NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 10 31 maggio 2015
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
CONTRIBUTI REGIONALI ALLA FILIERA “SISTEMA CASA”
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
stampa e archiviazione. La paroLa d’ordine è adattamento. Offrire nuovi prodotti è importante ma è ancora più importante aiutarvi a scegliere soluzioni che anticipino le esigenze del mercato. Questo è il nostro lavoro. Ogni giorno troviamo risposte adeguate ad ogni vostra necessità. Per noi dare un servizio, significa tenere conto dell’insieme di molti fattori e mostrarvi come ottimizzare consumi e benefici con la soluzione giusta per voi. Per farlo valutiamo gli investimenti pregressi, rinnoviamo il vostro parco macchine oppure offriamo supporto per parchi macchine preesistenti e
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 10 31 maggio 2015
Sommario Dichiarazione d’intento doganali
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
8
Microcredito a piccolissime imprese e lavoratori autonomi
10
Contributi regionali alla filiera “Sistema Casa”
12
Investimenti nel capitale di rischio
21
Sgravio contributivo contrattazione di II livello
22
Rilascio del DURC on line
23
Contratto di lavoro a tutele crescenti
26
Unionalimentari Confapi
27
Nuovi reati contro l’ambiente
28
ANAC: linee guida per i servizi di manutenzione (1a parte)
30
Sicurezza: verifica di congruità oneri aziendali (1a parte)
35
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
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EXPORT MARKETING
Business News
38
Consequential damages nella vendita internazionale
40
Attività nello Stato di New York
43
Bank Payment Obligation
47
Internazionalizzazione. Referenti consolari a Trieste
52
Pagamenti ingannevoli per marchi e brevetti
55
Legislazione alimentare
56
Autotrasporto Germania. Salario minimo garantito
60
Autotrasporto. Pedaggi in Germania
62
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Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Dichiarazioni d’intento doganali POSSIBILE L’INVIO CUMULATIVO ENTRO UN LIMITE FISSATO D’IMPORTO Dopo una falsa partenza, da lunedì 25 magio 2015 è possibile utilizzare anche in dogana una dichiarazione d’intento valida per più importazioni. In realtà questa possibilità era stata adottata già con la risoluzione n. 38 del 13 aprile 2015, ma fin da subito aveva incontrato grosse difficoltà applicative, in virtù dell’altissima percentuale di errori riscontrati nell’indicazione degli estremi delle dichiarazioni d’intento nelle bollette doganali che rendeva inutilizzabili le banche dati necessarie per l’effettuazione dei necessari controlli. Per tale ragione l’Agenzia delle dogane con nota del 20 aprile prot. n. 46452/RU aveva bloccato la procedura. La sospensione tuttavia è stata breve perché la stessa agenzia con la nota prot. n. 58510/RU del 20 maggio 2015, ha ripristinato la procedura avendo eliminato gran parte dei problemi tecnici sopra indicati. Ma vediamo di procedere con ordine. Il decreto legislativo n. 175/2014 ha trasferito l’obbligo di comunicare i dati delle dichiarazioni d’intento dal fornitore all’esportatore abitale. Quest’ultimo è quindi tenuto ad inviare telematicamente i dati delle dichiarazioni d’intento emesse ai fornitori o alle Dogane unitamente alle ricevute di avvenuta presentazione delle stessa rilasciata dall’Agenzia delle entrate. Il fornitore può effettuare le cessioni o erogare i servizi all’esportatore abituale senza applicare l’Iva ai sensi dell’art. 8, 1° comma lettera c) del DPR 633/72, solo dopo aver ricevuto la dichiarazione e la ricevuta di avvenuta trasmissione. Quest’ultimo è inoltre tenuto a verificare telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’amministrazione finanziaria. La dichiarazione d’intento può riguardare: - una singola fornitura; - gli acquisti posti in essere dalla data dell’invio e fino ad una certa data, che in ogni caso non
può essere successiva al 31 dicembre dell’anno in corso; - acquisti fino ad un massimo di valore. Per le importazioni e più in generale per l’utilizzo delle lettere d’intento in dogana, la risoluzione ministeriale n. 355235 del 27 luglio 1985, aveva imposto l’obbligo di presentazione della dichiarazione d’intento per ogni singola operazione. Su quest’ultimo aspetto l’Agenzia delle entrate, con la citata risoluzione n. 38 del 13 aprile 2015, ha mutato orientamento riconoscendo la possibilità di dichiarazioni cumulative. L’Agenzia delle Entrate, alla luce della messa a disposizione dell’Agenzia delle Dogane, attuata dal D.Lgs. 175/2014, della banca dati delle dichiarazioni d’intento ricevute, ha la possibilità di attivare riscontri e controlli più circostanziati sulle dichiarazioni stesse, rendendo superfluo l’obbligo d’invio di singole dichiarazioni per ogni operazione. In questo modo le aziende qualificate come esportatori abituali, possono, analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori o prestatori nazionali, utilizzare una dichiarazione d’intento riguardante una serie di operazioni doganali d’importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento. Il cambio di rotta dell’amministrazione si è reso necessario anche per evitare il grottesco, vale a dire l’obbligo per l’esportatore abituale di effettuare un doppio invio documentale, un primo alle entrate e successivamente alle dogane per ogni singola importazione. Con le nuove regole è ora possibile, per gli esportatori abituali che intendono effettuare importazioni senza dover pagare l’Iva, utilizzare la dichiarazione d’intento in dogana: - per ogni singola operazione secondo le vecchie modalità; - per più operazioni fino al raggiungimento dell’importo indicato nella dichiarazione stessa. Dal 25 maggio 2015, pertanto, non è più richiesto l’invio delle dichiarazioni d’intento cartacee in dogana, per gli acquisti in sospensione d’imposta, perché l’amministrazione estrarrà direttamente le relative informazioni dal sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.
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Per recepire le novità di cui sopra sono state aggiornate le istruzioni alla compilazione della dichiarazione d’intento Mod. DI. Le istruzioni precisano che il numero identificativo della dichiarazione d’intento, ossia il protocollo attribuito dall’Agenzia delle entrate a seguito della trasmissione telematica, dovrà essere riportato nella casella 44 del DAU, in corrispondenza al codice documento 01.DI. Operativamente l’operatore potrà compilare alternativamente il campo 1) ovvero il campo 2) del modello di dichiarazione d’intento inserendo in quest’ultimo caso l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond Iva che si presume di utilizzare per le operazioni di importazione nel periodo considerato. Il sistema informativo doganale, a seguito della presentazione della dichiarazione d’impostazione con richiesta di sospensione dell’Iva, controlla sia l’esistenza e la validità della dichiarazione d’intento sia la capienza del plafond, sulla base dell’importo indicato nella dichiarazione d’intento trasmessa
all’Agenzia delle entrate nonché la corrispondenza tra i dati dell’importatore e quelli del dichiarante in dogana. Se vengono evidenziate delle incongruenze su questi dati il sistema rifiuta la dichiarazione d’importazione. Se invece il sistema non rileva incongruenze, al momento dello svincolo della dichiarazione doganale, viene inviato al sistema delle entrate l’importo del plafond effettivamente utilizzato, con conseguente esaurimento degli effetti della dichiarazione d’intento, se rilasciata per una sola operazione, o in alternativa, l’aggiornamento a scalare del plafond disponibile se la dichiarazione è stata rilasciata per più operazioni. La nota precisa che stante il mutato meccanismo di verifica, gli operatori sono dispensati dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione e che la procedura può essere utilizzata presso qualsiasi ufficio doganale.
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(PZ)
Microcredito a piccolissime imprese e lavoratori autonomi DAL 27 MAGGIO 2015 AL VIA IL MICROCREDITO GARANTITO DAL FONDO CENTRALE DI GARANZIA Il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, costituito presso il Mediocredito centrale (di seguito Fondo), con il concorso di erogazioni liberali da parte di parlamentari di un partito politico, ha istituito una sezione volta a garantire prestiti di piccola entità, il c.d. microcredito, nei confronti di figure professionali e imprese che necessitano di piccoli finanziamenti per avviare la propria attività, ma che incontrano difficoltà nell’accesso al credito. Serve premettere che il microcredito è disciplinato dal decreto del Ministro per lo sviluppo economico 17 ottobre 2014, titolo I, da ultimo modificato con il decreto del medesimo Ministro 18 marzo 2015, di cui è contestualmente necessario tenere conto, per configurare il perimetro di questa nuova forma di finanziamento garantito. Lo stanziamento totale disponibile per il 2015 è di 40 milioni di euro; le dotazioni per gli anni successivi saranno costituite dalla reintegra delle rate restituite dai beneficiari, dallo stanziamento del Ministero ed eventuali altre erogazioni liberali, come quelle già effettuate. L’avvio delle procedure di registrazione e prenotazione delle risorse avviene a decorrere dal 27 maggio 2015 e devono essere eseguite esclusivamente per via telematica (v. infra).
BENEFICIARI Beneficiari sono le seguenti figure: - lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA costituite da non più di 5 anni al momento della presentazione della domanda; - lavoratori autonomi e imprese individuali con un numero di dipendenti non superiore a 5; - società di persone e società a responsabilità limitata semplificate (aventi, cioè, un capitale sociale inferiore a 10.000 euro) con un nume-
ro di dipendenti, che non siano soci, superiore a 10; - imprese che al momento della domanda presentino caratteristiche dimensionali non superiori ai requisiti posti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali), art. 1, co. 2, lett. a) e b) e un livello d’indebitamento superiore a 100.000 euro. Si tratta, dunque, di figure professionali e imprenditoriali di piccole dimensioni che si trovano in fase di costituzione o di recente avvio.
INIZIATIVE FINANZIABILI Le finalità per la concessione di questi finanziamenti sono: - acquisto di beni o servizi strumentali all’attività svolta; - retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori; - svolgimento di corsi per la formazione diretti a elevare la qualità professionale del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti; - svolgimento di corsi di formazione, anche di natura universitaria o post-universitaria, diretti ad agevolarne l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO Caratteristica fondamentale del microcredito è che non sono necessarie le garanzie che vengono normalmente richieste per un prestito bancario. Il finanziamento può essere erogato nella misura massima di 25.000 euro, elevabile a 35.000 euro qualora sia prevista l’erogazione frazionata. Questa è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: - pagamento puntuale di almeno le ultime 6 rate pregresse; - lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti in sede di contratto e verificati dall’operatore del microcredito. Il piano di rimborso delle rate prevede una cadenza trimestrale. La data di inizio pagamento può
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essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato. La durata massima del finanziamento non può superare i 7 anni, fatta eccezione per i finanziamenti volti a supportare attività di formazione universitaria e post-universitaria. Attualmente il tasso massimo del finanziamento non può superare l’8,47%. Il Fondo copre tramite garanzia diretta l’80% dell’importo del finanziamento concesso.
PROCEDURE PER L’ACCESSO AL MICROCREDITO GARANTITO DAL FONDO Per accedere al microcredito garantito dal Fondo il soggetto interessato deve prenotare anticipatamente le risorse messe a disposizione dal medesimo per via telematica, riservandosi solo in seguito la possibilità di fare richiesta alla banca prescelta. Nello specifico la procedura è la seguente: 1) accedere al sito web www.fondidigaranzia.it, sezione dedicata al microcredito; 2) eseguire la registrazione (vengono richiesti nome, cognome, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica); 3) eseguire la prenotazione, indicando: codice fiscale, ragione sociale, forma giuridica, indirizzo di posta elettronica certificata, importo dell’operazione; 4) effettuata la prenotazione, si ha la ricezione della ricevuta con un codice identificativo stampabile; 5) la prenotazione resta valida per i 5 giorni successivi; 6) entro gli anzidetti 5 giorni il soggetto interessato deve trovare una banca o intermediario finanziario abilitato a operare con il Fondo (lo sono quasi tutte le banche) disposto a concedere il finanziamento e confermare la prenotazione in via telematica; a tal riguardo si consiglia di verificare preventivamente la disponibilità della banca a effettuare le operazioni di finanziamento richieste; 7) eseguiti questi passaggi, vi sono 60 giorni disponibili per la presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo da parte della banca o intermediario finanziario.
La registrazione e prenotazione delle risorse di cui sopra può eseguirsi mediante la cosiddetta procedura del click-day a partire dal 27 maggio 2015. La caratteristica di rilievo di tale operazione risiede nella mancanza totale della valutazione economica e finanziaria del soggetto beneficiario, di conseguenza non c’è necessità di presentazione di un profilo contabile o di un business plan; la serietà e affidabilità del soggetto interessato vengono unicamente valutati dal soggetto finanziatore (banca o ente finanziario abilitato). Il fondo fornisce garanzia a titolo gratuito quindi non è richiesta alcuna commissione.
ALTRE CONDIZIONI A norma del medesimo d.m. 17 ottobre 2014, oltre all’erogazione del finanziamento, la banca finanziatrice del microcredito è obbligata a prestare, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso del finanziamento stesso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati: - supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all’analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività; - formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale; - formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività; - supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di studi di mercato; - supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato; - supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro; - supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell’implementazione del progetto finanziato. Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Contributi regionali alla filiera “Sistema Casa” PER PROGETTI DI AGGREGAZIONE DI IMPRESE REGIONALI DELLA FILIERA PREMESSA: LA FILIERA PRODUTTIVA DEL SISTEMA CASA Con deliberazione 15 maggio 2015, n. 896, pubblicata sul Supplemento ordinario del B.U.R. n. 20 del 27 maggio 2015, la Giunta regionale ha approvato il bando per l’accesso ai contributi per progetti di aggregazione di imprese della filiera produttiva del Sistema Casa (di seguito bando), in applicazione della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, art. 58 co. 2. Si tratta della cosiddetta legge “RilancimpresaFVG”, per una sommaria illustrazione della quale si rinvia ad Apinforma n. 4/2015, pp. 11-15, mentre la presente comunicazione è già stata diramata con circolare associativa prot. n. 148/AdT del 29 maggio 2015. Il riconoscimento del Sistema Casa fra le filiere produttive d’interesse regionale è avvenuto con deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2015, n. 810, con la quale sono state anche allocate le risorse per il finanziamento del bando nella misura complessiva di un milione di euro. La filiera produttiva del Sistema Casa viene definita come l’insieme di attività che intervengono nella realizzazione del bene casa, comprese le attività di progettazione e design, la fornitura delle materie prime e le successive fasi di distribuzione e di commercializzazione del prodotto, oltre alla manutenzione e riparazione dello stesso. Più precisamente, devono rientrare nelle seguenti categorie economiche della classificazione ATECO 2007: - C 16.1 taglio e piallatura del legno; - C 16.2 fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali d’intreccio; - C 17.24 fabbricazione di carta da parati; - C 23.31 fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti; - C 23.4 fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica;
- C 32.91 fabbricazione di scope e spazzole; - C 31.0 fabbricazione di mobili; - G 46.15 intermediari del commercio di mobili ed articoli per la casa e ferramenta; - G 46.44 commercio ingrosso di articoli di porcellana, di vetro e di prodotti per la pulizia; - G 46.47 commercio ingrosso mobili, tappeti e articoli per l’illuminazione; - G 47.53 commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette e linoleum) in esercizi specializzati; - G 47.59 commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l’illuminazione e di altri articoli per la casa in esercizi specializzati; - M 74.10.1 attività di design di moda e design industriale; - S 95.24 riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria; - S 95.29 riparazione di altri beni di uso personale e per la casa; Le domande vanno presentate dai soggetti aventi titolo (v. infra) entro il 26 giugno 2015, trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul B.U.R. Di fatto, però, le domande, per quanto si dirà in seguito, possono essere presentate solo da aggregazioni già realizzate al momento della loro presentazione.
SOGGETTI BENEFICIARI. L’IMPRESA CAPOFILA Beneficiari sono le imprese aderenti a filiere produttive di importanza regionale del Sistema Casa di tutte le dimensioni, quindi, incluse le grandi imprese, composte da almeno 5 entità e costituite nelle sole seguenti forme: a) raggruppamento temporaneo di imprese; b) accordo di progetto scritto; c) contratto di consorzio; d) contratto di rete; Per le aggregazioni di cui alle lett. a), b), e d) ciascuna impresa deve sostenere una spesa di almeno 20.000 euro; per le aggregazioni di cui alla lett. c) l’importo minimo di spesa è di 80.000 euro. Possono partecipare anche società di capitali con almeno cinque imprese socie. Ai fini della ammissibilità, le imprese devono ri-
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entrare, con l’attività principale o secondaria, in uno dei codici ATECO sopra elencati e soddisfare, inoltre, i seguenti requisiti: - essere iscritte al Registro delle imprese della CCIAA ed essere attive; - avere sede operativa in Friuli-Venezia Giulia, ove vanno sviluppate le attività previste dal progetto di filiera; - non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, né essere sottoposte a procedure concorsuali; - essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Fatta eccezione per il consorzio (lett. c) e la società di capitali, l’atto costitutivo dell’aggregazione di imprese di cui alle lett. a), b) e d), deve contenere: - l’indicazione dell’impresa capofila; - la responsabilità solidale di ciascuna delle imprese aderenti all’aggregazione nei confronti dell’Amministratore regionale per quanto riguarda l’esecuzione del progetto per tutta la durata del procedimento amministrativo; - l’indicazione del ruolo di ciascuna impresa nella realizzazione del progetto. Quanto all’impresa capofila, essa, in particolare: - rappresenta l’aggregazione in tutti i rapporti con l’Amministrazione regionale, con l’eccezione di quelli di natura contributiva che interessano, invece, le singole imprese che realizzano il progetto di filiera; - coordina la predisposizione della domanda, della documentazione richiesta dal bando, dagli atti e dai provvedimenti a esso conseguenti e ne cura la trasmissione alla Amministrazione regionale; - assume la responsabilità nei confronti della Amministrazione regionale della formazione, redazione, attuazione, gestione, rendiconto, monitoraggio e controllo del progetto di filiera ammesso a contributo; - coordina le attività di rendiconto in capo a ciascuna impresa e ne cura la trasmissione al Servizio sviluppo economico locale della Regione Friuli-Venezia Giulia (di seguito Servizio); - coordina i flussi informativi verso l’Amministrazione regionale. Per le aggregazioni costituite nelle forme di cui alle lett. a), b) e d) beneficiarie del contributo sono le singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuna per la propria quota parte; per i consorzi (lett. c), e per le società beneficiari del contributo sono i consorzi o le società di capitali. Ogni impresa può partecipare a una sola aggregazione e ogni aggregazione può presentare una sola domanda di contributo.
INIZIATIVE FINANZIABILI. AVVIO, DURATA E CONCLUSIONE DEI PROGETTI DI AGGREGAZIONE Il bando è rivolto a sostenere progetti di aggregazione per: - promuovere la collaborazione e l’aggregazione di imprese e di altri soggetti del sistema dell’innovazione e della conoscenza per la condivisione di risorse e conoscenze; - consolidare ed ampliare le catene di fornitura locali; - rafforzare la competitività delle imprese, anche sui mercati internazionali, e favorire la loro crescita dimensionale. Più in dettaglio, sono ammissibili a finanziamento i progetti della filiera produttiva regionale del Sistema Casa che: a) abbiano ad oggetto, anche congiuntamente: - la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione in modo coordinato di nuovi prodotti o di interventi di miglioramento di prodotti esistenti dandone anche un’immagine distintiva; - il coordinamento e l’integrazione di fasi del ciclo produttivo e/o delle azioni di distribuzione, promozione e penetrazione in nuovi mercati; - lo sviluppo di interventi integrati di eco innovazione; - la valorizzazione e l’inserimento di personale altamente qualificato; b) comprendano tutte le seguenti principali aree di attività: - ideazione e progettazione; - creazione e produzione; - commercializzazione e distribuzione; c) attengano a produzioni realizzate sul territorio del Friuli Venezia Giulia. I progetti vanno avviati in data successiva alla presentazione della domanda e hanno una durata massima di 18 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dell’iniziativa fino alla data di conclusione della medesima. Per avvio dell’iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze: - nel caso di fornitura di beni, la data dell’ordine giuridicamente vincolante, ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto; in assenza di quest’ultimo, la data della prima fattura; - nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura; Per conclusione dell’iniziativa si intende il verificarsi dell’ultima delle seguenti circostanze:
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- nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di trasporto, ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della fattura; - nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della fattura. E’ ammessa la proroga del termine di conclusione del progetto per un periodo massimo di 90 giorni e a condizione che la stessa sia motivata e presentata prima della scadenza del termine.
SPESE AMMESSE Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda. Sono ammesse le seguenti spese riferite a prestazioni di servizi e consulenze, con eccezione delle sole elencate alle lett. l) ed m): a) acquisizione di servizi volti ad aumentare il livello di informatizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie per le comunicazioni; b) allestimento di esposizioni temporanee dimostrative di macchine, attrezzature e prototipi con elevato contenuto tecnologico innovativo, attinenti la filiera produttiva; c) promozione commerciale di prodotti, in particolare prodotti innovativi, mediante l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche; d) indagini esplorative sui mercati tradizionali ed emergenti, studi e analisi di mercato per l’individuazione di aree target e di settore; e) servizi di supporto all’internazionalizzazione e attività volte a favorire la partecipazione a missioni economiche e fiere internazionali all’estero in forma aggregata; f) consulenza per la realizzazione di centri di assistenza post vendita all’estero presso showroom anche temporanei appartenenti alla stessa categoria di filiera o di distretto; g) realizzazione di test di campionari e prototipi presso centri prova, laboratori universitari, parchi scientifici regionali; h) conseguimento di certificazioni di processo e prodotto, inclusi i sistemi di gestione ambientali e i sistemi di tracciabilità della filiera; i) servizi di consulenza finalizzati all’introduzione di nuovi modelli organizzativi, di gestione e di controllo dei processi aziendali, intesi come l’attuazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione lavorativa o nelle relazioni esterne dell’impresa; j) formazione delle risorse umane per la introduzione dell’intervento di cui alla lettera i);
k) acquisizione di servizi per audit energetici; l) riconversione del ciclo lavorativo, mediante l’acquisto di strumentazioni, macchinari e attrezzature per il risparmio energetico e per l’utilizzo di fonti rinnovabili; m) costi connessi alla attività di certificazione della spesa. Come ricordato, per le aggregazioni la spesa minima che ciascuna impresa deve sostenere è di 20.000 euro; per i consorzi l’importo minimo di spesa è di 80.000 euro.
SPESE NON AMMESSE Non sono ammesse a contributo le spese sostenute prima della presentazione della domanda e le spese diverse da quelle sopra indicate, in particolare, quelle relative a: - prestazioni effettuate con personale dell’impresa richiedente inclusi il titolare, i soci, gli amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali; - beni di consumo; - acquisto o locazione finanziaria di beni immobili; - beni e materiali usati; - beni o servizi di valore unitario inferiore a 100 euro, IVA esclusa; - scorte; - garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari; - beni immobili, impianti generali, e opere edili; - IVA, altre imposte e tasse; - interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari; - servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, i servizi di contabilità o revisione contabile e la predisposizione della domanda di incentivazione e della rendicontazione; - operazioni societarie di carattere straordinario, quali acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni; - mantenimento annuale di certificazioni già acquisite; - rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi; - fatturazioni e consulenze incrociate fra i soci o le imprese partecipanti al progetto di filiera ovvero le spese fatturate all’impresa aggregata da altra impresa controllata o collegata a norma dell’art. 2359 del codice civile.
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FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO Il contributo è concesso secondo il regime “de minimis” ha una intensità massima per ciascuna impresa pari all’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA, nel limite massimo di 100.000 euro per beneficiario. Per la certificazione della spesa (lett. m) il limite massimo di contribuzione è di 1.500 euro. I contributi non sono cumulabili con altri contributi pubblici, compresi aiuti di Stato e aiuti in regime “de minimis” concessi per le medesime iniziative e per le medesime spese o quote di esse. Trattandosi di contributi concessi secondo la regola “de minimis” non possono accedere al beneficio le imprese escluse da questo regime (per l’elenco v. all. A del bando).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda è presentata dall’impresa capofila ovvero dal consorzio o dalla società di capitali al Servizio sviluppo economico locale della Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito Servizio) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul B.U.R., esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo economia@certregione.fvg.it. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di invio telematico documentata attraverso la ricevuta di avvenuta consegna della PEC. A pena di inammissibilità, la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capofila ovvero del consorzio o della società di capitali, va redatta utilizzando esclusivamente la modulistica approvata con decreto del Vicedirettore centrale alle
attività produttive 20 maggio 2015, n. 1526, sempre pubblicato sul Supplemento ordinario al B.U.R. n. 20 del 27 maggio 2015, e va corredata, dalla: - dichiarazione/i sul rispetto dei requisiti (all. 1 al bando); - relazione illustrativa del progetto e piano di spesa complessivo (all. 2 al bando); - relazione illustrativa del progetto e piano di spesa per ciascuna impresa facente parte del progetto di filiera (all. 3 al bando); - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la concessione di aiuti “de minimis” per ciascuna impresa aggregata (all. 4 al bando); - copia del contratto di rete redatto e costituito ai sensi della normativa vigente, in caso di contratto di rete; - copia dell’atto di costituzione, in caso di consorzio o di società di capitali; - copia dell’atto costitutivo accompagnato da documento di identità dei sottoscrittori, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa e di accordo di progetto scritto. Tutta la modulistica citata e relativi allegati sono rinvenibili sul sito web della Regione (www.regione.fvg.it) alla sezione dedicata al settore industria.
ISTRUTTORIA DEI PROGETTI E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI In sede d’istruttoria i progetti presentati sono valutati secondo procedimento a bando e istruiti in base ai criteri di seguito sunteggiati per l’assegnazione dei punteggi in funzione della formazione della graduatoria.
CRITERI
P.
a) Filiera promossa da un’agenzia per lo sviluppo industriale esclusivamente composta da soggetti privati
10
b) Filiera promossa dall’Agenzia per lo sviluppo industriale delle tecnologie digitali
10
c)
2
Utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione o c.d. abilitanti
d) Numero delle imprese costituenti l’aggregazione: - da 6 a 10 - più di 10 e) Coinvolgimento di soggetti non beneficiari appartenenti all’area della ricerca, dell’università e dei parchi scientifici
10 15 3
f)
Progetti che prevedano almeno una delle spese di cui alle lett. b), c), d) e) ed f) (v. sopra)
5 (*)
g)
Introduzione di nuovi prodotti, processi e servizi di cui alle lett. g), h), i) e k) (v. sopra)
5 (*)
h) Imprese aggregate in possesso di sistemi di certificazione di qualità, di prodotto, di processo, ambientale
1/10
i)
Contemporanea realizzazione di più iniziative finanziabili (v. sopra alla lett. a)
10/15
j)
Sviluppo della c.d. assistive technology
5
k)
Realizzazione del progetto entro 12 dalla data di avvio
5
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CRITERI l)
P.
Crescita attestata dall’impegno finanziario superiore al 30% all’intero ammontare del progetto
m) Mantenimento o incremento del livello occupazionale: - mantenimento - incremento per ogni ULA aggiuntiva
5 1 2
n) Assunzione di manodopera femminile, per ogni ULA aggiuntiva o) Adozione delle pratiche di conciliazione famiglia-lavoro
2 (**) 1
(*) Per ciascuna tipologia di spesa. (**) Punteggio alternativo al punteggio della lett. m).
Ai fini della formazione della graduatoria il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi assegnati in sede di istruttoria e le domande sono ordinate secondo l’ordine decrescente di punteggio. Con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, da pubblicare sul citato sito web della Regione entro 180 giorni dal termine per la presentazione delle domande, sono approvati: - la graduatoria dei progetti ammessi, ordinata secondo l’ordine decrescente di punteggio, con l’indicazione dei relativi punteggi, delle spese ammesse e dell’importo complessivamente assegnabile per ciascun progetto di filiera e per ciascuna impresa aggregata nel progetto di filiera; - l’elenco dei progetti di filiera ammessi a finanziamento con l’assegnazione del contributo; - l’elenco dei progetti di filiera non ammissibili a contributo con sintesi delle motivazioni; - nell’ambito dei progetti di filiera ammessi a finanziamento, l’elenco dei singoli interventi non ammessi ovvero delle singole imprese aderenti alla aggregazione non ammessi a finanziamento con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità. I progetti ammessi sono finanziati secondo l’ordine della graduatoria nei limiti delle risorse disponibili. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l’ultimo progetto finanziabile, è disposta l’assegnazione parziale a ciascuno degli interventi che compongono il progetto di filiera, secondo parametri proporzionati alla spesa ammessa, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione derivanti da risorse sopravvenute da assegnare secondo i medesimi parametri di proporzionalità. Ma se l’integrazione non fosse possibile entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria il progetto sarà archiviato e dell’archiviazione sarà data comunicazione all’impresa capofila. Qualora i progetti in graduatoria non siano finanziabili per insufficiente disponibilità di risorse fi-
nanziarie e si rendano disponibili successivamente altre risorse, si procede allo scorrimento della stessa, partendo dal progetto di filiera parzialmente finanziato. A seguito della adozione del decreto dirigenziale di cui sopra, entro 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria il Servizio comunica all’impresa capofila l’assegnazione del contributo. Questo deve essere accettato entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione. In caso di mancata accettazione del contributo entro detto termine, la domanda è archiviata e dell’archiviazione viene data comunicazione all’impresa capofila.
RENDICONTO DELLA SPESA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto i beneficiari devono aver effettuato tutti i pagamenti relativi alle spese da rendicontare. Le spese sostenute sono giustificate da fatture o da documenti contabili di equivalente valore probatorio, di data compresa tra la data di avvio e quella di conclusione del progetto. Il pagamento di cui alla documentazione di spesa è effettuato, pena l’inammissibilità della spesa, esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale. E’ esclusa ogni altra forma di pagamento, ma non i pagamenti in valuta estera che vanno solo convertiti in euro. Specifiche disposizioni, sulle quali qui si sorvola, sono dettate per la certificazione della spesa. L’impresa capofila ovvero il consorzio o la società presentano la documentazione attestante le spese sostenute entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, previa sottoscrizione con firma digitale del legale rappresentante, in via esclusivamente telematica all’indirizzo PEC: economia@certregione.fvg.it. Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data di ricezione della posta elettronica certificata documentata attraverso la ricevuta di avvenuta consegna della PEC medesima. Il rendiconto è redatto utilizzando esclusivamente la moduli-
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stica approvata con decreto dirigenziale che sarà pubblicato sul B.U.R. e sul citato sito web della Regione solo successivamente alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria. Il Servizio competente procede all’istruttoria della documentazione presentata dall’impresa capofila in sede di rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’erogazione del contributo e può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi. Ove il rendiconto sia ritenuto irregolare o incompleto, il Servizio ne dà comunicazione ai beneficiari ai quali si riferisce l’irregolarità o l’incompletezza e all’impresa capofila, indicandone le cause e assegnando il termine di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. Il contributo è rideterminato nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa originariamente ammessa a contributo; in tal caso il contributo è ridotto proporzionalmente. A conclusione dell’istruttoria il contributo è liquidato, applicando la percentuale di intensità d’aiuto sulla spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile, fermo restando il limite massimo del contributo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato. Il decreto di liquidazione è adottato dal Servizio entro 120 giorni dalla data di presentazione del rendiconto. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l’integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.
g) non ricevere altri contributi sull’iniziativa finanziata; h) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal bando e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento del medesimo (per il dettaglio si rinvia al testo del bando); i) mantenere l’unità operativa attiva nel territorio regionale per il seguente periodo decorrente dalla data di liquidazione del contributo: 3 anni per le piccole e medie imprese e 5 per le grandi; j) non cedere i beni mobili oggetto del contributo a qualsiasi titolo né utilizzarli al di fuori del territorio regionale per 2 anni dalla data di liquidazione del contributo. Allo scopo di assicurare il rispetto dei vincoli di destinazione di cui alle lett. i) e j), le imprese beneficiarie trasmettono al Servizio per ogni anno di vincolo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 1° marzo dell’anno seguente. In caso di inosservanza, il Servizio competente procede a ispezioni e controlli. La violazione degli obblighi indicati comporta la rideterminazione dell’incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari alla domanda di subentro - alla cui comunicazione è tenuta l’impresa capofila ovvero il consorzio o la società - deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del subentrante attestante il possesso dei requisiti e la dichiarazione di impegno alla prosecuzione dell’attività con assunzione dei relativi obblighi. Non è consentita l’integrazione o la sostituzione dell’impresa capofila, pena la revoca del contributo concesso.
OBBLIGHI E VINCOLI
ANNULLAMENTO, REVOCA DEL CONTRIBUTO E CONTROLLI
Le imprese beneficiarie sono tenute a: a) avviare l’iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda e, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria e di darne comunicazione nel medesimo termine; b) mantenere i requisiti soggettivi dell’aggregazione per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo a saldo salvo i diversi termini previsti dalle lettere i) e j); c) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo; d) rispettare le tempistiche previste, fatte salve le proroghe autorizzate dal servizio competente; e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli; f) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all’impresa, quali, in particolare, la sede legale, l’unità operativa, la ragione sociale;
In via generale, il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. In particolare è prevista la revoca: a) per rinuncia del beneficiario; b) per inadempimento del beneficiario, rilevabile qualora: - i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda; - il rendiconto delle spese non è stato presentato o lo è stato oltre il termine fissato per la sua presentazione; - l’ammontare della spesa ammessa a rendi-
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conto risulti inferiore al 50% dell’importo del contributo complessivamente concesso per la realizzazione del progetto di filiera; c) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui sopra; d) non siano rispettati i vincoli a carico delle imprese beneficiarie di cui alle lett. i), e j); e) siano apportate modifiche sostanziali del progetto rispetto agli obiettivi e ai risultati attesi o che si abbia l’attribuzione di un punteggio inferiore a quello attribuito all’ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria; f) per mancata realizzazione di una o più delle principali aree di attività delle iniziative finanziabili (ideazione e progettazione, creazione e produzione, commercializzazione e distribuzione); g) per violazione del disposto che prevede che le produzioni siano realizzate sul territorio regionale. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà previste del bando, fatta salva l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge. Il Servizio comunica tempestivamente all’impre-
sa capofila l’avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione. La revoca dell’incentivo comporta la restituzione delle somme eventualmente erogate, con le maggiorazioni di legge. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica, di provvedimenti già emanati sono adottati entro 120 giorni, decorrenti dalla data in cui il Servizio abbia notizia del fatto dal quale sorge l’obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta. Il Servizio può disporre in qualsiasi momento controlli, anche a campione, e richiedere l’esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e delle informazioni prodotte dalle imprese aderenti all’aggregazione nel corso del procedimento contributivo. Tutti gli atti citati e, in particolare, il testo del bando e la modulistica di corredo sono rinvenibili sul sito web della Regione (www.regione.fvg.it) sezione industria e possono essere anche richiesti unitamente a ogni altra informazione all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Investimenti nel capitale di rischio ISTITUITO PRESSO INVITALIA UN FONDO PER INVESTIRE IN IMPRESE A ELEVATO POTENZIALE DI CRESCITA In applicazione della legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 23, che riforma il Fondo speciale rotativo per la ricerca e lo sviluppo di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, art. 14, il Ministro dello sviluppo economico con decreto 29 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 112 del 16 maggio 2015, ha istituito presso l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia) un fondo comune d’investimento mobiliare chiuso (di seguito Fondo) riservato a investitori istituzionali, per operazioni di apporto di capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, incluse le start up, operanti in settori ad elevato potenziale di crescita, ovvero che realizzano innovazioni nei processi, beni o servizi. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, è gestito da Strategia Italia spa - Società di gestione del risparmio (SGR), interamente partecipata da Invitalia, e ha una durata massima di 10 anni, eventualmente prorogabili di 3 anni per il completamento dello investimenti in portafoglio.
Quote del Fondo possono essere anche sottoscritte da investitori istituzionali e la sua dotazione può altresì essere incrementata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo di programmazione 2014-2020. Il Fondo opera investendo nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, così come individuate dalla normativa europea, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti, individuati attraverso procedura pubblica da Strategia Italia spa. L’intervento nel capitale di rischio di ciascuna piccola e media impresa target è finanziato per almeno il 30 % da risorse apportate da investitori privati indipendenti. Il Fondo interviene principalmente per finanziare interventi successivi in imprese già raggiunte da operazioni di early stage financing (operazione di acquisizione temporanea di quote di partecipazione al capitale di una società, da parte di un intermediario specializzato, finalizzate a finanziarne la fase iniziale con lo scopo di dismetterle in un arco temporale di medio/lungo termine al fine di realizzare un guadagno in linea capitale). Da quanto sopra esposto emerge che il Fondo interviene entro un campo piuttosto ristretto di piccole e medie imprese. In ogni caso, copia del decreto e altre informazioni possono essere attinte all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Sgravio contributivo contrattazione di II livello DETERMINAZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE MASSIMA DELLA RETRIBUZIONE OGGETTO DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 67 E 68 DELLA LEGGE 247/2007 Con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, dell’8 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio, è stato determinato il tetto percentuale massimo della retribuzione del lavoratore su cui calcolare lo sgravio contributivo previsto all’art. 1, commi 67 e 68 della legge 247/2007. Si tratta, com’è noto, dello sgravio previsto per agevolare la contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, che opera sia a favore dei datori di lavoro che dei lavoratori in misura pari, rispettivamente, al 25% ed al 100% delle rispettive aliquote di contribuzione. L’art. 2 del provvedimento in esame stabilisce che, per le somme corrisposte nel 2014, il limite massimo su cui calcolare lo sgravio ammonta all’1,60% della retribuzione contrattuale annua percepita dal lavoratore. Ricordiamo che per accedere alla misura, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono: - essere sottoscritti dai datori di lavoro e depo-
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sitati (se ciò non è ancora avvenuto), anche tramite l’associazione datoriale di riferimento, presso la Direzione provinciale del lavoro, entro 30 gg. dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 29 giugno p.v., visto che il 28 cade quest’anno di domenica); - prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altri elemento rilevante per migliorare la competitività dell’azienda. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio. Per l’ammissione allo sgravio, i datori devono presentare apposita domanda all’Inps in via telematica. A questo proposito, evidenziamo che nonostante l’art. 3 del decreto preveda che l’inoltro è possibile dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, quindi, in teoria, dal 29 maggio u.s., il successivo art. 4 stabilisce che l’ammissione allo sgravio avvenga “a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall’Inps, quale termine unico per la trasmissione delle istanze”; per cui sembra prevedibile che l’Istituto emetterà delle istruzioni specifiche, cosa, d’altronde, già avvenuta lo scorso anno con una nota che venne pubblicata il 17 giugno 2014. (C)
Rilascio del DURC on line PUBBLICATO IL D.M. IN GAZZETTA UFFICIALE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia, del 30 gennaio 2015 che rende operativo il rilascio del DURC on line, a partire dal prossimo 1° luglio. In pratica, dal 1° luglio p.v., l’impresa che intende richiedere il DURC potrà collegarsi al sito internet dell’Inps o dell’Inail per verificare, in tempo reale, la propria regolarità contributiva. Se la verifica dà esito positivo, viene generato un documento in formato pdf e non modificabile, che sostituisce a tutti gli effetti il DURC in merito: a) all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere; b) alle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia; c) al rilascio dell’attestazione SOA. Questo documento ha validità 120 gg. dalla data di svolgimento della verifica, ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni che l’Inps e l’Inail metteranno a disposizione nei rispettivi siti internet (art. 7). In esso sono riportate: a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è svolta la verifica; b) l’iscrizione all’Inps, all’Inail e, ove previsto, alla Casse edili; c) la dichiarazione di regolarità; d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza del Documento. Quanto ai soggetti che possono richiedere il DURC on line, l’art. 1 del D.M. abilita l’impresa per la propria posizione contributiva oppure, previa delega di quest’ultima, chiunque vi abbia interesse. Infatti, l’art. 6 del D.M. prevede che la verifica può essere svolta, per conto dell’interessato, da un conPAG. 23 - APINFORMA / Lavoro - numero 10 - 31 maggio 2015
sulente del lavoro oppure dai soggetti di cui all’art. 1 della Legge 12/1979 (si tratta, tra gli altri, degli iscritti agli albi degli avvocati, commercialisti, ecc.), e dagli altri soggetti abilitati da norma speciali. L’accertamento in tempo reale della regolarità dell’impresa riguarda i pagamenti dovuti all’Inps e all’Inail per i lavoratori subordinati e per quelli utilizzati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 3 del D.M.). Peraltro, la norma individua dei fatti che non fanno venir meno la regolarità dell’impresa, tra i quali: - rateizzazioni concesse da Inps e Inail; - sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni di legge; - presenza di un contenzioso amministrativo o giudiziario; - crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione, per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito, a seguito di ricorso giudiziario; - scostamenti non gravi tra somme dovute e somme versate (sono tali quelle di importo non superiore a 150 €). In presenza di una irregolarità, l’Inps o l’Inail invitano via PEC l’interessato (o il soggetto da questi delegato), a sistemare la propria posizione entro i successivi 15 gg. (art. 4 del D.M.); l’invito impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute nel predetto lasso di tempo e, comunque, per un periodo non superiore a 30 gg. Qualora la regolarizzazione intervenisse nei predetti 15 gg., il sistema genera il documento in formato pdf attestante la regolarità contributiva dell’impresa; diversamente, l’esito negativo della verifica viene comunicato al soggetto autore dell’interrogazione, con l’indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Tra le circostanze che impediscono la regolarità contributiva, l’art. 8 del D.M. prevede le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell’allegato A del provvedimento, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, compreso il patteggiamento; in questi casi, il godimento dei benefici normativi e contributivi rimane precluso per il periodo di tempo riportato sempre nell’allegato
A in corrispondenza dell’irregolarità commessa, essendo irrilevante anche l’eventuale riabilitazione di cui all’art. 178 c.p. L’inesistenza dei predetti provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, ovvero il decorso del periodo di tempo specificato nel citato allegato A, deve essere autocertificato dal diretto interessato alla competente Direzione territoriale del lavoro, che effettua delle
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verifiche a campione. In via transitoria, la nuova procedura di rilascio del DURC non è applicabile fino al 1° gennaio 2017 ad una serie di ipotesi indicate all’art. 9 del D.M., nonché quando la verifica on line sia resa impossibile dalla mancanza di informazioni negli archivi informatici di Inps ed Inail. (C)
Allianz Bank Financial Advisors: un porto sicuro su cui contare. Allianz Bank Financial Advisors ha le conoscenze globali e locali necessarie per offrirti sempre la risposta adeguata alle tue esigenze di risparmio e di investimento. Ti aspettiamo Centro di Promozione Finanziaria Via Poscolle, 4 33100 Udine udine.p81@allianzbank.it Tel. 0432 204427 - Fax 0432 229230
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Contratto di lavoro a tutele crescenti COMUNICAZIONE TELEMATICA OBBLIGATORIA DELL’OFFERTA DI CONCILIAZIONE Dal 1° giugno 2015 è operativa la comunicazione telematica obbligatoria con la quale il datore di lavoro deve indicare l’avvenuta conciliazione ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 23/2015 Il Ministero del Lavoro, infatti, ha emanato la nota prot. n. 2788 del 27 maggio 2015, con la quale si ripercorre la nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 23/2015, il quale prevede l’istituto della conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi. Per consentire il monitoraggio sull’offerta di conciliazione, l’art. 6 co. 3 del D.Lgs. 23/2015 prevede che i datori di lavoro, oltre alla comunicazione telematica obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro, devono inviare anche una specifica comunicazione, entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, nella quale deve essere indicata l’avvenuta o non avvenuta conciliazione.
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Al fine di ottemperare a tale adempimento, con la nota n. 2788 il Ministero del Lavoro indica la procedura da seguire dal 1° giugno 2015. Nella sezione “ADEMPIMENTI” del portale www. cliclavoro.gov.it è disponibile un’applicazione denominata “UNILAV_Conciliazione” attraverso la quale tutti i datori di lavoro potranno comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione. Per effettuare la comunicazione è necessario, oltre alla registrazione sul sito cliclavoro, l’inserimento del codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione: tale dato, infatti, serve a collegare l’eventuale offerta di conciliazione al rapporto di lavoro cessato. Il sistema proporrà i dati già presenti, comunicati con il modello “UNILAV_ Cess”, relativi al lavoratore, datore di lavoro, rapporto di lavoro e dovranno essere compilati solo i campi relativi alla data di proposta dell’offerta di conciliazione e all’esito (SI/NO) di tale offerta. La nota del Ministero ricorda, infine, che l’omessa comunicazione è punita con una sanzione pecuniaria compresa tra 100 e 500 euro per ciascun lavoratore. (C)
Unionalimentari Confapi DAL 1° MAGGIO 2015 I NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI
del CCNL, sottoscritto da UNIONALIMENTARI – CONFAPI e da FLAI – CGIL, FAI – CISL e UILA – UIL il 28 novembre 2013, dal 1° maggio 2015 decorre la terza rata dell’aumento retributivo previsto; la quarta ed ultima rata dell’aumento retributivo previsto avrà decorrenza con il mese di aprile 2016. Nella tabella sottostante sono riportati gli importi degli incrementi e dei nuovi minimi retributivi in vigore a decorrere dal 1° maggio 2015. (C)
Così come programmato dall’accordo di rinnovo
LIVELLI
MINIMI DAL 01.07.2014
AUMENTI DAL 01.05.2015
MINIMI DAL 01.05.2015
QUADRI
€ 2.182,54
€ 67,15
€ 2.249,69
1°
€ 2.082,54
€ 67,15
€ 2.149,69
2°
€ 1.810,89
€ 58,39
€ 1.869,28
3°
€ 1.494,01
€ 48,18
€ 1.542,19
4°
€ 1.312,92
€ 42,34
€ 1.355,26
5°
€ 1.177,09
€ 37,96
€ 1.215,05
6°
€ 1.086,53
€ 35,04
€ 1.121,57
7°
€ 995,99
€ 32,12
€ 1.028,11
8°
€ 905,46
€ 29,20
€ 934,66
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Nuovi reati contro l’ambiente PUBBLICATA LA LEGGE 68/2015
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio scorso è stata pubblicata la Legge n. 68 del 22 maggio 2015, in vigore dal 29 maggio. In estrema sintesi, il provvedimento: 1. inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro l’ambiente; 2. introduce all’interno di tale titolo i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo; 3. stabilisce che le pene previste possano essere diminuite per coloro che collaborano con le autorità (ravvedimento operoso); 4. obbliga il condannato al recupero e - ove possibile - al ripristino dello stato dei luoghi; 5. prevede il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti; 6. coordina la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali; 7. introduce nel codice dell’ambiente un procedimento per l’estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all’adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro. Entrando nello specifico, il provvedimento in esame si compone di 3 articoli, di cui il più importante è certamente il primo che, al comma 1, introduce nel libro II del codice penale, il Titolo VI-bis, “Dei delitti contro l’ambiente”, composto da 14 nuovi articoli (dall’art. 452-bis all’Art. 452-quatredecies), tra i quali i seguenti nuovi delitti. - Il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e
misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (primo comma). Il secondo comma prevede un’ipotesi aggravata con pena aumentata quando il delitto sia commesso in un’area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette; - il delitto di disastro ambientale (art. 452-quater), che punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale (primo comma). La nozione di disastro ambientale è definita dal secondo comma come: 1. un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema o, 2. un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, o 3. l’offesa alla pubblica incolumità pubblica in ragione della rilevanza oggettiva del fatto, per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero di persone offese o esposte a pericolo. Il terzo comma prevede un’aggravante quando il delitto di disastro ambientale sia commesso in un’area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. - I delitti colposi contro l’ambiente (Art. 452-quinquies) che contempla la seguente fattispecie: “Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”. - Il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce mate-
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riale ad alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente (primo comma). Si tratta di un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono aggravanti: ai sensi del secondo comma, la pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento dell’ambiente; ai sensi del terzo comma, se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. - Il delitto di impedimento del controllo (art. 452-septies), che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza ecocontrollo ambientali e di sicurezza e igiene sul lavoro, ovvero ne compromette gli esiti. L’impedimento si realizza negando o ostacolando l’accesso ai luoghi, ovvero mutandone artificiosamente lo stato. In tema di confisca, l’articolo 1, comma 3 del provvedimento in esame inserisce il comma 4 bis nell’art. 260 del Codice dell’ambiente, in relazione alla commissione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Il comma 5 novella l’articolo 32-quater del codice penale, relativo ai casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. La novella determina l’inserimento - nel catalogo dei delitti ivi previsti - dei nuovi delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (resta dunque fuori il delitto di impedimento del controllo). Il comma 6 modifica invece l’articolo 157 del codice penale, prevedendo il raddoppio dei termini
di prescrizione per tutti i nuovi delitti introdotti dal provvedimento in esame. Il comma 8 interviene sul Decreto Legislativo n. 231 del 2001 in tema di responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, prevedendo all’articolo 25-undecies, comma 1, specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione del delitto di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote) e di associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata (da 300 a 1.000 quote), per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote). Inoltre, con l’inserimento del comma 1-bis nel menzionato articolo 25-undecies, si specifica che, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, si applicano le sanzioni interdittive per l’ente previste dall’art. 9 del D.Lgs. n. 231 del 2001 (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). La disposizione specifica che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno. Per le ipotesi colpose (previste esclusivamente per i delitti di inquinamento e di disastro ambientale), in base all’introducendo comma 1-ter, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte di un terzo. Infine, il comma 9 introduce nel Codice dell’ambiente la Parte settima, recante la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, costituita da 7 nuovi articoli (artt. da 318-bis a 318-octies). (C)
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ANAC: linee guida per i servizi di manutenzione (1a parte) IL PROGETTO ESECUTIVO DEVE ESSERE CORREDATO DA APPOSITO PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA Con la Determinazione n. 7 del 2015 l’Autorità fornisce agli operatori del settore le linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici attinenti ai servizi di manutenzione degli immobili. Il documento riguarda, in particolare, l’affidamento di contratti misti nei quali i servizi siano funzionalmente prevalenti rispetto ai lavori, ed affronta le principali problematiche riscontrate dall’Autorità nel settore, quali i criteri per la distinzione tra servizi e lavori, la necessità di effettuare un’attenta analisi dei fabbisogni e di programmare i servizi, l’attenzione che le stazioni appaltanti devono riporre nell’analisi del mercato di riferimento per definire aspetti rilevanti del disegno di gara quali il grado di integrazione dei servizi, la suddivisione in lotti e la determinazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Le linee guida forniscono anche un “quadro logico” delle possibili attività di manutenzione. Tale quadro, ricostruito sulla base delle prassi di acquisto, è finalizzato a fornire alle stazioni appaltanti uno strumento metodologico per inquadrare le diverse tipologie di attività (es. programmata, predittiva, migliorativa, a guasto) e implementare quelle più adatte in relazione al caso concreto. Come per altri servizi avente carattere di complessità tecnico-organizzativa, l’Autorità ha suggerito di affidare i relativi contratti pubblici mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuando, altresì, possibili elementi di valutazione tecnica da considerare per valutare la qualità delle offerte. In questa prima parte affrontiamo gli argomenti relativi a: l’inquadramento del servizio di manutenzione, i criteri per la distinzione tra servizi e lavori, indicazioni operative per la corretta distinzione servizi/lavori, la programmazione del serviPAG. 30 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2015
zio e le indicazioni operative sull’affidamento del servizio di manutenzione programmata.
L’INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE Per l’ANAC il servizio di manutenzione degli immobili, nella prassi, include molteplici prestazioni, tra cui lo svolgimento di servizi in senso proprio (ad esempio, le attività di coordinamento degli interventi, la conduzione e la gestione degli impianti) e altre attività che, nei limiti che saranno precisati nel prosieguo, sono qualificate come lavori (ad esempio, gli interventi di riparazione o di sostituzione degli impianti). Per procedere al corretto inquadramento dell’appalto è necessario, per l’Autorità, fare riferimento alla disciplina dei contratti misti, di cui all’art. 14 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il Codice dei Contratti pubblici (nel prosieguo, “Codice”). Secondo la citata norma, qualora il contratto preveda lo svolgimento di attività miste (comprendenti lavori e/o servizi e/o forniture), il negozio giuridico deve essere assoggettato alla disciplina unitaria del contratto prevalente. In applicazione di tale principio, il comma 2, lett. c), dell’art. 14 del Codice recita come segue: «Un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all’allegato II e che preveda attività ai sensi dell’allegato I solo a titolo accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto è considerato un appalto pubblico di servizi». Il comma 3 dell’art. 14 prosegue poi affermando che «ai fini dell’applicazione del comma 2, l’oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l’importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell’appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l’oggetto principale del contratto». In linea con il criterio sostanzialistico di derivazione comunitaria, la disposizione richiamata prevede, pertanto, che se l’oggetto principale del contratto è costituito da servizi e i lavori, benché di valore economico superiore al 50%, assumono carattere meramente accessorio, l’ap-
palto sarà inquadrato come appalto di servizi. In concreto, si può quindi affermare che, se l’obiettivo della stazione appaltante è la gestione e la manutenzione dell’immobile per un certo periodo di tempo e tra gli interventi programmati sono previste anche delle lavorazioni, all’esclusivo scopo, tuttavia, di mantenere in efficienza l’edificio e/o gli impianti in esso presenti, l’attività funzionalmente prevalente sarà quella del servizio; viceversa, se l’obiettivo della stazione appaltante è quello di effettuare uno o più interventi puntuali e definiti di manutenzione, ristrutturazione e/o riparazione, come ad esempio, il rifacimento di una facciata, la tinteggiatura delle pareti interne o la sostituzione/riparazione di un dato impianto, l’oggetto sarà l’esecuzione dei lavori. L’Autorità ricorda, inoltre, che ai sensi del comma 4, dell’art. 14, del Codice, l’affidamento di un contratto misto non deve avere come conseguenza quello di limitare o escludere l’applicazione delle norme comunitarie relative ai singoli settori dei lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l’oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza. In applicazione di tale principio, pertanto, per l’Autorità, non può consentirsi che in un appalto misto i lavori figurino come oggetto principale del contratto nonostante siano funzionalmente (ed economicamente) poco rilevanti rispetto ai servizi, al solo fine di poter sfruttare le procedure semplificate che, per i lavori, sono ammesse per importi fino 5.186.000 di euro (contro i 207.000 dei servizi). Resta ferma, in ogni caso, la disciplina in tema di qualificazione degli appalti misti di cui all’art. 15 del Codice, in base alla quale l’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
I CRITERI PER LA DISTINZIONE TRA SERVIZI E LAVORI L’art. 3, comma 1, lett. n), del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice (nel proseguo, “Regolamento”), definisce la manutenzione come «la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto». Secondo tale definizione, per l’Autorità, la manutenzione degli immobili si caratterizza per la presenza di un insieme di azioni eterogenee, che PAG. 31 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2015
possono essere distinte in due macro-categorie: attività a carattere “gestionale” ed attività a carattere “operativo”. Le attività a carattere gestionale – ascrivibili a quelle definite «amministrative» e di «supervisione» – sono quelle indirizzate al governo di tutto il sistema manutentivo e sono, di regola, articolate in sotto–attività, quali: la pianificazione e la gestione degli interventi; il presidio e i controlli finalizzati alla verifica dello stato dei beni e degli impianti; la registrazione delle anomalie e dei guasti riscontrati; la reportistica periodica al committente. Le attività a carattere operativo – rientranti, cioè, tra quelle definite dal Regolamento come «tecniche» e «specialistiche» – sono, invece, i veri e propri interventi diretti sull’immobile, tesi al buon funzionamento, alla conservazione o al ripristino delle funzioni dei beni e degli impianti. Tra queste attività possono rientrare, ad esempio, la conduzione dell’immobile e degli impianti gli, interventi di manutenzione programmata, di riparazione dei guasti, ecc. Il corretto inquadramento di tali attività come servizi o lavori rappresenta, spesso, uno degli aspetti più problematici nell’impostazione di una gara di manutenzione degli immobili. La questione sorge anche il relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 8, del Codice e dall’allegato A del Regolamento, in base ai quali i lavori comprendono, tra l’altro, le attività di manutenzione di opere. Sul punto, sia la soppressa Avcp che la giurisprudenza hanno osservato come il concetto di “manutenzione” rientri nell’ambito dei lavori pubblici qualora l’attività dell’appaltatore comporti un’azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica (c.d. quid novi) che prevede l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cfr. pareri di precontenzioso dell’Avcp del 13 giugno 2008, n. 184, del 21 maggio 2008, n. 151, del 3 ottobre, 2007, n. 55). Viceversa, qualora tali azioni non si traducano in una essenziale/significativa modificazione dello stato fisico del bene, l’attività si configura come prestazione di servizi. In base a tale logica, sono da ascrivere alla sfera dei servizi le attività «amministrative» e di «supervisione» richiamate dall’art. 3, comma 1, lett. n), del Regolamento quali, ad esempio, la gestione, la pianificazione, il coordinamento degli interventi, nonché alcune azioni «tecniche» e «specialistiche», quali la conduzione degli impianti e gli interventi di manutenzione che non comportano una modificazione della realtà fisica nel senso poc’anzi indicato.
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CORRETTA DISTINZIONE SERVIZI/LAVORI Per l’Autorità, ai fini di una corretta applicazione del criterio del quid novi, è indispensabile che la stazione appaltante effettui un’attenta analisi della tipologia dei singoli interventi da eseguire. Qualora da tale analisi emerga la necessità di effettuare attività/lavorazioni che comportano una modificazione dello stato fisico dei beni/impianti, è necessario che la documentazione di gara preveda il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice e dal Regolamento per lo svolgimento delle stesse. Al fine di evidenziare nel bando i servizi e i lavori da eseguire, si dovrà predisporre una tabella che specifichi analiticamente le diverse tipologie di attività, indicando per ciascuna di esse: - la classificazione (se servizi o lavori); - l’importo complessivo di tale attività; - la qualificazione, certificazione, abilitazione ed ogni altra tipologia di requisito richiesta dalla normativa vigente per la sua esecuzione; le modalità di pagamento del corrispettivo (a corpo, a canone, a misura, ecc.).
LA PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO L’attività di programmazione è fondamentale per una buona gestione del servizio e, di conseguenza, per la stessa conservazione degli immobili a cui l’appalto è finalizzato. In merito è stato evidenziato come la necessità di considerare l’intero ciclo dell’appalto si impone soprattutto con riferimento ai servizi di gestione dei patrimoni pubblici, riguardo ai quali la progettazione, spesso, risente di un approccio tradizionalmente focalizzato sulla realizzazione di interventi e di una frammentaria visione del processo di gestione dei servizi (cfr. determinazione Avcp del 6 novembre 2013, n. 5). Le stazioni appaltanti, ciò nonostante, anche per ragioni legate alle difficoltà di assumere impegni economici pluriennali, preferiscono, talvolta, realizzare singoli affidamenti per interventi c.d. “a rottura” o “a guasto”, che mirano, principalmente, a riparare i beni oggetto di guasto o malfunzionamento. La frammentarietà degli interventi, tuttavia, può costituire un costo aggiuntivo per l’amministrazione (conseguente, ad esempio, all’aggravarsi dei deterioramenti e alla perdita di funzionalità dei beni, all’eccessiva ripetizione delle procedure di affidamento) e comportare inefficienze sul piano amministrativo-gestionale. In linea con le indicazioni fornite nella determiPAG. 32 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2015
nazione Avcp n. 5/2013, l’Autorità ritiene, quindi, che la c.d. “manutenzione programmata” sia, in generale, la strategia più rispondente agli obiettivi di mantenimento di una struttura edilizia in piena efficienza e di conservazione del suo valore economico nel tempo anche se, come si vedrà nel successivo paragrafo, la buona conduzione dell’immobile (sempre in un’ottica di gestione e programmazione del servizio), non esclude, a priori, forme di intervento a guasto. L’Autorità evidenza che la logica della manutenzione programmata trova fondato riscontro anche nelle previsioni del Codice e del Regolamento in tema di piano della manutenzione. L’art. 93, comma 5, del Codice, in materia di livelli e contenuti della progettazione, prevede, infatti, che «[…] il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 5». L’art. 38 del Regolamento definisce il piano di manutenzione come «[…] il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza e il valore economico». La medesima norma definisce anche i contenuti del piano di manutenzione, e, in particolare, prevede che esso comprenda tre documenti operativi: il manuale d’uso, il manuale di manutenzione e il programma di manutenzione. Il manuale di manutenzione, per l’Autorità, si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene e, in particolare, degli impianti tecnologici: esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione e per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio. Per l’ANAC è evidente, dunque, come il legislatore, attraverso una specifica disciplina normativa, abbia voluto rendere cogente la necessità di prevedere, pianificare e programmare l’attività di manutenzione, al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico dei beni realizzati. Ne deriva, per l’Autorità, che l’attività di manutenzione di una struttura edilizia e delle sue parti non può prescindere dai contenuti dell’apposito piano di manutenzione. Ad esempio, con riferimento agli impianti tecnologici, a norma del comma 6 del suddetto art. 38 del
Regolamento, il manuale di manutenzione deve riportare una serie di informazioni estremamente utili per l’amministrazione, quali la descrizione delle risorse necessarie per l’intervento manutentivo, le anomalie riscontrabili, le manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente, le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato ecc. Tali informazioni permettono all’amministrazione di poter ottimizzare la gestione del servizio, svolgendo in autonomia e con risparmi di costo gli interventi che il manuale indica come eseguibili direttamente dall’utente ed esternalizzando, invece, tutti quelli che richiedono una particolare competenza o specializzazione. L’individuazione delle anomalie per ciascun impianto tecnologico per l’Autorità è un’informazione essenziale che consente di stabilire i cicli di controllo necessari per rilevare l’eventuale insorgenza di malfunzionamenti e guasti. Inoltre, la descrizione delle risorse necessarie per gli interventi
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di manutenzione costituisce una base informativa fondamentale per stimare il costo della manutenzione, in particolar modo il costo della manodopera, e per costruire correttamente la base d’asta per l’affidamento del contratto.
INDICAZIONI OPERATIVE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA Alla luce delle considerazioni svolte, l’ANAC ritiene ottimale porre a base di gara il piano di manutenzione delle opere/impianti e richiedere ai concorrenti di proporre soluzioni migliorative rispetto a quanto in esso indicato. In assenza di un piano di manutenzione (o di un piano adeguato), la stazione appaltante dovrebbe richiedere ai concorrenti lo sviluppo (o il completamento) del piano di manutenzione stesso. (continua)
(CS)
Sicurezza: verifica di congruità oneri aziendali (1a parte) LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA RAPPRESENTA UN OBBLIGO POSTO A CARICO DELLE IMPRESE Nell’ambito dell’Area “Sicurezza sui luoghi di lavoro” di ITACA, coordinata dalla Regione Toscana, è stato elaborato un prezioso contributo recante “Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici: prime indicazioni operative”, che fa il punto sulla materia dei costi della sicurezza analizzando le disposizioni legislative in essere, la giurisprudenza e la dottrina. L’obiettivo è quello di fornire un supporto operativo soprattutto alle stazioni appaltanti, ma anche agli operatori economici, per la non facile valutazione dei cosiddetti oneri aziendali della sicurezza nella fase di gestione delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici. Il documento è stato adottato dal Consiglio Direttivo di ITACA nella seduta del 18 dicembre 2014, dalla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio nella seduta del 18 febbraio 2015, ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 febbraio 2015. In questa prima parte approfondiamo alcuni capitoli tra cui: le premesse, definizioni di costi e oneri, indicazioni giurisprudenziali e atti di regolazione.
PREMESSA Per ITACA il documento predisposto con la collaborazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha lo scopo di fare il punto sulla materia dei costi della sicurezza, ripercorrendo posizioni legislative, giurisprudenziali e dottrinali e di fornire un supporto operativo alle Stazioni Appaltanti sotto il profilo della valutazione dei cosiddetti oneri aziendali della sicurezza nella fase della gestione delle procedure di affidamento dei contratti di lavori pubblici. La normativa nazionale in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. PAG. 35 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2015
lgs. 81/2008 (d’ora innanzi: “TU Sicurezza”), ha avuto importanti ricadute anche sulla disciplina delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed ha inevitabilmente impattato sui precetti di cui al D. lgs. 163/2006 (d’ora innanzi: “Codice dei contratti pubblici”). Il documento tratta, in particolare, la valutazione di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nel solo caso di lavori pubblici, proponendo un elenco esemplificativo delle voci utili per procedere alla suddetta valutazione. La stazione appaltante verifica la congruità degli oneri aziendali della sicurezza sul primo migliore offerente, qualunque sia il criterio di aggiudicazione, nonché in tutti casi in cui l’offerta, in base elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 86, commi 3 e 3-bis del d.lgs. 163/2006). Fanno, tuttavia, eccezione gli appalti in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso all’affidamento diretto o gli appalti in cui vi sia il massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale (con taglio delle ali). ITACA ritiene inoltre che il soggetto deputato alla verifica di congruità possa essere individuato dalla stazione appaltante nel RUP, a prescindere dal fatto che il medesimo sia o meno titolare di poteri decisionali e di spesa. Nel proseguo del documento sarà spiegata tale scelta, che è connessa alle modalità che verranno indicate per la verifica, modalità peraltro coincidenti con quelle che il Codice dei Contratti prevede per la verifica di anomalia dell’offerta. Nel presente documento si intendono richiamate le Linee Guida ITACA per l’applicazione del DPR 222/2003 e le Linee Guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture e servizi, approvate rispettivamente in Conferenza dei Presidenti delle Regioni il 1 marzo 2006 e il 20 marzo 2008.
COSTI E ONERI: DEFINIZIONI Per ITACA dal momento che nella normativa, nella giurisprudenza e nella dottrina, i termini “oneri” e “costi” vengono riferiti indistintamente, generando spesso confusione, nel presente documento, ai soli fini di chiarezza espositiva, si assumono per convenzione linguistica le seguenti definizioni. Gli importi della sicurezza in generale possono essere distinti in:
a) costi della sicurezza che derivano, in caso di lavori ex Titolo IV, dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) o dall’analisi della Stazione appaltante anche per tramite del RUP quando il PSC non sia previsto secondo le indicazioni dell’allegato XV punto 4. A tali costi l’impresa è vincolata contrattualmente (costi contrattuali) in quanto rappresentano “l’ingerenza” del committente nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare, in relazione all’allegato XV, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP / Stazione appaltante, valutate attraverso un computo metrico estimativo preciso; b) oneri aziendali della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore economico (detti anche, in giurisprudenza piuttosto che in dottrina, costi ex lege, costi propri, costi da rischi specifici o costi aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell’appaltatore), relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell’operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dalla norma vigente (art. 32 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.) e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. Per convenzione nel presente documento sarà utilizzato esclusivamente il termine “oneri aziendali” per indicare le voci (e gli importi) relativi sia alle misure gestionali che operative del rischio.
INDICAZIONI GIURISPRUDENZIALI E ATTI DI REGOLAZIONE Negli ultimi tempi, per ITACA, la giurisprudenza amministrativa si è andata consolidando nel senso di ritenere che l’indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza costituisce, in virtù degli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del d. lgs. n. 163 del 2006, un adempimento previsto dalla legge. Per ciascuna delle due differenti categorie, la giurisprudenza ha delineato i diversi obblighi gravanti, rispettivamente, sulla stazione appaltante e sull’operatore economico. PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2015
Infatti, mentre la quantificazione dei costi è rimessa alle stazioni appaltanti, la determinazione e conseguente indicazione (in sede di valutazione dell’anomalia ovvero, su richiesta del bando, all’interno dell’offerta) degli oneri aziendali della sicurezza rappresenta, invece, un obbligo posto a carico degli operatori economici, che partecipano alla procedura. Relativamente agli oneri, in particolare, diverse pronunce si soffermano sull’obbligo a carico dei concorrenti di segnalare gli oneri economici che ritengono di sopportare al fine di adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza sul lavoro, al duplice scopo di assicurare la consapevole formulazione dell’offerta con riguardo ad un aspetto nevralgico e di consentire alla stazione appaltante la relativa valutazione della congruità dell’importo destinato alla sicurezza. Il documento sottolinea che la questione relativa all’obbligo di indicazione degli oneri della sicurezza aziendali, in sede di offerta, nell’ambito degli appalti di lavori pubblici è peraltro ancora oggetto di confronto a vari livelli tra gli operatori del settore a causa di orientamenti sia delle Autorità preposte che della giurisprudenza non univoci. Il documento riporta le diverse posizioni al fine di evidenziare anche le contraddizioni intrinseche all’interno di documenti elaborati dallo stesso soggetto. Ultima in ordine di tempo è intervenuta ANAC che, nella formulazione dei bandi tipo, ha regolato in maniera diversa e apparentemente non coerente la materia della sicurezza negli appalti di lavori, da una parte, e negli appalti di servizi e forniture, disciplinando, parrebbe, in maniera diversa le due tipologie di appalto. Di seguito si riporta il passaggio dell’ANAC: “..., per quanto appaia corretto richiedere ai concorrenti di indicare questi oneri già in sede di offerta anche per gli appalti di lavori, e ciò al fine di permettere alla stazione appaltante di avere, sin da subito, le informazioni necessarie ad effettuare verifica congruità delle offerte, in aderenza al dettato normativo e al principio di tassatività delle cause di esclusione espresso dall’art. 46, comma 1-bis, del Codice, una richiesta in tal senso non possa essere posta a pena di esclusione, e che possa avvenire anche in un momento successivo, in sede di verifica di congruità (cfr. determinazione dell’AVCP del 5 marzo 2008, n. 3).”La stessa Autorità, infatti chiarisce che la necessità che tali primi oneri, a pena di esclusione, siano indicati dal concorrente all’atto di presentazione dell’offerta, è riferibile soltanto al settore dei servizi e delle forniture e non anche quello dei lavori, che l’art. 87, comma 4, del Codice, cita espressamente.
Dalla lettura del documento dell’Autorità si evince la correttezza di una richiesta volta ad una preventiva indicazione degli oneri aziendali della sicurezza che nasce da una consolidata giurisprudenza, la quale ha rilevato che una valutazione anticipata di tali oneri può evitare che l’impresa sottovaluti gli oneri stessi presentando offerte incongrue. Per completezza il documento riporta di seguito una breve sintesi delle indicazioni giurisprudenziali in materia. Relativamente agli oneri, in particolare, diverse pronunce si soffermano sull’obbligo a carico dei concorrenti di segnalare gli oneri economici che ritengono di sopportare al fine di adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza sul lavoro, al duplice scopo di assicurare la consapevole formulazione dell’offerta con riguardo ad un aspetto nevralgico e di consentire alla stazione appaltante la relativa valutazione della congruità dell’importo destinato alla sicurezza. La questione relativa all’obbligatorietà dell’indicazione degli oneri apre la correlata problematica, relativa alle conseguenze dell’eventuale inadempimento di tale obblighi. Una tendenza, che è andata consolidandosi in giurisprudenza, considera l’esclusione dalla procedura di gara del concorrente che abbia omesso di indicare in offerta gli oneri aziendali la diretta conseguenza della violazione di un obbligo stabilito dalla legge. Del tutto irrilevante sarebbero, secondo tale orientamento, l’eventuale mancata previsione nel bando di tale obbligo o la mancata predisposizione di una documentazione idonea a favorire l’adempimento di legge, in quanto tali omissioni da parte della stazione appaltante non interferirebbero con la sussistenza di un obbligo sancito direttamente dalla legge e con le conseguenze del suo inadempimento. A tal proposito vengono richiamati i contenuti delle Sentenze del Consiglio di Stato n. 212/2012 e n. 348/2014 nelle quali, riconducendo la questione nell’ambito dell’art. 46 c. 1 bis del Codice, si evidenzia che la mancata indicazione degli oneri aziendali nella propria offerta costituisce violazione di legge degli art. 86 c. 3 bis e 87 c.4 del Codice. Il Consiglio di Stato sostiene chiaramente che le norme in materia di oneri per la sicurezza hanno valore cogente ed immediatamente precettivo ritenendo tali norme idonee come tali ad etero integrare le regole della singola gara ai sensi dell’art. 1374 c.c. e ad imporre, in caso di loro inosservanza, l’esclusione dalla procedura. In tal senso si esprime anche l’AVCP nel parere su precontenzioso n. 147 del 25 settembre 2013.
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Vi sono invece sentenze che ritengono che l’omessa indicazione non possa mai giustificare la sanzione espulsiva, considerato che la normativa non la prevede espressamente e che le norme si limitano ad imporre un criterio per la valutazione della congruità dell’offerta, vietando all’impresa di dimostrare la remuneratività e l’attendibilità del ribasso effettuato, contraendo gli oneri della sicurezza (Tar Puglia, Bari, sez. I, n. 1700/2012 e sez. II. n. 896/2013; Tar Umbria, n. 301/2013; AVCP parere n. 27/2012). Questa ultima giurisprudenza è stata recentemente confermata dal Consiglio di Stato, il quale ha affermato che per gli appalti di lavori le stazioni appaltanti sono tenute a verificare gli oneri per la sicurezza nella sola fase di verifica dell’anomalia e che nessuna disposizione normativa prevede la comminatoria di esclusione per l’omessa indicazione degli stessi nell’offerta. Non è, pertanto, necessario indicare nell’offerta stessa i costi per la sicurezza aziendale (in questo senso, vedi da ultimo Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2014 n. 3864, Tar Lazio Roma Sez. III ter, 3 febbraio 2014 n. 1314, TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 6 ottobre 2014 n. 1624 e, più in generale, Consiglio di Stato, Sentenza n. 4907 2 ottobre 2014 e T.A.R. Liguria, sez. II, 29 agosto 2014, n. 1323). L’assunto si fonda sull’interpretazione letterale dell’art. 87, comma 4, del codice dei contratti pubblici sopra citata, la quale recita testualmente: “Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.” (Cons. Stato, V, n. 305617 giugno 2014). Alla luce di quanto sopra esposto il documento suggerisce alle stazioni appaltanti che ritengono di volere acquisire il valore degli oneri della sicurezza aziendali in sede di offerta, secondo anche quanto suggerito dall’ANAC, di formulare espressamente tale richiesta nel bando di gara, in modo da evitare dubbi ed incertezze ai concorrenti interessati a partecipare alla gara, come meglio precisato nel successivo paragrafo 8, ben chiarendo altresì che tale adempimento può avvenire anche in un momento successivo, in sede di verifica di anomalia dell’offerta. (continua) (CS)
Business News LE ULTIME INFORMAZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE RICEVUTE DA INFORMEST CONSULTING SRL BARI, 25-26 GIUGNO 2015: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AZIENDE DEL SETTORE ENERGIA RINNOVABILE NELL’AMBITO DEL PROGETTO ALTERENERGY - FORUM PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE INFORMEST Consulting collabora con la Regione Puglia nel Progetto Strategico ALTERENERGY - Energy Sustainability for Adriatic Small Communities (www.alter-energy.eu), finanziato nell’ambito del Programma Transfrontaliero IPA Adriatico 2007-2013. Il progetto ALTERENERGY fa tappa a Bari il 25 e 26 giugno 2015 c/o la Fiera del Levante, Padiglione Unioncamere, con un Forum per l’internazionalizzazione delle imprese ed un servizio di business and financial opportunities desk. Si apriranno tavoli bilaterali di joint business tra imprese ed investitori e, dunque, un nuovo percorso di internazionalizzazione a largo raggio che permetterà, al termine, di inquadrare congiuntamente lo scenario del mercato energetico sui contesti di riferimento a livello di Paesi partner: Italia, Albania, Bosnia Herzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia e Slovenia. Si tratta di un’iniziativa senza precedenti nel settore RES e RUE, che prevede la definizione di una vera e propria filiera delle PMI settoriali dell’Adriatico, supportate negli investimenti e proiettate verso un’azione di sistema virtuosa, con concreti vantaggi in termini economici ed occupazionali. L’evento rappresenta il naturale seguito del B2B organizzato a Belgrado il 22 aprile 2015 nell’ambito della Fiera RENEXPO® Western Balkans, e che ha visto coinvolte direttamente oltre 60 imprese provenienti dagli 8 Stati Adriatici per un totale di circa 300 incontri bilaterali. In occasione del Forum internazionale (sono attese 120 aziende di 8
Paesi Adriatici) INFORMEST Consulting invita due aziende operanti nel settore dell’Energia Rinnovabile interessate a presentare proprie soluzioni innovative nel settore delle rinnovabili e risparmio energetico. Tali soluzioni potranno essere incentrate su possibili applicazioni pratiche, essere riferite a recenti innovazioni nel settore, a risultati di sperimentazioni attivate da centri di ricerca, allo sviluppo di tecnologie applicabili da imprese di piccole dimensioni (sono incluse le spese di viaggio e soggiorno delle aziende selezionate). Per l’evento di Bari si prevede una presenza di almeno 120 imprese. Tutta l’iniziativa è organizzata dal Servizio Mediterraneo della Regione Puglia, in qualità di Lead Partner del progetto Alterenergy, in collaborazione con CCIAA di Bari e con il Servizio Internazionalizzazione regionale. Sono previste 2 FOCUS SESSION: - Focus Sessions 1: Innovation and Technological transfer: presentazioni soluzioni tecnologiche - Focus Session 2: Financial tools and International Markets, (in collaborazione con INFORMEST Consulting S.r.l.), incentrata sui mercati internazionali e sulle modalità di partecipazione a gare e appalti al fine di migliorare il processo di internazionalizzazione delle PMI nei settori RES &RUE. Le imprese interessate a partecipare per la presentazione di innovazioni e/o buone pratiche immediatamente trasferibili e di rilievo al Focus Session 1, possono inviare una manifestazione di interesse all’indirizzo: online@informestconsulting.it.
IL BUSINESS COOPERATION DATABASE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE DEL NORD-EST Dal 2011 Informest Consulting partecipa, in qualità di partner, al Consorzio Friend Europe (www. friendeurope.it) nell’ambito dell’Enterprise Europe Network (EEN), rete europea presente in circa 40 Paesi con oltre 600 punti di contatto. Il Network mette a disposizione delle PMI informazioni relative alle politiche dell’UE ed opportunità di collaborazione tra imprese, al fine di migliorarne la capacità competitiva e di sviluppo internazionale. Il Consorzio Friend Europe svolge la propria attività al servizio delle imprese di Veneto, Friuli
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Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Tra gli altri servizi, il Consorzio promuove il Business Cooperation Database della Commissione Europea, un database composto da profili di aziende che richiedono o offrono servizi e/o prodotti alimentato con giornalmente da più di 600 punti di contatto della rete appartenenti a Sistema camerale, Associazioni imprenditoriali, Agenzie di Sviluppo, Centri di Ricerca, Università, Laboratori, Parchi Tecnologici, Autorità locali. In qualità di partner EEN, Informest Consulting inserirà gratuitamente il profilo dell’azienda all’interno del database e
raccoglierà le richieste ad essa orientate e provenienti dai partner rsteri. I contatti, una volta avviati potranno essere sviluppati autonomamente tra le parti interessate. L’iscrizione ha durata di un anno. Le aziende di Veneto, Trentino Alto Adige o Friuli Venezia Giulia, interessate all’iniziativa sopra indicata nell’ottica di intraprendere o aumentare contatti con nuove potenziali controparti estere possono richiedere l’inserimento gratuito del proprio profilo nel database, all’indirizzo informestconsulting@ friendeurope.it.
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Consequential damages nella vendita internazionale L’INADEMPIMENTO DEL VENDITORE PORTA AL RISARCIMENTO
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero L’inadempimento contrattuale del venditore, ad esempio per difformità della merce, oltre a danni diretti, può dar luogo a danni indiretti, che nella prassi del commercio internazionale sono in genere definiti consequential damages (altri termini utilizzati sono special, incidental o indirect damages). Questi danni possono attenere a spese sostenute a causa dell’inadempimento direttamente dal compratore o da soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale tra venditore e compratore, ad esempio un sub-acquirente. La risarcibilità di questi danni è generalmente riconosciuta nella prassi dei diversi ordinamenti così come nella prassi relativa alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili. Tuttavia i criteri che disciplinano la risarcibilità dei danni possono differire in particolare tra sistemi di common law e di civil law, il che può generare incertezza circa la tipologia di consequential damage considerati risarcibili. Il venditore può tutelarsi dal rischio di dover risarcire danni difficilmente prevedibili e che potrebbero rivelarsi molto ingenti, escludendone la risarcibilità mediante espressa pattuizione. Soccorrono poi in sua tutela i limiti alla risarcibilità dei danni previsti nei diversi ordinamenti e nelle previsioni della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale.
I DIFFERENTI CRITERI DI RISARCIBILITÀ DEL DANNO NEI SISTEMI DI DIRITTO CIVILE E DI COMMON LAW I criteri che presiedono alla risarcibilità dei dan-
ni da inadempimento contrattuale sono differenti nei diversi ordinamenti, in particolare tra i sistemi di common law e di civil law. Sistemi common law Nell’ambito dei sistemi di common law una disciplina esplicita dei consequential damages si rinviene soltanto nell’ordinamento statunitense, che al paragrafo 2-715-2 dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.) distingue tra incidental e consequential damages stabilendo: “(2) Consequential damages resulting from the seller’s breach include (a) any loss resulting from general or particular requirements and needs of which the seller at the time of contracting had reason to know and which could not reasonably be prevented by cover or otherwise; and (b) injury to person or property proximately resulting from any breach of warranty.” Questa norma è completata da quella del paragrafo 2-719-3 dell’U.C.C. che stabilisce: “Consequential damages may be limited or excluded unless the limitation or exclusion is unconscionable. Limitation of consequential damages for injury to the person in the case of consumer goods is prima facie unconscionable but limitation of damages where the loss is commercial is not.” Nell’ordinamento britannico, i criteri applicati sono la causation e la remoteness. - La causation è il nesso di causalità tra l’inadempimento ed il danno - e la remoteness, fa sì che non siano risarcibili i danni che sono una conseguenza too remote dell’inadempimento. Questo principio della remoteness è stato successivamente chiarito dai giudici attraverso l’introduzione del criterio della “prevedibilità ragionevole”. Tuttavia la giurisprudenza ha mostrato orientamenti discordanti, facendo talvolta riferimento alla causalità, talvolta alla prevedibilità. Sistemi civil law Nel nostro ordinamento le regole in materia di danni risarcibili derivanti da inadempimento contrattuale sono dettate dagli articoli 1223, 1225 e 1227 del codice civile, che limitano i danni risarcibili a quelli che sono la conseguenza “diret-
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ta ed immediata” dell’inadempimento (causalità giuridica), “prevedibili al tempo dell’assunzione dell’obbligazione” e inevitabili. La giurisprudenza ha interpretato estensivamente l’art. 1223, riconoscendo la risarcibilità anche dei danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale dell’inadempimento secondo il principio della c.d. regolarità causale. A conferma della diversità dei criteri adottati dai differenti ordinamenti, si rileva come nell’ordinamento statunitense i consequential damages siano risarcibili a meno che tale risarcibilità non venga espressamente esclusa, mentre negli ordinamenti di civil law i danni indiretti generalmente non sono risarcibili salvo espressa previsione.
L’ESISTENZA DI UN CONCETTO AUTONOMO DI CONSEQUENTIAL DAMAGES NELLA PRASSI DEI CONTRATTI INTERNAZIONALI Come evidenziato, una disciplina esplicita dei consequential damages, si rinviene soltanto nell’ordinamento statunitense. Tuttavia, si ritiene che il termine recepito dal diritto del commercio internazionale si sia reso autonomo rispetto all’ordinamento statunitense di provenienza, così come rispetto a qualsiasi altro ordinamento. Ciò sarebbe dimostrato dalla frequente presenza di clausole che escludono la risarcibilità dei consequential damages, anche in contratti internazionali sottoposti ad una legge diversa da quella statunitense, spesso addirittura a legislazioni di civil law che non contemplano il concetto stesso di consequential damages. In genere, quando il termine è incluso in contratti sottoposti a legislazioni di civil law, esso deve intendersi come sinonimo di danni indiretti. Altro elemento dal quale si può desumere l’esistenza di un concetto autonomo di consequential damages è il fatto che sia prassi diffusa nei contratti internazionali quella di definire nei dettagli quali sono quei danni che si considerano consequential: in genere tra questi figura il mancato guadagno insieme con i danni derivanti da pretese di terzi cui i beni o servizi oggetto di contratti internazionali sono destinati. La tendenza all’esclusione della risarcibilità di tali danni non si è però affermata fino al punto da doversi intendere, che tale esclusione possa presumersi anche in mancanza di espressa pattuizione contrattuale a riguardo. Pertanto, in mancanza di esplicita previsione, il contraente inadempiente è responsabile per il risarcimento di tali danni. In assenza di identificazione dei danni conse-
quenziali risarcibili, la determinazione degli stessi come conseguenza dell’inadempimento presenta nel diritto del commercio internazionale difficoltà analoghe a quelle che si riscontrano negli ordinamenti interni.
LA RISARCIBILITÀ DEI CONSEQUENTIAL DAMAGES NELLA PRASSI DELLA CONVENZIONE DI VIENNA SULLA VENDITA INTERNAZIONALE In base alle norme della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili, i rimedi di cui può avvalersi il compratore in caso di inadempimento del venditore fanno salvo il diritto dello stesso a chiedere il risarcimento dei danni. Gli articoli 74 e 77 della Convenzione pongono come regola fondamentale in tema di risarcimento dei danni per l’inadempimento di una delle obbligazioni derivanti da un contratto di compravendita internazionale che i danni siano prevedibili e che gli stessi non si possano evitare. Nel rispetto delle suddette disposizioni anche nella prassi relativa alla Convenzione di Vienna è stata riconosciuta la risarcibilità di danni che non sono conseguenza immediata dell’inadempimento del venditore. Una Corte statunitense ha riconosciuto al compratore, in conseguenza della fornitura di componenti difettosi, il risarcimento del danno consistente in costi per l’effettuazione di controlli e verifiche resisi necessari in seguito ai difetti, costi supplementari per accelerare la consegna dei prodotti sostitutivi ordinati presso terzi (Cfr. U.S. District Court, Northern District of New York, 7 settembre 1994, Delchi Carrier S.p.A. c. Rotorex Corp.). Alcune decisioni hanno riconosciuto il diritto del compratore al risarcimento delle spese ragionevoli sostenute per: - ispezionare la merce non conforme; - gestire e immagazzinare merce non conforme; - costi doganali e di spedizione per la restituzione della merce; - l’installazione di prodotti sostitutivi; - spese bancarie per il ritrasferimento dei pagamenti; - pagamenti IVA persi; - ingaggiare un soggetto terzo per esaminare la merce; - ottenere credito, consegnare e ritirare la merce difettosa presso e da un sub-acquirente; - costi di installazione e disinstallazione della merce difettosa. Con specifico riferimento alle ipotesi di danni causati a terzi è stato riconosciuto il diritto al risarci-
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mento delle spese per rimborsare i sub-acquirenti a causa della merce non conforme.
CONCLUSIONI Il riconoscimento della risarcibilità dei consequential damages costituisce una regola comune nella maggior parte delle legislazioni sulla vendita. La risarcibilità degli stessi è riconosciuta anche nella prassi relativa alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale. Permane tuttavia incertezza circa il tipo di danni consequential che siano considerati risarcibili. Il primo strumento a tutela del venditore è dunque quello di inserire nel contratto di vendita una clausola che escluda la risarcibilità dei consequential damages. Qualora tale clausola non dovesse essere considerata efficace in tutto o in parte, soccorrono poi a tutela del venditore i criteri a cui è subordinata la risarcibilità del danno nei diversi ordinamenti. Quanto alle ipotesi in cui trova applicazione la
Convenzione di Vienna, in base ai criteri da essa stabiliti, sono risarcibili soltanto i danni prevedibili e non evitabili. Quanto al primo requisito, la prevedibilità è stata esclusa, ad esempio, perché il venditore responsabile della violazione del contratto non era a conoscenza dei termini del contratto del compratore con un sub-acquirente. Quanto al requisito dell’inevitabilità del danno, in base all’art. 77 della Convenzione di Vienna, se la parte che invoca l’inadempimento del contratto non prende le misure ragionevoli in relazione alle circostanze per limitare il danno risultante dall’inadempimento, incluso il mancato guadagno, la parte inadempiente può chiedere una riduzione del risarcimento pari all’ammontare della perdita che avrebbe dovuto essere evitata. Infine, spetta alla parte che richiede il risarcimento del danno provare il suo diritto e l’ammontare del danno.
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Avv. Matilde Recanati
Attività nello Stato di New York AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE AZIENDE CHE VI LOCALIZZANO LE PROPRIE ATTIVITÀ a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Gli Stati Uniti d’America, da sempre, si contraddistinguono per una politica tendenzialmente favorevole ad attrarre investimenti esteri nel Paese, attraverso la predisposizione, sia a livello federale che a livello statale, di specifici programmi, volti ad offrire diverse tipologie di incentivi fiscali. Si tratta, per lo più, della previsione di agevolazioni e/o esenzioni fiscali, sovvenzioni, crediti d’imposta e finanziamenti agevolati, concessi alle imprese, sia locali che estere, che possiedono determinati requisiti. I criteri utilizzati per valutare la candidatura delle aziende, interessate a beneficiare delle misure predisposte, prendono, di regola, in esame: - la tipologia dell’investimento proposto - la sua effettiva idoneità a creare nuovi posti di lavoro in loco. Particolarmente ambizioso, nel panorama generale, è apparso il programma messo a punto nel corso del 2014 dallo Stato di New York, su espresso desiderio del Governatore, attraverso il quale viene offerta alle aziende selezionate l’opportunità di localizzare le proprie attività imprenditoriali in apposite aree, situate in prossimità o all’interno di campus universitari, dove potranno beneficiare di un regime di esonero contributivo e fiscale per la durata di 10 anni. Il programma, lanciato nel 2014, è destinato a rimanere operativo sino al 31 dicembre 2020. Ai fini della messa in opera e della gestione del progetto, sono stati realizzati tre quartieri generali, posizionati in tre diverse aree geografiche all’interno dello Stato, ai quali sono stati affiancati dieci ulteriori uffici regionali. Le linee guida, così come la normativa, di cui si compone il programma, ri-
sultano particolarmente complesse, ma i vantaggi, di cui possono beneficiare le aziende ammesse a parteciparvi, sono, senza dubbio, interessanti. L’obiettivo primario, che ha ispirato la realizzazione del progetto, è stato quello di favorire una collaborazione attiva tra le università e i colleges locali e le singole aziende, facendo leva sulla posizione geografica e sulla missione accademica, perseguita da ciascuna scuola. E’ stato, quindi, predisposto un elenco dettagliato di tutte le università e i colleges, che hanno aderito all’iniziativa, nel quale è, altresì, contenuta una descrizione dei settori di specializzazione di ciascuna scuola e della tipologia di azienda, con la quale ciascuna scuola sarebbe interessata a collaborare. Spetterà, poi, ai singoli uffici governativi individuare l’università o il college più adatto a rispondere alle esigenze imprenditoriali delle aziende, che presenteranno la propria candidatura.
SETTORI CHIAVE PRESENTI ALL’INTERNO DELLO STATO DI NEW YORK: - Tecnologie Pulite ed Energie Rinnovabili - Biotecnologie e Scienze Biologiche - Nuovi Materiali e Sistemi di Produzione Avanzati - Food & Beverage - Ottica e Tecnologie dell’Immagine - Alta Tecnologia ed Elettronica - Apparecchiature ed Attrezzatture per il Trasporto - Tecnologie Pulite ed Energie Rinnovabili
REQUISITI Uno dei requisiti stabiliti dal regolamento e dalle rispettive linee guida prevede che la partecipazione al programma sia ristretta, unicamente, a tre tipologie di imprese: - le imprese di nuova costituzione, che non risultano svolgere alcuna attività imprenditoriale all’interno dello Stato di New York; - le imprese, già attive sul mercato, che, pur non disponendo di una presenza nello Stato di New York, intendono, tuttavia, trasferire la propria attività, o parte di essa, all’interno dello Stato;
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- le imprese già operanti a New York, ma che desiderano ampliare la propria attività all’interno dello Stato, a seguito, ad esempio, del lancio di una nuova attività imprenditoriale oppure dell’apertura di un nuovo impianto industriale. Il semplice trasferimento di personale da una sede all’altra, all’interno dello Stato, non è, tuttavia, sufficiente per conferire all’impresa l’idoneità a partecipare al programma. Ulteriore requisito a carico delle aziende, ammesse a partecipare al programma, è la creazione di nuovi posti di lavoro in loco, per i quali, tuttavia, il regolamento ha preferito evitare di indicare un numero minimo, consentendo, quindi, a ciascuna azienda di subordinare l’assunzione di personale locale alle proprie effettive esigenze imprenditoriali. Si è ritenuto, invece, indispensabile sottolineare l’obbligo, per ciascuna impresa, di mantenere costante il numero di nuovi posti di lavoro creati in loco, a partire dal secondo anno di attività. In tal senso, si inquadrano i controlli, effettuati quattro volte all’anno, nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, diretti a verificare il rispetto di tale obbligo. Non sono ammesse a partecipare al programma, ai sensi del regolamento, le imprese, che operano in determinati settori imprenditoriali. Tra questi, vale la pena ricordare i seguenti: - attività commerciali di vendita al dettaglio (retail) e/o all’ingrosso (wholesale); - attività di ristorazione e di accoglienza (ad esempio, B&B); - attività professionali, che offrono servizi legali, medici o dentistici, come studi medici e/o studi legali; - brokers e società di gestione immobiliare; - società finanziarie (che offrono prestiti, finanziamenti e quant’altro); - società di revisione contabile; - fornitori di servizi pubblici (utilities); - società che operano nel settore della produzione e della distribuzione di energia; - società che offrono servizi di carattere personale (ad esempio, parrucchieri, saloni di bellezza, etc.).
BENEFICI FISCALI 1) Imposta sul reddito delle imprese È prevista la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta del 100% sul reddito imponibile, derivante dall’attività svolta nelle aree in regime di esenzione fiscale. Nel caso di imprese, le cui attività imprenditoriali sono esercitate, sia all’interno che al di fuori di tali aree, il credito d’imposta sarà, invece, propor-
zionato alla percentuale di business svolto nelle aree designate. Vale la pena precisare come tale disciplina non possa e non debba sottrarre l’impresa dall’obbligo di versare i contributi a livello federale. 2) Imposta di registro e canone di licenza Tutte le società per azioni sono soggette ad un’imposta di registro, da versarsi annualmente, la cui entità varia a seconda dell’ammontare del capitale sociale. Le società straniere sono tenute a versare, in aggiunta all’imposta di registro, un canone una tantum per essere autorizzate ad operare legalmente all’interno dello Stato di New York. Le imprese, che stabiliscono interamente le proprie attività imprenditoriali nelle aree a regime “tax free”, possono beneficiare di un’esenzione totale dal pagamento delle imposte e degli eventuali canoni. 3) Mobility tax Si tratta di un’imposta, introdotta nel 2009 dallo Stato di New York, allo scopo di sostenere l’Azienda Metropolitana dei Trasporti. Si applica, tra gli altri, agli imprenditori, che svolgono la propria attività all’interno del distretto metropolitano (comprensivo delle contee di Queens, Kings, Bronx, Manhattan, Richmond, Rockland, Nassau, Suffolk, Orange, Putnam, Dutchess e Westchester). L’imposta viene pagata da tutti i datori di lavoro, che, per legge, sono tenuti ad operare delle trattenute dalla busta paga dei propri dipendenti, ai fini del versamento delle tasse statali. L’aliquota varia ed è compresa tra lo 0.11% e lo 0.34% dei costi del personale calcolati trimestralmente, purché superiori a $ 312.500. Le imprese, che stabiliscono interamente le proprie attività imprenditoriali nelle aree a regime “tax free”, possono beneficiare di un’esenzione totale dal pagamento dell’aliquota di cui sopra. 4) Imposta sulle vendite e sull’uso di beni e servizi Sia la “sales tax” che la “use tax” sono imposte che i singoli Stati e talvolta anche le amministrazioni locali applicano alla vendita di determinati prodotti e/o servizi. La sales tax, viene applicata dallo Stato, nel quale si perfeziona la vendita, indipendentemente, dal luogo, in cui, successivamente, il prodotto o il servizio verrà utilizzato. La use tax, è applicata, invece, dallo Stato in cui il prodotto viene adoperato, utilizzato o conservato.
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www.vinoesapori.it STRADE DEL VINO E SAPORI “APERTO OGGI” Di seguito trovate le cantine e le aziende che possono essere visitate di settimana in settimana dal 25 maggio al 28 giugno senza bisogno di prenotazione! Dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 Visitate la sezione “Da scoprire” nel sito www.vinoesapori.it/it/emozioni per conoscere gli eventi e le iniziative organizzate negli orari di apertura indicati. PROVINCIA DI GORIZIA CANTINA
PROVINCIA DI PORDENONE
25/5 1/6 8/6 15/6 22/6 31/5 7/6 14/6 21/6 28/6
CANTINA
Komjanc Alessio, San Floriano del Collio - Tel. 0039 0481 884197
Pascolo Alessandro, Dolegna del Collio - Tel. 0039 0481 61144
Bessich, Roveredo in Piano Tel. 0039 0434 949898
Pontoni Flavio, Buttrio Tel. 0039 0432 674352
Cadibon, Corno di Rosazzo Tel. 0039 0432 759316
RoncSoreli, Prepotto Tel. 0039 0432 713005
Cantina I Magredi, S. Giorgio della Rich - Tel. 0039 0427 94720 0039 0427 948204
Tenuta di Blasig, Ronchi dei Legionari - Tel. 0039 0481 475480 0039 338 3991419
Colle Villano, Faedis Tel. 0039 0432 728890
Valentino Butussi, Corno di Rosazzo - Tel. 0039 0432 759194
Conte d’Attimis-Maniago, Buttrio - Tel. 0039 0432 674027
Vigneti Pietro Pittaro, Codroipo Tel. 0039 0432 904726
De Lorenzi Vini, Pravisdomini Tel. 0039 0434 644168 0039 348 4120222
SAPORI
Fossa Mala, Fiume Veneto Tel. 0039 0434 959872 0039 0434 957997
PROVINCIA DI UDINE 25/5 1/6 8/6 15/6 22/6 31/5 7/6 14/6 21/6 28/6
Gubana Giuditta Teresa S.Pietro al Natisone - Tel. 0039 0432 72768 0039 3357719147
Humar, San Floriano del Collio Tel. 0039 0481 884197 I Comelli, Nimis Tel. 0039 0432 790685 La Ganga di Alfio Lovisa, S. Giorgio della Rich. - Tel. 0039 339 8493006 Mont’Albano Agricola, Povoletto Tel. 0039 0432 647016 0039 345 8139501
Verificate eventuali aggiornamenti del calendario nella sezione “Aperto oggi” del sito www.vinoesapori.it
Attualmente, l’aliquota combinata delle due tasse nello Stato di New York è pari al 4% del prezzo di vendita; tuttavia, un’ulteriore aliquota viene applicata dalle diverse municipalità, portando l’aliquota complessiva applicabile fino ad un massimo di 8.875%. Le imprese, ammesse al programma, sono autorizzate a presentare apposita richiesta alle autorità fiscali statali per ottenere un credito d’imposta o un rimborso per le tasse versate in relazione a prodotti o servizi utilizzati nell’ambito delle attività imprenditoriali, svolte nelle aree a regime “tax free”. 5) Tasse immobiliari Le locazioni di beni immobili, situati nelle aree a regime “tax free”, a soggetti autorizzati ai sensi del programma a svolgere attività imprenditoriali in loco, sono esenti dal versamento delle relative tasse immobiliari statali. 6) Imposta sul reddito delle persone fisiche I dipendenti di un’impresa, autorizzata ad operare in un’area a regime “tax free”, pos-
sono beneficiare, per i primi 5 anni dalla loro assunzione, della totale esenzione fiscale, statale e locale, sui propri redditi. Per i successivi 5 anni, l’esenzione è, invece, sottoposta a dei limiti, legati al livello di retribuzione, previsto per i dipendenti ed al loro stato di famiglia: - $ 200.000 annui, per i dipendenti celibi/ nubili, - $ 250.000, per coloro che risultano essere coniugati - e $ 300.000, per coloro che, invece, presentano la dichiarazione congiunta con il proprio coniuge. Il regolamento prevede, tuttavia, che ogni anno, all’interno dello Stato, non possano essere più di 10.000 i dipendenti ammessi a beneficiare dell’esenzione fiscale di cui sopra. Questo, naturalmente, non vuole, in nessun modo, costituire un limite alle facoltà di ciascun’azienda di assumere quanti più dipendenti desideri; di questi, però, solo una percentuale potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali illustrate nel presente paragrafo.
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Avv. Stefano Linares
Bank Payment Obligation
IL SUO FUNZIONAMENTO OPERATIVO
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero A completamento dell’articolo inserito nella newsletter numero 193 “Bank Payment Obligation: nuovo strumento di regolamento per gli operatori del commercio internazionale” si riporta un approfondimento tecnico in merito al funzionamento operativo. Come già visto nell’articolo pubblicato sul numero 193 di Newsmercati, per utilizzare la BPO è necessario che il venditore e il compratore siano d’accordo nell’utilizzare tale strumento nell’ambito dell’accordo commerciale sottostante, definendo, ad esempio, i “Payment Terms” come segue: “Irrevocable Bank Payment Obligation, Settlement by Payment or, Settlement by Deferred Payment Undertaking and payment at maturity. Deferred payment terms: x days after sight or after date of... Date on which the Bank Payment Obligation must be notified to seller: x days before date of shipment/other.“. Il compratore, inoltre, deve avere un accordo in essere con una banca disponibile ad agire come “Obligor Bank” e ad emettere una BPO. La banca del venditore e la banca del compratore devono, infine, supportare la gestione di una BPO per la ricezione e l’invio dei dati utilizzando la stessa Transaction Matching Application “TMA” (ad es. la SWIFT Trade Service Utility platform “TSU”) e aderendo alla messaggistica ISO 20022 TSMT. Proviamo ora a comprendere il funzionamento operativo di una BPO.
LA MESSAGGISTICA ISO 20022 TSMT I messaggi ISO 20022 sono un set di standard sviluppato da ISO (International Organization for
Standardization) per essere utilizzati dal sistema finanziario. Tali messaggi sono organizzati per area di business, ognuno dei quali identificato da 4 caratteri i quali, per il Trade Service Management, sono identificati dalla sigla “TSMT”. Lo standard ISO 20022 TSMT specifica - il formato dei “Data Sets” (Commercial/Transport/Insurance/Certificate/Other certificate) che le “Involved Banks” (le banche coinvolte in una operazione di BPO) inseriscono, in riferimento ad una operazione commerciale sottostante, nella TMA (Transaction Matching Application) - e il formato dei relativi messaggi TSMT che vengono scambiati fra le “Involved Banks”. Attualmente, sono 50 i messaggi ISO 20022 TSMT ufficialmente registrati, di cui solo 19 sono definiti dalle URBPO ICC. Per visualizzarli clicca qui. I messaggi ISO 20022 TSMT coprono le seguenti aree: - The establishment of a transaction (Baseline) - The matching of Data Sets - The amendment of a transaction (Baseline) - The acceptance/rejection of mismatches - Reports on status and activity I messaggi ISO 20022 pubblicati sul sito ISO, sono stati ideati esclusivamente per consentire lo scambio di dati e messaggi fra la TMA e le “Involved Banks”. Ciò in quanto non sono previsti né messaggi né canali standard per supportare lo scambio di dati e messaggi fra le controparti commerciali e le rispettive banche, che possono comunicare secondo metodologie e strumenti condivisi. Alcune controparti potrebbero, comunque, decidere di utilizzare la messaggistica ISO 20022 TSMT per comunicare con le loro banche, utilizzando un subset adattato dei messaggi.
LA TRANSACTION MATCHING APPLICATION O TMA Le banche interessate a sviluppare business utilizzando la BPO sono tenute ad aderire ad una stessa TMA (ad es. la SWIFT Trade Service Utility platform “TSU”). Solitamente l’adesione alla TMA è ristretta alle sole istituzioni finanziarie e sarà il gestore della TMA a definirne i relativi criteri di adesione. Si segnala che una TMA dovrà conserva-
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re tutti i messaggi inviati e ricevuti che potrebbero essere utilizzati come prove in caso di dispute. I campi minimi richiesti per aprire una Baseline sono i seguenti: - Transaction reference - Purchase Order reference - Buyer name and country - Buyer’s Bank BIC - Seller’s name and country - Seller’s Bank BIC - Goods: quantity and amount per line item - Payment terms - Data Sets (Commercial/Transport/Insurance/Certificate/Other certificate) - Submitting Bank BIC - BPO (opzionale): Obligor Bank - Recipient Bank - Amount – Percentage – The charges percentage - Expiry date - Applicable Law – Payment Terms - Settlement Terms; - Contact person (either Buyer’s Bank or Seller’s Bank) Una “Established Baseline” dovrà anche segnalare se le spedizioni parziali sono consentite o proibite. Una volta che la “Baseline” è stata “established”, la eventuale BPO, che può essere aggiunta “at any time”, diventa operativa ed irrevocabile. Una “Established Baseline” può contenere più di una BPO. In riferimento alla messaggistica ISO 20022 TSMT, ci sono 5 tipologie di “Data Sets” che possono essere inseriti in una TMA per la relativa comparazione nella “Baseline”. Le tipologie sono le seguenti: - Commercial, Dati estratti dalla fattura commerciale: * Transaction reference * Commercial Data Set Identifier * Invoice number and Issue date * Purchase Order reference * Buyer name and country * Buyer’s Bank BIC * Seller’s name and country * Seller’s Bank BIC * Payment terms * Goods: quantity and amount per line items * Settlement terms: Identification of Creditor Account - Transport, Dati estratti dal documento di trasporto: * Transport Data Set Identifier * Consignor: name and country * Transport document reference and date of issue * Proposed or Actual Shipment Date
*
Transport: at least one Port of Origin and one Destination * Purchase Order reference - Insurance, Dati estratti dalla polizza o dal certificato assicurativo: * Insurance Data Set Identifier * Issuer of Insurance Policy: name and country * Issue date * Insurance document reference * Insured Amount * Assured party: BIC or name and address * Claims payable at - Certificate, Dati estratti dai certificati: * Certificate Data Set Identifier * Certificate identification * Certificate type * Certified characteristics * Issuer of certificate: name and country * Issue date - Other certificate, Dati estratti dai certificati: * Certificate Data Set Identifier * Certificate identification * Certificate type * Issuer of certificate: name and country * Issue date Per completezza, si segnala che è possibile utilizzare i dati estratti dai documenti per la relativa comparazione di più “Baseline”. I dati di una singola fattura, pertanto, potrebbero essere utilizzati per la relativa comparazione per più transazioni. In alcune circostanze la banca del venditore potrebbe essere interessata, magari per chiedere l’emissione di una BPO in un momento successivo, a inserire i “Data Sets” per il relativo matching nella TMA, evitando che il relativo output sia visibile alla banca del compratore. Tale obiettivo può essere raggiunto inserendo i “Data Sets” in modalità “pre-match”. In tal caso, la TMA invierà un “Data Match Report” solo alla banca del venditore e lo status della transazione rimarrà invariato. Pare opportuno segnalare che oltre alle ICC rules (URBPO) e agli standard ISO (ISO 20022 TSMT) esistono altre “rules” che si riferiscono a ogni TMA. Per esempio l’indicazione se un messaggio deve essere obbligatorio o opzionale, se un dato può essere inserito con un codice o con un testo, se un matching di dati deve essere “strictly” o “loosely”: - “Strictly” significa che il contenuto di un campo, carattere per carattere, deve corrispondere esattamente al dato richiesto; - “Loosely” significa che i caratteri minuscoli o maiuscoli, gli spazi o la punteggiatura non saranno presi in considerazione per il matching dei dati e tutti i caratteri non alfa-
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betici o numerici saranno considerati come punteggiatura.
BPO: APRIRE UNA BASELINE Per aprire una Baseline, le banche del compratore e del venditore devono inviare una “Initial Baseline Submission” alla “TMA”. Una “Initial Baseline Submission” conterrà i dati relativi alla transazione sottostante come indicati dal venditore e dal compratore e la compilazione della “Payment Obligation Segment” per l’emissione della BPO. Se, ad esempio, la banca del compratore inserisce la “Initial Baseline Submission” la TMA invierà un “Full Push Through Report” alla banca del venditore. Se quest’ultimo è d’accordo con i relativi contenuti, richiederà alla sua banca di riproporre la Baseline contenente il “Full Push Through Report” alla TMA. La TMA reinvierà il “Full Push Through Report” alla banca del compratore. La TMA invierà poi la “Baseline Match Report” ad entrambe le banche indicando “zero mismatches.” Nell’ambito di una “Established Baseline” con BPO, possono verificarsi tre distinte situazioni: - la Buyer’s Bank è la sola Obligor Bank; - una Obligor Bank, diversa dalla Buyer’s Bank, è la sola Obligor Bank; - più di una Obligor Bank che può includere la Buyer’s Bank.
LA MODIFICA DI UNA BPO L’art. 11 della URBPO ICC riporta che solo la banca del compratore o la banca del venditore possono richiedere una modifica o accettare una richiesta di modifica di una “Established Baseline”. Qualsiasi proposta di modifica deve essere accettata integralmente o rifiutata. Non è possibile accettare parzialmente una “Baseline Amendment”. Inoltre se una “Baseline” in cui la Obligor Bank non è la Buyer’s Bank viene modificata, la TMA invierà alla Obligor Bank un “Full Push Through Report” e un “Delta Report”. In questo caso, la Obligor Bank è tenuta a rispondere inviando o un “Role and Baseline Acceptance message” o un “Role and Baseline Rejection message”. In quest’ultimo caso, la Baseline rimane invariata e la banca del compratore e la banca del venditore possono o continuare a lavorare con la “Established Baseline” precedente o proporre ulteriori modifiche (per esempio chiedendo di modificare la Obligor Bank) oppure concordare la chiusura della transazione.
FULFILLING A BPO Effettuata la spedizione delle merci, il venditore invierà i “Data Sets” richiesti alla Recipient Bank
(o alla Submitting Bank scelta dalla Recipient), con modalità da condividere con la stessa. La Recipient Bank inserisce i dati nella TMA (sempre con messaggio TSMT) che provvederà a una comparazione automatica dei “Data Set Submission” contro la “Established Baseline” per determinare “a data match” o “data mismatch”. Una “Established Baseline” deve definire una data di scadenza per l’inserimento dei “Data Sets” e tutti i “Data Sets” richiesti da una “Established Baseline” devono essere ricevuti dalla “TMA” non più tardi delle 23:59:59 UTC/GMT della relativa data di scadenza della BPO. Con un “data match” nasce l’impegno al pagamento della BPO in accordo con i termini di pagamento indicati nella “Payment Obligation Segment” della “Baseline” e il venditore invierà i documenti originali al cliente. Con un “data mismatch”, la TMA invia una notifica a tutte le “Involved Bank”. In tal caso la banca del compratore, può decidere se accettare o rifiutare i “Data Mismatch”. Solitamente l’accettazione dei “Data Mismatch” si rileva dopo il confronto col compratore e la ricezione dell’accordo del compratore all’accettazione dei “mismatches”. Se la Obligor Bank è una banca diversa dalla banca del compratore, “they will be required to separately agree to continue with their obligation should the Buyer’s Bank agree to the data mismatch acceptance of the buyer”.
DATA MATCH ON DATA SET SUBMISSION Con il matching dei dati, la TMA invia un “Data Set Match Report” con “zero mismatches” alle “Involved Bank”. Si possono rilevare tre distinte situazioni: - La banca del compratore è l’unica Obligor Bank, tale banca deve pagare a vista o assumere un impegno di pagamento differito secondo i termini riportati nel “Payment Obligation Segment” della “Established Baseline”. - La Obligor Bank è diversa dalla banca del compratore: la Obligor Bank, deve pagare a vista o assumere un impegno di pagamento differito secondo i termini riportati nel “Payment Obligation Segment” della “Established Baseline”. * Presenza di più di una Obligor Bank, che può includere la banca del compratore. Ciascuna Obligor Bank deve pagare a vista o assumere un impegno di pagamento differito secondo i termini riportati nel “Payment Obligation Segment” del-
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la “Established Baseline”, in relazione al proprio impegno.
DATA MISMATCH ON DATA SET SUBMISSION Con un “data mismatch” si possono rilevare tre distinte situazioni: - 1a situazione: La banca del compratore è la sola Obligor Bank Il Data Set Match Report segnala Data Mismatch. La banca del compratore, può decidere se accettare o rifiutare i “Data Mismatch”. Solitamente l’accettazione dei “Data Mismatch” si rileva dopo il confronto col compratore e la ricezione dell’accordo del compratore all’accettazione dei “mismatches”. In caso contrario, la Recipient Bank (o la Submitting Bank) dovrebbero reinserire dati corretti (if that is the reason for the Data Mismatch). Se la banca del compratore accetta i “Data Mismatch”, invia un messaggio di “Mismatch Acceptance” alla TMA (che lo invia alla Recipient Bank) e la BPO è dovuta. Se la banca del compratore decide di non accettare i “Data Mismatch” invia un “Mismatch Rejection” alla TMA che lo notifica a tutte le “involved banks”. - 2a situazione: Una Obligor Bank, diversa dalla banca del compratore, è la sola Obligor Bank Il “Data Set Match Report” segnala “Data Mismatch”. La banca del compratore, può decidere se accettare o rifiutare i “Data Mismatch”. Solitamente l’accettazione dei “Data Mismatch” si rileva dopo il confronto col compratore e la ricezione dell’accordo del compratore all’accettazione dei “mismatches”. In caso contrario, la Recipient Bank (o la Submitting Bank) dovrebbero reinserire dati corretti (if that is the reason for the Data Mismatch.) Se la banca del compratore decide di accettare i “Data Mismatch”, invierà un messaggio di “Mismatch Acceptance” alla TMA, che notificherà il messaggio a tutte le “involved banks”. In questo caso, la Obligor Bank potrà confermare il suo impegno a pagare la BPO in relazione ai termini stabiliti inviando un “Role and Baseline Acceptance” alla TMA che lo notificherà a tutte le “involved Banks”. La BPO è ora dovuta. Se la banca del compratore accetta i “Data Mismatch” e la “Obligor Bank” decide di rifiutare i “Data Mismatch”, la Obligor Bank
invierà una messaggio di “Role and Baseline Rejection” alla TMA che lo notificherà a tutte le banche coinvolte. In questo caso, la banca del compratore e la Recipient Bank devono decidere il da farsi. La banca del compratore potrebbe essere d’accordo nel pagare o assumere un impegno di pagamento a scadenza o le banche possono modificare la “Established Baseline” per eventualmente sostituire la Obligor Bank che sarà d’accordo nell’accettare i “Data Set Submission” nonostante i “mismatches”. Se la banca del compratore decide di rifiutare i “Data Mismatch”, invierà un messaggio di “Mismatch Rejection” alla TMA che lo notificherà a tutte le “Involved Banks”. - 3a situazione: Più di una Obligor Bank e la buyer’s bank è anche una Obligor Bank La banca del compratore, (come Obligor Bank) può accettare i “Data Mismatch” inviando un messaggio “Mismatch Acceptance” alla TMA, che lo notificherà a tutte le “Involved Banks”. Ogni ulteriore Obligor Bank dovrà inviare un “Role and Baseline Acceptance” alla TMA per accettare il loro ruolo nella “Established Baseline.”. La TMA notificherà il messaggio a tutte le “Involved Banks” Quando la “Baseline Acceptance Notification” per una Obligor Bank è inviato dalla TMA, la BPO è dovuta. Quando un “Role and Baseline Acceptance Notification” è inviato dalla TMA ciascuna Obligor Bank “agrees to pay or incur a deferred payment undertaking” secondo i termini specificati “Payment Obligation Segment” della “Established Baseline”. Se invece, la banca del compratore intende rifiutare i “Data Mismatch”, invierà un “Mismatch Rejection message” alla TMA. In questo caso la TMA la Baseline rimarrà “unchanged” con lo status “active”. Se la banca del compratore continua ad accettare i mismatches e le ulteriori Obligor Banks non intendono accettare di onorare la propria BPO, è decisione del compratore stabilire come la transazione debba essere conclusa. Si segnala che i “mismatches” possono essere accettati in toto o rifiutati. Non è possibile accettare alcuni mismatches e rifiutarne altri. Come abbiamo già segnalato, una singola transazione TMA può contenere più BPOs. In questo caso, l’ammontare dovuto da ogni Obligor Bank è proporzionale alla sua quota sul totale dell’ammontare della BPO. Di seguito si riporta un esempio:
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- Established Baseline: Euro 100,00 - Banca 1 emette una BPO per Euro 10,00
 - Banca 2 emette una BPO per Euro 70,00 Dr. Domenico Del Sorbo
AMMONTARE
AMMONTARE DOVUTO ALLA RECIPIENT BANK DALLA BANCA 1
AMMONTARE DOVUTO ALLA RECIPIENT BANK DALLA BANCA 2
1a spedizione: Euro 30,00
30*(10/100) = 3 Euro
30*(70/100) = 21 Euro
2a spedizione: Euro 50,00
50*(10/100) = 5 Euro
50*(70/100) = 35 Euro
3a spedizione: Euro 20,00
20*(10/100) = 2 Euro
20*(70/100) = 14 Euro
Totale: Euro 100,00
Totale: Euro 10,00
Totale: Euro 70,00
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Internazionalizzazione. Referenti consolari a Trieste le diverse entità pubbliche e private del Friuli-Venezia Giulia e viceversa. Con tale accordo le parti contraenti hanno inteso offrire la possibilità di dar vita a nuove relazioni commerciali soprattutto a vantaggio delle imprese maggiormente orientate a svilupparsi sui mercati internazionali. Il Corpo consolare di Trieste raccoglie rappresentanze diplomatiche di circa 40 Stati, distinte fra consolati generali di carriera, consolati generali onorari titolari e consolati onorari titolari. Di seguito se ne riporta l’elenco con i nominativi dei consoli attualmente in carica. Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
ACCORDO FRA LA CCIAA DI UDINE E IL CORPO CONSOLARE DI TRIESTE PER LA COLLABORAZIONE ECONOMICA Si rende noto che il 20 aprile 2015 la CCIAA di Udine ha concluso un accordo con il Corpo consolare di Trieste, avente lo scopo di mettere a disposizione dei rappresentanti dei diversi consolati ivi presenti un’agevole e facilmente fruibile piattaforma istituzionale, per agevolare incontri economico-commerciali, contatti e collaborazioni con
(AdT)
CORPO CONSOLARE DI TRIESTE RAPPRESENTANZE CONSOLARI PAESE
NOME
COGNOME
Austria
Sabrina
Strolego
Belgio
Guido
Carignani
Botswana
Giancarlo
Polegato
Camerun
Massimiliano
Fabian
Canada
Primo
Di Luca
Cipro
Michael
Hatzakis
Colombia
Gaetano
Longo
Croazia
Emina
El Majzoub
Danimarca
Francesco
Slocovich
Eritrea
Bruno
Sulli
Finlandia
Guido
Valenzin
Francia
Christia
Leggeri
Gabon
Salvatore
Epifanio
Guatemala
Anna
Belci Illy
Kazakhstan
Luca
Bellinello
Lesotho
Ferruccio
Falconi
Libano
Chedid
Rahal
Liberia
Laura
Corrado
Mali
Gianfranco
Rondello
Malta
Alberto
Panizzoli
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CORPO CONSOLARE DI TRIESTE RAPPRESENTANZE CONSOLARI Monaco
Gesualdo
Pianciamore
Paesi Bassi
Giovanni
Cervesi
Perù
Alessio
Semerani
Portogallo
Adriano
Martinolli
Repubblica Ceca
Paolo
Petiziol
Repubblica Slovacca
Miljian
Todorovic
Romania
Cosmin
Dumitrescu
Romania
Mario
Polegato
Russia
Carlo
Dall’Ava
Serbia
Dragan
Kicanovic
Slovenia
Ingrid
Sergas
Spagna (VE)
Antonio
Simionato
Sudafrica
Leslie
Ferlat
Svezia
Francesco
Parisi
Turchia
Enrico
Samer
Ungheria
Anna
Rossi Illy
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Pagamenti ingannevoli per marchi e brevetti LA CCIAA SEGNALA RICHIESTE DI PAGAMENTO ANOMALE Attenzione alle richieste di pagamento ingannevoli. L’appello arriva dalla Camera di Commercio, che ripetutamente riceve segnalazioni da imprese e privati: in questo periodo, molti chiamano gli uffici camerali evidenziando che stanno ricevendo comunicazioni inviate da soggetti che richiedono il pagamento di importi per servizi resi nell’ambito di marchi e disegni e modelli, quali la pubblicazione, la registrazione o l’iscrizione nei repertori professionali. «In particolare - spiegano gli uffici della Cciaa - ci segnalano comunicazioni provenienti da società che offrono di registrare o rinnovare i rispettivi marchi. A tal fine, gli offerenti inviano delle proposte contrattuali o richieste di pagamento per importi elevati, utilizzando denominazioni anche confondibili con quelle della Camera di commercio o di altre organizzazioni ufficiali». Dalla Cciaa precisano che non esiste alcun lega-
me tra questi offerenti e la Camera di Commercio di Udine, né tanto meno l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Uibm). Di conseguenza, naturalmente, i versamenti richiesti in questo modo non sono obbligatori e gli uffici invitano le imprese alla massima cautela prima di sottoscrivere qualsiasi documento. «Ricordiamo - evidenziano - che le comunicazioni provenienti dalla Camera di commercio di Udine sono facilmente identificabili dall’utilizzo di carta intestata che riporta il logo e l’esatta denominazione dell’ente». Prima di effettuare pagamenti, gli Uffici invitano a consultare l’informativa pubblicata dall’Uibm, dall’Agenzia Uami (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno) e dalla Wipo (World Intellectual Property Organization), relativi alle fatture ingannevoli o indicati come “warning” o “misleading invoices” nei casi di Uami e Wipo. L’Ufficio Brevetti e Marchi è a disposizione degli interessati in caso di dubbi sulla provenienza di tali comunicazioni o per ulteriori informazioni al numero di telefono diretto 0432.273560, e-mail: brevetti@ud.camcom.it. Fonte: http://www.ud.camcom.it/
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(C)
Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: Unionalimentari
ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Deroga Danimarca Nitriti La Commissione Europea ha pubblicato la decisione 2015/826 relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne.
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Passaporto animali bovini Il Ministero della Salute ha pubblicato nota concernente l’abolizione dell’obbligo del rilascio passaporti per animali della specie bovina/bufalina. Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) Il Ministero della Salute ha pubblicato nota concernente la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue). Movimentazione animali sensibili verso il territorio nazionale provenienti dalla Sardegna. Linee guida EXPO Il Ministero della Salute ha pubblicato le linee guida sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/329, recante deroga alle disposizioni dell’unione in materia di sanità pubblica e animale per quanto riguarda l’introduzione nell’unione europea di alimenti di origine animale destinati a Expo Milano 2015. Dichiarazione obbligatorie settore latte Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato decreto 7 aprile 2015 concernente le modalità di applicazione dell’articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari.
Certificati Sanitari specie bovina e suina La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che modifica l’allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda il formato dei modelli di certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione di animali delle specie bovina e suina. Peste suina africana La Commissione ha pubblicato la decisione che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. Linee guida EXPO Il Ministero della Salute ha pubblicato le linee guida sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/329, recante deroga alle disposizioni dell’unione in materia di sanità pubblica e animale per quanto riguarda l’introduzione nell’unione europea di alimenti di origine animale destinati a Expo Milano 2015. Metodi analisi prodotti agricoli La Commissione ha pubblicato il reg. 2015/824 che modifica il regolamento (CE) n. 900/2008 che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l’applicazione del regime d’importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
COMMERCIO Prodotti Originari UE Albania La Commissione ha pubblicato la decisione n. 1 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Albania che sostituisce il protocollo n. 4 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa. UE/Danimarca Il Comitato Misto UE/Danimarca ha pubblicato la decisione che sostituisce il protocollo n. 3 dell’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle
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21 aprile 2015
GOOGLE MOBILEGEDDON il giorno del giudizio per i siti mobili
Ancora un sito illeggibile sullo smartphone !#??#!!!!! Ma non lo sanno che adesso Google penalizza i siti che non sono ottimizzati per smartphone?
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Isole Fær Øer, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2015/844]. The Extraordinary Italian Taste Made in Italy, Mipaaf: presentato segno unico distintivo agroalimentare “The extraordinary italian taste” Martina: operazione di sistema per sostenere export agroalimentare. Obiettivo 50 miliardi nel 2020.
ETICHETTATURA Relazione Indicazione Origine alimenti di cui all’art. 26, punto 5, del Reg. 1169/2011 E’ stata pubblicata la relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento. Relazione indicazione origine alimenti di cui all’art. 26, punto 5 e 6 reg. 1169/2011 E’ stata pubblicata la relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio relativa all’indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza per il latte, il latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e i tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili.
NORMATIVA COMUNITARIA Fondo Europeo Agricolo La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Fondo Europeo Agricolo La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Prodotti Ittici La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/812 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio,
e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio. Esportazione Stati Uniti d’America Il Ministero della Salute ha pubblicato nota n. 19895 concernente l’esportazione di prodotti a base di carne suina verso gli Stati Uniti d’America.
VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Indagine Acrilammide negli alimenti Il Ministero della Salute ha pubblicato nota 22778 del 3 giugno 2015 concernente i risultati del monitoraggio sulla presenza di acrilammide negli alimenti, anno 2014. Sostanze chimiche REACH La Commissione ha pubblicato il regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). oOo
DATI DI MERCATO 20a, 21a E 22a SETTIMANA 2015 (DALL’11 AL 17, DAL 18 AL 24 E DAL 25 AL 30 MAGGIO 2015) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; riso; semi oleosi; suini. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo
RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di
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alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione.
che, di cui 10 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Nessuna allerta avviata dall’Italia.
Dati relativi alla settimana n. 22, dal 25 al 31 maggio 2015 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 35 notifi-
Per ogni ulteriore informazione le Imprese interessate possono rivolgersi all’Ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia dell’Associazione.
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Autotrasporto Germania. Salario minimo garantito APERTURA DI UNA PROCEDURA D’INFRAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA Con comunicato stampa del 19 maggio 2015, la Commissione europea ha reso nota l’apertura di una procedura d’infrazione nei confronti della Germania a proposito della cosiddetta legge sul salario minimo che dal 1° gennaio 2015 si applica anche ai trasporti internazionali con origine/ destino in territorio tedesco e a quelli di cabotaggio; i trasporti di transito, invece, erano stati temporaneamente esclusi da queste disposizioni a partire dal successivo mese di febbraio, in attesa che la Commissione U.E. prendesse posizione sul provvedimento dopo le rimostranze di alcuni Stati membri dell’Unione europea (v., da ultimo, Apinforma n. 3/2015, p. 68). La Commissione, pur condividendo l’introduzione di un salario minimo, giudicata in linea con la politica sociale comunitaria, reputa, tuttavia, che
l’applicazione a tutti i trasporti di transito e ad alcune operazioni di trasporto internazionale, limiti la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione delle merci, generando ostacoli amministrativi sproporzionati che impediscono al mercato interno di funzionare correttamente. A giudizio della Commissione, la tutela sociale dei lavoratori e della concorrenza possono essere salvaguardate con altre misure più proporzionate, che non penalizzino la libera circolazione dei beni e servizi. Peraltro, il comunicato stampa evidenzia che questa decisione non pregiudica le eventuali iniziative in materia che la Commissione intende adottare entro la fine di quest’anno, ad esempio all’interno del pacchetto mobilità del lavoro. Le autorità tedesche hanno ora due mesi di tempo per rispondere alle osservazioni della Commissione; nel frattempo, salvo decisione contraria presa dalla Germania, la normativa prosegue ad applicarsi. Considerata l’interesse e la brevità del comunicato, se ne riporta integralmente il testo tradotto in lingua italiana, mentre per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
“Trasporti: la Commissione avvia una procedura d’infrazione in merito all’applicazione della legge sul salario minimo tedesco al settore dei trasporti” “La Commissione europea ha deciso in data odierna di avviare una procedura d’infrazione contro la Germania, per quanto riguarda l’applicazione della legge sul salario minimo per il settore dei trasporti. Dopo uno scambio di informazioni con le autorità tedesche e una valutazione giuridica approfondita delle misure tedesche, la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora alla Germania. Questo costituisce il primo passo della procedura d’infrazione.” “Pur sostenendo pienamente l’introduzione di un salario minimo in Germania, la Commissione ritiene che l’applicazione della legge sul salario minimo per tutti i trasporti che toccano il territorio tedesco limita la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione delle merci in modo sproporzionato.” “In particolare, l’applicazione delle misure tedesche sul transito e su alcune operazioni di trasporto internazionale non può essere giustificata a parere della Commissione, in quanto crea ostacoli amministrativi sproporzionati, che impediscono al mercato interno di funzionare correttamente. La Commissione ritiene che misure più proporzionate siano a disposizione per salvaguardare la tutela sociale dei lavoratori e per garantire una concorrenza leale, pur consentendo la libera circolazione di beni e servizi.” “Quali sono le prossime tappe: le autorità tedesche hanno ora due mesi per rispondere agli argomenti addotti dalla Commissione nella lettera di messa in mora.” “La lettera di costituzione in mora della Commissione riguarda solo il caso specifico della legge tedesca e non pregiudica le ulteriori iniziative che la Commissione può adottare per chiarire le regole, per esempio nel contesto del pacchetto mobilità del lavoro in programma per l’adozione entro la fine dell’anno.”
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“Sfondo” (sic) “La Commissione sostiene l’introduzione del salario minimo in Germania, che è in linea con l’impegno della politica sociale di questa Commissione. Tuttavia, in quanto custode dei trattati, la Commissione deve anche garantire che l’applicazione delle misure nazionali sia pienamente compatibile con il diritto comunitario; in particolare la direttiva sul distacco dei lavoratori (direttiva 96/71 / CE), in materia di trasporti e il principio del trattato di libertà prestazione dei servizi, la libera circolazione delle merci, e tenuto conto del principio di proporzionalità.” “La Germania è il 22° paese in Europa che ha introdotto un salario minimo. La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2015. Il salario minimo tedesco è fissato a € 8,50 per ora. La legge si applica anche alle società al di fuori della Germania, che forniscono servizi in Germania. Le aziende al di fuori Germania di alcuni settori, compresi i trasporti, hanno l’obbligo di informare le autorità doganali tedesche attraverso forme specifiche fornite dalle autorità tedesche. Le autorità doganali tedesche sono competenti per il controllo dell’esecuzione di tali notifiche. Le san-zioni per la violazione di tali obblighi di notifica possono essere elevate: da 30.000 € e € 500 000, nel caso in cui la retribuzione versata non sia conforme con la norma tedesca.” “IP / 15/5003” “Strasburgo, 19 maggio 2015”
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Autotrasporto. Pedaggi in Germania AMPLIATA LA RETE STRADALE SOGGETTA A PEDAGGI
In ordine al pedaggio applicato in Germania ai veicoli di massa complessiva superiore alle 12 t, compresi, naturalmente i veicoli per il trasporto di cose, dopo le decisioni adottate dal Governo tedesco nel marzo 2015 si ha che: - dal 1° luglio 2015 il pedaggio viene esteso ad altri 1.100 km di strade di grande comunicazione a quattro corsie, che vanno ad aggiungersi ai 1.135 km attuali sui quali è in vigore dall’agosto 2012;
- dal 1° ottobre 2015 la soglia di esenzione del pedaggio scenderà a 7,5 t; inoltre, verranno applicati nuovi criteri di determinazione del pedaggio che terranno conto dei costi dell’inquinamento, della congestione e del numero di assi; criteri che potrebbero penalizzare i veicoli a 3 e a 4 assi rispetto ai veicoli a 5 assi. Dettagliate informazioni sulla rete sottoposta a pedaggio e sui nuovi importi in vigore dal 1° ottobre 2015, sono disponibili sul sito web della Toll Collect, raggiungibile al seguente indirizzo: www.toll-collect.de/en/toll_collect/unternehmen/meldungen/detailsseite_news_4995. Una carta in piccola scale delle vie di comunicazione soggette a pedaggio, aggiornata al 1° luglio 2015, può essere anche richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)