Apinforma n. 11 del 15 giugno 2015

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 11 15 giugno 2015

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

ESIGENZE DI LIQUIDITÀ E CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO AGEVOLATI

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 11 15 giugno 2015

Sommario Fiscalità internazionale e Black list

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

8

Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero

11

Liquidità e consolidamento finanziario agevolati

14

Contributi al settore dell’elettrodomestico

19

“Nuova Sabatini”. Limiti per l’acquisto di veicoli

22

Contributi a sostegno dell’imprenditoria femminile

23

CCNL Unionmeccanica - Confapi

27

Inps: sgravio contributivo contrattazione di 2° livello

28

Privacy e lavoro

29

Legge europea 2014

30

ANAC: linee guida per i servizi di manutenzione (2a parte)

32

Sicurezza: verifica di congruità oneri aziendali (2a parte)

36

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

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EXPORT MARKETING

Business News

41

Le società controllate estere

42

CCIAA Udine

44

Il Garante della privacy torna sui cookie

46

Il contratto di vendita internazionale

49

Legislazione alimentare

52

Autorità Garante per la Concorrenza

55

R.C.A. dematerializzazione dell’attestato di rischio

56

Stanziamento risorse per l’autotrasporto

57

Scadenze aziendali luglio 2015

58

ORGANIZZAZIONE

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Fiscalità internazionale e Black list NOVITÀ IN VISTA IN UNO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

FISCALITÀ INTERNAZIONALE E MODIFICHE ALLE BLACK LIST ITALIANE: DEDUCIBILITÀ DEI COSTI VERSO FORNITORI PARADISIACI Un approfondimento sull’attuale quadro normativo e sulle novità che si applicheranno da Unico 2016. La deduzione dei costi per acquisti da aziende o professionisti collocati in Paesi con prelievo fiscale molto soft (cosiddetti Paesi Black List) è un tema di grande rilevanza e soprattutto nell’ultimo decennio ha evidenziato molteplici aspetti critici. Un intervento sulla materia era auspicabile e il recentissimo decreto datato 27 aprile 2015, che modifica la Black list sull’indeducibilità dei costi e lo schema di decreto legislativo sulla fiscalità internazionale, consentono di fare il punto sull’attuale quadro normativo e sulle novità che si applicheranno da Unico 2016 La norma di riferimento è l’art. 110 commi da 10 a 12 bis del Testo Unico delle imposte sui redditi. Il suddetto articolo esclude la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse fra imprese individuali o società residenti e soggetti domiciliati o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, se non si dimostrano particolari condizioni. Per individuare i fornitori Black list, in attesa della White list da emanare, è necessario fare riferimento all’elenco di Stati inclusi nel DM 23 gennaio 2002, che come vedremo in seguito è stato modificato con il decreto datato 27 Aprile 2015, in corso di pubblicazione, che ha di fatto sostituito il

precedente decreto firmato in data 30 Marzo 2015 e mai pubblicato.

LO SCOPO DELLA NORMA È IL SEGUENTE: Evitare agli imprenditori italiani che intrattengono rapporti con soggetti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata di corrispondere prezzi di acquisto maggiori rispetto a quelli di mercato, concordando con il fornitore la retrocessione dell’eccedenza, magari sotto forma di operazioni estero su estero. I fornitori Black list sono gli imprenditori, ma possono essere anche i professionisti. I costi resi indeducibili dalla norma non sono esclusivamente quelli di acquisto di beni e servizi ma tutti i componenti negativi che originano anche indirettamente, da operazioni con soggetti residenti nei paradisi fiscali. L’attuale comma 10 dell’art. 110 contiene una presunzione legale di fittizietà delle operazioni commerciali realizzate con soggetti aventi sede in un paradiso fiscale. Pertanto le operazioni vengono considerate simulate fatta salva la possibilità per l’impresa residente di darne prova contraria. La presunzione è relativa e perciò è superabile mediante la dimostrazione di una delle seguenti esimenti, alternative tra loro: 1. Il fornitore estero ha un’attività economica effettiva: la prova dell’attività commerciale richiede la disponibilità di documenti e informazioni, non sempre facili da reperire. 2. Le operazioni estere corrispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione. Il secondo requisito richiede la dimostrazione delle ragioni economiche che giustifichino la scelta del fornitore estero. Pertanto andrà motivata la peculiarità dell’operazione stessa in termini di convenienza rispetto ad operazioni alternative. Oltre alla dimostrazione delle ragioni economiche dell’operazione, viene richiesto anche il requisito della concreta esecuzione.

NOVITÀ PREVISTE DALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO SULLA FISCALITÀ INTERNAZIONALE Lo schema di decreto legislativo sulla fiscalità in-

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ternazionale introduce interessantissime novità sulla deducibilità dei costi da fornitori Black list, che si applicheranno da Unico 2016. - I suddetti costi saranno sempre deducibili se di importo contenuto entro il valore normale, sempre che l’operazione sia effettiva e non fittizia. - Non viene posto alcun limite alla deducibilità dei costi, ogni qual volta lo stesso non ecceda il valore normale del bene o servizio acquistato. - Diviene, pertanto, rilevante per le imprese italiane un’analisi di “benchmark” atta a dimostrare la congruità delle spese. Solo se verrà superato il livello di mercato, la deduzione resterà condizionata alla dimostrazione del particolare interesse ad avvalersi del fornitore paradisiaco (seconda esimente). Verrà meno, in seguito all’introduzione della norma, la possibilità di fornire la prima esimente sulla “bontà” del fornitore, che del resto era e resta l’esimente più difficile da dimostrare. Non è chiaro dal tenore letterale della norma se, nell’ipotesi di costi superiori al valore normale, la seconda esimente servirà a garantire all’impresa la deducibilità dell’intero costo o solo ed esclusivamente dell’extracosto, anche se a rigor di logica dovrebbe essere valida la seconda tesi. La data di approvazione e la conseguente entrata in vigore del provvedimento rivestono un’importanza notevole. Infatti se il decreto fosse definitivamente approvato nel 2015, come anzidetto, gli effetti benefici della norma risulterebbero già efficaci dal 1 gennaio 2015.

IL NUOVO ELENCO BLACK LIST Il DM Economia del 27 Aprile 2015 pubblicato in G.U. l’11 Maggio 2015 ha modificato l’elenco dei Paesi aventi regime fiscale privilegiato ai sensi dell’art 110 comma 10 e 12- bis del T.U.I.R. In realtà già in data 30 Marzo 2015 era stato predisposto dal MEF il decreto di riforma della black list, tuttavia di questo decreto si sono perse le tracce. La legge di stabilità (art 1 comma 678) ha previsto che l’unico criterio rilevante ai fini della Black list sull’indeducibilità dei costi relativi a transazioni effettuate con soggetti residenti in paradisi fiscali sia la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. E’ stato pertanto eliminato il livello adeguato di tassazione dello Stato o territorio estero. Il decreto attua pertanto le disposizioni contenute nella legge di stabilità e ridisegna la geografia dei paesi Black list. In realtà a differenza del decreto che non ha mai

visto la luce, la nuova disposizione attua in modo ibrido i principi contenuti nella legge di stabilità, secondo cui l’individuazione degli Stati (black list) è effettuata avendo riguardo al solo criterio dell’assenza di un adeguato scambio di informazioni. Dalla suddetta lista pertanto avrebbero dovuto essere esclusi i Paesi con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni), oppure Tiea, (Tax information Exchange Agreement) o multilaterale (Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale Ocse/Consiglio d’Europa) che consenta lo scambio di informazioni in materia fiscale. In concreto non è stata individuata una unica lista di Stati o territori privi di strumenti per lo scambio di informazioni ai fini fiscali con l’Italia, ma permane la suddivisione presente nella black list del DM 23 gennaio 2002 (normativa previgente), relativa ai paradisi fiscali “puri”, “con eccezioni” e a quelli limitati “a determinate tipologie societarie”. Fuoriescono dalla lista nera dei paradisi fiscali “puri” Malaysia e Filippine, mentre resta incluso Hong Kong. Emirati Arabi e Singapore vengono espunti dalla lista nera, cosiddetta “con eccezioni”. Nella versione previgente, l’esclusione per gli Emirati Arabi valeva solo per le società petrolifere e petrolchimiche assoggettate ad imposta, per Singapore, solo per la Banca centrale e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali del Paese asiatico. Cadono anche Costarica e le isole Mauritius (black list relativa “a determinate tipologie societarie”). Menzione a parte merita la Svizzera. Con il decreto firmato il 30 marzo 2015 (mai pubblicato), la Svizzera appariva molto penalizzata, in quanto oltre a rimanere nella lista, non essendo stato ultimato il processo di scambio di informazioni, rientrava anche per le società che scontano una tassazione ordinaria (il D.M. 23 gennaio 2002 considerava la Svizzera Paradiso Fiscale, limitatamente alle società non soggette alle imposte cantonali o municipali). Ora, invece, scompare dalla lista dell’articolo 1 del nuovo decreto ma rimane, limitatamente ai rapporti con le società “agevolate”. Per individuare gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti black list, si rinvia al testo del DM del 23 gennaio 2002 e alle successive modifiche apportate dal DM del 27 aprile 2015. Si attendono indicazioni ufficiali relative alla eventuale possibile applicazione retroattiva del suddetto decreto. Tale ipotesi consentirebbe agli operatori di predisporre il modello UNICO 2015 con le nuove regole.

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CONCLUSIONI La tanto auspicata riforma della normativa relativa alla deducibilità dei costi verso fornitori “paradisiaci” potrebbe finalmente realizzarsi con lo schema di D.Lgs. sulla fiscalità internazionale. L’intervento normativo previsto dal citato D.Lgs., similarmente a quanto avviene ai fini del transfer pricing, comporterà per le imprese un’analisi di costi atta a dimostrare la congruità della spesa. Si passerà pertanto, come sollecitato da più parti: - da una indeducibilità totale, nell’ipotesi di

mancata dimostrazione delle due esimenti - ad una più equa indeducibilità limitata al solo extra –costo (parte eccedente rispetto al valore normale). Di vitale importanza, in relazione all’urgenza della riforma, risulta quindi la data di approvazione e la conseguente entrata in vigore del provvedimento che, se avvenisse nel 2015, comporterebbe l’applicazione della norma già da questo periodo di imposta. Alberto Perani

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Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (1a parte) LA PROCEDURA DA SEGUIRE PER IL SUO OTTENIMENTO

rispetto a quella dovuta in Italia (Paese di residenza del contribuente) è: - inferiore, occorre versare all’Erario italiano la differenza; - superiore, non si dà luogo a “restituzione” dell’eccedenza, in quanto il credito compete solo fino a concorrenza dell’imposta italiana relativa al reddito estero.

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

REDDITO PRODOTTO ALL’ESTERO: DEFINIZIONE E CRITICITÀ TIPICHE

IL CREDITO D’IMPOSTA PER I REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO: PRIMA PARTE I contribuenti possessori di redditi di fonte estera sono normalmente chiamati a versare le imposte nel paese in cui viene generato il reddito, ma anche nel paese in cui risiedono. In questi casi è riconosciuto un credito d’imposta finalizzato ad evitare la c.d. “doppia tassazione”. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9 del 5 marzo 2015 ha fornito importanti chiarimenti in merito alla determinazione e fruizione del credito per le imposte pagate all’estero. L’istituto del credito di imposta costituisce un rimedio contro la doppia imposizione giuridica che viene a crearsi in presenza di redditi transnazionali assoggettati a tassazione, in capo al medesimo soggetto, sia nel Paese in cui il reddito è prodotto, sia nel Paese di residenza. L’ordinamento fiscale italiano ha adottato il credito d’imposta (c.d. “foreign tax credit”) sui redditi prodotti all’estero dai propri residenti, già disciplinato dall’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917-TUIR. Per poter beneficiare del credito d’imposta sono richieste le seguenti condizioni: - produzione di un reddito estero; - pagamento delle imposte estere a titolo definitivo; - concorso del reddito estero alla formazione del reddito imponibile in Italia. Con tale metodo, infatti, quando l’imposta estera,

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 165 del TUIR, “i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato”. La definizione interna di “reddito prodotto all’estero” si rende applicabile solo nei casi in cui non sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e lo Stato della fonte del reddito. Infatti, i suddetti criteri di collegamento non operano in presenza di una Convenzione che contenga una disposizione analoga a quella di cui all’articolo 23B del Modello OCSE, che elimina la doppia imposizione con il metodo del credito, consentendo al contribuente di detrarre dall’imposta sul reddito dovuta nello Stato di residenza le imposte pagate all’estero sui redditi ivi prodotti. In applicazione della norma convenzionale, pertanto, il diritto al credito viene riconosciuto in riferimento a qualsiasi elemento di reddito che lo Stato della fonte ha assoggettato ad imposizione conformemente alla specifica Convenzione applicabile. In mancanza di una Convenzione, invece, occorre fare riferimento all’articolo 23 del TUIR secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti, un reddito è da considerare come prodotto nel territorio dello Stato, quando sia possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata in Italia, sulla base di precisi parametri che il legislatore interno ha tipizzato. La circolare in oggetto analizza le due criticità tipiche che possono sorgere per effetto della nozione di “reddito prodotto all’estero”:

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- Conseguimento all’estero di singoli elementi di reddito (interessi, dividendi, royalties); - Conseguimento all’estero di redditi che non sono riconducibili a una delle singole categorie previste dall’articolo 23 del TUIR (redditi di natura commerciale in assenza di una stabile organizzazione, ecc.). Per beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 165 del TUIR è necessario che i redditi prodotti all’estero concorrano alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente. L’istituto non è quindi applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva, operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 18 del TUIR. Sulla base di tale disposizione, infatti, i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti e percepiti direttamente all’estero senza l’intervento di un sostituto d’imposta sono soggetti, a cura del contribuente, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, ad imposizione sostitutiva nella stessa misura delle ritenute a titolo d’imposta, che sarebbero applicate se tali redditi fossero corrisposti da sostituti d’imposta o intermediari italiani. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva, applicando la tassazione ordinaria, ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero è organicamente inserito nella disciplina delle imposte sui redditi ed è condizionato dalla presenza di redditi esteri nel reddito complessivo. Ciò implica che l’operatività dell’istituto è limitata ai tributi stranieri che si sostanziano in un’imposta sul reddito o, quanto meno, in tributi con natura similare. Nell’articolo 165 del TUIR resta sostanzialmente immutato il criterio generale già previsto nel previgente articolo 15 del TUIR, secondo cui la detrazione è consentita quando le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo.

DEFINITIVITÀ DELL’IMPOSTA PAGATA ALL’ESTERO Come già affermato nella circolare del 12 giugno 2002, n. 50, la definitività dell’imposta pagata all’estero coincide con la sua “irripetibilità”, ossia con la circostanza che essa non è più suscettibile di modificazione a favore del contribuente. Con circolare 8 febbraio 1980, n. 3, si è definito che la correlazione esistente tra imposta pagata in via definitiva e il relativo reddito non esclude che l’imposta possa essere considerata “definiti-

va”, anche qualora il reddito sia ancora suscettibile di verifica nello Stato estero in cui viene prodotto. Non possono, invece, considerarsi definitive le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista, sin dal momento del pagamento, la possibilità di rimborso totale o parziale, anche mediante “compensazione” con altre imposte dovute nello Stato estero. Per quanto riguarda le imposte suscettibili di parziale rimborso, queste possono essere comunque detratte, al netto del rimborso spettante, sempre che si possa considerare certo il relativo ammontare alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia. Si chiarisce, inoltre, che le imposte estere devono considerarsi “pagate a titolo definitivo” nel periodo d’imposta in cui le stesse sono state versate al Fisco estero, a nulla rilevando il periodo d’imposta in cui il beneficiario del reddito estero è venuto in possesso della relativa certificazione. La certificazione, infatti, ha valenza meramente probatoria e, pertanto, non determina la definitività del pagamento del tributo. Sarà, quindi, premura del contribuente munirsi tempestivamente della documentazione idonea a dimostrare il pagamento dell’imposta nello Stato estero. L’Agenzia delle Entrate ritiene che, ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti: - un prospetto recante l’indicazione, separatamente Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi prodotti all’estero, l’ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, la misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell’articolo 165 del TUIR (RE/ RCN x Imposta Italiana - si rimanda alla seconda parte dell’articolo); - la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento; - la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero; - l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera; - l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui un soggetto residente in Italia produca reddito in uno Stato con cui è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, è possibile computare il credito per le imposte pagate all’estero nel limite della ritenuta convenzionale. Se lo Stato estero ha applicato una ritenuta più alta di quella convenzionale, la differenza, non ac-

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creditabile in Italia, potrà essere oggetto di rimborso nello Stato estero, secondo le modalità ivi previste.

CREDITO D’IMPOSTA FIGURATIVO Per completezza, si ricorda che in alcune Convenzioni stipulate dall’Italia, ad esempio quelle con l’Argentina e il Brasile, viene riconosciuto eccezionalmente un credito d’imposta figurativo (c.d. matching credit), a fronte di imposte non effettivamente pagate. Si tratta di una misura finalizzata a consentire il mantenimento degli incentivi fiscali concessi da tali Paesi per attrarre gli investimenti stranieri e di evitare il completo trasferimento dell’onere impositivo su tali redditi dal Paese della fonte al Paese della residenza, tenuto conto che quest’ultimo, non dovendo concedere credito, preleverebbe interamente le imposte, cui ha rinunciato lo Stato della fonte. La detrazione del credito d’imposta figurativo avviene con le medesime modalità previste per il credito d’imposta ordinario.

La richiesta del credito figurativo deve essere presentata in sede di liquidazione dell’IRES o dell’IRPEF dovuta, indicando in dichiarazione i redditi prodotti all’estero, le imposte che si sarebbero dovute pagare in regime ordinario ovvero l’aliquota stabilita nella Convenzione contro le doppie imposizioni rilevante nel caso di specie e l’ammontare del reddito complessivo dichiarato nell’esercizio a cui le imposte estere si riferiscono. Ai fini della determinazione della detrazione spettante, la quota d’imposta italiana relativa al reddito prodotto all’estero deve essere confrontata con le imposte estere figurative secondo l’aliquota prevista dalla specifica Convenzione, ovvero con quelle che si sarebbero dovute pagare in assenza delle agevolazioni previste nello Stato estero. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 165, comma 1, del TUIR, il credito spettante coincide con il minor valore tra l’imposta estera figurativa e la quota d’imposta italiana riferita al reddito estero.

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Gian Luca Giussani


Liquidità e consolidamento finanziario agevolati ESTESE ALLE IMPRESE INDUSTRIALI LE MISURE ANTICRISI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE PREMESSA La legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (la c.d. RilancimpresaFVG), recante la riforma delle politiche industriali della Regione Friuli Venezia Giulia (v. Apinforma n. 4/2015, pp. 11-15), all’art. 28 ha previsto il parziale ampliamento dell’operatività della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane, istituita con la legge regionale 26 luglio 2013 n. 6, art. 2, co. 11, alle imprese manifatturiere ed edili (in sostanza alle imprese industriali), ridenominandola Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive (di seguito Sezione anticrisi). Si tratta di una previsione estremamente importante per le imprese industriali, in quanto va a colmare il vuoto lasciato dalla legge 12 settembre 2001, n. 23, art. 6 in materia di finanziamenti agevolati all’industria per operazioni di consolidamento finanziario e di esigenze di liquidità aziendale attraverso il meccanismo della “provvista mista”, ormai giunta al termine della propria operatività. Dopo di che, con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2015, n. 0100/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 21 del 27 maggio 2015, sono state apportate le conseguenti modifiche al regolamento che disciplina la Sezione anticrisi per l’artigianato, già stato adottato con il decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2013, n. 0191/Pres. (di seguito regolamento), il quale, peraltro, disciplina anche la Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi, di cui qui non ci si occupa. L’estensione dei finanziamenti agevolati alle imprese industriali è immediatamente operante. La gestione della Sezione anticrisi continua a essere affidata al Comitato di gestione del FRIE (di seguito Comitato di gestione), il quale per la parte istruttoria delle domande continua ad avvalersi

della convenzionata Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia. Tutto ciò premesso, si fornisce di seguito un quadro di sintesi dei finanziamenti in questione, con specifica attenzione al ramo dell’industria.

BENEFICIARI Beneficiano dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi: - le imprese iscritte agli Albi provinciali delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia; - le imprese manifatturiere ed edili iscritte nel Registro delle imprese e aventi sede operativa sul territorio regionale. Sono escluse le imprese: - in stato di scioglimento, in liquidazione volontaria, sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali; - destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell’art. 9, co. 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica; - che rientrano nei casi di esclusione dall’applicazione del regime “de minimis” (v. paragrafo successivo).

DISPOSIZIONI GENERALI, COFINANZIAMENTO, REGIME D’AIUTO E GARANZIE Gli interventi della Sezione anticrisi sono destinati alla concessione delle seguenti tipologie di finanziamenti al tasso agevolato dell’1%: a) finanziamenti per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale, ma solo per le imprese artigiane; per quelle industriali ci si può rivolgere al Fondo di sviluppo e al FRIE; b) finanziamenti per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine (consolidamento finanziario); c) finanziamenti per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine (esigenze di liquidità). I finanziamenti diretti a fronteggiare le esigenze di

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liquidità possono essere concessi anche in forma di anticipazione di crediti certificati nei confronti della pubblica amministrazione di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. I limiti minimo e massimo dei finanziamenti agevolati e la loro durata massima sono i seguenti: a) ammontare minimo 10.000 euro, massimo 1.500.000 euro; durata massima 10 anni; b) ammontare minimo 10.000 euro, massimo 300.000 euro; durata massima 10 anni; c) ammontare minimo 10.000 euro, massimo 300.000 euro; durata massima 5 anni. Tuttavia, per le tipologie di finanziamento agevolato sub b) (consolidamento finanziario) e sub c) (esigenze di liquidità) il regolamento prevede che questi, qualora l’impresa lo richieda, siano concessi a fronte di un cofinanziamento bancario, nel caso in cui la copertura agevolativa non sia sufficiente a soddisfare le necessità finanziarie espresse dall’impresa stessa e ritenute ammissibili. Per conseguenza, il Comitato di gestione, previo assenso da parte dell’impresa, può deliberare il finanziamento agevolato per importo e durata inferiori a quelli previsti dal regolamento e “in associazione” a un cofinanziamento concesso dalla banca convenzionata con provvista propria dall’istituto di credito (Mediocredito FVG). Si tratta, dunque, di due contratti di finanziamento correlati fra loro, ma distinti, e non di un unico contratto a valere su una provvista mista, com’è nel caso TERRENI Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)

della l.r. 23/2001, art. 6. Ora, tenuto conto che al momento le dotazioni della Sezione anticrisi per i finanziamenti agevolati (1%) scadono il 1° luglio 2017, qualora si voglia raggiungere la durata prevista dei finanziamenti sub b) e c) è necessario raccordarli con distinti contratti di finanziamento deliberati dal Mediocredito FVG a tasso ordinario. Detto tasso è attualmente del 3% e il tasso finale dell’operazione agevolata in unione a quella a tasso ordinario dovrebbe attestarsi fra il 2,70% e il 2,90% in funzione alla durata dell’operazione. I finanziamenti agevolati sono concessi sulla base del regime “de minimis” di cui dal regolamento (UE) della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013. Pertanto, ne sono esclusi i settori di attività economiche e le tipologie di aiuto escluse dal campo di applicazione di detto regolamento europeo (per l’elenco v. allegato B del regolamento). Quanto alle garanzie, i finanziamenti devono essere assistiti da garanzie reali o da fideiussioni bancarie, assicurative o rilasciate da confidi o da fondi pubblici di garanzia con l’eccezione del Fondo regionale di cogaranzia delle piccole e medie imprese, essendo pur’esso gestito dal Comitato di gestione del FRIE; sono ammesse a garanzia anche le cessioni di crediti certificati verso pubbliche amministrazioni debitrici. Il valore cauzionale delle garanzie sono riportati all’allegato C del decreto che, per agevolare la consultazione, qui si riproduce. VALORE DI MERCATO 50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà

Ipoteca su altri immobili

60% del valore di mercato

Ipoteca su terreni edificabili

60% del valore di mercato

Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature

30% del valore di mercato

Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato

80% del valore di borsa

Pegno su obbligazioni di enti pubblici

80% del valore di borsa

Fideiussioni bancarie e dei confidi iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 della legge bancaria

100% dell’importo

Fideiussioni di assicurazioni con rating assegnato da agenzie di rating non inferiore a “buono” (capacità di pagamento adeguata)

100% dell’importo

Fideiussioni degli altri confidi

85% dell’importo

Fideiussione delle altre assicurazioni

80% dell’importo

Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati

50% del valore di borsa

Garanzie rilasciate da fondi pubblici di garanzia e SACE

100% dell’importo

Cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni debitrici

100% dell’importo

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FINANZIAMENTI PER CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO E FINANZIAMENTI PER LIQUIDITÀ AZIENDALE I finanziamenti per operazioni di consolidamento finanziario (durata massima 10 anni) sono finalizzati al sostegno, allo sviluppo, al rafforzamento o al consolidamento dell’attività economica svolta dall’impresa beneficiaria nelle unità operative dislocate sul territorio regionale e possono coprire fino al 100% dei debiti a breve termine consolidabili entro i limiti già illustrati. I finanziamenti a sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine (durata massima 5 anni) perseguono le medesime finalità appena sopra enunciate, ma il loro ammontare è calcolato con riferimento alle seguenti parametrazioni: a) media delle spese sostenute negli ultimi 3 esercizi, o nel minor numero di esercizi chiusi da imprese di più recente costituzione, come risultanti dal conto economico, relative a: - costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, di cui alla corrispondente voce dell’art. 2425, lett. B, n. 6 del codice civile; - costi per servizi, di cui alla corrispondente voce dell’articolo 2425, lett. B, n. 7 del codice civile; - costi per il personale, di cui alla corrispondente voce dell’articolo 2425, lett. B, n. 9 del codice civile; - somma algebrica, qualora negativa, dei valori relativi alla voce “proventi e oneri finanziari” di cui all’art. 2425, lett. C, del codice civile. b) nel caso di imprese di nuova costituzione che non hanno ancora chiuso il primo esercizio alla data di presentazione della domanda, media delle spese che si prevede di sostenere nei primi 3 esercizi relative ai valori di cui alla lett. a). In presenza di crediti verso la pubblica amministrazione l’importo dei finanziamenti agevolati per le esigenze di liquidità può essere calcolato con riferimento al valore del crediti verso la medesima. In presenza, poi, di crediti vantati dall’impresa beneficiaria verso debitori assoggettati a procedura concorsuale l’importo del finanziamento agevolato può essere parametrato al valore dei suddetti crediti a cui l’impresa rinuncia a fronte di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti nonché al valore dei crediti che l’impresa vanta nei confronti di debitori assoggettati a procedura concorsuale. Il regolamento precisa che un debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla

data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria. Anche in queste ultime due fattispecie di calcolo degli importi di finanziamento agevolato restano fermi i limiti massimi e minimi d’importo del finanziamento già ricordati.

VINCOLI, CONTROLLI E REVOCHE Le imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati per il consolidamento finanziario e per esigenze di liquidità hanno l’obbligo di mantenere attiva la sede operativa dove è svolta l’attività economica beneficiata per almeno il più breve dei seguenti periodi: - almeno 3 anni dalla data di completa erogazione del finanziamento agevolato; - per la durata del finanziamento agevolato. Nel caso di conferimento, trasformazione o fusione d’impresa come pure di trasferimento dell’azienda o di ramo d’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, i finanziamenti agevolati possono essere confermati dal Comitato di gestione all’impresa subentrante, purché la stessa sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell’impresa avvenga senza soluzione di continuità. I finanziamenti agevolati sono revocati in particolare: a) nel caso in cui il provvedimento di concessione sia annullato, perché riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio di buona fede; b) per decadenza dal diritto al beneficio per inadempimento agli obblighi regolamentari e contrattuali del beneficiario; c) nel caso di liquidazione ovvero dell’instaurarsi di procedure concorsuali a carico dell’impresa beneficiaria; d) nel caso di inadempimento agli obblighi di rito (per il dettaglio si rinvia al testo del regolamento). La revoca del finanziamento agevolato comporta la restituzione delle somme erogate in applicazione. In forza della revoca l’importo erogato corrispondente alla quota oggetto di revoca è restituito ed è rideterminato il piano di ammortamento con riferimento alle rate non scadute. Per quanto concerne gli adempimenti in ordine

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alla sicurezza sul lavoro ad altri adempimenti specifici e all’effettuazione di ispezione e controlli da parte del Comitato di gestione e della banca convenzionata (Mediocredito FVG) si rinvia al testo del regolamento. Tutti gli atti citati unitamente a ogni altra informa-

zione, anche con riguardo ai rami dell’artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Contributi al settore dell’elettrodomestico PER PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE PREMESSA In applicazione della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (c.d. RilancimpresaFVG), recante la riforma delle politiche industriali della Regione Friuli Venezia Giulia (v. Apinforma n. 4/2015, pp. 11-15) con decreto del Presidente della regione 21 maggio 2015, n. 0102/Pres. (di seguito decreto), pubblicato sul B.U.R. n. 22 del 3 giugno 2015 è stato adottato il regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione alle imprese del settore dell’elettrodomestico e della relativa filiera produttiva nonché ad alcuni ambiti tematici strategici per la competitività del prodotto finale e della componentistica, che saranno più avanti specificati. Si segnala da subito che le domande vanno elaborate e inviate esclusivamente tramite il sistema di compilazione e d’inoltro denominato FEG alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio industria e artigianato (di seguito Servizio) a partire dalle 10.00 del 22 giugno e fino alle 12.00 del 10 luglio 2015, mentre a decorrere dall’11 giugno 2015 è possibile procedere alla precompilazione delle domande sul medesimo sistema. In considerazione del limitato interesse dell’incentivo se ne dà solo un’essenziale informazione, principalmente rivolta a configurare i lineamenti dello strumento in questione.

BENEFICIARI Beneficiarie sono le imprese di qualsiasi dimensione appartenenti ai seguenti settori e filiere: a) settore dell’elettrodomestico anche professionale, che svolgono attività identificate, all’interno della classificazione ATECO 2007, nella sezione C, limitatamente ai codici 27.51.00, 28.25.00, 28.29.92 e 28.93.00;

b) filiera produttiva del settore dell’elettrodomestico, che svolgono attività identificate secondo la classificazione ATECO 2007 nelle sezioni: - C; - J limitatamente al codice 62.01.00; - M limitatamente ai codici 71.12.10, 71.12.20, 71.20.10 e 74.10.10, la cui attività è rivolta anche al settore dell’elettrodomestico e il cui fatturato, con riferimento all’ultimo bilancio approvato al momento della domanda, risulti per almeno il 30% derivato da imprese del settore dell’elettrodomestico; - G, limitatamente al codice 46.43.10, i cui costi d’acquisto, con riferimento all’ultimo bilancio approvato al momento della domanda, risultino per almeno il 30% derivati da imprese del settore dell’elettrodomestico. I soggetti richiedenti il contributo non hanno l’obbligo, al momento della presentazione della domanda, di avere la sede legale o un’unità operativa sul territorio regionale. L’apertura della sede o dell’unità operativa, da registrarsi nel Registro delle imprese, dovrà intervenire prima dell’avvio del progetto e dovrà essere comunicata all’Amministrazione regionale. In caso contrario, il contributo non potrà essere concesso o verrà revocato. I progetti di innovazione realizzati da grandi imprese sono ammissibili esclusivamente se effettuati in collaborazione con le PMI e a condizione che queste sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili.

AVVIO E DURATA DEI PROGETTI I progetti devono essere avviati in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione in graduatoria. La durata massima prevista del progetto è di 24 mesi.

INIZIATIVE AMMESSE Sono finanziabili, in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) 651/2014, le seguenti iniziative: - progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale;

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- attività di innovazione di processo e/o dell’organizzazione; Sono finanziabili anche progetti di ricerca, sviluppo e innovazione concernenti i seguenti ambiti tematici considerati strategici per la competitività del prodotto finale e della componentistica: - integrazione, innovazione ed efficienza dei processi produttivi; - domotica, connettività e sensoristica avanzate; - sviluppo di prodotti e componenti a migliore rendimento e minore impatto ambientale; - sistemi di progettazione virtuale e prototipazione avanzate; - utilizzo di nuovi materiali, di materiali riciclati o riciclabili; - sistemi avanzati per testare i prodotti. Sono, infine, finanziabili i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione concernenti la riconversione dell’attività produttiva dell’indotto dell’elettrodomestico.

SPESE AMMESSE Il limite minimo di spesa ammissibile del progetto in relazione alla dimensione dell’impresa, è il seguente: a) piccola impresa: 30.000 euro, b) media impresa: 150.000 euro; c) grande impresa: 300.000 euro. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 2.000.000 euro. Sono considerate ammissibili le spese strettamente connesse al progetto quali: personale di ricerca e manodopera, prestazioni di terzi, strumenti ed attrezzature, anche mediante acquisizioni in leasing e noleggio, beni immateriali, materiali. Le spese sono al netto di IVA. E’ obbligatoria la certificazione sulla totalità delle spese.

INTENSITÀ DEGLI INCENTIVI L’intensità degli incentivi è legata al grado di valutazione del progetto, determinato sulla base di criteri legati ai contenuti ed agli obiettivi della ricerca, ai requisiti soggettivi dell’impresa, alle collaborazioni, agli impatti del progetto sul sistema socio-economico regionale. Gli incentivi sono concessi secondo il regime generale di esenzione che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato europeo senza preventiva notificazione e secondo il regime “de minimis”. L’intensità massima di base dell’incentivo può raggiungere una percentuale massima della spesa ammessa pari al 50% per i progetti di ricerca, al 25% per i progetti di sviluppo e al 15% per i progetti di innovazione.

Sono previste maggiorazioni: - del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese per i progetti di ricerca di sviluppo - del 30% per le piccole imprese e del 20% per le medie imprese per i progetti di innovazione - del 15% per i progetti di ricerca e sviluppo realizzati in collaborazione tra almeno due imprese indipendenti l’una dall’altra e dove nessuna sostiene singolarmente oltre il 70% dei costi ammissibili del progetto realizzato in collaborazione e per i progetti in cui le grandi imprese collaborano con le piccole e medie imprese e queste ultime sostengono almeno il 30% dei costi ammissibili. L’intensità massima dell’aiuto non può in ogni caso superare l’80% dei costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE; L’IPOTESI DELLA “PRESELEZIONE” La domanda di contributo, redatta esclusivamente utilizzando l’apposita modulistica e corredata dalla documentazione richiesta, è presentata in formato elettronico, previa sottoscrizione con firma digitale, per via esclusivamente telematica tramite sistema guidato di compilazione ed inoltro FEG accessibile dal sito web della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato, dove sono altresì pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida di compilazione. Per questo primo anno di applicazione i termini per la compilazione delle domande sul sistema on line sono aperti dall’11 giugno 2015 e le domande potranno essere trasmesse tramite il sistema a partire dalle 10.00 del 22 giugno e fino alle 12.00 del 10 luglio 2015. Le imprese possono presentare una sola domanda di contributo per ciascuna annualità e la domanda medesima può riguardare un unico progetto organico di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale oppure di innovazione di processo e/o di organizzazione. Qualora il numero di domande presentate sia superiore a 100, si può procedere alla preselezione delle stesse. In questa ipotesi, tutte le relazioni sintetiche dei progetti presentati, allegate alle domande, vengono sottoposte al parere del Comitato tecnico consultivo (di seguito Comitato), che attribuisce a ciascun progetto il punteggio, tenendo conto dei parametri di riferimento contenuti nell’allegato A del decreto. A seguito della preselezione viene predisposto un

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elenco delle domande esaminate, collocate in ordine decrescente, a seconda del punteggio assegnato ad ognuna. Le domande relative alle prime 100 relazioni sintetiche collocate nell’elenco della preselezione vengono ammesse alla fase successiva di valutazione e portate nuovamente all’attenzione del Comitato per il parere definitivo. Le ulteriori domande collocate nell’elenco della preselezione non finanziate entro l’esercizio finanziario dell’anno di presentazione della domanda, sono archiviate.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO La concessione degli incentivi segue il procedimento valutativo a graduatoria secondo i criteri riportati nell’allegato B del decreto. A conclusione dell’istruttoria le domande istruite sono sottoposte al parere del Comitato che attribuisce a ciascun progetto il sulla base del quale viene stilata la graduatoria. Ai fini della graduatoria, a parità di punteggio, viene preso in considerazione l’ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell’ordine di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande. Nel caso di progetti realizzati in collaborazione tra imprese, per tutte le domande che partecipano al progetto viene preso in considerazione il numero progressivo di protocollo assegnato alla domanda presentata cronologicamente per prima. La graduatoria viene approvata con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, pubblicato sul citato sito web della Regione nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato. A seguito dell’approvazione della graduatoria il Servizio dà comunicazione alle imprese interessa-

te dell’ammissione o non ammissione a finanziamento. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l’ultimo progetto finanziabile, è disposta l’assegnazione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute. Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare integralmente tutte le domande relative ad un progetto realizzato in collaborazione tra imprese, le risorse sono assegnate proporzionalmente sulla base della spesa ammessa per ciascuna domanda. Qualora i progetti ammessi in graduatoria non siano finanziabili per insufficiente disponibilità di risorse finanziarie e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse, l’Amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria. Le domande ammesse che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate entro il 31 dicembre dell’anno successivo a causa di insufficienti risorse finanziarie vengono archiviate e dell’archiviazione è data comunicazione all’impresa. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del Servizio, di regola, entro 180 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande. Il contributo viene erogato, a fronte della presentazione della documentazione di spesa, sempre in formato elettronico e obbligatoriamente certificata, entro 4 mesi dalla data di conclusione del progetto. E’ possibile ottenere l’erogazione anticipata del contributo nella misura massima del 50% a fronte della presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi legali. Per copia degli atti citati e, soprattutto, per altre informazioni e approfondimenti le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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“Nuova Sabatini”. Limiti per l’acquisto di veicoli GLI INCENTIVI SONO AMMESSI SOLO PER L’AMPLIAMENTO DEL PARCO VEICOLARE Su Apinforma n. 5/2015, p. 17 si è data notizia dell’estensione ai veicoli di trasporto dei finanziamenti agevolati previsti dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, capo I, meglio nota come “nuova Sabatini”, per effetto dell’entrata in vigore del regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (regolamento recante le categorie e le condizioni degli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno europeo ed esentati dalla preventiva notificazione). Ora, il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese con la circolare 28 maggio 2015, prot. 40650, nel confermare che il settore dei trasporti è ammesso senza limitazioni all’acquisto dei veicoli e attrezzature di trasporto, specifica che tale ammissione è legata al fatto che le iniziative rientrino nelle fattispecie riconosciute dall’art. 17 del citato regolamento della Commissione e, cioè, nella realizzazione di un nuovo stabilimento, nell’ampliamento di uno stabilimento esistente, nella diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi, nella trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. E, in conclusione, ribadisce,

pertanto, che non sono ammessi gli investimenti di mera sostituzione. Nel concreto, per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi questa interpretazione ministeriale comporta che gli acquisti di nuovi veicoli siano ammessi solo se vanno ad ampliare il parco veicolare esistente e non a rimpiazzare veicoli già in possesso delle imprese. Gli effetti di una tale lettura del regolamento europeo si sono già fatti scorgere con il rigetto delle domande a valere sulla “nuova Sabatini” da parte delle banche, che non prevedano un ampliamento del parco veicolare. A giudizio di questa Associazione si tratta di una interpretazione un po’ forzata, poiché equipara acriticamente la fattispecie del “parco veicolare” a quella dello “stabilimento” ed è di problematica applicazione al settore dei trasporti dove, specie in questa fase di recessione, quasi tutti i nuovi acquisti sono di rimpiazzo. Oltretutto, appare paradossale, poiché la logica delle politiche europee in materia non è di ampliare la massa di veicoli in circolazione, bensì di restringerla e qualificarla con mezzi di minor impatto ambientale. Per questo motivo l’Associazione è intervenuta nelle opportune sedi affinché il Ministero riveda il punto di vista così espresso e giunga a interpretazioni o applicazioni operative più consone alla tipologia del settore. Si fa riserva di ritornare sull’argomento non appena si avranno sviluppi della situazione. Frattanto per copia della circolare e approfondimenti gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Contributi a sostegno dell’imprenditoria femminile DAL 15 LUGLIO 2015 RIAPERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ALLE CCIAA PREMESSA Si segnala che con avviso pubblicato sul sito web dell’Unione regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito Unioncamere) www.fvg.camcom.it il 12 giugno 2015 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande a favore dell’imprenditoria femminile (per i precedenti v. Apinforma n. 8/2015, p. 19) di cui alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (legge di assestamento del bilancio regionale 2011 e del bilancio pluriennale del 2011-2013), art. 2, co. 85. La l.r. 11/2011 ha autorizzato la concessione di contributi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali femminili in tutti i rami di attività economica (industria, artigianato, commercio, turismo e servizi). In seguito, con il decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres. è stato adottato il regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi (v. Apinforma n. 2/2012, pp. 9-13). La l.r. 11/2011 è stata, poi, modificata dalla l.r. 30 dicembre 2014, n. 27 (legge finanziaria 2015), le cui principali novità consistono nell’allungamento da 12 a 36 mesi del termine ex ante di costituzione dell’impresa femminile e nell’ammissione al contributo delle spese sostenute prima della presentazione della domanda. Con il decreto del Presidente della Regione 15 marzo 2015, n. 056/Pres. sono state apportate le conseguenti modificazioni al citato regolamento applicativo, peraltro in precedenza già estesamente modificato dal decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2014, n. 0196/Pres. Le iniziative in oggetto sono finanziate solo con fondi regionali per un ammontare complessivo di 923.287,04 euro così ripartiti: - CCIAA di Gorizia: 96.655,45; - CCIAA di Pordenone: 233.385,80; - CCIAA di Trieste: 149.245,28; - CCIAA di Udine: 444.000,51.

Si tratta di uno stanziamento di entità sensibilmente inferiore a quello originariamente previsto, non confluendovi ora i fondi del Piano d’Azione per la coesione (fondi PAC). Originariamente, infatti, era stato messo in conto una dotazione complessiva di 1.600.000 euro. Le domande possono essere presentate dalle 09.15 del 15 luglio alle 16.30 del 30 settembre 2015 alle quattro CCIAA provinciali competenti per territorio esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC). Per comodità di consultazione si ripropongono di seguito i tratti essenziali dello strumento incentivante.

BENEFICIARI Sono finanziabili le nuove piccole e medie imprese femminili iscritte al Registro delle imprese presso una delle quattro CCIAA del Friuli Venezia Giulia da meno di 36 mesi alla data di presentazione della domanda. Per femminile s’intende: - l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne; - l’impresa individuale il cui titolare è una donna; - la società in nome collettivo in cui il socio donna sia anche il legale rappresentante della società; - la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario sia una donna; - l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne; - l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci sia composta da donne.

INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse le iniziative finalizzate alla realizzazione di progetti di imprenditoria femminile nel territorio regionale che realizzano un investimento minimo di 5.000 euro. Sono ammesse le tipologie di spesa, al netto dell’IVA appresso riportate. A) Spese, sostenute sia prima che dopo la data di presentazione della domanda, per investimenti strettamente funzionali all’esercizio dell’attività economica, relativi all’acquisto e locazione finanziaria di:

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1. impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all’attività di impresa; 2. arredi; 3. macchinari, strumenti ed attrezzature; 4. beni immateriali: diritti di licenza e software anche mediante abbonamento, brevetti, know-how; 5. hardware; 6. autoveicoli strettamente strumentali all’attività di impresa, con esclusione dei veicoli destinati al trasporto di merci su strada nel caso di imprese che svolgono come attività principale o secondaria l’attività di trasporto di merci su strada per conto terzi contraddistinta dal codice ISTAT Ateco 2007 49.41.00; 7. sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, casseforti e iniziative similari; 8. materiali e servizi concernenti la pubblicità e attività promozionali legate all’avvio dell’impresa comprese le spese per l’eventuale insegna, creazione del logo e dell’immagine coordinata dell’impresa, nei limiti di spesa massima di 10.000 euro; B) Spese per la costituzione, quali: 1. spese notarili legate all’avvio dell’impresa, con riferimento unicamente all’onorario notarile; 2. spese connesse ai necessari adempimenti previsti per legge per l’avvio dell’attività d’impresa nonché spese inerenti all’eventuale redazione del business plan, nel limite massimo di 10.000 euro; C) Spese di primo impianto, quali: 1. adeguamento e ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività economica tramite opere edili, realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo nel limite di spesa massima di 40.000 euro; 2. realizzazione o ampliamento del sito internet, nei limiti di spesa massima di 5.000 euro; 3. locazione dei locali adibiti ad esercizio dell’attività d’impresa per un periodo massimo di 12 mesi e una spesa massima di 15.000 euro; 4. avvio attività di franchising, limitatamen-

te al diritto di ingresso nel limite di spesa massima di 25.000 euro; Solo per le microimprese sono ammesse le spese per operazioni di microcredito, quali: 1. premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell’interesse dell’impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi nel limite di spesa massima pari a 2.000 euro 2. oneri finanziari relativi all’effettuazione dell’operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia, nel limite di spesa massima pari a 1.000 euro Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all’attività di certificazione della spesa nel limite massimo di 1.000 euro. Le spese di cui al co. 2, lett. A), n. 8, lett. B), n. 1 e lett. C), n. 3 non devono superare complessivamente il 50% delle spese ammissibili per singolo progetto presentato dall’impresa. I beni devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso di locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto; non sono ammesse quota interessi e spese accessorie.

FORMA, INTENSITÀ E LIMITI DELL’AGEVOLAZIONE. DIVIETO DI CUMULO

L’agevolazione consiste nella concessione secondo il regime “de minimis” di un contributo sulla spesa ammissibile pari al 50% nel limite minimo di 2.500 euro e massimo di 30.000 euro. Nell’ambito degli interventi finanziati nel quadro PAC l’intensità massima del contributo concedibile scende al 49% della spesa ammissibile. Però, nel caso in cui l’impresa beneficiaria sia un’impresa giovanile, l’intensità del contributo concedibile è aumentata di un punto percentuale. L’agevolazione non è cumulabile con altri incentivi, compresi gli aiuti di Stato e gli incentivi “de minimis”, aventi ad oggetto le stesse spese. Sussiste, inoltre, il divieto generale di contribuzione, per il quale non è ammessa la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo fra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi. E’ riconosciuta l’anticipazione nella misura massima del 70% del contributo a fronte di specifica

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richiesta e presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa d’importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi. Istanza e garanzia devono essere presentate secondo appositi modelli disponibili sul sito internet di Unioncamere FVG. Presentazione delle domande Le domande vanno presentate a partire dalle 09.15 del 28 maggio e fino alle 16.30 del 10 luglio 2015 alla CCIAA sul cui territorio è localizzata la sede o unità operativa dell’impresa destinataria dell’investimento. Le domande, in bollo, redatte utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito di Unioncamere FVG (www.fvg.camcom.it link esterno) nonché sui siti delle singole CCIAA vanno presentate esclusivamente: - tramite PEC dell’impresa in conformità alle norme vigenti in materia, - sottoscritte con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa e trasmesse esclusivamente all’indirizzo dell’ente competente per territorio di seguito specificato: * CCIAA di Gorizia: fondogorizia@ go.legalmail.camcom.it; * CCIAA di Pordenone: cciaa@pn.legalmail. camcom.it; * CCIAA di Trieste: cciaa@ts.legalmail. camcom.it; * CCIAA di Udine: cciaa@ud.legalmail. camcom.it. E’ competente territorialmente la CCIAA sul cui territorio è localizzata la sede o l’unità operativa dell’impresa destinataria dell’intervento. Alle domande devono essere allegati: - relazione illustrativa del progetto/quadro riepilogativo di spesa (all. 1); - dichiarazione sostitutiva atto notorio (all. 1 bis); - dichiarazione ai fini dimensionali (all. 2); - dichiarazione “de minimis” (all. 3 ed eventualmente all. 3 bis); - preventivi e giustificati di spesa dei fornitori; - eventuali curriculum vitae dei consulenti; Le domande presentate ad indirizzi PEC diversi da quelli sopra indicati non saranno considerate valide e verranno archiviate d’ufficio. Infine, la casella PEC da cui è stata inoltrata la domanda da parte dell’impresa, e precisata nella modulistica, verrà utilizzata dai soggetti gestori dei contributi per l’invio di richieste e comunicazioni ufficiali relative all’istruttoria della domanda di contributo (inammissibilità, motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, richieste di integrazioni et c.).

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO Procedimento valutativo a sportello su base provinciale nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato ai sensi dell’art. 11, c. 5 del Regolamento, precisando che per “data e ora di presentazione della domanda” si intendono la data e l’ora, espressa in ora, minuti, secondi, come attestate dal file “daticert.xlm” di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall’impresa istante. Il termine per la concessione dell’incentivo è di 90 giorni dalla data presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello. Il termine per l’erogazione dell’incentivo è di 90 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione. I termini per l’adozione dei provvedimenti di concessione e l’erogazione dell’incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per l’integrazione dell’istruttoria, nel caso in cui la domanda o la rendicontazione risulti irregolare o incompleta. Il termine per l’adozione dei provvedimenti è interrotto nel caso di preavviso di provvedimento negativo. Il termine per concludere l’iniziativa e presentare il rendiconto della spesa è di 18 mesi decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di una proroga per un periodo massimo di 60 giorni, a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di 18 mesi. Il contributo viene erogato entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione del rendiconto. La CCIAA procede all’istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all’interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.

OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

Le imprese che presentano domanda di contributo, per beneficiare dell’agevolazione richiesta, sono tenute a rispettare le condizioni previste dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la quale prevede che gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi nei 2 anni successivi alla data di presen-

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tazione della rendicontazione oggetto del contributo: a) mantenere l’iscrizione nel registro delle imprese; b) mantenere la sede o l’unità produttiva, oggetto del progetto di imprenditoria femminile, attiva nel territorio regionale; c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; d) mantenere il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo, fatte salve le operazioni straordinarie di cui all’art. 22 del regolamento, al quale si rinvia per il dettaglio; e) mantenere il requisito di partecipazione femminile, fatto salvi periodi non superiori a 2 mesi per circostanze non dipendenti dalla volontà dell’impresa e da questa debitamente documentate. Per gli altri obblighi si rinvia al testo del regolamento.

ISPEZIONI E CONTROLLI Unioncamere FVG in qualsiasi momento può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l’esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi, solo richiesti o già concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l’attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nell’iniziativa e la regolarità di quest’ultima.

ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a) a seguito della decadenza dal diritto del contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario; b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa in-

dicato nel provvedimento di concessione del contributo o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga; c) nel caso in cui non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell’articolo 16, comma 13; d) nel caso di modifiche e variazioni apportate al progetto giudicate non ammissibili; e) se, a seguito dell’attività istruttoria della rendicontazione, risulta la realizzazione di un progetto che comporti una spesa ammissibile inferiore a 5.000 euro; f) se, a seguito dell’attività istruttoria della rendicontazione, l’ammontare del contributo liquidabile risulti inferiore al 50% dell’importo del contributo concesso. g) nel caso in cui si verifica la perdita, prima dello scadere del vincolo di destinazione, del requisito di partecipazione femminile all’impresa, fatti salvi periodi non superiori a 2 mesi di perdita eventuale del requisito per circostanze non dipendenti dalla volontà dell’impresa e da questa debitamente documentate; h) nei casi di inosservanza degli obblighi posti a carico dell’impresa beneficiaria e dei vincoli di destinazione e dell’invio della dichiarazione periodica circa la loro osservanza. La violazione degli obblighi del beneficiario per il venir meno del requisito della partecipazione femminile comporta la revoca dei contributi, con restituzione delle somme erogate. La violazione degli obblighi sul mantenimento dell’iscrizione al registro delle imprese e della sede o unità operativa nel territorio regionale comporta la rideterminazione dell’incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati. Per il testo di tutti gli atti normativi e della documentazione citata gli interessati, oltre che attingere ai siti di Unioncamere FVG e degli enti camerali provinciali, possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. A questo si può far capo anche per ogni approfondimento o richieste d’informazioni.

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(AdT)


CCNL Unionmeccanica - Confapi DAL 1° GIUGNO 2015 I NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI

Come previsto dall’accordo di rinnovo del C.C.N.L. UNIONMECCANICA – CONFAPI per le imprese del settore meccanico, siglato il 29 luglio 2013, dal 1° giugno 2015 decorre l’erogazione dell’ultima rata dell’aumento dei minimi retributivi. Si rammenta inoltre che con la retribuzione del mese di giugno, come ogni anno, deve essere erogato un importo pari a € 485 a titolo di elemento perequativo; tale importo è riconosciuto ai lavoratori in forza al 1° gennaio nelle aziende prive di contrat-

tazione di secondo livello con contenuti economici, e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL, che non comprenda dunque voci retributive quali superminimi collettivi e/o individuali, premi annui, o altri compensi soggetti a contribuzione. L’importo erogato a titolo perequativo è omnicomprensivo e non incidente sul Tfr, deve essere riconosciuto fino a concorrenza in presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, ed in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro. Il vigente contratto scadrà il 31 ottobre 2015. Gli incrementi stabiliti ed i nuovi minimi contrattuali in vigore dal 1° giugno 2015 sono riportati nella tabella sottostante. (C)

LIVELLI

MINIMO CONGLOBATO 01.06.2014

INCREMENTI AL 01.06.2015

MINIMO CONGLOBATO 01.06.2015

9

€ 2.414,34

€ 78,41

€ 2.492,75

8

€ 2.174,54

€ 66,94

€ 2.241,48

7

€ 2.000,60

€ 60,56

€ 2.061,16

6

€ 1.864,81

€ 56,42

€ 1.921,23

5

€ 1.740,89

€ 51,00

€ 1.791,89

4

€ 1.626,25

€ 46,54

€ 1.672,79

3

€ 1.559,30

€ 43,99

€ 1.603,29

2

€ 1.407,71

€ 37,29

€ 1.445,00

1

€ 1.276,56

€ 31,88

€ 1.308,43

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Inps: sgravio contributivo contrattazione di 2° livello PRIME INDICAZIONI OPERATIVE DELL’INPS PER L’ANNO 2015

L’Inps, con la circolare n. 128 del 26 giugno 2015, fornisce le prime indicazioni sulla materia e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2014 (1 gennaio-31 dicembre). Per l’anno 2015, il Decreto interministeriale 8 aprile 2015 stabilisce che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello (come in premessa chiarito), possa essere concesso entro il limite dell’1,60% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore, premio compreso. Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione “contrattuale”. Nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo previsto nel limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e totale sulla quota del lavoratore. Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono: - essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in

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vigore del Decreto interministeriale 8 aprile 2015. In assenza di deposito, non sarà possibile l’ammissione allo sgravio contributivo; - prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio. La fruizione dell’incentivo rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle previsioni di legge in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. Le aziende – anche per il tramite degli intermediari autorizzati – dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS. La domanda deve contenere: - i dati identificativi dell’azienda - la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso; - la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente; - l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici; - ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto. Con apposito documento dell’Istituto saranno rese note giorno e ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze, che terrà conto delle previsioni di cui all’articolo 3 del Decreto interministeriale 8 aprile 2015, in termini di semplificazione della compilazione delle domande di accesso. (FT)


Privacy e lavoro

NUOVO VADEMECUM

Il Garante per la protezione dei dati personali ha rilasciato, in data 24 aprile 2015, un utile e pratico vademecum dal titolo “Privacy e lavoro” contenente le regole per il corretto trattamento dei dati personali dei lavoratori da parte di soggetti pubblici e privati. Il vademecum verte sulla gestione e il corretto utilizzo dei dati sensibili dei lavoratori quali: il cartellino identificativo; la bacheca aziendale; la pubblicazione del curriculum; la pubblicazione dei dati del lavoratore sui siti web e sulle reti interne; la gestione dei dati sanitari e dei dati biometrici; l’uso di internet e della posta aziendale; i controlli effettuati per motivi organizzativi o di sicurezza; i controlli a distanza ovvero la videosorveglianza e la geolocalizzazione. A riguardo, il datore di lavoro può trattare informazioni personali solo se strettamente indispen-

sabili all’esecuzione del rapporto di lavoro. I dati possono essere trattati solo dal personale incaricato assicurando idonee misure di sicurezza per proteggerli da intrusioni o divulgazioni illecite. Sul luogo di lavoro va assicurata la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone garantendo la sfera della riservatezza nelle relazioni personali e professionali. Le informazioni personali trattate possono riguardare, oltre all’attività lavorativa, la sfera personale e la vita privata dei lavoratori (ad esempio i dati sulla residenza e i recapiti telefonici) e dei terzi (ad esempio dati relativi al nucleo familiare per garantire determinate provvidenze). I trattamenti di dati personali devono rispettare il principio di necessità, secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l’utilizzo di informazioni personali e identificative. Si deve inoltre rispettare il principio di correttezza, secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori. Il vademecum potrà agevolmente essere scaricato in formato digitale dal sito dell’Autorità www.garanteprivacy.it [doc. web n. 3890025].

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(C)


Legge europea 2014 VIA LE SEMPLIFICAZIONI DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI La Legge europea 2014 – A.C. 2977 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea” – attualmente in discussione alle Camere – estende il campo di applicazione delle misure per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal decreto legislativo n. 81/2008, per comprendervi anche i lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all’interno di cantieri temporanei o mobili di durata inferiore ai 10 giorni. a norma si propone di risolvere la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea per il mancato rispetto della Direttiva 92/57/CEE. Con riferimento all’attuazione della direttiva 89/391/CEE e della direttiva 92/57/CEE, la Commissione europea, avviando la procedura precontenziosa EU Pilot 6155/14/EMPL nel marzo 2014, ha richiesto alle autorità italiane informazioni circostanziate riguardanti, in particolare il campo di applicazione delle norme a protezione della salute

e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Con la risposta dell’8 maggio 2014, le autorità italiane hanno preannunciato, la presentazione, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo al riguardo, di una modifica del testo dell’articolo 88, comma 2, lettera g-bis, del decreto legislativo medesimo. Il testo proposto dalle autorità italiane è il medesimo di quello dell’articolo 14 del disegno di legge. Attualmente, a seguito di una semplificazione introdotta dal Decreto del Fare (Legge 98/2013) le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, contenute nel D.lgs. 81/2008, non si applicano ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongono i lavoratori a rischi rilevanti, indicati nell’Allegato XI del D.lgs. 81/2008. Dopo l’approvazione della legge comunitaria, la semplificazione delle procedure previsto per i cantieri temporanei o mobili in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile di durata inferiore a dieci uomini-giorno sarà cancellata e si tornerà alle norme generali di cui al Titolo IV del Testo unico sulla sicurezza, senza alcuna esclusione. (C)

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ConoSCErE il nostro mondo ci pErmEttE di costruirE un futuro migliorE.

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Conosciamo il nostro territorio, e le sue aziende: un mondo imprenditoriale vivace, tutt’altro che standardizzato, che punta all’eccellenza e richiede soluzioni adeguate alle sue particolari necessità. Siamo consapevoli che la fortuna di una singola realtà produce ricchezza per l’intero territorio e che la qualità e l’innovazione in un’azienda significano crescita per tutta la comunità. Questa consapevolezza ci ha permesso di ottenere la fiducia di aziende importanti e di aiutare grandi e piccole realtà a crescere ed evolvere.

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ANAC: linee guida per i servizi di manutenzione (2a parte) LA POSSIBILITÀ DI SUDDIVIDERE IN LOTTI FUNZIONALI PUÒ ESSERE ACCOMPAGNATA DA ULTERIORI MISURE VOLTE A PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI Con la Determinazione n. 7 del 2015 l’Autorità fornisce agli operatori del settore le linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici attinenti ai servizi di manutenzione degli immobili. Il documento riguarda, in particolare, l’affidamento di contratti misti nei quali i servizi siano funzionalmente prevalenti rispetto ai lavori, ed affronta le principali problematiche riscontrate dall’Autorità nel settore, quali i criteri per la distinzione tra servizi e lavori, la necessità di effettuare un’attenta analisi dei fabbisogni e di programmare i servizi, l’attenzione che le stazioni appaltanti devono riporre nell’analisi del mercato di riferimento per definire aspetti rilevanti del disegno di gara quali il grado di integrazione dei servizi, la suddivisione in lotti e la determinazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Le linee guida forniscono anche un “quadro logico” delle possibili attività di manutenzione. Tale quadro, ricostruito sulla base delle prassi di acquisto, è finalizzato a fornire alle stazioni appaltanti uno strumento metodologico per inquadrare le diverse tipologie di attività (es. programmata, predittiva, migliorativa, a guasto) e implementare quelle più adatte in relazione al caso concreto. Come per altri servizi avente carattere di complessità tecnico-organizzativa, l’Autorità ha suggerito di affidare i relativi contratti pubblici mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuando, altresì, possibili elementi di valutazione tecnica da considerare per valutare la qualità delle offerte. In questa seconda parte affrontiamo gli argomenti relativi a: l’anagrafica tecnica e le informazioni da inserire nella documentazione di gara, l’analisi PAG. 32 - APINFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2015

del mercato, Il grado d’integrazione dei servizi e la suddivisione in lotti, i requisiti speciali di partecipazione e I requisiti speciali per i lavori.

L’ANAGRAFICA TECNICA E LE INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA Per l’ANAC uno degli aspetti cruciali per il buon esito di una procedura di affidamento consiste nell’identificare in modo preciso gli impianti/ strutture oggetto di manutenzione. A tale fine, il primo step da seguire è la rilevazione dei dati sulla consistenza e sulle caratteristiche tecniche del patrimonio immobiliare ed impiantistico dell’amministrazione, ovvero la costituzione e l’alimentazione della “anagrafica tecnica”. A tale riguardo, per l’Autorità è importante che l’amministrazione sia dotata di database o archivi, nei quali siano contenute le informazioni sugli ambienti presenti nelle proprie strutture. In sintesi, per l’Autorità deve ritenersi che, solo dopo aver acquisito la disponibilità dei dati sulla consistenza dell’immobile ed aver individuato le varie attività che potrebbero rientrare nel servizio di manutenzione, l’amministrazione è in grado di definire le prestazioni da includere nell’oggetto del contratto e, quindi, di stabilire il fabbisogno manutentivo in relazione al proprio patrimonio, l’importo a base d’asta e i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per l’ammissione alla gara. È necessario che le informazioni sulle consistenze patrimoniali ed impiantistiche, assieme agli altri documenti potenzialmente utili, quali planimetrie degli edifici o le schede relative ai servizi inclusi nell’appalto siano riportate nella documentazione di gara al fine di permettere a tutti i potenziali concorrenti di conoscere le esatte dimensioni, la natura e le caratteristiche dei beni oggetto del servizio. L’ANAC ritiene che tra queste informazioni dovrebbe figurare anche lo stato manutentivo dei beni e degli impianti, concernente, ad esempio, eventuali interventi recenti di ristrutturazione, rifacimento o sostituzione di parti e componenti, che possono essere utili al concorrente per formulare un’offerta consapevole. Infine, poiché l’oggetto del contratto ha una stret-


ta e diretta relazione con degli organismi edilizi, appare ragionevole prevedere, nel bando di gara, l’obbligo del sopralluogo. Come evidenziato dall’Avcp nella determinazione n. 4/2012 e come previsto anche per i servizi di pulizia (cfr. bando-tipo Avcp n. 1/2014), infatti, la visione dei luoghi, in questo tipo di contratto appare fondamentale poiché permette agli operatori economici di acquisire la piena consapevolezza circa il servizio da svolgere e l’offerta da presentare, nonché a prevenire eventuali contestazioni in fase esecutiva.

L’ANALISI DEL MERCATO Come descritto nei paragrafi precedenti, l’oggetto del servizio di manutenzione varia a seconda delle specifiche esigenze della singola amministrazione e può includere prestazioni di diversa natura. Nel settore sanitario, ad esempio, non è infrequente che venga posta a base di gara la manutenzione di singoli impianti, come gli elevatori. Altre volte, invece, la manutenzione comprende servizi integrati, che possono riguardare anche le apparecchiature mediche, per le quali è richiesta la dimostrazione di specifici requisiti di professionalità/esperienza. Tuttavia, per l’Autorità, affinché l’esigenza di integrazione dei servizi non si traduca in una immotivata restrizione di accesso al mercato, è necessario che l’amministrazione effettui un’attenta analisi/ indagine del mercato, al fine di acquisire informazioni in ordine al numero e alla tipologia agli operatori economici in grado di partecipare alla gara. Ciò, naturalmente, vale anche per i settori diversi da quello sanitario. Al riguardo occorre analizzare, innanzitutto, le informazioni già possesso dell’amministrazione, a partire da quelle relative ai soggetti partecipanti e/o aggiudicatari di procedure analoghe svolte in precedenza, anche in relazione alle condizioni tecnico-economiche proposte. Informazioni sui potenziali concorrenti potrebbero anche essere richieste a quelle amministrazioni che hanno espletato recentemente procedure di gara simili, per tipologia ed importo. Per molte amministrazioni come i Comuni, le Università, i Ministeri o altri enti pubblici, l’acquisizione di tali informazioni potrebbe avvenire con il supporto della centrale di committenza della Regione di riferimento (qualora istituita) o di altre centrali o soggetti che hanno espletato procedure di gara in forma aggregata, i quali, avendo attivato convenzioni o altri strumenti di aggregazione degli acquisti, potrebbero disporre di dati di mercato molto utili per la predisposizione della gara. PAG. 33 - APINFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2015

Informazioni sul mercato potrebbero essere acquisite, altresì, dalle associazioni di categoria rappresentative delle imprese operanti nello specifico del settore.

IL GRADO D’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI E LA SUDDIVISIONE IN LOTTI Il documento spiega che la decisione di porre in gara un appalto integrato di gestione e manutenzione di più impianti/strutture ovvero di singoli impianti deve rispondere, oltre che alle esigenze dell’amministrazione, anche ad un’attenta analisi delle caratteristiche del mercato di riferimento. Ad esempio, depone a favore del servizio integrato, a parità di altre condizioni, l’esistenza nel mercato di una pluralità di operatori economici (che possano eventualmente riunirsi in raggruppamento, consorzio o aggregazione di rete) in grado di rispondere ai requisiti minimi richiesti. Viceversa, qualora l’integrazione (in relazione alle dimensioni, varietà, specialità e complessità delle prestazioni richieste nel bando) determini una restrizione significativa del numero dei potenziali concorrenti, tale da poter compromettere lo sviluppo di un adeguato livello di concorrenza in gara, sarà opportuna un’impostazione di gara differente, ad esempio, tramite l’affidamento separato dei servizi che richiedono una particolare specializzazione, ovvero la suddivisione degli stessi in lotti funzionali nell’ambito della medesima gara ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, del Codice degli appalti. Si noti che la possibilità di suddividere in lotti funzionali può essere accompagnata da ulteriori misure volte a promuovere la partecipazione delle imprese di minori dimensioni e contenere i rischi di gestione dei contratti; in presenza di un numero molto elevato di lotti, ad esempio di tipo geografico, può essere utile valutare l’opportunità di porre un limite al numero di lotti che possono essere assegnati ad uno stesso concorrente. Tale limite, se ben calibrato (tenendo opportunamente conto del numero, della natura e della dimensione dei lotti e dei potenziali concorrenti per ciascun lotto), può favorire la concorrenza e incoraggiare la partecipazione delle imprese, soprattutto di quelle medio-piccole e di recente costituzione, che potrebbero essere incentivate a partecipare alla gara (e a presentare offerte vantaggiose). Una scelta di tal genere, per l’ANAC, va ponderata sia in relazione alle concrete possibilità di aumento della partecipazione e, quindi, al vantaggio derivante dal maggior confronto concorrenziale in gara, sia in rapporto a possibili diseconomie;


infatti, qualora un concorrente risulti vincitore di un numero di lotti superiore al massimo previsto nel bando di gara, la stazione appaltante dovrà riassegnare i lotti in “eccesso” al concorrente che segue in graduatoria e quindi a condizioni meno vantaggiose. Nella scelta di affidare un unico contratto di servizi integrati in luogo di diversi contratti separati ovvero di procedere mediante suddivisione in lotti, infine, possono rilevare ulteriori fattori, quali, ad esempio, la qualità delle prestazioni, che potrebbe essere compromessa nel caso dell’eccessiva concentrazione di attività in capo ad un solo soggetto – elemento che spinge verso l’affidamento separato dei servizi – ovvero le potenziali economie di scala e/o di gestione nella gestione dei rapporti contrattuali che, viceversa, suggeriscono l’affidamento ad un unico contraente. Nella decisione, inoltre, deve tenersi conto del fatto che laddove il contratto preveda molti servizi eterogenei, in particolar modo, nel caso limite del global service, la complessità di gestione e di coordinamento delle attività può crescere considerevolmente nel caso di contraenti aventi identità plurisoggettiva (come, ad esempio, i raggruppamenti temporanei) composti da un numero elevato di imprese.

I REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE In tema di requisiti di speciali di partecipazione, per l’ANAC, occorre fare riferimento ai requisiti d’idoneità professionale e capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa di cui agli artt. 41 e 42 del Codice, salvo verificare, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 15 del Codice, le modalità di dimostrazione degli stessi per le attività accessorie inquadrate come lavori. Riguardo all’idoneità professionale, poiché i contratti prevedono, di norma, la manutenzione di una o più tipologie di impianto, sarà necessario che i concorrenti siano in possesso di tutte le abilitazioni specifiche per le singole tipologie di impianti o macchinari come, ad esempio, l’abilitazione professionale di cui al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. L’Autorità precisa, tuttavia che tale abilitazione costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione, in quanto il possesso della medesima abilitazione può essere comprovato dall’impresa in fase esecutiva, proponendo, come responsabile delle attività in questione, un tecnico in possesso dei prescritti requisiti (cfr. Comunicato del Presidente dell’Avcp del 24 giugno 2011). Per quanto attiene alla capacità economica, qualora sia richiesto un determinato fatturato, è inPAG. 34 - APINFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2015

dispensabile che lo stesso si riferisca alle sole attività di servizi e non anche a quelle inquadrate come lavori, in quanto, per le lavorazioni di importo superiori a 150.000 euro il requisito è assorbito dall’attestazione SOA, mentre per quelle di importo pari o inferiore a 150.000 euro tale requisito non è previsto (cfr. art. 90 del Regolamento). Sul punto, l’Autorità ricorda che l’art. 41, comma 2, secondo periodo, del Codice, stabilisce che «sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato». Alla luce di tale disposizione, per l’ANAC, è necessario indicare, nella determina a contrarre e/o nel bando, i motivi della richiesta di un fatturato minimo, che deve in ogni caso, essere stabilito in relazione alla entità, complessità e specificità dell’appalto, nel rispetto del principio di proporzionalità. Al riguardo, l’ANAC evidenzia che già l’Avcp e la giurisprudenza hanno più volte affermato come la richiesta di fatturato relativa al triennio pregresso, qualora superi il doppio dell’importo a base della gara, debba ritenersi non proporzionata e lesiva della concorrenza (cfr. deliberazioni Avcp n. 20, 33 e 62 del 2007 e pareri Avcp 59 del 2009 e 95, 19 e 4 del 2010). In tema di capacità tecnica, la stazione appaltante dovrà porre particolare attenzione alla definizione dei servizi analoghi di cui al comma 1, lett. a), dell’art. 42, stabilendo nel modo più preciso possibile i servizi che possono essere considerati “analoghi” a quelli oggetto di gara. Per ulteriori approfondimenti sul tema, si rinvia alla determinazione Avcp del 10 ottobre 2012, n. 4. Infine, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di fornire la maggiori garanzie ai lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, le stazioni appaltanti potrebbero valutare l’opportunità di inserire tra le particolari condizioni di esecuzione cui all’art. 69 del Codice, misure ulteriori rispetto a quelle previste dal del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, previa attenta verifica che tali condizioni non risultino eccessivamente restrittive della concorrenza. L’Autorità, invece, ritiene opportuno utilizzare tale elemento quale criterio di valutazione dell’offerta, consentendo all’impresa di offrire un minor livello di sicurezza in cambio di un prezzo più basso.

I REQUISITI SPECIALI PER I LAVORI Qualora tra le prestazioni oggetto del bando siano previste, sia pure a carattere accessorio, attività qualificate come lavori, in applicazione della disciplina sui contratti misti, il concorrente dovrà possedere, oltre ai requisiti previsti per i servizi,


anche la qualificazione per i lavori, così come disciplinata dall’art. 40 del Codice e dagli artt. 60 e seguenti del Regolamento, ovvero, in caso di appalti di importo superiore a €150.000, un attestato di qualificazione SOA per la categoria e l’importo corrispondente alle lavorazioni oggetto dell’appalto. Per l’ANAC sebbene tale soluzione sia pressoché obbligata dal carattere specifico e cogente delle disposizioni del Codice in materia di qualificazione per l’esecuzione dei lavori, non sfuggono gli aspetti critici della stessa, laddove si evidenzia il rischio di una eccessiva rigidità del sistema fondato sull’obbligatorietà dell’attestato di qualificazione anche nel caso di lavorazioni accessorie, per le quali la capacità di esecuzione potrebbe essere dimostrata ricorrendo ai requisiti di

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cui agli art. 41 e 42 del Codice (fatturato/servizi analoghi ecc.). Nel caso siano previsti lavori accessori è indispensabile che la stazione appaltante identifichi nel modo più preciso possibile la natura, le caratteristiche e l’importo delle varie lavorazioni, in modo tale che la qualificazione che ne deriva sia commisurata all’effettiva entità degli interventi da realizzare. In ordine alla distinzione delle lavorazioni in categorie prevalente e scorporabile/i, prevista per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, l’Autorità ritiene che tale principio operi anche in un appalto misto servizi/lavori, come anche la distinzione tra lavorazioni a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria. (continua) (CS)


Sicurezza: verifica di congruità oneri aziendali (2a parte) GLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA SONO COSTITUITI DA DUE COMPONENTI: UNA PRETTAMENTE GESTIONALE E UNA OPERATIVA Nell’ambito dell’Area “Sicurezza sui luoghi di lavoro” di ITACA, coordinata dalla Regione Toscana, è stato elaborato un prezioso contributo recante “Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici: prime indicazioni operative”, che fa il punto sulla materia dei costi della sicurezza analizzando le disposizioni legislative in essere, la giurisprudenza e la dottrina. L’obiettivo è quello di fornire un supporto operativo soprattutto alle stazioni appaltanti, ma anche agli operatori economici, per la non facile valutazione dei cosiddetti oneri aziendali della sicurezza nella fase di gestione delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici. Il documento è stato adottato dal Consiglio Direttivo di ITACA nella seduta del 18 dicembre 2014, dalla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio nella seduta del 18 febbraio 2015, ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 febbraio 2015. In questa prima parte approfondiamo alcuni capitoli tra cui: La tipologia dei costi della sicurezza, la Tabella degli oneri aziendali della sicurezza con la documentazione a comprova degli importi.

LA TIPOLOGIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA I costi della sicurezza da quotare nel PSC sono in particolare previsti al punto 4 dell’allegato XV del TU Sicurezza e sono costituiti da: a) degli apprestamenti previsti nel PSC; b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2015

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Tale elenco, per ITACA, è da ritenersi tassativo in termini di stima dei costi connessi alle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza dei lavoratori, nel senso che tutto ciò che non sia direttamente riconducibile alle previsioni di tale elenco non potrà considerarsi un “costo della sicurezza” non assoggettabile a ribasso d’asta, per quell’opera o lavoro.

LA TABELLA DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA Il documento prevede in allegato una tabella, che di seguito vi pubblichiamo, che può essere un utile strumento a disposizione delle imprese per fare una valutazione precisa degli oneri aziendali. Può essere usata come traccia al fine di non dimenticare voci di costo che l’azienda deve sostenere sia in generale sia per lo specifico appalto. La tabella degli oneri aziendali, di seguito illustrata, si propone nel presente documento quale strumento operativo messo a disposizione anche dalla stazione appaltante nella documentazione di gara. La tabella proposta da ITACA riporta un elenco indicativo e non esaustivo all’uopo individuato. Il documento precisa che detta tabella non può in nessun caso essere considerata sostitutiva di quanto riportato nel PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento). In tal senso il documento evidenzia altresì che in un contratto di appalto di lavori l’operatore economico dovrà complessivamente indicare tutte le voci della sicurezza e che le stesse potranno essere valutate con incidenze diverse sul singolo contratto in funzione della tipologia delle medesime.


Il Legislatore precisa che tutti gli oneri finanziari relativi a queste misure di sicurezza non possono assolutamente essere riversate dal datore di lavoro a carico dei propri Lavoratori. In particolare gli oneri aziendali della sicurezza, rappresentativi della quota da indicare in offerta economica, sono costituiti da due componenti: una prettamente gestionale e una operativa. Per quanto sopra, le voci riportate nella tabella rappresentano sia gli oneri gestionali sia quelli operativi. Più in dettaglio le voci proposte sono indicative sia di contenuti potenzialmente valutabili quali quota parte degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall’operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli e specifici contratti (ad esempio: quota parte delle spese sostenute per le visite mediche, formazione ed informazione di base dei Lavoratori ecc.), sia di contenuti riconducibili espressamente a oneri operativi rappresentativi di tutte le spese relative alle misure di prevenzione connesse allo specifico appalto (ad esempio: la formazione integrativa necessaria agli stessi lavoratori, alcuni DPI particolari ecc.). Nel dettaglio la Tabella degli oneri è composta da 2 colonne riportanti rispettivamente: - nella prima colonna un elenco indicativo di

voci rappresentative delle misure per il rischio aziendale; - nella seconda colonna si richiede l’importo, puntuale o presuntivo, relativo al singolo riquadro della prima colonna rappresentativo e rapportato allo specifico contratto d’appalto. Si evidenzia che sia gli oneri gestionali, strettamente connessi allo svolgimento del ruolo di datore di lavoro, sia gli oneri operativi, esclusivamente contestualizzati allo specifico cantiere oggetto del contratto di appalto, aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali, in virtù della normativa vigente in materia (art. 15 e art. 95 del D. Lgs. 81/08), dovranno essere sostenuti e valutati dallo stesso in qualità di operatore economico partecipante ad un appalto. Quanto sopra premesso, la prima parte della Tabella degli oneri proposta riporta un elenco di voci rappresentative delle misure per la gestione della sicurezza in attuazione del disposto di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/08. La seconda parte della Tabella indica un elenco di voci rappresentative delle misure per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, in attuazione del disposto di cui all’art. 95 del D. Lgs. 81/08, nonché dell’art 32 comma 4, lettere e) ed o) del DPR 207/2010.

TABELLA DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA COLONNA 1

COLONNA 2

MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO AZIENDALE Contrassegnare con una X in corrispondenza della/e voce/i descrittiva/e pertinente/i

IMPORTO STIMATO PER LO SPECIFICO APPALTO

1

Per le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Ri€ schi  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione  Addetto/i al SPP Rischi  Riunione periodica  Altro

2

Per la Formazione, Informazione e Addestramento

 Informazione  Formazione obbligatoria  Addestramento obbligatorio  Altro 3

Per la Sorveglianza sanitaria  Medico competente (svolgimento dell’attività)  Sorveglianza sanitaria  Visite mediche  Altro

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TABELLA DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA COLONNA 1 4

Per la Gestione delle Emergenze 

Primo soccorso (attrezzature di primo soccorso, B25 cassette di medicazione ecc.) (art. 45 D.Lgs. 81/2008)

Personale addetto/i al Primo soccorso (relativa formazione, aggiornamento ecc.) (art. 45, comma 2)

COLONNA 2 €

 Prevenzione incendi (estintori ecc.) (art. 46 del D.Lgs. 81/2008 

Personale addetto/i alla Prevenzione incendi (relativa formazione, aggiornamento ecc.) (art. 46, comma 3, lett. b)

 Altro 5

Per la pianificazione: redazione documenti

 Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)  Altro 6

Per l’uso delle attrezzature di lavoro 

Attività per la manutenzione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro aziendali (Allegato XV.1 punto 2 DLgs 81/2008)

 Altro 7

DPI/DPC

 DPI dati in uso ai Lavoratori non previsti in PSC  DPC non previsti in PSC  Altro 8

Spese amministrative varie 

Sistema di gestione di sicurezza aziendale PHSAS 18001

Adozione ed attuazione di modelli di organizzazio ne e gestione della sicurezza asseverati da organismi paritetici  Altro MISURE DI PREVENZIONE PER LA GESTIONE DEI RISCHI CONNESSE ALLE LAVORAZIONI E CONTESTUALIZZATE NELLO SPECIFICO APPALTO Contrassegnare con una X in corrispondenza della/e voce/i descrittiva/e pertinente/i N.B. per le voci sotto riportate indicare gli importi relativi alle voci che hanno carattere provvisionale e temporaneo e solo se e in quanto non computate nel PSC e riconducibili alle spese generali 1

Spese di adeguamento cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008

IMPORTO STIMATO PER LO SPECIFICO APPALTO

Informazione e Formazione/Addestramento inte grativo ed ulteriore sui rischi specifici presenti in cantiere a tutto il personale lavorativo 

DPI e DPC specifici per le lavorazioni previste in cantiere

POS, PSS, DUVRI (in assenza di PSC), Piano di rimozione amianto, PiMUS, Piano emergenze, rela zioni per rumore, vibrazioni, rischio chimico, stress correlato  Altro 2

Impianto, manutenzione, illuminazione e ripiegamento finale dei cantieri, inclusi i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a € disposizione dal committente  Oneri relativi alla Gestione dei rifiuti di cantiere

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TABELLA DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA COLONNA 1 

Oneri relativi alla cartellonistica e alla segnaletica di cantiere

Installazione di sistemi di trattenimento polveri e schegge (intavolati, reti, mantovane, ecc.)

Installazione di accesso e delimitazione di cantiere salute e sicurezza dei lavoratori

COLONNA 2

Installazione di impalcati/tettoie per la protezione  di postazioni fisse di lavoro da caduta dall’alto di materiale 

Installazione supporti / contenitori sicuri per approvvigionamento materiali

 Sistemi per l’approvvigionamento dell’acqua  Predisposizione di viabilità del cantiere  Allacciamenti/utenze  Altro TOTALE ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA

EURO

DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEGLI IMPORTI INDICATI NELLA TABELLA

dovrà essere opportunamente sottoscritta dal soggetto che l’ha resa.

Il documento proposto da ITACA specifica che a comprova di quanto indicato in Tabella dovranno essere prodotta idonea documentazione di spesa attestante la coerenza degli importi indicati nonché l’eventuale avvenuto pagamento delle spese indicate ed imputate allo specifico appalto. A titolo di esempio potranno essere prodotti: - preventivi, aventi data precedente alla data di scadenza dell’offerta, acquisiti dai propri fornitori, dai quali risulti l’impegno a fornire per tutta la durata dello specifico appalto particolari misure necessarie all’esecuzione dei lavori, aventi validità temporale compatibile con i tempi di esecuzione dell’opera; - i contratti commerciali con i propri fornitori per i prodotti e le attrezzature indicati; - listini dei rivenditori in corso di validità; - documentazione attestante la disponibilità nei propri magazzini di scorte in quantità apprezzabili di prodotti e attrezzature impiegate per l’esecuzione dell’appalto; - dichiarazione della proprietà delle attrezzature da impiegare nell’esecuzione dei lavori, con allegati documenti di comprova, completamente ammortizzati o, differentemente, l’indicazione della quota di ammortamento; - il costo del noleggio/leasing delle attrezzature come risultante dal contratto stipulato. Qualora la documentazione prodotta si sostanzi in una dichiarazione di un soggetto terzo rispetto al concorrente (offerte/preventivi etc.) la stessa

DA RIPORTARE IN DISCIPLINARE/LETTERA D’INVITO:

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Nell’ipotesi in cui la stazione appaltante proceda alla verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza mettendo a disposizione tra i documenti di gara la tabella, è necessario che il disciplinare di gara/lettera d’invito sia opportunamente integrato con, almeno, i seguenti punti. 1. Termine di presentazione dei giustificativi: Il concorrente sul quale è stato riscontrato uno scostamento significativo in diminuzione della spesa è tenuto a produrre alla Stazione appaltante, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data della richiesta, le giustificazioni necessarie a consentire il proseguimento del procedimento di verifica di congruità dell’importo indicato e relativo specificatamente agli oneri della sicurezza. 2. Modalità della verifica di congruità della tabella: Inserire le “Formule per calcolo congruità oneri sicurezza aziendali” 3. Cause di esclusione della verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza previa compilazione della tabella: La stazione appaltante non procederà alla verifica di congruità degli oneri della sicurezza se l’importo indicato in offerta economica non sia inferiore a quello risultante dalle analisi delle lavorazioni (parte integrante del progetto validato) moltiplicato per le quantità delle lavorazioni.


4. Obblighi contrattuali Il documento evidenzia che in sede di esecuzione contrattuale l’operatore economico è obbligato a mettere in atto le misure di preven-

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zione per la gestione dei rischi connesse alle lavorazioni e contestualizzate nello specifico appalto indicate in tabella. (continua) (CS)


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KAZAKHSTAN 4-6 NOVEMBRE 2015: PARTECIPAZIONE COLLETTIVA

ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA INTERNAZIONALE WORLDFOOD KAZAKHSTAN 2015 INFORMEST Consulting organizza la partecipazione collettiva per un gruppo di aziende italiane del settore agrofood alla manifestazione fieristica internazionale WorldFood Kazakhstan 2015, che si svolgerà ad Almaty dal 4 al 6 novembre 2015. L’edizione 2014 ha visto la partecipazione di circa 500 espositori da tutto il mondo, oltre 5.000 visitatori (in crescita rispetto all’edizione 2013) ed un crescente interesse da parte di importatori e distributori locali, ma anche operatori locali del settore ristorazione per tutti i comparti dell’agrofood, incluso beverage. Il Kazakhstan, geograficamente la più grande delle repubbliche ex sovietiche dopo la Federazione Russa, ha sviluppato un’economia aperta al commercio mondiale. Il settore agroalimentare è in continua crescita, trainato dalla domanda interna; inoltre, l’Unione Doganale con la Federazione Russa e la Bielorussia, rappresenta un elemento di spinta per la crescita della domanda. In generale, i prodotti agrofood italiani godono di un crescente interesse dei consumatori kazaki, beneficiando di fattori in grado di influenzare la tendenza, tra cui il continuo aumento dei redditi, la presenza di una fascia di popolazione di reddito medio-alto ed alto, le abitudini di consumo in evoluzione. L’attuale tendenza è destinata non solo a proseguire, ma anche rafforzarsi nei prossimi anni, fornendo le basi per una crescita della domanda. Considerando quello kazako un mercato strategico per le imprese italiane, INFORMEST Consulting è intenzionata ad organizzare la partecipazione congiunta alla fiera WorldFood Kazakhstan 2015 per un gruppo di 5-7 aziende del settore agrofood, non concorrenti tra loro, interessate ad uno sviluppo commerciale sul mercato locale. INFORMEST Consulting seguirà i diversi aspetti della partecipazione delle aziende, dall’acquisto degli spazi alla selezione preliminare di operatori locali per incontri B2B. Per maggiori informazioni, inviare un’e-mail all’indirizzo consulenza@informestconsulting.it

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Le società controllate estere LA DISCIPLINA NORMATIVA

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

LE SOCIETÀ CONTROLLATE ESTERE: LA DISCIPLINA NORMATIVA In questo articolo verrà presentata una panoramica sulla disciplina delle Controlled Foreign Companies (in seguito CFC)

LA DISCIPLINA DELLE CONTROLLED FOREIGN COMPANIES La ratio della norma sulle società estere controllate è da individuarsi nel contrasto alla delocalizzazione in Paesi a fiscalità privilegiata di attività prive di qualsiasi radicamento con i territori medesimi. A tale scopo la norma sulle CFC è tesa ad imputare per trasparenza, ossia in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, i redditi prodotti dalla controllate estere. Gli utili de quo sono immediatamente attratti ad imposizione in capo al soggetto controllante italiano indipendentemente dalla loro distribuzione (in deroga al principio generale). Alla normativa in parola soggiacciono sia le imprese che le persone fisiche, che detengono partecipazioni di controllo in società estere localizzate in paesi a fiscalità privilegiata. Il legislatore italiano ha modificato sensibilmente la normativa nel mese di luglio 2009, con il decreto anticrisi. Il soggetto residente in Italia può chiedere la disapplicazione della disciplina CFC [cause esimenti contenute nell’art. 167 Tuir, comma 5, lettere a) e b)] relativamente alla propria controllata estera, presentando obbligatoriamente apposito interpello all’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

Esimente lettera a) 1) Per dimostrare il collegamento fisico della struttura commerciale o industriale della società estera controllata con il territorio CFC bisogna presentare la seguente documentazione: - scritture contabili della partecipata estera - prospetto descrittivo dell’attività esercitata - contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell’attività - copia delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati - contratti di lavoro dei dipendenti che indichino il luogo di prestazione dell’attività lavorativa e le mansioni svolte - conti correnti bancari accesi presso istituti locali - estratti dei conti bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate - copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici, autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all’attività e all’uso dei locali. 2) Per dimostrare che l’attività svolta nel paese CFC è quella principale, deve essere quantitativamente superiore ad altre attività comunque svolte. Inoltre, l’attività commerciale o industriale deve essere principale con riferimento non all’ambito territoriale globale, bensì all’ambito territoriale nello Stato o nel territorio nel quale ha sede la società estera. Nel caso in cui venga presentata istanza di interpello e la stessa non contenesse informazioni dettagliate al riguardo, sarebbe necessario allegare un prospetto, che illustri la ripartizione delle diverse attività condotte e l’eventuale dettaglio, distintamente per i diversi paesi in cui l’attività venga svolta. Esimente lettera b) Per dimostrare che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in un Paese a fiscalità privilegiata bisogna dimostrare che i redditi conseguiti dal soggetto non residente (estero

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black list) sono stati prodotti per almeno il 75% in Stati inclusi nella white list (Stati “virtuosi”), a condizione che il paese da dove provengono (Stato della fonte) li abbia assoggettati integralmente a tassazione ordinaria. L’art. 13 del decreto anticrisi ha modificato solo la prima esimente contenuta nel comma 5 lettera a) dell’art. 167 del Tuir, precisando che l’attività della società estera controllata deve essere svolta non più nello Stato o Territorio nel quale ha sede, bensì nel mercato dello Stato o Territorio di insediamento. Tale precisazione comporta per l’investitore italiano la necessità di dimostrare: - non solo la mera disponibilità in loco di una struttura organizzativa, - ma anche la presenza di ulteriori fattori di connessione con lo Stato di insediamento. Un’attività si considera radicata nello Stato estero quando la stessa è costituita allo scopo di “… partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di origine e di trarne vantaggio…” (Corte di Giustizia delle Comunità Europee 12 settembre 2006, causa C-196/04 – Cadbury Schweppes). Altre modifiche all’art. 167 del Tuir 1) Esclusione della esimente relativa al collegamento nel mercato dello Stato o Territorio di insediamento, vista sopra, per la controllata estera CFC i cui proventi derivino per oltre il 50%: - dalla gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività - dalla cessione o dalla concessione in uso

di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica (royalties) - da prestazioni di servizi infragruppo. Resta sempre comunque possibile il ricorso alla seconda esimente prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’art. 167 (che non è stata modificata), fornendo la prova che la partecipazione detenuta non ha la finalità di localizzare i redditi in un Paese a fiscalità privilegiata. 2) Estensione della normativa CFC (imputazione per trasparenza degli utili indipendentemente dalla loro distribuzione) anche alle controllate estere localizzate in Paesi non a fiscalità privilegiata (ad esempio UE), qualora congiuntamente risultino soddisfatti i seguenti requisiti: - il livello effettivo di tassazione del soggetto controllato estero è di oltre il 50% inferiore a quello cui sarebbe assoggettato se fosse residente in Italia, - oltre il 50% dei suoi proventi deriva dalla gestione titoli, finanziamenti, diritti immateriali prestazioni servizi infragruppo.

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CFC E’ doveroso segnalare che non sempre è utile per l’impresa l’applicazione di una delle due esimenti con la conseguenza che potrebbe essere più opportuna la tassazione integrale. La scelta di avvalersi o meno delle “agevolazioni” concesse dal comma 5 dell’art. 167 del Tuir, deve nascere da considerazioni di convenienza. Di seguito un prospetto riepilogativo delle conseguenze dell’applicazione o meno delle cause esimenti:

TASSAZIONE DEGLI UTILI

APPLICAZIONE TAX CREDIT

MOMENTO DELLA TASSAZIONE

QUANTIFICAZIONE

Tassazione integrale comma 1 dell’art. 167 Tuir

Immediata indipendente dalla distribuzione degli utili

In misura piena (100%)

SI

Applicazione esimente comma 5, lett. a) art. 167 Tuir

Rinviata al momento della percezione

In misura piena (100%)

NO

Applicazione esimente comma 5, lett. b) art. 167 Tuir

Rinviata al momento della percezione

Nella misura del 5%

SI

Nel successivo articolo, verranno affrontati i seguenti temi: - modifiche apportate dall’art. 1, comma 680, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all’art. 167 del TUIR - black-list Cfc, di cui al D.M. 21 novembre 2001 - revisione della disciplina de quo da parte del-

lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale concernente la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 21 aprile 2015.

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Ernesto Cherici


CCIAA Udine

BANDO DI CONCORSO ANNO 2015 62a PREMIAZIONE DEL LAVORO E DEL PROGRESSO ECONOMICO

Siamo ad informarVi che la Camera di Commercio di Udine ha bandito il concorso per la Premiazione del Lavoro e del Progresso Economico rivolto alle Aziende, agli Imprenditori, ai Lavoratori e agli Studenti della provincia di Udine per l’anno 2015, per il conferimento del diploma di benemerenza con medaglia d’oro, che verrà consegnato in occasione

della tradizionale Cerimonia annuale. I premi sono riservati a tre categorie distinte: “imprese”, “contaminazione lavoro-impresa” rivolto a lavoratori e a creatori d’impresa, “contaminazione scuola-impresa” rivolto alle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori) della provincia di Udine. Le domande dovranno pervenire alla Camera di Commercio, compilate sugli appositi moduli, entro e non oltre il 24 luglio 2015. Gli interessati possono rivolgersi all’Azienda Speciale Imprese e Territorio – I.TER della Camera di Commercio (tel. 0432 273517 273533) o alla nostra Associazione, signora Barbara Vergolin (tel. 0432 507377).

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(BV)



Il Garante della privacy torna sui cookie CHIARIMENTI IN MERITO ALL’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI COOKIE Viste le numerose richieste di chiarimento pervenute in merito al provvedimento sui cookie dell’8 maggio 2014, il Garante è ritornato sul tema con il documento del 5 giugno 2015 (per i precedenti v. Apinforma n. 9/2015, pp. 56-58).

1. AMBITO DI APPLICAZIONE I siti che non consentono l’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale dell’utente o l’accesso a informazioni già archiviate, e che quindi non utilizzano cookie, non sono soggetti agli obblighi previsti dalla normativa. Per l’uso di cookie esclusivamente tecnici è richiesto il solo rilascio dell’informativa con le modalità ritenute più idonee (ad es. inserendo il riferimento nella privacy policy del sito) senza necessità di realizzare il banner previsto dal provvedimento.

2. UTILIZZO DI COOKIE ANALITICI DI TERZE PARTI I cookie analitici – che servono a monitorare l’uso del sito da parte degli utenti per finalità di ottimizzazione dello stesso – possono essere assimilati ai cookie tecnici laddove siano realizzati e utilizzati direttamente dal sito prima parte (senza, dunque, l’intervento di soggetti terzi). In molti casi, tuttavia, i siti utilizzano, per meri fini statistici, cookie analitici realizzati e messi a disposizione da terze parti. In questi casi i succitati siti non sono soggetti agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla normativa (notificazione al Garante in primis) qualora vengano adottati strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie analitici che utilizzano (ad esempio, mediante il mascheramento di porzioni significative dell’indirizzo IP). L’impiego di questi cookie deve, inoltre, essere subordinato a vincoli contrattuali tra siti e terze

parti, nei quali si faccia espressamente richiamo all’impegno della terza parte o a utilizzarli esclusivamente per la fornitura del servizio, a conservarli separatamente e a non “arricchirli” o a non “incrociarli” con altre informazioni di cui esse dispongano.

3. USO DI PIATTAFORME CHE INSTALLANO COOKIE E’ stato evidenziato che è difficile apportare le modifiche necessarie a dare attuazione alla normativa in materia di cookie alle piattaforme utilizzate per la realizzazione di siti web e contenenti già al loro interno strumenti, talora pre-configurati, per la gestione dei cookie o dei widgets. Al riguardo, la consapevolezza dei vincoli tecnologici esistenti ha portato il Garante a indicare il termine di dodici mesi per attuare le indicazioni contenute nel provvedimento dell’8 maggio 2014 onde consentire una compiuta attuazione degli obblighi normativi. Si ritiene che tale obiettivo, in considerazione della vasta platea di utilizzatori e sviluppatori di piattaforme (molte delle quali open source), possa essere raggiunto mediante l’applicazione di strumenti di c.d. privacy-by-design realizzati sulla piattaforme medesime e messi a disposizione degli utilizzatori e gestori di siti. Gli interventi dovranno essere volti a permettere il più ampio margine possibile di azione da parte degli utilizzatori sull’installazione dei cookie, consentendo loro di inibire l’installazione di quelli a loro non necessari, e in ogni caso dovranno prevedere opzioni di default che subordinino l’installazione dei cookie non tecnici alla manifestazione del consenso preventivo nelle forme semplificate previste dal Provvedimento.

4. SOGGETTI TENUTI A REALIZZARE IL BANNER: IL RUOLO DEI SITI PRIMA PARTE Per la responsabilità dei gestori dei siti prima parte, in merito all’installazione dei cookie di profilazione provenienti da domini “terze parti”, si conferma che tali soggetti, rispetto all’installazione dei cookie, svolgono un ruolo di mero intermediario tecnico. È bene precisare, tuttavia, che per la natura “di-

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stribuita” di tale trattamento, che vede il sito prima parte comunque coinvolto nel processo, il consenso all’uso dei cookie terze parti si sostanzia nella composizione di due elementi entrambi necessari: da un lato la presenza del banner, che genera l’evento idoneo a rendere il consenso documentabile (a carico della prima parte) e, dall’altro, la presenza dei link aggiornati ai siti gestiti dalle terze parti in cui l’utente potrà effettuare le proprie scelte in merito alle categorie e ai soggetti da cui ricevere cookie di profilazione. Se i banner pubblicitari o i collegamenti con i social network sono semplici link a siti terze parti, che non installano cookie di profilazione, non c’è bisogno di informativa e consenso. Le richieste di consenso, presenti all’interno dell’informativa estesa del sito prima parte, ovvero nei siti predisposti dalle terze parti, non dovranno necessariamente fare riferimento ai singoli cookie installati, ma potranno riguardare categorie più ampie o specifici produttori o mediatori con cui il sito prima parte ha stabilito rapporti commerciali. L’obbligo di rendere l’informativa e acquisire il consenso nasce dalla scelta del sito di ospitare pubblicità mirata basata sulla profilazione degli utenti tramite i cookie, in luogo di quella generalista offerta indistintamente a tutti.

5. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO La prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un’immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all’uso dei cookie” (cfr. punto 1, lett. e), del dispositivo). Le soluzioni per l’acquisizione del consenso basate su “scroll”, ovvero sulla prosecuzione della navigazione all’interno della medesima pagina web, da molti prospettate e, in effetti particolarmente rilevanti nel caso di dispositivi mobili, sono considerate in linea con i requisiti di legge, qualora queste siano chiaramente indicate nell’informativa e siano in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del gestore del sito (prima parte), che possa essere qualificato come azione positiva dell’utente.

6. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA ANCHE A SITI CHE HANNO SEDE IN PAESI EXTRA EU L’ambito di applicazione della normativa in materia di cookie riguarda tutti i siti che, a prescindere dalla presenza di una sede nel territorio dello Stato, installano cookie sui terminali degli utenti,

utilizzando quindi per il trattamento “strumenti situati sul territorio dello Stato” (cfr. art. 5, comma 2, del Codice privacy).

7. NOTIFICAZIONE IN CASO DI REALIZZAZIONE DI PIÙ SITI WEB Si ritiene condivisibile la richiesta presentata da alcuni editori titolari in merito alla possibilità di effettuare una sola notificazione per tutti i diversi siti web che gli stessi gestiscono, in linea con le previsioni normative. In tal caso nella notificazione del trattamento andranno indicati tutti i domini nei quali il trattamento effettuato attraverso i cookie si realizza mantenendone aggiornato – attraverso eventuali modifiche della notificazione – il relativo elenco.

IN SINTESI

- I siti che non utilizzano cookie non sono soggetti ad alcun obbligo - Per l’utilizzo di cookie tecnici è richiesta la sola informativa (ad esempio nella privacy policy del sito). Non è necessario realizzare specifici banner. - I cookie analitici sono assimilati a quelli tecnici solo quando realizzati e utilizzati direttamente dal sito prima parte per migliorarne la fruibilità. - Se i cookie analitici sono messi a disposizione da terze parti i titolari non sono soggetti ad obblighi (notificazione al Garante in primis) qualora: A) siano adottati strumenti che riducono il potere identificativo dei cookie (ad esempio tramite il mascheramento di porzioni significative dell’IP); B) la terza parte si impegna a non incrociare le informazioni contenute nei cookies con altre di cui già dispone. - Se sul sito ci sono link a siti terze parti (es. banner pubblicitari; collegamenti a social network) che non richiedono l’installazione di cookie di profilazione non c’è bisogno di informativa e consenso. - Nell’informativa estesa il consenso all’uso di cookie di profilazione potrà essere richiesto per categorie (es. viaggi, sport). - È possibile effettuare una sola notificazione per tutti i diversi siti web che vengono gestiti nell’ambito dello stesso dominio. - Gli obblighi si applicano a tutti i siti che installano cookie sui terminali degli utenti, a prescindere dalla presenza di una sede in Italia.

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(LCP)


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Il contratto di vendita internazionale - Pagamento del prezzo. Sistemi di pagamento nella vendita internazionale. La disciplina in SEMINARIO IN ASSOCIAZIONE materia di credito documentario; le UCP 600. - La garanzia per vizi della cosa venduta. AnaGIOVEDÌ 9 LUGLIO 2015, lisi delle più diffuse clausole in materia di garanzia e danno da prodotto. Criteri e sistemi di DALLE ORE 15 risarcimento del danno. Relatore sarà l’Avvocato Claudio Perrella – Partner Studio Legale Lexjus Sinacta di Bologna, Componente della commissione Diritto e Pratiche del Abbiamo il piacere di proporre il secondo seminacommercio Internazionale ICC – esperto di diritto rio, che abbiamo organizzato nell’ambito delle inidel commercio internazionale, della navigazione e ziative rivolte alla contrattualistica internazionale, dei trasporti, diritto delle assicurazioni e dell’arrivolto ad imprenditori, responsabili commerciali, bitrato. responsabili internazionalizzazione, addetti degli Il seminario si terrà presso la nouffici estero e personale interesstra Sede a Udine in Viale Unghesato ad approfondire le tematiche ISCRIZIONI ria n. 28. del contratto di vendita internaANCORA APERTE La quota di partecipazione, comzionale. Di seguito i contenuti: prensiva del materiale informativo - Scelta della legge applicabile e e dell’attestato di partecipazione, è dei metodi di risoluzione delle di Euro 50 + IVA per le Imprese associate e di Euro controversie. La Convenzione di Vienna sulla 90 + IVA per le Imprese non associate, al secondo vendita internazionale di merci. partecipante sarà applicato uno sconto del 10%. - Gli obblighi relativi alla consegna: Incoterms Le Imprese interessate sono pregate di rinviarci, e varianti; trasferimento del rischio e della debitamente compilata, l’allegata scheda di adeproprietà; le clausole di riserva della proprietà sione. nella prassi contrattuale internazionale. La dott.ssa Emanuela De Faccio è a disposizione - Le obbligazioni relative al trasporto della merper eventuali informazioni allo 0432/507377. ce. L’assicurazione delle merci trasportate. Le Institute Cargo Clauses ed i formulari italiani. (EDF) Le polizze cd. “di abbonamento”.

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- Scheda di adesione da restituire a mezzo fax n. 0432/295922, e-mail: formazione@confapifvg.it APISERVIZI SRL V.le Ungheria n. 28 – Udine Seminario

IL CONTRATTO DI VENDITA INTERNAZIONALE Giovedì 9 luglio 2015 dalle ore 15

Impresa __________________________________________________________________________________________ Indirizzo __________________________________________________________________________________________ Città

_______________________________________________________ Cap. ____________ Prov. ____________

P.IVA

_____________________________________ C.F. ________________________________________________

Telefono _____________________________ Fax ________________ E-mail __________________________________ Data _____________________

ISCRIZIONE SEMINARIO

IL CONTRATTO DI VENDITA INTERNAZIONALE 9 luglio 2015

Firma _____________________________________________

NOMINATIVO/I PARTECIPANTE/I

______________________ ______________________

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  Impresa associata CONFAPI FVG Euro 50 + IVA  Impresa non associata Euro 90 + IVA Al secondo partecipante sarà applicato uno sconto del 10%.

Pagamento  Con assegno bancario o circolare non trasferibile intestato ad Apiservizi Srl, Viale Ungheria n. 28 33100 Udine  Con bonifico bancario intestato ad Apiservizi Srl, Viale Ungheria n. 28 - 33100 Udine - presso la Banca Popolare di Vicenza filiale di Udine IBAN IT 04 D 05728 12300 700570006761

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Concessionaria Esclusiva per la pubblicitĂ su

phone: 0432 505 900 www.scriptamanent.sm posta@scriptamanent.sm


Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: Unionalimentari

AGRICOLTURA BIOLOGICA Importazione prodotti biologici paesi terzi La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/931, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Prodotti ittici La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/812 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio. Esportazione Stati Uniti d’America Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota n. 19895 concernente l’esportazione di prodotti a base di carne suina verso gli Stati Uniti d’America. Futuro settore lattiero caseario Il Comitato Europeo delle regioni ha pubblicato il parere relativo al futuro del settore lattierocaseario. Anguille Il Ministero della Salute ha pubblicato il decreto concernente la proroga dell’ordinanza 17 maggio 2011, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana

connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda». Importazione prodotti a base di carne dal Canada La Commissione Europea ha pubblicato la decisione 2015/911 che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell’elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità. Importazione pollame dal Canada La Commissione europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati e transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità. Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota 15742 del 12 giugno 2015 concernente la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Modifica e integrazione dispositivo dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014 e s. m. Molluschi Bivalvi vivi Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota 24557 del 16 giugno 2015 concernente la gestione delle positività per Norovirus dei Molluschi Bivalvi Vivi nelle aree di produzione. Bangladesh ed elenco paesi terzi La Commissione ha pubblicato il reg. 2015/917 che modifica per quanto riguarda il Bangladesh l’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Controlli micotossine La Commissione Europea ha pubblicato il reg.

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2015/949 che approva i controlli pre-esportazione eseguiti da alcuni paesi terzi su determinati alimenti riguardo alla presenza di alcune micotossine. Import fagioli secchi Nigeria La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/943 relativo a misure urgenti che sospendono le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria e recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009.

COMMERCIO UE/Danimarca Il Comitato Misto UE/Danimarca ha pubblicato la decisione che sostituisce il protocollo n. 3 dell’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Fær Øer, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2015/844]. Ex Repubblica iugoslava scambio merci Il Comitato ha pubblicato la decisione 1/2015 sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci con riguardo all’invito all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO Sicurezza giocattoli La Commissione Europea ha pubblicato la comunicazione nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli.

ETICHETTATURA Immagine in etichetta di una ingrediente presente come aroma La Corte di Giustizia si è pronunciata nella richiesta pregiudiziale in riferimento all’etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, concludendo che “Gli articoli 2, paragrafo 1, lettera a), sub i), e 3, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2000/13/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, come modificata dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’etichettatura di un prodotto alimentare e le relative modalità di realizzazione possano suggerire, tra-

mite l’aspetto, la descrizione o la rappresentazione grafica di un determinato ingrediente, la presenza di quest’ultimo in tale prodotto, quando invece, in effetti, detto ingrediente è assente, e tale assenza emerge unicamente dall’elenco degli ingredienti riportato sulla confezione di detto prodotto”.

PRODOTTI SPECIALI Decisione del Consiglio in riferimento ai Nuovi prodotti alimentari E’ stata pubblicata la decisione 2015/890 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE (Nuovi prodotti alimentari).

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Elenco denominazioni italiane DOP e IGP Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato l’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Modifica livelli massimi residui La Commissione ha pubblicato il reg. 2015/896 che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di Trichoderma polysporum ceppo IMI 206039, Trichoderma asperellum (precedentemente T. harzianum) ceppi ICC012, T25 e TV1, Trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum) ceppi IMI 206040 e T11, Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908, Trichoderma gamsii (precedentemente T. viride) ceppo ICC080, Trichoderma asperellum ceppo T34, Trichoderma atroviride ceppo I-1237, geraniolo, timolo, saccarosio, solfato ferrico [solfato di ferro (III)], solfato ferroso [solfato di ferro (II)] e acido folico in o su determinati prodotti. Livelli massimi residui La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/868 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4,5-T, barbano, binapacril, bromofos-etile, camfecloro (tossafene), clorbufam, cloroxuron, clozolinate, DNOC, diallato, dinoseb,

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dinoterb, dioxation, ossido di etilene, fentin acetato, fentin idrossido, flucicloxuron, flucitrinato, formotion, mecarbam, metacrifos, monolinuron, fenotrina, profam, pirazofos, quinalfos, resmetrina, tecnazene e vinclozolin in o su determinati prodotti.

SURGELATI E GELATI Avvio Istruttoria distribuzione gelati e surgelati L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato l’avvio dell’istruttoria nei confronti della società Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. per accertare l’esistenza di una violazione delle concorrenza.

VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Indagine Acrilammide negli alimenti Il Ministero della Salute ha pubblicato nota 22778 del 3 giugno 2015 concernente i risultati del monitoraggio sulla presenza di acrilammide negli alimenti, anno 2014. oOo

DATI DI MERCATO 23a E 24a SETTIMANA 2015 (DAL 1° AL 7 GIUGNO E DALL’8 AL 14 GIUGNO 2015) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; riso; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo

RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione.

Dati relativi alla settimana n. 23, dal 1° al 6 giugno 2015 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 56 notifiche, di cui 20 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Una allerte avviata dalla Svizzera riguarda la presenza di Listeria m. in formaggio Gorgonzola proveniente dall’Italia. Altri prodotti commercializzati in Italia sono stati oggetto di allerta avviate da altri paesi, fra cui: presenza di piccoli frammenti di vetro in vino proveniente dal Sudafrica, presenza di corpi estranei (cavo di 1,5 cm) in barrette di cioccolato provenienti dalla Germania, presenza di mercurio oltre i limiti in frutti di Schisandra chinensis (seme dei cinque aromi) proveniente da Singapore. oOo

UNIONALIMENTARI EXPORT PROGRAM, DA 20 ANNI A SUPPORTO DELL’EXPORT Unionalimentari offre l’opportunità di aderire alla 21a edizione dell’Export Program, l’attività che da 20 anni promuove le eccellenze alimentari italiane e permette alle aziende di far conoscere all’estero i propri prodotti. Con l’adesione le Imprese interessate avranno la possibilità di entrare in contatto con potenziali clienti esteri e partecipare alle sessioni di incontri, face to face individuali, a Roma e Milano, che saranno organizzati più volte durante l’anno. La proposta di Unionalimentari consiste nell’opportunità di avere a disposizione 2 pagine formato A4 all’interno della Buyer’s Guide 2016 - una con le foto dei prodotti e l’altra con la scheda tecnica dell’azienda - che verrà distribuita a Importatori, Agenti, Distributori, Ho.Re.Ca., GD/DO esteri che successivamente parteciperanno agli incontri. Gli operatori selezioneranno direttamente dal catalogo le aziende, dichiarando il loro interesse specifico per i loro prodotti e Unionalimentari si occuperà di organizzare gli incontri. La Buyer’s Guide è on-line; in questo modo le Imprese potranno inserire anche contenuti multimediali e link diretti ai propri contatti. Gli interessati possono richiedere maggiori dettagli contattando il numero 06.5121752, oppure inviando un’email all’indirizzo exportprogram@ unionalimentari.com oOo Per ogni ulteriore informazione le Imprese interessate possono rivolgersi all’Ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia dell’Associazione.

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Autorità Garante per la Concorrenza INDIVIDUATE LE MODALITÀ DI VERSAMENTO

Con delibera del 4 giugno 2015, l’Autorità garante per la concorrenza e per il mercato (AGCOM) ha dettato le istruzioni per il versamento degli oneri di funzionamento per l’anno 2015, la cui misura era già stata decisa dalla medesima Autorità con delibera del 28 gennaio u.s. Il contributo deve essere versato a partire dal 1° luglio e fino al 31 luglio p.v., a cura delle società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di €. Per il 2015, l’importo è stato determinato nello 0,06 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data del 28 gennaio u.s.; tale aliquota si applica sui ricavi della voce A1 del conto economico del predetto bilancio (ricavi delle vendite e delle prestazioni), fermo restando che la soglia massima di contribuzione a carico dell’impresa, non può superare cento volte la misura minima. Le istruzioni della delibera in commento (all. b)

chiariscono che, nelle società legate da rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., o sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un contributo autonomo sulla base dei ricavi iscritti in bilancio. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, può essere effettuato tramite: - il bollettino M.Av. inviato alla società tramite posta ordinaria e PEC. Il bollettino può essere pagato in tutti gli sportelli bancari del territorio nazionale, oppure tramite il servizio di internet banking (quando disponibile); - Bonifico bancario sul conto corrente dell’Autorità (conto corrente n. 70000 X11, intestato a “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”, presso la Banca Popolare di Sondrio, IBAN IT83F 05696 03225 0000 70000 X11). Nella causale per il beneficiario, occorre riportare la denominazione della società, il codice fiscale e la descrizione della causale del versamento. Il mancato o parziale versamento entro il 31 luglio p.v., comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva delle somme non versate, mediante ruolo, oltre agli interessi legali.

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(C)


R.C.A. dematerializzazione dell’attestato di rischio PUBBLICATO DALL’IVASS IL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ha pubblicato sul proprio sito web www. ivass.it (sezione normativa) il regolamento n. 9 del 19 maggio 2015 (di seguito regolamento), recante la disciplina sulla banca dati degli attestati di rischio delle polizze R.C.A. e sulla loro dematerializzazione. Prosegue così l’opera di digitalizzazione della documentazione relativa all’assicurazione R.C.A. che dal 18 ottobre 2015 dovrebbe far venir meno l’obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno assicurativo. Tra gli scopi del regolamento rientrano quelli di sollevare “gli assicurati dall’adempimento, fino ad oggi a loro carico, di consegna dell’attestato di rischio all’assicuratore, in sede di stipula del contratto” e di “contrastare le frodi collegate con la falsificazione degli attestati cartacei.” Ai sensi dell’art. 13, le nuove regole saranno formalmente in vigore a partire dai contratti di assicurazione R.C.A. in scadenza dal 1° luglio 2015. Tuttavia, poiché a norma dell’art. 7, co. 2 del regolamento, le compagnie di assicurazione assicurative devono mettere a disposizione l’attestato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, di fatto l’operatività è stata anticipata dal 1° giugno 2015. Per quanto riguarda le altre disposizioni del regolamento, l’art. 2 indica le informazioni che devono essere presenti nell’attestato di rischio, fra le quali figurano: - la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA, se il contraente è una persona giuridica; - l’indicazione del numero di sinistri degli ultimi 5 anni, intendendosi per tali quelli pagati, anche a titolo parziale, con indicazione distinta del numero di incidenti con responsabilità principale e

di quelli con responsabilità paritaria (con la relativa percentuale di responsabilità); L’art. 4 prevede che la banca dati degli attestati di rischio sia detenuta da enti pubblici o, se già esistente, da enti privati, e sia alimentata dalle imprese di assicurazione autorizzate in Italia all’esercizio dell’attività, le quali sono responsabili della correttezza e dell’aggiornamento delle informazioni trasmesse. L’art. 7 disciplina le modalità e i tempi di consegna dell’attestato di rischio, che deve avvenire in via telematica in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. In particolare, il co. 3 stabilisce che questa consegna si intenda assolta con la messa a disposizione dell’attestato nell’area riservata del sito web dell’impresa assicuratrice, alla quale l’interessato può accedere mediante le credenziali assegnategli; la stessa impresa deve prevedere anche delle modalità di consegna telematica aggiuntive, da attivarsi su richiesta dell’interessato. Il co. 7 dello stesso articolo stabilisce che per le coperture R.C.A. di parchi di veicoli a motore, la consegna telematica degli attestati di rischio avvenga sempre on line su richiesta del contraente, fatte salve diverse modalità concordate tra le parti. Per i contratti conclusi tramite intermediari (co. 8), la compagnia di assicurazione garantisce la stampa dell’attestato, sempre attraverso l’intermediario, all’avente diritto che ne faccia richiesta o a persona dallo stesso designata, senza applicazione di costi; tale attestato, però, non è utilizzabile in sede di stipula di un nuovo contratto di assicurazione. L’art. 9 prescrive che all’atto della stipulazione di un contratto di R.C.A. le compagnie di assicurazione acquisiscano direttamente l’attestazione sullo stato di rischio per via telematica, accedendo alla banca dati degli attestati. Qualora l’attestato non risulti presente nella citata banca dati, la compagnia acquisisce in via telematica l’ultimo attestato di rischio utile e, per il periodo residuo, chiede al contraente di rilasciare una dichiarazione che permetta di ricostruirne la posizione assicurativa ai fini dell’assegnazione della classe di merito. Il testo del regolamento può essere rinvenuto sul citato sito dell’IVASS o essere richiesto all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Stanziamento risorse per l’autotrasporto RIPARTIZIONE DEI FONDI PER L’ANNO 2015

Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 1/2015, pp. 44-47 sulle misure per l’autotraspor-

to contenute nella legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità per il 2015), per segnalare che il 21 maggio 2015, la Corte dei Conti ha registrato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2015 che ripartisce i fondi per l’autotrasporto. Questi hanno assunto carattere strutturale per il triennio 2015/2017 e ammontano a 250 milioni di euro in ciascun anno degli esercizi finanziari dal 2015 al 2017, così ripartiti:

STANZIAMENTI (EURO)

INTERVENTI Deduzioni forfettarie delle spese non documentate per trasferte delle imprese c.d. monoveicolari

60.000.000

Rimborso contributo al Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) sui premi R.C.A. nel 2014

20.000.000

Riduzione compensata dei pedaggi autostradali

120.000.000

Interventi a favore della formazione professionale

10.000.000

Contributi agli investimenti e a favore di ristrutturazioni e aggregazioni aziendali

40.000.000

Totale

In merito ai primi due interventi (deduzioni forfettarie delle spese non documentate e rimborso contributo al S.S.N.), il decreto, accogliendo le osservazioni formulate nel 2014 dalla Corte dei Conti, li assoggetta al regime “de minimis” e, quindi, ne subordina la fruizione alla dichiarazione da parte dei beneficiari di non aver superato la soglia fissata per le imprese del settore, pari a 100.000 euro nell’arco dell’ultimo triennio. Quanto alla spendibilità delle risorse, occorre attendere l’adozione dei necessari provvedimen-

250.000.000

ti delle autorità interessate. In particolare, per quanto riguarda le deduzioni forfettarie per le imprese minori e il rimborso S.S.N., occorre attendere che l’Agenzia delle entrate dia il via libera con un comunicato stampa, come avvenuto negli anni precedenti. Ci si riserva di ritornare sull’argomento, ogni qual volta interverranno novità applicative. Frattanto altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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Scadenze aziendali luglio 2015 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI LUGLIO 2015

ro di personale domestico dei contributi mediante bollettino di c/c/p rilasciato dall’INPS presso le Agenzie Postali on-line, tramite addebito in conto corrente Bancoposta o utilizzo di carta prepagata o con carta di credito.

MERCOLEDÌ 15 LUNEDÌ 6 MODELLO 730 - Scade il termine per la presentazione al CAF o agli altri intermediari, della documentazione per la trasmissione del modello 730. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2014 e del primo acconto per il 2015 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva e soggetti agli studi di settore. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2014 e del primo acconto per il 2015 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di persone interessate all’applicazione degli studi di settore. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2014 e del primo acconto per il 2015 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di capitali interessate all’applicazione degli studi di settore e con approvazione del bilancio nei termini ordinari. DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2015, da parte dei soggetti interessati all’applicazione degli studi di settore. Il pagamento dovrà essere fatto utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali e indicando il codice tributo 3850.

MARTEDÌ 10 INPS – Contributi lavoro domestico. Scade il termine per il versamento da parte dei datori di lavo-

FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di giugno. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

GIOVEDÌ 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di giugno. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata nei periodi precedenti, non dovesse essere superiore ad € 25,82, il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 5a rata dell’Iva, relativa al 2014 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2015 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi la cui distribuzione è stata deliberata nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi dai dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati.

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I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24).

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata in base alle seguenti aliquote: - 27,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 30,72% (prima fascia) per i lavoratori autonomi non titolari di partita Iva; - 23,5% per i pensionati già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24.

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2014 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2013.

ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE - Versamento dell’Iva derivante dall’adeguamento agli studi di settore e dell’eventuale maggiorazione del 3%.

CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2014 e del primo acconto per il 2015 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti titolari di partita Iva e non interessati all’applicazione degli studi di settore, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, versando la maggiorazione dello 0,40%. DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2015, da parte dei soggetti non interessati all’applicazione degli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,40%. Il pagamento dovrà essere fatto utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali e indicando il codice tributo 3850. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando,

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2015 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2015.

CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS – FONDO DI TESORERIA – Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. FONDAPI – Scade il termine per l’invio della distinta di contribuzione per il bimestre maggio/ giugno 2015 - codice bimestre 314 CONTRIBUTI IVS – ARTIGIANI COMMERCIANTI – Scade il termine per il versamento del saldo 2014 e del primo dei due acconti del contributo INPS a percentuale per il 2015 artigiani e commercianti con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, per i sog-

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getti con reddito eccedente il minimale che non abbiano effettuato il versamento al 16 giugno.

La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

GESTIONE SEPARATA INPS – PROFESSIONISTI - Scade il termine per il versamento del saldo 2014 e della prima rata acconto previdenziale 2014 senza maggiorazione dello 0,40% per i soggetti titolari di partita IVA esercenti attività di lavoro autonomo non iscritti ad alcuna forma previdenziale.

GIOVEDÌ 30

MARTEDÌ 21

RIMBORSO/COMPENSAZIONE INFRANNUALE IVA - Scade il termine per la presentazione telematica del modello per la richiesta di rimborso/ compensazione dell’Iva a credito relativa al secondo trimestre 2015.

PREVINDAPI - Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti, relativi al II trimestre 2015 e comunicazione dei nominativi dei dirigenti. FONDAPI - Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi per il bimestre maggio/ giugno 2015 - codice bimestre 314.

SABATO 25 (POSTICIPA A LUNEDÌ 27) INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs) da parte di datori di lavoro interessati a Cig e Cigs. IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di giugno. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al secondo trimestre 2014. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti.

CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° luglio 2015 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 giugno 2015.

VENERDÌ 31

MODELLO 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO - Scade il termine per i sostituti d’imposta per la trasmissione telematica del modello 770/2014 ordinario e semplificato. ELENCO ACQUISTI DA SAN MARINO - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione degli acquisti, senza applicazione dell’Iva, presso operatori di San Marino registrati nel mese di giugno. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente. CONGUAGLIO SULLE RETRIBUZIONI - I sostituti di imposta eseguono i conguagli delle imposte risultanti dal mod. 730/2014, sia per assistenza fiscale diretta che tramite CAF, a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente. CONGUAGLIO SULLE RETRIBUZIONI - I sostituti di imposta eseguono i conguagli delle imposte risultanti dal mod. 730/2014, sia per assistenza fiscale diretta che tramite CAF, a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio

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