NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 12 30 giugno 2017
IN PRIMO PIANO LAVORO
CCNL UNIONMECCANICA CONFAPI
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 12 30 giugno 2017
Sommario Nuove regole per l’Iva trimestrale FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
8
Credito d’imposta ricerca e sviluppo
11
Contratti e contributi regionali d’insediamento
15
CCNL Unionmeccanica Confapi
20
Esonero contributivo 2017
28
Alimenti: comunicazione MOCA
32
Agenzia per l’Energia FVG
33
Approvato il Prezziario Regionale 2017
34
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Accordo di partenariato UE-Uzbekistan
38
Scambi fra Soci
39
Legislazione alimentare
40
Trasporto merci pericolose su strada
44
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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Nuove regole per l’Iva trimestrale LA MANOVRA CORRETTIVA HA IRRIGIDITO LA PROCEDURA PER LE COMPENSAZIONI PREMESSA L’articolo 3 del D.L. 50/2017 (Manovra correttiva) è nuovamente intervenuto in merito alla procedura prevista per la compensazione dell’Iva trimestrale introducendo nuovi vincoli. Dal 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto, i contribuenti che vogliono utilizzare in compensazione il credito Iva riferito ai primi tre trimestri dell’anno per importi superiori a 5.000 euro dovranno farsi rilasciare il visto di conformità da parte di un professionista. La modifica incide sulle eventuali richieste da presentare entro il prossimo 31 luglio con riferimento al credito Iva maturato nel secondo trimestre dell’anno. La riduzione del limite da 15.000 a 5.000 euro riguarda anche il credito Iva annuale.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE Il diritto al rimborso trimestrale è disciplinato dall’art. 38-bis del DPR 633/72 il quale spetta esclusivamente ai soggetti Iva in possesso di specifici requisiti. La richiesta deve essere effettuata presentando il nuovo modello TR aggiornato il 4 luglio 2017 da parte dell’Agenzia delle entrate con il provvedimento 124040/2017. Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, così per il secondo trimestre 2017, andrà trasmesso entro il 31 luglio 2017. Il modello TR deve essere inviato esclusivamente in via telematica direttamente dall’impresa o per il tramite di un intermediario abilitato.
I REQUISITI Per usufruire della possibilità di richiedere il rimborso o la compensazione infrannuale, è necessario che l’importo a credito maturato nel trimestre di
riferimento sia superiore a € 2.582,28 e sia soddisfatto uno dei requisiti individuati dall’articolo 30 comma 3 lettere a), b), c), d) ed e) del DPR 633/72. In particolare si tratta di: - effettuazione di operazioni che comportano l’applicazione di un’imposta con aliquota media aumentata del 10%, inferiore a quella relativa agli acquisti e alle importazioni, escludendo dal calcolo quelle relative ai beni ammortizzabili. Segnaliamo che le operazioni attive rientranti nel regime del reverse charge di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-bis) e lett. ater), vengono considerate “ad aliquota zero”. Le operazioni rientranti nel regime dello split payment, sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito Iva in base al requisito dell’aliquota media; - effettuazione di operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72 e delle cessioni comunitarie di beni e servizi per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate. Tra le operazioni effettuate, da indicare al denominatore del rapporto e conseguentemente peggiorandolo, vanno sommate anche le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies, del DPR 633/72; - operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35ter ovvero abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nel nostro paese, questi soggetti possono chiedere il rimborso o la compensazione anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 30; - effettuazione di operazioni non soggette a Iva ex artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un ammontare superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate; - effettuazione di acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti o importazioni dei beni e servizi del periodo. In quest’ultimo caso il rimborso o la compensazione del credito riguarda esclusivamente l’Iva
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afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. Ricordiamo che l’istanza di rimborso o compensazione deve riguardare esclusivamente il credito maturato nel singolo trimestre e non quelli riportati da liquidazioni di periodi precedenti.
700.000 euro. Come ricordato il limite è elevato a 1.000.000 di euro per le imprese subappaltatrici del settore edile con volume d’affari dell’anno precedente costituito per almeno l’80% rese a seguito di contratto di subappalto.
REGIME DEL REVERSE CHARGE
L’Agenzia delle entrate ha rivisitato il modello TR con il citato provvedimento 124040/2017, le modifiche apportate sono state marginali, nel senso che si è provveduto ad accorpare la sezione 2 con la sezione 3 e alla rinumerazione della sezione 4. Si sottolinea che il limite dei 5.000 per il rilascio del visto, deve fare riferimento all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno di imposta. Questo significa che se nel primo trimestre 2017 è stata trasmessa una richiesta di compensazione di 3.000 e nel secondo trimestre si vuol presentare un TR con ulteriori 4.000 di richiesta di compensazione, quest’ultimo modello dovrà contenere il visto di conformità ancorché singolarmente considerato non superi l’importo di 5.000 euro. Segnaliamo che il modello TR già conteneva lo spazio per accogliere il visto di conformità, ma in precedenza aveva uno scopo diverso, lo stesso veniva richiesto, infatti, per l’esonero della garanzia fideiussoria sui crediti richiesti a rimborso.
Il decreto legge 223/2006 ha previsto, per i subappaltatori che applicano il regime del reverse charge nel settore edile, la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale del credito Iva. La condizione posta è che il volume d’affari relativo all’anno precedente sia costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti d’appalto e il limite per la compensazione, in questi casi, è elevato a 1.000.000 di euro.
PROCEDURA Come ricordato la richiesta deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Il modello TR deve essere presentato in ogni caso, sia che si tratti di richiesta di rimborso che di compensazione orizzontale tramite modello F24, vale a dire con altre imposte o contributi. La compensazione può essere fatta a partire dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento. Come già ricordato la domanda deve riguardare esclusivamente il credito maturato nel trimestre di riferimento, senza possibilità pertanto di riportare crediti relativi a periodi precedenti. Il credito trimestrale, ma anche quello annuale, per importi superiori a 5.000 euro annui può essere utilizzato in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello TR. Questo nuovo termine è stato modificato dalla manovra correttiva, in precedenza la compensazione poteva essere eseguita a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Si tratta pertanto di una modifica più favorevole per il contribuente che vede in questo modo anticipati, ancorché di poco, i termini per eseguire la compensazione. Rimane immutata la procedura per le richieste inferiori a 5.000 euro, dove la compensazione non subisce limitazioni e può essere effettuata dal giorno successivo al trimestre di riferimento senza necessità di attendere ulteriormente. Si ricorda che l’importo richiesto in compensazione, diversamente da quello richiesto a rimborso, concorre al raggiungimento del limite annuo di
IL NUOVO MODELLO TR
RIMBORSO PRIORITARIO Per determinati contribuenti è prevista l’erogazione del rimborso in via prioritaria a patto che la richiesta soddisfi la condizione dell’aliquota media. Al momento della richiesta devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni: - l’attività deve essere esercitata da almeno tre anni; - l’eccedenza detraibile richiesta a rimborso sia di almeno 10.000 per il rimborso annuale e a 3.000 euro per quello trimestrale, e in ogni caso sia superiore al 10% dell’imposta complessiva assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuate nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce la richiesta. I soggetti ammessi al rimborso prioritario sono: - subappaltatori che effettuano in modo prevalente operazioni in reverse charge; - soggetti che effettuano attività per il riciclaggio di cascami e rottami metallici; - i soggetti indicati nel codice Ateco 24.43.00, produzione di zinco, piombo, stagno e semilavorati; - i soggetti indicati nel codice Ateco 24.42.00, produzione di alluminio e semilavorati; - i soggetti indicati nel codice Ateco 30.30.09,
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fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi; - i soggetti che effettuano operazioni nei confronti di enti pubblici applicando lo split payment; - i soggetti indicati nel codice Ateco 59.14.00, attività di proiezione cinematografica.
I CODICI PER LA COMPENSAZIONE Il recupero del credito Iva infrannuale tramite l’utilizzo in compensazione con altre imposte, contributi e premi con il modello F24, può essere effettuato utilizzando i seguenti codici tributo: - 6036 credito Iva primo trimestre; - 6037 credito Iva secondo trimestre; - 6038 credito Iva terzo trimestre. Il credito relativo al quarto trimestre può essere richiesto esclusivamente in sede di dichiarazione annuale. Ricordiamo che per la compensazione dei crediti Iva è obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, vale a dire Entratel e Fisconline. Quest’obbligo riguarda tutti i crediti Iva a prescindere dal relativo importo, quindi non soltanto quelli superiori a 5.000 euro ma anche quelli inferiori.
IL VISTO DI CONFORMITÀ L’opposizione del visto di conformità sul modello TR è unica, nel senso che ha effetto sia per la compensazione che per il rimborso, fermo restando che per questi ultimi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva. Il rilascio del visto richiede l’effettuazione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, del D.M.
164/1999, il quale sostanzialmente divide i controlli in tre tipologie: la prima attiene alla corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva, la seconda riguarda la correttezza formale della dichiarazione Iva e del modello TR, vale a dire la corrispondenza dei dati esposti alle risultanze delle scritture contabili e infine la verifica della corrispondenza dei dati esposti nel modello alla relativa documentazione. Oltre alla sottoscrizione da parte dell’organo di controllo, il visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti indicati nell’art. 3, comma 3 lett. a) e b) del DPR 322/1998 vale a dire i dottori commercialisti e gli esperti contabili, i consulenti del lavoro e gli iscritti al 30 settembre 1993 nell’elenco degli esperti tributari della CCIAA.
PRESSO L’ASSOCIAZIONE È OPERATIVO LO SPORTELLO PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ Ricordiamo che l’Associazione ha stipulato con il dottor Silvano Meneghini commercialista in Dignano, una convenzione per il servizio di rilascio del “Visto di conformità” che prevede i seguenti prezzi: - 350 euro fino ad un importo di credito Iva da compensare di 20.000 euro; - 350 euro + 0,5% del credito Iva da compensare per importi superiori a 20.000 euro. Tali importi s’intendono al netto dell’Iva. Per ulteriori informazioni o per accedere al servizio è possibile contattare il dottor Paolo Zorzenone presso l’Associazione allo 0432 507377.
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(PZ)
Credito d’imposta ricerca e sviluppo ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO AGLI ASPETTI APPLICATIVI DEL BONUS PREMESSA L’art. 3 del decreto legge n. 145/2013 ha istituito il credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, nel tempo l’impianto normativo è stato oggetto di alcuni interventi modificativi che lo hanno reso più interessante per le imprese. L’ultimo intervento è stato effettuato dalla legge di bilancio per il 2017 (L 232/2016) cui è seguita la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/2017 con alcuni chiarimenti interpretativi. Le novità più significative apportate dall’ultima manovra sono: - la proroga dal 2019 al 2020 del termine ultimo per accedere al credito; - l’allineamento dell’aliquota al 50% del costo incrementale del triennio precedente per tutte le tipologie di intervento; - l’incremento del costo dell’investimento da 5 a 20 milioni di euro annuali per ogni impresa; - l’eliminazione della condizione che il personale dedicato alla ricerca sia altamente qualificato. Di seguito si analizzerà il credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo alla luce delle novità recate dalla manovra di bilancio e dei chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria e dal MISE.
SOGGETTI INTERESSATI La norma prevede che possano accedere al bonus tutti i soggetti produttori di reddito d’impresa. Rientrano conseguentemente tutte le tipologie di imprese, siano essere costituite sotto forma di ditte individuali, di società di persone o di capitali. Non esiste alcuna distinzione di dimensione o di settore così come non assume rilevanza il regime contabile adottato. Gli investimenti nell’attività di ricerca e sviluppo devono essere effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2014, quindi in genere dal 2015, e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020. La legge di bilancio ha, infatti, prorogato di un anno il regime agevolativo in precedenza fissato al 2019. Visto l’arco temporale di ampio respiro le imprese hanno la possibilità di programmare gli investimenti con maggior tranquillità. Possono accedere ai benefici anche le imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti e gli enti non commerciali qualora svolgano attività produttive di redditi d’impresa. Sono invece esclusi i percettori di reddito di lavoro autonomo derivante dallo svolgimento di arti e professioni. Sono altresì esclusi si soggetti che effettuano attività di R&S su commissione di terzi. Il legislatore, infatti, ha inteso agevolare le imprese che investo in ricerca, svolgendola direttamente o commissionandola a terzi e non i soggetti che hanno come attività principale questo tipo di attività.
ATTIVITÀ AMMISSIBILI Le spese di R&S agevolabili sono le seguenti: - i lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti; - la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utilizzabili per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero per un miglioramento di quelli già esistenti; - l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica o commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. In questa tipologia di intervento rientrano anche le attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi, compresa l’elaborazione di progetti, disegni, piani o altra documentazione come ad esempio gli studi di fattibilità a condizione che non siano destinati a scopi commerciali. Vi rientra altresì la realiz-
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zazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali o progetti pilota per esperimenti tecnologici o commerciali, a patto che il prototipo rappresenti il prodotto finale e il relativo costo di fabbricazione non sia eccessivo per poterlo utilizzare solo con finalità di dimostrazione o convalida; - la produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Per converso non sono considerate attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino dei miglioramenti.
LA MISURA DEL CREDITO La misura del credito è stata unificata nell’aliquota del 50% per tutte le tipologie di spese ammissibili. L’unificazione dell’aliquota al 50% comporta dei vantaggi anche dal punto di vista del calcolo perché non richiede l’individuazione di medie differenziate per investimento. Fino al 2016 le aliquote erano differenziate in base del tipo di investimento, più esattamente il bonus era pari: A. al 50% delle spese sostenute per l’assunzione di personale altamente qualificato o per i contratti di ricerca stipulati con le università ed enti analoghi; B. al 25% per l’acquisto di beni strumentali o di proprietà intellettuale, come ad esempio strumenti e attrezzature di laboratorio purché di costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’Iva; C. al 50% delle spese relative a contratti di ricerca stipulati con università ed enti di ricerca e organismi equiparati, altre imprese, comprese le start up innovative, che però non possono essere controllate o controllanti direttamente o indirettamente; D. al 25% delle competenze tecniche e privative industriali relative a invenzioni industriali o biotecnologiche, tipografie di prodotti a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
LE SPESE AGEVOLABILI Un altro intervento significativo fatto dalla legge di bilancio per il 2017 riguarda l’eliminazione, nell’ambito del personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo, della distinzione tra “personale altamente qualificato” e “personale non altamente
qualificato”. In pratica è possibile fare riferimento al personale impegnato nell’attività di ricerca e sviluppo senza necessità di alcuna qualificazione o specializzazione come invece previsto dalla precedente formulazione. Sono ammessi i costi del personale dipendente o dei collaboratori, anche liberi professionisti, operanti presso le strutture dell’impresa e direttamente impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo nel limite dell’effettivo impiego. Rimangono conseguentemente esclusi i costi del personale con mansioni amministrative o commerciali. Sono ammesse le spese relative ai contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati. Per i contratti di ricerca sottoscritti con università o enti esteri, è richiesto che questi ultimi appartengano alla UE, oppure ad un paese che attua lo scambio di informazioni con l’Italia. Rientrano nell’agevolazione le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati e con altre imprese, comprese le start-up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. I costi sono deducibili nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 109 del TUIR e, tenuto conto che i progetti non sono oggetto di valutazione preventiva, le imprese beneficiarie sono tenute a conservare tutta la documentazione contabile utile a dimostrare, in sede di controllo, l’ammissibilità, l’effettività e l’inerenza delle spese sostenute. Con riferimento ai contratti commissionati a università, enti di ricerca e organismi equiparati dovrebbero rientrare esclusivamente le attività di ricerca sopra elencate svolte su commissione. Sono agevolabili anche le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti previsti dal D.M. 1988 per l’attività di R&S e, comunque, con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’Iva. L’agevolazione può riguardare anche i beni acquisiti in locazione finanziaria, in questi casi alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitale dei canoni, in rapporto all’effettivo impiego per l’attività di R&S. Tutti i costi di cui sopra sono ammissibili indipendentemente dal trattamento contabile e, quindi, dalla eventuale capitalizzazione degli stessi.
IL CALCOLO DEL CREDITO La spesa minima da sostenere deve essere di almeno 30.000 euro mentre lo sgravio fiscale massimo
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è stato elevato da 5 a 20 milioni di euro annui e sarà usufruibile fino al 2020. Lo sgravio fiscale è attribuito sui valori incrementali di spesa, rispetto alla media degli investimenti operati nel triennio precedente per gli stessi impieghi. In caso di start-up operanti da meno di tre anni, la media sarà calcolata dal momento della costituzione. Per spesa incrementale sostenuta nel periodo d’imposta per il quale si intende beneficiare dell’agevolazione, si considera quella in eccedenza rispetto alla media annuale riferita ai rispettivi costi sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, quindi il triennio 2012 - 2014. Il credito d’imposta è in ogni caso calcolato sulla spesa incrementale riferita ai costi agevolabili. Sottolineiamo che il periodo triennale di riferimento della media rimane fisso per tutti gli anni interessati all’applicazione dell’agevolazione che, per i soggetti con periodo corrispondente all’anno solare, sarà il triennio 2012 - 2014. Fino al 2016, stante la diversa misura del credito d’imposta si rendeva necessario determinare distintamente sia la media della spesa storica per i diversi costi ammissibili, sia l’ammontare annuo della spesa incrementale relativa ai medesimi distinti costi. Con l’unificazione dell’aliquota al 50% per tutte le tipologie di spesa il calcolo si è notevolmente semplificato poiché la media triennale è diventata unica.
LA FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE Il bonus è fruibile esclusivamente in compensazione utilizzando il modello F24 a partire dall’anno successivo a quello di maturazione e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Importante sottolineare che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini della tassazione Irpef e Ires né della base imponibile dell’Irap. Non rileva inoltre ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109 comma 5) del TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi. Si segnala che non opera il blocco delle compensazioni disposto dal D.L. 78/2010 in presenza di ruoli scaduti d’importo superiore a 1.500 euro né il limite massimo di compensazione di 700.000 euro di cui all’art. 34 della legge n. 388/2000. Il bonus è inoltre cumulabile con quello previsto dall’art. 24 del D.L. 82/2012, vale a dire al tax credit pari al 35% del costo sostenuto per il personale altamente qualificato vigente fino al 2014. Il codice tributo da utilizzare è il 6857, operativo dal 2016 privo di limitazioni annuali d’importo.
LA CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Le imprese che beneficeranno del credito saranno tenute a conservare tutta la documentazione utile a dimostrare la spettanza del bonus. Per quanto riguarda i costi del personale sarà necessario conservare i fogli di presenza nominativi, dai quali risulti per ogni giorno le ore dedicate all’attività di R&S, firmati dal legale rappresentante o dal responsabile di funzione. Per i beni strumentali e le attrezzature di laboratorio si dovrà produrre una dichiarazione dalla quale risulti la misura e il periodo in cui detti beni sono stati utilizzati in attività di R&S, detta dichiarazione andrà sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. Con riferimento ai costi relativi ai contratti stipulati con le università, gli enti di ricerca e organismi equiparati si dovranno conservare i contratti nonché produrre una relazione sottoscritta dalle parti interessate dalla quale si evinca l’attività di ricerca realizzata e i costi ad essa connessi. Tutta questa documentazione dovrà essere certificata da un revisore dei conti o dal collegio sindacale. Per le imprese non soggette a revisione viene prevista la possibilità di includere tra i costi agevolabili quelli relativi alla certificazione entro un limite massimo di 5.000 euro annui.
I CALCOLI L’aliquota unica al 50% per tutte le tipologie di spesa ha semplificato il calcolo dell’agevolazione, in quanto non serve più calcolare le diverse categorie di spesa e relative medie. Per gli investimenti realizzati dal 2017 e fino al 2020 la nuova aliquota si applica alla differenza tra l’ammontare complessivo della spesa per attività di R&S ammissibili effettuata nel periodo d’imposta e la media aritmetica di queste spese realizzate nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione, fissa per tutti gli anni in cui il credito è usufruibile, vale a dire il triennio 2012 - 2014. Sulla spesa incrementale complessiva rispetto alla media del triennio, si deve applicare l’aliquota del 50% e si determina così l’importo del credito d’imposta spettante. L’accesso all’agevolazione richiede pertanto un’attività retroattiva di tipo contabile, al fine di individuare correttamente le spese di R&S sostenute e contabilizzate nel triennio 2012 - 2014. Operativamente si dovranno individuare le spese di R&S sostenute e contabilizzate nel triennio, richiedendo la ricostruzione, soprattutto per quelle imprese che non hanno evidenziato separatamente nei bilanci queste tipologie di spese, la corrispondente media di riferimento.
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ESEMPLIFICAZIONE Si pensi ad una società che evidenzia una media
degli investimenti in attività di R&S 2012 - 2014 come riportato nella seguente tabella. SPESE DI R&S AGEVOLABILI
2012
600.000
2013
400.000
2014
500.000
Media 2012-2014
500.000
Spese agevolabili sostenute nel periodo d’imposta 2017: 880.000 euro. Il credito d’imposta sarà dato dalla percentuale del 50% calcolato sulla differenza tra l’investimento sostenuto e la media del triennio vale a dire 880.000 - 500.000 = 380.000 x 50% = 190.000 credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel 2018
IL SUPPORTO INTERPRETATIVO Nelle ipotesi in cui vi siano delle incertezze riguardanti l’interpretazione delle disposizioni tributarie in merito all’investimento agevolabile, è possibile presentare un istanza di interpello all’A-
genzia delle entrate ai sensi dell’art. 11 della legge 212/2000. In questo modo sarà possibile ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali qualora l’investimento presenti condizioni di obiettiva incertezza fiscale. Se invece le perplessità riguardano l’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione, i contribuenti hanno la possibilità di richiedere e acquisire autonomamente un parere tecnico del MISE. La richiesta di tale parere deve essere inviata alla Direzione generale per la politica industriale tramite posta elettronica e la risposta deve essere conservata dal contribuente. Per entrambe le ipotesi le Imprese possono fare riferimento ai nostri uffici, dott. Paolo Zorzenone, tel. 0432.507377, email: fisco@confapifvg.it. (PZ)
PAG. 14 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 12 - 30 giugno 2017
Contratti e contributi regionali d’insediamento PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: DAL 20 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE 2017 PREMESSA Si fa seguito a quanto già riportato con circolare associativa prot. 183/AdT del 17 luglio 2017, per segnalare anche in questa sede come la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (c.d. Rilancimpresa) all’art. 6 promuova la stipula di contratti regionali d’insediamento negli “agglomerati industriali” di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli (di seguito contratti), aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi, oppure ampliamenti o riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi e positivi effetti sull’occupazione. Gli interventi si rivolgono alle piccole e medie imprese negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali e aggiuntivamente alle grandi imprese nelle zone assistite a finalità regionale (ex art. 107.3.c. del Trattato di funzionamento dell’Unione europea, da cui la Carta degli aiuti a finalità regionale). Gli interventi oggetto dei contratti si devono, comunque, caratterizzare per: - elevato valore degli investimenti a carico delle imprese (almeno 1.000.000 per le grandi imprese e 500.000 euro per le piccole e medie imprese); - elevato, positivo impatto occupazionale; - aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri; - innovazione tecnologica; - sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria; - sottoscrizione di impegni ambientali e sociali; - miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.
Nell’ambito dei contratti è prevista la concessione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli investimenti previsti. In sede di prima applicazione, per le anzidette finalità sono ammissibili le spese sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda e, comunque, non prima del 30 giugno 2016, ma per le sole iniziative per le quali i contributi sono concessi secondo il regime “de minimis”. Con successivi atti amministrativi: - è stato adottato il regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi in conto capitale e per la stipula di contratti regionali di insediamento (decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 18 del 3 maggio 2017, di recente modificato in più punti sostanziali con decreto del Presidente della Regione n. 0160/Pres dell’11 luglio 2017, pubblicato sul B.U.R. n. 29 del 19 luglio 2017, cosa di cui qui si è tenuto conto); - è stato emanato il bando, è stata approvata la modulistica e sono stati fissati i termini per la presentazione della domanda (decreti della Direttrice centrale attività produttive 19 giugno 2017, n. 1450/PROTUR e 22 giugno 2017, n. 1467/PROTUR, reperibili sul sito web della Regione Friuli- Venezia Giulia, www.regione.fvg.it). Le domande di contributo, con contestuale manifestazione d’interesse alla stipulazione di contratti d’insediamento, devono essere presentate dalle ore 09.15 di giovedì 20 luglio 2017 alle ore 16.00 di venerdì 15 settembre 2017. Di seguito sono riportati gli elementi di sintesi della misura contributiva. Prima, però, non si può fare a meno di rilevare come lasci, a dir poco, perplessi il fatto che in un intervento agevolativo di così rilevante impegno ai fini della predisposizione dei progetti d’investimento, si lasci un lasso di tempo di meno di un mese fra la data dell’atto che fissa il termine iniziale per la presentazione delle domande e la data di apertura dello stesso, ma, soprattutto, che si pubblichi sul B.U.R. il decreto, che apporta rilevanti modifiche al regolamento di disciplina del bando, a distanza di un solo giorno dal citato termine di apertura per la presentazione delle domande.
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BENEFICIARI E AREE INTERESSATE
favore di piccole, medie e grandi imprese, queste ultime nelle sole Zone assistite a finalità regionale secondo i prospetti che seguono.
Nell’ambito dei contratti d’insediamento è prevista la concessione di incentivi in conto capitale, a
AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI COMPETENZA DEI CONSORZI O RICADENTI NELLE AREE DEI DISTRETTI INDUSTRIALI (ZONE CLASSIFICATE D 1 DAGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI) CONSORZI
COMUNI – ZONA D 1
Ente zona industriale di Trieste (EZIT) (*)
Trieste, San Dorligo della Valle, Muggia.
Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento (COTolmezzo, Amaro, Villa Santina. SILT) Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale (ZIU)
Udine, Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine.
Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell’Aussa Corno (ZIAC) (**)
Torviscosa, Terzo d’Aquileia, Cervignano, Carlino.
Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontaOsoppo, Buia. na Alto Friuli (CIPAF) Consorzio per lo sviluppo industriale di Monfalcone (CSIM)
Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Staranzano.
Consorzio per lo sviluppo industriale di Gorizia (CSIA)
Gorizia.
Consorzio per la zona di sviluppo industriale Ponte Rosso (ZIPR)
San Vito al Tagliamento.
Consorzio per lo sviluppo industriale economico e sociale dello SpilimberSpilimbergo. ghese (CSI) Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone Maniago, Montereale Valcellina, Meduno, Cimo(NIP) lais, Claut, Erto e Casso. (*) In liquidazione. Al momento le funzioni sono esercitate dai comuni indicati nei territori di propria giurisdizione. (**) In liquidazione. Al momento le funzioni sono esercitate dalla ZIU. AREE DISTRETTUALI
COMUNI – ZONA D 1
Distretto industriale del mobile
Porcia, Pordenone, San Vito al Tagliamento
Distretto industriale della sedia
Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, San Giovanni al Natisone, Premariacco, Pavia di Udine.
Distretto industriale del coltello
Montereale Valcellina, Meduno, Maniago.
Distretto industriale della componentistica e termoelettromecPorcia, Pordenone, San Vito al Tagliamento. canica A queste aree va aggiunto il territorio del Comune di Cividale del Friuli. ZONE ASSISTITE A FINALITÀ REGIONALE (EX ART. 107.3.C DEL TRATTATO DI FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA) PROVINCIA Pordenone
COMUNE Prata di Pordenone, Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, Porcia.
Udine
Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa.
Gorizia
Cormòns
INIZIATIVE E COSTI AMMISSIBILI Gli interventi oggetto del contratto e del contributo in conto capitale si devono caratterizzare per gli elementi indicati in premessa (v. sopra) e
le iniziative ammissibili possono riguardare nuovi insediamenti produttivi, l’ampliamento e la riconversione produttiva di imprese già esistenti. Vi rientra anche l’acquisizione di stabilimenti chiusi o
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che sarebbero stati chiusi senza tale acquisizione, purché acquistati da terzi a condizioni di mercato e nel rispetto del divieto generale di contribuzione (rapporti di parentela). Sommariamente i costi ammissibili sono i seguenti: 1. Zone assistite a finalità regionale (per piccole, medie e grandi imprese): a) costi per gli investimenti in attivi materiali (acquisto di terreni, immobili, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica), anche in locazione finanziaria; b) costi per gli investimenti in attivi immateriali (diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale); c) costi salariali stimati, relativi ai posti di lavoro ottenuti per effetto dell’investimento iniziale, ammesso a contributo e calcolati su un periodo di due anni; Sono ammissibili i costi di cui alle lett. a) e b) o di cui alla lett. c) o una loro combinazione, purché l’importo cumulato non superi l’importo più elevato fra la somma degli attivi materiali e immateriali da un lato e i costi salariali dall’altro. 2. Zone diverse da quelle assistite a finalità regionale (solo per piccole e medie imprese): a) costi per gli investimenti in attivi materiali (acquisto di terreni, immobili, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica), anche in locazione finanziaria; b) costi per gli investimenti in attivi immateriali (diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale); c) costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro ottenuti per effetto dell’investimento iniziale e calcolati su un periodo di due anni. 3. Spese ammissibili in regime “de minimis” nei soli agglomerati industriali Negli agglomerati industriali possono essere concessi contributi in regime “de minimis” a fronte di spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative anzidette e relative alle seguenti attività:
a) servizi di consulenza esterna, finalizzate all’avvio dei nuovi insediamenti, ovvero all’ampliamento o riconversione di quelli esistenti nonché ai progetti di tutela ambientale, incluse le spese inerenti all’eventuale redazione del business plan; tali costi non devono essere continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità; b) spese di pubblicità e attività promozionali, anche attraverso siti di e-commerce, legate all’avvio dell’impresa, nel limite di spesa massima di 10.000 euro; c) spese connesse all’attività di certificazione della spesa nel limite di spesa massima di 2.000 euro; d) affitto di immobili. Sono altresì ammissibili ad incentivazione i progetti di tutela ambientale destinati all’attività produttiva esclusivamente per autoconsumo e riguardanti: a) investimenti a favore di misure di efficienza energetica; b) investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento; c) investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili; d) investimenti in studi ambientali, compresi gli audit energetici. Tutti i costi sopra indicati, per essere ammessi, devono rispondere a una serie di condizioni e vincoli, ambito per ambito, per i quali si rinvia a un’attenta lettura del regolamento.
FORMA E MISURA DEI CONTRIBUTI Gli incentivi consistono in contributi in conto capitale e sono concessi in base al regime di esenzione e al regime “de minimis”, nelle misure appresso riportate.
PERCENTUALI DI AIUTO CONCEDIBILI Misura d’aiuto
Intensità di aiuto espressa in % dei costi ammissibili e importi massimi (in euro) per impresa e per progetto
Investimenti nelle zone assistite a finalità regionale
30% piccole imprese; max 1,5 ml.; 20% medie imprese; max 1,5 ml.; 10% grandi imprese, solo per nuove attività; max 3 ml.
Investimenti in zone diverse da quelle assistite a fi- 20% piccole imprese; max 1 ml.; nalità regionale 10% medie imprese; max 1 ml. Servizi di consulenza
50% piccole e medie imprese; max. 0,5 ml.
Servizi di consulenza, pubblicità, attività promozio70% in regime “de minimis”. nale e certificazione di spesa.
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PERCENTUALI DI AIUTO CONCEDIBILI
Investimenti per efficienza energetica
50% piccole imprese; max 0,5 ml.; 40% medie imprese; max 0,5 ml.; 30% grandi imprese; max 0,5 ml.; + 5% nelle zone assistite a finalità regionale.
Investimenti per cogenerazione ad alto rendimento
65% piccole imprese; max 0,5 ml. 55% medie imprese; max 0,5 ml. 45% grandi imprese; max 0,5 ml. + 5% nelle zone assistite a finalità regionale.
Investimenti per produzione di energia da fonti rinnovabili a) investimento distinto all’interno dell’investimento complessivo b) investimento analogo a quello che sarebbe stato realizzato senza aiuto; c) investimento non individuabile in impianti su scala ridotta
- - -
grandi imprese 45%; max 15 ml.; medie imprese 55%; max 15 ml.; piccole imprese 65%; max 15 ml.;
- - -
grandi imprese 30%; max 15 ml.; medie imprese 40%; max 15 ml.; piccole imprese 50%; max 15 ml. + 5% nelle zone assistite a finalità regionale.
70% piccole imprese; max 15 ml. (sic); 60% medie imprese; max 15 ml. (sic); 50% grandi imprese; max 15 ml. (sic).
Studi ambientali (compresi audit energetici)
È ammesso il cumulo degli incentivi con altre fonti contributive nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI Le imprese interessate possono presentare una sola domanda di incentivo e contestuale manifestazione di interesse. La domanda, inclusi gli allegati prescritti, deve essere presentata mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di PEC economia@certregione.fvg.it, dalle ore 09.15 del 20 luglio 2017 alle ore 16.00 di venerdì 15 settembre 2017, utilizzando il fac-simile approvato e pubblicato nella pagina
“modulistica” accessibile sul sito web della Regione Friuli-Venezia Giulia (www.regione.fvg.it).
TERMINI SOMMARI DEL PROCEDIMENTO. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONTRATTI D’INSEDIAMENTO
Le domande presentate, sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa con firma digitale, sono istruite dalla Direzione regionale alle attività produttive, in concorso con il Consorzio di riferimento, tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria. La formazione della graduatoria si ottiene attraverso l’attribuzione dei seguenti punteggi.
CRITERI
PUNTI
a)
impresa di medie dimensioni:
5
b)
impresa iscritta al Registro delle imprese da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda:
5
c)
impresa iscritta al Registro delle imprese da più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di incentivazione e da non più di 60 mesi:
3
d)
impresa che, in relazione all’iniziativa per la quale ha presentato la domanda di incentivazione, incrementa l’occupazione con contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale: 1) assunzione da 3 a 9 ULA: 2) assunzione da 10 a 20 ULA: 3) assunzione da 21 a 30 ULA:
1 3 5
impresa che abbia conseguito il rating di legalità
5
e)
I punti sono fra loro cumulabili. La graduatoria delle domande presentate è definita entro 120 giorni dalla scadenza dal termine per
la presentazione delle domande, e pertanto, entro il 13 gennaio 2018. Entro 20 giorni decorrenti dalla comunicazione
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della deliberazione di approvazione della graduatoria sono stipulati i singoli contratti d’insediamento. I contratti vanno a regolare i rapporti e i vincoli fra l’impresa beneficiaria, l’Amministrazione regionale e il consorzio di riferimento. Il contributo è concesso entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto e può essere erogato in via anticipata nella misura del 70% a fronte di garanzia fideiussoria entro 60 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. L’iniziativa deve essere realizzata entro 36 mesi dalla data di effettivo avvio. Sono ammesse variazioni rispetto a quanto stabilito nell’atto di concessione del contributo a fronte di preventiva richiesta di autorizzazione e senza che le variazioni possano determinare un aumento del contributo.
La rendicontazione dell’iniziativa dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla data di conclusione del progetto, utilizzando l’apposita modulistica, sempre reperibile sul citato sito web della Regione Friuli-Venezia Giulia. L’incentivo concesso viene erogato a saldo entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Per tutti gli altri dettagli di carattere formale e procedurale, inclusi gli obblighi e vincoli per le imprese beneficiarie, si rinvia alla lettura del regolamento e del bando. Per tutta la documentazione citata e per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
CCNL Unionmeccanica Confapi luglio 2017. In caso di mancata comunicazione da parte dell’Associazione l’ipotesi si intenderà valevole, definitiva e applicabile. Il rinnovo del CCNL decorre dal 1° novembre 2016 e scadrà il 31 ottobre 2020, per una durata complessiva di quattro anni.
IPOTESI DI ACCORDO DEL 3 LUGLIO 2017
PARTE ECONOMICA
Lo scorso 3 luglio UNIONMECCANICA - CONFAPI ha sottoscritto con FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del C.C.N.L. del 29 luglio 2013 (scaduto il 31 ottobre 2016) per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti. Si precisa che la suddetta Ipotesi di accordo diventerà operativa a seguito dello scioglimento della riserva, all’esito del percorso di validazione convenuto tra le parti firmatarie, che si svolgerà tramite le assemblee sindacali unitarie, ove convocate, previste nelle giornate del 24 e 25
DEFINIZIONE DEI MINIMI CONTRATTUALI In via sperimentale e per la vigenza del C.C.N.L. è stato introdotto un nuovo meccanismo di ricalcolo dei minimi contrattuali che prevede l’adeguamento dei salari sulla base della dinamica inflattiva consuntiva misurata con l’IPCA al netto degli energetici importanti, così come fornita dall’Istat e applicata ai minimi stessi A decorrere dal 1° novembre 2017 gli importi dei nuovi minimi mensili saranno i seguenti:
LIVELLI
MINIMI AL 31/10/2017
MINIMI AL 1/11/2017
1
1.308,43
1.309,74
2
1.445,00
1.446,45
3
1.603,29
1.604,89
4
1.672,79
1.674,46
5
1.791,89
1.793,68
6
1.921,23
1.923,15
7
2.061,16
2.063,22
8
2.241,48
2.243,72
9
2.492,75
2.495,24
- a decorrere dal 2018, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL, i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base di quanto sopra esposto in seguita ad apposita valutazione delle parti con redazione dei relativi minimi conglobati; - a decorrere dal 1° novembre 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché PAG. 20 - APINFORMA / Lavoro - numero 12 - 30 giugno 2017
gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente alla medesima data, ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).
UNA TANTUM Con la retribuzione afferente il mese di ottobre 2017 a tutti i lavoratori in forza alla data del 1° lu-
glio 2017, sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfettaria pari ad 80,00 euro lordi suddivisibili in quote mensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° agosto 2017 - 31 ottobre 2017. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Sono utili ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i periodi di sospensione o riduzione della prestazione per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale, congedo matrimoniale, tutte le tipologie di Cig/Cigs con esclusione dei periodi di aspettativa non retribuita. Nella definizione di tale importo si è tenuto conto anche dei riflessi sugli istituti di retribuzione indiretta e diretta, di origine legale e contrattuale e va pertanto considerato omnicomprensivo ed escluso dalla base di calcolo del TFR. NUOVI ISTITUTI CONTRATTUALI
WELFARE CONTRATTUALE A decorrere dal 1° marzo 2018 le aziende erogheranno a i tutti i lavoratori dipendenti retribuzione nella forma dei flexible benefits per un valore di 150 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2018. Medesimo importo sarà altresì dovuto e per il medesimo titolo nel 2019 e nel 2020 con vigenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I beneficiari della retribuzione nella forma del welfare saranno tutti i lavoratori subordinati al superamento del periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ogni anno di vigenza contrattuale o in ogni caso assunti entro il 31 dicembre di ogni annualità. Nel caso dei prestatori assunti con contratto a termine, il diritto al prestazione matura a fronte di un’anzianità aziendale (anche non consecutiva) pari a tre mesi anche non consecutivi. I valori di cui sopra non si intendono riproporzionabili per i lavoratori part - time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali oneri fiscali o contributivi a carico dell’azienda (come ad esempio nel caso in cui si sia già proceduto nell’anno di riferimento ad erogare una liberalità che, complessivamente e per le tipologie di benefits assoggettabili, risulti complessivamente superiore a €. 258,23 ovvero in caso di superamento della franchigia anche tramite l’erogazione dei fringe benefits auto, casa, telefono cellulare...).
SANITÀ INTEGRATIVA, SALUTE, PREVENZIONE E BENESSERE A decorrere dal 1° gennaio 2018 saranno istituite PAG. 21 - APINFORMA / Lavoro - numero 12 - 30 giugno 2017
prestazioni sanitarie integrative, salute, prevenzione e benessere, per i lavoratori in forza a tale data. Beneficiari si intendono i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato inclusi i part time, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratti a termine di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di assunzione. Per i prestatori come sopra qualificati è prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2018 una contribuzione pari a 60 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 5 euro l’una) a carico dell’azienda comprensivi delle eventuali coperture per i familiari fiscalmente a carico, ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76/2016. Tale contribuzione è altresì dovuta: per i lavoratori in aspettativa per malattia, per i lavoratori sospesi tramite il ricorso all’Integrazione salariale per un periodo massimo pari a 12 mesi, per i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991 ovvero licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, durante il periodo coperto dalle provvidenze Inps derivanti dallo status di disoccupazione Le parti hanno individuato nell’EBM (Ente bilaterale Metalmeccanico) il soggetto che definirà l’operatività delle prestazioni secondo modalità che saranno definite da Unionmeccanica/FimFiom-Uilm. PARTE NORMATIVA
PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/1992 PROGRAMMAZIONE MENSILE È stato inserito l’obbligo per il lavoratore avente diritto, al fine di consentire una migliore programmazione aziendale, di presentare un piano di programmazione mensile (da presentarsi 10 gg. prima dell’avvio della fruizione) ad esclusione dei casi di necessità e urgenza.
APPALTI - INFORMATIVA PREVENTIVA PER LE AZIENDE CON PIÙ DI 50 ADDETTI Fermo restando il rispetto degli obblighi di legge di cui all’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, il contratto esclude la possibilità di appaltare le attività di trasformazione e manutenzione ordinaria continuativa se svolte durante l’orario di lavoro e in promiscuità rispetto all’attività aziendale. Resta inteso che detto limite opera in relazione
Ci sono avventure che cominciano grazie all’incoscienza dei ventenni, di chi a quell’età immagina magari tutt’altro che il ferro nel suo futuro. Ci sono ambizioni, desideri, progetti che all’improvviso, per l’incorrere degli eventi, per un disastroso terremoto in particolare, prendono pieghe diverse, profondamente diverse. Ci sono situazioni, a quel punto, dalle quali non puoi, anzi non vuoi, smarcarti. C’è la famiglia, gli amici, c’è un territorio al quale senti di dover dare una mano per aiutarlo a rialzarsi. Ed è in quei momenti che scopri che un nobile lavoro artigiano, appreso dando una mano allo Zio in una piccola e anonima officina ricavata negli spazi della gloriosa fabbrica Linussio, può trasformarsi in impresa e segnare la tua vita, per sempre. Se poi in quell’impresa, tanto incosciente quanto tenace, entra a far parte colei che diventerà tua moglie, e poi i tuoi figli, cresciuti giocando d’estate tra torni, saldatrici e presse, allora l’avventura diventa famiglia, generando lavoro e quindi occupazione, sorretti da sacrificio, tanto sacrificio, unito a passione, intraprendenza e dedizione, alla capacità di innovarsi continuamente per non rischiare di cedere dinnanzi alla naturale evoluzione della professione e del suo mercato di riferimento. In pochi resistono così a lungo, soprattutto quando sei una piccola realtà artigiana, operi in un territorio periferico e il settore al quale guardi quotidianamente, l’edilizia, intravede lo spettro inesorabile di una parabola discendente. Arriva il momento in cui risulta quindi determinante e strategico farsi affiancare da chi è cresciuto grazie ai tuoi insegnamenti, da chi ha condiviso gioie e sofferenze ed è pronto con nuova energia e caparbia a vivere da co-protagonista l’avventura, senza mai dimenticare le proprie radici. 12
Ci sono avventure insomma, che dopo quarant’anni si trasformano in storie. Storie magari semplici ma vere e intense. E questa è la storia de La Meccanica Carnia snc di Zanirato Sergio e C., simboleggiata dal riccio forgiato, nata il 1° gennaio 1977 come officina fabbrile per la realizzazione di ringhiere, scale e carpenteria metallica leggera, insediatasi per prima nel 1981 nella debuttante zona artigianale nord di Tolmezzo – l’attuale sede di via Torre Picotta – cresciuta, maturata, ampliata in spazi, produzioni e maestranze a più riprese tra il 1986, il 1992 e il 2003; trasformatasi nel 2007 in Zanirato Srl con l’ingresso nella compagine societaria di Stefano e Ivan, fautori di una evoluzione aziendale nel campo della serramentistica, di una espansione del bacino d’utenza e della fondazione parallela, nel 2011, di Finestra 4 srl, realtà commerciale sorta dalla collaborazione con la Falegnameria Bernardis di Budoia, attualmente operante in tutto il Friuli Venezia Giulia. 13
ne ai numerosi fraintendimenti di carattere interpretativo ha provveduto: - all’adeguamento dell’età anagrafica per i lavoratori che possono essere trasferiti solo in casi eccezionali da esaminare eventualmente in sede sindacale (da 50 a 52 anni per gli uomini e da 45 a 48 anni per le donne); - al superamento del concetto di comprensorio e alla definizione di un raggio di 25 Km dalla sede dello stabilimento per l’attivazione della procedura prevista dal contratto in caso di trasferimento collettivo dei lavoratori (resta inteso come nel caso di trasferimento individuale non sia prevista alcuna procedura sindacale indipendentemente dalla distanza dal luogo di lavoro a quello ove il lavoratore è stato trasferito infatti in tal caso si applicano le disposizioni civilistiche in materia di trasferimento di cui all’articolo 2103 del c.c.).
all’attività prevalente, come definita nell’oggetto sociale dichiarato alla CCIAA, e pertanto si intendono automaticamente appaltabili le attività estranee allo stesso. Nei casi di cambio/cessazione di un appalto in essere è stato introdotto l’obbligo di informativa alle RSU (ove presenti) solo per le aziende che abbiano più di 50 addetti. L’eventuale incontro scaturente da detta informativa e solo se espressamente richiesto (anche tramite l’assistenza delle OO.SS. territoriali) deve avere ad oggetto il rispetto delle norme contrattuali, previdenziali e assistenziali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici. Viene introdotto un nuovo articolo, il 6 bis, relativo ai soli appalti pubblici, che prevede l’attivazione di una procedura di consultazione sindacale preventiva relativa alle modalità di gestione del cambio appalto da concludersi nell’arco di 10 gg. dalla data di inoltro della comunicazione. In ragione di un tanto l’azienda uscente informa per iscritto le RSU del cambio d’appalto entro il termine massimo di 20 gg dalla data di cessazione dello stesso e, su richiesta delle stesse, viene effettuato un esame congiunto avente ad oggetto la salvaguardia della base occupazionale le condizioni occupazionali.
TRASFERTE E REPERIBILITÀ L’Ipotesi di accordo ha previsto l’adeguamento annuale delle indennità sulla base degli scostamenti inflattivi verificatesi rispetto all’anno precedente. Pertanto per l’anno 2017 le variazioni delle suddette indennità a partire dal mese di novembre 2017 saranno quelle indicate nelle sotto riportate tabelle.
TRASFERIMENTI L’ipotesi di accordo del 3 luglio scorso, in relazioMISURA DELL’INDENNITÀ IN EURO
DAL 1° GENNAIO 2009
DAL 1° GENNAIO 2014
DAL 1° NOVEMBRE 2017
Trasferta intera 40,00
Trasferta intera 42,80
Trasferta intera 42,85
QUOTA PER IL PASTO MERIDIANO O SERALE
11,30
11,72
11,73
QUOTA PER IL PERNOTTAMENTO
17,40
19,36
19,39
TRASFERTA INTERA
L’ADEGUAMENTO DAL 1° NOVEMBRE 2017 DEI COMPENSI DOVUTI PER L’INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ GIORNALIERO LIVELLO
16 ORE GIORNO LAVORATIVO
16 ORE GIORNO LAVORATIVO
16 ORE GIORNO LAVORATIVO
1-2-3
4,82
7,23
7,82
4-5
5,73
9,00
9,64
>5
6,59
10,82
11,41
COMPENSO SETTIMANALE LIVELLO
6 GIORNI
6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO
6 GIORNI CON FESTIVO
LIV. 1 -2- 3
31,33
31,92
34,32
4-5
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FERIE MIGRANTI L’intesa prevede la possibilità, sempre subordinata alle esigenze tecnico organizzative aziendali, per i lavoratori migranti, di usufruire di periodi continuativi d’assenza, anche tramite l’utilizzo cumulativo delle ferie e dei permessi residui, nelle seguenti percentuali e secondo l’ordine cronologico di presentazione: il 3% nelle aziende con più di 150 addetti e il 2% nelle imprese che occupano fino a 150 addetti. In caso di valutazione negativa, l’azienda dovrà informare il lavoratore relativamente alle motivazioni alla base del diniego e il lavoratore, nel caso lo ritenga utile potrà farsi assistere da un componente della RSU in apposito incontro chiarificatore. L’azienda infatti dovrà cercare di individuare (pur in assenza di obblighi contrattuali specifici), ove possibile, una idonea soluzione che tenga conto delle obiettive e comprovate necessità del lavoratore e considerate anche le dimensioni e le necessità aziendali.
DIRITTO ALLO STUDIO È stata realizzata una semplificazione e razionalizzazione delle clausole contrattuali riguardanti il “Diritto allo studio”, in coerenza con le modifiche del quadro legislativo di riferimento, con l’espressa finalità di subordinare il riconoscimento delle ore di permesso già previste, in particolare le “150 ore”, esclusivamente al conseguimento di un titolo legale di studio riferibile al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente (QEQ) così come recepito dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013. La disciplina contrattuale è stata inoltre riordinata distinguendo modalità e criteri di riconoscimento dei permessi retribuiti triennali pro-capite pari, rispettivamente, a 250 ore e a 150 ore, in relazione alle tipologie di qualificazione conseguibili. In sintesi la nuova definizione prevede: - che dal 1° gennaio 2018 il monte ore a disposizione dei dipendenti per l’esercizio del diritto allo studio sia ottenuto moltiplicando 7 ore annue per tre e per il numero dei dipendenti occupati nell’azienda a tale data. I lavoratori contemporaneamente assenti non dovranno superare complessivamente il 3% della forza lavoro occupata; - che le ore possono essere utilizzate per corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di studio riferibile al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente; - che i permessi retribuiti a carico del monte ore PAG. 25 - APINFORMA / Lavoro - numero 12 - 30 giugno 2017
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sono confermati in 250 ore triennali per i corsi per l’alfabetizzazione, per il recupero della scuola dell’obbligo e per i corsi di lingua italiana per i lavoratori stranieri; che i permessi retribuiti a carico del monte ore sono 150 ore triennali per corsi professionali, diploma, corsi di laurea triennale e quinquennale, master e dottorati; che per i corsi di laurea e dopo 9 esami superati nel triennio, sono riconosciute ulteriori 16 ore - non a carico del monte ore - per la preparazione di ogni ulteriore esame; che i permessi retribuiti sono cumulabili per livelli di studio successivi e sono fruibili per un periodo doppio rispetto alla durata del corso; che sono confermati i permessi per i giorni di esame e le 120 ore annue non retribuite per i lavoratori studenti, anche con meno di 5 anni di anzianità aziendale.
FORMAZIONE CONTINUA In vista dell’evoluzione dell’industria verso Industry 4.0 la formazione è stata individuata come elemento essenziale e costitutivo per il recupero delle competenze digitali dei lavoratori. Si è quindi concordato di regolamentare il diritto soggettivo alla formazione continua per tutti i lavoratori definendo modalità, criteri e monte ore. Pertanto: - dal 1° novembre 2017 viene previsto il diritto soggettivo alla formazione per tutti i lavoratori con 24 ore di formazione aziendale nel triennio; le aziende aderenti all’EBM beneficeranno di un contributo a sostegno della formazione svolta fino a 1/3 delle 24 ore; - in assenza di formazione aziendale o di una sua programmazione entro la fine del secondo anno di ogni triennio, il lavoratore ha il diritto a svolgere 24 ore di formazione, di cui 16 a carico dell’impresa, per partecipare a corsi di formazione, individuati dal lavoratore in assenza di definizione aziendale, finalizzati all’acquisizione di competenze trasversali, linguistiche, tecniche o gestionali impiegabili nel contesto lavorativo dell’azienda; - l’azienda, qualora non proceda alla formazione aziendale, a copertura dei costi della formazione sostenuti dal lavoratore, sosterrà direttamente i costi fino a un massimo di 300 euro nel triennio.
AMBIENTE DI LAVORO, SALUTE E SICUREZZA Si è ribadito l’impegno delle parti alla salvaguardia della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, il
rispetto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile con l’obiettivo comune di miglioramento delle condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative. In particolare si è prevista una consultazione preventiva con gli RLS finalizzata alla tempestiva valutazione dei rischi e un’informazione periodica dei lavoratori, di norma trimestrale, circa le tipologie di infortuni o quasi infortuni ricorrenti in azienda. È stata altresì prevista la possibilità per il lavoratore di ricevere, previa richiesta all’azienda, copia della propria cartella sanitaria. Si è ritenuto di inserire a titolo sperimentale nelle aziende con più di 200 dipendenti in accordo con la RSU due incontri annuali, finalizzati al coinvolgimento attivo tra gruppi di lavoratori, RSPP e RLS per esaminare eventuali fattori di rischio e individuare eventuali soluzioni. La partecipazione sarà a carico dell’azienda e dei lavoratori in un rapporto pari a 1/1. Sempre a titolo sperimentale si è inserito il concetto del break formativo ossia un breve aggiornamento formativo del lavoratore in materia di sicurezza in funzione delle esigenze aziendali e del rischio correlato all’esperimento delle mansioni assegnate al prestatore. Detti momenti di revisione delle procedure di sicurezza saranno organizzati tra RLS e RSPP. Come sopra indicato si è introdotto il concetto del quasi infortunio: a livello aziendale si sperimenteranno sistemi e modalità di segnalazione dei «quasi infortuni» ossia del comportamento scorretto che può o potrebbe causare l’infortunio. Una commissione nazionale raccoglierà le esperienze per individuare buone prassi e creare un documento regolamentare da condividere.
sto che “i lavoratori non iscritti al sindacato, siano chiamati a versare, con la modalità del silenzio/ assenso, una quota contratto di 35 euro con la busta paga del mese di febbraio 2018.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le parti hanno convenuto di procedere alla riformulazione delle normative contrattuali inerenti ai seguenti istituti: - apprendistato; - conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro, banca del tempo; - lavoro agile/smart working. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Fortemente voluta da Unionmeccanica, è stata introdotta una clausola di salvaguardia che ha lo scopo di impedire che le OO.SS. possano concordare con altre Organizzazioni datoriali, in special modo con quelle dell’artigianato, condizioni meno onerose di quelle previste con la sottoscrizione del presente CCNL e applicabili alle aziende metalmeccaniche.
QUOTA CONTRATTO Anche con questo rinnovo le OO.SS. hanno previ-
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Le aziende ne daranno comunicazione dal 1° al 31 ottobre 2017 in bacheca e distribuiranno il modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta con la busta paga del mese di novembre 2017. Il lavoratore che non intende versare tale quota deve darne comunicazione all’azienda entro il 15 dicembre 2017.” Le quote trattenute saranno versante su Conto Corrente Bancario intestato a FIM, FIOM e UILM, Iban IT82X 01005 03200 000000045111. L’Associazione segnalerà un tanto alle imprese Associate nel rispetto dei termini contrattuali.
PERCORSO DI VALIDAZIONE SOTTOSCRITTO DA UNIONMECCANICA, FIM, FIOM E UILM Con apposito verbale di accordo le OO.SS. hanno condiviso un percorso unitario per la validazione dell’intesa che ad oggi si intende pertanto sospesa in vista del voto dei lavoratori. Al termine delle consultazioni previste per le giornate del 24 e 25 luglio p.v. nei luoghi di lavoro, le OO.SS., in caso di esito positivo, procederanno a dare piena validità all’ipotesi di accordo sottoscritto. Successivamente alle consultazioni si procederà alla sottoscrizione formale dell’intesa stessa.
CLAUSOLE DI RINVIO ALLA FASE DI STESURA DELL’ARTICOLATO CONTRATTUALE
(FT)
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Esonero contributivo 2017 L’INPS RIEPILOGA LA DISCIPLINA E ILLUSTRA LE MODALITÀ APPLICATIVE L’INPS ha emanato la circolare n. 109 del 10 luglio 2017, con la quale fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo a carico del datore di lavoro, nella misura massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018 (ai sensi dell’art. 1, commi 308 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232). Il beneficio riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018. La sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione. L’esonero contributivo in oggetto spetta ai datori di lavoro che assumono, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al: - 30% delle ore di alternanza (ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107); - 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; - 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; - 30% del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30% del numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. Inoltre, l’esonero può trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, PAG. 28 - APINFORMA / Lavoro - numero 12 - 30 giugno 2017
di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Il beneficio riguarda tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori con esclusione delle pubbliche amministrazioni e riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato compreso l’apprendistato (come chiaramente specificato nel TU dei contratti) anche nelle ipotesi di part time con eccezione degli operai agricoli e dei lavoratori domestici. Sono invece esclusi i contratti di lavoro intermittente e a chiamata. Il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi alle assunzioni e delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dei versamenti previdenziali e assicurativi. Nello specifico l’incentivo non spetta se: 1) l’assunzione viola il diritto di precedenza; 2) nei casi di assunzione in somministrazione da parte di un datore di lavoro che abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o ad una riorganizzazione aziendale, ad eccezione dei profili professionali non coincidenti; 3) nel caso in cui il lavoratore venga assunto da un datore di lavoro che presenti assetti societari coincidenti con il datore di lavoro che, nei sei mesi precedenti, lo abbia licenziato; 4) ai fini della determinazione dell’incentivo e della loro durata si cumulano anche i periodi di eventuale somministrazione; 5) la comunicazione telematica di assunzione è inoltrata tardivamente ovvero spetta dalla data di inoltro dell’Unilav; 6) l’assunzione avviene in ottemperanza di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (ad esempio l’assunzione di lavoratori disabili); 7) con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di
assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 di seguito elencate: - regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale; - assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro; - rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Considerata inoltre la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, l’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ancorché la stessa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato ovvero in apprendistato. L’esonero triennale non si cumula con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente ma risulta compatibile con gli incentivi di natura economica quali quelli per l’assunzione dei lavoratori disabili ovvero per i beneficiari del trattamento di Naspi. L’incentivo introdotto dalla Legge di bilancio 2017, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione: - dei premi e i contributi dovuti all’INAIL; - del contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del cod. civ.”; - del contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà bilaterali. Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento. Pertanto, come già chiarito con riferimento all’esonero triennale previsto dalla legge di Stabilità 2015, con riferimento all’esonero biennale previsto dalla legge di Stabilità 2016 e con riferimento agli incentivi “Occupazione sud” ed “Occupazione giovani”, si precisa che non sono soggette all’esoPAG. 29 - APINFORMA / Lavoro - numero 12 - 30 giugno 2017
nero contributivo triennale le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria: - il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014; - il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato - o comunque destinabile - al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000; - il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991; - il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997; - il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 166/1997. Si precisa, inoltre, che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo triennale. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del predetto contributo aggiuntivo IVS il datore di lavoro non dovrà evidentemente operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 3.250 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo. La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici. L’esonero riguarda i complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.250,00 euro su base annua. Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo
fruibile per ogni mese di rapporto è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 270,83 (€ 3.250,00/12). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (€ 3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 3.250,00 su base annua. I datori di lavoro che intendano fruire del beneficio in oggetto devono inoltrare una richiesta attraverso l’apposita procedura telematica “3082016”, messa a disposizione dall’Istituto all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. In particolare, i datori di lavoro interessati al riconoscimento dell’agevolazione, dovranno inviare, utilizzando il canale sopra evidenziato, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, anche per assunzioni non ancora in corso, indicando: - il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione; - l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva; - l’aliquota contributiva datoriale che verrà applicata - la tipologia oraria del rapporto e l’eventuale percentuale di part time. A seguito dell’invio dell’istanza di prenotazione e, di norma, entro 48 ore dalla trasmissione del modulo telematico, salve le precisazioni contenute nel presente paragrafo, l’INPS: - calcolerà l’importo dell’incentivo spettante; - verificherà la disponibilità residua della risorsa; - in caso di sufficiente capienza di risorse, accertata in via prospettica per tutto il periodo agevolabile, informerà - esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo di istanza - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare. Il controllo in ordine al possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge ai fini del diritto all’assunzione agevolata in oggetto sarà svolto in via ispettiva, avvalendosi anche delle informazioni in possesso del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. Si precisa, al riguardo, che costituiscono elementi probanti dell’attività di alternanza scuola lavoro i seguenti elementi: PAG. 30 - APINFORMA / Lavoro - numero 12 - 30 giugno 2017
- la convenzione stipulata con l’istituzione scolastica o formativa per l’attivazione del tirocinio; - il progetto formativo individuale allegato alla convenzione per l’attivazione del tirocinio; - il foglio presenze dello studente in impresa; - la dichiarazione rilasciata dall’istituzione scolastica o formativa, attestante l’effettivo svolgimento del tirocinio in coerenza con i contenuti e la durata previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale, nonché di altre attività riconducibili al percorso di alternanza scuola-lavoro realizzate dal medesimo datore di lavoro. Con riferimento all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione, costituiscono elementi probanti dello svolgimento dell’apprendistato duale: - il protocollo formativo stipulato tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa; - il contratto di apprendistato; - il piano formativo individuale; - il dossier individuale dell’apprendista; - la dichiarazione dell’istituzione scolastica e formativa attestante il conseguimento del titolo da parte del giovane. I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza luglio 2017, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento “Imponibile” e l’elemento “Contributo” della sezione “DenunciaIndividuale”. In particolare, nell’elemento “Contributo” deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “Incentivo” i seguenti elementi: - nell’elemento “TipoIncentivo” dovrà essere inserito il valore “BASL” avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232”; - nell’elemento “CodEnteFinanziatore” dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); - nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; - nell’elemento “ImportoArrIncentivo” dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza da gennaio a giugno 2017. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi
UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2017. I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: - con il codice “L470” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016”; - con il codice “L471” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio/marzo/aprile/ maggio/ giugno 2017 esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016”. Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 270,83, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo, il secondo ed il terzo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens. L’esposizione dell’agevolazione eccedente la soglia massima mensile nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreACredito” i seguenti elementi: - “CausaleACredito”, con l’indicazione del co-
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dice causale “L709” avente il significato di “conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016”; - “ImportoACredito”, con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata. Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreADebito”, i seguenti elementi: - nell’elemento “CausaleADebito” dovrà essere inserito il codice causale “M316” avente il significato di “Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016”; - nell’elemento “ImportoADebito”, dovrà essere indicato l’importo da restituire. I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Il Servizio Relazioni Industriali rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (FT)
Alimenti: comunicazione MOCA OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’AUTORITÀ COMPETENTE ENTRO IL 31 LUGLIO 2017 Come già anticipato con nostra circolare prot. n. 185/AB/mcs del 14 luglio 2017, la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia ci chiede di dare la massima diffusione alla circolare prot. 0011977/P di data 29 giugno 2017, con la quale intende informare gli operatori del settore sugli obblighi di comunicazione relativi ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. L’art. 6 del D. Lgs. n. 29 del 10 febbraio 2017 ha introdotto l’obbligo per gli operatori economici del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente “gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Reg. CE 2023/2006”. Gli stabilimenti in cui si svolge l’attività di distribuzione al consumatore
finale non sono soggetti a comunicazione. Tale obbligo permetterà di creare un’anagrafica nel settore MOCA al fine di consentire ai Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) di svolgere le attività di controllo ufficiale ai sensi del Reg. CE n. 882/2004. La comunicazione per le aziende/stabilimenti già attivi dovrà essere effettuata entro il 31 luglio 2017 compilando un apposito modulo e dovrà essere inoltrata allo SUAP territorialmente competente. In una prima fase applicativa, nelle more di un pieno adeguamento dei sistemi informatici, saranno ritenute valide anche le comunicazioni trasmesse via PEC direttamente alle Aziende Sanitarie regionali. Per le aziende che inizieranno l’attività successivamente, la comunicazione dovrà essere effettuata contestualmente all’inizio dell’attività. Copia del modulo per la compilazione della comunicazione, la circolare della Direzione centrale salute, così come eventuali informazioni in merito potranno essere richieste all’ufficio Ambiente e Sicurezza dell’Associazione.
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(AB)
Agenzia per l’Energia FVG APERTURA DI UNO SPORTELLO ENERGETICO DAL SETTEMBRE 2017 Si segnala che su mandato della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia (di seguito Agenzia) aprirà nel settembre 2017 uno sportello per promuovere la cultura del risparmio energetico e fornire attività di consulenza, informazione e formazione a favore di imprese, pubbliche amministrazioni e soggetti privati. L’obiettivo è facilitare ed intensificare la comunicazione degli strumenti di promozione e di incentivazione del risparmio energetico a livello regionale, statale e comunitario, con particolare riferimento agli incentivi previsti dal c.d. Conto Termico 2.0. Il personale dello sportello fornirà,
infatti, risposte in materia di incentivi per il risparmio energetico, orientando gli utenti nel valutare le agevolazioni a disposizione per gli interventi di efficientamento energetico. Il servizio offerto dallo sportello sarà gratuito. Considerata la vastità e complessità della materia, l’iniziativa dell’Agenzia potrà sarà d’aiuto per approfondire e fare chiarezza sull’operatività degli strumenti incentivanti. Le richieste saranno gestite per via telefonica, posta elettronica oppure tramite appuntamento personale. Lo sportello si caratterizzerà, infatti, per la presenza fisica sul territorio e per l’erogazione di consulenze personalizzate. Sarà, inoltre, sviluppato un sito web dedicato alla presentazione dei servizi offerti, con in evidenza le modalità di contatto e l’indirizzo fisico dello sportello, dei quali si darà, parimenti, notizia. Da subito per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio ambiente e territorio dell’Associazione.
PAG. 33 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 12 - 30 giugno 2017
(AB)
Approvato il Prezziario Regionale 2017 APPROVATO DALLA COMMISSIONE TECNICA IL DOCUMENTO CHE HA VISTO COINVOLTA ANCHE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE Dopo un anno di intenso lavoro si è concluso l’aggiornamento del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici di prossima pubblicazione, probabilmente entro il mese di luglio 2017. Già nel 2003 la Regione ha avviato la formazione di un prezziario regionale in attuazione dell’articolo 40 della LR 14/2002 recante la “Disciplina organica dei lavori pubblici”, volto a promuovere la realizzazione di lavori pubblici d’interesse regionale e locale mediante una serie d’attività di supporto, quali la consulenza finalizzata all’approfondimento e all’uniformità degli indirizzi interpretativi e l’organizzazione di un prezzario regionale. L’ultima versione risale al 2015 e l’edizione 2011 del prezzario, adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 2049 dd. 15 ottobre 2010, era il risultato di due successivi aggiornamenti della prima versione, edita nell’anno 2003, ed operati con le edizioni 2006 e 2011, limitatamente ai prezzi finali dei magisteri e delle cosiddette “opere compiute”. Gli aggiornamenti si erano infatti concretizzati nell’applicazione di indici di rivalutazione, differenziati per categorie o articoli. Nel 2015 da un’analisi dei dati a disposizione e delle esigenze riscontrate, è maturata nell’ambito della Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici, la nuova proposta metodologica, condivisa dal tavolo tecnico allargato al quale è stata chiamata la nostra Associazione CONFAPI FVG. Il percorso metodologico individuato e avviato con l’edizione 2015, può così sintetizzarsi: - creazione di una banca dati aggiornata e gestibile in via informatica; - individuazione delle singole voci di costo elementare e classificazione delle stesse in categorie omogenee; - individuazione di una serie di prezzi-campione; PAG. 34 - APINFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2017
- monitoraggio dei prezzi-campione sul mercato; - analisi dei dati nell’ambito del gruppo tecnico e individuazione dei coefficienti di rivalutazione da applicare alle voci elementari; - rivalutazione delle voci elementari e conseguente aggiornamento dei valori di prezzo dei magisteri e delle opere compiute; - progressivo e contestuale aggiornamento dei magisteri e delle relative descrizioni tecniche. Dal 2015, su proposta della nostra Associazione, l’Amministrazione regionale ha individuato quattro gruppi di lavoro specifici per i quali ogni Associazione, Ordine professionale o rappresentante delle pubbliche Amministrazioni ha provveduto a nominare i rispettivi esperti per ogni categoria. La nostra Associazione ha partecipato ai lavori grazie alla preziosa disponibilità e collaborazione dei seguenti imprenditori: - perito Alberto del Vecchio della Eucos srl di Tavagnacco, designato per la categoria impianti meccanici; - dott. Mirko Zannier della SO.C.MAS srl di Pasian di Prato, designato per la categoria strade e infrastrutture a rete; - dott. Denis Tambozzo della Elettrotecnica Manzanese srl di Manzano, designato per la categoria impianti elettrici; - Presidente del Gruppo Edili dott. Denis Petrigh della B.M. Costruzioni di Premariacco, designato per la categoria opere edili. I quattro rappresentanti, coordinati da Claudio Scialino, si sono incontrati più volte per mettere a punto la versione del 2017. È stato utilizzato un sistema di codifica derivato dal Piano di Classificazione SfB (sigla dell’organizzazione svedese “Comitato di Coordinamento per i Problemi Edilizi”), ideato dall’architetto Lars Magnus Giertz nei tardi anni ’40 per risolvere i problemi di classificazione relativi all’aspetto tecnico della progettazione e della costruzione dei fabbricati. Esso è ritenuto a livello internazionale una solida base per il coordinamento dell’informazione tecnica e commerciale nel processo edilizio grazie alla sua particolare struttura estremamente flessibile.
In Italia il sistema SfB è stato introdotto nel 1983 dall’arch. Giuseppe Vetriani, professore di Tecnologia dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con la collaborazione dell’arch. Maria Cristina Marolda, attraverso la pubblicazione del Piano di Classificazione PC|SfB (ITEC editrice Milano, prima edizione ottobre 1983). La classificazione proposta è un adattamento del sistema originario, che utilizza tre tavole attraverso le quali si definisce la singola voce del prezzario. I magisteri vengono identificati con una sigla alfanumerica composta da 8 o 9 caratteri. La definizione della voce di prezzario, oltre alla puntuale descrizione di ciò che l’Appaltatore è tenuto contrattualmente a fornire o a realizzare, contiene l’indicazione degli oneri specifici compresi nel prezzo e quelli esclusi. È stata posta particolare cura nell’individuare tutti gli oneri che si riferiscono alla sicurezza dei cantieri; questi vengono autonomamente indicati in specifiche voci del prezzario. La definizione della voce di prezzario, oltre alla puntuale descrizione di ciò che l’Appaltatore è tenuto contrattualmente a fornire o a realizzare, contiene l’indicazione degli oneri specifici compresi nel prezzo e di quelli esclusi. Con riferimento ai contenuti delle singole voci i valori di prezzo pubblicati nel prezzario regionale rappresentano la somma delle componenti relative ai materiali, manodopera, noli, trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze per utili e spese generali dell’Impresa. È stata posta particolare cura nell’individuare i magisteri che si riferiscono alla sicurezza dei cantieri, autonomamente indicati in specifiche voci del Prezzario nella classe 99 - impianti e attrezzature per la tutela della salute e la protezione dei lavoratori nel cantiere. Per un adeguato supporto agli operatori in ordine alle valutazioni dei costi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, senza qui rappresentare il complesso quadro normativo vigente, si rammenta che i costi relativi alla sicurezza, nell’ambito di un contratto pubblico, si distinguono in: - costi della sicurezza connessi al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere, valutati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) mediante la redazione di un preciso computo metrico estimativo (art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e PAG. 35 - APINFORMA / Edilizia - numero 12 - 30 giugno 2017
relativo allegato XV); per i magisteri non reperibili all’interno di questo prezzario regionale, l’indicazione di tali costi dovrà essere congrua, analitica (per singole voci a corpo o a misura), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, calcolati tenendo conto dell’impiego nel luogo di lavoro interessato; questi costi, frutto delle scelte tecniche fatte dal committente dell’opera, ai quali l’impresa è vincolata contrattualmente, nel quadro economico, sono tenuti distinti dall’ammontare complessivo dei lavori in quanto rappresentano la quota sottratta al ribasso e non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati stimati a monte dalla Stazione Appaltante; - costi della sicurezza afferenti ai precisi obblighi normativi, relativi alla prevenzione ed alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che l’appaltatore è tenuto a rispettare per eseguire in sicurezza le singole lavorazioni, nell’ambito della specifica attività e della propria struttura organizzativa, svolta da ciascuna impresa (costi ex lege), non riconducibili agli oneri previsti al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (vedi D.P.I, sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori etc.); tali costi, indipendenti dal rapporto contrattuale e quindi non ascrivibili a carico del committente, sono compresi nei relativi prezzi unitari quali quota-parte delle spese generali e dovranno essere indicati dal singolo operatore economico nella propria offerta per essere sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro, da parte della Stazione Appaltante. Le norme di misurazione, oltre alla definizione dell’unità di misura, sono normalmente incluse nelle specifiche tecniche. Per la predisposizione del prezzario sono state utilizzate le norme di misurazione correntemente in uso nei Capitolati Tipo. L’analisi del prezzo di ogni singolo magistero è stata effettuata utilizzando il costo dei materiali in fornitura a piè d’opera, il costo della manodopera pubblicata dal Ministero con cadenza annuale e gli altri costi diretti per unità di misura, completati dalle spese generali e dall’utile d’impresa. I prezzi in fornitura a piè d’opera sono stati determinati aggiungendo al costo di fornitura i trasporti, la manodopera e gli altri costi diretti, oltre a spese generali e utile d’impresa. Per il costo della mano d’opera, sono state individuate le ore/uomo per l’unità di misura, a cui è stato applicato il costo orario medio della manodopera ricavato dalle Tabelle dei costi della manodopera edile predisposte
dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali delle quattro Province della Regione. Relativamente a tutti i riferimenti legislativi e normativi inseriti nelle descrizioni delle varie voci, ai fini della formulazione del prezzo finale, essi sono stati riferiti alla loro ultima modifica e integrazione vigente alla data della pubblicazione del aggiornamento del prezzario. I materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di legge, del Capitolato Speciale e del progetto; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati. Vengono richiamate, espressamente, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I., D.I.N. e le altre norme tecniche europee adottate nella vigente legislazione; qualora prescritto da disposizioni anche di carattere generale i materiali dovranno avere il marchio “CE” anche se ciò non risulta espressamente specificato nel prezzario. Tutti i materiali, i componenti e gli impianti dovranno essere conformi a leggi, sistemi di unificazione, ordinanze e regolamenti emanati dalle Autorità competenti e dovranno essere posti in opera e dati funzionanti come raccomandato dal produttore. La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura o a corpo, in relazione a quanto previsto nel Capitolato d’Appalto. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura o a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La classificazione delle voci del prezzario si basa sulle seguenti tre tavole, riferite rispettivamente alle classi e sottoclassi di opere (Tavola 1), alla forma di utilizzo del materiale (Tavola 2) e alle categorie dei materiali della costruzione (Tavola 3). In dette tavole la sequenza numerica risulta alle volte interrotta, consentendo così l’inserimento di eventuali gruppi, non contemplati nel prezzario, che si rivelassero necessari nello sviluppo dell’applicazione di questo strumento nell’ambito dei lavori pubblici regionali. In particolare possono risultare vacanti le classi e
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sottoclassi a completamento delle grandi categorie che vengono così definite: 0 - Opere provvisionali 1 - Suolo, strutture di fondazione 2 - Strutture di elevazione (al rustico) 3 - Strutture di elevazione (completamenti) 4 - Strutture di elevazione (finiture) 5 - Impianti tecnici canalizzati 6 - Impianti tecnici elettrificati 7 - Attrezzature fisse 8 - Arredi e attrezzature mobili 9 - Sicurezza I comitati tecnici in questo anno di intenso lavoro non sono riusciti a verificare ed aggiornare tutte le voci del prezzario 2016; ogni gruppo di lavoro si è focalizzato su alcune parti specifiche, ad esempio: la sicurezza stradale, i bitumi, gli scavi, le impermeabilizzazioni, i cappotti esterni, le opere marittime, la manutenzione degli impianti ecc., nei prossimi anni si provvederà a migliorare costantemente altre parti del prezzario. L’intendimento è quello di arrivare in due-tre anni a pubblicare uno strumento che potrà essere d’esempio per tutte le altre Regioni d’Italia. Ricordiamo l’importanza che potrà avere il Prezzario Regionale anche in riferimento al nuovo Codice dei Contratti approvato il 18 aprile 2016 D.Lgs. n. 50 che all’articolo 23 comma 7 (confermato anche dal correttivo D.Lgs. 56/2017) prevede che: “Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.” (CS)
Accordo di partenariato UE-Uzbekistan MODIFICATO L’ACCORDO SUL COMMERCIO TESSILE
Sono in vigore dal 1° luglio alcune modifiche all’Accordo di partenariato e cooperazione tra l’Uzbekistan e l’UE, sottoscritto nel 2011, che riguardano il settore tessile. Le variazioni, relative all’abolizione della doppia licenza per il commercio tessile, consentiranno di ampliare il commercio garantendo alle produzioni uzbeke un migliore accesso al mercato europeo. Sono, infatti, previste l’abolizione delle restrizioni quantitative del commercio tessile e le esenzioni doganali per la trasformazione, la fornitura e il transito della produzione tessile uzbeka verso l’UE. L’Uzbekistan risulta essere uno dei maggiori produttori mondiali di fibre di cotone e sta promuo-
vendo investimenti nella modernizzazione degli impianti e delle tecnologie per la produzione e lavorazione del cotone. Inoltre, la Banca Mondiale ha di recente avviato un programma per migliorare la produttività e la sostenibilità ambientale e sociale del settore agricolo specializzato nella produzione di cotone. Per quanto riguarda i rapporti con l’Italia, quello tessile è il settore che traina la collaborazione economica tra i due Paesi, caratterizzata altresì da interessi crescenti verso il settore della lavorazione della pelle e del cuoio. Tale crescita è in parte dovuta all’utilizzo di macchinari e know-how italiani. Le migliori aziende uzbeke sono, infatti, acquirenti di macchinari italiani che consentono di rispondere più efficacemente alla domanda internazionale e domestica. A Tashkent, dal 13 al 15 settembre, si terrà, sotto il coordinamento dell’ICE, la fiera CAITME 2017, la principale manifestazione fieristica dell’Uzbekistan dedicata a tutte le tecnologie impiegate nell’industria tessile. (C)
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Scambi fra Soci
LE ULTIME SEGNALAZIONI RICEVUTE
L’Associazione mette in contatto Imprenditori interessati a vendere, acquistare e/o a qualsiasi altro scambio che possa costituire un’opportunità per l’attività aziendale, come ad esempio cessioni di capannoni, di aree fabbricabili, di attività, di attrezzature per chiusura attività, ... Riportiamo di seguito le ultime segnalazioni ricevute, ricordando che per ogni ulteriore informazione o per la documentazione eventualmente
disponibile le Imprese interessate possono contattare il p.i. Claudio Scialino dell’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione. VENDITA TRONCATRICE ADIBITA AL TAGLIO DI PROFILATI IN ALLUMINIO Azienda Associata vende una Troncatrice EMMEGI TWIN ELECTRA SUN 4 mt adibita al taglio di profilati in alluminio, costituita da un basamento in carpenteria che porta due gruppi di taglio, di cui uno fisso e l’altro scorrevole su barre, atto a determinare la lunghezza del profilo da tagliare. Anno di costruzione: 2001 Conforme alle normative Ultima revisione: 2016 Prezzo 15.500 Euro.
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(CS)
Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari
ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Piano nazionale controlli additivi Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente il piano nazionale riguardante il controllo ufficiale degli additivi alimentari tal quali e nei prodotti alimentari - Trasmissione dati delle attività del controllo del 2016: criticità emerse ed indicazioni operative.
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Reg. 2017.1155 mod Reg 639.2014 coltivazione canapa La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa, alcune disposizioni relative al pagamento di inverdimento, al pagamento per i giovani agricoltori che esercitano il controllo su una persona giuridica, al calcolo dell’importo unitario nel quadro del sostegno accoppiato facoltativo, alle frazioni di diritti all’aiuto e a taluni obblighi di comunicazione relativi al regime di pagamento unico per superficie e al sostegno accoppiato facoltativo, e che modifica l’allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Coltivazione canapa La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa.
re ad oggetto il D.Lgs. n. 504/95, art. 8, comma 1. Destinatario registrato. Titolare deposito commerciale di prodotti assoggettati ad accisa. Criteri per il rilascio dell’autorizzazione. Uso denominazione bevande spiritose E’ stato pubblicato il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose».
COMMERCIO Forniture alimenti militari Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare concernente la fornitura di prodotti alimentari per le missioni militari all’estero. Piccola pesca e pesca artigianale Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto che disciplina la piccola pesca e la piccola pesca artigianale.
ETICHETTATURA Rettifica reg. 1169/2011 La Commissione Europea ha pubblicato rettifiche del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/ CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.
BEVANDE
PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI
Deposito commerciale - accisa L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circola-
Lista DOP e IGP Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e
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forestali ha pubblicato l’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 30 giugno 2017). Domanda approvazione disciplinare Carota novella di Ispica La Commissione Europea ha pubblicato la domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Rappresentatività Consorzi Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’integrazione ai decreti 12 aprile 2000 recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l’individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP). Mele del Trentino Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Mele del Trentino». Origine protetta Ragusano Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ragusano». Lista Consorzi di tutela DOP e IGP Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la lista dei Consorzi incaricati ai sensi dell’art. 14 della legge 526/99.
RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Livelli massimi residui dimetoato e ometoato La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato e ometoato in o su determinati prodotti.
Livelli massimi di residui di acrinatrina, metalaxil e tiabendazolo La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acrinatrina, metalaxil e tiabendazolo in o su determinati prodotti.
VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Peste suina africana La Commissione Europea ha pubblicato la decisione relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana nella Repubblica Ceca. Livello accresciuto controlli La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda l’elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni. Influenza aviaria La Commissione ha pubblicato la decisione che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. oOo
DATI DI MERCATO 25a SETTIMANA (DAL 19 AL 25 GIUGNO 2017) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: frumento; frutta fresca e agrumi; mais ed alimenti per il bestiame. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo
RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 26, dal 26 giugno al 2 luglio 2017 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 85 notifiche, di cui 15 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta rapido Comunitario.
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Nessuna allerta è stata avviata dall’Italia o ha riguardato merce originaria dall’Italia, mentre un’allerta ha interessato olio di semi di canapa biologi-
co proveniente dal Regno Unito e contaminato da idrocarburi policiclici aromatici distribuito anche in Italia.
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Trasporto merci pericolose su strada RECEPIMENTO EDIZIONE 2017 DELL’ADR E RELATIVO ADEGUAMENTO DEGLI ESAMI PER IL PATENTINO CONDUCENTI Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 139 del 17 giugno 2017, sono stati recepiti gli aggiornamenti agli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada (ADR), per ferrovia (RID) e per vie navigabili interne (ADN). Per quanto riguarda l’ADR, tra le novità introdotte si segnalano le seguenti.
GAS CONTENUTI NEI SERBATOI DI VEICOLI PER PROPULSIONE E’ introdotta l’esenzione per i gas contenuti nei serbatoi destinati alla propulsione di veicoli o per il funzionamento di equipaggiamenti (ad es. dell’impianto di refrigerazione) che eseguono trasporti in regime ADR. L’esenzione è disciplinata dalle sottosezioni 1.1.3.2, 9.2.4.3 e 9.2.4.4 dell’ADR, le quali dettano le specifiche tecniche dei serbatoi fissi e delle bombole fisse. Più precisamente serbatoi e bombole fisse devono: - essere direttamente collegati al motore o all’equipaggiamento ausiliare, oppure trovarsi in recipienti a pressione trasportabili conformi alle pertinenti disposizioni; - avere una capacità totale non superiore a 1.080 kg per il gas naturale liquefatto (LNG) e per il gas naturale compresso (CNG), e i 2.250 litri per il gas petrolio liquefatto (GPL); - essere approvati in conformità al regolamento ECE ONU n. 110 (per il CNG e l’LNG) e n. 67 (per il G.P.L.); lo stesso dicasi per le specifiche componenti del motore che, in aggiunta ai predetti Regolamenti, devono osservare anche le previsioni del capitolo 9.2.2. dell’ADR. L’alimentazione a gas è vietata sui veicoli classificati EX/II e EX/III per il trasporto di materiale esplosivo.
DEFINIZIONI DI GNC E GNL Nel capitolo dedicato alle definizioni (1.2.1), sono state inserite quelle relative al CNG (gas compresso composto da gas naturale con forte contenuto di metano assegnato al n. ONU 1971) e all’LNG (gas messo sotto forma liquida tramite refrigerazione, composto da gas naturale con forte contenuto di metano assegnato al n. ONU 1972).
OBBLIGHI DI SICUREZZA DEGLI OPERATORI Nel capitolo sugli obblighi di sicurezza degli operatori (1.4), alla sottosezione 1.4.2.2.1 (g) viene stabilito che l’impresa di autotrasporto deve “assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nell’ADR per il veicolo, l’equipaggio e alcune classi si trovino a bordo del veicolo”; lo stesso dicasi per le istruzioni scritte che, secondo la nuova sottosezione 1.4.2.2.6, l’impresa di autotrasporto deve mettere a disposizione dell’intero equipaggio e non del solo conducente. Inoltre, sono stati meglio esplicitati gli obblighi del caricatore e del riempitore, già previsti nella versione precedente dell’accordo.
MERCI IN QUANTITÀ LIMITATE E IN QUANTITÀ ESENTI Le sezioni 3.4.11 e 3.5.4.3 prevedono che per i sovraimballaggi contenenti colli confezionati in “quantità limitate” o in “quantità esenti”, è prescritto l’obbligo del marchio “SOVRAIMBALLAGGIO”, oltre che del marchio “quantità limitate” o “quantità esenti”. Per le merci pericolose liquide in quantità esenti l’imballaggio può contenere il materiale assorbente tanto nell’imballaggio intermedio quanto in quello esterno, in quantità sufficiente per assorbire il contenuto completo dell’imballaggio interno (3.5.2.b).
DOCUMENTI DI TRASPORTO (5.4) Sono state introdotte delle modifiche ai documenti di trasporto relativi ad una serie di fattispecie (trasporto per le pile e batterie al litio; imballaggi vuoti non ripuliti; contenitori cisterna che trasportano gas liquidi refrigerati et c.). Per gli imballaggi vuoti non ripuliti si prevede che, laddove abbiano
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per contenuto merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9, il documento di trasporto riporti la dicitura “imballaggio vuoto, con residui di (…)”, seguita dalle classi e dai rischi sussidiari che corrispondono ai diversi residui interessati, per ordine di numerazione della classe.
FORMAZIONE DEI CONDUCENTI (8.2.2) Ai sensi della nuova sottosezione 8.2.2.7.1.7, gli esami devono essere monitorati e verificati per escludere manipolazioni; inoltre, i documenti d’esame devono essere registrati e conservati in formato cartaceo o elettronico. La sottosezione 8.2.2.7.1.8 prevede che le prove scritte vadano eseguite in tutto o in parte sotto forma di esami elettronici, con registrazione e valutazione delle risposte mediante tecniche elettroniche di elaborazione dei dati e nel rispetto di determinate condizioni.
COSTRUZIONE E APPROVAZIONE DEI VEICOLI IN REGIME ADR (PARTE 9) Tra le novità introdotte dei veicoli in regime ADR si segnalano: - l’eliminazione della categoria OX (veicoli idonei ad essere allestiti con cisterna per perossido di idrogeno “con titolo > del 60%” della classe 5.1 ONU 2015); - la sostituzione della tabella 9.2.1.1 e la riscrittura della sezione 9.2.2 sull’equipaggiamento elettrico dei veicoli approvati; - la modifica della sottosezione 9.2.4.3 sui requisiti dei serbatoi del carburante che equipaggiano i veicoli omologati; - l’introduzione di una nuova sezione 9.2.7, contenente prescrizioni per la prevenzione
degli altri rischi dovuti al carburante LNG; in particolare, i circuiti di carburante di motori alimentati con l’LNG, devono essere equipaggiati e collocati in modo tale da evitare qualsiasi pericolo durante l’operazione di carico, dovuto al fatto che il gas è refrigerato.
CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) Sempre a proposito del recepimento dell’ADR 2017 si segnala che la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare prot. n. 12579 del 12 giugno 2017 ha comunicato che i questionari per il conseguimento del CFP conducenti sono stati aggiornati alla predetta versione dell’accordo e sono reperibili sul sito web del portale dell’automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it). Le nuove schede (attualmente in fase di stampa) dovranno essere utilizzate per gli esami degli allievi per i quali la data di inizio corso, comunicata dal responsabile al competente Ufficio della Motorizzazione, sia successiva al 30 ottobre 2017; per gli esami relativi ai corsi iniziati prima di questa data, verranno utilizzate le vecchie schede. Il testo ufficiale (in lingua inglese) dell’edizione 2017 dell’ADR, può essere prelevato direttamente dal sito web dell’Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE), raggiungibile al seguente link: www.unece.org/trans/ danger/publi/adr/adr2017/17contentse0.html. La circolare ministeriale sugli esami per il conseguimento del CFP può essere, invece, richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione, unitamente ad altre informazioni.
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(AdT)