Apinforma n. 15/2014

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 15 31 agosto 2014

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ AZIENDALE

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


UN GRUPPO al VOstRO seRViziO

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 15 31 agosto 2014

Sommario Transfer pricing

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

Competenza fiscale emendabile

12

Depositi Iva virtuali

14

Studi di settore

15

Contratti di rete

16

Rimborsi di imposte

17

Contributi regionali a sostegno della competitività aziendale

18

Contratti a termine e apprendistato

22

Inps. Proroga incentivi per le assunzioni

24

Unital Confapi settore legno - arredamento

25

Unionalimentari Confapi

26

CCNL escavazione e lavorazione materiali lapidei

27

Confapi Aniem settore laterizi

28

Cantieri temporanei o mobili

30

Efficienza energetica

31

SISTRI

32

Rifiuti

33

Sostanze chimiche

34

Prevenzione incendi

35

Sicurezza sul lavoro

36

SOA: cresce la Candolini Costruzioni

37

Modificato il Codice regionale dell’edilizia

40

Prevenzione rischio sismico: contributi per edifici privati

42

Nuovo libretto impianti

44

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

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EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Regime Iva sulle lavorazioni intra-UE

45

Contratti internazionali

47

Sportello unico doganale e pre-clearing

50

Certificazione EurAsec

52

I contratti del commercio in Francia

55

Legislazione alimentare

57

Legislazione alimentare regionale

61

Autotrasporto. Validità e rinnovo CQC

62

Sentenza della Corte di Giustizia sui costi minimi c/t

64

Interesse moratorio nelle transazioni commerciali

65

Autotrasporto c/t; “costi minimi” luglio 2014

66

Canone di locazione immobili urbani

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Transfer pricing

LA DOCUMENTAZIONE CONSENTE DI EVITARE LE SANZIONI

PREMESSA Nell’ambito dei gruppi societari il legislatore ha previsto una speciale normativa finalizzata ad evitare la possibilità di sottrarre materia imponibile dal territorio nazionale. Più precisamente il comma 7 dell’art. 110 del TUIR prevede che, in deroga al principio di valutazione in base ai corrispettivi pattuiti, in caso di operazioni internazionali infragruppo, l’amministrazione finanziaria possa valutare i beni e i servizi in base al valore normale, qualora ne derivi un aumento di reddito imponibile. Tale possibilità è riconosciuta anche nell’ipotesi di diminuzione del reddito imponibile ma solo in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità degli stati esteri a seguito delle speciali procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali. Questa normativa, chiamata del “Transfer pricing” ha natura antielusiva e si pone l’obiettivo di evitare che una diversa fissazione dei corrispettivi possa spostare i redditi di un gruppo in paesi a bassa fiscalità.

LA RATIO DELLA NORMA Un esempio consentirà di comprendere meglio la portata della norma. Si pensi a una società che acquista merce per 40 e la rivende nel nostro paese a 100 realizzando in questo modo un utile di 60, sul quale ipotizziamo paghi il 50% di imposte vale a dire 30. Se questa società costituisce una new-co commerciale in un paese dove la tassazione è del 30% si potrebbe operare come segue: - la società italiana acquista la merce per 40 e la rivende alla controllata estera ad esempio per 50, in questo modo l’utile realizzato in Italia sarebbe di 10 con un esborso per imposte di 5; - la società estera acquista la merce dalla società italiana per 50 e la rivende per 100 realizzando in questo modo un utile di 50 sul quale paga imposte estere per 15;

- le due società appartenenti a uno stesso soggetto economico realizzerebbero un risparmio in termini di minori imposte pagate pari a 10 dato dalla differenza tra 30 – (15+5) dove trenta sono le imposte che si pagherebbero in Italia senza delocalizzazione e 15+5 la somma delle imposte pagate in ipotesi di delocalizzazione dalla società Italiana e da quella estera. La finalità della norma è di impedire che la società Italiana possa trasferire la merce all’estero al prezzo di 50 in luogo di 100.

LA NORMA L’art. 110 comma 7 del DPR 917/1986 prevede che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato secondo le indicazioni fornite dall’art. 9 dello stesso decreto. Come ricordato la rettifica è automatica se determina un incremento dei reddito, mentre, in caso di diminuzione, è necessario considerare gli accordi conclusi con le autorità competenti degli stati esteri. Ricordiamo che la disciplina del “Transfer pricing” si applica a prescindere dalla moneta utilizzata.

REQUISITI SOGGETTIVI La norma in commento è applicabile esclusivamente alle transazioni dove sussistono entrambe le seguenti condizioni: - la presenza di una società italiana e di una estera, con esclusione conseguentemente delle imprese non aventi una struttura societaria; - controllo di un soggetto estero su quello italiano o di un soggetto italiano su quello estero. Per quanto concerne il concetto di controllo, questo deve essere esteso a ogni ipotesi d’influenza economica, interpretando in maniera estensiva le condizioni previste dall’art. 2359 del codice civile. In ogni caso il controllo si presume quando: - sia il soggetto estero che quello italiano sono controllati da una stessa società terza;

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- l’impresa italiana per conto di quella estera esercita attività di vendita e di collocamento di materie prime, merci oppure di fabbricazione e di lavorazione dei prodotti; - l’impresa italiana partecipa a cartelli o consorzi finalizzati alla fissazione dei prezzi; - l’impresa italiana non può funzionare senza i capitali, i prodotti o la cooperazione dell’impresa estera; - l’impresa estera ha il diritto di nominare il consiglio di amministrazione o gli organi direttivi della società italiana; - i membri del consiglio di amministrazione dell’impresa italiana e dell’impresa estera sono i medesimi.

L’ESTENSIONE A LIVELLO NAZIONALE Lo scorso anno la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17955 depositata il 24 luglio ha di fatto esteso la disciplina del “Transfer pricing” anche alle transazioni tra aziende nazionali. La sentenza della Cassazione ha riguardato un caso di sottofatturazione tra due imprese di uno stesso gruppo, dove si era operato un ricarico del 4% in luogo del 10%. La società destinataria della merce, si trovava nel Mezzogiorno d’Italia dove, all’epoca dei fatti contestati, operava un regime fiscale agevolato. Per l’amministrazione finanziaria in questo modo il gruppo aveva beneficiato di un vantaggio fiscale importante determinato dal fatto di aver spostato materia imponibile dalla società con un regime di tassazione ordinario a quella con un regime agevolato vigente, all’epoca dei fatti contestati, in alcune regioni meridionali. L’azienda si era difesa spiegando che si era trattato di una strategia precisa finalizzata a incrementare l’attività dell’impresa al Sud e incentivare l’occupazione. Dopo aver avuto ragione nei primi due gradi di giudizio, la Cassazione, contraddicendo la sua precedente sentenza n. 23551 del 20 dicembre 2012, ha sentenziato che la disciplina contenuta nell’art. 107 comma 7 del TUIR, costituisce una clausola antielusiva che trova ragione non solo nei principi comunitari in tema di abuso del diritto, ma è anche insita nei principi tributari nazionali. E’ evidente che in questo modo la clausola antielusiva di derivazione costituzionale sull’abuso di diritto, legittima qualsiasi rettifica da parte dell’amministrazione finanziaria, anche nelle ipotesi in cui non sia in grado di trovare una specifica violazione di legge. A questo punto però è spontaneo chiedersi per

quale motivo il legislatore abbia previsto la disciplina del “Transfer pricing” solo in ambito internazionale se poi amministrazione e giudici ne estendono l’applicazione anche a livello nazionale. L’estensione a livello nazionale della disciplina in argomento, a prescindere dall’individuazione del valore normale, apre per le imprese un nuovo fronte sul quale l’amministrazione avrà gioco facile nell’accertare materia imponibile secondo un principio confezionato ad esclusivo uso e consumo dell’amministrazione finanziaria. Se la verifica, infatti, riguarderà la società che ha emesso la fattura, l’Agenzia delle entrate potrà ritenere il valore di cessione sottostimato se invece la verifica riguarderà l’impresa che ha ricevuto la fattura potrà considerare sovrastimato il costo dedotto.

L’ONERE DELLA PROVA Tralasciando le polemiche legate all’estensione a livello nazionale della disciplina in argomento vediamo quali sono gli strumenti di difesa del contribuente. L’art. 26 del D.L. 78/2010 prevede la possibilità di predisporre una documentazione standardizzata che permetta il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese. Il comma 2-ter dell’art. 1 del D.Lgs. 471/1997 prevede poi che, in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento sulla base del valore normale dalla quale risulti una maggiore imposta, non si applichi la sanzione per infedele dichiarazione qualora nel corso dell’accertamento, il contribuente esibisca la documentazione prevista dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010. Tale provvedimento diversifica la documentazione a seconda si riferisca a una holding, subholding o società controllata. La circolare n. 58 del 15 dicembre 2010 ha precisato che le nuove previsioni in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento rientrano nel più ampio schema collaborativo tra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria. La documentazione è costituita da: - un Masterfile che raccoglie informazioni relative al gruppo quali descrizione del gruppo, storia, evoluzione, settori di operatività, lineamenti generali dei mercati di riferimento, organizzazione, operatività delle single imprese del gruppo, strategie generali del gruppo, flussi delle operazioni, descrizione delle operazioni infragruppo, beni strumentali materiali e immateriali disponibili, politica di determinazione dei prezzi, rapporti con le amministrazioni fiscali dei paesi esteri;

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- Countryfile comprendente la documentazione nazionale che riporta le informazioni relative all’impresa residente quali storia, evoluzione, settore di operatività, strategie generali dell’impresa, operazioni infragruppo con diagramma di flusso delle operazioni, accordi per la ripartizione dei costi forma e valore dei contributi ricevuti e concessi all’interno del gruppo. Per le piccole e medie imprese, vale a dire per quelle con un volume di ricavi inferiore a 50 milioni di euro, è concessa la possibilità di aggiornare la suddetta documentazione anziché annualmente con scadenza triennale. I contribuenti sono tenuti a comunicare all’amministrazione finanziaria preventivamente il possesso della documentazione di cui sopra attraverso la barratura dell’apposito rigo nel quadro RS. In caso di attività istruttorie, quali accesso, ispezioni o verifiche, la documentazione deve essere consegnata agli organi verificatori entro 10 giorni dalla loro richiesta. Per eventuali informazioni supplementari, queste devono essere fornite entro 7 giorni. In definitiva il possesso della documentazione o la sua comunicazione, fa sì che in caso di accertamento di un maggior reddito imponibile, risultante dalla diversa valutazione tra l’impresa e l’amministrazione finanziaria, le sanzioni non possano essere irrogate al contribuente il quale sarà tenuto al versamento delle sole maggiori imposte.

ESENTATE ANCHE LE SANZIONI IRAP Dal periodo d’imposta 2013 le rettifiche da “Transfer pricing” fanno scattare le sanzioni anche ai fini Irap, in virtù delle modifiche apportate dalla legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014). In realtà, in via interpretativa, già la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 58 del 2010 aveva stabilito che l’adesione al regime documentale escludeva l’applicazione delle sanzioni anche ai fini Irap per ragioni di sistematicità. Con la legge di Stabilità questa estensione è stata formalizza in via legislativa prevedendo tuttavia la non applicazione delle sanzioni per le dichiarazioni con termini di presentazione già scaduti al 1° gennaio 2014. Per le dichiarazioni successive quindi, in genere da Unico 2014, le sanzioni non saranno irrogate qualora sia predisposta la documentazione costituita dal Countryfile e dal Masterfile.

LA DOCUMENTAZIONE Si rende pertanto necessario valutare con attenzione la predisposizione della documentazione. La stessa potrebbe facilitare l’erario nel compimen-

to dell’attività ispettiva in caso di verifica fiscale, fornendo elementi utili per contestare comunque i prezzi praticati nelle cessioni internazionali infragruppo. Si deve tuttavia segnalare che negli anni di applicazione della disciplina, la documentazione è stata utilizzata per lo più per fornire ai verificatori una chiave di lettura sulla politica dei prezzi di trasferimento praticati. A prescindere dall’adesione al regime documentale le imprese che pongono in essere operazioni attive o passive con consociate non residenti sono comunque tenute a compilare il rigo RS106 colonne 5 e 6 di Unico 2014, indicando cumulativamente i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla disciplina del “Transfer pricing”. La mancata o non corretta indicazione di tali elementi comporta l’applicazione della sanzione da 258 a 2065 euro. Se viceversa s’intende aderire al regime premiale e quindi si predispone la documentazione, si dovrà barrare la casella del rigo RS106” possesso della documentazione”. In assenza di tale barratura si rendono applicabili le ordinarie sanzioni in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento a seguito di accertamento.

IL RULLING INTERNAZIONALE Come abbiamo visto la documentazione protegge solo dalle sanzioni in materia di Ires e di Irap, esiste tuttavia la possibilità di un accordo preventivo che mette al riparo l’azienda anche dal rischi di accertamento da “Transfer pricing” e si chiama “rulling internazionale. Si tratta di una particolare forma di interpello istituito con l’art. 8 del D.L. 269/2003 e regolamentato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio 2004, il quale prevede una sorta di preventiva definizione, in contradittorio con l’amministrazione finanziaria, di alcune tematiche relative alla fiscalità internazionale avente ad oggetto il regime dei prezzi di trasferimento, interessi, dividendi e royalties. In questo modo è possibile definire un accordo vincolante per l’erario che non può procedere a rettificare gli elementi reddituali coperti dall’accordo. Il decreto legge 145/2013 (Destinazione Italia) è intervenuta a modificare la disciplina del rulling internazionale principalmente per quanto riguarda la durata dell’accordo e la tipologia di transazioni. E’ stato previsto l’allungamento della durata dell’accordo da 3 a 5 anni ed estesa la possibilità d’inserire nella richiesta l’esistenza o meno di una stabile organizzazione nel territorio Italiano. Quest’ultimo aspetto riveste un’importanza notevole perché consente ad un potenziale investitore

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straniero di avere un elemento di certezza nella pianificazione dei propri investimenti in Italia. Si ricorda infine che dal 2010 sono operativi anche gli APA (Advance Price Arrangements) bilaterali o multilaterali. Trattasi di accordi sottoscritti sia con l’amministrazione italiana che con una o più

amministrazioni fiscali estere. Gli APA rappresentano la naturale evoluzione del rulling internazionale e consentono al gruppo di avere certezza in materia di “Transfer pricing” eliminando ogni rischio legato ad un accertamento fiscale. (PZ)

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Competenza fiscale emendabile ENTRO SETTEMBRE LA CORREZIONE DEGLI ERRORI FINO AL 2009 PREMESSA Il mancato rispetto della competenza economica rappresenta una delle maggiori cause di accertamento fiscale nei confronti delle imprese da parte dell’amministrazione finanziaria. Accertamenti che spesso assumono dimensioni, in termini di importo, particolarmente significativi. Ecco che nelle fasi chiusura dei bilanci è necessario prestare particolare attenzione alla competenza economica nell’imputazione dei costi in bilancio. Una errata imputazione del costo potrebbe comportare anche il versamento di imposte doppie. Si pensi al caso in cui un costo di competenza del 2009 sia stato imputato erroneamente nel 2010. In caso di verifica entro quest’anno, l’Agenzia delle entrate potrebbe riprendere a tassazione il costo imputato nel 2010 chiedendo le relative imposte, oltre a sanzioni e interessi. In questo caso il contribuente dovrebbe presentare istanza di rimborso con riferimento alle maggiori imposte versate nel 2009. Ma se indugia nella richiesta di rimborso, perché ad esempio decide di resistere all’accertamento oppure vuole aderire all’accertamento con adesione o altri strumenti deflattivi del contenzioso, si potrebbe trovare preclusa la via dell’istanza di rimborso per il 2009 perché i termini nel frattempo si sono prescritti.

LA NUOVA OPPORTUNITÀ Molto opportunamente sul punto è intervenuta l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 31 del 24 settembre 2013, la quale ha riconosciuto, per gli errori contabili relativi alla competenza economica, la possibilità di correzione da parte del contribuente. In pratica le imprese dopo aver reso indeducibile la sopravvenienza passiva rilevata in bilancio per la correzione dell’errore contabile, possono operare la deduzione dell’onere, ora per allora,

inserendo il credito d’imposta che ne deriva, o la maggiore perdita, in una dichiarazione integrativa a favore riferita all’ultimo esercizio ancora emendabile (Unico 2013 relativo al 2012) se si effettua la correzione entro il 30 settembre 2014.

LA CORREZIONE CONTABILE Il documento di prassi precisa che se un contribuente non imputa correttamente un componente negativo o positivo di reddito nell’esercizio di competenza, la relativa correzione deve essere effettuata nel conto economico dell’esercizio in cui s’individua l’errore con una corrispondente variazione alla voce patrimoniale interessata. La rettifica interesserà la parte straordinaria del conto economico, vale a dire le voci E20 e E21. Sul fronte fiscale questa rettifica non assume rilevanza, mancando le condizioni di cui all’art. 101 e 88 del TUIR.

ERRATA CONTABILIZZAZIONE DI UN COSTO Per il riconoscimento della possibilità di recuperare la deducibilità o la tassazione del costo o del ricavo nell’esercizio di effettiva competenza, si procedere con una conseguente variazione in più o in meno nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene effettuata la correzione. Se un costo non viene contabilizzato nell’esercizio di competenza ma in uno successivo, sarà possibile rimediare presentando una dichiarazione integrativa a favore in modo da recuperare le maggiori imposte pagate nel periodo di corretta competenza. Si tratta di un caso che può capitare con una certa frequenza in azienda, si pensi all’ipotesi di un costo di competenza del 2012 che invece è stato contabilizzato nel 2013. Il contribuente potrà regolarizzare l’errore presentando una dichiarazione integrativa a favore entro il termine di presentazione di Unico 2014. Ovviamente il costo erroneamente imputato nel bilancio 2013 deve essere ripreso a tassazione. Questa possibilità è riconosciuta anche qualora la relativa dichiarazione non sia più emendabile, ma in questi casi abbiamo qualche adempimento in più. In queste situazioni il contribuente potrà trasferire l’effetto sulla prima dichiarazione fiscale ancora emendabile procedendo all’integrazione della

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stessa sulla base della riliquidazione di quelle precedenti fino a quella ove l’errore è stato commesso. Segnaliamo che la procedura riguarda solamente gli errori contabili derivanti dalla non corretta applicazione del principio di competenza economica. Mentre non si rende applicabile a mancate deduzioni per erronea applicazione di altre regole fiscali per le quali si rende applicabile la regola si cui all’art. 2 comma 8-bis del DPR 322/98 vale a dire dichiarazione integrativa entro i termini di quella successiva o istanza di rimborso. Nell’ipotesi di errori legati alla competenza economica, ad esempio mancata imputazione di un costo riferito al 2009, la correzione si opera ricalcolando il reddito e le imposte, sia Ires che Irap, senza però ripresentare ogni singola dichiarazione. Il credito che ne deriva va incluso nella dichiarazione relativa al 2012 (ultima dichiarazione ancora emendabile fino al 30 settembre 2014) e può essere utilizzato, riportandolo a nuovo, in compensazione delle imposte evidenziate nel modello Unico 2014. In pratica se la correzione a favore riguarda annualità precedenti, diverse da quelle del primo periodo d’imposta anteriore, si deve autoliquidare le dichiarazioni relative a queste annualità precedenti fino a far confluire l’eccedenza a credito nella dichiarazione integrativa a favore relativa all’anno anteriore rispetto a quello della correzione contabile. In questo modo il credito che ne scaturisce sarà utilizzabile in compensazione. Si segnala che l’autoliquidazione con comporta alcun adempimento di tipo dichiarativo all’Agenzia delle entrate, ma è un’operazione che deve essere fatta unilateralmente dal contribuente. L’ufficio tramite i controlli automatizzati, riscontrerà una difformità con i dati originari, richiedendo la documentazione di supporto al contribuente. In questo modo, dall’esame della documentazione presentata, l’ufficio procederà alla regolarizzazione della procedura e al riconoscimento del credito.

RICAVI NON CONTABILIZZATI Nel caso in cui un ricavo sia contabilizzato in un esercizio successivo a quello corretto, si dovrà presentare una dichiarazione integrativa a sfavore per correggere l’annualità nella quale non è stato imputato il componente positivo di reddito. Ricordiamo che in questi casi il comma 8 dell’art. 2 del DPR 322/1998 prevede un termine di trasmissione più ampio che coincide con quello previsto per esercitare l’azione di accertamento, vale a dire 48 mesi. Così l’omessa indicazione di un ricavo di competenza del 2009, scoperto e rilevato nel bilancio relativo al 2012, richiederà la presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore per il periodo

d’imposta 2009 e il versamento delle corrispondenti maggiori imposte e, si ritiene, delle relative sanzioni. Nel periodo d’imposta 2012 si dovrà sterilizzare completamente il componente positivo rilevato in bilancio con una corrispondente variazione in diminuzione nella relativa dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui il periodo corretto si sia chiuso con una perdita e la componente positiva non contabilizzata si limiti a ridurre l’importo della stessa, non incidendo sul versamento dell’imposta, il contribuente dovrà presentare tante dichiarazioni integrative a sfavore quante sono le annualità precedenti quella ancora aperta.

ERRORI MULTIPLI Qualora all’interno di uno stesso periodo d’imposta si siano commessi più errori, riguardanti sia componenti positivi di reddito che negativi, la soluzione è legata all’effetto finale complessivo degli errori stessi. Qualora la somma algebrica sia favorevole al fisco, il contribuente deve rimediare con una dichiarazione integrativa a sfavore. Se viceversa il risultato è a favore del contribuente, vale a dire che i costi superano i ricavi, si procederà con una dichiarazione a favore, ricorrendo alla procedura già evidenziata riferita ai casi di periodi d’imposta non più emendabili.

ERRORI RISCONTRATI PRIMA DELLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Recentemente la dottrina si è interessata alla fattispecie degli errori riscontrati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi ma dopo l’approvazione del bilancio del medesimo periodo di riferimento. In questi casi gli errori possono essere corretti in sede di predisposizione di detta dichiarazione dei redditi, stante la circostanza che i termini relativi non sono ancora scaduti, senza quindi dover presentare alcuna dichiarazione integrativa. Il mancato rispetto della necessaria imputazione a conto economico, ai sensi dell’art. 109 comma 4 del DPR 917/86, sarebbe sanata con la correzione in dichiarazione perché metterebbe in sicurezza il contribuente e consentirebbe all’amministrazione finanziaria di eseguire i relativo controlli, senza creare un disallineamento nella competenza temporale. In questo modo un componente di reddito riferibile al 2013, riscontrato dopo il 30 aprile 2014, data di approvazione del bilancio, ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, potrà essere inserito correttamente in Unico 2014, senza necessità di presentare una dichiarazione integrativa. (PZ)

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Depositi Iva virtuali

NON GIUSTIFICA IL DOPPIO VERSAMENTO IVA

La Corte di Giustizia Europea con la sentenza 17 luglio 2014, causa C-272/13 ha stabilito che la mancata introduzione della merce nel deposito Iva è irrilevante quando l’imposta è stata comunque versata, anche utilizzando il meccanismo dell’inversione contabile. Il caso analizzato dalla Corte Europea, e promosso dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, ha riguardato una società che ha importato in Italia dei beni da un paese extracomunitario destinandoli però ad un deposito Iva. I beni hanno beneficiato della sospensione del versamento dell’imposta in quanto il gestore del deposito Iva aveva preso in carico le merci nel registro di magazzino. L’Iva è stata comunque assolta quasi immediatamente dall’importatore al momento dell’estrazione dei beni dal deposito tramite emissione di autofattura e applicazione del reverse charge. L’amministrazione doganale dalle verifiche effettuate ha appurato che le merci non sono mai fisicamente transitate nel deposito Iva. Sulla base di tale riscontro ha richiesto il pagamento dell’imposta ritenendo che l’autofattura non rappresenti un metodo di versamento dell’imposta all’importazione e ha inoltre applicato una sanzione del 30% dell’Iva non pagata. I giudici hanno innanzi tutto stabilito che la disciplina dell’agevolazione in esame, derogando al principio dell’esigibilità dell’Iva al momento dell’importazione, riconosce agli stati membri

la possibilità di adottare misure specifiche per il suo riconoscimento. Il nostro paese tra gli adempimenti formali richiesti dall’art. 50-bis del DPR 331/93 richiede appunto l’inserimento fisico dei beni nel deposito Iva, ritenendo che ciò offra maggiori garanzie di riscossione dell’imposta nella fase successiva. La questione che si è trovata a dirimere la Corte Europea riguardava la legittimità della richiesta delle autorità doganali Italiane costituita dall’Iva e dalle sanzioni o se il mancato inserimento fisico dei beni nel deposito rappresenti una mera violazione formale precludendo all’amministrazione doganale la richiesta del doppio versamento dell’Iva. La Corte ha innanzi tutto ritenuto che il mancato rispetto della normativa nazionale nella parte in cui prevede l’inserimento fisico dei beni nel deposito Iva legittimi l’irrogazione di sanzioni, queste ultime però devono rispettare il principio di proporzionalità. Tale principio impone l’obbligo di tener conto della gravità e della natura dell’infrazione. La sentenza ritiene che l’omissione dell’operatore nazionale rappresenti una violazione formale che non ha comportato evasione d’imposta, perché l’imposta non assolta all’importazione è stata pagata con il meccanismo dell’inversione contabile. Ciò può aver significato un ritardo nel versamento dell’Iva che tuttavia non può essere equiparato a una omissione del versamento. Pretendere nuovamente il versamento dell’imposta, senza peraltro avere il diritto alla detrazione, contrasta che le disposizioni contenute nella Direttiva 112/2006. La Corte ha quindi rimandato al giudice nazionale la questione affinché ridefinisca i termini dell’accertamento tramite l’eliminazione della richiesta dell’imposta e la rimodulazione della sanzione sulla base di un criterio di gradualità.

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Studi di settore

L’ERARIO CONTROLLA LA REGOLARITÀ DEGLI ADEMPIMENTI

L’amministrazione finanziaria in queste ultime settimane estive sta effettuando dei controlli sui contribuenti interessati all’applicazione degli studi di settore con riferimento al periodo d’imposta 2011. Le verifiche riguardano sia i contribuenti non congrui e non coerenti rispetto a GERICO, sia la correttezza dei dati indicati ai fini degli studi di settore. Quest’ultima verifica è finalizzata al controllo della corretta applicazione del regime premiale. In pratica attraverso la verifica della veridicità dei dati, l’amministrazione finanziaria vuole controllare i contribuenti che nel 2011 hanno, per primi, usufruito del regime premiale. I controlli pertanto non riguardano solo i contribuenti che sono risultati non congrui e non coerenti, ma una platea più vasta di contribuenti, a prescindere dal risultato dichiarato. Il 2011 rappresenta il primo anno di applicazione del regime premiale introdotto dall’art. 10 del D.L. 201/2011 e le verifiche dovranno anche provare che l’eventuale congruità non sia dipesa da irregolarità nella compilazione degli studi di settore. Il regime premiale riconosce ai contribuenti alcuni vantaggi rappresentati: - dalla preclusione degli accertamenti analiticoinduttivi, basati su presunzioni semplici, sia con riferimento alle imposte dirette sia con riferimento all’Iva; - dalla riduzione di un anno dei termini prescrizionali per l’accertamento, ad esclusione dei casi in cui vi siano violazioni di carattere penale; - dalla preclusione dell’accertamento sintetico, basato sul redditometro, qualora il reddito de-

terminato con tale metodo non ecceda di oltre un terzo quello dichiarato (rispetto al 25% previsto ordinariamente). L’accesso al regime premiale non richiede da parte del contribuente alcun specifico adempimento in quanto lo stesso opera in maniera automatica attraverso la compilazione del programma GERICO. Sull’argomento l’Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisazioni con la circolare n. 8 del 16 marzo 2012, con la quale è stato chiarito che il regime premiale risulta applicabile solo alla presenza di dati dichiarati fedelmente e inoltre deve sussistere l’utilizzo potenziale degli studi di settore ai fini dell’accertamento. Quest’ultimo passaggio sta a significare che il regime premiale non interessa i soggetti interessati a cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi. Potrebbe ad esempio riguardare i contribuenti con un volume di ricavi superiore alle soglie massime previste per l’applicazione degli studi di settore. Lo stesso documento di prassi ha precisato che i dati si considerano comunque fedeli anche in caso di errori od omissioni nella compilazione che non comportino la modifica dell’assegnazione ai cluster, del calcolo dei ricavi e del posizionamento degli indicatori di normalità e di coerenza. Per quanto concerne il termine prescrizionale per l’accertamento, l’art. 43 del DPR 600/73 prevede, quale termine ordinario, il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Con la riduzione di tale termine di un anno, per il periodo d’imposta 2011 (oggetto della verifica), il termine entro cui l’Erario potrà fare l’accertamento è il 31 dicembre 2015. Nel primo periodo in cui il sistema premiale è stato applicato ha interessato una platea ristretta di circa 600.000 contribuenti, infatti, riguardava solamente 55 studi di settore rispetto ai 205 complessivi. Nelle annualità successive tale platea è stata incrementata a 90 e 116 studi di settore rispettivamente per i periodi d’imposta 2012 e 2013.

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Contratti di rete

NUOVA PROCEDURA TELEMATICA

A partire dal 9 settembre 2014, l’iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese può avvenire mediante un modello standard online; ciò a seguito del Decreto del Ministero di Grazie e Giustizia n. 122/2014 (e relativo allegato A, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 25 agosto u.s.), che ha istituito il “Modello Standard tipizzato” per i contratti di rete, dando così attuazione all’art. 45

alla Legge 134/2012. La compilazione e l’invio del modello possono avvenire: - in via telematica, mediante la procedura presente nell’apposita area del sito internet www. registroimprese.it. Il modello va sottoscritto con forma digitale e, al termine della procedura, il sistema rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione. - In alternativa all’invio telematico, i modelli ed i relativi allegati possono essere presentati su supporto informatico. In entrambe le predette modalità di invio, occorre allegare i documenti informatici predisposti secondo le specifiche tecniche predisposte da InfoCamere.

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Rimborsi di imposte

RICHIESTA DEL CODICE IBAN DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Con il Comunicato stampa del 31 luglio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che al fine di velocizzare l’erogazione dei rimborsi di imposte, è in corso l’invio ai contribuenti della richiesta di comunicare il proprio codice Iban per ricevere le somme direttamente sul conto corrente bancario o postale; le aziende riceveranno questa richiesta sulla PEC iscritta nel registro delle imprese, mentre le persone fisiche saranno avvisate a mezzo posta ordinaria. Per evitare il rischio di truffe informatiche (cd

“phishing”), l’Iban dovrà essere trasmesso all’Agenzia soltanto mediante uno dei seguenti canali: - tramite i servizi on-line disponibili sul sito www.agenziaentrate.it. In questo caso, per comunicare il codice (o modificare quello precedentemente fornito) basterà accedere alla propria area autenticata, riservata agli utenti abilitati ai servizi telematici; - tramite gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, presentando il modello per la richiesta di accreditamento disponibile negli stessi uffici o sul predetto sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Sempre per motivi di sicurezza, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non invierà e-mail con allegati file da compilare e trasmettere, né software e applicazioni da scaricare su computer o dispositivi mobili.

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(C)


Contributi regionali a sostegno della competitività aziendale PUBBLICATO L’AVVISO CON I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PREMESSA Si fa seguito alla circolare associativa prot. 211/ AdT dell’8 agosto 2014 per segnalare anche in questa sede che sui siti di Unioncamere del Friuli-Venezia Giulia (www.fvg.camcom.it) e delle CCIAA di Gorizia (www.go.camcom.it), Pordenone (www.pn.camcom.it), Trieste (www.ariestrieste.it) e Udine (www.ud.camcom.it) nonché sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia (www. regione.fvg.it) sono stati pubblicati i termini di apertura e chiusura per la presentazione delle domande di contributo a valere sulla legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, titolo II, capo II con riguardo: - alle iniziative aziendali finalizzate all’utilizzo del commercio elettronico; - all’introduzione di una certificazione di qualità; - al ricorso a un manager a tempo; - al ricorso a un consulente per l’internazionalizzazione; - al ricorso di un consulente per la strategia aziendale. Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) a partire dalle ore 09.15 del 22 settembre 2014 e fino alle ore 16.30 del 31 dicembre 2014 all’indirizzo PEC della CCIAA sul cui territorio l’impresa richiedente ha la propria sede legale o l’unità operativa in cui è realizzata l’iniziativa. Sui medesimi siti è stata contestualmente pubblicata la modulistica per la presentazione delle domande unitamente alle istruzioni per la loro compilazione. La l.r. 4/2013 (titolo II, capo II) e il regolamento di esecuzione riguardante gli incentivi in oggetto, adottato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 043/Pres., sono stati, rispettivamente, illustrati su Apinforma n. 7/2013, pp. 28-31 e n. 7/2014, pp. 20-31. Sia la l.r. 4/2013, sia

il regolamento di esecuzione sono stati modificati. Le modifiche riguardano le rettifiche di errori materiali nonché aspetti formali, quali il suo adeguamento alla più recente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, e sostanziali, quali l’ammissione delle spese sostenute dalle microimprese per l’accesso al microcredito in funzione delle iniziative agevolate e la più compiuta applicazione degli incentivi alle imprese agricole, di cui si dà conto per le parti di maggior interesse operativo per le imprese.

LE MODIFICHE ALLA L.R. 4/2013 E AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE In primo luogo, la legge regionale 26 marzo 2014, n. 4, pubblicata sul B.U.R. n. 13 del 26 marzo 2014, ha modificato l’art. 10 della l.r. 4/2013, ammettendo fra le spese ammissibili anche “le spese relative ai costi per l’accesso al microcredito da parte di microimprese, sostenute ai fini della realizzazione delle iniziative” sopra indicate e rinviando al regolamento di esecuzione la definizione delle relative modalità. Secondariamente, il decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2014, n. 0150/Pres, pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 30 luglio 2014, ha modificato il regolamento di esecuzione apportando le seguenti più significative novità: - stabilisce che le anzidette operazioni di microcredito consistano in mutui d’importo non superiore a 25.000 euro; che il limite massimo dell’incentivo sia di 2.500 euro per i premi e le spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie (fideiussioni, garanzie a prima richiesta rilasciate da banche, assicurazioni e confidi) e di 5.000 euro per gli oneri finanziari relativi all’effettuazione dell’operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese d’istruttoria e di perizia; che questi incentivi ricadano nel regime “de minimis”; che, in deroga al divieto generale di cumulo degli incentivi a sostegno della competitività, quelli relativi al microcredito siano cumulabili con le garanzie attivate dai consorzi garanzia fidi. - Introduce compiutamente fra i beneficiari le imprese agricole (imprese che operano nel

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www.vinoesapori.it

STRADE DEL VINO E SAPORI “APERTO OGGI”

Di seguito trovate le cantine e le aziende che possono essere visitate di settimana in settimana per tutto il mese di settembre senza bisogno di prenotazione! Dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 Visitate la sezione “Da scoprire” nel sito www.vinoesapori.it/it/emozioni per conoscere gli eventi e le iniziative organizzate negli orari di apertura indicati.

PROVINCIA DI GORIZIA CANTINA Aquila del Torre, Povoletto Tel. 0039 0432 666428 Bessich, Roveredo in Piano Tel. 0039 0434 949898 Buiatti Livio e Claudio, Buttrio Tel. 0039 0432 674317 Castello di Buttrio, Buttrio Tel. 0039 0432 673015 Castelcosa, S. Giorgio della Rich. Tel. 0039 0427 96134 Casula, Fiume Veneto Tel. 0039 0434 564902 Conte d’Attimis-Maniago, Buttrio - Tel. 0039 0432 674027

PROVINCIA DI PORDENONE

1/9 8/9 15/9 22/9 29/9 7/9 14/9 21/9 28/9 5/10

CANTINA

PROVINCIA DI UDINE 1/9 8/9 15/9 22/9 29/9 7/9 14/9 21/9 28/9 5/10

I Comelli, Nimis Tel. 0039 0432 790685 0039 348 6706843 La Viarte, Prepotto Tel. 0039 0432 759458 Pascolo Alessandro, Dolegna del Collio - Tel. 0039 0481 61144 Pontoni Flavio, Buttrio Tel. 0039 0432 674352 Rive Col de Fer, Caneva Tel. 0039 0434 799467 RoncSoreli, Prepotto Tel. 0039 0432 713005 Vigneti Conte, Monfalcone Tel. 0039 338 2598057

De Lorenzi Vini, Pravisdomini Tel. 0039 0434 644168 0039 348 4120222

Zorzettig, Spessa di Cividale del Friuli - Tel. 0039 0432 716156

Ferruccio Sgubin, Dolegna del Collio - Tel. 0039 0481 60452

SAPORI

Humar, San Floriano del Collio Tel. 0039 0481 884197

Angolo di Paradiso, Dolegna del Collio - Tel. 0039 334 6691113

Verificate eventuali aggiornamenti del calendario nella sezione “Aperto oggi” del sito www.vinoesapori.it


settore della produzione primaria di prodotti agricoli), assoggettandone il contributo al regime “de minimis” del settore agricolo, di cui al regolamento (UE) della Commissione n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013. - Specifica che la concessione dell’incentivo resta subordinato al mantenimento in capo all’impresa beneficiaria dei requisiti per la presentazione delle domande. - Introduce la possibilità di prorogare per un massimo di 6 mesi, con deliberazione della Giunta regionale, sia il termine per l’utilizzo di risorse che si rendano in un secondo momento disponibili a copertura delle domande ammissibili ma non finanziate per carenza di stanziamenti, sia il termine per la concessione degli incentivi. E’ questo un correttivo della massima importanza: infatti, considerato che gli incentivi devono essere concessi entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande, che le domande per le quali non fosse intervenuto l’atto di concessione entro la fine dell’anno solare di presentazione delle medesime (in questo caso il 31 dicembre 2014) sono archiviate d’ufficio e che la data di apertura e

chiusura dei termini della loro presentazione è, rispettivamente, fissata al 22 settembre e al 31 dicembre 2014 (v. avviso), si sarebbe corso il rischio che la maggior parte delle domande, pur ammissibili e presentate nei termini, non potesse venire accolta. - Consente che, in sede di rendiconto, le spese relative all’accesso al microcredito possano essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle originariamente prescritte dal regolamento, a condizione che siano comprovate da documentazione bancaria anche diversa da quella originariamente indicata. - Sostituisce gli allegati A (regime di aiuto “de minimis”), B (esclusione di determinati settori di attività e tipologie di aiuto) e C (criteri valutativi delle domande) e introduce l’allegato B bis (regime di aiuto “de minimis” nel settore agricolo). Per quanto riguarda l’allegato C è stato modificato il punteggio assegnato all’impresa femminile e giovanile ed è stato introdotto un indicatore per la certificazione di qualità ambientale. Per comodità di consultazione si riporta l’intero allegato C come aggiornato.

ALLEGATO C CRITERI VALUTATIVI INDICATORE

PUNTEGGIO/RANGE

a

Livello di completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto

0-10

b

Incidenza nel progetto dei fondi privati delle imprese, in termini di percentuale di intensità di incentivo richiesta

ð superiore al 48%: 0 punti ð pari o minore del 48% e superiore al 44%: 3 punti ð pari o minore del 44% e superiore al 40%: 4 punti ð pari o minore del 40%: 5 punti

c

Livello di coerenza interna del progetto, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi, nonché dimostrata fattibilità tecnica del progetto stesso, con un’accurata descrizione dello stato attuale e delle attività ritenute necessarie

0-10

d

Impresa femminile e/o giovanile

0 oppure 3

Iniziativa di introduzione della certificazione di qualità riferiti a sistemi di gestione ambientale

0 oppure 3

d bis e

Coerenza delle iniziative con gli obiettivi del progetto

0 – 10

f

Impatto del progetto in termini di alto potenziale di crescita, sviluppo economico e capacità competitiva

0 – 15

g

Impatto del progetto in termini di rafforzamento ed innovazione del sistema organizzativo dell’impresa

0 – 15

h

Contemporanea realizzazione di più iniziative tra quelle previste dall’articolo 6, comma 1, lettere da a) ad e)

ð 2 iniziative: 1 punti ð 3 iniziative: 2 punti ð 4 iniziative: 3 punti ð 5 iniziative: 4 punti

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Moduli per la predisposizione delle domande e loro compilazione L’intera documentazione, inclusa la modulistica e le istruzioni per la sua compilazione, è rinvenibile sui siti web citati in premessa e, può, comunque, essere richiesta all’ufficio economico dell’Associazione. Qui, ai fini della redazione della domanda si segnalano in particolare: - l’allegato A, riportante il modello di domanda; - l’allegato 1 (relazione illustrativa); - l’allegato 2 (quadro riepilogativo della spesa); - l’allegato 3 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine all’osservanza dei requisiti per la classificazione di micro, piccola e media impresa); - l’allegato 4 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine all’osservanza degli aiuti “de minimis”). Per la redazione delle domande si richiamano, inoltre, le seguenti indicazioni: 1) compilare la domanda (allegato A) e i relativi allegati in ogni loro parte;

2) stampare l’intera documentazione; 3) apporre la marca da bollo sulla prima pagina del modello di domanda “Allegato A” 4) scansionare tutta la modulistica 5) firmare digitalmente il file ed inviarlo esclusivamente mediante PEC agli indirizzi PEC sotto indicati degli enti camerali, secondo la competenza territoriale e nei termini prescritti: - CCIAA di Gorizia, fondogorizia@ go.legalmail.camcom.it; - CCIAA di Pordenone, cciaa@pn.legalmail. camcom.it; - CCIAA di Trieste, cciaa@ts.legalmail. camcom.it; - CCIAA di Udine, contributi@ud.legalmail. camcom.it; L’Associazione resta a disposizione per ogni informazione o chiarimento e per l’assistenza alle imprese nella predisposizione delle domande.

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(AdT)


Contratti a termine e apprendistato CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLE NOVITÀ IN TEMA DI CONTRATTI A TERMINE E SULL’APPRENDISTATO Con circolare n. 18 del 30 luglio 2014, il Ministero del Lavoro ha fornito dei chiarimenti sulle novità in tema di contratti a tempo determinato e sull’apprendistato in vigore dallo scorso mese di Maggio, dopo la conversione in Legge del cd decreto Lavoro (Legge 78 del 16 maggio 2014, di conversione del Decreto Legge 34 del 20 marzo 2014). Nel rinviare ad un’attenta lettura della circolare ministeriale, evidenziamo di seguito alcuni dei chiarimenti più importanti ivi contenuti.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Le normative sopracitate hanno portato a 36 mesi (comprese le eventuali proroghe) la durata massima del contratto a termine (e della somministrazione a tempo determinato), ed hanno eliminato l’obbligo di specificare le ragioni tecnico organizzative e produttive alla base di questo accordo. Tuttavia, quando il rapporto di lavoro a termine venga instaurato per ragioni di carattere sostitutivo, il Ministero ritiene opportuno che questa motivazione compaia nel contratto di lavoro per finalità di “trasparenza”, tenuto conto che l’assunzione a tempo determinato non ha limitazioni quantitative e che, inoltre, il datore di lavoro non ha l’obbligo di versare il contributo addizionale dell’1.4% così come previsto all’art. 2 comma 29 della legge 92/2012. Altro chiarimento ha interessato il limite % alla stipulazione dei contratti a termine; la Legge 78/2014 lo ha fissato al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’impresa al 1° gennaio dell’anno di assunzione, escludendone tuttavia l’operatività nella prima fase di applicazione del decreto, in quei settori in cui i relativi CCNL abbiano stabilito delle diverse % (circostanza che si verifica nel CCNL autotrasporto dove, in occaPAG. 22 - APINFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2014

sione del rinnovo contrattuale dell’agosto 2013, tale percentuale è stata fissata al 35%). Su questo fronte, la circolare ministeriale contiene un’apertura pressoché totale alla contrattazione collettiva, prevedendo espressamente che la normativa di Legge operi soltanto in assenza di una diversa disciplina contrattuale. In merito al personale da escludere nel calcolo, la nota ministeriale elenca: - rapporti di natura autonoma - lavoro accessorio - lavoratori parasubordinati - associati in partecipazione - lavoratori a chiamata a tempo indeterminato privi di indennità di disponibilità. Viceversa vengono computati i lavoratori part time, i dirigenti a tempo indeterminato e gli apprendisti (ad esclusione delle specifiche ipotesi di cui all’art. 4, c. 5 e di cui al c.2 quater dell’art. 3 del D.Lgs. 167/2011). Qualora, nel calcolo percentuale, si ottenga un numero decimale superiore o uguale allo 0.5, il numero di contratti a termine potrà essere arrotondato all’unità superiore. La verifica sul numero di lavoratori a tempo indeterminato va eseguita sul totale dei lavoratori in forza all’impresa, a prescindere dall’unità produttiva in cui sono occupati. Sulla disciplina sanzionatoria, la nuova Legge ha introdotto una specifica sanzione amministrativa per i casi di violazione dei limiti quantitativi definiti dalla Legge o dal CCNL. Tale sanzione si applica a partire dal 20 maggio 2014 ed è in misura percentuale (20% o 50%) alla retribuzione di ciascun lavoratore assunto in violazione, per il suo periodo di occupazione. Sul punto, la circolare chiarisce che la sanzione si calcola sulla retribuzione lorda mensile spettante ai lavoratori assunti in violazione del limite; il risultato deve poi essere arrotondato all’unità superiore qualora il primo decimale sia pari o superiore a 0,5. Il calcolo del periodo di occupazione si estende dalla data di instaurazione del rapporto all’accertamento dell’esistenza dello sforamento ovvero, se il rapporto è già concluso, alla data di scadenza del contratto; non si tiene conto, quindi, di eventuali sospensioni (malattia, maternità, infortunio, etc.). La sanzione non è diffidabile ma è soggetta alle riduzioni di cui alla legge 689/1981. La circolare fornisce


altresì alcuni esempi di calcolo, cui si rinvia per approfondimenti. In base alle disposizioni transitorie (art. 2-bis d.l. n. 34/2014), il datore che alla data del 21 marzo u.s. aveva in corso dei rapporti di lavoro a termine in violazione dei limiti quantitativi % di Legge o definiti dal CCNL, ha tempo fino al 31.12.2014 (o fino al diverso termine eventualmente indicato dalla contrattazione collettiva) per rientrare nella soglia % a pena del divieto di stipulare nuovi contratti a termine fino al raggiungimento della predetta soglia; qualora, nonostante il divieto, il datore effettuasse nuove assunzioni a termine, la circolare prescrive che le sanzioni scattino sin dal 20 maggio 2014 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia). La sanzione non si applica (operando soltanto il divieto di assumere con contratti a termine dal 2015) quando il datore di lavoro si limiti a prorogare i contratti in essere. Per quanto concerne la proroga (fino a 5 nell’arco dei 36 mesi, a prescindere dal numero di rinnovi e a condizione che si riferiscano alla stessa attività), la nota ministeriale chiarisce che il nuovo regime si applica ai rapporti costituiti a partire dal 21 marzo 2014, mentre quelli precedenti rimangono assoggettati alla vecchia disciplina. Resta inoltre legittima la proroga di un contratto fino ad 8 volte effettuata nel periodo 21 marzo – 19 maggio visto che, in quel periodo, era in vigore il testo originario del decreto Legge 34 del 20 marzo u.s. che conteneva questo limite (poi diminuito a 5 nella conversione in Legge del provvedimento). Peraltro, la circolare ricorda la distinzione tra proroga e rinnovo di un contratto: la prima consiste nella possibilità di prorogare il termine iniziale prima della scadenza, mentre il rinnovo prevede la stipula di un nuovo contratto una volta che sia scaduto il precedente. A proposito delle lavoratrici madri in congedo obbligatorio di maternità, tale periodo si computa ai fini del conseguimento del diritto di precedenza e,

PAG. 23 - APINFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2014

inoltre, alle medesime lavoratrici spetta il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate nei 12 mesi successivi.

CONTRATTO DI APPRENDISTATO Con riferimento alla forma richiesta per l’instaurazione del contratto di apprendistato, il D.L. 34/2014, convertito nella L. 78/2014, richiede la forma scritta non solo per il contratto ed il patto di prova, ma anche (seppur in forma sintetica) per il Piano Formativo Individuale. In merito alle clausole di stabilizzazione degli apprendisti previste dalla Legge o dai CCNL, il Ministero ha affermato che la violazione determina la trasformazione del rapporto di lavoro solamente nelle imprese con più di 50 dipendenti. Con riferimento alle modifiche introdotte in materia di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, la circolare ministeriale chiarisce che la determinazione del compenso introdotta nel novellato art. 3 del D. Lgs. n. 167/2011 rappresenta un limite minimo retributivo migliorabile dalla contrattazione collettiva. Per quanto riguarda l’apprendistato professionalizzante, i datori di lavoro sono tenuti a far svolgere agli apprendisti la formazione trasversale e di base solo se prevista come obbligatoria a livello regionale e, entro 45 giorni dalla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, abbiano ricevuto comunicazione sulle modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica (ivi compresi le sedi ed il calendario delle attività previste). Da ultimo, il dicastero evidenzia come durante la fase transitoria debbano essere fatti salvi gli effetti prodotti; pertanto, nel periodo 21 marzo – 19 maggio 2014, l’eventuale mancata formalizzazione del piano formativo individuale ovvero il mancato rispetto delle clausole di stabilizzazione non possono produrre alcun effetto sul piano sanzionatorio. (C)


Inps. Proroga incentivi per le assunzioni ISTRUZIONI DELL’INPS PER LA RICHIESTA DI ALCUNI INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI, PROROGATI PER IL 2012 Con decreto 2 settembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2014, il Ministero del Lavoro aveva prorogato, a distanza di tempo, al 31 dicembre 2012 alcune agevolazioni non strutturali introdotte dalla legge 191/2009 per favorire l’assunzione di determinate categorie di lavoratori. In particolare, le agevolazioni prorogate erano state le seguenti: - la riduzione contributiva per i datori di lavoro che abbiano assunto lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, con almeno 50 anni di età; - il prolungamento della riduzione contributiva per i datori di lavoro che hanno proseguito il rapporto con dipendenti già in forza, precedentemente assunti dalle liste di mobilità o mentre fruivano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con almeno 50 anni di età, che abbiano maturato almeno 35 anni di contributi;

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- l’incentivo, pari all’indennità riconosciuta al lavoratore non ancora erogata, per i datori di lavoro che abbiano assunto, a tempo pieno ed indeterminato, i lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, o dell’indennità speciale di disoccupazione edile. L’Inps, con la circolare n. 98 del 6 agosto u.s., ha ora informato che è possibile richiedere questi benefici presentando una domanda on line mediante l’applicazione DiResCo, presente sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it); il termine ultimo è stato fissato al 30 settembre p.v., e questa scadenza vale anche per coloro che, per errore, avessero già richiesto il contributo prima che l’Inps emanasse la nota in commento (questi soggetti dovranno, quindi, ripresentare la domanda). Peraltro, la presentazione dell’istanza nel termine di cui sopra non dà garanzia di ottenere il beneficio; infatti, le richieste verranno accolte fino ad esaurimento fondi, secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione, della proroga a tempo determinato o della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. In caso di continuazione del rapporto di lavoro in essere, si fa riferimento alla data di scadenza dell’agevolazione originaria o, se più recente, alla data di maturazione dei 35 anni di anzianità contributiva. (C)


Unital Confapi settore legno - arredamento DAL 1° LUGLIO 2014 I NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI

In attuazione di quanto previsto nell’accordo di rinnovo del CCNL UNITAL CONFAPI per gli CATEGORIA

QUALIFICA

addetti dell’industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento, e per le industrie boschive e forestali del 25 ottobre 2013, a decorrere dal 1° luglio 2014 trova applicazione la seconda rata dell’aumento retributivo; l’erogazione della terza ed ultima rata di aumento decorrerà invece dal mese di agosto 2015. Il CCNL scadrà il 31 maggio 2016. Nella tabella sottostante si riportano i valori degli incrementi e i nuovi minimi tabellari in vigore dal 1° luglio 2014. PAGA BASE NOV-2013

AUMENTI LUG-2014

PAGA BASE LUG-2014

AD3

Quadri

1711,16

64,50

1775,66

AD2

Impiegati

1591,78

60,00

1651,78

AD1

Impiegati

1472,39

55,50

1527,89

AC4

Impiegati

1353,02

51,00

1404,02

AC3

Impiegati

1233,63

46,50

1280,13

AC2

Intermedi

1233,63

46,50

1280,13

AC1

Intermedi

1130,17

42,60

1172,77

AS3

Operai

1233,63

46,50

1280,13

AS2

Operai e impiegati

1114,24

42,00

1156,24

AS1

Operai

1066,49

40,20

1106,69

AE3

Impiegati

1006,81

37,95

1044,76

AE2

Operai e impiegati

947,11

35,70

982,81

AE1

Operai

795,89

30,00

825,89

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA Si ricorda che nell’accordo di rinnovo del contratto succitato, le parti hanno concordemente individuato quale fondo per la sanità integrativa il Fondo intersettoriale ALTEA; la contribuzione prevista per gli iscritti al Fondo ALTEA è stata de-

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terminata nella misura di € 10 a lavoratore per 12 mensilità a carico delle aziende, con decorrenza della contribuzione dal 1° agosto 2014. La contribuzione assorbe, fino a concorrenza, eventuali contribuzioni derivanti da accordi territoriali e/o aziendali. (BA)


Unionalimentari Confapi NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° LUGLIO 2014

Con il 1° luglio 2014 decorre l’applicazione del-

la seconda rata dell’aumento retributivo previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL, sottoscritto da UNIONALIMENTARI – CONFAPI e da FLAI - CGIL, FAI - CISL e UILA - UIL il 28 novembre 2013; i prossimi aumenti retributivi avranno decorrenza con il mese di maggio 2015 e di aprile 2016. Si riportano quindi nella sottostante tabella gli importi degli incrementi e dei nuovi minimi retributivi in vigore a decorrere dal 1° luglio 2014. (BA)

LIVELLI

MINIMI AL 01.05.13

INCREMENTI DAL 01.07.2014

MINIMI DAL 01.07.14

Quadri

€ 2.115,38

€ 67,15

€ 2.182,54

€ 2.015,38

€ 67,15

€ 2.082,54

€ 1.752,49

€ 58,39

€ 1.810,89

€ 1.445,84

€ 48,18

€ 1.494,01

€ 1.270,59

€ 42,34

€ 1.312,92

€ 1.139,14

€ 37,96

€ 1.177,09

€ 1.051,50

€ 35,04

€ 1.086,53

€ 963,88

€ 32,12

€ 995,99

€ 876,27

€ 29,20

€ 905,46

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CCNL escavazione e lavorazione materiali lapidei NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° LUGLIO 2014

Come previsto nell’accordo di rinnovo del CCNL

per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, sottoscritto da CONFAPI ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL lo scorso 5 marzo, con il 1° luglio 2014 decorre l’applicazione della seconda rata dell’aumento retributivo; la terza ed ultima rata decorrerà invece dal mese di luglio 2015. Si riportano dunque nella tabella sottostante gli importi degli incrementi salariali e i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° luglio 2014.

LIVELLI

PAGA BASE AL 01.03.14

AUMENTI AL 01.07.14

PAGA BASE AL 01.07.14

1

€ 2.194,04

€ 67,94

€ 2.261,98

2

€ 2.046,26

€ 61,15

€ 2.107,41

3

€ 1.761,35

€ 49,82

€ 1.811,17

4

€ 1.678,10

€ 47,24

€ 1.725,34

5

€ 1.625,35

€ 44,00

€ 1.669,35

6

€ 1.558,84

€ 41,41

€ 1.600,25

7

€ 1.475,46

€ 38,18

€ 1.513,64

8

€ 1.326,76

€ 32,35

€ 1.359,11

ARRETRATI Si ricorda altresì che con la retribuzione di agosto 2014 devono essere corrisposti gli aumenti retributivi dei mesi di luglio, agosto, settembre 2013: si evidenziano nuovamente nella tabella sottostante i ratei mensili degli arretrati determinati a coper-

tura del periodo aprile 2013 - febbraio 2014. Si ricorda infine che l’erogazione degli arretrati degli aumenti retributivi dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2013 e rateo di tredicesima dovrà avvenire con la retribuzione del mese di ottobre 2014. (BA)

LIVELLI

PARAMETRI

ARRETRATI EURO/MESE 1° APRILE 2013 - 28 FEBBRAIO 2014

DA CORRISPONDERE AD AGOSTO PER PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2013

1

210

€ 86,47

€ 259,41

2

189

€ 77,82

€ 233,46

3

154

€ 63,41

€ 190,23

4

146

€ 60,12

€ 180,36

5

136

€ 56,00

€ 168,00

6

128

€ 52,71

€ 158,13

7

118

€ 48,59

€ 145,77

8

100

€ 41,18

€ 123,54

PAG. 27 - APINFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2014


Confapi Aniem settore laterizi CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI RETRIBUTIVI NEL MESE DI AGOSTO 2014 Si fa seguito alla nostra precedente circolare del 17 giugno scorso prot. n. 72/BA per ricordare che, come concordato nell’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie produttrici di elementi e componenti in late-

rizio e prefabbricati in latero cemento - manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle, dello scorso 11 marzo, con il mese di agosto 2014 decorre l’erogazione degli arretrati degli aumenti retributivi dei mesi di luglio, agosto, settembre 2013. Si riportano nella tabella sottostante gli importi dei ratei mensili degli arretrati determinati a copertura del periodo aprile 2013 - febbraio 2014, nonché l’importo da corrispondere con la retribuzione di agosto a copertura del periodo luglio - settembre 2013. (BA)

LIVELLI

PARAMETRI

ARRETRATI EURO/MESE 1° APRILE 2013 28 FEBBRAIO 2014

DA CORRISPONDERE AD AGOSTO PER PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2013

AS

220

€ 63,09

€ 189,27

A

185

€ 53,05

€ 159,15

B

151

€ 43,30

€ 129,90

C SUPER

143

€ 41,01

€ 123,03

C

136

€ 39,00

€ 117,00

D

126

€ 36,13

€ 108,39

E

117

€ 33,55

€ 100,65

F

100

€ 28,68

€ 86,04

PAG. 28 - APINFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2014



Cantieri temporanei o mobili OPUSCOLO INAIL SUI PARAPETTI PROVVISORI PREFABBRICATI È scaricabile gratuitamente (http://www.inail.it/ internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_143353) un’interessante pubblicazione realizzata dall’INAIL, la quale riporta i risultati dello studio, svolto dal Dipartimento tecnologie di sicurezza dell’Istituto, che si inserisce nell’ambito dell’attività di ricerca “L’evoluzione delle metodologie per il miglioramento

delle misure di prevenzione e protezione adottate nelle piccole e medie imprese dei cantieri temporanei o mobili”. Nell’opuscolo di 52 pagine viene effettuata un’analisi delle caratteristiche geometriche, funzionali e di resistenza di alcuni fra i tipi di parapetti provvisori prefabbricati più diffusi sul mercato italiano ed impiegati dai lavoratori autonomi e dalle PMI. Tali parapetti rappresentano uno dei dispositivi di protezione collettiva più efficaci per eliminare o ridurre i rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori in quota. Nel documento vengono confrontate le caratteristiche geometriche, funzionali e di resistenza di questi prodotti con alcuni requisiti previsti nella norma UNI EN 13374: 2004. (C)

PAG. 30 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 15 - 31 agosto 2014


Efficienza energetica

NUOVO DECRETO

Dal 19 luglio 2014 è in vigore il D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/ UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), pubblicato sulla G.U. n. 165 del 18.07.2014. Tale decreto non solo stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato all’articolo 3 del medesimo D.Lgs., ma detta anche norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia.

Audit energetico obbligatorio per le grandi imprese, riqualificazione immobili statali, bollette trasparenti. Sono alcune novità del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, che recepisce la direttiva 2012/27/UE. Il provvedimento dà la spinta ad attuare gli obiettivi “20-20-20” nel segno del risparmio energetico dei processi produttivi e della riqualificazione degli immobili. Obbligo dal 2014 per le Amministrazioni pubbliche di riqualificare energeticamente il 3% annuo del proprio parco immobili, obbligo di audit energetico periodico dal 2015 per grandi imprese e imprese “energivore” e analisi costi-benefici obbligatoria prima di realizzare impianti di produzione di energia elettrica o termica sopra i 20 MW. Stanziati inoltre incentivi alle PMI per fare audit energetici e per corsi di formazione in materia di risparmio energetico. Ridefinite, tramite Accredia le qualificazioni delle “professioni energetiche”, in particolare Esco (Energy Service Company), esperti in gestione dell’energia. Infine bollette più trasparenti per cittadini e imprese con gli obblighi di fatturazione sul presunto e chiarezza degli oneri in fattura. (C)

PAG. 31 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 15 - 31 agosto 2014


SISTRI simulate è non ha luogo un effettivo spostamento dei rifiuti indicati.

NOVITÀ PUBBLICATE SUL SITO

Di seguito riportiamo alcune novità pubblicate sul sito ufficiale del Sistema SISTRI www.sistri.it.

SIMULATORE SISTRI È stata rilasciata, nell’area riservata raggiungibile mediante dispositivo USB, la nuova funzionalità che consente agli Utenti di esercitarsi nell’utilizzo dell’applicazione di movimentazione. Tale funzionalità permette di utilizzare tutti gli strumenti e i dati anagrafici reali in un ambiente appositamente dedicato che simula fedelmente l’ambiente di movimentazione. Il Simulatore, producendo movimentazioni fittizie effettuate al solo scopo di test, si differenzia dall’ambiente reale di movimentazione per le seguenti caratteristiche: - l’e-mail di conclusione del processo di movimentazione non viene inviata in quanto non sussiste l’esigenza di una notifica ufficiale; - il timbro digitale è sostituito dalla dicitura “fac-simile”; - il tracciamento del percorso non deve essere effettuato in quanto le movimentazioni sono

AGGIORNAMENTI SEZIONE DOCUMENTI Nella Sezione Manuali e Guide è stato pubblicato il documento: - Guida Rapida Rifiuti Portuali (Versione del 15 luglio 2014) che descrive le procedure relative alla gestione dei rifiuti portuali. Nella Sezione Interoperabilità è stata pubblicata la versione aggiornata dei documenti di specifica delle interfacce di interoperabilità tra i sistemi gestionali ed il sistema SISTRI: - Specifica delle interfacce (Versione 1.22 del 18 luglio 2014) - WSDL dei servizi di interoperabilità (Versione 1.22 del 18 luglio 2014). È disponibile, anche per l’interoperabilità, la nuova funzionalità che consente agli Utenti di esercitarsi, tramite i software gestionali, nell’utilizzo dell’applicazione di movimentazione. Nella Sezione Interoperabilità è stata pubblicata la versione aggiornata del documento di specifica delle interfacce di interoperabilità tra i sistemi gestionali ed il sistema SISTRI che integra la suddetta funzionalità: - specifica delle interfacce (Versione 1.23 del 22 luglio 2014).

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(C)


Rifiuti

NON SERVONO LE ANALISI PER I RIFIUTI UNIVOCAMENTE PERICOLOSI La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27478 del 25 giugno 2014, ha stabilito che nel caso di rifiuti pericolosi per i quali non è individuabile alcuna “voce a specchio” (ovvero una voce riconducibile alla medesima tipologia di rifiuto ma classificata come non pericolosa), è esclusa la necessità di accertamenti analitici tesi a verificare il superamento delle soglie di concentrazione. In particolare, la sentenza fa riferimento ai “fon-

di e residui di reazione, alogenati” (codice CER 070707*), tipologia di rifiuto pericoloso in relazione alla quale l’elenco dei rifiuti (contenuto nell’allegato D del D.Lgs. 152/2006 – Codice Ambientale) non prevede alcuna “voce a specchio”. Nella stessa sentenza, la Suprema Corte sottolinea, inoltre, come lo smaltimento illegale nel terreno di fusti contenenti rifiuti pericolosi, con possibile sversamento sul suolo, costituisce attività del tutto idonea a configurare il delitto di danneggiamento (articolo 635 C.p.), “anche se il risultato di tale attività comporti un aggravamento ulteriore delle precedenti condizioni dell’area”. L’attività di decontaminazione dei trasformatori, si legge infine in un successivo passaggio, “può collocarsi pacificamente tra le attività di recupero di un rifiuto” (ai sensi del D.Lgs. 209/1999). (C)

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Sostanze chimiche VERIFICA CONFORMITÀ DOSSIER REACH – ATTI DEL WORKSHOP

AGGIORNAMENTI

È TEMPO DI RIVEDERE LA CLASSIFICAZIONE DELLE MISCELE SECONDO IL CLP ECHA ha iniziato una campagna per sensibilizzare le aziende in modo che la deadline del prossimo 1 giugno 2015 non le colga impreparate. A partire dal 1° giugno 2015, il regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (CLP) sarà la sola normativa vigente per la classificazione e l’etichettatura sia delle sostanze sia delle miscele. Pur essendo gli obblighi previsti dal regolamento CLP simili alla precedente legislazione dell’UE, vi sono importanti differenze. Un elevatissimo numero di prodotti dev’essere rietichettato ai fini della conformità al CLP, compresi oggetti di consumo quali vernici o detergenti, oltre che miscele industriali. Si segnala la specifica pagina web (http://echa.europa.eu/it/clp-2015) ideata da ECHA sull’argomento.

Pubblicati (http://www.flashpointsrl.com/images/stories/allegati_news/Luglio_2014/cch_ workshop_en.pdf) gli atti del workshop dello scorso marzo con il quale ECHA ha iniziato la revisione delle modalità di verifica della conformità dei dossier di registrazione REACH.

FORUM REACH-EN-FORCE 3 – PHASE 1 PROJECT REPORT Disponibile il report relativo alla prima fase del REACH-EN-FORCE 3 (http://www.flashpointsrl. com/images/stories/allegati_news/Luglio_2014/forum_report_ref3_en.pdf), che è stato incentrato sugli obblighi di registrazione di produttori, importatori e only representative come da art. 5 e 6 del REACH. Le ispezioni hanno rilevato un elevato numero di non conformità, in particolare è emerso che particolare attenzione deve essere prestata alla verifica di conformità degli importatori e, soprattutto, degli Only representative. Per questo motivo è prevista un’estensione del progetto con ulteriori verifiche nel 2014. Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu (C)

PAG. 34 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 15 - 31 agosto 2014


Prevenzione incendi LINEE GUIDA PUBBLICATE DAI VIGILI DEL FUOCO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO Si segnala che sono disponibili sul sito ufficiale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco (http://www. vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=25264) le Linee guida per la valutazione dei rischi “Sicurezza antincendio & datori di lavoro”, elaborate nell’ambito di un progetto informativo sulla sicurezza antincendio dedicato ai datori di lavoro, che vuole offrire il giusto orientamento nelle disposizioni legislative italiane relative alla prevenzione incendi e dare la capacità di adottare le misure di conseguenza necessarie.

La pubblicazione si rivolge anche ai Datori di Lavoro non italiani, infatti è disponibile in otto lingue (Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Albanese, Arabo, Cinese e Ucraino) e diffuso tramite due supporti: uno tradizionale cartaceo - un opuscolo di 76 pagine - ed uno multimediale. L’applicazione è nata con l’obiettivo di facilitare la divulgazione delle misure necessarie per la sicurezza del lavoro disposte dalla legislazione italiana. Associata al testo dell’opuscolo, è concepita per far verificare ai datori di lavoro la propria conoscenza degli adempimenti obbligatori. Infatti, permette di testare l’apprendimento, in 14 tappe di gioco, delle attività che il Datore di Lavoro deve svolgere ai fini della gestione della sicurezza. Il “giocatore” individua, per ogni esercizio, la soluzione corretta che può consistere nell’individuazione di frasi o parole (mancanti, corrette, non coerenti, ecc.) oppure di percorsi logici riferiti ai contenuti dell’opuscolo. (C)

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Sicurezza sul lavoro

NUOVE RISPOSTE AD INTERPELLI IN MATERIA DI SALUTE Segnaliamo che sono stati pubblicati sul sito http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro, nella Sezione dedicata (http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/MS/Interpello/Pages/default.aspx), alcune nuove risposte della Commissione ministeriale preposta ad interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Riportiamo di seguito gli argomenti trattati:

- definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all’Accordo StatoRegioni del 22 febbraio /02/2012; - applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; - formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning; - impresa affidataria articolo 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008; - effettuazione della formazione mediante “strutture formative di diretta emanazione”; - corsi di aggiornamento di cui al D.L. 4 marzo 2013, ex art. 161, comma 2-bis del d.lgs. n. 81/2008.

PAG. 36 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 15 - 31 agosto 2014

(C)


SOA: cresce la Candolini Costruzioni CON L’ULTIMO RINNOVO HA OTTENUTO LA CLASSIFICA III-BIS, PARI A UN MILIONE E MEZZO DI EURO, PER LA CATEGORIA 0G2 La nostra Associata Candolini Costruzioni srl, rappresentata dal perito edile Lucio Candolini, con sede a Udine in via Grazzano n. 16, ha da poco rinnovato l’attestazione SOA. L’impresa di costruzioni viene costituita nel 2002 con l’obiettivo di valorizzare e mettere in pratica tutta quell’esperienza acquisita soprattutto dal perito Candolini Lucio nella gestione tecnica di grandi imprese che hanno operato durante la ricostruzione del Friuli Venezia Giulia, a seguito del sisma del 1976. L’azienda, opera con l’obiettivo principale di preservare il patrimonio storico e architettonico presente sul territorio attraverso interventi di restauro e valorizzazione dei beni sottoposti a tutela e che abbisognano dell’impiego di maestranze altamente qualificate e di consolidata esperienza. Grazie al raggiungimento di importanti traguardi l’Impresa già nel luglio del 2008 ottiene l’Attestazione di Qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici categoria SOA OG2. Con l’ultimo rinnovo ha ottenuto la classifica IIIbis, pari a un milione e mezzo di euro, per la categoria relativa al restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (OG2). A giugno di quest’anno ha ottenuto anche la Certificazione di Qualità Aziendale ISO 9001:2008 con la WCS, che, ricordiamo, permette a imprese qualificate SOA di eseguire lavori per importi superiori alla seconda classifica SOA (pari a 516.000 euro). La Candolini Costruzioni srl, dopo la verifica dei requisiti obbligatori da parte della SOA ha potuto ottenere l’attestazione per la categoria OG2, per 1.500.000 Euro III. L’azienda potrà eseguire fino ad un importo massimo di 1.800.000 euro il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi PAG. 37 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2014

delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. La categoria riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie. L’azienda nel corso degli ultimi anni ha eseguito importanti opere di restauro tra le quali citiamo i più significativi: - chiesa di Santo Stefano Protomartire - Loc. Cesclans di Cavazzo Carnico (UD) Lavori di restauro Architettonico e ricomposizione della chiesa di Santo Stefano Protomartire di Cesclans di Cavazzo Carnico (UD); - Casa Carnica - Località Ovasta di Ovaro (UD) Lavori di restauro architettonico della “Casa Carnica” (Agostinis Vincenzo e altri); - chiesa di Santa Petronilla - Località Savorgnano di San Vito al Tagliamento (PN). Lavori di restauro architettonico aula e abside affrescati della chiesa di Santa Petronilla; - chiesa di San Candido - Località Somplago di Cavazzo Carnico (UD) Lavori di restauro architettonico e sistemazioni esterne della chiesa di San Candido; - chiesa di S. Andrea - Località Gris di Bicinicco (UD) Lavori di restauro della copertura; - mura perimetrali duecentesche di Venzone (UD) Lavori di restauro delle mura perimetrali duecentesche; - duomo di S. Maria Assunta - Cividale del Friuli (UD) Lavori di restauro del duomo dell’Annunziata; - chiesa di San Giovanni In Xenodochio - Cividale del Friuli (UD) Lavori di restauro architettonico della chiesa di San Giovanni in Xenodochio; - Palazzo Clabassi - Udine Adeguamento della sicurezza Magazzini Re-


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perti Archeologici di Palazzo Clabassi, sede della Soprintendenza; Museo Paleocristiano - Aquileia (UD) Lavori di completamento restauro e impianti del Museo Paleocristiano di Aquileia; Complesso Pasqualis - Aquileia (UD) Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza aree archeologiche; Via Sacra - Porto Romano - Aquileia (UD) Lavori di restauro e messa in sicurezza aree archeologiche, Via Sacra; Museo Archeologico Nazionale - Palazzo Pretorio - Cividale del Friuli (UD) Lavori di manutenzione ordinaria di “Palazzo Pretorio”. Interventi in materia di sicurezza dei percorsi con particolare riferimento ai corpi scale; Museo Archeologico Nazionale - Palazzo Pretorio - Cividale del Friuli (UD) Lavori di manutenzione ordinaria; Museo Paleocristiano - Aquileia (UD) Lavori di restauro ed adeguamento funzionale del Museo Paleocristiano di Aquileia; chiesa di San Nicolò Vescovo - Amaro (UD) Lavori di restauro architettonico, consolidamento statico e tinteggiatura degli intonaci della facciata principale della chiesa parrocchiale di San Nicolò Vescovo di Amaro (UD); castello di Manzano (UD) Lavori di consolidamento dei resti del castello di Manzano; Complesso Abbaziale - torre medievale - Moggio Udinese (UD) Lavori di rifacimento del manto di copertura

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della torre medievale del Complesso Abbaziale di Moggio Udinese (UD); - frazioni di Campiolo e Dordolla Lavori di messa in sicurezza di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976; - Cimitero Militare A.U. - Cappella Votiva - Palmanova (UD) Lavori di rifacimento della copertura della Cappella Votiva del Cimitero Militare A.U. di Palmanova (UD); - Sacrario Militare di Asiago - Quadriportico Asiago (VI) Lavori di messa in sicurezza del Quadriportico del Sacrario Militare di Asiago (VI); - Ponte Romano a Rimini Restauro del Ponte Romano; - chiesa di San Carlo Borromeo - Località Stolvizza di Resia (UD) Lavori di restauro della chiesa di San Borromeo con l’eliminazione dell’umidità risalente, il consolidamento della annessa sacrestia, e la messa a norma degli impianti. - Importo dei lavori Euro 170.000,00 + I.V.A. - Lavori in corso. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


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Modificato il Codice regionale dell’edilizia IL SILENZIO-ASSENSO SUL PERMESSO DI COSTRUIRE OPERA AUTOMATICAMENTE DECORSI 75 GIORNI DALLA DOMANDA Sul Bollettino Ufficiale della Regione FVG n. 30 del 23 luglio 2014 è stata pubblicata la legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 recante “Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi”, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 1 luglio 2014. Secondo una circolare della Regione del 28 luglio 2014 tale impianto normativo fa propri gli spunti e le osservazioni provenienti dagli Enti locali (anche, ma non solo, nella veste rappresentativa del Consiglio delle Autonomie Locali e relativa sede tecnica), dagli Ordini professionali, delle Associazioni di Categoria, dalle Parti sociali e, più in generale, dalla società civile, raccolti all’interno dei seminari intitolati “Costruire al tempo del patto di stabilità”, e si prefigge l’obiettivo di dare concreta ed immediata attuazione ai lavori preparatori che hanno visto impegnati vari operatori, pubblici e privati, nell’ottica di una gestione partecipata dell’iter legislativo e di una proficua collaborazione sinergica tra gli attori del procedimento. Il provvedimento normativo, che è entrato in vigore il 23 luglio 2014, consta di 40 articoli suddivisi in IX Capi recanti disposizioni contenenti significative novità e misure di semplificazione rispettivamente in materia di: - edilizia (Capo II, articoli da 2 a 11), attraverso modifiche e integrazioni alla LR 19/2009 (Codice regionale dell’edilizia); - urbanistica e vigilanza sulle costruzioni in zona sismica (Capo III, articoli da 12 a 14), mediante modifiche alla LR 12/2008 (Integrazioni e modifiche alla LR 5/2007), alla LR 5/2007 (Riforma dell’urbanistica) ed alla LR 16/2009 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio); PAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2014

- trasporti e viabilità (Capo IV, articoli da 15 a 19), incidendo sulla LR 23/2007 (Attuazione del D.Lgs. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità); - lavori pubblici e opere strategiche (Capo V, articoli 20 e 21), attraverso modifiche e integrazioni alla LR 14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici); - telecomunicazioni (Capo VI, articoli 22 e 23), con modifiche alla legge regionale di settore 3/2011. Alle richiamate disposizioni si aggiungono gli articoli contenuti nel Capo VII recante “Misure urgenti per fronteggiare la crisi in materia di lavori pubblici”, all’interno del quale trovano posto, tra le altre, disposizioni volte a: - autorizzare l’Amministrazione regionale ad emanare direttive vincolanti in ordine a modalità e tempi di realizzazione dei lavori finanziati dall’A.R. da realizzarsi nel territorio regionale; - consentire la deroga al vincolo di destinazione dei beni immobili finanziati nel caso di opere realizzate attraverso lo strumento della locazione finanziaria o del contratto di disponibilità; - promuovere politiche di riqualificazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato; - consentire (a determinate condizioni normativamente stabilite) la conferma o la conversione talvolta anche mediante variazione delle destinazioni dei finanziamenti, di contributi concessi/erogati a soggetti privati o operatori pubblici; - istituire un Fondo regionale per la gestione dei pagamenti contributivi a favore delle autonomie locali; - disciplinare a livello regionale la categoria di interventi di social-housing; - introdurre alcune modifiche alla LR 6/2003 in materia di edilizia residenziale pubblica. Si segnala inoltre che nel Capo VIII “Misure per il sostegno all’edilizia scolastica” è stata disciplinata la programmazione regionale triennale di settore, nonché l’istituzione dell’anagrafe dell’edilizia sco-


lastica regionale, volta all’aggiornamento costante dei dati relativi agli edifici scolastici da parte degli enti locali competenti. L’ufficio facente capo alla Direzione Centrale Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e Università della Regione premette che l’intero articolato formerà oggetto di una circolare esplicativa che sarà volta ad illustrare l’impatto normativo di ciascuna disposizione e che verrà trasmessa a cura Direzione Reginale a tutti i Comuni e, più in generale, all’intera rete delle stazioni appaltanti operanti sul territorio regionale Nella circolare del 28 luglio la Regione ritiene utile illustrare brevemente alcuni contenuti di particolare novità e rilevanza inseriti nella legge in argomento, rinviando l’analisi specifica punto per punto nella circolare illustrativa di prossima emanazione. Le finalità del provvedimento declinate all’articolo 1 (contenuto nel Capo I, ad hoc rubricato) consistono: - da un lato, nell’introduzione di adeguate misure di semplificazione necessarie a conformare l’ordinamento regionale ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché agli ulteriori livelli di tutela per i cittadini e le imprese, integrando le norme di settore al fine di rendere efficaci le misure di semplificazione procedurale anche in termini di celerità e speditezza del procedimento amministrativo; - dall’altro, in considerazione della grave situazione di crisi congiunturale e nell’osservanza dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e crescita, nella disciplina delle misure contributive conferite agli enti e alle autonomie locali per la realizzazione o ultimazione di opere pubbliche. In materia urbanistico-edilizia, la Regione informa che con la LR 13/2014: - viene prevista la facoltà di mantenere le distanze preesistenti anche nelle ZTO B0 o nelle altre aree ad esse equiparate dai Comuni; - si introduce la possibilità di aumento delle unità immobiliari mediante frazionamento anche in sede di restauro e risanamento conservativo

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(e non unicamente con interventi di ristrutturazione o ampliamento), purché ciò non comporti modifiche alla sagoma; - vengono consentiti ai Comuni la riduzione o l’esonero totale degli oneri ex Bucalossi per la realizzazione di impianti sportivi, qualora tali opere siano accompagnate da apposita convenzione con l’ente pubblico per la disciplina dell’uso pubblico in funzione dell’interesse pubblico prevalente; - si introduce la riduzione delle sanzioni dall’80% al 40% in caso di immobili vetusti realizzati rispettivamente prima degli anni 1967, 1985 e 1991; - il silenzio-assenso sul permesso di costruire opera automaticamente, decorsi 75 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio; - viene facoltizzata la realizzazione in SCIA di tutte le varianti entro il 15% delle superfici e volumi di progetto, anche qualora incidano sulla sagoma; - viene disposto il rilascio dell’agibilità sulla base della normativa vigente al momento dell’esecuzione effettiva dell’intervento; - in materia di Piani attuativi di iniziativa privata, viene disposto che entro novembre i Comuni si dotino di un regolamento che stabilisca tempi certi, precisando che in caso di mancata regolamentazione comunale il procedimento debba comunque concludersi entro 150 giorni dalla presentazione della relativa istanza. Con riferimento all’ambito dei lavori pubblici, la circolare regionale evidenzia che con la LR 13/2014: - viene differito al 1 gennaio 2015 il termine già fissato al 1° luglio 2014 per l’affidamento dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante le Centrali di committenza; - viene estesa la facoltà di riutilizzo delle economie contributive, previa richiesta del soggetto beneficiario, anche per ulteriori opere affini a quelle finanziate; - viene data attuazione a livello regionale al DL 66/2014 mediante l’istituzione di una rete di stazioni appaltanti operanti nell’ambito di opere pubbliche locali e regionali. (CS)


Prevenzione rischio sismico: contributi per edifici privati I COMUNI DEVONO PROVVEDERE A PUBBLICARE UN BANDO APPOSITAMENTE PREDISPOSTO In data 28 luglio 2014 la Regione Friuli Venezia Giulia ha inviato una circolare a tutti i Comuni della Regione che disciplina la possibilità di richiesta di contributi per il consolidamento di edifici privati ai fini della prevenzione del rischio sismico previsti dalla legge 24 giugno 2009 n. 77.

Provincia di Pordenone Andreis, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Valvasone, Vito d’Asio, Vivaro, Zoppola, Vajont.

PREMESSE La circolare richiama i Comuni della nostra Regione a applicare l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata sulla G.U. n. 50 del 28 febbraio 2013, in cui vengono disciplinati i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall’art. 11 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 2009.

COMUNI COINVOLTI Tali contributi riguardano, tra l’altro, interventi strutturali di riduzione del rischio sismico secondo le indicazioni contenute nel testo dell’Ordinanza, a cui possono accedere solo i Comuni nei quali l’accelerazione massima al suolo “ag” sia non inferiore a 0,125 g. Nell’Allegato 7 dell’Ordinanza sono riportati i valori di “ag” ed i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con ag non inferiori a 0,125.In Friuli Venezia Giulia hanno “ag” superiore a 0,125: Provincia di Gorizia Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d’Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d’Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d’Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d’Isonzo, Savogna d’Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse. PAG. 42 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2014

Provincia di Trieste Duino-Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle - Dolina, Sgonico, Trieste. Provincia di Udine Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campolongo Tapogliano, Campoformido, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cercivento, Cervignano del Friuli, ChioprisViscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Lauco, Lestizza, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto Valbruna, Manzano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Premariacco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d’Arcano, Rivignano, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Santa Maria la Longa, San


Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Carnico, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Villa Vicentina, Visco, Zuglio.

EDIFICI PER CUI È POSSIBILE CHIEDERE IL CONTRIBUTO Gli edifici destinatari dei contributi sono stati suddivisi, secondo quanto stabilito dall’art. 2 dell’ordinanza, in due principali categorie: - edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso (art. 2 comma 1 lett. b della OCDPC); - edifici privati (art. 2 comma 1 lett. c della OPCM – secondo le limitazioni previste dall’art. 2 comma 3, 4 e 4 bis della medesima OCDPC). Relativamente agli interventi su edifici privati (art. 2 comma 1 lett. c), i Comuni, così come previsto dall’art. 14 dell’Ordinanza, devono provvedere a pubblicizzare la suddetta iniziativa mediante affissione di un bando appositamente predisposto, nel proprio Albo Pretorio e sul proprio sito WEB istituzionale, verificare l’osservanza di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 (allegazione del documento di identità dell’istante) e trasmettere poi, le richieste ammissibili, alla Regione che provvede ad inserirle in una apposita graduatoria. Per la richiesta di contributo l’Ordinanza ha predisposto apposito modello (inteso come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000) riportato nell’Allegato 4

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della medesima, vedi: http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Allegato4_ ocdpc52.pdf. Per quanto concerne gli interventi su edifici privati, la Regione aveva invitato i Comuni a provvedere alla pubblicazione del bando/avviso allegato non oltre l’11 agosto scorso, e di darne conferma alla Direzione Centrale Infrastrutture. Decorso il termine dei 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione entro il quale le suddette domande di contributo devono pervenire (fa fede la data del protocollo di arrivo dell’amministrazione comunale per le istanze consegnate al protocollo e la data di spedizione per quelle inviate via A.R.), i Comuni entro i successivi 30 giorni devono trasmettere le richieste ammissibili alla Direzione Centrale Infrastrutture che avrà cura di predisporre l’apposita graduatoria. I criteri per la determinazione della graduatoria sono esplicati nell’allegato 3 della OCDPC in oggetto. L’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 52/2013, completa di tutti gli allegati, necessari e sufficienti per inoltrare le richieste di contributo per interventi su edifici privati, può essere reperita sul sito della protezione civile governativa, al seguente indirizzo internet: http:// www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov. wp?contentId=LEG37976

TIPOLOGIE DI LAVORI AMMESSI A CONTRIBUTO Le tipologie di intervento ammissibili a contributo sono: - interventi strutturali di rafforzamento locale; - interventi strutturali di miglioramento sismico; - interventi di demolizione e ricostruzione. (CS)


Nuovo libretto impianti

PRIME INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Si segnala che è stato elaborato e pubblicato dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano) sul proprio sito - www.cti2000.it - il primo esempio applicativo per facilitare la compilazione del libretto di impianto e il rapporto di efficienza, introdotti dal Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014. Tale esempio applicativo riguarda una singola unità abitativa dotata di: - Caldaia a gas (20 kW) con produzione ACS (24 kW), - Stufa a pellet non collegata all’impianto (8 kW), - Pompa di calore reversibile (6 kW Risc. - 5,3 kW Raffr.), - Pannello solare termico (4,2 m²). Nell’esempio viene ipotizzato che la compilazione del libretto sia avvenuta contemporaneamente ad un intervento di manutenzione, durante il quale è stata effettuata anche l’analisi dei fumi e illustra nel dettaglio come devono essere compilate le schede del libretto. In particolare, il Comitato termotecnico mostra come compilare le schede relative ai Gruppi Termici (GT) presenti nell’unità abitativa considerata, e cioè la Scheda 4.1 GT 1 per la Caldaia a gas e la Scheda 4.1 GT 2 per la Stufa a pellet.

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E’ stata, inoltre, compilata una sola scheda relativa al consumo di combustibile - e cioè la n. 14.1 per il Gruppo Termico 2 (Stufa a pellet), in quanto è stato ipotizzato che non sia presente un contatore dedicato ai soli consumi del GT 1”. Non sono state, invece, compilate le schede: - 11.1 relativa al gruppo termico 2 (Stufa a pellet), in quanto tale generatore è alimentato da fonte rinnovabile e quindi escluso dalle verifiche di efficienza energetica”, - 11.2 relativa al Gruppo Frigorifero 1 (Pompa di calore), “in quanto il GF considerato ha potenza inferiore ai limiti previsti per le verifiche di efficienza energetica”. - 14.2 per il Gruppo Frigorifero 1 (Pompa di calore), in quanto è stato ipotizzato non presente un contatore dedicato per il solo GF 1”. Ricordiamo che, secondo quanto disposto dal Dm 10 febbraio 2014, “al fine di facilitare e uniformare la compilazione dei libretto di impianto per la climatizzazione e dei rapporti di controllo di efficienza energetica, il CTI mette a disposizione degli esempi applicativi per le tipologie impiantistiche più diffuse”. Ciò significa che, a questo primo esempio applicativo, ne seguiranno altri. Inoltre, ricordiamo a tutti gli interessati coinvolti nella compilazione del libretto di impianto, che il CTI sta predisponendo una serie di FAQ in risposta alle numerose richieste di chiarimenti pervenute a mezzo mail all’indirizzo libretto@cti2000.it. Le FAQ saranno pubblicate il prima possibile nell’area appositamente allestita sul sito CTI e, pertanto, non saranno fornite risposte alle singole mail. (C)


Regime Iva sulle lavorazioni intra-UE SENTENZA CDG EUROPEA DEL 6 MARZO 2014

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

REGIME IVA SULLE LAVORAZIONI INTRA-UE: SENTENZA CDG EUROPEA DEL 6 MARZO 2014 La Corte di giustizia, con la sentenza relativa alle cause riunite C-606/12 e C-607/12 del 6 marzo 2014, ha stabilito che i trasferimenti intracomunitari di beni provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea, e destinati ad essere lavorati nel paese comunitario di arrivo, sono ammessi al regime c.d. di sospensione d’imposta sotto la condizione che, al termine della prestazione, i beni ritornino nel territorio di origine. Sollecitata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, la Corte di giustizia UE è stata chiamata a pronunciarsi nell’ambito di una controversia scaturita dagli accertamenti IVA notificati dall’Agenzia delle entrate ad una società francese con rappresentante fiscale in Italia. L’operatore francese prima di trasferire il macchinario di sua produzione ad un cliente spagnolo, invia tale bene in Italia ad un’impresa nazionale che si occupa dell’assemblaggio e della fornitura di altri componenti. Una volta completato, il macchinario riparte dall’Italia verso il cliente spagnolo dell’operatore francese. Riguardo al trasferimento del bene, il soggetto francese consapevole che non è previsto che il macchinario, una volta lavorato in Italia, ritorni in Francia, aveva trattato l’introduzione dei beni in Italia come un acquisto intracomunitario “assimilato”, applicando l’IVA, per il tramite del proprio rappresentante fiscale, ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. b), del D.L. n. 331/1993.

Una volta terminate le attività in Italia, il bene viene ritrasferito in Spagna e, essendo stato acquisito nella sfera fiscale del rappresentante fiscale dell’operatore francese, viene da esso fatturato al cliente spagnolo, applicando il regime di non imponibilità (art. 41, primo comma, del D.L. n. 331/1993). In sede di verifica fiscale, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto invece che, essendo i beni destinati a lasciare l’Italia al termine della lavorazione, la loro introduzione nel territorio dello Stato fruisse del regime sospensivo previsto dall’art. 38, comma 5, lett. a), dello stesso D.L. n. 331/1993, secondo cui non costituisce acquisto intracomunitario “l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie (2) o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali[omissis] ……. se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità”, con la conseguenza che la successiva cessione, non integrando il presupposto territoriale, non aveva natura intracomunitaria e, quindi, non rilevava ai fini della formazione del plafond. Dalla lettura della sentenza 6 marzo 2014, C-606/12 e C-607/1, nella quale la Corte di giustizia offre la propria interpretazione sul tema della cd. Sospensione dell’operazione intracomunitaria, emerge in modo evidente l’incompatibilità della norma nazionale, contenuta art. 38, quinto comma, lett. a), del D.L. n. 331/1993, rispetto alla corrispondente disposizione unionale di cui all’art. 17, par. 2, lett. f, della direttiva 2006/112/CE.

NORMATIVA COMUNITARIA Come noto, in merito alla disciplina relativa al regime sospensivo delle operazioni intracomunitarie, la normativa comunitaria di riferimento è contenuta nell’art. 17, par. 2, lett. f, della direttiva 2006/112/CE, secondo cui: “Non si considera trasferimento a destinazione di un altro Stato membro la spedizione o il trasporto di un bene ai fini di una delle operazioni seguenti: [omissis] f) la prestazione di un servizio resa al soggetto passivo e avente per oggetto la perizia o lavori riguardanti il bene materialmente eseguiti nel territorio

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dello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto del bene, qualora il bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato”. Da quanto sopra riportato, emerge come secondo il legislatore comunitario la spedizione di un bene ai fini della prestazione di un servizio resa al soggetto passivo non si considera trasferimento a destinazione di un altro Stato membro (regime sospensivo) qualora tale bene sia successivamente rispedito al soggetto passivo nello Stato membro di origine, cioè quello a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito. In difetto di tale condizione, il trasferimento dei beni da uno Stato all’altro costituisce cessione intracomunitaria (nel Paese di origine) ed acquisto intracomunitario (nel Paese di destinazione). L’eventuale successiva cessione dei beni sarà pertanto localizzata nel Paese membro in cui è effettuata la lavorazione, il quale: - riscuoterà l’imposta dovuta qualora la cessione sia imponibile (ad esempio consumo interno) - oppure rileverà l’operazione come non imponibile nell’ipotesi in cui essa si configuri quale cessione intracomunitaria o all’esportazione.

L’INCOMPATIBILITÀ RILEVATA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA E GLI EFFETTI SULLA NORMA INTERNA La norma unionale sopra riportata è stata oggetto di recepimento da parte del nostro legislatore (art. 38, quinto comma, lett. a), del D.L. n. 331/1993), prevedendo, nello specifico che: “Non costituiscono acquisti intracomunitari: a) l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali [omissis]…, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità”. Da quanto sopra riportato risulta evidente come la norma interna (art. 38, quinto comma, lett. a), del D.L. n. 331/1993) è in evidente contrasto con la con la corrispondente disposizione unionale (art. 17, par. 2, lett. f, della direttiva 2006/112/CE). Mentre la norma unionale accorda il regime sospensivo esclusivamente qualora il bene, al termine delle operazioni che ha subito nel territorio in cui è stato trasferito, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro dal quale erano stati inizialmente spediti o trasportati (qualora il bene,

al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato), la norma italiana consente l’applicazione del regime sospensivo anche ai trasferimenti destinati ad un qualsiasi paese diverso da quello di esecuzione della prestazione (comunitario e non), anche se differente da quello di partenza (se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità).

CONCLUSIONE Anche in assenza di un tempestivo intervento legislativo che adegui la norma nazionale al risultato interpretativo reso dalla Corte di giustizia, le imprese che delocalizzano i processi di lavorazione in altri Paesi membri dovranno porre particolare attenzione nei trasferimenti di beni “in uscita” dal territorio dello Stato a fini di perizie o lavorazioni in altro Stato membro. Pertanto, sotto il profilo operativo, se un bene, al termine della trasformazione, non viene restituito al committente nel Paese da cui era arrivato, ma viene inviato come «prodotto compensatorio» in uno Stato membro diverso da quello di provenienza ovvero venga esportato, il committente non residente dovrebbe ivi acquisire la partita per rilevare l’acquisto intracomunitario del bene originariamente introdotto e la successiva cessione intracomunitaria o l’esportazione del prodotto trasformato.

CASO PRATICO Una società italiana cede alcuni beni ad altra società in Francia previa lavorazione, in Spagna, ad opera di un terzista appositamente incaricato. Una volta completata la prestazione, i beni ripartono dalla Spagna verso il cliente francese. Dunque, nel caso di specie, all’atto dell’introduzione dei beni in Spagna, il soggetto passivo italiano sarà tenuto a: - identificarsi ai fini Iva in Spagna - emettere fattura al proprio rappresentante fiscale spagnolo in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993 (cd. trasferimento a “se stessi”) - provvedere al corrispondente acquisto intracomunitario, da assoggettare ad imposta nel Paese di destinazione per mezzo della posizione IVA previamente accesa.

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Natale Galimi


Contratti internazionali PERCHÈ È IMPORTANTE RIFLETTERE SULLA LEGGE APPLICABILE?

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

PERCHÉ È IMPORTANTE RIFLETTERE SULLA LEGGE APPLICABILE AI CONTRATTI INTERNAZIONALI? I contratti non riescono mai a disciplinare completamente il rapporto tra le parti. C’è sempre qualcosa che sfugge e, nel silenzio del contratto, occorre verificare cosa dispone la legge. Per questo, nella redazione dei contratti internazionali tra soggetti di paesi diversi, la scelta della legge applicabile costituisce senza dubbio un aspetto estremamente importante. La maggior parte dei paesi ammette la possibilità per le parti di un contratto internazionale di scegliere a priori la legge contrattuale applicabile che più rispecchi le necessità del caso di specie. Questa scelta è di evidente importanza nel caso in cui nell’esecuzione del contratto sorgano controversie. In Italia la questione è regolata dall’art. 57 della legge 31 Maggio 1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” che rinvia alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. L’art. 3 della Convenzione di Roma prevede che, in linea di principio, le parti siano libere di scegliere la legge applicabile al loro contratto. Il 17 giugno 2008 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato il regolamento CE n. 593/2008 (Roma I) che è andato a sostituire la Convenzione di Roma, ma la citata disposizione dell’art. 3 è rimasta invariata. Secondo un’analisi pubblicata dalla Camera Internazionale di Commercio e commentata da Gilles Cuniberti (The International Market for Contracts, Northwestern Journal of International

Law & Business, Vol. 34, 2014, di futura pubblicazione) è emerso che alcune leggi, in particolare quella inglese e quella svizzera, si rivelano particolarmente attrattive e vengono scelte dai contraenti in misura di gran lunga maggiore rispetto alle altre, anche laddove le parti contrattuali non siano svizzere o inglesi. In particolare lo studio rileva che le cinque leggi che vengono scelte maggiormente sono in ordine decrescente: - inglese - svizzera - statunitense - francese - tedesca. All’interno di questa classifica vi è però un notevole distacco fra le prime due e le altre, in quanto preferite alle restanti in misura di almeno tre volte superiore. Sembra dunque che le parti optino per una legge che, a torto o a ragione, considerino “superpartes”. Ma quali sono le caratteristiche di queste leggi che le rendono così attrattive per l’operatore e in cosa si differenziano rispetto alla legge italiana?

LEGGE INGLESE La legge inglese appartiene al sistema di Common law. La principale differenza tra questo sistema e quello di Civil law, al quale l’Italia aderisce, è che mentre in civil law la legge si basa su un sistema di codici scritti, in common law invece vige il sistema del precedente vincolante. Nel sistema di common law quando i giudici si trovano a decidere su un caso, sono normalmente tenuti a conformarsi alle decisioni prese in passato su casi analoghi e questo può essere reputato dall’operatore una garanzia di certezza. Il sistema di common law è inoltre diffuso nelle ex colonie inglesi e quindi gli operatori di questi paesi possono essere portati a scegliere la legge inglese in quanto questa non viene percepita come totalmente straniera. La legge inglese è reputata più facilmente adattabile ai bisogni del commercio internazionale, in quanto in presenza di una nuova pratica commerciale i giudici inglesi hanno un potere creativo di adattamento ai bisogni del caso di specie scono-

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sciuto invece ai colleghi di civil law, che debbano rimanere aderenti al testo di legge. Nel momento in cui le parti si trovano a scegliere la legge applicabile devono tenere presente la valutazione del modo in cui il contratto verrà eseguito. Le parti potrebbero, ad esempio, preferire una legge che non permetta alle Corti di riscrivere in qualche modo le previsioni contrattuali. In questo la legge inglese è considerata “formalista” in quanto attribuisce una grande importanza all’accordo scritto delle parti attraverso un mantenimento oggettivo del testo redatto. Viceversa, il codice civile italiano prevede delle possibilità per il giudice di intervenire e modificare le stesse statuizioni contrattuali delle parti, come ad esempio la facoltà di ridurre la clausola penale quando il suo ammontare sia manifestamente eccessivo (art. 1384 c.c.), ovvero di interpretare il contenuto di clausole non immediatamente chiare ed univoche nel loro significato. Dal momento che la scelta della legge applicabile ad un contratto internazionale determina anche la modalità con cui lo stesso verrà interpretato, è importante che l’operatore tenga conto anche di quale sarà l’approccio interpretativo secondo la legge che viene preferita. La legge inglese favorisce un’interpretazione letterale del documento senza quindi prendere in considerazione, per determinare il significato delle clausole contrattuali, il comportamento delle parti prima e dopo l’esecuzione dell’obbligazione. La differenza con la legge italiana è evidente in quanto, com’è noto, il nostro codice civile all’art. 1362 prevede che “nell’interpretare il contratto si debba indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole” e che “per determinare la comune intenzione delle parti si debba valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.

LEGGE SVIZZERA Un argomento che, seppur forse non in maniera decisiva, potrebbe influenzare l’operatore nella scelta della legge svizzera è quello per cui questa viene percepita come terza per definizione. Il codice delle obbligazioni svizzero, infatti, contiene al suo interno principi derivanti da differenti sistemi legali e può quindi portare contraenti di differenti nazionalità, specie francesi o tedeschi, a scegliere la legge svizzera per la familiarità che ritrovano con alcune sue regole. Sempre in virtù del suo “multiculturalismo” la legge svizzera risulterebbe attrattiva per il fatto che è disponibile in più lingue e quindi sarebbe com-

prensibile ad un maggior numero di contraenti. Gli avvocati svizzeri portano come argomento a favore della scelta del proprio sistema legislativo il fatto che il codice delle obbligazioni svizzero sia breve, conciso e quindi facilmente accessibile, ma soprattutto che questo contenga meno regole imperative di quelle presenti in altri sistemi. Quest’ultimo dato è evidentemente significativo in quanto le parti contraenti possono ritenere più confacente alle proprie esigenze un sistema liberale che non proibisca l’utilizzo, ad esempio, di alcuni tipi di clausole. La legge svizzera si differenzia notevolmente dalla legge inglese in quanto decisamente meno formalista di quest’ultima. Così come previsto anche dalla legge italiana, infatti, anche per la legge svizzera il contratto deve essere interpretato verificando quale sia stata la comune intenzione delle parti. L’accordo scritto è quindi soltanto uno degli elementi che vengono presi in considerazione, ma non di certo l’unico perché potrà anche sicuramente essere esaminato il comportamento delle parti durante la negoziazione o l’esecuzione del contratto e da quest’esame il giudice potrebbe anche arrivare alla conclusione che l’accordo scritto non rifletta la reale intenzione delle parti. Infine un’altra importante differenza con la legge inglese è che la legge svizzera, così come la legge italiana all’art. 1375 c.c., prevede il dovere di esecuzione delle obbligazioni secondo buona fede. Questo comporta ovviamente dei doveri aggiuntivi per le parti e questi possono anche derivare per la legge svizzera dai giudici, che in presenza di cambiamenti delle circostanze possono attraverso l’interpretazione modificare le obbligazioni contrattuali.

CONCLUSIONI Perché dunque si rivelano quasi ugualmente attrattive per le parti contrattuali delle leggi che presentano contenuti così differenti? La risposta si trova nelle diverse esigenze che ciascun operatore ricerca nel singolo caso. In contratti a breve termine, ad esempio, le parti potrebbero preferire un sistema che dia grande peso al dato letterale dell’accordo, mentre viceversa in contratti a lungo termine l’interpretazione letterale potrebbe rivelarsi eccessivamente restrittiva e le parti potrebbero preferire un sistema che dia alle corti il potere di adattare le obbligazioni iniziali ai cambiamenti di circostanze. In definitiva, non esiste una legge che si possa considerare a priori la scelta migliore, ma sono le specifiche caratteristiche di ciascun sistema legi-

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slativo che possono adattarsi meglio alle esigenze di ogni singola stipulazione contrattuale. Quale che sia la scelta legislativa operata dalle parti, è comunque importante che questa sia presa consapevolmente, attraverso un attento esame delle conseguenze che da una tale scelta possono derivare. Molto spesso invece le parti semplicemente non scelgono, a volte perché ignorano la possibilità di una scelta di questo tipo, altre volte perché non riescono a mettersi d’accordo e rimettono così la scelta al giudice che dovrà determinare la legge applicabile sulla base delle norme di diritto internazionale privato.

Infine è importante che venga effettuata anche una scelta consapevole di quello che sarà il giudice o l’arbitro, che deciderà la controversia secondo la legge scelta dalle parti o sulla base delle norme di diritto internazionale privato. La scelta del giudice competente va tenuta ben distinta dalla scelta della legge applicabile ed è da evitare qualsiasi tipo di confusione tra le due scelte. Accade sovente, infatti, che le parti pensino di aver scelto il giudice competente, mentre hanno soltanto indicato la legge applicabile e viceversa.

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Cristina Martinetti e Violetta Zancan


Sportello unico doganale e pre-clearing QUALI VANTAGGI PER GLI OPERATORI CERTIFICATI AEO a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

SPORTELLO UNICO DOGANALE E PRE-CLEARING: QUALI VANTAGGI PER GLI OPERATORI CERTIFICATI AEO? Con il Regolamento UE N. 952/13 (Nuovo Codice Doganale dell’Unione la cui completa attuazione avverrà entro luglio 2016), l’UE si pone l’obiettivo di: uniformare i processi doganali di tutti gli Stati Membri dell’Unione; tutelare i propri confini in termini di sicurezza per merci, persone ed ambiente; rafforzare la lotta ai traffici illeciti; velocizzare e favorire i traffici commerciali internazionali. I punti cardine per raggiungere tali obbiettivi sono fondamentalmente tre: - completa telematizzazione di tutti i processi doganali per uniformare le procedure in un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei “Dogana Paper Less” - semplificazione delle procedure e dei regimi doganali - introduzione della certificazione AEO per gli operatori economici ed i loro partners che intervengono nella catena logistica della movimentazione delle merci. Un primo e significativo intervento dell’Amministrazione Doganale italiana per la semplificazione e la velocizzazione del rilascio delle merci nei porti e negli aeroporti è stato l’avvio di due importanti innovazioni, su piattaforma informatica: lo “sportello unico doganale” e il “pre-clearing”, ovvero lo sdoganamento in mare.

SPORTELLO UNICO DOGANALE Dopo un lungo e complesso iter burocratico/am-

ministrativo iniziato nel 2003, lo Sportello unico doganale è stato attivato nel luglio del 2011 con modalità transitorie in attesa del definitivo completamento del “dialogo telematico” tra tutte le amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento. L’Agenzia Delle Dogane funge da ufficio di coordinamento tra le varie Amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento: ben 18 Enti per un complessivo numero di 68 istanze per il rilascio di certificati, nulla-osta, licenze ecc. ecc. Quando questo processo di interoperabilità sarà completato, il vantaggio in termini di rapidità nel rilascio delle merci e minor costi per gli operatori sarà notevole, soprattutto per gli operatori che abbiano ottenuto la certificazione AEO. Essi potranno godere di particolari agevolazioni e corsie preferenziali nel dialogo tra le varie amministrazioni.

IL PRE-CLEARING (SDOGANAMENTO IN MARE) La procedura dello “Sdoganamento in mare” consente, ancor prima dell’arrivo nave e dell’attracco in banchina, di effettuare non solo tutti i controlli di Safty & Security del carico della nave, ma anche di anticipare il complesso iter amministrativo dello sdoganamento delle merci e del conseguente pagamento dei diritti doganali. Il tutto avviene tramite dialogo telematico, in base a precisi protocolli informatici, tra l’Autorità Doganale, l’Autorità Marittima, le compagnie marittime, i gestori dei Terminal Container e gli operatori, ovvero le aziende importatrici, gli spedizionieri e gli agenti doganali. Lo “Sdoganamento in mare”, iniziato in via sperimentale dall’Agenzia Delle Dogane nei porti di Genova e La Spezia già nel 2013, verrà estesa anche a tutti gli altri porti nazionali e a tutte le compagnie marittime che ne faranno richiesta. Grazie a questa procedura, si accorceranno notevolmente i tempi di sosta dei containers nei porti, si ottimizzeranno tutte le operazioni di sbarco e soprattutto si indirizzeranno tutti i containers già sdoganati e svincolati direttamente all’uscita del porto; mentre le partite di merce destinate al controllo verranno dirottate nelle aree di verifica. E’ fondamentale nella procedura pre-clearing, la

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completa realizzazione anche dello “Sportello unico doganale”, al fine di ottenere tutti quei vantaggi in termini di efficienza dei controlli, rapidità nel rilascio delle merci e di conseguente economicità.

VANTAGGI PER GLI OPERATORI AEO I vantaggi di questo innovativo iter a livello doganale, saranno ancor più evidenti per gli operatori certificati AEO. Dal gennaio 2008 è in vigore il Reg. CE 648/2005 e 1875/2006, concernente l’istituto della certificazione AEO (Authorized Economic Operators) ovvero Operatore Economico Autorizzato. Il programma di certificazione, con valenza comunitaria, si applica a tutti gli operatori che ne facciano richiesta e che intervengono a vario titolo nella catena logistica internazionale: produttori, commercianti, importatori, esportatori, imprese di spedizioni, vettori, terminalisti, depositari ed agenti doganali. Le certificazioni sono di tre differenti tipologie: 1. AEO/Customs, per le semplificazioni doganali 2. AEO/Security, per le semplificazioni sicurezza 3. AEO/Full, per le semplificazioni doganali e sicurezza. L’ottenimento dello status di Operatore Economico Autorizzato avviene dietro deposito di apposita istanza presso la Dogana competente per territorio nel luogo della sede amministrativa o operativa dell’operatore e dietro il superamento, con esito positivo, dell’audit doganale da parte di un team di funzionari preposti ai controlli. L’audit non ha la funzione di un controllo fiscale o controllo extra-tributario, bensì è unicamente finalizzato alla verifica di corrette procedure aziendali ai fini organizzativi, amministrativi e di sicurezza informatica e nella movimentazione delle merci, al fine di verificare l’affidabilità dell’operatore nelle transazioni e nella movimentazione delle merci in ambito internazionale.

VANTAGGI DIRETTI 1. Riduzioni dei controlli documentali, scanner e fisici nei porti e negli aeroporti 2. Scelta da parte dell’operatore dei luoghi deputati ai controlli della propria merce

3. Trattamento prioritario dei controlli 4. Iter agevolato nell’ottenimento di tutte le agevolazioni e semplificazioni doganali 5. Numero ridotto di dati da indicare nelle dichiarazioni sommarie 6. Mutuo riconoscimento della certificazione AEO con alcuni paesi terzi, quali: USA, Canada, Giappone ecc.

VANTAGGI INDIRETTI 1. Migliori relazioni con gli uffici doganali, tramite l’istituto del “client coordinator” 2. Velocizzazione degli arrivi e delle partenze delle merci 3. Possibilità di effettuare esportazioni H/23 4. Aumento della sicurezza per le proprie merci soprattutto se si scelgono, per la catena logistica, partners certificati AEO 5. Fidelizzazione della clientela per l’immagine di affidabilità commerciale 6. Diminuzione degli incidenti a persone e cose per effetto delle migliori condizioni di sicurezza. I vantaggi dei processi di semplificazione e telematizzazione dello Sportello Unico Doganale e del Pre-clearing, ricadranno principalmente sugli operatori certificati AEO soprattutto in merito ai punti 1, 2, 3 dei “vantaggi diretti”. La riduzione del numero dei controlli ed il trattamento prioritario degli stessi, abbinati ad una propria procedura doganale domiciliata presso il proprio punto di logistica, daranno la possibilità di abbattere sensibilmente le soste delle merci nei porti ed i conseguenti costi ed oneri di natura amministrativa e burocratica. Lo sforzo dell’Amministrazione Doganale italiana per avvicinare l’efficienza e l’organizzazione della portualità nazionale agli standard del Nord Europa, è evidente, ma è altrettanto auspicabile che questo processo di modernizzazione non trovi ostacoli di natura burocratica e possa procedere spedito nei tempi e nei modi stabiliti dall’Unione Europea per un vero ed effettivo miglioramento di tutto il Sistema Italia.

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Mariaester Venturini


Certificazione EurAsec

REGOLAMENTO TECNICO SULL’INDUSTRIA LEGGERA (FOCUS LINGERIE) a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

CERTIFICAZIONE EURASEC: REGOLAMENTO TECNICO SULL’INDUSTRIA LEGGERA (FOCUS LINGERIE) Le novità dettate dalle condizioni economicocommerciali, risultanti dall’associazione della Russia al WTO e dall’appartenenza all’Unione doganale in seno alla comunità economica euroasiatica EurAsEC, stanno presentando non poche difficoltà alle numerose aziende italiane che esportano all’interno dell’Unione doganale. Gli operatori che si trovano a dover sottostare alle norme relative ai processi di conformità, ai regolamenti tecnici e alla conseguente emissione del documento di certificazione, faticano ad orientarsi e molte modalità operative risultano ancora oscure. L’istituzione della nuova certificazione unificata, che ha comportato l’annullamento dello storico Sistema Gost R, è avvenuta in diverse fasi e in date distinte. Il nuovo sistema certificativo dell’Unione doganale prevede due principali documenti alternativamente necessari per l’importazione e la vendita di prodotti nelle repubbliche appartenenti all’Unione Doganale (Russia, Kazakistan e Bielorussia): - il certificato di Conformità - la dichiarazione di Conformità.

IL RUOLO DELL’IMPORTATORE Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità CU (Custom Union), uno degli elementi modificati rispetto alle regole Gost R, è il passaggio di responsabilità dal produttore alla società re-

gistrata nel territorio dell’Unione Doganale che importa il prodotto. Le nuove regole infatti prescrivono che l’importatore, anche nel caso in cui sia un semplice cliente, durante il processo di emissione del certificato, è tenuto a sottoscrivere un documento con cui accetta di prendersi carico delle responsabilità legate alla qualità del prodotto in oggetto. Questo ha dato luogo a complicazioni dal punto di vista della gestione della burocrazia connessa alle importazioni. Per evitare che il primo importatore (che come detto può essere un semplice cliente) si trovi intestatario di tutte le responsabilità delle successive vendite verso diverse entità, si è manifestata la necessità di produrre un documento per ognuno dei destinatari del prodotto. Questa introduzione ha sicuramente rappresentato non poche difficoltà alle numerose aziende italiane che esportano all’interno dell’Unione doganale. Il tratto fondamentale del certificato di conformità CU, è l’assunzione di responsabilità da parte dell’organo di certificazione che lo emette. La conseguenza diretta è la complessità e il derivante costo della certificazione in termini di tempo, procedure e prezzo. Per prima cosa possono ottenere il certificato dell’Unione Doganale solamente i produttori che già possiedono la certificazione ISO sul processo. Per l’emissione del certificato sono inoltre obbligatori: - la visita sul luogo o sui luoghi di fabbricazione - l’analisi sui campioni (quest’ultima può essere evitata se il prodotto è unico e non facilmente trasportabile). È inoltre necessario un lungo iter procedurale che prevede, per i documenti emessi per periodi superiori ad un anno, analisi annuali. Una conseguenza di tutto ciò ha portato anche all’aumento dei prezzi, rendendo in alcuni casi la stessa vendita del prodotto non più conveniente.

SICUREZZA PRODOTTI INDUSTRIA LEGGERA (ÒÐ ÒÑ 017/2011): TERMINA IL PERIODO TRANSITORIO Dal 1 luglio 2014 è terminato il periodo transitorio durante il quale si poteva utilizzare il documento certificativo di conformità ai requisiti del Regola-

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mento Tecnico di prodotti dell’industria leggera “on the Safety of Light Industry Products (TR CU 017/2011)” rilasciato prima del 1 luglio 2012, cioè prima dell’entrata in vigore sul territorio dell’Unione doganale. Infatti, se il documento certificativo di conformità era stato rilasciato prima della data di pubblicazione ufficiale del Regolamento Tecnico dell’Unione doganale TR CU 017/2011, vale a dire il 15 dicembre 2011, allora è rimasto in regola per tutto il periodo di validità normale (solo sullo Stato membro che l’ha emesso). Dal 1 luglio 2012 non è stato più permesso emettere documenti ufficiali nazionali di valutazione di conformità di prodotti dell’industria leggera da parte di un membro dell’Unione doganale EurAsEC (Russia, Bielorussia, Kazakistan). E’ stata vietata, inoltre, la marcatura di questi prodotti con il segno dell’Unione doganale EAC marking (Eurasian Conformity). Il regolamento tecnico dell’unione doganale, entrato in vigore nel 2012, ha modificato gli aspetti certificativi e di obbligatorietà dei prodotti che vi rientrano. Si tratta della categoria di prodotti che erano fuori dall’elenco dei prodotti soggetti a certificazione obbligatoria, ma che dopo questo regolamento sono rientrati in obbligatorietà di certificazione TR (Technical Regulation) per poter essere distribuiti nei territori dell’unione euroasiatica. Il regolamento di riferimento è il ÒÐ ÒÑ 017/2011 e si applica all’immissione in circolazione nel territorio dell’Unione doganale di prodotti dell’industria leggera. Il presente regolamento stabilisce le norme tecniche obbligatorie nei requisiti dell’Unione doganale per l’industria leggera, al fine di proteggere la vita umana e la salute, e la prevenzione di azioni ingannevoli contro il consumatore. Dal 1 luglio 2012 tutti i prodotti dell’industria leggera immessi sul mercato comune EurAsEC devono essere stati valutati secondo il Regolamento Tecnico dell’Unione doganale TR CU 017/2011, se presenti nella Lista del Codice Doganale Uniforme. Il Regolamento Tecnico dell’Unione doganale TR CU 017/2011 si applica a: tessile; abbigliamento e maglieria; macchine per tessuti e tappeti; prodotti di pelletteria, merceria e tessile; borse; materiali in feltro e non tessuti; calzature; pellicce e prodotti di pellicceria; prodotti in cuoio e finta pelle. L’elenco dettagliato dei prodotti a cui si applica il Regolamento Tecnico TR CU 017/2011 per prodotti dell’industria leggera è contenuto nell’Allegato 1 dello stesso regolamento. Questa tipologia di prodotti a volte può essere soggetta anche ad altri regolamenti tecnici applicabili

a questa categoria, ad esempio il “LVE/EMC Regulation”, per cui consigliamo sempre un’analisi integrata dei regolamenti.

REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA DEI PRODOTTI DELL’INDUSTRIA LEGGERA Ci sono 3 gruppi di parametri di sicurezza usati per la valutazione della sicurezza dei prodotti dell’industria leggera: 1. Parametri meccanici, ad esempio flessibilità o buona resistenza all’impatto 2. Parametri chimici, ad esempio massima concentrazione consentita di emissione di sostanze nocive nell’aria e/o nell’acqua 3. Parametri biologici, ad esempio indice di tossicità o resistenza della tintura. I materiali usati nei prodotti dell’industria leggera a stretto contatto con la pelle umana, così come per il primo e secondo strato di vestiti, scarpe e ciabatte, non possono avere qualità irritanti ed intensità di odore non superiore ai 2 punti.

REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA PER ABBIGLIAMENTO, PRODOTTI TESSILI E MERCERIA I prodotti tessili e abbigliamento, a seconda del tipo di contatto con la pelle, vengono classificati in 3 livelli: - liv./strato) quelli che hanno un contatto diretto con la pelle umana: biancheria, intimo, lenzuola, calze, sciarpe, fazzoletti, costumi da bagno e altri oggetti simili - liv./strato) quelli che hanno un contatto occasionale e limitato con pelle umana: come abiti, gonne, pantaloni, maglioni, guanti, maglieria invernale, ecc. - liv./strato) quelli che sono pensati per essere indossati sopra i vestiti: giacche, cappotti, cardigan, paltò, gilet, ecc. La migrazione di sostanze chimiche nocive non deve superare i limiti impostati. I limiti sono forniti negli Allegati 2 e 3 del Regolamento Tecnico sulla sicurezza dei prodotti dell’industria leggera TR CU 017/2011. Per esempio, i materiali utilizzati per la fabbricazione dei vestiti (1 livello/strato) non devono contenere formaldeide in concentrazione superiore a 75 µg/ g e non superiore a 300 µg/g (2 livello/strato).

FOCUS LINGERIE Con l’entrata in vigore della novità di questa estate in Russia, Kazakistan e Bielorussia l’argomento che ha destato maggior difficoltà e sorpresa per gli operatori del settore riguarda l’intimo donna. Non

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potranno, infatti, essere venduti più slip in pizzo o a rete che avendo un alto contenuto sintetico non rispettino le nuove regole di igiene previste dal regolamento. Il mercato russo della biancheria intima vale circa 4 miliardi di euro secondo il sindacato russo di prodotti tessili e dell’industria leggera (l’80% della biancheria intima venduta in Russia è di importazione). Il regolamento tecnico vieta la fabbricazione di intimo realizzato con poliammide, poliestere e nylon, ma ne permette fino all’1 Luglio 2014 la produzione e la distribuzione di prodotti a cui precedentemente è stato concesso il certificato di conformità. La motivazione è data dal fatto che l’intimo di nylon,

nylon e poliestere e pizzo sintetico soddisfa tutti i requisiti, tranne uno – l’igroscopicità (capacità di assorbire l’umidità). Il livello è stabilito al 6%, ma slip in poliammide, nylon e poliestere hanno un livello di igroscopicità di circa 3-3,6%. Questa affermazione è stata fatta sulla base di una ricerca sui tessuti sintetici utilizzati per il rilascio di biancheria intima. I produttori per poter continuare a vendere nell’unione doganale EurAsEC possono farlo mantenendo al 3% il livello di igroscopicità ed inserendo un «tassello» in cotone. Il requisito di assorbimento d’acqua non è un elemento nuovo, ma in linea con quanto era prescritto già nella norma GOST 31228-2004 per gli adulti. Giuseppe De Marinis

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I contratti del commercio in Francia SPECIFICITÀ PER L’IMPRENDITORE ITALIANO

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I CONTRATTI DEL COMMERCIO IN FRANCIA: SPECIFICITÀ PER L’IMPRENDITORE ITALIANO I contratti commerciali sono uno strumento indispensabile per iniziare a sviluppare le vendite all’estero. Proponiamo alcuni consigli utili alle imprese che vogliono fare business in Francia.

CONDIZIONI DI VENDITA Nel diritto francese esistono una serie di disposizioni che proteggono il venditore. Tra queste: - Clausola di riserva di proprietà che prevede la sospensione del trasferimento della proprietà dei beni venduti, fino al completo pagamento del prezzo. Tale clausola consente in particolare, nel caso in cui l’acquirente dovesse essere oggetto di procedura concorsuale, di recuperare i beni consegnati senza dover concorre con gli altri creditori. - Clausola di limitazione di responsabilità, indispensabile nel settore industriale. - Clausola relativa alle penali in caso di ritardato pagamento. - Clausola relativa al diritto applicabile e al tribunale competente. Nel caso di rapporti che prevedono la vendita di beni, sarà opportuno che la competenza sia devoluta al Tribunale più celere. Per essere valide, la firma da parte dell’acquirente non è indispensabile, ma le Condizioni di Vendita devono essere state comunicate dal venditore al più tardi alla conclusione del contratto.

AGENZIA COMMERCIALE Il Codice di Commercio francese prevede una se-

rie di disposizioni imperative che i contraenti non possono modificare se è il diritto francese ad applicarsi (indennità di fine rapporto, durata minima del preavviso, frequenza dei pagamenti…). Il punto dolente principale per il mandante, è il diritto dell’agente a un’ingente indennità di fine rapporto nel momento in cui il contratto prende fine per volontà del mandante, o per pensionamento o malattia dell’agente: in Francia l’indennità ammonta a due anni di provvigioni, indipendentemente dello sviluppo della clientela che il lavoro dell’agente ha portato.

PROCACCIATORE D’AFFARI In Francia, la figura del procacciatore d’affari non esiste e la possibilità di utilizzare tal istituto suppone una definizione contrattuale molto precisa, con scelta espressa del diritto italiano, e il carattere saltuario del rapporto deve essere reale. Precisiamo che il contratto di procacciamento di affari è comunque sempre a rischio di riqualificazione in contratto di agenzia.

COMMISSIONNAIRE-AFFILIATAIRE E’ una tipologia contrattuale atipica la cui caratteristica principale risiede nel fatto che il Commissionnaire agisce in proprio nome, ma per il conto del Commettant. Ne consegue che il Commissionnaire non acquista le merci che poi rivende per conto del Commettant, ma procede alla fatturazione e all’incasso in nome proprio, riversando successivamente una parte dell’incasso (ad. es. il 90%); la somma trattenuta costituisce la sua retribuzione. Questo contratto è ultimamente oggetto di un certo successo, perché in certi limiti non contempla la necessità di versare al Commissionnaire una indennità di fine rapporto.

CONSULENZA COMMERCIALE In caso di primi passi sul mercato francese da parte dell’azienda italiana, può rivelarsi opportuno conferire un semplice mandato di consulenza commerciale a una persona che conosca il mercato e sia in grado di reperire le aziende potenzialmente più interessate ai suoi prodotti. L’esame della giurisprudenza in materia di contratto di consulenza commerciale insegna che per

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non incorrere nel rischio di riqualificazione (di contratto di agenzia, ma a volte anche di contratto di lavoro), il rapporto deve prevedere che: - il consulente decida in piena autonomia le azioni da svolgere - la retribuzione del servizio di consulenza non deve essere, se non a titolo accessorio, definita in percentuale con gli incassi dell’azienda in Francia - il contratto dovrebbe prevedere la redazione di una o più relazioni, da parte del consulente, relative a quanto appreso e reperito nell’ambito della propria missione.

NORMATIVA SUL PREAVVISO OBBLIGATORIO IN MATERIA COMMERCIALE In Francia, tutti i rapporti di compravendita caratterizzati da una certa continuità, sia che essi siano oggetto di un contratto scritto sia, al contrario, il risultato di una corrente d’affari di fatto proseguita nel tempo, possono costituire una “relazione commerciale stabilita” ai sensi del Codice di Commercio. Il Codice impone alla parte che intende risolvere il rapporto di concedere, nella lettera di risoluzione, un preavviso che tenga conto della durata della relazione e della sua importanza per il partner, ciò indipendentemente delle eventuali previsioni del contratto. Secondo la Corte di Cassazione francese è applicabile a tutte le relazioni internazionali che coinvolgono una parte francese, che sia questa la parte lesa o quella responsabile, e dunque questa norma è applicabile anche in caso di scelta del diritto italiano. Il preavviso congruo non è dovuto, al contrario, qualora la relazione sia oggetto di un recesso per inadempimento o violazione del contratto, purché tale motivazione sia stata mossa in tempi non sospetti, e cioè all’atto del recesso stesso e per iscritto.

CONCESSIONE ESCLUSIVA DI VENDITA Prevede la concessione al concessionario, da parte del concedente, dell’utilizzo del proprio marchio per la distribuzione dei propri prodotti su un territorio affidato in esclusiva al concessionario. La concessione è reciproca se prevede che il concessionario non venderà altri prodotti o prodotti in concorrenza con quelli del concedente.

Sarà opportuno legare contrattualmente la concessione dell’esclusiva dell’utilizzo del marchio su un dato territorio al rispetto di quantitativi minimi, per potere uscire dall’obbligo di esclusiva, nel caso in cui il concessionario non raggiunga le vendite sperate.

FRANCHISING La caratteristica principale del contratto di franchising in Francia è l’obbligo, a carico del franchisor, di inviare al candidato franchisee un documento precontrattuale di informazione, relativo ai dati economici e operativi del franchising proposto, il cui contenuto è strettamente definito dalla legge. Una volta rimesso il documento precontrattuale, occorre aspettare 20 giorni prima di firmare il contratto di franchising. Da notare che in Francia, è totalmente vietato imporre il prezzo dei prodotti al franchisee.

CONSIGNMENT STOCK In Francia, per motivi fiscali, è necessario stabilire il contratto in forma scritta, onde definire la natura giuridica del deposito e, oltre al luogo del deposito, le modalità di contabilizzazione delle entrate e delle uscite e della comunicazione da parte del cliente delle vendite da fatturare, l’assicurazione obbligatoria, ecc. Precisiamo che in Francia il contratto di consignment stock suppone l’identificazione ai fini IVA dopo 3 mesi di giacenza dei prodotti. La rotazione del magazzino sarà in ogni caso da impostare su un modello FIFO.

CONCLUSIONI Il successo di una relazione con un intermediario di commercio può dipendere direttamente da una definizione completa e curata dei diritti e obblighi di ciascuno. Tale definizione contrattuale dovrebbe essere effettuata all’inizio del rapporto e formalizzata ogni volta che il rapporto si modifica, ad esempio con l’aumento dei legami tra i partner commerciali, conseguenti, auguratamente, al successo commerciale della relazione. Maximilien Gaslini Avvocato al Foro di Parigi e docente di contrattualistica e opportunità di business in Francia nell’ambito dei Corsi Executive NIBI

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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: Unionalimentari

ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Coloranti La Commissione ha pubblicato il reg. 923/2014 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di pigmenti coloranti di alluminio di riboflavine (E 101) e cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) in determinate categorie di alimenti e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 in merito alle specifiche per le riboflavine (E 101).

AGRICOLTURA BIOLOGICA Biologico La Commissione Europea ha pubblicato il Reg. 836/2014 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Ortofrutticoli di quarta gamma Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto in attuazione dell’articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Specie piante agricole E’ stato pubblicato il sesto complemento alla trentaduesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

Specie ortaggi Quinto complemento alla trentaduesima edizione integrale. Panel assaggiatori Olio Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto del 18 giugno 2014 concernente i criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.

BEVANDE Schede tecniche delle acquaviti di frutta dell’Alto Adige Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto in attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Schede tecniche delle acquaviti di frutta dell’Alto Adige. Schede tecniche delle acquaviti di frutta del Friuli Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto in attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Schede tecniche delle acquaviti di frutta del Friuli. Scheda tecnica del “Südtiroler Enzian” e/o “Genziana dell’Alto Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto in attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la

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protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del “Südtiroler Enzian” e/o “Genziana dell’Alto Adige”.

COMMERCIO Foglie di Betel La Commissione Europea ha pubblicato la decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione 2014/88/UE che sospende temporaneamente le importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle»), per quanto riguarda il suo periodo di applicazione. Assunzioni congiunte settore agricoltura Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il decreto di attuazione dell’dell’articolo 9, comma 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in merito alle modalità operative per le assunzioni congiunte nel settore dell’agricoltura. Credito d’imposta Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto concernente i termini per la presentazione delle domande per l’accesso al credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati di cui all’articolo 24 del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Importazione prodotti biologici La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento n. 829/2014 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. Elenco Prodcom La Commissione ha pubblicato il regolamento che Reg. 842.2014 elenco 2014 Prodcom prodotti industriali. Olio di girasole La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento n. 853/2014 che abroga il regolamento (CE) n. 1151/2009 che subordina a particolari condizioni l’importazione di olio di girasole originario dell’Ucraina o proveniente da tale paese. Import mangimi e alimenti La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che stabilisce condizioni particolari per

l’importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009. Import di gombo e di foglie di curry La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di gombo e di foglie di curry dall’India e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2013.

CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO Aerosol Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741 relativo agli aerosol, in attuazione della direttiva 2013/10/UE.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Disposizioni applicative DOP e IGP Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’aggiornamento degli allegati 1, 2, 3 e 5 al decreto 13 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo. Consorzi incaricati ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 61/2010 Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha comunicato l’elenco dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 61/2010. Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle DOP e IGP Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 14 agosto 2014).

VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Disposizioni urgenti settore agricolo E’ stata pubblicata la Legge 11 agosto 2014, n. 116

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di conversione del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.». Sistema di qualità nazionale Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il decreto 8 maggio 2014 concernente l’attuazione dell’articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI). Informazione Senza glutine La Commissione Europea ha pubblicato il decreto n. 828/2014 relativo alle prescrizioni riguardanti l’informazione dei consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti. Circolare applicativa DL 91/2014 “Campolibero” Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato la Circolare concernente i chiarimenti al DL 91/2014 “Campolibero”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014 (S.O. n. 72). Ulteriori indicazioni operative. oOo

DATI DI MERCATO 30A SETTIMANA 2014 (DAL 21 AL 27 LUGLIO 2014) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; riso; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso della settimana sopra indicata. I rapporti possono essere richiesti all’Ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia dell’Associazione. oOo

ESTERO Speciale situazione Federazione Russa. Blocco importazioni prodotti agroalimentari in Russia Riportiamo di seguito la comunicazione pervenuta dagli uffici ICE di Mosca. Il 6 agosto 2014 il Presidente della Federazione Russa ha, con il Decreto (Ukaz) n. 560 “Sull’applicazione di singole misure economiche speciali atte a garantire la sicurezza della Federazione Russa”, introdotto il divieto di importare in Russia alcune categorie di alimenti per un periodo non superiore a un anno, demandando al Governo di determinare in tempi brevi gli elenchi dei Paesi stranieri esportatori soggetti a tale divieto e dei prodotti inclusi nel campo di applicazione dell’atto. Il giorno seguente, 7 agosto 2014, il Governo della Federazione Russa ha emanato il Decreto attuativo “Sui provvedimenti di attuazione del Decreto del Presidente della Federazione Russa del 6 agosto 2014 n. 560” (il testo in lingua italiana tradotto dall’Ambasciata d’Italia a Mosca può essere richiesto all’Ufficio Sicurezza Ambiente ed Energia dell’Associazione), con il quale è formalizzata l’introduzione del divieto di importare nella Federazione Russa, per un periodo della durata di un anno, determinati prodotti agricoli, materie prime e prodotti alimentari (tra i quali figurano carni bovine e suine, pollame, pesce, formaggi e latticini, ortofrutticolo, ecc. - sono esclusi invece vini, bevande, prodotti per l’infanzia, pasta e prodotti da forno) provenienti da Stati Uniti d’America, paesi dell’Unione Europa, Canada, Australia e Norvegia. Al fine dell’identificazione con precisione dei prodotti interessati al blocco si dovrà far riferimento ai codici doganali riportati nella traduzione del decreto ufficiale. Si evidenzia che la denominazione dei prodotti - secondo quanto segnalato nel decreto - è riportata solo per comodità di utilizzo ed in caso di discrepanza fa quindi fede il codice doganale. Sulla base delle statistiche a disposizione di quest’Ufficio inoltre segnaliamo che l’impatto in termini di valore sull’export italiano per la parte restante del 2014 potrà raggiungere i 100 milioni di Euro. Deroghe al blocco importazioni prodotti agroalimentari in Russia Il Governo della Federazione Russa con Decreto n° 830 del 20 agosto 2014 ha successivamente definito alcune modifiche al decreto del Governo della Federazione Russa n° 778 del 7 agosto 2014. Riportiamo di seguito l’elenco dei prodotti ed evidenziamo le modifiche introdotte.

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ELENCO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI, DELLE MATERIE PRIME E DEGLI ALIMENTI PROVENIENTI DAGLI STATI UNITI D’AMERICA, DALL’UNIONE EUROPEA, DAL CANADA, DALL’AUSTRALIA E DAL REGNO DI NORVEGIA, LA CUI IMPORTAZIONE NELLA FEDERAZIONE RUSSA È VIETATA PER LA DURATA DI UN ANNO CODICE TN VED TS (CODICE DI NOMENCLATURA MERCEOLOGICA DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA CON L’ESTERO DELL’UNIONE DOGANALE)

DENOMINAZIONE DELLA MERCE *, ***

0201

Carne bovina fresca o refrigerata

0202

Carne bovina congelata

0203

Carne suina fresca, refrigerata o congelata

0207

Carne e sottoprodotti alimentari avicoli, come da voce merceologica 0105, freschi, refrigerati o congelati

da 0210** da 0301**

Carne salata, in salamoia, essiccata o affumicata Pesce vivo (a eccezione degli avannotti di salmone atlantico (Salmo salar) e di trota (Salmo trutta)

0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308

Pesce e crostacei, molluschi e altri invertebrati marini

da 0401**, da 0402**, da 0403**, da 0404**, da 0405**, da 0406**

Latte e latticini (a eccezione del latte senza lattosio e dei latticini senza lattosio)

0701 (a eccezione di 0701 10 000 0), 0702 00 000, 0703 (a eccezione di 0703 10 110 0), 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712 (a eccezione di 0712 90 110 0), 0713 (a eccezione di 0713 10 100 0), 0714

Ortaggi, tuberi e radici commestibili (a eccezione di patate da semina, cipolle, mais ibrido da semina, piselli da semina)

0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0813

Frutta e noci

1601 00

Insaccati e prodotti analoghi di carne, sottoprodotti di carne o di sangue; prodotti finiti preparati da essi

da 1901 90 110 0**, da 1901 90 910 0**, da 2106 90 920 0**, da 2106 90 980 4**, da 2106 90 980 5**, da 2106 90 980 9**

Prodotti alimentari o prodotti finiti (a eccezione degli additivi biologicamente attivi; dei complessi di vitamine e minerali; dei concentrati di proteine (di origine animale e vegetale) e loro miscele; fibre alimentari; additivi alimentari (anche complessi)

*

Ai fini di applicazione del presente elenco bisogna attenersi esclusivamente al codice TN VED TS (Codice di nomenclatura merceologica dell’attività economica con l’estero dell’Unione Doganale), la denominazione della merce è inserita per comodità di impiego. ** Ai fini di applicazione della presente voce bisogna attenersi sia al codice TN VED TS che alla denominazione della merce. *** Ad eccezione delle merci destinate all’alimentazione infantile.

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Legislazione alimentare regionale I PROVVEDIMENTI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA DI INTERESSE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE BEVANDE, VINI E LIQUORI DOC Prosecco Si segnala la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione FVG dei seguenti provvedimenti: - deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2014, n. 1231, “Adozione provvedimento di svincolo parziale dello stoccaggio dei vini atti alla produzione di Prosecco DOC, ottenuti dalla vendemmia 2013”. - deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2014, n. 1339, “Adozione provvedimento in attuazione dell’art. 13 ter del DPReg. 62/2006, in ordine all’iscrizione dei vigneti di varietà Glera allo schedario viticolo ai fini della rivendicazione della DOC Prosecco, per le campagne vitivinicole 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017”; - delibera 29 agosto 2014, n. 1570, recante “Adozione misura dello stoccaggio per il prodotto atto ad essere designato con la DOC ‘Prosecco’ ottenuto dalla vendemmia 2014”. Titolo alcolometrico volumico naturale vini Il decreto del Direttore sostituto del Servizio produzioni agricole 4 agosto 2014, n. 3100, autorizza l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2014 destinati a dare vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) e vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD), per la campagna vitivinicola 2014/2015. Con decreto del Direttore sostituto del Servizio produzioni agricole 4 agosto 2014, n. 3101 è stato auto-

rizzato l’aumento dei titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, dei vini IGT e dei vini spumanti per la campagna vitivinicola 2014/2015. Flavescenza dorata della vite Con provvedimento pubblicato sul B.U.R. n. 29 del 16 luglio 2014 il Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell’ERSA ha dettato le misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite. Periodo vendemmiale Il decreto del Direttore sostituto del Servizio produzioni agricole 30 luglio 2014, n. 3048, individua il periodo vendemmiale per la campagna vitivinicola 2014/2015.

LATTIERO-CASEARIO Latte crudo vaccino e derivati Sul B.U.R. n. 28 del 9 luglio 2014 è stato pubblicato il Disciplinare tecnico relativo al prodotto “Latte crudo vaccino e derivati” – Marchio Aqua, marchio collettivo di qualità della Regione Friuli Venezia Giulia.

ALTRO Prodotti dell’apicoltura Con delibera della Giunta Regionale n. 1446 del 1° agosto 2014 è stato approvato il programma regionale triennale 2014/2016 diretto a migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura nella regione Friuli Venezia Giulia. Marchio AQUA Con delibera della Giunta Regionale n. 1568 del 29 agosto 2014 è stata revocata la DGR n. 2596 di approvazione del disciplinare tecnico della patata a marchio AQUA.

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(MCS)


Autotrasporto. Validità e rinnovo CQC CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLA SCADENZA DI VALIDITÀ E SUL RINNOVO DELLE CQC LA SCADENZA DI VALIDITÀ DELLE CQC RILASCIATE PER DOCUMENTAZIONE Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 14/2014, p. 63 in materia di rinnovo della Carta di qualificazione del conducente (CQC), per segnalare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione con circolare prot. 18061/23.18.5 del 14 agosto 2014 (di seguito circolare) ha confermato, sciogliendo i residui dubbi, la portata del decreto dirigenziale 10 giugno 2014 (v. Apinforma n. 13/2014, p. 45) in ordine alla validità delle prime CQC ottenute per documentazione dai conducenti che alla data del 9 settembre 2009 erano titolari di patente C. La validità rimane fissata a 7 anni dal primo rilascio e, quindi: - al 9 settembre 2015, per le CQC trasporto persone; - al 9 settembre 2016, per le CQC trasporto cose. Inoltre, nel confermare la proroga automatica per le CQC trasporto persone e cose, la circolare ministeriale precisa, anche qui sciogliendo ogni altro dubbio, che “al conducente titolare di CQC per il trasporto di cose avente scadenza di validità fissata al 9 settembre 2014, che proceda al rinnovo della patente di guida, ovvero chieda un duplicato della stessa o della CQC, sarà rilasciata una patente-CQC in cui, accanto al codice unionale ‘95’, sarà indicata la data [aggiornata, n.d.r.] di scadenza di validità ‘9 settembre 2016’”. Da ultimo, la circolare ha ribadito che, con successivi provvedimenti, saranno precisate ulteriori procedure e termini relativi alla scadenza dalla validità delle CQC. Le precisazioni potrebbero riguardare la fattispecie di coloro che avevano già ottenuto il rinnovo delle prime CQC, con scadenze finali pari al 2021 o al 2020 per il trasporto persone.

DECORRENZA DEL RINNOVO QUINQUENNALE DELLA CQC Con circolare prot. 18734/23.18.5 del 3 settembre 2014 la citata Direzione è intervenuta su un altro importante aspetto relativo al rinnovo della CQC. La circolare annuncia l’emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che andrà a modificare il decreto dello stesso ministro 20 settembre 2013, il cosiddetto testo unico della CQC (v. da ultimo Apinforma n. 14/2014, pp. 60-63), allo scopo di uniformarsi alla normativa comunitaria in materia e chiudere una procedura d’infrazione che era stata aperta dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia. Il passaggio contestato del d.m. 20 settembre 2013 riguardava la facoltà di rilasciare CQC di durata superiore a 5 anni, per evitare una soluzione di continuità fra la frequentazione dei corsi e il suo rilascio. Nelle more dell’emanazione del decreto, al fine di evitare il rilascio di CQC che abbiano validità superiore a 5 anni, la circolare fornisce le seguenti istruzioni: a) il termine di validità quinquennale che sarà trascritto sulla patente/CQC in corrispondenza del codice unionale “95” o sulla CQC viene calcolato a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo all’Ufficio della motorizzazione civile; b) nel caso venga richiesto il duplicato a qualsiasi titolo della CQC o della patente/CQC sulla quale è indicata una scadenza di validità superiore a 5 anni, il sistema procederà automaticamente a calcolare il nuovo termine di validità che sarà non superiore a 5 anni dalla data di presentazione dell’istanza di duplicato; c) in considerazione del fatto che la CQC è necessaria per svolgere attività professionale e che, di conseguenza, una volta scaduta di validità non consente al suo titolare di effettuare attività di autotrasporto e tenuto conto, altresì, della possibilità che in determinati periodi possano concentrarsi un rilevante numero di richieste di rinnovo presso gli Uffici della Motorizzazione civile, tali da determinare un aggravio operativo e conseguenti ritardi nel rilascio dei relativi documenti, il titolare della

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CQC che ha presentato istanza di rinnovo di validità della stessa prima della sua scadenza può esercitare l’attività professionale, sul solo territorio nazionale, con la ricevuta di presentazione dell’istanza vidimata dall’Ufficio della Motorizzazione civile, nelle more del rilascio del documento rinnovato, che deve avvenire improrogabilmente entro 3 mesi dalla presentazione della richiesta. Si sottolinea l’importanza di quanto riportato sub b) perché ciò eviterà il fenomeno che ogni 5 anni vadano a scadenza tutte le CQC rilasciate la prima volta per documentazione (v. sopra) e consentirà,

nel contempo, ai conducenti di frequentare il corso di rinnovo con congruo anticipo, rispetto alla scadenza della CQC, in quanto gli stessi potranno poi presentare l’istanza di rinnovo solo in prossimità della sua scadenza, senza perdere eventuali mesi di validità, dovuti al fatto di aver frequentato il corso in anticipo. Copia delle circolari e ogni altra informazione possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Sentenza della Corte di Giustizia sui costi minimi c/t PER LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA I COSTI MINIMI DI SICUREZZA VIOLANO LE NORME COMUNITARIE Si comunica che la Corte di giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione), con sentenza del 4 settembre 2014 indirizzata al TAR del Lazio - che aveva sollevato specifica domanda di pronuncia pregiudiziale in merito - ha dichiarato che la normativa italiana sui costi minimi di esercizio dell’autotrasporto cose in conto terzi, i cosiddetti costi di sicurezza, non sono compatibili con le norme del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). A tal riguardo si riporta di seguito uno stralcio della nota ufficiale diramata lo stesso 4 settembre 2014 dalla Corte di giustizia, ove sono riassunte le motivazioni della sentenza. “Con l’odierna sentenza la Corte ricorda, in primo luogo, che nonostante le norme del TFUE sugli accordi vietati tra imprese non siano vincolanti per gli Stati membri, questi ultimi sono nondimeno sottoposti al dovere di collaborazione con l’Unione, così che non possono adottare provvedimenti idonei a eleminare l’effetto utile di tali norme. Queste risultano quindi violate qualora uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di intese vietate, rafforzi gli effetti di tali intese oppure ancora revochi alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica.” “In secondo luogo, per quanto riguarda la normativa controversa nel procedimento principale, la Corte constata che l’Osservatorio [il quale in origine determinava detti costi, n.d.r.], composto maggioritariamente da rappresentanti di associazioni di categoria e abilitato ad agire nell’interesse esclusivo della categoria, dev’essere con-

siderato un’associazione d’imprese direttamente soggetta alle regole di concorrenza. Di conseguenza, la fissazione dei costi minimi d’esercizio impedisce alle imprese di fissare tariffe inferiori a tali costi. Pertanto, limitando la libertà degli attori del mercato di determinare il prezzo dei servizi di trasporto di merci su strada, la normativa italiana è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno.” “In terzo luogo, la Corte rileva che la determinazione dei costi minimi non è idonea, né direttamente né indirettamente, a garantire il conseguimento dell’obiettivo legittimo fatto valere dall’Italia per giustificare la restrizione della concorrenza (vale a dire la tutela della sicurezza stradale). Infatti, la normativa nazionale si limita a prendere in considerazione la sicurezza stradale in maniera generica, senza stabilire alcun nesso tra essa e i costi minimi. Inoltre, il provvedimento contestato va oltre quanto necessario per il rafforzamento della sicurezza stradale.” Si fa riserva di ritornare sull’argomento per esaminare più da vicino gli effetti della sentenza della Corte di giustizia sulla causa pendente al TAR del Lazio. Qui si rammenta che il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di giustizia in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione europea o alla validità di un atto della stessa. La Corte di giustizia non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla sua decisione. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Nel merito si osserva anche che l’attuale disciplina sui costi minimi ha, in parte, risolto queste eccezioni, eliminando l’Osservatorio e conferendo, da oltre due anni, il compito di fissare i predetti costi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Frattanto il testo della sentenza può essere richiesto all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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Interesse moratorio nelle transazioni commerciali EFFETTI SUI RITARDATI PAGAMENTI DEI SERVIZI DI AUTOTRASPORTO COSE C/T In applicazione dell’art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, il Ministero dell’economia e delle finanze con proprio comunicato, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 21 luglio 2014, ha fissato nella misura dello 0,15% per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2014, il saggio d’inte-

resse base da applicare a favore del creditore nei casi di ritardato pagamento. Il tasso così fissato equivale al principale tasso di rifinanziamento della Banca centrale europea. Di conseguenza, per ciò che concerne i ritardati pagamenti dei servizi di autotrasporto in conto terzi, in applicazione del co. 13 dell’art. 83 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, l’interesse moratorio per le fatture pagate oltre il 60° giorno dall’emissione, ammonta all’8,15%, pari, cioè, al tasso fissato dall’anzidetto ministero maggiorato di 8 punti percentuali. Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

PAG. 65 - APINFORMA / Organizzazione - numero 15 - 31 agosto 2014

(AdT)


Autotrasporto c/t; “costi minimi” luglio 2014 “COSTI MINIMI DI SICUREZZA” PER L’AUTOTRASPORTO C/T PER L’AGOSTO 2014 Con decreto prot. 0000093 del 6 agosto 2014 il Direttore generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha aggiornato i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi sulla base delle rilevazioni del prezzo medio del gasolio nel precedente mese di luglio (1,636 euro/l rispetto a 1,632 euro/l del giugno 2014); i nuovi

costi sono applicabili ai trasporti effettuati nel mese di agosto 2014. Per ragioni di spazio non si riportano le tabelle, ma si osserva che queste continuano a essere pubblicate a due colori: verde per i costi di esercizio complessivi, azzurro per i costi di esercizio di subvezione fra imprese iscritte all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi; costi quest’ultimi ottenuti sottraendo dai costi complessivi quelli di natura organizzativa del primo vettore. I citati decreti e le relative tabelle sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.mit.gov.it). Le tabelle possono essere richieste nel formato a colori anche all’ufficio trasporti dell’Associazione, che provvederà a inviarle agli interessati per posta elettronica. (AdT)

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Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.

INDICE ISTAT MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014

(C)

ANNI E MESI

2013

2014

INDICI (BASE 2010 = 100)

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE

Giugno

107,1

1,2

4,4

n. 179 - 1° agosto 2013

Luglio

107,2

1,2

4,2

n. 224 del 24 settembre 2013

Agosto

107,6

1,1

4,3

n. 224 del 24 settembre 2013

Settembre

107,2

0,8

3,9

n. 249 del 23 ottobre 2013

Ottobre

107,1

0,7

3,4

n. 270 del 18 novembre 2013

Novembre

106,8

0,6

3,0

n. 302 del 27 dicembre 2013

Dicembre

107,1

0,6

3,0

n. 21 del 27 gennaio 2014

Media

107,0

Gennaio

107,3

0,6

2,8

n. 53 del 5 marzo 2014

Febbraio

107,2

0,5

2,3

n. 75 del 31 marzo 2014

Marzo

107,2

0,3

1,9

n. 94 del 23 aprile 2014

Aprile

107,4

0,5

1,6

n. 133 dell’11 giugno 2014

Maggio

107,3

0,4

1,6

n. 142 del 21 giugno 2014

Giugno

107,4

0,3

1,5

n. 171 del 25 luglio 2014

Luglio

107,3

0,1

1,3

n. 194 del 22 agosto 2014

PAG. 67 - APINFORMA / Organizzazione - numero 15 - 31 agosto 2014


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