NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 14 31 luglio 2016
IN PRIMO PIANO ORGANIZZAZIONE
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APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 14 31 luglio 2016
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
Manutenzioni programmate con Iva al 10%
8
Termini dichiarativi delle società di persone
10
Il regime telematico dei corrispettivi
12
Interessi di mora all’8%
14
Credito d’imposta formazione professionale autotrasporto
15
Controlli formali Unico 2014
16
POR FESR 2014-2020
17
POR FESR 2014-2020
18
Concorsi di idee imprenditoriali e start up
24
Ente Bilaterale dei Metalmeccanici: prestazioni
25
Energia
28
Prodotti chimici
30
Nuovo modello OT24
37
Nuova norma regionale attività estrattive (1a parte)
38
Nuovo regolamento edilizia agevolata
42
Nuovo Codice dei contratti (5a parte)
44
EDILIZIA
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ORGANIZZAZIONE
Garanzia Giovani: opportunità di formazione gratuita in FVG
49
Legislazione alimentare
51
Francia
54
Carta di qualificazione del conducente
56
Scadenze aziendali settembre 2016
57
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Manutenzioni programmate con Iva al 10% TRATTANDOSI DI MANUTENZIONI ORDINARIE SI APPLICA L’IMPOSTA RIDOTTA Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa beneficiano dell’aliquota Iva ridotta del 10%. Per le prestazioni di cui all’art. 3, comma 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 380/2001 è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva al 10%. Per unità a destinazione abitativa s’intendono le singole unità classificate nelle categorie catastali da A1 a A9 e A11 nonché le relative pertinenze, a prescindere dall’effettivo utilizzo. Negli edifici agevolabili rientrano anche i fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra a destinazione abitativa, anche se privi dei requisiti Tupini. Il beneficio dell’aliquota Iva al 10% riguarda gli interventi di: - manutenzione ordinaria (lett. a); - manutenzione straordinaria (lett. b); - restauro e risanamento conservativo (lett. c); - ristrutturazione edilizia (lett. d). Questi interventi devono riguardare fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, tuttavia l’agevolazione è circoscritta ai soli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, perché gli interventi di grado superiore, vale a dire quelli di ristrutturazione, restauro e risanamento si rende sempre applicabile l’aliquota del 10%. Per questi ultimi, infatti, i punti 127-terdecies e 127-quaterdecies, Tab. A, Parte III allegata al DPR 633/72 prevedono l’aliquota Iva del 10% a prescindere dalla tipologia di immobile. In pratica per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero e risanamento conservativo nonché, ai sensi del punto 127-terdecies della sopra indicata tabella, per le cessioni di beni finiti per la realizzazione degli stessi, si rende sempre applicabile l’Iva al 10% qualora siano eseguiti su capannoni, negozi, uffici ecc. Tra gli interventi agevolabili rientrano anche i canoni annuali relativi alla manutenzione obbligato-
ria, come accade per gli impianti di riscaldamento o dell’ascensore. Se tuttavia il contratto periodico prevede anche altre prestazioni diverse da quelle agevolabili, come potrebbe essere una copertura assicurativa per la responsabilità civile, e queste non siano distintamente evidenziate, non è applicabile la riduzione di aliquota in argomento. In questi casi l’oggetto del contratto cambia e diventa una prestazione complessa a fronte di un corrispettivo unitario. Si ricorda che in ipotesi di interventi manutentivi di tipo ordinario o straordinario l’aliquota agevolata trova una limitazione alla presenza dei “beni significativi”. In questi casi l’agevolazione riguarderà solo la parte di valore del bene, più precisamente l’aliquota ridotta del 10% è applicabile nel limite della differenza tra il valore totale della prestazione e il valore dei beni significativi aumentata della parte del valore del bene corrispondente a tale differenza. Si pensi ad un intervento il cui prezzo complessivo sia di 5.000 euro di cui beni significativi 4.000 euro, in questo caso la quota imponibile al 10% sarà pari 2.000 euro (5.000 - 4.000) + 1.000. I beni significativi sono stati individuati dal D.M. 29 dicembre 1999 e riguardano: - ascensori e montacarichi; - video e citofoni; - sanitari e rubinetterie da bagno; - infissi esterni ed interni; - apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; - caldaie; - impianti di sicurezza. L’elenco deve intendersi tassativo mentre le parti e i pezzi staccati dei beni sopra indicati non costituiscono bene significativo. L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 15 del 4 marzo 2013, ha chiarito che la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento condominiali o ad uso esclusivo installati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata nonché il controllo delle emissioni degli stessi; rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria e conseguentemente si rende applicabile l’aliquota Iva ridotta del 10%. In definitiva sia alla presenza di interventi pro-
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grammati sulla base di un accordo contrattuale sia per gli interventi obbligatori in virtù di prescrizioni di legge, sarà sempre applicabile l’aliquota
Iva ridotta del 10% qualora eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. (PZ)
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Termini dichiarativi delle società di persone GLI ADEMPIMENTI DA SEGUIRE ALLA PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE PREMESSA Il D.Lgs. 175/2014 ha modificato le regole e le modalità di presentazione delle dichiarazioni dei redditi per le società di persone in presenza di operazioni straordinarie. Le modifiche hanno riguardato anche i termini di versamento delle imposte. In generale è stato introdotto il principio che per le operazioni ante operazione straordinaria si utilizzi il vecchio modello di dichiarazione e il versamento delle imposte sia eseguito entro il giorno 16 del mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione. Non sono invece state apportate modifiche con riferimento ai termini di presentazione delle dichiarazioni.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI I termini di trasmissione delle dichiarazioni sono diversi a seconda si tratti di trasformazioni societarie o di liquidazioni, vediamo distintamente le due diverse situazioni. Nelle trasformazioni, da società di persone a società di capitali o viceversa, ai sensi dell’art. 5-bis comma 1 del DPR 322/98, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di effetto della trasformazione deve essere presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data. In questo modo si viene a interrompere il periodo d’imposta alla data di effetto della trasformazione, vale a dire alla data di iscrizione della relativa delibera nel Registro Imprese, delineando due frazioni di esercizio distinte, ante e post trasformazione. Queste due frazioni ai fini delle imposte dirette e ai fini Irap costituiscono due autonomi periodi d’imposta. La dichiarazione relativa al primo periodo, vale a dire quello ante trasformazione, deve essere trasmessa entro la fine del nono mese dalla data di effetto della trasformazione. La
seconda frazione, vale a dire quella che inizia con la trasformazione e arriva fino alla fine dell’esercizio, la dichiarazione va presentata entro la fine del nono mese dalla chiusura dell’esercizio, normalmente nei termini ordinari del 30 settembre. In caso di liquidazione di società di persone, ma le stesse regole valgono per i soggetti Ires, studi associati e ditte individuali, l’art. 5, comma 1 del DPR 322/98 prevede la presentazione della dichiarazione del periodo compreso tra la data di inizio del periodo d’imposta e la data in cui si verificano gli effetti dello scioglimento entro l’ultimo giorno del nono mese successivo. Più precisamente: - la dichiarazione relativa al periodo ante liquidazione deve essere presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento ai sensi degli artt. 2484 e 2485 del codice civile; - la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione va presentata entro 9 mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, qualora previsto. In generale gli effetti della liquidazione dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di scioglimento o, in caso di deliberazione dei soci, dalla data di iscrizione della relativa delibera. Per le ditte individuali i nove mesi decorrono dalla data indicata nel modello AA9. Nei casi in cui la liquidazione si protragga per più periodi d’imposta ma per meno di tre per le società di persone e ditte individuali (cinque per i soggetti Ires), si deve presentare: - la dichiarazione relativa alla frazione compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di messa in liquidazione; - le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta intermedi; - la dichiarazione relativa all’intero periodo di liquidazione in base al bilancio finale, nel periodo d’imposta in cui la liquidazione si conclude. In tutti questi tre casi i termini di trasmissione delle dichiarazioni coincidono con quelli già visti sopra. Il periodo che intercorre tra l’inizio del periodo in cui si chiude la liquidazione e la data di effettiva chiusura della stessa non costituisce un autonomo periodo d’imposta successivo e pertanto non
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è richiesta la presentazione di un’ulteriore dichiarazione dei redditi per la liquidazione provvisoria dell’imposta della frazione di periodo. L’autonoma determinazione del reddito provvisoria prevista dall’art. 5 del DPR 322/98, per i periodi in cui la liquidazione è in atto, deve essere riferita ai soli esercizi antecedenti a quello nel corso del quale la liquidazione ha termine. Ne consegue che l’ultima frazione di esercizio antecedente la chiusura della liquidazione viene assorbito dal risultato che emerge dal bilancio finale di liquidazione così come le relative imposte saranno liquidate sulla base del risultato finale. Nei casi in cui la liquidazione si protragga per più di tre esercizi (cinque per i soggetti Ires), ai fini dell’imposizione diretta, dell’Irap e dell’Iva ciascun periodo d’imposta successivo alla messa in liquidazione viene considerato un autonomo periodo da liquidare e dichiarare in via definitiva.
IL MODELLO DA UTILIZZARE L’obbligo di presentare la dichiarazione con riferimento ad un periodo infrannuale si verifica solo ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Relativamente ai modelli da utilizzare in presenza di un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, ossia di un periodo d’imposta che si chiude prima del 31 dicembre, il D.Lgs. 175/2014 ha esteso anche alle società di persone le regole previste per quelle di capitali. Di conseguenza le stesse sono tenute ad utilizzare il modello approvato per l’anno precedente, vale a dire il vecchio modello. Così una società di persone che nel corso del periodo d’imposta è stata interessata: - da una trasformazione ovvero dalla messa in liquidazione, per la frazione che precede l’operazione straordinaria dovrà utilizzare il vecchio modello Unico SP e il vecchio modello Irap; - dalla chiusura della liquidazione iniziata nello stesso periodo d’imposta, si deve utilizzare: a) per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo post liquidazione, sulla base del bilancio finale di liquidazione il vecchio
modello Unico SP se la liquidazione viene chiusa prima del 31 dicembre ovvero il nuovo modello unico SP se viene chiusa dopo tale data; b) per il solo periodo d’imposta interessato, il vecchio modello Irap se la liquidazione viene chiusa prima del 31 dicembre ovvero il nuovo modello Irap se viene chiusa dopo tale data; - dalla chiusura della liquidazione, iniziata in periodi d’imposta precedenti, si deve utilizzare il vecchio modello Unico SP per la dichiarazione dei redditi relativa a tutto il periodo di liquidazione, vale a dire dalla messa in liquidazione alla chiusura della stessa, sulla base del bilancio finale di liquidazione ed il vecchio modello Irap per il solo periodo d’imposta interessato. Se la liquidazione viene chiusa il 31 dicembre si dovranno utilizzare i nuovi modelli.
TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE Per quanto riguarda il versamento delle imposte per le società di capitali il temine ordinario è il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ovvero al 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio in caso di utilizzo del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per le società di persone il versamento delle imposte riferito al periodo ante operazione straordinaria, deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. In questo modo è venuto meno l’effetto anticipatorio del versamento posto che il versamento sarà sempre eseguito dopo la trasmissione telematica della dichiarazione. Si pensi al caso di una società di persone che abbia deliberato la messa in liquidazione con effetto al 15 dicembre 2015, gli adempimenti possono essere sintetizzati come segue.
PERIODO ANTE LIQUIDAZIONE (1.1.2015 – 14.12.2015) Presentazione dichiarazione
30.09.2016
fine 9° mese dalla chiusura periodo
Versamento
16.10.2016
16 mese successivo presentazione dichiarazione
Modello
Unico 2015 SP e Mod. Irap 2015 PERIODO POST LIQUIDAZIONE (15.12.2015 – 31.12.2015)
Presentazione dichiarazione
30.09.2016
fine 9° mese dalla chiusura periodo
Versamento
16.06.2016
16 del 6° mese dalla chiusura periodo
Modello
Unico 2016 SP e Mod. Irap 2016
Per il versamento delle imposte è sempre possibile differire di 30 giorni il termine con la mag-
giorazione dello 0,40%.
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(PZ)
Il regime telematico dei corrispettivi PRONTA LA BOZZA PER IL REGIME FACOLTATIVO IN VIGORE DAL PROSSIMO ANNO L’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 ha previsto la possibilità per i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura, di optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri. Tale facoltà, non è quindi un obbligo, è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2017 con effetto dall’inizio dell’anno solare e per un quinquennio. La disposizione agevolativa riservata ai commercianti al minuto, prevede la possibilità di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi in via esclusivamente telematica rimanendo in questo modo esonerati dall’obbligo di registrazione dei corrispettivi nel registro di cui all’art. 24 del DPR 633/72 nonché al rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale. Rimane in ogni caso l’obbligo di emettere la fattura qualora sia richiesta dal cliente. In questo modo sarà completato il quadro regolamentare finalizzato a dare completa attuazione al piano di trasmissione telematica delle operazioni Iva. Le caratteristiche tecnologiche e le procedure operative relative a questa nuova possibilità è demandata ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate il quale dovrà anche stabilire le informazioni da trasmettere e i relativi termini. Quest’ultimo provvedimento, ancorché in bozza, è disponibile e consente di delineare i profili operativi del nuovo procedimento. La bozza, corredata da un centinaio di specifiche tecniche, dovrebbe ottenere il via definitivo a ottobre dopo l’approvazione comunitaria. La bozza del provvedimento attuativo prevede che gli operatori dovranno dotarsi di un “registratore telematico” in grado di emettere anche eventuali fatture richieste dal cliente e di trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi incassati.
Si tratta di apparecchi atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali. I contribuenti che istalleranno i registratori telematici qualora non optino per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, avranno comunque la possibilità di utilizzarli come registratori di cassa normali ai sensi della legge 18/1983. I registratori telematici saranno attivati e disattivati dal personale di laboratorio abilitati dall’Agenzia delle entrate secondo le disposizioni già in vigore per i misuratori fiscali. Il registratore telematico comunicherà automaticamente all’Agenzia tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verificazione periodica e dismissione. Tutte queste informazioni saranno messe a disposizione del contribuente on-line e costituiranno il libretto di dotazione informatico del misuratore. Verrà rilasciato all’operatore un QR-CODE da applicare sull’apparecchio in modo che sia visibile ai clienti, i quali avranno così la possibilità di verificare sul sito dell’Agenzia la regolarità del misuratore. L’opzione per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi deve essere esercitata esclusivamente tramite un’apposita funzione del sito dell’Agenzia entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di attivazione degli adempimenti telematici e avrà effetto per l’anno di attivazione e per i quattro successivi. Se non viene revocata si rinnova di quinquennio in quinquennio. Il registratore telematico deve essere in grado di emettere fatture e di procedere alla loro trasmissione all’amministrazione finanziaria, oltre che rilasciare il documento cartaceo al cliente. In caso di mancato o irregolare funzionamento dell’apparecchio, il contribuente è tenuto a richiedere l’intervento di un tecnico e nel frattempo dovrà annotare i corrispettivi in apposito registro manuale. Gli apparecchi attualmente esistenti potranno essere integrati al fine di renderli conformi alle specifiche tecniche per la memorizzazione e trasmissione telematica.
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(PZ)
Interessi di mora all’8% RIDOTTO IL SAGGIO D’INTERESSE PER IL SECONDO SEMESTRE
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 1° agosto 2016 il tasso d’interesse di mora applicabile per il secondo semestre 2016 abbassandolo all’8%. Il decreto legislativo n. 231/2002 regola la decorrenza degli interessi di mora nelle transazioni commerciali intervenute tra imprenditori, prevedendo che i pagamenti delle fatture debbano essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, elevato a 60 giorni quando il debitore è una pubblica amministrazione. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto. Il saggio d’interesse da applicare ai ritardati pagamenti, è parametrato sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea, al quale vanno aggiunti 8 punti. La norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione, entro i primi giorni di ciascun semestre affinché sia applicato nello stesso periodo. E’ stato così fissato allo 0% il saggio d’interesse per il semestre in corso, al quale devono essere aggiunti 8 punti arrivando così alla misura dell’8%. I prodotti agricoli sono regolamentati da una disciplina speciale la quale prevede un termine di pagamento di 30 giorni per i prodotti deperibili e di 60 giorni negli altri casi.
Dal punto di vista contabile opera una deroga al principio di competenza, gli interessi di mora, infatti, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. Relativamente ai semestri trascorsi e da quando è entrato in vigore il decreto 231/2002, l’andamento dei tassi per i prodotti non alimentari è stato il seguente: - 10,35 secondo semestre 2002; - 9,85 primo semestre 2003; - 9,10 secondo semestre 2003; - 9,02 primo semestre 2004; - 9,01 secondo semestre 2004; - 9,09 primo semestre 2005; - 9,05 secondo semestre 2005; - 9,25 primo semestre 2006; - 9,83 secondo semestre 2006; - 10,58 primo semestre 2007; - 11,07 secondo semestre 2007; - 11,20 primo semestre 2008; - 11,10 secondo semestre 2008; - 9,50 primo semestre 2009; - 8,00 secondo semestre 2009; - 8,00 primo semestre 2010; - 8,00 secondo semestre 2010; - 8,00 primo semestre 2011; - 8,25 secondo semestre 2011; - 8,00 primo semestre 2012; - 8,00 secondo semestre 2012; - 8,75 primo semestre 2013; - 8,50 secondo semestre 2013; - 8,25 primo semestre 2014; - 8,15 secondo semestre 2014; - 8,05 primo semestre 2015; - 8,05 secondo semestre 2015; - 8,05 primo semestre 2016; - 8,00 secondo semestre 2016.
PAG. 14 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2016
(PZ)
Credito d’imposta formazione professionale autotrasporto LE ENTRATE HANNO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO
Con risoluzione n. 59/E di ieri 21 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6862, per il credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per la formazione professionale. Il credito d’imposta in oggetto è stato previsto dal decreto legge cd. Sblocca-Italia n. 133/2014 (convertito con legge 164/2014), insieme a quello per gli investimenti, ma con la differenza che a potersene avvalere sono le imprese che hanno fatto la formazione finanziata. A questo proposito devono espressamente manifestare al Ministero dei Trasporti (MIT) questa intenzione; altrimenti lo stesso procede all’accredito del relativo contri-
buto sul conto corrente delle stesse (mentre per i contributi agli investimenti le imprese beneficiare devono espressamente dire se vogliono l’accredito in contro corrente). Il credito d’imposta per la formazione professionale per l’autotrasporto si applica per la prima volta a partire dalla formazione finanziata con DM 19 giugno 2014 (rendicontata dalle imprese a giugno 2015) e solo dopo che le imprese hanno ricevuto dal MIT la PEC con l’ammissione al contributo e l’importo definitivo dello stesso (PEC pervenute dall’11 al 13 luglio scorso). Si fa peraltro notare che per il regolare utilizzo di detto credito le imprese che hanno inviato la relativa PEC al Ministero dei Trasporti manifestando l’intenzione di avvalersene devono verificare che nel loro cassetto fiscale”, alla voce “Crediti IVA e – Agevolazioni utilizzabili in compensazione” il MIT abbia già comunicato il dato all’Agenzia delle Entrate. Lì verrà anche indicato l’importo utilizzabile e la data di comunicazione. (C)
PAG. 15 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2016
Controlli formali Unico 2014 CHIARIMENTI PROROGATI FINO AL 30 SETTEMBRE 2016
Con un comunicato stampa del 28 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che in relazione ai controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2013 (Modello UNICO 2014), i contribuenti interessati avranno tempo fino al 30 settembre 2016, per rispondere alle richieste di documentazione inviate dalla metà dello scorso mese giugno. I contribuenti che avessero ricevuto le comunicazioni preventive, hanno due possibilità. 1. se ritengono di essere in regola, potranno mettersi in contatto con l’Agenzia delle Entrate nel
mese di Settembre, fornendo quei chiarimenti che consentano di evitare che l’anomalia si traduca, in futuro, in un avviso di accertamento vero e proprio; 2. se, invece, ritengono di non essere in regola, potranno regolarizzare la propria posizione in maniera agevolata, beneficiando della riduzione delle sanzioni prevista dal nuovo ravvedimento operoso. Si precisa che gli invii di queste comunicazioni si propongono di informare “a monte” il contribuente della sua posizione fiscale, consentendogli di fornire per tempo elementi in grado di giustificare le presunte anomalie. A tal fine, a seconda della tipologia di “alert” ricevuto, i contribuenti potranno richiedere informazioni o fornire chiarimenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, via e-mail, per telefono o con le specifiche modalità indicate nelle comunicazioni.
PAG. 16 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2016
(C)
POR FESR 2014-2020 CONTRIBUTI PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, STRATEGICA, ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE. PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Su Apinforma n. 8/2016, pp. 22-26 è stato illustrato il bando relativo all’azione 1.1.a del POR FESR 20142020 per l’acquisizione di servizi attraverso voucher a sostegno dell’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese. Il termine, originariamente fissato per la presentazione delle domande alle CCIAA territorialmente competenti, scade alle 16.30 del 28 luglio 2016, ma ora con deliberazione n. 1365 del 22 luglio 2016, non ancora pubblicata sul B.U.R., la Giunta regionale lo ha differito “a tutto” il 31 ottobre 2016. La proroga del termine finale è stata determinata dalla scarsa affluenza di domande che non avrebbe consentito l’integrale utilizzo delle risorse stanziate, complessivamente ammontanti a 3.185.000 euro. Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
POR FESR 2014-2020 CONTRIBUTI PER L’INDUSTRIALIZZAZIONE DEI RISULTATI DI RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO SPERIMENTALE E INNOVAZIONE PREMESSA In attuazione del Piano operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020, Azione 1.2 - Attività 1.2.a la Giunta regionale con deliberazione n. 1321 del 15 luglio 2016, pubblicata sul B.U.R. n. 31 del 3 agosto 2016, ha approvato il bando recante “Incentivi alle imprese per attività di industrializzazione dei risultati della ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione – Aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime e Smart health [sanità digitale] linea di intervento 1.2.A.2 – Industrializzazione dei risultati della ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione.” Gli incentivi, in forma di contributo in conto capitale, sono destinati alle piccole, medie e grandi imprese che abbiano concluso progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione, inerenti nelle aree di specializzazione S3, solo se conclusi successivamente al 31 dicembre 2013 e finanziati ai sensi: - della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, capo VII, art. 21, co. 1, lett. a), b) e c); - della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, art. 53 bis; - del Programma attuativo regionale – Fondo sviluppo e coesione (PAR-FSC) 2007-2013, Attività linea d’azione 3.1.1 “Sviluppo e rafforzamento del tessuto produttivo regionale, industria artigianato e servizi”; - POR FESR 2007-2013, Attività 1.1.b “Sostegno ai progetti di ricerca industriale ad elevato impatto sistemico per il rafforzamento delle reti della ricerca e dell’innovazione”; - legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, art. 32
“Misure di supporto al settore dell’elettrodomestico e della relativa filiera produttiva”. La dotazione finanziaria del bando è pari a 5.000.000 euro. Le domande possono essere presentate, esclusivamente per via telematica tramite il sistema Fronte-End Generalizzato (FEG) dal 28 settembre all’8 novembre 2016, con preapertura per la compilazione delle domande dal 15 settembre 2016. Si rammenta che l’S3 o Strategia per la specializzazione intelligente è la strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvata con deliberazione giuntale 8 aprile 2016, n. 590 e che individua le aree di specializzazione e le “traiettorie di sviluppo” della Regione. Aree di specializzazione e “traiettorie di sviluppo” sono dettagliatamente riportate anche nell’all. A del bando. Di seguito si riportano gli elementi essenziali del bando.
BENEFICIARI
Beneficiarie sono le piccole, medie e grandi imprese che abbiano concluso progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione inerenti le aree di specializzazione S3 – Agroalimentare e Filiere produttive strategiche (metalmeccanica e sistema casa), Tecnologie marittime e Smart Health – conclusi successivamente al 31 dicembre 2013 e finanziati ai sensi delle norme indicate in premessa.
INIZIATIVE AMMISSIBILI
Sono finanziabili i progetti relativi ai programmi di industrializzazione dei risultati della ricerca, dello sviluppo sperimentale e dell’innovazione, volti ad accompagnare i risultati dell’attività di ricerca e innovazione svolta quanto più possibile vicino al mercato e alla commercializzazione dei nuovi prodotti, realizzati nelle sedi o unità operative localizzate nel territorio regionale, coerenti con la S3 e rivolti, perciò, alle aree di specializzazione “Agro alimentare”, “Filiere produttive strategiche”, “Tecnologie marittime” e “Smart Health” (indicate attraverso i codici ATECO 2007 all’all. A, sez. 2 del bando), ed attinenti alle già citate “traiettorie di sviluppo” (v. l’all. A, sez. 1 del bando).
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Non sono ammessi i progetti di industrializzazione relativi a commesse di ricerca e sviluppo, né programmi di industrializzazione autonomi rispetto ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione relativi alle misure incentivanti sopra riportate. Per le grandi imprese sono ammissibili solo progetti di investimento relativi alla sperimentazione dell’industrializzazione, con esclusione dello sfruttamento industriale dei prodotti standardizzati e dell’uso di tecnologie esistenti. Il progetto deve concludersi e la spesa sostenuta deve essere rendicontata entro 18 mesi dall’avvio del medesimo. Le imprese devono avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 60 giorni dalla data della comunicazione dell’assegnazione del contributo e di ammissione in graduatoria. In mancanza del rispetto del suddetto termine il contributo non viene concesso o la concessione revocata, qualora già intervenuta.
SPESE AMMISSIBILI Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese strettamente legate alla realizzazione dei progetti ammissibili sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e, più precisamente le spese attinenti a: impianti specifici, macchinari e attrezzature, mezzi mobili (esclusi i veicoli targati), hardware e software, beni immateriali, opere edili e di impiantistica generale, progettazione e direzione lavori, spese di collaudo ed altre spese tecniche nel limite del 15% degli investimenti in opere edili. Per le grandi imprese sono finanziabili solo attrezzature e impianti che, pur destinati da ultimo alla produzione, per la complessità delle nuove tecnologie, necessitano di specifiche implementazioni e di preventiva sperimentazione ai fini dell’applicazione degli esiti dell’attività di ricerca/innovazione ai fini dell’effettiva produzione. I beni devono essere acquistati nuovi di fabbrica, destinati alla nuova linea produttiva. Fra le spese escluse figurano i beni usati le acquisizioni in leasing e in leasing back, l’acquisto di immobili e di arredi, le spese del personale. Sono, inoltre, fissati limiti minimi di spesa per progetto nelle seguenti misure: - piccola impresa: 30.000 euro; - media impresa: 100.000 euro; - grande impresa: 300.000 euro.
FORMA E LIMITI DEL CONTRIBUTO
L’incentivo consiste nella concessione di contribu-
ti in conto capitale sulle spese ammesse secondo i seguenti limiti e condizioni: - 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese qualora optino per il regime di aiuto in esenzione ex reg. (UE) 651/2014; - 10% dei costi ammissibili per le medie imprese qualora optino per il regime di esenzione ex reg. (UE) 651/2014; - 35% per le piccole, medie e grandi imprese, qualora optino per il regime “de minimis” ex reg. (UE) 1407/2013, fermo restando il rispetto dei limiti dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” (200.000 euro negli ultimi 3 esercizi finanziari incluso quello dell’anno corrente, 100.000 euro per le imprese di autotrasporto). L’importo massimo di contributo è di 500.000 euro per impresa, evidentemente nel solo caso in cui l’impresa opti per il regime d’aiuto in esenzione ex reg. (UE) 651/2014. I contributi in esame non sono cumulabili con altri aiuti di stato, anche in regime “de minimis” a valere sulle medesime spese, né con finanziamenti europei a gestione diretta, fatta eccezione per gli aiuti erogati sotto forma di garanzia nel rispetto dei limiti ammessi dai due citati regimi europei.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Può essere presentata una sola domanda di contributo per un unico progetto di industrializzazione. La domanda va presentata alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, Servizio industria e artigianato, che assume la funzione di Struttura regionale Attuatrice (SRA) esclusivamente attraverso il sistema telematico FEG, al quale si accederà dalla specifica sezione del sito web della Regione Friuli-Venezia Giulia (www. regione.fvg.it). Alla domanda, sottoscritta mediante firma digitale, deve essere necessariamente allegata la documentazione prevista redatta secondo i fac-simili approvati e pubblicati nella pagina modulistica accessibile dalla medesima sezione del sito. Il sistema per la redazione e presentazione delle domande sarà accessibile: - dal 15 settembre 2016 per la precompilazione; - dalle ore 10.00 del 28 settembre alle ore 12.00 dell’8 novembre 2016 per la trasmissione. Sul citato sito della Regione saranno disponibili delle linee guida ai fini della predisposizione e invio della documentazione a corredo della domanda attraverso il sistema FEG.
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ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE I contributi sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria redatta sulla base dei punteggi di valutazione assegnati ai progetti a fronte di criteri predefiniti, di cui si dirà appresso. Le domande presentate sono soggette a una preliminare istruttoria di ammissibilità di carattere eminentemente formale. Fra queste si segnala il possesso di un’adeguata capacità economico finan-
ziaria per sostenere l’impegno finanziario derivante dalla realizzazione del progetto, calcolata secondo i parametri riportati all’allegato E) del bando. Se le domande pervenute sono superiori a 100 si può procedere alla preselezione delle stesse secondo i criteri riportati all’allegato C del bando e avvalendosi del Comitato tecnico di valutazione ex legge regionale 10 novembre 2005, n. 26. I criteri di valutazione sono quelli riportati nella tabella sottostante.
CRITERI DI PRESELEZIONE CRITERIO
1. Qualità del progetto
2. Prospettive dei risultati
ARTICOLAZIONE DEL CRITERIO
PUNTEGGIO MAX
a) Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto/processo/servizio rispetto allo stato dell’arte nel mercato di riferimento; originalità del metodo proposto. Per innovatività s’intende l’introduzione di nuove tecnologie per l’impresa che necessitano di specifiche implementazioni per l’applicazione degli esiti dell’attività di ricerca, sviluppo e innovazione.
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a) Potenzialità economica del progetto in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati anche in rapporto alla filiera e a possibili drivers tecnologici o utilizzatori finali. b) Ricadute positive per l’aumento della capacità produttiva e per la riduzione dei costi di prodotto/processo/servizi. d’impatto c) Incremento occupazionale dell’impresa al termine del progetto Per incremento occupazionale s’intende l’incremento di almeno il 1) 5% 2) 7% 3) 10% degli occupati nel territorio regionale dalla data della domanda alla data di rendicontazione. L’incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione.
Le prime 100 domande valutate positivamente nella preselezione vengono ammesse alla fase successiva di valutazione. Le domande che abbiano superato l’istruttoria preliminare sono oggetto di “istruttoria comple-
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ta” ai fini dell’ammissibilità e della valutazione tecnica dei progetti da parte del Comitato tecnico sulla base dei criteri di cui all’allegato D del bando, sezioni 1, 2, 3 del bando, che di seguito si riportano.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA SEZIONE 1: CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ Completezza e correttezza della domanda di finanziamento, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali previsti dal bando Rispetto del bando e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative Ammissibilità del proponente secondo quanto previsto dal bando, dalla normativa nazionale ed europea applicabile e dall’ambito di applicazione del FESR Sussistenza delle capacità amministrativa, finanziaria e operativa in capo al proponente
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA SEZIONE 2: CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA ARTICOLAZIONE DEL CRITERIO
PUNTEGGIO MAX
SOGLIE MINIME
1. Qualità del progetto
Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto/processo/servizio rispetto allo stato dell’arte nel mercato di riferimento; originalità del metodo proposto. Per innovatività s’intende l’introduzione di nuove tecnologie per l’impresa che necessitano di specifiche implementazioni per l’applicazione degli esiti dell’attività di ricerca, sviluppo e innovazione.
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2. Prospettive di impatto dei risultati sulla competitività dell’impresa (ricadute economiche e occupazionali
a) Potenzialità economica del progetto in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati anche in rapporto alla filiera e a possibili drivers tecnologici o utilizzatori finali. b) Ricadute positive per l’aumento della capacità produttiva e per la riduzione dei costi di prodotto/processo/ servizio. c) Incremento occupazionale dell’impresa al termine del progetto Per incremento occupazionale s’intende l’incremento di almeno il 1) 5% 2) 7% 3) 10% degli occupati nel territorio regionale dalla data della domanda alla data di rendicontazione. L’incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione.
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CRITERIO
3. Pertinenze e congruità Pertinenza e congruità delle singoli voci di spesa previste delle spese dal progetto in relazione ai risultati da raggiungere a) Ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano - L’utilizzo di materiali ecocompatibili, - Il riuso dei residui di lavorazione, - La riduzione e il riciclo dei rifiuti, 4. Contributo alla sosteni- - la riduzione e l’abbattimento degli inquinanti. bilità ambientale b) Ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano: - il risparmio delle risorse energetiche ed idriche e l’efficienza energetica, - l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Progetto concernente gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o applicazione delle medesime nello sviluppo dello 5. Progetto concernente le stesso (micro/nanoelettronica, nanotecnologia, fotonica, tecnologie abilitanti materiali avanzati, biotecnologia industriale e tecnologie di produzioni avanzate.
Il punteggio minimo totale per l’ammissibilità a contributo relativo ai 5 criteri di valutazione tecnica è di 20 punti
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA SEZIONE 3: ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE CRITERIO
ARTICOLAZIONE DEL CRITERIO
6. Interventi realizzati da iniziative imprenditoriali che abbiano riattivato o dato continuità ad attività produttive rilevanti
Progetto realizzato da un’impresa che ha rilevato o dato continuità a un’attività produttiva rilevante sul territorio regionale garantendo una significativa tutela anche parziale dei livelli occupazionali.
Progetto presentato da micro, piccole e medie imprese come definite dall’allegato I del reg. (UE) 651/2014 7. Minori dimensioni aziena) micro dali b) piccola c) media
8. Imprenditoria femminile
Progetto presentato da impresa in cui la maggioranza delle quote è nella totalità di donne oppure impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e impresa individuale, il cui titolare è una donna. Nel caso di società di persone composta da due soci, di società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e di società in nome collettivo il cui socio donna è anche legale rappresentante della società.
Progetti realizzati da imprese che partecipano a reti d’impresa regolarmente registrate presso la CCIAA: a) progetto presentato da una rete avente soggettività giuridica (rete soggetto); 9. Partecipazione dell’imb) progetto realizzato da un’impresa appartenente a una presa a reti d’imprese rete. I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono fra loro cumulabili. 10. Rating di legalità
Progetto realizzato da impresa in possesso del rating attribuito ai sensi della l. 62/2012, art. 5 ter.
Dalla somma dei punteggi ottenuti sulla base dei criteri delle sezioni 2 e 3 si avrà il punteggio complessivo del progetto ai fini della formazione della graduatoria e del finanziamento delle domande fino a esaurimento delle risorse disponibili. La graduatoria viene approvata con decreto del Direttore centrale delle attività produttive e pubblicata sul B.U.R. e sul sito della Regione. Con il medesimo atto viene disposta l’assegnazione delle risorse ai progetti meglio classificati. La SRA comunica, quindi, alle imprese interessate l’ammissione o la non ammissione al finanziamento. Qualora non tutti i progetti ammessi siano finanziabili e si rendano sufficientemente disponibili altre risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria. Le domande, comunque, ammesse alla graduatoria che non possono essere finanziabili entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’approvazione della medesima vengono archiviate.
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.
PUNTEGGIO NON GRADUABILE
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REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Il progetto deve essere avviato in data successiva quella della presentazione della domanda e, comunque, entro 60 giorni dalla data di comunicazione di ammissione alla graduatoria e dell’assegnazione del contributo. Le imprese beneficiarie sono obbligatoriamente tenute a dare comunicazione dell’avvio entro 15 giorni, sempre utilizzando il sistema telematico FEG, pena la decadenza del beneficio concesso. Salvo sospensioni dei termini del procedimento istruttorio, i contributi sono concessi entro 180 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande (8 novembre 2016). Sono ammesse variazioni al progetto, previa comunicazione alla SRA, ma solo dopo l’atto di concessione del contributo e a condizione che siano coerenti con l’originario progetto di ricerca, sviluppo o innovazione. Salvo proroga di 15 giorni, la rendicontazione del
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progetto e delle relative spese sostenute deve essere presentata entro 18 mesi dalla data di avvio del progetto, sempre avvalendosi del sistema telematico FEG. Qualora il progetto sia concluso prima dell’atto di concessione del contributo, la rendicontazione va presentata entro 3 mesi dalla data dello stesso. A seguito dell’istruttoria positiva della rendicontazione si ha l’erogazione del contributo nel termine di 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione stessa. Il contributo può essere anticipato nella misura del 40% a fronte della presentazione di una fideiussione di importo almeno pari all’importo da erogare maggiorata dagli interessi legali.
DEI BENEFICIARI Fra gli obblighi e i vincoli a cui sono tenute le imprese beneficiarie si segnalano il mantenimento dei requisiti soggettivi propedeutici all’ottenimento del beneficio, il mantenimento dell’attività d’impresa nel territorio regionale per almeno 3 anni dalla data di erogazione finale del contributo relativamente alle piccole e medie imprese e di 5 anni relativamente alle grandi nonché la conservazione negli uffici dell’impresa per 6 anni dalla data dell’atto di approvazione della rendicontazione della documentazione attinente il programma d’investimento. Per ogni altra informazione e per tutta la documentazione citata le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
OBBLIGHI E VINCOLI
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Concorsi di idee imprenditoriali e start up BANDITI DA FRIULI INNOVAZIONE CON UNICORN TRAINERS CLUB CON SCADENZA AL 15 SETTEMBRE 2016 Il centro di ricerca e di sviluppo tecnologico Friuli Innovazione in collaborazione con Unicorn Trainers Club, organizzazione promotrice dell’innovazione in ambito professionale e personale, ha licenziato due bandi a concorso denominati Spazio idee 2016 e Spazio alle imprese 2016. Spazio alle idee 2016 è un concorso di idee imprenditoriali innovative proposte da team di almeno due persone che intendono dar vita a una start up innovativa. Alle migliori quattro idee la
competizione assegna un premio in servizi volto a facilitare l’avvio e lo sviluppo della nuova impresa. Spazio alle imprese 2016 è un concorso di start up innovative con almeno due soci fondatori iscritte al Registro delle start up innovative. Alle migliori tre start up la competizione assegna un premio in servizi volto a facilitare lo sviluppo dell’impresa fra cui l’uso gratuito di un ufficio nell’incubatore certificato del parco scientifico e tecnologico “Luigi Danieli” di Udine, ove ha sede Friuli Innovazione, per sei mesi. La scadenza per la partecipazione a entrambe i concorsi è fissata al 15 settembre 2016. Quanti fossero interessati a maggiori informazioni possono attingerle al link: www.friulinnovazione.it/eventi/bando-spazioalle-idee-2016 o rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
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Ente Bilaterale dei Metalmeccanici: prestazioni RECENTI MODIFICHE AL REGOLAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLE PRESTAZIONI Si ritiene opportuno, considerate le recenti modifiche al Regolamento, riassumere le Prestazioni dell’Ente alla data odierna e rivedere i versamenti al fine di garantire la correttezza degli adempimenti a carico delle aziende. Il versamento obbligatorio è di €. 5 mensili così articolati:
O.P.N.M. a. “Fondo Sicurezza Metalmeccanici”: - 1,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; - 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con RLS (anche se ad oggi la prestazione in oggetto non risulta operativa ma i versamenti ne garantiranno a breve l’avvio sui territori).
E.B.M. b. “Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici”: - 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo pieno; - 0,25 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore part- time fino a 20 ore. c. “Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici”: - 2,33 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore. d. “Osservatorio della contrattazione e del lavoro del Settore Metalmeccanico”: - 0,66 euro mensili per 12 mensilità, per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, l’introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindaPAG. 25 - APINFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2016
cale territoriale/bacino nonché la contrattazione territoriale di secondo livello; - 1,00 euro mensili per 12 mensilità, per ulteriori attività correlate, assorbenti le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale. Si sottolinea l’obbligatorietà dei versamenti ovvero il versamento di €. 25 lordi mese per 13 mensilità da erogare direttamente ai lavoratori a titolo di Elemento Aggiuntivo della Retribuzione in caso di mancata adesione all’ente bilaterale. A tal proposito si richiama integralmente la nostra circolare n. 67/FT del 13 marzo 2015 per le modalità operative. E’ utile, al fine di valutarne le opportunità riepilogare le prestazioni garantite dall’ Ente Bilaterale alle aziende, rimandando comunque al sito www. entebilateralemetalmeccanici.it per ogni approfondimento, un tanto anche in occasione della recente modifica al regolamento dell’Ente stesso:
FONDO SICUREZZA a) Contributo annuo alle aziende pari a €. 200 per accertamenti clinico diagnostici oltre e a supporto di quelli previsti dal Protocollo di Sorveglianza Sanitario Aziendale orientati alla prevenzione di particolari future patologie connesse all’attività svolta; b) Corsi di formazione ergonomici per operatori del settore: il fondo sta valutando la possibilità di finanziare corsi in materia al fine di promuovere comportamenti corretti nell’ambito dell’attività lavorativa ma allo stato non sono ancora regolamentati; c) Corsi di formazione per la sensibilizzazione di problemi connessi all’innalzamento dell’età lavorativa: si finanzieranno 20 corsi per territorio (1 per regione) per un massimo di €.3000 a corso su iniziativa congiunta Unionmeccanica/ Fiom territoriali in rapporto all’OPNM nazionale; d) Costi a sostegno delle aziende per l’acquisito di defibrillatori: riconoscimento di un contributo fino a 900 euro iva esclusa alle aziende che acquistino apparecchi di defibrillazione certificati C.E. e F.D.A. ed effettuino corsi adeguati di utilizzo dell’apparecchiatura stessa da
tenersi presso struttura autorizzata alla formazione specifica, così suddiviso: a) contributo del 50% del costo del defibrillatore fino a un massimo di €.700 iva esclusa; b) contributo di €.100 per la formazione, in orario di lavoro, di almeno 6 ore per ognuno dei due addetti all’utilizzo dell’apparecchiatura; Alla domanda presentata si dovrà allegare: a) fattura di acquisto del defibrillatore con evidenza della certificazione; b) documentazione attestante la formazione teorico pratica svolta su RCP e defibrillatore; c) dichiarazione di avvenuta frequenza da parte dei due lavoratori coinvolti Si fa presente che in relazione all’acquisto del defibrillatore la Confapi ha stipulato apposita convenzione con la società Philips. Il pacchetto oggetto di convenzione prevede la fornitura del defibrillatore Philips Heartstart FRx ed il corso BLSD per 2 persone al prezzo in convenzione di €. 1299 + Iva. Le aziende interessate dovranno: - richiedere le credenziali via e-mail a Confapi Servizi, segreteriaconfapiservizi@confapiservizi.it, per ottenere il codice promozionale valido per ottenere la promozione; - compilare il modulo allegato indicando la quantità e il codice promozionale Confapi ed inviarlo tramite fax al n. 051/0935882 o alla mail: commerciale@iredeem.it; - EBM provvederà ad erogare all’azienda, a seguito della presentazione dell’invio della fattura di acquisto, un rimborso pari a €.900 + IVA. Il costo per l’azienda sarà pertanto di €. 395 + Iva, fatta salva la riduzione del tasso medio Inail cui si può accedere tramite la compilazione del modello annuale OT 24 che potrebbe comportare una riduzione del premio INAIL tramite l’acquisizione di 40 punti relativi all’attuazione di un programma di procedure volontarie in ambito della sicurezza.
FONDO SOSTEGNO AL REDDITO a) CONTRIBUTO CARENZA: Al verificarsi di un malattia, o meglio, i primi tre giorni, denominati “Carenza di malattia” per un lavoratore, l’Azienda potrà presentare richiesta di integrazione compilando il modulo disponibile on line nella sezione documenti del sito ed allegando il LUL relativo al mese in cui si è verificato l’evento nonchè le copie degli ultimi 3 F24 pagati a favore dell’EBM, l’importo del sussidio è di € 210,00, tale importo verrà decurtato del 4% PAG. 26 - APINFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2016
quale ritenuta per Contributi corrisposti ad Imprese, quindi l’azienda riceverà sul proprio c/c l’importo netto di € 201,60. Si ricorda che è possibile richiedere, nel corso dell’anno solare (1/1 – 31-12), 3 prestazioni ogni 15 lavoratori (da 1 a 15 lavoratori 3 prestazioni, da 16 a 30 lavoratori 6 prestazioni e così via). Si precisa inoltre che per lo stesso lavoratore, è possibile richiedere un solo sussidio l’anno; b) Contributo Iscrizione al Nido e all’Università: a partire dall’anno scolastico 2016/2017 l’importo del sussidio per l’iscrizione all’asilo nido rimarrà di € 200,00 mentre a partire dall’anno accademico 2016/2017 l’importo del sussidio per l’iscrizione all’Università passerà a € 300,00. Si ricorda che tali importi verranno erogati direttamente all’azienda la quale, una volta ricevuti, sarà tenuta a versarli in busta paga al lavoratore assoggettando agli stessi la sola ritenuta Irpef. c) Contributo per l’acquisto di libri scolastici per i figli di lavoratrici e lavoratorI: l’Ente Bilaterale Metalmeccanici erogherà un contributo per l’acquisto dei testi scolastici; per i figli dei lavoratori iscritti alle scuole medie inferiori il sussidio sarà di € 150,00 mentre per quelli iscritti alle scuole medie superiori l’importo sarà di € 200,00. Per poter richiedere tali sussidi il lavoratore dovrà presentare il modulo, che sarà pubblicato prossimamente nella sezione documenti del sito, sottoscritto nonchè certificato di iscrizione rilasciato direttamente dalla scuola (l’EBM non accetta autocertificazioni e le copie degli ultimi 3 F24 pagati a favore dell’EBM. Si ricorda che tali importi verranno erogati direttamente all’azienda la quale, una volta ricevuti, sarà tenuta a versarli in busta paga al lavoratore assoggettando agli stessi la sola ritenuta Irpef. d) Sussidi una tantum a favore delle aziende e dei lavoratori nei seguenti casi debitamente certificati: - Lavoratrici e lavoratori che usufruiscono dei permessi ex L. 104/1992, per assistenza a figli, genitori e coniugi non autosufficienti; - Lavoratrici e lavoratori che nel corso dell’anno civile (1/1 – 31/12) abbiano subito un infortunio riconosciuto dall’Inail di durata pari o superiore a quaranta giorni; - Lavoratrici o lavoratori che iscrivono i propri figli all’asilo nido e/o all’Università; - Contributo alla nascita di un figlio/a. Il sussidio, variabile in base al periodo di rife-
rimento, al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra in corso di anno civile (1/1 – 31-12). Per beneficiare di tale forma di intervento, il lavoratore, di sua iniziativa e per il tramite dell’azienda deve presentare all’E.B.M. la domanda redatta su apposita modulistica entro il mese successivo all’evento. Alla domanda, sottoscritta dall’azienda e dal lavoratore, devono essere allegati: copia dell’ultimo LUL, documentazione attestante uno degli eventi di cui ai punti a, b, c e d; copie degli ultimi 3 versamenti in F24. e) Sostegno nella misura di €. 0,5 annui a lavoratore destinati alla formazione dei delegati sindacali.
FONDO SVILUPPO BILATERALITÀ E.B.M. verserà alle aziende destinatarie un contributo annuo, variabile in base al periodo di riferimento, per ogni apprendista per spese di formazione, con l’obbligo da parte delle aziende stesse di corrispondere all’apprendista le spese documen-
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tate per trasporti, pasti, ore di viaggio in caso di formazione esterna all’azienda, fino ad un massimo del 50% del valore del contributo. Le attività e le prestazioni sono destinate: - a tutte le aziende iscritte all’Ente Bilaterale Metalmeccanico che per l’apprendista utilizzano formazione esterna all’azienda; - ai lavoratori delle aziende di cui alla precedente lettera a) assunti con contratto di apprendistato. Per beneficiare del contributo annuo di cui al precedente punto b, le aziende dovranno presentare all’E.B.M.: domanda redatta su apposita modulistica, sottoscritta sia dal lavoratore che dall’azienda entro il mese successivo all’assunzione, copia del contratto di apprendistato del lavoratore per il quale si richiede l’erogazione del relativo contributo annuo, documentazione attestante la formazione esterna all’azienda, dichiarazione firmata dall’apprendista che attesta di aver ricevuto dall’azienda i rimborsi delle spese sostenute. (FT)
Energia
POTENZIATI I MECCANISMI PER TRATTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE PROCEDURE SPECIALI FACILITATE PER DOPPIA FATTURAZIONE, BONUS SOCIALE E INDENNIZZI, RAFFORZATE LE TUTELE PER I CLIENTI FINALI RISPETTO ALL’ASSETTO PRECEDENTE Parte dal 1° gennaio 2017 la riforma dei meccanismi per il trattamento sempre più efficace dei casi di reclami consumatore-venditore e per la risoluzione delle rimanenti controversie con gli operatori. Il nuovo sistema di tutele per il consumatore sarà strutturato a regime non più su due livelli come l’attuale, ma su tre: prima andrà sempre fatto il reclamo al proprio fornitore e, se non si ottiene risposta o non è soddisfacente, ci si rivolgerà al nuovo secondo livello, la conciliazione obbligatoria per risolvere la controversia. Per i casi più complessi si aggiungerà un ulteriore livello, in cui sarà l’Autorità a decidere sui casi non risolti. Saranno poi attivate anche procedure speciali per alcune tra le problematiche più frequenti e standardizzate, con il rafforzamento del ruolo delle Associazioni dei consumatori e un Help desk (di Acquirente Unico) per affiancarle nel loro ruolo di assistenza, con anche un nuovo Portale unico web per il consumatore, dove inviare segnalazioni e richiedere informazioni. Il rinnovato assetto (avviato a maggio con la definizione delle procedure per la conciliazione obbligatoria, ora in fase di completamento con l’approvazione delle delibere 383/2016/E/com e 413/2016/R/com e con la prossima definizione del terzo livello) realizza un sistema di tutele completo e organico, con l’obiettivo di riformare l’attuale architettura di gestione dei reclami e delle controversie tra clienti ed esercenti, per una maggiore efficacia, con una semplificazione dei meccanismi, per ridurre le tempistiche, i costi e migliorare la qualità delle risposte.
I nuovi meccanismi si applicheranno a tutti i settori regolati dall’Autorità, anche se le regole approvate finora si riferiscono ai soli clienti dell’energia elettrica e del gas, domestici e non, inclusi i prosumer (cioè coloro che sono allo stesso tempo produttori e consumatori di energia elettrica); con prossimi provvedimenti verranno poi estese anche agli altri settori, coerentemente alle previsioni di legge. Nel dettaglio, il primo livello di tutela sarà basato sul reclamo scritto sottoposto dal cliente all’impresa, sede in cui si punta a risolvere il maggior numero dei problemi tra consumatore e operatore. Con gli interventi di regolazione approvati, infatti, si ha l’obiettivo di semplificare le procedure, ridurre i tempi di risposta, ottimizzare e incrementare il sistema e l’importo degli indennizzi automatici. Ad esempio, il venditore dovrà corrispondere al cliente 50 euro in caso si verifichi sia la tardiva risposta al reclamo che la tardiva rettifica di fatturazione (25 euro per singolo indennizzo, prima era di 20 euro), mentre il distributore dovrà indennizzare il venditore con 30 euro nei casi di ritardo nella messa a disposizione dei dati (erano 20 euro per il settore elettrico; 24,40 in quello del gas). Semplificate anche le casistiche, con le richieste di rettifica di fatturazione ricondotte nella categoria dei reclami, aumentate le possibilità di inoltrare reclami scritti anche via web o posta elettronica, migliorata le modulistica e i criteri di completezza delle risposte. Introdotta poi la possibilità per i venditori di richiedere dati tecnici ai distributori anche su richiesta telefonica del cliente. Se la risposta al reclamo non fosse soddisfacente o addirittura del tutto assente, i clienti potranno accedere al secondo livello, rappresentato dal Servizio Conciliazione e dagli altri organismi autorizzati inseriti nell’elenco ADR (Alternative Dispute Resolution), da gennaio condizione obbligatoria per l’eventuale successivo ricorso al giudice. Per migliorare la consapevolezza dei clienti sulla scelta dello strumento di risoluzione più adatto, i venditori dovranno informare sulla possibilità di accedere al Servizio Conciliazione ed, eventualmente, ad altri organismi di conciliazione ad accesso gratuito alle cui procedure si impegnano a partecipare, sia sul proprio sito internet, sia nei contratti sia nelle risposte ai reclami che non abbiano risolto.
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Al secondo livello, possono poi essere attivate le “procedure speciali”, un canale di risoluzione delle controversie applicabile a un limitato numero di fattispecie, ma molto ricorrenti, caratterizzate da un contenuto di informazioni già codificate in apposite banche dati ad accesso diretto da parte dello Sportello per il consumatore. Queste riguarderanno specifiche tematiche: il bonus sociale (in particolare i casi di mancata validazione da parte del distributore delle domande già ammesse dai Comuni, di mancata o ritardata erogazione del bonus da parte del distributore/venditore, di contestazione di procedure di recupero); i casi di doppia fatturazione a seguito di switching; la mancata erogazione di un indennizzo automatico; i rigetti o le mancate risposte da parte delle controparti commerciali dei reclami presentati in materia di switching back; i casi legati al Cmor (errori nell’addebito da parte dell’esercente la vendita entrante, richiesta di addebito in assenza dei requisiti previsti dalla regolazione o mancato annullamento a seguito di pagamento dell’intero debito). Le procedure speciali consentiranno di estinguere il problema oggetto della controversia in una sede diversa e più specifica rispetto alla conciliazione e saranno valide anche per esaurire il tentativo obbligatorio di conciliazione. Infine, è previsto un nuovo terzo livello - in via di definizione - che prefigura un intervento dell’Autorità su istanza di parte per dirimere determinate controversie che non hanno trovato soluzione in sede conciliativa. Tale intervento non costituisce condizione pregiudiziale per il ricorso al giudice, ma è alternativo ad esso nella valutazione del merito, fermo restando il diritto alla tutela giudiziaria anche dopo di esso.
A tutti i livelli rimane confermato il ruolo di informazione già svolto dal numero verde dell’Autorità 800.166.659 e di assistenza al consumatore (front end) svolto dalle Associazioni dei clienti domestici e non domestici sul territorio. Per rafforzare quest’ultimo aspetto sono diverse le iniziative di supporto introdotte: progetti per il consolidamento di una rete di sportelli qualificati delle Associazioni, finanziati con il fondo sanzioni; iniziative legate agli sportelli delle PMI nell’ambito dell’apposito protocollo d’intesa con l’Autorità; attività di formazione; attivazione dell’Help desk presso lo Sportello di Acquirente Unico. In particolare quest’ultimo sarà di supporto consulenziale ad una rete identificata di sportelli territoriali delle Associazioni nella risoluzione più generale delle problematiche che il reclamo potrà sollevare, pubblicando anche, a vantaggio di tutti, le domande più frequentemente ricevute e le risposte fornite. Acquirente Unico svolgerà inoltre attività di monitoraggio periodico sull’andamento e la tipologia di tutte le segnalazioni ricevute, con rapporti anche sull’attività svolta dal Call center e dall’Help desk. Ogni anno verrà poi pubblicato un Rapporto sui reclami e le controversie che conterrà, oltre ai dati comunicati annualmente dai venditori e dai distributori, anche i risultati dell’indagine di customer satisfaction e dello specifico monitoraggio della completezza delle risposte dei reclami trattati dagli sportelli qualificati dalle Associazioni dei consumatori. Capitoli saranno anche dedicati all’andamento delle conciliazioni e al monitoraggio delle segnalazioni e delle procedure speciali. Tutte le delibere sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it. (C)
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Prodotti chimici
REACH
REGISTRAZIONE, VALUTAZIONE, AUTORIZZAZIONE E RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE Obiettivo principale del REACH è quello di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici già esistenti (quelli introdotti sul mercato prima del settembre 1981) e nuovi (dopo il settembre 1981) e, al contempo, mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea. Il REACH è un sistema integrato di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Circa 30.000 sostanze e prodotti chimici dovranno infatti essere soggetti ad un esame sulla loro pericolosità e inseriti in un database comune a tutti gli Stati membri. Attraverso il REACH sarà possibile ottenere maggiori e più complete informazioni su: - le proprietà pericolose dei prodotti manipolati - i rischi connessi all’esposizione - le misure di sicurezza da applicare. Il REACH distingue le sostanze in due categorie: le sostanze “soggette ad un regime transitorio” come definite dall’articolo 3, punto 20 - e tutte le altre (le sostanze cosiddette “nuove”) che non rientrano in tale definizione. Sostanza soggetta ad un regime transitorio: una sostanza che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: 1. è compresa nell’inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS); 2. è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all’Unione europea il 1° gennaio 1995 o il 1° maggio 2004, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall›importatore,
almeno una volta nei quindici anni precedenti l›entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale; 3. è stata immessa sul mercato nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all›Unione europea il 1° gennaio 1995 o il 1° maggio 2004, prima dell›entrata in vigore del presente Regolamento, dal fabbricante o dall’importatore ed è stata considerata notificata a norma dell›articolo 8, paragrafo 1, primo trattino della direttiva 67/548/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente Regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale. Il Regolamento REACH, costituito da 141 articoli e 17 allegati tecnici, oltre alla registrazione, prevede: - la valutazione dei test supplementari proposti dalle imprese e delle sostanze considerate “prioritarie”; - la “valutazione della sicurezza chimica” e la predisposizione di una relazione sulla sicurezza chimica per le sostanze prodotte o importate in quantità superiore a dieci tonnellate/anno; - l’autorizzazione, solo per usi specifici e controllati, delle sostanze “estremamente preoccupanti” (come le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione in categoria 1 e 2, le sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche - PBT, le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili – vPvB, le sostanze interferenti endocrine - ECD - e le sostanze con proprietà equivalenti a quelle appartenenti ai gruppi indicati); - l’adozione di restrizioni per le sostanze e i preparati che presentano determinati pericoli per l’ambiente e la salute umana; - l’istituzione di un’Agenzia europea per le sostanze chimiche con compiti tecnico-scientifici e di coordinamento; - la modifica e l’abrogazione di numerose norme in vigore allo scopo di unificare il corpo normativo in materia di sostanze chimiche, eliminando l’attuale distinzione tra “nuove” sostanze e sostanze “esistenti”; - la considerazione dell’impatto potenziale della nuova regolamentazione sulle PMI e la necessi-
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tà di evitare discriminazioni nei loro confronti. La registrazione delle sostanze comporta, per i fabbricanti e gli importatori di sostanze e preparati (miscele di due o più sostanze), l’obbligo di presentare all’Agenzia europea una serie di informazioni di base sulle caratteristiche delle sostanze e, in mancanza di dati disponibili, l’obbligo di eseguire test sperimentali per caratterizzare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali. Strettamente collegata alla procedura di registrazione è la valutazione delle sostanze “prioritarie”. A seguito di tale valutazione, effettuata dagli Stati membri, possono essere richieste procedure di autorizzazione o di restrizione qualora si evidenzino rischi non adeguatamente controllati per la salute umana e per l’ambiente. Le sostanze definite “estremamente preoccupanti” sono inserite in un apposito elenco (Allegato XIV al Regolamento) e possono essere immesse sul mercato, per usi specifici e controllati, solo su richiesta delle imprese e se autorizzate dalla Commissione europea. Il Regolamento REACH mantiene in vigore le attuali procedure di restrizione che hanno, invece, una portata generale e si applicano in tutto il territorio comunitario a tutti gli usi previsti. Le restrizioni già adottate ai sensi della direttiva 76/769/ CEE sono trasferite all’interno del Regolamento REACH ed elencate nell’Allegato XVII. Le sostanze CMR (ossia, con effetti cancerogeni, mutageni, e tossici per la riproduzione) e le sostanze PBT (ossia, persistenti, bio-accumulabili e tossiche) e vPvB (ossia, molto persistenti e molto bio-accumulabili) devono essere sistematicamente autorizzate. Altri usi di sostanze saranno completamente proibiti. Certe sostanze sono totalmente escluse dall’applicazione del REACH ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento. Il Regolamento prevede l’istituzione di un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), la cui sede è stata stabilita ad Helsinki (Finlandia). Essa svolge un ruolo di coordinamento tecnicoscientifico delle attività previste dal Regolamento REACH e, in primo luogo, organizza una banca dati per raccogliere e gestire i dati forniti per la registrazione delle sostanze, anche allo scopo di garantire l’accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze chimiche. Il Ministero della salute, designato come autorità competente, assicura d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri la partecipazione alle attività dell’Agenzia europea nominando rap-
presentanti ed esperti nazionali nei seguenti organi: - Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia; - Forum per lo scambio delle informazioni tra le autorità nazionali; - Comitato degli Stati membri; - Comitato per la valutazione dei rischi (RAC); - Comitato per l’analisi socio-economica (SEAC); - Comitato per l’attuazione del Regolamento REACH di cui all’articolo 133. Il Regolamento REACH, sostituendo buona parte della legislazione attualmente in vigore in materia di sostanze chimiche, richiede un adattamento del sistema nazionale al nuovo sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Tra i cambiamenti introdotti, quello più rilevante per il sistema industriale riguarda la raccolta delle informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze e l’individuazione di adeguate misure di gestione del rischio. Al sistema industriale è richiesto un ruolo proattivo nella gestione del rischio delle sostanze chimiche. Occorrono, quindi, una serie di azioni per l’adeguamento dei sistemi organizzativi aziendali, a qualsiasi livello della catena di approvvigionamento, oltre che l’acquisizione delle conoscenze e capacità tecniche necessarie per l’attuazione dei compiti previsti.
SOGGETTI COINVOLTI In relazione alle procedure contemplate dal Regolamento REACH, il numero dei soggetti coinvolti, sia nel settore privato che nel settore pubblico, è inevitabilmente elevato. Per quanto riguarda il settore privato, i soggetti coinvolti sono: - produttori e importatori di sostanze in quanto tali - produttori e importatori di preparati - produttori e importatori di articoli contenenti sostanze destinate ad essere rilasciate - produttori e importatori di articoli contenenti sostanze “estremamente preoccupanti” - utilizzatori “a valle” di sostanze, preparati e articoli - consumatori finali - laboratori di saggio - centri privati di ricerca - associazioni di categoria - servizi di consulenza privati.
QUADRO CRONOLOGICO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO Il Regolamento REACH si applica direttamente in
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tutti gli Stati membri a partire dal 1° giugno 2007, in modo scalare e secondo scadenze che interessano, dapprima, solo alcune parti del Regolamento e successivamente, nell’arco di un triennio, tutte le restanti parti. Sono di seguito indicate le scadenze previste per l’entrata in vigore delle diverse disposizioni del Regolamento REACH: - dal 1° giugno 2007 sono entrati in vigore: * Titolo IV (Informazioni all’interno della catena di approvvigionamento, artt. 31-36 * Titolo IX (Tariffe e oneri, art. 74) * Titolo X (Agenzia, artt. 75-111) * Titolo XIII (Autorità competenti, artt. 121124) * Titolo XIV (Applicazione, artt. 125-127) * Titolo XV (Disposizioni transitorie e finali, artt. 128-141, escluso art. 136) - dal 1° giugno 2008 sono entrati in vigore: * Titolo II (Registrazione delle sostanze, artt. 5-24) * Titolo III (Condivisione dei dati, artt. 2530) e registrazione preliminare delle sostanze “soggette a regime transitorio” (dal 1° giugno al 1° dicembre 2008, cfr. art. 28) * Titolo V (Utilizzatori a valle, artt. 37-39) * Titolo VI (Valutazione, artt. 40-54) * Titolo VII (Autorizzazione, artt. 55-66) * Titolo XI (Inventario delle classificazioni, artt. 112-116, escluso art. 113 - 1 dic. 2010) * Titolo XII (Informazioni, artt. 117-120) * Articoli 128 (libera circolazione), 134 (preparativi per l’istituzione dell’Agenzia) e 136 (misure transitorie riguardanti le sostanze esistenti) - dal 1° giugno 2009 è entrato in vigore il Titolo VIII (Restrizioni, artt. 67-73) e l’Allegato XVII. Per quanto riguarda le scadenze per la registrazione delle sostanze “soggette a regime transitorio” e oggetto di una precedente registrazione preliminare, sono previste le seguenti scadenze per la registrazione: - il 1° dicembre 2010, per le sostanze prodotte e/o importate in quantitativi pari o superiori a 1000 tonnellate/anno; le sostanze CMR cat. 1 e 2 prodotte e/o importate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno; le sostanze classificate con le frasi di rischio R50 e R53 prodotte e/o importate in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate/anno; - il 1° giugno 2013, per le sostanze prodotte e/o importate in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate/anno; - il 1° giugno 2018, per le sostanze prodotte e/o
importate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno.
AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE L’Autorità competente a livello nazionale ai sensi del Regolamento è il Ministero della salute, che opera d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinandosi anche con le Regioni e Province Autonome. Il Ministero della salute stabilisce, con decreto di concerto con i citati ministeri ed il Ministero della Giustizia, le sanzioni da adottare nei casi di infrazione alle disposizioni previste dal Regolamento REACH e predispone relazioni periodiche sulle attività per garantire l’attuazione del Regolamento REACH, ai fini della verifica svolta dalla Commissione europea circa la corretta applicazione del Regolamento.
OBBLIGHI E COMPITI PER LE IMPRESE Gli obblighi di registrazione per le sostanze non “soggette a un regime transitorio” (cfr. definizione di cui all’art. 3, punto 20, del Regolamento REACH) sono entrati in vigore il 1° giugno 2008. Gli obblighi di registrazione per le sostanze che sono “soggette a un regime transitorio” entrano in vigore, invece, gradualmente e sono collegati sia alla fascia di tonnellaggio in cui ricade la sostanza sia alla relativa pericolosità, come evidenziato al precedente punto 2.1. Tale gradualità è comunque prevista, unicamente per le sostanze “soggette a regime transitorio” per le quali dal 1° giugno al 1° dicembre 2008 sia stata effettuata una “registrazione preliminare” a norma dell’art. 28, con la presentazione all’Agenzia europea di alcune informazioni minime, quali: - nome della sostanza (incluso numero EINECS o numero CAS se disponibili); - nome e indirizzo del titolare; - fascia di tonnellaggio della sostanza e termine previsto per la registrazione. Per le sostanze oggetto di “registrazione preliminare”, che ricadono nella fascia di tonnellaggio inferiore (da 1 a 10 tonnellate/anno), gli Allegati VI e VII indicano le informazioni di base da fornire. Per le sostanze che rientrano nelle fasce di tonnellaggio superiori, le informazioni di base sono integrate con le informazioni indicate negli Allegati VIII, IX e X, come di seguito specificato: - indicazioni dell’Allegato VIII, se la sostanza rientra nella fascia di tonnellaggio compresa tra 10 e 100 tonnellate/anno;
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- indicazioni degli Allegati VIII e IX, se la sostanza rientra nella fascia di tonnellaggio compresa tra 100 e 1000 tonnellate/anno; - indicazioni degli Allegati VIII, IX e X, se la sostanza rientra nella più alta fascia di tonnellaggio, superiore a 1000 tonnellate/anno. Per le sostanze prodotte o importate in quantità pari o superiori a 100 tonnellate/anno, il Regolamento REACH prevede che il fabbricante (o l’importatore) proponga all’Agenzia europea una strategia di test che risponda ai requisiti di informazione previsti dagli Allegati IX e X, anche allo scopo di evitare inutili sperimentazioni su animali vertebrati. E’ opportuno, inoltre, evidenziare che per la registrazione delle sostanze che ricadono nella fascia di tonnellaggio inferiore (da 1 a 10 tonnellate/anno), gli studi tossicologici ed ecotossicologici possono essere omessi (ma non le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche), qualora sulla base di un esame preliminare effettuato utilizzando modelli predittivi di tipo (Q)SAR (relazioni quantitative struttura/attività), sia possibile dimostrare che la sostanza non desta preoccupazioni di carattere ambientale e sanitario (cfr. Allegato III al Regolamento). I fabbricanti e/o gli importatori di sostanze e preparati classificati come pericolosi sono tenuti a mettere a disposizione dell’acquirente, a qualsiasi livello della catena, una scheda di dati di sicurezza (tale obbligo si applica anche alle sostanze identificate come PBT e vPvB). Le schede di sicurezza devono essere accessibili ai lavoratori e a chiunque utilizzi o manipoli all’interno di un processo produttivo una sostanza o un preparato pericolosi. Per le sostanze prodotte o importate in quantità pari o superiori a 10 tonnellate/anno, indipendentemente dal tipo di classificazione, il Regolamento REACH prevede che il fabbricante (o l’importatore) predisponga una “relazione sulla sicurezza chimica”. Nel caso in cui la relazione riguardi una sostanza classificata come pericolosa, parte di tale relazione deve essere obbligatoriamente allegata alla scheda dei dati di sicurezza. La predisposizione di una “relazione sulla sicurezza chimica” conforme ai requisiti indicati nell’Allegato I al Regolamento costituisce un adempimento tecnico complesso e rappresenta uno degli elementi che più caratterizza il ruolo “pro-attivo” richiesto all’industria nel nuovo sistema di gestione delle sostanze chimiche. Per le sostanze soggette ad un processo di valutazione nell’ambito del “Piano d’azione a rotazione”, i titolari delle registrazioni devono eseguire i saggi supplementari richiesti dagli Stati membri. Per le sostanze soggette all’obbligo di autorizza-
zione (sostanze “estremamente preoccupanti”), le imprese che richiedono un’autorizzazione devono presentare all’Agenzia europea un fascicolo contenente studi e informazioni per dimostrare l’adeguatezza del controllo dei rischi, un’analisi delle eventuali sostanze o tecnologie alternative disponibili e, qualora necessario, un’analisi socioeconomica. Uno degli impatti che il Regolamento REACH avrà sul sistema produttivo riguarda la tipologia delle relazioni industriali e, in particolare, i rapporti tra le imprese che forniscono la stessa sostanza (produttori e importatori) e i rapporti tra fornitori e “utilizzatori a valle” di qualsiasi sostanza. L’impatto prevedibile è relativo sia alle attività per la raccolta e la messa in comune delle informazioni sulle sostanze per la registrazione, nell’ambito dei SIEF (Forum per lo scambio delle informazioni sulle sostanze), sia alle attività per la messa a punto delle misure di gestione del rischio (RMM), che richiedono la valutazione delle informazioni sulla potenziale esposizione dei lavoratori e dell’ambiente (scenari di esposizione, categorie d’uso, relazioni e valutazioni sulla sicurezza chimica). Benché la costituzione di consorzi tra le imprese non sia espressamente prevista dal Regolamento REACH, il consorzio costituisce lo strumento forse più adeguato per la raccolta dei dati in possesso delle imprese interessate alla registrazione di una stessa sostanza. Ulteriori effetti collaterali dovuti all’implementazione del Regolamento, potrebbero consistere nella scomparsa di sostanze che, a causa dei costi di registrazione, non saranno più prodotte/importate, e nell’aumento dei costi delle sostanze che saranno soggette a registrazione.
SANZIONI Per assicurare la trasparenza, l’imparzialità e la coerenza a livello dei provvedimenti di applicazione degli Stati membri, questi ultimi devono stabilire a norma di Regolamento un appropriato quadro di sanzioni che permetta di applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di mancata ottemperanza, poiché da essa possono derivare danni per la salute umana e per l’ambiente. Le sanzioni per l’Italia sono state stabilite mediante decreto legislativo del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero della salute e gli altri Ministeri competenti per il REACH. Il Decreto sanzioni è stato emanato sotto forma di Decreto Legislativo il 14 settembre 2009, n. 133 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2009. Oltre a prevedere sanzioni di tipo amministrativo per tutta una serie di condotte
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che violano il Regolamento, negli articoli 14 e 16 il decreto prevede anche sanzioni di tipo penale, in particolare nel caso di immissione sul mercato o utilizzo di sostanze comprese negli Allegati XIV e XVII (sostanze soggette ad autorizzazione o restrizione) del Regolamento. Il decreto è entrato in vigore il 9 ottobre 2009.
Il Piano Nazionale dei controlli è pubblicato sul sito del Ministero della Salute nella pagina dedicata al Piano Nazionale di Vigilanza del REACH. Il Piano è elaborato tenendo conto delle indicazioni provenienti dall’ECHA, dalla Commissione europea o da altri organismi europei competenti in materia.
VIGILANZA
Il processo di registrazione richiede ai fabbricanti e agli importatori di fornire informazioni circa tutte le sostanze chimiche prodotte o importante nell’Unione europea in quantitativi pari o superiori ad una tonnellata l’anno. Ai fini della registrazione, essi devono trasmettere un fascicolo contenente le informazioni sulle sostanze e sui rischi che queste comportano, nonché le misure appropriate per la gestione dei rischi (vedi quanto sopra precisato al riguardo). Per quanto riguarda quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate/anno, indipendentemente dal tipo di classificazione, viene richiesta una relazione sulla sicurezza chimica che documenta la valutazione della sicurezza chimica degli usi raccomandati agli utilizzatori situati a valle della catena di approvvigionamento. Titolo II (Registrazione delle sostanze, artt. 5-24) Titolo III (Condivisione dei dati, artt. 25-30) e registrazione preliminare delle sostanze “soggette a regime transitorio” (dal 1° giugno al 1° dicembre 2008, cfr. art. 28).
L’Autorità competente avvia il sistema dei controlli ufficiali previsto dal Regolamento REACH, assicurando che sia intrapresa un’appropriata attività di vigilanza e controllo al fine di verificare la completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di distribuzione delle sostanze, dalla produzione/importazione, all’uso, all’immissione sul mercato delle sostanze, come tali o contenute nei preparati o negli articoli. Al fine di permettere il coerente passaggio del sistema di vigilanza dalla attuale normativa sulle sostanze e preparati pericolosi al Regolamento REACH, lo Stato e le Regioni e Province Autonome dovranno definire in appositi accordi le modalità per concorrere alla implementazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006. L’attività di vigilanza potrà riguardare, ove applicabile, la verifica: 1. dell’avvenuta presentazione di una registrazione, di una notifica, di una proposta di test, di una richiesta di autorizzazione 2. del rispetto delle restrizioni stabilite ai sensi del Titolo VIII del Regolamento 3. dell’esistenza e dell’efficacia di un sistema di gestione e controllo, da parte di tutti gli attori della catena, relativo ai seguenti aspetti: - le prescrizioni per la registrazione - la presenza della relazione sulla sicurezza chimica, ove prevista - la verifica della presenza, nella scheda di sicurezza, dell’allegato tecnico con la sintesi degli scenari di esposizione - la verifica dei dati contenuti nella valutazione della sicurezza chimica in conformità alle condizioni di produzione, importazione, uso e immissione sul mercato della sostanza, della preparazione o degli articoli - la verifica dell’applicazione delle misure di gestione del rischio previste e della loro efficacia - la comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento - la verifica della completezza dei dati riportati nella schede di sicurezza - la verifica della completezza dei dati riportati nelle etichette applicate sia sulle confezioni.
REGISTRAZIONE
VALUTAZIONE Il Regolamento REACH prevede, oltre alla valutazione inserita nella relazione sulla sicurezza chimica, altri due tipi di valutazione: - la valutazione delle proposte di sperimentazione (valutazione effettuata dall’Agenzia); - la valutazione delle sostanze (valutazione effettuata dagli Stati membri). La valutazione delle sostanze verrà effettuata secondo un ordine di priorità che terrà conto delle caratteristiche di pericolo delle sostanze, dell’esposizione e del tonnellaggio complessivo. Ciascuna autorità nazionale dovrà redigere un rapporto di valutazione e, se necessario, un progetto di decisione per definire o modificare le misure di riduzione del rischio. L’Agenzia, in cooperazione con le Autorità competenti nazionali, può decidere, infatti, in merito alle richieste di test aggiuntivi e valutare se le informazioni fornite dalle imprese rispondono alle richieste (valutazione dei fascicoli). Relativamente a certe sostanze, qualora vi siano motivi di preoccupazione per la salute umana e l’ambiente, il processo di valutazione richiede alle imprese di fornire ulteriori informazioni.
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Il processo di valutazione può anche giungere alla conclusione che occorra intraprendere azioni in base alla procedura di autorizzazione o di restrizione. Titolo VI (Valutazione, artt. 40-54)
AUTORIZZAZIONE L’obbligo di autorizzazione è richiesto per le sostanze estremamente problematiche (sostanze con effetti cancerogeni, mutageni, e tossici per la riproduzione, e alle sostanze che risultano persistenti bio-accumulabili e tossiche nell’ambiente, e molto persistenti e molto bio-accumulabili o che destano simili preoccupazioni). Titolo VII (Autorizzazione, artt. 55-66) e Allegato XIV.
RESTRIZIONI Le restrizioni costituiscono la rete di sicurezza del sistema. Qualsiasi sostanza in quanto tale, o in quanto componente di preparati e articoli, può essere soggetta ad una ampia restrizione all’intero della Comunità quando il suo uso presenti rischi inaccettabili per la salute umana e per l’ambiente. Le restrizioni riguardano l’uso delle sostanze in certi prodotti, l’uso da parte dei consumatori o anche tutti gli usi (la sostanza viene totalmente vietata). Titolo VIII del REACH (Restrizioni, art. 67-73) e Allegato XVII.
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(C)
Nuovo modello OT24
PRESENTAZIONE ALL’INAIL ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2017
L’INAIL ha pubblicato il nuovo modello OT24 per l’anno 2017, con il quale le imprese operative da almeno due anni e che, nel corso del 2016 effettuino interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, potranno richiedere all’INAIL la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo, calcolati per singola voce di tariffa, secondo lo schema seguente: LAVORATORI ANNO
TASSO DI RIDUZIONE
Fino a 10
28%
Da 11 a 50
18%
Da 51 a 200
10%
Oltre 200
5%
Per poter accedere alla riduzione è necessario aver effettuato interventi migliorativi della sicurezza ed igiene del lavoro tali che la somma dei loro punteggi sia almeno pari a 100. Entro il 28 febbraio 2017 la domanda dovrà essere inoltrata all’INAIL in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi online presente sul sito www.inail.it, allegando - a pena d’inammissibilità - anche la pertinente documentazione che è stata individuata dall’Istituto per ciascuna tipologia di intervento. L’agevolazione rientra “tra i benefici normativi e contributivi”, per cui è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti: - applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collet-
tivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali (laddove sottoscritti), stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge; - inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all’allegato A del Decreto ministeriale 24 ottobre 2007, oppure il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. cause ostative); - possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS. È richiesto, inoltre, anche il possesso della regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Tale requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie, con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda. L’istanza va presentata esclusivamente con modalità telematica, accedendo alla sezione Servizi on line del sito internet dell’Istituto (www.inail. it). L’INAIL entro 120 giorni dal ricevimento della domanda comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato. La riduzione eventualmente riconosciuta dall’Istituto opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda, ed è applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio dovuto per il medesimo anno. Il modello OT/24 con il questionario di autovalutazione è disponibile al seguente link: http://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/premio-assicurativo.html Copia della documentazione può essere richiesta, unitamente a ogni altra informazione, all’ufficio ambiente e sicurezza dell’Associazione.
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(AB)
Nuova norma regionale attività estrattive (1a parte) L’ATTIVITÀ ESTRATTIVA È SVOLTA NELLE ZONE OMOGENEE D4, COME DEFINITE DALLO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE E‘ stata pubblicata approvata sul BUR n. 32 del 20 luglio 2016 la Legge Regionale n. 12 del 15 luglio 2016 che disciplina le attività estrattive. La nuova normativa è il frutto di un importante lavoro che ha impegnato per due anni la nostra Associazione con le altre Associazioni datoriali, l’Assessorato all’Ambiente con l’ufficio geologico e coinvolgendo anche gran parte del Consiglio Regionale ed in particolare i rappresentanti della IV Commissione Consiliare. Su questa importante legge le parti interessate hanno espresso diversi e legittimi punti di vista ma, alla fine, il lavoro svolto dalla nostra Associazione ha portato a modificare un Disegno di Legge, il n. 146, che in partenza penalizzava fortemente le imprese del settore. Non sono stati raggiunti tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, ma dopo interminabili riunioni, documenti e osservazioni, coinvolgendo politici sia della maggioranza che della minoranza, il risultato può ritenersi assolutamente soddisfacente. Cominciamo ad approfondire i temi più significativi di questa nuova normativa con riferimento al titolo I.
PRINCIPI E FINALITÀ (ART. 1) L’attività estrattiva è svolta nelle zone omogenee D4, come definite dallo strumento di pianificazione territoriale regionale. La Regione riconosce che il suolo è un bene comune e fondamentale da conservare quale patrimonio da consegnare alle generazioni future e per queste finalità la Regione: a) promuove la ricerca di materiali alternativi a quelli provenienti dall’attività di cava e la sperimentazione di tecnologie innovative che prevedano l’utilizzo degli stessi e il recupero di materiali inerti, al fine di contenere il prePAG. 38 - APINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2016
lievo e il consumo di risorse non rinnovabili; b) favorisce il riassetto ambientale delle aree di cava dismesse. Ferma restando la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente di cui alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l’esercizio dell’attività estrattiva comporta l’obbligo di provvedere al riassetto ambientale dei luoghi, secondo le disposizioni della presente legge. La Regione tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro delle attività estrattive mediante la promozione di attività di informazione e di formazione destinate agli operatori del settore. La Regione riconosce la caratteristica di unicità delle pietre ornamentali regionali cui conferire particolare valore culturale e speciali strategie di valorizzazione economica.
AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 2) La Regione disciplina le attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali nonché gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente legge, fatto salvo il rispetto delle eventuali norme di settore: a) l’escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927, funzionale alla realizzazione di discariche qualora asportate dall’area di cantiere, per un volume non superiore a 30.000 metri cubi; b) l’escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927, eseguita nell’area di cantiere di un’opera pubblica o privata, qualora funzionale alla realizzazione della stessa; c) l’asporto senza scavo, dai terreni destinati agli usi agricoli e forestali, del solo materiale litoide grossolano disseminato in superficie; d) l’asporto di materiale litoide misto a terra per una quantità non superiore a 2.000 metri cubi, realizzato su terreni destinati agli usi agricoli e forestali, che comporti una modifica qualitativa dello strato superficiale per una profondità non superiore a un metro; e) l’eccezionale asporto di singoli blocchi, per un quantitativo massimo di 3 metri cubi, finaliz-
concessionaria esclusiva per la pubblicitĂ su questa testata 0432 505 900 / ufficio@scriptamanent.sm / www.scriptamanent.sm
zato al reperimento di materiali ornamentali indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei monumenti e delle opere pubbliche o per interventi prescritti dalle soprintendenze ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’ articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137 ). L’escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927 e l’asporto di materiale litoide.
FUNZIONI DELLA REGIONE (ART. 4) La Regione svolge le seguenti funzioni: a) l’elaborazione e l’approvazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE); b) l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di ricerca; c) l’autorizzazione all’esercizio delle attività estrattive; d) l’istituzione di un elenco per l’individuazione di soggetti qualificati all’incarico di collaudatore, al quale il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l’attività estrattiva si riferiscono per il conferimento di detto incarico; e) l’esercizio dei poteri sostitutivi per la salvaguardia degli interessi della Regione; f) la vigilanza e la polizia mineraria; g) l’applicazione delle sanzioni; h) l’individuazione, mediante deliberazione della Giunta regionale, delle cave a valenza storica. A seguito dell’approvazione del Piano regionale delle attività estrattive, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di ambiente e di concerto con l’Assessore competente in materia di attività produttive, sono definite le linee guida finalizzate all’elaborazione di una strategia per la valorizzazione industriale ed economica delle pietre ornamentali.
FUNZIONI DEI COMUNI (ART. 5) I Comuni: a) provvedono agli adempimenti per dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel Piano regionale delle attività estrattive; b) esprimono il parere obbligatorio sul progetto dell’attività di ricerca e dell’attività estrattiva per gli aspetti connessi alla tutela della popolazione residente, alla viabilità, nonché alla destinazione dell’area ad avvenuta esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi; PAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2016
c) provvedono agli adempimenti connessi alla garanzia fideiussoria; d) provvedono agli adempimenti connessi alla nomina del collaudatore; e) provvedono agli adempimenti connessi alla riscossione degli oneri di ricerca, coltivazione e collaudo; f) rilasciano i titoli abilitativi per la realizzazione degli edifici funzionali all’attività estrattiva e degli impianti di primo trattamento, situati all’interno dell’area di cava; g) svolgono funzioni di vigilanza; h) realizzano gli interventi sostitutivi di riassetto ambientale dei luoghi.
PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE (ART. 6) Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente per materia, sono definiti: a) gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo; b) il valore della sostanza minerale estratta da assumere a base di calcolo ai fini dell’applicazione delle sanzioni, che è aggiornato ogni due anni con il medesimo provvedimento. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo possono essere modificati con il provvedimento sopracitato. Nella determinazione degli oneri di coltivazione il decreto tiene conto, tra l’altro, del valore medio di mercato della relativa categoria di sostanza minerale, della distanza della cava dalla viabilità principale, della pendenza della strada e della tipologia del manto stradale della viabilità secondaria. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo sono aggiornati ogni due anni in relazione alle variazioni dell’indice ISTAT con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, sono definiti: a) le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all’attività di ricerca e all’attività estrattiva; b) i contenuti dei progetti dell’attività di ricerca e dell’attività estrattiva; c) i contenuti essenziali della garanzia fideiussoria; d) i contenuti dello stato di fatto. I provvedimenti di attuazione sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.
ESTRAZIONE DI MATERIALE LITOIDE E IMPIEGO DI MATERIALI RIUTILIZZABILI E ASSIMILABILI (ART. 7) Ferma restando la disciplina relativa all’esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l’estrazione e l’asporto di materiale litoide di cui alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), e per quanto disposto dall’ articolo 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
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contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), il materiale litoide estratto e asportato nell’ambito degli interventi di manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua è equiparato alle sostanze minerali disciplinate da questa legge. L’ammissibilità delle domande di autorizzazione all’attività estrattiva di sabbie e ghiaie è valutata in considerazione degli interventi programmati di manutenzione degli alvei, nonché della quantità di materiali riutilizzabili e assimilabili ai sensi delle norme UNI, sulla base delle indicazioni del Piano regionale delle attività estrattive. (continua) (CS)
Nuovo regolamento edilizia agevolata GLI INCENTIVI CONSISTONO IN CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
Con Decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144/Pres. è stato approvato il Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell’acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all’articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater). Per la redazione del documento ha partecipato in fase di Audizione anche la nostra Associazione Confapi FVG con l’intento di migliorarne l’applicazione e la operatività. Il Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi a favore dei privati cittadini a sostegno delle iniziative di edilizia agevolata del quale illustriamo le parti più significative.
TIPI DI INIZIATIVE FINANZIABILI (ART. 3) Le iniziative ammesse al beneficio del presente regolamento sono le seguenti: a) acquisto con contestuale recupero; b) recupero. A conclusione degli interventi di recupero gli immobili oggetto dell’agevolazione: a) non devono possedere caratteristiche «di lusso»; b) devono avere destinazione d’uso residenziale; c) devono essere adibiti ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale dei beneficiari. Non è ammissibile la concessione dell’agevolazione a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati asPAG. 42 - APINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2016
sumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.
FORMA DEGLI INCENTIVI (ART. 7) Gli incentivi consistono in contributi in conto capitale da erogare in unica soluzione, a fronte della spesa direttamente sostenuta dal beneficiario e rimasta effettivamente a suo carico, determinati nel modo seguente: a) per l’“acquisto con contestuale recupero”, il contributo è pari a 15.000,00 euro; b) per il “recupero”, con ristrutturazione edilizia, o ristrutturazione urbanistica o restauro e risanamento conservativo, il contributo è pari a 13.000,00 euro; c) per il “recupero” con manutenzione straordinaria, il contributo è pari a 10.000,00 euro. In osservanza al disposto di cui all’articolo 10 della legge regionale 1/2016, per iniziative realizzate nei territori dei Comuni interamente montani da parte di richiedenti con residenza anagrafica in altro Comune, i contributi per l’acquisto con recupero della sopracitata lett. a)sono pari a 17.500,00 euro, quelli di cui alla sopracitata lettera b) sono pari a 15.500,00 euro e quelli di cui alla sopracitata lettera c) sono pari a 12.500,00 euro; in caso di domanda presentata in forma associata la residenza in altro Comune deve sussistere in capo ad almeno uno dei richiedenti.
REQUISITI DEI BENEFICIARI (ART. 9) I contributi possono essere richiesti da: a) cittadini italiani; b) cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari; c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; d) stranieri di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Alla data di presentazione della domanda, i richiedenti devono altresì possedere i seguenti requisiti: a) essere anagraficamente residenti nel territorio regionale e da almeno ventiquattro mesi continuativi; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; b) possedere un indicatore ISE determinato anche sulla base delle proprie componenti reddituali; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; c) non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, ovunque ubicati, con esclusione: 1) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate alla data di presentazione della domanda, 2) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità immobiliare; 3) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado, 4) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado, 5) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell’unione civile; d) possedere, con riferimento al nucleo familiare, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 29.000,00 euro; e) non aver beneficiato nei dieci anni precedenti di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o contributi per la prima casa in proprietà.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (ART. 12) Le domande di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo, devono essere presentate a mano alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, su apposito modulo approvato dalla Direzione regionale competente. È possibile presentare una sola domanda e con riferimento ad un solo tipo di iniziativa. PAG. 43 - APINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2016
Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti. La domanda deve contenere in particolare: a) gli estremi anagrafici, il codice fiscale, il luogo di residenza del richiedente e la composizione del suo nucleo familiare; b) l’indicazione del tipo di iniziativa, dell’importo del contributo richiesto e dell’eventuale maggiorazione richiesti; c) gli estremi identificativi o la descrizione dell’alloggio sul quale viene realizzata l’iniziativa; d) le condizioni richieste dall’articolo 4, comma 1, lettera b) relativamente allo stato di avanzamento dei lavori sull’alloggio oggetto dell’iniziativa di acquisto; e) il costo dell’alloggio e il costo presunto dei lavori di recupero in relazione all’iniziativa di “acquisto con contestuale recupero”, ovvero il costo presunto dei lavori con riferimento all’iniziativa di “recupero”; f) l’elezione di domicilio del richiedente.
PRENOTAZIONE DELLE RISORSE (ART. 14) Le domande presentate e registrate sono ammesse a contributo con delibera giuntale fino a concorrenza delle risorse di volta in volta assegnate con il Piano annuale, approvato ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 1/2016, rispettivamente alle iniziative di acquisto e contestuale recupero. Qualora, a causa del numero delle prenotazioni precedenti, le risorse siano inferiori all’importo del contributo richiesto, la domanda resta in lista di attesa.
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO (ART. 17) La Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, controlla la documentazione presentata, la corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda e provvede entro sessanta giorni dalla sua ricezione alla concessione del contributo.
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI ART. 20 I beneficiari sono obbligati a trasferire la dimora abituale negli alloggi oggetto di contributo e a richiedere al Comune la relativa residenza anagrafica entro il termine per la presentazione della documentazione necessaria alla determinazione del contributo. I beneficiari sono obbligati altresì a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell’alloggio oggetto di contributo, a non locarlo né alienarlo, per un periodo di cinque anni dalla data della determinazione del contributo. (CS)
Nuovo Codice dei contratti (5a parte) LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME OPERANO IN AMBITO TERRITORIALE A SUPPORTO DELLE STAZIONI APPALTANTI PER L’AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è il nuovo Codice dei contratti in sostituzione del D.Lgs. 163/2006, il decreto è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016. In precedenza il Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2016 aveva approvato definitivamente il decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/ UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il nuovo Codice appalti, che conferma l’impianto del testo preliminare del 3 marzo scorso e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede una disciplina transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti. Il Governo recepisce quindi in un unico decreto, passando dagli oltre 2.000 articoli del vecchio codice agli attuali poco superiori ai 200, le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la delega e recependo le direttive europee nei tempi previsti al passo con gli altri paesi europei. PAG. 44 - APINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2016
Con questo articolo continuiamo ad approfondire le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti in particolare la parte II relativa alla rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia (da articolo 35 e 36).
SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E METODI DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEGLI APPALTI (ART. 35) Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti: a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III quali Organismi committenti, che sono: - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero degli Affari Esteri - Ministero dell’Interno (incluse le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le Direzioni regionali e interregionali dei Vigili del Fuoco) - Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace) - Ministero della Difesa - Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ministero dello Sviluppo Economico - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (incluse le sue articolazioni periferiche) - Ministero della Salute - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (comprensivo delle sue articolazioni periferiche)
- CONSIP S.p.A. Solo quando CONSIP agisce come centrale di committenza per le amministrazioni centrali Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa; c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa; d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici. Il codice si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui valore, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti: a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici. Le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto. Se un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un’unità operativa distinta PAG. 45 - APINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2016
è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell’appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall’unità operativa distinta. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Il valore stimato dell’appalto è quantificato al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi dall’applicazione delle disposizioni del presente codice. Per i contratti relativi a lavori e servizi: a) quando un’opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie sopraindicate, le disposizioni del presente codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto. Per gli appalti di forniture: a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell’applicazione delle soglie sopraindicate è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando il valore cumulata dei lotti è pari o superiore alle soglie sopraindicate, le disposizioni del codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari possono aggiudicare l’appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice, quando il valore stimato al netto dell’IVA del lotto
sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto: a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente: a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo; b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente: a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione; b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione; c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione; d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo: 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l’intera loro durata; PAG. 46 - APINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2016
2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato. Sul valore stimato dell’appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
CONTRATTI SOTTO SOGLIA (ART. 36) L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie indicate nel capitolo precedente avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. E’ salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie indicate nel capitolo precedente, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie indicate nel capitolo precedente per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della proce-
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dura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie. Per l’affidamento dei lavori pubblici, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara. Ai fini dell’aggiudicazione, le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice (19 aprile), stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. (continua) (CS)
Garanzia Giovani: opportunità di formazione gratuita in FVG TECNICHE DI MARKETING, WEB MARKETING E COMUNICAZIONE COMMERCIALE
Confapi FVG intende avviare un corso gratuito di 150 ore rivolto a giovani che non abbiano ancora compiuto 30 anni e che a settembre 2016 si trovino nella condizione di non lavorare, di non studiare né di essere iscritti all’Università. Il progetto è finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovanile. Il corso verterà su marketing, web marketing e comunicazione commerciale, con un modulo di 40 ore di lingua inglese. Il gruppo classe sarà di 12 allievi, fino ad un massimo di 16; pertanto la formazione sarà particolarmente dedicata e mirata. Per la docenza saranno coinvolti professionisti che abitualmente operano con le PMI del territorio. Di seguito riportiamo i contenuti della scheda del corso.
PERCHÉ PARTECIPARE Con questo corso si vogliono trasferire le competenze e gli strumenti per operare efficacemente e in modo innovativo nell’ambito commerciale e della comunicazione d’impresa. Il marketing e la comunicazione si intendono come funzioni legate alle vendite, alla pubblicità e vanno collocati in uno scenario che tenga conto da un lato del pubblico dei potenziali clienti e dall’altro del contesto sociale ed economico entro il quale l’impresa agisce e rispetto al quale deve definire il proprio posizionamento.
Il corso affronta in parallelo i due ambiti professionali - marketing, web marketing e comunicazione commerciale. Particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo delle capacità relazionali dei partecipanti, offrendo loro anche la possibilità di confrontarsi con operatori che presentano case histories e testimonianze dirette. L’approfondimento della lingua inglese commerciale completa il profilo.
DESTINATARI Possono partecipare tutte le persone iscritte al programma PIPOL che non abbiano ancora compiuto i trent’anni e non siano impegnate in attività di lavoro, studio o formazione (fasce 2 e 3).
CONTENUTI - - - - - - - - -
Basic di marketing Marketing business to business Costruire il piano marketing Sistemi informativi di marketing: ricerche di mercato e marketing performance Web Marketing: Social Media e comunicazione digitale La gestione del cliente Online - Digital Marketing Comunicazione interpersonale e in gruppo Negoziazione commerciale Inglese commerciale
INIZIO CORSO Settembre 2016.
DURATA Il corso avrà una durata totale di 2 mesi, per un totale di 150 ore d’aula.
SEDE DEL CORSO Il corso si terrà presso la sede dell’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia
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Giulia - CONFAPI FVG in Viale Ungheria n. 28 a Udine.
COME PARTECIPARE Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL presso il Centro per l’Impiego e richiedere di partecipare ad una operazione formativa professionalizzante a risultato nell’area professionale “Area comune - Commerciale e marketing”. Le persone già iscritte a PIPOL, ma che avevano fatto una richiesta diversa, dovranno modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI), sempre presso il CPI.
ATTESTATO Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.
PER INFORMAZIONI Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - CONFAPI FVG Viale Ungheria n. 28 - 33100 Udine Tel. 0432/507377 - Fax 0432/295922 E-mail: formazione@confapifvg.it web: www.confapifvg.it Responsabile Ufficio Formazione e Sviluppo Risorse Umane: dott.ssa Emanuela De Faccio (EDF)
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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Esportazione di carni bovine Il Ministero della salute ha pubblicato la nota concernente l’esportazione di carni bovine (frattaglie incluse) e preparazione di carni bovine verso Hong-Kong. Revisione del modello di certificato. Blue Tongue Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota ad oggetto il regolamento (CE) n. 1266/ 2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 - accordo tra l’Ungheria e l’Italia ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - Blue Tongue. Febbre catarrale degli ovini Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - Modifica e integrazione dispositivo dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014 e s. m. Esportazione gamberi Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’esportazione di gamberi e gamberetti dall’Italia verso gli USA.
BEVANDE Registro Vini Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la proroga dei termini previsti dal decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, recante “Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo”.
COMMERCIO Esportazione Giappone Il Ministero della salute ha pubblicato la nota di aggiornamento della lista dei laboratori privati che eseguono analisi su alimenti e materiali a contatto con gli alimenti destinati all’esportazione verso il Giappone. Importazione prodotti origine vegetale Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente le nuove procedure per l’importazione di prodotti di origine vegetale - Registrazione laboratori analisi - Indonesia. Certificati modelli Registro imprese Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto che modifica i modelli di certificato tipo inerenti il registro delle imprese.
ETICHETTATURA Miscele La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
PRODOTTI SPECIALI Latte trattato raggi UV La Commissione Europea ha pubblicato la decisione 2016/1189 che autorizza l’immissione sul mercato del latte trattato con raggi UV quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio. Trans-resveratrolo La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che autorizza l’immissione sul mercato del trans-resveratrolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.
PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Poularde du Perigord Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e
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forestali ha pubblicato il comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «Poularde du Perigord». IGT Emilia Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto 8 luglio 2016 che modifica il decreto 14 giugno 2016 concernente l’autorizzazione al Consorzio tutela vini Emilia, in Modena, per consentire l’etichettatura transitoria dei vini IGT «Emilia» o «dell’Emilia», ai sensi dell’articolo 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell’articolo 13 del decreto 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento 29 agosto 2014, per adeguarlo alle disposizioni del decreto 23 dicembre 2015. Consorzi tutela Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 14 della legge 526/99.
RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Rettifica criteri microbiologici E’ stata pubblicata la rettifica del regolamento (CE) n. 1441/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.
DATI DI MERCATO 29a SETTIMANA (DAL 18 AL 24 LUGLIO 2016) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; ortaggi e patate; ittico; semi oleosi; suini. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate.
RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 29, dal 18 al 24 luglio 2016 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 44 notifiche (di cui 11 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Tre le allerte che hanno interessato merce originaria dall’Italia: - Grana Padano contaminato da aflatossina M1, distribuito in Italia e Francia. - miscela di caffè torrefatto contenente Ocratossina A, distribuito in Italia, Svizzera ed Austria. - burger di pollo surgelati contaminati da Salmonella Infantis, allerta avviata da Malta su prodotto distribuito su Malta ed originario dall’Italia.
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oltre le alpi, oltre lo stress
Francia DISTACCO DI CONDUCENTI DI IMPRESE ESTERE DI AUTOTRASPORTO E SALARIO MINIMO GARANTITO Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sul distacco dei conducenti nei trasporti su strada in Francia e sul salario minimo garantito (v. la circolare associativa prot. n. 194/AdT del 5 luglio 2016), per segnalare che il Ministero dei trasporti francese ha diffuso un nuovo modello dell’attestazione di distacco. L’attestazione di distacco è il documento da redigere per lo svolgimento di trasporti internazionali, aventi origine o destinazione in Francia e per l’attività di cabotaggio sempre in territorio francese. Il documento va redatto in due copie, delle quali una deve trovarsi a bordo del veicolo, mentre l’altra va conservata dall’impresa straniera a cura del suo rappresentante in Francia. Il nuovo modello, da utilizzare in sostituzione della prima versione, si differenzia da quest’ultima per i seguenti elementi: - nella parte dedicata all’indicazione dell’en-
tità e delle modalità di rimborso delle spese giornaliere sostenute dal soggetto distaccato scompare la sezione dedicata alle spese di viaggio (“Frais de voyage”) e si fa riferimento soltanto a due tipologie di spese: quelle legate al vitto (“nourriture”) e quelle legate all’alloggio (“hebergement”); - nell’appendice, ove occorre inserire le generalità del soggetto distaccato, è stato specificato che il salario lordo da riportare è quello applicato dal datore di lavoro durante il distacco. A quest’ultimo proposito, è utile richiamare la precisazione contenuta a pag. 10 delle FAQ ministeriali del 15 giugno 2016, secondo la quale “il dipendente conserva il salario che gli viene versato in virtù della legislazione applicabile al suo contratto di lavoro, quando quest’ultimo è più alto del salario minimo di riferimento [applicato in Francia, n.d.r.]”. La documentazione in materia di distacco in Francia, compreso il nuovo modello di attestazione, può essere prelevata dal seguente link: http:// www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857.html Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Carta di qualificazione del conducente CHIARIMENTI MINISTERIALI SU CONVERSIONI, FORMAZIONE INIZIALE E PERIODICA
Con circolare 13 luglio 2016, prot. n. 15909, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione (di seguito Ministero) ha fornito una serie di precisazioni sulla possibilità di convertire la carta di qualificazione (CQC) conseguita all’estero e sullo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale e periodico, di cui si dà appresso conto.
CONVERSIONE CQC ESTERA Dopo aver premesso che la direttiva (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo 2003/59/CE/ del 15 luglio 2003 non disciplina espressamente la conversione della CQC, ma nemmeno la vieta, e che sussiste “un rilevante numero di conducenti professionali in possesso del titolo di qualificazione CQC conseguita in altro Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo [SEE] o in Svizzera che ha richiesto la conversione di detto titolo in Italia”, il Ministero si è dichiarata favorevole all’accoglimento di tali richieste, precisando che si rende possibile il rilascio di una patente/CQC (documento che, com’è noto, incorpora sia la patente di guida che la carta di qualificazione CQC) nelle seguenti fattispecie: 1) a un conducente che abbia stabilito la residenza normale in Italia e sia titolare di patente di guida italiana e CQC estera in corso di validità; in tal caso la circolare chiarisce che se la patente di guida è scaduta, “il richiedente dovrà prima procedere al rinnovo di validità di detto documento, poi presentare istanza di rilascio di patente CQC”; 2) a un conducente che abbia stabilito la residenza normale in Italia e sia titolare di patente estera (comunitaria o del SEE) e di CQC estera in corso di validità; in tal caso il richiedente dovrà prima richiedere la conversione della
patente e poi presentare istanza di rilascio della patente/CQC. In entrambi i casi la CQC estera va ritirata al momento del rilascio della patente/CQC. Nel caso di titolare di patente italiana che aveva conseguito la CQC estera, il rilascio della patente/ CQC va subordinato all’acquisizione di un attestato, da parte dello Stato estero che aveva rilascio la CQC, che sancisca che al momento del rilascio di quella, il soggetto aveva acquisito la residenza normale in quello Stato.
SVOLGIMENTO DEI CORSI CQC Le precisazioni sullo svolgimento dei corsi riguardano i seguenti tre temi dei locali, della presenza di responsabili dei corsi di formazione e del rinnovo delle patenti/CQC. a) Premesso che la superficie dell’aula e l’altezza minima dei locali, prevista dall’art. 5 del d.m. 20 settembre 2013, deve essere di almeno 25 m2 e deve avere un’altezza conforme al regolamento edilizio vigente nel Comune e constatato che raramente i regolamenti edilizi contemplano una disciplina di dettaglio sull’argomento, il Ministero chiarisce che “fino ad una successiva modifica del citato art. 5 del D.M. 20 settembre 2013, laddove l’aula sia ubicata in un Comune che nulla abbia previsto al riguardo, possa supplire il riferimento ai parametri previsti dalla precedente normativa cioè che per ogni allievo sia disponibile uno spazio di 1,5 metri quadrati, al netto” della superficie occupata dall’arredamento”. In questi casi quindi è sufficiente il solo parametro dello spazio minimo per partecipante. b) Circa la presenza del responsabile del corso durante le verifiche è chiarito non è più necessaria la presenza del legale rappresentante dell’ente organizzatore o del responsabile del corso durante le lezioni, soprattutto in caso di verifica ispettiva sullo svolgimento del corso, già disposta dalla circolare prot. n. 7787 del 3 aprile 2014, par. 10 (secondo il quale in caso di ispezione uno dei due doveva raggiungere la sede oggetto dell’ispezione entro un’ora). Ciò in quanto il d.m. 20 settembre 2013 ha abolito la presenza in questione. Il Ministero ha ora
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chiarito che in caso di infrazioni queste siano contestate al soggetto presente, fosse anche solo il docente, cui si rilascia copia dello stesso verbale o, in alternativa, il verbale sia trasmesso all’Ente erogatore del corso a cura dell’ufficio che ha proceduto all’ispezione. c) In merito al rilascio delle partenti/CQC rinnovate a coloro che hanno seguito i corsi di rinnovo il Ministero ricorda che il 9 settembre 2016 scadranno numerose CQC merci, rilasciate a suo tempo per documentazione e che detti documenti sono necessari agli autisti per svolgere la loro attività professionale e “invita tutti gli Uffici provinciali motorizzazione a privilegiare le procedure per il rilascio delle patenti CQC rinnovate”. A questo proposito il Ministero rileva che in forza della precedente
nota prot. n. 18734 del 3 settembre 2014, in caso di ritardo nel rilascio del documento rinnovato “il titolare di qualificazione CQC che ha presentato istanza di rinnovo di validità della stessa prima della sua scadenza, possa esercitare l’attività professionale, sul territorio nazionale, con al ricevuta della presentazione dell’istanza vidimata dall’Ufficio Motorizzazione civile, nelle more del rilascio del documento rinnovato, che deve avvenire improrogabilmente entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.” Copia di tutti gli atti citati può essere richiesta unitamente a ogni altra informazione all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Scadenze aziendali settembre 2016 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2016
GIOVEDÌ 1° INAIL - UTENZA TELEMATICA - Dal 1° settembre 2016 cessa definitivamente l’uso del codice ditta per l’uso dei servizi on line dell’INAIL (rif. circ. 81/2015).
GIOVEDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di agosto. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. PREMI INAIL - Scade il termine per i datori di lavoro soggetti alle assicurazioni contro gli infortuni per presentare Richiesta di autorizzazione all’accentramento della posizione assicurativa presso un’unica sede delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo; la domanda va presentata entro il 15 settembre dell’anno precedente quello per cui viene chiesto l’accentramento alla Direzione Regionale Inail nel caso di più sedi a livello nazionale o regionale, o sede provinciale Inail in caso di più sedi a livello provinciale
VENERDÌ 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di agosto. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 7a rata dell’Iva, relativa al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2016 utilizzando il codice tributo 6099. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 6 luglio. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della seconda rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dal 7 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari;
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- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2016. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti.
INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata in base alle seguenti aliquote: - 27,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 31,72% (prima fascia) per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24.
CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.
ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24).
MERCOLEDÌ 21
ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2015 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2015. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute
CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. FONDAPI - Scadenza per il versamento FONDAPI per il bimestre luglio/agosto 2016.
DOMENICA 25 (POSTICIPA A LUNEDÌ 26) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di agosto. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
VENERDÌ 30 VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della quinta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga.
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VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 6 luglio. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dal 7 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. ELENCO ACQUISTI DA SAN MARINO - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione degli acquisti, senza applicazione dell’Iva, presso operatori di San Marino registrati nel mese di agosto. CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° settembre 2016 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 agosto 2016.
sostituto d’imposta di non effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef/cedolare secca o di volerlo effettuare in misura ridotta, rispetto a quello indicato nel Mod. 730/3. UNICO 2015 - TELEMATICO - Scade il termine per la trasmissione telematica del modello Unico 2016 delle persone fisiche, dei soggetti titolari di partita Iva, delle società di persone e delle società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare. DICHIARAZIONE IVA - Scade il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione Iva annuale in forma autonoma. DICHIARAZIONE IRAP - Scade il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione annuale Irap. RIMBORSO IVA COMUNITARIA - Scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle richieste di rimborso dell’Iva assolta in altro stato comunitario nel corso del 2015 da parte di operatori residenti. ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI Scade il termine per effettuare l’assegnazione o la cessione agevolata dei beni sociali ai soci. ADEGUAMENTO PARAMETRI - Scade il termine per il versamento dell’Iva sui maggiori ricavi/ compensi da parte dei soggetti che si adeguano ai parametri per il 2015. DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente.
MODELLO 730 - COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO - Scade il termine per richiedere al
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(PZ - FT)