notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 13 15 luglio 2013
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
IL NUOVO “ACCORDO PER IL CREDITO 2013”
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 13 15 luglio 2013
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Dichiarazione Iva omessa ma credito salvo
6
Ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico
7
Locazioni immobiliari tra IVA ed esenzione
8
Aumentata l’imposta di bollo
13
Studi di settore
15
Il nuovo “accordo per il credito 2013”
16
Indice mensile rivalutazione t.f.r. giugno 2013
20
Uscita anticipata di lavoratori anziani
21
Ingresso della Croazia nell’Unione Europea
23
Assegni per il nucleo familiare
24
Somministrazione di lavoro
41
Autorizzazione Unica Ambientale
42
“Decreto Fare”
46
Salute e sicurezza sul lavoro
48
Sicurezza per le benne miscelatrici
49
Campi elettromagnetici
50
SOA: rinnovi per Edil Progetti e Impianti Cossettini
51
Marcatura CE per i prodotti da costruzione (3a parte)
52
Note informative
55
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Il rapporto di agenzia in India
57
Federazione Russa
60
La stabile organizzazione materiale e personale
61
Croazia: aspetti fiscali
63
Requisiti export per pneumatici
67
Crediti documentari
68
La distribuzione internazionale in Cile
72
Legge 236/1993
74
Convenzione Aeroporto Friuli Venezia Giulia
77
Scadenze aziendali agosto 2013
78
CHIUSURA DEGLI UFFICI DI TRIESTE E UDINE Vi comunichiamo che in occasione delle vacanze estive le Associazioni saranno chiuse nelle seguenti giornate: Trieste: dal 16 al 31 agosto 2013; Udine: dal 12 al 23 agosto 2013.
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Dichiarazione Iva omessa ma credito salvo il credito viene riconosciuto autonomamente dall’amministrazione L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 21 del 25 giugno 2013 è intervenuta in merito al recupero del credito Iva nei casi in cui la dichiarazione relativa al periodo in cui tale credito è maturato, sia stata omessa. In particolare il documento di prassi, modifica il precedente orientamento fornito con la circolare n. 34 del 2012, secondo la quale l’omessa dichiarazione trasformava il credito in debito, con la conseguenza che solo dopo aver pagato sanzioni e interessi si apriva la strada del rimborso. La nuova circolare 21 prevede invece che l’esistenza del credito Iva maturato in un anno in cui non si è provveduto alla presentazione della dichiarazione, ma lo stesso sia stato comunque scomputato nella dichiarazione successiva, può essere riconosciuto dall’ufficio in sede di verifica della comunicazione di irregolarità, senza dover attendere la mediazione o la conciliazione giudiziaria. Questo significa che se a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità per errata
compensazione, ma alla presenza di un credito reale ed effettivo, il contribuente può attestare la sua esistenza contabile mediante la produzione all’ufficio, entro i 30 giorni successivi, di idonea comunicazione. L’idonea comunicazione può essere rappresentata dai registri Iva e relative liquidazioni, dichiarazione relativa all’annualità omessa, fatture emesse e ricevute e ogni altra documentazione utile. L’ufficio, una volta esaminata la documentazione e qualora ritenga effettiva l’esistenza del credito, può scomputare direttamente l’importo del credito dalle somme complessivamente dovute in base all’originaria comunicazione di irregolarità e, ai sensi del comma 2 art. 2 del D. Lgs. 462/1997, emettere una nuova comunicazione contenente la rideterminazione del residuo da versare. Rimangono dovute in ogni caso le sanzioni e gli interessi sulla parte di credito effettivamente utilizzata. Le sanzioni, ordinariamente pari al 30%, qualora siano pagate entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione definitiva, possono beneficiare della riduzione di un terzo arrivando cosi al 10%. Questa procedura, che vale anche per i crediti delle imposte dirette, è attivabile esclusivamente presso l’ufficio territorialmente competente il quale mantiene il potere di eseguire ulteriori controlli circa l’esistenza del credito.
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(PZ)
Ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico le due detrazioni sono state prorogate e potenziate per rilanciare il comparto economico Premessa Il Consiglio dei Ministri con il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 (Decreto Energia) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013, ha riformulato le agevolazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico. Gli interventi hanno previsto: - la proroga al 31 dicembre 2013 della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia mantenendo la percentuale al 50% ed estendendola alle spese sostenute per l’acquisto di mobili, compresi gli elettrodomestici; - la proroga al 31 dicembre 2013 delle agevolazioni riguardanti il risparmio energetico aumentando dal 50% al 65% la percentuale di detrazione per le spese relative a lavori eseguiti dal 6 giugno alla fine dell’anno in corso. Le novità sono in vigore dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto. Si sottolinea che le modifiche in argomento hanno una durata limitata nel tempo, poiché hanno efficacia fino alla fine dell’anno in corso, ad esclusione degli interventi di riqualificazione energetica eseguiti su parti comuni dei condomini, per i quali la scadenza è fissata al 30 giugno 2014.
Ristrutturazioni edilizie Ricordiamo che si tratta di un’agevolazione introdotta a regime nel nostro ordinamento all’interno dell’art. 16-bis del TUIR. In base a quanto previsto dall’art. 11 del D.L. 83/2012, dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013 la percentuale di detrazione Irpef era stata fissata al 50% (in precedenza era al 36%) e la spesa sulla quale calcolare la detrazione era passata da 48.000 a 96.000 euro. L’art. 16 del D.L. 63/2013 ha prorogato questa detrazione, mantenendo percentuali e importi, fino alla fine dell’anno in corso.
Conseguentemente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2013, beneficeranno della detrazione nella misura del 50% nel limite di spesa di 96.000 euro. La detrazione è riconosciuta per le sole abitazioni residenziali e relative pertinenze e può essere recuperata solo in 10 quote annuali di pari importo. Non è più prevista la ripartizione breve per gli anziani. Sarà quindi possibile continuare a detrarre le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Ricordiamo che con riferimento alle parti comuni condominiali, rientrano anche le manutenzioni ordinarie. Per quanto riguarda il tetto complessivo di spesa, il comma 3 dell’articolo 11 del decreto 83/2012 ha abrogato il limite complessivo per unità immobiliare con la conseguenza che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, alla presenza di lavori che proseguono in più periodi d’imposta sulla medesima unità e fatto salvo che si tratti di un nuovo intervento, sarà possibile replicare il bonus. Per beneficiare della detrazione del 50% si dovrà fare riferimento alle spese documentate, vale a dire ai bonifici tracciabili, appositamente individuati sui quali la banca provvede ad applicare la ritenuta del 4%. In pratica ai fini dell’individuazione della percentuale agevolabile deve essere fatto riferimento al principio di cassa e quindi alla data del bonifico, a prescindere dalla data della fattura. Sono agevolati anche i pagamenti di acconti o di saldi effettuati per lavori ancora da eseguire, ma in questi casi è consigliabile che il contratto con l’impresa preveda apposite garanzie circa la corretta esecuzione dei lavori.
Acquisto mobili ed elettrodomestici In sede di conversione del decreto 63, è stato approvato un emendamento che estende la detrazione Irpef del 50% anche all’acquisto di mobili e arredamenti includendovi anche gli eventuali elettrodomestici.
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L’emendamento prevede l’estensione del bonus anche all’acquisto di grandi elettrodomestici, come ad esempio lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, di classe non inferiore alla A+, o alla A per i forni e le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. In questi casi la detrazione spetta su un importo massimo di spesa di 10.000 euro che deve essere inteso come aggiuntivo rispetto ai 96.000 euro già previsti per questo tipo d’incentivo. Il bonus deve essere spalmato in 10 quote annuali di pari importo. L’agevolazione relativa ai mobili ed elettrodomestici, non dovrebbe essere inserita a regime all’interno dell’art. 16 - bis del TUIR, pertanto la stessa opererà solo fino alla fine dell’anno in corso. Per quanto riguarda gli elettrodomestici si deve sottolineare che la detrazione opera a condizione che l’acquisto sia legato ad un intervento di ristrutturazione edilizia. Non viene pertanto agevolato il semplice acquisto di mobili o elettrodomestici, ma questi devono essere legati ad un più ampio intervento di ristrutturazione del fabbricato. Restano validi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 35 del 16 luglio 2009 e conseguentemente: - non rileva il numero di contribuenti che partecipano alla spesa al fine dell’individuazione del limite di 10.000 euro; - nel caso le spese per arredamento si riferiscano a più unità abitative oggetto di ristrutturazione, la detrazione spetta nel limite di 10.000 euro per ciascuna abitazione. Anche la detrazione in argomento dovrà soddisfare i requisiti formali previsti per gli interventi di ristrutturazione, vale a dire il pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. Le spese per gli interventi di recupero non necessariamente devono precedere quelle per l’acquisto dell’arredo, ma i lavori devono essere iniziati antecedentemente. Nei casi in cui non vi sia coincidenza tra intestatario della fattura di acquisto dei mobili e l’ordinante il bonifico, la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che sulla fattura sia indicato il soggetto che intende beneficiare della detrazione. Se invece non c’è coincidenza tra il soggetto che ha sostenuto le spese di ristrutturazione e quello che ha sostenuto quelle per l’arredamento della stessa abitazione, quest’ultimo non ha diritto alla detrazione per gli arredi perché la stessa è aggiuntiva a quella per la ristrutturazione e quindi spetta eventualmente solo a questo soggetto.
Riqualificazione energetica Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica, quelli per intenderci del 55%, l’art. 14 del decreto 63/2013, oltre a prevedere la sua proroga ha previsto anche l’incremento al 65% della percentuale di detrazione. Ricordiamo che il decreto 83/2012 (Decreto Sviluppo) aveva previsto il mantenimento della detrazione nella percentuale del 55% per gli interventi realizzati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2013. Dal punto di visto applicativo tutte le altre disposizioni soggettive, oggettive e legate ai relativi adempimenti, come la comunicazione da presentare all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori e i tetti massimi di spesa agevolabili non erano state modificate. Ora il legislatore ha rafforzato tale misura prevedendo oltre alla sua proroga, l’incremento della percentuale di detrazione. La detrazione, con la nuova misura del 65%, spetta con riferimento alle spese sostenute nel periodo 6 giugno 2013 – 31 dicembre 2013. Limitatamente alle spese riguardanti le parti comuni di edifici condominiali le spese possono arrivare fino al 30 giugno 2014. La detrazione è in ogni caso recuperabile in quote uguali frazionate in 10 anni. Giova ricordare che ai fini della detrazione vale il criterio di cassa, conseguentemente rientrano nella nuova previsione agevolativa i pagamenti effettuati dal 6 giugno 2013 ancorché i lavori e la relativa fattura siano precedenti. L’agevolazione per il risparmio energetico, diversamente da quella per le ristrutturazioni edilizie, spetta anche ai soggetti che operano in regime d’impresa. Conseguente la nuova detrazione del 65% potrà essere utilizzata sia dalle persone fisiche che operano in regime d’impresa sia dalle società. Per gli interventi effettuati dalle imprese, ricordiamo che vale il principio di competenza di cui all’art. 109 del TUIR per cui: - per i beni mobili vale la data di consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo; - per le prestazioni di servizi, vale la data in cui le stesse sono ultimate. Aspetto importante relativo alla detrazione energetica è quello che attiene la soglia massima di detrazione. Considerando che la norma fissa l’importo della detrazione massima, l’incremento della percentuale dal 55% al 65%, determina la riduzione della spesa massima agevolabile che, di fatto, viene rimodulata. Ad esempio per l’installazione di pannelli solari la detrazione massima in precedenza ammontava a 60.000 euro pari al 55% di 109.090.
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Ora mantenendo inalterato l’ammontare detraibile ma aumentando la percentuale, la spesa massima diventa di 92.307, infatti, se moltiplichiamo tale importo per 65% ritroviamo la detrazione di 60.000. Di seguito un riepilogo dei nuovi tetti di spesa: A) Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che consento di conseguire un limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nel D.M. 11.3.2008. In questi casi la detrazione massima ammonta a 100.000 euro conseguentemente la spesa passa da 181.818 euro a 153.846 euro. B) Interventi su edifici esistenti o su parti di edifici o di unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) o verticali (finestre comprensive di infissi) che rispettino determinati requisiti di trasmittenza termica. In questi casi la detrazione massima ammonta a 60.000 euro conseguentemente la spesa passa da 109.090 euro a 92.307 euro. C) Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, scuole e università. In questa casistica sono esclusi i pannelli fotovoltaici. In questi casi la detrazione massima ammonta a 60.000 euro conseguentemente la spesa passa da 109.090 euro a 92.307 euro.
D) Interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. In questi casi la detrazione massima ammonta a 30.000 euro conseguentemente la spesa passa da 54.545 euro a 46.153 euro. Ricordiamo che in assenza di nuovi interventi normativi o nuove proroghe, dal prossimo anno, o dal 1° luglio 2014 per gli interventi su parti comuni condominiali, sia gli interventi di ristrutturazione edilizia sia quelli di risparmio energetico confluiranno nella percentuale unica di detrazione del 36% con il limite di spesa di 48.000 euro.
Caldaie e pompe di calore Con lo stesso emendamento previsto per gli elettrodomestici, è stata prevista l’estensione della detrazione del 65% alle caldaie e agli impianti di riscaldamento attraverso pompe di calore. Si tratta dei condizionatori in grado di fare caldo e freddo che erano state escluse espressamente nel testo iniziale del decreto. Non rientrano, invece, nell’ecobonus apparecchi come stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato a energia radiante, a meno che siano fissi e abbiano nel complesso una potenza nominale di almeno 10 KW. Resta inteso che questa agevolazione, unitamente a quella riferita agli elettrodomestici, dovranno essere confermate nella legge di conversione del decreto 63/2013. (PZ)
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Locazioni immobiliari tra Iva ed esenzione circolare delle entrate definisce le modalità per esercitare l’opzione Premessa Il decreto legge 83 del 22 giugno 2012 (decreto sviluppo) ha rimosso una pesante penalizzazione del settore immobiliare che, in determinate circostanze, rendeva indetraibile l’Iva relativa alla realizzazione dei fabbricati. In pratica il decreto ha ripristinato il diritto a detrarre l’Iva a prescindere da quando l’immobile sia ceduto e inoltre ha concesso la possibilità di scegliere il regime applicabile alle vendite e alle locazioni dei fabbricati. Per le locazioni è stato recepito il principio di consentire al locatore di scegliere se applicare l’imposta o avvalersi del regime di esenzione. In definitiva si è rimossa la penalizzazione che derivava dall’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti. Spetta al locatore quindi, scegliere il regime da adottare in base a quali possono essere le condizioni per lui di maggior convenienza. L’articolo 9 del decreto citato è intervenuto sulle disposizioni contenute nei punti 8, 8-bis e 8-ter dell’art. 10 del DPR 633/72 mantenendo, quale regola generale, il regime di esenzione ma introducendo una serie di eccezioni che, di fatto, possono assoggettare queste operazioni all’Iva. Tale scelta deve essere esercitata in sede di redazione del contratto di locazione oppure successivamente con le modalità che sono state definite, ancorché in modo non esaustivo, dalla circolare n. 22 del 28 giugno 2013 dell’Agenzia delle entrate. Prima di analizzare le disposizioni della circolare è opportuno richiamare le attuali regole relative alle cessioni e locazioni di fabbricati abitativi e strumentali.
Le cessioni di fabbricati abitativi In deroga alla regola generale dell’esenzione, sono imponibili Iva:
a) le cessioni di fabbricati abitativi effettuati dalle imprese che li hanno costruiti o che vi hanno eseguito interventi di recupero quali restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, poste in essere entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori; b) le cessioni di cui sopra realizzate dalle medesime imprese oltre il termine di cinque anni, qualora il cedente opti, nell’atto di vendita, per il regime di imponibilità. Rispetto alla previgente normativa, quest’ultima opzione rappresenta l’elemento di maggior novità realizzando ripercussioni positive sulle imprese che non avranno più alcuna limitazione a monte, sul regime di detrazione dell’Iva. In pratica, alla presenza di opzione per il regime di imponibilità, le imprese non saranno più tenute a rettificare l’Iva pregressa e procedere al suo versamento. L’applicazione dell’Iva in questi casi, deve essere esposta in fattura solo nell’ipotesi di cessione a un soggetto privato mentre qualora riguardi un soggetto Iva, dovrà essere applicato il meccanismo del reverse charge. Sarà quindi il cessionario a dover integrare la fattura del cedente indicando sulla stessa aliquota e importo dell’imposta.
La cessione di fabbricati strumentali In deroga alla regola generale dell’esenzione, sono imponibili Iva: a) le cessioni di fabbricati strumentali effettuati dalle imprese che li hanno costruiti o che vi hanno eseguito interventi di recupero quali restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori; b) le cessioni di fabbricati strumentali per natura per le quali il cedente, nell’atto di vendita, opti per l’applicazione dell’Iva. Ricordiamo che sono considerati fabbricati strumentali per natura quelli rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E, e A/10. Rispetto alla previgente normativa due sono le novità inserite per queste categorie di fabbricati: - la prima riguarda l’allungamento da quattro a cinque anni del periodo entro il quale la cessione è per legge considerata imponibile;
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- la seconda novità riguarda la soppressione delle altre due ipotesi di imponibilità obbligatoria, vale a dire la cessione a privati oppure a soggetti con un diritto alla detrazione dell’imposta inferiore al 25%. In definitiva nell’ipotesi sub a) la cessione è sempre imponibile Iva mentre in tutti gli altri casi, la cessione effettuata da qualsiasi soggetto passivo nei confronti di chiunque, è esente da imposta, salvo che il cedente opti, nell’atto di vendita, per l’imponibilità. In altre parole il cedente potrà sempre scegliere il regime Iva da applicare. Anche in questi casi, per le cessioni rese imponibili per opzione, qualora cedente e cessionario siano soggetti passivi Iva si applicherà il meccanismo del reverse charge. Per quanto riguarda le altre imposte indirette si applicherà l’imposta di registro in misura fissa di 168 euro, l’imposta ipotecaria del 3% e quella catastale dell’1%.
Locazione di abitazioni Con riferimento alle locazioni, le disposizioni derogatorie sono di favore prevedendo che al principio generale dell’esenzione sia possibile, su opzione da esercitare nel contratto, applicare l’Iva. Più precisamente l’imposta sarà applicabile: a) alle locazioni di fabbricati abitativi poste in essere dalle imprese che li hanno costruiti o che vi hanno eseguito interventi di recupero; b) alle locazioni di alloggi sociali così come definiti dal decreto interministeriale del 22 aprile 2008. Anche in questi casi le imprese esercitando l’opzione potranno mantenere il diritto all’integrale detraibilità dell’imposta sugli acquisti, senza alcuna limitazione temporale. In questi casi l’aliquota applicabile è quella del 10% così come previsto dallo stesso decreto sviluppo.
Locazione di fabbricati strumentali Per quanto riguarda le locazioni di fabbricati strumentali per natura, in deroga al regime generale di esenzione, le locazioni sono imponibili solamente nei casi in cui il locatore nel contratto eserciti l’opzione per l’applicazione dell’imposta. Sono state superate le previgenti disposizioni che rendevano obbligatoriamente imponibile sia la locazione con locatario un soggetto privato sia quella nei confronti di un soggetto passivo con diritto alla detrazione non superiore al 25%.
La circolare 22/2013 L’Agenzia delle entrate con la circolare 22 del 28
giugno 2013 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità con cui esercitare l’opzione per l’applicazione dell’Iva sui canoni di locazione relativi ai contratti in corso alla data del 26 giugno 2012. In linea generale l’opzione deve essere esercitata dal locatore nel contratto di locazione e ha efficacia per l’intera durata del contratto. Nel caso in cui prima della scadenza, subentri un nuovo locatore, questi avrà la possibilità di modificare la scelta fatta in origine, dandone comunicazione all’Agenzia delle entrate secondo modalità che saranno definite dall’amministrazione finanziaria. A tal proposito, quest’ultima ha espressamente ritenuto superate le istruzioni fornite con la risoluzione n. 2 del 2008.
Opzione per le locazioni abitative Le imprese di costruzione o quelle che hanno eseguito interventi di ristrutturazione, possono optare per l’applicazione dell’Iva nel contratto, sottoponendo conseguentemente il canone a fatturazione con applicazione dell’aliquota Iva del 10% ai sensi del n. 127-duodevicies della tabella A, parte terza, allegata al DPR 633/72. In questo modo, come già ricordato, non viene modificato il prorata di detraibilità dell’imposta. Per questa tipologia d’imprese l’opzione per l’applicazione dell’Iva sarà sempre conveniente perché diversamente si vedrebbero venir meno il diritto alla detrazione a monte dell’imposta. L’esercizio dell’opzione per i contratti in essere, a valere sulla residua durata degli stessi, deve essere formalizzata con un atto integrativo, il quale, se non redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, non deve necessariamente essere registrato. La registrazione rimane, infatti, una facoltà che, qualora esercitata, richiede il versamento dell’imposta di registro nella misura fissa di 67 euro. Qualora non si provveda alla registrazione, l’opzione andrà comunicata all’Agenzia delle entrate con modalità che saranno indicate dalla stessa in futuro.
Opzione per le locazioni di fabbricati strumentali Essendo venute meno le ipotesi di imponibilità obbligatoria, il regime naturale è sempre quello dell’esenzione ma il locatore, a prescindere dalla natura dell’impresa, ha sempre la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta. Per i contratti in essere, il locatore può confermare il regime di imponibilità continuando ad applicare l’Iva senza necessità di integrare il contratto o fare comunicazioni all’Agenzia delle entrate.
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Qualora, invece, si desideri passare dal regime di imponibilità a quello di esenzione, è necessario formalizzare l’applicazione del regime di esenzione attraverso un atto integrativo dell’originario contratto. Anche in questo caso l’atto integrativo può essere registrato facoltativamente non essendo previsto alcun obbligo. La redazione di un atto integrativo e la relativa registrazione consentirà di dare certezza ai rapporti tra le parti e di rendere edotta l’Agenzia delle entrate circa il nuovo trattamento fiscale applicabile ai canoni. Per fabbricati strumentali si deve intendere quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In questi casi l’imposta è dovuta nella misura ordinaria del 21%. Si considerano fabbricati strumentali per natura gli immobili classificati nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10.
Imposta di registro Per quanto riguarda l’imposta di registro già pagata in relazione a contratti di locazione di fabbricati abitativi in precedenza esenti, per i quali si opti per il regime di imponibilità, la stessa non può formare oggetto di rimborso per l’annualità in corso. Se invece l’imposta è stata versata per tutta la durata del contratto, è possibile richiedere il rimborso per le annualità successive a quella in cui è esercitata l’opzione per l’applicazione dell’Iva.
Considerazioni finali La scelta del regime Iva da applicare a un contratto di locazione è molto delicata. La convenienza del regime fiscale deve essere verificata caso per caso, individuando variabili soggettive e oggettive. Per il locatario l’aspetto più rilevante riguarda il mantenimento della detraibilità dell’imposta sugli acquisti, conseguentemente qualora i canoni siano fatturati in esenzione tale diritto viene meno ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72. Altra variabile da considerare è l’epoca dell’acquisto, ciò in considerazione del fatto che l’art. 19-bis 2 della legge Iva prevede la rettifica della detrazione qualora la locazione sia realizzata nell’arco del decennio successivo. Si deve inoltre considerare la possibilità di applicare separatamente l’Iva sull’attività locatizia imponibile rispetto a quella esente oppure quella locatizia rispetto a quella di vendita. La scelta effettuata con riferimento ad un contratto non è comunque definitiva, nel senso che non congela il regime Iva adottato per l’intera durata del contratto ma può essere sempre modificata. Queste sono solo alcune delle variabili da considerare e devono necessariamente essere valutate con riferimento allo specifico contratto di locazione che s’intende porre in essere.
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Aumentata l’imposta di bollo in alcuni casi vanno integrati i registri contabili
Premessa Con la pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 25 giugno 2013 della legge n. 71 del 24 giugno 2013, a decorrere dal 26 giugno 2013, le misure dell’imposta fissa di bollo, precedentemente stabilite in 1,81 euro e in 14,62 euro, sono state aumentate rispettivamente, in 2,00 euro e in 16,00 euro. L’incremento è stato giustificato con la necessità di trovare le risorse per la ricostruzione delle zone terremotate dell’Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.
Imposta di bollo a 2 euro L‘imposta di bollo, in precedenza fissata in 1,81 euro, dal 26 giugno 2013 è pari a 2 euro con riferimento a: - fatture, note, ricevute e quietanze di importo superiore a 77,47 euro, come previsto dall’art. 13, Tariffa parte I, DPR 642/72. Con riferimento alle fatture, in applicazione del principio di alternatività tra imposta di bollo ed IVA, si ricorda che sono soggette ad imposta di bollo se riferite ad operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 o fuori campo IVA; - ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e di altri documenti di importo inferiore a 129,11 euro, come disposto dall’art. 14, Tariffa parte I, DPR 642/72.
Imposta di bollo pari a 16 euro L’aumento della misura fissa dell’imposta di bollo da 14,62 euro a 16 euro riguarda invece: - i documenti individuati negli artt. 1-3, Tariffa parte I, DPR 642/72. In via generale si tratta degli atti stipulati o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale, di scritture private contenenti convenzioni anche unilaterali che
regolino rapporti giuridici di qualsiasi specie, istanze, memorie e ricorsi diretti agli organi dell’amministrazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali indirizzati ad ottenere rilasci di certificati ovvero provvedimenti amministrativi; - i libri sociali e i registri contabili di cui all’art. 16, Tariffa parte I, DPR 642/72. L’imposta è dovuta per la vidimazione dei libri sociali di cui all’art. 2421 c.c. e per ogni 100 pagine o frazioni di esse (ovvero ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse per la tenuta dei libri su supporti informatici) per la vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari.
Decorrenza nuove misure I nuovi importi si applicano agli atti formati dal 26 giugno 2013. Diversamente, agli atti formati entro il 25 giugno 2013 continuano ad applicarsi le misure previgenti, ancorché gli stessi siano sottoposti a ulteriori formalità presso i pubblici uffici successivamente a tale data. È possibile usufruire delle vecchie marche da bollo da 1,81 e da 14,62 euro, semplicemente integrandole se l’imposta si renda dovuta nella nuova misura.
Adeguamento dell’imposta di bollo sui libri contabili Con riferimento ai libri e alle scritture contabili, vigono delle precise regole. Per quanto riguarda i registri sottoposti a bollatura, anche facoltativa: - se è già stata ottemperata l’imposta all’atto dell’effettuazione della formalità e i registri risultino interamente inutilizzati, bisognerà procedere all’integrazione dell’imposta di bollo. L’integrazione potrà realizzarsi tramite l’annotazione nell’ultima pagina numerata degli estremi della ricevuta di pagamento tramite modello F23, ovvero con l’apposizione delle marche da bollo necessarie per ottenere il nuovo importo; - se è già stata ottemperata l’imposta all’atto dell’effettuazione della formalità e i registri sono già stati utilizzati, seppur parzialmente, non è necessaria l’integrazione del bollo. Gli accadimenti riportati in essi, anche solo
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parzialmente, dovranno riferirsi al periodo precedente il 26 giugno 2013. Per i registri contabili non soggetti a bollatura, per i quali l’imposta va assolta soltanto sulle pagine concretamente adoperate per blocchi di 100 pagine o frazioni di esse, l’imposta fissa dovrà es-
sere corrisposta tramite le analoghe modalità di integrazione sovra citate. Nessun adeguamento è quindi dovuto, anche in tal caso, per i blocchi di 100 pagine che risultino anche solo in parte utilizzati. (CDP – PZ)
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Studi di settore
accesso al regime premiale
L’art. 10, commi da 9 a 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto “Decreto Salva Italia”), ha introdotto uno specifico regime premiale applicabile ai contribuenti soggetti agli studi di settore, i quali, anche per effetto di adeguamento, dichiarino ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi medesimi (cosiddetti “contribuenti congrui”). In particolare a favore di questi soggetti è stata prevista: - l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; - la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento da parte degli uffici finanziari (quindi, tale termine passa dal quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, al terzo anno). Tale riduzione non si applica qualora sia commessa una violazione che comporti l’obbligo di denuncia per un reato penal-tributario; - l’ammissione dell’accertamento sintetico “puro” e del “redditometro”, solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 (anziché 1/5) quello dichiarato. Queste premialità si applicano a condizione che: - il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; - sulla base dei predetti dati, la posizione del contribuente risulti “coerente” con gli specifici indicatori previsti dagli studi di settore. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 5 luglio 2013, sono state approvate le differenziazioni dei termini di accesso al predetto regime premiale, e dettate le relative disposizioni di attuazione. In particolare, possono accedere al regime premiale, i contribuenti soggetti agli studi di settore che, nel periodo di imposta di riferimento, risultano “congrui” e “coerenti” agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore. A tal fine, è necessario che: - la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile; - nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussista per entrambe le categorie reddituali; - nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza sussista per entrambi gli studi. Per il periodo di imposta 2012, l’accesso al regime premiale è stato previsto per i contribuenti “congrui” e “coerenti” che applicano determinate tipologie di studi di settore, tra cui il VG68U sul Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco. Inoltre, sempre ai fini del predetto accesso, è necessario che il contribuente abbia regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti. Tale fedeltà risulta sussistere anche nel caso di errori od omissioni nella compilazione dei modelli degli studi di settore, di dati che non comportano la modifica: - dell’assegnazione ai cluster; - del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati; - del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza; rispetto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri.
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(C)
Il nuovo “accordo per il credito 2013” sottoscritto il nuovo accordo per la cosiddetta moratoria dei mutui Come preannunciato su Apinforma n. 6/2013, p. 20, in sede di proroga al 30 giugno 2013 dell’accordo per la sospensione dei mutui alle piccole e medie imprese del 28 febbraio 2012 (v. Apinforma n. 5/2012, pp. 9-11), il 1° luglio 2013 l’Associazione bancaria italiana (ABI) e tutte le più importanti Associazioni nazionali di categoria, fra cui la Confapi, hanno sottoscritto il nuovo “Accordo per il credito 2013”, sempre rivolto alle piccole e medie imprese. Il nuovo accordo ha aggiornato le misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti già previste dai precedenti accordi, orientandole maggiormente su quelle imprese, che, pur economicamente sane, lamentano un’eccesiva incidenza degli oneri finanziari sul fatturato per la contrazione di quest’ultimo a causa della perdurante crisi economica. Le parti si sono impegnate a collaborare su altri temi di comune interesse e ad avanzare proposte congiunte al Governo per favorire lo sviluppo dell’economia nazionale e per migliorare i rapporti fra banca e impresa. Su questi ultimi argomenti si rinvia al testo dell’accordo e si ritornerà ogni qual volta vi saranno concreti sviluppi. Qui di seguito, invece, si provvede a illustrare gli specifici interventi adottati a favore delle piccole e medie imprese, avvertendo, da subito, che resta fermo il principio della libera adesione delle banche all’accordo e che la sua applicazione si ha entro 30 giorni lavorativi dalla data di adesione delle banche stesse.
Le imprese beneficiarie Beneficiarie sono le piccole e medie imprese, così definite dalla normativa comunitaria, operanti in tutti i rami di attività e rispondenti alle seguenti condizioni: - al momento della presentazione della doman-
da devono trovarsi “in bonis”, non avere, cioè, posizioni debitorie classificate dalla banca o dall’intermediario finanziario soggetto a vigilanza della Banca d’Italia (di seguito banca) come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/ sconfinanti” da oltre 90 giorni né procedure esecutive in corso; - devono trovarsi in una temporanea tensione finanziaria generata dalla situazione di crisi e dipendente, in via esemplificativa da uno o più dei seguenti fenomeni: riduzione del fatturato, riduzione del margine operativo rispetto al fatturato, aumento dell’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale.
Le operazioni oggetto dell’accordo Formano oggetto dell’accordo le operazioni di sospensione dei finanziamenti, di allungamento dei finanziamenti e quelle volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività. Le operazioni di sospensione dei finanziamenti Queste consistono: 1. nella sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (mutui), anche agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie; 2. nella sospensione dei canoni delle operazioni di locazione finanziaria per 12 mesi, in caso di leasing immobiliare, e 6 mesi in caso di leasing mobiliare, anche agevolati. Sono ammesse alla sospensione le anzidette rate che risultino in essere alla data della sottoscrizione dell’accordo del 1° luglio 2013 e che non abbiano fruito di analogo beneficio concesso ai sensi dell’accordo del 28 febbraio 2012. L’ammissibilità alla sospensione di mutui e di leasing agevolati con contributo in conto capitale o in conto interessi è subordinata alla deliberazione della banca circa l’ammissibilità dell’operazione agevolata con riferimento alla specifica fonte normativa e alla relativa segnalazione al Ministero dell’economia e delle finanze nonché al fatto che il
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piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato. Le rate devono essere già in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda. La sospensione consiste nella traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo, mentre gli interessi sul capitale continuano a essere corrisposti alle scadenze originarie. Le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario e senza la necessità di garanzie aggiuntive. In caso di locazione finanziaria dovrà essere coerentemente postergato anche l’esercizio dell’opzione di riscatto. Tra gli elementi di novità rispetto al passato figura ora l’inclusione dei cosiddetti “conti correnti ipotecari” a rimborso rateale - forma tecnica o diffusa nel comparto del credito edilizio - che possono essere oggetto di sospensione per 12 mesi nonché un più ampio periodo di allungamento dei mutui che può arrivare a 3 anni per i chirografari e a 4 anni per quelli garantiti da ipoteca, fermo restando il vincolo del 100% della durata residua degli stessi (v. infra). Le operazioni di allungamento dei finanziamenti Queste consistono in: 1. operazioni di allungamento della durata dei mutui; 2. operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine; 3. operazioni di un allungamento fino a 120 giorni della scadenza del credito agrario di conduzione. 1. Operazione di allungamento dei mutui Sono ammissibili all’allungamento di durata i mutui in essere alla data della firma dell’accordo del 1° luglio 2013 e che non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell’accordo del 16 febbraio 2011 (v. Apinforma n. 4/2011, pp. 3-4) e dell’accordo del 28 febbraio 2012. Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento fino a un massimo di 30 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per i mutui ipotecari. E’ consentito alla banca variare il tasso d’interesse. In tal caso, l’incremento non potrà essere superiore all’aumento del costo della raccolta della banca rispetto al momento dell’iniziale erogazione e non potrà, di norma, superare il livello del 2%. Per contro, le opera-
zioni di allungamento saranno realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario, qualora l’impresa richiedente, entro 12 mesi dall’ottenimento dell’allungamento richiesto avvii, alternativamente: - un processo di rafforzamento patrimoniale attraverso apporti dei soci ovvero di soggetti terzi, rilevando a tal scopo anche tutti gli incrementi validi ai fini del cosiddetto Aiuto alla crescita economica (cfr., da ultimo, Apinforma n. 3/2013, pp. 8-9); - processi di aggregazione, realizzati in qualsiasi forma e rivolti al rafforzamento economico o patrimoniale dell’impresa. In caso di mancato avvio, nel termine previsto, di uno dei due anzidetti processi, la banca si riserva la facoltà di rivedere il tasso d’interesse sull’operazione di allungamento, secondo quanto specificato nel relativo contratto.
2. Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine E’ ammissibile l’allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa a fronte di operazioni di anticipazioni su crediti certi ed esigibili per insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca. Anche in questo caso le operazioni sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto nel contratto originario. 3. Operazioni di un allungamento fino a 120 giorni della scadenza del credito agrario di conduzione Anche queste operazioni, perfezionate o meno con cambiali sono realizzate allo stesso interesse previsto dal contratto originario. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è previsto l’impegno delle banche a concedere alle imprese costituite in forma di società di capitali, inclusa la forma cooperativa, un finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa, indipendentemente dal sussistere delle condizioni di tensione finanziaria sopra descritta. Altre condizioni delle operazioni di sospensione e allungamento L’accordo prevede anche una serie di condizioni aggiuntive comuni alle operazioni di sospensione
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e allungamento dei finanziamenti, su cui è bene richiamare l’attenzione, specie con riguardo al terzo e quarto alinea. - non è previsto l’addebito a carico delle imprese di spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca verso terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione e allungamento e dei quali la banca è chiamata a dare opportuna evidenza; - qualora i finanziamenti originari, oggetti di sospensione o allungamento, siano assistiti da garanzie, è necessaria la loro estensione per il periodo di ammortamento aggiuntivo; - possono essere oggetto di sospensione o allungamento anche i mutui che abbiano beneficiato delle misure previste dall’avviso comune del 2009 e successivi rinnovi, così come possono beneficiare delle operazioni di allungamento anche i finanziamenti sospesi in forza dell’accordo del 28 febbraio 2012; - le banche che abbiano concesso operazioni di sospensione o allungamento dei finanziamenti s’impegnano a non ridurre contestualmente gli altri fidi concessi all’impresa, qualora questa continui a mantenere prospettive di continuità aziendale.
Presentazione e istruttoria delle domande Le imprese possono presentare domanda per le operazioni descritte alle banche aderenti all’accordo fino al 30 giugno 2014, utilizzando un modulo che ciascuna banca predisporrà sulla base di un modello predisposto dall’ABI. Le domande di allungamento dei mutui che, a tale data, dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione, potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2014. Come nei precedenti accordi non sono presenti principi di automatismo per cui, nell’effettuare l’istruttoria, ciascuna banca si attiene al principio di sana e pru-
dente gestione, nel rispetto delle proprie procedure. Le imprese istanti si impegneranno a comunicare le eventuali informazioni di natura economicopatrimoniale, finanziaria e organizzativa richieste dalle banche, anche al fine di consentire la verifica della loro capacità di continuità aziendale. Le banche sono tenute a dare una risposta, di norma, entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda o da quella delle informazioni aggiuntive che avessero richiesto.
Validità dell’accordo e disposizioni transitorie Come ricordato, l’adesione delle banche all’accordo – caldeggiata dall’ABI - resta volontaria. Le banche che intendono aderirvi, lo comunicano all’ABI e s’impegnano a renderlo operativo entro 30 giorni dalla data della loro adesione. E’ presumibile che vi aderiscano tutte le banche che già hanno aderito ai precedenti accordi o avvisi comuni. L’accordo impegna le banche aderenti per le operazioni di caratteristiche pari a quelle descritte, ma nulla impedisce che la banca possa offrire condizioni migliorative. Al dichiarato scopo di assicurare continuità nell’azione di sostegno delle imprese, nelle more dell’entrata a regime delle procedure del presente accordo le imprese potranno presentare domanda sulla base dell’accordo del 28 febbraio 2012 fino al 30 settembre 2013. Si omette di illustrare e commentare gli altri punti trattati dall’accordo e contenenti gli impegni delle parti sui temi di comune interesse, con la riserva di affrontarli, una volta che avessero assunto effettiva efficacia. Frattanto, il testo dell’accordo e ogni altra informazione possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. giugno 2013 RAPPORTI CESSATI Mese
dal
al
RIVAL. FISSA
INDICE
75% RISPETTO DIC. 2012
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
106,7
0,140845
0,265845
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
106,7
0,140845
0,390845
MARZO
15.03
14.04
0,375
106,9
0,281690
0,656690
APRILE
15.04
14.05
0,500
106,9
0,281690
0,781690
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
106,9
0,281690
0,906690
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
107,1
0,422535
1,172535
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(c)
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Uscita anticipata di lavoratori anziani chiarimenti del ministero per la gestione delle eccedenze occupazionali
Con la circolare n.24 del 19 giugno 2013 il Ministero del Lavoro esplica le novità introdotte dall’art. 4 commi da 1 a 7 ter L. 92/2012, volte a favorire l’uscita anticipata dei lavoratori più anziani al fine di facilitare le eccedenze di personale. La disciplina prevede che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni, su accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello aziendale, a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. A questa fattispecie ne sono state affiancate altre due, con specifica modifica della legge Fornero ad opera dell’art. 34, comma 54, lettere b) e c), che prevedono la possibilità che tale prestazione sia oggetto anche di accordi sindacali nell’ambito delle procedure di cui agli artt. 4 e 24 L. 223/91, nonché di accordi intervenuti nell’ambito di processi di riduzione di personale dirigente. Il Ministero evidenzia che sono dunque tre le fattispecie previste. La prima è costituita dall’incentivo all’esodo mediante accordo sottoscritto con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello aziendale; questo accordo tuttavia, anche nel caso in cui individui direttamente i lavoratori interessati, è vincolante nei confronti dei singoli dipendenti solo con la loro accettazione, trattandosi di una fattispecie “a formazione progressiva”, costituita dall’accordo sindacale e dalla successiva adesione del lavoratore. In tal caso il rapporto di lavoro cesserà per effetto di una risoluzione consensuale. La seconda fattispecie invece prevede che un procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 L. 223/91 possa realizzare un impegno del datore di lavoro a farsi carico dei Pag. 21 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2013
costi legati alla prestazione in questione. In questo caso però il licenziamento non darà luogo alla mobilità, bensì alla prestazione di un importo pari al trattamento di pensione fino a quel momento maturato. Con riferimento al recupero del contributo di ingresso alla mobilità previsto dalla legge Fornero, con espresso richiamo all’art. 5 comma 4 L. 223/91, il Ministero precisa che il recupero non si riferirebbe al contributo di ingresso, il cui obbligo viene a cadere per mancata corresponsione dell’indennità di mobilità, ma si tratterebbe delle somme versate a titolo di anticipo del contributo di ingresso di cui all’art. 4 comma 3 L. 223/91. Parimenti per questa fattispecie nulla è dovuto a titolo di contributo per la cessazione del rapporto di lavoro, poiché il diritto alla prestazione pari al trattamento di pensione sostituisce ilo diritto all’ASpI. In virtù della finalità della norma infine, il dicastero precisa che non si applica il diritto di precedenza alle nuove assunzioni effettuate dal datore nei sei mesi successivi ai licenziamenti. La terza ed ultima fattispecie prevista dalla legge Fornero si inserisce nei processi di riduzione di personale dirigente: analogamente alla prima ipotesi, anche in questo caso è necessario un accordo che il datore deve siglare con l’associazione sindacale che ha stipulato il contratto collettivo di lavoro della categoria, a prescindere quindi dalla rappresentatività della stessa a livello aziendale. Anche questa fattispecie a formazione progressiva si perfeziona con l’adesione del dirigente. La norma interessa i datori di lavoro che occupino più di quindici dipendenti, da considerare quale media nel semestre precedente all’accordo sindacale, con esclusione degli apprendisti, dei lavoratori con contratto di inserimento e di quelli con contratto di reinserimento. La procedura di uscita anticipata può coinvolgere quei lavoratori che possano raggiungere i requisiti minimi di pensionamento, di vecchiaia o anticipata, entro i quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. L’INPS è tenuto a verificare il requisito pensionistico, che è condizione per la validità della cessazione del rapporto di lavoro; nell’ipotesi in cui questo requisito mancasse, per il lavoratore verrebbero meno i presupposti per aderire all’ac-
cordo sindacale o per essere coinvolto nella procedura di licenziamento collettivo. I requisiti per il pensionamento devono essere verificati con riferimento alle regole vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, considerando anche gli adeguamenti all’incremento della speranza di vita residua, come da scheda tecnica allegata al D.L. 201/2011, anche se è stimato che dal 2016 questi subiranno un ulteriore innalzamento di 4 mesi; in totale comunque la prestazione non a carico dell’azienda non potrà superare i 48 mesi. Il Ministero precisa che sono interessate alla norma tutte le gestioni a carico INPS, comprese quindi l’Inpdap e l’Enpals a seguito dell’incorporazione. La procedura amministrativa prevede che il datore di lavoro interessato presenti apposita domanda all’INPS, “accompagnata dalla presentazione
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di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi” così come prescritto dall’art. 4 comma 3 L. 92/2012: la domanda del datore è successiva all’accordo sindacale e deve comprendere la lista dei lavoratori coinvolti. Ricevuta la domanda, l’INPS è tenuto ad emettere l’estratto conto certificato, validando le singole posizioni individuali e calcolando l’importo iniziale di ogni singola prestazione nonché l’onere connesso con la contribuzione figurativa. L’INPS quindi comunicherà al datore l’importo complessivo dell’onere, al fine della presentazione di idonea fideiussione bancaria; nel caso in cui il datore decida di effettuare ilo versamento della provvista in unica soluzione, è liberato dall’obbligo di presentare la fideiussione. (BA)
Ingresso della Croazia nell’Unione Europea formalità da seguire per l’assunzione di cittadini croati
Con una circolare interministeriale (Interno e Lavoro) sono state dettate le istruzioni per l’assunzione di cittadini croati da parte delle imprese italiane, a seguito dell’ingresso della Croazia nella U.E. avvenuto dal 1° luglio scorso. Al pari di quanto era stato deliberato in occasione dell’ingresso nell’Unione europea dei paesi dell’est Europa, ed in conformità a quanto già fatto da altri Paesi comunitari, per i prossimi due anni l’Italia ha introdotto alcune limitazioni all’accesso al mercato del lavoro da parte dei cittadini croati; limitazioni che, peraltro, non si applicano a particolari categorie di impieghi (ricercatori, domestici, ecc.) nonché ai cittadini croati che, alla data del 1° luglio 2013, erano presenti in Italia con un
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permesso di soggiorno per lavoro subordinato di durata non inferiore a 12 mesi (anche per attesa occupazione). Pertanto, le imprese interessate ad assumere questi soggetti devono richiedere il nulla osta al lavoro allo Sportello Unico della provincia in cui sarà svolta l’attività lavorativa. Tuttavia, a differenza di quanto accade con i cittadini extracomunitari, sono state previste delle semplificazioni visto che: - la pratica per il nulla osta richiede un unico parere, quello della Direzione territoriale del Lavoro; - successivamente al rilascio del nulla osta, non occorre stipulare un contratto di soggiorno. Pertanto, l’assunzione del lavoratore seguirà le stesse procedure previste per i cittadini italiani, in primis quelle concernenti le comunicazioni obbligatorie prescritte dal DM 30 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro. Sempre a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro, il lavoratore croato dovrà richiedere l’iscrizione anagrafica al Comune previa esibizione del predetto documento. (C)
Assegni per il nucleo familiare i nuovi livelli reddituali dal 1° luglio 2013
Con la circolare n.84 del 23 maggio scorso l’Inps ha comunicato la rivalutazione dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei. La prestazione dell’assegno per il nucleo familiare, disciplinata dalla L.153/88, dispone che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare siano rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. Come diffuso dall’istituto di statistica, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2011 e l’anno 2012 è risultata pari al 3,0% e sulla base di tale variazione sono stati rivalutati i livelli reddituali nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 alle diverse tipologie di nuclei familiari. L’assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e/o assimilati è inferiore al 70% del reddito familiare complessivo. L’interessato deve consegnare al proprio datore la domanda su apposito modello ANF/ DIP; la domanda va invece consegnata alla sede INPS su mod. ANF/PREST nel caso in cui si tratti di pensionato, disoccupato o in tutti i casi in cui il pagamento sia effettuato direttamente dall’INPS. Il nucleo familiare di riferimento è costituito dal soggetto richiedente avente diritto all’assegno, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli ed equiparati non coniugati di età inferiore ai 18 anni compiuti, dai figli maggiorenni ed equiparati non coniugati che per infermità o Pag. 24 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2013
difetto fisico o mentale, si trovino nell’impossibilità assoluta e permanente di dedicarsi ad un proficuo lavoro, dai figli di età compresa tra i 18 ed i 21 anni purché siano studenti o apprendisti ed il nucleo familiare sia costituito da almeno 4 figli od equiparati di età inferiore ai 26 anni, ed infine dai fratelli, sorelle e nipoti del richiedente di età inferiore ai 18 anni compiuti, oppure maggiorenni quando per infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’impossibilità assoluta e permanente di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti. Generalmente il datore di lavoro corrisponde l’assegno per il nucleo familiare al dipendente che ne faccia richiesta e che dimostri di averne diritto, ma in alcune ipotesi particolari è necessario richiedere una preventiva autorizzazione da parte dell’INPS, ed in particolare in caso di: figli ed equiparati di genitori di divorziati o separati legalmente, figli del coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio, figli naturali riconosciuti dall’altro genitore, fratelli sorelle e nipoti anche se conviventi, familiari inabili, familiari residenti all’estero in Stati membri dell’Unione Europea o convenzionati, familiari di turnisti e giornalieri del commercio, minori in affidamento, figli tra i 18 e i 21 anni in caso di nucleo familiare numeroso. L’autorizzazione ha valenza pluriennale e deve essere rinnovata alla scadenza indicata nella stessa, e viene richiesta in via esclusivamente telematica con il mod. ANF42. Ai sensi dell’art.2 comma 9 D.L. 69/88, convertito in L.153/88, il reddito di riferimento per la quantificazione degli assegni spettanti è pari all’ammontare dei redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF nell’anno solare precedente il 1° luglio, quindi l’anno di calendario compreso tra i 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, indipendentemente dalle variazioni che nel frattempo posa aver subito il nucleo familiare, e comprende anche i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori ad € 1032,91. Il reddito familiare è costituito dalla sommatoria dei redditi di tutti i soggetti che concorrono a formare il nucleo familiare. Sono dunque compresi nel reddito familiare: i
redditi assoggettabili ad IRPEF, i redditi prodotti all’estero o conseguiti presso enti esteri che non sono soggetti alla normativa tributaria italiana, i redditi da lavoro percepiti presso Enti internazionali, gli assegni periodici corrisposti dal coniuge separato o divorziato; sono inoltre compresi, qualora il loro ammontare ecceda l’importo di € 1032,91, i redditi esenti da imposta, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva, quali ad esempio la pensione sociale, le pensioni e gli assegni e le indennità per gli invalidi civili, gli interessi dei depositi e dei conti correnti bancari e postali, gli interessi di BOT e CCT, i premi di produttività cui è applicata la tassazione del 10%. Sono infine compresi nel reddito familiare i redditi derivanti da partecipazione in società di persone o imprese familiari. Sono invece esclusi dal reddito familiare e non devono essere computati i trattamento di fine rapporto, le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni Cig riferite ad anni precedenti a quello di erogazione, i trattamenti di famiglia comunque denominati, le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva vittime di infortunio, le indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/1980, le maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui alla L.388/2000, l’assegno di mantenimento dei figli a seguito di separazione legale o di annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’indennità di trasferta entro il limite
di esenzione all’assoggettamento IRPEF, ed infine va escluso anche l’indennizzo da parte dello Stato a favore di soggetti danneggiati irreversibilmente da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati. Si evidenzia infine un recente chiarimento dell’INPS contenuto nel messaggio n.9710 del 14 giugno 2013 in merito alla modalità di computo del reddito del nucleo familiare della componente immobiliare e relativa addizionale a seguito dell’introduzione dell’IMU, che dal 2012 sostituisce l’IRPEF. L’istituto ha precisato che ai fini della disciplina in argomento il reddito da considerare è quello “assoggettabile” ai fini IRPEF, e non quello effettivamente assoggettato all’imposta stessa; pertanto l’introduzione dell’IMU non comporta alcuna modifica per l’individuazione del reddito ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare. Nella tabella A del mod. ANF/DIP quindi alla colonna 2 devono essere riportati i valori immobiliari dati dalla rendita catastale rivalutata, anche se nel mod. 730/2013 gli immobili non sono stati assoggettati ad IRPEF. Pubblichiamo la tabella 11 con gli importi rivalutati, valida per i nuclei familiari con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore nel quale non sono presenti componenti inabili, mentre si fa rinvio al nostro sito - www.confapifvg.it - Aree tematiche “Relazioni Industriali” - Documenti - per le tabelle valide negli altri casi. (BA)
TAB. 11 NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2013 Reddito familiare annuo (euro)
IMPORTO DELL’ASSEGNO PER NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14.198,48
137,50
258,33
375,00
500,00
625,00
773,75
922,50
1.071,25
1.220,00
1.368,75
14.198,49
-
14.312,06
136,73
257,25
374,04
499,58
624,38
773,04
921,69
1.070,35
1.219,01
1.367,67
14.312,07
-
14.425,64
135,95
256,17
373,08
499,17
623,75
772,31
920,88
1.069,44
1.218,00
1.366,56
14.425,65
-
14.539,23
135,18
255,08
372,13
498,75
623,13
771,60
920,07
1.068,54
1.217,01
1.365,48
14.539,24
-
14.652,81
134,40
254,00
371,17
498,33
622,50
770,88
919,25
1.067,63
1.216,00
1.364,38
14.652,82
-
14.766,40
133,63
252,92
370,21
497,92
621,88
770,16
918,44
1.066,73
1.215,01
1.363,29
14.766,41
-
14.879,99
132,85
251,83
369,25
497,50
621,25
769,44
917,63
1.065,81
1.214,00
1.362,19
14.880,00
-
14.993,59
132,08
250,75
368,29
497,08
620,63
768,72
916,82
1.064,91
1.213,01
1.361,10
14.993,60
-
15.107,17
131,30
249,67
367,33
496,67
620,00
768,00
916,00
1.064,00
1.212,00
1.360,00
15.107,18
-
15.220,76
130,53
248,58
366,38
496,25
619,38
767,29
915,19
1.063,10
1.211,01
1.358,92
15.220,77
-
15.334,34
129,75
247,50
365,42
495,83
618,75
766,56
914,38
1.062,19
1.210,00
1.357,81
15.334,35
-
15.447,94
128,98
246,42
364,46
495,42
618,13
765,85
913,57
1.061,29
1.209,01
1.356,73
15.447,95
-
15.561,52
128,20
245,33
363,50
495,00
617,50
765,13
912,75
1.060,38
1.208,00
1.355,63
15.561,53
-
15.675,12
127,43
244,25
362,54
494,58
616,88
764,41
911,94
1.059,48
1.207,01
1.354,54
fino a
Pag. 26 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2013
Reddito familiare annuo (euro)
IMPORTO DELL’ASSEGNO PER NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15.675,13
-
15.788,69
1
2
126,65
243,17
361,58
494,17
616,25
763,69
911,13
1.058,56
1.206,00
1.353,44
15.788,70
-
15.902,29
125,88
242,08
360,63
493,75
615,63
762,97
910,32
1.057,66
1.205,01
1.352,35
15.902,30
-
16.015,87
125,10
241,00
359,67
493,33
615,00
762,25
909,50
1.056,75
1.204,00
1.351,25
16.015,88
-
16.129,46
124,33
239,92
358,71
492,92
614,38
761,54
908,69
1.055,85
1.203,01
1.350,17
16.129,47
-
16.243,05
123,55
238,83
357,75
492,50
613,75
760,81
907,88
1.054,94
1.202,00
1.349,06
16.243,06
-
16.356,63
122,78
237,75
356,79
492,08
613,13
760,10
907,07
1.054,04
1.201,01
1.347,98
16.356,64
-
16.470,23
122,00
236,67
355,83
491,67
612,50
759,38
906,25
1.053,13
1.200,00
1.346,88
16.470,24
-
16.583,80
121,23
235,58
354,88
491,25
611,88
758,66
905,44
1.052,23
1.199,01
1.345,79
16.583,81
-
16.697,40
120,45
234,50
353,92
490,83
611,25
757,94
904,63
1.051,31
1.198,00
1.344,69
16.697,41
-
16.810,98
119,68
233,42
352,96
490,42
610,63
757,22
903,82
1.050,41
1.197,01
1.343,60
16.810,99
-
16.924,58
118,90
232,33
352,00
490,00
610,00
756,50
903,00
1.049,50
1.196,00
1.342,50
16.924,59
-
17.038,16
118,13
231,25
351,04
489,58
609,38
755,79
902,19
1.048,60
1.195,01
1.341,42
17.038,17
-
17.151,75
117,35
230,17
350,08
489,17
608,75
755,06
901,38
1.047,69
1.194,00
1.340,31
17.151,76
-
17.265,34
116,58
229,08
349,13
488,75
608,13
754,35
900,57
1.046,79
1.193,01
1.339,23
17.265,35
-
17.378,93
115,80
228,00
348,17
488,33
607,50
753,63
899,75
1.045,88
1.192,00
1.338,13
17.378,94
-
17.492,52
115,03
226,92
347,21
487,92
606,88
752,91
898,94
1.044,98
1.191,01
1.337,04
17.492,53
-
17.606,11
114,25
225,83
346,25
487,50
606,25
752,19
898,13
1.044,06
1.190,00
1.335,94
17.606,12
-
17.719,70
113,48
224,75
345,29
487,08
605,63
751,47
897,32
1.043,16
1.189,01
1.334,85
17.719,71
-
17.833,27
112,70
223,67
344,33
486,67
605,00
750,75
896,50
1.042,25
1.188,00
1.333,75
17.833,28
-
17.946,86
111,93
222,58
343,38
486,25
604,38
750,04
895,69
1.041,35
1.187,01
1.332,67
17.946,87
-
18.060,44
111,15
221,50
342,42
485,83
603,75
749,31
894,88
1.040,44
1.186,00
1.331,56
18.060,45
-
18.174,03
110,38
220,42
341,46
485,42
603,13
748,60
894,07
1.039,54
1.185,01
1.330,48
18.174,04
-
18.287,63
109,60
219,33
340,50
485,00
602,50
747,88
893,25
1.038,63
1.184,00
1.329,38
18.287,64
-
18.401,22
108,83
218,25
339,54
484,58
601,88
747,16
892,44
1.037,73
1.183,01
1.328,29
18.401,23
-
18.514,81
108,05
217,17
338,58
484,17
601,25
746,44
891,63
1.036,81
1.182,00
1.327,19
18.514,82
-
18.628,39
107,28
216,08
337,63
483,75
600,63
745,72
890,82
1.035,91
1.181,01
1.326,10
18.628,40
-
18.741,98
106,50
215,00
336,67
483,33
600,00
745,00
890,00
1.035,00
1.180,00
1.325,00
18.741,99
-
18.855,57
105,73
213,92
335,71
482,92
599,38
744,29
889,19
1.034,10
1.179,01
1.323,92
18.855,58
-
18.969,15
104,95
212,83
334,75
482,50
598,75
743,56
888,38
1.033,19
1.178,00
1.322,81
18.969,16
-
19.082,75
104,18
211,75
333,79
482,08
598,13
742,85
887,57
1.032,29
1.177,01
1.321,73
19.082,76
-
19.196,33
103,40
210,67
332,83
481,67
597,50
742,13
886,75
1.031,38
1.176,00
1.320,63
19.196,34
-
19.309,91
102,63
209,58
331,88
481,25
596,88
741,41
885,94
1.030,48
1.175,01
1.319,54
19.309,92
-
19.423,50
101,85
208,50
330,92
480,83
596,25
740,69
885,13
1.029,56
1.174,00
1.318,44
19.423,51
-
19.537,10
101,08
207,42
329,96
480,42
595,63
739,97
884,32
1.028,66
1.173,01
1.317,35
19.537,11
-
19.650,68
100,30
206,33
329,00
480,00
595,00
739,25
883,50
1.027,75
1.172,00
1.316,25
19.650,69
-
19.764,27
99,53
205,25
328,04
479,58
594,38
738,54
882,69
1.026,85
1.171,01
1.315,17
19.764,28
-
19.877,86
98,75
204,17
327,08
479,17
593,75
737,81
881,88
1.025,94
1.170,00
1.314,06
19.877,87
-
19.991,43
97,98
203,08
326,13
478,75
593,13
737,10
881,07
1.025,04
1.169,01
1.312,98
19.991,44
-
20.105,03
97,20
202,00
325,17
478,33
592,50
736,38
880,25
1.024,13
1.168,00
1.311,88
20.105,04
-
20.218,61
96,43
200,92
324,21
477,92
591,88
735,66
879,44
1.023,23
1.167,01
1.310,79
20.218,62
-
20.332,21
95,65
199,83
323,25
477,50
591,25
734,94
878,63
1.022,31
1.166,00
1.309,69
20.332,22
-
20.445,79
94,88
198,75
322,29
477,08
590,63
734,22
877,82
1.021,41
1.165,01
1.308,60
20.445,80
-
20.559,40
94,10
197,67
321,33
476,67
590,00
733,50
877,00
1.020,50
1.164,00
1.307,50
20.559,41
-
20.672,98
93,33
196,58
320,38
476,25
589,38
732,79
876,19
1.019,60
1.163,01
1.306,42
20.672,99
-
20.786,57
92,55
195,50
319,42
475,83
588,75
732,06
875,38
1.018,69
1.162,00
1.305,31
20.786,58
-
20.900,14
91,78
194,42
318,46
475,42
588,13
731,35
874,57
1.017,79
1.161,01
1.304,23
20.900,15
-
21.013,73
91,00
193,33
317,50
475,00
587,50
730,63
873,75
1.016,88
1.160,00
1.303,13
21.013,74
-
21.127,32
90,23
192,25
316,54
474,58
586,88
729,91
872,94
1.015,98
1.159,01
1.302,04
21.127,33
-
21.240,91
89,45
191,17
315,58
474,17
586,25
729,19
872,13
1.015,06
1.158,00
1.300,94
21.240,92
-
21.354,50
88,68
190,08
314,63
473,75
585,63
728,47
871,32
1.014,16
1.157,01
1.299,85
21.354,51
-
21.468,07
87,90
189,00
313,67
473,33
585,00
727,75
870,50
1.013,25
1.156,00
1.298,75
21.468,08
-
21.581,67
87,13
187,92
312,71
472,92
584,38
727,04
869,69
1.012,35
1.155,01
1.297,67
21.581,68
-
21.695,26
86,35
186,83
311,75
472,50
583,75
726,31
868,88
1.011,44
1.154,00
1.296,56
21.695,27
-
21.808,85
85,58
185,75
310,79
472,08
583,13
725,60
868,07
1.010,54
1.153,01
1.295,48
Pag. 27 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2013
Reddito familiare annuo (euro)
IMPORTO DELL’ASSEGNO PER NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
21.808,86
-
21.922,44
1
2
84,80
184,67
309,83
471,67
582,50
724,88
867,25
1.009,63
1.152,00
1.294,38
21.922,45
-
22.036,03
84,03
183,58
308,88
471,25
581,88
724,16
866,44
1.008,73
1.151,01
1.293,29
22.036,04
-
22.149,61
83,25
182,50
307,92
470,83
581,25
723,44
865,63
1.007,81
1.150,00
1.292,19
22.149,62
-
22.263,20
82,48
181,42
306,96
470,42
580,63
722,72
864,82
1.006,91
1.149,01
1.291,10
22.263,21
-
22.376,78
81,70
180,33
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580,00
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864,00
1.006,00
1.148,00
1.290,00
22.376,79
-
22.490,37
80,93
179,25
305,04
469,58
579,38
721,29
863,19
1.005,10
1.147,01
1.288,92
22.490,38
-
22.603,96
80,15
178,17
304,08
469,17
578,75
720,56
862,38
1.004,19
1.146,00
1.287,81
22.603,97
-
22.717,56
79,38
177,08
303,13
468,75
578,13
719,85
861,57
1.003,29
1.145,01
1.286,73
22.717,57
-
22.831,13
78,60
176,00
302,17
468,33
577,50
719,13
860,75
1.002,38
1.144,00
1.285,63
22.831,14
-
22.944,73
77,83
174,92
301,21
467,92
576,88
718,41
859,94
1.001,48
1.143,01
1.284,54
22.944,74
-
23.058,31
77,05
173,83
300,25
467,50
576,25
717,69
859,13
1.000,56
1.142,00
1.283,44
23.058,32
-
23.171,90
76,28
172,75
299,29
467,08
575,63
716,97
858,32
999,66
1.141,01
1.282,35
23.171,91
-
23.285,49
75,50
171,67
298,33
466,67
575,00
716,25
857,50
998,75
1.140,00
1.281,25
23.285,50
-
23.399,08
74,73
170,58
297,38
466,25
574,38
715,54
856,69
997,85
1.139,01
1.280,17
23.399,09
-
23.512,66
73,95
169,50
296,42
465,83
573,75
714,81
855,88
996,94
1.138,00
1.279,06
23.512,67
-
23.626,25
73,18
168,42
295,46
465,42
573,13
714,10
855,07
996,04
1.137,01
1.277,98
23.626,26
-
23.739,84
72,40
167,33
294,50
465,00
572,50
713,38
854,25
995,13
1.136,00
1.276,88
23.739,85
-
23.853,43
71,63
166,25
293,54
464,58
571,88
712,66
853,44
994,23
1.135,01
1.275,79
23.853,44
-
23.967,02
70,85
165,17
292,58
464,17
571,25
711,94
852,63
993,31
1.134,00
1.274,69
23.967,03
-
24.080,60
70,08
164,08
291,63
463,75
570,63
711,22
851,82
992,41
1.133,01
1.273,60
24.080,61
-
24.194,20
69,30
163,00
290,67
463,33
570,00
710,50
851,00
991,50
1.132,00
1.272,50
24.194,21
-
24.307,77
68,53
161,92
289,71
462,46
569,07
709,43
849,79
990,15
1.130,51
1.270,87
24.307,78
-
24.421,37
67,75
160,83
288,75
461,58
568,13
708,35
848,57
988,79
1.129,01
1.269,23
24.421,38
-
24.534,95
66,98
159,75
287,79
460,71
567,20
707,28
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1.127,52
1.267,60
24.534,96
-
24.648,54
66,20
158,67
286,83
459,83
566,27
706,21
846,15
986,09
1.126,03
1.265,97
24.648,55
-
24.762,13
65,43
157,58
285,88
458,96
565,33
705,13
844,93
984,73
1.124,53
1.264,33
24.762,14
-
24.875,72
64,65
156,50
284,92
458,08
564,40
704,06
843,72
983,38
1.123,04
1.262,70
24.875,73
-
24.989,31
63,88
155,42
283,96
457,21
563,47
702,99
842,51
982,03
1.121,55
1.261,07
24.989,32
-
25.102,89
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154,33
283,00
456,33
562,53
701,91
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980,67
1.120,05
1.259,43
25.102,90
-
25.216,49
62,33
153,25
282,04
455,46
561,60
700,84
840,08
979,32
1.118,56
1.257,80
25.216,50
-
25.330,07
61,55
152,17
281,08
454,58
560,67
699,77
838,87
977,97
1.117,07
1.256,17
25.330,08
-
25.443,67
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151,08
280,13
453,71
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-
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60,00
150,00
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-
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148,92
278,21
451,96
557,87
696,55
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973,91
1.112,59
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-
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147,83
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-
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1.248,00
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-
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26.011,60
-
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56,13
144,58
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554,13
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968,49
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-
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-
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-
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1.102,13
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-
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1.100,64
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-
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139,17
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-
26.806,71
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-
26.920,30
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137,00
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-
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-
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-
27.261,06
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1.228,40
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-
27.374,65
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132,67
263,83
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543,87
680,45
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953,61
1.090,19
1.226,77
27.374,66
-
27.488,23
48,29
131,58
262,88
437,96
542,93
679,37
815,81
952,25
1.088,69
1.225,13
27.488,24
-
27.601,83
48,25
130,50
261,92
437,08
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678,30
814,60
950,90
1.087,20
1.223,50
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-
27.715,40
48,21
129,42
260,96
436,21
541,07
677,23
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949,55
1.085,71
1.221,87
27.715,41
-
27.829,00
48,17
128,33
260,00
435,33
540,13
676,15
812,17
948,19
1.084,21
1.220,23
27.829,01
-
27.942,58
48,13
127,25
259,04
434,46
539,20
675,08
810,96
946,84
1.082,72
1.218,60
Pag. 28 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2013
Reddito familiare annuo (euro)
IMPORTO DELL’ASSEGNO PER NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
27.942,59
-
28.056,18
1
2
48,08
126,17
258,08
433,58
538,27
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809,75
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1.216,97
28.056,19
-
28.169,76
48,04
125,08
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432,71
537,33
672,93
808,53
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1.079,73
1.215,33
28.169,77
-
28.283,37
48,00
124,00
256,17
431,83
536,40
671,86
807,32
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1.213,70
28.283,38
-
28.396,95
47,96
122,92
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430,96
535,47
670,79
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941,43
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1.212,07
28.396,96
-
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47,92
121,83
254,25
430,08
534,53
669,71
804,89
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1.210,43
28.510,52
-
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47,88
120,75
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533,60
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-
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252,33
428,33
532,67
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802,47
937,37
1.072,27
1.207,17
28.737,70
-
28.851,29
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118,58
251,38
427,46
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801,25
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1.070,77
1.205,53
28.851,30
-
28.964,87
47,75
117,50
250,42
426,58
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-
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116,42
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425,71
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-
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248,50
424,83
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-
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-
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29.419,24
-
29.532,82
47,54
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245,63
422,21
526,13
660,05
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927,89
1.061,81
1.195,73
29.532,83
-
29.646,41
47,50
111,00
244,67
421,33
525,20
658,98
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926,54
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1.194,10
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-
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47,46
109,92
243,71
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524,27
657,91
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29.760,01
-
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47,42
108,83
242,75
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923,83
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29.873,59
-
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-
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-
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105,58
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786,69
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1.052,85
1.185,93
30.214,35
-
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47,25
104,50
238,92
416,08
519,60
652,54
785,48
918,42
1.051,36
1.184,30
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-
30.441,51
47,21
103,42
237,96
415,21
518,67
651,47
784,27
917,07
1.049,87
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237,00
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-
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1.046,88
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-
30.782,28
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515,87
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913,01
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-
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411,71
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-
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-
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46,92
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907,59
1.039,41
1.171,23
31.236,64
-
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46,88
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511,20
642,88
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1.037,92
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31.350,22
-
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-
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903,53
1.034,93
1.166,33
31.577,39
-
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46,75
91,50
227,42
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1.164,70
31.691,00
-
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90,42
226,46
404,71
507,47
638,59
769,71
900,83
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31.804,58
-
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46,67
89,33
225,50
403,83
506,53
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1.030,45
1.161,43
31.918,18
-
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88,25
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-
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504,67
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896,77
1.027,47
1.158,17
32.145,34
-
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86,08
222,63
401,21
503,73
634,29
764,85
895,41
1.025,97
1.156,53
32.258,93
-
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46,50
85,00
221,67
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-
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632,15
762,43
892,71
1.022,99
1.153,27
32.486,11
-
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32.599,69
-
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1.148,37
32.826,87
-
32.940,46
46,29
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216,88
395,96
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627,85
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1.146,73
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-
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-
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1.143,47
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-
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393,33
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1.012,53
1.141,83
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-
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-
33.621,97
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1.008,05
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-
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-
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388,96
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-
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-
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745,44
873,76
1.002,08
1.130,40
Pag. 29 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2013
Reddito familiare annuo (euro)
IMPORTO DELL’ASSEGNO PER NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 3
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5
6
7
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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45,38
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-
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-
35.666,55
45,29
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193,88
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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1.094,47
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-
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-
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966,24
1.091,20
36.802,45
-
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44,83
76,96
183,33
365,33
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-
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182,38
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-
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44,75
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1.086,30
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-
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180,46
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-
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179,50
361,83
461,73
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834,51
958,77
1.083,03
37.370,39
-
37.483,96
44,63
76,58
178,54
360,96
460,80
584,92
709,04
833,16
957,28
1.081,40
37.483,97
-
37.597,55
44,58
76,51
177,58
360,08
459,87
583,85
707,83
831,81
955,79
1.079,77
37.597,56
-
37.711,13
44,54
76,43
176,63
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1.078,13
37.711,14
-
37.824,72
44,50
76,36
175,67
358,33
458,00
581,70
705,40
829,10
952,80
1.076,50
37.824,73
-
37.938,30
44,46
76,28
174,71
357,46
457,07
580,63
704,19
827,75
951,31
1.074,87
37.938,31
-
38.051,89
44,42
76,21
173,75
356,58
456,13
579,55
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826,39
949,81
1.073,23
38.051,90
-
38.165,48
44,38
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172,79
355,71
455,20
578,48
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1.071,60
38.165,49
-
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354,83
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-
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170,88
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-
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169,92
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38.506,26
-
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75,83
168,96
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451,47
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819,63
942,35
1.065,07
38.619,85
-
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44,17
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168,00
351,33
450,53
573,11
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1.063,43
38.733,44
-
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572,04
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1.061,80
38.847,02
-
38.960,60
44,08
75,61
166,08
349,58
448,67
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815,57
937,87
1.060,17
38.960,61
-
39.074,18
44,04
75,53
165,13
348,71
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569,89
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936,37
1.058,53
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-
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164,17
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-
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-
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931,89
1.053,63
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-
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1.052,00
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-
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1.050,37
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-
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161,90
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927,41
1.048,73
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-
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1.047,10
39.869,30
-
39.982,89
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924,43
1.045,47
39.982,90
-
40.096,47
43,67
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161,55
340,83
439,33
560,23
681,13
802,03
922,93
1.043,83
40.096,48
-
40.210,07
43,63
74,78
161,43
339,96
438,40
559,16
679,92
800,68
921,44
1.042,20
Pag. 30 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2013
Reddito familiare annuo (euro)
IMPORTO DELL’ASSEGNO PER NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
40.210,08
-
40.323,65
1
2
43,58
74,71
161,32
339,08
437,47
558,09
678,71
799,33
919,95
1.040,57
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-
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43,54
74,63
161,20
338,21
436,53
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677,49
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1.038,93
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-
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43,50
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161,08
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1.037,30
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-
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-
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-
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1.032,40
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-
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1.030,77
41.005,19
-
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160,50
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910,77
1.030,53
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-
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671,08
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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550,11
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789,27
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1.028,43
42.141,07
-
42.254,65
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315,87
430,40
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1.028,20
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-
42.368,24
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159,22
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-
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-
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-
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73,13
158,87
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429,87
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668,83
788,31
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42.709,00
-
42.822,58
42,67
73,06
158,75
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668,65
788,11
907,57
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42.822,59
-
42.936,17
42,63
72,98
158,63
306,07
429,60
549,04
668,48
787,92
907,36
1.026,80
42.936,18
-
43.049,76
42,58
72,91
158,52
304,43
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668,31
787,73
907,15
1.026,57
43.049,77
-
43.163,34
42,54
72,83
158,40
302,80
429,33
548,73
668,13
787,53
906,93
1.026,33
43.163,35
-
43.276,93
42,50
72,76
158,28
301,17
429,20
548,58
667,96
787,34
906,72
1.026,10
43.276,94
-
43.390,52
42,46
72,68
158,17
299,53
429,07
548,43
667,79
787,15
906,51
1.025,87
43.390,53
-
43.504,11
42,42
72,61
158,05
297,90
428,93
548,27
667,61
786,95
906,29
1.025,63
43.504,12
-
43.617,70
42,38
72,53
157,93
296,27
428,80
548,12
667,44
786,76
906,08
1.025,40
43.617,71
-
43.731,28
42,33
72,46
157,82
294,63
428,67
547,97
667,27
786,57
905,87
1.025,17
43.731,29
-
43.844,89
42,29
72,38
157,70
293,00
428,53
547,81
667,09
786,37
905,65
1.024,93
43.844,90
-
43.958,45
42,25
72,31
157,58
291,37
428,40
547,66
666,92
786,18
905,44
1.024,70
43.958,46
-
44.072,05
42,21
72,23
157,47
289,73
428,27
547,51
666,75
785,99
905,23
1.024,47
44.072,06
-
44.185,63
42,17
72,16
157,35
288,10
428,13
547,35
666,57
785,79
905,01
1.024,23
44.185,64
-
44.299,23
42,13
72,08
157,23
286,47
428,00
547,20
666,40
785,60
904,80
1.024,00
44.299,24
-
44.412,81
42,08
72,01
157,12
284,83
425,92
544,81
663,70
782,58
901,47
1.020,36
44.412,82
-
44.526,39
42,04
71,93
157,00
283,20
423,83
542,40
660,98
779,55
898,13
1.016,70
44.526,40
-
44.639,98
42,00
71,86
156,88
281,57
421,75
540,01
658,28
776,54
894,80
1.013,06
44.639,99
-
44.753,56
41,96
71,78
156,77
279,93
419,67
537,62
655,57
773,52
891,47
1.009,42
44.753,57
-
44.867,17
41,92
71,71
156,65
278,30
417,58
535,22
652,85
770,49
888,13
1.005,77
44.867,18
-
44.980,75
41,88
71,63
156,53
276,67
415,50
532,83
650,15
767,48
884,80
1.002,13
44.980,76
-
45.094,35
41,83
71,56
156,42
275,03
413,42
530,43
647,45
764,46
881,47
998,49
45.094,36
-
45.207,93
41,79
71,48
156,30
273,40
411,33
528,03
644,73
761,43
878,13
994,83
45.207,94
-
45.321,52
41,75
71,41
156,18
271,77
409,25
525,64
642,03
758,41
874,80
991,19
45.321,53
-
45.435,10
41,71
71,33
156,07
270,13
407,17
523,25
639,32
755,40
871,47
987,55
45.435,11
-
45.548,68
41,52
71,08
155,67
268,50
405,08
520,84
636,60
752,37
868,13
983,89
45.548,69
-
45.662,27
41,33
70,82
155,27
266,87
403,00
518,45
633,90
749,35
864,80
980,25
45.662,28
-
45.775,86
41,13
70,56
154,87
265,23
400,92
516,06
631,20
746,33
861,47
976,61
45.775,87
-
45.889,45
40,94
70,30
154,47
263,60
398,83
513,65
628,48
743,30
858,13
972,95
45.889,46
-
46.003,04
40,75
70,04
154,07
261,97
396,75
511,26
625,78
740,29
854,80
969,31
46.003,05
-
46.116,63
40,56
69,78
153,67
260,33
394,67
508,87
623,07
737,27
851,47
965,67
46.116,64
-
46.230,22
40,37
69,53
153,27
258,70
392,58
506,47
620,35
734,24
848,13
962,02
46.230,23
-
46.343,81
40,18
69,27
152,87
257,07
390,50
504,08
617,65
731,23
844,80
958,38
Pag. 31 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2013
Reddito familiare annuo (euro)
IMPORTO DELL’ASSEGNO PER NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
46.343,82
-
46.457,39
1
2
39,98
69,01
152,47
255,43
388,42
501,68
614,95
728,21
841,47
954,74
46.457,40
-
46.570,98
39,79
68,75
152,07
253,80
386,33
499,28
612,23
725,18
838,13
951,08
46.570,99
-
46.684,56
39,60
68,49
151,67
252,17
384,25
496,89
609,53
722,16
834,80
947,44
46.684,57
-
46.798,15
39,41
68,23
151,27
250,53
382,17
494,50
606,82
719,15
831,47
943,80
46.798,16
-
46.911,74
39,22
67,98
150,87
248,90
380,08
492,09
604,10
716,12
828,13
940,14
46.911,75
-
47.025,32
39,03
67,72
150,47
247,27
378,00
489,70
601,40
713,10
824,80
936,50
47.025,33
-
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38,83
67,46
150,07
245,63
375,92
487,31
598,70
710,08
821,47
932,86
47.138,93
-
47.252,51
38,64
67,20
149,67
244,00
373,83
484,90
595,98
707,05
818,13
929,20
47.252,52
-
47.366,08
38,45
66,94
149,27
242,37
371,75
482,51
593,28
704,04
814,80
925,56
47.366,09
-
47.479,68
38,26
66,68
148,87
240,73
369,67
480,12
590,57
701,02
811,47
921,92
47.479,69
-
47.593,26
38,07
66,43
148,47
239,10
367,58
477,72
587,85
697,99
808,13
918,27
47.593,27
-
47.706,86
37,88
66,17
148,07
237,47
365,50
475,33
585,15
694,98
804,80
914,63
47.706,87
-
47.820,44
37,68
65,91
147,67
235,83
363,42
472,93
582,45
691,96
801,47
910,99
47.820,45
-
47.934,04
37,49
65,65
147,27
234,20
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688,93
798,13
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47.934,05
-
48.047,62
37,30
65,39
146,87
232,57
359,25
468,14
577,03
685,91
794,80
903,69
48.047,63
-
48.161,20
37,11
65,13
146,47
230,93
357,17
465,75
574,32
682,90
791,47
900,05
48.161,21
-
48.274,80
36,92
64,88
146,07
229,30
355,08
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571,60
679,87
788,13
896,39
48.274,81
-
48.388,38
36,73
64,62
145,67
227,67
353,00
460,95
568,90
676,85
784,80
892,75
48.388,39
-
48.501,98
36,53
64,36
145,27
226,03
350,92
458,56
566,20
673,83
781,47
889,11
48.501,99
-
48.615,55
36,34
64,10
144,87
224,40
348,83
456,15
563,48
670,80
778,13
885,45
48.615,56
-
48.729,15
36,15
63,84
144,47
222,77
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560,78
667,79
774,80
881,81
48.729,16
-
48.842,72
35,96
63,58
144,07
221,13
344,67
451,37
558,07
664,77
771,47
878,17
48.842,73
-
48.956,32
35,77
63,33
143,67
219,50
342,58
448,97
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874,52
48.956,33
-
49.069,90
35,58
63,07
143,27
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764,80
870,88
49.069,91
-
49.183,50
35,38
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142,87
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-
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-
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-
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437,00
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-
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141,27
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330,08
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-
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-
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34,23
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-
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-
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33,85
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50.092,20
-
50.205,77
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-
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-
50.432,96
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-
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-
50.660,14
32,89
59,45
137,67
195,00
311,33
413,03
514,73
616,43
718,13
819,83
50.660,15
-
50.773,73
32,70
59,19
137,27
193,37
309,25
410,64
512,03
613,41
714,80
816,19
50.773,74
-
50.887,31
32,51
58,93
136,87
191,73
307,17
408,25
509,32
610,40
711,47
812,55
50.887,32
-
51.000,90
32,32
58,68
136,47
190,10
305,08
405,84
506,60
607,37
708,13
808,89
51.000,91
-
51.114,49
32,13
58,42
136,07
188,47
303,00
403,45
503,90
604,35
704,80
805,25
51.114,50
-
51.228,07
31,93
58,16
135,67
187,95
302,27
402,61
502,95
603,29
703,63
803,97
51.228,08
-
51.341,67
31,74
57,90
135,27
187,43
301,53
401,76
501,99
602,22
702,45
802,68
51.341,68
-
51.455,25
31,55
57,64
134,87
186,92
300,80
400,92
501,04
601,16
701,28
801,40
51.455,26
-
51.568,86
31,36
57,38
134,47
186,40
300,07
400,08
500,09
600,10
700,11
800,12
51.568,87
-
51.682,42
31,17
57,13
134,07
185,88
299,33
399,23
499,13
599,03
698,93
798,83
51.682,43
-
51.796,01
30,98
56,87
133,67
185,37
298,60
398,39
498,18
597,97
697,76
797,55
51.796,02
-
51.909,60
30,78
56,61
133,27
184,85
297,87
397,55
497,23
596,91
696,59
796,27
51.909,61
-
52.023,19
30,59
56,35
132,87
184,33
297,13
396,70
496,27
595,84
695,41
794,98
52.023,20
-
52.136,78
30,40
56,09
132,47
183,82
296,40
395,86
495,32
594,78
694,24
793,70
52.136,79
-
52.250,36
30,21
55,83
132,07
183,30
295,67
395,02
494,37
593,72
693,07
792,42
52.250,37
-
52.363,95
30,02
55,58
131,67
182,78
294,93
394,17
493,41
592,65
691,89
791,13
52.363,96
-
52.477,53
29,83
55,32
131,27
182,27
294,20
393,33
492,46
591,59
690,72
789,85
Pag. 32 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2013
Reddito familiare annuo (euro)
IMPORTO DELL’ASSEGNO PER NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
52.477,54
-
52.591,13
1
2
29,63
55,06
130,87
181,75
293,47
392,49
491,51
590,53
689,55
788,57
52.591,14
-
52.704,72
29,44
54,80
130,47
181,23
292,73
391,64
490,55
589,46
688,37
787,28
52.704,73
-
52.818,32
29,25
54,54
130,07
180,72
292,00
390,80
489,60
588,40
687,20
786,00
52.818,33
-
52.931,90
29,06
54,28
129,67
180,20
291,27
389,96
488,65
587,34
686,03
784,72
52.931,91
-
53.045,48
28,87
54,03
129,27
179,68
290,53
389,11
487,69
586,27
684,85
783,43
53.045,49
-
53.159,07
28,68
53,77
128,87
179,17
289,80
388,27
486,74
585,21
683,68
782,15
53.159,08
-
53.272,65
28,48
53,51
128,47
178,65
289,07
387,43
485,79
584,15
682,51
780,87
53.272,66
-
53.386,24
28,29
53,25
128,07
178,13
288,33
386,58
484,83
583,08
681,33
779,58
53.386,25
-
53.499,82
28,10
52,99
127,67
177,62
287,60
385,74
483,88
582,02
680,16
778,30
53.499,83
-
53.613,42
27,91
52,73
127,27
177,10
286,87
384,90
482,93
580,96
678,99
777,02
53.613,43
-
53.726,99
27,72
52,48
126,87
176,58
286,13
384,05
481,97
579,89
677,81
775,73
53.727,00
-
53.840,60
27,53
52,22
126,47
176,07
285,40
383,21
481,02
578,83
676,64
774,45
53.840,61
-
53.954,18
27,33
51,96
126,07
175,55
284,67
382,37
480,07
577,77
675,47
773,17
53.954,19
-
54.067,77
27,14
51,70
125,67
175,03
283,93
381,52
479,11
576,70
674,29
771,88
54.067,78
-
54.181,36
26,95
51,44
125,27
174,52
283,20
380,68
478,16
575,64
673,12
770,60
54.181,37
-
54.294,95
26,76
51,18
124,87
174,00
282,47
379,84
477,21
574,58
671,95
769,32
54.294,96
-
54.408,53
26,57
50,93
124,47
173,48
281,73
378,99
476,25
573,51
670,77
768,03
54.408,54
-
54.522,12
26,38
50,67
124,07
172,97
281,00
378,15
475,30
572,45
669,60
766,75
54.522,13
-
54.635,71
26,18
50,41
123,67
172,45
280,27
377,31
474,35
571,39
668,43
765,47
54.635,72
-
54.749,29
25,99
50,15
123,27
171,93
279,53
376,46
473,39
570,32
667,25
764,18
54.749,30
-
54.862,89
25,80
49,89
122,87
171,42
278,80
375,62
472,44
569,26
666,08
762,90
54.862,90
-
54.976,48
25,61
49,63
122,47
170,90
278,07
374,78
471,49
568,20
664,91
761,62
54.976,49
-
55.090,05
25,42
49,38
122,07
170,38
277,33
373,93
470,53
567,13
663,73
760,33
55.090,06
-
55.203,64
25,23
49,12
121,67
169,87
276,60
373,09
469,58
566,07
662,56
759,05
55.203,65
-
55.317,23
25,03
48,86
121,27
169,35
275,87
372,25
468,63
565,01
661,39
757,77
55.317,24
-
55.430,82
24,84
48,60
120,87
168,83
275,13
371,40
467,67
563,94
660,21
756,48
55.430,83
-
55.544,41
24,65
48,34
120,47
168,32
274,40
370,56
466,72
562,88
659,04
755,20
55.544,42
-
55.658,00
24,46
48,08
120,07
167,80
273,67
369,72
465,77
561,82
657,87
753,92
55.658,01
-
55.771,59
24,27
47,83
119,67
167,28
272,93
368,87
464,81
560,75
656,69
752,63
55.771,60
-
55.885,16
24,08
47,57
119,27
166,77
272,20
368,03
463,86
559,69
655,52
751,35
55.885,17
-
55.998,77
23,88
47,31
118,87
166,25
271,47
367,19
462,91
558,63
654,35
750,07
55.998,78
-
56.112,35
23,69
47,05
118,47
165,73
270,73
366,34
461,95
557,56
653,17
748,78
56.112,36
-
56.225,95
23,50
46,79
118,07
165,22
270,00
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652,00
747,50
56.225,96
-
56.339,52
23,31
46,53
117,67
164,70
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364,66
460,05
555,44
650,83
746,22
56.339,53
-
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23,12
46,28
117,27
164,18
268,53
363,81
459,09
554,37
649,65
744,93
56.453,13
-
56.566,69
22,93
46,02
116,87
163,67
267,80
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458,14
553,31
648,48
743,65
56.566,70
-
56.680,29
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116,47
163,15
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362,13
457,19
552,25
647,31
742,37
56.680,30
-
56.793,87
22,54
45,50
116,07
162,63
266,33
361,28
456,23
551,18
646,13
741,08
56.793,88
-
56.907,46
22,35
45,24
115,67
162,12
265,60
360,44
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550,12
644,96
739,80
56.907,47
-
57.021,05
22,16
44,98
115,27
161,60
264,87
359,60
454,33
549,06
643,79
738,52
57.021,06
-
57.134,64
21,97
44,73
114,87
161,08
264,13
358,75
453,37
547,99
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737,23
57.134,65
-
57.248,23
21,78
44,47
114,47
160,57
263,40
357,91
452,42
546,93
641,44
735,95
57.248,24
-
57.361,81
21,58
44,21
114,07
160,05
262,67
357,07
451,47
545,87
640,27
734,67
57.361,82
-
57.475,41
21,39
43,95
113,67
159,53
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356,22
450,51
544,80
639,09
733,38
57.475,42
-
57.588,99
21,20
43,69
113,27
159,02
261,20
355,38
449,56
543,74
637,92
732,10
57.589,00
-
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21,01
43,43
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158,50
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448,61
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57.702,60
-
57.816,16
20,82
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157,98
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57.816,17
-
57.929,74
20,63
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-
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111,67
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352,01
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726,97
58.043,34
-
58.156,92
20,24
42,40
111,27
156,43
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-
58.270,52
20,05
42,14
110,87
155,92
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724,40
58.270,53
-
58.384,11
19,86
41,88
110,47
155,40
256,07
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-
58.497,70
19,67
41,63
110,07
154,88
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-
58.611,28
19,48
41,37
109,67
154,37
254,60
347,79
440,98
534,17
627,36
720,55
Pag. 33 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2013
Reddito familiare annuo (euro)
IMPORTO DELL’ASSEGNO PER NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
58.611,29
-
58.724,86
1
2
19,28
41,11
109,27
153,85
253,87
346,95
440,03
533,11
626,19
719,27
58.724,87
-
58.838,45
19,09
40,85
108,87
153,33
253,13
346,10
439,07
532,04
625,01
717,98
58.838,46
-
58.952,04
18,90
40,59
108,47
152,82
252,40
345,26
438,12
530,98
623,84
716,70
58.952,05
-
59.065,63
18,71
40,33
108,07
152,30
251,67
344,42
437,17
529,92
622,67
715,42
59.065,64
-
59.179,22
18,52
40,08
107,67
151,78
250,93
343,57
436,21
528,85
621,49
714,13
59.179,23
-
59.292,82
18,33
39,82
107,27
151,27
250,20
342,73
435,26
527,79
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712,85
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-
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39,56
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249,47
341,89
434,31
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619,15
711,57
59.406,40
-
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17,94
39,30
106,47
150,23
248,73
341,04
433,35
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617,97
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59.519,99
-
59.633,57
17,75
39,04
106,07
149,72
248,00
340,20
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524,60
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709,00
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-
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-
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38,53
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-
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17,18
38,27
104,87
148,17
245,80
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521,41
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-
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38,01
104,47
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703,87
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-
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37,75
104,07
147,13
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610,93
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-
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103,67
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518,22
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60.315,11
-
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146,10
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-
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607,41
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-
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36,72
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-
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36,46
102,07
144,55
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-
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-
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693,60
60.996,62
-
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15,26
35,68
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143,00
238,47
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420,01
510,78
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692,32
61.110,22
-
61.223,79
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35,42
100,47
142,48
237,73
328,39
419,05
509,71
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691,03
61.223,80
-
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141,97
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-
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141,45
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507,59
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688,47
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-
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506,52
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687,18
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-
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140,42
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-
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98,47
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324,18
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-
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-
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-
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-
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96,47
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499,08
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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31,29
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226,00
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581,60
670,50
63.041,21
-
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31,03
93,67
133,70
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580,43
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-
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11,62
30,77
93,27
133,18
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579,25
667,93
63.268,39
-
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11,43
30,52
92,87
132,67
223,80
312,37
400,94
489,51
578,08
666,65
63.381,98
-
63.495,56
11,23
30,26
92,47
132,15
223,07
311,53
399,99
488,45
576,91
665,37
63.495,57
-
63.609,13
11,04
30,00
92,07
131,63
222,33
310,68
399,03
487,38
575,73
664,08
63.609,14
-
63.722,74
10,85
29,74
91,67
131,12
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398,08
486,32
574,56
662,80
63.722,75
-
63.836,32
10,66
29,48
91,27
130,60
220,87
309,00
397,13
485,26
573,39
661,52
63.836,33
-
63.949,92
10,47
29,22
90,87
130,08
220,13
308,15
396,17
484,19
572,21
660,23
63.949,93
-
64.063,49
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28,97
90,47
129,57
219,40
307,31
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571,04
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64.063,50
-
64.177,08
10,08
28,71
90,07
129,05
218,67
306,47
394,27
482,07
569,87
657,67
64.177,09
-
64.290,66
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28,45
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-
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-
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27,93
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653,82
64.517,85
-
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477,81
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-
64.745,02
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215,00
302,25
389,50
476,75
564,00
651,25
Pag. 34 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2013
Reddito familiare annuo (euro)
IMPORTO DELL’ASSEGNO PER NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 3
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6
7
8
9
10
11
12
64.745,03
-
64.858,61
1
2
8,93
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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209,13
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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5,29
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-
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-
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-
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21,47
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114,58
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-
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-
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20,70
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-
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67.811,89
-
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112,00
194,47
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-
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19,92
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111,48
193,73
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361,85
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529,97
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68.039,07
-
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3,38
19,67
76,07
110,97
193,00
276,95
360,90
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528,80
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68.152,67
-
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19,41
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359,95
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-
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19,15
75,27
109,93
191,53
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358,99
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526,45
610,18
68.379,85
-
68.493,41
2,80
18,89
74,87
109,42
190,80
274,42
358,04
441,66
525,28
608,90
68.493,42
-
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18,63
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108,90
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607,62
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-
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18,37
74,07
108,38
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68.720,59
-
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18,12
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107,87
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-
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17,86
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107,35
187,87
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603,77
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-
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17,60
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-
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17,34
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186,40
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601,20
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-
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17,08
72,07
105,80
185,67
268,52
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434,22
517,07
599,92
69.288,54
-
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16,82
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105,28
184,93
267,67
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598,63
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-
69.515,70
1,08
16,57
71,27
104,77
184,20
266,83
349,46
432,09
514,72
597,35
69.515,71
-
69.629,30
0,88
16,31
70,87
104,25
183,47
265,99
348,51
431,03
513,55
596,07
69.629,31
-
69.742,88
0,69
16,05
70,47
103,73
182,73
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347,55
429,96
512,37
594,78
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-
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15,79
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103,22
182,00
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-
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15,53
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592,22
69.970,06
-
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15,27
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180,53
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-
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-
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101,15
179,07
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588,37
70.310,82
-
70.424,41
14,50
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100,63
178,33
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423,58
505,33
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-
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100,12
177,60
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-
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176,87
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502,99
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70.651,59
-
70.765,17
13,72
66,87
99,08
176,13
257,55
338,97
420,39
501,81
583,23
70.765,18
-
70.878,76
13,47
66,47
98,57
175,40
256,71
338,02
419,33
500,64
581,95
Pag. 35 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2013
Reddito familiare annuo (euro)
IMPORTO DELL’ASSEGNO PER NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 4
5
6
7
8
9
10
11
12
70.878,77
-
70.992,35
1
2
3
13,21
66,07
98,05
174,67
255,87
337,07
418,27
499,47
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70.992,36
-
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65,67
97,53
173,93
255,02
336,11
417,20
498,29
579,38
71.105,94
-
71.219,51
12,69
65,27
97,02
173,20
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497,12
578,10
71.219,52
-
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12,43
64,87
96,50
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415,08
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-
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64,47
95,98
171,73
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414,01
494,77
575,53
71.446,70
-
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11,92
64,07
95,47
171,00
251,65
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71.560,30
-
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94,95
170,27
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-
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11,40
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-
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62,87
93,92
168,80
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409,76
490,08
570,40
71.901,06
-
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10,88
62,47
93,40
168,07
248,28
328,49
408,70
488,91
569,12
72.014,64
-
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10,62
62,07
92,88
167,33
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407,63
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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59,67
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-
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-
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557,57
73.036,94
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
74.967,91
4,17
52,07
79,97
149,00
226,35
303,70
381,05
458,40
535,75
74.967,92
-
75.081,50
3,91
51,67
79,45
148,27
225,51
302,75
379,99
457,23
534,47
75.081,51
-
75.195,09
3,65
51,27
78,93
147,53
224,66
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378,92
456,05
533,18
75.195,10
-
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3,39
50,87
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146,80
223,82
300,84
377,86
454,88
531,90
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-
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3,13
50,47
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376,80
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-
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145,33
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375,73
452,53
529,33
75.535,86
-
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2,62
49,67
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144,60
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297,98
374,67
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528,05
75.649,45
-
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2,36
49,27
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143,87
220,45
297,03
373,61
450,19
526,77
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-
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2,10
48,87
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143,13
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372,54
449,01
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-
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1,84
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-
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1,58
48,07
74,80
141,67
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294,17
370,42
446,67
522,92
76.103,82
-
76.217,38
1,32
47,67
74,28
140,93
217,07
293,21
369,35
445,49
521,63
76.217,39
-
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1,07
47,27
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216,23
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368,29
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520,35
76.330,98
-
76.444,55
0,81
46,87
73,25
139,47
215,39
291,31
367,23
443,15
519,07
76.444,56
-
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0,55
46,47
72,73
138,73
214,54
290,35
366,16
441,97
517,78
76.558,15
-
76.671,73
0,29
46,07
72,22
138,00
213,70
289,40
365,10
440,80
516,50
76.671,74
-
76.785,31
0,03
45,67
71,70
137,27
212,86
288,45
364,04
439,63
515,22
76.785,32
-
76.898,90
45,27
71,18
136,53
212,01
287,49
362,97
438,45
513,93
76.898,91
-
77.012,49
44,87
70,67
135,80
211,17
286,54
361,91
437,28
512,65
Pag. 36 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2013
Reddito familiare annuo (euro)
IMPORTO DELL’ASSEGNO PER NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 5
6
7
8
9
10
11
12
77.012,50
-
77.126,09
1
2
3
4
44,47
70,15
135,07
210,33
285,59
360,85
436,11
511,37
77.126,10
-
77.239,67
44,07
69,63
134,33
209,48
284,63
359,78
434,93
510,08
77.239,68
-
77.353,27
43,67
69,12
133,60
208,64
283,68
358,72
433,76
508,80
77.353,28
-
77.466,85
43,27
68,60
132,87
207,80
282,73
357,66
432,59
507,52
77.466,86
-
77.580,44
42,87
68,08
132,13
206,95
281,77
356,59
431,41
506,23
77.580,45
-
77.694,02
42,47
67,57
131,40
206,11
280,82
355,53
430,24
504,95
77.694,03
-
77.807,60
42,07
67,05
130,67
205,27
279,87
354,47
429,07
503,67
77.807,61
-
77.921,19
41,67
66,53
129,93
204,42
278,91
353,40
427,89
502,38
77.921,20
-
78.034,78
41,27
66,02
129,20
203,58
277,96
352,34
426,72
501,10
78.034,79
-
78.148,38
40,87
65,50
128,47
202,74
277,01
351,28
425,55
499,82
78.148,39
-
78.261,96
40,47
64,98
127,73
201,89
276,05
350,21
424,37
498,53
78.261,97
-
78.375,55
40,07
64,47
127,00
201,05
275,10
349,15
423,20
497,25
78.375,56
-
78.489,13
39,67
63,95
126,27
200,21
274,15
348,09
422,03
495,97
78.489,14
-
78.602,72
39,27
63,43
125,53
199,36
273,19
347,02
420,85
494,68
78.602,73
-
78.716,31
38,87
62,92
124,80
198,52
272,24
345,96
419,68
493,40
78.716,32
-
78.829,90
38,47
62,40
124,07
197,68
271,29
344,90
418,51
492,12
78.829,91
-
78.943,48
38,07
61,88
123,33
196,83
270,33
343,83
417,33
490,83
78.943,49
-
79.057,07
37,67
61,37
122,60
195,99
269,38
342,77
416,16
489,55
79.057,08
-
79.170,66
37,27
60,85
121,87
195,15
268,43
341,71
414,99
488,27
79.170,67
-
79.284,26
36,87
60,33
121,13
194,30
267,47
340,64
413,81
486,98
79.284,27
-
79.397,84
36,47
59,82
120,40
193,46
266,52
339,58
412,64
485,70
79.397,85
-
79.511,43
36,07
59,30
119,67
192,62
265,57
338,52
411,47
484,42
79.511,44
-
79.625,00
35,67
58,78
118,93
191,77
264,61
337,45
410,29
483,13
79.625,01
-
79.738,60
35,27
58,27
118,20
190,93
263,66
336,39
409,12
481,85
79.738,61
-
79.852,18
34,87
57,75
117,47
190,09
262,71
335,33
407,95
480,57
79.852,19
-
79.965,78
34,47
57,23
116,73
189,24
261,75
334,26
406,77
479,28
79.965,79
-
80.079,36
34,07
56,72
116,00
188,40
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478,00
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-
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33,67
56,20
115,27
187,56
259,85
332,14
404,43
476,72
80.192,96
-
80.306,54
33,27
55,68
114,53
186,71
258,89
331,07
403,25
475,43
80.306,55
-
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32,87
55,17
113,80
185,87
257,94
330,01
402,08
474,15
80.420,14
-
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54,65
113,07
185,03
256,99
328,95
400,91
472,87
80.533,73
-
80.647,30
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54,13
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184,18
256,03
327,88
399,73
471,58
80.647,31
-
80.760,90
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53,62
111,60
183,34
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326,82
398,56
470,30
80.760,91
-
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182,50
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469,02
80.874,49
-
80.988,07
30,87
52,58
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181,65
253,17
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80.988,08
-
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52,07
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180,81
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323,63
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466,45
81.101,65
-
81.215,24
30,07
51,55
108,67
179,97
251,27
322,57
393,87
465,17
81.215,25
-
81.328,82
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51,03
107,93
179,12
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392,69
463,88
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-
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50,52
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462,60
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-
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50,00
106,47
177,44
248,41
319,38
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461,32
81.556,02
-
81.669,60
28,47
49,48
105,73
176,59
247,45
318,31
389,17
460,03
81.669,61
-
81.783,18
28,07
48,97
105,00
175,75
246,50
317,25
388,00
458,75
81.783,19
-
81.896,76
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48,45
104,27
174,91
245,55
316,19
386,83
457,47
81.896,77
-
82.010,36
27,27
47,93
103,53
174,06
244,59
315,12
385,65
456,18
82.010,37
-
82.123,94
26,87
47,42
102,80
173,22
243,64
314,06
384,48
454,90
82.123,95
-
82.237,54
26,47
46,90
102,07
172,38
242,69
313,00
383,31
453,62
82.237,55
-
82.351,12
26,07
46,38
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171,53
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311,93
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452,33
82.351,13
-
82.464,69
25,67
45,87
100,60
170,69
240,78
310,87
380,96
451,05
82.464,70
-
82.578,29
25,27
45,35
99,87
169,85
239,83
309,81
379,79
449,77
82.578,30
-
82.691,88
24,87
44,83
99,13
169,00
238,87
308,74
378,61
448,48
82.691,89
-
82.805,47
24,47
44,32
98,40
168,16
237,92
307,68
377,44
447,20
82.805,48
-
82.919,06
24,07
43,80
97,67
167,32
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306,62
376,27
445,92
82.919,07
-
83.032,65
23,67
43,28
96,93
166,47
236,01
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375,09
444,63
83.032,66
-
83.146,24
23,27
42,77
96,20
165,63
235,06
304,49
373,92
443,35
Pag. 37 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2013
Reddito familiare annuo (euro)
IMPORTO DELL’ASSEGNO PER NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 5
6
7
8
9
10
11
12
83.146,25
-
83.259,82
1
2
3
4
22,87
42,25
95,47
164,79
234,11
303,43
372,75
442,07
83.259,83
-
83.373,41
22,47
41,73
94,73
163,94
233,15
302,36
371,57
440,78
83.373,42
-
83.486,99
22,07
41,22
94,00
163,10
232,20
301,30
370,40
439,50
83.487,00
-
83.600,59
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40,70
93,27
162,26
231,25
300,24
369,23
438,22
83.600,60
-
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21,27
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368,05
436,93
83.714,19
-
83.827,77
20,87
39,67
91,80
160,57
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298,11
366,88
435,65
83.827,78
-
83.941,35
20,47
39,15
91,07
159,73
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297,05
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434,37
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-
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20,07
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433,08
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-
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19,67
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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406,13
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-
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140,33
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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199,79
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-
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66,87
131,90
196,93
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-
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131,05
195,97
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-
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21,07
65,40
130,21
195,02
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389,45
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-
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20,55
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-
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-
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385,60
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-
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-
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-
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124,31
188,35
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-
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-
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186,44
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377,90
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-
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15,90
58,07
121,78
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-
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2,07
15,38
57,33
120,93
184,53
248,13
311,73
375,33
89.166,38
-
89.279,98
1,67
14,87
56,60
120,09
183,58
247,07
310,56
374,05
Pag. 38 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2013
Reddito familiare annuo (euro)
IMPORTO DELL’ASSEGNO PER NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 5
6
7
8
9
10
11
12
89.279,99
-
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1
2
3
4
1,27
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-
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371,48
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-
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-
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179,77
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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24,33
82,98
141,63
200,28
258,93
317,58
94.277,85
-
94.391,42
23,60
82,14
140,68
199,22
257,76
316,30
94.391,43
-
94.505,00
22,87
81,30
139,73
198,16
256,59
315,02
94.505,01
-
94.618,60
22,13
80,45
138,77
197,09
255,41
313,73
94.618,61
-
94.732,19
21,40
79,61
137,82
196,03
254,24
312,45
94.732,20
-
94.845,77
20,67
78,77
136,87
194,97
253,07
311,17
94.845,78
-
94.959,36
19,93
77,92
135,91
193,90
251,89
309,88
94.959,37
-
95.072,94
19,20
77,08
134,96
192,84
250,72
308,60
95.072,95
-
95.186,53
18,47
76,24
134,01
191,78
249,55
307,32
95.186,54
-
95.300,12
17,73
75,39
133,05
190,71
248,37
306,03
95.300,13
-
95.413,71
17,00
74,55
132,10
189,65
247,20
304,75
Pag. 39 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2013
Reddito familiare annuo (euro)
IMPORTO DELL’ASSEGNO PER NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 7
8
9
10
11
12
95.413,72
-
95.527,30
1
2
3
4
5
6
16,27
73,71
131,15
188,59
246,03
303,47
95.527,31
-
95.640,88
15,53
72,86
130,19
187,52
244,85
302,18
95.640,89
-
95.754,48
14,80
72,02
129,24
186,46
243,68
300,90
95.754,49
-
95.868,06
14,07
71,18
128,29
185,40
242,51
299,62
95.868,07
-
95.981,66
13,33
70,33
127,33
184,33
241,33
298,33
95.981,67
-
96.095,24
12,60
69,49
126,38
183,27
240,16
297,05
96.095,25
-
96.208,83
11,87
68,65
125,43
182,21
238,99
295,77
96.208,84
-
96.322,41
11,13
67,80
124,47
181,14
237,81
294,48
96.322,42
-
96.436,00
10,40
66,96
123,52
180,08
236,64
293,20
96.436,01
-
96.549,58
9,67
66,12
122,57
179,02
235,47
291,92
96.549,59
-
96.663,16
8,93
65,27
121,61
177,95
234,29
290,63
96.663,17
-
96.776,76
8,20
64,43
120,66
176,89
233,12
289,35
96.776,77
-
96.890,34
7,47
63,59
119,71
175,83
231,95
288,07
96.890,35
-
97.003,95
6,73
62,74
118,75
174,76
230,77
286,78
97.003,96
-
97.117,53
6,00
61,90
117,80
173,70
229,60
285,50
97.117,54
-
97.231,12
5,27
61,06
116,85
172,64
228,43
284,22
97.231,13
-
97.344,70
4,53
60,21
115,89
171,57
227,25
282,93
97.344,71
-
97.458,30
3,80
59,37
114,94
170,51
226,08
281,65
97.458,31
-
97.571,88
3,07
58,53
113,99
169,45
224,91
280,37
97.571,89
-
97.685,47
2,33
57,68
113,03
168,38
223,73
279,08
97.685,48
-
97.799,06
1,60
56,84
112,08
167,32
222,56
277,80
97.799,07
-
97.912,62
0,87
56,00
111,13
166,26
221,39
276,52
97.912,63
-
98.026,22
0,13
55,15
110,17
165,19
220,21
275,23
Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di 10,42 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 54,17 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di 54,17 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 12 componenti l’importo dell’assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 15% nonché di 55,00 euro per ogni componente oltre il settimo.
(C)
Pag. 40 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2013
Somministrazione di lavoro individuazione dei lavoratori svantaggiati e svincolo dalla causale Il decreto legislativo 24/2012 ha apportato significative modifiche all’art. 20 del D.Lgs. 276/2003, relativo all’apposizione delle causali al contratto di somministrazione. Come noto l’utilizzo del contratto di somministrazione a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, con rinvio alla contrattazione collettiva di settore per l’individuazione dei limiti massimi quantitativi. Il d. lgs. 24/2012 ha però introdotto il comma 5 ter, che consente la stipulazione di un contratto di somministrazione “libero”, cioè non vincolato ad una causale, in caso di utilizzo di disoccupati percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti da almeno sei mesi, di percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, fermo quanto previsto dalla L. 160/88 in merito alla decadenza dal trattamento in caso di prestazione lavorativa, ed infine in caso di utilizzo di lavoratori definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati” secondo la normativa europea, la cui individuazione è lasciata ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013
Pag. 41 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2013
è stato pubblicato il Decreto del 20 marzo 2013 con il quale sono state individuate le categorie di lavoratori svantaggiati, secondo quanto previsto dalle lettere a), b) ed e) del punto 18 dell’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Pertanto, fanno parte della categoria dei lavoratori svantaggiati, i soggetti di seguito elencati: a) “chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione; b) “chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale” (ISCED 3) ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d’istruzione; c) “chi è occupato in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25%, la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani”, ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e appartengono al genere sottorappresentato. (C)
Autorizzazione Unica Ambientale pubblicato in G.U. il d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59
Come anticipato su Apinforma n. 10 del 31 maggio 2013, nella G.U. n. 124 del 29 maggio 2013, S.O. n. 42, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 sul “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decretolegge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35”. Il provvedimento, in vigore dal 13 giugno 2013, si applica alle PMI, secondo la definizione contenuta all’art. 2 del Decreto 18 aprile 2005 (1) e agli impianti non soggetti ad autorizzazione ambientale integrata. “L’Autorizzazione Unica Ambientale”, di seguito A.U.A., è un provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che sostituisce i seguenti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale (definizione artt. 2-3): 1. autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali e impianti di trattamento di acque reflue urbane, nonché i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (artt. 124-127 del D.Lgs. 152/2006); 2. comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste. Si tratta delle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lettere a), b) e c), del D. Lgs 152/2006 e delle piccole aziende agro-alimentari individuate dall’art. 17 del D.M. politiche agricole e forestali 7 aprile 2006; 3. autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/2006);
4. autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (art. 272 del D.Lgs. 152/2006). In particolare è lasciata facoltà al gestore dell’impianto soggetto ad autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera previste all’art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 di aderire tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti. Nel caso in cui il gestore dell’impianto rientri in attività soggette solo soggette a comunicazione o all’autorizzazione di carattere generale, lo stesso può decidere di non avvalersi dell’A.U.A. ma rimane tenuto alla presentazione dell’istanza o comunicazione per il tramite del SUAP; 5. comunicazione o nulla osta relativo alle emissioni sonore (artt. 8 commi 4 o 6 della L. 447/1995); 6. autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9 del D.Lgs. 99/1992); 7. comunicazioni in materia di attività sui rifiuti ammesse alle procedure semplificate per l’autosmaltimento di rifiuti non pericolosi, per le operazioni di recupero (agli artt. 215-216 del D.Lgs. 152/2006). La durata dell’A.U.A. è pari a 15 anni dalla data di rilascio. Il SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) viene individuato quale unico referente territoriale per tutte le comunicazioni ambientali, che provvede all’inoltro telematico agli enti competenti. L’A.U.A. contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste e individuate dall’autorità competente tenendo conto della dimensione d’impresa e del settore di attività. Nel caso specifico degli scarichi contenenti sostanze pericolose (art 108 del D.lgs. 152/2006) i gestori degli impianti devono presentare una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all’autorità competente, almeno ogni 4 anni. Le Regioni e le Province autonome possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere ricompresi nell’A.U.A.
Pag. 42 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 13 - 15 luglio 2013
Modalità di funzionamento La procedura di rilascio prevede: - la presentazione e verifica della domanda – la domanda corredata dei documenti, dichiarazioni e attestazioni deve essere presentata al SUAP. Il SUAP la trasmette immediatamente in modalità telematica “all’Autorità competente” e ai “soggetti competenti in materia ambientale” e ne verifica la correttezza formale. L’attività di verifica da parte dell’Autorità competente si conclude nel temine di 30 gg. dal ricevimento della domanda. In caso di verifica con esito negativo il SUAP viene informato tempestivamente dall’Autorità competente, precisando gli elementi mancanti e il termine per il deposito delle integrazione. Qualora il gestore non depositi la documentazione di integrazione nel termine indicato, l’istanza verrà archiviata. In caso di verifica con esito positivo, decorsi i 30 gg. in assenza di comunicazioni l’istanza si considera correttamente presentata. - Il rilascio del A.U.A. da parte dell’Autorità competente – Vengono previsti due casi distinti in funzione della tipologia di titoli abilitativi per cui si chiede l’A.U.A. a cui è legata una tempistica di chiusura del procedimento diversa: * nel caso l’A.U.A. sostituisca titoli abilitativi con chiusura del procedimento inferiore o pari a 90 gg., l’Autorità Competente adotta il provvedimento in 90 gg. dalla presentazione della domanda e lo trasmette direttamente al SUAP che rilascia il titolo. Anche in questo caso viene lasciata la facoltà di indire la Conferenza dei Servizi, mentre deve essere sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 (2) e nei casi previsti dalle Leggi regionali e di settore che disciplinano titoli abilitativi compresi nell’A.U.A.; * nel caso l’A.U.A. sostituisca titoli abilitatiti per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 gg., il SUAP indice entro 30 gg. dalla ricezione della domanda la Conferenza dei Servizi. In tal caso il provvedimento di A.U.A. è adottato entro 120 gg. dal ricevimento della domanda; o in caso di richiesta di integrazione della documentazione entro 150 gg. dal ricevimento della domanda stessa. Viene precisato inoltre che qualora sia necessario acquisire l’A.U.A. ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell’aggiornamento
dei 7 titoli abilitativi l’Autorità competente indice la Conferenza dei Servizi dopo aver acquisito dal SUAP la documentazione necessaria. Una volta adottato il provvedimento da parte dell’Autorità Competente lo trasmette immediatamente al SUAP che rilascia l’Autorizzazione (comma 7 art. 4). La comunicazione tra l’Autorità competente e il SUAP avviene in modalità telematica e l’Autorità competente mette a disposizione del medesimo SUAP tutte le informazioni sulla documentazione da presentare, sull’iter del procedimento in maniera tale che SUAP possa assicurare a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti. Il Regolamento prevede che decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti di A.U.A. si applichi il potere sostitutivo previsto all’articolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (3). - La procedura di rinnovo, prevede la presentazione della domanda al SUAP almeno 6 mesi prima della scadenza. Viene prevista una semplificazione nel caso in cui non si siano verificate modificazione rispetto ai presupposti dell’autorizzazione già rilasciata. La semplificazione consiste nel far riferimento alla documentazione già presentata in fase di prima presentazione nel caso in cui le condizioni d’esercizio o le informazioni siano rimaste immutate. La procedura per il rilascio dell’A.U.A. in fase di rinnovo è la stessa prevista in fase di prima richiesta. Nelle more dell’adozione del provvedimento l’esercizio dell’attività dell’impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione. - La procedura per comunicare le modifiche dell’attività o dell’impianto prevede una comunicazione del gestore all’Autorità Competente. Se nel termine di 60 gg. dalla comunicazione l’Autorità competente non si esprime il gestore può procedere all’esecuzione della modifica. Sarà cura dell’Autorità competente aggiornare l’A.U.A. senza alterarne il periodo di validità. Nel caso la modifica venga reputata dall’Autorità competente come “sostanziale”, la stessa ne dà comunicazione al gestore che deve procedere alla richiesta di una nuova domanda di A.U.A. È facoltà delle Regioni e alle Province autonome disciplinare i criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare quali tipologie di modifiche non sostanziali non richiedono l’obbligo di effettuare la comunicazione di modifica.
Pag. 43 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 13 - 15 luglio 2013
Casi particolari Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera L’articolo 7 del provvedimento intende disciplinare il caso specifico delle autorizzazioni di carattere generale relative alle emissioni in atmosfera. Oltre a prevedere che il gestore titolare di un’autorizzazione di carattere generale di cui all’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 ha facoltà di richiedere che l’A.U.A. contempli anche questa autorizzazione, il Regolamento prevede che: - in caso la Regione o la Provincia autonoma non abbia adottato le autorizzazioni di carattere generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, nelle more dell’adozione della stessa, per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell’allegato IV della parte V del D.lgs. 152/2006 ricadenti nella predetta autorizzazione, i gestori di detti stabilimenti comunicano tramite il SUAP alla Regione la propria adesione alle Autorizzazioni generali riportate nell’Allegato I al Regolamento. Tale Allegato trova applicazione sino all’adozione della pertinente disciplina regionale; - in caso la Regione o la Provincia autonoma abbia adottato le autorizzazioni di carattere generale, queste ultime sostituiscono, per il territorio interessato, quelle riportate nell’Allegato I. Tali disposizioni vanno a completare quanto previsto all’art. 272, comma 2 periodo 4 e 6 del D.Lgs. 152/2006 che conseguentemente vengono abrogati.
Oneri e tariffe Gli oneri sono posti a carico dell’interessato nella misura stabilita dalle disposizioni statali e regionali pertinenti per le singole autorizzazioni incluse nel provvedimento di A.U.A. Gli oneri complessivi per il rilascio dell’A.U.A. non possono eccedere la somma degli oneri sostenuti per le singole autorizzazioni ricomprese nella stessa.
Disposizioni transitorie e finali I procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. sono conclusi ai sensi della normativa vigente al momento dell’avvio dei procedimenti stessi. L’A.U.A. può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. Il D.P.R. rimanda ad un successivo decreto l’elaborazione di un modello semplificato e unificato
per effettuare la richiesta. Nelle more del predetto decreto, i richiedenti utilizzeranno i modelli per le singole domande legate ai procedimenti autorizzatori utilizzando la procedura prevista dal D.P.R. per il rilascio dell’A.U.A. Dal 13 giugno 2013 i poteri sostitutivi già attribuiti al Ministero dell’Ambiente per la conclusione dei procedimenti di seguito riportati sono attribuiti al soggetto responsabile dei poteri sostitutivi di cui all’art 2, coma 9 –bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241: - per le Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli “stabilimenti nuovi” (ovvero non ricadenti fra quelli in esercizio o autorizzato alla data del 1° luglio 1988 e quelli autorizzati e in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008); - per la prosecuzione dell’esercizio degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 di cui all’art. 281, comma 1 del D.Lgs 152/2006. Inoltre in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l’esercizio degli stabilimenti di seguito riportati può proseguire fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all’art 2, comma 9 – bis della Legge 7 agosto 1990, n 241: - per gli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 di cui all’art. 281, comma 1 del D.Lgs 152/2006 (4). - per gli stabilimenti di cui all’art. 181, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che hanno presentato la domanda entro il 31 luglio 2012, ovvero i gestori degli stabilimenti in esercizio al 29 aprile 2006 che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall’autorizzazione alle emissioni. (1) Art. 2-Decreto 18 aprile 2005 1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
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2. Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l’impresa che: a) ha meno di 50 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. (2) Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (GU n. 192 del 18 agosto 1990) (3) Art. 2 Legge 241/1990: - 9-bis. L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria. - 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivol-
gersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. - 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. - 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato. (4) Per completezza si riportano le scadenze previste per la presentazione delle domande di autorizzazione previste all’art. 181, comma 1, del D.Lgs 152/2006: a) tra la data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto ed il 31 dicembre 2011, per stabilimenti anteriori al 1988; b) tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000; c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.
Pag. 45 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 13 - 15 luglio 2013
(C)
“Decreto Fare”
semplificazioni al testo unico per la sicurezza sul lavoro
tellettuale e alla mera fornitura di materiali, sono esonerate dall’obbligo di redazione del DUVRI anche le imprese committenti di lavori che non occupano più di 10 uomini-giorno, sempre che non implichino rischi particolari derivanti dalla presenza di agenti chimici, biologici, cancerogeni, ecc.
Attestazione valutazione dei rischi (DVR) Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Enrico Giovannini, ha reso nota, attraverso un proprio comunicato stampa, la comunicazione del Comitato di coordinamento sulla vigilanza ispettiva che discuterà le azioni da intraprendere per rafforzare i controlli sulla sicurezza sul lavoro e sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche alla luce delle recenti modifiche normative. Il comunicato stampa del Ministero contiene anche alcune indicazioni sulle innovazioni previste dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Decreto Fare), che introduce una serie di semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Il provvedimento apporta, infatti, significative modifiche al Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro. Si ricorda che un Decreto Legge, pur avendo efficacia dalla data della sua pubblicazione, deve essere convertito in Legge entro 60 giorni per essere valido. Comunicheremo tempestivamente ogni novità in merito. Si sottolinea, inoltre, che l’operatività della maggior parte delle nuove norme è legata all’emanazione di appositi futuri Decreti del Ministero del Lavoro. Nel frattempo, riportiamo di seguito le novità attuali e future più importanti in tema di sicurezza sul lavoro.
DUVRI L’impresa committente di un appalto, se classificata come attività a basso rischio infortunistico (ancora da individuarsi con apposito Decreto), avrà la possibilità, in alternativa alla redazione del DUVRI, di nominare un incaricato in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali tipiche di un preposto, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento delle imprese coinvolte nei lavori. Oltre ai lavori di natura in-
Il futuro Decreto che individuerà i settori di attività a basso rischio infortunistico avrà in allegato un “modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate di cui al DM 30 novembre 2012.
POS, PSC e fascicolo dell’opera semplificati per i cantieri temporanei e mobili Per i cantieri temporanei o mobili, il Ministero del Lavoro individuerà, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza, Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell’Opera.
Ampliamento delle attività a cui non si applicano le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Nei cantieri temporanei e mobili i piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai 10 uominigiorno finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi non si applicheranno più le disposizioni del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.
Semplificazione delle notifiche agli organi di vigilanza Previste semplificazioni per le notifiche agli organi di vigilanza, come ad esempio la comunicazione telematica. I datori di lavoro potranno delegare gli organismi paritetici o le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro ad effettuare comunicazioni
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inerenti eventi che hanno causato l’esposizione dei lavoratori a sostanze pericolose, agenti cancerogeni, agenti biologici e amianto.
per ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni, verrà abrogato.
Notifica di inizio attività produttiva
Indagine per infortuni
La comunicazione dei lavori di costruzione/ristrutturazione di edifici per uso industriale che coinvolgono più di 3 lavoratori devono essere comunicati nell’ambito delle istanze da presentare al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) che lo invierà all’autorità di controllo. Fino a che non sarà però disponibile il modello mediante il quale inoltrare la comunicazione al SUAP, tale comunicazione è da inviare ancora all’autorità di controllo competente per territorio.
Nuova tempistica per le verifiche periodiche delle attrezzature Sarà ridotto da 60 a 45 giorni il termine entro il quale l’INAIL è tenuta ad effettuare la prima verifica. Inoltre si introduce l’obbligo da parte di INAIL e ASL, di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità di effettuare verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione.
Semplificazioni in materia di formazione Saranno adottate misure per evitare la duplicazione delle attività formative rivolte a Responsabili, Addetti al servizio di protezione, Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Rappresentanti.
Semplificazione della denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro Quando verrà emanato il Decreto che stabilirà le regole tecniche del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione di cui all’art. 8 del D.lgs. 81/08) l’art. 54 del “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, che descrive la procedura per inoltrare la comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza
Le indagini per l’accertamento delle cause di infortunio mortale o con inabilità superiore a 30 giorni, svolte da parte della direzione territorialmente del lavoro, vengono attivate, su richiesta del lavoratore o dei superstiti o dell’INAIL, entro 4 giorni dall’acquisizione dei dati relativi all’infortunio mediante accesso telematico alla banca dati INAIL.
Prestazioni di breve durata Con apposito Decreto verranno introdotte semplificazioni degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal D. Lgs. 81/2008 per lavoratori che prestano la loro attività in azienda per un periodo non superiore a 50 giorni all’anno.
Prevenzione incendi Gli enti e i privati delle nuove attività soggette a richiesta di CPI (DPR 151/11, art. 11 comma 4), sono esentati dalla presentazione dell’istanza preliminare (art. 3) qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I soggetti suddetti presentano l’istanza di cui all’art. 4 del DPR medesimo entro ottobre 2014 (e non più entro ottobre 2013).
Soppressione di alcune certificazioni sanitarie Vengono abrogate alcune disposizioni concernenti l’obbligo di certificati attestanti l’idoneità psico-fisica dei lavoratori. Si evidenzia l’esclusione dell’obbligo di certificato di idoneità sanitaria in caso di assunzione di un minorenne limitatamente alle lavorazioni non a rischio (ovvero non soggette a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente), l’obbligo di attestare l’idoneità psico-fisica di maestri di sci, farmacisti e per l’abilitazione all’impiego di gas tossici.
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(C)
Salute e sicurezza sul lavoro rivalutazione delle sanzioni in materia
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28.06.13 del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, atto a migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, aumentare l’occupazione, soprattutto quella giovanile, e sostenere le famiglie in difficoltà, vengono aumentate le sanzioni per le violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008. Le novità sono state previste dall’art. 9, comma 2 del D.L. 76/2013, che sostituisce il comma 4-bis dell’art. 306 del D.Lgs. n. 81/2008: le ammende previste con riferimento nelle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative sono rivalutate a cadenza quinquennale con decreto del Direttore Generale per
l’Attività Ispettiva in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo con arrotondamento della cifra al decimale superiore. Dal 1° luglio 2013 (sede di prima applicazione) la rivalutazione è pari al 9,6% (tra queste, oltre a quelle specifiche per la sicurezza, la rivalutazione riguarda anche le norme sanzionatorie applicabili in materia di visite pre-assuntive, di tesserini e di DURC). La metà delle maggiorazioni sono destinate al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del Lavoro. Un’altra novità in materia di sicurezza è stata introdotta per i lavoratori con contratto di somministrazione, attraverso una modifica dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 24/2012. La nuova disposizione afferma che le condizioni di tutela del lavoratore utilizzato debbono essere non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello anche sotto l’aspetto della “integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008”.
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(C)
Sicurezza per le benne miscelatrici chiarimenti del ministero del lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con propria circolare n. 28 del 2 luglio 2013 ha fornito alcune indicazioni sui rischi di ribaltamento connessi all’utilizzo di benne miscelatrici in abbinamento ai caricatori compatti. La circolare viene pubblicata a seguito di segnalazioni pervenute all’Autorità nazionale di sorveglianza del mercato per la direttiva macchine, inerenti all’utilizzo di benne miscelatrici per la produzione del calcestruzzo montate su caricatori compatti che hanno causato incidenti agli operatori addetti alla fase di scarico del calcestruzzo con frequenza preoccupante. L’Autorità nazionale di sorveglianza del mercato delle macchine ha quindi evidenziato la necessità di riconsiderare il livello di sicurezza dell’accoppiamento delle suddette benne con i caricatori compatti rispetto al rischio di ribaltamento longitudinale, principale causa di infortunio durante l’uso di tale attrezzatura. In fase di accertamento tecnico, nell’ambito del programma di verifica condotto da INAIL per conto della stessa Autorità nazionale, è emerso che era stato demandato all’utilizzatore il compito di stabilire l’idoneità dell’accoppiamento della benna con la specifica macchina base con cui utilizzare tali attrezzature in sicurezza. Veniva, infatti, richiesta l’applicazione di un procedimento di calcolo per stabilire il livello raccomandato di riempimento della benna, in funzione della capacità operativa della macchina base e di altre caratteristiche tecniche non facilmente reperibili da parte dell’utilizzatore. La problematica è stata sottoposta, anche in sede europea al Comitato ADCO Machinery nella seduta del 26 giugno 2011, a seguito del quale le Autorità di sorveglianza del mercato degli altri Stati membri hanno condiviso la necessità di un’adeguata progettazione e di informazioni che indi-
chino in maniera univoca le caratteristiche delle macchine operatrici con le quali le benne miscelatrici possono essere assemblate, al fine di garantire la tutela degli operatori durante l’uso di dette attrezzature. Premesso quanto sopra, sentita la divisione competente della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito anche il parere dell’Associazione maggiormente rappresentativa dei costruttori di tali macchine, al fine di ridurre ad un livello accettabile il rischio di ribaltamento longitudinale del complesso attraverso la corretta individuazione della macchina di base a cui la benna miscelatrice deve essere accoppiata, si è ritenuto necessario fornire le seguenti indicazioni: in caso di utilizzo di benne miscelatrici per calcestruzzo su caricatori compatti, per le quali il fabbricante della benna miscelatrice non ha indicato la compatibilità con specifici modelli di caricatori, è necessario verificare che la macchina operatrice abbia un carico operativo ammesso superiore alla massa massima della benna miscelatrice nelle condizioni di carico massimo tecnicamente possibile (peso benna più il peso del calcestruzzo); tale dato dovrebbe essere indicato nel manuale di istruzioni, ovvero in sua assenza, bisognerebbe contattare il fabbricante per chiedere una formale autorizzazione all’accoppiamento con il proprio caricatore compatto. Pertanto, in caso di impossibilità a determinare la massa massima della benna miscelatrice, come sopra definita, e in mancanza di una esplicita autorizzazione all’accoppiamento da parte del costruttore, è fatto divieto di utilizzo di benne miscelatrici su caricatori compatti.
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(AB)
Campi elettromagnetici nuova direttiva europea e slittamento dei termini
Ricordiamo che quella della valutazione dei rischi di esposizione ai campi elettromagnetici è da sempre una delle valutazioni più complicate da effettuare, anche e soprattutto per la limitata disponibilità di informazioni sul reale impatto di tale esposizione, in particolare nel lungo termine. Come noto, attualmente, non si dispone di prove scientifiche accertate dell’esistenza di alcuna relazione causale fra l’esposizione a campi elettromagnetici ed eventuali effetti nocivi sulla salute nel lungo termine. Anche a seguito di ciò, era da tempo attesa la pubblicazione di una nuova Direttiva, a cui era demandata, fra l’altro, la definizione di nuovi limiti di esposizione professionale. Tale nuova direttiva, la 2013/35/UE del 26 giugno 2013, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 179 del 29.06.13 ed è destinata a sostituire la precedente direttiva 2004/40. Gli Stati membri dovranno recepire la nuova direttiva nella legislazione nazionale entro il 1° luglio 2016. Ricordiamo che il D.Lgs. 81/08 rimandava all’entrata in vigore della direttiva 2004/40, l’indivi-
duazione della data ultima di recepimento delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), contenuti nel Capo IV (protezione da campi elettromagnetici) del Titolo VIII (Agenti fisici) articolo 306. In attesa di questi aggiornamenti, non sono state applicate sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi specificatamente stabiliti all’interno del capo IV. La precedente direttiva 2004/40 doveva entrare in vigore il 31 ottobre 2013, come indicato dalla direttiva 2012/11/UE, di conseguenza la sostituzione della direttiva 2004/40 posticiperà quindi ancora il recepimento dell’entrata in vigore dei limiti di esposizione europei, entro il nuovo termine del 1 luglio 2016. Entro tale termine dunque, dovranno essere recepiti formalmente i nuovi limiti di esposizione e le prescrizioni sulle misure di sicurezza della nuova direttiva, fermo restando che, in ottemperanza al generico Titolo VIII sull’obbligo della valutazione di tutti i rischi Fisici, è comunque già vigente e continua ad esserlo, l’obbligo per il datore di lavoro di provvedere alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici. In attesa di questi aggiornamenti, non sono invece applicate sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi specificatamente stabiliti all’interno del capo IV, fermi restando gli obblighi di natura generale.
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(C)
SOA: rinnovi per Edil Progetti e Impianti Cossettini SOA: In associazione è attivo il servizio d’informazione ed assistenza
Rinnovi per due Imprese Associate, la Edil Progetti Srl, azienda che opera nel campo dell’edilizia ed in particolare del restauro o ristrutturazione di edifici, e l’Elettronica Impianti Cossettini Srl, ditta specializzata nell’impiantistica elettrica e segnaletica luminosa.
Edil Progetti Srl La Edil Progetti Srl, rappresentata dal geom. Raber Massimo, ha sede in via Genova 22 a Udine e ha ottenuto il rinnovo quinquennale dell’attestazione per la categoria OG1 per 516.000 euro. Questo importante traguardo, le consente di eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 Euro: la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Questa categoria comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.
Elettronica Impianti Cossettini Srl Rinnovo quinquennale anche per l’Elettronica Impianti Cossettini Srl, rappresentata dal sig. Silvano Cossettini, con sede in Udine via Caccia n. 64. La ditta, super specializzata nella semaforica Pag. 51 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2013
stradale, ha rinnovato l’attestazione per le categorie OG10 e OS30 per 516.000 Euro, e OS9 per 258.000 Euro. Il rinnovo le consente di eseguire fino ad un importo di 619.200 Euro la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. La categoria comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione (OG10). Per lo stesso importo potrà eseguire la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione (OS30). Inoltre, potrà eseguire fino ad un importo di 309.600 Euro la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle medesime (OS9).
Considerazioni finali sulle SOA Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli Imprenditori, abbiamo attivato il servizio d’informazione ed assistenza alle Imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Marcatura CE per i prodotti da costruzione (3a parte) dal 1° luglio 2013 è entrata in vigore la marcatura ce dei prodotti da costruzione
Dal 1° luglio 2013 è entrato in vigore il regolamento dell’Unione Europea n. 305/2011 del 9 marzo 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea numero L 88/5 del 4 aprile 2011 che sostituirà definitivamente la Direttiva Europea n. 89/106/ CEE del 21 dicembre 1988 sulla Marcatura CE dei prodotti da costruzione, fissando le condizioni per l’immissione sul mercato. Il produttore dovrà seguire regole standardizzate per controllare le materie prime, i macchinari, la produzione e i requisiti del prodotto finito. Già con la Direttiva Europea 89/106/CEE per molti materiali da costruzione veniva inserito l’obbligo della marcatura CE, con le nuove disposizioni però oltre a definire l’obbligo e far rispettare i requisiti essenziali di salute e sicurezza, si certificherà la conclusione di un iter di prove, calcoli e controllo della produzione. Fra le novità più rilevanti del Regolamento si annovera che la marcatura CE non attesterà più solo la conformità dei materiali da costruzione ad una specifica tecnica, ma si baserà anche sulla dichiarazione del produttore sulle specifiche prestazioni dei propri prodotti attraverso la Dichiarazione di Prestazione. I materiali da costruzione per essere idonei all’uso dovranno rispettare i requisiti di: resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso d’incendi, igiene, salute, tutela dell’ambiente, protezione acustica, sicurezza nell’impiego, risparmio energetico e isolamento termico. Non saranno soltanto i produttori ad essere soggetti agli obblighi, ma anche gli utilizzatori, per cui le Imprese di costruzione, i Progettisti e i Direttori dei lavori e di cantiere saranno responsabili nell’acquisto e nell’uso, durante un processo edificatorio, di prodotti marchiati CE. Il Regolamento 305/2011, definisce quale “proPag. 52 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2013
dotto da costruzione”, qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse. Indicativamente, i prodotti da costruzione più significativi indicati nel regolamento sono: i prefabbricati, gli infissi, le membrane, gli isolanti, gli appoggi strutturali, i camini, i prodotti in gesso, i geotessili, le facciate continue e strutturali, gli impianti fissi e sanitari, i prodotti in legno, i leganti, gli acciai, le murature, i prodotti per le fognature, le pavimentazioni, le strutture metalliche, le finiture di pareti, le coperture, i prodotti per la costruzione delle strade, gli aggregati, gli adesivi, le malte e i calcestruzzi, gli apparecchi di riscaldamento, le condotte e i serbatoi, i prodotti in vetro, i cavi elettrici, i dispositivi tagliafuoco. Di seguito approfondiamo le principali novità introdotte dal Nuovo Regolamento EU 305/11, in questa terza parte: le specifiche tecniche armonizzate.
Norme armonizzate Le norme armonizzate sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE in base alle richieste formulate dalla Commissione conformemente all’articolo 6 di tale direttiva previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni. Qualora le parti interessate siano coinvolte nel processo di definizione di norme armonizzate, gli organismi europei di normalizzazione garantiscono che le varie categorie siano in tutti i casi rappresentate in modo giusto ed equo. Le norme armonizzate stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali. Se previsto dal relativo mandato, una norma armonizzata si riferisce all’uso previsto dei prodotti che essa copre. Ove appropriato e senza mettere a rischio l’esattezza, l’affidabilità e la stabilità dei risultati, le norme armonizzate forniscono metodi meno onerosi delle prove per valutare la prestazione dei prodotti
da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali. Gli organismi europei di normalizzazione specificano in norme armonizzate il controllo della produzione in fabbrica applicabile, che tiene conto delle particolari condizioni del processo di fabbricazione del prodotto da costruzione interessato. La norma armonizzata contiene i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione. La Commissione valuta la conformità delle norme armonizzate predisposte dagli organismi europei di normalizzazione ai pertinenti mandati. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco dei riferimenti alle norme armonizzate conformi ai pertinenti mandati. Per ciascuna norma armonizzata che figura nell’elenco sono fornite le seguenti indicazioni: a) riferimenti alle specifiche tecniche armonizzate sostituite, se del caso; b) data di inizio del periodo di coesistenza; c) data di fine del periodo di coesistenza. La Commissione pubblica tutti gli aggiornamenti dell’elenco. Dalla data di inizio del periodo di coesistenza è possibile usare una norma armonizzata per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione. Gli organismi nazionali di normalizzazione sono obbligati a recepire le norme armonizzate conformemente alla direttiva 98/34/CE. A decorrere dalla fine del periodo di coesistenza la norma armonizzata è l’unico strumento usato per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione. Al termine del periodo di coesistenza le norme nazionali contrastanti sono ritirate e gli Stati membri pongono termine alla validità di tutte le disposizioni nazionali contrastanti.
Obiezione formale contro norme armonizzate Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che una norma armonizzata non soddisfi del tutto i requisiti fissati dal pertinente mandato, lo Stato membro interessato o la Commissione, previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni, sottopone la questione al comitato istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE, motivando tale decisione. Il comitato, consultati i competenti organismi europei di normalizzazione esprime il suo parere senza indugi. Pag. 53 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2013
Alla luce del parere espresso dal comitato ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 98/34/CE, la Commissione decide se pubblicare o non pubblicare nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea i riferimenti alla norma armonizzata in questione o se pubblicarli parzialmente, conservarli, conservarli parzialmente o eliminarli. La Commissione informa della sua decisione l’organismo europeo di normalizzazione interessato e, se necessario, chiede la revisione delle norme armonizzate in questione.
Documento per la valutazione europea In seguito alla richiesta di valutazione tecnica europea di un fabbricante, l’organizzazione dei TAB (organismi di valutazione tecnica designati dagli Stati membri) elabora e adotta un documento per la valutazione europea per qualsiasi prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, la cui prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali non possa essere pienamente valutata in base ad una norma armonizzata esistente perché, tra l’altro: a) il prodotto non rientra nel campo d’applicazione di alcuna norma armonizzata esistente; b) per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di valutazione previsto dalla norma armonizzata non è appropriato; oppure c) la norma armonizzata non prevede alcun metodo di valutazione per quanto concerne almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto.
Principi relativi all’elaborazione e all’adozione dei documenti per la valutazione europea La procedura per l’elaborazione e l’adozione dei documenti per la valutazione europea: a) è trasparente per il fabbricante interessato; b) stabilisce opportune scadenze obbligatorie, in modo da evitare ritardi ingiustificati; c) tiene debito conto della tutela del segreto commerciale e della riservatezza; d) consente l’adeguata partecipazione della Commissione; e) è efficace sotto il profilo dei costi per il fabbricante; e f) garantisce una collegialità ed un coordinamento sufficienti fra gli organismi di valutazione tecnica designati per il prodotto in questione.
Obblighi del TAB (organismi di valutazione tecnica designati dagli Stati membri) cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea Il TAB (organismi di valutazione tecnica) cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea comunica al fabbricante, a seconda che il prodotto da costruzione rientri, interamente o parzialmente, nell’ambito di applicazione di una specifica tecnica armonizzata, quanto segue: a) se il prodotto rientra interamente nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, il TAB informa il fabbricante che non può essere rilasciata una valutazione tecnica europea; b) se il prodotto rientra interamente nell’ambito di applicazione di un documento per la valutazione europea, il TAB informa il fabbricante che tale documento sarà usato come base per la valutazione tecnica europea da rilasciare.
Pubblicazione Il documento per la valutazione europea adottato
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dall’organizzazione dei TAB è inviato alla Commissione che pubblica un elenco dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea definitivi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione pubblica tutti gli aggiornamenti dell’elenco.
Contenuto del documento per la valutazione europea Il documento per la valutazione europea contiene almeno una descrizione generale del prodotto da costruzione, l’elenco delle caratteristiche essenziali pertinenti per l’uso previsto del prodotto in base all’intendimento del fabbricante, nonché i metodi e criteri di valutazione della prestazione del prodotto in relazione a dette caratteristiche essenziali. Nel documento per la valutazione europea sono stabiliti i principi relativi al controllo della produzione in fabbrica da applicare, tenendo conto delle condizioni del processo di fabbricazione del prodotto da costruzione interessato. (segue) (CS)
Note informative
le novità normative nazionali
In Gazzetta: decreto “Fare”, sulle emergenze e sul lavoro Sono stati Pubblicati in Gazzetta due provvedimenti del Governo: - l’uno recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” ovvero il decreto legge del 21 giugno 2013 n. 69 cd. “Decreto fare” (G.U. n. 144 del 21 giugno 2013). Il decreto legge, in vigore dal 22 giugno 2013, dovrà essere convertito in legge entro il 20 agosto 2013. Per il commento al “Decreto Fare” si rinvia ad Apinforma n. 12/2013; - l’altro recante la legge di conversione 24 giugno 2013 n. 71 contenente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.” (G.U. n. 147 del 25 giugno 2013). Questo secondo provvedimento, in vigore dal 26 giugno 2013, reca alcune importanti disposizioni che interessano il settore, di seguito elencate: - è stato stabilito che, l’obbligo per i Comuni fino a 5mila abitanti di associarsi in una centrale unica di committenza per gli appalti di lavori, servizi e forniture slitterà al 31 dicembre 2013. Oltre alla proroga al 31 dicembre 2013, il provvedimento prevede che, sono fatti salvi tutti i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, annullando, così le sanzioni per i comuni che non si siano adeguati entro il 31 marzo. Entro il 31 dicembre 2013, i piccoli comuni doPag. 55 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2013
vranno associare in unioni e convenzioni tutte le loro funzioni. - Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo l’art. 8bis del provvedimento in commento prevede una deroga alla disciplina contenuta nel DM 161/2012 e l’applicazione, nei piccoli cantieri la cui produzione non supera i 6.000 mc, dell’art. 186 del Codice Ambiente contenente una procedura semplificata. - Fondi per le ferrovie. Un pacchetto consistente viene dedicato alle infrastrutture ferroviarie. Per garantire la sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, le risorse destinate al contratto di programma di Rfi per gli anni 2012 e 2013 potranno essere utilizzate anche per i costi relativi alla manutenzione straordinaria e non più solo per spese ordinarie. A questo si aggiungono fondi per l’Alta velocità. - Fondi per la realizzazione della Torino-Lione. I pagamenti per la riqualificazione del territorio che accompagnerà l’esecuzione del progetto sono esclusi dai limiti del patto di stabilità degli enti interessati, nella misura di 10 milioni all’anno complessivi per il 2013, 2014 e 2015, secondo una ripartizione che sarà individuata dal ministero delle Infrastrutture insieme al ministero dell’Economia.
Le FAQ del sistema AVCPass L’AVCP, in considerazione dei fabbisogni informativi manifestati dagli operatori del mercato, come anche rappresentati nel Comunicato del Presidente avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”, ha elaborato delle FAQ http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/FAQ/ FaqAvcpass finalizzate a chiarire il funzionamento del sistema AVCPASS e le logiche sottese a quanto rappresentato nella Deliberazione dell’Autorità n. 111/2012. Si ricorda che il sistema AVCPASS permette alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici.
Agli Operatori Economici permette di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. L’operatore economico può utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa, entro il periodo di validità del documento.
Chiarimenti su attestazione energetica Il ministero dello Sviluppo ha deciso di chiarire, con una circolare, come si devono comportare i professionisti e i notai nella fase transitoria di applicazione del nuovo DL 63/2013 recante il recepimento della direttiva europea sulla prestazione energetica nell’edilizia, per ciò che riguarda il nuovo attestato di prestazione energetica. Il decreto Legge, pubblicato sulla G.U. 130 del 5 giugno 2013 è entrato in vigore il 6 giugno 2013. Nelle Regioni in cui è in vigore un sistema locale per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica – chiarisce la circolare - si continuerà a seguire la norma regionale. Almeno fino all’emanazione dei decreti attuativi del DL 63/2013. In tutte le altre, l’attestato di certificazione energetica è sostituito, dallo scorso 6 luglio, da quello di prestazione energetica, che prende in esame un ventaglio di parametri più ampio, compresa la climatizzazione estiva, la ventilazione e per gli uffici l’illuminazione naturale. In attesa dei decreti attuativi che illustreranno nello specifico come compilare l’Ape, il Ministero invita i professionisti a fare riferimento alle norme Uni 11300 e alla raccomandazione 14/2013 Cti, che permette già di valutare nella stesura dell’attestato caratteristiche più ampie rispetto a quelle previste dal vecchio Ace.
Approfondimenti tematici Il NOS è un requisito speciale (Consiglio di Stato, sez. IV 4 giugno 2013 n. 3059) Il possesso del nulla osta di sicurezza N.O.S. non concerne un requisito “generale” di partecipazione alle gare d’appalto. Lo afferma il Consiglio di
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Stato (sez. IV 4 giugno 2013 n. 3059), secondo il quale la costruzione letterale e la collocazione sistematica della disposizione al di fuori dell’art. 38 del Codice rendono evidente che il legislatore non ha affatto considerato il N.O.S. come facente parte della categoria dei requisiti generali di partecipazione relativi ai c.d. “requisiti morali”. Ciò nonostante, proseguono i giudici di legittimità, per ragioni di logica giuridica del tutto analoghe, non può però nemmeno ritenersi che il nulla osta di sicurezza possa essere ricondotto senz’altro ai requisiti generali di capacità tecnica di cui di cui all’art. 42 cod. Contratti. Difatti, l’elencazione dei requisiti di capacità tecnica fatta dal legislatore nella predetta disposizione ha un carattere meramente esemplificativo (la capacità “... può essere fornita…”) nel senso che la stazione appaltante può scegliere – e quindi graduare - i requisiti tecnici necessari in connessione con la natura dei servizi da appaltare individuando le qualificazioni professionali, le risorse umane, le attrezzature tecniche che sono ritenute assolutamente necessarie per l’esecuzione del contratto tra quelle individuate. Conclude quindi la sentenza che, attesa la specificità della previsione dell’art. 17, III co. del Codice dei Contratti, il NOS va configurato come un “requisito speciale” di capacità tecnica, analogamente alla fattispecie di cui all’art. 43 del Codice dei Contratti relativa al possesso del sistema di Qualità. L’accoglimento della rateizzazione alla scadenza della gara (Consiglio di Stato, Ad. Plenaria 5 giugno 2013 n. 15) Il Consiglio di Stato, con pronuncia dell’Adunanza Plenaria del 5 giugno 2013 n. 15, ha ritenuto inammissibile la partecipazione alla procedura di gara, ex art. 38, comma 1, lett. g), del D.lgs. n. 163/2006, del soggetto che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, non abbia conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione. (C)
Il rapporto di agenzia in India il carattere della liceità degli atti compiuti dall’agente è elemento chiave per rendere esigibile ogni eventuale richiesta di indennità a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero La disciplina del contratto di agenzia è contenuta negli articoli 182 e seguenti della Legge sui Contratti, emanata nel 1872. L’agente è definito come “il soggetto che viene impiegato per svolgere determinate attività in nome e per conto di altro soggetto o per rappresentare quest’ultimo nei rapporti con terze persone”. Conseguentemente, il preponente è ”colui in nome e per conto del quale l’agente agisce”. Per stabilire se un determinato soggetto agisca in qualità di agente occorre, pertanto, verificare se le azioni poste in essere da quest’ultimo risultino o meno vincolanti per il preponente. La creazione del rapporto di agenzia non richiede la sottoscrizione di alcun contratto tra le parti; è sufficiente, infatti, che una persona agisca in nome e per conto di un’altra e che quest’ultima “ratifichi” tale comportamento. Il conferimento dell’autorità riconosciuta dal preponente all’agente può avvenire in maniera esplicita (oralmente oppure per iscritto) oppure implicita (desunta dalle circostanze del caso concreto). Di regola, ogni agente è dotato del potere di compiere qualunque atto ritenuto necessario per tutelare gli interessi del preponente; non è, tuttavia, consentito all’agente di compiere atti illeciti, violare i limiti imposti alla sua autorità, o i poteri attribuiti al preponente.
Doveri a carico dell’Agente Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente in conformità alle istruzioni da quest’ultimo ricevute, o, in assenza
di specifiche istruzioni, secondo gli usi in vigore nel settore. Nell’esecuzione dell’incarico l’agente è tenuto a: - agire con la stessa cura e con la stessa abilità normalmente impiegate da coloro che operano in quello specifico settore - rendicontare il preponente ogni qualvolta espressamente richiesto, fornendo, se del caso, l’opportuna documentazione - utilizzare, in caso di difficoltà, la massima diligenza nel tentativo di tenersi in contatto con il preponente e di comunicare con lui - versare prontamente al preponente ogni somma ricevuta nell’esercizio delle sue funzioni - non divulgare le informazioni a carattere confidenziale ricevute dal preponente nel corso del rapporto e a non utilizzarle a proprio vantaggio o a svantaggio del preponente - informare prontamente il preponente di eventuali guadagni straordinari realizzati nel corso dell’attività svolta in nome e per conto del preponente - mantenere strettamente separati i propri interessi da quelli del preponente. L’agente non può delegare la sua autorità ad un sub-agente.
Diritti dell’Agente - L’agente ha diritto a conservare nella sua disponibilità qualunque somma ricevuta per conto e in nome del preponente nel corso dello svolgimento della sua attività di rappresentanza. - L’agente ha diritto a ricevere adeguata retribuzione. - Diritto di riservato dominio: salvo diversa disposizione contrattuale, l’agente ha diritto di trattenere beni, documenti e altri oggetti di proprietà del preponente a garanzia di quanto gli è dovuto. - In caso di acquisto di beni per conto del preponente, l’agente ha diritto di bloccare la merce durante il suo trasferimento, qualora il preponente risulti insolvente.
Doveri a carico del Preponente -
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Il preponente è tenuto ad indennizzare l’a-
gente per eventuali danni causati a terzi in conseguenza di atti compiuti in buona fede dall’agente nell’esercizio della sua attività di rappresentanza. - Il preponente è tenuto a risarcire l’agente per gli eventuali danni da questo subìti a causa della negligenza ed imperizia del preponente. - Il preponente è tenuto a riconoscere al proprio agente le provvigioni e qualunque altra somma concordata. I doveri appena elencati non possono essere derogati tramite apposite disposizioni contrattuali.
Diritti del Preponente - Il preponente ha diritto di rifiutare eventuali affari proposti dall’agente. - Il preponente ha diritto di rivendicare tutti gli eventuali vantaggi derivanti dall’attività svolta dall’agente. - Il preponente ha diritto di ottenere il risarcimento di eventuali danni subìti a causa della negligenza o imperizia del proprio agente. - Il preponente ha diritto di contestare eventuali richieste di indennizzo da parte dell’agente.
Risoluzione del Rapporto Ai sensi dell’articolo 201 della legge sui Contratti, il rapporto di agenzia si intende risolto in presenza delle seguenti circostanze: - accordo stipulato tra le parti - revoca del potere di rappresentanza da parte del preponente - rinuncia espressa da parte dell’agente - raggiungimento dell’obiettivo prefissato nel contratto - morte o sopravvenuta incapacità di una delle parti - fallimento del preponente.
Il Diritto dell’Agente all’indennità L’articolo 222 della Legge sui Contratti stabilisce, in particolare, che “il preponente è tenuto a riconoscere all’agente una somma, a titolo di indennizzo, per gli eventuali pregiudizi subìti in conseguenza degli atti leciti posti in essere nell’esercizio dei poteri conferitigli dal preponente”. L’articolo 223 prosegue prevedendo, altresì, come il “dovere a carico del preponente di riconoscere un’indennità all’agente, sorga anche qualora questi, agendo in buona fede, abbia causato danni a terzi”. In virtù del principio contenuto nell’articolo 222, secondo la normativa indiana si configura, pertan-
to, un contratto implicito tra preponente ed agente, ai sensi del quale, il preponente è chiamato ad indennizzare l’agente per tutte le eventuali perdite subìte e gli ulteriori pregiudizi derivanti dalla realizzazione di atti leciti compiuti nell’esercizio dei poteri, espressamente, conferitigli. Il carattere della liceità degli atti compiuti dall’agente è, dunque, elemento chiave per rendere esigibile ogni eventuale richiesta di indennità. A questo riguardo, la giurisprudenza indiana ha stabilito come all’agente possa essere riconosciuta un’indennità anche con riferimento a contratti nulli, purché non illeciti, sottoscritti dall’agente nell’esercizio dei poteri conferitigli. L’articolo 223 introduce un’ulteriore elemento tra le condizioni previste per la richiesta di indennità: la buona fede. L’agente deve, cioè, aver agito nella piena convinzione della liceità dei propri atti o, comunque, senza la consapevolezza che tali atti potessero risultare illeciti. In presenza di tali circostanze, l’agente ha, quindi, diritto ad essere indennizzato per gli atti realizzati in buona fede anche qualora questi abbiano causato dei danni a terzi. Il diritto all’indennità consente, inoltre, all’agente di ottenere il pagamento delle provvigioni ed il rimborso di tutte le spese sostenute per conto del preponente. La Corte Suprema indiana, in una significativa pronuncia, ha confermato il carattere accessorio di tale diritto rispetto al contratto stipulato dall’agente per conto del preponente; tale diritto non potrà, pertanto, essere in alcun modo compromesso neppure in presenza di cause che rendano il contratto stipulato per conto del preponente non tutelabile in giudizio. Nel caso di revoca dei poteri conferiti all’agente da parte del preponente, l’agente ha, comunque, diritto a percepire le provvigioni maturate sino alla data della revoca e tutte le eventuali somme ancora dovute in base agli accordi intercorsi tra le parti.
Diritto dell’Agente al risarcimento dei danni La normativa che disciplina il diritto al risarcimento dei danni subìti a seguito della risoluzione del contratto di agenzia è contenuta, rispettivamente, negli articoli 205, 206 e 225 della Legge sui Contratti. Ai sensi di tali disposizioni, l’obbligo di provvedere al risarcimento dei danni a carico del preponente insorge: - quando il contratto di agenzia sia stato risolto senza giusta causa - nel caso in cui il preponente abbia omesso di fornire adeguato preavviso - qualora l’agente abbia subìto un danno a cau-
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sa della negligenza o dell’imperizia del preponente. Secondo la giurisprudenza esistente in materia si può ragionevolmente affermare come le seguenti circostanze possano costituire giusta causa di risoluzione del contratto di agenzia: - perdita di reputazione da parte dell’agente - incapacità sopravvenuta, sia fisica che mentale, dell’agente - cattiva condotta dell’agente, tale da giustificare il suo licenziamento - corruzione. Per quanto riguarda, poi, l’obbligo, previsto a carico del preponente, di informare preventivamente l’agente della volontà di interrompere il rapporto, occorre sottolineare come non esista una disposizione normativa in grado di fornire una definizione oggettiva ed assoluta del carattere “ragionevole” del preavviso. Tale valutazione verrà, pertanto, effettuata, di volta in volta, dal giudice sulla base delle circostanze del caso concreto. Vale la pena sottolineare, in proposito, come una eventuale clausola contrattuale, che riconosca ad una sola delle parti il diritto di risolvere unilateralmente il contratto, sia da ritenersi a tutti gli effetti illecita. Secondo quanto stabilito ai sensi dell’articolo 225, il preponente è, altresì, responsabile nei confronti dell’agente per i danni, eventualmente, subìti da quest’ultimo a causa della negligenza o imperizia del preponente. Il diritto al risarcimento comporta, tuttavia, l’obbligo a carico dell’agente di dimostrare: - di aver subìto un danno - che tale danno è diretta conseguenza del comportamento negligente o, comunque, imprudente del preponente. In ogni caso, l’agente non ha diritto ad ottenere alcun risarcimento, qualora il preponente sia in grado di dimostrare come le conseguenze derivanti dal proprio comportamento colposo o imprudente avrebbero in ogni caso potuto essere facilmen-
te evitate se solo l’agente avesse adottato misure adeguate (idonee-appropriate), oppure nel caso in cui il danno sia direttamente correlato alla natura dell’incarico svolto dall’agente. La Legge sui Contratti riconosce all’agente anche il diritto di detenere legalmente i beni di proprietà del preponente. L’agente è autorizzato, in assenza di diversa disposizione contrattuale, a conservare nella sua disponibilità qualunque bene ricevuto dal preponente ed appartenente a quest’ultimo, sia esso mobile o immobile, sino a quando non abbia ottenuto il completo pagamento delle provvigioni dovute o non sia stato rimborsato interamente delle spese effettuate per conto del preponente. Vale la pena, tuttavia, sottolineare come tale diritto non consenta all’agente, nel tentativo di ottenere soddisfazione, di vendere o disporre altrimenti dei beni di proprietà del preponente, senza il suo preventivo consenso. Ai sensi dell’Indian Limitation Act, emanato nel 1963, l’agente ha, di regola, 3 anni per poter agire giudizialmente nei confronti del preponente ed ottenere il rimborso delle spese effettuate per conto di quest’ultimo; il termine decorre dal momento in cui il pagamento è stato effettuato. Il medesimo termine trova applicazione in riferimento ad azioni volte ad ottenere il riconoscimento di eventuali somme a titolo di indennità e decorre dal momento in cui tale diritto è insorto. Non esiste alcuna legge o norma in India, che consenta di stabilire la misura dei danni da riconoscere all’agente, in caso di risoluzione anticipata del contratto. In assenza di espressa disposizione contrattuale, pertanto, i tribunali indiani si affidano, di regola, a quanto stabilito in materia dalle norme che disciplinano le altre tipologie contrattuali. Un criterio comunemente adottato per il calcolo del risarcimento dovuto all’agente prende in esame le somme che l’agente avrebbe guadagnato, qualora il contratto non fosse stato risolto. Avv. Stefano Linares
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Federazione Russa
novità procedurali sulla costituzione di entità giuridiche Aggiornamento normativo a cura di IC&Partners Novità procedurali sulla costituzione di entità giuridiche nella Federazione Russa Il giorno 4 di luglio 2013 sono entrate in vigore nella Federazione russa le nuove regole inerenti la presentazione della documentazione per la costituzione di entità giuridiche. Ciò ha dato continuità al “giro di vite” effettuato dagli Istituti Bancari operanti nel Paese sempre in tema di presentazione della documentazione per l’apertura di conti correnti: in questo caso l’entrata in vigore è avvenuta il 21 maggio scorso. In sostanza al momento le nuove regole si possono riassumere come segue. Per la costituzione di entità giuridiche: 1. nuovi Moduli di richiesta digitali, con espressa
previsione che qualsiasi deviazione dallo standard previsto potrebbe comportare un rigetto della richiesta; 2. necessaria presenza di tutti i soggetti che intendano costituire un’entità giuridica di fronte alle Istituzioni, Uffici, Notai che fanno parte del processo costitutivo; 3. la registrazione delle modifiche dei dati di aziende già esistenti sarà certificato con un nuovo documento Modulo di Registrazione del Registro Statale Unificato delle Persone Giuridiche (Igriul), invece dell’esistente Certificato di Registrazione (Svidetelstvo) utilizzato in passato. Quest’ultimo sarà rilasciato solo per la registrazione di nuovi soggetti giuridici. Per l’apertura dei conti correnti bancari: 1. Richiesta dello shareholder’s chart, con espressa individuazione del beneficiario ultimo (avvicinamento alla normativa antiriciclaggio) 2. Stringente controllo specimen della firma; 3. Richiesta dell’Apostille per il Passaporto del soggetto che avrà il diritto di prima firma; 4. Aumento della documentazione da presentare e del relativo formalismo nel controllo.
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La stabile organizzazione materiale e personale per la verifica della sussistenza di una stabile organizzazione è necessario fare riferimento a quanto statuito in sede ocse a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero La nozione di “stabile organizzazione” è utilizzata per individuare il presupposto soggettivo sufficiente e necessario per l’imposizione, anche in uno stato estero, del reddito derivante da un’attività economica ivi svolta da un soggetto residente in altro Stato. Questo “rischio” si potrebbe concretizzare nel caso in cui una società italiana dovesse disporre nello stato estero di una struttura organizzativa, materiale e/o personale, per mezzo della quale l’impresa stessa eserciti la propria attività. L’art. 7 del modello di convenzione OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), rubricato “Redditi di Impresa”, stabilisce il principio secondo il quale gli utili di un’impresa residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se così fosse, gli utili di quell’impresa sarebbero imponibili anche nell’altro Stato limitatamente alla porzione di essi attribuibile alla stabile organizzazione. Per procedere alla verifica della sussistenza di una stabile organizzazione è necessario fare riferimento a quanto statuito in sede OCSE che rappresenta il punto di riferimento su cui i vari Stati hanno negoziato i propri accordi bilaterali contro le doppie imposizioni. Il riferimento è all’art. 5 del Modello OCSE il quale distingue fra due ipotesi: - la cosiddetta “stabile organizzazione materiale”, disciplinata dai primi quattro paragrafi, che costituisce il criterio generale - la stabile organizzazione “personale” (agent
clause) di cui ai paragrafi 5 e 6, che costituisce un’estensione del concetto stesso di stabile organizzazione e, conseguentemente, della potestà impositiva dello Stato della fonte.
Stabile organizzazione materiale L’art. 5, paragrafo 1, prevede un criterio generale secondo il quale “ai fini della presente Convenzione, l’espressione ‘stabile organizzazione’ designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”. Il criterio della “sede di affari” prevede la verifica della presenza di una sede intesa in senso fisico, utile e strumentale allo svolgimento dell’attività economica. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di locali, immobili o macchinari, impianti e attrezzature varie a disposizione dell’impresa estera, non rilevando, al riguardo, il titolo in base al quale l’impresa abbia tale disponibilità (una stabile organizzazione può configurarsi anche qualora la sede di affari non sia di proprietà dell’impresa, né sia dalla stessa detenuta in base a un contratto di locazione). Inoltre affinché una sede fissa di affari configuri una stabile organizzazione occorre che l’impresa che ne fa uso svolga tramite essa (through which) la propria attività, integralmente o in parte. Attività di carattere preparatorio o ausiliario Il Paragrafo 4 dell’art. 5 Modello OCSE contempla alcuni casi in cui, seppur in presenza di una sede fissa di affari, non si configura la stabile organizzazione in quanto i servizi svolti per il tramite di quest’ultima hanno carattere meramente preparatorio o ausiliario rispetto alla fase in cui si formano i profitti dell’impresa. Si dice infatti che: “4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una ‘stabile organizzazione’ se: a) si fa uso di un’installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna
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c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l’impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate ai paragrafi da a) ad e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario”.
Stabile organizzazione “personale” Precisa il paragrafo 5 dell’art. 5 del Modello OCSE, che quando una persona, diversa da un agente che goda di uno status indipendente, opera per l’impresa straniera, abitualmente e con stabili poteri legali di rappresentanza che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa stessa, si può considerare che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quest’ultimo Stato. Da quanto su riportato è possibile isolare due requisiti essenziali alla esistenza della stabile organizzazione personale, i quali necessariamente dovranno essere riscontrati nella persona fisica o giuridica: - soggettivo: persona diversa da un agente con status indipendente il quale operi nel corso ordinario dei propri affari - oggettivo: esercizio abituale, per conto di un’impresa, del potere di concludere contratti in nome dell’impresa stessa. Resta esclusa l’ipotesi di stabile organizzazione in esame nel caso in cui l’attività dell’agente si limiti all’acquisto di merci per conto dell’impresa non residente o eserciti solo un’attività di tipo preparatorio o ausiliario, indipendentemente dal fatto che egli abbia o meno il potere di concludere contratti.
Il giudizio sul grado di indipendenza di un agente dall’impresa che egli rappresenta va fondato sotto il duplice profilo giuridico ed economico. Sotto il primo profilo è necessario fare riferimento all’ampiezza degli obblighi che l’agente ha verso l’impresa e alla sussistenza di un potere di direzione e controllo da parte di quest’ultima. Il giudizio sull’indipendenza economica dell’agente presuppone, invece, l’individuazione del soggetto su cui grava il rischio imprenditoriale: ove questo rischio gravi, infatti, sull’agente, quest’ultimo può essere considerato economicamente indipendente. Oltre che giuridicamente ed economicamente indipendente, è necessario che l’intermediario operi nel “corso ordinario dei propri affari”. L’ulteriore ed indispensabile requisito affinché si configuri una stabile organizzazione personale è rappresentato dall’effettivo esercizio abituale da parte dell’agente, per conto dell’impresa estera, del potere di concludere contratti in nome della medesima. Sul concetto del “potere di concludere contratti” l’OCSE ha chiarito che lo stesso si concretizza allorché sia ravvisato nell’intermediario quell’autorità a negoziare tutti gli elementi e dettagli di fatto necessari ai fini della conclusione dei contratti, di per sé sufficiente a vincolare di fatto l’impresa estera alle clausole negoziali fissate dall’intermediario stesso in sede di trattativa, indipendentemente dal fatto che in capo all’agente sussista, o meno, un formale potere di firma dei contratti stessi. A riguardo il Commentario specifica che l’assenza di un attivo coinvolgimento dell’impresa nelle transazioni può essere indicativa della concessione all’agente dell’autorità di concludere contratti. Ad esempio, si può ritenere che l’agente disponga dell’autorità di concludere contratti qualora richieda e riceva gli ordini e li invii direttamente a un magazzino dal quale i beni sono consegnati, laddove l’impresa estera approvi abitualmente le transazioni. Natale Galimi
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Croazia: aspetti fiscali nel corso del 2012 il governo croato ha emanato una nuova legge per la promozione degli investimenti Il primo luglio la Croazia farà il suo ingresso nell’Unione Europea, diventando il 28° Stato membro. Analizziamo gli aspetti fiscali e i numerosi incentivi del nuovo partner. a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Il sistema fiscale croato si articola in imposte dirette (imposta sul reddito delle società e imposta sul reddito delle persone fisiche) e in altre imposte (principalmente IVA e accise). In via generale, le persone fisiche residenti sono assoggettate ad imposta sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti sono tassati esclusivamente sui redditi di fonte croata. Le società non residenti sono soggette all’imposta sulle società limitatamente all’attività esercitata in Croazia mediante una stabile organizzazione. L’attuale sistema fiscale comprende le seguenti imposte statali: - imposta sui profitti (per le persone giuridiche) - imposta sul reddito delle persone fisiche - imposta sul trasferimento del patrimonio immobiliare - imposta sul valore aggiunto - imposte speciali / accise. Esistono poi imposte di competenza delle amministrazioni locali (regioni/contee, comuni, città).
Imposte dirette Imposta sul reddito delle persone fisiche L’imposta sul reddito delle persone fisiche viene prelevata mediante applicazione di aliquote progressive, differenziate per scaglioni di reddito, che variano dal 12% al 40%. Aliquota: - 12% (da 0 a 26.400 HRK - 3.500 euro ca.)
- 25% (da 26.400 a 105.600 HRK – 14.000 euro ca.) - 40% (da 105.600 HRK in su). Sono tassabili le seguenti categorie reddituali: i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, i redditi di impresa, i redditi agrari, i redditi derivanti da beni mobili ed immobili ed altri redditi (come i capital gains ed i redditi derivanti da attività occasionali). Sono ammesse deduzioni personali, famigliari, per abitazione mutuo, ecc. Imposta sul reddito delle società L’aliquota prevista con riferimento all’imposta sul reddito delle società è pari al 20%. Occorre aggiungere la sovrattassa municipale/comunale (variabile per zona). La base imponibile dell’imposta sul reddito delle società è determinata muovendo dalle risultanze contabili, apportando le variazioni previste ai fini fiscali. Sono deducibili tutti i costi direttamente collegati con l’attività che produce il reddito imponibile. Le perdite possono essere portate in avanti per cinque esercizi. I capital gain costituiscono, in generale, reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle società.
Ritenute su dividendi, interessi, royalties I dividendi corrisposti a percettori non residenti (società e persone fisiche) sono sottoposti ad una ritenuta alla fonte pari al 12%. Sono fatte salve eventuali più favorevoli disposizioni convenzionali. Con l’adesione alla UE dal 1 luglio 2013 non verrà applicata ritenuta. Agli interessi di fonte domestica corrisposti a percettori non residenti, è applicata generalmente una ritenuta alla fonte del 15%. Restano salve eventuali più favorevoli disposizioni convenzionali. La convenzione con l’Italia prevede un’aliquota pari al 10%. Con l’adesione alla UE dal 1 luglio 2013 non verrà applicata ritenuta. Le royalties di fonte domestica corrisposte a percettori non residenti sono sottoposte a ritenuta alla fonte nella misura del 15%. L’aliquota sale al 20% nel caso il percettore sia residente in uno sta-
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to Extra UE con aliquota sul reddito inferiore al 12,5% e senza convenzione contro le doppie imposizioni. Sono fatte salve eventuali più favorevoli disposizioni convenzionali. La convenzione con l’Italia prevede un’aliquota pari al 5%. Con l’adesione alla UE dal 1 luglio 2013 non verrà applicata ritenuta. I compensi per servizi tecnici (consulenza, supervisione, assistenza, design, etc.) sono soggetti a ritenuta alla fonte nella misura del 15%. L’aliquota sale al 20% nel caso il percettore sia residente in uno stato Extra UE con aliquota sul reddito inferiore al 12,5% e senza convenzione contro le doppie imposizioni. Sono fatte salve eventuali più favorevoli disposizioni convenzionali. Con l’adesione alla UE dal 1 luglio 2013 non verrà applicata ritenuta.
Sovrattasse locali Sovrattassa sull’imposta sul reddito (prirez na porez) I soggetti fiscali che versano l’imposta sul reddito sono tenuti alle seguenti sovrattasse locali (applicata sul totale delle imposte sul reddito a carico del contribuente fiscale) che variano da zona a zona in base alle seguenti aliquote massime: - per i comuni fino al 10% - per le città sotto 30.000 abitanti fino al 12% - per le città sopra 30.000 abitanti fino al 15% - per la sola città di Zagabria fino al 30%. Imposta su società e denominazione I soggetti passivi sono le persone giuridiche e fisiche che sono contribuenti dell’imposta sull’utile o sul reddito e sono registrate per lo svolgimento dell’attività. L’importo viene stabilito dal comune e non può superare le 2.000 kune (circa 270 Euro) per anno e per singola ragione sociale. Imposta/tassa sui consumi I soggetti passivi sono coloro che prestano servizi alberghieri e/o di ristorazione. L’applicazione riguarda tutti i tipi di bevande vendute all’interno dei propri locali. L’aliquota è variabile e può arrivare ad un massimo del 3% della base impositiva. Imposta sull’utilizzo di spazi pubblici Il contribuente è persona fisica o giuridica che utilizza spazi pubblici. L’importo annuo viene stabilito dal comune. Imposta sui beni immobili ad uso imprenditoriale non utilizzati Il contribuente è il proprietario delle strutture
non utilizzate. L’importo dell’imposta varia da 5 a 15 kune/anno per metro quadro; soggetti passivi sono sia le persone giuridiche che fisiche che sono contribuenti dell’imposta sull’utile o sul reddito e sono registrate per lo svolgimento dell’attività. Imposta sulla pubblicità I soggetti passivi sono tutti coloro che espongono messaggi pubblicitari in luoghi pubblici. L’importo viene deliberato autonomamente dalle città e dai comuni.
Altre imposte Imposta sulle successioni e donazioni I soggetti passivi sono sia le persone fisiche che giuridiche che ereditano o ricevono in dono una proprietà situata in Croazia; sono esenti gli eredi di primo grado. L’aliquota è del 5% e si applica al momento del trasferimento. Imposta sui veicoli stradali a motore I soggetti passivi sono sia le persone fisiche che giuridiche proprietarie di autoveicoli e motocicli registrati. L’ammontare dell’imposta varia in base alla potenza del veicolo e all’anno di fabbricazione. Imposta sui natanti I soggetti passivi sono sia le persone fisiche che giuridiche proprietarie di natanti. L’ammontare dell’imposta varia in base alla lunghezza del natante, all’allestimento e alla data di produzione. Imposte sui trasferimenti di proprietà L’imposta viene versata all’atto della vendita, permuta, eredità del trasferimento ecc. (terreni agricoli ed edificabili, edifici e altre costruzioni edili). L’imposta è pari al 5% del valore di mercato (o stimato dagli uffici fiscali) del bene immobile. Imposta sul valore aggiunto L’Imposta sul Valore Aggiunto che in Croazia prende il nome di PDV è stata introdotta nel 1998 ed è applicata sulla fornitura di beni e servizi e all’atto dell’importazione secondo aliquote variabili. L’aliquota ordinaria è pari al 25% mentre quelle ridotte sono pari al 10% (in ambito turistico e ristorativo – ricettivo) o al 5% (su determinate categorie di beni). E’ previsto il sistema del reverse charge sugli acquisti fatti da soggetti non residenti. E’ possibile nominare un rappresentante fiscale. Non è obbligatorio l’ottenimento della partita IVA per volumi d’affari inferiori a 230.000 Kune (circa 30.000 euro).
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La liquidazione dell’imposta avviene mensilmente ed il relativo pagamento deve essere effettuato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Per gli imprenditori che hanno fornito beni o servizi il cui valore IVA compreso non abbia superato le 800.000 kune (106.000 euro), la liquidazione di imposta avviene trimestralmente. Entro febbraio dell’anno successivo si presenta la dichiarazione IVA.
Numero di identificazione personale (OIB) Il Numero di identificazione personale (abbreviato NPI) è un carattere numerico di undici cifre attraverso il quale vengono identificati tutti i contribuenti in Croazia. Viene utilizzato nelle evidenze pubbliche allo scopo di catalogare gli assegnatari del NPI. Dopo l’entrata della Croazia nell’Unione europea al NPI sarà necessario aggiungere la sigla HR davanti agli undici caratteri numerici e sarà valido come partita Iva comunitaria inserita nella banca dati VIES (se in possesso dei requisiti).
Incentivi agli investimenti Il governo croato ha introdotto molti incentivi per i potenziali investitori. Ad esempio, gli incentivi fiscali consentono l’esenzione parziale o totale dalle imposte sui redditi per un periodo fino a 10 anni, gli incentivi per nuovi posti di lavoro possono ammontare fino a € 4.500 per un posto di lavoro e le esenzioni fiscali possono essere approvate fino all’80% dei costi di formazione dei lavoratori. Il Governo della Repubblica di Croazia ha, nel corso del 2012, emanato una nuova Legge per la promozione di investimenti e il miglioramento del clima degli investimenti il cui scopo è quello di incrementare gli investimenti e l’occupazione in Croazia. A seconda della dimensione del investimento e il numero di posti di lavoro creati possono essere approvati vari incentivi fiscali. Incentivi fiscali per i microimprenditori Sono considerati microimprenditori gli imprenditori che hanno meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di kune (circa 270.000 euro). Per gli investimenti di almeno 50.000,00 euro viene concessa l’applicazione dell’imposta sul reddito del 10% per il periodo massimo di 5 anni dall’inizio dell’investimento. Tale incentivo è concesso a condizione che siano creati almeno 3 nuovi posti di lavoro entro un anno dall’inizio dell’investimento o del progetto di rinnovamento.
Incentivi fiscali per le imprese In maniera analoga sono concesse agevolazioni fiscali – riduzione delle imposte sul reddito al 10% per un periodo massimo di 10 anni per le imprese con progetti di investimento superiori a 1 milione di euro, che prevedono la creazione di almeno 5 nuovi posti di lavoro. Per investimenti compresi tra 1 e 3 milioni di euro è prevista la riduzione dell’imposta sul reddito al 5% per un periodo massimo di 10 anni con la condizione della creazione di almeno 10 posti di lavoro. Per gli investimenti superiori a 3 milioni di euro e la creazione di almeno 15 nuovi posti di lavoro è previsto il completo sgravio dell’imposta sul reddito (0%) per il periodo di 10 anni. Vengono concessi incentivi fiscali anche senza l’obbligo della creazione di nuovi posti di lavoro a seguito della modernizzazione del processo tecnologico della linea di produzione o degli impianti industriali esistenti.
Incentivi a fondo perduto per investimenti Una sovvenzione in denaro a fondo perduto può essere concessa per progetti di investimento del valore di oltre 5 milioni di euro a condizione che vengano creati almeno 50 nuovi posti di lavoro relativi al progetto d’investimento entro 3 anni a decorrere dall’inizio dell’investimento. Una sovvenzione in denaro a fondo perduto pari: - al 10% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 500.000,00 EURO per investimenti in regioni (contee) della Repubblica di Croazia in cui il tasso registrato di disoccupazione sia compreso tra il 10% e il 20% - al 20% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 1 milione di euro, per investimenti in regioni (contee) della Repubblica di Croazia in cui il tasso registrato di disoccupazione risulti superiore al 20%. I costi ammissibili sono: - le spese di costruzione di una nuova fabbrica, un impianto industriale ovvero un complesso ristorativo-turistico - le spese dell’acquisto di nuovi macchinari, ovvero attrezzature produttive. Gli incentivi sono concessi a condizione che gli investimenti siano rappresentati per almeno il 40% da attrezzature produttive/macchinari nuove e che almeno il 50% di essi siano di alta tecnologia.
Incentivi per la creazione di nuovi posti di lavoro Per i progetti di investimento che prevedono la
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creazione di nuovi posti di lavoro sono previsti i seguenti incentivi in proporzione al tasso di disoccupazione della zona: - fino al 10% di disoccupazione: sovvenzione in denaro a fondo perduto fino al 10% delle spese ammissibili relative alla creazione di nuovi posti di lavoro riferiti all’investimento, in quantità massima di 3.000,00 EURO per ogni nuovo posto di lavoro - Dal 10% al 20% di disoccupazione: sovvenzione in denaro a fondo perduto fino al 6.000,00 € per ogni nuovo posto di lavoro creato - Superiore al 20% di disoccupazione: sovvenzione in denaro a fondo perduto fino al 9.000,00 € per ogni nuovo posto di lavoro creato.
Incentivi doganali
che rappresentano la parte delle spese ammissibili del progetto d’investimento l’investitore è esentato dal pagamento del dazio doganale. Gli incentivi doganali per progetti d’investimento cessano di essere vigenti con il giorno dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione Europea.
Incentivi per la formazione professionale La sovvenzione in denaro a fondo perduto per la formazione professionale dei dipendenti riferiti al progetto d’investimento può essere concessa fino all’80% delle spese ammissibili. Le spese ammissibili sono le spese per l’istruttore, le spese di viaggio per l’istruttore e per i dipendenti, il costo degli istruttori, le spese di ammortamento per le attrezzature e i macchinari e simili.
Per l’importazione di attrezzature/macchinari,
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Gian Luca Giussani
Requisiti export per pneumatici nuovi requisiti verso i paesi del golfo
a cura di SGS Italia SpA
SGS Italia SpA ci ha trasmesso una nota concernente i nuovi requisiti introdotti nei Paesi del Golfo - Arabia Saudita e Kuwait in particolare - per l’importazione di pneumatici. I requisiti riguardano: - speed symbol; - date of manufacture; - labeling and markings. Il testo può essere richiesto all’Ufficio Sicurezza ed Ambiente dell’Associazione.
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Crediti documentari
come preparare il documento di trasporto multimodale
fede, fino a prova contraria, della presa in carico da parte dell’Operatore di trasporto multimodale delle merci in esso descritte, a meno che sul testo stampato del documento non figuri (o non sia stata aggiunta) un’indicazione contraria del genere “pesato, riempito e controllato dal caricatore”, “contenitore riempito dal caricatore” o altra espressione similare.
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
Le UCP 600 ICC
Crediti documentari: come preparare il documento di trasporto multimodale Come preparare il documento di trasporto multimodale nel rispetto delle condizioni del credito e delle disposizioni previste dalle UCP 600 ICC e dalla prassi bancaria internazionale uniforme parzialmente codificata nella pubblicazione ISBP 745 ICC? La diffusione del trasporto multimodale avviene con l’introduzione dei containers avvenuta negli Stati Uniti negli anni ’50. Eseguendo, infatti, un trasporto “door to door” a mezzo di containers (o di altra unità di carico) si realizza un trasporto multimodale. Nel 1980 fu approvata la Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto multimodale internazionale, che, però, non è entrata in vigore in quanto non si è ancora raggiunto il previsto numero minimo di ratifiche da parte degli Stati. In tale attesa l’UNCTAD e la Camera di Commercio Internazionale (ICC) hanno elaborato un insieme di norme di natura negoziale, valide cioè solo se sottoscritte dalle parti, destinate ad essere introdotte nei singoli contratti di trasporto multimodale: le “UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents”. Il documento di trasporto multimodale viene definito come un documento che attesta l’esistenza di un contratto di trasporto multimodale e può essere emesso in forma negoziabile o in forma non negoziabile oppure indicare nominativamente il destinatario. Le indicazioni apposte in tale documento fanno
Le UCP 600 ICC dedicano al documento di trasporto multimodale l’art. 19. Un documento di trasporto multimodale, comunque denominato, deve: - riportare il nome del carrier ed essere firmato “by The carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or The master or a named agent for or on behalf of the master.“ Qualsiasi firma del carrier, del master o dell’agente deve essere identificata come tale. Se firma un agente, è necessario indicare se l’agente firma per conto del carrier o per conto del master - indicare che “the goods have been dispatched, taken in charge or shipped on board at the place stated in the credit”, a mezzo di una indicazione prestampata o un timbro o una “notation” riportando la data in cui la merce è stata spedita, presa in carico o “shipped on board” - indicare il luogo di invio, presa in carico o spedizione e il luogo di destinazione finale stabiliti dal credito anche se o il documento di trasporto indica, in aggiunta, un diverso luogo di invio, presa in carico o spedizione o destinazione finale o il documento di trasporto contiene l’indicazione “previsto” (intended) o espressione simile riferita alla nave, al porto di caricazione o al porto di scaricazione - essere costituito da un documento di trasporto in un unico originale o, se emesso in più originali, dal set completo, come riportato nel documento di trasporto - indicare i termini e le condizioni del trasporto o far riferimento a una fonte esterna che faccia riferimento a tali termini e condizioni. Il contenuto dei termini e delle condizioni non dovrà essere esaminato dalle banche - non deve contenere alcuna indicazione di es-
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sere soggetto a “charter party” (contratto di noleggio) - può indicare che un trasbordo sarà o potrà essere effettuato a patto che l’intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto. Un documento di trasporto multimodale indicante che il trasbordo sarà o potrà essere effettuato è accettabile anche se il credito proibisce i trasbordi - la data di emissione del documento di trasporto sarà considerata data di invio, presa in carico o caricazione a bordo e data di spedizione. Tuttavia, qualora il documento indichi, mediante stampigliatura o annotazione, una data di presa in carico o caricazione a bordo, tale data è da considerarsi data di spedizione. Si consiglia di rispettare le indicazioni dell’art. 14 UCP 600 ICC che riporta i “Criteri generali per l’esame dei documenti”. L’art. 14 - al punto e) - recita quanto segue: “Nei documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione delle merci, dei servizi o di altre prestazioni, se riportata, può essere fatta utilizzando espressioni generiche che non siano incompatibili con la descrizione del credito”. Dunque, la descrizione della merce riportata nel documento in esame può non essere identica a quella del credito, a patto che non sia incompatibile con essa. Viene inoltre precisato - al punto j) - che non è necessaria l’esatta corrispondenza degli indirizzi del beneficiario o dell’ordinante tra i documenti presentati e ciò che è riportato nel credito documentario, ma devono indicare lo stesso Paese che appare nei rispettivi indirizzi presenti nel credito. Tutti gli elementi di «contatto» (nr. telefono, telefax ecc.) quando fanno parte dell’indirizzo del beneficiario o dell’ordinante non saranno presi in considerazione. Tali elementi di contatto devono però essere riportati nelle caselle “consignee” o nell’ambito del “notify party” quando è necessario presentare un documento di trasporto disciplinato dagli articoli dal 19 al 25 UCP 600 e dunque anche nel documento di trasporto multimodale. L’art. 14 al punto k), infine, segnala che “il caricatore o mittente delle merci indicato su un qualunque documento può non essere il beneficiario del credito” e ciò, evidentemente, vale anche per il documento di trasporto multimodale.
Le ISBP 745 ICC Ulteriori indicazioni in merito alla corretta impostazione del documento di trasporto multimodale sono contenute nei paragrafi D1-D32 della pubblicazione ISBP 745 ICC:
L’art. 19 UCP 600 ICC si applica quando si utilizzano due differenti modalità di mezzi di trasporto per la spedizione della merce. Un documento di trasporto multimodale può non riportare indicazioni su alcuni o tutti i mezzi di trasporto utilizzati. Esempio Se un credito richiede un “multimodal trasport document” from Japan to Italy, non è accettabile un documento che indichi quanto segue: - Port of Loading: Tokio - Port of Transhipment: Gioia Tauro - Port of Discharge: Naples. In quanto, essendo i “places” indicati porti, è stato utilizzato un solo mezzo di trasporto. Sarebbe invece accettabile un “multimodal transport document” che indichi quanto segue: - Port of Loading: Tokio - Port of Transhipment: Gioia Tauro - Place of delivery: Naples. E ciò è accettabile anche se il documento non indica il mezzo di trasporto utilizzato nella tratta Gioia Tauro – Naples. Se un credito richiede la presentazione di un documento di trasporto diverso dal documento di trasporto multimodale, ma appare evidente dal routing delle merci che “more than one mode of transport is to be utilized”, per l’esame del documento si applica l’art. 19 UCP 600 ICC. Un documento di trasporto multimodale può essere emesso da un soggetto diverso dal carrier o dal master (captain). Se il credito indica “Freight Forwarder’s Multimodal Transport Document is acceptable” o “House Multimodal Transport Document is acceptable” (o indicazioni similari) il documento di trasporto multimodale può essere firmato dal soggetto emittente senza indicare “the capacity in which it has been signed” o il nome del carrier. In un credito una indicazione del tipo “Freight Forwarder’s Multimodal Transport Documents are not acceptable” o “House Multimodal Transport Documents are not acceptable” (o indicazioni similari), non ha alcun significato (a meno che il credito non indichi richieste specifiche in riferimento alle modalità con cui deve essere emesso o firmato) e tali indicazioni non saranno prese in considerazione e il documento sarà esaminato in relazione all’art. 19 UCP 600 ICC. In presenza, dunque, di una indicazione del tipo “Freight Forwarder’s Multimodal Transport Documents are not acceptable”, le banche saranno tenute ad accettare un documento di trasporto firmato con l’indicazione “as carrier”, senza far riferimento alla reale capacità dell’emittente il documento.
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La presenza di una indicazione del tipo “Transport document issued by freight forwarder are not acceptable, even if in the capacity as carrier or an agent for the carrier” implicherebbe la non accettabilità di un documento di trasporto FIATA, di un documento di trasporto “house”, di un documento emesso da un “forwarder”. Un documento di trasporto multimodale deve essere firmato secondo le indicazioni dell’art. 19 UCP 600 ICC. Se un “agent” firma il documento, tale agente deve essere indicato e firmerà come segue “agent for (name), the carrier” oppure indicando “agent on behalf of (name), the carrier” o indicazioni similari. Qualora il carrier è identificabile nel documento come “the carrier”, l’agente può firmare come “agent for [or on behalf of] the carrier” senza rinominare il carrier. Termini come “Shipped in apparent good order”, “Laden on board”, “Clean on board” o altre indicazioni che incorporano “shipped” o “on board” hanno lo stesso significato di “Shipped on board”. In un “multimodal transport document”, se il credito richiede che la spedizione sia diretta in un porto, il nome del porto di destino dovrebbe essere indicato nel campo dedicato al “port of discharge”. Il nome del porto di destino potrebbe anche essere riportato nel campo “Place of final destination” (o indicazioni similari), riportando una “notation” che il porto di destino è quello riportato nel “Place of final destination”. Quando la prima parte del trasporto, come da richiesta di un credito, è via mare, è necessario indicare a “dated On board notation”. L’On board notation richiede, in sostanza, la presenza di quattro informazioni nel documento di trasporto: che la merce è “shipped on board”, il nome della nave, il porto di partenza e la data di spedizione. Per esempio, Shipped on board Sea Pride from Naples port, 16 May 2013. E’ necessario riportare l’On board notation nei casi indicati di seguito: - Art. 19 UCP 600 ICC: Documento di trasporto che copre almeno due differenti modi di trasporto, quando la prima parte del trasporto è marittima (shipment from a port) - Art. 20 UCP 600 ICC: Bill of Lading - Art. 21 UCP 600 ICC: Non-Negotiable Bill of Lading - Art. 22 UCP 600 ICC: Charter Party Bill of Lading. Si ricorda che l’On board notation è anche richiesta quando la nave e/o il porto di partenza sono riportati come “intended”. In questo caso l’on board notation deve includere il nome della nave e/o il porto di partenza.
Quando il porto di partenza indicato nel credito è riportato come “place of receipt”, con spedizione via mare da quel porto, è richiesta una “dated on board notation” con l’indicazione del porto di partenza indicato nel credito e il nome della nave “that is leaving that port”. Un documento di trasporto multimodale deve riportare il numero di originali in cui è stato emesso. Le indicazioni “First Original”, “Second Original”, “Third Original”, “Original”, “Duplicate”, “Triplicate” o espressioni similari, sono tutti sinonimi di originale. Un documento di trasporto multimodale non deve riportare indicazioni in merito allo stato difettoso delle merci o del loro imballaggio. Una clausola del tipo “packaging is not sufficient for the sea journey” rende il documento “unclean” e dunque discordante. Può essere invece accettata una clausola del tipo “packaging may not be sufficient for the sea journey”. Se un credito richiede la presentazione di un documento di trasporto multimodale “straight” (per es. “consigned to - named entity)”), il documento non deve contenere indicazioni come “to order” o “to order of” che precede la “named entity”, o l’espressione “or order” che segue la “named entity”. Se un documento di trasporto multimodale è emesso “to order” o “to order of the shipper” deve essere girato a cura dello shipper. La girata può essere effettuata da una “named entity” per conto dello shipper (made for [or on behalf of] the shipper). Se un credito richiede la presentazione di un documento di trasporto multimodale “consigned to order of (named entity)”, non deve indicare che la merce “are straight consigned to that named entity”. L’indicazione “freight payable at destination”, può essere riportata come “freight collect”. Se un credito stabilisce che non sono accettabili costi addizionali al nolo in un documento di trasporto multimodale, il documento non deve riportare indicazioni attestanti che costi addizionali al nolo sono o saranno applicati. I costi addizionali al nolo potrebbero anche essere segnalati indicando termini riferiti ai costi di caricamento e scaricamento della merce come Free In (FI), Free Out (FO), Free In and Out (FIO) and Free In and Out Stowed (FIOS). I c.d. “demurrage costs” o i “detention costs” non costituiscono una indicazione di costi addizionali al nolo. Un documento di trasporto multimodale non deve espressamente indicare che la merce ivi indicata sarà consegnata solo dietro presentazione di “one or more other multimodal transport documents”,
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a meno che l’intero set del documento emesso faccia parte della stessa presentazione dello stesso credito. Se un credito definisce i dettagli di una o più “notify parties” un documento di trasporto multimodale può riportare ulteriori “notify parties”. Se il credito non definisce i dettagli di una “notify party”, un documento di trasporto multimodale può riportare una qualsiasi “notify party”. In quest’ultimo caso, qualora venissero riportati i dati dell’applicant, tali dati non devono essere in conflitto con quanto riportato nel credito. Le correzioni di dati in un documento di trasporto multimodale sono da autenticarsi. Le autenticazioni devono essere effettuate dal carrier, dal master (captain) o da un loro “named agent”, che può essere diverso dall’agent che avrà emesso o fir-
mato il documento di trasporto multimodale. Le copie non negoziabili non necessitano di riportare le autenticazioni delle correzioni effettuate sull’originale.
Conclusioni Appare opportuno sottolineare che i documenti da presentare in utilizzo di un credito debbano essere preparati nel rispetto delle condizioni del credito, delle disposizioni previste dalle UCP 600 ICC e della prassi bancaria internazionale uniforme, seguendo la relativa gerarchia. La preparazione del documento di trasporto multimodale richiede puntuale attenzione degli operatori coordinandosi opportunamente col soggetto emittente. Domenico Del Sorbo
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La distribuzione internazionale in Cile esiste un accordo di associazione volto a favorire le relazioni economiche tra gli stati membri dell’u.e. ed il cile a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Il presente scritto si propone di fornire, senza pretesa di esaustività, alcune informazioni utili agli operatori che intendano instaurare rapporti di distribuzione internazionale con controparti cilene. Considereremo i principali aspetti riguardanti la distribuzione internazionale in Cile: la forma richiesta per la conclusione del contratto, gli obblighi delle parti, lo scioglimento del contratto e i possibili metodi di risoluzione delle controversie relative al rapporto. Esiste un Accordo di Associazione, entrato in vigore nel 2005, volto a favorire le relazioni economiche tra gli Stati membri dell’Unione Europea e il Cile. Tale Accordo contiene il Free Trade Agreement, entrato in vigore nel febbraio del 2003, il cui obiettivo è agevolare e semplificare il commercio in un’ottica di progressiva liberalizzazione. Significative in tal senso sono le agevolazioni nel settore doganale (art. 57 e seguenti del Free Trade Agreement) con riguardo ai prodotti industriali e agricoli. Tuttavia, nonostante l’Accordo, il Cile ha introdotto restrizioni alle importazioni di alcune categorie di prodotti (ad esempio le carni). In Cile il contratto di distribuzione non ha una sua normativa ad hoc. Per tale motivo, i punti di riferimento principali sono i principi generali di diritto civile e commerciale cileno. Stante l’assenza di una disciplina specifica in materia di distribuzione, le parti potranno godere di ampia autonomia nel regolare i loro rapporti. Con riferimento ai requisiti richiesti a coloro che intendano operare nel settore in esame, si segnala che questi ultimi non devono possedere particola-
ri requisiti, come invece accade in altri Paesi, ove è richiesta ad esempio l’iscrizione in un apposito albo o registro. Per poter operare come distributore in Cile, non è necessario che l’operatore sia di nazionalità cilena. Ulteriore conseguenza dell’assenza di una disciplina specifica in materia di distribuzione è la mancanza del requisito della forma scritta per la validità del contratto. Dunque, un contratto di distribuzione in Cile assume rilevanza anche qualora il distributore operi di fatto. Tuttavia, risulta comunque opportuno suggerire alle parti di formalizzare per iscritto il loro rapporto allo scopo di riuscire a dar prova della sua effettiva esistenza, qualora dovesse venire in essere un contenzioso tra le stesse. Quanto alle obbligazioni di ciascuna parte, stante il fatto che il contratto di distribuzione non è regolamentato, l’individuazione delle stesse può essere operata in termini generali. Così, l’obbligazione tipica del fornitore è quella di fornire i prodotti al distributore, secondo le quantità e le tempistiche concordate. Le parti possono altresì concordare l’adempimento da parte del fornitore di specifiche obbligazioni, quali la fornitura di materiale pubblicitario, la concessione dell’uso di marchi e l’applicazione di sconti a certe condizioni. Parallelamente, l’obbligazione tipica del distributore è l’acquisto dei prodotti contrattuali dal fornitore e la loro commercializzazione secondo quanto concordato. In tal senso, il fornitore può richiedere al distributore che tale commercializzazione venga svolta secondo precise modalità dallo stesso stabilite, che possono riguardare, ad esempio, l’esposizione dei prodotti, la loro promozione pubblicitaria o la loro presentazione al pubblico. Le parti possono concordemente prevedere all’interno del contratto ulteriori clausole come ad esempio quelle aventi ad oggetto un obbligo di non concorrenza post-contrattuale da parte del distributore nei confronti del fornitore. Tuttavia, qualora si intenda operare una scelta di tal genere, è opportuno prevedere che l’obbligo in questione abbia una durata ragionevole ed eventualmente stabilire l’ammontare di un’indennità a favore del distributore. Altro specifico obbligo in capo al distributore può
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essere quello di informazione consistente, in sostanza, nel tenere informato il fornitore circa l’attività svolta e le condizioni del mercato. Sarebbe inoltre consigliabile adottare adeguati strumenti di pagamento al fine di tutelare il credito (pagamento anticipato della merce o lettere di credito). La durata del contratto viene stabilita dalle parti e può essere a tempo determinato o indeterminato. Qualora uno dei contraenti intenda risolvere il contratto, stante la predetta assenza di disciplina, non si hanno particolari prescrizioni per quanto riguarda il periodo di preavviso. L’ovvia conseguenza è che il giudizio circa la congruità del periodo di preavviso eventualmente concesso viene lasciato alla valutazione del giudicante che sarà chiamato a decidere le controversie. Meglio prevedere contratto scritto con clausola che contenga un congruo periodo di preavviso. In assenza di contratto scritto, la parte che intende recedere dal contratto dovrà concedere un termine di preavviso che sia adeguato in considerazione di tutti gli elementi che hanno caratterizzato il rapporto, stante il rischio di una condanna al pagamento di un’indennità di mancato preavviso a favore della parte che subisce la risoluzione. Per quanto concerne, invece, la corresponsione di un’indennità di fine rapporto, il giudizio di opportunità o meno della spettanza di quest’ultima al distributore è lasciata al giudice competente.
Nei casi in cui le Corti cilene sono state chiamate a pronunciarsi in proposito in base alla legge del loro Stato, hanno elaborato precisi criteri cui fare riferimento caso per caso (ad esempio, previsioni contrattuali, periodo di preavviso concesso, attività svolta dal distributore). Quanto alla legge applicabile al rapporto di distribuzione, quest’ultima sarà quella liberamente determinata dalle parti. Così anche per quanto riguarda il foro competente a risolvere le controversie che eventualmente dovessero sorgere tra le parti, queste ultime avranno facoltà di scelta in proposito. Gli operatori italiani dovrebbero considerare che, in caso di ottenimento di una sentenza favorevole in Italia, potrebbero prospettarsi impedimenti con riguardo al suo riconoscimento e all’esecuzione in Cile per problemi, ad esempio, di ordine procedurale. Sarebbe dunque preferibile inserire nel contratto di distribuzione una clausola che devolva la risoluzione delle controversie ad arbitri. Ciò è altamente consigliabile, non solo per la tradizionale maggiore rapidità e praticità con cui si svolge il giudizio arbitrale, ma anche perché il Cile ha ratificato la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, con conseguente possibilità di rendere esecutivo in Cile il lodo emesso.
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Paolo Lombardi e Elisabetta Mura
Legge 236/1993
corsi di aggiornamento gratuiti bando 2013 È stato pubblicato il Bando Regionale 2013 - Avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sulla Legge n. 236/1993 art.9, che regola le attività di promozione per lo sviluppo della formazione continua e dell’aggiornamento, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese prevedendo il finanziamento dei costi per corsi di aggiornamento rivolti a personale occupato, a imprenditori e dirigenti delle piccole e medie industrie. Di seguito illustriamo una serie di corsi che, sulla base delle adesioni che riceveremo, andremo a presentare all’Amministrazione Regionale. I costi dei corsi, come sopra indicato, saranno coperti dal contributo pubblico regionale, ed a carico delle Aziende risulterà esserci il costo dei propri dipendenti iscritti. Poniamo alla Vostra attenzione la proposta formativa da noi ideata sulla base delle istanze fin qui pervenute, fermo restando la massima disponibilità a valutare integrazioni e/o alternative.
AREA AMMINISTRAZIONE - FISCALE
Normativa fiscale e reddito d’impresa - 30 ore La corretta gestione amministrativa di un’azienda è importante non solo per la programmazione ed il controllo dell’attività, ma anche per la regolare applicazione delle numerose disposizioni normative di natura tributaria. Tale attività richiede un’approfondita conoscenza delle norme relative sia alla determinazione del reddito d’impresa sia alla normativa IVA. Al fine di fornire un’occasione di approfondimento e aggiornamento a coloro che si occupano dell’amministrazione all’interno delle
imprese, abbiamo organizzato un corso in materia di fiscalità d’impresa. Il corso è strutturato in modo da approfondire le disposizioni tributarie non solo dal punto di vista normativo, ma anche applicativo, analizzando le casistiche aziendali più ricorrenti. Destinatari: impiegati amministrativi che intendono aggiornare le proprie conoscenze o neo-assunti. La gestione finanziaria dell’azienda: dall’analisi dei flussi alla predisposizione del rendiconto finanziario - 30 ore Il rendiconto finanziario rappresenta, nei rapporti di comunicazione aziendale col mondo esterno, un documento informativo di fondamentale importanza. Nella struttura del rendiconto finanziario si individuano tre sezioni: la sezione operativa che corrisponde all’area della gestione reddituale; la sezione degli investimenti; la sezione delle fonti, che somma in sé i flussi derivanti dalle movimentazioni sia delle passività in senso stretto, sia delle voci di patrimonio netto. Durante il corso si affronterà il rendiconto finanziario per flussi totali e per flussi di cassa e si forniranno gli strumenti per leggerlo analizzando il fabbisogno finanziario, le scelte di finanziamento e di investimento. Destinatari: responsabili e impiegati amministrativi. Il controllo di gestione: analisi dei costi - 30 ore Il corso si prefigge l’obiettivo di trasmettere le competenze basilari per il controllo reddituale e finanziario a partire dagli strumenti di contabilità già presenti in azienda, dall’analisi del conto economico a quella dello stato patrimoniale, dal controllo dei flussi finanziari alla realizzazione e interpretazione dei principali indici di bilancio, dalle caratteristiche fondamentali di un sistema di controllo per centri di costo al processo di costificazione dei prodotti/servizi. Inoltre verrà approfondito il tema del budget su tutti gli aspetti organizzativi nonché economici, patrimoniali e finanziari. Destinatari: imprenditori, impiegati e responsabili amministrativi.
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AREA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Amministrazione del personale: analisi dei costi, elaborazione e previsione dei budget - 30 ore Il corso si propone di fornire una panoramica su tutti gli aspetti normativi e giurisprudenziali legati ad un corretto ed efficace svolgimento della funzione di amministrazione del personale. Di seguito gli argomenti che saranno illustrati: tecniche per costruire correttamente il budget del personale e sua consuntivazione; tipologie contrattuali - adempimenti amministrativi in relazione alle assunzioni ed alle variazioni contrattuali - orario di lavoro - licenziamenti e sanzioni disciplinari congedo parentale - INPS - INAIL - TFR e previdenza complementare - il costo del personale. In particolare, maggiore risalto sarà dato a tutte le recenti novità intervenute in materia di lavoro. Destinatari: personale operante negli uffici paghe e amministrazione del personale.
AREA RISORSE UMANE
Empowerment: l’arte dell’orientare, sviluppare e sostenere le potenzialità - 30 ore In ogni ambito organizzativo, si rende necessaria la presenza costante della motivazione. Motivarsi e motivare è la sfida più grande che si pone a chi ha la responsabilità di gestire risorse umane per poter creare consenso e sinergia e generare ben-essere e soddisfazione. Il corso si pone i seguenti obiettivi: scoprire, esprimere, creare, orientare; fornire strumenti innovativi allo scopo di motivar-si e motivare per generare collaborazione, condivisione e consenso; acquisire la conoscenza di diversi stili di conduzione e sviluppare la capacità di individuare quello più adatto rispetto alle caratteristiche
dell’altro; saper condurre nel processo di crescita e miglioramento. Il corso formativo è elaborato in modo tale da consentire ai partecipanti il coinvolgimento sul piano cognitivo, emotivo e relazionale, favorendo un clima aperto alla discussione e agli approfondimenti sulle tematiche del progetto: I principi ispiratori: la mission; valori che alimentano il valore personale ed aziendale; il senso di appartenenza e di responsabilità. Motivarsi e motivare: la motivazione: riconoscere la parte di sé che Anima; le quattro dimensioni per creare equilibrio ed armonia; autostima e dignità: la forza di condurre; le affermazioni che spingono al cambiamento e al miglioramento; rispetto, fiducia, libertà, coraggio: le leve della motivazione. Destinatari: tutti coloro che possono essere interessati ad accrescere la solidità dei rapporti quale leva per la crescita delle imprese. I relatori dei corsi saranno professionisti esperti delle diverse materie proposte. Gli incontri richiederanno un impegno orario dei corsisti di 4-8 ore a settimana e si terranno sempre presso la Sala Convegni della nostra Associazione in Viale Ungheria, 28 – Udine. L’avvio dei corsi è determinato dall’interesse manifestato dalle imprese e dalla successiva approvazione dell’Amministrazione Regionale delle richieste di finanziamento: pertanto riteniamo che le attività potrebbero essere avviate dal mese di novembre p.v. Al fine di definire l’interesse per le iniziative e provvedere alle richieste di finanziamento all’amministrazione regionale, invitiamo le Imprese ad inviarci nel più breve tempo possibile la scheda di adesione riportata nella pagina successiva. La dott.ssa Emanuela De Faccio è a disposizione presso i nostri uffici per ulteriori informazioni ed approfondimenti sui diversi programmi proposti.
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(EDF)
SCHEDA DI ADESIONE da inviare a mezzo fax al n. 0432295922 Spettabile Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi FVG Viale Ungheria n.28 33100 Udine
CORSI DI AGGIORNAMENTO GRATUITI - BANDO 2013 Finanziamenti Regionali L. 236/93 Impresa ___________________________________________________________________________________________ Sede legale Via _____________________________________ Città ________________________ Cap _____________ Telefono ______________________ Fax __________________ E-mail _______________________________________ Settore/comparto produttivo ______________________________________________ n. addetti ________________ Persona da contattare _________________________ Legale Rappresentante _______________________________ Dati da compilare obbligatori: Dimensioni aziendali: Microimpresa q
Piccola Impresa q
Media Impresa q
L’Azienda ha già usufruito dei Fondi Interprofessionali negli ultimi tre anni (2010-2011-2012): sì q no q Se sì specificare quale Fondo Interprofessionale: ______________________________________________________ L’Azienda ha già usufruito dei Fondi L. 236/93 negli ultimi tre anni (2010-2011-2012): sì q no q Numero persone interessate Corsi
Dipendente
Normativa fiscale e reddito d’impresa - 30 ore La gestione finanziaria dell’azienda: dall’analisi dei flussi alla predisposizione del rendiconto finanziario - 30 ore Il controllo di gestione: analisi dei costi - 30 ore Amministrazione del personale: analisi dei costi, elaborazione e previsione dei budget - 30 ore Empowerment: l’arte dell’orientare, sviluppare e sostenere le potenzialità - 30 ore
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Imprenditore
Libero professionista
Convenzione Aeroporto Friuli Venezia Giulia Modalità: prenotazione da effettuare tramite l’Associazione.
abbiamo rinnovato l’accordo
Si comunica che abbiamo rinnovato l’accordo con l’Aeroporto Friuli Venezia Giulia di Ronchi dei Legionari al fine di rendere più conveniente l’utilizzo del parcheggio custodito, dei servizi di accoglimento presso l’aerostazione, della pubblicità in aerostazione e del sito web. Di seguito diamo una dettagliata descrizione degli sconti previsti in convenzione.
Pubblicità in aerostazione e sugli orari dell’aeroporto FVG Sconto: 25% di sconto sulle tariffe applicabili. Modalità: contatto diretto al n. 0481/773290 o all’indirizzo e-mail promo@aeroporto.fvg.it dichiarando l’appartenenza alla nostra Associazione.
Sito Web www.aeroporto.fvg.it Sconto: 50% sulle tariffe applicabili. Modalità contatto diretto al n. 0481/773290 o all’indirizzo e-mail promo@aeroporto.fvg.it dichiarando l’appartenenza alla nostra Associazione.
Parcheggio custodito P1 E P2
Welcome Desk
- Sconto del 30% sulle tariffe per gli Associati delle province di Udine, Gorizia e Trieste; - Gratuità per i primi 2 giorni e sconto del 30% sulle tariffe per i giorni successivi per gli Associati della provincia di Pordenone. Modalità: voucher da richiedere ai nostri uffici e da consegnare alla cassa al momento del pagamento.
Banco posizionabile in area arrivi per l’accoglienza degli ospiti. Disponibilità gratuita per arrivi di almeno 25 persone. Modalità contatto diretto al n. 0481/773290 o all’indirizzo e-mail promo@aeroporto.fvg.it dichiarando l’appartenenza alla nostra Associazione.
Sala Conferenze
Le imprese interessate all’emissione del voucher, utile per l’applicazione dello sconto sul costo del parcheggio custodito P1 e P2 o ad altre informazioni in merito, potranno contattare il nostro Ufficio Relazioni Esterne, Sig.ra Sandra Cividini, tel. 0432/507377, e-mail: relazioniesterne@confapifvg.it
- Utilizzo della SALA CONFERENZE, situata al primo piano, ha una capienza di 90 persone ed è dotata dei più moderni sistemi audiovisivi e multimediali. - Utilizzo della SALA RIUNIONI, situata al primo piano dell’aerostazione, capienza 12 persone. Sconto: 30% sulle tariffe applicabili.
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(SC)
Scadenze aziendali agosto 2013 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI AGOSTO 2013
Giovedì 1 SOSPENSIONE FERIALE - Inizia a decorrere il termine di sospensione feriale dei termini processuali. CONGUAGLIO SULLE RETRIBUZIONI - I sostituti di imposta eseguono i conguagli delle imposte risultanti dal mod. 730/2013, sia per assistenza fiscale diretta che tramite CAF, a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio (Agenzia Entrate circ. n.14/E 13 maggio 2013).
Martedì 20 VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della seconda rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 17 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata all’8 luglio.
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della prima rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dal 9 luglio ad oggi con la maggiorazione dello 0,40%. DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2013, con maggiorazione dello 0,40% da parte dei soggetti interessati all’applicazione degli studi di settore. Il pagamento dovrà essere fatto utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali e indicando il codice tributo 3850 versando la maggiorazione dello 0,40%. FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di luglio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di luglio. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82, il relativo versamento dovrà essere fatto il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno fatti utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 2013. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi dell’1%. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82, il relativo versamento dovrà essere fatto il prossimo trimestre unitamente a quello dell’imposta relativa al trimestre in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
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INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE - Scade il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente e qualora siano state poste in essere corrispondenti cessioni. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 6^ rata dell’Iva, relativa al 2012 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 18 marzo 2013 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 27,72% (prima fascia) per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 20% per i soggetti titolari di pensione diretta o già iscritti ad altro fondo obbligatorio o lavoratore titolare di pensione indiretta o di reversibilità. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24.
Martedì 20 (termini per gli adempimenti tributari prorogati dalla L. 44/2012 art. 3 quater) ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere
all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2012 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2012. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2013. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. TERZA RATA PREMIO INAIL - (nota INAIL 15 gennaio 2013) Scade il termine per il versamento della terza rata del premio INAIL relativo all’autoliquidazione 2012/2013. Il coefficiente per la de-
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terminazione della terza rata è stato determinato nello 0,01525178 CONTRIBUTI ENASARCO – Versamento dei contributi per gli agenti e rappresentanti di commercio relativi al 2° trimestre 2013 (1° aprile – 30 giugno) al Fondo di Previdenza e al Fondo Assistenza. Qualora il contributo al Fondo di Previdenza non raggiunga l’importo minimale, lo stesso va integrato a carico del preponente. La Fondazione consiglia di confermare la distinta entro il 5 agosto. CONTRIBUTI IVS – ARTIGIANI COMMERCIANTI ISCRITTI ALLA GS – scade il termine per il versamento del saldo 2012 e della prima rata acconto 2013 sul reddito eccedente il minimale con la maggiorazione dello 0,40% per i soggetti che usufruiscono della proroga ex D.P.C.M. 13 giugno 2013. GESTIONE SEPARATA INPS – PROFESSIONISTI - scade il termine per il versamento del saldo 2012 e della prima rata acconto previdenziale 2013 con la maggiorazione dello 0,40% per i soggetti che usufruiscono della proroga ex D.P.C.M. 13 giugno 2013.
Domenica 25 INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs) da parte di datori di lavoro interessati a Cig e Cigs.
Lunedì 26 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di luglio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 – quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 – quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
Venerdì 30 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° agosto 2013 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 luglio 2013.
Sabato 31 DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente. LIBRO UNICO – Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. FASI - Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi a carico azienda e dirigente relativi al 3° trimestre 2013
Sabato 31 (posticipa a lunedì 2) VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 – Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 – Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 17 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 – Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata all’8 luglio. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 – Scade il termine per il versamento della seconda rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dal 9 luglio ad oggi con la maggiorazione dello 0,40%. ELENCO BLACK LIST MENSILI – Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione black list da parte dei soggetti mensili con riferimento alle operazioni effettuate nel mese di luglio. (PZ-BA)
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