Apinforma n. 1 del 15 gennaio 2015

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 1 15 gennaio 2015

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LO SPLIT PAYMENT

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 1 15 gennaio 2015

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

La compensazione del credito Iva

8

Tasso interesse legale allo 0,5%

9

Nuove regole per il ravvedimento operoso

10

Lo Split payment

14

Esteso il reverse charge

17

Dichiarazioni d’intento

19

Rimborso accise carburanti

21

Tassi d’interesse effettivi e tassi antiusura

22

Indice mensile rivalutazione t.f.r. novembre 2014

24

Sgravio contributivo assunzioni a tempo indeterminato

25

Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti

26

Proroga Sistri 2015

30

RAEE

31

Autorità: pubblicati i primi bandi tipo (5a parte)

32

Autorità: obbligo di sopralluogo nei lavori pubblici

36


RIQUALIFICAZIONE LOCALI CON RIVESTIMENTI 3M I SUOI VANTAGGI... ...A 1/8 DEL COSTO DI RISTRUTTURAZIONE ...SENZA CHIUDERE L’ATTIVITA’ ...IN POCHI GIORNI OLTRE 500 FINITURE

PRIMA

DOPO


EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Paesi esteri

40

Origine legale del legno

43

Legge di stabilità 2015 e autotrasporto

44

Autotrasporto. Divieti di circolazione veicoli industriali

48

Eliminazione della scheda di trasporto

52

C.d.s. Aggiornamento delle sanzioni pecuniarie

53

Legislazione alimentare

56

Canone di locazione immobili urbani

59

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana



La compensazione del credito Iva LA NOSTRA CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ Per la compensazione del credito Iva d’importo superiore a 15.000 euro, l’articolo 10 del decreto legge n. 78/2009, ha previsto due importanti novità. La prima riguarda il termine entro il quale procedere alla compensazione: la norma ha previsto la possibilità di operare la compensazione orizzontale tramite modello F 24, vale a dire con altre imposte o contributi, a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. La seconda attiene all’obbligo, per le compensazioni di importo superiore ai 15.000 euro, del rilascio di un “Visto di conformità” da parte di un soggetto abilitato iscritto in apposito albo professionale.

Al fine di offrire ai nostri Associati un servizio che garantisca ad un tempo qualità e convenienza, abbiamo confermato, con il dottor Silvano Meneghini commercialista in Dignano, la convenzione che prevede i seguenti costi: - 350 euro fino ad un importo di credito Iva da compensare di 20.000 euro; - 350 euro + 0,5% del credito Iva da compensare per importi superiori a 20.000 euro. Tali importi s’intendono al netto dell’Iva. Ricordiamo inoltre che la legge 147/2013 ha reso obbligatorio il rilascio del visto di conformità per compensare tramite modello F24 i crediti di importo superiore a 15.000 euro per qualunque tipologia di tributi: Ires, Irpef, Irap, imposte sostitutive, ritenute ecc.… In alternativa, per i soggetti dotati di organo di controllo, è richiesta la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo stesso. Per ulteriori informazioni o per accedere al servizio è possibile contattare il dottor Paolo Zorzenone presso l’Associazione allo 0432 507377.

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Tasso interesse legale allo 0,5% DAL 2015 RAVVEDIMENTO OPEROSO MENO CARO Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014, il tasso d’interesse legale è stato ridotto dall’1% allo 0,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Dal 2015 i pagamenti differiti o regolarizzati relativi a pagamenti di imposte e tasse, ma anche il costo per l’applicazione delle sanzioni civili, per omissione o ritardo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’art. 116 comma 15 della legge 388/2000 saranno meno cari.

Sarà più conveniente anche il ricorso al ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.lgs. 472/1997, che dal 1° gennaio 2015 sconta un tasso d’interesse dello 0,5% in luogo dell’1%. Questa riduzione renderà più conveniente regolarizzare eventuali omessi versamenti degli acconti delle imposte scaduti lo scorso dicembre oppure dell’acconto Iva scaduto il 27 dicembre. In questi casi i calcoli relativi al ravvedimento operoso dovranno prevedere un tasso d’interesse dell’1% fino al 31 dicembre 2014 e dello 0,5% a partire dal 1° gennaio 2015. Il saggio legale è rilevante anche per altri pagamenti, sia di natura tributaria che previdenziale, come ad esempio i versamenti nell’ambito dell’adesione agli inviti al contraddittorio, i processi verbali di costatazione, di acquiescenza, di accertamento con adesione e nell’ambito della conciliazione giudiziale.

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Nuove regole per il ravvedimento operoso REGOLARIZZAZIONI POSSIBILI ANCHE DOPO L’AVVIO DI VERIFICHE DA PARTE DEL FISCO PREMESSA La legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Finanziaria per il 2015) ha modificato in maniera significativa l’istituto del ravvedimento operoso rendendolo più flessibile in modo da favorire la regolarizzazione delle violazioni tributarie da parte del contribuente. Le nuove regole contenute nei commi 634 e seguenti dell’art. 1, riguardano esclusivamente le violazioni di competenza dell’Agenzia delle entrate mentre per quelle di competenza di soggetti diversi, resteranno in vigore le vecchie metodologie. Le nuove regole hanno reso inoltre superfluo l’adesione agli inviti al contradittorio e ai processi verbali di constatazione che sono stati pertanto abrogati.

LA RIMOZIONE DELLE CAUSE OSTATIVE Il ravvedimento operoso consente la riduzione delle sanzioni qualora il contribuente, di propria iniziativa, regolarizza l’omissione entro determinati limiti temporali e a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o la violazione sia stata già rilevata. La legge di Stabilità ha eliminato queste cause ostative qualora si riferiscano ad atti di competenza dell’Agenzia delle entrate. Unica eccezione è rappresentata dalla notifica di atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni relative a richieste emesse in seguito a liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-bis e 36-ter del DPR 600/72 e art. 54-bis del DPR 633/72. Le violazioni aventi ad oggetto le imposte sui redditi, l’Irap, l’Iva, l’imposta di registro, di bollo e tutte le altre di competenza dell’Agenzia delle entrate, potranno pertanto essere sanate utilizzando il ravvedimento operoso anche dopo l’inizio di una verifica fiscale. Il ravvedimento rimane precluso solo alla presen-

za di atti che presuppongono l’esercizio di un’attività accertativa da parte dell’ufficio, come ad esempio la notifica degli atti impositivi quali gli avvisi di liquidazione, di accertamento, di rettifica, di compensazioni indebite. Il pagamento e la regolarizzazione secondo le regole del ravvedimento operoso non precludono né l’inizio né la prosecuzione di accessi, ispezioni e verifiche o di altre attività di verifica e controllo.

LA RIMOZIONE DEI LIMITI TEMPORALI Rispetto alla vecchia versione del ravvedimento operoso che fissava nel termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale era stata commessa la violazione per procedere alla regolarizzazione, la nuova versione dell’istituto non presenta più limitazioni temporali. La legge 190/2014, limitatamente ai tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate, ha rimosso questo limite, rimodulando le sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione. In particolare all’art. 13 del D. Lgs. 472/97 sono state previste tre nuove fattispecie di ravvedimento inserendo le nuove lett. a-bis), b-bis) e b-ter). L’eliminazione delle barriere temporali non riguarda la violazione di omessa presentazione della dichiarazione, che rimane regolarizzabile esclusivamente nel termine di 90 giorni dalla scadenza. Le nuove sanzioni sono state rimodulate in modo da incentivare la regolarizzazione spontanea variando da 1/10 del minimo a 1/6 del minimo in funzione della rapidità di esecuzione. Nella peggiore delle ipotesi, vale a dire quando la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, la riduzione della sanzione è di 1/6 del minimo, vale a dire uguale a quella prevista in passato per l’adesione ai processi verbali di constatazione o agli inviti al contradittorio.

LE NUOVE SANZIONI Le sanzioni previste per il ravvedimento operoso sono state rimodulate secondo le modalità di seguito indicate: - entro i primi 14 giorni successivi è possibile

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versare una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo; - 1/10 del minimo se la regolarizzazione degli errori od omissioni avviene entro 30 giorni (art. 13 lett. a) - 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori od omissioni avviene entro i 90 giorni (art. 13 lett. a- bis); - 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori od omissioni avviene il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista la dichiarazione, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore (art. 13 lett. b-bis); - 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori od omissioni avviene oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero se non è prevista la dichiarazione oltre i 2 anni dall’emissione o dall’errore (art. 13 lett. b-ter); - 1/5 del minimo se la correzione avviene dopo la constatazione della violazione con PVC, salvo che non riguardi la mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini o documenti di trasporto o l’omessa installazione di misuratori fiscali (art. 13 lett. b-quater); - 1/10 del minimo per la correzione dell’omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni (art. 13 lett. c). In definitiva oltre a confermare le precedenti regole per il ravvedimento operoso, ne sono state introdotte di nuove per rendere l’istituto utilizzabile anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Ricordiamo ancora che le fattispecie di cui alle lettere b-bis) e b-ter) di cui sopra, il ravvedimento opera solo per i tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate e che non sono applicabili alle violazioni riguardanti ricevute fiscali, scontrini fiscali, documenti di trasporto oppure l’omessa installazione di misuratori fiscali.

- l’acquiescenza rafforzata di cui all’art. 15 comma 2-bis del D.Lgs. n. 218/1997. Alla luce delle nuove regole se viene notificato un verbale, è possibile sanare autonomamente la violazione presentando una dichiarazione integrativa, liquidando le nuove imposte e versando insieme le sanzioni ridotte e gli interessi. E’ stato previsto un periodo transitorio per evitare sovrapposizioni della norma. Per gli inviti al contraddittorio in materia di imposte dirette, Iva e altre imposte indirette, notificati antro il 31 dicembre 2015 e ai PVC in materia di imposte dirette, Iva consegnati entro la stessa data, restano applicabili le vecchie regole. Per queste fattispecie pertanto l’abrogazione delle vecchie norme opera con riferimento agli atti notificati dall’Agenzia delle entrate dal 1° gennaio 2016. Ciò significa che per il solo 2015 coesisteranno diversi istituti deflattivi, ad esempio in caso di ricezione di un PVC, sarà possibile alternativamente ravvedersi, oppure aderire al contenuto del processo verbale rendendo necessario per il contribuente comparare le strutture dei due istituti al fine di individuare la soluzione più conveniente. Nel nostro caso tale soluzione sarà rappresentata dall’adesione al PVC che sconta le sanzioni nella misura di 1/6 in luogo di 1/5. Altro aspetto che andrà considerato è la possibilità di rateizzazione degli importi dovuti, possibile nel caso dell’adesione al PVC e preclusa nel ravvedimento operoso. Si deve inoltre considerare che con il nuovo ravvedimento è possibile sanare le omissioni senza dover necessariamente considerare tutti i rilievi del PVC come invece è richiesto per l’adesione di cui all’art. 5-bis del D.Lgs. 218/97. In sostanza al contribuente dovrebbe essere riservata la possibilità di decidere autonomamente quali importi ravvedere sulla base delle riprese evidenziate dall’Ufficio nel PVC e quale invece non considerare e rinviare in un momento successivo, dopo il ricevimento del relativo atto di accertamento. Allo stesso modo dovrebbe essere riconosciuta anche la possibilità di calibrare l’importo da integrare.

ELIMINAZIONE ISTITUTI DEFLATTIVI

Per armonizzare la normativa con gli interventi di cui sopra, sono stati ridefiniti i tempi per il ravvedimento operoso della dichiarazione integrativa “a favore” del fisco presentata oltre i termini. Modificando il comma 8 dell’art. 2 del DPR 322/1998 viene eliminato il riferimento diretto alle sanzioni proprio per poter considerare le modifiche apportate alla disciplina del ravvedimento operoso. Indirettamente è stato ribadito anche l’orienta-

Altra novità di rilievo riguarda l’eliminazione di alcuni istituti deflattivi del contenzioso poiché, alla luce delle nuove regole sul ravvedimento operoso, sono diventate superflue. In particolare l’eliminazione riguarda: - l’adesione agli inviti al contradittorio; - l’adesione al PVC;

LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

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mento dell’amministrazione finanziaria la quale sull’argomento riconosce la possibilità di rettificare le dichiarazioni entro il termine di decadenza dell’accertamento esclusivamente per le dichiarazioni “a sfavore” che a questo punto potranno beneficiare delle nuove regole sul ravvedimento, mentre per quelle “a favore” rimane la chiusura dell’Agenzia. Per queste ultime, infatti, le rettifiche possono essere effettuate esclusivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva anche se, sul punto, autorevole dottrina sposa una tesi diversa. La stessa Agenzia delle entrate con propria circolare n. 31/E/2013 ha aperto alla possibilità di correzione di errori contabili, in particolare quelli legati alla competenza economica, per i quali erano state fornite indicazioni su come rimediare attraverso la riliquidazione delle dichiarazioni. Evidentemente in sede di stesura della legge Finanziaria si sono dimenticati di tale apertura.

ENTRATA IN VIGORE Le nuove regole sono operative dal 1° gennaio 2015, la norma non pone limiti con riguardo alle violazioni che potranno usufruire della normativa più favorevole. Si ritiene conseguentemente che potranno essere applicate a tutte le violazioni che, in base alle nuove norme, alla data del 1° gennaio

2015, possono essere sanate sulla base delle nuove regole previste per il ravvedimento operoso, a prescindere dalla data in cui le violazioni siano state commesse. Dovrebbero essere ravvedibili anche le violazioni già contestate ma non ancora interessate da atti accertativi, liquidatori o da controlli automatizzati. In definitiva dovrebbe essere applicabile il principio del favor rei, come del resto previsto in occasione dell’introduzione del ravvedimento operoso con il D.Lgs. 472/97. In quell’occasione la circolare n. 180/1998 aveva consentito l’accesso al nuovo istituto anche con riferimento alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della norma. Alla luce delle nuove possibilità, sarà possibile integrare le dichiarazioni relative al 2010 e seguenti. Il ravvedimento in questi casi sarà perfezionato tramite il versamento della sanzione pari a 1/6 per i periodi d’imposta 2010 e 2011, di 1/7 per il 2012 e di 1/8 per il 2013. Allo stesso modo sarà possibile ravvedere gli omessi o insufficienti versamenti anche nelle ipotesi in cui i contribuenti siano stati oggetto di controlli sfociati in processi verbali di constatazione ancora pendenti al 1° gennaio 2015. Come già chiarito, infatti, il PVC non ancora seguito da un avviso di accertamento, dal 2015 può essere sanato con il ravvedimento operoso.

QUADRO DELLE OPZIONI ANCORA POSSIBILI IN RIFERIMENTO ALLE ANNUALITÀ PREGRESSE PERIODI D’IMPOSTA

TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO

RIFERIMENTO NORMATIVO

RIDUZIONE DELLA SANZIONE

TIPOLOGIA DI IMPOSTA

2010 e 2011

Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione

Art. 13, comma 1 lett. b-ter) D.Lgs. 472/97

1/6 del minimo

Tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate

2012

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione

Art. 13, comma 1 lett. b-bis) D.Lgs. 472/97

1/7 del minimo

Tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate

2013

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione

Art. 13, comma 1 lett. b) D.Lgs. 472/97

1/8 del minimo

Tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate

1/5 del minimo

Tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate con esclusione delle violazioni relative a scontrini ricevute fiscali e registratori di cassa

Dopo la contestazione della violazione con emissione del PVC

Dopo la contestazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della legge 4/1929

Art. 13, comma 1 lett. b-quater) D.Lgs. 472/97

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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE La possibilità di sanare violazioni relativa ad annualità pregresse apre interessanti opportunità agli operatori che in passato non hanno regolarmente provveduto agli adempimenti tributari. La riduzione delle sanzioni appare, infatti, particolarmente interessante. I benefici sono superiori rispetto a quelli, ad esempio della definizione volontaria dell’avviso bonario, dove la sanzione è del 10%. Il ravvedimento tuttavia, come abbiamo

ricordato, prevede il pagamento integrale dell’imposta e delle sanzioni senza alcuna possibilità di rateizzazione. I contribuenti potrebbero pertanto trovare più conveniente attendere la comunicazione di irregolarità da parte dell’ufficio e in quella sede provvedere alla regolarizzazione. Avranno in questo modo la possibilità di rateizzare gli importi dovuti anche se dovranno pagare un po’ di più.

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Lo Split payment

NUOVE REGOLE PER LE FATTURE AGLI ENTI PUBBLICI PREMESSA La legge 190 del 23 dicembre 2014 (Finanziaria 2015) con il pretesto di rendere ancora più incisiva la lotta all’evasione fiscale ha introdotto un nuovo meccanismo di versamento dell’Iva riservato ai soggetti che emettono fatture nei confronti degli enti pubblici. In particolare il comma 629 dell’art. 1 della legge citata prevede che gli enti pubblici per le fatture ricevute dovranno provvedere al versamento dell’imposta direttamente allo Stato in luogo del fornitore cedente o prestatore. In pratica si applica uno “Split payment”, vale a dire una scissione del pagamento in quanto al creditore viene pagato il solo importo della fornitura o prestazione, ossia l’importo dell’imponibile, mentre l’Iva viene versata direttamente all’erario. In questo modo l’imposta non entra nella disponibilità del fornitore il quale inevitabilmente si troverà di fronte ad un aggravio finanziario rappresentato dall’impossibilità di compensare, come ha fatto fino ad oggi, l’Iva a credito con quella a debito con un inevitabile incremento dell’imposta a credito.

OPERAZIONI INTERESSATE Sono interessate all’applicazione dello “Split payment” le fatture emesse nei confronti dei soggetti di seguito elencati: - Stato; - Organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica; - Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi; - CCIAA; - Istituti universitari; - ASL ed enti ospedalieri; - enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza.

L’applicazione dello “Split payment” in definitiva coinvolge gli stessi soggetti nei confronti dei quali si rende applicabile la disciplina dell’Iva con esigibilità differita di cui all’art. 6, comma 5 del DPR 633/72. Il meccanismo si sostanzia in pratica come segue, l’ente pubblico quando riceve la fattura, da marzo fra l’altro esclusivamente sotto forma di fattura elettronica, effettua due pagamenti uno al fornitore per l’imponibile, l’altro all’erario per l’imposta.

SOGGETTI ESCLUSI Il nuovo meccanismo dello “Split payment” non è applicabile alle operazioni per le quali si rende applicabile il meccanismo del reverse charge. Può essere il caso dell’acquisto di un immobile da parte di una pubblica amministrazione. E’ altresì esclusa la sua applicazione alle prestazioni di servizi per le quali si rende applicabile al ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sul reddito. Sembrerebbe in questo modo che i lavoratori autonomi e i professionisti siano esclusi dal nuovo regime ancorché questi subiscano una ritenuta d’acconto e non d’imposta sui compensi. Probabilmente si tratta di un’infelice formulazione della norma sulla quale è comunque opportuno un chiarimento ministeriale.

ENTRATA IN VIGORE L’applicazione dello “Split payment” è subordinato all’autorizzazione da parte della Comunità Europea. Il legislatore ha tuttavia deciso di anticipare l’entrata in vigore di questa nuova modalità di versamento dell’imposta, prevedendo la decorrenza con riferimento alle operazioni per le quali l’Iva è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015. Con riferimento a questo passaggio la norma non era chiara, non si comprendeva se applicare lo “Split payment” alle fatture emesse lo scorso anno ma ancora non pagate perché ad esigibilità differita oppure per semplici problemi di cassa. Molto opportunamente il Ministero dell’Economia è intervenuto sull’argomento con un comunicato stampa del 9 gennaio 2014, anticipando le disposizioni che saranno contenute nell’atteso decreto attuativo del nuovo art. 17-ter del DPR 633/72. Il comunicato chiarisce che la nuova disciplina si

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applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data. Questa precisazione semplifica notevolmente l’ambito di applicazione perché stabilisce che si deve fare riferimento esclusivamente alla data di emissione della fattura. Per quelle emesse dal 1° gennaio 2015 si applicano le nuove regole mentre per quelle aventi data precedente non si applica lo Split payment” a prescindere dalla data di pagamento.

COME SI PAGA L’IMPOSTA Il comunicato stampa del 9 gennaio ha anticipato anche le modalità di versamento dell’imposta all’erario. Questo dovrà essere eseguito dall’ente pubblico secondo una delle seguenti modalità: - effettuando un distinto versamento dell’Iva dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile; - effettuando in ciascun giorno del mese, un versamento dell’Iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno; - effettuando un unico versamento cumulativo mensile, entro il 16 di ciascun mese, con-

siderando tutte le fatture la cui imposta è divenuta esigibile al momento del pagamento della fattura, come peraltro già previsto dalla regola generale sull’esigibilità differita per le forniture agli enti pubblici, oppure, su opzione dell’amministrazione committente, al momento di ricezione della fattura.

ASPETTI OPERATIVI Dal punto di vista operativo il nuovo meccanismo dello “split payment” prevede: - che il fornitore emetta la fattura nei confronti dell’ente pubblico addebitando l’Iva a titolo di rivalsa ai sensi dell’art. 18 del DPR 633/72 specificando che si tratta di imposta da versare direttamente all’erario da parte del destinatario della stessa; - il cliente effettua due distinti pagamenti: il primo al fornitore versando sostanzialmente solo l’imponibile e il secondo direttamente all’erario per l’Iva; - in sede di liquidazione dell’Iva del periodo non si dovrà considerare l’Iva fatturata all’ente pubblico perché il relativo versamento viene effettuato direttamente all’erario. La fattura potrebbe essere del seguente tenore:

Mittente GAMMA SRL Destinatario Spett. COMUNE DI UDINE Fattura n. 75 del 14 gennaio 2015 Imponibile

1.000

Iva 22%

220

Totale fattura

Iva a Vostro carico ex art. 17-ter DPR 633/72

______ 1.220 220 ______ Netto dovuto

RIMBORSO DEL CREDITO IVA In considerazione del pregiudizio finanziario causato agli operatori, il legislatore ha previsto che queste operazioni siano computabili fra quelle che concorrono alla determinazione del presupposto del diritto al rimborso dell’Iva basato sulla aliquota media. In questo modo gli operatori avranno la possibilità di presentare le istanze di rimborso tri-

1.000

mestrali dell’Iva. Con un apposito decreto gli operatori che effettuano operazioni “split payment” saranno inclusi tra quelli nei cui confronti i rimborsi dell’Iva sono eseguiti in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni stesse.

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Esteso il reverse charge AMPLIATO L’AMBITO APPLICATIVO IN VIA TEMPORANEA PREMESSA Il “Reverse charge” o regime dell’inversione contabile consiste, com’è noto, nell’assolvimento dell’Iva da parte del destinatario, se soggetto passivo, attraverso l’integrazione e la registrazione a debito e a credito della fattura del fornitore. La disposizione vuole rendere impossibile il perfezionamento delle frodi basate sul missing trader, dove il percettore dell’imposta scompare dopo aver intascato l’imposta senza provvedere al suo versamento all’erario. La legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Finanziaria per il 2015) ha esteso questo regime, a diversi comparti economici.

I SETTORI INTERESSATI L’estensione del regime d’inversione contabile è contenuto nei commi 629, 631 e 632 della legge Finanziaria 2015 e riguarda le seguenti operazioni: - prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici; - cessioni di bancali in legno (pallets) recuperati nei cicli di utilizzo successivi al primo, questa disposizione è stata inserita nell’ambito dell’art. 74 del DPR 633/72 relativo ai rottami e materiali di recupero; - trasferimento di quote di emissione di gas ad effetto serra, di certificati relativi al gas e all’energia elettrica; - trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori del settore gas per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE; - cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori. E’ stata inoltre prevista l’estensione del regime dell’inversione contabile anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari previo rila-

scio dell’autorizzazione da parte della Comunità Europea.

IL COMPARTO EDILIZIO Con riferimento ai servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento relativi ad edifici si evidenzia che la nuova previsione normativa pur riguardando il settore edilizio, si differenzia dallo specifico regime di reverse charge riservato allo stesso settore. Nella nuova norma non è richiesto né che il committente sia anch’esso un operatore dello stesso settore né che la prestazione sia resa in regime di subappalto. Con la nuova previsione la prestazione di completamento o installazione di impianti resa dall’appaltatore nei confronti dell’impresa costruttrice, come pure il servizio di pulizia di un edificio reso nei confronti di qualsiasi committente soggetto passivo Iva rientra nel regime del reverse charge. Le modifiche in materia edilizia prevedono un ambito applicativo senza limitazioni temporali mentre le altre fattispecie prevedono l’applicazione fino al 31 dicembre 2018. L’intervento nel comparto edilizio ha voluto eliminare la previgente limitazione soggettiva che circoscriveva l’applicazione del reverse charge ai subappaltatori per le prestazioni effettuate nei confronti dei costruttori ovvero nei confronti dell’appaltatore principale. In definitiva le prestazioni indicate dalla nuova lettera a-ter) sesto comma dell’art. 17 del DPR 633/72 sono da assoggettare sempre a reverse charge, a condizione ovviamente che siano rese nei confronti di soggetti passivi Iva, mentre tutte le altre prestazioni del settore edile lo sono solo se effettuate dai subappaltatori. In pratica l’ambito applicativo non riguarda solo le opere effettuate nei contratti di subappalto bensì in tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti di committenti che non operano nel settore edile.

ENTRATA IN VIGORE Queste nuove disposizioni sono operative dal 1° gennaio 2015 pertanto: - il prestatore/cedente è tenuto ad emettere le fatture nei confronti dei committenti soggetti passivi d’imposta senza applicazione dell’Iva ri-

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portando l’annotazione “inversione contabile”; - il committente dovrà integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota Iva e dell’imposta e provvedere a registrarla nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi e in quello degli acquisti.

Restano escluse, per il momento, le forniture effettuate nei confronti della grande distribuzione per le quali, come già ricordato, le nuove regole richiedono l’autorizzazione della Comunità Europea.

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(PZ)


Dichiarazioni d’intento LE NOVITÀ PREVISTE PER L’ANNO IN CORSO

PREMESSA Con il D.Lgs. 175/2014 (decreto Semplificazioni) il legislatore ha apportato un’importante modifica in materia di dichiarazione d’intento. Questa dichiarazione è legata alla particolare procedura prevista dalla normativa Iva che riconosce all’esportatore abituale il diritto, a certe condizioni ed entro fissati limiti, di acquistare beni e servizi senza la corresponsione dell’Iva. La ragione di questa possibilità è legata all’esigenza di evitare che questi operatori si trovino costantemente a credito d’imposta. In questo modo, non versando l’imposta ai propri fornitori questo rischio si riduce significativamente. Questa particolare procedura, conosciuta con il nome di “Plafond iva”, richiede la trasmissione, da parte dell’esportatore abituale, di una dichiarazione, chiamata “d’intento” ai propri fornitori, appunto per avvisarli di emettere le fatture in regime di non imponibilità. Come dicevamo la procedura è stata oggetto di una modifica, infatti la dichiarazione d’intento oltre a dover essere inviata al fornitore deve essere anche trasmessa all’Agenzia delle entrate. Quest’obbligo fino allo scorso anno ricadeva sul fornitore mentre da quest’anno è stato trasferito sull’esportatore abituale.

LE NUOVE REGOLE Come ricordato l’art. 20 del D.Lgs. 175/2014 ha trasferito in capo all’esportatore abituale l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni d’intento. In capo all’esportatore abituale è stato quindi trasferito questo adempimento unitamente all’obbligo di inviare la ricevuta di avvenuta trasmissione della dichiarazione d’intento rilasciata dalla stessa Agenzia delle entrate e della copia caracea. Il fornitore riceverà quindi la dichiarazione d’intento e la ricevuta di avvenuta trasmissione e non

sarà più tenuto all’invio telematico. Egli avrà tuttavia l’obbligo di riscontrare telematicamente l’avvenuta trasmissione della dichiarazione d’intento prima di procedere all’emissione della fattura non imponibile ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72. E’ previsto inoltre che il fornitore riepiloghi i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute nella propria dichiarazione annuale Iva.

IL NUOVO MODELLO L’Agenzia delle entrate per recepire le modifiche di cui sopra, con proprio Provvedimento del 12 dicembre 2014 ha approvato un nuovo modello di dichiarazione d’intento chiamato “Mod.DI” con le relative istruzioni. Il nuovo modello oltre alle informazioni contenute in quello precedente, richiede l’indicazione del tipo di plafond utilizzato e quali sono state le tipologie di operazioni che hanno concorso alla sua formazione. Il nuovo modello contiene anche un quadro “Integrativa” utilizzabile nelle ipotesi in cui, prima di effettuare l’operazione, s’intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata, ad esclusione però dei dati relativi al plafond.

DECORRENZA Il nuovo modello deve essere utilizzato per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, tuttavia, al fine di rispettare le disposizioni contenute nello Statuto del contribuente, la decorrenza è stata differita al 12 febbraio 2015. Il Provvedimento del 12 dicembre 2014 a questo proposito precisa che le nuove modalità possono comunque essere utilizzate anche prima del 12 febbraio 2015. Per le dichiarazioni inviate utilizzando le vecchie modalità entro l’11 febbraio 2015 ma che esplicano effetti successivamente a tale data, si renderà comunque necessario provvedere all’invio telematico dei dati secondo le nuove procedure.

I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 31 del 30 dicembre 2014 ha fornito importanti chiarimenti relativi agli aspetti operativi legati al periodo transitorio. E’ stato precisato che attualmente la verifica dell’avvenuta trasmissione telematica

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della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale, cui è tenuto il fornitore prima di emettere la fattura senza l’addebito dell’imposta, può essere eseguita sul sito dell’Agenzia attivando una funzione a libero accesso, inserendo il codice fiscale dell’esportatore abituale e del cedente o prestatore, nonché il numero di protocollo della ricevuta. A regime la verifica potrà essere eseguita oltre che con la modalità di cui sopra tramite la consultazione del cassetto fiscale. La circolare precisa inoltre che fino all’11 febbraio 2015, l’esportatore abituale può utilizzare le vecchie disposizioni per l’invio della dichiarazione d’intento, se però la stessa, esplica efficacia anche per le operazioni che saranno effettuate dal 12 febbraio 2015, l’esportatore abituale dovrà provvedere, da tale data, all’invio del nuovo modello e il fornitore dovrà verificare l’avvenuta trasmissione prima di procedere all’emissione della fattura. Queste regole sono sostanzialmente applicabili alle dichiarazioni d’intento rilasciate dagli esportatori abituali a fine 2014 e fino all’11 febbraio 2015 ma che riguardano le operazioni riferibili all’intero 2015. In altre parole la dichiarazione d’intento inviata con le vecchie modalità al fornitore vale per le operazioni effettuate fino all’11 febbraio 2015. In questi casi il fornitore non è tento a verificare l’avvenuta trasmissione della dichiarazione prima di emettere la fattura. Dal 12 febbraio 2015 la fattura senza Iva da parte del fornitore potrà essere emessa solo se la relativa dichiarazione d’intento risulta trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate da parte dell’esportatore abituale. Volendo ulteriormente esemplificare, le dichiarazioni d’intento che esplicano efficacia fino all’11 febbraio 2015 (vale a dire quelle valide per una sola operazione o per più operazioni effettuate fino a tale data), il fornitore deve inviare la di-

chiarazione d’intento secondo le vecchie modalità. Per le dichiarazioni d’intento che esplicano efficacia dopo l’11 febbraio 2015 il fornitore dovrà tutelarsi verificando che l’esportatore abituale abbia provveduto all’invio della dichiarazione. Resta comunque inteso che essendo già disponibile il modello e il software di trasmissione, per le operazioni del 2015 è comunque possibile utilizzare le nuove procedure.

L’INVIO DELLA DICHIARAZIONE AL FORNITORE Oltre all’obbligo di trasmissione telematica della dichiarazione all’Agenzia delle entrate da parte dell’esportatore abituale, quest’ultimo è tenuto ad inviare copia della stessa al fornitore. Le istruzioni ministeriali su questo punto precisano che al fornitore deve essere inviata solo la prima parte della dichiarazione d’intento, vale a dire il modello privo del quadro A “Plafond”. In pratica al fornitore non deve essere consegnato l’intero modello, l’esportatore dovrà, infatti, stampare ed inviare al fornitore solo la prima parte del modello “Mod. DI” escludendo la seconda parte riservata all’indicazione del Plafond che deve quindi essere inviata solo all’amministrazione finanziaria.

REGIME SANZIONATORIO La norma prevede che il cedente o prestatore che effettui operazioni nei confronti dell’esportatore abituale senza aver ricevuto la dichiarazione d’intento e averne verificato l’effettivo invio all’amministrazione finanziario è sanzionabile ai sensi dell’art. 7, comma 4-bis del D.Lgs. 471/97. In questi casi la sanzione prevista va dal 100% al 200% dell’imposta.

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(PZ)


Rimborso accise carburanti RIDEFINITI GLI IMPORTI PER IL 2015

Con provvedimento del 31 dicembre 2014 (prot. RU 147797), l’Agenzia delle Dogane ha informato che dal 1° gennaio scorso non è più in vigore l’aumento delle accise sui carburanti scattato dal 1° marzo 2014 (pari ad € 2,40 per 1.000 litri di prodotto), per dare copertura finanziaria ad una serie di misure previste dal decreto legge 69 del 21

giugno 2013 (c.d. decreto del “fare”, convertito in Legge 98 del 9 agosto 2013). Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015 sono state ripristinate le seguenti aliquote di accise: a) Benzina e benzina con piombo: € 728,40 per mille litri; b) Gasolio usato come carburante: € 617,40 per mille litri. Inoltre, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che il recente decreto legge “milleproroghe” (decreto legge 192 del 31 dicembre 2014) ha abrogato la disposizione che, a partire dal 1° gennaio scorso, prevedeva un aumento delle accise per compensare il mancato gettito del pagamento della prima rata IMU del 2013.

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(C)


Tassi d’interesse effettivi e tassi antiusura FISSATA DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE LA SOGLIA DEI TASSI USURAI PER IL I TRIMESTRE 2015 Si riportano di seguito i “tassi effettivi globali” e i “tassi soglia antiusura” determinati con decreto

del Ministero dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30 dicembre 2014, e validi per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2015. Si rammenta che a norma dell’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, contenente disposizioni in materia di usura, ai fini del calcolo degli interessi usurai, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di ¼, a cui vanno aggiunti altri 4 punti percentuali. In ogni caso, la differenza tra il limite usuraio e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

TASSI ANTI-USURA IN VIGORE PRIMO TRIMESTRE APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2015 CLASSI DI IMPORTO in euro

TASSI MEDI (su base annua)

TASSI SOGLIA (su base annua)

fino a 5.000

11,62

18,5250

oltre 5.000

9,97

16,4625

fino a 1.500

15,96

23,9500

oltre 1.500

15,10

22,8750

fino a 5.000

9,61

16,0125

da 5.000 a 100.000

8,05

14,0625

oltre 100.000

5,36

10,7000

fino a 50.000

6,41

12,0125

oltre 50.000

4,43

9,5375

11,99

18,9875

10,59

17,2375

fino a 5.000 oltre 5.000

12,54 11,64

19,6750 18,5500

fino a 25.000

7,46

13,3250

oltre 25.000

7,01

12,7625

- a tasso fisso

6,27

11,8375

- a tasso variabile

4,44

9,5500

fino a 25.000

8,54

14,6750

oltre 25.000

5,45

10,8125

fino a 5.000

12,02

19,0250

oltre 5.000

9,69

16,1125

CATEGORIE DI OPERAZIONI

Aperture di credito in conto corrente

Scoperti senza affidamento

Anticipi e sconti commerciali

Factoring Crediti personali Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione Leasing autoveicoli e aeronavali Leasing immobiliare

Leasing strumentale

Credito finalizzato all’acquisto rateale

PAG. 22 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2015


TASSI ANTI-USURA IN VIGORE PRIMO TRIMESTRE APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2015 CATEGORIE DI OPERAZIONI

Credito revolving

CLASSI DI IMPORTO in euro

TASSI MEDI (su base annua)

TASSI SOGLIA (su base annua)

fino a 5.000

16,90

24,9000

oltre 5.000

12,68

19,8500

4,50

9,6250

3,47

8,3375

Mutui con garanzia ipotecaria

- a tasso fisso

- a tasso variabile

(AdT)

PAG. 23 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2015


Indice mensile rivalutazione t.f.r. novembre 2014 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

107,3

0,265056

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

107,2

0,320028

MARZO

15.03

14.04

0,375

107,2

0,445028

APRILE

15.04

14.05

0,500

107,4

0,710084

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

107,3

0,765056

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

107,4

0,960084

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

107,3

1,015056

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

107,5

1,280112

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

107,1

1,125000

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

107,2

1,320028

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

107,0

1,375000

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

PAG. 24 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2015


Sgravio contributivo assunzioni a tempo indeterminato OPERATIVO DAL 1° GENNAIO 2015

Con decorrenza dal 1° gennaio 2015 stante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della c.d. Legge di Stabilità 2015, nello specifico i commi dal 118 al 121, diviene operativo il nuovo esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato. Si forniscono in sintesi le modalità operative riguardanti l’applicazione dell’esonero di cui sopra: - è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico; - riguarda un periodo massimo di 36 mesi e un importo massimo pari a 8.060 euro su base annua e non riguarda i premi e contributi dovuti all’Inail; - non spetta ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; - non spetta ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato e quindi non è cumulabile con altri esone-

PAG. 25 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2015

ri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e non spetta in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della norma in esame; - è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet; - spetta anche ai datori di lavoro agricoli (comma 119), con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all’anno solare 2014. Si sottolinea inoltre come il comma 121 stabilisce che i benefici contributivi contenuti nell’art. 8, co. 9, della Legge n. 407/1990, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015. (FT)


Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 1)

MAGGIORI FLESSIBILITÀ NEI LICENZIAMENTI IN TUTELA REALE

La nuova disciplina trova applicazione nei confronti dei lavoratori assunti dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di operai, impiegati o quadri. La normativa prevede, altresì, l’applicabilità del nuovo regime di tutela anche nei confronti di quei lavoratori che, seppur assunti a tempo indeterminato precedentemente la predetta data, prestino la propria attività presso un datore di lavoro che, dopo l’entrata in vigore del decreto, attraverso successive assunzioni a tempo indeterminato abbia raggiunto la dimensione occupazionale prevista dai commi VIII e IX, dell’art. 18, L. n. 300/1970. Pertanto, nelle aziende che, dopo l’entrata in vigore del decreto in oggetto, superino i 15 dipendenti troverà applicazione il nuovo regime per tutti i dipendenti, così come descritto nella seguente tabella:

Il Consiglio dei Ministri il 24 dicembre ha approvato il decreto attuativo della legge delega al Governo, in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Si specifica che il provvedimento non potrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale prima di aver ricevuto il parere obbligatorio e non vincolante del Parlamento e che, pertanto, non ha ancora forza di legge. Di seguito, si forniscono i principali contenuti riguardanti il nuovo regime di tutela introdotto per il lavoratore il cui licenziamento sia stato riconosciuto invalido dal giudice.

LAVORATORI ASSUNTI PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO

LAVORATORI ASSUNTI DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO

Azienda con più di 15 dipendenti

Vecchio regime

Nuovo regime

Azienda fino a 15 dipendenti

Vecchio regime

Vecchio regime

Nuovo regime

Nuovo regime

DIMENSIONE AZIENDALE

Azienda che dopo l’entrata in vigore del decreto occupa più di 15 dipendenti

Al licenziamento dei lavoratori di cui all’art. 1 non si applica la procedura obbligatoria per le conciliazioni (art. 7 Legge n. 604/1966). La nuova disciplina si applica anche ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

CONSEGUENZE DEL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE DISCRIMINATORIO, NULLO E INTIMATO IN FORMA ORALE (ART. 2) All’interno della pronuncia con cui viene dichiarata la nullità del licenziamento (o l’inefficacia in caso di licenziamento orale), il giudice ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore, PAG. 26 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2015

condannandolo anche al risarcimento del danno subito dal lavoratore, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, per il medesimo periodo. Con riferimento all’ordine di reintegrazione, la previsione precisa che il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro, escluso il caso in cui il prestatore abbia richiesto l’indennità in sostituzione della reintegra. Con riferimento all’indennità in sostituzione della reintegra, si evidenzia che non ne è stata modificata la misura (sempre pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto) e che può essere richiesta dal lavoratore entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o


dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. Resta fermo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno. Con riferimento all’indennità risarcitoria, questa sarà pari alle retribuzioni maturate dal lavoratore dal momento del licenziamento illegittimo sino alla effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.

CONSEGUENZE DEL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GIUSTIFICATO MOTIVO E GIUSTA CAUSA (ART. 3) La previsione distingue due fattispecie: 1. Il caso in cui il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa. In tale ipotesi il rapporto sarà comunque dichiarato estinto alla data del licenziamento e il datore di lavoro verrà condannato al pagamento di un’indennità (non assoggettata a contribuzione previdenziale) di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. Nell’ambito degli appalti, ai fini del calcolo della predetta indennità, l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa che subentra nell’appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata. 2. Il caso in cui, per i soli licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, venga dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore ovvero nelle ipotesi in cui il giudice accerti che il difetto di giustificazione per motivo sia riconducibile all’inidoneità fisica o psichica del lavoratore. In tale ipotesi il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore ed al pagamento di un’indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo. La misura dell’indennità non può essere suPAG. 27 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2015

periore a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale. Anche in tale fattispecie il lavoratore potrà richiedere l’indennità sostitutiva della reintegra. Ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti non si applica la previsione illustrata al precedente punto 2 ed, inoltre, l’ammontare dell’indennità prevista dal punto 1 del presente paragrafo è dimezzata e non superare il limite di sei mensilità.

CONSEGUENZE DEL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE CON VIZI FORMALI E PROCEDURALI (ART. 4) Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione (art. 2, comma 2, L. n. 604/1966) o del requisito procedurale (art. 7 L. n. 300/1970), il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità (non assoggettata a contribuzione previdenziale) di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità. Nell’ambito degli appalti, ai fini del calcolo della predetta indennità, l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa che subentra nell’appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata. Resta salva in ogni caso, la possibilità che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele previste dagli artt. 2 e 3 del decreto. Ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti l’ammontare dell’indennità prevista dal presente paragrafo è dimezzata e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.

REVOCA DEL LICENZIAMENTO (ART. 5) Il datore di lavoro, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione del licenziamento, può revocarlo ed in tal caso il rapporto di lavoro si considera ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, senza applicazione dei regimi sanzionatori previsti dal decreto in oggetto.

OFFERTA DI CONCILIAZIONE (ART. 6) Entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licen-


ziamento, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, mediante consegna di assegno circolare, un importo di ammontare pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità. Tale importo non costituisce reddito imponibile ai fini Irpef e non è assoggettata a contribuzione previdenziale. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. Nell’ambito degli appalti, ai fini del calcolo del predetto importo, l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa che subentra nell’appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata. Per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti l’ammontare del predetto importo è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.

COMPUTO E MISURA DELLE INDENNITÀ PER FRAZIONI DI ANNO (ART. 8) Per le frazioni di anno d’anzianità di servizio, le indennità e l’importo di cui all’art. 6 sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

CONSEGUENZE DEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO INVALIDO (ART. 10) La previsione distingue due fattispecie: - in caso di licenziamento collettivo irrogato in assenza di forma scritta ovvero con l’inosservanza delle procedure (artt. 4 e 24 L. n. 223/1991) si applica il regime sanzionatorio previsto all’art. 2 del decreto in oggetto; - in caso di inosservanza della forma scritta per le comunicazioni di recesso (art. 4, comma 12, L. n. 223/1991) ovvero dei criteri di scelta (art. 5, comma 1, L. n. 223/1991) si applica il regime di cui all’art. 3, comma 1 (illustrato nella presente nota al punto a.).

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CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE (ART. 11) Il decreto istituisce presso l’INPS il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria. In attesa dell’emanazione del decreto legislativo attuativo in materia di politiche attive per l’impiego, il decreto in oggetto definisce alcuni principi, che si illustrano di seguito. Il lavoratore licenziato illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo (ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223), ha il diritto di ricevere dal Centro per l’impiego territorialmente competente un voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità. Presentando il voucher ad un’agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata il lavoratore ha diritto a sottoscrivere il contratto di ricollocazione che avrà le seguenti caratteristiche: - il diritto del lavoratore a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte dell’agenzia per il lavoro; - il diritto del lavoratore alla realizzazione da parte dell’agenzia stessa di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle capacità del lavoratore e alle condizioni del mercato del lavoro nella zona ove il lavoratore è stato preso in carico; - il dovere del lavoratore di porsi a disposizione e di cooperare con l’agenzia nelle iniziative da essa predisposte.

RITO APPLICABILE (ART. 12) Ai licenziamenti previsti dal decreto in oggetto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012 (procedura sull’impugnativa di licenziamento). (C)


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Proroga Sistri 2015 PROSECUZIONE DEL DOPPIO BINARIO PER LA TENUTA DA PARTE DELLE IMPRESE DELLA DOCUMENTAZIONE SISTRI E DEI RELATIVI ADEMPIMENTI CARTACEI Fino al 31 dicembre 2015 imprese ed enti soggetti al sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti saranno tenuti ad osservare una doppia registrazione dei rifiuti – prodotti, trasportati o ricevuti – sia cartacea, basata su registri e formulari, sia informatica senza incorrere in sanzioni per eventuali irregolarità. Gli obblighi legati alla tracciabilità informatica

conviveranno quindi con i tradizionali adempimenti cartacei, lo conferma il decreto “milleproroghe” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2014. Non si applicheranno dal 1° gennaio 2105 al 31 dicembre 2015 le sanzioni relative alle omissioni e violazioni in materia di Sistri e sanzioni amministrative accessorie. Al contrario dal 1° febbraio 2015 scatteranno le sanzioni per la mancata iscrizione al sistema e omesso pagamento del contributo ambientale previste dall’articolo 260 bis del D. Lgs 152/2006 che prevedono, in caso di rifiuti pericolosi pesantissime sanzioni. Chi non ha provveduto ad iscriversi e/o versare il contributo per l’anno 2014 dovrà adempiervi entro e non oltre il 31 gennaio 2015.

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(AB)


RAEE

NUOVO REGISTRO DAL 19 GENNAIO 2015

La nuova piattaforma telematica del Registro che consente ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed ai loro sistemi collettivi di iscriversi al Registro, presentare le comunicazioni annuali e consultare le quote di mercato, sarà accessibile direttamente tramite il sito www.registroaee.it, utilizzando la firma digitale. Il sistema informatico è stato modificato al fine di adeguarlo a quanto previsto dal recente D.Lgs. 49/2014, con riferimento alle informazioni da trasmettere al momento dell’iscrizione, come le tecniche di vendita e il marchio commerciale, e ai sistemi di finanziamento. La scrivania telematica dalla quale vengono presentate le pratiche è stata rivista al fine di rendere più intuitiva e assistita la navigazione. Sono state semplificate ulteriormente le modalità per l’aggiornamento dei dati anagrafici e per la delega. Nell’area pubblica, oltre a poter consultare l’elenco delle imprese iscritte, sarà possibile accedere ad informazioni e quesiti, consultare i registri degli altri paesi europei e le delibere che verranno emanate dal Comitato di vigilanza e controllo. I produttori dovranno utilizzare il nuovo Registro per la presentazione, entro il 30 aprile 2015, della Comunicazione annuale sulle quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel corso del 2014 mentre i sistemi collettivi accederanno per comunicare, entro la stessa scadenza, le quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti.

CHE COS’È IL REGISTRO DEI PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE L’articolo 29 del Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 conferma il ruolo del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi

del regolamento 25 settembre 2007, n. 185 al fine di garantire la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo e il corretto trattamento dei RAEE e di consentire la definizione delle quote di mercato. I produttori sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, via telematica, prima che inizino ad operare nel territorio italiano, secondo le modalità indicate all’articolo 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185. Ai sensi dell’articolo 4 comma 1 punto g) del D.lgs. 49/2014 è considerato produttore, e quindi soggetto agli obblighi previsti dall’art. 8 del D.Lgs., la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza: 1. è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica; 2. è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato ‘produttore’, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1); 3. è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea; 4. è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici. Il produttore di AEE soggetto agli obblighi di cui al comma 1 può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza. All’interno del Registro, oltre alla sezione relativa ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici, è istituita una apposita sezione relativa ai sistemi individuali riconosciuti ai sensi dell’articolo 9.

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(C)


Autorità: pubblicati i primi bandi tipo (5a parte) L’UTILE D’IMPRESA PUÒ ESSERE ANCHE INFERIORE ALLA PERCENTUALE DEL 10% DEI COSTI DIRETTI E INDIRETTI DI CANTIERE, PREVISTO PER LEGGE L’ANAC ha pubblicato sul proprio sito in data 13 ottobre 2014 i primi bando-tipo denominati n. 2 del 2 settembre 2014 per l’affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso. Il bando–tipo ha lo scopo di guidare e semplificare la complessa attività di predisposizione della documentazione di gara da parte delle stazioni appaltanti e di ridurre il contenzioso connesso, soprattutto, alla previsione nei bandi di cause di esclusione che non trovano fondamento normativo nell’art. 46, comma 1-bis, del Codice. Il modello, predisposto a seguito della consultazione pubblica degli operatori del mercato e previa acquisizione del parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consiste in uno schema di disciplinare di gara contenente le norme integrative al bando per l’affidamento degli appalti di sola esecuzione, da aggiudicarsi mediante la procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 82 del Codice. Il modello è accompagnato da una nota illustrativa in cui sono riportate le indicazioni operative per la corretta gestione della procedura di gara e sulle modalità di utilizzo del modello. Lo schema di disciplinare tiene conto delle modifiche normative apportate dal d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla l. 23 maggio 2014, n. 80 alle modalità di partecipazione in RTI e al sistema di qualificazione, mediante il rinvio alla nuova elencazione delle categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria e categorie super-specialistiche prevista dalla citata norma. Trascorsi 12 mesi, durante i quali le stazioni appaltanti potranno formulare osservazioni e comPAG. 32 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2015

menti, il modello sarà sottoposto a verifica di impatto della regolazione come previsto dall’apposito Regolamento dell’Autorità. L’articolo 64, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che “i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall’Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l’indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all’articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”. Con il presente atto l’Autorità intende dare attuazione alla citata disposizione mediante la pubblicazione del modello di disciplinare di gara per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro nei settori ordinari, affidati con procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso. Il modello è corredato dalla nota illustrativa e n. 2 allegati, che ne costituiscono parte integrante. Per l’ANAC il modello costituisce il quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara per l’affidamento di appalti di sola esecuzione quanto alle parti individuate come vincolanti, nelle quali sono ricomprese le cause tassative di esclusione, salva la facoltà di derogare motivando, nei termini più oltre specificati. L’Autorità procederà ad approvare in via definitiva anche i restanti modelli relativi alla sola esecuzione lavori e quelli “integrati” di progettazione ed esecuzione dei lavori. Di seguito analizziamo gli aspetti più significativi di questo importante documento tra quali: procedura di aggiudicazione e la verifica di anomalia.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE Il paragrafo relativo alla procedura di aggiudicazione contiene, in vari sotto-paragrafi, le informazioni rilevanti per lo svolgimento delle operazioni di gara. Oltre alle già illustrate, negli Apinforma precedenti, le modalità di aggiudicazione, la parte contiene dei sotto-paragrafi dedicati alle operazioni di apertura dei plichi, al controllo del possesso requisiti di carattere speciale ed alla verifica delle


offerte anormalmente basse illustrate al successivo capitolo.

VERIFICA DI ANOMALIA In tema di anomalia dell’offerta, essendo il criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, per l’Autorità viene prevista la possibilità, ai sensi dell’art. 122, coma 9, del Codice, per i lavori d’importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del Codice. L’Autorità precisa che, ai sensi dell’art. 253, comma 20-bis, del Codice, fino al 31 dicembre 2015, è possibile applicare tale disposizione agli appalti di importo anche superiore, ma inferiore alla soglia di cui all’art. 28 del Codice (attualmente pari a 5.186.000 euro), mentre dal 1° gennaio 2016 tornerà in vigore la soglia del citato art. 122, comma 9. L’esclusione automatica, rammenta l’Autorità, può essere esercitata solo se il numero delle offerte ammesse è non inferiore a 10. Nei casi in cui non è prevista o non è applicabile l’esclusione automatica, il procedimento di verifica delle offerte può svolgersi mediante l’analisi delle offerte in base alle disposizioni previste dagli art. 86, 87, 88 del Codice, secondo le linee guida già fornite dall’Autorità nella determinazione dell’8 luglio 2009, n. 6. Nei casi in cui non si procede all’esclusione automatica e vengano richieste dalla stazione appaltante le giustificazioni dei prezzi unitari presentati, è possibile utilizzare la scheda allegata al modello di disciplinare. La scheda contiene un esempio di dati da richiedere ai concorrenti per l’analisi del singolo prezzo, scomposto nei fattori principali quali manodopera, materiali, noli, trasporti ed altre forniture, nonché le informazioni relative alle quantità previste per le singole lavorazioni, la loro descrizione e unità misura di riferimento. In tal caso, le giustificazioni ai prezzi unitari potrebbero essere comprovati con riferimento ai seguenti elementi o documenti: a) analisi di ogni prezzo unitario offerto e tabella di incidenza manodopera, noli, trasporti, forniture e prestazioni; b) relazione esplicativa degli indici di produttività della mano d’opera, dei materiali e delle attrezzature previsti nelle analisi dei prezzi; c) tabelle dei costi orari della mano d’opera utilizzati nelle analisi dei prezzi; d) listini dei materiali ovvero preventivi allo scopo richiesti dai quali sono stati ricavati i costi utilizzati nelle analisi dei prezzi; e) cataloghi delle ditte produttrici dei materiali, componenti e apparecchiature che il concorPAG. 33 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2015

rente intende utilizzare nei lavori in oggetto dai quali si possa ricavare che essi sono conformi alle specifiche tecniche previste dal progetto posto in gara; f) offerte di prezzo delle ditte fornitrici dei materiali, componenti e apparecchiature cui si riferiscono sia i listini ufficiali e sia quelli non ufficiali oppure i contratti preliminari stipulati, contenenti in ogni caso gli impegni di futura vendita o di fornitura che devono riferirsi specificatamente ai lavori in oggetto. L’eventuale verifica di congruità dell’offerta dovrebbe essere condotta sulla base delle quantità presunte indicate nella lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori e delle giustificazioni presentate. Di seguito l’Autorità propone alcune regole-tipo, che potrebbero essere inserite nel disciplinare di gara, utili ai fini della verifica: 1) le giustificazioni devono riguardare quanto previsto all’articolo 87, commi 2, 3, e 4 del Codice e devono essere costituite, per ogni prezzo unitario offerto, da analisi dei prezzi; 2) le analisi e le giustificazioni prodotte saranno considerate parti integranti dell’offerta formulata e saranno considerate come allegati al contratto che sarà stipulato; 3) i costi esposti nelle analisi devono rispettare le seguenti indicazioni: a) mano d’opera: i costi orari devono essere non inferiori a quelli rilevabili dalle più recenti tabelle ufficiali della provincia in cui si devono realizzare i lavori che siano disponibili alla data del disciplinare; nel caso si intenda impiegare mano d’opera proveniente da altra provincia, regione o nazione ai costi rilevabili dalle tabelle ufficiali di tali luoghi vanno aggiunte le indennità di trasferte; b) materiali, componenti e apparecchiature: - i costi di materiali, componenti e apparecchiature devono essere quelli di contratti già stipulati per forniture o lavori analoghi in corso di esecuzione oppure di contratti e/o dichiarazioni e/o impegni di vendita e/o fornitura e/o offerte prezzi (preventivi) relativi ai lavori in oggetto; per quanto riguarda gli inerti i documenti prima indicati possono riguardare anche la coltivazione di cave ed in tal caso i costi esposti nelle analisi dovranno tener conto di quelli derivanti dal contratto e di quelli derivanti dalla escavazione, dal carico, dal trasporto e dallo scarico degli inerti;


- i costi di materiali, componenti e apparecchiature costituenti scorte di magazzino devono essere quelli che si ricavano da adeguati documenti amministrativi; 4) mezzi d’opera, impianti e attrezzature, noli, trasporti altre forniture e prestazioni: i costi devono essere quelli che si ricavano dal registro dei beni ammortizzabili o da documentazione equivalente depurati, ove documentato, dagli ammortamenti già effettuati; i costi dovuti al ricorso di contratti di nolo a caldo o a freddo, di trasporto o di altre forniture e prestazioni, devono essere quelli ricavabili da contratti già stipulati e/o dichiarazioni e/o impegni di fornitura e/o offerte prezzi (preventivi) relativi ai lavori in oggetto; 5) spese generali: i costi esposti possono essere anche inferiori al valore del 15% dei costi diretti e indiretti di cantiere (mano d’opera, materiali, noli, trasporti e altre forniture e prestazioni) previsto dalle norme come percentuale normale ma tale ridotto valore deve essere adeguatamente documentato nelle diverse sue componenti ed in rapporto alla durata del contratto; 6) utile d’impresa: può essere anche inferiore alla percentuale del 10% dei costi diretti e indiretti di cantiere (mano d’opera, materiali, noli, trasporti e altre forniture e prestazioni), dei costi per spese generali, previsto per legge purché sussistono adeguate e dimostrate ragioni dell’accettabilità del suo ridotto valore. In tema di anomalia dell’offerta, l’Autorità propone, infine, una procedura basata sull’individuazione delle più significative lavorazioni e forniture della lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, sulla base della quale determinare il miglior prezzo di mercato che costituirà il parametro di riferimento per la congruità o non congruità dell’offerta. Tale metodologia, che può essere applicata nella fase di valutazione delle giustificazioni presentate al fine di ottenere un quadro più esaustivo in ordine alla eventuale anomalia delle offerte, potrebbe essere riportata nel disciplinare di gara con la formulazione di seguito indicata. Nell’ambito del procedimento di verifica di cui all’art. 88, la valutazione di congruità dell’offerta, sarà effettuata tenendo conto degli esiti della seguente procedura: 1) si individueranno le più significative lavorazioni e forniture della lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori i cui costi ottenuti in base PAG. 34 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2015

alla quantità ed al prezzo previsti nel bando di gara concorrono, disposti in ordine decrescente, a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base di gara; 2) si considererà per ognuna di tali lavorazioni o forniture, nel caso i relativi prezzi unitari offerti dai concorrenti siano relativi a lavorazioni o forniture caratterizzate da parità di prescrizioni e di contenuti prestazionali, il più probabile prezzo di mercato quello ottenuto sulla base della media aritmetica dei prezzi unitari offerti dai concorrenti diminuita, nel caso le offerte siano superiori a cinque, dello scarto quadratico medio dei suddetti prezzi unitari, ed il prezzo unitario offerto, qualora sia inferiore al detto prezzo di mercato sarà considerato non congruo, fatto salvo che tale differenza negativa, in base ai documenti di giustificazione forniti dal concorrente su richiesta della stazione appaltante, sia adeguatamente giustificata per le economie del procedimento di costruzione di cui il concorrente intende fare uso e/o per le soluzioni tecniche che intende adottare e/o per le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone; nel caso i prezzi unitari offerti dai concorrenti si riferiscano a lavorazioni o forniture che abbiano prescrizioni e contenuti prestazionali diversi il più probabile prezzo di mercato sarà determinato dal soggetto deputato all’espletamento della gara in via discrezionale in base ad una analisi di mercato; 3) si considererà la più giusta percentuale delle spese generali e dei costi indiretti di cantiere, quella ottenuta sulla base della media aritmetica delle percentuali previste nelle offerte dai concorrenti diminuita, nel caso le offerte siano superiori a cinque, dello scarto quadratico medio delle suddette percentuali e la percentuale prevista dal concorrente, qualora sia inferiore alla detta percentuale considerata giusta, sarà considerata non congrua, fatto salvo che tale differenza negativa, sia adeguatamente documentata nelle diverse sue componenti ed in rapporto alla durata del contratto; 4) si determineranno gli importi complessivi di non congruità delle lavorazioni e forniture i cui prezzi offerti sono stati considerati fuori mercato moltiplicando l’entità della differenza fra prezzo di mercato e prezzo offerto per le corrispondenti quantità indicate nella lista; 5) si determinerà la non congruità delle spese generali e dei costi indiretti di cantiere moltiplicando la differenza fra percentuale realistica e percentuale prevista per l’importo complessivo offerto;


6) si sommeranno gli importi complessivi di non congruità di cui ai precedenti punti 3) e 4) e si considererà non congrua l’offerta qualora tale somma sia superiore al cinquanta per cento dell’utile pari al 10% di cui all’art. 32 del Regolamento. Infine, l’Autorità specifica che per quanto non ri-

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chiamato nella nota illustrativa, che per sua natura e funzionalità non può essere esaustiva sull’intera materia, si rinvia alle previsioni del Codice e del Regolamento nonché agli atti interpretativi dell’Autorità. (fine) (CS)


Autorità: obbligo di sopralluogo nei lavori pubblici LA MANCATA EFFETTUAZIONE TEMPESTIVA DEL SOPRALLUOGO NON PUÒ CHE DETERMINARE L’ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE L’ANAC l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ex AVCP, l’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha espresso un’interessante parere n. 37 del 16 settembre 2014 per la soluzione delle controversie in merito una impresa ha chiesto all’Autorità un parere in merito alla legittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara aperta per l’appalto, a corpo, dei lavori di costruzione dei laboratori di ricerca industriale con relative opere di urbanizzazione, adottato nei suoi confronti perché non ha provveduto ad eseguire il sopralluogo per la visione del progetto presso gli uffici comunali, previsto come obbligatorio dalla lex specialis di gara. L’istante sostiene che tale adempimento non fosse necessario visto che il progetto è visionabile, in quanto disponibile sul sito internet della stazione appaltante tra gli atti della procedura di gara. Nel bando di gara la stazione appaltante ha previsto l’obbligatorietà del sopralluogo ai fini della presa visione degli elaborati di progetto da effettuare tassativamente entro una specifica data e previo appuntamento con i tecnici comunali. Tale adempimento è confermato anche nelle “Norme di gara” che ha intitolato una paragrafo “Visione obbligatoria del progetto”, prevedono: “Per la formulazione dell’offerta e per l’ammissione alla gara, l’impresa è obbligata ad effettuare la visione obbligatoria del progetto entro un termine tassativo, prendendo preliminare appuntamento con l’Ufficio Tecnico Comunale”. L’impresa ha contestato, durante il periodo di pubblicazione del bando di gara, con proprie lettere, la previsione di detto adempimento ritenendo che la disponibilità del progetto sul sito internet del Comune rendesse superfluo l’obbligo di recarsi presso gli uffici comunali nonché inutilmente PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2015

oneroso e passibile di turbativa d’asta. In risposta alle lettere pervenute, la stazione appaltante, ha motivato la necessità del sopralluogo, confermando di ritenere legittime le prescrizioni della lex specialis di gara, in particolare evidenziando: “Tale necessità, riscontrata opportuna dal responsabile del procedimento, è stata indicata come necessaria dal Dirigente del servizio competente per l’esecuzione dell’opera e espressamente approvata dall’Amministrazione Comunale. L’obbligo di esecuzione della presa visione degli elaborati di progetto, ben valutato in ragione di caratteristiche e peculiarità presenti in quest’appalto, è stato ritenuto indispensabile al fine di garantire questo Comune, stazione appaltante, della effettiva conoscenza e perfetta comprensione da parte degli operatori economici di aspetti specifici e essenziali da tenere in attenta considerazione nell’elaborazione dell’offerta e non facilmente apprezzabili dalla documentazione progettuale in tutta la loro importanza senza preventiva adeguata illustrazione”. Con verbale della seduta della commissione di gara, l’impresa istante è stata esclusa dalla gara in ragione dell’omesso sopralluogo ai fini della presa visione del progetto e del mancato riscontro, tra le dichiarazioni rese con l’offerta, dell’attestato di presa visione degli elaborati di progetto. Secondo l’Autorità la questione oggetto dell’istanza di parere presentato dall’impresa concerne la legittimità del provvedimento di esclusione dalla gara in oggetto, adottato per l’omesso sopralluogo presso gli uffici comunali, previsto come obbligatorio dal bando, ai fini della presa visione del progetto, allorquando il progetto risulti pubblicato sul sito internet della stazione appaltante e, quindi, possa essere visionato dall’operatore economico così da potersi ritenere sufficiente, ai sensi dell’art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207/2010, la trasmissione della dichiarazione di presa visione del progetto medesimo. La normativa di settore prevede che, nelle procedure di gara per l’affidamento di lavori pubblici, il sopralluogo funzionale alla predisposizione delle offerte abbia per oggetto anche la documentazione allegata al capitolato d’oneri. Infatti, l’art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 163/2010


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ammette espressamente che la stazione appaltante preveda che “...... le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d’oneri”. Inoltre, l’art. 106, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 prescrive a riguardo: “L’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto (…)”. Anche il Regolamento comunale dei contratti, adottato dal Comune prevede che: “ In relazione alla tipologia dei lavori o servizi da eseguire e per avere maggiore certezza di offerte debitamente ponderate, l’ammissibilità alla gara può essere subordinata all’avvenuta effettuazione, da parte del concorrente, del sopralluogo obbligatorio nel sito ove si svolgerà l’appalto e/o alla visione obbligatoria, presso l’ufficio competente, degli elaborati di progetto. In entrambi i casi la ditta concorrente acquisisce l’attestato a comprova dell’avvenuto adempimento, sottoscritto dall’incaricato comunale”. In merito al mancato sopralluogo, la determinazione A.V.C.P. n. 4/2012 ha indicato con riferimento all’appalto di lavori pubblici: “La mancata effettuazione del sopralluogo negli appalti di lavori integra, al contempo, una violazione di una prescrizione del Regolamento (art. 106, comma 2) ed una carenza di un elemento essenziale dell’offerta. In base all’art. 106, comma 2, del Regolamento, infatti, l’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici «è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La PAG. 38 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2015

stessa dichiarazione contiene altresì l’attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto … Per l’Autorità il citato art. 106, comma 2, diversamente da quanto disposto dall’art. 119 del Regolamento in tema di formalità da osservarsi in caso di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, non prescrive espressamente l’esclusione in caso di mancata effettuazione del sopralluogo; si tratta, tuttavia, di un adempimento che deve essere necessariamente eseguito in una fase antecedente alla presentazione dell’offerta, proprio perché volto ad assicurare che il concorrente abbia piena contezza delle condizioni di esecuzione dei lavori. In altri termini, la mancata effettuazione tempestiva del sopralluogo non può che determinare l’esclusione del concorrente.”. In considerazione della disciplina dettata dalle norme richiamate, alla luce anche delle indicazioni contenute nella Determina AVCP n. 4/2012, la prescrizione della lex specialis relativa all’obbligatorietà del sopralluogo presso gli uffici comunali ai fini della presa visione dei documenti progettuali, deve ritenersi legittima. Con riferimento poi al caso di specie, la previsione del bando di gara appare tanto più giustificata in ragione dell’illustrazione della documentazione che è stata offerta agli operatori economici da parte degli incaricati comunali in sede di sopralluogo, come risulta approfonditamente evidenziato nella memoria trasmessa dalla stazione appaltante che ha richiamato le principali circostanze particolari che la stessa ha ritenuto indispensabile illustrare in sede di sopralluogo. La stazione appaltante ha motivato, infatti, l’introduzione dell’adempimento in esame nella procedura di gara richiamando la necessità di avere garanzie in ordine alla certa conoscenza e comprensione, da parte degli operatori economici, di aspetti specifici ed essenziali della documentazione progettuale da tenere in debita considerazione per l’elaborazione e la predisposizione dell’offerta, di non facile o completo apprezzamento senza un’adeguata illustrazione. Si aggiunga che, come indicato nel provvedimento di esclusione e non contestato dall’istante nella memoria trasmessa, la commissione di gara verificava anche l’assenza della dichiarazione resa dal concorrente in ordine alla presa visione degli elaborati progettuali predetti. Pertanto, nel caso di specie si ritiene legittimo il provvedimento di esclusione dell’impresa istan-


te dalla procedura di gara non avendo l’impresa compiuto il sopralluogo richiesto come obbligatorio dal bando e non avendo conseguentemen-

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te presentato l’attestato di presa visione richiesto sempre a pena di esclusione. (CS)


Paesi esteri

AGGIORNAMENTO NORMATIVO A CURA DI IC&PARTNERS

Il 20 di agosto 2014 è stato pubblicato il decreto n. 440-H del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale il quale ha aggiunto la figura di programmatore nella lista delle posizioni/qualifiche/specialità non soggette a quota. oOo

RUSSIA: PRINCIPALI CAMBIAMENTI NORMATIVI DEGLI ULTIMI MESI In data 4 ottobre 2014 è stata promulgata la legge federale nr. 284 la quale, modificando il testo degli articoli 12 e 85 del codice tributario russo, stabilisce nuovi criteri per la valutazione degli immobili intestati a persone fisiche. A partire da tale data, il criterio per la determinazione del valore immobiliare sarà il valore catastale, il quale sostituirà il sistema precedente definito per “valore d’inventario”. oOo Dal primo di ottobre 2014 sono obbligatorie le nuove procedure in materia di: - redazione e conservazione dei documenti contabili utilizzati ai fini IVA; - tenuta dell’elenco clienti-fornitori; - modalità di compilazione delle fatture in materia di acquisti tramite intermediario. La decisione è stata comunicata dal Ministero delle Finanze russo, con circolare 2014/09/18 n. 0307-15/4650, il quale è intervenuto a chiarimento in merito all’entrata in vigore del decreto governativo n. 735 del 30 luglio 2014 (il quale ha riformato la disciplina), recependo le osservazioni che la Corte Costituzionale aveva espresso con sentenza 2013/07/02 n. 17-P. Ricordiamo infine che a partire dal primo trimestre 2015 verrà completato il processo di riforma con l’adozione di un nuovo modello di dichiarazione IVA il quale permetterà il controllo incrociato in via telematica delle comunicazioni che ogni impresa farà al Servizio Tributario Federale. oOo

Il Ministero delle Finanze ha emanato nel mese di luglio diverse circolari per chiarire alcuni dubbi interpretativi in merito al luogo di esecuzione di servizi forniti da società estere. - Il Ministero ha chiarito che il servizio di accesso a server forniti da società estere difetta del requisito di territorialità e quindi non sarà soggetto a IVA in Russia (i.e. NDS). Circolare nr. 03-07-P3/31594 del 1° luglio 2014. - Il Ministero ha inoltre specificato che nel caso in cui un soggetto russo acquisti servizi relativi ad attività di progettazione da un soggetto estero, la prestazione sarà considerata come svolta in Russia. Il soggetto russo quindi dovrà procedere in qualità di sostituto d’imposta alla riscossione del tributo. Circolare nr. 03-07-P3/32215 del 3 luglio 2014. Sono state infine chiarite le procedure ai fini della determinazione del luogo di esecuzione del servizio di rappresentante commerciale e ricerca clienti per un’impresa russa. Sarà considerato ai fini IVA, l’importo per le prestazioni di rappresentanza commerciale svolte solamente nel territorio russo. Perciò, nel caso in cui i servizi siano offerti da una società estera senza una stabile organizzazione in Russia, i servizi non saranno soggetti ad imposta. oOo In data 5 maggio 2014 è stata promulgata la legge n. 106, la quale ha introdotto alcune modifiche in merito alla procedura di accreditamento di uffici di rappresentanza e filiali. A partire dal 1° gennaio 2015 la funzione di accreditamento degli uffici di rappresentanza e di filiali (eccetto per istituti di credito) sarà svolta, in via provvisoria dal Servizio Tributario Federale (FTS). L’FTS provvederà ad elaborare nuove procedure e

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format ai fini dell’accreditamento, nonché nuove regole per la tenuta dei registri. Per quanto attiene il regime transitorio, ovvero nel caso l’impresa che abbia avviato la procedura di registrazione prima dell’entrata in vigore della legge, si dovrà precedere sia all’accreditamento presso i rispettivi enti sia alla registrazione all’FTS. La Camera di Commercio e dell’Industria ha inoltre stabilito nuove procedure per l’accreditamento dei lavoratori stranieri (tra le varie modifiche è previsto il rilascio un nuovo documento il quale sostituirà l’attuale service card). oOo Nell’ottica di incentivare la presenza di investimenti esteri in Russia, sul fronte della tax compliance, è stato avviato da parte del Servizio Tributario Federale un processo di ottimizzazione e semplificazione. Tra i vari obiettivi definiti dalla roadmap ricordiamo: - Riduzione delle ore medie utilizzate dalle imprese per gli adempimenti fiscali; - Una transazione potrà essere esentata dalla fatturazione qualora il compratore non sia un soggetto IVA; - Il riconoscimento delle deduzioni IVA comunicate prima di sottoporre la dichiarazione entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento. - Procedure semplificate per la fatturazione di prestazioni di agenzia; Implementazione dell’interpello preliminare - così detto “monitoraggio orizzontale”: le grandi società potranno tutelarsi da eventuali contestazioni e reclami da parte dell’amministrazione tributaria fornendo delucidazioni in anticipo circa le ragioni della transazione e del pagamento. Questa procedura potrà essere utilizzata da imprese con ricavi di almeno 5 miliardi di rubli annui, un valore degli assets di almeno 10 miliardi nonché un obbligo fiscale pari a 500 milioni. E’ possibile che questo strumento possa in un futuro essere esteso anche a soggetti con volumi ed assets inferiori. oOo A partire dal 1° settembre 2016 entrerà in vigore la legge federale del 21 giugno n. 242, la quale, emendando le precedenti leggi n. 152 e la n. 149 sul trattamento dei dati personali entrambe del 27 luglio 2006, prevede che tutti i dati personali riguardanti cittadini russi dovranno essere conser-

vati su supporti elettronici presenti nel territorio russo non rilevando il fatto che tali dati siano stati acquisiti via internet o per altri mezzi. Nel caso d’infrazioni è riconosciuta in capo al Garante dei dati personali la possibilità di restringere l’accesso alle informazioni (con l’eventuale blocco delle visualizzazioni del sito in Russia).

NUOVE REGOLE PER LE DICHIARAZIONI D’INTENTO PER GLI ESPORTATORI ABITUALI Con la pubblicazione sulla G.U. del Decreto “semplificazioni”, avvenuta in data 28 novembre 2014, sono state introdotte importanti novità di carattere fiscale. Tra queste sono previste nuove regole applicabili alle dichiarazioni d’intento relative ad operazioni senza IVA da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015. Viene trasferito in capo all’esportatore abituale l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento che dovranno essere consegnate al proprio fornitore, ovvero in Dogana, unitamente alla ricevuta di presentazione telematica della stessa. Il cedente/prestatore è obbligato a verificare telematicamente l’avvenuta presentazione della comunicazione (mediante riscontro con la ricevuta su apposito sito internet) e riepilogare nel mod. IVA i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute. In caso di cessione/prestazione effettuata prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e aver riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate, al cedente/prestatore è applicabile la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta. In attesa degli opportuni chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, si precisa che fino all’11 febbraio 2015 gli esportatori abituali possono consegnare/inviare la dichiarazione d’intento a valere per l’anno 2015 ai propri fornitori secondo le modalità previgenti alla modifica normativa (pertanto, essendo la validità limitata al 31/12 di ciascun anno, verificati i presupposti, devono essere ora ritrasmesse le dichiarazioni d’intento per l’anno 2015). In tal caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento così come previsto dalla nuova disciplina in commento.

NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI DELIBERA ASSEMBLEARE IN RUSSIA La legge federale n. 99 del 5 maggio 2014 la quale ha novellato il diritto societario russo, ha previsto l’introduzione dell’art. 67.1. (equivalente dell’italiano 67-bis). Detto articolo, al comma 3, ha definito una particolare disciplina in materia di delibera assembleare.

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Sono state definite diverse modalità a seconda di ogni modello societario: 1) per le società per azioni c.d. pubbliche, la delibera può essere redatta dal soggetto tenutario del libro soci il quale svolge anche la funzione di commissario al conteggio dei voti; 2) per le società per azioni non pubbliche, tramite autentica notarile ovvero tramite un’autentica fatta dal soggetto tenutario del libro soci e che svolge anche la funzione di commissario conteggio voti;

infine, aspetto più importante, per quanto concerne le società a responsabilità limitata: 3) tramite autentica notarile qualora non siano previste altre modalità da parte dello statuto. Alla luce di quanto appena esposto, per le società le quali non siano a socio unico, è necessario predisporre delle apposite modifiche statutarie che prevedano, tra le modalità di redazione delle delibere assembleari, la sottoscrizione del verbale da parte dei soci, onde evitare di dover, per ogni riunione assembleare, procedere ad autentica notarile.

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Origine legale del legno di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Il decreto è entrato in vigore il 25 dicembre 2014. Sul sito del Corpo Forestale dello Stato è stata riportata una sintesi delle sanzioni previste.

PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO ATTUATIVO E SANZIONATORIO

SANZIONI PREVISTE Nella Gazzetta ufficiale del 10 dicembre 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 di Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all’istituzione di un sistema

Il Decreto legislativo prevede sia sanzioni penali che amministrative, come indicato nel seguente schema. (C)

SOGGETTO INTERESSATO

VIOLAZIONE

SANZIONE

Operatore

Importare legno o prodotti derivati da paesi aderenti a VPA in mancanza di licenza FLEGT

Ammenda da 2.000 a 50.000 euro o arresto da un mese ad un anno e confisca del legno o dei prodotti derivati

Operatore

Immettere per la prima volta sul mercato UE legno o prodotti derivati violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione

Ammenda da 2.000 a 50.000 euro o arresto da un mese ad un anno e confisca del legno e dei prodotti derivati

Operatore

Se dalle prime due violazioni deriva un danno di particolare gravità per l’ambiente

Le pene dell’arresto e dell’ammenda si applicano congiuntamente

Operatore

Nel commercializzare legno o prodotti derivati, non dimostrare, anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate nei registri di cui all’art. 5 del Reg. (UE) di esecuzione n. 607/2012, di aver posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di Dovuta Diligenza

Sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 5.000 euro per ogni 100 kg di merce con un minimo di euro 300 euro ed un massimo di euro 1.0000.000

Operatore

Non tenere o non conservare per 5 anni o non mettere a disposizione i registri di cui all’art. 5 del Reg. (UE) di esecuzione n. 607/2012

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro

Commerciante

Non conservare per almeno 5 anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e prodotti derivati, completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500

Operatore

Omessa iscrizione al Registro degli operatori di cui all’art. 4 del decreto legislativo

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.200 euro

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Legge di stabilità 2015 e autotrasporto I PROVVEDIMENTI DI INTERESSE PER L’AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO TERZI PREMESSA Con legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 99 alla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, è stata adottata la cosiddetta legge di stabilità per l’anno 2015, che, fra le altre, contiene importanti misure per il settore dell’autotrasporto. In particolare, sin dal 1° gennaio 2015 sono diventate operative le disposizioni in materia di: - stanziamento delle risorse del settore, fissate in 250 milioni di euro e divenute strutturali a partire dal 2015 (art.1, co. 150); una quota di queste risorse, non superiore al 20%, dovrà essere destinata alle imprese che pongono in essere iniziative per realizzare processi di aggregazione e ristrutturazione aziendale (art.1, co. 151); - modifica della definizione di vettore e di committente di cui all’art. 2, co. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore) e aggiunta di quella del sub vettore (art.1, comma 247, lett. a); - disciplina della subvezione (art. 1, co. 247, lett. b); - eliminazione della scheda di trasporto (art.1, co. 247, lett. c); - riforma dell’art. 83 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 e superamento dei costi minimi di esercizio (art.1, co. 248); - controversie in materia di contratto di trasporto e di subvezione ad eccezione dell’azione diretta (art. 1, co. 249), e introduzione della condizione pregiudiziale del tentativo di negoziazione assistita da uno o più avvocati o, se previsto dalle parti, con la mediazione delle associazioni di categoria a cui aderiscono; - pubblicazione, da parte del Ministero delle in-

frastrutture e dei Trasporti, dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio (art. 1, co. 250); - dimostrazione della capacità finanziaria attraverso la polizza assicurativa di responsabilità professionale (art.1, co. 251). Sempre dal 1° gennaio 2015 si applicano le nuove disposizioni sul recupero delle accise sul gasolio, applicabili dal 1° trimestre del 2015 (art. 1 commi 233 e 234) e riguardanti l’esclusione dal recupero dei veicoli di categoria ecologica “euro 0” o inferiore (sic) e il posticipo al 2019 del taglio dei rimborsi del 15% che, altrimenti, sarebbero divenuti operanti già dal 1° gennaio 2015. Di seguito ci si sofferma in particolare sulle disposizioni di modifica del d.lgs. 286/2005, dell’art. 83 bis della legge 133/2008 (di seguito semplicemente art. 83 bis) e di dimostrazione della capacità finanziaria.

DEFINIZIONE DI VETTORE, COMMITTENTE E SUBVETTORE (ART. 1, COMMA 247, LETT. A) Sono state modificate le definizioni di vettore e di committente contenute all’art.2, co.1, lettere b) e c) del d.lgs. 286/2005, ed è stata aggiunta la lettera e bis) riferita al sub vettore. Le nuove definizioni sono le seguenti (con in corsivo, le aggiunte operate dalla legge 190/2014): - Vettore: l’impresa di autotrasporto iscritta all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito Albo), ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada. Si considera vettore anche l’impresa iscritta all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l’autotrasporto di cose per conto di terzi associata ad una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete di imprese nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce. - Committente: l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è

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stipulato il contratto di trasporto con il vettore. Si considera committente anche l’impresa iscritta Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l’autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto. - Sub-vettore: l’impresa di autotrasporto iscritta all’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore.

LA DISCIPLINA DELLA SUBVEZIONE (ART. 1, CO. 247, LETT. B) Nel d.lgs. 286/2005 viene inserito l’art. 6 ter, dedicato interamente alla subvezione o subvettura. La norma è stata così strutturata: - Co. 1. Il ricorso alla subvezione è possibile soltanto se è stato concordato tra le parti del contratto di trasporto al momento della stipulazione o durante l’esecuzione della prestazione; pertanto, in assenza di accordo con il committente, il vettore non può affidare il trasporto a un subvettore. Nella subvezione, il primo vettore assume gli oneri e le responsabilità che i nuovi articoli (dal 4 al 4 sexies dell’art. 83 bis della legge 133/2008) fanno ricadere sul committente, concernenti la verifica dell’adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali da parte del subvettore; se questa verifica non fosse eseguita, il primo vettore va incontro alle conseguenze previste per il committente nei nuovi commi 4 ter e 4 quinquies dell’art. 83 bis (v. infra). - Co. 2. Se il ricorso alla subvezione non è stato concordato ma, ciò nonostante, il vettore affida ugualmente il trasporto a un subvettore, il contratto di trasporto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. - Co. 3. È previsto il divieto del subvettore di affidare l’esecuzione del trasporto ad un secondo subvettore; la violazione comporta: a) la nullità del contratto, fatto salvo il diritto del secondo subvettore, di percepire il compenso pattuito per le prestazioni eseguite; in particolare, il secondo subvet-

tore ha diritto a ricevere il compenso già previsto per il primo subvettore, il quale, in caso di giudizio, deve esibire la propria fattura a semplice richiesta; b) in caso di inadempimento da parte del secondo sub-vettore degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi ed assicurativi legati al trasporto eseguito, l’assunzione in capo al primo sub-vettore delle responsabilità previste dal nuovo comma 4 ter, art. 83 bis (v. infra). - Co. 4. Viene introdotta un’eccezione al divieto di ricorrere alla subvezione, con riferimento al trasporto di collettame con raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 5 t, qualora vi sia la “rottura del carico”. In tal caso viene prevista la possibilità di avvalersi, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più subvettori dopo ogni rottura del carico.

ELIMINAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO (ART. 1, CO. 247, LETT. C) La norma in oggetto sopprime la scheda di trasporto, abrogando l’art. 7 bis del d.lgs. 286/2005.

RIFORMA DELL’ART. 83 BIS DELLA LEGGE 133/2008 (ART. 1, CO. 248) L’art 83 bis viene riformulato per tener conto delle conseguenze prodotte sull’impianto dei costi minimi di esercizio dal pronunciamento della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 settembre 2014 (v. Apinforma n. 15/2014, p. 64). Le novità introdotte sono le seguenti. - Lett. a) Sono stati abrogati i commi 1, 2 e 3 dell’art. 83 bis a norma, che assegnavano all’Osservatorio sulle attività di autotrasporto le competenze in materia di fissazione dei costi minimi. - Lett. b) Vengono completamente riscritti i commi dal 4 al 4 quinquies dell’art. 83 bis, ed è aggiunto il comma 4 sexies. In particolare, i predetti commi prevedono: 1) Co. 4. Nei contratti di trasporto scritti o meno, stipulati ai sensi del d.lgs. 286/2005, “i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”. La norma segna il superamento dei costi minimi di esercizio nell’accezione conosciuta (costi fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inderogabili

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dalle parti, con il potere del vettore di richiedere un decreto ingiuntivo per il recupero delle differenze). La libertà contrattuale, come stabilisce ora la norma, deve tener conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale. Questo riferimento, andrebbe a rafforzare la prescrizione già contenuta al co. 2 dell’art. 4 del d.lgs. 286/2005, rimasta in vigore, circa la nullità delle “clausole dei contratti di trasporto che comportano modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.” 2) Co. 4 bis. Il trasporto deve essere affidato a vettori in regola con gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi. Per questo motivo il committente (o il primo vettore, in caso di subvezione), prima di affidare il trasporto, deve verificare che il vettore o il subvettore sia in linea con i suddetti adempimenti, facendosi consegnare da quest’ultimo il DURC di data non anteriore ai 3 mesi, da cui risulti che l’azienda è in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi (co. 4 sexies). Occorre aggiungere che la verifica mediante il DURC ha carattere provvisorio giacché, una volta che sarà stato realizzato il sistema informatico del Comitato Centrale per l’Albo (di seguito Comitato centrale) previsto nel co. 4 quater (v. infra), essa verrà assolta dal committente accedendo al portale internet del Comitato centrale. 3) Co. 4 ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al precedente co. 4 bis (o, nel momento in cui sarà attivata, quella ai sensi del successivo comma 4 quater), risponde in solido con il vettore (nonché con ciascuno degli eventuali subvettori), dell’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi legati alle prestazioni ricevute durante la vigenza del contratto di trasporto. Questa responsabilità sussiste per un anno dalla cessazione del contratto di trasporto e non comprende le eventuali sanzioni amministrative comminate al trasportatore per gli inadempimenti di cui sopra. Il soggetto che ha eseguito il pagamento può agire in regresso nei confronti degli altri coobbligati. 4) Co. 4 quater. Entro 6 mesi dall’ entrata in vigore della legge 190/2014, il Presidente del Comitato Centrale dovrà adottare una

delibera che renda possibile al committente l’accertamento della regolarità contributiva del vettore non più attraverso il DURC ma in via telematica nella sezione dedicata del sito internet del Comitato Centrale. 5) Co. 4 quinquies. Disciplina le conseguenze per il committente per non aver condotto le verifiche sulla regolarità del vettore, in presenza di un contratto di trasporto non scritto. In questo caso egli risponde: a) dell’inadempimento da parte del vettore non solo degli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, ma anche di quelli fiscali; b) delle violazioni del codice della strada commesse nello svolgimento dei trasporti per conto del committente. 6) Co. 4 sexies. Il contenuto è già stato anticipato nella descrizione del co. 4 bis. In pratica, è previsto che il committente verifichi la regolarità contributiva del trasportatore tramite il DURC di data non anteriore a 3 mesi. 7) Co. 5. Per i contratti di trasporto di durata superiori ai 30 giorni viene riproposta la clausola di adeguamento della parte di corrispettivo legata ai costi del carburante (individuata nel contratto o nelle fatture emesse in riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza del contratto), in presenza di variazioni del prezzo che superino del 2 % il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto o dall’ultimo adeguamento effettuato. Questo adeguamento scatta anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane. - Lett c). Sono stati abrogati i commi 6,7,8,9,11 e 16 dell’art. 83 bis, oramai non più in linea con l’assetto in materia di prezzi e condizioni nel contratto di trasporto, stabilito nel nuovo co. 4 dell’art. 83 bis. - Lett. d). È stato riscritto il comma 14 dell’art. 83 bis, dal quale viene eliminata la sanzione legata ai costi minimi di esercizio mentre è stata mantenuta quella sul mancato rispetto dei tempi di pagamento (oltre i 90 gg dall’emissione della fattura). Si tratta, ricordiamo, della sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% dell’importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro. Ai sensi del successivo co. 15, che non viene modificato dall’emendamento, l’accertamento della sanzione è condotto dalla Guardia di finanza e dall’Agen-

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zia delle entrate durante i controlli nelle sedi delle imprese.

CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO E DI SUBVEZIONE (ART.1, CO. 249) Prima di proporre una causa su questioni inerenti il contratto di trasporto o di subvezione, l’interessato è obbligato ad attivare la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati prevista dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (c.d. legge sulla degiurisdizionalizzazione). Nel contratto di trasporto o mediante accordo separato, le parti possono prevedere che la negoziazione assistita si svolga presso le associazioni di categoria a cui aderiscono. E’ importante precisare che questa disposizione non si applica all’azione diretta di cui all’art. 7 ter del d.lgs. 286/2005, per cui quest’ultima continuerà ad esercitarsi senza dover prima tentare la negoziazione assistita con la controparte.

INTRODUZIONE DEI COSTI DI ESERCIZIO DI TRASPORTO INDICATIVI (ART. 1, CO. 250) Con riguardo al richiamo dei principi di adeguatezza nella determinazione del prezzo del servizio di trasporto (nuovo co. 4 dell’art. 83 bis), è previsto che il Ministero dei Trasporti pubblichi e aggiorni ogni mese ogni mese sul proprio sito internet, i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi, nei quali si terrà conto delle variazioni del prezzo del gasolio registrate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico.

ACCESSO ALLA PROFESSIONE. DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ FINANZIARIA MEDIANTE LA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE (ART. 1, CO. 251) L’impresa di autotrasporto potrà dimostrare la capacità finanziaria attraverso la polizza di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di attività che decorrono dalla data di autorizzazione all’esercizio della professione di cui all’art. 11 del regolamento (CE) 1071/2009. A partire dal terzo anno, invece, l’impresa non potrà più avvalersi del predetto strumento, per cui la dimostrazione del requisito dovrà avvenire mediante: i conti annuali dell’azienda, certificati da un revisore o da altro soggetto debitamente riconosciuto; l’attestazione rilasciata sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa. Le polizze di responsabilità professionale in essere alla data di entrata in vigore della legge 190/2014 (1° gennaio 2015) sono valide fino alla scadenza, e ne è escluso il rinnovo tacito; una volta scadute, le imprese dovranno dimostrare la capacità finanziaria con le modalità appena indicate. Questa è la prima illustrazione dei rilevanti interventi apportati dalla legge 190/2014 in materia di autotrasporto in conto terzi. Sull’argomento si dovrà tornare per l’importanza della materia e delle sue implicazioni operative anche attraverso incontri di approfondimento che saranno prossimamente organizzati dall’Associazione. Frattanto le imprese possono sempre rivolgersi per il testo di legge ed eventuali informazioni all’ufficio economico dell’Associazione stessa. (AdT)

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Autotrasporto. Divieti di circolazione veicoli industriali PUBBLICATO IL CALENDARIO PER IL 2015

PREMESSA E PRINCIPALI NOVITÀ Con il decreto 4 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 298 del 24 dicembre 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha diramato le direttive e il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli industriali fuori dai centri abitati per l’anno 2015. Come per il passato i divieti si applicano ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. Entro tale limite possono circolare i trattori stradali adibiti al traino dei semirimorchi, nel cui caso la massa complessiva del trattore viene a coincidere con la tara. Rispetto alle precedenti “edizioni” sono state introdotte significative novità che, fra l’altro, riducono i periodi di divieto a complessive 1.005 ore dalle 1.096 ore del 2014. Si ha in particolare: - l’eliminazione del divieto il martedì successivo alla Pasqua; - la riduzione della fascia oraria di applicazione dei divieti di circolazione estivi nelle giornate di sabato dei mesi di luglio e agosto; infatti, nel mese di luglio (sabato 4, 11, 18 e 25), il divieto di circolazione scatterà dalle 08.00 e terminerà alle 16.00 (nel 2014 il divieto vigeva dalle 07.00 alle 22.00 e dalle 07.00 alle 14.00 il 5 luglio), nel mese di agosto (sabato 1, 8, 15) il divieto scatterà dalle 08.00 alle 22.00 (nel 2014 dalle 07.00 alle 22.00), mentre nel penultimo e ultimo sabato di agosto (sabato 22 e 29) il divieto è fissato dalle 08.00 alle 16.00 (nello stesso periodo del 2014 il divieto è scattato dalle 07.00 alle 22.00 fino al 23 agosto e dalle 08.00 alle 22.00 il 30 agosto); - nel fine settimana fra luglio e agosto non vi è più un divieto continuativo dalle 16.00 del venerdì alle 22.00 del sabato seguente; questo divieto è stato infatti spezzato in due giornate e, cioè, dalle 16.00 alle 22.00 di venerdì

31 luglio e dalle 08.00 alle 22.00 di sabato 1° agosto; - nelle domeniche da giugno a settembre, la riduzione di un’ora del divieto; infatti, si potrà riprendere a circolare alle 22.00 anziché alle 23.00 com’è avvenuto fino a quest’anno, per cui il divieto scatterà alle 07.00 per finire, appunto, alle 22.00; - per favorire il rientro dei veicoli in sede, la deroga al divieto di circolazione sulla viabilità ordinaria, a condizione che all’inizio del divieto, distino non più di 50 km dalla sede dell’impresa, è estesa anche alle sedi secondarie; - per favorire il trasporto combinato ferroviario e marittimo, in via sperimentale per il 2015, e fatta salva la deroga per i veicoli diretti agli interporti il divieto di circolazione non si applica ai veicoli ed ai complessi di veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada/rotaia o strada/mare, che rientrino nella definizione di trasporto combinato prevista dall’art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001 (per la definizione v. infra). Il decreto ha, poi, confermato le novità più importanti introdotte negli anni precedenti, quali l’esclusione dai divieti: - dei mezzi prenotati per la revisione nella giornata di sabato, limitatamente al tragitto più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo ed il luogo di svolgimento della revisione, con l’esclusione dei tratti autostradali; - dei trattori isolati per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del mezzo, limitatamente a quelli impiegati per il trasporto combinato ferroviario o marittimo.

IL CALENDARIO DEI DIVIETI PER IL 2015 Nel dettaglio il divieto di circolazione si applica alle seguenti giornate: a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08.00 alle 22.00; b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07.00 alle ore 22.00;

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c) 1° gennaio dalle ore 08.00 alle ore 22.00; d) 6 gennaio dalle ore 08.00 alle ore 22.00; e) 3 aprile dalle ore 08.00 alle ore 22.00; f) 4 aprile dalle ore 08.00 alle ore 16.00; g) 6 aprile dalle ore 08.00 alle ore 22.00; h) 25 aprile dalle ore 08.00 alle ore 22.00; i) 1° maggio dalle ore 08.00 alle ore 22.00; j) 2 giugno dalle ore 08.00 alle ore 22.00; k) 4 luglio dalle ore 08.00 alle ore 16.00; l) 11 luglio dalle ore 08.00 alle ore 16.00; m) 18 luglio dalle ore 08.00 alle ore 16.00; n) 25 luglio dalle ore 08.00 alle ore 16.00; o) 31 luglio dalle ore 16.00 alle ore 22.00; p) 1° agosto dalle ore 08.00 alle ore 22.00; q) 7 agosto dalle ore 14.00 alle ore 22.00; r) 8 agosto dalle ore 08.00 alle ore 22.00; s) 15 agosto dalle ore 08.00 alle ore 22.00; t) 22 agosto dalle ore 08.00 alle ore 22.00; u) 29 agosto dalle ore 08.00 alle ore 16.00; v) 8 dicembre dalle ore 08.00 alle ore 22.00; w) 25 dicembre dalle ore 08.00 alle ore 22.00; x) 26 dicembre dalle ore 08.00 alle ore 22.00.

TRASPORTI ESENTATI IN VIA PERMANENTE Anche per il 2015 sono state confermate le esenzioni per i veicoli che trasportano latte, escluso quello a lunga conservazione, o liquidi alimentari, purché gli stessi veicoli trasportino anche latte o siano diretti al caricamento del medesimo nonché derrate alimentari deperibili in regime ATP e altre tipologie di beni deperibili, quali: - frutta e ortaggi freschi; - carni e pesci freschi; - latticini freschi; - derivati dal latte freschi; - fiori recisi; - semi vitali non ancora germogliati; - pulcini destinati all’allevamento; - uova da cova (si tratta di una novità), con specifica attestazione nella scheda di trasporto o nel documento equipollente; - animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione degli stessi; A tal fine, gli automezzi adibiti al trasporto di questi prodotti devono essere muniti di cartelli indicatori rettangolari di colore verde di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Restano escluse dal regime di divieto anche le seguenti categorie di veicoli:

- veicoli adibiti al trasporto di combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e al consumo; - veicoli adibiti al trasporto di animali per competizioni autorizzate e da effettuarsi nell’arco delle 48 ore; - veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani o periodici; - veicoli adibiti al trasporto di prodotti medici; - veicoli adibiti al servizio di ristoro o al trasporto di motori o ricambi per aeromobili; - veicoli adibiti al trasporto di alimenti o altri servizi indispensabili alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione; - veicoli autocisterne adibiti al trasporto di acqua per uso domestico; - veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari; - veicoli delle amministrazioni comunali e che effettuano il servizio di smaltimento di rifiuti per conto delle stesse, purché accompagnati da apposita documentazione; - veicoli del Ministero dello sviluppo economico e delle Poste Italiane spa, contrassegnati da emblema PT o “Poste Italiane” nonché quelli di supporto muniti di apposita documentazione; - veicoli del servizio radiotelevisivo per sole comprovate e urgenti ragioni di servizio; - veicoli adibiti al pubblico servizio (Vigili del fuoco, Protezione civile et c.); - veicoli militari, delle forze di polizia e della C.R.I.; - veicoli degli enti proprietari e concessionari delle strade per motivi urgenti di servizio; - macchine agricole, purché su strade non d’interesse nazionale. Per i suddetti veicoli l’esonero dal divieto si applica anche in caso di circolazione a vuoto. Oltre alla suddetta casistica sono esentati dall’applicazione del regime dei divieti: a) i veicoli prenotati per lo svolgimento della revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché muniti del foglio di prenotazione e limitatamente al percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, ad esclusione dei tratti autostradali; b) i veicoli scarichi per il rientro nella sede principale o secondaria dell’impresa intestataria dei medesimi, a condizione che, nel momento in cui scatta il divieto, gli stessi non distino più di 50 km e che non percorrano tratti autostradali; le sedi dell’impresa vanno documentate con un aggiornato certificato d’iscrizione della CCIAA; c) i trattori isolati, indipendentemente dalla loro

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massa complessiva, esclusivamente per il percorso di rientro nella sede dell’impresa intestataria dei veicoli, solo se impiegati nell’esecuzione del trasporto combinato (per la definizione v. infra). L’esenzione di cui alla lett. c) appare pleonastica, dal momento che la quasi totalità dei trattori isolati destinati al trasporto combinato hanno una massa complessiva non superiore a 7,5 t e, quindi, non ricade nemmeno nell’ambito di applicazione del regime dei divieti.

FACILITAZIONI PER IL TRAFFICO CON L’ESTERO E LE GRANDI ISOLE Sono state confermate le facilitazioni per i trasporti da e per le grandi isole e l’estero. Pertanto, anche nel 2015 troveranno applicazione le seguenti deroghe al divieto: - per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna l’inizio del divieto è posticipato di 4 ore; per i veicoli provenienti dall’estero con a bordo un solo conducente, qualora l’inizio del riposo giornaliero cada nelle 4 ore di posticipo dell’inizio del divieto, l’autista può beneficiare di un ulteriore spostamento di quattro ore che decorrono dalla fine del predetto riposo. - per i veicoli diretti all’estero ed in Sardegna, la fine del divieto è anticipata, rispettivamente, di 2 e di 4 ore; - per i veicoli che circolano in Sardegna ed in Sicilia provenienti dal resto d’Italia l’inizio del divieto è posticipato di 4 ore; per quanto attiene la Sicilia, la deroga si applica per i veicoli giunti in questa regione tramite servizio di traghettamento, ad eccezione di quelli arrivati dalla Calabria (Reggio Calabria, Villa San Giovanni); - i veicoli che circolano in Sardegna ed in Sicilia diretti verso i porti dell’isola per imbarcarsi in direzione del resto d’Italia nonché per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare diretti all’estero che utilizzano le tratte marittime dove operava l’incentivo per le autostrade del mare (c.d. ecobonus di cui alla legge 22 novembre 2002, n. 265, art. 3, co. 2 ter) sono esentati dai divieti di circolazione, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e della lettera di prenotazione o, in alternativa, del biglietto per l’imbarco; per quanto riguarda la Sicilia, l’esenzione non si applica ai veicoli diretti, tramite traghetto, in Calabria (Reggio Calabria, Villa San Giovanni). - tenuto conto dei disagi dovuti ai cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada SalernoReggio Calabria, nonché di quelli relativi alle operazioni di traghettamento da e per la Ca-

labria, i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di due ore e quello di fine è anticipato di altrettante. Per tutte le agevolazioni sopra descritte, è indispensabile che l’autista rechi con sé tutta la documentazione idonea a dimostrare l’origine del viaggio (se si intende beneficiare del posticipo dell’inizio del divieto) o la destinazione (se si vuole fruire dell’anticipazione del termine). Tutte le descritte facilitazioni sono operanti anche per i trasporti e veicoli eccezionali

FACILITAZIONI PER L’INTERMODALITÀ Come ricordato, per favorire l’intermodalità ferroviaria e marittima, a titolo sperimentale il divieto non trova applicazione nel 2015 per i veicoli e i complessi dei veicoli carichi impiegati nei trasporti combinati strada/rotaia (combinato ferroviario) o strada/mare (combinato marittimo) che rientrino nella definizione e nell’ambito applicativo dell’art. 1 del d.m. 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione CMR o equipollente, attestante la destinazione o la provenienza del carico e della prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco. A tal proposito si rammenta che il d.m. 15 febbraio 2001 definisce il trasporto combinato come il trasporto di cose in cui l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il container effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e la restante parte per ferrovia, per mare o via navigabile, quando ricorrano le seguenti condizioni: - la parte iniziale del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare deve superare i 100 km in linea d’aria; - la parte iniziale o terminale del tragitto effettuata su strada sia compresa fra il punto di carico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto effettuata su strada sia compresa in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto marittimo o fluviale di imbarco o sbarco.

TRASPORTI IN REGIME DI DEROGA PREFETTIZIA Possono essere esclusi dal regime dei divieti, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

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a) il trasporto di prodotti deperibili diversi da quelli in regime di esenzione; b) le macchine agricole nel caso di circolazione su strade d’interesse nazionale; c) i trasporti in presenza di casi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizioni che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite. I veicoli adibiti al trasporto dei prodotti di cui alla lett. a) devono essere muniti di cartelli indicatori rettangolari di colore verde di 0,5 m di base e 0,4 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,2 m, fissati in modo visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Per tutte le tre fattispecie l’autorizzazione del Prefetto si estende ai veicoli che circolano a vuoto “unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa”. L’autorizzazione prefettizia viene rilasciata con le ormai consolidate forme e procedure. Ci si limita a ricordare che essa può avere la durata massima di 6 mesi e che la domanda deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell’inizio del trasporto,

in via generale, alla Prefettura della provincia di partenza.

TRASPORTO DI ESPLOSIVI Per i veicoli che trasportano materiale esplosivo della classe I dell’A.D.R. resta confermato che, a prescindere dalla loro massa, sono sempre assoggettati ai divieti di circolazione previsti dal calendario. Per essi, in aggiunta alle giornate di divieto previste per la generalità dei veicoli pesanti, è stata inibita la circolazione dalle 18.00 di ogni sabato alle ore 24 della domenica successiva, nel periodo dal 30 maggio al 13 settembre compresi. Infine, conformemente a quanto concordato nel protocollo d’intesa siglato dal Governo e dalle Associazioni nazionali di categoria il 28 novembre 2014, entro 3 mesi dall’entrata in vigore di questi divieti sarà verificata la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni, sempre con l’obiettivo di coniugare la sicurezza sulle strade con la necessità di favorire l’incremento di competitività dell’autotrasporto. Copia del decreto può essere richiesta unitamente ad altre informazioni all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Eliminazione della scheda di trasporto PRIMI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL’INTERNO

In altra parte del presente Apinforma (pp. 44 - 47) è stata data notizia della riforma apportata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) alla disciplina sull’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose in conto terzi (data dal d.legs. 21 novembre 2006, n. 286 e dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 83 bis), la quale ha, fra l’altro, ha comportato, la soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2015 dell’art. 7 bis del d.legs. 286/2006, istitutivo della scheda di trasporto. Ora, con la circolare prot. 300/A/9221/14/108/44 del 31 dicembre 2014, la Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato del Ministero dell’interno (di seguito Ministero) ha fornito le prime istruzioni operative circa gli effetti prodotti dall’eliminazione della scheda di trasporto. In particolare, il Ministero ha fornito le puntualizzazioni che seguono: a) Dal 1° gennaio 2015 gli agenti di Polizia stradale non possono più chiedere al conducente di esibire la scheda di trasporto o i documenti a essa equipollenti. La nota ha puntualizzato che l’eliminazione della scheda di trasporto non ha coinvolto la documentazione che deve trovarsi sul veicolo per finalità fiscali, di sicurezza o per altri scopi (documenti per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose et c.). b) Nonostante l’abrogazione della scheda di trasporto, le sanzioni per la sua mancanza che sono state applicate entro il 31 dicembre 2014 restano pienamente valide ed efficaci, anche se non ancora notificate o estinte per pagamento. c) Ai fini dell’accertamento delle responsabilità condivise per le infrazioni al codice della

strada (c.d.s.), richiamate all’art. 7, del d.legs. 286/2005, gli agenti potranno identificare il committente dalle istruzioni scritte che devono continuare a trovarsi sul mezzo, così come prescritto dal co. 4 dell’art. 7 in materia di contratti non scritti, che non è stato abrogato. Pertanto, in presenza di un contratto di trasporto non stipulato in forma scritta, qualora al conducente vengano contestate le violazioni previste nella citata disposizione - eccesso di velocità (art.142 del c.d.s.) e inosservanza dei tempi di guida di pausa e di riposo (art.174 del c.d.s.) -, l’assenza a bordo delle istruzioni o la loro incompatibilità con il rispetto della norma del c.d.s. violata continua a determinare la corresponsabilità del vettore e del committente per le predette infrazioni; inoltre, il vettore sarà invitato a fornire le generalità del committente, con la procedura prevista all’art. 180, co. 8 del c.d.s. d) Non è più sanzionabile, invece, la condotta prevista al co. 5, art. 7 del d.lgs. 286/2005, ovvero, allorché in presenza di un contratto di trasporto di merci non scritto, il committente non abbia consegnato al vettore la dichiarazione di aver preso visione della carta di circolazione del mezzo con il numero di iscrizione all’Albo delle imprese di autotrasporto di cose in conto di terzi. Ciò in quanto la sanzione stabilita per questa omissione era contenuta nel co. 4 del più colte citato art. 7 bis del d.legs 286/2005 abrogato dalla legge 190/2014. Nella stessa nota il Ministero ha, infine, preannunciato che, a breve, emetterà una specifica direttiva per approfondire tutte le novità in materia di autotrasporto introdotte dalla legge 190/2014, con specifico riguardo alla verifica da parte del committente della regolarità contributiva e fiscale del vettore a cui intende affidare il trasporto, su cui si avrà modo di ritornare. Frattanto, le imprese interessate possono richiedere copia della nota esaminata e altre informazioni all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


C.d.s. Aggiornamento delle sanzioni pecuniarie L’AGGIORNAMENTO È IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2015

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2014, sono stati aggiornati gli importi delle sanzioni pecuniarie a norma dell’art. 195 del codice della strada (c.d.s.) sulla base della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo con cadenza biennale. Nel biennio 1° dicembre 2012 - 30 novembre 2014 la variazione è stata pari all’0,8%. L’aggiornamento è in vigore dal 1° gennaio 2015 e i nuovi importi delle san-

zioni sono riportati, insieme ai precedenti, nella tabella I allegata al decreto in oggetto. L’aggiornamento non riguarda invece le sanzioni amministrative introdotte nell’ultimo biennio, per le quali non è ancora trascorso il periodo minimo di adeguamento. Le sanzioni escluse sono indicate nella tabella II allegata al decreto ministeriale. Al d.m. 16 dicembre 2014 è seguita la circolare prot. 300/A/9209/14/101/3/3/14 del 31 dicembre 2014 del Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia dello Stato, la quale riporta due tabelle di agevole consultazione, parimenti recanti gli importi, minimi e massimi, delle vecchie e nuove sanzioni e degli articoli del c.d.s. di riferimento e l’elenco delle disposizioni del c.d.s. escluse dall’aggiornamento. In merito alle infrazioni che toccano più da vicino il settore dell’autotrasporto si evidenzia quanto segue.

VIOLAZIONI RELATIVE A SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA RILEVANTI ANCHE AI FINI DEL D. LGS. 286/2005 (s.m.i.): NORMA VIOLATA

VECCHI IMPORTI IN €

NUOVI IMPORTI IN €

Art. 61 (sagoma limite)

Da 419 a 1.682

Da 422 a 1.695

Art. 62 (massa limite in correlazione art. 10, c. 18)

Da 772 a 3.115

Da 778 a 3.140

Art. 142 (superamento limiti di velocità con autocarri, autotreni e autoarticolati): - Comma 7 fino a 10 km/h oltre il limite - Comma 8 da 10 a 40 km/h oltre il limite - Comma 9 dal 40 a 60 km/h oltre il limite - Comma 9-bis oltre 60 km/h rispetto al limite

Da 41 a 168 Da 168 a 674 Da 527 a 2.108 Da 821 a 3.287

Da 41 a 169 Da 169 a 679 Da 531 a 2.125 Da 828 a 3.313

Da 84 a 335

Da 85 a 338

Art. 167 (sovraccarico) e in particolare: - Trasporti effettuati con veicoli di massa superiori a 10 ton: a) Sovraccarico fino a una tonnellata b) Sovraccarico fino a due tonnellate c) Sovraccarico fino a tre tonnellate d) Sovraccarico oltre tre tonnellate

Da 41 a 168 Da 84 a 335 Da 168 a 674 Da 419 a 1.682

Da 41 a 169 Da 85 a 338 Da 169 a 679 Da 422 a 1.695

- Trasporti eseguiti con mezzi di massa superiore a 10 ton: a) Eccedenza non superiore al 10% b) Eccedenza non superiore al 20% c) Eccedenza non superiore al 30% d) Eccedenza superiore al 30%

Da 41 a 168 Da 84 a 335 Da 168 a 674 Da 419 a 1.682

Da 41 a 169 Da 85 a 338 Da 169 a 679 Da 422 a 1.695

Art. 164 (errata sistemazione del carico)

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VIOLAZIONI RELATIVE A SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA RILEVANTI ANCHE AI FINI DEL D. LGS. 286/2005 (s.m.i.): NORMA VIOLATA

VECCHI IMPORTI IN €

NUOVI IMPORTI IN €

Da 40 a 160 Da 316 a 1.265 Da 422 a 1.684

Da 40 a 161 Da 319 a 1.275 Da 425 a 1.699

Da 163 a 653

Da 164 a 663

- Inosservanza periodi di riposo giornalieri: a) fino al 10% b) dal 10 al 20% c) oltre il 20%

Da 211 a 843 Da 369 a 1.467 Da 422 a 1.686

Da 213 a 850 Da 372 a 1.488 Da 425 a 1.699

- Inosservanza periodi di riposo settimanale: a) Fino al 10% b) Dal 10 al 20% c) Oltre il 20%

Da 264 a 1.054 Da 369 a 1.476 Da 422 a 1.686

Da 266 a 1.062 Da 372 a 1.488 Da 425 a 1.699

Art. 174 Mancato rispetto dei tempi di guida o di riposo: - Superamento dei tempi di guida a) fino al 10% b) dal 10 al 20% c) oltre il 20% - Inosservanza interruzioni di 45 minuti

ALTRE VIOLAZIONI DEL C.D.S. DI INTERESSE PER IL SETTORE NORMA VIOLATA

VECCHI IMPORTI IN €

NUOVI IMPORTI IN €

Da 419 a 1.682

Da 422 a 1.695

Art. 72, comma 13 (mancanza o irregolarità dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei rimorchi - tra cui le strisce retroriflettenti ed i paraspruzzi per i veicoli di massa superiore a 3,5 ton.)

Da 84 a 335

Da 85 a 338

Art. 80 (omessa revisione del veicolo)

Da 168 a 674

Da 169 a 679

Art. 146, comma 3 (passaggio col semaforo rosso)

Da 162 a 646

Da 163 a 651

Art. 148, comma 15 (sorpasso a destra)

Da 80 a 323

Da 81 a 326

Art. 148, comma 16 (divieto di sorpasso)

Da 162 a 646

Da 163 a 651

Art. 168, comma 8 (Trasporto di merci pericolose in mancanza di autorizzazione, quando prescritta)

Da 1.988 a 7.953

Da 2.004 a 8.017

Art. 168, comma 9 e 9 bis (violazione di alcune disposizioni sul trasporto di merci pericolose)

Da 403 a 1.617

Da 406 a 1.630

Art. 168, comma 9 ter (violazione delle restanti disposizioni sul trasporto di merci pericolose)

Da 162 a 646

Da 163 a 651

Art. 172, comma 10 (mancato utilizzo delle cinture di sicurezza quando prescritte)

Da 80 a 323

Da 81 a 326

Art. 179 e in particolare: - Comma 2: veicolo privo di cronotachigrafo o che circola con tachigrafo non funzionante o non conforme alla omologazione

Da 841 a 3.366

Da 848 a 3.393

- Comma 2 bis: veicolo privo di limitatore di velocità o con limitatore non funzionante o non conforme alla omologazione

Da 939 a 3.758

Da 947 a 3.788

- Comma 3: sanzione nei confronti dell’impresa titolare del mezzo nell’ipotesi di cui al comma 2bis

Da 808 a 3.234

Da 814 a 3.260

Da 41 a 168

Da 41 a 169

Da 841 a 3.366

Da 848 a 3.393

Art. 6, comma 12 (circolazione nelle giornate di divieto)

Art. 180, comma 7 (mancanza a bordo dei documenti di circolazione) Art. 193, coma 2 (veicolo sprovvisto di assicurazione)

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Copia del decreto e della circolare, complete di tabelle, unitamente a eventuali informazioni può esse-

re richiesta all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: Unionalimentari

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Tappo antirabbocco E’ stato pubblicato chiarimento concernente l’articolo 18 Legge 30 ottobre 2014 n. 161 “Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Catalogo varietà specie Ortaggi La Commissione Europea ha pubblicato XXXIII edizione varietà delle specie di ortaggi. Catalogo Comune specie piante agricole La Commissione Europea ha pubblicato la XXXIII edizione del catalogo comune delle varietà delle specie di piante Agricole.

BEVANDE Grappa di Barolo Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato la comunicazione di richiesta di registrazione della indicazione geografica della «Grappa di Barolo», ai sensi del decreto ministeriale 13 maggio 2010. Grappa di Marsala Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato la comunicazione di richiesta di registrazione della indicazione geografica della “grappa di Marsala”, ai sensi del decreto ministeriale 13 maggio 2010. Scheda tecnica Genziana Trentina Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il decreto concernente l’attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione,

la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della «Genziana trentina» o «Genziana del Trentino».

COMMERCIO Decreto PAC Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 Pagamento Accise Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il decreto 11 dicembre 2014 concernente la fissazione delle modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1º al 15 del mese di dicembre 2014. Applicazione reg. 1307/2013 Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto 18 dicembre 2014 concernente le disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Registro carico e scarico zucchero Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato le disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Registro carico scarico burro Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato le disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico per la produzione del burro ai sensi ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Registro carico e scarico latte Il Ministro delle politiche agricole alimentari e

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forestali ha pubblicato le disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico del latte conservato ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Registro carico e scarico sfarinati e paste alimentari Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato le disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO Dichiarazione Ambientale E’ stato pubblicato il DPCM del 17 dicembre 2014 concernente l’approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2015.

ETICHETTATURA Indicazioni sulla salute non autorizzate La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. Indicazione sulla salute autorizzata La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012.

PRODOTTI SPECIALI Nuovo ingrediente Sale della glucosamina La Commissione Europea ha pubblicato la decisione recante rettifica dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/154/UE che autorizza l’immissione sul mercato dell’acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nuovo ingrediente Semi di Chia La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che autorizza l’immissione sul mercato dell’olio di semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del

regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio. Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento Il Ministero della Salute ha pubblicato il decreto 10 novembre 2014, n. 196 concernente il regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2013/46/UE che modifica la direttiva 2006/141/ CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Registro DOP e IGP E’ stato pubblicato l’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 20 dicembre 2014). Vino DOP e IGP italiani: indicazione del nome geografico più ampio Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato la nota n. 93871 del 21 dicembre 2014 ad oggetto l’indicazione del nome geografico più ampio in cui ricade la zona di produzione di un determinato vino DOP o IGP. Chiarimenti per assicurare i corretti usi commerciali, etichettatura e presentazione, in conformità alla specifica normativa dell’Unione europea e nazionale. oOo

DATI DI MERCATO 50a SETTIMANA 2014 (DALL’8 AL 14 DICEMBRE 2014) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; oli vegetali; ortaggi e patate; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. I rapporti possono essere richiesti all’Ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia dell’Associazione.

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oOo


RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED

FORNITURA DI INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI

Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione.

Imminente pubblicazione della circolare Con una comunicazione relativa al Reg. Ue 1169/2011 (si veda Apinforma n. 22 del 15 dicembre 2014), si anticipava la pubblicazione della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico che avrebbe adeguatamente informato le aziende e gli organi di controllo sulle modalità applicative e sanzionatorie del regolamento in attesa della pubblicazione dello specifico Decreto Sanzioni (che si presume possa avvenire non prima della prossima primavera). La Circolare, non appena concluso l’iter di approvazione ministeriale, sarà pubblicata al seguente indirizzo: http://www.sviluppoeconomico.gov. it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuoveimprese/etichettatura-alimentare

Dati relativi alla settimana n. 2, dal 5 all’11 gennaio 2015 Disponibile l’elenco riepilogativo delle 39 notifiche (di cui 9 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Un’allerta avviata dall’Italia per assenza di dichiarazione di allergeni (solfiti) in noci sgusciate, provenienti dalla Germania.

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Canoni di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.

INDICE ISTAT MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014

(C)

ANNI E MESI

2013

2014

INDICI (BASE 2010 = 100)

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE

Ottobre

107,1

0,7

3,4

n. 270 del 18 novembre 2013

Novembre

106,8

0,6

3,0

n. 302 del 27 dicembre 2013

Dicembre

107,1

0,6

3,0

n. 21 del 27 gennaio 2014

Media

107,0

Gennaio

107,3

0,6

2,8

n. 53 del 5 marzo 2014

Febbraio

107,2

0,5

2,3

n. 75 del 31 marzo 2014

Marzo

107,2

0,3

1,9

n. 94 del 23 aprile 2014

Aprile

107,4

0,5

1,6

n. 133 dell’11 giugno 2014

Maggio

107,3

0,4

1,6

n. 142 del 21 giugno 2014

Giugno

107,4

0,3

1,5

n. 171 del 25 luglio 2014

Luglio

107,3

0,1

1,3

n. 194 del 22 agosto 2014

Agosto

107,5

-0,1

1,0

n. 220 del 22 settembre 2014

Settembre

107,1

-0,1

0,7

n. 248 del 24 ottobre 2014

Ottobre

107,2

0,1

0,8

n. 276 del 27 novembre 2014

Novembre

107,0

0,2

0,8

n. 297 del 23 dicembre 2014

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