Apinforma n. 11 del 15 giugno 2016

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 11 15 giugno 2016

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

CREDITO D’IMPOSTA BONIFICA AMIANTO

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE




NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 11 15 giugno 2016

Sommario La rateizzazione di Unico 2016

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

8

Credito d’imposta bonifica amianto

11

Rimborso accise autotrasportatori

12

Deduzioni autotrasportatori

14

Legge di assestamento del bilancio regionale 2016

15

Contributi per temporary export manager

17

Indice mensile rivalutazione t.f.r. maggio 2016

18

Assunzione di disabili

19

Sostanze chimiche

21

Malattia professionale ed onere della prova

23

La Regione ribadisce le direttive vincolanti (2a parte)

24

Nuovo Codice dei Contratti (4a parte)

28

L’ANAC interpreta il Codice

35



ORGANIZZAZIONE

Legislazione alimentare

40

Autotrasporto. Riduzione pedaggi autostradali

47

Francia

49

Canone di locazione immobili urbani

52

Scadenze aziendali luglio 2016

53

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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

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La rateizzazione di Unico 2016 LA RATEIZZAZIONE

DOPO LA PROROGA RIDISEGNATO IL CALENDARIO

LA PROROGA Alla luce della proroga prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2016 che ha ridisegnato le scadenze dei versamenti delle imposte relative al modello Unico con riferimento ai soggetti interessati all’applicazione degli studi di settore, deve essere ridefinito anche il calendario dei versamenti rateizzati. Il nuovo termine di versamento delle imposte per i contribuenti interessati all’applicazione degli studi di settore, è slittato dal 16 giugno al 6 luglio. I contribuenti che intendono utilizzare l’ulteriore proroga che prevede la maggiorazione dello 0,40% in più, avranno tempo fino al 22 agosto per effettuare il versamento. Ricordiamo, infatti, che dal 1° al 20 agosto opera la sospensione feriale. Quest’anno il 20 agosto cade di sabato e conseguentemente il versamento viene ulteriormente prorogato a lunedì 22 agosto. La proroga oltre a riguardare l’Irpef, l’Ires e l’Irap interessa anche gli altri tributi legati al modello Unico come la cedolare secca, l’Ivie, l’Ivafe nonché il diritto camerale. I contribuenti interessati alla proroga potranno versare, senza alcuna maggiorazione, quanto dovuto al fisco entro il 6 luglio. Come accennato, rientrano nella proroga tutti i soggetti interessati all’applicazione degli studi di settore e che non superano il limite di fatturato previsto dalla legge. Non sono pertanto rilevanti eventuali cause di esclusione o d’inapplicabilità. Beneficiano della proroga anche le persone fisiche che aderiscono al regime dei minimi con il forfait del 5% oppure al regime forfetario con la tassazione del 15%. Per i soggetti non interessati all’applicazione degli studi di settore le scadenze sono rimaste ferme al 16 giugno oppure, con la maggiorazione dello 0,40%, al 16 luglio, che viene posticipato al 18 in quanto festivo.

Tornando alla rateizzazione, ai contribuenti è riconosciuta la possibilità di rateizzare il versamento delle imposte legate al modello Unico. La rateazione non deve riguardare necessariamente tutte le imposte dovute a titolo di saldo e primo acconto. Ciò significa che il contribuente ha più opzioni a disposizione, può scegliere senza vincoli l’imposta che intende rateizzare e quella che desidera pagare in un’unica soluzione, può ad esempio decidere di rateizzare il saldo e non l’acconto o viceversa e può scegliere un numero di rate diverse per imposte a saldo e in acconto. E’ tuttavia consigliabile scegliere un’unica modalità di rateizzazione con riferimento a tutti gli importi dovuti, per evitare inconvenienti in sede di controllo dei pagamenti effettuati. Le rate devono essere tutte di importo uguale e il loro pagamento deve essere in ogni caso completato entro il mese di novembre. Sulle somme oggetto di rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura annua del 4%. Gli interessi decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine entro il quale deve essere eseguito il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. In ogni caso, la prima rata deve essere versata entro il citato termine, mentre le rate successive devono avere cadenza mensile e vanno versate entro il giorno 16 di ciascun mese per le società di capitali, per le società di persone e per le persone fisiche titolari di partita IVA ed entro l’ultimo giorno di ogni mese per le persone fisiche non titolari di partita IVA. In caso di compensazione di debiti con crediti di Unico, se i crediti sono maggiori dei debiti, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta. Se invece i debiti sono superiori ai crediti, la maggiorazione si applica sulla sola differenza. L’importo degli interessi si calcola in maniera forfetaria a partire dalla seconda rata, applicando il tasso risultante dalla seguente formula: ixt 360 dove: i = tasso di interesse annuo (4%); t = numero dei giorni calcolato secondo il metodo

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commerciale (un mese = 30 giorni), che intercorre fra la data di scadenza della prima rata e quella di scadenza della seconda (a prescindere, quindi, dal giorno dell’effettivo pagamento) con arrotondamento alla seconda cifra decimale. Le rate successive alla seconda andranno maggiorate di un ulteriore 0,33% mensile a prescindere dalla data di pagamento della rata. Gli interessi per la rateizzazione vanno indicati separatamente sul Mod. F24 con il relativo codice tributo: - 1668 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nella Sezione Erario; - 3805 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nella Sezione Regioni; - 3857 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nelle Sezione IMU ed Altri Tributi Locali.

In caso di versamento rateale, gli importi (sia delle imposte che degli interessi) non vanno indicati in unità di Euro, ma in centesimi con arrotondamento per eccesso o per difetto secondo che la terza cifra decimale sia superiore o meno a quattro. Quando il termine per il versamento della prima rata scade il 16 giugno (società non soggette agli studi di settore), i giorni che intercorrono fra la scadenza della prima rata (16 giugno) e quella della seconda (16 luglio) sono 30 e, quindi, il tasso di interesse da applicare alla seconda rata sarà il seguente: 30 -------4% X 360

= 0,33%

Per ogni rata successiva alla seconda, il tasso di interesse andrà maggiorato di uno 0,33%.

CONTRIBUENTI NON SOGGETTI A PROROGA NON TITOLARI DI PARTITA IVA CONTRIBUENTI CON ESERCIZIO COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE E NON INTERESSATI AGLI STUDI DI SETTORE VERSAMENTO PRIMA RATA ENTRO IL 16 GIUGNO 2016

VERSAMENTO PRIMA RATA CON + 0,40 DAL 17 GIUGNO AL 18 LUGLIO 2016

RATA

SCADENZA

INTERESSI %

SCADENZA

INTERESSI %

1

16 giugno

0

18 luglio

0

2

30 giugno

0,16

22 agosto

0,13

3

22 agosto

0,49

31 agosto

0,46

4

31 agosto

0,82

30 settembre

0,79

5

30 settembre

1,15

31 ottobre

1,12

6

31 ottobre

1,48

30 novembre

1,45

7

30 novembre

1,81

CONTRIBUENTI NON SOGGETTI A PROROGA TITOLARI DI PARTITA IVA CONTRIBUENTI CON ESERCIZIO COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE E NON INTERESSATI AGLI STUDI DI SETTORE VERSAMENTO PRIMA RATA ENTRO IL 16 GIUGNO 2016

VERSAMENTO PRIMA RATA CON + 0,40 DAL 17 GIUGNO AL 16 LUGLIO 2016

RATA

SCADENZA

INTERESSI %

SCADENZA

INTERESSI %

1

16 giugno

0

18 luglio

0

2

18 luglio

0,33

22 agosto

0,31

3

22 agosto

0,66

16 settembre

0,64

4

16 settembre

0,99

17 ottobre

0,97

5

17 ottobre

1,32

16 novembre

1,30

6

16 novembre

1,65

PAG. 9 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 11 - 15 giugno 2016


CONTRIBUENTI SOGGETTI A PROROGA NON TITOLARI DI PARTITA IVA CONTRIBUENTI INTERESSATI AGLI STUDI DI SETTORE VERSAMENTO PRIMA RATA ENTRO IL 6 LUGLIO 2016

VERSAMENTO PRIMA RATA CON + 0,40 DAL 7 LUGLIO AL 20 AGOSTO 2016

RATA

SCADENZA

INTERESSI %

SCADENZA

INTERESSI %

1

6 luglio

0

22 agosto

0

2

22 agosto

0,27

31 agosto

0,09

3

31 agosto

0,60

30 settembre

0,42

4

30 settembre

0,93

31 ottobre

0,75

5

31 ottobre

1,26

30 novembre

1,08

6

30 novembre

1,59

CONTRIBUENTI SOGGETTI A PROROGA TITOLARI DI PARTITA IVA CONTRIBUENTI INTERESSATI AGLI STUDI DI SETTORE VERSAMENTO PRIMA RATA ENTRO IL 6 LUGLIO 2016

VERSAMENTO PRIMA RATA CON + 0,40 DAL 7 LUGLIO AL 20 AGOSTO 2016

RATA

SCADENZA

INTERESSI %

SCADENZA

INTERESSI %

1

6 luglio

0

22 agosto

0

2

18 luglio

0,11

16 settembre

0,27

3

22 agosto

0,44

17 ottobre

0,60

4

16 settembre

0,77

16 novembre

0,93

5

17 ottobre

1,10

6

16 novembre

1,43

ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE Nei casi in cui si debba procedere all’adeguamento dei ricavi o compensi alle risultanze degli studi di settore, si deve versare: - la maggiore Iva dovuta entro il 6 luglio o entro il 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%; - la maggiorazione del 3% se la differenza tra

i calcoli di GERICO e quelli contabilizzati sia superiore al 10% dei ricavi o compensi contabilizzati. Quest’ultimo versamento può essere differito al 22 agosto versando la maggiorazione dello 0,40%, ma non può essere rateizzato.

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(PZ)


Credito d’imposta bonifica amianto APPROVATO IL DECRETO ATTUATIVO CON CLICK DAY PER LE DOMANDE

Il Collegato Ambientale alla legge di Stabilità per il 2016, legge 221/2015, ha previsto l’istituzione di un credito d’imposta per tutti gli interventi effettuati nel corso del 2016 per la rimozione dell’amianto. Tale intervento è parte di un pacchetto più articolato di misure finalizzate alla promozione della green economy. Il decreto attuativo del benefit è attualmente alla firma del Ministro, ma nell’attesa della sua pubblicazione è opportuno ricordare le sue principali caratteristiche. Potranno beneficiare del credito d’imposta i titolari di reddito d’impresa che effettuano interventi di bonifica su beni o strutture produttive nel corso del 2016. Potranno quindi accede le imprese individuali, le società di persone e quelle di capitali. Gli interventi ammessi riguarderanno la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture o manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il bonus utilizzabile sotto forma di credito d’imposta, sarà pari al 50% delle spese sostenute, con un valore massimo di 200.000 euro per ogni impresa. Il credito riguarderà anche le spese per consulenze professionali e consulenze tecniche nel limite del 10% delle spese complessive sostenute e in ogni caso, non oltre l’ammontare di 10.000 euro per ogni progetto. La spesa minima dovrà es-

sere di almeno 20.000 euro mentre quella massima di 400.000 euro, stante il limite di credito di 200.000 euro sopra indicato. La domanda andrà presentata attraverso la piattaforma informatica predisposta dal Ministero dell’Ambiente. Le spese dovranno essere certificate da un professionista del settore, come un revisore, un commercialista o un consulente del lavoro. L’attribuzione delle risorse sarà gestita con un meccanismo a prenotazione, click day e proseguirà fino ad esaurimento fondi. Le risorse messe a disposizione non sono molte, si tratta di 5,6 milioni di euro per annualità, spalmati in un arco temporale di tre anni. Il credito d’imposta sarà riconosciuto nei limiti e alle condizioni del regolamento europeo sugli aiuti de minimis, ma non concorrerà alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, Ires e Irap. Una volta ricevute le richieste, il Ministero dell’Ambiente fisserà l’ammontare del credito spettante a ogni richiedente calcolato considerando le domande pervenute e le risorse disponibili. Lo stesso Ministero invierà inoltre all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti beneficiari nonché l’ammontare del credito spettante. La prima delle tre quote annuali di credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 a partire dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli investimenti. Questo significa che per gli interventi effettuati nell’anno in corso, il credito sarà utilizzabile in compensazione dal 1° gennaio 2017. Un specifico provvedimento fisserà la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande che presumibilmente sarà fissata nel mese di luglio.

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(PZ)


Rimborso accise autotrasportatori AL VIA LE DOMANDE PER IL SECONDO TRIMESTRE

Con nota prot. 73354/RU del 22 giugno 2016, l’Agenzia delle Dogane ha informato che in merito ai consumi di gasolio effettuati nel II trimestre 2016 (1° aprile/30 giugno 2016), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta di rimborso delle accise andrà presentata dal 1° luglio ed entro il 1° agosto 2016. L’importo rimborsabile è pari a € 214,18609/1.000 litri di prodotto (21,418609 centesimi di € al litro). Per quanto riguarda l’esclusione dei veicoli euro 2 o inferiore (frutto, com’è noto, della previsione contenuta nella Legge di Stabilità del 2016 Legge 208/2015, art. 1, comma 645), la circolare precisa che: - il soggetto che presenta la dichiarazione, attesta (con la valenza assegnata ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) che il gasolio consumato per il quale si richiede il beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli euro 2 o inferiore; - fanno parte della categoria euro 0 o inferiore, i veicoli con carta di circolazione priva di riferimenti alla normativa dell’Unione Europea; - a titolo esemplificativo, sono invece classificabili nella categoria euro 2 o inferiore, i veicoli le cui carte di circolazione richiamino la direttiva 91/542/CEE (euro 1) e la direttiva 96/1/ CE del 22 gennaio 1996 nonché la predetta direttiva 91/542, per i valori limiti di emissione

fissati nella riga B (euro 2). L’Agenzia delle dogane mette a disposizione sul proprio sito internet www.agenziadogane.gov.it (Dogane - in un click - accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2016”), il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione. Il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I.; in alternativa, al competente Ufficio delle Dogane potrà essere consegnata la dichiarazione in formato cartaceo, unitamente al supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB) che ne riproduce il contenuto. Per l’utilizzo in compensazione del credito relativo al I trimestre di quest’anno, la scadenza ultima è quella del 31 dicembre 2017, mentre per richiedere il rimborso delle eccedenze non compensate ci sarà tempo fino al 30 giugno 2018. Il codice tributo da riportare nel mod. F24, è sempre il “6740”. I crediti per le accise riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012 sono compensabili, anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. Raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art. 75 D.P.R. 445/2000).

PAG. 12 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 11 - 15 giugno 2016

(C)



Deduzioni autotrasportatori LE ENTRATE AGGIORNANO GLI IMPORTI

L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 5 luglio 2016, ha dato il via libera alle nuove deduzioni forfettarie per le trasferte delle cd imprese minori, e al recupero del contributo al SSN.

DEDUZIONI FORFETTARIE PER LE TRASFERTE DELLE IMPRESE MINORI La Legge di Stabilità per il 2016 (art.1, comma 652 della Legge 208/2015) ha rivisto l’impostazione delle deduzioni forfettarie in esame, prevedendo una misura unica per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa, al posto delle due precedenti (oltre il Comune ma nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti, ed oltre tali ambiti). Pertanto: - per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, la deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2015, ammonta a 51,00 euro per ogni giorno di effettuazione del trasporto;

- per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, la deduzione ammonta al 35 % dell’importo sopraindicato, per cui risulta fissata in € 17,85. La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli UNICO 2016 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43, 44 e 45 e nel rigo RG22 i codici 16, 17 e 18, così come indicato nelle istruzioni del modello UNICO (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune, a quella per i trasporti all’interno della regione o delle regioni confinanti e alla deduzione per i trasporti oltre tali ambiti).

RECUPERO DEL CONTRIBUTO AL SSN E’ stata confermata la misura relativa al recupero del contributo al SSN. Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2016 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”.

PAG. 14 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 11 - 15 giugno 2016

(C)


Legge di assestamento del bilancio regionale 2016 IL TESTO DELLA NOTA DISTRIBUITA NELLA RIUNIONE DI CONFRONTO CON LE PARTI ECONOMICHE E SOCIALI Il 16 giugno 2016 nella sede della Regione di Udine ha avuto luogo la riunione per la presentazione alle parti economiche e sociali del disegno di legge relativo all’assestamento del bilancio 2016, approvata “in via preliminare” il 13 giugno 2016 dalla Giunta regionale. Per l’Amministrazione regionale erano presenti il Presidente, Debora Serracchiani, e l’Assessore alle finanze, Francesco Peroni. Nel corso della riunione è stata illustrata una nota riassuntiva recante i principali interventi per materia, che qui si riporta nel testo integrale. Va precisato che la nota non è stata distribuita nel corso della riunione, ma diramata nei giorni successivi, di modo che per le parti convocate non è stato possibile sul momento entrare nel merito del documento. In via preliminare, le Autorità regionali hanno ribadito quanto già espresso in occasione della presentazione della legge di stabilità regionale per il 2016 (v. Apinforma n. 20/2015) e, cioè, che le disponibilità complessive per il 2016 sono state incluse quasi integralmente nella legge di stabilità e solo in piccola misura in sede di assestamento del bilancio, allo scopo di facilitare l’attività di pianificazione e programmazione da parte di alcuni settori. Ciò spiega perché la manovra di assestamento ammonti complessivamente a “soli” 276 milioni di euro - a cui vanno aggiunti 60 milioni derivanti da recuperi, rientri, rimodulazioni e adeguamenti - rispetto ai complessivi 3.700 milioni di euro della legge di stabilità (comprensivi di 300 milioni di euro di spese di funzionamento), e che una sua piena comprensione vada preceduta dalla lettura delle poste del bilancio 2016. (AdT)

(ARC) BILANCIO: APPROVAZIONE PRELIMINARE

MANOVRA ASSESTAMENTO 2016 Udine, 13 giu. - La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato oggi in via preliminare il disegno di legge relativo all’assestamento di bilancio 2016, su proposta dell’assessore alle Finanze Francesco Peroni. Il provvedimento dispone l’utilizzo dell’avanzo libero risultante dai documenti contabili per un importo di 276 milioni, integrato da una disponibilità di ulteriori 60 milioni derivanti da recuperi, rientri, rimodulazioni e adeguamenti. In sintesi, le risorse a disposizione vengono così destinate, aggregate per ambito d’intervento: Autonomie locali: 27 milioni prevalentemente a spese di investimento. A beneficio del sistema degli enti locali vanno anche alcune nuove linee di finanziamento in ambito di lavori pubblici (ad esempio, opere cantierabili per 5,2 milioni, edilizia scolastica per 2,5 milioni e anticipazioni per progettazioni per 1 milione), nonché di impiantistica sportiva, per 5,4 milioni. Salute e politiche sociali: 29 milioni destinati principalmente all’integrazione delle spese di parte corrente per il servizio sanitario regionale e a interventi di sviluppo informatico. Ambiente: 43 milioni di cui 16 destinati alle agevolazioni sui carburanti, 10 a opere connesse alla prevenzione di calamità naturali e ad opere idrauliche e 2,2 relativi a interventi per nuove reti di teleriscaldamento e per l’efficientamento energetico. Infrastrutture, mobilità, lavori pubblici ed edilizia: 54 milioni destinati alla viabilità e ai trasporti, con il finanziamento, tra gli altri, di interventi per lo sviluppo della portualità con 3,5 milioni, la sicurezza stradale (1,3 milioni) e la promozione del territorio regionale attraverso lo sviluppo dei traffici aerei con 1 milione; agli interventi per l’edilizia non residenziale con le poste per opere pubbliche cantierabili (5,2 milioni), verifiche su

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rischio sismico edifici (1 milione), edilizia prescolastica e scolastica (2,5 milioni) e collegamenti informatici scuole ed edifici pubblici (2,5 milioni), fondo giovani (2 milioni), edifici di culto (2 milioni) e fondo anticipazioni per progettazioni degli enti locali (1 milione), agli interventi per l’edilizia residenziale, con le poste in materia di manutenzioni prima casa (7,7 milioni). Attività produttive: 20,7 milioni con riferimento, tra gli altri, al sostegno di imprese e microimprese del turismo, del commercio e dei servizi e al sostegno dell’imprenditoria femminile. Sistema del credito regionale: progetto di rilancio di Banca Mediocredito FVG con il quale sarà possibile garantire il necessario rafforzamento industriale nel rispetto dei requisiti patrimoniali richiesti dall’Autorità di Vigilanza bancaria. Le disposizioni inserite autorizzano un intervento massimo di circa 32 milioni complessivi, da suddividersi tra apporto di capitale e partecipazione ad un’operazione di cartolarizzazione delle sofferenze secondo quanto recentemente esposto dai vertici della banca al Consiglio regionale. Risorse agricole e forestali: 45 milioni destinati principalmente al fondo di rotazione in agricoltura (13 milioni), a finanziamenti integrativi del piano di sviluppo rurale (11 milioni), ad inter-

venti di trasformazione e manutenzione irrigua per 5 milioni e ad opere idraulico-forestali per 2,1 milioni. Lavoro, formazione professionale, istruzione e ricerca: 24 milioni con interventi rilevanti per le misure di sostegno all’occupazione (politiche attive del lavoro per 1,5 milioni, contratti di solidarietà per 1,3 milioni, lavori di pubblica utilità per 3,2 milioni); i percorsi istruzione-formazione professionale per 9 milioni; l’università e il diritto allo studio (4,5 milioni). Cultura e sport: 5,4 milioni destinati principalmente all’impiantistica sportiva e alla Fondazione Aquileia. Protezione civile: 9 milioni. Interventi integrativi dei programmi comunitari (fondi PAR): 20 milioni. Altri interventi: 27 milioni per interventi, tra gli altri, nei settori della montagna, della caccia e pesca, delle relazioni internazionali, dei beni patrimoniali e delle attività promozionali nonché per reiscrizioni di poste [in bilancio, n.d.a.] ARC/EP ________________ 132020 GIU 16

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Contributi per temporary export manager NUOVO ELENCO BENEFICIARI E TERMINE PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI Su Apinforma n. 12/2015, pp. 15-21, è stata data notizia dei contributi per l’acquisizione in azienda di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione, meglio noti come “voucher per l’internazionalizzazione”, allo scopo di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri. Previo accreditamento nell’apposita sezione del sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it), le imprese dovevano presentare istanza di accesso al contributo in via telematica a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2015 e fino alle ore 17.00 del 2 ottobre 2015. Il 15 febbraio 2016 il suddetto Ministero pubblicò sul proprio sito l’elenco delle imprese ammesse all’agevolazione. Ora, a seguito di intervenute rinunce, decadenze e revoche e dell’impossibilità di ammettere alle

agevolazioni altre imprese oltre a quelle già presenti nell’elenco del 15 febbraio 2016, con apposito provvedimento del 20 maggio 2016 il Ministero ha aggiornato l’elenco delle società beneficiarie del voucher per l’internazionalizzazione che sostituisce quello pubblicato precedentemente. A partire dal 15 giugno 2016 le imprese beneficiarie, di cui all’elenco del 20 maggio 2016, sono tenute a trasmettere le richieste di erogazione attraverso l’apposita piattaforma informatica disponibile al link exportvoucher.mise.gov.it. Sulla stessa piattaforma informatica è anche disponibile tutta la modulistica propedeutica alla trasmissione della richiesta di erogazione. Si ricorda che l’accesso alla piattaforma è effettuato attraverso le credenziali già utilizzate per la trasmissione della domanda di agevolazione ovvero per il caricamento dei contratti di servizio (contratti con i soggetti fornitori di servizi) e che le richieste di erogazione dovranno pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delle attività di cui al contratto di servizio oggetto di agevolazione e, in ogni caso, non oltre il 30 ottobre 2016. Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

PAG. 17 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 11 - 15 giugno 2016

(AdT)


Indice mensile rivalutazione t.f.r. maggio 2016 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

99,7

0,125000

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

99,5

0,250000

MARZO

15.03

14.04

0,375

99,6

0,375000

APRILE

15.04

14.05

0,500

99,6

0,500000

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

99,7

0,6250

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

PAG. 18 - APINFORMA / Lavoro - numero 11 - 15 giugno 2016


Assunzione di disabili

ISTRUZIONI PER LA FRUIZIONE DEL NUOVO INCENTIVO

Con la circolare n 99 del 13 giugno 2016, l’Inps ha diramato le indicazioni operative che consentono la fruizione del nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili previsto, a partire dal 1° gennaio 2016, dal decreto legislativo 151/2015. In particolare, al fine di favorire l’inserimento di questi individui nel mondo del lavoro, il provvedimento introduce un’agevolazione economica per i datori di lavoro, di ammontare variabile a seconda della riduzione della capacità lavorativa del disabile e del contratto di lavoro applicato. L’incentivo spetta purché l’assunzione (o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento occupazionale netto, rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti. Le tipologie di disabilità per le quali può operare il meccanismo, sono le seguenti: - disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria delle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra; - disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 79%, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria delle appena citate tabelle; - disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Tra le assunzioni che danno titolo alla misura, compaiono: - le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016: - le assunzioni, anche a tempo determinato, di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa supePAG. 19 - APINFORMA / Lavoro - numero 11 - 15 giugno 2016

riore al 45% e con durata del rapporto non inferiore a dodici mesi; - i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001; Come già accennato, l’entità e la durata dell’agevolazione variano a seconda del grado di disabilità e della tipologia di rapporto di lavoro, come di seguito specificato: - assunzioni a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra: 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, e durata di 36 mesi; - assunzioni di disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle suddette tabelle: 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, e durata sempre di 36 mesi; - assunzioni di disabili con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, mentre la durata è stata fissata in 60 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, e all’intera estensione del rapporto (non inferiore a 12 mesi) nelle assunzioni a tempo determinato. L’incentivo è riconosciuto nel limite delle risorse predeterminate, e l’autorizzazione alla fruizione segue l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Tra le condizioni per richiedere la misura, sono richieste la regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006 (adempimento degli obblighi contributivi; rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; ecc.), oltre al rispetto dei principi generali stabiliti dall’art. 31 del d.lgs. 150/2015; proprio in virtù di tali principi, la misura non spetta per i soggetti disabili assunti in adempimento di obbli-


ghi di Legge (in particolare, della quota di riserva prevista dall’art. 3 della Legge 68/1999). Per quanto riguarda gli adempimenti richiesti ai datori di lavoro e la concreta fruizione dell’incen-

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tivo, si fa rinvio alle specifiche istruzioni contenuta nei paragrafi 7 e 8 della nota Inps allegata alla presente comunicazione. (C)


Sostanze chimiche

REACH: NOTIZIE IN BREVE

toria di due anni sugli aggiornamenti alla maggior parte delle guide REACH in vista della scadenza di registrazione del 31 maggio 2018. L’ECHA ha pubblicato un elenco di guide REACH non soggette alla moratoria per le quali sono in corso le consultazioni pubbliche.

IUCLID 6: ACQUISIRE FAMILIARITÀ CON IL MATERIALE DI SUPPORTO È stata pubblicata la seconda relazione dell’ECHA sul funzionamento dei regolamenti REACH e CLP. Nel documento emerge come le sostanze chimiche siano utilizzate in modo più sicuro, garantendo una maggiore protezione per l’uomo e per l›ambiente. Tuttavia sono necessari ulteriori progressi per quanto riguarda la qualità dei dati relativi alla registrazione e alla classificazione delle sostanze. Sono disponibili sul sito dell’ECHA le presentazioni e la registrazione video del 11° Stakeholders’ Day, tenutosi il 25 maggio scorso a Helsinki. L’ECHA invita gli interessati a dare il proprio feedback per migliorare il contenuto delle prossime edizioni dell’evento.

L’ECHA avvisa che nella nuova versione di IUCLID sono inclusi anche i manuali d’uso. E’ possibile accedervi premendo F1 in qualsiasi punto all’interno di IUCLID 6 e si potrà accedere alle informazioni su tutte le funzionalità di IUCLID 6 e ai manuali per la predisposizione dei dossier REACH e CLP. Gli stessi manuali sono disponibili anche sul sito dell’Agenzia insieme ad un documento tecnico su come adattare i dati IUCLID 5 esistenti ai nuovi strumenti informatici. I manuali saranno gradualmente disponibili nelle 23 lingue dell’UE. Dopo il rilascio dell’aggiornamento di REACH-IT, il 21 giugno, sarà possibile presentare i fascicoli solo con IUCLID 6.

GUIDA SU COME PARTECIPARE ALLE CONSULTAZIONI PUBBLICHE RIGUARDANTI PROPOSTE DI RESTRIZIONE

LINEA GUIDA PER IL PIOMBO NEGLI ARTICOLI DI CONSUMO

E’ disponibile una guida che si rivolge a coloro che desiderano presentare informazioni nelle consultazioni pubbliche sulle proposte di restrizione. Le raccomandazioni si riferiscono sia a consultazioni relative ai dossier di restrizione sia a consultazioni riguardanti le bozze di parere del Comitato per l’analisi socio-economica (SEAC).

NUOVA VERSIONE DI CHESAR DISPONIBILE NEL MESE DI GIUGNO L’ECHA avvisa che l’aggiornamento di Chesar è uscito il 21 giugno. Sarà inoltre disponibile un aggiornamento di IUCLID 6 che assicurerà la compatibilità tra quest’ultimo e Chesar 3.

CONTROLLARE L’AGGIORNAMENTO DELLE GUIDE ECHA SUL REGOLAMENTO REACH Dal 31 maggio scorso L’ECHA applica una mora-

L’ECHA, su richiesta della Commissione Europea, ha predisposto delle linee guida per l’attuazione delle nuove disposizioni di restrizione del piombo e dei suoi composti negli articoli. La guida si rivolge in particolar modo ai produttori, importatori, distributori e utilizzatori di articoli, nonché alle Autorità competenti e di controllo degli Stati membri.

CLP. AGGIORNATO IL REGISTRO DELLE INTENZIONI Una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate per ethanol, 2,2’-iminobis-, N-(C1315-odd numbered, branched and linear alkyl) derivs (CE 308-208-6; CAS 97925-95-6) è stata presentata dai Paesi Bassi.

REACH 2018 L’ECHA invita i registranti a consultare la nuova pagina web in cui è disponibile materiale di supporto per le piccole imprese, in vista della scadenza REACH 2018.

PAG. 21 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 11 - 15 giugno 2016


Sono state presentate finora circa 6000 registrazioni relative alla scadenza REACH 2018 e pubblicate statistiche specifiche. E’ disponibile un nuovo video riguardante la scadenza REACH 2018. L’Agenzia ha pubblicato un opuscolo informativo di supporto agli importatori europei per sensibilizzare le controparti extra-UE sui regolamenti REACH e CLP. E’ possibile stamparlo per uso personale o ridistribuirlo inviando una richiesta al seguente indirizzo: reach-2018@echa.europa.eu E’ disponibile sul sito dell’ECHA un modello di presentazione in formato .ppt sulla scadenza REACH 2018.

COMMISSIONE DI RICORSO Nel caso A-010-2014, il ricorrente ha contestato una decisione dell’Agenzia sul controllo di conformità relativo al triossido di arsenico. L’ECHA sostiene che la sostanza non si qualifica come intermedio e quindi non può beneficiare dei requisiti di registrazione ridotti e di altre esenzioni, che si applicano per gli intermedi ai sensi del regolamento REACH. La Commissione di ricorso ha annullato la decisione impugnata (sulla base del fatto che l’Agenzia ha interpretato erroneamente i criteri per definire una sostanza come intermedio ai sensi dell’articolo 3 (15) del regolamento REACH). La Commissione di ricorso ha rinviato la causa all’Agenzia per la ri-valutazione.

UTILIZZATORI A VALLE E’ disponibile l’aggiornamento della Guida pratica 13 “How downstream users can handle exposure scenarios”.

L’ECHA ha pubblicato un documento che descrive il sistema di reporting degli utilizzatore a valle. Il documento ha lo scopo di supportare le Autorità competenti nella comprensione delle relazioni predisposte dagli utilizzatori a valle.

CONSULTAZIONI Consultazione sulla classificazione ed etichettatura armonizzate L’ECHA ha avviato una consultazione pubblica su sei proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate. E’ possibile inviare osservazioni entro il 15 luglio 2016. Le sostanze sono: - N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo) tetra(acetic acid) (acido DTPA; CE 200-6528, CAS 67-43-6); - Pentapotassium 2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(ethane-1,2diylnitrilo)pentaacetate (K5-DTPA, CE 404290-3, CAS 7216-95-7); - Thiabendazole (ISO); 2-(thiazol-4-yl)benzimidazole (CE 205-725-8, CAS 148-79-8); - Asulam-sodium; sodium methyl [(4- aminophenyl)sulphonyl]carbamate; sodium methyl (EZ)-sulfanilylcarbonimidate (CE 218-953-8, CAS 2302-17-2); - Mandestrobin; (RS)-2-methoxy-N-methyl2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamide (CAS 173662-97-0); - Titanium dioxide (CE 236-675-5, CAS 1346367-7). Si ricorda infine che è possibile iscriversi al feed RSS per essere aggiornati sulle consultazioni in corso. (C)

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Malattia professionale ed onere della prova LA CASSAZIONE RIBADISCE CHE L’ART. 2087 C.C. NON CONFIGURA ALCUNA FORMA DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA In una recente sentenza (precisamente la n. 11981/2016 Sez. Lavoro) pubblicata lo scorso 10 giugno, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio in tema di malattia professionale correlata all’art. 2087 c.c. Sul punto, il Giudice di legittimità ha ribadito - seguendo l’orientamento consolidato in giurisprudenza - “il principio secondo cui, in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell’art. 2087 c.c., il lavoratore che subisce l’inadempimento è soggetto all’onere di allegare e dimostrare l’esistenza non solo del fatto materiale, ma altresì delle regole di condotta che assume essere state violate e che sono poste a presidio dell’integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro” confermando, come nel caso di specie, la suddetta allegazione manchi del tutto. Più in particolare, la Cassazione ha precisato che “Nel caso di specie, codesta allegazione (e la conseguente dimostrazione) è mancata del tutto, pretendendo piuttosto da parte ricorrente di derivare la responsabilità datoriale dal mero verificarsi dell’evento dannoso a suo carico, sul presupposto che quest’ultimo sarebbe sintomatico della mancata adozione di tutte le cautele necessarie per tutelare la sua integrità fisica. Ma è agevole ai riguardo obiettare che l’art. 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l’inade-

guatezza delle misure di protezione adottate: la responsabilità datoriale va infatti collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche del momento al fine di prevenire infortuni sul lavoro e di assicurare la salubrità e, in senso lato, la sicurezza in correlazione all’ambiente in cui l’attività lavorativa viene prestata, onde in tanto può essere affermata in quanto sussista la lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto (cfr. tra le tante Cass. nn. 8381 del 2001, 3234 del 1999, 5035 del 1998). Si tratta, in altri termini, di un’obbligazione assimilabile a quelle tradizionalmente definite “di mezzi”, in cui la diligenza, oltre a costituire il criterio per valutare l’esattezza dell’adempimento, esaurisce l’oggetto stesso dell’obbligazione, traducendosi nel dovere di conoscere quei saperi e di adottare quelle tecniche considerate più attendibili nell’ottica di perseguire il fine indicato dall’art. 2087 cit., e in cui il mancato conseguimento di tale fine rileva solo in quanto sussista un nesso di causalità tra la condotta che detto obbligo di diligenza abbia violato e l’evento dannoso in concreto verificatosi. Di conseguenza, la mera verificazione del danno non è di per sé sola sufficiente a far scattare a carico dell’imprenditore l’onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l’evento: la prova liberatoria da parte dell’imprenditore presuppone infatti la dimostrazione, da parte del lavoratore, sia del danno che del nesso di causalità dianzi esposto fra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza (specifiche o generiche), in relazione al lavoro svolto, e il danno medesimo… omissis”.

PAG. 23 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 11 - 15 giugno 2016

(C)


La Regione ribadisce le direttive vincolanti (2a parte) LA REGIONE MANTIENE LA PROPRIA AUTONOMIA LEGISLATIVA RIBADITA CON L’ART. 24 DELLA L.R. 13/2014 Il 19 aprile è entrato in vigore il nuovo Codice di contratti, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. In Friuli Venezia Giulia con le Direttive vincolanti adottate dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio in data 7 agosto 2015 sono state date le

prime indicazioni operative sulla base dell’art-24 della L.R. 13/2014.

LE DIRETTIVE VINCOLANTI Rispetto alle indicazioni rese dalla nell’ambito delle direttive vincolanti la Regione ritiene utile rendere le necessarie precisazioni in corrispondenza ai vari aspetti e tematiche da queste trattati per confermare agli operatori quali indicazioni ivi riportate non risultino più coerenti con il nuovo quadro normativo statale di riferimento. In questa seconda parte pubblichiamo una tabella di raffronto relativa all’offerta economicamente più vantaggiosa. (continua) (CS)

B) LAVORI PUBBLICI 1. OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA TESTO ORIGINARIO

TESTO DOPO ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/2016

Fermo restando che è sempre nella discrezionalità della stazione appaltante individuare possibili elementi di miglioria del progetto messo a gara va segnalato che, in via generale, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa comporta un impegno, sia in capo alla stazione appaltante (che ha l’onere di individuare elementi di offerta oggettivi proporzionati e adeguati all’intervento) sia in capo all’impresa (che con tale criteri si impegna ad elaborare una proposta migliorativa, che deve potersi conciliare con l’adeguatezza della procedura in ragione dell’obiettivo della stazione appaltante di realizzare l’opera in tempi e con costi certi).

CONFERMATO

Proprio per ciò, deve essere preferibilmente evitato l’utilizzo di tale criterio in presenza di appalti di non particolare complessità, per lavorazioni, ad esempio, di natura meramente manutentiva (si pensi alla realizzazione di asfaltature, o di sfalci, ecc.) ovvero quando gli interventi hanno un valore economico modesto (si pensi al caso di appalti inferiori a Euro 200.000).

CONFERMATO - il valore economico modesto deve essere riferito all’importo di Euro 150.000 - ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del Codice il criterio del minor prezzo può essere applicato per gli appalti fino a 1.000.000 di Euro.

Per contro è evidente che, in caso di interventi specialistici o particolari (dragaggi, realizzazione di impianti speciali, lavori di restauro o di ristrutturazione ecc.), in ogni caso d’importo CONFERMATO - il valore economico di riferimento è pari superiore a Euro 200.000, il criterio dell’offerta economicamente a Euro 150.000. più vantaggiosa meglio si presta all’individuazione del miglior offerente. Peraltro, in linea generale, se sussistono le condizioni sopra precisate legate alle lavorazioni specialistiche, l’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere perseguita, se possibile, per i lavori, sopra il milione di euro e deve essere sempre adottata per i valori sopra soglia comunitaria.

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NON CONFERMATO - la legislazione vigente all’art. 95 comma 4 lettera a) del Codice prevede la possibilità di applicare il criterio minor prezzo solo per lavori d’importo pari o inferiore a 1 milione di Euro, pertanto sopra tale importo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa


B) LAVORI PUBBLICI 1. OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA TESTO ORIGINARIO

TESTO DOPO ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/2016

Con riferimento a quanto indicato nelle premesse sulla fiscalità territoriale, in considerazione del fatto che la Regione riesce a garantire il finanziamento di interventi pubblici sul territorio sulla base delle entrate del Bilancio regionale, assicurate in relazione anche alla compartecipazione del gettito IVA, in ragione del meccanismo di attribuzione alla Regione di quote fisse di proventi statali riscosse nel territorio regionale, è opportuno, anzi auspicabile, che dalla stessa realizzazione degli interventi si determini una possibile entrata per quanto riguarda la fiscalità garantita dagli interventi stessi. In questa ottica si segnala che la stessa Amministrazione regionale, in occasione della pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, ha utilizzato il criterio in parola.

CONFERMATO

A titolo di esemplificazione, il criterio è stato declinato secondo la seguente formulazione: “Attivazione CAB regionale”: il concorrente otterrà il punteggio previsto, alla presentazione della seguente dichiarazione “di impegnarsi a effettuare i versamenti discendenti dagli obblighi tributari, relativamente alle attività svolte in qualità di Affidatario nell’ambito del Contratto, utilizzando un conto corrente di addebito aperto presso una filiale bancaria, avente sede nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per tutto il tempo di durata del contratto”.

CONFERMATO

Inoltre, negli appalti con l’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono individuare tra i criteri prescelti per l’attribuzione del punteggio soluzioni che unitamente a quello legato alla fiscalità territoriale, possono contribuire a dare una risposta alle criticità occupazionali locali.

CONFERMATO

CONFERMATO - Va evidenziata la possibilità di assegnare un punteggio zero all’elemento prezzo; Infine, negli appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta tale possibilità è stata introdotta dall’art. 95 “criteri di economicamente più vantaggiosa la stazione appaltante deve aggiudicazione dell’appalto” comma 7: L’elemento relativo assegnare all’offerta tecnica un punteggio non inferiore a 70 e al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso all’elemento prezzo un punteggio non superiore a 30. sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. In ogni caso, nell’attribuzione del punteggio, l’elemento prezzo deve tenere conto del prezzo soglia, pari alla media aritmetica dei prezzi offerti da tutti i partecipanti alla gara, oltre il quale il punteggio attribuito alle offerte economiche rimane costante, così come indicato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con Determinazione n. 4 del 2009 e di cui in seguito si riporta la formula in aggiunta alle relative considerazioni.

PAG. 25 - APINFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2016

CONFERMATO - anche alla luce delle Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, in fase di consultazione - il concetto del prezzo soglia viene confermato.




Nuovo Codice dei Contratti (4a parte) LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME OPERANO IN AMBITO TERRITORIALE A SUPPORTO DELLE STAZIONI APPALTANTI PER L’AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è il nuovo Codice dei contratti in sostituzione del D.Lgs. 163/2006, il decreto è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016. In precedenza il Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2016 aveva approvato definitivamente il decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il nuovo Codice appalti, che conferma l’impianto del testo preliminare del 3 marzo scorso e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede una disciplina transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti. Il Governo recepisce quindi in un unico decreto, passando dagli oltre 2.000 articoli del vecchio codice agli attuali poco superiori ai 200, le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la delega e recependo le direttive europee nei tempi previsti al passo con gli altri paesi europei. Con questo articolo continuiamo ad approfondiPAG. 28 - APINFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2016

re le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti in particolare il titolo IV relativo alle modalità di affidamento e ai principi comuni (da articolo 28 al 34).

CONTRATTI MISTI DI APPALTO (ART. 28) I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di contratti misti, che consistono in parte in servizi e in parte in altri servizi, oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal codice nonché appalti che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, il decreto si applica, all’appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché il valore stimato della parte del contratto.


Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione.

PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA (ART. 29) Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali. E’ inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Gli atti, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell’attuazione del presente codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all’assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l’interscambio delle informazioni e l’interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell’ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. PAG. 29 - APINFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2016

PRINCIPI PER L’AGGIUDICAZIONE E L’ESECUZIONE DI APPALTI E CONCESSIONI (ART. 30) L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi. Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo


o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.

RUOLO E FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NEGLI APPALTI E NELLE CONCESSIONI (ART. 31) Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell’invito a presentare un’offerta. Il RUP, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice, che non siano speciPAG. 30 - APINFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2016

ficatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell’avviso di preinformazione; b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi; e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; f) fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento; g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; h) propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni. L’ANAC con proprio atto, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Determina, altresì, l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le com-


petenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell’ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenuti. Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestaPAG. 31 - APINFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2016

to dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità, comprensive di eventuali incarichi di progettazione. Il soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente in relazione all’intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell’ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell’indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi. E’ vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l’attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (ART. 32) Le procedure di affidamento dei contratti pubblici


hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal codice o dalle norme vigenti. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal codice. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, PAG. 32 - APINFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2016

animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L’effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

CONTROLLI SUGLI ATTI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (ART. 33) La proposta di aggiudicazione è soggetta ad ap-


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provazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente.

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Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata. Anche l’eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure analoghe sopracitate. L’approvazione del contratto è sottoposta ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti delle stazioni appaltanti. (continua)

(CS)


L’ANAC interpreta il Codice PRIME INDICAZIONI TRANSITORIE SUL D.LGS. 50/2016

Con Comunicato del Presidente dell’8 giugno 2016 l’ANAC ha pubblicato alcune questioni interpretative relative all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio. Infatti, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (Codice), l’Autorità ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti in relazione all’applicazione delle disposizioni del nuovo Codice e alla disciplina applicabile nel periodo transitorio. Al fine di fornire una risposta tempestiva ed esauriente ai numerosi quesiti pervenuti, garantendo l’unitarietà e l’organicità delle indicazioni operative e interpretative fornite e l’immediata fruibilità delle stesse da parte della generalità degli operatori economici e delle stazioni appaltanti, l’Autorità ha ritenuto di predisporre apposite FAQ, che si pubblicano di seguito, e di procedere alla relativa pubblicazione sul proprio sito internet alla sezione “Regolazione contratti” - “Indicazioni sul periodo transitorio” .

AGGREGAZIONE E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE (ART. 37) 1. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i Comuni non capoluogo di Provincia iscritti all’AUSA possono procedere autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture senza limitazioni di importo? Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro direttamente e autonomamente, nonché attraverso l’effettuazioPAG. 35 - APINFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2016

ne di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per svolgere procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, l’Ente deve essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38, che, nel periodo transitorio, si intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del d.l. 18 dicembre 2012 n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. In particolare, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché per l’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti all’AUSA, possono procedere all’affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, detti Comuni devono procedere secondo una delle modalità individuate al comma 4 dell’art. 37. Le stazioni appaltanti non iscritte all’AUSA procedono all’acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una stazione appaltante iscritta all’Anagrafe. 2. Per quali procedure di affidamento l’Autorità provvederà a rilasciare il CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia? Ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e fermi restanti gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, l’Autorità rilascerà il CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano direttamente e autonomamente: - agli acquisti effettuati mediante il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa; - all’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;


- all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; - all’acquisto di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché all’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate. 3. L’art. 37 del d.lgs. 50/2016 si applica agli affidamenti di servizi sociali rientranti nell’allegato IX del Codice? A differenza della disciplina previgente, che qualificava i servizi sociali tra i servizi esclusi dall’ambito di applicazione del Codice, il d.lgs. 50/2016 prevede l’applicazione agli stessi delle norme del nuovo Codice al superamento della soglia prevista dall’art. 35 (appalti di importo pari o superiore a 750.000 euro) e introduce un regime differenziato soltanto per quanto concerne la pubblicazione degli avvisi (art. 142) e la possibilità di affidamento riservato alle organizzazioni del terzo settore (art. 143). Pertanto, agli affidamenti di servizi sociali si applica la disciplina contenuta nell’art. 37 del Codice in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze. In considerazione delle previsioni della legge 328/2000, gli obblighi di aggregazione e centralizzazione con riferimento agli affidamenti di servizi sociali possono essere assolti ricorrendo alle forme associative operanti nell’ambito territoriale di appartenenza. Restano fermi i divieti di far parte di più unioni di comuni (art. 32 TUEL) e di costituzione di più di un consorzio tra gli stessi enti locali (art. 31 TUEL).

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE DEI CONSORZI ALLE GARE (ART. 47) 1. Quali sono le norme applicabili alla qualificazione dei consorzi fino all’adozione delle linee guida previste dall’art. 83, comma 2, del Codice? I requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare sono individuati, in linea generale, dall’art. 47 del Codice. Inoltre, l’art. 216, comma 14, prevede che fino all’adozione delle linee guida previste dall’art. 83, comma 2, del Codice (che attengono anche ai requisiti e alle capacità che devono essere posseduti dai consorzi) si applica la parte II, titolo III, del d.p.r. 207/2010. Tra queste disposizioni sono ricomprese anche quelle che disciplinano la qualificazione dei consorzi ed, in particolare, l’art. 81 che, attraverso un rinvio recettizio, dispone che PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2016

la qualificazione dei consorzi stabili avviene secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 7, del Codice.

CERTIFICATI RILASCIATI ALLE IMPRESE ESECUTRICI DALLE STAZIONI APPALTANTI (ART. 84, COMMA 4, LETT. B) 1. Come si procede all’emissione dei certificati di esecuzione lavori in modalità telematica fino all’adozione dei nuovi modelli da parte dell’Autorità? Nel periodo transitorio, i certificati relativi all’esecuzione di lavori affidati con procedure di scelta del contraente svolte secondo le disposizioni del nuovo Codice, devono essere rilasciati dai soggetti competenti con le modalità telematiche predisposte dall’Autorità utilizzando l’allegato B disponibile sul sito dell’Autorità alla sezione «servizi», sottosezione «certificati di esecuzione lavori». I certificati relativi a lavori svolti all’estero devono essere inseriti nel casellario informatico a cura del Ministero degli affari esteri accedendo al servizio telematico disponibile sul sito dell’Autorità per l’emissione dei CELMAE.

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ART. 213, COMMA 9) 1. Quali modalità devono essere seguite per l’inserimento dei dati relativi alle procedure di affidamento svolte ai sensi del nuovo Codice nel sistema AVCpass e nel sistema per l’acquisizione del CIG? Laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, debbano essere inserite, nei sistemi informatici messi a disposizione dall’Autorità, informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie ivi descritte, l’inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle tabelle di equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente dell’11 maggio 2016. 2. Come devono essere assolti gli obblighi di comunicazione all’ANAC fino all’adozione degli atti dell’Autorità con cui sono stabilite le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio medesimo? Fino all’adozione degli atti dell’Autorità volti a disciplinare le modalità di funzionamento dell’Osservatorio restano fermi tutti gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni previgenti, nonché le indicazioni fornite dall’Autorità negli atti a carattere generale adottati per la gestione dell’Osservatorio e del Casellario sia in relazione


alle procedure avviate in vigenza del d.lgs. 163/06 che a quelle avviate dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice. Laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, debbano essere inserite informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie descritte nei modelli messi a disposizione dall’Autorità, l’inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle tabelle di equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente dell’11 maggio 2016.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO (ART. 216) 1. Quale disciplina si applica ai contratti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 per i quali siano disposte modifiche contrattuali? Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche - purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG. 2. Quale disciplina si applica in caso di procedure negoziate indette a seguito di gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte? Alle procedure negoziate indette, a partire dal 20 aprile 2016, in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni del vecchio Codice, purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata. 3. Quale disciplina si applica in caso di procedure negoziate per le quali, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, sono già stati pubblicati gli avvisi esplorativi per la selezione dei concorrenti da invitare? PAG. 37 - APINFORMA / Edilizia - numero 11 - 15 giugno 2016

Continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 alle procedure negoziate per i contratti di cui all’allegato IIB e per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del d.lgs. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, purché sia certa la data di pubblicazione dell’avviso (ad esempio perché avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o della Repubblica Italiana), la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara. 4. Quale disciplina si applica in caso di affidamenti diretti o procedure negoziate effettuati in attuazione di accordi quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19 aprile 2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. Agli affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19 aprile 2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06. 5. Quale disciplina si applica in caso di adesioni a convenzioni messe a disposizione da Consip e da altri soggetti aggregatori per le categorie merceologiche individuate dalle vigenti disposizioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. In caso di adesioni a tali convenzioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni in esso contenute. 6. Quale disciplina si applica in caso di procedure di finanza di progetto con proposta del privato per i lavori e per i servizi, di cui rispettivamente art. 153, comma 19, del d.lgs. 163/06 e all’art. 278 del d.P.R 207/2010 avviate in vigenza del vecchio Codice? L’art. 216, comma 23, prevede che i progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici


o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell’articolo 153 ovvero dell’articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell’amministrazione ai sensi delle norme del d.lgs. 50/2016. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l’integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, i progetti preliminari abbiano ottenuto l’approvazione dell’Amministrazione, alle relative procedure continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06. Le proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità per cui, alla data di entrata in vigore del nuovo

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Codice, non sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dovranno essere nuovamente presentate secondo la procedura individuata dall’art. 183, comma 15, del Codice. In forza della previsione contenuta nell’art. 179, comma 3, del d.lgs. 50/2016, le disposizioni della parte IV del Codice (Partenariato Pubblico Privato), ivi compreso l’art. 183, si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi. Considerata l’identità normativa del partenariato per i lavori e per i servizi, si ritiene che per i progetti già in corso alla data di entrata in vigore del Codice, in assenza di esplicita previsione normativa, non esistano ragioni che ostano all’applicazione uniforme della disciplina alle due fattispecie. Pertanto, per le iniziative di finanza di progetto per le quali è già stata indetta la gara ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 163/2006 si continua ad applicare la previgente normativa; per le procedure per cui è stato individuato il promotore, ma non è ancora stata esperita la gara, si applica il d.lgs. 50/2016; le altre procedure dovranno necessariamente essere riavviate sulla base della nuova normativa. (CS)


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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

Rettifica direttiva latte conservato La Commissione Europea ha pubblicato la rettifica della direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Fonte: UnionAlimentari

AGRICOLTURA BIOLOGICA Import prodotti biologici La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Etichettatura facoltativa delle carni bovine Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente le disposizioni applicative e modifica del decreto 16 gennaio 2015 sull’etichettatura facoltativa delle carni bovine e abrogazione del decreto 13 dicembre 2001. Import carni fresche La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l’elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l’introduzione di carni fresche nell’Unione. Esportazione verso Israele di uccelli, pollame e prodotti Il Ministero della salute ha pubblicato la nota concernente la Limitazione alla Provincia di Reffara del bando per l’esportazione verso Israele di uccelli, pollame e prodotti. Esportazione prodotti a base di latte Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’esportazione di prodotti abase di latte verso gli Emirati Arabi Uniti.

Xylella fastidiosa La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso la sentenza con la quale è stato deciso che “La Commissione può obbligare gli Stati membri a rimuovere tutte le piante potenzialmente infettate dal batterio Xylella fastidiosa, ancorché non presentanti sintomi d’infezione, qualora esse si trovino in prossimità delle piante già infettate” in quanto “Questa misura è proporzionata all’obiettivo di protezione fitosanitaria nell’Unione ed è giustificata dal principio di precauzione, tenuto conto delle prove scientifiche di cui la Commissione disponeva al momento della sua adozione”. Varietà registro portainnesti Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di una varietà nel registro nazionale dei portainnesti di piante ortive. Misure sostegno produttori ortofrutticoli La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli. Sanzioni commercializzazione olio di oliva E’ stato pubblicato il decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103 concernente le disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d’oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti. Iscrizione varietà ortiva Il Ministero delle politiche agricole alimentari ha

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pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di una varietà ortiva nel relativo registro nazionale.

vande spiritose - Scheda tecnica della «Grappa di Barolo».

Specie Ortaggi La Commissione Europea ha pubblicato il quarto complemento alla XXXIV ed del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi.

Liquore di limone della Costa d’Amalfi Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto che modifica il decreto del decreto 2 settembre 2014, di “Attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Liquore di Limone della Costa d’Amalfi» o «Liquore di Limone Costa d’Amalfi»”.

Chiarimenti Disposizioni sanzionatorie olio Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato la circolare concernente il Decreto legislativo 23 maggio 2016 n. 103, recante “Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti.” Varietà piante da frutto Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato relativo alla lista delle varietàà di piante da frutto e di portinnesti iscritti al registro nazionale delle varietà di piante da frutto. Varietà di soia Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto di cancellazione di varietà di soia dal relativo registro nazionale e loro iscrizione nel registro volontario di varietà di soia destinate al consumo fresco.

BEVANDE Consorzi Vini Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la nota concernente l’elenco di consorzi incaricati ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 8 aprile 2010 n. 61. Sostegno settore vitivinicolo Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente il programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2016/2017. Grappa di Barolo Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto in attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle be-

Liquore di limone di Sorrento Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto che modifica il decreto del decreto 12 novembre 2012, di “Attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Liquore di limone di Sorrento»”. Mirto di Sardegna Il Ministero delle Politiche agricole alimetnari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la modifica del decreto 2 luglio 2013, di “Attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Mirto di Sardegna»”. Nocino di Modena Il Ministero della Salute ha pubblicato il decreto concernente la modifica del decreto 10 giugno 2014, di “Attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Nocino di Modena»”. Brandy italiano Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto che Modifica del decreto 1° agosto 2011, recante disposizioni in materia di “Attuazione dell’articolo 17 del regola-

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mento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Brandy italiano»”.

COMMERCIO Biosecurity Act 2015 Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernenti gli aggiornamenti sulla legislazione australiana - “Biosecurity Act - 2015”. Blocco prodotti Federazione Russa Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente gli aggiornamenti sul blocco delle esportazioni dai Paesi dell’UE verso la Federazione russa di taluni prodotti di origine animale. Protezione know-how E’ stata pubblicata la direttiva sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti. Alimenti destinati ai celiaci Il Ministero della Salute ha pubblicato il decreto concernente l’assistenza sanitaria integrativa per i prodotti inclusi nel campo di applicazione del regolamento (UE) 609/2013 e per i prodotti alimentari destinati ai celiaci e modifiche al decreto 8 giugno 2001.

ETICHETTATURA Etichettatura imballaggio sostanze e miscele La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Modifica denominazione registrata KHAO SANGYOD MUANG PHATTHALUNG Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata “KHAO SANGYOD MUANG PHATTHALUNG”. Allgäuer Sennalpkäse (DOP) La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine pro-

tette e delle indicazioni geografiche protette [Allgäuer Sennalpkäse (DOP)]. Poulet de l’Ardèche.Chapon de l’Ardèche (IGP) La Commissione europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Poulet de l’Ardèche/Chapon de l’Ardèche (IGP)]. Pintade de l’Ardèche (IGP) La Commissione europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pintade de l’Ardèche (IGP)]. Soumaintrain (IGP) La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Soumaintrain (IGP)]. Queso Tetilla.Queixo Tetilla (DOP) La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queso Tetilla/Queixo Tetilla (DOP)]. Gall del Penedès (IGP) La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gall del Penedès (IGP)]. Sel de Salies-de-Béarn (IGP) La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sel de Salies-de-Béarn (IGP)]. Zagorski puran (IGP) La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Zagorski puran (IGP)]. Conwy Mussels (DOP) La Commissione Europea ha pubblicato il rego-

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lamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Conwy Mussels (DOP)].

minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Agneau de Pauillac (IGP)].

Fogaça da Feira (IGP) La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fogaça da Feira (IGP)].

Reg 2016.986 Glyko Triantafyllo Agrou) (IGP) La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού (Glyko Triantafyllo Agrou) (IGP)].

POULET DU PERIGORD Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «POULET DU PERIGORD». PASKA JANJETINA Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «PAŠKA JANJETINA». ŠOLTANSKO MASLINOVO ULJE Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «ŠOLTANSKO MASLINOVO ULJE». ŠTAJERSKI HMELJ Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «ŠTAJERSKI HMELJ». Crudo di Cuneo Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento che apporta una modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Crudo di Cuneo» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 1239 del 15 dicembre 2009. Krupnioki śląskie (IGP) La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Krupnioki śląskie (IGP)]. Reg 2016.985 Agneau de Pauillac (IGP) La Commissione europea ha pubblicato il regolamento recante approvazione di una modifica non

RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Livelli massimi residui di AMTT, diquat, dodina, glufosinato e tritosulfuron La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di AMTT, diquat, dodina, glufosinato e tritosulfuron in o su determinati prodotti. Livelli massimi residui abamectina, acequinocil, acetamiprid, benzovindiflupir, bromoxynil, fludioxonil, fluopicolide, fosetil, mepiquat, proquinazid, propamocarb, proesadione e tebuconazolo La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, acequinocil, acetamiprid, benzovindiflupir, bromoxynil, fludioxonil, fluopicolide, fosetil, mepiquat, proquinazid, propamocarb, proesadione e tebuconazolo in o su determinati prodotti.

VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Controlli guanti multiuso Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente le indicazioni per i controlli su guanti monouso in nitrile e in lattice destinati al contatto con alimenti di cui alla nota del ministero della salute DGISAN n.0000798-P-13/01/2016. Procedure richiamo Il Ministero della salute ha pubblicato la nota concernente le procedure per il richiamo, da parte degli OSA, di prodotti non conformi, ai sensi del Regolamento (CE) 178/2002 e successiva pubblicazione dei dati inerenti i prodotti richiamati per una corretta tutela del consumatore.

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Modifiche zone soggette restrizioni Blue tongue Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota ad oggetto la modifica delle zone soggette a restrizione per blie tongue. Regione Toscana. Intesa restrittiva della concorrenza tra gli operatori del vending L’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato ha sanzionato i principali operatori della distribuzione automatica e semiautomatica (vending) di alimenti e bevande e la loro associazione di categoria per oltre 100 milioni di euro, in quanto ha avvertato l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale. Linee guida Tolleranze Il Ministero della Salute ha pubblicato le linee guida sulle tolleraze analitiche applicabili in fase di controllo ufficiale. Piano Nazionale controllo OGM Il Ministero della Salute ha pubblicato i risultati realtivi al piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti. Controlli ufficiali La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale. oOo

DATI DI MERCATO 22a, 23a, 24a E 25a SETTIMANA (DAL 30 MAGGIO AL 5 GIUGNO, DAL 6 AL 12 GIUGNO, DAL 13 AL 19 GIUGNO E DAL 20 AL 26 GIUGNO 2016) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; semi oleosi; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate.

oOo

RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 23, dal 6 al 12 giugno 2016 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 44 notifiche, di cui 9 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Nessuna allerta avviata dall’Italia, un’allerta avviata dalla Slovenia per presenza di aflatossine in mais originario dalla Serbia e distribuito anche in Italia, mentre un’allerta è stata avviata dalla Grecia su mitili distribuiti anche in Italia per DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning), sindrome diarroica da molluschi bivalvi e contaminazione con acido okadaico. Dati relativi alla settimana n. 24, dal 13 al 19 giugno 2016 Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 53 notifiche, di cui 13 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Cinque allerte avviate dall’Italia: 1. aflatossine M1 in Gorgonzola dolce distribuito in Francia; 2. presenza di nocciole, non dichiarate in etichetta, in farina di mandorle tostate distribuita a Malta; 3. frammenti di metallo in ceci e fagioli azuki in fiocchi provenienti dalla Francia e distribuiti in Italia e Svizzera; 4. listeria monocytogenes in insalata fredda con uova di carpa e cipolle proveniente dalla Romania e distribuita in Italia; 5. sospetta sindrome scombroide causata da Marlin in fette congelate proveniente dal Portogallo e distribuite in Italia. Dati relativi alla settimana n. 25, dal 20 al 26 giugno 2016 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 61 notifiche, di cui 23 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Le allerte che sono state avviate dall’Italia o che hanno interessato merce di origine italiana sono state 7: - Slovenia. Proteine del latte non dichiarate in cioccolato prodotto in Italia e distribuito in Croazia e Slovenia; - Italia. Listeria m. in filetti di salmone affumicato provenienti dalla Lituania; - Italia. Mercurio oltre i limiti in Squalo Mako congelato proveniente dalla Spagna;

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- Italia. Contenuto in istamina elevato in filetti di sgombro sott’olio provenienti dal Portogallo; - Italia. Listeria m. in stufato di bovino refrigerato, distribuito anche in Francia e a Monaco; - Germania. Elevato contenuto di cianuro in

noccioli d’albicocca dolci provenienti dal Pakistan e distribuiti anche in Italia; - Austria. Nocciole macinate prodotte in Austria e distribuite anche in Italia contenenti pietre. oOo

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Autotrasporto. Riduzione pedaggi autostradali LA DELIBERA DEL COMITATO CENTRALE DELL’ALBO E L’AVVIO DELLA FASE DI PRENOTAZIONE PREMESSA: I TERMINI PER LA PRENOTAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Si fa seguito alle precedenti comunicazioni e anticipazioni sull’argomento in epigrafe e, da ultimo, alla circolare associativa prot. n. 182/AdT del 24 giugno 2016 per segnalare che sulla G.U. n. 143 del 21 giugno 2016 è stata pubblicata la delibera del Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi (di seguito, rispettivamente, Comitato centrale e Albo) del 15 giugno 2016, con la quale sono stati fissati condizioni e termini per la presentazione telematica della domanda di rimborso compensato dei pedaggi autostradali 2015. Questi ultimi, come anticipato, sono ora articolati in due fasi: - la prima, di prenotazione, che ha avuto inizio dalle ore 09.00 del 22 giugno e si concluderà alle ore 14.00 del 13 luglio 2016; - la seconda, in cui viene presentata la domanda, con inizio dalle ore 09.00 del 21 luglio 2016 e fino alle ore 14.00 del 31 agosto 2016. Entrambi i termini hanno carattere perentorio e devono essere rispettati a pena di esclusione dal diritto di rimborso. Per quanto riguarda le altre disposizioni contenute nella delibera si evidenziano le più importanti.

PROCEDURE PER LA PRENOTAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La presentazione delle domande avviene, a pena di inammissibilità, inserendo i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito web dell’Albo www.alboautotrasporto.it, accessibile previa registrazione, secondo le istruzioni ivi riportate, con la forma e con le modalità indicate nell’allegato Manuale utente, che è rinve-

nibile all’indirizzo web www.alboautotrasporto. it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi e può essere anche richiesto all’ufficio trasporti dell’Associazione. Come anticipato, la procedura di presentazione della domanda prevede due fasi secondo le scadenze temporali sopra indicate: - la fase 1 di prenotazione della domanda, finalizzata all’inserimento dei dati identificativi del soggetto richiedente e dei codici cliente ad esso imputabili, come rilasciati dalla società di gestione dei pedaggi; - la fase 2 di presentazione della domanda, finalizzata all’abbinamento dei codici cliente con i codici supporto di rilevazione dei transiti con i veicoli utilizzati per i transiti. La veridicità dei dati dichiarati in sede di presentazione delle domande da parte delle imprese richiedenti sono verificati tramite collegamento telematico con il database dell’Albo e, con specifico riferimento alle caratteristiche dei veicoli indicati, tramite collegamento telematico con il CED della Motorizzazione civile. Le imprese o i consorzi di imprese di nazionalità estera, non facenti parte di cooperative, consorzi e società consortili aventi sede nel territorio dello stato italiano, ai fini del controllo delle caratteristiche dei veicoli dichiarati i cui dati non sono presenti nel CED della Motorizzazione, sono tenute, entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande ad inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it le carte di circolazione di ciascun veicolo indicato in sede di presentazione della stessa. La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere firmata in formato elettronico dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore, entro il termine di scadenza di presentazione delle domande. L’apposizione della firma digitale determina il perfezionamento della domanda che, da quel momento, assume valore legale. La presentazione della domanda richiede il pagamento della marca da bollo mediante bollettino postale sul c.c.p. 4028 e il richiedente deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell’ufficio postale), sui quali il Comitato cen-

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trale dell’Albo effettuerà gli opportuni riscontri. A tal fine l’impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento (da non inviare al Comitato centrale), per esibirla a richiesta del medesimo Comitato.

LE RIDUZIONI COMPENSATE DEI PEDAGGI Hanno titolo alla riduzione compensata i costi sostenuti con veicoli industriali appartenenti alle classi B3 (veicoli a 2 assi, veicoli e convogli a 3 assi), 4 (veicoli e convogli a 4 assi) e 5 (veicoli e convogli a 5 o più assi) e di categoria ecologica Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 e superiori per pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione eseguiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. La determinazione del “fatturato” e delle percen-

tuali di riduzione - che, comunque, potranno essere riviste dal Comitato Centrale, tenendo conto delle domande ammesse e dei fondi a disposizione - avverranno secondo i criteri sotto indicati: a) determinazione del “fatturato” totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il “fatturato” dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti coefficienti: - 0,50 per i veicoli Euro 3; - 1,00 per i veicoli Euro 4; - 2,00 per i veicoli Euro 5; - 2,50 per i veicoli Euro 6 e superiori; b) applicazione ai seguenti scaglioni di fatturato annuo delle percentuali di riduzione compensata, secondo i sottostanti scaglioni:

FATTURATO IN PEDAGGI (EURO)

PERCENTUALI DI RIDUZIONE

da 200.000 a 400.000

4,33%

da 400.001 a 1.200.000

6,50%

da 1.200.001 a 2.500.000

8,67%

da 2.500.001 a 5.000.000

10,83%

oltre 5.000.000

13,00%

A tali riduzioni se ne aggiunge una nella misura del 10% a favore le imprese che abbiano eseguito transiti autostradali durante le ore notturne con ingresso in autostrada dopo le ore 22.00 ed entro le 02.00 ed uscita prima delle 06.00 e che abbiano eseguito almeno il 10% del loro “fatturato” entro detta fascia. A partire dai pedaggi 2016 questo metodo di calcolo verrà accantonato a favore di un

nuovo sistema, in cui le percentuali di riduzione saranno differenziate anche in relazione alla classe ecologica dei veicoli utilizzati. Per tutta la documentazione citata e altre informazioni le imprese possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Francia DISTACCO DEI CONDUCENTI NEI TRASPORTI SU STRADA DA PARTE DI IMPRESE ESTERE E SALARIO MINIMO GARANTITO PREMESSA Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 194/2016/ AdT per segnalare che così come già avviene in Germania, dal 1° luglio 2016 anche in Francia si applica il salario minimo garantito ai trasporti internazionali da e per la Francia, anche in regime di cabotaggio, ma ad esclusione del transito. In applicazione della cosiddetta legge Macron, è stato infatti emanato il decreto n. 418 del 7 aprile 2016 che estende le disposizioni sul distacco alle imprese straniere che effettuano trasporti in Francia, le quali dovranno dimostrare di erogare ai propri autisti una retribuzione non inferiore a quella minima fissata dalla normativa francese (da 9,68 a 10,00 euro lordi/ora a seconda della massa complessiva del veicolo). Con riferimento alle imprese di trasporto italiane l’introduzione del salario minimo, pur non incidendo sulla misura della retribuzione da corrispondere al lavoratore, in quanto il CCNL logistica, trasporto e spedizione prevede per gli autisti retribuzioni orarie superiori, comporterà non pochi oneri di natura amministrativa per effetto degli adempimenti posti a carico dell’impresa di trasporto distaccante, di cui si dà di seguito conto. Gli adempimenti amministrativi s’incentrano sull’attestazione di distacco e sulla nomina di un rappresentante dell’impresa in Francia.

L’ATTESTAZIONE DI DISTACCO E SUO CAMPO D’APPLICAZIONE All’indirizzo internet: www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857, il Ministero dei trasporti francese ha messo a disposizione la traduzione anche in lingua italiana della documentazione sul nuovo adempimento. Inoltre, sempre allo stesso indirizzo è possibile prelevare il modello definitivo dell’attestazione di distacco; in

particolare, sono stati pubblicati tre in corrispondenza di ognuna delle fattispecie per le quali è stato introdotto questo adempimento e, cioè: - mobilità intra-gruppo, con la messa a disposizione di personale tra imprese dello stesso gruppo o stabilimenti di una stessa società; - somministrazione di lavoro, quando un’agenzia di somministrazione estera mette a disposizione un suo lavoratore ad un’impresa utilizzatrice in Francia; - trasporti internazionali con origine o destinazione in Francia e nelle operazioni di cabotaggio in territorio francese “Attestation de détachement - travailleur roulant ou naviguant dans le cadre de l’éxécution d’une prestation de services par une entreprise de transport.” L’attestazione di distacco: a) va redatta in lingua francese anteriormente all’inizio della prima operazione di trasporto e deve contenere, fra l’altro, i dati relativi all’impresa stessa, al proprio rappresentante designato in Francia (v. infra), quale referente dei Servizi ispettivi francesi e al lavoratore; b) va compilata prima dell’esecuzione del trasporto, per ciascun lavoratore distaccato in Francia nell’esecuzione di operazioni di trasporto e va a coprire tutte le operazioni effettuate nel periodo di validità indicato dall’azienda distaccante per la durata massima di 6 mesi, senza, però, doverle riportare sul modello; c) va redatta in due esemplari: - uno viene consegnato al conducente per essere esibito in occasione di un controllo su strada; - l’altro, viene invece conservato, anche in formato elettronico, dal rappresentante designato in Francia dall’impresa di autotrasporto distaccante; d) vi va riportata la paga oraria del conducente distaccato che non deve essere inferiore al salario minimo francese (v. infra); per gli elementi della retribuzione da prendere in considerazione proprio ai fini della verifica del rispetto del salario minimo, si rinvia alla lettura della sezione delle FAQ sul citato sito internet “i diritti del personale viaggiante o navigante distaccato”. A bordo del veicolo va tenuto anche il contratto

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di lavoro del conducente (lettera di assunzione), anche in lingua diversa dal francese, mentre non è richiesta la copia del CCNL applicato. Tuttavia, nei distacchi infragruppo è richiesta anche la traduzione in francese della convenzione che attesta il distacco del conducente.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN FRANCIA Il rappresentante designato in Francia, nominato dall’impresa prima dell’esecuzione del trasporto, è un soggetto che funge da referente dei Servizi ispettivi francesi del lavoro, per fornire su richiesta la documentazione relativa al distacco. Può trattarsi di qualsiasi persona o entità, interna o esterna al datore di lavoro, con i mezzi e le competenze necessarie allo svolgimento del ruolo. Per la durata del distacco e per i successivi 18 mesi, il rappresentante deve conservare le buste paga del lavoratore distaccato o, in alternativa, altra documentazione da cui risultino le informazioni relative al salario, alle ore di lavoro (compresi gli straordinari), alle ferie e agli elementi della remunerazione. Oltre a ciò, il rappresentante deve conservare le prove del pagamento della retribuzione del distaccato, la sua designazione operata dall’impresa estera e il CCNL applicato al lavoratore. Tutta questa documentazione deve trovarsi in possesso del rappresentante, prima che la richiedano i Servizi ispettivi francesi del lavoro.

IL SALARIO MINIMO I conducenti distaccati in Francia dalle imprese di trasporto estere devono percepire una retribuzione non inferiore al salario minimo francese, al momento da 9,68 euro a 10 euro lordi/ora a seconda della massa complessiva del veicolo. Si consiglia, comunque, di consultare l’apposita tabella divulgata sempre dal Ministero dei trasporti francese sul citato sito internet. Le FAQ hanno specificato gli elementi che concorrono al calcolo della retribuzione, da confrontare con il salario minimo: si tratta del salario, delle maggiorazioni per gli straordinari, delle componenti accessorie (ad es. scatti d’anzianità), delle eventuali indennità legate al distacco e vantaggi di altra natura; tutte queste componenti rilevano al lordo. Inoltre, il Ministero transalpino ha specificato che non concorrono al calcolo del salario minimo, le somme versate, anche in via forfettaria a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

LE SANZIONI Le irregolarità relative all’attestazione di distacco (mancanza a bordo, oppure presenza sul veicolo di

un’attestazione non conforme) comportano un’ammenda fino a un massimo di 750 euro. L’assenza sul veicolo del contratto di lavoro del conducente o della convenzione di messa a disposizione, nei distacchi infragruppo o a cura di agenzie di somministrazione estere determina invece un’ammenda fino a un massimo di 450 euro. Sono previste sanzioni amministrative (massimo 2.000 euro per ogni lavoratore distaccato), per l’impresa distaccante che non abbia adempiuto all’attestazione di distacco o alla nomina del rappresentante in Francia. L’eventualità che l’autorità amministrativa possa decretare la sospensione dell’attività di trasporto è del tutto residuale. Si tratta infatti di una soluzione estrema a cui ricorrere in presenza di violazioni gravi o ripetute previste dal codice del lavoro francese. Inoltre, considerando che la sospensione deve essere preceduta dall’invio, da parte delle competenti autorità francesi, dell’ingiunzione a mettere fine alle irregolarità constatate, la misura potrà essere adottata soltanto per quelle prestazioni di trasporto che abbiano una durata congrua rispetto all’iter descritto.

RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE E DEL DESTINATARIO DELLE MERCI Il committente è chiamato a verificare l’esistenza dell’attestazione di distacco e la designazione del rappresentante in Francia, da parte dell’impresa estera distaccante. Per quanto riguarda il destinatario (professionale) della merce, la sua è una responsabilità sussidiaria che si attiva quando né il committente né il datore di lavoro distaccante siano stabiliti in Francia. In questo caso, egli può essere interpellato dai Servizi ispettivi del lavoro francesi affinché ingiunga il datore di lavoro a regolarizzare le violazioni accertate, relativamente al mancato pagamento del salario minimo, alle condizioni di alloggio e al mancato rispetto delle norme base del diritto del lavoro. Se il destinatario non risponde all’invito e, quindi, non si attiva in questi termini nei confronti dell’impresa distaccante, verrà considerato responsabile in solido con quest’ultima per le infrazioni contestate.

CONTROLLI Vista la complessità delle nuove regole i Servizi ispettivi sono stati espressamente invitati a tener conto del primo periodo di applicazione. Una particolare attenzione verrà dedicata al cabotaggio terrestre, soprattutto quando appaia evidente che il mancato rispetto delle regole sul distacco arre-

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chi pregiudizi significativi al lavoratore e comprometta la concorrenza. Si segnala, infine, che nei giorni scorsi la Commissione europea, come già fatto nei confronti della Germania, ha aperto una procedura d’infrazione contro la Francia per l’applicazione del salario minimo garantito al settore dei trasporti, ritenendo che lo stesso limiti in maniera sproporzionata la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione delle merci. Le Autorità francesi hanno ora due mesi di tempo per rispondere ai rilievi sollevati dalla

Commissione ma non sembrano intenzionate a fare marcia indietro, seppure abbiano assicurato che almeno nella fase iniziale le nuove disposizioni saranno applicate con qualche margine di tolleranza. Si fa riserva di ritornare sull’argomento in presenza di sviluppi. Per ogni altra informazione, anche per indicazioni circa la nomina del rappresentante in Francia, le imprese possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2015 e 2016 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.

INDICE ISTAT MESE DI MAGGIO 2016

(C)

ANNI E MESI 2015

INDICI (BASE 2010 = 100)

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE

Maggio

107,2

-0,1

0,3

n. 145 del 25 giugno 2015

Giugno

107,3

-0,1

0,2

n. 170 del 24 luglio 2015

Luglio

107,2

-0,1

0,0

n. 201 del 31 agosto 2015

Agosto

107,4

-0,1

-0,2

n. 225 del 28 settembre 2015

Settembre

107,0

-0,1

-0,2

n. 252 del 29 ottobre 2015

Ottobre

107,2

0,0

0,1

n. 276 del 26 novembre 2015

Novembre

107,0

0,0

0,2

n. 302 del 30 dicembre 2015

Dicembre

107,0

0,0

-0,1

n. 23 del 29 gennaio 2016

Media

107,1 (Base 2015 = 100)

2016

Coefficiente di raccordo tra le basi

1,071

Gennaio

99,7

0,3

-0,5

n. 65 del 18 marzo 2016

Febbraio

99,5

-0,2

-0,6

n. 75 del 31 marzo 2016

Marzo

99,6

-0,3

-0,5

n. 99 del 29 aprile 2016

Aprile

99,6

-0,4

-0,7

n. 126 del 31 maggio 2016

Maggio

99,7

-0,4

-0,5

n. 143 del 21 giugno 2016

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Scadenze aziendali luglio 2016 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI LUGLIO 2016

mine per il versamento da parte dei datori di lavoro di personale domestico dei contributi mediante bollettino di c/c/p rilasciato dall’INPS presso le Agenzie Postali on-line, tramite addebito in conto corrente Bancoposta o utilizzo di carta prepagata o con carta di credito.

VENERDÌ 15 MERCOLEDÌ 6 VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2015 e del primo acconto per il 2016 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva e soggette agli studi di settore. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2015 e del primo acconto per il 2016 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di persone interessate all’applicazione degli studi di settore. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2015 e del primo acconto per il 2016 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle società di capitali interessate all’applicazione degli studi di settore e con approvazione del bilancio nei termini ordinari. DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2016, da parte dei soggetti interessati all’applicazione degli studi di settore. Il pagamento dovrà essere fatto utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali e indicando il codice tributo 3850. ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE - Versamento dell’Iva derivante dall’adeguamento agli studi di settore e dell’eventuale maggiorazione del 3%.

DOMENICA 10 LUGLIO (POSTICIPA A LUNEDÌ 11 LUGLIO) INPS - Contributi lavoro domestico. Scade il ter-

FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di giugno. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

SABATO 16 (POSTICIPA A LUNEDÌ 18) IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di giugno. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata nei periodi precedenti, non dovesse essere superiore ad € 25,82, il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 5^ rata dell’Iva, relativa al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2016 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - dividendi la cui distribuzione è stata deliberata nel trimestre precedente; - redditi di capitale diversi dai dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;

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- provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata in base alle seguenti aliquote: - 27,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 31,72% (prima fascia) per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento del saldo per il 2015 e del primo acconto per il 2016 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti titolari di partita Iva e non interessati all’applicazione degli studi di settore, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, versando la maggiorazione dello 0,40%. DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2016, da parte dei soggetti non interessati all’applicazione degli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,40%. Il pagamento dovrà essere fatto utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali e indicando il codice tributo 3850. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24).

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2015 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2015. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2015 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2015. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. FONDAPI - Scade il termine per l’invio della distinta di contribuzione per il bimestre maggio/ giugno 2016 codice bimestre 3 2016 CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI COMMERCIANTI - Scade il termine per il versamento del saldo 2015 e del primo dei due acconti del contributo INPS a percentuale per il 2016rtigiani e commercianti con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, per i soggetti con reddito eccedente il minimale che non abbiano effettuato il versamento al 16 giugno GESTIONE SEPARATA INPS - PROFESSIONI-

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STI - Scade il termine per il versamento del saldo 2015 e della prima rata acconto previdenziale 2016 senza maggiorazione dello 0,40% per i soggetti titolari di partita IVA esercenti attività di lavoro autonomo non iscritti ad alcuna forma previdenziale.

GIOVEDÌ 21 LUGLIO PREVINDAPI - Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti, relativi al II trimestre 2016 e comunicazione dei nominativi dei dirigenti. FONDAPI - Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi per il bimestre maggio/ giugno 2016 - codice bimestre 3/2016

VENERDÌ 22 MODELLO 730 - Scade il termine per la presentazione al CAF o agli altri intermediari, della documentazione per la trasmissione del modello 730.

LUNEDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di giugno. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2-quater e l’INTRA 2-quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al secondo trimestre 2016. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2-quater e l’INTRA 2-quinquies per gli acquisti.

La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

SABATO 30 (POSTICIPA A LUNEDÌ 22 AGOSTO) CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° luglio 2016 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 giugno 2016.

DOMENICA 31 LUGLIO LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente. CONGUAGLIO SULLE RETRIBUZIONI - I sostituti di imposta eseguono i conguagli delle imposte risultanti dal mod. 730/2016, sia per assistenza fiscale diretta che tramite CAF, a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio. FONDAZIONE IDI - Versamento della contribuzione per la formazione dei Dirigenti e Quadri Superiori PMI tramite bonifico bancario.

DOMENICA 31 (POSTICIPA A LUNEDÌ 22 AGOSTO) RIMBORSO/COMPENSAZIONE INFRANNUALE IVA - Scade il termine per la presentazione telematica del modello per la richiesta di rimborso/ compensazione dell’Iva a credito relativa al secondo trimestre 2016. MODELLO 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO - Scade il termine per i sostituti d’imposta per la trasmissione telematica del modello 770/2016 ordinario e semplificato. ELENCO ACQUISTI DA SAN MARINO - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione degli acquisti, senza applicazione dell’Iva, presso operatori di San Marino registrati nel mese di giugno.

PAG. 55 - APINFORMA / Organizzazione - numero 11 - 15 giugno 2016

(PZ - FT)


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