NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 10 31 maggio 2017
IN PRIMO PIANO ORGANIZZAZIONE
DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 10 31 maggio 2017
Sommario La rateizzazione di Unico 2017 FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
8
Rimborso spese cellulare
11
Rimborso accise II trimestre
12
SISTRI
13
INAIL
14
CONAI
16
Adottato il Piano Paesaggistico Regionale
17
WebGis per consultare il Piano Paesaggistico Regionale
18
Contributi per sistemi di sicurezza nelle abitazioni
19
SCEGLI LA DIREZIONE GIUSTA GIUSTO PESO PER LA TUA AZIENDA, PER I TUOI CLIENTI
SOVRAPPESO
PERDITA DI GUADAGNO
SOTTOPESO SANZIONI LEGALI
Bilance Ponderali omologate per un giusto peso-etichettatura
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ORGANIZZAZIONE
Riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2016
20
Documento unico di circolazione
23
Manovra correttiva 2017 e autotrasporto
25
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
28
Immatricolazione, revisione e controlli di veicoli industriali
29
Legislazione alimentare
33
Canone di locazione immobili urbani
36
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
La rateizzazione di Unico 2017 DOPO LA PROROGA RIDISEGNATO IL CALENDARIO
LA PROROGA Il D.L. 193/2016 ha ridefinito i termini di versamento delle imposte relative alle dichiarazioni annuali, tali modifiche ridefiniscono anche il calendario dei versamenti rateizzati. Come noto (Apinforma 9/2017) il nuovo termine di versamento delle imposte è slittato dal 16 giugno al 30 giugno. I contribuenti che intendono utilizzare l’ulteriore proroga di trenta giorni che prevede la maggiorazione dello 0,40%, avranno tempo fino al 31 luglio (il 30 cade di domenica) per effettuare il versamento. I termini di cui sopra oltre a riguardare l’Irpef, l’Ires e l’Irap interessano anche altri tributi legati al modello Unico come la cedolare secca, l’Ivie, l’Ivafe nonché il diritto camerale. I contribuenti interessati alla proroga potranno versare, senza alcuna maggiorazione, quanto dovuto al fisco entro il 6 luglio. Il differimento interessa anche le persone fisiche che aderiscono al regime dei minimi con il forfait del 5% oppure al regime forfetario con la tassazione del 15%.
LA RATEIZZAZIONE Ai contribuenti è riconosciuta la possibilità di rateizzare il versamento delle imposte legate al modello Unico. La rateazione non deve riguardare necessariamente tutte le imposte dovute a titolo di saldo e primo acconto. Ciò significa che il contribuente ha più opzioni a disposizione, può scegliere senza vincoli l’imposta che intende rateizzare e quella che desidera pagare in un’unica soluzione, può ad esempio decidere di rateizzare il saldo e non l’acconto o viceversa e può scegliere un numero di rate diverse per imposte a saldo e in acconto. E’ tuttavia consigliabile scegliere un’unica modalità di rateizzazione con riferimento a tutti gli importi do-
vuti, per evitare inconvenienti in sede di controllo dei pagamenti effettuati. Le rate devono essere tutte di importo uguale e il loro pagamento deve essere in ogni caso completato entro il mese di novembre. Sulle somme oggetto di rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura annua del 4%. Gli interessi decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine entro il quale deve essere eseguito il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. In ogni caso, la prima rata deve essere versata entro il citato termine, mentre le rate successive non hanno subito modifiche e pertanto vanno pagate entro il giorno 16 di ciascun mese per le società di capitali, per le società di persone e per le persone fisiche titolari di partita IVA ed entro l’ultimo giorno di ogni mese per le persone fisiche non titolari di partita IVA. In caso di compensazione di debiti con crediti di Unico, se i crediti sono maggiori dei debiti, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta. Se invece i debiti sono superiori ai crediti, la maggiorazione si applica sulla sola differenza. L’importo degli interessi si calcola in maniera forfetaria a partire dalla seconda rata, applicando il tasso risultante dalla seguente formula: ixt 360 dove: i = tasso di interesse annuo (4%); t = numero dei giorni calcolato secondo il metodo commerciale (un mese = 30 giorni), che intercorre fra la data di scadenza della prima rata e quella di scadenza della seconda (a prescindere, quindi, dal giorno dell’effettivo pagamento) con arrotondamento alla seconda cifra decimale. Le rate successive alla seconda andranno maggiorate di un ulteriore 0,33% mensile a prescindere dalla data di pagamento della rata. Gli interessi per la rateizzazione vanno indicati separatamente sul Mod. F24 con il relativo codice tributo: - 1668 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nella Sezione Erario;
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- 3805 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nella Sezione Regioni; - 3857 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nelle Sezione IMU ed Altri Tributi Locali. In caso di versamento rateale, gli importi (sia delle imposte che degli interessi) non vanno indicati in unità di Euro, ma in centesimi con arrotondamento per eccesso o per difetto secondo che la ter-
za cifra decimale sia superiore o meno a quattro. Per ogni rata successiva alla seconda, il tasso di interesse andrà maggiorato di uno 0,33% secondo la seguente formula:
4% x
30 --------
= 0,33%
360
CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA CONTRIBUENTI CON ESERCIZIO COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE E NON INTERESSATI AGLI STUDI DI SETTORE VERSAMENTO PRIMA RATA ENTRO IL 30 GIUGNO 2017
VERSAMENTO PRIMA RATA CON + 0,40 AL 31 LUGLIO 2017
RATA
SCADENZA
INTERESSI %
SCADENZA
INTERESSI %
1
30 giugno
0
31 luglio
0
2
31 luglio
0,33
31 agosto
0,33
3
31 agosto
0,66
2 ottobre
0,66
4
2 ottobre
0,99
31 ottobre
0,99
5
31 ottobre
1,32
30 novembre
1,32
6
30 novembre
1,65
Si ricorda che il 30 settembre è festivo. CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA CONTRIBUENTI CON ESERCIZIO COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE VERSAMENTO PRIMA RATA ENTRO IL 30 GIUGNO 2017
VERSAMENTO PRIMA RATA CON + 0,40 AL 31 LUGLIO 2017
RATA
SCADENZA
INTERESSI %
SCADENZA
INTERESSI %
1
30 giugno
0
31 luglio
0
2
17 luglio
0,18
21 agosto
0,18
3
21 agosto
0,51
18 settembre
0,51
4
18 settembre
0,84
16 ottobre
0,84
5
16 ottobre
1,17
16 novembre
1,17
6
16 novembre
1,50
ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE Nei casi in cui si debba procedere all’adeguamento dei ricavi o compensi alle risultanze degli studi di settore, si deve versare: - la maggiore Iva dovuta entro il 30 giugno o entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%; - la maggiorazione del 3% se la differenza tra
i calcoli di GERICO e quelli contabilizzati sia superiore al 10% dei ricavi o compensi contabilizzati. Quest’ultimo versamento può essere differito al 31 luglio versando la maggiorazione dello 0,40%, ma non può essere rateizzato
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(PZ)
Rimborso spese cellulare LE ENTRATE CHIARISCONO IL TRATTAMENTO FISCALE
Con Risoluzione del 20 giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all’utilizzo, da parte del dipendente, del telefono cellulare per finalità sia aziendali che private. In particolare, la società istante proponeva di forfetizzare il rimborso di tutte le spese sostenute, nella misura del 50%, ritenendo che quest’ultimo non concorresse a determinare il reddito del lavoratore dipendente, soddisfacendo un interesse prevalentemente aziendale. Contrariamente all’opinione della società istante, l’Agenzia ha invece concluso che il predetto rimborso forfettario contribuisce alla determinazione del reddito del lavoratore, nel rispetto del principio di onnicomprensività in base al quale: “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto
di lavoro”, costituiscono reddito imponibile per il dipendente (articolo 51, comma, 1, Tuir). L’Agenzia ha evidenziato che le spese rimborsate forfettariamente al lavoratore rimangono escluse dalla base imponibile, solo se ciò sia stato previsto espressamente dal Legislatore; in caso contrario, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi e documentalmente accertabili, onde evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Pertanto - conclude l’Agenzia - la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società istante rimborsa forfettariamente al dipendente, non supportato da elementi e parametri oggettivi (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.), nel silenzio del Legislatore non può escludersi dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente. L’Agenzia ha inoltre messo in dubbio il collegamento tra l’uso del cellulare e l’interesse del datore di lavoro, tenuto conto che il contratto del servizio di telefonia e traffico dati era stato stipulato dal dipendente con una gestore da lui scelto, e non dal datore di lavoro che, limitandosi a concorrere al sostenimento dei costi, è rimasto estraneo al rapporto negoziale istaurato con il gestore telefonico. (C)
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Rimborso accise II trimestre LE DOMANDE VANNO PRESENTATE ENTRO IL 31 LUGLIO 2017 Con nota prot. 73833/RU del 22 Giugno 2017, l’Agenzia delle Dogane ha informato che in merito ai consumi di gasolio effettuati nel II trimestre 2017 (1° aprile/30 giugno 2017), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta di rimborso delle accise potrà essere presentata a partire dal 1° luglio fino al 31 luglio p.v. Tenuto conto del decreto legge n. 193/2016 (convertito con legge 225 del 1° dicembre 2016, in vigore dal 3 dicembre 2016), che ha fissato l’importo delle accise per il gasolio ad uso commerciale in € 403,22 per 1.000 litri di prodotto, l’importo rimborsabile per i consumi effettuati nel II trimestre di quest’anno ammonta ad € 214,18 per 1.000 litri di prodotto. In ordine alla compilazione della domanda, l’Agenzia delle dogane ha pubblicato sul proprio sito internet (https://www.agenziadoganemonopoli. gov.it/portale/dogane/operatore - sezione accise - benefici per il gasolio da autotrazione – benefici gasolio autotrazione II trimestre 2017), il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione; il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. In alternativa, all’ Ufficio delle
Dogane competente può essere consegnata la dichiarazione in formato cartaceo, unitamente al supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB) che ne riproduce il contenuto. Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. Peraltro, i crediti riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012 sono compensabili, anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. Ricordiamo inoltre che per i crediti di imposta da riportare sempre nel predetto quadro RU (compreso quello in esame sulle accise), il Decreto Legge 50/2017 ha ammesso l’utilizzo in compensazione con il mod. F24 solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In ordine ai crediti relativi ai consumi di gasolio del I trimestre 2017, l’Agenzia delle Dogane ha evidenziato che l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 dicembre 2018 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 giugno 2019. Infine, raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art. 75 D.P.R. 445/2000). (C)
PAG. 12 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 10 - 31 maggio 2017
SISTRI ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI TRANSFRONTALIERI ISCRITTI IN CATEGORIA 6 ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI Gli operatori transfrontalieri iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 6 possono
procedere all’iscrizione al SISTRI secondo le modalità standard previste per i trasportatori professionali (D.lgs. 152/06 art. 212 comma 5). Si precisa che gli anche gli operatori transfrontalieri esteri - iscritti all’Albo con identificativo estero (es. VAT) - possono effettuare l’iscrizione al SISTRI. Nella sezione documenti del SISTRI all’indirizzo www.sistri.it sono consultabili e scaricabili una serie aggiornata di manuali e guide operative.
PAG. 13 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 10 - 31 maggio 2017
(AB)
INAIL SEGHERIA SICURA - OPUSCOLO INFORMATIVO PER LAVORATORI DELLE AZIENDE DI PRIMA LAVORAZIONE DEL LEGNO Pubblicata dall’INAIL la nuova edizione dell’opuscolo informativo, dal taglio sintetico e di immediato recepimento, destinato ai Lavoratori delle aziende di prima lavorazione del legno (segherie).
Vengono descritte le modalità per svolgere l’attività in tutta sicurezza; in particolare, l’attenzione è focalizzata sulle principali macchine presenti in una segheria (segatronchi, scortecciatrice, intestatrice, refendino, multilame e refilatrice) nonché su un rischio trasversale a tutto il ciclo produttivo: l’esposizione a polveri di legno duro. Il manuale è consultabile e scaricabile dal sito dell’INAIL, sezione pubblicazioni, al seguente indirizzo: www.inail.it.
PAG. 14 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 10 - 31 maggio 2017
(AB)
CONAI
DIMINUISCE DAL 1° LUGLIO 2017 IL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER GLI IMBALLAGGI IN VETRO Il Consiglio di Amministrazione CONAI, sentito il parere del Consorzio Coreve, ha deliberato la diminuzione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in vetro. La riduzione sarà operativa a partire dal 1° luglio 2017. Tale variazione non avrà effetti sulle procedure forfettarie.
Il contributo per il vetro passerà dagli attuali 17,30 Euro/ton a 16,30 Euro/ton. Si tratta di un ulteriore segnale dell’impegno del sistema consortile ad ottimizzare le risorse ed a contenere i costi per le imprese Consorziate - produttrici e utilizzatrici di imballaggi – garantendo il ritiro dei rifiuti urbani di imballaggio sull’intero territorio nazionale ed il riconoscimento ai Comuni dei corrispettivi previsti dal vigente Accordo Quadro ANCI-CONAI. Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è a disposizione delle aziende il Numero Verde CONAI 800-337799.
PAG. 16 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 10 - 31 maggio 2017
(AB)
Adottato il Piano Paesaggistico Regionale FVG È POSSIBILE CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO EDILIZIA E TERRITORIO PER EVENTUALI OSSERVAZIONI In attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e della Convenzione europea del paesaggio, la Regione FVG ha adottato in via preliminare il Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG). Il PPR-FVG è uno strumento di pianificazione per la gestione del territorio nella sua globalità e nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, ideato con lo scopo di integrare la tutela e la valorizzazione del paesaggio nei processi di trasformazione territoriale, anche come leva significativa per la competitività dell’economia della regione e la qualità della vita dei cittadini. Alla redazione del Piano ha provveduto il Gruppo di lavoro composto da Regione FVG, Università degli Studi di Udine, UTI Carnia, Museo Friulano di Storia Naturale, Ente Regionale Patrimonio Culturale, in co-pianificazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali. Ai contenuti del Piano hanno contribuito tutti i cittadini attraverso l’Archivio delle segnalazioni on-line, istituzioni e portatori d’interesse. Il PPR-FVG si compone delle seguenti sezioni: - RELAZIONE GENERALE - B - NORME TECNICHE - B1 - SCHEDE ARCHEOLOGICHE DA B1 a UC3 - B1 - SCHEDE ARCHEOLOGICHE DA UC4 a U91 - B2 - ABACO MORFOTIPI - B3 - ABACO AREE DEGRADATE - B4 - POLI DI ALTO VALORE SIMBOLICO - B5 - SCHEDE UNESCO
PAG. 17 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2017
- C - AMBITI DI PAESAGGIO - D - BENI PAESAGGISTICI - E - RETI STRATEGICHE - G - VADEMECUM RETE ECOLOGICA - G - VADEMECUM Zone A e B - L - INDICATORI DI PIANO - TAVOLE DI PIANO - SCALA 150000 - TAVOLE DI PIANO - PARTE STATUTARIA - TAVOLE DI PIANO - PARTE STRATEGICA - TAVOLE DI PIANO - MOBILITÀ LENTA - TAVOLE DI PIANO - RETE ECOLOGICA Ora la Regione FVG intende avviare una fase di consultazione a cui faranno seguito l’adozione definitiva, la pubblicazione - al fine di acquisire formali osservazioni sul Piano ai sensi di legge - e la sua definitiva approvazione. A tal fine segnaliamo che alla pagina web http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestionerisorse-naturali/FOGLIA200/FOGLIA2/ nella sezione “Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”, è possibile scaricare gli elaborati adottati in via preliminare, i quali, pur nella loro completezza, saranno oggetto di revisione ai fini dell’adozione definitiva e hanno lo scopo di rendere noti i contenuti del PPR-FVG nel corso del suo divenire e di acquisire i pareri del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente. La nostra Associazione è stata chiamata a presentare le proprie valutazioni sul Piano nel corso dell’audizione che si terrà il 24 luglio prossimo. A tal proposito invitiamo le Imprese a segnalare al nostro Ufficio edilizia e territorio, che rimane in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore informazione, le osservazioni che pensano sia opportuno portare all’attenzione della IV Commissione del Consiglio regionale. (CS)
WebGis per consultare il Piano Paesaggistico Regionale LE CARTE TEMATICHE A CORREDO DEL PIANO SONO CONSULTABILI ON-LINE La Regione Friuli Venezia Giulia ha messo a punto e sta implementando il WebGis del Piano Paesaggistico Regionale. Professionisti, Enti Locali, Amministratori e tutti coloro che lavorano sul territorio e devono attuare le linee guida e gli indirizzi del Piano possono consultare ed estrapolare dati utili. Le carte tematiche a corredo del Piano sono consultabili on-line da subito, anche se parzialmente complete o in corso di elaborazione. È quindi possibile verificare quanto finora realizzato.
PAG. 18 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2017
I dati consultabili sono quelli costruiti secondo le regole validate dal Comitato Tecnico Paritetico. A regime, gli strati informativi relativi ai dati validati saranno scaricabili anche mediante il servizio WFS- WMF e gestibili con qualsiasi software Gis (Geomedia, QuantumGis, ...). Per accedere bisogna digitare: http://goo.gl/ ksw7PA Gli Associati possono contattare l’Ufficio edilizia e territorio dell’Associazione per ulteriori informazioni sullo strumento proposto dalla Regione; si suggerisce di verificare il programma consultando le aree conosciute per proporre eventuali osservazioni, tramite la nostra Associazione, al fine di segnalare eventuali inesattezze o imprecisioni agli uffici regionali che hanno costruito lo strumento informatico. (CS)
Contributi per sistemi di sicurezza nelle abitazioni GLI INTERESSATI DEVONO FARE DOMANDA AL COMUNE DI RESIDENZA La Regione ha reso noto che contribuisce alle spese sostenute dalle persone fisiche per l’installazione di sistemi di sicurezza presso la casa di abitazione (sistemi antifurto, antirapina, antintrusione, sistemi di videosorveglianza, porte e persiane blindate, grate e inferriate) ai sensi di quanto previsto dal Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza emanato annualmente dalla Giunta regionale. La spesa massima ammissibile è pari a € 3.000,00 (iva inclusa); non sono finanziabili interventi per spese inferiori a € 1.000,00 (iva inclusa). Il contributo massimo concedibile è pari al 50% della spesa sostenuta e quindi non può essere superiore a € 1.500,00 (iva inclusa) e inferiore a € 500,00 (Iva inclusa).
PAG. 19 - APINFORMA / Edilizia - numero 10 - 31 maggio 2017
Le domande possono essere presentate dalle persone fisiche che al momento della presentazione della domanda siano: - residenti da almeno 24 mesi in via continuativa nella Regione Friuli Venezia Giulia; - residenti in uno dei Comuni beneficiari dei finanziamenti regionali; - proprietari dell’immobile o della porzione di esso, adibiti a residenza del nucleo familiare del richiedente, sul quale realizzare l’intervento. Per i contributi previsti dal Programma 2017 gli interessati devono fare domanda al Comune di residenza dal 1° settembre 2017 al 31 ottobre 2017 per le spese sostenute, ossia pagate, dal 1° giugno 2017 al 31 ottobre 2017. Le domande devono essere presentate, secondo le indicazioni contenute nei siti web degli Enti beneficiari, dove sono pubblicati i bandi e i moduli per la presentazione delle domande che verranno emanati dagli enti beneficiari dei finanziamenti entro il 31 agosto 2017. Non è previsto un limite massimo di ISEE per presentare la domanda. (CS)
Riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2016 BENEFICIARIE SONO LA GENERALITÀ DELLE IMPRESE, SIA IN CONTO TERZI CHE IN CONTO PROPRIO Con deliberazione 22 giugno 2017 il Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito, rispettivamente, Comitato centrale e Albo) ha fissato le modalità e relativa tempistica per la presentazione della domanda volta a ottenere le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali 2016 mediante fatturazione differita. La deliberazione è stata pubblicata sulla G.U. n. 151 del 30 giugno 2017 e sul sito web dell’Albo (www.alboautotrasporto.it). Beneficiarie sono la generalità delle imprese, sia in conto terzi che in conto proprio. Come lo scorso anno, la domanda va presentata solo in via telematica, utilizzando la piattaforma presente sul citato sito dell’Albo attraverso l’apposito applicativo “pedaggi”, in due precise e distinte fasi: - la prima di prenotazione, in cui l’impresa interessata inserisce i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici cliente a sé imputabili, come rilasciati dalla società di gestione dei pedaggi; - la seconda di presentazione della vera e propria della domanda, in cui si compilano i vari dati dell’istanza, si verificano le targhe dei veicoli facenti capo al soggetto interessato (soprattutto nei casi di raggruppamenti), si firma
digitalmente la richiesta e la si invia al portale dell’Albo. Entrambe le fasi sono dettagliatamente descritte nella deliberazione, nella quale è stata stabilita la seguente inderogabile tempistica, a pena di inammissibilità: a) la prenotazione va eseguita dalle ore 09.00 di lunedì 3 luglio alle ore 14.00 di sabato 22 luglio 2017; b) la predisposizione della domanda, con firma digitale e assolvimento dell’imposta di bollo, e il suo invio, vanno, invece, effettuati dalle ore 09.00 di lunedì 21 agosto 2017 alle ore 14.00 di venerdì 6 ottobre 2017. Per le riduzioni compensate del 2016 è stato introdotto un nuovo sistema di calcolo che differenzia le percentuali di riduzione non solo in funzione del fatturato in pedaggi dell’impresa, ma anche della classe ecologica dei veicoli utilizzati in autostrada, al fine di rispondere ad alcuni rilievi mossi dall’Unione europea, soprattutto sull’applicazione di un coefficiente moltiplicatore al fatturato in pedaggi. Di conseguenza, per i pedaggi 2016 il beneficio sarà riconosciuto ai veicoli di categoria ecologica Euro 3 e superiori, individuati nelle classi B, 3, 4 e 5 del sistema di classificazione assi sagoma (rispettivamente, veicoli a 2 assi con altezza > 1,30 m in corrispondenza del primo asse, veicoli e convogli a 3 assi, veicoli e convogli a 4 assi, veicoli e convogli a 5 o più assi) ovvero delle classi 2, 3 e 4 del sistema volumetrico in uso in alcuni tratti autostradali (rispettivamente, veicoli commerciali a 2, a 3 e a 4 o più assi), come ad esempio sull’Autostrada pedemontana lombarda, secondo le seguenti percentuali:
FATTURATO (EURO)
CATEGORIA ECOLOGICA DEL VEICOLO
PERCENTUALE DI RIDUZIONE
200.000-400.000
EURO 5 O SUPERIORI
4%
200.000-400.000
EURO 4
3%
200.000-400.000
EURO 3
2%
400.001-1.200.000
EURO 5 O SUPERIORI
6%
400.001-1.200.000
EURO 4
5%
400.001-1.200.000
EURO 3
4%
PAG. 20 - APINFORMA / Organizzazione - numero 10 - 31 maggio 2017
FATTURATO (EURO)
CATEGORIA ECOLOGICA DEL VEICOLO
PERCENTUALE DI RIDUZIONE
1.200.001-2.500.000
EURO 5 O SUPERIORI
8%
1.200.001-2.500.000
EURO 4
5%
1.200.001-2.500.000
EURO 3
4%
2.500.001-5.000.000
EURO 5 O SUPERIORI
10%
2.500.001-5.000.000
EURO 4
9%
2.500.001-5.000.000
EURO 3
7%
5.000.000
EURO 5 O SUPERIORI
13%
5.000.000
EURO 4
11%
5.000.000
EURO 3
9%
Per le imprese che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato in pedaggi nelle ore notturne (con ingresso in autostrada dopo le 22.00 ed entro le ore 02.00, ovvero uscita prima delle ore 06.00), la riduzione compensata è incrementata del 10%; l’incremento è applicato allo sconto spettante alla singola impresa, tenuto conto dell’eventuale appartenenza a forme associative, fermo restando comunque il limite percentuale massimo di riduzione del 13%. Da ultimo si fa presente che sempre nella seduta del 22 giugno il Comitato Centrale ha ratificato le delibere assunte d’urgenza dal Presidente il
26 aprile 2017 e diffuse solo ai primi di giugno, riguardanti le somme complessive a disposizione per il pagamento degli sconti sui pedaggi 2015 (disponibilità di somme sul capitolo di spesa; utilizzo delle risorse per il pagamento del saldo 2015 e determinazione finale delle aliquote ridotte per scaglioni di fatturato), di cui si darà notizia con altra comunicazione associativa. Per il testo della deliberazione e ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Documento unico di circolazione DAL 1° LUGLIO 2018 LA CARTA DI CIRCOLAZIONE COSTITUIRÀ IL DOCUMENTO UNICO ATTESTANTE I DATI DI CIRCOLAZIONE E LA PROPRIETÀ DEL VEICOLO Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 pubblicato sulla G.U. n. 145 del 24 giugno 2017, stabilisce che a decorrere dal 1 luglio 2018, la carta di circolazione costituirà il “documento unico di circolazione e di proprietà” (di seguito “documento unico”) degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati (ex libro Vi, titolo I, capo II, sezione I del codice civile), il cui rilascio farà capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero). Il d.lgs. 98/2017 entra in vigore il 24 luglio 2017 (30 giorni dalla data della sua pubblicazione sulla G.U.), ma con le importantissime eccezioni delle norme riguardanti l’introduzione del “documento” unico” (art. 1) e dei quelle di coordinamento con altra normativa (art. 5, commi 1 e 2), le quali entreranno in vigore il 1° luglio 2018.
L’INTRODUZIONE DEL “DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE” Dal 1° luglio 2018, il Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) - che non viene soppresso, ma che non avrà più rilevanza esterna nei confronti dell’utenza - non rilascerà più il certificato di proprietà, pur intervenendo ancora nella procedura di rilascio del “documento unico”. Il P.R.A., infatti, dovrà validare le informazioni sulla situazione giuridico - patrimoniale del veicolo, che saranno riportate sulla carta di circolazione insieme agli altri dati prescritti dallo stesso d.lgs. 98/2017 (dati tecnici, dati di intestazione del veicolo; dati relativi alla cessazione dalla circolazione del veicolo a seguito della sua demolizione o della definitiva esportazione all’estero). Di conseguenza, dal 1° luglio 2018 sarà anche presentata un’unica istanza di rilascio per l’ot-
tenimento del “documento unico” (in sede di prima immatricolazione o di reimmatricolazione o a seguito dell’aggiornamento dovuto al trasferimento di proprietà del veicolo), tramite lo sportello telematico dell’automobilista, quando utilizzabile, o al competente Ufficio della motorizzazione civile. Per il rilascio del “documento unico” verrà applicata una tariffa unica che verrà determinata, unitamente all’imposta di bollo unificata, con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della Giustizia entro il 30 aprile 2018, sentito anche l’Automobile club d’Italia (A.C.I.). La tariffa unica non potrà, comunque, superare la somma degli importi delle due tariffe previste a normativa vigente, tenuto conto dei costi dei servizi. Qualora la predetta scadenza del 30 aprile 2018 non venisse rispettata, in sede di prima applicazione l’ammontare della tariffa unica verrebbe dato dalla somma delle due tariffe attualmente in vigore, mentre quello dell’imposta di bollo unificata scaturirebbe dalla somma degli importi dovuti secondo le disposizioni in vigore per ciascuna tipologia di documento.
LE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA L’introduzione del “documento unico” ha comportato anche alcuni adeguamenti al codice della strada (c.d.s.) e ad altre norme, che entreranno in vigore sempre il 1° luglio 2018. Di tali adeguamenti, accanto alle modifiche di carattere formale, sostanziali per le imprese appaiono essere quelli appresso riportati. - C.d.s., art. 96 (adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica). Al co. 1 l’accertamento del mancato pagamento delle tasse automobilistiche per almeno 3 anni consecutivi, permetterà all’ente impositore, anche tramite il soggetto al quale ha affidato le procedure di riscossione, di richiedere la cancellazione d’ufficio del veicolo dall’Archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. La richiesta di cancellazione sarà inviata all’ufficio competente del Ministero, trascorsi
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30 giorni dalla notifica dell’avvio del procedimento al proprietario del veicolo, senza che questi, in assenza di giustificato motivo, abbia versato il dovuto. Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione, attraverso gli organi di polizia. - C.d.s., art. 103 (obblighi conseguenti alla cessazione dei veicoli a motore e dei rimorchi). Al co. 1, ai fini della radiazione per esportazione definitiva all’estero del veicolo, si richiede ora lo svolgimento con esito positivo della revisione nei 6 mesi precedenti alla richiesta di cancellazione. La radiazione comporta la restituzione delle targhe e della carta di circolazione del veicolo, per cui quest’ultimo potrà raggiungere i transiti di confine soltanto se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’art. 9 del c.d.s. - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico ambientale). Il co. 5 dell’art. 231 (demolizione dei veicoli) è modificato nel senso che il proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale dovranno restituire le targhe del veicolo avvia-
to alla demolizione a uno Sportello telematico dell’automobilista e non più al P.R.A.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE Sono da segnalare anche alcune delle disposizioni transitorie e finali. In particolare, le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, rilasciati entro il 30 giugno 2018, restano validi fino a quando non occorra sostituirli; in questo caso, verrà emesso il nuovo “documento unico”. Inoltre, a partire dal 24 luglio 2017 la vigilanza sull’A.C.I. verrà esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, limitatamente alle attività del P.R.A., dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferme restando le competenze del Ministero della Giustizia e dell’autorità giudiziaria, previste dalle vigenti norme. Per il testo del d.lgs. 98/2017 e altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Manovra correttiva 2017 e autotrasporto LE MISURE IN MATERIA DI TRASPORTO DI COSE SU STRADA Con legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata sul Supplemento ordinario della G.U. n. 144 del 23 giugno 2017, è stato convertito il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante la c.d. manovra correttiva del bilancio dello Stato per il 2017. La l. 96/2017 comprende anche diverse importanti misure finanziarie e normative per il settore dell’autotrasporto merci, tutte contenute nell’art. 47 bis, che è bene richiamare.
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI DISTACCO PREVISTA DALL’ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 LUGLIO 2016, N. 136 PER TRASPORTI DI CABOTAGGIO ESEGUITI IN ITALIA DA VETTORI ESTERI (ART. 47 BIS, CO. 1) La norma stabilisce che, per i conducenti di imprese di autotrasporto cose c/t estere - e, precisamente, comunitarie, essendo le uniche autorizzate a svolgere trasporti in regime di cabotaggio - che effettuano operazioni di cabotaggio sul territorio italiano, la comunicazione preventiva di distacco: - abbia durata trimestrale e che, durante questo periodo, copra tutte le operazioni di trasporto eseguite dal conducente in Italia per conto dell’impresa di autotrasporto estera; - contenga informazioni aggiuntive, sempre in lingua italiana, a quelle già richieste dall’ art. 10, co. 1 del citato d.lgs. 136/2016, quali la paga oraria espressa in euro del conducente e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio. Inoltre, una copia della comunicazione notificata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’impresa comunitaria distaccante, dovrà obbligatoriamente trovarsi a bordo del veicolo, affinché possa essere controllata dagli organi di con-
trollo su strada, insieme al contratto di lavoro (o documentazione equivalente) e alla busta paga dell’autista; il tutto con traduzione in lingua italiana. La mancanza di questa documentazione sul veicolo oppure la presenza di documentazione non conforme a quanto richiesto dalla norma (ad es. la busta paga non tradotta in Italiano), comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro che, in virtù del richiamo inserito all’art. 207 del codice della strada (c.d.s,) andrà pagata immediatamente nelle mani dell’agente accertatore, a pena, in mancanza della cauzione, del fermo del veicolo fino ad un massimo di 60 giorni.
APPLICAZIONE DEL REGIME “DE MINIMIS” SULLA DECONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE PER I CONDUCENTI CHE EFFETTUANO TRASPORTI INTERNAZIONALI (ART. 47 BIS, CO. 2) La decontribuzione previdenziale per i conducenti che abbiano effettuato trasporti internazionali per almeno 100 giorni nel 2016 era stata inclusa fra gli interventi di sostegno al settore dell’autotrasporto cose c/t previsti dalla legge 28 dicembre 2008, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), art. 1, co. 651. Fino ad oggi, però, la disposizione era rimasta congelata in quanto ritenuta - soprattutto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero delle politiche comunitarie - incompatibile con la disciplina europea sugli aiuti di stato. Con l’applicazione del regime “de minimis” l’intervento diverrà operativo, ma soltanto dopo che l’Inps avrà emanato la circolare con le istruzioni applicative.
PIAZZOLE DI CARICO E SCARICO DI MERCI (ART. 47 BIS, CO. 3, LETT. A), C) ED E) La l. 96/2017 ha modificato le norme del c.d.s. in merito alle piazzole per le operazioni di carico e di scarico dei veicoli, allo scopo di consentirne l’utilizzo per i soli veicoli adibiti al trasporto di cose nelle fasce orarie indicate, e precisamente: - si precisa che l’art. 7, co. 1, lett. g) del c.d.s., il quale riconosce ai sindaci la facoltà di prescrivere orari e di riservare spazi in città per il carico e lo scarico delle merci, va riferito ai soli veicoli destinati al trasporto di cose, clas-
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sificati nelle categoria N, ex art. 47, co. 2, lett. c) del c.d.s.; - all’art. 158, co. 2 del c.d.s, è aggiunta la lett. “o) bis”, per effetto della quale è vietata la sosta dei veicoli ordinari nelle piazzole di carico e scarico presenti in città, nelle ore stabilite per queste operazioni; la violazione del divieto comporterà la sanzione da 41 a 168 euro; - l’art. 201, co. 1 bis, lett. g) del c.d.s, è modificato, permettendo la contestazione differita della violazione del divieto in esame.
TRASPORTI DI CONTAINER E CASSE MOBILI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ (ART. 47 BIS, CO. 3, LETT. B) Le deroghe per i trasporti eseguiti con veicoli isolati o autotreni o autoarticolati dotati di blocchi d’angolo di tipo normalizzato, qualora riguardino contenitori o casse mobili di tipo unificato, i quali comportino il superamento dei limiti di sagoma o di massa di cui agli 61 e 62 del c.d.s, unitamente alla previsione contenuta al co. 6, lett. b) bis dello stesso art. 61 del c.d.s., che esclude la necessità dell’autorizzazione per altezze non superiori ai 4,30 m, sono state estese al traino di rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale. Lo scopo della disposizione è quello di rendere applicabile ai predetti rimorchi e semirimorchi il regime dell’altezza ammessa per i container e le casse mobili, assicurando una tolleranza “per circolazione” fino a 4,30 m.
RIMORCHI E SEMIRIMORCHI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE ALLE 3,5 T. POSSIBILITÀ DI VIAGGIARE CON LA FOTOCOPIA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE (ART. 47 BIS, CO. 3, LETT. D) Ai rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 t è data la possibilità di viaggiare con la fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario mediante sottoscrizione. L’utilità della disposizione si ravvisa soprattutto nei trasporti intermodali, dove più frequenti sono
i casi di smarrimento dell’originale delle carte di circolazione dei veicoli rimorchiati;
RIDUZIONI COMPENSATE DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA STRADALE (ART. 47 BIS, CO. 4) E’ incrementata di 55 milioni di euro la disponibilità di bilancio del Comitato centrale per l’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi per far fronte ai tagli che, altrimenti, sarebbero gravati già a partire dal 2017 sui fondi utilizzabili per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali e gli interventi a sostegno della sicurezza stradale.
DEDUZIONI FORFETTARIE PER LE TRASFERTE DELLE IMPRESE MINORI. ULTERIORE STANZIAMENTO (ART. 47 BIS, CO. 4) E’ previsto uno stanziamento aggiuntivo di 10 milioni di euro per il biennio 2017/2018 volto a garantire gli importi delle deduzioni forfettarie per le trasferte delle imprese minori applicati nel 2016. Seguirà, perché la misura diventi operante, l’emanazione del consueto comunicato dell’Agenzia delle entrate.
STANZIAMENTI PER MAREBONUS E FERROBONUS (ART. 47 BIS, CO. 5) Per il 2018 sono state autorizzate le spese di 35 milioni e di 20 milioni di euro per gli incentivi all’intermodalità strada/mare e strada/ferrovia, denominati Marebonus e Ferrobonus. Si fa riserva di ritornare sull’argomento una volta che saranno state emanate le istruzioni operative. Frattanto copia del testo del d.l. 50/2017 coordinato con la legge di conversione 96/2017, unitamente ad altre informazioni, può essere richiesto all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Informazione commerciale
LUBRIFICANTI EXXONMOBIL
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Sviluppati per la refrigerazione La scelta di un lubrificante di qualità nei compressori frigo avviene in funzione del tipo di compressore, dai parametri della applicazione, e soprattutto in funzione del tipo di liquido refrigerante. ExxonMobil offre un gamma completa di oli per la refrigerazione, sia minerali che sintetici, che sono approvati dai costruttori ed impiegabili in un ampio spettro di applicazioni della refrigerazione industriale. TM
Mobil SHC Gargoyle 80 POE Olio refrigerante ad alte prestazioni per applicazioni con miscelazione di CO2 TM
È un olio refrigerante ad alte prestazioni formulato appositamente per la lubrificazione dei compressori frigoriferi che utilizzano l’anidride carbonica (R744) come refrigerante in applicazioni con miscelazione di CO2. È formulato con l’innovativa tecnologia agli esteri di polioli (POE), per offrire un eccezionale lubrificazione, un eccellente protezione contro l’usura e stabilità chimica e termica. Vantaggi principali: - Eccellente fluidità alle basse temperature e potenzialità per migliorare l’efficienza dell’evaporatore, grazie all’alto indice di viscosità. - Offre il potenziale per una maggiore efficienza del sistema e per il miglioramento dei processi, grazie all’innovativa tecnologia agli esteri di polioli. - Migliore protezione del compressore che si traduce con un potenziale prolungamento della sua vita utile.
Mobil Gargoyle Arctic 68 NH Olio refrigerante per applicazioni con ammoniaca (R-717) TM
È un olio refrigerante ad alte prestazioni formulato specificamente per la lubrificazione di compressori di refrigerazione alternativi e a vite che utilizzano ammoniaca (NH3, R-717). Utilizza una tecnologia paraffinica minerale di alta qualità. Vantaggi principali: - La bassa viscosità Brookfield consente un buon flusso dell’olio alle basse temperature. - Potenziale riduzione del consumo dell’olio1 grazie alla bassa volatilità. - Eccellente controllo della viscosità lungo un ampio intervallo di temperature operative. - La compatibilità con il refrigerante contribuisce ad una separazione efficace dell’olio (miscibilità molto bassa con NH3). Maggiori informazioni su www.mobilindustrial.it
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER IL MAGGIO 2017 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 8/2017, p. 52, per segnalare che il 19 giugno 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di maggio 2017. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel maggio 2017 (pari a 1379,64 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,130 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA);
- 0,916 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Immatricolazione, revisione e controlli di veicoli industriali RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN VIGORE A PARTIRE DAL MAGGIO 2018 Con tre distinti decreti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha recepito altrettante direttive comunitarie in materia di immatricolazione, revisione e controlli tecnici su strada dei veicoli industriali. Nel dettaglio: - con il d.m. 12 maggio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 133 del 10 giugno 2017, ha recepito la direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2014/46/UE del 3 aprile 2014 in materia di immatricolazione dei veicoli; - con il d.m. 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato sulla G.U. n. 139 del 17 giugno 2017, ha recepito la direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2014/45/UE del 3 aprile 2014 in materia di revisione dei veicoli; - con il d.m. 19 maggio 2017, n. 2015, pubblicato sulla G.U. n. 139 del 17 giugno 2017, ha recepito la direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2014/47/UE del 3 aprile 2014 in materia di controlli tecnici su strada dei veicoli. Di seguito si illustrano le principali novità di diretto interesse delle imprese introdotte da ciascuno dei nuovi decreti.
IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI INDUSTRIALI (D.M. 12 MAGGIO 2017) Il d.m. 12 maggio 2017, che entrerà in vigore il 20 maggio 2018, modifica il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, effettuando alcune integrazioni alla registrazione elettronica delle informazioni contenute nella carta di circolazione (all. I del d.m. 14 febbraio 2000) relativamente agli esiti della revisione periodica, prevedendo la trascrizione dell’eventuale sospensione dalla circolazione, in presenza di difetti gravi, nonché al periodo di validità del certificato di revisione. Quanto alla sospensione, il nuovo art. 3 bis del
d.m. 14 febbraio 2000 specifica che, laddove la verifica successiva abbia esito positivo, il veicolo è nuovamente autorizzato a circolare senza ritardi e senza che occorra reimmatricolarlo. La carta di circolazione dovrà contenere l’attestato di superamento del controllo tecnico, fornito dal centro di revisione che ha eseguito le verifiche, la data del successivo controllo o la data di scadenza del certificato in corso di validità.
REVISIONI (D.M. 19 MAGGIO 2017, N. 214) Il d.m. 19 maggio 2017, n. 214, stabilisce le modalità di esecuzione dei controlli tecnici periodici della generalità dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in sede di revisione. Le nuove prescrizioni saranno in vigore dal 20 maggio 2018. I principali contenuti del provvedimento sono così riassumibili. - Rimane inalterata la frequenza dei controlli per i veicoli a motore di massa superiore a 3,5 t (categorie N2 e N3 della classificazione dei veicoli ex art. 47 del codice della strada, c.d.s.) e per i rimorchi (categorie O3 e O4 della stessa classificazione) e, cioè, un anno dopo la data di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e, successivamente, ogni anno entro il mese corrispondente in cui è stata eseguita l’ultima revisione. - L’autorità competente - in questo caso la Direzione generale per la motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -, anche su segnalazione degli organi di Polizia stradale, in caso di incertezza sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti, può ordinare in qualsiasi momento la revisione dei veicoli. Stabilisce, inoltre, che venga adottato un provvedimento di revisione straordinaria, in presenza di incidenti stradali con danni al veicolo o al rimorchio di entità tale da metterne in dubbio le condizioni di sicurezza per la circolazione; - Le eventuali carenze riscontrate durante la revisione, sono classificate in “lievi”, “gravi” e “pericolose”, le due ultime delle quali possono giustificare il divieto di utilizzo del veicolo su strade pubbliche. La metodologia di controllo
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“raccomandata”, recante anche la suddetta valutazione è riportata nell’all. I del decreto. E’ istituito il certificato di revisione che dovrà contenere una serie di informazioni minime riportate nell’allegato II del decreto, tra cui la lettura del contachilometri al momento del controllo, il risultato della verifica tecnica e la data del successivo controllo. Una copia cartacea del certificato viene rilasciata alla persona che ha presentato il veicolo al controllo. In caso di mancato superamento della revisione per difetti non “gravi”, è consentita la circolazione del veicolo per un mese ancora, durante il quale andrà nuovamente sottoposto a revisione. Diversamente, in presenza di difetti “gravi” il veicolo dovrà essere sospeso dalla circolazione, con apposita dicitura inserita sulla carta di circolazione, fino a nuova visita con esito favorevole; in questo caso, la dicitura “Può circolare solo per essere condotto in officina”, costituisce autorizzazione a condurre il veicolo a riparazione nella stessa giornata in cui è stata apposta, osservando le prescrizioni ivi riportate. Le prenotazioni effettuate nei centri di controllo pubblici entro i termini prescritti di revisione, permettono di circolare in Italia fino alla data fissata per la revisione senza applicazione delle sanzioni previste all’art. 80 del c.d.s.; In caso di superamento della revisione, il centro di controllo fornisce un attestato con indicazione della data della successiva verifica; Sono state inoltre introdotte la figura del responsabile tecnico della revisione, cosiddetto ispettore, in possesso dei requisiti indicati all’allegato IV del decreto, dai quali sono stati esonerati gli ispettori già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018, nonché l’organismo di supervisione dei centri di controllo.
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CONTROLLI TECNICI SU STRADA Il d.m. 19 maggio 2017, n. 215 stabilisce criteri e le modalità per i controlli tecnici su strada dei veicoli industriali e loro rimorchi di massa superiore a 3,5 t circolanti in ambito comunitario. Anche questo decreto entrerà in vigore il 20 maggio 2018 (20 maggio 2019 per le disposizioni sul sistema di classificazione del rischio previste dall’art. 6). I principali contenuti del provvedimento sono così riassumibili. - I controlli tecnici su strada sono svolti da ispettori autorizzati dall’autorità competente - per l’Italia, la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) -, e com-
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prendono quelli iniziali, di cui all’art. 10, co. 1, e quelli più approfonditi di cui all’art. 10, commi 3 e 4. Gli ambiti di controllo, contenuti e metodi dello stesso e i criteri per le valutazioni finali sono riportati nell’all. II del decreto. Il Ministero dovrà provvedere affinché il numero e la gravità delle carenze riscontrate durante questi controlli, vengano inserite nel sistema di classificazione del rischio istituito dal decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 per indirizzare i controlli, anche su strada, verso le imprese di autotrasporto che presentino un indice di rischiosità più elevato. Gli elementi di calcolo del sistema di classificazione del rischio (si tratta di formule matematiche) sono riportati nell’all. I del decreto. Le carenze rilevate nel corso della verifica tecnica sono classificate in “lievi”, “gravi” o “pericolose”. Nell’identificare i veicoli da sottoporre a verifica iniziale, gli ispettori possono selezionare in via prioritaria quelli delle imprese con un profilo di rischio più alto, ferma restando la possibilità di selezione casuale o qualora si sospetti che il veicolo costituisca un pericolo per la sicurezza stradale o per l’ambiente. In base al risultato del controllo iniziale, l’ispettore decide se è opportuno eseguire una verifica più approfondita degli elementi dell’allegato II ritenuti necessari e pertinenti (in particolare, la sicurezza di freni, pneumatici, ruote e telaio), escludendo gli ambiti già sottoposti a controllo nei 3 mesi precedenti, salvo presenza di evidenti carenze. Il controllo tecnico più approfondito viene eseguito mediante un centro mobile di controllo (CMR) o apposito impianto per i controlli su strada o, infine, in un centro di controllo tecnico; Durante il controllo tecnico su strada, può essere ispezionata anche il corretto rizzaggio del carico a norma dell’allegato 3, per appurare eventuali interferenze con la guida sicura del veicolo o minacce per la vita, la salute, le cose o l’ambiente. In presenza di carenze “gravi” o “pericolose”, incluse quelle relative al rizzaggio del carico, viene disposta la rettifica prima che il veicolo venga rimesso in circolazione su strade pubbliche. Inoltre, per le stesse irregolarità riscontrate su veicoli immatricolati in Italia, l’ispettore può richiedere di eseguire un controllo tecnico completo entro un determinato termine; per i mezzi immatricolati in altro Stato della U.E., il Ministero rivolge questa richiesta all’autorità competente dello Stato di immatricolazione (tramite il punto di con-
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tatto), mentre per i veicoli immatricolati fuori dalla U.E. il Ministero provvede ad informare l’autorità dello Stato extra U.E. A fronte di carenze in grado di compromettere la sicurezza della circolazione stradale, può essere limitato o a vietato l’utilizzo del veicolo fino a che queste non vengano eliminate; è possibile anche autorizzare la marcia del veicolo per raggiungere una delle officine meccaniche più vicine, purché ciò non comprometta la sicurezza stradale. Per le irregolarità che non richiedono una rettifica immediata, il Ministero può decidere condizioni e tempistiche di utilizzo del veicolo prima che vengano risolte. - Le carenze riscontrate in sede di controllo
più approfondito, comportano l’applicazione delle tariffe in materia di operazioni di revisione con modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. - A conclusione di un controllo più approfondito, l’ispettore redige una relazione a norma dell’allegato IV, consegnandone una copia al conducente. Copia dei tre decreti completi di allegati e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Disciplina piccola pesca e piccola pesca artigianale Il Sottosegretario di Stato delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato la disciplina della piccola pesca e della piccola pesca artigianale.
Specie piante agricole La Commissione Europea ha pubblicato il quinto complemento alla XXXV edizione del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole. Alimenti a base di cereali La Commissione ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze che possono essere aggiunte agli alimenti a base di cereali e agli altri alimenti per la prima infanzia e agli alimenti a fini medici speciali.
BEVANDE
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE
Dematerializzazione tenuta registro aceti Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato le disposizioni per la tenuta del registro dematerializzato di carico e scarico degli aceti di cui all’articolo 54 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
Specie agrarie Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la variazione di denominazione di varietà di girasole iscritte al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.
Elenco laboratori settore vitivinicolo Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco dei laboratori italiani, suddiviso per regioni, autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo.
Piante da frutto Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto che modifica il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto: elenco nuove accessioni idonee per il Servizio nazionale di certificazione volontaria. Specie ortiva Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di una varietà di specie ortiva priva di valore intrinseco e sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari al relativo registro nazionale. Varietà Colza Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di una varietà di colza al relativo registro nazionale.
ETICHETTATURA Denominazioni latte e panna vegetali - Corte di Giustizia La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha pubblicato la sentenza che dispone che i prodotti puramente vegetali non possono, in linea di principio, essere commercializzati con denominazioni, come «latte», «crema di latte o panna», «burro», «formaggio» e «iogurt», che il diritto dell’Unione riserva ai prodotti di origine animale Ciò vale anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione, salvo il caso in cui tale prodotto sia menzionato nell’allegato I della decisione 2010/791/UE della Commissione del 20 dicembre 2010 (latte di mandorla, latte di cocco, burro di cacao e fagiolini al burro). Prodotti della tradizione da forno Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubbli-
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cato il decreto che modifica il decreto del 22 luglio 2005 concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti da forno. Rettifica allergeni grano La Commissione Europea ha pubblicato la rettifica del regolamento delegato (UE) n. 78/2014 della Commissione, del 22 novembre 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda determinati cereali che provocano allergie o intolleranze e prodotti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo.
PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Disciplinare Finocchiona DOP Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato che modifica il disciplinare di produzione dell’indicazione geografica protetta “ Finocchiona”. Lista consorzi Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 14 della legge 526/99.
RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Residui prodotti fitosanitari Il Ministero della Salute ha pubblicato il documento concernente il controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti. Risultati in Italia per l’anno 2015. Livelli massimi residui La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluopyram, esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l’isomero gamma, lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma], nicotina e profenofos in o su determinati prodotti. Livelli massimi di residui La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzovindiflupir, clorantranilipro-
lo, deltametrina, etofumesato, alossifop, virus del mosaico del pepino isolato blando VC1, virus del mosaico del pepino isolato blando VX1, oxathiapiprolin, penthiopyrad, piraclostrobin, spirotetrammato, olio di girasole, tolclofos-metile e trinexapac in o su determinati prodotti.
VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Accesso animali esercizi di vendita Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente le precisazioni in merito all’accesso degli animali agli esercizi di vendita al dettaglio degli alimenti. Anguille Il Ministero della Salute ha pubblicato l’ordinanza concernente la proroga dell’ordinanza 17 maggio 2011, e successive modificazioni, recante: «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda». Settore Oleicolo Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco dei laboratori italiani, suddiviso per regioni, autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleicolo. Strumenti di misura Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto concernente il regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.
ZOOTECNIA Materie prime per mangimi La Commissione ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi. oOo
DATI DI MERCATO 23a SETTIMANA (DAL 5 ALL’11 GIUGNO) E 24a SETTIMANA (DAL 12 AL 18 GIUGNO 2017) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avi-
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cunicoli, bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; semi oleosi; suini. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate.
(verdesca) contaminato da mercurio oltre i limiti proveniente dalla Spagna, una relativa a palombo sempre contaminato da mercurio, proveniente dalla Francia, infine un’allerta per presenza di salmonella enteritidis e infantis in carne di pollo proveniente dalla Polonia.
oOo
Dati relativi alla settimana n. 25, dal 19 al 25 giugno 2017 Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 73 notifiche, di cui 19 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta rapido Comunitario. Nessuna allerta è stata avviata dall’Italia o ha riguardato merce originaria dall’Italia, mentre tre allerte hanno interessato merce proveniente da altri paesi distribuita in Italia: nitrofurani oltre i limiti in pesce gatto proveniente dalla Thailandia, salmonella in kebab di pollo congelato proveniente dalla Francia, salmonella in zenzero grattugiato dal Regno Unito.
RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 24, dal 12 al 18 giugno 2017 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 64 notifiche, di cui 19 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta rapido Comunitario. Nessuna allerta ha riguardato merce originaria dall’Italia, mentre quattro allerte hanno interessato merce proveniente da altri paesi, destinata o distribuita in Italia: due allerte per squalo azzurro
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Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2016 e 2017 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.
INDICE ISTAT MESI DI APRILE E MAGGIO 2017
(C) ANNI E MESI 2016
2017
INDICI (BASE 2015 = 100)
VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE
DI DUE ANNI PRECEDENTI
PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
Aprile
99,6
-0,4
-0,7
n. 126 del 31 maggio 2016
Maggio
99,7
-0,4
-0,5
n. 143 del 21 giugno 2016
Giugno
99,9
-0,3
-0,4
n. 184 dell’8 agosto 2016
Luglio
100,0
-0,1
-0,2
n. 214 del 13 settembre 2016
Agosto
100,2
-0,1
-0,2
n. 239 del 12 ottobre 2016
Settembre
100,0
0,1
0,0
n. 261 dell’8 novembre 2016
Ottobre
100,0
-0,1
-0,1
n. 279 del 29 novembre 2016
Novembre
100,0
0,1
0,1
n. 299 del 23 dicembre 2016
Dicembre
100,3
0,4
0,4
n. 25 del 31 gennaio 2017
Media
99,9
Gennaio
100,6
0,9
1,2
n. 55 del 7 marzo 2017
Febbraio
101,0
1,5
1,3
n. 72 del 27 marzo 2017
Marzo
101,0
1,4
1,1
n. 99 del 29 aprile 2017
Aprile
101,3
1,7
1,3
in corso di pubblicazione
Maggio
101,1
1,4
1,0
n. 148 del 27 giugno 2017
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