NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 13 15 luglio 2016
IN PRIMO PIANO ORGANIZZAZIONE
COLLAUDI E REVISIONI DEI VEICOLI
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
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ORGANIZZAZIONE
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 15 15 luglio 2016
Sommario Manutenzioni e riparazioni FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
8
Gli immobili aziendali in uso ai dipendenti
10
La perdita dell’avviamento commerciale
13
Radiazioni per esportazione
16
Indice mensile rivalutazione t.f.r. giugno 2016
17
Elettricità
18
Sostanze chimiche: REACH
19
INAIL: cadute dall’alto
20
SOA: rinnovo per la SOC.MA.S.
22
La Regione ribadisce le direttive vincolanti (4a parte)
23
Il MEPA si apre agli appalti di lavori di manutenzione
27
Pubblicato il Prezziario regionale 2016
29
Riservatezza e sicurezza Pur essendo integrate al parco, le nuove aree residenziali sono organizzate intorno a un proprio spazio collettivo di connessione e accesso alle aree private. Una recinzione forte e di leggera percezione cinge i due ambiti residenziali, per garantire un ottimo livello di sicurezza passiva al Borgo Cjastelut. Un ingresso protetto e videosorvegliato con la chiusura dell’ambito privato ai non residenti, consente un controllo della privacy. Lo spazio abitativo risulta via via filtrato anche a livello acustico e climatico garantendo un ottimo comfort ambientale.
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Legislazione alimentare
33
Collaudi e revisioni dei veicoli
34
Omicidio colposo per difetti del veicolo
36
Scadenze aziendali agosto 2016
37
ORGANIZZAZIONE
CHIUSURA PER FERIE CONFAPI FVG SI COMUNICA CHE L’ASSOCIAZIONE SARÀ CHIUSA NEL SEGUENTE PERIODO: DALL’8 AL 19 AGOSTO. GLI UFFICI SARANNO INOLTRE CHIUSI I POMERIGGI DEI SEGUENTI VENERDÌ: 29 LUGLIO; 5 E 26 AGOSTO.
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Manutenzioni e riparazioni LA DISCIPLINA PREVISTA DALLA NORMATIVA FISCALE
PREMESSA Il 6° comma dell’art. 102 del TUIR disciplina le regole di deducibilità dal reddito d’impresa delle spese di manutenzione e riparazione. Si tratta degli interventi che le imprese eseguono sui propri beni strumentali per mantenerli nel tempo efficienti. Per questi interventi il legislatore fiscale ha previsto regole diversificate a seconda si tratti di beni propri o di terzi. Le regole sono inoltre differenziate in base al tipo d’intervento, vale a dire se hanno natura ordinaria o straordinaria.
SPESE INCREMENTALI Le spese di manutenzione e riparazione straordinaria possono avere natura incrementale, vale dire che possono essere capitalizzate e portate a incremento del cespite cui si riferiscono per poi essere ammortizzate in base alle aliquote previste dal DM 31 dicembre 1988. Sul punto si deve tuttavia rilevare che le norme di natura civilistica prevedono la possibilità di portare queste spese ad incremento del cespite solo nelle ipotesi in cui le stesse determinino effettivamente un incremento delle capacità produttive del bene. A titolo di esempio la sostituzione di un motore guasto con uno di maggior efficienza energetica non può essere incrementale, mentre l’implementazione di un impianto al fine di aumentare la sua capacità produttiva può essere considerato di natura incrementale.
BENI DI PROPRIETÀ Le spese di manutenzione e riparazione ai sensi dell’art. 102 comma 6 del TUIR sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultanti all’inizio del periodo d’imposta nel registro dei cespiti. L’eccedenza deve essere dedotta nei cinque esercizi
successivi. Per costo complessivo si deve considerare quello storico, al lordo quindi delle quote di ammortamento già dedotte. Nel calcolo del costo complessivo devono essere considerati anche i beni già completamente ammortizzati. Per le imprese di nuova costituzione, nel primo esercizio si deve fare riferimento al costo complessivo dei beni ammortizzabili risultanti a fine esercizio. La percentuale del 5% non è uguale per tutti i settori produttivi, sono, infatti previste percentuali diverse per alcune tipologie di attività. In particolare per il settore siderurgico la percentuale è dell’11%, per quello estrattivo del 15% per quello dell’autotrasporto del 25%, per quest’ultimo settore l’eccedenza è ripartita in 3 esercizi ed è sempre riconosciuta la deducibilità integrale dei pneumatici. Per quanto riguarda i veicoli e gli altri beni a deducibilità parziale, ai fini della determinazione del plafond del 5% si deve considerare il costo fiscalmente rilevante.
INCREMENTI E DECREMENTI DURANTE L’ANNO Ricordiamo che il decreto legge n. 16/2012 ha eliminato l’obbligo di ragguagliare alla durata del possesso l’importo del plafond sul quale applicare la percentuale di deducibilità annuale. In caso di variazioni dei beni ammortizzabili intervenute nel corso dell’anno, per acquisti, costruzioni interne o cessioni, la percentuale del 5% non deve pertanto essere ragguagliata alla durata del possesso. In questo modo si è notevolmente facilitata la determinazione della base di calcolo del 5%, collegandola esclusivamente a tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. Avendo rilevanza solo il costo al primo giorno del periodo d’imposta, i beni venduti nell’anno rileveranno per intero mentre per quelli acquistati nell’anno rileveranno nel periodo d’imposta successivo.
PRESTAZIONI PERIODICHE CONTRATTUALIZZATE Le manutenzioni e riparazioni possono essere og-
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getto di uno specifico contratto con il quale le parti prevedono degli interventi periodici a fronte dei quali sono corrisposte somme specifiche. Per questi interventi manutentivi la norma prevede la possibilità di sottrarli alle regole fini qui analizzate, riconoscendo loro l’integrale deducibilità nell’esercizio, a prescindere dal loro ammontare. Segnaliamo che si tratta di una possibilità offerta dalla norma al contribuente, potendo benissimo farle rientrare nella regola generale. La scelta che tuttavia viene effettuata vincola il contribuente per tutta la durata del contratto. Conseguentemente non sarà possibile scegliere in un esercizio la regola del 5% e in quello successivo quella della integrale deducibilità. Qualora non si adotti la regola del plafond per le prestazioni periodiche, il bene cui si riferisce la manutenzione non concorre alla formazione del parametro del 5%.
BENI DI TERZI Nelle ipotesi di manutenzione e riparazione su beni di terzi, si deve distinguere a seconda si tratti di interventi di natura ordinaria o straordinaria.
Per gli interventi di natura ordinaria, i relativi costi sono interamente deducibili nell’esercizio di competenza a prescindere dal loro importo. Gli interventi di natura straordinaria posti a carico dell’utilizzatore, costituiscono una spesa relativa a più esercizi e quindi sono deducibili in quote per la parte imputabile a ogni esercizio sulla base dei criteri civilistici che prevedono l’imputazione in un arco temporale massimo di cinque esercizi. Volendo esemplificare, se le spese riguardano una manutenzione straordinaria su un bene detenuto in base ad un contratto di locazione che scade dopo 6 anni, la spesa sarà ripartita in 5 anni, se invece il contratto scade dopo tre anni, le quote andranno ripartite in tre anni. La risoluzione 28 dicembre 1983 n. 9/400 dell’Agenzia delle entrate ha tuttavia ammesso che se il contratto di locazione prevede la rinnovabilità alla scadenza e sussistano oggettive intenzioni di rinnovarlo, è possibile ripartire il costo dell’intervento manutentivo su un arco temporale che consideri anche la proroga.
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(PZ)
Gli immobili aziendali in uso ai dipendenti I RIFLESSI FISCALI IN CAPO ALL’UTILIZZATORE E LA DEDUCIBILITÀ PER L’AZIENDA PREMESSA Tra i fringe benefit che l’impresa può offrire ai propri dipendenti, quello relativo alla concessione di fabbricati, rappresenta sicuramente un interesse particolare. In questi casi è l’impresa che si propone di reperire sul mercato l’immobile che successivamente concederà in comodato o in locazione ai propri dipendenti o collaboratori. Il reperimento può avvenire in modo diversificato, nel senso che l’impresa può acquistare direttamente l’immobile oppure sottoscrivere un contratto di locazione finanziaria oppure ancora stipulare un contratto di locazione per una o più abitazioni che poi concederà in uso ai propri dipendenti. Una volta ottenuta la disponibilità dell’abitazione questa viene concessa al dipendente con uno specifico accordo che può prevedere o meno, il riaddebito totale o parziale delle spese per l’utilizzo. Nel presente articolo analizzeremo il trattamento fiscale sia dal punto di vista della tassazione in capo al dipendente del fringe benefit ricevuto, sia della deducibilità del costo dal reddito d’impresa.
L’IMPONIBILITÀ IN CAPO AL DIPENDENTE L’attribuzione dell’alloggio da parte del datore di lavoro, costituisce per il dipendente un “fringe benefit” che concorrerà a formare il reddito ai sensi dell’articolo 51 comma 4 lettera c) del DPR 917/86. A tal proposito si deve distinguere a seconda si tratti di: - fabbricati iscritti in catasto senza alcun obbligo di dimora; - fabbricati iscritti in catasto con obbligo di dimora; - fabbricati che non devono essere iscritti in catasto.
Fabbricati iscritti in catasto senza obbligo di dimora Nel primo caso e nelle ipotesi in cui i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, indipendentemente dalla circostanza che siano di proprietà del datore di lavoro ovvero acquisiti in locazione anche finanziaria, il reddito in natura del dipendente è costituito dalla differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto (mediante versamento o trattenuta) per il godimento del fabbricato stesso. Circa le spese da portare in aumento della rendita catastale, si devono considerare tutte quelle inerenti il fabbricato stesso non sostenute dall’utilizzatore, comprese le eventuali utenze pagate dal datore di lavoro, ad esempio luce, gas, telefono, spese condominiali ecc., cioè tutte quelle spese non comprese nel calcolo della rendita medesima. In queste spese non devono essere considerati i canoni di locazione sostenuti dall’impresa. La “ratio” della disciplina sui fringe benefit consiste proprio nel differenziare l’ammontare di reddito imponibile in capo al dipendente, dal valore normale del bene o servizio ricevuto (che in questo caso è proprio il valore locatizio del fabbricato ricevuto in uso), che in assenza del comma 4 costituirebbe altrimenti il criterio applicabile, ai sensi del principio generale fissato dal precedente comma 3 dell’art. 51. Questo criterio di determinazione è applicabile per tutti i fabbricati per i quali sussiste l’obbligo d’iscrizione in catasto, cioè per tutte le costruzioni stabilmente ancorate al suolo, a qualunque uso destinate. Tale reddito confluirà nel calcolo della reddito complessivo quale retribuzione in natura e sarà assoggettato alle ordinarie ritenute fiscali e previdenziali. Fabbricati iscritti in catasto con obbligo di dimora Nel caso in cui i fabbricati siano concessi in ossequio ad un obbligo di dimorare nell’alloggio stesso previsto dal contratto di assunzione, può essere il caso del custode aziendale, dopo aver determinato benefit con le stesse modalità previste per il caso precedente, si considera il 30%. In pratica nei
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casi in cui sia previsto l’obbligo di dimora, il fringe benefit in natura da assoggettare a tassazione e a contribuzione previdenziale in capo al dipendente viene assunto nella misura del 30% dell’ammontare previsto per i casi in cui non sussiste tale obbligo. Fabbricati che non devono essere iscritti in catasto Per i fabbricati che non devono essere iscritti in catasto, come ad esempio quelli situati all’estero, il valore da far concorrere alla formazione del reddito del dipendente è dato dalla differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato e quanto corrisposto o trattenuto per il godimento del fabbricato dal dipendente. Si deve rimarcare che in tutti e tre i casi visti sopra vanno osservate le prescrizioni previste dal 3° comma dell’art. 51 del TUIR. Si tratta di una regola generale valida per tutti i benefit in natura corrisposti ai dipendenti nell’arco dell’anno e rappresenta una sorta di franchigia al di sotto della quale non opera alcuna tassazione. In definitiva se il valore del benefit calcolato con una delle modalità sopra descritte nell’arco dell’anno non supera la somma di 258,23 euro, non opererà alcuna tassazione, ma se si supera tale soglia, l’intero importo sarà tassato. Si deve riconoscere che nell’ipotesi di concessione di fabbricati si tratta di un’ipotesi difficilmente riscontrabile me che deve comunque essere considerata quale criterio generale per il trattamento fiscale dei benefit in natura. Si evidenzia che il limite dei 258,23 euro deve essere considerato cumulativamente, nel senso che devono essere sommati anche altri eventuali benefit di diversa natura riconosciuti al dipendente.
LA DEDUCIBILITÀ IN CAPO ALL’IMPRESA Il comma 2 dell’articolo 95 del TUIR, prevede che i canoni di locazione (anche finanziaria) e le spese relative al funzionamento di strutture ricettive non sono, come regola generale, deducibili dal reddito d’impresa, salvo quelle relative ai servizi di mensa o ai servizi di alloggio destinati ai dipendenti in trasferta temporanea. Lo stesso comma prosegue prevedendo che i canoni di locazione (anche finanziaria) e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti, sono deducibili per un importo non superiore a
quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell’articolo 51, comma 4, lettera c). In definitiva è stato costituito un principio di simmetria tra quello che può essere dedotto dall’impresa e quello che costituisce reddito per il dipendente. In pratica l’impresa può dedurre un importo non superiore alla differenza positiva tra la rendita catastale del fabbricato, aumentato delle spese inerenti e l’importo trattenuto o versato dal dipendente per l’utilizzo dell’immobile stesso. Viene limitata quindi la deducibilità dei costi sostenuti per l’immobile, all’importo che viene tassato in capo al dipendente. Nel caso in cui il dipendente versi delle somme di denaro al datore di lavoro, l’ammontare deducibile dovrà essere corrispondentemente ridotto. La legge 388/2000, introducendo un’ulteriore fattispecie derogatoria alla regola generale, ha previsto che l’impresa può dedurre integralmente i canoni di locazione e le altre spese relative ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti trasferiti per esigenze di lavoro. Sono previste due condizioni: la prima che il dipendente trasferisca la propria residenza anagrafica per esigenze di lavoro, la seconda che l’immobile si trovi nel comune ove presta l’attività. La deducibilità integrale è riconosciuta per il periodo d’imposta nel corso del quale si è verificato il trasferimento della residenza e per i due successivi. Questo significa che una volta decorso il predetto periodo triennale, la deducibilità dei canoni di locazione e di tutte le altre spese, torna ad essere riconosciuta nella misura in cui costituisce reddito in capo al dipendente. Sostanzialmente il legislatore ha riconosciuto il carattere di strumentalità agli immobili che soddisfano le condizioni dettate dall’articolo 95 comma 2. In questo modo i fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune in cui svolgono l’attività, devono essere considerati strumentali per il periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i due successivi. Per effetto di tale presunzione di strumentalità, tali immobili concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le ordinarie regole, ossia sulla base degli effettivi costi e ricavi ad essi afferenti, anziché secondo le regole previste per i redditi fondiari.
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La perdita dell’avviamento commerciale IL TRATTAMENTO APPLICABILE IN CAPO AL CONDUTTORE E AL LOCATORE DELL’INDENNITÀ La locazione di immobili ad uso non abitativo prevede la maturazione di un indennizzo nel caso in cui venga meno il rapporto locativo. La giustificazione di tale previsione è legata alla circostanza che l’immobile, per effetto dell’attività economica esercitata dal conduttore, acquisisce un maggior valore (avviamento) il quale, con l’interruzione del contratto viene acquisito dal locatore. La legge 392/78 con l’art. 38 ha regolato questa situazione prevedendo un’indennità di ammontare pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto che salgono a 21 in caso di attività alberghiere. L’indennità e riconosciuta al conduttore quando la perdita dell’avviamento commerciale è causata dalla cessazione del contratto e sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1. deve trattarsi di immobili destinati ad un uso diverso da quello abitativo, come ad esempio quelli industriali, commerciali, artigianali o d’interesse turistico. L’indennità non è dovuta qualora manchi un contatto diretto con il pubblico, rientri nell’ambito professionale oppure la locazione abbia carattere transitorio e stagionale; 2. la risoluzione del contratto sia dovuta al raggiungimento della sua naturale scadenza, oppure per atto unilaterale del locatore che intende sciogliere in via anticipata il contratto stesso. L’indennità non è invece dovuta quando la risoluzione del contratto è causata da inadempimento, disdetta o recesso del conduttore o per assoggettamento a procedure concorsuali sempre di quest’ultimo. L’indennità non è inoltre dovuta qualora si operi un mutamento dell’uso dell’immobile per il quale si rende applicabile un regime giuridico diverso senza informare il locatore oppure qualora il conduttore operi il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 38 della legge 392/78. Infine l’indennità
non è dovuta nei casi di distruzione dell’immobile con impossibilità di prosecuzione del rapporto di locazione. Se sono soddisfatte le condizioni di cui sopra e non operano cause di esclusione l’indennità è dovuta ex lege a prescindere da eventuali previsioni contrattuali di diverso tenore. Il 2° comma dell’art. 34 della citata legge 392/78 prevede il raddoppio dell’indennità, che quindi diventa di 36 o 41 mensilità, nei casi in cui l’immobile entro un anno dalla cessazione del contratto di locazione sia adibito alla medesima attività o ad un’attività affine a quella esercitata dall’ex conduttore. Dopo aver sommariamente tracciato i profili giuridici dell’indennità vediamo ora quali sono i risvolti fiscali partendo dalla prospettiva del locatore. Per il locatore l’indennità pagata al conduttore rappresenta un costo fiscalmente deducibile dal proprio reddito d’impresa. La deduzione è riconosciuta sia nel caso di esercizio dell’attività d’impresa in forma individuale sia in forma societaria, sia essa di persone che di capitali. La deduzione opera nel rispetto del principio di competenza e, ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73, il locatore è tenuto ad operare una ritenuta d’acconto par al 15% di quanto corrisposto. Quanto sopra se il locatore è un soggetto titolare di reddito d’impresa, se invece il locatore è una persona fisica o una società semplice, ai sensi dell’art. 10 comma 1, lett. h) del TUIR, l’indennità corrisposta sarà deducibile dal reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi quale onere deducibile. Se l’indennità è corrisposta da una società semplice l’indennità sarà deducibile dal reddito complessivo dei singoli soci in base alla percentuale prevista ai fini dell’imputazione del reddito. Dal punto di vista del conduttore l’indennità riguarderà sempre un soggetto esercente attività d’impresa, sia essa esercitata in forma individuale o societaria. L’indennità concorrerà alla formazione del reddito d’impresa quale sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 comma 3 del TUIR. Limitatamente alle indennità conseguite da imprenditori individuali, la lettera h) comma 1 dell’art. 17 del TUIR, consente il suo assoggettamento a tassazione separata. In questi casi se non
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viene applicata al ritenuta d’acconto, perché ad esempio il locatore è un privato, si dovrà procedere al versamento di un importo pari al 20% del reddito conseguito a titolo di acconto. Per quanto riguarda gli aspetti legati all’Iva, si deve preliminarmente individuare la natura dell’indennizzo, chiedendosi se ci troviamo di fronte ad un corrispettivo o a un risarcimento. Si tratta di una domanda di non facile soluzione, sul punto l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 73 del 3 giugno 2005, ha precisato che l’indennità corrisposta al conduttore in caso di cessazione della locazione per decorrenza dei termini deve essere assoggettata ad Iva, trattandosi di un corrispettivo per l’obbligazione che deve essere considerata alla stregua di una prestazione di servizi. Lo stesso trattamento andrebbe riservato anche in caso di risoluzione anticipata del contratto in quanto l’indennizzo rappresenterebbe il corrispettivo dovuto per il rilascio. In questi casi il conduttore assume un obbligo di “fare”, che si concretizza nell’abbandono dei locali prima della scadenza
pattuita, ricadendo così nell’ambito di applicazione del tributo. Di diverso avviso la Norma di comportamento n. 190 del 1° marzo 2014 dell’Associazione italiana dottori commercialisti di Milano, la quale ha affermato come le somme che il locatore corrisponde al conduttore non rilevano ai fini Iva per carenza del requisito oggettivo. Per l’Associazione nella normalità dei casi, la somma riconosciuta non deve essere assoggettata ad Iva perché non rappresenta il corrispettivo di un’obbligazione. Se invece il pagamento riflette una trattativa tra locatore e conduttore per il rilascio anticipato dei locali, si configura un’operazione Iva che sarà imponibile o esente a seconda che fossero imponibili o esenti i canoni. Si deve, infatti, riservare lo stesso trattamento di esenzione o imponibilità applicato ai canoni di affitto, non potendo, in virtù del principio di equiparazione, riservare un trattamento diverso rispetto all’operazione principale.
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Radiazioni per esportazione I CHIARIMENTI INTERPRETATIVI DELL’ACI
Con circolare del 6 luglio 2016 l’ACI ha reso noto i chiarimenti ricevuti dal Ministero della Giustizia in ordine alla corretta interpretazione del nuovo testo dell’art. 103, comma 1 del c.d.s. (introdotto dall’art. 1, comma 964, della Legge di Stabilità 2016), sulla definitiva esportazione all’estero di veicoli immatricolati in Italia. Com’è noto, la disposizione prevede ora quanto segue (in grassetto, la parte aggiunta dalla Legge di Stabilità 2016): “ La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l’avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso per reimmatricolazione, comprovata dall’esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione”. In particolare, l’ACI ha evidenziato che: - il Ministero della Giustizia ha confermato che, dopo le modifiche introdotte all’art. 103 c.d.s.,
l’esportazione di un veicolo all’estero “può avvenire unicamente affinché lo stesso venga reimmatricolato nel Paese di destinazione”; - il termine “cessione intracomunitaria” deve essere inteso in senso ampio, per cui riguarda in generale tutti i casi di esportazione per reimmatricolazione in altri Paesi della U.E., compresa l’ipotesi del cittadino italiano che si trasferisce all’estero, portando con se il proprio veicolo; - nelle esportazioni in Paesi U.E, la “documentazione comprovante la radiazione dal PRA “è la stessa già richiesta fino allo scorso anno dall’ACI, in vigenza della precedente formulazione dell’art. 103 c.d.s. (vedi la scheda radiazione per esportazione, allegata alla circolare ACI); - nelle esportazioni in Paesi extra U.E., l’ACI ha richiamato una nota dell’Agenzia delle Dogane del 7 giugno 2016, in cui si afferma che l’avvenuta esportazione all’estero non può essere comprovata dal semplice DAE rilasciato dall’Ufficio doganale di esportazione, ma è necessario acquisire anche la prova dell’avvenuta uscita del veicolo dal territorio doganale della U.E, attraverso il sistema di tracciamento dei movimenti di esportazione (o di transito) e dall’MRN (Movement Reference Number). Per dare tempo a tutti gli operatori professionali di adeguarsi alle nuove disposizioni, esse si applicheranno alle formalità presentate per la prima volta dal 12 settembre p.v.
PAG. 16 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 13 - 15 luglio 2016
(C)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. giugno 2016 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
99,7
0,125000
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
99,5
0,250000
MARZO
15.03
14.04
0,375
99,6
0,375000
APRILE
15.04
14.05
0,500
99,6
0,500000
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
99,7
0,6250
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
99,9
0,75000
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
PAG. 17 - APINFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2016
Elettricità DA GENNAIO 2017 AL VIA LA TUTELA SIMILE, OFFERTA DISCIPLINATA DALL’AUTORITÀ, SIMILE A QUELLE DEL MERCATO LIBERO Al via dal gennaio 2017 l’offerta di Tutela Simile per le forniture di energia elettrica di famiglie e piccole imprese, un nuovo meccanismo transitorio che permette l’adesione volontaria, via web, a una fornitura con una struttura contrattuale standard definita dall’Autorità. Con l’introduzione della soluzione di Tutela Simile, cioè “simile” ad una fornitura del mercato libero (1), l’Autorità vuole garantire ai clienti di minori dimensioni attualmente in regime di Maggiore Tutela l’opportunità di “sperimentare” una forma di offerta più vicina a quelle del mercato libero, in condizioni di trasparenza, semplicità e in un contesto di fornitura sorvegliata dall’Autorità stessa. Uno strumento per accompagnare il consumatore verso forme tipiche del mercato libero, l’unica modalità di fornitura che rimarrà in vigore quando termineranno i regimi di Tutela di prezzo, il cui termine sarà deciso dal ddl Concorrenza, in via di approvazione in Parlamento, e ad oggi previsto nel corso del 2018. L’adesione alla Tutela Simile, possibile fino al termine della Maggior Tutela (come sarà definito dal ddl Concorrenza), sarà volontaria e l’offerta potrà essere proposta dai venditori del mercato libero “ammessi” al meccanismo, cioè in possesso di specifici requisiti, verificati inizialmente e monitorati trimestralmente, di solidità economica e finanziaria, di onorabilità e di natura operativa. Dovranno inoltre aver servito almeno 100 mila clienti (2) di energia elettrica o gas di piccola dimensione, o 50 mila soli elettrici, ed è previsto un numero massimo di clienti che il singolo fornitore potrà servire in Tutela Simile (3). Potranno sottoscrivere il contratto, di durata annuale, tutti i consumatori ancora in Maggior Tutela, o quelli che ne avrebbero diritto in caso di
attivazione di una nuova fornitura o richiesta di voltura. I clienti potranno accedere alla Tutela Simile esclusivamente attraverso un portale web, gestito dall’Acquirente Unico nell’ambito del Sistema Informativo Integrato, che raccoglierà le offerte, mettendo il cliente in contatto diretto con il potenziale venditore, senza costi di intermediazione o di vendita a distanza. Il contratto standard, redatto rispettando le condizioni minime definite dall’Autorità, avrà ad oggetto esclusivamente la fornitura di energia elettrica, senza ulteriori servizi. Il prezzo applicato al cliente sarà del tutto comparabile al prezzo del servizio di Maggior Tutela, entrambi aggiornati trimestralmente. Il risparmio di spesa del cliente in Tutela Simile sarà legato alla presenza di un bonus una tantum sulla prima fattura, definito da ciascun fornitore “ammesso” per ogni tipologia di cliente (famiglie o piccole imprese). La Maggior Tutela è anch’essa in corso di revisione, al fine di renderla coerente con il ruolo di servizio universale che è destinata ad assumere, vale a dire di un servizio di “sicurezza” di sola garanzia della continuità del servizio. Nell’ambito della revisione della Maggior Tutela saranno modificate le modalità di definizione del prezzo dell’approvvigionamento al fine di migliorarne l’allineamento ai prezzi all’ingrosso del trimestre di riferimento (4). Per i clienti ci sarà anche la possibilità di accedere alla Tutela Simile mediante l’intermediazione di soggetti ‘facilitatori’, con il compito di informare e semplificare l’accesso alla Tutela Simile attraverso il portale web, ruolo che potranno ricoprire le Associazioni dei consumatori o quelle di categoria della piccola media impresa. La delibera 369/2016/R/eel è disponibile sul sito www.autorita.energia.it. (1) Definita a seguito di due consultazioni, la 75/2016/R/eel e la 421/2015/R/eel. (2) La verifica è effettuata alla data del 30 settembre 2016. (3) Il numero massimo è inizialmente pari a 500.000 clienti. (4) La revisione sarà definita con un successivo provvedimento insieme a ulteriori aspetti di dettaglio della Tutela Simile.
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(C)
Sostanze chimiche: REACH COMUNICATO DELLA COMMISSIONE EUROPEA
BIOCIDI E PRODOTTI FITOSANITARI Il 15 giugno scorso la Commissione europea ha diramato un comunicato stampa per presentare i criteri scientifici per l’identificazione degli interferenti endocrini nel campo dei biocidi e dei prodotti fitosanitari. Di seguito un estratto del comunicato: Interferenti endocrini: presentazione di criteri scientifici per identificarli - Settori interessati: pesticidi e biocidi. Gli interferenti endocrini sono sostanze, sia naturali sia chimiche, che possono alterare le funzioni del sistema ormonale e di conseguenza produrre effetti avversi sull’uomo o sugli animali. La Commissione europea presenta oggi due progetti di atti giuridici relativi a criteri scientifici che, per quanto riguarda prodotti fitosanitari e biocidi, consentiranno una più precisa identificazione delle sostanze chimiche che sono interferenti endocrini. Il pacchetto odierno comprende: - una comunicazione che presenta una panoramica del contesto scientifico e normativo;
- una relazione sulla valutazione d’impatto che presenta lo stato attuale delle conoscenze scientifiche in merito ai criteri per la determinazione degli interferenti endocrini e fornisce informazioni sulle possibili conseguenze; - due progetti di atti legislativi, relativi rispettivamente alla legislazione sui biocidi e a quella sui prodotti fitosanitari, che stabiliscono i criteri di identificazione degli interferenti endocrini. I criteri scientifici approvati oggi dalla Commissione si basano sulla definizione di interferente endocrino data dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), definizione sulla quale si registra un ampio consenso. L’OMS definisce interferente endocrino una sostanza: - che ha un effetto avverso sulla salute dell’uomo; - che ha un meccanismo d’azione endocrino; - e se esiste un nesso causale tra l’effetto avverso e il meccanismo di azione. Per garantire un’azione rapida, la Commissione chiede inoltre all’Autorità europea per la sicurezza alimentare e all’Agenzia europea per le sostanze chimiche di iniziare a verificare se singole sostanze autorizzate, per le quali esistono indizi della loro natura di interferenti endocrini, possano essere identificate come tali secondo i criteri previsti dai progetti di testi legislativi presentati oggi.
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(C)
INAIL: cadute dall’alto NUOVA PUBBLICAZIONE SULL’IDONEITÀ DELL’ASSORBITORE DI ENERGIA IN RELAZIONE AL PESO DEL LAVORATORE I contenuti dell’intera produzione dell’INAIL svolgono una funzione di diffusione delle conoscenze rivolta a coloro che operano a vario titolo nel mondo del lavoro, e come noto, il rischio di caduta dall’alto può essere eliminato e/o ridotto attraverso l’impiego di idonei DPI (dispostivi di protezione individuale) quando non sia possibile l’uso dei dispositivi di protezione collettiva. I DPI contro le cadute dall’alto hanno la funzione di salvaguardare le persone attenuando gli effet-
ti sul corpo umano di una possibile caduta. L’elemento fondamentale che assolve a tale scopo è l’assorbitore, componente del sistema progettato per dissipare l’energia cinetica sviluppata durante la caduta. La norma di prodotto UNI EN 355 fornisce le caratteristiche dimensionali e meccaniche che l’assorbitore deve possedere; in essa viene assunto che il peso del lavoratore è pari a 100 kg e non è previsto che possa variare. Nello studio viene considerata la possibilità che il peso del lavoratore possa essere differente e, per comprendere come questa variazione possa influire sul comportamento dell’assorbitore, sono state effettuate delle prove sperimentali. La pubblicazione è consultabile sul sito dell’INAIL alla voce: Comunicazioni/Pubblicazioni.
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(AB)
oltre le alpi, oltre lo stress
SOA: rinnovo per la SOC.MA.S. SI È QUALIFICATA ANCHE PER LA CATEGORIA OS11 APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI La SOC.MA.S. srl, rappresentata dal nostro consigliere del gruppo edili dott. Mirko Zannier, con sede in via Colloredo n. 80 a Pasian di Prato (UD), ha rinnovato l’attestazione SOA. La SOC.MA.S., Società Manutenzioni Stradali, è nata nel 1976 e quest’anno raggiunge l’importante traguardo dei quaranta anni di attività. L’azienda opera principalmente nel settore dei lavori stradali di ogni genere, ed in particolare è specializzata nella fornitura e posa in opera di barriere stradali, recinzioni e parapetti. Dal 2012 l’azienda si è specializzata anche nella fornitura e posa in opera di barriere fonoassorbenti e nella manutenzione e fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione per ponti, acquisendo commesse per Autostrade per L’Italia spa, ATIVA spa (autostrade Torino Ivrea Aosta), CAV spa (Concessioni Autostradali Venete). Con questo ultimo rinnovo la SOC.MA.S ha mantenuto le qualificazioni precedentemente possedute ed in particolare, la categoria OS12-A classifica IV per euro 2.582.000, la categoria OG3
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classifica III bis per 1.500.000 euro, e la categoria OS11 classifica II per 516.000. Potrà partecipare ad appalti pubblici fino ad un importo massimo di 3.098.400 euro per l’esecuzione di barriere stradali, categoria che riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale (OS12-A) e fino ad un importo massimo di 1.800.000 euro anche per l’esecuzione di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari (OG3). Si è qualificata anche per la categoria OS11 fino ad un importo massimo di 619.200 euro relativa alle apparecchiature strutturali speciali categoria che riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli Imprenditori, l’Associazione ha attivato un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
La Regione ribadisce le direttive vincolanti (4a parte) LA REGIONE MANTIENE LA PROPRIA AUTONOMIA LEGISLATIVA RIBADITA CON L’ART. 24 DELLA L.R. 13/2014 Il 19 aprile è entrato in vigore il nuovo Codice di contratti, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. In Friuli Venezia Giulia con le Direttive vincolanti adottate dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio in data 07.08.2015 sono state date le prime indicazioni operative sulla base dell’art. 24 della L.R. 13/2014.
LE DIRETTIVE VINCOLANTI Rispetto alle indicazioni rese dalla nell’ambito delle direttive vincolanti la Regione ritiene utile rendere le necessarie precisazioni in corrispondenza ai vari aspetti e tematiche da queste trattati per confermare agli operatori quali indicazioni ivi riportate non risultino più coerenti con il nuovo quadro normativo statale di riferimento. In questa quarta ed ultima parte pubblichiamo una tabella di raffronto relativa al sopralluogo obbligatorio, ai documenti di gara, al prezzo soglia, al contratto collettivo nazionale e territoriale dell’edilizia, al ruolo dei rappresentati della sicurezza, al sorteggio e al prezzario regionale. (fine) (CS)
3. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO TESTO ORIGINARIO
TESTO DOPO ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/2016
Per tutti gli appalti di lavori la Stazione appaltante deve prevedere, al fine di garantire la formulazione di una offerta consapevole da parte delle imprese, il sopralluogo obbligatorio da parte del legale rappresentante, direttore tecnico o dipendente dell’impresa.
CONFERMATO
4. DOCUMENTI DI GARA TESTO ORIGINARIO
TESTO DOPO ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/2016
Negli atti di gara la stazione appaltante, nell’ottica di agevolare gli adempimenti a carico delle imprese, mette a disposizione il computo metrico e l’elenco prezzi in formato editabile (ad es. formato Open Office).
CONFERMATO
5. PREZZO SOGLIA TESTO ORIGINARIO
TESTO DOPO ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/2016
Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa si prevede l’introduzione del c.d. prezzo soglia pari alla media aritmetica dei prezzi offerti da tutti i partecipanti alla gara e l’attribuzione del punteggio massimo (pari a uno) a tutte le offerte con prezzo pari o inferiore a quello soglia, con il fine di neutralizzare il fenomeno dei maxiribassi, tenuto conto che il concorrente “oltre soglia” non otterrebbe alcun vantaggio aggiuntivo in sede di gara.
CONFERMATO anche alla luce delle Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, in fase di consultazione – nel testo proposto viene ribadita la possibilità di applicare il prezzo soglia.
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6. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE E TERRITORIALE DELL’EDILIZIA 6.1. OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE E TERRITORIALE DELL’EDILIZIA TESTO ORIGINARIO
TESTO DOPO ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/2016
Al fine di ridurre fenomeni di concorrenza sleale tra le imprese e di illegalità nel lavoro, andrà verificato, in fase di esecuzione di lavori edili o prevalentemente edili, l’obbligo di applicazione, a tutte le imprese coinvolte nel processo produttivo, dei contratti collettivi nazionali e territoriali dell’edilizia, ad eccezione di quelle lavorazioni specialistiche che siano riconducibili a contratti diversi (ad es. contratto metalmeccanico per gli impiantisti)”.
CONFERMATO - l’art. 30 del Codice a tal proposito recita: “3. Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X. 4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.”
A tale proposito si veda quanto previsto dal Bando tipo n. 2 del 2 settembre 2014 predisposto dall’Autorità nazionale Anticorruzione unitamente alla nota del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 25.07.13 prot. 37/0013477 nonché la nota di risposta del Ministero del Lavoro alla lettera congiunta delle parti sociali CONFERMATO - ai sensi di quanto disposto dall’art 30 dell’edilizia di data 1 Luglio 2015, con la quale il Ministero del Ladel Codice. voro conferma l’orientamento, secondo il quale le imprese partecipanti all’appalto, a fronte di una stessa attività, qualificabile come edile, dedotta in misura prevalente nel disciplinare di gara, devono applicare il Ccnl edilizia (riportando a tal proposito anche il recente parere Anac n. 6 del 4 febbraio 2015). Il Ministero prosegue asserendo che un’impresa affidataria di lavori edili o prevalentemente edili è tenuta ad osservare, secondo il richiamo operato dall’art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. CONFERMATO - ai sensi di quanto disposto dall’art 30 163/2006, il contratto collettivo nazionale e territoriale di zona del Codice. in vigore per lo specifico settore edile, osservando integralmente le disposizioni relative al trattamento economico e normativo in esso contenute. Ovviamente, il Ministero a corollario di quanto detto, precisa che l’obbligatorietà nell’applicazione del contratto dell’edilizia deve neCONFERMATO - ai sensi di quanto disposto dall’art 30 garsi in capo ad un’impresa inquadrata o inquadrabile in un settore del Codice. diverso da quello edile, comunque operante in una realtà di cantiere laddove l’attività affidata non sia prevalentemente edile. Pertanto, il Ministero conferma che le imprese sono obbligate ad iscrivere i lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente ogni qualvolta l’oggetto dei lavori riguardi in misura CONFERMATO - ai sensi di quanto disposto dall’art 30 prevalente la categoria di opere che rientrano tra le attività previste del Codice. dal contratto del settore edile, indipendentemente dal comparto di riferimento. 6.2. RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DELLA SICUREZZA TESTO ORIGINARIO
TESTO DOPO ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/2016
Al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza nei cantieri, nel confermarne la peculiarità partecipativa e collaborativa in questo processo del ruolo del RLS e RLST come figure di rappresentanza dei lavoratori – come definito sia dal D.Lgs. 81/2008 che dal CCNL del settore edile - si richiamano il ruolo ed i compiti di intermediazione e di confronto di tali figure professionali specifiche nel campo della prevenzione degli infortuni e nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
CONFERMATO
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C) SORTEGGIO TESTO ORIGINARIO
TESTO DOPO ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/2016
Alla luce di tutto quanto sopra indicato, si dispone che non sia più possibile individuare, mediante sorteggio, gli operatori economici da invitare per tutte le procedure di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria o di lavori, in quanto modalità che in realtà non costituisce esercizio di una attività amministrativa in senso stretto ma mera procedura fattuale, che non garantisce il rispetto di alcun principio, tra quelli previsti per le procedure di gara.
CONFERMATO
Infatti, con il sorteggio non si opera una scelta ma si lascia al caso l’individuazione dell’operatore economico da invitare.
CONFERMATO
D) PREZZIARIO REGIONALE TESTO ORIGINARIO
TESTO DOPO ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50/2016
In attuazione di quanto disposto dall’art. 40 della legge regionale 14/2002 recante la “Disciplina organica dei lavori pubblici”, la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia per promuovere la realizzazione di lavori pubblici d’interesse regionale e locale ha provveduto all’aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici per l’anno 2015 sulla scorta dell’attività svolta dal tavolo tecnico allargato permanente.
CONFERMATO
Sotto questo profilo si ricorda che il prezziario regionale deve costituire il punto di riferimento per la quantificazione dei lavori di rilievo regionale e locale ai sensi del combinato disposto dall’articolo 89 del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 40, comma 1, lettera e) della legge regionale 14/2002.
CONFERMATO
Infatti, l’art. 89 del D.Lgs. 163/2006 pone in capo alle Regioni e Province autonome il compito di operare per quanto di competenza in materia di “strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi”.
CONFERMATO
L’esercizio di tale competenza da parte della Regione Friuli Venezia Giulia si è concretizzato con la formulazione dell’art. 40, comma 1, lettera e) della legge regionale 14/2002, che individua nell’organizzazione del prezziario regionale una modalità di attuazione del principio di uniformità nell’indirizzo interpretativo posta in capo alla Regione medesima.
CONFERMATO
Per quanto sopra detto, l’articolo 89, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 deve essere applicato tenendo a mente che, per la quantificazione di costi congrui negli appalti di lavori pubblici, da parte delle stazioni appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia, il prezziario regionale approvato con deliberazione n. 1431 del 17 luglio 2015 costituisce elemento di fondamentale e imprescindibile orientamento.
CONFERMATO
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Il MEPA si apre agli appalti di lavori di manutenzione IL MEPA È UN MERCATO DIGITALE, GESTITO DA CONSIP TRAMITE UN’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA Con la pubblicazione di sette nuovi bandi per l’abilitazione di esecutori di “Lavori di manutenzione” si apre una nuova fase del Mercato Elettronico della P.A. Grazie alla facoltà introdotta dalla Legge di stabilità 2016, Amministrazioni e imprese potranno negoziare sul Portale Acquisti in Rete non solo acquisti di beni o servizi, ma anche appalti di lavori, con tutti i vantaggi in termini di semplificazione, rapidità e trasparenza legati all’utilizzo di uno strumento totalmente telematico. Il Mepa è un mercato digitale, gestito da Consip tramite una apposita piattaforma informatica, in cui le amministrazioni acquirenti e i potenziali fornitori possono effettuare negoziazioni dirette, veloci e trasparenti per acquisti sotto la soglia comunitaria. Si tratta di un mercato elettronico di tipo selettivo in cui i fornitori che hanno ottenuto l’abilitazione offrono i propri beni e servizi direttamente on-line, mentre le Pubbliche Amministrazioni registrate possono acquisire beni e servizi secondo due modalità: - ordine diretto di acquisto: la Pubblica Amministrazione consulta il catalogo delle offerte pubblicate dai fornitori ed emette direttamente ordini d’acquisto, - richiesta d’offerta: grazie alla quale l’amministrazione può richiedere ai fornitori, selezionandoli liberamente tra quelli abilitati, diverse e ulteriori offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze. Il Mepa si configura quindi come strumento idoneo a semplificare le procedure per l’acquisizione di beni e servizi, soprattutto con caratteristiche standard e di natura seriale. In ragione delle caratteristiche specifiche di questo strumento la Legge di stabilità 2016 ha previsto l’estensione del suo utilizzo al settore dei lavori di manutenzione di importo non superiore al PAG. 27 - APINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2016
milione di euro, per loro natura caratterizzati da un certo grado di standardizzazione e ripetitività. Però al fine di rispondere adeguatamente alle puntuali esigenze dei lavori di manutenzione di ogni singolo ente appaltante, è previsto che in questo settore si possa operare solo tramite la richiesta di offerta da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti dei fornitori abilitati. Le imprese possono già inviare la domanda di abilitazione e potranno rispondere alle Richiesta di offerta delle Amministrazioni per appalti di lavori fino a 1 milione di euro. I bandi sono stati organizzati sulla base della specificità delle opere oggetto di manutenzione, in particolare: - opere edili (categorie SOA OG1) - opere manutenzione impianti (categorie SOA OG9 - OG10 - OG11) - idrauliche, marittime e delle reti gas (OG 5 OG6 - OG7) - opere stradali, ferroviarie e aeree (OG3 - OG4) - beni del patrimonio culturale (OG2) - lavori di manutenzione dell’ambiente e del territorio (OG8 - OG12 - OG13), - opere specializzate (tutte le OS dalla OS1 alla OS35). A seconda dell’importo dei lavori la qualificazione delle imprese è diversamente articolata in relazione ai requisiti speciali e in particolare: a) per lavori fino a 150.000 euro i requisiti richiesti prevedono, secondo l’articolo 90 del D.P.R. 207/2010: - l’esecuzione di lavori analoghi nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando per un importo non inferiore a quello dell’appalto oggetto di affidamento; - un costo complessivo della manodopera non inferiore al 15% dei lavori eseguiti; - un’adeguata attrezzatura tecnica. b) per lavori di importo superiore a 150.000 euro e fino a un milione di euro è necessaria la certificazione Soa per la categoria di specializzazione richiesta dalla natura dei lavori e per classifica adeguata. I Bandi non prevedono la compilazione e la pubblicazione di un catalogo e, pertanto, la possibilità di emettere Ordini diretti: l’unica modalità di affi-
damento dell’appalto sarà, quindi, la Richiesta di offerta. Il mercato di riferimento dei nuovi bandi ha dimensioni rilevanti. Il valore complessivo della spesa della P.A. per lavori di manutenzione è stato pari a circa 4,7 miliardi di euro nel 2015 e oltre la metà di questa spesa (2,5 miliardi di euro) è stata effettuata attraverso procedure di acquisto di importo inferiore al milione di euro. Le imprese fornitrici, come le Pubbliche Amministrazioni, devono accreditarsi per l’accesso al Mepa. In particolare l’abilitazione delle imprese presuppone un procedimento di qualificazione per dimostrare la sussistenza dei requisiti, generali e speciali, tradizionalmente richiesti agli esecutori di lavori pubblici. Le imprese fornitrici possono abilitarsi attraverso il Portale degli acquisti (www.acquistinretepa.it) a uno o più dei sette bandi istituiti, che riguardano le manutenzioni di diversi settori (edili; stradali, ferroviarie ed aeree; idrauliche, marittime e reti gas; impianti; ambiente e territorio; dei beni del patrimonio culturale) e le opere specializzate. Per quanto riguarda le tipologie di lavori previste, oggetto dei bandi Mepa sono gli interventi di manutenzione “ordinaria” e “straordinaria”, escludendo dunque quelli di restauro e risanamento conservativo e le ristrutturazioni edilizie e urbanistiche. Ciascuna impresa può scegliere se abilitarsi solo per l’esecuzione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro o anche per eseguire lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro fino a un milione di euro. Dal momento che i lavori di manutenzione affidati tramite Mepa hanno come limite massimo l’importo di un milione di euro, va rispettata la disciplina dedicata ai contratti sottosoglia e contenuta nell’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016. Tale riferimento legislativo è anche opportunamente richiamato negli stessi bandi Consip in cui si precisa che spetta ad ogni ente appaltante disciplinare autonomamente la procedura di affidamento di lavori, nel rispetto dell’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016.
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In particolare il citato riferimento legislativo distingue le procedure in funzione dell’importo dei lavori, come segue: - per lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto, purché adeguatamente motivato; - per lavori di importo tra 40.000 euro e 150.000 euro è previsto lo svolgimento di una procedura negoziata con almeno cinque operatori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi precostituiti, nel rispetto del criterio di rotazione; - per lavori tra 150.000 euro e un milione di euro è previsto lo svolgimento di una procedura negoziata con almeno dieci operatori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi precostituiti, nel rispetto del criterio di rotazione. Per la procedura negoziata le modalità di dettaglio a cui dovranno attenersi gli enti appaltanti per lo svolgimento delle indagini di mercato e la selezione dei soggetti da invitare sarà regolata come previsto dall’art. 36, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, da specifiche linee guida, la cui redazione è affidata ad Anac. Fino all’emanazione di tali linee guida si applica la disposizione transitoria dell’articolo 216, comma 9, secondo la quale per la selezione dei soggetti da invitare l’ente appaltante può svolgere un’indagine di mercato mediante la pubblicazione sul proprio sito internet, per almeno quindici giorni, di un avviso contenente i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta oppure può operare mediante la selezione dai vigenti elenchi di operatori economici, purché compatibili con le disposizioni del D. Lgs. 50/2016. A garanzia del rispetto del criterio di rotazione degli inviti l’ente appaltante rende noto con l’avviso sull’esito della procedura di affidamento anche i nominativi dei soggetti invitati. (CS)
Pubblicato il Prezziario regionale 2016 IL 15 LUGLIO LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO IL DOCUMENTO CHE HA VISTO COINVOLTA ANCHE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE Dopo un anno di intenso lavoro si è concluso l’aggiornamento del Prezzario regionale dei Lavori Pubblici di prossima pubblicazione. Con Delibera n. 1327 del 15 luglio la Giunta Regionale ha approvato il documento che verrà visualizzato sul sito Web della Regione e l’utilizzo sarà gratuito. Già nel 2003 la Regione ha avviato la formazione di un prezziario regionale in attuazione dell’articolo 40 della LR 14/2002 recante la “Disciplina organica dei lavori pubblici”, volto a promuovere la realizzazione di lavori pubblici d’interesse regionale e locale mediante una serie d’attività di supporto, quali la consulenza finalizzata all’approfondimento e all’uniformità degli indirizzi interpretativi e l’organizzazione di un prezzario regionale. L’ultima versione risale al 2015 e l’edizione 2011 del prezzario, adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 2049 dd. 15 ottobre 2010, era il risultato di due successivi aggiornamenti della prima versione, edita nell’anno 2003, ed operati con le edizioni 2006 e 2011, limitatamente ai prezzi finali dei magisteri e delle cosiddette “opere compiute”. Gli aggiornamenti si erano infatti concretizzati nell’applicazione di indici di rivalutazione, differenziati per categorie o articoli. Nel 2015 da un’analisi dei dati a disposizione e delle esigenze riscontrate, è maturata nell’ambito della Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici, la nuova proposta metodologica, condivisa dal tavolo tecnico allargato al quale è stata chiamata la nostra Associazione CONFAPI FVG. Il percorso metodologico individuato e avviato con l’edizione 2015, può così sintetizzarsi: - creazione di una banca dati aggiornata e gestibile in via informatica; - individuazione delle singole voci di costo elementare e classificazione delle stesse in categorie omogenee; PAG. 29 - APINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2016
- individuazione di una serie di prezzi-campione; - monitoraggio dei prezzi-campione sul mercato; - analisi dei dati nell’ambito del gruppo tecnico e individuazione dei coefficienti di rivalutazione da applicare alle voci elementari; - rivalutazione delle voci elementari e conseguente aggiornamento dei valori di prezzo dei magisteri e delle opere compiute; - progressivo e contestuale aggiornamento dei magisteri e delle relative descrizioni tecniche. Dal 2015, su proposta della nostra Associazione, l’Amministrazione regionale, ha individuato quattro gruppi di lavoro specifici a cui ogni Associazione, Ordine professionale o rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni, hanno provveduto a nominare esperti per ogni categoria, in particolare: - Impianti meccanici (siamo rappresentati dal perito Alberto del Vecchio della Eucos srl di Tavagnacco; - Strade e infrastrutture a rete (siamo rappresentati dal dott. Mirko Zannier della SO.C.MAS. srl di Pasian di Prato); - Impianti elettrici (siamo rappresentati dal dott. Denis Tambozzo della Elettrotecnica Manzanese srl di Manzano); - Opere edili (siamo rappresentati dal dott. Denis Petrigh della B.M. Costruzioni di Premariacco). I quattro rappresentanti, coordinati da Claudio Scialino, si sono incontrati più volte in quest’anno, per mettere a punto la versione del 2016. È stato utilizzato un sistema di codifica derivato dal Piano di Classificazione SfB (sigla dell’organizzazione svedese “Comitato di Coordinamento per i Problemi Edilizi”), ideato dall’architetto Lars Magnus Giertz nei tardi anni ’40 per risolvere i problemi di classificazione relativi all’aspetto tecnico della progettazione e della costruzione dei fabbricati. Esso è ritenuto a livello internazionale una solida base per il coordinamento dell’informazione tecnica e commerciale nel processo edilizio grazie alla sua particolare struttura estremamente flessibile. In Italia il sistema SfB è stato introdotto nel 1983 dall’arch. Giuseppe Vetriani, professore di Tecnologia dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con la collaborazione dell’arch. Maria Cristina Marolda, attraver-
so la pubblicazione del Piano di Classificazione PC|SfB (ITEC editrice - Milano, prima edizione ottobre 1983). La classificazione proposta è un adattamento del sistema originario, che utilizza tre tavole attraverso le quali si definisce la singola voce del prezzario. I magisteri vengono identificati con una sigla alfanumerica composta da 8 o 9 caratteri. La definizione della voce di prezzario, oltre alla puntuale descrizione di ciò che l’Appaltatore è tenuto contrattualmente a fornire o a realizzare, contiene l’indicazione degli oneri specifici compresi nel prezzo e quelli esclusi. È stata posta particolare cura nell’individuare tutti gli oneri che si riferiscono alla sicurezza dei cantieri; questi vengono autonomamente indicati in specifiche voci del prezzario. La definizione della voce di prezzario, oltre alla puntuale descrizione di ciò che l’Appaltatore è tenuto contrattualmente a fornire o a realizzare, contiene l’indicazione degli oneri specifici compresi nel prezzo e di quelli esclusi. Con riferimento ai contenuti delle singole voci i valori di prezzo pubblicati nel prezzario regionale rappresentano la somma delle componenti relative ai materiali, manodopera, noli, trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze per utili e spese generali dell’Impresa. È stata posta particolare cura nell’individuare i magisteri che si riferiscono alla sicurezza dei cantieri, autonomamente indicati in specifiche voci del Prezzario nella classe 99 - impianti e attrezzature per la tutela della salute e la protezione dei lavoratori nel cantiere. Per un adeguato supporto agli operatori in ordine alle valutazioni dei costi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, senza qui rappresentare il complesso quadro normativo vigente, si rammenta che i costi relativi alla sicurezza, nell’ambito di un contratto pubblico, si distinguono in: - costi della sicurezza connessi al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere, valutati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) mediante la redazione di un preciso computo metrico estimativo (art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e relativo allegato XV); per i magisteri non reperibili all’interno di questo prezzario regionale, l’indicazione di tali costi dovrà essere congrua, analitica (per singole voci a corpo o a misura), PAG. 30 - APINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2016
riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, calcolati tenendo conto dell’impiego nel luogo di lavoro interessato; questi costi, frutto delle scelte tecniche fatte dal committente dell’opera, ai quali l’impresa è vincolata contrattualmente, nel quadro economico, sono tenuti distinti dall’ammontare complessivo dei lavori in quanto rappresentano la quota sottratta al ribasso e non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati stimati a monte dalla Stazione Appaltante; - costi della sicurezza afferenti ai precisi obblighi normativi, relativi alla prevenzione ed alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che l’appaltatore è tenuto a rispettare per eseguire in sicurezza le singole lavorazioni, nell’ambito della specifica attività e della propria struttura organizzativa, svolta da ciascuna impresa (costi ex lege), non riconducibili agli oneri previsti al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (vedi D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori etc.); tali costi, indipendenti dal rapporto contrattuale e quindi non ascrivibili a carico del committente, sono compresi nei relativi prezzi unitari quali quota-parte delle spese generali e dovranno essere indicati dal singolo operatore economico nella propria offerta per essere sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro, da parte della Stazione Appaltante. Le norme di misurazione, oltre alla definizione dell’unità di misura, sono normalmente incluse nelle specifiche tecniche. Per la predisposizione del prezzario sono state utilizzate le norme di misurazione correntemente in uso nei Capitolati Tipo. L’analisi del prezzo di ogni singolo magistero è stata effettuata utilizzando il costo dei materiali in fornitura a piè d’opera, il costo della manodopera pubblicata dal Ministero con cadenza annuale e gli altri costi diretti per unità di misura, completati dalle spese generali e dall’utile d’impresa. I prezzi in fornitura a piè d’opera sono stati determinati aggiungendo al costo di fornitura i trasporti, la manodopera e gli altri costi diretti, oltre a spese generali e utile d’impresa. Per il costo della mano d’opera, sono state individuate le ore/uomo per l’unità di misura, a cui è stato applicato il costo orario medio della manodopera ricavato dalle Tabelle dei costi della manodopera edile predisposte dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali delle quattro Province della Regione. Relativamente a tutti i riferimenti legislativi e normativi inseriti nelle descrizioni delle varie voci, ai fini della formulazione del prezzo finale, essi sono
stati riferiti alla loro ultima modifica e integrazione vigente alla data della pubblicazione del aggiornamento del prezzario. I materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di legge, del Capitolato Speciale e del progetto; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati. Vengono richiamate, espressamente, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I., D.I.N. e le altre norme tecniche europee adottate nella vigente legislazione; qualora prescritto da disposizioni anche di carattere generale i materiali dovranno avere il marchio “CE” anche se ciò non risulta espressamente specificato nel prezzario. Tutti i materiali, i componenti e gli impianti dovranno essere conformi a leggi, sistemi di unificazione, ordinanze e regolamenti emanati dalle Autorità competenti e dovranno essere posti in opera e dati funzionanti come raccomandato dal produttore. La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura o a corpo, in relazione a quanto previsto nel Capitolato d’Appalto. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura o a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La classificazione delle voci del prezzario si basa sulle seguenti tre tavole, riferite rispettivamente alle classi e sottoclassi di opere (Tavola 1), alla forma di utilizzo del materiale (Tavola 2) e alle categorie dei materiali della costruzione (Tavola 3). In dette tavole la sequenza numerica risulta alle volte interrotta, consentendo così l’inserimento di eventuali gruppi, non contemplati nel prezzario, che si rivelassero necessari nello sviluppo dell’applicazione di questo strumento nell’ambito dei lavori pubblici regionali. In particolare possono risultare vacanti le classi e sottoclassi a completamento delle grandi categorie che vengono così definite:
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0 - Opere provvisionali 1 - Suolo, strutture di fondazione 2 - Strutture di elevazione (al rustico) 3 - Strutture di elevazione (completamenti) 4 - Strutture di elevazione (finiture) 5 - Impianti tecnici canalizzati 6 - Impianti tecnici elettrificati 7 - Attrezzature fisse 8 - Arredi e attrezzature mobili 9 - Sicurezza In questo anno di intenso lavoro dei comitati tecnici, non si è riusciti ad verificare e aggiornare tutte le voci del prezzario 2015, ogni gruppo di lavoro si è focalizzato su alcune parti specifiche, ad esempio: la sicurezza stradale, i bitumi, gli scavi, le opere marittime, la manutenzione degli impianti ecc., nei prossimi anni si provvederà a migliorare costantemente altre parti del prezzario. L’intendimento è quello di arrivare in due-tre anni a pubblicare uno strumento che potrà essere d’esempio per tutte le altre Regioni d’Italia. Ricordiamo l’importanza che potrà avere il Prezzario Regionale anche in riferimento al nuovo Codice dei Contratti approvato il 18 aprile 2016 D.Lgs. n. 50 che all’articolo 23 comma 7 prevede che: “Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.” (CS)
Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Trasporto Suini Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’Attestazione sanitaria integrativa per trasporto dei suini al macello con finalità export.
COMMERCIO Tasso pagamenti La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’anno civile 2016.
PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Valle d’Itria Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente l’autorizzazione all’etichettatura transitoria, nei riguardi della proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Valle d’Itria».
forestali ha pubblicato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dell’indicazione geografica protetta «Limone Costa d’Amalfi». Consorzio tutela formaggio Gorgonzola Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato il decreto 15 giugno 2016 concernente l’approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola. Consorzio Valtellina Casera e Bitto Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto. oOo
DATI DI MERCATO 27a E 28a SETTIMANA (DAL 4 AL 10 E DALL’11 AL 17 LUGLIO 2016) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; riso; suini. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate.
Limone Costa d’Amalfi Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
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Collaudi e revisioni dei veicoli INTRODUZIONE DI PROCEDURE INFORMATICHE. NOTA MINISTERIALE Con circolare prot. 15724 RU del 12 luglio 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione (di seguito Ministero) ha comunicato che, a partire dal 19 luglio 2016, il sistema informatico previsto per la prenotazione e gli inserimenti degli esiti delle revisioni da parte degli operatori della Motorizzazione civile, verrà esteso alle operazioni di collaudo e di aggiornamento tecnico della carta di circolazione. Pertanto, dal 19 luglio 2016 saranno operativi gli aggiornamenti dell’applicazione web “Revisioni e Collaudi”, che renderanno obbligatoria la firma digitale e la cosiddetta autenticazione forte in fase di emissione dei documenti per le operazioni indicate nella suddetta circolare. Più precisamente si tratta degli aggiornamenti per: - installazione impianto gpl; - installazione impianto a metano; - installazione impianto di filtro attivo antiparticolato (fap); - installazione gancio di traino; - sostituzione bombole veicoli a metano; - sostituzione serbatoi veicoli a gpl; - installazione specchi; - integrazione righe descrittive; - integrazione pneumatici; - installazione impianto gpl con prova idraulica; - installazione impianto a metano con prova idraulica; - sistema ruote; - collaudo veicoli nuovi (“prenota certificato d’approvazione”); - modificazioni dei dati di omologazione del veicolo (“prenota certificato d’approvazione”); - altri collaudi (“prenota certificato d’approvazione”); - rilascio ADR per veicoli nuovi non immatricolati;
- rilascio ADR; - rinnovo ADR; - rilascio ADR con revisione; - rinnovo ADR con revisione. Di conseguenza - sottolinea il Ministero - ogni operazione tecnica (revisione, collaudo) dovrà concludersi con l’emissione di un documento firmato digitalmente, contenente l’etichetta o il certificato di approvazione, che sarà archiviato telematicamente. Il Ministero ha evidenziato, inoltre, che le nuove procedure informatiche sono obbligatoriamente utilizzate anche dagli operatori professionali. Per conseguenza, dal 3 ottobre 2016 sarà fatto divieto agli studi di consulenza automobilistica di presentare agli sportelli degli uffici della Motorizzazione civile la documentazione per la prenotazione di una revisione, di un collaudo, di una pratica di immatricolazione o di un passaggio di proprietà non gestiti dallo Sportello telematico dell’automobilista (STA), senza prima aver utilizzato i nuovi applicativi sviluppati per questi operatori. Per cui, a titolo di esempio, le richieste di immatricolazione di veicoli per il trasporto merci soggetti a titolo autorizzativo, andranno presentate dagli operatori professionali tramite la procedura “prenota carta di circolazione” e “prenota certificato di approvazione”. Infine, sempre nell’ambito delle procedure non gestibili dagli STA, il Ministero sottolinea l’esigenza inderogabile che la carta di circolazione venga emessa contestualmente all’immatricolazione e al rilascio delle relative targhe; ciò in quanto, con l’emissione della carta di circolazione provvisoria (prevista dall’art. 95 del codice della strada), e fino al rilascio della carta definitiva, la banca dati non è in grado di supportare le Forze dell’ordine nelle attività di contrasto all’irregolarità della copertura assicurativa e al riciclaggio dei veicoli rubati. Gli uffici della Motorizzazione civile possono rilasciare una carta provvisoria nel caso che i dati inseriti dall’operatore professionale non fossero corretti ma, in questo caso, la pratica dovrà essere regolarizzata entro 5 giorni dalla richiesta. Copia della circolare ministeriale e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
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Omicidio colposo per difetti del veicolo SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLE CONSEGUENZE A CARICO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA Si segnala la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 29982 del 12 aprile 2016), con la quale l’amministratrice unica di un’impresa di autotrasporto in conto terzi è stato ritenuto penalmente responsabile del reato di omicidio colposo derivante dalla circolazione stradale dei veicoli (ex art. 589, co. 2 del codice penale, ora inserito nell’art. 589 bis, co. 1 dopo l’introduzione del reato di omicidio stradale colposo), in quanto un semirimorchio di proprietà dell’impresa, con problemi all’impianto frenante, aveva provocato un sinistro con vittime. L’amministratrice dell’impresa proprietaria del semirimorchio aveva proposto ricorso alla suprema corte avverso una precedente sentenza in appello, sostenendo di aver chiesto più volte “di sottoporre a revisione l’automezzo” e che “non sarebbe stata in grado di sottoporre di conoscere le condizioni del veicolo, non essendole pervenuta alcuna segnalazione da parte degli autisti.” La Corte di Cassazione ha respinto queste argo-
mentazioni, confermando una sua precedente decisione del 2006 e sostenendo che: - l’obbligo di manutenzione non può ritenersi assolto dal corretto svolgimento delle revisioni legali; ciò in quanto esso, essendo rivolto a salvaguardare l’incolumità delle persone, implica ed impone “un costante controllo del funzionamento di ogni parte essenziale al regolare impiego del veicolo”. “È soltanto l’assiduità dei controlli che consente di accertare sia l’eventuale esistenza di difetti sia, se esistenti, l’entità dei medesimi e di determinare, quindi, le corrispondenti regole di prudenza;” - a nulla, quindi, è valso sostenere che l’impianto frenante era già usurato all’epoca della revisione, effettuata 5 mesi prima; - infine, se il proprietario del veicolo è un ente (inteso come soggetto diverso dalla persona fisica), “destinatario delle norme è il legale rappresentante quale persone fisica attraverso il quale il soggetto collettivo agisce… così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di preposto alla gestione societaria.” Copia della sentenza può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Scadenze aziendali agosto 2016 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI AGOSTO 2016
LUNEDÌ 1° SOSPENSIONE FERIALE - Inizia a decorrere il termine di sospensione feriale dei termini processuali. CONGUAGLIO SULLE RETRIBUZIONI - I sostituti di imposta eseguono i conguagli delle imposte risultanti dal mod. 730/2016, sia per assistenza fiscale diretta che tramite CAF, a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio erogate nel mese di agosto.
LUNEDÌ 22 VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessati all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della seconda rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 6 luglio.
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della prima rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dal 7 luglio ad oggi con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della prima rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dal 7 luglio ad oggi con la maggiorazione dello 0,40%. DIRITTO ANNUALE CCIAA - Scade il termine per il versamento del diritto camerale dovuto per il 2016, con maggiorazione dello 0,40% da parte dei soggetti interessati all’applicazione degli studi di settore. Il pagamento dovrà essere fatto utilizzando il modello F24, compilando la sezione Regioni ed Enti locali e indicando il codice tributo 3850 versando la maggiorazione dello 0,40%. STUDI DI SETTORE - Scade il termine per il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% dell’Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi da parte dei contribuenti che si sono adeguati agli studi di settore per il 2015 e dell’eventuale maggiorazione del 3%. FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di luglio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di luglio. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82, il relativo versamento dovrà essere fatto il prossimo mese unitamente
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a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno fatti utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 2016. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi dell’1%. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82, il relativo versamento dovrà essere fatto il prossimo trimestre unitamente a quello dell’imposta relativa al trimestre in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 6^ rata dell’Iva, relativa al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2016 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata in base alle seguenti aliquote: - 27,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 31,72% (prima fascia) per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24.
CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° luglio 2016 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 giugno 2016. RIMBORSO/COMPENSAZIONE INFRANNUALE IVA - Scade il termine per la presentazione telematica del modello per la richiesta di rimborso/ compensazione dell’Iva a credito relativa al secondo trimestre 2016. MODELLO 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO - Scade il termine per i sostituti d’imposta per la trasmissione telematica del modello 770/2016 ordinario e semplificato. ELENCO ACQUISTI DA SAN MARINO - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione degli acquisti, senza applicazione dell’Iva, presso operatori di San Marino registrati nel mese di giugno. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2015 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2015 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2016. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDEN-
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TI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. SECONDA RATA PREMIO INAIL - Scade il termine per il versamento della seconda rata del premio INAIL relativo all’autoliquidazione 2015/2016. CONTRIBUTI ENASARCO - Versamento dei contributi per gli agenti e rappresentanti di commercio relativi al 2° trimestre 2016 (1° aprile - 30 giugno) al Fondo di Previdenza e al Fondo Assistenza. Qualora il contributo al Fondo di Previdenza non raggiunga l’importo minimale, lo stesso va integrato a carico del preponente. INPS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Quota fissa - Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale); le causali contributo da utilizzare sul mod. F24 sono rispettivamente AF per gli artigiani e CF per i commercianti.
TRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
MERCOLEDÌ 31 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° agosto 2016 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 luglio 2016. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessati all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 6 luglio.
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VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della seconda rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dal 7 luglio ad oggi con la maggiorazione dello 0,40%.
IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di luglio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’IN-
ELENCO ACQUISTI DA SAN MARINO - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione degli acquisti, senza applicazione dell’Iva, presso operatori di San Marino registrati nel mese di luglio.
INPS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - IVS versamento con maggiorazione dello 0,40% del saldo 2015 e prima rata acconto 2016 sul reddito eccedente il minimale.
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DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. FASI - Le aziende industriali devono versare al FASI i contributi a carico azienda e dirigente relativi al 2° trimestre 2016.
INAIL - UTENZA TELEMATICA - Dal 1° settembre 2016 cessa definitivamente l’uso del codice ditta per l’uso dei servizi on line dell’INAIL (rif. circ. 81/2015) SOSPENSIONE FERIALE - Scade il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.
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(PZ-FT)