Apinforma n. 13 del 15 luglio 2015

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 13 15 luglio 2015

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

SPESE DI SPONSORIZZAZIONE

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 13 15 luglio 2015

Sommario Spese di sponsorizzazione

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

8

Dichiarazioni società di persone

10

Il rimborso dell’Iva pagata all’estero

12

Imposte assolte all’estero

14

La residenza fiscale delle persone fisiche

16

Modelli Intrastat

19

Indice mensile rivalutazione t.f.r. giugno 2015

20

Nuova norma SA8000:2014

21

Cantieri temporanei e mobili

22

Costi della non sicurezza

23

SOA: rinnovo per la Ermetic Serramenti

24

Bando regionale risparmio energetico

25

Urbanistica e edilizia: circolare della Regione (1a parte)

28

Obbligo di iscrizione nelle white list per la verifica antimafia

33

Decreto Ministero del Lavoro per il costo manodopera edile

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60

Aeroporto FVG di Ronchi dei Legionari

63

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

64

Legislazione alimentare

66

Scadenze aziendali agosto 2015

67

CHIUSURA PER FERIE CONFAPI FVG Si comunica che l’Associazione sarà chiusa nel seguente periodo: dal pomeriggio del 7 agosto al 21 agosto. Gli uffici saranno inoltre chiusi i pomeriggi del 31 luglio e del 28 agosto.

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana



Spese di sponsorizzazione DEVONO ESSERE IN GRADO DI SVILUPPARE LA RETE COMMERCIALE

Uno dei rilievi che spesso viene sollevato dall’amministrazione finanziaria nelle verifiche fiscali nei confronti delle imprese riguarda le spese di sponsorizzazione. La questione è stata, nel recente passato, oggetto di numerose sentenze della Suprema Corte che in qualche modo hanno aumentato l’incertezza tra gli operatori nell’individuare le condizione per la loro deducibilità. Certo sarebbe auspicabile un intervento normativo che ponesse fine alle numerose liti aperte sul territorio nazionale, ma in attesa che ciò avvenga cerchiamo di riepilogare i termini della questione La normativa fiscale distingue le spese di pubblicità e quelle di rappresentanza, mentre le spese di sponsorizzazione vengono ricondotte all’una o all’altra categoria a seconda dei casi. Le verifiche dell’Agenzia delle entrate spesso chiamano in causa anche l’antieconomicità delle sponsorizzazioni perché sproporzionate rispetto all’utile conseguito dall’impresa oppure perché non in grado di generare un’apprezzabile ritorno sui ricavi. E’ evidente che le contestazioni assumono effetti particolarmente pesanti per le imprese perché questi costi vengono riqualificati come spese di rappresentanza e conseguentemente assoggettati ai limiti di deducibilità previsti dall’art. 108 del TUIR e al regime di indetraibilità dell’Iva previsto dall’art. 19 del DPR 633/72. Diversamente, qualora inquadrate come spese di pubblicità beneficerebbero della integrale deducibilità ai fini delle dirette (art. 108 c. 2 del TUIR) e della integrale detraibilità dell’Iva. Il tema della qualificazione giuridica delle sponsorizzazioni è al centro di un forte dibattito anche tra l’amministrazione finanziaria e le commissioni tributarie di ogni ordine e grado. L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 34 del 13 luglio 2009 aveva precisato che le spese di sponsorizzazione

sono frutto di un contratto a prestazioni corrispettive la cui causa va ricercata nell’obbligo della controparte di pubblicizzare e propagandare, a fronte della percezione di un corrispettivo, il marchio o il prodotto dell’impresa che sostiene il costo. Nonostante questa puntuale definizione, in costanza di regolari contratti di sponsorizzazione l’amministrazione continua a fare accertamenti basando la riqualificazione delle spese sulla presunta inidoneità delle stesse a raggiungere la platea di potenziali clienti e conseguentemente a generare ritorni economici. L’argomento è particolarmente caldo e quasi quotidianamente interessato da nuovi contributi di prassi, di dottrina o giurisprudenziali ma che, in attesa dell’auspicato intervento normativo proviamo a sintetizzare alla luce dei paletti posti dalla giurisprudenza. La deduzione delle spese di sponsorizzazione e in particolare quelle legate al proprio marchio, è legata alla dimostrazione dell’utilità delle stesse per lo sviluppo dell’attività commerciale. Devono inoltre essere idonee a influenzare le scelte della clientela, anche di quella potenziale, essere effettivamente sostenute e inoltre congrue rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa. La sentenza n. 24478/2014 della Corte di Cassazione ha stabilito che qualora l’amministrazione finanziaria consideri fittizi i costi di sponsorizzazione, ricade sull’impresa l’onere di provare l’effettiva realizzazione dell’obbligo negoziale, non essendo sufficiente la corretta rappresentazione contabile degli stessi. In questi casi si rende necessario dimostrare le modalità di divulgazione del messaggio pubblicitario allegando, ad esempio, il relativo materiale fotografico. Ovviamente la predisposizione del materiale fotografico non è di per sé sufficiente così come non fornisce la prova dell’inerenza l’aver controllato l’operato del fornitore nell’eventualità che il messaggio pubblicitario sia transitato on-line, né la verifica del provider sul traffico internet così come il numero delle pagine web salvate presso il server o ancora il numero di e-mail inviate ai clienti o potenziali tali. In questi casi è necessario fornire ulteriori prove che giustifichino l’inerenza del costo sostenuto con l’attività d’impresa e i ritorni in termini commercia-

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li, e quindi di maggiori ricavi, che gli stessi costi hanno generato nel futuro. E’ necessario, inoltre, che sussista un nesso geografico, ciò significa che si deve dimostrare il concreto vantaggio che nello specifico contesto territoriale ne può ritrarre l’attività in termini di allargamento della clientela e di incremento dei ricavi. Ne consegue che non è logico, dal punto di vista economico, sponsorizzare un evento localizzato in Italia nelle ipotesi in cui i consumatori risiedano per lo più all’estero. La Suprema Corte con la sentenza 25100/2014 ha, infatti, censurato il comportamento di un’impresa che operava per lo più sul mercato domestico, che aveva sponsorizzato due auto che avevano partecipato ad una gara svoltasi in un paese estero. La stessa Corte ha, inoltre, derubricato a spese di rappresentanza anche le somme che una società, operante in ambito internazionale, aveva speso per sostenere una modesta realtà dilettantistica locale. In questo caso la società non era stata in grado di dimostrare il nesso funzionale con il mercato di sbocco dei prodotti e l’idoneità della sponsorizzazione a condizionare le scelte economiche di una cerchia significativa di potenziali clienti. Ma gli stessi giudici per fattispecie simili hanno anche adottato soluzioni difformi, infatti, con la sentenza n. 3770/2015 hanno affermato che la pubblicità ha la funzione di sensibilizzare preventivamente

l’interesse dei consumatori verso beni o servizi non ancora offerti concretamente, concludendo che si deve escludere la sussistenza di un legame territoriale tra l’offerta pubblicitaria e l’area geografica in cui l’impresa svolge la propria attività. Rimane comunque sempre necessario dimostrare il concreto vantaggio prospettico che la sponsorizzazione può apportare all’attività dell’impresa. Va sempre inoltre sanzionata l’erogazione di una sponsorizzazione rilevante e sproporzionata rispetto alle dimensioni aziendali o alle ridotte prestazioni pubblicitarie ricevute in cambio. Si devono inoltre segnalare alcune sentenze, 16327/2014, e 24478/2014 che hanno censurato il comportamento antieconomico tenuto dal contribuente e la mancata annotazione del corrispettivo nella contabilità dell’associazione che ha reso la prestazione considerando la sponsorizzazione inesistente. Da questa breve panoramica è facile comprendere la situazione di estrema fluttuazione della materia. Per evitare contestazioni da parte degli organi di controllo s’invitano le imprese a fare particolare attenzione alle sponsorizzazioni sia sotto l’aspetto formale (predisposizione contratto, tracciabilità dei pagamenti) sia sotto quello sostanziale (congruità e inerenza della spesa, antieconomicità, territorialità e ritorno commerciale). (PZ)

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Dichiarazioni società di persone PREVISTE NUOVE REGOLE PER LE OPERAZIONI STRAORDINARIE

PREMESSA Con il decreto legislativo n. 175/2014 (decreto Semplificazioni) sono state adottate nuove regole sia per l’individuazione del modello di dichiarazione dei redditi da utilizzare (nuovo o vecchio) sia per il versamento delle imposte da parte delle società di persone che hanno posto in essere operazioni straordinarie. In generale c’è stato un allineamento alle regole previste per le società di capitali e l’introduzione di regole specifiche per quanto riguarda il versamento dell’Irap.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI Il DPR 322/98 all’art. 5-bis comma 1 prevede che in caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali, ad esempio SNC che si trasforma in SRL, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la trasformazione, deve essere presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data. La frazione d’esercizio compresa tra la data della trasformazione e la fine dell’esercizio va presentata entro la fine del nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio, generalmente quindi entro la fine di settembre. In pratica nell’esercizio in cui si effettua la trasformazione il periodo viene diviso in due esercizi, ante e post trasformazione, che ai fini dell’imposizione diretta rappresentano due distinti periodi d’imposta.

LIQUIDAZIONE In caso di liquidazione l’art. 5 comma 1 dello stesso DPR 322/98 prevede, per le società di persone, la presentazione della dichiarazione del periodo compreso tra la data d’inizio del periodo d’imposta e la data in cui si verificano gli effetti dello scioglimento entro l’ultimo giorno del nono mese

successivo a tale data. In generale i nove mesi decorrono, per le società, dalla data d’iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa delibera. Con riferimento al bilancio finale di liquidazione la relativa dichiarazione deve sempre essere presentata entro i nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale. Va ricordato che qualora la liquidazione si protragga oltre il periodo d’imposta in cui è sorta ma entro i tre successivi (5 per le società di capitali), si deve presentare annualmente le dichiarazioni per i periodi intermedi e una dichiarazione relativa all’intero periodo della liquidazione nel periodo in cui la stessa si conclude. In caso di liquidazione di durata superiore a 3 esercizi (5 per i soggetti Ires) ciascun periodo d’imposta successivo a quello di messa in liquidazione viene considerato autonomo periodo d’imposta da dichiarare e liquidare in via definitiva.

MODELLI DA UTILIZZARE L’obbligo di presentazione della dichiarazione infrannuale riguarda solo le imposte sui redditi e l’Irap e a questo proposito il D.Lgs. 175/2014 ha stabilito che per i periodi d’imposta che si chiudono prima del 31/12 anche per le società di persone valgono le regole previste per quelle di capitali. Segnaliamo che per quanto riguarda la dichiarazione Iva e il modello 770 anche in presenza di operazioni straordinarie realizzate da società di persone, queste vanno presentate nei termini ordinari con riferimento all’intero esercizio utilizzando sempre il modello nuovo. Con riferimento alle imposte sui redditi e all’Irap in presenza di operazioni straordinarie realizzate da società di persone, al pari di quanto previsto per le società di capitali, saranno tenute ad utilizzare il vecchio modello, vale a dire quello approvato per l’anno precedente. Così una società di persone che sia stata interessata: A. da una trasformazione o dalla messa in liquidazione, per la frazione d’esercizio che precede l’operazione straordinaria utilizzerà il vecchio modello Unico SP e Mod. Irap. B. dalla chiusura della liquidazione, iniziata nello stesso periodo d’imposta, dovrà utilizzare:

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- per la dichiarazione riferita al periodo post liquidazione, sulla base del bilancio finale di liquidazione, il vecchio modello Unico SP, se la dichiarazione è chiusa prima del 31.12 oppure il nuovo modello Unico SP se si è chiusa il 31.12; - per il solo periodo d’imposta interessato, il vecchio Mod. Irap se la liquidazione si chiude prima del 31.12 se invece si chiude il 31.12 si dovrà utilizzare il nuovo Mod. Irap; C. dalla chiusura della liquidazione, iniziata in periodi d’imposta precedenti, si dovrà utilizzare il vecchio Mod. Unico SP per la dichiarazione relativa a tutto il periodo di liquidazione sulla base del bilancio finale di liquidazione ed il vecchio Mod. Irap per il solo periodo d’imposta interessato. Queste nuove disposizioni, conformemente a quanto previsto dalle istruzioni al modello Unico 2015, sono operative anche per le operazioni straordinarie poste in essere nel 2014.

TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IRAP Con riferimento al versamento del saldo Irap il decreto 175/2014 ha previsto un termine specifico per le operazioni straordinarie di società di persone. Con le nuove regole il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. In questo modo non si avrà più l’effetto anticipatorio previsto dalle vecchie regole ma il versamento sarà sempre successivo alla dichiarazione. A questo proposito si deve ricorda-

re che l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 6 del 19 febbraio 2015 ha chiarito che vale il termine di legge di presentazione della dichiarazione e non quello di effettiva presentazione della dichiarazione. Si segnala che i termini di versamento sono differenziati in relazione alla tipologia di società esistente nella frazione di esercizio che precede l’operazione straordinaria. La trasformazione da società di persone a società di capitali o la liquidazione di società di persone richiede, per il periodo ante trasformazione/liquidazione, che si applichino le regole di versamento previste per le società di persone. La trasformazione invece da società di capitali a società di persone o la liquidazione di società di capitali richiede, per il periodo ante trasformazione/liquidazione, l’applicazione delle regole di versamento previste per le società di capitali. Le nuove regole previste per i termini di versamento trovano applicazione dalle operazioni poste in essere a partire dall’entrata in vigore del decreto, vale a dire dal 13 dicembre 2014. Segnaliamo che la proroga di quest’anno dei versamenti legati alla dichiarazione dei redditi prevista dal DPCM 9 giugno 2015, interessa anche le società di persone soggette agli studi di settore interessate da operazioni straordinarie intervenute prima del 13 dicembre 2014. Per tali società non trovando, infatti, applicazione il nuovo termine di versamento fissato al giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, il pagamento andava effettuato entro lo scorso 16 giugno, vale a dire con le vecchie regole. (PZ)

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Il rimborso dell’Iva pagata all’estero ISTANZE DA PRESENTARE TELEMATICAMENTE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI PESCARA PREMESSA La normativa sulla territorialità dell’Iva può prevedere che il versamento dell’imposta debba avvenire presso il paese estero. In questi casi qualora la normativa nazionale per tali spese preveda la detraibilità dell’imposta è possibile richiedere il rimborso dell’imposta pagata all’estero. Il D.Lgs. n. 18 dell’11 febbraio 2010, recependo la Direttiva Comunitaria n. 9 del 12 febbraio 2008, ha modificato le regole per il recupero dell’Iva pagata dagli operatori nazionali in altri paesi comunitari. Queste richieste di rimborso non devono più essere inoltrate ai singoli paesi comunitari bensì all’Agenzia delle entrate di Pescara. La richiesta di rimborso deve essere fatta esclusivamente con modalità telematica.

LA PROCEDURA Come accennato il rimborso deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica esclusivamente all’Agenzia delle entrate di Pescara. Questo non significa che il rimborso lo fa il nostro paese, è solo la domanda che deve passare per l’Italia, mentre il rimborso vero e proprio viene eseguito dal singolo paese comunitario. In pratica l’ufficio di Pescara funge da servizio postale, ma nel fare questo verifica la pratica presentata. Se da questa verifica, l’ufficio riscontra delle incongruenze o situazioni per le quali, sulla base della normativa nazionale, il rimborso non spetta, la domanda viene rispettivamente integrata o rigettata. Si ricorda che la Direttiva 9/2008 richiede il rispetto delle condizioni soggettive e oggettive esistenti nel paese di stabilimento del richiedente e non come in passato nel paese in cui il rimborso doveva essere eseguito.

LE OPERAZIONI CHE LEGITTIMANO IL RIMBORSO L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 12 del 12 marzo 2010, ha fornito importanti chiarimenti relativamente ai contribuenti nazionali che hanno assolto l’imposta in altri stati della Ue ai sensi dell’articolo 38-bis 1 del DPR 633/72 per l’acquisto di beni nell’ambito della propria attività d’impresa o professionale. E’ stato chiarito che il rimborso è precluso al soggetto che non abbia svolto attività d’impresa o professionale o abbia svolto unicamente operazioni esenti o non soggette senza il diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi degli articoli 19 e seguenti del DPR 633/72. Qualora l’operatore nazionale ponga in essere sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, il rimborso sarà consentito in misura proporzionale alle operazioni che danno diritto alla detrazione (pro-rata). Questo significa che una banca che partecipa ad una manifestazione fieristica in Germania per la quale riceve una fattura con Iva tedesca ai sensi dell’articolo 7- quinquies del decreto Iva, non potrà presentare istanza di rimborso per l’Iva pagata in Germania in virtù del fatto che l’istituto bancario ponendo in essere esclusivamente operazioni esenti ha un pro - rata di indetraibilità pari al 100%.

LA PROCEDURA TELEMATICA La procedura telematica è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate sotto la voce documentazione. E’ possibile aprire il link “Rimborsi Iva/Vat refund” per accedere ai vari tipi di rimborso la cui disciplina è prevista agli articoli 38bis, 38-bis 2 e 38-ter del DPR 633/72. Come ricordato i contribuenti italiani che nel 2014 hanno sostenuto costi con Iva in altri stati membri, possono chiedere il rimborso direttamente, qualora abilitati al servizio Entratel o internet o tramite i soggetti abilitati all’invio telematico delle dichiarazioni. Non è possibile presentare l’istanza con modalità cartacea. La domanda deve tassativamente essere presentata entro il 30 settembre dell’anno solare successivo. Non è necessario allegare copie delle fatture

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di acquisto emesse nello stato che deve eseguire il rimborso. In alcuni casi è tuttavia possibile che sia richiesta, per via elettronica, copia della fattura o del documento d’importazione. Sarà necessario riportare un codice che varia da 1 a 10 per individuare la natura del bene o servizio acquisito. Alcuni paesi comunitari hanno previsto anche l’indicazione di sub-codici al fine di una maggior analiticità nell’individuazione della natura dell’acquisto. Questa richiesta non deve essere sottovalutata dagli operatori perché la mancata indicazione potrebbe determinare il diniego del rimborso. Sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile l’elenco completo dei codici e dei sub codici da utilizzare per la presentazione dell’istanza.

Una volta ricevuta la pratica e analizzata la sua correttezza, la stessa entro 15 giorni dal ricevimento, è trasmessa allo stato membro competente affinché proceda al rimborso direttamente al contribuente.

CORREZIONI Una volta inoltrata la domanda di rimborso, sarà comunque possibile correggere eventuali errori od omissioni presentando una seconda istanza con le stesse modalità. Tale domanda correttiva potrà essere presentata fino al termine ultimo previsto per l’istanza originaria vale a dire entro il termine del 30 settembre dell’anno solare successivo a quello in cui si richiede il rimborso. (PZ)

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Imposte assolte all’estero PROCEDURE PER ATTIVARE IL CREDITO D’IMPOSTA

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

IL CREDITO PER LE IMPOSTE ASSOLTE ALL’ESTERO In caso di produzione di redditi esteri, il soggetto residente ha diritto al riconoscimento di un credito per le imposte pagate nel Paese della fonte. Ma la detrazione non è un’operazione semplice, stante il complesso disposto dell’art. 165 T.u.i.r. su cui ha fatto chiarezza, recentemente, l’Agenzia delle Entrate con un’importante Circolare. L’art. 165 d.P.R. n. 917/1986 (recante il Testo Unico delle Imposte sui redditi, anche T.u.i.r.) prevede il rimedio al fenomeno di doppia imposizione internazionale che si può, generalmente, concretizzare in caso di produzione di reddito transnazionale. Le regole alla base del calcolo del credito di imposta sono complesse e spesso generano dubbi interpretativi e difficoltà applicative. È stata, quindi, salutata con grande favore la Circolare recentemente emessa dalla Agenzia delle Entrate in data 5 marzo 2015 (C.M. n.9/E del 2015) che ha fornito importanti chiarimenti. Ma la materia sarà interessata a breve da un intervento normativo modificativo: ed infatti, lo schema di decreto “crescita e internazionalizzazione” (approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 21 aprile 2015 e trasmesso, per il relativo parere, al Senato il 29 aprile 2015) interviene sulla disciplina del credito per imposte estere: - da un lato, estendendo il riporto delle eccedenze di imposta anche ai soggetti non imprenditori - dall’altro rimuovendo la c.d. “per country limitation”.

Si diceva che il procedimento di quantificazione del credito spettante non è banale. Esso, infatti, passa attraverso due fasi principali che dischiudono ulteriori sub-procedimenti: - individuazione e quantificazione del reddito estero e suo concorso alla base imponibile italiana: ciò avviene in applicazione del principio della tassazione su base mondiale per i soggetti residenti nel territorio dello Stato; - quantificazione del credito di imposta e sua esposizione nella dichiarazione dei redditi italiana.

INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL REDDITO ESTERO E SUO CONCORSO ALLA BASE IMPONIBILE ITALIANA Nell’ambito della prima fase, si deve innanzitutto ricorrere all’art. 23 T.u.i.r. che, anche se individua i redditi tassabili prodotti in Italia dai non residenti, si presta ad una lettura a specchio per i residenti che producono redditi esteri (ed invero l’art. 165 dispone che “i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’art. 23”). L’applicazione “a specchio” dell’art. 23 opera solo in assenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia ed il Paese della fonte del reddito, caso in cui il diritto al credito è riconosciuto in relazione a qualsiasi elemento di reddito che lo Stato della fonte ha tassato in virtù della Convenzione. In assenza di quest’ultima, si fa riferimento all’art. 23 del T.u.i.r. in relazione al quale la C.M. n. 9/E si è soffermata sul caso dei singoli elementi di reddito (dividendi, interessi…) conseguiti all’estero da società ed enti commerciali residenti. Per tali elementi reddituali è riconosciuto il credito di imposta anche in assenza di una stabile organizzazione all’estero, in quanto considerati – in virtù del principio del trattamento isolato dei redditi sancito dall’art. 152, comma 2 del T.u.i.r. (valevole in generale per le imprese non residenti in Italia e prive di stabile organizzazione, ma ritenuto estendibile, simmetricamente, alle imprese residenti che hanno redditi di fonte estera in assenza di stabile organizzazione) – redditi “prodotti all’estero”

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secondo criteri speculari a quelli per essi previsti dall’art. 23 T.u.i.r.

QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA E SUA ESPOSIZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ITALIANA Passando alla seconda fase, ovvero della quantificazione del credito, il procedimento si biforca nel calcolo di due limiti: - da un lato il calcolo della quota di imposta lorda italiana; - dall’altro quello dell’imposta netta che rappresenta il limite della detrazione. Nel nostro ordinamento è infatti adottato il credito d’imposta ordinario, anziché pieno. La differenza tra le due metodologie sta nel fatto che nel credito d’imposta ordinario la detrazione è limitata alla quota dell’imposta dovuta nello Stato di residenza sul reddito prodotto all’estero. Ai sensi dell’art. 165, comma 1 si deve innanzitutto calcolare la quota di imposta lorda italiana, corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all’estero e reddito complessivo. Questo perché la detrazione, come detto, è data per quanto pagato all’estero, ma non in misura superiore alla quota di imposta italiana attribuibile al reddito prodotto all’estero. Preme precisare, anche perché conducente a risultati favorevoli al contribuente, che – come specificato dalla C.M. n. 9/E – per i redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo, il reddito estero, così come rideterminato in base alle disposizioni fiscali italiane, deve essere assunto al lordo dei costi con l’effetto incrementale del rapporto di detraibilità (i.e. aumenta il limite alla detrazione scomputabile). Si noti bene che, nell’ambito del calcolo del limite dell’imposta lorda, l’eccedenza del credito estero può essere recuperato solo per i redditi di impresa secondo una specifica procedura dettagliata al comma 6 dell’art. 165.

Venendo al secondo sub-procedimento relativo alla quantificazione del credito, esso è dato dal calcolo del secondo limite dell’imposta nazionale netta. Con riferimento all’eccedenza che dovesse emergere, la C.M. n. 9/E rinvia all’art. 11, comma 4 T.u.i.r. che consente di computare detta eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione. A ciò la Circolare aggiunge la possibilità di un utilizzo in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 241/1997 con imposte e contributi. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il pagamento dell’imposta allo Stato estero deve essere stato fatto a titolo definitivo. La definitività, come specificato dalla nuova Circolare e come già evidenziato anche in precedenti documenti di prassi, coincide con la irripetibilità. Nel caso di redditi prodotti in più Stati esteri, il legislatore ha adottato il metodo c.d. per country limitation, prevedendo, al comma 3 dell’art. 165 del T.u.i.r., che la detrazione debba essere effettuata separatamente per ciascuno Stato. Infine, bisogna segnalare che la detrazione deve essere fatta valere, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. L’art. 165, comma 8 prevede che “la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero”. In particolare, dall’omessa dichiarazione discende l’irrimediabile perdita del credito d’imposta. Viceversa la mancata o parziale indicazione dei redditi prodotti all’estero lascia ancora aperto lo spiraglio della detrazione con una dichiarazione integrativa nei termini di legge. Tale possibilità è confermata anche dalla C.M. n. 9/E, che si è soffermata sull’istituto del ravvedimento operoso, così come novellato dall’ultima legge di stabilità, la quale – come noto – ne ha esteso significativamente gli effetti premiali. Giovanna Costa Docente NIBI del Corso Executive “Fiscalità Internazionale”

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La residenza fiscale delle persone fisiche ANALISI DEI PROFILI NORMATIVI CIVILISTICI E FISCALI

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

LA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE IN ITALIA E ALL’ESTERO La regola generale prevede che sono considerati residenti (fiscali) in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni ovvero 184 nel caso di anno bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente (criterio formale), oppure hanno nel territorio dello Stato (criterio sostanziali) il domicilio, ovvero la residenza ai sensi del codice civile (art. 43, comma ) – dimora. I requisiti sopra indicati sono tra loro alternativi e non concorrenti, per cui il verificarsi di uno solo di essi è sufficiente per considerare un soggetto residente in Italia e quindi assoggetto ad imposizione.

RESIDENZA ANAGRAFICA Il solo requisito dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente è già sufficiente per la titolarità di residente fiscale in Italia; infatti il requisito de quo rappresenta una presunzione assoluta (non è ammessa perciò prova contraria), a tal punto che risulta ininfluente l’effettiva presenza della persona nel territorio dello Stato. Il concetto di presunzione assoluta è stato stabilito dall’Amministrazione Finanziaria, con la Circolare 27 febbraio 1984, n. 7/8/1432, e della Corte di Cassazione con la Sentenza 6 febbraio 1998, n. 1215.

DOMICILIO E’ il luogo nel quale la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. In questo caso

è presente il solo l’elemento soggettivo, rappresentato dall’intenzione di costituire e mantenere in un luogo determinato il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche.

RESIDENZA IN SENSO CIVILISTICO (DIMORA) Per residenza s’intende il luogo in cui la persona dimora abitualmente. E’ possibile individuare due elementi: - elemento oggettivo: rappresentato dalla stabile permanenza in un determinato luogo. Nel caso in cui il soggetto abbia dimorato in più luoghi (Italia ed estero), non è necessario individuare il luogo in cui ha dimorato prevalentemente, ma risulta prioritario sommare i periodi di permanenza in Italia e confrontarli con quelli di permanenza all’estero (Esempio. Nel periodo d’imposta X si ha la seguente situazione: dimora abituale per 5 mesi in Italia, per 3 mesi in Spagna e per 4 mesi a Londra. La dimora in Italia non prevale sulla dimora all’estero pur se, in termini relativi, l’Italia è il Paese dove la persona ha dimorato di più). - elemento soggettivo: rappresentato dalla volontà di rimanere in quel determinato luogo. Si manifesta in fatti univoci evidenzianti tale intenzione ed è normalmente compenetrata nel primo elemento. La Circolare n. 304 del 2 dicembre 1997, ha chiarito che sono indici significativi, ai fini dell’eventuale residenza fiscale, la disponibilità di una abitazione permanente, la presenza della famiglia, l’accreditamento di propri proventi ovunque conseguiti, il possesso di beni anche mobiliari, la partecipazione a riunioni d’affari, la titolarità di cariche sociali, il sostenimento di spese alberghiere o di iscrizione a circoli o club, l’organizzazione della propria attività e dei propri impegni anche internazionali, direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano. Tali elementi sono, come detto in precedenza, significativi ma non inderogabili; infatti, ad esempio, mantenere un conto corrente in Italia e, contemporaneamente, dimostrare che l’effettiva residenza è all’estero mediante l’esibizione di appositi documenti sarà sufficiente per non essere consi-

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La nostra idea di crescita non è legata alle nostre dimensioni, ma alla qualità che esprimiamo. Crediamo che ciò valga anche per i nostri clienti grandi e piccoli, che necessitano di soluzioni adeguate ai loro obiettivi, per migliorare e ottimizzare la qualità del loro lavoro e di conseguenza il valore della loro impresa. Le nuove tecnologie fanno dei sistemi di stampa e archiviazione uno strumento concreto per ottimizzare il lavoro e migliorare la propria azienda. Noi di Ioprint approcciamo il lavoro con una filosofia di continuo aggiornamento, cogliendo i vantaggi che la tecnologia offre, e confrontandoli con le necessità delle persone e delle imprese.

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derato residente (fiscale) nel Bel Paese (in relazione al conto corrente, si consiglia di effettuare i versamenti esclusivamente tramite bonifico e che gli importi possano essere indubbiamente riconducibili al solo lavoro dipendente svolto all’estero). In caso di esclusiva: - residenza fiscale in Italia la tassazione segue la regola del c.d. world wide principle, ossia tassazione su base mondiale per i redditi ovunque prodotti, - residenza fiscale all’estero, in virtù del principio della fonte (c.d. source principle) la tassazione in Italia avverrà esclusivamente sui redditi prodotti nel nostro Paese.

TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ALL’ESTERO Nel caso in cui si trasferisca la propria residenza all’estero: - per più di dodici mesi, è obbligatoria la registrazione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E) - per meno di dodici mesi la registrazione è facoltativa. Se il Paese estero di trasferimento: - è uno Stato white-list, la prova dell’effettiva residenza in Italia, in luogo dello Stato estero, spetta esclusivamente all’Amministrazione Finanziaria. - è uno Stato black-list, di cui al Decreto 4 maggio 1999 – Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato (link relativo: http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decode urn?urn=urn:doctrib:FIN:DM:1999-05-04), la prova dell’effettiva residenza in Italia, in luogo dello Stato estero, spetta esclusivamente al contribuente (presunzione relativa). Nel caso di trasferimento in uno Stato a fiscalità privilegiata sarà necessario, ad esclusiva cura del soggetto che migra, provare con qualsiasi mezzo documentale di aver trasferito la propria residenza nel Paese estero scelto. Consiglio, comunque, di

conservare la documentazione probatoria anche se il trasferimento ha interessato uno Stato white-list. Di seguito un’elencazione (non esaustiva) degli eventuali documenti che possono essere utili per provare l’effettiva perdita della residenza fiscale in Italia: - sussistenza della dimora abituale nel Paese white-list, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare; - l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del paese estero; - lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso paese estero, ovvero l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità; - la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel paese di immigrazione; - fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari, pagati nel paese estero; - la movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel Paese estero; - l’eventuale iscrizione nelle liste elettorali del paese d’immigrazione; - l’assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione, compravendita, costituzione di società, ecc.; - la mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo. Nel prossimo numero, concluderemo l’argomento trattando: - l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE); - il caso di doppia residenza secondo le disposizioni convenzionale riguardante la doppia imposizione.

PAG. 18 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 13 - 15 luglio 2015

Ernesto Cherici


Modelli Intrastat

GUIDA PRATICA ALLA COMPILAZIONE

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

GUIDA PRATICA ALLA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT Scopri e scarica la Guida Pratica alla compilazione dei modelli Intrastat redatta dal Dottor Simone Del Nevo in collaborazione con Unioncamere Lombardia. Gli operatori sono oramai abituati, sin dal lontano gennaio 1993, a dover presentare in dogana la dichiarazione riepilogativa degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie di beni. Come è noto, dal 2010 in avanti, si é aggiunto anche l’onere di dover rilevare nelle dichiarazioni intrastat anche le prestazioni di servizi attive e passive che si sono verificate sempre nell’ambito dell’Unione

Europea. La normativa ha avuto negli anni continui aggiornamenti che hanno generato non poca confusione tra i soggetti che devono compilare la dichiarazione in dogana. Scopo della trattazione è quello di fornire una Guida Pratica agli utenti, attraverso l’analisi di casi pratici, che consenta loro di poter riepilogare in dogana le operazioni svolte nel periodo di riferimento nel rispetto della normativa attualmente vigente. Nell’impossibilità di creare un documento esaustivo di tutte le possibili casistiche si è cercato di individuare i casi più frequenti ed analizzare gli stessi attraverso il fac-simile della dichiarazione che deve essere prodotta in Dogana. Come si noterà dalla consultazione del testo, per ogni operazione in esame, è stata predisposta una piccola “mappa geografica” per facilitare i lettori soprattutto nel caso delle operazioni più complesse come triangolazioni e triangolazioni con lavorazione. Il presente testo è stato aggiornato alla luce dei recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Dogane con la determinazione n. 18978 del 19.02.15. Scarica la Guida Pratica alla compilazione dei modelli Intrastat (www.lombardiapoint.it/files/guida intrastat completa 2015.pdf)

PAG. 19 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 13 - 15 luglio 2015

Dottor Simone Del Nevo


Indice mensile rivalutazione t.f.r. giugno 2015 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

106,5

0,125000

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

106,8

0,250000

MARZO

15.03

14.04

0,375

107,0

0,375000

APRILE

15.04

14.05

0,500

107,1

0,570093

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

107,2

0,765187

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

107,3

0,960280

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

PAG. 20 - APINFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2015


Nuova norma SA8000:2014 APPLICABILITÀ DAL 1° GENNAIO 2015

Il nuovo sistema di certificazione SA8000 è applicabile dal primo gennaio di quest’anno secondo il nuovo standard 2014. Il 2015 è quindi un anno di transizione, nel corso del quale possono essere state ottenute certificazioni secondo entrambe le versioni dello standard, sia quella del 2008 sia quella del 2014. Le certificazioni dovranno quindi essere trasferite ed adeguate al nuovo standard entro la fine del 2015 per approdare poi dal 1° gennaio 2016 alla sola certificazione SA8000:2014. Lo scopo della SA8000 è quello di fornire uno standard volontario e verificabile, basato sulla Dichiarazione Universale dei diritti umani, su documenti ILO ed altre norme internazionali riguardanti i diritti umani del lavoro, nonché su leggi nazionali, per valorizzare e tutelare tutto il personale ricadente nella sfera di controllo e influenza di un organizzazione, che realizza per essa prodotti e servizi, includendo il personale impiegato dall’organizzazione stessa e dai sui fornitori, subappaltatori, sub fornitori ed i lavoratori a domicilio. Si ritiene che un organizzazione debba raggiungere la conformità allo standard attraverso un adeguato ed efficace sistema di gestione. È applicabile universalmente a ogni tipo di organizzazione, a prescindere, per esempio, dalla di-

mensione, dalla posizione geografica o dal settore industriale. Gli elementi ovvero i criteri-requisiti di responsabilità sociale sui quali la norma si fonda e che le organizzazioni devono focalizzare sono: lavoro infantile, lavoro forzato ed obbligato, salute e sicurezza, libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, discriminazione, pratiche disciplinari, orario di lavoro, retribuzione e sistema di gestione. Ed è proprio attraverso il sistema di gestione che l’organizzazione dovrà definire una politica scritta per informare il personale di aver scelto di rispettare lo standard SA8000. Tale politica deve includere l’impegno dell’organizzazione ad adeguarsi a tutti i requisiti dello Standard SA8000 e a rispettare gli strumenti internazionali. Essa deve impegnare, inoltre, l’organizzazione a essere conforme con: le leggi nazionali le altre leggi applicabili e gli altri requisiti sottoscritti. Il sistema di gestione sarà quindi la mappa operativa che permette all’organizzazione di raggiungere attraverso il miglioramento continuo, una piena e disponibile conformità SA8000, nota anche come “Performance Sociale”. Questa è la quarta edizione di SA8000, uno standard volontario, verificabile attraverso Audit di terza parte che definisce i requisiti che devono essere soddisfatti dalle organizzazioni, inclusi il riconoscimento o il miglioramento dei diritti dei lavoratori, le condizioni del luogo di lavoro ed un sistema di gestione efficace. Informazioni sulla norma, compresa la sua traduzione in italiano sono accessibili al sito www.saint.org/sa8000

PAG. 21 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 13 - 15 luglio 2015

(AB)


Cantieri temporanei e mobili OBBLIGO DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ANCHE PER LE IMPRESE FAMILIARI Il Ministero del Lavoro, rispondendo all’interpello 3/201, ha chiarito che le imprese familiari che operano nei cantieri temporanei e mobili devono redigere il piano operativo di sicurezza (Pos). Analizzando il Testo unico per la sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008), in base all’articolo 96, il

piano operativo di sicurezza deve essere redatto dai datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, anche se nel cantiere opera un’unica impresa e anche se questa è a conduzione familiare o conta meno di dieci addetti. Il documento dovrà, inoltre, riportare tutti i punti previsti dall’Allegato XV, ad eccezione di quelli che presuppongono un obbligo che non si applica alle imprese familiari. Ad esempio, le imprese familiari non devono indicare la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione né i nominativi degli addetti al primo soccorso.

PAG. 22 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 13 - 15 luglio 2015

(C)


Costi della non sicurezza L’INAIL METTE A DISPOSIZIONE “CO&SI”, IL SOFTWARE PER IL CALCOLO DEI COSTI AZIENDALI DELLA NON SICUREZZA Co&Si (Costi e Sicurezza) è il software sviluppato da Inail per assistere il datore di lavoro nella determinazione delle spese da lui sostenute per la salute e sicurezza sul lavoro sia quelle generate dalle misure di prevenzione e protezione sia quelle generate dal verificarsi di eventi infortunistici. Il software è disponibile sul sito dell’Inail ed aiuterà i datori di lavoro delle piccole e medie imprese nella determinazione delle spese da lui sostenute per la salute e sicurezza sul lavoro sia quelle generate dal verificarsi di eventi infortunistici, sia quelle generate dalle misure di prevenzione e protezione poste in atto. Co&Si utilizza una serie di parametri personalizzati per la singola azienda contenuti nella banca dati Inail e la personalizzazione si completa con l’inserimento di alcuni dati che vengono richiesti all’azienda stessa. Nel caso delle piccole e medie imprese, in cui potrebbero non verificarsi infortuni per lunghi periodi di tempo, indipendentemente dai livelli di igiene e sicurezza sul lavoro, diventa statisticamente poco significativo o impossibile effettuare tale stima. Questo comporta una errata percezione del rischio infortunistico e dei costi ad esso as-

sociati proprio nelle realtà nelle quali la ripercussione in termini economici di un singolo evento infortunistico potrebbe essere determinante per la sopravvivenza dell’impresa. In tali casi Co&Si attribuisce alla azienda un numero di infortuni, desunto dalla banca dati dell’Istituto, che rappresenta il numero medio di infortuni di una azienda italiana che svolge la medesima attività aziendale, nella medesima area geografica (individuata dalla Asl di appartenenza) e delle medesime dimensione. Si tratta quindi di una stima, che deve aiutare a comprendere l’entità della posta in gioco. Tali parametri vengono processati per stimare le voci di costo quali costo assicurativo, costo prevenzionale, costo infortunistico. La somma di queste voci consente di ottenere una percezione dei costi totali legati alla salute e sicurezza che l’azienda sostiene direttamente nei primi due casi, il costo assicurativo e quello prevenzionale e quelli generati o che si possono generare per la terza voce (costo infortunistico). Oltre a stimare i costi, Co&Si individua anche il possibile risparmio economico per l’azienda derivante da una buona gestione della salute e della sicurezza sul lavoro. La stima è ottenuta sulla base del calo degli infortuni registrato da aziende che operano nello stesso settore. La riduzione del fenomeno infortunistico comporta una riduzione dei costi aziendali ad esso correlati, a tale riduzione viene sommata quella legata alla possibile diminuzione del premio assicurativo Inail in modo tale da giungere ad una stima del risparmio economico ottenibile dall’azienda. (C)

PAG. 23 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 13 - 15 luglio 2015


SOA: rinnovo per la Ermetic Serramenti HA ACQUISITO UNA GRANDE COMPETENZA NELLA PRODUZIONE ED INSTALLAZIONE DI SERRAMENTI IN PVC, ALLUMINIO TERMICO E LEGNO E ALLUMINIO Rinnovo dell’attestazione per l’Ermetic serramenti srl, con sede nella Frazione di Salt nel Comune di Povoletto in via Milano n. 7, che ha aggiornato la propria attestazione per i prossimi cinque anni. L’Ermetic serramenti, rappresentata dall’ing. Michele Buiatti che svolge anche il ruolo di Direttore Tecnico, ha ottenuto l’iscrizione per la categoria OS6 per la seconda classifica pari a 516.000 euro. L’azienda è sorta nel 1979 e da allora, sulla scorta delle esperienze raccolte, il management e tutti i collaboratori sono organizzati per offrire ai clienti una ricca cultura professionale che si caratterizza per la dinamicità nel diversificare la produzione ed uniformarla costantemente alla nuove tecnologie, alle soluzioni costruttive su misura, con finiture estetiche particolari. Nel 2011 Ermetic serramenti s.r.l. ha incorporato Alpi serramenti s.r.l., realtà nata nel 2000 focalizzata nella produzione si serramenti in PVC di alta qualità; il marchio Alpi è stato mantenuto per identificare il prodotto. La fusione tra le due aziende consente di poter soddisfare una maggiore fascia di richieste con prodotti e servizi diversificati e all’avanguardia, nel rispetto della filosofia aziendale, orientata alla soddisfazione dei clienti. Negli ultimi 34 anni l’Ermetic Serramenti srl ha

PAG. 24 - APINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2015

accontentato oltre 12.500 clienti, acquisendo una grande competenza nella produzione ed installazione di serramenti in PVC, alluminio termico e legno e alluminio. Con la collaborazione dei migliori marchi di accessori, di sistemi brevettati e vetri di ultima generazione l’Ermetic ha sviluppato nuove gamme di serramenti in PVC, Legno e Alluminio, Alluminio Super termico ad altissime prestazioni, creati appositamente per assicurare il miglior isolamento termico acustico robustezza ed estetica. Nei due stabilimenti, Alpi Serramenti a Debellis di Taipana ed Ermetic Serramenti a Salt di Povoletto, vengono progettate e prodotte finestre, porte, portoncini ingresso, verande, scuretti, sistemi oscuranti, chiusure per garage, parapetti e coperture in alluminio/vetro. Per quanto riguarda gli appalti pubblici, questo ultimo rinnovo, le consente di eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 Euro: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; categoria che riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Bando regionale risparmio energetico SONO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI I SOGGETTI PRIVATI PROPRIETARI O COMPROPRIETARI DI IMMOBILI Sul BUR n. 26 del 1 luglio 2015 è stato pubblicato il Decreto del Direttore Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia del 23 giugno 2015 n. 1894 il Bando 2015 per la concessione di finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa. Di seguito illustriamo le parti più significative.

CHI PUÒ BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO (ART. 2 DEL REGOLAMENTO) Sono beneficiari dei contributi i soggetti privati proprietari o comproprietari di immobili nei quali abbiano la residenza anagrafica al momento della domanda e la conservino fino all’erogazione del contributo.

INTERVENTI FINANZIABILI (ART. 3 DEL REGOLAMENTO) Interventi di manutenzione straordinaria limitatamente ad una o più delle seguenti tipologie: a) a norma di impianti di utilizzazione dell’energia elettrica; b) realizzazione di impianti domotici finalizzati all’ottimizzazione dei consumi energetici; c) installazione di impianti solari termici di cui all’articolo 16, comma 1, lettera m) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia); d) installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’articolo 16, comma 1, lettera m) della legge regionale 19/2009 con eventuale sistema di accumulo ad energia solare o installazione di accumulatore ad energia solare nel caso di impianti esistenti; PAG. 25 - APINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2015

e) installazione di impianti geotermici; f) installazione di caldaie finalizzate al riscaldamento dell’abitazione e relativo eventuale adeguamento dell’impianto; g) realizzazione dell’isolamento termico, relativamente al solaio di copertura o del sottotetto; h) realizzazione dell’isolamento dell’involucro edilizio di cui all’articolo 16, comma 1, lettera l) della legge regionale 19/2009, relativamente alle pareti esterne verticali; i) sostituzione di serramenti.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO (ART. 6, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO) Il contributo è assegnato con il procedimento valutativo a bando di cui all’articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilità finanziarie previste, nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque, nell’importo non superiore a 10.000,00 euro.

DIVIETO DI CUMULO DEI CONTRIBUTI (ART. 8 DEL REGOLAMENTO) I contributi concessi non sono cumulabili con altre contribuzioni o incentivi o detrazioni fiscali aventi la stessa finalità.

SPESE AMMISSIBILI (ART. 6, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO) Sono ammissibili a contributo le spese relative alla forniture e relativa posa in opera, comprensive degli eventuali allacciamenti, IVA e degli eventuali oneri di progettazione generali e di collaudo, compresa la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) dell’immobile, di importo complessivo non inferiore a 3.000,00 euro, sostenute dopo la presentazione della domanda.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (ART. 3 DEL BANDO 2015) La domanda di contributo, in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo (€16,00),


deve pervenire, redatta sul modello “Allegato 1 – Domanda” (scaricabile dal sito www.regione.fvg.it/ rafvg/export/sites/default/RAFVG/famiglia-casa/ casa/FOGLIA16/allegati/ALLEGATO_1_-_DOMANDA.pdf), entro settanta giorni dalla pubblicazione del bando (entro il 7 settembre 2015), esclusivamente con le seguenti modalità: 1. con posta raccomandata ai seguenti indirizzi: a. per i residenti nelle province di Gorizia e Trieste: Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia Servizio edilizia, sede periferica di Gorizia, Via Roma, 7 - 34170 Gorizia; b. per i residenti nella provincia di Pordenone: Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia Servizio edilizia, sede periferica di Pordenone, Via Oberdan, 18 - 33170 Pordenone; c. per i residenti nella provincia di Udine: Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia Servizio edilizia, sede periferica di Udine, Via Sabbadini, 31 - 33100 Udine. Ai fini del rispetto del termine di cui al punto 1 fa fede il timbro postale di spedizione e la domanda si intende presentata in tempo utile se pervenuta all’indirizzo indicato entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

2. a mezzo di P.E.C.: (Posta Elettronica Certificata), nel caso in cui la domanda sia intestata ad un unico proprietario, coincidente con il titolare di indirizzo di posta elettronica certificata, in conformità alle norme vigenti in materia e nel rispetto del regime fiscale vigente sull’imposta di bollo, al seguente indirizzo: territorio@certregione.fvg.it In tal caso, l’assolvimento dell’imposta di bollo è effettuato attraverso versamento con modello F23 (codice tributo 456T, codice ente attribuito dall’Agenzia delle Entrate alla provincia in cui si effettua il pagamento), contenente nel campo “estremi dell’atto o del documento” l’indicazione “Bando 2015 - ESM”. La data di ricevimento della domanda inviata a mezzo di P.E.C. è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della P.E.C. che comprova l’avvenuta spedizione del messaggio con in allegato la relativa domanda di contributo. 3. Alla domanda è allegata, pena l’archiviazione, fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei richiedenti.

CRITERI DI PRIORITÀ FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA (ART. 10 DEL REGOLAMENTO) Le graduatorie sono formate dando priorità alle domande che raggiungono il maggior punteggio, secondo i seguenti criteri:

TIPO DI INTERVENTO

PUNTI

a) messa a norma di impianti di utilizzazione dell’energia elettrica

6

b) realizzazione di impianti domotici finalizzati all’ottimizzazione dei consumi energetici

5

c) installazione di impianti solari termici di cui all’articolo 16, comma 1, lettera m) della legge regionale 19/2009

3

d) installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’articolo 16, comma 1, lettera m) della legge regionale 19/2009 con eventuale sistema di accumulo ad energia solare o installazione di accumulatore ad energia solare nel caso di impianti esistenti

4

e) installazione di impianti geotermici

7

f) installazione di caldaie finalizzate al riscaldamento dell’abitazione e relativo eventuale adeguamento dell’impianto

8

g) realizzazione dell’isolamento termico, relativamente al solaio di copertura o del sottotetto

10

h) realizzazione dell’isolamento dell’involucro edilizio di cui all’articolo 16, comma 1, lettera l) della legge regionale 19/2009, relativamente alle pareti esterne verticali

12

i) sostituzione di serramenti

9

In aggiunta al punteggio totale raggiunto in base agli interventi previsti in domanda, è possibile ottenere ulteriori 8 punti nel caso in cui gli stessi PAG. 26 - APINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2015

abbiano le caratteristiche richieste dalla normativa nazionale per l’attribuzione di TEE - Titoli di Efficienza Energetica (certificati bianchi).


TIPO DI INTERVENTO

PUNTI

j) realizzazione di almeno uno degli interventi di cui alle lettere precedenti, con caratteristiche tecniche che consentano il rilascio di titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)

A parità di punteggio, viene data priorità alle domande ordinate in base ai seguenti criteri sussidiari: a) minore importo di spesa complessiva prevista; b) maggior numero di interventi; c) data e ora di spedizione della domanda; d) sorteggio.

CERTIFICATI BIANCHI (ART. 2, COMMA 4 DEL BANDO) L’attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto dall’articolo 10 del regolamento, per gli interventi realizzati nel rispetto delle caratteristiche

PAG. 27 - APINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2015

8

tecniche (nella versione vigente al momento della realizzazione degli interventi) e attualmente specificate nell’“Allegato 3 - Schede tecniche” al bando, che consentono il rilascio di titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) è riferito agli interventi indicati nel regolamento, sulla base delle corrispondenze riportate nell’ “Allegato 2 -Tabella di raffronto (certificati bianchi)” (www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/ RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA16/allegati/ ALLEGATO_2TABELLA_DI_RAFFRONTO_ xcertificati_bianchix.pdf) (CS)


Urbanistica e edilizia: circolare della Regione (1a parte) IL DOCUMENTO APPROFONDISCE I TEMI LEGATI AL “CODICE REGIONALE DELL’EDILIZIA”

La Direzione Centrale Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso a tutti i Comuni della Regione, alle Province, alle Associazioni di categoria, agli ordini professionali, alle CCIAA, e alle procure della Repubblica, una Circolare interpretativa in merito ad alcune tematiche afferenti all’ambito urbanistico-edilizio. Il documento approfondisce i temi legati alla legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 “Codice regionale dell’edilizia”, al Regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 18/2012. Testo coordinato con le modifiche introdotte con decreto del Presidente della Regione 097/2015. In questa articolo approfondiamo: le premesse, le distanze tra fabbricati, la proroga della validità delle convenzioni urbanistiche e il certificato di agibilità.

PREMESSE La nostra regione ha constatato che sussistono ad oggi rilevanti problemi interpretativi in merito ad alcune tematiche afferenti all’ambito urbanisticoedilizio (ad iniziare dai dubbi applicativi emersi in punto di distanze, certificati di agibilità, sanabilità ed onerosità degli interventi edilizi, costruzioni in zona sismica). Con questa circolare la Direzione Regionale desidera fornire una sintesi auspicabilmente chiara che definisca in maniera inequivoca la posizione sul punto a supporto dell’attività degli operatori del settore, pur nell’evidenza che dubbi ed incertezze persistono anche in ragione della problematica definizione del quadro giuridico di riferimento scaturente dal noto riparto di competenze tra Stato e Regioni in materie che direttamente o indirettamente incidono sul settore in argomento (ad es., costruzioni in zona sismica, opere strutturali, PAG. 28 - APINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2015

modulistica edilizia e livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale). Proprio al fine di agevolare la corretta e celere attività nel settore, l’amministrazione regionale è già intervenuta con decisione mediante modifiche legislative e regolamentari sulle materie di propria competenza, iniziando un percorso di riforma della regolamentazione di settore che intende proseguire con l’immediatezza del caso. 1) Distanze tra fabbricati L’obbligo di rispetto delle distanze civilistiche disposte dal Libro III, Titolo II, Sezione VI del Codice Civile (che disciplina il tema delle distanze nell’ambito della proprietà), tra cui in primis l’art. 8731 che apre la citata sezione disponendo che le costruzioni su fondi finitimi, se non unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri, fatta salva la facoltà per i regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore. A livello statale, la Regione osserva che il DM 1444/19682, e stato emanato in forza di specifica previsione legislativa inserita nella legge urbanistica nazionale, nello specifico all’articolo 41 quinquies ad oggi vigente, il quale: - stabilisce che i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministero per i lavori pubblici di concerto con quello per l’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; - dispone che i limiti inderogabili ed i rapporti massimi di cui sopra vanno osservati in tutti i Comuni nella formazione di nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli esistenti; - non trova allocazione nel testo originario della legge ponte ma e stato introdotto dalla legge di riforma del settore n. 765/1967, che ha contestualmente disposto che il riferimento fatto dall’articolo 41 quinquies all’entrata “in vigore della presente legge” deve intendersi riferito al 1° settembre 1967 (cfr. art. 22, comma 2, legge 765/1967).


Diverso risulta il quadro regolamentativo regionale in materia urbanistica, statutariamente inclusa nell’ambito della potestà legislativa regionale (art. 4, comma 1, punto 12), Statuto di Autonomia) diversamente dalla generale previsione costituzionale che inquadra la materia del governo del territorio tra gli ambiti affidati alla legislazione concorrente Stato-Regione. Già con L.R. 42/1969 – abrogata con L.R. 52/1991 - la nostra Regione aveva disposto l’inapplicabilità nel territorio regionale dei limiti e rapporti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell’ultimo comma del citato art. 41 quinquies”3 (n.d.r.: limiti inderogabili e rapporti massimi di cui al DM 1444/1968 cit.), demandandone la definizione ad apposito piano urbanistico regionale (n.d.r.: il Piano Urbanistico Regionale Generale “PURG” approvato nel 1978). Ciò premesso, si coglie l’occasione per evidenziare che gli Uffici regionali competenti stanno valutando l’opportunità di procedere, a livello di modifiche normative, prima che regolamentari , ad una rivisitazione delle disposizioni in tema di distanze applicabili nella nostra Regione nell’ambito di una più organica rivisitazione del quadro giuridico settoriale di riferimento (disciplina urbanistica regionale di cui alla L.R. 5/2007 e PURG), anche al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 2 bis4 nel TU edilizia nazionale (introdotto con il cd. “decreto del fare” DL 69/2013, conv. con legge 98/2013). 2) Proroga validità convenzioni urbanistiche in ambito di strumentazione urbanistici attuativa L’articolo 30, comma 3 bis, del DL 69/2013, come convertito con legge 98/2013, ha disposto che “Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.”. Si osserva che, seppur la materia dell’urbanistica risulti statutariamente riservata alla potestà legislativa primaria della Regione, a mente dell’art. 4 dello Statuto di autonomia tale potestà trova espresso limite nella necessaria osservanza, oltre che della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, anche delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, quali quelle contenute nel dispositivo di legge in argomento: un tanto risulta espressamente evidenziato nelle premesse del provvedimento di emanazione del decreto legge 69/2013, secondo cui le disposizioni nello stesso contenute sono rivolte a garantire crescita economica e semplificazione del PAG. 29 - APINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2015

quadro amministrativo e normativo al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese, operando anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese. Tale constatazione risulta rafforzata e confermata della legge di conversione del decreto in oggetto, espressamente rubricata “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”. In considerazione della evidenziata natura del provvedimento normativo nazionale, la Regione ritiene immediatamente applicabile la disposizione in esame anche nella nostra Regione, senza necessità di previo recepimento con apposito atto legislativo regionale. In merito alle procedure per attuare la disposizione in argomento, pur nell’impossibilita di interpretare un atto promanante da organi esterni alla Regione, che, per espressa disposizione del legislatore statale, la proroga opera ope legis, e quindi in modo automatico, senza bisogno di un atto espresso né da parte dell’interessato privato né da parte dell’Ente locale procedente. In ogni caso, più per finalità di ottimale gestione amministrativa della pratica in argomento e per evitare confusione o ingenerare dubbi nell’interpretazione futura dei termini della convenzione, sempre in via collaborativa la Regione consiglia, non essendo prescritto un procedimento specifico (né dalla norma nazionale né dalla regolamentazione regionale di settore, considerato che sia l’art. 8, comma 6, che l’art. 9, comma 5, del D.PReg. 86/2008 di attuazione della L.R. 5/2007 parte urbanistica, in ambito PAC ammettono la proroga dei termini per motivate ragioni e per finalità espropriative, ma non ne disciplinano il procedimento), di confermare l’applicazione della disposizione in argomento al caso specifico mediante apposito provvedimento consiliare, con cui viene dato atto che (ai sensi dell’articolo 30, comma 3 bis, DL 69/2009, come convertito con legge 98/2013), trattandosi di convenzione stipulata ante 31/12/2012, i termini vengono prorogati per legge di tre anni rispetto alla loro naturale scadenza.

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ Con la L.R. 13/2014 (art. 6, comma 1) e stata introdotta un’importante precisazione sul tema del rilascio del certificato di agibilità mediante inserimento del nuovo comma 6 bis5 all’articolo 28 della L.R. 19/2009, il quale chiarisce in maniera inequivoca che le condizioni per il rilascio/attestazione del certificato di agibilità vanno rinvenute con riferimento alla disciplina vigente, alternativamente: - alla data della dichiarazione di fine lavori; - alla data in cui si e formata la decadenza del titolo (in assenza di dichiarazione di fine lavori);


- alla data dichiarata nella domanda di sanatoria relativamente al tempo di esecuzione dell’opera. Tale specificazione, che cristallizza la disciplina di riferimento al momento dell’effettuazione dell’intervento e lo rende impermeabile ad eventuali mutamenti della disciplina nel frattempo intervenuti, chiarisce che il certificato in argomento va rilasciato sulla base delle condizioni (attestate dalla relativa documentazione) richieste al momento dell’effettiva realizzazione dell’intervento, evitando l’applicazione di discipline successive nel tempo con effetti retroattivi, che in taluni casi impossibilitavano il rilascio del certificato ed incidevano sulla libera commerciabilità del bene. Il provvedimento e volto quindi ad evitare l’insorgere o il procrastinarsi di situazioni in cui si rende paradossalmente impossibile il rilascio di detto certificato a causa della mutata regolamentazione sul punto, aggravando il richiedente con limiti e condizioni non sussistenti all’epoca della realizzazione dell’opera edilizia. In forza del principio, costituzionalmente garantito, secondo cui la legge non può disporre che per l’avvenire ed i relativi effetti si riverberano ordinariamente sull’attività successiva alla conoscibilità dell’atto legislativo, il legislatore regionale ha perseguito la finalità della certezza del diritto ed in particolare della chiarezza delle regole sottese al procedimento in analisi, mettendo in essere un provvedimento correttivo funzionale a garantire la più ampia disponibilità del bene immobiliare ed a agevolarne il legittimo trasferimento. La circolare rammenta inoltre che, ai sensi del combinato disposto tra le disposizioni in tema di agibilità di cui alla L.R. 19/2009 (artt. 27 e 28) e art. 4 del Regolamento di attuazione della stessa, risulta che: - il certificato va richiesto esclusivamente in relazione a nuove costruzioni (ivi compresi ampliamenti, anche in sopraelevazione), ristrutturazioni e altri interventi sull’esistente –già in possesso del certificato in analisi, esclusivamente ove influiscano sulle caratteristiche strutturali (e quindi manutenzioni straordinarie con rilevanza strutturale o restauri e risanamenti conservativi che incidano su elementi strutturali, ferme restando le prescrizioni in ordine agli elementi strutturali originali per tali ultime tipologie di intervento), sulla base di apposite attestazioni del professionista abilitato; - risulta pacifico che gli interventi riconducibili ad attività edilizia libera sono esentati dall’onere della richiesta di un nuovo certificato di agibilità qualora non impattino sul profilo strutturale delle costruzioni, ferma restando la PAG. 30 - APINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2015

necessita di asseverazione di un professionista abilitato in merito all’influenza o la non rilevanza dell’intervento in relazione alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico (cfr. art. 4, comma 2, Reg.): un tanto risulta confermato anche dalla lettura del testo legislativo, che all’articolo 27, comma 2, obbliga alla richiesta del certificato di agibilità esclusivamente i soggetti titolari del permesso di costruire o quelli che hanno presentato la SCIA (oltre ai successori o aventi causa). Ne deriva che in tali fattispecie non venga richiesta l’emissione di un nuovo certificato, essendo necessaria e sufficiente l’asseverazione del professionista abilitato che attesti le condizioni regolamentativamente previste. Per quanto attiene invece ad edifici esistenti non in possesso del certificato di agibilità, per i quali risulta decorso il termine per la presentazione della richiesta (essendo spirati i 30 giorni dalla fine dei lavori) si palesano astrattamente due ipotesi: 1) Nel caso quanto realizzato risulti conforme a quanto progettato/autorizzato ovvero nell’ipotesi in cui le variazioni tra quanto progettato e quanto realizzato possano essere ricomprese entro la soglia di tolleranza, previo versamento della sanzione prevista il certificato di agibilità risulta rilasciabile sulla base delle condizioni illo tempore stabilite (cioè sulla base della disciplina vigente al momento della realizzazione dell’opera), secondo quanto confermato dal comma 6 bis dell’articolo 28, come inserito dalla L.R. 13/2014, che espressamente dispone che le condizioni previste per il rilascio o l’attestazione del certificato sono stabilite con riferimento alla data di fine lavori (anche se dichiarata contestualmente alla richiesta di agibilità), decadenza del titolo intervenuta ai sensi dell’articolo 23 L.R. 19/2009 in mancanza di comunicazione di fine lavori ovvero dichiarazione presentata in sede di domanda di sanatoria. In altre parole, la disciplina da applicare per il rilascio del titolo va rinvenuta in quella esistente all’epoca di uno dei tre eventi, ovvero: - dichiarazione di fine lavori (anche se dichiarata contestualmente alla richiesta di agibilità, fermo restando quanto sancito dall’articolo 23 L.R. 19/2009 in merito alle opere eseguite a fronte di titolo decaduto: ne deriva che ad una fine lavori compatibile con le condizioni temporali stabilite dal titolo edilizio consegue il rilascio del certificato di agibilità, diversamente il rilascio va valutato sulla base degli interventi residuali


intervenuti successivamente alla decadenza del titolo stesso, considerato il regime edificatorio cui andrebbero assoggettati); - decadenza del titolo, in assenza di dichiarazione di fine lavori (e quindi: decorso il termine per l’ultimazione dei lavori previsto nel titolo rilasciato senza presentazione di idonea richiesta di proroga o negli altri casi di cui all’articolo 23, comma 4, L.R. 19/2009); - dichiarazione di esecuzione dell’opera indicata nella domanda in sanatoria. Tale considerazione si basa sulla constatazione che il mancato rilascio del certificato consegue in tali casi ad un inadempimento di natura prettamente burocratica/amministrativa (mancata comunicazione della fine lavori/ mancata richiesta del certificato), ben sussistendo le condizioni per ottenere il certificato in considerazione della sostanziale conformità dell’opera alla disciplina vigente al tempo della sua realizzazione (per il caso di richiesta di rilascio del certificato presentata oggi in relazione ad intervento realizzato tempo addietro). 2) oppure emergono difformità tra quanto progettato e quanto realizzato, qualificabili come: o variazioni essenziali: - mutamento di destinazione d’uso non consentito da PRGC (sopra la soglia della giuridica irrilevanza, fissata dall’art. 15 al 25 % della superficie utile) o che comporti modifiche a livello di standard urbanistici; - aumento sopra il 15% del volume utile o della superficie utile rispetto al progetto approvato; - aumento sopra il 15% della superficie coperta o dell’altezza o totale diversa localizzazione; - mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito tanto da variare il relativo regime edificatorio (da SCIA/DIA a PdC); - violazione non meramente procedurale delle norme in materia antisismica; o variazioni non essenziali, se ricomprese entro le ricordate soglie e comunque nei casi in cui incidano esclusivamente su superfici accessorie, volumi tecnici, distribuzione interna e opere di libera (cfr. art. 40, comma 2). Ne deriva che ricadono in tale categoria: - mutamenti di destinazione d’uso consentiti dal PRGC o comunque giuridicamente irrilevanti (in quanto entro la soglia del 25%); - aumenti di volume utile o superficie utile o coperta ovvero di altezza entro il 15%; PAG. 31 - APINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2015

- modifiche che non incidono sul regime edificatorio; - violazioni meramente procedurali in materia di edilizia antisismica (es.: mancanza deposito relazione finale, prove sui materiali, collaudi e/o varianti strutturali e/o deposito progetto). Risulta palese secondo la Regione che, nell’ultimo caso sopra richiamato (edilizia antisismica), le condizioni risultano attestabili, ai fini del certificato di agibilità, con riferimento alla normativa dell’epoca della realizzazione, non potendo rilevare la diversa disciplina (ed i relativi adempimenti) succedutasi nel tempo. Un tanto e sorretto da argomentazioni analoghe a quelle sopra sostenute, considerato che l’intervento risulta in regola con la disciplina di settore dell’epoca e non può essere sproporzionatamente gravato da oneri maggiori derivanti dalla normativa successiva al momento della sua realizzazione. Qualora le variazioni riscontrate siano idonee a rilevare sotto il profilo urbanistico-edilizio (emergendo quali fattispecie sanzionabili ai sensi di legge) risulta altresì pacifico che eventuali difformità riscontrate vadano assoggettate al regime sanzionatorio previsto all’epoca dell’accertamento dell’abuso/difformità (ovvero, in costanza di L.R. 19/2009, a quanto stabilito dal Capo VI della medesima recante Vigilanza e sanzioni). Resta inteso che, qualora le difformità - consistenti nello scostamento tra quanto progettato e quanto realizzato - non rilevino sotto i profili espressamente elencati dal legislatore regionale ma precludano esclusivamente la possibilità di attestazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), Regolamento di attuazione (n.d.r.: dichiarazione del direttore lavori/tecnico abilitato che attesti la conformità dell’opera rispetto al progetto presentato), il certificato di agibilità può essere comunque rilasciato previa verifica della sussistenza delle condizioni: 1. di sicurezza (Reg. precisa quali: statica, sismica, prevenzione incendi, barriere architettoniche, ove previste, mediante dichiarazioni/ certificazioni/asseverazioni/prove/collaudi et similia, secondo quanto disposto dalla norma di settore) 2. di igiene 3. di salubrità (Reg. precisa: scarico delle acque reflue ex D.Lgs. 152/2006) 4. di risparmio energetico (Reg. precisa: certificazione energetica ex D.Lgs. 192/2005) 5. di conformità impiantistica (Reg. precisa: richiesta dichiarazione di conformità per impianti nuovi o modificati ex DM 37/2008).


In ogni caso, il rilascio del certificato di agibilità dell’immobile non fa venir meno l’applicabilità degli eventuali procedimenti sanzionatori di cui al Capo VI L.R. 19/2009. Tale convincimento si basa sulla mancata considerazione, da parte del legislatore regionale, dell’aspetto relativo alla conformità dell’opera al progetto presentato ai fini del rilascio del certificato di agibilità (anche sulla base della connotazione storica dell’istituto, prioritariamente volto all’accertamento della sussistenza dei requisiti di natura igienico-sanitaria dell’opera edificata): potendo recare il Regolamento di attuazione della legge esclusivamente disposizioni applicative in materia di agibilità degli edifici (ed essendo conseguentemente preclusa a tale strumento l’imposizione di oneri e verifiche ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge), si deve constatare che la mancata attestazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 del Regolamento non possa essere ritenuta elemento ostativo al rilascio del certificato in argomento, non rilevandosi nella conformità urbanistico-edilizia la natura delle condizioni sine qua non prescritte dal legislatore in punto di agibilità. Ne deriva, per la Regione, che eventuali variazioni tra quanto progettato e quanto effettivamente realizzato non impediscono il rilascio del certificato in parola, fermo restando il rispetto dei requisiti legislativamente stabiliti (e, giova ribadirlo, l’eventuale applicazione dei procedimenti sanzionatori prescritti). A maggior ragione, sembra palese, il lieve scostamento tra quanto progettato/assen-

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tito e quanto realizzato, astrattamente configurabile quale intervento realizzabile in attività edilizia libera, non preclude il rilascio del certificato di agibilità ne crea le premesse per l’espletamento di un procedimento sanzionatorio ove ricada entro le misure di tolleranza, da ultimo ampliate con l’introduzione del comma 2 ter dell’articolo 4, ferma restando l’applicabilità dell’istituto della riduzione a conformità prevista dall’articolo 51, comma 2, del Codice regionale dell’edilizia. In ogni caso, si rammenta che l’esecuzione di interventi entro la misura di tolleranza di cui all’articolo 41 non costituisce variante al PdC né alla DIA/SCIA, non risulta sanzionabile (salvo eventuale pagamento oneri, se dovuti) e non rileva per rilascio PdC in sanatoria. Tale misura e stabilita al 3 % rispetto alle misure di progetto per: 1. sagoma 2. superficie 3. distacchi/distanze 4. volumetria 5. altezza Si ricorda infine che con L.R. 13/2014 e stato stabilito che la diversa distribuzione interna di edifici o U.I. ovvero la variazione di superfici/altezze dei locali non costituiscono difformità tra il realizzato ed il progettato, purché siano rispettate le condizioni di cui alla L.R. 44/1985 e non venga modificato quanto esternamente percepito o la superficie calpestabile dell’immobile, cfr. art. 41, comma 2 ter, L.R. 19/2009). (continua) (CS)


Obbligo di iscrizione nelle white list per la verifica antimafia A PARTIRE DAL 25 GIUGNO 2015 LE IMPRESE ANCORA IN ATTESA DI ISCRIZIONE NON POSSONO PIÙ STIPULARE CONTRATTI CON LA P.A. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 era stato pubblicato il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 relativo a “interventi urgenti per la semplificazione e trasparenza amministrativa e l’efficienza degli uffici giudiziari”. Il provvedimento interessa soprattutto le aziende prestatrici di servizi ed esecutrici di lavori pubblici ritenute le attività imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui alla legge n. 190 del 6 novembre 2012. Il Decreto è entrato in vigore lo scorso 25 giugno 2014, e da questa data la comunicazione o l’informazione antimafia dovrà essere acquisita dalle stazioni appaltanti obbligatoriamente tramite la consultazione delle cd. “white list”, istituite presso le prefetture, e l’iscrizione sostituisce la comunicazione e l’informazione antimafia anche ai fini della stipula e approvazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta. L’articolo 1 comma 53 della Legge 6 dicembre 2012, n. 190, definisce come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: 1) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 2) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 3) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 4) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 5) noli a freddo di macchinari; 6) fornitura di ferro lavorato;

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7) noli a caldo; 8) autotrasporti per conto di terzi; 9) guardiania dei cantieri. L’elenco è unico ed è articolato in sezioni corrispondenti alle attività precedentemente indicate. L’iscrizione è soggetta alle seguenti condizioni: - assenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; - assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate i cui all’art. 84 comma 3 del Codice Antimafia. Per le modalità operative di iscrizione nelle liste prefettizie si rimanda al link delle prefetture territoriali, in particolare di seguito Vi forniamo quello dell’ufficio di Udine in cui è possibile trovare anche tutta la modulistica utile: http://www.prefettura.it/udine/contenuti/64469.htm L’iscrizione alle “white list” è divenuta, per le imprese operanti nei settori più a rischio (quelle sopraindicate dal punto 1) al punto 9)), obbligatoria per accertare l’assenza di pregiudizi nella materia dell’antimafia, nell’ambito dei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione. La norma stabilisce anche che l’iscrizione all’elenco possa essere utilizzata, ai fini della certificazione antimafia, anche per attività diverse da quelle per le quali è stata disposta l’iscrizione. Il 24 giugno 2015 è terminato un periodo transitorio (di dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto legge) in cui le pubbliche amministrazioni possono procedere all’affidamento dei contratti o all’autorizzazione dei subcontratti previo accertamento dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione alle white list. Secondo la norma dal 25 giugno 2015, a meno di eventuali proroghe, le imprese ancora in attesa di iscrizione non possono più stipulare contratti o ottenere autorizzazioni al subappalto. L’ufficio Edilizia e Territorio dell’Associazione è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. (CS)


Decreto Ministero del Lavoro per il costo manodopera edile APPROVATE LE TABELLE RELATIVE AL COSTO MEDIO ORARIO DELLA MANODOPERA EDILE

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29 aprile 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2015 sono state approvate le tabelle provinciali relative al costo medio orario della manodopera edile. Il Decreto si è reso necessario in attuazione all’art. 86, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei

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contratti) e possono essere utilizzate dalle imprese nelle gare di appalto, ma saranno fondamentali per valutare l’anomalia delle offerte nelle gare. Il Decreto chiarisce anche che il costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a: a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l’impresa usufruisce; b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all’applicazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; Riportiamo le tabelle allegate al decreto del 29 aprile 2015 con i valori riferiti agli impiegati e agli operai per le quattro province della regione. (CS)


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Business News LE ULTIME INFORMAZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE RICEVUTE DA INFORMEST CONSULTING SRL PROGRAMMA DI PENETRAZIONE COMMERCIALE IN GERMANIA AUSTRIA SVIZZERA PER AZIENDE DELLA SUBFORNITURA INFORMEST Consulting, nell’ambito delle proprie iniziative finalizzate allo sviluppo dell’export delle PMI italiane, propone un programma di inserimento commerciale nei mercati di area tedesca nel settore della subfornitura; il servizio è diretto ad aziende italiane impegnate nel comparto della subfornitura meccanica e della plastica, e aziende produttrici di componenti per prodotti finiti. La Germania in particolare è specializzata nello sviluppo e nella produzione di beni industriali complessi; i più importanti settori industriali sono l’edilizia costruttiva, l’industria automobilistica, l’industria meccanica, l’elettrotecnica, l’industria chimica. Le richieste delle aziende tedesche si concentrano su componenti e/o lavorazioni nei settori della meccanica, degli autoveicoli, della metallurgia e dei prodotti chimici; i maggiori fornitori della Germania sono i Paesi Bassi, la Cina, la Francia, il Regno Unito e l’Italia. L’iniziativa di sviluppo commerciale è indirizzata ad imprese impegnate nelle lavorazioni/produzioni di settore, ha lo scopo di ottenere economie di scala nella realizzazione delle attività operative di sviluppo export ed una conseguente significativa riduzione dei costi di inserimento commerciale. Le aziende interessate possono inviare una richiesta all’indirizzo: m.rosina@informestconsulting.it

KAZAKHSTAN 4-6 NOVEMBRE 2015: PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA INTERNAZIONALE WORLDFOOD KAZAKHSTAN 2015 INFORMEST Consulting organizza la partecipa-

zione collettiva per un gruppo di aziende italiane del settore agrofood alla manifestazione fieristica internazionale WorldFood Kazakhstan 2015, che si svolgerà ad Almaty dal 4 al 6 novembre 2015. L’edizione 2014 ha visto la partecipazione di circa 500 espositori da tutto il mondo, oltre 5.000 visitatori (in crescita rispetto all’edizione 2013) ed un crescente interesse da parte di importatori e distributori locali, ma anche operatori locali del settore ristorazione per tutti i comparti dell’agrofood, incluso beverage. Il Kazakhstan, geograficamente la più grande delle repubbliche ex sovietiche dopo la Federazione Russa, ha sviluppato un’economia aperta al commercio mondiale. Il settore agroalimentare è in continua crescita, trainato dalla domanda interna; inoltre, l’Unione Doganale con la Federazione Russa e la Bielorussia, rappresenta un elemento di spinta per la crescita della domanda. In generale, i prodotti agrofood italiani godono di un crescente interesse dei consumatori kazaki, beneficiando di fattori in grado di influenzare la tendenza, tra cui il continuo aumento dei redditi, la presenza di una fascia di popolazione di reddito medio-alto ed alto, le abitudini di consumo in evoluzione. L’attuale tendenza è destinata non solo a proseguire, ma anche rafforzarsi nei prossimi anni, fornendo le basi per una crescita della domanda. Considerando quello kazako un mercato strategico per le imprese italiane, INFORMEST Consulting è intenzionata ad organizzare la partecipazione congiunta alla fiera WorldFood Kazakhstan 2015 per un gruppo di 5-7 aziende del settore agrofood, non concorrenti tra loro, interessate ad uno sviluppo commerciale sul mercato locale. INFORMEST Consulting seguirà i diversi aspetti della partecipazione delle aziende, dall’acquisto degli spazi alla selezione preliminare di operatori locali per incontri B2B. Per maggiori informazioni, inviare un’e-mail all’indirizzo consulenza@informestconsulting.it

RICHIESTE D’OFFERTA INTERNAZIONALI PER AZIENDE DEL SETTORE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI Attraverso un accordo diretto con Development Gateway Ltd., nel 2011 INFORMEST Consulting

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ha assunto la gestione, per l’Italia, del più grande strumento informativo al mondo (http://tender. informestconsulting.it) che raccoglie, cataloga e promuove le notifiche dei bandi di gara internazionali lanciati dagli organismi internazionali (Banca Mondiale, centinaia di enti pubblici e privati): il database offre oltre 1 mil. di avvisi di bandi l’anno in più di 170 Paesi, oltre 2.500 nuovi bandi al giorno per un totale di 800 mld. di USD di valore impegnati nel 2013 per acquisire forniture in svariati comparti (prodotti manifatturieri, arredo, attrezzature, energia, trasporti, ambiente, infrastrutture, agro-industria, ICT, ecc.), compresi anche quelli di eccellenza delle imprese italiane. Inoltre, sono pubblicati i riferimenti delle aziende aggiudicatarie delle gare, a beneficio di aziende di subfornitura. Con la gestione di questo strumento, INFORMEST Consulting si pone l’obiettivo di andare incontro al fabbisogno delle imprese italiane di accedere ad un sistema informativo efficace ed efficiente che migliori la fruizione delle notizie riguardanti i bandi di gara internazionali. Gli utenti possono approfondire l’argomento e le opportunità all’indirizzo www. informestconsulting.it/appalti-internazionali. A titolo d’esempio, la voce “Lavori di installazione di impianti in edifici” raccoglie oggi oltre 4.100 notifiche, tra cui le notifiche del BANGLADESH POWER DEVELOPMENT BOARD (Bangladesh) per apparecchiature per la distribuzione ed il controllo dell’energia elettrica, di ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. (Romania) per Sottostazione di trasformazione e del CENTRAL RAILWAY (India) per infrastrutture per cavi. E’ possibile iscriversi gratuitamente al sistema collegandosi all’indirizzo http://tender.informestconsulting.it per ricevere alert automatici e personalizzati sulle notifiche di

bandi nel settore di proprio interesse. Inoltre, INFORMEST Consulting offre ai propri utenti l’opportunità di abbonarsi ai bandi con uno sconto del 20% (http://tender.informestconsulting.it/tenders/subs.do) rispetto alle tariffe standard internazionali per scaricare fino a 500/avvisi mese per 12 mesi. Tale canale è l’unico che consente alle aziende italiane di beneficiare di questo sconto. Chi volesse approfondire le modalità di abbonamento ed i servizi accessori può inviare un’e-mail all’indirizzo online@informestconsulting.it

MILANO, 29-30 SETTEMBRE 2015: EVENTI DI ENTERPRISE EUROPE NETWORK AD EXPO2015 Nell’ambito del consorzio Friend Europe di Enterprise Europe Network, INFORMEST Consulting informa che la Commissione Europea in collaborazione con la rete Enterprise Europe Network organizza “EU-ASEAN Days”, il terzo dei cinque eventi di incontri bilaterali presso EXPO 2015 a Milano. Il programma dell’evento prevede: 29 settembre: Conferenza “EU-ASEAN Days: Joint cooperation to enhance business and investment opportunities” presso Assolombarda, Via Pantano, 9 Milano; 30 settembre: Incontri B2B presso Finlombarda, via Pola 12, Milano. L’iniziativa coinvolgerà le aziende del settore agroalimentare e correlati, oltre alle Delegazioni provenienti dai Paesi del Sud Est Asiatico. Vi invitiamo a consultare il flyer e ad iscrivervi nel sito www.b2match. eu/expo2015-eu-aseandays . Per maggiori informazioni su tutti gli eventi che saranno organizzati, è possibile visionare il sito www.b2match.eu/ expo2015 . Per assistenza: informestconsulting@ friendeurope.it

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Origine Preferenziale

REGOLE PER LA CORRETTA APPLICAZIONE

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

ORIGINE PREFERENZIALE, REGOLE PER LA CORRETTA APPLICAZIONE: ASPETTI GENERALI Gli accordi di libero scambio (commercio preferenziale) stanno assumendo sempre maggior rilevanza all’interno del panorama del commercio internazionale, evoluto notevolmente grazie alla frammentazione su scala globale del processo produttivo e alla sempre maggior efficienza dei mezzi di trasporto. Proprio per questo motivo il tema dell’origine preferenziale delle merci è oggetto di crescente informazione e approfondimento da parte dei soggetti coinvolti con gli scambi commerciali internazionali. La concessione di tale status può essere prevista per i prodotti, importati da alcuni Paesi, che soddisfano determinati requisiti; tale agevolazione consiste in benefici daziari all’atto dell’importazione. Le merci, al fine di poter usufruire dei benefici sopra indicati, devono rispettare requisiti che variano: - sia in funzione delle singole voci doganali dei prodotti - sia in funzione dei singoli accordi siglati dall’UE con i vari Paesi esteri (i cosiddetti Paesi “associati”). La predetta preferenzialità viene dettagliatamente disciplinata da specifici accordi contenuti in regolamenti comunitari; alcuni sono di natura bilaterale, alcuni di natura unilaterale ed altri denominati di Unione Doganale.

ACCORDI BILATERALI In questa tipologia di accordi le preferenze tariffarie,

che prevedono la riduzione o l’esenzione daziaria, sono concesse in via reciproca dai Paesi contraenti mediante la creazione di un’area di libero scambio. Per facilitarne la comprensione ne segue un semplice esempio: “Nel caso in cui un prodotto di origine preferenziale comunitaria venisse esportato in Svizzera beneficerebbe della preferenzialità daziaria al momento dell’importazione, poiché tale Paese ha stipulato un accordo di commercio preferenziale bilaterale con la UE. Reciprocamente un prodotto di origine preferenziale svizzera potrà essere importato nella UE con la relativa preferenza daziaria in virtù della natura bilaterale dell’accordo.”

ACCORDI UNILATERALI Questa tipologia di accordi nasce dalla volontà di favorire la competitività dei prodotti originari di Paesi meno sviluppati, detassando gli stessi al momento dell’importazione nella UE per poter favorire ai Paesi in via di sviluppo. Per facilitarne la comprensione ne segue un semplice esempio: “Nel caso in cui un prodotto di origine preferenziale comunitaria venisse esportato in Groenlandia non beneficerebbe della preferenza daziaria al momento dell’importazione poiché, tale Paese, non ha stipulato un accordo di commercio preferenziale bilaterale con la UE; mentre un prodotto di origine preferenziale Groenlandese potrà essere importato nella UE con la relativa preferenza daziaria in virtù della natura unilaterale dell’accordo.” Scarica l’elenco dei paesi accordisti sia bilaterali che unilaterali (http://images.newsmercati. com/f/Allegati/el/elencopaesiorigine.doc)

ACCORDI DI UNIONE DOGANALE L’accordo di Unione Doganale, a differenza delle tipologie precedentemente presentate, non si basa sulla nozione di origine della merce, ma si basa sul fatto che le merci siano state messe in libera circolazione. Per merci in libera circolazione si intendono alternativamente: - le merci prodotte nella comunità, comprese

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RIVENDITORE UFFICIALE MOTORI E RICAMBI

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quelle ottenute, integralmente o in parte, da prodotti provenienti da Paesi terzi e immessi in libera pratica nella comunità o - provenienti da Paesi Terzi e immessi in libera pratica nella Comunità. Attualmente l’Unione Europea ha stipulato accordi di Unione Doganale con tre Paesi: - Turchia - San Marino - Andorra. Negli accordi di libero scambio sono previsti i requisiti che le merci devono soddisfare per essere considerate di origine preferenziale.

k) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori del suo mare territoriale, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di suolo o sottosuolo di cui trattasi; m) le merci ivi ottenute esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a l). Pertanto, oltre ai prodotti sopra elencati, possono altresì essere dichiarate di origine preferenziale le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti elencati. Per poter attestare lo status di merce “interamente ottenuta” occorre che: - l’esportatore sia esso stesso il “produttore”, - oppure che si sia preventivamente fatto rilasciare la dichiarazione di origine preferenziale dal proprio fornitore di materie prime.

Requisiti di carattere generale In via generale si considerano di origine preferenziale i prodotti interamente ottenuti nel territorio e “i prodotti che (...) sono stati oggetto nello stesso di lavorazioni o trasformazioni sufficienti”. 1) Prodotti interamente ottenuti Ottengono lo status di merci originarie quei prodotti che, per la loro specifica natura, sono interamente ottenuti nel Paese accordista. Si considerano “interamente ottenuti” nella Comunità Europea o in un Paese terzo: a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati e allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati; f) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; g) i prodotti dell’acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati; h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori del suo mare territoriale, con le sue navi; i) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente con prodotti di cui alla lettera h); j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime; VOCE

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2) Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Oltre ai prodotti interamente ottenuti, possono ottenere lo status di origine preferenziale quelle merci che hanno subito una trasformazione o lavorazione sufficiente nella comunità. Il sistema delle preferenze generalizzate e gli accordi di libero scambio prevedono, infatti, che i prodotti non interamente ottenuti possono essere dichiarati di origine preferenziale nel caso in cui soddisfino i requisiti previsti nel relativo allegato, ove è riportato uno schema in cui: - nella prima colonna, vengono elencate le voci doganali, - seguite, nella seconda colonna, dalla descrizione del prodotto - e, nella terza colonna, dalla regola da rispettare per poter dichiarare di origine preferenziale il prodotto in esame.

DESIGNAZIONE DELLE MERCI

Esempio Si riporta di seguito a titolo esemplificativo l’estratto dell’Allegato all’accordo di libero scambio siglato tra Svizzera e Unione Europea: LAVORAZIONE O TRASFORMAZIONE PER OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballag- Fabbricazione a partire da materiali (non comunitari) di gi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prol’imballaggio, di vetro dotto

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Nella prima colonna dell’esempio, viene riportata la voce doganale (7010) seguita, nella seconda colonna alla descrizione merceologica del prodotto (damigiane bottiglie ecc.) e nella terza colonna, infine, viene riportata la regola che deve essere soddisfatta per poter dichiarare di origine preferenziale i prodotti fabbricati in Svizzera o nella Comunità Europea. Negli accordi di libero scambio e nel sistema delle preferenze generalizzate vi sono tre tipologie di regole: - Cambio di voce doganale - Valore percentuale massimo di materiale extracomunitario - Regole Specifiche Occorre preliminarmente precisare che, nella fabbricazione di un prodotto, le merci utilizzate sono da considerarsi sempre di origine “non comunitaria”, salvo che siano accompagnate da un documento idoneo a qualificarle come di origine preferenziale comunitaria (dichiarazione del fornitore). 3) Requisiti di carattere territoriale Le merci che hanno diritto ad essere dichiarate di origine preferenziale devono soddisfare i suddetti requisiti senza interruzione nel paese di origine. Pertanto, un prodotto fabbricato nell’Unione Europea, che durante il processo produttivo abbia subito una parziale lavorazione in un paese extracomunitario, non può ottenere lo status di merce di origine preferenziale comunitaria, anche se si potesse considerare sufficientemente trasformato. Il trattamento preferenziale viene altresì accordato esclusivamente ai prodotti che, oltre a soddisfare i requisiti presenti nei protocolli degli accordi di libero scambio, siano trasportati direttamente tra i paesi oggetto dell’accordo. È comunque consentito che i suddetti prodotti, durante il trasporto, attraversino altri territori, purché rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato in cui transitano e non subiscano altre operazioni ad eccezione delle operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

4) Regola del “No draw-back” Si rende pertanto sempre necessaria, oltre alla trasformazione sufficiente, la preventiva immissione in libera pratica nel Paese trasformatore (pagamento del dazio) di tutte le materie prime o semilavorati, di provenienza extracomunitaria, impiegati nella trasformazione non essendo ammesso operare con regime sospensivi, come ad esempio il perfezionamento attivo. Con il termine “Draw-Back” viene generalmente indicato il rimborso a favore di un operatore dei dazi in precedenza pagati su prodotti importati. Con la formula “no drawback”, prevista in numerosi protocolli sull’origine, si indica invece il divieto di rimborso di tali dazi.

Esempio Lavorazione nella UE di materiali temporaneamente importati da extra Ue con utilizzo del regime sospensivo del perfezionamento attivo, quindi senza il pagamento dei dazi in dogana e realizzazione di un prodotto finito che viene riesportato verso un Paese accordista. Poniamo che le lavorazioni eseguite nella Ue sui materiali “terzi” soddisfino le condizioni previste dalle regole previste per l’ottenimento dell’origine preferenziale. La ditta esportatrice potrà richiedere alle autorità doganali il rilascio del certificato (es. EUR 1) o emettere dichiarazione su fattura. In tal caso potrebbe intervenire (dipende dall’accordo siglato con il Paese accordista) la regola del “no drawback” che comporta, all’atto del rilascio della prova di origine preferenziale, la nascita dell’obbligo di pagamento dei dazi all’importazione, in precedenza non pagati, relativamente alle merci extra Ue temporaneamente importate.

Nel prossimo articolo verranno analizzate le tipologie di regole relative alla trasformazione sufficiente e le modalità con cui gli operatori dimostrano di soddisfare tali regole.

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Andrea Toscano, Enrico Calcagnile, Mattia Carbognani


Vendite on line

ACCETTAZIONE MEDIANTE “CLIC” DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

VENDITE ON LINE: L’ACCETTAZIONE MEDIANTE “CLIC” DELLA CLAUSOLA SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Le parti che decidono di stipulare un contratto internazionale hanno la possibilità di pattuire contrattualmente la competenza dei giudici che decideranno di eventuali controversie. Si tratta di un’espressione fondamentale dell’autonomia delle stesse che incentiva all’investimento estero, in ragione della possibilità di prevedere un foro competente di carattere esclusivo, vale a dire che implica l’automatica esclusione della competenza di ogni altro giudice.

LA POSSIBILITÀ DI STATUIRE UNA CLAUSOLA ATTRIBUTIVA DI COMPETENZA AI SENSI DEL REGOLAMENTO 44/2001 E DEL REGOLAMENTO 1215/2012 Il Regolamento 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in continuità con quanto veniva previsto dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, aveva disciplinato le modalità con cui tale clausola attributiva di competenza deve essere conclusa. L’art. 23 del suddetto Regolamento prevedeva, infatti, che le parti di un contratto potessero stipulare tale clausola per attribuire la competenza esclusiva ad un giudice o a dei giudici di uno Stato membro, per conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, quando almeno una delle parti fosse domiciliata nel territorio di uno Stato membro e richiedeva che fosse conclusa:

- per iscritto o oralmente con conferma scritta, o - in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o - nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente riconosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato. Il comma 2 dell’art. 23 forniva inoltre una definizione di “forma scritta”, da intendersi comprensiva di qualsiasi comunicazione elettronica, che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza. Il Regolamento 1215/2012, che ha abrogato e sostituito il Regolamento 44/2001 dal gennaio 2015, ha ripreso all’art. 25 tale previsione di clausola attributiva di competenza, svincolando tale possibilità dal fatto che una delle parti sia domiciliata in uno Stato membro. Con il nuovo Regolamento 1215/2012 quindi, a differenza di quanto accadeva in precedenza, indipendentemente dal domicilio delle parti, queste possono convenire la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie presenti e future nate da un determinato rapporto giuridico. Le modalità con cui tale clausola deve essere conclusa rimangono invece le stesse già previste nel Regolamento 44/2001. In proposito si è posta nel corso degli anni la questione di cosa esattamente debba intendersi per “forma scritta” e per “durevolezza della registrazione.” Recentemente la Corte di Giustizia Europea ha preso posizione sul punto con soluzioni di maggiore apertura che è opportuno analizzare, in virtù dei risvolti pratici che possono avere.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 21 MAGGIO 2015 NELLA CAUSA C-322/14 JAOUAD EL MAJDOUB CONTRO CARSONTHEWEB.DEUTSCHLAND GMBH Il caso che è stato sottoposto all’attenzione della Corte di Giustizia Europea concerneva una clausola attributiva di competenza che era stata inserita

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in un contratto di vendita on line. La particolarità di tale fattispecie riguardava il fatto che le condizioni generali di vendita non erano automaticamente visibili da parte dell’acquirente al momento della registrazione, né al momento di ogni singola vendita, ma era invece necessario selezionare un campo recante la dicitura “Per visualizzare le condizioni generali di consegna e le modalità di pagamento in una nuova finestra clicca qui.” Si tratta della c.d. procedura di accettazione mediante “clic” ovvero del “click-wrapping”. Il ricorrente contestava quindi il fatto che l’apertura della finestra contenente le condizioni generali non fosse automatica e che tale dato non rispettasse i requisiti previsti dal Regolamento 44/2001 (applicabile al tempo del contratto). A livello pratico è evidente che un acquirente non particolarmente attento potrebbe ben essere tratto in inganno da una procedura di accettazione di questo tipo, in quanto potrebbe limitarsi ad accettare espressamente le condizioni generali, contrassegnando l’apposita casella, senza però soffermarsi ulteriormente ed in particolare senza effettuare quel necessario “clic” nell’apposito collegamento ipertestuale, che permette di visualizzare la clausola attributiva di competenza. In tal caso quindi l’acquirente distratto potrebbe ritrovarsi in un secondo momento vincolato ad un foro competente di carattere esclusivo estremamente scomodo, di cui non aveva avuto conoscenza al momento della conclusione del contratto. Alla Corte di Giustizia Europea viene dunque posta la questione se tale procedura di accettazione mediante “clic” delle condizioni generali di un contratto di vendita, contenenti una clausola attributiva di competenza, soddisfi i requisiti previsti all’art. 23 del Regolamento 44/2001 (ora art. 25 Regolamento 1215/2012) ed in particolare se costituisca una comunicazione elettronica, che consente di registrare durevolmente tale clausola e sia quindi da considerarsi equivalente alla forma scritta. In proposito è necessario precisare che la Giurisprudenza della Corte di Giustizia ha sempre assunto posizioni rigorose sul punto, basti ricordare che è tradizionalmente orientata a ritenere che, nel caso in cui le parti abbiano firmato la parte anteriore del contratto e la clausola di deroga del foro si trovi sul retro, il requisito della forma scritta venga rispettato solo nel caso in cui nel contratto sottoscritto da entrambe le parti si faccia espresso riferimento a dette condizioni generali. Con la sentenza del 21 maggio 2015, invece, la Corte di Giustizia per quanto riguarda i contratti conclusi on-line sembra ribaltare tale principio. La Corte statuisce infatti che la procedura di ac-

cettazione mediante “clic” delle condizioni generali di un contratto di vendita concluso elettronicamente e contenente una clausola attributiva di competenza costituisca una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente la clausola, ai sensi dell’art. 23 paragrafo 2 del Regolamento 44/2001, allorché consenta di stampare e salvare il testo delle condizioni prima della conclusione del contratto. Dunque, la circostanza per la quale la pagina web contenente le condizioni non si apra automaticamente al momento della registrazione sul sito Internet e di ciascuna operazione di acquisto non pone in discussione la validità della clausola attributiva di competenza, poiché in ogni caso la procedura di accettazione mediante “clic” consente di stampare e salvare il testo delle condizioni generali prima della conclusione del contratto.

CONCLUSIONI Alla luce di quanto esposto è quindi opportuno formulare alcune conclusioni sui risvolti pratici che da tale pronuncia possono conseguire. In primo luogo è necessario precisare che d’ora in avanti l’operatore pratico che si trovi a concludere un contratto on-line dovrà prestare estremamente attenzione al fatto che sulla pagina web del venditore sia presente una finestra da cliccare per poter visualizzare le condizioni generali. In tal caso, infatti, ove esse vengano accettate contrassegnando l’apposita casella, ma senza visualizzarle, non potrà in un secondo momento essere eccepita la mancanza di effettività del consenso alla deroga del foro, in quanto la procedura del “click-wrapping” rispetta i requisiti del Regolamento 44/2001. Resta invece il dubbio di cosa accada nel caso in cui il contratto sia concluso in forma cartacea e la clausola di deroga del foro si trovi sul retro senza essere stata richiamata nella parte anteriore. Ci si chiede, infatti, se il principio statuito dalla sentenza del 21 maggio 2015 che esprime una tendenza più liberale possa essere esteso anche ai contratti di tipo cartaceo. Nel dubbio ed attendendo una pronuncia della Corte di Giustizia che chiarisca anche quest’aspetto il suggerimento che si può formulare è di prestare attenzione al testo delle condizioni generali e verificarne l’intero testo, quand’anche dalla prima facciata non emerga la presenza di clausole di deroga del foro, al fine di evitare di ritrovarsi poi in un secondo momento con un foro competente di carattere esclusivo estremamente scomodo.

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Prof. Avv. Stefano Cerrato Dott.ssa Violetta Zancan


Azerbaijan e Marocco

OPPORTUNITÀ E PROCEDURE DI BUSINESS PER MECCANICA, METALLURGIA E BENI STRUMENTALI a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

AZERBAIJAN E MAROCCO: OPPORTUNITÀ E PROCEDURE DI BUSINESS PER MECCANICA, METALLURGIA E BENI STRUMENTALI Presentiamo in questo articolo un approfondimento sulle opportunità d’affari per le imprese italiane in Azerbaijan e Marocco, con un’attenzione particolare per il settore dei beni strumentali e per le certificazioni necessarie all’esportazione. L’articolo integra quello pubblicato sul numero 196 relativo ai mercati di Arabia Saudita ed Israele.

AZERBAIJAN Le opportunità Le risorse economiche della Repubblica dell’Azerbaijan si basano in modo massiccio sugli idrocarburi e su altre materie prime presenti nel sottosuolo. Negli ultimi anni è stata avviata una politica di sviluppo di altri settori industriali (diversificazione), in previsione dell’esaurimento delle risorse citate. L’Italia, i cui prodotti godono di buona fama e sono sinonimo di qualità, è da sempre considerato uno dei partner di riferimento per le importazioni. Le opportunità di commercializzazione di prodotti nel segmento della meccanica e dei beni industriali sono molteplici; di seguito si elencano i settori più importanti, ricordando che l’Italia vanta risultati molto positivi nella vendita di macchinari e congegni meccanici: - petrolchimico ed energia: richiede componenti, attrezzature ed impianti per l’industria petrolifera e del gas; - estrazione mineraria e industria di trasfor-

mazione chimica: deriva prevalentemente dalla disponibilità di materie prime presenti nel sottosuolo; si producono fertilizzanti, acido solforico, solfato di alluminio, prodotti della gomma, prodotti a base di iodio, ecc.; - trasporto, un settore in grande sviluppo (in particolare quello ferroviario, stradale e marittimo), sia per quanto riguarda le infrastrutture (es. mezzi movimentazione) sia per i mezzi (es. treni); - fonti energetiche alternative, in particolare, eolica e solare, in cui il Paese sta investendo in modo importante da alcuni anni; - costruzioni/edilizia, lavorazione ed estrazione dei metalli, industria tessile, sanità, agricoltura e trasformazione degli alimenti. Per cogliere al meglio tali opportunità, bisogna considerare alcuni fattori: - lo Stato ha un’elevata disponibilità economica, grazie alle entrate del settore petrolchimico (ed alle riserve valutarie), quindi concorre agli investimenti ed all’ammodernamento del Paese; - come per molto Paesi che hanno un’economia basata sul settore “oil & gas”, i prodotti “Made in Italy” godono di una buona reputazione in termini di qualità, e sono quindi nel segmento alto della gamma; l’Italia è un partner storico e tra i primi esportatori nel Paese; - i partner commerciali possono essere sia le imprese private che lo Stato, il quale negli ultimi anni ha avviato un’importante azione di privatizzazione delle imprese statali; - le aziende, soprattutto quelle da privatizzare o recentemente privatizzate, hanno la necessità di rinnovare gli impianti industriali; da ciò deriva l’interesse anche per le soluzioni “chiavi in mano”; - analogamente, anche il settore agricolo e della trasformazione alimentare necessita di macchinari, nuove tecnologie produttive e impianti per la protezione dei raccolti; da tenere presente che la vocazione agricola del paese è importante, anche per la buona qualità del terreno; - il Paese svolge un ruolo strategico per gli approvvigionamenti energetici futuri (settore petrolifero e gas) ed è un ponte naturale sia

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verso l’Europa che verso i grandi consumatori asiatici; - il mercato è alla ricerca non solo di componenti, ma anche di un importante apporto di servizi, il che risulta elemento vincente per l’acquisizione delle grandi commesse.

Approfondimenti - Merci usate Valgono le stesse condizioni previste per quelle nuove; in alcuni casi sono poste delle restrizioni perché le merci usate possono essere considerate rifiuti pericolosi.

Le difficoltà I principali elementi di difficoltà per le imprese che vogliono esportare in Azerbaijan, sono rappresentati da: - dipendenza quasi esclusiva del reddito dal settore delle fonti energetiche - tasso di corruzione molto elevato in quasi tutti i settori dell’economia e della pubblica amministrazione; alcuni settori presentano concentrazione in monopoli od oligopoli; - il Paese non è ancora membro del WTO (anche se sono in corso trattative avanzate in questo senso); - tasso di inflazione elevato. Come per la maggior parte dei mercati emergenti è fondamentale disporre di un referente locale, che sia in grado di fornire servizi di supporto in tutte le fasi della trattativa commerciale, al fine di evitare situazioni di contenzioso che potrebbero prolungarsi per anni.

- Mezzi di trasporto Le autovetture importate devono soddisfare le specifiche Euro 4 (oltre a montare sistema ABS ed airbag); inoltre, per quanto riguarda i mezzi utilizzati per il trasporto ferroviario, navale ed aereo, deve essere contattato il Ministero dei Trasporti: Azərbaycan Respublikasýnýn Nəqliyyat Nazirliyi.

Marcature e standardizzazioni Per una vasta gamma di prodotti l’importatore è tenuto a dimostrare che essi sono conformi al sistema di normazione nazionale AZS (Standard Azero); per lo sdoganamento di un certo numero di prodotti, identificati dal Comitato di Stato per la Standardizzazione, Metrologia e Brevetti è necessario presentare un certificato di conformità; le merci possono essere fisicamente importate senza il Certificato di Conformità, ma non è possibile immetterle sul mercato sino al termine delle procedure di certificazione. I dispositivi di telecomunicazione e le unità correlate, oltre alla certificazione di cui sopra, devono ottenere una seconda certificazione di conformità che riguarda i parametri tecnici. Tale certificazione è emessa dal Ministero per le Comunicazioni e le Tecnologie Informatiche, secondo un iter piuttosto complesso. Importazioni vietate Per alcuni prodotti è vietata l’importazione; per i settori in esame, tale divieto riguarda i materiali radioattivi e i rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento finale. Inoltre, divieti temporanei possono essere imposti a seconda della provenienza del bene.

MAROCCO Le opportunità La politica economica del Regno maghrebino è piuttosto differenziata e fortemente sostenuta da iniziative del governo, riconducibili al “Patto nazionale per l’emergenza industriale 2009-2015”; tali iniziative, volte anche ad attrarre investimenti esteri, negli ultimi anni hanno ottenuto importanti risultati ed hanno contribuito a ridurre l’emigrazione verso l’Europa. Esse hanno riguardato: - supporto agli investimenti per l’ammodernamento - potenziamento della rete delle infrastrutture - creazione ed estensione delle aree produttive attrezzate - potenziamento della logistica integrata - deregolamentazione di diversi settori - normative più flessibili per quanto concerne il mercato del lavoro ed il sistema bancario Il Paese vanta quindi uno sviluppo industriale costante, che ha favorito, da parte degli investitori esteri, la creazione di importanti stabilimenti, anche, ad esempio, nel settore dell’automotive e dell’aero-spazio-difesa (Renault, Bombardier, ecc.). Tra i settori più promettenti: - industria tessile: il Paese è uno dei principali produttori di articoli per abbigliamento, quindi la sua industria tessile necessita di macchinari ed attrezzature; la tecnologia italiana, leader in alcuni ambiti del comparto, è molto apprezzata; l’ambito di specializzazione delle industrie marocchine è concentrata sulle filiere di: maglia, tessuto (trama ed ordito), jeans, arredamento tessile; - trasporto ferroviario, marittimo, stradale e aereo: il settore è in notevole crescita con un’importante domanda di componenti ed impianti. Notevole impulso è dato anche dallo

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sviluppo di una rete logistica integrata, sviluppo favorito dalle politiche governative; - energia: lo sviluppo è reso possibile dai piani di investimento governativi (in particolare per eolico e fotovoltaico), volti ad aumentare l’indipendenza del paese dalle fonti di approvvigionamento tradizionali; - industria estrattiva e chimica: il Marocco è tra i principali produttori al mondo di fosfati, anche se è importante la presenza di altre aziende del settore chimico (vernici, colle, ecc.); - industria meccanica: vanta notevoli tassi di crescita anche grazie alla presenza di importanti investimenti stranieri; apre quindi importanti opportunità per la subfornitura; - costruzioni/edilizia: anche qui, forte crescita e conseguente necessità di un’ampia tipologia di macchinari (ascensori, impianti di condizionamento e trattamento dell’aria, macchine movimento terra, escavatori); - agricoltura (irrigazione), trasformazione alimentare, pesca (trasformazione ittica, catena del freddo), cantieristica. Numerosi sono gli accordi di cooperazione a livello economico e doganale stipulati tra l’Unione Europea ed il Marocco; per alcuni settori sono già attivi degli accordi di libero scambio; per altri essi sono in fase di perfezionamento o definizione (vedi l’Accordo di Libero Scambio Completo ed Approfondito: ALECA). Le difficoltà Non si segnalano particolari difficoltà per quanto riguarda l’approccio al mercato; da segnalare però che per il Marocco i partner tradizionali, anche in virtù di ridotte barriere linguistiche, fattori storici e vicinanza geografica, sono quelli della Francia, in primis, e della Spagna. Tali Paesi sono da sempre riconosciuti come partner economici privilegiati; peraltro, gli scambi con l’Italia negli ultimi anni sono andati sviluppandosi e consolidandosi. In ogni caso, come indicato anche per l’Azerbaigian, il supporto di referenti locali che siano in grado di fornire supporto specialistico è un elemento critico per poter concludere con successo le trattative commerciali. Segnaliamo inoltre che i prodotti soggetti a divieto di importazione in Marocco sono pochi e scarsamente significativi per i settori oggetto di questo articolo.

MARCATURE E STANDARDIZZAZIONI L’autorità competente per la standardizzazione in Marocco è l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR).

Per una serie di prodotti, è necessario un Certificato di Conformità; tale documento è rilasciato dopo l’ispezione e le prove ed è da applicare, da parte del costruttore, presso il Ministero dell’industria, del Commercio, degli Investimenti e Digital Economy Dipartimento di Qualità e sorveglianza del mercato. Per alcuni articoli sono definite delle norme specifiche ed è necessario presentare preventivamente un certificato di conformità alle norme vigenti; per altri beni, invece, il controllo è effettuato direttamente alla frontiera senza richiesta preventiva. Alcuni esempi: - per i cementi, un Certificato di Conformità è rilasciato dopo che un laboratorio autorizzato ha effettuato le analisi ed i relativi risultati sono stati verificati da un comitato tecnico; - gli standard di qualità e di valutazione di apparecchi televisivi sono soggetti alle norme del Ministero di cui sopra; - altri beni, per esempio dispositivi domestici elettrici, sono controllati alla frontiera. Lo sdoganamento delle merci per le quali è richiesto un Certificato di Conformità può essere facilitato da una dichiarazione del produttore. E’ anche possibile ottenere un’autorizzazione da parte del Ministero di cui sopra, che esenta le merci dalle ispezioni. Questo documento può essere valido per un anno, se l’importatore si fornisce regolarmente dallo stesso produttore. In generale e quando applicabile, per le merci conformi alle norme ISO sono concessi Certificati di Conformità in Marocco. Allo stesso modo, dal momento che il Marocco è un membro affiliato al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e al Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), le norme europee (EN) sono accettate. Approfondimenti - Apparecchiature a raggi X Per questo segmento di macchine, usate in ambito sanitario, è necessaria un’autorizzazione all’importazione la quale specifichi che l’apparecchio è utilizzato per scopi medici (riferimento: Ministero della Salute). Importazioni vietate Gli scopi dei divieti di importazione sono principalmente motivi di salute e di sicurezza, nonché la salvaguardia della morale pubblica. Tra le merci la cui importazione è proibita, nell’ambito del segmento in esame, si segnalano le armi, le loro parti e le relative munizioni. Le eccezioni sono gestite dalla Amministrazione delle Dogane e delle Imposte Indirette: Administration des Douanes et Impôts Indirect (Adii).

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CONFRONTO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ESPORTARE IN AZERBAIJAN E MAROCCO: UN ESEMPIO A seguire, un esempio della documentazione richiesta rispettivamente per Azerbaijan e Marocco: sono stati scelti gli stessi articoli, articoli per i quali

l’Italia detiene una significativa quota di mercato e/o un valore economico (€/kg) notevole. Sono anche forniti i dati relativi al valore delle esportazioni dall’UE e dall’Italia per il 2014. Al fine di poter effettuare un facile confronto, gli articoli sono gli stessi già scelti per l’articolo, relativo allo stesso codice, riguardante Arabia Saudita ed Israele.

Articoli: Caldaie a vapore (anche bassa pressione) - caldaie ad acqua surriscaldata Codice doganale: 8402

AZERBAIJAN: APPLICAZIONE CODICE DOGANALE 8402 Esportazioni 2014 Valore delle esportazioni

ANNO

VALORE EXPORT DA UE (1000 EURO)

QUANTITÀ EXPORT DA UE

VALORE EXPORT DA ITALIA (1000 EURO)

QUANTITÀ EXPORT DA ITALIA

QUOTA % ITALIA SU UE (VALORE)

QUOTA % ITALIA SU UE (KG)

2014

820,916

56.000

36,056

4.000

4,39%

11,09%

Il principale esportatore della famiglia di articoli di cui al codice doganale 8402 è la Francia (esportazione di 51.000 kg sul totale di 56.000, pari al 91%). Prezzo medio al kg prodotto esportato da UE 28 = € 14,7 Prezzo medio al kg esportato da Italia = € 9 Nota: dall’analisi dei dati emerge che il prodotto esportato dall’Italia ha mediamente un valore economico minore (€/kg) di quello esportato dagli altri partner dell’Unione Europea. Documentazione richiesta Oltre alla documentazione prevista per la dogana e a quella relativa alla spedizione ed alle assicurazioni (fattura commerciale proforma, packing list, ecc.) sono necessari: - Autorizzazione ad importare “Dual-Use Goods” (articoli che possono essere usati sia per scopi pacifici che militari) Un documento che autorizza l’importazione di Dual-Use Goods, è necessario per lo sdoganamento e l’accesso al mercato. Non esiste un format specifico, il documento deve essere predisposto in lingua azera e in originale. L’autorizzazione rilasciata è valida per una sola importazione entro 12 mesi dalla data del rilascio. Tra i documenti da allegare: certificato d’origine. - Certificato d’origine È il documento che attesta l’origine della mer-

ce da importare; normalmente è richiesto per lo sdoganamento. Il certificato deve essere presentato dall’esportatore, in originale. Gli enti emittenti in Italia sono le CCIAA (si vedano i siti di riferimento per i dettagli). - Dichiarazione di valore imponibile È un documento che contiene tutte le informazioni per la valutazione del valore imponibile di una spedizione; è necessario per lo sdoganamento se le merci non sono duty-free e deve essere predisposto dall’importatore in lingua azera, secondo un format predefinito. La dichiarazione deve essere presentata in sei copie. - Restrizioni Solo per il codice 8.402.90 (parti di caldaie a vapore e di caldaie ad acqua surriscaldata) è richiesta una Licenza di attività per rifiuti pericolosi, ovvero che l’importatore è autorizzato a trattare rifiuti pericolosi, nel caso in cui le parti importate contengano componenti pericolosi; inoltre serve un documento, fornito dal Ministero dell’Ecologia e delle Risorse Naturali, che contiene le valutazioni relative alla movimentazione dei rifiuti pericolosi contenuti nel bene. Documentazione simile è prevista nel caso di beni con codice doganale 8402 che sono importati in territorio azero, per componenti contenenti rifiuti pericolosi destinati ad operazioni di recupero.

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MAROCCO: APPLICAZIONE CODICE DOGANALE 8402 Esportazioni 2014

ANNO

VALORE EXPORT DA UE (1000 EURO)

QUANTITÀ EXPORT DA UE

VALORE EXPORT DA ITALIA (1000 EURO)

QUANTITÀ EXPORT DA ITALIA

QUOTA % ITALIA SU UE (VALORE)

QUOTA % ITALIA SU UE (KG)

2014

9.968,197

882.000

2.405,224

146.000

24,13%

16,55%

I principali esportatori della famiglia di articoli, di cui al codice doganale 8402 sono la Francia e la Spagna. Prezzo medio al kg prodotto esportato da UE 28 = € 11,3 Prezzo medio al kg esportato da Italia = € 16,5 Nota: dalla analisi dei dati emerge che il prodotto esportato dall’Italia ha mediamente un valore economico superiore (€/kg) di quello esportato dagli altri partner dell’Unione Europea. Documentazione richiesta Oltre alla documentazione prevista per la dogana e a quella relativa alla spedizione e alle assicurazioni, preferibilmente in lingua inglese (fattura proforma, packing list, ecc.), sono necessari: - Certificato d’origine Documento presentato dall’esportatore e da predisporre solo se espressamente richiesto dall’importatore (per i dettagli sul documento e l’ente emittente sul territorio italiano, si vedano i siti di riferimento delle CCIAA). Nel caso di prodotti la cui origine è europea, esso può essere sostituito dal certificato “EUR 1” o dal “EUR-MED”; in alternativa l’origine della merce può essere documentata sulla fattura commerciale o su qualsiasi altro documento commerciale. - Impegno di Importazione Documento che conferma che l’importatore ha sottoscritto un impegno per l’importazione di merci che non sono sottoposte a restrizioni di importazione. Tale documento è necessario per lo sdogana-

mento e deve essere fornito in sei copie. Due copie servono per il processo di domiciliazione; altre due sono consegnate all’importatore in busta chiusa da trasmettere all’ufficio doganale competente. Le due copie restanti sono dirette al Ministère du Commerce Extérieur (http://www.mce.gov.ma/). Per le merci per le quali esistono restrizioni alle importazioni è richiesta una licenza di importazione o una dichiarazione preliminare di importazione. - EUR MED Documento che conferma l’origine delle merci rispetto al trattamento preferenziale (Sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine); non è vincolante, ma diventa necessario per godere del vantaggio connesso al trattamento preferenziale; deve essere presentato dall’esportatore. Anche in questo caso l’origine preferenziale può essere dichiarata sulla fattura commerciale o su qualsiasi altro documento di natura commerciale. (Per valori della spedizione franco-fabbrica superiori a € 6.000 il documento deve essere predisposto solo da esportatori autorizzati dalle autorità doganali). Nei casi in cui non è previsto il cumulo per lo specifico prodotto bisogna utilizzare il certificato EUR 1. Fonte: Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale, Market Access Database http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm (Dati aggiornati – marzo-maggio 2015)

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Monica Perego


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24/08 30/08

31/08 06/09

Cantina I Magredi, S. Giorgio della Rich - Tel. 0039 0427 94720 0039 0427 948204 Conte d'Attimis-Maniago, Buttrio Tel. 0039 0432 674027 0039 335 6471533 Ferruccio Sgubin, Dolegna Del Collio - Tel. 0039 0481 60452 0039 347 8914256 / 0039 347 0562369 Humar, San Floriano Del Collio Tel. 0039 0481 884197 0039 338 1410351 La Ganga di Alfio Lovisa, S. Giorgio della Rich. - Tel. 0039 339 8493006 Mont’Albano Agricola, Povoletto Tel. 0039 0432 647016 0039 345 8139501 Pascolo Alessandro, Dolegna del Collio - Tel. 0039 0481 61144 Tenuta di Blasig, Ronchi dei Legionari - Tel. 0039 0481 475480 0039 338 3991419 Valentino Butussi, Corno di Rosazzo - Tel. 0039 0432 759194 0039 348 4940930

Verificate eventuali aggiornamenti del calendario nella sezione “Aperto oggi” del sito www.vinoesapori.it


Bank Payment Obligation

LA NORMATIVA

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

BANK PAYMENT OBLIGATION: LA NORMATIVA A completamento degli approfondimenti sulla BPO pubblicati nel numero 193 e 194 proponiamo una panoramica sulla normativa relativa a questo strumento innovativo, con un interessante confronto con la normativa che disciplina i crediti documentari.

LE URBPO ICC Per disciplinare un’operazione di Bank Payment Obligation (BPO), la ICC (International Chamber of Commerce) ha predisposto un set di norme, in vigore dal 1 Luglio 2013, denominato URBPO (Uniform Rules for Bank Payment Obligations) ICC Publication No. 750E, 2013 Edition. Si preNORMATIVA

cisa che tali norme regolano esclusivamente lo scambio di dati fra le c.d. “Involved Banks” e la “Transaction Matching Application” (TMA). Le URBPO ICC si applicano solo quando la “Payment Obligation Segment” in una “Established Baseline” indica che la BPO è disciplinata da tale corpo normativo. Esse vincolano tutte le “Involved Banks” a meno che non siano espressamente modificate o escluse nella “Established Baseline” o da un separato accordo. Se una “Established Baseline” non riporta la versione applicabile delle URBPO, si applica l’ultima versione in vigore. L’attuale versione delle URBPO è la 1.0. Tali norme pattizie si applicano esclusivamente nel bank-to-bank space (collaborative space). Le norme non disciplinano le interazioni fra banche e i loro clienti, dove è possibile definire le relative modalità di interazione (competitive space). Le URBPO sono disponibili presso ICC Italia che ne detiene i relativi diritti per l’Italia. Per informazioni: http://www.iccitalia.org/

DIFFERENZE FRA UCP E URBPO ICC Per quanto la BPO non è stata pensata per sostituire i crediti documentari, appare opportuno riportare le differenze fra le UCP 600 ICC che disciplinano i crediti e le URBPO che disciplinano la BPO:

UCP 600 ICC

URBPO ICC

39

16

N. articoli Ambito

Fa riferimento ai documenti e non alla merce

Emissione

Una LC viene normalmente emessa all’inizio della Una BPO può essere aggiunta in qualsiasi momento transazione nella Established Baseline

Impegni

Bank to corporate

Discordanze

I documenti potrebbero essere trattenuti dalla ban- “Mismatches” possono essere accettati senza ritardo ca emittente in attesa dell’accettazione delle di- attraverso un messaggio di “Mismatch Acceptance & scordanze da parte dell’applicant Role & Baseline Acceptance”

Conferma

“Documenti” Standard Piattaforma

Fa riferimento ai dati e non alla merce

Bank to Bank

Una LC può essere confermata o meno

Le URBPO non disciplinano la “conferma” della BPO, che, comunque, può essere definita con un accordo separato con la Recipient Bank.

Carta

Dati estratti dai documenti

Carta

ISO 20022 TSMT

Carta

TMA

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Nell’analisi delle URBPO si notano consistenti ed adeguati criteri di uniformità con altre normative ICC (UCP 600, URDG 758, ecc.). Di seguito si riportano le principali uniformità riscontrate: - Art. 3 URBPO ICC: Bank undertaking is irrevocable and independent e - Art. 6: BPO separate and independent from sales or other contracts L’art. 3 fa riferimento a un impegno irrevocabile ed autonomo della Obligor Bank a pagare un importo, a vista o ad una certa scadenza, alla Recipient Bank. Pertanto la BPO, come tutti gli strumenti di garanzia in uso nel commercio internazionale è irrevocabile (non può essere modificata senza il consenso della Recipient Bank) ed autonoma, come ben riporta l’art. 6, rispetto al contratto di vendita o ad altri contratti sui cui può essere basata. Il contratto sottostante costituisce esclusivamente la base per la determinazione dei dati condivisi che definirà la “Baseline”, di cui la richiesta per l’emissione della BPO ne costituirà un elemento. - Art. 7 URBPO ICC: Banks deal in Data only L’art. 7 riporta che una “Involved Bank” ha a che fare esclusivamente con i dati estratti dai documenti e non con i documenti stessi, con la merce, i servizi o altre “performance” ai quali i dati o i documenti possono riferirsi. Si rileva che, nell’ambito dei c.d. “Documentary Trade Products”, le banche trattano con i documenti e non con la merce. Essendo, di fatto, la BPO una “paperless solution” le banche trattano solo ed esclusivamente con i dati e i relativi documenti non hanno alcun effetto sulla gestione dell’operazione. - Art. 11 URBPO ICC: Amendments L’art. 11 riporta che una modifica di una Established Baseline che incorpora una BPO o una modifica che incorpora una BPO in una Established Baseline richiede l’accordo di tutte le Involved Banks. Ciò è perfettamente in linea con le normative che disciplinano i crediti e le garanzie bancarie. - Art. 12 URBPO ICC: Disclaimer on Effective-

ness of Data - Art. 14 URBPO ICC: Unavailability of a Transaction Matching Application L’art. 12 segnala che una Involved Bank non assume alcuna responsabilità per la fonte, l’accuratezza, l’autenticità, la falsificazione dei dati ricevuti dal compratore o dal venditore, né per i documenti o la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, le condizioni, il packing, la consegna, il valore o l’esistenza stessa delle merci, servizi o altre performance a cui i dati si possono riferire, né per gli atti, le omissioni, le prestazioni di caricatori, vettori, spedizionieri, destinatari, assicuratori della merce o altre persone a cui i dati possono riferirsi. Inoltre, una Involved Bank non assume responsabilità provenienti dalla indisponibilità, per qualsiasi motivo, della TMA.

CONCLUSIONI In questo lavoro ci si è limitati ad un’analisi delle norme che non può ovviamente considerarsi esaustiva. La puntuale comprensione delle URBPO ICC e della sua ratio appare essere un elemento fondamentale per utilizzare al meglio la Bank Payment Obligation. Ciò, evidentemente, vale anche per le norme ICC che disciplinano vari aspetti delle operazioni commerciali internazionali. Troppo spesso, ad avviso di chi scrive, le normative ICC, a cui gli operatori nazionali fanno più spesso riferimento (Incoterms®, URC 522, UCP 600, URDG 758), vengono disattese e non utilizzate correttamente da parte di tutti i soggetti chiamati a svolgere ruoli chiave nelle operazioni internazionali. Vista la diffusione e la continua crescita del commercio internazionale, dove l’Italia è chiamata ad un ruolo di protagonista, appare opportuno rivedere sensibilmente l’approccio a tali normative che consentono, qualora applicate adeguatamente, non solo di creare valore ma anche di ridurre notevolmente i rischi insiti in una compravendita internazionale.

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Dr. Domenico Del Sorbo


Proprietà intellettuale

PROTEGGERE UN’IDEA O PRODOTTO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

PROPRIETÀ INTELLETTUALE: PROTEGGERE UN’IDEA O PRODOTTO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI UNIVERSALI O FIERISTICHE Suggerimenti operativi e strategie per tutelare al meglio i propri diritti di proprietà intellettuale in occasione di manifestazioni fieristiche. Da sempre le manifestazioni universali e fieristiche rappresentano occasioni nelle quali si amplifica ancor di più il rischio che soggetti terzi si approprino di una nostra idea imprenditoriale, specie nei casi in cui questa non sia stata appositamente tutelata. Oggi più che mai è fondamentale che gli imprenditori acquisiscano maggiore consapevolezza sui rischi che si corrono presentando la propria idea o i propri prodotti in una manifestazione fieristica, allorquando questi non sono stati tutelati, specie se tali manifestazioni hanno risalto internazionale, (su tutti si veda EXPO, attualmente a Milano nel settore del food, e Pitti Immagine Uomo di Firenze nella moda), vista la presenza di numerosi buyer provenienti da ogni parte del Mondo. E’ quindi assolutamente opportuno tutelare il proprio patrimonio “immateriale” (costituito, appunto, dai diritti su marchi, brevetti, disegni e modelli), depositando domande di registrazione presso i competenti Uffici Brevetti e Marchi, possibilmente prima delle manifestazioni stesse.

I VANTAGGI CONFERITI DALLA TUTELA Si tutelano in primis i consumatori (permetten-

dogli di distinguere l’origine imprenditoriale di un determinato prodotto, con garanzie di provenienza e funzionalità), ma anche gli imprenditori/ aziende (per non veder vanificare i molti investimenti effettuati su un’idea o prodotto, fregiandosi del diritto esclusivo di produrre, vendere od esportare prodotti recanti un determinato marchio oppure realizzati con un determinato disegno o procedimento produttivo). Scopo del complesso normativo, rappresentato in Italia dal Codice della Proprietà Industriale, è quindi evitare un rischio di confusione tra prodotti provenienti da realtà del tutto diverse. Nello specifico, in caso di contraffazione (cioè di realizzazione di prodotti identici o simili ai propri in modo non autorizzato), l’imprenditore/azienda che ha tutelato la propria idea potrà rivolgersi al Tribunale (italiano o estero) per chiedere: - un sequestro dei prodotti contraffatti, - nonché intentare procedimenti civili/penali per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla produzione/vendita/uso di prodotti identici o simili ai propri da parte di terzi non autorizzati.

IN COSA CONSISTE LA TUTELA? Quando l’idea o l’oggetto che si vuole tutelare presenta “un’estetica originale”, tale da differenziarsi dalle forme di oggetti simili già esistenti, è possibile registrarli come Modello o Design. Così facendo al titolare/licenziatario è attribuito il diritto di impedire a terzi, salvo propria autorizzazione, di fabbricare, offrire, commercializzare importare un prodotto riproducente le caratteristiche estetiche protette. Qualora invece l’idea o l’oggetto non presenti “un’estetica originale”, ma goda del requisito di “attività inventiva”, è possibile tutelarli con un Brevetto di Invenzione o per Modello d’Utilità. Anche in questo caso il titolare/licenziatario avrà il diritto di impedire a terzi, salvo propria autorizzazione, la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione e l’importazione di un prodotto identico o anche solo simile a quello protetto. Inoltre, l’imprenditore/ azienda potrà trarne un beneficio economico concedendolo in licenza oppure cederlo a terzi. Analogamente, si può tutelare un’idea come Marchio d’impresa. Il marchio tutela vari aspetti quali

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una “parola”, una “grafica”, uno “slogan” e pure l’azienda (specie laddove la denominazione sociale di questa coincide proprio con il marchio che appare sui propri prodotti). Il Marchio garantisce al titolare/licenziatario il diritto di impedire a terzi di depositare come marchio un segno uguale o simile al proprio, per classi di prodotti o servizi identiche o affini, o di farne uso senza il consenso del titolare/licenziatario. Ciò permette al titolare/licenziatario di distinguere i propri prodotti in modo chiaro agli occhi del consumatore, senza confonderli con quelli di aziende concorrenti.

STRATEGIE DA ADOTTARE Vediamo quali accortezze sarebbe opportuno adottare prima, durante e dopo le manifestazioni fieristiche. Per tutelare la propria idea e i propri diritti di proprietà intellettuale prima di una manifestazione fieristica è opportuno: - depositare la domanda di tutela presso i competenti uffici brevetti e marchi; - verificare quali sono le Condizioni Generali di adesione alla manifestazione fieristica per sapere a chi eventualmente rivolgersi; - accertare se la manifestazione fieristica mette a disposizione un helpdesk per gestire casi di contraffazioni durante la fiera (in caso contrario occorrerà coordinarsi con il proprio consulente legale). Durante una manifestazione fieristica è invece opportuno: - limitare l’esposizione dei propri prodotti evitando di rivelare informazioni riservate sugli stessi o sul processo di produzione;

- osservare se tra gli altri stand in fiera sono presenti prodotti identici o anche solo simili ai propri, tali da creare un rischio di confusione; - in caso di sospetta contraffazione, acquisire il maggior numero di “prove” sull’attività del potenziale contraffattore (fotografando lo stand, i prodotti esposti, reperendo brochure con i dati societari e, se possibile, acquistando un prodotto avendo cura di farsi rilasciare ricevuta o fattura) e successivamente contattare l’helpdesk interno alla fiera oppure il proprio consulente legale al quale esporre la vicenda e assumere successivamente le opportune iniziative. Ad esempio, oltre a valutare l’opportunità di iniziare un’azione legale dinanzi al Tribunale, potrebbe essere utile effettuare un’ispezione presso lo stabilimento del presunto contraffattore (o presso altri magazzini o logistiche da questi utilizzate), per individuare ulteriori prodotti contraffatti da sequestrare. Dopo una manifestazione fieristica è infine opportuno (tramite il proprio consulente legale): - reperire tutte le prove possibili quali immagini via internet, campioni di prodotti (da acquistare tramite negozi fisici oppure su internet) o iniziative pubblicitarie che possano dimostrare la contraffazione; - verificare, su appositi database, se il contraffattore ha tutelato in qualche modo il marchio, disegno o modello utilizzati in fiera, al fine di valutare se vi sono gli estremi per una contestazione.

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Avv. Giampaolo Benedetti Pearson


Aeroporto FVG di Ronchi dei Legionari ABBIAMO RINNOVATO LA CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI AEROPORTUALI A CONDIZIONI DI FAVORE Abbiamo rinnovato la convenzione con Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa per permettere a tutti gli Associati che ne faranno richiesta di ottenere gli sconti sull’utilizzo dei servizi aeroportuali messi a disposizione dalla società. Ricordiamo di seguito in sintesi i servizi scontati, mentre per la descrizione vi rimandiamo al nostro sito www.confapifvg.it, alla sezione Convenzioni.

FVG CLUB CARD - Gratuita per gli Associati che presentino almeno 7 carte di imbarco per voli in partenza da Ronchi dei Legionari in 4 mesi consecutivi. - A pagamento: Sconto del 20% (prezzo riservato agli Associati Euro 120,00). Modalità: modulo da richiedere all’Associazione che provvederà ad inviarlo all’Aeroporto FVG Spa.

PARCHEGGIO CUSTODITO P1 E P2 - Associati delle provincie di Udine, Gorizia e Trieste: sconto del 30% sulle tariffe. - Associati della provincia di Pordenone: gratuità per i primi 2 giorni e sconto del 30% sulle tariffe per i giorni successivi. Modalità: voucher da richiedere ai nostri uffici e

da consegnare alla cassa al momento del pagamento.

BUSINESS CENTER Sconto del 30% sull’utilizzo delle 2 Sale conferenze situate al primo piano dell’aerostazione. Modalità: prenotazione da effettuare tramite l’Associazione.

PUBBLICITA’ IN AEROSTAZIONE E SUGLI ORARI DELL’AEROPORTO Sconto del 25% sulle tariffe. Modalità: contatto diretto al n. 0481/773290

SITO WEB WWW.AEROPORTO.FVG.IT Sconto del 50% sulle tariffe. Modalità: contatto diretto al n. 0481/773290 o all’indirizzo promo@aeroporto.fvg.it

WELCOME DESK Banco posizionabile in area arrivi per l’accoglienza degli ospiti. Disponibilità gratuita per arrivi di almeno 25 persone. Modalità: contatto diretto al n. 0481/773290. Le imprese interessate all’emissione del voucher per beneficiare dello sconto sul costo del parcheggio custodito P1 e P2 o ad altre informazioni in merito, potranno contattare i nostri uffici, sig.ra Sandra Cividini, tel. 0432/507377 oppure inviare una e-mail all’indirizzo: relazioniesterne@confapifvg.it

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(SC)


Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento RIPRESA LA PUBBLICAZIONE DEI COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO (GIUGNO 2015). RIVEDUTI GLI ALTRI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COSTI Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 9/2015, p. 68, per segnalare che il 9 luglio 2015 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero), dopo un’interruzione di in paio di mesi, ha ripreso a pubblicare sul proprio sito (www.mit.gov.it) l’aggiornamento della voce “costo per litro del gasolio” per il mese di giugno 2015. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) nel giugno 2015 (pari a 1.477,54 per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,211 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,996 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto di I.V.A. e rimborso delle accise). Occorre tuttavia segnalare un’importante novità, che interessa la nuova nota metodologica di accompagnamento contestualmente diffusa dal Ministero. La nota del 9 luglio 2015, infatti, sostituisce quella del 24 febbraio 2015 (v. Apinforma n. 4/2015, p. 59).

Il Ministero ha evidenziato che, dopo i rilievi effettuati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nei confronti della precedente nota, di cui l’AGCM ha messo in luce i potenziali effetti distorsivi sulla concorrenza, si è reso necessario rivederne l’impostazione e ciò ha portato ad eliminare la quantificazione delle singole voci di costo. Infatti, come riporta la nota ministeriale del 9 luglio 2015, “per rispettare il dettato normativo, e al contempo tenere conto delle segnalazioni dell’AGCM […], la presente pubblicazione non può che fornire all’impresa di autotrasporto e al committente elementi utili per la autonoma individuazione dei costi del servizio di trasporto.”. In altre parole, da ora si ha che: - il Ministero provvederà mensilmente ad aggiornare la componente gasolio dei costi di esercizio, sulla base delle rilevazioni del MISE, come finora fatto; - per quanto riguarda le altre voci di costo, elencate a titolo indicativo per veicoli generici di massa superiore a 26 t in un’apposita tabella, il Ministero non provvederà più a quantificarle e ad aggiornarle, come prevedeva, invece, la nota del 24 febbraio 2015; per il loro calcolo si fa rinvio ad altre fonti, quali il CCNL per il costo del lavoro, oppure vengono indicati i criteri generici, come, ad es., la variabilità “a seconda della durata, derivante da tipo pneumatico e utilizzo” per il “valore indicativo km del costo pneumatici” La nota metodologica del Ministero, il dato del costo del gasolio riferito al mese di giugno 2015 e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Graminacee

Azienda Agricola Geotti & Lukas Via G. Marconi, 157 Aiello del Friuli (UD) Tel 0431-97 34 17 www.susigarden.com info@susigarden.com

Echinacea purpurea ‘Double Delight Pink’

Appuntamenti: 4-5-6 settembre ‘Murabilia’ - Lucca 12-13 settembre ‘Nel Giardino del Doge Manin’ Villa Manin di Passariano (UD)

Phlox paniculata ‘White Admiral’

26-27 settembre ‘Fiori e Colori’ Piazzola sul Brenta (PD) La nostra produzione: Rose, erbacee perenni, arbusti, hydrangee, rampicanti, viole, annuali

Rosa ‘Warm Welcome’


Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: Unionalimentari

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Esportazione carne nelle Filippine Il Ministero della Salute ha pubblicato la Circolare 25698 del 23/06/2015 ad oggetto la comunicazione degli stabilimenti italiani interessati ad esportare carne e prodotti a base di carne verso le Filippine.

PRODOTTI SPECIALI Chiarimenti reg. 609/2013 Il Ministero della Salute ha pubblicato nota con-

cernente gli aggiornamenti conseguenti all’evoluzione normativa connessa con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 609/2013. oOo

DATI DI MERCATO 28a SETTIMANA 2015 (DAL 6 AL 12 LUGLIO 2015) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; ortaggi e patate; ittico; suini. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate.

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Scadenze aziendali agosto 2015 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI AGOSTO 2015

SABATO 1 SOSPENSIONE FERIALE - Inizia a decorrere il termine di sospensione feriale dei termini processuali. CONGUAGLIO SULLE RETRIBUZIONI - I sostituti di imposta eseguono i conguagli delle imposte risultanti dal mod. 730/2015, sia per assistenza fiscale diretta che tramite CAF, a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio erogate nel mese di agosto.

GIOVEDÌ 20 VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 - Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 - Scade il termine per il versamento della seconda rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 - Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 6 luglio.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 - Scade il termine per il versamento della prima rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dal 7 luglio ad oggi con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 - Scade il termine per il versamento della prima rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dal 7 luglio ad oggi con la maggiorazione dello 0,40%. DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2015, con maggiorazione dello 0,40% da parte dei soggetti interessati all’applicazione degli studi di settore. Il pagamento dovrà essere fatto utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali e indicando il codice tributo 3850 versando la maggiorazione dello 0,40%. FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di luglio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di luglio. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82, il relativo versamento dovrà essere fatto il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno fatti utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 2015. Sull’ammon-

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tare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi dell’1%. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82, il relativo versamento dovrà essere fatto il prossimo trimestre unitamente a quello dell’imposta relativa al trimestre in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 6a rata dell’Iva, relativa al 2014 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2015 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 27,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 30,72% (prima fascia) per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 23,5% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24. RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA - Scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% riferita alla rivalutazione e dei beni d’impresa e dell’eventuale affrancamento del saldo attivo.

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2014 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2014. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2015 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2015. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.

PAG. 68 - APINFORMA / Organizzazione - numero 13 - 15 luglio 2015


SECONDA RATA PREMIO INAIL - (nota INAIL n. 387 del 21 gennaio 2015) - Scade il termine per il versamento della seconda rata del premio INAIL relativo all’autoliquidazione 2014/2015. Il coefficiente per la determinazione della seconda rata è stato determinato nello 0,00669452. CONTRIBUTI ENASARCO - Versamento dei contributi per gli agenti e rappresentanti di commercio relativi al 2° trimestre 2015 (1° aprile - 30 giugno) al Fondo di Previdenza e al Fondo Assistenza. Qualora il contributo al Fondo di Previdenza non raggiunga l’importo minimale, lo stesso va integrato a carico del preponente. INPS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Quota fissa - Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale); le causali contributo da utilizzare sul mod. F24 sono rispettivamente AF per gli artigiani e CF per i commercianti. INPS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - IVS Versamento con maggiorazione dello 0,40% del saldo 2014 e prima rata acconto 2015 sul reddito eccedente il minimale.

MARTEDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di luglio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs) da parte di datori di lavoro interessati a Cig e Cigs.

LUNEDÌ 31 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° agosto 2015 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 luglio 2015.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 - Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 - Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 6 luglio. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 - Scade il termine per il versamento della seconda rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dal 7 luglio ad oggi con la maggiorazione dello 0,40%. ELENCO ACQUISTI DA SAN MARINO - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione degli acquisti, senza applicazione dell’Iva, presso operatori di San Marino registrati nel mese di luglio. SOSPENSIONE FERIALE - Scade il periodo di sospensione feriale dei termini processuali. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente. LIBRO UNICO – Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. FASI - Le aziende industriali devono versare al Fasi i contributi a carico azienda e dirigente relativi al 2° trimestre 2015.

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(PZ – C)


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