Apinforma n. 1 del 15 gennaio 2017

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 1 15 gennaio 2017

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

CONTRIBUTI SABATINI TER, RIAPERTURA DELLO SPORTELLO

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE



informazioni commerciali investigate indagini per recupero crediti investigazioni private e aziendali

800 911 764


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 1 15 gennaio 2017

Sommario La legge di bilancio 2017

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

8

Da marzo nuove lettere d’intento

16

Intrastat acquisti ultimo giro

18

Tasso legale allo 0,10%

19

Rimborso accise IV trimestre 2016

20

Tabelle ACI 2017

22

Contributi Sabatini ter. Riapertura dello sportello

23

Inail; incentivi alle imprese

26

Aggiornamento aliquote contributive dal 01/01/2017

31

Incentivi regionali alle assunzioni

33

Novità rilevanti in materia di lavoro

37

Inail, autoliquidazione 2016/2017

41

CCNL Unionchimica Confapi

43

Decreto Milleproroghe

46

Nuovo modello OT24

47

Trasporto merci pericolose

48

SOA: rinnovo per la F.lli Menon

49

Decreto del Ministero sulle categorie superspecializzate

50

In regione nuova modulistica per l’attività edilizia

54


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EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Costituzione di società in U.S.A.

55

Legislazione alimentare

57

Disciplina austriaca sul salario minimo

62

Decreto Milleproroghe

64

Autotrasporto. Divieti circolazione veicoli industriali

65

Canone di locazione immobili urbani

69

Scadenze aziendali febbraio 2017

70

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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

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La legge di bilancio 2017

MANOVRA DA 27 MILIARDI CON LUCI E OMBRE

PREMESSA Il Governo ha approvato la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 pubblicata sul S.O. n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016. Si tratta della ribattezzata legge di bilancio, in luogo di finanziaria, si compone di un singolo articolo e di ben 638 commi. Questa modalità di articolazione della norma rende difficile la comprensione del testo ma, la necessità di porre la fiducia, evidentemente non ha consentito alternative. La legge di bilancio, del valore complessivo di circa 15 miliardi, 12 di entrate aggiuntive e 3 di minori spese, oltre a riproporre vecchi provvedimenti, contiene nuovi interventi mirati a rilanciare l’economia. Di seguito presentiamo i principali interventi, ricordando che sarà nostra cura ritornare sugli argomenti di maggiore interesse con successivi approfondimenti.

DETRAZIONI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RISPARMIO ENERGETICO (COMMI 2 E 3) Prorogate di un anno le detrazioni fiscali del 65% per il risparmio energetico e del 50% per le ristrutturazioni abitative. Per queste detrazioni sono rimasti invariati anche i limiti di spesa agevolati. Per il risparmio energetico segnaliamo che la detrazione è usufruibile anche per le schermature solari e gli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili. Con riferimento al risparmio energetico sono state introdotte alcune novità per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Per queste ultime la detrazione viene estesa alle spese sostenute fino al 2021, in questo modo gli amministratori di condominio avranno la possibilità di programmare gli interventi in maniera più razionale.

La detrazione in questi casi è riconosciuta nella misura del: - 70% per gli interventi sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; - 75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica estiva e invernale della parte comune, conseguendo almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015. Le detrazioni di cui sopra sono calcolate su un ammontare massimo di spesa di 40.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio. La sussistenza delle condizione dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato.

DETRAZIONE ZONE SISMICHE (COMMA 2) Prorogata di un altro anno anche la detrazione per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche per gli immobili che si trovano in zone ad alta pericolosità ricadenti nelle zone 1, 2 e 3. La detrazione riconosciuta sia per interventi su edifici abitativi che commerciali, è pari al 50% delle spese sostenute entro un limite massimo di 96.000 euro da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. La norma introduce una maggiorazione della detrazione nelle ipotesi in cui gli interventi in oggetto determinino una riduzione del rischio sismico. Nel dettaglio la detrazione è pari al: - 70% se l’intervento comporta una riduzione di una classe di rischio; - 80% se l’intervento comporta una riduzione di due classi di rischio. Inoltre se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni condominiali, le percentuali di cui sopra sono rispettivamente ulteriormente aumentate al 75% e all’85% calcolate su un ammontare massimo di spesa di 40.000 euro. In questi casi è possibile cedere la detrazione al fornitore degli interventi edilizi. Queste agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni specificatamente previste per le zone sismiche.

DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (COMMA 2) Esteso fino al 31 dicembre 2017 il bonus mobili ed

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elettrodomestici, vale a dire lo sgravio Irpef del 50% entro un tetto massimo di spesa di 10.000 euro, per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) destinati all’abitazione sulla quale sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia a decorrere dal 2016. La detrazione per i mobili prescinde dall’ammontare dell’importo sostenuto per le spese di ristrutturazione.

RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI (COMMI DA 4 A 7) Incrementato al 65% il credito d’imposta riconosciuto per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché di eliminazione delle barriere architettoniche, d’incremento dell’efficienza energetica, compreso l’acquisto di mobili e componenti d’arredo. Il tax credit opererà quindi anche per i periodi d’imposta 2017 e 2018 includendo anche le strutture agrituristiche. Il benefit andrà diviso in due quote annuali di pari importo e il suo utilizzo decorrerà dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi tramite compensazione con il modello F24.

MAXI - AMMORTAMENTO (COMMA 8) Prorogato a tutto il 2017 il maxi-ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi da parte di imprese e professionisti. La norma prevede la maggiorazione dell’ammortamento deducibile fiscalmente nella misura del 40% rispetto a quello imputato a conto economico. La maggiorazione della percentuale di ammortamento vale ai fini Ires e Irpef, ma non ai fini Irap. Rientrano nell’agevolazione anche i beni strumentali nuovi acquistati attraverso contratti di locazione finanziaria. L’investimento deve essere eseguito entro il 31 dicembre 2017 oppure entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la fine del 2017 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia eseguito il pagamento di almeno il 20% del prezzo di acquisto. Sono esclusi dall’agevolazione i beni immateriali, i beni immobili e i beni materiali ammortizzabili sui quali si applicano aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%, nonché alcuni beni indicati nell’allegato del testo normativo quali materiale rotabile ferroviario, aerei e condutture per la distribuzione del gas, acque minerali e per gli stabilimenti idrotermali. Dal punto di vista operativo la norma non impatta sul conto economico, le quote continueranno ad

essere contabilizzate sulla base dei coefficienti del DM del 1989. La maggiorazione sarà usufruibile in sede di dichiarazione dei redditi attraverso una variazione in diminuzione. La maggiorazione riguarda esclusivamente i beni che assumono il carattere di strumentalità rispetto al processo produttivo, vale a dire che devono essere utilizzati durevolmente nell’azienda rimanendo conseguentemente esclusi i beni merce e i materiali di consumo. La norma prevede inoltre che per la determinazione degli acconti d’imposta per il 2017, non si dovrà considerare la maggiorazione dell’ammortamento. Per quanto riguarda i mezzi a motore, la proroga ha escluso i mezzi di trasporto, ad esclusione di quelli esclusivamente strumentali per l’attività d’impresa. Sono quindi escluse le autovetture rientranti nell’art. 164 comma 1 lett. b) e b-bis) del TUIR quali le auto aziendali di uso comune e quelle dati in uso promiscuo ai dipendenti. Per i contratti di leasing il beneficio riguarda la quota capitale inclusa nel canone, la cui estrapolazione dovrebbe essere consentita sulla base della procedura forfettaria di cui al DM 24/4/1998, ancorché tale norma sia stata abrogata.

IPER - AMMORTAMENTO (COMMI DA 9 A 11) E’ stato introdotto un nuovo incentivo riservato alle imprese che effettuano investimenti in beni finalizzati a “favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello industria 4.0”. L’incentivo consiste in una maggiorazione del 150% della quota di ammortamento arrivando in questo modo ad una percentuale del 250% del costo di acquisto. Nell’incentivo rientrano i beni acquistati nel corso del 2017 e quelli consegnati entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 sia accettato il relativo ordine e sia pagato un acconto di almeno il 20%. Nell’agevolazione rientrano anche i software, vale dire i beni immateriali per i quali è previsto un incremento del costo di acquisizione del 40% a condizione però che questi software siano funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave industria 4.0. Le imprese interessate all’iper-ammortamento dovranno produrre una dichiarazione del legale rappresentante o una perizia giurata di stima di un ingegnere o perito industriale per gli investimenti superiori a 500.000 euro, nella quale attestino che il bene: - possiede le caratteristiche tecniche previste dagli allegati alla norma che contemplano i beni agevolabili;

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- e interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Anche in questo caso è previsto che per la determinazione degli acconti d’imposta per il 2017, non si dovrà considerare la maggiorazione in argomento.

CREDITO R&S (COMMI 15 E 16) E’ stato prorogato dal 2019 al 2020 il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo allineando l’aliquota al 50% del costo incrementale del triennio precedente per tutte le tipologie di intervento. In precedenza la norma distingueva l’agevolazione in quattro tipologie di investimento prevedendo percentuali differenziate, ora l’aliquota è stata unificata al 50%. Il costo dell’investimento deve essere di almeno 30.000 euro e il massimale di bonus è stato incrementato a 5 a 20 milioni di euro annuali per ogni impresa. Non sarà più richiesto che il personale sia altamente qualificato, ma sarà sufficiente che svolga una delle attività elencate nell’art. 2 del DM 27 maggio 2015. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. L’importo del credito da contabilizzare tra i ricavi quale contributo in conto esercizio non assume rilevanza ai fini dell’imposizione Irpef, Ires e Irap.

PRINCIPIO DI CASSA PER LE SEMPLIFICATE (COMMI DA 17 A 23) Dal 1° gennaio 2017 le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata dovranno determinare il reddito in base al principio di cassa e non più per competenza economica. Il reddito sarà conseguentemente determinato quale differenza tra ricavi percepiti e spese sostenute a prescindere dal momento in cui si realizza la manifestazione economica. A questa differenza andrà aggiunto l’autoconsumo dell’imprenditore, i redditi immobiliari, le plusvalenze e le sopravvenienze attive. A questo totale andranno sottratte le perdite di beni strumentali, le perdite su crediti, le quote di ammortamento, gli accantonamenti, le minusvalenze e le sopravvenienze passive. Nella determinazione del reddito non andranno considerate le rimanenze iniziali e quelle finali. Rimane salva per questi contribuenti la possibilità di optare per il regime ordinario di tenuta della contabilità e conseguentemente di determinazione del reddito sulla base del criterio di competenza. Tale opzione ha effetto fino a revoca e comunque per un periodo minimo di 3 anni.

IVA DI GRUPPO (COMMI DA 24 A 31) I soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello stato, collegati da vincoli finanziari, economici od organizzativi da individuare tramite legge, potranno costituire il “Gruppo Iva”. In questo modo diventeranno un unico soggetto passivo d’imposta, sia nei rapporti con i terzi sia nei rapporti interni. La costituzione del “Gruppo Iva” andrà eseguita tramite opzione telematica da parte di tutti i soggetti interessati e che soddisfano le condizioni previste da apposito provvedimento di futura emanazione. Il nuovo istituto sarà utilizzabile a decorrere dal 2018 e l’opzione sarà vincolante per 3 anni. Gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme sull’Iva faranno capo al “Gruppo Iva” e saranno adempiuti nei modi ordinari dal rappresentante del gruppo mentre i partecipanti saranno solidalmente responsabili per le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi.

IVA TRASPORTO URBANO (COMMI DA 33 A 35) Il trasporto urbano di persone effettuato per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare viene assoggettato all’aliquota Iva ridotta del 5%. In luogo del regime previgente di esenzione, dal 1° gennaio 2017 queste prestazioni sono quindi assoggettate all’aliquota Iva ridotta.

RITENUTE CONDOMINI (COMMA 36) Le ritenute del 4% operate dai condomini sui servizi pagati a imprese, andranno versate solo quando il relativo ammontare raggiunge l’importo di 500 euro. Se nel semestre tale limite non viene superato, le ritenute andranno comunque versate, ancorché d’importo inferiore, entro le scadenze del 30 giugno e del 20 dicembre di ogni anno.

DEDUCIBILITÀ NOLEGGIO AGENTI (COMMA 37) Per gli agenti di commercio il limite di deducibilità dei costi di noleggio a lungo termine di autovetture passa da 3.615,20 a 5.164,57 euro. Rimane fermo a 25.822,84 euro, il limite di costo di acquisto o di leasing di autovetture.

CANONE RAI (COMMA 40) E’ prevista una riduzione del canone RAI a 90 euro per il 2017.

BLOCCO ALIQUOTE 2017 (COMMI 42 E 43) Previsto il congelamento delle aliquote riferite alle

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tasse locali per l’anno 2017, con l’eccezione dei comuni in pre-dissesto finanziario. Il blocco coinvolge anche la super Tasi, vale a dire l’aliquota aggiuntiva dello 0,08% riconosciuta ai comuni che l’hanno potuta applicare alle abitazioni principali o agli altri immobili.

impegni a rimanervi per almeno 2 e l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel nostro territorio.

ABOLIZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI (COMMA 44)

Per le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia sarà possibile optare per l’applicazione di un imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero. È richiesto che non siano state residenti in Italia per almeno 9 anni nel corso dei 10 precedenti l’opzione. Quest’ultima è revocabile e produce effetti per 15 anni. L’imposta sostitutiva dovuta è pari a 100.000 euro, ridotta a 25.000 per i familiari che facoltativamente decidono di avvalersi della stessa opzione. Il senso di questa norma è rappresentato dalla volontà di attrarre nel nostro paese nuovi residenti al alto reddito e patrimonio così come peraltro già previsto in altri paesi europei. Si tratta del regime NON DOM “resident non domiciled” di particolare interesse per i soggetti che, disponendo di un importante patrimonio all’estero, potrebbero così beneficiare di una tassazione lieve sul fronte dell’imposizione diretta a fronte della quale il nostro paese potrebbe beneficiare di un gettito fiscale più alto, legato alla capacità di spesa di questi soggetti, attraverso maggiori imposte indirette. Il regime sostitutivo non è applicabile alle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate. I soggetti beneficiari del nuovo regime godranno anche dell’esonero, per la durata dell’opzione, della compilazione del quadro RW e dal versamento dell’Ivie e dell’Ivafe.

I redditi agrari e domenicali dei coltivatori diretti e IAP per il triennio 2017 – 2019 non concorreranno alla formazione del reddito ai fini Irpef.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (COMMA 50) Elevato a 400.000 euro il limite dei proventi derivanti dalle attività di natura commerciale per l’accesso al regime forfetario di cui alla legge 398/91 riservato alle associazioni sportive dilettantistiche.

START-UP INNOVATIVE (COMMI 66 E 67) Viene resa stabile la detrazione prevista dall’art. 29 del D.L. 179/2012 che prevede una detrazione Irpef del 19% fino al limite di 500.000 euro delle somme versate alle start-up innovative. Dal 2017 tuttavia entrambi i parametri vengono resi più attraenti, infatti, il limite di spesa viene innalzato a 1 milione di euro e la detrazione portata al 30%. Per i soggetti Ires cresce dal 20% al 30% la quota delle somme investite nelle start-up che può essere portata in deduzione dal reddito di impresa entro il limite di investimento di 1,8 milioni di euro. Viene richiesto che la partecipazione attraverso la quale si realizza l’investimento venga detenuta dalla società finanziatrice per almeno tre anni, al posto dei precedenti due. Uniformate al 30% anche le percentuali di detrazione (contribuenti Irpef) e di deduzione (contribuenti Ires) previste per le start-up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano servizi innovativi ad alto valore energetico in precedenza fissate rispettivamente al 25% e al 27%. Si segnala che l’efficacia delle disposizione del presente articolo sono subordinate all’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

LAVORATORI RIMPATRIATI (COMMI 150 E 151) Anche il reddito di lavoro autonomo, oltre a quello dipendente, prodotto in Italia da soggetti che vi trasferiscono la residenza concorrerà alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%. Ciò a condizione che il contribuente non sia stato residente in Italia nei 5 anni precedenti e si

IMPOSTA SOSTITUTIVA SU REDDITI ESTERI (COMMI DA 152 A 159)

PREMI PRODUTTIVITÀ E WELFARE AZIENDALE (COMMI DA 160 A 162) Confermata la tassazione ridotta al 10% sui premi di produttività fino ad un limite massimo complessivo di 3.000 euro in luogo dei precedenti 2.000. Questo limite è elevato a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono i dipendenti nell’organizzazione del lavoro. L’agevolazione riguarda esclusivamente i dipendenti del settore privato che nel 2016 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente inferiore a 80.000 euro, in precedenza tale limite era fissato a 50.000 euro. Il premio può essere usufruito anche attraverso i benefit aziendali di cui al comma 4 dell’art. 51 del TUIR, si tratta degli autoveicoli concessi in uso promiscuo, concessione di fabbricati o prestiti e servizi di trasporto. In questi casi tali benefit concorreranno alla formazione del reddito secondo le

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regole specifiche e non saranno soggetti all’imposta sostitutiva del 10%. In pratica saranno esenti da tassazione se i dipendenti decidono di beneficiare del premio produttività con questa modalità. Non concorrono a formare il reddito del dipendente e non sono soggetti all’imposta sostitutiva anche: - i versamenti alle forme pensionistiche complementari in sostituzione delle somme detassate anche se superiori a 5.165,57 euro; - i versamenti per l’assistenza sanitaria, sempre in sostituzione delle somme detassate, anche se superiori a 3.615,20 euro; - il valore delle azioni ricevute, sempre in sostituzione delle somme detassate, anche se superiori a 2.065,83 euro.

NO TAX AREA REDDITI DI PENSIONE (COMMA 210) Dal 2017 è previsto un aumento della detrazione Irpef per i rediti di pensione rimodulando gli importi previsti dalle lettere a) e b) dell’art. 13 comma 3 del TUIR. Le nuove detrazioni saranno di: - 1.880 euro in caso di reddito complessivo non superiore a 8.000 euro; - 1.297 euro aumentata del prodotto tra 583 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito dal reddito complessivo, e 7.000 se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 ma non a 15.000 euro. Ulteriori deduzioni sono previste per i redditi da pensione per i soggetti con più di 75 anni di età.

PREMIO NASCITE E BONUS NODO (COMMI 353, 355 E 357) Riconosciuto un bonus di 800 euro alle neo mamme del 2017. Il bonus è erogata dall’INPS previa richiesta della futura madre. Confermato per i nati dal 1° gennaio 2016 un buono di 1.000 euro a base annua e parametrato a 11 mensilità, per il pagamento delle rette di un asilo nido pubblico o privato. Anche in questo caso il buono è corrisposto dall’INPS su richiesta del genitore richiedente e presentazione della relativa documentazione.

LOTTERIA SCONTRINI (COMMI DA 540 A 544) Dal 1° gennaio 2018 i privati potranno partecipare ad una lotteria nazionale legata agli acquisti di beni e servizi presso esercenti che optano per la trasmissione telematica dei corrispettivi. In un’ottica di lotta all’evasione, l’acquirente dovrà comu-

nicare il proprio codice fiscale al commerciante il quale lo riporterà nello scontrino, ricevuta fiscale o fattura. Se gli acquisti sono eseguiti con carta di credito o di debito, la probabilità di vincita è aumentata del 20% rispetto alle transazioni regolate in contanti. Dal 1° marzo 2017 la lotteria sarà avviata in via sperimentale per gli acquisti effettuati tramite carte di debito o di credito.

NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA IRI (COMMI DA 547 A 548) Dal 2017 diventerà operativo il taglio dell’Ires previsto dalla legge di Stabilità dello scorso anno, l’aliquota scenderà dal 27,5% al 24%. Una riduzione di cui potranno beneficiare anche le imprese di minori dimensioni. Le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria avranno la possibilità di optare per l’IRI, la nuova tassa piatta con aliquota allineata all’Ires. Ai soggetti che opteranno per questo regime il reddito d’impresa non concorrerà a quello complessivo Irpef ma sarà assoggettato ad una sorta di tassazione separata con aliquota del 24%. Le somme che l’imprenditore, collaboratore familiare o socio preleva dall’impresa nel corso dell’anno, saranno tassate in capo agli stessi con le regole ordinarie Irpef, fermo restando la possibilità di dedurre le stesse dal reddito d’impresa “nei limiti del reddito del periodo d’imposta e di quelli precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue imputabili in diminuzione nei redditi successivi”. In definitiva il reddito d’impresa da assoggettare ad aliquota del 24% sarà determinato secondo le regole ordinaria previste dal TUIR con la possibilità però di dedurre dallo stesso le somme che l’imprenditore, o i soci, ritrarranno dall’impresa stessa quale remunerazione della propria attività lavorativa. Tali prelievi saranno deducibili nei limiti dell’utile assoggettato a tassa piatta nell’esercizio e delle riserve di utili assoggettati alla stessa tassa negli anni precedenti. Le perdite maturate nei periodi di applicazione dell’IRI saranno computate in diminuzione del reddito da assoggettare alla stessa tassa nei periodi successivi. Le perdite non ancora utilizzate alla fuoriuscita dal regime saranno computate in diminuzione dei redditi, considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle medesime. Il nuovo regime è opzionale ma vincolante per cinque anni, è rinnovabile e la scelta deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi. L’IRI non assume rilevanza ai fini previdenziali.

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RIPORTO PERDITE (COMMA 549) La limitazione del riporto delle perdite nel limite dell’80% del reddito imponibile e integralmente con riferimento a quelle realizzate nei primi tre periodi d’imposta è stata estesa: - agli interessi passivi indeducibili, eccedenti il 30% del ROL; - alle eccedenze ACE. In caso, inoltre, di concordato, accordo di ristrutturazione, piano attestato o procedure equivalenti, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte eccedente le perdite, pregresse e di periodo, senza considerare il limite dell’80% e gli interessi passivi ex art. 96 comma 4 del TUIR e l’eccedenza ACE.

RIDUZIONE ACE (COMMI DA 550 A 553) L’ACE è il meccanismo attraverso il quale viene riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari al “rendimento nazionale” dell’incremento del capitale proprio rispetto all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Per i soggetti Irpef la determinazione dell’incremento deve essere determinata con le stesse regole previste per le società di capitali. Su questi incrementi si applica la percentuale di rendimento determinando in questo modo l’importo da portare in deduzione dal reddito complessivo. Il tasso di rendimento viene fissato annualmente in base ad apposito decreto ministeriale. La legge di bilancio è intervenuta su questa deduzione prevedendo una riduzione del rendimento nazionale per gli esercizi 2017 e 2018. Viene prevista una percentuale del 2,3% per gli incrementi del 2017 e del 2,7% per quelli del 2018. E’ stata inoltre introdotta una norma che ai fini della determinazione degli acconti per il 2017 richiede di considerare, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe ottenuta applicando l’aliquota del 2,3%.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (COMMI DA 554 A 555) Riproposta per la quindicesima volta la possibilità di rivalutare per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. La disposizione, originariamente prevista dalla legge 448/2001, prevede che i soggetti interessati eseguano il versamento dell’imposta sostitutiva e la redazione della perizia di stima entro il prossimo 30 giugno 2017. L’imposta sostitutiva è fissata in maniera unitaria

nella misura dell’8% sia per le partecipazioni che per i terreni. Il versamento potrà essere effettuato anche in forma rateale, in tre rate annuali di pari ammontare, con l’aggravio degli interessi calcolati nella misura del 3% sulla seconda e terza rata. Rispetto alle originarie rivalutazioni ricordiamo che le aliquote sono nel tempo raddoppiate, tuttavia le stesse producono effetti anche per la rivalutazione di beni già oggetto di precedenti rivalutazioni. Il contribuente in questi casi può, infatti, utilizzare la riapertura dei termini anche per eseguire una rideterminazione al ribasso dei terreni con la possibilità di cedere l’area ad un prezzo inferiore senza incorrere nella decadenza della rivalutazione dovendo considerare il valore rivalutato come valore minimo ai fini dell’imposizione sia diretta che indiretta.

RIVALUTAZIONI BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI (COMMI DA 556 A 564) Per i soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR sarà possibile rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, con la sola esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa come risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2015. La rivalutazione pertanto andrà effettuata nel bilancio 2016 e dovrà riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio 2015 e ancora posseduti al termine del 2016. Dovrà riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, così come indicato dall’art. 4 del decreto 162/2001, e andrà indicata nell’inventario e nella nota integrativa. I beni rivalutati non possono essere estromessi, ceduti, utilizzati dall’imprenditore o assegnati prima del quarto esercizio successivo alla rivalutazione. Il maggior valore attribuito è riconosciuto ai fini dell’imposizione diretta e dell’Irap, ma solo a partire dal terzo periodo d’imposta successivo, in genere quindi dal 2020. La rivalutazione richiede il versamento di un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili. È inoltre prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione con l’ulteriore versamento del 10%. Il versamento delle imposte sostitutive deve essere effettuato entro il termine di versamento del saldo delle imposte in unica soluzione.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA (COMMA 565) Proposta una nuova versione della disciplina agevolativa che consente anche alle società, comprese

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quelle non operative, di estromettere gli immobili, dal regime d’impresa. Viene così offerta la possibilità di chiudere quelle strutture societarie mere intestatarie di beni destinati all’utilizzo personale o familiare dei soci. Per queste realtà viene riproposta la possibilità di beneficiare di una tassazione agevolata rispetto a quella ordinaria prevista per l’autoconsumo degli immobili. L’agevolazione riguarda l’assegnazione di beni effettuata entro il 30 settembre 2017 o la trasformazione, entro la stessa data, in società semplici. Oggetto dell’agevolazione sono gli immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri, non strumentali. L’assegnazione richiede il versamento di un’imposta sostitutiva sui redditi e sull’Irap pari all’8%, elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione o trasformazione. L’imposta si applica sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione o della trasformazione potranno essere assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 13%. E’ riconosciuta la possibilità di determinare il valore normale degli immobili applicando alla rendita catastale i moltiplicatori di cui al DPR 131/86. Per quanto riguarda l’Iva non sono previste disposizioni particolari, anche al fine di evitare censure da parte della Comunità Europea, conseguentemente troveranno applicazione le regole ordinarie. Per quanto riguarda l’imposta di registro, l’aliquota è ridotta alla metà, mentre non sono previste agevolazioni per le ipotecarie e catastali. L’imposta sostitutiva, che può essere anche compensata, andrà versata in due rate, la prima pari al 60% entro il 30 novembre 2017 e la seconda del 40% entro il 16 giugno 2018.

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE (COMMA 566) Riproposta anche la possibilità di estromettere l’immobile strumentale da parte dell’imprenditore individuale. Gli immobili devono essere posseduti al 31 ottobre 2016 e l’estromissione dovrà essere effettuata entro il 31 maggio 2017. L’estromissione richiede il versamento di un’im-

posta sostitutiva dell’8%, da versare nella misura del 60% entro il 30 novembre 2017 e del rimanente 40% entro il 16 giugno 2018. L’imposta si applica sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

NOTE DI VARIAZIONE (ART. 71) La finanziaria dello scorso anno aveva riscritto l’art. 26 del DPR 633/72, introducendo delle norme di favore che sarebbero dovute entrare in vigore il 1° gennaio 2017. La modifica avrebbe dovuto consentire alle imprese già gravate dall’insolvenza del proprio debitore, di recuperare finanziariamente l’Iva addebitata e mai incassata, senza dover aspettare i tempi previsti dalle procedure concorsuali. Veniva riconosciuta la possibilità, in caso di mancato pagamento di una fattura da parte del cessionario o committente, di emettere la nota di accredito già a partire dall’inizio del procedimento. La legge 232/2016 ha eliminato questa possibilità ritornando sostanzialmente a quelle che erano le regole in vigore prima della finanziaria dello scorso anno, in questo modo tali norme di favore non troveranno mai applicazione. Di fatto la nota di variazione per il recupero dell’Iva potrà essere emessa solamente alla chiusura della procedura concorsuale e l’acquirente o committente non sarà tenuto alla registrazione della nota di credito ricevuta.

DETRAZIONE IRPEF FREQUENZA SCOLASTICA (COMMA 617) La detrazione Irpef del 19% per le spese di frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado viene rideterminata come segue: - 564 euro per il 2016; - 717 euro per il 2017; - 786 euro per il 2018; - 800 euro per il 2019.

SOPPRESSIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA (COMMI 621 E 632) Differita di un anno l’ipotesi di aumento delle aliquote Iva che per il 2017 rimangono confermate nelle percentuali del 4%, 5%, 10% e 22%.

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(PZ)


Da marzo nuove lettere d’intento SARÀ NECESSARIO INDICARE L’AMMONTARE DEGLI ACQUISTI SENZA IVA Dal 1° marzo 2017 gli esportatori abituali che intendono acquistare beni e servizi in sospensione d’imposta dovranno utilizzare il nuovo modello di dichiarazione d’intento approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016. Il nuovo modello ha eliminato il quadro che riguardava la possibilità di chiedere forniture in esenzione d’imposta per un determinato arco temporale, senza l’indicazione di un ammontare massimo prestabilito. Le uniche opzioni che rimangono disponibili riguarderanno pertanto: - la singola operazione per un importo massimo predeterminato (campo 1 del nuovo modello DI); - più operazioni fino a concorrenza di un determinato importo (campo 2 del nuovo modello DI). Questa modifica imporrà al fornitore la necessità di prestare la massima attenzione per evitare di emettere fatture senza Iva per importi eccedenti quelli indicati. La nuova dichiarazione d’intento dovrà essere utilizzata per gli acquisti effettuati dal 1° marzo 2017, mentre per quelli precedenti si dovrà utilizzare il vecchio modello. I vecchi modelli avranno pertanto efficacia fino al 28 febbraio 2017, dopo di che si renderà necessario presentare un nuovo modello, a meno che siano stati compilati i quadri 1 e 2 del vecchio modello, in questi casi la dichiarazione resterà valida anche successivamente e fino ad esaurimento dell’importo indicato. Se nel vecchio modello sono stati compilati i quadri 3 e 4, relativi alla valenza della dichiarazione per un determinato arco temporale, sarà necessario presentare una nuova dichiarazione d’intento se la valenza della stessa supera il termine del 28 febbraio 2017. Su questi aspetti è intervenuta la risoluzione n.

120 del 22 dicembre 2016 dell’Agenzia delle entrate la quale ha fornito importanti chiarimenti. Il documento di prassi ha spiegato che l’esportatore abituale che intende effettuare acquisti in sospensione d’imposta dal 1° marzo 2017, dovrà rinnovare la richiesta presentando il nuovo modello a meno che il vecchio modello non sia stato presentato per una singola operazione fino a un certo importo oppure per più operazioni fino ad un certo ammontare. In pratica se nella dichiarazione inviata con il vecchio modello nei primi mesi del 2017, è stata compilata l’opzione 1 o 2, la dichiarazione resterà efficace fino a concorrenza dell’importo indicato, anche per le operazioni successive al 1° marzo 2017 e pertanto non sarà necessario ripresentarla. Se viceversa il vecchio modello presentato nei mesi di dicembre 2016 o gennaio - febbraio 2017, riportava un determinato arco temporale di vigenza della dichiarazione, ad esempio dal 1.1.2017 al 31.12.2017, la stessa perderà efficacia il 28 febbraio 2017. Per poter acquistare in sospensione dopo quest’ultima data, si renderà necessario conseguentemente trasmettere una nuova dichiarazione d’intento con il nuovo modello compilando i campi 1 o 2. L’importo da indicare nel campo 2 rappresenta l’ammontare degli acquisti che s’intende effettuare senza il pagamento dell’Iva e sarà compito del fornitore verificare che l’ammontare fatturato non superi quello indicato nella dichiarazione stessa. Non è viceversa richiesto che l’esportatore abituale spalmi l’importo del plafond disponibile tra i vari fornitori. Non viene quindi richiesto che gli importi indicati nei campi 1 e 2 delle dichiarazioni d’intento corrispondano al plafond disponibile. Aspetto questo importante per alleggerire l’onere burocratico dell’adempimento ma che probabilmente depotenzierà l’utilità quale strumento antievasione del nuovo modello, ragione per la quale è stato concepito. Nei casi in cui l’esportatore abituale intenda incrementare l’importo degli acquisti in sospensione d’imposta nei confronti di un singolo fornitore nello stesso periodo d’imposta, dovrà presentare una nuova dichiarazione d’intento indicando il nuovo ammontare.

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Per ridurre l’ammontare del plafond, come in passato per le revoche, non sarà necessario effettuare alcuna trasmissione all’amministrazione finanziaria ma sarà sufficiente una comunicazione scritta al fornitore. Per quanto riguarda l’utilizzo del plafond in dogana non dovrebbero esserci conseguenze, in questi casi già la vecchia procedura richiedeva l’emissione della dichiarazione d’intento per singole o plurime operazioni sempre entro determinati importi. Il collegato alla legge di bilancio, vale a dire il D.L. 193/2016 ha modificato, con effetto dal 1° aprile

2017, la disciplina dei depositi Iva di cui all’art. 50-bis del D.L. 331/93. Per l’estrazione dei beni dai depositi non sarà più consentito utilizzare l’inversione contabile ma sarà necessario provvedere al versamento della relativa Iva. In questi casi agli esportatori abituali sarà comunque consentito utilizzare il plafond per l’estrazione dei beni in sospensione d’imposta, trasmettendo la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate. A questo proposito è probabile che l’amministrazione finanziaria apporterà ulteriori modifiche alla dichiarazione in argomento. (PZ)

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Intrastat acquisti ultimo giro A GENNAIO LE ULTIME TRASMISSIONI DOPO L’ABROGAZIONE DELL’ADEMPIMENTO Il decreto legge 193 del 2016 collegato alla legge di bilancio 2017 ha previsto l’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati relativi alle fatture emesse, di quelle ricevute, delle bolle doganali e delle note di variazione. Oltre a questo nuovo adempimento burocratico è stato introdotto anche un altro, vale a dire l’obbligo d’invio trimestrale dei dati relativi alle liquidazioni Iva, sia per i contribuenti mensili che per quelli trimestrali. Questi nuovi obblighi sono entrati in vigore dal 2017 ma contemporaneamente sono stati soppressi alcuni adempimenti, tra questi i modelli Intrastat degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevuti. L’obbligo di trasmissione di questi modelli rimane in vigore per le informazioni relative agli ultimi periodi del 2016. Si dovrà conseguentemente, entro il prossimo 25 gennaio 2017, provvedere alla trasmissione del modello Intrastat 2 relativi sia

all’ultimo trimestre 2016 che al mese di dicembre dello stesso anno. Sull’argomento è intervenuta la nota prot. 244 del 10 gennaio 2017 delle Dogane la quale ha confermato i termini sopra indicati di decorrenza dell’abrogazione. Invocando ragioni di ordine sistematico il documento di prassi, in considerazione dell’entrata in vigore del nuovo spesometro e delle liquidazioni Iva fissato al primo gennaio 2017, ritiene necessario l’invio degli Intrastat acquisti riferiti agli ultimi periodi del 2016 al fine di evitare salti di informazioni. Il fatto che l’abrogazione decorra dal 2017 deve essere riferita alle operazioni da comunicare, nel senso che le operazioni del primo trimestre o del mese di gennaio 2017 non devono essere più trasmesse, ma rimane l’obbligo per le operazioni pregresse. Entro il prossimo 25 gennaio 2017 si dovrà conseguentemente procedere alla trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da altri soggetti comunitari, riferiti al quarto trimestre e al mese di dicembre 2016. Ovviamente andranno trasmessi, entro la stessa data, anche i modelli Intrastat 1 relativi alle operazioni attive per i quali non sono state apportate modifiche. (PZ)

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Tasso legale allo 0,10% CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2017

Con D.M. 7 dicembre 2016 la misura del saggio

degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è stata ridotta allo 0,10% in ragione d’ano a decorrere dal giorno 1° gennaio 2017. La riduzione dallo 0,20% al 0,10% produrrà effetti con riferimento al ravvedimento operoso, al calcolo dell’usufrutto a vitae delle rendite o pensioni vitalizie e più in generale ai rapporti tra Stato e cittadini e ai contratti in cui non è stabilito un interesse diverso tra le parti. (PZ)

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Rimborso accise IV trimestre 2016 ENTRO IL 31 GENNAIO 2017 LE DOMANDE ALLE DOGANE

Con nota prot. 143065/RU del 20 dicembre 2016, l’Agenzia delle Dogane ha informato che in merito ai consumi di gasolio effettuati nel IV trimestre 2016 (1° ottobre/31 dicembre 2016), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta di rimborso delle accise andrà presentata dal 1° gennaio 2017 ed entro il 31 gennaio 2017. Quanto all’importo rimborsabile, tenuto conto: - dei rimborsi delle accise che, sulla scorta di precedenti disposizioni, sono stati calcolati assumendo come aliquota base l’importo di € 403,21391/1000 litri di prodotto, vigente al 1° gennaio 2003 (in conformità a quanto prevede la direttiva U.E. 2003/96 sulla tassazione dei prodotti energetici); - dell’importo delle accise per il gasolio ad uso commerciale che, com’è noto, è stato determinato - con arrotondamento - dal decreto legge fiscale (decreto n. 193/2016, convertito con Legge 225 del 1° dicembre 2016) in € 403,22/1000 litri di prodotto, con decorrenza dal 3 dicembre 2016; la misura del beneficio rimborsabile sarà pari a: - €. 214,18609/1000 litri, per i consumi eseguiti tra il 1° ottobre e il 2 dicembre 2016; - € 214,18/1000 litri, per i consumi eseguiti dal 3 dicembre fino al 31 dicembre 2016. Ricordiamo che per quanto riguarda l’esclusione dei veicoli euro 2 o inferiore (frutto, com’è noto, della previsione contenuta nella Legge di Stabilità del 2016 - Legge 208/2015, art. 1, comma 645), la circolare puntualizza che: - il soggetto che presenta la dichiarazione, attesta (con la valenza assegnata ad una dichiarazione sostitutiva dal D.P.R. 445/2000) che il gasolio consumato per il quale si richiede il

beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli euro 2 o inferiore; - fanno parte della categoria euro 0 o inferiore, i veicoli con carta di circolazione priva di riferimenti alla normativa dell’Unione Europea; - a titolo esemplificativo, sono invece classificabili nella categoria euro 2 o inferiore, i veicoli le cui carte di circolazione richiamino la direttiva 91/542/CEE del 1° ottobre 1991 (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del 22 gennaio 1996 nonché la predetta direttiva 91/542, per i valori limiti di emissione fissati nella riga B (euro 2). L’Agenzia delle dogane mette a disposizione sul proprio sito internet (https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/benefici-gasolioautotrazione-4-trimestre-2016), il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione. Il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I.; in alternativa, al competente Ufficio delle Dogane potrà essere consegnata la dichiarazione in formato cartaceo, unitamente al supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB) che ne riproduce il contenuto. Il codice tributo da riportare nel mod. F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è sempre il “6740”. Peraltro, i crediti riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012 sono compensabili, anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. La nota evidenzia che per quanto concerne i crediti sorti in relazione ai consumi di gasolio del III trimestre di 2016 (1° luglio - 30 settembre 2016), la scadenza ultima per l’utilizzo in compensazione è quella del 31 Dicembre 2017, mentre il rimborso in denaro delle eccedenze non compensate del medesimo credito dovrà essere chiesto entro il 30 giugno 2018. Raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di

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notorietĂ ; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresĂŹ la decadenza dal beneficio ottenuto a se-

guito della dichiarazione infedele (art. 75 D.P.R. 445/2000).

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(C)


Tabelle ACI 2017

DA AGGIORNARE I “FRINGE BENEFIT”

Sul S.O. n. 58 alla G.U. n. 298 del 22 dicembre u.s., è stato pubblicato il consueto comunicato dell’Agenzia delle Entrate con le “tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborati dall’ACI” per determinare in

via forfettaria l’ammontare della retribuzione in natura del dipendente da assoggettare a tassazione e contribuzione, a seguito dell’uso promiscuo del veicolo aziendale (cd fringe benefit). Il valore di questa retribuzione è pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza chilometrica convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio evidenziato nelle tabelle per ciascuna vettura, dal quale vanno dedotte le somme eventualmente trattenute al dipendente per questa finalità. Le tabelle valide per l’anno 2017 sono consultabili sul sito www.aci.it. (C)

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Contributi Sabatini ter. Riapertura dello sportello AMPLIATO LO SPETTRO DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI. DAL 2 GENNAIO 2017 SI POSSONO PRESENTARE NUOVAMENTE LE DOMANDE LA PROROGA DEI TERMINI, LA RIAPERTURA DELLO SPORTELLO E DISPONIBILITÀ DI RISORSE L’art. 1, co. 52 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), pubblicata sul supplemento ordinario n. 57/L alla G.U. n. n. 297 del 21 dicembre 2016, ha riaperto i termini per la concessione di finanziamenti agevolati a norma della legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 2, co. 2, meglio nota come “Sabatini ter”, e ne ha fissato la scadenza al 31 dicembre 2018. Occorre appena rammentare che l’intervento della “Sabatini ter” consiste in un contributo riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico (di seguito Mise) a favore delle piccole e medie imprese a fronte di un finanziamento ottenuto da una banca o intermediario finanziario convenzionato per acquisizione, anche in locazione finanziaria, di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e veicoli. Il contributo è concesso nella misura del 2,75% annuo pari all’ammontare degli interessi calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali posticipate nella misura del 2,75% annuo per la durata di cinque anni. A seguito di detta proroga il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Mise con decreto n. 7814 del 22 dicembre 2016 ha disposto, a decorrere dal 2 gennaio 2017, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, stabilendo, in aggiunta, che vi siano ammesse anche le domande presentate dalle imprese alle banche e intermediari finanziari prima del 3 settembre 2016 e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse al Ministero da parte dei medesimi istituti (cfr. Apinforma n. 15/2016, p. 14). Le condizioni e modalità per la concessione dei

contributi restano quelle fissate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 25 gennaio 2016 e nella conseguente circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Mise n. 26673 del 23 marzo 2016, che hanno già formato oggetto di illustrazione su Apinforma n. 6/2016, pp. 19-22 e a cui si rinvia. Le risorse per il 2017 ammontano a 28 milioni di euro, quelle relative al 2018 a 84 milioni di euro. Tuttavia, premesso che il 20% di dette risorse sono riservate agli investimenti in tecnologie digitali (v. infra), da quanto appreso dal sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.sviluppoeconomico.gov.it), già il 40% dello stanziamento per il 2017 è stato assorbito dalle domande presentate dalla data di apertura dello sportello (2 gennaio 2017) al momento in cui si scrive (12 gennaio 2017). Pertanto, si raccomanda vivamente alle imprese, che avessero in animo di presentare istanza di contributo per investimenti più “tradizionali”, di affrettarsi a farlo prima che i fondi per il 2017 vadano esauriti e lo sportello chiuso.

ESTENSIONE DELL’OPERATIVITÀ DELLA “SABATINI TER” Allo scopo di favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale e incrementare l’innovazione e l’efficienza delle imprese, la legge 232/2016, art. 1, commi 54 ss. ha ammesso a contributo anche gli investimenti realizzati dalle piccole e medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione degli investimenti in tecnologie digitali e tracciamento e pesatura rifiuti, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultra larga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, radio frequency identification (RFID). Per questi investimenti è riconosciuta una riserva del 20% delle risorse stanziate alla concessione dei contributi della “Sabatini ter” e una maggiorazione del contributo del 30% rispetto alla misura massima stabilita dalla medesima disciplina. Le risorse che, nell’ambito della riserva del 20% risultassero non utilizzate alla data del 30 giugno

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2018, rientreranno nella disponibilità della misura ordinaria. Gli incentivi a favore delle tecnologie digitali non sono, però, immediatamente operanti. Termini e modalità per la presentazione delle domande dovranno essere, infatti, definiti con specifico de-

creto dirigenziale del Mise, su cui si fa riserva di ritornare. Copia degli atti citati e ogni altra informazione e aggiornamento possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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oltre le Alpi, oltre lo stress


Inail; incentivi alle imprese EMANATO IL BANDO ISI 2016 PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PREMESSA In attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza), art. 11, co. 5, il 23 dicembre 2016 l’Inail ha licenziato l’avviso pubblico 2016 riguardante incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, pubblicato per estratto sulla G.U. n. 237 del 23 dicembre 2016 e denominato bando ISI Inail 2016 (di seguito bando). Il bando completo di tutti gli allegati è integralmente pubblicato sul sito web dell’Inail (www.inail.it). Il bando ricalca nella sostanza e nelle procedure il precedente bando del 2015, ma con alcune differenziazioni e con uno stanziamento complessivo inferiore; le risorse complessivamente stanziate ammontano, infatti, a 244.507.756 euro (nel bando 2015 furono di 276.269.986 euro), ripartiti in singoli bandi su base regionale, di cui 4.375.529 euro sono destinati al Friuli-Venezia Giulia (nel bando 2015 furono 5.071.476 euro). Nel bando ISI 2016 è stata apportata una sostanziale variazione rispetto al bando ISI 2015; riguarda l’ammissibilità ai benefici dei progetti per piccole e medie imprese operanti in specifici settori di attività, per cui salgono, di fatto, a 4 le linee d’intervento e, precisamente: 1) progetti d’investimento, di cui all’all. 1 del bando; 2) progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, di cui all’all. 2 del bando; 3) progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, di cui all. 3 del bando; 4) progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività, di cui all’all. 4 del bando. Sempre con riguardo al Friuli-Venezia Giulia per

gli interventi di cui ai punti 1) e 2) sono stanziati complessivamente 2.654.456 euro, per quelli relativi al punto 3) 1.137.624 euro, per quelli relativi al punto 4) 583.449 euro. L’entità dell’incentivo è mantenuto al 65% sui costi ammessi nel limite massimo di 130.000 euro per ciascuna impresa e in quello minimo di 5.000 euro. Si anticipa anche che la procedura informatica preliminare per accedere al bando decorre dal 19 aprile e resta aperta fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2016. Di seguito si traccia una sintesi del bando, rinviando alla lettura del testo per altri dettagli e approfondimenti.

IMPRESE BENEFICIARIE Le imprese beneficiarie vengono ora distinte in due categorie in funzione dei progetti d’investimento sopra indicati. Per i progetti di cui ai punti 1), 2), 3) sono beneficiarie le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte alla CCIAA, ma con esclusione delle micro e piccole imprese ricadenti in uno dei seguenti codici ATECO 2007 rientranti al punto 4): 56.10.11; 56.10.12; 56.10.20; 56.10.30; 56.10.41; 56.10.42; 56.10.50; 56.21.00; 56.29.20; 56.30.00; 47.11.40; 47.29.90. Detti codici riguardano imprese operanti nei servizi della ristorazione e nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari. Per i progetti di cui al punto 4) sono beneficiarie le micro e piccole imprese rientranti negli appena citati codici ATECO 2007 e, quindi, operanti nei servizi della ristorazione e nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari. Dei progetti di cui al punto 4) e delle relative categorie di imprese qui non ci si occupa, fermo restando che gli eventuali interessati possono sempre rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione per ogni specifica informazione. Sono, altresì, escluse le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, che operano nella produzione agricola primaria, in quanto è ad esse riservate lo specifico avviso pubblico ISI-Agricoltura 2016. Ogni impresa può presentare una sola domanda per una sola unità produttiva su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola tipologia di pro-

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getto fra quelle ammesse (v. infra). Sono escluse le imprese che già abbiano beneficiato degli incentivi dei bandi 2013, 2014, 2015 nonché quelle che abbiano beneficiato dei contributi del bando FIPIT 2014 (contributi per piccole e micro imprese operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica mirati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), salvo formale rinuncia.

FORMA E MISURA DELL’INCENTIVO. I CASI DI VENDITA O PERMUTA DELLE MACCHINE E ATTREZZATURE SOSTITUITE L’incentivo è concesso secondo il regime “de minimis” e, come anticipato, consiste in un contributo in conto capitale nella misura del 65% dei costi dell’iniziativa al netto dell’IVA. L’importo contributivo massimo è pari a 130.000 euro, quello minimo a 5.000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (punto 2) non è fissato il limite minimo di spesa. Per i progetti che comportano contributi pari o superiori a 30.000 euro è possibile richiedere un’anticipazione del 50% del finanziamento, previa presentazione di garanzia fideiussoria. La garanzia ha durata di 12 mesi e sarà d’importo pari all’ammontare dell’anticipazione richiesta, maggiorato del 10%. Nel caso di vendita o permuta di macchine o attrezzature sostituite nell’ambito del progetto, il 65% del contributo verrà decurtato della somma pari alla differenza fra l’importo realizzato con la vendita o con la permuta e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo). Qualora l’importo ricavato dalla vendita o dalla permuta sia inferiore o pari alla quota del progetto a carico dell’impresa (35%) non verrà effettuata alcuna decurtazione.

INIZIATIVE AMMISSIBILI Come detto, sono state portate a quattro le tipologie di progetti d’intervento. Negli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del bando, sono indicati per ciascuna delle quattro tipologie di progetto indicate, le caratteristiche delle imprese, i documenti da presentare in fase di domanda e di rendicontazione, le spese tecniche riconoscibili e la loro entità massima, nonché i parametri, associati sia a caratteristiche proprie dell’impresa sia al progetto oggetto della domanda, a cui sono attribuiti i punteggi utili ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità, pari sempre

a 120 punti. I parametri di valutazione tengono conto della natura, dimensioni e settore dell’impresa richiedente nonché delle caratteristiche del progetto d’investimento o del progetto per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale o del progetto di bonifica da materiali contenenti amianto. A questi allegati tecnici si rinvia, raccomandando una attenta lettura in funzione della fattispecie d’interesse. Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e uno solo dei quattro progetti sotto indicati. Come detto, qui ci si occupa solo dei primi tre. Questi sono ora così articolati: 1. Progetti di investimento, soluzioni tecniche connesse alle tipologie d’intervento per l’eliminazione o riduzione dei rischi (all. 1): - ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro; - acquisto di macchine; - acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati; - acquisto e installazione permanente di ancoraggi; - installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici; - installazione o modifica di impianti di aspirazione o di immissione forzata nell’aria e impianti di trattamento delle acque reflue. 2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (all. 2): - adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL); - adozione di un modello organizzativo gestionale ex art. 30 del d.legs. 81/2008, asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile; - adozione di un modello organizzativo e gestionale ex art. 30 del d.legs. 81/2008 anche secondo le procedure semplificate ex d.m. 13 febbraio 2014; - adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000; - modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente. 3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (all. 3): - interventi di bonifica da materiali contenenti amianto relativi alla rimozione con successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata. I progetti di investimento possono riguardare anche più soluzioni tecniche, purché funzionali a una sola delle tipologie d’intervento riportate alla

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tabella 1, sezione 3 del medesimo all. 1, ove sono indicate le finalità di eliminazioni e riduzioni di rischio. In ogni caso, la causa di infortunio o il fattore di rischio, per il quale il progetto viene presentato, deve essere riscontrato, a pena d’esclusione, nel documento di valutazione dei rischi (DVR), ad eccezione dell’installazione di sistemi di ancoraggio; nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate, la causa di infortunio/fattore di rischio relativi alla “Tipologia di intervento” devono essere riscontrabili da una relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa nella quale siano descritti il ciclo produttivo, gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari (layout) e i rischi aziendali. I progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale possono riguardare tutti i lavoratori facenti capo a un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o in più regioni. In tal caso la domanda di contributo potrà essere presentata o in una delle sedi Inail nel cui territorio operi almeno una parte dei lavoratori coinvolti nell’intervento ovvero ove è situata la sede legale dell’impresa. Le imprese senza dipendenti o che annoverano fra i dipendenti i soli datori di lavoro o i soci non possono richiedere il contributo. I progetti di bonifica da materiali contenenti amianto possono riguardare anche più d’una delle tipologie d’intervento indicate nella tabella 2 dell’all. 3. Gli interventi di bonifica agevolabili sono unicamente quelli relativi alla rimozione, trattamento, trasporto e smaltimento in impianto o in discarica autorizzata. Sono esclusi gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli d’incapsulamento o di confinamento o il mero smaltimento. Sono, altresì, esclusi gli interventi su strutture delle quali l’impresa richiedente detiene la proprietà, ma che ha dato in locazione in altra impresa. Sono invece ammessi gli interventi dell’impresa locataria dell’immobile oggetto dell’intervento.

SPESE AMMISSIBILI Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto nonché le eventuali spese accessorie e strumentali, funzionali alla realizzazione del medesimo e indispensabili alla sua completezza. Le spese, documentate, devono essere direttamente sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori o il titolare beneficiano dell’iniziativa. Sono ammesse anche le eventuali spese tecniche, entro i limiti fissati nei citati allegati 1, 2, 3 e 4 del bando. Le spese devono essere riferite a progetti non realizzati o in corso di realizzazione alla data del 5 giugno 2017. Per progetto in corso di realizzazione s’intende un proget-

to per la realizzazione del quale siano stati assunti obbligazioni contrattuali con il soggetto che dovrà realizzarlo; non rientra in questa fattispecie la firma del preventivo per accettazione. Non sono invece ammesse a contributo le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di: - dispositivi di protezione individuale nonché ogni altro relativo complemento o accessorio; - veicoli per il trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni e simili; - impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro o, comunque, qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell’ambiente; - hardware, software e sistemi di protezione informatica, fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo ed essenziale funzionamento di sistemi utilizzati per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza; - mobili e arredi; - ponteggi fissi. Sono, del pari, escluse le spese per: - il trasporto del bene acquistato; - la sostituzione di macchine di cui l’impresa richiedente il contributo non ha la piena proprietà; - l’ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con ampliamento della cubatura preesistente; - la consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo; - gli adempimenti inerenti la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del d.legs. 81/2008; - interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda; - manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera; - adozione, certificazione o asseverazione dei progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale relativi ad imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci; - compensi ai componenti degli organismi di vigilanza nominati ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche); - acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing); - acquisto di beni usati; - acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività dell’impresa;

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- costi del personale interno: personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci; - costi autofatturati.

DOMANDA E PROCEDURE Come per il bando 2015, sul sito web dell’Inail (www.inail.it) è a disposizione delle imprese, previa registrazione (possesso di un codice ditta registrato negli archivi Inail), la procedura informatica preliminare, la quale consentirà, dapprima, l’inserimento dei parametri del progetto che s’intende presentare e, successivamente, sulla base del punteggio di valutazione ottenuto dal sistema informatico, di verificare la possibilità di presentare la domanda di contributo nelle date che saranno indicate dall’Inail nei singoli avvisi regionali a partire dal 12 giugno 2017. La procedura è del tipo “valutativo a sportello” domanda può essere presentata alla sede Inail competente per territorio con riguardo alla sede legale dell’impresa o con riguardo all’unità locale dell’impresa ove opera almeno una parte dei lavoratori coinvolti nell’iniziativa. Per la presentazione della domanda è necessario seguire la seguente calendarizzazione: 1) Accesso alla procedura telematica (prerequisito) Prerequisito per accedere alla procedura on line di compilazione della domanda è che l’impresa sia in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Inail (nome utente e password). Per ottenerle è necessario effettuare la registrazione sul portale dell’Inail almeno 48 ore prima della scadenza del bando. Le relative istruzioni saranno pubblicate sul citato sito web dell’Inail. 2) Compilazione e salvataggio on line della domanda: dal 19 aprile al 5 giugno 2017, ore 18.00 Dal 19 aprile al 5 giugno 2017 sul sito www.inail. it - sezione “accedi ai servizi on line” le imprese registrate avranno a disposizione la procedura informatica che consentirà loro attraverso la compilazione di campi obbligatori di: - effettuare simulazioni relative al progetto da presentare; SEDE INAIL

- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità; - salvare la domanda inserita; - effettuare la registrazione della domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”. Il punteggio minimo di ammissibilità è pari a 120 punti (punteggio soglia). Dopo le ore 18.00 del 5 giugno 2017 le domande salvate non saranno più modificabili. 3) Download del codice identificativo: dal 12 giugno 2017 Dal 12 giugno 2017 le imprese, la cui domanda salvata in via definitiva abbia raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista (120 punti), potranno accedere all’interno della procedura informatica per il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca. La stessa procedura mediante un’apposita funzionalità rilascerà un documento contenente tale codice che dovrà essere conservato dall’impresa e utilizzato nel giorno dedicato all’inoltro telematico. 4) Pubblicazione della data di invio telematico della domanda: dal 12 giugno 2017 Le domande inserite, alle quali sia stato attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate on line utilizzando il codice identificativo attribuito. La data e l’ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l’inoltro telematico delle domande (c.d. click day) saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire dal 12 giugno 2017, eventualmente con cadenze differenziate per ambiti territoriali. Le regole tecniche per l’inoltro delle domande on line saranno pubblicate sul sito www.inail. it almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello informatico. Le sedi Inail competenti a ricevere la domanda per il territorio del Friuli-Venezia Giulia sono le seguenti:

INDIRIZZO

PEC

Trieste

Via del Teatro Romano, 18/20

trieste@postacert.inail.it

Udine

Piazza Duomo, 7

udine@postacert.inail.it

Pordenone

Via della Vecchia Ceramica, 3

pordenone@postacert.inail.it

FORMAZIONE DELL’ELENCO CRONOLOGICO E SUCCESSIVE PROCEDURE Lo sportello informatico collocherà le domande

in ordine cronologico di arrivo sulla base dell’orario registrato dai sistemi informatici dell’Inail. Al termine di ogni singola registrazione l’impresa

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troverà visualizzato un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell’invio. Gli elenchi in ordine cronologico di arrivo di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul sito dell’Inail entro 7 giorni dalla chiusura dell’ultima sessione di invio on line, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissione al contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva. Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione degli esiti e si intende perfezionata alla scadenza del settimo giorno. Nel caso di ex aequo delle domande collocate nell’ultima posizione dell’elenco cronologico utile per l’ammissibilità al contributo l’ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri da applicarsi nella sequenza sotto indicata: - contributo richiesto minore; - importo del progetto maggiore; - data iscrizione alla CCIAA meno recente; - possesso del rating di legalità di cui al d.m. 20 febbraio 2014 per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro. Beneficeranno del contributo le imprese che, in base a questi aggiuntivi criteri, rientreranno nella capienza delle risorse disponibili. Dal giorno successivo a quello del perfezionamento della formale comunicazione degli esiti (v. sopra), le imprese collocate in posizione utile avranno a disposizione 30 giorni per trasmettere alla sede Inail competente per territorio la copia della domanda telematica generata dal sistema informatico, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e tutta la documentazione richiesta nella colonna 2 degli allegati 1, 2, 3 e 4 del bando, utilizzando in via esclusiva la posta elettronica certificata (PEC). Ai fini del rispetto di questo ter-

mine fa fede la data d’invio mediante PEC (data di presa in carico del gestore di posta elettronica certificata del mittente). Scaduto invano tale termine la domanda è considerata decaduta. In caso di ammissione all’incentivo, l’impresa ha il termine di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto; questi decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo dell’istruttoria, salvo proroga per un massimo di 6 mesi a fronte di richiesta motivata. L’istruttoria della domanda (c.d. verifica tecnica amministrativa) tiene conto del superamento della soglia iniziale (120 punti), dell’ordine del ricevimento della domanda on line e dell’effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati. Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda e della documentazione, salvo sospensione del termine per integrazione o chiarimenti della documentazione di spesa, la sede dell’Inail competente per territorio dà comunicazione dell’esito dell’istruttoria e della concessione o meno dell’incentivo. Nel caso di accoglimento della domanda l’intervento deve essere realizzato e rendicontato entro 12 mesi (365 giorni) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo dell’istruttoria, salvo proroga di cui si è già detto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, salvo sospensione del termine per integrazione o chiarimenti della documentazione di spesa, in caso di esito positivo della verifica della rendicontazione, ha luogo l’erogazione del contributo. Infine, si rammenta che tutte le comunicazioni fra l’Inail e l’impresa devono avvenire mediante PEC e si riepilogano per comodità di consultazione le principali scadenze relative alla presentazione delle domande.

19 aprile 2017

Apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande

5 giugno 2017

Chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande

12 giugno 2017

Download del codice identificativo per l’inoltro telematico

dal 12 giugno 2017

Comunicazione dell’Inail relativa alle date dell’inoltro telematico

Per gli altri obblighi e adempimenti (conformità del progetto a quanto dichiarato in domanda, obblighi dei beneficiari, verifiche, et c.) si rinvia per brevità alla lettura del bando. Questo con tutta la documentazione connessa e la modulistica è riportato sul più volte citato sito dell’Inail. Copia del tutto, comunque, può essere richiesta, unitamente a ogni altra informazione all’ufficio economico dell’Associazione. A breve, inoltre, saranno organizzati due incontri

informativi diretti a illustrare l’intera materia: - 2 febbraio, ore 15.00: incontro di presentazione bando ISI Inail 2016 nella nostra sede a Udine; - 13 febbraio, ore 14.30: incontro di presentazione bando ISI Inail 2016 nella sede di Confcommercio di Pordenone, Piazzale dei Mutilati, 4. (AdT)

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Aggiornamento aliquote contributive dal 01/01/2017 ABROGAZIONE TRATTAMENTI DI MOBILITÀ ORDINARIA E DISOCCUPAZIONE SPECIALE PER L’EDILIZIA. CESSAZIONE OBBLIGO DI VERSAMENTO DELLA RELATIVA CONTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTO. RECUPERO SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO D’INGRESSO ALLA MOBILITÀ. ABROGAZIONE INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE DI LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ L’Inps con il messaggio numero 99 dell’11 gennaio 2017 illustra le novità contributive derivanti dall’abrogazione dei trattamenti di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia, della cessazione dell’obbligo di versamento della relativa contribuzione di finanziamento, del recupero delle somme versate a titolo di anticipazione del contributo d’ingresso alla mobilità e abrogazione degli incentivi all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. La legge 92/2012 ha disposto con decorrenza dal 1° gennaio 2017 l’abrogazione dei seguenti trattamenti erogati in caso di disoccupazione involontaria: - indennità di mobilità ordinaria; - trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia. La medesima legge 92/2012 ha, inoltre, abrogato la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2017 e a decorrere dalla stessa data sono altresì espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Si noti bene che non sono stati abrogati gli articoli 4 e 24 della legge 223/1991 che prevedono la permanenza degli obblighi di comunicazione e consultazione alle OO.SS. PAG. 31 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2017

L’abrogazione dei trattamenti sopra richiamati comporta, dalla medesima data del 1° gennaio 2017, la cessazione dell’obbligo di versamento delle seguenti forme contributive: - contributo ordinario di mobilità, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile (art. 16, c. 2, lett. a), legge n. 223/1991); - contributo d’ingresso alla mobilità (art. 5, c. 4, legge n. 223/1991); - contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l’edilizia, pari allo 0,80% della retribuzione imponibile (art. 15 legge n. 427/1975). Tanto premesso, dal 1° gennaio 2017 i datori di lavoro già soggetti agli obblighi contributivi sopra richiamati non saranno più tenuti al versamento della predetta contribuzione. A partire da gennaio 2017, le procedure di calcolo delle denunce contributive UniEmens saranno implementate al fine di recepire le suddette disposizioni. Le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge 223/1991 ed adottato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016 sono comunque tenute al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità. Laddove, invece, i licenziamenti dei lavoratori intervengano a far tempo dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro non saranno più tenuti al pagamento del contributo d’ingresso ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91, stante l’abrogazione di tale disposizione dal 1° gennaio 2017. Il venir meno dell’obbligo di versamento del contributo d’ingresso comporta per le imprese il diritto al recupero integrale delle somme anticipate a tale titolo. Il recupero potrà essere eseguito mediante il conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto, in analogia con quanto disposto dall’art. 4, co. 10 della citata legge n. 223/1991. In particolare, i datori di lavoro potranno procedere alle operazioni di conguaglio fin dalla prima denuncia UniEmens utile (competenza gennaio 2017), utilizzando il noto codice “G800”, avente il significato di “Recupero ai sensi dell’art. 4, co. 10, legge n. 223/91”. Parallelamente, in relazione a detti licenziamenti, le aziende saranno tenute al versamento del contributo di cui all’articolo 2, c. 31 della legge


92/2012. A tale riguardo, si ricorda che nei casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo in questione è moltiplicato per tre volte. Come già indicato nella circolare n. 137/2012, gli incentivi disciplinati dall’articolo 8, commi 2 e 4, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 223/1991 troveranno applicazione fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche

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se il termine di fruizione dell’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data. Per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, il regime agevolato non potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità. Viceversa i lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2016 fruiranno dell’indennità di mobilità. (FT)


Incentivi regionali alle assunzioni LE NUOVE REGOLE PER IL 2017

Il BUR del 28 dicembre 2016 pubblica il Regolamento per la concessione e l’erogazione per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dalla legge Regionale n. 18/2005. Il Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2017. Le istanze si debbono presentare entro il 30 settembre 2017, ma si evidenzia come detto termine possa essere modificato in relazione alla capienza dei fondi. Si riscontra come la Regione, nella prevedibile assenza della proroga dello sgravio contributivo, abbia sostanzialmente ripristinato un più ampio ventaglio di lavoratori beneficiari, sopperendo così al venir meno di contribuzione statale. Se ne riassumono i punti principali:

1) SOGGETTI BENEFICIARI Sono beneficiari degli incentivi i seguenti soggetti: a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria; b) cooperative e loro consorzi. I soggetti di cui sopra devono possedere i seguenti requisiti: a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale; b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative; c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli Venezia Giulia; d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all’Albo delle imprese artigiane e svolgere la propria attività nel territorio regionale; PAG. 33 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2017

e) se associazioni o fondazioni, avere una sede nel territorio regionale; f) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale; g) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori; h) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede l’incentivo ai sensi del presente regolamento; i) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore); j) se imprese, non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall’iscrizione al Registro delle imprese, nei settori esclusi dal campo di applicazione degli aiuti «de minimis». Se l’assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un’unità locale, quest’ultima non deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori.

2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE Le istanze per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento, a pena di inammissibilità, sottoscritte con firma digitale, si devono presentare sull’apposito formulario on line dispo-


nibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore lavoro, ed inoltrare esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite il sistema FEGC (Front end generalizzato contributivo), secondo le modalità indicate nelle linee guida rese disponibili sul sito internet www. regione.fvg.it per la compilazione e la trasmissione telematica dell’istanza di incentivo. Le istanze di incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato o a termine si debbono presentare, a pena di inammissibilità, anteriormente all’assunzione o all’inserimento lavorativo e devono essere corredate da: a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante: 1) il possesso dei requisiti di cui al punto 1). I soggetti per i quali non sussiste obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene chiesto l’incentivo, essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge; 2) l’esercizio della propria attività in Friuli Venezia Giulia al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene richiesto l’incentivo; 3) il possesso da parte del lavoratore dei requisiti di cui ammissibilità alla contribuzione; b) una dichiarazione relativa all’indicazione se per l’assunzione del lavoratore trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni nazionali. Ai fini dell’erogazione degli incentivi di cui al presente articolo, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell’incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nelle ipotesi previste, a tempo determinato. Il servizio competente in materia di lavoro verifica l’intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Le istanze di incentivo per la stabilizzazione occupazionale si devono presentare, a pena di inammissibilità, anteriormente alla trasformazione, assunzione o all’inserimento lavorativo e devono essere corredate da: a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante: PAG. 34 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2017

1) il possesso dei requisiti di cui al punto 1). I soggetti per i quali non sussiste obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene chiesto l’incentivo, essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge; 2) l’esercizio della propria attività in Friuli Venezia Giulia al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene richiesto l’incentivo; 3) la vigenza del contratto di apprendistato che si intende stabilizzare ovvero il soddisfacimento, da parte del rapporto ad elevato rischio di precarizzazione o del tirocinio che si intende stabilizzare, di tutti i requisiti previsti dal Regolamento; 4) l’impegno a realizzare la trasformazione del rapporto, l’assunzione o l’inserimento in caso di ammissione a incentivo di cui al presente regolamento; b) una dichiarazione relativa all’indicazione se per l’assunzione del lavoratore trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni nazionali. Ai fini dell’erogazione degli incentivi di cui al presente articolo, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell’incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio competente in materia di lavoro verifica l’intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora, all’atto dell’erogazione, la durata dell’orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata, il servizio competente in materia di lavoro provvede a rideterminare l’ammontare dell’incentivo. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello e al fine della determinazione della posizione in graduatoria fanno fede la data e l’ora di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande FEGC (Front end generalizzato contributivo). Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi il Servizio competente in materia di lavoro richiede al soggetto che ha presentato l’istanza: - una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante l’applicazione, nell’esercizio finanziario in corso, alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due


esercizi finanziari precedenti, del regime «de minimis» applicabile al caso di specie. La dichiarazione deve altresì contenere l’impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell’applicazione della normativa europea applicabile di specie; - una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l’accettazione dell’incentivo. La documentazione deve essere presentata dal soggetto che ha presentato istanza di incentivo entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta inviata dal Servizio competente in materia di lavoro. In caso di inadempienza l’istanza viene rigettata.

3) OGGETTO Vengono incentivati l’assunzione, l’inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative e la stabilizzazione occupazionale dei seguenti soggetti, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti sul territorio regionale: a) donne disoccupate; b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, intendendosi come tali coloro che appartengono ad una delle seguenti categorie: 1) donne disoccupate che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età; 2) uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età; c) soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che hanno perso la propria occupazione e sono disoccupati a seguito di uno dei seguenti eventi, la cui causa sia riconducibile ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro: 1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali); 3) risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto; PAG. 35 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2017

4) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del lavoratore o dalla risoluzione consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto; 5) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall’omesso versamento dei contributi previdenziali; d) soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale; e) soggetti che hanno una condizione occupazionale precaria: ai fini del presente regolamento sono tali le donne, indipendentemente dall’età anagrafica, e gli uomini che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età, che nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda per gli incentivi di cui all’articolo 7 abbiano prestato la loro opera, anche a favore di diversi datori di lavoro, per un periodo complessivamente non inferiore a diciotto mesi, nella realizzazione di progetti di lavori socialmente utili, o in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali: 1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; 2) contratto di lavoro intermittente; 3) contratto di formazione e lavoro; 4) contratto di inserimento; 5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa; 6) contratto di lavoro a progetto; 7) contratto di lavoro interinale; 8) contratto di somministrazione di lavoro; 9) contratto di apprendistato.

AMMONTARE DEGLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale, l’incentivo è pari a:


a) euro 2.000 se riguarda soggetti di cui al punto precedente lettera c) e d); b) euro 3.000 se riguarda donne di qualsiasi età; c) euro 4.500 se riguarda soggetti di cui alla lettera b) del punto che precede; d) euro 4.000 se riguarda soggetti che soddisfino cumulativamente i requisiti di cui alle lettere a) e b); e) euro 5.500 se riguarda soggetti che soddisfino cumulativamente i requisiti di cui alle lettere a) e c). Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale gli importi di cui al comma 1 sono elevati di 2.000 euro.

AMMONTARE DEGLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO L’ammontare dell’incentivo è pari: a) ad euro 1.000 per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale; b) ad euro 2.000 per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale.

AMMONTARE DEGLI INCENTIVI PER LE STABILIZZAZIONI a) L’ammontare degli incentivi, con riferimento a ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale, è pari ad euro 1.000. b) L’importo di cui sopra è elevato ad euro 1.500 nelle ipotesi in cui la stabilizzazione riguardi soggetti a rischio di disoccupazione che siano donne le quali, alla data di presentazione della domanda, hanno compiuto il cinquantesimo anno di età, ovvero uomini i quali, alla data di presentazione della domanda, hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età. c) Gli importi di cui ai punti a) e b) sono elevati di euro 1.000 nell’ipotesi in cui la stabilizzazione riguardi: - soggetti a rischio di disoccupazione che, PAG. 36 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2017

alla data di presentazione della domanda, prestano la propria opera presso il soggetto richiedente nell’ambito dell’esecuzione di iniziative di lavoro di pubblica utilità; - soggetti a rischio di disoccupazione che, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero del tirocinio del quale viene prevista la stabilizzazione con conseguente presentazione della domanda di incentivo, siano soggetti che hanno perso o che potrebbero trovarsi a rischio di occupazione in conseguenza di una situazione di grave crisi occupazionale Qualora la stabilizzazione soddisfi entrambi i requisiti gli importi sono elevati di euro 1.500. Per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale gli importi sono elevati di 2.000 euro.

REGOLE COMUNI SULL’AMMONTARE DEGLI INCENTIVI I benefici previsti dalla normativa nazionale richiamati ai fini della determinazione dell’ammontare degli incentivi di cui al presente regolamento si considerano applicabili una volta emanate le relative disposizioni attuative da parte dei competenti organi nazionali. In sede di presentazione della domanda di incentivo, il soggetto richiedente indica espressamente i benefici previsti dalla normativa nazionale che ha già richiesto o intende richiedere per la medesima assunzione o stabilizzazione. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per la cui instaurazione è stata presentata domanda di incentivo sia a tempo parziale, l’incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell’orario contrattuale indicata nella domanda di contributo. Qualora la stipulazione del contratto a tempo indeterminato o determinato sia già intervenuta anteriormente alla concessione, l’incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell’orario contrattuale risultante all’atto della concessione. Gli incentivi sono concessi a titolo di aiuto «de minimis» e il superamento dei massimali previsti dei regolamenti europei impedisce la concessione degli incentivi. Il nostro Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (FT)


Novità rilevanti in materia di lavoro LE PIÙ IMPORTANTI NOVITÀ DELL’ULTIMO TRIMESTRE DEL 2016 1. ASSUNZIONE DEI DISABILI: CON IL 1° GENNAIO 2017 SCATTA L’OBBLIGO DI ASSUNZIONE SOPRA I 15 ADDETTI Dal 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la soppressione dell’art. 3, comma 2, del legge n. 68/1999, che prevede, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, un anno di tempo per assumere un lavoratore disabile dal momento in cui viene effettuata una nuova assunzione (la sedicesima). Con la modifica introdotta dal Jobs act (Decreto Legislativo n. 151/2015), l’obbligo di assunzione del soggetto disabile avviene già con la 15° unità. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, che non occupino già una persona con disabilità, viene segnalata la situazione di scopertura degli obblighi e, quindi, inizia immediatamente a decorrere il termine di 60 giorni per presentare agli uffici competenti la richiesta nominativa di assunzione della persona con disabilità. A tal proposito il Ministero del Lavoro ha precisato che, decorso il suddetto termine di 60 giorni, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi della richiesta nominativa ed è tenuto a presentare richiesta numerica. Il c.d. correttivo al Jobs act (Decreto Legislativo n. 185/2016), ha inoltre inasprito le sanzioni per mancata assunzione del disabile (le quali, ovviamente, riguardano tutte le imprese piccole e grandi che non hanno ottemperato all’obbligo) che passano da 62,77 euro a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. La sanzione, fissa ma progressiva, è diffidabile (1/4 dell’importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il portatore di handicap. PAG. 37 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2017

2. CIGO, NUOVA DISCIPLINA RELATIVA AI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INTEGRAZIONE SALARIALE L’Inps, con il messaggio n. 4824 del 29 novembre 2016, fornisce alcune precisazioni in merito alla nuova disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di Cassa integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili. In particolare, le aziende possono presentare un’unica domanda per tutti gli eventi meteo che si verificano nel corso del mese precedente al mese di presentazione della richiesta stessa. Al riguardo la circolare precisa che in fase di prima applicazione, è possibile inviare un’unica domanda nelle ipotesi in cui in ciascuna settimana riferita nella domanda sia presente almeno una giornata in cui si è verificato uno degli eventi in esame. Diversamente sarà necessario inviare domande distinte qualora nel periodo di interesse siano presenti settimane prive di eventi oggettivamente non evitabili. Ad esempio per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 12 ottobre 2016, può essere richiesta in un’unica domanda. Invece nel caso di sospensione per gli eventi meteo accaduti nei giorni del 5 e 28 novembre 2016 sarà necessario presentare domande distinte, fino a diversa indicazione che sarà oggetto di apposito messaggio.

3. LAVORATORI STAGIONALI: INGRESSI IN ITALIA La Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 37 del 16 dicembre 2016, con la quale fornisce indicazioni in merito alle condizioni d’ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, per motivi d’impiego in qualità di lavoratori stagionali, così come apportate all’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 203/2016, attuativo della direttiva 2014/36/UE. Queste le istruzioni operative sulle modifiche apportate all’articolo 24 del TUI, sentita anche la Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.


- Settori occupazionali stagionali. Ai fini della presente circolare si fa riferimento alle attività soggette al ritmo delle stagioni limitatamente ai settori occupazionali “agricolo” e “turistico alberghiero”. Tali attività sono quelle individuate nel d.P.R. 1525/1963, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015, nonché dai contratti collettivi che disciplinano tali settori. Questi ultimi sono individuati nei contratti nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (in attuazione dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2015). - Sistemazione alloggiativa. Nell’ipotesi in cui essa viene fornita dal datore di lavoro (comma 3 art. 24) lo stesso dovrà dichiarare allo sportello unico per l’immigrazione che il canone di locazione non supera il limite di 1/3 della retribuzione data al lavoratore e non sarà decurtato dalla stessa automaticamente. - Lavoro stagionale pluriennale. Il nulla osta al lavoro pluriennale, per l’ingresso del lavoratore straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti (e non più due anni consecutivi) per prestare lavoro stagionale (comma 11), non conterrà più necessariamente una durata temporale annuale prefissata e corrispondente a quella usufruita dal lavoratore nel periodo precedente, ma riporterà l’indicazione del periodo di validità che sarà espresso solo in mesi (fino ad un massimo di 9) per ciascun anno. La collocazione temporale sarà determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro. - Conversione del permesso di soggiorno da stagionale a tempo determinato/indeterminato. La conversione può avvenire, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale (comma 10) ed in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Pertanto, con riferimento al settore agricolo, nel quale le prestazioni dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contriPAG. 38 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2017

buzione previdenziale (tale dato è ricavabile suddividendo per 12 mensilità il n. di 156 giornate annue individuate quale limite massimo di giorni al fine del calcolo del reddito medio convenzionale utilizzato per la quantificazione dei contributi previdenziali dei lavoratori agricoli e coltivatori diretti, così come previsto nella tabella D della L. 233/1990). - Casi di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro stagionale. La nuova norma individua al comma 12 ulteriori casi di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro stagionale. In proposito, fermi restando i controlli già effettuati dalle Direzioni territoriali del Lavoro in sede di emissione del parere di competenza nell’ambito del SUI, le stesse procederanno alle ulteriori verifiche di cui al comma 12 dell’art. 24 limitatamente alle ipotesi di lavoro nero di cui alla lettera a) e al rispetto dei diritti dei lavoratori e delle condizioni di lavoro o di impiego di cui alla lettera c), esclusivamente sulla base degli elementi desumibili delle banche dati in uso presso le medesime Direzioni. - Indennità al lavoratore per i casi di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro stagionale e del relativo permesso di soggiorno. Nell’ipotesi in cui si è proceduto a revocare il nulla osta al lavoro stagionale per cause imputabili al datore di lavoro (comma 12) e in quelle di revoca del permesso di soggiorno (comma 13), viene prevista la liquidazione, a favore del lavoratore, di un’indennità (comma 14) la cui misura è rapportata alle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo (ex art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015). Quella prevista al comma 14 non deve ritenersi una “sanzione” quanto piuttosto un risarcimento del danno dovuto al lavoratore che, per responsabilità esclusiva e diretta del proprio datore di lavoro, si è visto revocare il nullaosta (rapporto non necessariamente ancora instaurato) o il permesso di soggiorno stagionale, con l’immediata conseguenza del venir meno tanto del rapporto di lavoro che della legittimità di presenza sul territorio nazionale. La commisurazione dell’entità dell’indennità dovuta è determinata sulla base della durata che avrebbe avuto il rapporto se regolarmente portato a termine e, per il settore agricolo, corrispondente alla retribuzione delle giornate indicate nel modello UNILAV, ovvero, alle giornate lavorative di calendario. Il lavoratore stagionale potrà rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria per il riconoscimento di tale indennità.



4. COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI DISTACCO TRANSNAZIONALE Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016, il Decreto 10 agosto 2016 con la definizione degli standard operativi e le regole di trasmissione per effettuare la comunicazione obbligatoria preventiva, posta a carico dai prestatori di servizi (datori di lavoro) che distaccano lavoratori in Italia (ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 136 del 2016). Il prestatore di servizi (l’impresa stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo che distacca lavoratori in Italia), entro 24 ore del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco, deve inviare una comunicazione che può essere annullata entro 24 ore del giorno precedente l’inizio del primo periodo di distacco. Ogni variazione successiva dovrà essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo. Tale adempimento si applica anche alle Agenzie di somministrazione e avverrà tramite il modello UNI_Distacco_UE. Le disposizioni del Decreto sono entrate in vigore il 26 dicembre 2016.

5. INSTALLAZIONE DEI GPS: AUTORIZZAZIONE E PROCEDURE L’Ispettorato nazionale del Lavoro, ha emanato la Circolare n. 2 del 7 novembre 2016, con la quale fornisce indicazioni operative sull’installazione ed utilizzazione di impianti satellitari GPS montati su autovetture aziendali, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, Legge n. 300/1970. In particolare, l’Ispettorato del Lavoro chiarisce se gli impianti siano da considerare strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e come tali esclusi dalle condizioni e dalle procedure previste dal medesimo art. 4.

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In linea di massima, l’Ispettorato ritiene che i sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro. Quindi in tali casi, la fattispecie rientri nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell’art. 4 Legge n. 300/1970 e pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 4, comma 1, della Legge n. 300/1970, come modificato dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 185/2016). Solo in casi del tutto particolari - qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti), ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) - si può ritenere che gli stessi si configurino come propri strumenti di lavoro e pertanto si possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell’art. 4 della Legge n. 300/1970, sia dall’intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge. L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento. (FT)


Inail, autoliquidazione 2016/2017 LE ISTRUZIONI DIFFUSE DALL’ISTITUTO

In vista dell’avvicinarsi delle scadenze legate all’autoliquidazione 2016/2017, l’Inail ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale (www.inail. it) la guida all’autoliquidazione, prelevabile anche in allegato alla presente nota. Nella parte iniziale della guida, dedicata alle novità, si evidenzia l’attivazione dei nuovi servizi on line per i datori di lavoro del settore marittimo e il pagamento tramite F24 dei relativi premi assicurativi. Per l’autoliquidazione 2016/2017, il termine ultimo di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2016, è il 28 febbraio 2017. Entro il 16 febbraio 2017 il datore di lavoro deve: - calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione); - conteggiare il premio autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione; - pagare il premio di autoliquidazione, utilizzando il modello di pagamento unificato F24. La misura della riduzione da applicare al premio di rata 2017, in conformità alla Legge 147/2013 (art. 1, comma 128), è pari al 16,48%, mentre la percentuale da applicare alla regolazione 2016 ammonta al 16,61%. Ricordiamo che sono stati stabiliti criteri differenti per le polizze dipendenti e per le polizze artigiani, a seconda che le lavorazioni abbiano o meno avuto inizio da oltre un biennio. Per le polizze dipendenti: - Lavorazioni iniziate da oltre un biennio (data precedente al 3 gennaio 2015) - per ogni voce (lavorazione) si confronta il tasso applicabile medio del triennio 2013/2015 (TA) e il tasso di tariffa (TM). La riduzione spetta se il TA è inferiore o pari al TM ed è applicata automaticamente; PAG. 41 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2017

- Lavorazioni iniziate da meno di un biennio (avviate dal 3 gennaio 2015) - la riduzione opera per le imprese che dimostrino di osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che presentino (o hanno già presentato nel corso del biennio) l’istanza di riduzione del tasso medio ex art. 20 MAT telematica, accettata dall’INAIL ed è applicata automaticamente. Per le polizze artigiani: - Lavorazioni iniziate da oltre un biennio (data precedente al 3 gennaio 2015) - per ogni voce (lavorazione) si confronta l’indice di Gravità Aziendale della classe di rischio di riferimento (IGA) calcolato annualmente, e l’indice di Gravità Medio della stessa classe di rischio (IGM). La riduzione spetta se l’IGA è inferiore o pari all’IGM; - lavorazioni iniziate da meno di un biennio (avviate dal 3 gennaio 2015). La riduzione, si applica soltanto alle imprese che dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che presentino o hanno già presentato nel corso del biennio l’istanza I/P legge 147/2013, tramite il modulo telematico 20 MAT, accettata dall’INAIL. Ricordiamo infine che il premio da autoliquidazione può essere pagato in quattro rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni. La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 febbraio p.v. versando il 25% dell’importo complessivamente dovuto. Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro il 16 maggio, 21 agosto e 16 novembre 2017, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per il 2016. Sempre per quanto riguarda le imprese artigiane, opera la riduzione del premio a favore di quelle in regola con le disposizioni sulla sicurezza sul lavoro, prevista dall’art. 1, commi 780 - 781 della Legge 296/2006. In merito alla regolazione 2016, questa riduzione: - ammonta al 7,61%; - opera a favore delle imprese che non abbiano avuto infortuni nel biennio precedente alla


richiesta di ammissione al beneficio (biennio 2014/2015), siano in regola con gli adempimenti contributivi e con tutti gli obblighi previsti dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008), ed abbiano chiesto l’ammissione allo sgravio nella dichiarazione delle retribuzione 2015 (inviata entro il 29 febbraio 2016), barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781”.

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Per quanto riguarda la regolazione 2017, questa riduzione opererà nell’ambito dell’autoliquidazione 2017/2018, a favore di quelle imprese artigiane che, nell’ambito della dichiarazione delle retribuzioni 2016 (da presentare entro il 28 febbraio 2017), barreranno la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781”. (C)


CCNL Unionchimica Confapi SOTTOSCRITTO L’ACCORDO PER IL RINNOVO

È stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL Unionchimica CONFAPI ed è disponibile alla data odierna il testo del CCNL che a breve verrà stampato. In sintesi le principali novità.

1. APPRENDISTATO Viene rivisitato l’istituto dell’apprendistato in forza delle nuove disposizioni previste dal Jobs Act. In particolare la durata massima è stabilita in trentasei mesi, l’inquadramento iniziale, così come la retribuzione, è di due livelli inferiori a quello finale, con passaggio dopo dieci mesi al livello intermedio. Per le sole aziende superiori a 50 dipendenti l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla trasformazione a tempo indeterminato di almeno il 30% dei contratti di apprendistato il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti. Per le aziende inferiori a 10 dipendenti è ammesso il ricorso al contratto di apprendistato in misura non superiore al 50% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato all’inizio del mese precedente l’assunzione dell’apprendista. In tali aziende è consentita, comunque, l’assunzione di un numero minimo pari a 3 apprendisti. Superata la soglia dei 10 dipendenti il rapporto tra apprendisti e lavoratori a tempo indeterminato è di uno a uno. 2. CONTRATTO A TERMINE E SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO Viene elevata alla media annuale del 25%, rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione, la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato ed in somministrazione. Sui singoli mesi è possibile raggiungere, con l’utilizzo disgiunto e/o congiunto dei due istituti, la soglia del 30%. Andrà comunque rispetPAG. 43 - APINFORMA / Lavoro - numero 1 - 15 gennaio 2017

tata nel corso dell’anno la media annuale del 25%. Qualora l’applicazione del 25% produca un risultato inferiore a 5 unità si potrà procedere comunque all’assunzione di 5 lavoratori tra tempi determinati e somministrati.

3. NUOVA NORMATIVA PER I RAPPORTI DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO Ai lavoratori che hanno intrattenuto rapporti di lavoro in somministrazione a tempo determinato con la stessa azienda e per i medesimi parametri/livelli per una durata complessiva, anche non continuativa, di trentasei mesi nell’arco dei 5 anni precedenti, spetta il diritto di precedenza nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato con riferimento ai livelli/parametri posseduti in esecuzione dei rapporti di somministrazione intercorsi. Decorrenza: dal 1° gennaio 2017

4. CONTRATTO A TEMPO PARZIALE Viene adeguata la disciplina al D. Lgs. 81/2015. L’attivazione delle clausole elastiche e flessibili deve avvenire con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. I lavoratori affetti da patologie gravi previste dal D. Lgs. 81/2015 hanno diritto su loro richiesta alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale. Lo stesso diritto è esteso ai lavoratori aventi familiari affetti dalle suddette patologie.

5. LAVORO NOTTURNO Per i settori chimica-concia e plastica gomma, viene incrementato di un euro l’indennità per lavoro notturno prevista dall’articolo 11 del CCNL a far data dal 1° gennaio 2017. Decorrenza: dal 1° gennaio 2017

6. FERIE Aumentano di un anno tutti quegli scaglioni di anzianità previsti dal CCNL relativi alla maturazione aggiuntiva di giornate di ferie. Pertanto ferme restando le ferie aggiuntive maturate al 31 dicembre 2016 in relazione all’anzianità di servizio, dal prossimo anno ciascuna fascia di anzianità - agli effetti


della suddetta maturazione - viene incrementata di dodici mesi. Con il completamento del testo contrattuale si procederà all’aggiornamento dei relativi scaglioni. Decorrenza: dal 1° gennaio 2017

7. COMPENSO SOSTITUTIVO DEL COTTIMO PER IL SETTORE PLASTICA GOMMA L’istituto vetusto e non più rispondente alle mutate realtà produttive viene abrogato a far data dal 1° gennaio 2017. Non sarà quindi più dovuto ai lavoratori neo assunti. Detto elemento verrà altresì assorbito per quelle aziende che erogano gli importi perequativi di cui alla tabella della nota a verbale prevista dall’art. 32 del CCNL. In tutte quelle aziende che hanno in essere il com-

penso sostitutivo di cottimo e che hanno dinamiche salariali collettive (premi di risultato, premi per obiettivi, premi di produzione etc.) il suddetto compenso continuerà ad essere erogato, ma limitatamente ai lavoratori assunti ante 31 dicembre 2016.

8. IMPORTI SOSTITUTIVI DEL PREMIO PER OBIETTIVI PER I SETTORI CHIMICA - PLASTICA E GOMMA - CERAMICA E ABRASIVI Decorrenza: dal 1° gennaio 2017 Nelle aziende che non hanno in atto premi aziendali collettivamente erogati, comunque denominati, o non è contrattato un premio aziendale in essere collegato ad obiettivi, saranno corrisposti i seguenti importi:

SETTORE CHIMICA - CONCIA E SETTORI ACCORPATI PARAMETRI RETRIBUTIVI

IMPORTI ANNUI DAL 1° GENNAIO 2017

A

102,00

B

111,00

C

128,00

D

149,00

E

166,00

F

179,00

G

199,00

H

220,00 SETTORE PLASTICA-GOMMA

LIVELLI

IMPORTI MENSILI DAL 1° GENNAIO 2017

I

10,74

II

11,38

III

11,60

IV

11,98

V

12,62

VI

13,98

VII

16,14

VIII

17,66

QUADRI

19,22 SETTORE CERAMICA E ABRASIVI

CATEGORIA

IMPORTI MENSILI DAL 1° GENNAIO 2017

A

30,16

B

27,04

C

24,96

D

22,88

E

18,72

F

15,60

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9. CERTIFICAZIONE MEDICA Viene introdotto il principio per il quale il lavoratore ha l’obbligo in caso di malattia di avvisare l’azienda “entro l’inizio del normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza stessa salvo in caso di comprovato impedimento”. Pertanto il dipendente dovrà comunicare l’assenza prima dell’inizio dell’attività lavorativa cosicché l’azienda possa predisporre per tempo gli opportuni accorgimenti per garantire la continuità produttiva. In questo senso è necessario che la direzione aziendale indichi esplicitamente le modalità attraverso cui il dipendente darà comunicazione del suo stato di malattia (telefono, mail, posta certificata).

10. TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO - Al padre lavoratore in concomitanza con la nascita del figlio ed in caso di esaurimento degli istituti contrattuali, saranno riconosciuti 2 giorni di permesso retributivo aggiuntivo. Il riconoscimento è subordinato al fatto che il lavoratore abbia esaurito istituti quali ferie, riduzioni d’orario, ex festività. - In caso di adozione internazionale, previa idonea documentazione, sarà concesso al lavoratore/lavoratrice un periodo di aspettativa non retribuita comunque non superiore a trenta giorni di calendario.

11. PREVIDENZA INTEGRATIVA Dal 1° gennaio 2017 il versamento da destinare a FONDAPI aumenta dello 0,10% interamente a carico dell’azienda.

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Dal 1° gennaio 2018 è previsto un ulteriore aumento del 0,10% a condizione che il lavoratore contribuisca con pari aliquota.

12. SALARIO Per effetto dei recuperi inflattivi, per tutto l’anno in corso non sono previsti aumenti contrattuali. Gli aumenti salariali riconosciuti per tutta la vigenza contrattuale sono stati stabiliti nella misura del 4% sui livelli medi di addensamento e determinati sulla base della retribuzione di riferimento prevista per ogni singolo settore. Quindi a titolo esemplificativo: - Settore plastica gomma, livello V: aumento a regime di 75€ - Settore chimica-concia e settori accorpati, livello D: aumento a regime di 87€ Gli aumenti sono stati scaglionati in tre tranche con decorrenza dal 1° gennaio 2017, 1° gennaio 2018, 1° ottobre 2018. Sono stati altresì previsti meccanismi di verifica sugli scostamenti inflattivi, da effettuarsi nel periodo di vigenza del CCNL. Per le tabelle retributive in vigore dal 1° gennaio 2017 per i comparti chimica-concia e settori accorpati; plastica e gomma; abrasivi; ceramica; vetro - settore meccanizzato (prime lavorazioni); vetro - settore trasformazione (seconde lavorazioni); vetro - settore soffio a mano e semiautomatiche si rinvia alla nostra circolare prot. n. 324/FT del 22 dicembre 2016, disponibile sul nostro sito www. confapifvg.it, menu Aree tematiche - Relazioni Industriali - Circolari. (FT)


Decreto Milleproroghe

PROROGA SISTRI AL 31 DICEMBRE 2017

L’art. 12, co. 1, del d.l. 244/2016 prende atto dell’impossibilità di operare “solo” con l’attuale Sistri e proroga fino al 31 dicembre 2017 l’attuale sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi, c.d. doppio binario, che utilizza sia la documentazione cartacea (con il formulario e i registri di carico/ scarico), sia quella telematica (della scheda Sistri di movimentazione dei rifiuti).

Slitta al 1° gennaio 2018 l’applicazione del pesante quadro sanzionatorio per il mancato rispetto degli obblighi operativi di tracciamento informatico dei rifiuti pericolosi, di cui all’art. 260 bis, commi da 3 a 9 del testo unico ambientale (decreto legislativo 31 marzo 2006, n. 152). Restano confermate le sanzioni per la mancata iscrizione al Sistri (art. 260 bis, co. 1 del medesimo testo unico) e per il mancato pagamento del contributo annuale al sistema (co. 2), anche se ridotte del 50%, fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario. Per il testo del decreto in oggetto e altre informazioni le imprese possono rivolgersi all’ufficio ambiente e sicurezza dell’Associazione.

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(AB)


Nuovo modello OT24

PRESENTAZIONE ALL’INAIL ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2017

Diamo seguito alla nostra precedente circolare prot. n. 213/AB/mcs del 3 agosto 2016 per ricordare che entro il 28 febbraio 2017 dovrà essere presentato all’INAIL il nuovo modello OT24. La domanda dovrà essere inoltrata all’INAIL in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi online presente sul sito www.inail.it, allegando - a pena d’inammissibilità - anche la pertinente documentazione che è stata individuata dall’Istituto per ciascuna tipologia di intervento. L’agevolazione rientra “tra i benefici normativi e contributivi”, per cui è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti: - applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali (laddove sottoscritti), stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge; - inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all’allegato A del Decreto ministeriale 24 ottobre 2007, oppure il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. cause ostative);

- possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS. È richiesto, inoltre, anche il possesso della regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Tale requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie, con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda. L’istanza va presentata esclusivamente con modalità telematica, accedendo alla sezione Servizi on line del sito internet dell’Istituto (www.inail. it). L’INAIL entro 120 giorni dal ricevimento della domanda comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato. La riduzione eventualmente riconosciuta dall’Istituto opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda, ed è applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio dovuto per il medesimo anno. L’INAIL attraverso la pubblicazione della Guida alla compilazione fornisce le istruzioni per denominare il file contenente la documentazione probante, con l’individuazione della sezione, del numero di intervento ed il riferimento al documento allegato cui si riferisce. Per ogni intervento deve essere prodotto almeno un file. Il modello OT/24 con il questionario di autovalutazione e la guida alla compilazione sono disponibili al seguente link: http://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/premio-assicurativo.html Copia della documentazione può essere richiesta, unitamente a ogni altra informazione, all’ufficio ambiente e sicurezza dell’Associazione.

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(AB)


Trasporto merci pericolose PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE UE LA DIRETTIVA

UE 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno delle merci pericolose. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla sopracitata direttiva entro il 30 giugno 2017.

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 345/48 del 20 dicembre 2016 la direttiva

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(AB)


SOA: rinnovo per la F.lli Menon AZIENDA FONDATA NEL 1980

Rinnovo per l’impresa edile F.lli Menon di Menon Emiliano & C. s.n.c., con sede a Aquileia (UD) in via Martiri Risiera San Sabba n. 11/A. L’azienda, fondata il 2 gennaio 1980, opera prevalentemente nel territorio della bassa friulana e dell’isontino, in quasi 40 anni di attività ha eseguito svariate tipologie di lavoro nel campo delle costruzioni che hanno portato ad una specializzazione in ogni tipo di intervento relativo al settore dell’edilizia. L’impresa dispone di mezzi e attrezzature di ultima generazione, il titolare si tiene costantemente aggiornato sui migliori metodi di costruzione e sulle nuove tecnologie dei materiali impiegati. L’azienda ha prestato la propria attività soprattutto per committenze private, ma ha anche operato per enti pubblici quali la Soprintendenza per i beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia di Trieste, il Museo Archeologico di Aquileia, il Dipartimento dell’Università di Trieste, il Ministero per i beni e le Attività Culturali, la Parrocchia di Aquileia, la società per la Basilica di Aquileia (SO.CO.BA.) e il Comune di Aquileia. Grazie a questi lavori di restauro, che erano sottoposti al vincolo della Soprintendenza, hanno potuto ottenere l’attestazione SOA nella categoria OG1 per la classifica I per 258.000 euro e OG2 per la II classifica pari ad a 516.000 euro. L’azienda potrà eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 euro il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambien-

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tali (OG2). La categoria riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Potrà inoltre eseguire fino ad un importo massimo di 309.600 euro edifici civili e industriali (OG1), categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Decreto del Ministero sulle categorie superspecializzate LE CATEGORIE “SUPERSPECIALIZZATE” DIVENTANO TALI SE SINGOLARMENTE SUPERIORI AL 10% CON DIVIETO DI AVVALIMENTO E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017 il decreto del MIT (il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 10 novembre 2016, n. 248, adottato in attuazione dell’art. 89, comma 11, del Codice dei contratti. Il decreto complica ancora di più l’interpretazione a questa specifica questione che riguarda la qualificazione delle imprese. Le vecchie categorie “superspecializzate” (più la OS12-B e la OS32) diventano tali se singolarmente superiori al 10% dell’importo totale dei lavori; con divieto di avvalimento; limite “interno” del 30% alla subappaltabilità (che ... non concorre al limite “esterno” del 30% di cui all’art. 105, comma 2). Non vengono prese in esame le categorie generali e le vecchie categorie a qualificazione non obbligatoria, e inoltre, ignorata «la ricognizione delle disposizioni del d.P.R. n. 207 del 2010 sostituite» dal provvedimento di attuazione. Con l’approvazione di questo decreto non si comprende se l’allegato A del d.P.R. n. 207 del 2010 è ancora in vigore o no. Il Regolamento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti individua le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici).

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 1) Il presente decreto definisce l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione. PAG. 50 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2017

Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice (30% dell’importo complessivo del contratto). Le opere indicate nel presente decreto sono scorporabili e sono indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti a partecipare.

ELENCO DELLE OPERE PER LE QUALI SONO NECESSARI LAVORI O COMPONENTI DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O DI RILEVANTE COMPLESSITÀ TECNICA (ART. 2) Le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono quelle indicate nelle lettere seguenti come descritte all’allegato A del DPR 207/2010, che costituisce parte integrante del presente decreto: a) OG 11 Impianti tecnologici; b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico; c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori; e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali; f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza; g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili; h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato; i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio; m) OS 18-B Componenti per facciate continue; n) OS 21 Opere strutturali speciali;


concessionaria esclusiva per la pubblicitĂ su questa testata 0432 505 900 / ufficio@scriptamanent.sm / www.scriptamanent.sm


o) OS 25 Scavi archeologici; p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; q) OS 32 Strutture in legno.

REQUISITI DI SPECIALIZZAZIONE (ART. 3) I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere, fermi restando i requisiti previsti per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici, sono i seguenti: a) nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti; b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria; c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3 (impianti idricosanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l’importo corrispondente alla classifica richiesta: 1) categoria OS 3: 40 per cento; 2) categoria OS 28: 70 per cento; 3) categoria OS 30: 70 per cento. L’operatore economico in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. oOo PAG. 52 - APINFORMA / Edilizia - numero 1 - 15 gennaio 2017

Il decreto si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, a seguito di apposito monitoraggio degli effetti dallo stesso prodotti, si procede all’aggiornamento dello stesso. Il decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dunque il 19 gennaio 2017.

ALLEGATO A OG 11: Impianti tecnologici Riguarda, nei limiti specificati all’articolo 3, lettera c), la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30. OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici. OS 2-B: Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali. OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori,


ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. OS 11: Apparecchiature strutturali speciali Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari e i sistemi di precompressione a cavi posttesi. OS 12-A: Barriere stradali di sicurezza Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale. OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche. OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso. OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

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OS 18-A: Componenti strutturali in acciaio Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio. OS 18-B: Componenti per facciate continue Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale. OS 21: Opere strutturali speciali Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni. OS 25: Scavi archeologici Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse. OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. OS 32: Strutture in legno Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. (CS)


In regione nuova modulistica per l’attività edilizia LA MODULISTICA AGGIORNATA SI COMPONE DI COMPLESSIVI OTTO MODULI È stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 28 dicembre 2016, n. 52, il Decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio del 15 dicembre 2016 n. 6611, con l’aggiornamento della modulistica unificata regionale in materia edilizia (LR 19/2009, art. 2, e relativo Regolamento di attuazione, art. 3). La modulistica aggiornata viene allegata al decreto (Allegati da n. 1 a n. 8) quale parte integrante e sostanziale del medesimo, è redatta in coerenza con la modulistica adottata in seno alla “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano” e sostituisce, a far data dalla sua entrata in vigore

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(1 gennaio 2017), quella adottata con il proprio precedente decreto n. 949/2015, ferma restando la facoltà di concludere i procedimenti già avviati con la modulistica previgente. La nuova modulistica aggiornata si compone di complessivi otto moduli di seguito puntualmente indicati: - Richiesta di permesso di costruire (sub Allegato 1); - Segnalazione certificata di inizio attività SCIA (sub Allegato 2); - Denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire (sub Allegato 3); - Relazione tecnica di asseverazione (sub Allegato 4); - Comunicazione inizio lavori per interventi soggetti a permesso di costruire e DIA alternativa al permesso di costruire (sub Allegato 5); - Comunicazione inizio lavori per interventi di edilizia libera (sub Allegato 6); - Comunicazione fine lavori (sub Allegato 7); - Richiesta certificato di agibilità (sub Allegato 8); (CS)


Costituzione di società in U.S.A. BREVI NOTE SULLE OPZIONI PIÙ USATE

di Gian Piero Rinaldi, avvocato con studio in Bologna e New York Di seguito una breve nota relativa alla modalità di costituzione di società negli U.S.A. redatta dall’avv. Gian Piero Rinaldi. Lo studio dell’avvocato è a disposizione delle imprese Associate per approfondimenti o chiarimenti per sviluppare relazioni economiche sul mercato americano. Le imprese interessate possono contattare il dott. Paolo Zorzenone presso l’Associazione allo 0432.507377. oOo

1) LA CORPORATION Il più comune tipo di società usato negli U.S.A. e particolarmente dagli investitori stranieri è la Corporation. La Corporation è una società di capitali, quindi i soci rischiano solo il danaro che conferiscono nella stessa. Il capitale è rappresentato da azioni (Shares) e quindi la Corporation è assimilabile alla S.p.A. italiana. Ogni Corporation è soggetta e regolata dalla legge dello Stato in cui viene istituita (si ricorda che in America ci sono 50 Stati ognuno con il proprio sistema legale). Una Corporation formata in uno Stato, può comunque essere attiva in qualunque altro Stato, a meno che non si tratti di attività particolari, quali quelle bancarie o connesse a produzioni di energia, per le quali sono necessarie autorizzazioni federali. In America le formalità per la costituzione di una Corporation sono estremamente semplici e ridot-

te. Non c’è necessità dell’intervento di un notaio, non esiste una camera di commercio presso la quale effettuare una iscrizione ed il capitale minimo richiesto, può essere estremamente esiguo: da un dollaro in su. Va da sé che una Corporation il cui capitale sia rappresentato dalla somma di un dollaro, godrà di una credibilità adeguata al proprio capitale. Anche la gestione della Corporation può essere estremamente agile e priva di formalità o restrizioni legislative, se non minime. Ad esempio i consigli di amministrazione possono essere tenuti senza la presenza fisica degli interessati, ma utilizzando le moderne tecniche a disposizione, quali “video conference”, “phone conference” etc. Qualora si decidesse di formare una Corporation con uno o più soci americani, sarebbe molto importante dedicare particolare attenzione ai patti parasociali, denominati in inglese “Shareholders Agreements”. Attualmente esistono due tipi di Corporation: la “C Corporation” e la “S Corporation”. La differenza tra questi due tipi di società, sostanzialmente può essere individuata nel modo attraverso il quale la società stessa paga le tasse. Per i fini e gli interessi di un investitore straniero, sarà sufficiente sapere che un “Non Resident” non può essere socio in una “S Corporation”. Le azioni di una Corporation possono essere liberamente trasferite, salvo accordi che ne limitino la trasferibilità. I detentori delle azioni, potranno normalmente esercitare il loro diritto di voto in occasione dell’assemblea degli azionisti.

2) PARTNERSHIP La Partnership è una associazione di due o più persone (individui o società o altre entità legali), per esercitare una qualche attività per fini di lucro. I rapporti tra i Partners sono generalmente contenuti in accordi scritti tra di essi e regolati altresì dalle leggi dello stato in cui è sorta la Partnership. Esistono due tipi di Partnership: “General Partnership” e “Limited Partnership”. Nella “General Partnership”, che è la forma più diffusa, i Partners sono individualmente e solidal-

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mente responsabili per i debiti della Partnership e, salvo patto contrario, dividono egualmente tra loro perdite e profitti. Nella “Limited Partnership”, solo i General Partners sono illimitatamente responsabili per i debiti della “Partnership”. Gli altri, cioè i Limited Partners”, saranno responsabili solo per il capitale conferito, ma non potranno partecipare in alcun modo alla gestione della “Limited Partnership”.

3) LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC) Negli ultimi anni, è apparso un nuovo tipo di associazione, che unisce i vantaggi di rischio limitato della Corporation ai vantaggi fiscali che sono tipici della Partnership, senza peraltro comportare i rischi finanziari di quest’ultima.

Infatti nella “C Corporation”, la società, nell’ipotesi in cui realizzi degli utili, procederà alla assegnazione dei dividendi tra i soci, dopo avere pagato le proprie tasse. I soci, a loro volta, dovranno pagare le tasse sul proprio reddito personale, comprensivo eventualmente del dividendo ricevuto. In sostanza le tasse si pagano due volte. La LLC, nell’ipotesi in cui realizzasse un profitto, non paga le tasse come entità indipendente, ma paga le tasse attraverso la dichiarazione personale di ciascuno dei proprietari o azionisti. In questo modo il profitto viene tassato una sola volta. In aggiunta a questo non modesto vantaggio la LLC consente ai soci di non rischiare personalmente ed illimitatamente di persona, ma solo per il capitale conferito nella LLC.

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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari

AGRICOLTURA BIOLOGICA Biologico Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente le disposizioni transitorie al decreto 9 agosto 2012 e successive modifiche, recante disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Certificazione elettronica Regione russa di Kaliningrad Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota avente ad oggetto il progetto pilota per l’utilizzo della certificazione elettronica per le partite spedite dall’Unione Europea, inclusa l’Italia, nella regione russa di Kaliningrad. Certificazione esportazione animali Il Ministero della Salute ha pubblicato le linee guida operative per l’attività di certificazione per l’esportazione di animali e prodotti verso i Paesi terzi da parte delle Autorità Competenti. Influenza aviaria La Commissione europea ha pubblicato la decisione che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri.

Carne di suino Moldavia Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’aggiornamento del certificato sanitario per l’esportazione di carne fresca di suino domestico nella Moldavia. Blue Tongue Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) - Modifica e integrazione dispositivo dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014 e s.m. - Allegato A. Nuove aree di restrizione. Allevamento suini Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota di chiarimento alla Raccomandazione 2016/336 dell’8 marzo 2016 relativo alle migliori pratiche negli allevamenti suini. Blue Tongue elenco territori Il Ministero della Salute ha pubblicato l’elenco dei territori stagionalmente liberi per il 2016-2017 Blue Tongue. Registrazione animali Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota avente ad oggetto il D.M. 28 giugno 2016, che modifica l’allegato IV del DPR 317/1996. Esportazione prodotti a base di latte Repubblica di Serbia Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente i certificati sanitari per l’esportazione di prodotti a base di latte ottenuti rispettivamente da latte trattato termicamente e da latte crudo per il consumo umano e destinati all’esportazione verso la Repubblica di Serbia. Esportazione carne suina nelle Filippine Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’esportazione di carni suine, prodotti a base di carne suina e involucri naturali suini verso le Filippine. Influenza aviaria Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’influenza aviaria. Misure di control-

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lo straordinarie e rafforzamento della vigilanza permanente. Sospensione temporanea all’utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi. Linee guida esportazione prodotti a base di animali Il Ministero della Salute ha pubblicato le linee guida operative per l’attività di certificazione per l’esportazione di animali e prodotti da parte delle autorità competenti. Volatili da cortile Il Ministero della Salute ha pubblicato l’ordinanza recante la proroga e modifica dell’ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile». Encefalomielite equina Il Ministero della Salute ha pubblicato l’ordinanza concernente la proroga dell’ordinanza 4 agosto 2011, e successive modificazioni, recante «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale».

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Specie Beta vulgaris L. La Commissione Europea ha pubblicato la decisione relativa alla commercializzazione temporanea di sementi di determinate varietà della specie Beta vulgaris L. che non soddisfano le condizioni della direttiva 2002/54/CE del Consiglio. Hordeum vulgare L. La Commissione Europea ha pubblicato la decisione relativa alla commercializzazione temporanea di sementi di Hordeum vulgare L. varietà Scrabble che non soddisfano le condizioni della direttiva 66/402/CEE del Consiglio. Catalogo comune varietà specie piante agricole XXXV ed. La Commissione Europea ha pubblicato la XXXV ed. del Catalogo comune varietà specie piante agricole. Coltivazione canapa E’ stata pubblicata la legge concernente le disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Monitoraggio prodotti derivati dalla cannabis Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota con-

cernente la pubblicazione della raccomandazione 2016/2115 della Commissione sul monitoraggio della presenza di tetraidrocannabinolo, dei suoi precursori e di altri derivati dalla cannabis negli alimenti. Varietà ortive Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la cancellazione di varietà ortive dal registro nazionale. Varietà mais e cereali Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà di mais e di cereali a paglia al registro nazionale. Iscrizione varietà ortiva Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di una varietà ortiva nel relativo registro nazionale. Iscrizione varietà ortiva - lattuga Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di una varietà ortiva nel relativo registro nazionale.

BEVANDE Accise L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha pubblicato la nota ad oggetto la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsioni dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017.2019”. Disposizioni di interesse in materia di accise. Produzione e commercio vino E’ stata pubblicata la legge concernente la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

COMMERCIO Avviso pubblico ISI 2016 L’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha pubblicato l’avviso pubblico ISI 2016 - finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Proroga termini avviso pubblico 2016 INAIL L’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha pubblicato la proroga dei

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termini di scadenza dell’avviso pubblico 2016 per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, in attuazione dell’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. ISI-agricoltura 2016.

Proprietà Terapeutiche Aloe Ghignone L’Autorità Garante del Commercio e del Mercato ha ritenuto la pratica commerciale posta in essere dall’impresa individuale Aloe Superiore di Lanza Gianfranco una pratica commerciale scorretta e ne vieta la diffusione o continuazione e irroga la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.000.

Esportazione prodotti USA Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’esportazione di prodotti alimentari verso gli Stati Uniti d’America secondo la normativa FDA - Food Safety Modernization Act: Current Good Manufacturing Practice.

Question and Answers Part II La Commissione Europea ha pubblicato la seconda parte della questions and answers relativamente all’applicazione del Reg. 1169/2011.

Esportazione verso il Giappone Il Ministero della Salute ha pubblicato l’aggiornamento della lista dei laboratori privati che eseguono analisi su alimenti e materiali a contatto con gli alimenti destinati all’esportazione verso il Giappone. Agevolazioni imprese marchi Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato l’avviso relativo al bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei marchi la cui domanda di deposito sia antecedente al 1° gennaio 1967. Contributi PMI impianti Il Ministero dello Sviluppo ha pubblicato il decreto concernente la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in relazione a finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

ETICHETTATURA Chiarimenti interpretativi reg. 1169/2011 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la nota concernente alcuni chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n. 109, con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Chiarimenti dichiarazione nutrizionale reg. 1169/2011 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare concernente le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 relative agli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale. Allegato V, punto 19.

Chiarimenti interpretativi D.lgs. 109/992 e Reg 1169/2011 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare concernente i chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI Coltivazione OGM E’ stato pubblicato il decreto legislativo in attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

PRODOTTI SPECIALI Attività notifica alimenti destinati a gruppi specifici Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota ad oggetto l’attivazione del sistema elettronico per la notifica degli alimenti destinati a gruppi specifici (alimenti a fini speciali, formule per lattanti e alimenti per la riduzione del peso), alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci, alimenti addizionati di vitamine e minerali e integratori alimentari.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Elenco DOP e IGP Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Par-

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lamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012). Fassone di Razza Piemontese Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto di riconoscimento del disciplinare di produzione «Fassone di Razza Piemontese». Pitina Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pitina». Indicazione geografiche dell’Australia La Commissione Europea ha pubblicato l’avviso di consultazione pubblica concernente le indicazioni geografiche dell’Australia. Lenticchie di Altamura Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Lenticchia di Altamura per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. Franciacorta Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta». Mogette de Vendée Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata “Mogette de Vendée”.

forestali ha pubblicato il comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «West Wales Coracle Caught Sewin». Oliva di Gaeta Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto di iscrizione della denominazione «Oliva di Gaeta» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Vino Vesuvio Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vesuvio». Pomodori Pachino Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento che modifica il disciplinare di produzione della denominazione «Pomodoro di Pachino» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 617 del 4 aprile 2003. Pomodoro di Pachino IGP La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pomodoro di Pachino (IGP)]. Olio di Calabria Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento concernente l’iscrizione della denominazione «Olio di Calabria» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Estepa Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «Estepa».

Burrata di Andria Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento concernente l’iscrizione della denominazione «Burrata di Andria» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Morcilla De Burgos Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la domanda di registrazione della denominazione «Morcilla de Burgos».

Carota novella di Ispica Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dell’indicazione geografica protetta «Carota novella di Ispica».

West Wales Coracle Caught Sewin Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e

Provolone Valpadana Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e

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forestali ha pubblicato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana». London Cure Smoked Salmon Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «London Cure Smoked Salmon». Vino Sicilia Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Sicilia». Olio di Calabria IGP La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Olio di Calabria (IGP)].

RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Sostanze chimiche REACH bisfenolo A La Commissione ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il bisfenolo A. Limiti massimi residui La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento relativo alla forma e al contenuto delle domande e delle richieste per la determinazione dei limiti massimi di residui in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Procedure di ritiro e richiamo Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente il regolamento 178/2002 relativa alle procedure per il richiamo di prodotti non conformi e avvio del sistema di pubblicazione dei dati inerenti i prodotti richiamati.

DATI DI MERCATO 49a SETTIMANA (DAL 5 ALL’11 DICEMBRE 2016), 50a SETTIMANA (DAL 12 AL 18 DICEMBRE 2016) E 1a SETTIMANA (DAL 2 ALL’8 GENNAIO 2017) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ovicaprini; ittico; riso; semi oleosi; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo

RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 50, dal 12 al 18 dicembre 2016 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 78 notifiche, di cui 15 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Una sola allerta avviata dall’Italia, relativa a pesce spada affumicato, proveniente dalla Spagna, contaminato oltre i limiti da mercurio. Un’allerta avviata dalla Spagna ha interessato riso e mais tostati contaminati da soia (3,5 ppm), distribuiti anche in Italia. Dati relativi alla settimana n. 1, dal 2 all’8 gennaio 2017 Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 45 notifiche, di cui 14 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Una sola allerte avviata dall’Italia, relativa a presenza elevata di istamina in pasta di acciughe distribuita in Italia e altri paesi UE ed extra UE. La Germania ha avviato invece un’allerta su alghe essiccate provenienti dalla Corea del Sud per un eccessivo contenuto in iodio e distribuite in vari paesi comunitari tra cui l’Italia.

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Disciplina austriaca sul salario minimo EFFETTI SULL’AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI COSE

PREMESSA In applicazione della Lohn- und SozialdumpingBekaempfungsgesetz [legge federale per il contrasto al dumping salariale e sociale, n.d.r., di seguito LSD-BG], paragrafi 19 ss., dal 1° gennaio 2017 sono vigenti in Austria nuove disposizioni per il contrasto al c.d. dumping sociale e salariale, le quali prevedono una serie di adempimenti a carico delle imprese estere che “distacchino” del personale in Austria. Vi sono incluse le imprese di autotrasporto di cose che eseguano trasporti aventi origine o destinazione in quel Paese e che vi eseguano trasporti di cabotaggio. Restano, invece, esclusi i trasporti su strada di solo transito e, ovviamente, i trasporti eseguiti da lavoratori autonomi (c.d. padroncini). In particolare, le imprese estere sono obbligate alla compilazione e alla notifica per via telematica alla Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministerium (Ufficio di coordinamento centrale del Ministero delle finanze austriaco) di un modello denominato ZKO 3 (notifica di distacco) per ogni periodo di distacco (denominato “progetto di distacco”), prima che il lavoratore - nel caso di imprese di autotrasporto il conducente del veicolo - prenda servizio in Austria, seguendo la procedura accessibile dal seguente link in lingua italiana: www4.formularservice.gv.at/formularserver/ user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28ade acc34a476f8d&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cc e573d81a&lang=it. Se il “progetto di distacco” riguarda più lavoratori potrà essere trasmessa un’unica notifica.

DISPOSIZIONI PER I CONDUCENTI DEI VEICOLI DI TRASPORTO SU STRADA Per i lavoratori mobili del settore trasporti l’Au-

torità austriaca ha divulgato una nota in lingua italiana di chiarimenti riguardanti nello specifico il personale proveniente dagli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (UE più Norvegia e Islanda) e dalla Svizzera” in lingua italiana, dalla quale si ricava che: a) la notifica in via telematica va eseguita prima dell’ingresso in territorio austriaco per i trasporti internazionali o, per i trasporti di cabotaggio, prima della data di presa in servizio; b) tutta la documentazione relativa alla notifica del modello ZKO 3 ed eventuali modifiche nonché della retribuzione deve trovarsi a bordo del veicolo ovvero essere accessibile in formato elettronico direttamente sul posto al momento del controllo su strada; ciò in quanto, per questi lavoratori, il veicolo coincide con il luogo di impiego; infatti, le note (in carattere verde) accluse al modello ZKO 3 escludono la compilazione della sezione 3 (dedicata alla designazione di uno stabile referente in Austria) e della sezione 7 (riguardante il caso della messa a disposizione degli organi di controllo in un luogo diverso da quello di impiego del lavoratore) per il trasporto su strada. La nota austriaca elenca, inoltre, la documentazione relativa alla notifica e quella relativa alla retribuzione di cui deve essere in possesso il conducente. 1) Documentazione relativa alla notifica: - modello ZKO 3 ed eventuali notifiche a posteriori con riguardo ai lavoratori (modello ZKO3-N) o al prolungamento del periodo di distacco (modello ZKO3-V) o altre notifiche ancora riguardanti eventuali variazioni (notifica di modifica); - modello A1 o E101 (modulo che consente di acquisire il consenso a mantenere l’iscrizione del lavoratore presso l’Ente assicurativo dello Stato membro di provenienza, anche quando lo stesso viene inviato a lavorare in un altro Stato dell’Unione europea, oppure documentazione equipollente in lingua tedesca. 2) Documentazione sulla retribuzione: - contratto di lavoro o il c.d. Dienstzettel (dichiarazione scritta attestante i diritti e

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gli obblighi principali derivanti dal contratto di lavoro); - busta paga; - ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dello stipendio o l’avvenuta esecuzione del bonifico bancario; - foglio paga (già compreso nella busta paga); - foglio ore (o foglio presenze, già compreso nella busta paga); - documentazione riguardante l’inquadramento salariale per verificare che i compensi versati al lavoratore distaccato corrispondano a quanto dovutogli per l’intero periodo di impiego ai sensi delle norme di legge austriache. Tutta questa documentazione deve essere conservata in lingua tedesca, fatta eccezione per il contratto di lavoro che può essere anche in inglese. Per quanto riguarda il periodo di distacco complessivo in Austria, la nota della sezione 5 del modello ZKO 3 precisa che può andare da un minimo di 1 giorno fino ad un massimo di 24 mesi.

MODIFICHE ALLE INFORMAZIONI Particolare attenzione dovrà essere prestata anche alla modifica delle informazioni inserite nella notifica originaria del modello ZKO 3. In particolare, per quanto riguarda i lavoratori mobili, le notifiche a posteriori di personale e l’eventuale prolungamento del periodo di distacco vanno effettuate prima dell’ingresso in territorio austriaco, fornendo la relativa prova all’autista che dovrà esibirla in occasione di un controllo su strada insieme alla notifica originaria. E’ obbligatorio procedere ad una nuova notifica, qualora occorra modificare le informazioni sul datore di lavoro e sul luogo di impiego. Le notifiche a posteriori devono essere effettuate dalla pagina internet creata dalle autorità austriache, raggiungibile dal seguente link (in lingua inglese): www3.formularservice.gv.at/formularserver/ user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28ade acc34a476f8d&pn=B80fbd1999ae340d3b47309b f5e38b49d&lang=it.

SANZIONI La violazione delle disposizioni prima descritte costituisce un illecito amministrativo, sanzionato per ciascun lavoratore con una multa da 1.000 a 10.000 euro (da 2.000 euro a 20.000 euro in caso di recidiva) ex par. 26.1 della LSD-BG. Per quanto concerne il livello del salario minimo vigente in Austria (compreso il settore dell’autotrasporto), si rinvia alla lettura della seguente pagina web in lingua inglese: www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_10.1.a/ collective-agreements/search?dokid=163066&do kset=4633&language=en. La LSD-BG austriaca può essere consultata, ma solo in lingua tedesca, dal seguente link: www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage =Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009555 Si ritornerà sull’argomento per approfondimenti o chiarificazioni. Frattanto, non si può che osservare come lo Stato austriaco, nell’introdurre una disciplina di contrasto al dumping sociale salariale, abbia di fatto introdotto una forma di dumping economico che penalizza gravemente sotto il profilo burocratico le imprese estere, incluse quelle dei Paesi aderenti all’Unione europea, che intendano svolgere attività di trasporto da e per l’Austria ovvero di cabotaggio. Basti considerare la mole di documentazione aggiuntiva da detenere a bordo del veicolo, per di più in lingua tedesca, e le oggettive difficoltà di programmazione temporale dei viaggi in quel Paese, soprattutto in presenza di variazioni. Per questo l’Associazione è intervenuta subito nelle sedi opportune, italiane ed europee, per attenuare la portata di queste misure - opera, peraltro, di esito incerto - ma anche per sollecitare lo Stato italiano ad adottarne di proprie a tutela dell’economia e del trasporto nazionale, come già hanno fatto diversi Stati dell’Unione europea. I testi dei documenti citati possono essere richiesti, al pari di ogni altra informazione, all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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Decreto Milleproroghe

PROROGA PAGAMENTO QUOTA 2017 ALBO AUTOTRASPORTO Il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, detto Milleproroghe, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016, reca - come di consueto alla fine di ogni anno - una serie di proroghe ai termini previsti da disposizioni legislative. Il provvedimento riguarda solo quattordici disposizioni, suddivise per materie. In altra nota associativa si segnalerà l’insieme delle proroghe d’interesse per le imprese; qui si richiama il rinvio della scadenza per il pagamento della quota 2017 per l’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto cose in conto terzi (di seguito Albo) dal 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017. Per la proroga delle disposizioni attuali sul Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi (Sistri) si rinvia al testo pubblicato a pag. 46 di questo stesso notiziario.

QUOTA ALBO 2017

anno 2017, il rinvio dal 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017 della scadenza per il pagamento della quota 2017 per l’Albo. La proroga è stata concessa a causa dei problemi tecnici - pare non ancora risolti - emersi nell’applicazione della procedura telematica posta sul sito www.alboautotrasporto.it, che ora è obbligatorio utilizzare per assolvere al pagamento. Contestualmente, il Comitato Centrale dell’Albo, con comunicato pubblicato il 30 dicembre 2016 sul proprio sito, si è dichiarato “consapevole dei disservizi che il portale ha arrecato per provvedere al predetto pagamento” e ha assicurato “ogni attività utile per la risoluzione degli stessi nonché per la predisposizione di ulteriori procedure di supporto in tempo utile per consentire alle imprese di provvedere al pagamento della quota entro il predetto termine.” Ha segnalato, infine, che dal 2 gennaio 2017 è nuovamente attivo il numero verde 800.23.23.23 di assistenza per la registrazione al portale e per il pagamento della quota. Conseguentemente, ogni altro numero precedentemente indicato è stato disattivato. Si fa riserva di segnalare ogni sviluppo della situazione. Per il testo del decreto in oggetto e altre informazioni le imprese possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

L’art. 9, co. 5, del d.l. 244/2016 prevede, per il solo

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(AdT)


Autotrasporto. Divieti circolazione veicoli industriali PUBBLICATO IL CALENDARIO PER IL 2017

PREMESSA E PRINCIPALI NOVITÀ Con il decreto 13 dicembre 2016 (di seguito decreto), pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2015, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha diramato le direttive e il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli industriali fuori dai centri abitati per l’anno 2017. Come per il passato i divieti si applicano ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. Entro tale limite possono circolare i trattori stradali adibiti al traino dei semirimorchi, nel cui caso la massa complessiva del trattore venga a coincidere con la tara. Rispetto alla precedente “edizione” non sono state introdotte molte novità di rilievo. Fra queste si segnalano: - l’aggiunta di alcune giornate di divieto nelle quali sono attesi rilevanti flussi di traffico (giovedì 1° giugno dalle 16.00 alle 22.00; sabato 12 agosto dalle 08.00 alle 22.00; sabato 23 dicembre, dalle 08.00 alle 14.00); - l’eliminazione delle agevolazioni per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia (posticipo di due ore dell’inizi del divieto e anticipo di due ore della fine del divieto), in ragione del completamento dei lavori sull’autostrada A 3 (Salerno - Reggio Calabria); - la riscrittura delle esenzioni permanenti riguardanti le derrate alimentari deperibili che richiedono o meno il trasporto in regime ATP. Trovano, peraltro, conferma le agevolazioni introdotte nelle precedenti “edizioni” del calendario dei divieti.

IL CALENDARIO DEI DIVIETI PER IL 2017 Nel dettaglio il divieto di circolazione si applica alle seguenti giornate:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09.00 alle 22.00; b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07.00 alle ore 22.00; c) 6 gennaio, dalle ore 09.00 alle ore 22.00; d) 14 aprile, dalle ore 14.00 alle ore 22.00; e) 15 aprile, dalle ore 09.00 alle ore 16.00; f) 17 aprile, dalle ore 09.00 alle ore 22.00; g) 25 aprile, dalle ore 09.00 alle ore 22.00; h) 1° maggio, dalle ore 09.00 alle ore 22.00; i) 1° giugno, dalle ore 16.00 alle ore 22.00; j) 2 giugno, dalle ore 08.00 alle ore 22.00; k) 1° luglio, dalle ore 08.00 alle ore 16.00; l) 8 luglio, dalle ore 08.00 alle ore 16.00; m) 15 luglio, dalle ore 08.00 alle ore 16.00; n) 22 luglio, dalle ore 08.00 alle ore 22.00; o) 28 luglio, dalle ore 16.00 alle ore 22.00; p) 29 luglio, dalle ore 08.00 alle ore 22.00; q) 4 agosto, dalle ore 14.00 alle ore 22.00; r) 5 agosto, dalle ore 08.00 alle ore 22.00; s) 12 agosto, dalle ore 08.00 alle ore 22.00; t) 15 agosto, dalle ore 08.00 alle ore 22.00; u) 19 agosto, dalle ore 08.00 alle ore 16.00; v) 26 agosto, dalle ore 08.00 alle ore 16.00; w) 1° novembre, dalle ore 09.00 alle ore 22.00; x) 8 dicembre, dalle ore 09.00 alle ore 22.00; y) 23 dicembre, dalle ore 08.00 alle ore 14.00; z) 25 dicembre, dalle ore 09.00 alle ore 22.00; aa) 26 dicembre, dalle ore 09.00 alle ore 22.00.

TRASPORTI ESENTATI IN VIA PERMANENTE Il 2017 vede confermate le esenzioni per i veicoli che trasportano latte, escluso quello a lunga conservazione, o liquidi alimentari, purché gli stessi veicoli trasportino anche latte o siano diretti al caricamento del medesimo, e rimodulate altre tipologie di beni deperibili, ora suddivise in: - derrate alimentari deperibili che devono essere trasportate in regime ATP; - prodotti alimentari deteriorabili che non richiedono il trasporto in regime ATP, quali frutta e ortaggi freschi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all’allevamento, uova da cova con specifica attestazione

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all’interno del documento di trasporto o equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. A tal fine, i veicoli adibiti al trasporto di entrambe le fattispecie di prodotti devono essere muniti di cartelli indicatori rettangolari di colore verde di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Restano escluse dal regime di divieto anche le seguenti categorie di veicoli: - veicoli adibiti al trasporto di combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e al consumo; - veicoli adibiti al trasporto di animali per competizioni autorizzate e da effettuarsi nell’arco delle 48 ore; - veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani o periodici; - veicoli adibiti al trasporto di prodotti medici; - veicoli adibiti al servizio di ristoro o al trasporto di motori o ricambi per aeromobili; - veicoli adibiti al trasporto di alimenti o altri servizi indispensabili alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione; - veicoli autocisterne adibiti al trasporto di acqua per uso domestico; - veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari; - veicoli delle amministrazioni comunali e che effettuano il servizio di smaltimento di rifiuti per conto delle stesse, purché accompagnati da apposita documentazione; - veicoli del Ministero dello sviluppo economico e delle Poste Italiane spa, contrassegnati da emblema PT o “Poste Italiane” nonché quelli di supporto muniti di apposita documentazione; - veicoli del servizio radiotelevisivo per sole comprovate e urgenti ragioni di servizio; - veicoli adibiti al pubblico servizio (Vigili del fuoco, Protezione civile et c.); - veicoli militari, delle forze di polizia e della C.R.I.; - veicoli degli enti proprietari e concessionari delle strade per motivi urgenti di servizio; - macchine agricole, purché su strade non d’interesse nazionale. Per i suddetti veicoli l’esonero dal divieto si applica anche in caso di circolazione a vuoto. Oltre alla suddetta casistica sono esentati dall’applicazione del regime dei divieti: a) i veicoli prenotati per lo svolgimento della revisione, limitatamente alle giornate di sabato,

purché muniti del foglio di prenotazione e limitatamente al percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, ad esclusione dei tratti autostradali; b) i veicoli scarichi per il rientro nella sede principale o secondaria dell’impresa intestataria dei medesimi, a condizione che, nel momento in cui scatta il divieto, gli stessi non distino più di 50 km e che non percorrano tratti autostradali; le sedi dell’impresa vanno documentate con un aggiornato certificato d’iscrizione della CCIAA; c) i trattori isolati, indipendentemente dalla loro massa complessiva, esclusivamente per il percorso di rientro nella sede dell’impresa intestataria dei veicoli, solo se impiegati nell’esecuzione del trasporto combinato (per la definizione v. infra). L’esenzione di cui alla lett. c) appare pleonastica, dal momento che la quasi totalità dei trattori isolati destinati al trasporto combinato hanno una massa complessiva non superiore a 7,5 t e, quindi, non ricade nemmeno nell’ambito di applicazione del regime dei divieti.

FACILITAZIONI PER IL TRAFFICO CON L’ESTERO E LE GRANDI ISOLE Sono state confermate le facilitazioni per i trasporti da e per le grandi isole e l’estero. Pertanto, anche nel 2015 troveranno applicazione le seguenti deroghe al divieto: - per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna l’inizio del divieto è posticipato di 4 ore; per i veicoli provenienti dall’estero con a bordo un solo conducente, qualora l’inizio del riposo giornaliero cada nelle 4 ore di posticipo dell’inizio del divieto, l’autista può beneficiare di un ulteriore spostamento di 4 ore che decorrono dalla fine del predetto riposo; - per i veicoli diretti all’estero ed in Sardegna, la fine del divieto è anticipata, rispettivamente, di 2 e di 4 ore; - per i veicoli diretti agli interporti di Bologna, Padova, Verona Quadrante Europa, Torino Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola, Parma Fontevivo, ai terminali intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano Smistamento nonché agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo per merci destinate all’estero, la fine del divieto è anticipata di 4 ore; - per i veicoli che circolano in Sardegna ed in Sicilia provenienti dal resto d’Italia l’inizio del divieto è posticipato di 4 ore; per quanto attiene

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la Sicilia, la deroga si applica per i veicoli giunti in questa Regione tramite servizio di traghettamento, ad eccezione di quelli arrivati dalla Calabria (Reggio Calabria, Villa San Giovanni); - i veicoli che circolano in Sardegna ed in Sicilia diretti verso i porti dell’isola per imbarcarsi in direzione del resto d’Italia nonché per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare diretti all’estero che utilizzano le tratte marittime dove operava l’incentivo per le autostrade del mare (c.d. ecobonus di cui alla legge 22 novembre 2002, n. 265, art. 3, co. 2 ter) sono esentati dai divieti di circolazione, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e della lettera di prenotazione o, in alternativa, del biglietto per l’imbarco; per quanto riguarda la Sicilia, l’esenzione non si applica ai veicoli diretti, tramite traghetto, in Calabria (Reggio Calabria, Villa San Giovanni). Per tutte le agevolazioni sopra descritte, è indispensabile che l’autista rechi con sé tutta la documentazione idonea a dimostrare l’origine del viaggio (se si intende beneficiare del posticipo dell’inizio del divieto) o la destinazione (se si vuole fruire dell’anticipazione del termine). Tutte le descritte facilitazioni sono operanti anche per i trasporti e veicoli eccezionali.

FACILITAZIONI PER IL TRASPORTO COMBINATO Per favorire il trasporto combinato, il divieto non trova applicazione per i veicoli e i complessi dei veicoli carichi impiegati nei trasporti combinati strada/rotaia (combinato ferroviario) o strada/ mare (combinato marittimo) che rientrino nella definizione e nell’ambito applicativo dell’art. 1 del d.m. 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione CMR o equipollente, attestante la destinazione o la provenienza del carico e della prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco. A tal proposito, si rammenta che il d.m. 15 febbraio 2001 definisce il trasporto combinato come il trasporto di cose in cui l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il container effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e la restante parte per ferrovia, per mare o via navigabile, quando ricorrano le seguenti condizioni: - la parte iniziale del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare deve superare i 100 km in linea d’aria; - la parte iniziale o terminale del tragitto effettuata su strada sia compresa fra il punto di carico della merce e l’idonea stazione ferrovia-

ria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto effettuata su strada sia compresa in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto marittimo o fluviale di imbarco o sbarco.

TRASPORTI IN REGIME DI DEROGA PREFETTIZIA Possono essere esclusi dal regime dei divieti, purché muniti di autorizzazione prefettizia: a) il trasporto di prodotti deperibili diversi da quelli in regime di esenzione; b) le macchine agricole nel caso di circolazione su strade d’interesse nazionale; c) i trasporti in presenza di casi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizioni che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite. I veicoli adibiti al trasporto dei prodotti di cui alla lett. a) e c) devono essere muniti di cartelli indicatori rettangolari di colore verde di 0,5 m di base e 0,4 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,2 m, fissati in modo visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Per i veicoli di cui alla lett. c) impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale è possibile ottenere un’unica autorizzazione di validità non superiore a 4 mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito e le eventuali prescrizioni. Inoltre, queste autorizzazioni legate ai cicli continui di produzione possono essere rilasciate anche dalla Prefettura in cui ha sede lo stabilimento produttivo, in alternativa, quindi, alla prefettura della provincia di partenza. Per tutte le tre fattispecie l’autorizzazione del Prefetto si estende ai veicoli che circolano a vuoto “unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa”. L’autorizzazione prefettizia viene rilasciata secondo le ormai consolidate forme e procedure. Ci si limita a ricordare che essa può avere la durata massima di 6 mesi e che la domanda deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell’inizio del trasporto, in via generale, alla Prefettura della provincia di partenza.

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TRASPORTO DI ESPLOSIVI Per i veicoli che trasportano esplosivi della classe I dell’A.D.R. (materiali e oggetti esplosivi) resta confermato che, a prescindere dalla loro massa complessiva, sono sempre assoggettati ai divieti di circolazione previsti dal calendario. Per essi, in aggiunta alle giornate di divieto previste per la generalità dei veicoli pesanti, è stata inibita la circolazione dalle 08.00 di ogni sabato alle ore 24.00 della domenica successiva nel periodo dal 28 maggio al 10 settembre compresi. I suddetti divieti non trovano applicazione per comprovate necessità di servizio per i seguenti veicoli, anche se circolano scarichi: - militari e delle forze di polizia; - militari, appartenenti a Forze Armate straniere, da queste commissionate per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi internazionali;

- civili commissionati dalle Forze Armate munite di documento di accompagnamento rilasciato dal comando militare competente. Infine, conformemente a quanto concordato nel protocollo d’intesa siglato dal Governo e dalle Associazioni nazionali di categoria il 28 novembre 2013, entro 3 mesi dall’entrata in vigore di questi divieti sarà verificata la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni, sempre con l’obiettivo di coniugare la sicurezza sulle strade con la necessità di favorire l’incremento di competitività dell’autotrasporto. Copia del decreto può essere richiesta unitamente ad altre informazioni all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2015 e 2016 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.

INDICE ISTAT MESE DI NOVEMBRE 2016

(C)

ANNI E MESI

INDICI

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE

(Base 2010 = 100) 2015

Novembre

107,0

0,0

0,2

n. 302 del 30 dicembre 2015

Dicembre

107,0

0,0

-0,1

n. 23 del 29 gennaio 2016

Media

107,1 (Base 2015 = 100)

2016

Coefficiente di raccordo tra le basi

1,071

Gennaio

99,7

0,3

-0,5

n. 65 del 18 marzo 2016

Febbraio

99,5

-0,2

-0,6

n. 75 del 31 marzo 2016

Marzo

99,6

-0,3

-0,5

n. 99 del 29 aprile 2016

Aprile

99,6

-0,4

-0,7

n. 126 del 31 maggio 2016

Maggio

99,7

-0,4

-0,5

n. 143 del 21 giugno 2016

Giugno

99,9

-0,3

-0,4

n. 184 dell’8 agosto 2016

Luglio

100,0

-0,1

-0,2

n. 214 del 13 settembre 2016

Agosto

100,2

-0,1

-0,2

n. 239 del 12 ottobre 2016

Settembre

100,0

0,1

0,0

n. 261 dell’8 novembre 2016

Ottobre

100,0

-0,1

-0,1

n. 279 del 29 novembre 2016

Novembre

100,0

0,1

0,1

n. 299 del 23 dicembre 2016

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Scadenze aziendali febbraio 2017 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017

MERCOLEDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di gennaio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

GIOVEDÌ 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di gennaio. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALI SPECIALI - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al 4° trimestre per i contribuenti in regime speciale di cui all’art. 74, commi 4 e 5 del DPR 633/72. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24.

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 32,72% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA AUTOTRASPORTO - Scade il termine per il versamento, da parte delle imprese di autotrasporto, dell’Iva relativa al IV trimestre 2016, al netto dell’acconto versato a dicembre. LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO - Scade il termine per comunicare, tramite il Mod. Iva 26, l’intenzione di volersi avvalere della liquidazione di gruppo. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per quella comunale. Il versamento è da effettuarsi con il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2016 - Scade il termine per versare la rata di addizionale regionale e comunale trattenuta sulle retribuzioni. Se il conguaglio è stato effettuato a dicembre, le rate di addizionale relative all’anno 2016 saranno 11, da gennaio a novembre. Il versamento è da effettuarsi con il modello F24 utilizzando per il versamento delle ritenute Irpef.

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Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. L’anno di riferimento è il 2016. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’INPS dei contributi relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente attraverso il modello di pagamento unificato F24. CONTRIBUTI PER I DIRIGENTI (INPS ed EX INPDAI) - Scade il termine per il versamento all’INPS, tramite il modello F24, dei contributi dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, associati in partecipazione. Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2017 le aliquote sono state elevate al 31,72% per i soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza, non titolari di partita IVA, ed al 24% per i soggetti titolari di pensione o assicurati presso altre forme di pensionistiche obbligatorie. AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL - Scade il termine per il versamento della regolazione 2016 e dell’anticipo del premio 2016 da effettuarsi secondo le disposizioni per l’autoliquidazione del premio INAIL INAIL - COMUNICAZIONI RETRIBUZIONI PRESUNTE - Scade il termine per la comunicazione, da effettuare in via esclusivamente telematica, dell’eventuale riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2016 rispetto a quelle corrisposte nel 2017 ai fini del calcolo dell’anticipo del premio 2017. RITENUTE MESE DICEMBRE 2016 - CONGUAGLIO DI FINE ANNO - Scade il temine per il versamento, con il mod. F24, delle ritenute relative alle retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti tra il 1° e il 12 gennaio 2016 di competenza del mese di dicembre 2016 e relative al conguaglio di fine anno. I codici da utilizzare sono il 1001 per le ritenute Irpef lavoro dipendente e per i compensi dei collaboratori, 3802 per l’addizionale regionale, 3848 per l’addizionale comunale. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL T.F.R. - Scade il termine per versare il saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del t.f.r. maturato in

azienda al 31 dicembre 2016. L’art. 1 comma 623 L. 190/2014 ha disposto l’aumento dell’imposta dall’11% al 17% a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il codice tributo per il versamento è il 1713. INPS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Quota fissa - Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale); le causali contributo da utilizzare sul mod. F24 sono rispettivamente AF per gli artigiani e CF per i commercianti.

LUNEDÌ 20 ENASARCO - Scade il termine per il versamento dei contributi previdenziali relativi al 4° trimestre 2016 (per gli agenti e rappresentanti di commercio.

SABATO 25 (POSTICIPA A LUNEDÌ 27) IVA INTRACOMUNITARIA - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie relativi al mese di gennaio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, INTRA 1-quater e INTRA 1-quinquies per le cessioni di beni e servizi; La presentazione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche. Dal 2017 i modelli Intrastat - 2 sono stati abrogati.

MARTEDÌ 28 STAMPATI FISCALI - Scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuati nell’anno 2016 da parte delle tipografie e dei soggetti autorizzati alla rivendita. CERTIFICAZIONE UTILI - Scade il termine per la consegna ai soci delle certificazioni delle somme corrisposte nel 2016 dalle società a titolo di dividendo, utile o compenso per associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto. DICHIARAZIONE IVA ANNUALE - Scade il termine per presentare telematicamente la dichiarazione Iva 2017 relativa al 2016 in forma disgiunta dal modello Unico 2017. Il rimborso del credito Iva può essere richiesto direttamente con la dichiarazione annuale. TRASMISSIONE DATI ONERI DETRAIBILI/DEDUCIBILI - Scade il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi a oneri

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detraibili/deducibili relativi all’anno precedente dei contribuenti, da parte di istituti bancari, agenzie funebri, amministratori di condominio, assicurazioni, università ecc… INPS - REGIME AGEVOLATO NUOVI MINIMI - Scade il termine per i soggetti interessati per la richiesta di accesso al regime contributivo agevolato introdotto dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente. FASI - DIRIGENTI INDUSTRIALI - Scade il termine per versare i contributi trimestrali (1° trimestre 2017) all’assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti industriali (FASI).

CONGUAGLIO IRPEF - Termine ultimo per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno 2016. Pertanto non è possibile fare il conguaglio con le retribuzioni del mese di febbraio se queste vengono erogate nei primi giorni del mese di marzo. Le ritenute relative al conguaglio effettuato in febbraio devono essere versate entro il 16 marzo. INAIL - DENUNCIA RETRIBUZIONI - Scade il termine per l’invio telematico all’INAIL della denuncia retributiva annuale. INAIL - RIDUZIONE DEI TASSI DI PREMIO PER PREVENZIONE - Per i datori di lavoro, con almeno 2 anni di attività, che abbiano effettuato interventi migliorativi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, scade il termine annuale per la presentazione telematica mediante mod. OT/24 alla competente sede territoriale dell’Inail della domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

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(PZ-FT)


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