Numero 12/2013

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 12 30 giugno 2013

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

CONTRIBUTI PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DI RETI D’IMPRESE

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 12 30 giugno 2013

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

Il “Decreto Fare”

6

è attivo lo sportello sulle reti d’impresa

9

Contratto di rete

10

Contributi per la costituzione e gestione di reti d’imprese

18

Studi di settore

23

Movimentazioni bancarie all’Anagrafe Tributaria

24

Rimborso accise secondo trimestre 2013

25

Fondo Gorizia. PMI di produzione industriale ed artigianale

26

Fondo Gorizia. Micro imprese di produzione

28

Tassi d’interesse effettivi e tassi antiusura

30

Bilateralità

32

Apprendisti e minori

34

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato

35

Sgravi contrattazione secondo livello 2012

36

Lavoro intermittente

37

Agenzia Europea per la Chimica

38

Certificazione energetica degli edifici

40

Prestazione energetica in edilizia

42

Ambiente e sicurezza in breve

46

SOA: nuova attestazione per la Boldarino srl

48

Marcatura CE per i prodotti da costruzione (2a parte)

50

Note informative

55


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EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Business News

61

Arabia Saudita

63

Sales representative

64

La distribuziione internazionale in Israele

67

Contratto internazionale di franchising

69

Investire in Sudafrica

73

I freezing orders nel commercio internazionale

77

Autotrasporto internazionale. Adesione della Croazia all’UE

79

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

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Il “Decreto Fare”

le misure di stimolo alla crescita

Gasolio per riscaldamento delle coltivazioni in serra (art. 6) Viene ridotta l’accisa sul gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni in serra.

Tassazione agevolata per le unità da diporto (art. 23) Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013, cosiddetto “decreto del fare”, è il primo provvedimento sulla politica di rilancio dell’economia del Governo. Di seguito si illustrano in breve i vari articoli del decreto, riservandoci di ritornare sui singoli argomenti per maggiori approfondimenti.

Fondo di Garanzia per le PMI (art. 1) Com’è noto, il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, gestito dal Mediocredito Centrale, facilita l’accesso al credito delle imprese di minore dimensione perché consente di usufruire di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche. La procedura di intervento del Fondo è peraltro complessa: col decreto in esame viene dunque prevista una delega al Governo per l’introduzione di disposizioni volte a “migliorare l’efficacia degli interventi del Fondo” e ad “assicurare un più ampio accesso da parte delle imprese”.

Finanziamenti per l’acquisto di impianti e macchinari (art. 2)

La tassazione agevolata sull’attività di noleggio delle navi e imbarcazioni da diporto (scafi superiori a 10 metri) è stata ulteriormente estesa; inoltre è stata soppressa la tassa sulle imbarcazioni fino a 14 metri di lunghezza ed è stata ridotta quella sulle imbarcazioni fino a 20 metri. Non è chiaro da quando decorra l’abrogazione, tenuto conto che il termine di versamento della tassa per il 2013 è scaduto il 31 maggio scorso.

Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo (art. 28) E’ stato introdotto un indennizzo pari a 30 euro giornalieri, fino a un massimo di 2.000 euro, in caso di inosservanza da parte di una Pubblica Amministrazione del termine di conclusione di un procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte. La disposizione si applica in sede di prima applicazione esclusivamente a procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati a decorrere dal 22 giugno 2013.

Data unica di efficacia di nuovi obblighi (art. 29)

Vengono previsti a favore delle PMI finanziamenti e contributi a tasso agevolato per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Le modalità operative della misura saranno stabilite con successivo decreto.

Viene previsto che la decorrenza dell’efficacia di nuovi obblighi amministrativi possa essere fissata esclusivamente a decorrere dall’1 luglio o dall’1 gennaio successivi all’entrata in vigore dei relativi provvedimenti.

Riduzione dei prezzi dell’energia elettrica (art. 5)

Appalti pubblici e DURC (art. 31)

L’articolo prevede una serie di disposizioni sul calcolo del valore del “costo evitato di combustibile”, precisando che le disposizioni introdotte devono essere attuate in modo da comportare una riduzione effettiva dei prezzi dell’energia elettrica.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è rilasciato anche a coloro che vantano crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, dalle stesse appositamente attestati, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati. Vengono inoltre

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previste semplificazioni relativamente al rilascio del DURC a coloro che partecipano a gare d’appalto pubbliche.

Sicurezza sul lavoro (art. 32) Vengono introdotte disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare per i settori di attività a basso rischio infortunistico che saranno individuati con successivo decreto interministeriale.

Cittadinanza per gli stranieri nati in Italia (art. 33) Lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al compimento della maggiore età può chiedere la cittadinanza entro il termine di un anno. A tal fine gli Uffici di Stato Civile al compimento del 18mo anno di età devono dare apposita comunicazione allo straniero. In assenza di comunicazione il diritto può essere esercitato anche oltre il periodo di un anno. Ai fini della richiesta di cittadinanza non possono essere imputati all’interessato gli inadempimenti riconducibili ai genitori o alle P.A.

Soppressione della responsabilità fiscale negli appalti limitatamente al versamento dell’IVA (art. 50) La responsabilità solidale fiscale negli appalti è stata limitata al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dei lavoratori impiegati nell’appalto stesso, mentre è stata esclusa relativamente al versamento dell’IVA dovuta sulla prestazione d’appalto. Il committente, pertanto, dovrà ora verificare il corretto adempimento fiscale dell’appaltatore e del subappaltatore solo riguardo alle ritenute Irpef sui redditi di lavoro. La disposizione dovrebbe applicarsi sui contratti d’appalto stipulati a decorrere dal 22 giugno.

Abrogazione del mod. 770 mensile (art. 51) Viene abrogato l’obbligo di comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi, fiscali e contributivi dei lavoratori da parte dei datori di lavoro. Da notare che l’obbligo era stato introdotto a decorrere dal 2009 come “semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta”.

Riscossione mediante ruolo (art. 52) Viene esteso il periodo di pagamento rateale delle somme iscritte a ruolo (fino a 120 rate), a condizione di provare la grave difficoltà economica. La

possibilità di pagare a rate verrà mantenuta anche in caso di mancato versamento di alcune rate (fino a 8 rate anche non consecutive). Riguardo alle procedure per il pignoramento e la vendita all’asta dei beni in caso di mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo, è stata introdotta l’impignorabilità della prima casa purché non di lusso.

Gestione delle entrate tributarie (art. 53) Viene prorogato il termine di funzionamento di Equitalia quale agente per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione delle entrate tributarie degli enti locali.

Fabbisogni standard per Comuni e Province (art. 54) L’articolo disciplina la disponibilità dei questionari per la raccolta dei dati per la determinazione dei fabbisogni standard di Comuni e Province.

Rimborsi IVA alle agenzie di viaggio (art. 55) L’articolo contiene una norma d’interpretazione autentica sull’IVA nelle prestazioni delle Agenzie di viaggio, alla luce di quanto dettato in materia dalla Corte di Giustizia Europea.

Proroga termine di versamento delle imposte sulle transazioni finanziarie (art. 56) Viene prorogata a tutto il 2013 l’operatività dell’imposta sulle transazioni finanziarie.

Finanziamenti per attività di ricerca e sviluppo (art. 57) L’articolo prevede una serie di attività finanziabili tramite il Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca; la misura diverrà operativa con successivo decreto interministeriale che dovrà individuare le risorse, le modalità e i criteri di concessione dei finanziamenti.

Concordato preventivo (art. 82) Il decreto interviene sul recente istituto del cosiddetto concordato in bianco che dal 2012 consente alle imprese in crisi di evitare il fallimento con la massima tempestività, depositando al tribunale una domanda non accompagnata dalla proposta sulle somme che intende versare ai creditori. Per evitare condotte abusive del nuovo strumento, già emerse, è stato previsto che l’impresa non potrà più limitarsi alla domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare l’elenco dei creditori. Il Tribu-

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nale potrà inoltre nominare un commissario giudiziale che controllerà se l’impresa stia effettivamente predisponendo il piano di pagamento dei creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, la procedura sarà revocata.

Mediazione civile e commerciale (art. 84) Viene reintrodotto l’istituto della mediazione civile obbligatoria come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, con l’esclusione delle liti relative ai danni da circolazione stradale. Rispetto alla precedente previsione normativa sulla

mediazione, che era stata soppressa a seguito di rilievi da parte della Corte Costituzionale, è stata prevista anche una mediazione giudiziale proposta dal giudice che formula una propria proposta transattiva, il cui rifiuto espone la parte al rischio di eventuali responsabilità processuali. E’ stato inoltre previsto un incontro preliminare davanti al mediatore in cui le parti devono verificare se sussistano gli spazi per ricorrere all’istituto. La durata massima della mediazione sarà di tre mesi. Decorso tale termine, potrà essere iniziato o ripreso il giudizio. (C)

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è attivo lo sportello sulle reti d’impresa lo sportello opera sulla base di un accordo fra l’associazione e la cciaa di gorizia

Abbiamo recentemente concluso con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia un accordo di collaborazione, unitamente ad altre organizzazioni di categoria operanti in questa provincia, per la promozione delle reti d’impresa. Più precisamente, l’accordo rientra nell’ambito del

più vasto progetto di portata nazionale intitolato allo “Sviluppo Reti d’impresa a supporto dell’internazionalizzazione nei settori dell’agroalimentare e manifatturiero (con particolare attenzione alla subfornitura)”, messo a punto dal Ministero dello sviluppo economico e dall’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L’accordo con la CCIAA di Gorizia prevede una serie d’iniziative che si andranno a sviluppare nei prossimi mesi e che consistono nella consulenza a supporto della formazione di aggregazioni di imprese attraverso l’informazione e assistenza a sportello e i canali promozionali associativi e camerali. L’attività di promozione e assistenza è finalizzata allo sviluppo di reti che vedano la partecipazione di imprese aventi sede legale od operativa in questa provincia. Più nel dettaglio, il progetto comporta una collaborazione attiva fra l’ente camerale di Gorizia e l’Associazione articolata nei seguenti ambiti: 1. informazione e prima assistenza “a sportello”; 2. servizio avanzato di assistenza normativa, legale, fiscale contributiva e di pianificazione economico-finanziaria a potenziali aggregazioni d’imprese; 3. promozione congiunta delle reti e dei servizi “a rete”. Per conseguenza, l’Associazione ha reso immediatamente operativo nella propria sede uno sportello per la diretta informazione e assistenza alle imprese in materia di reti nei campi evidenziati. Allo sportello si affiancano le attività d’informazione sui propri organi informativi (Apinforma, Apiflash e circolari) nonché le altre iniziative concordate con la CCIAA di Gorizia. Per contattare lo sportello le imprese possono rivolgersi agli uffici economico e fiscale dell’Associazione.

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(AdT)


Contratto di rete

aspetti normativi e agevolativi

Premessa La normativa delle “Reti d’impresa” ha subito recentemente importanti modifiche che hanno contribuito a modificare sensibilmente la fisionomia contrattuale introdotta dall’articolo 3, commi 4-ter e 4-quater del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. Si tratta delle novità introdotte prima dall’articolo 45 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (Decreto crescita) e successivamente dall’art. 36 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 (Decreto crescita – bis). Recentemente l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 20 del 18 giugno 2013, ha fornito importanti chiarimenti circa le conseguenze fiscali legate alla stipula di un contratto di rete. Di seguito analizzeremo sia sotto il profilo civilistico che sotto quello fiscale le caratteristiche delle reti d’impresa, esaminando anche gli incentivi fiscali riconosciuti dal legislatore nazionale ancorché, questi ultimi, siano ormai esauriti. Ricordiamo tuttavia che per questo tipo d’istituto sul territorio nazionale, Camere di Commercio e regioni hanno previsto forme proprie d’incentivazione. Tratto comune di questi incentivi è il rispetto delle prescrizioni fornite, per lo più dall’amministrazione finanziaria, per l’ottenimento dell’agevolazione statale. Per questa ragione analizzeremo anche gli aspetti normativi e procedurali dell’incentivo statale sia perché potrebbe essere rifinanziato sia perché gli incentivi territoriali ricalcano quello statale.

Aspetti civilistici L’articolo 3, commi 4-ter e 4-quater del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 prevede che con il contratto di rete, due o più imprese individuano un

programma da realizzarsi in comune. Il contratto può prevedere (facoltà) l’istituzione di un fondo collettivo, che viene amministrato da un organo comune e rappresenta l’unica garanzia per i terzi. La rete può compiere atti e fatti, assumere obbligazioni, negoziare con soggetti terzi attraverso l’organo di rappresentanza offrendo come garanzia il solo fondo comune. In generale non esiste quindi commistione tra il fondo comune e le obbligazioni sottoscritte dalle singole imprese. Punto di forza del contratto di rete, è mantenere l’indipendenza, la capacità produttiva e commerciale di ciascuna impresa e, condividere le strategie necessarie per ottenere un vantaggio competitivo. Il contratto di rete in quest’ottica appare uno strumento ideale per gli imprenditori che vogliono, attraverso un obiettivo comune, accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Elemento essenziale del contratto di rete è il “Programma comune di rete”, sulla base del quale gli imprenditori si obbligano a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto di rete deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il contratto deve prevedere la definizione di un programma di rete che contenga: - l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; - le modalità di realizzazione dello scopo comune; - se previsto, il fondo comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo; - le regole di gestione del fondo medesimo.

Regime di pubblicità del contratto di rete Come già ricordato il contratto di rete richiede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata

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autenticata ma la sua efficacia è condizionata all’iscrizione dello stesso nel Registro delle imprese territorialmente competente di ogni impresa facente parte della rete. Quanto alla data di perfezionamento dell’adesione questa si raggiunge a decorrere dall’ultima delle iscrizioni. Il regime di pubblicità di cui sopra è prescritto ai fini dell’efficacia del contratto sia tra le parti sia verso i terzi, compresa l’amministrazione finanziaria.

Regime di contabilità Particolari disposizioni sono previste per le imprese partecipanti alla rete che si trovano in regime di contabilità semplificata, soprattutto per accedere al meccanismo di applicazione del beneficio fiscale previsto dal comma 2-quater del D.L. 5/2009. Poiché il bonus presuppone la determinazione dell’utile d’esercizio e il suo accantonamento ad apposita riserva, gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata, per garantire l’individuazione della quota di utile d’esercizio destinata a riserva, sono tenuti a integrare le loro scritture contabili attraverso un prospetto ad hoc dal quale risulti la destinazione a riserva dell’utile di esercizio così come prevede l’articolo 2217 del codice civile.

L’asseverazione del programma di rete Il programma di rete deve essere asseverato. L’asseverazione consiste nella verifica dell’esistenza degli elementi propri del contratto di rete, nonché dei requisiti di partecipazione delle imprese aderenti. Quanto all’asseverazione del contratto di rete, il provvedimento n. 2011/34839 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ha approvato i modelli e le modalità per la comunicazione circa il possesso dei requisiti necessari al rilascio dell’asseverazione stessa. La comunicazione contiene i dati relativi alla Confederazione datoriale e i dati degli organismi, espressione della Confederazione abilitati al rilascio dell’asseverazione. Ricordiamo che sulla base di quanto precisato dalla circolare n. 15 del 2011 dell’Agenzia delle entrate, l’asseverazione deve essere rinnovata ogni qualvolta si verifichino eventi tali da comportare una modifica al precedente programma asseverato. Tra i casi in cui è richiesto il rinnovo, rientra, ad esempio, quello in cui vengono effettuati successivi apporti al fondo patrimoniale non previsti nel programma già asseverato, oppure i casi di variazione della platea delle imprese contraenti.

La circolare 20/2013 Come ricordato in premessa, il primo decreto crescita D.L. 83/2012 e successivamente con il decreto crescita – bis D.L. 179/2012 sono state introdotte significative modifiche al contratto di rete. In particolare quella destinata ad avere riflessi anche in ambito tributario è rappresentata dalla possibilità, per le reti dotate di un fondo patrimoniale comune, di acquisire su base volontaria un’autonoma soggettività giuridica. Sul punto, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 20 del 18 giugno 2013, ha chiarito che le imprese della rete, mediante l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete, danno vita ad un nuovo soggetto di diritto, giuridicamente autonomo rispetto alle singole imprese aderenti al contratto. A seguito di tali modifiche, pertanto, l’attuale contesto normativo offre agli imprenditori due diverse forme giuridiche di rete: - la creazione di un nuovo soggetto giuridico, detta “rete soggetto”; - l’adozione di un modello contrattuale puro, “rete contratto”.

Rete soggetto Limitatamente alle reti dotate di fondo patrimoniale comune, il legislatore ha introdotto la possibilità di acquisire la soggettività giuridica, condizionandola all’iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede. In questo modo la rete diviene un nuovo soggetto di diritto e, in quanto autonomo centro d’imputazione d’interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario. In questi casi la rete diventa un autonomo soggetto passivo d’imposta, e va inquadrata tra gli enti diversi dalle società, ai sensi dell’art. 73 comma 2 del TUIR, con tutti i conseguenti obblighi tributari previsti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette. Ai fini Iva la soggettività passiva comporta l’attribuzione di un numero di partita Iva proprio della rete, per cui gli eventuali adempimenti contabili relativi a questa imposta saranno effettuati autonomamente dalla rete. Al riguardo l’Agenzia delle entrate con la citata circolare n. 20, ha precisato che nella dichiarazione d’inizio attività per l’attribuzione della partita Iva, le “reti soggetto“ dovranno utilizzare nel modello AA7/10 il codice “59 – Rete di imprese”, per l’indicazione della natura giuridica. Assumendo autonomia tributaria, la rete sarà obbligata alla tenuta delle scritture contabili. Per quanto riguarda i rapporti tra le imprese par-

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tecipanti, l’Agenzia delle entrate li considera rapporti di natura partecipativa, analoghi a quelli esistenti tra soci e società. La contribuzione al fondo patrimoniale da parte delle imprese aderenti al contratto di rete comune, deve essere trattata quale partecipazione alla “rete soggetto” che rileverà, al pari dei conferimenti in società, sia contabilmente che fiscalmente. Le imprese che aderiscono ad un progetto di “rete soggetto” non si impegnano a realizzare direttamente gli investimenti previsti dal programma ma, sottoscrivendo il contratto, si impegnano ad effettuare i conferimenti ad un soggetto distinto cui compete l’effettiva realizzazione degli investimenti del programma di rete. Questo inquadramento giuridico produce un’importante conseguenza per quanto riguarda il riconoscimento del beneficio fiscale. In questo modo, infatti, viene meno la possibilità, per le imprese partecipanti al progetto di rete, di fruire dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 42 comma 2-quater del D.L. 78/2010 atteso che, come abbiamo visto, la realizzazione degli investimenti viene fatta da un autonomo soggetto giuridico e non da parte delle singole imprese che aderiscono alla rete. Ricordiamo, infatti, che la Commissione Europea ha ritenuto che l’agevolazione statale fosse legittima e che non costituiva aiuto di Stato, nel presupposto che la rete d’impresa non fosse considerata un’entità distinta dalle imprese aderenti e in ogni caso era considerata priva di personalità giuridica autonoma. Ora, avendo il legislatore modificato tale impostazione e avendole attribuito personalità giuridica, ne discende che l’agevolazione per le “Reti soggetto” non può essere riconosciuta. La circolare 20 evidenzia che le reti dotate di soggettività giuridica e che svolgono attività commerciale, sono sottoposte a tassazione ordinaria e determinano il reddito in base alle disposizioni del TUIR; nel caso in cui la rete non svolga attività commerciale si rendono applicabili le disposizioni previste per gli enti non commerciali. La rete soggetto assume rilevanza fiscale anche ai fini Irap, laddove le norme applicabili per la determinazione della base imponibile variano in funzione della natura commerciale o non commerciale dell’ente.

La rete contratto Per le reti d’impresa che non acquisiscono soggettività giuridica, cosiddette “reti contratto”, restano valide le impostazioni originarie. In particolare nella circolare n. 4 del 15 febbraio 2011 l’Agenzia aveva precisato che l’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione né la modificazione del-

la soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo. Tale principio è stato confermato successivamente con la risoluzione n. 70 del 30 giugno 2011 sempre delle entrate, con la quale è stato anche chiarito che alla rete può essere attribuito un proprio codice fiscale, visto che l’iscrizione all’anagrafe tributaria è consentita anche alle organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica. L’assenza di un’autonoma soggettività giuridica, e di conseguenza fiscale delle reti d’impresa, comporta che gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete, producono i loro effetti direttamente nelle sfere dei partecipanti alla rete. Nella “rete contratto” la titolarità di beni, diritti, obblighi e atti è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti, mentre l’organo comune può esercitare una rappresentanza unitaria nei confronti dei terzi. Il fondo comune, se esistente, costituisce un complesso di beni e diritti destinato alla realizzazione del programma comune, e i rapporti tra gli imprenditori partecipanti al contratto di rete e l’organo comune sono riconducibili alla figura del mandato con rappresentanza. Di conseguenza, gli atti posti in essere da parte del soggetto designato a svolgere l’ufficio di organo comune, incaricato dell’esecuzione del contratto o di una o più parti di esso, produce effetti giuridici direttamente nelle sfere individuali dei singoli rappresentati. Ai fini fiscali l’imputazione delle singole operazioni direttamente alle imprese partecipanti comporta l’obbligo di fatturare da parte di queste ultime ed a queste ultime, rispettivamente, le operazioni attive e passive poste in essere dall’organo comune. Per i beni acquistati ed i servizi ricevuti nell’esecuzione del programma di rete, il fornitore dovrà, pertanto, emettere tante fatture quanti sono i partecipanti rappresentati dall’organo comune, intestate a ciascuno di essi e con l’indicazione della parte di prezzo ad essi imputabile. Specularmente, per le vendite e le prestazioni di servizi effettuate dall’organo comune, ciascun partecipante dovrà emettere fattura al cliente per la quota parte del prezzo a sé imputabile. Viceversa gli atti posti in essere dalle singole imprese o dall’impresa capofila, che operano senza rappresentanza, non comportano alcun effetto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto. Qualora si tratti di atti esecutivi di singole parti o fasi del contratto di rete, la singola impresa o l’eventuale capofila dovrà ribaltare i costi e i ricavi ai partecipanti per conto dei quali ha agito, emettendo o ricevendo fatture per la quota parte del prez-

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zo riferibile alle altre imprese. Ciascuna impresa aderente alla rete, di conseguenza, farà concorrere alla formazione del proprio risultato di periodo i costi che ha sostenuto e i ricavi che ha realizzato per attuare il programma di rete, a prescindere dall’esistenza o meno di un organo comune dotato di poteri di rappresentanza. Ne deriva che, ai fini fiscali, i costi e i ricavi derivanti dalla partecipazione ad un contratto di rete sono deducibili o imponibili dai singoli partecipanti secondo le regole impositive fissate dal TUIR, e andranno indicati nella dichiarazione dei redditi degli stessi. Nell’ipotesi in cui si sia provveduto all’apertura di un conto corrente acceso con il codice fiscale della rete, gli interessi attivi sono riferibili pro-quota a ciascuna impresa partecipante in proporzione ai conferimenti effettuati oppure sulla base di un diverso criterio indicato nel contratto di rete, e le ritenute operate dalla banca sono di competenza delle singole imprese partecipanti in base ai suddetti criteri di ripartizione.

Imposta di registro In via preliminare il contratto di rete rientra tra gli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 2 comma 1) lettera a) del DPR 131/1996. L’Agenzia delle entrate tuttavia chiarisce il diverso trattamento applicabile alle “reti soggetto” rispetto alle “reti contratto”. In linea di massima, per le “reti soggetto” che non svolgono attività commerciale, per i conferimenti al fondo comune trovano applicazione le disposizioni dettate dagli articoli della Tariffa, parte prima, allegata al citato DPR n. 131/1996. In definitiva si applicano le aliquote previste per le transazioni a titolo oneroso. Per i contratti di rete privi di soggettività giuridica, si applica, in linea generale, l’imposta di registro nella misura fissa di 168 euro, prevista dall’art. 11 della Tariffa, parte prima, per gli atti pubblici o scritture private autenticate non aventi per oggetto atti a contenuto patrimoniale. Per i conferimenti al fondo patrimoniale comune, infatti, le imprese partecipanti destinano parte del proprio patrimonio alla realizzazione del programma comune senza, tuttavia, che si verifichi alcun effetto traslativo. Al riguardo nel fare rinvio alla circolare n. 3 del 22 gennaio 2008, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la costituzione di vincoli non traslativi, non è soggetta all’imposta sulle successioni o donazioni, e sconta l’imposta di registro in misura fissa, ordinariamente prevista per gli atti privi di contenuto patrimoniale. In pratica, con i conferimenti al fondo patrimonia-

le comune, le imprese partecipanti alle “reti contratto” destinano, di fatto, parte del proprio patrimonio alla realizzazione del programma comune, senza che si verifichi alcun effetto traslativo.

L’agevolazione fiscale Con l’istituzione delle reti d’impresa il legislatore ha ritenuto di destinare loro una specifica agevolazione per favorirne l’avvio. I fondi messi a disposizione ammontavano complessivamente a 48 milioni di euro. Essendo l’agevolazione usufruibile solamente nel triennio 2010 – 2012, le risorse sono state ripartite in 20 milioni per la prima annualità e 14 milioni per le altre due annualità. L’importo massimo di utili che poteva formare oggetto di agevolazione, in relazione ad ogni singola impresa, era pari a un milione di euro e operava per ciascuna impresa aderente al contratto di rete e per ciascun periodo d’imposta di validità del beneficio. L’agevolazione fiscale prevista per le reti d’impresa consisteva in un regime di sospensione d’imposta degli utili d’esercizio conseguiti dalle imprese partecipanti al contratto qualora fossero accantonati in apposita riserva del loro patrimonio netto e destinati alla realizzazione degli investimenti previsti nel contratto aggregativo. In pratica l’agevolazione veniva fruita apportando una variazione in diminuzione della base imponibile in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta cui si riferivano gli utili stessi. Il beneficio pertanto, pur operando esclusivamente alla presenza di un utile d’esercizio, poteva per effetto della predetta variazione in diminuzione, determinare una perdita fiscale che rilevava secondo le ordinarie regole previste dal TUIR. I presupposti per accedere ai benefici fiscali erano; - l’istituzione del fondo patrimoniale comune, solo in questi casi era possibile accedere all’agevolazione fiscale in commento; - l’accantonamento in apposita riserva di una quota parte degli utili di esercizio delle imprese della rete con destinazione degli stessi al fondo patrimoniale comune; - l’aver ottenuto la preventiva asseverazione del programma comune da parte degli appositi organismi abilitati. Per quanto riguarda l’accantonamento degli utili, la circolare n. 15 del 14 aprile 2011 dell’Agenzia delle entrate ha precisato che la stessa doveva essere distinta dalle altre riserve e poste del netto patrimoniale e doveva essere denominata con l’indicazione della legge istitutiva. Gli utili accantonati in tale riserva del netto erano vincolati alla realizzazione del programma comune oggetto del contratto di rete.

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Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare trovavano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui veniva data informazione in nota integrativa, ed erano vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Al riguardo la disposizione non introduceva obblighi civilistici generalizzati, ma si applicava alle sole imprese che intendevano accedere all’agevolazione fiscale. La quota di utile d’esercizio sospesa, inoltre, non andava ad aggiungersi all’insieme delle esenzioni che costituivano il limite di riportabilità delle perdite, di cui all’art. 84 del TUIR. Ciò in quanto l’agevolazione in esame si sostanziava in una sospensione d’imposta, cioè in un “differimento” dell’imposta sugli utili e, quindi, non si applicava il comma 1, secondo periodo, del citato art. 84, che pone limiti all’utilizzo ed al riporto delle perdite per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione degli utili. L’agevolazione fiscale consisteva in un regime di sospensione d’imposta fruibile solamente in sede di saldo del versamento delle imposte sul reddito dovute per il periodo di imposta cui afferivano gli utili stessi. Il regime di sospensione cessava nell’esercizio in cui la riserva viene utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero nel caso in cui venga meno l’adesione dell’impresa al contratto di rete.

Le società cooperative Considerato il particolare meccanismo applicativo dell’agevolazione, basato su un regime di sospensione di imposta commisurato agli utili accantonati ad apposita riserva, l’Agenzia delle entrate, sempre con la circolare 20, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al coordinamento dell’agevolazione con i regimi speciali di tassazione applicabili agli utili delle società cooperative. Queste ultime, infatti, in virtù della specifica funzione sociale svolta, sono soggette ad un particolare regime fiscale, in base al quale le somme destinate alla riserva indivisibile non concorrono a formare il reddito imponibile, tranne una determinata percentuale minima di utili, che è, comunque, soggetta a tassazione. Tuttavia in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 460 della legge 311/2004, tale esenzione non si applica ad una percentuale degli utili netti annuali, variabile a seconda della tipologia di attività svolta. Inoltre la medesima disposizione prevede al successivo comma 464, per le società cooperative a “mutualità non prevalente”, che l’esenzione disposta dal citato art. 12 si applica, esclusivamente, “alla quota

del 30% degli utili netti annui” se accantonati ad apposita riserva indivisibile prevista dallo statuto. Ai fini del calcolo dell’agevolazione le cooperative possono fruire della sospensione “sulla quota di utili disponibile soggetta a imposizione” sempre che siano destinati al fondo patrimoniale comune per la realizzazione del programma di rete, nei limiti dell’accantonamento della stessa quota di utili in apposita riserva, distinta dalle altre eventuali riserve presenti nel patrimonio netto.

La perdita del beneficio Gli utili accantonati nell’apposita riserva destinata diventano imponibili, perdendo quindi il beneficio fiscale della sospensione d’imposta, nell’esercizio in cui la riserva stessa sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite d’esercizio. Sospensione d’imposta che viene meno anche nell’esercizio in cui cessa l’adesione dell’impresa al contratto di rete. Se il contratto di rete prevede una durata, l’agevolazione non sarà perduta al raggiungimento della sua scadenza naturale. Potevano accedere all’agevolazione in argomento, sia le imprese che avevano originariamente sottoscritto un contratto di rete, sia le imprese che avevano aderito a un contratto di rete già esistente, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dalla tipologia dell’attività svolta o dal settore economico di riferimento, nonché dalla localizzazione territoriale. Le reti d’impresa possono essere costituite da imprese individuali o collettive ubicate in località diverse del territorio nazionale. In particolare sotto questo profilo, sono ammesse sia le imprese residenti, sia le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Investimenti agevolabili In linea di massima rientrano nell’agevolazione sia i costi sostenuti per l’acquisto o l’utilizzo di beni o servizi comuni, sia i costi sostenuti direttamente dalle imprese aderenti finalizzati alla realizzazione del programma stesso. In altri termini, negli investimenti previsti nel programma comune di rete, non dovevano essere ricompresi solo i costi pluriennali degli impianti ma anche quelli di gestione, quali per l’appunto, quelli per servizi e personale. In quest’ultimo caso l’entità dell’investimento andava determinata dal costo figurativo relativo all’effettivo impiego di personale. E’ necessario essere in grado di dimostrare, anche con adeguata documentazione amministrativa e contabile, l’inerenza dei costi alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete asseverato.

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Il valore dell’investimento rileva per l’intero ammontare del costo sostenuto, così come rilevano i limiti di deducibilità imposti dal TUIR per difetto del requisito di inerenza. Quanto all’imputazione degli investimenti al periodo di effettuazione, occorre seguire le regole generali di cui all’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR a nulla rilevando il momento di effettivo esborso finanziario. Gli investimenti previsti dal programma devono essere realizzati entro l’esercizio successivo. Vale a dire successivo a quello in cui viene assunta la delibera di accantonamento degli utili. Così ad esempio se l’assemblea di una società ha deliberato di accantonare l’utile il 30 aprile scorso in sede di approvazione del bilancio 2012, il termine di effettuazione degli investimenti corrispondenti alla somma riservata sarà il 31 dicembre 2014.

La parziale realizzazione degli investimenti Gli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione devono essere impiegati per gli investimenti previsti dal programma di rete comune, da realizzarsi entro l’esercizio successivo a quello in cui è assunta la delibera di accantonamento degli utili dell’esercizio. La norma, inoltre, non impone di realizzare entro tale termine gli investimenti previsti dal programma comune nella loro totalità, fermo restando l’impiego entro detto termine degli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione da imposizione. Di conseguenza nel caso di impiego parziale degli utili per i quali è stata accordata la sospensione d’imposta, l’Agenzia delle entrate ritiene, con la circolare 15/2011, che l’impresa decada dall’agevolazione per l’intero importo degli utili sospesi. Le uniche deroghe a tale principio sono costituite dalle ipotesi in cui la mancata effettuazione degli investimenti dipenda da circostanze sopravvenute, non dipendenti dalla volontà del contribuente, o sia conseguente a una riduzione del valore degli investimenti stessi dovuta a economie di costo e/o di scala. In questi casi, previa adeguata dimostrazione, l’impresa non decade totalmente dall’agevolazione, ma ne ridetermina la consistenza, escludendo la quota di utili non impiegata, che concorrerà alla determinazione del reddito d’impresa del periodo d’imposta successivo a quello in cui la stessa è stata accantonata.

Accesso ai benefici Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 2011/31139 del 14 aprile 2011 è stata approvata la comunicazione “Modello

RETI”contenente le informazioni e i dati necessari ad accedere all’agevolazione in commento. Con riferimento all’ultimo periodo agevolabile, la comunicazione doveva essere inviata telematicamente alle imprese appartenenti alle reti d’impresa entro il 23 maggio 2013 con riferimento al periodo d’imposta 2012. La comunicazione tramite il modello RETI, doveva contenere l’ammontare della quota di utili d’esercizio accantonati e destinati al fondo patrimoniale relativi al periodo d’imposta 2012 e la stima del risparmio d’imposta complessivo corrispondente alla quota di utili indicati. Entro il 30 settembre 2013 le imprese aderenti alla rete, che nel frattempo hanno conosciuto la percentuale di risparmio tramite provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, devono stipulare il contratto di rete, eseguire l’iscrizione nel registro delle imprese e ottenere l’asseverazione del programma comune di rete. Nel modello Unico 2013 si potrà effettivamente fruire dell’agevolazione recuperando, secondo le modalità ordinarie, il versamento del saldo eccedente. Le Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale, presenti nel Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro CNEL, devono comunicare con apposito modello l’idoneità dell’organismo ad asseverare un determinato programma di rete. Il beneficio fiscale può essere concesso, come precisato, a condizione che il programma di rete sia preventivamente asseverato dagli organismi abilitati. Gli organismi che rilasciano l’asseverazione del programma devono, pertanto, trasmettere in via telematica i dati relativi alle imprese beneficiarie dell’agevolazione interessate al programma di rete asseverato e gli estremi del contratto di rete avente ad oggetto il medesimo programma. La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello in cui l’avvenuta asseverazione è comunicata all’organo comune per l’esecuzione del contratto della rete o al rappresentante della rete risultante dalla stipula dello stesso contratto. Come già ricordato, l’art. 42 del D.L. 78/2010 prevede che l’aiuto spetta fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012. Al momento, quindi, e salvo proroghe, quella interessata dal Provvedimento n. 2013/72980 del 14 giugno 2013 dell’Agenzia delle entrate, rappresenta l’ultima annualità agevolabile da parte dello Stato.

Calcolo del risparmio d’imposta L’agevolazione in commento opera ai fini delle

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imposte sui redditi (Irpef e Ires) con esclusione quindi dell’Irap. Per i soggetti Ires il risparmio è pari al 27,5% dell’importo della variazione in diminuzione del reddito d’impresa, in ogni caso non superiore a un milione, corrispondente alla quota agevolabile e accantonata nell’apposita riserva. Per i soggetti Irpef il risparmio è dato dalla differenza tra l’Irpef relativa al reddito d’impresa, senza considerare altri redditi posseduti, calcolato al lordo della variazione in diminuzione e l’Irpef corrispondente al reddito d’impresa al netto di detta variazione. In caso di perdita, il risparmio d’imposta è determinato applicando le aliquote progressive all’importo deducibile dal reddito d’impresa, corrispondente all’importo dell’accantonamento. L’agevolazione può essere usufruita solo al momento del versamento del saldo delle imposte sul redito dovute per il periodo d’imposta relativo all’esercizio in cui si riferiscono gli utili, anche se gli investimenti non sono stati realizzati, purché ricorrano a tale data i presupposti previsti dalla norma: adesione al contratto di rete; accantonamento e destinazione dell’utile di esercizio; asseverazione del programma di rete. Di conseguenza, come già ricordato, la realizzazione degli investimenti può avvenire dopo la fruizione dell’agevolazione, purché entro l’esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la destinazione dell’utile. Nella dichiarazione l’agevolazione comporta l’applicazione di una variazione in diminuzione nel rigo RF50 col. 3 e 4, di Unico SC, ma in ogni caso l’incipit dichiarativo passa per la compilazione del rigo RS105 col. 1 e 2. Nella prima di queste due colonne va indicata la quota di utili destinati al fondo patrimoniale relativi al periodo d’imposta 2012 mentre a colonna 2

l’effettivo risparmio d’imposta. Questo è uno degli aspetti centrali dell’agevolazione, perché il mancato rispetto degli impegni presi, come ricordato, determina la decadenza dal beneficio.

Definizione della misura percentuale massima L’accantonamento a riserva per un valore massimo di un milione di euro, rappresenta la variazione in diminuzione apportabile in sede di dichiarazione dei redditi “teorica”. L’effettivo vantaggio fiscale, infatti, viene fissato annualmente da un provvedimento dell’amministrazione finanziaria la quale, sulla base delle domande pervenute e dei fondi a disposizione, fissa la percentuale effettiva di agevolazione usufruibile dalle aziende in rete. Con provvedimento del 14 giugno 2013 il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha stabilito che in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, alle imprese aderenti alle reti d’impresa riconosciute ai sensi dell’art. 42 del D.L. 78/2010, il beneficio fiscale spetta in misura non superiore all’83,0423% del risparmio d’imposta richiesto nel modello RETI. Tal percentuale scaturisce dal rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta complessivamente richiesto. Tenuto conto che lo stanziamento per il 2012 ammonta a 14 milioni di euro e che il risparmio d’imposta complessivamente richiesto alla data del 23 maggio 2013 è pari a 16.858.862 euro, il beneficio fiscale spetta nella citata misura dell’83,0423%. Ricordiamo che con riferimento al 2011 la percentuale era del 75,3733 mentre con riferimento al 2010 era dell’86,5011. (PZ)

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Contributi per la costituzione e gestione di reti d’imprese operante il bando della cciaa di udine per le reti d’imprese volte all’internazionalizzazione La Giunta della CCIAA di Udine (di seguito soltanto CCIAA) con deliberazione n. 100 del 3 giugno 2013 ha licenziato un bando per la concessione di contributi per la costituzione e la gestione di reti d’imprese finalizzate alla loro internazionalizzazione. Il bando è stato aperto dalle ore 08.00 del 18 giugno e lo rimarrà fino al 31 ottobre 2013. Le risorse messe a disposizione ammontano a 200.000 Euro. Il bando è stato pubblicato sul sito dell’ente camerale il 13 giugno 2013 e una sua anticipazione è stata data su Apiflash n. 10 del 24 giugno 2013. Di seguito se ne dà più dettagliata illustrazione.

I soggetti beneficiari; l’impresa capofila o mandataria del raggruppamento Beneficiari sono: - i raggruppamenti di piccole e medie imprese, aventi forma giuridica di “contratto di rete” senza soggettività giuridica ai sensi della normativa vigente; - le associazioni temporanee d’imprese (A.T.I.); - i raggruppamenti di piccole e medie imprese aventi forma giuridica di “contratto di rete” con soggettività giuridica ai sensi della normativa vigente. Ogni raggruppamento deve essere costituito da almeno 4 imprese, la maggioranza delle quali deve avere sede legale od operativa nella provincia di Udine, così come l’impresa capofila o mandataria (v. infra). La maggioranza delle imprese costituenti il raggruppamento deve essere, inoltre, classificata di piccole o medie dimensioni, come pure l’impresa capofila o mandataria. Alla data di concessione del contributo tutte le imprese e le aggregazioni con personalità giuridica devono

possedere i seguenti requisiti, pena l’esclusione del progetto: - essere iscritte al Registro delle imprese ed essere attive alla data di presentazione della domanda di contributo; - essere in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto; - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; - essere in regola con il regime “de minimis” e non rientrare nei settori di attività da questo esclusi; - non presentare le caratteristiche di imprese in difficoltà di cui agli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà”; - rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro; - non essere destinataria di sanzioni interdittive di cui alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Detti requisiti dovranno essere mantenuti anche alla data di conclusione del progetto e sua rendicontazione (v. infra). Il raggruppamento dovrà avere un’impresa capofila o mandataria (di seguito impresa capofila), che, in quanto tale, presenta la domanda di contributo ed è referente dalla CCIAA per il progetto. I compiti che il bando le assegna sono: - presentare la domanda di partecipazione in nome e per conto dell’aggregazione; - presentare il rendiconto delle spese sostenute e la relativa documentazione, - presentare l’eventuale documentazione richiesta dalla CCIAA per il perfezionamento della pratica; - comunicare alla CCIAA qualunque variazione intercorra nel corso della realizzazione del progetto. La CCIAA resta estranea e non è responsabile dei rapporti intercorrenti fra le altre imprese del raggruppamento e l’impresa capofila per ciò che concerne le comunicazioni fra quest’ultima e la CCIAA stessa.

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Le domande possono essere presentate anche da raggruppamenti d’imprese che abbiano già partecipato al bando del 2012, a condizione che il nuovo progetto riguardi iniziative e spese diverse da quelle già finanziate con il precedente bando.

Iniziative ammissibili, il progetto, suo avvio, eventuali variazioni Sono agevolati i progetti articolati in più iniziative, con lo scopo di favorire l’internazionalizzazione delle imprese che, attraverso l’aggregazione in rete, possono aumentare la loro competitività sul mercato, razionalizzando costi, unendo capacità, favorendo lo scambio di conoscenze e competenze funzionali alla penetrazione commerciale e produttiva. Il progetto deve essere avviato solo dopo la presentazione della domanda, a pena della sua inammissibilità. E’ bene subito tenere presente che per avvio del progetto si intende: - nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna dei medesimi specificata nell’ordine di acquisto o in documentazione equipollente oppure, in assenza, dalla data della prima fattura; - data di inizio della manifestazione fieristica; - data di inizio della fornitura del servizio all’impresa, come specificata in preventivo, nel contratto o in documentazione equipollente oppure, in assenza, la data della prima fattura. Si rammenta che: - ciascuna domanda può avere a oggetto un solo progetto; - ciascun raggruppamento può presentare domanda di contributo per un solo progetto; - ciascuna impresa può partecipare a un solo progetto. Il progetto, dopo il suo avvio susseguente alla presentazione della domanda, può essere modificato a fronte di preventiva richiesta su carta semplice da parte dell’impresa capofila o dell’aggregazione con soggettività giuridica. La richiesta deve essere accompagnata da una relazione tecnica riportante i motivi dallo scostamento dal progetto originale; in ogni caso dovranno essere mantenuti gli obiettivi originari e non essere superato il limite di spesa ammissibile.

Spese ammissibili Ammissibili sono le seguenti tipologie di spese al netto dell’IVA: a) spese per consulenza specialistica volte ad identificare, sviluppare e gestire un percorso di internazionalizzazione dell’aggregazione comprensivo di check-up aziendale, identificazione

delle opportunità del paese target, redazione di un business plan di internazionalizzazione e sua applicazione, ricerca di partner, valutazione delle partnership commerciali e produttive, ammissibili nei limiti del 20% del costo totale dell’iniziativa ammissibile a contributo; b) spese per consulenza specialistica ed organizzazione relative ad incontri business to business (B2B) e viste aziendali, ammissibili fino al 10% del costo totale dell’iniziativa ammissibile a contributo; c) spese per l’affitto di sale, show room e/o uffici di rappresentanza a favore della rete, se a fronte di contratti registrati e accompagnati, se del caso, da traduzioni, nei limiti del 40% del costo totale dell’iniziativa ammissibile a contributo; d) spese per la realizzazione di materiali promozionali e informativi unicamente relativi al progetto, compreso l’acquisto di spazi promozionali sui media, nei limiti del 30% del costo totale dell’iniziativa ammissibile a contributo; e) spese per la realizzazione di uno specifico sito internet finalizzato alla promozione del progetto comune all’aggregazione, in lingua inglese o nella lingua del paese target, nel limite massimo di 20.000 Euro; f) spese notarili e di registrazione sostenute per la costituzione dell’A.T.I. e/o per la formalizzazione del contratto di rete, con riferimento unicamente all’onorario, nell’importo massimo di spesa ammissibile di 1.000 Euro; g) spese per la partecipazione a fiere, esposizioni, manifestazioni economiche, incontri (B2B), limitatamente ai costi per quota di iscrizione alla manifestazione, costo della superficie espositiva, allestimento, assicurazione, trasporto e spedizione prodotti e materiali. Sono escluse tutte le altre spese, in particolare quelle attinenti a: - personale dipendente; - attività di gestione; - viaggi, vitto e alloggi; - opere realizzate in economia all’interno delle singole imprese; - interpretariato; - oneri fiscali e accessori e qualsivoglia imposta. Le spese per consulenza sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un’attività professionale, risultante da visura camerale o da documentazione equipollente nonché coerente con la consulenza fornita. Inoltre, è richiesto che fra il capofila o mandatario del raggruppamento il rapporto di consulenza sia definito da un contratto scritto, anche nella forma di

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scrittura privata semplice, evidenziante tutti agli aspetti della consulenza, inclusi il curriculum vitae del consulente e il corrispettivo della consulenza, al termine della quale il consulente dovrà anche presentare una relazione conclusiva. Le spese possono essere sostenute da tutte le imprese del raggruppamento e devono esserle dalla data di presentazione della domanda fino al termine della rendicontazione. Fanno eccezione le spese notarili e le tasse d’iscrizione alle manifestazioni fieristiche, che possono avere anche data antecedente. Tutti i documenti contabili devono essere quietanzati. Sono ammessi i documenti di spesa espressi in lingua straniera; questi, però devono essere accompagnati da traduzione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, fatta eccezione per quelli in lingua inglese. Sono esclusi i pagamenti effettuati tramite compensazione. Sono altresì escluse le fatturazioni incrociate fra imprese del raggruppamento, inclusi eventuali consorzi d’imprese, fatturazioni da parte di titolari, soci, amministratori e personale dipendente delle imprese appartenenti al raggruppamento, autofatture. Vige, sempre, il “divieto generale di contribuzione” consistente nella concessione di incentivi che si realizzano attraverso rapporti giuridici fra persone fisiche e giuridiche legate fra loro da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado.

Forma e limiti dell’agevolazione L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo secondo il regime “de minimis” sulle spese sostenute, e ammissibili, per l’acquisizione di beni e servizi funzionali alla realizzazione della rete d’imprese con una soglia minima di spesa di 20.000 Euro. Questa soglia di minima dovrà essere rispettata anche a conclusione del progetto e in sede di rendiconto; diversamente il contributo sarà revocato. Il contributo è concesso nella misura massima del 60% della spesa ammissibile ed entro il limite di 40.000 Euro per progetto. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche ottenute per la medesima iniziativa e le medesime spese.

Presentazione delle domande Le domande, in bollo, vanno redatte utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al bando. Devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa capofila o dall’aggregazione di imprese con personalità giuridica e devono essere presentate fra il 18 giugno e il 31 ottobre 2013 esclusivamente mediante invio per posta elettro-

nica certificata (PEC) alla CCIAA di Udine: contributi@ud.legalmail.camcom.it A tal riguardo la domanda si considera validamente inviata se: - inviata dall’indirizzo PEC, comunicato al Registro imprese della CCIAA, dell’impresa capofila o dell’aggregazione con soggettività giuridica; - firmata in originale dal legale rappresentante dell’impresa capofila o dell’aggregazione con soggettività giuridica, successivamente scansita, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa capofila o dell’aggregazione con soggettività giuridica. In buona sostanza, va apposta la marca da bollo sull’originale della domanda, scansita tutta la domanda con la documentazione, inviato il tutto tramite PEC. Non è ammesso l’inoltro di più domande di contributo con un unico invio tramite PEC.

Procedure e formazione della graduatoria La concessione dei contributi avviene mediante procedura valutativa a graduatoria e i contributi vengono concessi fino a esaurimento delle risorse disponibili. L’istruttoria delle domande viene eseguita dall’Ufficio contributi della CCIAA ed è rivolta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi, le condizioni formali di ammissibilità e le spese ammissibili. Qualora la documentazione sia irregolare o incompleta l’ufficio ne dà comunicazione all’impresa capofila o all’aggregazione con capacità giuridica assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione o integrazione della stessa; è ammessa la proroga motivata di 10 giorni da richiedersi avanzata prima di tale scadenza; dopo di che la domanda viene archiviata. In caso di inammissibilità della domanda, viene preventivamente data motivata comunicazione prima di procedere all’adozione del provvedimento di rigetto. Ultimata l’istruttoria, l’ufficio predispone un elenco delle domande formalmente ammissibili e lo sottopone alla Giunta camerale per la valutazione di carattere sostanziale, consistente nell’attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria. La Giunta camerale attribuirà un punteggio a ciascun progetto secondo i seguenti criteri, per alcuni dei quali è previsto un minimo e un massimo:

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Criteri

Punti

Coerenza interna del progetto, in termini di chiarezza nell’individuazione degli obiettivi e congruità delle attività programmate con i risultati attesi, di dimostrata fattibilità tecnica del progetto con un’accurata descrizione dello stato in atto e delle attività reputate necessarie

1-5

Chiara individuazione delle ricadute del progetto sulle singole imprese della rete

1-5

Numero delle imprese coinvolte nella rete superiore al minimo (un punto per ciascuna impresa in più fino a un massimo di 5)

1-5

Penetrazione in un nuovo mercato per le imprese della rete

2 - 10

Consolidamento della presenza sul mercato

2 - 10

Immissione sul mercato individuato di un nuovo prodotto

5 - 10

Realizzazione di una presenza stabile della rete su un mercato

5

Appartenenza della maggioranza delle imprese nei settori dell’agroalimentare, della logistica, le legno-arredo, della meccanica e della siderurgia

20

Reti costituite da imprese in settori diversi rispetto a imprese appartenenti allo stesso settore

5

Previsione della prosecuzione delle attività del programma di rete oltre la conclusione del progetto

1 – 10

Completezza e consistenza del piano finanziario del progetto e incidenza dei mezzi propri delle imprese

1 - 10

Attività di filiera con integrazione verticale

Il punteggio massimo ottenibile da un progetto è, dunque, di 100 punti. Ma è evidente che dalla strutturazione dei punteggi escono avvantaggiate le imprese a appartenenti ai settori sopra indicati (agroalimentare, logistica, legno-arredo, meccanica e siderurgia). I progetti ammissibili confluiranno in un’unica graduatoria. In caso di parità di punteggio verrà data priorità che preveda l’importo più elevato di spesa ammissibile a contributo. La graduatoria viene approvata mediante determinazione dirigenziale della CCIAA entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande (29 gennaio 2014). Dell’inserimento in graduatoria e relativo punteggio e della copertura finanziaria o meno in funzione del punteggio raggiunto verrà data comunicazione all’impresa capofila o mandataria o l’aggregazione con capacità giuridica. Questa, entro 30 giorni da detta comunicazione, dovrà trasmettere alla CCIAA, qualora non sia stata già inviato in sede di presentazione della domanda, copia del contratto di rete o copia dell’atto costitutivo dell’A.T.I., redatto mediante atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Il mancato invio comporta l’esclusione del beneficiario dal contributo. La concessione del contributo avverrà con determinazione dirigenziale della CCIAA e sarà tempestivamente trasmessa all’impresa capofila o all’aggregazione con soggettività giuridica. Comunicazione verrà data anche in caso di diniego dell’agevolazione. Avverso quest’ultima l’impresa può ricorre al TAR del Friuli-Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

5

Rendiconto ed erogazione del contributo Il progetto deve essere ultimato entro 24 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione ed entro il medesimo termine l’impresa capofila o l’aggregazione con soggettività giuridica dovrà produrre il relativo rendiconto compilato sull’apposita modulistica e corredato dalla documentazione indicata nell’atto di concessione. E’ possibile ottenere una proroga di 6 mesi di detto termine, purché motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il bando indica, comunque, la documentazione da allegare al rendiconto e, cioè: - dichiarazione dell’impresa capofila o dell’aggregazione con soggettività giuridica, attestante le spese complessivamente sostenute per la realizzazione del progetto e contenente la richiesta di liquidazione del contributo; - relazione tecnica finale del progetto, redatta dall’impresa capofila o dall’aggregazione con soggettività giuridica, attestante l’attività realizzata, gli obiettivi e i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando; - dichiarazione delle imprese partecipanti al progetto attestanti il mantenimento dei requisiti previsti dal bando e il totale della spesa sostenuta; - riepilogo dei costi sostenuti sottoscritto da tutte le imprese della rete, con allegata copia di tutta la documentazione di spesa debitamente quietanzata; - relazione finale per ogni consulenza esterna,

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predisposta dal soggetto consulente, indicante modalità, contenuto e finalità della consulenza e gli obiettivi raggiunti. Qualora il rendiconto dovesse risultare incompleto o irregolare verrà dato il termine di 30 giorni all’impresa capofila o all’aggregazione con soggettività giuridica per la regolarizzazione o integrazione dei documenti, pena la revoca del provvedimento di concessione. E’ ammessa, su richiesta motivata e precedente alla scadenza di detto termine dell’impresa capofila o dell’aggregazione con soggettività giuridica, la sua proroga di 10 giorni, scaduti vanamente i quali l’ente camerale provvederà alla revoca del provvedimento di concessione. Il contributo verrà liquidato nelle misure e nei limiti sopra evidenziati, a positiva verifica del rendiconto e del soddisfacimento dei requisiti posti dal bando, entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto. Qualora la spesa ammissibile ed effettivamente sostenuta e documentata dovesse risultare inferiore alla spesa originariamente ammessa a beneficio, il contributo sarà proporzionalmente rideterminato.

Si segnala, sebbene questo non sia reso esplicito nel bando, che la liquidazione del contributo avverrà con provvedimento unico all’impresa capofila o all’aggregazione con soggettività giuridica. Nel primo caso, per ragioni di natura fiscale, i mandati di pagamento saranno eseguiti “pro quota”, in funzione della spesa sostenuta da ciascuna impresa per la realizzazione del progetto, come si andrà a desumere dalla documentazione di rendiconto.

Controlli e revoca del provvedimento di concessione Il bando fissa le disposizioni di rito sui controlli, sulla revoca d’ufficio del provvedimento di concessione e sul rimborso dei contributi erogati, ma non dovuti, per le quali, a economia di spazio, si rinvia alla lettura del testo. Tutte le informazioni e la documentazione relative al bando appena esaminato possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Studi di settore

la comunicazione delle anomalie con modalità telematica

Con il Comunicato stampa del 21 giugno 2013, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che dal 26 giugno 2013 i soggetti che hanno ricevuto una comunicazione di anomalia da studi di settore per il triennio 2009-2011, possono fornire chiarimenti o precisazioni tramite il software “Comunicazioni anomalie 2013”, pubblicato sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.gov.it).

Mediante l’utilizzo di tale procedura informatica è possibile: - segnalare eventuali imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate; - indicare i motivi che hanno determinato l’anomalia ed altre informazioni rilevanti. Si precisa che per inviare la comunicazione occorre essere in possesso del codice pin necessario per usare i servizi internet dell’Agenzia delle Entrate od aver ottenuto l’autorizzazione per accedere ad Entratel. I contribuenti che non sono ancora in possesso del codice pin, possono ottenerlo registrandosi nell’area “servizi telematici” del sito internet www.agenziaentrate.gov.it

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(C)


Movimentazioni bancarie all’Anagrafe Tributaria rapporti finanziari sempre più trasparenti

L’art. 11, commi 2 e 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto “Decreto Salva Italia”), ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari (banche, Poste s.p.a., eccetera) devono comunicare periodicamente, all’Anagrafe Tributaria, le movimentazioni bancarie necessarie ai controlli fiscali ed ogni informazione relativa a tali rapporti. La disposizione è diventata operativa dal 24 giugno 2013 e riguarda le seguenti informazioni: - dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi pro-

curatori e delegati, ed a tutti i cointestatari del rapporto in caso di intestazione a più soggetti; - dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre dell’anno cui è riferita la comunicazione; - per i rapporti accesi nel corso dell’anno, il saldo iniziale alla data di apertura, mentre per i rapporti chiusi in corso d’anno, il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura; - i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua. Gli operatori finanziari dovranno trasmettere la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello a cui sono riferite le informazioni. Le informazioni relative all’anno 2011 devono essere trasmesse entro il 31 ottobre 2013, mentre l’invio di quelle relative all’anno 2012 dovrà avvenire entro il 31 marzo 2014.

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(C)


Rimborso accise secondo trimestre 2013 disponibile il modello di domanda e il software per la compilazione

Con nota prot. RU 75112 del 25.6.2013, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che sono disponibili il modello di domanda ed il software per la compilazione e la stampa, per richiedere il recupero delle accise sul gasolio consumato nel secondo trimestre 2013 (1 aprile/ 30 giugno), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton. L’istanza deve essere presentata entro il 31 luglio p.v., anche se, non essendo un termine stabilito a pena di decadenza dal diritto, è possibile inoltrarla anche oltre questa scadenza purché entro i due anni da quando la stessa avrebbe dovuto presentarsi (quindi, per il secondo trimestre del 2013, la scadenza ultima è il 31 Luglio 2015). Per quanto riguarda la misura del beneficio, esso risulta sempre pari a 21,418609 centesimi di € al litro (€ 214,18609 per mille litri di prodotto) consumato, ripetiamo, nel secondo trimestre del 2013. In merito agli altri aspetti contenuti nella circolare delle Dogane, ricordiamo che: - al seguente indirizzo telematico dell’Agenzia: http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/con-

nect/internet/ed/operatore/accise/benefici+ per+il+gasolio+da+autotrazione/benefici+ga solio+autotrazione+ii+trimestre+2013 , è disponibile la modulistica ed il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico – CD rom, DVD, pen drive USB – al competente Ufficio delle Dogane o, per gli esercenti comunitari che non presentano la dichiarazione dei redditi in Italia, all’Ufficio Doganale di Roma I. In alternativa, la domanda può essere inviata anche attraverso il sistema telematico doganale – E.D.I, previa abilitazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane. - Una volta sorto il credito d’imposta, (quindi trascorsi 60 gg. dal ricevimento, da parte dell’Ufficio delle Dogane, della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti – art. 4.2 del D.P.R. 277/2000), l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 è possibile entro il 31 dicembre 2014 (anno solare successivo a quello di origine del credito), con il codice tributo 6740, mentre il rimborso dell’eccedenza non utilizzata potrà essere chiesto entro il 30 giugno 2015. - Il credito per le accise è inoltre compensabile anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.

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(C)


Fondo Gorizia realizzazione di iniziative economiche per pmi di produzione industriale ed artigianale E’ aperto fino ad esaurimento fondi, e comunque fino al 31 dicembre 2013, il bando per la concessione di agevolazioni rivolto alle PMI di produzione industriale operanti nella provincia di Gorizia.

Beneficiari Beneficiarie sono le micro, le piccole e le medie imprese di produzione, aventi sede o unità produttiva nella provincia di Gorizia. Devono essere iscritte al Registro delle Imprese ed essere operanti o in procinto di operare in attività economiche che rientrino nella classificazione ATECORI, codici 10-52. Non devono essere imprese in difficoltà e devono essere in regola con il pagamento dei diritti camerali e in situazione di regolarità contributiva verso gli enti previdenziali e assicurativi. Devono rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea di aiuti illegali o incompatibili con il mercato comune.

Iniziative e spese ammissibili L’agevolazione consiste nella concessione di un prestito agevolato secondo la normativa “de minimis” o come aiuto di stato (secondo l’interesse del richiedente). Il prestito è relativo alle iniziative appresso indicate: a) realizzazione di un nuovo impianto, intendendo per tale un investimento in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo stabilimento; b) ampliamento, trasferimento, ristrutturazione, ammodernamento e/o adeguamento tecnologico di insediamenti produttivi già esistenti; c) riattivazione di impianti preesistenti inattiva anche da procedure concorsuali o esecutive;

d) interventi di riconversione totale o parziale di insediamenti produttivi già esistenti. Il prestito viene concesso a tasso zero ed è erogato in un’unica soluzione ad avvenuta realizzazione dell’iniziativa. Il massimale di intervento è pari a € 500.000,00. Non sono ammessi al beneficio gli investimenti di ammontare inferiore a € 75.000,00 (nel caso di microimprese € 20.000,00) e il prestito può essere concesso nella misura massima del 75% del valore dell’investimento ammesso. Il restante 25% deve essere apportato dal beneficiario dell’agevolazione e deve essere esente da qualsiasi aiuto. Le spese ammissibili sono costituite da investimenti in attivi materiali o immateriali destinati alle categorie di investimenti di cui sopra. In particolare le spese ammissibili comprendono i costi relativi a: a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e degli impianti; b) suolo aziendale (sistemazioni e indagini geognostiche); c) opere murarie ed assimilate; d) infrastrutture specifiche aziendali; e) impianti, macchinari ed attrezzature. Al fine del riconoscimento delle spese sostenute, le domande di aiuto a valere sulla disciplina comunitaria degli aiuti di stato alle PMI e a finalità regionale devono essere presentate prima dell’avvio dell’investimento. Al contrario, le domande a valere sul regime “de minimis” possono essere presentate anche successivamente all’avvio dell’investimento (verranno comunque riconosciute solo le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda).

Presentazione delle domande Le istanze, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere redatte esclusivamente utilizzando l’apposita modulistica allegata al bando e reperibile sul sito web www.go.camcom.gov.it. Le domande dovranno essere presentate unicamente con consegna diretta fino ad esaurimento fondi e comunque fino al 31 dicembre 2013 alla C.C.I.A.A. Gorizia, Ufficio Fondo Gorizia. E’ obbligatoria l’indicazione di un indirizzo PEC tramite cui verran-

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no gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda.

Concessione ed erogazione del contributo I prestiti saranno concessi tramite procedimento valutativo a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento fondi. La data di presentazione delle domande è determinata dalla protocollazione effettuata dall’Ufficio Fondo Gorizia al ricevimento dell’istanza. L’istruttoria delle istanze dovrà concludersi entro 90 giorni dalla data di presentazione delle stesse e

le richieste che non potranno essere parzialmente o totalmente finanziate saranno archiviate. Il soggetto beneficiario ha l’obbligo di ultimare e rendicontare l’investimento finanziario entro 18 mesi dalla data di concessione del contributo, pena la revoca della sovvenzione. Ha inoltre l’obbligo di restituire il prestito in 8,12, 16 rate semestrali (a seconda della scelta effettuata dall’impresa) Per il testo del bando e ogni altra informazione le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

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(CDP - AdT)


Fondo Gorizia Realizzazione di iniziative economiche per le micro imprese di produzione E’ aperto fino ad esaurimento fondi, e comunque fino al 31 dicembre 2013, il bando per la concessione di agevolazioni rivolto alle microimprese di produzione industriale operanti nella provincia di Gorizia.

Beneficiari Beneficiarie sono le micro imprese di produzione (imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro), aventi sede o unità produttiva nella provincia di Gorizia. Devono essere iscritte al Registro delle Imprese ed essere operanti o in procinto di operare in attività economiche che rientrino nella classificazione ATECORI, codici 10-52. Non devono essere imprese in difficoltà e devono essere in regola con il pagamento dei diritti camerali e in situazione di regolarità contributiva verso gli enti previdenziali e assicurativi. Devono rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea di aiuti illegali o incompatibili con il mercato comune.

Iniziative e spese ammissibili L’agevolazione si configura come una sovvenzione secondo la normativa “de minimis” o come aiuto di stato (secondo l’interesse del richiedente). Ai fini della concessione della sovvenzione come aiuto di stato, gli investimenti devono consistere nella: a) realizzazione di un nuovo impianto; b) estensione di uno stabilimento esistente; c) diversificazione della produzione di uno stabilimento e diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti aggiuntivi;

d) trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Ai fini della concessione della sovvenzione in regime “de minimis”, alle categorie precedenti si aggiungono investimenti relativi all’ampliamento, razionalizzazione e/o ristrutturazione, ammodernamento. L’aiuto massimo concedibile non potrà in ogni caso superare € 75.000,00. Il beneficiario deve corrispondere almeno il 25% dei costi dell’investimento iniziale e tale apporto deve essere esente da qualsiasi aiuto. Le spese ammissibili sono costituite da investimenti in attivi materiali o immateriali destinati alle categorie di investimenti di cui sopra. In particolare le spese ammissibili comprendono i costi relativi a: a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e degli impianti; b) suolo aziendale (sistemazioni e indagini geognostiche); c) opere murarie ed assimilate; d) infrastrutture specifiche aziendali; e) impianti, macchinari ed attrezzature; f) hardware e software (in riferimento a programmi informatici legati alla produzione). Sono ammesse anche le commesse interne di lavorazione e i lavori in economia limitatamente al valore dei materiali impiegati. Al fine del riconoscimento delle spese sostenute, le domande di aiuto a valere sulla disciplina comunitaria degli aiuti di stato alle PMI e a finalità regionale devono essere presentate prima dell’avvio dell’investimento. Al contrario, le domande a valere sul regime “de minimis” possono essere presentate anche successivamente all’avvio dell’investimento. Verranno comunque riconosciute solo le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

Presentazione delle domande Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere redatte esclusivamente utilizzando l’apposita modulistica allegata al bando e reperibile sul sito web www.go.camcom. gov.it. Le domande dovranno essere presentate

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unicamente con consegna diretta fino ad esaurimento fondi e comunque fino al 31 dicembre 2013 alla CCIAA Gorizia, Ufficio Fondo Gorizia. E’ obbligatoria l’indicazione di un indirizzo PEC tramite cui verranno gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda.

Concessione ed erogazione del contributo L’agevolazione è concessa tramite procedimento valutativo a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad

esaurimento fondi. La data di presentazione delle domande è determinata dalla protocollazione effettuata dall’Ufficio Fondo Gorizia al ricevimento dell’istanza. Il soggetto beneficiario ha l’obbligo di ultimare e rendicontare l’investimento finanziario entro 18 mesi dalla data di concessione del contributo, pena la revoca della sovvenzione. Per il testo del bando e ogni altra informazione le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (CDP - AdT)

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Tassi d’interesse effettivi e tassi antiusura fissata dal ministero dell’economia e delle finanze la soglia dei tassi usurai per il iii trimestre 2013 Vengono di seguito riportati i “tassi effettivi globali” e i “tassi soglia antiusura” validi per il periodo 1° luglio - 30 settembre 2013 e fissati con Decre-

to del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 giugno 2013, pubblicato sulla G.U. 28 giugno 2013, n. 150. Si rammenta che, a norma dell’art. 2 della legge 7 marzo 1996 n.108, contenente disposizioni in materia di usura, per il calcolo dei tassi usurai i tassi medi rilevati devono essere aumentati di ¼ a cui vanno aggiunti altri 4 punti percentuali. In ogni caso, la differenza tra il limite usurai e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. (CDP - AdT)

TASSI ANTI-USURA IN VIGORE TERZO TRIMESTRE APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2013 CATEGORIE DI OPERAZIONI (*)

CLASSI DI IMPORTO in euro

TASSI MEDI (**) (su base annua)

TASSI SOGLIA (su base annua)

fino a 5.000

11,39

18,2375

oltre 5.000

10,16

16,7000

fino a 1.500

15,92

23,9000

oltre 1.500

15,21

23,0125

fino a 5.000

8,74

14,9250

da 5.000 a 100.000

7,93

13,9125

oltre 100.000

5,48

10,8500

fino a 50.000

7,07

12,8375

oltre 50.000

4,14

9,1750

Crediti personali

12,08

19,1000

Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese

10,47

17,0875

fino a 5.000

11,58

18,4750

oltre 5.000

11,64

18,5500

fino a 25.000

9,20

15,5000

oltre 25.000

6,44

12,0500

Leasing immobiliare a tasso fisso

6,93

12,6625

Leasing immobiliare a tasso variabile

5,07

10,3375

fino a 25.000

8,60

14,7500

oltre 25.000

7,79

13,7375

fino a 5.000

12,19

19,2375

oltre 5.000

10,15

16,6875

Aperture di credito in conto corrente

Scoperti senza affidamento

Anticipi e sconti commerciali

Factoring

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione

Leasing strumentale

Leasing autoveicoli e aeronavali

Credito finalizzato all’acquisto rateale

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TASSI ANTI-USURA IN VIGORE TERZO TRIMESTRE APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2013 CATEGORIE DI OPERAZIONI (*)

CLASSI DI IMPORTO in euro

TASSI MEDI (**) (su base annua)

TASSI SOGLIA (su base annua)

fino a 5.000

17,04

25,0400

oltre 5.000

12,13

19,1625

Mutui con garanzia ipotecaria

- a tasso fisso

5,09

10,3625

3,68

8,6000

Credito revolving

- a tasso variabile

(*) Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 settembre 2012 e nelle istruzioni applicative della Banca d’Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009. (**) I tassi medi indicati nella tabella, riferiti al periodo di rilevazione 1° ottobre - 31 dicembre 2012, sono riportati in allegato al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 ( G.U. n. 150 del 28 giugno 2013). S.E.& O.

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Bilateralità precisazioni su alcune comunicazioni da parte di studi professionali in ordine alla bilateralità Alcune Imprese Associate ci portano a conoscenza di comunicazioni, inoltrate da taluni Studi professionali, in ordine alla definizione di importi inerenti il sistema della bilateralità che sarebbero a carico

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delle aziende medesime, in quanto oggetto di intese tra Confapi e i Sindacati Cgil, Cisl e Uil. Preme sottolineare, per opportuna chiarezza e correttezza applicativa, che tali importi non sono al momento dovuti e non lo saranno fin tanto che non verranno recepiti dai contratti nazionali di categoria. In quella sede verranno, inoltre, definite le modalità concrete e le tempistiche di attuazione. Considerata la delicatezza della questione, si invitano le Imprese interessate a contattare il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione. (C)



Apprendisti e minori

abolizione della visita medica di idoneità L’art. 42 del Decreto Legge n. 69/2013 c.d. “Decreto del Fare” al co. 1, lett. b) ha previsto la soppressione del certificato medico di idoneità per l’assunzione degli apprendisti (art. 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicem-

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bre 1956, n. 1668) e dei minori (all’articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e s.m.i.). Pertanto, a far data dal 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del suddetto provvedimento normativo), gli obblighi in parola non saranno più esigibili e non saranno più conseguentemente applicabili le relative sanzioni a carico dei datori di lavoro. Restano tuttavia fermi gli obblighi di certificazione sanitaria previsti dal TU Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio. (C)


Rapporti di lavoro a tempo indeterminato contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute dal 1° gennaio 2013 L’INPS, con messaggio n. 10358 del 27 giugno 2013, fornisce ulteriori chiarimenti in ordine al nuovo contributo AspI dovuto sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013. Le precisazioni riguardano, in particolare, il criterio di calcolo dell’anzianità aziendale. In particolare, il contributo è dovuto: - se l’interruzione avviene durante il periodo di prova, qualora il capo al lavoratore ricada il teorico diritto all’ASpI; - per tutte le tipologie contrattuali di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compresi quei rapporti che presentano caratteristiche peculiari come il part-time o il lavoro intermittente (in quest’ultimo caso, i periodi non lavorati non concorrono nel computo dell’anzianità aziendale); - in caso di cessione di azienda, deve essere considerata la durata complessiva del rapporto di lavoro, compreso il periodo svolto presso l’azienda cedente - dagli organi delle procedure concorsuali che interessano aziende non soggette alla legge 223/91, con riferimento alle interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a far tempo dal 1° gennaio 2013.

Il contributo non è dovuto - Durante le sospensioni per aspettativa non retribuita;

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- durante i periodi di congedo straordinario ex art. 42, c.5, D.L.vo 151/2001 - TU Maternità; - da parte delle aziende tenute al versamento del contributo di cui all’art. 5, co. 4, della legge n. 223/1991 (lavoratori collocati in mobilità dal curatore, liquidatore o commissario); dal 1° gennaio 2016, la contribuzione sarà dovuta anche dagli organi delle procedure concorsuali che interessano aziende soggette alla legge n. 223/1991.

Modalità di pagamento Ai fini della corresponsione del contributo, l’obbligo deve essere assolto entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro. Riguardo alle modalità di versamento, laddove la contribuzione sia assolta nel mese successivo a quello in cui si è verificata l’interruzione del rapporto, i datori di lavoro dovranno provvedere alla trasmissione di un flusso individuale, riferito al lavoratore cessato, analogamente a quanto avviene nel caso di liquidazione di arretrati, in cui andrà valorizzato nell’elemento il già previsto codice causale “M400” e nell’elemento l’importo dovuto. Per il versamento del contributo relativo alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga da “gennaio a marzo 2013”, é utilizzabile esclusivamente il codice causale è “M401”, da valorizzare nell’elemento <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale>. Nel caso di aziende cessate, per il versamento del contributo, i datori di lavoro provvederanno ad inviare - per ogni lavoratore interessato - un flusso regolarizzativo riferito all’ultimo mese di attività aziendale, utilizzando il codice “M400”. (C)


Sgravi contrattazione secondo livello 2012 le date per la trasmissione delle domande

Con il messaggio n.1027 del 21 giugno scorso, l’Inps ha comunicato che le domande per richiedere lo sgravio contributivo di secondo livello, per gli importi corrisposti nell’anno 2012, possono essere trasmesse via internet dalle ore 15.00 del 24 giugno 2013 alle ore 23.00 del 25 luglio 2013; l’invio può essere effettuato sia singolarmente che tramite flussi XML contenenti molteplici domande. Per le eventuali modifiche e/o aggiornamenti, è possibile annullare le domande inviate e trasmetterle nuovamente fino alle ore 23.00 di venerdì 26 luglio 2013. L’incentivo, com’è noto, consiste in uno sgravio

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contributivo che può essere concesso con riferimento a premi di risultato relativi all’anno 2012, erogati anche in relazione a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (e depositati presso la direzione provinciale del lavoro), dalla associazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative in ambito nazionale o locale o dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda. Lo sgravio contributivo può essere concesso sugli importi previsti dalla contrattazione, nel limite massimo del 2,25% della retribuzione annua di ciascun lavoratore, e viene ripartito nelle seguenti misure: - aliquota contributiva a carico del datore di lavoro: sgravio entro il limite massimo di 25 punti, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate e delle eventuali misure compensative spettanti; - aliquota contributiva a carico del lavoratore: sgravio totale. (C)


Lavoro intermittente

nuova modalità di invio della comunicazione preventiva

Nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013 è stato pubblicato il decreto interministeriale 27 marzo 2013 che stabilisce le modalità per effettuare la comunicazione della chiamata del lavoro intermittente, come previsto dal comma 3-bis art. 35 d.lgs. 276/2003, introdotto dalla L. 92/2012 (Riforma Fornero). Il nuovo modello di comunicazione “UNI-intermittente” (allegato al decreto), contenente i dati del lavoratore, del datore di la-

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voro e le date di inizio e fine della chiamata, dal 3 luglio 2013 deve essere trasmesso dal datore di lavoro secondo una delle seguenti modalità: - via Pec o Email, all’indirizzo intermittenti@ mailcert.lavoro.gov.it; - via Web, tramite il servizio disponibile sul portale Cliclavoro; - tramite Sms, utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. Solo in caso di malfunzionamento dei suddetti sistemi, sarà possibile utilizzare la modalità fax, da inviare alla Direzione territoriale del lavoro competente. Si ricorda che è necessario conservare una copia della comunicazione inviata. (C)


Agenzia Europea per la Chimica notizie del mese di giugno 2013

Inserite 6 nuove sostanze in Candidate List Dai risultati della consultazione pubblica, chiusa in data 18 aprile 2013, ECHA ha aggiornato la Candidate List con 6 nuove sostanze riconosciute come altamente problematiche (SVHC). Nella tabella, oltre all’identificazione delle sei sostanze, sono riportate anche la data di inclusione in candidate List nonché il motivo della loro inclusione. La Candidate List attualmente contiene 144 sostanze. Gli obblighi di legge previsti per le aziende in se-

Substance name

guito all’inserimento delle sostanze in candidate list si riferiscono alle sostanze da sole, nei preparati o contenute in articoli. In particolare i produttori e gli importatori di articoli contenenti una qualsiasi delle 6 sostanze SVHC sotto elencate hanno a disposizione fino al 20 dicembre 2013 per effettuare la notifica all’ECHA se sono pertinenti le seguenti due condizioni: 1. la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori a una tonnellata all’anno per produttore o importatore e 2. la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso. Ci sono esenzioni dall’obbligo di notifica se la sostanza è già registrata per l’uso o quando è possibile escludere l’esposizione. Come previsto dal regolamento REACH, sarà seguita una procedura specifica per decidere se le sostanze debbano essere incluse anche nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV del regolamento REACH).

EC number

CAS number

SVHC property

1.

Cadmium

231-152-8

7440-43-9

Carcinogenic (Article 57a); Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57 f)

2.

Cadmium oxide

215-146-2

1306-19-0

Carcinogenic (Article 57a); Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (effects on kidney and bone) (Article 57 f)

3.

Ammonium pentadecafluorooctanoate (APFO)

223-320-4

3825-26-1

Toxic for reproduction (Article 57 c); PBT (Article 57 d)

4.

Pentadecafluorooctanoic acid (PFOA)

206-397-9

335-67-1

Toxic for reproduction (Article 57 c); PBT (Article 57 d)

5.

Dipentyl phthalate (DPP)

205-017-9

131-18-0

Toxic for reproduction (Article 57 c)

6.

4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated [substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB - and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof]

-

-

Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (due to the endocrine disrupting properties of the degradation products) (Article 57 f)

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Seconda deadline di registrazione REACH: quasi 3000 sostanze registrate Con la seconda scadenza REACH, del 31 maggio 2013, 9.084 fascicoli di registrazione sono stati presentati ad ECHA da 3.215 aziende. Il numero finale di registrazioni effettuate con successo sarà disponibile ai primi di settembre, quando tutti i fascicoli saranno stati elaborati. Statistiche dettagliate sono pubblicate sul sito web dell’ECHA.

Pareri del RAC per 14 sostanze Il Comitato di valutazione dei rischi (RAC) ha adottato 14 pareri scientifici sulle proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate e un parere su richiesta del Direttore Esecutivo, le sostanze sono: 1. Nitric acid 2. Etridiazole 3. Metosulam 4. Octanoic acid 5. Nonanoic acid

6. Decanoic acid 7. 1,2-benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear 8. Imazalil 9. Tebuconazole 10. Dimethenamid-P 11. Carvone 12. Tembotrione 13. Flonicamid 14. Phenolic benzotriazoles (UV-320 and UV-328)

Programma di lavoro pluriennale 2014-2018 Si segnala la bozza di Programma di lavoro pluriennale dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per il periodo dal 2014 al 2018, messa a disposizione da ECHA per consultazione pubblica.

Consultazioni pubbliche su proposte di CLH Avviata una consultazione pubblica sulle proposte di armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura per 2 sostanze, nel dettaglio:

Substance name

EC number

CAS number

Proposed harmonised classification and labeling

Examples of uses*

Tributyltin compounds

-

-

Acute toxicity - oral and dermal Reproductive toxicity

Used as an intermediate for production of other organotin compounds.

Polyhexamethylene biguanide hydrochloride (PHMB)

Not allocated

27083-27 or 32289-58-0

Acute toxicity - inhalation

Used as a disinfectant.

Miglioramenti alla piattaforma C&L Come noto la piattaforma C & L è una delle iniziative di ECHA per aiutare le aziende a comunicare in maniera efficace con gli altri notificanti o registranti della stessa sostanza con l’obiettivo di arrivare a classificazioni concordate. In aggiunta alla classificazione ed etichettatura effettuata in base ai criteri del regolamento CLP, è ora disponibile nel C & L Inventory per tutte le sostanze armonizzate incluse nell’allegato VI del regolamento CLP la classificazione e l’etichettatura effettuata in base ai criteri stabiliti nella precedente direttiva sulle sostanze pericolose (DSD).

Questa modifica è stata effettuata per aiutare gli utenti della piattaforma che ancora classificano ed etichettano le miscele secondo la DSD. Si ricorda che, anche se completamente sostituito dal Regolamento CLP per le sostanze, i criteri della DSP possono ancora essere applicati alle miscele fino al giugno 2015. Nella piattaforma è inclusa anche la classificazione delle sostanze armonizzate ai sensi della direttiva Seveso II. Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu

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(C)


Certificazione energetica degli edifici stabiliti i requisiti di chi certifica

Il DPR 16 aprile 2013, n. 75, “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, è pubblicato sulla GU n. 149 del 27 giugno o 2013. Il regolamento definisce i requisiti professionali e i crediti di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 4, c. 1, lett. c) del D. L. vo sopramenzionato. Pertanto, ai sensi dell’art. 2 del presente regolamento “sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori”, i tecnici abilitati, ossia tecnici operanti sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono inoltre rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo. Il presente atto definisce, all’art. 3, i requisiti di

indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici e all’art. 4, le funzioni delle Regioni e Province autonome. Da segnalare inoltre che ai sensi dell’art. 6, c. 1, “per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di certificazione, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo [19 agosto 2005, n. 192], può essere predisposto anche da un tecnico abilitato, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b), dell’articolo 2, dell’impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti”. Infine, all’Allegato 1, sono dettati i contenuti minimi dei corsi di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici, che hai sensi dell’art. 2, c. 5, del presente regolamento sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Ambiente; mentre a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome. fonte: www.tuttoambiente.it del 28 giugno 2013

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(C)


Friuli Antincendi srl - via Fratelli Savoia, 24 - Z.A. Piccola di Moro 2 - 33033 Codroipo (UD) tel 0432.904342 - fax 0432.913612 - info@friuliantincendi.it - www.friuliantincendi.it


Prestazione energetica in edilizia pubblicato il decreto legge su prestazione energetica, detrazioni fiscali e qualifica installatori Si segnala alle Aziende interessate, che è stato pubblicato in G.U. n. 130 del 5 giugno 2013 il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”. Il provvedimento, entrato in vigore il 6 giugno, è in attesa di conversione entro i prossimi sessanta giorni, ossia entro il 4 agosto 2013 e prevede: - artt. da 1 a 13 - Modificazioni ed integrazioni al vigente D. Lgs n. 192/2005 (Attuazione direttiva 2002/91/CE su rendimento energetico in edilizia); - artt. da 14 a 16 - Detrazioni fiscali per spese di ristrutturazione e di efficienza energetica; - art. 17 - Qualificazione professionale per gli installatori di impianti a fonte rinnovabile; - artt. 19 e 20 - Modifiche alla disciplina dell’IVA su cessioni di prodotti editoriali e su somministrazione di alimenti e bevande. Con il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, il Governo ha recepito la Direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica in edilizia, anche nota come Direttiva EPBD 2 (Energy Performance of Buildings Directive), che abroga e sostituisce la Direttiva 2002/91/Ce. Il Decreto Legge, infatti, nei primi 13 articoli modifica il Decreto Legislativo n. 192/2005 con il quale era stata recepita la precedente direttiva 2002/91/Ce. Come disposto dalla nuova direttiva, per conoscere e migliorare le performance energetiche degli edifici non bisognerà più fare riferimento al rendimento energetico ma alla prestazione energetica degli edifici.

L’Attestato di prestazione energetica degli edifici, quindi, prende il posto dell’Attestato di certificazione energetica e dovrà essere prodotto anche per gli edifici dati in locazione. La prestazione energetica è intesa come: “quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono anche conto del livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti”. Non dovendo più fare riferimento al “rendimento” ma alla “prestazione” energetica dell’edificio, la certificazione energetica dovrà essere condotta utilizzando altre metodologie di calcolo, che dovranno essere definite da futuri decreti attuativi. Cambiando la modalità di certificazione, cambierà anche la denominazione del certificato prodotto, che non si chiamerà più Attestato di Certificazione Energetica (ACE), ma Attestato di Prestazione Energetica (APE). L’attestato non cambia, tuttavia, la sua funzione e cioè quella di fornire al consumatore il modo di valutare e confrontare le performance energetiche di edifici diversi. Dovrà, infatti, riportare: - la prestazione energetica globale dell’edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; - la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; - la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il rinfrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio;

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- i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; - le emissioni di anidride carbonica; - l’energia esportata; - le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; - le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario. Come accadeva già con l’ACE, l’attestato di prestazione energetica ha validità massima di 10 anni e dovrà essere rilasciato per gli edifici di nuova costruzione, quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti e per gli edifici e le unità immobiliari venduti o locati ad un nuovo locatario. Le novità introdotte con il nuovo decreto riguardano: - gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2: se non sono già dotati di Attestato di certificazione energetica, i proprietari o i responsabili della loro gestione sono obbligati a produrre l’Attestato di prestazione energetica entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, e cioè entro il 3 ottobre 2013. L’attestato dovrà essere affisso con evidenza all’ingresso dell’edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m2 è abbassata a 250 m2; - i contratti di locazione: a partire dal 5 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto), “nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici” (articolo 6, comma 3). Prima di essere modificato dal Dl 63/2013, il D.lgs. 192/2005 disponeva che l’inserimento di detta clausola nel contratto di locazione valesse solo per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica. Per questa ragione lo Stato italiano ha subito di recente una condanna. La sentenza della Corte di Giustizia Ue 13 giugno 2013, causa C-345/12 ha infatti stabilito che: “La Repubblica italiana, non avendo previsto

l’obbligo di consegnare un attestato relativo al rendimento energetico in caso di vendita o di locazione di un immobile, conformemente agli articoli 7 e 10 della direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia, e avendo omesso di notificare alla Commissione europea le misure di recepimento dell’articolo 9 della direttiva 2002/91, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 7, paragrafi 1 e 2, e 10 di detta direttiva, nonché 15, paragrafo 1, della medesima, letti in combinato disposto con l’articolo 29 della direttiva 2010/31/ Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia”. Il Decreto Legge n. 63/2013 si limita a delineare alcuni criteri generali, demandando a futuri decreti attuativi le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (articolo 4). Decreti attuativi che dovranno intervenire anche a modificare le Linee guida per la certificazione energetica, emanate con il Decreto Sviluppo economico 26 giugno 2009. Inoltre, sono state rimodulate le sanzioni per chi non si attiene agli obblighi di certificazione energetica degli edifici, intervenendo sull’articolo 15 del D.lgs. 192/2005, come segue:

1) Per i professionisti Il professionista qualificato che rilascia: - la relazione tecnica di progetto compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite dalla legge, - un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie indicate dal decreto, è punito con una sanzione amministrativa compresa tra i 700 e i 4.000 euro (ricordiamo che prima delle recenti modifiche la sanzione applicata era pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale). Inoltre, l’Ente locale e la Regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

2) Per i direttori dei lavori Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa compresa tra 1.000 euro e 6.000 euro (prima delle modifiche,

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la sanzione era di 5.000 euro). Il Comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

3) Per i costruttori o proprietari Se, in caso di nuova costruzione o ristrutturazione importante, il costruttore o il proprietario non dotano l’edificio di Attestato di prestazione energetica, sono puniti con la sanzione amministrativa compresa tra i 3.000 e i 18.000 euro (prima era compresa tra i 5.000 e i 30.000 euro). In materia di Agevolazioni fiscali, il Dl 4 giugno 2013, n. 63 ha stabilito ai seguenti articoli:

Art. 14 - Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica Si prevede che, per interventi di efficienza energetica su edifici esistenti, la percentuale detraibile passi dal 55% al 65%. Inoltre, l’accesso all’agevolazione è stata prorogato, ma in modo differenziato: dal 6 giugno (data di entrata in vigore del decreto) fino al 31 dicembre 2013 per tutti gli edifici; fino al 30 giugno 2014 per i condomini. Sono stati, inoltre, esclusi dalle spese detraibili gli interventi per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore.

Art. 16 - Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili Si dispone una proroga della detrazione del 50% fino al 31 dicembre 2013, quando, salvo diverse disposizioni, si tornerà al 36%. Il decreto, inoltre, ha aggiunto tra le spese detraibili anche quelle sostenute per l’acquisto di mobili per l’arredo dell’edificio oggetto di ristrutturazione, per un massimo di 10 mila euro. In materia di Qualificazione degli installatori, il Decreto Legge, cita ai seguenti articoli:

Art. 17 - Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili I commi 1 e 2 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti: «1. La qualifica professionale per l’attività di in-

stallazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui, alternativamente, alle lettere a) , b) , c) o d) dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. 2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell’allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.».

Art. 18 - Abrogazioni e disposizioni finali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati, gli articoli 1, comma 3, 2, comma 1, lettere c) , d) , e) ed f) , l’articolo 5, 12, 14, i punti 2, 11, 12 e 56 dell’allegato A, gli Allegati B ed I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché il comma 3 dell’articolo 15 e il punto 4 dell’allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 2. Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo stesso. 3. Nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovunque ricorrano le parole: «attestato di certificazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «attestato di prestazione energetica». Pertanto allo stato attuale per la qualificazione degli installatori e manutentori di impianti da fonti rinnovabili si fa valere l’esperienza lavorativa già svolta per almeno tre anni, ai sensi della norma di settore, il DM 37/2008, e quindi tutti i Responsabili Tecnici abilitati saranno automaticamente riconosciuti qualificati. Il DM n. 37/08, la norma che ha sostituito la L. 46/90 come norma quadro del mondo impiantistico, all’Articolo 4 individua i requisiti che deve

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possedere il Responsabile Tecnico di un’impresa abilitata. I diversi casi sono indicati da lettere: a) laurea in materia tecnica specifica; b) diploma di scuola secondaria e almeno 2 anni di inserimento in azienda; c) titolo di formazione professionale ed almeno 4 anni di inserimento in azienda; d) esperienza di almeno 3 anni come operaio specializzato nel settore. Viene, quindi, meno quanto previsto dal D.Lgs. n. 28/11, all’Articolo 15 - Sistemi di qualificazione degli installatori, comma 2, che citava: “A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008,

n. 37 si intendono rispettati quando: a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all’allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori; b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell’allegato 4.” Tale norma però non considerava i Responsabili Tecnici di cui alla lettera “d” (quelli cioè che non possono vantare titoli di studio e hanno maturato i requisiti mediante la sola esperienza professionale) e che dunque non avrebbero la possibilità di qualificarsi nemmeno frequentando i suddetti corsi previsti per i responsabili tecnici qualificati coi requisiti della lettera “c”. (C)

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Ambiente e sicurezza in breve e impianti di climatizzazione

flash in materia di sicurezza ed ambiente

Decreto-legge “fare” e modifiche al Testo unico sicurezza sul lavoro Sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013 è stato pubblicato Segnaliamo che il Decreto-Legge n. 69/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, già conosciuto come decreto “FARE”, entrato in vigore il giorno 22 giugno 2013 e che dovrà essere convertito entro il 21 agosto 2013, modifica diverse disposizioni del nostro ordinamento, tra cui citiamo in particolare le modifiche che riguardano il Codice della Sicurezza, D.Lgs. 81/2008: - l’art.32 “Semplificazioni di adempimenti burocratici in materia di lavoro”, - l’art. 35 “Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata”; - l’art.42 “Soppressioni di certificazioni sanitarie”. Mentre per quanto concerne le modifiche al Testo unico ambientale, D.Lgs. 152/2006, occorre citare l’art. 41 “Disposizioni in materia ambientale”.

Nuova direttiva europea sull’elettrosmog durante il lavoro Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 179 del 29 giugno 2013 è stata pubblicata la Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.

Nuovo regolamento su impianti termici civili

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, del D.P.R. 74/2013, che entra in vigore a partire dal 12 luglio 2013, che integra la disciplina attualmente prevista dal D.P.R. 412/1993 sulle ispezioni degli impianti di riscaldamento con una specifica disciplina di ispezioni e controlli per gli impianti di condizionamento, oltre ad aggiornare la materia coi progressi tecnologici.

Sentenza della Cassazione sull’ammissibilità dei rifiuti in discarica Segnaliamo la sentenza della Cassazione Penale, Sezione III, n. 21146 del 16 maggio 2013, che stabilisce che le disposizioni che individuano i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica hanno, come finalità esclusiva, quella di verificare la conferibilità in discarica del singolo rifiuto. L’art. 7, comma 5 del d.lgs. 36\2003 fa espresso riferimento ai criteri di ammissione in discarica dei rifiuti. Tali disposizioni non prevedono alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità in caso di inosservanza ed hanno pertanto carattere ordinatorio. Deve ritenersi pertanto possibile che la verifica circa l’ammissione, in una discarica di inerti, di rifiuti che non soddisfano i criteri normativamente individuati possa essere effettuata, dopo il conferimento, non soltanto mediante accertamento analitico, ma anche attraverso l’utilizzazione di ogni elemento di prova valutabile dal giudice.

Novità normativa sui biocidi Si segnala la pubblicazione del Decreto Ministero della Salute 26 marzo 2013 (G.U. n. 131 del 6 giugno 2013) recante l’attuazione della direttiva 2012/40/UE che modifica l’allegato I della direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi. In particolare sono state effettuate delle modifiche alla voce 24 «Tetraborato di sodio».

Esportazioni di Chemicals in Corea: obbligo di applicazione del GHS per le miscele a partire dal 1° luglio 2013 Segnaliamo a tutti gli esportatori di miscele in Co-

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rea che, a partire dal 1° luglio 2013, è cogente il GHS ai fini della classificazione ed etichettatura delle miscele. L’obbligo di etichettatura di pericolo delle miscele secondo il GHS sarà efficace in Corea per effetto delle seguenti norme nazionali: - “Industrial Safety & Health Act” (emanato dal Ministro del Lavoro) che aveva fissato un periodo transitorio per l’applicazione del GHS fino al 1° luglio 2010 per le sostanze e al 1° luglio 2013 per le miscele,

- “Toxic Chemicals Control Act” (emanato dal Ministro dell’Ambiente) che aveva fissato un periodo transitorio per l’applicazione del GHS fino al 1° luglio 2011 per le sostanze e al 1° luglio 2013 per le miscele. Per le aziende che esportano in Corea segnaliamo poi la Guida al K-REACH realizzata da Mr. Yunbo Shi, Managing Director del CIRS (Chemical Inspection and Regulation Service) Ltd.

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(C)


SOA: nuova attestazione per la Boldarino Srl POTRà ESEGUIRE FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI 4.200.000 EURO EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Dopo tredici anni dall’istituzione del sistema di qualificazione che, come sappiamo, viene svolto dalle SOA, Società Organismo di Attestazione, nuove Imprese Associate entrano nel settore dei Lavori Pubblici, questo è il caso della Boldarino srl azienda specializzata nel settore delle costruzioni civili ed industriali. La Boldarino srl ha sede a Lavariano di Mortegliano (UD) in via Aquileia 55/1 è rappresentata dal sig. Pietro Boldarino, e si è qualificata per le categorie OG1 per 3.500.000 euro (IV-bis classifica), OG3 per 516.000 euro (II classifica) e OG6 per 258.000 euro (I classifica). Potrà eseguire fino ad un importo massimo di 4.200.000 euro edifici civili e industriali (OG1) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. Inoltre, potrà eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 euro strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari (OG3) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione Pag. 48 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2013

di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aeromobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. E’ qualificata anche all’esecuzione di lavori fino a 309.600 Euro per acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (OG6) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il «servizio idrico integrato» ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.


Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione

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ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Marcatura CE per i prodotti da costruzione (2a parte) dal 1° luglio 2013 è entrata in vigore la marcatura ce dei prodotti da costruzione

Dal 1° luglio 2013 è entrato in vigore il regolamento dell’Unione Europea n. 305/2011 del 9 marzo 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea numero L 88/5 del 4.4.2011 che sostituirà definitivamente la Direttiva Europea n. 89/106/CEE del 21/12/1988 sulla Marcatura CE dei prodotti da costruzione, fissando le condizioni per l’immissione sul mercato. Il produttore dovrà seguire regole standardizzate per controllare le materie prime, i macchinari, la produzione e i requisiti del prodotto finito. Già con la Direttiva Europea 89/106/CEE per molti materiali da costruzione veniva inserito l’obbligo della marcatura CE, con le nuove disposizioni però oltre a definire l’obbligo e far rispettare i requisiti essenziali di salute e sicurezza, si certificherà la conclusione di un iter di prove, calcoli e controllo della produzione. Fra le novità più rilevanti del Regolamento si annovera che la marcatura CE non attesterà più solo la conformità dei materiali da costruzione ad una specifica tecnica, ma si baserà anche sulla dichiarazione del produttore sulle specifiche prestazioni dei propri prodotti attraverso la Dichiarazione di Prestazione. I materiali da costruzione per essere idonei all’uso dovranno rispettare i requisiti di: resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso d’incendi, igiene, salute, tutela dell’ambiente, protezione acustica, sicurezza nell’impiego, risparmio energetico e isolamento termico. Non saranno soltanto i produttori ad essere soggetti agli obblighi, ma anche gli utilizzatori, per cui le Imprese di costruzione, i Progettisti e i Direttori dei lavori e di cantiere saranno responsabili nell’acquisto e nell’uso, durante un processo edificatorio, di prodotti marchiati CE. Il Regolamento 305/2011, definisce quale “proPag. 50 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2013

dotto da costruzione”, qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse. Indicativamente, i prodotti da costruzione più significativi indicati nel regolamento sono: i prefabbricati, gli infissi, le membrane, gli isolanti, gli appoggi strutturali, i camini, i prodotti in gesso, i geotessili, le facciate continue e strutturali, gli impianti fissi e sanitari, i prodotti in legno, i leganti, gli acciai, le murature, i prodotti per le fognature, le pavimentazioni, le strutture metalliche, le finiture di pareti, le coperture, i prodotti per la costruzione delle strade, gli aggregati, gli adesivi, le malte e i calcestruzzi, gli apparecchi di riscaldamento, le condotte e i serbatoi, i prodotti in vetro, i cavi elettrici, i dispositivi tagliafuoco. Di seguito approfondiamo le principali novità introdotte dal Nuovo Regolamento EU 305/11, in questa seconda parte: gli obblighi degli operatori economici.

Obblighi dei fabbricanti I fabbricanti redigono una dichiarazione di prestazione (vedi 1° parte) e appongono la marcatura CE. Come base della dichiarazione di prestazione i fabbricanti redigono la documentazione tecnica descrivendo tutti gli elementi pertinenti relativi al richiesto sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione per un periodo di dieci anni a decorrere dall’immissione del prodotto da costruzione sul mercato. Se opportuno, la Commissione può, mediante atti delegati, modificare tale periodo per famiglie di prodotti da costruzione in funzione della durata prevista o del ruolo rivestito dal prodotto da costruzione nelle opere di costruzione. I fabbricanti assicurano che siano poste in essere procedure per garantire che la produzione in serie conservi la prestazione dichiarata. Si tiene adeguatamente conto delle modifiche apportate al prodotto-tipo ed alle specifiche tecniche armonizzate applicabili.


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Ove lo ritengano opportuno al fine di assicurare l’esattezza, l’affidabilità e la stabilità della prestazione dichiarata di un prodotto da costruzione, i fabbricanti eseguono prove a campione sui prodotti da costruzione immessi o resi disponibile sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti non conformi ed i richiami di prodotti e, se del caso, mantengono un registro degli stessi e informano i distributori di tali controlli. I fabbricanti assicurano che i loro prodotti rechino un numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione, oppure, se la dimensione o la natura del prodotto non lo consente, che le informazioni richieste figurino sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto da costruzione. I fabbricanti indicano sul prodotto da costruzione oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo cui possono essere contattati. L’indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. All’atto di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i fabbricanti assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi immesso sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri pertinenti requisiti di cui al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto da costruzione o, se opportuno, ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto da costruzione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e la rispondenza ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua Pag. 52 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2013

richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che hanno immesso sul mercato.

Mandatari Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario. La redazione della documentazione tecnica non fa parte del mandato del mandatario. Un mandatario esegue i compiti specificati nel mandato. Il mandato consente al mandatario di eseguire almeno i seguenti compiti: a) tenere la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza; b) a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a detta autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione o la rispondenza ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento; c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che rientrano nel mandato del mandatario.

Obblighi degli importatori Gli importatori immettono sul mercato dell’Unione solo i prodotti da costruzione conformi ai requisiti previsti dalle norme di settore. Prima di immettere sul mercato un prodotto da costruzione, gli importatori si assicurano che il fabbricante abbia valutato e verificato la costanza della prestazione. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione. Essi assicurano che il prodotto, laddove richiesto, rechi la marcatura CE, che il prodotto sia accompagnato dai documenti richiesti e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti. Un importatore, che ritenga o abbia ragione di credere che il prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri requisiti applicabili del regolamento, non immette il prodotto da costruzione sul mercato finché non sia conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna e risponda agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione di prestazione non sia stata corretta. Inoltre, qualora il prodotto da costruzione presenti un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.


Gli importatori indicano sul prodotto da costruzione oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo al quale possono essere contattati. All’atto di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua, stabilita dallo Stato membro interessato, che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori. Gli importatori garantiscono che, finché un prodotto da costruzione è sotto la loro responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione e la conformità con gli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento. Ove lo ritengano opportuno al fine di assicurare l’esattezza, l’affidabilità e la stabilità della prestazione dichiarata di un prodotto da costruzione, gli importatori eseguono prove a campione sui prodotti da costruzione immessi o resi disponibile sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti non conformi ed i richiami di prodotti e, se del caso, mantengono un registro degli stessi e informano i distributori di tali controlli. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi immesso sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri requisiti applicabili del regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto da costruzione o, se del caso, ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto da costruzione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. Gli importatori tengono una copia della dichiarazione di prestazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; essi garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tali autorità. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e risponda ad altri requisiti applicabili del regolamento, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi Pag. 53 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2013

azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che hanno immesso sul mercato.

Obblighi dei distributori Quando mettono un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza per rispettare i requisiti del presente regolamento. Prima di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i distributori assicurano che il prodotto, ove richiesto, rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti dal regolamento nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua, stabilita dallo Stato membro interessato, che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori. I distributori assicurano altresì che il fabbricante e l’importatore abbiano soddisfatto i requisiti del regolamento. Un distributore, che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non mette il prodotto a disposizione sul mercato finché esso non sia reso conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione di prestazione non sia stata corretta. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato. Il distributore garantisce che, finché un prodotto da costruzione è sotto la sua responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione e la rispondenza ad altri requisiti applicabili del regolamento. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi reso disponibile sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento assicurano che vengano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se opportuno, ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documenta-


zione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e la rispondenza ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, in una lingua che può essere facilmente compresa dall’autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che hanno messo a disposizione sul mercato.

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori Un importatore o un distributore, se immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o mar-

Pag. 54 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2013

chio o modifica un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da poterne influenzare la conformità alla dichiarazione di prestazione, è considerato alla stregua di un fabbricante ed è soggetto agli obblighi del fabbricante.

Identificazione degli operatori economici Gli operatori economici, su richiesta, indicano alle autorità di vigilanza del mercato: a) qualsiasi operatore economico che abbia loro fornito un prodotto; b) qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto. (segue) (CS)


Note informative considerato con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.

le novità normative nazionali

Le misure per l’edilizia nel pacchetto semplificazioni Il 19 giugno è stato approvato il DDL sulle semplificazioni. Di seguito le novità più interessanti: Art. 6 Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata La norma introduce misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, previsti dallo stesso decreto legislativo, n. 81 del 2008, nei casi in cui la prestazione del lavoratore presupponga una permanenza di breve durata nei luoghi di lavoro (fino a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento), per evitare la ripetizione, per ragioni solo formali, di adempimenti già posti in essere dallo stesso o da altri datori di lavoro. Art. 7 Semplificazione della documentazione in materia di sicurezza Viene stabilito che limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori, ai fini della prevenzione dei rischi da interferenze di lavorazione (articolo 26 del TU), possono essere attuati, con l’individuazione di un incaricato, in possesso di adeguati requisiti, che sovrintenda alle attività di cooperazione e di coordinamento. La tipologia di lavori o servizi per i quali non è obbligatoria la redazione del DUVRI si estende ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a dieci uomini-giorno, intendendo per uominigiorno l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento delle attività Pag. 55 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2013

Art. 10 Verifiche periodiche attrezzature di lavoro La norma introduce disposizioni in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (art. 71 T.U.) al fine di agevolare lo svolgimento delle stesse da parte delle imprese. A questo proposito è stato ridotto da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui l’INAIL è tenuta ad effettuare la prima verifica. Viene inoltre previsto l’obbligo, per i soggetti pubblici tenuti alle verifiche, di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, la eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza. Art. 16 DURC La norma introduce disposizioni di semplificazione in materia di DURC. In particolare, si consente l’applicazione della procedura “compensativa” (compensazione tra debiti contributivi e crediti vantati nei confronti della P.A.) anche ai DURC che sono rilasciati nell’ambito delle procedure di appalto pubblico e nell’ambito degli appalti privati in edilizia. Viene previsto, poi, che le stazioni appaltanti acquisiscano esclusivamente attraverso strumenti informatici il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (attualmente, il testo in vigore dell’art. 6, comma 3, del DPR n. 207 del 2010 prevede che il DURC venga acquisito anche attraverso strumenti informatici). Si prevede, inoltre, il periodo di validità del DURC di 180 giorni e si limita la sua richiesta solo ai momenti fondamentali del contratto (selezione del contraente e pagamento delle prestazioni) operando un’aggregazione di fasi da 5 a 2. In tal modo il DURC non dovrebbe più essere richiesto in presenza di un documento precedente ancora in corso di validità. Art. 34 Semplificazioni in materia di permesso di costruire. Parcheggi pertinenziali La disciplina vigente prevede che, qualora l’intervento sia sottoposto ad un vincolo ambientale, paesaggistico e culturale, nel caso in cui uno dei rela-


tivi atti di assenso necessari non sia favorevole, al termine dei trenta giorni, dalla proposta di provvedimento, previsti per l’adozione del provvedimento finale si viene a formare il silenzio rifiuto. La proposta normativa prevede che nell’ipotesi in cui venga rilasciato l’atto di assenso dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, il comune sia tenuto a concludere il procedimento di rilascio del permesso di costruire con un provvedimento espresso e motivato e che trovi applicazione l’articolo 2 della legge n. 241 del 1990. Ove, invece, l’atto di assenso venga negato, decorso il termine per il rilascio del permesso di costruire, questo si intenderà respinto. Art. 35 Autorizzazioni preliminari alla SCIA Con il presente articolo si cerca di omogeneizzare le due discipline (permesso di costruire da una parte, comunicazione di inizio lavori e SCIA dall’altra), prevedendo che l’interessato possa, prima di presentare la comunicazione o la SCIA, richiedere al SUE l’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari per l’intervento edilizio. In tal caso, la proposta prevede un procedimento di acquisizione con termini ridotti: se entro trenta giorni (termine dimezzato rispetto a quello previsto per il permesso di costruire) dalla domanda non sono stati rilasciati gli atti di assenso delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, il responsabile SUE indice la conferenza di servizi per acquisirli. Art. 36 Termine per inizio e ultimazione lavori Il d.P.R. 380/2001 attualmente dispone che i lavori autorizzati con permesso di costruire debbano essere avviati entro un anno dal rilascio del permesso, mentre, per ultimare l’opera, il termine è fissato a tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, dietro richiesta del titolare del permesso, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare. I lavori avviati dopo la presentazione di DIA o SCIA edilizia devono essere anch’essi ultimati entro tre anni (art. 23 del d.P.R. 380/2001). La disposizione prevede la proroga di due anni per i termini di inizio e ultimazione dei lavori autorizzati con permesso di costruire, DIA o SCIA alla data di entrata in vigore della norma. Art. 37 Semplificazioni in materia di ricostruzione e ristrutturazione edilizia Sono attualmente classificati come “interventi di Pag. 56 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2013

ristrutturazione edilizia” anche gli interventi che consistono “nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”. Tale inquadramento subordina l’intervento a presentazione della SCIA edilizia. La proposta modificativa, prevede che possano essere inquadrati come interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi volti a ricostruire un edificio con il medesimo volume dell’edificio demolito, ma anche con sagoma diversa dal precedente (mentre attualmente le modifiche alla sagoma comportano l’inquadramento dell’intervento come ristrutturazione edilizia “pesante”, quindi soggetta al rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del d.P.R. 380/2001). Art. 39 Attività edilizia libera La disciplina vigente prevede che gli interventi di manutenzione straordinaria (compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici) e le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa (ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa) siano soggetti all’invio di una comunicazione dell’inizio dei lavori, a cui deve essere allegata una relazione asseverata firmata da un tecnico abilitato, che dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente. La proposta prevede di eliminare tale dichiarazione da parte del tecnico abilitato, consentendo di conseguenza di rimuovere l’obbligo di assumere un tecnico indipendente, in quanto si tratta di una prescrizione che non trova riscontro nell’ordinamento con riferimento alle altre procedure edilizie(es. SCIA, DIA in alternativa al permesso di costruire, permesso di costruire). Art. 41 Offerte anomale Il D.L. n. 70/2011, convertito nella legge n. 106/2011, ha consentito alle amministrazioni di utilizzare l’esclusione automatica fino al 31 dicembre 2013, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria. La fase di crisi economica che da anni sta attraversando il Paese rende indispensabile il permanere di misure di semplificazione ed accelerazione delle


procedure di affidamento dei lavori pubblici. A tal fine, si prevede che le stazioni appaltanti possano ricorrere fino al 31 dicembre 2015 all’esclusione automatica per gli appalti di rilevanza nazionale. Art. 42 Parametri e modelli di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse Si propone di conferire all’Autorità il potere di individuare procedure standardizzate e/o best practices che diano maggiore oggettività e speditezza al procedimento, con conseguente riduzione del contenzioso. Art. 43 Accordo bonario L’eliminazione dell’istituto dell’accordo bonario nei contratti di affidamento a contraente generale disposta con il D.L. n. 70 del 2011 potrebbe determinare un significativo incremento del contenzioso arbitrale e ordinario anche in corso d’opera, con conseguenti maggiori oneri di finanza pubblica anche per le difese giudiziarie e le consulenze tecniche, nonché un incremento della litigiosità in fase esecutiva, con effetti negativi sui tempi di completamento dei lavori. Con tale proposta si intende ripristinare, pertanto, la possibilità di ricorso ad accordo bonario anche per i contratti affidati tramite contraente generale. Art. 44 Semplificazione in materia di procedura CIPE, contratto di programma ANAS e concessioni autostradali La normativa vigente prevede la sottoposizione al CIPE degli aggiornamenti o delle revisioni delle convenzioni autostradali che comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti a tutela della finanza pubblica. Il passaggio al CIPE dei predetti aggiornamenti o revisioni comporta un notevole allungamento dei tempi. Con la proposta è pertanto eliminato il passaggio al CIPE delle revisioni e degli aggiornamenti delle convenzioni autostradali vigenti. Il Comma 2 prevede un intervento modificativo volto ad armonizzare le disposizioni in tema di adeguamento annuale delle tariffe autostradali a seguito del mutato assetto delle competenze istituzionali per il trasferimento dall’Anas al MIT delle funzioni di concedente della rete autostradale. In particolare si prevede che, a seguito della proposta di variazione tariffaria formulata entro il 15 ottobre di ogni anno dal concessionario al MIT concedente, venga adottato, entro il 31 dicembre, Pag. 57 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2013

il decreto interministeriale (MIT/MEF) di approvazione o rigetto delle variazioni proposte. Art. 50 VIA La norma, allo scopo di semplificare e accelerare il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, apporta modifiche al codice dell’ambiente, sopprimendo, relativamente alla VIA e alla VAS, l’obbligo di acquisire il parere dei Ministeri diversi da quelli concertanti nonché introducendo ulteriori norme di semplificazione dell’intero procedimento. Art. 62 Prevenzione incendi La disposizione è volta sia a semplificare gli adempimenti di prevenzione incendi, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi, per le imprese medesime sia a rendere sostenibili i tempi di assolvimento degli adempimenti stessi. Art. 85 Differimento operatività garanzia globale di esecuzione Viene previsto un ulteriore differimento dell’operatività della garanzia globale di esecuzione al 30 giugno 2014.

Le novità per il settore nel decreto “Fare” Il Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2013 ha approvato il Decreto Fare: un decreto legge con misure urgenti per la crescita per rilanciare l’economia. Il Governo ha sottolineato che il Decreto Legge del Fare unitamente al disegno di legge in materia di semplificazioni, ha come base le Raccomandazioni rivolte all’Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività (“semestre europeo”). In particolare, i diversi interventi rispondono alle raccomandazioni di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, nonché di abbreviare la durata dei procedimenti civili, riducendo l’alto livello del contenzioso civile e promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali; sostenere il flusso del credito alle attività produttive anche diversificando e migliorando l’accesso ai finanziamenti; proseguire la liberalizzazione nel settore dei servizi e migliorare la capacità infrastrutturale, incluso nel settore dei trasporti. Di seguito gli interventi più rilevanti del Decreto del Fare per il settore delle costruzioni.


Lo sblocca cantieri Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce un Fondo di due miliardi di euro per finanziare assi autostradali, ferrovie e metropolitane (metro C a Roma e M4 a Milano), oltre a un programma da 100 milioni per le opere dei piccoli comuni (piano dei 6mila campanili). Risorse che arriveranno dai fondi accantonati per risolvere il contratto del Ponte sullo Stretto (235 milioni su un totale di 250), per ben 524 milioni dalle somme stanziate per la Torino Lione, per 773 milioni dai finanziamenti assegnati al Terzo Valico e per la parte rimanente dai fondi destinati all’attuazione del trattato con la Libia del 2009. Nel decreto anche un piano straordinario di edilizia scolastica da 300 milioni (100 milioni all’anno dal 2014 al 2016) finanziato dall’Inail. Per incentivare la realizzazione di infrastrutture di importo superiore a 200 milioni di euro con contratti di partenariato pubblico-privato che non prevedono contributi pubblici a fondo perduto, il decreto introduce un credito di imposta a valere sull’IRES e IRAP e l’esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario. Sicurezza stradale È previsto un programma di interventi di sicurezza stradale per 300 milioni di euro per la riqualificazione di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale. Rilancio porti e nautica Abolizione della tassa sulle piccole imbarcazioni; rilancio dei porti attraverso la semplificazione e la facilitazione delle procedure per i dragaggi, la rimodulazione delle tasse portuali e l’implementazione dell’autonomia finanziaria dei porti per la manutenzione e la sicurezza. Ristrutturazioni nelle città Semplificazione e incentivazione del recupero e delle ristrutturazioni degli edifici nelle città. Semplificazioni in materia di edilizia Stop alle lungaggini burocratiche: l’interessato che abbia bisogno della segnalazione di Inizio Attività può richiedere allo Sportello Unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari all’intervento edilizio. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche per singoli edifici, singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria. Pag. 58 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2013

Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità contributiva (Durc) Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Durc si potrà acquisire in via informatica e avrà validità di 180 giorni. E’ stata prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere fino al 31 dicembre 2015 all’esclusione automatica per gli appalti di rilevanza nazionale. Così come viene prorogato al 30 giugno 2014 l’obbligo di garantire con una garanzia globale di esecuzione le grandi opere. Si tratta della seconda proroga consecutiva per il cosiddetto performance bond, avversato da assicurazioni e imprese. La speranza è che questa nuova proroga serva a risolvere la questione una volta per tutte. Burocrazia zero È prevista la predisposizione di un piano nazionale per le zone a “burocrazia zero”. Pignorabilità delle proprietà immobiliari Se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione principale, non può essere pignorato, ad eccezione dei casi in cui l’immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli). Per tutti gli altri immobili, il valore minimo del debito che autorizza il riscossore a procedere con l’esproprio dell’immobile, è stato innalzato da 20mila a 120mila euro. L’esecuzione dell’esproprio può essere resa effettiva non prima di 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca, mentre in passato erano sufficienti 4 mesi. Per quanto riguarda le imprese, i limiti alla pignorabilità già presenti nel codice di procedura civile per le ditte individuali sono estesi alle società di capitale e più in generale alle società dove il capitale prevalga sul lavoro. Terre e rocce di scavo Le disposizioni in materia di terre e rocce da scavo sono volte a semplificarne l’utilizzo, chiarendo i casi in cui è necessario il ricorso alle procedure di cui al DM n. 161/2012, contenente, tra l’altro, i criteri qualitativi che terre e rocce da scavo devono soddisfare per essere considerate sottoprodotti e non rifiuti. Materiali di riporto Viene semplificata la disciplina dei materiali di riporto di cui al D.L. 2/2012, convertito con modificazioni dalla L. 28/2012 (Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale). Le nuove dispo-


sizioni chiariscono la definizione delle matrici materiali di riporto, specificandone la composizione, e prevede inoltre che le stesse siano soggette a test di cessione affinché possano essere considerate come sottoprodotti o rimosse dal luogo di scavo.

le sanzioni per i comuni che non si siano adeguati entro il 31 marzo. Entro il 31 dicembre 2013, i piccoli comuni dovranno associare in unioni e convenzioni tutte le loro funzioni.

Consultazione on line sul modello unico di certificazione lavori, servizi, forniture

Approfondimenti tematici

L’Autorità di Vigilanza ha predisposto un documento di consultazione on line riguardante la predisposizione di un modello unico di certificazione lavori, servizi, forniture che verrà trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il relativo parere. Più nello specifico, il Decreto Legge n. 70/2011 convertito nella Legge 12 luglio 2011, n. 106, ha introdotto il comma 3-bis dell’art. 42 del Codice dei Contratti che recita: “Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 6-bis del presente Codice, secondo il modello predisposto e pubblicato dall’Autorità nel sito informatico presso l’Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall’avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall’articolo 6, comma 11”. A tal proposito, l’AVCP ha elaborato un documento a supporto http://www.autoritalavoripubblici. it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsult azione?idAllegato=fa81d6cd0a7780a501486782 645c1a5b sulla cui base gli operatori economici interessati potranno far pervenire le proprie osservazioni.

Rinviate al 31 dicembre 2013 le centrali di committenza L’obbligo per i Comuni fino a 5mila abitanti di associarsi in una centrale unica di committenza per gli appalti di lavori, servizi e forniture slitterà probabilmente al 31 dicembre 2013. Lo prevede un emendamento approvato dal Senato al alla legge di conversione del DL 26 aprile 2013, n. 43, in attesa ora del passaggio alla Camera dei Deputati. Oltre alla proroga al 31 dicembre 2013, il provvedimento in commento prevede che, sono fatti salvi tutti i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, annullando, così Pag. 59 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2013

L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 6 giugno 2013 n. 2955) In materia di appalti pubblici, l’offerta deve essere debitamente sottoscritta da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o, comunque, da parte di soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente. Nel caso di specie, risulta quindi assolto l’onere documentale in quanto non costituisce circostanza ostativa alla piena validità della dichiarazione negoziale la circostanza che il concorrente abbia siglato la prima pagina dell’offerta economica ma ritualmente sottoscritta in calce, dal momento che per sottoscrizione, secondo l’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato, si deve intendere quella apposta in calce al documento al quale si riferisce, la quale non può essere sostituita dall’eventuale apposizione della firma solo parziale delle pagine precedenti quella conclusiva della dichiarazione stessa. Il legislatore con l’art. 46 c.1 bis del D.Lgs. 163/2006, introdotto dall’art. 4 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011 n. 106, ha inteso rimettere alla sola fonte normativa la competenza a individuare cause di non ammissione alle procedure di gara, residuando in capo alle stazioni appaltanti un’attività di stretta interpretazione di siffatte ipotesi. Ne consegue che per le gare d’appalto bandite dopo l’entrata in vigore del D.L. 70/2011, con conseguente applicabilità dell’art. 46, c. 1 bis, D.Lgs. 163/2006, la causa dell’esclusione del concorrente deve essere tassativamente prevista da norme primarie ovvero dal regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici e ciò in omaggio appunto al principio del favor partecipationis. È il RUP che ha la funzione di svolgere la verifica dell’anomalia (Consiglio di Stato, Sez. III, 11 giugno 2013 n. 3228) L’art. 284 del D.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici) nel dare attuazione all’art. 88 del Codice in relazione agli appalti di servizi, rinvia all’art. 121 del D.P.R. n. 207 che, al c. 10, per quanto riguarda, il procedimento per la verifica dell’anomalia, per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevede espressa-


mente che, qualora vi siano offerte da sottoporre alla verifica di congruità, ai sensi dell’art. 86, c. 2, del Codice “… qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita”. Da tali disposizioni si evince che è il responsabile del procedimento ad essere investito anche della funzione di svolgere la verifica dell’anomalia, potendosi avvalere, ove costituita, della apposita Commissione (o della stessa Commissione tecnica). La formula per l’oev può essere scelta dalla PA (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2013 n. 3239) Nelle gare pubbliche la formula da utilizzare per la valutazione dell’offerta economica più vantaggiosa, può essere scelta dall’amministrazione con ampia discrezionalità e di conseguenza la stazione appaltante dispone di ampi margini nella determinazione dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nonché nella individuazione delle formule matematiche. Nella scelta dei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono connaturati i seguenti limiti: 1) i criteri devono essere coerenti, con le prestazioni che formano oggetto specifico dell’appalto e essere pertinenti alla natura, all’oggetto e al contenuto del contratto; 2) in base all’art. 83, co. 1, d.lgs. 163/2006, il cri-

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terio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa impone alla stazione appaltante di determinare nella legge di gara i criteri di valutazione dell’offerta “pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto”; 3) una volta optato per un determinato sistema (quale l’offerta economicamente più vantaggiosa) il quale riconosce adeguato rilievo alla componente-prezzo nell’ambito della dinamica complessiva dell’offerta, è poi illegittimo l’operato dell’amministrazione la quale fissi regole di gara tali da annullare il rilievo dell’offerta economica nell’economia complessiva dei fattori idonei a determinare l’aggiudicazione. Illegittima l’esclusione per la dichiarazione priva della prima pagina (Consiglio di Stato, Sez. III, 10 giugno 2013 n. 3146) E’ illegittima l’esclusione da una gara di una società che ha presentato una dichiarazione prescritta priva della prima pagina, in quanto sebbene la prima pagina del fax simile di dichiarazione risultava mancante, le altre due pagine erano senz’altro esistenti, complete dei dati richiesti e sottoscritte, datate e timbrate dal legale rappresentante, che le ha espressamente qualificate come “dichiarazione” e con allegazione della copia del documento identificativo fronte retro; pertanto non si vede come non potessero considerarsi atti perfettamente idonei a comprovare le attestazioni in essi contenute risultando del tutto irrilevante che la parola “dichiarazione” e il conseguente impegno fosse rinvenibile nella terza pagina, prima della firma, e non anche all’inizio della dichiarazione, quasi a configurare, a pena di inesistenza, una rigidità sacramentale della dichiarazione stessa, comunque sconosciuta al nostro ordinamento. (C)


Business News le ultime informazioni per l’internazionalizzazione ricevute da informest consulting srl Cina: la Business Guide di Informest Consulting per approfondire il mercato La Cina presenta il secondo PIL a livello mondiale (8.250 mld. $ secondo Coface), con un tasso di crescita annuo significativo: nel 2011 ha chiuso con un +9,2% mentre nel 2012 il PIL ha registrato un +7,5%. Il calo relativo registrato negli ultimi anni è dovuto principalmente al rallentamento della crescita delle esportazioni dovuto alla flessione della domanda esterna. Tuttavia, le aspettative future prevedono tassi di crescita ancora sostenuti, tanto che, secondo l’OCSE, la Cina potrebbe diventare l’economia più grande del mondo entro il 2016. A riprova di ciò, i dati del primo trimestre 2013 segnalano un ritmo di crescita dell’economia cinese attorno al 7,7%. Un’imponente urbanizzazione e la crescita del potere di acquisto della classe media, con l’aumento dei consumi interni, segnano la vastità del mercato cinese. Per quanto riguarda la presenza italiana in Cina segnaliamo il sostenuto aumento dell’export italiano negli ultimi anni, una buona crescita degli investimenti produttivi italiani in loco e la presenza commerciale sia dei nostri grandi gruppi che delle nostre PMI. Per chi volesse approfondire le tematiche economiche, legislative, fiscali, doganali e contrattuali di questo Paese, è disponibile la Business Guide Cina redatta ed aggiornate da Informest Consulting. La Business Guide viene erogata on-line attraverso la nuova sezione e-store all’indirizzo http://store.informestconsulting.it/. Informest Consulting promuove ai propri utenti le Guide al prezzo di lancio di Euro 70,00+IVA e il pacchetto di 5 Guide ad Euro 190,00+IVA.

Richieste d’offerta internazionali per aziende del settore tessile Attraverso un accordo diretto con Development Gateway Ltd., nel 2011 INFORMEST Consulting ha assunto la gestione, per l’Italia, del più grande strumento informativo al mondo (http://tender. informestconsulting.it) che raccoglie, cataloga e promuove le notifiche dei bandi di gara internazionali lanciati dagli organismi internazionali (Banca Mondiale, centinaia di enti pubblici e privati): il database offre oltre 1 mil. di avvisi di bandi l’anno in più di 170 Paesi, oltre 2.500 nuovi bandi al giorno per un totale di 800 mld. di USD di valore impegnati nel 2012 per acquisire forniture in svariati comparti (prodotti manifatturieri, arredo, attrezzature, energia, trasporti, ambiente, infrastrutture, agro-industria, ICT, ecc.), compresi anche quelli di eccellenza delle imprese italiane. Inoltre, sono pubblicati i riferimenti delle aziende aggiudicatarie delle gare, a beneficio di aziende di subfornitura. Con la gestione di questo strumento, INFORMEST Consulting si pone l’obiettivo di andare incontro al fabbisogno delle imprese italiane di accedere ad un sistema informativo efficace ed efficiente che migliori la fruizione delle notizie riguardanti i bandi di gara internazionali. A titolo d’esempio, la voce “Cuoio e prodotti tessili, materiali di plastica e gomma” raccoglie oggi oltre 515 notifiche, tra cui le richieste d’offerta da parte della Western Railway di Mumbai (India) per la fornitura di fibre tessili naturali, da parte dell’Air Combat Command degli Stati Uniti per tessuti di lino, e da parte del Ministry of Defence di Singapore per indumenti da lavoro speciali. Gli utenti interessati possono iscriversi gratuitamente al sistema collegandosi all’indirizzo http:// tender.informestconsulting.it/ per ricevere alert automatici e personalizzati sulle notifiche di bandi nel settore di proprio interesse. Inoltre, INFORMEST Consulting offre ai propri utenti l’opportunità di abbonarsi ai bandi con uno sconto del 20% (http://tender.informestconsulting.it/tenders/ subs.do) rispetto alle tariffe standard internazionali per scaricare fino a 500/avvisi mese per 12 mesi. Tale canale è l’unico che consente alle azien-

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de italiane di beneficiare di questo sconto. Chi volesse approfondire le modalità di abbonamento ed i servizi accessori può inviare un’e-mail all’indirizzo online@informestconsulting.it

Consulenza gratuita nel campo degli strumenti finanziari agevolati per l’internazionalizzazione aziendale

Puntare sull’internazionalizzazione creando le condizioni per una presenza permanente e duratura sui mercati esteri, oggi più che mai si conferma la strategia vincente per garantire alle aziende italiane la crescita del proprio business. L’accesso sicuro a nuovi mercati, dinamici ed in espansione, è la grande opportunità che le imprese italiane devono saper cogliere per superare la stagnazione del mercato interno. Tuttavia, i processi di crescita all’estero, non solo produttivi ma anche di carattere commerciale, richiedono risorse finanziarie significative, mentre l’accesso al credito è diventato sempre più un elemento critico e complesso per le PMI. Da tempo INFORMEST Consulting fornisce, alle aziende italiane, supporto specialistico per l’orientamento nel mondo delle agevolazioni finanziarie applicabili ai progetti di internazionalizzazione aziendale, ed assistenza nelle fasi di richiesta di finanziamenti. Partendo dall’esperienza quotidiana di supporto alle imprese clienti, INFORMEST Consulting propone un servizio di consulenza gratuita per l’analisi di progetti concreti di internazionalizzazione aziendale, sia di carattere commerciale che produttiva, e per la fornitura di indicazioni operative sugli strumenti agevolati più idonei e vantaggiosi per il progetto imprenditoria-

le, e su eventuali garanzie sovrane a supporto, sia di origine italiana che europea. Le aziende interessate ad una prima valutazione gratuita, riservata e non impegnativa, da parte di INFORMEST Consulting degli strumenti agevolati applicabili al progetto di internazionalizzazione, possono compilare il modulo da richiedere alla Segreteria dell’Associazione, indicando gli elementi essenziali del progetto, ed inviarlo a: olivera.crljen@ informestconsulting.it

Il Business Cooperation Database a disposizione delle imprese del NORD-EST Dal 2011 Informest Consulting partecipa, in qualità di partner, al Consorzio Friend Europe (www. friendeurope.it) nell’ambito dell’Enterprise Europe Network, rete europea presente in circa 40 Paesi con oltre 600 punti di contatto. Il Network mette a disposizione delle PMI informazioni relative alle politiche dell’UE ed opportunità di collaborazione tra imprese, al fine di migliorarne la capacità competitiva e di sviluppo internazionale. Il Consorzio Friend Europe svolge la propria attività al servizio delle imprese di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Tra gli altri servizi, il Consorzio promuove la ricerca di profili di possibili partner sui mercati esteri, attraverso un motore di ricerca dedicato e gratuito che attinge i profili aziendali direttamente dal database di Enterprise Europe Network. Le aziende del Triveneto possono richiedere la ricerca gratuita di profili di operatori esteri nel database, compilando il modulo da richiedere alla Segreteria dell’Associazione ed inviandolo all’indirizzo informestconsulting@ friendeurope.it

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Arabia Saudita

requisiti per i prodotti elettrici

a cura di SGS Italia SpA SGS Italia ci ha inviato alcune note in materia di requisiti relativi ai prodotti elettrici destinati al mercato saudita: - I manuali di istruzione, uso e manutenzione dei prodotti elettrici devono riportare la lingua Araba.

La verifica di questo requisito è stata recentemente implementata a destino; pertanto, se lo standard SASO di riferimento del prodotto prevede un manuale, sarà necessaria copia dello stesso in lingua Araba oppure Araba e inglese. Le traduzioni in arabo dovranno essere puntuali e includere tutti le voci previste dallo standard SASO. - SGS ci ha fornito, inoltre, un aggiornamento sulle EEL - Energy Efficiency Labels relative a condizionatori, lavatrici, frigoriferi e freezer destinati in Arabia Saudita. Si tratta di normative da seguire in stretto coordinamento con i clienti Sauditi. Il documento, che può essere richiesto all’Ufficio Sicurezza dell’Associazione, indica anche le scadenze da rispettare.

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Sales representative

la gestione negli stati di new york e california

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

Stati di New York e California: come gestire un sales representative Analizziamo le principali disposizioni, vigenti negli Stati di New York e in California, volte a disciplinare i contratti con sales representatives locali che di norma gestiscono contemporaneamente la promozione commerciale di numerosi prodotti, talvolta anche concorrenti tra loro. Secondo quanto previsto dagli usi e dalle normative vigenti negli Stati Uniti: - un sales representative non acquista prodotti dal proprio preponente per poi rivenderli a terzi, ma si limita ad individuare potenziali compratori, nell’ambito di un determinato territorio, e a raccogliere i relativi ordini di acquisto per poi inoltrarli al preponente per la loro eventuale approvazione - la provvigione viene riconosciuta al sales representative soltanto in caso di vendita dei prodotti (generalmente il preponente non è tenuto al pagamento di alcuna provvigione sino al momento in cui non abbia effettivamente incassato i proventi derivanti dalla vendita).

Stato di New York Nello Stato di New York, così come in numerosi altri stati della Confederazione, le parti sono in grado di regolare liberamente i propri interessi e di determinare il contenuto del loro contratto. Esistono tuttavia, delle eccezioni a tale principio generale, di cui occorre essere consapevoli. Al di là dell’invalidità prevista per i contratti, che risultino contrari ai principi di ordine pubblico, è

espressamente esclusa qualunque efficacia anche per i contratti, stipulati oralmente, che violino le disposizioni contenute nello Statute of Frauds. Ai sensi di tale statuto, così come recepito dalla New York General Obligations Law, tutti gli accordi, in materia di vendita di beni mobili, per un valore complessivo superiore ai $500, devono essere stipulati per iscritto. Rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche i contratti che disciplinano i rapporti con sales representatives. In particolare, la normativa in materia di diritto del lavoro, vigente nello Stato di New York, stabilisce, in proposito, che qualunque accordo stipulato con sales representatives che raccolgono ordini di acquisto da fornitori all’ingrosso all’interno dello Stato deve, obbligatoriamente: - risultare in forma scritta - prevedere, espressamente, il criterio da adottarsi per il calcolo delle provvigioni - essere sottoscritto dal preponente, che provvederà a consegnarne copia al sales representative. È, altresì, richiesto che il preponente ottenga copia del contratto sottoscritto dal proprio sales representative. Pagamento della provvigione La normativa in materia di lavoro prevede, inoltre, che ciascuna provvigione e/o qualunque altra somma di denaro spettante al sales representative, ai sensi del contratto, debba essergli versata entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data in cui tale somma risulti esigibile. In caso di risoluzione del contratto, tutte le provvigioni devono essere saldate entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data dell’avvenuta interruzione del rapporto, oppure, entro e non oltre, 5 giorni lavorativi dal momento in cui tali provvigioni risultino esigibili, qualora non lo fossero ancora state al momento della risoluzione del contratto. Il mancato rispetto dei termini prescritti dalla legge, può comportare, per il preponente, la condanna al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento, pari al doppio delle provvigioni non versate, oltre alle spese di giudizio e a quelle legali. Patto di non concorrenza Un’altra importante limitazione alla libertà delle

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parti di disciplinare liberamente il contenuto del proprio contratto riguarda la validità delle eventuali clausole, che prevedano il c.d. patto di non concorrenza a carico del sales representative. I tribunali dello Stato di New York ritengono, infatti, che tali clausole possano risultare potenzialmente dannose, limitando, eccessivamente, le capacità del sales representative di provvedere al proprio sostentamento. Nel tentativo di garantire, quindi, un giusto equilibrio tra gli interessi contrapposti del preponente e del sales representative, i tribunali statali, chiamati a pronunciarsi sulla legittimità di tali clausole, si limitano a verificare che, nello specifico, queste siano dettate dalla necessità di: - tutelare gli interessi del preponente - non comportino eccessivi disagi al sales representative - non siano contrarie all’ordine pubblico. Le aziende straniere, che desiderino, pertanto, utilizzare tali clausole nei contratti sottoscritti con sales representatives newyorkesi, farebbero bene a prestare particolare attenzione allo scopo, alla durata e alle modalità con cui il patto di non concorrenza dovrà essere disciplinato. Lo Stato di New York, come moltissimi altri Stati della Confederazione, ha adottato lo Uniform Commercial Code (“U.C.C.”). Si tratta di una raccolta di norme in materia di contratti commerciali, elaborata dalla National Conference of Commissioners on Uniform State Laws e dall’American Law Institute, allo scopo di armonizzare la disciplina delle transazioni commerciali esistente negli Stati Uniti. Alcune delle disposizioni contenute nello U.C.C. vengono, automaticamente, in soccorso, ogniqualvolta occorra integrare contratti stipulati con sales representatives locali, che risultino carenti in uno o più elementi essenziali. In mancanza di una specifica previsione contrattuale o di una disposizione lacunosa in tema, ad esempio, di garanzie sul prodotto, si provvederà attraverso il riconoscimento di una garanzia implicita, espressamente contenuta nello U.C.C. e nota col nome di warranty of mercantability and fitness for a particular purpose. L’acquirente verrà, pertanto, garantito sulla corretta funzionalità del prodotto venduto e sulla sua perfetta corrispondenza all’uso dichiarato dal venditore o a quello al quale quel prodotto è generalmente destinato, indipendentemente da quale sia la reale intenzione del venditore sulla natura delle garanzie fornite sui propri prodotti. Un’approfondita conoscenza delle disposizioni contenute nello U.C.C. potrebbe, quindi, consentire alle aziende straniere, interessate ad avvalersi

della collaborazione di sales representatives locali, di prevenire possibili interventi volti a modificare e/o integrare le clausole del proprio contratto, ritenute lacunose o non sufficientemente chiare, attraverso la previsione di un documento, che disciplini in maniera attenta e dettagliata tutti i principali aspetti del rapporto in essere con il sales representative newyorkese. Franchising Rapporto di collaborazione, che l’azienda straniera dovrà, altresì, provvedere a qualificare in maniera molto attenta e corretta, onde evitare che questo possa, invece, essere configurato, ad esempio, come rapporto di franchising. La normativa esistente nello Stato di New York in materia di franchising si contraddistingue, infatti, per essere particolarmente ampia, rispetto a quella prevista, ad esempio, in altri Stati della Confederazione. Ai sensi del New York State’s General Business Law, “ogniqualvolta esiste un accordo tra due parti, che riconosce ad una di esse (franchisee) il diritto di offrire, vendere o distribuire prodotti o servizi (i) che sono strettamente legati ad un marchio, un logo o a un qualunque altro simbolo commerciale di proprietà dell’altra parte (franchisor), oppure (ii) usufruendo di un piano di marketing predisposto dal franchisor, siamo di fronte ad un rapporto di franchising, che si perfeziona al momento del versamento della commissione dal franchisee al franchisor. Una configurazione così ampia del rapporto di franchising deve mettere in guardia chiunque a New York decida di sottoscrivere accordi di collaborazione con sales representatives locali; il rischio, per le aziende straniere, è, infatti, quello di porre in essere un rapporto che possa, inavvertitamente, risultare qualificabile come franchising e dover, quindi, ottemperare agli adempimenti imposti dalla legge.

Stato della California Anche in California vige il principio secondo il quale alle condizioni contrattuali negoziate dalle parti deve essere riconosciuta piena validità, freedom of contract. Un’importante eccezione a tale principio è, tuttavia, rappresentata dal California Independent Wholesale Sales Representative Contractual Relations Act, entrato in vigore nel 1990. Lo statuto trova applicazione ogniqualvolta: - un produttore svolga un’attività imprenditoriale in California - il produttore si avvalga della collaborazione di un sales representative autonomo per la rac-

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colta di ordini all’ingrosso, perlomeno in parte all’interno dello Stato della California - il metodo utilizzato per il pagamento del sales representative preveda il riconoscimento di provvigioni. Il sales representative non può, tuttavia, vendere o ricevere ordini per la vendita dei prodotti direttamente ai consumatori. Nel caso le condizioni appena elencate risultino soddisfatte, lo statuto prevede, a carico di ciascun produttore, il rispetto dei seguenti obblighi: l’accordo con il sales representative deve risultare in forma scritta, il contratto scritto deve necessariamente indicare la percentuale ed il metodo utilizzato per il calcolo delle provvigioni, il momento in cui le provvigioni verranno pagate, il territorio assegnato al sales representative, tutte le eccezioni relative al territorio assegnato e a i clienti che vi risiedono, quali detrazioni verranno eventualmente operate sulle provvigioni. Inoltre, il produttore che non sia residente in California e che concluda un contratto disciplinato dal presente statuto, verrà ritenuto soggetto che svolge la propria attività imprenditoriale nello Stato e come tale sarà sottoposto alla giurisdizione delle autorità giudiziarie californiane. Infine, il produttore che, intenzionalmente, non stipuli un contratto scritto o che, intenzionalmente, non effettui il pagamento delle provvigioni in conformità alle disposizioni dello statuto, sarà tenuto a versare al sales representative una somma pari al triplo dei danni dimostrati in giudizio.

La parte vittoriosa avrà diritto, altresì, al rimborso delle spese di giudizio e di quelle legali. Antitrust Gli accordi stipulati con sales representatives locali possono, altresì, sollevare diverse questioni in materia di antitrust. Le normative antitrust vigenti in California rispecchiano, in maniera molto fedele, i principi sanciti a livello federale e contenuti rispettivamente nello Sherman Act e nel Clayton Act. Gli aspetti più delicati e che con maggior frequenza si riscontrano in presenza di accordi stipulati tra produttori e sales representatives riguardano, ad esempio, l’imposizione di un prezzo di rivendita dei prodotti al consumatore finale, la previsione di specifiche restrizioni territoriali e/o verso determinati clienti, la previsione di tying arrangements, in cui un venditore condiziona la vendita di un particolare prodotto all’acquisto di un secondo prodotto addizionale e diverso rispetto al primo, la negoziazione di exclusive dealing and requirement contracts, di accordi, cioè, in base ai quali, ad esempio, un venditore accetta di vendere tutti o quasi tutti i propri prodotti ad un unico acquirente o viceversa. Si tratta, in ultima analisi, di accordi che impongono delle restrizioni alla libertà di una delle parti di scegliere, liberamente, con chi e in che modo fare affari e che, pertanto, come tali limitano e ostacolano l’accesso al mercato da parte di altri soggetti. Avv. Stefano Linares

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La distribuzione internazionale in Israele l’ordinamento israeliano non prevede specifiche norme per disciplinare il contratto di distribuzione a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Presentiamo una breve introduzione ai contratti internazionali di distribuzione, così come disciplinati dalla legge israeliana, allo scopo di fornire un primo supporto agli operatori interessati a tale Paese.

Contesto normativo: definizione e formazione del rapporto di distribuzione L’ordinamento israeliano non prevede specifiche norme per disciplinare il contratto di distribuzione: dunque, fondamentale importanza è riconosciuta alla volontà delle parti contraenti, intervenendo poi a disciplinare l’accordo in oggetto, le previsioni generali contenute nel Contracts Law del 1973 (General Part). Per ciò che concerne la formazione del contratto, l’accordo di distribuzione può essere concluso oralmente, per iscritto o in altre forme (s. 23 della sopra menzionata C. Law del 1973), ferma restando l’applicazione delle disposizioni generali sui contratti in tema di offerta ed accettazione e sul principio di buona fede, sia nella fase pre-contrattuale che in costanza di rapporto. Laddove poi, durante l’esecuzione del contratto, sorgano problemi su aspetti che non siano stati oggetto di accordo tra fornitore e distributore e che non siano disciplinati dalle norme generali sui contratti, interverrà, come parametro di riferimento, anche in sede giudiziale, il comportamento tenuto dalle parti nella formazione ed esecuzione del contratto.

Obblighi del distributore In assenza di una disciplina in materia, non sono

previste obbligazioni specifiche delle parti, eccezion fatta per alcuni aspetti particolari disciplinate da alcune disposizioni sulla vendita, contenute nella Sales Law del 1999, che ha incorporato nella legislazione israeliana il contenuto della Convenzione di Vienna del 1980 (CISG) sulla vendita internazionale di merci. Guardando alle obbligazioni normalmente inserite nei contratti di distribuzione, tra gli obblighi tipici del distributore (che può rappresentare anche più di un fornitore), è possibile annoverare, a titolo esemplificativo, quello di: - svolgere determinate attività promozionali e pubblicitarie al fine di sviluppare il mercato - fornire – in alcuni casi – un servizio di garanzia e post-vendita sui prodotti venduti. Il distributore può poi essere tenuto ad acquistare una quantità definita di prodotti e a occuparsi delle questioni relative a eventuali registrazioni - se richieste - dei prodotti, nonché di tutte quelle altre formalità necessarie affinché i beni vengano distribuiti in conformità alle leggi del Paese. Nello svolgimento della sua attività, inoltre, il distributore dovrà agire nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale del fornitore e dovrà eventualmente segnalargli violazioni di tali diritti poste in essere da terzi. Sarà normalmente tenuto ad astenersi dalla commercializzazione di prodotti concorrenti nel corso del rapporto e potrà anche assumere un obbligo di non concorrenza per un periodo successivo alla cessazione dell’accordo di distribuzione.

Territorio e termine del contratto Stante la particolare situazione politica, degna di nota è l’analisi del concetto (e della relativa clausola) di Territorio: richiamando quanto proprio dei rapporti di agenzia, secondo cui, in assenza di specifiche previsioni legali, sarà il contratto a definire i confini territoriali dell’attività del distributore. Con il termine “Stato di Israele”, non si intenderanno ricompresi i Territori Autonomi Palestinesi (es. striscia di Gaza e alcune zone della Cisgiordania / West Bank), nei quali gli operatori israeliani non possono operare e per i quali, pertanto, dovrà essere instaurato un rapporto con un altro distributore.

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Con riferimento, invece, alle questioni “temporali”, è il contratto a prevedere la durata dell’accordo e, come di consueto per le relazioni aventi durata indeterminata, sarà prevista la possibilità di interrompere il rapporto in ogni momento, purché ne venga informata la controparte con un ragionevole preavviso (mancante il quale si concretizzerà un inadempimento contrattuale). Nell’apprezzare e valutare la “ragionevolezza” del preavviso, la giurisprudenza prende in considerazione alcuni elementi, tra i quali: la durata del rapporto; la natura dei prodotti; una stima del periodo di tempo per penetrare nel mercato di riferimento; i costi da sostenere e sostenuti per la commercializzazione del prodotto e il loro ammortamento. Come chiaro, il mancato rispetto del termine di preavviso farà sorgere, per la controparte, un diritto al risarcimento dei danni dalla stessa subiti in conseguenza di tale comportamento. Al contrario invece, in assenza di un inadempimento o violazione contrattuale da parte del fornitore, la giurisprudenza non pare riconoscere al distributore alcuna indennità di fine del rapporto.

Legge applicabile e risoluzione delle controversie Rifacendosi alle indicazioni di ordine generale, è riconosciuta alle parti la possibilità di sottoporre il rapporto di distribuzione a una legge straniera (ad esempio, quella italiana). In merito alla risoluzione delle controversie, non essendoci alcuna convenzione bilaterale fra Italia e Israele sul riconoscimento delle sentenze straniere, non è certo che una corte israeliana si dichiarerebbe incompetente in presenza di una clausola contrattuale che attribuisca giurisdizione esclusiva ad un giudice italiano; né che eventuali sentenze ottenute in Italia sarebbero riconosciute in detto paese. In alternativa, il fornitore italiano che stipuli un contratto con un distributore israeliano potrà valutare se prevedere il ricorso all’arbitrato internazionale, in virtù del fatto che Israele ha ratificato la Convenzione di New York del 1958, sul riconoscimento dei lodi arbitrali stranieri.

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Avv. Silvia Bortolotti e Federico Riganti


Contratto internazionale di franchising gli obblighi di informativa precontrattuale a carico del franchisor a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

Contratto internazionale di franchising: obblighi di informativa precontrattuale Le imprese spesso utilizzano il franchising per espandersi all’estero anche se la mancanza di un regime armonizzato internazionale rende questa formula di non facile applicazione. Molti Paesi stanno introducendo legislazioni per proteggere il franchisee, soprattutto nella fase precontrattuale, attraverso obblighi di informazione a carico del franchisor. Analizziamo i casi di Francia, Spagna, Cina e Brasile. Al di là delle definizioni legali vigenti nei vari Paesi, dal punto di vista economico-commerciale il franchising è una forma di commercializzazione in virtù della quale i prodotti e/o servizi di un’impresa vengono distribuiti a livello di commercio al dettaglio attraverso una rete di punti vendita indipendenti, fortemente caratterizzata da un’immagine comune, tale da far apparire ciascuno di essi come elemento di un’unica catena che offre gli stessi beni o servizi, con l’uso di tecniche di vendita particolari (know-how) messe a punto dal franchisor. L’impresa italiana che intende adottare questa forma di commercializzazione all’estero dovrà in primo luogo valutare lo strumento che ritiene più adatto alla sua struttura, in considerazione anche delle peculiarità del Paese straniero target e del controllo che il franchisor vorrà avere nei confronti dei propri franchisee. Tra i vari strumenti utilizzabili segnaliamo i seguenti: - la conclusione di contratti di franchising direttamente con franchisees del Paese pre-

scelto, avvalendosi, se del caso, di un agente c.d. “Area Representative”, che si impegni a procurare al franchisor potenziali franchisees situati in un determinato territorio fornendo altresì determinati servizi di formazione e assistenza ai franchisees - la creazione di una filiale nel Paese e/o la costituzione di una joint-venture con un partner locale e la successiva stipulazione di contratti di franchising tra la filiale o joint-venture ed i franchisees locali - la conclusione di un accordo di c.d. “Area Development” con una controparte che si impegni a creare e sviluppare in suo nome e per suo conto diverse unità di franchising in un territorio determinato - la conclusione di un accordo di Master Franchising, mediante il quale il franchisor concede alla controparte il diritto di organizzare, in veste di subfranchisor, una rete di franchising. Una volta scelto lo strumento che meglio corrisponde alle proprie esigenze, occorrerà disciplinare il contratto internazionale di franchising con estrema attenzione, avvalendosi di consulenti esperti nel settore. Infatti, al di là dello strumento utilizzato per la riuscita della formula è di fondamentale importanza sapere come verrà regolato il rapporto di franchising e, conseguentemente, predisporre un contratto adeguato. La prima scelta che dovrà fare l’impresa italiana è quelle di individuare la legge applicabile al contratto internazionale di franchising. Infatti, in caso di mancata scelta della legge applicabile al proprio contratto di franchising, il contratto sarà disciplinato dalla legge del Paese nel quale il franchisee ha la sua residenza abituale (cfr. art. 4, Regolamento Roma I n. 593 del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali che si applica ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009). Scegliendo la legge applicabile al contratto di franchising, si potrà sottoporre il contratto di franchising alla legge che si considera più rispondente alle proprie esigenze (ad es. quella italiana), escludendo l’applicazione delle norme che sarebbero invece applicabili, in mancanza di scelta (normalmente, la legge dello Stato in cui ha sede/residenza il franchisee).

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Tuttavia, il franchisor italiano non potrà esimersi dall’analizzare la legge del Paese del suo franchisee al fine di verificare se la stessa contenga delle norme, che alla luce delle norme di diritto internazionale privato vigenti nell’ordinamento di quel Paese, siano considerate come “norme di applicazione necessaria”, cioè norme il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi, al punto da esigerne l’applicazione qualunque sia la legge applicabile al contratto. In tal caso, pur mantenendo la scelta della legge italiana quale applicabile al contratto, occorrerà adeguare il proprio modello contrattuale alle norme di applicazione necessaria sancite dal Paese ove è situato il proprio franchisee.

Normativa italiana sul contratto di franchising In Italia la legge n. 129 del 6 maggio 2004, contenente le norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale c.d. “ franchising” è diretta a tutelare il franchisee soprattutto attraverso obblighi di informativa precontrattuale che consentano al futuro franchisee di valutare attentamente l’opportunità di entrare a far parte di una rete di franchising. Le disposizioni più significative dettate dalla legge 129/2004 possono individuarsi nelle seguenti previsioni: - forma scritta del contratto di franchising a pena di nullità - necessità che il franchisor, prima di costituire una rete di affiliazione, abbia già sperimentato sul mercato la formula commerciale - durata non inferiore ai tre anni e comunque tale da garantire al franchisee l’ammortamento dell’investimento, ferma restando la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto in caso di inadempimento di una delle parti. I contratti di franchising dovranno quindi essere redatti per iscritto, ma non solo: la legge 129/2004 individua anche alcuni elementi che devono essere espressamente indicati nel contratto (art. 3, comma 4). Tra questi: - l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che il franchisee deve sostenere prima dell’inizio dell’attività - le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties - il know-how fornito dal franchisor - le caratteristiche dei servizi offerti dal franchisor in termini di assistenza tecnica e commerciale - le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto.

Dovranno inoltre essere indicati eventuali minimi di incasso da realizzare da parte del franchisee, le eventuali modalità di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte del franchisee, nonché l’ambito di un’eventuale esclusiva territoriale. La legge 129/2004 prevede degli obblighi di informativa precontrattuale a carico del franchisor con lo specifico intento di tutelare il franchisee cercando di evitare che lo stesso concluda un contratto di franchising senza aver potuto valutare attentamente la convenienza dell’affare. A questo proposito, l’articolo 4 della legge 129/2004 prevede espressamente che almeno 30 giorni prima della sottoscrizione di un contratto di franchising il franchisor consegni all’affiliato una copia completa del contratto da sottoscrivere corredata dai seguenti allegati: - principali dati relativi al franchisor, tra cui ragione e capitale sociale e, se richiesto dall’affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi 3 anni o dalla data di inizio della sua attività se inferiore - indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa al franchisor o la documentazione comprovante l’uso concreto del marchio - una sintesi degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto dell’affiliazione commerciale - una lista degli affilianti al momento operanti nel sistema dei punti vendita diretti dell’affiliante - l’indicazione della variazione anno per anno, del numero dei franchisee con relativa ubicazione negli ultimi 3 anni o dalla data di inizio attività, se inferiore - una sintesi degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti del franchisor che si siano conclusi negli ultimi tre anni (per i franchisor che hanno operato esclusivamente all’estero e che si apprestano ad entrare nel mercato italiano dovranno essere fornite anche le informazioni indicate con Decreto del Ministero Attività produttive 2.09.2005 n. 204). Il legislatore non ha previsto alcun tipo di sanzione specifica in caso di inosservanza di tali obblighi di informazione, salvo prevedere, all’art. 8, la possibilità per il franchisee di chiedere, nella sola ipotesi in cui gli siano state fornite informazioni false, l’annullamento del contratto ed il risarcimento del danno. Nelle altre ipotesi (mancata e/o incompleta informativa) si farà riferimento alle disposizioni generali in tema di responsabilità precontrattuale, con la conseguente possibilità per il franchisee di

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pretendere solamente il risarcimento degli eventuali danni che sia in grado di dimostrare di aver subito.

Obblighi di informativa precontrattuale all’estero Conoscere la normativa italiana non è tuttavia sufficiente per l’operatore economico che intende strutturare la propria rete di franchising a livello internazionale. Infatti, le norme nazionali dettate a protezione del franchisee ed in particolare quelle relative alla informativa precontrattuale, potrebbero essere considerate norme di applicazione necessaria, che pertanto non possono essere derogate dalle parti. E’ dunque opportuno, conoscere la normativa in materia di franchising vigente nel Paese in cui è situato il proprio franchisee al fine di evitare che il mancato rispetto di tali norme di applicazione necessaria possa far sorgere responsabilità civili e/o penali a carico del franchisor.

Francia Informazioni - Informazioni relative al franchisor (sede, oggetto sociale, struttura giuridica, capitale sociale, marchi) - informazioni relative allo sviluppo dell’attività negli ultimi 5 anni (amministrazione, procedimenti giudiziali, fallimenti ecc) - presentazione della rete distributiva - presentazione del contratto di franchising - presentazione del mercato in generale nonché a livello locale.

- descrizione del settore commerciale in cui opera la rete di franchising - informazioni relative alla rete di franchising e alla sua evoluzione nei due anni precedenti - indicazione degli elementi essenziali del contratto, descrizione del know-how, nonché indicazione di una stima degli investimenti e dei costi di start-up - indicazione dell’avvenuta registrazione presso l’apposito registro dei franchisors stranieri, registrazione che la legge spagnola prevede come obbligatoria per tutti i franchisors stranieri che desiderano operare in Spagna e che deve essere fatta almeno 3 mesi prima dell’inizio dell’attività. Termine 20 giorni prima della stipula del contratto di franchising o del pagamento di qualsiasi somma in relazione allo stesso. In caso di mancato rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale Al franchisor può essere applicata una sanzione amministrativa che è anche più elevata in caso di reiterazione. Il franchisor sarà inoltre responsabile nei confronti del franchisee a titolo di responsabilità precontrattuale e dovrà risarcire quest’ultimo degli eventuali danni derivanti da tale inadempimento.

Cina

Spagna

Informazioni - Informazioni relative al franchisor (sede, oggetto sociale, struttura giuridica, capitale sociale, riassunto dei bilanci degli ultimi 2 anni, marchi, brevetti, know-how e altri segni distintivi) - informazioni relative procedimenti giudiziali e arbitrali degli ultimi 5 anni - indicazione di eventuali condanne penali del franchisor e/o del suo legale rappresentante - presentazione della rete di franchising con dettagli relativi ai franchisee esistenti - indicazione dei costi, termini e condizioni di fornitura dei prodotti, di pagamento di qualsiasi somma in relazione al contratto di franchising - eventuali altre informazioni prescritte dal Ministero del Commercio del Consiglio di Stato Cinese.

Informazioni - Informazioni relative al franchisor (sede, oggetto sociale, struttura giuridica, capitale sociale, marchi)

Termine 30 giorni prima della stipula del contratto di franchising.

Termine 20 giorni prima della stipula del contratto di franchising o del pagamento di qualsiasi somma in relazione allo stesso. In caso di mancato rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale Il franchisor sarà soggetto a sanzioni amministrative. Ciò potrebbe anche determinare l’invalidità del contratto nonché l’obbligo di risarcire il franchisee dei danni patiti in conseguenza del mancato rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale.

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In caso di mancato rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale Il mancato rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale integra una fattispecie di truffa ed il franchisor sarà soggetto a sanzioni amministrative. Il franchisee inoltre potrà risolvere il contratto di franchising.

Brasile Informazioni - Informazioni relative al franchisor (sede, oggetto sociale, struttura giuridica, capitale sociale, società ad essi collegate, bilanci relativi agli ultimi 2 anni, marchi) - informazioni relative ai procedimenti giudiziali in corso coinvolgenti il franchisor, le società controllanti, subfranchisors, i titolari dei marchi, brevetti e diritti d’autore oggetto di eventuali licenze, e altri franchisee - presentazione del franchising e della rete di

franchising con indicazione della lista completa dei franchisee, sub-franchisee e sub-franchisor, nonché di coloro che sono usciti dalla rete di franchising nei 12 mesi precedenti - presentazione del contratto di franchising e delle attività che andrà a svolgere il franchisee, dei prodotti e servizi forniti dal franchisor - indicazione dell’investimento iniziale necessario per le operazioni di start up. Termine 10 giorni prima della stipula del contratto di franchising o del pagamento di qualsiasi somma in relazione allo stesso. In caso di mancato rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale Il franchisee avrà diritto a chiedere la risoluzione del contratto oltre al risarcimento dei danni. Avv. Mariaelena Giorcelli e Avv. Silvia Bortolotti

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Investire in Sudafrica il sudafrica rappresenta il 40% della produzione industriale dell’intero continente a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Il Sudafrica, leader economico dell’intero continente, è dotato di un avanzato sistema di infrastrutture e di consolidati collegamenti commerciali con il resto dell’Africa, e rappresenta un luogo ideale per lo sviluppo di investimenti e scambi commerciali in particolare con le zone posizionate a sud del deserto del Sahara. Ad eccezione del settore bancario, assicurativo e di quello delle trasmissioni radio-televisive, non esistono restrizioni all’acquisizione di società o attività locali da parte di investitori stranieri. Nei casi in cui è previsto il coinvolgimento di agenzie governative per l’esecuzione di determinati progetti imprenditoriali, queste si dimostrano collaborative ed efficienti. Nonostante il ruolo del settore pubblico abbia storicamente svolto un ruolo primario nello sviluppo dell’economia del Sudafrica, il Governo si sta attivando per ristrutturare ed incrementare il coinvolgimento del settore privato nelle imprese governative. Eventuali profitti derivanti da investimenti effettuati in Sudafrica da investitori stranieri non subiscono trattamenti “condizionati” e vengono, di regola, riconosciuti e versati ai loro titolari, così come avviene per i proventi derivanti dalla vendita di beni situati nel Paese che possono essere trasferiti all’estero senza alcun ostacolo. Il Sudafrica occupa il 3% della superficie complessiva del continente africano, ma rappresenta: - il 40% della produzione industriale dell’intero continente - il 25% del prodotto interno lordo - più della metà della produzione complessiva

di energia elettrica - il 45% della produzione mineraria. L’attività economica si concentra nelle quattro principali aree metropolitane situate a Johannesburg, Durban/Pinetown, Cape Peninsula e Porth Elizabeth/UitenHage. La maggior parte delle esportazioni verso i Paesi industrializzati concerne materie prime e prodotti intermedi: di questi, una buona percentuale è rappresentata dai prodotti minerari. Le importazioni comprendono i beni capitali, alcune materie prime, beni intermedi e beni di consumo sofisticati.

Opportunità settoriali I principali fattori di cui possono beneficiare gli investitori stranieri interessati al mercato sudafricano comprendono: - un sofisticato settore bancario - un sistema delle infrastrutture in costante crescita - una piattaforma strategica per entrare in tutti i Paesi limitrofi. Inoltre le aziende di servizio pubblico, quali Eskom (energia elettrica) e Transnet (compagnia dei trasporti), hanno formalizzato un piano di investimento per i prossimi cinque anni di oltre 50 miliardi di dollari. In linea di massima, le migliori prospettive per gli investitori stranieri sono rappresentate dai beni capitali, sebbene esistano numerose opportunità anche per quanto riguarda i beni di consumo ed i servizi. Di notevole interesse i seguenti settori: - Fornitura elettrica - Telecomunicazioni e Information technology - Aereonautica - Componenti automobilistiche - Trasporti, infrastrutture e costruzioni - Franchising - Energie rinnovabili - Sistemi di sicurezza - Sistemi per il controllo dell’inquinamento - Apparecchiature mediche e servizi di assistenza sanitaria.

Ingresso nel mercato L’ingresso in un mercato “sofisticato” come quello

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sudafricano, richiede un’attenta pianificazione ed un’approfondita valutazione dei seguenti fattori: - il modello di distribuzione del reddito (il 10% della popolazione guadagna circa il 45% dell’intero reddito nazionale) - la natura della domanda dei consumatori locali, nella maggior parte dei casi particolarmente sensibile al prezzo - il sistema di distribuzione commerciale, in cui i grandi venditori al dettaglio risultano concentrati in sole 5 aree metropolitane - una prudente selezione delle strategie a basso rischio disponibili per l’ingresso sul mercato: rappresentanza, agenzia e distribuzione - una radicata propensione del mercato ad affidarsi, tendenzialmente, a fornitori ben conosciuti.

Costituire una filiale o una società La società può, indifferentemente, risultare interamente di proprietà di soci stranieri, oppure a partecipazione mista con soci locali. Gli sforzi intrapresi dal Governo per migliorare il business climate hanno fatto sì che il Sudafrica si posizionasse al 39° posto nel ranking internazionale della Banca mondiale Doing Business 2013, che prende in considerazione, tra gli altri, il costo e i tempi necessari per costituire e gestire una società, per condurre scambi commerciali oltre confine, per pagare le tasse e per liquidare un’attività imprenditoriale. Questo risultato si giustifica, in particolare, grazie all’aggiornamento della normativa in materia societaria, avvenuto nel 2007, che ha reso più semplice il processo di costituzione di una nuova società. Sempre secondo Banca mondiale, il Sudafrica risulta al 1° posto per quanto riguarda la facilità di accesso al credito da parte delle banche e delle istituzioni finanziarie. Le imprese straniere che intendono aprire una filiale in Sudafrica devono procedere alla sua registrazione in qualità di “external company” presso l’ufficio del registro locale. Tale adempimento deve avvenire obbligatoriamente entro 21 giorni dall’avvenuta apertura della succursale. Non è richiesta alcuna preventiva approvazione governativa, né l’obbligo che una percentuale del pacchetto azionario della filiale sia detenuto da soci locali. E’, invece, previsto l’obbligo di deposito del bilancio annuale della succursale presso l’ufficio del registro locale entro 6 mesi dalla fine dell’anno fiscale. Gli utili generati dalla filiale sudafricana, che vengono trasferiti alla società straniera, non sono soggetti ad alcuna trattenuta fiscale. In caso

di obbligazioni sociali, la filiale risponderà non solo con i beni presenti in Sudafrica, ma anche con quelli localizzati nel Paese di origine. Esistono 3 diverse tipologie societarie riconosciute dall’ordinamento sudafricano: Private Companies, Public Companies e Close Corporations. Private Companies, ”Proprietary Limited” (“Pty”) Si tratta della tipologia comunemente utilizzata dalle società estere per svolgere attività di business in Sudafrica. Le private companies sono società per le quali è previsto un limite al numero dei soci, che deve, obbligatoriamente, risultare compreso tra 1 e 50 e l’espresso divieto di offrire azioni al pubblico; il diritto dei soci di trasferire le proprie azioni è anch’esso soggetto a delle specifiche restrizioni. Non è previsto, invece, alcun capitale sociale minimo da sottoscrivere all’atto della costituzione della società, così come non sono previsti obblighi di residenza o di cittadinanza per i soci e/o per gli amministratori della società, che, pertanto, possono essere, indifferentemente, cittadini o residenti stranieri. La costituzione della società avviene a seguito del deposito presso l’ufficio del registro locale (Registrar of Companies) dei seguenti documenti ed informazioni: - copia autenticata dell’atto costitutivo (“Articles of Association”) e dello statuto (“Memorandum”) - indirizzo della sede legale della società - indicazione del nominativo e dell’indirizzo del commercialista locale della società; ricevuta dell’avvenuta sottoscrizione del capitale sociale. Di regola, questa fase viene completata nel giro di due /tre settimane dalla scelta del nome e dal deposito dei relativi documenti. Per quanto riguarda l’oggetto sociale, i limiti sono costituiti dalle attività, che sono proibite dalla legge o che necessitano di specifiche autorizzazioni governative. Le private companies non sono tenute a depositare annualmente il proprio bilancio presso l’ufficio del registro locale così come alla convocazione formale delle assemblee dei soci e del cda, a differenza di quanto avviene, invece, per le società quotate Public Companies, “Limited”, “Ltd” (Società Quotate) Le public companies vengono costituite allo scopo di raccogliere capitale tramite l’offerta al pubblico delle proprie azioni. Conseguentemente, non è previsto alcun limite al numero dei soci. Le società quotate sono tenute al deposito del proprio bilancio presso l’ufficio del registro. Nessuna public

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company può svolgere alcuna operazione prima di aver ricevuto espressa autorizzazione dall’ufficio del registro. Close Corporations, ”CC” Si tratta di una tipologia societaria, i cui soci devono, obbligatoriamente, essere cittadini sudafricani ed il cui numero non può essere superiore a 10. Le close corporations sono, di regola, soggette a minori adempimenti, rispetto alle altre tipologie societarie, per ciò che concerne la fase di costituzione e di gestione dell’attività. Una recente disposizione legislativa ha, tuttavia, previsto l’obbligo a carico delle close corporations della redazione di apposita dichiarazione dei redditi.

Acquisire una società L’investitore straniero può decidere di acquisire l’intero pacchetto azionario di una società sudafricana (public oppure private) o, semplicemente, una quota. Nel caso di private companies sarà necessario rispettare le disposizioni previste, rispettivamente, nel Companies Act e nel Securities Regulation Code in materia di acquisizioni e fusioni. L’acquisto di azioni di una società quotata richiede, naturalmente, un maggior numero di adempimenti. L’acquisizione può avvenire attraverso un’offerta formale presentata ai soci secondo le modalità previste dal Companies Act; l’investitore straniero può anche optare per un semplice scambio di azioni con alcuni soci o utilizzare altri meccanismi, per i quali sarà necessario predisporre un apposito schema, che dovrà, necessariamente, essere sottoposto all’approvazione delle controparti societarie.

Accordi di Joint Venture e di Licenza Gli accordi di joint venture così come quelli di licenza, che coinvolgono soggetti stranieri e nei quali le parti prevedono il rimpatrio di fondi (royalties, profitti, etc.) dal Sudafrica verso un Paese straniero rientrano nella competenza delle autorità sudafricane. Nel caso un’azienda sia interessata a sottoscrivere un accordo di licenza per la produzione di prodotti in Sudafrica, il licenziatario sudafricano sarà tenuto a presentare apposita domanda al Ministero del Commercio e dell’Industria. Il Ministero, a sua volta, sottoporrà la propria valutazione al giudizio della South African Reserve Bank. Ai sensi delle disposizioni governative, spetta all’Exchange Control Section della Reserve Bank il compito di approvare o meno il pagamento delle eventuali royalties.

Nel caso, invece, di accordi di licenza in cui non è prevista la produzione in territorio sudafricano, l’apposita domanda dovrà essere presentata dal licenziatario sudafricano direttamente alla South African Reserve Bank. Il calcolo dei fondi (versati a titolo di royalties, fees, etc.), che le parti di un accordo di joint venture o di licenza possono stabilire nel loro contratto sono in ogni caso soggette a forme di controllo spesso assai complesse previste dalla South African Reserve Bank. Disposizioni contrattuali, che comportino specifici obblighi di acquisto o accordi sui prezzi, così come l’eventuale imposizione al licenziatario dell’obbligo di usufruire unicamente dei prodotti o dei servizi del licenziante sono espressamente proibiti dalla legge. Un altro sistema usato di frequente dalle aziende straniere per affacciarsi al mercato sudafricano consiste nel rivolgersi ad un agente o ad un distributore locale per la promozione e la vendita dei propri prodotti in loco. In Sudafrica con il termine agente e distributore si intende far riferimento a due figure professionali precise e ben distinte: - la prima, si occupa della raccolta di ordini di acquisto per conto dell’azienda straniera, dalla quale viene retribuita tramite provvigione - la seconda, invece, provvede all’acquisto dei prodotti dall’azienda straniera per poi rivenderli direttamente ed in proprio ai propri clienti in Sudafrica.

Agenti Ciascun agente per poter svolgere legalmente la propria attività deve risultare iscritto in apposito albo tenuto presso il Ministero del Commercio e dell’Industria. Gli agenti si occupano, di regola, della vendita di beni di consumo e, in alcuni casi, anche di materie prime industriali; possono risultare particolarmente adatti nei casi di prodotti estremamente competitivi o che non dispongano di un grosso mercato. E’ frequente l’utilizzo di un singolo agente per l’intero territorio nazionale. Ogni agente oltre a rappresentare l’esportatore straniero in territorio sudafricano, si occupa, di regola, anche della gestione delle operazioni di sdoganamento dei prodotti, del pagamento delle relative tasse, della compilazione dei vari documenti richiesti dalle autorità nazionali e dell’eventuale raccolta e conservazione dei prodotti in appositi magazzini. Gli agenti sono, inoltre, responsabili, del rispetto delle normative in materia di importazioni di prodotti dall’estero. L’entità delle provvigioni da riconoscere a ciascun agente dipende, di regola, da quanto stabilito dalle parti nel contratto e dalle responsabilità eventual-

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mente attribuite all’agente. In linea di massima, le provvigioni sono comprese tra il 3% e il 25% del valore di ciascuna transazione conclusa. In alcuni casi, le aziende riconoscono al proprio agente un onorario fisso che si aggiunge agli eventuali costi sostenuti dall’agente ed ad una serie di incentivi per gli affari conclusi.

Distributori Per quanto riguarda i distributori, questi si occupano, principalmente, di beni strumentali, attrezzature e beni indifferenziati, quali i prodotti chimici, i prodotti farmaceutici e i nuovi prodotti da lanciare sul mercato in via esclusiva. I distributori più affermati operano, di solito, attraverso proprie succursali, posizionate nei principali centri del Paese e si rivolgono indifferentemente ai grossisti e ai venditori al dettaglio. Non è infrequente il caso in cui gli stessi distributori si avvalgano della collaborazione di sub-agenti per la vendita dei propri prodotti sul territorio nazionale. E’ buona regola ogniqualvolta si contatti un distributore locale, verificare in anticipo se tra i prodotti da questo commercializzati non ci siano prodotti concorrenti con i propri, che potrebbero, pertanto, comprometterne l’affermazione sul mercato. Alla luce dell’estrema competitività, che caratterizza il mercato sudafricano, è di vitale importanza per ciascuna azienda straniera garantire un adeguato servizio di assistenza in loco per ogni prodotto commercializzato ed assicurarsi che il proprio distributore possa disporre di un adeguato numero di pezzi di ricambio.

Disciplina del rapporto di lavoro

golati dal Basic Conditions of Empolyment Act (BCEA), emanato dal Governo sudafricano nel 1997. Ai sensi del BCEA, le parti sono libere di disciplinare il proprio rapporto di lavoro, stabilendo condizioni diverse rispetto a quanto stabilito dalla legge, purché tali condizioni non risultino meno favorevoli per il lavoratore rispetto a quelle espressamente garantite dal BCEA. Tra gli aspetti del rapporto di lavoro subordinato, sui quali il BCEA ha focalizzato maggiormente i propri interventi, vale la pena sottolineare: - la retribuzione prevista per il caso di straordinari (che non possono superare le 10 ore settimanali e che vanno retribuiti una volta e mezza la paga ordinaria) - la previsione di un tetto massimo al numero di ore lavorative settimanali (non più di 45 ore alla settimana) - la durata dei permessi per assentarsi temporaneamente dal lavoro (tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto a 21 giorni consecutivi di permesso all’anno) - le donne in maternità hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per 4 mesi senza, tuttavia, avere diritto ad alcuna retribuzione (in questi casi, lo stato provvede a riconoscere un contributo mensile) - i termini di preavviso per il caso di licenziamento. In caso di incidenti sul lavoro, i lavoratori hanno diritto a ricevere una somma, a titolo di risarcimento, proveniente da apposito fondo, al quale ciascun datore di lavoro è tenuto a contribuire, secondo quanto previsto dal Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act.

La maggior parte dei contratti di lavoro sono re-

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Stefano Linares


I freezing orders nel commercio internazionale per la gravità degli effetti ad esso connessi, il freezing order viene concesso solo qualora ricorrano alcune precise circostanze a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Il freezing order - elemento tipico e distintivo del sistema processuale inglese - è un provvedimento che ha alcuni punti di contatto con il sequestro conservativo (disciplinato nel nostro ordinamento dall’articolo 671 c.p.c.) dal quale però si discosta per alcune peculiarità che andiamo ad analizzare. Il freezing order (letteralmente “ordine di congelamento”) viene richiesto per impedire che la propria controparte possa disporre di beni e/o somme in pendenza di un giudizio o in previsione di un’azione esecutiva (fondata su un lodo o sentenza favorevole). È di particolare efficacia perché può avere ad oggetto i beni più diversi: - conti bancari - azioni - beni immobili - qualunque asset di proprietà del destinatario dell’order. Può avere un ambito di efficacia limitato al Regno Unito (domestic freezing order), ma può estendersi a tutto il mondo (worldwide freezing order, spesso definito con l’acronimo WFO). Dal momento che gli effetti connessi ad un freezing order sono particolarmente gravi per la parte che lo subisce, esso viene concesso solo qualora ricorrano alcune precise circostanze. Il ricorrente deve quindi dare la prova che: - la domanda è fondata su un good arguable case, ossia che il credito è fondato su elementi di prova chiari (anche se non è necessario che sia data una prova completa e definitiva, poiché dal Giudice adito viene compiuta una

valutazione tradizionalmente definita prima facie, ossia fondata su elementi che, a prima vista, inducono a ritenere che l’azione si fonda su elementi solidi e concreti) - esistono i beni da assoggettare al freezing order - esiste il rischio che i beni vengano sottratti (è necessario in particolare provare che le somme oggetto dell’order sono gestite in modo improprio o non giustificato; non può pertanto fondare una richiesta di freezing order l’eventualità che il debitore utilizzi i propri beni in modo lecito e ragionevole, ad esempio, per saldare debiti pregressi). Alla luce di una casistica ormai piuttosto estesa, circostanze che sono state ritenute di regola tali da giustificare la concessione di un order sono ad esempio il trasferimento di tutti i beni del debitore in favore una società costituita ad hoc (soprattutto laddove ciò avvenga in modo precipitoso o inopinato), oppure in giurisdizioni dove può essere più semplice contrastare azioni esecutive (ad esempio per difetto di reciprocità), ed in generale circostanze dalle quali si evinca una condotta poco trasparente e corretta da parte del debitore. Nel leading case Dadourian Group Int Inc v Simms & Others (2006) la giurisprudenza inglese ha individuato i requisiti per valutare se un freezing order può essere concesso ed eseguito all’estero, ed ha rilevato che il WFO non deve essere “oppressive”, ossia deve essere proporzionato alla luce dei reciproci interessi delle parti, e la richiesta deve essere accompagnata da una prospettazione quanto più possibile completa e veritiera dei fatti. È importante tener presente che al ricorrente viene di regola richiesto il rilascio di una garanzia a copertura dei danni che possono derivare dalla concessione di un order qualora questo venga successivamente revocato perché ne difettavano i presupposti. Naturalmente il freezing order può essere contrastato dal soggetto che ne è destinatario, ad esempio sostenendo che il credito è in realtà controverso, o che non vi sono elementi di rischi. È di regola particolarmente rilevante, ai fini di una revoca, la prova che il ricorrente non abbia dato una prospettazione esaustiva e veritiera delle circostanze su cui ha fondato la richiesta.

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L’efficacia del freezing order La misura ha carattere puramente “conservativo”, ossia è volta solo ad evitare che vengano dispersi beni e/o somme su cui far valere un credito, (senza attribuire alcun privilegio sui beni), ma può essere particolarmente efficace, soprattutto qualora si tratti di un WFO che venga eseguito con successo in altre giurisdizioni. Ad esempio - nel caso BTA Bank v. Ablyazov - una banca è riuscita a ottenere il riconoscimento in Ucraina di un order emesso a carico di numerosi soggetti ai quali aveva contestato appropriazioni indebite di somme per oltre 295 milioni di dollari. Un elemento ulteriore che attesta l’importanza e l’efficacia di un freezing order è costituito dal fatto che la parte che lo subisce e tuttavia dispone dei

beni ignorando il divieto si espone a responsabilità e conseguenze molto gravi. Basti pensare che - nel recentissimo caso Templeton Insurance Ltd v Motorcare Warranties Ltd and others (2012) una corte inglese ha disposto la condanna per contempt of court (ossia per oltraggio alla Corte) alla pena di 9 mesi di detenzione per gli amministratori e 4 mesi per gli azionisti della società Motorcare (con sede nell’isola di Man) per avere impiegato somme e beni della società nonostante fosse stato loro notificato un order che ne vietava la disponibilità. Analoga severità è stata manifestata nel caso BTA Bank v Solodchenko sopra citato, dove la pena applicata per contempt of court è stata di 18 mesi di detenzione. Avv. Claudio Perrella

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Autotrasporto internazionale Adesione della Croazia all’UE liberalizzato il traffico intracomunitario, ma è vietato per due anni il cabotaggio

Con il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione europea. L’adesione ha, naturalmente, conseguenze anche sulle relazioni di traffico internazionali. Lo ricorda il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità con la circolare D.G. T.S.I. n. 3/2013 del 13 giugno 2013 (di seguito circolare), con la quale precisa, che a partire da tale data, le relazioni di traffico su strada fra la Croazia e i restanti Paesi dell’Unione europea si svolgeranno in regime di Licenza comunitaria e non più sulla base degli accordi bilaterali, le cui autorizzazioni restano in vigore fino al 30 giugno 2013.

La circolare rammenta che la copia conforme della Licenza comunitaria, che dal 1° luglio 2013 consentirà anche i trasporti intracomunitari da e per la Croazia dovrà trovarsi a bordo del veicolo trattore che esegue il menzionato trasporto ed essere intestata al vettore che ha in disponibilità detto veicolo. Ricorda anche che per i primi due anni di adesione e, quindi, fino al 30 giugno 2015, salvo proroga di altri due anni, vige il divieto di cabotaggio per i vettori croati all’interno dei restanti 27 Paesi dell’Unione europea e viceversa. Così, quanto meno, non si è stato ripetuto il precedente avutosi in occasione dell’adesione della Slovenia all’Unione europea nel 2004 di ammettere da subito i rispettivi vettori al regime di cabotaggio. Copia della nota ministeriale e ogni altra informazione possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


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