Apinforma n. 13 del 15 luglio 2017

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 13 15 luglio 2017

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

INDUSTRIA 4.0: L’ASSISTENZA DELL’ASSOCIAZIONE NELL’ASSEVERAZIONE DELL’INVESTIMENTO

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE



FUTURE

L’INGLESE PER IL TUO FUTURO.

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UDINE - Via Maniago, 2 Tel. 0432 481464 - wsi@wsi.it


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 13 15 luglio 2017

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

Industria 4.0: investimenti e asseverazioni

8

Capital gain e dividendi tassati al 58,14%

10

Avvisi di accertamento via PEC

11

Manovra correttiva 2017

13

POR FESR 2014-2020

16

Energia. Contributi in conto capitale

18

Dati camerali sulle attività economiche nel 2016

22

Indice mensile rivalutazione t.f.r. giugno 2017

25

Confapi ANIEM settore laterizi

26

Linee guida INAIL

29

INAIL. Riduzione del premio per prevenzione

32

SOA: la Solari di Udine rinnova l’attestazione

34

Auto-recupero e coabitare sociale: contributi regionali

35

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA



EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Contraffazione: 460 miliardi di falsi

40

Scambi fra Soci

41

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

42

Scadenze aziendali agosto 2017

43

CHIUSURA PER FERIE CONFAPI FVG Si comunica che l’Associazione sarà chiusa nel seguente periodo: dal 14 al 25 agosto. Gli uffici saranno inoltre chiusi i pomeriggi dei seguenti venerdì: 21 e 28 luglio; 4 e 11 agosto; 1° settembre.

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana



Industria 4.0: investimenti e asseverazioni IPER-AMMORTAMENTI E AMMISSIBILITÀ DEI BENI ALLE AGEVOLAZIONI IL CONTESTO DELLE AGEVOLAZIONI INDUSTRIA 4.0 Per supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, nonché in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, nella Legge di Bilancio 2017 sono stati introdotti gli istituti dell’iper-ammortamento e del superammortamento.

IPER E SUPER AMMORTAMENTO: DI CHE SI TRATTA? - Iper-ammortamento: supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing; - Superammortamento: supervalutazione del 140% degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing. Per chi beneficia dell’iper-ammortamento è prevista la possibilità di fruire dell’agevolazione anche per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT).

IPER-AMMORTAMENTO: QUALI BENI? Per gli investimenti in iper-ammortamento superiori a 500.000 € per singolo bene è necessaria un’attestazione tecnica, che dichiari che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o B della Legge di Bilancio 2017. Per gli investimenti inferiori a tale soglia, è facoltà del Legale Rappresentante rilasciare un’autodichiarazione oppure richiedere una perizia tecnica giurata. Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1 - comma 11 della Legge di Bi-

lancio 2017, possa essere definito “interconnesso” e ottenere così il beneficio dell’iper-ammortamento, è necessario e sufficiente che: 1. scambi informazioni con sistemi interni (es: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.) 2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

L’ASSISTENZA DELL’ASSOCIAZIONE La nostra Associazione in collaborazione con il RINA Services SPA e l’Associazione degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti italiani – INARSIND FVG fornisce un servizio di certificazione alle imprese per acquisire l’attestazione/ perizia tecnica giurata che confermi la corrispondenza dell’investimento alle fattispecie previste e che assicuri la correttezza dell’operazione ai fini dell’ottenimento dei benefici fiscali. L’obiettivo è fornire alle Imprese un orientamento per acquisire l’attestazione/perizia tecnica giurata che confermi la rispondenza dell’investimento alle fattispecie previste e che assicuri la correttezza dell’operazione ai fini dell’ottenimento dei benefici fiscali. L’ente certificatore di parte terza è, infatti, uno dei partner in grado di rilasciare un’asseverazione che riconosce il rispetto dei requisiti indicati nella circolare n. 4.E del 30 marzo 2017 dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico. Tale servizio è volto a rilasciare l’attestato di conformità finalizzato e dichiara che il bene: - possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla normativa;

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- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”. L’attestato di conformità è corredato da una relazione tecnica riservata.

ITER DI VERIFICA L’iter è composto dai seguenti step: - PRIMO STEP: raccolta delle informazioni preliminari relative al bene - SECONDO STEP: verifica della fattibilità del rilascio della attestazione - TERZO STEP: analisi della descrizione di dettaglio del prodotto - QUARTO STEP: sopralluogo e predisposizione della relazione tecnica - QUINTO STEP: rilascio attestazione. È ammessa la possibilità di produrre l’eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive: - la prima, basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene - la seconda, a buon esito della verifica dell’avvenuta interconnessione.

CONTENUTI DELL’ANALISI TECNICA - Descrizione tecnica del bene - Descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali - Verifica dei requisiti di interconnessione - Descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della macchina/impianto - Rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore. L’Associazione è a disposizione degli associati per eventuali informazioni e chiarimenti in merito, a tal fine è possibile contattare direttamente l’ufficio Fiscale o l’ufficio Ambiente e Sicurezza allo 0432 507377.

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(AB)


Capital gain e dividendi tassati al 58,14% PER MANTENERE INVARIATO L’INTROITO STATALE DOPO LA RIDUZIONE DELL’IRES AL 24% Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 dell’11 luglio 2017 del decreto 24 maggio 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state fissate nuove percentuali di tassazione dei redditi da capital gain e dividendi. La modifica della percentuale si è resa necessaria a seguito dell’intervento di riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5 al 24% al fine di mantenere invariato il gettito erariale. Il calcolo prevede infatti che la somma dell’Ires pagata dalla società e dell’Irpef versata dal socio garantisca in ogni caso in introito per lo Stato del 43%. In pratica a fronte di una riduzione della tassazione in capo alla società, viene aumentata la tassazione in capo ai soci. La nuova percentuale d’imposizione si applica con riferimento agli utili prodotti a partire dal 2017, mentre per quelli precedenti si continuerà ad applicare la vecchia percentuale del 49,72%. La nuova percentuale di imponibilità del 58,14% si renderà conseguentemente applicabile: - agli utili e proventi finanziari derivanti da partecipazioni qualificate e contratti di associazione in partecipazione assimilati detenuti da persone fisiche non in regime d’impresa; - agli utili legati da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche nell’esercizio d’impresa, società in nome collettivo e in accomandita semplice. Rimane fissata nella misura del 26% la percentuale dell’imposta sostitutiva su capital gain e dividendi legati a partecipazioni non qualificate. Come accennato per i dividendi formati con uti-

li prodotti in esercizi precedenti e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016, rimangono confermate le vecchie percentuali di imponibilità. Il decreto a questo proposito ha introdotto una disposizione antielusiva, è previsto che si considerano distribuiti prioritariamente gli utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, per i quali è prevista un’imponibilità nella misura del 40% e successivamente quelli formatesi fino al 31 dicembre 2016 per i quali la percentuale tassabile è del 49,72%. In precedenza il contribuente se aveva a disposizione riserve di utili formatesi in periodi con imponibilità diverse, poteva scegliere quale attribuire ai soci fissando in questo modo anche il regime fiscale conseguente. Se il percettore è un ente non commerciale, come ad esempio un Trust, la nuova percentuale d’imponibilità passa dal 77,78% al 100%. Le nuove percentuali si riflettono specularmente anche sulle plusvalenze da partecipazione in società di capitali da parte di persone fisiche. La giustificazione di tale assimilazione risiede nella considerazione che le plusvalenze possano essere equiparate a dividendi non distribuiti. Le nuove percentuali di tassazione delle plus e minusvalenze riguarderanno le cessioni che saranno realizzate a partire dal 1° gennaio 2018. Per le plusvalenze realizzate al di fuori dell’esercizio d’impresa la nuova percentuale di imponibilità sarà quindi del 58,14%. Stesso regime anche per le plusvalenze realizzate in regime d’impresa che rispettano i requisiti della partecipation exemption, anche in questo caso la tassazione è del 58,14%. Se la cessione della partecipazione prevede l’incasso del corrispettivo frazionato, si applicheranno le vecchie percentuali, in questi casi pertanto conta il momento in cui la cessione è stata perfezionata e non il momento dell’incasso del corrispettivo.

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(PZ)


Avvisi di accertamento via PEC LE NUOVE NOTIFICHE TELEMATICHE SOSTITUISCONO IL CARTACEO

L’art. 4-quater del D.L. 193/2016 ha previsto l’obbligo di notifica degli atti di accertamento a mezzo PEC nei confronti di tutti i soggetti tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, quali le imprese individuali, tutte le società e i lavoratori autonomi. Attraverso la modifica dell’art. 60 del DPR 600/73 viene ora previsto, con decorrenza dal 1° luglio 2017, la possibilità di notificare via PEC gli avvisi di accertamento e gli altri atti che per legge devono essere trasmessi nell’ambito di un attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. L’utilizzo della PEC riguarda anche l’agente della riscossione, come ad esempio Equitalia, con riferimento alla notifica delle cartelle di pagamento e degli atti riferiti alle procedure di riscossione coattiva tramite ruolo per tutti i carichi a lui affidati dagli enti creditori. Sull’argomento Equitalia con la circolare n. 129 del 1° luglio 2017 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova modalità di notifica, nel documento è stato precisato che oltre ai soggetti sopra indicati obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica, la notifica telematica interesserà anche i soggetti che, pur non avendo l’obbligo di comunicare un indirizzo PEC hanno richiesto le notifiche ad un indirizzo elettronico specifico. Le nuove modalità di notifica sono entrate in vigore il 1° luglio 2017, questa importante modifica impone di monitorare costantemente il proprio indirizzo PEC perché dalla notifica degli atti decorrono i termini per eventuali definizioni agevolate o per proporre ricorso. La nuova modalità di notifica consente inoltre all’Agenzia delle entrate di fornire la prova legale della corretta notifica degli atti. Si ricorda che la normativa relativa alla posta elettronica certificata prevede che la notifica si considera eseguita nel momento della consegna elet-

tronica nella casella PEC del destinatario, mentre risulta irrilevante la lettura della stessa. In pratica se un avviso di accertamento viene notificato il 20 luglio ma viene letto il 31 luglio, il termine di 60 giorni per proporre ricorso decorre dal 20 luglio, riducendo in questo modo l’arco temporale per elaborare la difesa. La circolare di Equitalia prevede procedure diversificate in base alla tipologia di contribuente nei casi di mancato recapito della missiva. Per i soggetti che hanno volontariamente chiesto la notifica ad un indirizzo PEC, se la mancata notifica è causata dalla “casella del destinatario satura” sarà rispettata un’attesa di sette giorni prima di ritentare con una nuova notifica telematica salvo poi procedere, nelle ipotesi che anche il secondo tentativo non vada a buon fine, con la notifica a mezzo posta. Se la mancata notifica è invece imputabile al gestore dell’indirizzo di posta elettronica si procederà con la notifica dell’atto a mezzo posta. Per i contribuenti obbligati a dotarsi della PEC, vale a dire i soggetti titolari di partita Iva, se la notifica non va a buon fine per: - indirizzo non valido o inattivo, Equitalia procederà all’affissione telematica dell’atto sul sito di Info Camere; - casella satura, in questi casi entro sette giorni sarà eseguita una nuova notifica telematica e qualora anche questa non dovesse andare a buon fine, Equitalia procederà all’affissione dell’atto sul sito di Info Camere; - ogni altro errore diverso da quelli precedenti, Equitalia tenterà con un nuovo invio e se anche questo non dovesse concludersi positivamente procederà con l’affissione telematica dell’atto sul sito di Info Camere. In tutti i casi di cui sopra, qualora l’invio telematico non vada a buon fine oltre alla trasmissione dell’atto a Info Camere, Equitalia invierà una raccomandata semplice al destinatario recante l’avvenuto deposito dell’atto. La circolare 129 tuttavia specifica che nessuna informativa sarà inviata ai soggetti con indirizzo non postalizzabile, vale a dire a soggetti con indirizzo estero o con anagrafica di recapito incompleta. La normativa prevede che decorsi quindici giorni dalla data di affissione

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sul sito di Info Camere l’atto deve considerarsi notificato. Si segnala tuttavia che una nota della Direzione Centrale delle Entrate, al fine di consentire il completamento degli interventi informatici e l’emanazione delle relative istruzioni operative alle direzioni territoriali, prevede un’applicazione soft delle nuove regole. Più precisamente poiché negli ultimi mesi dell’anno è necessario intensificare

le attività di accertamento programmate per raggiungere gli obiettivi di budget assegnati, gli uffici potranno continuare a predisporre in formato cartaceo gli avvisi di accertamento fino a nuove indicazioni. Ciò anche al fine di evitare errori nella notifica degli atti che potrebbero inficiare la legittimità dell’atto stesso.

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(PZ)


Manovra correttiva 2017

PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI NATURA FISCALE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno u.s. è stata pubblicata la Legge n. 96 del 21 giugno 2017, di conversione del d.l. 50/2017. Il provvedimento detta importanti disposizioni soprattutto di carattere fiscale, tra le quali segnaliamo le seguenti.

1. DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE, IN MATERIA DI SPLIT PAYMENT (ART. 1, COMMI DA 1 A 4-TER) Con una modifica all’art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972, viene esteso il c.d. meccanismo dello split payment a tutte le operazioni Iva effettuate nei confronti della P.A., per le quali i cessionari o committenti non siano debitori d’imposta (la legge di Stabilità 2015 ne aveva previsto l’applicazione solo per alcune amministrazioni pubbliche). Inoltre, tale meccanismo è stato esteso anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate verso soggetti ad elevata affidabilità fiscale, sebbene non rientrino nel perimetro della P.A. Si tratta in particolare delle: - società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; - società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; - società controllate, direttamente o indirettamente, dalle società di cui ai punti precedenti ancorché rientrino tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; - società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Inoltre, a richiesta dei cedenti o dei prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento che ne attesti l’appartenenza ad una delle categorie soggette allo split payment; i ce-

denti e prestatori in possesso di tale attestazione, devono applicare tale modalità di versamento dell’IVA. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo da applicare alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio scorso.

2. NORMA INTERPRETATIVA IN TEMA DI PRESTAZIONI ACCESSORIE NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ DI TRASPORTO PERSONE (ART. 1, COMMA 4-QUATER) Il nuovo comma 4-quater, introdotto in sede di conversione, reca una norma interpretativa delle disposizioni che qualificano alcune prestazioni come accessorie a fini IVA, alle quali si applica il medesimo trattamento dell’operazione principale alle condizioni di legge. In particolare, le prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri sono qualificate come accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, e sono quindi assoggettate alle aliquote IVA ridotte del 5% (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare) e del 10% (prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito), nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti da imposta (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza).

3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI (ART. 3, COMMI DA 1 A 4-BIS) Com’è noto, il comma 1, lett. a), intervenendo sul c. 574 dell’art. 1 della L. n. 147 del 2013, riduce da 15.000 a 5.000 euro l’importo oltre il quale i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte e alle imposte sostitutive sul reddito e all’Irap, sono utilizzabili in compensazione solo con l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o della sottoscri-

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zione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale. La lett. b), prevede che, in presenza di violazioni alle predette disposizioni, l’ufficio proceda al recupero dell’ammontare dei crediti così utilizzati. In sede di conversione in legge, il comma 2 dell’articolo in esame è stato modificato allo scopo di: - precisare che l’obbligo di apposizione del visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro annui, grava sui contribuenti che intendano utilizzare in compensazione il credito IVA sia annuale che infrannuale; - prevedere che, nei casi di utilizzo dei crediti in compensazione in violazione dei citati adempimenti, l’Amministrazione proceda al recupero dei crediti e dei relativi interessi, e all’irrogazione delle sanzioni. Sempre in sede di conversione, la modifica del comma 4 ha introdotto il divieto di avvalersi della compensazione per il pagamento di somme iscritte a ruolo in base all’atto di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati. Altra novità è data dall’aggiunta del comma 4-bis, il quale prevede che il modello F24 venga scartato quando il credito d’imposta utilizzabile in compensazione, superi l’importo previsto dalle norma che stabiliscono il limite massimo dei crediti compensabili. L’attuazione di queste novità è stata affidata a successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

4. INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ART. 9-BIS) Il nuovo articolo 9-bis, introdotto in sede di conversione del decreto in legge, per favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, ha stabilito la previsione di indici sintetici di affidabilità fiscale ai quali sono stati collegati dei benefici specifici per i contribuenti, in relazione ai diversi livelli di affidabilità; contemporaneamente, la norma ha previsto la progressiva eliminazione degli effetti dovuti all’applicazione dei parametri e degli studi di settore. Si ricorda che già l’articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, abolendo gli studi di settore dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, ha introdotto in loro sostituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale con livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti. Tali indici devono essere ancora individuati con decreto ministeriale (non ancora emanato). Gli indici (comma 2) dovranno essere approvati con decreto del MEF, entro il 31 dicembre del pe-

riodo d’imposta per il quale vengono applicati, e sono soggetti a revisione ogni due anni; un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà individuare le attività economiche interessate da questi indici. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il regime premiale, da attribuire in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici, consiste: - nell’esonero dall’apposizione del visto di conformità, relativamente all’IVA per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all’IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui; - nell’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui; - nell’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative; - nell’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; - nell’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento; - nell’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.

5. COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO (ART. 9-QUATER) Il nuovo art. 9-quater estende al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali a beneficio di imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

6. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE (ART. 11) L’articolo 11 del Decreto, ha introdotto un rimedio per deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l’Agenzia delle entrate: per le controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, è stata prevista la possibilità di definizione mediante il pagamento di tutti gli importi oggetto di contestazione e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto), escluse le sanzioni

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collegate al tributo e gli interessi di mora. Nelle controversie relative agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, la nuova disciplina prevede che, per la loro definizione, è dovuto il 40% degli importi in contestazione. Per usufruire dell’agevolazione, entro il 30 settembre 2017 il contribuente dovrà presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate all’agenzia, distinta per ciascuna controversia, con modalità che verranno stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. In sede di conversione in legge, all’articolo in esame sono state apportate le seguenti modifiche: - viene inserito il comma 1-bis, che consente a ciascun ente territoriale, entro il 31 agosto 2017, di stabilire - con le modalità di legge previste per i propri atti - l’applicazione delle norme in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, a quelle in cui è parte il medesimo ente; - viene modificato il comma 3, estendendo l’applicazione temporale della definizione agevolata delle controversie tributarie ai giudizi con ricorso notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame).

2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell’1% quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente. Il credito d’imposta - che è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria - è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative. La definizione delle modalità e dei criteri di attuazione è demandata ad un DPCM da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato. Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

7. INCENTIVI FISCALI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI SU QUOTIDIANI, PERIODICI E SULLE EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI E MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE EDITORIALI DI NUOVA COSTITUZIONE (ART. 57-BIS)

A decorrere dal 1° gennaio 2018, è sospeso il conio di monete in euro del valore di uno e due centesimi; durante tale periodo, quando un pagamento viene effettuato integralmente in contanti, l’importo è arrotondato, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino. Resta impregiudicato il corso legale delle monete del valore di uno e due centesimi destinate alla circolazione.

8. SOSPENSIONE DEL CONIO DI MONETE DA 1 E 2 CENTESIMI (ART. 13-QUATER)

Con il nuovo articolo 57-bis viene prevista l’attribuzione di un credito di imposta, a decorrere dal

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(C)


POR FESR 2014-2020 APPROVATI I BANDI 2017 PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE. LE DOMANDE DAL 18 SETTEMBRE AL 19 OTTOBRE 2017 Si fa seguito a quanto già riportato con circolare associativa prot. 178/AdT del 10 luglio 2017, per segnalare anche in questa sede come con deliberazioni n. 1232 e n. 1233 del 30 giugno 2017 la Giunta regionale ha approvato i bandi rivolti all’incentivazione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione dei processi e dell’organizzazione delle imprese. Lo stanziamento ammonta a complessivi 17,7 milioni di euro e costituisce un’ulteriore tranche di risorse cofinanziate dal POR FESR 2014-2020 per l’azione 1.3 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti o servizi” e per l’azione 1.2 “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative”, entrambe destinate alle imprese dei settori industriale, artigiano e terziario, di ogni dimensione, già insediate o che intendono insediarsi sul territorio regionale. I provvedimenti si collocano sulla scia degli analoghi bandi adottati nel 2016, ma recependo l’aggiornamento della Strategia per la specializzazione intelligente (S3) - approvato dopo il percorso di revisione da poco concluso e comprendente le Traiettorie di sviluppo -, nell’ambito della quale devono collocarsi i progetti proposti a finanziamento. Occorre dire che al percorso di revisione della S3 ha partecipato anche la scrivente Associazione, perseguendo lo scopo di allargare, per quanto possibile nel perimetro dei desiderata della Commissione europea, la platea delle imprese potenzialmente beneficiarie.

I contributi sono concessi a fronte delle spese per attività di ricerca e sviluppo o di innovazione dei processi e dell’organizzazione riguardanti il personale, le attrezzature, le consulenze qualificate, in prestazioni e servizi, i beni immateriali e materiali. Le intensità di aiuto per le attività di ricerca e sviluppo (azione 1.3) variano in funzione della modalità di strutturazione del progetto: qualora la collaborazione, obbligatoria in almeno una delle forme previste dal bando, sia prestata da enti di ricerca o consulenti qualificati in forma di consulenze contrattualizzate, le intensità sono 65% (micro e piccola impresa), 55% (media impresa), 45% (grande impresa) per le attività di ricerca industriale e 40% (micro e piccola impresa), 30% (media impresa), 20% (grande impresa) per le attività di sviluppo sperimentale, ma sono più elevate qualora sia prevista la collaborazione fra più imprese partner. Per il bando rivolto all’innovazione dei processi e dell’organizzazione (azione 1.2) l’intensità di aiuto è del 40% per le piccole (50% in caso di collaborazione fra più imprese partner) e del 15% per le grandi imprese, che possono partecipare purché in collaborazione con piccole e medie imprese. I termini per la presentazione delle domande si aprono il 18 settembre e si chiudono il 19 ottobre 2017. Anche le modalità di presentazione, attraverso il sistema telematico Gold accessibile dal sito web della Regione (www.regione.fvg.it), sono state migliorate e semplificate sulla scia della digitalizzazione dei procedimenti che la Regione sta sviluppando. Sull’argomento si avrà modo di ritornare più diffusamente quando i bandi saranno stati pubblicati sul B.U.R. e, comunque, prima dell’apertura dei termini per la presentazione delle domande. Frattanto il testo di entrambe le deliberazioni può essere richiesto, unitamente a ogni altra informazione, all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Informazione commerciale

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Energia. Contributi in conto capitale PER DIAGNOSI ENERGETICHE E PER L’ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA Su Apinforma n. 2/2017, alla p. 39 è stata data notizia dell’approvazione da parte della Giunta regionale del bando finalizzato a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001 nelle piccole e medie imprese. Le domande per l’ottenimento dei contributi potevano essere presentate alle CCIAA competenti per territorio, che ne sono i soggetti gestori, dal 15 maggio al 30 giugno 2017. Ora, la Direzione centrale ambiente ed energia della Regione FriuliVenezia Giulia con comunicazione del 30 giugno 2017 ha prorogato sine die il termine finale per la presentazione delle domande. Qui, per comodità di consultazione si riprendono per esteso i contenuti del bando.

IMPRESE BENEFICIARIE Beneficiare sono le piccole e medie imprese che alla data di presentazione della domanda rispondono ai seguenti requisiti: - essere costituite ed iscritte al Registro delle imprese alla CCIAA competente per territorio da almeno 2 anni; - se imprese di servizi, aventi attività comprese nelle Sezioni da H alla T della classificazione ATECO 2007, essere costituite in forma di società; - essere attive; - avere unità operativa, a cui si riferiscono le iniziative, nel territorio regionale; - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né essere sottoposte a procedure concorsuali o trovarsi in amministrazione controllata o straordinaria. - trovarsi in regime di contabilità ordinaria; - essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica,

del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi; - non essere state destinatarie, nei 3 anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce, nonché revoche totali da parte dell’Amministrazione regionale. Sono escluse dall’incentivo le imprese: - destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune, salvo il caso di applicazione del regime “de minimis”; - destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, co. 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa di persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica).

INIZIATIVE AMMISSIBILI Le iniziative ammissibili all’incentivo consistono: a) nella realizzazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile, eseguite in osservanza dei criteri di cui all’all. 2 al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (recante i criteri minimi per gli audit energetici compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell’energia); b) nell’attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001 effettuate dalle PMI. Per le diagnosi energetiche la conformità ai criteri di cui al menzionato all. 2 è verificata eseguendo le stesse secondo le norme tecniche UNI CEI 162471-2-3-4.

SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili le spese, al netto di IVA e altre imposte, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda per: - consulenze relative a servizi per la redazione

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delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile, eseguite in osservanza dei criteri di cui al citato all. 2 al d.legs. 102/2014; la prestazione deve essere eseguita da uno dei soggetti elencati all’art. 8 co. 1 (società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici e da ISPRA – istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), certificati da organismi accreditati ai sensi dell’art. 8, co. 2 del medesimo decreto; - consulenze relative a servizi finalizzati all’attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001; il certificato di conformità deve essere rilasciato da un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 765/2008 del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento. Ai fini del presente bando vige il divieto generale di contribuzione (rapporti giuridici che intervengono tra persone fisiche e/o giuridiche, legate tra loro da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado), quando i rapporti giuridici instaurati assumono rilevanza per la concessione dell’incentivo. CCIAA Pordenone

cciaa@pn.legalmail.camcom.it

CCIAA Udine

cciaa@ud.legalmail.camcom.it

CCIAA Venezia Giulia

FORMA E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo in conto capitale secondo il regime “de minimis” nella misura del 50% della spesa ammissibile, entro i seguenti limiti: - per le diagnosi energetiche fino ad un massimo di 10.000 euro, al netto di IVA, per singola diagnosi; - per l’adozione di un sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001 fino ad un massimo di 20.000 euro, al netto di IVA, per singola certificazione. Il contributo è cumulabile con altri incentivi nel, fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dal regime “de minimis”.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Ogni impresa può presentare una sola domanda di incentivo per singola provincia (sic). La domanda di contributo, in bollo, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e redatta utilizzando la modulistica pubblicata sui siti web delle CCIAA (per Pordenone www. pn.camcom.it, per Udine www.ud.camcom.it, per la Venezia Giulia www.vg.camcom.it), va presentata all’ente camerale competente per territorio mediante posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi telematici:

Sportello di Gorizia

agevolazioni@pec.fondogorizia.it

Sportello di Trieste

cciaa@pec.vg.camcom.it

La domanda di incentivo è considerata valida solo se: - è trasmessa mediante la casella di PEC dell’impresa richiedente; - è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante della stessa; La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e ora, espressa in hh:mm:ss, della ricevuta di accettazione del messaggio trasmesso a mezzo PEC, con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio (file “daticert.xlm”). Sono archiviate: - le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile; - le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente; - le domande presentate con modalità diverse da quelle previste;

- le domande per le quali sia stata presentata rinuncia da parte dell’impresa stessa; - le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella dell’impresa richiedente; - le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nel bando; - le domande per le quali il termine assegnato per eventualmente provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. Al momento, come accennato in esordio, non sono previsti termini finali per la presentazione delle domande. Gli incentivi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello, articolato su base provinciale (sic). Le domande sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione e la CCIAA procede all’istruttoria fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all’interno dell’articolazione

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provinciale (sic) dello sportello. In caso di parità di ordine cronologico è data preferenza alla domanda con iscrizione anteriore della sede cui si riferisce l’iniziativa al registro delle imprese. Il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal bando e alla rispondenza della domanda alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa. Qualora la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’interessato assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. La domanda è archiviata d’ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI A fronte di esito positivo dell’istruttoria l’incentivo è concesso entro 90 giorni dalla presentazione della domanda nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello, fatte salve le interruzioni e le sospensioni previste dal bando (v. infra). Qualora le risorse disponibili a valere sull’articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l’ultima domanda ammissibile, è disposta la concessione parziale del contributo, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Le risorse che si rendessero disponibili nel corso dell’anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione. Il soggetto gestore comunica all’impresa beneficiaria l’adozione del provvedimento di concessione entro i 30 giorni successivi.

VARIAZIONE DELL’INIZIATIVA E VARIAZIONI SOGGETTIVE DEL BENEFICIARIO Sono ammesse variazioni all’iniziativa a fronte di motivata richiesta sottoscritta dal legale rappresentante. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l’impianto complessivo dell’iniziativa né costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa né comportare un aumento dell’incentivo originariamente concesso. Sono ammesse anche variazioni soggettive del beneficiario a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte. L’incentivo assegnato, con-

cesso o erogato può essere confermato in capo al subentrante a condizione che questo presenti specifica domanda di subentro, che sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’accesso all’incentivo in capo al beneficiario originario, che prosegua l’attività dell’impresa originariamente beneficiaria, che si impegni a rispettare gli altri obblighi previsti dal presente bando in capo all’impresa originariamente beneficiaria. Nel caso in cui le variazioni soggettive abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l’impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento e la CCIAA avvia nuovamente l’iter istruttorio.

REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA E SUO RENDICONTO Termini e condizioni per la realizzazione dell’iniziativa e il suo rendiconto variano a seconda se trattasi di diagnosi energetiche e certificazione conforme alla norma 50001. 1. Diagnosi energetiche La diagnosi dovrà essere completata, per ciascuna delle sedi per le quali è richiesto il contributo, entro 3 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione del medesimo. Le imprese beneficiarie a compilare e a trasmettere il modulo predisposto dall’Enea prima della realizzazione dell’intervento. Entro 24 mesi dalla data di consegna all’impresa del rapporto di diagnosi, per ciascuna delle sedi interessate dovrà essere realizzato almeno un intervento di efficientamento energetico tra quelli suggeriti dal rapporto stesso con tempi di ritorno economico inferiore o pari a 4 anni, inclusi gli interventi che non implicano spese di investimento, ma solo modifiche gestionali, purché sia documentato il risparmio energetico conseguito. La trasmissione del rendiconto finale dovrà avvenire entro 30 giorni dall’ultimazione dell’ultimo intervento previsto e dovrà essere comprensivo del rapporto di diagnosi, della documentazione attestante l’intervento eseguito, dei costi sostenuti per la diagnosi e del relativo modulo reperibile sul sito dell’Enea, debitamente inserito sul sito web del medesimo (www.enea.it) da parte dell’impresa. Il termine ultimo per la presentazione del rendiconto è di 27 mesi e 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione del contributo, nel rispetto comunque dei termini sopra indicati. 2. Gestione conforme alla norma ISO 50001 L’adozione del sistema di gestione dell’energia

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ISO 50001 dovrà essere comprovato dal certificato di conformità rilasciato per ciascuna delle sedi per cui si è richiesto il contributo. La trasmissione del rendiconto finale dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data del rilascio dell’ultimo certificato di conformità e dovrà essere comprensivo del/i certificato/i di conformità e dei costi sostenuti. Il termine massimo per la presentazione del rendiconto è di 27 mesi e 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione del contributo, nel rispetto comunque del termine sopra indicato.

RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO Il rendiconto attestante le spese sostenute va redatto secondo il modello disponibile sui siti web degli enti camerali e va presentato mediante PEC all’indirizzo PEC comunicato dalla CCIAA con il provvedimento di concessione dell’incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l’ora di ricezione della PEC. Ai fini del rendiconto l’impresa beneficiaria presenta, in particolare: a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dall’impresa beneficiaria con apposita dicitura relativa all’ottenimento dell’incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; b) documentazione comprovante l’avvenuto pagamento, effettuato tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale o con altre modalità stabilite dalla legge che consentano la tracciabilità del pagamento, tramite regolare quietanza relativa a ciascuna spesa di cui al precedente punto (assegno); c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lett. a); Specifiche disposizioni riguardano le diverse fattispecie delle diagnosi energetiche e gestione conforme alla norma ISO 50001. Nel caso di diagnosi energetiche, per ciascuna delle sedi è richiesto: - rapporto di diagnosi energetica, redatto secondo i requisiti richiesti, per ciascuna delle sedi interessate dal contributo; - documentazione attestante l’intervento di efficientamento energetico eseguito tra quelli suggeriti dal rapporto di diagnosi con tempi di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni,

inclusi gli interventi che non implicano spese di investimento ma solo modifiche gestionali; - verbale di fine lavori o comunicazione di inizio esercizio relativa ai suddetti lavori; - modulo reperibile sul sito web dell’Enea (link www.agenziaefficienzaenergetica.it/perleimprese/diagnosi-energetiche) debitamente compilato e corredato da relativa ricevuta dell’avvenuto caricamento sul sito dell’ENEA per ciascuna delle sedi per cui si è richiesto il contributo. Nel caso di gestione conforme alla norma ISO 50001 è richiesto il certificato di conformità per ciascuna delle sedi interessate dal contributo. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. Il soggetto gestore procede alla revoca dell’incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l’alterazione degli obiettivi originari o dell’impianto complessivo dell’iniziativa ammessa a beneficio ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il l’iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione. L’incentivo è liquidato a seguito dell’esame del rendiconto entro 90 giorni decorrenti dalla data del suo ricevimento. Il termine di liquidazione è sospeso in pendenza della sunnominata richiesta di regolarizzazione o integrazione.

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO L’impresa beneficiaria è tenuta per 3 anni, a decorrere dalla data di conclusione dell’iniziativa, a restare iscritta nel Registro delle imprese e a mantenere la sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale. Al fine della verifica del rispetto di tali obblighi, il beneficiario presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno fino alla scadenza degli stessi. In caso di inosservanza la CCIAA procede ad ispezioni e controlli, salvo preventivo sollecito d’invio della documentazione richiesta. Copia degli atti citati e ogni altra informazione possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.

PAG. 21 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 13 - 15 luglio 2017

(AdT)


Dati camerali sulle attività economiche nel 2016 cioè, alle CCIAA di Pordenone, di Udine e della Venezia Giulia, premettendo le seguenti avvertenze: a) il “numero delle imprese” indica il numero complessivo delle imprese, delle unità locali e delle sedi secondarie operanti nelle circoscrizioni territoriali delle CCIAA e iscritte o annotate nel Registro delle imprese; b) l’”indice di occupazione” indica il rapporto fra il numero degli addetti nella circoscrizione camerale delle imprese di un settore e il numero degli addetti nella stessa circoscrizione del totale delle imprese; c) il “valore aggiunto” indica l’incremento di valore che le imprese dei diversi settori apportano con l’impiego dei propri fattori produttivi al valore dei beni e servizi valutato al costo dei fattori; d) il “diritto annuale versato” indica l’ammontare del diritto annuale di competenza riscosso da ciascuna CCIAA da ogni singola impresa, comprese le sedi secondarie e le unità locali, suddiviso per settore.

UN INTERESSANTE PROSPETTO SULLE IMPRESE REGISTRATE NEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLE TRE CCIAA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Nell’ambito della normativa di riordino delle CCIAA il Ministero dello sviluppo economico, ai fini della determinazione dei criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici, con decreto 23 giugno 2017 ha pubblicato i dati forniti dalle singole CCIAA suddivisi per settori di attività economica, per numero di imprese al 31 dicembre 2016, per indice di occupazione, per valore aggiunto per diritto annuale d’importo. Per la loro omogeneità si tratta di dati di un certo interesse e, qui di seguito, si propongono quelli riferiti ai tre enti camerali del Friuli Venezia Giulia e,

CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE NUMERO DELLE IMPRESE AL 31/12/2016

INDICE DI OCCUPAZIONE AL 2014

VALORE AGGIUNTO (MIGLIAIA DI EURO) AL 2014

DIRITTO ANNUALE IMPORTO VERSATO AL 31/12/2016

Agricoltura

4.895

5,2

249.162,04

251.606,28

Artigianato

6.736

15,5

764.493,94

454.194,17

Industria

3.811

32,3

1.901.450,18

530.016,54

Commercio

7.052

13,9

659.906,91

524.945,47

Cooperative

332

4,0

145.152,53

36.206,47

2.274

5,5

219.445,48

136.374,33

Trasporti e spedizioni

927

3,4

280.520,12

74.340,65

Credito

471

2,0

281.505,72

47.678,57

Assicurazioni

444

0,6

40.701,85

25.832,52

4.193

13,9

947.924,21

351.938,76

727

3,6

142.621,74

41.722,87

31.862

100,0

5.632.884,72

2.474.856,63

SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Turismo

Servizi alle imprese Altri settori TOTALE

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente i totali a causa degli arrotondamenti. PAG. 22 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 13 - 15 luglio 2017


CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE NUMERO DELLE IMPRESE AL 31/12/2016

INDICE DI OCCUPAZIONE AL 2014

VALORE AGGIUNTO (MIGLIAIA DI EURO) AL 2014

DIRITTO ANNUALE IMPORTO VERSATO AL 31/12/2016

Agricoltura

8.314

5,5

403.760,33

376.458,50

Artigianato

13.090

15,7

1.329.878,49

780.487,24

Industria

6.910

23,1

2.587.666,10

693.756,43

Commercio

13.672

15,2

1.205.797,19

916.754,05

Cooperative

634

3,1

210.771,05

62.432,74

Turismo

6.210

7,8

512.801,14

331.503,39

Trasporti e spedizioni

1.637

4,8

668.036,97

135.919,97

Credito

945

2,4

526.294,73

94.689,07

Assicurazioni

808

0,7

66.928,04

47.063,85

Servizi alle imprese

8.620

17,9

1.933.892,08

659.393,39

Altri settori

1.588

3,7

224.406,57

81.352,01

TOTALE

62.428

100,0

9.670.232,69

4.179.810,65

SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Le cifre riportate possono non ricomporre esattamente i totali a causa degli arrotondamenti. CAMERA DI COMMERCIO DELLA VENEZIA GIULIA (EX GORIZIA E TRIESTE) NUMERO DELLE IMPRESE AL 31/12/2016

INDICE DI OCCUPAZIONE AL 2014

VALORE AGGIUNTO (MIGLIAIA DI EURO) AL 2014

DIRITTO ANNUALE IMPORTO VERSATO AL 31/12/2016

Agricoltura

1.665

3,4

129.412,47

91.792,58

Artigianato

6.415

9,8

469.635,47

316.112,64

Industria

3.675

21,6

1.442.745,82

395.013,68

Commercio

9.222

15,0

674.832,20

572.002,79

Cooperative

336

4,9

175.515,29

33.505,38

Turismo

4.114

8,3

336.486,71

216.288,15

Trasporti e spedizioni

1.761

8,9

766.076,38

167.565,99

Credito

582

2,4

392.230,71

60.367,09

Assicurazioni

470

3,4

594.421,88

86.939,20

Servizi alle imprese

4.965

17,1

1.188.966,11

383.670,22

Altri settori

1.384

5,1

185.089,67

78.831,11

TOTALE

34.589

100,0

6.355.412,71

2.402.088,82

SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Le cifre riportate possono non ricomporre esattamente i totali a causa degli arrotondamenti. Il totale del numero delle imprese, del valore aggiunto e del diritto annuale versato per l’intero

TOTALE COMPLESSIVO FVG

Friuli-Venezia Giulia che si ottiene dalle precedenti tabelle è riassumibile nella sottostante.

NUMERO DELLE IMPRESE AL 31/12/2016

VALORE AGGIUNTO (MIGLIAIA DI EURO) AL 2014

DIRITTO ANNUALE IMPORTO VERSATO AL 31/12/2016

128.879

21.658.530,12

9.056.756,10

PAG. 23 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 13 - 15 luglio 2017


I dati ministeriali riportati inglobano, ma non distinguono, le imprese attive da quelle complessivamente registrate. Per una maggiore comprensione della composizione del tessuto economico regionale si riporta un’ultima tabella,

elaborata questa dal Centro studi delle Camere di commercio, recante le sole imprese attive per macro settore in Friuli-Venezia Giulia al 31 dicembre 2016 raffrontate con la situazione al 31 dicembre 2015.

IMPRESE ATTIVE PER MACROSETTORE IN FRIULI-VENEZIA GIULIA (SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016) N° IMPRESE ATTIVE 2016

N° IMPRESE ATTIVE 2015

VARIAZIONE % 2016 SU 2015

Agricoltura, silvicoltura e pesca

14.094

14.378

- 1,98%

Industria

9.666

9.811

-1,48%

Costruzioni

14.256

14.575

- 2,19%

Commercio

20.915

21.328

- 1,94%

Ospitalità

8.040

7.967

+ 0,92%

Trasporti e magazzinaggio

2.477

2.538

- 2,40%

Servizi alle imprese

14.778

14.768

+0,07%

Servizi alle persone

6.532

6.628

+ 1,57%

20

27

90.978

92.020

- 1,13%

MACROSETTORI

Non classificate TOTALE

Da un raffronto di questa con le tabelle precedenti si evince che al 31 dicembre 2016 le imprese attive in Friuli-Venezia Giulia costituivano poco più del 70% delle imprese registrate. Emerge anche chiaro il dato della contrazione delle imprese attive al

31 dicembre 2016 rispetto al 31 dicembre 2015, segno che in questa Regione la fase recessiva non può dirsi completamente superata.

PAG. 24 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 13 - 15 luglio 2017

(AdT)


Indice mensile rivalutazione t.f.r. giugno 2017 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

100,6

0,349327

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

101,0

0,773430

MARZO

15.03

14.04

0,375

101,0

0,898430

APRILE

15.04

14.05

0,500

101,3

1,247757

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

101,1

1,223205

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

101,0

1,2373430

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

PAG. 25 - APINFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2017


Confapi ANIEM settore laterizi e medie industrie produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero cemento - manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle, sottoscritto da CONFAPI ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL in data 23 giugno 2017. Il contratto decorre dal 1° aprile 2016 ed avrà vigore fino al 30 giugno 2019.

RINNOVO DEL CCNL. PRINCIPALI NOVITÀ DELLA PARTE NORMATIVA Come anticipato con nostra circolare prot. n. 179/ FT del 10 luglio 2017, si illustrano le principali novità relative alla parte normativa dell’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle piccole

PARTE ECONOMICA I minimi tabellari mensili vigenti vengono incrementati nelle seguenti misure e con le decorrenze indicate in tabella:

LIVELLI

PARAMETRI

DALL’1/6/2017

DALL’1/10/2017

DALL’1/1/2018

TOTALE AUMENTI

AS

220

18,27

32,35

32,35

82,97

A

185

15,36

27,21

27,21

69,78

B

151

12,54

22,21

22,21

56,96

CS

143

11,88

21,03

21,03

53,94

C

136

24,00

20,00

20,00

64,00

D

126

22,24

18,53

18,53

59,29

E

117

20,65

17,21

17,21

55,06

F

100

17,65

14,71

14,71

47,06

Assistenza sanitaria integrativa Le parti sociali hanno individuato quale fondo per la sanità integrativa il FONDO ALTEA. Il contributo al fondo è obbligatorio ed è a totale carico delle aziende, ed è costituito dal versamento di 10 euro mensili per ogni dipendente in forza, a decorrere dal 1° ottobre 2018. I lavoratori così individuati hanno diritto all’erogazione da parte del fondo delle prestazioni sanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro. I contributi al fondo sanitario beneficiano delle relative agevolazioni fiscali. Sul sito del fondo sono reperibili tutte le istruzioni per il versamento del contributo. FONDAPI Con decorrenza dal 1° marzo 2019 in riferimento ai soli lavoratori iscritti al fondo la percentuale a carico delle aziende viene incrementata dello 0,10% passando all’1,70%. Per i nuovi iscritti si applicano invece le aliquote previgenti. PAG. 26 - APINFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2017

PARTE NORMATIVA Il contratto ha recepito gli accordi interconfederali sottoscritti dalle parti sociali sulla bilateralità e le modalità di attuazione della bilateralità sono state illustrate nelle nostre circolari prot. n. 85/ FT del 27 settembre 2013 e n. 31 del 31 gennaio 2017, cui ci si riferisce ai fini di illustrare le modalità operative. Si invitano pertanto le aziende ad effettuare i relativi versamenti. Il CCNL ha poi recepito l’A.I. in materia di Assetti Contrattuali e presenta una revisione del sistema di relazioni industriali e contrattuali sia a livello nazionale che aziendale. Si è inoltre istituito l’Osservatorio Nazionale di settore qual Organismo paritetico di rappresentanza le cui funzioni di monitoraggio del settore, a regolamento redatto, saranno utilizzate al fine di proporre agli Organi Pubblici proposte per il settore. Apprendistato Per quanto riguarda le tipologie contrattuali, l’ac-



cordo di rinnovo ha armonizzato l’art. 3 bis, relativo al contratto di apprendistato, con le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2015, al fine di coordinarne la disciplina e darne piena attuazione. In particolare è stato previsto: - un periodo di prova di durata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso di durata non superiore a 2 mesi; - il contratto può interessare impiegati, quadri e operai ed è ammesso per il raggiungimento delle qualifiche inquadrate nei livelli E), D), C), CS), B) e livelli superiori; - la durata minima del contratto è di 6 mesi la massima 36; - l’inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati: 1. nel primo periodo non superiore a 12 mesi il sotto inquadramento può essere pari a 2 livelli quello finale di destinazione, con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale del livello di inquadramento; 2. nel secondo periodo, non superiore a 12 mesi, il sotto inquadramento non può superare un livello sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello inferiore, fatta eccezione per la categoria E), la cui retribuzione sarà quella prevista per il livello di destinazione finale; 3. nel terzo ed ultimo periodo per la durata residua, fermo l’inquadramento di cui al secondo periodo di apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione finale. Contratto a tempo parziale Con riferimento all’art. 11 che disciplina il contratto a tempo parziale, o part-time, è previsto che i lavoratori affetti da patologie oncologiche, anche in caso di terapie salvavita, abbiano diritto a richiesta alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; nel caso in cui le patologie oncologiche riguardino coniuge, figli o genitori del lavoratore o della lavoratrice, ai quali è stata riconosciuta invalidità pari al 100% e che necessitino di assistenza continua, ai lavoratori interessati è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Nei suddetti casi docu-

PAG. 28 - APINFORMA / Lavoro - numero 13 - 15 luglio 2017

mentati inoltre il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto di richiedere la revoca o la modifica delle clausole flessibili ed elastiche con preavviso di almeno 5 giorni. Si sono inoltre armonizzate le previsioni contrattuali con il TU dei contratti con la possibilità di inserimento delle clausole elastiche finalizzate al prolungamento ovvero alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa. Contratto a termine Sono state inoltre integrate ed aggiornate le disposizioni inerenti il contratto a termine, con la specifica che il numero massimo di lavoratori a tempo determinato è pari al 25% della media annua dei dipendenti a tempo indeterminato nell’anno solare. Fanno eccezione a tale limite solo le imprese che occupano fino a 5 dipendenti che possono sempre stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Quando l’applicazione del limite del 25% dia un risultato inferiore, le aziende potranno utilizzare un massimo di 2 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine complessivamente intesi. Per i contratti a termine inferiori a 6 mesi inoltre il periodo di prova non può superare i 15 gg. Orario di lavoro È stato regolamentato un regime orario di flessibilità, previo incontro con le RSU/OO.SS. territoriali, che prevede il prolungamento dell’orario di lavoro e recupero nell’arco dei dodici mesi delle ore accantonate oltre l’orario nomale di lavoro. La maggiorazione prevista sulle ore accantonate, nel caso in cui la settimana lavorativa superi le 45 ore, è pari al 10%. Congedi Nel caso in cui in azienda vi siano lavoratori che fruiscano dei congedi previsti all’articolo 56 del CCNL ossia per eventi particolari, gravi motivi familiari e studio, agli stessi, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative aziendali, sarà concesso, se richiesto, un part time reversibile per la durata di 12 mesi. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (FT)


Linee guida INAIL

USO ECCEZIONALE DI ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO MATERIALI È stato pubblicato sul sito dell’INAIL un documento che ha l’obiettivo di definire criteri di carattere generale in base ai quali condurre una corretta valutazione e riduzione dei rischi relativamente alla fase di accesso degli operatori alla stiva per le normali attività, per operazioni di manutenzione o in casi di emergenza. In particolare il lavoro analizza i casi in cui, per indisponibilità di mezzi specifici e per le peculiarità dell’ambiente di lavoro, è necessario per il sollevamento di persone il ricorso ad attrezzature non previste a tal fine ovvero utilizzate per il sollevamento di materiali dalla banchina. Il d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive, come regola generale, l’adozione di attrezzature esclusivamente in base alle destinazioni d’uso per le quali sono state progettate e realizzate e impone, in conseguenza di ciò, un’attenta valutazione da parte del datore di lavoro nella fase di scelta dei mezzi da adottare nelle fasi lavorative. Nel caso specifico del sollevamento persone, il punto 3.1.4 dell’allegato VI al sopradetto decreto ha però previsto delle eccezioni o meglio ha definito la possibilità, a titolo eccezionale, di ricorrere per il sollevamento persone ad attrezzature non previste a tal fine. 3.1.4. Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. A titolo eccezionale possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di

carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicuratala loro evacuazione in caso di pericolo. Il primo capoverso ribadisce che, laddove esistano attrezzature costruite per il sollevamento e trasporto di persone con dimensioni e prestazioni tali da essere idonee all’utilizzo specifico, la scelta del datore di lavoro deve ricadere prioritariamente su queste. Il legislatore ammette che, a titolo eccezionale, possano essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine, a condizione che siano adottate misure adeguate e conformi a disposizioni di buona tecnica. Non esistendo ad oggi nella legislazione nazionale ed europea una specifica definizione, per disposizioni di buona tecnica può intendersi il complesso delle regole che definiscono lo stato dell’arte e che quindi rappresentano un utile riferimento, a carattere puramente volontario, per assicurare un livello minimo di sicurezza. Al fine di agevolare il datore di lavoro nell’individuazione delle condizioni che possano rientrare nella definizione di eccezionalità, la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. ha cercato di chiarire il reale significato e l’estensione di tale locuzione, al fine di garantire valide condizioni di sicurezza per i lavoratori nelle operazioni di sollevamento svolte con attrezzature non previste a tal fine. Nello specifico la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3326 del 10 febbraio 2011, che ha diffuso il parere definito in sede di Commissione Consultiva Permanente, ha precisato che il termine “a titolo eccezionale” possa trovare applicazione nei seguenti casi: - quando si tratti di operare in situazioni di emergenza; - per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio; - quando per l’effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del

PAG. 29 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 13 - 15 luglio 2017


sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscano maggiori condizioni di sicurezza. La circolare precisa inoltre che vengano stabilite specifiche procedure di sicurezza che, a valle di un’attenta valutazione dei rischi, dettino i criteri per la scelta dell’attrezzatura appropriata da adottare e le modalità operative da seguire per il suo impiego e il controllo. Nella definizione di queste procedure operative un utile riferimento è senza dubbio rappresentato dalle norme di buona tecnica come sopra richiamate, che nello specifico sono rappresentate da: - UNI EN 14502-1:2010 - Apparecchi di sollevamento - Attrezzatura per il sollevamento di persone - Parte 1: Cestelli sospesi - ISO 12480-1:1997 - Cranes - Safe use - Part 1: General - Annex C - Raising or lowering of persons (Si precisa che detta norma è stata recepita in Italia con la UNI ISO 124801:2012 - Apparecchi di sollevamento - Uso sicuro - Parte 1: Generalità) Oltre a queste norme di buona tecnica ulteriori indicazioni possono essere reperite nella circolare del 9 maggio 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha indicato le “procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine”. Alla luce di quanto sopra, l’accesso in stiva degli operatori ricorrendo ad apparecchi di sollevamento materiali potrebbe rientrare nell’ambito dei casi eccezionali previsti dal punto 3.1.4 dell’allegato VI al sopradetto decreto, per i quali il legislatore ha concesso una deroga nella scelta dei mezzi per il sollevamento di persone.

Si precisa tuttavia che nella fase di valutazione dei rischi, relativamente alla selezione della modalità di accesso in stiva, è necessario tenere conto che l’eventuale velocizzazione degli interventi, da sola, non può in alcun modo costituire motivo sufficiente per il ricorso a cestelli sospesi. Questa guida tecnica, in definitiva, intende fornire delle indicazioni per l’accesso nella stiva, ricorrendo ad attrezzature quali il cestello sospeso porta persone agganciato ad una gru portuale da banchina, non trattando in dettaglio invece le modalità di accesso convenzionali, in quanto la loro regolamentazione è ricondotta alla pianificazione delle operazioni svolta tra nave e terminal. In particolare, i principali aspetti che devono essere presi in considerazione dal datore di lavoro che si accinge a impiegare eccezionalmente questa tipologia di attrezzature di lavoro sono i seguenti: - ambiente di lavoro; - caratteristiche delle attrezzature di sollevamento (gru); - caratteristiche dei cestelli porta persone; - modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro. Il presente elaborato in quest’ottica, fornisce elementi utili per: - condurre la valutazione dei rischi; - indirizzare la scelta delle attrezzature da utilizzare; - definire idonee procedure operative; - garantire un’efficace gestione delle emergenze; - supportare la formazione, informazione e addestramento degli operatori. Le Linee Guida sono consultabili sul sito dell’INAIL all’indirizzo www.inail.it alla pagina: Home/ Comunicazione/Pubblicazioni/Catalogo generale. (AB)

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oltre le alpi, oltre lo stress


INAIL. Riduzione del premio per prevenzione NUOVO MODELLO OT 24 PER L’ANNO 2018

L’Inail ha comunicato sul proprio sito internet (www.inail.it – sezione avvisi e scadenze) la pubblicazione del modello OT 24 per l’anno 2018, con la guida alla compilazione. Con questo modello, le aziende operative da almeno due anni che, nel corso del 2017, abbiano effettuato interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, possono richiedere all’INAIL - entro il 28 febbraio 2018 - la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. Il nuovo modello è sostanzialmente identico a

quello dell’anno scorso, con due sole novità nelle seguenti sezioni: - C16 “l’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2017 una analisi termografica a una o più parti di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive”; - D2 “l’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 22:2016 per il settore dei servizi ambientali territoriali”. Inoltre, l’intervento ex C4 del modello OT24/2017 è stato inserito nella sezione E 17 del modello OT24/2018: “L’azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito (ad eccezione delle aziende di cui all’art. 3 comma 2 del d.m. 10/3/98 e di quelle che operano nei cantieri temporanei e mobili)”. L’agevolazione è prevista nelle seguenti misure:

LAVORATORI-ANNO

RIDUZIONE

Fino a 10

28%

da 11 a 50

18%

da 51 a 200

10%

Oltre 200

5%

Per poter accedere alla riduzione, occorre aver effettuato interventi in base ai quali viene attribuito un punteggio minimo pari a cento. L’agevolazione in esame rientra tra i “benefici normativi e contributivi”, per cui è necessario che, al momento della concessione, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti: - applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge; - inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti

amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”); - possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS. E’ richiesto, inoltre, anche il possesso della regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro; tale requisito si intende realizzato quando vengano osservate tutte le disposizioni obbligatorie, con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento della domanda. L’istanza va presentata esclusivamente con modali-

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tà telematica, accedendo alla sezione Servizi on line del sito internet dell’Istituto; quest’ultimo, entro 120 giorni dal ricevimento, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato. La riduzione eventualmente riconosciuta opera

solo per l’anno nel quale è stata presentata la richiesta, e viene applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio dovuto per il medesimo anno.

PAG. 33 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 13 - 15 luglio 2017

(C)


SOA: la Solari di Udine rinnova l’attestazione AMPLIA LA CERTIFICAZIONE CON L’IDONEITÀ TECNICA ALLA PROGETTAZIONE

Verifica triennale per la Solari di Udine S.p.A.; l’azienda, rappresentata dal nostro Presidente dott. Massimo Paniccia con sede in via Gino Pieri n. 29 a Udine, è leader di mercato nell’informazione al pubblico, dal campo dell’orologeria e del rilevamento presenze a quello dei sistemi di informazione più complessi. Con l’ultima attestazione ha rinnovato le categorie OS9 per la IV classifica, pari ad un importo di 2.582.000 euro, e la categoria OS19 per la V classifica, corrispondente a 5.165.000 euro, ampliando il campo della certificazione dall’esecuzione dei lavori all’abilitazione alla progettazione. Potrà partecipare ad appalti pubblici fino ad un importo massimo di 3.098.400 euro per l’esecuzione di impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico (OS9), categoria che riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza

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del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle medesime. Potrà partecipare, anche, fino ad un importo massimo di 6.198.000 euro, all’esecuzione di impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati (OS19), categoria che riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Auto-recupero e coabitare sociale: contributi regionali PER COABITARE SOCIALE SI INTENDE UN MODO DI VIVERE IMPRONTATO ALLA SOCIALITÀ È stato approvato in via preliminare dalla Giunta Regionale con DPR n. 1282 del 7 luglio 2017 il Regolamento di esecuzione per il sostegno delle iniziative di autorecupero, di coabitare sociale e delle forme innovative previste dalla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater). Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli incentivi diretti a sostenere le iniziative di auto-recupero, del coabitare sociale e di sviluppo di nuove forme del costruire e dell’abitare, finalizzati a fornire risposte innovative a specifiche esigenze di residenzialità. Tali iniziative consistono in proposte progettuali che per tipologia non rientrano tra le iniziative ammissibili con le altre agevolazioni previste dalla legge regionale 19 febbraio 2016 n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

BENEFICIARI E SOGGETTI ATTUATORI Per le iniziative di auto-recupero i Comuni e gli altri enti pubblici, beneficiari degli incentivi ai sensi della legge regionale 1/2016, concedono, in quanto titolari del diritto di proprietà su un immobile o su unità immobiliari da riqualificare e da destinare ad uso residenziale, il diritto di superficie a tempo determinato sugli immobili a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa che in qualità di soggetti attuatori realizzeranno gli interventi edilizi. Per le iniziative di coabitare sociale i beneficiari degli incentivi sono le persone fisiche o giuridiche titolari di un diritto di proprietà o di superficie su un immobile o su unità immobiliari da realizzare e riqualificare e da destinare ad uso residenziale che per la realizzazione delle iniziative possono avvalersi di soggetti a ciò autorizzati da un diritto PAG. 35 - APINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2017

ovvero da specifico accordo vincolante con i beneficiari o della collaborazione di enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi. I beneficiari o i soggetti attuatori sono, in ogni caso, tenuti ad affidare i lavori nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione degli interventi edilizi e ispirandosi a principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità.

DESTINATARI FINALI I destinatari finali sono le persone fisiche che, per le specifiche esigenze legate alla loro residenzialità, si rivolgono allo Sportello risposta casa della legge regionale 1/2016 e successivamente adibiscono a dimora abituale le unità abitative site negli immobili oggetto delle iniziative. Tra i destinatari finali particolare attenzione dovrà essere riservata a: a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni; b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età; c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi; d) disabili: i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare; f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre; g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile; h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto relativi a contratti di locazione di


unità immobiliari a destinazione residenziale; i) persone vittime di violenza di genere o altra forma di violenza oggetto di segnalazione da pubbliche autorità o dai servizi sociali dei Comuni ovvero dai centri antiviolenza. Per le iniziative di auto-recupero sono destinatari finali nell’assegnazione in godimento delle unità abitative i soci della cooperativa edilizia di abitazione a proprietà indivisa. Al fine dell’individuazione dei destinatari finali delle unità abitative, il beneficiario ovvero il soggetto attuatore può pubblicare apposito avviso per una durata non inferiore a sessanta giorni mediante affissione all’albo pretorio e nelle sedi di decentramento del Comune ove hanno sede le unità abitative oggetto dell’avviso. I contenuti dell’avviso sono preventivamente approvati dal Comune. Copia dell’avviso è resa disponibile allo Sportello risposta casa in relazione al territorio ove si realizza l’iniziativa.

TIPI DI INIZIATIVE Sono ammesse ai benefici le iniziative coerenti con il fine specifico perseguito. I relativi interventi edilizi sono attuati in conformità alle norme edilizie di cui alla legge regionale 19/2009 (Codice regionale dell’edilizia) e relativo regolamento attuativo. A conclusione degli interventi edilizi le unità abitative site negli immobili oggetto delle iniziative: a) non devono possedere caratteristiche «di lusso»; b) devono avere destinazione d’uso residenziale; c) devono essere adibiti a prima casa dei destinatari finali. Non è ammissibile la concessione dell’incentivo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora gli stessi assumano rilevanza in relazione alle opere edilizie da realizzarsi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

AUTO-RECUPERO Per auto-recupero si intendono le iniziative finalizzate a valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà pubblica in condizioni di degrado sostenendo i Comuni e gli altri enti pubblici nella spesa afferente gli interventi di riqualificazione edilizia da realizzarsi da parte di cooperative edilizie di PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2017

abitazione a proprietà indivisa alle quali concedono il diritto di superficie a tempo determinato sull’immobile medesimo. Negli atti di cessione i Comuni e gli altri enti pubblici individuano anche i criteri e le modalità per il trasferimento degli incentivi alla cooperativa edilizia.

COABITARE SOCIALE Per coabitare sociale, di seguito co-housing, di cui all’articolo 25 della legge regionale 1/2016 si intende un modo di vivere improntato alla socialità, alla partecipazione e alla collaborazione che, generalmente, presenta alcuni tratti caratteristici, quali: a) i destinatari finali (co-housers) adibiscono a dimora abituale le unità abitative sulla base della condivisione di un determinato stile di vita che pone al centro il valore fondante dell’apertura al dialogo e alla socialità, la cooperazione, il rispetto per l’ambiente, nonché il risparmio, che si raggiunge attraverso la condivisione di spazi, beni e servizi (saving by sharing) a fronte della rinuncia di alcuni spazi privati; b) il progetto di realizzazione è seguito congiuntamente da tutti i futuri co-housers che condividono le scelte relative al luogo in cui andare a risiedere, alla progettazione dell’immobile, alla distribuzione degli spazi privati e di quelli comuni, con la possibilità per questi ultimi di essere utilizzati aprendosi al territorio circostante; c) la gestione della struttura può avvenire anche ad opera dei co-housers stessi. Il co-housing può essere declinato in diversi modi per rispondere ad esigenze di residenzialità specifiche dei co-housers che scelgono le priorità su cui puntare.

FORME INNOVATIVE Per forme innovative si intendono le iniziative finalizzate allo sviluppo di nuove modalità abitative caratterizzate dal rapporto di funzionalità tra l’intervento edilizio e le finalità perseguite. Tale rapporto di funzionalità è elemento caratterizzante la proposta progettuale, nella quale gli interventi edilizi previsti sono preordinati al soddisfacimento di un bisogno legato alla residenzialità, e ne costituisce elemento sostanziale e vincolante.

FORMA DEGLI INCENTIVI Gli incentivi consistono in contributi in conto capitale da concedere in misura percentuale rispetto alla spesa ammissibile. La misura percentuale


è fissata con il Piano annuale, approvato ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 1/2016. I contributi sono erogati, anche in via anticipata, sulla base delle disposizioni di cui al Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). I contributi sono disposti in conformità alla normativa dell’Unione europea sui servizi di interesse economico generale (SIEG) di cui alla decisione 2012/21/UE del 20/12/2001 della Commissione “Ambito edilizia sociale” (approvata in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome del 10 luglio 2014), e sul regime dei de minimis, di cui all’articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, della Commissione Europea. L’importo del contributo non può subire variazioni in aumento rispetto a quanto indicato in domanda; non può comunque superare l’importo di 800.000,00 euro e non può essere riconosciuto su una spesa complessiva, sostenuta e rimasta effettivamente a carico, inferiore a 40.000,00 euro.

SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili le spese, sostenute e rimaste effettivamente a carico del beneficiario. Il contributo copre solo i costi riconducibili agli interventi edilizi indicati in sede di presentazione della domanda. Sono ammissibili per intero le spese per lavori, per l’acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e nel caso di soggetti pubblici anche l’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); sono ammissibili gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari per un’aliquota massima del 10 per cento dell’ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; sono ammissibili gli oneri per ricerche e indagini preliminari per un’aliquota massima del 5 per cento dell’ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. In ogni caso, si considerano non ammissibili i seguenti costi: a) interessi passivi e altri oneri finanziari; b) assicurazioni diverse da quelle contro responsabilità civile e perdita di beni strumentali; c) imposte sul reddito; d) debiti o commissioni su interessi passivi, quali interessi moratori e commissioni di massimo scoperto; e) costi relativi a redditi sul capitale; f) spese che risultino inutili per il progetto, con riguardo all’attività necessaria per la sua realizzazione; g) costi sostenuti in difformità al progetto; PAG. 37 - APINFORMA / Edilizia - numero 13 - 15 luglio 2017

h) costi già finanziati o ammessi a finanziamento da parte di altri soggetti pubblici. Le spese sopracitate devono essere sostenute in data successiva alla presentazione della domanda.

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO I contributi sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria. Gli interventi sono finanziati con le risorse disponibili, secondo l’ordine di priorità assegnato in graduatoria e determinato sulla base del maggior punteggio attribuito, risultante dalla somma dei punteggi spettanti in applicazione dei criteri e punteggi che vediamo in seguito.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo, è presentata alla Regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, sul Bollettino ufficiale della Regione, del Piano annuale, e prima dell’inizio dei lavori. La domanda, redatta su apposito modulo approvato dalla Direzione centrale competente, è sottoscritta dal richiedente persona fisica ovvero dal legale rappresentante se persona giuridica. La domanda si intende validamente inviata se sottoscritta digitalmente o firmata in originale sul modulo, scansionata, ed inviata tramite Posta elettronica certificata (PEC), ovvero, sottoscritta in originale sul modulo ed inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda contiene, in particolare: a) l’indicazione del richiedente il contributo; b) la localizzazione dell’iniziativa; c) la tipologia dell’iniziativa con riferimento; d) una breve descrizione del progetto con l’indicazione della finalità e dell’eventuale specificità dei destinatari finali. Per le iniziative di cui all’articolo 8 anche una breve illustrazione della relazione funzionale delle attività edilizie di cui alla lettera e) con le finalità del progetto; e) la tipologia delle attività edilizie come previste dalla legge regionale 19/2009; f) il livello di programmazione e progettazione; g) l’indicazione della spesa complessiva stimata delle attività edilizie; h) l’importo del contributo richiesto. Ogni domanda può essere suffragata da ulteriori dati e informazioni integrative al fine di consentire una migliore valutazione del progetto. Ogni domanda deve riguardare una sola iniziativa. La mera presentazione della domanda non dà di-


ritto all’ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti. I richiedenti i contributi devono risultare alla data di presentazione della domanda titolari del diritto di proprietà o di superficie sul bene oggetto dell’iniziativa.

CRITERI DI PRIORITÀ, PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE Ai fini della formazione delle graduatorie costituiscono parametri oggettivi predeterminati, i seguenti criteri di selezione: a) priorità attribuita all’iniziativa dal Tavolo territoriale competente: 1) ordine di priorità “1”: 20 punti, 2) ordine di priorità “2”: 15 punti, 3) ordine di priorità “3”: 10 punti, 4) ordine di priorità “4”: 5 punti; b) iniziative da realizzarsi in Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti: 10 punti; c) iniziative da realizzarsi nei Comuni interamente montani: 10 punti; d) livello di programmazione e progettazione: 1) progettazione esecutiva: 30 punti, 2) progettazione definitiva approvata alla data della domanda: 20 punti, 3) progettazione preliminare: 10 punti, e) presenza tra i destinatari finali di persone rientranti nelle categorie di cui viene data particolare attenzione (anziani, disabili, ecc.): 15 punti.

APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E PRENOTAZIONE DELLE RISORSE Con decreto del Direttore centrale entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, sono approvate le graduatorie delle domande con riferimento, rispettivamente, alle ini-

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ziative proposte; contestualmente sono ammesse a contributo le domande fino a concorrenza delle risorse assegnate alle tipologie delle iniziative medesime con il Piano annuale. Le graduatorie hanno validità sino al 31 dicembre dell’esercizio finanziario dell’anno. Le domande non finanziate nell’anno di presentazione sono archiviate. Eventuali risorse finanziarie che si rendessero disponibili nell’esercizio finanziario a seguito di archiviazioni o revoche o di ulteriori risorse assegnate con il Piano annuale, possono essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria stessa.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO Per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di determinazione del contributo le unità abitative site negli immobili oggetto delle iniziative oggetto dell’incentivo devono mantenere: a) la destinazione d’uso residenziale; b) la destinazione di dimora abituale dei destinatari finali. L’inosservanza degli obblighi sopracitati comporta la decadenza dagli incentivi e la restituzione degli importi eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

CONTROLLI E VERIFICHE La Regione effettua la vigilanza e il controllo, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti sia soggettivi sia oggettivi previsti dal presente regolamento, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive. (CS)


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Contraffazione: 460 miliardi di falsi SECONDO LE STIME, IL VALORE TOTALE DELL’IMPORT DI BENI CONTRAFFATTI SUPERA I 460 MILIARDI DI DOLLARI L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ha pubblicato una relazione dedicata al fenomeno della contraffazione e della pirateria nel territorio dell’Unione. Secondo i dati pubblicati, Hong Kong, Emirati e Singapore sono i principali centri di smistamento utilizzati dai trafficanti di prodotti contraffatti. Dal rapporto emerge che diversi Paesi del Medio Oriente, fra cui gli Emirati, l’Arabia Saudita e lo Yemen, costituiscono i principali punti di transito per le spedizioni di prodotti falsi diretti in Africa. Mentre Albania, Egitto, Marocco e Ucraina sono gli hub di smistamento per i falsi destinati all’Ue.

Secondo la relazione, circa tre quarti dei prodotti contraffatti sono trasportati via mare, mentre corriere o posta ordinaria vengono utilizzati per la distribuzione di articoli contraffatti di più piccole dimensioni. Secondo le stime, il valore totale dell’import di beni contraffatti supera i 460 miliardi di dollari e riguarda soprattutto l’elettronica, i gioielli, l’ottica, l’abbigliamento, la farmaceutica e le scarpe. La maggior parte dei prodotti contraffatti è prodotta in Cina, ma anche in India, Thailandia, Turchia, Malaysia, Pakistan e Vietnam. Inoltre, è stato messo in evidenza come la Turchia sia “leader” nella produzione di articoli contraffatti, destinati all’Europa, nei settori della pelletteria, cosmetica e agroalimentare. La sintesi della relazione è scaricabile alla pagina web https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/ webdav/guest/document_library/observatory/ documents/reports/Executive%20Summary%20 Situation%20Report%20EUIPO-Europol_it.pdf (C)

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Scambi fra Soci

LE ULTIME SEGNALAZIONI RICEVUTE

attrezzature per chiusura attività, ... Riportiamo di seguito le ultime segnalazioni ricevute, ricordando che per ogni ulteriore informazione o per la documentazione eventualmente disponibile le Imprese interessate possono contattare il p.i. Claudio Scialino dell’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.

VENDITA CENTRO DI LAVORO L’Associazione mette in contatto Imprenditori interessati a vendere, acquistare e/o a qualsiasi altro scambio che possa costituire un’opportunità per l’attività aziendale, come ad esempio cessioni di capannoni, di aree fabbricabili, di attività, di

Azienda Associata vende un centro di lavoro MECAL snc di Meschini Rosella, dell’anno 2003, perfettamente funzionante e usato pochissimo.

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(CS)


Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER IL GIUGNO 2017 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 10/2017, p. 32, per segnalare che il 13 luglio 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di giugno 2017. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel giugno 2017 (pari a 1352,00 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,108 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA);

- 0,894 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Scadenze aziendali agosto 2017 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI AGOSTO 2017

MARTEDÌ 1 SOSPENSIONE FERIALE - Inizia a decorrere il termine di sospensione feriale dei termini processuali. CONGUAGLIO SULLE RETRIBUZIONI – I sostituti di imposta eseguono i conguagli delle imposte risultanti dal mod. 730/2016, sia per assistenza fiscale diretta che tramite CAF, a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio erogate nel mese di agosto

LUNEDÌ 21 VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2017 - Scade il termine per il versamento della terza rata del saldo per il 2016 e del primo acconto per il 2017 delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei soggetti titolari di partita Iva, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2017 - Scade il termine per il versamento della seconda rata del saldo per il 2016 e del primo acconto per il 2017, delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte delle persone fisiche, con la maggiorazione dello 0,40%. FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di luglio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il ter-

mine per il versamento dell’Iva relativa al mese di luglio. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82, il relativo versamento dovrà essere fatto il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno fatti utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 2017. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi dell’1%. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82, il relativo versamento dovrà essere fatto il prossimo trimestre unitamente a quello dell’imposta relativa al trimestre in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 6^ rata dell’Iva, relativa al 2016 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2017 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e associazione in partecipazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata in base alle seguenti aliquote:

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- 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 32,72% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2016 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2016 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2017 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2017 CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente

dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. SECONDA RATA PREMIO INAIL - Scade il termine per il versamento della seconda rata del premio INAIL relativo all’autoliquidazione 2016/2017. CONTRIBUTI ENASARCO - Versamento dei contributi per gli agenti e rappresentanti di commercio relativi al 2° trimestre 2017 (1° aprile - 30 giugno) al Fondo di Previdenza e al Fondo Assistenza. Qualora il contributo al Fondo di Previdenza non raggiunga l’importo minimale, lo stesso va integrato a carico del preponente. INPS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Quota fissa - Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale); le causali contributo da utilizzare sul mod. F24 sono rispettivamente AF per gli artigiani e CF per i commercianti. INPS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - IVS versamento con maggiorazione dello 0,40% del saldo 2016 e prima rata acconto 2017 sul reddito eccedente il minimale.

VENERDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di luglio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

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GIOVEDÌ 31 CONTRATTI DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° agosto 2017 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 luglio 2017.

buenti non titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2017 - Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva e che non hanno beneficiato della proroga.

LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2017 - Scade il termine per il versamento della seconda rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contri-

SOSPENSIONE FERIALE - Scade il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

FASI - Le aziende industriali devono versare al Fasi i contributi a carico azienda e dirigente relativi al 2° trimestre 2017.

PAG. 45 - APINFORMA / Organizzazione - numero 13 - 15 luglio 2017

(PZ - FT)


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