Apinforma n. 12 del 30 giugno 2015

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 12 30 giugno 2015

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

CONTRIBUTI PER TEMPORARY EXPORT MANAGER

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 12 30 giugno 2015

Sommario La rateizzazione di Unico 2015

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

8

Rimborso accise gasolio

11

Deduzioni autotrasporto

12

Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (2a parte)

13

Contributi per temporary export manager

15

Indice mensile rivalutazione t.f.r. maggio 2015

22

Regno Unito. Contrasto all’infiltrazione di clandestini

23

CCNL Unionchimica Confapi

26

Formazione per le attrezzature di lavoro

27

Energia

28

Fotovoltaico

29

Rete gas

30

SOA: rinnovo per la Elettrocasa

32

ANAC: linee guida per i servizi di manutenzione (3a parte)

34

Sicurezza: verifica di congruità oneri aziendali (3a parte)

38



EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Le società controllate estere

41

Unione doganale russa

44

Arabia Saudita e Israele

47

Nomi a dominio

52

Legislazione alimentare

54

Controlli e sicurezza nell’autotrasporto

59

Revisione delle macchine operatrici e agricole

62

Politica dell’autotrasporto

63

I corridoi doganali

65

Canone di locazione immobili urbani

68

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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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La rateizzazione di Unico 2015 DOPO LA PROROGA RIDISEGNATO IL CALENDARIO

LA PROROGA Alla luce della proroga prevista dal DPCM del 9 giugno 2015 che ha ridisegnato le scadenze dei versamenti delle imposte relative al modello Unico con riferimento ai soggetti interessati all’applicazione degli studi di settore, deve essere ridefinito anche il calendario per i soggetti che decidono di rateizzare i versamenti. Il nuovo termine di versamento delle imposte per i contribuenti interessati all’applicazione degli studi di settore, slitta dal 16 giugno al 6 luglio. I contribuenti che intendono utilizzare l’ulteriore proroga che prevede la maggiorazione dello 0,40% in più avranno tempo fino al 20 agosto per effettuare il versamento. Ricordiamo, infatti, che dal 1° al 20 agosto opera la sospensione feriale. La proroga, oltre a riguardare l’Irpef, l’Ires e l’Irap, interessa anche gli altri tributi legati al modello Unico come la cedolare secca, l’Ivie e l’Ivafe. I contribuenti interessati alla proroga potranno versare, senza alcuna maggiorazione, quanto dovuto al fisco entro il 6 luglio. Come accennato, rientrano nella proroga tutti i soggetti interessati all’applicazione degli studi di settore e che non superano il limite di fatturato previsto dalla legge. Non sono pertanto rilevanti eventuali cause di esclusione o d’inapplicabilità. Per i soggetti non interessati all’applicazione degli studi di settore le scadenze sono rimaste ferme al 16 giugno oppure, con la maggiorazione dello 0,40%, al 16 luglio.

LA RATEIZZAZIONE Tornando alla rateizzazione, ai contribuenti è riconosciuta la possibilità di rateizzare il versamento delle imposte legate al modello Unico. La rateazione non deve riguardare necessariamente tutte le imposte dovute a titolo di saldo e primo

acconto. Ciò significa che il contribuente ha più opzioni a disposizione: può scegliere senza vincoli l’imposta che intende rateizzare e quella che desidera pagare in un’unica soluzione, può decidere di rateizzare il saldo e non l’acconto o viceversa e può scegliere un numero di rate diverse per imposte a saldo e in acconto. E’ tuttavia consigliabile scegliere un’unica modalità di rateizzazione con riferimento a tutti gli importi dovuti, per evitare inconvenienti in sede di controllo dei pagamenti effettuati. Le rate devono essere tutte di importo uguale e il loro pagamento deve essere in ogni caso completato entro il mese di novembre. Sulle somme oggetto di rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura annua del 4%. Gli interessi decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine entro il quale deve essere eseguito il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. In ogni caso, la prima rata deve essere versata entro il citato termine, mentre le rate successive devono avere cadenza mensile e vanno versate entro il giorno 16 di ciascun mese per le società di capitali, per le società di persone e per le persone fisiche titolari di partita IVA ed entro l’ultimo giorno di ogni mese per le persone fisiche non titolari di partita IVA. L’importo degli interessi si calcola in maniera forfetaria a partire dalla seconda rata, applicando il tasso risultante dalla seguente formula: ixt 360 dove: i = tasso di interesse annuo (4%); t = numero dei giorni calcolato secondo il metodo commerciale (un mese = 30 giorni), che intercorre fra la data di scadenza della prima rata e quella di scadenza della seconda (a prescindere, quindi, dal giorno dell’effettivo pagamento) con arrotondamento alla seconda cifra decimale. Le rate successive alla seconda andranno maggiorate di un ulteriore 0,33% mensile a prescindere dalla data di pagamento della rata. Gli interessi per la rateizzazione vanno indicati se-

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paratamente sul Mod. F24 con il relativo codice tributo: - 1668 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nella Sezione Erario del Mod. F 24; - 3805 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nella Sezione Regioni del Mod. F24; - 3857 per gli interessi delle imposte che vanno indicate nelle Sezione IMU ed Altri Tributi Locali. In caso di versamento rateale, gli importi (sia delle imposte che degli interessi) non vanno indicati in unità di Euro, ma in centesimi con arrotondamento per eccesso o per difetto secondo che la terza cifra decimale sia superiore o meno a quattro.

Quando il termine per il versamento della prima rata scade il 16 giugno (società non soggette agli studi di settore), i giorni che intercorrono fra la scadenza della prima rata (16 giugno) e quella della seconda (16 luglio) sono 30 e, quindi, il tasso di interesse da applicare alla seconda rata sarà il seguente: 30 4% x -------- = 0,33% 360 Per ogni rata successiva alla seconda, il tasso di interesse andrà maggiorato di uno 0,33%.

CONTRIBUENTI NON SOGGETTI A PROROGA NON TITOLARI DI PARTITA IVA CONTRIBUENTI CON ESERCIZIO COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE E NON INTERESSATI AGLI STUDI DI SETTORE VERSAMENTO PRIMA RATA ENTRO IL 16 GIUGNO 2015

VERSAMENTO PRIMA RATA CON + 0,40 DAL 17 GIUGNO AL 16 LUGLIO 2015

RATA

SCADENZA

INTERESSI %

SCADENZA

INTERESSI %

1

16 giugno

0

16 luglio

0

2

30 giugno

0,16

31 luglio

0,16

3

31 luglio

0,49

31 agosto

0,49

4

31 agosto

0,82

30 settembre

0,82

5

30 settembre

1,15

2 novembre

1,15

6

2 novembre

1,48

30 novembre

1,48

7

30 novembre

1,81

CONTRIBUENTI NON SOGGETTI A PROROGA TITOLARI DI PARTITA IVA CONTRIBUENTI CON ESERCIZIO COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE E NON INTERESSATI AGLI STUDI DI SETTORE VERSAMENTO PRIMA RATA ENTRO IL 16 GIUGNO 2015

VERSAMENTO PRIMA RATA CON + 0,40 DAL 17 GIUGNO AL 16 LUGLIO 2015

RATA

SCADENZA

INTERESSI %

SCADENZA

INTERESSI %

1

16 giugno

0

16 luglio

0

2

16 luglio

0,33

20 agosto

0,33

3

20 agosto

0,66

16 settembre

0,66

4

16 settembre

0,99

16 ottobre

0,99

5

16 ottobre

1,32

16 novembre

1,32

6

16 novembre

1,65

CONTRIBUENTI SOGGETTI A PROROGA NON TITOLARI DI PARTITA IVA CONTRIBUENTI INTERESSATI AGLI STUDI DI SETTORE VERSAMENTO PRIMA RATA ENTRO IL 6 LUGLIO 2015

VERSAMENTO PRIMA RATA CON + 0,40 DAL 7 LUGLIO AL 20 AGOSTO 2015

RATA

SCADENZA

INTERESSI %

SCADENZA

INTERESSI %

1

6 luglio

0

20 agosto

0

2

31 luglio

0,27

31 agosto

0,11

PAG. 9 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2015


CONTRIBUENTI SOGGETTI A PROROGA NON TITOLARI DI PARTITA IVA CONTRIBUENTI INTERESSATI AGLI STUDI DI SETTORE VERSAMENTO PRIMA RATA ENTRO IL 6 LUGLIO 2015

VERSAMENTO PRIMA RATA CON + 0,40 DAL 7 LUGLIO AL 20 AGOSTO 2015

RATA

SCADENZA

INTERESSI %

SCADENZA

INTERESSI %

3

31 agosto

0,60

30 settembre

0,44

4

30 settembre

0,93

2 novembre

0,77

5

2 novembre

1,26

30 novembre

1,10

6

30 novembre

1,59

CONTRIBUENTI SOGGETTI A PROROGA TITOLARI DI PARTITA IVA CONTRIBUENTI INTERESSATI AGLI STUDI DI SETTORE VERSAMENTO PRIMA RATA ENTRO IL 6 LUGLIO 2015

VERSAMENTO PRIMA RATA CON + 0,40 DAL 7 LUGLIO AL 20 AGOSTO 2015

RATA

SCADENZA

INTERESSI %

SCADENZA

INTERESSI %

1

6 luglio

0

20 agosto

0

2

16 luglio

0,11

16 settembre

0,29

3

20 agosto

0,44

16 ottobre

0,62

4

16 settembre

0,77

16 novembre

0,95

5

16 ottobre

1,10

6

16 novembre

1,43

ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE Nei casi in cui si debba procedere all’adeguamento dei ricavi o compensi alle risultanze degli studi di settore, si deve versare: - la maggiore Iva dovuta entro il 6 luglio o entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%; - la maggiorazione del 3% se la differenza tra

i calcoli di GERICO e quelli contabilizzati sia superiore al 10% dei ricavi o compensi contabilizzati. Quest’ultimo versamento può essere differito al 20 agosto versando la maggiorazione dello 0,40% ma non può essere rateizzato (PZ)

PAG. 10 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2015


Rimborso accise gasolio AL VIA LE DOMANDE PER IL II TRIMESTRE 2015

Con nota prot. 71811/RU del 23 giugno 2015, l’Agenzia delle Dogane ha informato che in merito ai consumi di gasolio effettuati nel II trimestre 2015 (1° aprile/31 giugno 2015), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 0 o inferiore), la richiesta di rimborso delle accise andrà presentata entro il 31 luglio 2015. L’importo rimborsabile è pari a € 214,18609/1.000 litri di prodotto (21,418609 centesimi di € al litro). Per quanto riguarda l’esclusione dei veicoli euro 0 e inferiori (frutto, com’è noto, della previsione contenuta nella Legge di Stabilità del 2015 – Legge 190/2014, art. 1, comma 233), la circolare precisa che: - il soggetto che presenta la dichiarazione attesta (con la valenza assegnata ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) che il gasolio consumato per il quale si richiede il beneficio, non è stato impiegato su veicoli euro 0 o inferiore; - sono classificabili come appartenenti alla categoria euro 0 o inferiore, i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea. Ricordiamo che l’Agenzia delle dogane mette a disposizione sul proprio sito internet www.agenziadoganemonopoli.gov.it – sezione dogane/accise/

benefici per il gasolio da autotrazione, il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione. Il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono: - trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; - oppure, in alternativa, presentare al competente Ufficio delle Dogane su supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB), unitamente alla stampa della dichiarazione debitamente sottoscritta. Per l’utilizzo in compensazione del credito relativo al II trimestre di quest’anno, la scadenza ultima è quella del 31 dicembre 2016, mentre per richiedere il rimborso delle eccedenze non compensate c’è tempo fino al 30 giugno 2017. Il codice tributo per l’utilizzo nel mod. F24, è sempre il “6740”. I crediti per le accise riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012, sono compensabili anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. In ultimo, raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione durante l’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art. 75 D.P.R. 445/2000).

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(C)


Deduzioni autotrasporto CONFERMATO IL RIMBORSO SSN E TRASFERTE

Con un comunicato stampa del 2 luglio u.s., l’Agenzia delle Entrate ha informato che, sulla base delle risorse disponibili, sono state rese operative le seguenti misure di sostegno per l’autotrasporto: - il recupero, fino ad un massimo di 300 € a veicolo, delle somme versate nel 2014 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale, sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto merci (conto terzi e conto proprio), di categoria euro 2 o superiori, con massa a pieno carico non inferiore alle 11,5 ton. Per la compensazione in F24, va utilizzato il consueto codice tributo “6793”.

- Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa di autotrasporto conto terzi (e per quelli effettuati dal socio della società di persone), la deduzione forfettaria delle spese non documentate per il periodo d’imposta 2014, nelle seguenti misure: a) 18 €, per i trasporti eseguiti all’interno della Regione o delle Regioni confinanti. Per i trasporti effettuati dall’imprenditore nel Comune ove ha sede l’impresa, la deduzione ammonta al 35% del suddetto importo (6,30 €). b) 30 € per i trasporti svolti oltre i citati ambiti territoriali. Per questa misura, evidenziamo che sono in corso di svolgimento degli incontri con il Governo che potrebbero portare a delle novità, anche in vista della possibilità di pagare le tasse nel periodo 7 luglio – 20 agosto 2015 con la maggiorazione dello 0,40%.

PAG. 12 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2015

(C)


Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (2a parte) CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SU DETERMINAZIONE E FRUIZIONE a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER I REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9 del 5 marzo 2015 ha fornito importanti chiarimenti in merito alla determinazione e fruizione del credito per le imposte pagate all’estero. I contribuenti possessori di redditi di fonte estera sono normalmente chiamati a versare le imposte nel paese in cui viene generato il reddito, ma anche nel paese in cui risiedono. In questi casi è riconosciuto un credito d’imposta finalizzato ad evitare la c.d. “doppia tassazione”. Il comma 1 dell’articolo 165 del TUIR prevede la regola generale per il calcolo del foreign tax credit, stabilendo che le imposte estere pagate a titolo definitivo sono detraibili dall’imposta netta dovuta, nei limiti della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi esteri e il reddito complessivo, al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione. Quanto sopra può essere reso con la seguente formula: Reddito estero ---------------------------Reddito complessivo

x imposta italiana

Le disposizioni contenute nell’articolo 165 del TUIR subordinano il riconoscimento del credito a particolari limiti e condizioni. - In primo luogo, si ricorda che l’accreditamento delle imposte estere non può essere

superiore alla quota d’imposta italiana, corrispondente al rapporto sopra indicato, da assumere – in ogni caso – nei limiti dell’imposta netta dovuta per il periodo d’imposta in cui il reddito estero ha concorso al complessivo reddito imponibile. - Occorre, inoltre, evidenziare che il rapporto in esame, tra il reddito estero e il reddito complessivo al netto delle perdite di esercizi precedenti, può risultare superiore ad “1” quando le perdite, coeve e/o pregresse, sono così elevate da assorbire interamente il reddito di fonte italiana e parte di quello estero. In tal caso, come conferma anche la Relazione al decreto legislativo n. 344 del 2003, e come già chiarito nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione, il rapporto si considera pari a “1”, non potendo l’imposta relativa al reddito estero essere riconosciuta in misura superiore all’imposta effettivamente dovuta, poiché, altrimenti, si determinerebbe un finanziamento delle imposte estere. Ai fini dell’individuazione dell’imposta estera detraibile, è opportuno analizzare separatamente gli elementi della formula di cui al comma 1 dell’articolo 165 del TUIR e la relazione esistente tra la quota d’imposta italiana e l’imposta netta dovuta.

REDDITO ESTERO Il numeratore del rapporto di cui al comma 1 è rappresentato dal reddito estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Con riferimento al numeratore del rapporto è sorto il dubbio se il reddito estero, diverso da quelli d’impresa e di lavoro autonomo, vada computato al lordo o al netto dei costi sostenuti per la sua produzione. Al riguardo si chiarisce che il reddito estero, così come rideterminato in base alle disposizioni fiscali italiane, deve essere assunto al “lordo” dei costi sostenuti per la sua produzione, in ragione delle obiettive difficoltà nella determinazione e nel controllo dei costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali. Tuttavia tale modalità di computo - se da una parte, garantisce la simmetria tra l’ammontare del reddito estero assoggettato al tributo estero e il reddito estero preso a riferimento per la determinazione del credito d’imposta

PAG. 13 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2015


- dall’altra, in ragione della diversa composizione del numeratore (reddito estero al lordo dei costi) rispetto al denominatore del rapporto (reddito complessivo al netto dei costi di produzione), potrebbe essere strumentalizzata mediante operazioni finalizzate a un’indebita “monetizzazione” del credito d’imposta. Pertanto, tali operazioni potranno essere oggetto di sindacato elusivo, in applicazione dell’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, ferma restando l’applicazione delle ulteriori norme specificamente previste dall’ordinamento al fine di contrastare eventuali fenomeni di abuso. Di contro, il reddito d’impresa prodotto all’estero mediante stabile organizzazione e il reddito di lavoro autonomo saranno assunti al netto dei costi sostenuti per la loro produzione, così come rideterminati con riferimento alla normativa fiscale italiana.

REDDITO COMPLESSIVO Quanto al denominatore del rapporto il reddito complessivo è assunto “al netto” delle perdite dei precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione, e non più “al lordo” come nella previgente disciplina, secondo cui l’imposta italiana veniva determinata in modo virtuale e assunta per un ammontare pari non a quello effettivo, bensì a quello che sarebbe stato dovuto in relazione al reddito complessivo aumentato delle perdite pregresse. Il comma 4 dell’articolo 165 del TUIR stabilisce la regola generale secondo cui la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo cui “appartiene” il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Pertanto, se il reddito estero ha concorso alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente nel periodo d’imposta 2014, la detrazione spetta dall’imposta dovuta per

il 2014, sempre che il pagamento a titolo definitivo dell’imposta estera si verifichi prima della presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. Il comma 8 dell’articolo 165 del TUIR nega il diritto alla detrazione delle imposte pagate all’estero in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero. In base a tale disposizione, il contribuente non può fruire del credito di cui all’articolo 165 del TUIR qualora la dichiarazione relativa all’annualità oggetto di controllo sia omessa (o debba essere considerata tale) o il reddito estero non sia stato dichiarato.

REDDITI PRODOTTI IN PIÙ STATI ESTERI Nel caso di redditi prodotti in più Stati esteri, il legislatore fiscale italiano ha adottato il metodo per country limitation prevedendo, al comma 3 dell’articolo 165 del TUIR, che la detrazione debba essere effettuata separatamente per ciascuno Stato. Ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 165 del TUIR, la detrazione per singolo Stato deve essere calcolata in base al rapporto tra il reddito estero di ciascuno Stato e il reddito complessivo netto. In altri termini, il denominatore tiene conto sia dei redditi che delle perdite conseguiti in Italia e all’estero. Il comma 10 dell’articolo 165 del TUIR stabilisce che, quando il reddito estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo, l’imposta estera detraibile deve essere ridotta in misura corrispondente. La norma è coerente con il sistema sull’imposizione dei redditi: nei limiti in cui opera la parziale esclusione del reddito estero dall’imponibile, alla mancata tassazione corrisponde simmetricamente il mancato riconoscimento del credito di imposta per i redditi prodotti all’estero.

PAG. 14 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2015

Gian Luca Giussani


Contributi per temporary export manager BUONI PER L’ACQUISIZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI A SUPPORTO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE PREMESSA La legge 11 novembre 2014, n. 164, nota anche come “destinazione Italia”, prevede all’art. 30, co. 2, lett. i) e al co. 4 la concessione di contributi per l’acquisizione in azienda di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione, allo scopo di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri (v. infra). In particolare, il citato art. 30, co. 4 prevede che il Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) fissi i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi sotto forma di buoni (voucher). A un tanto ha provveduto il Vice Ministro con decreto 15 maggio 2015 (di seguito decreto ministeriale), pubblicato sulla G.U. n. 140 del 19 maggio 2015, stabilendo anche che la dotazione finanziaria disponibile, pari a 19 milioni di euro, sia ripartita in due tranche separate, la prima di 10 e la seconda di 9 milioni di euro, che verranno successivamente regolate con distinti decreti del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e promozione degli scambi (di seguito decreto dirigenziale). Successivamente con decreto dirigenziale 23 giugno 2015, finora pubblicato solo sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it), è stata adottata la disciplina della prima tranche per 10 milioni di euro, includente le forme, le modalità e i termini per la presentazione delle domande. Per chiarezza espositiva l’illustrazione del decreto ministeriale e del decreto dirigenziale è trattata separatamente; subito, però, si anticipano i termini per la predisposizione e presentazione delle domande: - dal 1° settembre 2015, ore 10.00: avvio della procedura informatica sulla sezione “Voucher per l’internazionalizzazione” del citato sito web www.mise.gov.it (registrazione del sog-

getto proponente domanda, ricezione della password di accesso); - dal 15 settembre 2015, ore 10.00: prosecuzione e completamento della procedura informatica (login e compilazione on line della domanda, salvataggio definitivo delle informazioni o dei dati inseriti, realizzazione del modulo di domanda in forma di “pdf” immodificabile e firma digitale della domanda); - dal 22 settembre 2015, ore 10.00 al 2 ottobre 2015, ore 17.00, invio telematico della domanda e acquisizione del codice univoco di identificazione della stessa, emesso automaticamente dalla procedura informatica. Quanto a quest’ultimo termine, si avverte che, essendo la procedura di presentazione delle domande a sportello (praticamente un click day), le risorse disponibili andranno rapidamente esaurite e si consiglia alle imprese interessate di attrezzarsi per inviare la domanda all’atto dell’apertura del termine dell’inoltro telematico. IL DECRETO MINISTERIALE 15 MAGGIO 2015

BENEFICIARI Soggetti beneficiari sono: a) le micro, le piccole e le medie imprese, anche in forma di società cooperativa, rispondenti ai parametri dimensionali fissati dalla normativa comunitaria in materia; b) le reti di imprese (reti contratto e reti soggetto) disciplinate dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, art. 3, co. 4-quater. Ai fini della concessione del contributo, i soggetti di cui alla lett. a) e le singole imprese delle reti d’impresa di cui alla lett. b) devono essere in possesso dei seguenti requisiti: - non avere beneficiato di un importo complessivo di aiuti “de minimis” che, unitamente alla misura in questione, superi i limiti posti per questo regime dal regolamento (UE) della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013; - non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dal citato reg. (UE) n. 1407/2013 e rispettare ogni altra condizione ivi prevista;

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- non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del voucher; quest’ultimo requisito si applica anche in relazione alle reti d’impresa; in caso di richieste provenienti da tali soggetti, è necessario che non sussistano richieste plurime di voucher, in assimilazione ai divieti di partecipazione congiunta previsti dall’articolo 36, co. 5 e dall’art. 37, co. 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. - essere iscritte al Registro delle imprese della CCIAA; - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; - avere realizzato un fatturato non inferiore a 500.000 euro in almeno uno degli ultimi tre esercizi approvati; nel caso di reti di imprese, avere, cumulativamente fra i soggetti che le compongono, un fatturato non inferiore a 500.000 euro in almeno uno degli ultimi tre esercizi approvati; la soglia minima di fatturato non si applica alle start-up iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese; - non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

INIZIATIVE AMMESSE E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE L’intervento è finalizzato a sostenere l’acquisizione di servizi che includano la messa a disposizione di una figura professionale specializzata nei processi di internazionalizzazione, al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri. Il meccanismo di allocazione prevede la distribuzione delle risorse messe a disposizione (19 milioni di euro in tutto) in due tranche successive che verranno disciplinate con distinti decreti dirigenziali anche ai fini dell’apertura dei termini per la presentazione delle domande e, più precisamente: a) una prima tranche per un importo di 10 milioni di euro è destinata alla concessione di singoli voucher del valore di 10.000 euro per l’inserimento in azienda di un temporary export manager per la durata di almeno 6 mesi a fronte di una quota di cofinanziamento da parte dell’impresa beneficiaria di almeno 3.000 euro; la spesa ammissibile, dunque, non può essere inferiore a 13.000 euro al netto dell’IVA;

b) una seconda tranche per un importo di 9 milioni di euro, oltre alle risorse eventualmente non assegnate nella prima tranche, avente differenti modalità operative, che saranno individuate con decreto dirigenziale, e, comunque: - per le imprese che presentino per la prima volta domanda: voucher di 10.000 euro per l’inserimento in azienda di un temporary export manager per la durata di almeno 6 mesi a fronte di una quota di cofinanziamento da parte dell’impresa beneficiaria di almeno 3.000 euro; - per le imprese che abbiano già fruito della prima tranche e che intendono nuovamente accedere all’agevolazione: voucher di 8.000 euro per l’inserimento in azienda di un temporary export manager per la durata di almeno 6 mesi a fronte di una quota di cofinanziamento dell’impresa beneficiaria di almeno 5.000 euro; anche in questa fattispecie, dunque, la spesa ammissibile non può essere inferiore a 13.000 euro al netto dell’IVA. Una quota delle disponibilità finanziarie (fino a un massimo del 50%, da definirsi con i citati decreti dirigenziali) è riservata alle piccole e medie imprese che hanno iniziato il percorso di internazionalizzazione, partecipando ai “Roadshow per l’internazionalizzazione” organizzati dall’ICE-Agenzia e che hanno acquisito dalla medesima una valutazione di sufficiente potenzialità di internazionalizzazione, con data non anteriore ai 3 mesi precedenti il termine per la presentazione della domanda. Si fa presente che il d.d. 23 giugno 2015, citato in premessa, ha fissato detta riserva per la prima tranche da 10 milioni di euro nella misura del 45%. Nell’ambito della dotazione finanziaria è istituita anche una riserva, in misura pari al 3% delle risorse disponibili per ciascun bando, destinata alla concessione dei voucher a beneficio dei soggetti che hanno conseguito il “rating di legalità” e che, pertanto, rientrano nell’elenco di cui all’art. 8 della delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 24075 del 14 novembre 2012.

L’INDIVIDUAZIONE DEL TEMPORARY EXPORT MANAGER E LE SPESE AMMISSIBILI Per il ricorso al temporary export manager, l’impresa richiedente deve avvalersi di società di capitali, anche in forma di società cooperativa, inserite in un apposito elenco all’uopo costituito presso il Ministero. Sono ammesse le spese per il costo del temporary

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export manager sostenute dalla data di sottoscrizione del contratto di servizi, nell’ambito del quale deve essere individuato il soggetto che svolge la prestazione. Inoltre, come ricordato, la spesa ammissibile non può essere inferiore a 13.000 euro. Tra il beneficiario del voucher e il professionista specializzato nei processi di internazionalizzazione non deve sussistere conflitto di interesse, secondo autocertificazione resa attraverso il modello disponibile nell’ambito della procedura di presentazione della richiesta di erogazione. L’elenco delle società fornitrici sarà pubblicato sul citato sito ministeriale entro il 1° settembre 2015. Quanto alla sua formazione si rinvia al testo del decreto. Entro il medesimo termine si confida di diffonderlo anche attraverso gli strumenti informativi dell’Associazione.

GESTIONE DELL’AGEVOLAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Alla gestione dell’intervento provvede la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero. Come illustrato in premessa, le domande per l’ottenimento del voucher potranno essere presentate a partire dalle date di apertura dei termini per ciascuna delle due tranche che saranno comunicate sul sito del Ministero (www.mise.gov.it). A tal riguardo si tratta per entrambe le tranche di una procedura a sportello e, in sostanza, di un click day. E’ possibile presentare una sola domanda per impresa, che dovrà essere compilata e inoltrata esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile nell’apposita sezione “Voucher Internazionalizzazione/Presentazione domanda di agevolazione” del più volte citato sito ministeriale e firmata digitalmente dal legale rappresentante della società richiedente. Il Ministero procederà all’assegnazione dei voucher secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto delle riserve e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Per ciascuna tranche, le modalità e i termini di presentazione della domanda e le modalità operative di concessione del voucher, saranno definiti con decreto dirigenziale di cui si è già ampiamente detto.

EROGAZIONE DEL VOUCHER, CONTROLLI E REVOCHE Il Ministero procederà all’assegnazione dei voucher secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto delle riserve e della sussistenza dei

requisiti di ammissibilità. L’elenco dei beneficiari del voucher sarà pubblicato sul sito. Ai fini della fruizione della agevolazione, l’impresa beneficiaria dovrà presentare - tramite la procedura informatica - il contratto stipulato con la società scelta tra quelle presenti nell’elenco pubblicato nella sezione “Elenco Società di Servizi TEM” del sito web ministeriale. L’erogazione del voucher avviene a saldo in un’unica soluzione. Non è prevista l’erogazione di anticipazioni sul contributo concesso. Le modalità e i termini per la presentazione del rendiconto di spesa saranno definite con decreto dirigenziale. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni fornite dall’impresa beneficiaria, nonché la sussistenza e la regolarità della documentazione dalla stessa prodotta. Le agevolazioni in esame sono revocate qualora sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti e condizioni previsti ovvero il venir meno degli stessi. L’APPLICAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DEI VOUCHER: IL DECRETO DIRIGENZIALE 23 GIUGNO 2015 Con il decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi (di seguito decreto dirigenziale) 23 giugno 2015, per ora pubblicato solo sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it), sono state adottate le disposizioni applicative del d.m. 15 maggio 2015 relativamente alla prima tranche da 10 milioni dei complessivi 19 milioni di euro stanziati. Per brevità e semplicità si evita ogni ripetizione di quanto già sopra commentato.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere presentate tramite la procedura informatica resa disponibile nell’apposita sezione “Voucher per l’internazionalizzazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), attraverso l’esecuzione delle seguenti fasi di attività: a) registrazione del soggetto proponente (impresa e rete d’impresa) e ricezione della password di accesso; b) login e compilazione online della domanda; c) completamento delle attività di compilazione dell’istanza attraverso il salvataggio definitivo delle informazioni ovvero dei dati inseriti e creazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile;

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d) firma digitale della domanda; e) invio della domanda e acquisizione del codice univoco di identificazione della stessa, emesso automaticamente dalla procedura informatica. Le attività di alla lett. a) possono essere svolte a partire dalle ore 10.00 del 1° settembre 2015. A partire dalle ore 10.00 del 15 settembre 2015 i soggetti proponenti, acquisita la password di accesso, possono avviare e completare le fasi di attività di cui alle lett. b), c) e d). Le domande, firmate digitalmente pena l’invalidità delle stesse, devono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre e fino alle 17.00 del 2 ottobre 2015 (fase e). Una volta espletata la fase di cui alla lett. e) non sono possibili integrazioni ovvero modifiche della documentazione trasmessa; le istanze pervenute incomplete ovvero in maniera difforme rispetto a quanto previsto sono inammissibili. Il Ministero, tenuto conto delle istanze pervenute e della disponibilità finanziaria può chiudere lo sportello per la presentazione delle domande anticipatamente al termine ultimo del 15 ottobre 2015, anche con esclusivo riferimento ai soggetti imprenditoriali che non possono accedere alle riserva. In sede di domanda, redatta secondo lo schema di cui all’all. 1 del decreto dirigenziale, il soggetto proponente è tenuto a dichiarare: - il possesso dei requisiti richiesti dal d.m. 15 maggio 2015; - l’eventuale conseguimento, ai fini dell’accesso alla riserva del 3%, del rating di legalità; - l’eventuale partecipazione ai “Roadshow per l’internazionalizzazione” organizzati dall’ICEAgenzia nonché la valutazione di una sufficiente potenzialità di internazionalizzazione rilasciata dalla medesima Agenzia in data non anteriore ai 3 mesi precedenti il termine iniziale per la presentazione della domanda. Nel caso di rete contratto ovvero di rete soggetto, ai fini della verifica in capo alle imprese costituenti la rete del possesso del requisiti posti dal d.m. 15 maggio 2015, l’impresa capofila della rete contratto ovvero la rete soggetto devono acquisire apposite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sottoscritte dai legali rappresentati di tutte le imprese costituenti la rete contratto ovvero la rete soggetto, redatte sulla base dello schema pubblicato sul sito web del Ministero. I soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni nei limiti delle disponibilità finanziarie; pertanto, le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello e per le quali non dovesse sussistere adeguata copertura finanziaria sono da considerarsi decadute.

Ciascun soggetto proponente può presentare un’unica domanda di agevolazione, pena l’esclusione di tutte le domande inoltrate dal medesimo soggetto. E’ esclusa la possibilità che imprese costituenti una rete possano presentare aggiuntivamente una propria accanto a quella domanda proposta dalla rete; in tal caso si considerano decadute entrambe le istanze. Non possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni le società fornitrici dei servizi inserite nell’apposito elenco costituito presso il Ministero.

SPESE AMMESSE Sono ammesse le spese relative ai servizi di affiancamento all’internazionalizzazione erogati da una delle società fornitrici per il tramite della figura professionale del temporary export manager (TEM) e per effetto della sottoscrizione di un contratto di servizio, la cui stipulazione deve essere successiva alla pubblicazione dell’elenco costituito presso il Ministero entro il 1° settembre 2015. Non sono ammesse le spese derivanti da contratti di servizio tra un beneficiario e una società fornitrice ricadenti nelle fattispecie di cui all’articolo 2359 del codice civile (imprese controllate e collegate), ovvero che siano entrambe partecipate, per almeno il 25%, da uno stesso altro soggetto. I servizi di affiancamento all’internazionalizzazione devono essere forniti attraverso la messa a disposizione di un TEM o anche di più TEM, questi ultimi soltanto laddove necessario ai fini di una maggiore rispondenza ai fabbisogni di affiancamento dell’acquirente. Le spese sostenute devono essere strettamente inerenti all’oggetto del contratto di servizio. Il contratto di servizio deve essere trasmesso, esclusivamente attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito web del Ministero, entro 45 giorni dal decreto di concessione del voucher da parte del Direttore generale (v. infra), e deve espressamente riportare, pena la revoca dell’agevolazione, i seguenti elementi: - descrizione della natura e delle attività oggetto della prestazione di servizi, con relativa quantificazione delle giornate uomo di impegno previsto del TEM; - indicazione nominativa del TEM incaricato dell’esecuzione della prestazione di servizi; al contratto di servizio deve essere acclusa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’insussistenza di motivi determinanti conflitto di interesse tra il TEM e il beneficiario, predisposta sulla base dello schema di cui all’all. 2 del decreto dirigenziale;

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- durata di svolgimento della prestazione di servizi, che non inferiore a 6 mesi, e termine ultimo della stessa, che non successivo al 30 settembre 2016; - corrispettivo del compenso pattuito, che parametrato sulle giornate uomo di impegno del TEM e non può essere inferiore a 13.000 euro al netto dell’IVA; inoltre le modalità di pagamento devono essere effettuate attraverso il conto corrente indicato dal beneficiario al Ministero mediante procedura telematica (v. infra) Nel caso in cui il beneficiario sia una rete di imprese, il contratto di servizio deve essere sottoscritto dall’impresa capofila ovvero dalla rete soggetto.

CONCESSIONE DEI VOUCHER ED EVENTUALE RINUNCIA Il Ministero procede alla concessione dei voucher secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande di agevolazione e nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto della riserve a favore dei soggetti che hanno conseguito rating di legalità e che hanno partecipato ai “Roadshow per l’internazionalizzazione” organizzati dall’ICE-Agenzia. Nel caso in cui le risorse finanziarie destinate alle riserve anzidette dovessero risultare eccedenti rispetto all’importo agevolativo delle domande ammissibili, esse concorrono alla concessione del voucher ai restanti soggetti proponenti, tenuto sempre conto dell’ordine cronologico di ricezione delle istanze. La condizione di ammissibilità inerente alla soglia minima di fatturato di 500.000 euro, in caso di reti d’impresa, deve essere cumulativamente soddisfatta da tutte le imprese facenti parte dell’aggregazione in rete. Nel caso di incompletezza della domanda ovvero di insussistenza dei requisiti di ammissibilità il Ministero provvede a comunicarne i motivi. Il voucher è concesse entro 45 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione con decreto a firma del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi. Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione (sic) del decreto di concessione, i beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero le informazioni necessarie ai fini della verifica della regolarità contributiva e, pena la decadenza dalle agevolazioni, il contratto di servizio con la società fornitrice, redatto secondo quanto sopra indicato, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposta sulla base dello schema di cui all’all. 2 del decreto dirigenziale. Qualora il soggetto proponente voglia rinunciare

al voucher, è tenuto a darne comunicazione entro i 15 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione e, cioè, entro il 17 ottobre 2015 attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito web del Ministero. In caso di rinuncia formalizzata oltre questo termine o anche di mancata trasmissione del contratto di servizio (v. sopra) è preclusa al beneficiario la possibilità di accedere alle agevolazioni a valere sulla seconda tranche dell’intervento (quella di 9 milioni di euro).

EROGAZIONE DEL VOUCHER Ai fini dell’erogazione del voucher il beneficiario è tenuto a presentare, esclusivamente tramite l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito web del Ministero ed entro 30 giorni dal termine di conclusione del contratto di servizio, pena la revoca delle agevolazioni, la documentazione appresso indicata nonché le coordinate bancarie di un conto corrente a esso intestato, sul quale devono essere stati effettuati i pagamenti inerenti alle spese ammesse all’agevolazione esclusivamente per mezzo di bonifici bancari ovvero SEPA Credit Transfer con indicazione della causale: “Voucher Decreto MISE 15 maggio 2015”. L’erogazione del contributo è effettuata dal Ministero in un’unica soluzione, a fronte della presentazione della richiesta di erogazione predisposta sulla base dello schema di cui all’all. 3, unitamente a: - documentazione di spesa (fattura/e d’acquisto); i titoli di spesa devono essere interamente quietanzati e riportare, anche mediante l’utilizzo di apposito timbro, la dicitura: “Spesa di euro […] dichiarata per l’erogazione del Voucher di cui al Decreto MISE 15 maggio 2015”; - estratto del conto corrente di cui sopra relativo al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della richiesta; - relazione finale sugli esiti delle attività oggetto del voucher e di valutazione dell’efficacia del percorso di affiancamento fruito, predisposta sulla base dello schema di cui all’all. 4 del decreto dirigenziale; - liberatoria sottoscritta dalla società fornitrice, predisposta sulla base dello schema di cui all’all. 5 del decreto dirigenziale. Il Ministero, a seguito del ricevimento della richiesta di erogazione, provvede a: - accertare la regolarità e la completezza della documentazione presentata, nonché l’ammissibilità alle agevolazioni della spesa esposta; - verificare la vigenza e la regolarità contributiva del beneficiario, tramite l’acquisizione d’uf-

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ficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione e fatti salvi i maggiori termini dovuti alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, il Ministero provvede a effettuare le verifiche di cui al comma 4 e, in caso di esito positivo delle stesse, ad erogare l’agevolazione sul conto corrente sopra indicato.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI I beneficiari, oltre al rispetto degli adempimenti già indicati, sono tenuti all’osservanza dei seguenti obblighi: - consentire e favorire in ogni fase del procedimento lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero nonché da organismi statali o sovrastatali (sic) competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare l’effettiva e corretta fruizione dei servizi oggetto del voucher; - corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei programmi agevolati; - tenere a disposizione per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del decreto di concessione tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa, in originale, inerente alla concessione delle agevolazioni e ai servizi fruiti tramite il voucher; - aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione dell’agevolazione, con le modalità che potranno essere fissate con successivo provvedimento, dal Ministero.

REVOCA DEI VOUCHER I voucher sono revocati nei seguenti casi: - accertamento dell’insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti per i soggetti proponenti; - verifica, laddove il beneficiario sia un’impresa capofila di una rete d’imprese ovvero una rete soggetto, dell’insussistenza dei requisiti dimensionali e dei requisiti di ammissibilità previsti per le singole imprese costituenti la rete contratto ovvero la rete soggetto; - fallimento del beneficiario ovvero apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale; - predisposizione del contratto di servizio in maniera difforme rispetto a quanto previsto; - erogazione di servizi consulenziali non riconducibili alle finalità dell’intervento e ai contenuti del contratto di servizio; - rendicontazione di un importo di spesa inferiore a 13.000 euro, al netto dell’IVA; - mancata rendicontazione delle spese entro i termini previsti; - in tutti gli altri casi riportati dall’atto di concessione del contributo. All’all. 6 del decreto dirigenziale sono, inoltre, elencati tutti gli oneri informativi a carico dei beneficiari. Tutti gli atti citati, inclusi gli allegati, nonché informazioni e approfondimenti, eventualmente anche in ordine alla formazione dell’elenco delle società fornitrici di servizi TEM, possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Indice mensile rivalutazione t.f.r. maggio 2015 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

106,5

0,125000

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

106,8

0,250000

MARZO

15.03

14.04

0,375

107,0

0,375000

APRILE

15.04

14.05

0,500

107,1

0,570093

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

107,2

0,765187

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

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Regno Unito. Contrasto all’infiltrazione di clandestini MISURE DA ADOTTARE PER PROTEGGERE IL VEICOLO DI TRASPORTO COSE DALL’ACCESSO DI PERSONE NON AUTORIZZATE Per opportuna conoscenza e documentazione, si riportano le traduzioni in italiano delle istruzioni diramate dalle autorità britanniche per contrastare l’infiltrazione di clandestini nel Regno Unito attraverso veicoli di trasporto merci e la relativa lista di sicurezza. L’osservanza delle disposizioni e la compilazione della lista di sicurezza non sono obbligatorie, ma sono condizioni necessarie per evitare pesantissime sanzioni amministrative, fatto salvo il dolo, a carico dell’impresa e del personale conducente (900 sterline a carico della prima, 600 sterline a carico del secondo per ciascun clandestino), qualora si dovessero verificare tali spiacevoli episodi.

1.1 MEZZI DI AUTOTRASPORTO 1.1.1 Prima del carico finale ogni taglio o strappo di lunghezza superiore ai 25 cm presente sulla parte esterna dei veicoli deve essere riparato e sigillato in modo da prevenire qualunque ingresso non autorizzato. 1.1.2 Se presente alle operazioni di carico finali, il proprietario, noleggiatore o conducente del mezzo di trasporto deve accertarsi che nessuna persona abbia avuto accesso non autorizzato al veicolo e vi si sia nascosta al suo interno. Il veicolo deve quindi essere chiuso a chiave, sigillato o altrimenti protetto per impedire l’ingresso alle persone non autorizzate. Se non presente alle operazioni di carico finale, il proprietario, noleggiatore o conducente deve assicurarsi che i controlli qui previsti vengano espletati in maniera corretta da una persona fidata che rilascerà una dichiarazione scritPAG. 23 - APINFORMA / Lavoro - numero 12 - 30 giugno 2015

ta dell’operazione di sicurezza avvenuta confermando che al momento del carico finale nessuna persona non autorizzata era presente all’interno del veicolo. 1.1.3 Dopo il completamento delle operazioni di carico finale chiudere immediatamente a chiave il vano di stivaggio con un lucchetto, un catenaccio o un qualsiasi altro mezzo atto a prevenire l’accesso alle persone non autorizzate. 1.1.4 Nel caso in cui siano state utilizzate corde e tiranti, assicurarsi che questi non siano in alcun modo danneggiati e che siano stati fatti passare attraverso tutti i passanti, assicurandoli fermamente con un lucchetto o un sigillo o qualsiasi altro dispositivo di sicurezza. 1.1.5 Non deve esserci nessuna possibilità di entrata nel vano di stivaggio se non tramite i portelloni e gli altri punti di entrata appena chiusi da lucchetti, chiavistelli, corde, tiranti, sigilli e altri dispositivi di sicurezza 1.1.6 Le serrature, le corde, i tiranti e gli altri dispositivi di sicurezza del vano di stivaggio devono essere robusti e perfettamente funzionanti. 1.1.7 I sigilli non apposti dal personale doganale devono recare il numero di serie univoco del conducente, noleggiatore o proprietario il quale deve essere riportato anche sulla documentazione che viaggia con il veicolo. 1.1.8 Se un container sigillato (fatta eccezione per quelli sigillati da personale doganale) viene caricato su un mezzo di trasporto, il proprietario, noleggiatore o conducente deve, ove possibile, assicurarsi che questo non contenga persone non autorizzate. Dopodiché dovrà nuovamente ripetere le procedure di sicurezza sopra menzionate. I nuovi controlli devono essere annotati assieme al nuovo nu-


mero di sigillo sulla documentazione che accompagna il mezzo di trasporto. 1.1.9 Gli stessi controlli, verifiche e annotazioni descritti al precedente paragrafo 1.1.8 devono essere seguiti anche nel caso in cui il vano di carico fosse aperto dal proprietario, noleggiatore o conducente o da qualunque altra persone prima dei controlli finali previsti dal successivo paragrafo 1.1.10 Nel caso in cui si verifichi un cambio di conducente mentre il mezzo viaggia con destinazione Regno Unito, questo deve assicurarsi che il veicolo non contenga persone non autorizzate e che le procedure descritte precedentemente siano tutte state scrupolosamente rispettate.

1.2 MISURE DA PRENDERE PRIMA DELL’IMBARCO DEL VEICOLO SU UNA NAVE, UN AEREO O UN TRENO PER IL REGNO UNITO, O PRIMA DELL’ARRIVO AD UN UFFICIO DI IMMIGRAZIONE BRITANNICO OPERANTE IN UNA ZONA DI CONTROLLO ESTERNA AL REGNO UNITO 1.2.1 Se presenti, controllare le corde ed i tiranti in modo da assicurarsi che non vi sia stata alcuna manomissione, danno o riparazione. 1.2.2 Se presenti, controllare che i sigilli, le serrature o gli altri sistemi di sicurezza utilizzati non siano stati rimossi danneggiati o sostituiti. Per potersi assicurare che non siano avvenute sostituzioni, i numeri di serie dei sigilli devono essere controllati per verificarne la corrispondenza a quelli annotati nella documentazione che accompagna il mezzo di trasporto. 1.2.3 Controllare la carrozzeria del mezzo o il telone per individuare eventuali segni di danneggiamento o di ingresso non autorizzato facendo particolare attenzione al tetto, che va controllato da entrambi i lati o dall’esterno del veicolo. 1.2.4 Controllare tutti i comparti esterni, le cassette degli attrezzi, il deflettore dell’aria e la parte inferiore del veicolo. 1.2.5 Controllare l’interno del veicolo. Il proprietario, noleggiatore o conduPAG. 24 - APINFORMA / Lavoro - numero 12 - 30 giugno 2015

cente può utilizzare altri mezzi che reputa efficaci per individuare eventuali irregolarità, i quali tuttavia non sostituiscono le procedure menzionate qui di sopra. Nel caso in cui non sia possibile proteggere un mezzo di trasporto tramite le serrature, i sigilli o altri dispositivi di sicurezza, bisogna effettuare un accurato controllo manuale del carico e del vano di stivaggio.

1.3 PRINCIPI GENERALI 1.3.1 I mezzi di trasporto devono essere sottoposti a controlli regolari in modo da assicurarsi che non si siano verificati ingressi abusivi, soprattutto dopo una fermata in cui il veicolo viene lasciato incustodito. 1.3.2 Un documento che descriva nel dettaglio il sistema di procedure adottato per prevenire l’ingresso di persone non autorizzate deve sempre accompagnare il mezzo di trasporto, in modo da poterlo mostrare immediatamente al personale dell’immigrazione che lo richiede nell’evenienza di una possibile violazione delle norme di responsabilità civile. 1.3.3 Il rapporto dettagliato dei controlli effettuati deve viaggiare con il mezzo di trasporto. Ove possibile, bisogna fare in modo che una terza persona lo controfirmi. Questa deve essere stata presente o aver partecipato alle operazioni di controllo in prima persona come rappresentante ufficiale del proprietario, noleggiatore o conducente, poiché in questo caso tale rapporto costituirà una prova di maggior valore. 1.3.4 Sebbene i proprietari, noleggiatori o conducenti abbiano la possibilità di affidare a terzi la responsabilità di effettuare i controlli di sicurezza, restano tuttavia legalmente responsabili nel caso in cui il sistema usato non si sia dimostrato efficace o non sia stato applicato correttamente nel caso in oggetto. 1.3.5 Se i controlli effettuati rivelano che i dispositivi di sicurezza del mezzo di trasporto sono stati manomessi oppure il proprietario, noleggiatore o conducente ha motivo di sospettare l’ingresso di persone non autorizzate, il veicolo non deve essere imbarcato


su alcun aereo, treno o nave diretti verso il Regno Unito o verso un ufficio doganale britannico operante in un’area di controllo esterna del Regno Unito. Nelle circostanze sopra descritte è necessario informare immediatamente le autorità di Polizia del Paese concernente oppure le autorità di controllo dei passaporti nel porto di imbarco se in un momento successivo. In caso di difficoltà, il proprietario, noleggiatore o conducente

deve mettersi in contatto con l’Agenzia della Dogana e dell’Immigrazione (Border Force) del porto di entrata per richiedere assistenza. Si riporta di seguito la lista di sicurezza dei veicoli che deve accompagnare sempre il trasporto dall’ingresso sul territorio britannico. Per approfondimenti le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

LISTA DI SICUREZZA DEI VEICOLI Nome dell’Azienda

Numero del veicolo

Carico effettuato a

Numero del rimorchio

In (data)

Controllo

Dopo aver caricato Data:

1a Fermata Data:

2a Fermata Data:

CONTROLLO FINALE 3

Controlli supplementari (se tra il controllo di terzi e l’imbarco sono passati più di 15 minuti)

Interno del Veicolo/Rimorchio

No

No

No

No

No

Controllo di eventuali danni a cerata e tettuccio

No

No

No

No

No

Controllo compartimenti esterni

No

No

No

No

No

Controllo parte inferiore del veicolo

No

No

No

No

No

Controllo tensione e posizione delle corde TIR 1

No

No

No

No

No

Controllo della posizione dei sigilli 2

No

No

No

No

No

Controllo della posizione dei lucchetti 2

No

No

No

No

No

Controllo di terzi (per es: CO2, PMMW)

No

Controllo della cabina

No

No

Numero del sigillo/lucchetto

Controllo dei tempi Firma del conducente

1. La corda di sicurezza del TIR deve essere controllata manualmente per verificare che non vi siano state manomissioni, verificando soprattutto che non sia stata tagliata e riannodata. 2. Sigilli e lucchetti devono essere controllati manualmente per assicurarsi che non siano stati tagliati o rotti e poi riaggiustati. Nel caso in cui si notasse difficoltà nell’aprire o nel chiudere un lucchetto, sospettare una manomissione. 3. Per i transiti da Calais, Coquelles o Dunkirk, il controllo finale deve essere effettuato prima di entrare nella Zona di Controllo del Regno Unito. Nel caso in cui il porto di imbarco fosse un altro, il controllo finale deve essere effettuato subito prima di imbarcarsi sul traghetto.

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CCNL Unionchimica Confapi DAL 1° GIUGNO 2015 NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI PER I SETTORI CHIMICA E PLASTICA - GOMMA L’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e

gomma, abrasivi, ceramica e vetro, sottoscritto da Unionchimica – Confapi e Filctem – Cgil, Femca – Cisl e Uiltec – Uil il 25 luglio 2013, ha previsto l’erogazione dell’ultima tranche dell’aumento retributivo a decorrere dal 1° giugno 2015. I minimi contrattuali mensili vengono dunque incrementati, rispettivamente per ogni settore, come indicato nelle tabelle seguenti. Si rammenta inoltre che il contratto scadrà il 31 dicembre 2015. (C)

CHIMICA LIVELLI

PARAMETRI

MINIMI CONTRATTUALI 01.01.2015

AUMENTI 01.06.2015

MINIMI CONTRATTUALI 01.06.2015

I AREA PARAM. A

100

€ 1.372,76

18,62

€ 1.391,38

PARAM. B

110

€ 1.478,93

20,48

€ 1.499,41

II AREA PARAM. C

125

€ 1.629,75

23,28

€ 1.653,03

III AREA PARAM. D

145

€ 1.806,00

27,00

€ 1.833,00

IV AREA PARAM. E

162

€ 1.932,86

30,17

€ 1.963,03

PARAM. F

177

€ 2.147,60

32,96

€ 2.180,56

V AREA PARAM. G

197

€ 2.357,93

36,68

€ 2.394,61

PARAM. H

218

€ 2.491,83

40,59

€ 2.532,42

PLASTICA GOMMA AUMENTI 01.06.2015

LIVELLI

PARAMETRI

MINIMI CONTRATTUALI 01.01.2015

QUADRI

203,85

€ 2.245,89

€ 40,17

€ 2.286,06

194,49

€ 2.165,87

€ 38,33

€ 2.204,20

174,19

€ 1.991,97

€ 34,33

€ 2.026,30

150,95

€ 1.794,53

€ 29,75

€ 1.824,28

137

€ 1.674,64

€ 27,00

€ 1.701,64

126

€ 1.587,72

€ 24,83

€ 1.612,55

117

€ 1.528,58

€ 23,06

€ 1.551,64

113

€ 1.482,88

€ 22,27

€ 1.505,15

100

€ 1.358,06

€ 19,71

€ 1.377,77

PAG. 26 - APINFORMA / Lavoro - numero 12 - 30 giugno 2015

MINIMI CONTRATTUALI 01.06.2015


Formazione per le attrezzature di lavoro AI SENSI DELL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 22 FEBBRAIO 2012 L’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 stabilisce che agli operatori che utilizzano attrezzature quali: piattaforme di lavoro elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori elevatori semoventi telescopici, trattori agricoli forestali, varie macchine per movimento terra, pompa per calcestruzzo, è richiesta una specifica abilitazione alla guida del mezzo. La norma stabilisce che possono erogare la formazione solo i soggetti formatori accreditati, il cui elenco è pubblicato sul sito internet della nostra Re-

gione, fra i quali si segnalano in qualità di nostri Associati ENAIP FVG, Officina del Carrello di Vidoni Giuseppe Srl, Sacer Uliana Luciano Srl e Vecar Srl. Nell’ambito della collaborazione che ci vede impegnati su diversi temi, insieme ad ENAIP FVG ed IRES FVG, possiamo garantire alle Imprese Associate e interessate anche la formazione necessaria ad ottenere l’abilitazione, grazie ad una attività che ci permette di offrire diverse proposte formative aziendali e/o interaziendali rispondenti alle specifiche esigenze in termini di programmazione, di tempistica, di luogo dove svolgere la formazione. Chi fosse interessato può semplicemente rispedirci compilata l’allegata manifestazione di interesse sulla base della quale sarà formulata una proposta ad hoc. Per ogni eventuale informazione è possibile rivolgersi al collega geom. Alan Bertoli del Servizio Ambiente Sicurezza ed Energia, tel. 0432.507377- e-mail: sicurezza@confapifvg.it. (AB)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA RESTITUIRE A CONFAPI FVG FAX N. 0432/295922, E-MAIL: sicurezza@confapifvg.it

FORMAZIONE PER LE ATTREZZATURE DI LAVORO ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012

Impresa ___________________________________________________________________________________________________ Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________ Città ______________________________________________ Cap. ________________________ Prov. ____________________ Telefono _____________________________ Fax _____________________ E-mail _____________________________________ Referente _________________________________________________________________________________________________ Settore di attività __________________________________________________________________________________________ Attrezzature per le quali si richiede la formazione _______________________________________________________________ Specificare se l’attrezzatura è di proprietà o a noleggio

Proprietà 

Noleggio 

N. di persone da formare ___________________________________________________________________________________ Periodo preferito per la formazione ___________________________________________________________________________ Data _____________________

Firma_____________________________________________

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Energia NUOVE LINEE GUIDA NAZIONALI PER L’ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Le Regioni e le autonomie locali hanno raggiunto l’accordo sul decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplinerà l’attestazione della prestazione energetica degli edifici dal 1° ottobre 2015, in sostituzione del DM 26 giugno 2009. La principale innovazione riguarda l’introduzione di un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, alla quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni. Il nuovo APE dovrà contenere la prestazione energetica globale dell’edificio, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile; la qualità energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; i dati relativi all’uso di fonti rinnovabili, le emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata. L’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile, determinerà la classe energetica dell’edificio. Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). È confermata la validità di 10 anni dell’APE. Il decreto conferma che l’APE deve essere redatto

da un certificatore energetico abilitato che “deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”, ricordando anche le sanzioni previste ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 192/2005. Il decreto prevede altresì un nuovo schema di annuncio di vendita e locazione, in cui dovranno essere riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente, con l’utilizzo di emoticon per facilitare la comprensione ai non tecnici. Entro il 1° ottobre 2015, l’Enea aggiornerà Docet, il software semplificato per il calcolo delle prestazioni energetiche; mentre entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, predisporrà una sezione del suo sito con indicazioni sulle tecnologie (e sui relativi costi) per l’incremento della prestazione energetica degli edifici e sugli incentivi nazionali e regionali e fornirà le statistiche sugli APE (numero di APE registrati, controllati, validati e loro distribuzione per classe energetica) e una stima dei costi medi della redazione degli APE. Infine, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’ENEA istituirà il SIAPE, un nuovo sistema informativo contenente tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica, che Regioni e province autonome dovranno utilizzare, e che comprenderà la gestione di un catasto unificato degli APE, degli impianti termici e dei relativi controlli. (C)

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Fotovoltaico CUMULABILITÀ DELLA TARIFFA FOTOVOLTAICA (II° CONTO ENERGIA) CON LA DETASSAZIONE AMBIENTALE Cumulabilità della tariffa fotovoltaica incentivante del DM 19 febbraio 2007 (cd. II° Conto energia) con la detassazione ambientale di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (cd. Tremonti ambientale) Il Ministero dello Sviluppo economico il 18 giugno u.s., a seguito delle richieste di chiarimenti formulate da operatori del settore delle fonti rinnovabili, ha pubblicato una nota informativa con la quale fornisce chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 1, del DM 19 febbraio 2007

(Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - cd. “secondo conto energia”), in rapporto a quanto previsto dall’art. 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che disciplina la cd. detassazione ambientale. La nota pubblicata precisa che, ferma restando la possibilità di usufruire, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’Agenzia delle Entrate, della detassazione di cui alla legge 388 del 2000 per gli investimenti ambientali, la percentuale del 20% entro cui è possibile cumulare la tariffa fotovoltaica incentivante di cui all’art. 9 DM 19 febbraio 2007 con detto beneficio fiscale va applicata all’intero costo imputabile all’investimento come iscritto in bilancio e non al solo sovracosto ambientale.

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(C)


Rete gas

DALL’1 AGOSTO OPERATIVE LE LINEE GUIDA CIG 12

AcegasApsAmga informa, attraverso un comunicato stampa che pubblichiamo di seguito, che adotterà le Linee Guida CIG 12 / 2015 a partire dall’1 agosto. Tutte le attivazioni e riattivazioni delle forniture gas agli utenti finali sono soggette a queste nuove disposizioni che riguardano anche installatori, progettisti e i loro clienti. Il Comitato Italiano Gas ha recentemente diramato importanti raccomandazioni, contenute nel documento Linee Guida CIG n. 12, riferite all’attivazione o riattivazione della fornitura al cliente utilizzatore di gas, volte a migliorare le specifiche di sicurezza e a precisare le responsabilità dei diversi attori. AcegasApsAmga, in qualità di Società di Distribuzione di gas metano in rete, intende attenersi a quanto prescritto a partire dall’1 agosto 2015 e invita progettisti e installatori di impianti ad applicare le nuove modalità di lavoro entro la stessa data. Diversamente la richiesta di attivazione/riattivazione di forniture a valle delle nostre reti non andrà a buon esito. Riassumiamo i punti salienti raccomandati dal CIG, alle cui Linee Guida si rimanda.

CAMPI DI APPLICAZIONE Si applica alle attività di attivazione/riattivazione della fornitura in impianti alimentati tramite rete a gas naturale o a GPL. In caso di prima attivazione della fornitura o riattivazione della fornitura sospesa a seguito di disposizione delle Autorità competenti o per situazione di pericolo, richiesta del cliente finale, esigenze del Distributore che comporti la modifica dell’impianto di utenza, per morosità.

PROVA DI TENUTA EFFETTUATA DALL’OPERATORE ACEGASAPSAMGA La prova effettuata dall’operatore AcegasApsAmga

è contestuale all’attivazione della fornitura, quando il contatore è di classe inferiore o uguale alla Classe G6 e/o la pressione è inferiore a 40 mbar. Per eseguire la prova è sempre necessaria la presenza del cliente finale o suo incaricato (di maggiore età) che dovrà esibire il Modulo A12 rilasciato dall’installatore. In sede di attivazione/riattivazione della fornitura gas l’operatore AcegasApsAmga controlla la documentazione e l’assenza di dispersioni sull’impianto interno del cliente finale. L’operatore AcegasApsAmga non verifica la conformità alle norme dell’impianto del Cliente, attività di competenza del Comune, si veda la Legge 46/90 e s.m.i.

PROVA DI TENUTA EFFETTUATA DALL’INSTALLATORE Nei casi in cui il contatore sia di classe superiore a G6 e/o la fornitura avvenga a una pressione superiore a 40 mbar la prova di tenuta deve essere effettuata dall’installatore, nel rispetto della metodica prevista dalla normativa tecnica seguita, il giorno in cui l’operatore AcegasApsAmga si presenterà presso l’impianto del Cliente Finale per eseguire l’attività richiesta. La prova comunque dovrà essere ultimata prima del suo arrivo. Deve essere consegnato all’operatore AcegasApsAmga il Modulo B12.

DOCUMENTI PRODOTTI DALL’INSTALLATORE I documenti tecnici prodotti dall’installatore, il Modulo A12 e il Modulo B12, devono recare in allegato copia del certificato dei requisiti tecnicoprofessionali di cui al D.M. 37/08, art. 3, comma 6, oppure, in alternativa, la visura camerale recante i medesimi requisiti, in corso di validità.

ATTIVAZIONE FORNITURA Se l’esito della prova è positivo, in generale, la fornitura è attivata, ma la valvola a monte del contatore è lasciata chiusa. L’operatore AcegasApsAmga fornirà al cliente le raccomandazioni per la messa in servizio dell’impianto interno. Si ricorda che nel caso di impianto d’utenza nuovo o modificato/trasformato la messa in servizio dell’impianto è competenza di installatore abilitato.

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Viceversa, se l’esito della prova è negativo, la fornitura non è attivata e si rilasciano al cliente le indicazioni per la successiva richiesta di attivazione.

MESSA IN SERVIZIO E RESPONSABILITÀ Le attività di messa in servizio dell’impianto interno del cliente finale sono di competenza esclusiva dell’installatore. La responsabilità è esclusivamente del proprietario dell’impianto di utenza (relativamente all’impianto interno, ovvero al complesso

di tubazioni, componenti e accessori, dal punto di inizio, incluso, agli apparecchi utilizzatori, esclusi) e/o del cliente finale (relativamente agli apparecchi utilizzatori e loro giunzioni all’impianto interno, questo escluso) e non del Distributore. Ulteriori informazioni sono accessibili su www. cig.it e www.acegasapsamga.it/reti/ I moduli A12 e B12 sono reperibili al sito del Comitato Italiano Gas www.cig.it/pubblicazioni/

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(C)


SOA: rinnovo per la Elettrocasa POTRÀ ESEGUIRE IMPIANTI TECNOLOGICI (CATEGORIA OG11)

Rinnovo per la Elettrocasa di Pellizzari A. & C. snc, con sede in Villa Santina (UD), via Guglielmo Marconi n. 16. La ditta ha rinnovato la propria attestazione qualificandosi per le categorie OG1 e OG11 per un importo di 516.000 Euro corrispondente alla II classifica. Questo rinnovo le consente di eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 Euro: edifici civili e industriali (OG1), categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici ae-

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roportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. Potrà eseguire, inoltre, impianti tecnologici (OG11), categoria che riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


www.vinoesapori.it

STRADE DEL VINO E SAPORI “APERTO OGGI” Di seguito trovate le cantine e le aziende che possono essere visitate di settimana in settimana dal 6 luglio al 2 agosto senza bisogno di prenotazione! Dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 Visitate la sezione “Da scoprire” nel sito www.vinoesapori.it/it/emozioni per conoscere gli eventi e le iniziative organizzate negli orari di apertura indicati. PROVINCIA DI GORIZIA

CANTINA

PROVINCIA DI PORDENONE

6/7 13/7 20/7 27/7 12/7 19/7 26/7 2/8

PROVINCIA DI UDINE

CANTINA

Cadibon, Corno di Rosazzo Tel. 0039 0432 759316

RoncSoreli, Prepotto Tel. 0039 0432 713005

Cantina I Magredi, S. Giorgio della Rich - Tel. 0039 0427 94720 0039 0427 948204

Valentino Butussi, Corno di Rosazzo - Tel. 0039 0432 759194

Colle Villano, Faedis Tel. 0039 0432 728890

Villa Russiz, Capriva Del Friuli Tel. 0039 0481 80047 0039 337 1073895

6/7 13/7 20/7 27/7 12/7 19/7 26/7 2/8

Ferruccio Sgubin, Dolegna Del Collio - Tel. 0039 0481 60452 I Comelli, Nimis Tel. 0039 0432 790685 La Ganga di Alfio Lovisa, S. Giorgio della Rich. - Tel. 0039 339 8493006 Mont’Albano Agricola, Povoletto Tel. 0039 0432 647016 0039 345 8139501 Pascolo Alessandro, Dolegna del Collio - Tel. 0039 0481 61144 Rodaro Paolo Winery, Cividale del Friuli- Tel. 0039 0432 716066 0039 335 1418187

Verificate eventuali aggiornamenti del calendario nella sezione “Aperto oggi” del sito www.vinoesapori.it


ANAC: linee guida per i servizi di manutenzione (3a parte) IL CRITERIO DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO APPARE CENTRALE ANCHE PER IL LEGISLATORE COMUNITARIO Con la Determinazione n. 7 del 2015 l’Autorità fornisce agli operatori del settore le linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici attinenti ai servizi di manutenzione degli immobili. Il documento riguarda, in particolare, l’affidamento di contratti misti nei quali i servizi siano funzionalmente prevalenti rispetto ai lavori, ed affronta le principali problematiche riscontrate dall’Autorità nel settore, quali i criteri per la distinzione tra servizi e lavori, la necessità di effettuare un’attenta analisi dei fabbisogni e di programmare i servizi, l’attenzione che le stazioni appaltanti devono riporre nell’analisi del mercato di riferimento per definire aspetti rilevanti del disegno di gara quali il grado di integrazione dei servizi, la suddivisione in lotti e la determinazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Le linee guida forniscono anche un “quadro logico” delle possibili attività di manutenzione. Tale quadro, ricostruito sulla base delle prassi di acquisto, è finalizzato a fornire alle stazioni appaltanti uno strumento metodologico per inquadrare le diverse tipologie di attività (es. programmata, predittiva, migliorativa, a guasto) e implementare quelle più adatte in relazione al caso concreto. Come per altri servizi avente carattere di complessità tecnico-organizzativa, l’Autorità ha suggerito di affidare i relativi contratti pubblici mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuando, altresì, possibili elementi di valutazione tecnica da considerare per valutare la qualità delle offerte. In questa seconda parte affrontiamo gli argomenti relativi a: il criterio di aggiudicazione; i criteri e gli strumenti per individuare il miglior rapporto qualità/prezzo; la gestione della fase esecutiva; le indicazioni operative sulla fase esecutiva. PAG. 34 - APINFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2015

IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’art. 81 del Codice prevede che nei contratti pubblici la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La disposizione lascia ampia discrezionalità alla stazione appaltante in merito al criterio da utilizzare. Tuttavia, come già chiarito dall’Avcp nelle determinazioni del 24 novembre 2011, n. 7 e del 10 ottobre 2012, n. 4, tale scelta deve essere adottata in funzione degli elementi oggettivi del contratto e, in ogni caso, dovrà essere finalizzata a valutare le offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Sebbene, in talune circostanze, l’affidamento al prezzo più basso può essere una soluzione idonea per la scelta del contraente (come nel caso di appalti di valore limitato o nel caso in cui la stazione appaltante sia in grado di predisporre un progetto accurato e completo), i contratti di manutenzione, generalmente, presentano una complessità tale che porta a ritenere decisiva, per la corretta esecuzione delle prestazioni, una competizione volta a selezionare il concorrente in grado di offrire i più alti livelli di qualità. Questo aspetto può essere adeguatamente valorizzato attraverso l’individuazione di uno o più criteri di valutazione tecnica che portino alla selezione della migliore combinazione prezzo/qualità-organizzazione del servizio. Il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo appare centrale anche per il legislatore comunitario (cfr. artt. 67 e 68 della direttiva 2014/24/UE), che suggerisce alle stazioni appaltanti di valutare le offerte tenendo conto di una serie di elementi qualitativi oltre al prezzo, tra cui le caratteristiche sociali, ambientali e innovative (cfr. considerando 74, 92 e 93, 97, e art. 67 della direttiva). Anche nel caso in cui l’offerta sia individuata sulla base del prezzo o del costo, la direttiva suggerisce di seguire un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita, conformemente all’art. 68. Nei servizi di manutenzione, per l’ANAC, è quanto mai auspicabile seguire tale approccio; la valutazione dei costi lungo il ciclo di vita, infatti, è una strategia che consente di minimizzare i costi: - connessi all’utilizzo dei beni (ad es. per consumi di energia e/o altre risorse);


- relativi al “fine vita”, come i costi di raccolta e di riciclo delle materie utilizzate per la manutenzione; - imputabili a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato (cfr. art. 68 della direttiva). Con riferimento alla valutazione delle offerte economiche, si ritiene che l’amministrazione debba porre a base di gara un importo a titolo di canone periodico. Il canone dovrebbe remunerare tutte le attività di manutenzione previste nel contratto, ivi compresi gli interventi a guasto. Tuttavia, se nel contratto sono inclusi interventi a carattere puntuale di esecuzione di lavori (ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, il rifacimento della pavimentazione o la sostituzione di un dato impianto) è opportuno che il relativo corrispettivo non sia incluso nel canone periodico ma sia valutato separatamente, mediante un’offerta a corpo o a misura secondo le disposizioni dettate in materia dal Codice e dal Regolamento.

I CRITERI E GLI STRUMENTI PER INDIVIDUARE I L MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO Per l’ANAC come regola generale, i criteri di valutazione tecnica devono essere collegati all’oggetto dell’appalto e devono essere stabiliti nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Ai fini dell’individuazione dell’offerta corrispondente al miglior rapporto qualità/prezzo, l’ANAC, sottolinea, inoltre, l’importanza di pervenire ad una corretta ponderazione dei pesi e di effettuare, in sede di impostazione della procedura, simulazioni di vario tipo prima di adottare la scelta definitiva. L’Autorità ricorda che la ponderazione deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e di proporzionalità di cui all’art. 2, comma 1, del Codice; pertanto, i criteri/sub-criteri devono essere inseriti nella documentazione di gara con una formulazione chiara e i pesi/sub-pesi devono riflettere la loro importanza relativa rispetto agli obiettivi che la stazione appaltante intende perseguire. Tra i possibili criteri di valutazione tecnica, secondo il documento, potrebbero considerarsi quelli di seguito indicati. 1. Anagrafica tecnica. Soprattutto per quelle amministrazioni che non sono dotate di un database o archivio completo dei dati, può risultare utile valutare le proposte dei concorrenti in termini di modalità di censimento e acquisizione delle informazioni; potrebbe, ad esempio, prevedersi la costituzione di un’anaPAG. 35 - APINFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2015

grafica tecnica dell’immobile, nella quale dovrebbero essere inserite e aggiornate tutte le informazioni relative al patrimonio immobiliare ed impiantistico, integrandole con quelle già esistenti. Tra gli aspetti oggetto di specifica valutazione tecnica potrebbero rientrare, in tal caso, anche il grado di dettaglio/profondità dei dati che il concorrente si impegna a rilevare (anche rispetto ad eventuali valori minimi previsti nel contratto). 2. Soluzioni IT per il governo dei servizi. Si potrebbe richiedere ai concorrenti di offrire delle soluzioni informatiche (applicazioni, cruscotti, ecc.) per l’elaborazione/fruizione dei dati sulle consistenze patrimoniali e per il monitoraggio delle attività che gli stessi concorrenti, in caso di aggiudicazione, metteranno a disposizione della stazione appaltante. In tal caso, la qualità della soluzione proposta potrebbe essere valutata in termini di architettura hardware e software, di prestazioni (scalabilità, portabilità, livelli di sicurezza, ecc.) e di integrazione con le infrastrutture/applicazioni già in dotazione della stazione appaltante. 3. Sistemi di controllo. Può essere utile valutare le proposte dei concorrenti circa i sistemi/strumenti che essi intendono utilizzare ed istallare (misuratori, sensori, rilevatori, ecc.) per rilevare alcuni dati/parametri significativi, quali i consumi energetici o i rischi di guasto. 4. Organizzazione del servizio. Si potrebbe richiedere ai concorrenti di illustrare le modalità con cui intendono organizzarsi per lo svolgimento dei servizi, ad esempio, in termini di strutture, call center, presidi, magazzini ecc. messi a disposizione del committente, ovvero di dotazione di materiali, attrezzature, strumentazione. Le proposte potrebbe essere valutate con riguardo a vari profili, come quelli della ripartizione delle attività in caso di partecipazione alla gara in forma aggregata (raggruppamento, consorzio, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ecc.) e della gestione di aspetti specifici, come le emergenze dovute a rotture o a guasti. 5. Risorse umane dedicate al servizio. Attenzione particolare dovrebbe essere riposta nella valutazione delle risorse in termini di personale/ ore lavorate che il concorrente intende mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio. Partendo dalla stima delle risorse necessarie e del relativo costo per lo svolgimento del servizio, la stazione appaltante potrebbe assegnare un punteggio tecnico all’impiego di risorse aggiuntive/presidi da parte del concorrente.


6. Programma operativo delle attività. Si potrebbe richiedere ai concorrenti una proposta su come si intende programmare il servizio e quali saranno le relative azioni operative che verranno sviluppate. In tale ambito, potrebbe essere richiesta una proposta migliorativa su quanto previsto dal piano di manutenzione e dal relativo programma ivi contenuto. In assenza del suddetto piano si potrebbe richiedere ai concorrenti l’elaborazione di un piano e di un programma di manutenzione da rilasciare entro la scadenza del contratto. Inoltre, potrebbero essere oggetto di valutazione le proposte migliorative rispetto agli importi-soglia, eventualmente fissati nel capitolato, entro cui gli interventi a guasto si considerano inclusi nel contratto. 7. Tempi di intervento. Potrebbero considerarsi proposte migliorative rispetto ad indicatori di tempestività dei singoli interventi di manutenzione (es. tempi per il ripristino funzionalità o sostituzione/riparazione degli impianti o dei beni). 8. Gestione ambientale e ciclo di vita. Possibilità di richiedere ai concorrenti proposte per il rispetto dell’ambiente e il contenimento dei consumi energetici. In tale ambito potrebbero rientrare eventuali criteri connessi alla valutazione dei costi e all’ottimizzazione delle prestazioni dei beni, nell’ottica del ciclo di vita.

LE SOGLIE DI SBARRAMENTO E LA RIPARAMETRAZIONE L’ANAC evidenzia che qualora la stazione appaltante voglia selezionare offerte aventi standard qualitativi adeguati può prevedere delle soglie minime per il punteggio tecnico, per effetto delle quali sono ammessi alla valutazione dell’offerta economica solo quei concorrenti che hanno ottenuto il punteggio minimo previsto nel bando di gara per l’offerta tecnica. Evidenzia, inoltre, l’opportunità di procedere alla c.d. “riparametrazione” qualora nessun concorrente raggiunga il massimo punteggio tecnico previsto nel bando di gara e che tale operazione sia effettuata prima della verifica di anomalia (cfr. determinazioni Avcp del 24 novembre 2011, n. 7 e del 10 ottobre 2012, n. 4 Per quanto attiene alle metodologie per l’aggregazione dei punteggi, come noto, occorre far riferimento all’Allegato P al Regolamento, che prevede una serie di metodi per l’individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, tra i quali si annoverano il metodo AHP, Evamix, TOPSIS e il metodo aggregativo compensatore. Fermo restando che è facoltà della stazione appaltante scegliere uno dei PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2015

metodi indicati nell’Allegato P o uno tra quelli rinvenibili nella letteratura scientifica, si ritiene che il metodo aggregativo compensatore possa essere il sistema più adatto in considerazione della semplicità applicativa e della notevole diffusione presso le stazioni appaltanti. Per approfondimenti circa le caratteristiche dei vari metodi previsti dall’Allegato P e sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si rinvia alle determinazioni Avcp n. 7/2011 e n. 4/2012.

LA GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA Un aspetto spesso problematico dei contratti di manutenzione attiene al controllo sulla fase esecutiva, soprattutto per quelli che prevedono l’affidamento di servizi integrati. Al riguardo, con la determinazione del 6 novembre 2013, n. 5, l’Avcp ha già fornito alle stazioni appaltanti delle linee guida in materia. Oltre agli aspetti connessi alle procedure di controllo e all’individuazione dei soggetti incaricati di svolgere tale attività, per i quali si rimanda alla citata determinazione Avcp n. 5/2013, in questa sede preme ricordare l’estrema importanza della gestione del contratto e delle connesse attività di verifica delle prestazioni, sia in corso che al termine del rapporto contrattuale. Tali verifiche dovrebbero concentrarsi su elementi prestazionali misurabili e non limitarsi al generico richiamo alla c.d. “regola d’arte”. Si rammenta, infatti, che i controlli e le verifiche volte ad accertare il regolare svolgimento delle prestazioni in corso di esecuzione del contratto sono propedeutici alla liquidazione dei corrispettivi per l’aggiudicatario e allo svincolo progressivo della cauzione definitiva, mentre, invece, quelli effettuati al termine del contratto sono propedeutici ad una serie di adempimenti, quali la liquidazione del saldo e l’emissione del certificato di regolare esecuzione. L’ANAC sottolinea come tutte le attività di controllo debbano essere strettamente correlate a quanto espressamente disciplinato nei documenti contrattuali. In merito, tra i criteri indicati nella determinazione Avcp n. 5/2013, particolare importanza assumono la qualità del servizio misurata in termini di aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi/SLA richiesti nel contratto per ciascun tipo di attività, e l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte. Il controllo, infine, deve riguardare anche il rispetto dei contratti collettivi e della normativa sul lavoro, sulla sicurezza, e in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (cfr. par. 4.1. della determinazione Avcp n. 5/2013), nonché l’impiego delle risorse/mezzi/


attrezzature e il rispetto delle soluzioni/migliorie dichiarate dall’aggiudicatario in sede di offerta. Si evidenzia, inoltre, che il mancato utilizzo, in sede esecutiva, di strumenti di controllo del livello qualitativo delle prestazioni fornite dall’aggiudicatario rende difficoltoso, se non impossibile, valersi della possibilità di escludere da gare successive gli operatori economici che abbiano svolto precedenti contratti con negligenza e malafede [art. 38, lettera f), del Codice] e che l’utilizzo concreto di tale facoltà rappresenta un disincentivo efficace a scoraggiare la presentazione di offerte contenenti ribassi eccessivi e/o livelli qualitativi concretamente insostenibili. Un ulteriore aspetto correlato alla corretta esecuzione del contratto riguarda l’operatività del sistema di premi e penali previsto dal Regolamento, funzionale alla predisposizione di adeguati incentivi al corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali (cfr. art. 145 del Codice e art. 298 del Regolamento). In merito si rileva che la qualità/ correttezza della prestazione non sempre viene garantita dalla struttura dei contratti, avuto riguardo al fatto che è spesso presente un rischio di moral hazard, cioè di comportamenti opportunistici da parte del contraente, tesi a ridurre il livello qualitativo delle prestazioni al di sotto degli standard pattuiti; in tali casi, l’applicazione delle penali in corrispondenza dell’accertamento dei singoli inadempimenti, può rappresentare un valido disincentivo. In merito ai criteri di misurazione delle prestazioni

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(SLA), infine, occorre, sottolineare come a ciascun parametro debba corrispondere, oltre alla misurazione, un effetto sanzione/incentivo dove i valori contrattuali siano mancati/migliorati, ivi compresi quelli diversi dal ritardato adempimento. Altro aspetto importante da ricordare, al fine di evitare disguidi e controversie con l’affidatario, è che la stazione appaltante effettui i pagamenti nei termini previsti dalla legge. I ritardati pagamenti, oltre ad essere in contrasto con le disposizioni normative in materia, possono creare difficoltà finanziarie (soprattutto per le imprese di minori dimensioni) se non addirittura crisi di liquidità, in fase di svolgimento del contratto e disincentivare la partecipazione alle gare, con un danno in termini di minore concorrenza o di gare deserte.

INDICAZIONI OPERATIVE SULLA FASE ESECUTIVA Alla luce delle considerazioni svolte, è necessario che nel capitolato tecnico siano esplicitate: - le modalità di misurazione dei livelli di qualità dei servizi previsti nel capitolato stesso e offerti da parte dal concorrente; - le sanzioni (penali, risoluzione, etc.) o i premi previsti per ciascun caso di inadempimento o di miglioramento dei livelli di performance previsti (SLA, KPI, ecc.); - termini di pagamento previsti dalla normativa. (fine) (CS)


Sicurezza: verifica di congruità oneri aziendali (3a parte) LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI RISPECCHIA L’IMPEGNO ECONOMICO CHE L’APPALTATORE DOVRÀ SOSTENERE IN RELAZIONE ALL’OPERA PER LA QUALE PRESENTA OFFERTA Nell’ambito dell’Area “Sicurezza sui luoghi di lavoro” di ITACA, coordinata dalla Regione Toscana, è stato elaborato un prezioso contributo recante “Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici: prime indicazioni operative”, che fa il punto sulla materia dei costi della sicurezza analizzando le disposizioni legislative in essere, la giurisprudenza e la dottrina. L’obiettivo è quello di fornire un supporto operativo soprattutto alle stazioni appaltanti, ma anche agli operatori economici, per la non facile valutazione dei cosiddetti oneri aziendali della sicurezza nella fase di gestione delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici. Il documento è stato adottato dal Consiglio Direttivo di ITACA nella seduta del 18 dicembre 2014, dalla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio nella seduta del 18 febbraio 2015, ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 febbraio 2015. In questa prima parte approfondiamo alcuni capitoli tra cui: il metodo di stima, le varianti, il subappalto e la contabilità dei costi della sicurezza, metodo di valutazione e verifica di congruità nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

LA DETERMINAZIONE DEI COSTI: IL METODO DI STIMA, LE VARIANTI, IL SUBAPPALTO E LA CONTABILITÀ DEI COSTI DELLA SICUREZZA Per ITACA la determinazione concreta dei costi segue procedimenti ispirati ai principi di progettazione delle misure di prevenzione o riduzione dei rischi, così come analizzati nei documenti progettuali. PAG. 38 - APINFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2015

I costi della sicurezza, devono essere stimati dalla stazione appaltante, che li deve indicare nei bandi di gara, procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nei documenti di progetto (PSC o analisi della Stazione appaltante quando il PSC non sia previsto rif. punto 4.1.2. dell’Allegato XV). Questi costi devono essere tenuti distinti dall’importo soggetto a ribasso d’asta in quanto rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso, ai sensi degli artt. 86 comma 3 ter e 131 comma 3 del d.lgs. 163/2006 s.m.i., e dell’art. 16 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. (Quadro Economico). Detti costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante e, pertanto, sono congrui per definizione. La stima dei costi della sicurezza come sopra definiti deve essere congrua, analitica, per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati oppure basata su listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente (art. 4.1.1.3. All. XV T.U. sicurezza). Il documento spiega che nel caso in cui non sia applicabile il Prezzario o altro elenco prezzi ufficiale, il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (o la S.A. qualora non ci sia un PSC), dovrà ricorrere ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Qualora si renda necessario procedere con la redazione di una perizia di variante in corso d’opera (ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.), il CSE dovrà verificare l’eventuale sussistenza di modifiche ascrivibili al PSC e procedere con la stima dei costi eventualmente necessaria secondo gli stessi criteri sopra richiamati. Con riferimento a lavorazioni attinenti la sicurezza (come individuate nel computo metrico estimativo redatto nel PSC per la stima dei relativi costi), qualora si ricorra al subappalto per l’esecuzione di tali lavorazioni, ai sensi dell’art. 118 c. 4 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., l’appaltatore dovrà corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso; la verifica della corretta applicazione di quanto sopra è in capo alla Stazione Appaltante,


sentito il direttore dei lavori nonché il Coordinatore per la Sicurezza in Fase d’Esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione. La contabilità dei costi della sicurezza dovrà essere effettuata attraverso la compilazione di regolari atti contabili comprendenti libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità etc. In occasione dell’emissione di ogni Stato d’Avanzamento Lavori (SAL) si provvederà ad aggiungere all’importo del SAL i costi della sicurezza così determinati, senza assoggettarli a ribasso di gara. Il direttore dei lavori, per poter procedere con l’emissione del SAL relativo, è tenuto ad acquisire l’approvazione della contabilità dei costi della sicurezza dal coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione, il quale dovrà verificare preventivamente la regolare attuazione delle misure afferenti alla sicurezza e la loro ammissibilità al pagamento (rif. punto 4.1.6 dell’allegato XV D.Lgs. 81/2008 s.m.i.). Qualora inoltre vi siano misure di sicurezza previste per l’intera durata dei lavori, i relativi costi potranno essere liquidati sui SAL in base ai mesi o ai periodi temporali delle fasi di lavoro di riferimento, tenendo conto altresì del relativo cronoprogramma dei lavori predisposto dall’appaltatore.

LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA: METODO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DI CONGRUITÀ NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA La determinazione concreta degli oneri rispecchia l’impegno economico che l’appaltatore dovrà sostenere in relazione all’opera per la quale presenta offerta. Gli oneri della sicurezza, come definiti negli articoli dei precedenti numeri di Apinforma, indicati dall’operatore economico nella propria offerta, se richiesto dalla stazione appaltante, o comunque dallo stesso forniti in sede di giustificazione della stessa, saranno sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art 87 del D.lgs. 163/2006. Tenuto conto di quanto specificato nei capitoli precedenti, al fine di una maggiore chiarezza l’indicazione degli oneri è, dunque, di essenziale importanza che la documentazione di gara contenga chiari ed espliciti richiami agli adempimenti suddetti gravanti sull’operatore economico. ITACA suggerisce di integrare il modello di offerta economica con un campo ad hoc destinato agli importi relativi agli oneri valutati da parte dell’operatore economico. PAG. 39 - APINFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2015

Tutto ciò premesso, di seguito viene proposto un percorso per la verifica della congruità degli oneri della sicurezza in sede di verifica di anomalia secondo i seguenti step. Step 1: predisposizione della documentazione di gara Nei documenti di gara la stazione appaltante in particolare il RUP dovrà allegare la Tabella degli oneri, specificando chiaramente che si tratta di documentazione meramente esemplificativa, che potrà risultare utile al concorrente per effettuare la sua stima degli oneri. La suddetta Tabella non dovrà essere compilata contestualmente alla presentazione delle offerte, ma esclusivamente dal soggetto sul quale la stazione appaltante/il RUP procederà a svolgere la verifica di congruità in sede di verifica di anomalia. Step 2: determinazione del parametro convenzionale di verifica Come già anticipato, nell’ambito di un procedimento di verifica dell’offerta anomala la stazione appaltante/il RUP ha l’onere di valutare la congruità dell’importo indicato dal miglior offerente rispetto all’entità ed alle caratteristiche del lavoro. La verifica di congruità degli oneri della sicurezza viene svolta tramite la formula di seguito riportata. Tale formula consente la determinazione di un parametro convenzionalmente stabilito di incidenza degli oneri aziendali rispetto alle spese generali presunte dell’operatore economico. La valutazione di congruità avviene pertanto tramite il confronto di tale parametro con l’importo della sicurezza indicato. La stazione appaltante procederà alla verifica di congruità attraverso l’utilizzo della formula sottoesposta che consente la determinazione del parametro Oneri Aziendali Presunti da assumere a riferimento per la verifica di congruità degli oneri indicati in offerta. Di seguito si fornisce la formula suddetta con la relativa legenda: - OAP: Oneri Aziendali Presunti - OTSA: Incidenza Oneri totali della sicurezza aziendale storici presunti - IOSA: Importo offerto specifico appalto - ISO: Importo sicurezza offerto OAP = (OTSA) x (IOSA) La formula proposta presuppone una stima convenzionale degli OTSA da parte della stazione appaltante variabile tra il 3% e il 5% delle spese generali sostenute dall’operatore economico, queste


ultime valutate pari ad una percentuale variabile tra il 13% e il 17% ai sensi dell’art. 32 c.2 del D.P.R. 207/2010. OTSA = 3% ÷ 5% del (13% ÷ 17%) Se ISO risulta superiore/coincidente ad OAP si attesta ragionevolmente la congruità degli oneri indicati rispetto all’offerta, con la conseguente conclusione positiva della procedura di verifica della congruità. Per comodità nel documento viene fornita una matrice riportante dei coefficienti corrispondenti alle diverse combinazioni possibili sulle percentuali sopra indicate. TABELLA 1: COEFFICIENTI OTSA POTENZIALI 13%

15%

17%

3%

0.0039

0.0045

0.0051

4%

0.0052

0.0060

0.0068

5%

0.0065

0.0075

0.0085

Step 3: verifica delle giustificazioni Il documento spiega anche che qualora invece la stazione appaltante riscontrasse uno scostamento dell’ISO significativo in diminuzione (>2%) rispetto ad OAP, richiederà per iscritto nei termini di cui all’art. 88 c. 1 del Codice (o secondo la tempistica prevista nel disciplinare di gara o nella lettera di invito sopra richiamate) all’operatore economico

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contestualmente la compilazione della Tabella degli oneri di cui all’allegato 1 e la presentazione dei giustificativi relativi agli importi ivi indicati al fine di proseguire nell’iter di verifica di congruità degli oneri della sicurezza aziendali attraverso l’analisi di dettaglio dei giustificativi forniti. Sia in caso di esito positivo che in quello di esito negativo della verifica, la stazione appaltante procederà al completamento della verifica dell’anomalia dell’offerta, con riguardo alle altre voci di prezzo concorrenti a formare l’offerta. In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa il controllo da parte della stazione appaltante è svolto sempre sull’importo totale offerto degli oneri; le eventuali giustificazioni saranno presentate dalla mandataria, che dovrà correttamente raccogliere tutte le giustificazioni necessarie delle mandanti. Gli importi indicati dai componenti il raggruppamento dovranno giustificare l’importo totale sicurezza offerto e potranno essere percentualmente anche non corrispondenti alle percentuali indicate in sede di offerta per l’esecuzione delle lavorazioni. La procedura sopra riportata si applica per quanto compatibile a tutti i soggetti di cui all’art. 34 del codice dei contratti, d.lgs. 163/2006, qualora l’appalto, pur facendo riferimento ad un unico concorrente, sia eseguito da più operatori economici, i quali possono sostenere singolarmente i relativi oneri per la sicurezza. (fine) (CS)


Le società controllate estere LE NOVITÀ NORMATIVE

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

LE SOCIETÀ CONTROLLATE ESTERE: LE NOVITÀ NORMATIVE In questo articolo verranno presentate le novità normative in materia introdotte dalla Legge di stabilità 2015 e le future modifiche alla CFC a seguito dello schema di decreto legislativo sull’internazionalizzazione delle imprese. Nel precedente numero di Apinforma, si è provveduto a rilasciare una panoramica sulla disciplina delle CFC. Nel presente lavoro, invece, si affronteranno gli aspetti salienti dovuti: - all’art. 1, comma 680, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha modificato il 4° comma dell’art. 167 del TUIR, in precedenza abrogato dalla Legge Finanziaria per il 2008 (art. 1, c. 83, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244); - alla revisione della disciplina de quo da parte dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale concernente la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 21 aprile 2015.

LA LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2015 La novella introdotta con il comma 680 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha apportato una notevole ventata di rinnovamento all’art. 167 del Tuir; infatti, prima della sua introduzione non esisteva una definizione normativa di “sensibilmente inferiore” e la locuzione in argomento

era stata indicata nella misura del 30% dalla Camera dei Deputati nel corso della seduta del 4 ottobre 2000, in sede di approvazione della Legge 21 novembre 2000, n. 342 (norma di introduzione del regime CFC). In tale circostanza, invece, è la stessa norma primaria (Tuir) a definire in modo cristallino ed inequivocabile che “si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia”. Il livello di tassazione scelto dal legislatore risulta, quindi, meno stringente rispetto alla percentuale (almeno il 30%) che la Camera dei Deputati, in occasione dell’introduzione della disciplina CFC, aveva inteso di applicare come soglia di riferimento e, inoltre, pone una certezza nell’ambito di applicazione del regime medesimo. Il novello comma 4 dell’art. 167 ha comportato, inoltre, la revisione del D.M. 21 novembre 2001 (black-list controllate estere) determinando: - l’esclusione dall’art. 1 delle Filippine, della Malaysia e di Singapore. L’articolo in argomento era già stato oggetto di revisione con l’eliminazione di Cipro (a seguito dell’art. 2 del D.M. 27 luglio 2010); - l’abrogazione dell’art. 3 con automatica esclusione di: Angola, Antigua, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Giamaica, Kenia, Mauritius, Portorico, Panama, Svizzera, Uruguay. Per opportuna completezza, si ricorda che dal medesimo art. 3 erano stati già eliminati i seguenti Stati: Corea del Sud e Malta (a seguito dell’art. 2, c. 3, del D.M. 27 luglio 2010); Lussemburgo con riferimento alle società Holding del 29 (a seguito dell’art. 1, c. 1, del D.M. 16 dicembre 2014). L’elenco aggiornato dopo le modifiche apportate al D.M. 21 novembre 2001 (black-list controllate estere) è disponibile nella pagina web http://images. newsmercati.com/f/Allegati/el/elencopaesicfc.pdf Come disposto direttamente dal comma 680 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2015, le nuove disposizioni in materia di CFC dovranno essere applicate dal periodo di imposta successivo a quello al 31 dicembre 2014, con la conseguenza che sino a tale data si dovrà applicare la precedente edizione del D.M. 21 novembre 2001 (black-list CFC).

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IL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE In data 21 aprile 2015 il Governo Renzi ha approvato la bozza di decreto legislativo per l’internazionalizzazione delle imprese, in attuazione dell’art. 12 della Legge 11 marzo 2014, n. 23 (Legge delega). Se il testo avrà, come si auspica chi scrive, il placet da parte dei due rami del Parlamento, diventando quindi legge, saranno apportate significative modifiche, tra l’altro, al Testo Unico delle Imposte sui Redditi e in particolare per il controllo/collegamento delle società estere: 1) art. 167 (controllo): - Eliminazione dell’obbligo dell’interpello, di cui all’art. 11 della Legge n. 212/2000, ai fini della disapplicazione della disciplina CFC. Tale obbligo sarà sostituito dalla facoltà di presentare interpello preventivo, di cui all’art. 21 della Legge n. 413/1991, al fine di conoscere il parere dell’Amministrazione Finanziaria. Sarà possibile, quindi, la dimostrazione delle cause esimenti contenute nel comma 5, dell’art. 167 del Tuir in via preventiva ovvero successivamente in fase di eventuale controllo. Inoltre, in caso di risposta positiva all’eventuale interpello il contribuente non dovrà dimostrare le esimenti in sede di controllo. - Modifica del comma 6: per la determinazione dei redditi dei soggetti controllati esteri troveranno applicazione tutte le regole utilizzate per la misurazione del reddito complessivo previste per le imprese residenti, ad eccezione del calcolo della rateizzazione delle plusvalenze. - Inserimento di ulteriore periodo al comma 8-bis: mediante apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

saranno indicati i criteri per la determinazione l’effettivo livello di tassazione di cui alla lettera a) del medesimo comma. - Modifica del comma 8-ter: possibilità di presentare interpello preventivo analogamente a quanto previsto per il comma 5. - Inserimento del comma 8-quater: obbligo da parte dell’Amministrazione di concedere al contribuente, prima di emettere l’avviso di accertamento, un periodo di 90 giorni con il precipuo scopo di permettere la dimostrazione della disapplicazione della tassazione per trasparenza nel caso di Paesi black-list (comma 1) ovvero di Paesi white-list (comma 8-bis). Nell’ipotesi in cui le motivazioni addotte non vengano considerate idonee dall’Amministrazione, dovrà essere rilasciata specifica motivazione nell’avviso di accertamento. - Inserimento del comma 8-quinquies: le esimenti di cui al comma 5 (per il Paesi black-list) e al comma 8-ter (per i Paesi white-list) non devono essere dimostrate in sede di controllo in caso di risposta positiva all’eventuale interpello (facoltativo). 2) art. 168 (collegamento): abrogazione.

CONCLUSIONI La ratio delle novità legislative oggetto del presente lavoro è da ricercarsi in un’ottica di dialogo tra Stato e contribuente. Si auspica che il primo compia sempre più significativi passi avanti in tal senso, allo scopo di rendere più agevole per le imprese l’internazionalizzazione e portandole, senza troppo burocrazia, ad affacciarsi a nuovi mercati che offrono immense occasioni di rilancio.

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Ernesto Cherici



Unione doganale russa TERMINA IL PERIODO DI TRANSIZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA UNIONE DOGANALE RUSSA a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Il 15 marzo 2015 ha rappresentato la data di passaggio effettivo dal regime certificativo a quello dichiarativo per la certificazione dei prodotti da esportare nell’Unione doganale (Russia, Bielorussia e Kazakistan), che accetterà solo il certificato o la dichiarazione di conformità ai Regolamenti Tecnici dell’Unione doganale. Dal 15 marzo 2015, ultimato il periodo di transizione per categorie di prodotto interessate, i vecchi documenti di conformità GOST hanno perso la loro validità, a prescindere dalla data di scadenza indicata sul certificato stesso. Un’eccezione è rappresentata per i documenti di conformità che sono stati rilasciati prima che la Commissione dell’Unione doganale ha preso la decisione su quello specifico regolamento tecnico. Tali certificati e le dichiarazioni possono essere utilizzati fino alla data di scadenza.

BREVE EXCURSUS SULL’EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE IN RUSSIA L’introduzione della legge sulla tutela dei consumatore (Legge n. 2300-1 del 7 Febbraio 1992) prima e il relativo sistema di certificazione, comunemente conosciuto come GOST Standard, hanno sancito il diritto del consumatore alla sicurezza e all’adeguata qualità dei prodotti acquistabili sul mercato, nonché il diritto all’informazione sulle caratteristiche e modalità d’utilizzo del bene acquistato. Il sistema di certificazione obbligatoria Gost, in fase di progressivo superamento, prevedeva la certificazione obbligatoria della maggior parte dei prodotti, indipendentemente dal loro potenziale livello di rischio.

Dal 15 febbraio 2013 con l’entrata in vigore del nuovo regime dichiarativo, al contrario, ciò non è più tassativo nei regolamenti tecnici dell’Unione doganale. Infatti per i prodotti con un basso livello di rischio, viene abolito il regime certificativo, che era previsto nel sistema Gost R, adottando invece una serie di Regolamenti Tecnici. Con l’entrata in vigore del Regolamento Tecnico dell’Unione doganale (RT UD) 010/2011 sulla sicurezza delle macchine e attrezzature (valido in Russia, Bielorussia e Kazakistan) per la maggior parte dei prodotti non è più richiesto il certificato obbligatorio, ma è sufficiente la dichiarazione di conformità, che sostituisce il certificato obbligatorio. Un’attenzione particolare riguarda le macchine da impiegare negli impianti industriali pericolosi, per le quali viene introdotto il certificato di esame del tipo, sulla base del quale verrà formalizzata la dichiarazione di conformità. Nello specifico, il 15 febbraio 2013 sono entrati in vigore nuovi regolamenti tecnici (Direttive) dell’Unione doganale: - Regolamento Tecnico dell’Unione doganale n. 010/2011 sulla sicurezza delle macchine ed attrezzature (Direttiva Macchine dell’Unione doganale) - Regolamento Tecnico dell’Unione doganale n. 004/2011 sulla sicurezza dei dispositivi a bassa tensione (Direttiva Bassa Tensione dell’Unione doganale) - Regolamento Tecnico dell’Unione doganale n. 011/2011 sulla sicurezza degli ascensori (Direttiva Ascensori dell’Unione doganale) - Regolamento Tecnico dell’Unione doganale n. 012/2011 sulla sicurezza degli apparecchi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Direttiva ATEX dell’Unione doganale) - Regolamento Tecnico dell’Unione doganale n. 016/2011 sulla sicurezza degli apparecchi a gas (Direttiva sugli Apparecchi a Gas dell’Unione doganale) - Regolamento Tecnico dell’Unione doganale n. 020/2011 sulla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica dell’Unione doganale). Si precisa che da tale data è stato vietato il rilascio

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dei certificati di conformità di tipo nazionale. Tuttavia sino al 15 marzo 2015 (definita fase transitoria), i certificati di conformità di tipo nazionale rilasciati prima dell’entrata in vigore dei Regolamenti Tecnici rimanevano validi, ma solo sul territorio dello Stato membro che li aveva rilasciati. I prodotti certificati nell’ambito dei Regolamenti Tecnici dell’Unione doganale vengono marcati con il marchio di conformità EAC. La nuova era si caratterizza da norme più severe e da una riduzione del numero degli enti di certificazione e dei laboratori di prova abilitati a svolgere le procedure di valutazione della conformità nell’ambito dei nuovi Regolamenti Tecnici. La gran parte dei prodotti passa da regime certificativo a regime dichiarativo. Queste novità stanno creando un forte impatto sui fabbricanti ed esportatori nelle prossime spedizioni verso i paesi dell’Unione doganale EurAsEC. Come procedere Una volta stabilito qual è il Regolamento Tecnico che si applica ai nostri prodotti, occorre effettuare in maniera puntuale una descrizione dettagliata del prodotto e determinare il numero di tariffa doganale russa. Sulla base di queste informazioni, è possibile verificare se i certificati GOST precedentemente rilasciati sono ancora validi; in caso negativo bisogna richiedere certificati o dichiarazioni di conformità secondo il Regolamento Tecnico dell’unione doganale. A differenza dei certificati di tipo nazionale, il certificato o la dichiarazione di conformità dell’Unione doganale non potranno più essere intestati al fabbricante straniero. Al contrario, la nuova normativa nell’ambito delle certificazioni prevede un nuovo soggetto, denominato “Rappresentante del fabbricante relativamente alla conformità e alla marcatura del prodotto”. A partire dal giorno dell’entrata in vigore dei Regolamenti Tecnici dell’Unione doganale, quindi, un fabbricante estero non potrà più ottenere un certificato di conformità per fabbricazione in serie intestato a se stesso, ma sarà costretto in alternativa: - ad aprire una rappresentanza (società registrata in uno stato membro dell’Unione) o quantomeno - a nominare, su base contrattuale, un Rappresentante Autorizzato (persona fisica o soggetto giuridico residente o registrato in uno stato membro in cui la dichiarazione è fatta e il quale agirà quale mandatario), responsabile della conformità e della marcatura del prodotto. A meno che il produttore italiano non abbia esigenze produttive/commerciali tali da richiedere

l’apertura di una società di diritto o russo, o kazaco o bielorusso, l’opzione del rappresentante espressamente autorizzato a tale scopo è da considerarsi la scelta più consona.

IMPORTATORE O RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO? Alla luce delle norme sinora emanate emerge un potenziale problema per le aziende italiane impegnate in questo mercato. Contrariamente al passato, infatti, un’impresa italiana non potrà più far certificare i propri prodotti e ottenere un certificato intestato a sé stessa, ma dovrà invece: - affidare questo compito al suo importatore, trovandosi in un certo senso in una condizione di soggezione, perché al cambio dell’importatore si dovrà ripetere la procedura di certificazione, o nel caso di più importatori, si dovranno fare più pratiche di certificazione per ciascun importatore. - oppure nominare un Rappresentante Autorizzato, il cui ruolo sarà finalizzato all’adeguamento del prodotto alla normativa vigente in loco e alla sua marcatura.

LABORATORI DI PROVA E ENTI CERTIFICATORI Un secondo problema riguarda l’aumento sostanzioso del costo dei servizi dei laboratori di prova ed enti di certificazione. Diversamente dal vecchio sistema, i nuovi Regolamenti Tecnici dell’Unione doganale hanno ridotto a tre gli enti, con l’ulteriore imposizione di visite ispettive in produzione e di prove su campione vere e proprie. Di contro, si ha che i documenti di conformità rilasciati nell’ambito dell’Unione doganale sono validi sul territorio di tre Stati: Russia, Bielorussia e Kazakistan. Di conseguenza, sarà sufficiente munirsi di un unico documento per commercializzare prodotti nei tre Paesi. Quindi, da un lato osserviamo un aumento generale dei prezzi per i servizi di certificazione, ma dall’altro la riduzione del numero dei documenti richiesti.

NOVITÀ PER IL SETTORE AGROALIMENTARE Sono entrati in vigore dal 2014 i regolamenti tecnici relativi al latte e a tutti i prodotti da esso derivati e alla carne. Per evitare di incorrere in sanzioni o blocchi doganali, le aziende dovranno dotarsi di nuovi certificati di prodotto secondo i Regolamenti Tecnici e da quanto su esposto si evince l’importanza per le imprese esportatrici verso questi mercati di tenere

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monitorato lo sviluppo e l’implementazione della normativa che allo stato dell’arte risulta passibile di ulteriori evoluzioni e interpretazioni.

CONCLUSIONI La zona economica unificata dell’Unione doganale sta diventando sempre più saliente nelle relazioni commerciali globali, in modo particolare tra Europa e Asia. Gli standard dell’Unione europea sono

stati funzionali nell’esposizione delle regolamentazioni tecniche e delle norme che hanno portato a stilare i regolamenti tecnici (TR) dell’Unione doganale. Su questa scia si ritiene che questo porterà alla creazione di una zona di libero scambio UE – allargata ad una porzione di territorio del Commonwealth of Independent States (ex-USSR) già nel periodo tra il 2015 e il 2020. Giuseppe De Marinis

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Arabia Saudita e Israele OPPORTUNITÀ E BUSINESS PER LA MECCANICA, METALLURGIA E BENI STRUMENTALI

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

ARABIA SAUDITA E ISRAELE: OPPORTUNITÀ E BUSINESS PER LA MECCANICA, METALLURGIA E BENI STRUMENTALI Presentiamo in questo articolo un approfondimento sulle opportunità d’affari per le imprese italiane in questi due importanti mercati, con un’attenzione particolare al settore dei beni strumentali e alle certificazioni necessarie per l’esportazione.

ARABIA SAUDITA Le opportunità Il Regno dell’Arabia Saudita presenta, nel ricco e costantemente in crescita mercato dei Paesi del Golfo, le migliori opportunità di business per le imprese italiane. Il Governo sta infatti supportando da diversi anni una politica di diversificazione dal tradizionale settore oil & gas; tale diversificazione è evidente e non si basa unicamente sulla riduzione del prezzo delle materie prime. Le opportunità di commercializzazione, anche chiavi in mano, nel segmento della meccanica e dei beni industriali, sono molteplici; di seguito si elencano i settori più importanti: - petrolchimico ed energia, storicamente il più promettente - impiantistica, per le aree che vantano costi contenuti dell’energia (l’Arabia Saudita è tra i principali produttori al mondo di fertilizzanti) - ospedaliero, un settore in grande sviluppo anche grazie alle commesse statali e private, in funzione della politica tesa a migliorare la qualità del servizio sanitario

- trattamento delle acque, costruzioni, lavorazione ed estrazione dei metalli Per cogliere al meglio tali opportunità, bisogna considerare alcuni fattori: - i prodotti “Made in Italy” godono di una buona reputazione in termini di qualità, e sono quindi nel segmento alto della gamma; l’Italia è un partner storico e tra i primi esportatori nel Paese - le imprese italiane sono apprezzate per la loro flessibilità ed elasticità - i partner commerciali possono essere sia le imprese private che lo Stato, come anche le imprese che hanno acquisito la fornitura chiavi in mano di impianti, ospedali, complessi civili o industriali - fondamentale, per consolidare il mercato, è non offrire unicamente prodotti, ma anche la componente di servizio; l’acquisizione di know-how da parte della committenza è un fattore di successo per la conclusione delle trattative commerciali - l’Arabia Saudita è il primo Paese al mondo per spesa militare in relazione al PIL; dal 2009 (anche se ratificato nel 2007) è in vigore, con l’Italia, un accordo di cooperazione nel settore della difesa. Le difficoltà I principali elementi di difficoltà per le imprese che vogliono esportare in Arabia Saudita, sono rappresentati da: - l’apparato burocratico che bisogna affrontare per poter esportare, anche se negli ultimi anni l’Arabia Saudita ha avviato un processo di dematerializzazione delle pratiche di accesso al mercato - i tempi di sdoganamento della merce tendono ad essere molto lunghi; spesso viene richiesta documentazione integrativa oltre a quella già presentata - non esistono accordi bilaterali tra l’Unione Europea e l’Arabia Saudita, che fa parte del Consiglio di Cooperazione del Golfo -CCG(insieme a Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar e Oman) e del “Pan Arab Free Trade Area Agreement”, la “Lega Araba” (Alge-

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ria, Arabia Saudita, Bahrain, Comore, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Gibuti, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Mauritania, Marocco, Oman, Palestina, Qatar, Siria, Somalia, Sudan, Tunisia, Yemen) - c’è un incremento delle barriere non tariffarie per l’ingresso delle merci nel Paese Le restrizioni previste per le importazioni in Arabia Saudita, di norma non riguardano la meccanica ed i beni strumentali. Alla luce di quanto sopra, diventa quindi indispensabile disporre di un referente locale, che sia in grado di fornire servizi di supporto, senza i quali diminuiscono le possibilità di concludere in modo positivo gli affari. Marcature La conformità dei prodotti agli standard vigenti in Arabia Saudita, è il marchio SASO (Saudi Arabian Standards Organization). Tale marcatura è obbligatoria per un’amplissima tipologia di prodotti. La necessità di tale marchio e le procedure per ottenerlo, devono essere condivise con l’importatore. Tali standard definiscono requisiti sia per gli aspetti di sicurezza legati allo specifico prodotto, sia per ciò che riguarda la normativa nazionale, quando inerente i precetti della religione islamica. Per alcuni prodotti possono essere accettati requisiti che rispondono ad altri standard internazionali (prevalentemente europei) o di singole nazioni. Il certificato viene rilasciato dagli uffici preposti nel Paese di esportazione del bene e di norma si tratta di enti privati che hanno ottenuto l’autorizzazione al rilascio di tali certificati. A secondo della frequenza delle esportazioni, può essere conveniente valutare percorsi diversi, che devono essere negoziati con l’importatore; la soluzione scelta dipende dalla frequenza di esportazione: - Percorso 1: non comporta una procedura di registrazione; dopo collaudo e controllo della merce, un Certificato di Conformità sarà rilasciato dall’istituzione responsabile dei test. Questo percorso è scelto principalmente dagli esportatori che esportano solo occasionalmente i loro prodotti in Arabia Saudita. - Percorso 2: si basa sulla registrazione del prodotto e sugli esiti dell’ispezione, oltre che su test casuali per assicurare la qualità costante del prodotto. Questo percorso è la soluzione migliore nel caso di frequenti esportazioni. - Percorso 3: comporta l’omologazione e la concessione di licenze di prodotto per le merci da esportare; queste licenze sono riviste regolarmente. Questo percorso è l’opzione consigliata per chi esporta anche in altri paesi nei quali si

applicano procedure simili; prodotti realizzati su licenza di un cliente arabo non sono soggetti ad ispezione pre-fornitura di routine su ogni partita. Produttori/esportatori di prodotti concessi in licenza possono anche scegliere di emettere il loro Certificato di Conformità, dopo il rilascio della licenza per il prodotto. Tutti i rapporti di prova devono essere rilasciati da laboratori accreditati secondo la norma ISO 17025; inoltre possono essere effettuati, da parte delle autorità arabe competenti (ed anche per prodotti che già dispongono di un certificato SASO), dei test casuali, al fine di garantire la costante qualità della merce. Il livello e la frequenza delle analisi dipendono dalla natura del prodotto, dal suo stato di registrazione e dalle osservazioni fatte durante precedenti procedure di verifica conformità; le spese per i test variano a seconda del prodotto e della complessità dei test. In genere è definita la durata di validità del certificato (massimo due anni), dopo di che il prodotto è soggetto a revisione periodica per controllare che non si sia verificato alcun cambiamento nello stato di conformità dell’articolo. Unitamente al Certificato di Conformità è richiesta la dichiarazione di origine delle merci, che deve essere posta sugli imballi interni ed esterni, in modo indelebile (vedi esempio più sotto).

ISRAELE Le opportunità La politica economica dello Stato d’Israele è formata da un interessante mix di soluzioni ed approcci, molto apprezzati a livello internazionale, che costituiscono importanti opportunità di business per le imprese italiane che operano nel settore meccanica e beni strumentali. L’elemento che maggiormente contraddistingue l’economia del Paese, è l’enorme capacità di innovazione, trasversale a tutti i settori dell’economia, dimostrata dal numero di brevetti pro-capite più alto al mondo e dalla presenza di Istituti di Ricerca fortemente orientati al business. La vocazione delle imprese è poi ovviamente quella dell’export, tenendo anche conto delle dimensioni ridotte del mercato interno (poco più di 8 ml di abitanti), di fattori storico-geografici e della scarsità di ricorse naturali. Il mercato dell’UE è partner naturale per l’import-export di merci e servizi, favorito anche da politiche di riduzione delle barriere doganali (Da ricordare, peraltro, l’alto debito pubblico, attualmente però in fase di riduzione). Israele vanta un vero primato a livello mondiale

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nei settori dell’High Tech: biomedicina, agricoltura, sicurezza (in particolare persone ed ambienti), energie rinnovabili, tecnologie ambientali (risparmio idrico, desalinizzazione), cyberspazio (scambio, modifica ed immagazzinamento dei dati attraverso reti informatiche e strutture fisiche). Le imprese israeliane, con l’esclusione di quelle nel settore delle difesa, non sono particolarmente strutturate ed in conseguenza di ciò le imprese estere che forniscono un supporto a prototipazione, industrializzazione e produzione, nonché alla fornitura di componentistica, sono favorite come partner commerciali. Questo è quindi uno sbocco naturale per le imprese italiane del settore meccanica e beni strumentali. Non va infine dimenticato che recentemente in Israele sono stati scoperti importanti giacimenti di gas che aprono ulteriori prospettive per le imprese del settore. Numerosi sono gli accordi di cooperazione, a livello economico e per la ricerca, attivi tra Italia e Israele. Le difficoltà Esportare in Israele non presenta particolari difficoltà; gli imprenditori devono comunque essere consapevoli che la burocrazia statale presenta inefficienze e le infrastrutture non sempre sono adeguate. Inoltre, per alcuni merci (pericolose, strumentazione militare, o provenienti da Paesi che non hanno rapporti diplomatici con Israele) sono previste delle restrizioni. Da segnalare che per diversi articoli sono definite norme obbligatorie, in parte studiate per favorire i produttori interni.

Marcature Dato che Israele è un Paese con un forte orientamento all’export, le marcature e le certificazioni richieste per l’esportazione di articoli di metallurgia e beni strumentali sono prevalentemente quelle necessarie per la successiva esportazione del prodotto al mercato finale di destinazione. Conseguentemente, esse vanno concordate con l’importatore caso per caso, sulla base delle esigenze del cliente finale, il quale, appunto, raramente è israeliano. I prodotti destinati al mercato israeliano (specificamente, meccanica e beni strumentali), richiedono una marcatura di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica. L’ente di riferimento per sviluppo degli standard, test di conformità e certificazione di prodotto, è l’Istituzione israeliana per gli Standard -SII-. L’esportatore deve possedere la certificazione che attesta il rispetto degli standard applicabili.

CONFRONTO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ESPORTARE IN ARABIA SAUDITA E ISRAELE: UN ESEMPIO A seguire, un esempio della documentazione richiesta rispettivamente per Arabia Saudita e per Israele: sono stati scelti gli stessi articoli, articoli per i quali l’Italia detiene una significativa quota di mercato e/o un valore economico (€/ kg) notevole. Sono anche forniti i dati relativi al valore delle esportazioni dall’UE e dall’Italia, per il 2014.

Articoli: Caldaie a vapore (anche bassa pressione) - caldaie ad acqua surriscaldata Codice doganale: 8402 ARABIA SAUDITA: applicazione codice doganale 8402 Esportazioni 2014 VALORE DELLE ESPORTAZIONI

ANNO

VALORE EXPORT DA UE 1000 €

QUANTITÀ EXPORT DA UE 1000 KG

VALORE EXPORT DA ITALIA 1000 €

QUANTITÀ EXPORT DA ITALIA 1000 KG

QUOTA % ITALIA/UE VALORE

QUOTA % ITALIA/UE KG

2014

28.257,896

6.072,000

13.061,212

1.495,000

46,2%

24,6%

Nota: dalla analisi dei dati emerge che il prodotto esportato dall’Italia ha mediamente un valore economico maggiore (€/kg) di quello esportato dagli altri partner dell’Unione Europea

Documentazione richiesta Oltre alla documentazione prevista per la dogana e a quella relativa alla spedizione ed alle assicurazioni (dichiarazione dell’importatore, fattura commerciale, packing list, ecc.) sono necessari:

- Certificato d’origine E’ il documento che attesta l’origine della merce importata; esso serve per lo sdoganamento di tutti i tipi di merci importate in Arabia Saudita. Il documento deve essere presentato

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dall’esportatore; non ci sono restrizioni sulla lingua del documento, ma una traduzione in inglese o in arabo potrebbe essere necessaria. Il numero delle copie del documento deve essere concordato con l’importatore; gli enti emittenti in Italia sono le CCIAA (si vedano i siti di riferimento per i dettagli), anche se può essere richiesta, dall’importatore, una dichiarazione da parte delle camere di commercio italo-arabe, dell’Ambasciata o del consolato Arabo. Deve essere indicato lo Stato membro dell’unione da cui proviene il bene (la sola dichiarazione “UE” non è ritenuta adeguata). Nel caso di beni provenienti da più Paesi possono essere richiesti certificati separati. Il certificato di origine da presentare alle autorità arabe deve prevedere, sul retro, con firma dell’esportatore sottoscritta dalla CCIAA, la seguente dichiarazione “We hereby declare that the mentioned merchandise/foodstuff is being exported to Saudi Arabia on our own account. The goods are of pure national origin of ... (name of the country/countries).” Nel caso di prodotti provenienti da Paesi diversi, tutti i Paesi devono essere indicati, con in più la seguente dicitura “We certify that the goods are manufactured by: ... (name and address of the manufacturer).”

- Dichiarazione del produttore Il documento che indica il produttore della merce può essere obbligatorio per lo sdoganamento. Non è definito uno standard specifico, ma deve essere redatto su carta intestata dell’esportatore, in lingua inglese o araba. Tra i contenuti minimi: nome e indirizzo dell’esportatore e dell’importatore, numero di fattura e data, descrizione esatta delle merci, ecc. - Registrazione per la conformità di prodotto Registrazione di conformità del prodotto secondo gli standard SASO applicabili, come più sopra indicato (paragrafo Marcatura). Il documento deve essere presentato in originale. - Codici doganali: il sistema dei codici doganali per l’identificazione delle merci applicato in Arabia Saudita è impostato sulla base del Sistema Armonizzato adottato dall’Unione Europea. - Restrizioni: sono previste restrizioni per il codice 8402.90 (parti e ricambi); essi sono vietati se considerati rifiuti pericolosi; inoltre alcuni articoli (della famiglia codice 8402) sono soggetti ad un divieto generale di importazione (contattare il Ministry of Commerce and Industry - Moci- http://mci.gov.sa/Pages/default.aspx)

ISRAELE: applicazione codice doganale 8402 Esportazioni 2014

ANNO

VALORE EXPORT DA UE 1000 €

QUANTITÀ EXPORT DA UE 1000 KG

VALORE EXPORT DA ITALIA 1000 €

QUANTITÀ EXPORT DA ITALIA 1000 KG

QUOTA % ITALIA/UE VALORE

QUOTA % ITALIA/UE KG

2014

8.484,827

419,000

383,057

19,000

4,5%

4,5%

Nota: dalla analisi dei dati emerge che il prodotto esportato dall’Italia ha un valore in linea (€/kg) con quello esportato dagli altri partner dell’Unione Europea

Documentazione richiesta Oltre alla documentazione prevista per la dogana e a quella relativa alla spedizione ed alle assicurazioni, preferibilmente in lingua inglese (dichiarazione dell’importatore, fattura commerciale, packing list, ecc.), sono necessari: - Certificato d’origine Documento presentato dall’esportatore, in originale, che attesti l’origine della merce da importare. Non è vincolante, ma può essere specificamente richiesto dall’importatore o per altri motivi; (per i dettagli sul documento e l’ente emittente sul territorio italiano, si vedano i siti di riferimento delle CCIAA). Nel caso di prodotti la cui origine è europea, esso può essere sostituito dal certificato “EUR

1” o dal “EUR-MED”; in alternativa l’origine della merce può essere documentata sulla fattura commerciale o su qualsiasi altro documento commerciale. - Certificato EUR MED Documento che conferma l’origine delle merci rispetto al trattamento preferenziale (Sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine); non è vincolante, ma diventa necessario per godere del vantaggio connesso al trattamento preferenziale; deve essere presentato dall’esportatore. Anche in questo caso l’origine preferenziale può essere dichiarata sulla fattura commerciale o su qualsiasi altro documento di natura commerciale. (per valori della spedizione franco-fabbrica superiori a €

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6.000 il documento deve essere predisposto solo da esportatori autorizzati dalle autorità doganali). Nei casi in cui non è previsto il cumulo per lo specifico prodotto bisogna utilizzare il certificato EUR 1. - Codici doganali Il sistema dei codici doganali per l’identificazione delle merci applicato in Israele è impostato sulla base del Sistema Armonizzato adottato dall’Unione Europea.

- Restrizioni Non è prevista alcuna restrizione per l’importazione in Israele di qualsiasi prodotto che appartiene alla famiglia codice 8402. Monica Perego Fonte: Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale, Market Access Database (Dati aggiornati aprile-maggio 2015)

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Nomi a dominio STRATEGIE E CAUTELE NELL’UTILIZZO DELLE NUOVE ESTENSIONI GENERICHE NOMI A DOMINIO: STRATEGIE E CAUTELE NELL’UTILIZZO DELLE NUOVE ESTENSIONI GENERICHE a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Un breve vademecum per impostare, gestire e tutelare in modo efficace il proprio portafoglio di nomi a dominio, coordinarlo con il proprio portafoglio marchi e limitare fortemente il rischio di contenziosi giudiziari. Da poco più di un anno è stata introdotta una novità “epocale”, che sta attualmente rivoluzionando l’intero sistema dei nomi a dominio: la possibilità di acquistare o “prenotare” nuove estensioni generiche denominate nTLD (un esempio sono le estensioni .art., .chat, .shop, .shoes, .bags, .boutique etc.) periodicamente rilasciate dall’ICANN (“Internet Corporation for Assigned Names and Numbers”), un’agenzia internazionale no profit che gestisce i nomi e i domini dei siti internet. Si tratta di nuove estensioni suddivise per “area “ o “categoria”, destinate ad affiancare i tradizionali TLD .com, .net e .org.

ASPETTI GENERALI Per chi non li conoscesse, i “TLD” sono i domini di primo livello, che seguono il nome a dominio (definito dominio di secondo livello) dopo il punto in un qualsiasi indirizzo URL. In generale: - l’estensione .IT viene definita “country code TLD” (o “ccTLD”); - le estensioni .COM o .NET vengono definite “generic TLD” (o “gTLD”); - le nuove estensioni .art., .chat, .shop, .shoes ecc. vengono indicate, come già detto, “nTLD”.

L’ICANN ha in programma di rilasciare oltre 700 nTLD nel corso dei prossimi anni. Al momento, le statistiche parlano di oltre 400 nuove nTLD, già rese disponibili, e di oltre 3 milioni di domini già attivati con questa tipologia di estensione. L’obiettivo delle nTLD è quello di aprire nuovi spazi online e traghettarci verso un nuovo modo di concepire la Rete, non più organizzato in base ad un ordine territoriale o geografico (come hanno fatto finora le estensioni .it, .de, .fr, ecc.), bensì per area o categoria di riferimento. Le nTLD consentiranno alle imprese di beneficiare di nuove opportunità di sviluppo online, ma incrementeranno anche i rischi derivanti soprattutto dalle registrazioni illecite effettuate dai cosiddetti cyber squatter. Si tratta di: - soggetti che registrano a fini di profitto TLD uguali, simili o anche solo confondibili con i nomi a dominio o i marchi “celebri”; oppure di - soggetti che si accaparrano preventivamente i TLD al fine di tentare di venderli ai soggetti titolari di marchi o denominazioni sociali identiche o anche solo simili ad un prezzo totalmente fuori mercato.

PERCHÉ REGISTRARE UN DOMINIO CON UNA DELLE NUOVE ESTENSIONI “nTLD”? E’ assolutamente consigliabile registrare il proprio marchio (corrispondente al marchio della propria impresa oppure alla propria denominazione sociale) con una delle nuove estensioni essenzialmente per: - ragioni di marketing, perché in tal modo è possibile diversificare le aree di attività di un medesimo business. Se si è titolari, ad esempio, di un’attività alberghiera, oltre ad attivare il nTLD “.hotel” dedicato agli ospiti, nel caso in cui vengano organizzati corsi per manager da adibire alle varie attività dell’hotel potrebbe essere opportuno attivare il dominio con estensione “.academy” dedicato agli iscritti a tali corsi oppure a quanti vogliono avere informazioni in merito; - proteggere il proprio marchio, perché in tal modo si evita che il marchio o la denominazione sociale, che rappresentano il business e

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il nome di un’impresa, finiscano nelle mani di terzi malintenzionati. Così facendo si protegge la propria reputazione online, si controlla la propria presenza sul Web e si migliora la competitività del marchio evitando danni d’immagine o sviamento di clientela; - questioni di rank, perché gli nTLD specificano meglio l’ambito di attività di un’impresa e conseguentemente migliorano il posizionamento del sito nelle result pages sui motori di ricerca (questo è un aspetto dichiarato apertamente da Google, a patto che i contenuti delle pagine Web attestate sul dominio siano direttamente correlabili dal punto di vista della “Search Engine Optimization” alla nTLD prescelta). Inoltre, la legge italiana (in particolare il “Codice della Proprietà Industriale”) equipara praticamente il domain name e il marchio anche sul piano della loro tutela o enforcement. Di qui è di tutta evidenza quale importanza assuma un domain name e perché vi sia l’esigenza di “coordinare” il proprio marchio (a maggior ragione se questo è registrato come marchio d’impresa) con uno o più TLD o nTLD per evitare, ad esempio, che cyber squatters senza scrupoli possano appropriarsene indebitamente. Alla luce di quanto sopra, oggi è assolutamente opportuno verificare lo stato del proprio portafoglio di nomi a dominio, ripensando le strategie di protezione su Internet visti gli strumenti di tutela a disposizione.

STRATEGIE DA ADOTTARE Tutto il sistema dei domain names si basa sul principio del “first come first served” (traducibile con “chi prima arriva prima viene servito”). Pertanto, una strategia proattiva ed efficace potrà consistere nel: a) Registrare il proprio marchio o denominazione sociale come domain name possibilmente identico (per anticipare eventuali soggetti malintenzionati dato che il costo dell’assegnazione e successivi rinnovi di un nome a dominio sono estremamente contenuti) scegliendo tra: - estensioni ccTLD corrispondenti ai paesi commercialmente rilevanti per la propria attività (es. .fr, .de, .es); - estensioni ccTLD corrispondenti ai paesi in cui il rischio di contraffazione è maggiore (es. .cn e .com.cn per la Cina); - estensioni gTLD più popolari (es .com) o nTLD corrispondenti al proprio settore (.coffee, .fashion, ecc.)

b) Per le aziende che intendono esportare all’estero, registrare domain name corrispondenti al proprio marchio ed alla propria denominazione sociale non solo in caratteri “latini”, ma anche negli altri caratteri utilizzati nei mercati nei quali intende operare (es. registrare il proprio marchio o denominazione sociale “traslitterato” in cirillico, arabo, cinese o giapponese). Si tratta di una scelta indispensabile per operare efficacemente in tali mercati perché in tal modo un consumatore di quei Paesi, che non conosce i caratteri latini, riesce a pronunciare foneticamente il nome del marchio e, quindi, a “memorizzarlo”). c) Attivare un apposito “servizio di sorveglianza sui nomi a dominio”, per essere informati tempestivamente nel caso in cui un terzo registri un nome a dominio identico o anche solo simile al proprio, e potersi attivare in tempo utile per chiederne la “riassegnazione” (una procedura arbitrale alternativa alla giustizia ordinaria) oppure bloccare eventuale attività contraffattoria tramite diffide o procedimenti giudiziari (es. sequestri). Una strategia ancor più proattiva, riservata però a coloro che hanno già registrato il proprio marchio d’impresa presso una delle autorità autorizzate (UIBM, UAMI, WIPO) potrà consistere, in aggiunta a quanto già detto nei precedenti punti a-b-c, nel registrare il marchio presso la “Trademarks Clearinghouse” (“TMCH”). Si tratta di un apposito registro il cui scopo è proteggere i diritti dei titolari di marchi registrati durante la fase di lancio di ciascuna delle nuove estensioni dei nTLD ed evitare il rischio di violazioni. In particolare, tale registrazione consentirà all’azienda di: - avere una corsia preferenziale nella registrazione di nTLD identici al proprio marchio a mano a mano che questi verranno rilasciati dall’ICANN. Il titolare del marchio avrà il diritto di richiedere – in anticipo rispetto al pubblico - la registrazione del nome a dominio identico al proprio marchio durante ciascuna fase “Sunrise” di tutti i nTLD di nuova attivazione (della durata di almeno 30 giorni); - poter essere informati tempestivamente della registrazione da parte di terzi di nomi a dominio identici al proprio marchio in modo da poter prendere le iniziative ritenute opportune.

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Avv. Giampaolo Benedetti Pearson


Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: Unionalimentari

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Registrazione denominazione Burro Spalmabile Il Tribunale dell’Unione Europea ha disposto con la sentenza nella causa T-51/14 che il grasso lattiero denominato «pomazánkové máslo» non può essere registrato come specialità tradizionale garantita, in quanto il regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari non consente a uno Stato membro di eludere le norme sulle denominazioni commerciali previste dal regolamento unico OCM. Prodotti origine animale UE e Nuova Zelanda La Commissione Europea ha pubblicato la decisione 2015/1084 recante approvazione, a nome dell’Unione europea, di determinate modifiche degli allegati II, V, VII e VIII dell’accordo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Foglie di betel dal Bangladesh La Commissione Europea ha pubblicato la decisione 2015/1028 recante modifica della decisione di esecuzione 2014/88/UE che sospende temporaneamente le importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle»), per quanto riguarda il suo periodo di applicazione. Specie Ortaggi Quarto complemento alla trentatreesima edizione integrale.

COMMERCIO Proroga termini dematerializzazione registri carico e scarico Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la proroga dei termini previsti dai Decreti nn. 8, 9, 10 e 11 dell’8 gennaio 2015 recanti Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico per la produzione del burro, del latte conservato, degli sfarinati e delle paste alimentari e delle sostanze zuccherine, adottati ai sensi dell’articolo 1-bis, commi 7, 9, 6 e 8 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. PAC Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato il decreto 12 maggio 2015 concernente ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020. Protocollo d’Intesa tra Mipaaf e Associazione della GDO E’ stato pubblicato il Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e le associazioni della grande distribuzione organizzata Federdistribuzione, ANCC-COOP, ANCD-CONAD per garantire una migliore informazione dei consumatori e favorire una più facile individuazione dei prodotti DOP e IGP presso i punti vendita della GDO. Elenco OP riconosciute Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato l’elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute - aggiornato al 30 giugno 2015. Rilancio dei settori agricoli in crisi E’ stata pubblicata la Legge 2 luglio 2015, n. 91 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

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ETICHETTATURA Indicazione sulla salute La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/1041 relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.

PRODOTTI SPECIALI Chiarimenti reg. 609/2013 Il Ministero della Salute ha pubblicato nota concernente gli aggiornamenti conseguenti all’evoluzione normativa connessa con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 609/2013.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Elenco DOP, IGP e STG Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco del registro delle DOP, IGP e STG.

RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Tenori massimi piombo La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/1005, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di piombo in taluni prodotti alimentari. Tenori massimi arsenico inorganico La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/1006 recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico inorganico nei prodotti alimentari. Limiti massimi residui La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/1040 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, dimossistrobina, flurossipir, metossifenozide, metrafenone, oxadiargil e tribenuron in o su determinati prodotti.

VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Misure straordinarie di polizia veterinaria Il Ministero della Salute ordinanza 28 maggio 2015, misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica.

Controlli importazione mangimi e alimenti di origine non animale La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/1012 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale. Rettifica Reg. 2015/868 LMR La Commissione Europea ha pubblicato la rettifica del reg. 2015/868 della Commissione, del 26 maggio 2015, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4,5-T, barbano, binapacril, bromofos-etile, camfecloro (tossafene), clorbufam, cloroxuron, clozolinate, DNOC, diallato, dinoseb, dinoterb, dioxation, ossido di etilene, fentin acetato, fentin idrossido, flucicloxuron, flucitrinato, formotion, mecarbam, metacrifos, monolinuron, fenotrina, profam, pirazofos, quinalfos, resmetrina, tecnazene e vinclozolin in o su determinati prodotti. oOo

DATI DI MERCATO 25a, 26a E 27a SETTIMANA 2015 (DAL 15 AL 21 GIUGNO, DAL 22 AL 28 GIUGNO E DAL 29 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2015) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; semi oleosi; ittico; riso; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo

RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indi-

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retti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione. Dati relativi alla settimana n. 26, dal 22 al 28 giugno 2015 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 52 notifiche (di cui 16 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Due allerte avviate dall’Italia: filetti di pesce (merluzzo d’Alaska) impanati, provenienti dall’Olanda, con presenza di allergene (uova) non dichiarato in etichetta, pesce spada congelato, proveniente dal Portogallo, con contenuto oltre i limiti di mercurio. Sempre frequenti le allerte per allergeni non dichiarati in etichetta (nella settimana n. 26 ha riguardato 1/4 delle allerte); tra queste anche un’allerta avviata dalla Svezia per albicocche ed amaretto di origine italiana con albume e latte non dichiarati fra gli ingredienti. Dati relativi alla settimana n. 27, dal 29 giugno al 5 luglio 2015 Le Imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 54 notifiche (di cui 7 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Nessuna allerta è stata avviata dall’Italia o ha interessato prodotti italiani. oOo

DEMATERIALIZZAZIONE REGISTRO DI CARICO E SCARICO BURRO Il DL 24 giugno 2014, n. 91 ha disposto, in materia di semplificazione, la dematerializzazione del registro di carico e scarico di cui all’articolo 1, sesto comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali con il D.M. n. 8 dell’8 gennaio 2015 ha disposto le modalità e le tempistiche di applicazione. Il registro è realizzando nell’ambito del SIAN, pertanto è fatto obbligo per i produttori ed i confezionatori iscriversi al SIAN. Le registrazioni sono distinte per ogni stabilimento o deposito, il quale è identificato da un codice alfanumerico (codice ICQRF) attribuito dagli Uffici territoriali dell’ICQRF. Fino al 30 settembre 2015 il registro può essere tenuto sia con modalità telematiche che in formato cartaceo, dal 1° ottobre 2015 il re-

gistro va tenuto esclusivamente con modalità telematiche. La trasmissione dei dati potrà avvenire in duplice modalità: - accesso on-line al portare del Ministero http:// mipaaf.sian.it “accesso all’aria riservata” (scaricabili le FAQ); - tramite sistema di interscambio di dati in modalità web-service, quindi utilizzando il proprio gestionale aziendale (scaricabile il Documento web-services Burro). Il registro non è soggetto a stampe periodiche e quindi a vidimazione. oOo

DEMATERIALIZZAZIONE REGISTRO DI CARICO E SCARICO LATTE CONSERVATO Il DL 24 giugno 2014, n. 91 ha disposto, in materia di semplificazione, la dematerializzazione del registro di carico e scarico ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali con il D.M. n. 9 dell’8 gennaio 2015 ha disposto le modalità e le tempistiche di applicazione. Il registro è realizzando nell’ambito del SIAN, pertanto è fatto obbligo per i produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere, concentrato o conservato di iscriversi al SIAN. Le registrazioni sono distinte per ogni stabilimento o deposito, il quale è identificato da un codice alfanumerico (codice ICQRF) attribuito dagli Uffici territoriali dell’ICQRF. Fino al 30 settembre 2015 il registro può essere tenuto sia con modalità telematiche che in formato cartaceo, dal 1 ottobre 2015 il registro va tenuto esclusivamente con modalità telematiche. La trasmissione dei dati potrà avvenire in duplice modalità: - accesso on-line al portare del Ministero http:// mipaaf.sian.it “accesso all’aria riservata” (scaricabile la Guida rapida registro latte le FAQ) - tramite sistema di interscambio di dati in modalità web-service, quindi utilizzando il proprio gestionale aziendale (scaricabile il documento web-service). Il registro non è soggetto a stampe periodiche e quindi a vidimazione. oOo

DEMATERIALIZZAZIONE REGISTRO DI CARICO E SCARICO SFARINATI E DELLE PASTE ALIMENTARI Il DL 24 giugno 2014, n. 91 ha disposto, in materia

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di semplificazione, la dematerializzazione del registro di carico e scarico di cui all’articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali con il D.M. n. 10 dell’8 gennaio 2015 ha disposto le modalità e le tempistiche di applicazione. Il registro è realizzando nell’ambito del SIAN, pertanto è fatto obbligo per i produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori iscriversi al SIAN. Le aziende già iscritte ai fini dell’applicazione del DM 17 dicembre 2013 risultano già abilitate. Le registrazioni sono distinte per ogni stabilimento o deposito, il quale è identificato da un codice alfanumerico (codice ICQRF) attribuito dagli Uffici territoriali dell’ICQRF. Fino al 30 settembre 2015 il registro può essere tenuto sia con modalità telematiche che in formato cartaceo, dal 1° ottobre 2015 il registro va tenuto esclusivamente con modalità telematiche. La trasmissione dei dati potrà avvenire in duplice modalità: - accesso on-line al portare del Ministero http:// mipaaf.sian.it “accesso all’aria riservata” (scaricabile la Guida rapida al registro pasta e le FAQ); - tramite sistema di interscambio di dati in modalità web-service, quindi utilizzando il proprio gestionale aziendale (scaricabile la guida web-service) Il registro non è soggetto a stampe periodiche e quindi a vidimazione.

ria di semplificazione, la dematerializzazione del registro di carico e scarico di cui all’articolo 28, della legge 20 febbraio 2006 n. 82. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali con il D.M. n. 11 dell’8 gennaio 2015 ha disposto le modalità e le tempistiche di applicazione. Il registro è realizzando nell’ambito del SIAN, pertanto è fatto obbligo per i produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori iscriversi al SIAN. Le registrazioni sono distinte per ogni stabilimento o deposito, il quale è identificato da un codice alfanumerico (codice ICQRF) attribuito dagli Uffici territoriali dell’ICQRF. Fino al 30 settembre 2015 il registro può essere tenuto sia con modalità telematiche che in formato cartaceo, dal 1 ottobre 2015 il registro va tenuto esclusivamente con modalità telematiche. La trasmissione dei dati potrà avvenire in duplice modalità: - accesso on-line al portare del Ministero http:// mipaaf.sian.it “accesso all’aria riservata” (scaricabile la guida rapida registro zucchero e le FAQ) - tramite sistema di interscambio di dati in modalità web-service, quindi utilizzando il proprio gestionale aziendale (scaricabile la guida web-service) Il registro non è soggetto a stampe periodiche e quindi a vidimazione.

oOo

DEMATERIALIZZAZIONE REGISTRO DI CARICO E SCARICO SOSTANZE ZUCCHERINE Il DL 24 giugno 2014, n. 91 ha disposto, in mate-

oOo Per ogni ulteriore informazione le Imprese interessate possono rivolgersi all’Ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia dell’Associazione.

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Controlli e sicurezza nell’autotrasporto GLI ESITI DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE PER LA SICUREZZA STRADALE NELL’AUTOTRASPORTO Il 18 giugno 2015 si è riunita al Ministero dell’interno la Commissione per la sicurezza stradale nel settore dell’autotrasporto, nel corso della quale è stata, in particolare, illustrata l’attività di controllo svolta dalla Polizia stradale nel 2014 sulla base delle liste di controllo, già da tempo predisposte dal Ministero, con raffronti con gli anni precedenti. I dati sono di sicuro interesse per la categoria anche da un punto di vista statistico, tenuto conto che la polizia stradale ha eseguito da sola il 93% dei controlli su strada e il 70% dei controlli in azienda, mentre i restanti controlli, non rientranti nella statistica, sono stati eseguiti da Carabinieri, Guardia di finanza e polizie locali. Purtroppo, i dati hanno una valenza prevalentemente nazionale con scarse disaggregazioni territoriali che, invece, più interessano le aree di confine, dove maggiore è la concentrazione di veicoli esteri, come si può rilevare dalla sintesi che segue.

1. RESOCONTO DEI CONTROLLI SU STRADA ESEGUITI NEL 2014 Nel 2014, la Polizia stradale ha eseguito 311.990 controlli su strada su veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t con una crescita del 10 % rispetto all’anno precedente, quando i controlli erano stati 283.286. Quanto alla nazionalità dei veicoli controllati, l’87,1%, pari a 271.795 veicoli, è italiana, l’11,4%, pari a 35.593, è dell’Europa comunitaria e l’1,5%, pari a 4.602, è extracomunitaria. Come accennato, queste percentuali sono su base nazionale; limitatamente al Nord Italia, la percentuale dei veicoli stranieri controllati (comunitari ed extracomunitari) cresce sensibilmente attestandosi al 24,2% per 30.943 mezzi, contro il 75,8% di italiani per 96.501 veicoli, ma mancano maggiori disaggregazioni che evidenzino, ad esempio, l’area del Triveneto. Però, va rilevato che rispetto al 2013

sono diminuiti i controlli ai valichi di frontiera terrestre (da 167 a 156) ai porti (da 324 a 310), agli autoporti (da 73 a 35). In percentuale, in queste tre posizioni l’incidenza dei controlli eseguiti con i C.M.R. e in conformità ai protocolli d’intesa rispetto al totale (29.174 nel 2013 e 32.294 nel 2014) è scesa dal 13,4% del 2013 all’11,7% del 2014; dato questo poco lusinghiero, solo che si consideri che è in controtendenza rispetto all’andamento in crescita dei rispettivi totali. Per quanto riguarda la tipologia delle infrazioni, è interessante notare la diversa incidenza sul totale delle violazioni accertate di quelle relative alla regolarità amministrativa del trasporto (articoli 26 e 46 della legge 4 giugno 1974, n. 278 e art. 7, co. 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, tra i vettori dei diversi Paesi. Più precisamente, tale incidenza risulta essere: - l’1% per gli italiani (589 violazioni su un totale di 69.149); - il 6 % per i vettori comunitari (408 infrazioni su 7.046); - il 18% per i trasportatori extracomunitari (167 infrazioni su 914). In particolare, per questi vettori la quasi totalità delle contestazioni riguarda la mancanza del titolo autorizzativo, che porta all’applicazione dell’art. 46 della legge 298/1974 in materia di trasporti abusivi. Quanto al citato art. 7, co. 2 del d.lgvo 286/2005, sempre sul trasporto abusivo, sono state effettuate 196 contestazioni, di cui 111 verso la committenza, 39 verso i caricatori e 46 verso i proprietari della merce, ricordiamo che questa disposizione stabilisce anche la confisca delle merci trasportate dal vettore abusivo. In materia di cabotaggio stradale abusivo (art. 46 bis della legge 298/1974), sono state accertate 116 violazioni. Occorre precisare che queste contestazioni sono state effettuate sulla base della vecchia formulazione dell’art. 46 bis, la quale, già lo scorso anno, aveva mostrato tutti i suoi limiti con sole 98 violazioni rilevate. La norma, com’è noto, è stata profondamente modificata dalla legge 11 novembre 2014 (c.d. legge Sblocca Italia), che nel cabotaggio stradale ha introdotto l’inversione dell’onere della prova a carico del conducente del veicolo con targa estera. Secondo quanto dichiarato in sede di

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riunione dai rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle verifiche eseguite dai Centri mobili di revisione nei primi 4 mesi del 2015, emergerebbe un deciso aumento delle contestazioni dell’art. 46 bis, per cui è lecito attendersi nel 2015 un balzo in avanti anche grazie alla nuova normativa. In merito alle altre tipologie di infrazioni, si segnala che: a) sui tempi di guida, di pausa e di riposo (art. 174 del codice della strada, c.d.s.), l’incidenza sul totale delle violazioni accertate nei confronti dei vettori italiani, comunitari ed extracomunitari, si hanno i seguenti riscontri: - 24% per gli italiani (16.437 su un totale di 69.149 violazioni); - il 37% per i vettori comunitari (2.594 su 7.046); - il 28% per i vettori extracomunitari (255 su 914); b) in materia di trasporti eccezionali sono state accertate 2.547 infrazioni dell’art. 10 del c.d.s. Per quanto riguarda i Centri mobili di revisione (C.M.R.), rispetto al 2013 sono aumentati i servizi svolti (4.296 rispetto ai 4.208 dello scorso anno) e i veicoli controllati (71.569 rispetto ai 69.085 del 2013), mentre le infrazioni accertate sono in lieve diminuzione (45.928 contro le 47.837 del 2013).

2. NUOVE INIZIATIVE Accanto alla relazione sull’attività svolta dalla Polizia stradale nel corso della riunione sono state illustrate altre iniziative in materia di sicurezza stradale, di cui egualmente si fa cenno. a) Contrasto della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope La Polizia stradale ha comunicato l’avvio di un progetto con la Fondazione per la sicurezza stradale, nota con l’acronimo di ANIA, che sta già coinvolgendo 19 città italiane (tra cui Bologna, Brescia, Novara, Perugia, Napoli, Bari, Messina e Cagliari), per agevolare l’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti alla guida. Appare prevedibile che questo progetto verrà esteso su tutto il territorio nazionale e sulle autostrade, tenuto conto che il Dipartimento per le politiche antidroga ha sbloccato i fondi necessari. b) Controllo dei tachigrafi (analogici e digitali) Anche grazie alla collaborazione del Comitato centrale per l’Albo nazionale delle imprese dell’autotrasporto, la Polizia stradale sta in-

crementando il numero di P.C. portatili dotati del software Police Controller in dotazione alle pattuglie, strumento studiato per scoprire le irregolarità del cronotachigrafo e delle registrazioni eseguite. Attualmente, tale dotazione ammonta a 202 apparecchi e l’obiettivo è arrivare a 600 nel 2020. c) Contrasto del mancato pagamento dei pedaggi autostradali. Il mancato pagamento dei pedaggi autostradali è un fenomeno preoccupante che interessa, soprattutto, le aree di confine. La Polizia stradale ha concordato una procedura con la Società Autostrade, per effetto della quale la violazione potrà essere accertata anche dal personale della concessionaria autostradale ai sensi dell’art. 176, co. 11 del c.d.s, previo superamento di un esame. Questa competenza si affiancherebbe a quella della Polizia stradale, alla quale, inoltre, spetta il compito di notificare, al proprietario del veicolo segnalato dalla Direzione di Tronco interessata, il verbale per la violazione dell’art. 176, co. 21 del c.d.s (sanzione pecuniaria di 85 euro e 2 punti decurtati dalla patente), a cui si aggiunge la sanzione di 284 euro, se il proprietario non dovesse comunicare le generalità del conducente. d) Calendario dei divieti di circolazione nei giorni festivi Appare prevedibile che, su questo fronte, ci saranno novità rilevanti nel 2016, con l’obiettivo di evitare penalizzazioni inutili per l’autotrasporto e per l’economia in generale. Infatti, il Ministero dell’interno ha intenzione di promuovere una revisione del calendario divieti, tenendo conto dei flussi di traffico e delle categorie di veicoli industriali da coinvolgere. Il Ministero predisporrà una proposta che servirà come base di confronto con tutti i soggetti coinvolti. Sui divieti aggiuntivi per i trasporti eccezionali che, com’è noto, ogni anno vengono decisi dall’Aiscat, quest’ultima si è assunta l’impegno di verificare se è possibile togliere alcune giornate, come, ad esempio, alcuni venerdì dei mesi di luglio e agosto) e) Piano neve per la stagione invernale La Polizia stradale ha dichiarato che per l’invero 2015/2016 gli obiettivi sono quelli di migliorare l’informazione sulle chiusure al traffico e di limitare il ricorso al c.d. filtraggio dinamico (incolonnamento di veicoli pesan-

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ti su un’unica corsia o loro avvio in centri di raccolta anche esterni all’autostrada in modo da consentire la circolazione e l’intervento dei veicoli spazzaneve e delle auto addette al soccorso) a casi estremi.

salecchio e Barberino sull’A 1, che si estenderà per circa 70 km e i cui lavori dovrebbero essere ultimati per la fine del 2015. Copia dei lucidi della relazione sull’attività di controllo della Polizia stradale può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione.

Infine, i rappresentati della Società autostrade hanno illustrato la nuova variante di valico tra Ca-

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(AdT)


Revisione delle macchine operatrici e agricole EMANATE LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL CODICE DELLA STRADA CHE LO PREVEDONO Con decreto 20 maggio 2015 (di seguito decreto), pubblicato sulla G.U. n. 149 del 30 giugno 2015, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha per la prima volta dato attuazione agli articoli 111 e 114 del codice della strada (c.d.s.), rispettivamente concernenti la revisione generale periodica delle macchine agricole e delle macchine operatrici. Circa le macchine agricole non si entra più di tanto in dettaglio. Quanto alle macchine operatrici da non confondersi con i veicoli denominati mezzi d’opera -, si rammenta che, a norma dell’art. 58, co. 1 del c.d.s., si tratta di “macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature” e che “in quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.” Per le macchine operatrici, la revisione generale è stata disposta a decorrere dal 31 dicembre 2018, con periodicità quinquennale, per le tipologie indicate dall’art. 58, co. 2 del c.d.s.:

“a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;” “b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;” “c) carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.” Per le macchine agricole la revisione è, invece, disposta a decorrere dal 31 dicembre 2015, secondo le cadenze temporali di cui all’allegato 1 del decreto, riguardanti, però, i soli trattori agricoli. Le modalità di svolgimento della revisione delle une e delle altre saranno definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali nel rispetto dei criteri generali in materia di revisioni posti all’art. 80 del c.d.s. con possibilità di avvalersi anche di unità mobili. La circolazione su strada delle macchine operatrici oltre i termini per la revisione, è sanzionata ai sensi dell’art. 114, co. 7 del c.d.s., il quale stabilisce una sanzione pecuniaria da 84 a 335 euro e la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione, salvo che non sia stata fatta prenotazione della revisione prima di tale scadenza; in quest’ultimo caso, l’impiego su strada è consentito fino alla data fissata per la revisione a meno che, nel frattempo, la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata. Copia del decreto e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Politica dell’autotrasporto INCONTRO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA Si è svolto il 23 giugno 2015 l’incontro convocato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, con le Associazioni dell’autotrasporto di cose in conto terzi, per esaminare le problematiche del settore. Sulla base delle questioni poste dalle Associazioni di categoria, formalizzate in un documento consegnato durante la riunione, si riporta di seguito un resoconto delle risposte fornite dallo stesso sui principali punti ivi contenuti, anche se non tutti sono d’interesse per le imprese del Friuli-Venezia Giulia. In esordio il Ministro si è scusato per non aver potuto ricevere prima le rappresentanze di settore, nonostante si fosse insediato da quasi tre mesi. Prendendo atto del quadro preoccupante prospettato dalle Associazioni, in cui sono costrette ad operare le imprese di autotrasporto, ha accettato la richiesta di avviare una proficua interlocuzione, dichiarando la volontà di istituire dei tavoli di confronto anche attraverso il coinvolgimento della struttura del Dipartimento dei Trasporti, e di affidare ad un Sottosegretario delegato le competenze dell’autotrasporto per affrontare le tante emergenze del settore. Entrando nel merito delle questioni, il Ministro ha sostenuto che alcune problematiche sono risolvibili con una robusta azione amministrativa, altre di carattere strutturale necessitano di ampia discussione e sono di difficile risoluzione.

MOTORIZZAZIONI CIVILI Nonostante la nota situazione di disorganizzazione degli uffici della Motorizzazione civile in tema di revisioni e collaudi (non, però, di quelli del Friuli-Venezia Giulia, i quali ricadono nella competenza della Regione), che sta gravando oltremo-

do sull’operatività quotidiana delle imprese, per la mancanza di risorse tecniche e umane preposte, il Ministro non ha fornito soluzioni immediate, riconoscendo che la situazione è inaccettabile ma di complicata gestione e risoluzione. Nessuna informazione si registra circa il completamento del passaggio della tenuta dell’Albo degli autotrasportatori dalle Province alle Motorizzazioni civili (in Friuli-Venezia Giulia il problema si pone in termini ben diversi per le ragioni appena sopra indicate).

CONCORRENZA SLEALE E DUMPING SOCIALE Il Ministro ha informato che l’orientamento del Governo è quello di evitare la liberalizzazione totale del cabotaggio a livello comunitario e ha ricevuto rassicurazioni dalla Commissaria europea ai trasporti, Violeta Bulc, che non ci saranno forzature su questo tema. Sul problema del dumping sociale provocato dal minor costo del lavoro dei lavoratori dell’Europa orientale e dall’uso distorto dell’istituto della somministrazione, il Ministro è convenuto sul fatto che la situazione sia diventata insostenibile con la scomparsa di migliaia di imprese e la diffusione di forme di irregolarità e sfruttamento; ma allo stato attuale non esistono iniziative del Governo per difendere l’autotrasporto italiano e non si conoscono nemmeno le intenzioni future per affrontare il problema.

RISORSE ECONOMICHE 2015 Il Ministro ha informato che sussistono problemi con alcune voci in sede di “spacchettamento” delle risorse complessivamente stanziate (250 milioni di euro). In particolare, sui 60 milioni di euro previsti per le “deduzioni forfettarie delle spese non documentate, l’Agenzia delle entrate ha posto il problema dell’insufficienza delle risorse per coprire tale voce di spesa. A tal proposito il Ministro ha proposto di voler attingere dai 40 milioni della voce “investimenti” che presume non saranno spesi entro la fine del 2015. Sul punto non c’è affatto chiarezza, si attende l’esito delle verifiche dell’Agenzia delle entrate che arriverà a breve. Il Ministro ha informato di aver firmato la diretti-

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va “pedaggi autostradali” ed il decreto “formazione” ma che non è ancora avvenuto il trasferimento della cassa dal Ministero dell’economia e delle finanze al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Pertanto, riguardo ai 250 milioni di euro stanziati per il settore non vi sono tempi certi sulla concreta fruibilità.

COSTI DI ESERCIZIO. VALORI DI RIFERIMENTO Riguardo alla richiesta di conoscere il motivo per cui non sono stati pubblicati sul sito del Ministero i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio, così come previsto dalla legge di stabilità per il 2015, il Ministro ha motivato la sospensione della pubblicazione in attesa di un confronto con l’Autorità garante delle concorrenza, che recentemente ha posto dei rilievi.

SISTRI Sul sistema da più parti definito inutile, dannoso per le imprese e, dunque, da abolire, il Ministro ha detto che ciò non è possibile. E’ stato chiesto al Ministro dell’ambiente di prevedere altri strumenti per una gestione del sistema meno invasiva nei confronti delle imprese, che pertanto rimangono sanzionabili se non si iscrivono o che non pagano il contributo.

CONTRIBUTO AUTORITHY DEI TRASPORTI Sul contributo richiesto dall’Autorithy dei trasporti alle imprese di autotrasporto con un fatturato pari o superiore a 30 milioni di euro, le Associazioni hanno fatto notare l’assurdità di questa scelta, poiché l’autotrasporto non rientra tra le competenze dell’Autorithy. Il Ministro pur ritenendo tale contributo spropositato, non è stato in grado di garantire l’interruzione di questa procedura se non attendendo il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 2016 che potrebbe prevedere l’esclusione dell’autotrasporto.

PIANO DELLA PORTUALITÀ E DELLA LOGISTICA Il Ministro ha informato che sarà portato presto in Consiglio dei ministri una bozza e c’è la volontà di ridurre le inefficienze che costano al Paese 50 miliardi all’anno, puntando sui porti maggiormente efficienti. Anche su questo punto non si conoscono i dettagli dei progetti. Quanti fossero interessati, oltre ad altre informazioni, possono richiedere all’ufficio economico dell’Associazione il testo del documento presentato dalle Associazioni di categoria al Ministro. (AdT)

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I corridoi doganali

MAGGIORE COMPETITIVITÀ DEI PORTI, TEMPI E COSTI DI SDOGANAMENTO RIDOTTI

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

I CORRIDOI DOGANALI: MAGGIORE COMPETITIVITÀ DEI PORTI, TEMPI E COSTI DI SDOGANAMENTO RIDOTTI Una modalità semplificata di movimentazione dei container è stata introdotta in via sperimentale in alcuni porti italiani. Scopo principale dei corridoi doganali è quello di: - decongestionare le banchine del porto; - aumentarne la ricettività; - ridurre fino ad eliminare i tempi e i costi di stazionamento delle merci, dovuti alle esigenze di controllo delle stesse da parte dei funzionari doganali e di altre autorità nazionali, prima dello sdoganamento. La riduzione delle inefficienze e dei costi relativi al ciclo import/export si ottiene convergendo verso la completa tracciabilità della merce inoltrata nella catena logistica multimodale, ottenibile dall’uso coordinato delle piattaforme di monitoraggio nazionali (autotrasporto, nave, ferrovia) e dei sistemi territoriali (port community system, interporti, autoporti, retroporti) con procedure informatizzate. Il sistema informativo doganale costituisce un importante elemento di raccordo tra i diversi attori della catena logistica, qualora finalizzato anche a integrare le diverse modalità di trasporto con i sistemi territoriali attraverso l’informatizzazione e la telematizzazione delle procedure doganali. L’interazione tra le piattaforme logistiche e un’infrastruttura immateriale consentirebbe, nel breve termine e a costi contenuti, di rilanciare la competitività del sistema portuale e logistico naziona-

le, beneficiando di una rete virtuale nazionale per l’individuazione e la rimozione dei “nodi” di inefficienza nella movimentazione multimodale delle merci. La Banca Mondiale, con il progetto Doing Business, ha evidenziato che tempi e costi di esportazione/importazione contenuti e affidabilità della catena logistica contribuiscono ad una maggiore attrattiva commerciale di una nazione. Gli operatori del settore, d’altro canto, richiedono da tempo interventi per: - semplificare le procedure doganali - ridurre tempi e costi - incentivare il traffico intermodale - utilizzare maggiormente ed efficacemente inland terminal e interporti anche esterni alla competenza doganale dell’ufficio del porto di sbarco. Il Regolamento (UE) n. 1315/2013 per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e il Piano di Azione Nazionale sui Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS) hanno auspicato il ricorso a servizi innovativi o nuove combinazioni di servizi esistenti per lo sviluppo di piattaforme integrate e interoperabili a sostegno di una catena logistica multimodale e intermodale senza soluzioni di continuità, efficiente e sicura lungo i corridoi TEN-T. In questo scenario, l’Agenzia delle dogane è stata sollecitata a partecipare, a vario titolo, a molteplici progetti nazionali ed europei (Tiger, Contain, Miele, WIDERMOS, ANNA, MEDNet, B2MOS, Port of Ravenna Fast Corridor), sincronizzandoli con le attività svolte per il progetto Il Trovatore. L’attivazione dei corridoi doganali rappresenta quindi un ulteriore passo del progetto Il Trovatore, che da qualche anno l’Agenzia delle dogane sta attuando per individuare nuovi modelli di processo (corridoi controllati) e nuove tecnologie abilitanti per rendere più efficiente l’espletamento dei compiti istituzionali e di semplificare e migliorare la qualità dei servizi offerti all’utenza esterna, salvaguardando nel contempo le esigenze di safety & security dei traffici merci. Il progetto è attuabile tramite l’introduzione delle nuove tecnologie RFId (Radio Frequency Identification) nel sistema di gestione portuale, incluse le fasi di controllo operate dalla dogana per la sigil-

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latura dei container, ma, soprattutto, ad acquisire elementi per individuare un nuovo modello organizzativo e procedurale di riferimento, applicabile a diversi scenari portuali ed anche aeroportuali.

CORRIDOIO CONTROLLATO SU GOMMA L’Agenzia ha siglato un Accordo di Collaborazione con UIRNet, soggetto attuatore della Piattaforma Logistica Nazionale (PLN), con l’obiettivo di costituire una rete di controllo in tempo reale per il monitoraggio fisico delle merci, avvalendosi di corridoi controllati che collegano il porto ai nodi logistici. Con Nota Prot. n. 44053/RU del 13/04/2015, l’Agenzia delle dogane ha fornito le istruzioni per l’attivazione sperimentale dei corridoi doganali veloci per le merci in import nei porti che sono inoltrate su strada. La sperimentazione dei corridoi controllati dalla PLN prevede la movimentazione dei container, monitorati tramite il tracciamento elettronico dei mezzi dalla Piattaforma UIRNet, dal punto di sbarco fino a un magazzino di “custodia temporanea” presso un “Nodo logistico di destinazione”, un impianto logistico esterno all’area portuale in cui è posto in magazzino di custodia temporanea. Il corridoio controllato, tramite la PLN, permette di notificare al sistema Aida, al gestore della missione e all’azienda tutti gli eventi legati all’automezzo e al container: - le deviazioni dell’automezzo dal corridoio controllato - l’attraversamento dei punti di interesse - le problematiche lungo il percorso (situazioni di traffico) - e i tempi di percorrenza eccedenti i tempi massimi stabiliti. Nel caso di eventuali problematiche il conducente del veicolo è tenuto a informare UIRNet e il gestore del magazzino di temporanea custodia.

CORRIDOIO CONTROLLATO SU ROTAIA Dopo avere istituito i corridoi doganali veloci per le merci in import nei porti che sono inoltrate su strada, l’Agenzia delle dogane con la nota Prot. n. 53313 del 5 maggio 2015 impartisce le istruzioni per attivare i “corridoi controllati ferroviari”, destinati al trasporto di container dal punto di sbarco fino al magazzino di temporanea custodia presso un nodo logistico di destinazione. Con la nota sono state introdotte ulteriori semplificazioni rispetto alla procedura stabilita dalla nota 67703/RU/DCGT del 12 agosto 2011, riguardante la movimentazione dei container tra aree

portuali e magazzini di temporanea custodia situati nei retroporti, ovvero spazi esterni ai porti, ma funzionali allo stoccaggio ed al trattamento doganale delle merci. Per l’attivazione dei corridoi stradali e ferroviari devono sussistere determinate condizioni: - che le merci siano confezionate in container: - che vi sia un unico contratto di trasporto, che include la tratta inserita nel corridoio controllato; - che presso il nodo logistico di destinazione siano presenti presidi di altre amministrazioni per attuare i controlli previsti o che non siano previsti controlli o che siano stati già espletati; - che venga utilizzato il sistema AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) da parte dei gestori del magazzino di custodia temporanea; - che il veicolo sia controllato dalla PLN (per corridoi stradali); - che esista una connessione ferroviaria continua tra il Nodo logistico portuale e il Nodo logistico di destinazione (per corridoi ferroviari); - che ci sia disponibilità ai soggetti che curano la presentazione delle dichiarazioni di vincolo al regime doganale di esito degli estremi delle partite A/3 dichiarabili introdotte nel magazzino di T.C. del Nodo logistico di destinazione (per corridoi ferroviari). Le Direzioni territoriali dell’Agenzia delle dogane interessate all’attivazione di corridoi doganali sul loro territorio dovranno predisporre, per ogni corridoio controllato, un disciplinare di servizio contenente le disposizioni attuative, sulla falsariga dei modelli allegati alle istruzioni in esame.

COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA LOGISTICO ITALIANO I corridoi doganali consentono di sperimentare soluzioni procedurali per utilizzare una piattaforma logistica virtualmente illimitata, razionalizzando il ciclo logistico e rafforzando il ruolo della dogana come garante della safety & security, grazie anche al trasporto intermodale aria – acqua – ferro – gomma: - banchina lunga: le merci in sbarco sono trasferite via ferrovia o via gomma lungo un corridoio controllato presso una destinazione presidiata dalla dogana, che ricade nell’ambito di competenza dello stesso ufficio delle dogane della zona portuale. - banchina lunghissima: estensione della procedura della banchina lunga con movimentazione dei container tra aree portuali e luoghi di destinazione rientranti nella competenza

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di diversi uffici delle dogane ad es. fast corridor per container di merci in arrivo nei porti di Genova e La Spezia al nodo logistico della IKEA a Piacenza, dove verranno completate le operazioni di importazione. - scelta del luogo per effettuare la visita delle merci: gli operatori con certificazione AEO Authorized Economic Operator, che operano in procedura domiciliata, possono indicare un luogo autorizzato esterno all’area portuale,

in cui effettuare eventuali controlli fisici delle merci, raggiungibile attraverso un corridoio controllato dalla PLN (Nota prot. n. 70372/ RU del 24/6/2013). Tali soluzioni rappresentano concreti esempi di moderna portualitĂ integrata da estendere ad altri soggetti per attrarre traffici e portare il sistema logistico italiano a competere a livello europeo.

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Cristina Piangatello


Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi 2014 e 2015 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.

INDICE ISTAT MESI DI APRILE E MAGGIO 2015

(C)

ANNI E MESI 2014

2015

INDICI (BASE 2010 = 100)

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE

Aprile

107,4

0,5

1,6

n. 133 dell’11 giugno 2014

Maggio

107,3

0,4

1,6

n. 142 del 21 giugno 2014

Giugno

107,4

0,3

1,5

n. 171 del 25 luglio 2014

Luglio

107,3

0,1

1,3

n. 194 del 22 agosto 2014

Agosto

107,5

-0,1

1,0

n. 220 del 22 settembre 2014

Settembre

107,1

-0,1

0,7

n. 248 del 24 ottobre 2014

Ottobre

107,2

0,1

0,8

n. 276 del 27 novembre 2014

Novembre

107,0

0,2

0,8

n. 297 del 23 dicembre 2014

Dicembre

107,0

-0,1

0,5

n. 20 del 26 gennaio 2015

Media

107,2

Gennaio

106,5

-0,7

-0,2

Febbraio

106,8

-0,4

0,1

n. 72 del 27 marzo 2015

Marzo

107,0

-0,2

0,1

n. 94 del 23 aprile 2015

Aprile

107,1

-0,3

0,2

n. 121 del 27 maggio 2015

Maggio

107,2

-0,1

0,3

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