Apinforma n. 12 del 30 giugno 2016

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 12 30 giugno 2016

IN PRIMO PIANO LAVORO

DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 12 30 giugno 2016

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

La classificazione delle voci straordinarie

8

Società di comodo

9

Il regime Iva per cassa

11

Il trattamento degli ammortamenti

14

La contabilità separata Iva

18

Detassazione dei premi di risultato e welfare aziendale

21

Energia

23

Elettricità

26

Rifiuti

27

Energia

28

Sicurezza

30

SOA: rinnovo per l’Elettronica Impianti Cossettini

31

La Regione ribadisce le direttive vincolanti (3a parte)

32



ORGANIZZAZIONE

Legislazione alimentare

38

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

42

Trasporti eccezionali. Oneri istruttori

43

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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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La classificazione delle voci straordinarie L’OIC 12 INDICA LE OPZIONI DOPO L’ELIMINAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO L’Organismo Italiano di Contabilità ha reso pubbliche le bozze del principio contabile 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio” che rivede la classificazione dei costi e ricavi di natura straordinaria alla luce dell’eliminazione delle relative poste contabili operata dal D. Lgs. 139/2015. Tale decreto ha, infatti, abrogato alla voce E del conto economico le relative poste destinate ad accogliere le componenti di natura straordinaria che, da quest’anno, dovranno conseguentemente trovare collocazione all’interno delle ordinarie voci di bilancio. Le bozze pubblicate offrono la possibilità agli operatori di formulare eventuali osservazioni entro il prossimo 31 agosto, dopo tale termine lo stesso Organismo provvederà alla pubblicazione della versione definitiva dell’OIC12. Per il bilancio riferito al periodo d’imposta che inizia il 1° gennaio 2016, sarà pertanto necessario trovare una nuova collocazione nel conto economico per i costi e per i ricavi fino ad ora imputati nella parte straordinaria dello stesso. Il nuovo principio distingue le poste straordinarie in due gruppi, per il primo è lo stesso documento che individua una precisa collocazione all’interno del conto economico, per il secondo gruppo viene delegato al redattore del bilancio, il compito di fare la scelta più appropriata per la corretta classificazione. Ad esempio nella voce Altri ricavi e proventi A.5) e Oneri diversi di gestione B.14) vanno indicate le plusvalenze e le minusvalenze da cessione di cespiti e quelle legate a operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e conferimenti. In queste

voci non vanno indicate le plus e minusvalenze legate a gestioni significative di partecipazioni o titoli che andranno collocate nella parte finanziaria contraddistinta dalla lettera C). In quest’ultima classe vanno indicati anche i componenti reddituali derivanti da operazioni di ristrutturazione del debito. Nella voce A.5) vanno sempre indicati i rimborsi assicurativi, le erogazioni liberali, i contributi ricevuti nonché l’incasso di caparre a titolo definitivo. Nella voce B.14) andranno indicate le multe, le penalità legate a fatti straordinari nonché le caparre pagate. Per il secondo gruppo abbiamo detto che spetta al redattore del bilancio valutare la giusta collocazione, considerando la natura intrinseca della posta sulla base della tipologia dell’evento che ha generato la componente reddituale. Si pensi ai costi relativi a ristrutturazioni aziendali, dove i costi per il personale potrebbero trovare collocazione alla voce B.9) mentre gli altri costi alla voce B.13). Allo stesso modo spetterà al redattore del bilancio individuare la giusta collocazione per le sopravvenienze attive o passive distinguendo quelle da fatti naturali rispetto a quelle collegate ad eventi anomali, allo stesso modo andranno trattati i furti o ammanchi di beni di tipo straordinario, oppure la perdita o il danneggiamento di beni legati a eventi eccezionali. Una valutazione di tipo soggettivo richiederanno anche gli oneri legati a controversie contrattuali o legali non legate all’attività caratteristica dell’azienda. Con riferimento alle imposte relative ad esercizi precedenti la bozza le distingue in base alla loro natura: per quelle dirette, l’imposta, le sanzioni e gli interessi vanno collocate nella voce 20 “Imposte sul reddito d’esercizio”; per quelle indirette le sopravvenienze e i relativi oneri accessori o le differenze rispetto ai fondi stanziati finiranno se positive in A.5), mentre se sono negative in B.14).

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(PZ)


Società di comodo

ITER SEMPLIFICATO PER LA SEGNALAZIONE IN UNICO Il legislatore ha introdotto con l’art. 30 della legge 724/1994 una disciplina particolare volta a contrastare la costituzione di società cosiddette “di comodo”. Si tratta delle società nelle quali vengono fatti confluire proprietà mobiliari e immobiliari senza esercitare alcuna attività economica. La norma definisce società di comodo quelle che non superano il test di operatività, ovvero quelle i cui ricavi figurativi superano quelli effettivi. I ricavi figurativi sono determinati applicando specifici coefficienti alle poste dell’attivo patrimoniale. I coefficienti sono: - 2% per i titoli, le partecipazioni, strumenti finanziari assimilati alle azioni, obbligazioni e altri titoli di serie o di massa e i crediti; - 6% per gli immobili costituenti immobilizzazioni; - 15% per le altre immobilizzazioni materiali e immateriali. Questi i principali coefficienti d’interesse per le imprese anche se esistono altri d’interesse tuttavia marginale. Allo stesso modo sono considerate di comodo le società in perdita sistematica. Si tratta delle imprese che nei 5 periodi d’imposta precedenti (quinquennio di osservazione) quello considerato hanno presentato alternativamente: - dichiarazioni in perdita fiscale; - dichiarazioni in perdita in 4 periodi e, in uno, hanno dichiarato un reddito inferiore a quello minimo previsto da specifiche percentuali. In definitiva al verificarsi delle condizioni di cui sopra opera una presunzione di non operatività anche se nell’esercizio considerato la società presenta un utile e risulta superato il test di operatività. Al verificarsi di una delle due situazioni sopra indicate, mancato superamento del test di operatività o perdita sistematica, trova applicazione la parti-

colare disciplina che determina il reddito minimo che la società dovrà dichiarare ai fini dell’imposizione diretta, un valore della produzione minimo ai fini Irap, nonché l’impossibilità di utilizzare le perdite pregresse a scomputo del reddito se non per la parte eccedente il reddito minimo. Sul fronte Iva viene inoltre meno il diritto al rimborso o alla compensazione orizzontale. È prevista un’ulteriore penalizzazione: la maggiorazione dell’aliquota Ires del 10,5%, portando in questo modo la percentuale complessiva al 38%. La norma prevede tutta una serie di cause di esclusione e di disapplicazione della disciplina in argomento come ad esempio l’obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali, le società che si trovano nel primo esercizio di attività, la presenza di procedure concorsuali, le società che risultano congrue e coerenti agli studi di settore, le società con un valore della produzione superiore all’attivo dello stato patrimoniale, le imprese che esercitano in via esclusiva attività agricola, le società con un numero di soci superiore a 50 o con un numero di dipendenti superiore a 10, le società consortili oppure ancora quelle che esercitano servizio di trasporto pubblico. Nei casi in cui non operano cause di esclusione o di disapplicazione fino allo scorso anno era possibile presentare un’istanza d’interpello disapplicativo ai sensi dell’art. 37-bis comma 8 del DPR 600/73. Nell’istanza veniva presentata la particolare situazione dell’azienda e una giustificazione delle ragioni per le quali non si erano raggiunti i ricavi minimi o permaneva la presenza di perdite d’esercizio. Se l’interpello trovava accoglimento da parte dell’amministrazione finanziaria si segnalava tale circostanza nella dichiarazione dei redditi e, in assenza di modifiche, rimaneva valida anche per gli esercizi successivi. Da quest’anno per effetto della modifica apportata dal D.Lgs. 156/2015 all’art. 30 comma 4-bis della legge 724/94, la società che non supera il test di operatività o è in perdita sistematica avrà la possibilità di disapplicare la disciplina delle società di comodo autonomamente direttamente all’interno della dichiarazione dei redditi. Infatti, nei casi in cui siano presenti oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi mini-

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mi previsti dalla normativa sulle società non operative, ciò viene evidenziato all’interno del modello Unico 2016. A tal fine all’interno del quadro RS andrà compilata la specifica casella riportando il codice “1” in caso di presentazione dell’istanza di interpello e il codice “2” nei casi in cui non si presenti l’istanza. E’ poi previsto un codice “3” qualora l’istanza sia presentata ma la risposta non pervenga nei tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi in cui non si proceda alla presentazione

dell’interpello, peraltro si ricorda che la disciplina è stata oggetto di una specifica revisione prevedendo che la stessa vada indirizzata direttamente alla Direzione regionale e non più a quella provinciale delle Entrate, le ragioni della disapplicazione saranno oggetto di una specifica verifica. In pratica sarà l’Agenzia delle entrate a verificare l’esistenza o meno delle clausole oggettive che hanno indotto il contribuente a non applicare la disciplina delle società di comodo con un’apposita verifica. (PZ)

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Il regime Iva per cassa IL DIFFERIMENTO MASSIMO

OPZIONE DA VALUTARE CON ATTENZIONE

PREMESSA L’art. 32 bis del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 ha introdotto un regime Iva di cassa, in recepimento della Direttiva Europea 45/2010. I contribuenti con un volume d’affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, hanno la possibilità di contabilizzare l’Iva dovuta e detraibile in base al principio di cassa. In pratica l’imposta sulle operazioni imponibili è esigibile dall’erario al momento dell’incasso del corrispettivo e quella sugli acquisiti è detraibile solo dopo il pagamento del fornitore. Un regime simile era già stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.L. 185/2008 limitandolo però ai soggetti con un volume d’affari inferiore a 200.000 euro e solo con riferimento alle operazioni attive. Il regime Iva per cassa introduce una modalità di liquidazione dell’imposta più interessante per gli operatori economici.

IL FUNZIONAMENTO E’ previsto il versamento dell’imposta secondo le ordinarie tempistiche quale differenza tra l’imposta incassata dai clienti relativamente alle operazioni attive e quella pagata ai fornitori per le operazioni passive. Si sottolinea che, per le operazioni attive, il regime opera solo con riferimento ai cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio d’impresa mentre per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti privati, operano le regole ordinarie. Per le cessioni poste in essere nei confronti dei privati non è quindi possibile applicare il regime Iva per cassa. I contribuenti che utilizzano questo regime hanno pertanto la possibilità di differire all’atto del pagamento non solo la contabilizzazione dell’Iva a debito, come previsto dall’art. 7 del D.L. 78/2008, ma anche la detrazione dell’imposta sugli acquisti. Il tutto in un’ottica di bilanciamento delle poste attive e passive nei confronti dell’erario.

Si evidenzia che il differimento dell’esigibilità dell’imposta sulle operazioni attive, opera con un limite massimo di un anno dall’effettuazione dell’operazione. Decorso tale termine, la fattura emessa, ancorché non incassata, determinerà in ogni caso l’obbligo di versamento dell’imposta a debito corrispondente. Diversa invece la situazione sul fronte degli acquisti, la norma, infatti, prevede che la detraibilità dell’imposta è preclusa fino a quando non si paga il fornitore. Il termine di un anno decade nel caso in cui il cessionario o il committente sia assoggettato a procedure concorsuali; in questo caso la contabilizzazione dell’Iva a debito resta sospesa fino all’incasso del corrispettivo.

SOGGETTI INTERESSATI Possono adottare il regime di cassa i soli contribuenti con un volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro, previa opzione da esercitare secondo la regola del comportamento concludente e la successiva comunicazione nel quadro VO della dichiarazione annuale Iva. L’opzione deve riguardare necessariamente l’intera attività del contribuente e non può essere limitata a singole operazioni. Le fatture dovranno riportare il riferimento del regime speciale scelto dal contribuente anche se, il diritto alla detrazione da parte del cessionario o committente sorge al momento dell’effettuazione dell’operazione anche in assenza del pagamento, naturalmente fatta salva l’ipotesi in cui anche il cessionario/committente abbia anch’esso optato per il regime in argomento.

SOGGETTI ESCLUSI Il regime di cassa non può essere adottato dai contribuenti che si avvalgono di regimi speciali, come ad esempio il regime del margine nonché per le operazioni per le quali il cessionario o committente sia tenuto ad applicare l’imposta per il tramite dell’inversione contabile. Come già ricordato, sono poi escluse le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono in qualità di soggetti passivi d’imposta.

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DURATA E REVOCA DEL REGIME L’opzione esercitata secondo le modalità sopra descritte, vincola il contribuente per un triennio, salvo il caso del superamento della soglia del volume d’affari che determina la cessazione del regime. Trascorso il triennio l’opzione rimane valida per ogni anno successivo, a condizione che permanga-

no le condizioni, a meno che non venga esercitata la revoca. Revoca che sarà esercitata con le stesse modalità previste per l’opzione, vale a dire l’adozione di un comportamento concludente e la successiva comunicazione nella prima dichiarazione annuale Iva.

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Il trattamento degli ammortamenti ANALISI DELLA DISCIPLINA CIVILISTICA CONTABILE E FISCALE PREMESSA L’ammortamento può essere definito come la ripartizione del costo di una immobilizzazione tra gli esercizi della sua stimata vita utile. Le disposizioni civilistiche relative agli ammortamenti spesso divergono da quelle di natura fiscale. Queste ultime inoltre di recente sono state oggetto diversi interventi che ne hanno modificato la disciplina. Vedremo di fare il punto sulle diverse disposizioni che regolano gli ammortamenti al fine di delineare un quadro d’insieme della materia.

LE NORME CIVILISTICHE E I PRINCIPI CONTABILI Il secondo comma dell’articolo 2426 del codice civile prevede che le immobilizzazioni materiali e immateriali devono essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento devono essere motivate nella nota integrativa. Il legislatore non vuole pertanto vincolare le imprese all’adozione di un piano di ammortamento rigido, ma lascia una certa discrezionalità legata alla tipologia del bene e all’intensità di sfruttamento dello stesso. E’ comunque sempre richiesto che l’ammortamento sia calcolato sulla base di un piano ben definito a priori e non in attuazione di politiche di bilancio tendenti a far emergere risultati predefiniti. Quanto all’iscrizione degli ammortamenti in bilancio si richiede che: - a stato patrimoniale i fondi ammortamento siano imputati in diretta riduzione delle voci cui si riferiscono; - nel conto economico gli ammortamenti devono essere iscritti nella voce B.10.b tra i costi di produzione.

Nella nota integrativa si deve poi indicare i movimenti di ciascuna immobilizzazione specificando gli ammortamenti effettuati nell’esercizio e le variazioni intervenute a livello di fondo. Anche il Principio OIC 16 indica disposizioni per certi versi simili, richiedono che l’ammortamento: - sia effettuato in maniera sistematica, vale a dire sulla base di un procedimento tecnico – contabile di ripartizione del costo; - la quota imputata a ciascun esercizio deve tener conto della residua possibilità di utilizzazione dell’immobilizzazione; - il piano di ammortamento deve tener conto della residua possibilità di utilizzazione dell’immobilizzazione. La residua possibilità di utilizzazione è legata non alla durata fisica delle immobilizzazioni, bensì alla loro durata economica, vale a dire al periodo in cui si prevede che il cespite sarà di utilità per l’impresa. Per fare queste valutazioni è necessario misurare il deterioramento fisico, il grado di impiego, l’esperienza storica legata all’utilizzo di cespiti di simile natura e al grado di obsolescenza. Con il termine “sistematicità” si vuole intendere appunto che l’ammortamento deve essere funzionale alla residua possibilità di utilizzazione tendo conto di quanto indicato in precedenza. Il piano di ammortamento come ricordato non è immutabile nel tempo ma anzi, alla presenza di nuove situazioni, lo stesso deve essere rivisto. Sarà pertanto necessario fare riferimento ai piani aziendali di sostituzione, ai fattori ambientali, alle condizioni di utilizzo come ad esempio i turni di produzione, al livello tecnico del personale addetto, ai luoghi di utilizzo ad esempio al coperto o all’aperto in luoghi umidi o asciutti, alle politiche di manutenzione adottati dall’impresa o ancora a limitazioni normative all’utilizzo di cespiti non più a norma. Se le condizioni originariamente previste, nel tempo si vengono a modificare, anche il relativo piano di ammortamento dovrà essere variato dandone opportuna informazione nella nota integrativa.

LE DISPOSIZIONI DI NATURA FISCALE La finalità dell’ammortamento è di evitare che il

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costo di un bene strumentale destinato a produrre la sua utilità all’interno del processo produttivo per più annualità, sia imputato a costo interamente nel solo esercizio di acquisto. In questo modo nell’attivo dello stato patrimoniale s’iscrive il bene al costo storico e successivamente in ogni esercizio di utilizzo, si deduce una quota di ammortamento. La legge 244/2007 modificando l’articolo 103 del TUIR ha abrogato gli ammortamenti anticipati e quelli accelerati. La disciplina fiscale sposa principi più rigidi rispetto a quelli civilistici visti sopra, prevedendo per ogni tipologia di attività e di beni specifici coefficienti di ammortamento. Coefficienti che rappresentano la quota di ammortamento massima applicabile è che sono contenuti nel decreto 31 dicembre 1988. Rimane viceversa possibile applicare percentuali minori di ammortamento rispetto a quelli tabellari. Da anni si parla di una revisione dei coefficienti di ammortamento ministeriali, ormai vecchi di quasi trent’anni, ma a tutt’oggi se ne è persa traccia. Sono oggetto di ammortamento i beni strumentali all’esercizio dell’impresa escludendo in questo modo i beni merce e i fabbricati di civile abitazione posseduti dalle imprese e non utilizzati ovvero dati in locazione. L’ammortamento è inoltre escluso nel caso dei terreni in quanto ritenuti beni che nel tempo non sono deperibili e pertanto in via generale non sono destinati a perdere valore. Allo stesso modo i terreni sui quali insistono dei fabbricati strumentali, non possono essere ammortizzati. A tal proposito giova ricordare che ai fini dell’individuazione delle aree, si deve distinguere a seconda che le stesse siano state acquistata autonomamente rispetto ai casi diversi. Nel primo caso si prenderà in considerazione il costo di acquisto del terreno, nel secondo caso invece andrà preso a riferimento il maggior valore tra quello iscritto in bilancio nell’anno di acquisto, al netto delle spese incrementative sostenute successivamente all’acquisto, e quello corrispondente al 20% del costo complessivo o, per i fabbricati industriali, al 30% del costo stesso. E’ possibile spesare interamente nell’esercizio gli acquisti di beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro. Si ricorda che questa è una facoltà in quanto rimane valida la possibilità di procedere con l’ammortamento in base ai relativi coefficienti. Ai fini della verifica del limite di 516,46 euro, si devono considerare unicamente i beni suscettibili di autonoma utilizzazione. Ad esempio non potrà essere spesata integralmente la tastiera di un computer perché facente parte di un’attrezzatura complessa.

In caso di cessioni o dismissioni in corso d’anno di un cespite, è indifferente calcolare o meno la quota di ammortamento relativa alla frazione d’esercizio, tuttavia la scelta fatta è vincolante anche a livello contabile e con riferimento a tutti i beni dismessi o alienati. In pratica è possibile scegliere se fare l’ammortamento per la frazione d’anno o meno, ma una volta effettuata una delle due scelte questa deve essere mantenuta per tutti i beni. Limitatamente ai beni materiali il periodo dal quale s’inizia a calcolare l’ammortamento è quello nel quale lo stesso è entrato in funzione. Nel primo esercizio di entrata in funzione del bene la quota di ammortamento deve essere ridotta alla metà dei coefficienti ordinari, a prescindere dal mese di entrata in funzione del bene. L’importo dell’ammortamento, infatti, deve essere ragguagliato alla durata dell’esercizio solo nei casi d’imprese di nuova costituzione oppure nei casi di operazioni di natura straordinarie come le scissioni o le fusioni. Come ricordato l’ammortamento ordinario, deve essere calcolato sulla base dei coefficienti previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, in base alla categoria di bene interessato e al settore di utilizzo del possessore. Per individuare il coefficiente corretto si deve fare riferimento al settore di attività del possessore anche nell’ipotesi in cui lo stesso conceda il bene in locazione o in comodato a imprese che operano in altri settori. Così un’impresa chimica che concede in locazione un proprio fabbricato strumentale a un’impresa tessile, dovrà utilizzare il coefficiente di ammortamento previsto per le imprese chimiche. Nell’ipotesi in cui per un dato bene manchi per il relativo settore il coefficiente, è necessario fare riferimento a quello previsto per lo stesso bene con riferimento ad un settore con caratteristiche simili. E’ consentito calcolare ammortamenti in misura inferiore rispetto a quelli ministeriali senza alcun limite minimo purché ciò avvenga nel rispetto dei criteri civilistici di redazione del bilancio. La parte di costo non ammortizzata e non dedotta nell’esercizio di effettuazione dell’ammortamento ridotto, viene recuperata e quindi dedotta negli esercizi successivi.

BENI AD USO PROMISCUO I beni ad uso promiscuo sono quelli utilizzati sia per finalità aziendali sia per uso personale. Esistono però dei casi in cui la promiscuità è presunta dal legislatore in maniera assoluta come nel caso dei telefoni o dei mezzi di trasporto. Per quanto riguarda i beni immobili la regola prevede una deducibilità pari al 50% della rendita ca-

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tastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa. Per i beni mobili, il criterio generale prevede che le quote di ammortamento e di tutte le spese ad essi relativi sono deducibili nella misura del 50%. Disposizioni particolari sono previste per i telefoni siano essi fissi che cellulari. In questi casi gli ammortamenti, i canoni compresi quelli di locazione e le spese di gestione sono deducibili nella misura dell’80%. Tale deduzione si applica anche ai costi relativi alla connessione telefonica come l’acquisto del modem o del router ADSL. In questi casi non è ammessa prova contraria, pertanto non è possibile dimostrare un utilizzo diverso e più intenso al fine di richiedere una percentuale di detrazione maggiore, il legislatore ha così forfetizzato l’uso personale nella misura del 20%. La limitazione non si applica, e quindi la deduzione è riconosciuta al 100%, agli impianti di telefonia sia fissa che mobile dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente a un impianto per ciascun veicolo. Sono altresì deducibili al 100% le apparecchiature terminali non suscettibili di essere utilizzate per finalità diverse da quelle imprenditoriali. TIPO DI MEZZO

MEZZI DI TRASPORTO Per quanto riguarda i mezzi di trasporto si deve distingue tra quelli utilizzati esclusivamente per fini strumentali nell’attività d’impresa rispetto a quelli che questa caratteristica non la presentano. Utilizzo strumentale esclusivo, rientrano in questa categoria i veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata, si tratta dei veicoli per autonoleggio, di quelli delle autoscuole, gli autobus, gli autoveicoli a uso speciale e i mezzi di trasporto adibiti a uso pubblico come i taxi. In questi casi l’articolo 164 del TUIR, riconosce la piena deducibilità sia dei costi di acquisto quali ammortamenti o canoni di leasing sia dei costi gestionali. Utilizzo strumentale non esclusivo, rientrano i veicoli non utilizzati esclusivamente per finalità aziendali come ad esempio l’auto utilizzata dagli amministratori o dai dipendenti dell’azienda. Per questi mezzi la quota di ammortamento, i canoni di leasing e noleggio sono interessate a due distinte limitazioni. La prima concernente la percentuale di deducibilità limitata al 20% sia dei costi di acquisto che di quelli gestionali, la seconda riguarda l’ammontare massimo di costo deducibile differenziato in base alla modalità di acquisizione e di seguito indicati.

ACQUISTO/LEASING

NOLEGGIO

Autovetture e autocaravan

18.075,99

3.615,20

Motocicli

4.131,66

774,69

Ciclomotori

2.065,83

413,17

I titolari di reddito d’impresa non subiscono limitazioni nel numero di veicoli utilizzati, mentre i relativi costi gestionali come carburante e manutenzioni sono sempre deducibili nella stessa misura del 20%. Per i contratti di noleggio full service il canone di noleggio deve essere evidenziato in maniera esplicita in fattura al fine di consentire il calcolo del limite di deducibilità, diversamente l’intero canone subirà la limitazione del 20% e del costo massimo deducibile. Segnaliamo che la Finanziaria per il 2016 ha previsto un innalzamento dei costi di acquisto di cui sopra del 40% con riferimento agli acquisti effettuati all’interno dell’arco temporale 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016.

AGENTI E RAPPRESENTANTI Per gli agenti e i rappresentanti di commercio sono previste disposizioni particolari che in pra-

tica modificano le limitazioni viste in precedenza. In particolare la percentuale di deducibilità delle spese è aumentata all’80% in luogo del 20% e il limite massimo di costo deducibile delle autovetture è aumentato a 25.822,84 euro.

AUTOVETTURE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI Le spese relativi ai mezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, sono deducibili nella misura del 70%. Tale disposizione non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi e quindi agli amministratori. L’utilizzo promiscuo del dipendente deve risultare da idonea documentazione, per esempio dal contratto di lavoro. In questi casi non esistono limitazioni di importo, pertanto, qualunque sia il valore o costo del mez-

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zo, questo sarà deducibile nella misura del 70%. Non sono previste disposizioni particolare per i casi di leasing e noleggio pertanto anche in questi

casi la deducibilità sarà pari al 70% senza limitazioni di importo. (PZ)

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La contabilità separata Iva IN PARTICOLARI CASI PUÒ RAPPRESENTARE UNA SCELTA OBBLIGATA Il comma 2 dell’art. 19 del DPR 633/1972 prevede l’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti afferenti operazioni esenti ai sensi dell’art. 10. Per gli operatori che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti è inoltre stabilito che il diritto alla detrazione spetta limitatamente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti (c.d. pro-rata di detraibilità di cui all’art.19-bis del DPR 633). Al contribuente che esercita sia attività con Iva detraibile che attività esenti, è tuttavia riconosciuta la possibilità di optare, ai sensi del comma 3 dell’art. 36, per l’applicazione separata dell’imposta relativamente all’attività che dà luogo ad operazioni esenti. Il pro-rata di detraibilità in questo modo andrà ad incidere soltanto sull’attività esente, consentendo così la totale detraibilità dell’Iva sugli acquisti riferiti alle altre attività esercitate. Sempre con riferimento agli operatori che effettuano operazioni esenti, l’art.36-bis del DPR 633/1972 prevede poi, previa opzione, una particolare dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti (fatta eccezione per quelle indicate ai numeri 11, 18 e 19 dell’art. 10), fermo restando l’obbligo di fatturare e registrare le altre operazioni eventualmente effettuate nonché l’obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dalla disciplina Iva. A fronte dell’agevolazione formale di cui sopra il comma 2 dello stesso art. 36-bis dispone, per i contribuenti che intendono avvalersi della suddetta dispensa, la totale indetraibilità dell’Iva relativa agli acquisti, indipendentemente dal fatto che siano riferiti ad operazioni esenti o ad altre operazioni.

Il successivo comma 3 prevede, infine, che l’opzione per la dispensa dagli adempimenti ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La ratio dell’art. 36-bis, è quella di agevolare quei soggetti che non hanno interesse alla detrazione dell’Iva, in quanto per il tipo di attività esercitata e per la natura delle operazioni poste in essere la detrazione stessa è preclusa ovvero fortemente limitata. In caso di opzione per la separazione dell’attività esente, conformemente a quanto previsto dalla risoluzione ministeriale n. 3340882 del 1° novembre 1982, si deve seguire la seguente procedura: a) separazione, previa opzione esercitata ai sensi dell’art. 36, di una attività esente dalle altre attività esercitate dalla stessa impresa; b) richiesta, relativamente alla sola attività esente, della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, ai sensi dell’art. 36-bis, con conseguente indetraibilità dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale; c) distinta liquidazione dell’imposta relativa alle attività imponibili con conseguente detrazione dell’Iva sugli acquisti riferiti alle attività stesse. In definitiva è possibile “combinare” quanto disposto dall’art. 36 con la dispensa di cui all’art. 36-bis. La tenuta di una contabilità separata per le attività esenti e della dispensa dagli adempimenti formali, può essere giustificata valutando l’indetraibilità assoluta dell’Iva come un onere meno costoso di quello scaturente dagli obblighi di fatturazione, di registrazione e di tenuta di contabilità separate, e ciò in base ad un criterio di convenienza che ha alla sua base l’assoluta prevalenza delle attività esenti. Non è certamente applicabile qualora il soggetto optante per la dispensa si sia nel contempo avvalso anche della norma del terzo comma dell’art. 36 ed abbia tenuto due distinte contabilità, attraverso le quali è possibile individuare le singole operazioni in modo da attribuirle a ciascuna delle due distinte attività. In caso di separazione di attività, pertanto, l’op-

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zione per la dispensa dagli adempimenti interessa la sola attività che dà luogo ad operazioni esenti, con la conseguenza che l’indetraibilità dell’Iva disposta dal secondo comma dell’art. 36-bis riguarda i soli acquisti riferiti a detta attività. Con riferimento poi a come vada materialmente esercitata l’opzione per la separazione delle attività e la contestuale opzione per la dispensa dagli adempimenti va ricordato che con il DPR 10 novembre 1997, n. 442, è stata completamente riformulata la disciplina delle opzione. In particolare, il nuovo regolamento stabilisce che l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono dai comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, fatto salvo l’obbligo di comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. Tuttavia, la mancata, tardiva o irregolare comunicazione non inficia la validità dell’opzione o della revoca ma resta sanzionabile soltanto quale mero errore formale. Pertanto, nel caso in cui la scelta per la separazione dell’attività esente e per la dispensa dagli

adempimenti sia desunta dai comportamenti concludenti del contribuente, l’opzione si considera esercitata, a far data dal 1° gennaio dell’anno in cui la scelta stessa è stata effettivamente operata e, in particolare, dal fatto che: 1) sia stata tenuta una contabilità separata per l’attività che dà luogo alle operazioni esenti (con l’adozione di registri separati, di serie di fatturazione tra loro distinte, di una distinta registrazione degli acquisti e di autonome liquidazioni dell’Iva); 2) non si sia provveduto a fatturare e registrare le operazioni esenti; 3) non sia stata detratta l’Iva relativa agli acquisti riferiti all’attività esente. L’esercizio delle due opzioni va segnalato, a consuntivo, nella dichiarazione Iva al quadro VO. Il fatto che il quadro delle opzioni non consenta di “associare” espressamente la dispensa dagli adempimenti all’attività esente non rileva ai fini della validità dell’opzione in quanto la scelta fatta va desunta, come detto in precedenza, dal comportamento concludente del contribuente.

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(PZ)


Detassazione dei premi di risultato e welfare aziendale CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La detassazione dei premi di risultato è disciplinata dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 182, della Legge 208/2015) e dalla circolare n. 28 del 15 giugno 2016 dell’Agenzia delle Entrate, che ha fornito importanti chiarimenti sulla misura, soffermandosi, in particolare, su una delle novità introdotte da quest’anno: la possibilità per il lavoratore, di far convertire i premi di risultato o la partecipazione agli utili d’impresa oggetto della detassazione in benefit compresi nel cd “welfare aziendale”. Questa espressione connota una serie di erogazioni che, per volontà del datore di lavoro o sulla base di contratti, accordi e regolamenti aziendali, sono corrisposte al dipendente in natura o in forma di rimborso o di voucher, per spese aventi finalità di rilevanza sociale. In particolare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f), f bis) e f ter) del TUIR, sono comprese nel welfare aziendale le spese sostenute dal lavoratore (anche per i suoi familiari), per: - opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto; - somme, prestazioni e servizi di educazione ed istruzione, nonché per la frequenza di ludoteche, centri estivi e per le borse di studio; - servizi di assistenza destinati a familiari anziani o, comunque, non autosufficienti. Tutte queste prestazioni non concorrono a determinare il reddito del lavoratore, a condizione che si tratti di benefit offerti alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie. Attraverso la circolare in commento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando il lavoratore scelga di far convertire il premio di risultato o la partecipazione all’utile in benefit inclusi nel welfare aziendale, quest’ultimi sono esenti anche dalla tassazione sostitutiva del 10%. Peraltro, affinché ciò accada, è necessario che: PAG. 21 - APINFORMA / Lavoro - numero 12 - 30 giugno 2016

- la contrattazione di secondo livello abbia espressamente assegnato questa possibilità di scelta al dipendente; - sussistano le condizioni previste dalla Legge di Stabilità per l’applicazione della tassazione agevolata del 10% sui premi di risultato e sulle partecipazioni agli utili (tra le quali il limite di 2.000 € lordi - che salgono a 2.500 € per le aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro - e il reddito del lavoratore ottenuto nell’anno precedente che non può superare i 50.000 €). La parte di premio non sostituita dal benefit verrà assoggettata all’imposta sostitutiva o a tassazione ordinaria, a scelta del prestatore di lavoro. Un chiarimento necessariamente deve riferirsi al paragrafo 1.2 della circolare 28 relativo all’ambito oggettivo di applicazione ovvero alle retribuzioni agevolabili. Pertanto l’imposta sostitutiva si applica ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il D.P.C.M. 25 marzo 2016 nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. In particolare, il decreto prevede che per premi di risultato devono essere definiti dalla contrattazione collettiva aziendale o territoriale, la quale deve prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati”. L’attuale normativa non riserva più il beneficio fiscale alla cosiddetta “retribuzione di produttività”, come definita nel D.P.C.M. del 22 gennaio 2013, ma ne limita gli effetti ai soli premi di risultato, escludendo dal regime agevolativo voci retributive


quali, a titolo esemplificativo, le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari, corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro. In tale ottica deve essere considerato anche il riferimento alla variabilità delle somme - caratteristica tipica dei premi di risultato - che non deve essere intesa necessariamente come gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento dell’obiettivo definito nell’accordo aziendale o territoriale. A tal riguardo è necessario tenere ben presente la distinzione tra strutturazione dei premi e condizione di incrementalità degli obiettivi che dà diritto al beneficio fiscale. La strutturazione dei premi è, infatti, l’insieme delle condizioni previste negli accordi al verificarsi delle quali matura il diritto alla corresponsione di una data somma. La combinazione delle varie condizioni può avvenire in vari modi ed è regolata esclusivamente dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale all’am-

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montare complessivo del premio di risultato erogato, tuttavia, è necessario che, nell’arco di un periodo congruo definito nell’accordo, sia stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione richiamati dalla norma e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva al momento della presentazione della dichiarazione di conformità allegata al decreto da inoltrarsi alla DTL competenti. Si precisa altresì che il presupposto fondante per l’applicazione dell’imposta sostitutiva risiede nella sottoscrizione di un contratto collettivo territoriale e aziendale da sottoscriversi nelle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e nelle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero nella rappresentanza sindacale unitaria. (FT)


Energia I COMPONENTI

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

GARANTISCE LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E DELL’EFFICIENZA L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo. L’Autorità svolge inoltre una funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo ai quali può formulare segnalazioni e proposte; presenta annualmente una Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta. Con il decreto n. 201/11, convertito nella legge n. 214/11, all’Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici. Infatti, l’articolo 21, comma 19, prevede che: “con riguardo all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”. In particolare, l’Autorità deve “garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza” nei settori dell’energia elettrica e del gas, nonché assicurare “la fruibilità e la diffusione [dei servizi] in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, ...”. Il sistema tariffario deve inoltre “armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”.

L’Autorità è un organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica. La procedura di nomina prevede il parere vincolante, a maggioranza dei 2/3 dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti, sui nomi proposti dal Ministro dello Sviluppo economico e approvati dal Consiglio dei Ministri. Questa procedura garantisce altissimo quorum di gradimento parlamentare, di fatto bipartisan. Dall’11 febbraio 2011, i Componenti in carica sono Guido Pier Paolo Bortoni, Presidente, Alberto Biancardi, Rocco Colicchio e Valeria Termini. Il componente Luigi Carbone si è dimesso con decorrenza 11 gennaio 2016. I Componenti restano in carica 7 anni e nel corso del mandato, si applica loro un regime di incompatibilità con altre attività lavorative. Per i successivi due anni dalla cessazione dell’incarico i Componenti non possono intrattenere alcun rapporto di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nei settori di competenza.

INDIPENDENZA E AUTONOMIA L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e dal Parlamento e delle normative dell’Unione europea. L’indipendenza e l’autonomia sono state rafforzate dal Terzo Pacchetto Energia europeo anche per quanto riguarda l’organizzazione, il funzionamento ed il finanziamento. L’Autorità adotta le proprie decisioni sulla base della legge istitutiva e definisce le procedure ed i regolamenti per l’organizzazione interna, il funzionamento e la contabilità. Le risorse per il funzionamento dell’Autorità non provengono dal bilancio dello Stato ma da un contributo sui ricavi degli operatori regolati: tale contributo è stato ridotto (volontariamente dall’Autorità) allo 0,3 per mille rispetto all’1 per mille previsto dalla legge.

LE COMPETENZE L’Autorità regola i settori di competenza, attraverso provvedimenti (deliberazioni) e, in particolare:

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- stabilisce le tariffe per l’utilizzo delle infrastrutture, garantisce la parità d’accesso, promuove, attraverso la regolazione incentivante gli investimenti con particolare riferimento all’adeguatezza, l’efficienza e la sicurezza; - assicura la pubblicità e la trasparenza delle condizioni di servizio; - promuove più alti livelli di concorrenza e più adeguati standard di sicurezza negli approvvigionamenti, con particolare attenzione all’armonizzazione della regolazione per l’integrazione dei mercati e delle reti a livello internazionale; - definisce i livelli minimi di qualità dei servizi per gli aspetti tecnici, contrattuali e per gli standard di servizio; - promuove l’uso razionale dell’energia, con particolare riferimento alla diffusione dell’efficienza energetica e all’adozione di misure per uno sviluppo sostenibile; - aggiorna trimestralmente le condizioni economiche di riferimento per i clienti che non hanno scelto il mercato libero; - accresce i livelli di tutela, di consapevolezza e l’informazione ai consumatori; - adotta provvedimenti tariffari e provvede all’attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici; - svolge attività di monitoraggio, di vigilanza e controllo anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e altri organismi, fra i quali la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, il GSE, su qualità del servizio, sicurezza, accesso alle reti, tariffe, incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate e in materia di Robin Hood Tax. - può imporre sanzioni e valutare ed eventualmente accettare impegni delle imprese a ripristinare gli interessi lesi (d.lgs. 93/11).

TRASPARENZA NEL PROCESSO DECISIONALE I provvedimenti dell’Autorità vengono adottati secondo procedure disciplinate dai propri regolamenti interni e da regolamenti sul funzionamento generale della Pubblica amministrazione, sulla base di criteri di efficienza e trasparenza. Ampio spazio viene dato alla consultazione con tutti i soggetti interessati, attraverso la diffusione di documenti, la raccolta di osservazioni scritte e eventuali audizioni collettive e individuali. La pubblicità legale degli atti e dei provvedimenti di carattere normativo ed a contenuto generale, è assicurata attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Autorità (‘art. 32, comma 1, della legge 69/09).

Contro i provvedimenti dell’Autorità può essere fatto ricorso al TAR Lombardia che rappresenta il primo grado di giudizio del processo amministrativo. Dal 2005, l’Autorità ha introdotto l’analisi di impatto regolatorio (Air) su provvedimenti di particolare rilievo, quale ulteriore strumento per una miglior qualità della regolazione.

L’ATTIVITÀ INTERNAZIONALE L’Autorità ha avviato fin dalla sua istituzione un’intensa attività di collaborazione internazionale con i regolatori dei paesi europei ed extra europei, al fine di promuovere l’integrazione con i mercati dell’energia dei paesi limitrofi e raggiungere gli obiettivi di effettivo ed efficace funzionamento del mercato nazionale. Il primo ambito di intervento dell’Autorità in tale contesto è il processo di formazione del nuovo quadro regolatorio dei mercati europei di energia elettrica e gas previsto dal cd. Terzo Pacchetto (codici di rete europei) ed a tal fine partecipa ai lavori dell’Agenzia per il coordinamento dei regolatori dell’energia - ACER. L’Autorità è inoltre membro fondatore del Council of European Energy Regulators - CEER, associazione volontaria che ha il compito di consolidare la collaborazione tra i regolatori dell’Unione europea nei settori di comune interesse. Dal marzo 2012 un componente del Collegio dell’Autorità ricopre la carica di Vicepresidente del CEER. L’Autorità è fra i principali promotori dell’Associazione dei regolatori del Mediterraneo - MEDREG, l’, di cui detiene la vicepresidenza permanente, dopo due mandati da Presidente; il Segretariato di MEDREG è a Milano, ospitato presso la sede dell’Autorità. L’Autorità ha anche un ruolo di primo piano nell’Energy Community Regulatory Board - ECRB, organismo sempre più allineato alle competenze dell’ACER per l’area balcanica, in virtù dell’Energy Community Treaty firmato fra l’Unione europea e i Paesi di tale regione. L’Autorità, attraverso il CEER e il MEDREG, assicura un supporto anche alle attività dell’International Confederation of Energy Regulators (ICER) volta a istituzionalizzare sempre di più il ruolo della regolazione a livello mondiale. Negli anni, il ruolo dell’Autorità in ambito internazionale si è consolidato non solo in ambito associativo, ma anche attraverso il rafforzamento di relazioni bilaterali con regolatori di altri paesi che hanno portato all’avvio di accordi formali di collaborazione e di progetti di gemellaggio finanziati dalla Commissione europea. L’Autorità, a seguito dell’assegnazione delle com-

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petenze per la regolazione e il controllo dei servizi idrici (legge n. 214 del 22 dicembre 2011), ha promosso nell’aprile 2014 l’avvio del network europeo WAREG (European Water Regulators) per facilitare la cooperazione fra regolatori del settore idrico, scambiare buone pratiche di regolazione e favorire un quadro regolatorio armonizzato e sta-

bile a livello europeo. AEEGSI dal 2015 detiene la prima Presidenza di WAREG. Le iniziative e gli interventi proposti dall’Autorità sono consultabili all’indirizzo www.autorità.energia.it

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Elettricità 657 MILA I PICCOLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, L’80% ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI In Italia cresce ancora l’energia elettrica prodotta da piccoli o piccolissimi impianti collegati direttamente al sistema di distribuzione, prevalentemente alimentati da fonti rinnovabili. Nel 2014 erano oltre 657 mila, quasi 70 mila in più rispetto al 2013, per una potenza installata di oltre 30 mila MW, circa un quarto di quella nazionale. È quanto emerge dal “Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita per l’anno 2014” pubblicato dall’Autorità per l’energia sulla base degli ultimi dati disponibili. Nel nostro Paese le “mini-centrali” contribuiscono per circa il 23% alla produzione nazionale totale (64,3 TWh), con l’80% dell’energia elettrica prodotta di origine rinnovabile, in particolare da fonte

solare. L’aumento del numero di impianti rispetto al 2013 è legato principalmente allo sviluppo di quelli fotovoltaici (+68.800 circa), mentre è significativa la maggior produzione da biomasse, biogas e bioliquidi. Si conferma così la forte e rapida evoluzione del sistema elettrico nazionale, passato da pochi impianti di taglia più elevata a una moltitudine di impianti di taglia ridotta, che sfrutta le fonti rinnovabili diffuse e crea maggiore efficienza energetica anche grazie alla cogenerazione. Confrontando l’anno 2014 con il precedente (+12% il numero di impianti) viene quindi consolidato il trend di crescita degli ultimi anni, mentre la potenza installata è leggermente diminuita (-50 MW) a causa però di una netta diminuzione degli impianti termoelettrici (-197 MW) e, in misura minore, idroelettrici (-66 MW), mentre è in aumento la potenza degli impianti fotovoltaici (+147 MW) ed eolici (+89 MW). Circa il 20% di quanto prodotto viene autoconsumato, mentre la parte restante viene immessa in rete. Il Rapporto 304/2016/I/eel di monitoraggio completo è disponibile sul sito www.autorita.energia.it.

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Rifiuti DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE CONTENENTE LE LINEE GUIDA PER IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 giugno il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2016 con il quale sono state inserite, per la prima volta nel nostro ordinamento, delle linee guida introduttive di un metodo di calcolo unico della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, cui tutte le Regioni dovranno attenersi nel processo di dotazione dei rispettivi metodi di calcolo

e di certificazione. Il decreto in parola, attuativo dell’articolo 32 del cd. Collegato Ambientale, è finalizzato a consentire un concreto raffronto dei risultati tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e, all’interno delle medesime, tra i vari Comuni, con l’opportunità di ponderare i tributi comunali a seconda dei livelli di raccolta raggiunti e certificati dalle Regioni. Sarà consentita, altresì, sebbene soltanto per quei Comuni che abbiano normativamente disciplinato tale attività garantendone la tracciabilità ed il controllo, la possibilità di conteggiare il compostaggio domestico nella raccolta differenziata riuscendo a esaminare, ai fini del calcolo, tutti i rifiuti che sono conferiti nei centri di raccolta comunali. Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

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Energia IN PROCINTO DI PUBBLICAZIONE IL DECRETO INTERMINISTERIALE SULLE RINNOVABILI ELETTRICHE NON FOTOVOLTAICHE Sembra, oramai, in via di definitivo completamento l’iter approvativo del Decreto Interministeriale sulle rinnovabili elettriche non fotovoltaiche che a breve dovrebbe “incanalarsi” verso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A seguito della firma già apposta dai Ministri dei due altri Ministeri coinvolti, quello dello Sviluppo Economico e quello dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare - avvenuta presso la sede della Presidenza del Consiglio in presenza del premier Renzi - i tempi dovrebbero restringersi ulteriormente. Il decreto in parola dovrebbe prevedere uno stanziamento di spesa di oltre 400 miliardi annui a fronte di un investimento d’insieme di 9 miliardi di euro da distribuire sull’intero periodo di irrogazione degli incentivi. Il Ministro dello Sviluppo Economico, Calenda, ha precisato, sul tema degli incentivi, che il 50% sarà destinato agli operatori che lavorano capaci di produrre da subito un risultato positivo quali ad esempio l’eolico, il 25% alle tecnologie cd. di frontiera come il termodinamico - relativamente al quale in Italia si possiede il know how ma non dei siti dove implementare tale fonte energetica ed il restante 25% all’economia circolare. (C)

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Sicurezza INFORTUNI SUL LAVORO: NON C’È RESPONSABILITÀ OGGETTIVA SECONDO LA CORTE DI CASSAZIONE, SENT. N. 12347/16 Con una recentissima sentenza, la n. 12347/16 depositata il 15 giugno scorso, la Corte di Cassazione ha statuito che non vi sia responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2087 c.c. quando siano stati rispettati tutti gli obblighi previsti dalla legge: in caso di infortunio sul lavoro, il datore è da considerare responsabile solamente quando l’evento dipenda da negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme. Così la sentenza:“(…) dovendo per contro escludersi la responsabilità datoriale ogni qualvolta la condotta sia stata diligente ovvero non sia stata negligente (imprudente, imperita, ecc.) in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell’evento concreto che in fatto si è cagionato, cioè quando la regola cautelare violata non aveva

come scopo anche quello di prevenire quel particolare tipo di evento concreto che si è effettivamente verificato (o almeno un evento normativamente equivalente ad esso)”. In sostanza, il mero verificarsi del danno non comporta sempre e comunque una violazione delle misure di sicurezza previste: non vi sarà responsabilità oggettiva in caso si verifichi un qualsiasi evento lesivo della salute dei dipendenti. Nel caso di specie l’infortunio si era verificato fra due lavoratori, entrambi in bicicletta, uno dei quali, procedendo nel sottopassaggio dello stabilimento in cui lavorava, investiva un altro lavoratore. In prossimità del cunicolo erano presenti, però, dei segnali di pericolo che richiamavano l’attenzione sulla necessità di procedere lentamente. La condotta dell’investitore non è assolutamente legata allo svolgimento dei lavori, proprio per questo motivo gli ermellini hanno escluso la responsabilità oggettiva del datore di lavoro.

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Avv. Alberto Stocco Avv. Francesca Valenza (C)


SOA: rinnovo per l’Elettronica Impianti Cossettini POTRÀ ESEGUIRE LA MANUTENZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI AUTOMATICI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA Rinnovo triennale per l’Elettronica Impianti Cossettini srl, rappresentata dal sig. Silvano Cossettini, con sede in Udine, via Caccia n. 64. La ditta, super specializzata nella semaforica stradale, ha rinnovato l’attestazione per le categorie OG10 e OS30 per 516.000 Euro, e OS9 per 258.000 Euro. Il rinnovo, le consente di eseguire fino ad un importo di 619.200 Euro la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. La categoria comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralic-

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ci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione (OG10). Per lo stesso importo potrà eseguire la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione (OS30). Inoltre, potrà eseguire fino ad un importo di 309.600 Euro la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle medesime (OS9). Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli Imprenditori, presso l’Associazione è attivo un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


La Regione ribadisce le direttive vincolanti (3a parte) LA REGIONE MANTIENE LA PROPRIA AUTONOMIA LEGISLATIVA RIBADITA CON L’ART. 24 DELLA L.R. 13/2014 Il 19 aprile è entrato in vigore il nuovo Codice di contratti, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. In Friuli Venezia Giulia con le Direttive vincolanti adottate dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio in data 7 agosto 2015 sono state date le

prime indicazioni operative sulla base dell’art. 24 della L.R. 13/2014.

LE DIRETTIVE VINCOLANTI Rispetto alle indicazioni rese dalla nell’ambito delle direttive vincolanti la Regione ritiene utile rendere le necessarie precisazioni in corrispondenza ai vari aspetti e tematiche da queste trattati per confermare agli operatori quali indicazioni ivi riportate non risultino più coerenti con il nuovo quadro normativo statale di riferimento. In questa terza parte pubblichiamo una tabella di raffronto relativa alle procedure di aggiudicazione. (continua)

(CS)

2. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE 2.1 LAVORI D’IMPORTO FINO A EURO 40.000 TESTO ORIGINARIO

TESTO DOPO ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/2016

La stazione appaltante procede all’affidamento diretto da CONFERMATO - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del parte del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 125, Codice. comma 8 del D.Lgs. 163/2006 ad impresa affidabile. La pubblicazione dell’atto di affidamento dei lavori secondo la vigente disciplina in materia di atti amministrativi garantisce il principio di trasparenza.

CONFERMATO

La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorquando alla medesima impresa affida lavori, con questa procedura, per un importo, nel corso dell’anno solare, non superiore a Euro 40.000 anche con più affidamenti che, in ogni caso, non devono essere superiori a cinque.

CONFERMATO

Pertanto, si devono intendere rispettate le prescrizioni per gli affidamenti di lavori d’importo fino a Euro 40.000 allorquando siano verificate positivamente entrambe le condizioni sopra prescritte e precisamente: affidamento di lavori, con questa procedura, ad un’unica impresa complessivamente non superiori a Euro 40.000 e non siano stati superati i cinque affidamenti in un anno.

CONFERMATO

Il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso a CONFERMATO - ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del seguito della negoziazione con il soggetto individuato. Codice. Il responsabile del procedimento deve dare atto della congruità dei prezzi di appalto.

CONFERMATO

Nel caso di stazioni appaltanti organizzativamente complesse è necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante un’azione ricognitiva interna.

CONFERMATO

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oltre le alpi, oltre lo stress


2.3 LAVORI D’IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000 E FINO A EURO 200.000 (150.000) DIVERSI DA QUELLI IN ECONOMIA TESTO ORIGINARIO

TESTO DOPO ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/2016

La stazione appaltante procede all’affidamento mediante CONFERMATO - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del procedura negoziata senza bando con invito diretto previo Codice - l’importo di riferimento è pari a Euro 150.000 - non è esperimento di apposita indagine di mercato, ai sensi dell’art. possibile procedere all’invito diretto. 122, comma 7 e dell’art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006.

L’indagine di mercato di cui al periodo precedente, in ragione dell’interesse meramente locale dell’intervento, deve essere espletata tra le imprese in possesso dei requisiti adeguati ai lavori da affidare desunte, in ragione dell’importo, ovvero dalle iscrizioni presso le Camere di Commercio e Artigianato della Regione Friuli Venezia Giulia, ovvero dall’elenco delle imprese qualificate presso il sito dell’ANAC prossime alla località dell’intervento ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante redatto anche in base alle manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure negoziate, procedure ristrette, cottimi per l’affidamento di lavori pervenute alla stazione appaltante.

NON CONFERMATO - Ai sensi di quanto disposto dall’art. 216, comma 9 del Codice, fino all’adozione delle linee guida da parte dell’ANAC, come previste dall’articolo 36, comma 7 del Codice, l’individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice. – sarà necessario verificare il contenuto della linea guida in materia fino all’entrata in vigore della linea guida in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

La selezione degli operatori economici da interpellare tra quelli in possesso dei requisiti necessari individuati con le modalità di cui al periodo precedente viene effettuata sulla scorta dei seguenti ulteriori criteri generali di scelta:

CONFERMATO

A. idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori; B. precedenti esperienze contrattuali maturate in un congruo arco temporale con la stazione appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità dell’opera valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, alla correttezza degli adempimenti contrattuali ivi compresi i sub contratti posti in essere nel corso dell’esecuzione dell’opera, alla valutazione dei contenziosi instaurati; C. manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante; D. specializzazione dell’impresa nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara.

CONFERMATO

La stazione appaltante rispetta il principio di trasparenza allorquando, conformemente a quanto disposto dall’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, procede alla pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento e dei soggetti invitati.

CONFERMATO

La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorquando, al fine di selezionare le imprese da invitare alla formulazione dell’offerta, rispetta tutte le prescrizioni di seguito indicate.

CONFERMATO

Il numero minimo di imprese da invitare non deve essere inferiore a 10, se esistono in tal numero operatori idonei, e non superiore a 15.

CONFERMATO

Il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 122, comma 9 e all’art. 253, comma 20-bis del D.Lgs. 163/2006, qualora le imprese ammesse siano uguali o superiori a 10.

CONFERMATO - l’esclusione automatica dell’offerta anomala è prevista dall’art. 97 comma 8 del Codice con le modalità indicate all’art. 2 (estrazione a sorte in sede di gara dei criteri indicati).

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2.3 LAVORI D’IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000 E FINO A EURO 200.000 (150.000) DIVERSI DA QUELLI IN ECONOMIA TESTO ORIGINARIO

TESTO DOPO ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/2016

La stazione appaltante non può invitare alla procedura successiva, le imprese che nel corso del medesimo anno CONFERMATO - ai fini del rispetto del principio di rotazione solare, si siano già aggiudicate lavori per importi fino a Euro con la riduzione dell’importo a 150.000 euro. 200.000. Nel caso di stazioni appaltanti organizzativamente complesse è necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante un’azione ricognitiva interna.

CONFERMATO

2.4 LAVORI D’IMPORTO SUPERIORE A EURO 200.000 (ORA 150.000 EURO) E FINO A 1 MILIONE DI EURO TESTO ORIGINARIO

TESTO DOPO ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/2016

La stazione appaltante procede all’affidamento mediante procedura negoziata senza bando con invito diretto ovvero previo esperimento di apposita indagine di mercato ai sensi dell’art. 122, comma 7 e dell’art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 o, in alternativa, mediante procedura negoziata preceduta da pre-informazione.

CONFERMATO - solo la procedura negoziata preceduta da pre-informazione per un importo compreso tra i 150.000 euro e 1 milione di euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del Codice.

2.4.2. PROCEDURA CON PRE-INFORMAZIONE TESTO ORIGINARIO

TESTO DOPO ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/2016

Qualora la stazione appaltante decida di procedere mediante procedura negoziata preceduta da pre-informazione, la stazione appaltante rispetta il principio di trasparenza allorquando procede alla pubblicazione dell’avviso di pre-informazione della procedura che intende compiere sulla GUCE.

NON CONFERMATO - Ai sensi di quanto disposto dall’art. 216, comma 9 del Codice, fino all’adozione delle linee guida da parte dell’ANAC, come previste dall’articolo 36, comma 7 del Codice, l’individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.

La pubblicazione può avvenire a inizio d’anno, cumulativamente per tutte le procedure che l’amministrazione intende appaltare con il medesimo tipo di procedura, o anche singolarmente nel corso dell’anno, con un preavviso, rispetto alla singola procedura, di almeno 15 giorni.

NON CONFERMATO

La selezione degli operatori economici da interpellare tra quelli in possesso dei requisiti necessari individuati con le modalità di cui al periodo precedente viene effettuata sulla scorta dei seguenti criteri generali di scelta: A. idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori; B. precedenti esperienze contrattuali maturate in un congruo arco temporale con la stazione appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità dell’opera valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, alla correttezza degli adempimenti contrattuali ivi compresi i sub contratti posti in essere nel corso dell’esecuzione dell’opera, alla valutazione dei contenziosi instaurati; C. manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante; D. specializzazione dell’impresa nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara.

CONFERMATO

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2.4.2. PROCEDURA CON PRE-INFORMAZIONE TESTO ORIGINARIO

TESTO DOPO ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/2016

La stazione appaltante rispetta il principio di trasparenza allorquando, conformemente a quanto disposto dall’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, procede alla pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento e dei soggetti invitati.

CONFERMATO

La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorquando, al fine di selezionare le imprese da invitare alla formulazione dell’offerta, rispetta tutte le prescrizioni indicate.

CONFERMATO

Il numero di imprese da invitare è compreso tra un minimo di 15, se esistono in tal numero operatori idonei, e un massimo di 25.

CONFERMATO

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto precisato al punto 1 ovvero del massimo ribasso con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del combinato disposto, di cui all’art. 122 comma 9 e all’art. 253, comma 20-bis del D.Lgs. 163/2006, qualora le offerte ammesse siano uguali o superiori a 10.

CONFERMATO - Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice ovvero aggiudicazione al minor prezzo con l’applicazione dell’esclusione automatica dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 95 comma 4 e dell’art. 97 comma 8 del Codice.

La stazione appaltante non può invitare alla procedura successiva le imprese che, nel corso del medesimo anno solare, si siano già aggiudicate lavori, affidati con la presente procedura.

CONFERMATO

Nel caso di stazioni appaltanti organizzativamente complesse è necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante un’azione ricognitiva interna.

CONFERMATO

2.5 LAVORI OLTRE UN MILIONE DI EURO E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA (EURO 5.225.000) TESTO ORIGINARIO

TESTO DOPO ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/2016

Fermi i casi previsti dall’art. 9 del D.L. 133/2014 convertito in Legge n. 164/2014, per i quali la procedura negoziata deve seguire le indicazioni fornite al paragrafo precedente 2.4, e i casi nei quali è possibile ed economicamente conveniente suddividere l’appalto in lotti funzionali, ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006, successivamente da aggiudicarsi con le procedure qui disciplinate, e nel rispetto dell’art. 29, comma 7 lettera c) del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante procede all’affidamento mediante le procedure disciplinate dal D.Lgs. 163/2006 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero, in applicazione di quanto disposto al punto 1, attraverso il criterio del massimo ribasso con l’esclusione automatica delle offerte anomale (fino al 31 dicembre 2015).

CONFERMATO – ai sensi dell’art. 51 del codice “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimporese, piccole e medie imprese. E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti. Per gli appalti sopra il milione di euro si applicano le procedure ordinarie sopra soglia.

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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Blue Tongue Il Ministero della salute ha pubblicato la nota concernente la Blue Tongue - regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 - accordo tra la Francia e l’Italia ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - integrazione per gli animali della specie caprina. Brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota ad oggetto l’O.M. 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” - articolo 3, comma 7, ulteriori indicazioni operative concernenti l’utilizzo del modello 4 informatizzato. Consumo di anguille Il Ministero della Salute ha pubblicato l’Ordinanza 8 giugno 2016 concernenete la proroga dell’ordinanza 17 maggio 2011, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal Lago di Garda».

concernente le disposizioni relative all’etichettatura del miele. Caso EU Pilot 7400/15/AGRI. Stabilimenti autorizzati export lumache Montenegro Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente gli stabilimenti autorizzati all’esportazione in Italia di lumache vive destinate al consumo umano dal Montenegro.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Qualità trasparenza olio E’ stata pubblicata la legge 7 luglio 2016 n. 122 concernente le disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI. Registro Vite Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente le modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite.

BEVANDE Bevande spiritose La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. FRIULI o FRIULI VENEZIA GIULIA Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Friuli” o “Friuli Venezia Giulia”.

Prodotti della salumeria Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto concernente la modifiche al decreto 21 settembre 2005 concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria.

COMMERCIO

Origine miele E’ stata pubblicata la legge n. 122 del 7 luglio 2016

Aliquota IVA Preparati per risotto Disposizioni per l’adempimento degli obblighi de-

Aliquote IVA basilico e rosmarino fresco E’ stata pubblicata la legge concernente le modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all’alimentazione. Caso EU Pilot 7292/15/TAXU.

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rivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2015-2016. Cofinanziamento programmi prodotti agricoli Il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato il decreto relativo al cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi, di cui al regolamento CE n. 501/2008 decisione C(2015) 7704 del 12 novembre 2015, prima annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. Linee Guida SIAN Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’approvazione delle Linee guida 2016 per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO Etichettatura miscele È stata pubblicata la legge 7 luglio 2016, n. 122 concernente le disposizioni sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

ETICHETTATURA Marchio McDonalds Il Tribunale dell’Unione europea ha pubblicato il comunicato stampa concernente la sentenza nella causa T-518/13 per il quale Secondo il Tribunale dell’UE, la notorietà dei marchi di McDonald’s consente di impedire la registrazione, per i prodotti alimentari o le bevande, di marchi che combinano il prefisso «Mac» o «Mc» con il nome di un prodotto alimentare o di una bevanda.

PRODOTTI SPECIALI Chiarimenti latti di crescita e alimenti per sportivi Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente le indicazioni per gli adeguamenti normativi dei cosiddetti “latti di crescita” e dei prodotti dietetici per sportivi conseguenti all’abrogazione del settore dei prodotti destinati ad una alimentazione con l’applicazione del Regolamento (UE) 609/2013 del 20 luglio 2016.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Cafè de Valdesia DOP La Commissione Europe ha pubblicato il regola-

mento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Café de Valdesia (DOP)]. Ginja de Obidos e Alcobaca IGP La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ginja de Óbidos e Alcobaça (IGP)]. CHAPON DU PERIGORD Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «CHAPON DU PERIGORD» ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Štajersko prekmursko bučno olje Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «Štajersko prekmursko bučno olje» ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Squacquerone di Romagna Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Squacquerone di Romagna». Colli Bolognesi Pignoletto Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto del 14 giugno 2016 concernente l’adeguamento del decreto 26 settembre 2014 di autorizzazione all’etichettatura transitoria dei vini DOCG «Colli Bolognesi Pignoletto» alle disposizioni del decreto 23 dicembre 2015. Krčko maslinovo ulje DOP La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Krčko maslinovo ulje (DOP)]. Oecher Puttes/Aachener Puttes IGP La Commissione Europea ha pubblicato il rego-

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lamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oecher Puttes/Aachener Puttes (IGP)]. Consorzi incaricati DOP e IGP Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato la lista dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 14 della legge 526/99.

RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE

ed ha deliberato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100.000,00. PS10286 CARAPELLI OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA L’Autorità Garante del Commercio e del mercato ha deciso che la pratica commercial posta in essere dalla società Carapelli Firenze S.p.A., costituisce una pratica commerciale scorretta eh ha deliberato un sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300.000,00.

Livelli massimi residui La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, cloridazon, fluazifop-P, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim in o su determinati prodotti.

PS10288 - CARREFOUR OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA L’Autorità Garante del commercio e del mercato ha considerato che la prativa posta in essere dalle società GS S.p.A., S.S.C. Società Sviluppo Commerciale S.r.l. e DiperDi S.r.l. (Gruppo Carrefour), non costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una pratica commerciale scorretta.

Livelli massimi residui di etofumesato, etossazolo, fenamidone, fluoxastrobin e flurtamone La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di etofumesato, etossazolo, fenamidone, fluoxastrobin e flurtamone in o su determinati prodotti.

Monitoraggio nichel negli alimenti La Commissione europea ha pubblicato la raccomandazione relativa al monitoraggio del nichel negli alimenti.

VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA PS10283 LIDL OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA L’Autorità Garante del commercio e del mercato ha riconosciuto che la pratica commerciale posta in essere dalla società Lidl italia S.r.l., costituisce una pratica commerciale scorretta e ha deliberato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 550.000,00. PS10284 DE CECCO OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha deciso che la pratica commerciale posta in essere da F.lli De Cecco non costituisce una pratica commerciale scorretta. PS10285 PIETRO CORICELLI OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA L’Autorità Garante del commercio e del mercato ha ritenuto che la pratica commerciale descritta, posta in essere dalla società Pietro Coricelli S.p.A. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta

oOo

DATI DI MERCATO 26a SETTIMANA (DAL 27 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2016) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; oli vegetali; ortaggi e patate; semi oleosi; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo

RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 26, dal 27 giugno al 3 luglio 2016 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 71 notifiche, di cui 23 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario Dall’Italia sono state avviate 6 allerte; di queste solo due hanno interessato merce di origine italiana, mentre un’allerta, avviata dall’Olanda, ha interessato merce distribuita anche in Italia.

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Quattro delle sei allerte avviate in Italia riguardano il settore ittico: E. coli in mitili refrigerate italiane, mercurio oltre i limiti in pesce spada proveniente dalla Spagna, istamina oltre i limiti in tonno pinna gialla congelato proveniente dalla Spagna, cadmio oltre i limiti in polipo congelato proveniente dal Vietnam. Infine, due allerte per presenza di Listeria m. rispettivamente in salami prodotti in Italia ed in insalata con uova di carpa e cipolla o pesce affumicato proveniente dalla Romania. Dati relativi alla settimana n. 27, dal 4 al 10 luglio 2016 Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 65 notifiche, di cui 22 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Dall’Italia è stata avviata una sola allerta relativa a pesce spada di origine spagnola contaminato da mercurio. Due allerte avviate da altri paesi hanno riguardato merce distribuita anche in Italia, il Belgio per pistacchi contaminati da aflatossine provenienti dalla Germania, la Germania per presenza di tetraidrocannabinolo (THC) in proteine di canapa in polvere provenienti dalla Romania. Infine, un’allerta avviata dalla Slovenia ha riguardato pesce spada affettato e affumicato contaminato da mercurio e proveniente dall’Italia. oOo

UNIONALIMENTARI EXPORT PROGRAM UnionAlimentari da 22 anni promuove le eccellenze alimentari italiane proponendo i prodotti a potenziali clienti esteri e creando la possibilità per le aziende di partecipare alle sessioni di incontri, face to face individuali, a Roma e Milano, che vengono organizzati più volte durante l’anno. La proposta prevede l’inserimento di 2 pagine all’interno della BUYER’S GUIDE - una con le foto dei prodotti e l’altra con la scheda tecnica dell’azienda - che verrà distribuita a Importatori, Agenti, Distributori, Ho.Re.Ca., GD/DO esteri che

successivamente parteciperanno agli incontri. Gli operatori selezioneranno direttamente dal catalogo l’azienda di interesse, dichiarando il loro interesse specifico per il suo prodotto, mentre Unionalimentari si occuperà di organizzare gli incontri. La Buyer’s Guide è on-line; in questo modo le imprese interessate avranno la possibilità di inserire anche contenuti multimediali e link diretti ai propri contatti. La prossima sessione di incontri sarà in autunno. Le imprese interessate possono richiedere ulteriori informazioni all’ufficio Sicurezza dell’Associazione. oOo

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE. RICHIESTA DEROGA AI DICASTERI Nei giorni scorsi Unionalimentari è stata interpellata dal Ministero dello Sviluppo Economico al fine di chiarire la portata della deroga inserita nell’allegato V del Reg. 1169/2011, punto 19, relativamente agli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale. Il regolamento infatti prevede che “gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale” possono non riportare la dichiarazione nutrizionale. Unionalimentari ha sostenuto chiaramente che non è la natura giuridica dell’impresa a definire la deroga, quindi non si deve applicare alle sole imprese artigiane, ma anche alle industrie di qualsiasi dimensione, qualora producano alle condizioni definite nella norma; questo per consentire a tutti di effettuare anche test su prodotti o gestire prodotti di nicchia a livello locale con un’etichettatura meno vincolante. Dopo un primo intervento Unionalimentari ha ricevuto la disponibilità del Ministero dello Sviluppo Economico, ma è in attesa di conoscere la posizione del Ministero della Salute.

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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER IL GIUGNO 2016 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 10/2016, p. 47, per segnalare che l’11 luglio 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di giugno 2016. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel giugno 2016 (pari a 1.319,02 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,081 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA);

- 0,866 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’I.V.A. e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Trasporti eccezionali. Oneri istruttori INTRODUZIONE DI MAGGIORAZIONI DA PARTE DELL’ANAS DAL 1° AGOSTO 2016 Con nota prot. CDG-0079195-P del 13 luglio 2016 l’Anas ha reso noto che, a partire dal 1° agosto 2016 sarà applicata la nuova tabella degli oneri e delle spese di istruttoria, assistenza e sopralluogo per i trasporti eccezionali, deliberata dal consiglio di amministrazione dell’ente il 18 dicembre 2013. La tabella sostituirà quella in vigore dal 2007. L’applicazione dei nuovi importi, motivata per conseguire “il sostanziale recupero inflattivo per il periodo 2007-2015”, avrà luogo in due fasi: 1. la prima fase, di adozione parziale della tabella, decorre dal 1° agosto 2016; qui le maggiora-

zioni legate ad alcune delle novità previste dal tariffario, come le autorizzazioni pluricompartimentali e percorsi complessi, saranno applicate in ragione del 50% di quanto deliberato il 18 dicembre 2013; 2. la seconda fase avrà inizio non prima del 1° gennaio 2017, una volta completato l’aggiornamento del portale TEWeb, con le funzioni di firma digitale delle autorizzazioni (che saranno inviate via posta elettronica all’impresa di trasporto), invio telematico delle fatture e pagamento telematico degli oneri. La nota è accompagnata da tre allegati: l’allegato 1 e 2 riportano le tabelle dei nuovi oneri di istruttoria, l’allegato 3 riporta la definizione e l’illustrazione delle voci riportate nell’anzidetta tabella. Copia della nota, dei relativi allegati e ogni altra informazione possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


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