notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie
APINFORMA numero 15 31 agosto 2013
IN PRIMO PIANO ORGANIZZAZIONE
CODICE DELLA STRADA: RIDUZIONE DEL PAGAMENTO DELLE SANZIONI
ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Parlami di te. Ci basta un segnale per tutelare gestore e consumatore. Guasti, scorte prodotti o qualsiasi altro problema viene risolto in tempo reale, grazie al sistema di telemetria adottato da CDA. Un software intelligente capace di comunicare direttamente con gli operatori, pronti a intervenire in ogni momento. Non serve raccontarci i problemi del vostro distributore. Sappiamo giĂ tutto.
www.cdacom.it - info@cdacom.it
C.D.A. di Cattelan srl - via degli Artigiani, 3 - 33030 Flumignano - Talmassons (UD) - Tel. 0432 766853 - Fax 0432 765863
notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie
APINFORMA
numero 15 31 agosto 2013
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
Transfer pricing
8
Perdite su crediti
12
Interessi di mora all’8,50%
16
Appalti senza responsabilità Iva
17
Pagamento debiti delle P.A.
19
Programmi di promozione commerciale all’estero
20
Concessione di controgaranzie alle piccole e medie imprese
24
Indice mensile rivalutazione t.f.r. luglio 2013
28
Il decreto lavoro
29
Piccola mobilità
42
DURC
43
Trasporto rifiuti
44
Energia
46
Sicurezza sul lavoro
47
Chimica
49
Ambiente e sicurezza in breve
50
SOA: Esedra si qualifica per l’OS2-A
52
Appalti pubblici: solo il bitume in compensazione
54
SOA: certificato dei lavori entro 30 giorni
56
Note informative
57
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
L a m i a S TO R i a
iL miO guSTO Location storica, ambienti rinnovati con stile. L’emozione del gusto, incontra il sogno. Via dei Dogi, 2 - 33033 Villa Manin di Passariano - Codroipo (UD) - Italy Tel. +39 0432 904829 - Fax +39 0432 905463 - info@ristorantedeldoge.it - www.ristorantedeldoge.it
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Aggiornamenti su Nigeria e Suriname
58
Riduzione del pagamento delle sanzioni
59
Prodotti vitivinicoli
61
Autotrasporto. Riduzione pedaggi autostradali 2012
63
Autotrasporto; proroga validità CQC per documenti
65
Autotrasporto c/t; “costi minimi” luglio 2013
66
Abolizione licenza p.s. per gli spedizionieri
67
Canone di locazione immobili urbani
68
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com
Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm
Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Transfer pricing
disciplina estesa anche alle operazioni nazionali
Premessa Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 17955 depositata il 24 luglio 2013 ha di fatto esteso la disciplina del transfer price anche alle transazioni tra aziende nazionali. Si tratta di una disciplina antielusiva sostanzialmente finalizzata a evitare il trasferimento di materia imponibile, all’interno di gruppi societari, in paesi a bassa fiscalità. Prima di analizzare i risvolti operativi della sentenza, ricordiamo le caratteristiche più importanti della disciplina in argomento.
La norma L’art. 110 comma 7 del DPR 917/1986 prevede che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato secondo le indicazioni fornite dall’art. 9 dello stesso decreto. In questi casi la rettifica è automatica se determina un incremento del reddito, mentre, in caso di diminuzione, è necessario considerare gli accordi conclusi con le autorità competenti degli stati esteri a seguito delle speciali procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Questa disciplina si applica a prescindere dalla moneta utilizzata. La finalità della norma è quella di impedire che sia sottratta all’imposizione nazionale base imponibile. Volendo semplificare questo concetto si pensi a una società che acquista merce per 40 e la rivende nel nostro paese a 100 realizzando in questo modo
un utile di 60, sul quale ipotizziamo che paghi il 50% di imposte vale a dire 30. Se questa società costituisce una new-co in un paese dove la tassazione è del 30% si potrebbe operare come segue: - la società italiana acquista la merce per 40 e la rivende alla controllata estera ad esempio per 50, in questo modo l’utile realizzato in Italia sarebbe di 10 con un esborso per imposte di 5; - la società estera acquista la merce dalla società italiana per 50 e la rivende per 100 realizzando in questo modo un utile di 50 sul quale paga imposte estere per 15; - le due società appartenenti a uno stesso soggetto economico realizzerebbero un risparmio in termini di minori imposte pagate pari a 10 dato dalla differenza tra 30 – (15 + 5), dove trenta sono le imposte che avrebbe pagato in Italia senza delocalizzazione e (15 + 5) la somma delle imposte pagate in ipotesi di delocalizzazione dalla società Italiana e da quella estera. La finalità della norma è di impedire che la società Italiana possa trasferire la merce all’estero al prezzo di 50 in luogo di 100.
Requisiti soggettivi La norma in commento è applicabile esclusivamente alle transazioni dove sussistono entrambe le seguenti condizioni: - la presenza di una società italiana e di una estera, con esclusione conseguentemente delle imprese non aventi una struttura societaria; - controllo di un soggetto estero su quello italiano o di un soggetto italiano su quello estero. Per quanto concerne il concetto di controllo, questo deve essere esteso a ogni ipotesi d’influenza economica, interpretando in maniera estensiva le condizioni previste dall’art. 2359 del codice civile. In ogni caso il controllo si presume quando: - sia il soggetto estero che quello italiano sono controllati da una stessa società terza; - l’impresa italiana per conto di quella estera esercita attività di vendita e di collocamento di materie prime, merci oppure di fabbricazione e di lavorazione dei prodotti; - l’impresa italiana partecipa a cartelli o consorzi finalizzati alla fissazione dei prezzi;
Pag. 8 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2013
- l’impresa italiana non può funzionare senza i capitali, i prodotti o la cooperazione dell’impresa estera; - l’impresa estera ha il diritto di nominare il consiglio di amministrazione o gli organi direttivi della società italiana; - i membri del consiglio di amministrazione dell’impresa italiana e dell’impresa estera sono i medesimi.
L’onere della prova L’art. 26 del D.L. 78/2010 prevede la possibilità di predisporre una documentazione standardizzata che permetta il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese. Il comma 2-ter dell’art. 1 del D.Lgs. 471/1997 prevede poi che, in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento sulla base del valore normale dalla quale risulti una maggiore imposta, non si applichi la sanzione per infedele dichiarazione qualora nel corso dell’accertamento, il contribuente esibisca la documentazione prevista dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010. Tale provvedimento diversifica la documentazione a seconda si riferisca a una holding, subholding o società controllata. La circolare n. 58 del 15 dicembre 2010 ha precisato che le nuove previsioni in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento rientrano nel più ampio schema collaborativo tra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria. La documentazione è costituita da un Masterfile che raccoglie informazioni relative al gruppo e da una documentazione nazionale che riporta le informazioni relative all’impresa residente. Per le piccole e medie imprese, vale a dire per quelle con un volume di ricavi inferiore a 50 milioni di euro, è concessa la possibilità di aggiornare la suddetta documentazione anziché annualmente con scadenza triennale. I contribuenti sono tenuti a comunicare all’amministrazione finanziaria preventivamente il possesso della documentazione di cui sopra. A tal fine è stato inserito nel quadro RS del modello Unico, un apposito rigo, nel quale barrare la casella “possesso documentazione“. In caso di attività istruttorie, quali accesso, ispezioni o verifiche, la documentazione deve essere consegnata agli organi verificatori entro 10 giorni dalla loro richiesta. Per eventuali informazioni supplementari, queste devono essere fornite entro 7 giorni. In definitiva il possesso della documentazione o la sua comunicazione, fa si che in caso di accerta-
mento di un maggior reddito imponibile, risultante dalla diversa valutazione tra l’impresa e l’amministrazione finanziaria, le sanzioni non possano essere irrogate al contribuente il quale sarà tenuto al versamento delle sole maggiori imposte.
L’applicazione a livello nazionale Dopo aver tracciato sinteticamente i profili del transfer pricing, vediamo di analizzare i contenuti della sentenza della Corte di Cassazione n. 17995 del 24 luglio 2013. Il caso esaminato riguardava una sottofatturazione tra due imprese di uno stesso gruppo, di alcune cessioni per le quali si era operato un ricarico del 4% in luogo del 10%. La società destinataria della merce, si trovava nel Mezzogiorno d’Italia dove, all’epoca dei fatti contestati, operava un regime agevolato dal punto di vista fiscale. Per l’amministrazione finanziaria in questo modo il gruppo aveva beneficiato di un vantaggio fiscale importante determinato dal fatto di aver spostato materia imponibile dalla società con un regime di tassazione ordinario a quella con un regime agevolato. L’azienda si era difesa spiegando che si era trattato di una strategia precisa finalizzata a incrementare l’attività dell’impresa al Sud e incentivare l’occupazione. Dopo aver avuto ragione nei primi due gradi di giudizio, la Cassazione, contraddicendo la sua precedente sentenza n. 23551 del 20 dicembre 2012, ha sentenziato che la disciplina contenuta nell’art. 107 comma 7 del TUIR, costituisce una clausola antielusiva che trova ragione non solo nei principi comunitari in tema di abuso del diritto, ma è anche insita nei principi tributari nazionali. La clausola antielusiva di derivazione costituzionale sull’abuso di diritto, legittima qualsiasi rettifica da parte dell’amministrazione finanziaria, anche nelle ipotesi in cui non sia in grado di trovare una specifica violazione di legge. A questo punto però è spontaneo chiedersi per quale motivo il legislatore abbia previsto la disciplina del transfer pricing solo in ambito internazionale se poi amministrazione e i giudici ne estendono l’applicazione anche a livello nazionale. Si deve evidenziare che la Corte non ha considerato in alcun modo le giustificazioni adottate dal contribuente anzi, invocando l’abuso del diritto, anziché rinviare ai giudici di merito la verifica delle motivazioni circa l’effettiva esistenza delle ragioni invocate dal contribuente, si è limitata a prescrivere l’applicazione del valore normale anche alle transazioni infragruppo nazionali.
Pag. 9 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2013
E’ di tutta evidenza che si tratta di una sentenza destinata a creare non poche difficoltà agli operatori in considerazione delle difficoltà legate alla corretta individuazione del valore normale. Difficoltà che si accentua nel caso in cui si tratti di prestazioni di servizi. Ma, a prescindere dall’individuazione del valore normale, per le imprese si apre un nuovo fronte sul quale l’amministrazione avrà gioco faci-
le nell’accertare materia imponibile secondo un principio a due facce. Se la verifica, infatti, riguarderà la società che ha emesso la fattura, l’Agenzia delle entrate potrà ritenere il valore di cessione sottostimato se invece la verifica riguarderà l’impresa che ha ricevuto la fattura potrà considerare sovrastimato il costo dedotto.
Pag. 10 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2013
(PZ)
Perdite su crediti
arrivati i chiarimenti ancorché tardivi
Premessa Il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 ha modificato le disposizioni contenute nell’art. 101 comma 5 del TUIR in materia di perdite su crediti. In particolare è stata riconosciuta la deducibilità integrale ai crediti d’importo inferiore a 2.500 euro, elevato a 5.000 per le imprese di maggiori dimensioni, scaduti da oltre sei mesi. Le nuove regole sono operative dal 2012, anche per i crediti scaduti da oltre sei mesi prima di tale anno. L’Agenzia delle entrate, dopo lunga gestazione, con la circolare n. 26 del 1° agosto 2013 ha fornito importanti chiarimenti dando indicazioni a tutto campo circa il regime applicabile alla deducibilità delle perdite su crediti. Chiarimenti arrivati con ampio ritardo rispetto alle chiusure dei bilanci relativi al 2012. Va riconosciuto, tuttavia, che il documento di prassi analizza in maniera approfondita la disciplina in argomento non limitandosi alle modifiche apportate lo scorso anno. Di seguito cercheremo di analizzare gli aspetti più significativi della circolare.
La norma tributaria Come noto i crediti soggiacciono al rischio d’inesigibilità da parte del debitore. Questo rischio da un lato influenza la valutazione ai fini contabili, dall’altro impatta sulle scelte di gestione dei crediti stessi, vale a dire se affidare a terzi la loro riscossione o curarla in proprio. In ogni caso opera un certo grado di discrezionalità che ha indotto il legislatore ad adottare delle regole specifiche che ne regolano il trattamento tributario. Due sono gli articoli che interessano i crediti: - l’art. 101 comma 5 del TUIR che individua il principio di deducibilità e i requisiti probatori; - l’art. 106 del TUIR che indica il rischio poten-
ziale e disciplina l’accantonamento a uno specifico fondo svalutazione. Dal punto di vista della deducibilità, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e in ogni caso quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali nonché a un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del regio decreto 267/1942. Con riguardo alla prima tipologia, vale a dire i crediti legati a elementi certi, la circolare precisa che la disposizione si rende applicabile solo alla presenza di una perdita che deve essere considerata definitiva. Questo significa che deve essere esclusa l’eventualità che in futuro il credito possa essere riscosso. Se viceversa l’inesigibilità rappresenta solo una situazione temporanea, saremmo di fronte ad una potenziale inesigibilità e come tale non troverà la piena deducibilità fiscale. In pratica il legislatore richiede una valutazione “caso per caso” delle singole posizioni creditorie “difficili”. La deducibilità piena è pertanto riconosciuta solo alla presenza di una perdita definitiva e non temporanea che può essere rappresentata ad esempio da un decreto che accerta lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore ex art. 494 del codice penale o in caso di persistente assenza del debitore ex art. 49 del codice civile. La deducibilità della perdita è inoltre riconosciuta alla presenza di documenti che attestino l’esito negativo di azioni esecutive come ad esempio il verbale di pignoramento negativo o quando la situazione patrimoniale e finanziaria del debitore sconsigliano l’instaurazione di procedure esecutive. A tal fine la documentazione da raccogliere può essere rappresentata da una lettera del legale o dalla relazione negativa rilasciata da una società di recupero crediti. Resta salva l’ipotesi che in caso di crediti di modesto importo, si può prescindere dalla ricerca di rigorose prove documentali, perché l’antieconomicità di un’eventuale procedura determinerebbe il rischio di dover sostenere costi superiori ad un eventuale riscossione del credito. In questi casi può essere utile farsi rilasciare più preventivi da parte di soggetti operanti nel settore del recupero crediti. In definitiva una volta dimo-
Pag. 12 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2013
strata l’antieconomicità dell’azione di recupero, la semplice dimostrazione che il creditore si è attivato attraverso ad esempio raccomandate con ricevute di ritorno, può essere sufficiente a giustificare la deducibilità del credito. In ogni caso rimane impregiudicato il diritto della pubblica amministrazione di sindacare la congruità della perdita sotto il profilo dell’elusività dell’operazione. Per le perdite su crediti vantate nei confronti di soggetti residenti in paesi “Black list” si rende applicabile il dispositivo ex art. 110, comma 10 del TUIR, con la conseguenza che la relativa deducibilità è consentita soltanto alla presenza delle specifiche condizioni che rappresentano la prova dell’esercizio di un’attività economica ovvero, che l’operazione posta in essere risponde a un effettivo interesse economico ed abbia avuto concreta esecuzione. Per quanto riguarda l’eventuale rinuncia, la circolare 26, precisa che si tratta di un’ipotesi di estinzione giuridica del credito e che la relativa perdita matura in un contesto di unilateralità e può conseguentemente rappresentare un atto di liberalità indeducibile ai fini fiscali. Anche in questo caso si rende necessario formalizzare la rinuncia e giustificarla sotto il profilo dell’inerenza all’attività d’impresa proprio per non assimilarla a una liberalità. A tal fine, per dimostrare l’inerenza si devono provare le ragioni d’inconsistenza patrimoniale del debitore o d’inopportunità delle azioni esecutive.
Deducibilità delle perdite di modesta entità Uno dei chiarimenti più attesi riguardava l’individuazione delle perdite di modesta entità e l’applicazione del connesso limite di 2.500 euro elevato a 5.000 per le imprese di grandi dimensioni. Non era chiaro se il limite dovesse riferirsi alla singola fattura o al credito complessivo vantato nei confronti di un singolo cliente. Il documento di prassi innanzi tutto precisa che gli elementi di certezza e precisione sussistono qualora in bilancio si rilevi una perdita di modesta entità riferita a crediti scaduti da oltre sei mesi. La modesta entità va individuata considerando il valore nominale del credito, prescindendo da eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile o fiscale. Per quanto concerne la verifica del limite quantitativo di 2.500 euro o 5.000 euro per le imprese di rilevanti dimensioni, la circolare 26 precisa che deve essere verificato con riferimento a ogni singola obbligazione posta in essere. Ciò indipen-
dentemente dal fatto che in relazione al medesimo debitore sussistano, al termine del periodo d’imposta, più posizioni creditorie. Il confronto deve pertanto essere effettuato per ogni singolo credito, riconoscendo la deduzione integrale anche se il totale del cliente supera il tetto. L’Agenzia propone anche il seguente esempio: un’impresa di rilevanti dimensioni al termine del periodo d’imposta vanta due crediti nei confronti di un medesimo debitore, scaduti da almeno sei mesi per un valore nominale di 3.000 e 4.000 euro. In questo caso la verifica del limite quantitativo deve essere fatta per singolo credito ancorché la loro somma superi i limiti previsti dalla norma, risultando conseguentemente integralmente deducibili. Questa soluzione vale alla presenza di rapporti giuridici autonomi e non nella diversa ipotesi in cui l’obbligazione derivi da un rapporto giuridico unitario come ad esempio un contratto di somministrazione. Altra importante precisazione è quella concernente la mancata deduzione delle perdite di un esercizio nel medesimo periodo. In questi casi in assenza d’imputazione a conto economico non dovranno essere nuovamente sottoposti a verifica nei periodi d’imposta successivi. Si pensi a un’impresa di rilevanti dimensioni che vanti nei confronti di un debitore due crediti derivanti da un contratto di somministrazione del valore nominale di 3.000 e 1.5000 euro, entrambi scaduti da almeno sei mesi al termine del periodo d’imposta 2013 e un credito di 2.000 euro per il quale il termine dei sei mesi risulta soddisfatto nel 2014. Nel 2013 l’impresa in assenza di imputazione a conto economico, non deduce la perdita di 4.500 euro (3.000 + 1.500). In questo caso l’impresa nel 2014 avrà la possibilità di dedurre sia la perdita di 4.500 riferibile al 2013, sia la perdita di 2.000 euro del 2014 sempre che risulti soddisfatta la loro imputazione a conto economico.
Le imprese di rilevanti dimensioni La definizione di crediti di modesta entità è differenziata a seconda che riguardi imprese di rilevanti dimensioni o meno. Per le imprese di rilevanti dimensioni opera il limite di 5.000 euro ed è riferito agli imprenditori che realizzano un volume di ricavi superiore a cento milioni di euro. Per le imprese con un volume inferiore a tale limite i crediti di modesta entità sono quelli d’importo inferiore a 2.500 euro.
Pag. 13 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2013
Il fondo svalutazione crediti La circolare ricorda che oltre alle disposizioni relative alle perdite su crediti, il TUIR contiene anche una disposizione per la loro svalutazione. In particolare l’art. 106 comma 1 riconosce una deducibilità pari allo 0,50% dei crediti di natura commerciale fino a quando il relativo fondo non abbia raggiunto il 5% dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio. Il comma 2 dello stesso articolo precisa che qualora in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti supera il 5%, l’eccedenza concorre a formare il reddito nell’esercizio stesso. Il fondo svalutazione crediti deve essere utilizzato in via preliminare, al verificarsi di perdite su crediti che presentino le caratteristiche di deducibilità di cui all’art. 101. In pratica la perdita realizzata in un esercizio deve innanzitutto essere imputata al fondo, in quanto capiente, e la quota fiscalmente deducibile delle svalutazioni dell’esercizio, così come la valutazione dell’eventuale eccedenza imponibile rispetto alla soglia globale del 5%, deve essere calcolata sull’ammontare dei crediti al netto della perdita.
La durata di almeno sei mesi Come ricordato in apertura, i crediti di modesta entità per ottenere la piena deducibilità dal reddito d’impresa, oltre all’importo devono soddisfare anche il requisito del termine dei sei mesi. Vale a dire che il credito per essere imputato a perdita deve essere scaduto da almeno un semestre. Sul punto la circolare ricorda che tale condizione deve essere valutata nel rispetto del principio della competenza economica prevista dall’art. 109 del TUIR. Il termine dei sei mesi deve essere inteso come il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta, considerato però che la stessa diviene deducibile effettivamente solo nell’esercizio in cui viene imputata a conto economico. In altri termini, il documento di prassi richiama il principio di derivazione e i principi di redazione del bilancio richiedendo che il riconoscimento della deducibilità della perdita su crediti sia condizionata all’imputazione a conto economico. Il termine di sei mesi previsto dalla norma per i crediti di modesta entità rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta. Volendo esemplificare si potrebbero presentare i seguenti casi: - i sei mesi scadono nel 2013 e la perdita o la svalutazione è imputata a conto economico
nello stesso anno, non v’è dubbio che la deducibilità potrà essere esercitata nell’esercizio 2013; - i sei mesi scadono nel 2013 e la perdita o la svalutazione viene imputata a conto economico nell’esercizio 2014, in questo caso la deducibilità sarà riconosciuta nel 2014; - i sei mesi scadono nel 2014 e la perdita o la svalutazione viene imputata a conto economico nell’esercizio 2013, in questo caso la deducibilità sarà riconosciuta nel 2014 attraverso una ripresa in diminuzione nella relativa dichiarazione dei redditi. Questa libertà di comportamento è tuttavia legata al rispetto delle disposizioni contenute nei principi contabili. In questo modo il termine previsto dall’art. 101 rappresenta solo un termine iniziale per il riconoscimento della deducibilità fiscale. Deducibilità riconosciuta anche ai crediti il cui semestre di anzianità sia maturato prima del 2012 e la cui perdita sia stata imputata nel 2012 o negli anni successivi. La deducibilità, invece, non è riconosciuta qualora sia già stata imputata a conto economico ma non sia stata portata in deduzione in un esercizio precedente al 2012, con il semestre anch’esso scaduto prima del 2012.
I crediti prescritti Nulla cambia per quanto riguarda il riconoscimento della deducibilità fiscale relativa ai crediti prescritti, concretizzando in questi casi il requisito degli elementi di certezza e precisione. La prescrizione è un istituto previsto dall’art. 2934 del codice civile il quale non individua limiti quantitativi d’importo. Conseguentemente nel momento in cui il credito si prescrive per il semplice decorso del tempo previsto dalla legge, il credito può essere dedotto a prescindere dal suo importo. In pratica in questi casi non sarà necessario confrontare il credito con i limiti quantitativi previsti dalla norma (2.500 e 5.000 euro) per i crediti di modesta entità. Resta impregiudicata tuttavia la possibilità, da parte dell’amministrazione finanziaria, di contestare l’inattività del creditore poiché in tal caso si potrebbe supporre che il creditore abbia voluto porre in essere una liberalità.
Procedure concorsuali e accordi di ristrutturazione Le modifiche apportate dal D.L. 83/2012 all’art. 101 del TUIR, hanno ricompreso tra le ipotesi per le quali è possibile dedurre automaticamente la perdita su crediti quella relativa agli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati.
Pag. 14 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2013
In definitiva è ora ammessa la deducibilità della perdita su crediti non solo quando il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali quali il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo e l’amministrazione straordinaria, ma anche alla presenza di un accordo di ristrutturazione dei debiti. In questi casi opera un automatismo di deducibilità che prescinde da ogni ulteriore verifica sui requisiti di certezza e precisione. Si deve segnalare che con riferimento alle procedure in argomento, in passato l’Agenzia delle entrate aveva ritenuto, con il parziale avvallo della Cassazione, che la deducibilità era strettamente legata al momento indicato dall’art. 101 del TUIR. Conseguentemente il credito verso il soggetto sottoposto a procedura concorsuale, doveva essere imputato a perdita nell’esercizio in cui si apriva la procedura stessa. In pratica l’art. 101 era considerata come una norma speciale d’individuazione della competenza. La circolare 26 cambia posizione, chiarendo come la norma integra i requisiti della deducibilità “dalla data” della sentenza o provvedimento di ammissione alla procedura concorsuale, e quindi si deve ritenere che una volta aperta la procedura, l’individuazione dell’anno in cui imputare la perdita su crediti, debba avvenire secondo le ordinarie regole di competenza. Con riferimento alla quantificazione della perdita deducibile, è applicabile il principio generale di
derivazione dal bilancio e la valutazione dell’entità della perdita non può consistere in un processo arbitrario, ma deve corrispondere a un razionale e documentato processo di valutazione conforme ai criteri previsti dai principi contabili adottati. A tal fine i documenti idonei a dimostrare la congruità del valore stimato della perdita potrebbero essere l’inventario del curatore, il piano del concordato preventivo presentato ai creditori, la situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa o la relazione del commissario giudiziale nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese. In definitiva la perdita potrà essere dedotta nell’anno della sentenza ma anche in un anno successivo a patto che l’iscrizione a conto economico consegua a una corretta applicazione dei principi di valutazione contabili e civilistici. Volendo esemplificare, nel caso in cui si vanti un credito di 1.000 nei confronti di un debitore sottoposto a concordato preventivo e si stimi di recuperare il 30% del credito stesso, si potrà imputare a conto economico una perdita di 700 nell’esercizio in cui si apre la procedura di concordato. Se successivamente viene dichiarato il fallimento del debitore, si determinerà un’esigenza sopravvenuta che giustificherà l’imputazione a conto economico del rimanente credito di 300 come perdita d’esercizio.
Pag. 15 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2013
(PZ)
Interessi di mora all’8,50%
Sui ritardati pagamenti interessi in calo
Con Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 luglio 2013, sono stati individuati i tassi d’interesse moratori applicabili per il secondo semestre 2013 fissandolo all’8,50%. Con il recepimento della Direttiva 2011/7/UE il decreto legislativo n. 231/2002, che regola la decorrenza degli interessi di mora nelle transazioni commerciali intervenute tra imprenditori, è stato modificato. La regola generale prevede, dal 1° gennaio 2013, che i pagamenti delle fatture debbano essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, elevato a 60 giorni quando il debitore è una pubblica amministrazione. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto. Il saggio d’interesse da applicare ai ritardati pagamenti, è parametrato sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea, al quale vanno aggiunti 8 punti in luogo dei 7 previsti in precedenza. La norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione, entro i primi giorni di ciascun semestre affinché sia applicato nello stesso periodo. E’ stato così fissato allo 0,50% il saggio d’interesse per il semestre in corso, al quale devono essere aggiunti 8 punti arrivando così alla misura dell’8,50%.
I prodotti agricoli sono regolamentati da una disciplina speciale la quale prevede un termine di pagamento di 30 giorni per i prodotti deperibili e di 60 giorni negli altri casi. Dal punto di vista contabile opera una deroga al principio di competenza, gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. Relativamente ai semestri trascorsi e da quando è entrato in vigore il decreto 231/2002, l’andamento dei tassi per i prodotti non alimentari è stato il seguente: - 10,35 secondo semestre 2002; - 9,85 primo semestre 2003; - 9,10 secondo semestre 2003; - 9,02 primo semestre 2004; - 9,01 secondo semestre 2004; - 9,09 primo semestre 2005; - 9,05 secondo semestre 2005; - 9,25 primo semestre 2006; - 9,83 secondo semestre 2006; - 10,58 primo semestre 2007; - 11,07 secondo semestre 2007; - 11,20 primo semestre 2008; - 11,10 secondo semestre 2008; - 9,50 primo semestre 2009; - 8,00 secondo semestre 2009; - 8,00 primo semestre 2010; - 8,00 secondo semestre 2010; - 8,00 primo semestre 2011; - 8,25 secondo semestre 2011; - 8,00 primo semestre 2012; - 8,00 secondo semestre 2012; - 8,75 primo semestre 2013; - 8,50 secondo semestre 2013.
Pag. 16 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2013
(PZ)
Appalti senza responsabilità Iva responsabilità solidale limitata alle ritenute dei dipendenti Deve essere accolta con soddisfazione la conversione in legge del decreto 69/2013, noto come decreto “del Fare”, nella parte in cui prevede la definitiva eliminazione della responsabilità solidale sull’Iva nei contratti di appalto. La legge 98/2013, che ha appunto convertito in legge il decreto 69/2013, ha eliminato la responsabilità solidale Iva nei rapporti tra committente, appaltatore e subappaltatore. L’art. 13-ter del decreto legge 83/2012 aveva introdotto la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore nel versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva nei contratti di appalto di opere e servizi. Prima del decreto “del Fare” l’appaltatore era chiamato a rispondere in solido con il subappaltatore nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. Per evitare tale responsabilità l’appaltatore, prima di effettuare il pagamento del corrispettivo, era tenuto a verificare il corretto adempimento, da parte del subappaltatore, di tutti i suddetti obblighi fiscali scaduti alla data del pagamento. In difetto veniva riconosciuto il diritto a sospendere il pagamento fino all’esibizione della documentazione suddetta. La documentazione andava asseverata da un CAF, da un professionista oppure poteva essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attestava la regolarità dei versamenti. Sul committente gravava l’onere di controllare la filiera. Egli poteva procedere al pagamento del corrispettivo previa esibizione, da parte dell’appaltatore, della documentazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’Iva
non solo dell’appaltatore ma anche degli eventuali subappaltatori. Anche al committente era riservato il diritto di sospendere il pagamento in assenza della documentazione e, qualora avesse proceduto comunque al pagamento, poteva incorre in pesanti sanzioni di natura amministrativa. Questa impostazione normativa aveva da subito creato notevoli difficoltà agli operatori soprattutto per quanto riguarda la verifica del corretto versamento dell’Iva. Un po’ tutte le associazioni datoriali avevano chiesto l’eliminazione o almeno la modifica della disposizione normativa in quanto, oltre a creare notevoli difficoltà nel reperimento della documentazione prevista dalla norma, spesso veniva utilizzata impropriamente per ritardare i pagamenti. Il legislatore non ha avuto il coraggio di eliminare in toto la normativa, ma l’ha limitata alle ritenute dei lavoratori dipendenti cancellando l’adempimento ai fini Iva. La questione dunque ha avuto un epilogo positivo, anche se la sua eliminazione sarebbe stata la scelta migliore, atteso che in questo modo si scaricano sulle imprese compiti propri dell’amministrazione finanziaria. Ricordiamo che la vicenda aveva assunto contorni preoccupanti durante l’estate perché nell’iter di conversione della legge, invece di imboccare la via della semplificazione, si era pensato di appesantire ulteriormente la normativa introducendo addirittura il Durt, il documento unico di regolarità tributaria. Quest’ultimo sarebbe stato un cugino del Durc e avrebbe dovuto attestare la regolarità tributaria dell’impresa, con un pesante aggravio di costi e dei tempi di attesa per i pagamenti. Si sarebbe trattato di una dichiarazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, a richiesta degli interessati, attestante l’inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti alla data di pagamento del corrispettivo o di parte di esso. Tale documento avrebbe sostituito l’autocertificazione ma avrebbe sicuramente dilatato i tempi di attesa, impedito l’accesso ad altri lavori in caso di Durt positivo e aggravato i costi per le imprese già fortemente penalizzate dalla forte crisi.
Pag. 17 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2013
Fortunatamente questa scelta è stata evitata adottando il testo originariamente previsto nel decreto “del Fare” facendo così tirare un sospiro di sollievo agli operatori. Oggi quindi o meglio dal 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto, le imprese coinvolte in appalti o subappalti devono attestare la propria regolarità limitatamente alle ritenute fiscali dovute sui redditi di lavoro dipendente e non più, anche sull’Iva. Resta confermata la responsabilità in solido nei contratti di appalto, entro due anni dalla cessazione del contratto, per i trattamenti retributivi dei dipendenti oltre che per i contributi previden-
ziali e assistenziali così come previsto dal D.Lgs. 276/2003. L’amministrazione dovrà invece chiarire le conseguenze legate all’eliminazione dei riferimenti ai versamenti Iva. In virtù del principio del “favor rei” la sanzione non dovrebbe più essere irrogata al committente anche per adempimenti precedenti il 22 giugno scorso, mentre andrà chiarito se vige ancora la solidarietà Iva per gli inadempimenti anteriori ai pagamenti di corrispettivi effettuati in assenza di attestazione o autocertificazione nel periodo 11 ottobre 2012 – 22 giugno 2013.
Pag. 18 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2013
(PZ)
Pagamento debiti delle P.A. risvolti pratici E di natura fiscale
al netto degli eventuali debiti tributari dell’avente diritto. La legge in esame ha previsto che la disposizione non si applica alle imprese che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo per una situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.
Limite annuo delle compensazioni (art.9 comma 3) Dallo scorso mese di giugno sono diventate definitive le disposizioni per il pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni dei debiti vantati dalle imprese al 31 dicembre 2012 per forniture di beni e servizi. In particolare, la cosiddetta legge sblocca debiti (legge n. 64 del 6 giugno 2013), ha previsto l’obbligo per le PA di predisporre l’elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico e di procedere al pagamento concedendo priorità alle imprese che vantino crediti da più lungo tempo e che non li abbiano ceduti a istituti finanziari. La legge prevede alcuni risvolti di carattere fiscale che di seguito si evidenziano.
Dal 2014 il limite massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione col modello F24 passa a 700 mila euro (finora 516.457 euro). La disposizione si applica a tutte le imprese, non solo a quelle che vantano crediti verso le PA per forniture.
Compensazione dei crediti con somme iscritte a ruolo (art.9 commi 01, 02 e 1)
La legge in esame contiene una disciplina transitoria sulla nuova tassa comunale rifiuti; in particolare è stato previsto che i Comuni per il 2013 possano stabilire autonomamente il numero e le scadenze delle rate della tassa. E’ stato inoltre confermato l’assoggettamento alla Tares delle aree scoperte non pertinenziali di locali tassabili.
I crediti maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e del Ssn possono essere utilizzati in compensazione (tramite il mod. F24 e attraverso i sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate) delle somme dovute per contenzioso tributario (es. accertamento con adesione, adesione a PVC, conciliazione giudiziale, ecc.). A tal fine è necessario che la PA abbia certificato il proprio debito indicando anche la data prevista di pagamento. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze non ancora emanato devono essere stabiliti i termini e le modalità di attuazione della disposizione di cui trattasi.
Pagamenti da parte delle P.A. superiori a 10 mila euro (art.9 comma 1bis) Com’è noto, i pagamenti a qualsiasi titolo superiori a 10 mila euro da parte di PA vengono effettuati
Elenco crediti per forniture (art.9 comma 2bis) Le imprese che vantano crediti liquidi certi ed esigibili per forniture nei confronti delle PA devono elencarli in un apposito modello della dichiarazione dei redditi.
TARES (art.10 comma 2)
Riscossione dei tributi locali (art. 10 comma 2ter) Per tutto il 2013 i Comuni possono continuare ad avvalersi di Equitalia per la riscossione dei tributi.
IMU (art.10 commi 4 - 4quater) La scadenza della dichiarazione IMU è stata fissata al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto (in precedenza entro i 90 giorni successivi al presupposto). Inoltre è stato previsto che l’acconto IMU andrà versato sulla base delle aliquote e detrazioni dell’anno precedente, mentre le nuove deliberazioni dei Comuni rileveranno in sede di versamento dell’imposta a saldo. (C)
Pag. 19 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2013
Programmi di promozione commerciale all’estero nuovamente operanti con nuove procedure gli incentivi della l.r. 2/1992, capo viii
logamente, del resto, a quanto già operante per le domande da presentarsi agli enti camerali in applicazione dei vari strumenti agevolativi che li riguardano. Di seguito, si riassumono i tratti salienti degli incentivi in parola così come modificati, ponendo specifica attenzione alle nuove procedure per la presentazione delle domande.
Premessa
Beneficiari
Con decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2013, n. 130/Pres, pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 7 agosto 2013, sono state apportate modifiche al comune regolamento di attuazione: a) della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, capo VIII, originariamente adottato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 371/Pres, in materia di incentivi ai programmi di programmi di promozione commerciale all’estero da parte di piccole e medie imprese industriali; b) della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, art. 6 in materia di incentivi per la promozione all’estero di specifici comparti produttivi. Si premette che dei due strumenti agevolativi qui ci si occupa solo del primo, di cui le imprese sono dirette beneficiarie, e delle parti comuni di entrambi che riguardano i procedimenti contributivi. Il d.P.Reg. 130/2013 è entrato in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R., 8 agosto 2013. Con lo stesso decreto sono stati anche fissati in via provvisoria i termini di presentazione delle domande, la cui apertura è fissata all’8 agosto 2013, data di entrata in vigore del decreto, e la chiusura al 30 settembre 2013. Le modifiche introdotte dal d.P.Reg. 130/2013 riguardano essenzialmente l’adeguamento delle deleghe di funzioni in materia di incentivi regionali, ora trasferite dalle singole CCIAA del FriuliVenezia Giulia a Unioncamere – variazione che per le imprese ha un rilevo solo relativo, in quanto i singoli enti camerali continueranno a essere gli effettivi destinatari e istruttori delle domande – nonché gli aspetti procedurali, uno dei quali è della massima importanza in quanto riguarda la presentazione delle stesse per via telematica, ana-
Sono beneficiarie le piccole e medie imprese industriali che svolgono attività estrattiva, di trasformazione o produzione di beni e delle costruzioni (codice ATECO 2002 - sezioni C, D, E ed F), le piccole e medie imprese di servizio di cui all’allegato A del regolamento (si tratta di imprese di servizio alla produzione) nonché consorzi e società consortili costituiti in maggioranza da piccole e medie imprese industriali. Le imprese devono avere l’attività e la sede operativa nel territorio regionale e rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria e regionale in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Devono, inoltre, rispettare le prescrizioni normative di cui alla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, co. 6 (divieto per enti privati che forniscono servizi, anche a titolo gratuito, alla stessa amministrazione pubblica di ottenere contributi a carico delle finanze pubbliche).
Iniziative e spese ammissibili Sono ammissibili i programmi pluriennali di promozione all’estero, di durata non inferiore a due anni e avviati prima della presentazione delle domande, comprendenti un complesso organico di iniziative dirette all’inserimento o al consolidamento della presenza sui mercati esteri delle PMI industriali e di servizio alla produzione Ammissibili sono le seguenti tipologie di spese: 1) spese relative alla partecipazione a mostre, rassegne, fiere ed esposizioni, limitatamente alla prima partecipazione dell’impresa: - tassa d’iscrizione; - affitto superficie espositiva, anche preallestita; - allestimento della superficie espositiva, ivi
Pag. 20 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2013
compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto e il montaggio/smontaggio; 2) spese relative a: - consulenze per studi di mercato o acquisizione di studi di mercato concernenti i Paesi nei quali s’intende svolgere il programma di promozione; - consulenze per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente sui mercati esteri; - consulenze finalizzate all’organizzazione di reti di vendita e di assistenza all’estero; - predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale illustrativo, redatti in lingua straniera e riferiti alle iniziative di cui al punto 1. I servizi di consulenza devono essere forniti da soggetti esterni all’impresa richiedente. Non sono ammissibili le spese dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione e, in generale, tutte le spese inerenti iniziative di natura commerciale nonché le spese per acquisto di beni materiali ad eccezione di quelle riferite all’iniziativa di cui al punto 1). I pagamenti, inoltre, dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il quale prevede limitazioni all’uso dei contanti e degli assegni bancari e circolari.
Forma e misura delle agevolazioni Il beneficio consiste nella concessione di un contributo in conto capitale pari al 30%, fino a un massimo di 150.000 Euro, della spesa considerata ammissibile. A tal proposito si rammenta che in passato l’intensità contributiva massima raramente ha superato il 15% della spesa ammissibile.
Presentazione delle domande In via ordinaria le domande sono presentate entro il 31 gennaio di ogni anno, prima dell’avvio dell’iniziativa. In sede di prima applicazione, per l’anno 2013, le domande possono essere presentate a decorrere dalle ore 09.15 dell’8 agosto 2013 e fino al 30 settembre 2013. Le domande devono essere redatte utilizzando l’apposita modulistica, disponibile anche sui siti della Regione Friuli-Venezia Giulia e di Unioncamere (http://www.fvg.camcom.it) nonché sui siti delle singole Camere di commercio, e inviate esclusivamente per posta elettronica certificata
(PEC) alla CCIAA competente per territorio ai seguenti indirizzi telematici: - Camera di Commercio di Gorizia: fondogorizia@go.legalmail.camcom.it - Camera di Commercio di Pordenone: cciaa@ pn.legalmail.camcom.it - Camera di Commercio di Trieste: cciaa@ ts.legalmail.camcom.it - Camera di Commercio di Udine: contributi@ ud.legalmail.camcom.it E’ competente territorialmente l’ente camerale sul cui territorio è localizzata la sede o l’unità operativa dell’impresa destinataria dell’intervento. La domanda si considera validamente inviata se: - inviata dall’indirizzo PEC dell’impresa richiedente; - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, oppure - firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità. La data di ricevimento delle domande è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l’avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio PEC. Le imprese possono presentare nell’anno solare una sola domanda la cui validità è limitata all’anno solare medesimo.
Procedure I contributi sono sempre concessi con procedimento a graduatoria e la valutazione delle domande avviene nel rispetto dei seguenti criteri di priorità, pur’essi rimasti invariati: a) micro e piccole imprese, punti 4; b) medie imprese, punti 1; c) micro, piccole e medie imprese femminili o giovanili, punti 3 in aggiunta ai punti di cui sub a e sub b); d) micro, piccole e medie imprese operanti nel campo della società dell’informazione e della ricerca e sviluppo, limitatamente alle imprese aventi i codici ATECO 2007 58.12.0, 62.01.0, 62.02.0, 62.03.0, 62.09.0, 63.11.13, 72.11.0, 72.19.0, 74.10.2, punti 2 in aggiunta ai punti sub a e sub b). Mutate sono, invece le definizioni di impresa femminile e impresa giovanile, così che:
Pag. 22 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2013
1) per impresa femminile s’intende: - l’impresa in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne; - l’impresa cooperativa in cui la maggioranza delle persone sia composta da donne; - l’impresa individuale il cui titolare sia una donna; - la società di persone composta da due soci, in cui donna sia un socio e il legale rappresentante; - la società in nome collettivo, in cui la donna sia socio e anche legale rappresentante; - la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario sia una donna; 2) mentre per impresa giovanile s’intende: - l’impresa in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di giovani; - l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci sia composta da giovani; - l’impresa individuale in cui un titolare sia un giovane; - la società di persone composta da due soci, in cui giovane sia uno dei soci e il legale rappresentante; - la società in nome collettivo, in cui il giova-
ne sia socio e anche legale rappresentante; - la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario sia un giovane. Invariato è il limite di età giovanile, compreso fra i 18 e i 40 anni. Le domande sono istruite da ciascuna CCIAA competente per territorio e gli incentivi sono concessi su base provinciale, successivamente all’approvazione della graduatoria, entro il termine di 90 giorni dalla data di scadenza del termine dalla data di scadenza per la presentazione delle domande. Restano sostanzialmente invariate le restanti procedure per la concessione, il rendiconto delle spese e l’erogazione dei contributi (anche in via anticipata), la variazione dei progetti nonché gli obblighi e i vincoli dei beneficiari. Il d.P.Reg. 130/2013 e tutta la documentazione per la presentazione delle domande possono essere reperiti sul sito della Regione Friuli-Venezia Giulia (www.regione.fvg.it), sul citato sito di Unioncamere e su ciascun sito delle quattro CCIAA o possono essere richiesti, unitamente a ogni altra informazione, all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
Pag. 23 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2013
Concessione di controgaranzie alle piccole e medie imprese operante il bando della cciaa di udine
Con deliberazione della Giunta della CCIAA di Udine del 25 luglio 2013 è stato approvato il bando per la concessione di controgaranzie alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Udine, finalizzato a sostenerne l’accesso al credito. Per queste finalità è stato costituito un fondo di 2.000.000 Euro, mentre le domande possono essere presentate allo stesso ente camerale dal 29 luglio al 2013 al 31 gennaio 2014, come anticipato su Apiflash n. 13/2013. La controgaranzia camerale consiste in una fidejussione prestata dalla CCIAA di Udine a favore di un Confidi convenzionato – lo sono il Confidi Friuli e Confidimprese – nell’interesse dell’impresa a fronte di un mutuo chirografario per l’assunzione di spese relative a investimenti, alla gestione e alla liquidità aziendali. Si segnala da subito che il finanziamento controgarantito non può essere inferiore a 10.000 Euro e superiore a 30.000 Euro e può avere una durata massima di 36 mesi e che le imprese, che intendono usufruire della controgaranzia camerale, hanno l’obbligo, di presentare domanda di garanzia al Confidi e domanda di finanziamento all’istituto di credito prescelti entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di controgaranzia alla CCIAA di Udine. Nonostante che il primo dei due requisiti renda praticabile questo strumento solo per piccolissime operazioni di finanziamento e che le procedure di utilizzo non siamo proporzionate alla misura della controgaranzia, se ne dà comunque diffusa illustrazione.
Beneficiari Beneficiarie sono le micro, piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, che soddisfano i seguenti requisiti: 1. siano iscritte al Registro imprese della CCIAA
di Udine e siano attive alla data di presentazione della domanda di controgaranzia; 2. siano classificabili come micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria; 3. abbiano sede o unità operativa destinataria dell’iniziativa nella provincia di Udine; 4. siano in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto; 5. non siano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, né siano sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; 6. siano in regola con il regime “de minimis” e appartengano ai settori di attività economica a esso ammissibili, ad eccezione, dunque, da quelli esclusi da detto regime; 7. non presentino le caratteristiche di “p.m.i. in difficoltà” ai sensi della nozione fornita dalla Commissione europea con gli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”; 8. rispettino, ai sensi dell’art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, la normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 9. rispettino le prescrizioni normative di cui alla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, co. 6 (divieto per enti privati che forniscono servizi alla stessa amministrazione pubblica di ottenere dalla medesima amministrazione a ottenere contributi pubblici); 10. non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, art. 9, co. 2 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica).
Iniziative e spese ammissibili L’iniziativa ammessa consiste nella concessione di una controgaranzia, a sostegno di un finanziamento (mutuo chirografario) erogato da un istituto di credito, per la realizzazione di investimenti o per il finanziamento della liquidità inerenti la propria attività di impresa, a condizione che sia garanti-
Pag. 24 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2013
to da un consorzio di garanzia fidi convenzionato con la CCIAA di Udine I consorzi di garanzia fidi convenzionati sono: il Confidi Friuli e il Confidimprese FVG entrambi con sede in Udine. Sono ammissibili a finanziamento e, conseguentemente, a garanzia consortile e controgaranzia camerale le spese relative agli investimenti, al funzionamento dell’impresa, nonché al finanziamento della liquidità aziendale, purché direttamente finalizzati all’attività dell’impresa. Sono ammissibili anche le spese sostenute nel caso di acquisto di attività preesistente. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un’attività professionale, risultante dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze. Non sono garantite spese od operazioni finanziarie inerenti: - ai finanziamenti all’export come previsto dalla regola “de minimis”; - all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, ancora come previsto dalla regola “de minimis”; - rinegoziazione e consolidamento delle passività già in essere.
Caratteristiche della controgaranzia L’agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in una controgaranzia, avente natura fideiussoria, prestata dalla CCIAA di Udine a favore del Confidi convenzionato nell’interesse dell’impresa richiedente, a copertura della sola quota capitale, pari al 62,5% della garanzia concessa dal Confidi, al quale l’impresa ha presentato domanda di garanzia. La garanzia concessa dal Confidi è pari all’80% del finanziamento concesso da istituti di credito, a fronte di mutuo chirografario, per l’assunzione delle spese oggetto di domanda di controgaranzia e risultate ammissibili. Il finanziamento assistito da garanzia e controgaranzia può essere concesso dagli istituti di credito per un valore minino di 10.000 Euro e massimo di 30.000 Euro e una durata massima di 36 mesi. I contributi concessi non sono cumulabili con aiuti pubblici relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata. Non possono accedere alla controgaranzia camerale le imprese che hanno beneficiato della controgaranzia a valere sui precedenti bandi licenziati della Giunta della CCIAA di Udine, con riguardo alle medesime spese.
Presentazione della domanda controgaranzia e successive procedure; la domanda di controgaranzia al Confidi convenzionato Le imprese interessate presentano domanda di controgaranzia in bollo alla CCIAA di Udine a partire dalle ore 08.00.00 del 29 luglio 2013 ed entro il 31 gennaio 2014. Le domande vengono esclusivamente inviate tramite posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, inoltrata esclusivamente al seguente indirizzo: contributi@ ud.legalmail.camcom.it La domanda, si considera validamente inviata se: - inviata dall’indirizzo PEC dell’impresa richiedente - firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. La domanda, redatta in ogni sua parte utilizzando esclusivamente il modello unito al bando e gli altri allegati (v. infra), va sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 1. relazione illustrativa del progetto finanziabile (allegato 1); 2. elenco delle spese previste/necessità di liquidità (allegato 2); 3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredata dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le piccole e medie imprese (allegato 3); 4. preventivi di spesa (in relazione ad investimenti); 5. documento di identità del legale rappresentante, solo nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente. Sull’originale della domanda va apposta apposita marca da bollo annullata e tutta la documentazione scansita viene inviata come sopra indicato tramite PEC. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC. Le controgaranzie sono concesse, nei limiti della disponibilità dei fondi stanziati, secondo il procedimento valutativo a sportello, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande determinato dalla data e ora del messaggio trasmes-
Pag. 25 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2013
so a mezzo PEC, con in allegato la domanda di controgaranzia, attestate dai dati di certificazione del messaggio, documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo. La CCIAA di Udine, ricevute le domande di controgaranzia, ne effettuerà l’istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di ricevimento, effettuando la prenotazione del fondo vincolato fino alla concorrenza dell’importo stanziato, in base all’importo del finanziamento indicato in domanda che l’impresa intende ottenere e alla conseguente controgaranzia. L’ente camerale comunica, quindi, il ricevimento della domanda di controgaranzia e l’esito dell’istruttoria della domanda stessa ai Confidi. Le imprese hanno l’obbligo, ai fini dell’ottenimento della controgaranzia, pena archiviazione, di presentare domanda di garanzia al Confidi e domanda di finanziamento all’istituto di credito prescelti entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione della domanda di controgaranzia all’ente camerale con richiesta di adesione al Confidi per le imprese non ancora associate. Il Confidi comunica tempestivamente alla CCIAA di Udine l’avvenuta richiesta di garanzia ed il perfezionamento della procedura associativa delle imprese. Il Confidi effettua l’istruttoria della domanda di garanzia sulla base delle proprie procedure e delibera la propria concessione di garanzia entro 30 giorni dal perfezionamento della pratica da parte dell’impresa dalla intervenuta realizzazione delle seguenti condizioni:
1. comunicazione dell’ente camerale al Confidi di ammissibilità alla controgaranzia; 2. perfezionamento della pratica completa con il confidi da parte dell’impresa; 3. completamento della domanda presso l’Istituto di credito prescelto da parte dell’impresa. Il Confidi comunica all’ente camerale, all’impresa e all’istituto di credito scelto da questa, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di deliberazione di affido, l’esito della deliberazione di garanzia sia in caso positivo, sia in caso di inammissibilità. Il confidi comunica inoltre alla CCIAA di Udine i casi di rinuncia da parte dell’impresa. La controgaranzia è concessa con provvedimento del dirigente della CCIAA entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione di garanzia da parte dei Confidi. La richiesta di controgaranzia dovrà essere perfezionata con l’erogazione del finanziamento entro 6 mesi dalla domanda di controgaranzia, pena revoca della controgaranzia. I confidi comunicano alla CCIAA l’avvenuta erogazione dei finanziamenti da parte degli Istituti di credito. L’ufficio contributi dell’ente camerale inoltrerà le comunicazioni ai richiedenti anche a mezzo PEC o al numero di fax indicati dall’impresa in domanda o successivamente comunicati al medesimo ufficio. Il testo del bando e la relativa modulistica sono reperibili sul sito della CCIAA di Udine (www. ud.camcom.it), ma possono essere richiesti unitamente a ogni altra informazione all’Ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
Pag. 26 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2013
Indice mensile rivalutazione t.f.r. luglio 2013 RAPPORTI CESSATI Mese
75% RISPETTO DIC. 2012
RIVALUTAZIONE
dal
al
RIVAL. FISSA
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
106,7
0,140845
0,265845
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
106,7
0,140845
0,390845
MARZO
15.03
14.04
0,375
106,9
0,281690
0,656690
APRILE
15.04
14.05
0,500
106,9
0,281690
0,781690
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
106,9
0,281690
0,906690
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
107,1
0,422535
1,172535
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
107,2
0,492958
1,367958
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
INDICE
(C)
Pag. 28 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2013
Il decreto lavoro
i chiarimenti del ministero del lavoro
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013 la legge n.99 del 9 agosto 2013 di conversione del D.L. 76/2013, il cosiddetto “decreto lavoro”; il provvedimento è entrato in vigore il 23 agosto scorso. Successivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 29 agosto, ha diramato la circolare n.35, recante indicazioni operative per il proprio personale ispettivo; la circolare fornisce i primi chiarimenti interpretativi in merito alle principali novità in materia giuslavoristica, soffermandosi in particolare sulle modifiche operate sul testo del decreto dalla legge di conversione. Di seguito riportiamo il testo della citata circolare. Il D.L. n. 76/2013, entrato in vigore il 28 giugno 2013 e convertito dalla L. n. 99/2013, entrata in vigore il 23 agosto 2013, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina di alcuni istituti lavoristici che interessano direttamente l’attività del personale ispettivo di questo Ministero e degli Istituti previdenziali e assicurativi. Le misure introdotte, che qui più interessano, riguardano il ricorso ad alcune tipologie contrattuali (apprendistato, lavoro a tempo determinato, lavoro intermittente ecc.), la procedura di “stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro” ed il meccanismo della solidarietà di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003. Su tali e altri aspetti si forniscono i primi chiarimenti interpretativi ai fini di un corretto ed uniforme svolgimento dell’attività di vigilanza.
Apprendistato (art. 2, commi 2 e 3 e art. 9, comma 3) In materia di apprendistato l’art. 2, comma 2, del D.L. n. 76/2003 demanda anzitutto alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Pag. 29 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2013
l’adozione, entro il 30 settembre 2013, di “linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167”. Le linee guida potranno in particolare prevedere che, in deroga alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 167/2011: a) il piano formativo individuale di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 167/2011 sia obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita sia effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al D.M. 10 ottobre 2005; c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avvenga nel rispetto della disciplina della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale. A partire dal 1° ottobre 2013, in assenza della adozione delle linee guida, gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) troveranno diretta applicazione in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Al riguardo, sotto il profilo ispettivo, va pertanto tenuto presente quanto segue. Rispetto ai citati rapporti di apprendistato rimane intatto l’obbligo di svolgimento della formazione finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali disciplinata dalle Regioni. Ciò appare del resto confermato dalla circostanza secondo cui, per le imprese multi localizzate, va osservata la disciplina “della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale”, disciplina che evidentemente non può che identificarsi in quella concernente l’offerta formativa pubblica. A tal proposito, attese le finalità di semplificazione della disposizione, va chiarito che il richiamo ad un’unica disciplina per l’acquisizione di competenze di base e trasversali va principalmente riferito a quelli che sono i contenuti e la durata della stessa formazione. La disposizione va infatti ap-
plicata compatibilmente con l’offerta formativa pubblica della Regione dove l’apprendista svolge la propria attività, senza che ciò comporti pertanto un obbligo di frequenza di corsi extra-Regione e quindi maggiori oneri per le imprese. In secondo luogo, atteso che l’elaborazione del Piano Formativo Individuale (PFI) è obbligatoria limitatamente alla “formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche” – e quindi alla formazione disciplinata dalla contrattazione collettiva – e che lo stesso Piano Formativo costituisce il principale riferimento ai fini della valutazione della correttezza degli adempimenti in capo al datore di lavoro, il personale ispettivo focalizzerà in via assolutamente prioritaria la propria attenzione sul rispetto del Piano,
adottando eventuali provvedimenti dispositivi o sanzionatori, secondo le indicazioni già fornite con circ. n. 5/2013, esclusivamente in relazione ai suoi contenuti. Quanto alla registrazione della formazione va invece evidenziato che il relativo documento deve riportare i “contenuti minimi” già individuati con il D.M. 10 ottobre 2005 ossia quei contenuti che, nell’ambito del Libretto Formativo del Cittadino, fanno evidentemente riferimento alle “Competenze acquisite in percorsi di apprendimento” (sezione 2) oltre, evidentemente, alle “informazioni personali” del lavoratore (nome e cognome, codice fiscale ecc.). In via esemplificativa si riporta di seguito la relativa tabella contenuta nel Libretto allegato al D.M. 10 ottobre 2005.
COMPETENZE ACQUISITE IN PERCORSI DI APPRENDIMENTO
Tipologia
Descrizione
Contesto di acquisizione (in quale percorso/ situazione sono state sviluppate le competenze indicate)
Resta evidentemente salva, anche per i contratti di apprendistato in questione, l’eventuale utilizzo della diversa modulistica adottata dal contratto collettivo applicato (v. ad es. l’accordo interconfederale tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL del 18 aprile 2012). In materia di apprendistato va poi ricordata la disposizione di cui all’art. 9, comma 3, del D.L. che, introducendo un comma 2 bis all’art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011, stabilisce quanto segue: “successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo”. Tale disposizione può trovare applicazione in relazione ai contratti di apprendistato per la qualifica o diploma professionale in corso alla data di entrata in vigore del D.L. ed il cui periodo formativo non sia ancora scaduto ma esclusivamente nell’ipotesi in cui il contratto collettivo applicato abbia individuato “la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato”. Pag. 30 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2013
Periodo di acquisizione (anno/i in cui sono state sviluppate le competenze indicate)
Tipo di evidenze documentali a supporto dell’avvenuta acquisizione delle competenze descritte
Tirocini formativi e di orientamento (art. 2, comma 5 bis) La L. n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013 ha inteso semplificare il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento, già richiamati nell’accordo del 24 gennaio 2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Legislatore ha infatti stabilito che “i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all’articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale”. Sul punto va evidenziato che tale previsione costituisce una mera facoltà per i datori di lavoro e non già un obbligo. Rimane quindi sempre possibile osservare, in relazione al luogo di svolgimento del tirocinio, la specifica disciplina regionale. La disciplina che il datore di lavoro intenderà applicare dovrà comunque essere indicata quantomeno nella documentazione consegnata al tirocinante, in modo tale da consentire al personale ispettivo un obiettivo riferimento giuridico in relazione al quale svolgere l’attività di accertamento.
Va poi chiarito che la possibilità di accentrare le comunicazioni di cui all’art. 1, comma 1180, della L. n. 296/2006 è evidentemente riferita alle ipotesi in cui dette comunicazioni sono dovute. Va infatti ricordato che dall’obbligo sono esclusi, come chiarito da questo Ministero con nota prot. n. 4746 del 14 febbraio 2007, i c.d. tirocini curriculari, ossia “i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro”. La comunicazione, così come chiarito in passato, è normalmente effettuata dal soggetto ospitante, sebbene nulla osta a che la stessa sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore. In tale ultima ipotesi va tuttavia precisato che, ai fini dell’accentramento, occorrerà avere riguardo sempre alla sede legale del soggetto ospitante.
Contratto a tempo determinato (art. 7, comma 1) In materia di contratto a tempo determinato il D.L. n. 76/2013 introduce alcune modifiche volte principalmente alla razionalizzazione dell’istituto. Contratto a termine “acausale” Il Decreto interviene anzitutto sulla disciplina del contratto a termine “acausale”, stabilendo che le ragioni di carattere “tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” non sono richieste: a) nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003; b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A differenza della precedente disciplina va pertanto evidenziato che: - la durata massima di dodici mesi del contratto “acausale” – che può essere prorogato, attesa peraltro l’abrogazione del comma 2 bis, dell’art. 4 del D.Lgs. n. 368/2001 (v. infra) – è comprensiva di eventuale proroga; - la disciplina eventualmente introdotta dalla Pag. 31 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2013
contrattazione collettiva in materia di contratto “acausale” va ad integrare quanto già previsto direttamente dal Legislatore. In tal modo i contratti collettivi, anche aziendali, potranno prevedere, a titolo esemplificativo, che il contratto a termine “acausale” possa avere una durata maggiore di dodici mesi ovvero che lo stesso possa essere sottoscritto anche da soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato. Proroga dei contratti “acausali” Come anticipato, l’abrogazione del comma 2 bis, dell’art. 4 del D.Lgs. n. 368/2001 da parte del D.L. n. 76/2013 consente oggi la proroga dei contratti a tempo determinato “acausali”, i quali potranno avere comunque una durata massima complessiva di dodici mesi (fermo restando il ricorso ai c.d. periodi cuscinetto, v. infra). Sul punto va chiarito che la proroga può riguardare anche contratti sottoscritti (ma evidentemente non ancora scaduti) prima dell’entrata in vigore del D.L. e che rispetto agli stessi trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 368/2001 ad eccezione del requisito relativo alla “esistenza delle ragioni che giustificano l’eventuale proroga”. “Periodi cuscinetto” e obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego Quanto alle modifiche introdotte all’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 occorre anzitutto evidenziare come il Legislatore si sia preoccupato di chiarire che i c.d. periodi cuscinetto di cui al comma 2 dello stesso articolo trovano applicazione anche in relazione ai contratti a termine “acausali”. In tal senso pertanto – ferme restando eventuali diverse previsioni introdotte dalla contrattazione collettiva – un contratto “acausale” potrà avere una durata massima di dodici mesi e cinquanta giorni, superati i quali lo stesso si trasformerà in un “normale” contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Non appare superfluo ricordare che l’applicazione dei “periodi cuscinetto” anche in relazione ai contratti “acausali” comporta l’applicazione della disposizione già contenuta nel comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, relativa alle maggiorazioni retributive dovute al lavoratore “per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo” e “al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore”. Il D.L. n. 76/2013 abroga anche il comma 2 bis dell’art. 5, che aveva introdotto un obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego – obbligo
comunque sprovvisto di presidio sanzionatorio – nell’ipotesi di continuazione “di fatto” del rapporto a tempo determinato oltre il termine inizialmente stabilito. Resta evidentemente salvo il diverso obbligo di cui all’art. 4 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 181/2000 – sanzionabile invece ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 – relativo alla comunicazione, entro 5 giorni, della “proroga del termine inizialmente fissato” o della “trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato”. Intervalli tra due contratti a termine Il nuovo comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 modifica nuovamente gli intervalli tra due contratti a tempo determinato, ripristinandoli a dieci o venti giorni, a seconda che il primo contratto abbia una durata fino a sei mesi ovvero superiore a sei mesi. Per tutti i contratti a termine stipulati a partire dal 28 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2013) è pertanto sufficiente rispettare un intervallo di 10 o 20 giorni, anche se il precedente rapporto a tempo determinato è sorto prima di tale data. Sul punto è importante evidenziare che le disposizioni che richiedono il rispetto degli intervalli tra due contratti a termine, nonché quelle sul divieto di effettuare due assunzioni successive senza soluzioni di continuità, non trovano applicazione: - nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963; - in relazione alle ipotesi, legate anche ad attività non stagionali, individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Lavoratori in mobilità e contingentamento dei contratti All’art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001 il Legislatore introduce anzitutto una modifica volta a chiarire che, in relazione alle assunzioni a termine di lavoratori in mobilità ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L. n. 223/1991, non trovano applicazione le disposizioni di cui allo stesso D. Lgs. n. 368. Ciò sta a significare che, in relazione alle assunzioni di tale categoria di lavoratori, non è necessario il rispetto della disciplina concernente, ad esempio, l’indicazione delle ragioni di carattere “tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” o il rispetto degli intervalli. Il Legislatore, in sede di conversione del D.L., fa invece espressamente salvo il rispetto della disciPag. 32 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2013
plina di cui agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 368/2001 relativa, rispettivamente, al “principio di non discriminazione” e ai “criteri di computo”. In tale ultimo caso i lavoratori in mobilità interessati – computabili quindi ai fini di cui all’art. 35 della L. n. 300/1970 secondo “il numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro”, ai sensi della più recente formulazione dell’art. 8 da parte dell’art. 12 della L. n. 97/2013 (in vigore dal 4 settembre 2013) – sono esclusivamente quelli assunti a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione e quindi a far data dal 23 agosto u.s. Da ultimo il D.L. n. 76/2013 modifica il comma 7 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, chiarendo che la “individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a tempo determinato” da parte della contrattazione collettiva nazionale riguarda sia i contratti a termine “causali” che “acausali”. Al riguardo le parti sociali potranno peraltro individuare limiti quantitativi differenziati tra contratti a tempo determinato “causali” e contratti “acausali”.
Distacco e contratto di rete (art. 7, comma 2) Il D.L. n. 76/2013 introduce un comma 4 ter all’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 che disciplina l’istituto del distacco. Con tale intervento il Legislatore ha inteso configurare “automaticamente” l’interesse del distaccante al distacco qualora ciò avvenga nell’ambito di un contratto di rete. In particolare si prevede che “qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile”. Ne consegue che, ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, il personale ispettivo si limiterà a verificare l’esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario. La disposizione inoltre consente “la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”; ciò vuol pertanto significare che, in relazione a tale personale, il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete.
Sul piano di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative – e quindi sul piano della sanzionabilità di eventuali illeciti – occorrerà quindi rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza pertanto configurare “automaticamente” una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto.
Lavoro intermittente (art. 7, comma 2 e 3) In materia di lavoro intermittente il Legislatore, introducendo un comma 2 bis all’art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003, ha configurato un “contingentamento” nell’utilizzo dell’istituto. Tale disposizione stabilisce infatti che “in ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato”. Sul punto va anzitutto evidenziato che l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente rimane soggetto ai limiti di carattere oggettivo o soggettivo già individuati dagli artt. 34 e 40 del D.Lgs. n. 276/2003. Verificata la legittima instaurazione del rapporto, il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro “nell’arco di tre anni solari”. Ne consegue che il conteggio delle prestazioni dovrà essere effettuato, a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione, a ritroso di tre anni; tale conteggio tuttavia, secondo quanto previsto dal D.L. n. 76/2013, dovrà tenere conto solo delle giornate di effettivo lavoro “prestate successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione” e quindi prestate successivamente al 28 giugno 2013. Si evidenzia che il vincolo delle quattrocento giornate di effettivo lavoro, per espressa previsione normativa, non trova applicazione nei settori “del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo”. In tutti gli altri settori, un eventuale superamento del limite delle quattrocento giornate determinerà la “trasformazione” del rapporto in un “normale” rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data del superamento. Il Legislatore ha poi spostato al 1° gennaio 2014 il termine ultimo di vigenza dei contratti di lavoPag. 33 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2013
ro intermittente che, stipulati precedentemente all’entrata in vigore della L. n. 92/2012 (18 luglio 2012), non siano più compatibili con la nuova disciplina. Sul punto va chiarito che: - l’eventuale incompatibilità dei “vecchi” contratti va verificata in relazione alle causali oggettive o soggettive che consentono l’instaurazione del rapporto, come riformulate dalla L. n. 92/2012; - in caso di esito negativo di tale verifica e quindi di cessazione ex lege del rapporto, i datori di lavoro saranno comunque tenuti ad effettuare la consueta comunicazione al Centro per l’impiego ai sensi dell’art. 21 della L. n. 264/1949. In quest’ultimo caso si coglie altresì l’occasione per chiarire che non è dovuto il contributo di cui all’art. 2, comma 31, della L. n. 92/2012 in quanto trattasi di “interruzioni” del rapporto di lavoro determinate da una disposizione di carattere eccezionale e che, prescindendo dalla volontà del datore di lavoro, si configurano come un vero e proprio obbligo di legge. Una diversa interpretazione, infatti, non sarebbe in linea con la ratio sottesa all’introduzione del contributo, che vuol costituire anche un disincentivo per i datori di lavoro che intendono recedere da un rapporto di lavoro. Sotto il profilo ispettivo va da ultimo osservato che l’eventuale prestazione di lavoro intermittente in forza di un contratto non più compatibile con la disciplina dettata dalla L. n. 92/2012 – e quindi in forza di un contratto che ha cessato “di produrre effetti” – comporterà il riconoscimento di un “normale” rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Inoltre, in assenza di una “tracciabilità” della prestazione, troverà applicazione il regime sanzionatorio in materia di lavoro “nero”.
Collaborazioni coordinate e continuative a progetto (art. 7, comma 2 e 2 bis) In materia di collaborazioni a progetto il Legislatore introduce alcune modifiche alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 276/2003, volte in particolare a sciogliere alcuni nodi interpretativi sorti successivamente alla riforma del 2012. Compiti meramente “esecutivi e ripetitivi” Nel modificare l’art. 61 del citato D.Lgs. n. 276, il D.L. n. 76/2003 chiarisce che il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente “esecutivi e ripetitivi”, sostituendo la disgiuntiva “o” con la congiunzione “e”. L’intervento vuole pertanto evidenziare l’incompatibilità dell’istituto con attività che si risolvano nella mera attuazione
di quanto impartito dal committente (compiti meramente “esecutivi”) e che risultano elementari, cioè tali da non richiedere specifiche indicazioni di carattere operativo (compiti meramente “ripetitivi”). La modifica non incide tuttavia sulle indicazioni già fornite da questo Ministero con circ. n. 29/2012 – alla quale si rinvia – con la quale sono state individuate, ai fini ispettivi, alcune figure la cui attività risulta difficilmente riconducibile ad un progetto specifico finalizzato ad un autonomo risultato obiettivamente verificabile. Attività di ricerca scientifica Ancora nel corpo dell’art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, la legge di conversione del D.L. n. 76/2013 chiarisce che “se il contratto ha per oggetto un’attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente”. La modifica, anche in tal caso, vuole evidentemente chiarire l’intrinseco legame tra la durata del rapporto di collaborazione e la realizzazione del progetto, senza tuttavia introdurre elementi di sostanziale novità nella disciplina dell’istituto. Nell’ambito delle attività di ricerca scientifica – sul quale in parte questo Ministero ha già fornito alcuni chiarimenti con lett. circ. del 12 luglio 2013 – la durata “determinata o determinabile, della prestazione di lavoro”, da indicare nel contratto ai sensi dell’art. 62, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 276/2003, è dunque intimamente connessa all’oggetto della ricerca. Se pertanto tale ricerca “viene ampliata o prorogata nel tempo” il Legislatore ha previsto un automatico “ampliamento” dello stesso progetto, legittimando la prosecuzione dell’attività del collaboratore senza particolari formalità. Ciò non toglie che, per ragioni di opportunità, di tale circostanza si possa dare atto nella sottoscrizione dell’iniziale contratto di collaborazione o in successive comunicazioni effettuate dal committente ai propri collaboratori a progetto. Attività di vendita di beni e servizi Nel confermare l’orientamento già espresso da questo Ministero con circ. n. 14/2013 – alla quale anche in tal caso si rinvia – il D.L. n. 76/2013 chiarisce che, attraverso call-center outbound, il ricorso al lavoro a progetto è ammesso sia per le attività di vendita diretta di beni, sia per le attività di servizi. Forma del contratto Nel corpo dell’art. 62 del D.Lgs. n. 276/2003 il Legislatore chiarisce che il contratto di collaborazioPag. 36 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2013
ne coordinata e continuativa a progetto è un contratto rispetto al quale la forma scritta costituisce elemento di legittimità dello stesso (c.d. forma scritta ad substantiam). Nell’elencare gli elementi che devono essere contenuti nel contratto, il D.L. n. 76/2013 elimina infatti la locuzione “ai fini della prova”. Anche in tal caso l’intervento acquista un valore sostanzialmente chiarificatore, atteso che la giurisprudenza aveva già stabilito come l’assenza quantomeno della specificità del progetto si traducesse nella assenza del progetto stesso, con le conseguenze di ordine civilistico dettate dall’art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 (v. ad es. Trib. Milano sent. n. 146 del 18 gennaio 2006; Trib. Milano sent. n. 2655 del 2 agosto 2006; Trib. Milano sent. n. 40 dell’8 gennaio 2007; Trib. Benevento sent. n. 2224 del 29 maggio 2008).
Lavoro accessorio (art. 7, comma 2) In materia di lavoro accessorio il D.L. n. 76/2013 evidenzia, come peraltro già fatto da questo Ministero con circ. n. 18/2012, che la legittimità del ricorso all’istituto va verificata esclusivamente sulla base dei limiti di carattere economico, fatte salve le peculiarità proprie del settore agricolo e del lavoro prestato nei confronti di un committente pubblico. È stato infatti eliminato l’inciso “di natura meramente occasionale” che contraddistingueva le prestazioni di lavoro accessorio, il che rafforza ancor di più l’orientamento già espresso secondo il quale l’occasionalità delle stesse non assume alcuna valenza ai fini dell’attivazione dell’istituto. Il Legislatore prevede inoltre una particolare disciplina del lavoro accessorio nell’ambito di progetti promossi da PP.AA., al fine di poter impiegare più efficacemente “specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali”. In tal caso occorre tuttavia attendere l’emanazione di un apposito decreto ministeriale per l’individuazione delle “specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari”.
Procedura di conciliazione in caso di licenziamento (art. 7, comma 4) Il D.L. n. 76/2013 interviene a chiarire alcuni aspetti della procedura di conciliazione in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo disciplinata dall’art. 7 della L. n. 604/1966. In particolare si prevede che la procedura non trova applicazione:
- in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all’art. 2110 c.c., come peraltro già evidenziato da questo Ministero con circ. n. 3/2013; - per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’art. 2, comma 34, della L. n. 92/2012. Trattasi delle medesime ipotesi in cui non è dovuto il c.d. contributo per “interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato” e cioè: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle diverse fasi lavorative e chiusura del cantiere. Altro importante chiarimento introdotto dal D.L. n. 76/2013 è quello secondo il quale, se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di sette giorni per la trasmissione, da parte della DTL, della convocazione al datore di lavoro e al lavoratore, “il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore” mentre “la mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile”. In quest’ultimo caso – fatto comunque salvo il “legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all’incontro” di cui all’ultimo comma dell’art. 7 della L. n. 604/1966 – il Legislatore considera chiusa la procedura conciliativa, evidenziando tuttavia come l’assenza debba essere valutata in un eventuale giudizio ai sensi dell’art. 116 c.p.c., concernente la “valutazione delle prove” da parte della A.G.
Associazione in partecipazione (art. 7, comma 5) In sede di conversione del D.L. n. 76/2013, il Legislatore ha introdotto una importante deroga alla disciplina limitativa della associazione in partecipazione, introducendo un comma 2 bis all’art. 2549 c.c. secondo il quale “le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall’organo assemPag. 37 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2013
bleare di cui all’articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento”. Rispetto a tali categorie di soggetti non trova dunque applicazione il limite massimo di tre associati introdotto dalla L. n. 92/2012. Per quanto concerne gli associati di società cooperative va tuttavia chiarito che la certificazione dei relativi contratti non deve essere intervenuta necessariamente prima della entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 76/2013, atteso che il Legislatore non lo ha chiaramente previsto come invece è avvenuto con l’art. 1, comma 29, della L. n. 92/2012 (secondo il quale “sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”). Va tuttavia segnalato che dette certificazioni dovranno essere quantomeno avviate prima di qualsiasi accertamento ispettivo. La disposizione vuole infatti sollecitare un intervento “sostitutivo” e “parallelo” da parte delle Commissioni di certificazione, evitando ogni possibile sovrapposizione ad un eventuale accertamento. Ne consegue che: - in caso di procedura di certificazione già avviata, il personale ispettivo sospenderà gli accertamenti iniziati dopo tale procedura e sino alla sua conclusione; - in caso di accertamento ispettivo già avviato, la Commissione di certificazione adita dovrà dichiarare l’improcedibilità della richiesta presentata successivamente all’avvio dell’accertamento.
Convalida delle risoluzioni consensuali e delle dimissioni (art. 7, comma 5) Il D.L. n. 76/2013 estende la procedura di convalida delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro e delle dimissioni ad altre forme di impiego. In particolare sono estese le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 dell’art. 4 della L. n. 92/2012, “in quanto compatibili”, anche: - alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all’art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2013 (con esclusione pertanto delle prestazioni rese ai sensi
del comma 2 e 3 del medesimo art. 61); - alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di associazione in partecipazione di cui all’art. 2549, comma 2, c.c. Rispetto a tali rapporti, pertanto, sarà possibile convalidare la risoluzione consensuale del rapporto o le dimissioni secondo le modalità già previste per i rapporti di lavoro subordinato.
Stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro (art. 7 bis) L’art. 7 bis, introdotto nel corpo del D.L. n. 76/2013 dalla L. n. 99/2013, disciplina una procedura finalizzata alla “stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro”. La procedura di stabilizzazione è subordinata alla stipula di contratti collettivi, nel periodo 1º giugno-30 settembre 2013, tra aziende e associazioni (di qualsiasi livello) dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tali contratti devono prevedere l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – anche mediante apprendistato e anche ricorrendo ad eventuali benefici “previsti dalla legislazione” – entro tre mesi dalla loro stipulazione, “di soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro”. Nei primi sei mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. Soggetti interessati L’accesso alla procedura di stabilizzazione è consentito “anche” alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Per quanto riguarda i lavoratori, inoltre, la disposizione fa riferimento a “soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro”, a prescindere dalla circostanza che, rispetto agli stessi, siano pendenti accertamenti ispettivi o siano stati adottati provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi. Atti di conciliazione L’art. 7 bis prevede, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi, la sottoscrizione da parte Pag. 38 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2013
dei lavoratori interessati, “con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione”, di atti di conciliazione ex art. 410 c.p.c. L’efficacia di tali atti, pur immediata, è risolutivamente condizionata al versamento alla Gestione separata INPS, da parte del datore di lavoro, di una somma pari al 5% per cento “della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato”. Verifica degli adempimenti Ai fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti, ai datori di lavoro è fatto obbligo di depositare entro il 31 gennaio 2014, presso le competenti sedi dell’INPS: - i contratti collettivi; - gli atti di conciliazione; - i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulati con ciascun lavoratore; - l’attestazione dell’avvenuto versamento delle somme alla Gestione separata INPS. In particolare l’Istituto sarà tenuto a verificare che le assunzioni previste nel contratto collettivo siano state effettuate, che a queste corrispondano altrettanti atti di conciliazione nonché i relativi versamenti alla Gestione separata. Gli esiti di tale verifica dovranno essere comunicati dall’INPS alle competenti Direzioni territoriali del lavoro, individuate in base alla sede legale del datore di lavoro, nonché ai datori di lavoro interessati. La disposizione non prevede termini per la verifica, da parte dell’INPS, circa la correttezza degli adempimenti indicati tuttavia, al fine di evitare situazioni di incertezza che potrebbero ripercuotersi sia sulle aziende che sui lavoratori interessati, si raccomanda all’Istituto la massima tempestività nella definizione delle procedure. Sospensione degli effetti dei provvedimenti amministrativi o giurisdizionali Sino all’esito della verifica circa la correttezza degli adempimenti posti in essere da parte del datore di lavoro, il Legislatore prevede che gli effetti dei provvedimenti amministrativi o giurisdizionali già adottati siano sospesi. Ai fini della sospensione di tali effetti – prevista dall’art. 7 bis, comma 6, ultimo periodo – è facoltà delle aziende interessate comunicare direttamente alla competente DTL l’adesione alla procedura di stabilizzazione. Va evidenziato che la disposizione prevede la so-
spensione degli effetti di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali già emanati ma non la sospensione dei termini di cui agli artt. 14 o 28 della L. n. 689/1981. Ne consegue che, ai fini del rispetto dei predetti termini, gli eventuali provvedimenti amministrativi dovranno essere comunque notificati con l’avvertenza che, attesa l’adesione alla procedura di stabilizzazione in argomento, rimangono sospesi i relativi effetti. Tale sospensione inciderà peraltro anche sui termini per l’eventuale presentazione di scritti difensivi ai sensi dell’art. 18 L. n. 689/1981, nonché per la proposizione dei ricorsi ai sensi dell’art. 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004. I termini ricominceranno eventualmente a decorrere dalla data di comunicazione, da parte dell’Istituto alle DTL e ai datori di lavoro, dell’esito negativo della verifica circa gli adempimenti richiesti dall’art. 7 bis. Con specifico riferimento alla adozione di eventuali diffide accertative, anche in attesa di validazione, sarà necessario che siano le DTL a notificare ai lavoratori interessati la sospensione dei relativi effetti, nonché l’eventuale esito negativo delle verifiche effettate dall’INPS. Estinzione degli illeciti Il buon esito della verifica comporta, “relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio”, l’estinzione degli illeciti previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, “anche connessi ad attività ispettiva già compiuta” alla data di entrata in vigore della L. n. 99/2013 (23 agosto 2013) e “con riferimento alle forme di tirocinio avviate dalle aziende sottoscrittrici dei contratti collettivi”. Ciò sta a significare che, fermo restando che la procedura di stabilizzazione coinvolge i soli lavoratori impiegati con contratto di associazione in partecipazione, eventuali provvedimenti sanzionatori concernenti l’impiego sia di associati in partecipazione che di tirocinanti (in ambedue i casi anche cessati), adottati anche sulla base di un medesimo accertamento ispettivo, saranno estinti e quindi archiviati. Viceversa, l’adesione alla procedura di stabilizzazione non comporterà l’estinzione di eventuali provvedimenti sanzionatori adottati in relazione all’utilizzo di altri lavoratori (ad. es. collaboratori a progetto, partite IVA ecc.), sebbene gli stessi provvedimenti siano presi nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo. L’estinzione coinvolge anche i “provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestaPag. 39 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2013
zioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo” (ad es. diffide accertative), nonché “le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni”. L’archiviazione dei provvedimenti dovrà essere comunicata alle aziende interessate e, per quanto riguarda le diffide accertative, anche ai lavoratori interessati.
Solidarietà negli appalti (art. 9, comma 1) Il D.L. n. 76/2013 chiarisce anche i contenuti dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 che, come noto, disciplina l’istituto della solidarietà nell’ambito degli appalti. L’art. 29 citato stabilisce che “salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento (…)”. Al riguardo, in parte confermando principi già espressi da questo Ministero con circ. n. 5/2011, si prevede che la disciplina in questione: - trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. La ratio sottesa all’istituto della solidarietà, volta a tutelare i lavoratori per i quali gli obblighi previdenziali e assicurativi sono prevalentemente assolti dal datore di lavoro/committente, lascia tuttavia intendere che il riferimento ai “lavoratori con contratto di lavoro autonomo” sia limitato sostanzialmente ai co.co.co./co.co.pro. impiegati nell’appalto e non anche a quei lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri. Una diversa interpretazione porterebbe sostanzialmente ad una coincidenza tra trasgressore e soggetto tutelato dalla solidarietà, ampliando
ingiustificatamente le effettive responsabilità del committente, con evidenti distonie sul piano delle finalità proprie dell’istituto; - non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle PP.AA. di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, rispetto alle quali continuano tuttavia ad applicarsi sia la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 163/2006 che nell’art. 1676 c.c. È inoltre previsto che l’eventuale intervento delle parti sociali volto ad incidere sulla disciplina di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, individuando “metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”, esplichi i propri effetti esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto “con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi”. Una eventuale diversa disciplina introdotta dalla contrattazione collettiva non comprometterebbe pertanto il diritto degli Istituti previdenziali e assicurativi di avvalersi della solidarietà ai fini della riscossione della contribuzione non versata.
Rivalutazione sanzioni in materia salute e sicurezza sul lavoro (art. 9, comma 2) Il D.L. n. 76/2013, nel sostituire il comma 4 bis dell’art. 306 del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce che: “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data (…)”. Sul punto questo Ministero ha fornito indicazioni con nota prot. n. 12059 del 2 luglio 2013, chiarendo che le sanzioni previste dalla citata disposizione riferite a violazioni commesse a decorrere dal 1° luglio 2013 sono “automaticamente” incrementate del 9,6%, senza applicazione di alcun arrotondamento. In sede di conversione del D.L. n. 76/2013 è stato chiarito che l’incremento si applica “alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data”, il Pag. 40 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2013
che esclude pertanto tutte le sanzioni che abbiano come presupposto delle violazioni commesse prima del 2 luglio scorso. Va altresì osservato che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale le quali non costituiscono propriamente una “sanzione”. La nuova disposizione contenuta nell’art. 306 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce altresì che “le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (…)”. Nel rappresentare che la Direzione generale per l’Attività Ispettiva di questo Ministero ha già avviato le procedure per l’individuazione del citato capitolo e del relativo codice tributo, si precisa che le somme volte a finanziare “iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro” sono evidentemente quelle che derivano dalle sanzioni irrogate dal personale ispettivo di questo Ministero. In attesa della individuazione di uno specifico codice tributo sul quale imputare le predette maggiorazioni il personale ispettivo procederà, come di consueto, alla imputazione dell’intera somma utilizzando i codici già in uso.
Pluriefficacia delle comunicazioni al Centro per l’impiego (art. 9, comma 5) Il D.L. n. 76/2013, con una disposizione di interpretazione autentica, stabilisce che “le previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e delle Province”.
La disposizione ripercorre l’orientamento interpretativo già formalizzato da questo Ministero con risposta ad interpello n. 19/2012 nel quale è stato chiarito – con riferimento alla applicazione dell’art. 8, comma 5, del D.L. n. 86/1988 (conv. da L. n. 160/1988), in materia di decadenza dai trattamenti di integrazione salariale per mancata comunicazione all’INPS da parte del lavoratore dello svolgimento di una nuova attività – che “non trova più applicazione, almeno con riferimento alle tipologie lavorative oggetto della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto, l’obbligo imposto al prestatore di lavoro di comunicare all’Istituto lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale ex art. 8, comma 4, L. n. 160/1988. Non appare, dunque, possibile far conseguire dall’inosservanza di tale obbligo qualsivoglia conseguenza sanzionatoria a carico del soggetto obbligato”. Ne consegue che, sotto il profilo ispettivo, il personale del Ministero e degli Istituti dovrà verificare se una eventuale nuova attività svolta dal lavoratore che percepisce un trattamento di integrazione salariale possa risultare da una comunicazione al Centro per l’impiego, prima di procedere alla applicazione del citato art. 8 che, come noto, prevede la decadenza dal diritto all’integrazione in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso lavoratore.
Tutela del lavoratore in somministrazione (art. 9, comma 6) Il D.L. n. 76/2013 modifica anche l’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 che dispone, per i lavoratori oggetto di somministrazione, il “diritto a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte”.
Pag. 41 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2013
In tal caso l’intervento del Legislatore ha inteso semplicemente evidenziare che, per tutta la durata della missione, anche per tale categoria di lavoratori resta ferma l’integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
Imprese agricole e assunzioni contestuali (art. 9, comma 11) Il D.L. n. 76/2013 aggiunge ulteriori commi all’art. 31 del D.Lgs. n. 276/2003 che ha introdotto alcune specificità nella gestione dei rapporti di lavoro nell’ambito dei gruppi di impresa. Secondo le nuove disposizioni le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono “procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende”. È inoltre previsto che l’assunzione congiunta può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% di esse sono imprese agricole, per la individuazione delle quali occorre rifarsi alla definizione contenuta nell’art. 2135 c.c. L’assunzione congiunta di lavoratori comporta, secondo la nuova disposizione, una responsabilità solidale “delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato”. Purtuttavia si segnala che dette assunzioni potranno essere effettuate esclusivamente a decorrere dalla emanazione del D.M. previsto dal nuovo comma 3 quater dell’art. 31 del D.Lgs. n. 276/2003, con il quale saranno definite “le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte”. (C)
“Piccola mobilità”
in gazzetta il decreto direttoriale
Si informa che il decreto direttoriale 19.4.2013 (comprendente anche le modifiche apportate con il successivo decreto direttoriale del 3 giugno 2013) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Pag. 42 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2013
n. 183 del 6 agosto 2013. Il provvedimento della Direzione generale politiche attive e passive del lavoro, prevede un incentivo in cifra fissa pro capite per i datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumano a tempo indeterminato o determinato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro da imprese con meno di 15 dipendenti nei dodici mesi precedenti l’assunzione. (C)
DURC
dal 2 settembre richiesta esclusiva tramite pec
Come previsto dal DPCM 22 luglio 2011, a far data dal 1° luglio 2013 le Pubbliche Amministrazioni non possono né accettare né effettuare le comunicazioni in forma cartacea nei rapporti con le imprese e, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, lo scambio di dati, informazioni e documenti, deve avvenire attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC). Contestualmente è stato previsto per le imprese l’obbligo di dotarsi di PEC, quale indirizzo pubblico di riferimento.
Pag. 43 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2013
Per tali ragioni, l’INPS con messaggio n. 13414 ha chiarito che, ai fini della richiesta e del rilascio del DURC, a decorrere dal 2 settembre 2013, sarà possibile presentare la richiesta di DURC esclusivamente attraverso la PEC aziendale. A tal fine, nella relativa domanda, è necessario indicare l’indirizzo PEC, che, in tal modo, una volta registrato nello Sportello Unico Previdenziale, viene riconosciuto dal sistema. Dalla stessa data, i DURC saranno recapitati dall’Inail, dalle Casse Edili e dall’Inps, esclusivamente tramite PEC, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta. Le istruzioni operative per la compilazione della richiesta, sono disponibili nei “Manuali per la compilazione di una richiesta di DURC da ricevere tramite PEC”, pubblicati sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it (C)
Trasporto rifiuti avvio del sistri per il trasporto di rifiuti pericolosi dal 1° ottobre 2013 Con l’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (su G.U. n. 204 del 31 agosto 2013) recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, il Governo ha disposto l’avvio del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, dal 1° ottobre 2013, limitatamente ai rifiuti pericolosi ed ai seguenti soggetti: - le imprese che trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale; - gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi (inclusi i “nuovi produttori”, da intendersi come “chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti”). I produttori iniziali di rifiuti pericolosi, invece, dovranno utilizzare il SISTRI solo dal 3 marzo 2014. Dalla stessa data il SISTRI dovrà essere utilizzato anche dai produttori iniziali di rifiuti pericolosi, dai comuni e dalle imprese di trasporto dei rifiuti urbani della regione Campania. Dal 3 marzo 2014, infine, il SISTRI potrà essere utilizzato, su base volontaria, anche dai produttori di rifiuti e dai gestori (trasportatori, intermediari, commercianti e impianti finali di trattamento o recupero) dei rifiuti diversi da quelli pericolosi. Detta disposizione, che è stata adottata dal Governo contro il parere di tutte le Associazioni degli operatori del ciclo della gestione dei rifiuti (espresso all’incaricato del Ministro dell’Ambiente nelle riunioni del 5 e 20 giugno 2013), risulta particolarmente penalizzante nei confronti dei trasportatori di rifiuti pericolosi a titolo professionale (cioè dei trasportatori in conto terzi, iscritti all’Albo gestori ambientali nella categoria 5), in quanto:
- li obbliga ad effettuare, nel giro di pochi giorni e a loro carico e spesa, una verificare dei propri dati anagrafici già inseriti nel sito del SISTRI, del funzionamento dei loro dispositivi USB (chiavette) delle black-box già montate da oltre due anni a bordo dei propri veicoli, al fine di poter far funzionare il sistema alla data del 1° ottobre 2013; - relativamente alle black-box, il trasportatore dovrà anche verificare la validità della SIM in esse inserite e la disponibilità del credito residuo onde evitarne le disattivazione; - li obbliga a dotarsi di nuovi dispositivi elettronici per i veicoli aggiuntivi che (visto il possibile superamento del SISTRI) non erano stati adeguati al sistema; - ma soprattutto gli impone di effettuare la procedura SISTRI in nome e per conto dei produttori di rifiuti pericolosi, che sino alla data del 3 marzo 2014 sono esentati dall’utilizzo del sistema; - ed infine li assoggetta ad una duplice amministrazione dei rifiuti che trasportano, con un notevole aggravio dei costi: quella telematica per i rifiuti pericolosi e quella cartacea per i rifiuti diversi da quelli pericolosi. Le istruzioni per la verifica e l’allineamento dei dati ed il nuovo manuale operativo del SISTRI sono stati oltretutto forniti solo il 7 agosto scorso (sono scaricabili dal relativo sito: www.sistri.it) ed il tempo concesso alle imprese per uniformarsi appare del tutto inadeguato. La disposizione in esame non tiene neanche conto della richiesta di estendere anche alle imprese straniere di trasporto le regole dell’eventuale sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti da emanare. Le sanzioni previste per chi opera senza seguire il SISTRI, già indicate nell’articolo 260-bis del testo unico ambientale (d.Lgs. 152 del 2006), vengono peraltro mitigate dal comma 11 dell’articolo in esame per stabilire che sono irrogate solo dopo il compimento della terza violazione nel primo semestre di applicazione della norma. Da ultimo si fa presente che la nuova disposizione abroga il Comitato di monitoraggio e vigilanza del SISTRI (di cui all’art. 27 del DM 18 febbraio 2011. n. 52) e lo sostituisce con un tavolo tecnico di mo-
Pag. 44 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 15 - 31 agosto 2013
nitoraggio e concertazione che assolve sempre alla finalità di verificare il funzionamento del sistema. Contro questa nuova disposizione, che aggrava il modo di operare delle imprese di trasporto professionale dei rifiuti pericolosi (e non si applica per ora a chi li trasporta in conto proprio o ai vettori esteri) sono state avanzate alcune rimostranze, già riportate al Ministero dell’Ambiente. Si fa quindi riserva di informare le imprese su qualsiasi sviluppo della questione. Di seguito riportiamo le istruzioni per la verifica dei dispositivi USB e delle Black-box, con il riallineamento dei dati anagrafici delle imprese al SISTRI.
Istruzioni per la verifica e il riallineamento dei dati In vista del prossimo riavvio del SISTRI gli Enti e le Imprese interessate devono procedere alla verifica dei dati e delle informazioni comunicate seguendo le modalità di seguito descritte. Verifica e allineamento dati anagrafici L’utente, dopo aver effettuato l’accesso all’area autenticata (digitando pin, userid e password) mediante l’utilizzo del dispositivo Usb di una delle Unità Locali dell’Azienda, accede alla sezione “Gestione Azienda” selezionando l’apposito collegamento e verifica i dati di iscrizione al SISTRI. Nello specifico: - ragione sociale - dati anagrafici del Rappresentante Legale - indirizzo della Sede Legale - indirizzi delle Unità Locali nel caso di disallineamenti, procede alla modifica delle informazioni secondo quanto descritto nella “Guida Gestione Azienda” disponibile nella sezione Utilità – Documenti – Manuali e Guide del Portale SISTRI. Verifica del funzionamento dei dispositivi USB L’utente provvede ad effettuare l’accesso all’area
autenticata (digitando pin, userid e password) mediante l’utilizzo del dispositivo Usb da verificare. Qualora la versione del software del dispositivo non sia aggiornata il Sistema guida l’utente nel processo di aggiornamento secondo quanto descritto nella “Guida Aggiornamento Software Dispositivo Usb” disponibile nella sezione Utilità – Documenti – Manuali e Guide del Portale SISTRI. Effettuato l’aggiornamento, il dispositivo Usb è dotato delle più recenti funzionalità per un utilizzo più rapido ed efficace del SISTRI. Verifica del funzionamento dei dispostivi black box L’utente provvede ad alimentare la Black Box mediante l’accensione del quadro del veicolo e controlla il corretto funzionamento della stessa per mezzo dei segnali luminosi emessi verificando la rispondenza a quanto riportato nelle pagine 34 e 35 della “Guida Rapida Trasportatori” disponibile nella sezione Utilità – Documenti – Manuali e Guide del Portale SISTRI. L’utente verifica la validità della SIM e la disponibilità di credito residuo per evitarne la disattivazione - qualora la SIM sia di tipologia prepagata - da parte dell’Operatore Telefonico. È inoltre necessario procedere all’aggiornamento del software della Black Box secondo quanto descritto nella “Procedura per l’aggiornamento del software della Black Box” disponibile nella sezione Utilità – Documenti – Manuali e Guide del Portale SISTRI. Per tutte le necessità di supporto ed assistenza è possibile contattare il Contact Center SISTRI al numero verde 800 00 38 36 attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:30 ed il sabato dalle 08:30 alle 12:30 o inviare una mail all’indirizzo supportotecnico@sistri.it
Pag. 45 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 15 - 31 agosto 2013
(C)
Energia
agevolazioni sulle forniture elettriche
Facciamo riferimento al decreto interministeriale del 5 aprile 2013 che prevede agevolazioni sulla fornitura elettrica per le imprese energivore, con lo scopo di fornire ulteriori aggiornamenti sul tema. Ricordiamo che il primo atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas aveva definito - per le utenze con consumo minimo di energia elettrica pari a 2.400.000 KWh/anno e con intensità elettrica (pari al rapporto tra costo della sola energia elettrica e fatturato) non inferiore al 2% - l’entità degli sconti sugli oneri di sistema (componenti A-UC) nella seguente misura: - intensità elettrica dal 2 al 6%: sconto 15% - intensità elettrica dal 6 al 10%: sconto 30% - intensità elettrica dal 10 al 15%: sconto 45% - intensità elettrica oltre il 15%: sconto 60%
Vi informiamo ora che, in data 25 luglio 2013, a seguito della pubblicazione di un secondo atto di indirizzo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha pubblicato la delibera n. 340/2013/R/eel, in cui si specifica che le agevolazioni sugli oneri generali di sistema per i clienti energivori decorrono dal 1° luglio 2013. In questo secondo atto di indirizzo ministeriale è stato inoltre limitato il campo dei soggetti che possono avere diritto alle agevolazioni, specificando che valgono esclusivamente per le aziende del settore manifatturiero (identificati tramite i codici ATECO) e limitatamente ai soli consumi in media e alta tensione. Prima dell’effettiva applicazione di tali norme in materia di agevolazioni tariffarie alle imprese energivore, deve ancora essere pubblicata la delibera dell’Autorità in cui verranno definite le modalità operative per l’attuazione, attesa non prima della metà del mese di settembre. Ci riserviamo quindi di fornire maggiori informazioni non appena saranno rese note ulteriori evoluzioni in merito.
Pag. 46 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 15 - 31 agosto 2013
(C)
Sicurezza sul lavoro
confermate le semplificazioni sugli adempimenti formali di sicurezza sul lavoro La Legge n. 98 del 9 agosto 2013 (GU n.194 del 20 agosto 2013 - Suppl. Ordinario n. 63), ha provveduto a convertire in legge il precedente Decreto Legge n. 69/2013, confermando, quindi, all’articolo 32, semplificazioni su adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro. Di seguito ne riportiamo le principali informazioni, rimandando ad una lettura approfondita del testo del decreto legge, coordinato con la relativa legge di conversione.
Settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali Viene previsto che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (a cui partecipano i rappresentanti delle organizzazione sindacali, datoriali e delle Regioni), dovranno essere individuati i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell’INAIL. Tale decreto sarà adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali potranno effettuare la valutazione del rischio utilizzando un modello semplificato che sarà allegato al decreto. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate già previste.
DUVRI Per quanto concerne il documento di valutazio-
ne dei rischi da interferenza (DUVRI), necessario quando nello stesso ambiente operano soggetti appartenenti a più imprese, viene previsto che, nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali, il datore di lavoro possa, in alternativa alla predisposizione del DUVRI, nominare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con altre imprese. In questo caso, la misura ha l’obiettivo di spostare l’attenzione dall’adempimento formale a quello sostanziale attraverso l’individuazione di una figura qualificata, che conosce ed è presente sul luogo di lavoro ed è, quindi, in grado di intervenire più efficacemente (rispetto ad un documento) per evitare i rischi da interferenze. Dell’individuazione dell’incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Ovviamente, questa misura non si applica ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Notifiche preliminari per l’avvio di nuove attività È previsto l’invio della notifica preliminare attraverso lo Sportello unico (insieme all’istanza o alla segnalazione relativa all’avvio delle attività produttive), che provvederà a trasmetterla all’organo di vigilanza. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono approvati modelli uniformi per la presentazione della notifica.
Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro I termini per effettuare la prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro sono ridotti da 60 a 45 giorni. Viene, inoltre, introdotto l’obbligo per i soggetti pubblici di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni, l’impossibilità di effettuare la verifica di propria competenza. In caso di comunicazione negativa o comunque
Pag. 47 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 15 - 31 agosto 2013
dopo 45 giorni, il datore di lavoro si potrà rivolgere, a propria scelta, a soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche. Le verifiche successive sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro da soggetti pubblici o privati abilitati. In tal modo, sono semplificate le procedure delle verifiche, che attualmente sono estremamente complesse e non agevolano le imprese nell’adempimento di un obbligo che è nel loro interesse assolvere.
Semplificazione dei cantieri temporanei e mobili Per i cantieri temporanei e mobili, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, sono adottati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera.
Formazione e aggiornamento Vengono eliminate le duplicazioni nella formazione attraverso il riconoscimento dei crediti formativi per la durata e i contenuti già erogati. Le modalità per il riconoscimento di questi crediti sono stabilite dalla conferenza Stato-Regioni.
Semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche È prevista la telematizzazione di numerosi obblighi di comunicazione e notifica contenuti nel testo unico della sicurezza sul lavoro.
Le esclusioni dalla predisposizione del DUVRI Le esclusioni relative al DUVRI riguardano i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
Semplificazione dei modelli per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, sono adottati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo (PSS).
Denuncia infortuni Attualmente la denuncia degli infortuni è effettuata (obbligatoriamente per via telematica dal 1 luglio) dal datore di lavoro all’Inail, mentre all’autorità di PS, che la trasmette alle ASL, viene generalmente inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno. La nuova disposizione prevede che l’INAIL trasmetta le denunce per via telematica all’autorità di pubblica sicurezza, all’ASL e le altre autorità competenti. In questo modo, si garantisce maggiore celerità a denunce fino ad oggi effettuate per posta e si ottempera al principio dell’unificazione delle comunicazioni nei confronti della PA in capo a cittadini e imprese. La disposizione diventerà operativa sei mesi dopo l’entrata in vigore del decreto che prevede le modalità tecniche di funzionamento del sistema informativo per la prevenzione.
Certificato medico di idoneità per l’assunzione di apprendistati e minori L’articolo 42 della legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, al comma 1, lett. b) ha previsto la soppressione del certificato medico di idoneità per l’assunzione degli apprendisti (art. 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668) e dei minori (all’articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e s.m.i.). Pertanto, a far data dal 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del suddetto provvedimento normativo), gli obblighi in parola non saranno più esigibili e non saranno più conseguentemente applicabili le relative sanzioni a carico dei datori di lavoro. Restano tuttavia fermi gli obblighi di certificazione sanitaria previsti dal TU Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio.
Nei contratti relativi ai lavori pubblici, con decreto
Pag. 48 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 15 - 31 agosto 2013
(C)
Chimica Biocidi - 2 nuove Guide
novità dall’agenzia europea per la chimica (echa)
Consultazione pubblica su bozza di inclusione in autorizzazione ECHA ha avviato una consultazione pubblica sulla sua bozza di raccomandazione di cinque nuove sostanze da includere nella lista di autorizzazione (allegato XIV REACH). Le 5 sostanze sono: - N,N-dimethylformamide (DMF) - Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C’-azodi(forma-mide)) (ADCA) - Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres (Al-RCF) - Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres (Zr-RCF) - 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated (4-tert-Octylphenol ethoxylates) (4-tertOPnEO).
In vista del 1 settembre 2013, data di applicazione del nuovo regolamento 528/2012 sui biocidi (BPR), l’ECHA ha reso disponibili due guide in inglese: “Guidance on information requirements” che descrive le informazioni necessarie per le sostanze attive e i prodotti biocidi in accordo con il Titolo 1 dell’allegato II e III della BPR e “Guidance on active substance suppliers” che descrive gli obblighi sotto l’art. 95 della BPR spiegandone le conseguenze. Si segnala il video tutorial su come creare un dossier su un prodotto biocida con IUCLID 5.5.
Biocides Stakeholders’ Day: disponibili le presentazioni Sono disponibili le presentazioni e i video del primo Biocides Stakeholders’ Day, il convegno organizzato da ECHA per sensibilizzare le aziende in modo che siano consapevoli dei propri obblighi alla luce del Regolamento 528/2012. Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu
Pag. 49 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 15 - 31 agosto 2013
(C)
Ambiente e sicurezza in breve per ogni impresa iscritta i veicoli autorizzati, la relativa targa, con i rispettivi CER.
flash in materia di sicurezza ed ambiente
Aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento e a pressione Si comunica che, con Decreto Dirigenziale del 31 luglio 2013 è stato pubblicato il sesto elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche per talune attrezzature di lavoro particolari, come previsto dall’art. 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
Convertito in legge il decreto sulle prestazioni energetiche degli edifici Si segnala la pubblicazione (GU n. 181 del 3 agosto 2013) della Legge di recepimento del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, che introduceva modifiche alla vigente disciplina del D.Lgs. 192/2005 in materia di rendimento energetico nell’edilizia, è stato convertito con modifiche ulteriori, fra cui quella che specifica come non siano considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante (se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW); né sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
L’Albo pubblica i mezzi iscritti e relativi codici CER Segnaliamo che dal 1° luglio 2013 sono pubblicati sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Disponibile una guida sul risparmio carburante delle autovetture Si segnala che, come previsto dalla Direttiva europea 1999/94/CEE, è stata preparata dai ministeri dell’Ambiente, Sviluppo economico e trasporti la “Guida sul risparmio di carburanti e sulle emissioni di anidride carbonica delle autovetture 2013”. Tra i consigli per una guida più rispettosa dell’ambiente e del portafogli spiccano: accelerare con gradualità, inserire al più presto la marcia superiore e limitare l’uso del condizionatore.
Chiarimenti ministeriali per detergenti concentrati in capsule idrosolubili Si segnala la circolare 4 luglio 2013 pubblicata sul sito del Ministero della Salute sull’uso sicuro dei detergenti concentrati in capsule idrosolubili contenenti solo liquido. Con tale circolare vengono dettate le misure da applicare ai detergenti concentrati in capsule idrosolubili contenenti solo liquido diversi da quelli per bucato.
Aggiornamento del Regolamento 1272/2008 (CLP) Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale Europea L158 del 10 agosto 2013 è pubblicato il Regolamento (UE) n. 758/2013 della Commissione, del 7 agosto 2013, recante modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP). Il nuovo Regolamento è in vigore dal 13 agosto 2013, ma i fornitori non sono tenuti a rietichettare e a reimballare le sostanze elencate negli allegati del Regolamento, né le sostanze o le miscele che le contengono, che hanno già immesso sul mercato a norma del Regolamento (CE) n. 1272/2008 prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento.
Novità sulla sicurezza dei giocattoli Con il Regolamento (UE) N. 681/2013 della Com-
Pag. 50 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 15 - 31 agosto 2013
missione del 17 luglio 2013 che modifica l’allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, il limite di migrazione del bario dai giocattoli è stato modificato a seguito di nuove valutazioni scientifiche effettuate dal Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (SCHER) e dall’Istituto nazionale neerlandese per la salute pubblica e l’ambiente (RIVM). Tali enti hanno ritenuto che i dati disponibili relativi all’uomo non
erano adeguati per determinare una dose giornaliera tollerabile e per questo motivo per fissare tale dose a 0,2 mg/kg di peso corporeo/giorno (il precedente valore era 0,6 mg/kg di peso corporeo/giorno) sono stati utilizzati dati su animali. Il regolamento contiene i limiti per la migrazione degli elementi dai giocattoli applicabili dal 20 luglio 2013.
Pag. 51 - ApiNFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 15 - 31 agosto 2013
(C)
SOA: Esedra si qualifica per l’OS2-A è qualificata ad intervenire su superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale Nuova qualificazione per la nostra Impresa Associata Esedra r.c. S.r.l. con sede a Udine in via Longarone n. 34/4. L’Azienda, rappresentata dal sig. Claudio Di Simone, ha conseguito l’attestazione per la categoria OS 2–A per la II classifica, corrispondente all’importo di 516.000 euro. Con questa prestigiosa attestazione nella categoria OS 2-A è ora qualificata ad intervenire su superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico. Questa categoria riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici. L’Esedra r.c. S.r.l. nasce nel 1989 come società cooperativa per iniziativa di un gruppo di restauratori diplomati presso il Centro di Catalogazione e Restauro di Villa Manin di Passariano. La società trasformatasi nel 1999 in S.r.l., opera nel campo della conservazione, del restauro e della valorizzazione delle opere d’arte da oltre vent’anni con serietà e professionalità, adottando una politica di formazione continua sia dei soci che del personale dipendente, al fine di aggiornare costantemente le metodologie di lavoro e la specializzazione del singolo operatore. Le competenze interne alla società sono rivolte al Pag. 52 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2013
settore dei manufatti e della scultura lignea e lapidea, dei dipinti murali, delle opere su tela e tavola. L’azienda si avvale inoltre di collaborazioni esterne per materiali specifici, come tessuto e metallo, e di consulenze nell’area multimediale per la divulgazione e la didattica. Da quest’anno, il settore dei materiali cartacei è stato ampliato grazie all’inserimento nel nostro organico di una restauratrice, formata presso il Centro di Villa Manin nell’ambito del corso quinquennale di restauro su materiale librario e archivistico e opere d’arte su carta. Ogni progetto di intervento è formulato sulla base di accurate indagini di carattere tecnico-scientifico che indirizzano la scelta delle operazioni, dei metodi e dei materiali più idonei. Ricerche storiche e d’archivio, documentazione grafica e fotografica completano il lavoro di restauro che diviene così una significativa occasione di approfondimento storico e tecnico dell’opera d’arte. L’attività di Esedra si svolge principalmente sul territorio del Friuli Venezia Giulia e del Veneto presso cantieri e strutture museali. Nell’ampio e attrezzato laboratorio della sede principale di via Longarone si eseguono i vari interventi conservativi su dipinti, sculture e materiale cartaceo. La specifica formazione, i continui aggiornamenti, la ventennale esperienza, ma soprattutto la cura nell’esecuzione dei singoli interventi hanno portato Esedra a lavorare per enti prestigiosi come Sopraintendenze, Musei ed Università, ma anche enti religiosi e imprese edili in seguito a gare d’appalto o per affidamento diretto. Tra i lavori più importanti eseguiti da Esedra si segnalano: il restauro di palazzo Barbarigo alla Maddalena sec. XVI, una tra le pochissime facciate ancora affrescate lungo il Canal Grande di Venezia e l’intervento sulla settecentesca decorazione ad affresco delle volte e delle pareti della Chiesa del Carmine di Udine. Nove tele del Tiepolo, provenienti dalla chiesa veneziana di S. Maria dei Derelitti, esposte alla mostra “Giambattista Tiepolo” a Villa Manin di Passariano, sono state recentemente sottoposte, presso il laboratorio, ad un intervento conservativo reso necessario in seguito ai danni provocati da un incendio. Particolarmente interessante il restauro del lon-
gobardo altare di Ratchis, custodito presso il Museo Cristiano del Duomo di Cividale (sec. VIII). In questo caso Esedra ha risolto le problematiche conservative del manufatto lapideo ed ha realizzato un allestimento multimediale innovativo che riproduce l’effetto della policromia originaria, ricostruita grazie allo studio dei frammenti pittorici ancora presenti sull’opera. L’intervento di rimozione delle pesanti vernici ossidate ha restituito leggibilità alla delicata finitura pittorica del Vesperbild in pietra policroma, sec.
Pag. 53 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2013
XVI, gruppo scultoreo di rara bellezza per la raffinatezza dell’intaglio, conservato nella cattedrale di S. Giusto a Trieste. La particolare sensibilità acquisita negli anni a contatto con manufatti di elevato valore artistico, ha spinto Esedra ad affrontare anche il settore delle riproduzioni con tecniche antiche, ma anche a sviluppare rivisitazioni di decorazioni in chiave moderna, collaborando con designer nel settore dell’arredamento. (CS)
Appalti pubblici: solo il bitume in compensazione Si ricorda, infatti, che, il combinato disposto degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Nello specifico, è previsto che, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per i lavori pubblici nell’anno di presentazione dell’offerta, si da luogo a compensazioni. Questa compensazione, in aumento o in diminuzione, sarà per la metà della percentuale eccedente il 10%, con le modalità previste dall’articolo 171 del DPR 207/2010. Solo gli scostamenti che eccedono la percentuale del 10%, saranno oggetto di rimborso. Come da tabella riportata, il decreto indica solo il costo del bitume per il quale nel 2012 gli aumenti, rispetto al 2011, sono stati eccessivi.
l’appaltatore ha 60 giorni di tempo per presentare istanza di compensazione È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2013 il decreto del 3 luglio 2013, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: “Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2011 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2012, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”. Si tratta di un provvedimento che consente il calcolo della compensazione per gli eccezionali aumenti o ribassi dei prezzi subiti dai materiali nel corso del 2012 rispetto ai prezzi medi rilevati nell’anno 2011.
MATERIALI DA COSTRUZIONE CON VARIAZIONE % SUPERIORE AL 10% VARIAZIONE % ANNO 2012 SU ANNO 2011 Materiali Bitume
U.M.
Prezzo medio 2011
Variazione % 2012 su 2011
q.
43,23
12,87%
Il Decreto in commento precisa poi che, sempre in relazione ai lavori contabilizzati nel 2012, si applicano ai fini del calcolo della compensazione anche le variazioni, eccedenti il 10 per cento, rilevate nei precedenti decreti, in relazione all’anno di presentazione dell’offerta. In particolare: a) nel caso l’offerta sia stata presentata nel 2011, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2012, si dovrà tener conto delle variazioni riportate nella tabella di cui sopra e allegata al DM 3 luglio 2013 in commento; b) nel caso l’offerta sia stata presentata nel 2010, in relazione alle lavorazioni contabilizzate nel 2012, si dovrà tener conto delle variazioni riPag. 54 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2013
portate nella tabella di cui sopra e allegata al DM 3 luglio 2013 nonché alla tabella allegata al D.M. 3 maggio 2012. c) nel caso l’offerta sia stata presentata nel 2009, in relazione alle lavorazioni contabilizzate nel 2012, si dovrà tener conto delle variazioni riportate nella tabella di cui sopra e allegata al DM 3 luglio 2013 nonché alla tabella allegata al D.M. 3 maggio 2012. Ciò in quanto il D.M. 31 marzo 2011 non ha rilevato variazioni percentuali superiori al 10% nell’anno 2010 rispetto all’anno 2009; d) nel caso l’offerta sia stata presentata nel 2008, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2012, si dovrà tener conto, oltre che delle variazioni indicate nella tabel-
la di cui sopra e allegata al DM 3 luglio 2013, anche delle variazioni indicate nell’Allegato al D.M. 3 maggio 2012 e nell’allegato n. 1 al D.M. 9 aprile 2010; e) nel caso l’offerta sia stata presentata nel 2007, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2012, si dovrà tener conto, oltre che delle variazioni indicate nella tabella di cui sopra e allegata al DM 3 luglio 2013 anche delle variazioni indicate nell’allegato al D.M. 3 maggio 2012 e di quelle indicate nell’allegato n 2 del D.M. 9 aprile 2010; f) nel caso l’offerta sia stata presentata nel 2006, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2012, si dovrà tener conto, oltre che di tutte le variazioni indicate sub. e), anche di quelle indicate nella tabella allegata al D.M. 24 luglio 2008; g) nel caso l’offerta sia stata presentata nel 2005, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2012, si dovrà tener conto, oltre che di tutte le variazioni indicate sub. f), anche di quelle indicate nella tabella allegata al D.M. 2 gennaio 2008; h) nel caso l’offerta sia stata presentata nel 2004, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2012, si dovrà tener conto, oltre che delle variazioni indicate sub. g), anche di quelle indicate nella tabella allegata al D.M. 11 ottobre 2006; i) infine, qualora l’offerta sia stata presentata
Pag. 55 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2013
nel 2003 o anteriormente, per la compensazione delle lavorazioni contabilizzate nel 2012, si dovrà tener conto, oltre che delle variazioni indicate sub. h), anche di quelle indicate nella tabella allegata al D.M. 30 giugno 2005. Ricordiamo, inoltre, che per i rimborsi, le Amministrazioni potranno utilizzare le somme accantonate per imprevisti, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1% del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono essere utilizzate anche le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata. Si evidenzia, per di più, che, come disposto dall’articolo 133, comma 6-bis del Codice Appalti, l’appaltatore, a pena di decadenza, ha 60 giorni (dal 19 luglio data di pubblicazione del Decreto) di tempo per presentare istanza di compensazione alla Stazione Appaltante: il termine scadrà quindi il prossimo 17 settembre. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al perito Claudio Scialino del nostro ufficio Edilizia e Territorio. (CS)
SOA: certificato dei lavori entro 30 giorni l’emissione deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta
Con Deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013 l’Autorità di vigilanza ha dato delle indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori. Il Codice dei Contratti, in tema di qualificazione per eseguire lavori pubblici, dispone che tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici di lavori pubblici (CEL) da parte delle stazioni appaltanti. L’impresa esecutrice di lavori pubblici interessata alla utilizzazione di CEL ai fini della qualificazione, deve avanzare apposita, formale richiesta di emissione alla stazione appaltante ai sensi dell’art.8, comma 7, lett. a), del Regolamento (DPR 207/2010). La stazione appaltante è tenuta ad emettere i CEL secondo le modalità telematiche indicate dall’Autorità. L’emissione deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’impresa esecutrice. La stazione appaltante rilascia all’impresa richiedente copia del CEL emesso con modalità telematiche ovvero comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica.
Pag. 56 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2013
Dunque, con la deliberazione n. 24/2013 si impone alle stazioni appaltanti di inserire nel casellario informatico, secondo le modalità telematiche previste dall’Autorità, i Certificati di esecuzione lavori (CEL) entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore. Successivamente, l’impresa che intende avvalersi, ai fini della qualificazione SOA, di un certificato relativo a lavori eseguiti presso una determinata stazione appaltante, presenta alla SOA medesima copia del CEL telematico ovvero comunica il numero di inserimento informatico del CEL. L’impresa esecutrice che non ha ricevuto riscontro dalla stazione appaltante a seguito di formale istanza di emissione di CEL, può presentare alla SOA la documentazione attestante l’anzidetta richiesta. L’Autorità dispone anche che la SOA, qualora nell’attività di attestazione, riscontra che il CEL non è presente nel casellario informatico, ne dà diretta comunicazione alla stazione appaltante e all’Autorità per l’eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio. La segnalazione delle SOA di mancata ottemperanza deve essere inviata all’Autorità corredata della documentazione di comprova dell’avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta avanzata dall’impresa esecutrice dalla quale sono computati i prescritti 30 giorni per l’emissione del CEL. Il procedimento sopradescritto riguarda tutti i CEL utili ai fini della qualificazione dell’impresa, indipendentemente dalla loro data di emissione. (CS)
Note informative
le novità normative nazionali
Firmato accordo sulla congruità Lo scorso 25 luglio è stato sottoscritto l’accordo nazionale relativo alla verifica dell’incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera. Le parti hanno ribadito l’obbligo per tutte le casse edili di attuare la procedura per la verifica della congruità prevista dagli accordi nazionali. Le casse segnaleranno alla CNCE le anomalie riscontrate al fine di avere un monitoraggio sull’andamento dell’applicazione dei suddetti indici e per consentire alle stesse parti sociali nazionali eventuali e necessari interventi. Viene prorogata al 1° ottobre 2014 la data per la verifica di congruità quale requisito imprescindibile per il rilascio del Durc regolare.
Approfondimenti tematici Il NOS è un requisito speciale di capacità tecnica (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 giugno 2013 n. 3059) Il possesso del nulla osta di sicurezza N.O.S. non concerne un requisito “generale” di partecipazione alle gare d’appalto. Lo afferma il Consiglio di Stato (sez. IV 4 giugno 2013 n. 3059), secondo il quale la costruzione letterale e la collocazione sistematica della disposizione al di fuori dell’art. 38 del Codice rendono evidente che - come esattamente ricordato dal primo giudice - il legislatore non ha affatto considerato il N.O.S. come facente parte della categoria dei requisiti generali di partecipazione relativi ai c.d. “requisiti morali”. Ciò nonostante, proseguono i giudici di legittimità, per ragioni di logica giuridica del tutto analoghe, non può però nemmeno ritenersi che il nulla
Pag. 57 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2013
osta di sicurezza possa essere ricondotto senz’altro ai requisiti generali di capacità tecnica di cui di cui all’art. 42 cod. Contratti. Difatti, l’elencazione dei requisiti di capacità tecnica fatta dal legislatore nella predetta disposizione ha un carattere meramente esemplificativo (la capacità “... può essere fornita…”) nel senso che la stazione appaltante può scegliere - e quindi graduare - i requisiti tecnici necessari in connessione con la natura dei servizi da appaltare individuando le qualificazioni professionali, le risorse umane, le attrezzature tecniche che sono ritenute assolutamente necessarie per l’esecuzione del contratto tra quelle individuate. Conclude quindi la sentenza che, attesa la specificità della previsione dell’art. 17, III co. del Codice dei Contratti, il NOS va configurato come un “requisito speciale” di capacità tecnica, analogamente alla fattispecie di cui all’art. 43 del Codice dei Contratti relativa al possesso del sistema di Qualità. Si tratta dunque di un requisito soggettivo speciale che è espressamente previsto come una condizione legale obbligatoria sia per la partecipazione alla gara e sia per l’effettuazione della prestazione da parte dell’appaltatore. In quanto “requisito speciale di capacità tecnica” vi è dunque la possibilità di dimostrare la sua titolarità anche in modo indiretto, utilizzando i requisiti posseduti da altri secondo i principi generali posti dalla Corte di giustizia (a partire dalla decisione 14 aprile 1994, causa C-389/92). Se nessuna offerta è conveniente (Consiglio di Stato, sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125) Ai sensi dell’art. 81 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006 la Stazione appaltante ha facoltà di “non procedere all’aggiudicazione se nessun offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto”. Tuttavia, l’Amministrazione ha specifico e penetrante onere motivazionale laddove giudichi tecnicamente inadeguata l’offerta che, viceversa, la Commissione aveva valutato positivamente. (C)
Aggiornamenti su Nigeria e Suriname novità per le esportazioni in questi paesi
tenere il Product Certificate per l’esportazione e lo sdoganamento a destino di questi prodotti. Il SON ha inoltre reso noto agli Importatori Nigeriani che possono rivolgersi allo stesso ente per ottenere il Permesso di Importazione SONCAP per questi prodotti.
Suriname a cura di SGS Italia SpA
Nigeria Le Autorità Nigeriane del SONCAP hanno stabilito che a partire dal 5 agosto 2013 gli LPG Cylinders e accessori sono esclusi dal programma SONCAP. Ciò significa che non sarà più necessario ot-
Il Governo del Suriname ha deciso di sospendere il Programma di Ispezioni Pre-Imbarco al fine di rivedere i requisiti all’import; i relativi aggiornamenti saranno comunicati appena disponibili. Nel frattempo, le spedizioni verso il Suriname potranno aver luogo senza l’ispezione di SGS e seguiranno normali procedure di sdoganamento all’arrivo in Suriname.
Pag. 58 - ApiNFORMA / Export Marketing - numero 15 - 31 agosto 2013
Riduzione del pagamento delle sanzioni possibilità di ottenere una riduzione delle sanzioni, pagando entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione Con la conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto decreto del “Fare”) nella legge 9 agosto 2013, n. 98 sono state inserite alcune importanti disposizioni che modificano il codice della strada (di seguito c.d.s.) e, precisamente: - riduzione del 30% del pagamento immediato delle sanzioni (art. 202, co. 1 del c.d.s.); - riduzione della cauzione dovuta da titolari di patenti superiori per alcune infrazioni (art. 202, co. 2 ter del c.d.s.); - pagamento elettronico e notificazione dei verbali tramite posta elettronica certificata (art. 202, co. 2 bis del c.d.s.). La legge 98/2013, pubblicata sulla G.U. n. 194 del 20 agosto 2013, è entrata in vigore il 21 agosto 2013 e, prima ancora, sulla base del testo approvato al Senato il Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Servizio Polizia stradale con nota prot. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12 agosto 2013 ha diramato istruzioni per l’applicazione delle nuove norme in questione. Anche di queste si tiene conto nell’illustrazione che segue.
Riduzione del 30% del pagamento immediato delle sanzioni L’integrazione all’art. 202, co. 1 del c.d.s. introduce la possibilità di pagare per il conducente/trasgressore e l’obbligato in solido la gran parte delle sanzioni per le violazioni alle norme del c.d.s. nella misura ridotta del 30% del minimo edittale, a condizione che il pagamento sia effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento. La nota ministeriale chiarisce che la facilitazione si applica anche ai casi di pagamento immediato
obbligatorio previsto dall’art. 202, co. 2 bis del c.d.s. per i titolari di patenti superiori (categorie C, C+E, D, D+E) anche esteri nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose nonché nella fattispecie dell’art. 207 del c.d.s. al conducente di un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE. Si applica anche nella fattispecie delle sanzioni maggiorate per la violazione di alcune norme dello stesso codice commesse in ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 07.00) di cui all’art. 195, co. 2 bis del c.d.s. e, aggiuntivamente, nel caso di pagamento ridotto di cui all’art. 193, co. 3 del medesimo codice (obbligo di assicurazione di responsabilità civile). Viene, poi, precisato che la riduzione del 30% non si applica, invece, in presenza di: - violazioni di norme non comprese nel c.d.s., salvo il caso in cui non vi sia un esplicito rinvio al titolo VI del medesimo codice (illeciti amministrativi e relative sanzioni); - violazioni per le quali non sia consentito il pagamento in misura ridotta (art. 202, commi 3 e 3 bis del c.d.s.); - violazioni di norme del c.d.s. per le quali sia prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, di cui all’art. 210, co. 3 o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, mentre sembrerebbero ammesse al beneficio le più gravi ipotesi che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Per ciò che concerne il periodo di decorrenza dell’applicazione del beneficio, la nota ministeriale precisa che chiunque è ammesso dalla “data di entrata in vigore della presente legge, non essendo trascorsi cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione [21 agosto 2013, n.d.r.], senza che a tal fine sia necessario effettuare una nuova notifica del verbale.” Per le violazioni contestate o notificate dopo l’entrata in vigore della legge 98/2013, in attesa delle modifiche ai modelli dei verbali, gli organi di controllo dovranno indicare, quale ulteriore modalità di pagamento, quella in forma ridotta del 30% del minimo edittale, se eseguita entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. A tal scopo
Pag. 59 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 15 - 31 agosto 2013
alla nota ministeriale è allegata una tabella riassuntiva degli importi delle sanzioni previste con le varie modalità di pagamento, inclusa quella qui esaminata. In questa fase transitoria si raccomanda, quindi, nel caso di contestazione su strada da parte degli organi di controllo, di assicurarsi che tale modalità di pagamento sia apposta sul verbale.
Riduzione della cauzione dovuta da titolari di patenti superiori La legge 98/2013 ha modificato l’art. 202, co. 2 ter del c.d.s., eliminando la disparità di trattamento fra conducenti titolari di patenti superiori (categorie C, C+E, D, D+E) italiane e conducenti titolari di patenti estere conseguite in uno Stato aderente all’Unione europea relativamente all’importo della cauzione dovuta per evitare il fermo del veicolo, quando su strada venga accertata la violazione di determinate disposizioni del c.d.s., per le quali sia obbligatorio il pagamento immediato, ma il trasgressore non intenda effettuarlo. Si tratta delle violazioni richiamate dall’art. 202, co. 2 bis del codice, fra cui rientrano le infrazioni per il superamento di oltre il 10% dei tempi di guida di pausa e di riposo e del sovraccarico rispetto alla massa complessiva del veicolo. Serve ricordare che la discriminazione era stata introdotta per un errore commesso in sede di stesura dell’originaria disposizione prevista dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, per effetto della quale, mentre gli altri conducenti comunitari, in forza di un precedente pronunciamento della Corte di giustizia europea erano tenuti a versare a titolo di
cauzione il minimo edittale, quelli italiani erano obbligati a versare la metà del massimo edittale, sempre superiore al minimo. Ora tale disparità è stata sanata e con la modifica apportata al citato co. ter dell’art. 202 del c.d.s. la cauzione è sempre pari al minimo edittale anche per i conducenti muniti di patente italiana.
Pagamento elettronico e notificazione dei verbali tramite posta elettronica certificata La legge 98/2013 prevede la possibilità di versare gli importi delle sanzioni anche mediante strumenti di pagamento elettronico. In tal caso prevede che, qualora l’agente accertatore sia munito di apposita apparecchiatura, il trasgressore possa effettuare il pagamento con mezzi di pagamento elettronico, avvalendosi anche della su esaminata riduzione del 30% del minimo edittale. La stessa legge ha stabilito, infine, che con decreto interministeriale, da emanarsi entro il 21 dicembre 2013, vengano stabilite le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento tramite posta elettronica certificata (PEC), escludendo così l’addebito delle spese di notificazione. A tal scopo – precisa la nota ministeriale – sarà necessaria la stipulazione di convenzioni con Poste Italiane spa, banche e altri intermediari finanziari. Copia degli atti qui esaminati può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione, unitamente a ogni altra informazione.
Pag. 60 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 15 - 31 agosto 2013
(AdT)
Prodotti vitivinicoli IL NUOVO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO PER I TRASPORTI DI PRODOTTI VITIVINICOLI Premessa Con decreto 2 luglio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 178 del 31 luglio 2013 ed entrato in vigore il 1° agosto 2013, il Ministro delle politiche agricole e forestali ha dato attuazione al regolamento (CE) della Commissione n. 314/2012 del 12 aprile 2012 in materia di documentazione di accompagnamento del trasporto di prodotti vitivinicoli. I prodotti in questione sono quelli riportati nell’allegato I, parte XII del regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007, recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e, sommariamente: a) succhi di uva, compresi i mosti di uva; altri mosti di uva diversi da quelli parzialmente fermentati, anche “mutizzati” (blocco dell’attività fermentativa dei microorganismi presenti nel mosto) diversamente che con l’alcole; b) vini di uve fresche compresi i vini alcolizzati; mosti di uve diverse dai succhi di uva (compresi i mosti d’uva), ma esclusi gli altri mosti d’uva di cui alla lett. b) c) uve fresche diverse da quelle da tavola; aceti di vino; d) vinello, fecce di vino, vinaccia. La Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari con circolare prot. 0011289 del 28 luglio 2013 ha emanato una serie di chiarimenti, di cui si terrà conto nella presente illustrazione. Il decreto introduce un nuovo documento di accompagnamento, denominato modello MVV, che va a sostituire i precedenti modelli IT e/o DOCO. Il modello MVV, allegato al decreto, verrà inizialmente utilizzato in formato cartaceo, ma, a regime, dovrà essere compilato in formato elettronico conformemente a disposizioni che saranno emanate con determinazione dell’Ispettorato centrale contro le frodi alimentari. Obbligato alla compi-
lazione del documento è lo speditore, ossia “colui che detiene prodotti vitivinicoli prima dell’inizio del trasporto o della consegna dei prodotti stessi a chi effettua il trasporto.” Tuttavia, per i trasporti esclusivamente eseguiti in Italia e fino a che non sarà realizzato il sistema in formato elettronico si potrà continuare a utilizzare in deroga i documenti attualmente in uso, purché contenenti le medesime informazioni previste dall’MVV. In altri termini il d.m. 2 luglio 2013 rende obbligatorio agli speditori non tenuti alla redazione dei documenti previsti dalla disciplina delle accise (eAD e DAS), ai piccoli produttori e a tutti coloro i quali spediscono prodotti vitivinicoli non sottoposti ad accisa verso un destinatario non italiano (stabilito nell’Unione europea o in un paese terzo) di redigere un documento di accompagnamento conforme alla nuova disciplina comunitaria. Ciò premesso, si forniscono alcune indicazioni per le fattispecie maggiormente ricorrenti per le imprese regionali di settore.
Vinacce e fecce di vino destinate alla distillazione in ambito nazionale In virtù dell’anzidetta deroga la disciplina del trasporto in territorio nazionale di vinacce e fecce di vino resta immutata e detto trasporto continuerà a essere scortato dalla bolletta di consegna XAB o da bolletta di consegna modello IT prestampato/ prenumerato dalle tipografie autorizzate. Analogamente, il trasporto dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola e le fecce da mosti di uve destinate alla trasformazione in vini liquorosi resterà assoggettato alla vigente disciplina (d.m. 18 dicembre 2001) e accompagnato dal modello DAA.
Trasporto di vini sfusi in ambito nazionale Per il trasporto sempre in territorio nazionale dei prodotti vitivinicoli sfusi (contenuti in recipienti di capacità superiore a 60 l), sottoposti ad accisa ad aliquota zero, potranno continuare a utilizzarsi il modello IT prestampato dalle tipografie autorizzate, soggetto a timbratura preventiva, convalidato dal Comune o tramite microfilmatura, il citato
Pag. 61 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 15 - 31 agosto 2013
documento MVV o altri documenti che contengano le stesse informazioni.
Trasporto di vini confezionati in ambito nazionale Per il trasporto in territorio nazionale di vini confezionati (contenuti in recipienti di capacità pari o inferiore a 60 l), potrà continuare a utilizzarsi il cosiddetto DDT Vitivinicolo senza modificazioni. Ciò vale anche per l’esportazione dello stesso prodotto per il tramite di uffici doganali siti in Italia.
Trasporti misti in ambito nazionale Per quanto riguarda i trasporti misti in territorio nazionale, quali vino imbottigliato e bevande spi-
ritose ad accisa assolta e munite di contrassegno di Stato, si potranno ancora utilizzare alla previgente normativa con facoltà d’utilizzo anche del DDT Vitivinicolo. Allegate alla citata circolare vi sono una tavola sinottica, riepilogativa di tutti i documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli che possono essere redatti e utilizzati dal 1° agosto 2013, nonché una nota esplicativa riguardante casi specifici, incluso il trasporto dei sottoprodotti della vinificazione alle distillerie. Entrambe le tavole, la circolare, il decreto e ogni altra informazione possono essere richiesti all’ufficio fiscale o all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
Pag. 62 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 15 - 31 agosto 2013
Autotrasporto. Riduzione pedaggi autostradali 2012 sensibilmente innalzati gli scaglioni dei pedaggi annui per l’ottenimento della riduzione Con deliberazione n. 10/2013 del 31 luglio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 185 dell’8 agosto 2013, il Comitato centrale per l’Albo delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi ha fissato le modalità per accedere alle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali relativi all’anno 2012, per le quali sono stati complessivamente stanziati 69.955.325,40 Euro. Va subito segnalato che rispetto alle riduzioni del 2011 sono stati sensibilmente elevati gli scaglioni di fatturato e sono stati penalizzati i veicoli di categoria ecologica “euro 2”, preludio alla loro esclusione a partire dai pedaggi del 2013, come già stabilito dalla direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 marzo 2013. Come in passato, la deliberazione è strutturata in tre parti: la prima contenente le disposizioni di carattere generale, la seconda contenente le dispo-
sizioni specifiche per le imprese di autotrasporto cose in conto terzi, la terza contenete le disposizioni specifiche per le imprese di autotrasporto cose in conto proprio. Beneficiarie sono le imprese e i raggruppamenti d’imprese iscritte all’Albo e le imprese di autotrasporto cose di conto terzi con sede in uno degli Stati membri dell’Unione europea nonché le imprese titolari di licenza in conto proprio italiane o con sede in un altro Stato dell’Unione europea, che abbiano eseguito transiti autostradali fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012 con veicoli appartenenti al sistema di classificazione assi-sagoma B, 3, 4 e 5 (rispettivamente, autocarri a 2 assi, autocarri e autoarticolati a 3 assi, veicoli e complessi veicolari a 4 assi, complessi veicolari a 5 o più assi), di categoria ecologica pari o superiore ad “euro 2”. Ai fini della riduzione compensata sono ammessi i soli pedaggi autostradali pagati con modalità della riscossione differita. Al fatturato in pedaggi autostradali si applicano i seguenti coefficienti di moltiplicazione: 0,5 per gli “euro 2”; 1,5 per gli “euro 3”; 2 per gli “euro 4”, “euro 5” e superiori. Al fatturato, così rideterminato, vengono applicate le seguenti percentuali di riduzione, le quali, rispetto alle passate annualità, partono da soglie più elevate.
Fatturato complessivo dei pedaggi (in Euro)
Percentuale di riduzione compensata
da 200.000 a 400.000
4,33%
da 400.001 a 1.200.000
6,50%
da 1.200.001 a 2.500.000
8,67%
da 2.500.001 a 5.000.000
10,83%
oltre 3.500.000
13,00%
Per i transiti notturni (ingresso in autostrada fra le 22.00 e le 02.00 ovvero uscita fra le 02.00 e le 06.00) si applica una aggiuntiva percentuale di riduzione del 10% commisurata sui transiti eseguiti nelle suddette ore notturne, a condizione che il fatturato nei transiti notturni abbia raggiunto almeno il 10% del totale del fatturato. Come per l’anno passato, le domande vanno presentate esclusivamente in via telematica dalle 09.00 del 16 settembre alle 14.00 del 16 ottobre
2013, accedendo alla sezione a ciò dedicata del sito del Comitato centrale dell’Albo: www.alboautotrasporto.it Per quanto concerne la compilazione delle domande, particolare attenzione va posta alla compilazione dei seguenti dati, a pena di inammissibilità: - denominazione e sede dell’impresa; - alle generalità del legale rappresentante dell’impresa o di colui che la sottoscrive in formato elettronico;
Pag. 63 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 15 - 31 agosto 2013
- alla procedura obbligatoria di sottoscrizione con la firma in formato elettronico. Va, inoltre, prestata attenzione: - alla compilazione in via telematica del prospetto dei veicoli e, in particolare, al numero del telepass o della tessera Viacard, che deve essere composto da 20 caratteri numerici, mentre per numeri inferiori occorre inserire tanti zeri iniziali quanti ne servono per arrivare a 20 caratteri; - all’assolvimento dell’imposta di bollo (16 Euro) mediante versamento sul bollettino di c.c.p. 4028, i cui estremi vanno successivamente riportati nella domanda in formato elettronico. Le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi devono riportare una serie di elementi aggiuntivi, la cui mancanza o inesattezza pregiudica in tutto o in parte la domanda di riduzione del pedaggio e, cioè: - il numero e la data d’iscrizione e di eventuale cessazione all’Albo:
- l’indicazione delle società autostradali o concessionarie che gestiscono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita e relativi codici identificativi; - la targa, la categoria ecologica, il numero di telepass o della tessera Viacard di ciascun veicolo per il quale si richieda la riduzione compensata. Le imprese di autotrasporto di cose in conto proprio sono tenute a riportare gli stessi elementi fatta eccezione per il numero e la data d’iscrizione all’Albo sostituiti dal numero e data di rilascio della licenza di trasporto cose in conto proprio. La riduzione compensata sarà accreditata in fattura direttamente dalle società proprietarie e concessionarie delle autostrade. Il testo della deliberazione dell’Albo e ogni altra informazione possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
Pag. 64 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 15 - 31 agosto 2013
(AdT)
Autotrasporto; proroga validità CQC per documenti prorogata dal 2014 al 2016 la validità della cqc ottenuta per documentazione Con decreto 6 agosto 2013 del Capodipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito decreto), pubblicato sulla G.U. n. 199 del 26 agosto 2013, è stato prorogato di due il termine a quo per la frequenza obbligatoria dei corsi di formazione periodica per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC), ottenuta da conducenti per documentazione, in quanto titolari di patente professionale e, cioè, senza frequenza di un corso di formazione iniziale e senza successivo esame di merito. Pertanto la validità della CQC così ottenuta è prorogata come appresso indicato: - CQC per l’autotrasporto di persone: dal 9 settembre 2013 al 9 settembre 2015;
- CQC per l’autotrasporto di cose: dal 9 settembre 2014 al 9 settembre 2016. Per equità di trattamento il decreto stabilisce che la proroga verrà applicata sia ai conducenti che hanno già frequentato i corsi di formazione periodica per il rinnovo della CQC, sia ai conducenti che vi devono ancora provvedere, e che i corsi già svolti saranno considerati utili ai fini del rinnovo della carta fino al 9 settembre 2020 per la “CQC trasporto persone” e fino al 9 settembre 2021 per la “CQC trasporto cose”. Nulla cambia, invece, per il rilascio della CQC per documentazione. Questa potrà essere ancora richiesta fino al 9 settembre 2013 per l’autotrasporto di persone e fino al 9 settembre 2014 per l’autotrasporto di cose. Infine, si precisa che, nell’accordare la proroga, lo Stato italiano si è avvalso della specifica facoltà accordata dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2003/59 CE del 15 luglio 2003 in materia di formazione iniziale e periodica dei conducenti di veicoli per il trasporto di persone e di cose. Copia del decreto e ogni altra informazione possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
Pag. 65 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 15 - 31 agosto 2013
Autotrasporto c/t; “costi minimi” luglio 2013 fissati i “costi minimi di sicurezza” per l’autotrasporto cose in conto terzi all’agosto 2013 Con decreto prot. 0000096 del 6 agosto 2013 il Direttore generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha aggiornato i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi sulla base delle rilevazioni del prezzo medio del gasolio nel precedente mese di luglio (1,644 Euro/l rispetto ai 1,626 Euro/l del giugno 2013); i nuo-
vi costi sono applicabili ai trasporti effettuati nel mese di agosto 2013. Per ragioni di spazio non si riportano le tabelle, ma si osserva che queste continuano a essere pubblicate a due colori: verde per i costi di esercizio complessivi; azzurro per i costi di esercizio di subvezione fra imprese iscritte all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi; costi quest’ultimi ottenuti sottraendo dai costi complessivi quelli di natura organizzativa del primo vettore. Il decreto e le tabelle sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.mit.gov.it). Le tabelle possono essere richieste nel formato a colori anche all’ufficio trasporti dell’Associazione, che provvederà a inviarle agli interessati per posta elettronica. (AdT)
Pag. 66 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 15 - 31 agosto 2013
Abolizione licenza p.s. per gli spedizionieri soppressa con legge la licenza di pubblica sicurezza per le imprese di spedizione Su Apinforma n. 16/2012, pp. 47-48 si era data notizia del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, il quale, in applicazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, aveva abolito in via definitiva la licenza di pubblica sicurezza con riguardo alle attività di spedizione e i connessi obblighi, incluso quello della tenuta del “registro affari”, con conse-
guente decadenza anche del potere di controllo da parte delle amministrazioni comunali. Ciò evidentemente non è stato sufficiente a vincere gli ultimi dubbi interpretativi e vischiosità burocratiche da parte di alcune amministrazioni comunali, ma ora con quanto disposto dall’art. 31, co. 8 septies del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto decreto “del fare”), convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98 è stata posta, davvero, la parola fine a questa incresciosa vicenda. La norma citata recita, infatti, testualmente che “l’esercizio dell’attività d’impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli.” Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
Pag. 67 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 15 - 31 agosto 2013
(AdT)
Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2012 e 2013 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.
indice istat mese di giugno 2013
(C)
ANNI E MESI
2012
2013
INDICI (BASE 2010 = 100)
VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE
DI DUE ANNI PRECEDENTI
PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
Gennaio
104,4
3,2
5,4
n. 50 - 29 febbraio 2012
Febbraio
104,8
3,3
5,6
n. 71 - 24 marzo 2012
Marzo
105,2
3,2
5,8
n. 90 - 17 aprile 2012 (con errata corrige sul n. 104 - 5 maggio 2012)
Aprile
105,7
3,2
5,9
n. 115 - 18 maggio 2012
Maggio
105,6
3,0
5,8
n. 142 - 20 giugno 2012
Giugno
105,8
3,1
6,0
n. 166 - 18 luglio 2012
Luglio
105,9
2,9
5,7
n. 195 - 22 agosto 2012
Agosto
106,4
3,1
5,9
n. 217 - 17 settembre 2012
Settembre
106,4
3,1
6,2
n. 244 - 18 ottobre 2012
Ottobre
106,4
2,7
6,0
n. 271 - 20 novembre 2012
Novembre
106,2
2,4
5,7
n. 296 - 20 dicembre 2012
Dicembre
106,5
2,4
5,7
n. 18 - 22 gennaio 2013
Media
105,8
Gennaio
106,7
2,2
5,4
n. 50 - 28 febbraio 2013
Febbraio
106,7
1,8
5,1
n. 63 - 15 marzo 2013
Marzo
106,9
1,6
4,9
n. 94 - 22 aprile 2013
Aprile
106,9
1,1
4,4
n. 119 - 23 maggio 2013
Maggio
106,9
1,2
4,3
n. 144 - 21 giugno 2013
Giugno
107,1
1,2
4,4
n. 179 - 1° agosto 2013
Pag. 68 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 15 - 31 agosto 2013