NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 1 15 gennaio 2016
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
INAIL; INCENTIVI ALLE IMPRESE
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Avevo un sogno. Sognavo un Parco da abitare.
Con passione, costanza e dedizione, ho perseguito il
Sognavo una casa nascosta nel verde, con il
sogno. Sono nato nel 1931 e in questa stagione della
panorama delle montagne all’orizzonte e alberi a
mia vita quel sogno è diventato realtà, condiviso con
delimitarne il giardino. Sognavo strade di campagna
i miei figli, Nicola e Patrizia. Oggi posso offrire a
per arrivare a casa. Sognavo cortili privi di confini,
ognuno di voi lo spazio fertile dove dare dimora ai
dove poter vivere serenamente.
vostri sogni e alla vostra immaginazione.
“
Avevo un sogno. S ognavo i l Parco da abitare .
Nelo Cattarossi
”
Il promotore del sogno
Cell. +39 335 5375959 info@borgocjastelut.it www.borgocjastelut.it
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 1 15 gennaio 2016
Sommario I super ammortamenti
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
8
Contante fino a 3.000 euro
11
La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
13
Credito d’imposta per beni strumentali nuovi
16
Credito d’imposta IRAP
17
Rimborso accise IV trimestre 2015
18
Diritto annuale CCIAA
19
Legge di stabilità per il 2016
20
Inail; incentivi alle imprese
23
Fondo di garanzia per le pmi
28
Voucher della CCIAA di Udine per l’internazionalizzazione
30
Legge di stabilità 2016. Furti di alcool
32
Indice mensile rivalutazione t.f.r. dicembre 2015
33
Legge di stabilità 2016
34
Prospetto informativo disabili
38
Jobs Act
39
Registro Pile
42
Registro AEE
48
Albo nazionale Gestori Ambientali sez. regionale FVG
44
Notizie dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas
45
MUD 2016
47
Piano Energetico Regionale
48
SOA: rinnovo per la Deltaimpianti
49
Circolare della Regione sulla pianificazione territoriale
50
Guida pratica alle reti d’impresa (4a parte)
57
Gandolfo srl TRASPORTI E SPEDIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
DAL 1971... CONSEGNE CELERI E PUNTUALI IN TUTTA ITALIA
info@gandolfotrasporti.com Tel. 0481 31858 GORIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Servizi di assistenza alle piccole e medie imprese
60
Convenzioni per gli Associati
62
Legislazione alimentare
63
Verifica regolarità del vettore
67
Autotrasporto. Divieti di circolazione veicoli industriali
68
Autotrasporto c/t. Autorizzazioni internazionali
72
Autotrasporto c/t: pagamento quota Albo
73
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
74
Scadenze aziendali febbraio 2016
75
Canone di locazione immobili urbani
78
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com
Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm
Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
CON IL NOSTRO INGLESE PUNTI PIÙ IN ALTO. Oltre 450 centri nel mondo.
I super ammortamenti
SUI BENI NUOVI COSTO MAGGIORATO DEL 40% PREMESSA La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità per il 2016) ha previsto all’art. 1 comma 91 la possibilità di dedurre un super ammortamento con riferimento agli investimenti in beni strumentali nuovi. L’agevolazione, pensata per rilanciare gli investimenti, riconosce la possibilità di dedurre quote di ammortamento, ai fini esclusivamente fiscali, maggiorate rispetto a quelle civilistiche.
SOGGETTI INTERESSATI L’agevolazione in questione riguarda tutte le imprese, quindi tutte le società di persone e quelle di capitali compresi gli imprenditori individuali. Non assume alcuna rilevanza il regime contabile adottato, pertanto rientreranno sia le imprese in contabilità ordinaria sia quelle in contabilità semplificata. Rientrano inoltre nell’agevolazione i soggetti che dichiarano un reddito di lavoro autonomo.
BENI INTERESSATI Interessati all’agevolazione sono i beni materiali ammortizzabili nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016. La norma si pone l’obiettivo di incentivare l’acquisto di beni struGruppo V
Industrie manifatturiere alimentari
mentali nuovi tramite una maggiorazione della percentuale di ammortamento valevole sia ai fini Ires che Irpef. L’agevolazione, stando al tenore della norma, non dovrebbe riguardare l’Irap. Rientrano nel beneficio anche i beni strumentali nuovi acquistati attraverso contratti di locazione finanziaria. Per questi il beneficio riguarda la quota capitale inclusa nel canone, la cui estrapolazione dovrebbe essere consentita sulla base della procedura forfettaria di cui al DM 24/4/1998, ancorché tale norma sia stata abrogata. In sostanza il bonus andrebbe applicato sulla stessa base utilizzata nel caso di acquisto diretto, in sostanza il 40% andrebbe sommato al costo sostenuto dal concedente. Si evidenzia che la maggiorazione riguarda esclusivamente i beni che assumono il carattere di strumentalità rispetto al processo produttivo, si deve trattare quindi di beni utilizzati durevolmente nell’azienda rimanendo conseguentemente esclusi i beni merce e i materiali di consumo.
BENI ESCLUSI Sono esclusi dalla maggiorazione dell’ammortamento: - i fabbricati e le costruzioni; - i beni immateriali; - i beni strumentali nuovi la cui aliquota di ammortamento prevista dal D.M. 31.12.1988 sia inferiore al 6,5%, sostanzialmente sono stati esclusi quelli con un periodo di ammortamento relativamente lungo; - alcune tipologie di beni indicate in apposito allegato alla legge di Stabilità che di seguito riportiamo:
Specie 19 – Imbottigliamento di acque minerali naturali Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale
Gruppo XVII
Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua
Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali
Condutture
8%
Condotte per usi civili (reti urbane)
8%
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione
10%
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento
12%
Condutture
8%
PAG. 8 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2016
Gruppo XVIII
Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni
Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori
Materiale rotabile, ferroviario tramviario (motrici escluse)
e
7,5%
Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari
Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)
12%
L’ACQUISTO DEI BENI Per la corretta applicazione della norma si rende necessario individuare l’esatto momento in cui un acquisto si considera effettuato. A differenza di quanto previsto per altre forme agevolative, incidendo sugli ammortamenti, viene richiesta l’entrata in funzione del bene. Si deve conseguentemente fare riferimento al momento di effettivo utilizzo del bene non rilevando il periodo d’imposta in cui l’acquisto è posto in essere. Alle stesse conclusioni si deve pervenire anche nelle ipotesi in cui l’acquisto avvenga tramite contratti di locazione finanziaria, per i quali l’agevolazione consente di maggiorare la deduzione della sola quota capitale del canone. Conseguentemente per i beni consegnati entro il 31 dicembre 2015, qualora si voglia beneficiare dell’agevolazione già con riferimento al periodo d’imposta 2015, si renderà necessario documentare altresì l’entrata in funzione del bene entro la fine dello stesso anno.
IL FUNZIONAMENTO L’agevolazione prevede la possibilità di maggiorare l’ammortamento e i canoni di leasing deducibili fiscalmente del 40% rispetto a quanto imputato a conto economico. La norma non impatta sul processo di ammortamento civilistico le cui norme richiedono la spalmatura del costo del bene ammortizzabile lungo la sua vita utile e considerando l’eventuale valore di realizzo. Pertanto la maggior deduzione consentita non transita a conto economico ma si concretizza in una variazione in diminuzione da apportare in sede di dichiarazione dei redditi. In particolare nel quadro RF per le imprese in ordinaria mentre per quelle in semplificata dovrà essere previsto un apposito rigo nel quadro RE o RG del modello Unico. Si pensi ad un investimento di 100.000 euro con un’aliquota di ammortamento del 10%, nel conto economico di ciascun esercizio sarà imputato
l’ammortamento contabile di 10.000 euro mentre nel modello Unico si apporterà una variazione in diminuzione di 4.000 euro. In questo modo al termine del periodo decennale di ammortamento l’impresa avrà dedotto 140.000 euro, di cui 100.000 imputati a conto economico e 40.000 extra-contabilmente. L’autonomia della maggior deduzione ai fini fiscali non deve quindi in via di principio tener conto dell’ammortamento imputato a conto economico il quale non necessariamente deve corrispondere alla quota deducibile conteggiata in base ai coefficienti di cui al C.M. 21 dicembre 1988. A questo punto si possono presentare tre distinte situazioni. 1. La quota di ammortamento stanziata a conto economico è uguale alla quota deducibile fiscalmente, l’agevolazione fiscale è fruita operando una variazione in diminuzione nel modello Unico pari al 40% della quota deducibile fiscalmente, pari a quella indicata a conto economico, senza alcuna ripercussione sotto il profilo delle fiscalità differita. 2. La quota di ammortamento indicata a conto economico è maggiore di quella deducibile fiscalmente, in questi casi nel modello Unico devono essere operate due variazioni, una prima in aumento pari alla differenza tra l’ammortamento civilistico e quello fiscale, e una seconda in diminuzione pari al 40% dell’ammortamento deducibile fiscalmente e non alla quota iscritta nel conto economico. Per la variazione in aumento si rende necessaria l’iscrizione della fiscalità anticipata trattandosi di variazione temporanea. 3. La quota di ammortamento contabile è inferiore a quella fiscalmente deducibile, in questi casi in applicazione del principio di derivazione l’ammortamento contabile è anche quello deducibile fiscalmente, mentre il super ammortamento sarà fruito apportando una variazione
PAG. 9 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2016
in diminuzione nel modello Unico pari al 40% della quota deducibile fiscalmente, e quindi considerando l’ammortamento tabellare di cui al D.M. 31 dicembre 1988. Non si renderà necessario lo stanziamento della fiscalità differita.
PLUS E MINUSVALENZE Salvo diversa interpretazione da parte dell’amministrazione finanziaria, si ritiene che le deduzioni extracontabili non assumano rilevanza ai fini della determinazione della minus o plusvalenza al momento della cessione dei beni. Essendo la maxi deduzione di natura squisitamente tributaria, il costo fiscale del bene rimane ancorato all’effettivo costo di acquisto. All’atto della cessione pertanto i maggiori ammortamenti non impattano sulla determinazione della plusvalenza o minusvalenza, la cui entità è data dalla differenza tra il prezzo di cessione e il costo fiscale del bene. L’agevolazione non impattando sul valore del cespite, non rileva altresì per il conteggio delle spese di manutenzione ordinarie deducibili nei limiti del 5% del costo dei beni all’inizio dell’esercizio ai sensi dell’art. 102 comma 6 del TUIR.
LE AUTOVETTURE
mento ma anche i limiti di costo massimo fiscalmente riconosciuto per la deduzione dell’ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria. In pratica l’importo massimo di 18.075,99 previsto dall’art. 164 del TUIR maggiorato del 40% diventa 25.306,39. Per gli automezzi tuttavia la norma ammette alla maggiorazione esclusivamente i mezzi per i quali è prevista la deduzione nella misura del 20%, mentre dovrebbero essere esclusi i mezzi esclusivamente strumentali e quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
ACCONTI D’IMPOSTA La norma prevede inoltre che per la determinazione degli acconti d’imposta per il 2015 e il 2016, periodi interessati dall’agevolazione, non si dovrà considerare la maggiorazione dell’ammortamento.
CLAUSOLA ANTIELUSIVA In caso di cessione del bene prima della conclusione del periodo di ammortamento, la plus e minusvalenza andrà calcolata senza considerare la maggiorazione del 40%. Quindi per godere integralmente del beneficio si rende necessario trattenere in azienda il bene fino alla conclusione del processo di ammortamento.
Per quanto riguarda i mezzi a motore, la maggiorazione non riguarda solo le quote di ammorta-
PAG. 10 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2016
(PZ)
Contante fino a 3.000 euro INNALZATO IL LIMITE PER L’ANNO IN CORSO
lazione della normativa antiriciclaggio e pertanto non richiedono l’obbligo di segnalazione. Rimane tuttavia nella discrezionalità dell’istituto di credito la possibilità di segnalazione, qualora in base ad elementi certi ritenga la provenienza o la destinazione di tale denaro dubbia o sospetta.
CAMBIAVALUTE PREMESSA La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità per il 2016) ha innalzato da 1.000 a 3.000 euro l’utilizzo di denaro contante. L’art. 1 commi 898, 899, 902 e 903 della legge citata ha rivisto non solo la normativa sull’utilizzo del denaro contante ma anche diverse disposizioni strettamente collegate ad esso.
UTILIZZO DEL CONTANTE Dal 1° gennaio 2016 è quindi possibile utilizzare denaro contante per effettuare pagamenti fino a 2.999,99 euro. Tutte le operazioni tra persone fisiche o persone giuridiche private potranno, pertanto, essere regolate in contanti entro il limite di 2.999,99 euro. Per importi pari o superiori a 3.000 euro rimane l’obbligo di tracciabilità con l’intervento pertanto di intermediari come banche, poste, società finanziarie ecc. Nei confronti delle transazioni con la pubblica amministrazione è rimasto fermo il limite di 1.000 euro. Il limite di 3.000 euro è applicabile anche alle operazioni frazionate, vale a dire a quelle operazioni riguardanti un singolo acquisto o prestazione il cui pagamento viene artatamente suddiviso per sottrarsi alla normativa in argomento. Ovviamente i pagamenti frazionati rimango legittimi qualora tale modalità sia prevista dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.
VERSAMENTI E PRELEVAMENTI BANCARI Rimane salva la possibilità di effettuare prelevamenti e versamenti in contanti presso gli sportelli bancari superiori al limite di 3.000 euro. Questi movimenti di denaro secondo il Ministero dell’economia e delle finanze non concretizzano la vio-
L’innalzamento del limite a 2.999,99 euro vale anche per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta poste in essere dai cambiavalute. Fino al 31 dicembre 2015 per questi soggetti il limite era fissato a 2.499,99 euro.
MONEY TRANSFER L’aumento della soglia non assume valenza per i money transfer per i quali il limite per il servizio di rimessa di denaro, di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) n. 6 del D.Lgs. 11/2010, rimane fermo all’importo di 999,99 euro.
UTILIZZO DI ASSEGNI Non è stata modifica la normativa che regola l’utilizzo degli assegni i quali continueranno ad essere rilasciati con la clausola “non trasferibile”. I libretti di assegni senza la clausola di non trasferibilità potranno continuare ad essere rilasciati solo per importi inferiori a 1.000 euro a seguito di specifica richiesta fatta alla banca dal soggetto interessato e pagando 1,5 euro a titolo di imposta di bollo per ogni modulo di assegni richiesto. Ricordiamo che per gli assegni liberi è richiesta l’indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario.
LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE La legge di Stabilità non è intervenuta nella disciplina dei libretti di deposito al portatore bancari o postali il cui limite del saldo rimane fermo a 999,99 euro. In caso di superamento di tale limite, la norma prevede obbligatoriamente la loro riduzione entro tali limiti. Nel caso in cui un libretto al portatore sia trasferito ad altro soggetto, il possessore entro 30 giorni, deve comunicare i dati identificativi dell’intestatario e la data di trasferimento.
PAG. 11 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2016
CANONI DI LOCAZIONE
POS SENZA LIMITI
Dal 2016 è stato eliminato l’obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative con strumenti idonei alla tracciabilità dei pagamenti. E’ stata sostanzialmente abrogata la norma contenuta nel art. 12 comma 1.1 del D.L. 201/2011 che richiedeva l’obbligo di pagare i canoni di locazioni riferiti ad abitazioni con modalità diverse dal contante.
I soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, erano tenuti fino al 31 dicembre 2015, ad accettare pagamenti tramite carte di debito esclusivamente per importi superiore a 30 euro. La legge di Stabilità ha previsto che non solo le carte di debito ma anche quelle di credito dovranno essere ordinariamente accettate in pagamento, tranne i casi di oggettiva impossibilità tecnica. Il POS potrà essere utilizzato per effettuare qualsiasi tipologia di pagamento, anche per importi contenuti, essendo stato eliminato il limite dei 30 euro vigente fino alla fine dello scorso anno. Entro il 1° febbraio 2016 il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentita la Banca d’Italia, dovrà emanare un decreto che assicuri la corretta e integrale applicazione delle regole comunitarie in materia di pagamenti tramite carta.
AUTOTRASPORTO Per l’autotrasporto l’art. 32-bis comma 4 del D.L. 133/2014 aveva previsto che tutti i soggetti della filiera dei trasporti dovevano provvedere al pagamento dei relativi servizi resi in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili, a prescindere dall’importo dovuto. Anche per questi casi la legge di Stabilità è intervenuta rendendo obbligatoria la disciplina generale dal 1° gennaio 2016. In pratica per questi pagamenti sarà possibile utilizzare il denaro contante fino al limite di 2.999,99 euro.
PAG. 12 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2016
(PZ)
La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni ENNESIMA RIAPERTURA DEI TERMINI PER RIVALUTARE IL COSTO DI ACQUISTO CON COSTI RADDOPPIATI PREMESSA La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità per il 2016) ha previsto all’art. 1 commi 887 e 888 la possibilità, per la quattordicesima volta, di rivalutare il valore dei terreni e delle partecipazioni. Si tratta di un istituto contenuto nella legge 28/12/2001 n. 448 ma che nel tempo è stato appunto oggetto di numerose proroghe. In pratica sarà ancora possibile rivalutare il costo delle partecipazioni e dei terreni versando un’imposta sostitutiva che consentirà di ridurre la tassazione della plusvalenza al momento della cessione del bene. Il legislatore ha inoltre unificato l’aliquota dell’imposta sostitutiva prevedendo per tutte le fattispecie agevolate l’aliquota dell’8%.
SOGGETTI BENEFICIARI L’agevolazione riguarda le persone fisiche che detengono terreni o partecipazioni al di fuori del regime d’impresa, le società semplici e i soggetti assimilati, gli enti non commerciali con riferimento ai beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale e i soggetti non residenti per le plusvalenze imponibili in Italia. La norma fa riferimento, infatti, all’articolo 67, comma 1 lettere a) e b) del TUIR, che disciplina i redditi diversi conseguiti fuori dal regime d’impresa.
tese a renderli edificabili e la successiva vendita anche parziale; - la cessione a titolo oneroso di terreni posseduti da meno di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione; - la cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; - le cessioni di partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, comprendendo pertanto le azioni, le quote e i diritti di opzione a prescindere dal fatto che siano sottoposte al regime del risparmio gestito, amministrato o della dichiarazione.
COME FUNZIONA LA RIVALUTAZIONE La rivalutazione consiste nell’aumentare il valore di acquisto dei beni la cui cessione origini una plusvalenza imponibile. Mediante la fissazione di un nuovo valore di acquisto, pari a quello individuato da apposita perizia di stima riferita alla data del 1° gennaio 2016, in caso di cessione, la plusvalenza da assoggettare a tassazione sarà nulla o d’importo corrispondentemente più basso. Al momento della cessione quindi in luogo del costo di acquisto, da assumere per la determinazione della plusvalenza, si prenderà come riferimento il valore di perizia. Il valore di perizia rappresenta inoltre la base imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva il cui versamento determina il perfezionamento dell’operazione di rivalutazione. A seguito del versamento dell’imposta sostitutiva, il nuovo valore di perizia rappresenta la base sulla quale applicare le imposte dirette, di registro, ipotecarie e catastali.
AMBITO OGGETTIVO
LA PERIZIA
La disciplina è finalizzata alla rideterminazione dei valori fiscalmente rilevanti dei terreni e delle partecipazioni, in ipotesi di cessione a titolo oneroso ai fini della determinazione della plusvalenza da cessione o lottizzazione. I terreni e le partecipazioni devono essere posseduti al 1° gennaio 2016 e devono riguardare: - le lottizzazioni di terreni, l’esecuzione di opere
La perizia deve essere redatta da soggetti iscritti negli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti edili per i terreni e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti per le partecipazioni. Deve essere redatta entro il 30 giugno 2016 in conformità a quanto
PAG. 13 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2016
previsto dall’articolo 64 del codice di procedura civile e deve essere conservata dal contribuente. Il costo della perizia può essere portato in aumento del valore del terreno o della partecipazione, nella misura in cui sia stato effettivamente sostenuto. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della stessa e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, devono essere conservate dal contribuente ed esibite o trasmesse a richiesta dell’amministrazione finanziaria.
sere versata entro il 30 giugno 2016 e può essere anche rateizzata, in tre rate annuali di uguale importo secondo le seguenti scadenze: - prima rata entro il 30 giugno 2016; - seconda rata entro il 30 giugno 2017; - terza rata entro il 30 giugno 2018. Il versamento dell’imposta sostitutiva in unica rata o la prima delle tre rateizzate, rappresenta la prima delle due condizioni indispensabile per perfezionare la rivalutazione. La seconda riguarda l’obbligo di redazione della perizia giurata.
L’IMPOSTA SOSTITUTIVA
GLI EFFETTI
Per il perfezionamento della rivalutazione è necessario effettuare il versamento di un’imposta sostitutiva calcolata sul valore di perizia entro il 30 giugno 2016. La base imponibile pertanto non è data dal teorico incremento di valore dei terreni o delle partecipazioni risultanti dalla perizia, ma dai valori in quest’ultima indicati. Come ricordato, il legislatore, diversamente da quanto avveniva in passato, ha previsto una sola aliquota dell’8% per tutte le tipologie di partecipazioni, siano esse qualificate o non qualificate, nonché per i terreni. In pratica l’imposta sostitutiva è fissata unitariamente come segue: - 8% per le partecipazioni non qualificate; - 8% per le partecipazioni qualificate; - 8% per i terreni. Il versamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata perfeziona la rivalutazione. L’omesso versamento delle rate successive autorizza l’amministrazione finanziaria a provvedere alla loro iscrizione a ruolo. Si ritiene che l’imposta sostitutiva possa essere compensata con il modello F24 utilizzando crediti di altre imposte disponibili.
Abbiamo già ricordato che si tratta dell’ennesima riapertura dei termini per questa rivalutazione, pertanto l’interesse potrebbe essere limitato a pochissimi casi. Le ragioni dello scarso interesse sono legate sostanzialmente a due motivi: il primo, chi aveva interessa alla rivalutazione probabilmente l’ha già effettuata in una delle precedenti edizioni; il secondo, negli ultimi anni si è registrato un significativo deprezzamento di valore di questi beni e non viceversa. Ricordiamo che il valore dei beni, può essere rideterminato solo qualora gli stessi siano posseduti alla data del 1° gennaio 2016. Conseguentemente, l’adeguamento non può riguardare terreni o partecipazioni acquistati in data successiva né quelli ceduti precedentemente. Segnaliamo che limitatamente ai terreni, l’Agenzia delle entrate (circolare n. 15/2002) ritiene che la perizia di stima deve essere asseverata prima di vendere il fondo; la Cassazione (Ordinanza 23660/2013) non è dello stesso parere ritenendo che possa essere anche successiva. Il valore rivalutato assume rilevanza anche ai fini dell’imposizione indiretta, vale a dire per l’imposta di registro, ipotecarie e catastali. E’, infatti, previsto che il valore rideterminato costituisce il valore normale minimo di riferimento anche per le suddette imposte.
LA NATURA DELLE PARTECIPAZIONI Si ricorda che sono considerate partecipazioni qualificate quelle relative ad una percentuale di possesso superiore al 20% per le società di capitali e al 25% per le società di persone. Tale distinzione assume rilevanza ai fini della valutazione convenienza alla rivalutazione, perché ai fini dell’imposizione diretta opera un regime differenziato di tassazione. Per le persone fisiche, infatti, la percentuale di plusvalenza imponibile da indicare nel reddito complessivo per le partecipazioni qualificate è pari al 49,72%, mentre l’imposta gravante su quelle non qualificate è del 26%.
I TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA Come già ricordato l’imposta sostitutiva deve es-
TERRENI E PARTECIPAZIONI GIÀ RIVALUTATE Può accadere che vi sia l’interesse a rivalutare terreni o partecipazioni già oggetto di precedenti rivalutazioni. In questi casi è possibile compensare l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rivalutazioni. Tale possibilità è stata introdotta dall’art. 7 comma 2 lettera ee) del D.L. 70/2011 e rappresenta una disposizione a regime. Qualora la seconda perizia giurata riporti un valore inferiore a quello della perizia precedente, è possibile compensare la sostitutiva dovuta con quanto
PAG. 14 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2016
versato nella precedente rideterminazione. L’eventuale eccedenza non è tuttavia recuperabile. Quest’ultima ipotesi può essere utilizzata qualora si voglia procedere alla cessione di un terreno ad un valore inferiore a quello relativo alla precedente rivalutazione. Il valore di perizia, infatti, rappresenta il valore normale cui fare riferimento non solo ai fini delle imposte sui redditi ma anche ai fini delle imposte di registro ipotecarie e catastali. L’indicazione di un valore inferiore a quello
indicato in perizia potrebbe esporre il contribuente a rettifiche da parte dell’Agenzia delle entrate, ecco quindi la convenienza di redigere una nuova perizia con valori ribassati. Ricordiamo a questo proposito che le circolari n. 15 e 81 del 2002 hanno previsto che qualora l’atto di cessione riporti un valore inferiore a quello rivalutato, possono essere applicate le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze. (PZ)
PAG. 15 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2016
Credito d’imposta per beni strumentali nuovi ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO PER LA COMPENSAZIONE TRAMITE F24 L’art. 18, comma 1, del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 (convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116 - c.d. decreto competitività) ha previsto un credito di imposta per i titolari di reddito d’impresa, per gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO (tra cui, ad esempio, rientrano anche i carrelli trasbordatori, quelli elevatori e le piattaforme girevoli, oltre che le macchine ed altre attrezzature per ufficio). L’agevolazione compete per gli investimenti realizzati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015, di importo unitario pari ad almeno euro 10.000, ed ammonta al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta divisione, realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal
calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore (si veda Apinforma 4/2015). Con la circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla misura, tra cui ricordiamo quello relativo alla ripartizione del credito in tre quote annuali, di pari importo, da utilizzare a scomputo dei versamenti dovuti con il modello F24; la prima quota è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto. Ora, con la Risoluzione n. 96/E del 19 novembre 2015, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito, ha istituito il codice tributo “6856”, denominato “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi”. In sede di compilazione del modello F24, il codice deve essere indicato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa. Il nuovo codice tributo è operativo dal 1° gennaio 2016. (C)
PAG. 16 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2016
Credito d’imposta IRAP ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO
Come noto l’art. 1, comma 21, della L. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), ha previsto in favore dei soggetti Irap, a partire dal 1° gennaio 2015, la deducibilità integrale dei costi sostenuti per il personale impiegato a tempo indeterminato, mentre alle imprese e ai lavoratori autonomi senza dipendenti ha attribuito un credito d’imposta, pari al 10% del tributo regionale dovuto, da utilizzare esclusivamente in compensazione, tramite modello F24. Ciò premesso, con la Risoluzione n. 105/E del 17
dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “3883”, denominato “IRAP – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”. Si precisa che il predetto codice tributo è operativo dal 1° gennaio 2016 e deve essere indicato nella delega di pagamento nella sezione “Regioni”, unitamente al codice regione, reperibile nella tabella “T0 codici delle Regioni e delle Province autonome”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento”, dovrà essere riportato l’anno d’imposta cui si riferisce il credito. (C)
PAG. 17 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2016
Rimborso accise IV trimestre 2015 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ENTRO IL 31 GENNAIO
Con nota prot. 141033/RU del 17 dicembre 2015, l’Agenzia delle Dogane ha informato che in merito ai consumi di gasolio effettuati nel IV trimestre 2015 (1° ottobre/31 dicembre 2015), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 0 o inferiore), la richiesta di rimborso delle accise andrà presentata entro il 31 gennaio 2016. L’importo rimborsabile è pari a € 214,18609/1.000 litri di prodotto (21,418609 centesimi di € al litro). Per quanto riguarda l’esclusione dei veicoli euro 0 e inferiori (frutto, com’è noto, della previsione contenuta nella Legge di Stabilità del 2015 Legge 190/2014, art. 1, comma 233), la circolare precisa che: - il soggetto che presenta la dichiarazione attesta (con la valenza assegnata ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) che il gasolio consumato per il quale si richiede il beneficio, non è stato impiegato su veicoli euro 0 o inferiore; - sono classificabili come appartenenti alla categoria euro 0 o inferiore, i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea. A questo proposito, ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2016 la Legge di Stabilità per il 2016 ha ampliato la categoria dei veicoli esclusi dalla misura, includendovi gli euro 1 e gli euro 2. Pertanto, il recupero delle accise non potrà più richiedersi per i consumi di gasolio effettuati su questi mezzi dallo scorso 1° gennaio, mentre per i consumi relativi al IV trimestre 2015 la domanda può essere presentata fino al 31 gennaio 2016. L’Agenzia delle dogane mette a disposizione sul proprio sito internet www.agenziadoganemonopoli.gov.it - sezione “Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 4°
trimestre 2015”, il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione. Il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono: - trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I.; - oppure, in alternativa, presentare al competente Ufficio delle Dogane su supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB), unitamente alla stampa della dichiarazione debitamente sottoscritta. Per l’utilizzo in compensazione del credito relativo al IV trimestre di quest’anno, la scadenza ultima è quella del 31 dicembre 2017, mentre per richiedere il rimborso delle eccedenze non compensate ci sarà tempo fino al 30 giugno 2018, tenuto conto che: - l’art.4, comma 3 del D.P.R. 277/2000 (come modificato dall’art. 61, comma 1 del d.l. 1/2012) stabilisce che la compensazione è possibile fino al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito; - il credito, a sua volta, sorge trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda o degli eventuali chiarimenti richiesti dall’Agenzia, senza che questa notifichi un provvedimento di rigetto. Il codice tributo per l’utilizzo nel mod. F24, è sempre il “6740”. I crediti per le accise riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012, sono compensabili anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. Raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione durante l’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art.75 D.P.R 445/2000).
PAG. 18 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2016
(C)
Diritto annuale CCIAA PER IL 2016 RIDUZIONE DEL 40%
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con una nota del 22 dicembre u.s., ha ufficializzato gli importi del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per il 2016, i quali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del decreto legge 90/2014 (convertito nella legge 114/2014), sono stati ridotti del 40%. Ricordiamo che il diritto in esame: - si applica in misura fissa per le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (€ 52,80 per la sede, €. 10,56 per ciascuna uni-
tà locale), e per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria (€ 120 per la sede, € 24 per ciascuna unità locale); - si applica in misura correlata alla base imponibile individuata dal fatturato (per la prima fascia – scaglione di fatturato fino a 100.000 € -, l’importo fisso scende a 120 €), per tutte le altre imprese iscritte al registro delle imprese, con un limite massimo di versamento di 24.000 €; - deve essere corrisposto entro la scadenza prevista per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Infine, la nota informa che da quest’anno, alle imprese obbligate a munirsi di PEC (si tratta delle società e delle imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale), l’invio dell’informativa sul diritto dovuto avverrà soltanto tramite detto strumento.
PAG. 19 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2016
(C)
Legge di stabilità per il 2016 MISURE RIGUARDANTI L’AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO TERZI Con legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 2015 è stata adottata la legge di stabilità per l’anno 2016. Questa reca numerose e importanti disposizioni per il settore dell’autotrasporto di cose in conto terzi, che per comodità di consultazione vengono riunite nel presente testo. Alcune di esse saranno, comunque, riprese in altre comunicazioni dell’Associazione aventi ad oggetto il medesimo argomento.
AMMORTAMENTO MAGGIORATO PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (ART. 1, CO. 91) Allo scopo di incentivare l’acquisto di nuovi beni strumentali da parte di imprese e professionisti, per gli investimenti effettuati da tali soggetti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, l’ammortamento deducibile fiscalmente è maggiorato del 40% rispetto a quello imputato a conto economico. La maggiorazione della percentuale di ammortamento vale ai fini Ires e Irpef, ma non ai fini Irap. Rientrano nell’agevolazione anche i beni strumentali nuovi acquisiti attraverso contratti di locazione finanziaria. Sono esclusi i beni immateriali, i beni immobili e i beni materiali ammortizzabili di lunga durata, sui quali si applicano aliquote di ammortamento inferiori al 6,5% nonché alcuni beni non riguardanti l’autotrasporto di cose. Per quanto, invece, concerne i veicoli a motore, la maggiorazione non riguarda solo le quote di ammortamento, ma anche i limiti di costo massimo fiscalmente riconosciuto per la deduzione dell’ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria.
CREDITO D’IMPOSTA PER LE ACCISE SUL GASOLIO. ELIMINAZIONE DEL BENEFICIO
PER I VEICOLI DI CATEGORIA ECOLOGICA “EURO 2” E INFERIORI (ART. 1, COMMI 645 E 646) E’ stato mantenuto, ma solo parzialmente il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi. Ora, però ne sono esclusi i veicoli di categoria ecologica da “euro 0” a “euro 2” inclusa. La norma prevede anche che, qualora si verificassero risparmi di spesa per lo Stato, rispetto a quanto stimato, questi siano assegnati: - fino al 15% a interventi per favorire l’acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell’autotrasporto di cose su strada; - fino all’85% al fondo destinato all’acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. In sede di commento, si fa presente che la volontà iniziale del Governo era di eliminare integralmente il rimborso delle accise sul gasolio. L’esclusione dei veicoli di “bassa” categoria ecologica ha costituito, in buona sostanza, un compromesso fra la posizione governativa e quella delle organizzazioni di categoria. In sede nazionale l’Associazione è intervenuta per includere fra i beneficiari almeno la categoria “euro 2”, ma, purtroppo, il Governo non è ritornato sui propri passi.
INCENTIVI ALL’INTERMODALITÀ MARITTIMA E FERROVIARIA (ART. 1, COMMI 647, 648, 649) E’ autorizzata la concessione di contributi per l’attuazione di progetti diretti a migliorare l’intermodalità e decongestionare la rete viaria mediante l’istituzione, l’avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte già esistenti, in arrivo e in partenza da porti nazionali, che colleghino porti situati in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. A tal fine è autorizzata la spesa di 45,4 milioni di euro per l’anno 2016, 44,1 milioni di euro per l’anno 2017 e 48,9 milioni di euro per l’anno 2018. Per sviluppare il sistema di trasporto intermodale terrestre è, altresì, autorizzata la concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario in-
PAG. 20 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2016
termodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia per una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi saranno disciplinate mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
RIATTIVAZIONE DELLA SEZIONE SPECIALE PER L’AUTOTRASPORTO C/T DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ART. 1, CO. 650) Viene riattivata l’operatività della Sezione speciale per l’autotrasporto istituita nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con un’autorizzazione di spesa per l’anno 2016 di 10 milioni di euro. In sede di commento si aggiunge che la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito centrale spa ha segnalato con circolare n. 1/2016 del 7 gennaio 2016 la piena operatività della Sezione a partire dalla medesima data. Si tornerà sull’argomento con una più approfondita comunicazione associativa.
DECONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE PER I CONDUCENTI DI VEICOLI IMPEGNATI NEI TRASPORTI INTERNAZIONALI (ART. 1, CO. 651) Dal 1° gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di 3 anni, per i conducenti di veicoli equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni all’anno, è riconosciuto, a fronte di domanda, l’esonero dai complessivi contributi previdenziali dovuti all’INPS a carico dei datori di lavoro nella misura dell’80%, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L’esonero contributivo è riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse stanziate, l’ente non prenderà in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Le modalità di attuazione della misura devono ancora essere definite.
RIORDINO DELLE DEDUZIONI FORFETTARIE DELLE SPESE NON DOCUMENTATE
PER LE TRASFERTE DELLE IMPRESE MINORI (ART. 1. CO. 652) Dal 1° gennaio 2016 le deduzioni forfettarie delle spese non documentate per le trasferte delle imprese cd minori, si articoleranno in due sole categorie dalle tre precedenti e, cioè: - trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre l’ambito comunale in cui ha sede l’impresa; - trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore nel comune dove ha sede l’impresa nella misura del 35% della deduzione per le trasferte effettuate oltre tale ambito. Scompare quindi la suddivisione applicata fino ad oggi fra i trasporti effettuati dall’impresa nella Regione di appartenenza e in quelle confinanti, e quelli eseguiti oltre questi ambiti. Gli importi delle deduzioni devono essere ancora stabiliti, fermo restando che, così come avvenuto finora, l’importo per i trasporti eseguiti in ambito comunale ammonterà al 35% della deduzione per le trasferte effettuate oltre tale ambito.
OBBLIGO DI ESIBIRE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL TRASPORTO INTERNAZIONALE IN CORSO DI SVOLGIMENTO (ART. 1, CO. 653) Allo scopo di rendere più incisivi i controlli su strada dei vettori esteri, nella legge 6 giugno 1974, n. 298 dopo l’art. 46 bis è inserito l’art. 46 ter, il quale sanziona quanti non siano in grado di esibire agli agenti di polizia la prova documentale del trasporto internazionale in corso di svolgimento, prevedendo: - una sanzione pecuniaria da 400 a 1.200 euro e il fermo del veicolo fino a quando non venga fornita questa prova e, comunque, per non oltre 60 giorni; - una sanzione pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro, se la prova non viene data o la documentazione non è conforme al co. 2 dello stesso art. 46 ter (qualsiasi documento di accompagnamento previsto per i trasporti internazionali da norme nazionali o internazionali), ferma restando l’applicazione degli articoli 44 e 46 della legge 298/1974 sul trasporto abusivo, qualora ne ricorrano i presupposti; - l’applicazione delle sanzioni dell’art. 46, commi 1 e 2 della legge 298/1974 (sanzione amministrativa da 2.065 a 12.394 euro e fermo del veicolo per 3 mesi), quando la mancanza di questa documentazione determini l’impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale oggetto del controllo;
PAG. 21 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2016
- il pagamento immediato di dette sanzioni nelle mani dell’agente accertatore in applicazione dell’art. 207 del codice della strada (c.d.s.); in assenza di pagamento vi è l’obbligo di prestare una cauzione; in mancanza, è stabilito il fermo del veicolo fino ad un massimo di 60 giorni.
NUOVE INFRAZIONI AL C.D.S. ACCERTABILI IN AUTOMATICO SENZA OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA (ART. 1, CO. 597) E’ modificato l’art. 201, co. 1 bis, lett. g) bis del c.d.s., introducendo fra le violazioni accertabili in automatico tramite appositivi dispositivi, senza l’obbligo di contestazione immediata, quelle relative agli articoli 80 (revisione), 167 (sovraccarico) e 193 (copertura R.C.A.).
ELIMINAZIONE DELL’OBBLIGO DI UTILIZZARE STRUMENTI TRACCIABILI, PER I CORRISPETTIVI LEGATI AL CONTRATTO DI TRASPORTO (ART.1, CO. 903) Viene abrogato il co. 4 dell’art. 32 bis della legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. “sblocca Italia”), che obbligava tutti i soggetti della filiera del trasporto a utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, per i corrispettivi di qualsiasi ammontare dovuti in adempimento di un contratto di trasporto mer-
ci su strada concluso ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Pertanto, anche per questi compensi si applicherà il limite generale all’utilizzo del contante, fissato ora in 3.000 euro dall’art. 1, co. 898 della legge in esame.
CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI, PER DEFINITIVA ESPORTAZIONE ALL’ESTERO (ART. 1, CO. 964) Per contrastare l’elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, nonché degli oneri e delle spese connessi al trasferimento di proprietà, viene modificato l’art.103 del c.d.s., stabilendo che la definitiva esportazione all’estero dei veicoli immatricolati possa avvenire esclusivamente al fine della reimmatricolazione nel paese estero, da comprovare mediante l’esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal P.R.A. Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi agli uffici dell’Associazione competenti per materia.
PAG. 22 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2016
(AdT)
Inail; incentivi alle imprese EMANATO IL BANDO ISI 2015 PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PREMESSA In attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza) l’Inail ha licenziato l’avviso pubblico 2015 riguardante incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, pubblicato per estratto sulla G.U. n. 296 del 21 dicembre 2015 e denominato bando ISI Inail 2015 (di seguito bando). Il bando ricalca nella sostanza e nelle procedure il precedente bando del 2014, ma con uno stanziamento leggermente superiore; le risorse complessivamente stanziate ammontano, infatti, a 276.269.986 euro (nel bando 2014 furono di 267.427.404 euro), ripartiti su singoli bandi su base regionale, di cui 5.071.476 euro sono destinati al Friuli-Venezia Giulia (nel bando 2014 furono 4.761.716 euro). Nel bando ISI 2015 è stata apportata solo una variazione sostanziale; riguarda l’ammissibilità ai benefici dei progetti di bonifica dai materiali contenenti amianto, per cui risalgono, di fatto, a tre le linee d’intervento e, precisamente: 1) progetti d’investimento, di cui all’all. 1 del bando; 2) progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, di cui all’all. 2 del bando; 3) progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, di cui all. 3 del bando. L’entità dell’incentivo è mantenuto al 65% sui costi ammessi nel limite massimo di 130.000 euro per ciascuna impresa. Si anticipa anche che la procedura informatica preliminare per accedere al bando decorre dal 1° marzo e resta aperta fino alle ore 18.00 del 5 maggio 2016 e di seguito si traccia una sintesi del bando.
IMPRESE BENEFICIARIE Destinatarie sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte alla CCIAA. Ogni impresa può presentare una sola domanda per una sola unità produttiva su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola tipologia fra quelle ammesse (v. infra). Sono escluse le imprese che già abbiano beneficiato degli incentivi dei bandi 2012, 2013, 2014 nonché quelle che abbiano beneficiato dei contributi del bando FIPIT 2014 (contributi per piccole e micro imprese operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica mirati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), salvo rinunciarvi.
FORMA E MISURA DELL’INCENTIVO. I CASI DI VENDITA O PERMUTA DELLE MACCHINE E ATTREZZATURE SOSTITUITE L’incentivo è concesso secondo il regime “de minimis” e, come anticipato, consiste in un contributo in conto capitale nella misura del 65% dei costi dell’iniziativa al netto dell’IVA. L’importo contributivo massimo è pari a 130.000 euro, quello minimo a 5.000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa. Per i progetti che comportano contributi pari o superiori a 30.000 euro è possibile richiedere un’anticipazione del 50% del finanziamento, previa presentazione di garanzia fideiussoria. La garanzia ha durata di 12 mesi e sarà d’importo pari all’ammontare dell’anticipazione richiesta, maggiorato del 10%. Nel caso di vendita o permuta di macchine o attrezzature sostituite nell’ambito del progetto, il 65% del contributo verrà decurtato della somma pari alla differenza fra l’importo realizzato con la vendita o con la permuta e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo). Qualora l’importo ricavato dalla vendita o dalla permuta sia inferiore o pari alla quota del progetto a carico dell’impresa (35%) non verrà effettuata alcuna decurtazione.
PAG. 23 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2016
INIZIATIVE AMMISSIBILI Come anticipato, sono state riportate a tre le tipologie di progetti d’intervento. Negli allegati 1, 2 e 3, costituenti parti integranti del bando e, come in passato, strutturati in quadri sinottici, sono indicati per ciascuna delle tre tipologie di progetto le caratteristiche dell’impresa, i documenti da presentare in fase di domanda e, successivamente, di rendiconto, l’elencazione delle spese riconosciute e la loro entità massima nonché i parametri di valutazione e i relativi punteggi ai fini della verifica del raggiungimento del punteggio-soglia complessivo, pari a 120 punti come. I parametri di valutazione tengono conto della natura, dimensioni e settore dell’impresa richiedente nonché delle caratteristiche del progetto d’investimento o del progetto per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale o del progetto di bonifica da materiali contenenti amianto. A questi allegati tecnici si rinvia, raccomandando una attenta lettura in funzione della fattispecie d’interesse. Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e uno solo dei tre progetti sotto indicati. Questi sono ora così articolati: 1. Progetti di investimento (all. 1): - ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro; - acquisto di macchine; - acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati; - acquisto e installazione permanente di ancoraggi; - installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici. 2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (all. 2): - adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL); - adozione di un modello organizzativo gestionale ex art. 30 del d.legs. 81/2008, asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile; - adozione di un modello organizzativo e gestionale ex art. 30 del d.legs. 81/2008 anche secondo le procedure semplificate ex d.m. 13 febbraio 2014; - adozione di un sistema certificato SA 8000; - modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente. 3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (all. 3): - interventi di bonifica da materiali conte-
nenti amianto relativi alla rimozione con successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata. I progetti di investimento possono riguardare anche più soluzioni tecniche, purché funzionali a una sola delle tipologie d’intervento riportate alla tabella 2, sezione 3 del medesimo all. 1, ove sono indicate le finalità di eliminazioni e riduzioni di rischio. In ogni caso, la causa di infortunio o il fattore di rischio, per il quale il progetto viene presentato, deve essere riscontrato, a pena d’esclusione, nel documento di valutazione dei rischi (DVR); nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate, la causa di infortunio/ fattore di rischio relativi alla “Tipologia di intervento” devono essere riscontrabili da una relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa nella quale siano descritti il ciclo produttivo, gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari (layout) e i rischi aziendali. I progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale possono riguardare tutti i lavoratori facenti capo a un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o in più regioni. In tal caso la domanda di contributo potrà essere presentata o in una delle sedi Inail nel cui territorio operi almeno una parte dei lavoratori coinvolti nell’intervento ovvero ove è situata la sede legale dell’impresa. Le imprese senza dipendenti o che annoverano fra i dipendenti i soli datori di lavoro o i soci non possono richiedere il contributo. I progetti di bonifica da materiali contenenti amianto possono riguardare anche più d’una delle tipologie d’intervento indicate nella tabella 2. La presenza di materiali contenenti amianto deve essere riscontrabile dal DVR o, nel caso di imprese che non vi fossero tenute, in una relazione sottoscritta dal legale rappresentante indicante il ciclo produttivo, gli ambienti di lavoro e disposizione del macchinario, i rischi aziendali. Sono esclusi gli interventi su strutture delle quali l’impresa richiedente detiene la proprietà, ma che ha dato in locazione in altra impresa. Sono invece ammessi gli interventi dell’impresa locataria dell’immobile oggetto dell’intervento.
SPESE AMMISSIBILI Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto nonché le eventuali spese accessorie e strumentali, funzionali alla realizzazione del medesimo e indispensabili alla sua completezza. Le spese, documentate, devono essere direttamente sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori o il titolare benefi-
PAG. 24 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2016
ciano dell’iniziativa. Sono ammesse anche le eventuali spese tecniche, entro i limiti fissati nei citati allegati 1, 2 e 3 del bando. Le spese devono essere riferite a progetti non realizzati o in corso di realizzazione alla data del 5 maggio 2015. Per progetto in corso di realizzazione s’intende un progetto per la realizzazione del quale siano stati assunti obbligazioni contrattuali con il soggetto che dovrà realizzarlo; non rientra in questa fattispecie la firma del preventivo per accettazione. Non sono invece ammesse a contributo le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di: - dispositivi di protezione individuale nonché ogni altro relativo complemento o accessorio; - veicoli per il trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni e simili; - impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro o, comunque, qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell’ambiente; - hardware, software e sistemi di protezione informatica, fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo ed essenziale funzionamento di sistemi utilizzati per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza; - mobili e arredi; - ponteggi fissi. Sono, del pari, escluse le spese per: - il trasporto del bene acquistato; - la sostituzione di macchine di cui l’impresa richiedente il contributo non ha la piena proprietà; - l’ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con ampliamento della cubatura preesistente; - la consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo; - gli adempimenti inerenti la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del d.legs 81/2008; - interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda; - manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera; - adozione, certificazione o asseverazione dei progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale relativi ad imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci; - compensi ai componenti degli organismi di vigilanza nominati ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della
- - - -
-
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche); acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing); acquisto di beni usati; acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività dell’impresa; costi del personale interno: personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci; costi autofatturati.
DOMANDA E PROCEDURE Come per il bando 2014 sul sito web dell’Inail (www.inail.it) è a disposizione delle imprese, previa registrazione (possesso di un codice ditta registrato negli archivi Inail), la procedura informatica preliminare, la quale consentirà, dapprima, l’inserimento dei parametri del progetto che s’intende presentare e, successivamente, sulla base del punteggio di valutazione ottenuto dal sistema informatico, di verificare la possibilità di presentare la domanda di contributo nelle date che saranno indicate dall’Inail nei singoli avvisi regionali a partire dal 19 maggio 2016. La domanda può essere presentata alla sede Inail competente per territorio con riguardo alla sede legale dell’impresa o con riguardo all’unità locale dell’impresa ove opera almeno una parte dei lavoratori coinvolti nell’iniziativa. Per la presentazione della domanda è necessario seguire la seguente calendarizzazione: 1) Accesso alla procedura telematica (prerequisito) Prerequisito per accedere alla procedura on line di compilazione della domanda è che l’impresa sia in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Inail (nome utente e password). Per ottenerle è necessario effettuare la registrazione sul portale dell’Inail almeno 48 ore prima della scadenza del bando. Le relative istruzioni saranno pubblicate sul citato sito web dell’Inail. 2) Compilazione e salvataggio on line della domanda: dal 1° marzo 2016 al 5 maggio 2016, ore 18.00 Dal 1° marzo al 5 maggio 2016 sul sito www. inail.it - sezione “accedi ai servizi on line” le imprese registrate avranno a disposizione la procedura informatica che consentirà loro attraverso la compilazione di campi obbligatori di: - effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
PAG. 25 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2016
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità; - salvare la domanda inserita; - effettuare la registrazione della domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”. Il punteggio minimo di ammissibilità è pari a 120 punti (punteggio soglia). Dopo le 18.00 del 5 maggio 2016 le domande salvate non saranno più modificabili. 3) Download del codice identificativo: dal 12 maggio 2016 Dal 12 maggio 2016 le imprese, la cui domanda salvata in via definitiva abbia raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista (120 punti), potranno accedere all’interno della procedura informatica per il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca. La stessa procedura mediante un’apposita funzionalità rilascerà un documento contenente tale codice che dovrà essere conservato SEDE INAIL
dall’impresa e utilizzato nel giorno dedicato all’inoltro telematico. 4) Pubblicazione della data di invio telematico della domanda: dal 19 maggio 2016 Le domande inserite, alle quali sia stato attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate on line utilizzando il codice identificativo attribuito. La data e l’ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l’inoltro telematico delle domande saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire dal 19 maggio 2016, eventualmente con cadenze differenziate per ambiti territoriali. Le regole tecniche per l’inoltro delle domande on line saranno pubblicate sul sito www.inail.it almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello informatico. Le sedi Inail competenti a ricevere la domanda per il territorio del Friuli-Venezia Giulia sono le seguenti:
INDIRIZZO
PEC
Trieste
Via del Teatro Romano, 18/20
trieste@postacert.inail.it
Udine
Piazza Duomo, 7
udine@postacert.inail.it
Pordenone
Via della Vecchia Ceramica, 3
pordenone@postacert.inail.it
FORMAZIONE DELL’ELENCO CRONOLOGICO E SUCCESSIVE PROCEDURE Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell’orario registrato dai sistemi informatici dell’Inail. Al termine di ogni singola registrazione l’impresa troverà visualizzato un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell’invio. Gli elenchi in ordine cronologico di arrivo di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul sito dell’Inail entro 7 giorni dalla chiusura dell’ultima sessione di invio on line, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissione al contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva. Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione degli esiti. Nel caso di ex aequo delle domande collocate nell’ultima posizione dell’elenco cronologico utile per l’ammissibilità al contributo l’ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri da applicarsi nella sequenza sotto indicata: - contributo richiesto minore; - importo del progetto maggiore; - data iscrizione alla CCIAA meno recente;
- possesso del rating di legalità di cui al d.m. 20 febbraio 2014 per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro. Beneficeranno del contributo le imprese che rientreranno nella capienza delle risorse disponibili. Dal giorno successivo alla formazione dell’elenco, le imprese collocate in posizione utile avranno a disposizione 30 giorni per trasmettere alla sede Inail competente per territorio la copia della domanda telematica generata dal sistema informatico, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e tutta la documentazione richiesta nella colonna 2 degli allegati 1, 2 e 3 del bando, utilizzando in via esclusiva la posta elettronica certificata (PEC). Ai fini del rispetto di questo termine fa fede la data d’invio mediante PEC (data di presa in carico del gestore di posta elettronica certificata del mittente). Scaduto invano tale termine la domanda è considerata decaduta. In caso di ammissione all’incentivo, l’impresa ha il termine di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto; questi decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo dell’istruttoria, salvo proroga per un massimo di 6 mesi a fronte di richiesta motivata.
PAG. 26 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2016
L’istruttoria della domanda (c.d. verifica tecnica amministrativa) tiene conto del superamento della soglia iniziale (120 punti), dell’ordine del ricevimento della domanda on line e dell’effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati. Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda e della documentazione, salvo sospensione del termine per integrazione o chiarimenti della documentazione di spesa, la sede dell’Inail competente per territorio dà comunicazione dell’esito dell’istruttoria e della concessione o meno dell’incentivo. Nel caso di accoglimento della domanda l’intervento deve essere realizzato e rendicontato entro 12 mesi
(365 giorni) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo dell’istruttoria, salvo proroga di cui si è già detto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, salvo sospensione del termine per integrazione o chiarimenti della documentazione di spesa, in caso di esito positivo della verifica della rendicontazione, ha luogo l’erogazione del contributo. Infine, si rammenta che tutte le comunicazioni fra l’Inail e l’impresa devono avvenire mediante PEC e si riepilogano per comodità di consultazione le principali scadenze relative alla presentazione delle domande.
1° marzo 2016
Apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande
5 maggio 2016
Chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande
dal 12 maggio 2016
Download del codice identificativo per l’inoltro telematico
dal 19 maggio 2016
Comunicazione dell’Inail relativa alle date dell’inoltro telematico
Per gli altri obblighi e adempimenti (conformità del progetto a quanto dichiarato in domanda, obblighi dei beneficiari, verifiche, et c.) si rinvia per brevità alla lettura del bando. Questo con tutta la documentazione connessa e la modulistica è riportato sul più volte citato sito dell’Inail. Copia del tutto, comunque, può essere richiesta, unitamente a ogni altra informazione all’ufficio econo-
mico e all’ufficio ambiente e sicurezza dell’Associazione. Con l’occasione si anticipa che abbiamo organizzato due incontri diretti a illustrare l’intera materia (il primo si terrà il 3 febbraio a Udine e il secondo si terrà a Pordenone), dei quali sarà data alle imprese tempestiva informazione.
PAG. 27 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2016
(AB - AdT)
Fondo di garanzia per le pmi RIATTIVATA LA SEZIONE SPECIALE PER L’AUTOTRASPORTO
In altra parte del presente Apinforma è stata data notizia di come la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) fra le disposizioni dedicate all’autotrasporto in conto terzi, all’art. 1, co. 650 abbia riattivato l’operatività per il 2016 della Sezione speciale per l’autotrasporto (di seguito Sezione) del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (di seguito Fondo) con uno stanziamento di 10 milioni di euro. L’operatività della Sezione era stata sospesa il 21 settembre 2015 per esaurimento delle risorse. Ciò premesso, con la circolare n. 1/2016 del 7 febbraio 2016 la Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale spa, in qualità di gestore del Fondo, ha informato che la Sezione speciale è ritornata operativa dal 7 gennaio 2016, per cui da tale data sono di nuovo in vigore le modalità previste dalla medesima Sezione e in particolare: a) la valutazione effettuata sulla base dei modelli di scoring di cui par. I della Parte VI delle disposizioni operative del Fondo; b) la concessione della garanzia diretta fino alla misura massima dell’80% dell’ammontare delle operazioni finanziarie (fatte salve le limitazioni previste dal par. D.1 della parte II delle disposizioni operative). A seguito, poi, dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il dell’economia e delle finanze 29 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 288 dell’11 dicembre 2015, le imprese di autotrasporto sono ora ammesse all’intervento del Fondo indipendentemente dall’operatività della Sezione speciale. Di conseguenza, l’eventuale esaurimento delle risorse della Sezione stessa non comporta l’esclusione delle suddette imprese dall’operatività del Fondo, ma soltanto il venir meno delle e condizioni indicate nelle precedenti lett. a) e b).
LA NUOVA OPERATIVITÀ DEL FONDO PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO COSE C/T Il citato d.m. 29 settembre 2015 ha apportato alcune modificazioni alle modalità operative del Fondo di rilevanza per l’autotrasporto. Infatti: - ammette alla garanzia del Fondo le operazioni finanziarie riferite a imprese e consorzi appartenenti anche al settore trasporti; - prevede che quando l’intervento del Fondo venga chiesto per garantire i finanziamenti di cui alla legge 9 agosto 2013, n. 98, la c.d. Nuova Sabatini, la valutazione del merito creditizio venga effettuata direttamente dalla banca erogatrice del finanziamento. Successivamente, il Ministro dello sviluppo economico con il decreto 11 novembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 286 del 9 dicembre 2015, ha approvato alcune modifiche alle disposizioni operative di richiesta dell’intervento del Fondo. Per quanto concerne la garanzia diretta, le imprese di autotrasporto rientrano tra i soggetti che possono beneficiare della copertura massima dell’80% (vedi p. 20 delle disposizioni), a partire dalla riattivazione della Sezione speciale. Gli altri sono le imprese e i consorzi appartenenti ai settori della siderurgia, dell’industria carboniera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, e dell’industria automobilistica. Fra le operazioni ammesse alla garanzia diretta sono riportate nel paragrafo “C” delle disposizioni meritano menzione: a) le operazioni di durata non inferiore a 36 mesi; b) le operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.; c) le operazioni sul capitale di rischio; d) le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata; e) le operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni; f) altre operazioni finanziarie. Tra le operazioni di durata non inferiore a 36 mesi e le altre operazioni finanziarie, vengono indicate a titolo non esaustivo (pp. 18 e 19 delle disposizioni): - le operazioni di liquidità finalizzate, ad esem-
PAG. 28 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2016
pio, al pagamento dei fornitori, al pagamento delle spese per il personale et c.; - le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine accordate da un soggetto finanziatore diverso o appartenente ad un diverso gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento; - le operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine, ossia le operazioni finalizzate alla modifica dei piani di rimborso attraverso l’allungamento della durata, la rimodulazione delle quote capitale e/o l’applicazione di un tasso d’interesse inferiore, a cui sia connessa una nuova delibera di concessione del soggetto richiedente e una nuova erogazione; - le operazioni di fideiussione strettamente connesse all’attività “caratteristica” dell’impresa e
aventi a oggetto un obbligo di pagamento del soggetto beneficiario finale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fideiussioni a garanzia di pagamento forniture, di canoni di locazione et c.); non sono ammissibili alla garanzia diretta, le operazioni di fideiussione connesse all’attività “non caratteristica” dell’impresa; - le operazioni di sottoscrizione di cambiale finanziaria; - le operazioni a fronte di investimento; - i prestiti partecipativi; - i finanziamenti a medio - lungo termine. Le più volte citate disposizioni operative del Fondo e altre informazioni, anche non inerenti al settore trasporti, possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
PAG. 29 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2016
Voucher della CCIAA di Udine per l’internazionalizzazione PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 4 GENNAIO AL 15 NOVEMBRE 2016 PREMESSA Con deliberazione n. 169 dell’11 dicembre 2015 la Giunta della CCIAA di Udine ha licenziato il “bando” 2016 (di seguito bando) per la concessione di buoni (voucher) a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese. Rispetto al bando precedente le tipologie di voucher sono state ricondotte alle tradizionali due: il voucher “A” dell’importo di 3.000 euro (a fronte di una spesa minima di 4.500 euro) e il voucher “B” di 1.000 euro (a fronte di una spesa minima da parte dell’impresa di 1.500 euro). Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 90.000 euro e l’agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo sulle spese ammesse nella percentuale massima del 66,67%. Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica dal 4 gennaio al 15 novembre 2016. Da un punto di vista finanziario e contributivo vi sono, dunque, sensibili differenze rispetto agli anni passati, tutte riconducibili alla riduzione dei diritti camerali disposti per legge e, cioè: lo stanziamento complessivo è meno che dimezzato (nel 2015 fu di 220.000 euro); è ridotta l’intensità contributiva in termini percentuali (nel 2015 era del 70%) e di soglia massima (nel 2015 era di 3.500 e 2.000 euro, rispettivamente, per le tipologie di voucher A e B); è stata, in compenso, ridotta la spesa minima ammissibile (nel 2015 era, rispettivamente, di 5.000 e 2.857,14 euro); non figura più il voucher di tipo C.
BENEFICIARI Beneficiarie sono le piccole e medie imprese, le cooperative ed i consorzi, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria e aventi sede o unità locale destinataria dell’investimento nella
provincia di Udine e non escluse dal regime di aiuto “de minimis”.
INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI Sono agevolabili le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione ad una o più iniziative di internazionalizzazione sulla base del programma definito dalla CCIAA di Udine per il 2015 e organizzate da: - CCIAA di Udine o dalla Azienda speciale imprese e territorio I.TER dello stesso ente camerale (di seguito I.TER); - altri enti camerali o loro aziende speciali o loro Unioni regionali o nazionale (Unioncamere), nonché i loro organismi strumentali ovvero tutti gli enti che costituiscono il Sistema camerale italiano, nonché dagli organismi rappresentativi di una pluralità di interessi del tessuto economico friulano, purché organizzate congiuntamente alla CCIAA di Udine o all’I. TER della stessa CCIAA di Udine. Il programma delle iniziative di internazionalizzazione della CCIAA di Udine per il 2016 è rinvenibile sul sito camerale http://www.ud.camcom. it/P42A2403C2402S2401/Calendario-iniziative. htm. Il voucher supporta il costo di una o più delle seguenti iniziative: 1. missioni economiche/imprenditoriali all’estero ed in Italia; 2. partecipazioni a fiere all’estero ed in Italia; 3. partecipazione ad esposizioni, anche a carattere temporaneo, all’estero ed in Italia; 4. partecipazioni a workshop o visite studio collettive a: - fiere; - esposizioni; - eventi di rilevo internazionale; - territori esteri tipo cluster; - per settori definiti dell’economia friulana, all’estero e in Italia; I servizi connessi alle predette iniziative possono comprendere: - check up preliminare con esperto paese; - attività formativa erogata dall’I.TER, specifica sulle tematiche di internazionalizzazione o del paese oggetto della domanda di contributo; - interpretariato;
PAG. 30 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2016
- organizzazione incontri B to B, visite individuali, visite conoscitive collettive, organizzazione workshop o visite studio collettive; - catalogo collettiva; - tassa d’iscrizione alla fiera, affitto superficie espositiva, allestimento, spazio preallestito; - spedizioni materiale e campioni; - pacchetto viaggio, alloggio e trasferimenti collettivi e/o in loco; - servizi legati al follow-up. Sono ammissibili le sole spese fatturate dalla CCIAA di Udine o dall’I.TER, come pure dagli altri soggetti organizzatori ricordati. Le spese devono essere sostenute – fatturate e pagate - dopo la presentazione della domanda di contributo ed entro il 31 marzo 2017, a esclusione della tassa di iscrizione alle fiere (che possono avere data antecedente) e delle spese relative a iniziative di internazionalizzazione promosse in data antecedente alla pubblicazione del presente bando a partire dal 1° dicembre 2015.
FORMA E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE L’agevolazione, concedibile per ciascuna domanda, consiste in un contributo a titolo “de minimis” sulle spese sostenute e ammissibili nella percentuale massima del 70% e, più precisamente: 1. voucher “A” dell’importo di 3.000 euro (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima da parte dell’impresa di 4.500 euro, IVA esclusa, regolarmente fatturata; 2. voucher “B” dell’importo di 1.000 euro (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una spesa minima da parte dell’impresa di 1.500 euro, IVA esclusa, regolarmente fatturata;
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le imprese interessate presentano domanda di contributo, completa di marca da bollo, redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati previsti dal bando e successivamente scansita, alla CCIAA di Udine a partire dalle 09.00 del 4 gennaio ed entro il 16 novembre 2016. Le domande vanno presentate prima della data di inizio delle iniziative di internazionalizzazione. Le domande vanno esclusivamente inviate mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia inoltrata esclusivamente al seguente indirizzo: contributi@ ud.legalmail.camcom.it. La domanda, si considera validamente inviata se: - inviata da casella di posta elettronica certificata;
- firmata in originale, successivamente scansita, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. Per le missioni economiche/imprenditoriali all’estero e in Italia, per le partecipazioni a fiere all’estero e in Italia e per le partecipazioni a esposizioni all’estero e in Italia, anche a carattere temporaneo, dovrà essere presentata una domanda per ogni iniziativa a cui partecipa l’impresa richiedente. Per le sole partecipazioni a workshop o visite di studio collettive, la domanda di voucher può essere presentata cumulativamente per un massimo di 4 di queste iniziative, sulla base del programma definito dalla CCIAA di Udine; la somma delle spese ammissibili in relazione alle diverse iniziative concorrerà al raggiungimento degli scaglioni previsti dal bando. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC. La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso attraverso PEC con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo
PROCEDURE I contributi sono concessi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino a esaurimento dei fondi. Il contributo verrà erogato sulla base del rendiconto che l’impresa è tenuta a presentare entro il 31 marzo 2017; in nessun caso il suo ammontare potrà essere superiore al contributo concesso. Il termine per la concessione dell’incentivo è di 90 giorni - a meno delle interruzioni e sospensioni previste dal bando - dalla data di presentazione delle domande con determinazione del dirigente camerale. L’ufficio contributi inoltrerà le comunicazioni ai richiedenti anche mediante PEC o al numero di fax indicati dall’impresa in domanda o successivamente comunicati all’ufficio. Per il testo del bando e altre informazioni le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
PAG. 31 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2016
(AdT)
Legge di stabilità 2016. Furti di alcool DIFFERIMENTO DELLA PRETESA TRIBUTARIA DELLE ACCISE SU ALCOOL OGGETTO DI FURTO E RAPINA Con legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 2015 è stata adottata la legge di stabilità per l’anno 2016. All’art. 1, co. 789 è stata inserita una disposizione in materia di furti e rapine di alcool che differisce al 31 dicembre 2017 la pretesa tributaria delle accise su prodotti alcolici oggetto di furto o rapina verificatasi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, con cui è recepita la direttiva del Consiglio europeo 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 in materia di accise Un’analoga disposizione era già stata introdotta con la legge 27 febbraio 2015, n. 11 (c.d. Milleproroghe), a condizione, però, che il procedimento
penale passato in giudicato, fatta esclusione per dolo o colpa dell’impresa, si fosse concluso entro il 29 marzo 2010. Ora, invece, la sospensiva fino al 31 dicembre 2017 è più opportunamente relazionata alla data in cui si è verificata la fattispecie criminosa e non alla data della sentenza penale passata in giudicato. Merita osservare che la norma rappresenta una soluzione apprezzabile, ma parziale del problema, in quanto lascia impregiudicata la pretesa dell’erario al pagamento dell’accisa sull’alcool oggetto di fatti criminosi accaduti dopo il 29 marzo 2010. Da tempo l’Associazione è intervenuta su parlamentari nazionali ed europei affinché il problema venga risolto alla radice, attraverso, cioè, l’equiparazione del furto e della rapina di alcool alla perdita causata da forza maggiore o da circostanze fortuite. Naturalmente l’azione associativa non verrà meno neppure dopo il raggiungimento di questo temporaneo traguardo. Per contatti e informazioni le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
PAG. 32 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 1 - 15 gennaio 2016
Indice mensile rivalutazione t.f.r. dicembre 2015 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
106,5
0,125000
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
106,8
0,250000
MARZO
15.03
14.04
0,375
107,0
0,375000
APRILE
15.04
14.05
0,500
107,1
0,570093
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
107,2
0,765187
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
107,3
0,960280
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
107,2
1,015187
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
107,4
1,280374
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
107,0
1,125000
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
107,2
1,390187
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
107,0
1,375000
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
107,0
1,500000
(C)
PAG. 33 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2016
Legge di stabilità 2016 LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO, IL BONUS CONTRIBUTIVO, IL PART TIME PER I LAVORATORI ANZIANI, LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO Sul S.O. n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stata pubblicata la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, la cosiddetta “legge di stabilità” per il 2016: la legge si compone di un articolo suddiviso in 999 commi. Di seguito si propone una sintetica rassegna delle principali novità in materia di lavoro e di previdenza.
IL BONUS CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO Tra le disposizioni più attese in materia giuslavoristica si annovera il nuovo incentivo per la promozione di forme di occupazione stabile, disciplinato dai commi da 178 a 181, per le assunzioni a tempo indeterminato che decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. Questo beneficio non ripropone le misure applicabili fino al 31 dicembre scorso e disciplinate dalla legge di stabilità del 2015, e costituisce incentivo differente e di minor attrazione: infatti per le assunzioni decorrenti nel 2016 lo sgravio contributivo non sarà totale ma sarà riconosciuto nella misura massima del 40% degli oneri previdenziali dovuti dall’azienda, con esclusione dei premi INAIL, e comunque fino a 3.250 euro annui, mentre la misura massima per il 2015 ammontava a 7.200 euro annui. La durata del periodo agevolato è fissata in due anni, differentemente alla previgente disciplina che ha disposto l’agevolazione per un triennio. Nessuna modifica invece per il riferimento alla tipologia di lavoratori assunti cui applicare il beneficio, per cui continuano a valere le indicazioni fornite a suo tempo dall’INPS: si potrà godere quindi del beneficio contributivo in caso di assunzione di dirigenti, di soci di cooperative con cui si instauri un rapporto di lavoro subordinato, in caso di somministraPAG. 34 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2016
zione e di lavoro part time, differentemente non sarà applicabile in ipotesi di lavoro domestico, di apprendistato e di lavoro intermittente. L’agevolazione non spetta relativamente a lavoratori che risultano occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro nei sei mesi precedenti, nonché per quei lavoratori per i quali lo sgravio in esame o quello previsto dalla precedente finanziaria, ex art.1 comma 118 L.190/2015, siano già stati usufruiti relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre non è possibile beneficiare dello sgravio contributivo con riferimento a lavoratori che nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2016, quindi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015, abbiano già in essere un contratto a tempo indeterminato con il datore di lavoro, anche per interposta persona, comprese le società collegate o controllate ex art. 2359 c.c. Il contratto di lavoro intermittente invece, pur essendo escluso come fattispecie contrattuale instaurata ai fini del riconoscimento del beneficio, questa fattispecie contrattuale non costituisce causa ostativa al riconoscimento dello sgravio nell’ipotesi in cui sia già in essere nel semestre precedente la richiesta del beneficio, anche con lo stesso datore di lavoro. Nell’ottica della finalità dichiarata dal legislatore di promuovere la stabile occupazione e in deroga a quanto previsto dall’art. 31 del D.lgs. 150/2015, che dispone che gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce l’attuazione di un obbligo preesistente, il comma 181 dispone che l’agevolazione in esame è riconosciuta anche al datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisca dello sgravio contributivo, nel limite della durata e della misura che residuano, computando così il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante. Con esclusivo riferimento al settore agricolo invece l’esonero contributivo viene riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande fino a concorrenza delle risorse disponibili.
DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ I commi da 182 a 191 dell’articolo unico della legge di stabilità disciplina la detassazione dei premi di
risultato, riproposta dal legislatore dopo un anno di fermo. La disposizione è attuata con l’attribuzione delle risorse che sarebbero state destinate alla decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello; il comma 191 infatti riduce drasticamente le risorse del Fondo di cui all’art.1 comma 68 L.247/2007. La scelta legislativa di privilegiare la detassazione dei premi di risultato anziché la decontribuzione degli stessi, si traduce in un vantaggio unicamente per i lavoratori e nell’impossibilità per i datori di lavoro di godere della riduzione del costo del lavoro connessa alla decontribuzione. La legge di stabilità dispone che l’imposta del 10% sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali può essere applicata entro il limite massimo di 2000 euro lordi sui “premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, … nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa”. La disposizione trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel corso del 2015 abbiano conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore. Ai fini dell’applicazione della detassazione, le somme devono essere erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art.51 del D.Lgs. 81/2015. Una novità rispetto alla disciplina dettata negli anni scorsi riguarda i fringe benefit di cui all’art. 51 comma 2 del TUIR ed è costituita dal fatto che qualora i lavoratori dipendenti optino per trasformare il premio di produttività in servizi di welfare aziendale, tali importi non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, né possono essere soggetti all’imposta sostitutiva, ma per loro natura restano unicamente soggetti al contributo previdenziale di solidarietà. La legge dispone che la definizione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché delle modalità attuative delle disposizioni e dell’attività di monitoraggio, sia demandata ad un apposito decreto ministeriale da emanare entro sessanta giorni, cioè entro il 1° marzo 2016. E’ inoltre stabilito ai fini della determinazione dei premi di produttività, che sia computato anche il periodo obbligatorio di congedo di maternità. L’importo complessivo lordo assoggettabile a detassazione è inoltre elevato a 2500 euro lordi nell’ipotesi in cui le aziende coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, conformemente alle modalità stabilite dall’emanando decreto attuativo. PAG. 35 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2016
LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS Il comma 203 dell’articolo unico della legge di stabilità dispone che unicamente per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata e che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, l’aliquota contributiva resti fissata anche per l’anno 2016 al 27%, con l’incremento dello 0,72% per il finanziamento degli oneri connessi con la tutela della maternità, assegni familiari e malattia. In tutti gli altri casi scattano invece gli adeguamenti previsti dall’art.1, comma 79 della L.247/2007, per cui per l’anno 2016 le aliquote saranno pari al: - 31,72% per i soggetti iscritti alla gestione separata, non titolari di partita IVA, quali co.co. co., associati in partecipazione, venditori porta a porta, lavoratori autonomi occasionali con compenso che supera la soglia dei 5000 euro annui, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati; - 24% per i lavoratori autonomi titolari di pensione o iscritti presso altra gestione obbligatoria.
PART TIME INCENTIVATO PER LAVORATORI CHE MATURANO I REQUISITI DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA La legge di stabilità 2016 ha disposto una misura di riduzione del lavoro dei lavoratori più anziani e prossimi alla pensione. Il comma 284 ha previsto che i lavoratori del settore privato assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato, che maturino i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, e a condizione che abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione, possono, d’intesa con il datore di lavoro, ridurre l’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%, per un periodo di tempo non superiore a quello intercorrente tra la data di concessione del beneficio e la data di maturazione del diritto alla pensione: il beneficio riconosciuto è duplice, poiché a fronte di tale accordo l’INPS riconosce la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, e inoltre il lavoratore riceve dal proprio datore mensilmente una somma netta, non soggetta ad imposizione fiscale e contributiva, di importo pari alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Ai fini dell’individuazione della retribuzione quale base di calcolo della pensione, si applicano i criteri previsti per i contratti di soli-
darietà espansiva di cui al comma 6 art.41 D.Lgs. 148/2015. Per l’applicazione della suddetta disciplina, la riduzione d’orario deve essere oggetto di uno specifico accordo con il datore di lavoro; l’accordo deve essere poi comunicato al all’INPS e alla DTL, che provvederà ad autorizzarlo. Ottenuta l’autorizzazione l’istituto previdenziale accorderà la contribuzione figurativa, nei limiti sopraddetti. Un decreto da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento stabilirà le modalità operative del riconoscimento del beneficio.
CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ La legge di stabilità proroga anche per il 2016 la disposizione, sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, che consente al padre lavoratore dipendente, entro cinque mesi dalla nascita del figlio, di fruire di un periodo di congedo obbligatorio e di un periodo di congedo facoltativo. La legge di stabilità 2016 eleva a due i giorni di congedo obbligatorio, anche non continuativi, che si aggiungono al congedo di maternità e possono essere fruiti anche durante l’astensione della madre, indennizzati dall’INPS in misura pari al 100% della retribuzione globale, con accredito figurativo della pensione. Il congedo facoltativo rimane invece fissato a due giorni, con obbligo di richiesta con anticipo di almeno 15 giorni; si ricorda che la fruizione dei giorni di congedo facoltativo è condizionata alla scelta della lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo. La legge prevede espressamente che continui ad applicarsi la disciplina di cui al DM 22 dicembre 2012.
ULTERIORI DISPOSIZIONI Tra le disposizioni di maggior rilievo, si evidenzia
PAG. 36 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2016
che la legge 208/2015, al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ha rifinanziato per il 2016 gli ammortizzatori sociali in deroga di 250 milioni di euro. La disposizione consentirà l’accesso al trattamento ai datori di lavoro fino a cinque dipendenti non rientranti nella sfera di applicazione del fondo di integrazione salariale o nei fondi di solidarietà bilaterali o ai datori con non più di 15 dipendenti che potranno usufruire dell’assegno di solidarietà non prima del 1° luglio 2016. La legge di stabilità prevede ancora l’applicazione del decreto ministeriale n.83473 del 1° agosto 2014: il trattamento salariale in deroga può dunque essere concesso a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi. A parziale rettifica del decreto ministeriale, la mobilità in deroga non può essere concessa ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Viene inoltre prorogata a tutto il 2016 anche la DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art.15 del D.Lgs. 22/2015. Le risorse stanziate, pari a 54 milioni di euro per il 2016, coprono tutti gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. La legge dispone che per il calcolo della durata del sussidio non vengano computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della DIS-COLL. Il beneficio è erogato dall’INPS in base all’ordine cronologico delle domande e nei limiti delle risorse disponibili (BA)
Prospetto informativo disabili IL TERMINE DI PRESENTAZIONE PROROGATO AL 29 FEBBRAIO 2016 Con la circolare n. 6725 del 30 dicembre scorso, il Ministero del Lavoro rende noto che la presentazione del prospetto informativo disabili di cui all’art. 9, comma 6, L. 68/99 slitta dal 31 gennaio al 29 febbraio 2016. Il Ministero fa sapere che la proroga dei termini di presentazione si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate alla disciplina dai decreti n. 151/2015, e n.80 e 81 del 2015, che implicano l’adeguamento del sistema di trasmissione telematico a livello nazionale e regionale. Brevemente si rammenta che il decreto legislativo 151/2015 è intervenuto sulla quota di riserva, che rappresenta la quota di assunzione di disabili che i datori di lavoro sono obbligatoriamente tenuti ad effettuare. In particolare i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenuti ad assumere un disabile; il decreto è intervenuto sulla decorrenza dell’obbligo, prevedendo che fino al 31 dicembre 2016 questi decorra solo in caso di nuove assunzioni, differentemente a decorrere dal 1° gennaio 2017 i datori di lavoro interessati dovranno comunque coprire la quota di riserva anche in assenza di nuove assunzioni, effettuando l’assunzione del disabile entro 60 giorni. Con riferimento alla disciplina dell’esclusione o dell’esonero parziale dall’obbligo di assunzione da parte di datori di lavoro operanti in determinati settori, il decreto ha previsto che i datori di lavoro privati e pubblici che occupano addetti impegnati
PAG. 38 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2016
in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, hanno la possibilità di autocertificare l’esonero dall’obbligo e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Ulteriore novità introdotta dal D.Lgs. 151/2015 riguarda la modalità di assunzione dei disabili, che dall’entrata in vigore del provvedimento, il 24 settembre scorso, possono essere effettuate tutte con richiesta nominativa di avviamento. Il decreto legislativo n. 81/2015 all’art. 34 interviene invece in merito alla non computabilità del lavoratore somministrato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione delle normative di legge o di contratto collettivo: la norma prevede invece la computabilità del lavoratore somministrato nella quota di riserva in caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi. Infine il decreto legislativo n. 80/2015 ha stabilito che i datori di lavoro privati che facciano ricorso al telelavoro per motivi legati alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, possano escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti, quale appunto la normativa sul collocamento obbligatorio. Il Ministero dunque, poiché tutti questi interventi hanno “evidenti ripercussioni” sugli adempimenti di cui alla L.68/99, ha disposto la proroga del termine per la presentazione del prospetto informativo, al fine di consentire l’adeguamento dello stesso e dei sistemi informatici di supporto. (BA)
Jobs Act PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE PER LA NUOVA PROCEDURA RELATIVA ALLA RISOLUZIONE CONSENSUALE E ALLE DIMISSIONI L’art. 26 del d. Lgs. 151/2015, al fine di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, ha disposto che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro debbano essere effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro. Sulla gazzetta ufficiale n. 7 del 2016 è stato pubblicato il Decreto 15 dicembre 2015 del Ministero del Lavoro che “definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente”, in attuazione di quanto previsto dal suddetto decreto. La procedura può essere effettuata dal singolo lavoratore o da un soggetto abilitato, cioè patronato, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione e consta di tra macro fasi. Nella prima fase il lavoratore, se non assistito, è tenuto
PAG. 39 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2016
a richiedere il codice PIN all’INPS, se non già in suo possesso, e a creare un’utenza per l’accesso al portale ClicLavoro; il Ministero ha ritenuto che il possesso di questa doppia credenziale conferisca un maggiore livello di sicurezza per il riconoscimento del lavoratore. Questa prima fase non è necessaria nell’ipotesi in cui il lavoratore si rivolga direttamente ad uno dei soggetti abilitati individuati dal provvedimento, il quale si assume dunque la responsabilità dell’accertamento dell’identità del lavoratore. Nella seconda fase il lavoratore, da solo o assistito come sopra, tramite il portale lavoro.gov.it accede al modulo on line di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca; infine nella terza fase il lavoratore trasmette il modulo al datore di lavoro ed alla Direzione Territoriale competente o, se assistito, procede alla firma digitale del modulo. Il modulo viene così inoltrato alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro. Ogni modulo salvato sul portale riporta la marca temporale, cioè la data di trasmissione, il codice identificativo, e la tipologia di utenza. Si ricorda che il testo legislativo dispone che con le medesime modalità, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale. La nuova procedura, per effetto dell’art. 26, comma 8, del decreto legislativo n. 151 del 2015, entrerà in vigore il 12 marzo 2016. Si riporta fac-simile del modulo pubblicato.
PAG. 40 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2016
PAG. 41 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2016
Registro Pile APERTO IL PORTALE PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE 2016 SU PILE E ACCUMULATORI IMMESSI SUL MERCATO Dal 13 gennaio è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2015 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori. La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal Decreto Legislativo 188 del 2008, è il 31 marzo 2016. La scrivania personale è accessibile dalla home page del portale www.registropile.
it cliccando su Accesso al Registro Pile e l’accesso deve essere effettuato mediante firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato. Una volta fatto l’accesso la funzione da selezionare è “Comunicazione Pile”. Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2015. Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria. Si segnala che nella Sezione Profilo è disponibile una funzione che consente al produttore ed al sistema collettivo di accedere ad un’area dove viene riassunta la propria posizione, evidenziando anche eventuali anomalie, la compilazione è assistita da funzioni di aiuto specifiche per ogni pagina. Sul sito www.registropile. it, nell’area Manuali, potete trovare il manuale per la presentazione della comunicazione.
PAG. 42 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 1 - 15 gennaio 2016
(AB)
Registro AEE APERTO IL PORTALE PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE 2016 SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE IMMESSE SUL MERCATO Dal 13 gennaio è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel corso del 2015 da parte dei produttori e dei sistemi collettivi di finanziamento iscritti al Registro nazionale apparecchiature elettriche ed elettroniche. La scadenza per la presentazione della comunicazione, che è parte del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale previsto dal D.P.C.M. del 21 dicembre 2015, è il 30 aprile 2016. La scrivania personale è accessibile, con firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato, dal portale www.registroaee.it, cliccando sul pulsante “Scrivania per i produttori”. Le funzioni disponibili sono le seguenti: - “Scrivania Telematica” serve a delegare un soggetto terzo a presentare le pratiche di iscrizione e variazione, e la comunicazione annuale;
- “Nuova Pratica” serve a presentare una nuova pratica di iscrizione, di variazione o di cancellazione; - “Comunicazione Annuale” va utilizzata per presentare la Comunicazione annuale; - “Archivio Pratiche” serve per consultare l’elenco delle pratiche presentate; - “Visure” contiene le visure aggiornate e l’attestato di iscrizione. Suggeriamo infine di consultare l’area “Segnalazioni” dove sono riportate una serie di informazioni utili con riferimento alla vostra posizione. Sul sito www.registroaee.it, nell’area Manuali, potete trovare il manuale aggiornato per l’utilizzo del portale. Per quanto riguarda la comunicazione annuale: 1. l’accesso alla procedura va effettuato cliccando su “Comunicazione Annuale”; 2. le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2015; 3. sarà possibile comunicare i dati relativi alle apparecchiature per le quali il produttore è iscritto al registro; 4. non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria; 5. la compilazione è assistita da funzioni di aiuto specifiche per ogni pagina.
PAG. 43 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 1 - 15 gennaio 2016
(AB)
Albo nazionale Gestori Ambientali sez. regionale FVG DIRITTI DI SEGRETERIA
Dal 1° febbraio 2016 i diritti di segreteria per l’invio, esclusivamente telematico, delle istanze di iscrizione / rinnovo / variazione potranno essere
corrisposti unicamente con le seguenti modalità: carta di credito, Telemaco Pay e IConto. Con le stesse modalità potrà essere assolta in modo virtuale l’imposta di bollo. Solo per le istanze di iscrizione / variazione relative al trasporto di rifiuti unicamente transfrontalieri nel territorio italiano potranno continuare ad essere utilizzate, successivamente al 1° febbraio 2016, le attuali modalità. (Fonte: http://www.go.camcom.gov.it/)
PAG. 44 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 1 - 15 gennaio 2016
(C)
Notizie dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ACQUA: APPROVATO IL NUOVO METODO TARIFFARIO 2016/2019 PER SVILUPPO INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI QUALITÀ INTRODOTTE ANCHE REGOLE CONTRATTUALI OMOGENEE PER TUTTO IL PAESE Entra in vigore dal 1° gennaio del 2016 il Metodo Tariffario Idrico 2016/2019, il nuovo quadro di regole approvato dall’Autorità per tariffe idriche sempre più capaci di incentivare i necessari investimenti nel settore, garantendo allo stesso tempo la sostenibilità dei corrispettivi applicati all’utenza, favorendo il miglioramento della qualità dei servizi, la razionalizzazione delle gestioni e riconoscendo in modo efficiente i costi per le sole opere effettivamente realizzate. Con la delibera 664/2015/R/idr, giunta al termine di un’ampia consultazione con tutti i soggetti interessati, l’Autorità per il secondo periodo regolatorio del sistema idrico integrato (SII), di durata quadriennale, intende continuare l’avviato percorso di sviluppo del settore attraverso una regolazione stabile e certa, elevando gli standard del servizio e la sostenibilità sociale e ambientale della fornitura, nel rispetto dell’economicità, efficienza ed equilibrio economico finanziario nelle gestioni [1]. Nel segno della continuità, il ‘Metodo Tariffario Idrico 2’ poggia sui due principi guida del precedente metodo valido per il 2014/2015, con particolare riferimento alla selettività e alla responsabilizzazione, da attuare attraverso una regolazione asimmetrica, capace di adattarsi alle diverse esigenze di un settore molto differenziato a livello locale e nella governance. La regolazione tariffaria applicabile nel secondo periodo regolatorio è riconducibile quindi ad una matrice di schemi regolatori (rispetto al precedente metodo tariffario, si amplia la gamma dei diversi tipi di schemi tariffari, sei e non più quattro) nell’ambito della quale ciascun soggetto compe-
tente potrà individuare la soluzione più efficace in base alle proprie realtà. Nel dettaglio, la scelta potrà essere effettuata in base a diversi fattori: in ragione del fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti, dell’eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore (principalmente legata a processi di aggregazione o a rilevanti miglioramenti qualitativi dei servizi erogati), dell’entità dei costi operativi per abitante servito da ciascuna gestione rispetto al dato medio di settore. Inoltre è previsto uno schema regolatorio virtuale, nei casi in cui l’Ente di governo dell’ambito, in fase di aggregazione di gestioni, non disponga di un corredo informativo per oltre la metà della popolazione servita dal nuovo gestore d’ambito. Tale schema consente di adottare specifiche assunzioni nella valorizzazione delle componenti di costo iniziali. Sono poi previste condizioni specifiche di regolazione, a carattere individuale, che potranno essere declinate solo nei casi di accoglimento di istanze di accesso alla perequazione per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario delle gestioni. L’Autorità ha previsto anche un aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e della RAB, nonché la possibilità di una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, su istanza motivata, qualora dovessero verificarsi circostanze straordinarie ed eccezionali e tali da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario. Per il secondo periodo regolatorio si conferma la presenza del moltiplicatore tariffario da applicare alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria adottata da ciascuna gestione nell’anno base 2015, nonché la previsione di un limite alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario. Confermata pure la previsione di una riduzione del 10% delle tariffe applicate nei casi di mancato invio degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, mentre vengono ampliate le casistiche al verificarsi delle quali si dispone l’esclusione dall’aggiornamento tariffario [2]. Il nuovo metodo tariffario MTI-2 prevede inoltre meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità contrattuale e tecnica del servizio, introducendo un meccanismo di premi/penalità,
PAG. 45 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 1 - 15 gennaio 2016
alimentato da una specifica componente tariffaria, obbligatoria per tutti i gestori, da destinare ad uno specifico fondo per la qualità che, in sede di prima attivazione, promuove, premiando le best practice, la crescita dei livelli di qualità contrattuale rispetto ai parametri definiti dalla delibera sulla qualità contrattuale (655/2015/R/idr).
LE NUOVE REGOLE DI QUALITÀ CONTRATTUALE Particolare attenzione è stata dedicata anche alla regolazione della qualità contrattuale nel settore idrico. L’Autorità, partendo dalla ricognizione delle principali criticità riscontrate, ha introdotto regole su diversi aspetti, univoche e valide per l’intero Paese, superando le difformità tra gli standard qualitativi attualmente previsti nelle Carte dei servizi adottate dai diversi gestori. In particolare, con la delibera 655/2015/R/idr, appena approvata, l’Autorità ha proposto regole per rafforzare la tutela degli utenti finali con l’introduzione di standard di qualità contrattuali minimi omogenei sul territorio nazionale, con i relativi indennizzi automatici pari a 30 euro che il gestore dovrà corrispondere all’utente in caso di mancato rispetto degli standard stessi. Tra le principali novità introdotte si segnalano gli obblighi minimi di fatturazione che prevedono, a tutela dell’utente, che il gestore emetta una bolletta semestrale per consumi medi annui fino a 100 mc, quadrimestrale per quelli tra 101 e 1.000 metri cubi, trimestrale per quelli tra 1.001 mc e 3.000, bimestrale oltre i 3.000 mc; le bollette superiori al 100% del consumo medio annuale potranno essere rateizzate e la relativa richiesta potrà essere effettuata anche nei 10 giorni successivi alla scadenza. Sono inoltre previsti: tempi massimi per eseguire le prestazioni relative all’attivazione del contratto (ad es. 10 giorni per un allaccio, 5 giorni per attivare la for-
nitura o per una voltura); standard in materia di gestione dei reclami, risposte alle informazioni e servizi telefonici per gli utenti. Gli standard qualitativi definiti dall’Autorità dovranno essere garantiti a partire dal 1° luglio 2016, entrando a pieno regime dal 1° gennaio 2017. Di primaria importanza per il completamento della regolazione anche il provvedimento per l’introduzione di una disciplina uniforme della convenzione tipo, anch’esso appena approvato con delibera 656/2015/R/idr, per la regolazione dei rapporti tra Enti affidanti e soggetti gestori. Tutte le delibere e le relative schede di approfondimento sono disponibili sul sito www.autorita. energia.it [1] Le competenze di regolazione e controllo nei servizi idrici sono state attribuite all’Autorità per l’energia dal dl 201/11 e dal Dpcm 20 luglio 2012 [2] Oltre che per la mancata adozione della Carta dei Servizi, per la fatturazione all’utenza domestica di un consumo minimo impegnato, per la mancata consegna degli impianti al gestore d’ambito, per la presenza di un titolo ad esercire il servizio dichiarato invalido o su cui pende un contenzioso giurisdizionale, si provvederà a disporre l’invarianza dei corrispettivi applicati agli utenti anche nei seguenti casi: per gestori diversi dai gestori d’ambito, cessati ex lege, che eserciscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente; per le gestioni che non risultano essere dotate degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo; per gestioni che non provvedano al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle componenti tariffarie specificamente istituite, tra cui la componente UI1.
PAG. 46 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 1 - 15 gennaio 2016
(C)
MUD 2016
PUBBLICATO IL DECRETO PER IL MODELLO DI DICHIARAZIONE
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2015 stabilisce che il modello di dichiarazione, previsto dal D.P.C.M. del 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2014, è confermato. Il modello, già utilizzato nel 2015, sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2016. Informazioni aggiuntive alle istruzioni riportate in Allegato al D.P.C.M. del 17 dicembre 2014 saranno rese disponibili sui siti Internet del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’ISPRA, dell’Unioncamere, di Infocamere e di Ecocerved.
Il provvedimento precisa che le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente via telematica: - Comunicazione Rifiuti; - Comunicazione Veicoli fuori uso; - Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio; - Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito www. mudtelematico.it.
SERVIZIO DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE MUD 2016 Anche quest’anno l’Associazione organizza il servizio per la compilazione e l’invio della denuncia annuale dei rifiuti speciali prodotti e smaltiti durante l’anno 2015.
PAG. 47 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 1 - 15 gennaio 2016
(AB)
Piano Energetico Regionale NUOVA APPLICAZIONE
Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 260/Pres/2015 è stato approvato il nuovo Piano energetico regionale. Lo stesso, pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 del 30 dicembre 2015 al BUR n. 52 del 30 dicembre 2015, si compone dei seguenti elaborati: a) Il Piano energetico regionale (PER) al quale sono allegate le Norme Tecniche di Attuazione (Allegato 1); b) Il Rapporto Ambientale di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (Allegato 2); c) La Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale (Allegato 3); d) La Dichiarazione di sintesi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 152/2006 (Allegato 4). Il PER è lo strumento strategico di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi comunitari, nazionali e regionali vigenti, assicura una correlazione ordinata fra energia prodotta, il suo utilizzo efficiente e efficace e la capacità di assorbire tale energia da parte del territorio e dell’ambiente. La strategia di fondo del PER persegue il principio dello sviluppo sostenibile, tutelando il patrimonio ambientale storico e culturale e, al tempo stesso, completa le azioni e la vision economica finanziaria della L.R. 3/2015 Rilancimpresa, orientando il sistema economico alle “tecnologie pulite”, incentivando le imprese a creare nuova occupazione attraverso i green job, con la promozione di nuove competenze collegate alle
nuove professionalità che il settore energetico richiede. Il PER individua Obiettivi e Misure per lo sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale e lo realizza all’interno della visione globale della riduzione delle emissioni climalteranti, come delineato in data 12 dicembre 2015 dall’Accordo di Parigi della COP21 (Conferenza delle Parti dell’United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Le Misure del PER, al fine di divenire operative, dovranno essere analizzate per stabilirne la potenzialità strategica e poi scegliere, tra quelle indicate, quali incentivare perché portino il miglior risultato in termini di efficienza e efficacia. Il PER è uno strumento dinamico, non rigido e in costante aggiornamento, data la incessante modifica di politiche, normative e tecnologie sul tema energetico, tema trasversale e particolarmente legato a aspetti di ricerca scientifica e tecnologica. Tale affermazione si dimostra con il fatto che il PER supera il precedente Piano energetico regionale (approvato con Decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2007, n. 0137/Pres) che non teneva conto delle importanti novità relative alla incentivazione dell’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili, di cui al Decreto Ministeriale del 18/12/2008, dove erano state stabilite le modalità attuative dei nuovi meccanismi di incentivazione. Dal 2008 le fonti di energia rinnovabile hanno avuto una forte incentivazione, sia come consumo e sia come produzione, modificando in modo significativo gli scenari energetici regionali. Il PER tiene conto dunque delle sostanziali modifiche normative e regolamentari avvenute dal 2007/2008 e di tutte le normative comunitarie e nazionali in tema di energia da fonte rinnovabile e delle problematiche legate alle emissioni di gas climalteranti, derivate dal riscaldamento globale antropogenico. (AB)
PAG. 48 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 1 - 15 gennaio 2016
SOA: rinnovo per la Deltaimpianti È ABILITATA ANCHE ALL’ESECUZIONE DELLA CATEGORIA 0S 18-A, RELATIVA A COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO La Deltaimpianti srl, rappresentata dal perito Fabio Picogna, con sede a Nimis (UD) in via Merano n. 14, ha rinnovato l’attestazione SOA, ottenendo le iscrizioni per le categorie OG6 per 1.500.000 (classifica III bis) e la categoria OS 18-A per 516.000 euro (classifica II). Potrà eseguire la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il «servizio idrico integrato» ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamen-
PAG. 49 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2016
to. Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti fino ad un importo massimo di 1.800.000 euro. Inoltre è abilitata all’esecuzione della categoria OS 18-A relativa a componenti strutturali in acciaio che riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio fino ad un importo massimo di 619.200 euro. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Circolare della Regione sulla pianificazione territoriale LA CIRCOLARE INTENDE FORNIRE ALCUNE INDICAZIONI INTERPRETATIVE AL FINE DI AGEVOLARE L’APPLICAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE La nostra Regione e in particolare il Servizio pianificazione territoriale ci comunica che sul 1° Supplemento ordinario n. 39 del 21 ottobre 2015 al Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 ottobre 2015 è stata pubblicata la legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25, recante “Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia”, all’interno della quale gli articoli 26 e 27 contengono disposizioni incidenti in ambito edilizio, recando modifiche rispettivamente alla LR 44/1985 in punto di altezze minime a fini igienico-sanitari ed al Codice regionale dell’edilizia. Con circolare n. 39478/P del 29/12/2015 il Servizio pianificazione territoriale ha trasmesso a tutti i Comuni del FVG, alle Province, agli Orini Professionali, alle CCIAA e alle Associazioni di Categoria una circolare interpretativa sulle modifiche alla LR 44/1985 ed alla LR 19/2009 apportate con la LR 20/2015 e LR 25/2015. Il documento coglie inoltre l’occasione per rappresentare che, in sede di approvazione della LR 20/2015 (Assestamento di bilancio 2015) sono state apportate ulteriori modifiche alla legge regionale 19/2009 mediante emendamenti consiliari che hanno interessato definizione e limiti degli interventi di manutenzione straordinaria: anche su tali aspetti la presente circolare intende fornire alcune indicazioni interpretative al fine di agevolare la coordinata applicazione dell’istituto sul territorio regionale.
1) MODIFICHE ALLA LR 44/1985 IN PUNTO DI ALTEZZE MINIME DEI VANI NEI CENTRI STORICI (CFR. LR 25/2015, ART. 26) Con la modifica introdotta alla LR 44/1985 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari PAG. 50 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2016
dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi) viene sancita l’equiparazione tra le zone territoriali omogenee A di centro storico - come definite dal PURG - e le ZTO B0 al fine di ampliare le ipotesi in cui risulta possibile mantenere le altezze utili interne preesistenti in deroga alle altezze minime ordinariamente previste dall’art. 2 LR cit. Analogamente, lo stesso regime eccezionale di cui all’art. 5 è esteso anche con riferimento a singoli edifici equiparati alle zone A e B0, come individuati sulla base di specifiche previsioni degli strumenti urbanistici comunali. L’originaria previsione, che straordinariamente consentiva il mantenimento delle preesistenti altezze utili dei vani (pur sempre nel rispetto dei parametri minimi inderogabili previsti dal legislatore regionale) esclusivamente nelle zone di centro storico individuate ai sensi del PURG (cfr. art. 34 delle norme di attuazione del Piano) è stata estesa anche alle zone B0 ed agli edifici sottoposti, per ragioni di interesse storico-culturale-artistico-paesaggistico ecc., ad un particolare regime di salvaguardia che limita le possibilità di intervento sugli immobili così classificati alle sole opere di restauro/risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia fedele. Ne deriva che, nel caso di interventi di recupero operati sul patrimonio edilizio esistente ricompreso in ZTO A/B0/altri immobili equiparati in forza di previsione di PRGC, qualora non sia possibile il rispetto dei parametri ordinari, è consentito il mantenimento delle altezze preesistenti purché: - nel caso di altezze uniformi, l’altezza non sia inferiore a m 2,20 per i vani utili e 2,00 per gli accessori; - nel caso di altezze non uniformi da compensare, l’altezza minima non sia in alcun punto inferiore a 1,50 per i vani utili e 1,40 per gli accessori; in ogni caso, l’altezza media non può essere inferiore a 2,20 per i vani utili e 2,00 per gli accessori. La previsione eccezionale dispone una deroga alle misure ordinariamente stabilite in: - m 2,50 per vani abitabili (m 2,40 per edifici impostati ad una quota media superiore a 400 m s.l.m.); - m 2,40 per vani accessori (es. corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti, ecc…) salvo i casi
di compensazione delle altezze non uniformi disciplinati dall’articolo 3 LR 44/1985. Va segnalato che l’art. 5 della LR 44/1985, così come riformulato, non prevede l’espresso divieto di aumento del numero delle unità immobiliari a seguito degli interventi sul patrimonio edilizio esistente ed opera indiscriminatamente: - anche nel caso di recuperi finalizzati ad usi diversi da quello abitativo; - indipendentemente dall’originaria destinazione d’uso dell’immobile (non solo, quindi, su edifici già destinati ad uso residenziale); - non solo su sottotetti o locali interrati e simili, ma anche su piani intermedi, consentendo il mantenimento delle altezze preesistenti anche nel caso di recupero di parti diverse dell’edificio. La modifica in analisi completa quindi la previsione speciale di cui all’art. 39 LR 19/2009 in materia di recupero del patrimonio edilizio esistente, la quale - al comma 1 - consente in determinate ipotesi la deroga alle misure di cui alla LR 44/1985 (stabilendo in via eccezionale un’altezza minima di 1,30 m ed un’ altezza media di 1,90 m, salvo specifiche disposizioni per zone montane), ferma restando la sagoma dell’edificio, ma, diversamente da quanto sopra evidenziato, con esclusivo riferimento a: - recuperi a fini abitativi; - su immobili già destinati, almeno parzialmente, a residenza; - operati su sottotetti (o cantine/taverne, magazzini, depositi, garage, locali interrati e seminterrati, ma con altezza minima di 2,20 m); - purché non comportino aumento del numero di U.I. (Unità Immobiliari).
2) MODIFICHE ALLA LR 19/2009 IN PUNTO DI VARIANTI IN CORSO D’OPERA (CFR. LR 25/2015, ART. 27, COMMI 1 E 2) Con la modifica intervenuta sull’articolo 16 del Codice regionale dell’edilizia viene espressamente prevista la facoltà di operare varianti in attività edilizia libera anche in sede di intervento edilizio già assentito da titolo rilasciato dal Comune ovvero denunciato mediante DIA in alternativa al permesso di costruire. Ne deriva che gli interventi ascrivibili alle ordinarie fattispecie elencate all’interno dell’articolo 16, comma 1 quali interventi realizzabili in edilizia libera (cui non consegue alcuna attività di riscontro o certificativa da parte del Comune, cfr. art. 16, c. 4, LR 19/2009) possono essere eseguiti con lo stesso regime edificatorio semplificato anche qualora effettuati in variante rispetto all’intervento principale (analogamente a PAG. 51 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2016
quanto disposto in relazione alla cd. SCIA in variante a seguito della nuova formulazione dell’articolo 17 LR 19/2009, intervenuta con LR 13/2014). Sebbene non espressamente stabilito dal legislatore regionale, la stessa previsione che ammette le varianti in edilizia libera deve ritenersi operante anche in relazione ad interventi principali eseguiti mediante SCIA, dovendosi ragionevolmente estendere il regime semplificatorio anche a fattispecie di minor rilevanza dal punto di vista urbanistico-edilizio. Si evidenzia infine che per tali fattispecie il legislatore regionale ha prescritto la comunicazione di inizio dei lavori al Comune competente per territorio, a prescindere dall’ordinaria elencazione di cui al comma 5 dell’articolo 16 LR 19/2009. Conseguentemente, è stato disposto che l’inadempimento rispetto all’obbligo di comunicazione sia soggetto all’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 258 (ridotti nei casi di “ravvedimento operoso”) di cui all’articolo 51, comma 4-bis, qualora l’intervenuto inizio dei lavori non venga comunicato ovvero non siano trasmessi la relazione tecnica asseverata e l’elaborato grafico esplicativo, ove previsto. La finalità sottesa all’integrazione dell’articolo 16 LR 19/2009 è evidentemente quella di evitare il prodursi di ipotesi di disallineamento tra gli elaborati progettuali presenti agli atti comunali (già oggetto del provvedimento autorizzativo rilasciato) e quanto riprodotto in sede di aggiornamento catastale sull’evidenza delle opere effettivamente realizzate. La formulazione, sostanzialmente analoga a quanto previsto nella disciplina relativa alla SCIA di cui all’articolo 17, commi 2 e 3 (ndr: variante di mero aggiornamento progettuale dell’intervento principale), con la quale condivide la logica semplificatoria, produce l’effetto che eventuali variazioni rispetto al progetto originariamente assentito o depositato, riconducibili ad ipotesi di attività edilizia libera e che non costituiscono nuove opere di rilievo autonomo (ad es. realizzazione di manufatti pertinenziali ex art. 16, c. 1, lett. k), LR 19/2009), possono essere depositate entro o contestualmente alla dichiarazione di ultimazione dei lavori in fase di richiesta di rilascio del certificato di agibilità (e quindi entro 30 giorni dalla fine effettiva dei lavori, ai sensi dell’art. 28, c. 1): nello stesso lasso temporale, intercorrente tra l’ultimazione delle opere ed il deposito dell’istanza volta ad ottenere il rilascio del certificato di agibilità (ovvero anche contestualmente alla stessa) risulta quindi consentito l’aggiornamento del progetto assentito mediante comunicazione di intervenuto inizio lavori in edilizia libera, anche alla luce dell’irrilevanza dell’intervento in variante per le fi-
nalità di vigilanza e controllo previste dall’articolo 21, comma 6 (attesa l’intervenuta comunicazione di inizio lavori originaria, nei casi di permesso di costruire, riferita all’intervento principale). Ne discende che la sanzione pecuniaria sopra ricordata trova applicazione: - nell’ipotesi di mancata allegazione della documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 16, comma 5, LR 19/2009, costituita dalla relazione tecnica asseverata e dall’elaborato grafico esplicativo: intervenendo a lavori ultimati nella rappresentazione dell’opera in variante, l’adempimento equivale al deposito di un progetto as built, dovendo necessariamente tener conto delle varianti intervenute in corso d’opera, a qualsiasi titolo legittimate; - qualora, in fase di rilascio del certificato di agibilità (ad es. in sede di sopralluogo di verifica a lavori ultimati), emergano difformità riconducibili alle fattispecie di attività edilizia libera di cui all’art. 16; - in forma ridotta nel caso di tardiva presentazione della comunicazione di intervenuto inizio dei lavori oltre la scadenza sopra ricordata (i.e.: trenta giorni dall’effettiva conclusione dei lavori). Coerentemente, è stata altresì esplicitata la possibilità di variare mediante SCIA non solo interventi già assentiti da permesso di costruire (o oggetto di cd. “super-DIA) ma anche quelli legittimati dal deposito di una SCIA, eliminando il dubbio circa l’operatività anche in tale caso della variante di mero aggiornamento progettuale a completamento lavori dell’intervento principale. E’ solo il caso di ricordare che anche gli interventi attuabili in attività edilizia libera restano comunque assoggettati agli adempimenti prescritti dalle altre leggi di settore incidenti in ambito edilizio, esemplificativamente elencate dall’articolo 1, comma 2, LR 19/2009 (es. deposito calcoli/ strutturali, autorizzazione paesaggistica, obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, ecc…, ove dovuti). Si ritiene infine opportuno ricordare che le varianti in corso d’opera possono costituire idonea giustificazione a supporto di eventuali richieste di proroga del termine fissato dal titolo autorizzativo per l’ultimazione dei lavori, motivandone – ove richiesto – il differimento della scadenza con conseguente rideterminazione del termine finale ai sensi di quanto disposto dall’art. 23, comma 2, del Codice regionale dell’edilizia. Nelle ipotesi in cui sia invece decorso il termine per l’ultimazione dei lavori senza che sia stata presentata al Comune istanza di proroga ed il titolo risulti decaduto ai sensi del comma 3 dell’articolo in analisi, il CoPAG. 52 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2016
dice regionale dell’edilizia prevede che la realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito sia subordinata al rilascio di un nuovo permesso di costruire per le lavorazioni ancora da eseguire (siano esse già originariamente assentite ovvero in variante, e quindi nuove opere, rispetto a quelle originariamente autorizzate), salvo che le finiture di completamento siano ricomprese tra quelle realizzabili mediante SCIA o in regime di attività edilizia libera (cfr. art. 23, c. 5, LR 19/2009): resta ferma la facoltà per l’interveniente di richiedere il rilascio del certificato di agibilità per la parte di edificio ultimata, qualora sussistano le condizioni prescritte dall’art. 27 della LR 19/2009.
3) PRECISAZIONI E INTEGRAZIONI IN PUNTO DI ONERI CONCESSORI (CFR. LR 25/2015, ART. 27, C. 4 E 5) Al fine di dirimere i dubbi insorti sull’operatività di alcune fattispecie di esonero contributivo già previste nell’articolo 30, comma 1, LR 19/2009, ne è stata precisata la portata applicativa specificando in particolare quanto segue. 1) Gli interventi di restauro o risanamento conservativo di edifici residenziali sono esonerati dall’obbligo di versamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire, al pari delle ristrutturazioni edilizie eseguite sulle predette destinazioni d’uso residenziali: un tanto al fine di chiarire che ad interventi sostanzialmente analoghi spetta lo stesso trattamento agevolativo, in punto di oneri concessori, non rinvenendosi ragionevolezza nell’assoggettamento di opere meno impattanti, dal punto di vista urbanistico-edilizio, a maggiori oneri contributivi ed attesa, peraltro, l’analoga finalità di recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso residenziale connessa a tutte le tipologie in argomento (che risultano analogamente finalizzate a dar risposta al disagio abitativo esistente contenendo il consumo di nuovo suolo). Risulterebbe infatti palese l’illogicità e la mancanza di equità che deriverebbe dal trattamento diverso - dal punto di vista contributivo - dello stesso intervento, identico nella sostanza ma legittimamente qualificabile in modo eterogeneo nelle diverse fattispecie delineate dal legislatore (cfr. art. 30, c. 1, lett. b), LR 19/2009). Viene chiarito quindi che tutti gli interventi di recupero di edifici esistenti ad uso residenziale, in altre parole, fino alla ristrutturazione edilizia cd. Fedele, rimangono esonerati dal pagamento del contributo di costruzione ad eccezione dell’ipotesi in cui la trasformazio-
ne fisica sia accompagnata da un contestuale cambio di destinazione d’uso in altro diverso da quello residenziale. Resta inteso che rimane esente, in forza del combinato disposto di cui alle lettere b) ed h) del comma in analisi, l’ipotesi di ristrutturazione edilizia, attuata su immobili già destinati ad altri usi e ricadenti in zone A/B/B0, nel caso in cui la trasformazione fisica avvenga contestualmente al mutamento di destinazione d’uso in residenziale: un tanto al fine di evitare la paradossale conclusione secondo cui il medesimo intervento composito (modifica di destinazione d’uso in residenziale in ZTO A/B/ B0 e trasformazione fisica) sarebbe esentato esclusivamente qualora frammentato in due procedimenti autonomi e immediatamente successivi, attivandosi prima la comunicazione di cambio di destinazione d’uso in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale (ndr: attività edilizia libera con comunicazione, cfr. art. 16, c. 1, lett. g), LR 19/2009) e solo successivamente l’intervento di ristrutturazione edilizia. L’irragionevolezza della soluzione prospettata risulta evidente in quanto condurrebbe ad orientare il richiedente al raddoppio delle pratiche edilizie e connessi oneri amministrativi, in spregio ai principi della semplificazione delle procedure relative agli interventi edilizi sancito dall’art. 1, comma 1, lettera e), dello stesso Codice regionale dell’edilizia, da cui scaturisce l’obbligo di snellire – ove possibile - l’attività in capo alle PA in termini di ricezione/verifica/istruttoria, ecc… E’ chiaro quindi l’intendimento del legislatore regionale di favorire economicamente l’intervento complessivamente considerato in virtù della sua capacità di rappresentare idonea risposta al fabbisogno abitativo regionale mediante contenimento del consumo di nuovo suolo. In estrema sintesi, considerata l’esenzione dal contributo concessorio per tutti i cambi di destinazione d’uso in residenziale in ZTO A/B/ B0, attuati con o senza opere, risultano esonerati dal pagamento degli oneri concessori tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente: - già destinato, e mantenuto, ad uso abitativo (in qualsiasi ZTO) - ovvero da destinarsi (in ZTO A/B/B0) ad uso abitativo a seguito della trasformazione fisica sullo stesso operata. Residuano quali interventi di recupero a titolo oneroso quelli operati su immobili, già destiPAG. 53 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2016
nati a fini residenziali, per cui venga contestualmente richiesta una modifica della destinazione in usi diversi da quello residenziale. 2) E’ comunque garantito l’esonero contributivo, fino alla misura del 20 per cento rispetto alla superficie imponibile esistente all’atto del primo ampliamento, anche per ampliamenti della residenza che complessivamente eccedano tale soglia percentuale: è stato chiarito quindi che, nei casi di interventi che esorbitino la quota del 20%, la quantificazione degli oneri dovrà essere rapportata solo alla parte eccedente, ferma restando in ogni caso l’esenzione per la quota di superficie imponibile entro la percentuale sopra ricordata. In forza della sua valenza di provvedimento legislativo non innovativo bensì meramente chiarificatore di un dispositivo già operante, risulta palese che tale disposizione promani effetti in via immediata, anche con riferimento alle pratiche in corso, agendo alla stregua di una norma di interpretazione autentica. Inoltre, si segnala che con la modifica intervenuta sull’articolo 36 (che ha portato all’introduzione del comma 3 ter) è stata concessa la facoltà ai Comuni di ridurre, mediante delibera di Consiglio comunale, la quota relativa agli oneri di urbanizzazione per interventi di ampliamento di edifici a uso residenziale già esistenti in zona agricola, potendosi rapportare una parte dell’aumento (corrispondente al 30 per cento rispetto al volume utile esistente) ai valori e ai coefficienti individuati dalle tabelle parametriche regionali in relazione alla destinazione d’uso residenziale in ZTO B: la quantificazione ordinaria degli oneri è necessitata esclusivamente in relazione alla sola parte eccedente detta misura percentuale. La facoltà rimessa al Consiglio Comunale è volta ad agevolare limitati ampliamenti strettamente funzionali alle esigenze dei nuclei insediati, anche al fine di evitare il consumo di nuovo suolo derivante da edificazioni ex novo. Il legislatore regionale ha evidentemente reputato l’autonomia decisionale del singolo Comune - nell’ambito della gestione del proprio territorio e sulla base della conoscenza delle peculiarità dello stesso - come lo strumento più idoneo a consentire un adeguato e specifico apprezzamento della consistenza degli insediamenti esistenti in zona agricola caso per caso, demandando all’ambito locale la scelta in merito all’incentivazione di limitati incrementi del patrimonio edilizio esistente (cfr. art. 27, comma 5, LR 25/2015).
4) AGGIORNAMENTO DELLA LR 19/2009, ANCHE IN RELAZIONE ALLE MISURE PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI (CFR. LR 25/2015, ART. 27, COMMI 3, 6, 7 E 8) Con la legge regionale 25/2015 si è provveduto infine ad aggiornare i rinvii normativi contenuti nel Codice regionale dell’edilizia: - da una parte, facendo riferimento all’attuale collocazione dell’elenco esemplificativo degli interventi realizzabili in SCIA, originariamente contenuto nell’articolo 17 della legge regionale 19/2009 ed ora inserito nell’art. 10 bis del Regolamento di attuazione; - dall’altra, attualizzando il riferimento legislativo nazionale in tema di efficientamento energetico e relative misure di deroga, ad oggi previste dal D.Lgs. 102/2014 (e non più dal D.Lgs. 115/2008), in ragione del quale: a) per gli edifici di nuova costruzione, è stata incrementata dal 10 al 20 per cento la riduzione minima dell’indice di prestazione energetica richiesta al fine dell’operatività delle misure di promozione ed è stato aumentato da 25 a 30 centimetri il bonus di non computabilità per gli elementi verticali e di copertura (entro il quale il maggior spessore non viene considerato per la determinazione di volumi e superfici utili, oltre che per i rapporti di copertura); giova rammentare che tali deroghe operano anche in relazione agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, nonché in rapporto alle distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà e di protezione del nastro stradale; b) per gli interventi su edifici esistenti, le deroghe sono state portate dalla misura di 20 a 25 centimetri per il maggior spessore delle pareti verticali esterne e in relazione alle altezze massime degli edifici, nonché da 25 a 30 centimetri per il maggior spessore degli elementi di copertura, ferma restando la riduzione minima richiesta del 10 per cento dei limiti di trasmittanza. Per ovviare ai dubbi scaturenti dal mancato aggiornamento tempestivo del testo legislativo rispetto alle modifiche introdotte su discipline diverse ma comunque afferenti all’ambito edilizio, è stata introdotta all’articolo 64 bis una esplicita clausola di rinvio dinamico, per cui – anche nelle more di esplicito adeguamento normativo - “il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato PAG. 54 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2016
al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione”.
5) MODIFICHE ALLA LR 19/2009: INTERVENTI DI FRAZIONAMENTO E FUSIONE IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CFR. LR 20/2015, ART. 4, C. 53) Come ricordato nelle premesse, con l’emendamento consiliare proposto in sede di approvazione della legge di assestamento del bilancio per l’anno in corso è stata introdotta la possibilità di operare frazionamenti o fusioni di unità immobiliari esistenti mediante interventi di manutenzione straordinaria, fermo restando l’inquadramento delle opere, dal punto di vista del regime edificatorio, all’interno dell’attività edilizia libera o della SCIA a seconda dell’incidenza o meno sotto il profilo strutturale. In sostanziale analogia con la previsione nazionale introdotta nel DPR 380/2001 (cfr. art. 3, c. 1, lett. b), TUE) con il cd. “Sblocca Italia”6, il Codice regionale dell’edilizia ricomprende ora tra gli interventi di manutenzione straordinaria eseguibili in attività edilizia libera con comunicazione (cfr. art. 16, c. 1, lett. A bis) anche quelli che comportano il frazionamento o la fusione di singole unità immobiliari preesistenti, purché non rilevanti dal punto di vista strutturale. La soppressione del divieto di aumento del numero di unità immobiliari esistenti mediante interventi di manutenzione straordinaria (cfr. art. 4, comma 53, lettera a), LR 20/2015) ha consentito al legislatore regionale di estendere l’ambito di operatività dell’attività edilizia libera, includendo nell’elenco delle opere che non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo né di attività certificativa comunale ma solo di comunicazione di inizio lavori (corredata da relazione tecnica asseverata ed eventuale elaborato grafico esplicativo, cfr. art. 16, c. 5) anche gli interventi consistenti nel frazionamento o nella fusione di unità immobiliari preesistenti, purché non incidenti sul profilo strutturale. Ne deriva che, qualora l’intervento manutentivo interessi anche la struttura dell’edificio, lo stesso continua ad essere assoggettato al regime edificatorio della SCIA. Risulta inoltre evidente che, al fine di garantire l’operatività della disposizione neo-introdotta, il divieto di alterazione dei volumi preesistenti non possa che essere riferito al complessivo parametro volumetrico esistente prima dell’intervento e non, invece, ai singoli volumi delle unità interessate dall’opera: un tanto anche in considerazione
Concessionaria Esclusiva per la pubblicitĂ su
phone: 0432 505 900 www.scriptamanent.sm posta@scriptamanent.sm
del dichiarato intento del legislatore regionale di recepire la modifica normativa apportata a livello statale al fine di adeguare il Codice regionale dell’edilizia alla logica semplificatoria sottesa all’innovazione introdotta nel DPR 380/2001. La lettura della disposizione regionale, in aderenza a quanto stabilito a livello nazionale, risulta quindi poter far più genericamente rientrare, all’interno della categoria della manutenzione straordinaria, gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria utile complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
6) MODIFICHE ALLA LR 14/2002, ART. 56, COMMA 2, IN AMBITO DI FINANZIAMENTO DI LAVORI PUBBLICI (CFR. ART. 7, C. 4, LETT. B), LR 25/2015) Si coglie da ultimo l’occasione per ricordare che, in merito alla disciplina regionale dei lavori pub-
PAG. 56 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2016
blici di cui alla LR 14/2002, con la più volte citata LR 25/2015: - è stata operata la sostituzione del comma 2 dell’articolo 56 nel senso di ammettere a finanziamento il quadro complessivo degli oneri afferenti a lavori, acquisizione di aree/immobili e spese tecniche e generali e di collaudo (compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l’Iva), relativi alle opere che godono di sostegno pubblico: per tali voci di spesa, quindi, la sostenibilità dell’intervento con finanziamento pubblico non è più limitata da specifiche aliquote percentuali, stabilite con decreto del Presidente della Regione, ma è parametrata sull’intera spesa sostenuta a tali fini, sia con riferimento alla fase della concessione che in sede di rendicontazione; - è stata conseguentemente abrogata la previsione legislativa che demandava ad apposito decreto del Presidente della Regione la determinazione delle aliquote relative alle diverse categorie di opere, dovendosi quindi ritenere immediatamente operante la disciplina vigente a livello statale. (CS)
Guida pratica alle reti d’impresa (4a parte) IL DOCUMENTO È STATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E GOVERNO DEL TERRITORIO E DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME Per la partecipazione delle reti d’impresa alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici è stata redatta una Guida pratica per le stazioni appaltanti e gli operatori economici. Il presente documento è stato approvato dalla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio nella seduta del 18 febbraio 2015 e approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 24 settembre 2015. Il documento, elaborato nell’ambito dell’Area Contratti Pubblici di ITACA, è stata redatto da uno specifico Gruppo di lavoro “Reti d’Impresa”, in collaborazione con Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e RetImpresa. Ricordiamo che ITACA è l’organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, opera attraverso specifici gruppi di lavoro composti da funzionari e dirigenti regionali competenti in materia, organizzati nelle seguenti aree tematiche: I. Contratti Pubblici, II. Sostenibilità Energetica e Ambientale, III. Sicurezza sul Lavoro, IV. Legalità e Trasparenza, V. Capitolati tecnici e Prezzari, VI. Edilizia e Governo del Territorio, VII. Osservatorio Regionale Appalti, VIII. Partenariato Pubblico Privato. La commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio è una delle Commissioni permanenti istituite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di supporto alle decisioni dell’Assemblea dei Presidenti regionali in ordine ai temi inerenti lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità, del trasporto in tutte le sue modalità e, in particolare, del trasporto pubblico locale, e infiPAG. 57 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2016
ne sui temi degli appalti pubblici e concessioni. La Commissione si avvale di un coordinamento tecnico composto da funzionari e dirigenti regionali competenti per materia. In questa quarta e ultima parte continuiamo nell’approfondimento dei vari capitoli del documento.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DELLE RETI ALLE GARE PUBBLICHE Si passa ora a specificare quali sono gli adempimenti ai fini della partecipazione alle gare, a seconda del diverso grado di strutturazione della rete. a) Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica Nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, la partecipazione è ammessa solo se l’organo comune apporta i requisiti ed esegue le prestazioni in misura maggioritaria. L’organo comune può indicare anche solo alcune fra le imprese aderenti al contratto di rete ed alle quali l’offerta deve essere riferita, ma deve, obbligatoriamente, far parte di queste. Come già espresso, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare come scopo strategico della Rete. L’organo comune può svolgere il ruolo di mandataria, solo laddove in possesso dei necessari requisiti di qualificazione e qualora il contratto di rete rechi il mandato allo stesso a presentare domande di partecipazione o offerte per tutte o determinate tipologie di procedure di gara. Il mandato, contenuto nel contratto di rete, è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto, come specificato anche dalla determinazione dell’Avcp, la volontà di tutte o parte delle imprese retiste di avvalersi di una simile possibilità, per una specifica gara, deve essere confermata all’atto della partecipazione, mediante la sottoscrizione della domanda e dell’offerta. Tale atto formale, unitamente alla copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato, integra quindi un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante. Sulla base di quanto sopra la domanda di partecipazione, deve essere sottoscritta, a pena di esclu-
sione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. Per gli appalti aventi ad oggetto lavori occorre specificare le quote di partecipazione all’aggregazione che devono corrispondere alle quote di esecuzione. Per gli appalti aventi ad oggetto servizi e forniture, occorre specificare le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singole imprese retiste. I requisiti di ordine generale e speciale, al fine di permettere alla stazione appaltante di accertarne la sussistenza, devono essere posseduti e dichiarati da ognuna delle imprese retiste se l’intera rete partecipa o dall’organo comune e dalle imprese, appartenenti alla rete, indicate nella domanda di partecipazione, qualora solo alcune tra le imprese retiste partecipano. È prescritto, invece, che l’organo comune apporti i requisiti di ordine speciale in misura maggioritaria. Per quanto riguarda la presentazione dell’offerta tecnica e quella economica, devono essere sottoscritte da tutte o parte delle imprese retiste, qualora la rete non partecipi con tutte le imprese ad essa appartenenti. Al fine di rendere immediate le indicazioni in ordine agli adempimenti appena elencati, sono state elaborate delle tabelle schematiche, allegate a questo testo, alle quali si rinvia. Il contratto di rete se redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) può contenere il mandato all’organo comune per la partecipazione alla gara. Qualora il contratto sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ex art. 24 del CAD, è necessario che il mandato sia conferito nella forma della scrittura privata autenticata (art. 37, comma 15, Codice Contratti). L’organo comune in presenza di tali presupposti stipulerà il contratto in nome e per conto dell’aggregazione di imprese retiste. Inoltre secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 15, del Codice, in ogni caso, la revoca per giusta causa del mandato non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. Qualora, invece, l’organo comune non sia in possesso dei requisiti per assumere il ruolo di mandataria la rete non può utilizzare questa modalità di partecipazione ma può partecipare ricorrendo alle modalità previste alla successiva lettera b) per la rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, o per le reti sprovviste di organo comune, individuando un’impresa capogruppo nell’ambito dell’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che intendono partecipare alla gara. PAG. 58 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2016
b) Rete – contratto dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune Questa modalità di partecipazione può essere utilizzata nel caso di: - una rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza; - rete sprovvista di organo comune, - rete con organo comune con potere di rappresentanza ma sprovvisto dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria. In questi 3 casi valgono le regole fissate per la partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Impresa, costituendi o costituiti, salvo talune previsioni che risultano rendere meno onerosa la sottoscrizione del mandato. Occorre preliminarmente ricordare che anche in questo caso la partecipazione congiunta alle gare deve risultare come scopo strategico della Rete. Per la partecipazione alla gara la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete, che riveste la qualifica di mandataria se il raggruppamento è già costituito, mentre, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. I requisiti di ordine generale e speciale, al fine di permettere alla stazione appaltante di accertarne la sussistenza, anche in questo caso devono essere posseduti e dichiarati da ognuna delle imprese retiste se l’intera rete partecipa o dalle imprese, appartenenti alla rete, indicate nella domanda di partecipazione, qualora solo alcune tra le imprese retiste partecipano. Resta necessario che sia individuata una impresa che assume il ruolo di mandataria la quale deve apportare i requisiti di ordine speciale in misura maggioritaria ed eseguire anche le prestazioni in misura maggioritaria. Per quanto riguarda la presentazione dell’offerta tecnica e di quella economica, queste devono essere sottoscritte da tutte o parte delle imprese retiste. Il mandato, al fine di non gravare di oneri eccessivi le imprese che hanno già sottoscritto il contratto di rete, può avere, alternativamente, la forma di: - scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, se il contratto di rete è stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del CAD; in tal caso, la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;
- scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle sub a). c) Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica La partecipazione da parte di una rete dotata di soggettività giuridica è ammessa solo se l’organo comune assume il ruolo di mandataria e apporta i requisiti ed esegue le prestazioni in misura maggioritaria. L’organo comune può indicare anche solo alcune fra le imprese retiste aderenti al contratto di rete ed alle quali l’offerta deve essere riferita, ma deve, obbligatoriamente, essere parte di queste. Anche in questo caso occorre ricordare che la partecipazione congiunta alle gare deve risultare come scopo strategico della Rete. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune. Nel caso in cui non tutte le imprese aderenti al contratto di rete siano interessate alla partecipazione alla gara, può ritenersi che, l’organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara. I requisiti di ordine generale al fine di permettere alla stazione appaltante di accertarne la sussistenza, devono essere posseduti e dichiarati da ognuna delle imprese retiste se l’intera rete partecipa o dall’organo comune e dalle imprese, appartenenti alla rete, indicate nella domanda di partecipazione, qualora solo alcune tra le imprese retiste partecipano. Per quanto riguarda, invece, i requisiti di ordine speciale, la dichiarazione può essere presentata dal solo organo comune con indicazione dei requisiti apportati dalle imprese retiste. Anche in questo caso l’organo comune deve apportare i requisiti di ordine speciale in misura maggioritaria. L’offerta tecnica e quella economica devono essere sottoscritte dal solo organo comune che impegna tutte le imprese partecipanti alla gara. Quanto all’impegno a conferire il mandato, non è necessario se l’organo comune apporta i requisiti ed esegue le prestazioni in misura maggioritaria.
ESECUZIONE Poco significative sono le indicazioni fornite in relazione alla fase di esecuzione di un contratto pubblico. L’ANAC, nel tentativo di fornire idonee garanzie alla stazione appaltante circa i tempi e i PAG. 59 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2016
costi di realizzazione del contratto d’appalto, ha dato alcune indicazioni. In tema di responsabilità si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei di imprese, e quindi le imprese che partecipano in rete sono solidalmente responsabili nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori (art. 37, comma 5, del Codice). Per chi assume lavori scorporabili o effettua prestazioni secondarie, nel caso di servizi e forniture, è prevista invece una responsabilità limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza. Resta ferma la responsabilità solidale dell’impresa che svolge il ruolo di mandataria. La responsabilità solidale riguarda esclusivamente i soggetti che, sottoscrittori del contratto di rete, abbiano deciso di partecipare ad una determinata gara. Trova, inoltre, applicazione, la disciplina generale dettata per le RTI in caso di fallimento del mandatario o del mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo (art. 37, comma 18 e 19, Codice). A valle della stipulazione del contratto di appalto, deve ritenersi che l’eventuale recesso o l’estromissione dal contratto di rete dell’impresa retista non possa, in alcun caso, essere opposto alla stazione appaltante; in altri termini, questi atti non alterano i vincoli formalizzati nel contratto d’appalto stesso.
LA PARTECIPAZIONE DELLE RETI DI IMPRESA AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MEPA) E’ possibile per le Reti di impresa abilitarsi e partecipare al MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. In vista della definizione di una procedura ad hoc per l’abilitazione e la partecipazione delle Reti alle procedure CONSIP sono previste al momento procedure temporanee. Le Reti di impresa senza soggettività giuridica possono partecipare ad una richiesta di offerta, previa abilitazione al MEPA delle singole imprese aderenti (cliccando su Singolo operatore economico), selezionando la voce “RTI costituito” nella procedura di partecipazione. Le Reti con soggettività giuridica possono invece partecipare ad una Richiesta di offerta, previa abilitazione, selezionando la voce “Consorzio di cui al d.lgs. 163/66 art. 34 comma 1 lett. c) partecipante con la propria struttura di impresa”. (fine) (C)
Servizi di assistenza alle piccole e medie imprese I SERVIZI OFFERTI DALLA RETE EUROPEA ENTERPRISE EUROPE NETWORK PREMESSA La scrivente Associazione assieme ad altre Associazioni di categoria ha concluso una convenzione con l’Azienda speciale imprese e territorio – I.ter della CCIAA di Udine per la promozione congiunta dei servizi di assistenza alle PMI offerti dalla Rete europea Enterprise Europe Network (di seguito convenzione) e per lo svolgimento di una serie di attività a sostegno delle piccole e medie imprese. L’Enterprise Europe Network (EEN), che è la più grande rete istituzionale presente in Europa di supporto alle piccole e medie imprese cofinanziata dalla Commissione europea e a cui l’I.ter è collegata per il tramite del Consorzio Friend Europe che ne gestisce i servizi in Veneto, Trentino-Alto Adige e in Friuli Venezia Giulia. Ciò premesso, grazie alla convenzione garantiremo alle nostre Imprese Associate l’assistenza sulle opportunità offerte dall’Unione europea in materia di internazionalizzazione e innovazione. La convenzione opera fino al 31 dicembre 2016 e può essere tacitamente rinnovata ogni biennio successivo fino al termine della programmazione comunitaria 2014-2020.
IL RUOLO DELL’I.TER L’attività dell’I.ter a favore delle imprese abbraccia le seguenti tre grandi aree tematiche e relative ripartizioni. 1) Servizi di informazione e assistenza: a) recepimento di quesiti su materie europee da parte delle imprese; l’assistenza viene offerta in particolare su temi inerenti la produzione normativa dell’Unione europea, i programmi e le politiche comunitari, il mercato unico, i finanziamenti su fondi
a gestione centralizzata e decentralizzata, appalti europei; b) condivisione con i soggetti convenzionati di materiali informativi relativi alla rete EEN e alle sue iniziative promosse sul territorio; c) informazioni in materia di appalti pubblici europei e gare internazionali per il tramite del servizio Euroappalti, gestito da Eurosportello veneto, ente capofila del Consorzio Friend Europe; d) recepimento delle esigenze informative e formative delle imprese per l’organizzazione di eventi (conferenze, seminari, giornate informative) con particolare riguardo a temi come: - normativa europea, normative di standardizzazione, certificazioni, tariffe doganali; - programmi e politiche comunitari; - mercato unico, contrattualistica, forniture di beni e prestazioni di servizi, mobilità dei lavoratori, insediamenti di imprese in Stati membri; - finanziamenti europei (COSME, Horizon 2020, Erasmus+, fondi strutturali et c.; - diritti di proprietà industriale, innovazione, internazionalizzazione su scala europea. 2) Servizi per sviluppo di partenariati (Partenering Opportunity Database): a) affiancamento alle imprese nell’elaborazione di un profilo di cooperazione da inserire nella piattaforma di ricerca partner nell’EEN; b) organizzazione congiunta di incontri con imprese interessate ai servizi offerti per illustrare le modalità di accesso ai medesimi c) informazione sulle iniziative di brokerage e company mission promosse sulla EEN e recepimento di esigenze e proposte delle imprese per la organizzazione comune di iniziative ad hoc. 3) Consultazioni europee Consultazioni in sede comunitaria nei settori d’interesse e assistenza nella raccolta da par-
PAG. 60 - APINFORMA / Export Marketing - numero 1 - 15 gennaio 2016
te dei soggetti aderenti alla convenzione del feedback e trasmissione alla Commissione europea.
- finanziamenti europei (COSME, Horizon 2020, Erasmus+, fondi strutturali et c.); - diritti di proprietà industriale, innovazione, internazionalizzazione su scala europea.
IL RUOLO DELL’ASSOCIAZIONE E I SERVIZI PER GLI ASSOCIATI In corrispondenza a ciascuno dei punti di attività dell’I.ter sopra indicati, l’Associazione assume un ruolo d’interfaccia fra imprese e I.ter e svolge le seguenti funzioni di raccordo con le imprese: 1) Servizi d’informazione e assistenza a) raccolta dei quesiti delle imprese su materie europee e recapito alle imprese delle relative risposte elaborate con il supporto dell’I.ter; le tematiche di massima sono quelle già sopra indicate; b) divulgazione dei materiali informativi relativi a EEN e alle iniziative promosse sul territorio; c) pubblicizzazione del servizio Euroappalti verso le imprese associate in materia di appalti pubblici europei e gare internazionali gestito da Eurosportello Veneto; d) raccolta degli input e delle esigenze informative e formative delle imprese associate e loro condivisione con l’I.ter per la realizzazione di eventi congiunti con particolare riguardo a temi come: - normativa europea, normative di standardizzazione, certificazioni, tariffe doganali; - programmi e politiche comunitari; - mercato unico, contrattualistica, forniture di beni e prestazioni di servizi, mobilità dei lavoratori, insediamenti di imprese in Stati membri;
2) Servizi per sviluppo di partenariati (Partenering Opportunity Database) a) Individuazione delle imprese interessate ad accedere alla piattaforma di cooperazione della rete EEN e a elaborare un profilo di carattere commerciale da inserire nella medesima piattaforma; b) organizzazione congiunta di incontri con imprese interessate ai servizi offerti per illustrare le modalità di accesso ai medesimi, strutturando una metodologia di lavoro concordata; c) divulgazione delle iniziative di brokerage e company mission promosse dalla rete EEN verso le imprese associate e raccolta delle esigenze e proposte delle medesime per la organizzazione congiunta di iniziative ad hoc. 3) Consultazioni europee Trasmissione alle imprese delle consultazioni nei settori d’interesse individuati e raccolta del feedback da inoltrare all’I.ter per la successiva trasmissione alla Commissione europea. Per il testo della convenzione, la sua concreta applicazione e altre informazioni le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
PAG. 61 - APINFORMA / Export Marketing - numero 1 - 15 gennaio 2016
(AdT)
Convenzioni per gli Associati RINNOVO CONVENZIONE SERVIZI AEROPORTO VENEZIA Anche per quest’anno abbiamo rinnovato la convenzione con la SAVE spa - Aeroporto di Venezia “Marco Polo”.
L’accordo prevede degli interessanti sconti sui servizi aeroportuali. La convenzione comprende sconti sull’emissione della Card Il Milione, le tessere sconto per i parcheggi all’interno del Marco Polo Park 1, sulla prenotazione di piazzole di sosta e sull’acquisto di blocchetti di accesso alla corsia riservata ai controlli security e sala Vip. Le imprese interessate potranno scaricare la convenzione dal nostro sito www.confapifvg.it oppure contattare l’Ufficio Relazioni Esterne, sig.ra Sandra Cividini, per maggiori informazioni. (SC)
PAG. 62 - APINFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2016
Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE
tivo dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014 e successive modifiche. Peste suina africana La Commissione Europea ha pubblicato la decisione 2015/2433 che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri.
Fonte: Unionalimentari
AGRICOLTURA BIOLOGICA Importazione prodotti biologici La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento 2015.2345 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Influenza aviaria a bassa patogenicità Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’influenza aviaria a bassa patogenicità - Dispositivo dirigenziale recante misure di controllo straordinario per contenere l’eventuale diffusione del virus dell’influenza aviaria. Stabilimenti italiani autorizzati ad esportare prodotto Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente gli stabilimenti italiani interessati ad esportare prodotti a base di carne suina e prodotti a base di latte verso il Costa Rica. Blue tongue - Impianti di macellazione Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente la questione Blue tongue - impianti di macellazione designati ai sensi del Regolamento CE 1266/2007. Proroga temporanea del tempo di sosta per macellazione. Febbre Catarrale degli ovini Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare concernente la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Modifica e integrazione disposi-
Bluetongue - Elenco territori Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare concernente Bluetongue-Elenco dei territori stagionalmente liberi per il periodo 2015-2016. Anagrafe apistica nazionale Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare concernente l’anagrafe apistica nazionale - comunicazione censimento annuale. Contraffazione marche auricolari bovini Il Ministero della salute ha pubblicato la circolare concernente le contraffazioni delle marche auricolari in bovini provenienti dalla Romania. Certificato sanitario carne fresca di suino Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare concernente la pubblicazione in TRACES del certificato sanitario per la carne fresca di suino destinata all’esportazione dall’Italia verso il Canada. Miele E’ stato pubblicato il Decreto Legislativo 7 gennaio 2016, n. 3 Attuazione della direttiva 2014/63/ UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele.
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Diffusione organismi nocivi India La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che modifica la decisione di esecuzione 2014/237/UE relativa a misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di organismi nocivi per quanto riguarda alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell’India.
PAG. 63 - APINFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2016
Commercializzazione Canapa La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che autorizza il Regno Unito a vietare sul proprio territorio la commercializzazione di una varietà di canapa inclusa nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, in conformità alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio. Sementi di piante oleaginose e da fibra La Commissione Europea ha pubblicato la direttiva che modifica l’allegato II della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra. Prodotti della panetteria Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare concernente i prodotti della panetteria con aggiunta di carbone vegetale. Varietà riso Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato il decreto del 14 dicembre 2015 concernente l’iscrizione di una varietà da conservazione di riso al relativo registro nazionale. Varietà Mais Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto 14 dicembre 2015 concernente l’iscrizione di una varietà da conservazione di mais al relativo registro nazionale. Varietà riso Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la cancellazione di varietà di riso dal relativo registro nazionale. Purezza specie agrarie Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie. Registro piante ortive Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto 2 dicembre 2015 concernente l’iscrizione di varietà nel registro nazionale dei portainnesti di piante ortive. Importazione arachidi, noci moscate La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2016/24 che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di arachidi dal Brasile, Capsicum annuum e noci moscate dall’India e noci moscate
dall’Indonesia e che modifica i regolamenti (CE) n. 669/2009 e (UE) n. 884/2014.
BEVANDE Acquaviti di frutta a nocciolo La Commissione Europea ha pubblicato la raccomandazione sulla prevenzione e sulla riduzione della contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti di frutta a nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta a nocciolo, che abroga la raccomandazione 2010/133/UE. Consorzi vini Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la lista dei Consorzi incaricati ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 8 aprile 2010 n. 61.
COMMERCIO Marchi d’impresa Il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno pubblicato la direttiva 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa. Tasse registrazione marchio comunitario Il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno pubblicato il regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli). Importazione prodotti Giappone La Commissione ha pubblicato il regolamento che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014. Certificati Bianchi Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto concernente la revoca e aggiornamento delle schede tecniche del meccanismo di incentivazione dei certificati bianchi.
CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO Imballaggi uso alimentari E’ stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n.
PAG. 64 - APINFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2016
221 concernente le disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali estratto art. 39 Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare.
Livelli massimi di residui 3 E’ stato pubblicato il regolamento 2016/46 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di oxadixil e spinetoram in o su determinati prodotti.
IGIENE
VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA
Acque reflue dei frantoi E’ stata pubblicata la legge concernente le disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali inerente le Acque reflue dei frantoi oleari.
NORMATIVA COMUNITARIA Sostanze chimiche REACH La Commissione ha pubblicato il regolamento 2016/26 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i nonilfenoli etossilati.
PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Consorzi incaricati DOP e IGP Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco dei Consorzi incaricati ai sensi dell’art. 14 della legge 526/99.
RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Livelli massimi residui 1 La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2016/1 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, boscalid, ciazofamid, ciromazina, dazomet, ditiocarbammati, fluazifopP, mepanipirim, metrafenone, picloram, propamocarb, piridaben, pyriofenone, sulfoxaflor, tebuconazolo, tebufenpirad e tiram in o su determinati prodotti. Livelli massimi residui 2 La Commissione ha pubblicato la rettifica del regolamento (UE) 2015/2075 della Commissione, del 18 novembre 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, desmedifam, diclorprop-P, alossifop-P, orizalin e fenmedifam in o su determinati prodotti.
Influenza aviaria in Francia Il Ministero della Salute ha pubblicato il resoconto ed aggiornamenti sulla situazione epidemiologica dell’influenza aviaria in Francia. Controllo Salmonella La Commissione ha pubblicato il regolamento che approva il programma di controllo della Salmonella nelle galline ovaiole presentato dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia figurante nell’elenco dei paesi terzi da cui le uova da tavola possono essere introdotte nell’Unione. Sostanze chimiche REACH La Commissione ha pubblicato il regolamento 2016/9 relativo alla trasmissione comune di dati e alla condivisione di dati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Influenza aviaria a bassa patogenicità Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’influenza aviaria a bassa patogenicità - Revoca Dispositivo dirigenziale n. 30729/2015 recante misure di controllo straordinario per contenere l’eventuale diffusione del virus dell’influenza aviaria. Encefalopatie spongiformi trasmissibili La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento 2016/27 che modifica l’allegato III e l’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
ZOOTECNIA Rifiuti di cucina alimentazione cani e gatti Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare concernente la raccolta ed utilizzo di materiali di
PAG. 65 - APINFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2016
categoria 3, costituiti da rifiuti di cucine e ristorazione, per l’alimentazione di cani e gatti ospiti di canili e rifugi, ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009. oOo
DATI DI MERCATO 50a SETTIMANA 2015 (DAL 7 DICEMBRE AL 13 DICEMBRE 2015) E 1a SETTIMANA 2016 (DAL 4 AL 10 GENNAIO 2016) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; lattiero caseario; oli vegetali; ortaggi e patate; ovicaprini; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo
RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione.
Dati relativi alla settimana n. 51, dal 14 al 20 dicembre 2015 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 66 notifiche (di cui 18 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Nessuna allerta ha interessato prodotti originari dall’Italia, tuttavia l’Italia ha avviato 6 allerte relative a prodotti provenienti da altri paesi, cinque delle quali per prodotti ittici (2 casi di elevato contenuto di mercurio per Spagna e Portogallo, due casi per salmone dalla Danimarca contaminato da Listeria m.) ed un caso di contaminazione da Salmonella spp. in carne separata meccanica da avicoli proveniente dalla Germania. Dati relativi alla settimana n. 1, dal 4 al 10 gennaio 2016 Le Imprese interessate possono richiedere Disponibile sul nostro sito web l’elenco riepilogativo delle 44 notifiche (di cui 7 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Nessuna allerta avviata dall’Italia, ovvero che abbia interessato prodotti originari dall’Italia, tuttavia l’Italia è stata coinvolta da un’allerta relativa ad Ostriche distribuite anche nel nostro paese, provenienti dall’Olanda, per sospetta causa di focolaio di tossinfezione alimentare. Dati relativi alla settimana n. 2, dall’11 al 17 gennaio 2016 Gli interessati possono richidere l’elenco riepilogativo delle 52 notifiche (di cui 13 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Un’allerta avviata dall’Italia, relativa a presenza oltre i limiti di mercurio in pesce spada proveniente dalla Spagna. La Francia ha invece avviatp un’allerta per salame di provenienza italiana contaminato da Listeria m.
PAG. 66 - APINFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2016
Verifica regolarità del vettore ATTIVAZIONE DA PARTE DELLA RIVISTA TIR DI UN VIDEO ILLUSTRATIVO DELLA FUNZIONE
La rivista TIR del Comitato centrale dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi ha realizzato un video per illustrare i passaggi da compiere per la consultazione della regolarità dei vettori da parte dei committenti; funzione che presenta ancora difficoltà di utilizzo. Il video, reperibile al link www.youtube.com/ watch?v=IAnHFCSjDjU, è ospitato sul canale youtube e ha lo scopo di diffondere e facilitare quanto più possibile la verifica della regolarità del vettore da parte del committente, prevista dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), art. 1 co. 298, e di evitare, così, l’affidamento dei trasporti a vettori stradali non in regola con le norme sull’esercizio dell’attività di autotrasporto. Infatti, dalle prime rilevazioni a un mese di operatività della funzione, attiva dal 16 dicembre 2015
sul sito web Portale dell’automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it) risultano poche le richieste dei committenti, fra le quali vanno incluse le imprese vettoriali che commissionano trasporti a sub-vettori. C’è da dire, però, che il suo funzionamento, specie nelle prime settimane, è stato farraginoso per tutta una serie di problematiche tecniche, non ancora del tutto risolte. Si raccomanda, dunque, a tutte le imprese committenti di svolgere la verifica in esame e di rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione per ogni difficoltà incontrata. Infine, secondo informazioni recentemente assunte, dal febbraio 2015 la funzione verrà trasferita dal citato sito del Portale dell’automobilista a quello dell’Albo (www.alboautotrasporto.it), che è ora in corso di riorganizzazione, al fine di ospitare tutte le attuali funzioni (pagamento quote annuale, domande pedaggi, verifica iscritti, componenti il Comitato Centrale, delibere, et c.), oltre alla nuova sulla verifica della regolarità del vettore. Ci si riserva, naturalmente, di ritornare sull’argomento, non appena saranno intervenute novità, con l’auspicio che non si replichino le difficoltà finora sperimentate.
PAG. 67 - APINFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2016
(AdT)
Autotrasporto. Divieti di circolazione veicoli industriali PUBBLICATO IL CALENDARIO PER IL 2016
PREMESSA E PRINCIPALI NOVITÀ Con il decreto 22 dicembre 2015 (di seguito decreto), pubblicato sulla G.U. n. 303 del 31 dicembre 2015, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha diramato le direttive e il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli industriali fuori dai centri abitati per l’anno 2016. Come per il passato i divieti si applicano ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. Entro tale limite possono circolare i trattori stradali adibiti al traino dei semirimorchi, nel cui caso la massa complessiva del trattore viene a coincidere con la tara. Rispetto alle precedenti “edizioni” sono state introdotte alcune novità, quali a) il posticipo di un’ora dell’orario di inizio del divieto (dalle 09.00 anziché dalle 08.00) nelle domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, il sabato e il lunedì di Pasqua (26 e 28 marzo) e l’8 dicembre; b) l’introduzione di un divieto in relazione alla festività del 1° novembre che nel 2016 cade il martedì. Pertanto, la circolazione dei veicoli industriali sarà vietata anche sabato 29 ottobre (dalle 09.00 alle 16.00) oltre a martedì 1° novembre (dalle 09.00 alle 22.00); c) per le autorizzazioni prefettizie legate ai cicli continui di produzione industriale, la possibilità: - di ottenere un’unica autorizzazione di validità temporale non superiore a 4 mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito e le eventuali prescrizioni; - che l’autorizzazione venga rilasciata anche dalla Prefettura dove ha sede lo sta-
bilimento di produzione (in alternativa, quindi, alla Prefettura della provincia di partenza). d) nel trasporto di merci pericolose (ADR) di classe I (materiali e oggetti esplosivi): - l’esenzione dallo specifico divieto anche per i veicoli civili commissionati dalle Forze Armate, muniti del pertinente documento di accompagnamento; - l’obbligo di informare del trasporto, la Prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l’ingresso in Italia. Il decreto ha, poi, confermato le novità più importanti introdotte negli anni precedenti, quali l’esclusione dai divieti: - dei veicoli prenotati per la revisione nella giornata di sabato, limitatamente al tragitto più breve fra la sede dell’impresa intestataria del veicolo ed il luogo di svolgimento della revisione, con l’esclusione dei tratti autostradali; - dei trattori isolati per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente a quelli impiegati per il trasporto combinato ferroviario o marittimo. Diventa, inoltre, definitiva la deroga introdotta nel 2015, per la quale il divieto di circolazione non si applica ai veicoli e ai complessi di veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada/rotaia (combinato ferroviario) o strada/mare (combinato marittimo), che rientrino nella definizione di trasporto combinato posta dall’art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché muniti di CMR o di documentazione equipollente, che attesti la destinazione o la provenienza del carico, e di prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco (per i dettagli v. infra). Il decreto ha inoltre confermato le esclusioni dai divieti, relativamente: - ai veicoli prenotati per la revisione nella giornata di sabato, limitatamente al tragitto più breve fra la sede dell’impresa intestataria del veicolo ed il luogo di svolgimento della revisione, con l’esclusione dei tratti autostradali; - ai veicoli che compiono un percorso per il rientro in sede, principale o secondaria, da documentare con l’esibizione di un certificato ag-
PAG. 68 - APINFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2016
giornato di iscrizione alla CCIAA, purché nel momento in cui entra il divieto non distino a più di 50 km dalle medesime sedi e non percorrano tratti autostradali; - dei trattori isolati per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del mezzo, limitatamente a quelli impiegati per il trasporto combinato ferroviario o marittimo
IL CALENDARIO DEI DIVIETI PER IL 2016 Nel dettaglio il divieto di circolazione si applica alle seguenti giornate: a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09.00 alle 22.00; b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07.00 alle ore 22.00; c) 1° gennaio, dalle ore 09.00 alle ore 22.00; d) 6 gennaio, dalle ore 09.00 alle ore 22.00; e) 25 marzo, dalle ore 14.00 alle ore 22.00; f) 26 marzo, dalle ore 09.00 alle ore 16.00; g) 28 marzo, dalle ore 09.00 alle ore 22.00; h) 25 aprile, dalle ore 09.00 alle ore 22.00; i) 2 giugno, dalle ore 08.00 alle ore 22.00; l) 2 luglio, dalle ore 08.00 alle ore 16.00; m) 9 luglio, dalle ore 08.00 alle ore 16.00; n) 16 luglio, dalle ore 08.00 alle ore 16.00; o) 23 luglio, dalle ore 08.00 alle ore 16.00; p) 29 luglio, dalle ore 16.00 alle ore 22.00; q) 30 luglio, dalle ore 08.00 alle ore 22.00; r) 5 agosto, dalle ore 14.00 alle ore 22.00; s) 6 agosto, dalle ore 08.00 alle ore 22.00; t) 15 agosto, dalle ore 08.00 alle ore 22.00; u) 20 agosto, dalle ore 08.00 alle ore 22.00; v) 27 agosto, dalle ore 08.00 alle ore 16.00; z) 29 ottobre, dalle ore 09.00 alle ore 16.00; aa) 1° novembre, dalle ore 09.00 alle ore 22.00; bb) 8 dicembre, dalle ore 09.00 alle ore 22.00; cc) 26 dicembre, dalle ore 09.00 alle re 22.00.
TRASPORTI ESENTATI IN VIA PERMANENTE Anche il 2016 vede confermate le esenzioni per i veicoli che trasportano latte, escluso quello a lunga conservazione, o liquidi alimentari, purché gli stessi veicoli trasportino anche latte o siano diretti al caricamento del medesimo nonché derrate alimentari deperibili in regime ATP e altre tipologie di beni deperibili, quali: - frutta e ortaggi freschi; - carni e pesci freschi; - latticini freschi; - derivati dal latte freschi;
- - - -
fiori recisi; semi vitali non ancora germogliati; pulcini destinati all’allevamento; uova da cova (si tratta di una novità), con specifica attestazione nella scheda di trasporto o nel documento equipollente; - animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione degli stessi; A tal fine, i veicoli adibiti al trasporto di questi prodotti devono essere muniti di cartelli indicatori rettangolari di colore verde di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Restano escluse dal regime di divieto anche le seguenti categorie di veicoli: - veicoli adibiti al trasporto di combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e al consumo; - veicoli adibiti al trasporto di animali per competizioni autorizzate e da effettuarsi nell’arco delle 48 ore; - veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani o periodici; - veicoli adibiti al trasporto di prodotti medici; - veicoli adibiti al servizio di ristoro o al trasporto di motori o ricambi per aeromobili; - veicoli adibiti al trasporto di alimenti o altri servizi indispensabili alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione; - veicoli autocisterne adibiti al trasporto di acqua per uso domestico; - veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari; - veicoli delle amministrazioni comunali e che effettuano il servizio di smaltimento di rifiuti per conto delle stesse, purché accompagnati da apposita documentazione; - veicoli del Ministero dello sviluppo economico e delle Poste Italiane spa, contrassegnati da emblema PT o “Poste Italiane” nonché quelli di supporto muniti di apposita documentazione; - veicoli del servizio radiotelevisivo per sole comprovate e urgenti ragioni di servizio; - veicoli adibiti al pubblico servizio (Vigili del fuoco, Protezione civile et c.); - veicoli militari, delle forze di polizia e della C.R.I.; - veicoli degli enti proprietari e concessionari delle strade per motivi urgenti di servizio; - macchine agricole, purché su strade non d’interesse nazionale. Per i suddetti veicoli l’esonero dal divieto si applica anche in caso di circolazione a vuoto.
PAG. 69 - APINFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2016
Oltre alla suddetta casistica sono esentati dall’applicazione del regime dei divieti: a) i veicoli prenotati per lo svolgimento della revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché muniti del foglio di prenotazione e limitatamente al percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, ad esclusione dei tratti autostradali; b) i veicoli scarichi per il rientro nella sede principale o secondaria dell’impresa intestataria dei medesimi, a condizione che, nel momento in cui scatta il divieto, gli stessi non distino più di 50 km e che non percorrano tratti autostradali; le sedi dell’impresa vanno documentate con un aggiornato certificato d’iscrizione della CCIAA; c) i trattori isolati, indipendentemente dalla loro massa complessiva, esclusivamente per il percorso di rientro nella sede dell’impresa intestataria dei veicoli, solo se impiegati nell’esecuzione del trasporto combinato (per la definizione v. infra). L’esenzione di cui alla lett. c) appare pleonastica, dal momento che la quasi totalità dei trattori isolati destinati al trasporto combinato hanno una massa complessiva non superiore a 7,5 t e, quindi, non ricade nemmeno nell’ambito di applicazione del regime dei divieti.
FACILITAZIONI PER IL TRAFFICO CON L’ESTERO E LE GRANDI ISOLE Sono state confermate le facilitazioni per i trasporti da e per le grandi isole e l’estero. Pertanto, anche nel 2015 troveranno applicazione le seguenti deroghe al divieto: - per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna l’inizio del divieto è posticipato di 4 ore; per i veicoli provenienti dall’estero con a bordo un solo conducente, qualora l’inizio del riposo giornaliero cada nelle 4 ore di posticipo dell’inizio del divieto, l’autista può beneficiare di un ulteriore spostamento di 4 ore che decorrono dalla fine del predetto riposo; - per i veicoli diretti all’estero ed in Sardegna, la fine del divieto è anticipata, rispettivamente, di 2 e di 4 ore; - per i veicoli diretti agli interporti di Bologna, Padova, Verona Quadrante Europa, Torino Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola, Parma Fontevivo, ai terminali intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano Smistamento nonché agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo
cargo aereo per merci destinate all’estero, la fine del divieto è anticipata di 4 ore; - per i veicoli che circolano in Sardegna ed in Sicilia provenienti dal resto d’Italia l’inizio del divieto è posticipato di 4 ore; per quanto attiene la Sicilia, la deroga si applica per i veicoli giunti in questa Regione tramite servizio di traghettamento, ad eccezione di quelli arrivati dalla Calabria (Reggio Calabria, Villa San Giovanni); - i veicoli che circolano in Sardegna ed in Sicilia diretti verso i porti dell’isola per imbarcarsi in direzione del resto d’Italia nonché per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare diretti all’estero che utilizzano le tratte marittime dove operava l’incentivo per le autostrade del mare (c.d. ecobonus di cui alla legge 22 novembre 2002, n. 265, art. 3, co. 2 ter) sono esentati dai divieti di circolazione, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e della lettera di prenotazione o, in alternativa, del biglietto per l’imbarco; per quanto riguarda la Sicilia, l’esenzione non si applica ai veicoli diretti, tramite traghetto, in Calabria (Reggio Calabria, Villa San Giovanni). - tenuto conto dei disagi dovuti ai cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada SalernoReggio Calabria, nonché di quelli relativi alle operazioni di traghettamento da e per la Calabria, i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di due ore e quello di fine è anticipato di altrettante. Per tutte le agevolazioni sopra descritte, è indispensabile che l’autista rechi con sé tutta la documentazione idonea a dimostrare l’origine del viaggio (se si intende beneficiare del posticipo dell’inizio del divieto) o la destinazione (se si vuole fruire dell’anticipazione del termine). Tutte le descritte facilitazioni sono operanti anche per i trasporti e veicoli eccezionali.
FACILITAZIONI PER IL TRASPORTO COMBINATO Come ricordato, per favorire il trasporto combinato, il divieto non trova applicazione per i veicoli e i complessi dei veicoli carichi impiegati nei trasporti combinati strada/rotaia (combinato ferroviario) o strada/mare (combinato marittimo) che rientrino nella definizione e nell’ambito applicativo dell’art. 1 del d.m. 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione CMR o equipollente, attestante la destinazione o la provenienza
PAG. 70 - APINFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2016
del carico e della prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco. A tal proposito si rammenta che il d.m. 15 febbraio 2001 definisce il trasporto combinato come il trasporto di cose in cui l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il container effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e la restante parte per ferrovia, per mare o via navigabile, quando ricorrano le seguenti condizioni: - la parte iniziale del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare deve superare i 100 km in linea d’aria; - la parte iniziale o terminale del tragitto effettuata su strada sia compresa fra il punto di carico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto effettuata su strada sia compresa in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto marittimo o fluviale di imbarco o sbarco.
TRASPORTI IN REGIME DI DEROGA PREFETTIZIA Possono essere esclusi dal regime dei divieti, purché muniti di autorizzazione prefettizia: a) il trasporto di prodotti deperibili diversi da quelli in regime di esenzione; b) le macchine agricole nel caso di circolazione su strade d’interesse nazionale; c) i trasporti in presenza di casi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizioni che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite. I veicoli adibiti al trasporto dei prodotti di cui alla lett. a) e c) devono essere muniti di cartelli indicatori rettangolari di colore verde di 0,5 m di base e 0,4 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,2 m, fissati in modo visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Come anticipato, per i veicoli di cui alla lett. c) impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale è possibile ottenere un’unica autorizzazione di validità non superiore a 4 mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito e le eventuali prescrizioni. Inoltre, queste auto-
rizzazioni legate ai cicli continui di produzione possono essere rilasciate anche dalla prefettura in cui ha sede lo stabilimento produttivo, in alternativa, quindi, alla prefettura della provincia di partenza. Per tutte le tre fattispecie l’autorizzazione del Prefetto si estende ai veicoli che circolano a vuoto “unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa”. L’autorizzazione prefettizia viene rilasciata secondo le ormai consolidate forme e procedure. Ci si limita a ricordare che essa può avere la durata massima di 6 mesi e che la domanda deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell’inizio del trasporto, in via generale, alla Prefettura della provincia di partenza.
TRASPORTO DI ESPLOSIVI Per i veicoli che trasportano esplosivi della classe I dell’A.D.R. (materiali e oggetti esplosivi) resta confermato che, a prescindere dalla loro massa complessiva, sono sempre assoggettati ai divieti di circolazione previsti dal calendario. Per essi, in aggiunta alle giornate di divieto previste per la generalità dei veicoli pesanti, è stata inibita la circolazione dalle 08.00 di ogni sabato alle ore 24.00 della domenica successiva nel periodo dal 28 maggio all’11 settembre compresi. I suddetti divieti non trovano applicazione per comprovate necessità di servizio per i seguenti veicoli, anche se circolano scarichi: - militari e delle forze di polizia; - militari, appartenenti a Forze Armate straniere, da queste commissionate per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi internazionali; - civili commissionati dalle Forze Armate munite di documento di accompagnamento rilasciato dal comando militare competente. Infine, conformemente a quanto concordato nel protocollo d’intesa siglato dal Governo e dalle Associazioni nazionali di categoria il 28 novembre 2013, entro 3 mesi dall’entrata in vigore di questi divieti sarà verificata la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni, sempre con l’obiettivo di coniugare la sicurezza sulle strade con la necessità di favorire l’incremento di competitività dell’autotrasporto. Copia del decreto può essere richiesta unitamente ad altre informazioni all’ufficio economico dell’Associazione.
PAG. 71 - APINFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2016
(AdT)
Autotrasporto c/t. Autorizzazioni internazionali PROROGATA AL 31 GENNAIO 2016 LA VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI EXTRACOMUNITARIE DEL 2015 Si segnala che con nota prot. n. 23284 del 23 dicembre 2015 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stra-
dale e per l’intermodalità ha prorogato la validità delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci rilasciate per il 2015 fino alla mezzanotte del 31 gennaio 2016. Le uniche eccezioni riguadagno le autorizzazioni per Israele, Kyrgyzstan e le autorizzazioni triangolari Svizzera, scadute al 31 dicembre 2015. Copia della nota e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
PAG. 72 - APINFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2016
(AdT)
Autotrasporto c/t: pagamento quota Albo PRECISAZIONI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE SUI VERSAMENTI DELLE QUOTE Con la circolare prot. n. 29904/R.U. del 23 dicembre 2015 il CED della Direzione generale per la Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito CED) è intervenuto in ordine al pagamento della quota per l’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto cose in conto terzi (di seguito Albo). La nota diramata a tutti gli Uffici provinciali della motorizzazione civile (di seguito Uffici provinciali) ha sollevato due aspetti di un certo interesse: a) quello di difformità d’importo per discordanza fra il parco veicolare risultante all’impresa e quello registrato dall’archivio dello stesso CED; b) quello della mancata presenza nel medesimo archivio dei pagamenti effettuati in anni precedenti. Riguardo al punto a) il CED ha chiarito che i veicoli in disponibilità dell’impresa possono essere anche quelli non associati al suo codice d’iscrizione all’Albo, ma anche che la stessa impresa può visualizzare con la funzione “consultazione regolarità posizione albo” [sul sito www.ilportale-
dellautomobilista.it, n.d.r.] tutte le targhe che le risultano e, quindi - si aggiunge per completezza - intervenire sul proprio Ufficio provinciale per far correggere il dato. In merito al punto b), invece, il CED chiarisce che tale circostanza “è dovuta ai mancati inserimenti [delle quote pagate, n.d.r.], effettuati prima manualmente a cura delle amministrazioni provinciali e poi con gli aggiornamenti parziali, inviati dalla precedente procedura di pagamento online delle quote, richiamate dal portale alboautotrasportot.it.” Fermo restando che ogni impresa, con copia del pagamento effettuato, può sempre dimostrare di aver versato la quota all’Albo per ciascun anno di competenza, il CED invita espressamente gli Uffici provinciali “nelle more dell’aggiornamento della procedura di pagamento - e, si aggiunge ancora, in attesa del nuovo portale dell’Albo e del riordino di tutti i pagamenti degli ultimi anni - ad effettuare le opportune verifiche al fine di non sospendere o cancellare le imprese che, per le ragioni su esposte, non risultino nel sistema informatico adempienti rispetto al pagamento o all’integrazione delle quoti di iscrizione all’Albo.” Copia della nota e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione, con il quale si può anche prendere contatto in presenza di queste o altre discordanze.
PAG. 73 - APINFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2016
(AdT)
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER IL DICEMBRE 2015 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 22/2015, p. 73, per segnalare che l’11 gennaio 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di dicembre 2015. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel dicembre 2015 (pari a 1.308,85 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,072 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA);
- 0,858 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’I.V.A e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si rammenta che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.
PAG. 74 - APINFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2016
(AdT)
Scadenze aziendali febbraio 2016 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2016
LUNEDÌ 1 DICHIARAZIONE IVA ANNUALE - Da oggi è possibile presentare telematicamente la dichiarazione Iva 2016 relativa al 2015 in forma disgiunta dal modello Unico 2016. Il rimborso del credito Iva può essere richiesto direttamente con la dichiarazione annuale. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese di dicembre 2015.
LUNEDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di gennaio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
MARTEDÌ 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di gennaio. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALI SPECIALI - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al 4° trimestre per i contribuenti in regime speciale di cui all’art. 74, commi 4 e 5 del DPR 633/72. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:
- redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 27,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 31,72% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA AUTOTRASPORTO - Scade il termine per il versamento, da parte delle imprese di autotrasporto, dell’Iva relativa al IV trimestre 2015, al netto dell’acconto versato a dicembre. LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO - Scade il termine per comunicare, tramite il Mod. Iva 26, l’intenzione di volersi avvalere della liquidazione di gruppo. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto liquidato nel mese precedente. Il co-
PAG. 75 - APINFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2016
dice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per quella comunale. Il versamento è da effettuarsi con il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2015 - Scade il termine per versare la rata di addizionale regionale e comunale trattenuta sulle retribuzioni. Se il conguaglio è stato effettuato a dicembre, le rate di addizionale relative all’anno 2015 saranno 11, da gennaio a novembre. Il versamento è da effettuarsi con il modello F24 utilizzando per il versamento delle ritenute Irpef. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. L’anno di riferimento è il 2015. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’INPS dei contributi relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente attraverso il modello di pagamento unificato F24. CONTRIBUTI PER I DIRIGENTI (INPS ed EX INPDAI) - Scade il termine per il versamento all’INPS, tramite il modello F24, dei contributi dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, associati in partecipazione. Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2016 le aliquote sono state elevate al 31,72% per i soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza, non titolari di partita IVA, ed al 24% per i soggetti titolari di pensione o assicurati presso altre forme di pensionistiche obbligatorie. AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL Scade il termine per il versamento della regolazione 2015 e dell’anticipo del premio 2016 da effettuarsi secondo le disposizioni per l’autoliquidazione del premio INAIL
samento, con il mod. F24, delle ritenute relative alle retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti tra il 1° e il 12 gennaio 2016 di competenza del mese di dicembre 2015 e relative al conguaglio di fine anno. I codici da utilizzare sono il 1001 per le ritenute Irpef lavoro dipendente, 1004 per i compensi dei collaboratori, 3802 per l’addizionale regionale, 3848 per l’addizionale comunale. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL T.F.R. - Scade il termine per versare il saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del t.f.r. maturato in azienda al 31 dicembre 2015. L’art.1 comma 623 L.190/2014 ha disposto l’aumento dell’imposta dall’11% al 17% a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il codice tributo per il versamento è il 1713. INPS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Quota fissa - Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale); le causali contributo da utilizzare sul mod. F24 sono rispettivamente AF per gli artigiani e CF per i commercianti.
SABATO 20 ENASARCO - Scade il termine per il versamento dei contributi previdenziali relativi al 4° trimestre 2015 (01.10.15-31.12.15) per gli agenti e rappresentanti di commercio.
GIOVEDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese di gennaio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, INTRA 1 – quater e INTRA 1 - quinquies per le cessioni di beni e servizi; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis e l’INTRA 2-ter, INTRA 2 – quater e INTRA 2 - quinquies per gli acquisti di beni e servizi. La presentazione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche.
INAIL - COMUNICAZIONI RETRIBUZIONI PRESUNTE - Scade il termine per la comunicazione, da effettuare in via esclusivamente telematica, dell’eventuale riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2016 rispetto a quelle corrisposte nel 2015 ai fini del calcolo dell’anticipo del premio 2016.
DOMENICA 28
RITENUTE MESE DICEMBRE 2015 - CONGUAGLIO DI FINE ANNO - Scade il temine per il ver-
STAMPATI FISCALI - Scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei
INPS - REGIME AGEVOLATO NUOVI MINIMI - Scade il termine per i soggetti interessati per la richiesta di accesso al regime contributivo agevolato introdotto dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190.
LUNEDÌ 29
PAG. 76 - APINFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2016
dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuati nell’anno 2015 da parte delle tipografie e dei soggetti autorizzati alla rivendita.
telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente.
CERTIFICAZIONE UTILI - Scade il termine per la consegna ai soci delle certificazioni delle somme corrisposte nel 2015 dalle società a titolo di dividendo, utile o compenso per associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto.
FASI - DIRIGENTI INDUSTRIALI - Scade il termine per versare i contributi trimestrali (1° trimestre 2016) all’assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti industriali (FASI).
CERTIFICAZIONE UNICA - Scade il termine per la consegna da parte delle imprese mandanti e dei sostituti d’imposta, ai percettori di compensi di provvigioni o lavoro autonomo della certificazione CU attestante i redditi corrisposti nell’anno precedente. ELENCO ACQUISTI DA SAN MARINO - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione degli acquisti, senza applicazione dell’Iva, presso operatori di San Marino registrati nel mese di gennaio. COMUNICAZIONE ANNUALE IVA - TELEMATICO - Scade il termine, per la trasmissione telematica della comunicazione annuale Iva. (Il D.L. 192/2014 ha rinviato la sua soppressione di un anno). Sono comunque esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio. CERTIFICAZIONI DEI COMPENSI E PROVVIGIONI - Scade il termine per la consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo ed ai percettori di provvigioni della certificazione attestante i redditi corrisposti nel 2015. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente.
CONGUAGLIO IRPEF - Termine ultimo per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno 2015. Pertanto non è possibile fare il conguaglio con le retribuzioni del mese di febbraio se queste vengono erogate nei primi giorni del mese di marzo. Le ritenute relative al conguaglio effettuato in febbraio devono essere versate entro il 16 marzo. INAIL - DENUNCIA RETRIBUZIONI - Scade il termine per l’invio telematico all’INAIL della denuncia retributiva annuale. INAIL - RIDUZIONE DEI TASSI DI PREMIO PER PREVENZIONE - Per i datori di lavoro, con almeno 2 anni di attività, che abbiano effettuato interventi migliorativi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, scade il termine annuale per la presentazione telematica mediante mod. OT/24 alla competente sede territoriale dell’Inail della domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. INVALIDI - PROSPETTO INFORMATIVO art.9 comma 6 L.68/99 - PROROGA DEL TERMINE (circ. Min. Lav. 6725 dd. 30 dicembre 2015) - Scade il termine per la presentazione annuale del prospetto dei disabili, che deve essere inviato non più annualmente, ma solo qualora vi siano stati cambiamenti nell’organico tali da giustificare l’obbligo o incidere sulla quota di riserva.
CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via
PAG. 77 - APINFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2016
(PZ-BA)
Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi 2014 e 2015 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.
INDICE ISTAT MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015
(C)
ANNI E MESI 2014
2015
INDICI (BASE 2010 = 100)
VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE
DI DUE ANNI PRECEDENTI
PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
Novembre
107,0
0,2
0,8
n. 297 del 23 dicembre 2014
Dicembre
107,0
-0,1
0,5
n. 20 del 26 gennaio 2015
Media
107,2
Gennaio
106,5
-0,7
-0,2
Febbraio
106,8
-0,4
0,1
n. 72 del 27 marzo 2015
Marzo
107,0
-0,2
0,1
n. 94 del 23 aprile 2015
Aprile
107,1
-0,3
0,2
n. 121 del 27 maggio 2015
Maggio
107,2
-0,1
0,3
n. 145 del 25 giugno 2015
Giugno
107,3
-0,1
0,2
n. 170 del 24 luglio 2015
Luglio
107,2
-0,1
0,0
n. 201 del 31 agosto 2015
Agosto
107,4
-0,1
-0,2
n. 225 del 28 settembre 2015
Settembre
107,0
-0,1
-0,2
n. 252 del 29 ottobre 2015
Ottobre
107,2
0,0
0,1
n. 276 del 26 novembre 2015
Novembre
107,0
0,0
0,2
n. 302 del 30 dicembre 2015
PAG. 78 - APINFORMA / Organizzazione - numero 1 - 15 gennaio 2016