERITO DI CREDITO DELL’IMPRESA
SPREAD
Sicurezza massima
2,00%
Sicurezza elevata
2,40%
Sicurezza
2,70%
Ampia solvibilità
3,30%
Solvibilità regolare
4,10%
Discreta solvibilità
5,30%
La commissione di messa in disponibilità dei fondi è dello 0,10. Le imprese interessate a maggiori informazioni di una o di entrambe le linee di credito possono ri-
volgersi a ciascuna filiale di Unicredit spa, al Confidi Friuli o anche all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
PAG. 26 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2014
Indice mensile rivalutazione t.f.r. novembre 2013 dal
al
RIVAL. FISSA
INDICE
75% RISPETTO DIC. 2012
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
106,7
0,140845
0,265845
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
106,7
0,140845
0,390845
MARZO
15.03
14.04
0,375
106,9
0,281690
0,656690
APRILE
15.04
14.05
0,500
106,9
0,281690
0,781690
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
106,9
0,281690
0,906690
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
107,1
0,422535
1,172535
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
107,2
0,492958
1,367958
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
107,6
0,774648
1,774648
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
107,2
0,492958
1,617958
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
107,1
0,422535
1,672535
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
106,8
0,211268
1,586268
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
RAPPORTI CESSATI Mese
(C)
PAG. 27 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2014
Inizio attività del lavoro accessorio LE ULTIME INDICAZIONI DELL’INPS SULL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E SUI LIMITI ECONOMICI Con le due circolari n. 176 e 177 del 2013, l’INPS fornisce nuove istruzioni sui voucher, in particolare in merito alle modifiche procedurali che interessano i limiti economici che consentono di identificare tali prestazioni e in merito alle modalità di attivazione del lavoro accessorio che, a decorrere dal 15 gennaio, dovranno essere effettuate esclusivamente in via telematica ed unicamente all’INPS. La legge 92/2012 e il successivo decreto n.76/2013 hanno infatti radicalmente modificato l’istituto del lavoro accessorio, individuando nel limite economico stabilito dalla legge l’unico elemento fondamentale per la qualificazione delle prestazioni accessorie e legittimante l’uso dei voucher. L’art. 70 del D.Lgs. 276/2003 prevede ora che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare”: tale importo, da considerarsi netto per il prestatore risulta quindi pari, al lordo, ad € 6.666. L’importo è però limitato a € 2.000 per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore pari a € 2.666 lordi. Per l’anno 2013 i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito potevano inoltre effettuare prestazioni di lavoro accessorio per un importo netto pari ad € 3.000, corrispondenti ad un lordo di € 4.000: tale fattispecie non risulta prorogata nell’anno 2014. A seguito delle modifiche apportate alla normativa dunque il controllo sulla legittimità dell’uso dei voucher per lo svolgimento della prestazione risulta a carico del committente, che è tenuto a verificare il rispetto dei limiti economici previsti. A tal proposito si ricorda che il Ministero del LavoPAG. 28 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2014
ro ha specificato, nella circolare n.4/2013, che il superamento di detto limite economico comporta quale conseguenza la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato “ogniqualvolta le prestazioni del lavoro accessorio siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente dell’imprenditore o del professionista”. In tutti gli altri casi di assenza del titolo legittimante la prestazione del lavoro accessorio, la prestazione è da considerarsi “prestazione di fatto”, non censita preventivamente e quindi da considerarsi “in nero”. Al fine di agevolare la verifica del superamento o meno dei citati limiti economici, nella circolare n.176 del 18 dicembre 2013 l’Istituto illustra le modifiche apportate alle procedure telematiche di calcolo e di presentazione dei compensi ricevuti dal prestatore per adeguarle alla nuova normativa, con l’introduzione di specifiche funzionalità che consentono di visualizzare detti compensi sia al prestatore sia al committente. L’Istituto precisa che all’atto della verifica delle somme percepite, è necessario tenere conto del valore nominale del buono calcolato al lordo, quindi devono essere contenute nei suddetti limiti di € 2.666 e € 6.666; gli importi devono inoltre essere considerati nell’arco temporale dell’anno solare. Con riferimento all’anno solare, l’INPS specifica in detta circolare che debba essere inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre. L’Istituto evidenzia che gli estratti conto accessibili dalla procedura sono compilati sulla base dello stato di rendicontazione dei voucher incassati trasmesso all’istituto dai soggetti che gestiscono il servizio di riscossione, e quindi può “scontare un disallineamento” rispetto alla data effettiva di pagamento al prestatore. Inoltre in considerazione del diverso periodo di validità dei voucher, pari a 24 mesi per i voucher INPS e quelli postali, e pari invece a 12 mesi per quelli distribuiti da tabaccai autorizzati e Banche popolari, il compenso relativo potrebbe non essere presente nell’estratto conto del prestatore. Per questi motivi l’Istituto ribadisce che è sempre necessario che il committente si faccia rilasciare dal prestatore la dichiarazione di non superamento dei limiti economici ai sensi dell’art.46, comma 1, lett. o) del DPR 445/2000,
“con riferimento sia ai voucher riscossi che a quelli ricevuti, ma non ancora incassati, nell’anno solare”, come da istruzioni della circolare 4/2013 del Ministero del Lavoro. Alle funzionalità è possibile accedere tramite accesso sul sito www.inps.it ai “Servizi Online”, sezione “Lavoro Accessorio”. I committenti, accedendo alla sezione “committenti/datori di lavoro” e i delegati accedendo all’area “consulenti, associazioni e delegati”, ciascuno con il proprio PIN, potranno visionare nell’”estratto conto prestatore” i compensi lordi percepiti anche da altri committenti specificando l’anno di riferimento e il codice fiscale del prestatore; i prestatori, accedendo alla sezione “prestatori” con il proprio codice fiscale e con un codice di identificazione di un qualsiasi voucher in loro possesso, potranno visionare sia l’”estratto conto committenti” con l’indicazione per anno di riferimento dei compensi lordi percepiti da ogni committente, sia l’elenco di tutte le prestazioni lavorative effettuate e registrate negli archivi dell’INPS. La circolare n.177 del 19 dicembre 2013 illustra invece le nuove modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività, che i committenti devono effettuare prima dell’inizio della prestazione, indicando dati anagrafici, codice fiscale proprio e del prestatore, luogo e periodo presunto di attività. Fino ad ora l’adempimento di tale obbligo era avvenuto per i voucher cartacei con la trasmissione della dichiarazione all’INAIL a mezzo fax o tramite Servizi on line sul sito www.inail.it, mentre per tutti gli altri canali di distribuzione la comunicazione avveniva direttamente all’INPS tramite contact center o sul sito istituzionale.
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Al fine di razionalizzare ed uniformare questo adempimento, l’INPS ed INAIL hanno disposto che a decorrere dal 15 gennaio 2014 la dichiarazione di inizio attività lavorativa e le comunicazioni di eventuali variazioni, dovranno essere comunicate direttamente all’INPS ed esclusivamente con modalità telematica, tramite i canali già attivati per i tabaccai autorizzati, gli uffici postali e le banche popolari, accedendo alla funzionalità “attivazione voucher INPS”; in questa applicazione è possibile inserire i dati delle prestazioni, i dati anagrafici del prestatore, le date di inizio e fine e il luogo della prestazione ed attivare così i voucher cartacei INPS associati alla prestazione. I percorsi di accesso alla funzionalità “Attivazione Voucher INPS” sono: - i committenti accedono con il proprio pin a “Servizi On Line”, “Lavoro Occasionale Accessorio”, “Committenti/Datori di Lavoro” - i possessori di voucher accedono con codice fiscale e codice di controllo a “Servizi On Line”, “Lavoro Occasionale Accessorio”, “Attivazione voucher INPS” - i delegati accedono con il proprio pin a “Servizi On Line”, “Lavoro Occasionale Accessorio”, “Consulenti associazioni e delegati” L’Istituto ricorda inoltre che è sempre attivo il canale del Contact Center al numero 803164 da telefono fisso o al numero 06164164 da cellulare. Il previsto periodo transitorio cessa il 14 gennaio, data in cui viene meno inoltre l’adempimento diretto a carico dei beneficiari della comunicazione all’INAIL, con la conseguenza che non saranno più operativi il fax INAIL e la sezione del sito www.inail.it, che saranno disattivati. (BA)
Conguaglio di fine anno 2013 LE PRECISAZIONI DELL’INPS
Come ogni anno, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali possono essere effettuate, oltre che con la denuncia relativa al mese di dicembre 2013 (da presentare entro il 16 gennaio 2014), anche con quella relativa al mese di gennaio 2014 (da presentare entro il 16 febbraio 2014), senza aggravio di oneri accessori. Peraltro, considerato che le operazioni di conguaglio possono riguardare anche il TFR eventualmente destinato al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, I’INPS precisa che le operazioni predette potranno essere effettuate anche con la denuncia relativa al mese di febbraio 2014 (da presentare entro il 17 marzo 2014), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione del mese di dicembre 2013, nel mese di gennaio 2014. Ciò premesso, illustriamo di seguito gli aspetti più rilevanti, rinviando per gli approfondimenti alla lettura della circolare INPS n. 174 del 13 dicembre 2013.
MASSIMALE Com’è noto, il massimale annuo, valido ai fini contributivi e pensionistici, si applica agli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31 dicembre 1995, privi di anzianità contributiva, nonché a coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Tale massimale, per l’anno 2013, è pari a C 99.034,00. Esso trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione IVS, comprensiva dell’aliquota aggiuntiva dell’1% dovuta sulle retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile. L’Inps ricorda che, ove gli adempimenti contributivi riguardanti le componenti variabili della PAG. 30 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2014
retribuzione, siano assolti con la denuncia relativa al mese di gennaio 2014 (es. compenso lavoro straordinario), tali componenti non hanno incidenza sulla determinazione del massimale dell’anno 2013. Ciò, in quanto, ai fini del regime contributivo, gli elementi variabili sono considerati retribuzione del mese di erogazione e, quindi, hanno incidenza sul massimale dell’anno di erogazione.
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO IVS Anche le operazioni di conguaglio relative al contributo dell’1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile fino al periodo “dicembre 2013” (per il 2013 pari a € 45.530,00 annui e ad euro 3.794,00 mensili) possono essere effettuate, oltre che con la denuncia relativa al mese di dicembre 2013 (da presentare entro il 16 gennaio 2014), anche con quelle relative al mese di gennaio 2014 (da presentare entro il 17 febbraio 2014) e febbraio 2014 (da presentare entrò il 16 marzo 2014). Nei casi in cui, durante l’anno, si siano verificati eventi che abbiano modificato il regime pensionistico del lavoratore interessato, il datore di lavoro provvederà alle operazioni di conguaglio relativamente al regime pensionistico cessato. Qualora il coacervo delle retribuzioni erogate non abbia comportato il superamento del tetto annuo, dovrà essere effettuato il rimborso al lavoratore della contribuzione eventualmente trattenuta in eccedenza nel corso dei singoli mesi, con recupero della stessa dall’ente previdenziale.
ELEMENTI VARIABILI DELLE RETRIBUZIONI Qualora, nel corso del mese, intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti contributivi relativi al mese successivo, fatta salva, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione (Delibera Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 1993). Viene ricordato che gli elementi variabili della re-
tribuzione, ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore (CUD 2014 e mod. 770/2014), devono essere presi in considerazione secondo il principio della competenza (dicembre 2013) mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni), devono essere considerati retribuzione del mese di gennaio 2014. In questi casi, fermo restando che il pagamento od il recupero dei contributi deve avvenire nel mese successivo a quello di riferimento, le aziende possono comunicare le partite in questione anche con le denunce da presentare nel mese di febbraio 2014.
FRINGE BENEFIT Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente se, complessivamente non superiore, nel periodo d’imposta, al limite di euro 258,23 (art.3 del D.lgs. 314/97). Qualora detto limite venga superato, il predetto valore concorre interamente a formare il reddito imponibile. In questo caso; il datore di lavoro dovrà provvedere, in sede di conguaglio, ad assoggettare a contribuzione tutto il valore e non solo la quota eccedente. Al riguardo l’Istituto precisa che, nel caso in cui il predetto limite venga superato nel corso di più
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rapporti di lavoro, l’azienda che opera il conguaglio dovrà provvedere, ai soli fini previdenziali, al versamento dei contributi soltanto sul valore dei fringe benefit da essa erogati. Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro dovranno: - portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia, l’importo dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a euro 258,23 nel periodo d’imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno; - trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.
OPERAZIONI SOCIETARIE Nelle ipotesi di trasferimento d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c., il datore di lavoro subentrante dovrà effettuare le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali sulle retribuzioni complessivamente erogate nell’anno al lavoratore, anche relativamente alla decontribuzione, alle erogazioni liberali ed ai fringe benefit. (C)
Prospetto informativo disabili NOVITÀ DEL PROSPETTO E SLITTAMENTO DEL TERMINE AL 15 FEBBRAIO Con la nota n. 16522 del 12 dicembre 2013, il Ministero del Lavoro ha dettato alcuni chiarimenti in merito alla compilazione del prospetto informativo disabili, alla luce delle novità introdotte con il decreto direttoriale n.345 del 17 settembre 2013, che ha aggiornato gli standard del Sistema informatico del predetto prospetto. Nella stessa nota, il Ministero ha informato che alla luce di queste novità e tenuto conto che i servizi informatici saranno disponibili soltanto a partire dal 10 gennaio 2014, la scadenza per l’invio telematico del prospetto viene prorogata al 15 febbraio 2014. Rispetto alla precedente versione, le modifiche hanno interessato la sospensione dell’obbligo di assunzione di soggetti disabili, per la quale sarà necessario indicare la data in cui avrà fine; ciò – fa sapere il Ministero – al fine di monitorare l’uso dell’istituto della sospensione, che dovrebbe costituire un’eccezione alla regola generale. La circolare ricorda anche in quali casi è applicabile l’istituto della sospensione che, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.P.R. 333/2000, opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti NUMERO DIPENDENTI Fino a 14 dipendenti
(in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa/ridotta) e cessa contestualmente alla loro fine: - cassa integrazione guadagni straordinaria; - cassa integrazioni guadagni in deroga; - contratti di solidarietà; - fondo di solidarietà del settore; - assunzioni di soggetti percettori di sostegno al reddito. Per quanto concerne la mobilità, occorre distinguere tra: - mobilità che si concluda senza licenziamenti o con un numero di licenziamenti inferiore a 5. In tal caso, l’obbligo di assunzione resta sospeso per tutta la durata della procedura di mobilità. - Mobilità che dia luogo ad almeno 5 licenziamenti. La sospensione dell’obbligo è operativa per il periodo in cui permane il diritto di precedenza alla riassunzione presso l’azienda di origine. In merito alla Cassa integrazione ordinaria, il Ministero ricorda che la circolare 2/2010 ha rimesso ai servizi provinciali l’opportunità di individuare strumenti che permettano di adempiere all’obbligo di assunzione. Quanto alle caratteristiche generali di quest’obbligo, ricordiamo quelle più importanti: - esso riguarda i datori di lavoro (pubblici e privati) che, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di invio, occupino almeno 15 dipendenti, come meglio evidenziato di seguito: OBBLIGO DI ASSUNZIONE
Non sussiste obbligo di assunzione di lavoratori disabili
Da 15 a 35 dipendenti
Obbligo di assunzione di almeno 1 lavoratore disabile
Da 36 a 50 dipendenti
Obbligo di assunzione di almeno 2 lavoratori disabili
Oltre i 50 dipendenti
Obbligo di assunzione di almeno il 7% di lavoratori disabili
Ai fini del computo della soglia occupazionale che fa scattare l’obbligo delle assunzioni, si ricorda che deve essere computato tutto il personale occupato sul territorio a livello nazionale; le frazioni percentuali superiori allo 0,50% sono considerate unità, i lavoratori part-time sono computati in proporzione all’orario svolto con arrotondamento PAG. 32 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2014
all’unità qualora superi il 50% dell’orario contrattuale, e i lavoratori intermittenti sono computati in proporzione all’orario effettivamente svolto. Non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto anche se maggiore a sei mesi, i soggetti cessati e sostituiti en-
tro sessanta giorni dalla cessazione, gli apprendisti fino al momento della conferma in servizio, i soggetti assunti con collocamento obbligatorio e i lavoratori a tempo determinato con contratto fino a sei mesi. Non sono computabili i lavoratori disabili occupati ai sensi della L. n. 68/1999, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, reinserimento e somministrazione occupati presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi esclusivamente all’estero, i soggetti appartenenti a categorie protette quali orfani, vedove e profughi, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili, i lavoratori a domicilio e quelli che aderiscono al programma di emersione ex art.1, c. 4bis L.383/2001. Si ricorda inoltre che dal computo del numero dei dipendenti le imprese di autotrasporto devono omettere il personale viaggiante. I datori di lavoro edili non devono computare il personale
PAG. 33 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2014
di cantiere e gli addetti al trasporto del settore: è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. I datori di lavoro pubblici e privati con sede legale e unità produttive in una sola regione, devono inviare il prospetto informativo con modalità telematica presso il servizio informatico della stessa regione, qualora invece i datori abbiano sede legale e sedi operative in più regioni, deve essere inoltrato al servizio informatico della regione in cui si trova la sede legale. Si ricorda che i datori che, rispetto all’ultimo prospetto inviato non abbiano subito variazioni nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti all’invio del nuovo prospetto. La sanzione per omesso invio del prospetto informativo ammonta ad € 635.11, oltre a € 30.76 per ogni giorno di ritardo. (C-BA)
Unionalimentari Confapi CIRCOLARE ILLUSTRATIVA ACCORDO 28 NOVEMBRE 2013
Con la firma del verbale di accordo del 28 novembre 2013, concernente i contenuti normativi e retributivi, UNIONALIMENTARI-CONFAPI, FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL hanno rinnovato il CCNL del 16 settembre 2010 per i lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare.
RETRIBUZIONE 1. Incrementi retributivi (dettagli nella sezione Tabelle retributive) L’aumento medio a regime, dei minimi tabellari, è pari a euro 126,00 lordi mensili, calcolato sul parametro convenzionale 137. Lo stesso è suddiviso in 4 tranche, pari a 40,00 euro lordi decorrenti dal 1° maggio 2013; 40,00 euro lordi decorrenti dal 1° luglio 2014; 40,00 euro lordi decorrenti dal 1° maggio 2015 e 6,00 euro lordi decorrenti dal 1° aprile 2016. Per il periodo maggio-novembre 2013, saranno corrisposti gli arretrati, differenziati per livello. Per lo specifico settore della panificazione industriale le parti hanno concordato gli stessi incrementi retributivi e le stesse cadenze previste per le aziende alimentari. Ripristinata la distanza di 7 mesi rispetto al CCNL delle imprese alimentari maggiori, il CCNL Unionalimentari-Confapi evidenzia una minore onerosità determinata principalmente da un montante retributivo che per i 38 mesi di vigenza si colloca a 3.624 Euro. 2. Decorrenza e durata Sia per la parte economica sia per quella normativa, dal 1° maggio 2013 al 30 giugno 2016. Per una durata complessiva di 38 mesi.
con altre Associazioni di datori di lavoro per imprese industriali o cooperative di trasformazione, concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, si intendono estese anche alle aziende che applicano il CCNL UnionAlimentari-Confapi. 4. Osservatorio Nazionale di Settore Verrà reso operativo, a titolo sperimentale, l’Osservatorio Nazionale di Settore, già previsto dal CCNL del 16 settembre 2010. La durata è correlata alla vigenza del presente contratto. L’attività è ampliata anche con la possibilità di trattare “l’elaborazione di indicatori di produttività, redditività e competitività da utilizzare nella contrattazione di secondo livello”. La costituzione avverrà su indicazione del Comitato di Indirizzo e sarà finanziato con un contributo mensile (riferito a 12 mensilità) a carico dell’azienda pari a 1,00 euro, per ciascun lavoratore a tempo pieno. Le modalità di contribuzione saranno stabilite dal Comitato di Indirizzo e successivamente comunicate alle imprese. 5. Contrattazione di secondo livello L’art. 53 del CCNL è stato riformulato, in seguito ad approvazione delle “Linee Guida” per la contrattazione di 2° livello, elaborate dalla commissione bilaterale prevista dal CCNL del 16 settembre 2010. Vista l’ampiezza del tema si rimanda a nostra prossima circolare, specifica sulla contrattazione di 2° livello. Chiaramente la contrattazione di 2° livello, sia aziendale che territoriale, è concepita come scelta volontaria di uno strumento che può favorire lo sviluppo dell’impresa ed una migliore distribuzione dei benefici prodotti ai lavoratori; pertanto le aziende che non diano applicazione a uno dei due menzionati regimi di contrattazione di secondo livello, saranno tenute alla corresponsione dell’Elemento di Garanzia Retributiva (sostitutivo del premio per obiettivi).
RAPPORTI E DIRITTI SINDACALI
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
3. Clausola di Salvaguardia Qualora Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil dovessero,
6. Contratto a tempo determinato Ampliate le causali per cui è possibile stipulare
PAG. 34 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2014
FABBRICAZIONE RESISTENZE ELETTRICHE INDUSTRIALI
mdresistenze@gmail.com
contratti a termine, in particolare è possibile anche per “fabbisogni connessi a temporanee esigenze amministrative e/o commerciali e/o tecniche e/o promozionali e/o nell’ambito di un contratto di rete”. Inoltre, sono stati ampliati i casi in cui non si conteggiano le assunzioni rispetto al calcolo delle percentuali massime di lavoratori possibili con contratto a termine. In particolare oltre alle esclusioni già previste dal CCNL del 16 settembre 2010 non si considerano ai fini del computo i lavoratori assunti con contratti a termine: - per esigenze di attività, che non consentano una stabile programmazione (es. commesse a contratto quali le private labels); - dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 1 bis, del D.Lgs. 368/2001 così come novellato dalla Legge 99/2013 (Contratti a termine acausali). 7. Contratti a termine acausali Le Parti hanno concordato che le ragioni giustificatrici per apporre un termine, oltre a non applicarsi nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione (Art. 1 del D.lgs. 368/2001), non sono richieste anche nei seguenti casi: - in caso di secondo rapporto di lavoro di durata non superiore a dodici mesi, stipulato dopo un primo contratto a termine acausale per le stesse mansioni; - in tutti i casi di assunzione a tempo determinato, anche di soggetti che abbiano già avuto rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 1, primo comma del D.Lgs. 368/2001. 8. Intervalli temporali Intervalli temporali ridotti a 5 giorni, per i rapporti a termine con durata fino a 6 mesi, e a 10 giorni, se superiori a 6 mesi. Inoltre, assenza di intervalli temporali in caso di successione di contratti a tempo determinato acausali, di cui ai casi riportati in precedenza, e nel caso di contratti di assunzione a termine effettuate per ragioni di carattere sostitutivo (es. lavoratrici in maternità, ferie, malattia, ecc.). 9. Somministrazione di lavoro a tempo determinato (causali) Ampliati i casi in cui non si conteggiano le assunzioni rispetto al calcolo delle percentuali massime PAG. 36 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2014
di lavoratori possibili con contratto di somministrazione. In particolare oltre alle esclusioni già previste dal CCNL del 16 settembre 2010 non si considerano ai fini del computo i lavoratori assunti con contratti a termine per esigenze di attività, che non consentano una stabile programmazione (es. commesse a contratto quali le private labels). La stessa casistica è inserita ovviamente fra le cause di assunzione con tale tipologia contrattuale. 10. Somministrazione di lavoro a tempo determinato (proroghe) In merito alla proroga del contratto di somministrazione è stata eliminata la limitazione per cui era consentito il rinnovo senza maggiorazione retributiva, precedentemente fissata per un massimo di quattro volte e per una durata complessiva delle proroghe non superiore a 24 mesi. Si applicano quindi i soli limiti della norma di legge ed eventualmente della normativa specifica riferita al contratto di Somministrazione (attualmente è previsto un massimo di 6 proroghe per una durata complessiva di 36 mesi con lo stesso datore di lavoro). 11. Malattia e infortunio non sul lavoro Oltre ad alcune modifiche in merito alla comunicazione del certificato medico, sono state ampliate anche le modalità di comunicazione per avvisare in azienda in caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro, salvo comunque il dovere del lavoratore di accertarsi della ricezione in azienda. L’assenza dovrà essere comunicata almeno 4 ore prima dell’inizio del turno di lavoro, salvo giustificato e documentato impedimento o accertata forza maggiore.
APPRENDISTATO 12. Riforma normativa Gran parte delle modifiche introdotte sono in funzione delle novità normative imposte dalla legge. Tra cui, ad esempio, la possibilità di applicare l’apprendistato a partire dai 15 anni di età dell’apprendista, per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione. Possono, invece, essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. In generale il limite massimo della durata dell’apprendistato è stato ridotto a 36 mesi. Ricordiamo anche alle imprese che per esercitare la facoltà di recesso al termine dell’apprendistato l’azienda deve comunicarlo all’apprendista con preavviso di 15 giorni, rispetto al termine dell’apprendistato, diversamente il rapporto prosegue
come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Compatibilmente con la riduzione a 36 mesi per la durata massima, sono state mantenute le modifiche concordate con l’ultimo rinnovo. Quindi al fine di incentivare l’utilizzo dell’apprendistato professionalizzante, l’istituto è stato reso più conveniente per le aziende, aumentando la durata dei primi due periodi durante i quali il trattamento retributivo è inferiore rispetto a quello di destinazione finale. Ad esempio, per un contratto di apprendistato di durata complessiva pari a 36 mesi: - il primo periodo 15 mesi (retribuzione di due livelli inferiore rispetto a quella di destinazione finale); - il secondo periodo 15 mesi (retribuzione è un livello inferiore rispetto a quella di destinazione finale); - il terzo ed ultimo periodo 6 mesi (in cui la retribuzione è pari a quella di destinazione finale). Per quanto concerne la formazione, è stata ridotta, non può comunque essere inferiore ad 80 ore medie annue retribuite (precedentemente il monte ore minimo era di 120 ore), comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. È stato inoltre convenuto che l’Osservatorio Nazionale di Settore dovrà determinare le figure professionali equipollenti all’artigianato per le quali la durata massima dell’apprendistato potrà essere innalzata fino a 5 anni.
confederali del Sistema di rappresentanza CONFAPI. La stessa è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili ad integrare la retribuzione globale di fatto e la normativa a tutela del lavoratore prevista all’interno dei contratti collettivi di categoria. Le Parti si incontreranno, entro il mese di gennaio 2014, per verificare l’effettivo avvio del fondo ai fini dell’avvio del versamento. Quindi, fino all’effettivo avvio del fondo, nessuna importo deve essere accantonato o è dovuto ai lavoratori. Le parti si danno reciprocamente atto che i 2 euro/mese previsti per il sostegno al reddito dal precedente CCNL si intendono assorbiti dalla voce “Fondo Sostegno al reddito” di cui all’articolo 61 sul welfare bilaterale. Gli accantonamenti suggeriti da nostra Circolare del 9 gennaio 2012 ritornato quindi nella disponibilità aziendale. 14. Sanità integrativa Con l’introduzione dell’art. 61bis è stato anche riformulato quanto previsto in materia di assistenza sanitaria integrativa (Sanapi), da realizzare nel quadro dell’accordo in materia, a livello interconfederale del 30 gennaio 2013. A tal fine all’effettivo avvio del fondo le parti si incontreranno per determinare le modalità di contribuzione. Anche in tal caso gli accantonamenti suggeriti da nostra Circolare del 9 gennaio 2012 ritornano nella disponibilità aziendale. Nel caso in cui il fondo Sanapi non sia avviato entro il 31 dicembre 2015 le Parti stipulanti si incontreranno entro il 29 febbraio 2016 per definire un fondo di sanità integrativa di categoria, per tale fondo le imprese dovranno versare 10 euro/mese (per dodici mensilità) per ogni dipendente a tempo indeterminato.
WELFARE 13. Welfare bilaterale L’art. 61 del CCNL è stato riformulato per dare seguito alla bilateralità prevista dagli Accordi Inter-
TABELLE RETRIBUTIVE Tabella minimi mensili (esclusa panificazione) Minimi dal 01/05/2013
Minimi dal 01/07/2014
Minimi dal 01/05/2015
Minimi dal 01/04/2016
Livelli
Minimi al 30/04/13
Incrementi
Minimi
Incrementi
Minimi
Incrementi
Minimi
Incrementi
Minimi
Incrementi
Parametri
Quadri
2.048,23
67,15
2.115,38
67,15
2.182,54
67,15
2.249,69
10,07
2.259,76
211,53
230
1°
1.948,23
67,15
2.015,38
67,15
2.082,54
67,15
2.149,69
10,07
2.159,76
211,53
230
2°
1.694,10
58,39
1.752,49
58,39
1.810,89
58,39
1.869,28
8,76
1.878,04
183,94
200
3°
1.397,66
48,18
1.445,84
48,18
1.494,01
48,18
1.542,19
7,23
1.549,41
151,75
165
4°
1.228,25
42,34
1.270,59
42,34
1.312,92
42,34
1.355,26
6,35
1.361,61
133,36
145
5°
1101,18
37,96
1.139,14
37,96
1.177,09
37,96
1.215,05
5,69
1.220,74
119,56
130
6°
1016,46
35,04
1.051,50
35,04
1.086,53
35,04
1.121,57
5,26
1.126,82
110,36
120
7°
931,76
32,12
963,88
32,12
995,99
32,12
1.028,11
4,82
1.032,93
101,17
110
8°
847,07
29,20
876,27
29,20
905,46
29,20
934,66
4,38
939,04
91,97
100
PAG. 37 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2014
Totale
Viaggiatori o piazzisti Minimi dal 01/05/2013
Minimi dal 01/07/2014
Minimi dal 01/05/2015
Minimi dal 1/04/2016
Totale
Livelli
Minimi al 30/04/13
Incrementi
Minimi
Incrementi
Minimi
Incrementi
Minimi
Incrementi
Minimi
Incrementi
Parametri
3°
1.397,66
48,18
1.445,84
48,18
1.494,01
48,18
1.542,19
7,23
1.549,41
151,75
165
5°
1.101,18
37,96
1.139,14
37,96
1.177,09
37,96
1.215,05
5,69
1.220,74
119,56
130
Per lo specifico settore della panificazione industriale le parti hanno concordato gli stessi incre-
menti retributivi e le stesse cadenze previste per le aziende alimentari.
Panificazione industriale - minimi tabellari Livelli
Minimi al 30/04/13
Minimi dal 01/05/2013
Minimi dal 01/07/2014
Minimi dal 01/05/2015
Minimi dal 01/04/2016
Totale
Incrementi
Minimi
Incrementi
Minimi
Incrementi
Minimi
Incrementi
Minimi
Incrementi
Parametri
1°
1.244,63
50,96
1.295,59
50,96
1.346,54
50,96
1.397,50
7,64
1.405,14
160,51
200
2°
1.148,36
46,88
1.195,24
46,88
1.242,12
46,88
1.289,00
7,03
1.296,03
147,67
184
3A
1.058,96
43,06
1.102,02
43,06
1.145,07
43,06
1.188,13
6,46
1.194,59
135,63
169
3B
986,40
40,00
1.026,40
40,00
1.066,40
40,00
1.106,40
6,00
1.112,40
126,00
157
4°
830,86
33,89
864,75
33,89
898,63
33,89
932,52
5,08
937,60
106,74
133
5°
738,78
30,32
769,10
30,32
799,42
30,32
829,74
4,55
834,28
95,50
119
6°
622,81
25,48
648,29
25,48
673,77
25,48
699,24
3,82
703,06
80,25
100
Arretrati periodo 1° maggio 2013 - 30 novembre 2013 Ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente C.C.N.L. (28 novembre 2013) l’incremento della retribuzione spettante per il periodo 1° maggio 2013-30 novembre 2013, verrà erogato, ragguagliandolo ai mesi di servizio, considerando mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, seguenti modalità e con le retribuzioni dei mesi di: - gennaio 2014 le quote relative ai mesi di maggio - giugno e quattordicesima; - febbraio 2014 le quote relative ai mesi di luglio - agosto; - marzo 2014 le quote relative ai mesi di settembre - ottobre; - aprile 2014 la quota relativa al mese di novembre. Gli importi arretrati di cui sopra: - sono comprensivi di ogni incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge e pertanto, relativamente al periodo 1° maggio 2013 - 30 novembre 2013, non determinano alcun rical-
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calo di qualunque voce retributiva diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, fatto salvo il solo T.F.R.; - spettano per i periodi di assenza dal lavoro che abbiano dato luogo al pagamento di indennità a carico di Inps e Inail con integrazione a carico dell’azienda, nonché in caso di intervento della C.I.G., C.I.G.S. e contratti di solidarietà a condizione che sia stata lavorata oltre la metà delle ore mensili, operando i relativi conguagli con gli Istituti interessati; - non spettano per i mesi del periodo 1° maggio 2013 – 30 novembre 2013 nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro, considerando mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (FT)
Sicurezza
CHIARIMENTI SULLA NECESSITÀ DI ADEGUARE LA FORMAZIONE DEL LAVORATORE “TRASFERITO” La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una nota del 27 novembre 2013, dal titolo recante “Nozione di “trasferimento” ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii” ha chiarito quali siano gli obblighi formativi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, cui è tenuto il datore di lavoro nei confronti del proprio personale, nell’ipotesi di trasferimento da un reparto ad un altro ovvero cambio di mansioni del lavoratore. Si ricorda che l’art. 37 del Decreto legislativo stabilisce che la formazione dei lavoratori debba avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L’obbligo formativo, secondo la nota Ministeriale, nasce in relazione ad una sostanziale variazione dei rischi cui potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore, sia al momento del suo inserimento nell’organizzazione aziendale sia nel caso in cui, a seguito di un trasferimento di reparto o di mansione, le competenze acquisite dal lavoratore siano tali da richiedere un adeguamento formativo. Vi sarà dunque la necessità di integrare la formazione del lavoratore, nel caso in cui lo stesso venga trasferito nell’ambito della stessa azienda, se la prestazione di lavoro nel nuovo reparto potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato precedentemente formato. D’altro canto il Ministero del Lavoro ritiene che anche qualora il lavoratore, pur mantenendo la medesima qualifica, venga destinato, anche nel medesimo reparto, a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, dovrà essere sottoposto ad una formazione specifica. (C)
PAG. 39 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 1 - 15 gennaio 2014
SISTRI
SOGGETTI NON PIÙ OBBLIGATI. COMUNICAZIONE CAUTELATIVA AL SISTRI La disciplina SISTRI è stata di recente modificata con la conversione in Legge 125/2013 del D.L. 101/2013. In particolare, con la modifica dell’articolo 188ter del D.Lgs. 152/2006, non sono più obbligati ad iscriversi e utilizzare il SISTRI i seguenti soggetti: - gli enti e le imprese che producono solo rifiuti non pericolosi; - gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto, gestione, intermediazione e commercio solo di rifiuti non pericolosi. Queste attività possono aderire volontariamente al SISTRI, ma tale adesione deve essere espressa per iscritto, come indicato nella Circolare Ministero Ambiente n. 1/2013 (punto 6 “Adesione volontaria al SISTRI”). Non esistono al momento indicazioni procedurali certe riguardo alle modalità di cancellazione dal
SISTRI e conseguente restituzione dei dispositivi per quelle aziende che non sono più obbligate ad aderire obbligatoriamente al SISTRI ma che risultano ad oggi iscritte. Ulteriori incertezze in merito a tale disciplina, derivano da quanto specificato nella medesima circolare del Ministero nella quale si dice che il SISTRI potrà coinvolgere nel tempo anche altre categorie attualmente escluse. Ciò premesso, al fine di prevenire eventuali contenziosi per il versamento del contributo per l’anno 2014, si consiglia ai soggetti suddetti non più obbligati, qualora già iscritti in base alle previgenti disposizioni e che non intendano mantenere l’iscrizione, di comunicare per iscritto tempestivamente al Ministero dell’Ambiente questa loro volontà, e contestualmente chiedere indicazioni sulle modalità di restituzione degli eventuali dispositivi informatici ricevuti in comodato. Si riporta, di seguito, il fac-simile di comunicazione, da riportare su carta intestata dell’azienda e da spedire a mezzo raccomandata A/R al Ministero dell’Ambiente, anticipandolo via e-mail al seguente indirizzo: iscrizionemail@sistri.it. L’Ufficio Ambiente rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. (C)
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Carta intestata azienda
(Luogo, data) SISTRI Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Via Cristoforo Colombo 44 00147 - Roma Oggetto: Sistri - Restituzione dei dispositivi informatici in comodato per cessata iscrizione al Sistri per le attività non più obbligate Il sottoscritto ____________________________________________________________________ in qualità di rappresentante legale dell’azienda __________________________________ con sede legale in ________________________________________________, via _________________________________ n° ____, CAP ________ Codice fiscale/Partita IVA _______________________________ identificata con il codice pratica SISTRI _________________________________________________, considerato che: -
l’art. 11 del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, dispone la cessazione, dal 1° settembre 2013, dell’obbligo di iscrizione al SISTRI dei seguenti soggetti: * enti e imprese che producono rifiuti non pericolosi; * enti e imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto, gestione, intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi. - la circolare n. 1 del 31 ottobre 2013 del Ministero dell’Ambiente, al punto 6, precisa che: “nel caso in cui un’impresa, non obbligata, decida di procedere all’adesione volontaria al SISTRI, deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI”; - per converso, le imprese che non aderiscono volontariamente al Sistri, salvo nuove indicazioni ministeriali, nulla devono comunicare, ferma restando la restituzione dei dispositivi informatici ricevuti in comodato e non più in uso; - non ci sono regole per la restituzione, causa cessazione degli obblighi di legge, dei dispositivi informatici ricevuti in comodato e non più in uso. DICHIARA CHE: - l’azienda svolge attività non più soggette all’obbligo di iscrizione al SISTRI ai sensi delle nuove disposizioni di legge; - al momento la stessa non intende procedere all’adesione volontaria al SISTRI; - è in possesso dei dispositivi informatici SISTRI di cui resta custode nell’attesa di avere indicazioni sulle modalità di restituzione.
Firma del legale rappresentante __________________________________ Riferimenti della persona da contattare per eventuali informazioni: ___________________________________
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Rifiuti
VOLUME GRATUITO: “GESTIRE I RIFIUTI TRA LEGGE E TECNICA” Si segnala un’interessante ed innovativa iniziativa editoriale che è stata possibile grazie alla collaborazione dei principali Consorzi nazionali del Riciclo (CONAI con i sei Consorzi di Filiera, COBAT, COOU, CONOE ed ECOPNEUS). Si tratta della possibilità di scaricare e consultare gratuitamente da internet - http://freebook.edizioniambiente.it/libro/89/Gestire_i_rifiuti_tra_ legge_e_tecnica - il volume “GESTIRE I RIFIUTI
TRA LEGGE E TECNICA”, che per i prossimi due anni sarà tempestivamente aggiornato ad ogni novità normativa in materia. Il panorama della gestione dei rifiuti in Italia è ampio, variegato e ricco di continue novità legislative sulle quali è necessario essere informati con precisione e competenza per evitare pesanti sanzioni. La pubblicazione “Gestire i rifiuti tra legge e tecnica” offre un quadro completo degli adempimenti e degli obblighi in capo alle imprese e agli enti controllori in materia di rifiuti. Il volume è stato realizzato da Paola Ficco con il contributo di un importante gruppo di Esperti (Pasquale De Stefanis, Leonardo Filippucci, Pasquale Fimiani, Eugenio Onori, Claudio Rispoli) da lei stessa coordinati.
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(C)
Energia
DAL 1° GENNAIO ELETTRICITÀ +0,7%, NESSUN AUMENTO PER IL GAS
L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) ha pubblicato sul suo sito un comunicato sulla consueta variazione trimestrale dei prezzi di energia elettrica e gas nel “mercato amministrato”, in vigore dal 1° gennaio 2014 per tutto il primo trimestre 2014. (C)
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CONAI D) MENSILE
NUOVA GUIDA 2014
Ricordiamo alle Aziende obbligate a partecipare al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e ai rispettivi Consorzi di Filiera che le vigenti disposizioni CONAI sull’applicazione del Contributo Ambientale consentono ai produttori ed agli importatori di imballaggi (anche pieni) di inviare le dichiarazioni periodiche (Modulo 6.1/Produttori - Modulo 6.2/Importatori), con frequenza e periodicità diverse, determinate in funzione dell’entità del Contributo dovuto a consuntivo dell’attività (produzione e/o importazione di imballaggi, anche pieni) svolta nell’anno solare precedente. Sulla base dell’entità del contributo, le aziende sono divise in “classi di dichiarazione”, che sono:
A) ESENTE Sono comprese in questa classe le aziende che, nell’anno solare precedente, hanno conteggiato un Contributo Ambientale: - per singolo materiale, fino a 26,00 Euro; - complessivo su tutti i materiali, in caso di utilizzo, per l’attività di importazione, della procedura semplificata: fino a 52,00 Euro.
B) ANNUALE Sono comprese in questa classe le Aziende che, nell’anno solare precedente, hanno conteggiato un Contributo Ambientale: - per singolo materiale, o complessivo fino a 310,00 Euro.
C) TRIMESTRALE Sono comprese in questa classe le aziende che, nell’anno solare precedente, hanno conteggiato un Contributo Ambientale: - per singolo materiale, o complessivo fino a 31.000,00 Euro.
Sono comprese in questa classe le aziende che, nell’anno solare precedente, hanno conteggiato un Contributo Ambientale: - per singolo materiale, o complessivo oltre 31.000,00 Euro. Le aziende interessate dovevano verificare entro il normale termine previsto (20 gennaio 2014) la classe di dichiarazione ed i requisiti necessari per l’eventuale utilizzo delle procedure semplificate per l’import. È possibile scaricare, in formato .pdf, dal sito istituzionale del CONAI, la nuova Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale CONAI 2014. Tra le modifiche sostanziali segnaliamo le seguenti variazioni del Contributo Ambientale, deliberate dal CdA di CONAI: - contributo Ambientale Conai sugli imballaggi in plastica da 110,00 a 140,00 Euro/ton; - contributo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci da 31,00 a 37,00 Euro/ton; - aliquote da applicare sul valore delle importazioni dei prodotti alimentari imballati da 0,07% a 0,08% e dei prodotti non alimentari da 0,03% a 0,04%. Inoltre, a partire dal 2014 diventa obbligatoria la modalità di invio on line delle dichiarazioni del Contributo Ambientale CONAI e delle richieste di rimborso/esenzione (moduli 6.6/6.5); attraverso tale modalità ad oggi risulta già dichiarato oltre il 70% del Contributo. Per il solo 2014 CONAI terrà conto di eventuali oggettive difficoltà nell’utilizzo dello strumento informatico, per le quali potranno essere valutate, caso per caso, eventuali deroghe. Riportiamo di seguito i principali aggiornamenti e novità introdotti dalla nuova guida: - variazione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in plastica e sulle procedure semplificate di dichiarazione di imballaggi pieni - aggiornamento delle procedure di rimborso/ esenzione dal Contributo Ambientale per attività di esportazione - riduzione del Contributo Ambientale forfetizzato sulle etichette - integrazione e aggiornamento del capitolo 8 “Casi particolari”
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- aggiornamento del capitolo “Controlli, sanzioni e autodenuncia” - integrazione delle schede tecniche relative ai tubi e rotoli sui quali è avvolto materiale flessibile - integrazione dei moduli di dichiarazione (distinzione imballaggi vuoti e pieni) - altri aggiornamenti della modulistica e degli
schemi esemplificativi. Per informazioni su adesione e gestione del Contributo è possibile contattare il numero verde 800337799: gratuito dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13.00 e ore 14.00-18.00. L’Ufficio Ambiente dell’Associazione rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento. (C)
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Sostanze chimiche nevolmente prevedibili, contiene oltre 0,5 mg/kg (0,00005 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.
AGGIORNAMENTI
REACH Regolamento (UE) n. 1272/2013 della Commissione del 6 dicembre 2013 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici La commissione introduce una nuova restrizione per proteggere la salute dei consumatori dall’esposizione agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA). La restrizione (modifica del punto 50 dell’allegato XVII del REACH) vieta l’immissione in commercio per la vendita al pubblico di articoli (esclusi giocattoli che hanno una diversa restrizione) che contengono oltre 1 mg/kg (0,0001%) di uno degli IPA (vedi elenco sotto riportato) nelle parti in gomma o plastica che li costituiscono. Tale restrizione si applica solo agli articoli di consumo o loro parti che vengono a contatto sia diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili. Tali articoli comprendono, tra l’altro: attrezzature sportive come le biciclette, le mazze da golf, le racchette, utensili per la casa, carrelli, girelli, attrezzi per uso domestico, abbigliamento, calzature, guanti e abbigliamento sportivo, cinturini di orologi, bracciali, maschere, fasce per i capelli. I giocattoli, inclusi quelli per le attività, e gli articoli di puericultura non devono essere immessi in commercio se uno dei loro componenti che vengono a contatto diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d’uso normali o ragio-
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) elencati nel punto 50 dell’allegato XVII: a) Benzo[a]pirene (BaP) N. CAS 50-32-8 b) Benzo[e]pirene (BeP) N. CAS 192-97-2 c) Benzo[a]antracene (BaA) N. CAS 56-55-3 d) Crisene (CHR) N. CAS 218-01-9 e) Benzo[b]fluorantene (BbFA) N. CAS 205-99-2 f) Benzo[j]fluorantene (BjFA) N. CAS 205-82-3 g) Benzo[k]fluorantene (BkFA) N. CAS 207-08-9 h) Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA) N. CAS 5370-3. Tale restrizione è applicabile a partire dal 27 dicembre 2015. Queste sostanze erano state già oggetto delle seguenti restrizioni: - punto 28 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 proibisce la vendita al pubblico di questi IPA come sostanze o nelle miscele - punto 50 dell’allegato XVII di tale regolamento limita la presenza degli IPA negli oli diluenti utilizzati per la produzione di pneumatici. Aggiornamento della candidate list a 151 sostanze Pubblicato in data 16 dicembre 2013 il nuovo aggiornamento della candidate list che contiene attualmente 151 sostanze. Sono state aggiunte 7 nuove sostanze (SVHC) alla lista: - cadmio solfuro (cancerogeno, sostanza di pericolosità equivalente per la salute umana) - colorante C.I. Direct Black 38 (cancerogeno) - di-n-esil ftalato(DnHP) (tossico per la riproduzione) - etilentiourea o imidazolidin-2-tione (tossico per la riproduzione) - fosfato di trixilile (tossico per la riproduzione) - colorante C.I. Direct Red 28 (cancerogeno) - di(acetato) di piombo (tossico per la riproduzione) Si ricorda che una volta che una sostanza è stata inclusa nella Candidate List potranno sussiste-
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re degli obblighi legali a carico delle imprese. In particolare i produttori ed importatori di articoli contenenti una o più delle 7 sostanze appena inserite, hanno 6 mesi di tempo per trasmettere la notifica all’ECHA prevista dall’articolo 7 comma 2 del REACH. L’obbligo di notifica sopra indicato si applicherà solo ed esclusivamente se vengono soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate: - gli articoli contengono una sostanza altamente preoccupante in concentrazione superiore allo 0,1% p/p.; - la sostanza altamente preoccupante è contenuta negli articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonn/anno per produttore o importatore; - la sostanza non è stata registrata da qualcuno in comunità. L’obbligo di comunicare informazioni sulla presenza della SVHC negli articoli in quantità superiore allo 0,1% p/p (art.33) si applica a partire dalla data di pubblicazione.
CONSULTAZIONE PUBBLICA SU PRINCIPI ATTIVI BIOCIDI
SIGARETTE ELETTRONICHE E LIQUIDI. DECRETO 16 NOVEMBRE 2013 Disciplina, ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, del regime delSUBSTANCE NAME Dinotefuran Glutaraldehyde
la commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo. Dagli ambiti di applicazione si intuisce che anche i prodotti senza nicotina vengano assoggettati a tale decreto: in particolare la norma obbliga i produttori a inoltrare una domanda ufficiale di presentazione presso l’agenzia delle dogane e dei monopoli, notificare quantità e numero di prodotti commercializzati e versare periodicamente le relative accise secondo un certo tariffario. Altri punti salienti del decreto sono la verifica di conformità da parte dell’agenzia delle dogane (per es. in relazione alle norme sulla sicurezza sul lavoro, d.lgs. 81/2008) degli stabilimenti di produzione/stoccaggio e l’obbligo di nomina del rappresentante fiscale nel caso il produttore dei liquidi comunitario non sia situato in Italia.
Lanciate da ECHA le prime consultazioni pubbliche ai sensi del regolamento sui biocidi sul dinotefuran e Glutaraldehyde, sostanze attive come potenziali candidati alla sostituzione. Di seguito maggiori dettagli:
PRODUCT TYPE
EC NUMBER
CAS NUMBER
START DATE FOR PROVIDING INFORMATION
DEADLINE FOR PROVIDING INFORMATION
18
-
165252-70-0
29/11/2013
28/01/2014
02, 03, 04, 06, 11, 12
203-856-5
111-30-8
17/12/2013
15/02/2014
PUBBLICATA LA GUIDANCE FOR HUMAN HEALTH RISK ASSESSMENT SUI BIOCIDI La nuova guida, al momento disponibile nella sola lingua inglese, fornisce consigli tecnici su come eseguire la valutazione del rischio e dell’esposizione e la caratterizzazione del rischio per i principi attivi e prodotti biocidi per quanto riguarda la valutazione del rischio per la salute umana. Si segnala anche la pubblicazione di un database sviluppato per stabilire modelli di uso generico per tutti i diversi tipi di prodotto biocida. La banca dati copre l’utilizzo di modelli generici per i professionisti (non consumatori) e contiene dati di default che verranno utilizzati dall’industria e dalle autorità competenti per la valutazione del rischio e dell’esposizione, qualora non siano disponibili dati migliori.
GUIDE E FACTSHEET SU REACH E CLP: NOVITÀ Si segnala la pubblicazione di un factsheet sulla figura del produttore in conto terzi, nella quale vengono analizzate le responsabilità del “toll manufacter” in ottica REACH. Disponibili, inoltre, sul sito di ECHA le versioni aggiornate in lingua inglese delle Guide: - sulla compilazione delle schede dati di sicurezza (Guidance on the compilation of safety data sheets - Version 2.0 December 2013). E’ disponibile in italiano una Guida “in pillole”. - sull’applicazione dei criteri CLP (Guidance on the Application of the CLP Criteria - Version 4.0 November 2013) - di orientamento per gli utilizzatori a valle (Guidance for downstream users - Version 2.0 December 2013). E’ disponibile in italiano una Guida “in pillole”.
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CONSULTAZIONI PUBBLICHE SU PROPOSTE DI CLH PER ALCUNE SOSTANZE
Avviate le consultazioni pubbliche sulle proposte di classificazione e dell’etichettatura armonizzata per le seguenti sostanze: EC NUMBER
CAS NUMBER
DEADLINE FOR COMMENTS
3,7-dimethylocta-2,6-dienenitrile
225-918-0
5146-66-7
10/01/2014
SUBSTANCE NAME
Methyl iodide; iodomethane
200-819-5
74-88-4
20/01/2014
Acetochlor (ISO); 2-chloro-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl6-methylphenyl)acetamide
251-899-3
34256-82-1
20/01/2014
N,N-dimethylacetamide
204-826-4
127-19-5
27/01/2014
Reaction mass of bis(2,2,6,6-tetramethyl-1octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate and 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl) oxy]octane
406-750-9
-
27/01/2014
Perfluorononan-1-oic acid and its salts
206-801-3
375-95-1 21049-39-8 4149-60-4
27/01/2014
Copper (II) oxide
215-269-1
1317-38-0
03/02/2014
Tetracopper hexahydroxide sulphate [1] Tetracopper hexahydroxide sulphate hydrate [2]
215-582-3
1333-22-8 [1] 12527-76-3 [2]
03/02/2014
Dicopper oxide; copper (I) oxide
215-270-7
1317-39-1
03/02/2014
Copper sulphate pentahydrate
231-847-6
7758-99-8
03/02/2014
-
8011-63-0
03/02/2014
Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1)
235-113-6
12069-69-1
03/02/2014
Copper dihydroxide; copper (II) hydroxide
243-815-9
20427-59-2
03/02/2014
Copper flakes (coated with aliphatic acid)
231-159-6
7440-50-8
03/02/2014
Dicopper chloride trihydroxide
215-572-9
1332-65-6
03/02/2014
Copper thiocyanate
214-183-1
1111-67-7
03/02/2014
Bordeaux mixture; Reaction products of copper sulphate with calcium dihydroxide
CONSULTAZIONE PUBBLICA SU PROPOSTA DI RESTRIZIONE
PARERI DEL RAC PER LA CLH DI 9 SOSTANZE
Avviata la consultazione pubblica: - sulla SEAC draft opinion relativamente alla proposta di restrizione avanzata dalla Svezia per il Piombo e i composti di Piombo in articoli destinati ai consumatori (CE 231-100-4, CAS 7439-92-1). La consultazione pubblica termina il 14 febbraio 2014. - sulla proposta di modifica dell’attuale restrizione per il cadmio e suoi composti nelle pitture (punto 23 dell’Allegato XVII). La consultazione pubblica termina il 17 giugno 2014.
Il Comitato di valutazione dei rischi (RAC) ha adottato 9 pareri scientifici sulle proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate, le sostanze sono: 1. Sulfoxaflor 2. Phenol, dodecyl-, branched (TPP) 3. Lead (metallic) 4. Tributyltin compounds 5. Trisulfuron methyl, bifenazate, fenpyroximate and lenacil 6. Trisulfuron methyl 7. Bifenazate 8. Fenpyroximate 9. Lenacil
PRIME 4 CONCLUSIONI SULLA VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE E’ stata conclusa la valutazione delle sostanze ethylene oxide, tributyl phosphate, m-tolylidene diisocyanate e toluene e sono stati pubblicati i relativi documenti conclusivi.
(fonti: - Newsletter n° 36, 37 Anno 2013 di NORMACHEM Srl) - http://echa.europa.eu)
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(C)
Ambiente e sicurezza in breve FLASH IN MATERIA DI SICUREZZA ED AMBIENTE
NUOVA SENTENZA SULLA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI INFORTUNIO DEL LAVORATORE Segnaliamo la recente Sentenza 4 dicembre 2013, n. 27127 della Cassazione Civile che, ancora una volta, ha precisato come le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Pertanto il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore.
PROTEZIONE CONTRO I FULMINI: NUOVA PUBBLICAZIONE INAIL Si segnala che l’INAIL ha pubblicato sul suo sito internet la monografia intitolata “Protezione contro i fulmini - Valutazione del rischio”, realizzata dal Servizio Prevenzione e Protezione del Settore Ricerca del Dipartimento Processi Organizzativi INAIL.
CONTO TERMICO: IL GSE AGGIORNA LE REGOLE APPLICATIVE PER L’ACCESSO AGLI INCENTIVI Si segnala che il GSE ha aggiornato le regole applicative (disponibili sul proprio sito) relative all’incentivazione della produzione di energia termica
da fonti rinnovabili (FER) e degli interventi di piccole dimensioni. L’aggiornamento ha riguardato essenzialmente la contrattualistica, con modifiche agli allegati relativi al contratto fra il soggetto responsabile e il GSE e a quello EPC (energy performance contract) che l’Amministrazione pubblica, che intenda avvalersi di una ESCO, deve sottoscrivere e la documentazione contabile attestante i costi sostenuti ai fini dell’ammissione agli incentivi.
IL MIPAAF FIRMA IL DECRETO CHE INCENTIVA IL BIOMETANO Si segnala che è stato firmato il decreto che prevede gli incentivi per il biometano, con il quale si punta a valorizzare le biomasse agricole: infatti il metano ottenuto dalle biomasse potrà essere immesso nella rete del gas naturale, con un forte potenziamento dell’utilizzo non solo per la produzione dell’energia elettrica.
NOTA DELL’AGENZIA DELLE DOGANE SUGLI IMPIANTI ENERGETICI RINNOVABILI Si segnala che l’Agenzia delle Dogane ha diramato la Nota 28 novembre 2013, n. 114014, nella quale si esaminano alcuni aspetti relativi alle semplificazioni fiscali in materia di accise recentemente introdotti in favore delle officine elettriche alimentate da fonti rinnovabili.
INTRODOTTO IL REATO DI COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI Segnaliamo la pubblicazione (G.U. 289 del 10 dicembre 2013) del Decreto Legge 136/2013 che per la prima volta introduce nel nostro ordinamento esplicitamente il reato di “combustione illecita di rifiuti”. Dopo l’articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambiente) è stato infatti inserito il nuovo Art. 256-bis, “Combustione illecita di rifiuti” secondo cui “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.”
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Le pene sono ulteriormente aumentate nel caso i delitti siano commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata (pene aumentate di un terzo) e sono ulteriormente aumentate se i fatti sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti.
NOVITÀ IN VISTA PER RAEE ED EMISSIONI INDUSTRIALI Informiamo che, sul sito istituzionale del Governo, all’interno del comunicato relativo all’ultimo Consiglio dei Ministri tenutosi il 3 dicembre 2013, è stata data notizia dell’avvenuta approvazione, su proposta del Ministro per gli affari europei e dei Ministri di settore, di quattordici schemi di decreti legislativi, sui quali verranno acquisiti i pareri prescritti, per il recepimento di altrettante direttive europee. Di questi, due in particolare sono destinati a portare cambiamenti e novità per le aziende: - la direttiva 2010/75 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), con il fine di aumentare il livello di protezione ambientale e di semplificare la legislazione vigente in materia di emissioni, alleggerendola di oneri e procedure; - la direttiva 2011/65 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, con l’obiettivo di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente anche attraverso recupero e smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di tali apparecchiature.
NUOVE NORME ARMONIZZATE UE SULLE MACCHINE E SUL MATERIALE ELETTRICO Si informa che con le Comunicazioni della Commissione Europea 2013/C 348/2 e 2013/C 348/3 è stato pubblicato un elenco di norme armonizzate in materia di sicurezza delle macchine e del materiale elettrico, con riferimenti e titoli delle norme e gli organismi europei di normazione che hanno armonizzato e prodotto le norme tecniche.
AGGIORNATO IL TESTO UNICO SU SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Segnaliamo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad aggiornare (versione dicembre 2013) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive.
ULTIMI INTERPELLI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO Di seguito riportiamo gli ultimi interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro: - 30-12-13 - n. 18/13 - Obbligo di formazione, ai sensi dell’art. 37, dei lavoratori che svolgono funzioni di RSPP; - 30-12-13 - n. 17/13 - Corsi di aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori; - 30-12-13 - n. 16/13 - Applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 alle scaffalature metalliche.
RESPONSABILE IL DATORE DI LAVORO ANCHE IN CASO DI NOMINA DEL RSPP Segnaliamo che la sentenza della Cassazione Penale, Sezione IV, 16 dicembre 2013, n. 50605 si inserisce in un solco ormai adeguatamente approfondito dalla giurisprudenza di legittimità riguardante il tema del riparto di responsabilità tra il datore di lavoro ed il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La Corte ribadisce che nonostante la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il datore di lavoro conserva l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento relativo alle misure di prevenzione e protezione.
NORMAZIONE E PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE: NUOVO ELENCO ONLINE Si segnala che sul sito UNI è disponibile un nuovo aggiornamento dell’elenco delle norme UNI relative alle attività professionali non regolamentate, secondo quanto stabilito dall’articolo 6.4 della legge 4/2013. Tra le novità, la nuova UNI 11511 sulla figura professionale dei tributaristi.
PIANO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE SOSTANZE ALTAMENTE PREOCCUPANTI (SVHC) Si informa che il sito dell’ECHA offre una sezione dove reperire informazioni sullo stato di avanzamento del piano di regolamentazione delle sostanze altamente preoccupanti (il cosiddetto “SVHC Roadmap to 2020”), che mira ad includere tutte le rilevanti SVHC con proprietà cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, sensibilizzanti, PBT/vPvB e interferenti endocrine nella li-
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sta delle sostanze candidate entro il 2020. Il passo successivo consisterà nell’identificare il migliore strumento regolatorio per la gestione dei rispettivi rischi, utilizzando le prescrizioni del regolamento REACH o CLP (autorizzazione, restrizione o classificazione ed etichettatura armonizzate) o altre normative.
LE RESPONSABILITÀ DEI PRODUTTORI CONTO TERZI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REACH Segnaliamo che è stato pubblicato sul sito dell’ECHA un documento che ha lo scopo di chiarire il ruolo dei produttori conto terzi nell’ambito del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Tali soggetti sono considerati come qualsiasi produttore con sede nel territorio europeo che corrisponda alla definizione dell’Art. 3 (9) del regolamento REACH. Infatti, sebbene il regolamento REACH non contenga una definizione né abbia specifiche disposizioni per i produttori conto terzi, questi possono essere soggetti ad obblighi ai sensi del regolamento stesso. Per adempiere a questi obblighi, il documento dell’ECHA raccomanda di includere negli accordi commerciali per la produzione conto terzi anche espliciti riferimenti agli obblighi REACH relativi all’attività di produzione, come ad esempio la registrazione delle sostanze, la creazione e la fornitura delle schede di sicurezza e qualunque altro aspetto si ritenga rilevante.
PUBBLICATO L’ELENCO AGGIORNATO DELLE SOSTANZE SVHC Si informa che è stata pubblicata sul sito dell’ECHA la lista aggiornata delle sostanze SVHC (o estremamente problematiche) candidate alla procedura di autorizzazione ai sensi del regolamento REACH. Con l’aggiunta di 7 nuove sostanze, la cosiddetta Candidate List ne contiene attualmente 151. Come per i precedenti aggiornamenti, l’inclusione di una sostanza nell’elenco di sostanze candidate crea obblighi giuridici per le aziende che fabbricano, importano o utilizzano queste sostanze come tali, in preparati o in articoli. Produttori ed importatori di articoli che conten-
gono una delle 7 nuove sostanze candidate hanno sei mesi di tempo per effettuare una notifica all’ECHA, qualora la sostanza sia presente in tali articoli in quantitativi superiori ad una tonnellata all’anno per produttore o importatore, con una concentrazione superiore a 0.1% peso su peso. Ci sono tuttavia casi di esenzione dall’obbligo di notifica qualora la sostanza sia già stata registrata per lo stesso uso o si possa escludere l’esposizione.
L’ECHA PUBBLICA UNA NUOVA GUIDA SUI BIOCIDI Segnaliamo che la nuova guida, sviluppata dall’ECHA in collaborazione con le autorità competenti degli Stati Membri e attualmente disponibile in inglese, fornisce informazioni tecniche sulla valutazione del pericolo e dell’esposizione oltre alla caratterizzazione del rischio sia per le sostanze attive sia per i prodotti biocidi nel contesto della valutazione del rischio per la salute umana. Sono in fase di preparazione altre guide in materia biocidi (regolamento UE n. 528/2012) la cui pubblicazione è prevista per il 2014.
REGOLAMENTO 1272/2013: MODIFICA ALLEGATO XVII REACH SULLE RESTRIZIONI Si segnala la pubblicazione del Regolamento (UE) n. 1272/2013 del 6 dicembre 2013 (G.U. dell’Unione Europea L328 del 7 dicembre 2013) recante modifica dell’allegato XVII del REACH per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici. Nell’allegato XVII al regolamento REACH, alla colonna 2 del punto 50, sono aggiunti i paragrafi 5, 6, 7 e 8 che fissano dei valori limite per il contenuto di IPA in giocattoli, articoli di puericultura e in articoli destinati alla vendita al pubblico. Tali articoli comprendono, tra l’altro: attrezzature sportive come le biciclette, le mazze da golf, le racchette, utensili per la casa, carrelli, girelli, attrezzi per uso domestico, abbigliamento, calzature, guanti e abbigliamento sportivo, cinturini di orologi, bracciali, maschere, fasce per i capelli. Il regolamento è applicabile dal 27 dicembre 2015.
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(C)
SOA: rinnovo per la Canola HA OTTENUTO LA CATEGORIA OG3 PER 516.000 EURO Rinnovo quinquennale dell’attestazione per l’impresa Canola Lino e Figli di Canola Dario & C. snc, con sede a Magnano in Riviera (UD) località Bueriis via Curià 5, che ha ottenuto la categoria OG3 per 516.000 euro (II classifica). Potrà eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 euro: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per
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la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Al via l’AVCPASS INDICAZIONI AGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS Con due Comunicati, uno del 17 dicembre 2013 e uno del 2 gennaio 2014, il Presidente dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture ha fornito le Indicazioni agli operatori economici per l’utilizzo del sistema AVCPASS. Dal 1° gennaio 2014 è previsto l’avvio, in regime di obbligatorietà, del sistema AVCPASS nelle modalità previste dalla deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni. Con i Comunicati l’Autorità ha messo a disposizione di operatori economici e stazioni appaltanti una serie di servizi e strumenti per l’utilizzo del sistema. Nella sezione Servizi del portale dell’Autorità, è presente un’area dedicata alla formazione da cui è possibile accedere a quattro moduli formativi sul sistema AVCPASS: Registrazione e profilazione; Delibera n. 111/2012; AVCPASS, nelle due componenti Operatore Economico e Stazione Appaltante. Ogni modulo formativo comprende sessioni basate su tecnologia WBT (Web Based Training), liberamente fruibili. Tra i servizi on line sono infine disponibili i manuali per l’utilizzo del sistema AVCPASS, suddivisi per utenti siano essi operatori economici o stazioni appaltanti. Dal 2014 per i CIG (Codice Identificativo Gare), relativi agli affidamenti nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000, le stazioni
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appaltanti dovranno eseguire le verifiche dei requisiti esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), attraverso il sistema AVCPASS. Per l’utilizzo del sistema da parte delle stazioni appaltanti è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo documento detto PASS dell’Operatore Economico (PassOE). Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell’Autorità con profilo di “Amministratore dell’operatore economico”. Di norma, l’abilitazione avviene nell’arco di 48 ore dalla richiesta; tuttavia tale tempistica non è garantita nel caso di soggetti non autorizzabili in via automatica (es. gli amministratori e legali rappresentanti di operatori economici non tenuti all’iscrizione sul registro delle imprese ovvero procuratori generali e speciali di operatori economici che, seppur tenuti all’iscrizione sul registro imprese, non compaiono sullo stesso). E’ pertanto onere dell’operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara ai fini dell’ottenimento del PassOE. Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all’art. 6 bis del Codice dei contratti, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara. (CS)
Contratti pubblici, cambiano le soglie 5.186.000 EURO PER GLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI Con Regolamento UE numero 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, vengono modificate le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Dal 1° gennaio 2014 sono introdotte nuove soglie comunitarie che modificano anche le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) comma 1 dell’art. 28 (Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria) del D.Lgs. 163/2006 relativo al Codice dei Contratti Pubblici. Nello specifico, i valori delle nuove soglie saranno i seguenti:
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- 134.000 euro (in precedenza la soglia era fissata in 130.000 euro) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da autorità governative centrali, ad eccezione di alcuni appalti afferenti a determinati settori o materie (servizi di ricerca e sviluppo, di telecomunicazione, alberghieri e di ristorazione, di trasporto per ferrovia e per via d’acqua, di collocamento del personale, di formazione professionale, di investigazione e di sicurezza, alcuni servizi legali, sociali e sanitari, ricreativi, culturali e sportivi, o prodotti del settore della difesa); - 207.000 euro (in precedenza la soglia era fissata 200.000 euro)per tutti gli altri appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli indicati precedentemente; - 5.186.000 euro (in precedenza la soglia era fissata 5.000.000 euro)per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici (CS)
Note informative
LE NOVITÀ NORMATIVE NAZIONALI
ENTRO IL 28 FEBBRAIO I BANDI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE Sulla G.U. n. 289 del 10 dicembre 2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca recante “Assegnazione delle risorse destinate all’attuazione di misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali”. Le risorse a disposizione Il decreto assegna, alle Regioni 150 milioni così come previsto dall’art. 18, commi 8-ter, 8-quater e 8-quinques del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. Decreto del Fare) convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (G.U. 20 agosto 2013, n. 194 S.O. n. 63). Tale somma di 150 milioni di euro che dovrà essere utilizzata per interventi urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle scuole statali, è stata ripartita a livello regionale per essere assegnata agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all’uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti in ciascuna regione e della situazione del patrimonio edilizio scolastico. Le Regioni interessate I fondi risultano così ripartiti: Abruzzo, 4 milioni; Basilicata, 2 milioni; Calabria, 13 milioni; Campania, 18 milioni; Emilia-Romagna, 7 milioni; Friuli Venezia Giulia, 2,5 milioni; Lazio, 14 milioni; Liguria, 4 milioni; Lombardia, 15 milioni; Marche, 3 milioni; Molise, 2 milioni; Piemonte, 9 milioni; Puglia, 12 milioni; Sardegna, 5 milioni; Sicilia, 16 milioni; Toscana, 10 milioni; Umbria, 2,5 milioni; Valle d’Aosta, 1 milione e Veneto, 10 milioni. PAG. 56 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2014
Affidamenti entro il 28 febbraio 2014 Il DM stabilisce poi al suo art. 2 che gli enti locali, beneficiari dei finanziamenti, autorizzati ad avviare le procedure di gara, devono poi darne comunicazione al Ministero dell’avvenuto affidamento dei lavori entro 15 giorni dall’adozione dei relativi provvedimenti. Con il mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014, si ha la revoca dell’assegnazione e le relative risorse, nonché le eventuali economie di spesa comunque resesi disponibili all’esito delle procedure di gara, sono contestualmente assegnate agli interventi che seguono nell’ordine della graduatoria.
DAL 1° GENNAIO 1% IL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI Sulla G.U. n. 292 del 13 dicembre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2013 recante “Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014”. Il Decreto, fissa a partire dall’1 gennaio 2014 la misura del saggio degli interessi legali all’1 per cento.
LA NORMA DEFINITIVA SULLA QUALIFICAZIONE OPERE SPECIALISTICHE La norma definitiva di seguito riportata è inserita all’art. 3, comma 9, del Dl 30 dicembre 2013 n. 151 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2013) contenente “Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali”. “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto dei Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 novembre 2013, n. 280 nonché le conseguenti modifiche all’Allegato A del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Nelle more dell’adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti”. Si ricorda che la vicenda nasce dall’accoglimento del ricorso da parte del Consiglio di Stato contro le disposizioni regolamentari (DPR n. 207/210) sulla qualificazione delle opere specialistiche; ciò aveva comportato l’emanazione di un nuovo decreto (DPR 30 ottobre 2013) che disponeva l’annullamento delle norme relative all’individuazione delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle categorie cosiddette super specialistiche per le quali, in assenza di specifica qualificazione, era previsto l’obbligo di subappalto e, limitatamente alle super specialistiche, l’obbligo di partecipazione in ATI verticale. Con la nuova norma, inserita nel D.L. n.151, si prevede, quindi, che, in attesa dell’adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive che dovranno essere emanate entro 6 mesi, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti all’annullamento disposto dal Consiglio di Stato. Di fatto viene così reintrodotto l’obbligo di fare eseguire in subappalto le opere specialistiche a qualificazione obbligatoria nei casi in cui l’impresa principale non sia debitamente qualificata e viene ripristinato l’obbligo per le imprese generali ad associare in raggruppamento temporaneo i cosiddetti super specialisti oltre determinati limiti di importo delle lavorazioni previste nell’appalto.
RECUPERO PICCOLI LAVORI E MANUTENZIONI, LE PRIORITÀ DEL MINISTRO LUPI Approvato dalla Commissione Finanze il documento conclusivo dell’indagine Il ministro Lupi espone le quattro priorità politiche dedicate alla sicurezza, allo sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti e, infine, all’ammodernamento della macchina ministeriale. Si scandisce intorno a queste direttrici il programma per il 2014 che il Ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi ha registrato e comunicato alle strutture del dicastero, includendovi i provveditorati, le capitanerie di porto e il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il tema dell’abitare viene citato in uno dei 15 obiettivi strategici individuati dal ministro: quello dedicato al “rilancio degli interventi di edilizia pubblica ed impulso nell’attuazione dei programmi di PAG. 57 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2014
riqualificazione urbana”. I tre “obiettivi operativi” individuati riguardano l’“attuazione del primo programma ‘6000 campanili’”, l’“attuazione della legge 134 del 2012 – ‘Piano città’” e l’“istituzione dell’elenco - anagrafe delle opere incompiute”. Tra gli obiettivi strategici c’è quello dedicato al “rilancio degli interventi prioritari in materia di metropolitane e di infrastrutture portuali” (con riferimento alle opere già finanziate). Per attuare l’altro obiettivo strategico del “miglioramento dei servizi di trasporto” è previsto il trasferimento a Regioni ed Enti locali di risorse da investire nel Trasporto pubblico locale (stradale e ferroviario). Ampio e articolato è il tema dedicato alla sicurezza. Tema che viene declinato in 9 obiettivi strategici con 18 obiettivi operativi. Tra questi, le dighe, l’edilizia scolastica, l’adeguamento della rete stradale, i “sistemi di trasporto ad impianti fissi”. Risorse e scadenze - Piano 6000 campanili. La dote di risorse più cospicua risulta essere quella del cosiddetto piano 6000 campanili. Il programma risulta essere l’unico citato all’interno del macroobiettivo finanziato con 722,6 milioni di euro e attribuito alla “gestione e attuazione dei programmi relativi alla costruzione e alla manutenzione delle opere pubbliche di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale”. L’arco temporale del programma è il triennio 2014-2016. Entro il terzo trimestre del 2014 il ministro si è dato l’obiettivo di stipulare il 100% dei disciplinari con i comuni assegnatari e di emettere l’80% dei decreti di assegnazione dei fondi entro la fine dell’anno. - Piano città. L’attuazione del piano città risulta essere l’unico obiettivo operativo incluso nel “macro-obiettivo” dedicato alla “gestione, attuazione e monitoraggio programmi ex Erp; riduzione del disagio abitativo attraverso l’attivazione delle risorse di cui al fondo ex art. 6 DL 102/2013; attuazione della legge 134/2012 “Piano città”“, cui vengono imputate risorse per 161,5 milioni di euro. Il ministro, al riguardo si è dato delle scadenze: entro il prossimo giugno 2014, la stipula del 90% delle “convenzioni evase”, entro il 31 dicembre la stipula del 90% delle richieste di “convenzioni pervenute”. “Nel corso del 2014, l’obiettivo si propone di dare impulso alla stipula delle convenzioni con i Comuni selezionati ed al monitoraggio dell’avanzamento delle attività”. Tuttavia, dagli obiettivi indicati nel cronoprogramma, si ipotizza che
il ministro Lupi stima di non concludere entro la fine di quest’anno il programma. Complessivi 500 milioni di fondi strutturali europei saranno destinati al Piano Città. Tra i progetti già selezionati si segnalano la riqualificazione del centro di Bari, il Mercato Navile a Bologna e piazza D’Armi a l’Aquila. - Metropolitane e porti. Per il rilancio degli interventi prioritari in materia di metropolitane e infrastrutture portuali” la scheda ministeriale indica risorse pari a 365,9 milioni di euro, che serviranno a monitorare l’attuazione delle opere. Entro il 2014 è prevista la conclusione del 100% dell’attività di monitoraggio. - Trasporto pubblico locale. Uno tra gli obiettivi più significativi, postisi dal ministro, riguarda il trasferimento alle Regioni di circa 5,6 miliardi di risorse destinate al miglioramento del servizio di trasporto a titolo di contributo statale. Le risorse serviranno a cofinanziare investimenti in opere ferroviarie, metropolitane, filovie, tram e percorsi meccanizzati.
APPROFONDIMENTI TEMATICI Essenziale l’indagine di mercato nella procedura negoziata (TAR Brescia – sent. n. 1047 del 29 novembre 2013) Con la sentenza breve n. 1047 del 29 novembre 2013, il Tar Lombardia-Brescia, sez. II, ha precisato che in materia di procedura negoziata (indetta ex art. 122 comma 7 del Codice Appalti) per l’aggiudicazione di lavori, la scelta delle imprese da invitare non ricade nell’ambito di una insindacabile discrezionalità dell’amministrazione. Infatti, il citato comma 7 dell’art. 122 rinvia, in relazione ai criteri di scelta delle imprese da invitare, al comma 6 dell’art. 57, ai sensi del quale le stazioni appaltanti devono effettuare a tal fine una accurata ricognizione del mercato, assumendo informazioni circa le caratteristiche di qualificazione economicofinanziaria e tecnico-organizzativa delle imprese che avrebbero i requisiti per eseguire i lavori, e procedere alla loro selezione utilizzando criteri trasparenti che consentano a turno a tutte le imprese interessate di accedere alle commesse di volta in volta approvate. Ciò comporta che, ove la stazione appaltante non voglia pubblicare un avviso o non disponga di propri elenchi aperti di imprese da invitare a rotazione, deve in ogni caso predeterminare ex ante precisi criteri di ricognizione del mercato e selezione delle imprese che potenzialmente
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potrebbero essere interessate all’appalto, tenendo conto del principio di rotazione (Tar Milano, sez. I, n. 2941 del 6 dicembre 2012). Nei protocolli di legalità le regole che rafforzano comportamenti già doverosi (TAR Catania, sez. 4 - sent. n. 2929 del 6 dicembre 2013) L’impresa concorrente, mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, accetta le regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara. Regole che prevedono, altresì, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara. Non ci sono limiti quantitativi nelle ATI (TAR - Venezia, sez.1, sent. n. 1335 del 2 dicembre 2013) La legislazione vigente fissa, in tema di a.t.i., i requisiti minimi percentuali di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale che deve essere posseduta da ciascun componente dell’a.t.i.; ma tale disciplina non può essere intesa come limite all’avvalimento, perché così interpretata essa sarebbe contraria al diritto comunitario che non pone limitazioni quantitative né qualitative all’avvalimento, e che lo consente espressamente anche nell’ambito dei raggruppamenti di imprese, e in tal caso sia mediante avvalimento interno che mediante avvalimento esterno. Pertanto la disciplina nazionale va intesa non solo nel senso che anche nell’ambito di un’a.t.i. è ammesso l’utilizzo dell’avvalimento, ma anche nel senso che persino la quota minima di requisiti che ciascun componente di un’a.t.i. deve possedere può essere dimostrata mediante ricorso all’avvalimento. Nell’ambito di un’a.t.i. non vi sono, quindi, limiti legali di tipo “quantitativo” al ricorso all’avvalimento, potendo lo stesso essere utilizzato anche per le percentuali di capacità minima richiesti dalla legge per ciascun singolo mandante. Né sono ipotizzabili limiti di tipo “soggettivo”, dipendenti cioè dalla natura dei legami intercorrenti tra l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata o altra impresa facente parte del medesimo raggruppamento con l’impresa ausiliata. (C)
Internazionalizzazione
INIZIATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE La CCIAA di Udine ci ha incaricato di dare diffusione ad una particolare iniziativa finalizzata ad assistere le piccole e medie imprese nello sviluppo o potenziamento della propria attività con l’estero. Molte realtà aziendali si affacciano per la prima volta ai mercati esteri o mirano a potenziare un’attività di export che al momento non è continuativa o strutturata. Al fine di supportare le PMI regionali in un adeguato percorso di espansione dell’export, il sistema camerale regionale offre alle imprese un servizio di analisi dell’attitudine all’internazionalizzazione aziendale, articolato in due fasi: - 1° fase – autocandidatura al progetto attraverso la compilazione di un questionario che fornisce un primo indice di esportabilità dell’azienda (IES). La compilazione del questionario avverrà con l’assistenza del personale camerale e consentirà di mappare i diversi aspetti dell’organizzazione aziendale, permettendo la valutazione dell’attitudine e delle potenzialità/capacità dell’azienda ad operare sui mercati esteri. Sulla base dei questionari raccolti, 35 imprese saranno invitate a prendere parte alla fase successiva del progetto: - 2° fase – elaborazione di un report di orientamento formulato da esperti sulle strategie aziendali per affacciarsi ai mercati esteri
in modo più competitivo. I report verranno discussi con il personale camerale al fine di orientare le imprese nelle azioni di intervento più adeguate per affrontare i mercati esteri. Sulla base delle risultanze delle due fasi di attività, le Camere di Commercio provvederanno a strutturare degli ulteriori servizi di orientamento, formazione e accompagnamento delle imprese che stanno affrontando il ciclo iniziale di internazionalizzazione. Requisiti per la partecipazione al progetto: - imprese PMI con sede nella regione Friuli Venezia Giulia; - totale fatturato export inferiore al 10%; - compilazione completa del questionario a cura del titolare d’azienda/amministratore o figura affine.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE Il servizio è gratuito. La prima fase è aperta a tutte le imprese interessate. La seconda fase sarà limitata ad un massimo di 35 imprese. Per partecipare le imprese dovranno inviare la scheda di adesione allegata all’Azienda Speciale Imprese e Territorio – CCIAA di Udine, email: progetti.info@ud.camcom.it al fine di richiedere un appuntamento telefonico e/o presso la sede camerale per la compilazione assistita del questionario. Le richieste saranno considerate in ordine di arrivo e previa verifica dei requisiti sopra indicati, fino ad esaurimento disponibilità del servizio. All’azienda saranno comunicati l’ammissione al servizio e i dettagli dell’appuntamento telefonico per la compilazione del questionario.
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(PZ)
Servizio di analisi pre-competitiva per ditte interessate a sviluppare la propria capacità/attitudine all’internazionalizzazione - Check-up di valutazione della potenzialità aziendale di internazionalizzazione SCHEDA DI ADESIONE (da compilarsi in stampatello maiuscolo) Da inviare via fax alla: Segreteria Organizzativa Azienda Speciale Imprese e Territorio – I.TER Camera di Commercio di Udine Via Morpurgo, 4 – 33100 UDINE Tel.: 0432 273844 Fax: 0432 503919 e-mail: progetti.info@ud.camcom.it Azienda Settore Referente/i (nome e cognome) Carica aziendale Indirizzo Tel.
Fax
Sito internet
Attuale % Fatturato export Settore
La ditta chiede appuntamento per la compilazione del questionario IEA (Indice
Esportabilità Azienda):
□ Appuntamento telefonico □ Appuntamento presso la sede camerale Data ………………………………
Firma ………………………….…..
Privacy: Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del d. lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti verranno trattati in modalità informatica e cartacea dalla CCIAA Udine per il tramite dell’Azienda Speciale Imprese e Territorio - I.TER per l’organizzazione delle attività dei progetti. Dei dati potranno venire a conoscenza i partners di progetto. I diritti di cui all’art.7 del d. Lgs 196 potranno essere esercitati nei confronti dell’I.TER – CCIAA Udine.
Data ………………………………
Firma ………………………….…..
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Servizi di assistenza alle imprese nei processi di StartǦup all’internazionalizzazione QUESTIONARIO INDICE ESPORTABILITA’ AZIENDA
Nome Impresa Attività/Produzione Referente (Nome e Cognome) Carica Aziendale Città / Provincia Telefono Email Sito Internet I campi contrassegnati con asterisco * sono obbligatori. Si consiglia di rispondere a quante più domande possibile di modo che il calcolo IEA possa risultare accurato ed efficace.
PRODOTTI/SERVIZI
Indicare il vostro settore merceologico di appartenenza e vostri prodotti/servizi dal più importante al meno importante con relativa incidenza sui costi di trasporto. Utilizzare una riga per ogni prodotto/servizio.
SETTORE MERCEOLOGICO DI APPARTENENZA
Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ
Alimentare Tessile Elettronica Elettrotecnica
Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ
Medicale Varie
Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ
Arredamento /Accessori Abbigliamento Accessori Carta/Cartone Casalinghi
Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ
Macchine e Impianti
2 3 4 5 6 7
Ƒ
Edilizia/Costruzioni
Ƒ
Cosmesi
Ƒ Ƒ
Platica/Gomma Lavorazioni c/terzi
Ƒ
Automotive
Ƒ
Chimica
Legno Servizi Vetro Forniture per ufficio
Descrizione:
Descrizione del Prodotto/Servizio 1
Ƒ Ƒ
Meccanica
Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ
Incidenza costi di trasporto Bassa; Bassa; Bassa; Bassa; Bassa; Bassa; Bassa;
Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ
Media; Media; Media; Media; Media; Media; Media;
Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ
Quota di fatturato [%]
Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta
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CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE – AZIENDA SPECIALE IMPRESE E TERRITORIO SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE ALLO START-UP ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE QUESTIONARIO INDICE ESPORTABILITA’ AZIENDA
MERCATI DI PRESENZA
Nel caso in cui l'azienda esporti, indicare qui sotto le aree geopolitiche di presenza, per ogni area il numero di Paesi export di presenza e la relativa quota di fatturato rispetto al fatturato totale dell'azienda. L'azienda esporta? *
Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ
Ƒ Si Ƒ No
Area Geopolitica
N.ro Paesi export
Quota di fatturato [%]
Europa: Paesi Occidentali e Scandinavia Europa: Paesi Orientali e Balcani Russia e Paesi CSI Medio Oriente e Turchia Africa Settentrionale Africa Sub-sahariana Asia continentale e Giappone Asia: sud-est asiatico America settentrionale e Messico America Centrale America Latina Oceania
MERCATI DI EXPORT DESIDERATI
Indicare i Paesi verso i quali si desidererebbe esportare specificandone il motivo. I Paesi vanno elencati dal più importante al meno importante n.
Paese
Motivo della scelta
CANALI DI DISTRIBUZIONE ATTUALI
Indicare i canali di distribuzione che attualmente utilizzate dal più importante al meno importante, evidenziando le specifiche di canale, ad es. grossista (canale) di articoli per ufficio (specifica di canale).
Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ
Canale*
Specifica di canale
Quota di fatturato [%]
Importatore Distributore Grossista Rivenditore Agente Produttore (B2B) GDO Cataloghista E-commerce Società locale
CONCORRENZA
Valutazione delle performance esportative dei principali concorrenti. I principali concorrenti esportano? *
Ƒ Si Ƒ No Ƒ Non so
Esportano mediamente di più o di meno rispetto a voi? *
Ƒ Di più Ƒ Di meno Ƒ Non so
Concorrenti di riferimento (Aziende con produzione analoga, dimensione e organizzazione simile ma più performanti nelle attività di export): ________________________________________________________________________________________
STRUMENTI A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE EXPORT
Valutazione degli strumenti disponibili in azienda a supporto dell'attività commerciale export. L'azienda adotta un piano di marketing per l'export? L'azienda dispone in formato elettronico di: Cataloghi: * Ƒ Si Ƒ No In quante lingue?_____ Company profile: *
Ƒ Si Ƒ No
Ƒ Si Ƒ No
In quante lingue?_____
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CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE – AZIENDA SPECIALE IMPRESE E TERRITORIO SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE ALLO START-UP ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE QUESTIONARIO INDICE ESPORTABILITA’ AZIENDA Listini: *
Ƒ Si Ƒ No
In quante lingue?_____
L'azienda possiede un sito internet? * Ƒ Si
Ƒ No
In quante lingue?____ Di che livello? Ƒ Basico;
Effettuate attività di SEO (attività di ottimizzazione del sito internet sui motori di ricerca)? * Ƒ Si
Ƒ No
Ƒ Strutturato; Ƒ Avanzato
In quante lingue?_____
Effettuate azioni di Newsletter (invio periodico di comunicazioni commerciali/di servizio via email)? * Ƒ Si Ƒ No Mirate? Ƒ Si Ƒ No In quante lingue?____ L'azienda usa le informazioni commerciali per verificare lo stato di salute dei prospect esteri (strumenti di valutazione circa l’affidabilità nei pagamenti dei partners commerciali) ? Ƒ Si Ƒ No Quali fonti usa l'azienda per procurarsi elenchi di potenziali partners commerciali all'estero? * Ƒ Passaparola Ƒ Fiere Ƒ Istituzioni a supporto dell'export Ƒ Internet Ƒ Banche dati Ƒ Telefono
Ƒ Altro
Utilizzate CRM dedicati per la gestione dei contatti commerciali all'estero? Ƒ Si Ƒ No Effettuate analisi delle vendite sui clienti esteri acquisiti (analisi per paese/per canale/per specifica di canale circa l’andamento dei clienti acquisiti)? Ƒ Si Ƒ No L'azienda ha dimestichezza nel parametrare i costi di trasporto franco destino sui diversi mercati esteri (incidenza dei costi di trasporto f.co destino)? * Ƒ Si Ƒ No
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Valutazione della struttura organizzativa dell'azienda rispetto alle attività di export. La vostra azienda ha capacità produttiva inespressa (potenzialità di aumento della produttività con risorse e impianti attualmente a disposizione)? *
Ƒ Si Ƒ No
In che percentuale? [%]:________
L'azienda ha disponibilità finanziarie per supportare attività di export? *
Ƒ Si Ƒ No
Avete risorse umane interne dedicate o dedicabili ad attività di export? *
Ƒ No; Ƒ Si, ma vanno formate da zero; Ƒ Si, ma necessiterebbero di formazione mirata per l’export; Ƒ Si e sono già preparate Siete in grado di formare le risorse umane interne su strategia e vendite per l'export? *
Ƒ Si Ƒ No
I vostri obiettivi di crescita sui mercati esteri (rispetto all’attuale fatturato) [%] ___________ Tempo previsto per il raggiungimento di questi obiettivi di crescita in mesi? __________ La vostra azienda ha tratti distintivi che la differenziano totalmente dai propri concorrenti?
Ƒ Si
Ƒ No
Quali?
Tratto distintivo 1: __________________________________________________________________________________________ Tratto distintivo 2: __________________________________________________________________________________________ Tratto distintivo 3: __________________________________________________________________________________________ Tratto distintivo 4: __________________________________________________________________________________________ Tratto distintivo 5: __________________________________________________________________________________________ Che importanza attribuite alle manifestazioni fieristiche per trovare nuovi partners commerciali all'estero:
Ƒ Alta Ƒ Media Ƒ Bassa DATA
FIRMA
I dati personali sopra indicati sono registrati e conservati su archivi informatici e cartacei presso la nostra struttura. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Udine/Azienda Speciale Imprese e Territorio . Tali informazioni verranno da noi utilizzate per gli adempimenti connessi alla gestione dell’evento, per elaborazioni statistiche e per l’invio di materiale informativo. Il/la sottoscritto/a, in considerazione di quanto previsto dal D.lgs 196/2003, autorizza la conservazione e l’utilizzo dei propri dati personali per gli scopi sopra indicati
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Regolamento UE 978/2012 plicazione del sistema delle preferenze generalizzate, è applicabile fino al 31/12/2013.
NUOVO SISTEMA DELLE “PREFERENZE GENERALIZZATE”
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
REGOLAMENTO UE 978/2012: NUOVO SISTEMA DELLE “PREFERENZE GENERALIZZATE” L’attuale regolamento SPG, che prevede l’applicazione del sistema delle preferenze generalizzate, è applicabile fino al 31 dicembre 2013. Il nuovo Regolamento (UE) n. 978/12 rimarrà in vigore per i prossimi 10 anni. L’art. 208 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea promuove lo sviluppo sostenibile e il buon governo nei paesi in via di sviluppo (SPG) e persegue l’eliminazione della povertà. La Comunità Europea ha sempre sostenuto i paesi economicamente più arretrati mediante normative che consentivano di importare nel territorio comunitario merci originarie di tali paesi, in esenzione da dazio, mediante presentazione del documento di prova di origine Form-A. L’accesso preferenziale delle merci ha, pertanto, l’obiettivo di sostenere i Paesi SPG nei loro sforzi per ridurre la povertà grazie al commercio internazionale e ad entrate aggiuntive che potranno essere reinvestite per sostenere lo sviluppo e diversificare l’economia. Nei passati regolamenti comunitari sul sistema delle preferenze generalizzate, è presente una suddivisione tra: - il regime generale, applicabile a tutti paesi in via di sviluppo - i regimi speciali che incentivano lo sviluppo sostenibile e il buon governo di quei paesi che hanno intrapreso riforme in senso democratico. Il regolamento CE n. 732/2008, che prevede l’ap-
IL NUOVO REGOLAMENTO SPG Nel 2012 l’Unione Europea ha adottato il Regolamento (UE) n. 978/12 (nuovo regolamento SPG) relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate che abroga il suddetto regolamento e rimarrà in vigore per 10 anni, dal 01/01/2014 al 31/12/2023. Il nuovo regolamento SPG consiste in un regime generale e in due regimi speciali. Il regime generale comprende tutti quei paesi che condividono uno stadio di sviluppo economico medio-alto (che consentirà loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie del sistema). La novità di maggior rilievo è rappresentata dal fatto che il numero dei paesi beneficiari passerà, dal 1 Gennaio 2014, da 176 ad 86 (come da elenco presente nell’allegato II del regolamento 978/2012). Nel caso in cui per tre anni consecutivi il valore medio delle importazioni nell’Unione Europea, da un determinato paese beneficiario dell’SPG, superi il livello di soglia fissato dal regolamento VI n. 978/2012, tali preferenze verranno sospese. Mediante il regolamento 1213 del 2012 l’Unione Europea ha sospeso le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell’SPG per quanto concerne alcune sezioni di tale regolamento. Tali sospensioni verranno applicate a partire da Gennaio 2014 e dureranno fino a Gennaio 2016. Nell’elenco dei prodotti del “regime generale” viene fatta una distinzione tra “prodotti sensibili” e “prodotti non sensibili”. Per questi ultimi i dazi ad valorem della tariffa doganale sono sospesi, mentre per quelli sensibili la riduzione daziaria è di 3,5 punti percentuali; per i prodotti delle sezioni “S-11 a” e “S-11 b” (prodotti tessili appartenenti ai capitoli della tariffa doganale da 50 a 63) dell’allegato V (regolamento n.987/2012) la riduzione è del 20%. Sono concesse, inoltre, grazie al primo regime speciale, preferenze aggiuntive ai paesi che risultano essere vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema internazionale, al fine di aiutarli a soste-
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nere gli oneri e le responsabilità speciali risultanti dalla ratifica delle principali convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, nonché alla protezione dell’ambiente e al buon governo. Tali preferenze dovrebbero promuovere l’ulteriore crescita economica in modo da offrire una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. Per poter rientrare in tali benefici i Paesi (denominati SPG+) devono presentare una domanda per iscritto alla Commissione Europea che concede tale beneficio se il paese richiedente: - è considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale - ha ratificato tutte le convenzioni elencate nell’allegato VIII del Reg. 978/12 («convenzioni pertinenti») e nelle conclusioni degli organi di controllo competenti non si rilevano gravi carenze nell’attuazione effettiva di tali convenzioni. Un secondo regime speciale (“everythings but arms”, EBA) è concesso ai paesi meno sviluppati. Tale regime garantisce l’accesso al mercato dell’U-
nione in esenzione dai dazi per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, riconosciuti e classificati dall’ONU, fatta eccezione per il commercio delle armi. La sospensione tariffaria si applica a tutti i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 97 della nomenclatura combinata, esclusi quelli di cui al capitolo 93. L’elenco dei paesi meno sviluppati riconosciuti e classificati dall’ONU è pubblicato nel sopracitato “allegato IV del regolamento UE 978/2012”. Qualora un paese non sia più classificato dall’ONU come paese meno sviluppato, l’Unione Europea fissa un periodo transitorio per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell’abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell’ambito di questo regime. Nel regolamento è altresì specificato che le preferenze tariffarie concesse a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati continuino ad essere concesse ai paesi meno sviluppati che beneficiano anche di un altro regime di accesso preferenziale al mercato dell’Unione.
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Andrea Toscano – Enrico Calcagnile
Camera di Commercio I.A.A. di Udine PROGRAMMA DELLE MISSIONI ECONOMICHE ALL’ESTERO PER IL 2014 Il Presidente della Camera di Commercio di Udine, dott. Giovanni Da Pozzo, ci ha trasmesso il calendario delle missioni economiche pianificate dall’Ente per l’anno in corso. PERIODO
La programmazione è possibile grazie al sistema di rete che la Camera di Commercio ha avviato a livello regionale, nazionale - anche tramite l’adesione al Consorzio Camerale per l’Internazionalizzazione - ed europeo. Di seguito riportiamo il piano delle missioni, segnalando che l’Ente camerale darà conferma dell’effettivo svolgimento delle diverse iniziative sul proprio sito www.ud.camcom.it. Sarà inoltre nostra cura informare le Imprese Associate dell’organizzazione degli eventi attraverso circolari e la newsletter Apiflash. (MCS)
DATA
AL
PAESE FOCUS
SETTORE
Febbraio
5/2
7/2
Visita di scouting alla Fiera Fruit Logistica Agricoltura, frutticoltura Berlino
Marzo
10/3
14/3
Azerbaijan, Kazakhstan
Meccanica, casa ed edilizia, agroalimentare, logistica, energia
Marzo
10/3
13/3
Albania/Serbia
Edilizia, tecnologia ambientale
Marzo
Polonia
Turismo
Aprile
31/3
4/4
Brasile/Perù
Meccanica, beni strumentali e beni di consumo
Aprile
7/4
11/4
Messico
Meccanica e beni strumentali
Maggio
4/5
8/5
Turchia
Casa ed edilizia
Maggio
7/5
10/5
Iraq
Casa contract ed edilizia
Maggio
15/5
18/5
Cina
Agroalimentare
Maggio
19/5
22/5
India
Meccanica, beni strumentali e per edilizia
Giugno
Giugno
3/6
6/6
Russia
Moda, persona, meccanica e beni strumentali
Giugno
9/6
13/6
Canada/Usa
Nautica
Giugno
16/6
18/6
Marocco
Casa contract ed edilizia
Giugno
30/6
4/7
Nigeria
Casa contract ed edilizia
Luglio
2/7
5/7
Canada/Usa
Agroalimentare, vini, persona
Luglio
21/7
25/7
Sudafrica
Agroalimentare, meccanica, beni strumentali
Settembre
8/9
11/9
Brasile
Agroalimentare
Settembre
15/9
19/9
Canada
Casa contract ed edilizia
Settembre
21/9
24/9
Turchia
Meccanica e beni strumentali (meccatronica, automazione)
Settembre
22/9
25/9
Algeria/Marocco
Beni strumentali ed edlizia
Settembre
28/9
30/9
Eau
Casa persona
Kuala Lumpur (Malesia), prosecuzione o Meccanica, casa ed edilizia, agroalimentare, per Singapore o per Sydney (Australia) logistica, energia
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PERIODO
DATA
AL
PAESE FOCUS
Ottobre
Polonia
Turismo
Ottobre
Azerbaijan/Turchia
Filiera abitare e vitivinicolo
Ottobre
20/10
24/10
Corea del Sud
Beni strumentali
Ottobre
27/10
30/10
Algeria/Marocco
Medicale
Novembre
10/11
12/11
Usa
Moda, persona e beni di consumo
Novembre
10/11
14/11
Qatar/Oman
Casa contract ed edilizia
Novembre
24/11
28/11
Messico
Beni strumentali
Dicembre
1/12
5/12
Algeria
Casa contract ed edilizia
Dicembre
15/12
18/12
Turchia
Moda e persona
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SETTORE
Arabia Saudita
NUOVE TARIFFE E PROCEDURE PER LE CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÀ a cura della Camera di Commercio I.A.A. di Udine E’ in vigore la parte IV dell’“Accordo di Associazione” tra Unione europea e America centrale riguardante i rapporti commerciali con Honduras, Nicaragua e Panama, El Salvador, Costa Rica e, dal 1° dicembre 2013, con il Guatemala. Le agevolazioni commerciali previste nell’accordo di associazione tra UE e America Centrale sono quindi applicate agli scambi commerciali con questi paesi. In particolare, sono state fissate regole bilaterali per l’attribuzione dell’origine preferenziale alle merci originarie degli Stati firmatari. L’esportatore comunitario che si trovi a commerciare con tali
paesi potrà quindi richiedere il certificato di circolazione Eur-1 che attesti l’origine preferenziale dei beni esportati in base alle regole previste nell’allegato II dell’accordo. Per spedizioni di valore inferiore a 6.000 euro e per gli operatori che godono dello status di esportatore autorizzato sarà invece sufficiente attestare l’origine preferenziale delle proprie merci direttamente sulla fattura di vendita ai sensi dell’art. 19 Accordo di Associazione GU UE l346 del 15 dicembre 2012: - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:346:0003:2621:IT: PDF I testi degli accordi preferenziali siglati dall’Unione Europea, con i relativi protocolli di origine sono consultabili sul sito della Direzione TAXUD: - http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_779_en.htm Approfondimenti: - http://ec.europa.eu/trade/policy/countriesand-regions/regions/central-america/
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Poste. Versamento del contributo annuale SCADE IL 31 GENNAIO 2014 IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI POSTALI Il 31 gennaio 2014 scade il termine per le imprese titolari di licenze e autorizzazioni di servizi postali per il consueto versamento del contributo annuale per verifiche e controlli. E’ possibile eseguirlo anche entro il successivo 31 luglio con una maggiorazione dello 0,50% per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Si rammenta che l’obbligo riguarda: - le imprese titolari di autorizzazione generale che effettuino invii postali e trasporti pacchi in servizio espresso invii postali superiori a 2 kg e trasporto pacchi di peso fra i 20 e 30 kg titolari di autorizzazione generale; - le imprese titolari di licenza individuale che effettuano, senza il servizio espresso o servizi a valore aggiunto, invii postali fino a 2 kg e trasporto pacchi fino a 20 kg.
Per il 2014, a seguito della rivalutazione biennale operata con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2013, il contributo ammonta a 299 Euro per la sede operativa principale e a 119 Euro per le sedi secondarie. I versamenti devono essere eseguiti, indipendentemente dalla provincia di appartenenza, alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo sul c.c.p. n. 3338588 ovvero mediante bonifico bancario o postale (codice IBAN: IT68I0100003245350018256914), indicando come causale di versamento: “contributo per spese di verifica e controlli anno 2014 – Bilanci dello Stato, capo XVIII, capitolo 2569, articolo 14.” L’attestazione del versamento deve poi essere trasmessa via fax al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le comunicazioni, Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, Divisione II, Viale America 201, 00144 ROMA, fax: 06-54221132. Il mancato versamento del contributo comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
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(AdT)
Autotrasporto merci; divieti di circolazione 2014 PUBBLICATO IL CALENDARIO. LIEVI RIDUZIONI DELLE FASCE GIORNALIERE DI DIVIETO NEI MESI ESTIVI PREMESSA E PRINCIPALI NOVITÀ Con decreto del sottosegretario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 27 dicembre 2013, è stato fissato il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli industriali fuori dai centri abitati per l’anno 2014. Come per il passato, i divieti si applicano ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiori a 7,5 t. Entro tale limite possono circolare i trattori stradali isolati adibiti al traino di semirimorchi; in tal caso la massa complessiva del trattore viene a coincidere con la tara. Il calendario del 2014 tiene conto della prescrizione dell’art. 11, co. 5 della legge 4 aprile 2012, n. 35, in forza del quale l’introduzione di divieti di circolazione aggiuntivi alle giornate festive può avvenire solo contemperando le esigenze di sicurezza della circolazione stradale con quelle economiche del sistema produttivo e del settore dell’autotrasporto. Anche per questo il calendario per il 2014 è sostanzialmente in linea con quello dell’anno precedente con alcune significative novità, quali: - la riduzione del divieto del primo sabato di luglio (5 luglio) dalle 07.00 alle 14.00 rispetto alla fascia 07.00-23.00 del calendario 2013; - la conclusione dei divieti nei sabati del periodo estivo (giugno-settembre) alle ore 22.00 anziché alle ore 23.00 del calendario 2013; - la conclusione dei divieti nelle domeniche dello stesso periodo estivo alle ore 23.00 anziché alle ore 24.00 del calendario 2013. Per il resto, il decreto conferma le più importanti novità introdotte negli anni precedenti, quali: - nel trasporto intermodale, l’esonero dal divieto dei trattori isolati, anche di massa complessiva superiore a 7,5 t, per il rientro nella sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto
combinato (ferroviario e marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco; - l’esenzione dall’applicazione del divieto sulla sola viabilità ordinaria - non, dunque, su quella autostradale - per il rientro nella sede dell’impresa intestataria dei veicoli che non distino più di 50 km da questa nel momento in cui inizia il divieto; - l’esenzione dall’applicazione del divieto per i veicoli prenotati per la revisione nella giornata di sabato; tale esenzione resta limitata al tragitto più breve fra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento della revisione con esclusione dei tratti autostradali.
IL CALENDARIO DEI DIVIETI PER IL 2014 In dettaglio il divieto di circolazione si applica alle seguenti giornate: a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre dalle ore 08.00 alle ore 22.00; b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre dalle ore 07.00 alle ore 23.00; c) il 1° gennaio dalle ore 08.00 alle ore 22.00; d) il 6 gennaio dalle ore 08.00 alle ore 22.00; e) il 18 aprile dalle ore 14.00 alle ore 22.00; f) il 19 aprile dalle ore 08.00 alle ore 16.00; g) il 21 aprile dalle ore 08.00 alle ore 22.00; h) il 22 aprile dalle ore 08.00 alle ore 14.00; i) il 25 aprile dalle ore 08.00 alle ore 22.00; j) il 1° maggio dalle ore 08.00 alle ore 22.00; k) il 2 giugno dalle ore 08.00 alle ore 22.00; l) il 5 luglio dalle ore 07.00 alle ore 14.00; m) il 12 luglio dalle ore 07.00 alle ore 22.00; n) il 19 luglio dalle ore 07.00 alle ore 22.00; o) il 26 luglio dalle ore 07.00 alle ore 22.00; p) dalle ore 16.00 del 1° agosto dalle ore 22.00 del 2 agosto; q) l’8 agosto dalle ore 14.00 alle ore 22.00; r) il 9 agosto dalle ore 07.00 alle ore 22.00; s) il 15 agosto dalle ore 07.00 alle ore 22.00; t) il 16 agosto dalle ore 07.00 alle ore 22.00
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u) il 23 agosto dalle ore 07.00 alle ore 22.00; v) il 30 agosto dalle ore 08.00 alle ore 22.00; w) il 1° novembre dalle ore 08.00 alle ore 22.00; x) il 6 dicembre dalle ore 08.00 alle ore 14.00; y) l’8 dicembre dalle ore 08.00 alle ore 22.00; z) il 25 dicembre dalle ore 08.00 alle ore 22.00; aa) il 26 dicembre dalle ore 08.00 alle ore 22.00.
TRASPORTI ESENTATI IN VIA PERMANENTE Anche per il 2014 sono state confermate le esenzioni per i veicoli che trasportano latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché gli stessi veicoli trasportino anche latte o siano diretti al caricamento del medesimo, nonché derrate alimentari deperibili in regime ATP e altre tipologie di beni deperibili, quali: - frutta ed ortaggi freschi; - carni e pesci freschi; - fiori recisi; - animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero; - pulcini destinati all’allevamento; - latticini freschi; - derivati del latte freschi; - sementi vive; - scarti della macellazione. A tal fine, i veicoli adibiti al trasporto di questi prodotti devono essere muniti di cartelli indicatori rettangolari di colore verde, di 0,5 m di base e 0,4 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,2 m, fissati in modo visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Oltre a quelle sopra indicate, restano escluse dal regime di divieto anche le seguenti categorie di veicoli: - veicoli adibiti al trasporto di combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e al consumo; - veicoli adibiti al trasporto di animali per competizioni autorizzate e da effettuarsi nell’arco delle 48 ore; - veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani o periodici; - veicoli adibiti al trasporto di prodotti medici; - veicoli adibiti al servizio di ristoro o al trasporto di motori o ricambi per aeromobili; - veicoli adibiti al trasporto di alimenti o altri servizi indispensabili alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione; - veicoli autocisterne adibiti al trasporto di acqua per uso domestico; - veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari; - veicoli delle amministrazioni comunali e che
effettuano il servizio di smaltimento di rifiuti per conto delle stesse, purché accompagnati da apposita documentazione; - veicoli del Ministero delle comunicazioni e delle Poste Italiane spa nonché quelli di supporto muniti di apposita documentazione; - veicoli del servizio radiotelevisivo per sole comprovate e urgenti ragioni di servizio; - veicoli adibiti al pubblico servizio (Vigili del fuoco, Protezione civile et c.); - veicoli militari, delle forze di polizia e della C.R.I.; - veicoli degli enti proprietari e concessionari delle strade per motivi urgenti di servizio; - macchine agricole, purché su strade non d’interesse nazionale. Per i suddetti veicoli l’esonero dai divieti si applica anche in caso di circolazione a vuoto. Oltre alla suddetta casistica sono esentati dall’applicazione del regime dei divieti: a) i veicoli prenotati per lo svolgimento della revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché muniti del foglio di prenotazione e limitatamente al percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, ad esclusione dei tratti autostradali; b) i veicoli scarichi per il rientro nella sede dell’impresa intestataria dei medesimi, a condizione che, nel momento in cui scatta il divieto, gli stessi non distino da essa più di 50 km e che non percorrano tratti autostradali; c) i trattori isolati, indipendentemente dalla loro massa complessiva, esclusivamente per il percorso di rientro nella sede dell’impresa intestataria dei veicoli, solo se impiegati nell’esecuzione del trasporto combinato (per la definizione v. infra). L’esenzione di cui alla lett. c) appare pleonastica, dal momento che la quasi totalità dei trattori isolati destinati al trasporto combinato hanno una massa complessiva non superiore a 7,5 t e, quindi, non ricadono nemmeno nell’ambito di applicazione del regime dei divieti.
TRASPORTI IN REGIME DI DEROGA PREFETTIZIA Possono essere esclusi dal regime dei divieti, purché muniti di autorizzazione prefettizia: a) il trasporto di prodotti deperibili diversi da quelli in regime di esenzione; b) le macchine agricole nel caso di circolazione su strade d’interesse nazionale; c) i trasporti in presenza di casi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, compresi quelli
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impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizioni che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite. I veicoli adibiti al trasporto dei prodotti di cui alla lett. a) devono essere muniti di cartelli indicatori rettangolari di colore verde di 0,5 m di base e 0,4 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,2 m, fissati in modo visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Per tutte le tre fattispecie l’autorizzazione del Prefetto si estende ai veicoli che circolano a vuoto “unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa”. L’autorizzazione prefettizia viene rilasciata con le ormai consolidate forme e procedure. Serve solo ricordare che essa può avere la durata massima di 6 mesi e che la domanda deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell’inizio del trasporto, in via generale, alla Prefettura della provincia di partenza.
FACILITAZIONI Sono state confermate le facilitazioni per i trasporti da e per le grandi isole e l’estero per i principali interporti nazionali e per il trasporto combinato. Più in dettaglio: - per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna l’inizio del divieto è posticipato di 4 ore; per i veicoli provenienti dall’estero con a bordo un solo conducente, qualora l’inizio del riposo giornaliero cada nelle 4 ore di posticipo dell’inizio del divieto, l’autista può beneficiare di un ulteriore spostamento di quattro ore che decorrono dalla fine del predetto riposo. - per i veicoli diretti all’estero ed in Sardegna, la fine del divieto è anticipata, rispettivamente, di 2 e di 4 ore; - per i veicoli che circolano in Sardegna ed in Sicilia, provenienti dal resto d’Italia l’inizio del divieto è posticipato di 4 ore; per quanto attiene la Sicilia, la deroga si applica per i veicoli giunti in questa Regione tramite servizio di traghettamento, ad eccezione di quelli arrivati dalla Calabria (Reggio Calabria, Villa San Giovanni); - i veicoli che circolano in Sardegna ed in Sicilia diretti verso i porti dell’isola per imbarcarsi in direzione del resto d’Italia nonché per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare diretti all’estero che utilizzano le tratte marittime dove operava l’incentivo per le autostra-
de del mare (c.d. ecobonus di cui alla legge 22 novembre 2002, n. 265, art. 3, co. 2 ter) sono esentati dai divieti di circolazione, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e della lettera di prenotazione o, in alternativa, del biglietto per l’imbarco; per quanto riguarda la Sicilia, l’esenzione non si applica ai veicoli diretti, tramite traghetto, in Calabria (Reggio Calabria, Villa San Giovanni). - tenuto conto dei disagi dovuti ai cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada SalernoReggio Calabria, nonché di quelli relativi alle operazioni di traghettamento da e per la Calabria, i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di due ore e quello di fine è anticipato di altrettante. Per tutte le agevolazioni sopra descritte, è indispensabile che l’autista rechi con sé tutta la documentazione idonea a dimostrare l’origine del viaggio (se si intende beneficiare del posticipo dell’inizio del divieto) o la destinazione (se si vuole fruire dell’anticipazione del termine). Inoltre, il divieto di circolazione termina 4 ore prima per: - i veicoli diretti agli interporti di Bologna Padova, Verona Quadrante Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola, Parma Fontevivo, e ai terminali intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano Smistamento; - i veicoli diretti agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, qualora trasportino merce da inviare all’estero tramite i suddetti interporti, terminali intermodali ed aeroporti; - i veicoli che trasportino unità di carico vuote, da indirizzare all’estero attraverso gli stessi interporti, terminali intermodali ed aeroporti; - i complessi veicolari scarichi, diretti ai suddetti interporti e terminali intermodali per essere caricati sul treno. I veicoli di cui agli ultimi due alinea devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione). Analoga anticipazione di 4 ore è riconosciuta ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada/ rotaia o strada/mare che rientrino nel campo di applicazione dell’art. 1 del d.m. 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio nonché di lettera di prenotazione o titolo di viaggio. A tal proposito si rammenta che il d.m. 15 febbra-
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io 2001 definisce il trasporto combinato come il trasporto di cose in cui l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il container effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e la restante parte per ferrovia, per mare o via navigabile, quando ricorrano le seguenti condizioni: - la parte iniziale del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare deve superare i 100 km in linea d’aria; - la parte iniziale o terminale del tragitto effettuata su strada sia compresa fra il punto di carico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto effettuata su strada sia compresa in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto marittimo o fluviale di imbarco o sbarco. Tutte le descritte facilitazioni sono operanti anche per i trasporti e veicoli eccezionali
TRASPORTO DI ESPLOSIVI
te dalla loro massa, restano sempre assoggettati ai divieti di circolazione previsti dal calendario, i mezzi che trasportano materiale esplosivo della classe I dell’ADR. Per questi veicoli, in aggiunta alle giornate di divieto previste per la generalità dei veicoli pesanti, è stata inibita la circolazione dalle 18.00 del venerdì alle 24.00 della domenica successiva, nel periodo compreso fra il 30 maggio al 14 settembre inclusi. Per questa tipologia di trasporti non sono ammesse deroghe prefettizie, salvo il caso di trasporto di fuochi artificiali e, solo per tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico, di realizzazione di opere d’interesse nazionale adeguatamente motivata. Entro 3 mesi dall’entrata in vigore del calendario divieti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verificherà assieme alle associazioni nazionali di categoria la necessità o meno di apportare delle modifiche al calendario 2014. Si fa riserva di comunicare eventuali aggiornamenti e, nel frattempo, per ogni chiarimento e per il testo del decreto le imprese possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
Infine, resta confermato che, indipendentemen-
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(AdT)
Veicoli e trasporti eccezionali; divieti di circolazione DIRAMATI DALL’AISCAT I DIVIETI AGGIUNTIVI DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI SULLA RETE AUTOSTRADALE Analogamente a ogni anno, con nota dell’8 gennaio 2014 l’Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (AISCAT) ha diramato alle società concessionarie autostradali la direttiva sui divieti integrativi di circolazione per i veicoli ed i trasporti eccezionali vigenti per il 2014. Le giornate di divieto integrativo per tali categorie di veicoli e trasporti formeranno oggetto di ordinanze delle singole società concessionarie autostradali per i tratti di loro competenza. Se ne riporta di seguito l’elenco, rammentando che, per i soli veicoli e trasporti eccezionali, si sommano ai divieti generali di circolazione fuori dai centri abitati in vigore per tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva superiore a superiore alle 7,5 t (v. altra notizia del presente Apinforma): - il 18 aprile dalle ore 08.00 alle ore 14.00; - il 19 aprile dalle ore 16.00 alle ore 22.00; - il 2 maggio dalle ore 8.00 alle ore 14.00; - il 1° giugno dalle ore 23.00 alle ore 24.00; - il 2 giugno dalle ore 22.00 alle ore 24.00; - l’8 giugno dalle ore 23.00 alle ore 24.00; - il 14 giugno dalle ore 07.00 alle ore 24.00; - il 15 giugno dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00; - il 21 giugno dalle ore 07.00 alle ore 24.00; - il 22 giugno dalle ore 0.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00; - il 28 giugno dalle ore 07.00 alle ore 24.00; - il 29 giugno dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00; - il 4 luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00; - il 5 luglio dalle ore 14.00 alle ore 24.00;
- il 6 luglio dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00; - l’11 luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00; - il 12 luglio dalle ore 22.00 alle ore 24.00; - il 13 luglio dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00; - il 18 luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00; - il 19 luglio dalle ore 22.00 alle ore 24.00; - il 20 luglio dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00; - il 25 luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00; - il 26 luglio dalle ore 22.00 alle ore 24.00; - il 27 luglio dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00; - il 2 agosto dalle ore 22.00 alle ore 24.00; - il 3 agosto dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00; - l’8 agosto dalle ore 22.00 alle ore 24.00; - il 9 agosto dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00; - il 10 agosto dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00; - il 15 agosto dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00; - il 16 agosto dalle ore 22.00 alle ore 24.00; - il 17 agosto dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00; - il 22 agosto dalle ore 16.00 alle ore 24.00; - il 23 agosto dalle ore 22.00 alle ore 24.00; - il 24 agosto dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00; - il 29 agosto dalle ore 16.00 alle ore 24.00; - il 30 agosto dalle ore 00.00 alle ore 08.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00; - il 31 agosto dalle ore 00.00 alle ore 07.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00; - il 5 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 22.00; - il 6 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 22.00; - il 24 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 24.00. Per ogni altra informazione le imprese possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Legge di stabilità 2014 e autotrasporto LE SPECIFICHE DISPOSIZIONI PER L’AUTOTRASPORTO DI COSE C/T CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITÀ La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cosiddetta legge di stabilità), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 e oggetto di commento in altra parte di questo Apinforma, contiene anche disposizioni per l’autotrasporto di cose in conto terzi ai commi 89, 92, 94, 95 e 579 dell’unico articolo che la compone, dei quali di seguito si dà specifico conto. La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2014.
INTERVENTI A FAVORE DELL’AUTOTRASPORTO PROFESSIONALE IN CONTO TERZI (CO. 89) Sono stanziati 330 milioni di Euro a sostegno del settore dell’autotrasporto cose in conto terzi, i cui interventi saranno individuati con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e di trasporti. L’importo è sostanzialmente inferiore agli stanziamenti riconosciuti nelle pregresse finanziarie al settore (quasi 400 milioni di Euro), ma corrisponde agli importi effettivamente spesi.
NUOVI COMPITI DEL COMITATO CENTRALE PER L’ALBO DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO TERZI (CO. 92) Sono fissati nuovi compiti per il Comitato centrale per l’Albo delle imprese di autotrasporto cose in conto terzi (di seguito Albo), che si affiancano a quelli già posti a suo carico, e le nuove condizioni che le associazioni nazionali di categoria sono chiamate a osservare per entrare a far parte di questo organismo. Le nuove attribuzioni dell’Albo sono così concepite: - svolgimento di funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti di legge, alla risoluzione delle problematiche connesse
con l’accesso al mercato in questo settore e con la professione di autotrasportatore; - verifica dell’adeguatezza e della regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle concrete modalità di svolgimento della loro attività e alla congruità fra il parco veicolare e il numero degli autisti dipendenti; - verifica della regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l’utilizzazione dei dati presenti nel Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell’INAIL, dell’INPS e delle CCIAA; - controllo sulle imprese iscritte, allo scopo di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l’esercizio della professione (onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale, stabilimento), come definiti dal regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009. È il caso di accennare anche ai requisiti ora richiesti alle associazioni nazionali di categoria, incluse quelle di tutela del movimento operaio, per essere rappresentate nel Comitato centrale dell’Albo: - ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto; - potere di rappresentanza, esplicitamente risultante dallo statuto, della categoria delle imprese di autotrasporto con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti; - anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazione di attività svolte nell’interesse professionale della categoria; - un numero minimo di 500 imprese iscritte a livello nazionale ovvero imprese iscritte per un totale di veicoli di massa complessiva di almeno 20.000 t; - organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali; - firmataria nel corso degli ultimi dieci anni di
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rinnovi di CCNL della logistica trasporto merci e spedizioni; - rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), direttamente o per il tramite di confederazioni alle quali aderisce.
TENUTA DELL’ALBO A LIVELLO PROVINCIALE (CO. 94) La tenuta dell’Albo verrà trasferita agli uffici provinciali della Motorizzazione civile mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2014 (sei mesi dall’entrata in vigore della legge in esame). E’ il caso di ricordare che questo assetto è, di fatto, già operante nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, stante la propria competenza in materia di Motorizzazione civile e di tenuta dell’Albo e considerato che la Motorizzazione civile costituisce un ufficio di ciascuna delle quattro Province regionali.
FATTURAZIONE DEI PROPRI SERVIZI DA PARTE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI COSE C/T (CO. 95)
sicurezza stradale e regolarità del mercato dell’autotrasporto, sanciva al co. 12 l’obbligo per il vettore stradale di emettere la fattura di trasporto entro la fine del mese in cui aveva eseguito la prestazione. Ora, la legge in esame ha abrogato tale specifico obbligo eliminando l’inciso del citato co. 12 dell’art. 86 bis “che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto.” La nuova norma ristabilisce la prassi di registrare le fatture emesse in un trimestre solare entro il trimestre successivo e di liquidare l’IVA facendo riferimento al trimestre di registrazione.
RIMBORSO DELLE ACCISE SUL GASOLIO (CO. 579) E’ confermato il rimborso alle imprese di quota parte delle accise sul gasolio. Il rimborso è stato, infatti, escluso dai tagli ai crediti d’imposta che il Consiglio dei Ministri può decidere di attuare entro il 31 gennaio 2014. Si fa riserva di ritornare, caso per caso, sulle disposizioni citate, ogni qualvolta saranno rese applicabili dai relativi provvedimenti attuativi.
La legge 8 agosto 2008, art. 83 bis, in materia di
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(AdT)
Divieto di transito per alcune merci pericolose sull’A 4 VIETATO IL TRANSITO PER VEICOLI TRASPORTANTI MERCI PERICOLOSE A ELEVATO RISCHIO SUL TRATTO MESTRE - CESSALTO DELL’A 4 I Prefetti di Venezia e Treviso con due ordinanze di pari data del 27 novembre 2013 hanno vietato il transito sull’A 4 nel tratto compreso fra l’interconnessione tra l’A 4 e l’A 57 (tangenziale di Mestre) e lo svincolo di Cessalto, in entrambi i sensi di marcia, ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t trasportanti alcune categorie di merci pericolose ad alto rischio (non ricadono, così, nel divieto i combustibili e le vernici, v. infra). Le ordinanze entrano in vigore il 15 gennaio 2014, operano nella fascia oraria compresa fra le ore 07.00 e le ore 19.00 e avranno durata di un anno, salvo proroga o revoca, per il prolungarsi ovvero il venir meno delle circostanze che ne hanno richiesto l’emanazione. I veicoli soggetti al divieto vengono deviati sull’A 27 e sull’A 28 nelle direttrici Mestre-Conegliano-PordenonePortogruaro nonché sulla viabilità ordinaria con l’esclusione del passaggio nei centri urbani dei comuni interessati dai percorsi alternativi. Il divieto si è reso necessario per i concomitanti lavori di realizzazione della terza corsia dell’A 4 nel tratto Quarto d’Altino – San Donà di Piave che comportano restringimenti di entrambe le carreggiate. Divieti e deviazioni saranno evidenziati da apposita segnaletica. Nello specifico, l’interdizione riguarda solo alcuni codici di merci pericolose, trasportate in cisterne o in colli, e, precisamente, quelli rientranti al punto 1.9.5.2.2 dell’ADR edizione 2013 per le gallerie di categoria C (“restrizioni al trasporto di merci pericolose suscettibili di provocare un’esplosione molto importante, un’esplosione importante o una perdita
importante di materie tossiche”), come sotto precisato: - Classe 1: gruppi di compatibilità A e L. - Classe 3: codici di classificazione D (numero Onu 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 e 3379). - Classe 4.1: codici di classificazione D e DT; materie autoreattive tipo B (numero Onu 3221, 3222, 3231, 3232). - Classe 5.2: perossidi organici tipo B (numero Onu 3101, 3102, 3111, 3112). Se la massa netta totale di materie esplosive per unità di trasporto è superiore a 1.000 kg: - Classe 1: divisioni 1.1, 1.2 e 1.5 (ad eccezione dei gruppi di compatibilità A e L) e divisione 1.3 (gruppi compatibilità H e J). Se sono trasportate in cisterna: - Classe 2: codici di classificazione F, TF e TFC. - Classe 4.2: gruppo imballaggio I. - Classe 4.3: gruppo imballaggio I. - Classe 5.1: gruppo imballaggio I. - Classe 6.1: numero Onu 1510. - Classe 1: divisioni 1.1, 1.2, 1.5 (ad eccezione dei gruppi di compatibilità A e L). - Classe 7: numeri Onu 2977 e 2978. Se la massa netta totale di materie esplosive per unità di trasporto è superiore a 5.000 kg: - Classe 1: divisione 1.3 (gruppi compatibilità C e G). Se sono trasportate in cisterna: - Classe 2: codici di classificazione 2A, 2O, 3A e 3O e codici di classificazione comportanti unicamente la lettera T o i gruppi di lettere TC, TO e TOC. - Classe 3: gruppo imballaggio I per i codici classificazione FC, FT1, FT2 e FTC. - Classe 6.1: (solo in cisterna): numero Onu 1510. - Classe 8 (solo cisterna): gruppo imballaggio I per i codici classificazione CT1, CFT e COT. Copia delle ordinanze ed eventuali altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto c/t; proroga validità autorizzazioni bilaterali PROROGATA AL 31 GENNAIO 2014 LA VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI BILATERALI AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI COSE Con nota prot. 0029759 del 23 dicembre 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Divisione 3 – Autotrasporto internazionale di merci ha prorogato la validità tutte le autorizzazioni bilaterali al trasporto internazionale di merci del 2013 fino alle ore 24.00 del 31 gennaio 2014 con le sole eccezioni per la Svizzera, Israele e il Kyr-
gyzstan, che sono, invece, scadute il 31 dicembre 2013 (per i precedenti cfr. Apinforma n. 14/2013, pp. 66-68). Per informazione si aggiunge che le assegnazioni fisse delle autorizzazioni bilaterali per il 2014 sono in corso di rilascio, che sarà ultimato entro il gennaio di detto anno. Quanto alle autorizzazioni multilaterali CEMT 2014, sono già state rilasciate quelle spettanti alle imprese per rinnovo, mentre quelle da assegnare per graduatoria verranno rilasciate, come ogni anno, soltanto nei mesi di marzo/aprile 2014. Copia della nota ministeriale può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione unitamente a ogni altra informazione.
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(AdT)
Circolazione su strada dei carrelli elevatori NUOVAMENTE CONSENTITA DAL CODICE DELLA STRADA LA CIRCOLAZIONE SALTUARIA DEI CARRELLI ELEVATORI Si ritorna sul dibattuto argomento della circolazione su strada dei carrelli elevatori (v., da ultimo, Apinforma n. 19/2013, p. 68), per segnalare che il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. decreto destinazione Italia) con l’art. 13, co. 2 ha modificato l’art. 114 del codice della strada (c.d.s.), inserendovi il co. 2 bis, che rende nuovamente possibile la circolazione su strada di questi mezzi non immatricolati per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. La nuova norma del c.d.s. rinvia, peraltro, a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) la definizione delle prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione di questi mezzi. La modifica è stata apportata, come spiega la relazione di accompagnamento, “per l’evidente ragione di sottrarre a gravosi adempimenti tale particolare tipo di veicolo che, seppure così definito,
è sostanzialmente una macchina da lavoro che circola su strada in maniera del tutto episodica, per tratti di brevità assoluta e in ambiti predefiniti, così da non costituire sostanziale pericolo o intralcio all’ordinaria circolazione”. A tal proposito, è il caso, di ricordare una volta ancora, come la legge 10 febbraio 1982, n. 38, che consentiva la circolazione saltuaria su strada di detti mezzi non immatricolati a fronte di un’autorizzazione della Motorizzazione civile competente per territorio, era stata abrogata dal novellato art. 231 del c.d.s. Per tal motivo il Ministero aveva precisato con nota del 13 giugno 2013 che la loro circolazione non era più consentita, anche se le autorizzazioni rilasciate dalla Motorizzazione civile non erano ancora scadute di validità. Si fa riserva di ritornare sull’argomento una volta che il d.l. 145/2013 sarà stato convertito in legge e che il Ministero avrà emanato le disposizioni attuative. Frattanto, si suggerisce alle imprese di evitare di immettere in circolazione su strada i mezzi in questione, non conoscendosi ancora le condizioni per farlo. Per ogni altra informazione e approfondimento gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Scadenze aziendali febbraio 2014 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI FEBBRAIO
SABATO 1 DICHIARAZIONE IVA ANNUALE – Da oggi è possibile presentare telematicamente la dichiarazione Iva 2014 relativa all’annualità 2013 in forma disgiunta dal modello Unico 2014. Il rimborso del credito Iva può essere richiesto direttamente con la dichiarazione annuale. I soggetti che la presentano entro la fine del mese corrente, sono esonerati dalla presentazione della comunicazione Iva annuale.
SABATO 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di gennaio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. PROSPETTO INFORMATIVO DEI DISABILI – Scade il termine per la presentazione in via telematica del prospetto informativo dei disabili. Devono presentare il prospetto informativo anche le aziende che vogliano attuare la compensazione intergruppo, nel caso in cui non siano intervenuti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di invio dell’ultimo prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
LUNEDÌ 17 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di gennaio. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALI SPECIALI - Scade il termine per il versamento dell’Iva relati-
va al 4° trimestre per i contribuenti in regime speciale di cui all’art. 74, commi 4 e 5 del DPR 633/72. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA - Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 27,72 % per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 22 % per i soggetti titolari di pensione diretta, indiretta e per i soggetti già iscritti ad altro fondo obbligatorio o lavoratore titolare di pensione indiretta o reversibilità. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. IVA AUTOTRASPORTO - Scade il termine per il versamento, da parte delle imprese di autotrasporto, dell’Iva relativa al IV trimestre 2013, al netto dell’acconto versato a dicembre. LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO - Scade il termine per comunicare, tramite il Mod. Iva 26, l’intenzione di volersi avvalere della liquidazione di gruppo.
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DICHIARAZIONE D’INTENTO - Scade il termine per la trasmissione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente e qualora siano state poste in essere corrispondenti cessioni. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per quella comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ Inps/regioni (modello F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2013 - Scade il termine per versare la rata di addizionale regionale e comunale trattenuta sulle retribuzioni. Se il conguaglio è stato effettuato a dicembre, le rate di addizionale relative all’anno 2013 saranno 11, da gennaio a novembre. Il versamento è da effettuarsi con il modello F24 utilizzando per il versamento delle ritenute Irpef. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. L’anno di riferimento è il 2013. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’INPS dei contributi relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente attraverso il modello di pagamento unificato F24. CONTRIBUTI PER I DIRIGENTI (INPS ed EX INPDAI) - Scade il termine per il versamento all’INPS, tramite il modello F24, dei contributi dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, associati in partecipazione. AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL - Scade il termine per il versamento della regolazione 2013 e dell’anticipo del premio 2014 da effettuarsi secondo le disposizioni per l’autoliqui-
dazione del premio INAIL; la dichiarazione delle retribuzioni in via telematica potrà invece essere inoltrata entro il 16 marzo. INAIL - COMUNICAZIONI RETRIBUZIONI PRESUNTE - Scade il termine per la comunicazione, da effettuare in via esclusivamente telematica, dell’eventuale riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2014 rispetto a quelle corrisposte nel 2013 ai fini del calcolo dell’anticipo del premio 2014. RITENUTE MESE DICEMBRE 2013 - CONGUAGLIO DI FINE ANNO - Scade il temine per il versamento, con il mod. F24, delle ritenute relative alle retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti tra il 1° e il 12 gennaio 2013 di competenza del mese di dicembre 2013 e relative al conguaglio di fine anno. I codici da utilizzare sono il 1001 per le ritenute irpef lavoro dipendente, 1004 per i compensi dei collaboratori, 3802 per l’addizionale regionale, 3848 per l’addizionale comunale. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL T.F.R. - Scade il termine per versare il saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del t.f.r. maturato in azienda al 31 dicembre 2013. Il codice tributo per il versamento è il 1713.
GIOVEDÌ 20 ENASARCO - Scade il termine per il versamento dei contributi previdenziali relativi al 4° trimestre 2013 (01.10.13-31.12.13) per gli agenti e rappresentanti di commercio. A partire dal 1° febbraio 2014 le forme di pagamento RID verranno sostituite dal sistema Sepa Direct Debit (SDD). Il passaggio sarà automatico.
MARTEDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese di gennaio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, INTRA 1 – quater e INTRA 1 - quinquies per le cessioni di beni e servizi; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis e l’INTRA 2-ter, INTRA 2 – quater e INTRA 2 - quinquies per gli acquisti di beni e servizi. La presentazione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche. INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con
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modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs) da parte di datori di lavoro interessati a Cig e Cigs.
VENERDÌ 28 COMUNICAZIONE IVA - TELEMATICO - Scade il termine, per la trasmissione telematica della comunicazione annuale Iva. STAMPATI FISCALI – Scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuati nell’anno 2013 da parte delle tipografie e dei soggetti autorizzati alla rivendita. OPZIONE IRAP - Scade il termine da parte delle imprese individuali e delle società di persone in contabilità ordinaria, per comunicare telematicamente l’opzione per determinare la base imponibile Irap sulla base delle regole previste per le società di capitali.
credito relativo al mantenimento o all’incremento della base occupazionale nella nostra Regione. MODELLO CUD 2014 - Scade il termine per la consegna ai lavoratori dipendenti e parasubordinati della certificazione dei redditi relativi all’anno 2013. CERTIFICAZIONE UTILI E PROVENTI EQUIPARATI - scade il termine per la consegna ai percettori della certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nel 2013. CERTIFICAZIONI DEI COMPENSI E PROVVIGIONI - scade il termine per la consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo ed ai percettori di provvigioni della certificazione attestante i redditi corrisposti nel 2013. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente.
CERTIFICAZIONE UTILI - Scade il termine per la consegna ai soci delle certificazioni delle somme corrisposte nel 2013 dalle società a titolo di dividendo, utile o compenso per associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto.
CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente.
CERTIFICAZIONE COMPENSI - Scade il termine per la consegna da parte delle imprese mandanti e dei sostituti d’imposta, ai percettori di compensi di provvigioni o lavoro autonomo della certificazione attestante i redditi corrisposti nell’anno precedente.
FASI - DIRIGENTI INDUSTRIALI - Scade il termine per versare i contributi trimestrali (1° trimestre 2014) all’assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti industriali (FASI).
ELENCO BLACK LIST MENSILI - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione black list da parte dei soggetti mensili con riferimento alle operazioni effettuate nel mese precedente. STUDI DI SETTORE - Scade il termine per la trasmissione telematica delle cause giustificative circa la non congruità agli studi di settore relativi al 2012 (Unico 2013) CREDITO D’IMPOSTA REGIONALE SALVAGUARDIA E INCREMENTO OCCUPAZIONALE - Si ricorda che tutte le imprese, vale a dire sia quelle che hanno avuto il riconoscimento sia quelle escluse dal beneficio ma riammesse sulla base del nuovo finanziamento regionale della L.R. 22/2010, devono presentare entro oggi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Si tratta del
CONGUAGLIO IRPEF - Termine ultimo per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno 2013. Pertanto non è possibile fare il conguaglio con le retribuzioni del mese di febbraio se queste vengono erogate nei primi giorni del mese di marzo. Le ritenute relative al conguaglio effettuato in febbraio devono essere versate entro il 16 marzo; il codice per il versamento su mod. F24 è il 1013. INAIL - RIDUZIONE DEI TASSI DI PREMIO PER PREVENZIONE - Per i datori di lavoro, con almeno 2 anni di attività, che abbiano effettuato interventi migliorativi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, scade il termine annuale per la presentazione mediante mod. OT/24 alla competente sede territoriale dell’Inail della domanda di riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa pari al 5% o al 10% in relazione al numero dei dipendenti.
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(PZ-BA)