NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 11 15 giugno 2014
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
ADEMPIMENTI LEGATI A UNICO 2014
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 11 15 giugno 2014
Sommario Adempimenti legati a Unico 2014
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
8
Il trattamento fiscale delle provvigioni
17
Rivalutazione beni di impresa e partecipazioni
20
Anomalie studi di settore
21
Contributi per applicazioni informatiche
22
Il decreto lavoro
25
Il lavoro nella giurisprudenza
28
Sanilog
30
SISTRI
31
Le nuove funzionalità del sistema SISTRI
32
REACH
33
Rifiuti
34
Corte di Cassazione
36
Estintori antincendio
37
Autorità: verifica requisiti entro dieci giorni
38
Note informative
41
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Vendite on line
48
“Made in” e tutela del consumatore
51
Vendita Ex Works: rischi e problematiche
54
Paesi esteri
56
India
57
Diritti dei consumatori
59
Nuova disciplina dei corsi per la CQC
60
Autotrasporto c/t; “costi minimi” maggio 2014
64
Controllo dell’assicurazione RCA
65
Autostrade austriache
66
Attivazione della tangenziale di Portogruaro
67
Canone di locazione immobili urbani
68
Scadenze aziendali luglio 2014
69
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Adempimenti legati a Unico 2014 VERSAMENTO PROROGATO PER GLI INTERESSATI AGLI STUDI DI SETTORE LA PROROGA Con DPCM del 13 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2014, sono stati prorogati i termini per il versamento delle imposte relative al modello Unico 2014. Il nuovo termine slitta dal 16 giugno al 7 luglio e interessa esclusivamente i contribuenti interessati all’applicazione degli studi di settore. La proroga non riguarda solo l’Irpef e l’Ires ma anche i tributi ad essi collegati come la cedolare secca, l’Ivie e l’Ivafe. I contribuenti interessati alla proroga potranno versare, senza alcuna maggiorazione, quanto dovuto al fisco entro il prossimo 7 luglio. Come accennato, rientrano nella proroga tutti i soggetti interessati all’applicazione degli studi di settore e che non superano il limite di fatturato previsto dalla legge. Non sono pertanto rilevanti eventuali cause di esclusione o d’inapplicabilità. I contribuenti che intendono utilizzare l’ulteriore proroga che prevede il versamento dello 0,40% in più, avranno tempo fino al 20 agosto per effettuare il versamento. Dal 1° al 20 agosto opera, infatti, la sospensione feriale. La proroga interessa anche i soci di imprese in regime di trasparenza, come le società di persone nonché i contribuenti “nuovi minimi”. Per i soggetti non interessati agli studi di settore rimangono ferme le scadenze ordinarie, vale a dire il 16 giugno oppure il 16 luglio versando la maggiorazione dello 0,40%.
REGOLE DI UNIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE L’art. 3, primo comma, del DPR 22 luglio 1998 n. 322 prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione unificata (Modello Unico) da parte dei contribuenti nei confronti dei quali si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; - obbligo di presentare le seguenti due dichiarazioni: * dichiarazione dei redditi * dichiarazione annuale IVA. 1) Periodo d’imposta coincidente con l’anno solare a) Le istruzioni alle dichiarazioni annuali precisano che il periodo d’imposta coincide con l’anno solare quando: - il periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione ha una durata coincidente con l’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre); - il periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione inizia durante l’anno e termina il 31 dicembre dell’anno stesso (per esempio 1° aprile 2013 - 31 dicembre 2013). b) Le istruzioni alle dichiarazioni annuali precisano, inoltre, che non coincidono con l’anno solare: - i periodi d’imposta “a cavallo” di due anni, a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (per esempio: 1° marzo 2013 - 28 febbraio 2014 ovvero 1° ottobre 2012 - 31 dicembre 2013); - i periodi d’imposta “infrannuali” chiusi in data anteriore al 31 dicembre (per esempio 1° gennaio 2013 - 30 settembre 2013). 2) Modello 770 L’art. 37, comma 10, lett. c), n. 1 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248 ha abrogato l’art. 3, primo comma, terzo periodo del D.P.R. 322/98, sopprimendo la facoltà di inserire il Mod. 770 Ordinario nella dichiarazione unificata (possibilità già esclusa per il Mod. 770 Semplificato). 3) Dichiarazione Irap Ai sensi dell’art. 1, comma 52, della Legge n. 244/2007, la dichiarazione Irap deve essere presentata in forma autonoma e non può essere presentata in forma unificata. 4) Dichiarazione IVA La dichiarazione IVA annuale può essere presen-
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tata in forma unificata o autonoma. Il DPR 22 luglio 1998 n. 322 prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione unificata (Modello UNICO) da parte dei contribuenti nei confronti dei quali si verificano entrambe le seguenti condizioni: - periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; - obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IVA. Tuttavia, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in base all’art. 10 del D.L. n. 78 del 2009, possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata. La presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma nel mese di febbraio di ciascun anno esonera dalla presentazione della comunicazione annuale e permette di utilizzare in compensazione crediti IVA d’importo superiore a 5.000 euro a decorrere dal giorno 16 del mese di marzo. Oltre i 5.000 euro, valgono le limitazioni previste con riferimento all’importo di 10.000 euro: compensazione solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o dell’istanza trimestrale) e utilizzo esclusivo dei canali telematici per l’invio del modello F24. Per effettuare compensazioni superiori a 15.000 euro è necessario che la dichiarazione sia munita di visto di conformità o, in alternativa, che la medesima sia sottoscritta dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. Nell’ottica della semplificazione degli adempimenti Iva e per non creare una disparità di trattamento tra i soggetti con posizione creditoria e quelli con un saldo a debito, con Circolare 25 gennaio 2010 n. 1/E l’Agenzia delle Entrate ha esteso la possibilità di non comprendere la dichiarazione Iva in quella unificata a tutti i contribuenti. Pertanto, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d’imposta possono presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva. La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale Iva comporta che il versamento del saldo annuale debba essere effettuato entro il 16 marzo in un’unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima e in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. E’, pertanto, preclusa la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello UNICO.
I MODELLI DA UTILIZZARE 1) Società di capitali Se la dichiarazione si riferisce ad un periodo d’imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2013, non è consentito presentare la dichiarazione unificata. Dovranno essere utilizzati i modelli “nuovi” per la dichiarazione IVA e il Mod. 770 mentre si dovranno utilizzare quelli “vecchi” (cioè quelli approvati lo scorso anno per le dichiarazioni relative al 2012) per le dichiarazioni dei redditi e IRAP. Qualora il modello “vecchio” non consenta l’indicazione dei dati previsti dal modello “nuovo”, questi dovranno essere forniti solo su invito dell’Agenzia delle Entrate. 2) Società di persone Per i periodi d’imposta che si sono chiusi anteriormente al 31 dicembre 2013 la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 2014. Si segnala che la dichiarazione va presentata utilizzando il modello UNICO 2013 qualora, alla scadenza del termine di presentazione, non sia ancora disponibile il modello approvato nel corso del 2014. La dichiarazione IVA e il Mod. 770 dovranno essere presentati utilizzando i modelli nuovi. La dichiarazione Irap dovrà essere presentata con il modello relativo al periodo d’imposta 2013, sempreché lo stesso sia disponibile alla data di scadenza del termine di presentazione; in caso contrario deve essere utilizzato il modello per il periodo d’imposta precedente. 3) Persone fisiche Devono utilizzare sempre i modelli “nuovi”. I contribuenti persone fisiche possono utilizzare UNICO MINI che è una versione semplificata del Modello Unico Persone Fisiche, ideata per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse. UNICO MINI 2014 può essere utilizzato dai contribuenti residenti in Italia che: - non hanno variato il domicilio fiscale dal 1° novembre 2012 alla data di presentazione della dichiarazione; - non sono titolari di partita IVA; - hanno percepito uno o più dei seguenti redditi: * redditi di terreni e di fabbricati (anche se tassato con cedolare secca); * redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione; * redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere; - intendono fruire delle detrazioni e deduzioni
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per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro; - non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad. esempio erede, tutore, ecc.); - non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Tutti i contribuenti devono presentare il modello “Unico” in via telematica. L’art. 1, comma 218 della legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha esteso tale obbligo anche alle persone fisiche non titolari di partita IVA le quali devono presentare il “Modello Unico” in via telematica, con la sola eccezione di quei “contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione”. Anche l’UNICO MINI va presentato in via telematica. La presentazione in via telematica può essere effettuata: - direttamente utilizzando il servizio Entratel o Fisconline; - tramite un intermediario abilitato; - tramite una società appartenente allo stesso gruppo.
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Se la dichiarazione è presentata ad un ufficio postale, questo è tenuto a rilasciare un’apposita ricevuta che: - rappresenta la prova dell’avvenuta presentazione; - deve essere conservata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (31 dicembre 2018). Se la dichiarazione è trasmessa in via telematica direttamente dal contribuente, la prova dell’invio è costituita dall’attestazione di ricevimento che l’Amministrazione finanziaria trasmette al contribuente e che questi deve conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (31 dicembre 2018). Se la presentazione avviene tramite un intermediario abilitato e la dichiarazione è redatta dal contribuente e consegnata all’intermediario solo per la presentazione in via telematica: a1) contestualmente al ricevimento della dichiarazione sottoscritta dal contribuente, l’intermediario dovrà rilasciare allo stesso una dichiarazione in forma libera contenente l’impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica (barrando l’apposita casella contenuta nel riquadro “impegno alla presentazione te-
lematica” e indicando la data e il codice fiscale dell’intermediario); a2) il documento indicato al punto precedente non costituisce la prova di presentazione della dichiarazione (opponibile all’Amministrazione finanziaria), ma solo un documento valido fra le parti (contribuente e intermediario). Nel caso in cui per qualunque motivo l’intermediario non effettui la presentazione, la responsabilità verso l’Amministrazione finanziaria graverà sul contribuente; a3) la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all’Agenzia delle Entrate in via telematica; a4) la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione è rappresentata dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione: - una copia della suddetta comunicazione - l’originale della dichiarazione firmata dal contribuente e contenente nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” i seguenti elementi riguardanti l’intermediario: * data dell’impegno; * codice fiscale; * sottoscrizione; devono essere consegnate al contribuente stesso entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione telematica. Se la dichiarazione è redatta dall’intermediario, su richiesta del contribuente e dallo stesso presentata in via telematica: b1) contestualmente al ricevimento dell’incarico, l’intermediario rilascia al contribuente una dichiarazione in forma libera contenente l’impegno a redigere la dichiarazione e a trasmetterla in via telematica; b2) anche in questo caso la dichiarazione rilasciata dall’intermediario non costituisce per il contribuente un mezzo di prova della presentazione della dichiarazione, ma solo un documento valido fra le parti (contribuente e intermediario). Nel caso in cui per qualunque motivo l’intermediario non effettui la presentazione, la responsabilità verso l’Amministrazione finanziaria graverà sul contribuente; b3) la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all’Agenzia delle Entrate in via telematica; b4) la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione è rappresentata dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione: - una copia della suddetta comunicazione
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- l’originale della dichiarazione firmata dal contribuente e contenente nel riquadro “impegno alla presentazione telematica” i seguenti elementi riguardanti l’intermediario: * data dell’impegno; * codice fiscale; * sottoscrizione; devono essere consegnate al contribuente entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione telematica. I contribuenti devono conservare: - la dichiarazione redatta su modello cartaceo sottoscritta dall’intermediario e dal contribuente; 1) Persone fisiche Consegna su modello cartaceo, laddove consentito, agli uffici postali
- la copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate (unico elemento che prova la presentazione della dichiarazione); fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa (31 dicembre 2018).
TERMINI DI PRESENTAZIONE Il D.L. n. 207/2008, convertito dalla L. 14/2009, ha modificato i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi stabiliti dall’art. 2 del D.P.R. 22. luglio 1998 n. 322. I termini di presentazione sono i seguenti:
30 giugno 2014
Trasmissione telematica: - direttamente dal contribuente; - tramite un intermediario abilitato
30 settembre 2014
2) Società di persone Trasmissione telematica: - direttamente dal contribuente; - tramite un intermediario abilitato
30 settembre 2014
3) Società di capitali Trasmissione telematica: - direttamente dal contribuente; - tramite un intermediario abilitato
Ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE Il versamento delle imposte può essere effettuato mediante: pagamento delle somme dovute o la compensazione, totale o parziale, con crediti vantati dal contribuente nei confronti dell’Erario e di altri enti impositori. Le imposte vanno versate utilizzando il Mod. F24: presso lo sportello di qualunque Concessionario della riscossione situato nel territorio nazionale; presso qualsiasi banca situata nel territorio nazionale; presso gli uffici postali; in via telematica (i contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica). E’ inoltre possibile utilizzare la compensazione sia verticale che orizzontale. - La compensazione è verticale quando avviene tra debiti e crediti relativi alla medesima imposta. Esempio, IVA da IVA, Irpef da Irpef, IRES da IRES (art. 2, comma 1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417; art. 11, comma 4 e art. 22, DPR 22 dicembre 1986, n. 917). Dalle citate disposizioni si evince che un contribuente può presentare una posizione a credito evidenziata nel quadro RX del modello Unico. In questo caso il credito vantato può essere utilizzato per ridurre gli acconti, salvo
nel caso sia stato oggetto di richiesta di integrale rimborso. Nel modello di pagamento F24 si dovrà riportare solamente la parte di debito ancora da versare, senza esporre l’operazione di compensazione verticale effettuata. - La compensazione è orizzontale quando avviene tra debiti e crediti relativi a tributi diversi (tramite modello F24). Ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, il contribuente può utilizzare in compensazione i crediti risultanti dal modello Unico 2014 dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale sono indicati i predetti crediti (senza dunque attendere la materiale presentazione della dichiarazione stessa da cui si evincerà il credito): in pratica dal 1° gennaio 2014. Inoltre, detti crediti non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Segnaliamo che da quest’anno anche per le imposte dirette, analogamente a quanto previsto per l’Iva, la compensazione di un credito superiore a 15.000 euro richiede l’obbligo del visto di conformità. Ricordiamo che per i crediti Iva, l’art. 10 del D.L.
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78/2009 ha introdotto le seguenti novità, distinguendo fra crediti Iva annuali e crediti Iva trimestrali. Crediti Iva annuali 1) L’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale da cui gli stessi risultano. Precisamente, l’utilizzo è ammissibile a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione; 2) il contribuente, per effettuare tali compensazioni, deve utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità tecniche definite (Provv. 21 dicembre 2009); 3) i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emergano tali crediti. Crediti Iva trimestrali 1) l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA, a prescindere dall’ammontare, può avvenire solo successivamente alla presentazione dell’istanza trimestrale da cui gli stessi risultano. Se detto importo supera i 5.000 euro, l’utilizzo è ammissibile a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui è presentata l’istanza; 2) il contribuente, per effettuare tali compensazioni superiori a 10.000 euro, deve utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità tecniche definite (Provv. 21 dicembre 2009).
LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24 I soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare devono: - barrare l’apposita casella posta in alto a destra del Mod. F24; - indicare come “anno di riferimento” il primo dei due anni solari interessati. Se gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto sono pagati in un’unica soluzione, nella colonna “rateazione/regione/prov.” della sezione Erario e nella colonna “rateazione” della sezione Regioni va scritto 0101. Se il pagamento è rateale s’indicherà nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.
Gli importi “a saldo”, versati in un’unica soluzione, vanno arrotondati all’unità di euro per ogni codice-tributo. Gli importi versati a titolo di acconto vanno sempre arrotondati al centesimo di euro per ogni codice-tributo. I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte da versare a saldo non superano ciascuno euro 12,00 (euro 10,33 per l’IRAP), mentre regole particolari valgono per il versamento degli acconti.
CODICI DI VERSAMENTO E PERIODO DI RIFERIMENTO a) Persone fisiche a1) saldo IRPEF - codice-tributo: 4001 - periodo di riferimento: 2013 a2) 1° acconto IRPEF - codice-tributo: 4033 - periodo di riferimento: 2014 a3) addizionale regionale IRPEF - codice-tributo: 3801 - periodo di riferimento: 2013 a4) addizionale comunale IRPEF - saldo 2013 - codice-tributo: 3844 - periodo di riferimento: 2013 a5) addizionale comunale IRPEF - acconto 2014 - codice-tributo: 3843 - periodo di riferimento: 2014 a6) saldo IRAP - codice-tributo: 3800 - periodo di riferimento: 2013 a7) 1° acconto IRAP - codice-tributo: 3813 - periodo di riferimento: 2014 a8) acconto IRPEF 20% su redditi a tassazione separata non soggetti a ritenuta alla fonte - codice-tributo: 4200 - periodo di riferimento: 2013 a9) I locatori, persone fisiche, proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate che abbiano esercitato l’opzione per il regime della cedolare secca versano il saldo per il 2013 e, ove dovuto, l’acconto per il 2014 in misura pari al 95% del totale imposta cedolare secca del 2013 indicato in RB11 colonna 11. Il versamento dell’acconto deve essere effettuato con gli stessi criteri di versamento dell’acconto Irpef, e quindi in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2014, se l’importo è inferiore a euro 257,52. Se l’imposta dovuta è pari o superiore a euro
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257,52, si versa in due rate: la prima, pari al 38% (40% del 95%) del rigo RB11 entro il 16 giugno 2014 (termine prorogato al 7 luglio, la seconda - del restante 54% entro il 30 novembre 2014. Se non supera euro 51,65 l’acconto non è dovuto. Il pagamento avverrà con il modello F24. Con risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011 sono stati istituiti i seguenti codici tributo: - 1840 - ACCONTO PRIMA RATA CEDOLARE SECCA; - 1842 - SALDO CEDOLARE SECCA. In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con evidenza, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma “AAAA”. Il codice tributo “1842” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”. Per i codici tributo “1840” e “1842” in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/ regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”. b) Società di persone b1) saldo IRAP - codice-tributo: 3800 - periodo di riferimento: 2013 b2) 1° acconto IRAP - codice-tributo: 3800 - periodo di riferimento: 2013 c) Società di capitali c1) saldo IRES - codice-tributo: 3800 - periodo di riferimento: 2013 c2) 1° acconto IRES - codice-tributo: 3800 - periodo di riferimento: 2013 c3) saldo IRAP - codice-tributo: 3800 - periodo di riferimento: 2013 c4) 1° acconto IRAP - codice-tributo: 3800 - periodo di riferimento: 2013
biliti dall’art. 17 del D.P.R. 7.12.2001 n. 435, ma come ricordato all’inizio il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto ha previsto lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 7 luglio 2014, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap, dell’Iva e della cedolare secca esclusivamente per i soggetti che esercitano attività economiche interessate all’applicazione degli studi di settore. La proroga interessa indistintamente le persone fisiche e società interessate dagli studi di settore mentre non riguarda le persone fisiche che non esercitano attività economiche. Decorso tale termine e sino al 20 agosto 2014, i contribuenti potranno effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Lo slittamento al 20 agosto deriva dal D.L. n. 16/2012. Secondo l’art. 3-quater del decreto, gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.lgs. n. 241/1997 che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. E’ stato così stabilizzato lo slittamento dei termini, che era fissato ogni anno per evitare appuntamenti a ridosso della festività di ferragosto.
TERMINI DI VERSAMENTO
Esercizio non coincidente con l’anno solare 1) Bilancio approvato entro l’ordinario termine di
I termini di versamento delle imposte sono sta-
Società di capitali Versamento senza maggiorazione Esercizio coincidente con l’anno solare 1) Bilancio approvato entro l’ordinario termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio Il saldo e il primo acconto vanno versati entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio, cioè entro il 16 giugno. Per i soggetti che applicano gli studi di settore il termine è il 7 luglio. 2) Bilancio approvato nel mese di maggio Il saldo e il primo acconto vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, cioè entro il 16 giugno. Per i soggetti che applicano gli studi di settore il termine è il 7 luglio. 3) Bilancio approvato nel mese di giugno Il saldo e il primo acconto vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, cioè entro il 16 luglio. Se il bilancio non è approvato entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, come previsto dall’art. 2364 del codice civile, le imposte vanno versate ugualmente entro il 16 luglio.
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120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il versamento va effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio. 2) Bilancio approvato nel corso del quinto mese successivo alla chiusura dell’esercizio. Le imposte vanno versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. 3) Bilancio approvato nel sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio. Il versamento va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Versamento con maggiorazione I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza ordinaria con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. La maggiorazione va versata unitamente all’imposta ed è deducibile. I soggetti per i quali il versamento slitta al 7 luglio senza maggiorazione, possono eseguirlo dall’8 luglio 2014 al 20 agosto 2014, aumentando le somme da pagare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Società di persone Versamento senza maggiorazione Le società di persone devono versare il saldo e il primo acconto IRAP entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione. Per i soggetti che applicano gli studi di settore il termine è spostato al 7 luglio. Versamento con maggiorazione Il versamento può essere eseguito entro il 16 luglio con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. La maggiorazione va versata unitamente all’imposta ed è deducibile. I soggetti per i quali il versamento slitta al 7 luglio senza maggiorazione possono eseguirlo entro il 20 agosto 2014, aumentando le somme da pagare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo Persone fisiche Versamento senza maggiorazione Le persone fisiche devono versare il saldo e il primo acconto IRPEF entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione. Limitatamente ai soggetti titolari di partita Iva per i quali si applicano gli studi di settore il termine è spostato al 7 luglio. Versamento con maggiorazione Il versamento può essere effettuato entro il 16 luglio con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. La maggiorazione va versata unitamente all’imposta ed è deducibile. I soggetti per i quali il
versamento slitta al 7 luglio senza maggiorazione possono eseguirlo entro il 20 agosto 2014, aumentando le somme da pagare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo
LA RATEIZZAZIONE I contribuenti che ne fanno richiesta in sede di dichiarazione annuale hanno la possibilità di rateizzare il versamento delle imposte dovute. La rateazione non deve riguardare necessariamente tutte le imposte dovute a titolo di saldo e primo acconto. Ciò significa che è possibile scegliere senza vincoli l’imposta che si vuole rateizzare e quella che si vuole versare in un’unica soluzione, che è possibile rateizzare il saldo e non l’acconto o viceversa, che si può scegliere un numero di rate diverse per imposte a saldo e in acconto. Le rate devono essere tutte di importo uguale e il pagamento rateale deve essere in ogni caso completato entro il mese di novembre. Sulle somme oggetto di rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura annua del 4%. Gli interessi decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine entro il quale deve essere eseguito il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. In ogni caso, la prima rata deve essere versata entro il citato termine, mentre le rate successive devono avere cadenza mensile e vanno versate entro il giorno 16 di ciascun mese per le società di capitali, per le società di persone e per le persone fisiche titolari di partita IVA ed entro l’ultimo giorno di ogni mese per le persone fisiche non titolari di partita IVA. L’importo degli interessi si calcola a partire dalla seconda rata, applicando il tasso risultante dalla seguente formula: ixt 360 dove: i = tasso di interesse annuo (4%); t = numero dei giorni calcolato secondo il metodo commerciale (un mese = 30 giorni), che intercorre fra la data di scadenza della prima rata e quella di scadenza della seconda (a prescindere, quindi, dal giorno dell’effettivo pagamento) con arrotondamento alla seconda cifra decimale. Le rate successive alla seconda andranno maggiorate di un ulteriore 0,33% per ogni rata. Gli interessi per la rateizzazione vanno indicati separatamente sul Mod. F24 con il relativo codice tributo:
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- 1668 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nella Sezione Erario del Mod. F 24; - 3805 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nella Sezione Regioni del Mod. F24; - 3857 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nelle Sezione IMU ed Altri Tributi Locali.
In caso di versamento rateale, gli importi (sia delle imposte che degli interessi) non vanno indicati in unitĂ di Euro, ma in centesimi con arrotondamento per eccesso o per difetto secondo che la terza cifra decimale sia superiore o meno a quattro.
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(PZ)
Il trattamento fiscale delle provvigioni ADEMPIMENTI CONTABILI DIFFERENZIATI PER IMPRESE E AGENTI PREMESSA La gestione contabile delle provvigioni comporta modalità di gestione diverse a seconda che l’operazione sia vista dal lato dell’agente oppure dell’impresa mandante. L’argomento è disciplinato dall’art. 1748 del codice civile il quale dispone che l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. L’occasione ci offre la possibilità di ritornare sull’argomento analizzando i profili tributari delle provvigioni sia dal punto di vista dell’imposizione diretta sia di quella indiretta.
LA COMPETENZA ECONOMICA DA PARTE DELL’AGENTE L’attuale legislazione distingue tra il momento di acquisizione del diritto alla provvigione e il momento di esigibilità della stessa; il primo si ha con la conclusione del contratto mentre il secondo si ha con l’esecuzione del contratto da parte della ditta mandante. In altri termini la conclusione del contratto determina l’acquisizione, da parte dell’agente, di un vero e proprio diritto di credito. Tale credito potrebbe essere anche temporaneamente sospeso (ad esempio fino alla conclusione del contratto) oppure ceduto a terzi. Ricordiamo che la maturazione del credito consente eventualmente l’insinuazione nel passivo se la ditta mandante fallisce. L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 115 dell’8 agosto 2005 confermando l’impostazione di cui sopra, ha previsto che la competenza economica, e conseguentemente l’obbligo di imputare a ricavo la provvigione da parte dell’agente, si realizza al momento dell’ultimazione della prestazione. Tale momento coincide con quello della conclusione del contratto tra ditta mandante e terzo cliente. Nel momento in cui si perfeziona l’ordine,
si vengono pertanto a soddisfare i requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità richiesti dal comma 1 dell’art. 109 del TUIR. Il pagamento della provvigione, rappresentando una mera regolarizzazione finanziaria, sul fronte della competenza economica non produce alcun effetto. L’eventuale previsione contrattuale che differisce il pagamento della provvigione, ad esempio, al momento in cui la ditta mandante incassa il corrispettivo dal cliente finale, non incide sul momento di maturazione della competenza economica che, come già chiarito, si perfeziona al momento della conclusione del contratto tra cliente finale e ditta mandante. La competenza economica non viene influenzata neppure dall’effettiva esecuzione del contratto, l’art. 1748 prevede, infatti, che la provvigione spetti anche nel caso di sopravvenuto accordo tra le parti finalizzato a non dare esecuzione in tutto o in parte al contratto. In definitiva con riferimento ai beni mobili si può ritenere che la conclusione del contratto si perfezioni con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto. Per i beni determinati soltanto nel genere, essendo il trasferimento della proprietà legato al momento d’individuazione, ai sensi dell’art. 1378, il contratto si ritiene concluso al momento della spedizione o consegna dei beni.
IMPUTAZIONE DEL COSTO RELATIVO ALLA PROVVIGIONE DA PARTE DELLA DITTA MANDANTE In via generale si potrebbe sostenere che per quanto riguarda la ditta mandante, occorre fare riferimento all’ultimazione della prestazione e questo momento, come detto, coincide con quello in cui è stipulato il contratto tra la medesima ditta mandante e il terzo cliente, a nulla rilevando l’effetto finanziario. In pratica il mandante dovrebbe dedurre il costo quando l’agente lo tassa. Ma questo principio presenta, con riferimento alle operazioni a cavallo d’anno, vistose incongruenze con i principi tributari contenuti nel TUIR. Per porre rimedio a tali incongruenze, l’Agenzia delle entrate con la citata risoluzione n. 115, ha definito per questi casi un comportamento speciale. In generale vale la regola di cui sopra, nel senso
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che si deve fare riferimento al momento in cui la prestazione è ultimata. Tale momento coincide con la stipula del contratto tra la ditta mandante e il terzo cliente non assumendo alcuna rilevanza il pagamento della fornitura. Questo principio tuttavia deve essere applicato soltanto nei casi in cui il periodo d’imposta in cui si verifica la conclusione del contratto promosso dall’agente, coincide con il periodo d’imposta in cui la ditta mandante, adempiendo la propria prestazione, vale a dire consegna o spedizione del bene mobile, imputa a conto economico il relativo ricavo. Se invece la ditta mandante consegna i beni nell’esercizio successivo a quello di conclusione del contratto, con conseguente imputazione del ricavo nell’esercizio successivo, tenuto conto che esiste un corollario al principio della competenza economica di cui all’art. 109 del TUIR che collega i costi ai ricavi dell’esercizio, la ditta mandante dovrà dedurre la provvigione non nell’esercizio di conclusione del contratto bensì nell’esercizio in cui si consegnano i beni al cliente finale e quindi si conclude il contratto. In pratica il costo relativo alla provvigione passiva sarà deducibile: - nell’esercizio di stipula del contratto se questo è concluso nello stesso esercizio in cui si provvede alla consegna del bene; - nell’esercizio di consegna o spedizione del bene se il contratto è concluso in un esercizio precedente a quello di consegna del bene. Così se nel mese di dicembre dell’anno n viene stipulato un contratto di vendita del valore di 1.000 euro tra la ditta Alfa SPA e il cliente Bianchi per il tramite dell’agente Verdi e la merce a Bianchi viene consegnata nell’anno n+1 avremo che: - l’agente Verdi contabilizza la provvigione attiva nell’anno n essendo il contratto concluso in tale esercizio; - la ditta Alfa SPA contabilizza il ricavo nell’anno n+1 (data di consegna dei beni) e deduce la relativa provvigione nello stesso anno. In questo modo viene onorato il principio di correlazione dei costi ai ricavi, infatti, a fronte del ricavo imputato nell’anno n+1 anche il relativo costo viene dedotto nello stesso esercizio.
IL TRATTAMENTO IVA CON SOGGETTI ESTERI La Commissione dell’associazione italiana dei commercialisti è intervenuta soprattutto per chiarire alcuni aspetti legati al trattamento Iva delle intermediazioni scambiate con soggetti esteri. Innanzi tutto è stato precisato che queste presta-
zioni scambiate tra soggetti passivi nazionali con soggetti esteri, non hanno carattere periodico continuativo, pertanto, ai fini Iva, si considerano effettuate alla data dell’ultimazione, che coincide con il momento di maturazione del diritto al corrispettivo. Sono conseguentemente fuori dalla categoria che disciplina le prestazioni continuative per le quali è prevista la rilevanza frazionata al momento del pagamento e in ogni caso alla fine dell’anno. Sul punto viene osservato che un servizio continuativo deve realizzare un flusso corrente di fornitura, dove ciascuna porzione è di per sé significativa. Nelle intermediazioni la fornitura termina quando cessa il flusso e conseguentemente non si rende applicabile la qualifica di “continuativa” alle intermediazioni. Il documento ricorda quindi che le prestazioni d’intermediazione B2B sono prestazioni generiche che non rientrano nel terzo e quarto comma dell’art. 6 del DPR 633/72 bensì nei criteri specifici introdotti dal sesto comma che attribuisce rilevanza al momento di ultimazione della prestazione, salvo il caso del pagamento anticipato. Di conseguenza dette prestazioni devono essere considerate effettuate ai fini Iva, al momento della loro ultimazione, circostanza che si realizza al momento di maturazione del diritto al corrispettivo, generalmente coincidente con la conclusione dell’affare tra l’agente e il cliente. Per le prestazioni di intermediazione rese da soggetti esteri, il committente nazionale deve procedere all’applicazione dell’Iva in Italia con il meccanismo dell’inversione contabile. A tal fine se il prestatore è comunitario, si dovrà integrare con l’imposta la fattura e registrarla sia nel registro delle fatture emesse (entro 15 giorni) che in quello degli acquisti. In caso di mancato ricevimento della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il committente dovrà emettere autofattura entro il 15 del mese seguente. Se invece il prestatore è extracomunitario, il committente dovrà emettere autofattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La mancata emissione dell’autofattura nel termine sopra indicato comporta per il committente oltre all’obbligo di versamento dell’Iva, una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta. Si ricorda che tale sanzione è comunque riducibile qualora si adotti il di ravvedimento operoso. Si deve osservare che tale sanzione si rende applicabile non solo nel caso di omessa autofatturazione, ma anche in caso di mancata integrazione della fattura emessa dall’operatore comunitario.
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L’emissione dell’autofattura oltre il termine di legge, ma entro il termine per la liquidazione dell’Iva del periodo di ultimazione della prestazione, co-
stituisce violazione meramente formale non sanzionabile. (PZ)
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Rivalutazione beni di impresa e partecipazioni EFFETTI FISCALI
I CHIARIMENTI SULLA NUOVA DISCIPLINA NELLA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Via libera alla rivalutazione per tutti i beni d’impresa (esclusi i beni merce) e le partecipazioni in società controllate e collegate. Rilevanza fiscale con il versamento dell’imposta sostitutiva e riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio. Inoltre, riduzione di due esercizi della sospensione degli effetti fiscali che passa dal quinto al terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione. Questi, i principali elementi di interesse su cui si sofferma la circolare n. 13/E del 4 giugno, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla nuova disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio reintrodotta dalla Legge di Stabilità 2014.
QUALI BENI RIVALUTARE I beni che possono essere rivalutati sono tutti quelli d’impresa, ad esclusione dei beni merce, e le partecipazioni in società controllate o collegate che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. I beni materiali e immateriali alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa non possono formare oggetto di rivalutazione. La circolare, inoltre, chiarisce che l’esclusione dalla disciplina riguarda tutti i beni merce, nonostante la norma preveda l’esclusione soltanto per gli immobili merce. Per effettuare la rivalutazione, i beni e le partecipazioni devono essere iscritti sia nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2012, sia nel bilancio relativo all’esercizio successivo.
La circolare chiarisce che, anche nell’attuale legge di rivalutazione, è necessario attribuire rilevanza fiscale alla rivalutazione operata in bilancio tramite il versamento dell’imposta sostitutiva poiché non è consentito effettuarla con rilevanza solo civilistica. In sede di rivalutazione, il maggior valore attribuito ai beni ammortizzabili si considera fiscalmente riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, a partire dall’esercizio che inizia il primo gennaio 2016. In aggiunta, la sospensione degli effetti fiscali della rivalutazione è ridotta di due esercizi rispetto al periodo previsto dalla precedente legge di rivalutazione. Infatti, gli effetti fiscali vengono prodotti a partire dal terzo esercizio successivo a quello in cui è effettuata la rivalutazione invece che dal quinto.
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA I contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, che eseguono la rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, devono pagare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap entro il 16 giugno 2014, oppure, limitatamente ai soggetti interessati all’applicazione degli studi di settore, entro il 7 luglio 2014 senza maggiorazioni o entro il 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40%.
DISCIPLINA DEL RIALLINEAMENTO I valori fiscali possono essere adeguati ai maggiori valori dei beni relativi all’impresa che risultano iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2012 (cosiddetto riallineamento), a patto che i beni siano presenti anche nel bilancio dell’esercizio successivo (2013). La disciplina del riallineamento dei valori è estesa ugualmente ai soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali.
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(C)
Anomalie studi di settore COMUNICAZIONI TRAMITE ENTRATEL E CASSETTO FISCALE
Con il comunicato stampa del 5 giugno 2014, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che le comunicazioni di anomalia degli studi di settore non saranno più inviate a mezzo lettera, ma arriveranno direttamente nel Cassetto fiscale degli iscritti ai servizi telematici Entratel e Fisconline; inoltre, a coloro che ne abbiano fatto richiesta, l’Agenzia comunicherà l’invio di queste comunicazioni tramite sms o e mail.
Nel Cassetto fiscale saranno disponibili le comunicazioni delle anomalie registrate nei dati degli studi di settore del triennio 2010-2012; queste anomalie saranno trasmesse via Entratel anche all’intermediario, nel caso il contribuente abbia effettuato questa scelta nel modello Unico 2013. Per accedere al Cassetto fiscale e conoscere la propria posizione in merito agli studi di settore, è sufficiente richiedere il pin e la password di accesso ai predetti servizi telematici; una volta eseguito l’accesso, basterà selezionare dal menu a sinistra la voce “Studi di settore”. I soggetti interessati da una comunicazione di anomalia potranno fornire chiarimenti o precisazioni tramite l’apposito software elaborato dall’Agenzia delle Entrate “Comunicazioni anomalie 2014”, al quale possono accedere direttamente dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
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(C)
Contributi per applicazioni informatiche BANDO DELLA CCIAA DI UDINE PER LA REALIZZAZIONE DI APPLICAZIONI INFORMATICHE DEDICATE AI DISPOSITIVI DI TIPO MOBILE E DI SITI WEB RESPONSIVE Con determinazione del Segretario generale della CCIAA di Udine n. 202 del 6 giugno 2014 è stato licenziato un bando per la concessione di contributi a sostegno della realizzazione di applicazioni informatiche dedicate ai dispositivi di tipo mobile e di siti web responsive. Per applicazione informatica si intende: una applicazione o un programma creato per essere installato su dispositivi di connettività mobile quali telefoni cellulari o tablet. Per sito web responsive (adattivo) si intende un sito web capace di adattarsi alle diverse risoluzioni dei dispositivi sui quali viene visualizzato, dallo schermo del computer a quello di dispositivi di connettività mobile, quali telefoni cellulari o tablet. Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 70.000 Euro e le domande possono essere presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) dal 10 giugno al 31 dicembre 2014. La dotazione potrà essere ampliata con l’assestamento di bilancio dell’ente camerale. Lo stesso, comunque, si riserva di chiudere anticipatamente il bando in caso di esaurimento delle risorse disponibili. Si avverte da subito che, a differenza di altri strumenti agevolativi, questo bando prevede che le iniziative vengano avviate successivamente al 10 giugno 2014 e concluse prima della presentazione della domanda.
BENEFICIARI Beneficiarie sono le imprese, loro cooperative e consorzi di tutti i rami di attività economica che rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa con sede legale o unità locale destinataria dell’investimento nella provincia di Udine e presentino i seguenti requisiti:
- iscritte al Registro imprese della CCIAA di Udine e attive, alla data di presentazione della domanda di contributo; - in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto; - non in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; - in regola con il regime “de minimis” e che appartengano ai settori di attività economica ammissibili; i settori di attività esclusi dal contributo ai sensi del regime “de minimis” sono indicati nell’all. A del bando; - che rispettino la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro; - che rispettino le condizioni previste dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 6, la quale stabilisce che gli enti di diritto privato che forniscano servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche; - che non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23, art. 9, co. 2 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica).
INIZIATIVE AMMISSIBILI Si richiama ancora l’attenzione sul fatto che in questo bando sono ammesse a contributo le spese sostenute per la realizzazione di applicazioni informatiche dedicate ai dispositivi di tipo mobile e di siti web responsive (per le rispettive nozioni v. sopra) prima della presentazione della domanda. Le iniziative dovranno essere avviate successivamente al 10 giugno 2014 e concluse prima della presentazione della domanda, dove per avvio dell’iniziativa si intende il verificarsi delle seguenti circostanze: - nel caso di fornitura di beni la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto o documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima
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fattura o, in caso di impossibilità di acquisire la stessa, del documento contabile avente forza probatoria equivalente; - nel caso di prestazione di lavoro o servizi, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o in documentazione equipollente, ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di acquisire la stessa, da documento contabile avente forza probatoria equivalente.
SPESE AMMISSIBILI Le spese ammissibili a contributo devono essere sostenute e, cioè, fatturate e pagate, prima della presentazione della domanda e riguardare le seguenti tipologie di investimento: a) l’acquisizione di consulenze specifiche per la realizzazione di applicazioni informatiche dedicate ai dispositivi di tipo mobile; b) l’acquisizione di consulenze specifiche per la creazione di un sito web responsive. L’importo minimo di spesa ammessa non può essere inferiore a 2.000 Euro. Le spese per consulenze sono ammesse a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un’attività professionale, risultante dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze ammissibili per il presente articolo. Il curriculum vitae della società di consulenza o del consulente debitamente firmato formano parte integrante del contratto. Non sono ammissibili a contributo, oltre alle spese non previste fra quelle ammissibili: - l’IVA, gli oneri fiscali ed accessori; - le spese che hanno già beneficiato di altri contributi regionali, nazionali o comunitari; - le spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale funzionamento dell’impresa; - spese relative al personale dipendente. Potrà essere ammessa a finanziamento solamente una domanda di contributo per ciascuna impresa. L’applicazione informatica o il sito web responsive devono essere realizzati e operativi nonché documentati dall’impresa e verificabili dalla CCIAA di Udine prima della data di presentazione della domanda e almeno fino alla data di concessione/ erogazione del contributo.
FORMA E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale concesso secondo il regime “de minimis” nella misura massima del 70% sulle spese ammesse ed entro il limite di 10.000 Euro per iniziativa.
Saranno esclusi i progetti con spesa ammissibile inferiore a euro 2.000,00 (al netto dell’IVA). Non è prevista l’erogazione di anticipazioni sul contributo concesso né è consentito il cumulo con altre agevolazioni pubbliche a valere sulle medesime iniziative e aventi ad oggetto le medesime spese.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Le imprese interessate presentano domanda di contributo in bollo alla CCIAA di Udine, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al bando a decorrere dalle ore 09.00.00 del 10 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2014. Le domande vengono esclusivamente inviate mediante PEC al seguente indirizzo: contributi@ ud.legalmail.camcom.it. La domanda, si considera validamente inviata se: - inviata da casella di posta elettronica certificata; - firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC, con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 1. relazione tecnica finale di Progetto attestante l’attività realizzata, gli obiettivi e i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando; 2. copia della documentazione di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti), conforme agli originali, regolarmente emessa agli effetti fiscali e pagata nel rispetto della normativa vigente, preventivamente annullata sull’originale per l’utilizzo del contributo richiesto ai sensi del presente bando e relativa alle spese ammissibili di cui all’art. 6. La CCIAA ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali; 3. regolare quietanza di pagamento avvenuto secondo le modalità stabilite dalla legge relativa a ciascuna spesa di cui al precedente punto 2), anche nella forma della dichiarazione libera-
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toria rilasciata dal consulente/fornitore, o in altra valida modalità, ai fini della dimostrazione della tracciabilità del pagamento; 4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti per la classificazione di microimpresa, piccola o media impresa (all. 2 del bando); 5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto della disciplina “de minimis” (all. 3); 6. documento di identità del legale rappresentante (solo nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente). Sull’originale della domanda di contributo è apposta apposita marca da bollo annullata e tutta la documentazione scannerizzata viene inviata tramite PEC. Potrà essere ammessa a finanziamento solamente una domanda di contributo per ciascuna impresa e non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC.
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO I contributi sono concessi, secondo il procedimento valutativo a sportello fino ad esaurimento dei fondi disponibili e seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande determinato dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC. Per l’erogazione del contributo l’impresa dovrà
solamente presentare, a conclusione dell’iniziativa, l’istanza del medesimo con allegato il rendiconto della spesa. Gli incentivi sono attribuiti con provvedimento del dirigente camerale entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi disponibili, fatte salve le interruzioni e sospensioni dei termini del procedimento disciplinate dallo stesso bando. La CCIAA comunicherà tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione e la contestuale erogazione dell’incentivo. L’ente camerale inoltrerà le comunicazioni ai richiedenti anche a mezzo PEC o al numero di fax indicati dall’impresa in sede domanda o successivamente comunicati. Per quanto concerne la sospensione e interruzione dei termini del procedimento, gli obblighi dei beneficiari, i controlli e le revoche del provvedimento di concessione del contributo si rinvia al testo del bando, non presentando significative novità alle consolidate prassi. Per il testo del bando e la relativa modulistica, come pure per ogni altra informazione, le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Il decreto lavoro
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO 34/2014
Sulla Gazzetta Ufficiale n.114 del 19 maggio u.s. è stato pubblicata la Legge n. 78 del 16 maggio u.s, che converte in Legge il cd. decreto Lavoro (decreto Legge 34 del 20 marzo). Rispetto alla versione originaria del provvedimento, nella conversione in Legge il Parlamento ha introdotto modifiche significative, che illustriamo di seguito.
CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE (ART.1) La Legge di conversione ha confermato in 36 mesi la durata massima del contratto a termine (lo stesso dicasi per la somministrazione a tempo determinato), che può essere stipulato per iscritto anche in mancanza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Le novità introdotte con la conversione in Legge, hanno riguardato:
- il limite percentuale alla stipulazione dei contratti a termine. L’art. 1, comma 1, lett. a), numero 1) del decreto (che modifica l’art.1, comma 1, secondo periodo del d.lgvo 368/2001) fissa questo limite nel 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Le imprese che occupano fino a 5 dipendenti, possono sempre stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Peraltro, l’art. 2 bis del decreto introduce una clausola di salvaguardia per effetto della quale, in sede di prima applicazione del decreto, conservano efficacia i diversi limiti percentuale stabiliti dai vigenti CCNL; per quanto concerne le imprese di autotrasporto, ricordiamo che in occasione dell’ultimo rinnovo del CCNL del 1° agosto 2013, la percentuale dei contratti a tempo determinato è stata elevata al 35%, per tutti i contratti attivati durante la vigenza contrattuale. Il datore di lavoro che dovesse superare questa percentuale è tenuto ad adeguarsi entro il 31 dicembre p.v., pena il divieto di stipulare nuovi contratti a termine fino al raggiungimento della suddetta percentuale. - Sanzioni legate al superamento del limite percentuale. Il superamento del limite percentuale di contratti a termine, comporta le seguenti sanzioni:
FATTISPECIE
SANZIONE
Superamento provocato da un contratto a termine stipulato a partire dal 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del d.l. 34/2014)
Sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 gg. di durata del rapporto di lavoro.
Superamento provocato da due o più contratti a termine stipulati dal 21 marzo 2014
Sanzione amministrativa pari al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 gg. di durata del rapporto di lavoro.
- Il numero delle proroghe, che passa 5 (dalle 8 previste nel testo originario del decreto, ante conversione) nell’arco dei 36 mesi, indipendentemente dal numero di rinnovi. Resta fermo che la proroga deve riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto. - Diritto di precedenza per le lavoratrici madri. Il tempo trascorso in congedo di maternità, concorre a determinare il periodo di attività PAG. 25 - APINFORMA / Lavoro - numero 11 - 15 giugno 2014
lavorativa con contratto a termine utile a conseguire il diritto di precedenza, sia nelle assunzioni a tempo indeterminato che per quelle a tempo determinato eseguite dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO (ART. 2) La flessibilità di questa forma contrattuale che era stata introdotta nella versione originaria del de-
creto 34/2014, è parzialmente venuta meno. Infatti, nella conversione in Legge è stato: - previsto che il contratto di apprendistato, seppur sinteticamente, debba contenere il piano formativo individuale, definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. La forma scritta è stata prevista sia per il contratto che per il patto di prova; - reintrodotto, per le aziende con più di 50 dipendenti, l’obbligo di stabilizzare una quota del 20% di apprendisti dipendenti dello stesso datore di lavoro, per poter procedere alla stipula di nuovi contratti di apprendistato. Il CCNL può tuttavia individuare limiti diversi. - previsto, per l’apprendistato professionalizzante, l’obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione aziendale con quella pubblica, a condizione che la Regione trasmetta la sua offerta formativa entro 45 gg. dalla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. L’offerta pubblica potrà essere erogata avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle associazioni datoriali dichiaratesi disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza Stato - Regioni in data 20 febbraio 2014. Viene inoltre confermata l’originaria previsione del decreto 34/2014 secondo la quale, salvo diversa previsione del CCNL, la retribuzione dell’ap-
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prendista è determinata in relazione alle ore di lavoro effettivamente prestate in azienda ed al 35% del monte ore complessivo di formazione.
DEMATERIALIZZAZIONE DEL DURC (ART. 4) Viene confermata l’importante semplificazione prevista nel testo originario del decreto, che dovrà portare alla dematerializzazione del DURC. In pratica, la regolarità contributiva nei confronti di Inps ed Inail potrà essere verificata da chiunque vi abbia interesse (compresa l’impresa stessa) mediante un’unica interrogazione in modalità telematica. La risultanza dell’interrogazione sarà efficace per 120 gg. dalla data di acquisizione e sostituirà a tutti gli effetti il DURC, ad eccezione delle ipotesi che dovranno essere espressamente previste dal decreto del Ministro del Lavoro attuativo di questa disposizione, da emanarsi entro 60 gg.
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ (ART. 5) Vengono armonizzati al 35% gli sconti contributivi in tutte le regioni (attualmente erano pari al 25%, che salivano al 30% per le aree svantaggiate), per le imprese che aderiranno a questi accordi per mantenere il proprio personale. (C)
Il lavoro nella giurisprudenza ULTIME PRONUNCE SU SICUREZZA IN AZIENDA E SU ALCUNE FATTISPECIE DI LICENZIAMENTO SICUREZZA IN AZIENDA E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER LA FORMAZIONE Con sentenza n. 21242 del 26 maggio scorso, la Corte di Cassazione (sez. IV, penale) ha riconosciuto il datore di lavoro responsabile del reato di lesioni colpose gravi commesse in danno ad un dipendente, per non averlo adeguatamente formato sull’uso dell’attrezzatura da lavoro e, in particolare, sulla funzione di alcuni dispositivi di protezione individuale. La Cassazione ha quindi confermato la pronuncia della Corte di Appello di Trieste, rigettando le motivazioni del datore di lavoro: questi, infatti, aveva sostenuto che il lavoratore infortunato aveva comunque esperienza nel manovrare l’apparecchiatura all’origine del ferimento, ragion per cui egli aveva ritenuto di non doverlo ulteriormente formare ai fini di un corretto impiego della medesima apparecchiatura. La Corte d’Appello ha tuttavia respinto questa motivazione, affermando che una conoscenza generica delle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dei rischi insiti, “anche quando derivata dal pregresso svolgimento di compiti analoghi - non surroga l’attività di formazione che il datore di lavoro è tenuto a somministrare al lavoratore”. Con l’occasione, la Cassazione ha ricordato che, nel corso degli ultimi anni, ha provveduto a definire i contenuti dell’obbligo formativo gravante sul datore di lavoro, in tema di prevenzione degli infortuni: in particolare, il datore “ha l’obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, in maniera tale da renderlo edotto sui rischi inerenti ai lavori a cui è addetto.” La Sentenza ricorda, poi, che l’obbligo formativo, già sufficientemente precisato dal d.lgvo 626/1994, è PAG. 28 - APINFORMA / Lavoro - numero 11 - 15 giugno 2014
stato ulteriormente dettagliato con il nuovo Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (d.lgvo 81/2008), all’art. 37. Di conseguenza, la Cassazione ha ritenuto di dover affermare il seguente principio: “in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal bagaglio di conoscenze del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza lavorativa, o per il travaso di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L’apprendimento insorgente dal fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e delle prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione legislativamente previste, le quali vanno compiute nella cornice formalizzata prevista dalla Legge. Ne consegue che la prova dell’assolvimento degli obblighi di informazione e formazione del lavoratore non può ritenersi data dalla dichiarazione del lavoratore infortunato che indichi una personale pluriennale esperienza dell’uso dell’attrezzatura di cui trattasi”.
LICENZIAMENTO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL LAVORO Con sentenza n. 25311 dell’11 novembre 2013, la Corte di Cassazione - sez. Lavoro - ha confermato la legittimità del licenziamento del lavoratore che si era assentato ingiustificatamente dal posto di lavoro, oltre il periodo consentito dal CCNL. Peraltro, la Cassazione ha respinto uno dei motivi di ricorso del lavoratore con il quale si chiedeva di annullare il licenziamento, in quanto l’assenza ingiustificata dal posto di lavoro non era stata inserita dal datore all’interno del codice disciplinare affisso sul posto di lavoro. Infatti, la Corte ha ritenuto che la condotta di specie sia di una gravità tale “da violare il minimum etico – ossia ciò che nella coscienza sociale è sentito come codice etico fondamentale – e, quindi, da essere sottratto all’applicazione dell’obbligo datoriale di affissione del codice disciplinare...”; in particolare, si tratta di “un comportamento la cui lesività dei doveri fondamentali connessi con il rapporto di lavoro è
immediatamente percepibile da parte del lavoratore, sicché esso è fuori dalla sfera di applicazione dell’obbligo di pubblicità, che si concreta nell’affissione del codice disciplinare”. Peraltro, nel caso affrontato dalla Sentenza, il lavoratore aveva presentato una domanda di aspettativa per motivi di famiglia a cui il datore non aveva risposto, con la conseguenza che egli aveva deciso autonomamente di assentarsi per circa un mese. Ebbene, neanche l’esistenza di seppur valide ragioni familiari può giustificare questa condotta del lavoratore, visto che questi “avrebbe dovuto informarsi dell’esito di tale richiesta prima di decidere di assentarsi da lavoro. Infatti, nei normali obblighi di correttezza e diligenza del prestatore di lavoro rientra anche quello di assicurarsi che propri impedimenti nell’espletamento della prestazione - anche se, in astratto, legittimi - per come se ne da attuazione non arrechino alla controparte datoriale un pregiudizio organizzativo derivante dal legittimo affidamento in ordine alla supposta effettiva ripresa della prestazione lavorativa”.
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LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE DISTACCATO PRESSO ALTRA AZIENDA Con sentenza n 27651 dell’11 dicembre 2013, la Cassazione ha annullato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo motivato dalla società distaccante con la soppressione del posto di lavoro presso la società distaccata, utilizzatrice del lavoratore. Infatti, la Corte ritiene che “il licenziamento fondato sulla cessazione dell’interesse al distacco o la soppressione del posto presso la società distaccata, non era idoneo a ritenere giustificato il recesso datoriale dovendo questo essere, ai fini della sua legittimità, valutato esclusivamente con riferimento all’ambito aziendale del datore di lavoro (nella specie, la società distaccante)”. In pratica, le ragioni alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo devono riferirsi all’ambito aziendale del distaccante; questi non può addurre, come motivo, ragioni legate ad una distinta organizzazione aziendale qual è, per l’appunto, quella della società distaccata. (C)
Sanilog
ULTIME INDICAZIONI DELLA CONFTRASPORTO
mancati adempimenti contribuitivi al Fondo sanitario per il personale dipendente, la Confederazione ha ritenuto opportuno scrivere (vedi lettera in calce), per chiarire l’insussistenza dell’obbligo contributivo per le imprese aderenti a Conftrasporto, così come stabilito dall’accordo di rinnovo del CCNL del 1° agosto 2013. Ci riserviamo di comunicare ulteriori sviluppi.
A seguito delle comunicazioni pervenute ad alcune imprese dal Fondo Sanilog, aventi ad oggetto i
(C)
Roma, 4 giugno 2014 Prot. Spett.le Fondo Sanilog Via Panama, 62 00198 - Roma Oggetto: Chiarimento in merito alla insussistenza dell’obbligo di versamento al Sanilog In relazione alla comunicazione del Fondo Sanilog, inviata alle imprese di trasporti, relativamente ai mancati adempimenti contributivi inerenti il semestre 15/05/2014 – 15/05/2014 e le relative conseguenze in applicazione dell’art. 8.1 del Regolamento del Fondo stesso, la scrivente organizzazione intende chiarire che nell’accordo di rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione del 1° agosto 2013, è stata prevista un’esplicita disposizione in merito, che di seguito si riporta: SANILOG Per le imprese aderenti alla CONFTRASPORTO viene previsto un periodo entro il quale Conftrasporto e le OO.SS. si confronteranno al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti circa l’adesione ad un fondo sanitario del settore, tenuto conto dell’appartenenza al sistema confederale CONFCOMMERCIO. Pertanto, alla luce della suddetta disposizione contrattuale, per le imprese associate alle Federazioni aderenti a Conftrasporto, non sussiste alcun obbligo contributivo al Fondo Sanilog. A tal fine, è in via di predisposizione un modulo che certifichi l’adesione delle imprese al sistema Conftrasporto, che le stesse provvederanno ad inviare al Sanilog, anche per il tramite delle strutture associative territoriali. Tanto era doveroso. Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
Il Segretario Generale dr. Pasquale Russo
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SISTRI
CANCELLAZIONE PER LE IMPRESE FINO A 10 DIPENDENTI NON PIÙ OBBLIGATE Il 1° maggio 2014 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale n. 126 del 24 aprile 2014. La novità più rilevante è il restringimento delle categorie obbligate all’utilizzo di SISTRI, in particolare l’esonero di alcuni piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi. Il decreto citato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2014 ed entrato in vigore dal giorno successivo, rende opzionale l’uso del nuovo sistema di tracciamento telematico per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con non più di 10 dipendenti ed operanti nel settore industriale, artigianale, commerciale, agroindustriale, sanitario e dei servizi. Per dettagli sul conteggio delle persone da considerare “dipendenti” si consulti il manuale operativo SISTRI, alle pagine 10 e 11. “Si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell’impresa; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società.”
Alla luce di quanto sopra, le imprese che si sono in passato iscritte a SISTRI in quanto obbligate e che si sono dotate di dispositivo USB ma che adesso non sono più obbligate, pur gestendo rifiuti pericolosi, possono: 1. decidere di non avvalersene e provvedere alla restituzione del/i dispositivo/i. Questo evita l’obbligo di pagare il contributo entro la nuova scadenza del 30 giugno 2014 e costringe a continuare le gestione rifiuti mediante i documenti cartacei (registri e formulari). 2. decidere di avvalersi volontariamente di Sistri, comunicando la propria scelta al Ministero e mantenendo quindi il dispositivo USB. Questo permetterà di abbandonare i documenti cartacei (registri e formulari), da gennaio 2015 in poi. La procedura di cancellazione dal SISTRI, che si consiglia di adottare, prevede l’invio di una e-mail all’indirizzo iscrizionemail@sistri.it con oggetto: “Cancellazione SISTRI” e in allegato un’autocertificazione a firma del Legale Rappresentante con la richiesta della cancellazione stessa. I dispositivi rilasciati andranno inviati, entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di cancellazione, con Raccomandata A/R a: SISTRI - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.
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(C)
Le nuove funzionalità del sistema SISTRI IMPLEMENTATI I SERVIZI A SUPPORTO DELLE IMPRESE
Come comunicato sul sito ufficiale del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) - www.sistri.it, sono stati implementati nuovi servizi a supporto delle aziende. Infatti, all’interno dell’applicazione GESTIONE AZIENDA, accessibile con il proprio dispositivo USB-SISTRI, sono disponibili nuove funzionalità
che consentono agli Utenti di effettuare in piena autonomia le seguenti operazioni: - Richiesta sostituzione Dispositivo USB causa Danneggiamento; - Richiesta sostituzione Dispositivo USB causa Smarrimento; - Richiesta sostituzione Dispositivo USB causa Furto; - Richiesta duplicazione Dispositivo USB; - Richiesta Dispositivo USB aggiuntivo; - Richiesta sostituzione Black Box causa Furto; - Geolocalizzazione sede e unità locale; - Richiesta Trasferimento Unità Locale; - Richiesta Chiusura Unità Locale; - Richiesta Cancellazione Azienda. (C)
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REACH ricorda l’importanza di verificare periodicamente i messaggi in arrivo sul portale nella casella di posta, per controllare eventuali comunicazioni giunte da ECHA, andando ad aggiornare i riferimenti aziendali a cui arriveranno le notifiche in modo da poter intervenire rapidamente in caso di richieste urgenti da parte dell’Agenzia. Contestualmente è stato aggiornato anche il software IUCLID, la versione 5.6 è aggiornata alla quarta revisione del CLP.
AGGIORNAMENTI SULLE SOSTANZE CHIMICHE
DISPONIBILE LA VERSIONE 2.7 DI REACH-IT Dallo scorso 16 aprile è disponibile la versione 2.7 di REACH-IT, che mira a chiarire come le aziende ricevono decisioni e altre comunicazioni da ECHA. La nuova versione permette anche l’invio di domande di autorizzazione tramite il portale. Si
CONSULTAZIONI PUBBLICHE SU PROPOSTE DI CLH Avviate le consultazioni pubbliche sulle proposte di classificazione e dell’etichettatura armonizzata per le seguenti sostanze:
SUBSTANCE NAME
EC NUMBER
CAS NUMBER
DEADLINE FOR COMMENTING
benzovindiflupyr (ISO); N-[9-(dichloromethylene)1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole4-carboxamide
-
1072957-71-1
13/06/2014
Pencycuron (ISO); 1-[(4-chlorophenyl)methyl]1-cyclopentyl-3-phenylurea
266-096-3
66063-05-6
13/06/2014
HBCDD: CONSULTAZIONE PUBBLICA SU DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ECHA ha ricevuto una domanda congiunta di autorizzazione per i seguenti usi del hexabroSUBSTANCE NAME
mocyclododecane (HBCDD) e ha aperto una consultazione pubblica. Le parti interessate possono inviare commenti tramite il modulo web sul sito web dell’ECHA entro il 9 luglio 2014. USER APPLIED FOR
- Hexabromocyclododecane (HBCDD) -
Formulation of flame retarded expanded polystyrene (EPS) to solid unexpanded pellets using hexabromocyclododecane as the flame retardant additive (for onward use in building applications) Manufacture of flame retarded expanded polystyrene (EPS) articles for use in building applications
BROCHURE “LA SICUREZZA CHIMICA E LE AZIENDE” Vi segnaliamo, infine, la pubblicazione di un fact sheet (http://www.flashpointsrl.com/images/stories/allegati_news/Apr_2014/sme_leaflet_it-1.
pdf) dedicato alla sicurezza chimica all’interno delle aziende. Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu
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(C)
Rifiuti ASSEMBLEA ANNUALE ALBO GESTORI AMBIENTALI. NUOVO REGOLAMENTO SULL’ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL’ALBO Si è svolta a Roma il 6 giugno scorso, l’Assemblea annuale dell’Albo dei gestori ambientali, organismo nel quale la nostra Confederazione ricopre uno dei due posti relativi alla rappresentanza delle imprese di autotrasporto. L’Assemblea è stata l’occasione per evidenziare la crescita dell’Albo, giunto al suo ventesimo anno di vita, nel quale le imprese iscritte sono passate dalle 87mila circa dell’anno 2006 alle attuali 187mila, grazie anche a diversi provvedimenti di legge che hanno esteso l’iscrizione a detto albo, quale requisito indispensabile per poter operare, alle imprese estere che svolgono trasporti transfrontalieri (trfr) di rifiuti in conto terzi, a quelle il trasporto dei rifiuti in conto proprio (c/p), a quelle che raccolgono i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Si riporta una tabella con il numero delle imprese iscritte nelle diverse categorie dell’Albo gestori, con il dato del 2006 e quello del corrente anno. ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI CATEGORIA D’ISCRIZIONE
2006
2014
1
2.781
5.327
2
12.115
1.532
3
462
58
4
7.519
16.921
5
5.026
6.164
8
0
5.109
9
477
1.173
10
2.037
2.955
C.P.
57.379
133.207
Raee
0
12.441
Trfr
0
2.191
87.796
187.078
Totale
Nel corso dell’Assemblea è stato presentato anche il decreto 3 giugno 2014, recante il nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Albo, che ha ora iniziato l’iter per la sua pubblicazione in Gazzetta e che una volta entrato in vigore (presumibilmente nel prossimo mese di luglio) sostituirà l’attuale DM 406 del 1998. Tra le novità più rilevanti del nuovo regolamento, segnaliamo fin da ora: - la sostituzione delle vecchie categorie 2, 3, 6 e 7 (abrogate a seguito delle disposizioni del D.Lgs. 205 del 2010) con le seguenti: * categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; * categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65; * categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3,, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; * categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto. - Il rinnovo dell’iscrizione all’Albo - che si rammenta va fatta ogni 5 anni - con un massiccio ricorso all’autocertificazione dei requisiti pos-
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seduti ed all’invio telematico delle domande di rinnovo (va ricordato che le iscrizioni in essere e le connesse fidejussioni già prestate restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza). - La possibilità di ridurre gli importi delle fidejussioni (da prestare a garanzia di eventuali danni ambientali) del 40% per le imprese certificate ISO 14001 e del 50% per le imprese certificate EMAS (ai sensi Reg. UE 1221/2009). - La possibilità che le perizie dei mezzi idonei al trasporto dei rifiuti siano rese mediante autocertificazione del Responsabile tecnico dell’impresa, anziché da un ingegnere o chimico iscritto nel relativo albo.
- Una verifica delle capacità professionali dei responsabili tecnici ogni cinque anni e la possibilità che le mansioni dello stesso responsabile tecnico “esterno” ad un’impresa di gestione dei rifiuti possano essere limitate, nel numero delle imprese e nei criteri di assunzione (entrambe queste disposizioni saranno attuate con specifiche delibere del Comitato Nazionale). Ricordiamo che nel sito www.albogestoririfiuti.it sono disponibili le informazioni sull’organizzazione dell’Albo, le procedure d’iscrizione, la normativa vigente e i soggetti iscritti. (C)
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Corte di Cassazione SENTENZE SU SALUTE E SICUREZZA
Si riportano di seguito i riferimenti e una breve descrizione di due recenti sentenze della Corte di Cassazione inerenti la salute e sicurezza sul lavoro.
SICUREZZA IN AZIENDA E RESPONSABILITÀ DEL DATORE PER LA FORMAZIONE Con la sentenza n. 21242 del 26 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità del datore di lavoro sul mancato obbligo formativo previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008), per l’infor-
tunio occorso al lavoratore, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia stato munito di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per il rischio connesso e che abbia un’esperienza pluriennale con i macchinari abitualmente utilizzati al lavoro. I giudici della Suprema Corte hanno spiegato come l’esperienza e le competenze dei lavoratori non possono sostituire in nessun modo la formazione impartita dal datore di lavoro.
NULLA LA NOMINA DEL RSPP PRIVO DEI REQUISITI OGGETTIVI Con la decisione n. 20862/2014, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che sono nulle le nomine dei responsabili addetti ai servizi di sicurezza e igiene sul lavoro (RSPP) qualora privi di requisiti previsti dagli articoli 2 e 32 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro). (C)
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Estintori antincendio
NUOVE FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA
A fine giugno dell’anno scorso è stata pubblicata la norma UNI 9994-1:2013 relativa allo svolgimento delle attività di controllo e manutenzione degli estintori antincendio, in sostituzione della UNI 9994:2003. Le novità della norma UNI 9994-1:2013 “Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione” ha introdotto quattro significative novità: - nuove fasi e periodicità di manutenzione degli estintori; - necessità di apporre la data di revisione internamente ed esternamente all’estintore, insieme ai riferimenti dell’azienda incaricata del controllo; - la sostituzione delle valvole in fase di collaudo per gli estintori a polvere e in fase di revisione per gli estintori a CO2;
- l’aggiornamento della documentazione di manutenzione. Più nel dettaglio, il campo di applicazione della UNI 9994-1 è stato esteso anche agli estintori per fuochi generati da metalli combustibili, quali potassio, sodio e loro leghe, magnesio, zinco, zirconio, titanio e alluminio in polvere (classe D). Questi risultano costruttivamente affini agli estintori a polvere, anche se non dispongono di omologazione da parte del Ministero dell’interno. Le fasi di controllo e manutenzione aumentano, passando da 4 a 6. Oltre a Sorveglianza, Controllo, Revisione (ora chiamata “Revisione programmata”) e Collaudo, nella UNI 9994-1 si aggiungono le fasi di “Controllo iniziale e Manutenzione straordinaria”. Altro elemento di novità della UNI 9994-1 è l’introduzione del concetto di “Estintore Fuori Servizio”. Il motivo è quello di fornire al tecnico manutentore una serie di criteri per ritirare dispositivi potenzialmente pericolosi. Tra le criticità che si devono valutare in sede di revisione vi è la “Vita Massima” dell’estintore (18 anni), oltre la quale il dispositivo dovrà essere messo fuori servizio. E questo sia per gli estintori portatili omologati secondo il decreto 20 dicembre 1982 e il decreto 7 gennaio 2005 e carrellati. (C)
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Autorità: verifica requisiti entro dieci giorni SE IL TERMINE NON VIENE RISPETTATO, SARÀ INCAMERATA LA CAUZIONE
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha espresso un’interessante parere n. 53 del 19/03/2014 per la soluzione delle controversie in merito alla richiesta di comprovare, entro dieci giorni, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, in particolare se il termine perentorio, e se il concorrente deve essere escluso dalla gara, e se c’è l’automaticità dell’escussione della relativa cauzione provvisoria. Il quesito sottoposto all’esame dell’Autorità verte soprattutto sull’automaticità o meno dell’escussione della cauzione provvisoria quale conseguenza dell’esclusione dell’impresa dalla gara, per mancata prova dei requisiti ex art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006. Come già affermato dall’Autorità e da costante giurisprudenza (cfr. TAR Lazio Roma Sez. II ter 28 maggio 2013 n. 5356; Cons. Stato, Sez. V, ord.za 31 marzo 2012 n. 1886; Cons. Stato, Sez. VI, 8 marzo 2012 n. 1321 e Sez. IV, 16 febbraio 2012 n. 810), ai sensi dell’art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 che il termine di dieci giorni, entro cui i concorrenti sorteggiati devono documentare i requisiti richiesti nel bando ed oggetto di autodichiarazione, abbia natura perentoria ed improrogabile, nel senso che il suo obiettivo decorso, senza che il sorteggiato abbia fatto pervenire alla Stazione Appaltante la necessaria documentazione implica l’automatico effetto dell’esclusione dalla gara, dell’incameramento della cauzione provvisoria e della segnalazione alla stessa autorità per gli eventuali provvedimenti di conseguenza. Né assume rilievo l’effettivo possesso dei requisiti da parte dell’operatore economico ovvero la documentazione degli stessi successivamente al decorso dei dieci giorni assegnati, dal momento che, per come è formulata PAG. 38 - APINFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2014
la norma, rileva, al fine della produzione degli effetti sanzionatori, il solo dato obiettivo e formale dell’inadempimento nel termine prescritto. Così si è espressa l’Autorità con la Determinazione n. 1/2014 “Linee guida per l’applicazione dell’art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, al punto 5.1. – Natura del termine posto ai concorrenti sorteggiati. Nel la suddetta Determinazione, nell’ambito dei presupposti al cui verificarsi si ricollegano le previste misure sanzionatorie, affronta l’aspetto delle sanzioni irrogate dalla stazione appaltante. Ritiene, infatti, l’Autorità che il potere sanzionatorio della stazione appaltante si esplica attraverso l’esclusione dalla gara e l’escussione della cauzione, ed è esercitato non solo in caso di mancata conferma delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta ma anche “quando tale prova non sia fornita”, e ciò sia in caso di omissione o di rifiuto, come anche in caso di ritardo rispetto al termine perentorio dei dieci giorni. Si tratta di sanzioni che la S.A. applica in modo automatico, indipendentemente dall’effettivo possesso o meno dei requisiti dichiarati dall’operatore economico, essendo l’esclusione e l’incameramento della cauzione volti a sanzionare il comportamento inadempiente dell’impresa nel partecipare a quella specifica gara. Diversamente avviene per le sanzioni di competenza dell’Autorità. In ordine alla perentorietà del termine fissato dall’art. 48, comma 1 D.Lgs. n. 163/2006, quanto già affermato dall’Autorità nel senso che, il decorso del termine senza che l’impresa abbia fatto pervenire alla Stazione Appaltante la necessaria documentazione implica l’automatico effetto dell’esclusione dalla gara, non potendo assumere rilievo l’effettivo possesso dei requisiti ovvero la produzione tardiva delle certificazioni mancanti, che finirebbe per menomare l’esigenza di celerità e certezza della verifica a campione. Attesa infatti la natura perentoria del termine, l’eventuale documentazione presentata dopo il suo inutile decorso deve essere considerata come non prodotta, in quanto in presenza di un termine perentorio il mero ritardo è equiparato all’inadempimento definitivo (in tal senso parere precontenzioso AVCP n. 40 del 21 marzo 2012). Orbene, nel caso di specie, appare legittima per
l’Autorità l’esclusione operata dalla Stazione Appaltante nei confronti della società partecipante alla gara. In conclusione, e in base a tutto quanto sopra considerato, il Consiglio dell’Autorità ritiene, nei limiti di cui in motivazione, conforme alla norma-
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tiva di settore, l’esclusione dalla gara in epigrafe dell’impresa partecipante e l’incameramento della cauzione provvisoria come previsto dall’art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006. (CS)
Note informative
LE NOVITÀ NORMATIVE NAZIONALI
AUTORITÀ: ATTO DI SEGNALAZIONE AL GOVERNO SU DIRETTIVE EUROPEE L’Autorità di Vigilanza, con l’atto di segnalazione al Governo approvato il 22 maggio scorso, ha indicato all’Esecutivo le priorità in vista del recepimento delle nuove direttive europee su appalti e concessioni. Nell’atto di segnalazione, l’Autorità ha evidenziato i seguenti punti. Il ruolo delle stazioni appaltanti e dell’Autorità L’autorità evidenzia innanzitutto la priorità di dare più ruolo alle stazioni appaltanti ed invita ad adottare un approccio “prestazionale” alle stazioni appaltanti perché, afferma la bozza, in passato “una regolamentazione molto spinta ha prodotto forti incentivi al contenzioso, senza ottenere risultati evidenti in termini di efficacia ed efficienza; in proposito l’autorità ha potuto constatare come spesso l’aggiudicazione e l’esecuzione dei contratti venga rallentata dal contenzioso che origina dal presunto mancato rispetto di procedure puramente formali che possono non incidere sugli aspetti sostanziali dell’affidamento, con conseguente grave danno per la finanza pubblica e per la qualità dei servizi offerti e dalla pubblica amministrazione”. Di contro “dovrebbe essere rafforzata la funzione di regolamentazione dell’Autorità nel senso indicato dall’art.83, par. 4 della direttiva Appalti” questo al fine di vigilare sulle fasi di esecuzione del contratto e fornire una regolamentazione organica agli appalti di servizi e forniture. Il Contenzioso limitato: informatizzazione e integrazione documenti L’Autorità mette in evidenza, al fine di arginare il PAG. 41 - APINFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2014
contenzioso, di rafforzare il soccorso istruttorio. Tale strumento potrebbe “rivelarsi di grande utilità ai fini della riduzione del contenzioso in fase di gara, spesso originato dalla carenza di conoscenze adeguate per una corretta impostazione e definizione del disegno d’asta da parte delle stazioni appaltanti”. Inoltre, questo strumento, potrebbe chiarire e completare le informazioni contenute nella documentazione allegata all’offerta e di presentare e integrare documenti evitando altresì ricorsi per lacune puramente formali, a tal fine l’Autorità evidenzia l’importanza di ricorrere all’uso di strumenti telematici per semplificare le procedure di gara. Criteri di aggiudicazione La direttiva, come noto, valorizza fortemente e attribuisce il criterio dell’ “offerta economicamente più vantaggiosa” diventando il criterio generale di aggiudicazione dell’appalto. Resta il fatto che “il criterio del massimo ribasso non è abolito formalmente, dal momento che la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa potrebbe essere effettuata anche soltanto sulla base del prezzo o di un approccio costo/efficacia”. Inoltre, si legge nell’atto di segnalazione, nel recepimento “si dovrà tener conto, altresì, dei rischi insiti nella completa abolizione del criterio del prezzo più basso (trattandosi di disposizione a recepimento facoltativo)”. Viene evidenziato che “quest’ultimo costituisce il criterio che più di ogni altro consente il buon esito di eventuali accordi collusivi tra operatori, nella singola gara, è altrettanto vero che il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa (secondo la vecchia dizione) espone al maggior rischio di accordi illeciti tra operatori e stazioni appaltanti e ne assicura il buon esito”. Tra i criteri dell’offerta più vantaggiosa sono elencati anche i criteri premiali relativi agli aspetti di tutela ambientale, sociale e del lavoro richiamati dalle direttive europee. Tali criteri vanno a premiare gli operatori impegnati nel rispetto delle uguaglianze, della pari opportunità, dell’integrazione sociale, del recupero al lavoro dei disoccupati e della protezione dell’ambiente. Infine recita il documento “affrontare le prin-
cipali sfide a valenza sociale è attribuito anche all’acquisto di prodotti, lavori e servizi innovativi, ciò che contribuisce ad ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché maggiori benefici economici, ambientali e per la società ed a promuovere, in tal modo, una crescita economica sostenibile”. Pmi Viene, altresì, proposto di suddividere l’appalto in lotti e vietare la richiesta di fatturati superiori al doppio del valore dell’appalto nonché cercare di accorpare le stazioni appaltanti tenendo conto che concentrare la domanda aumenta la concentrazione dell’offerta. “Tale suddivisione, si legge nel documento, potrebbe essere effettuata su base quantitativa, facendo in modo che l’entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle PMI, o su base qualitativa, in conformità delle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto”. Viene proposto che all’Autorità venga riconosciuto una sorta di controllo preventivo sulle gare bandite dalle centrali di committenza “al fine di assicurare che l’aggregazione della domanda non si riveli dannosa per la concorrenza e per l’accesso al mercato degli appalti delle PMI”. Aperture delle buste prima della verifica dei requisiti Via libera all’opzione dell’offerta dalle direttive sull’anticipazione dell’apertura delle buste prima della verifica dei requisiti, questo solo in merito ai requisiti di carattere tecnico-economico e ciò “potrebbe rappresentare, recita il documento, una semplificazione a vantaggio soprattutto delle Pmi”. Disciplina delle concessioni separata dagli appalti Separazione di appalti e concessioni. Viene evidenziato che al partenariato pubblico-privato dovrebbe essere dedicato un codice specifico che monitoraggi e controlli tutta la fase del contratto, come accade negli appalti, filtrati dal ruolo garante dell’Autorità. Questo perché il quadro normativo riguardante la scelta del concessionario è da ritenere strumento inefficace “alla realizzazione del fine di un effettivo controllo della spesa, di un reale incentivo alla cooperazione tra settore pubblico e settore privato, nonché della maggiore certezza giuridica nel settore delle concessioni”. PAG. 42 - APINFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2014
IN GAZZETTA LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALL’AUTORITÀ SU REQUISITI IMPRESE E DIREZIONE TECNICA Sulla Gazzetta Ufficiale n.115 del 20 maggio è stato pubblicato il comunicato del Presidente dell’Autorità di Vigilanza del 13 maggio scorso sulle comunicazioni di cui all’articolo 74, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed inerente agli adempimenti (previsti dall’articolo 8, comma 5 e 87, comma 5, del regolamento appalti) sulle modalità di comunicazione all’Autorità dei cambi di direzione tecnica delle imprese o di variazione di uno dei requisiti generali previsti dagli articoli 38 e 39 del codice nonché il cambio del direttore tecnico della società, da comunicare alla Soa di riferimento. Tali adempimenti dovranno essere eseguiti da ora in poi esclusivamente per via telematica. In base alle norme sugli appalti la comunicazione va effettuata entro 30 giorni all’Osservatorio gestito dall’Autorità. Prima, questo adempimento doveva essere eseguito compilando un modello cartaceo. Viene inoltre specificato che sarà valida solo l’operazione effettuata on-line dal rappresentante legale dell’impresa previa registrazione al sito telematico dell’Autorità di Vigilanza. Viene altresì sottolineato che la multa prevista, per chi non si adegua al sistema, può arrivare fino a 25.822 euro.
URBANISTICA. PRONTA LA BOZZA SULLA RIFORMA E’ stata presentata il 21 maggio scorso dai tecnici del Ministero delle Infrastrutture la bozza del Disegno di Legge sulla riforma urbanistica, che dovrà essere esaminata in Consiglio dei Ministri. Il testo è il risultato di un lavoro approfondito della commissione insediata dal Ministro delle Infrastrutture Lupi al fine di varare una prima ipotesi di Disegno di Legge di Governo del territorio in coerenza con l’attuale assetto del titolo V ed anticipare nuovi assetti costituzionali che prevedono il ritorno allo Stato della competenza esclusiva sulla legislazione in materia di Governo del territorio. Il testo si pone due obiettivi: da una parte, dare copertura legislativa statale a una serie di pratiche innovative già da anni previste da molte leggi regionali e realizzate da molti Comuni (piano strutturale-operativo, perequazione-compensazione, negoziabilità dei diritti edificatori); dall’altra,
di inserire una serie di novità definite e precise come un nuovo modello di standard che vada oltre il Dm 1444/1968. Vengono previsti incentivi fiscali e volumetrici che spingano la riqualificazione urbana, gli accordi urbanistici pubblico-privati, la spinta incentivata all’edilizia sociale. Si legge nel testo che lo schema di Ddl prevede una direttiva quadro territoriale (Dqt) che “definisce gli obiettivi strategici di programmazione dell’azione statale e detta indirizzi di coordinamento al fine di garantire il carattere unitario e indivisibile del territorio, come definito all’articolo 1”. La bozza, composta di 21 articoli, cerca di dare un disegno unitario spaziando dalla prassi urbanistica alle leggi regionali. Sono previsti, inoltre, sconti sulle imposte immobiliari per chi consuma meno suolo e premialità volumetrica per il recupero energetico e antisismico degli edifici. Di seguito si riportano, in sintesi, i punti più significativi del testo. - Perequazione alla compensazione nel capitolo della fiscalità immobiliare. - Riforma degli standard previsti dal Decreto ministeriale 1444/1968. - Trasferibilità dei diritti edificatori. - Pianificazione territoriale di area vasta (oggi ancorata alle Province e alle città metropolitane). - Definizione di una politica complessiva (legislativa, fiscale, urbanistica, autorizzativa) per il rinnovo urbano. - Definizione di una politica per l’edilizia sociale residenziale pubblica e privata. - Semplificazioni normative e riordino complessivo dei titoli autorizzativi in edilizia, con riforma del testo unico. - Creazione di un quadro nazionale di pianificazione territoriale che si articoli poi nei vari assetti regionali e nelle varie politiche del territorio. - Tasi e Imu più basse dove la densità edilizia è maggiore. Il Disegno di Legge prevede una durata quinquennale con un aggiornamento triennale garantendo “l’espressione della domanda pubblica di trasformazione territoriale”. Viene inoltre specificato che lo Stato può adottare “programmi d’intervento speciali, anche a valenza territoriale, al verificarsi di particolari condizioni di necessità, coordinando la sua azione con quella delle Regioni”. Infine, il testo, sottolinea che gli interventi speciali sono effettuati “allo scopo di rimuovere condizioni di squilibrio territoriale, economico e sociale, di superare situazioni di degrado ambientale e urbano, di promuovere PAG. 43 - APINFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2014
politiche di sviluppo economico locale, di coesione e solidarietà sociale”. Dopo il via libera in Consiglio dei Ministri il Ddl approderà alla commissione Ambiente dove è stata avviata la discussione delle proposte di origine parlamentare sul Governo del territorio della Camera dove è in corso l’esame di altri provvedimenti.
EDILIZIA SCOLASTICA. ASSEGNATI I FONDI IMMOBILIARI Assegnati 36 milioni agli Enti locali per l’edilizia scolastica attraverso lo strumento dei Fondi Immobiliari. Il Ministero dell’Istruzione ha approvato la graduatoria degli enti locali che si sono candidati a fare da battistrada aggiudicandosi i 36 milioni di aiuti statali. I 27 Comuni inseriti in graduatoria hanno chiesto contributi per 57 interventi, di cui 38 per nuove scuole e le rimanenti per le ristrutturazioni. Viene specificato che gli Enti locali daranno in concessione il bene-scuola al Fondo ottenendo gli stanziamenti per gli interventi che miglioreranno il patrimonio edilizio e consentiranno alle imprese e ai professionisti di lavorare. Gli investitori avranno il loro ritorno grazie all’affitto che gli Enti pagheranno per un tempo determinato. I Fondi si trasformeranno in una riserva che potrà continuamente essere attivata allargando la platea degli interventi possibili.
BENI CULTURALI. VIA LIBERA A “ALL’ART-BONUS” Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 maggio scorso, ha approvato un Decreto legge che incentiva le donazioni di privati a favore di interventi nei beni culturali (Art-bonus). Nel Decreto è previsto uno sgravio che si applica agli investimenti nei beni culturali.“L’art-bonus” prevede un sistema di incentivi fiscali per un privato che decide di fare donazioni, con un credito d’imposta del 65% in tre anni. Le donazioni sono previste nel limite del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e del 5 per mille del fatturato delle imprese. Tra le novità approvate dal Dl cultura varato dal Consiglio dei Ministri si segnalano le seguenti disposizioni. 30% di credito d’imposta per chi ristruttura gli alberghi Concessione del credito d’imposta del 30% per le spese sostenute dalle strutture ricettive per la digitalizzazione e per la ristrutturazione di esercizi alberghieri. E’ allo studio un credito di imposta di un tetto al credito di imposta di 3.500 euro per po-
sto letto e comunque fino a esaurimento dell’importo messo a disposizione dal Decreto ancora da stabilire. E’ previsto che all’agevolazione potranno accedere soltanto piccole strutture e l’agevolazione non potrà superare la somma dei 200 mila euro in tre anni. Deroghe al codice appalti: trattativa privata fino a 3,5 milioni Per accelerare il piano detto “grande Pompei”, il Decreto consente poteri straordinari al Direttore Generale al fine di velocizzare le procedure esecutive degli investimenti. Viene specificato, inoltre, che la soglia per il ricorso alla procedura negoziata è elevata a 3,5 milioni di euro. Il Direttore Generale può revocare in qualunque momento il responsabile unico del procedimento al fine di garantire l’accelerazione degli interventi e superare difficoltà operative. E’ previsto, infine, che la Soprintendenza speciale possa assumere 20 progettisti a tempo determinato al fine di accelerare il progetto. Piano strategico per i Grandi Progetti Viene introdotto il piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” con la previsione che entro il 31 dicembre di ogni anno venga adottato un piano strategico per i grandi progetti e/o piani sui beni culturali individuando beni o siti di eccezionale interesse per i quali sono necessari specifici interventi di restauro e valorizzazione. Previste risorse dal fondo per le infrastrutture E’ prevista l’eliminazione del limite dei 100 milioni per gli investimenti a favore dei beni culturali e la conferma del 3% delle risorse aggiuntive previste per opere infrastrutturali. Emergenze per calamità naturali Per le calamità naturali il Ministero, temporaneamente e per un periodo che non superi i 5 anni, può mettere a disposizione le proprie strutture al fine di fronteggiare situazioni di emergenza assicurando la gestione qualitativamente alta degli interventi necessari di recupero o la tutela del patrimonio archeologico e architettonico lesionato.
PREVISTO UN NUOVO DECRETO CRESCITA E BONUS INFRASTRUTTURE PER LA BANDA LARGA Prende forma il nuovo Decreto che con molta probabilità il Governo porterà al Consiglio dei Ministri. Un Decreto per l’industria e la competitività PAG. 44 - APINFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2014
delle Pmi che prevede il rafforzamento dei canali di credito alternativi alle banche, misure volte alla patrimonializzazione delle imprese, tagli della bolletta elettrica per le Pmi e un nuovo pacchetto infrastrutture con bonus per le reti a banda larga. Il Decreto è dunque la sede per formalizzare in norme alcune misure elaborate dalla task force sul credito creata ad aprile dai ministri dell’Economia e dello Sviluppo economico. Punto di partenza del Decreto è il rafforzamento dell’Aci (aiuto alla crescita economica), misura questa introdotta dal Decreto Salva Italia del 2011 per favorire sul piano fiscale le società che accantonano gli utili a riserva o aumentano il patrimonio attraverso l’apporto dei soci, in denaro. La norma potenziata con l’ultima legge di stabilità verrebbe modificata nuovamente per premiare, nel caso di soggetti Irpef, gli aumenti di capitale. A fronte di una formulazione che ad oggi per il calcolo del beneficio fa leva sul patrimonio netto. Sul fonte dell’energia e delle infrastrutture, va avanti, anche se con difficoltà, il piano per la riduzione della bolletta elettrica delle Pmi di circa il 10%, per un intervento stimato di 1,4 /1,5 miliardi. Circa la metà dell’intera operazione dovrebbe essere realizzata attraverso un arco temporale di 20/25 anni. Lo stesso Ministero delle Infrastrutture sembra essere attivo su tale forme, visto che vorrebbe recuperare alcune norme pronte, ma non ancora varate, tra queste ci sarebbe l’estensione agli investimenti per la banda larga del credito di imposta che al momento crea vantaggi al project financing per infrastrutture tradizionali finanziate con capitali privati.
ISTAT: AUMENTO DELLA PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI L’Istat, con il comunicato del 19 maggio scorso, ha reso noto l’indice della produzione delle costruzioni. Nel mese di marzo l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni è aumentato, rispetto a febbraio 2014, dell’1,9%. Viene evidenziato che nella media del trimestre gennaio-marzo l’indice ha registrato una flessione del 2,7% rispetto ai tre mesi precedenti. L’indice corretto per gli effetti di calendario a marzo 2014 è diminuito in termini tendenziali dell’1,4% (i giorni lavorativi sono stati 21 come a marzo 2013).Viene altresì specificato che nella media dei primi tre mesi dell’anno la produzione nelle costruzioni è diminuita del 5,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’istituto di statistica, infine ha comunicato che, a marzo 2014 l’indice grezzo ha segnato un calo
tendenziale dell’1,4% rispetto allo stesso mese del 2013. Nella media dei primi tre mesi dell’anno la produzione è diminuita del 6,6% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.
NELLA SICUREZZA IN CANTIERE LA RESPONSABILITÀ È ESTESA AL SUBAPPALTO Con la sentenza n 17880 del 28 aprile scorso la Cassazione ha stabilito che deve esser accusato di omicidio colposo, in caso di incidente mortale, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori che non controlla l’idoneità del piano di sicurezza della ditta subappaltatrice. Stesso reato di cui risponde anche il proprietario della ditta subentrata. La vicenda riguardava la morte di un operaio, al suo primo giorno di lavoro come manovale di primo livello, rimasto schiacciato da una trave che stava smantellando prima che il tetto fosse fissato. Operazione che doveva essere compiuta, da un operaio specializzato, solo dopo la stabilizzazione del tetto. La Cassazione conferma la colpevolezza del datore di lavoro, in virtù della sua posizione di garanzia. Nello specifico, il ricorrente aveva affidato l’operaio ad un altro dipendente, con l’incarichi generici. Un affidamento sommario, dell’operaio deceduto, al lavoratore che aveva fisicamente dato l’ordine di disarmare la trave, messo in atto senza alcuna valutazione del rischio. La Cassazione chiarisce che l’ordine dato, intempestivamente, non poteva considerarsi imprevedibile alla luce della carenze della ditta subappaltatrice e della genericità delle indicazioni date dal proprietario. La sentenza di omicidio colposo è stata data anche al coordinatore che, oltre a verificare il piano di sicurezza della società che eseguiva i lavori, aveva predisposto in prima persona un piano di sicurezza e coordinamento inadeguato, limitandosi ad indicare la successione cronologica delle operazioni da fare. Per la Cassazione la sola scansione temporale delle azioni non può valere come misura di sicurezza, poiché non identifica e non scongiura i rischi. Viene infine evidenziato che il coordinatore non aveva il compito di verificare giornalmente le attività di cantiere ma aveva il dovere di mettere a disposizione degli operai piani adeguati.
PUBBLICATO IL DECRETO CASA Sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio scorso è stata pubblicata la legge di conversione del Decreto legge 28 marzo 2014 n. 47/2014 recante: “misure urgenti per l‘emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015“. Il Decreto contiene il pacchetto di misure per il rilancio dell’edilizia residenziale sociale. PAG. 45 - APINFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2014
Viene specificato che l’entrata in vigore dei contenuti del provvedimento sarà cadenzata nel tempo. Infatti, solo alcune delle novità del pacchetto varato dal Governo per combattere l’emergenza abitativa partiranno con effetto immediato come quelle sul nuovo bonus mobili, le variazioni alla disciplina della cedolare secca, la lotta all’abusivismo. Altre misure come l’affitto con riscatto, il maxi piano di recupero e risanamento dell’edilizia residenziale pubblica attendono i decreti di attuazione. Si evidenzia che con la pubblicazione della legge di conversione diventano operative, anche, le modifiche introdotte al Decreto dalla Camera e dal Senato.
PUBBLICATO IL DECRETO SULLA COMPENSAZIONE DEI PREZZI SUI MATERIALI E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio scorso il Decreto del Mistero dei Trasporti del 21 maggio sulla “rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2012 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2013, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”. Il Decreto del Ministero, di anno in anno, individua i prezzi medi dei materiali da costruzione impiegati negli appalti pubblici e gli scostamenti rispetto all’anno precedente, che danno adito a una (limitata) compensazione dei prezzi a favore delle imprese. Viene evidenziato che per il corrente anno, il meccanismo di compensazione dei prezzi previsto dal Codice degli appalti non verrà applicato. Il meccanismo previsto dal D.lgs. 163/2006 prevede infatti che la compensazione agisca soltanto per i materiali che abbiano subito uno scostamento di prezzo superiore al 10 per cento. Il Ministero delle Infrastrutture ha evidenziato che “la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione”.
CONTRATTI SALVI CON LA P.A. PER LE GRANDI IMPRESE COLPITE DA INTERDITTIVA ANTIMAFIA A breve sarà esaminato in Consiglio dei Ministri un nuovo Decreto correttivo del D.lgs. 159/2011 per salvare le imprese che hanno più di 80 dipendenti colpite da interdittiva antimafia affidando la gestione dell’azienda a un pool di commissari per garantire continuità ai contratti in corso con la Pubblica amministrazione e tutelare i posti di lavoro.
Tale misura mira alla salvaguardia dell’occupazione ed alla difesa di settori di rilevanza strategica per lo Stato come l’ambiente e la salute. Le attuali norme prevedono che un’impresa colpita da interdittiva perda l’opportunità di stipulare appalti con la Pubblica amministrazione, estendendosi il divieto anche ai contratti in corso che devono, dunque, essere risolti e ciò non vale soltanto per l’amministrazione che ha attivato i controlli con la prefettura, ma anche per tutti gli enti pubblici, generando così un effetto boomerang che blocca tutte le commesse pubbliche e mettendo a rischio l’impresa e i lavoratori insieme ai titolari o dirigenti della stessa. Specificatamente, la bozza del Decreto mira a consentire all’impresa di terminare gli appalti con la Pa, affidandone la gestione a un gruppo di commissari nominati con Decreto ministeriale e gli eventuali utili derivanti dagli appalti non andranno alla società, ma verranno accantonati dalla stazione appaltante. Ulteriore punto contenuto nella bozza è quello che mira a correggere il vigente sistema dei controlli antimafia optando per una linea volta più alla sostanza che al rigore formale delle procedure. Altro intervento riguarda i contratti d’urgenza che attualmente rimangono “in stand by” in attesa del nulla osta prefettizio. Al momento, per il rilascio dell’informativa ai prefetti, viene concesso un termine minimo di 45 giorni che può essere prorogato di altri 30, mentre per gli appalti d’urgenza il termine è di 15 giorni. Infine ci sarà una restrizione sugli appalti di taglia medio-piccola, molto più sottoposti ad infiltrazioni mafiose. Il sistema attuale prevede che gli interventi compresi tra 150 mila e 5,18 milioni di euro possano essere assegnati sulla base della comunicazione antimafia. Con le nuove regole, invece, in caso di possibile infiltrazione mafiosa, anche per gli appalti compresi tra questi importi, il prefetto potrà emanare un provvedimento interdittivo alla stipula del contratto.
PER NORME ANTINCENDIO PREVISTO UN TESTO UNICO Il Ministero degli Interni assieme al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco sta ultimando il Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. Il progetto ha trasferito parte dei controlli antincendio, ex ante, ai Vigili del fuoco, consentendo di impiegare più efficacemente le risorse nelle verifiche, ex post, successive all’avvio dell’esercizio. Tale processo di semplificazione, specifica la nota ministeriale, ha avuto inizio con il Dpr 15/2011: “deve PAG. 46 - APINFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2014
proseguire con la riduzione degli oneri di prevenzione incendi e l’ammodernamento dei principi regolatori, rendendo necessario un nuovo quadro di regolamentazione tecnica e un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico, che superi l’articolata e complessa stratificazione di norme, circolari e pareri”. Viene specificato che l’obiettivo è inquadrare in un unico codice organico e sistematico le disposizioni di prevenzione incendi applicabili a tutte le attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco cercando di fornire strumenti di progettazione semplici, versatili ed accettati a livello internazionale, in grado di individuare le soluzioni tecniche necessarie. Secondo il Dipartimento dei VV.FF., tale snellimento e accorpamento normativo, consentirà di affrontare la progettazione antincendio con un unico approccio logico, e non più con approcci differenziati a seconda della tipologia di attività. Il Codice da consultare, inoltre, passerà dalle migliaia di pagine dell’attuale corpus normativo alle poche centinaia del nuovo documento, che costituirà un elemento importante per la ricerca di soluzioni tecniche sicure, semplici, rapide, efficaci ed economicamente sostenibili. Il testo presentato si basa su alcuni cardini semplici ma esaustivi di seguito riportati: - generalità: le metodologie di progettazione della sicurezza antincendio possono essere applicate a tutte le attività; - semplicità: diverse possibilità per raggiungere il medesimo risultato con soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile operare la revisione; - flessibilità: per ogni livello di prestazione di sicurezza; antincendio richiesto, sono indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali e sono definiti metodi riconosciuti che valorizzano l’ingegneria antincendio; - standardizzazione ed integrazione: il linguaggio in materia di prevenzione incendi è conforme agli standard internazionali e sono unificate le diverse disposizioni previste nei documenti esistenti della prevenzione incendi in ambito nazionale; - inclusione: le persone che frequentano le attività sono considerate un fattore sensibile nella progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle diverse abilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti. Il documento sarà applicato grazie a un Decreto ministeriale il quale conterrà pochi articoli e una
serie di allegati tecnici e prevedendo un regime transitorio al fine di consentire una graduale ma costante applicazione della nuova normativa.
INFRASTRUTTURE. SBLOCCATI I FONDI DELLA LEGGE DI STABILITÀ La lista delle opere infrastrutturali programmate dal Ministro Maurizio Lupi contiene piccole opere, di poche centinaia di migliaia di euro, con un importo massimo fino a 5/6 milioni di euro, e una sola eccezione da 12 milioni. Si tratta di 240 interventi Anas di “manutenzione straordinaria di gallerie, ponti e interventi mirati alla sicurezza del piano viabile”. I programmi in elenco sono due: il primo è inerente le manutenzioni straordinarie di ponti, viadotti, gallerie Anas, (Dl Fare, convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98), e i relativi fondi (300 milioni di euro), assegnati con il Decreto ministeriale Lupi-Saccomanni n. 268 del 18 luglio scorso, in seguito, il programma Anas è stato reso operativo con la convenzione firmata con il Ministero delle Infrastrutture il 29 luglio scorso. L’Anas ha iniziato a pubblicare i bandi di gara nell’agosto 2013, poiché il Dm 268 prevedeva l’obbligo, pena la revoca dei fondi, di pubblicare tutti i bandi entro il 31 0ttobre 2013, e di aggiudicarne circa il 70% entro il 31 dicembre prossimo. Il secondo programma ammonta a 350 milioni di euro, e il Decreto firmato lo scorso 22 maggio dal Ministro Lupi che prevede con i 350 milioni, la realizzazione di 193 opere, “immediatamente cantierabili” come specifica il Ministro, su ponti, viadotti e messa in sicurezza delle gallerie e il ripristino della viabilità sulle strade interessate dall’alluvione del novembre 2013 in Sardegna, i relativi bandi dovranno essere pubblicati entro il 30 giugno. La lista delle opere contiene 111 interventi al Sud e 129 nel resto dell’Italia, mentre quello di maggior importo ovvero di 12 milioni di euro interessa i lavori sulla Ss 115 in Sicilia per la ricostruzione del ponte sul fiume Verdura, al Km 136.
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IL MIBACT HA APPROVATO LE LINEE GUIDA PER LA QUALIFICA DI RESTAURATORE Il Ministero per i Beni e le attività culturali e del turismo ha comunicato di aver approvato le linee guida applicative dell’articolo 182 del Codice dei beni culturali (D.lgs. 42/04) che ha dettato una disciplina per l’acquisizione, diretta o indiretta, dell’abilitazione professionale. La stessa consentirà poi, una volta che il sistema entrerà a regime, di far parte di specifici albi costituiti presso il Ministero. Lo stesso codice dei beni culturali precisa che, in una prima fase transitoria la qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali si acquisisca mediante un’apposita procedura di selezione pubblica che dovrà essere conclusa entro il 30 giugno 2015. Secondo la norma di riferimento, il titolo spetterà di diritto a un ristretto campo di soggetti ovvero chi ha conseguito il titolo di laurea quinquennale, o in alternativa il diploma presso le accademie e gli istituti di alta formazione accreditati. Tutti gli altri soggetti che hanno acquisito esperienza dovranno dimostrare di essere idonei ed avere determinati requisiti (titoli di studio regionali, attività di restauro svolte e competenze autocertificate). Le linee guida prevedono che per acquisire il titolo di restauratori o di collaboratore di beni culturali è necessario svolgere una selezione pubblica, oppure superare una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante all’esercizio dell’attività. Tale qualifica si acquisisce, poi, per il settore o i settori specifici richiesti che dovranno essere indicati nella domanda. Il Mibact, inoltre dovrà definire, di concerto con il Miur e tramite un ulteriore Decreto, la prova di idoneità. Infine, si legge nella bozza, le selezioni e le prove verranno indette tramite bandi pubblicati sul sito del Ministero. (C)
Vendite on line
RECESSO, TUTELA GIURISDIZIONALE E AMMINISTRATIVA a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
VENDITE ON LINE: RECESSO, TUTELA GIURISDIZIONALE E AMMINISTRATIVA Il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 - che modifica il capo I del titolo III del codice del consumo - introduce nuove disposizioni che regolano i contratti di vendita on line in tema di recesso e tutela giurisdizionale. Nella prima parte di questo articolo (pubblicato nel n. 175) avevamo analizzato le informazioni precontrattuali da fornire al consumatore, nell’ambito della conclusione di una vendita on-line, e i requisiti di forma che tale contratto deve rispettare. Affrontiamo ora le novità che il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 ha introdotto in tema di recesso e tutela giurisdizionale ed amministrativa (in vigore dal 14 giugno 2014).
RECESSO NELL’AMBITO DELLE VENDITE ON-LINE Il diritto di recesso viene disciplinato dal legislatore del 2014 in modo particolareggiato, prestando estrema attenzione alla tutela del consumatore. La riforma che contiene queste nuove norme segue, infatti, lo spirito della direttiva 2011/83/ue sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/cee del consiglio e della direttiva 1999/44/ce del parlamento europeo e del consiglio e che abroga la direttiva 85/577/cee del consiglio e la direttiva 97/7/ce del parlamento europeo e del consiglio, che amplia la tutela del consumatore ed ha come obiettivo la sua armonizzazione nei vari stati membri. Nell’ambito dei contratti a distanza o vendite on-
line, ai sensi del nuovo art. 52 che verrà introdotto nel codice del consumo, il consumatore ha un termine di 14 giorni dal ricevimento del bene acquistato (e dunque maggiore di quello di 10 giorni previsto nella precedente disciplina) per poter recedere dal contratto senza l’obbligo di fornire alcuna motivazione o di corrispondere alcuna somma a titolo di spesa, ad eccezione di quanto previsto negli artt. 56, comma 2 (costi relativi al tipo di consegna meno economica, rispetto a quella offerta dal professionista, eventualmente scelta dal consumatore) e 57 (costi di restituzione). In particolare: - qualora si tratti di una pluralità di beni acquistati dal consumatore con un solo ordine a consegne ripartite, detto termine di 14 giorni decorrerà dal ricevimento dell’ultimo bene - qualora, invece, la consegna dei beni sia periodica e debba avvenire in un determinato periodo di tempo, il termine di 14 giorni decorrerà dalla consegna del primo bene. Il periodo in cui il consumatore può esercitare il diritto di recesso si dilata poi ulteriormente nel caso in cui il professionista non gli abbia fornito le opportune informazioni precontrattuali in merito, poiché in tale caso detto periodo decorrerà dalla scadenza del termine di 14 giorni di cui sopra e terminerà 12 mesi dopo. Il consumatore intenzionato ad esercitare il diritto di recesso dovrà comunicarlo al professionista, utilizzando un apposito modulo predisposto dal legislatore o facendogli pervenire una qualsiasi altra dichiarazione idonea allo scopo. Il consumatore dovrà provvedere a rendere nota al professionista la propria intenzione di recedere prima che decorrano i 14 giorni (o 12 mesi nel caso di omesse informazioni precontrattuali al riguardo). Infatti, il momento da prendere in considerazione per la validità dell’esercizio del diritto di recesso è l’invio da parte del consumatore della relativa comunicazione. Il professionista potrà permettere al consumatore di compilare e inviare elettronicamente il modulo apposito predisposto dal legislatore o altra dichiarazione idonea allo scopo, purché comunichi al consumatore la conferma di ricevimento su supporto durevole.
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Si tenga tuttavia presente che il nuovo art. 59 amplia, rispetto alla disciplina attualmente in vigore, il numero di ipotesi in cui è preclusa al consumatore la possibilità di esercitare il diritto di recesso, ad esempio in caso di fornitura di beni sigillati non restituibili per motivi igienici o di protezione della salute, o beni confezionati su misura, o personalizzati, o che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente, o forniture di contenuti digitali mediante un supporto non materiale qualora il consumatore accetti in tal caso la perdita del diritto di recesso. Naturalmente, gli effetti del recesso si sostanziano nella cessazione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto in capo alle parti. Tuttavia, nel caso in cui intervenga il recesso, gravano su entrambe le parti alcuni obblighi. Obblighi per le parti Il professionista è tenuto al rimborso di qualsiasi pagamento effettuato dal consumatore entro 14 giorni dalla data in cui sia venuto a conoscenza dell’intenzione di recedere da parte del consumatore. Tuttavia, il professionista potrà trattenere il rimborso sino a quando non abbia ricevuto i beni venduti o finché il consumatore non gli abbia dimostrato di averli rispediti. Il consumatore ha l’obbligo di restituire i beni ricevuti prima che siano trascorsi 14 giorni dalla data in cui ha inviato al professionista la comunicazione di voler recedere. I costi che il consumatore dovrà sopportare sono esclusivamente quelli relativi alla restituzione di tali beni, salvo che il professionista non abbia concordato di sostenerli o abbia omesso di fornire, in via precontrattuale, che detti costi sono a carico del consumatore. Si segnala infine che, in caso di esercizio del diritto di recesso, sul consumatore grava la responsabilità dell’eventuale diminuzione di valore del bene data da un utilizzo diverso da quello cui esso è destinato. Tuttavia, tale responsabilità non si configura qualora il professionista abbia omesso di fornire le informazioni precontrattuali relative al recesso.
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE Il legislatore del 2014 chiarisce espressamente che le nuove disposizioni hanno carattere imperativo. Non saranno pertanto vincolanti eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti di cui gode il consumatore ai sensi della nuova normativa. In particolare, qualora la legge applicabile al contratto sia quella di uno stato diverso dall’Italia, il
consumatore residente in Italia non potrà comunque subire deroghe ai suoi diritti così come previsti da tale normativa. In tema di autorità competenti per la corretta esecuzione delle nuove norme, le disposizioni di modifica del codice del consumo prevedono una competenza in capo all’autorità garante della concorrenza e del mercato di accertamento della contrarietà della disciplina contrattuale a tali disposizioni. In particolare l’autorità avrà al riguardo il potere di accertare le eventuali violazioni, ma anche di inibirne la continuazione ed eliminarne gli effetti. I relativi procedimenti potranno instaurarsi sia d’ufficio, sia su richiesta di ogni soggetto che ne abbia interesse (ad esempio, singoli consumatori o associazioni di categoria). E’ compito dell’autorità garante della concorrenza e del mercato, dunque, far sì che le nuove disposizioni a tutela dei consumatori trovino esecuzione, stante anche il richiamo in questo contesto all’articolo 3, lettera c) del regolamento (ce) 2006/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (“regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori”). Le nuove disposizioni fanno comunque salva la competenza del giudice ordinario. Ciò significa che i consumatori che ritengano violati i propri diritti previsti da tali disposizioni, potranno citare in giudizio il professionista che abbia posto in essere la violazione. In questo caso la competenza territoriale sarà inderogabilmente quella del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore ubicato nel territorio dello stato. La risoluzione delle controversie può anche avvenire in via stragiudiziale innanzi agli organi costituiti presso le Camere di commercio, siccome è prevista l’istituzione di commissioni arbitrali e conciliative competenti per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori. In proposito, si segnala che le controversie potranno essere risolte anche ricorrendo alla procedura di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
CONCLUSIONI Il rafforzamento della tutela dei consumatori che si realizzerà pare del tutto evidente, basti pensare all’importanza che le nuove disposizioni conferiscono alle informazioni di natura precontrattuale che il professionista è tenuto a dare al consumatore e le relative “sanzioni”. Pertanto gli operatori che praticano il commercio
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on-line rivolto a consumatori dovranno ottemperare con precisione a quanto disposto dal legislatore entro il 14 giugno 2014 anche perchÊ, come si è visto, il consumatore gode di diversi mezzi di
tutela dei propri diritti cosĂŹ come disciplinati dalla riforma.
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Paolo Lombardi e Elisabetta Mura
“Made in” e tutela del consumatore NOVITÀ NORMATIVE NELL’UE
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
“MADE IN” E TUTELA DEL CONSUMATORE: NOVITÀ NORMATIVE NELL’UE Il 15 aprile 2014 il Parlamento Europeo ha approvato con larghissima maggioranza (485 voti a favore, 130 contrari e 27 astensioni) il pacchetto legislativo per la tutela dei consumatori europei da prodotti falsi e nocivi. L’art. 7 impone di apporre il “Made in” sia ai prodotti realizzati in Europa sia a quelli extra-UE. Prima che l’obbligo diventi effettivo, è però necessaria l’approvazione del Consiglio. In base al testo votato, che sostituirebbe l’attuale sistema volontario, l’etichetta “Made in” dovrà essere obbligatoriamente utilizzata per tutti i prodotti di consumo venduti nell’Ue, esclusi i prodotti alimentari e medicinali. Se il Paese di origine è uno Stato membro dell’Unione si potrà comunque scegliere se mettere sull’etichetta la dicitura “Made in EU” oppure indicare il nome del Paese. Il testo del regolamento contiene una serie di obblighi per produttori, importatori e distributori a garanzia che le informazioni necessarie siano sempre ben visibili al consumatore: - i produttori o gli importatori dovranno garantire che il paese di origine sia indicato su tutti i prodotti venduti nell’ambito dell’Unione europea - i distributori verificheranno che il produttore o l’importatore abbia etichettato i prodotti di consumo in modo conforme prima di venderli o metterli a disposizione sul mercato dell’UE. Tutti i prodotti di consumo finale dovranno per-
tanto contenere un’indicazione del paese d’origine del prodotto o, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, tale indicazione dovrà essere apposta sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto, o altro materiale utilizzato nel punto vendita. L’indicazione del paese di origine del prodotto, espressa dalla dicitura “fabbricato in” accompagnata dal nome del paese di origine, potrà essere redatta e apposta in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione europea, in modo tale da risultare facilmente comprensibile per i consumatori o clienti finali dello Stato membro in cui le merci devono essere commercializzate. Le etichette “Made in” permetterebbero di migliorare la tracciabilità delle merci e di rafforzare la tutela dei consumatori. Oggi circa il 10% dei beni presi in esame dal sistema di allarme Rapex dell’UE non è riconducibile al produttore. E’ essenziale, quindi, la presenza dell’obbligo di tracciabilità di un prodotto al fine di evitare, o limitare, pratiche commerciali illecite e sleali, obbligo che rientra nel controllo su tutta la catena di fornitura, già in essere per molte imprese europee, come risposta alle esigenze di mercato. Essere a conoscenza dei paesi in cui un prodotto è stato fabbricato è un elemento essenziale per comprendere la sostenibilità di un prodotto in termini di standard sociali, ambientali, produttivi e la qualità e la sicurezza del prodotto. Molti paesi, partner e concorrenti commerciali dell’UE, applicano già da molti anni regole di origine più ferree obbligatorie per tutte le merci, anche per quelle prodotte in Europa, importate verso tali paesi. Ne sono un esempio gli Stati Uniti d’America, il Messico, il Canada, il Giappone, la Cina ed altri.
SORVEGLIANZA DEL MERCATO Al fine di rafforzare ulteriormente la sicurezza dei prodotti, è stato votato anche un regolamento per la sorveglianza del mercato (con 573 voti a favore, 18 contrari e 52 astensioni) che chiede pene più severe per le imprese che non rispettano le norme di sicurezza e vendono prodotti potenzialmente pericolosi. Gli Stati membri dovranno stabilire le sanzioni da infliggere in caso di violazione delle disposizioni
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del regolamento e dovranno adottare i provvedimenti necessari per assicurarne l’esecuzione. In un’ottica di armonizzazione, livelli comuni minimi e massimi di sanzioni e i tempi della loro esecuzione saranno proposti dalla Commissione al fine di garantire che gli operatori non conformi alle regole di sicurezza affrontino le stesse conseguenze indipendentemente dallo Stato membro in cui agiscono. Le sanzioni per le imprese che violano le regole dovranno essere “effettive, proporzionate e dissuasive” e dovranno tener conto della gravità, della durata e del carattere intenzionale o ricorrente della violazione, oltre che della dimensione della società. Perciò è stato chiesto che la Commissione europea elabori una lista nera a livello Ue delle imprese che hanno violato intenzionalmente e ripetutamente le norme di sicurezza dei prodotti. E’ stata, inoltre, suggerita la creazione di una banca dati paneuropea delle lesioni legate a un prodotto difettoso o pericoloso. Infine, il Regolamento votato propone di rafforzare e standardizzare i controlli doganali e la sorveglianza del mercato sui prodotti importati via internet per contrastare la vendita online di prodotti pericolosi. Ciò a fronte dell’aumento del numero di prodotti provenienti da paesi terzi, acquistati online dai consumatori, che non sono conformi agli standard europei e mettono così a rischio la sicurezza e la salute dei consumatori.
REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DEL “MADE IN” Ai fini della determinazione del “Made in” si dovrà fare riferimento alle regole previste dal Codice Doganale dell’Unione [Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione; il regolamento riprende il contenuto del Regolamento (CEE) n. 2913/92 che aveva istituito il codice doganale comunitario]. Regole enunciate nella sezione del Codice “Origine non preferenziale” (Reg. UE 952/2013, Titolo II, Capo 2, Sezione 1). Il primo criterio, indicato all’articolo 60 comma 1 del codice doganale dell’Unione, è il cosiddetto “criterio delle merci interamente ottenute” ed è applicabile a quei prodotti per i quali il processo di lavorazione sia avvenuto in un singolo Paese. In virtù di questo criterio devono ritenersi originarie di un determinato Paese le merci ivi interamente ottenute. Il secondo criterio, definito dall’articolo 60 comma 2 del codice doganale dell’Unione, è il “criterio dell’ultima lavorazione o trasformazione so-
stanziale” ed è applicabile a quelle merci alla cui produzione abbiano contribuito due o più paesi. In particolare, l’art. 60 comma 2, precisa che: “Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”. Pertanto, nel caso in cui alla produzione della merce abbiano contribuito due o più Paesi, la merce si considera originaria del Paese dove è avvenuta l’ultima trasformazione/lavorazione sostanziale in presenza di tre condizioni cumulative: 1. lavorazione/trasformazione sostanziale 2. economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo 3. che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Con riguardo al primo requisito, la Corte di Giustizia Europea ha precisato che la sostanzialità della trasformazione debba prevalere sul fatto che la stessa rappresenti l’ultima operazione effettuata sul prodotto. In particolare la Corte ha affermato che l’ultima trasformazione o operazione si configura “solo qualora il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione”. La lavorazione sostanziale deve poi concludersi con la fabbricazione di un prodotto nuovo o deve aver rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. In termini generali, il cambiamento del codice tariffario è di per sé un’evidenza dell’ottenimento di un prodotto nuovo (c.d. salto di codice SA). Ogni prodotto distribuito a livello internazionale è classificato in una nomenclatura tariffaria che si basa sul Sistema Armonizzato di designazione e classificazione delle merci (SA). Ogni bene, all’interno del Sistema Armonizzato, è identificato da sei cifre: - le prime due (capitolo) indicano la categoria generale di appartenenza del prodotto - le seconde due (voci) identificano il prodotto con maggior precisione e così via fino alla sesta cifra (sottovoci). In linea generale, quindi, il salto del codice (quando cambiano le prime quattro cifre) esprime la circostanza per cui una materia prima generata nel paese A, trasformata nel paese B con mutamento della classificazione tariffaria, acquisisce l’origine di B.
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Pertanto, in virtù di questo criterio una merce lavorata o trasformata in più paesi è da considerarsi originaria di quel Paese in cui ha subito una trasformazione oggettiva che ha determinato il c.d. salto del codice S.A. Nell’ipotesi in cui non si riesca a determinare l’origine sulla base del criterio da ultimo enunciato opera, in alternativa (a volte è anche in aggiunta), il criterio del valore aggiunto (o regola percentuale ad valorem, introdotta dalla convenzione di Kyoto). Secondo questo criterio un prodotto consegue l’o-
rigine di un Paese se le operazioni effettuate in tale Paese hanno generato un incremento del suo valore economico superiore a una certa percentuale, stabilita precedentemente, calcolata sul valore del bene prima di essere sottoposto a trasformazione. La Convenzione prevede in alternativa la possibilità di utilizzare la regola percentuale per stabilire un limite alle componenti non originarie del prodotto superato il quale non potrà essere conferita l’origine dello Stato dove si è perfezionata l’ultima lavorazione. Giuseppe De Marinis
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Vendita Ex Works: rischi e problematiche LA RESA EX WORKS COMPORTA IL MINIMO DI OBBLIGAZIONI PER IL VENDITORE, CHE SI LIMITA A PREPARARE LA MERCE PATTUITA NEI PROPRI LOCALI ENTRO LA DATA CONVENUTA a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Le regole Incoterms, revisionate nel 2010, hanno sostanzialmente lasciato invariato il termine di resa EXW, nonostante le pressioni per una sua eliminazione. Tuttavia, è stato suggerito di limitare il suo utilizzo alle operazioni nazionali, perché ritenuto poco appropriato per i contratti di vendita internazionali, per i quali è preferibile il termine FCA: è, infatti, opportuno che l’esportatore controlli almeno l’operazione di sdoganamento. La resa EXW o franco fabbrica prevede che “il venditore effettui la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto... non sdoganata per l’esportazione e non caricata sul mezzo di prelevamento”. Il compratore deve quindi sopportare: - le spese e i rischi per prelevare la merce dai locali del venditore, in particolare le spese per le licenze di esportazione e importazione ed espletare le formalità doganali - i rischi di perdita o di danni alle merci - le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata - le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, comprese quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione - le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti, o dei messaggi elettronici equivalenti, necessari all’esportazione o al transito della merce e rimborsare gli oneri sopportati dal venditore nel prestargli assistenza.
Il venditore deve provvedere essenzialmente: - alle operazioni di controllo (pesatura, verifica qualità, conteggio) - alle operazioni di imballaggio - a prestare assistenza, su richiesta, al compratore per l’ottenimento dei documenti amministrativi necessari alle operazioni di sdoganamento, eventualmente di transito, e di controllo della merce ed a fornirgli tutte le informazioni relative all’assicurazione della merce. Questa resa Incoterms comporta il minimo di obbligazioni per il venditore che si limita a preparare la merce pattuita nei propri locali entro la data convenuta, evitando di dover individuare un trasportatore, trattare sul prezzo, interessarsi delle formalità doganali, dell’assicurazione della merce e di tutto quanto è inerente a una spedizione internazionale.
CRITICITÀ E RISCHI DELLA RESA EXW Dietro questa apparente semplicità, si possono tuttavia nascondere alcuni aspetti problematici, spesso sottovalutati dal venditore. 1. Rischio che la merce non sia ritirata nel luogo indicato dal venditore, se il compratore non istruisce in tal senso il vettore; il venditore si trova nell’impossibilità di controllare l’operato e la professionalità del trasportatore. 2. L’esportatore che non sdogana le proprie merci perde inoltre alcuni diritti verso il vettore (ad esempio, diritto di contrordine, che si sostanzia nel potere di sospendere il trasporto o di modificarne l’itinerario), che sono assunti dal compratore in virtù della stipula il contratto di trasporto. 3. Rischio che, nel caso in cui la merce si danneggi durante il trasporto, il compratore cerchi di addebitare la colpa del danneggiamento al venditore, ad es. per il carico della merce. Spesso il venditore, in ossequio ad una diffusa abitudine, si occupa di persona delle operazioni di carico della merce venduta EWX. Così facendo, però, egli si rende inadempiente alla clausola di consegna prevista dalla clausola EXW, che fissa esclusivamente in capo al compratore l’operazione di carico della merce. In tale ipotesi,
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scatta quindi la presunzione che il carico della merce sul mezzo del vettore non fosse del tutto idoneo per il trasporto, presunzione che può essere fatta valere anche in sede giudiziale. 4. Difficoltà di ottenere il pagamento del prezzo qualora la merce non giunga a destinazione, oppure vi arrivi fortemente danneggiata, per colpa del vettore scelto dal compratore. E’ difficile che il compratore sia disposto a pagare la merce quando quest’ultima non sia arrivata a destinazione per colpa del vettore, anche se dallo stesso scelto e incaricato. L’importatore da un lato potrebbe approfittare della perdita della merce per non pagare il venditore, estraneo al contratto di trasporto; dall’altro potrebbe essere del tutto impossibilitato nel farlo, ad esempio nei casi in cui esistano restrizioni valutarie nel suo Paese, per cui i trasferimenti all’estero di valuta potrebbero essere autorizzati solo per merci effettivamente sdoganate all’importazione. 5. Maggiore difficoltà di ottenere copia della documentazione doganale, giacché l’esportatore non ha provveduto direttamente a sdoganare le proprie merci. Posto che nella resa EXW l’onere di compiere le formalità doganali grava sul compratore, può tuttavia accadere che quest’ultimo non restituisca sempre e puntualmente copia della documentazione doganale al venditore, con la conseguenza che il venditore potrebbe avere difficoltà a giustificare sia il buon esito che la correttezza dell’operazione di esportazione, con relativi rischi di contestazione e sanzioni da parte delle autorità fiscali. Il rischio sussiste anche dall’entrata in vigore del visto uscire informatizzato, con rilascio del DAE e del codice MRN necessario per verificare online l’avvenuta uscita delle merci dal territorio UE: per conoscere l’MRN, il venditore dovrebbe relazionarsi con lo spedizioniere e avere la collaborazione di quest’ultimo, che peraltro non sarebbe tenuto ad alcuna obbligazione contrattuale nei confronti del venditore, in quanto incaricato dal compratore. E’ anche possibile che l’operazione doganale sia effettuata presso una dogana comunitaria diversa sa quella italiana, con elusione delle regole di competenza territoriale stabilite dal Codice Doganale Comunitario e ulteriore difficoltà a reperire e verificare il codice MRN. 6. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato con
credito documentario, si aggiunge il rischio di mancata o erronea produzione dei documenti di pertinenza del trasportatore e richiesti per la L/C: il trasportatore, non incaricato dal venditore, ma dalla controparte, potrebbe non consegnare i documenti necessari, o produrre documenti discrepanti rispetto a quelli richiesti della Banca, con la conseguenza che la merce potrebbe essere bloccata presso la dogana di destino senza che il venditore possa fare nulla, mentre il compratore, nell’ipotesi di documenti non conformi, non è più tenuto a ritirare e pagare la merce.
COME OVVIARE ALLE PROBLEMATICHE DELLA RESA EXW? Al fine di ridurre i rischi evidenziati, l’esportatore dovrebbe porre la massima attenzione all’atto della stipulazione del contratto di compravendita, avendo cura di utilizzare una resa Incoterms del gruppo C o del gruppo D, che prevedono la consegna delle merci, a cura dello stesso venditore, al compratore. Questa soluzione risolve il problema del mancato ritorno delle bollette doganali, poiché il vettore incaricato sia della spedizione sia delle formalità di export verrà scelto dal mittente e allo stesso risponderà contrattualmente; d’altro canto, tale opzione presuppone che l’esportatore disponga di un’organizzazione interna all’azienda in grado di gestire correttamente le spedizioni internazionali. Spesso le aziende di piccole e medie dimensioni si trovano in una posizione contrattuale inferiore rispetto al cliente estero, per cui non sono in grado di imporre la propria volontà in merito alla gestione del trasporto. Tuttavia, anche in tali ipotesi i rischi insiti nel termine EXW possono ridursi chiedendo, in sede contrattuale, di utilizzare la resa FCA, identificando con certezza il luogo in cui il vettore prende in carico la merce: con questa clausola, l’esportatore italiano si accolla le operazioni di carico del mezzo di trasporto, assumendosene sì i relativi rischi, riuscendo però nello stesso tempo a mantenere il controllo quantomeno sull’operazione doganale. Spetterà, infatti, al venditore italiano individuare la dogana di confine comunitario e il doganalista di fiducia presso cui il vettore dovrà recarsi per effettuare le formalità di esportazione.
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Cristina Piangatello
Paesi esteri
AGGIORNAMENTO NORMATIVO A CURA DI IC&PARTNERS
SERBIA: NUOVI INCENTIVI PER AUMENTARE L’OCCUPAZIONE A partire dal 1° luglio 2014 entreranno in vigore in Serbia alcuni incentivi per l’assunzione di nuovo personale, previsti da un emendamento alla Legge sui contributi obbligatori e alle imposte sui redditi individuali. Le aziende che assumeranno nuovo personale avranno diritto al rimborso dei contributi sociali e delle imposte sul reddito delle persone fisiche come segue: - 65% dei contributi e delle imposte versate, fino a 10 nuovi assunti - 70% dei contributi e delle imposte versate, da 10 a 99 nuovi assunti - 75% dei contributi e delle imposte versate, oltre i 100 nuovi assunti Il rimborso dei contributi e delle imposta avverrà entro 15 giorni dopo la richiesta alle autorità fiscali. Lo stesso emendamento alla Legge prevede alcuni cambiamenti alle aliquote dei contributi previdenziali versati dai dipendenti: - assicurazione pensionistica e disabilità: aumento dal 13 al 14% - assicurazione sanitaria: riduzione dal 6,15% al 5,15% - assicurazione per la disoccupazione: 0,75% I contributi versati dai datori variano come se segue: - assicurazione pensionistica e disabilità: diminuzione dal 12 all’11%
- assicurazione sanitaria: riduzione dal 6,15% al 5,15% - assicurazione per la disoccupazione: 0,75% I lavoratori autonomi pagheranno i contributi con le seguenti aliquote: - assicurazione pensionistica: aumento dal 24 al 26% - assicurazione sanitaria: diminuzione dal 12,3% al 10,3% e - assicurazione per la disoccupazione: 1,5% Gli emendamenti alle aliquote dei contributi previdenziali entreranno in vigore dal 1° agosto 2014.
UNIONE DOGANALE RUSSIA, BIELORUSSIA, KAZAKISTAN: NOVITÀ PER LA CERTIFICAZIONE DI MOBILI E ABBIGLIAMENTO Entrerà a breve in vigore il regolamento TR 025/2012 dell’Unione Doganale (Russia, Bielorussia e Kazakistan) sulla sicurezza dei mobili. Per il nuovo sistema, che supererà il GOST, è previsto comunque un “periodo di transizione”, infatti le aziende che al 1° luglio 2014 avranno la dichiarazione di conformità valida secondo il sistema GOST della Federazione Russa potranno continuare a operare sul mercato fino alla scadenza di questa dichiarazione di conformità e comunque non oltre 1° marzo 2016. Le aziende con i prodotti che al 1° luglio 2014 non sono soggetti alla certificazione possono operare sul mercato fino al 1° gennaio 2015, ma devono ottenere la conferma della corrispondenza dei loro prodotti alla nuova normativa (Regolamento Tecnico). Il 1° luglio 2014 finirà anche la fase transitoria prevista dal regolamento TR 17/2011 “sulla sicurezza dei prodotti dell’industria leggera” che riguarda, tra l’altro i capi di abbigliamento di “primo strato”, la biancheria intima, biancheria da letto e i costumi da bagno.
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India
IN VIGORE LE MODIFICHE DEL NUOVO COMPANIES ACT
azienda uni-personale deve essere di uno - il cui numero massimo deve essere di quindici (in precedenza erano 12), a condizione che all’interno di tali aziende vi sia almeno un’amministratrice donna; va tuttavia evidenziato che una società può nominare più di quindici amministratori, a condizione che venga approvata una speciale delibera.
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
Il Governo indiano ha definitivamente portato a compimento la realizzazione del nuovo Companies Act 2013. Dopo le notifiche apportate a settembre 2013, ulteriori modifiche alla legge sono entrate in vigore dal primo aprile 2014.
INDIA: IN VIGORE LE MODIFICHE DEL NUOVO COMPANIES ACT Ogni azienda che abbia iniziato le proprie operazioni in India prima dell’entrata in vigore della presente legge, deve essere conforme ai requisiti e alle disposizioni presenti nel comma precedente entro un anno di tempo. Analizziamo le disposizioni introdotte dal Ministero degli Affari Aziendali, contenute nella sezione 149 del Companies Act 2013. La nuova legge che regola il diritto societario nel Paese asiatico prevede ora l’obbligo, per le aziende straniere operanti nel Subcontinente, di avere all’interno del proprio Consiglio di Amministrazione almeno un amministratore la cui permanenza in India sia non inferiore ai 182 giorni, nel corso del precedente anno civile. In tal maniera, sarà più facile per il Cda monitorare la gestione della società in maniera regolare e continuativa. Teoricamente, tale normativa dovrebbe favorire la nomina di amministratori di origine locale, dato che fino ad ora le aziende hanno sempre avuto, in linea generale, la consuetudine di nominare amministratori stranieri. Ogni azienda deve avere un Consiglio di Amministrazione composto da amministratori: - il cui numero minimo previsto nel caso di una Public Company (società per azioni quotata in Borsa e aperta al pubblico) deve essere di tre; il cui numero minimo previsto nel caso di una Private Company (non aperta al pubblico) deve essere di due; il cui numero previsto nel caso di
Per “amministratore indipendente” di una società, si intende un amministratore che non abbia il ruolo di amministratore delegato, che non sia un amministratore che operi a tempo pieno o che non sia un amministratore eletto da una organizzazione avente interessi diretti con l’azienda (banca, finanziatore, ecc.). Tale amministratore: - a giudizio del Consiglio, è una persona integra e possiede competenze ed esperienze in materia - non si configura tra i fondatori della Società, delle sue holding, delle sue controllate e delle sue partecipate; non è legato ai fondatori o agli amministratori della Società, delle sue holding, delle sue controllate e delle sue partecipate - non ha o non ha avuto alcun rapporto di tipo economico con la Società, le sue holding, le sue controllate o con i suoi fondatori e amministratori, nel corso dei due precedenti esercizi finanziari o durante l’esercizio finanziario in corso - non ha alcun parente che abbia attualmente o che abbia avuto rapporti di tipo economico o effettuato transazioni con la Società, le sue Holding, le controllate e le partecipate, o con i suoi fondatori e amministratori, per una somma pari al 2% o superiore al fatturato lordo della Società, o al suo reddito complessivo, o a 60.000 Euro, nel corso dei due precedenti esercizi finanziari o durante l’esercizio finanziario in corso - non deve detenere o aver detenuto (discorso valido anche per i suoi parenti) una carica di posizione chiave manageriale e non deve essere o deve essere stato dipendente della Società, delle sue holding, controllate o partecipate, nel corso dei tre esercizi finanziari immediatamente precedenti l’anno finanziario in cui si suggerisce la sua nomina
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- non deve essere o essere stato dipendente o titolare o socio, nel corso dei tre esercizi finanziari immediatamente precedenti l’anno fiscale in cui si suggerisce la sua nomina, di una società di revisione oppure di uno studio di Company Secretaries (tale ruolo in India si configura a metà tra un notaio e un commercialista) aventi relazioni con la Società, le sue holding, controllate o partecipate - non deve essere o non deve essere stato dipendente o titolare o socio, nel corso dei tre esercizi finanziari immediatamente precedenti l’anno fiscale in cui si suggerisce la sua nomina, di qualunque società di consulenza o società di tipo legale che abbia o abbia avuto transazioni con la Società, la sue holding, controllate o partecipate, per una cifra pari al 10% o superiore al fatturato lordo di tale società - non deve detenere assieme ai suoi parenti, il 2% o una cifra superiore al potere complessivo di voto della Società - non deve essere Amministratore Delegato di qualunque organizzazione non profit che riceva il 25%, o una cifra superiore, dalla Società o dalle sue holding, controllate o partecipate o che detenga il 2% più del potere complessivo di voto della Società - deve possedere le qualifiche e i requisiti necessari, come indicato nelle disposizioni. L’Amministratore designato deve, nel corso del primo Consiglio di Amministrazione a cui prenderà parte e successivamente, nel corso della prima riunione del Cda di ogni singolo anno finanziario, o in qualunque circostanza possa verificarsi e possa riguardare il suo status, dichiarare di essere in grado di rispondere ai requisiti di indipendenza richiesti, come previsto in tutto il comma. Un amministratore indipendente non ha diritto ad alcuna stock option e può ricevere una remunerazione a titolo di compenso, previsto dal comma 5 della sezione 197, oltre al rimborso delle spese per la partecipazione al Consiglio di Amministrazione e ad altre riunioni, sulla base di quanto approvato dai membri. Fatte salve le disposizioni della sezione 152, un amministratore indipendente può rimanere in carica per un periodo massimo di cinque anni consecutivi nel CdA della Società; per far ciò, dovrà essere nuovamente nominato attraverso una delibera speciale da parte della Società e tale nomina dovrà essere divulgata attraverso il verbale del CdA. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 10, nessun amministratore indipendente può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi, ma lo stesso può essere rinominato, a partire dai
tre anni successivi dalla scadenza del mandato; ciò avviene a condizione che l’amministratore indipendente non venga, durante il suddetto periodo di tre anni, nominato o non sia legato alla Società a nessun titolo, direttamente o indirettamente. A prescindere dalle disposizioni contenute nella presente legge, un amministratore indipendente e un amministratore non esecutivo, che non sia fondatore o non ricopra ruoli chiave di tipo manageriale, potranno essere ritenuti responsabili da parte della Società, nel caso in cui commettano atti che non tutelino gli interessi della Società o commettano atti di omissione, e nel caso in cui si siano mostrati consenzienti, conniventi e poco diligenti nell’espletazione dei loro incarichi. Le disposizioni dei commi 6 e 7 della sezione 152 in materia di pensionamento degli amministratori soggetti alle modalità di rotazione, non sono applicabili in relazione alla nomina degli amministratori indipendenti.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI AZIENDALI Le disposizioni inserite nella sezione 12 del Companies Act, entrate in vigore dal primo aprile, apporta modifiche riguardanti la comunicazione degli estremi di ogni singola azienda all’interno delle documentazioni ufficiali inviate e degli strumenti finanziari utilizzati. Nello specifico, i seguenti dati devono essere messi per iscritto all’interno di tutte le lettere di affari, fatture, documenti, carte intestate e su tutti gli avvisi e pubblicazioni ufficiali che vengono veicolate dall’azienda: - Nome della Società - Indirizzo della sede legale - Numero CIN (Corporate Identity Number) - Numero di telefono, numero di fax, se necessario - indirizzo e-mail e sito web, se necessario. Nel caso in cui il nome dell’azienda fosse stato cambiato nel corso degli ultimi due anni, il vecchio nome o i vecchi nomi devono essere comunque messi per iscritto, assieme al nome attuale, nei documenti sopra menzionati. Il nome dell’azienda deve essere stampato anche sugli hundies (l’hundi è uno strumento finanziario indiano utilizzato per transazioni commerciali e transazioni creditizie) e sulle cambiali. Il nome e l’indirizzo della sede legale della Società devono essere dipinti o affissi in inglese e nella lingua locale, al di fuori di ogni ufficio e di ogni luogo di lavoro, indicando anche obbligatoriamente il numero di partita IVA.
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Alessandro Fichera
Diritti dei consumatori RECEPITA UNA NUOVA DIRETTIVA COMUNITARIA
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2014, n. 58, il decreto legislativo del 21 febbraio 2014, n. 21 che attua la direttiva 2011/83/ UE sui diritti dei consumatori. A partire dal 13 giugno (data di entrata in vigore della maggior parte delle nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo) sono previste maggiori informazioni precontrattuali per i consumatori, in particolare, nei contratti a distanza e negoziati al di fuori dai locali commerciali. Tra le principali novità si segnala il diritto di ripensamento che il consumatore può esercitare entro un termine più ampio dagli attuali 10 giorni a 14 giorni.
Nel caso in cui poi il consumatore non sia stato preventivamente informato sul diritto al ripensamento, il recesso viene esteso dagli attuali 60 e 90 giorni - rispettivamente dalla conclusione del contratto o dalla consegna del bene - a ben dodici mesi. In caso di recesso, il venditore ha meno giorni (dagli attuali 30 a 14 giorni) per restituire le somme versate dal consumatore. Quest’ultimo disporrà di più tempo 14 giorni invece che 10 - per restituire il bene. Altra importante novità riguarda il divieto di applicare al consumatore aumenti di costi per acquisti effettuati con carte di credito o bancomat; analogo divieto è previsto per la tariffa telefonica su linee dedicate e messe a disposizione del consumatore da parte del venditore, in caso di vendite dirette o a distanza. Sarà l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) a vigilare sull’applicazione delle norme in questione e a sanzionare le eventuali pratiche commerciali scorrette.
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Fonte: www.ud.camcom.it
Nuova disciplina dei corsi per la CQC per tutti i corsi di qualificazione iniziale e periodica per i quali è stata presentata la dichiarazione di avvio del corso prima della data di entrata in vigore del d.m. 20 settembre 2013 (4 giugno 2014) e, quindi, anche se la prima lezione è successiva al 3 giugno 2014.
IL D.M. 20 SETTEMBRE 2013 E LE SUCCESSIVE ISTRUZIONI MINISTERIALI Si ritorna su quanto pubblicato su Apinforma in ordine alla nuova disciplina dei corsi per il conseguimento e il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC, v. da ultimo Apinforma n.10/2014, p. 54), per fornire una illustrazione più ampia dell’argomento sulla base del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013 (di seguito decreto), pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20 maggio 2014, e delle tre circolari della Direzione generale per la motorizzazione civile di detto Ministero prot. 7787 del 3 aprile 2014 (la quale anticipa i contenuti del decreto), prot. 12028/23.18.3 del 29 maggio 2014 (la quale fornisce chiarimenti su alcuni specifici aspetti) e prot. 12191/23.18.3 del 3 giugno 2014 (la quale apporta precisazioni e correzioni alle precedenti due circolari). L’esposizione che segue si sofferma prevalentemente sui corsi di formazione periodica di maggiore interesse per il personale conducente delle imprese.
L’ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA La nuova disciplina è in vigore dal 4 giugno 2014 (15° giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla G.U.) e sostituisce quella contenuta nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, che continua ad applicarsi per il massimo di un anno e, quindi, sino al 3 giugno 2015, a tutti i corsi che hanno avuto inizio entro il 3 giugno 2014. A questo proposito la circolare del 3 giugno 2014 ha precisato che: - la nuova disciplina si applica ai corsi per i quali sia stata presentata la dichiarazione di avvio dal 4 giugno 2014; - la vecchia disciplina continua ad applicarsi
I REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI Il decreto disciplina tutti gli aspetti relativi ai corsi in materia di CQC (art. 1), quali: a) i requisiti soggettivi dei soggetti abilitati a svolgere i corsi (art. 2), tra cui le autoscuole (art. 3) e gli enti di formazione delle associazioni nazionali o territoriali presenti nel Comitato centrale dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi (art. 4); b) i requisiti oggettivi necessari per effettuare i corsi, tra i quali: - i docenti: con i corsi aventi inizio dal 4 giugno 2014 si possono includere anche insegnati di prima nomina e senza alcuna esperienza precedente; per l’accredito dei docenti è anche prevista, fin dal 21 maggio 2014 (articoli 16, co. 3, e 17), una procedura di aggiornamento dell’autorizzazione semplificata (art. 4, co. 9) che con autocertificazione dello stesso docente, attesta il possesso dei requisiti richiesti (all. 2 della circolare del 29 maggio 2014), e con atto notorio del legale rappresentante dell’ente di formazione, potrà iniziare ad insegnare, dopo 3 giorni dalla relativa comunicazione al Ministero; - i locali: un’aula da almeno 25 m2, con scrivania e sedie per gli allievi ed un bagno (art. 5); - i programmi specifici per i vari corsi, con le materie, gli argomenti, la durata delle lezioni ed il docente per esse previsto (art. 7, qualificazione iniziale ordinaria, art. 8, qualificazione iniziale accelerata, e art. 9, corso integrativo per i titolari di attestato idoneità professionale all’esercizio della professione di autotrasportatore); - lo svolgimento del corso di qualificazione
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iniziale (art. 10) e quello dell’esame per il conseguimento della CQC (art. 11).
LA FORMAZIONE PERIODICA PER IL RINNOVO DELLA CQC Va ricordato che, in base al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la CQC ha una validità di 5 anni e va rinnovata prima della sua scadenza. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2013, avvalendosi della facoltà concessa, ha prorogato detto termine di 2 anni, con la conseguenza che coloro i quali hanno ottenuto la CQC per documentazione - cioè, d’ufficio, senza svolgere la formazione iniziale e superare il
relativo esame - i termini sono prorogati al 9 settembre 2015 per le CQC trasporto persone e al 9 settembre 2016 per la CQC trasporto cose. A tal riguardo si rammenta anche che il rilascio per documentazione della CQC è formalmente ancora possibile fino al 9 settembre 2014 per i conducenti titolari di patente C alla data del 9 settembre 2009. Una volta giunta a scadenza, tutti i titolari di CQC sono tenuti a rinnovarla, frequentando obbligatoriamente un corso di 35 ore di lezioni teoriche secondo il programma previsto dal decreto in esame (art. 13) e così strutturato per la CQC trasporto cose.
PARTE COMUNE
PARTE SPECIALISTICA
A.1 – Dispositivi del veicolo
7 ore
Insegnante
B.1 – carico e scarico delle merci
7 ore
Esperto
A.2 – Norme di comportamento e responsabilità del conducente
7 ore
Insegnante
B. 2 – normativa trasporto cose
7 ore
Esperto
A.3 – Rischi professionali
7 ore
Medico
Riguardo al programma del corso, differentemente dal passato, il decreto non ammette che lo stesso possa essere effettuato con sistemi e-learning e richiede la presenza fisica in aula dei relativi docenti per tutte le ore dei loro rispettivi moduli. Ne discende che l’insegnante di scuola guida dovrà essere in aula per tutte le 14 ore di sua spettanza; l’esperto di organizzazione aziendale per 14 ore ed il medico per le sue 7 ore. In tali ore, il docente potrà utilizzare supporti audiovisivi o multimediali, ma solo per 5 ore su 7, mentre nelle altre 2 dovrà svolgere la verifica sull’apprendimento e dare eventuali chiarimenti agli allievi (art. 13, co. 4 e punto 7.3 della circolare del 3 aprile 2014). Per ogni corso di formazione periodica va opportunamente notificata, per posta elettronica certificata (PEC), una comunicazione di avvio corso alla Direzione generale territoriale (DGT , tra le quattro previste dal nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014) e all’Ufficio provinciale della motorizzazione competente per territorio (UMC), da inviare 3 giorni lavorativi prima; al riguardo la circolare del 29 maggio precisa che i 3 giorni vanno calcolati togliendo sia i festivi, sia il giorno della comunicazione, sia quello di previsto inizio del corso, per sui, se la comunicazione è inviata il lunedì il corso può iniziare posso iniziare solo il venerdì successivo. Nella comunicazione di avvio del corso (art. 13, co. 5) va indicato: - il nominativo del responsabile del corso: quale il legale rappresentante dell’ente autorizzato o persona da questo delegata; al riguardo la circolare del 29 maggio scorso, precisa che può
essere delegato anche un docente del corso; - l’elenco degli allievi, con i dati degli stessi e dei loro titoli di guida; l’elenco può essere integrato o variato, sino alle 20.00 del giorno precedente a quello d’inizio del corso, ma una volta avviato non possono più essere aggiunti altri allievi (art. 13, co. 7); inoltre, diversamente dal passato, per i nuovi corsi di rinnovo viene fissato il numero massimo di 35 partecipanti, compresi coloro che eventualmente seguono le lezioni di recupero delle assenze; - il calendario delle lezioni; queste vanno da un minimo di 2 ad un massimo di 7 ore giornaliere, che possono essere svolte, come in precedenza, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle 22.00; nella giornata di sabato sono ora ammesse 7 ore (dalle 08.00 alle 15.00), anziché 6 come in precedenza, al fine di esaurire nella stessa giornata tutte le ore relative ad un modulo formativo (tale disposizione è valida per i corsi con inizio dal 4 giugno 2014); - la sede del corso: oltre che presso la sede già autorizzata dell’ente di formazione, che può essere variata con procedura semplificata (all. 2 del decreto), è ora ammesso (art. 5, co. 2) che l’aula sia ubicata nella sede di un’impresa di autotrasporto, ma a condizione che al relativo corso partecipino solo i dipendenti dell’impresa stessa (art. 5, co.2). Durante lo svolgimento del corso si seguono le regole già esistenti sulla registrazione degli allievi sia nel registro delle iscrizioni al corso (all. 10 del decreto), sia in quello della frequenza giornaliera (all. 11 del decreto).
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Un regime nuovo e, a dir poco, macchinoso è ora imposto dal decreto per la rilevazione delle assenze (art. 13, co. 8, con riferimento all’art. 10, co. 5) e, cioè: - entro i primi 15 minuti della prima ora di lezione il responsabile del corso o, eventualmente, il docente delegato deve annotare l’assenza degli allievi nel registro di frequenza del corso; - entro i successivi 5 minuti di lezione (dal 16° al 21° minuto), il responsabile deve completare il modulo di rilevazione delle assenze (all. 10 alla circolare del 3 aprile 2014) con i nominativi degli allievi assenti ed inviarlo (per posta elettronica semplice o PEC) all’Ufficio della motorizzazione competente per territorio, anche in caso di totale presenza degli allievi iscritti. - la medesima operazione di rilevazione delle assenze va effettuata successivamente nella stessa giornata per ogni blocco di lezione della stessa materia di 2 ore (massimo 3); così, se ad es. si fa lezione il sabato dallo ore 8 alle ore 10, la rilevazione delle assenze va effettuata: entro le 08.15; entro le 10.15; entro le 12.15 ed entro le 14.15. Un’importante novità, per i corsi di formazione periodica in essere, introdotta dal decreto e già in vigore dal 21 maggio 2014 riguarda il numero delle ore di assenza consentite (art. 13, co.), che viene aumentato dalle 3 ore di prima a 10, con queste condizioni: - fino a 3 ore di assenza l’allievo non dovrà fare alcun recupero; - da 4 a 10 ore di assenza, l’allievo dovrà recuperare tutte le ore di assenza effettuate (ad es. l’allievo assente per 5 ore, recupera tutte e 5 le ore perse, per le rispettive materie in cui era stato assente). Le lezioni di recupero vanno effettuate entro un mese dal termine del corso di rinnovo (l’allievo che recupera può anche essere inserito in un successivo corso, purché nelle materie che deve recuperare) ed il calendario può essere comunicato alla DGT e all’UMC competenti anche prima di avviare la prima ora di recupero. Il decreto conferma infine che il corso di formazione periodica può essere frequentato da 3 anni e mezzo prima della scadenza della validità della CQC (art. 13, co. 11). Questa disposizione è frutto della proroga biennale della CQC, scattata nell’agosto 2013, quando vigeva la regola che il corso era frequentabile nei 18 mesi antecedenti la scadenza; quindi, sono e rimangono validi i corsi di rinnovo per CQC trasporto cose partecipati dal marzo 2013.
Se invece il corso di rinnovo viene frequentato dopo la scadenza di validità della CQC, si ha questa alternativa: - per la frequenza nei primi 2 anni è sufficiente frequentare il corso e la CQC verrà rinnovata dalla data di rilascio del relativo attestato di frequenza (per il periodo fra la data di scadenza di validità della CQC e quella dell’attestato al conducente è vietata la guida professionale del veicolo, che viene punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 155 a 624 Euro e ritiro della CQC scaduta, art 126, co. 11 del codice della strada); - per la frequenza 2 i due anni dalla scadenza, il conducente dovrà frequentare il corso di rinnovo e sostenere anche l’esame di merito previsto per il primo rilascio della CQC, ferma restando la sanzione per la CQC scaduta.
I CORSI DI RECUPERO PUNTI SULLA CQC L’art. 23 del d.legs. 286/2005 ha esteso la disciplina dei punti patente anche alla CQC (dei conducenti titolari di patente italiana e, su loro espressa richiesta, di quelli aventi patente rilasciata da altro Stato aderente all’Unione europea UE o extra UE, se dipendenti di impresa di autotrasporto italiana) e, quindi, in caso di azzeramento del punteggio sulla CQC vi è l’obbligo dell’esame di revisione della patente. Al fine di evitare l’azzeramento del punteggio, i conducenti possono seguire uno specifico corso di recupero punti, della durata di 20 ore di lezione complessive, con cui recuperare sino a 9 punti persi. La disciplina del corso recupero punti CQC è ancora regolata dal decreto del Capo Dipartimento trasporti Terrestri del 22 ottobre 2010, in merito al quale la circolare del 3 aprile 2014 precisa che: - gli enti abilitati a svolgere i menzionati corsi di recupero punti CQC sono gli stessi autorizzati ad effettuare i corsi iniziali o periodici in materia CQC; - la comunicazione di avvio del corso venga fatta nei 7 giorni lavorativi precedenti; eventuali variazioni vanno comunicate entro le 13.00 del giorno lavorativo precedente; - il responsabile del corso coincide con il legale rappresentante dell’ente abilitato o persona dallo stesso delegata; - le lezioni giornaliere del corso di recupero hanno durata massima di 3 ore e possono essere svolte dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 23.00 ed il sabato dalle 08.00 alle 14.00); - non vi è numero massimo di presenze al corso;
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- sono consentite massimo 6 ore di assenza, tutte da recuperate (quando verrà introdotto l’esame finale di verifica del corso di recupero punti le ore di assenza diminuiranno a 5 e non dovranno essere recuperate); - le assenze vanno annotate nei primi 15 minuti della lezione giornaliera, ma non è prevista la comunicazione della stessa all’UMC.
LA VERIFICA SUI CORSI CQC L’art. 15 del decreto e la circolare del 3 aprile 2014 stabiliscono che gli UMC effettueranno delle verifiche ispettive per accertare la sussistenza dei requisiti degli enti abilitati ad effettuare i corsi, nonché il regolare svolgimento delle lezioni e l’effettiva presenza dei partecipanti, anche con i dati delle comunicazioni inviate via e-mail. Per ogni visita verrà redatto un verbale di ispezione. Al’ispezione deve essere presente il responsabile del corso, che, se non presente in aula deve raggiungere la sede del corso entro un’ora dall’inizio dell’ispezione (punto 10 della circolare del 3 aprile 2014). Durante il controllo verranno in particolare verificati: - la presenza e la corretta tenuta del registro d’iscrizione dei partecipanti ai corsi;
- la presenza e la corretta tenuta dei registri di frequenza dei corsi; - la coincidenza tra la lezione in corso e quella programmata nel calendario; - l’identificazione degli allievi e del docente (tra quelli del provvedimento di autorizzazione), anche avvalendosi delle comunicazioni di rilevazione delle assenze e del registro (qualora qualche allievo sia entrato o uscito fuori dalla rilevazione). Nel caso di irregolarità, queste sono contestate nel verbale, rispetto al quale l’ente autorizzato può effettuare le proprie controdeduzioni entro i successivi 7 giorni. Entrambi questi documenti vengono inviati alla Direzione generale della motorizzazione (nei casi di enti diversi dalle autoscuole), la quale, in caso di conferma dell’illecito può sospendere l’autorizzazione della sede dell’ente, e in caso di più sanzioni nel corso di un triennio giungere a revocare l’autorizzazione generale dell’ente abilitato. Per il testo del decreto, delle circolari esplicative, degli altri atti citati o di ogni informazione le imprese possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Autotrasporto c/t; “costi minimi” maggio 2014 “COSTI MINIMI DI SICUREZZA” PER L’AUTOTRASPORTO C/T AL GIUGNO 2014 Con decreto prot. 0000059 del 12 maggio 2014 il Direttore generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha aggiornato i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi sulla base delle rilevazioni del prezzo medio del gasolio nel precedente mese di maggio (1,631 Euro/l rispetto a 1,629 Euro/l dell’aprile 2014); i
nuovi costi sono applicabili ai trasporti effettuati nel mese di giugno 2014. Per ragioni di spazio non si riportano le tabelle, ma si osserva che queste continuano a essere pubblicate a due colori: verde per i costi di esercizio complessivi, azzurro per i costi di esercizio di subvezione fra imprese iscritte all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi; costi questi ultimi ottenuti sottraendo dai costi complessivi quelli di natura organizzativa del primo vettore. I citati decreti e le relative tabelle sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.mit.gov.it). Le tabelle possono essere richieste nel formato a colori anche all’ufficio trasporti dell’Associazione, che provvederà a inviarle agli interessati per posta elettronica.
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(AdT)
Controllo dell’assicurazione RCA DISPOSIZIONI MINISTERIALI SUL CONTROLLO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RCA
Dal febbraio 2014 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha attivato una sezione apposita sul sito www.ilportaledellautomobilista.it, in cui, digitando il numero di targa del veicolo interessato, è possibile conoscere in tempo reale se lo stesso sia o meno coperto dall’assicurazione RCA. Per i veicoli che ne risultassero sprovvisti, gli interessati hanno 15 giorni di tempo di tempo per regolarizzare la loro posizione, dopodiché confluiranno in un elenco che il Ministero mette a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti, in base al luogo di residenza dei proprietari dei veicoli. Successivamente con una nota del 15 aprile 2014 questo Ministero ha informato della cosa il Ministero dell’Interno, evidenziando che gli organi di polizia e le prefetture sono in condizione di poter visualizzare e scaricare, gli elenchi sopracitati attraverso il sito internet del portale dell’automobilista, utilizzando le credenziali in uso. Ciò premesso, con la nota prot. 300/A/4246/14/101/20/21/7 del 10 giugno 2014, diramata fra l’altro, alle prefetture ed ai compartimenti di Polizia stradale, il Ministero dell’Interno,
Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la Polizia stradale ha preso atto di quanto comunicato e ha precisato che, trascorsi invano 15 giorni da quando il dato sull’assenza della copertura assicurativa è stato messo a disposizione dell’utenza sul portale dell’automobilista, questa informazione diventa visibile anche alle forze di polizia che possono visionare la scheda del veicolo contenuta nell’Archivio nazionale dei veicoli della motorizzazione. Di conseguenza, tenuto conto di questi nuovi strumenti, il Ministero degli Interni ha anche sollecitato gli agenti di polizia ad intensificare l’attività di controllo della copertura assicurativa dei veicoli. E’ il caso di rammentare che l’art. 193 del codice della strada punisce con la sanzione amministrativa del pagamento da 841 a 3.287 Euro chiunque circoli senza la copertura assicurativa RCA. Con la nota prot. 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013 il Ministero dell’interno ha chiarito che non può essere sanzionato il guidatore che esibisca un certificato appena scaduto, purché nei 15 giorni di tolleranza e salvo il caso in cui in questo periodo non abbia dato esplicita disdetta. Scaduti i 15 giorni, alla sanzione pecuniaria si aggiunge il sequestro del veicolo. Nel caso di circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti è sempre disposta la confisca del medesimo. Per altre informazioni e per il testo della nota citata gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autostrade austriache
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI INDUSTRIALI SULLA 3A E 4A CORSIA
L’Asfinag, società concessionaria delle autostrade in Austria, ha pubblicato sul proprio sito internet un comunicato stampa del 27 maggio u.s., in cui informa che, a partire dal 1° giugno 2014, i veicoli industriali di massa complessiva superiore alle 7,5 t non possono più viaggiare sulla corsia collocata più a sinistra nelle autostrade a 3 o 4 corsie e, quindi,
rispettivamente, sulla terza o sulla quarta corsia. Questa prescrizione viene motivata con uno studio condotto dal Consiglio di Sicurezza Stradale (KFV), da cui è emerso che il tasso di incidentalità di questa categoria di veicoli coinvolti in incidenti sulla terza e sulla quarta corsia autostradale supera del 50% quello registrato nelle altre corsie; ciò sarebbe imputabile alla differenza di velocità con le autovetture, specialmente in occasione dei cambi di corsia. Asfinag ha reso noto di aver avviato una campagna informativa di questa novità, con avvisi pubblicati anche in corrispondenza dei valichi di frontiera posti al confine.
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(C)
Attivazione della tangenziale di Portogruaro ORDINANZA DEL SINDACO DI PORTOGRUARO DI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE NEL CENTRO URBANO Il 9 giugno 2014 è stata inaugurata e resa operante la tangenziale (o variante) di Portogruaro lungo la ex SS 14. Per conseguenza, il 12 giugno 2014 il Sindaco di quel comune ha emanato un’ordinanza, con la quale vieta la circolazione nell’abitato del capoluogo ai veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t, senza distinzione fra veicoli per il trasporto cose e i veicoli per il trasporto persone. L’ordinanza è entrata in vigore il 16 giugno 2014.
Dal divieto sono esclusi i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t in uso ai frontisti nonché quelli che debbano effettuare comprovate operazioni di carico e scarico di merci in imprese o in enti pubblici entro il centro abitato e quelli che abbiano un motivato interesse economico, commerciale o di prestazione di servizi ad entrarvi. In prossimità di tutti gli imbocchi dalla tangenziale al centro abitato è stata già apposta adeguata segnaletica stradale con indicazione del divieto. Altrettanto è stato fatto agli imbocchi utilizzabili dai veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t in presenza delle eccezioni consentite. Copia dell’ordinanza e ogni altra informazione possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.
INDICE ISTAT MESE DI APRILE 2014
(C)
ANNI E MESI 2013
2014
INDICI (BASE 2010 = 100)
VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE
DI DUE ANNI PRECEDENTI
PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
Aprile
106,9
1,1
4,4
n. 119 - 23 maggio 2013
Maggio
106,9
1,2
4,3
n. 144 - 21 giugno 2013
Giugno
107,1
1,2
4,4
n. 179 - 1° agosto 2013
Luglio
107,2
1,2
4,2
n. 224 del 24 settembre 2013
Agosto
107,6
1,1
4,3
n. 224 del 24 settembre 2013
Settembre
107,2
0,8
3,9
n. 249 del 23 ottobre 2013
Ottobre
107,1
0,7
3,4
n. 270 del 18 novembre 2013
Novembre
106,8
0,6
3,0
n. 302 del 27 dicembre 2013
Dicembre
107,1
0,6
3,0
n. 21 del 27 gennaio 2014
Media
107,0
Gennaio
107,3
0,6
2,8
n. 53 del 5 marzo 2014
Febbraio
107,2
0,5
2,3
n. 75 del 31 marzo 2014
Marzo
107,2
0,3
1,9
n. 94 del 23 aprile 2014
Aprile
107,4
0,5
1,6
n. 133 dell’11 giugno 2014
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Scadenze aziendali luglio 2014 do la sezione Regioni ed Enti locali e indicando il codice tributo 3850.
IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI LUGLIO
MARTEDÌ 1° LUGLIO INPS - FERIE 2012 - Nel caso delle ferie maturate nel 2012 e non ancora godute alla data del 30 giugno 2014, si dovrà elaborare la busta paga di luglio sommando alla retribuzione imponibile corrente l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute, anche se non effettivamente corrisposto, indicare i relativi contributi nell’Uniemens di luglio e versarli entro il prossimo 16 agosto.
LUNEDÌ 7
GIOVEDÌ 10 INPS - Contributi lavoro domestico. Scade il termine per il versamento da parte dei datori di lavoro di personale domestico dei contributi mediante bollettino di c/c/p rilasciato dall’INPS presso le Agenzie Postali on-line, tramite addebito in conto corrente Bancoposta o utilizzo di carta prepagata o con carta di credito.
MARTEDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di giugno. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2013 e del primo acconto per il 2014 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva e soggetti agli studi di settore.
MERCOLEDÌ 16
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2013 e del primo acconto per il 2014 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di persone interessate all’applicazione degli studi di settore.
IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di giugno. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata nei periodi precedenti, non dovesse essere superiore ad € 25,82, il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2013 e del primo acconto per il 2014 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di capitali interessate all’applicazione degli studi di settore e con approvazione del bilancio nei termini ordinari. DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2014, da parte dei soggetti interessati all’applicazione degli studi di settore. Il pagamento dovrà essere fatto utilizzando il modello F24, compilan-
INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente e qualora siano state poste in essere corrispondenti cessioni.
IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 5^ rata dell’Iva, relativa al 2013 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 17 marzo 2014 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:
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- redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi la cui distribuzione è stata deliberata nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi dai dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata in base alle seguenti aliquote: - 28,72 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 22 % per i soggetti titolari di pensione diretta o già iscritti ad altro fondo obbligatorio o lavoratore titolare di pensione indiretta o di reversibilità. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico del percettore dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE - Versamento dell’Iva derivante dall’adeguamento agli studi di settore e dell’eventuale maggiorazione del 3%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2013 e del primo acconto per il 2014 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti titolari di partita Iva e non interessati all’applicazione degli studi di settore, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, versando la maggiorazione dello 0,40%. DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2014, da parte dei soggetti non interessati all’applicazione degli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,40%. Il pagamento dovrà essere fatto utilizzando il modello F24, compilando la
sezione Regioni ed Enti locali e indicando il codice tributo 3850. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2013 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2013. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2014 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2014. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile
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di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. FONDAPI - Scade il termine per l’invio della distinta di contribuzione per il bimestre maggio/ giugno 2014 - codice bimestre 314 CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI COMMERCIANTI - Scade il termine per il versamento del saldo 2013 e del primo dei due acconti del contributo INPS a percentuale per il 2014 artigiani e commercianti con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, per i soggetti con reddito eccedente il minimale che non abbiano effettuato il versamento al 16 giugno
I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 – quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 – quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs) da parte di datori di lavoro interessati a Cig e Cigs.
GESTIONE SEPARATA INPS - PROFESSIONISTI - Scade il termine per il versamento del saldo 2013 e della prima rata acconto previdenziale 2014 senza maggiorazione dello 0,40% per i soggetti titolari di partita IVA esercenti attività di lavoro autonomo non iscritti ad alcuna forma previdenziale.
GIOVEDÌ 31
DOMENICA 20 (LUNEDÌ 21)
ELENCO BLACK LIST MENSILI - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione black list da parte dei soggetti mensili con riferimento alle operazioni effettuate nel mese precedente.
PREVINDAPI - Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti, relativi al II trimestre 2014 e comunicazione dei nominativi dei dirigenti.
LUNEDÌ 21 FONDAPI - Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi per il bimestre maggio/ giugno 2014 - codice bimestre 314.
VENERDÌ 25
CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° luglio 2014 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 giugno 2014.
ELENCO BLACK LIST TRIMESTRALI - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione black list da parte dei soggetti trimestrali con riferimento alle operazioni effettuate nel trimestre precedente.
IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di giugno. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 – quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 – quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
RIMBORSO/COMPENSAZIONE INFRANNUALE IVA - Scade il termine per la presentazione telematica del modello per la richiesta di rimborso/ compensazione dell’Iva a credito relativa al secondo trimestre 2014.
IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al secondo trimestre 2013.
DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente.
MODELLO 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO - Scade il termine per i sostituti d’imposta per la trasmissione telematica del modello 770/2014 ordinario e semplificato. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente.
CONGUAGLIO SULLE RETRIBUZIONI - I sosti-
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tuti di imposta eseguono i conguagli delle imposte risultanti dal mod. 730/2014, sia per assistenza fiscale diretta che tramite CAF, a partire dalle re-
tribuzioni di competenza del mese di luglio (Ag. Entr. risoluzione n. 57/E del 2014). (PZ-BA)
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