Numero 10/2014

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 10 31 maggio 2014

IN PRIMO PIANO ORGANIZZAZIONE

AUTOTRASPORTO. NUOVA DISCIPLINA DEI CORSI PER LA CQC

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 10 31 maggio 2014

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

Modelli F24

6

Acconto Imu 2014 e relativa dichiarazione

8

Diritto annuale 2014 CCIAA

12

Agevolazioni autotrasporto anno 2014

14

Fondi di garanzia e nuova liquidità per le imprese

15

Decontribuzione 2014: prime indicazioni

18

Incidente stradale e licenziamento disciplinare

20

Unigec Unimatica Confapi

21

Prodotti chimici

22

Valutazione impatto ambientale

24

Energia

25

UNI

26

SOA: rinnovo per la CO.S.METAL

30

Autorità: disposizioni per le SOA

31

Note informative

37



EXPORT MARKETING

Business News

43

Missione multisettoriale in Serbia

45

Vendite online ai consumatori

46

Verso il sistema definitivo IVA: al via il MOSS

50

Contratto internazionale di appalto

52

Autotrasporto. Nuova disciplina dei corsi per la CQC

54

C.d.s. Scambio di informazioni su infrazioni

55

Autotrasporto in Francia. Riposo settimanale

56

Circolazione stradale. Giurisprudenza

57

ORGANIZZAZIONE

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Modelli F24

DAL 1° OTTOBRE NUOVE REGOLE

Dal prossimo 1° ottobre tutti i modelli F24 contenenti compensazioni, oppure con un saldo finale superiore a 1.000 euro, dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dalle banche, dalle Poste o dagli agenti della riscossione. È questa l’importante novità contenuta nell’art. 11 comma 2 del DL 24 aprile 2014 n. 66. I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, ad esempio: - i limiti alla compensazione dei crediti IVA; - i limiti alla compensazione dei crediti di imposte dirette; - il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate. I nuovi vincoli, che saranno operativi a partire dai modelli F24 presentati dal 1° ottobre 2014, riguardano tre “categorie” di modelli F24: 1. a saldo zero; 2. con saldo a debito, ma con compensazioni; 3. con saldo a debito superiore a 1.000 euro, senza compensazioni. Con riferimento alla prima “categoria”, i modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di importo pari a zero, dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Diventerà quindi obbligatorio l’utilizzo dei seguenti servizi telematici: - “F24 on line”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del “pincode” di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute; - “F24 web”, il quale consente ai contribuenti

di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software; il pagamento avviene con un “ordine di addebito” sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell’Agenzia delle Entrate; - “F24 cumulativo”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo.

NON SARÀ QUINDI PIÙ POSSIBILE PRESENTARE I MODELLI F24: - in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli agenti della riscossione, qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA (a partire dal 2007, infatti, tutti i soggetti titolari di partita IVA sono già tenuti a presentare i modelli F24 esclusivamente con modalità telematiche); - in via telematica, avvalendosi dei sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste. Ai fini in esame, inoltre, potrebbero rilevare anche le compensazioni tra importi a debito e importi a credito della stessa imposta (c.d. compensazioni “verticali” o “interne”), ad esempio il credito IRPEF/IRES per l’anno precedente compensato con gli importi dovuti a titolo di acconto per l’anno in corso, qualora tali compensazioni vengano esposte nel modello F24 e lo stesso chiuda a saldo zero. Nella seconda “categoria” rientrano invece i modelli F24 con un saldo finale positivo, ma nei quali siano state effettuate compensazioni; si tratta, quindi, dei modelli F24 in cui vengono indicati importi a debito superiori agli importi a credito. In tal caso, le “maglie” sono un po’ più larghe, in quanto la relativa presentazione dovrà avvenire esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione:

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- dall’Agenzia delle Entrate, cioè mediante i suddetti servizi “F24 on-line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”; - dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, cioè banche, Poste e agenti della riscossione. Anche ai fini in esame, dovrà essere chiarito se rilevano le compensazioni “interne” tra importi a debito e importi a credito della stessa imposta, qualora tali compensazioni vengano esposte nel modello F24. Infine, l’obbligo di utilizzare esclusivamente i ser-

vizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, si applicherà anche nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo superiore a 1.000 euro, senza che siano state effettuate compensazioni. Si tratta, quindi, del caso in cui il modello F24: - evidenzi un importo a debito superiore a 1.000 euro; - comprenda più importi a debito che, sommati, danno un saldo finale superiore a 1.000 euro. (C)

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Acconto Imu 2014 e relativa dichiarazione IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE, REGIONALE, IMU, TARI E TASI, LE IMPOSTE GRAVANTI SUI FABBRICATI LOCATI Anche per il 2014 è dovuta l’Imu con riferimento agli immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili) ubicati in ciascun Comune; la nuova Iuc, operativa da quest’anno, ha infatti confermato l’Imu, affiancandola ai due nuovi tributi: - la Tasi (una sorta di maggiorazione Imu le cui regole oggi non sono del tutto chiare), - la Tari (l’imposta sui rifiuti, riscossa direttamente dal Comune o da altri enti incaricati). In questo contributo ci limiteremo a ricordare le principali regole applicative Imu, in attesa che vengano definite le modalità per il versamento della Tasi, anche al fine di dar conto anche delle novità introdotte dal 2014. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

VERSAMENTI Dallo scorso anno, l’imposta viene integralmente versata a favore del Comune, mentre nei confronti dell’Erario sarà riservata la sola l’imposta dei CODICE TRIBUTO

fabbricati di categoria catastale D, applicando l’aliquota d’imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%). Il D.L. n.35/13 ha definito a regime le modalità per il calcolo dell’imposta: 1. entro il 16 giugno 2014: il contribuente è tenuto al versamento dell’acconto nella misura pari al 50% di quella dovuta sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente (ossia occorrerà utilizzare le aliquote 2013); 2. entro il 16 dicembre 2014: il contribuente è tenuto al versamento del saldo sulla base delle aliquote approvate dai Comuni per il 2014 e pubblicate sul sito del Mef. Tale versamento va fatto a conguaglio della rata di acconto (quindi ricalcolando sulla base delle nuove aliquote l’intera imposta annuale, scomputando quanto versato in sede di acconto a giugno). In caso di mancata pubblicazione delle nuove aliquote saranno confermate anche per il 2014 le aliquote dell’anno precedente e quindi, anche il saldo, come l’acconto, sarà versato facendo riferimento alle aliquote 2013. È consentito (anche se sconsigliato, viste le numerose modifiche che riguardano tale tributo) il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2014. Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo approvati dalla R.M. n. 35/E/12: DESTINATARIO VERSAMENTO

IMMOBILE

3912

Abitazione principale e pertinenze

Comune

3914

Terreni

Comune

3916

Aree fabbricabili

Comune

3918

Altri fabbricati

Comune

3925

Fabbricati D

3930

Fabbricati D (incremento)

L’utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente; è possibile riservarsi una quo-

Stato Comune

ta di credito per versare l’Imu anche nel caso in cui il contribuente intenda presentare il modello 730.

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ALIQUOTE Le aliquote, come detto, sono deliberate dal Comune, comunque entro certi limiti: - l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76%. I Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il range dell’aliquota ordinaria sarà compreso tra 0,46 e 1,06%); - per l’abitazione principale e le relative pertinenze è prevista l’esenzione. Detti immobili saranno soggetti alla sola Tasi;

- anche i fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, serre, ecc.) sono esenti da Imu e pagano solo la Tasi. I fabbricati rurali abitativi seguono le regole degli altri fabbricati (quindi se sono abitazioni principali, sono comunque esenti, seppur con gli specifici vincoli previsti per tali immobili); - infine i Comuni posso differenziare l’aliquota per agevolare situazioni meritevoli. Questi aspetti vanno verificati nei regolamenti comunali.

ALIQUOTE

RANGE ALIQUOTA IMU

Ordinaria

0,46% - 1,06%

Abitazioni principali

Esenti

Rurali strumentali

esenti

I SOGGETTI PASSIVI Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare: - il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto); - l’usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare nulla a titolo di Imu); - il titolare del diritto d’uso; - il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà Imu il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza; - il titolare del diritto di enfiteusi; - il titolare del diritto di superficie; - il concessionario di aree demaniali; - nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l’utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione); - il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il CATEGORIA CATASTALE

diritto a utilizzare l’immobile, non deve versare l’Imu). Al contrario, non sono tenuti ad effettuare alcun versamento: - il nudo proprietario (ossia quando sull’immobile è presente un usufrutto); - l’inquilino dell’immobile (l’imposta viene versata dal titolare dell’appartamento); - la società di leasing concedente (paga l’utilizzatore); - il comodatario (paga il comodante in quanto titolare dell’immobile); - l’affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell’azienda che l’ha concessa in affitto).

GLI IMMOBILI INTERESSATI L’Imu si deve versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune. a) Fabbricati Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori. IMU 2014

A (diverso da A/10)- C/2- C/6- C/7

160

B

140

C/3- C/4- C/5

140

A/10 e D/5

80

D (escluso D/5)

65

C/1

55

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È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell’art.10 D.Lgs. n. 42/04.

sizione, rivalutato del 25% a cui applicare un moltiplicatore differenziato in base al soggetto possessore. Il moltiplicatore Imu base per i terreni è 135 mentre per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75 (moltiplicatore ridotto a partire dal 2014).

b) Terreni agricoli Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di impo-

IMU 2014

Terreni agricoli

135

Terreni agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)

75

A favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli principali iscritti nella previdenza agricola è prevista anche una riduzione per scaglioni: - franchigia sino ad € 6.000 di valore imponibile; - riduzione 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 6.000 e fino ad € 15.500; - riduzione 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino ad € 25.500; - riduzione 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino ad € 32.000.

c) Aree edificabili Per le aree edificabili si continua ad utilizzare il valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi e quindi evitare contestazioni future. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno pagheranno in ogni caso l’Imu come fosse un terreno agricolo (quindi sul reddito dominicale e non sul valore venale), anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area (costruzione di nuovo edificio), di demoli-

zione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo tale immobile dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

DICHIARAZIONE IMU La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta; qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune. Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l’atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari. Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione. Quando il Comune concede un’agevolazione (es. aliquote ridotte per alcune situazioni o assimilazioni per suo gratuito), per beneficiarne normalmente viene richiesto di presentare una specifica comunicazione: in questi casi sarà necessario verificare attentamente il regolamento Imu dell’Ente in questione. La dichiarazione Imu deve essere resa su apposito modello ministeriale.

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Diritto annuale 2014 CCIAA IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n.0201237 del 5 dicembre 2013, ha confermato per l’anno 2014 le misure del diritto annuale già fissate per l’anno 2013, da versare alle Camere di Commercio da parte delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e dai soggetti

iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) come stabilito dall’art. 18 della Legge n. 580 del 29 dicembre 1993. Le modifiche normative introdotte nel 2011 al sopra citato art. 18 della L. 580, comportano un obbligo di pagamento di un diritto annuale: - per le imprese individuali e i soggetti iscritti nel REA in misura fissa, - per gli altri soggetti commisurato al fatturato dell’esercizio precedente.

COME SI VERSA Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con F24 telematico (art. 37, comma 49 del D.L. n. 223/06).

COME COMPILARE CORRETTAMENTE IL MODELLO F24 SEZIONE Contribuente

IMU ed altri tributi locali

MODALITÀ DI COMPILAZIONE Indicare il codice fiscale dell’impresa, i dati anagrafici e di domicilio fiscale codice ente:

la sigla della provincia per cui si fa il versamento (ad esempio: UD)

codice tributo:

3850

rateazione:

non compilare

anno di riferimento:

2014

importo a debito:

importo dovuto

Si ricorda che è possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi).

QUANDO SI VERSA Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine, con la maggiorazione dello 0,40%. Per le imprese, con esercizio coincidente con l’anno solare, quest’anno la scadenza è fissata al 16 giugno 2014 con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi, con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali (in questo caso si effettua l’arrotondamento al centesimo di euro) ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.

QUANTO SI VERSA - Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria versano un diritto annuale fisso pari a 200,00 euro per la sede legale, e un diritto di 40,00 euro per ciascuna unità locale. - Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese anche se annotate nella sezione speciale versano un importo commisurato al fatturato realizzato dall’impresa nell’esercizio precedente. Il diritto annuale da versare, con riferimento alla sede legale, si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2013 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa.

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SCAGLIONI DI FATTURATO DA EURO

ALIQUOTE

A EURO

0

100.000,00

200,00 euro (misura fissa)

Oltre 100.000,00

250.000,00

0,015%

Oltre 250.000,00

500.000,00

0,013%

Oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010%

Oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009%

Oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005%

Oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003%

Oltre 50.000.000,00

- Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro per ogni unità locale (l’arrotondamento all’unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali); - Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, compilare un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l’anno di riferimento 2014 e il cod. tributo 3850. - Le unità locali di imprese aventi la sede principale all’estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all’estero versano, in favore della Camera di Commercio ove ha sede l’unità locale o la sede secondaria, un diritto di 110,00 euro. - Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio nella quale è iscritta la sede legale o principale al 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce il pagamento, o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.

0,001% fino ad un massimo di 40.000 euro

ARROTONDAMENTI Con la nota n. 19230 del 3 marzo 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo ha individuato un nuovo criterio di arrotondamento che si basa su un unico arrotondamento finale, mentre nei calcoli intermedi per la sede e per le eventuali unità locali dovranno essere mantenuti cinque decimali. L’importo finale da versare alla Camera di Commercio va comunque espresso in unità di euro (per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto, se inferiore a detto limite).

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO Nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione, dal 10 al 100% dell’ammontare del diritto dovuto, sulla base del Regolamento sanzionatorio, adottato con Decreto 27 gennaio 2005 n.54, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2005. Le imprese che, entro il termine previsto, non abbiano versato il diritto annuale possono avvalersi, entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento, del “ravvedimento operoso” (art. 6 Decreto 27 gennaio 2005 n. 54). Fonte: http://www.ud.camcom.it/

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Agevolazioni autotrasporto anno 2014 COMUNICATO STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con un comunicato stampa del 30 maggio u.s., l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera all’utilizzo, anche per il 2014, delle seguenti agevolazioni per l’autotrasporto: - il recupero delle somme versate nel 2013 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale, sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti al trasporto merci (conto terzi e conto proprio), di categoria euro 2 e superiori, con massa a pieno carico

non inferiore alle 11,5 ton. La compensazione in F24 è riconosciuta fino ad un massimo di 300 € a mezzo, ed occorre utilizzare il consueto codice tributo “6793”; - per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede la propria impresa di autotrasporto in conto terzi, la deduzione forfettaria delle spese non documentate relative al periodo di imposta 2013, nella misura di: a) 56 € per i trasporti eseguiti all’interno della Regione o delle Regioni confinanti. Per i trasporti effettuati dall’imprenditore nel Comune dove ha sede l’impresa, la deduzione ammonta al 35% del suddetto importo (€ 19,60); b) 92 € per i trasporti svolti oltre i citati ambiti territoriali.

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(C)


Fondi di garanzia e nuova liquidità per le imprese NUOVA OPERATIVITÀ DEL FONDO DI GARANZIA POR FESR 2007-2013 ESTESA A LIQUIDITÀ PER RETRIBUZIONI, INVESTIMENTI E CONSOLIDAMENTO PASSIVITÀ Tra la Regione Friuli Venezia Giulia e gli otto confidi regionali riuniti nell’R.T.I. (Raggruppamento temporaneo d’impresa) Competitività e Sviluppo FVG (di seguito R.T.I.) era stata sottoscritta nel 2011 una convenzione per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese finanziato nell’ambito del POR FESR 2007-2013, “Obiettivo competitività regionale ed occupazione”, Asse 1 “innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità”, attività 1.2.a - incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI linea di intervento C – Fondo di garanzia per le imprese” (di seguito Fondo). Il Fondo era gestito da Confidimprese FVG in veste di capogruppo dell’R.T.I. In conseguenza, però, della prolungata e perdurante situazione di crisi e dopo negoziazione fra l’Amministrazione regionale e la Commissione europea, il 29 aprile 2014 è stata sottoscritta una nuova convenzione, che estende l’operatività del Fondo a nuove finalità in passato non ammesse, allo scopo di sostenere la ripresa dell’economia regionale. Ora sono garantibili anche le operazioni finanziarie destinate a: 1. pagamento di salari e contributi assicurativi e previdenziali, 2. investimenti materiali e immateriali, 3. consolidamento di passività a breve per il riequilibrio finanziario delle imprese. Di queste nuove operazioni si dà di seguito conto, avvertendo che le risorse disponibili ammontano a 14 milioni di Euro e che, considerato un moltiplicatore pari a 5, i finanziamenti attivabili dal Fondo dovrebbero ammontare 70 milioni di Euro.

LE NUOVE FINALITÀ Il Fondo opera secondo le prescrizioni dell’accor-

do di “Basilea 2” (accordo sui requisiti minimi patrimoniali delle banche entrato in vigore nel gennaio 2007), ed è rivolto a garantire le sottostanti operazioni finanziarie realizzate dalle banche convenzionate con i confidi a valere sulla nuova convenzione (v. infra). 1. Pagamento di salari e contributi assicurativi e previdenziali Le operazioni possono avere una durata massima di 24 mesi e possono riguardare anche retribuzioni pregresse fino a 12 mesi antecedenti alla data di richiesta di garanzia; almeno, però, il 10% del finanziamento garantito deve riguardare retribuzioni future. 2. Investimenti materiali e immateriali Le operazioni possono avere una durata massima di 60 mesi e sono ammesse anche le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2010, a condizione che almeno il 10% del finanziamento garantito riguardi investimenti futuri, eventualmente in combinazione di quelli già sostenuti. Detti investimenti devono essere strettamente connessi allo svolgimento dell’attività aziendale e riguardano: - acquisizioni di fabbricati aziendali anche mediante riscatto di beni in locazione finanziaria di immobili da destinare a fabbricati aziendali; - impianti generali e specifici; - attrezzature, stampi, macchine, macchine d’ufficio e arredi; - software; - brevetti, licenze, know-how, conoscenze tecniche non brevettate, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive. Sono esclusi i veicoli. 3. Consolidamento di passività a breve per il riequilibrio finanziario delle imprese Si tratta di finanziamenti di durata fino a 60 mesi, finalizzati a consolidare passività aziendali a breve termine, quali: - debiti verso banche; - debiti verso fornitori; - altri debiti a breve termine con esclusione dei finanziamenti ottenuti da soci o da terzi.

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Sono esclusi anche i consolidamenti cosiddetti “banca su banca” nonché il riscadenzamento di finanziamenti a medio termine. Le iniziative ammesse alla garanzia devono essere ultimate e rendicontate entro 24 mesi decorrenti dalla data di erogazione del finanziamento e, comunque, entro il 30 giugno 2015, in funzione del limite del 31 dicembre 2015 sopra ricordato.

BENEFICIARI Ad essere ammessa alla garanzia è sempre la generalità delle piccole e medie imprese in possesso dei seguenti requisiti: - rientrare nei noti parametri dimensionali (decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463); - essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio; - avere sede o almeno un’unità produttiva sita in Friuli Venezia Giulia nei settori di attività ammessi in base a determinata disciplina comunitaria (v. infra); - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; - non essere in situazioni di difficoltà secondo la normativa comunitaria; - non essere destinatarie di un ordine di recupero della Commissione europea; - rientrare negli ambiti dei settori di attività ammissibili dal regolamento (CE) della Commissione europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (regime degli aiuti “de minimis” per il periodo 2007-2013) del regolamento (CE) della Commissione europea n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (regime degli aiuti “de minimis” per il periodo 2007-2013) e del regolamento (CE) della Commissione n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione [da preventiva autorizzazione] per categoria).

GARANZIE La garanzia concessa è a prima richiesta e copre l’80% del finanziamento con costo “zero” per l’impresa. L’intervento del Fondo viene, però, riconosciuto limitatamente al periodo di ammortamento fino al 31 dicembre 2015, termine ultimo dell’operatività del POR FESR 2007-2013. Nel caso in cui i finanziamenti prevedano piani di ammortamento con termine successivo al 31 dicembre 2015, i confidi dell’R.T.I. potranno rilasciare una garanzia a copertura delle rate del finanziamento che andranno successivamente a

scadere fino al 65% del finanziamento residuo. Queste garanzie saranno contestuali, ma aggiuntive, autonome e distinte da quelle gravanti sul Fondo e andranno a valere sul fondo rischi di ciascun confidi. Le garanzie sono concesse dal Fondo secondo la regola “de minimis”, come già ricordato, e non è riconosciuto alcun cumulo con qualsivoglia altro beneficio a valere sulle medesime iniziative e titoli di spesa. L’importo massimo garantito non può superare per impresa 1.500.000 Euro (750.000 per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi). Tuttavia si tenga conto che, orientativamente, gli importi dei finanziamenti garantibili non dovrebbero oltrepassare i 300.000 Euro, sia per evidenti ragioni di frazionamento del rischio, sia per allargare quanto più possibile la platea delle imprese beneficiarie.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIE Le domande di garanzia del Fondo, corredate dalla documentazione richiesta, possono essere presentate, a partire dalle ore 09.00 del 5 giugno 2014, a ciascun confidi della R.T.I., ma preferibilmente quello a cui l’impresa è iscritta e anche contestualmente alla presentazione della richiesta di finanziamento alla banca convenzionata, senza preventivamente attendere, cioè, la delibera di finanziamento di quest’ultima. Le domande vanno presentate utilizzando la modulistica che sarà disponibile sul sito web di ciascun confidi e, comunque, sul sito di R.T.I. (www. competitivitasviluppofvg.it) a partire dal 5 giugno 2014. Sarà anche reperibile una check list riportante l’elenco della documentazione da allegare nonché delle dichiarazioni e degli obblighi che l’impresa è chiamata a sottoscrivere. La garanzia è concessa secondo procedura a sportello e avvalendosi di un sistema di scoring identico a quello utilizzato dal Fondo regionale di cogaranzia istituito presso il FRIE. Anche il sistema di scoring è disponibile sui siti web citati e può essere, quindi, propedeuticamente utilizzato per simulazioni. Le domande saranno esaminate e deliberate entro 45 giorni solari e consecutivi, salvo eventuali integrazioni che potranno essere richieste. In ogni caso l’istruttoria deve essere conclusa entro 60 giorni solari e consecutivi dal ricevimento dell’istanza. Si ricordano, in conclusione, i confidi aderenti all’R.T.I. e l’elenco delle banche al momento convenzionate con i medesimi per l’utilizzo delle garanzie del Fondo.

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CONFIDI ADERENTI ALL’R.T.I. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO FVG Confidi Artigiani e PMI Trieste Confidi Friuli Confidi Gorizia Confidi Imprese FVG (confidi capofila dell’R.T.I.) Confidi Pordenone Confidi Trieste Congafi Industria Trieste Neafidi

BANCHE CONVENZIONATE CON I CONFIDI PER GARANZIE A VALERE SUL FONDO POR FESR 2007-2013 Banca Antonveneta Banca Popolare FriulAdria Banca Popolare di Vicenza Banca di Cividale Federazione delle Banche di Credito Cooperativo Hypo Alpe Adria Bank Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Nord Est Banca Veneto Banca VolksBank

Per tutta la documentazione e ogni altra informazione le imprese possono rivolgersi all’ufficio

economico dell’Associazione.

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(AdT)


Decontribuzione 2014: prime indicazioni PUBBLICATO SULLA G.U. DEL 29.05.2014 IL TETTO PERCENTUALE MASSIMO PER IL CALCOLO DELLO SGRAVIO Con decreto del Ministro del Lavoro (di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze) del 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio, è stato determinato il tetto percentuale massimo della retribuzione del lavoratore su cui calcolare lo sgravio contributivo previsto all’art. 1, commi 67 e 68 della legge 247/2007. Si tratta, com’è noto, dello sgravio previsto per agevolare la contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, che opera sia a favore dei datori di lavoro che dei lavoratori in misura pari, rispettivamente, al 25% ed al 100% delle rispettive aliquote di contribuzione. L’art. 2 del provvedimento in esame stabilisce che, per le somme corrisposte nel 2013, il limite massimo su cui calcolare lo sgravio ammonta al 2,25% della retribuzione contrattuale annua del lavoratore, confermando così la % prevista lo scorso anno (sulle somme erogate nel 2012). Ricordiamo che per accedere alla misura, i con-

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tratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono: - essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (se ciò non è ancora avvenuto), anche tramite l’associazione datoriale di riferimento, presso la Direzione provinciale del lavoro, entro 30 gg. dall’entrata in vigore del decreto (quindi, entro il 28 giugno p.v.); - prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altri elemento rilevante per migliorare la competitività dell’azienda. Per l’ammissione allo sgravio, i datori devono presentare apposita domanda all’Inps in via telematica. A questo proposito, evidenziamo che nonostante l’art. 3 del decreto preveda che l’inoltro è possibile dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto (quindi, in teoria, dal 29 maggio u.s), il successivo art. 4 stabilisce che l’ammissione allo sgravio avvenga “a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall’Inps, quale termine unico per la trasmissione delle istanze”; per cui sembra prevedibile che l’Istituto tornerà ad occuparsi dell’argomento, con istruzioni apposite. (C)



Incidente stradale e licenziamento disciplinare SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Con Sentenza n. 9597 del 5 maggio 2014, la sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello dell’Aquila che ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato all’autista per giustificato motivo soggettivo, per aver provocato con colpa un incidente stradale mentre era alla guida dell’autoarticolato dell’impresa datoriale, con conseguente danneggiamento del ca-

PAG. 20 - APINFORMA / Lavoro - numero 10 - 31 maggio 2014

rico trasportato. Nella fattispecie in esame, l’istruttoria svolta nelle precedenti fasi del giudizio aveva evidenziato che, al momento del sinistro, il camion manteneva una velocità di 80 km/h mentre il limite di velocità insistente su quella strada era di 40 Km/h; pertanto le colpe dell’autista erano evidenti, “non riuscendo egli, nel condurre l’autoarticolato di proprietà della società datrice di lavoro, a mantenere, a causa dell’alta velocità del tutto inadeguata allo stato dei luoghi, il controllo del mezzo”. Questo comportamento, come aveva già evidenziato la Corte d’Appello, “rivelando una violazione dei doveri di cautela e di attenzione pregiudizievole del rapporto fiduciario, rende legittimo l’intimato licenziamento”. (C)


Unigec Unimatica Confapi NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° MAGGIO 2014

Come previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie della comunicazione, dell’informatica, dei servizi innovativi e della microimpresa, siglato il 29 luglio 2013 da Unigec Unimatica Confapi e Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, dal 1° maggio 2014 decorre il se-

condo aumento retributivo dei minimi contrattuali. L’aumento stabilito corrisponde ad € 108,00 al 6° livello per il settore grafico-editoriale, servizio informatico e servizi innovativi, e pari ad € 108,00 al livello C1 per il settore cartario-cartotecnico, da erogare in tre tranches; il terzo ed ultimo aumento decorrerà dal 1° marzo 2015, il contratto scadrà invece il 30 giugno 2015. Si riportano nelle tabelle sottostanti gli incrementi retributivi lordi ed i nuovi valori mensili dell’elemento retributivo nazionale, rispettivamente per il settore grafico editoriale/informatico e per il settore cartario cartotecnico. (BA)

SETTORE CARTARIO - CARTOTECNICO

SETTORI GRAFICO-EDITORIALE, INFORMATICO - SERVIZI INNOVATIVI

Liv.

ERN al 01.09.13

Aum. al 01.05.14

ERN al 01.05.14

Liv.

ERN al 01.09.13

Aum. al 01.05.14

ERN al 01.05.14

Q

€ 1.725,00

€ 57,19

€ 1.782,19

Q

€ 1.764,13

€ 55,64

€ 1.819,77

AS

€ 1.714,51

€ 56,96

€ 1.771,47

1

€ 1.757,12

€ 55,42

€ 1.812,54

A

€ 1.463,28

€ 48,50

€ 1.511,78

2

€ 1.484,47

€ 46,89

€ 1.531,36

B1

€ 1.297,46

€ 43,00

€ 1.340,46

3

€ 1.385,63

€ 43,75

€ 1.429,38

B2S

€ 1.256,08

€ 41,63

€ 1.297,71

4

€ 1.296,43

€ 40,83

€ 1.337,26

B2

€ 1.200,66

€ 39,80

€ 1.240,46

5

€ 1.203,55

€ 37,92

€ 1.241,47

C1S

€ 1.111,00

€ 36,83

€ 1.147,83

6

€ 1.111,20

€ 35,00

€ 1.146,20

C1

€ 1.055,94

€ 35,00

€ 1.090,94

7

€ 966,04

€ 29,84

€ 995,88

C2

€ 959,58

€ 31,80

€ 991,38

8

€ 887,71

€ 28,04

€ 915,75

C3

€ 891,56

€ 29,51

€ 921,07

9

€ 809,50

€ 25,58

€ 835,08

D1

€ 835,02

€ 27,68

€ 862,70

10

€ 710,57

€ 22,44

€ 733,01

D2

€ 765,70

€ 25,39

€ 791,09

E

€ 690,13

€ 22,88

€ 713,01

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Prodotti chimici

IL PORTALE REACH

Il portale REACH-Prodotti Chimici nasce dall’esigenza di coordinare e rendere accessibili al pubblico le informazioni sulle attività del Comitato tecnico di Coordinamento per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (regolamento REACH). Il Comitato è composto da: Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA, Istituto Superiore di Sanità-ISS e rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni. Il portale è lo strumento attraverso il quale il Comitato tecnico di Coordinamento fornisce un’informazione puntuale, omogenea e dettagliata in materia di sostanze chimiche costituendo un’esperienza di coordinamento unica a livello europeo. Il portale consultabile all’indirizzo www.reach.gov. it riporta una sezione completamente dedicata alle imprese dal titolo “informazione per l’Impresa”. In questa sezione sono indicate le informazioni e gli strumenti per agevolare le imprese e tutti i soggetti interessati nella comprensione del regolamento REACH e dei relativi obblighi. Il Ministero per lo sviluppo economico è il soggetto istituzionale che assicura l’istituzione e il funzionamento, di un servizio nazionale di informazione e assistenza tecnica alle imprese (Helpdesk REACH), ai sensi dell’art. 124 del regolamento, per fornire ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle di sostanze chimiche adeguate informazioni sugli obblighi e sulle responsabilità che competono loro. L’Helpdesk nazionale REACH gestito dal Ministe-

ro dello Sviluppo Economico è un servizio pubblico e gratuito che consente alle imprese di accedere a una serie di informazioni (anche sottoponendo direttamente dei quesiti all’Helpdesk) sul Regolamento, sulle modalità di pre-registrazione, registrazione e autorizzazione, sui SIEF (Forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze chimiche) e sul SEA TOOL (strumento di supporto per l’analisi socioeconomica nel processo di autorizzazione), nonché di accedere alle guide tecniche, agli scenari di esposizione ed ai software messi a punto insieme all’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA). Sul sito dell’Helpdesk sono infine presenti una sezione dedicata alla formazione ed una rubrica dedicata alle news di interesse per le imprese. Le informazioni, gli approfondimenti sono reperibili direttamente al sito dell’Helpdesk del Ministero al seguente indirizzo: http://reach.sviluppoeconomico.gov.it.

IL REGOLAMENTO REACH Il 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio che, attraverso un unico testo normativo, sostituisce buona parte della legislazione comunitaria fino allora in vigore in materia di sostanze chimiche e introduce un sistema integrato per la loro registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione. REACH è l’acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. Il Regolamento prevede, in particolare, la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nel territorio dell’Unione in quantità pari o superiore ad una tonnellata all’anno. La registrazione delle sostanze comporta, per i fabbricanti e gli importatori di sostanze e preparati (miscele di due o più sostanze), l’obbligo di presentare all’Agenzia europea una serie di informazioni di base sulle caratteristiche delle sostanze. In base al principio NO DATA NO MARKET, senza la comunicazione dei dati richiesti all’Agenzia europea non sarà più possibile effettuare né l’importazione né la commercializzazione della sostanza chimica. Per maggiori informazioni sul Regolamento, si rinvia alla sezione il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.

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AUTORITÀ COINVOLTE L’Autorità competente per l’Italia per gli adempimenti previsti dal Regolamento è il Ministero della salute, che opera d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Dipartimento per le Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

HELPDESK Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) è l’Autorità incaricata dell’attivazione e della gestione dell’Helpdesk nazionale REACH. Il servizio di supporto alle imprese è, quindi, pubblico e gratuito. Ai sensi dell’art. 124 del Regolamento, l’Helpdesk è il servizio nazionale designato a fornire informazioni e assistenza tecnica a tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione del Regolamento in merito agli obblighi da adempiere, alle responsabilità in cui si incorre e alle procedure da seguire in caso di utilizzo, fabbricazione o importazione di sostanze chimiche. L’Helpdesk nazionale mette gratuitamente a disposizione dell’utente, attraverso il proprio sito web, le informazioni e novità riguardanti l’applicazione del Regolamento REACH e ha, inoltre, sviluppato una serie di strumenti per agevolare le imprese e tutti i soggetti interessati nella comprensione del Regolamento e dei relativi obblighi. Per poter accedere alle risposte ai quesiti più frequenti, elaborate dall’ECHA, è possibile cliccare sulla voce FAQ (in italiano). In caso di quesiti specifici non già disponibili tra le FAQ, l’utente potrà fare apposita richiesta all’Helpdesk nazionale tramite la sezione Contatta l’Helpdesk, attraverso la compilazione di un apposito formulario.

Infine è opportuno segnalare che l’Helpdesk nazionale REACH è venuto a conoscenza di soggetti che offrono i propri servizi di assistenza alle imprese a pagamento presentandosi come Helpdesk REACH. Vi invitiamo a prestare molta attenzione alle offerte ricevute, ricordandovi che l’Helpdesk nazionale REACH è un servizio pubblico e gratuito a favore delle imprese.

CORSO DI FORMAZIONE MULTIMEDIALE REACH Il Ministero dello Sviluppo Economico presenta il primo corso di formazione multimediale sul Regolamento REACH realizzato dall’Helpdesk nazionale. L’accesso è gratuito e aperto a tutti gli utenti. Maggiori informazioni alla pagina web http:// reach.sviluppoeconomico.gov.it/formazione.

FAQ Per agevolare le imprese nelle procedure di registrazione delle sostanze e nei loro obblighi rispetto al Regolamento REACH, l’ECHA ha pubblicato delle FAQ che vengono regolarmente aggiornate.

NAVIGATOR ECHA Al fine di consentire ai soggetti coinvolti di trovare una rapida risposta alle domande relative alle loro sostanze chimiche e di determinare rapidamente ciò che esse sono tenute a fare ai sensi del Regolamento REACH, si invitano gli utenti ad utilizzare lo strumento interattivo NAVIGATOR, disponibile anche in italiano, predisposto dall’ECHA.

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(AB)


Valutazione impatto ambientale PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UE LA DIRETTIVA

Sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 25 aprile 2014 è stata pubblicata la Direttiva 2014/52/Ue del 16 aprile, che modifica la direttiva 2011/92/Ue concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. La Direttiva dovrà essere recepita nel nostro ordinamento entro il 16 maggio 2017, fermo restando che i progetti relativi ad interventi già sottoposti a Via rimarranno regolati dalla precedente direttiva 2011/92. Il provvedimento incide su diversi aspetti della Direttiva del 2011, ma soprattutto ha lo scopo di rendere più effettiva la trasparenza della procedura di valutazione di impatto ambientale, aggiornandone i contenuti e coordinando le previsioni vigenti rispetto alle altre normative settoriali intervenute nel frattempo. Viene sottolineata la ridefinizione della procedura, articolata nei seguenti punti: - la preparazione di un rapporto di valutazione dell’impatto ambientali da parte del committente;

- lo svolgimento delle consultazioni pubbliche; - l’esame da parte del soggetto decisore delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione dell’impatto ambientale e delle eventuali altre informazioni supplementari e dei dati desumibili dalla consultazione pubblica; - la conclusione motivata dell’autorità competente in merito agli effetti significativi del progetto sull’ambiente. Si sottolinea che la Direttiva prescrive che sia garantita mediante affissione pubblica l’informativa al pubblico“entro un certo raggio, o mediante pubblicazione nei giornali locali”. Si prevede, inoltre, che la consultazione del pubblico interessato avvenga per iscritto, o tramite indagine pubblica. Le informazioni dovranno poi essere accessibili elettronicamente, “almeno attraverso un portale centrale, o punti di accesso facilmente accessibili, al livello amministrativo adeguato”. La Direttiva, infine, stabilisce che l’autorità competente adotti la propria determinazione, entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie. Solo in casi eccezionali relativi ad esempio alla natura, la complessità, l’ubicazione o le dimensioni del progetto, l’autorità competente può prorogare tale termine.

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(C)


Energia

AUTORITÀ PER L’ENERGIA

Riportiamo in sintesi alcune informazioni riprese dal sito dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.

COMPIE UN ANNO LA CONCILIAZIONE ON LINE, OLTRE 1000 RICHIESTE DI INTERVENTO A un anno dalla sua attivazione, il Servizio Conciliazione on line dell’Autorità per l’energia ha ricevuto più di mille richieste di intervento, con un aumento del 158% negli ultimi sei mesi. E’ quanto emerso nel convegno sul Servizio conciliazione energia dell’Autorità: the Alternative Dispute ReVolution organizzato dall’Autorità. La conciliazione on line è un servizio innovativo, introdotto dall’Autorità per affrontare - e risolvere - del tutto gratuitamente e con l’assistenza di un mediatore, formato sui temi energetici, eventuali controversie con i fornitori di luce o gas. Si attiva con un semplice click, utilizzando un computer, il telefonino, lo smartphone o il tablet per collegarsi al sito www.conciliazione.energia.it. Nel primo anno di vita sono già 260 le conciliazioni andate a buon fine con la stipula di transazioni per rateizzazioni, rettifiche di fatturazione, restituzione di importi ed anche - ed è questa un’ulteriore caratteristica del servizio - compensazioni ai clienti finali. Oltre il 60% delle domande ha riguardato controversie sulla fatturazione, come ad esempio doppie bollette o maxi-conguagli consumi stimati, letture di switching e, in seconda battuta, problematiche contrattuali come morosità, distacchi e volture. Nel 50% dei casi il valore della controversia non ha superato i mille euro, ma ci sono state conciliazioni per importi fino a 200 mila euro. Al Servizio si sono rivolti soprattutto clienti dome-

stici (79%) per richieste che hanno riguardato in prevalenza il settore elettrico (57%), per il 35% il settore gas e l’8% a forniture congiunte di luce e gas. Oltre ai clienti domestici, la conciliazione on line è aperta anche ai condomini con forniture per uso domestico e consumi di gas non superiori ai 200 mila metri cubi annui e per i clienti non domestici (nel settore elettrico se connessi in bassa tensione, con meno di 10 milioni di euro annui di fatturato e meno di 50 dipendenti; nel settore del gas se hanno consumi fino a 50 mila metri cubi annui. Chi ha una fornitura congiunta di elettricità e gas deve rientrare in almeno una delle tipologie appena indicate). Il cliente finale può partecipare direttamente o farsi rappresentare da un delegato, anche appartenente a un’associazione di consumatori; l’Autorità ha attivato apposite pagine web con Faq e informazioni www.autorita.energia.it. Nello specifico, il 43% delle richieste di accesso al servizio di conciliazione dell’Autorità è stato fatto attraverso associazioni dei consumatori, il 27% da singoli clienti, il 30% attraverso delega a persone di fiducia. Gli “incontri” fra le parti si svolgono via web in stanze virtuali o anche in chat room o videoconferenza; le parti hanno 90 giorni per trovare un accordo ma, nella realtà, i tempi sono stati molto inferiori - in media 60 giorni - con punte particolarmente virtuose di 14 giorni. La conciliazione può essere attivata dopo 50 giorni l’invio del reclamo scritto al proprio operatore se non si è ricevuto risposta o se la risposta ricevuta sia giudicata insoddisfacente dal cliente stesso. La partecipazione al Servizio è volontaria, ma alcuni operatori si sono impegnati ad aderire per un biennio iscrivendosi nell’apposito elenco consultabile al sito www.autorita.energia.it. Il Servizio conciliazione dell’Autorità per l’energia è stato istituito in base a normative nazionali ed europee (D.Lgs. 93/2011, Direttiva 2013/11/UE) e si affianca alle procedure per risolvere le controversie attivate dalle Associazioni dei consumatori.

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(C)


UNI

NOTIZIE IN BREVE

UNI EN 16005. LA SICUREZZA IN USO DELLE PORTE PEDONALI MOTORIZZATE Grazie all’impegno e alla determinazione dell’Italia e dei suoi rappresentanti nel gruppo di lavoro CEN/TC 33/WG 9, dopo oltre vent’anni di discussioni nel 2012 è stata pubblicata la norma europea EN 16005 (UNI EN 16005 “Porte pedonali motorizzate – Sicurezza in uso – Requisiti e metodi di prova”). La norma, ora disponibile nella versione in lingua italiana, definisce i requisiti minimi di sicurezza in uso che devono avere le porte pedonali motorizzate. Come spiega la pagina iniziale della UNI EN 16005 “La norma specifica i requisiti di progettazione e i metodi di prova per porte pedonali motorizzate interne ed esterne. Tali porte possono essere attuate in modo elettromeccanico, elettro-idraulico e pneumatico. La norma riguarda la sicurezza in uso delle porte pedonali motorizzate usate sia in normali ingressi che in vie di fuga e come porte tagliafuoco e di protezione per il fumo.” L’approccio della norma alla sicurezza in uso delle porte pedonali motorizzate è dinamico, in linea con la filosofia europea del Nuovo Approccio. Indica ai costruttori quali sono i rischi che devono essere protetti e i requisiti minimi di protezione accettabili. Lascia, invece, al fabbricante la piena libertà sulle scelte tecniche da adottare per raggiungere gli obiettivi di sicurezza richiesti. Questo non solo permette ai costruttori di predisporre soluzioni tecniche adeguate alla situazione specifica di installazione e di utilizzo della porta pedonale motorizzata e alle richieste del committente, ma fornisce, anche, la possibilità e i mezzi per poter valutare la sicurezza di porte innovative, non bloccando o intralciando l’evoluzione tecnica dei prodotti. La UNI EN 16005 è stata armonizzata per la Diret-

tiva Macchine 2006/42/CE con la pubblicazione sulla GUCE C 99/1 del 5 aprile 2013. Può, quindi, essere utilizzata dai fabbricanti di porte pedonali motorizzate per dichiarare la presunzione di conformità dei loro prodotti alla suddetta direttiva.

COME PRODURRE IMPIANTI FRIGORIFERI ECOSOSTENIBILI: LA ISO 5149 La norma ISO 5149 “Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements” è una norma internazionale, corrispondente alla norma europea EN 378, che ha lo scopo di fornire i requisiti per la sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente nella progettazione, la costruzione, l’installazione e il funzionamento degli impianti frigoriferi. L’industria, in risposta ai problemi ambientali causati dai refrigeranti CFC - HCFC – HFC, ha accelerato l’introduzione di refrigeranti alternativi. L’ingresso nel mercato di nuovi refrigeranti e delle loro miscele e l’introduzione di nuove classificazioni di sicurezza ha causato la necessità di una revisione della norma esistente. La nuova norma intende minimizzare i possibili pericoli alle persone e alle proprietà nelle vicinanze dove è installato l’impianto frigorifero. Questi pericoli sono associati essenzialmente sia alle caratteristiche fisiche e chimiche dei refrigeranti che alle pressioni e alle temperature presenti durante il funzionamento del ciclo frigorifero. I refrigeranti, le loro miscele e la combinazione con gli oli, l’acqua e altri materiali che sono presenti nell’impianto frigorifero interagiscono chimicamente e fisicamente con i materiali all’interno del circuito frigorifero, per esempio per la pressione e per la temperatura. Essi, se hanno proprietà distruttive, possono danneggiare persone, proprietà e l’ambiente, direttamente o indirettamente per gli effetti globali a lungo termine (ODP - Ozone Depletion Potential, GWP - Global Warming Potential) se incidentalmente fuoriescono dal circuito frigorifero. La ISO 5149 specifica i limiti della quantità di refrigerante permessa nei sistemi nelle varie ubicazioni e classi di occupazione. Inoltre definisce i criteri per la sicurezza e le considerazioni di pro-

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www.vinoesapori.it

STRADE DEL VINO E SAPORI “APERTO OGGI” Di seguito trovate le cantine e le aziende che possono essere visitate di settimana in settimana per tutto il mese di aprile senza bisogno di prenotazione! Dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 Visitate la sezione “Da scoprire” nel sito www.vinoesapori.it/it/emozioni per conoscere gli eventi e le iniziative organizzate negli orari di apertura indicati. PROVINCIA DI GORIZIA CANTINA Aquila del Torre, Povoletto Tel. 0039 0432 666428 Bessich, Roveredo in Piano Tel. 0039 0434 949898 Buiatti Livio e Claudio, Buttrio Tel. 0039 0432 674317 Castello di Buttrio, Buttrio Tel. 0039 0432 673015 Castelcosa, S. Giorgio della Rich. Tel. 0039 0427 96134 Casula, Fiume Veneto Tel. 0039 0434 564902 Colle Villano, Faedis Tel. 0039 0432 728890 Conte d’Attimis-Maniago, Buttrio - Tel. 0039 0432 674027

PROVINCIA DI PORDENONE 2/6 9/6 16/6 23/6 8/6 15/6 22/6 29/6

PROVINCIA DI UDINE

CANTINA

2/6 9/6 16/6 23/6 8/6 15/6 22/6 29/6

I Magredi, San Giorgio della Rich. Tel. 0039 0427 94720 0039 0427 948204 I Vini di Emilio Bulfon, Valeriano Tel. 0039 0427 94720 0039 0427 948204 Il Roncal, Cividale del Friuli Tel. 0039 0432 730138 La Viarte, Prepotto Tel. 0039 0432 759458 Pascolo Alessandro, Dolegna del Collio - Tel. 0039 0481 61144 Pontoni Flavio, Buttrio Tel. 0039 0432 674352 Valentino Butussi, Corno di Rosazzo - Tel. 0039 0432 759194

Humar, San Floriano del Collio Tel. 0039 0481 884197

SAPORI

Komjanc Alessio, San Floriano del Collio - Tel. 0039 0481 884197

Aceto Sirk, Cormòns Tel. 0039 0481 60531

I Comelli, Nimis Tel. 0039 0432 790685

Angolo di Paradiso, Dolegna del Collio - Tel. 0039 334 6691113

Verificate eventuali aggiornamenti del calendario nella sezione “Aperto oggi” del sito www.vinoesapori.it


tezione dell’ambiente dei differenti refrigeranti usati nella refrigerazione, nel condizionamento dell’aria e nelle pompe di calore. Le specifiche di tali refrigeranti, miscele e combinazioni sono però fornite in altre norme (come ad esempio la ISO 817) e non sono quindi incluse nella 5149. Le ISO 5149 e ISO 817 sono state revisionate anche per essere integrate con i requisiti di impiego di nuovi refrigeranti aventi basso GWP. Rivestono quindi un importante interesse per tutta l’industria della refrigerazione e del condizionamento dell’aria, alla luce del nuovo regolamento europeo sui gas fluorurati. È infatti in fase di revisione il Regolamento CE n. 842/2006 recepito in Italia dal DPR n. 43/2012. Poiché questi nuovi refrigeranti a basso GWP sono leggermente infiammabili, la norma ISO 5149 ha introdotto una nuova classificazione A2L per distinguerli da quelli altamente infiammabili classificati A3 (ad esempio propano). I refrigeranti R-32, 143a,1234yf sono classificati A2L, l’ammoniaca B2L. Durante la riunione del Working Group dell’ISO/ TC competente in materia, tenutasi recentemente a Osaka, sono state presentate alcune NWIP (New Work Item Proposal) basate sui commenti pervenuti durante le precedenti inchieste, tra i quali anche i commenti italiani. Queste NWIP verranno discusse per un ulteriore miglioramento della norma ed è probabile che dopo la pubblicazione della ISO 5149 verranno elaborati alcuni emendamenti per tener conto delle nuove proposte. La norma ISO 5149 rappresenta la base per la revisione della EN 378, che probabilmente inizierà nel quarto trimestre del 2015. Anche le norme di prodotto (ad es. IEC/EN 60335-2.40) saranno aggiornate con la nuova classificazione dei refrigeranti. Come anticipato, alla fine del 2013 in Europa è arrivato l’accordo sulla forma che avrà il nuovo Regolamento sui gas fluorurati. In linea di massima il nuovo regolamento entrerà in vigore nel gennaio del 2015: esso introduce un meccanismo di riduzione degli HFC immessi sul mercato con un blocco nel 2015, una prima riduzione nel 2016-2017 fino a raggiungere il 21% del livello venduto nel 20092012 entro il 2030. Una serie di divieti caratterizzerà l’immissione sul mercato di nuovi apparecchi: in generale si tende a vietare l’immissione sul mercato di apparecchi aventi HFC con elevato GWP. - Dal 1° gennaio 2015: refrigeratori e freezer domestici con HFC con GWP ≥ 150 - Dal 1° gennaio 2020: refrigeratori e freezer commerciali (ermeticamente chiusi) con HFC con GWP ≥ 2500

- Dal 1° gennaio 2022: per apparecchi con HFC con GWP ≥ 150 - Dal 1° gennaio 2020: apparecchi di refrigerazione fissa commerciale che richiedono HFC con un GWP ≥ 2500 e intesi per applicazioni a temperature inferiori a -50 °C - Dal 1° gennaio 2022: sistemi centralizzati commerciali con capacità ≥ 40 kW e richiedono HFC a GWP ≥ 150, eccetto nel circuito primario di un impianto a cascata dove possono essere utilizzati HFC con GWP inferiore a 1500 - Dal 1° gennaio 2020: apparecchi condizionatori mobili (ermeticamente chiusi) con HFC a GWP ≥ 150 - Dal 1° gennaio 2025: apparecchi condizionatori split con meno di 3 kg di gas con GWP ≥ 750. Queste nuove regole sono un elemento fondamentale nell’arsenale di regolamenti europei per combattere il cambiamento climatico. I nuovi refrigeranti a basso GWP, con la nuova classificazione secondo la ISO 5149, potranno essere una opzione assieme ai refrigeranti naturali per sostituire quelli al alto GWP. Giovanni Redaelli Coordinatore del GL 504 - CTI - Comitato Termotecnico Italiano - Articolo pubblicato sulla rivista mensile del CTI “Energia e Dintorni. Il CTI informa”, del mese di aprile 2014.

LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A GAS: LA UNI 11528 E UN ESEMPIO DI CORRETTA RELAZIONE TRA NORME E LEGGI Una circolare del Ministero dell’Interno, emanata a inizio maggio, fornisce alcune indicazioni applicative sulla prevenzione incendi e segnala la pubblicazione della norma UNI 11528 sugli impianti a gas di portata termica maggiore di 35kW. Una norma di grande importanza per il settore, che è stata accompagnata dalla quasi contemporanea pubblicazione di un nuovo manuale pratico della collana tecnica UNI-CIG che ne illustra la più efficace applicazione. Il documento del Ministero fornisce un esempio paradigmatico del rapporto che deve instaurarsi tra norme e leggi. Un rapporto che definisce nella sostanza il ruolo della normazione tecnica come strumento di quel “diritto mite” a cui sempre più spesso si fa riferimento per indicare un’opportunità di crescita e di sviluppo del sistema economico del Paese. Il Decreto Ministeriale 12 aprile 1996 (“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio

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degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”) dà disposizioni riguardanti la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi ed è sicuramente una delle disposizioni legislative di riferimento per chi opera nel settore. Negli anni di sua applicazione si è registrata tuttavia una notevole evoluzione tecnologica in ambito impiantistico, con una conseguente parziale asimmetria tra la lettera del provvedimento legislativo e l’oggetto (gli impianti a gas) a cui esso si applica. Va detto che questa difficoltà delle leggi a star dietro all’evoluzione tecnologica è un fatto pressoché fisiologico in ogni moderna società industriale. Ed è in questo contesto che la normazione tecnica può dispiegare il suo potenziale come supporto alla legislazione e suo utile complemento. La circolare ministeriale specifica infatti che gli impianti oggetto del citato D.M. 12 aprile 1996 devono essere progettati e realizzati “secondo la regola dell’arte” e in particolare l’impianto “può essere conforme a norme di prodotto e di installazione adottate sia a livello comunitario (ad esempio norme UNI EN) che a livello nazionale dall’Ente di Unificazione Italiano (norme UNI)”. Si tratta - va sottolineato - di un richiamo che non indica un obbligo ma una volontarietà: l’impianto può essere conforme alle norme di prodotto, e questa conformità garantisce automaticamente il produttore, l’installatore e gli utenti stessi sul rispetto della legge in vigore e sui livelli di sicurezza che essa impone. Questo meccanismo da un lato consente alla legislazione di tenersi costantemente al passo con l’evoluzione tecnica di settore facendo semplice riferimento a documenti tecnici (le norme, appunto) periodicamente aggiornati, dall’altro permette una semplificazione del quadro legislativo nel suo complesso. Per quanto riguarda il caso specifico, cioè le indicazioni applicative del D.M. 12 aprile 1996, la circolare ministeriale non si limita ad indicare nel rife-

rimento alle norme tecniche la via maestra (anche se non esclusiva) per l’adeguamento degli impianti alla più aggiornata regola dell’arte, ma segnala le due specifiche norme di settore: la UNI 8723:2010 sulle prescrizioni di sicurezza degli impianti a gas “per l’ospitalità professionale di comunità o similare” e la già citata UNI 11528 (“Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, installazione e messa in servizio”), pubblicata proprio nei mesi scorsi. Quest’ultima è una norma di particolare rilevanza, perché colma un vuoto normativo che durava da oltre 40 anni, da quando cioè la storica norma UNI 7129 del 1972 era stata revisionata nel ’92 per la sola parte relativa all’installazione di apparecchi a gas con singola portata termica fino a 35 kW. La nuova UNI 11528 completa ora il quadro, fornendo le nuove prescrizioni per gli impianti con potenza superiore. Come è stato accennato, la pubblicazione di questa attesa norma è stata l’occasione per arricchire l’ormai affermata collana tecnica UNI-CIG di un nuovo manuale pratico ad essa dedicata. Il manuale, intitolato “Impianti a gas. Applicare la norma UNI 11528:2014. Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, installazione e messa in servizio”, è uno strumento di supporto e di pronta consultazione, indispensabile per tutti coloro che a vario titolo operano con questa tipologia di impianti. Realizzato seguendo la struttura stessa della norma UNI 11528, il manuale ne approfondisce tutti gli aspetti pratici toccando vari punti quali l’ubicazione e l’installazione degli apparecchi, l’impianto interno, le caratteristiche dei locali, l’evacuazione dei prodotti della combustione, il sistema di scarico delle condense, la messa in servizio dell’impianto. La scheda descrittiva del manuale, l’indice dei suoi contenuti e le informazioni per l’acquisto sono disponibili sul sito internet UNI nella sezione Catalogo/Altri prodotti. (C)

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SOA: rinnovo per la CO.S.METAL POTRÀ ESEGUIRE COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

La CO.S.METAL snc di Soardo & C. con sede in via Castions n. 67 a Muzzana del Turgnano (UD), con la verifica triennale ha mantenuto l’attestazione per le categorie OS6 e OS18-A per 258.228 euro. Queste iscrizioni, le consentono di eseguire fino ad un importo massimo di 309.600 Euro: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (OS6); categoria che riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi

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interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. Inoltre, potrà eseguire per lo stesso importo della categoria precedente lavori appartenenti alla categoria OS 18-A: componenti strutturali in acciaio, categoria che riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Autorità: disposizioni per le SOA LE SOA, PUR ESSENDO ORGANISMI PRIVATI, SVOLGONO UNA FUNZIONE CERTIFICATORIA DI NATURA PUBBLICISTICA, FINALIZZATA AL RILASCIO DI UNA ATTESTAZIONE Con Determinazione n. 4 del 23 aprile 2014 l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha chiarito le procedure da utilizzare dalle S.O.A. (Società Organismi di Attestazione) per l’esercizio della loro attività di attestazione” (art. 68, comma 2 lettera f) D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207). Approfondiamo di seguito le disposizioni più significative contenute in questa determinazione. Viene sottolineato che le SOA, pur essendo organismi privati, nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono una funzione certificatoria di natura pubblicistica, finalizzata al rilascio di una attestazione, con valore di atto pubblico, destinata ad avere una particolare efficacia probatoria. L’interesse pubblico al corretto svolgimento di tale attività di certificazione, pertanto, deve ritenersi prevalente sull’interesse privatistico alla libera organizzazione della attività di impresa, con conseguente necessità delle SOA di conformarsi nell’organizzazione e nelle procedure adottate ai criteri indicati dall’Autorità, anche con la presente determinazione, rispondenti ad esigenze di garanzia ed al rilievo pubblicistico delle funzioni e dei compiti ad esse attribuiti. Indica i seguenti criteri cui le SOA devono attenersi per la redazione/aggiornamento del documento relativo alle procedure da adottare per il rilascio degli attestati di qualificazione.

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DOCUMENTO Per l’Autorità il documento deve essere costituito: a. da una relazione nella quale vengono esplicitati e descritti sistematicamente ed esaurientemente: PAG. 31 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2014

- gli obiettivi di politica aziendale (mercato territoriale nel quale si vuole operare, sviluppo in termini di clientela, piano di rientro degli investimenti ecc, ecc.) perseguiti e le prestazioni offerte; - l’organizzazione aziendale con l’individuazione delle varie figure professionali, dei titoli/esperienze necessari per lo svolgimento delle funzioni e l’inquadramento delle stesse all’interno dell’organico, nonché delle mansioni svolte all’interno della procedura aziendale delle SOA e la sua funzionalità alle procedure; - le attività che saranno svolte con le indicazioni delle connesse procedure aziendali e delle loro sequenze temporali, nonché dei soggetti che, secondo l’organigramma, provvedono ad attuarle; - il contenuto delle varie fasi e sottofasi delle procedure operative e il raccordo delle stesse con l’organigramma con l’indicazione del responsabile o dei responsabili delle varie fasi e sottofasi e dei relativi livelli di competenza; - le modalità di accertamento della sussistenza e del mantenimento in capo al personale delle SOA dei requisiti morali previsti dall’attuale art. 64, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010 in conformità con gli atti adottati dall’Autorità in materia; - la modulistica impiegata nelle varie fasi e sottofasi dei procedimenti istruttori; - l’attrezzatura informatica e la sua funzionalità alle procedure anche alla luce degli obblighi di cui all’art. 67, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010; - le procedure di controllo interno; - la possibilità di un aggiornamento controllato delle variazioni alle procedure che la SOA o l’Autorità riterranno necessario introdurre; - la illustrazione delle modifiche delle procedure attraverso un idoneo metodo di identificazione e di indicazione dello stato di revisione; - la trasmissione, entro 30 giorni dalla loro adozione, degli aggiornamenti, all’Autori-


tà che, qualora ne rilevi carenze o errori, lo restituisce alla SOA perché queste insufficienze siano eliminate. b. da uno o più elaborati tecnici, grafici e descrittivi, necessari ad illustrare i singoli momenti in cui si articola l’attività’ di attestazione (diagrammi a blocchi, Gantt, Pert, regolamenti interni, moduli, modelli, format e analoghe strumentazioni). c. dai modelli contrattuali che, ai sensi dell’articolo 1341 e 1342 del C.C., si intendono adottare i quali non possono prevedere clausole che, per qualsiasi motivo, possono essere considerate vessatorie (esonero di responsabilità, modalità di pagamento del corrispettivo particolarmente onerose, previsioni di decadenza, e simili), devono disciplinare il rapporto contrattuale nel rispetto di quanto previsto nel D.P.R. n. 207/2010, indicando in particolare i casi di sospensione del termine ai fini dell’acquisizione di chiarimenti o di integrazioni documentali (articolo 70, comma 1, lettera b, e articolo 76, comma 3, del D.P.R. 207/2010), nonché le modalità ed i tempi delle richieste di tali ulteriori informazioni; gli stessi devono inoltre indicare il termine di preavviso delle visite presso le imprese e la composizione del soggetto o dei soggetti incaricabili.

FLUSSI PROCEDURALI OPERATIVI Secondo l’Autorità la relazione nella descrizione delle procedure aziendali dovrà illustrare i flussi procedurali operativi di seguito descritti, nell’osservanza delle prescrizioni contenute nel presente documento, che si ritengono necessarie per assicurare le garanzie minime in tema di certezza dei rapporti contrattuali instaurati dalle SOA con gli operatori economici, nonché di trasparenza e correttezza dell’attività di attestazione. In particolare, la SOA dovrà illustrare/codificare almeno i flussi relativi a: a) Fase pre-contrattuale e Stipula del contratto. Nella descrizione dei flussi inerenti la fase precontrattuale e contrattuale, la SOA dovrà dare atto di aver previsto sistemi idonei ad assicurare: - la provenienza della richiesta di qualificazione direttamente dall’impresa, con esclusione di richieste/istanze provenienti da soggetti terzi intermediari; - la trasmissione dello schema di contratto predisposto per la relativa sottoscrizione esclusivamente nei riguardi dell’impresa con esclusione di trasmissione a soggetti PAG. 32 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2014

terzi, nonché la conservazione della documentazione attestante la predetta trasmissione e la ricezione da parte dell’impresa; - nelle ipotesi di conclusione del contratto a distanza, la provenienza dall’impresa del contratto firmato in originale e la conservazione della documentazione attestante tale provenienza, nonché l’attribuzione al contratto di un numero di protocollo e di data, riferita al giorno di effettiva ricezione del contratto, risultando ammessa l’anticipazione del contratto a mezzo fax o pec dall’indirizzo dell’impresa; - l’identità e la legittimità del soggetto sottoscrittore del contratto ad agire per conto dell’impresa richiedente l’attestazione; - un sistema che consenta la registrazione del contratto, a prescindere dalle modalità adottate per il relativo perfezionamento, secondo un ordine cronologico progressivo, con l’attribuzione di un numero identificativo dell’atto recante anche la data di effettiva conclusione dello stesso, nonché la previsione della consegna all’impresa di una copia del contratto registrato e della conservazione della documentazione attestante la predetta consegna; - la trasmissione all’Autorità dei contratti stipulati in adempimento degli obblighi previsti dall’art. 76, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, secondo le modalità indicate dall’Autorità. b) Raccolta, gestione ed analisi della documentazione. Nella descrizioni dei flussi inerenti la presente fase, la SOA dovrà dare atto di aver previsto sistemi idonei ad assicurare: - la provenienza dall’impresa dei documenti necessari ai fini della qualificazione con esclusione dell’operato di terzi intermediari nella consegna della documentazione, anche attraverso la sottoscrizione da parte dell’impresa di una dichiarazione contenente un elenco dettagliato dei documentati consegnati alla SOA; - che ogni attività istruttoria compiuta dalla SOA sia preceduta dall’acquisizione della dichiarazione dell’impresa in merito all’avvenuta presentazione della documentazione afferente la specifica attività; - che le dichiarazioni sostitutive presentate dall’impresa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in merito al possesso dei requisiti di qualificazione e alla documentazione presentata garantiscano l’assunzione di


responsabilità dell’impresa sul contenuto delle dichiarazioni medesime, che, in particolare, con riferimento alla trasmissione delle certificazioni di esecuzione dei lavori, dovranno riportare i principali dati identificativi del certificato (e della relativa documentazione a corredo) e dei lavori nonché l’attestazione di conformità di tali certificazioni ai lavori effettivamente eseguiti; - la registrazione dei documenti in entrata in ogni fase del procedimento di attestazione, anche mediante consegna brevi manu, con l’apposizione di un numero di protocollo e data, nonché del numero identificativo del contratto di attestazione; - la predisposizione di sistemi di controllo interno, idonei a garantire l’effettiva acquisizione di ogni documento in entrata e la distribuzione ai soggetti competenti; - una celere verifica della completezza della documentazione trasmessa dall’impresa al fine di consentire una tempestiva e puntuale richiesta all’impresa di integrazione della documentazione nel rispetto dei termini per la conclusione dell’istruttoria; - l’impossibilità da parte della SOA di trasferire ai fini della qualificazione la documentazione già in possesso della stessa in quanto ricompresa nei fascicoli di precedenti attestazioni dei soggetti danti causa dell’impresa attestanda; in tali casi la documentazione dovrà essere nuovamente presentata dall’impresa avente causa con l’assolvimento di tutte le formalità previste per la fase dell’acquisizione dei documenti da parte della SOA. Qualora la documentazione risulti già agli atti della SOA in quanto ricompresa in precedenti fascicoli di attestazione della stessa impresa attestanda, la SOA sarà tenuta ad acquisire una dichiarazione dell’impresa volta ad indicare i documenti che intende utilizzare nella nuova istruttoria, consentendo alla SOA il trasferimento dei documenti riportati nella dichiarazione. c) Modalità di accertamento della veridicità e della sostanza della documentazione presentata ai fini della qualificazione e della relativa verifica dei requisiti generali, economico-finanziari e tecnico organizzativi delle imprese. Nella descrizioni dei flussi inerenti la presente fase, la SOA dovrà dare atto di aver previsto sistemi idonei ad assicurare: - che le modalità di accertamento presso i soggetti depositari delle informazioni nePAG. 33 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2014

cessarie alla verifica siano conformi alle prescrizioni normative ed alle specifiche indicazioni fornite dall’Autorità con propri atti e che siano svolte con tempistiche tali da garantire l’acquisizione dei riscontri dei soggetti interpellati nel rispetto dei termini previsti per la conclusione delle istruttorie di qualificazione; - le verifiche della veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata ai fini della qualificazione dovranno essere condotte con la massima cura e puntualità, curando la corretta individuazione e legittimazione del soggetto da interpellare ed estendendo le verifiche e i correlati approfondimenti sino al raggiungimento di profili di certezza; - la tracciabilità delle richieste di verifica e dell’acquisizione dei relativi riscontri. d) Esecuzione di visite presso le imprese cui rilasciare l’attestato di qualificazione. Nella descrizioni dei flussi inerenti la presente fase, la SOA dovrà dare atto di aver previsto sistemi idonei ad assicurare: - l’utilizzo di un apposito manuale per gli accertamenti e le visite presso le imprese sottoposte a valutazioni per il rilascio dell’attestazione; - la tracciabilità e la conservazione dei relativi atti/verbali attinenti la visita ispettiva effettuata. e) Chiusura istruttoria di qualificazione. Nella descrizioni dei flussi inerenti la presente fase, la SOA dovrà dare atto di aver previsto sistemi idonei ad assicurare: - l’individuazione, nel rispetto della struttura e dell’articolazione organizzatoria della stessa SOA, dei soggetti che intervengono a vario titolo nelle diverse fasi procedurali in cui si articola l’attività di attestazione della SOA ivi compresi i responsabili delle Aree Legale, Economica e Tecnica e dell’Organo preposto al rilascio o al diniego dell’attestazione; - che venga accertato alla data della delibera di rilascio dell’attestazione l’assenza di circostanze sopravvenute nel corso del procedimento di attestazione a carico dell’impresa attestanda idonee ad incidere negativamente sul riconoscimento dei requisiti, nonché la validità delle certificazioni attinenti alla dimostrazione dei requisiti; - l’assolvimento degli obblighi informativi previsti dall’art. 76, comma 4 e 77, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010 e degli adempi-


menti in merito alla trasmissione all’Autorità delle attestazioni ai sensi dell’art. 70, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010. f) Gestione delle richieste di variazioni delle attestazioni. Nella descrizione dei flussi operativi relativi alle istruttorie conseguenti alle richieste di variazioni delle attestazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della qualificazione nonché delle richieste di variazioni delle attestazioni che producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della qualificazione, le SOA dovranno osservare le prescrizioni sopra descritte in quanto applicabili in relazione alla tipologia di verifica richiesta. g) Gestione delle segnalazioni e dei reclami. Nella descrizioni dei flussi inerenti la presente fase, la SOA dovrà dare atto di aver previsto sistemi atti ad assicurare una tempestiva valutazione della segnalazione e/o reclamo ricevuto, nonché l’inoltro al soggetto segnalante di una risposta contenente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dell’operato della SOA, dando segnalazione all’Autorità dei casi di particolare complessità che non trovano soluzione nei precedenti atti dell’Autorità. h) Gestione delle comunicazioni e informazioni tra la SOA e l’Autorità e tra la SOA ed i soggetti da qualificare in modo da garantire la tempestività dell’esame della corrispondenza in entrata e la tempestività e completezza della corrispondenza in uscita. i) Archiviazione dei documenti e gestione degli archivi. Nella descrizioni dei flussi inerenti la presente fase, la SOA dovrà dare atto di aver previsto sistemi idonei ad assicurare: - che il fascicolo di attestazione sia archiviato in forma cartacea o elettronica in coerenza con le indicazioni di cui Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e s.m.i.) ed in particolare con le regole tecniche in materia di conservazione dei documenti informatici, che attengono in concreto alla completa e corretta archiviazione digitale del fascicolo istruttorio e alla definizione delle misure volte a garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza dello stesso, attualmente disponibili, in attesa delle registrazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito web dell’Agenzia per l’Italia Digitale (www.agid.gov.it); - che il fascicolo di attestazione abbia un PAG. 34 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2014

codice identificativo che consenta il ritrovamento e la pronta consultazione dei documenti seguendo criteri logici e comprensibili; - che la gestione degli archivi consenta la preventiva conoscenza da parte dell’Autorità della dislocazione territoriale degli stessi e l’agevole reperibilità della documentazione anche in occasione di visite ispettive da parte degli organi deputati alla vigilanza sul sistema di qualificazione; - l’individuazione di un soggetto responsabile della gestione degli archivi; - la predisposizione di sistemi di sicurezza atti a garantire la corretta conservazione e custodia della documentazione presso la sede e/o presso gli archivi, la corretta movimentazione della documentazione nei casi di eventuali necessità di spostamento della medesima, nonché l’accessibilità esclusivamente al personale autorizzato in modo da garantire la riservatezza per i terzi; - la conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio dell’Attestazione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 40, comma 9-bis del Codice dei Contratti pubblici per un periodo di dieci anni anche dopo la cessazione dell’attività di attestazione; - il trasferimento della documentazione di attestazione, nell’ipotesi di sospensione e decadenza dell’Autorizzazione, fallimento, cessazione dell’attività di attestazione, alla SOA indicata dall’impresa o, in caso di inerzia, dall’Autorità ai sensi dell’art. 73, comma 8 del regolamento attuativo del codice. j) Controllo interno. Nella descrizioni dei flussi inerenti la presente fase, la SOA dovrà dare atto di aver previsto sistemi idonei ad assicurare: - che il controllo sia affidato ad un apposito ed indipendente organo aziendale; - un’adeguata preventiva identificazione e valutazione dei rischi finalizzata ad individuare gli eventi in grado di incidere negativamente sul conseguimento degli obbiettivi e sulla regolarità dell’operato; - che sia monitorato il livello di performance dei processi aziendali, la corretta applicazione delle procedure operative ed il persistere dei requisiti di trasparenza, indipendenza ed imparzialità sia di processo che del personale; - che sia prevista una efficace verifica del-


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la rispondenza delle attività stesse, delle connesse procedure interne e dei flussi informativi, ai compiti assegnati dal D.P.R. 207/2010 e dal presente documento alle SOA, individuando specificamente le modalità e la periodicità dell’effettuazione della suddetta verifica; - che l’attività di controllo sia documentata in modo da poter essere sottoposta a verifica da parte dell’Autorità; - che sia prevista l’elaborazione di indicatori rilevanti ai fini del miglioramento delle prestazioni aziendali; - che siano previste le procedure correttive da seguire in dipendenza delle osservazioni e rilievi effettuati dall’organo di controllo interno nonché quelle finalizzate ad ottimizzare nel tempo il servizio fornito e l’organizzazione aziendale.

ULTERIORI INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO Per l’Autorità le procedure devono essere predisposte sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/ IEC 17020:2012 nonché nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 207/2010 tenendo conto in particolare dei principi contenuti nell’articolo 70 secondo cui le procedure: a. devono garantire il rispetto dei principi di diligenza, correttezza, trasparenza e imparzialità; b. devono prevedere adeguati livelli di responsabilità ed essere tali da assicurare e mantenere l’indipendenza di giudizio, l’imparzialità e l’e-

PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2014

quo trattamento di ogni soggetto cui rilasciare o negare l’attestato di qualificazione. c. devono essere tali da consentire alla SOA, successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione e ove la stessa lo ritenesse opportuno e utile, di richiedere ad un organismo regolarmente accreditato la certificazione della qualità aziendale conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9001. I contenuti della presente determinazione dovranno essere osservati sia dagli Organismi di Attestazione in sede di richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. n. 207/2010, sia dagli Organismi già autorizzati ai fini dell’aggiornamento del manuale già in uso qualora non rispondente ai criteri ivi indicati, da effettuare entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del presente atto. L’accertamento da parte dell’Autorità del mancato aggiornamento nei sensi suesposti o della mancata osservanza delle procedure previste nei manuali approvati dall’Autorità e conformi alla presente Determinazione comporterà i necessari e conseguenti provvedimenti sanzionatori dell’Autorità a carico delle SOA inadempienti ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n. 207/2010. Nella redazione del documento la SOA dovrà in ogni parte fare esplicito riferimento ad ognuna delle indicazioni della presente determinazione in modo che ne sia possibile per l’Autorità un immediato controllo e valutazione. (CS)


Note informative

LE NOVITÀ NORMATIVE NAZIONALI

DEROGHE AL CODICE APPALTI PER NON PERDERE I FONDI UE L’obiettivo del Dl ambiente che sarà discusso in Consiglio dei Ministri è quello applicare alcune deroghe alle norme sul permesso di costruire e al Codice Appalti per non rischiare la perdita dei finanziamenti europei destinati alla riqualificazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici pubblici. Il Decreto, per evitare che i finanziamenti vadano perduti, prevede fino al 31 dicembre 2015, una serie di poteri derogatori con riferimento al Dpcm 22 gennaio 2014, a sostegno dei soggetti pubblici che si sono aggiudicati le risorse UE per programmi nazionali, interregionali, regionali di qualificazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici pubblici. Se il tutto venisse confermato dal CdM, gli interventi potrebbero essere effettuati con delle procedure semplificate, e quindi senza richiedere il permesso di costruire, a patto che ciò non comporti il cambio di destinazione d’uso dell’immobile o il cambiamento della sagoma degli edifici vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali. In pratica, i lavori potrebbero essere appaltati subito, senza la canonica attesa dei 35 giorni successivi all’aggiudicazione definitiva, non sarebbe interrotto il termine dei 30 giorni per l’approvazione, l’aggiudicazione provvisoria e i controlli prima della stipula dello contratto, infine, in sede di presentazione delle offerte, si potrebbe deliberare di non eseguire controlli sulla capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa delle imprese.

AL MINISTERO ACCELERAZIONE PER LA RIFORMA COMPLESSIVA DEGLI APPALTI Parte, ad opera del Ministero delle InfrastruttuPAG. 37 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2014

re, il riordino radicale del sistema degli appalti attraverso il recepimento delle Direttive europee da portare a termine entro il 18 aprile 2016. L’Autorità di Vigilanza presenterà un documento (atto di segnalazione al Governo) sulle linee guida per la trasposizione delle regole europee sugli appalti. Tale documento terrà conto anche delle indicazioni emerse durante la consultazione svoltasi con le Associazioni. Tra le proposte del riordino del sistema appalti si evidenziano le principali criticità. Qualificazione Permangono, a 14 anni dall’abolizione dell’Albo nazionale costruttori e l’attenzione sul meccanismo di qualificazione al mercato dei lavori pubblici da parte delle Soa, delle forti criticità sul mantenimento di quest’ultime. Complice il fatto di distorsioni causate dalle irregolarità commesse da alcune Soa. Viene altresì valutata l’ipotesi di ridurre a poche decine (o centinaia) gli enti con poteri di appalto con competenze altamente qualificate. Sono destinati ad essere eliminati i paletti sul prestito dei requisiti previsti dal Codice in virtù della riforma imposta dalle nuove direttive europee. La sentenza della Corte Ue dello scorso Ottobre, inoltre, ha ammesso anche il cosiddetto “avvalimento plurimo” ovvero la possibilità che per dimostrare il possesso di un determinato requisito un’impresa si appoggi a più di una ditta ausiliaria, ipotesi prima vietata dal codice. Si evidenzia che l’unico paletto destinato a rimanere è quello dell’avvalimento “a cascata”, cioè la possibilità che un’impresa si appoggi a una ditta anch’essa carente di qualificazione e che per questo a sua volta faccia ricorso a un’altra società ausiliaria per dimostrare il requisito. Project Financing Viene proposto il rilancio del project financing che è, allo stato attuale, un tema prioritario. La nuova direttiva Ue impone più stringenti requisiti (circa il trasferimento dei rischi al privato) per classificare le concessioni come Ppp: già molte delle medio-grandi operazioni degli anni scorsi sono state riclassificate nel 2013 dall’Istat, perché i contratti contenevano troppe garanzie al privato. Si evidenzia che risulta fondamentale aumentare la


capacità tecnica della Pa e la solidità dei privati, e anche la loro capacità di mettere in campo equity e dipendere meno dalle banche. Nel Def è previsto che una agenzia nazionale faccia contemporaneamente da standardizzazione, assistenza tecnica e da stazione appaltante e che accorpi progetti in maxi-bandi unitari. Riduzione del contenzioso Il problema del contenzioso in fase di appalto resta uno dei problemi più sentito dalle imprese. Tra le possibili ipotesi vi è l’inasprimento delle sanzioni a carico dei ricorrenti e degli avvocati per le liti infondate, per evitare ricorsi palesemente infondate, udienze di merito entro 30 giorni e condanna automatica alle spese se il ricorso viene respinto. Gare on-line La previsione di gare-on line sembra una via da intraprendere per ridurre notevolmente i costi ed è ormai ampiamente prevista in sede europea. La propensione all’innovazione nel sistema degli appalti pubblici è stata tentata più volte con il sistema della Banca dati dell’Autorità di Vigilanza, il monitoraggio dell’avanzamento delle opere pubbliche on-line o con la recente smaterializzazione del documento unico di regolarità contributiva ma è certamente necessaria una ulteriore accelerazione del sistema di comunicazione degli appalti su piattaforma telematica.

NOTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULL’INCIDENZA DEL DURC Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Faq del 30 aprile scorso, pubblicata nella sezione “beni strumentali”, ha chiarito che non rientra tra le condizioni di ammissibilità per la concessione del finanziamento legato alla Sabatini-bis, il regolare possesso da parte dell’impresa del Documento unico di regolarità contributiva. Viene specificato, inoltre, che la certificazione antimafia, da acquisire da parte del Ministero dello sviluppo economico è richiesta, così come previsto dal D.lgs. n. 159/2011, per contributi che superano la soglia di 150 mila euro. Il modulo di domanda deve esser accompagnato dalle dichiarazioni antimafia, redatte secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, nel caso in cui l’importo del finanziamento superi il limite di 1.900.000 euro. Viene altresì sottolineato che lo Sviluppo economico ha la facoltà, in fase di concessione del contributo, di chiedere all’impresa le suddette dichiarazioni. Le stesse devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e dagli PAG. 38 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2014

ulteriori soggetti dichiaranti, ove presenti, successivamente scansionate e firmate digitalmente dal legale rappresentante. Nel caso di società con diversi codici di classificazione delle attività economiche nel modulo della domanda va indicato il codice relativo all’attività nella quale ricade l’investimento. Una domanda, inoltre, che non valorizza il campo Inail viene respinta poiché incompleta. Il Ministero ricorda che nel caso in cui il modulo di domanda fosse incompleto in alcune sue parti non è possibile fornire integrazioni e lo stesso, quindi, è irricevibile. Ai fini della concessione del contributo le imprese interessate, infine, a corredo della richiesta di finanziamento, devono presentare alla banca o all’intermediario finanziario la domanda di accesso al contributo e anche una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale o da un suo procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti e la conformità degli investimenti oggetto della richiesta di finanziamento a quanto previsto dal dm 27 novembre 2013.

AUMENTO DELLE VENDITE DELLE MACCHINE IN EDILIZIA Il Cresme ha comunicato che nel primo trimestre del 2014 il numero di macchine movimento terra e per lavori stradali vendute in Italia è stato pari a 1.390, il 23,7% in più rispetto al primo trimestre 2013. Le vendite complessive del 2013 sono state ancora in calo, -17,3%, anche se la discesa rispetto al corrispondente periodo del 2012 si è andata via via riducendo nel corso dell’anno, dal -35,9% nel primo trimestre 2013 al -1,3% dell’ultimo trimestre. Viene comunque evidenziato che il mercato resta ai minimi termini rispetto al 2008: le macchine da cantiere vendute in Italia sono scese del 75% in cinque anni, dai 24.158 pezzi del 2008 ai 6.089 del 2013, e anche se il +23,7% del primo trimestre fosse confermato su base annua il comparto si attesterebbe nel 2014 a un valore pari al 31% di quello che aveva nel 2008. Positivi, secondo il Cresme, anche i dati per l’export. Le vendite all’estero, infatti, dopo essere cresciute dai 2,2 miliardi di euro del 2009 ai 2,9 del 2012 sono rimaste sostanzialmente stabili nel 2013 (2,82 miliardi, -2,7%), e nel gennaio 2014 hanno fatto segnare il +14,9% rispetto allo stesso mese del 2013. Viene evidenziato, infine, che il saldo commerciale export-import ha registrato fra un vero boom negli ultimi tre anni (a causa del calo delle importazioni), da 1,89 miliardi nel 2011 a 2,3 nel 2012 a 2,29 miliardi nel 2013.


DALLA CAMERA VIA LIBERA AL DECRETO CASA Il 20 maggio l’Aula della Camera ha approvato in maniera definitiva il Decreto sulla Casa (Dl 47/2014). Tra le novità rilevanti votate dall’Aula di Montecitorio, viene segnalato emendamento all’articolo 12 del Dl 47/2014, sulle categorie super-specialistiche. Specificatamente la categoria Os32 “opere strutturali in legno”, è stata eliminata dalla lista. Le strutture in legno sono ora qualificate solo come opere a qualificazione obbligatoria. Tale lavorazione non può essere eseguita in via diretta dal titolare dell’appalto se privo di qualificazione. Si segnalano, tra le altre, le seguenti disposizioni. Bonus fiscale, nell’acquisto di mobili ed elettrodomestici Via libera agli incentivi sugli acquisti di mobili ed elettrodomestici senza alcun vincolo sulle ristrutturazioni (viene eliminato il tetto spesa “relativo”). Nello specifico, quindi, la detrazione del 50% sulle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è riconosciuta indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione. Resta solo il tetto di spesa a 10mila euro. La possibilità di detrazione dura fino al 31 dicembre 2014. Cedolare secca per i Comuni colpiti da calamità Allargata la cedolare secca ai Comuni che sono stati coinvolti in stati di emergenza negli ultimi cinque anni, promettendo entro un mese un nuovo elenco Cipe con i centri ad alta intensità abitativa in cui si possono scrivere i contratti di locazione a canone concordato. Diminuzione della cedolare secca per contratti a canone di concordato Riduzione dal 15 al 10%, per il quadriennio 20142017, dell’aliquota della cedolare secca di cui si potrà usufruire anche in caso di abitazioni date in locazione a cooperative o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. Revoche del programma articolo 18 Vengono riassegnate alle amministrazioni comunali dei fondi relativi al vecchio articolo 18 del Dl n. 152/1991 e che erano destinati alla realizzazione di alloggi alle forze dell’ordine: al fine di “essere destinate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica”. Qualora per l’intervento di edilizia agevolata non sia stato rilasciato il titolo PAG. 39 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2014

abilitativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il relativo finanziamento statale decade. Expo Viene inserita la clausola che la società Expo 2015, potrà agire in deroga al Codice appalti su sponsorizzazioni, progettazione, concessioni di servizi, terre e rocce da scavo. Questo solo esclusivamente se non si avvale di intermediari. Affitti Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e alla “morosità colpevole” servirà a rinegoziare i canoni esistenti grazie alle agenzie per l’affitto ed aiutare chi è colpito da sfratto per finta locazione. Il Fondo viene incrementato con 100 milioni per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e con 226 milioni il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Riscatto delle case ex Iacp ed edilizia residenziale pubblica Il riscatto delle case ex Iacp non sarà ammesso prima dei sette anni di locazione, sarà limitato solo a chi non possiede altro alloggio idoneo alla famiglia e non si potrà rivedere la casa prima di altri cinque anni. Viene altresì specificato che gli alloggi di housing sociale sono considerati tali anche quando vengono locati a donne ospiti di centri anti-violenza. Il diritto al riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare e chi esercita il riscatto non può rivendere l’immobile prima dello scadere dei 5 anni. Il piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica potrà beneficiare dello stanziamento di 468 milioni di euro con il quale finanziare la ristrutturazione con adeguamento energetico, impiantistico e antisismico di 12 mila alloggi. Inoltre viene previsto un ulteriore finanziamento di 67,9 milioni di euro per recuperare ulteriori 2.300 alloggi destinati alle categorie sociali disagiate Viene inoltre specificato che gli immobili dei Comuni vengono inseriti, insieme a quelli degli ex Iacp, tra quelli soggetti al piano di recupero. Il termine per l’emanazione del relativo Decreto attuativo scende da sei a quattro mesi. Dismissioni Possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti dove la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che quelli inseriti in situazioni abitative estranee all’edilizia residenziale pubblica ciò per riordinare il patrimonio in maniera razionale e ottimizzare i costi a carico


delle amministrazioni. Inoltre sono previste agevolazioni ai soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie e proprietà indivisa al fine di comprare l’alloggio posto in vendita a seguito di procedure concorsuali. Nel Rent to buy, divieto di vendita per cinque anni Il riscatto delle unità immobiliari dovrà essere inserito nelle “convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali”. Inoltre, si legge nel testo, la clausola “non può consentire il riscatto prima di sette anni dall’inizio della locazione. Anche il diritto al riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare e chi esercita il riscatto non può rivendere l’immobile prima dello scadere dei 5 anni. Permesso di costruire Non è più considerata nuova costruzione l’installazione di manufatti leggeri (quindi non serve più il permesso edilizio) che siano installati con contemporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto. Lotta all’occupazione delle case popolari Il Decreto prevede delle norme contro l’abusivismo quali il divieto di allacci di acqua, luce e gas a chi occupa abusivamente un immobile anche se vuoto e l’interdizione, per almeno cinque anni, di iscriversi alle liste per le aggiudicazioni delle case popolari.

PUBBLICATO IN GAZZETTA IL DECRETO CHE SEMPLIFICA IL DURC E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge n. 78/2014 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 34/2014 (c.d. Jobs Act). Si segnala, tuttavia, che l’operatività delle disposizioni sul Durc è condizionata dal decreto attuativo previsto dal provvedimento. Con la nuova normativa in materia di Durc sarà possibile verificare online ed in tempo reale, la regolarità contributiva verso Inail, Inps e Casse Edili, l’esito della modalità telematica, avrà una validità di 120 giorni dalla data di acquisizione ed andrà a sostituire in toto il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto apporta modifiche profonde in modo non retroattivo relative alla normativa sull’apprendistato e i contratti a termine. Di seguito si riportano le nuove regole per l’occupazione. PAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2014

- Per i contratti a termine vi è il rinnovo fino a 36 mesi, senza la necessità per il datore di lavoro, di indicare il motivo dell’apposizione di un termine al contratto. - Niente più obbligo di assunzione se un’ azienda sfora il tetto del 20% di utilizzo dei contratti a termine. Si pagherà una sanzione pecuniaria. - Il limite del 20% dei contratti a tempo non si applicherà agli enti di ricerca, i contratti a termine, per attività “esclusiva” di ricerca potranno superare i 36 mesi. - Le aziende che superano il tetto del 20% devono mettersi in regola entro la fine dell’anno. Solo le aziende con oltre 50 dipendenti dovranno stabilizzare il 20% dei loro apprendisti per poterne assumere di nuovi. - La Regione comunicherà al datore di lavoro entro 45 giorni sedi e calendario delle attività di formazione dei neoassunti.

AUTORITÀ: INVARIATA LA TASSA SULLE GARE A CARICO DI IMPRESE ED AMMINISTRAZIONI L’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con la delibera del 5 marzo scorso, recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2014” e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 17 maggio scorso, ha definito i punti relativi alla tassa sulle gare per i prossimi mesi e secondo le previsioni dell’Avcp, dagli importi arriveranno 49,3 milioni nel corso del 2014, dunque nessuna variazione rispetto all’attuale assetto. Il livello di contribuzione è invariato rispetto agli anni scorsi: sotto i 40 mila euro c’è esenzione totale per le stazioni appaltanti, mentre le Pa pagheranno 30 euro per importi a base di gara fino a 300 mila euro, 225 euro per appalti fino a 500 mila euro, 375 euro per importi entro il milione , 600 euro fino a 5 milioni ed infine 800 euro per il resto delle gare, che arrivino oltre i 20 milioni di euro. Per le imprese, la “no tax area” è prevista nelle gare fino a 150 mila euro, mentre le altre unità vengono ordinate in modo progressivo: 20 euro per appalti fino a 300 mila euro, 35 euro fino a 500 mila euro, 70 euro fino a 800mila euro, 80 fino a un milione di euro, 140 fino a 5 milioni, 200 fino a 20 milioni e 500 euro oltre i 20 milioni. Ma, a rendere ancora più incerta la situazione, è il fatto che l’Autorità dovrà contribuire ai bilanci di altri garanti, che non beneficiano della stessa solidità economica, anche perché la Legge di Stabilità ha stabilito che nel biennio tra il 2014-2016 andranno pagati 2 milioni di euro al Garante per la privacy, e per il 2014/2015, circa 200 milioni alla


Commissione di garanzia per gli scioperi, un aggravio questo che senza il contributo straordinario in arrivo dall’Antitrust di 7,7 milioni di euro per il 2014 e di 14,7 milioni ripartiti in dieci rate annuali a partire dal 2015, non sarebbe stato sostenibile. Per quanto riguarda le modalità di versamento dei contributi, le stazioni appaltanti dovranno effettuare i loro pagamenti con cadenza quadrimestrale, mentre le imprese dovranno versare la tassa prima della partecipazione alla gara, le Soa, invece, verseranno il 2% dei ricavi ottenuti dal bilancio approvato, pagando entro i 30 giorni dall’approvazione del documento.

NEL PRIMO TRIMESTRE AUMENTO RICHIESTA DEI MUTUI L’Agenzia delle Entrate, nel rapporto immobiliare, realizzato insieme all’Associazione bancaria italiana ha comunicato che nei primi tre mesi dell’anno la domanda di nuovi mutui immobiliari è aumentata del 20% rispetto allo stesso periodo del 2013. Nei primi tre mesi dell’anno la domanda di nuovi mutui immobiliari è aumentata del 20% rispetto allo stesso periodo del 2013. Viene evidenziato che nel 2013 il mercato immobiliare delle abitazioni è continuato a scendere toccando, di fatto, un nuovo minimo sotto quota 407 mila unità vendute e facendo registrare il 9,2% meno del 2012.

ISTAT: PRODUZIONE INDUSTRIALE E COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE L’Istat, con il comunicato del 9 maggio scorso ha evidenziato che nel mese di marzo l’indice della produzione industriale italiana, ha fatto registrare una flessione dello 0,5% rispetto a febbraio. L’Istituto nazionale di statistica ha informato, inoltre, che il dato di marzo 2014 è negativo (-0,4%) anche rispetto a quello di marzo 2013. Nel dettaglio, i cali maggiori sono stati registrati sul fronte dell’energia, mentre sono positivi i settori produttivi relativi a mezzi di trasporto (+5,1%) e metallurgia (+7,5%). L’Istat ha altresì comunicato, il 16 maggio, che nel mese di marzo 2014 l’indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale è diminuito dello 0,3% rispetto al mese precedente e dello 0,4% nei confronti di marzo 2013. Viene evidenziato che il contributo maggiore alla diminuzione tendenziale dell’indice a marzo deriva dal gruppo di costo dei materiali (-0,4 punti percentuali).

PROJECT FINANCING: CRESCE IL MERCATO In base ai dati dell’Osservatorio nazionale del ParPAG. 41 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2014

tenariato pubblico e privato, il mercato delle gare di partenariato pubblico-privato è rappresentato da 1.080 per un volume d’affari pari 1,7 miliardi circa. Torna, dunque, la fiducia nella domanda che è in crescita grazie all’effetto della fase espansiva degli importi per opere ambientali che passano dai 120 milioni dell’anno scorso a 670 milioni di quest’anno e delle reti energetiche che registrano un aumento del 161% (da 126 milioni a 330 milioni). I protagonisti del project financing sono l’edilizia sociale e pubblica, che unisce i settori dell’artigianato e del commercio, edifici direzionali, beni culturali, centri polivalenti, con 396 gare nel primo quadrimestre 2014 mentre gli impianti sportivi con 226 bandi rispetto ai 186 di un anno fa. Il settore ambiente, con un valore di oltre 600 milioni di euro è in cima alla classifica, determinante i cinque avvisi, con un importo totale di 378 milioni ,per il completamento e l’ottimizzazione dello schema depurativo di Reggio Calabria e di altri Comuni calabresi per i quali è previsto un finanziamento pubblico a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della Regione Calabria. Al secondo posto si posiziona il settore energia e reti di telecomunicazione, che registrano un importo di 330 milioni di cui circa 300 per la qualificazione energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica. A crescere nel 2014 sono anche tutte le fasce di valore, infatti le gare per piccoli interventi con importo inferiore a un milione di euro sono state 453 rispetto alle 379 dell’anno prima, a ciò si aggiungono le iniziative medio-piccole con un importo tra 1 e 5 milioni, che sono state 98 rispetto alle 85 di un anno fa. L’andamento negativo del 2013 si ripercuote invece sul fronte delle aggiudicazioni che registrano un bilancio incerto nonostante la crescita delle gare, infatti, dai 347 affidamenti per un valore di 834 milioni si passa a 254 (-27%) per 1.335 milioni (+ 60%) nel primo quadrimestre 2014. Il bilancio negativo del numero di opportunità è comune a tutte le procedure, che evidenziano tassi di calo compresi tra il 75% per le concessioni di lavori pubblici e l’11% per le concessioni di servizi. TAR Lombardia: specifiche su manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia Il Tar della Lombardia, (sezione prima di Brescia) con la sentenza n. 468 del 6 maggio scorso, ha stabilito i criteri con i quali si differisce una ristrutturazione edilizia da una manutenzione straordinaria. Nello specifico in riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001 (art. 3, comma 1, lettere b


e d), l’elemento che caratterizza la ristrutturazione rispetto alla manutenzione straordinaria è la prevalenza della finalità di trasformazione rispetto al più limitato scopo di rinnovare e sostituire parti anche strutturali dell’edificio. La manutenzione straordinaria, inoltre, può comprendere anche innovazioni, ossia l’introduzione di elementi che modificano il precedente aspetto degli spazi e le relative funzionalità, ma se tali innovazioni è la creazione di un organismo edilizio nell’insieme diverso da quello esistente è da considerarsi come ristrutturazione come riportato nel Testo Unico in Edilizia (D.P.R. n.380/2001). Il Tar ha sottolineato che affinché vi sia ristrutturazione non è necessario che cambi la destinazione dei locali o che vi siano incrementi nel volume o nella superficie (questi sono semmai indici della ristrutturazione pesante ex art. 10 comma 1, lett. c del DPR 380/2001). La ristrutturazione evidenzia che si possa apprezzare una differenza qualitativa tra il vecchio e il nuovo edificio. I giudici, inoltre, sottolineano che l’insieme delle opere previste dal progetto rivela chiaramente la finalità di trasformare l’edificio in questione da struttura unitaria in agglomerato di piccoli edifici Il cambiamento sia degli spazi interni sia delle modalità di utilizzo degli immobili mette in evidenza che il nuovo assetto dell’edificio è il prodotto di una ristrutturazione e non di una semplice innovazione anche se riferita a elementi strutturali. Nel caso specifico esaminato dal Tar, il nuovo organismo edilizio recupera l’impianto di quello precedente, senza sostituirsi tramite demolizione e ricostruzione, e inoltre conserva la medesima destinazione. La continuità nella destinazione risulta sia formale sia materiale La principale novità introdotta dalla ristrutturazione è evidenziata dall’incremento del carico urbanistico, che può essere assimilato (a scopo esemplificativo) a quel-

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lo che si verifica quando da una sola grande unità immobiliare si passa a una pluralità di unità immobiliari autonome. È la densità edilizia fondiaria che stabilisce i limiti della edificabilità La Cassazione con la sentenza 5751/2014 ha sentenziato che per il calcolo dei limiti di edificabilità di un’area bisogna fare riferimento alla densità edilizia fondiaria, indicata dal DM 1444/1968, e non alla densità territoriale. Il DM 1444/1968, nello specifico, definisce i limiti di edilizia per le diverse zone territoriali omogenee e prevede che nelle zone A, per le nuove costruzioni eventualmente ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona. Risulta fondamentale, al fine di stabilire i limiti effettivi di edificabilità, capire la differenza tra densità edilizia territoriale e quella fondiaria. La densità edilizia territoriale si riferisce a ciascuna zona omogenea e definisce il carico complessivo di edificazione che può gravare sull’intera zona. Il relativo indice di edificabilità comprende anche gli spazi pubblici e la viabilità. Di contro, la densità edilizia fondiaria si riferisce alla singola area e definisce il volume massimo che può essere realizzato su di essa ed indica l’effettiva superficie su cui si può edificare, senza considerare gli spazi pubblici e le strade. La Cassazione ha sottolineato che per dirimere eventuali contenziosi, lo strumento che indica il volume massimo, realizzabile su una superficie, è l’indice di fabbricabilità fondiaria. Nella sentenza di primo grado, il tribunale aveva condannato un’impresa di costruzione per aver superato i limiti di edificabilità della zona. I calcoli del Tribunale erano però basati sulla densità edilizia territoriale. (C)


Business News LE ULTIME INFORMAZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE RICEVUTE DA INFORMEST CONSULTING SRL CINA: PROGRAMMA DI SVILUPPO COMMERCIALE PER AZIENDE ITALIANE DEL SETTORE ARREDO E DESIGN INFORMEST Consulting S.r.l. in collaborazione con CCIC (China General Association of Commercial Newspaper) realizza un programma di sviluppo commerciale in Cina per un gruppo di imprese italiane appartenenti al settore arredo e prodotti di design. Il boom cinese dell’urbanizzazione ha favorito le vendite di servizi di urbanistica, ingegneria, architettura, e quindi produzioni connesse all’arredo. Nel comparto dell’arredo, l’Italia è il quarto fornitore della Cina per mobili, sedie, illuminazione, letti e materassi; le aziende italiane sono presenti sia con showroom propri che presso distributori plurimarche gestiti da operatori cinesi. Nei prossimi 10 anni, il tasso di crescita atteso della domanda di prodotti di fascia alta dovrebbe essere prossimo al 20%, superiore al tassi di crescita dei segmenti basso e medio. L’iniziativa per lo sviluppo export di un gruppo di aziende italiane di settore, prevede una missione imprenditoriale della durata di dieci giorni nelle città di Pechino, HangZhou e Shanghai (settembre 2014); il programma include incontri d’affari mirati con controparti commerciali cinesi (distributori e importatori di complementi d’arredo e prodotti di design, interior designer, studi di architettura), visite aziendali dirette, forum tematici, visite presso la distribuzione locale. Le aziende interessate possono contattare il dr. Matteo Rosina consulenzapd@informestconsulting.it, tel. 0421.280821.

PORTOGRUARO, 11 LUGLIO 2014: B2B@TERRE DEI DOGI IN FESTA. B2B TRA PRODUTTORI VITIVINICOLI E BUYERS INTERNAZIONALI INFORMEST Consulting informa che l’evento

B2B@Terre dei Dogi in Festa organizzato in collaborazione con VeGAL è stato posticipato a venerdì 11 luglio 2014. L’iniziativa prevede l’organizzazione di incontri personalizzati B2B tra l’eccellenza della produzione vitivinicola locale e selezionati buyer internazionali provenienti dal Centro-Nord Europa. L’evento si terrà a Portogruaro e coinvolgerà produttori del settore vitivinicolo e buyers appositamente selezionati e bene inseriti nel canale Ho.Re.Ca., interessati a sviluppare relazioni commerciali stabili per la promozione e vendita di prodotti enogastronomici tipici. Alle aziende partecipanti saranno garantiti fino a cinque incontri con i buyers selezionati tra importatori, distributori operanti sul canale Ho.Re.Ca., catene di negozi specializzati (enoteche, negozi di delikatessen, ecc.). Gli incontri B2B tra i produttori partecipanti e i buyers esteri saranno organizzati sulla base di un’agenda personalizzata di incontri d’affari con degustazioni e visite aziendali. Per maggiori informazioni è possibile contattare la dr.ssa Linda Rivolt (tel. 0481 547328, office@ informestconsulting.it).

RICHIESTE D’OFFERTA INTERNAZIONALI PER AZIENDE DEL SETTORE DEI MACCHINARI PER L’AGRICOLTURA Attraverso un accordo diretto con Development Gateway Ltd., nel 2011 INFORMEST Consulting ha assunto la gestione, per l’Italia, del più grande strumento informativo al mondo (http://tender. informestconsulting.it) che raccoglie, cataloga e promuove le notifiche dei bandi di gara internazionali lanciati dagli organismi internazionali (Banca Mondiale, centinaia di enti pubblici e privati): il database offre oltre 1 mil. di avvisi di bandi l’anno in più di 170 Paesi, oltre 2.500 nuovi bandi al giorno per un totale di 800 mld. di USD di valore impegnati nel 2012 per acquisire forniture in svariati comparti (prodotti manifatturieri, arredo, attrezzature, energia, trasporti, ambiente, infrastrutture, agro-industria, ICT, ecc.), compresi anche quelli di eccellenza delle imprese italiane. Inoltre, sono pubblicati i riferimenti delle aziende aggiudicatarie delle gare, a beneficio di aziende di subfornitura. Con la gestione di questo strumento,

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INFORMEST Consulting si pone l’obiettivo di andare incontro al fabbisogno delle imprese italiane di accedere ad un sistema informativo efficace ed efficiente che migliori la fruizione delle notizie riguardanti i bandi di gara internazionali. A titolo d’esempio, la voce “Macchinari agricoli” raccoglie oggi oltre 800 notifiche, tra cui le richieste d’offerta da parte del Ministry of Public Health Engineering del Bangladesh per la fornitura di macchinari agricoli e silvicoli per la lavorazione del suolo, da parte del Ministry of Interior dell’Egitto per trattori, e da parte del Supreme Council For Islamic Affairs dell’Egitto relativo alla fornitura di macchinari per l’avicoltura. Gli utenti interessati possono iscriversi gratuita-

mente al sistema collegandosi all’indirizzo http:// tender.informestconsulting.it per ricevere alert automatici e personalizzati sulle notifiche di bandi nel settore di proprio interesse. Inoltre, INFORMEST Consulting offre ai propri utenti l’opportunità di abbonarsi ai bandi con uno sconto del 20% (http://tender.informestconsulting.it/tenders/subs.do) rispetto alle tariffe standard internazionali per scaricare fino a 500/avvisi mese per 12 mesi. Tale canale è l’unico che consente alle aziende italiane di beneficiare di questo sconto. Chi volesse approfondire le modalità di abbonamento ed i servizi accessori può inviare un’e-mail all’indirizzo online@informestconsulting.it.

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Missione multisettoriale in Serbia L’INIZIATIVA SLITTA A LUGLIO 2014

Come da nostra circolare prot. n. 132 del 15 maggio scorso, si informa che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’ambito della cooperazione Bilaterale e in un’ottica di rafforzamento dei rapporti già esistenti, ha posticipato le visite istituzionali a Belgrado inizialmente previste per il 3 e 4 giugno alla prima decade di luglio 2014. Le date esatte saranno comunicate successivamente. In questo contesto portiamo all’attenzione l’organizzazione di una missione economica multisettoriale, a seguito della delegazione regionale assieme con le istituzioni partner, rivolta a tutte le imprese della Regione Friuli Venezia Giulia che hanno già avviato o intendono rafforzare i rapporti economici con le imprese serbe.

SERBIA La Repubblica di Serbia rappresenta un mercato di sicuro interesse per le aziende europee e in particolare per quelle italiane. Essendo tutt’ora un paese extra-comunitario ma con in atto una serie di riforme economiche che permettono vantaggiosi fattori produttivi, si pone come uno dei

paesi della Penisola Balcanica più attraenti per gli scambi commerciali (l’accordo di libero scambio con la Federazione Russa rappresenta un vantaggio) ma anche per gli investimenti.

LA MISSIONE La missione economica in Serbia nella prima decade di luglio 2014 si focalizzerà sulla città di Belgrado. Alle aziende già presenti nel mercato verrà favorito, sulla base di precise indicazioni che le stesse avranno modo di segnalare in fase di adesione, l’ampliamento dei propri interlocutori in loco, nonché la possibilità di approfondire specifiche tematiche d’interesse nel contesto tecnico-commerciale. E’ inoltre previsto un programma di presentazioni/tavoli di lavoro settoriali ed incontri istituzionali della delegazione, per promuovere il sistema economico regionale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E SERVIZI INCLUSI La partecipazione all’iniziativa è gratuita. A carico delle singole aziende partecipanti saranno i costi relativi al viaggio, soggiorno, vitto, trasferimenti ed eventuale servizio di interpretariato. Le imprese interessate devono presentare alla Camera di Commercio la scheda di adesione e il profilo aziendale allegati alla circolare sopra citata entro il 13 giugno 2014.

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Vendite online ai consumatori NUOVE NORME DAL 14 GIUGNO 2014

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Le norme previste dal DL 21 febbraio 2014, n. 21 - recante Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE - entreranno in vigore il 14 giugno 2014.

VENDITE ONLINE AI CONSUMATORI: NUOVE NORME DAL 14 GIUGNO La novità legislativa consiste nella modifica del Capo I del Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del Consumo (di seguito denominato “Codice del Consumo”), relativo ai contratti a distanza, categoria nella quale rientrano le vendite online. Stante l’ampiezza di tale modifica, si ritiene opportuno suddividere la trattazione in due parti: 1. le novità concernenti gli obblighi di informazione precontrattuale e i requisiti formali che devono essere osservati nell’ambito della contrattazione on-line 2. le modifiche introdotte in tema di recesso e di tutela giurisdizionale ed amministrativa (la seconda parte verrà pubblicata sul prossimo numero 176).

SCENARIO NORMATIVO In una preliminare schematizzazione della normativa riguardante il commercio on-line, il principale corpo di norme applicabili in via generale, cioè qualsiasi sia il soggetto a cui si rivolgono coloro che commercializzano on-line, è il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento

al commercio elettronico, ai sensi del quale, per poter svolgere l’attività di commercio on-line, non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte di qualsivoglia autorità. Tuttavia, vi sono una serie di obblighi da osservare, come ad esempio quelli informativi relativi all’identità del soggetto che esercita il commercio on-line, quelli inerenti la conclusione del contratto (ad esempio il modo in cui sarà archiviato il contratto concluso) o la trasmissione della ricevuta dell’ordine del destinatario. Invece, qualora il commercio on-line sia rivolto a consumatori, sono applicabili il Codice del Consumo e, per quanto da esso non disciplinato, le norme del D. Lgs. 70/2003. L’ampia modifica legislativa realizzata dal Decreto Legislativo 21/2014 è riferita alle norme del Codice del Consumo riguardanti anche la contrattazione a distanza. Tale Decreto è stato emanato al fine di recepire la direttiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori ed è finalizzato al conseguimento di un’elevata tutela di questi ultimi, nonché a rafforzare l’armonizzazione in tutti gli Stati membri della disciplina riguardante i contratti conclusi tra consumatori e professionisti.

INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI Gli obblighi di informazione precontrattuale che il professionista è tenuto ad osservare nell’ambito dei contratti a distanza, e quindi dei contratti online, vengono disciplinati nella Sezione II del nuovo Capo I del Titolo III del Codice del Consumo. Stante il principio ispiratore della direttiva 2011/83/UE consistente nel rafforzamento della tutela riservata al consumatore, che il decreto in esame recepisce, il futuro nuovo articolo 49 del Codice del Consumo contiene un dettagliato elenco delle informazioni che il professionista è tenuto a fornire al consumatore prima della conclusione di un contratto on-line o contratto a distanza. Tali informazioni formano parte integrante del contratto e qui di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si tratteranno alcuni loro esempi. Reperibilità del professionista Al fine di assicurare al consumatore la possibilità

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di comunicare con il professionista, il legislatore del 2014 amplia le modalità con le quali il recapito deve essere fornito, aggiungendo all’indirizzo il numero di telefono, fax e posta elettronica. Secondo la normativa previgente, l’indirizzo del professionista doveva invece essere fornito esclusivamente nel caso in cui fosse previsto un pagamento anticipato e come recapito ove presentare eventuali reclami. Prezzo, pagamento, consegna e reclami La precedente normativa si limitava a richiedere come informazione il prezzo, con la specificazione di tasse ed imposte. A partire dal 14 giugno 2014, le informazioni che devono essere fornite relativamente al prezzo richiedono invece specificazioni più estese come la totalità del prezzo e, se risulta impossibile il suo calcolo in anticipo, devono essere evidenziate le modalità del calcolo stesso. Sussiste inoltre l’obbligo di indicare le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali ed ogni altra spesa, con la precisazione che, qualora esse non possano essere calcolate in anticipo, le medesime potranno essere addebitate al consumatore. Altrimenti, in caso di inottemperanza a detto obbligo, tali spese non dovranno essere sostenute dal consumatore. Il professionista dovrà altresì informare quest’ultimo a proposito delle modalità di pagamento, di consegna e di trattamento dei reclami. Diritto di recesso Il professionista è tenuto a fornire in proposito informazioni riguardanti le modalità, i termini e le procedure per esercitare tale diritto, servendosi dei moduli predisposti dal legislatore allegati al Decreto Legislativo 21/2014. Unitamente a queste informazioni, il professionista dovrà fornire il modulo tipo, parte B, allegato a tale Decreto, rendendo noto al consumatore che lo stesso dovrà sostenere i costi della restituzione del bene. Qualora il professionista non ottemperi a tale obbligo, detti costi dovranno essere addossati a quest’ultimo. Nei casi invece in cui il diritto di recesso non sia previsto, il professionista dovrà fornire la relativa informazione o comunque rendere noti i casi in cui il consumatore non goda di tale diritto. Durata Il professionista dovrà rendere nota al consumatore la durata del vincolo contrattuale, specificando se lo stesso sia a tempo indeterminato o a rinnovo automatico. Unitamente a tali informazioni, dovranno essere

comunicate al consumatore le condizioni per recedere dal contratto. Meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso Se previsto, il consumatore dovrà essere informato sulla possibilità di avvalersi di un meccanismo extra-giudiziale per i reclami ed i ricorsi, nonché sulle relative modalità di accesso. In caso di controversie, l’onere della prova riguardante l’adempimento degli obblighi di informazione finora evidenziati ricade sul professionista.

REQUISITI FORMALI PER I CONTRATTI Il nuovo articolo 51 del Codice del Consumo è dedicato espressamente ai requisiti formali da tenere presente ai fini della conclusione dei contratti a distanza o vendite on-line. Anche questa nuova disposizione è improntata in un’ottica di massima tutela per il consumatore. Nel rispettare le formalità richieste, il professionista dovrà fornire le informazioni prima della conclusione del contratto in modo appropriato al mezzo di comunicazione utilizzato, con un linguaggio semplice e comprensibile. Nello specifico, qualora il contratto debba essere concluso con mezzi elettronici, prima che il consumatore inoltri l’ordine il professionista dovrà comunicargli le informazioni riguardanti le caratteristiche dei beni e servizi, il prezzo, la durata del contratto e gli obblighi del consumatore. Inoltre, i siti on-line dovranno indicare l’eventualità che siano previste restrizioni relative alla consegna, nonché i mezzi di pagamento accettati. Tale indicazione dovrà essere fornita al più tardi all’inizio della procedura di ordinazione. In particolare, con riferimento all’inoltro dell’ordine la legge impone che, qualora per procedere sia necessario azionare un pulsante o una funzione, queste ultime dovranno recare la dicitura “ordine con obbligo di pagare”. La nuova normativa precisa poi che, in caso di assenza di tale dicitura, il consumatore non sarà vincolato al contratto o all’ordine. Il professionista dovrà altresì inviare al consumatore la conferma della conclusione del contratto su un supporto durevole, cioè uno strumento che consenta la conservazione delle informazioni, al più tardi al momento della consegna o prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio.

CONCLUSIONI Com’è noto, l’utilizzo di internet finalizzato alla vendita on line sta progressivamente diventan-

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do un importante fenomeno commerciale. Esso è infatti consentito in generale a tutti gli operatori economici, stante il principio vigente in ambito europeo della libera circolazione delle merci, e rappresenta senz’altro un’appetibile occasione di potenziale incremento delle vendite. D’altra parte, non può però essere ignorata la tendenza del legislatore europeo a rafforzare la tutela dei consumatori affinché il mercato operi in modo

trasparente e senza abusi. Pertanto è fondamentale che le imprese che praticano il commercio online rivolto a consumatori si conformino tempestivamente e comunque non oltre il 14 giugno 2014 ai nuovi e più stringenti obblighi previsti dalle nuove disposizioni di modifica del Codice del Consumo, stanti le non trascurabili conseguenze evidenziate.

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Paolo Lombardi e Elisabetta Mura


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Verso il sistema definitivo IVA: al via il Moss IL REGIME È FACOLTATIVO E RAPPRESENTA UNA MISURA DI SEMPLIFICAZIONE ADOTTATA IN SEGUITO ALLA MODIFICA DELLE NORME SULL’IVA RELATIVE AL LUOGO DELLA PRESTAZIONE a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Il mini sportello unico (Moss – Mini One Stop Shop) permetterà, alle aziende che prestano servizi a privati consumatori in altri paesi UE, di adempiere agli obblighi IVA attraverso un portale Web e di versare l’imposta nel proprio Paese d’origine, con l’aliquota e con le regole del Paese di consumo. Con decorrenza 1 gennaio 2015 entreranno in vigore le nuove norme, inizialmente rivolte alle sole aziende che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici (cosiddetti Tbes - Telecommunication, Broadcasting and Electronic Services) permettendo ai soggetti passivi che prestano i sopra citati servizi a privati consumatori, di versare l’IVA dovuta allo Stato membro in cui sono identificati attraverso un portale Web. Il regime è facoltativo e rappresenta una misura di semplificazione adottata in seguito alla modifica delle norme sull’IVA relative al luogo della prestazione, secondo cui quest’ultima avviene nello Stato membro del destinatario e non in quello del prestatore. Inoltre, il regime evita ai soggetti passivi di doversi registrare presso ogni Stato membro di consumo. Le aziende - una volta registrate al portale web dedicato (attivo dal 1 ottobre 2014) - saranno tenuto a trasmettere, per via elettronica, una dichiarazione IVA trimestrale indipendentemente dal fatto che abbiano prestato o meno servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettro-

nici (se non sono stati forniti servizi nell’UE nel trimestre in questione, il soggetto passivo dovrà presentare una dichiarazione a saldo zero). La dichiarazione IVA per il mini sportello unico deve essere trasmessa entro 20 giorni dalla fine del trimestre cui si riferisce la dichiarazione (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio). Successivamente si dovrà versare l’IVA riscossa riportando nel modello di versamento il protocollo di trasmissione della dichiarazione trimestrale, oltre alla propria partita IVA presente nella banca dati Vies. Le dichiarazioni dovranno essere compilate in euro, benché gli Stati membri di identificazione che non hanno adottato la moneta possano richiedere che le dichiarazioni vengano redatte utilizzando la loro valuta nazionale. Tuttavia, nel trasmettere le informazioni relative alla dichiarazione agli altri Stati membri, dovranno convertire l’importo in euro al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea nell’ultimo giorno del periodo di dichiarazione. Lo Stato membro di identificazione trattiene: - dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, il 30% dei pagamenti dell’IVA da trasferire agli Stati membri di consumo nell’ambito del regime UE - dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, la percentuale passera al 15% - dal 1° gennaio 2019 scenderà allo 0%. In materia di fatturazione si applicano le norme dello Stato membro di consumo. I soggetti passivi dovranno pertanto garantire di conoscere le norme pertinenti degli Stati membri in cui prestano servizi ai destinatari. Anche le informazioni relative alle norme degli Stati membri in materia di fatturazione saranno disponibili sul sito internet della Commissione Europea. Tutte le verifiche fiscali eventuali saranno coordinate e sotto la supervisione delle autorità nazionali del paese ove è ubicato il prestatore del servizio con possibilità, per le autorità fiscali degli altri Stati membri coinvolti, di partecipare ai controlli.

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - Servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e la commutazione di voce, dati e video, compresi i servizi telefonici con componete video

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- servizi di telefonia forniti attraverso internet, compresi i servizi vocali su protocollo internet - servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico della chiamata, identificazione del chiamante, chiamata a tre ed altri servizi di gestione chiamata - servizi di radio avviso - servizi di audiotext - fax, telegrafo e telex - accesso a internet e al Word Wide Web - connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione ad uso esclusivo del consumatore.

SERVIZI DI TELERADIODIFFUSIONE Fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale per l’ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto. In tale categoria rientrano anche: - programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica o televisiva - programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso internet o analoga rete elettronica (IP streaming), se sono diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.

SERVIZI ELETTRONICI - Fornitura di prodotti digitale in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti - servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web - servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario - concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito internet che operi come mercato on-line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer - offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages,) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elenco accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità , alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, etc.).

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Gian Luca Giussani


Contratto internazionale di appalto IL CONTRATTO D’APPALTO INTERNAZIONALE PUÒ ESSERE DEFINITO TALE QUANDO PRESENTA COLLEGAMENTI TRA STATI DIVERSI E CON I RISPETTIVI SISTEMI NORMATIVI a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero L’esecuzione di un contratto di appalto internazionale richiede una particolare organizzazione e preparazione poiché almeno una delle parti, oltre ad essere dislocata in una posizione geografica spesso distante dal luogo di esecuzione dell’opera, si trova anche a dover fare i conti con sistemi legislativi e culturali diversi dal proprio. Il nostro ordinamento definisce il contratto di appalto per mezzo dell’Art. 1655 c.c. “il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. L’appalto può essere privato o pubblico: nel primo caso le parti sono totalmente libere di negoziare, scegliere, stipulare ed eseguire il contratto nelle forme che ritengono più opportune. Nel secondo caso, invece, le parti devono conformarsi alle regole generali previste a livello domestico e internazionale: il committente propone ad un numero indefinito di appaltatori un regolamento uniforme attraverso il “bando di gara” nel quale vengono indicate le condizioni necessarie per poter partecipare alla “gara”. Il criterio con cui viene selezionato il vincitore deve essere oggettivo. A livello internazionale il contratto d’appalto pubblico internazionale è solitamente non negoziabile, nel senso che committente e appaltatore dovranno attenersi a quanto indicato nel bando originale. Tale rigidità è meno evidente in Italia grazie alle recenti modifiche del Codice degli appalti pubblici che prevede una fase in cui è possibile aggiustare il bando iniziale.

Il contratto d’appalto internazionale può essere definito tale quando presenta collegamenti tra Stati diversi e con i rispettivi sistemi normativi. Può capitare che nel contratto d’appalto siano coinvolti soggetti che appartengono a Stati diversi o invece, che siano ad esempio entrambi italiani, ma l’opera oggetto d’appalto debba essere costruita in Arabia Saudita (ad esempio un impianto che produce energia i cui componenti vengono costruiti e assemblati in Italia, per poi essere caricati su navi e trasportati all’estero). L’appalto internazionale è dunque un contratto la cui esecuzione richiede una particolare organizzazione e preparazione a livello internazionale poiché almeno una delle parti o entrambe, oltre ad essere dislocate in una posizione geografica spesso distante dal luogo di esecuzione dell’opera, si trovano anche a dover fare i conti con sistemi legislativi e culturali talvolta molto diversi dal proprio. Basti pensare ad esempio alla gestione del personale che verrà impiegato nei cantieri, spesso in gran parte locale, grazie a normative interne che impongono alle parti l’impiego di manodopera locale, o al fatto che il progetto viene predisposto da architetti e/o ingegneri di nazionalità e formazione diversa rispetto a coloro i quali dirigeranno ed eseguiranno i lavori. Di volta in volta, nella redazione del contratto d’appalto internazionale, andranno prese in considerazione oltre alla normativa applicabile al contratto anche le norme di applicazione necessaria del luogo dove dev’essere svolto il lavoro.

CLAUSOLE DI SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE Il contratto d’appalto internazionale, in particolare quello di costruzione, è un contratto di durata e dunque non solo è opportuno, ma necessario cercare di prevedere ogni singola fattispecie nella maniera più dettagliata, poiché dal momento della sottoscrizione alla fase di esecuzione dello stesso possono sopravvenire eventi che alterano i presupposti esistenti al momento in cui il contratto era stato sottoscritto. A questo scopo vanno senz’altro previste clausole di sospensione dell’esecuzione del contratto al verificarsi di determinati eventi (avversità atmo-

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sferiche, scioperi dei lavoratori, proteste di locali che non vogliono che l’opera venga edificata). Importante indicare che - in caso tali eventi si protraggano per un determinato periodo - entrambe le parti avranno il diritto di chiedere la risoluzione del contratto. Nei contratti d’appalto internazionale di grandi opere è vivamente consigliabile inserire anche una clausola arbitrale in cui sia indicata la sede dell’arbitrato nonché l’arbitro o il collegio di tre arbitri che dovrà risolvere la controversia, indicando anche come devono essere nominati gli arbitri e secondo quale regolamento se viene scelto un arbitrato amministrato.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE Di fatto non esistono standard normativi internazionali, ad eccezione forse del testo contrattuale predisposto dalla Federazione Internazionale dei Consulenti e progettisti con sede a Losanna “FIDIC Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils”. In assenza di precisi riferimenti normativi, è quindi molto importante scegliere: - una legge applicabile al contratto secondo le norme di diritto internazionale privato - il Foro competente a risolvere un’eventuale controversia. La decisione sulla scelta della legge non va presa solo per assecondare, ad esempio, il volere del committente. Vale la pena sottolineare come in materia di appalto il sistema normativo italiano e pure quello tedesco siano molto completi e costituiscano dei modelli di altissimo livello.

STRUTTURA DEL CONTRATTO D’APPALTO INTERNAZIONALE Il contratto d’appalto va disciplinato in modo analitico, curando in particolare i seguenti aspetti: - una breve presentazione con definizioni accurate in cui vengono spiegati i termini tecnici e gli aspetti che altrimenti non sarebbero comprensibili per coloro che non sono esperti in materia - la descrizione precisa e dettagliata dell’opera da eseguire - le possibili varianti in corso d’esecuzione dell’opera, che tuttavia non devono cambiare completamente l’oggetto del contratto e comunque la relativa modifica deve essere di entità ragionevole e non dunque un c.d. “cardinal change” non superando il 20% del valore del contratto

- i casi di “hardship” ovvero di onerosità sopravvenuta, specificando anche le possibili soluzioni - la “termination” ovvero la risoluzione del contratto che in genere avviene per inadempimento “termination for default” o perché uno dei contraenti decide di risolvere il contratto “termination for convenience” - il collaudo dell’opera: chi verificherà l’opera? Cosa succede se una delle parti non si presenta? Che termine ha il costruttore per riparare o sostituire la parte dell’opera che presenta un vizio emerso durante la fase del collaudo? - il ritardo nell’esecuzione dell’opera o nella consegna della merce da parte dell’appaltatore che comporta il sorgere di un credito nei confronti del committente. Nel contratto va inserita l’apposita clausola relativa ai “liquidated damages”. Sebbene si senta spesso parlare impropriamente di penali, non di rado le c.d. “penalties” si trovano inserite anche nei contratti. Va precisato che le “penalties” hanno carattere sanzionatorio e quantomeno nei paesi anglosassoni sono addirittura proibite, proprio perché il potere sanzionatorio compete ad un organo giudicante e non alle parti. Esse possono invece stabilire a priori una sorta di pre – liquidazione del danno i “liquidated damages” ovvero somme che l’appaltatore dovrà sborsare in caso di ritardo. Le clausole di limitazione della responsabilità delle parti “limitation of liability clause” devono specificare a chiare lettere che ciascuna delle parti non avrà responsabilità di tipo indiretto nei confronti di terzi o della rispettiva controparte. Infine per quanto riguarda i pagamenti, spesso accade che il committente dia una somma di denaro a titolo di acconto all’appaltatore. Questo genera un’obbligazione in capo all’appaltatore di restituzione della somma fino a quando le opere o parte di esse non sono state eseguite. Tali somme devono essere garantite per mezzo di garanzie bancarie i c.d. “bond” “bid bond” per le garanzie di mantenimento dell’offerta, gli “advance payment bond” garanzie di restituzione di acconti o di rimborso, i “performance bond” a garanzia della buona esecuzione dell’opera e ancora le garanzie di ritenzione “retention money bond” e le garanzie di mantenimento “maintenance bond”.

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Cristina Della Moretta


Autotrasporto. Nuova disciplina dei corsi per la CQC OPERANTE LA NUOVA DISCIPLINA SUI CORSI PER L’OTTENIMENTO E IL RINNOVO DELLA CQC

Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 8/2014, p. 68, per segnalare che sulla G.U. n. 115 del 20 maggio 2014 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante la nuova disciplina dei corsi per l’ottenimento ed il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC). I contenuti della disciplina erano stati anticipati e illustrati nella circolare della Direzione generale della Motorizzazione civile 3 aprile 2014, la quale è stata oggetto di un primo commento sul citato numero di Apinforma. Ora, con la pubblicazione del decreto la disciplina diviene pienamente operante con le avvertenze che seguono. La maggior parte delle disposizioni del d.m. 20 settembre 2013 entreranno in vigore il 4 giugno 2014,

15 giorni dopo la data della sua pubblicazione sulla G.U. Fanno eccezione le norme considerate di maggior favore per l’utenza, che entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto, e, più precisamente, le disposizioni relative: - al regime delle assenze ai corsi di formazione periodica (tolleranza fino a 3 ore, mentre da 4 a 10 ore vi è l’obbligo di recupero integrale entro un mese dalla fine del corso, art. 13, co. 9); - la possibilità di frequentare il corso di rinnovo a partire da 3 anni e mezzo prima della scadenza della CQC (art. 13, co. 11); - la comunicazione da parte dei soggetti formatori alla Motorizzazione civile competente del calendario delle lezioni di recupero, del responsabile del corso e dell’elenco degli allievi prima dell’avvio delle stesse (art. 13, co.5); - la possibilità di aggiornare il corpo docente durante lo svolgimento dei corsi (art. 16, co. 3). Si fa riserva di ritornare sull’argomento per illustrare il decreto in oggetto congiuntamente alla citata circolare della Direzione generale della Motorizzazione civile.

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(AdT)


C.d.s. Scambio di informazioni su infrazioni PROVVISORIAMENTE ANNULLATA LA DIRETTIVA COMUNITARIA SUGLI SCAMBI DI INFORMAZIONI IN MATERIA DI INFRAZIONI Con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2014, lo Stato italiano ha recepito la direttiva n. 2011/82/UE del 24 marzo 2011, intesa ad agevolare lo scambio “transfrontaliero” di informazioni utili ad applicare le sanzioni del codice della strada per le seguenti violazioni: - eccesso di velocità; - mancato uso delle cinture di sicurezza; - mancato arresto al semaforo rosso; - guida in stato di ebbrezza; - guida sotto l’influsso di stupefacenti; - mancato uso del casco; - circolazione su una corsia vietata; - uso indebito del telefono cellulare o di altri dispositivi durante la guida.

Ora, con sentenza del 6 maggio 2014, pronunciata nella causa C43/12, la Corte di giustizia europea (di seguito Corte) ha deciso di annullare la suddetta direttiva salvaguardandone tuttavia gli effetti per un anno, durante il quale la Commissione dovrà adottare un nuovo testo in sua sostituzione. Le motivazioni alla base dell’annullamento hanno carattere prettamente formale, investendo la base giuridica del provvedimento che, secondo la Corte deve risiedere nel miglioramento della sicurezza stradale, mentre il Parlamento ed il Consiglio europeo la individuarono nell’ambito della cooperazione di polizia. La Corte ha giudicato errato questo presupposto, in quanto la direttiva in esame “costituisce una misura atta a migliorare la sicurezza dei trasporti e, pertanto, deve essere adottata su quest’ultimo fondamento”. Tuttavia, gli effetti della direttiva annullata sono fatti salvi per un altro anno, per cui la sentenza della Corte non intacca, al momento, l’efficacia del d.lgs. 37/2014, in attesa che venga emanata una nuova direttiva comunitaria in materia. Per altre informazioni le imprese possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Autotrasporto in Francia. Riposo settimanale INTRODOTTO IN FRANCIA IL DIVIETO DI EFFETTUARE IL RIPOSO SETTIMANALE ORDINARIO NELLA CABINA DEL VEICOLO Si segnala che dal 1° giugno 2014 è entrata in vigore in Francia una legge in materia di politiche sociali, la quale fra le altre misure introduce il divieto per i conducenti dei veicoli, anche stranieri, soggetti alla disciplina dei tempi di guida, di pausa e di riposo (regolamento CE del Parlamento e del Consiglio europeo 15 marzo 2006, n. 561), di effettuare il riposo settimanale regolare (quello di 45 ore) nella cabina del veicolo. In caso di violazione sono previste a carico dei responsabili delle imprese che organizzino il lavoro in tal guisa sanzioni di carattere penale consistenti nella reclusione di un anno e nell’ammenda di 30.000 Euro. Si tratta della stessa sanzione che viene applicata anche quando l’impresa remuneri i propri conducenti in

funzione della distanza percorsa o del volume di merce trasportata. A questo proposito, l’art.8, co. 8 del reg. (CE) 561/2006 prescrive che “in trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta”. Pertanto, la disciplina comunitaria autorizza il riposo giornaliero e quello settimanale ridotto (24 ore) in cabina, mentre nulla dice a proposito del riposo settimanale regolare di 45 ore. La Francia ha ora deciso di disciplinare espressamente questa fattispecie, introducendo il divieto anzidetto. Nulla cambia, invece, per il riposo giornaliero e per quello settimanale ridotto che, nel rispetto della citata norma comunitaria, potranno ancora svolgersi avvalendosi della cabina con veicolo fermo. Di questa legge è al momento disponibile il solo testo approvato in via definitiva al senato (progetto di legge n. 397 del 14 febbraio 2014), che può essere richiesto all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Circolazione stradale. Giurisprudenza IMPORTANTI PRONUNCIAMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Si segnalano, ancorché risalenti al 2013, alcuni importanti pronunciamenti della Corte di Cassazione in merito a violazioni di norme del codice della strada (di seguito c.d.s.) e del codice penale (di seguito c.p.) relativi alla circolazione stradale. Essi riguardano: la destinazione d’uso del veicolo non conforme alla carta di circolazione, i blocchi stradali di veicoli e l’accertamento dello stato di ebbrezza.

DESTINAZIONE D’USO DEL VEICOLO NON CONFORME ALLA CARTE DI CIRCOLAZIONE La Sezione VI civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 10853 dell’8 maggio 2013 ha ravvisato il verificarsi della violazione dell’art. 82 del codice della strada (di seguito c.d.s.), che sanziona la destinazione o l’uso del veicolo in maniera difforme dalla carta di circolazione, quando sull’autocarro viaggino soggetti estranei al servizio di trasporto, anche se questi ultimi siano componenti dell’impresa familiare di cui fa parte il conducente alla guida. In concreto, partendo dalla definizione di autocarro contenuta all’art. 54, lett. d) del c.d.s. (“gli autocarri sono veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”), la Suprema corte ha affermato che le circostanze che il passeggero sia legato al conducente da un rapporto di parentela e che appartenga alla stessa impresa familiare di per sé stesse non giustificano il trasporto sullo stesso veicolo; occorre invece dimostrare agli agenti di polizia ed, eventualmente, in giudizio che la presenza a bordo di un altro soggetto sia dovuta allo svolgimento di operazioni accessorie al trasporto (ad es., delle attività di carico e scarico della merce). Infatti, se così non fosse – prosegue la Corte -, da ciò “discenderebbe la possibilità del libero utilizzo di un autocarro a

fini diversi da quelli del trasporto merci, soltanto grazie all’artificio di intestarne la proprietà a più soggetti, in numero anche elevato”.

BLOCCHI STRADALI DI VEICOLI La Sezione V penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 23495 del 3 giugno 2013 ha sancito il principio per il quale commette reato di violenza privata, punito ai sensi dell’art. 610 del c.p. con la reclusione fino a 4 anni, colui che arresti la marcia del veicolo della persona offesa, ponendosi di fronte ad esso e impedendogli il cammino. La Suprema Corte ha, infatti, sostenuto che integra gli estremi del delitto “la minaccia, ancorché non esplicita, che si concreti in un qualsiasi comportamento o atteggiamento idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto al fine di ottenere che, mediante la detta intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o ad omettere qualcosa”. Questa sentenza fa sorgere il dubbio se l’attività di picchettaggio, svolta in occasione di uno sciopero, integri sempre gli estremi del reato di violenza privata. Il diritto di sciopero può senz’altro costituire un’eccezione, ma solo a certe condizioni. In particolare, è opinione dominante in dottrina ed in giurisprudenza che l’attività di picchettaggio sia legittima solo quando si limiti ad una vivace opera di propaganda e persuasione verso gli incerti e i dissenzienti (c.d. picchettaggio pacifico). Al contrario, nel caso in cui i picchetti tendono a coartare la libertà di lavorare o non lavorare con minacce, intimidazioni o violenze, rileva il delitto di violenza privata prima visto.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA La Sezione penale IV della Corte di Cassazione con sentenza n. 31286 del 22 luglio 2013 ha sancito che lo stato di ebbrezza del conducente di un veicolo possa essere accertato con qualsiasi mezzo, e, quindi, anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale. Pertanto, se le condizioni psicofisiche del soggetto sono tali da impedirgli di svolgere i test successivi alla prova dell’etilometro non riuscendo egli, ad es., a soffiare a sufficienza nel boccaglio dell’apparecchio) e, al stesso tempo, manifesti in maniera

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evidente uno stato di ebbrezza grave (stato confusionale, frasi sconnesse, equilibrio precario, alito con sentore di alcool), sia possibile contestare nei suoi confronti anche le ipotesi più gravi di ubriachezza previste alle lettere b) o c) dell’art. 186 del c.d.s., nelle quali si configura un reato. Di conseguenza, l’impossibilità di svolgere accertamenti ulteriori non obbliga gli agenti accertatori

a contestare l’ipotesi più lieve della guida in stato di ebbrezza, ovvero quella con tasso alcolico superiore a 0,5 e fino a 0,8 g/l, la quale, viceversa, non costituisce reato. Per altre informazioni e approfondimenti gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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