NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 14 31 luglio 2017
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
INTERVENTI DELLA CCIAA DI UDINE A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA LOCALE
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 14 31 luglio 2017
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Interessi di mora all’8%
8
Cessioni e locazioni immobiliari tra Iva ed esenzione
9
Estensione split payment
11
Dematerializzazione delle note spese dei dipendenti
12
Interventi camerali a sostegno dell’economia locale
13
Esonero contributivo 2017
16
Mancanza del DURC
21
Gestione separata
22
Collaborazione con il CATAS spa
25
SOA: incremento per la SOC.MA.S.
26
Nuove misure per lo sviluppo del territorio in FVG (1a parte)
27
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EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Italian Chamber of Commerce of Ontario - ICCO Udine Office
32
Russia
35
Prevenzione incidenti stradali
36
Trasporti eccezionali. Direttiva ministeriale
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Legislazione alimentare
40
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Interessi di mora all’8% NESSUNA VARIAZIONE PER IL SECONDO SEMESTRE
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017 il tasso d’interesse di mora applicabile per il secondo semestre 2017 mantenendolo all’8%. Il decreto legislativo n. 231/2002 regola la decorrenza degli interessi di mora nelle transazioni commerciali intervenute tra imprenditori, prevedendo che i pagamenti delle fatture debbano essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, elevato a 60 giorni quando il debitore è una pubblica amministrazione. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto. Il saggio d’interesse da applicare ai ritardati pagamenti, è parametrato sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea, al quale vanno aggiunti 8 punti. La norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione, entro i primi giorni di ciascun semestre affinché sia applicato nello stesso periodo. E’ stato così fissato allo 0% il saggio d’interesse per il semestre in corso, al quale devono essere aggiunti 8 punti arrivando così alla misura dell’8%. I prodotti agricoli sono regolamentati da una disciplina speciale la quale prevede un termine di pagamento di 30 giorni per i prodotti deperibili e di 60 giorni negli altri casi. Dal punto di vista contabile opera una deroga al
principio di competenza, gli interessi di mora, infatti, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. Relativamente ai semestri trascorsi e da quando è entrato in vigore il decreto 231/2002, l’andamento dei tassi per i prodotti non alimentari è stato il seguente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10,35 secondo semestre 2002; 9,85 primo semestre 2003; 9,10 secondo semestre 2003; 9,02 primo semestre 2004; 9,01 secondo semestre 2004; 9,09 primo semestre 2005; 9,05 secondo semestre 2005; 9,25 primo semestre 2006; 9,83 secondo semestre 2006; 10,58 primo semestre 2007; 11,07 secondo semestre 2007; 11,20 primo semestre 2008; 11,10 secondo semestre 2008; 9,50 primo semestre 2009; 8,00 secondo semestre 2009; 8,00 primo semestre 2010; 8,00 secondo semestre 2010; 8,00 primo semestre 2011; 8,25 secondo semestre 2011; 8,00 primo semestre 2012; 8,00 secondo semestre 2012; 8,75 primo semestre 2013; 8,50 secondo semestre 2013; 8,25 primo semestre 2014; 8,15 secondo semestre 2014; 8,05 primo semestre 2015; 8,05 secondo semestre 2015; 8,05 primo semestre 2016; 8 secondo semestre 2016; 8 primo semestre 2017; 8 secondo semestre 2017.
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(PZ)
Cessioni e locazioni immobiliari tra Iva ed esenzione POSSIBILE APPLICARE L’OPZIONE PER CAMBIARE IL REGIME IMPOSITIVO PREMESSA In generale il regime impositivo Iva previsto per le cessioni e locazioni abitative è quello dell’esenzione tuttavia in alcuni casi al locatore è riconosciuta la possibilità di optare per l’imponibilità. Il decreto legge 83/2012 oltre a riconoscere al locatore il diritto a detrarre l’Iva versata sugli acquisti, ha concesso la possibilità di scegliere il regime applicabile alle vendite e alle locazioni dei fabbricati. Per le locazione opera quindi un principio che consentire al locatore di scegliere se applicare l’imposta o avvalersi del regime di esenzione sulla base delle condizioni per lui di maggior convenienza. I punti 8, 8-bis e 8-ter dell’art. 10 del DPR 633/72 prevedono quindi, quale regola generale, il regime di esenzione ma riconoscono una serie di eccezioni che, di fatto, possono assoggettare queste operazioni all’Iva. Tale scelta deve essere esercitata in sede di redazione del contratto di locazione oppure successivamente con le modalità definite dall’Agenzia delle entrate. Di seguito analizzeremo le regole Iva previste sia per le cessioni che per le locazioni di fabbricati abitativi e strumentali.
LE CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI In deroga alla regola generale dell’esenzione, sono imponibili Iva: a) le cessioni di fabbricati abitativi effettuati dalle imprese che li hanno costruiti o che vi hanno eseguito interventi di recupero quali restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, poste in essere entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori; b) le cessioni di cui sopra realizzate dalle medesime imprese oltre il termine di cinque anni,
qualora il cedente opti, nell’atto di vendita, per il regime di imponibilità. Questa seconda opzione consente alle imprese di costruzione o di ristrutturazione, di recuperare l’Iva versata ai fornitori per la realizzazione delle abitazioni. Esercitando l’opzione per il regime di imponibilità, le imprese non sono tenute a rettificare l’Iva pregressa e procedere al suo versamento. L’applicazione dell’Iva in questi casi, deve essere esposta in fattura solo nell’ipotesi di cessione a un soggetto privato mentre qualora riguardi un soggetto Iva, si rende applicabile il reverse charge. Sarà quindi il cessionario a dover integrare la fattura del cedente indicando sulla stessa aliquota e importo dell’imposta.
LA CESSIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI In deroga alla regola generale dell’esenzione, sono imponibili Iva: a) le cessioni di fabbricati strumentali effettuati dalle imprese che li hanno costruiti o che vi hanno eseguito interventi di recupero quali restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori; b) le cessioni di fabbricati strumentali per natura per le quali il cedente, nell’atto di vendita, opti per l’applicazione dell’Iva. Ricordiamo che sono considerati fabbricati strumentali per natura quelli rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E, e A/10. In definitiva nell’ipotesi sub a) la cessione è sempre imponibile Iva mentre in tutti gli altri casi, la cessione effettuata da qualsiasi soggetto passivo nei confronti di chiunque, è esente da imposta, salvo che il cedente opti, nell’atto di vendita, per l’imponibilità. In altre parole il cedente potrà sempre scegliere il regime Iva da applicare. Anche in questi casi, per le cessioni rese imponibili per opzione, qualora cedente e cessionario siano soggetti passivi Iva si applicherà il meccanismo del reverse charge. Per quanto riguarda le altre imposte indirette si applicherà l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro, l’imposta ipotecaria del 3% e quella catastale dell’1%.
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LOCAZIONE DI ABITAZIONI Con riferimento alle locazioni, le disposizioni derogatorie sono di favore prevedendo che al principio generale dell’esenzione sia possibile, su opzione da esercitare nel contratto, applicare l’Iva. Più precisamente l’imposta sarà applicabile: a) alle locazioni di fabbricati abitativi poste in essere dalle imprese che li hanno costruiti o che vi hanno eseguito interventi di recupero; b) alle locazioni di alloggi sociali così come definiti dal decreto interministeriale del 22 aprile 2008. Anche in questi casi le imprese esercitando l’opzione potranno mantenere il diritto all’integrale detraibilità dell’imposta sugli acquisti, senza alcuna limitazione temporale applicando l’aliquota del 10%.
LOCAZIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI Per quanto riguarda le locazioni di fabbricati strumentali per natura, in deroga al regime generale di esenzione, le locazioni sono imponibili solamente nei casi in cui il locatore nel contratto eserciti l’opzione per l’applicazione dell’imposta.
L’OPZIONE In linea generale l’opzione deve essere esercitata dal locatore nel contratto di locazione e ha efficacia per l’intera durata del contratto. Nel caso in cui prima della scadenza, subentri un nuovo locatore, questi avrà la possibilità di modificare la scelta fatta in origine, dandone comunicazione all’amministrazione finanziaria. Con riferimento all’opzione per le locazioni abitative, le imprese di costruzione o quelle che hanno eseguito interventi di ristrutturazione, possono optare per l’applicazione dell’Iva nel contratto, sottoponendo conseguentemente il canone a fatturazione con applicazione dell’aliquota Iva del 10% ai sensi del n. 127-duodevicies della tabella A, parte terza, allegata al DPR 633/72. In questo modo, come già ricordato, non viene modificato il pro-rata di detraibilità dell’imposta. Per questa tipologia d’imprese l’opzione per l’applicazione dell’Iva sarà sempre conveniente perché diversamente si vedrebbero venir meno il diritto alla detrazione a monte dell’imposta. La registrazione del contratto di locazione ad uso abitativo richiede il versamento dell’imposta di registro nella misura fissa di 67 euro, se l’opera-
zione è imponibile o in misura proporzionale del 2% se l’operazione è esente.
OPZIONE PER LE LOCAZIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI Per i fabbricati strumentali il regime naturale d’imposizione è sempre quello dell’esenzione ma il locatore, a prescindere dalla natura dell’impresa, ha sempre la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta. Per fabbricati strumentali si deve intendere quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In questi casi l’imposta è dovuta nella misura ordinaria del 22%. Si considerano fabbricati strumentali per natura gli immobili classificati nelle categorie catastali B, C, D, E A/10. Per quanto riguarda l’imposta di registro il contratto di locazione di fabbricati strumentali, indipendentemente dal trattamento Iva, è comunque soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione dell’aliquota proporzionale dell’1%.
CONSIDERAZIONI FINALI La scelta del regime Iva da applicare a un contratto di locazione è molto delicata. La convenienza del regime fiscale deve essere verificata caso per caso, individuando variabili soggettive e oggettive. Per il locatario l’aspetto più rilevante riguarda il mantenimento della detraibilità dell’imposta sugli acquisti, conseguentemente qualora i canoni siano fatturati in esenzione tale diritto viene meno ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72. Altra variabile da considerare è l’epoca dell’acquisto, ciò in considerazione del fatto che l’art. 19-bis 2 della legge Iva preveda la rettifica della detrazione qualora la locazione sia realizzata nell’arco del decennio successivo. Si deve inoltre considerare la possibilità di applicare separatamente l’Iva sull’attività locatizia imponibile rispetto a quella esente oppure quella locatizia rispetto a quella di vendita. La scelta effettuata con riferimento ad un contratto non è comunque definitiva, nel senso che non congela il regime Iva adottato per l’intera durata del contratto ma può essere sempre modificata. Queste sono solo alcune delle variabili da considerare e devono necessariamente essere valutate con riferimento allo specifico contratto di locazione che s’intende porre in essere.
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(PZ)
Estensione split payment INDIVIDUATE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE Sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017, che ha apportato alcune modifiche agli elenchi dei soggetti obbligati ad applicare lo “split payment” a partire dal 1° luglio 2017, alla luce delle novità previste dal Decreto Legge n. 50/2017 (convertito con Legge 96/2017). In particolare il dm in esame ha individuato le pubbliche amministrazioni tenute ad applicare detta normativa, facendo riferimento alle amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’art. 1, commi da 209 a 214, della L. 24 dicembre 2007, n. 244. Ai sensi dell’art. 2 del dm in esame, la novità riguarda le fatture per le quali l’esigibilità si veri-
fichi dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (quindi, a partire dal 25 luglio); tuttavia, non ci sarà alcuna conseguenza per coloro (fornitori ed acquirenti) che hanno “anticipato” i contenuti del nuovo provvedimento, assoggettando al meccanismo della scissione dei pagamenti le fatture con esigibilità verificatasi nel periodo compreso tra il 1° e il 24 luglio u.s. Inoltre, il dm modifica l’articolo 5-ter, comma 2, del Decreto del 23 gennaio 2015, relativo agli elenchi delle società controllate del settore pubblico e delle società quotate incluse nell’indice Ftse Mib, alle quali lo split payment è stato esteso dal citato Decreto Legge 50/2017. L’elenco definitivo delle società interessate sarà pubblicato annualmente dal Dipartimento delle Finanze entro il 15 novembre, con effetti a valere dall’anno successivo, senza che occorra l’approvazione con specifico decreto ministeriale. Per il 2017, gli elenchi definitivi possono essere prelevati dal sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF, all’indirizzo http:// www.finanze.it/opencms/it/archivio-evidenza/ evidenza/SCISSIONE-DEI-PAGAMENTI-D.L.N.-50-2017-ELENCHI-DEFINITIVI/ (C)
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Dematerializzazione delle note spese dei dipendenti NOTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Con la risoluzione n. 96/E del 21 luglio, emessa in risposta ad una richiesta di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha indicato le condizioni per la compilazione e la conservazione in formato elettronico (accompagnata dalla soppressione dell’originale cartaceo), delle note spese dei dipendenti e dei relativi giustificativi. In particolare, la società istante aveva chiesto all’Agenzia di verificare la compatibilità con la normativa vigente (codice dell’amministrazione digitale CAD - d.lgs. 82/2005 - e decreti attuativi), di una sua applicazione per la gestione informatica delle note spese elaborate dal personale in trasferta tramite il predetto software, e degli annessi documenti giustificativi.
Nel confermare questa compatibilità, l’Agenzia ha evidenziato i seguenti aspetti: - il documento informatico ha rilevanza fiscale, potendo quindi sostituirsi a quello analogico, qualora presenti le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità; - la conservazione in formato elettronico dei giustificativi di spesa (con relativa distruzione dei documenti cartacei) è possibile senza la necessità dell’intervento di un pubblico ufficiale che ne attesti la conformità all’originale, quando si tratti di documenti non unici in quanto trovano riscontro nella contabilità dell’emittente (che per Legge è obbligato a conservarli). Diversamente, qualora si tratti di originali unici, l’archiviazione elettronica richiede sempre l’intervento del pubblico ufficiale anche quando i documenti giustificativi siano emessi da soggetti economici di Paesi extra UE, con i quali non esiste una reciproca assistenza fiscale in materia.
PAG. 12 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2017
(C)
Interventi camerali a sostegno dell’economia locale LA CCIAA DI UDINE ACCOGLIE LE PROPOSTE DELL’ASSOCIAZIONE PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’INDUSTRIA Il Consiglio della CCIAA di Udine nella seduta del 27 luglio 2017 ha licenziato le linee di intervento a supporto dell’economia della provincia di Udine sulla base delle proposte formulate dalla nostra Associazione e da altre organizzazioni economiche e sociali per i settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura. A questi si aggiungono altri progetti di valenza intersettoriale proposti dalle organizzazioni sindacali, dai Comitati imprenditoria giovanile e imprenditoria femminile istituiti in seno allo stesso ente camerale. Le risorse destinate a finanziare gli interventi ammontano complessivamente a 5/6 milioni di euro e gli strumenti applicativi saranno adottati a partire dal settembre 2017, dopo che entro il 31 agosto p.v. noi e le altre organizzazioni avremo formulato il dettaglio di ciascuna linea d’intervento. Occorre osservare che, per quanto riguarda il settore dell’industria, la nostra Associazione è stata la sola che ha formulato una serie di proposte, frutto di consultazioni, scritte e verbali, con le imprese associate. Le proposte associative sono state integralmente accolte dal Consiglio camerale, come di seguito si va ad illustrare.
INTERVENTI A SUPPORTO DELL’AREA COMMERCIALE E DELLA PARTECIPAZIONE A FIERE Ci si propone di potenziare l’area commerciale delle piccole e medie imprese manifatturiere, soprattutto all’estero, mediante interventi a supporto dell’internazionalizzazione e alla partecipazione a fiere internazionali. 1. Internazionalizzazione a) contributi per consulenze a favore di tutte le imprese insediate nel territorio di giu-
risdizione camerale (e non solo in singoli ambiti territoriali); b) supporto all’assunzione di manager a tempo per l’internazionalizzazione con contratto a progetto o prestazione d’opera. L’intervento consiste in un contributo nella misura massima del 50% delle spese ammesse entro un limite di spesa di 100.000 euro. La procedimento contributivo è a bando di gara con graduatoria. L’erogazione avviene a fronte del rendiconto delle spese ammesse sostenute. Lo stanziamento ammonta a 2,5 milioni di euro. 2. Partecipazione a fiere internazionali Contributi a sostegno di costi per la partecipazione a fiere di rilievo internazionale a favore di imprese insediate nel territorio di giurisdizione camerale (e non solo in singoli ambiti territoriali), includenti le spese per la predisposizione di cataloghi in almeno una lingua straniera. L’intervento consiste in un contributo del 50% dei costi ammessi entro il limite contributivo di 12.000 euro. Il procedimento è a sportello fino all’esaurimento delle risorse. L’erogazione avviene a fronte di rendiconto delle spese ammesse sostenute. Lo stanziamento ammonta a 1,0 milioni di euro.
INTERVENTI A SUPPORTO DELLE INDUSTRIE DELLE COSTRUZIONI L’intervento mira a favorire l’acquisizione o il mantenimento delle certificazioni di sistema, di prodotto e le attestazioni SOA (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, Marcatura CE) a fini del rafforzamento competitivo delle imprese regionali di costruzioni e dell’impiantistica. L’intervento consiste in un contributo del 50% delle spese ammesse con una soglia minima di 5.000 euro. Il procedimento contributivo è a sportello. L’erogazione avviene a fronte del rendiconto delle spese ammesse sostenute. Lo stanziamento ammonta a 1.625.000 euro.
INTERVENTI A SUPPORTO DELL’AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO TERZI L’intervento mira a favorire la ricerca e assunzio-
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ne di conducenti professionisti e a migliorare il grado di preparazione di altri già assunti mediante incentivi al conseguimento di patenti di guida superiori e della carta di qualificazione del conducente (CQC) e all’addestramento di conducenti professionisti di veicoli industriali. a) Incentivi al conseguimento di patenti di guida superiori L’intervento consiste nella concessione di contributi fino al 50% delle spese ammesse e nel limite di 2.000 euro per la frequenza di corsi volti al conseguimento congiunto di patente C o C + E della CQC da parte di aspiranti conducenti di età compresa fra i 18 e i 30 anni. Il contributo è erogato ad autoscuola convenzionata dopo frequenza del corso e conseguimento della patente da parte del candidato. Lo stanziamento ammonta a 200.000 euro. b) Addestramento conducenti professionisti di veicoli industriali L’intervento consiste in un contributo all’addestramento a bordo di veicoli di personale conducente di nuova o recente assunzione di età compresa fra 18 e 30 e già munito di patente C o superiore. Beneficiarie sono le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi. L’intervento consiste nella concessione di un contributo fino al 50% dell’importo netto dei
costi salariali. Il procedimento contributivo è a sportello. L’erogazione avviene a fronte del rendiconto dei costi ammessi sostenuti e della documentazione attestante i requisiti dei candidati e la loro partecipazione all’attività addestrativa. Lo stanziamento ammonta a 360.000 euro.
SUPPORTO NELL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURE CAMERALI Per completezza si segnala un’ulteriore proposta, accolta, della scrivente Associazione che ha riguardato un supporto alle imprese nell’espletamento di procedure camerali in materia di comunicazioni societarie. Per le comunicazioni societarie il processo d’informatizzazione adottato dalla CCIAA di Udine ha suscitato problemi applicativi e di tempistica a gran parte delle imprese e dei professionisti incaricati in sede di comunicazione da rendere al Registro delle imprese. Ora si andrà a configurare un team di persone dell’ente camerale adeguatamente preparato e aggiornato che possa direttamente supportare le imprese nel disbrigo delle pratiche telematiche. Si ritornerà sull’argomento man mano che saranno emanate le misure applicative di quanto sopra illustrato.
PAG. 14 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 14 - 31 luglio 2017
(AdT)
Esonero contributivo 2017 L’INPS RIEPILOGA LA DISCIPLINA E ILLUSTRA LE MODALITÀ APPLICATIVE L’INPS ha emanato la circolare n. 109 del 10 luglio 2017, con la quale fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo a carico del datore di lavoro, nella misura massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018 (ai sensi dell’art. 1, commi 308 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232). Il beneficio riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018. La sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione. L’esonero contributivo in oggetto spetta ai datori di lavoro che assumono, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al: - 30% delle ore di alternanza (ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107); - 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; - 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; - 30% del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30% del numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. Inoltre, l’esonero può trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate enPAG. 16 - APINFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2017
tro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Il beneficio riguarda tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori con esclusione delle pubbliche amministrazioni e riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato compreso l’apprendistato (come chiaramente specificato nel TU dei contratti) anche nelle ipotesi di part time con eccezione degli operai agricoli e dei lavoratori domestici. Sono invece esclusi i contratti di lavoro intermittente e a chiamata. Il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi alle assunzioni e delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dei versamenti previdenziali e assicurativi. Nello specifico l’incentivo non spetta se: 1) l’assunzione viola il diritto di precedenza; 2) nei casi di assunzione in somministrazione da parte di un datore di lavoro che abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o ad una riorganizzazione aziendale, ad eccezione dei profili professionali non coincidenti; 3) nel caso in cui il lavoratore venga assunto da un datore di lavoro che presenti assetti societari coincidenti con il datore di lavoro che, nei sei mesi precedenti, lo abbia licenziato; 4) ai fini della determinazione dell’incentivo e della loro durata si cumulano anche i periodi di eventuale somministrazione; 5) la comunicazione telematica di assunzione è inoltrata tardivamente ovvero spetta dalla data di inoltro dell’Unilav; 6) l’assunzione avviene in ottemperanza di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (ad esempio l’assunzione di lavoratori disabili); 7) con riferimento al rispetto delle norme fonda-
mentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 di seguito elencate: - regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale; - assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro; - rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Considerata inoltre la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, l’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ancorché la stessa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato ovvero in apprendistato. L’esonero triennale non si cumula con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente ma risulta compatibile con gli incentivi di natura economica quali quelli per l’assunzione dei lavoratori disabili ovvero per i beneficiari del trattamento di Naspi. L’incentivo introdotto dalla Legge di bilancio 2017, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione: - dei premi e i contributi dovuti all’INAIL; - del contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del cod. civ.”; - del contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà bilaterali. Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento. Pertanto, come già chiarito con riferimento all’esonero triennale previsto dalla legge di Stabilità 2015, con riferimento all’esonero biennale previsto dalla legge di Stabilità 2016 e con riferimento agli incentivi “Occupazione sud” ed “Occupazione giovani”, si precisa che non sono soggette all’esoPAG. 17 - APINFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2017
nero contributivo triennale le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria: - il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014; - il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato - o comunque destinabile - al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000; - il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991; - il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997; - il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 166/1997. Si precisa, inoltre, che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo triennale. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del predetto contributo aggiuntivo IVS il datore di lavoro non dovrà evidentemente operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 3.250 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo. La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici. L’esonero riguarda i complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.250,00 euro su base annua. Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è riferita al pe-
riodo di paga mensile ed è pari a euro 270,83 (€ 3.250,00/12). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (€ 3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 3.250,00 su base annua. I datori di lavoro che intendano fruire del beneficio in oggetto devono inoltrare una richiesta attraverso l’apposita procedura telematica “3082016”, messa a disposizione dall’Istituto all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. In particolare, i datori di lavoro interessati al riconoscimento dell’agevolazione, dovranno inviare, utilizzando il canale sopra evidenziato, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, anche per assunzioni non ancora in corso, indicando: - il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione; - l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva; - l’aliquota contributiva datoriale che verrà applicata; - la tipologia oraria del rapporto e l’eventuale percentuale di part time. A seguito dell’invio dell’istanza di prenotazione e, di norma, entro 48 ore dalla trasmissione del modulo telematico, salve le precisazioni contenute nel presente paragrafo, l’INPS: - calcolerà l’importo dell’incentivo spettante; - verificherà la disponibilità residua della risorsa; - in caso di sufficiente capienza di risorse, accertata in via prospettica per tutto il periodo agevolabile, informerà - esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo di istanza - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare. Il controllo in ordine al possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge ai fini del diritto all’assunzione agevolata in oggetto sarà svolto in via ispettiva, avvalendosi anche delle informazioni in possesso del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. Si precisa, al riguardo, che costituiscono elementi probanti dell’attività di alternanza scuola lavoro i seguenti elementi: - la convenzione stipulata con l’istituzione scolaPAG. 18 - APINFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2017
stica o formativa per l’attivazione del tirocinio; - il progetto formativo individuale allegato alla convenzione per l’attivazione del tirocinio; - il foglio presenze dello studente in impresa; - la dichiarazione rilasciata dall’istituzione scolastica o formativa, attestante l’effettivo svolgimento del tirocinio in coerenza con i contenuti e la durata previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale, nonché di altre attività riconducibili al percorso di alternanza scuola-lavoro realizzate dal medesimo datore di lavoro. Con riferimento all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione, costituiscono elementi probanti dello svolgimento dell’apprendistato duale: - il protocollo formativo stipulato tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa; - il contratto di apprendistato; - il piano formativo individuale; - il dossier individuale dell’apprendista; - la dichiarazione dell’istituzione scolastica e formativa attestante il conseguimento del titolo da parte del giovane. I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza luglio 2017, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento “Imponibile” e l’elemento “Contributo” della sezione “DenunciaIndividuale”. In particolare, nell’elemento “Contributo” deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “Incentivo” i seguenti elementi: - nell’elemento “TipoIncentivo” dovrà essere inserito il valore “BASL” avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232”; - nell’elemento “CodEnteFinanziatore” dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); - nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; - nell’elemento “ImportoArrIncentivo” dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza da gennaio a giugno 2017. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2017.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: - con il codice “L470” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016”; - con il codice “L471” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio/marzo/aprile/ maggio/ giugno 2017 esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016”. Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 270,83, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo, il secondo ed il terzo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens. L’esposizione dell’agevolazione eccedente la soglia massima mensile nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreACredito” i seguenti elementi: - “CausaleACredito”, con l’indicazione del codice causale “L709” avente il significato di
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“conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016”; - “ImportoACredito”, con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata. Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreADebito”, i seguenti elementi: - nell’elemento “CausaleADebito” dovrà essere inserito il codice causale “M316” avente il significato di “Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016”; - nell’elemento “ImportoADebito”, dovrà essere indicato l’importo da restituire. I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Il Servizio Relazioni Industriali rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (FT)
Mancanza del DURC CONSEGUENZE SUL GODIMENTO DEI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE Con la circolare n. 3 del 18 luglio 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è soffermato sulle conseguenze legate alla mancanza del DURC, in relazione al godimento dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale. Com’è noto l’art. 1, comma 1175 della legge 296/2006 prevede che in assenza del DURC, l’impresa non può godere dei predetti benefici di legge almeno fino a quando non sia nuovamente nelle condizioni di poterlo richiedere; infatti, questa carenza incide sull’intera compagine aziendale e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di scopertura, dei benefici.
Peraltro, il termine di 15 gg. per la regolarizzazione del DURC (previsto dall’art. 4 del dm 30 gennaio 2015) non trova applicazione quando, con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, siano state accertate delle violazioni comprese nell’allegato A, che si riporta in calce, del citato dm; in queste ipotesi, i benefici in esame non possono essere richiesti per i periodi specificati nel già citato allegato A. A differenza della mancanza del DURC, l’inosservanza degli altri obblighi di legge e/o di contratto che non si rifletta sulla posizione contributiva del lavoratore, assume rilevanza limitatamente al soggetto a cui si riferiscono i benefici, ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione; pertanto, queste violazioni non impediscono il godimento di benefici se regolarizzate prima dell’avvio di qualsiasi accertamento ispettivo (a condizione, ovviamente, che si tratti di violazioni regolarizzabili). (C) Allegato A
ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ARTICOLO 8 LA CUI VIOLAZIONE È CAUSA OSTATIVA ALLA REGOLARITÀ VIOLAZIONE
PERIODO DI NON REGOLARITÀ
Articolo 437 cod. pen.
24 mesi
Articolo 589, comma 2, cod. pen.
24 mesi
Articolo 590, comma 3, cod. pen.
18 mesi
Violazione di disposizioni la cui sanzione e prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5, lett. a), b), c), d); 68, comma 1, lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2, lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262, commi 1 e 2, lett. a), b); 282, commi 1 e 2, lett. a); del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
12 mesi
Disposizioni indicate dall’articolo 105, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956.
12 mesi
Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998
8 mesi
Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
6 mesi
Articoli 7 e 9, D.Lgs. n. 66/2003
3 mesi
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Gestione separata NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE PER I COMPENSI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2017. POSSIBILITÀ DI REGOLARIZZARE ENTRO IL 16 OTTOBRE 2017 L’INPS ha pubblicato la circolare n. 122 del 28 luglio 2017, con la quale informa che con l’introduzione dell’art. 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81 sono state ridefinite le aliquote contributive dovute dall’anno 2017 per alcune tipologie di iscritti alla Gestione Separata. Ne consegue che, a decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento. Tale aliquota, infatti, si aggiunge a quelle attualmente in vigore, pari a: - 32,00 per cento, così come stabilito dall’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92; - 0,50 per cento, stabilita dall’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’art. 1, comma 788 della citata legge finanziaria 2007); - 0,22 per cento disposto dall’art. 7 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007,
CODICE
1A-1E 1 B
in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per espressa previsione normativa, sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da: - Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (così come disciplinato dall’art. 50 - comma 1, lett. c bis, DPR n. 917/1986); - tutte le collaborazione coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazione occasionali; - dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio. Ne deriva che restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento i compensi corrisposti come: - Componenti commissioni e collegi; - Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001); - Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs. 114/1998); - Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44); - Associati in partecipazione (non ancora cessati); - Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, all’articolo 1, comma 300). Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata dalle aziende Committenti, di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, sono fissate come segue (si rimanda alla circolare in oggetto per la lista completa indicando nel prosieguo solo i soggetti che ricorrono con maggiore frequenza):
TIPO RAPPORTO. SOGGETTI SENZA ULTERIORE COPERTURA PREVIDENZIALE
IVS
MAL/MAT/ANF
MATERN
DIS COLL
TOT
Amministratore di società
32
0,5
0,22
0,51
33,23
Sindaci di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica
32
0,5
0,22
0,51
33,23
ALIQUOTE
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"Informazione sanitaria ai sensi della legge 248 (legge Bersani) del 4/08/2006" Autorizzazione Sanitaria n.22 prot. n. 38621/D.S.2 del 20/05/2013 e s.m.a.
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Via Nazionale, 74 33010 Tavagnacco (Udine) 334.9884573 0432.1698034 udine@dentalcoop.it Direttore Sanitario Dott. Zaro Marco Iscriz. Ordine dei medici Chirurghi ed Odontoriatri di Pordenone N° 471
CODICE
TIPO RAPPORTO. SOGGETTI SENZA ULTERIORE COPERTURA PREVIDENZIALE
ALIQUOTE IVS
MAL/MAT/ANF
MATERN
DIS COLL
TOT
1C
Revisore di società Associazione o altri enti con p senza personalità giuridica
32
0,5
0,22
0,51
33,23
1D
Liquidatore di società
32
0,5
0,22
0,51
33,23
02
Collaboratori di giornali e riviste
32
0,5
0,22
0,51
33,23
03
Partecipanti a commissioni e collegi
32
0,5
0,22
0,51
33,23
06
Co.co.co
32
0,5
0,22
0,51
33,23
09
Rapporti occasionali autonomi
32
0,5
0,22
32.72
13
Associati in partecipazione
32
0.5
0,22
32,72
Rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un terzo e di due terzi. Le aliquote sopra riportate sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 (per l’anno 2017 pari a € 100.324,00). L’aliquota del 33,23 per cento esplica la sua efficacia a partire dai compensi corrisposti dal 1° luglio 2017. Gli adempimenti previsti a seguito della variazione dell’aliquota dello 0,51% possono essere effettuati entro il terzo mese successivo a quello
PAG. 24 - APINFORMA / Lavoro - numero 14 - 31 luglio 2017
di emanazione delle istruzioni applicative. I versamenti del contributo relativo ai soli soggetti interessati all’aumento della contribuzione sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017 potranno essere effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive. Si ricorda che deve essere compilato un rigo per ciascun periodo interessato e la causale di riferimento risulta essere il CXX. Nella denuncia Uniemens inoltre devono essere indicate le aliquote di competenza e presentata, per luglio, agosto e settembre entro il 31 ottobre 2017. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (FT)
Collaborazione con il CATAS spa ACCORDO PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI RICERCA
La nostra Associazione ha rinnovato l’accordo di collaborazione con il CATAS spa per lo sviluppo di attività di ricerca, di supporto sperimentale, di servizio, di formazione e di consulenza nell’area di interesse delle nostre aziende. Attraverso l’accordo, CATAS spa si impegna ad applicare agli Associati Confapi FVG, per le prove e gli altri servizi offerti, escluse le certificazioni di prodotto CQA Catas Quality Award e le prove a queste associate, condizioni di miglior favore consistenti: - per le aziende che sono nuovi clienti Catas (questa categoria comprende quelle aziende che non hanno mai eseguito prove, o comunque non hanno ottenuto servizi ad opera del CATAS, e non risultano, pertanto, già registrate all’interno del database in qualità di clienti) saranno applicate le tariffe previste nel tariffario annuale per le aziende abbonate (ovvero lo sconto del 50% sulla tariffa non abbonati) senza che le stesse debbano sottoscrivere la quota di abbonamento per l’anno relativo;
- alle aziende saranno fornite gratuitamente consulenze tecniche telefoniche negli ambiti afferenti alle attività di CATAS e sarà data l’opportunità di accedere al MaterialConnexion Point FVG presso CATAS, punto di consultazione della materioteca fisica e del database di materiali innovativi di MaterialConnexion Italia; - alle aziende già clienti Catas, ma non abbonate, saranno applicate le tariffe delle prove scontate del 20% rispetto alle tariffe previste per i non abbonati; - alle aziende già clienti Catas, ma non abbonate, saranno applicate le tariffe delle prove scontate del 25% rispetto alle tariffe previste per i non abbonati quando le prove siano effettuate su prodotti in fase di prototipi e non ancora in commercio. Al fine dell’applicazione del presente punto sarà sufficiente una dichiarazione dell’azienda che il prodotto da provare è un prototipo o, comunque, è un prodotto non ancora in commercio. - alle aziende abbonate Catas saranno applicate le tariffe delle prove scontate di un ulteriore 2% rispetto alle tariffe previste per gli abbonati. Per ulteriori informazioni e i chiarimenti che fossero necessari vi potrete rivolgere all’ufficio ambiente e sicurezza dell’Associazione: 0432 507377 - sicurezza@confapifvg.it. (AB)
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SOA: incremento per la SOC.MA.S. HA POTUTO QUALIFICARSI ANCHE PER I SISTEMI ANTIRUMORE E INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ La SOC.MA.S. srl, rappresentata dal nostro consigliere dott. Mirko Zannier, con sede in via Colloredo n. 80 a Pasian di Prato (UD) ha provveduto ad effettuare un incremento dell’attestazione SOA. La SOC.MA.S., Società Manutenzioni Stradali, è nata nel 1976 e quest’anno raggiunge l’importante traguardo dei quarantun anni di attività. L’azienda opera principalmente nel settore dei lavori stradali di ogni genere, ed in particolare è specializzata nella fornitura e posa in opera di barriere stradali, recinzioni e parapetti. Dal 2012 l’azienda si è specializzata anche nella fornitura e posa in opera di barriere fonoassorbenti e nella manutenzione e fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione per ponti, acquisendo commesse per Autostrade per l’Italia spa, ATIVA spa (autostrade Torino Ivrea Aosta), CAV spa (Concessioni Autostradali Venete). Nell’obiettivo di continua crescita dato dal dott. Mirko Zannier la SOC.MA.S ha potuto qualificarsi anche per la categoria OS34 classifica II per 516.000 euro, mantenendo comunque tutte le qualificazioni precedentemente possedute ed in particolare, la categoria OS12-A classifica IV per euro 2.582.000, la categoria OG3 classifica III bis per 1.500.000 euro, e la categoria OS11 classifica II per 516.000 euro. La categoria OS 34 è specifica per i sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità e riguarda
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la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie e consentirà all’azienda di partecipare ad appalti fino ad un importo massimo di 619.200 euro. Potrà partecipare ad appalti pubblici fino ad un importo massimo di 3.098.400 euro per l’esecuzione di barriere stradali, categoria che riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale (OS12-A) e fino ad un importo massimo di 1.800.000 euro anche per l’esecuzione di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari (OG3). L’impresa era già qualificata anche per la categoria OS 11 fino ad un importo massimo di 619.200 euro relativa alle apparecchiature strutturali speciali categoria che riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli Imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Nuove misure per lo sviluppo del territorio in FVG (1a parte) IN VIA GENERALE I SEDIMENTI PROVENIENTI DAI DRAGAGGI SONO DA CONSIDERARSI UNA RISORSA Sul BUR del 26 luglio 2017 n. 23 è stata pubblicata la Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29, che riguarda le misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell’ordinamento regionale nelle materie dell’edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), introduce misure per lo sviluppo del sistema infrastrutturale regionale, marittimo, fluviale e terrestre, da attuarsi attraverso il potenziamento o il recupero della rete esistente in recepimento delle esigenze provenienti dai territori anche in funzione del rilancio del sistema produttivo regionale. Con la presente legge si disciplina, altresì, forme acceleratorie e negoziali per la promozione di elementi naturali di valore e per lo sviluppo sostenibile di ambiti produttivi del territorio regionale. Con questo provvedimento vengono individuati gli interventi per il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, privilegiando soluzioni mirate al contenimento del consumo di suolo, nonché misure di semplificazione nelle materie dei lavori pubblici e delle infrastrutture. Questa normativa affronta molti argomenti dei quali andremo ad approfondire i più significativi e di interesse per le imprese, in questa prima parte andremo ad esaminare i titoli II e IV in materia di potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture marittime e fluviali e lo sviluppo territoriale e semplificazioni in materia di lavori pubblici. PAG. 27 - APINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2017
INFRASTRUTTURE MARITTIME E FLUVIALI (TITOLO II) OBIETTIVI Per garantire la sicurezza della navigazione interna e la salvaguardia dell’ambiente la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia provvede, in relazione a quanto previsto dall’articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia), alla gestione manutentiva del sistema idroviario appartenente al demanio regionale navigabile, marittimo, lacuale e fluviale.
DEMANIO NAVIGABILE Fanno parte del sistema idroviario e costituiscono beni del demanio regionale navigabile i canali e le vie di navigazione interna, localizzati per la maggior parte del loro sviluppo nella laguna di Marano e Grado, che consentono di collegare tra loro e con il mare i porti e gli approdi di competenza regionale. La rete di navigazione interna regionale risulta prevalentemente costituita dall’idrovia classificata Litoranea Veneta e dai canali e tratte fluviali navigabili a essa afferenti; ne fanno altresì parte i laghi che presentano naturalmente caratteristiche di navigabilità. Costituiscono parte del sistema idroviario anche i canali marittimi del tratto costiero che consentono di collegare il mare con la rete di navigazione interna e con i porti e approdi costieri di competenza regionale. La disciplina della navigazione interna, nonché i limiti, le prescrizioni e le fasce di rispetto per l’esercizio del diritto di navigazione interna sono individuati e regolamentati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della competente Commissione consiliare, in conformità alla ricognizione della rete navigabile effettuata dall’Amministrazione regionale.
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI Alla realizzazione degli interventi manutenti-
vi provvede la struttura regionale competente in materia di porti e navigazione interna, con periodicità e ordinarietà sulla base di un programma corredato della documentazione contenente gli elementi conoscitivi dello stato di fatto e delle possibilità di intervento con l’indicazione delle fonti di finanziamento. Il programma degli interventi è predisposto nel rispetto delle criticità e priorità individuate o segnalate e può essere aggiornato in ogni tempo in esito all’evoluzione delle situazioni di navigabilità rilevate sulla rete idroviaria regionale ed è sottoposto al parere consultivo della Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura di cui all’articolo 60 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria); fino alla costituzione della Commissione consultiva continuano a operare le Commissioni consultive locali per la pesca e l’acquacoltura istituite ai sensi dell’articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005). Alla realizzazione degli interventi programmati l’Amministrazione regionale può anche provvedere tramite delegazione amministrativa intersoggettiva. Gli interventi di dragaggio manutentivi intesi quali operazioni di ripristino della sezione originaria del canale, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente, sulla base di un progetto definitivo-esecutivo, approvato dal direttore competente in materia di porti e navigazione interna, costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco prezzi, dal computo metrico estimativo e dal piano di sicurezza, ove previsto, oltre agli elaborati grafici di progetto, nonché al quadro economico dell’intervento e al relativo cronoprogramma. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a promuovere e sviluppare specifici accordi con soggetti privati titolari o gestori di marine o di porti e approdi turistici, anche tra loro consorziati, per l’attuazione in via ordinaria da parte degli stessi di interventi manutentivi dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna di competenza regionale o, qualora questi vengano eseguiti direttamente dall’Amministrazione regionale, per la partecipazione finanziaria. Senza onere alcuno per l’Amministrazione regionale il direttore competente in materia di porti e navigazione interna, previo nulla-osta della struttura competente in materia di demanio regionale, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, per la realizzazione di interventi manutentivi dei canali e delle vie navigabili interne appartenenti al demanio regionale navigabile, marittimo, idrico e lacuale. PAG. 28 - APINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2017
Per il raggiungimento della predetta finalità manutentiva l’occupazione dei beni demaniali è assentita a titolo gratuito e rimane esclusa dal pagamento di canoni o dal rilascio di provvedimenti concessori.
CONFERIMENTO DEI SEDIMENTI In via generale i sedimenti provenienti dai dragaggi sono da considerarsi una risorsa e ovunque e ogni qualvolta sia possibile, nel rispetto delle caratteristiche dell’ambiente naturale interessato e della normativa vigente in materia di ambiente e salute, deve sempre essere data priorità a modalità di conferimento flessibili che consentano il mantenimento dei sedimenti in loco e il riutilizzo per ripristini morfologici atti a contrastare l’erosione e la perdita di materiale sedimentario sia in ambito lagunare sia fluviale e litoraneo costiero. Nelle more dell’approvazione del Piano di gestione del sito Natura 2000 della laguna di Marano e Grado previsto dall’articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), e nel rispetto del piano regionale di tutela delle acque, approvato con decreto del Presidente della Regione 19 gennaio 2015, n. 013, per il conferimento e la collocazione dei sedimenti derivanti dai dragaggi dei canali e delle vie di navigazione ricadenti in ambito lagunare è data priorità al ripristino di strutture morfologiche lagunari quali velme, barene e arginature, site in prossimità delle zone di dragaggio o in idonee aree peri-lagunari, con l’applicazione della procedura di cui all’articolo 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in conformità al verbale-intesa firmato il 4 settembre 2012 tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE Per gli interventi di dragaggio manutentivi, da attuare nei canali e nelle vie di navigazione interna appartenenti al demanio regionale che risultano finalizzati al ripristino delle preesistenti condizioni di navigabilità in sicurezza, le procedure autorizzative sono circoscritte alla sola acquisizione delle verifiche e dei pareri necessari al conferimento e al riutilizzo dei materiali nel rispetto della vigente normativa di valenza ambientale e sanitaria. Per gli interventi di dragaggio manutentivi da attuare con periodicità e con le medesime modalità operative, le autorizzazioni acquisite mantengono una validità quinquennale.
Realtà Industriale luglio 2017.pdf
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Qualora gli interventi di ripristino morfologico trovino attuazione con gradualità o in fasi esecutive protratte nel tempo, le autorizzazioni acquisite rimangono assentite sino al completamento della realizzazione o del ripristino morfologico.
SVILUPPO TERRITORIALE E SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI (TITOLO IV) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI SOSTITUZIONE DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2002 L’articolo 11 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente: Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei soggetti interessati. Le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori o di collaudo tecnico-amministrativo, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti. L’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i PAG. 30 - APINFORMA / Edilizia - numero 14 - 31 luglio 2017
soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme della presente legge. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell’anno dal singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie e possono essere reimpiegate all’interno del quadro economico dell’opera. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni svolte, mediante apposita convenzione, da personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo , a esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all’acquisto da parte della struttura competente alla realizzazione dell’opera di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento.
INSERIMENTO DELL’ARTICOLO 64 BIS NELLA LEGGE REGIONALE 14/2002, TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI Per le opere per cui sia previsto un contributo re-
gionale la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all’organo concedente il contributo. In caso di mancato rispetto del termine finale l’organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell’interesse pubblico.
SOSTITUZIONE DEL COMMA 54 DELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 27/2014 Al fine di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione economico-finanziaria l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore degli enti locali anticipazioni finanziarie finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminare, definitiva ed esecutiva di opere pubbliche, nonché per le spese relative ai concorsi di progettazione e ai concorsi di idee.
SOSTITUZIONE DEL COMMA 55 DELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 27/2014 Il comma 55 dell’articolo 4 della legge regionale 27/2014 è sostituito dal seguente: Le anticipazioni finanziarie sono assegnate con procedimento a sportello, nel limite di un’opera per ente locale, in seguito all’istruttoria d’ufficio che verifica l’ammissibilità della domanda. Le anticipazioni finanziarie vengono concesse nella misura dell’80 per cento su presentazione della documentazione relativa all’affidamento dell’incarico e sono liquidate compatibilmente con le esigenze degli spazi finanziari e di patto di
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stabilità dell’ente. Sono restituite, o compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori da parte dell’ente beneficiario che, nel medesimo termine, provvede alla trasmissione del contratto stesso e degli atti approvativi la progettazione finanziata. La mancata restituzione comporta il recupero della somma erogata e il pagamento degli interessi di mora pari al tasso legale. Su richiesta motivata dell’ente beneficiario l’organo competente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell’anticipazione e la trasmissione degli atti richiesti. È comunque consentita la restituzione anticipata delle somme erogate, fermo restando il rispetto degli obblighi di trasmissione della documentazione richiesta nei termini previsti. Ad avvenuta restituzione l’ente locale può presentare una nuova domanda di anticipazione per diversa opera pubblica. L’ente moroso o inadempiente è escluso dall’assegnazione di ulteriori anticipazioni finanziarie sino ad avvenuta regolarizzazione e al pagamento o recupero delle somme e relativi interessi.
INSERIMENTO DEL COMMA 55 BIS NELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 27/2014 I costi per le indagini diagnostiche delle strutture e di quelle geognostiche, propedeutiche e necessarie alla redazione degli elaborati progettuali.
CARTELLO DI CANTIERE Per gli interventi sopraindicati e assoggetti alla disciplina inerente l’esposizione del “cartello di cantiere”, come disciplinato dalla normativa vigente, deve essere indicato tra le figure professionali responsabili della realizzazione delle opere medesime anche il nome del professionista geologo incaricato. (segue) (CS)
Italian Chamber of Commerce of Ontario - ICCO Udine Office LA CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE DIVENTA SEDE SUL TERRITORIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DELL’ONTARIO - ICCO Sulla scia dei costanti e proficui rapporti commerciali e d’amicizia tra Friuli e Canada, in particolare con l’Ontario, la provincia più popolosa e cuore economico del Paese, la Camera di Commercio di Udine diventa sede sul territorio della Camera di Commercio Italiana dell’Ontario - ICCO.
INTERSCAMBIO CANADA - ITALIA Il quadro commerciale del Canada nel 2016 è rimasto pressoché stabile: Importazioni $ 533,3 miliardi CAD di beni e servizi dal mondo, -0,5% rispetto al 2015. Delle top 10 categorie merceologiche importate, 6 hanno registrato aumenti, mentre 4 sono in calo. Le importazioni di veicoli e vetture, macchinari, plastica, strumenti ottici e medici, prodotti farmaceutici e arredamento sono tutte aumentate, con tassi compresi tra l’1 e il 4,6%.
La bilancia commerciale tra i due paesi, su un interscambio di quasi $10 miliardi nel 2016, è ancora favorevole all’Italia. Il Canada importa dall’Italia soprattutto macchinari, bevande, prodotti farmaceutici ed esporta verso l’Italia cereali, prodotti farmaceutici, combustibili minerali e macchinari.
I SERVIZI Primo ufficio staccato in Italia dopo la sede centrale di Milano, ICCO Udine Office sarà specializzato nel fornire informazioni e contatti a imprese, professionisti, cittadini, sulle opportunità del mercato della regione canadese, cuore dell’economia del Paese. A seconda della tipologia i servizi saranno a titolo gratuito o, previa richiesta ed inoltro preventivo, a pagamento. ICCO Udine Office è al servizio di tutte le aziende interessate al mercato canadese. Considerato che il Canada è un paese ad economia aperta con una lunga tradizione di successi in ambito commerciale e finanziario e che occupa una posizione di primato nella complessa rete di affari internazionali, sono particolarmente invitati a guardare a questo territorio multiculturale e con un’economia e politica stabile i soggetti i cui servizi e/o prodotti hanno comprovati elementi innovativi e di interesse per un operatore canadese, in particolare dell’Ontario. oOo
Esportazioni $ 516,9 miliardi CAD, -1,3% rispetto al 2015. Dei principali paesi fornitori nella lista top 10, solo Messico, Giappone, Corea del Sud e Italia hanno registrato crescite, mentre Stati Uniti, Cina, Germania, Regno Unito, Francia e Taiwan hanno visto calare le loro forniture al Canada. Se si tiene presente che l’Italia sconta, in un mercato particolarmente competitivo e dinamico come quello canadese, le peculiarità del proprio sistema produttivo (PMI) nonché la vicinanza magnetica al Canada del colosso statunitense che finisce col polarizzare gli investimenti della maggior parte delle aziende italiane che decidono di attraversare l’Atlantico Settentrionale, è evidente che i risultati commerciali ottenuti nel 2016 sono da considerarsi molto positivi.
LE INIZIATIVE Nella settimana dal 18 al 22 settembre ICCO Udine Office presenterà alle imprese friulane e ai vari portatori di interessi (es. consorzi, enti, istituti di formazione) un programma di attività così strutturato: - seminario tecnico sulle effettive opportunità commerciali dell’Accordo di Libero Scambio UE-Canada (CETA) nel manifatturiero e nei servizi. - incontri personalizzati in Camera di Commercio e nelle sedi delle aziende con l’intento di esplorare strategie per fare affari in Ontario, sia che siano di puro export che di investimento; - approfondimento da parte della Camera di Commercio Italiana in Ontario delle eccellen-
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Russia
PROLUNGATE LE SANZIONI ECONOMICHE DELLA U.E. L’Unione europea ha deciso di estendere per ulteriori sei mesi le sanzioni economiche contro la Russia a seguito dell’annessione della Crimea. Le sanzioni erano state inizialmente adottate nel 2014 e avevano la durata di un anno. Si trattava della risposta alle azioni della Russia volte a destabilizzare la situazione in Ucraina, e riguardano il settore finanziario, dell’energia, della difesa e dei beni a duplice uso. Mirano, nello specifico, a limitare l’accesso ai mercati dei capitali UE da parte di cinque grandi enti finanziari russi di proprietà dello Stato, nonché di tre società russe attive nel settore energetico e di tre operanti nel settore della difesa. Esse, inoltre, impongono un divieto al commer-
cio di armi e dei prodotti a duplice uso e limitano l’accesso russo a determinati servizi e tecnologie sensibili per la produzione di petrolio. Comprendono anche, fino a settembre 2017, il divieto di visto e il congelamento dei beni di una lista di persone fisiche e giuridiche nonché una serie di misure restrittive, limitate al territorio della Crimea e a Sebastopoli. Tali misure sarebbero dovute scadere alla fine di luglio, ma l’UE ha deciso di estenderle fino al 31 gennaio 2018. La risposta della Russia non ha tardato ad arrivare e, pochi giorni dopo la decisione europea, il Presidente Putin ha firmato il decreto per l’estensione delle contro-sanzioni russe nei confronti dell’Unione europea fino alla fine del 2018. Tale decisione è da più parti considerata come un ulteriore danno all’industria italiana, soprattutto alla luce dell’incremento, nei primi cinque mesi del 2017, delle esportazioni italiane verso la Federazione Russa pari, secondo i dati Istat, al 24%. Le ripercussioni sono pesanti soprattutto nei settori tessile, arredamento e l’agroalimentare.
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Prevenzione incidenti stradali DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Il Ministero dell’interno, Servizio di Polizia stradale con nota prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017 ha diramato una direttiva, per garantire un’azione coordinata delle Forze di polizia volta alla prevenzione e al contrasto dei principali comportamenti considerati alla base degli incidenti stradali. La direttiva mira ad adeguare le istruzioni contenute in una precedente del 14 agosto 2009, per tener conto sia dei nuovi pericoli alla guida - che, soprattutto a partire dal 2015, hanno determinato un incremento degli incidenti mortali e dei decessi (che erano in costante diminuzione dal 2001) - sia del progresso della tecnologia nell’accertamento in automatico delle violazioni ai limiti di velocità. La direttiva individua le azioni di prevenzione e contrasto in cui, nei prossimi mesi, si concentrerà l’attività delle Forze di polizia e delle Polizie locali. Di seguito si riportano i tratti salienti della direttiva.
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CONTRASTO DEGLI ECCESSI DI VELOCITÀ La direttiva riporta un corposo allegato, recante istruzioni sulle modalità di collocazione e uso dei dispositivi di accertamento automatico delle violazioni dei limiti di velocità. Di particolare interesse appaiono le indicazioni nelle sottostanti materie. - Dispositivi di accertamento della velocità media (ad es. il c.d. Tutor), il cui utilizzo deve avvenire “su tratti di strada non troppo brevi, tali da far prospettare un controllo pressoché simile a quello della velocità istantanea o puntuale.” A tal fine la direttiva precisa “che la distanza minima tra le sezioni di ingresso e di uscita del tratto stradale lungo il quale si esegue il controllo non risulti inferiore a cinquecento metri, se la velocità ammessa lungo lo stesso tratto non sia superiore ai 60
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km/h, e a mille metri se la velocità ammessa è superiore o uguale a 100 km/h, con distanze minime intermedie in funzione della velocità nell’intervallo tra 60 e 110 km/h”. Qualora circostanze eccezionali (ad es., la presenza di un cantiere) comportino l’introduzione di un limite di velocità più basso nel tratto stradale interessato dalla rilevazione della velocità media, l’eccesso di velocità va comunque calcolato assumendo a riferimento il limite massimo costante applicato sulla medesima. Verifiche periodiche della funzionalità e della taratura degli strumenti per l’accertamento dei limiti di velocità con cadenza almeno annuale, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 del 18 giugno 2015 emessa in materia. Riconoscimento della riduzione della velocità del 5% con un minimo di 5 km/h, a favore del trasgressore, ma con esclusione di ogni aggiuntivo arrotondamento della tolleranza a suo favore in valore assoluto o in percentuale. Forme di disponibilità delle apparecchiature di rilevazione, ove è consentita anche l’acquisizione in leasing, in locazione o anche in comodato da altre pubbliche amministrazioni; Precauzioni a tutela della riservatezza personale del conducente nell’utilizzo degli strumenti di controllo. La direttiva richiama la scrupolosa osservanza delle risultanze fotografiche, riprese video sia in sede di rilevazione che di conservazione, anche in caso di “esternalizzazione dei servizi sussidiari all’accertamento” che possono essere affidati a privati. L’accesso alla documentazione fotografica e video è sempre consentita all’intestatario del veicolo, ma non può venire trasmessa al suo domicilio per esigenze di riservatezza. Presegnalazione dei dispositivi di controllo. In particolare, la direttiva evidenzia che le attuali norme non prevedono “una distanza minima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce, ma si limitano a stabilire che “tale distanza deve essere ‘adeguata’, in relazione alla velocità locale predominante.” Pertanto, salvo casi particolari, la direttiva in-
dica che “tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere ‘adeguata’ la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall’art. 79, comma 3, Reg. per la collocazione dei segnali di prescrizione [autostrade e strade extraurbane principali, 250 m; strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento con velocità superiore a 50 km/h, 150 m; altre strade, 80 m; n.d.r.]”. Quanto alla distanza massima tra il messaggio di avviso e la postazione di controllo, la direttiva specifica che “non può essere superiore a km 4 e tra il segnale o dispositivo e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade ad uso pubblico.” - Accertamento con fermo del veicolo e contestazione immediata della violazione del limite di velocità. La direttiva chiarisce che per la contestazione immediata dell’eccesso di velocità non sono necessarie prove fotografiche o video, che, semmai, costituiscono un elemento probante in più, ma che sono sufficienti anche “le risultanze fornite dagli apparecchi omologati o approvati” mediante la visualizzazione della velocità sul display degli stessi.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L’EFFETTO DI STUPEFACENTI Nei limiti delle risorse economiche disponibili, gli uffici di Polizia sono invitati ad incrementare l’acquisto e l’utilizzo sistematico dei dispositivi di controllo dello stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (etilometri e precursori), conformemente agli indirizzi già impartiti in ma-
teria. In ordine all’accertamento della guida sotto l’influsso di droghe, la direttiva ritiene utile estendere a tutto il territorio nazionale il modello sperimentato a partire dal 2015 in alcune Province, basato sull’uso di precursori per test rapidi seguito, in caso di positività, dall’esame del sangue e dalla visita medica.
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI UTILIZZO DELLE CINTURE DI SICUREZZA E DEL CASCO PROTETTIVO Sull’uso cinture di sicurezza richiama particolare attenzione all’impiego di quelle dei sedili posteriori degli autoveicoli e dei dispositivi di ritenuta per bambini.
COMPORTAMENTI CAUSA DI DISTRAZIONE La direttiva rileva la necessità di concentrare gli sforzi di tutte le Forze di polizia, comprese quelle estranee alla specialità della Polizia stradale, verso l’attività di contrasto dell’uso scorretto dei dispositivi elettronici e sonori, come i telefoni cellulari e gli smartphone durante la guida, che giudica, anche alla luce delle statistiche, uno dei principali fattori di incidentalità. A tal fine, annuncia la pianificazione di azioni di controllo “ad alto impatto” su tutto il territorio nazionale. La direttiva, compreso l’importantissimo allegato, può essere richiesta unitamente ad altre informazioni all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Trasporti eccezionali. Direttiva ministeriale 2. ISTRUTTORIA PREVENTIVA
RIGUARDA LE AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI TRASPORTI ECCEZIONALI Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) ha diramato una nuova direttiva, di prot. 293 del 15 giugno 2017, pubblicata sulla G.U. n. 175 del 28 luglio 2017, sul rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di veicoli eccezionali e di trasporti in condizioni di eccezionalità. La direttiva trae origine da una serie di elementi individuati nelle modifiche apportate nel 2013 al regolamento di esecuzione del codice della strada (c.d.s.), alle constatate difformità applicative della disciplina in materia da parte degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, dai recenti crolli di opere pubbliche e dal tentativo di superare le presenti difficoltà nel rilascio delle autorizzazioni sotto il profilo procedurale. La direttiva è riportata anche su sito web del Ministero (www.mit.gov.it) e di essa qui si riprendono i tratti salienti.
1. CATASTO DELLE STRADE Gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, qualora non vi avessero già provveduto, devono istituire il catasto delle strade della rete viaria di loro competenza, con tutte le informazioni necessarie al tempestivo rilascio dei titoli autorizzativi con particolare riferimento alle portate massime delle eventuali opere d’arte presenti, quali, ad es., cavalcavia stradali o ferroviari. Per le opere nella disponibilità di enti diversi da quello che deve emettere l’autorizzazione gli enti che rilasciano le autorizzazioni dovranno verificarne la percorribilità oltre il limite di portata risultante dal catasto stradale, sulla base dello schema di carico trasmesso. Gli enti proprietari e gestori potranno predisporre degli elenchi di strade maggiormente interessate da transiti eccezionali, che non necessitano di specifiche e puntuali verifiche di sicurezza.
La direttiva sottolinea a più riprese che, per tutti i tipi di autorizzazioni, il rilascio può avvenire solo per masse complessive inferiori alla portata compatibile con le opere pubbliche. Di conseguenza, nelle ipotesi di veicoli e trasporti eccezionali previste dall’art. 10, co. 2, lett. b) del c.d.s., tenuto conto delle portate limite delle opere interessate dal transito, “il carico dovrà essere congruamente ridotto, fino a ricondurre la massa complessiva del veicolo o complesso veicolare entro i limiti di portata dell’infrastruttura come richiamate dal successivo punto 5.” Qualora non fosse possibile ricondurre la massa complessiva del veicolo entro i limiti di portata della costruzione, la direttiva stabilisce che “dovranno essere individuati altri percorsi privi di opere d’arte che presentino limitazioni in ordina alla portata, oppure adottare specifiche misure per la tutela della strada come richiamate nel successivo punto 5.” Quest’ultimo punto indica la possibilità, per l’ente, di imporre “particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali”. Si tratta della previsione di un servizio di assistenza tecnica svolto dal personale dell’ente medesimo o, in caso di impossibilità, da un’impresa esterna abilitata, con oneri a carico del richiedente. Peraltro, sempre il punto 5 chiarisce che quando il veicolo o trasporto eccezionale necessita di particolari accorgimenti tecnici o cautele, l’ente deve valutare attentamente l’opportunità di rilasciare autorizzazioni di tipo periodico, preferendo invece le autorizzazioni singole o multiple che, a differenza delle prima, consentono di limitare il numero di viaggi in base alle esigenze dell’infrastruttura. In ordine al rilascio dei nulla osta di transito, la direttiva precisa che: - la richiesta deve essere avanzata dall’ente che deve emettere l’autorizzazione al veicolo o trasporto eccezionale; - esso presuppone lo svolgimento di un’attività istruttoria; per questo motivo il Ministero ha stabilito che non è possibile ricorrere alla formula del silenzio assenso (v. il successivo punto 3.), né è permessa la sostituzione del nulla osta con dichiarazioni demandate al ri-
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chiedente l’autorizzazione, circa l’idoneità dei manufatti e delle opere d’arte lungo il percorso; in ogni caso, potrà essere presa in esame la documentazione tecnica presentata dall’impresa richiedente sull’idoneità dei manufatti o opere d’arte, sottoscritta da professionista abilitato. Gli altri aspetti toccati in questo paragrafo riguardano: - l’impossibilità per l’ente di rilasciare un’autorizzazione su “tutte le strade” della rete di competenza a meno che questa, nella sua interezza, risulti compatibile con il veicolo o trasporto eccezionale. Se il percorso richiesto non è autorizzabile, gli enti dovranno indicare l’alternativa sulle strade di propria competenza oppure, laddove non fosse possibile, invitare tempestivamente il richiedente a ricercare un percorso nuovo, e rinnovare la domanda di autorizzazione, in modo da rispettare i tempi di rilascio indicati all’art. 14, co. 2 del regolamento di esecuzione del c.d.s. (15 giorni dalla presentazione della domanda); - l’obbligo per il conducente o il responsabile dell’eventuale scorta, di accertarsi che il transito del veicolo o trasporto eccezionale per massa su un’opera, non avvenga in contemporanea ad altro veicolo o trasporto eccezionale per massa (art. 16, co. 8 del regolamento del c.d.s.). - l’imputazione delle spese per i sopralluoghi, accertamenti tecnici e opere di rafforzamento non provvisorie, in presenza di autorizzazioni richieste consecutivamente sulla stessa infrastruttura per veicolo o trasporto eccezionale con identiche caratteristiche di base; queste spese verranno imputate una volta sola al primo richiedente, mentre per le domande di rilascio presentate in contemporanea gli oneri saranno ripartiti tra tutti i richiedenti; qualora si rendessero necessarie verifiche di diverso livello, i costi per la verifica più gravosa assorbono quelli per le verifiche meno gravose.
3. COORDINAMENTO TRA ENTI Nel ribadire quanto già scritto in ordine al punto 2 circa il divieto di ricorrere al silenzio assenso per il rilascio dei nulla osta, segnaliamo che il par. 3 della direttiva richiama il testo dell’art. 14, co. 1 del regolamento, sull’istituzione di sportelli unici per l’accettazione e la gestione delle domande e il rilascio delle autorizzazioni.
4. PRESCRIZIONI La direttiva evidenzia che eventuali limiti posti nell’autorizzazione da parte dell’ente (ad es. sui percorsi da seguire o da evitare, limiti di velocità e modalità di marcia), possono avere come conseguenze: - il divieto di circolazione di veicoli o trasporti eccezionali in alcune giornate o fasce orarie; - la necessità di ricorrere alla scorta tecnica anche all’infuori dei casi espressamente previsti dal c.d.s (ad es., quando venga imposta la marcia al centro della carreggiata, con necessità di arresto del veicolo proveniente nel senso opposto di marcia); - l’obbligo di comunicare preventivamente il transito all’ente che ha autorizzato il trasporto e agli organi di polizia stradale competenti per territorio.
5. TUTELA DELLA STRADA In aggiunta a quanto scritto nel commento al punto 2, la direttiva prevede per l’ente l’obbligo di installare la specifica segnaletica di limitazione alla massa dei veicoli ai sensi dell’art. 118 del regolamento del c.d.s., sia di preavviso che in corrispondenza delle opere d’arte per le quali risulti fissato un limite di portata inferiore alla massa massima consentita dall’art. 62 del c.d.s. Il testo della direttiva e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari
ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Sostanze aromatizzati La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la soppressione dall’elenco dell’Unione della sostanza aromatizzante 4,5-epossidec-2(trans)-enale.
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Caseificazione in alpeggio Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente le linee di indirizzo relative all’attività di caseificazione in alpeggio. Termine “trasformato” prodotti ittici Il Ministero della Salute ha pubblicato il chiarimento ad un quesito sull’ambito di impiego del termine “trasformato” secondo il reg. 1169/2011.
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Varietà piante da frutto Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto in modifica del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto: elenco nuove accessioni idonee per il Servizio nazionale di certificazione volontaria. Varietà piante Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto in modifica al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto. Semi di albicocca non trasformati La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento (CE) n.
1881/2006 per quanto riguarda il tenore massimo di acido cianidrico nei semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale. Embargo russo Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la circolare concernente il regolamento delegato UE 2017/1165 - Ulteriori misure di sostegno a carattere temporaneo, conseguenti all’embargo introdotto dal governo russo, per i produttori di taluni prodotti ortofrutticoli. Importazione cereali La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali. Specie ortaggi La Commissione Europea ha pubblicato il catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi, quarto complemento alla 35a edizione integrale.
BEVANDE Uve da vino e uve da varietà di vite non iscritte come uva da vino Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato le disposizioni applicative dell’art. 24, comma 5, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente le modalità di tracciabilità negli stabilimenti ove si detengono prodotti derivanti da uve da vino e da uve da varietà di vite non iscritte come uva da vino nel registro nazionale delle varietà di vite. Qualità acque Il Ministero della Salute ha pubblicato il decreto concernente la proroga dell’entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, recante: «Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”».
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Varietà di uve da vino La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 per quanto riguarda le varietà di uve da vino e i loro sinonimi che possono figurare sull’etichettatura dei vini. Senza solfiti aggiunti La Commissione Europea ha pubblicato una risposta relativa ad un quesito posto dal Ministero delle Politiche Agricole relativamente al claim sull’assenza di solfiti aggiunti nei vini.
COMMERCIO Fondo garanzia PMI Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il decreto concernente le nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia. Agevolazioni imprese Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto di aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. Imprese e competitività Il Ministero dello Sviluppo ha pubblicato il decreto che modifica il decreto 8 novembre 2016 recante l’incremento delle risorse finanziarie destinate all’intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020».
CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO Materiali a contatto Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Decreto Legislativo del 10 febbraio 2017 n. 29 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”. Materiali a contatto e comunicazione MOCA Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Decreto Le-
gislativo del 10 febbraio 2017 n. 29 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”, chiarendo che sono esclusi dall’obbligo di comunicazione il distributore al consumatore finale l’utilizzatore di MOCA, ossia colui che non opera alcuna trasformazione del prodotto ma si limita ad usarlo tal quale per la propria attività. Esportazione verso il Giappone Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’aggiornamento della lista dei laboratori privati che eseguono analisi su alimenti e materiali a contatto con gli alimenti destinati all’esportazione verso il Giappone.
ETICHETTATURA Schema di decreto - sede stabilimento Riportiamo lo schema di decreto notificato in data 30 marzo 2017 alla Commissione Europea - 2017/135/I (Italia). L’Austria, la Danimarca, la Germania e la Spagna hanno rilasciato un commento ed inoltre, a seguito dell’emissione del parere circostanziato da parte della Commissione, laddove il progetto possa creare ostacoli alla libera circolazione delle merci, il termine di status quo è stato prorogato di altri tre mesi. Il termine aggiornato è il 2 ottobre 2017. Ricordiamo che in tale periodo l’Italia non potrà adottare la regolamentazione tecnica notificata. 100% FARINA INTEGRALE L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha pubblicato il provvedimento relativo all’impiego del claim “100% farina integrale” apposto sulla confezione dei biscotti “Buongrano” della linea “Mulino Bianco”. Claim salutistici non autorizzati La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. Claim salute non autorizzati La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento 2017/1201 relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferi-
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scono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
ni geografiche del settore vitivinicolo di altri paesi UE e Paesi terzi.
Claim salute non autorizzati La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
Olio extra vergine di oliva Canino Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Canino».
Claim indice glicemico Il Ministero della Salute ha pubblicato un chiarimento inerente all’indicazione nell’etichetta dei prodotti alimentari del carico o dell’indice glicemico.
PRODOTTI SPECIALI Integratori alimentari La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il silicio organico (monometilsilanetriolo) e gli oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca®) aggiunti agli alimenti e usati nella fabbricazione di integratori alimentari.
PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Consorzi Vini Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 8 aprile 2010 n. 61. Monti Iblei Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monti Iblei». Riviera del Garda bresciano Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente l’avviso relativo all’autorizzazione per consentire l’etichettatura transitoria nei riguardi della proposta di modifica del nome della denominazione di origine controllata «Riviera del Garda bresciano» in «Riviera del Garda Classico» e del relativo disciplinare di produzione. Indicazioni geografiche settore vitivinicolo Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la domanda di protezione e modifica di denominazioni di origine ed indicazio-
Carota Novella di Ispica Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento concernente una modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Carota Novella di Ispica» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (UE) n. 1214 del 17 dicembre 2010.
RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Arachidi provenienti dagli Stati Uniti La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/949 per quanto concerne il ritiro delle arachidi provenienti dagli Stati Uniti d’America dall’elenco dei controlli pre-esportazione approvati riguardo alle aflatossine.
VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Focolai di influenza aviaria La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. Botulismo e sicurezza alimentare Il Ministero della Salute ha pubblicato il documento concernente gli indirizzi operativi al botulismo e la sicurezza alimentare. Peste suina africana La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. Esportazione del budello di suino Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente il certificato veterinario per l’esportazione di budello suino verso il Sud-Africa.
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oOo
DATI DI MERCATO 26a SETTIMANA (DAL 26 GIUGNO AL 2 LUGLIO), 27a SETTIMANA (DAL 3 AL 9 LUGLIO), 28a SETTIMANA (DAL 10 AL 16 LUGLIO) E 29a SETTIMANA (DAL 17 AL 23 LUGLIO 2017) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; ittico; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; semi oleosi; suini. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo
RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 29, dal 17 al 23 luglio 2017 Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 51 notifiche, di cui 10 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta rapido Comunitario. Le allerte che hanno in qualche modo riguardato l’Italia sono state 5, di cui 2 avviate direttamente dall’Italia: - Listeria monocytogenes (serotype 1/2b) in frozen sushi proveniente da Taiwan, allerta avviata dall’Italia; - Salmonella in salsicce aromatizzate prodotte in Italia e distribuite in Italia ed in altri paesi UE; - Listeria monocytogenes (in prosciutto a fette prodotto in Italia e distribuito in altri paesi UE; - contenuto elevato di Escherichia coli in mitili provenienti dalla Francia distribuite anche in Italia; - frammenti di vetro in sugo per pasta proveniente dall’Italia e distribuito in Danimarca.
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