Numero 12/2014

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 12 30 giugno 2014

IN PRIMO PIANO ORGANIZZAZIONE

CONVENZIONI PER CORSI PERIODICI DELLA CQC

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 12 30 giugno 2014

Sommario Cessione di azienda

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

6

La rateizzazione di Unico 2014

11

L’Iva nel riaddebito di spese

14

Il decreto Renzi

16

Studi di settore

20

Redditometro

22

Autorità garante della concorrenza e del mercato

23

Fattura elettronica

24

Rimborso accise secondo trimestre 2014

26

Cartelle Equitalia

27

Rinnovato l’accordo per il credito

29

Contributi per disegni, modelli e marchi

30

Contributi per partecipazione a fiere internazionali

33

Indice mensile rivalutazione t.f.r. maggio 2014

36

Unionmeccanica - Confapi

38

Confapi Aniem settore laterizi

39

Corte di Cassazione

40

SOA: verifica triennale per la Union Beton SpA

41

AVCpass dal 1° luglio 2014

42

Reti d’impresa nei lavori pubblici

43

Note informative

47


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EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Business News

54

Nuove opportunità per l’America Latina ed i Caraibi

58

Etichetta alimentare: nuove indicazioni obbligatorie

58

Domanda di marchio (UIBM)

61

San Marino esce dalla Black List

64

Convenzioni per corsi periodici della CQC

65

E-Commerce

66

Autotrasporto. Revisioni e collaudi di veicoli

67

Convenzione Aeroporto Friuli Venezia Giulia

69

Canone di locazione immobili urbani

70

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Cessione di azienda

RIFLESSIONI SULLA DETERMINAZIONE DELL’AVVIAMENTO a cura di Guido Monis 1

METODI DI VALUTAZIONE DEL VALORE DELL’AVVIAMENTO NELLA CESSIONE D’AZIENDA Ai sensi dell’articolo 51, comma 1 del T.U. Imposta di Registro: “[…] si assume come valore dei beni o dei diritti, […] quello dichiarato dalle parti nell’atto […]”, ma tale criterio generale è derogato per le aziende e per i beni immobili. Infatti, il comma 4 dello stesso articolo prevede: “[…] per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore di cui al comma 1 è controllato dall’Ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento”, per cui la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio, indipendentemente dal valore dichiarato dalle parti. Pertanto l’Amministrazione finanziaria può “rettificare” questo valore e determinare il valore venale dell’azienda, con riferimento al valore complessivo dei beni che la compongono, compreso l’avviamento, essendo irrilevante il prezzo pattuito dalle parti. (Invero il riferimento dovrebbe essere ad un “valore medio di mercato”, da individuarsi nel prezzo che si dovrebbe realizzare in un determinato momento e luogo, sulla base di obiettive circostanze e senza l’influenza di fattori eccezionali che lo possano influenzare in senso positivo o negativo). L’art. 51 citato, però, non prevede nessun criterio per la determinazione dell’avviamento, che, quindi, è rimesso sostanzialmente all’apprezzamento (più o meno discrezionale) dell’Ufficio. Infatti l’avviamento è un elemento non ben definibile, che dipende da fattori soggettivi, nella cui determinazione occorre tenere presenti molti elementi: notorietà dell’impresa, fatturato raggiunto negli ultimi anni, penetrazione dei mercati e soprattut-

to le prospettive di reddito futuro. E’ stato ribadito che per determinare il valore dell’avviamento di un’azienda si devono considerare i redditi futuri e non quelli passati (C.T.C.sez.XXI, dec.4857/1190 del 1990). Il comma 1 dell’articolo 52 T.U. Imposta di Registro indica: “L’Ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni”. Il comma 2-bis dello stesso articolo impone espressamente che: “La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato”. Per la “rettifica” del valore dell’avviamento commerciale, alcuni Uffici delle Entrate fanno ancora riferimento alle disposizioni del regolamento emanato per la determinazione delle modalità di accertamento con adesione (previste anche l’imposta di registro) e precisamente all’articolo 2, comma 4 del D.P.R. 460/1996: “Per le aziende e per i diritti su di esse il valore di avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3. La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito d’impresa e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo”. Tale norma fa riferimento all’articolo 2-ter del DL n. 564/1994 e prevede che: “La definizione in contraddittorio, con adesione del contribuente, è applicabile […] alle imposte di […] registro, […] ed ha per oggetto il maggior valore o il valore stabilito dall’ufficio dei beni e diritti suscettibili di valutazione secondo le singole leggi d’imposta. […] Con regolamento da emanare […] sono stabilite le disposizioni necessarie per la determinazione delle modalità dell’accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, ovvero, in mancanza di questi, su indagini sui valori medi di mercato della varie aree geografiche, con specifiche distinzioni per zone aventi caratte-

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ristiche similari, nonché su studi idonei a realizzare la massima trasparenza e aderenza alla realtà economica dei valori oggetto della rettifica”); è stata espressamente abrogata e soppressa dall’articolo 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 218/1997, contenente le nuove disposizioni in materia di accertamento con adesione, ma nella prassi è ancora lo strumento principale per gli accertamenti (tutti incentrati, di fatto, sulla misura dell’avviamento), anche se ormai non risulta più attuale, atteso che il vigente D. Lgs n. 218/1997 non stabilisce più alcunché in tema di metodologie di calcolo dell’avviamento, né le successive circolari hanno apportato delucidazioni in materia. Diversi giudici tributari hanno ritenuto che il criterio previsto dal regolamento approvato con Dpr n. 460/1996 non è più applicabile perché enucleato e dettato nell’ambito della disciplina dell’accertamento con adesione (C.C. sent. 613/2006) e comunque abrogato (C.C. sent. 9115/2012), essendo stato abrogato il DL. n. 564/1994 che ne prevedeva la successiva emanazione ed hanno aggiunto che: “anche a volerlo ritenere applicabile”, l’Ufficio non deve trascurare nella valutazione ogni elemento in grado di stabilire l’effettiva redditività dell’impresa, con conseguente arbitrarietà della rettifica, “escludendo che la metodologia applicata dall’Ufficio fosse idonea a stabilire l’effettiva redditività dell’impresa ed a giustificare l’aumento di valore dell’avviamento oggetto della rettifica”. (C.T.R. Lombardia sent. 87/43/07). Infatti tale metodo ha finito per delineare solo dei rigidi criteri matematici, da applicare tassativamente all’operazione di cessione aziendale e costituisce un approccio che si scontra con l’assunto di base che quantificare rigidamente l’avviamento, tramite regola generale e di fatto immodificabile, è operazione assai ardua dal punto di vista teorico e operativo, poiché richiede la misurazione di elementi per natura difficilmente quantificabili. Il criterio empirico di determinazione automatizzata non costituisce, dunque, un dato fiscalmente accettabile ai fini della determinazione del valore dell’azienda, perché non è ammissibile una valutazione solo in base a formule astratte e generali, senza tener conto delle caratteristiche della singola azienda da valutare e della sua capacità di funzionare e di produrre utili economici. Tale formula, come tutti i metodi “pratici” di calcolo, non è idonea a rappresentare dati ed elementi che solo un’analisi approfondita della realtà aziendale può, invece cogliere. (C.C. sent. 1170/2008). Ne deriva che tali analisi risultano particolarmente lontane dalla realtà aziendale, dando luogo a un valore empirico avulso dalla stessa. Infatti le semplici sti-

me basate su calcoli matematici che definiscono il valore dell’avviamento applicando un astratto “coefficiente reddituale” al volume d’affari conseguito dall’azienda negli ultimi esercizi, “catastalizzandone” il valore con un moltiplicatore immotivato, non riescono a prendere in considerazione numerosi e determinanti aspetti concernenti l’attività economica ceduta, tra i quali rientrano anche i fattori gestionali e amministrativi e gli elementi soggettivi che difficilmente possono essere valutati con rigidi automatismi, né possono tenere conto dei mutamenti del mercato e, di conseguenza, “sovrastimano” il valore dell’avviamento in un contesto aziendale in cui, invece, può essere prevedibile un rallentamento dell’attività economica. La rettifica del valore dell’avviamento non può perciò avvenire solamente in modo “automatico” e “forfetario”, ma deve essere effettuata considerando puntualmente la reale situazione aziendale, ossia, per esempio, l’oggetto dell’attività, l’ubicazione, i locali e le attrezzature componenti l’azienda ceduta. (C.T.P. Torino sent. 53/15/08). E’, infatti, noto che l’avviamento rappresenta una qualità dell’azienda per la capacità e l’attitudine a produrre maggior profitto e risulta da una molteplicità di elementi oggettivi esterni e soggettivi non trasferibili (quali l’apporto lavorativo diretto dell’imprenditore, le sue capacità organizzative e commerciali, le sue qualità manageriali e direzionali, il settore in cui opera, le condizioni economiche generali, ecc.), non desumibili da alcuna norma, tabella o parametro. Peraltro, se fosse ancora possibile utilizzare il metodo forfetario per la rettifica del valore dell’avviamento dichiarato, è altrettanto indispensabile che questo metodo dovrebbe essere applicato nel modo corretto, cioè calibrando necessariamente le valutazioni alla fattispecie concreta, attraverso un’ulteriore e più approfondita attività valutativa e probatoria. (C.T.R. Lombardia sent.104/1/12). Del resto, nella valutazione dell’avviamento il giudice di merito è sempre libero di seguire criteri anche diversi da quelli della mera capitalizzazione dei redditi, con l’unico limite di indicare i motivi della scelta di un particolare criterio ed i concreti elementi che hanno influito sulla determinazione del valore accertato. (Art. 52, comma 2-bis T.U. Imposta di Registro). A tale riguardo, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 4931 del 2012 ha stabilito che nella cessione d’azienda l’Ufficio può rettificare il valore dell’avviamento ai fini dell’imposta di registro, con metodologie diverse da quella “consolidata” (ma abrogata) prevista dall’art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 460/1996, a condizione che alleghi gli elementi indiziari che lo hanno indotto ad avvalersi di tale metodo. (C.C.sent.2702/2002,

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2204/2006 e, recentissima, 12758/2014): “La Commissione ha correttamente svolto e congruamente giustificato il potere di apprezzamento della prova. […] Il relativo valore (dell’avviamento) in presenza di metodi tecnici diversi di valutazione, costituisce l’oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudenziale apprezzamento del giudice di merito”. E’ quindi possibile sostenere che la valutazione dell’avviamento sulla sola base della redditività media degli ultimi tre periodi d’imposta, possa essere soltanto uno dei tanti criteri impiegabili dall’Ufficio per determinare il valore di avviamento, di certo non è un elemento sufficiente per giustificare una maggiore imposta. Anche il Ministero delle Finanze, nella Circolare n. 10 del 1980 sottolinea che: “Il procedimento di quantificazione del valore di avviamento […] è quello della capitalizzazione per tre dell’utile lordo economico. Gli uffici, specificandone le motivazioni, potranno di volta in volta discostarsi da tale criterio […], ovvero disporre ispezioni e verifiche”. Pertanto sarebbe opportuno che l’Ufficio, non si limitasse ad adottare i criteri stabiliti da norme (abrogate) solo a suo vantaggio, ma procedesse a un giudizio di congruità sul valore dichiarato dalle parti, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, al fine di determinare un importo che rispecchi il più possibile la realtà aziendale presa in considerazione. In ogni caso la congruità della valutazione e della conseguente motivazione non possono restare né confermate né escluse per il solo fatto che il metodo di calcolo prescelto coincida con quello già indicato dal Dpr n. 460/1996, che, come tutti i metodi pratici di calcolo, lascia sussistere un certo margine di approssimazione, verificabile, come ogni altro modello valutativo. (C.C. sent. 613/2006, 9115/2012 e 1249/ 2014). Infine, il ricorso a elementi diversi da quelli desunti dagli studi di settore per la determinazione del valore dell’avviamento, è assolutamente residuale e sussidiaria. “In difetto” dei predetti studi e solo laddove l’Ufficio non possa ancora applicare tali elementi, è possibile utilizzare il criterio matematico, anche se è innegabile che la percentuale di redditività legata al rapporto tra reddito e ricavi al quale si applica il moltiplicatore (pari a tre o, in certi casi a due), sia un valore empirico avulso dalla realtà aziendale. (C.T.R.Liguria sez.IV sent. 20/2010). La stessa giurisprudenza citata (e “altra” ancora) riconosce anche che, nell’individuare il valore di mercato del complesso aziendale, non possa che darsi prevalenza ai dati contabili, perché altrimenti apparirebbe profondamente ingiusto applicare uno stesso criterio per ogni tipo di azienda, senza minimamente tenere conto delle

caratteristiche di ciascuna e delle variabili che possono determinare nella varie situazioni concrete dimensioni differenziate dell’avviamento. Pertanto, la considerazione dei livelli di reddito (e di ricavi) raggiunti negli ultimi tre esercizi costituisce semplicemente un indizio, ma non può essere considerata sufficiente per una fedele valutazione, posta che la redditività stessa è in continua evoluzione e la sua valutazione non deve essere estranea rispetto ad una proiezione verso il successivo evolversi della situazione economica: “Per la cessione di aziende l’ufficio del registro deve considerare il valore corrente dell’avviamento al netto della passività e procedere ad un giudizio di congruità sul valore dichiarato dalle parti ed eventualmente rettificarlo, se ritenuto inferiore a quello venale di commercio, utilizzando come parametro di confronto anche le scritture contabili, gli atti aventi data certa e le risultanze di precedenti accertamenti, ispezioni e verifiche concernenti l’imposta sul valore aggiunto”. (C.T.R. Liguria sez.IV sent.20/2010).

CESSIONE D’AZIENDA RELATIVA AD UN’IMPRESA INDIVIDUALE. IMPRESA ARTIGIANA. REMUNERAZIONE DELL’APPORTO DIRETTO DI LAVORO DEL TITOLARE. È APPORTO DI LAVORO NON DI CAPITALE. ESCLUSIONE NELLA VALUTAZIONE DELL’AVVIAMENTO COMMERCIALE L’avviamento è la capacità dell’azienda di produrre reddito. Per la ditta individuale l’avviamento esprime l’investimento in capitale necessario a conseguire nel tempo l’extra reddito, ossia l’utile al netto dei costi. Il valore di avviamento di una impresa individuale si deve calcolare al netto della remunerazione dell’imprenditore per il lavoro da lui svolto direttamente, perché l’avviamento valorizza il solo capitale. L’apporto di lavoro del titolare dell’azienda ceduta è quantificabile nello stipendio figurativo lordo percepibile da un lavoratore subordinato con mansioni identiche a quelle del titolare, costituisce un costo sostenuto dall’impresa che deve essere portato in diminuzione dei ricavi conseguiti ed è, quindi, una parte rilevante per la determinazione del valore dell’avviamento. In caso contrario, la valorizzazione dell’avviamento secondo i criteri del già citato (e abrogato) articolo 2 del Dpr 460/1996 darebbe risultati differenti, pure a parità di condizioni tra un’impresa individuale e una società di capitali, nella quale il compenso di lavoro dell’imprenditore solitamente viene contabilizzato come costo. Non si tratta,

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dunque, di inserire arbitrariamente delle passività con conseguente riduzione di redditi, ma di tener conto di tutte le particolarità della realtà aziendale, nelle sue componenti interne ed esterne: “proprio per stabilire quell’equilibrio fiscale in senso sostanziale, che si avvicini il più possibile alla reale capacità contributiva dei soggetti che interagiscono con l’Amministrazione finanziaria”. (C.T.R. Trento sent. 27 febbraio 2013). Inoltre, nella cessione di un’attività artigianale, dove l’elemento umano del titolare dell’attività e le sue capacità sono la base fondamentale per la redditività dell’azienda stessa, l’avviamento deve intendersi come un’indennità di clientela, che il nuovo artigiano acquirente potrà conservare solo se le sue capacità glielo consentiranno (gli utili futuri). Ci si trova, infatti, in un contesto totalmente diverso dalle società commerciali e industriali, ove con il cambiamento della proprietà, l’azienda è comunque in grado di produrre il reddito prefissato sulla scorta delle passate esperienze. Non è pertanto corretta la metodologia che l’Ufficio utilizza per calcolare il valore dell’avviamento dichiarato tra le parti della cessione dell’azienda, che non tenga conto delle diverse caratteristiche soggettive sopraindicate, essendo necessario sia analizzare in modo puntuale l’oggetto dell’attività, l’ubicazione, i locali e le attrezzature componenti l’azienda ceduta, sia appurare quanto la redditività dell’azienda stessa sia intimamente legata alle capacità artigianali del conduttore. (C.T.P. Torino sent. 53/15/08).

COMPONENTI NEGATIVI (COSTI E ONERI) CHE GRAVANO SULL’AZIENDA CEDUTA. COSTI LATENTI IN CAPO AL CESSIONARIO Per la stima del valore dell’avviamento l’Ufficio deve prendere a riferimento un reddito medio che tenga conto dei componenti negativi indeducibili, che non concorrono al reddito fiscale, ma che gravano comunque sull’azienda e dei costi latenti, non presenti nei bilanci passati, ma che troveranno manifestazione negli esercizi futuri per il mutamento dell’assetto proprietario. Il calcolo deve essere orientato al futuro e deve essere omnicomprensivo di tutti quegli elementi che non trovano spazio nelle dichiarazioni dei redditi, in modo da poter valutare la fattispecie in concreto, giungendo così ad una più equa rideterminazione del valore accertato. Nel metodo (abrogato) che l’Ufficio utilizza ancora, che mette in relazione il reddito medio degli ultimi tre anni con la percentuale di redditività dell’azienda ceduta (rapporto tra redditi e ricavi) e moltiplicando il tutto per 3,

risulta fondamentale la scelta dei dati da “inserire” nell’equazione, che incidono sensibilmente sul valore finale. Nella “prassi” dell’Ufficio, invece, viene preso a base il reddito fiscale dichiarato dall’azienda ceduta (senza tenere conto delle relative imposte), mentre il dato di partenza più corretto non può essere quello fiscale, bensì si deve tener conto di quei costi che gravano sull’azienda, ma che non trovano collocazione nell’imponibile dichiarato (come le imposte indeducibili versate), che non hanno influito sul reddito fiscale, ma che hanno certamente comportato una riduzione dell’utile effettivo. In tale maniera si possono individuare, con migliore e più efficace approssimazione, gli elementi capaci di esprimere la concreta “profittabilità” di un’azienda, il suo “soprareddito”, attraverso una corretta procedura che non resti indifferente all’apprezzamento dei costi aziendali e alle altre componenti gestionali passive. Del pari devono essere considerati quei costi latenti, che non hanno gravato sull’azienda negli anni precedenti, ma che certamente si manifesteranno sulla gestione futura. (C.T.R. Lombardia sent. 73/29/13). E’ il caso in cui il cedente è il proprietario esclusivo anche del fabbricato dove viene svolta l’attività oggetto di compravendita, mentre il cessionario dovrà fronteggiare il costo per la locazione del fabbricato medesimo. Pertanto nella valutazione del valore dell’avviamento dell’azienda ceduta, l’Ufficio dovrebbe tenere conto anche dei legami commerciali, economici e personali che possono giustificare il valore dell’avviamento indicato nell’atto di cessione, perché la stessa è volta a soddisfare interessi ulteriori rispetto a quelli che muovono un operatore di mercato “autonomo” e perché possono esistere fra le parti una pluralità di rapporti economici, anche in previsione futura (per esempio la locazione dell’immobile commerciale) che incidono sul valore dell’avviamento.

PERCENTUALE DI REDDITIVITÀ. PUÒ COMPRENDERE ANCHE L’ULTIMO ESERCIZIO, PURCHÉ CHIUSO Dall’applicazione letterale del metodo (abrogato) che l’Ufficio utilizza ancora per determinare il valore dell’avviamento dell’azienda ceduta (intendendo per “medesimo periodo” quello “in cui è intervenuto il trasferimento”), emerge che per calcolare la percentuale in base al rapporto (Reddito/Ricavi) riferito all’anno della cessione, è necessario che l’annualità non solo sia terminata, ma che sia stata già oggetto di dichiarazione definitiva. In alternativa, attribuendo all’espressione “mede-

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simo periodo” il significato di “triennio precedente la cessione”, si deve considerare la redditività media del triennio, ma il valore individuato attraverso detto calcolo, assumendo come base la media dei ricavi del triennio moltiplicato per 3, non è altro che la semplice somma dei redditi dell’ultimo triennio e, pertanto, la complessa operazione di calcolo ha il solo scopo di attribuire una presunta logicità al

risultato ottenuto (avviamento = somma dei redditi del triennio), ma di fatto assume una determinazione finale solo di tipo matematico e “catastale”, che non riesce a fotografare in maniera corretta e reale l’effettivo valore dell’azienda ceduta e non può essere “acriticamente” assunta come fedele e approfondito strumento e criterio di valutazione del valore dell’avviamento dell’azienda ceduta.

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La rateizzazione di Unico 2014 DOPO LA PROROGA RIDISEGNATO IL CALENDARIO

LA PROROGA Alla luce della proroga prevista dal DPCM del 13 giugno 2014 che ha ridisegnato le scadenze dei versamenti delle imposte relative al modello Unico con riferimento ai soggetti interessati all’applicazione degli studi di settore, deve essere ridefinito anche il calendario per i soggetti che decidono di rateizzare i versamenti. Il nuovo termine di versamento delle imposte per i contribuenti interessati all’applicazione degli studi di settore, slitta dal 16 giugno al 7 luglio. I contribuenti che intendono utilizzare l’ulteriore proroga che prevede la maggiorazione dello 0,40% in più, avranno tempo fino al 20 agosto per effettuare il versamento. Ricordiamo, infatti, che dal 1° al 20 agosto opera la sospensione feriale. La proroga oltre a riguardare l’Irpef, l’Ires e l’Irap interessa anche gli altri tributi legati al modello Unico come la cedolare secca, l’Ivie e l’Ivafe. I contribuenti interessati alla proroga possono versare, senza alcuna maggiorazione, quanto dovuto al fisco entro il 7 luglio. Come accennato, rientrano nella proroga tutti i soggetti interessati all’applicazione degli studi di settore e che non superano il limite di fatturato previsto dalla legge. Non sono pertanto rilevanti eventuali cause di esclusione o d’inapplicabilità. Per i soggetti non interessati all’applicazione degli studi di settore le scadenze sono rimaste ferme al 16 giugno oppure, con la maggiorazione dello 0,40%, al 16 luglio.

LA RATEIZZAZIONE Tornando alla rateizzazione, ai contribuenti è riconosciuta la possibilità di rateizzare il versamento delle imposte legate al modello Unico. La rateazione non deve riguardare necessariamente tutte le imposte dovute a titolo di saldo e primo acconto. Ciò significa che il contribuente ha più

opzioni a disposizione, può scegliere senza vincoli l’imposta che intende rateizzare e quella che desidera pagare in un’unica soluzione, può decidere di rateizzare il saldo e non l’acconto o viceversa e può scegliere un numero di rate diverse per imposte a saldo e in acconto. Le rate devono essere tutte di importo uguale e il loro pagamento deve essere in ogni caso completato entro il mese di novembre. Sulle somme oggetto di rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura annua del 4%. Gli interessi decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine entro il quale deve essere eseguito il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. In ogni caso, la prima rata deve essere versata entro il citato termine, mentre le rate successive devono avere cadenza mensile e vanno versate entro il giorno 16 di ciascun mese per le società di capitali, per le società di persone e per le persone fisiche titolari di partita IVA ed entro l’ultimo giorno di ogni mese per le persone fisiche non titolari di partita IVA. L’importo degli interessi si calcola in maniera forfetaria a partire dalla seconda rata, applicando il tasso risultante dalla seguente formula: ixt 360 dove: i = tasso di interesse annuo (4%); t = numero dei giorni calcolato secondo il metodo commerciale (un mese = 30 giorni), che intercorre fra la data di scadenza della prima rata e quella di scadenza della seconda (a prescindere, quindi, dal giorno dell’effettivo pagamento) con arrotondamento alla seconda cifra decimale. Le rate successive alla seconda andranno maggiorate di un ulteriore 0,33% mensile a prescindere dalla data di pagamento della rata. Gli interessi per la rateizzazione vanno indicati separatamente sul Mod. F24 con il relativo codice tributo: - 1668 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nella Sezione Erario del Mod. F 24; - 3805 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nella Sezione Regioni del Mod. F24;

PAG. 11 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2014


- 3857 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nelle Sezione IMU ed Altri Tributi Locali. In caso di versamento rateale, gli importi (sia delle imposte che degli interessi) non vanno indicati in unità di Euro, ma in centesimi con arrotondamento per eccesso o per difetto secondo che la terza cifra decimale sia superiore o meno a quattro. Quando il termine per il versamento della prima rata scade il 16 giugno (società non soggette agli studi di settore), i giorni che intercorrono fra la

scadenza della prima rata (16 giugno) e quella della seconda (16 luglio) sono 30 e, quindi, il tasso di interesse da applicare alla seconda rata sarà il seguente: 4% x

30 -------360

= 0,33%

Per ogni rata successiva alla seconda, il tasso di interesse andrà maggiorato di uno 0,33%. (PZ)

CONTRIBUENTI NON SOGGETTI A PROROGA NON TITOLARI DI PARTITA IVA CONTRIBUENTI CON ESERCIZIO COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE E NON INTERESSATI AGLI STUDI DI SETTORE RATA

VERSAMENTO PRIMA RATA ENTRO IL 16 GIUGNO 2014

VERSAMENTO PRIMA RATA CON 0,40 DAL 17 GIUGNO AL 16 LUGLIO 2014

SCADENZA

INTERESSI %

SCADENZA

INTERESSI %

1

16 giugno

0

16 luglio

0

2

30 giugno

0,16

31 luglio

0,16

3

31 luglio

0,49

1 settembre

0,49

4

1 settembre

0,82

30 settembre

0,82

5

30 settembre

1,15

31 ottobre

1,15

6

31 ottobre

1,48

1 dicembre

1,48

7

1 dicembre

1,81

CONTRIBUENTI NON SOGGETTI A PROROGA TITOLARI DI PARTITA IVA CONTRIBUENTI CON ESERCIZIO COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE E NON INTERESSATI AGLI STUDI DI SETTORE RATA

VERSAMENTO PRIMA RATA ENTRO IL 16 GIUGNO 2014

VERSAMENTO PRIMA RATA CON 0,40 DAL 17 GIUGNO AL 16 LUGLIO 2014

SCADENZA

INTERESSI %

SCADENZA

INTERESSI %

1

16 giugno

0

16 luglio

0

2

16 luglio

0,33

20 agosto

0,33

3

20 agosto

0,66

16 settembre

0,66

4

16 settembre

0,99

16 ottobre

0,99

5

16 ottobre

1,32

16 novembre

1,32

6

16 novembre

1,65

CONTRIBUENTI SOGGETTI A PROROGA NON TITOLARI DI PARTITA IVA CONTRIBUENTI INTERESSATI AGLI STUDI DI SETTORE

RATA

VERSAMENTO PRIMA RATA ENTRO IL 7 LUGLIO 2014

VERSAMENTO PRIMA RATA CON 0,40 DALL’8 LUGLIO AL 20 AGOSTO 2014

SCADENZA

INTERESSI %

SCADENZA

INTERESSI %

1

7 luglio

0

20 agosto

0

2

31 luglio

0,26

2 settembre

0,11

3

1 settembre

0,59

30 settembre

0,44

4

30 settembre

0,92

31 ottobre

0,77

5

31 ottobre

1,25

1 dicembre

1,10

6

1 dicembre

1,58

PAG. 12 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2014


CONTRIBUENTI SOGGETTI A PROROGA TITOLARI DI PARTITA IVA CONTRIBUENTI INTERESSATI AGLI STUDI DI SETTORE

RATA

VERSAMENTO PRIMA RATA ENTRO IL 7 LUGLIO 2014

VERSAMENTO PRIMA RATA CON 0,40 DALL’8 LUGLIO AL 20 AGOSTO 2014

SCADENZA

INTERESSI %

SCADENZA

INTERESSI %

1

7 luglio

0

20 agosto

0

2

16 luglio

0,10

16 settembre

0,29

3

20 agosto

0,43

16 ottobre

0,62

4

16 settembre

0,76

17 novembre

0,95

5

16 ottobre

1,09

6

17 novembre

1,42

PAG. 13 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2014


L’Iva nel riaddebito di spese quanto gli effetti dell’impegno assunto dal mandatario ricadono automaticamente sul mandante.

REGOLE DIVERSIFICATE IN BASE AL TIPO DI MANDATO

PREMESSA Spesso le imprese si trovano a sostenere delle spese per conto di altri soggetti per le quali, sono tenute ad emettere la fattura per farsele rimborsare. I casi possono essere molteplici, possono riguardare spese di trasporto, rimborsi per soggiorni, spese anticipate per fiere, pagamenti di polizze assicurative per conto di società facenti parte di uno stesso gruppo o aggregazione di imprese e così via. In questi casi si rende necessario, soprattutto dal punto di vista Iva, inquadrare correttamente queste operazioni.

IL TIPO DI RAPPORTO SOTTOSTANTE Il riaddebito di spese è riconducibile ad un rapporto di mandato, il nostro codice civile ne individua due tipologie, il mandato con rappresentanza e quello senza rappresentanza. Le disposizioni relative sono contenute negli articoli 1703 e seguenti del codice civile. Il mandato senza rappresentanza è il contratto in cui una parte si obbliga a compiere atti giuridici per conto dell’altra. In questi casi il mandatario agisce in nome proprio, ma per conto del mandante. Il mandatario pur agendo nell’interesse del mandante, spende il proprio nome, per cui i terzi hanno rapporti solo con lui e non anche con il mandante. Per questo motivo il mandatario deve, in un momento successivo, far sì che gli effetti del negozio ricadano sul mandante. Nel mandato con rappresentanza, il mandatario agisce in nome e per conto del mandante e gli effetti del contratto ricadono immediatamente ed automaticamente nella sfera giuridica del mandante, che si obbliga in prima persona nei confronti del terzo. In quest’ultimo caso non c’è pertanto la necessità di ulteriori adempimenti in

L’IVA NEL MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA Dal punto di vista della disciplina Iva, il riaddebito del costo, dal mandatario al mandante, alla presenza di un contratto senza rappresentanza deve essere considerato alla stregua di una prestazione di servizi. In questo senso si esprime in maniera esplicita l’art. 3 comma 3 del DPR 633/72 che lo parifica al servizio ricevuto. Sull’argomento una vecchia risoluzione, la n. 6 del 2008, conferma che l’addebito mantiene la stessa natura della prestazione ricevuta, anche nell’ipotesi in cui il rimborso non sia eseguito alla pari ma sia applicato un ricarico sul costo. Questo significa che nella fase di riaddebito dovranno essere osservate tutte le prescrizioni normative previste per la prestazione di servizi, ancorché riaddebitati, come ad esempio il regime di esenzione, di non imponibilità, le aliquote applicabili ecc. Volendo esemplificare, si pensi all’anticipazione di un servizio pubblicitario, da parte di una società italiana, per conto di una società estera con la quale sono stati sottoscritti determinati vincoli contrattuali tra i quali è previsto il rimborso di questi costi. La società italiana dovrà riaddebitare questi costi alla società estera, ma trattandosi di una prestazione di servizi disciplinata dall’art. 7-ter del DPR 633/72, la fattura sarà emessa senza applicazione dell’Iva e qualora la società estera sia comunitaria andrà presentato anche il modello Intrastat.

LA CORTE EUROPEA L’asserzione di cui sopra, vale a dire che il riaddebito mantiene la stessa natura della prestazione ricevuta anche in caso di ricarico del costo, in ambito comunitario non è condivisa. La Corte di Giustizia Europea nella causa C-224/2011, infatti, in riferimento al riaddebito di costi assicurativi esenti, ha stabilito che solamente il riaddebito alla pari, senza cioè ricarico consente di mantenere la prestazione nell’alveo delle prestazioni esenti. Eventuali aumenti o ricarichi farebbe venir meno

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la natura di servizio assicurativo e conseguentemente non potrebbe più beneficiare del regime di esenzione. E’ chiaro che la riqualificazione della prestazione potrebbe avere pesanti ripercussioni sulle imprese, tuttavia l’amministrazione finanziaria non ha mai contestato violazioni di questo tipo sposando la tesi del parallelismo di trattamento tra prestazione e riaddebito.

L’IVA NEL MANDATO CON RAPPRESENTANZA

di mandato con rappresentanza. In questi casi si tratta sostanzialmente di mere anticipazioni finanziarie effettuate dal mandatario per conto del mandante. Più che di un riaddebito è più corretto parlare di restituzione dell’anticipazione che, ai sensi dell’art. 15, comma 1 n. 3 del DPR 633/72, è esclusa dalla base imponibile Iva. Gli effetti delle operazioni realizzate dal mandatario si producono in capo al mandante e a quest’ultimo vengono intestate anche le fatture dei fornitori.

Il discorso cambia alla presenta di un contratto

PAG. 15 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2014

(PZ)


Il decreto Renzi

NUOVI INTERVENTI DI STIMOLO ALL’ECONOMIA

PREMESSA E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014 la legge 89/2014 di conversione del decreto legge 66/2014 (Decreto Renzi). Si tratta dell’ennesimo tentativo di introdurre misure di stimolo all’economia nazionale. Di seguito analizzeremo in maniera sintetica gli interventi di natura fiscale più significativi, riservandoci, come al solito, di ritornare sui singoli argomenti per ulteriori approfondimenti.

BONUS 80 EURO (ART. 1) E’ stato introdotto un bonus a favore dei soli lavoratori dipendenti e assimilati di 80 auro mensili, valevole, salvo ulteriori proroghe, fino alla fine dell’anno in corso. Il bonus esclude i titolari di pensione e di lavoro autonomo. L’agevolazione è riconosciuta qualora l’Irpef lorda sia superiore alla sola detrazione per reddito di lavoro dipendente. Il credito in esame ammonta a 640 euro per redditi fino a 24.000 euro mentre da 24.000 e 26.000 euro l’importo di 640 euro deve essere rapportato al risultato della frazione tra 26.000 meno il reddito complessivo e 2.000 euro. Il credito è riconosciuto direttamente dal sostituto d’imposta il quale provvederà al suo recupero con una compensazione nel modello F24.

RIDUZIONE ALIQUOTE IRAP (ART. 2) E’ stata introdotta una riduzione generalizzata del 10% delle aliquote Irap a partire dal periodo d’imposta 2014. Le nuove aliquote per il periodo d’imposta in corso sono fissate nelle seguenti nuove misure:

Generalità dei soggetti

3,5%

Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzioni e Concessionarie di autostrade

3,8%

Banche e società finanziarie

4,2%

Imprese di assicurazione

5,3%

Imprese agricole e coop della piccola pesca e loro consorzi

1,7%

La riduzione delle aliquote si aggiunge all’incremento, già previsto dalla vecchia normativa, per chi assume lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, in termini di deduzioni fisse e per incremento occupazionale. Attenzione però, la riduzione delle aliquote prevede un passaggio graduale, nel calcolo degli acconti previsionali 2014, infatti, si dovrà determinare l’Irap con un’aliquota intermedia del 3,75% per la generalità dei soggetti, del 4% per le concessionarie, del 4,5 per le banche, del 5,7% per le assicurazioni e del 1,8% per le imprese agricole.

RENDITE FINANZIARIE (ART. 3) A distanza di poco tempo dall’incremento al 20% delle ritenute sulle rendite finanziarie, il Decreto Renzi ha introdotto un ulteriore inasprimento della tassazione sulle rendite finanziarie portandolo al 26%. La nuova percentuale di tassazione entrerà in vigore il 1° luglio 2014 e interesserà le ritenute e l’imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici. Più precisamente riguarderà i proventi di cui all’art. 44 nonché i redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lett. da c-bis a c-quinquies del TUIR. A titolo esemplificativo l’incremento riguarda gli utili e le plusvalenze derivanti dalla detenzione di partecipazioni non qualificate e la ritenuta sugli interessi attivi bancari che, come ricordato, dal 1° luglio passano dal 20 al 26%.

BONIFICI ESTERI (ART. 4 COMMA 2) E’ stata confermata l’abrogazione della ritenuta sui bonifici esteri già sospesa nel febbraio scorso dal Ministero delle finanze. Pertanto la ritenuta del

PAG. 16 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2014



20% sui flussi finanziari dall’estero introdotta dalla legge 97/2013 viene definitivamente abrogata.

FONDI PENSIONE (ART. 4 COMMA 9-TER) Per il solo periodo d’imposta 2014 è stato previsto l’incremento dall’11% all’11,5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai fondi pensione di cui all’art. 17 comma 1 del D.Lgs. 252/2005.

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA (ART. 4 COMMA 11) E’ stata reintrodotta la possibilità di pagare in tre rate l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni aziendali, senza applicazione degli interessi. La scansione temporale della rateizzazione è stata tuttavia drasticamente ridotta, infatti, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare le scadenze sono il 16 luglio 2014, 16 settembre 2014 e 16 dicembre 2014. Confermata la possibilità di compensare l’imposta con eventuali crediti erariali o contributivi.

COOPERATIVE IN PERDITA E DISTRIBUZIONE UTILI AI SOCI (ART. 4 COMMA 12-TER) E’ stata inserito il divieto, per le società cooperative, di distribuire utili ai soci cooperatori, fino a quando non siano ricostruite le riserve indivisibili utilizzate per la copertura di perdita. In caso di inosservanza del divieto, verranno meno i benefici di natura fiscale. Il divieto non opera tuttavia con riferimento ai soci finanziatori.

TASI (ART. 4 COMMA 12-QUATER) E’ stata confermata al 16 giugno 2014 la scadenza del versamento della prima rata della TASI per i comuni che non hanno deliberato l’aliquota per tempo, vale a dire entro il 31 maggio. I comuni che hanno adottato le delibere dopo il 23 maggio 2014 e con pubblicazione entro il 18 settembre 2014, il versamento della prima rate è stato posticipato al 16 ottobre 2014. I comuni sono tenuti a trasmettere le delibere relative esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre, in difetto, si renderà applicabile l’aliquota standard dell’1 per mille.

OBBLIGO PAGAMENTI TELEMATICI (ART. 11 COMMI 2 E 3) Dal 1° ottobre 2014 i pagamenti delle imposte e contributi dovranno essere eseguiti esclusivamente mediante: - i servizi telematici messi a disposizione dall’A-

genzia delle entrate per i modelli F24 con saldo a zero; - i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e degli intermediari convenzionati nel caso di compensazioni con l’F24 con saldo a debito da versare; - i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e degli intermediari convenzionati per i modelli F24 di importo superiore a 1.000 euro. In pratica anche per le persone fisiche viene esteso l’obbligo di utilizzare, per i versamenti superiori a 1.000 euro o in presenza di compensazioni con saldo positivo, il canale telematico e non più quello cartaceo.

DECADENZA RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI (ART. 11-BIS) I contribuenti, alla presenza di situazioni di temporanea difficoltà economica, hanno la possibilità di chiedere la rateizzazione dei debiti tributari in un massimo di 72 rate mensili. Il decreto in argomento, ha previsto la possibilità, per i contribuenti decaduti dalla rateizzazione perché non hanno rispettato le scadenze previste, di chiedere un nuovo piano di rateizzazione sempre nel limite delle 72 rate mensili. A tal fine è tuttavia previsto il rispetto di due condizioni vale a dire che la decadenza sia intervenuta entro il 22 giugno 2013 e che la richiesta di una nuova rateizzazione sia presentata entro il 31 luglio 2014.

TASSAZIONE AGRO-ENERGIE (ART. 22 COMMI 1 E 1-BIS) Dal 2015 cambierà la tassazione dei redditi derivanti da produzione o cessione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate da aziende agricole. Per queste imprese il reddito sarà determinato applicando un coefficiente di redditività del 25% ai corrispettivi. Resta ferma la possibilità di optare per la tassazione in maniera ordinaria.

IMU TERRENI MONTANI (ART. 22 COMMA 2) L’esenzione IMU per i terreni agricoli montani sarà definita tramite apposito decreto che individuerà i comuni montani interessati. L’esenzione dovrà tener conto dell’altitudine e dovrà essere differenziata a seconda che i fondi siano posseduti da coltivatori diretti e IAP o da altri soggetti.

FATTURA ELETTRONICA (ART. 25) E’ stato anticipato al 31 marzo 2015 l’obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti da tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti

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locali. E’ stato inoltre confermato l’obbligo di indicare nella fattura il CIG (Codice Identificativo di Gara), il CUP (Codice unico di Progetto) oltre al codice ufficio cui è destinata la fattura.

CREDITI COMMERCIALI VERSO LA PA (ART. 27 COMMA 1 E ART. 38-BIS) Confermata la possibilità, per i fornitori della PA, di comunicare i dati della fatture tramite piattaforma elettronica. E’ stata inoltre prevista, per i crediti verso la PA vantati alla data del 31 dicembre 2013, l’esenzione da imposte e tasse con esclusione dell’Iva.

COMPENSAZIONI E ISTITUTI DEFLATTIVI (ART. 39) Sempre in tema di crediti vantati nei confronti della PA, è stata ampliata la portata della procedura di compensazione dei crediti sia per quanto riguarda le somme iscritte a ruolo sia per quanto riguarda le somme derivanti da accordi con l’amministrazione finanziaria e legati a istituti deflattivi del contenzioso quali l’adesione, l’acquiescenza, la mediazione tributarie e la conciliazione.

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(PZ)


Studi di settore

PUBBLICATI I CORRETTIVI CONGIUNTURALI 2013

Con il D.M. 2 maggio 2014 (pubblicato in G.U. n. 108 del 12 maggio 2014) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo di imposta 2013, che individua specifici correttivi (si tratta di riduzioni che vanno ad abbassare il ricavo minimo e puntuale emergente dalla prima analisi di congruità e normalità economica) da applicare al software Gerico al fine di tenere conto degli effetti prodotti dalla crisi economica. I correttivi, individuati tanto per le imprese quanto per i soggetti che producono reddito di lavoro autonomo (prevalentemente i professionisti), sono sostanzialmente invariati rispetto allo scorso anno. Quattro correttivi riguardano le imprese e, precisamente: 1. modifica dei valori soglia dell’indicatore della durata delle scorte: tale correttivo, che incide sull’analisi di normalità economica e agisce sull’indicatore “Durata delle scorte”, neutralizza l’effetto dell’invenduto delle imprese non congrue. Condizione per l’accesso al correttivo è la presenza di un calo dei ricavi 2013 rispetto al 2012 e che abbiano valori coerenti sulle rimanenze iniziali; 2. riproposizione dei correttivi specifici per l’incremento del prezzo dei carburanti: tale correttivo, che incide sulla verifica di congruità, agisce per gli studi VG72A (taxisti), VG72B (altri trasporti di passeggeri) e VG68U (autotrasportatori e servizi di trasloco) tenendo conto dell’andamento del costo del carburante nel periodo di riferimento; essendo stato traslato nei prezzi/tariffe delle prestazioni, ha inevitabilmente ridotto la marginalità delle imprese; 3. correttivi congiunturali di settore: tali corret-

tivi, che incidono sulla verifica di congruità, hanno la funzione di adattare la formula di regressione di stima dei ricavi tenendo conto proprio dell’andamento del settore di appartenenza. Tale categoria di correttivi agisce in modo automatico sul valore teorico dei ricavi stimati per tutte le imprese non congrue e terrà conto oltre che dello studio anche del cluster di appartenenza dell’impresa; 4. correttivi congiunturale individuali: tali correttivi, che incidono sulla verifica di congruità, agiscono per la parte di crisi evidenziata dall’impresa in maggior misura rispetto a quella del settore di appartenenza. Il correttivo agisce a condizione che l’impresa abbia sostenuto nel 2013 costi variabili di entità inferiore rispetto al biennio precedente (ovvero 2012 e 2011). La determinazione dell’entità del correttivo è modulata per settore/cluster e territorialità dell’impresa. Anche per quanto riguarda le attività professionali vengono riproposti i medesimi correttivi previsti per lo scorso anno anche se, ovviamente, con effetti applicati all’andamento della crisi del 2013. Per tali soggetti: - il correttivo congiunturale di settore viene determinato sulla base dell’andamento della riduzione delle tariffe professionali per gli studi che basano la stima dei compensi sulla base delle prestazioni professionali effettuate; - il correttivo congiunturale individuale è basato sull’incidenza dei compensi relativi agli incarichi per i quali sussistono solo saldi/acconti rispetto a quelli iniziati e completati nell’anno.

ATTENZIONE AL CAMPO “NOTE AGGIUNTIVE” I richiamati correttivi per la crisi, anche se mirano a cogliere il massimo dettaglio (settore, individualità e territorio), hanno inevitabilmente una valenza generalizzata e conseguentemente potrebbero sussistere situazioni in cui il contribuente non si riconosce nell’analisi e nei conseguenti correttivi applicati. Va, infatti, sottolineato che le tendenze riscontrate sono dei valori medi che rappresentano, ancor più degli scorsi anni, gruppi di imprese con una variabilità estremamente rilevante (co-

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siddetta “turbolenza”). Di conseguenza occorre, ancor più degli scorsi anni, segnalare eventuali anomalie, anche con riferimento alla situazione di crisi, nel campo “note aggiuntive” del modello dello studio di cui l’Amministrazione finanziaria deve tenere conto già in fase di selezione dei soggetti da

sottoporre a controllo. Occorre inoltre ricordare che tali segnalazioni potrebbero portare ad approfondimenti di analisi e modifiche qualora i correttivi non fossero risultati adeguati in determinate casistiche. (C)

PAG. 21 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2014


Redditometro

IN ARRIVO LE LETTERE

Parte la “macchina” del nuovo redditometro; infatti, in queste settimane sono state recapitate le prime lettere ai contribuenti che evidenziavano, per il periodo di imposta 2009, spese risultanti dall’anagrafe tributaria non compatibili con il reddito dichiarato. Lo scopo della lettera è quello di attivare un confronto con il contribuente, in modo che si possano fornire eventuali giustificazioni alle apparenti anomalie ed, al contempo, richiedere alcune informazioni mancanti. In caso di mancata partecipazione all’incontro o di mancata fornitura delle informazioni richieste, l’Ufficio potrà valutare di: - attivare le indagini bancarie; - irrogare una sanzione da € 258 a € 2.065. Nel caso di eventuale impedimento, è possibile fissare una differente data per l’incontro.

LE INFORMAZIONI PRESENTI NELLA LETTERA In allegato alla comunicazione si trovano delle tabelle relative alle seguenti casistiche: - spese per l’abitazione ed altri immobili (canone di locazione, rate di mutuo, acqua e condominio, manutenzione ordinaria, intermediazione, ecc.); - sanità (medicinali e visite mediche); - trasporti (assicurazione, bollo, ricambi e carburanti per ciascun mezzo); - altri beni e servizi (assicurazioni danni, infortuni e malattia, contributi previdenziali obbligatori, canoni di leasing, ecc.); - altre tipologia di spesa (non identificate, ma destinate ad accogliere altre particolari ipotesi); in relazione alle quali sono presenti tre colonne:

1. spesa certa, quindi intercettata da dati risultanti a sistema (ad esempio, bollo e assicurazione dei veicoli, spese mediche e visite, ecc.); 2. spesa per elementi certi (ad esempio, spese per manutenzioni e carburanti degli autoveicoli, determinati sulla base dei dati medi ISTAT); 3. dati forniti dal contribuente (ove li intendesse segnalare).

LE INFORMAZIONI RICHIESTE AL CONTRIBUENTE Oltre a fornire eventuali informazioni di dettaglio possedute per le casistiche sopra delineate, al contribuente viene richiesto di specificare: - la correttezza della tipologia di nucleo familiare; - la conferma dell’assenza di immobili adibiti a propria abitazione, in proprietà, locazione od altro titolo (in tal caso viene attribuito al contribuente un fitto figurativo sulla base dei dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare); - il saldo iniziale e finale di eventuali conti correnti bancari e postali e di eventuali conto titoli, al fine di determinare quello che viene definito “incremento del risparmio”, vale a dire l’ammontare di accumulo di denaro o valori mobiliari che rappresenta la parte di reddito non speso nell’anno, ma risparmiato (in sostanza, si presume l’esistenza di un reddito non solo nel caso di manifestazione di una spesa, ma anche in quello di risparmio della ricchezza).

COSA FARE OVE SI DOVESSE RICEVERE LA COMUNICAZIONE È stato affermato che le lettere sono state inviate solo ai contribuenti che evidenziano grosse incongruenze tra capacità di spesa/risparmio e reddito dichiarato. Se ciò fosse vero, la ricezione dell’invito può rappresentare una questione da affrontare con la massima serietà, al fine di riuscire a produrre per tempo tutta la documentazione a comprova del proprio tenore di vita.

PAG. 22 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2014

(C)


Autorità garante della concorrenza e del mercato DEFINITE LE MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO Con delibera del 28 maggio 2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno), l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha determinato le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento per il 2014, per le società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di €uro. Per il 2014, l’Authority aveva già determinato l’ammontare del contributo, fissandolo allo 0,06 per mille del fatturato dell’ultimo bilancio approvato dalla società obbligata alla data del 22 gennaio u.s. (peraltro, il tetto massimo del contributo non può essere superiore a 100 volte la misura minima). La delibera in esame fissa le modalità di contribuzione e le istruzioni di versamento: analizziamone gli aspetti più importanti. - come già detto, obbligate al versamento sono le società di capitali con ricavi totali superiore a 50 milioni di €uro; a tal fine, deve tenersi conto dei ricavi risultanti alla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del bilancio approvato al 22 gennaio

scorso. In caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. o sottoposte ad attività di direzione o coordinamento, ognuna di esse è tenuta a versare un contributo autonomo in base ai ricavi iscritti nel proprio bilancio. - Per il 2014, il versamento deve essere operato entro il 31 luglio 2014, a partire dal 1° luglio c.a. Ciò deve avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente n. 000781, intestato a “Autorità Garante della concorrenza e del mercato”, presso la Banca nazionale del Lavoro (IBAN IT25 V010 0503 2390 0000 0000 781). Nella causale per il beneficiario, deve essere riportata la denominazione del soggetto obbligato, il codice fiscale e la descrizione della causale del versamento. - Il versamento va comunicato all’Autorità entro il 31 agosto 2014, utilizzando il modello telematico pubblicato sul sito internet di quest’ultima (www.agcm.it), da trasmettere all’indirizzo di PEC contributo.agcm@pec. agcm.it. - In caso di omesso, parziale o tardivo versamento, in aggiunta all’importo da pagare saranno dovuti anche gli interessi legali calcolati ai sensi di Legge, a decorrere dal 31 luglio p.v. L’Autorità procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo.

PAG. 23 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2014

(C)


Fattura elettronica

I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

È una fattura elettronica anche quella cartacea trasformata in documento informatico per essere spedita e ricevuta dal destinatario via posta elettronica. Al contrario, non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppur create tramite un software di contabilità, vengono inviate e ricevute in formato cartaceo. Via libera, inoltre, al documento fiscale digitale anche senza un precedente accordo con il destinatario e all’utilizzo dei sistemi tecnologici che si ritengono più idonei a garantire i requisiti di autenticità e integrità della fattura elettronica. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti con la circolare n. 18/E del 24 giugno che, alla luce delle modifiche agli articoli 21 e 39 del DPR n. 633/1972 (introdotte dalla Legge di Stabilità 2013), detta nuove indicazioni per il corretto adempimento dell’obbligo di fatturazione in formato elettronico. La circolare risponde, inoltre, ai quesiti sottoposti all’Amministrazione in tema di fattura differita e semplificata.

L’INVIO E LA RICEZIONE FANNO LA DIFFERENZA La circolare chiarisce che per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee non è rilevante il formato (elettronico o cartaceo) utilizzato per la sua creazione, bensì la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene emessa o messa a disposizione, ricevuta e accettata dal destinatario. Così, ad esempio, non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create in formato elettronico tramite un software di contabilità, vengono successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo. Al contrario, possono essere considerate fatture elettroniche quelle che, seppur create in formato cartaceo, vengono

successivamente trasformate in documenti informatici e inviate e ricevute tramite posta elettronica. Viene, inoltre, espressamente chiarito che la fattura può essere elettronica per chi la emette e analogica per chi la riceve e viceversa. Laddove l’emittente trasmetta o metta a disposizione del ricevente una fattura elettronica, quest’ultimo può non accettare il processo, e la fattura si considererà elettronica in capo al primo, con conseguente obbligo di conservazione elettronica, e analogica in capo al ricevente.

I TRATTI DISTINTIVI DELLA FATTURA ELETTRONICA In relazione all’obbligo, previsto dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972, di assicurare l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura elettronica, la circolare precisa che sono tenuti a garantire il rispetto di questi requisiti sia il fornitore/prestatore sia il cessionario/ committente, anche adottando modalità indipendenti l’uno dall’altro. La circolare, richiamando quanto previsto dalle Note esplicative alla Direttiva 2010/45/UE, precisa che l’origine di una fattura si considera autentica quando l’identità del fornitore/prestatore o dell’emittente sono certi e che l’integrità del contenuto è garantita anche quando varia il formato della fattura (conversione in altri formati, come ad esempio da MS word a XML), a patto che i dati non siano alterati. Infine, la circolar ricorda che il requisito di leggibilità deve essere garantito per tutto il periodo di archiviazione della fattura attraverso un visualizzatore adeguato e affidabile del formato elettronico.

COME GARANTIRE I REQUISITI DI AUTENTICITÀ E INTEGRITÀ Chi emette la fattura elettronica, come previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 21 del DPR n. 633/1972, può utilizzare i sistemi tecnologici che ritiene più idonei a garantire i requisiti di autenticità e integrità. La circolare prende in esame a titolo esemplificativo i sistemi di controllo di gestione, la firma elettronica e i sistemi EDI. In particolare, chiarisce che chi sceglie di utilizzare un sistema di controllo di gestione deve assicurarsi che non venga

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conservata soltanto la fattura ma che, per tutto il ciclo di vita del documento, sia disponibile anche la documentazione che ne garantisce l’autenticità e l’integrità, consentendo cioè che il valore di un componente sia verificabile almeno con una fonte indipendente.

INVIO DELLE FATTURE PIÙ FLESSIBILE Il nuovo articolo 21 del DPR n. 633/1972 non richiede più il “previo accordo con il destinatario” per avvalersi della trasmissione elettronica della fattura. È quindi sufficiente l’accettazione da parte del destinatario del mezzo di trasmissione utilizzato. Inoltre, è possibile trasmettere per via elettronica allo stesso destinatario più fatture elettroniche raccolte in un unico lotto, inserendo una sola volta le informazioni comuni (come ad esempio le generalità dell’emittente, la partita Iva, la data di emissione, ecc.), a patto che sia possibile accedervi da ogni fattura. La circolare chiarisce, infine, che, anche nel caso in cui il destinatario non accetti il documento elettronico, l’emittente può comunque procedere all’integrazione del processo di fatturazione con quello di conservazione elettronica, sempre che siano rispettati i requisiti di autenticità, integrità e leggibilità dal momento della sua emissione fino al termine del periodo di conservazione.

OK ALLA FATTURA DIFFERITA ANCHE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI Gli operatori economici possono emettere fattura differita anche in caso di prestazioni di servizi, e non più solo in presenza di cessione di beni, a patto che nel documento siano indicate nel dettaglio le operazioni effettuate e che sia disponibile la relativa documentazione commerciale attestante la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.

LA FATTURA SEMPLIFICATA SI FA ANCORA PIÙ SNELLA Nella fattura semplificata, prevista per importi non superiori a 100 euro, è possibile, senza precludere l’esercizio del diritto alla detrazione, riportare alternativamente o gli elementi “tradizionali” (ditta, denominazione, nome, cognome, ecc.) o, a seconda dei casi, il codice fiscale, la partita Iva, il numero di identificazione Iva per i soggetti passivi stabiliti in altro Stato Ue. Inoltre, in fase di registrazione, è possibile riportare soltanto il numero di partita Iva o il codice fiscale del cessionario/committente, se questo è l’unico dato indicato. In più, in modalità semplificata, la fattura rettificativa può essere emessa a prescindere dall’importo certificato. Da ultimo, la circolare conferma che anche la fattura semplificata può sostituire la fattura-ricevuta fiscale. (C)

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Rimborso accise secondo trimestre 2014 DISPONIBILI IL MODELLO DI DOMANDA E IL SOFTWARE PER LA COMPILAZIONE

Con nota prot. RU 68241 del 27 giugno 2014, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che sono disponibili il modello di domanda ed il software per la compilazione e la stampa, per richiedere il recupero delle accise sul gasolio consumato nel secondo trimestre 2014 (1° aprile/30 giugno 2014), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton. L’istanza deve essere presentata entro il 31 luglio 2014 anche se, non essendo un termine stabilito a pena di decadenza dal diritto, l’inoltro è possibile anche dopo questa data purché nei due anni da quando avrebbe dovuto presentarsi. Per quanto riguarda la misura del beneficio, ammonta a € 216,58609 per mille litri di prodotto (21,658609 centesimi di € al litro), per i consumi effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2014. In merito agli altri aspetti contenuti nella circolare delle Dogane, ricordiamo che: - al seguente indirizzo telematico: http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Accise/Benefici +per+il+gasolio+da+autotrazione/, l’Agenzia delle Dogane metterà a disposizione la modulistica ed il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - CD rom, DVD, pen drive USB - al competente Ufficio delle Dogane o, per gli esercenti comunitari che non presentano la dichiarazione dei redditi in Italia, all’Ufficio Doganale di Roma I. In alternativa, la domanda può essere inviata anche attraverso il sistema telematico doganale - E.D.I, previa abilitazione rilasciata dall’Agenzia delle Doga-

ne. A proposito del software, con la nota prot. 70253 del 26 giugno u.s. l’Agenzia ha ricordato che esso, aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, permette il caricamento automatico dei dati identificativi dell’impresa e del dichiarante, nonché di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio. - Per quanto concerne il tempo limite per l’utilizzo in compensazione del credito, com’è noto l’art. 61, comma 1 del d.l. 1/2012 (convertito con Legge 27/2012) ha modificato l’art. 4, comma 3 del D.P.R 277/2000 (che contiene le norme per il recupero della misura), stabilendo che la compensazione è possibile entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito. Quindi, tenuto conto che il credito sorge decorsi 60 gg. dalla presentazione della domanda, la scadenza ultima è quella del 31 dicembre 2015, mentre la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non compensate, potrà avvenire entro il 30 giugno 2016. - Il codice tributo per l’utilizzo nel mod. F24, è sempre il “6740”. - Il credito per le accise è inoltre compensabile anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. In ultimo, raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione durante l’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art. 75 D.P.R. 445/2000).

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(C)


Cartelle Equitalia

NUOVA OPPORTUNITÀ DI RATEIZZAZIONE

Con il Comunicato stampa del 3 luglio 2014, Equitalia ha ricordato che dopo la conversione in legge del Decreto 66/2014 (avvenuta con Legge 89/2014), esiste una nuova possibilità di rateizzazione per coloro che erano decaduti dal beneficio non oltre il 22 giugno 2013. Questi soggetti possono chiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione entro il 31 luglio p.v., e la dilazione potrà concedersi fino ad un massimo di 72 rate, non è prorogabile ed il debitore vi decade con il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. Preso atto di ciò, Equitalia ha elaborato un vademecum riepilogativo degli strumenti a disposizione dei contribuenti per rateizzare i debiti fiscali.

PREMESSA I contribuenti hanno a disposizione condizioni particolarmente favorevoli per il pagamento a rate delle cartelle. È possibile ottenere un piano di rateizzazione straordinario fino a 120 rate (10 anni) oppure un piano ordinario a 72 rate (6 anni). L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro. I piani sono alternativi per cui, in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria, si può chiedere una rateazione ordinaria. Finché i pagamenti sono regolari, il contribuente non è più considerato inadempiente e può ottenere il DURC e il certificato di regolarità fiscale per poter lavorare con le pubbliche amministrazioni. Inoltre il contribuente che paga a rate è al riparo da eventuali azioni cautelari o esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti).

COME OTTENERE FINO A 120 RATE In caso di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità, i contribuenti possono chiedere di pagare secondo un piano straordinario

che può arrivare fino a un massimo di 120 rate (10 anni). I criteri per ottenere un piano straordinario di rateizzazione sono contenuti in un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla disponibilità economica del richiedente. Presentando una domanda motivata, si possono ottenere più di 72 rate quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare. Questo parametro è valido anche per le ditte individuali. Per le altre imprese, invece, la rata deve essere superiore al 10% del valore della produzione mensile e deve essere garantito un indice di liquidità adeguato (compreso tra 0,5 e 1).

COME OTTENERE FINO A 72 RATE Per debiti fino a 50 mila euro è tutto più semplice e veloce: si può ottenere un piano ordinario di rateizzazione compilando un modulo disponibile sul sito internet www.gruppoequitalia.it e negli sportelli di Equitalia, e riconsegnarlo a mano oppure spedirlo con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per importi oltre 50 mila euro è sufficiente allegare alcuni documenti che dimostrino lo stato di difficoltà economica. È possibile richiedere rate variabili e crescenti, anziché rate costanti, in modo da poter pagare meno all’inizio nella prospettiva di un miglioramento della condizioni economiche.

PROROGA E DECADENZA I piani di rateizzazione, ordinari e straordinari, possono essere prorogati una sola volta. In entrambi i casi si può chiedere una proroga ordinaria (in ulteriori 72 rate) oppure, in presenza dei requisiti previsti, una straordinaria (massimo 120 rate). Si decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive.

COME PRESENTARE LA DOMANDA La domanda, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata

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con ricevuta di ritorno oppure a mano presso uno degli sportelli dell’agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia. I moduli sono disponibili sul sito www.

gruppoequitalia.it, nella sezione “Rateizzare”, e presso tutti gli uffici sul territorio.

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(C)


Rinnovato l’accordo per il credito L’ACCORDO È PROROGATO AL 31 DICEMBRE 2014

Il 30 giugno 2014 l’Associazione bancaria italiana (ABI) e tutte le principali associazioni nazionali di categoria, fra cui la Confapi, hanno sottoscritto la proroga al 31 dicembre 2014 dell’Accordo per il credito del 1° luglio 2013 (v. Apinforma n. 13/2013, pp. 16-19). I contenuti principali dell’accordo restano invariati e per una dettagliata illustrazione si rinvia al citato testo di Apinforma. Qui, per buona memoria, se ne rammentano i tratti essenziali.

OPERAZIONI DI SOSPENSIONE DEI FINANZIAMENTI Le operazioni di sospensione riguardano: - la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali; - la sospensione per 12 o per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di locazione finanziaria, rispettivamente, immobiliare o mobiliare. - la sospensione di operazioni di apertura di conto corrente ipotecario con un piano di rimborso rateale. Possono essere ammesse alla sospensione dei finanziamenti le rate dei mutui e delle operazioni di leasing che non abbiano già usufruito di analogo “beneficio” concesso in base all’accordo del 28 febbraio 2012 (v. Apinforma n. 572012, pp. 9-11). Pertanto, è possibile sospendere nuovamente le operazioni di finanziamento già sospese con l’avviso comune del 3 agosto 2009 e successivi rinnovi.

Le operazioni di sospensione dei mutui sono realizzate allo stesso tasso d’interesse stabilito nel contratto di finanziamento originario.

OPERAZIONI DI ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI Le operazioni di allungamento riguardano: - allungamento della durata dei mutui per un massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento e, comunque, non oltre 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari; - allungamento fino a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento; - allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione Possono essere ammessi all’allungamento dei finanziamenti i mutui che non abbiano già usufruito di analogo “beneficio” concesso in base all’accordo del 28 febbraio 2012. E’ consentito alla banca variare il tasso d’interesse. In tal caso l’incremento non potrà essere superiore all’aumento del costo della raccolta della banca rispetto al momento dell’iniziale erogazione e non potrà, di norma, superare il livello del 2%.

OPERAZIONI VOLTE A PROMUOVERE LA RIPRESA E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 22 dicembre 2012, n. 14, le banche s’impegnano a valutare la concessione di un finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa che avvii processi di rafforzamento patrimoniale. Per ogni altra informazione e documentazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Contributi per disegni, modelli e marchi IL BANDO 2014 DELLA CCIAA DI UDINE OPERA A FAVORE DELLA REGISTRAZIONE DI DISEGNI, MODELLI E MARCHI ALL’ESTERO Con determinazione del Segretario generale, la n. 228 del 25 giugno 2014 la CCIAA di Udine ha licenziato il bando 2014 per la concessione di contributi a favore della registrazione di disegni, modelli e marchi all’estero. Del bando, pubblicato sul sito web dell’ente camerale (www.ud.camcom. it) è già stata data una prima notizia con circolare prot. n. 180/AdT del 4 luglio 2014 e su Apiflash n. 13/2014; qui si procede a una più diffusa illustrazione, avvertendo che i fondi stanziati ammontano a 70.000 Euro.

BENEFICIARI Beneficiarie sono le micro, piccole e medie imprese in qualsiasi forma costituite nonché le loro cooperative e consorzi, aventi sede legale o unità locale destinataria dell’iniziativa nella provincia di Udine e in possesso dei seguenti requisiti: - siano iscritte al Registro imprese della CCIAA di Udine e attive, alla data di presentazione della domanda di contributo; - siano in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto; - non si trovino in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, né siano sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria - siano in regola con il regime “de minimis”, e appartengono a settori di attività economica a esso ammissibili, ad eccezione, dunque, da quelli esclusi da detto regime (allegato A del bando); - che rispettino, a norma dell’art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

- che rispettino le condizioni previste dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4 co. 6; - non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, art. 9, co.2, (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica). Si segnala che a decorrere dal 1° gennaio 2013 con l’entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. della spending review) gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (in pratica tutte le imprese), che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.

INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI; FORMA E LIMITI DELLE AGEVOLAZIONI L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo in conto capitale secondo il regime “de minimis” nella misura del 70% delle spese ammissibili relativi alle iniziative e nei limiti appresso indicati: a) registrazione di disegni e modelli italiani agli uffici brevetti e marchi delle CCIAA o all’Ufficio italiano brevetti e marchi di Roma: 1.000 Euro; b) registrazione di disegni o modelli comunitari all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (UAMI): 2.500 Euro; c) registrazione di disegni o modelli internazionali all’Organizzazione mondiale per la proprietà industriale (OMPI) di Ginevra: 5.000 Euro; d) registrazione di marchi nazionali negli Stati esteri: 1.500 a Stato fino a un massimo di 3.000 Euro; e) registrazioni di marchi internazionali: 1.500 a Stato fino a un massimo di 3.000 Euro; f) registrazione di marchio comunitario: 1.500 Euro. Le spese ammissibili comprendono i costi diretti (deposito, bolli, registrazioni et c.) e le spese per consulenze, al netto dell’IVA e di altre imposte, a ciò finalizzate, incluse le ricerche di anteriorità.

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Le spese devono essere sostenute (fatturate e pagate) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014. Non sono ammesse domande contemplanti spese inferiori a 900 Euro. Non sono ammessi costi interni e costi del personale. Il deposito delle domande di registrazione deve avvenire fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014. Non sono ammesse iniziative che si realizzino attraverso rapporti giuridici fra persone fisiche o giuridiche legate fra loro da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o di affinità fino al secondo grado. Possono essere presentate fino a 3 domande per ciascuna impresa. Le domande successive alla terza sono archiviate e così pure le procedure di deposito successive alla prima nella medesima domanda. I contributi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici per le medesime iniziative e aventi a oggetto le medesime spese. Non si procede all’assegnazione di contributi per importi inferiori a 630 Euro.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le imprese interessate presentano domanda di contributo in bollo alla CCIAA di Udine, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al presente bando. La domanda va presentata a partire dalle ore 09.00 del 1° luglio ed entro il 30 settembre 2014. Le domande vanno esclusivamente inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente al seguente indirizzo: contributi@ud.legalmail.camcom.it La domanda, si considera validamente inviata se: - inviata da casella di posta elettronica certificata; - firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC, con allegata la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 1. relazione illustrativa del progetto finanziabile, allegato 1;

2. preventivo analitico di spesa, allegato 2; 3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà corredata dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le piccole e medie imprese, allegato 3; 4. preventivi di spesa; 5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto del regime “de minimis”, allegato 4; 6. documento di identità del legale rappresentante (solo nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente). Sull’originale della domanda di contributo è apposta apposita marca da bollo annullata e tutta la documentazione scannerizzata viene inviata tramite PEC. Non è ammesso la trasmissione di più domande attraverso un unico invio di PEC, né sono ammesse all’agevolazione più di tre domande per ciascuna impresa, ognuna riferita ad una sola procedura di deposito. E’ ammessa la regolarizzazione o integrazione della domanda, qualora questa sia irregolare o incompleta, nel termine di 10 giorni assegnati dall’ufficio camerale. Scaduto, invano, detto termine la domanda viene archiviata.

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Il contributo viene concesso entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda tramite la procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e fino a esaurimento delle risorse disponibili. A tal proposito l’ente camerale si riserva di chiudere anticipatamente il bando in caso di esaurimento dei fondi disponibili. L’ordine di presentazione delle domande è determinato da data e ora dell’invio a mezzo PEC con unita la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo. L’erogazione del contributo avviene entro i 90 giorni successivi alla presentazione della documentazione attestante le spese sostenute e, comunque, da eseguirsi entro il 31 marzo 2015. La rendicontazione viene resa utilizzando l’apposita modulistica, corredata da copia della documentazione di spesa quietanzata e annullata per utilizzo del contributo e della documentazione probante il deposito della domanda di registrazione rilasciata dalle autorità competenti. La rendicontazione può:

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a) essere trasmessa mediante invio a mezzo PEC all’indirizzo sopra indicato, nel qual caso va sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante oppure firmata in originale e successivamente scansita e inviata tramite PEC unitamente a un documento d’identità valido; b) essere spedita mediante raccomandata a.r.; c) essere consegnata a mano all’Ufficio contributi della CCIAA di Udine. Ai fini del rispetto dei termini presentazione della rendicontazione fa fede: per l’invio sub a) la data e l’ora dell’invio attestate dai dati di certificazione del messaggio documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo; per l’invio sub b) dalla data e l’ora apposta dall’ufficio postale; per l’invio sub c) dal timbro datario apposto dall’ufficio ricevente della CCIAA di Udine. La rendicontazione deve essere corredata da: - copia della documentazione di spesa quietanzata e prevalentemente annullata sull’originale per l’utilizzo del contributo erogato ai sensi del bando in oggetto;

- dimostrazione della regolare quietanza dei costi sostenuti anche nella forma della dichiarazione liberatoria rilasciata dal fornitore o consulente o in altra valida modalità a dimostrazione della tracciabilità del pagamento; - documentazione a prova del deposito della domanda di registrazione rilasciata dalle autorità competenti, limitatamente alla registrazione di marchi negli stati esteri. I termini dell’erogazione del contributo sono sospesi in presenza dei termini assegnati per la regolarizzazione o l’integrazione dell’istruttoria, nel caso in cui la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta. Per le disposizioni di rito riguardanti l’annullamento e revoca del contributo si rinvia al testo bando. Il bando e tutta la modulistica sono reperibili sul citato sito dell’ente camerale, ma possono essere anche richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Contributi per partecipazione a fiere internazionali CONTRIBUTI DELLA CCIAA DI UDINE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ESTERE E INTERNAZIONALI IN ITALIA Con determinazione del Segretario generale n. 230 del 27 giugno 2014 la CCIAA di Udine ha licenziato il bando 2014 rivolto alla partecipazione a fiere estere e internazionali in Italia da parte di piccole e medie industrie. Del bando, pubblicato sul sito web dell’ente camerale (www.ud.camcom. it) è già stata data una prima notizia con circolare prot. n. 180/AdT del 4 luglio 2014 e su Apiflash n. 13/2014; qui si procede a una più diffusa illustrazione, avvertendo da subito che l’impianto è molto diverso da quello dei bandi per la concessione dei voucher, i quali riconoscono i relativi benefici alle sole iniziative organizzate o autorizzate dagli enti camerali, mentre questo ne prescinde. I fondi stanziati ammontano a 200.000 Euro.

BENEFICIARI Sono ammesse ai benefici del bando: - le micro, piccole e medie imprese industriali, operanti nella provincia di Udine, che svolgono attività estrattiva, di trasformazione o produzione di beni e delle costruzioni, secondo la classificazione ATECO 2007 sezioni B, C, D, E ed F; - le piccole e medie imprese di servizi, costituite sotto forma di società e operanti nella provincia di Udine, che rientrano nelle classi e categorie di cui all’allegato B al bando; - i consorzi aventi attività e sede nella provincia di Udine costituiti in maggioranza da piccole e medie industrie con attività nel territorio regionale. Le imprese beneficiarie devono inoltre: - essere iscritte al Registro imprese della CCIAA di Udine ed essere attive alla data di presentazione della domanda di contributo; - essere in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto;

- non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, né essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria - essere in regola con il regime “de minimis”, e appartenere a settori di attività economica a esso ammissibili, con l’esclusione, dunque, da quelli esclusi da detto regime (allegato A del bando); - rispettare, a norma dell’art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa in materia di sicurezza sul lavoro; - rispettare le condizioni previste dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4 co. 6 (v. infra); - non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, art. 9, co.2, (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica). Si segnala che a decorrere dal 1° gennaio 2013 con l’entrata in vigore della l. 135/2012 (c.d. della spending review) gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (in pratica tutte le imprese), che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.

INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI Sono agevolabili le partecipazioni a fiere estere e internazionali in Italia, che si tengono dal 1° luglio al 31 ottobre 2014, con l’avvertimento che in ambito nazionale sono agevolabili solo le partecipazioni alle manifestazioni fieristiche internazionali specializzate elencate nel Calendario fieristico nazionale ed internazionale approvato annualmente e disponibile sul sito internet della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all’indirizzo www.regioni.it. Non sono ammissibili a finanziamento le partecipazioni ad iniziative non riconducibili a manifestazioni fieristiche quali ad esempio incontri b to b, meeting d’affari, convegni o workshop ecc. Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute,

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fatturate e pagate prima della presentazione della domanda di contributo con riguardo alle seguenti tipologie di investimento: - tassa di iscrizione; - affitto della superficie espositiva, anche preallestita; - allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto del materiale da allestimento ed espositivo ed il montaggio/ smontaggio. Potrà essere ammessa a finanziamento solamente una domanda di contributo per ciascuna impresa.

AGEVOLAZIONI L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo secondo il regime “de minimis” sulle iniziative ammissibili nella misura massima del 70% delle spese sostenute al netto dell’IVA e nel limite di 7.000 euro per iniziativa. Sono escluse le iniziative con spesa ammissibile inferiore a 3.000 euro.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le imprese interessate presentano una domanda di contributo in bollo alla CCIAA di Udine, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al bando, pubblicata sul sito camerale www.ud.camcom.it. La domanda può essere presentata a partire dalle ore 09.00 del 1° luglio 2014 ed entro il 31 dicembre 2014. E’ ammessa a contributo solamente una domanda per ciascuna impresa. Le domande vengono esclusivamente inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: contributi@ud.legalmail.camcom.it. La domanda, si considera validamente trasmessa se: - inviata da casella di posta elettronica certificata - firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. Data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo. La domanda redatta su apposito modello, compila-

ta in tutte le sue parti, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: - copia della documentazione di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti), conforme agli originali, regolarmente emessa agli effetti fiscali e pagata nel rispetto della normativa vigente, preventivamente annullata sull’originale per l’utilizzo del contributo richiesto ai sensi del presente bando e relativa alle spese ammissibili; - regolare quietanza di pagamento relativa a ciascuna spesa di cui al precedente alinea, anche nella forma della dichiarazione liberatoria rilasciata dal consulente o fornitore, o in altra valida modalità, ai fini della dimostrazione della tracciabilità del pagamento; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti per la classificazione di microimpresa, piccola o media impresa (all. 2 del bando); - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto del Regolamento “de minimis” (all. 3 del bando); - documento di identità del legale rappresentante, nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente. Sull’originale della domanda di contributo va apposita marca da bollo annullata e tutta la documentazione scansita viene inviata tramite PEC. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo mediante un unico invio di PEC. In caso di esaurimento dei fondi disponibili l’ente camerale La Camera di Commercio di Udine si riserva di chiudere anticipatamente il bando.

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI I contributi sono concessi, secondo il procedimento valutativo a sportello, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande determinato dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC, attestate dai dati di certificazione del messaggio, documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo. Potrà essere ammessa a finanziamento solamente una domanda di contributo per ciascuna impresa. Per ottenere la liquidazione del contributo l’impresa dovrà solamente presentare, a conclusione dell’iniziativa, l’istanza di contributo con allegata la rendicontazione della spesa. Gli incentivi sono concessi con provvedimento dirigenziale entro 90 giorni dalla presentazione della domanda secondo procedimento valutativo a sportello in base all’ordine cronologico di pre-

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sentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi disponibili, fatte salve le interruzioni e sospensioni previste per l’integrazione o regolarizzazione della documentazione. La CCIAA di Udine comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione e la contestuale erogazione dell’incentivo. La CCIAA di Udine inoltrerà le comunicazioni ai richiedenti anche a mezzo PEC o al numero di fax indicati dall’impresa in domanda o successivamente comunicati all’ufficio.

Per le disposizioni di rito riguardanti l’annullamento e revoca del contributo si rinvia al testo bando. Il bando e l’allegata modulistica sono reperibili sul citato sito dell’ente camerale, ma possono essere anche richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Indice mensile rivalutazione t.f.r. maggio 2014 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

107,3

0,265056

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

107,2

0,320028

MARZO

15.03

14.04

0,375

107,2

0,445028

APRILE

15.04

14.05

0,500

107,4

0,710084

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

107,3

0,765056

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

PAG. 36 - APINFORMA / Lavoro - numero 12 - 30 giugno 2014


www.vinoesapori.it STRADE DEL VINO E SAPORI “APERTO OGGI ” Di seguito trovate le cantine e le aziende che possono essere visitate di settimana in settimana per tutto il mese di luglio senza bisogno di prenotazione ! Dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 Visitate la sezione “Da scoprire” nel sito www.vinoesapori.it/it/emozioni per conoscere gli eventi e le iniziative organizzate negli orari di apertura indicati. PROVINCIA DI GORIZIA CANTINA

PROVINCIA DI PORDENONE

30/6 7/7 14/7 21/7 28/7 6/7 13/7 20/7 27/7 3/8

CANTINA

Aquila del Torre , Povoletto Tel. 0039 0432 666428

La Viarte, Prepotto Tel. 0039 0432 759458

Bessich , Roveredo in Piano Tel. 0039 0434 949898

Pascolo Alessandro, Dolegna del Collio - Tel. 0039 0481 61144

Buiatti Livio e Claudio, Buttrio Tel. 0039 0432 674317

Pontoni Flavio, Buttrio Tel. 0039 0432 674352

Castello di Buttrio, Buttrio Tel. 0039 0432 673015

Rive Col de Fer, Caneva Tel. 0039 0434 799467

Castelcosa, S. Giorgio della Rich. Tel. 0039 0427 96134

Roncsoreli , Prepotto Tel. 0039 0432 713005

Casula, Fiume Veneto Tel. 0039 0434 564902

Tenuta Villanova , Farra d’Isonzo Tel. 0039 0481 889311

Colle Villano, Faedis Tel. 0039 0432 728890

Valchiarò, Torreano Tel. 0039 0432 715502

Conte d’Attimis-Maniago, Buttrio - Tel. 0039 0432 674027

Vigneti Conte, Monfalcone Tel. 0039 338 2598057

De Lorenzi Vini, Pravisdomini Tel. 0039 0434 644168 0039 348 4120222

Valentino Butussi, Corno di Rosazzo - Tel. 0039 0432 759194

Ferruccio Sgubin , Dolegna

SAPORI

Humar, San Floriano del Collio Tel. 0039 0481 884197

Angolo di Paradiso, Dolegna del Collio - Tel. 0039 334 6691113

I Comelli, Nimis, Tel. 0039 0432 790685 / 0039 348 6706843

Giuditta Teresa, San Pietro al Natisone - Tel. 0039 0432 727681

del Collio - Tel. 0039 0481 80047

PROVINCIA DI UDINE 30/6 7/7 14/7 21/7 28/7 6/7 13/7 20/7 27/7 3/8

I Magredi, San Giorgio della Rich. Tel. 0039 0427 94720 0039 0427 948204

aggiornamenti del calendario nella sezione “Aperto oggi” del sito www.vinoesapori.it


Unionmeccanica - Confapi

NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° GIUGNO 2014

L’accordo di rinnovo del C.C.N.L. UNIONMECCANICA – CONFAPI, siglato il 29 luglio 2013, ha ripartito l’aumento dei nuovi minimi retributivi in tre rate, di cui la seconda con decorrenza 1° giugno 2014; il terzo ed ultimo adeguamento dei minimi contrattuali decorrerà invece dal 1° giugno 2015. Nella tabella si evidenziano gli incrementi ed i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° giugno 2014:

LIVELLI

MINIMO CONGLOBATO 01.06.2013

INCREMENTI AL 01.06.2014

MINIMO CONGLOBATO 01.06.2014

9

€ 2.345,15

€ 69,19

€ 2.414,34

8

€ 2.115,48

€ 59,06

€ 2.174,54

7

€ 1.947,16

€ 53,44

€ 2.000,60

6

€ 1.815,03

€ 49,78

€ 1.864,81

5

€ 1.695,89

€ 45,00

€ 1.740,89

4

€ 1.585,19

€ 41,06

€ 1.626,25

3

€ 1.520,49

€ 38,81

€ 1.559,30

2

€ 1.374,80

€ 32,91

€ 1.407,71

1

€ 1.248,43

€ 28,13

€ 1.276,56

Si ricorda che unitamente alla retribuzione di giugno deve essere erogato un importo a titolo di elemento perequativo ai lavoratori in forza al 1° gennaio nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici, i quali nel corso dell’anno precedente, 1° gennaio – 31 dicembre, abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL, cioè siano privi di superminimi collettivi e/o individuali, premi annui o altri compensi soggetti a contribuzione. Si ricorda altresì che dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL l’elemento perequativo è stato elevato ad € 485,00 annui; l’importo deve considerarsi omnicomprensivo e non incidente sul TFR, e deve essere riconosciuto fino a concorrenza in presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle

PAG. 38 - APINFORMA / Lavoro - numero 12 - 30 giugno 2014

fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro.

“PREMIO PRE-FERIALE” PROVINCIA DI PORDENONE Si evidenzia altresì che unitamente alla retribuzione di luglio, esclusivamente per la provincia di Pordenone e come previsto dal contratto integrativo provinciale, deve essere erogato un importo pari ad € 258,23 annui a titolo di “premio pre-feriale”: tale importo matura in dodicesimi per ogni mese di anzianità e viene inoltre computato ai fini dell’indennità di anzianità. Ne è invece previsto l’assorbimento in caso di erogazione di quattordicesima, di un premio feriale o di altro istituto analogo. (BA)


Confapi Aniem settore laterizi NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° GIUGNO 2014

Come previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie produttrici di elementi e componenti in laterizio

e prefabbricati in latero cemento - manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle, sottoscritto da CONFAPI-ANIEM e dalle parti sociali lo scorso 11 marzo, dal 1° giugno decorre l’erogazione della seconda tranche dell’aumento retributivo. Il terzo ed ultimo adeguamento retributivo è previsto invece a decorrere dal 1° marzo 2015. In considerazione di quanto permesso, si evidenziano nella sottostante tabella gli importi relativi all’ultimo aumento ed i nuovi minimi tabellari decorrenti dal 1° giugno 2014.

LIVELLI

PAGA BASE AL 01.03.14

AUMENTI AL 01.06.14

PAGA BASE AL 01.06.14

AS

€ 1.755,57

€ 63,09

€ 1.818,66

A

€ 1.476,24

€ 53,05

€ 1.529,29

B

€ 1.204,94

€ 43,30

€ 1.248,24

C SUPER

€ 1.139,53

€ 41,01

€ 1.180,54

C

€ 1.084,23

€ 39,00

€ 1.123,23

D

€ 1.008,54

€ 36,13

€ 1.044,67

E

€ 934,59

€ 33,55

€ 968,14

F

€ 799,87

€ 28,68

€ 828,55

Si ricorda infine che con la retribuzione di agosto dovranno essere corrisposti gli aumenti retributi-

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vi arretrati relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2013. (BA)


Corte di Cassazione

SENTENZA SULLA MANUTENZIONE DELLE TUTE DA LAVORO

tenza n. 13745 del 17 giugno 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro è obbligato a manutenere le tute da lavoro dei dipendenti unicamente quando queste hanno la funzione di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Al di fuori di queste ipotesi spetta al lavoratore provvedere alla manutenzione degli abiti da lavoro, tra cui il lavaggio periodico.

Segnaliamo alle Imprese Associate che, con sen-

PAG. 40 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 12 - 30 giugno 2014

(C)


SOA: verifica triennale per la Union Beton SpA L’OS23 COMPRENDE LO SMONTAGGIO DI IMPIANTI INDUSTRIALI E LA DEMOLIZIONE CON USO DI ESPLOSIVI Verifica triennale positiva per la Union Beton SpA con sede legale a Pieris di S. Canzian d’Isonzo (GO) in via Frantoio n. 1 e sede amministrativa a Gonars (UD) in via Dante 49. La Union Beton SpA ha rinnovato per i prossimi due anni l’attestazione per le categorie OS1 per 516.000 euro e OS23 per 258.000 euro. Queste qualificazioni le consentono di eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 Euro lavori in terra, rientranti nella categoria OS1, categoria che riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque

PAG. 41 - APINFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2014

sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia. Inoltre potrà eseguire fino ad un importo massimo di 309.600 Euro: demolizione di opere, rientranti nella categoria OS23, completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con categoria che comprende lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria dei componenti. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


AVCpass dal 1° luglio 2014 L’AVCPASS SI APPLICHERÀ ALLE GARE D’APPALTO PUBBLICHE DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 40.000 Dal 1° luglio 2014, salvo eventuali proroghe dell’ultimo momento come per le volte precedenti, entrerà in vigore il sistema denominato AVCpass per la verifica telematica dei requisiti di partecipazione delle imprese che intendono partecipare ad appalti pubblici Da luglio la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità dall’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall’articolo 7 del codice dei contratti pubblici. L’Autorità dovrà stabilire con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione nella

PAG. 42 - APINFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2014

Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificheranno dal 1° luglio (salvo eventuali proroghe) il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l’inclusione nella Banca dati il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l’applicazione delle disposizioni previste dal presente codice dei contratti e dal suo regolamento in materia di verifica del possesso dei requisiti. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti sono tenuti a metterli a disposizione dell’Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ricordiamo che l’AVCpass si applicherà alle gare d’appalto pubbliche di importo superiore a euro 40.000 esperite in modalità non telematica. L’ufficio Edilizia e Territorio dell’Associazione è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. (CS)


Reti d’impresa nei lavori pubblici IL CONTRATTO DEVE ESSERE STIPULATO PER ATTO PUBBLICO O PER SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA Nei giorni scorsi il Gruppo Edili ed impiantisti della nostra Associazione ha incontrato gli avvocati Andrea Cabrini e Andrea Clochiatti, dello Studio Legale Galgano di Udine per analizzare e approfondire il tema delle reti d’impresa. L’incontro ha fornito alle imprese informazioni e indicazioni sulle concrete possibilità di partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara, in considerazione del fatto che sono state inserite nel Codice dei Contratti tra le forme di aggregazione ammesse. Le difficoltà che stanno affrontando le imprese del settore delle costruzioni possono essere limitate solo attraverso la loro aggregazione, che consente di accedere ad appalti più consistenti, e attraverso le sinergie che ogni singola impresa può mettere a disposizione della rete. Si approfondiscono di seguito le norme previste nel D. Lgs. 163/2006 e gli indirizzi dati dall’Autorità di vigilanza esplicati nella Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 specifica proprio per le reti d’impresa. Nello specifico, il comma 15-bis dell’articolo 37 del Codice dei Contratti prevede che «le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e-bis)». Il legislatore lascia, quindi, all’interprete il compito di chiarire quali siano i limiti di compatibilità tra le ordinarie regole valevoli per RTI e consorzi e le specificità proprie del contratto di rete. Data la rilevanza ed il carattere innovativo dell’argomento, l’Autorità nell’atto di segnalazione n. 2/2012 ha dato le prime interpretazioni. In particolare, la declinazione del meccanismo di partecipazione deve tener conto delle peculiari caratteristiche del PAG. 43 - APINFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2014

contratto di rete che, di regola, non è finalizzato alla creazione di un soggetto giuridico distinto dai sottoscrittori, ma alla collaborazione organizzata di diversi operatori economici, allo scambio di informazioni e prestazioni, all’esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Ciò postula, dunque, un’attenta considerazione della volontà negoziale delle parti contraenti, le quali devono pattiziamente decidere di contemplare la partecipazione congiunta alle procedure di gara nell’oggetto del contratto di rete, pienamente riconducibile alla categoria dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, per espressa previsione dell’art. 3, comma 4-ter, lett. d) del citato d.l. n. 5/2009, e nel contempo, di norma, prevedere una durata dello stesso contratto che sia commisurata agli obiettivi programmatici e, in ogni caso, ai tempi di realizzazione dell’appalto. Pertanto, la partecipazione congiunta alle gare deve essere individuata come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune. Ciò chiarito, il contratto di rete consente di formalizzare schemi di coordinamento altamente differenziati quanto alla funzione ed all’intensità del vincolo. La modalità partecipativa sarà, quindi, necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, avuto riguardo anche all’oggetto della specifica gara. Detta distinzione risulta ancor più necessaria alla luce delle modifiche apportate all’art. 3 del d.l. n. 5/2009 dal d.l. n. 179/2012. Il novellato comma 4-ter di tale articolo, ferma restando la possibilità che il contratto preveda l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune, precisa che, in detta evenienza, il contratto di rete «non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte». Quest’ultimo, nel disciplinare l’iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese, dispone che, se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede e con tale iscrizione «la rete acquista soggettività giuridica» (art. 3, comma 4-quater, d.l. n. 5/2009).


Ai fini dell’acquisto della soggettività giuridica, però, «il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». L’acquisto della soggettività giuridica è, dunque, interamente rimesso alla libera scelta dei soggetti contraenti. Una simile opzione, atta ad incidere profondamente sulle caratteristiche di snellezza dello strumento aggregativo, che contraddistinguono il contratto di rete sin dalla prima tipizzazione, non è scevra da conseguenze sul piano della partecipazione alle procedure di gara, giacché comporta una parziale sovrapposizione del contratto di rete con fattispecie già note a livello normativo e, in particolare, con le forme consortili. Rispetto a tali fattispecie, tuttavia, il contratto di rete, pur con soggettività giuridica, continua a presentare una maggiore flessibilità: si pensi, in proposito, alla necessità dello scopo mutualistico proprio dei consorzi con attività esterna o alle restrizioni di carattere organizzativo e patrimoniale derivanti dalla strutturazione secondo i tradizionali schemi societari. È, altresì, vero per l’Autorità che le parti, con la costituzione dell’organo comune, dimostrano di voler attenuare la caratteristica di estrema flessibilità propria della rete, privilegiando una maggiore stabilità del rapporto associativo. L’Autorità rammenta, infatti, che ex art. 3, comma 4-ter, lett. e), del d.l. n. 5/2009, se il contratto di rete prevede l’istituzione di un organo comune per l’esecuzione del contratto, esso deve specificare il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. È, poi, previsto che l’organo comune agisca in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica o, in assenza della soggettività e “salvo che sia diversamente disposto” nel contratto, in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, “nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni (…)” (art. 3, comma 4-ter, lett. e). È da ipotizzare, per l’Autorità, in forza dell’inciso “salvo che sia diversamente disposto”, l’organo comune, in assenza di soggettività giuridica, possa essere autorizzato ad agire per conto delle imprese ma in nome proprio. In sintesi, l’organo comune agisce in rappresentanza della rete, nel caso in cui acquisti soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, salvo che sia diversamente disposto nello stesso. PAG. 44 - APINFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2014

Con specifico riferimento alla partecipazione alle gare, le previsioni illustrate inducono per l’Autorità a ritenere possibile una valorizzazione del rapporto costitutivo della rete, che partecipa di taluni elementi propri del contratto di mandato, qualora la stessa si sia dotata di un organo comune di rappresentanza, esso stesso parte della rete, al quale può essere conferito espressamente anche il potere di presentare domande di partecipazione od offerte per tutte o determinate tipologie di procedure di gara. Quanto alla qualificazione, è, in ogni caso, necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice e li attestino in conformità alla vigente normativa. Ciò a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete. Con riguardo ai requisiti speciali di partecipazione, essendo stata l’aggregazione tra gli aderenti al contratto di rete “strutturalmente” assimilata dal Codice al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), trovano applicazione le regole in tema di qualificazione previste dall’art. 37 del Codice e dagli artt. 92 e 275 del Regolamento (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) per gli appalti di lavori, servizi e forniture; dall’art. 90, comma 1, lett. g) del Codice e dall’art. 261, comma 7, del Regolamento per quanto riguarda i servizi di ingegneria e architettura. Le aggregazioni si dovranno strutturare secondo la tipologia dei raggruppamenti orizzontali e verticali in conformità alle disposizioni dell’articolo 37 del Codice. In linea generale, sussiste, inoltre, il divieto di partecipazione alla gara, anche in forma individuale, delle imprese che già partecipano per mezzo della aggregazione di imprese retiste, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’Autorità conferma, pertanto, che, come prospettato nel richiamato atto di segnalazione n. 2/2012, occorre effettuare una differenziazione, ai fini della partecipazione alle gare, a seconda del diverso grado di strutturazione della rete. Occorre, considerare la forma assunta dal contratto di rete: quest’ultimo può, infatti, essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli artt. 24 o 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice della amministrazione digitale, CAD) e deve essere iscritto nel registro delle imprese presso le Camere di commercio; nel caso di acquisto della soggettività giuridica, è esclusa la possibilità di redigere l’atto con mera firma digitale ai sensi dell’art. 24 del citato d.lgs. n. 82/2005 (cfr. art. 3, comma 4-quater, ultimo periodo, d.l. n. 5/2009).


RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA, MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA Modalità di partecipazione Nel caso di rete priva di soggettività giuridica ma dotata di organo comune con potere di rappresentanza, quest’ultimo può svolgere il ruolo di mandataria, laddove in possesso dei necessari requisiti di qualificazione e qualora il contratto di rete rechi il mandato allo stesso a presentare domande di partecipazione o offerte per tutte o determinate tipologie di procedure di gara. Tuttavia, il mandato, contenuto nel contratto di rete, è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto la volontà di tutte o parte delle imprese retiste di avvalersi di una simile possibilità, per una specifica gara, deve essere confermata all’atto della partecipazione, mediante la sottoscrizione della domanda o dell’offerta. Tale atto formale, unitamente alla copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato, integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante. È, altresì, necessario che, a monte, il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, al fine di fornire idonee garanzie alla stazione appaltante circa l’identità delle imprese retiste. In altri termini, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. Secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 15, del Codice, in ogni caso, la revoca per giusta causa del mandato non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. Qualora le suesposte condizioni siano rispettate, l’organo comune stipulerà il contratto in nome e per conto dell’aggregazione di imprese retiste. Qualora, invece, l’organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione, neanche ricorrendo all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 del Codice) è sempre possibile ricorrere alla soluzione descritta al paragrafo 2.2. Qualificazione Per la qualificazione nel settore dei lavori pubblici, trovano applicazione le regole dettate dall’art. 37, commi 3 e 13, del Codice, che impongono una corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione PAG. 45 - APINFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2014

dei lavori. Le quote di partecipazione sono da riferirsi all’“aggregazione” tra le imprese retiste che partecipa all’appalto. Conseguentemente, al fine di permettere alla stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti di qualificazione, devono essere specificate nell’offerta, a pena di esclusione, le rispettive quote di partecipazione all’aggregazione, che devono corrispondere alle quote di qualificazione e d’esecuzione. Valgono, altresì, le ulteriori disposizioni in tema di ripartizione tra mandataria e mandanti in caso di raggruppamenti di tipo verticale (art. 37, comma 6) nonché quelle in tema di opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (art. 37, comma 11), così come integrate dalle applicabili disposizioni del Regolamento. Per i servizi e le forniture, il riferimento è al comma 4 dell’art. 37, per cui nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici retisti.

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE Modalità di partecipazione Laddove il contratto di rete escluda il potere di rappresentanza, per cui l’organo comune agisce in nome proprio, l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole, salvo quanto si osserverà circa la forma del mandato. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione dell’offerta o della domanda di partecipazione delle imprese retiste parte dell’aggregazione interessata all’appalto; sottoscrizione dell’impegno che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto. In alternativa, è sempre ammesso il conferimento del mandato prima della partecipazione alla gara, alla stessa stregua di un RTI costituito. Quanto alla forma del mandato, al fine di non gravare di oneri eccessivi le imprese che hanno già sottoscritto il contratto di rete, il mandato può avere, alternativamente, la forma di: 1. scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmen-


te ai sensi dell’art. 25 del CAD; in detta evenienza, l’Autorità reputa che la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete; 2. scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle illustrate precedentemente. Qualificazione In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di un vero e proprio RTI, si applica la disciplina prevista dall’art. 37.

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA Modalità di partecipazione In tal caso, atteso il potere riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. Conseguentemente, la domanda o l’offerta presentata dall’organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione in sede di offerta. Può, secondo l’Autorità, ritenersi che, analogamente a quanto previsto dall’art. 37, comma 7, ultimo periodo del Codice, con riferimento ai consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), l’organo comune possa indicare, in sede di offerta, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara; alle imprese indicate è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. Per quanto riguarda le formalità di partecipazione alla gara, l’Autorità rammenta che per la rete dotata di soggettività giuridica è espressamente esclusa la possibilità di redigere il contratto di rete con mera firma digitale ai sensi dell’art. 24 del CAD (cfr. art. 3, comma 4-quater, ultimo periodo, d.l. n. 5/2009). Il contratto potrà, pertanto, essere stipulato mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata, ovvero atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, vale a dire con firma elettronica o altro tipo di firma avanzata auten-

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ticata da notaio o altro pubblico ufficiale. Tuttavia, come rilevato, il contratto di rete deve essere prodotto, in copia autentica, all’atto della partecipazione alla gara, in quanto da esso emergono i poteri dell’organo comune a presentare l’offerta/ domanda ed a sottoscrivere il relativo contratto. Qualora le suesposte condizioni siano rispettate, l’organo comune stipulerà il contratto in nome e per conto dell’aggregazione di imprese retiste. Qualificazione Valgono, in merito, le medesime regole esposte, al paragrafo relativo alla rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica. Anche in tale ipotesi, le quote di partecipazione sono da riferirsi all’“aggregazione” tra le imprese retiste che partecipa all’appalto.

LA FASE ESECUTIVA Ai sensi del comma 5 dell’art. 37 del Codice, l’offerta dell’aggregazione di imprese retiste che partecipa alla gara determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell’impresa che svolge il ruolo di mandataria. Tale responsabilità non è, dunque, estesa ai soggetti che, seppur sottoscrittori del contratto di rete, non abbiano partecipato alla specifica procedura di gara tramite l’aggregazione. Il citato art. 37, comma 5, per l’Autorità deve intendersi quale norma speciale prevalente su pattuizioni o norme volte a limitare detta responsabilità nei confronti della stazione appaltante. Con riguardo all’eventuale recesso o estromissione dal contratto di rete, in fase di partecipazione, trova applicazione la disciplina generale dettata dal combinato disposto dei commi 9, 18 e 19 dell’art. 37 (sul punto, cfr. determinazione n. 4/2012). A valle della stipulazione del contratto di appalto, per l’Autorità deve ritenersi che l’eventuale recesso o l’estromissione dal contratto di rete non possano, in alcun caso, essere opposti alla stazione appaltante; in altri termini, essi non valgono ad alterare i vincoli formalizzati nel contratto d’appalto stesso. (CS)


Note informative

LE NOVITÀ NORMATIVE NAZIONALI

VIA LIBERA AL SENATO AL DECRETO IRPEF. LE NOVITÀ PER L’EDILIZIA Il Senato, lo scorso 5 giugno, ha dato via libera alla fiducia sulla legge di conversione del Dl Irpef (Decreto n. 66/2014). Il testo, passa ora alla Camera per la seconda lettura. Tra le novità per il settore edile, dopo il passaggio al Senato, si segnalano le seguenti disposizioni. Bandi di gara Diversamente dal testo originario, che prevedeva la pubblicazione ad ampia diffusione delle gare pubbliche, ora bandi e avvisi saranno pubblicati soltanto sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito telematico dell’ente appaltante o sul sito del Ministero delle Infrastrutture e su quello dell’Osservatorio dei contratti pubblici. E’ concesso più tempo per il passaggio alla sola ed esclusiva modalità elettronica: per le pubbliche amministrazioni rinvio al 1° gennaio 2016 dell’obbligo della pubblicazione solo on line degli avvisi e bandi di gara delle stazioni appaltanti. Le centrali di committenza L’articolo 9 contiene una riforma mirata a centralizzare gli acquisti della pubblica amministrazione, attraverso Consip e centrali di committenza, facendo passare tutto ad un massimo di 35 soggetti aggregatori. Viene inoltre stabilito che l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici “non rilascia il codice identificativo gara (Cig)” alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip o ad altro soggetto aggregatore. Inoltre, il comma 4 dell’articolo 9, riscrive le regole sulle centrali di committenza dei Comuni. Specificatamente, la norma fa riferimento non più ai soli Comuni con popolazione non superiore a PAG. 47 - APINFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2014

5 mila abitanti, ma a tutti quelli che non sono capoluogo, con un evidente intento di allargamento dell’ambito applicativo dell’istituto. I Comuni dovranno acquisire lavori, beni e servizi in maniera centralizzata, attraverso diverse modalità. Se tale norma non venisse applicata l’Autorità non rilascerà il Cig, impedendo di proseguire con la gara. Autorità di Vigilanza All’Autorità sui Contratti pubblici non saranno, secondo l’articolo 10, più affidati compiti di controllo sulle attività finalizzate all’acquisizione di beni e servizi, ma esclusivamente compiti di vigilanza. Crediti Pa Le operazioni di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili da parte di tutte le Pa per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali “sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo”. Tale disposizione non verrà applicata all’imposta sul valore aggiunto. Cartelle esattoriali Viene prevista la rateizzazione per tutti i contribuenti decaduti dal beneficio per non avere pagato due rate. Si potrà chiedere, infatti, un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72 mesi, ma si potrà fare solo se la decadenza sia “intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013”. Tale richiesta dovrà essere presentata al massimo entro il prossimo 31 luglio. Pagamenti Pa Le Pa devono obbligatoriamente rendere noti i bilanci preventivi e consuntivi entro trenta giorni dalla loro adozione. Le stesse dovranno, altresì, pubblicare i dati su entrate e spese in formato aperto e pubblicare on line un “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”. Riduzione del 5% sulle forniture Viene approvata un’estensione che riguarda la norma con la quale viene prevista la riduzione d’ufficio del 5% degli importi dei contratti di fornitura di beni e servizi stipulati dalla Pa per tutta


la durata residua degli stessi allo scopo di tagliare le spese, che gravano sulla pubblica amministrazione. Il taglio del 5% non sarà applicabile ai costi del personale e a quelli relativi alla sicurezza. Fatture elettroniche Viene confermata la norma che impone di inserire Cig e Cup nelle fatture elettroniche. E’ aggiunto un riferimento alle cause di esclusione della determinazione n. 4/2011 dell’Avcp tra quelle che esentano dall’obbligo di inserire i codici. Le locazioni della Pa Viene stabilito che le amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali e gli organi costituzionali, possono comunicare, entro il 30 giugno prossimo, “il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto”. Si stabilisce, inoltre, che il recesso si perfeziona dopo 180 giorni dal preavviso, anche in deroga a eventuali clausole che lo escludano o lo limitino. Contabilità pubblica Viene stabilito che entro il 31 dicembre del 2015 il Governo dovrà approvare una serie di Decreti legislativi atti a riordinare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche dando una maggiore trasparenza e flessibilità nella programmazione delle risorse economiche. In merito a questo riordino si delibera che entro il 2016 dovrà essere scritto un testo unico che ridisegni totalmente la disciplina della contabilità dello Stato.

CORTE DEI CONTI: SULLE GRANDI OPERE BASSA CAPACITÀ DI SPESA Dal Rapporto 2014 sul coordinamento della Finanza pubblica, presentato dalla Corte dei Conti, è emersa la bassa capacità di spesa nel comparto delle infrastrutture. In particolare, sottolinea il rapporto, “il capitolo che finanzia le grandi infrastrutture presenta pagamenti sulla competenza inferiori al 40 per cento degli impegni e una complessiva capacità di pagamento del 33 per cento rispetto alla disponibilità di spesa”. La categoria economica di riferimento, evidenzia la Corte, presenta la capacità di pagamento più bassa con 4,99 miliardi pagati su 14,3 miliardi iniziali di competenza e 14,7 di autorizzazioni iniziali di cassa contro la maggiore reiscrizione in bilancio delle somme andate in perenzione che ammontano a 1,41 miliardi. Negativo per la Corte, inoltre, è anche lo spostamento, nel corso della gestione, di somme iscritte PAG. 48 - APINFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2014

in conto capitale per sostenere spese di parte corrente: “stanziamenti iniziali per circa un miliardo sono stati trasferiti da capitoli di conto capitale prevalentemente del ministero delle Infrastrutture e trasporti a capitoli di parte corrente”. I giudici della Corte sottolineano la necessità di una programmazione lineare per una valutazione del fabbisogno reale nei lavori pubblici al fine di definire “una scala di priorità degli investimenti da realizzare e di pianificazione di azioni rapide da intraprendere”. La Corte evidenzia che le innovazioni normative che tentano di semplificare, tracciare e accelerare la spesa pubblica per gli investimenti producono risultati a rilento e con grande difficoltà come, ad esempio, il Dpcm 3 agosto 2012 mirato a valutare gli effetti degli investimenti sulle opere pubbliche o, altresì, l’utilizzo della banca dati AVCPass per la verifica telematica dei requisiti di partecipazione alle gare di appalto. Tali misure, infatti, o non hanno ancora trovato applicazione o ne è stata posticipata l’entrata in vigore. Nel testo si valuta negativamente la difficoltà di avvio dei programmi di partenariato pubblico privato sottolineando che “si tratta di invertire la tendenza sempre più evidente di uno scarsissimo appeal del PPP nei confronti dell’investitore privato”. I Giudici, valutando i dati, infine affermano che “Se nel 2011 l’ammontare finanziario relativo ai bandi gara per opere pubbliche che prevedevano il PPP era pari a circa 13.101 milioni di euro nel 2013 è stato pari a 5.154 (7.784 nel 2012) a fronte di un numero stabile di bandi emessi (nel 2011 per un totale di 2.813, nel 2012 pari a 3.051, nel 2013 2.901)”.

SONO 153 LE OPERE INCOMPIUTE IN ITALIA Dai dati risultanti dall’anagrafe del Ministero delle Infrastrutture sono 563 le opere incompiute nel nostro Paese per un valore complessivo di 1,9 miliardi di euro. Tali dati sono però approssimativi e probabilmente sottostimati. Nell’elenco del Ministero, infatti, non compaiono alcune importanti opere come il cantiere del Palasport di Tor Vergata a Roma, la bretella Campogalliano-Sassuolo ed altre ancora. Nel Decreto “Salva Italia”, sotto il Governo Monti, si è cercato di accelerare i tempi di realizzazione delle opere incompiute con l’obiettivo di completarne la realizzazione o produrre uno sfruttamento alternativo stabilendo priorità e finanziamenti. Allo stato dell’arte, però, l’elenco del Ministero fornisce ancora un dato piuttosto parziale dell’incompiuto italiano.


In Campania, ad esempio, vengono citati solo due micro-cantieri a Calvi Risorta (Caserta) e non vengono prese in esame maxi-opere ferme da anni come l’interporto di Battipaglia o l’ospedale del Mare di Napoli, che doveva esser compiuto nel 2008 e sarà terminato nel 2015 dopo un blocco dei lavori di circa due anni. Viene evidenziato, infine, che arrivano dalla Sicilia 152 delle 563 opere censite e non compiute. A breve è atteso l’aggiornamento dell’elenco delle opere incompiute da parte del Ministero imposto dal Dm Infrastrutture 13 marzo 2013 n. 42 che stabilisce di aggiornare ogni anno l’anagrafe.

RFI: 413 MILIONI PER LA MANUTENZIONE DI OPERE CIVILI La Rete ferroviaria italiana manda in gara un pacchetto di opere per 413 milioni divisi in 39 lotti. Rfi si rivolge al sistema di qualificazione interno per l’esecuzione dei lavori inerenti la manutenzione delle opere civili della sede ferroviaria e le relative pertinenze di giurisdizione delle Direzioni territoriali produzione di Rfi. Il lotto più corposo è il numero 3, nodo che ricade nella giurisdizione di Genova, con un valore pari a 24,834 milioni, a Roma sono previsti 4 lotti per 60 milioni, a Milano tre per 48 milioni, idem a Genova per un totale di 57,8 milioni, mentre a Firenze ne sono previsti 4 per un valore di 43,5 milioni, a Bologna tre per 33 milioni, a Napoli tre per 27 milioni e a Torino sempre tre per 25 milioni. I restanti lotti ricadono nelle direzioni Rfi di Venezia, Ancona, Palermo, Verona, Bari, Reggio Calabria, Trieste e Cagliari. Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 del 18 giugno prossimo. La lista delle imprese iscritte nel Sistema di Qualificazione SQ011-LOC001 è a disposizione sul sito: http:// www.rfi.it/rfi.html

RISPARMIO ENERGETICO. SBLOCCATI I FONDI PER RINNOVARE GLI EDIFICI NEL SUD All’avvio gli interventi di efficienza energetica degli edifici destinati ad attività produttiva e finanziati per 100 milioni di euro con il Dm Mise del 5 dicembre 2013 nelle Regioni di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Tali finanziamenti sono agevolati a interessi zero fino al 75% della spesa. Viene specificato che il Ministero dello Sviluppo ha emanato e pubblicato sul suo sito telematico, il Decreto direttoriale 29 maggio 2014, il quale stabilisce le modalità di erogazione dei fondi alle imprese che hanno già presentato le domande in PAG. 49 - APINFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2014

base al bando telematico aperto dal 29 aprile al 19 maggio scorso. I programmi d’investimento finanziabili dal bando efficienza energetica dovranno prevedere una riduzione dei consumi di energia primaria. Ogni programma d’investimento, inoltre, dovrà essere realizzato all’interno di un’unità produttiva localizzata nei territori delle Regioni di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia ed avere complessivamente un valore, al netto dell’IVA, non inferiore a 30.000,00 euro e non superiore a 3.000.000,00 euro. Viene altresì specificato che possono essere ammesse al finanziamento le seguenti tipologie di intervento: - isolamento termico degli edifici al cui interno sono svolte le attività economiche; - installazione di impianti e attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione o di erogazione dei servizi; - razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione, anche se impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici; - installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell’energia termica ed elettrica all’interno dell’unità produttiva oggetto del programma d’investimento. Il Decreto ammette spese ammissibili per gli interventi di: - acquisto ed installazione di nuovi impianti e attrezzature; - opere murarie con un massimo del 40% dell’investimento complessivo ammesso; - acquisto di prodotti software funzionali al monitoraggio dei consumi energetici; - consulenza diretta alle Pmi atta alla definizione di diagnosi energetiche e/o alla progettazione esecutiva, alla direzione dei lavori, al collaudo degli interventi da realizzare ed ai relativi oneri di sicurezza, alla progettazione ed alla implementazione di sistemi di gestione energetica. Il Decreto direttoriale del 29 maggio ha individuato le modalità di erogazione delle agevolazioni con due possibili soluzioni: le Pmi possono erogare fatture sulla base di fatture d’acquisto quietanzate o, alternativamente, erogare sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate. Quest’ultima possibilità è stata resa possibile dall’atto integrativo stipulato in data 22 aprile 2014 tra il Ministero dello Sviluppo Economico ed ABI per allargare la disciplina della convenzione per la regolamentazione


dei conti correnti vincolati previsti ai fini dell’erogazione degli aiuti disciplinati dal Dm 29 luglio 2013 e stipulata il 12 febbraio 2014.

IL DECRETO SULLA SEMPLIFICAZIONE P.A.: LA “RIVOLUZIONE” NEGLI APPALTI Il Consiglio dei Ministri, nella giornata del 13 giugno scorso, ha dato il via libera al Decreto sulle semplificazioni di riforma della P.A. Tra le misure più urgenti che interessano il comparto delle costruzioni si segnalano le seguenti disposizioni. Cancellata la responsabilità solidale fiscale Viene eliminata la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore. Il Decreto, infatti, cancella le norme che rendono l’impresa principale responsabile in solido dei mancati versamenti fiscali del subappaltatore, sui redditi da lavoro dipendente dovuti nel corso dell’appalto. Specificatamente, vengono cancellati i commi da 28 a 28-ter dell’articolo 35 della Legge 223/2006 che così recitano: - comma 28: “L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore” - comma 28 bis: “il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore”. - comma 28-ter:”Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall’applicazione delle predette disposizioPAG. 50 - APINFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2014

ni le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”. Le gare: verifica requisiti solo per il primo classificato Al fine di rendere più rapide le procedure di assegnazione dei contratti nelle gare a procedura aperta, le stazioni appaltanti potranno verificare i requisiti del primo classificato dopo aver aperto l’offerta tecnico-economica. Tale misura anticipa la riforma del codice Appalti ed è prevista anche dalle nuove direttive europee. La norma riguarda solo le gare effettuate a procedura aperta (senza pre-qualificazione delle imprese) e permette una forte accelerazione delle procedure di gara: le verifiche sui requisiti andranno eseguite solo sull’impresa prima in graduatoria. In caso di mancata comprova dei requisiti sono previste sanzioni quali l’esclusione dalla gara e l’escussione della cauzione. Sono, altresì, previste multe tra 25.822 e 51.545 euro e la sospensione da uno a tre anni dalle gare pubbliche. Semplificazioni, Scia e Dia Il Decreto prevede che diventi meno facile per le amministrazioni annullare in autotutela la validità di segnalazione e denuncia di inizio attività. Infatti, non basterà più invocare l’interesse pubblico e la possibilità decadrà dopo due anni dal rilascio. L’annullamento viene limitato ai soli casi presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. Sono altresì accelerati gli interventi che richiedono il permesso edilizio. Una forte semplificazione anche per le varianti ai progetti per i quali si è già concesso un permesso di costruire. La bozza prevede la riduzione da 120 a 60 giorni del termine per istruire il permesso di costruire nei comuni di oltre 100 mila abitanti e poi i progetti particolarmente complessi. Sarà altresì consentita la Scia (segnalazione certificata inizio attività) per le varianti ai permessi di costruire che non comportano variazioni essenziali. Le P.A. avranno, infine, un limite massimo di 45 giorni per il rilascio delle autorizzazioni, dopo tale periodo scatta il silenzio-assenso. Le liti temerarie Oltre al costo delle controversia amministrativa, viene introdotta una multa in percentuale al valore della causa. Prevista anche la misura per accelerare il giudizio.


Cancellazione della norma sui costi della manodopera E’ prevista la cancellazione della norma (comma 3-bis dell’articolo 82, del codice appalti), che impone di escludere i costi della manodopera delle offerte nelle gare al massimo ribasso. Abolita l’Autorità Vigilanza Contratti Il C.d.M. trasferisce all’Anticorruzione i poteri oggi detenuti dall’Autorità di Vigilanza L’ANAC (autorità Anticorruzione) assumerebbe, di fatto, la vigilanza sui contratti pubblici con il relativo trasferimento delle risorse umane e finanziarie.

RIUNIONE MINISTERIALE SUL RECEPIMENTO DIRETTIVE La commissione del Ministero delle Infrastrutture guidata dal viceministro Riccardo Nencini ha concluso, il 10 giugno scorso, i lavori di scrittura del testo della delega all’Esecutivo sulla riforma degli appalti. L’obiettivo del Ministero è proporre la revisione del codice degli appalti entro fine Luglio. Varata la griglia della delega, il Ministero lavorerà allo schema di Decreto legislativo attuativo della stessa mentre il Parlamento approverà il disegno di Legge delega. Il prossimo 18 giugno, l’Aniem è stata convocata ad una riunione sulla riforma del Codice Appalti anche in previsione del recepimento delle Direttive Europee. Le nuove direttive europee impongono di riformare i contratti pubblici entro aprile 2016 (Direttive Ue 2014/24 appalti e 23/2014 concessioni) anche se l’obiettivo del Ministero è varare in fretta il nuovo codice degli appalti. Di seguito si riportano le disposizioni più importanti in cui si articola il testo di delega al Governo. Semplificazione del Codice Il primo obbiettivo della riforma è la semplificazione degli oltre 600 articoli che disciplinano le procedure di assegnazione degli appalti (D.lgs. 163/2006 e Dpr 207/2010). Viene previsto l’azzeramento del Codice e del regolamento attuativo e la nascita di un nuovo testo unico con al massimo 200 articoli. Stazioni appaltanti E’ prevista dalla delega che siano introdotte “adeguate forme” di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero di stazioni appaltanti. Andranno razionalizzate, inoltre, le “procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza, contenimento tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari”. PAG. 51 - APINFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2014

La Legge obiettivo La delega prevede che la legge obiettivo per le grandi infrastrutture strategiche dovrà essere semplificata e “armonizzata” al sistema generale delle regole sugli appalti cercando di superare molte delle procedure previste oggi per questo genere di interventi. Il sistema di qualificazione È prevista una revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogenità e trasparenza. Tale riforma potrebbe prevedere un ridimensionamento delle Soa o una radicale cancellazione delle stesse per passare ad un altro sistema da stabilire. Partecipazione pubblica Nel testo è stato inserito un punto aggiuntivo riguardante la promozione di adeguati livelli di partecipazione delle popolazioni dei territori. Il testo afferma che “è necessario il coinvolgimento del territorio sulle grandi opere, avendo chiaro il soggetto cui spettano le decisioni”. Viene specificato che tale processo sarà antecedente alla partecipazione istituzionale da parte dell’ente pubblico. Project financing E’ prevista una riscrittura completa dell’istituto sulla finanza di progetto. Si cercherà di aumentare l’entrata di capitali privati, sempre ricorsi, ma finora mai pienamente coinvolti nei piani di realizzazione delle opere pubbliche. Trasparenza sulle procedure E’ previsto che la nuova disciplina degli appalti debba garantire “trasparenza e pubblicità” delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, “salvo casi espressamente previsti”. E’ prevista, inoltre, la riduzione degli “oneri documentali” a carico dei partecipanti alle gare. Dialogo competitivo e metodi di risoluzione delle controversie E ’previsto un rafforzamento del dialogo competitivo precedente alla fase della gara con partecipazione dei “portati qualificati interessi”, nonché l’introduzione di metodi di risoluzione delle controversie alternative al rimedio giurisdizionale anche per la fase della gara e dell’aggiudicazione.

COMUNICATO AUTORITÀ SU NUOVA PROCEDURA INFORMATICA ATTESTAZIONI L’Autorità di Vigilanza, con il comunicato del 9 giugno scorso, ha reso noto alle Società Organi-


smo di Attestazione sugli obblighi informativi - ex art 8, comma 1 e seguenti del D.P.R. 207/2010 (ex art. 27 D.P.R. 34/2000) - riferiti ai dati relativi alla qualificazione delle imprese esecutrici di lavori da inserire nel Casellario Informatico istituito ai sensi dell’art. 7 del Codice dei contratti pubblici. Specificatamente dal 10 giugno 2014, è stata rilasciata in esercizio la nuova procedura informatica “Attestazioni” che ha consentito la trasmissione, con le modalità specificatamente descritte nei relativi manuali tecnico-operativi, delle informazioni di cui all’art. 8, comma 2 del D.P.R. 207/2010, riferite ai contratti di attestazione ed ai correlati attestati di qualificazione rilasciati agli O.E. da parte delle S.O.A. autorizzate. Viene evidenziato che l’applicazione è utilizzabile sia tramite interfaccia telematico, sia attraverso l’invocazione di appositi servizi in cooperazione applicativa senza che tali diverse modalità siano mutuamente esclusive. La procedura rappresenta l’evoluzione della precedente applicazione sviluppata su piattaforma Louts Notes. Quest’ultima consente la pubblicazione in tempo reale sul sito telematico delle attestazioni rilasciate agli O.E. dalle SOA in esito ai procedimenti istruttori perfezionati dalle stesse nel rispetto delle norme regolamentari contenute nel D.P.R. n. 207/2010 che disciplinano l’esercizio dell’attività di qualificazione, rendendo le medesime attestazioni disponibili agli Operatori di settore per le necessità discendenti dall’applicazione della normativa sui contratti pubblici. L’Autorità, specifica, che le attestazioni rilasciate sono consultabili nell’apposita sezione “Servizi ad accesso libero” del portale dell’Autorità secondo le modalità di reperimento (per numero attestazione, per codice fiscale/partita IVA, per regione, per provincia, per categoria e/o classifica). Inoltre, le SOA, sono tenute, nel rispetto delle prescrizioni alla comunicazione obbligatoria all’Autorità delle informazioni relative a tutti i contratti di qualificazione stipulati a partire dalla summenzionata data, nonché delle informazioni dei correlati procedimenti di qualificazione delle imprese e delle relative attestazioni. Tali comunicazioni obbligatorie, naturalmente, riferibili a ogni diversa tipologia contrattuale attuata, nessuna esclusa (nuova attestazione e rinnovo, variazione minima, variazione della rappresentanza legale e della direzione tecnica, verifica triennale ecc.), saranno da effettuare con le diverse modalità di espletamento previste nell’apposita manualistica di riferimento consultabile sul portale dell’Autorità mediante link disponibile all’interno dell’applicazione stessa. PAG. 52 - APINFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2014

L’organo di Vigilanza specifica, altresì, che a far data dal 4 agosto 2014 non sarà consentito, a prescindere dalla data di stipula del contratto di attestazione, l’utilizzo dei preesistenti canali informatici per l’invio dei relativi dati che dovrà avvenire esclusivamente con le nuove modalità. Infine, nel comunicato si sottolinea che ritardi od omissioni nel dare attuazione alle indicazioni fornite e relative agli obblighi informativi di cui all’art. 8 del D.P.R. 207/2010 verso l’Autorità daranno seguito in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, a procedimenti sanzionatori.

PER LA TRASPARENZA DIA E SCIA VANNO PUBBLICATE SU SITO TELEMATICO DELLA P.A. L’Autorità nazionale anticorruzione con l’orientamento n. 11/2014, pubblicato lo scorso 4 giugno, ha chiarito la sua posizione in merito alle procedure edilizie per interventi promossi da privati. L’organo di Vigilanza rivolgendo il suo parere verso le pubbliche amministrazioni sottolinea che Dia e Scia sono atti soggetti a obbligo di pubblicazione e vanno inseriti sul sito pubblico. Nel testo si legge, infatti, che: “le DIA e le SCIA sono da considerare equiparate a provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di concessione e, pertanto, soggette agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013, in considerazione degli effetti sostanziali ad esse conseguenti, equivalenti a quelli degli atti che esse sostituiscono”. L’Autorità, specifica, inoltre, che le amministrazioni sono tenute a pubblicare per ciascuna Dia e Scia oltre ai dati di cui all’art. 23, c.2 “anche eventuali ulteriori atti adottati dall’amministrazione in conseguenza della presentazione di dette dichiarazioni (quali, ad esempio, gli atti di esercizio dei poteri inibitori di cui all’art. 19, c. 3, della legge n. 241/1990)”.

MERCATO IMMOBILIARE: SI ALLUNGANO I TEMPI PER LE COMPRAVENDITE Banca Italia in concerto con Tecnocasa ha reso noto i risultati del sondaggio congiunturale, relativo al primo trimestre 2014 sul mercato immobiliare. Il sondaggio ha evidenziato che per completare una compravendita immobiliare servono ormai circa nove mesi di tempo ed il prezzo deve scendere di almeno il 15,5% (era il 16% nel quarto trimestre dello scorso anno). Viene evidenziato, inoltre, che resta significativo il divario tra i prezzi della domanda e quelli dell’offerta. La percentuale delle agenzie che segnala la


decadenza degli incarichi a vendere, a causa di offerte ritenute troppo basse da parte dei venditori, è salita al 55,6% dal 50,5% dall’ultima rilevazione dello scorso gennaio. E’, inoltre, diminuita la quota di agenzie che riconducono la decadenza dell’incarico all’oggettiva difficoltà di ottenere l’erogazione di un mutuo da parte delle banche (dal 45,8% al 41,7%). Significativo, infine, il miglioramento delle attese degli agenti immobiliari sulle tendenze a breve termine del proprio settore. Viene sottolineato, infatti, che il saldo negativo fra aspettative favorevoli e sfavorevoli si è notevolmente ridimensionato, passando dal -19,2% di gennaio all’attuale -2,3%.

ISTAT: SCENDE IL NUMERO DEGLI OCCUPATI IN EDILIZIA L’Istat, con il bollettino pubblicato il 3 giugno scorso, ha comunicato che nel primo trimestre del 2014 il numero di persone impiegate nel settore edile è sceso per la prima volta sotto 1,5 milioni (1.497.000 addetti). Questa è la quattordicesima flessione trimestrale consecutiva. Tale cifra è la più bassa da sei anni a questa parte. Dal 2007 ad oggi si sono persi, secondo l’Istituto di statistica, 500 mila posti con una media di quasi 85 mila all’anno. Specificatamente viene rilevato che rispetto al primo trimestre dell’anno scorso, con 1.573.000 occupati, è stata registrata una flessione del 4,8%, pari alla perdita di 76 mila posti di lavoro. L’Istat evidenzia che il crollo si deve quasi del tutto all’occupazione dipendente. Gli addetti in busta paga di un costruttore sono infatti diminuiti dell’8% a quota 866 mila, mentre i lavoratori autonomi sono rimasti sostanzialmente stabili facendo registrare uno 0,1% con 631 mila occupati. Per quel che concerne le aree geografiche viene evidenziato che nel mezzogiorno l’occupazione indotta dall’edilizia è scesa dell’8,6%, riguardando sia i lavoratori dipendenti, facendo registrare un – 7,7%, che gli autonomi con un -10,2%. Il Nord fa registrare un -4,5%. Il Centro fa registrare un -0,9 %. I lavoratori autonomi sono cresciuti dell’11,5% contro un calo dell’8,8% dei dipendenti.

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CONSIGLIO DI STATO: ANCHE UN UTILE MINIMO NON INFICIA L’AGGIUDICAZIONE DI UNA GARA Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2444 del 13 maggio scorso ha decretato che è legittimo aggiudicare un appalto all’impresa che preveda un utile dell’1% e spese generali al 2% dell’importo in gara. Nel caso specifico, la gara era relativa al servizio quinquennale di igiene urbana di un Comune lombardo, del valore di oltre 10 milioni. I giudici di Palazzo Spada evidenziano che gare di appalto con utili nulli o non verosimili espongono a rischi sia gli enti pubblici sia alle imprese concorrenti. Un’offerta molto bassa è sindacabile se manifestamente irragionevole e frutto di travisamento. Di contro se l’offerta consente una anche minima remunerazione scatta per l’ente pubblico “l’obbligo di verificare le giustificazioni da chiedere all’impresa.” Nel caso in questione, l’utile era stato giustificato grazie a guadagni conseguenti all’utilizzo di un impianto vicino al luogo di svolgimento del servizio. Il Consiglio di Stato precisa però che l’offerta dev’essere seria e non animata dall’intenzione di trarre lucro da futuri inadempimenti (sentenza Tar Bari 347/2014, in materia di assistenza domiciliare). L’interesse del committente pubblico a confidare nella regolare esecuzione di un servizio deve prevalere su quello dell’impresa ad eseguire comunque un appalto, anche in perdita o con nessun utile, al fine di acquisire esperienza e fatturato in vista della partecipazione a future gare. Lo stesso problema si pone quando alle gare partecipano Onlus. Un ente no profit, infatti, può offrire anche un ribasso del 100% (tranne che nelle prestazioni lavorative), perché tale ribasso non è contrario ai principi dell’ordinamento e non è di per se causa di anomalia dell’offerta, soprattutto quando è dimostrato che tale offerta è comunque remunerativa e sostenibile (Tar Catania 398/2011, sul servizio di assistenza ad anziani e disabili). Il ribasso del 100% delle prestazioni accessorie è ammesso, inoltre, se si dimostra che l’offerta è comunque remunerativa e sostenibile (sentenza del Consiglio di Stato 4594/2009, sul servizio di vigilanza). (C)


Business News LE ULTIME INFORMAZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE RICEVUTE DA INFORMEST CONSULTING SRL CINA: PROGRAMMA DI SVILUPPO COMMERCIALE PER AZIENDE ITALIANE DEL SETTORE ARREDO E DESIGN INFORMEST Consulting S.r.l. in collaborazione con CCIC (China General Association of Commercial Newspaper) realizza un programma di sviluppo commerciale in Cina per un gruppo di imprese italiane appartenenti al settore arredo e prodotti di design. Il boom cinese dell’urbanizzazione ha favorito le vendite di servizi di urbanistica, ingegneria, architettura, e quindi produzioni connesse all’arredo. Nel comparto dell’arredo, l’Italia è il quarto fornitore della Cina per mobili, sedie, illuminazione, letti e materassi; le aziende italiane sono presenti sia con showroom propri che presso distributori plurimarche gestiti da operatori cinesi. Nei prossimi 10 anni, il tasso di crescita atteso della domanda di prodotti di fascia alta dovrebbe essere prossimo al 20%, superiore al tassi di crescita dei segmenti basso e medio. L’iniziativa per lo sviluppo export di un gruppo di aziende italiane di settore, prevede una missione imprenditoriale della durata di dieci giorni nelle città di Pechino, HangZhou e Shanghai (settembre 2014); il programma include incontri d’affari mirati con controparti commerciali cinesi (distributori e importatori di complementi d’arredo e prodotti di design, interior designer, studi di architettura), visite aziendali dirette, forum tematici, visite presso la distribuzione locale. Le aziende interessate possono contattare il dr. Matteo Rosina consulenzapd@informestconsulting.it, tel. 0421 280821.

RICHIESTE D’OFFERTA INTERNAZIONALI PER AZIENDE

DEL SETTORE DELLE STRUTTURE E MATERIALI PER COSTRUZIONE, PRODOTTI AUSILIARI PER COSTRUZIONE Attraverso un accordo diretto con Development Gateway Ltd., nel 2011 INFORMEST Consulting ha assunto la gestione, per l’Italia, del più grande strumento informativo al mondo (http://tender. informestconsulting.it) che raccoglie, cataloga e promuove le notifiche dei bandi di gara internazionali lanciati dagli organismi internazionali (Banca Mondiale, centinaia di enti pubblici e privati): il database offre oltre 1 mil. di avvisi di bandi l’anno in più di 170 Paesi, oltre 2.500 nuovi bandi al giorno per un totale di 800 mld. di USD di valore impegnati nel 2013 per acquisire forniture in svariati comparti (prodotti manifatturieri, arredo, attrezzature, energia, trasporti, ambiente, infrastrutture, agro-industria, ICT, ecc.), compresi anche quelli di eccellenza delle imprese italiane. Inoltre, sono pubblicati i riferimenti delle aziende aggiudicatarie delle gare, a beneficio di aziende di subfornitura. Con la gestione di questo strumento, INFORMEST Consulting si pone l’obiettivo di andare incontro al fabbisogno delle imprese italiane di accedere ad un sistema informativo efficace ed efficiente che migliori la fruizione delle notizie riguardanti i bandi di gara internazionali. A titolo d’esempio, la voce “Strutture e materiali per costruzione” raccoglie oggi oltre 6.300 notifiche, tra cui le richieste d’offerta da parte di Al Jaber Transport And General Contracting Llc. degli Emirati Arabi Uniti per la fornitura di cavi e prodotti affini, da parte di United Nations Development Programme del Bangladesh per rivestimenti rigidi di pavimenti, e da parte del FHOMUV-Hospital Bom Pastor del Brasile relativo alla fornitura di pitture. Gli utenti interessati possono iscriversi gratuitamente al sistema collegandosi all’indirizzo http:// tender.informestconsulting.it per ricevere alert automatici e personalizzati sulle notifiche di bandi nel settore di proprio interesse. Inoltre, INFORMEST Consulting offre ai propri utenti l’opportunità di abbonarsi ai bandi con uno sconto del 20% (http://tender.informestconsulting.it/tenders/ subs.do) rispetto alle tariffe standard internazionali per scaricare fino a 500/avvisi mese per 12

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mesi. Tale canale è l’unico che consente alle aziende italiane di beneficiare di questo sconto. Chi volesse approfondire le modalità di abbonamento ed i servizi accessori può inviare un’e-mail all’indirizzo online@informestconsulting.it.

UNGHERIA: DISPONIBILE ON-LINE LA BUSINESS GUIDE DI INFORMEST CONSULTING I dati diffusi dall’Ufficio Centrale di Statistica dell’Ungheria evidenziano che nell’ultimo trimestre del 2013 il PIL del Paese è cresciuto del 2,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e dello 0,6 rispetto al terzo trimestre del 2013. L’economia ungherese dovrebbe crescere quest’anno del 2,1% e il deficit è stato riportato sotto la soglia

del 3% del PIL. Il Paese è in attesa dell’approvazione da parte di Bruxelles del piano di sviluppo presentato dall’Ungheria dei Fondi Strutturali UE per il periodo 2014-2020. L’Ungheria prevede di erogare circa il 60% dei fondi previsti, 7.500 miliardi di fiorini (pari a circa 24,6 miliardi di euro), attraverso i programmi operativi TOP (Programma operativo per lo Sviluppo territoriale e urbano), GINOP (Programma operativo per lo Sviluppo economico e l’innovazione) e VEKOP (Programma operativo per la Competitività dell’Ungheria Centrale). Per chi volesse approfondire le tematiche economiche, legislative, fiscali, doganali e contrattuali di questo Paese, è disponibile la Business Guide Ungheria redatta ed aggiornate da INFORMEST Consulting.

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Nuove opportunità per l’America Latina ed i Caraibi IDB LANCIA UNA NUOVA PIATTAFORMA

In considerazione del potenziale interesse vi informiamo che la Banca Interamericana di SviluppoIDB ha lanciato ConnectAmericas.com. ConnectAmericas è una piattaforma “social media”, sponsorizzata dalla IDB, che offre alle piccole e medie imprese (PMI) dell’America Latina e dei Caraibi (LAC) un ecosistema online tramite il quale stabilire legami commerciali con clienti, fornitori e investitori dal resto della regione e del mondo, accedere a importanti strumenti di informazione e formazione per facilitare le transazioni commerciali internazionali e ottenere informazio-

ni sulle opportunità di finanziamento per il commercio a loro disposizione. L’IDB sta sviluppando e promuovendo ConnectAmericas con il prezioso supporto di quattro partner (Google, DHL, VISA, e Alibaba Group), nonché di numerosi partner locali nella regione dell’America Latina e dei Caraibi e del resto del mondo. Tra i partner locali sono incluse le organizzazioni di promozione del commercio e degli investimenti, camere di commercio, associazioni di categoria, banche e altre organizzazioni governative e non governative che operano nell’ambito del commercio internazionale, degli investimenti, e delle PMI. Questo strumento è stato progettato per facilitare a donne e uomini d’affari l’accesso ai mercati internazionali, ai finanziamenti e al capitale privato per le proprie operazioni. E’ possibile accedere a ConnectAmericas visitando la pagina http://connectamericas.com/

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Etichetta alimentare: nuove indicazioni obbligatorie LE DICITURE OBBLIGATORIE SULLE ETICHETTE DEVONO ESSERE APPOSTE IN MANIERA CHIARA, VISIBILE, LEGGIBILE, INDELEBILE a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Il Regolamento n. 1169/2011 assorbe fonti legislative stratificate nel tempo e sostituisce le direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE. In Italia, il Regolamento va integrato con le disposizioni del D.Lgs. 109/92 e con altre disposizioni attualmente vigenti per alcuni prodotti. Il regolamento si applica dal 13 dicembre 2014 (ad eccezione di alcuni requisiti specifici per le carni macinate, in vigore dal gennaio 2014, e della dichiarazione nutrizionale, obbligatoria dal 13 dicembre 2016). L’etichetta alimentare serve a tutelare il consumatore sia da punto di vista della salute che da punto di vista economico, aiutandolo a confrontare i prodotti in commercio e a compiere acquisti consapevoli.

PRINCIPALI NOVITÀ Diciture obbligatorie e leggibilità delle informazioni (art. 9 e art. 13) Le diciture obbligatorie sulle etichette devono essere apposte in maniera chiara, visibile, leggibile, indelebile. Il Regolamento stabilisce l’altezza minima dei caratteri pari a 1,2 mm, per imballaggi la cui superficie maggiore misura più di 80 cmq; per le confezioni più piccole, l’altezza minima dei caratteri è stabilita in 0,9 mm. Responsabilità (art. 8) Il Regolamento stabilisce che la responsabilità relativa alle informazioni fornite sui prodotti alimentari è in capo all’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nella UE, all’importatore nella UE.

Allergeni (art. 9, par. 1, lett. c e art. 21) Le etichette dei prodotti preconfezionati devono riportare obbligatoriamente l’eventuale presenza di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze, usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata (cereali con glutine, crostacei, uova, arachidi, latte, molluschi, solfiti, etc.). In etichetta va apposto un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene, da evidenziare in modo distinto rispetto alle restanti indicazioni, per dimensioni, stile o colore di sfondo. Per elenco dettagliato degli allergeni si veda Allegato II. Vendita a distanza (art. 14) L’obbligo di etichettatura si applica anche ai canali di vendita a distanza, ad es. tramite Internet. Le indicazioni obbligatorie, ad eccezione del termine minimo di conservazione o la data di scadenza, dovranno essere disponibili prima della conclusione dell’acquisto. Lingua (art. 15) L’etichetta serve principalmente ad informare il consumatore finale, quindi va redatta in una lingua a lui comprensibile (lingua ufficiale del Paese di commercializzazione). Termine di scadenza e conservazione (art. 24) Invariate le modalità di indicazione del termine minimo di conservazione o TMC (da consumarsi preferibilmente entro…). La data di scadenza (da consumarsi entro…) dovrà invece essere indicata su ogni porzione della confezione; tale indicazione diviene la data limite di consumo oltre la quale il prodotto è considerato a rischio. Per consentire una conservazione e un’utilizzazione adeguata degli alimenti dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo. L’indicazione del lotto di produzione era già obbligatoria in virtù della direttiva UE n. 91 del dicembre 2011.

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Indicazione di origine (art. 26) Il Regolamento estende l’obbligo di indicare il Paese d’origine o il luogo di provenienza, già vigente per carni bovine fresche, miele, olio di oliva, frutta e verdura, anche alle carni suine, ovine, caprine e di volatili. Tali indicazioni vanno sempre apposte quando la loro omissione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese di origine o al luogo di provenienza dell’alimento. Etichettatura nutrizionale (art. 29) Dal 13 dicembre 2016, per determinati alimenti preconfezionati diverrà obbligatoria la tabella nutrizionale, i cui valori medi andranno rapportati a 100 g o 100 ml di prodotto. Le indicazioni riguarderanno nell’ordine: valore energetico, grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale (non più sodio). La tabella nutrizionale dovrà essere conforme allo schema di cui all’Allegato XV del Regolamento n. 1169/2011. Non si applica ai prodotti di cui all’Allegato V. Informazioni complementari (All. III) Alcuni alimenti vanno etichettati con informazioni complementari (ad es., se contenenti edulcoranti, caffeina, liquirizia o steroli vegetali, etc.). Informazioni volontarie (art. 36) Altre informazioni possono essere aggiunte volontariamente (es., glutine). I singoli Stati nazionali possono decidere schemi informativi aggiuntivi, se autorizzati dall’UE, sempreché che tali requisiti non creino ostacoli alla libera circolazione delle merci e non discrimino alimenti provenienti da altri Paesi UE. Oli e grassi vegetali (all.vii) Il Regolamento prevede l’obbligo di indicare l’origine vegetale specifica di oli e grassi vegetali, anche, se del caso, con la dicitura “in proporzione variabile” e con l’espressione “totalmente o parzialmente idrogenato”. Contenuto di acqua (all. vi) Non è obbligatorio indicare l’acqua aggiunta a un alimento se nel prodotto finale residua in quantità non superiore al 5%, fatta eccezione per la carne, le preparazioni di carne e prodotti della pesca e molluschi bivalvi non trasformati. Alimenti congelati e surgelati (All.ti III e VI) Un alimento congelato/surgelato venduto sconge-

lato dovrà riportare sull’etichetta il termine “decongelato”; diventa obbligatorio indicare la data di congelamento o di primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta, nella carne e nelle preparazioni a base di carne e nei prodotti non trasformati a base di pesce congelati. Alimenti ricomposti (All. VI) I prodotti e le preparazioni a base di carne e i prodotti della pesca che sono frutto dell’unione di diverse parti, attuata con altri ingredienti come additivi ed enzimi alimentari, o con sistemi diversi, devono recare l’indicazione “carne ricomposta” o “pesce ricomposto”. Campo di applicazione Il Regolamento n. 1169 si applica ai prodotti alimentari preconfezionati e ai prodotti alimentari venduti sfusi.

ETICHETTATURA PRODOTTI PRECONFEZIONATI Gli alimenti preconfezionati, con le eccezioni di cui all’art. 19, vanno etichettati con le seguenti informazioni obbligatorie: - denominazione dell’alimento, accompagnata dall’indicazione dello stato fisico in cui si trova il prodotto o dello specifico trattamento che ha subito (in polvere, liofilizzato, surgelato, etc.) - elenco degli ingredienti, in ordine decrescente di peso; i nano materiali vanno indicati con il nome dell’ingrediente preceduto da “nano” - allergeni, preceduti da “Contiene:” - quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (cd. QUID) - quantità netta dell’alimento - termine minimo di conservazione o data di scadenza - condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d’impiego - nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore che commercializza/distribuisce il prodotto - Paese d’origine o luogo di provenienza - istruzioni per l’uso, quando la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento - per bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, titolo alcolometrico volumico effettivo - dichiarazione nutrizionale. Nel caso di alimenti confezionati con superficie di etichettatura massima di 10 cmq, la lista degli ingredienti può essere omessa, ma non la lista delle sostanze allergizzanti, da indicare sempre.

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ETICHETTATURA PRODOTTI VENDUTI SFUSI Occorre apporre un cartello, indicando le informazioni di cui alle lettere a), b) c), d), k) sopra indicate. Inoltre, vanno aggiunte: - modalità di conservazione e di utilizzo, qualora siano necessarie per l’adozione di particolari accorgimenti, in base al prodotto

- data di scadenza, per paste fresche, anche con ripieno - percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati. Cristina Piangatello Fonte: Eur-Lex Europa

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Domanda di marchio (UIBM) CAMBIA LA PRASSI PER COMPILARE L’ELENCO PRODOTTI E SERVIZI a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

DOMANDA DI MARCHIO (UIBM): CAMBIA LA PRASSI PER COMPILARE L’ELENCO PRODOTTI E SERVIZI Dal 20 maggio 2014 sono operative in Italia le nuove modalità di elencazione di prodotti e servizi in conformità con i principi della sentenza IP Translator della Corte di Giustizia e con le relative Comunicazioni Comuni degli Uffici dell’Unione Europea. A seguito di un’importante sentenza della Corte di Giustizia, emessa nella causa C-307/2010 cd. IP Translator, la prassi di tutti gli Uffici marchi dell’Unione Europea è stata modificata ed è stata raccomandata una convergenza sull’interpretazione delle indicazioni generali presenti nelle intestazioni delle classi della Classificazione di Nizza, fermi comunque restando i vincoli derivanti dalla legislazione nazionale e dalle decisioni dei giudici nazionali (nonché da precedenti comunicazioni ufficiali). In sostanza tale sentenza ha stabilito tre fondamentali principi in tema di classificazione: 1. i prodotti e i servizi per i quali è chiesta la tutela mediante il marchio devono essere indentificati con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio 2. non è vietata l’indicazione generale dell’intestazione della classe della Classificazione di Nizza purché sia sufficientemente chiara e precisa 3. chi richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali di cui all’inte-

stazione di una classe della Classificazione di Nizza deve precisare se la domanda di registrazione è intesa a coprire tutti i prodotti o i servizi compresi nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo alcuni. In questo ultimo caso, il richiedente doveva indicare, mediante un’espressa dichiarazione, di voler ottenere la protezione per tutti i prodotti o servizi appartenenti alla classe depositata. Sono quindi state emanate dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI, deputato alla concessione dei marchi comunitari) una serie di Comunicazioni Comuni che hanno fornito in pratica i criteri di uniformità sollecitati dalla Corte di Giustizia.

COMUNICAZIONI COMUNI La prima Comunicazione, pubblicata il 3.05.2013 (poi aggiornata il 20.02.2014), ha stabilito che le indicazioni contenute nel titolo della classe – ad esempio classe 25, articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria – non coprono automaticamente tutta la lista dei prodotti o servizi di tale classe, ma sono interpretati in senso letterale. Pertanto dal 20 maggio 2014 l’UIBM non accetterà più la dichiarazione del titolare che accompagnava il titolo della classe, quella cioè mediante la quale si chiedeva di estendere la protezione a tutti i prodotti e servizi appartenenti alla classe, e per i nuovi depositi sarà necessario procedere ad un’elencazione puntuale e dettagliata dei prodotti e servizi richiesti. Nella Comunicazione n. 2, pubblicata il 20.11.2013 (poi aggiornata il 20.02.2014), sono state individuate 11 indicazioni di prodotti e servizi utilizzate nei titoli delle classi che necessitano di esser meglio specificate per essere in linea con i requisiti di chiarezza e precisione di cui alla sentenza IP Translator. Qualora si utilizzassero le vecchie indicazioni senza specifiche, l’Ufficio emetterà un rilievo in sede d’esame. Si tratta in particolare di - “classe 6, prodotti metallici non compresi in altre classi - classe 7, macchine - classe 14, prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi

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- classe 16, prodotti in tali materie non compresi in altre classi - classe 17, prodotti in tali materie non compresi in altre classi [caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica] - classe 18, articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi - classe 20, prodotti non compresi in altre classi, legno, sughero, canna, giungo, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche - classe 37, riparazione, servizi di installazione - classe 41, trattamento di materiali - classe 45, servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali”. La Comunicazione n. 3, pubblicata sempre il 20.02.2014, ha invece illustrato i criteri in base ai quali viene stabilito se le indicazioni utilizzate nei titoli delle classi dei prodotti/servizi sono sufficientemente chiare e precise.

CONSEGUENZE PRATICHE PER LE NUOVE DOMANDE DEPOSITATE IN ITALIA Con circolare no. 67746 del Ministero dello Sviluppo Economico, sono state fornite le seguenti indicazioni. Ogni deposito dovrà contenere l’indicazione analitica dei beni e/o servizi che si intendono proteggere, preceduta dal numero della classe. Indicare il titolo della classe comporterà la protezione solo ed esclusivamente per i prodotti o servizi di cui al significato letterale dei termini e non sarà più ammessa la possibilità di allargare la protezione ricorrendo alla dichiarazione standard di volontà di proteggere tutti i prodotti o servizi della lista alfabetica della classe richiesta. Per le domande in cui siano riportate una o più delle 11 indicazioni considerate generiche (vedasi quelle sopra elencate, ad esempio classe 7 “macchine” o classe 37 “riparazione”), oltre al criterio dell’interpretazione letterale, sarà richiesto di sostituire l’indicazione con altra che risponda ai requisiti di chiarezza e precisione affinché la domanda venga accettata.

DOMANDE PER PRODOTTI O SERVIZI NON RINVENIBILI IN UNA DELLE CLASSI DELLA CLASSIFICAZIONE DI NIZZA In questi casi (ad esempio “amministrazione di condominio”), dovranno essere consultate, come

guida nella scelta della classe pertinente, le banche TM Class o G&S Manager messe a disposizione rispettivamente da UAMI e WIPO. Nel caso in cui il termine fosse del tutto nuovo e non presente in tali banche dati, si potrà ricorrere al criterio del prodotto o servizio più assimilabile a quello di interesse. E’ chiaro che indicare in modo analitico i beni e servizi che si intendono proteggere comporta delle difficoltà dal punto di vista pratico e ciò in quanto i moduli deposito telematico e cartaceo non prevedevano uno spazio sufficiente per tutti i prodotti o servizi. Una successiva comunicazione dell’UIMB (datata 16.05.2014) ha quindi chiarito che: - per i depositi telematici, dovrà essere presentato un nuovo allegato in formato PDF recante un determinato codice identificativo e contenente la descrizione “Elenco prodotti e servizi” - mentre per i depositi cartacei si dovrà compilare il campo “annotazioni speciali” e nel riquadro L1 indicare la dicitura “si allega elenco prodotti e servizi di n. pagina/e”. L’allegato file PDF del telematico avrà la firma digitale del richiedente/rappresentante e il bollo sarà assolto in modo virtuale; l’elenco cartaceo non dovrà superare le 25 righe e sarà soggetto all’imposta di bollo come segue: per i primi due fogli dell’elenco, l’imposta è assolta con il bollo di cui al modulo C, di seguito ogni quattro fogli. L’elenco dovrà essere prodotto in originale e due copie del verbale.

PROTEZIONE PER I MARCHI DEPOSITATI PRIMA DELLA SENTENZA IP TRANSLATOR E CONTENENTI LE INDICAZIONI GENERALI PER LE INTESTAZIONI DELLE CLASSI Gli Uffici dei Paesi dell’Unione Europea hanno fornito delle risposte diverse ma, quanto all’Italia, il marchio contenente le intestazioni della Classificazione di Nizza verrà interpretato come se coprisse tutti i prodotti e servizi della classe. In altri casi (ad esempio Austria, Francia, Regno Unito) è stato stabilito che i termini delle intestazioni delle classi devono essere interpretati letteralmente o (ad esempio Finlandia, Romania, Ungheria) che le intestazioni delle classi coprono il senso letterale delle stesse indicazioni oltre all’elenco alfabetico in vigore al momento del deposito della domanda. E in caso di rinnovo del marchio italiano? E’ rimasta valida la precedente procedura e quindi dovrà essere riportato il numero della classe, ma

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non la specifica dei prodotti e/o servizi. Solo se ci sono delle limitazioni, dovranno essere indicati i prodotti e/o servizi che non si intende continuare

a proteggere e che quindi saranno rinunciati.

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Angela Zampetti


San Marino esce dalla Black List QUALI CONSEGUENZE NELLO SPESOMETRO?

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

SAN MARINO ESCE DALLA BLACK LIST: QUALI CONSEGUENZE NELLO SPESOMETRO? La tanto attesa fuoriuscita di San Marino dall’elenco dei Paesi Black List riduce il numero di comunicazioni da fare e cambia la compilazione dello Spesometro. Grazie alle riforme in materia di anonimato societario e segreto bancario fatte su pressione degli organismi economici internazionali, San Marino con il D.M. dell’Economia del 12 febbraio 2014 - pubblicato il successivo 24 febbraio sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 - esce definitivamente dall’elenco italiano degli Stati in Black list. Ciò significa che tutte le operazioni svolte con qualsiasi operatore San Marinese fino al giorno 23 febbraio seguono le vecchie prescrizioni in materia di Comunicazioni dei dati Black list (l’errore più comune è considerare la data spartiacque quella del 12 febbraio), ma dal giorno successivo tutte le operazioni andranno inserite nel quadro SE dello Spesometro. A differenza di quanto avvenuto nel 2010 per Malta, Cipro e Corea del Sud, per la fuoriuscita dall’elenco di San Marino non è stato previsto alcun periodo transitorio e di conseguenza è importante analizzare la data di emissione della fattura dell’operatore san marinese oppure verso lo stesso per identificare il corretto trattamento da adottare. Se il vecchio obbligo prevedeva l’esclusione dalle Comunicazioni Black list delle operazioni di importo inferiore ad € 500, ora questo principio non

vale più; non essendo più nella “lista nera” tutte le operazioni, indipendentemente dall’importo, confluiranno nel quadro SE dello Spesometro da inviare annualmente assieme alle altre operazioni dell’anno. Le operazioni da e verso San Marino sono uno dei rari casi di semplificazione concessi dal Legislatore nazionale nell’ultimo anno: - è stata prima eliminata la raccomandata diretta all’Agenzia delle Entrate con la quale si comunicavano gli estremi di registrazione delle operazioni fatte con la Repubblica del Titano (adempimento anacronistico e duplicato della Comunicazione Black List) - lo scorso febbraio tali operazioni sono state escluse dalle Comunicazioni Black List. E’ solo il caso di ricordare che anche antecedentemente al 24 febbraio i costi sostenuti per gli acquisti di beni o servizi da aziende stabilite nella Repubblica di San Marino non dovevano essere indicate esplicitamente nella dichiarazione dei redditi (lo stesso principio vale anche per il Lussemburgo), pur essendo costi sostenuti in Paesi cd. Black List; la fuoriuscita dall’elenco non comporta, quindi, alcuna differenza per la compilazione del modello Unico dell’impresa acquirente. In merito alle vendite di beni e servizi verso San Marino permane l’obbligo di vidimazione da parte dell’ufficio San marinese, così come per gli acquisti provenienti da quello Stato. Nessun cambiamento è intervenuto neanche in merito all’imposta di bollo da applicare sui compensi per le prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio, per prestazioni pubblicitarie e di elaborazione dati percepite dalle imprese italiane, imposta nata nel 2011 che rappresenta un costo aggiuntivo per gli operatori italiani che non possono più recuperare tali somme applicando il meccanismo previsto dall’art. 165 del Tuir. Nessuna modifica è intervenuta, infine, in merito alle modalità di registrazione delle fatture da e verso San Marino a seguito della fuoriuscita dall’elenco.

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Elio Gambardella


Convenzioni per corsi periodici della CQC CONCLUSA UNA CONVENZIONE FRA CONFAPI FVG E LE AUTOSCUOLE MATTIUSSI, PITTOLO E VELOX

Nell’intento di favorire la frequentazione di corsi di formazione periodica per il rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente (di seguito CQC) per il trasporto di cose da parte di persone delle imprese associate, l’Associazione ha concluso una convenzione con ciascuna delle seguenti autoscuole: Autoscuola Mattiussi srl, l’Autoscuola Pittolo di Franco Pittolo & C. snc con sede in San Daniele del Friuli e l’Autoscuola Velox di Bergamasco A. & C. sas con sede in Udine, autorizzate a organizzare i corsi in parola. Le convenzioni, tutte di pari contenuto, sono state sottoscritte il 30 giugno 2014, operano da tale data e tengono conto della riforma della materia introdotta con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, entrato in vigore il 4 giugno 2014 (v., da ultimo, Apinforma n. 11/2014, pp. 60-63). Ciascuna convenzione si applica a tutti i legali rappresentanti, amministratori e soci delle imprese aderenti all’Associazione nonché a tutto il personale dipendente e ai collaboratori delle medesime imprese. A ciascun partecipante ai corsi di formazione pe-

riodica per il rinnovo della CQC vengono applicate le seguenti tariffe: a) prestazioni didattiche (comprensive di spese d’iscrizione e IVA): Euro 230,00; b) tariffa oraria per eventuali ore di recupero in caso di assenze ai corsi: Euro 50,00; c) eventuale inoltro domanda duplicato della CQC alla Motorizzazione civile competente su richiesta dell’interessato: Euro 41,00 più Euro 1,30 di spese per conto corrente postale; d) diritti di agenzia: Euro 26,00. I corsi hanno svolgimento in tutte le sedi autorizzate ed entro gli archi temporali previsti dalla normativa vigente, e, comunque, anche nella giornata di sabato. L’applicazione di ciascuna convenzione avrà luogo attraverso contatto diretto fra l’interessato facente capo alle imprese aderenti all’Associazione e una delle autoscuole convenzionate. Le tariffe e le condizioni di ciascuna convenzione possono essere modificate in qualunque momento, in particolare in presenza di variazioni della disciplina sui corsi in materia di CQC, previo scambio di comunicazioni scritte fra l’Associazione e l’autoscuola convenzionata, fatta eccezione per le tariffe di cui alla lett. c), che sono aggiornate automaticamente e senza alcun preavviso in funzione delle variazioni, tempo per tempo, dei diritti di Motorizzazione civile e delle tariffe postali. Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione e alle tre autoscuole convenzionate.

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(AdT)


E-Commerce

NUOVE REGOLE A TUTELA DEL CONSUMATORE

Sono in vigore dal 13 giugno 2014 novità particolarmente importanti per il commercio on line. In attuazione della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, è stato emanato il decreto legislativo n. 21/2014, che ha apportato diverse modifiche al Codice del Consumo, con particolare riguardo all’ampliamento della tutela dei consumatori (e paralleli maggiori oneri per le imprese) nell’ambito dei contratti a distanza (tra i quali rientra il c.d. e-commerce) e a quelli conclusi fuori dai locali commerciali. Tra le novità più rilevanti, rispetto al Codice del Consumo attualmente in vigore, figurano le seguenti: - maggiori obblighi di informazione precontrattuale a favore del consumatore; - ulteriori requisiti formali, con imposizione di nuove procedure; - ampliamento del termine di recesso a favore del consumatore ed automatica estensione dello stesso termine a 12 mesi in caso di mancata o erronea indicazione;

- predisposizione di un modulo da mettere a disposizione del consumatore per l’esercizio del diritto di recesso; - in caso di recesso del consumatore, diminuzione del termine per la restituzione dei pagamenti ricevuti; - divieto di imporre al consumatore aggravi tariffari in caso di uso di strumenti di pagamento elettronici; - passaggio del rischio di perdita o danneggiamento dei beni in capo al consumatore nel momento in cui il consumatore stesso entra materialmente in possesso del bene; - carattere imperativo delle disposizioni in commento che, dunque, trovano sempre necessariamente applicazione. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è stata investita del potere di vigilare sull’applicazione della rinnovata disciplina e di sanzionare le relative violazioni ai sensi dell’art. 27 del Codice del Consumo. Ciò significa, in particolare, che, se l’Autorità rileva una violazione delle suddette norme, gli operatori potranno vedersi applicare sanzioni pesanti. È pertanto quanto mai opportuno modificare le condizioni generali per uniformarle alle novità normative e, qualora non si abbia mai provveduto, alla regolamentazione giuridica del sito.

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(C)


Autotrasporto. Revisioni e collaudi di veicoli LE NUOVE MODALITÀ OPERATIVE DAL 14 LUGLIO 2014. ISTRUZIONI MINISTERIALI PREMESSA Con la circolare n. 2083 del 20 giugno 2014, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale (di seguito Ministero) ha disciplinato le modalità di inserimento delle prenotazioni delle revisioni e delle registrazioni dei rispettivi esiti, alla luce degli ultimi aggiornamenti intervenuti sull’applicazione informatica in uso agli addetti ai lavori. Il sistema di prenotazione e di registrazione delle revisioni, attualmente in uso con le applicazioni con interfaccia web, è operante con diversi aggiornamenti dal dicembre 2009 e consente di gestire in maniera informatica la programmazione di tutte le operazioni tecniche relative sia alle sedute in sede, sia alle sedute fuori sede. L’introduzione della procedura telematica ha reso, inoltre, più efficace la collaborazione con gli operatori professionali (agenzie automobilistiche), poiché ha consentito agli stessi di prenotare telematicamente i singoli veicoli alle sedute di revisione o di collaudo, in sede o domiciliate, stampando anche da remoto il modello TT2100 già precompilato. Ora, con le nuove istruzioni il Ministero si propone di: - uniformare su tutto il territorio nazionale le modalità di gestione delle operazioni tecniche sui veicoli (revisioni e collaudi); - semplificare le modalità di prenotazione delle sedute; - “dematerializzare” la documentazione da presentare agli sportelli degli uffici della Motorizzazione civile.

MODALITÀ DI GESTIONE DELLE REVISIONI E DEI COLLAUDI Dal 14 luglio 2014 le operazioni di inserimento

dell’esito della revisione non potranno più essere inserite, utilizzando le funzioni di “emergenza” o le mappe “cobol EVEN e GPRA”. Da tale data, infatti, non sarà consentito emettere un tagliando per una revisione non prenotata precedentemente, né inserire nel sistema informativo l’esito di revisioni in cui l’aggiornamento della carta di circolazione avvenga tramite timbro apposto dall’operatore che ha eseguito la verifica tecnica; questo perché, da tale data, l’esito della revisione non sarà più gestibile tramite le anzidette funzioni di “emergenza” o attraverso le mappe “cobol EVEN e GPRA”. Per le sedute tecniche domiciliate, l’operatore che ha eseguito l’operazione di revisione o collaudo dovrà immetterne l’esito nell’apposita maschera del sito internet www.ilportaledellautomobilista. it, e stampare il tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.

PRENOTAZIONE DELLE SEDUTE DI REVISIONE O COLLAUDO IN SEDE E DOMICILIATE Sempre dal 14 luglio 2014 gli operatori professionali potranno prenotare le sedute di revisione o collaudo soltanto in via telematica. Per le pratiche presentate allo sportello da parte di studi di consulenza non collegati o da privati, gli addetti dell’Ufficio della motorizzazione civile dovranno inserire la prenotazione del veicolo nel sistema informativo, prima di procedere alle operazioni tecniche. Le prenotazioni telematiche effettuate dagli operatori professionali dovranno essere associate al pagamento dei diritti di Motorizzazione secondo gli importi previsti dalla tariffa vigente. In Friuli Venezia Giulia mediante conto corrente postale o bonifico bancario intestati alle rispettive Amministrazioni provinciali, da cui dipendono gli uffici provinciali della Motorizzazione civile, competenti per territorio. Sempre nell’intento di uniformare l’attività di tutti gli uffici in sede nazionale, il Ministero prescrive, inoltre, che l’inserimento degli estremi del pagamento sui predetti conti correnti postali sia obbligatorio a partire dal 14 luglio 2014, ma fa salve eventuali diverse procedure nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento Bolzano. In Friuli Venezia Giulia, fermo restando l’obbli-

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gatorietĂ della procedura telematica dal 14 luglio 2014, la presentazione e la verifica delle attestazioni dei pagamenti delle pratiche di revisione e collaudo presentate dagli operatori professionali continuano a essere eseguiti secondo le attuali procedure.

Per la circolare e altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Convenzione Aeroporto Friuli Venezia Giulia RINNOVATO L’ACCORDO

Si comunica che abbiamo rinnovato l’accordo anche per il 2014 con l’Aeroporto Friuli Venezia Giu-

lia di Ronchi dei Legionari al fine di rendere più conveniente l’utilizzo del parcheggio custodito, dei servizi di accoglimento presso l’aerostazione, della pubblicità in aerostazione e del sito web. Le imprese interessate a ricevere il voucher, utile per l’applicazione dello sconto sul costo del parcheggio custodito P1 e P2 o ad altre informazioni in merito, potranno contattare il nostro Ufficio Relazioni Esterne, Sig.ra Sandra Cividini, tel. 0432/507377, e-mail: relazioniesterne@confapifvg.it. (SC)

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Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.

INDICE ISTAT MESE DI MAGGIO 2014

(C)

ANNI E MESI 2013

2014

INDICI (BASE 2010 = 100)

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE

Maggio

106,9

1,2

4,3

n. 144 - 21 giugno 2013

Giugno

107,1

1,2

4,4

n. 179 - 1° agosto 2013

Luglio

107,2

1,2

4,2

n. 224 del 24 settembre 2013

Agosto

107,6

1,1

4,3

n. 224 del 24 settembre 2013

Settembre

107,2

0,8

3,9

n. 249 del 23 ottobre 2013

Ottobre

107,1

0,7

3,4

n. 270 del 18 novembre 2013

Novembre

106,8

0,6

3,0

n. 302 del 27 dicembre 2013

Dicembre

107,1

0,6

3,0

n. 21 del 27 gennaio 2014

Media

107,0

Gennaio

107,3

0,6

2,8

n. 53 del 5 marzo 2014

Febbraio

107,2

0,5

2,3

n. 75 del 31 marzo 2014

Marzo

107,2

0,3

1,9

n. 94 del 23 aprile 2014

Aprile

107,4

0,5

1,6

n. 133 dell’11 giugno 2014

Maggio

107,3

0,4

1,6

n. 142 del 21 giugno 2014

PAG. 70 - APINFORMA / Organizzazione - numero 12 - 30 giugno 2014


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