Apinforma n. 15 del 31 agosto 2015

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 15 31 agosto 2015

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

CONTRIBUTI PER VALORIZZAZIONE DI BREVETTI

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE SICUREZZA TRIBUTARIO LAVORO E PAG. 1 - APINFORMA - numero 15 - 31 agostoAMBIENTE 2015 ECONOMICO

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE




NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 15 31 agosto 2015

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

Cariche e incarichi di Confapi FVG solo a titolo gratuito

8

Le piccole e medie industrie riaprono in un quadro di incertezza

9

Depositi Iva virtuali

10

Alternative Dispute Resolution - ADR

13

La disciplina delle vendite a distanza

14

Comunicazioni al Registro Imprese

18

Compensazione rimborsi da assistenza fiscale

20

Fatturazione elettronica

21

Contributi per valorizzazione di brevetti

22

Sgravi contributivi sugli accordi di secondo livello

28

UNITAL CONFAPI

30

CONFAPI ANIEM

31

Energia

32

SOA: incremento delle categorie per la Candolini Costruzioni

34

Nuove direttive LLPP in Friuli Venezia Giulia

35

Urbanistica e edilizia: circolare della Regione (3a parte)

36

La Regione mette mano alle varianti urbanistiche

40

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EXPORT MARKETING

Accordo sul nucleare iraniano

47

Certificazione EAC

50

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

51

Autotrasporto. Deduzioni forfettarie imprese minori

52

Autotrasporto c/t Verifica della regolarità delle imprese

54

Legislazione alimentare

58

ORGANIZZAZIONE

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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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CARICHE E INCARICHI DI CONFAPI FVG SOLO A TITOLO GRATUITO Si riporta il testo di un comunicato stampa riguardante la gratuità degli incarichi associativi sollecitato da una precedente nota rivolta a tutte le Associazioni di categoria dal Segretario regionale della CGIL. Alla riapertura dell’attività dopo la pausa estiva, l’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG dà riscontro alle “sollecitazioni” del Segretario regionale della CGIL di rendere pubblici i redditi dei presidenti delle controparti datoriali, fornendo alcune precisazioni. In primo luogo - si legge in una nota - i redditi del Presidente e degli altri Imprenditori ricoprenti cariche sociali derivano dalla loro attività imprenditoriale o da altre entrate, le quali nulla hanno a che vedere con l’Associazione e che questa non è tenuta, né è interessata o intende conoscere. Quello che si può aggiungere è che le cariche sociali sono, per statuto e per prassi, tutte rigorosamente gratuite. Quindi, né il Presidente, né chiunque altro ricopra cariche sociali o sia, comunque, chiamato a rappresentare l’Associazione percepisce da questa compenso alcuno, nemmeno i rimborsi delle spese personalmente sostenute per incarichi di rappresentanza. Anzi, il Presidente, i Vicepresidenti, i componenti della Giunta e del Consiglio proprio per la carica ricoperta sono chiamati a versare un contributo maggiorato rispetto a quello ordinario. Del pari, chi rappresenta l’Associazione in organismi terzi, ove siano previsti compensi, è ugualmente chiamato a versare un contributo associativo maggiore di quello ordinario.

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CONFAPI FVG: LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE RIAPRONO IN UN QUADRO DI INCERTEZZA Alla ripresa dell’attività dopo la pausa di agosto il quadro che le piccole e medie industrie si prefigurano è segnato da incertezza di prospettive e da dubbi circa il superamento dell’attuale crisi. Lo rende noto l’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG, anche alla luce di un sondaggio condotto fra le imprese più significative dei vari settori. Una prima considerazione - si legge in una nota - è che, diversamente dagli anni passati, almeno fino a tutto il 2011, se il periodo feriale era principalmente utilizzato per la manutenzione degli impianti, ora essenzialmente lo è stato per fronteggiare le tante situazioni di crisi e di difficoltà aziendali, sempre più caratterizzate da procedure concorsuali, liquidazioni volontarie e giudiziarie. Ciò è più evidente nelle imprese di piccole dimensioni (sotto i 50 addetti), mentre quelle più grandi reggono bene l’impatto della recessione, avendo ancora margini di riorganizzazione e riassetto e, in non rari casi, anche discrete prospettive di sviluppo. Sono quasi le uniche, del resto, a dichiarare una propensione a investire nei mesi che verranno. Dati alla mano il 5% delle imprese associate va più che bene, il 15% va bene, ma l’80% sopravvive o va male. La sensazione, dunque, è che nella piccola e media industria regionale non si trovi ancora riscontro della ripresa evidenziata da alcuni indicatori statistici nazionali e regionali per il 2015. Ripresa che, se avviata, appare timida e influenzata da fattori congiunturali esterni, come la riduzione del costo del petrolio, l’indebolimento dell’euro rispetto al dollaro e, in misura minore, il quantitative easing della BCE. Si colgono sì segni di crescita degli ordinativi e richieste di offerte, ma questi interessano per lo più i settori del ramo manifatturiero con propensione all’export, mentre la domanda interna di beni di consumo e strumentali resta assai debole. Ed è questo un altro fattore che frena gli investimenti delle imprese. Ciò vale anche nel campo della formazione del personale, dove per l’inaridimento dei fondi europei, nazionali e regionali e per l’esiguità di quelli interprofessionali, alimentati dai versamenti delle imprese, ma aggrediti per finanziare gli ammortizzatori sociali, sta venendo meno un’importante componente di crescita professionale. Confapi FVG, infatti, osserva che questo fattore unito alla dispersione di professionalità per la fuoriuscita di lavoratori dal sistema produttivo è una delle fonti di depauperamento della comunità regionale. L’aspetto finanziario è quello più critico. Il nodo dei tardati e mancati pagamenti resta il primo fattore di squilibrio nei bilanci delle imprese e si ripercuote a cascata in tutta la catena del valore. Peraltro - rileva Confapi FVG - il quantitave easing non sta producendo gli effetti attesi. Le immissioni di liquidità della BCE hanno favorito il credito delle imprese in buone condizioni di salute; per le altre - la maggior parte e prevalentemente di minori dimensioni - il progressivo deterioramento del merito di credito, ne rende l’accesso difficile e oneroso e non è compensato da comportamenti virtuosi messi in atto da quelle imprese che hanno buoni rapporti con i propri fornitori. In ogni caso, nelle operazioni di medio termine continuano a prevalere di gran lunga quelle per consolidamento dei debiti a breve e per liquidità rispetto a quelle per investimenti. Per il Presidente della CONFAPI FVG Massimo Paniccia le sorti del sistema produttivo regionale non saranno molto diverse da quelle del Paese. “Ma, a livello locale è sempre possibile attivare interventi di rottura che ridiano slancio all’economia. In questo il ruolo dell’industria delle costruzioni resta cruciale. Le potenzialità della domanda privata sono ancora notevoli nel campo delle ristrutturazioni immobiliari: un limpido esempio è stato offerto dal recente bando sul riuso dei centri storici che, a fronte di uno stanziamento regionale di 11,5 milioni di euro, ha generato richieste per 200 milioni. Rimettere in moto l’edilizia dovrebbe essere un obiettivo strategico per l’Amministrazione regionale, in quanto non solo ridarebbe vitalità al settore maggiormente provato dalla crisi ma restituirebbe slancio all’enorme indotto e alla domanda interna.”

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Depositi Iva virtuali ELIMINATA LA DISTINZIONE TRA IMPOSTA INTERNA E ALL’IMPORTAZIONE PREMESSA Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 16109 del 29 luglio 2015, è intervenuta in materia di omessa introduzione delle merci nel deposito fiscale, prevedendo in questi casi, vale a dire quando lo stesso assuma una funzione meramente virtuale ma l’imposta sia stata regolarmente liquidata con l’autofatturazione, che le autorità doganali possano irrogare solo una sanzione pecuniaria ma non recuperare l’Iva. In virtù del principio di neutralità dell’imposta, infatti, questa non può essere riscossa due volte, vale a dire una prima volta al momento dell’importazione e una seconda al momento del prelievo dal deposito, solo perché fisicamente la merce non è entrata del deposito. Per chiarire meglio questi aspetti sentenza riepiloghiamo le caratteristiche principali dei depositi Iva.

IL DEPOSITO IVA E’ un luogo fisico, come ad esempio un magazzino, situato all’interno del territorio italiano nel quale la merce, viene depositata beneficiando di specifiche agevolazioni dal punto di vista dell’imposizione Iva. La normativa di riferimento è per lo più contenuta nell’art. 50-bis del D.L. 331/93 il quale oltre ad indicare le modalità di utilizzo, disciplina anche le procedure per la sua attivazione. Il deposito Iva sostanzialmente consente di differire il versamento dell’imposta. L’inserimento della merce al suo interno cristallizza il versamento dell’Iva fino al suo prelievo. In pratica il versamento dell’imposta viene legato al momento in cui le merci vengono estratte dal deposito. Nel deposito Iva possono essere immessi beni nazionali o comunitari, mentre quelli extracomunitari possono essere introdotti solamente dopo essere stati immessi in libera pratica e pagati i dazi doganali.

Il vantaggio è quindi di natura finanziaria per le imprese perché consente di differire il versamento dell’imposta.

LE OPERAZIONI INTERESSATE In pratica l’utilizzo del deposito Iva consente di posticipare l’obbligo di liquidazione dell’imposta al momento in cui le merci vengono prelevate dallo stesso. La sospensione dell’imposta può riferirsi alle seguenti operazioni. 1. Introduzione o l’estrazione delle merci nei o dai depositi fiscali Le operazioni interessate a questa fattispecie possono riguardare: A - gli acquisti intracomunitari qualora l’operazione non si concluda con la consegna all’acquirente nazionale ma appunto con l’introduzione nel deposito. In questi casi l’operazione sarà effettuata con l’integrazione della relativa fattura senza applicazione dell’imposta ma facendo riferimento all’articolo 50-bis del D.L. 331/93; B - l’immissione in libera pratica di beni di origine extracomunitaria, in questi casi i beni possono essere introdotti nei depositi soltanto dopo essere stati immessi in libera pratica. Al momento dell’importazione le merci vengono assoggettate solo ai dazi doganali ma non al versamento dell’Iva e nella bolla doganale d’importazione sarà richiamato l’art. 50-bis del D.L. 331/93 indicando appunto che si tratta di merce introdotta in un deposito; C - le cessioni intracomunitarie, vale a dire quelle vendite atipiche dove i beni non escono dal territorio italiano, ma sono cedute a soggetti comunitari mediante l’introduzione nel deposito. Anche in questi casi la fattura dell’operatore nazionale sarà emessa nei confronti del soggetto Ue senza applicazione dell’imposta ma richiamando sempre l’art. 50-bis del D.L. 331/93; D - le cessioni di beni di cui alla Tabella A-bis del D.L. 331/93, queste operazioni sono caratterizzate dal fatto che devono essere effettuate nei confronti di cessionari extracomunitari, non identificati ai fini Iva all’interno della Ue oppure di cessioni nazionali.

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Per tutte queste operazioni il regime sospensivo termina nel momento in cui le merci escono dal deposito e in quel momento l’operazione deve essere assoggettata ad Iva. Ovviamente tale assoggettamento dipenderà dalla destinazione della merce. La liquidazione dell’imposta avviene tramite l’emissione di un’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2 del DPR 633/72 che andrà annotata nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti. Se invece i beni sono destinati ad altro stato comunitario, il cedente emetterà fattura senza applicazione dell’Iva in virtù dell’effetto combinato degli articoli 41 e 50-bis del D.L. 331/93. Qualora, infine i beni siano destinati ad un paese extra-Ue la fattura sarà emessa sempre senza Iva per l’effetto combinato del citato articolo 50-bis del D.L. 331/93 e dell’art. 8 del D.P.R. 633/72. 2. Giacenza delle merci nei depositi All’interno dei depositi Iva opera una sorta di sterilizzazione dell’imposta, conseguentemente le operazioni di cessione e prestazione di servizi su beni custoditi al loro interno, possono essere effettuate senza assoggettamento all’imposta. All’interno dei depositi pertanto, se un bene viene ceduto, tale operazione, dal punto di vista Iva, non dà luogo all’applicazione dell’imposta. Questo trattamento vale a prescindere dalla circostanza che il cedente o il cessionario siano soggetti italiani, comunitari o extracomunitari. Anche le prestazioni di servizi sui beni in deposito rientrano tra quelle previste dall’art. 50-bis, comma 4, lett. h) del DPR 331/93 e come tali non soggette al pagamento dell’Iva. Ovviamente il valore di queste prestazioni formeranno base imponibile al momento dell’estrazione della merce dal deposito. 3. Trasferimento di merci tra depositi Iva Questo tipo di operazioni, disciplinate dal quarto comma, lett. i) dell’art. 50 – bis del D.L. 331/93, non sono soggette ad Iva perché il passaggio non comporta un’uscita dal deposito, i beni, infatti, rimangono sempre e comunque custoditi all’interno di un deposito Iva.

SOGGETTI ABILITATI Sono abilitati a gestire un deposito Iva le imprese esercenti i magazzini generali con autorizzazione doganale, le imprese esercenti depositi franchi, le imprese operanti in punti franchi, i gestori di depositi fiscali soggetti ad accisa e ovviamente tutti gli operatori economici costituiti sotto forma di società di capitali. La richiesta deve essere presentata alla Direzione regionale delle entrate competenti per territorio in relazione alla localizzazione

del deposito e per conoscenza anche all’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente. L’amministrazione finanziaria, esaminata la documentazione allegata alla richiesta, ha 180 giorni per comunicare il rilascio o il diniego dell’autorizzazione.

DEPOSITI IVA E IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA Con il regime di immissione in libera pratica la merce non comunitaria acquisisce la posizione comunitaria di merce comunitaria. L’operazione doganale implica le seguenti attività in dogana: - l’applicazione delle misure di politica commerciale, quali la verifica delle licenze d’importazione, l’assenza di divieti, la sussistenza e l’eventuale capienza di contingenti; - l’espletamento delle altre formalità specifiche previste per l’importazione di una merce, come ad esempio i controlli sanitari o fitosanitari; - l’applicazione dei dazi legalmente dovuti secondo la normativa comunitaria. Questa procedura rappresenta una valida alternativa in tutti quei casi in cui la merce non ha ancora una destinazione finale, perché ad esempio non si è trovato il cliente, potendo beneficiare della sospensione della riscossione dell’Iva.

LA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE Dopo aver ricordato i tratti salienti del deposito Iva vediamo ora di affrontare la portata della sentenza della Corte di Cassazione n. 16109 del 29 luglio 2015. Il caso riguardava il mancato inserimento fisico della merce all’interno del deposito, utilizzando così il deposito in modo virtuale e non sostanziale. La presa in carico della merce era stata effettuata solo sotto il profilo documentale, vale a dire con la mera iscrizione nel registro di magazzino, con contestuale estrazione in virtù di specifica autofattura emessa dal soggetto estrattore. L’amministrazione doganale aveva avviato il recupero dell’Iva all’importazione, ritenendo l’emissione dell’autofattura non idonea a sanare l’omissione dell’imposta generatasi per effetto dell’operazione di importazione. Per le Dogane la questione andava scissa in due momenti distinti, l’importazione, con una sua autonomia impositiva, autonoma rispetto alla liquidazione dell’imposta interna, scaturente dall’autofattura al momento del prelievo dal deposito. La Suprema Corte rifacendosi al principio affermato dalla Corte di giustizia Ue con la sentenza Causa C-273/13, depositata il 17 luglio 2014, ha preliminarmente osservato che la “necessità dell’effettivo inseri-

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mento della merce nel deposito Iva risulta dallo spirito e dalle finalità del regime agevolato introdotto dall’art. 50-bis ultimo comma, al cui interno il riferimento specifico alla consegna dei beni non può non richiedere l’effettiva consegna fisica della merce in sede di deposito, collegandosi ai concetti di custodia - comma 1 - giacenza dei beni in deposito - comma 3 - ed estrazione -comma 6”. L’inosservanza di tale obbligo, tuttavia, non comporta il mancato versamento dell’Iva all’importazione perché questa è stata corrisposta nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile dal soggetto passivo al momento dell’estrazione. Conseguentemente per il principio della neutralità dell’imposta, non è possibile richiedere il versa-

mento della stessa una seconda volta, una prima al momento dell’importazione e una seconda al momento della estrazione. Cade così la tesi delle Dogane che considerava l’importazione e l’estrazione come due momenti distinti e prodromici a recuperi d’imposta autonomi e conseguentemente autonomamente sanzionabili. I giudici della Cassazione hanno individuato una tesi diversa, prevedendo che sul fronte Iva la riscossione in questi casi deve essere considerata in maniera unitaria. Ovviamente rimangono irrogabili le sanzioni formali per il mancato trasferimento fisico delle merci all’interno del deposito Iva.

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(PZ)


Alternative Dispute Resolution - ADR RECEPITA LA NORMATIVA EUROPEA PER LE CONTROVERSIE CON I CONSUMATORI Il Consiglio dei ministri con decreto legislativo in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha recepito la direttiva europea 11/2013 sull’ADR (Alternative Dispute Resolution) volta a dirimere le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti e consumatori stabiliti nella Ue. Si tratta quindi di una procedura alternativa al tribunale che dovrebbe velocizzare la soluzione di controversie con i consumatori e ridurre i relativi costi. La normativa viene introdotta nel nostro ordinamento integrando e modificando il codice del consumo D.Lgs. 206/2005, più precisamente l’articolo 141 viene sostituito e vengono inseriti altri nove articoli, dal 141 - bis al 141 - decies. La normativa prevede l’istituzione di organismi ADR, simili agli organismi di mediazione, che proporranno alle parti in lite la risoluzione della stessa. Gli organismi ADR dovranno essere iscritti in appositi elenchi presso differenti autorità competenti per materia. Ad esempio il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo per le materie legate al consumo, la Consob per controversie insorte tra investitori, l’Autorità per l’energia elettrica per il gas e il sistema idrico, l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni e la Banca d’Italia per i settori di propria competenza. Gli organismi di ADR dovranno rispettare determinati requisiti sia sotto il profilo organizzativo che procedurale. Questi organismi dovranno diffondere nella maniera più ampia possibile tramite web, tutte le no-

tizie sulla procedura, le tariffe e gli effetti giuridici dell’esito della procedura. Generalmente le procedura di ADR si dividono in due categorie principali: quelle con la formulazione della proposta di soluzione da parte del mediatore e quelle che si limitano ad agevolare ed aiutare le parti trovando una soluzione amichevole. Il consumatore non potrà comunque essere privato del diritto di adire al giudice competente, qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale. La procedura ADR è comunque obbligatoria se si vuole procedere con l’azione giudiziale, similmente a quanto già previsto per la mediazione. I procedimenti ADR saranno comunque volontari e si potranno svolgere anche in via telematica, tuttavia la risoluzione della controversia dovrà basarsi su disposizioni di tipo giuridico, su considerazioni di equità e altre regole etiche. La procedura ADR nelle intenzioni del legislatore dovrebbero avere una durata massima di 90 giorni, prorogabile fino ad un massimo di altri 90 giorni e dovrà essere gratuita o a costi contenuti per i consumatori. Le parti avranno la possibilità di partecipare alla procedura ADR senza l’intervento di legali ancorché sia riconosciuta la possibilità di richieder un parere indipendente in qualsiasi fase della procedura. In ogni caso alle parti è riconosciuto il diritto a ritirarsi in qualsiasi momento della procedura. E’ prevista la possibilità di negoziazioni paritetiche derivanti da protocolli d’intesa stipulati tra le associazioni dei consumatori e le imprese o loro associazioni. Le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie dovranno essere in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di ADR o giudiziale inclusa una buona conoscenza del diritto. La nomina degli arbitri dovrà avere una durata tale da garantire l’indipendenza dell’attività e il loro compenso sarà indipendente dall’esito della lite. (PZ)

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La disciplina delle vendite a distanza È APPLICABILE ANCHE ALLE CESSIONI A PRIVATI COMUNITARI PREMESSA La disciplina Iva delle vendita a distanza è contenuta negli artt. 40, comma 3 e 41 comma 1 lett. b) del D.L. 331/93. Si tratta di un regime che si applica agli acquisti di beni materiali, diversi da quelli soggetti ad accisa e ai mezzi di trasporto nuovi, effettuati sulla base di cataloghi, per corrispondenza o via Internet da soggetti privati consumatori in ambito comunitario. Si potrebbe pensare che si tratti di una disposizione di scarsa applicazione o che interessa solo particolari imprese dedite a particolari tipologie di business. In realtà non è così, nonostante la norma parli di cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, il suo raggio d’azione è più ampio. L’art. 11-quater del D.L. 35/2005 ha, infatti, chiarito che all’interno della citata disciplina devono essere inserite anche le cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando la modalità di acquisizione dell’ordine. E’ di tutta evidenza che alla luce dell’ampliamento dell’ambito di applicazione di cui sopra, qualsiasi cessione a soggetto privato comunitario da parte di commercianti residenti, i quali si assumono l’onere di curare il trasporto a destino vale a dire nel paese comunitario, rientra nella disciplina in argomento. Si pensi ad un commerciante di mobili o di sanitari che vende della merce ad un soggetto privato Sloveno assumendosi l’onere del trasporto a destino della merce.

LE CESSIONI PER CORRISPONDENZA L’art. 41, comma 1 lett. b) del D.L. 331/93 stabilisce, come regola generale, la tassazione nel paese membro di destinazione per le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel

territorio di altro stato membro nei confronti di soggetti privati. La stessa norma aggiunge però, che tale disposizione non trova applicazione se l’ammontare delle cessioni effettuate in altro stato membro non supera, nell’anno solare precedente e in quello in corso, 100.000 euro, ovvero l’eventuale minore ammontare al riguardo stabilito nello stato Ue dell’acquirente. In pratica la regole generale prevede la tassazione nel paese di destinazione se le vendite superano determinate soglie annue, se invece si rimane al di sotto di tali soglie la tassazione avviene nel paese del fornitore. E’ sempre ammessa, comunque l’opzione per la tassazione nell’altro stato membro. La finalità dell’imposizione nel paese di arrivo è duplice, evitare che i beni venduti con queste modalità siano deviati a favore dei paesi membri che applicano aliquote più basse e assicurare condizioni eque di concorrenza. Il venditore nazionale, pertanto, che ha effettuato in altro stato membro nell’anno solare precedente vendite a distanza per un ammontare inferiore a 100.000 euro, ovvero l’eventuale minore ammontare previsto nello stato Ue dell’acquirente e finché tale ammontare non viene superato nell’anno in corso, sarà tenuto ad applicare l’imposta in Italia alla stregua di una cessione interna. Se viceversa l’ammontare delle cessioni supera l’importo di 100.000 euro, la tassazione si trasferisce nel paese destinatario dei beni imponendo al fornitore, l’obbligo d’identificarsi ai fini Iva in quel paese o di nominare un proprio rappresentante fiscale. In questi casi la circolare 13/94 dell’Agenzia delle Dogane ha qualificato queste operazioni come cessioni intracomunitarie e come tali ha previsto l’obbligo di annotazione, sia ai fini fiscale che statistici nell’Intrastat 1 – bis. Sotto il profilo operativo è richiesta l’emissione di due fatture: - una per la cessione non imponibile per assolvere gli obblighi nazionali; - una seconda con le regole Iva dello stato membro di destinazione delle merci. Si ritiene tuttavia corretto l’assolvimento degli obblighi documentali attraverso l’emissione di una sola fattura, non imponibile ai fini Iva nazionale, ma recante l’imposta dello stato comunitario

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di destinazione. Una copia della fattura andrà al cliente e una alla posizione Iva all’estero per l’esecuzione degli obblighi amministrativi. Queste cessioni, inoltre, rilevano sia ai fini della formazione del plafond sia dell’acquisizione dello status di esportatore abituale.

plicazione dell’imposta in Italia. Anche l’operatore comunitario che effettua vendite a distanza per le quali l’imposta si rende dovuta in Italia è tenuto ad adempiere gli ordinari obblighi quali l’identificazione diretta nel nostro paese o la nomina di un rappresentante fiscale.

GLI ACQUISTI PER CORRISPONDENZA

IL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA

Simmetricamente a quanto visto per le cessioni, l’articolo 40 comma 3 del D.L. 331/93, in deroga all’art. 7-bis del DPR 633/72, considera effettuate nel territorio italiano le vendite a distanza di beni spediti o trasportati in Italia dal cedente o per suo conto, dal altro stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti passivi Iva. Questi soggetti, a meno che non abbiano optato per l’applicazione dell’Iva sugli acquisti intracomunitari, non sono tenuti, ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. c) del D.L. 331/93, ad assoggettare a imposta gli acquisti effettuati in base a cataloghi, per corrispondenza o via internet a condizione che l’ammontare complessivo degli acquisti comunitari effettuati nell’anno solare precedente non abbia superato l’importo di 35.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell’anno precedente. Al superamento di quest’ultimo importo, l’introduzione di beni spediti o trasportati in Italia dal venditore Ue o per suo conto nei confronti di soggetti privati, configura una cessione interna e risulta imponibile nel territorio italiano. In definitiva l’acquisto da parte di una persona fisica di beni presso un operatore austriaco con trasporto in Italia a cura dello stesso operatore, è in via di principio assoggettata ad Iva in Italia. Tuttavia, fino all’importo di 35.000 euro, tale cessione è territoriale e soggetta ad Iva in Austria, a meno che l’operatore austriaco non opti per l’apGermania

Il superamento in corso d’anno della soglia non ha effetto sulle operazioni già effettuate nell’anno le quali rimangono pertanto imponibili nel paese del cedente. La tassazione a destinazione delle vendite a distanza si applica a partire dalla cessione che ha determinato lo sforamento della soglia ed ha effetto per le successive cessioni effettuate nell’anno in corso e in quello successivo.

LE ECCEZIONI Sia per le cessioni che per gli acquisti sono previste delle deroghe alle regole sopra illustrate. Le deroghe riguardano i mezzi di trasporto nuovi, i beni da installare a cura dei fornitori e le merci soggette ad accise. Le deroghe tuttavia non hanno lo scopo di tassare queste operazioni nel paese di origine bensì di mantenerla in ogni caso nel paese di destinazione. Sottraendo questo operazioni al regime delle vendite a distanza, queste operazione vengono assoggettate a tassazione sempre nel paese di destinazione a prescindere dai volumi d’affari realizzati. In questo modo la vendita di un mezzo di trasporto nuovo dalla Slovenia all’Italia sarà assoggettato sempre a tassazione nel nostro paese, a prescindere fra l’altro dallo status del cessionario.

LE SOGLIE LIMITE PER GLI ALTRI STATI MEMBRI Le soglie riferite alle cessioni effettuate nei confronti dei soggetti residenti nei loro territori:

100.000 EUR Lettonia

35.000 EUR

Austria

35.000 EUR Lituania

35.000 EUR

Belgio

35.000 EUR Lussemburgo

Bulgaria

70.000 BGN Malta

Cipro

35.000 EUR Paesi Bassi

Danimarca

280.000 DKK Polonia

100.000 EUR 35.000 EUR 100.000 EUR 160.000 PLN

Spagna

35.000 EUR Portogallo

Estonia

35.000 EUR Repubblica Ceca

Finlandia

35.000 EUR Romania

35.000 EUR

Grecia

35.000 EUR Regno Unito

70.000 GBP

Ungheria

35.000 EUR 1.140.000 CZK

8.800.000 HUF Slovacchia

35.000 EUR

Irlanda

35.000 EUR Slovenia

35.000 EUR

Italia

35.000 EUR Svezia

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320.000 SEK


CERTIFICAZIONE CORRISPETTIVI Nelle ipotesi in cui l’imposta debba essere versata nel nostro paese, si segnala che la normativa domestica non richiede, per le cessioni di beni per corrispondenza e tramite commercio elettronico, obblighi di fatturazione né di certificazione. È pertanto

sufficiente annotare i corrispettivi giornalieri secondo quanto previsto dall’art. 24 del DPR 633/72 per i commercianti al minuto. In pratica sarà sufficiente annotare i corrispettivi nel relativo registro, a meno che la fattura non sia richiesta dal cliente. (PZ)

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Comunicazioni al Registro Imprese NUOVE DIRETTIVE PER UNIFORMARE LE PROCEDURE

Allo scopo di rendere uniformi i comportamenti delle Camere di Commercio, il Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con quello della Giustizia, hanno emanato tre direttive sulle comunicazioni all’ufficio del registro delle imprese, in materia di: 1. decesso, recesso ed esclusione del socio della società di persone; 2. versamento del capitale sociale di s.p.a. e s.r.l., successivamente alla costituzione; 3. misure per assicurare l’adeguamento di società e imprese individuali all’obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.). Analizziamone brevemente i contenuti.

1. DECESSO, RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO DELLA SOCIETÀ DI PERSONE Decesso, recesso ed esclusione del socio della società di persone, costituiscono fatti modificativi dell’atto costitutivo che, secondo il combinato disposto degli artt. 2295 e 2300 c.c., devono essere iscritti nel registro delle imprese a cura di uno degli amministratori. L’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni: - in caso di decesso, dalla data del fatto; - in caso di recesso, da quando la comunicazione è divenuta efficace; - in caso di esclusione del socio, trascorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa decisione da parte del diretto interessato. L’inosservanza del citato termine comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 c.c.(*), nei confronti di ciascuno di tutti i soggetti obbligati.

2. VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DI S.P.A. E S.R.L. SUCCESSIVAMENTE ALLA COSTITUZIONE Le modifiche al capitale versato di s.r.l e s.p.a, successive alla costituzione, devono essere iscritte nel registro delle imprese entro 30 gg da quando gli amministratori hanno ricevuto il versamento in questione. L’obbligo di comunicazione grava sui predetti amministratori (è sufficiente che vi provveda uno soltanto) i quali, in caso di inadempimento, sono soggetti alle sanzioni dell’art. 2630 c.c.(*). Inoltre, la direttiva evidenzia che occorre iscrivere al registro delle imprese anche i versamenti eseguiti sulle singole partecipazioni in s.r.l (prima della modifica, introdotta nel 2008 con il d.l. 185 - convertito con Legge 2/2009, era sufficiente la trascrizione sul libro dei soci). L’adempimento incombe sempre sugli amministratori societari, che ne rispondono ai sensi dell’art. 2630 c.c.(*).

3. MISURE PER ASSICURARE L’ADEGUAMENTO DI SOCIETÀ E IMPRESE INDIVIDUALI ALL’OBBLIGO DI DOTARSI DI UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C) Questa direttiva detta disposizioni alle imprese costituite in forma societaria e alle imprese individuali non soggette a procedura concorsuale, affinché si adeguino all’obbligo di: - munirsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC); - iscrivere il relativo indirizzo nel registro delle imprese; - mantenere attiva la casella di PEC. L’indirizzo di PEC deve essere nella titolarità esclusiva dell’impresa, a garanzia della validità delle comunicazioni e delle notifiche effettuate con modalità telematiche; qualora l’ufficio del registro accerti che l’indirizzo comunicato è già stato assegnato ad altra impresa, esso invita il richiedente a comunicare un nuovo indirizzo di PEC entro un termine congruo, pena il rigetto della domanda di iscrizione. Sempre l’ufficio del registro ha il compito di verificare, ogni due mesi, se la casella assegnata è at-

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tiva; in caso negativo, l’ufficio invita l’impresa interessata a comunicare un nuovo indirizzo di PEC entro un termine non superiore a 10 gg, trascorso il quale provvede alla cancellazione d’ufficio dell’indirizzo PEC inattivo. In assenza di indirizzo PEC (anche a seguito di cancellazione d’ufficio), l’istanza di iscrizione presentata al registro delle imprese dall’impresa individuale o societaria rimane sospesa, rispettivamente, fino a 45 gg e fino a 3 mesi, durante i quali deve essere comunicato un indirizzo PEC corrispondente ad una casella attiva. Il mancato rispetto di questi termini comporta il rigetto dell’istanza, che si considera “non presentata”, con conseguente applicazione: - per le imprese individuali, della sanzione di cui all’art. 2194 c.c. (sanzione amministrativa da 10 € a 516 €); - per le società, della sanzione prevista all’art. 2630(*) per l’omessa iscrizione di atti o notizie nel registro delle imprese. La mancata comunicazione comporta, inoltre, l’apertura del procedimento di iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art. 2190 c.c., dell’atto o della

notizia oggetto dell’istanza considerata come non presentata. (*) 2630 c.c. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi. Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

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Compensazione rimborsi da assistenza fiscale UNA RISOLUZIONE DELLE ENTRATE ESCLUDE LE LIMITAZIONI ORDINARIE

Con la Risoluzione n. 73/E del 4 agosto 2015, l’Agenzia delle Entrate ha dettato dei chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’art. 15 del d.lgvo 175/2014 (decreto sulla Semplificazione fiscale e dichiarazione precompilata), il quale prevede che il sostituto d’imposta recuperi le ritenute versate in più rispetto al dovuto nonché i rimborsi effettuati nei confronti del sostituito, mediante compensazione tramite modello F24. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito l’applicabilità a questo tipo di compensazione, della c.d. preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli, introdotta dall’articolo 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (c.d. “Decreto anticrisi). La norma dispone infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi

alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. L’Agenzia ha evidenziato che questa preclusione non è applicabile alla compensazione in esame, trattandosi di compensazione cd “verticale o interna”, e non di tipo “orizzontale o esterna”; ciò era già stato chiarito con la circolare n. 13/E dell’11 marzo 2011. Per la stessa ragione, la circolare 31/E del 2014 ha stabilito che alla compensazione in esame non si applicano le limitazioni previste per quella di tipo orizzontale, relativamente: - alla determinazione del limite di compensazione, attualmente fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare; - per gli importi superiori a 15.000 euro annui, all’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile. Per le medesime ragioni, questo tipo di compensazione non è soggetta al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti, previsto dal citato articolo 31 del decreto legge n. 78 del 2010.

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Fatturazione elettronica

ESTESA ANCHE ALLE OPERAZIONI TRIANGOLARI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015, in attuazione della Legge Delega di Riforma fiscale (L. 11 marzo 2014, n. 23), è stato pubblicato il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 che introduce misure volte ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. L’art. 1 prevede la possibilità di impiego della fatturazione elettronica nei rapporti tra soggetti privati. Per rendere operativa questa novità sono stati previsti una serie di passaggi intermedi: - dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di tutti i contribuenti un servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche anche tra privati; - dal 1° gennaio 2017, i contribuenti potranno optare per l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, di tutte le fatture emesse e ricevute mediante il sistema di interscambio (SDI) messo a disposizione dall’Amministrazione finanziaria. Spetterà ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di definire le modalità tecniche applicative della trasmissione telematica, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità e minimo aggravio per il contribuente. Per i soggetti che sceglieranno di avvalersi della fatturazione elettronica verranno meno una serie di obblighi di comunicazione elencati all’art. 3 del provvedimento, in materia di:

- spesometro; - operazioni con i Paesi “black list”; - contratti di leasing nonché quelli relativi ad attività di locazione e noleggio; - acquisti effettuati da San Marino; - elenchi Intrastat servizi. Inoltre, questi soggetti beneficeranno di rimborsi Iva più veloci (entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale), mentre i termini di accertamento in materia Iva e di imposte dirette verranno ridotti di un anno, per i contribuenti che garantiranno la tracciabilità dei pagamenti (ricevuti ed effettuati) con le modalità che saranno stabilite con un successivo Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Importanti novità riguarderanno anche i controlli che, grazie alle informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate, potranno essere effettuati anche “da remoto”, riducendo così gli adempimenti dei contribuenti Per alcune tipologie di imprese di minori (che saranno individuate con apposito d.m), la scelta di inviare le fatture elettroniche emesse e ricevute, ovvero di trasmettere telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, consentirà di usufruire di un sistema di assistenza on-line e di ottenere ulteriori benefici quali, ad esempio, l’esonero dall’obbligo di registrazione delle fatture emesse e ricevute e dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione Iva per il rimborso dei crediti. Infine, l’art. 5 prevede che nell’ipotesi di omissione della trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei corrispettivi, ovvero in caso di dati incompleti od inesatti, i contribuenti perdano i benefici introdotti dal Decreto in esame, a meno che non provvedano a regolarizzare la propria posizione entro un termine da stabilire con un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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Contributi per valorizzazione di brevetti SOGGETTI BENEFICIARI

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE PER VIA TELEMATICA A INVITALIA DAL 6 OTTOBRE 2015 PREMESSA Con avviso del 7 agosto 2015, pubblicato sulla G.U. n. 182 di pari data, il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la lotta contraffazione, Ufficio italiano brevetti e marchi, in forza delle convenzioni del 17 settembre 2009 e del 23 dicembre 2010 con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa spa – Invitalia (di seguito Invitalia), ha affidato a quest’ultima la gestione della misura denominata BREVETTI+2 recante la concessione di agevolazioni a sostegno della valorizzazione economica di brevetti già ottenuti da micro, piccole e medie imprese. La misura si propone il perseguimento di tale finalità, intervenendo mediante incentivi a sostegno di una strategia brevettuale e dell’accrescimento della capacità competitiva in termini di redditività, produttività e sviluppo del mercato. L’agevolazione, concessa secondo il regime “de minimis”, è riconosciuta in funzione di brevetti rilasciati dopo il 1° gennaio 2013, ovvero dopo il 1° gennaio 2012 per gli spin off universitari e accademici, secondo le modalità e le forme appresso illustrate. Le risorse stanziate per le finalità dell’avviso ammontano complessivamente a 30,5 milioni di euro. Le domande potranno essere presentate a partire dal 60° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sulla G.U. e, cioè, dal 6 ottobre 2015. Nell’insieme le procedure per l’ottenimento dell’agevolazione paiono relativamente complesse e lunghe. A questo proposito, infatti, Invitalia dispone di un massimo di 6 mesi per la concessione del contributo a decorrere dalla data di presentazione della domanda e, successivamente, di altri 6 mesi per l’erogazione del contributo a decorrere dalla data di concessione del medesimo.

Beneficiarie sono le micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione (imprese costituite nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione telematica della domanda), aventi sede legale e operativa in Italia e che rispondano ad almeno una delle condizioni sotto indicate: 1) Siano titolari o licenziatari di un brevetto rilasciato successivamente al 1° gennaio 2013. 2) Siano titolari di una domanda di brevetto depositata successivamente al 1° gennaio 2013 e per la quale sussista: - in caso di deposito nazionale, il rapporto di ricerca con esito “non negativo”; - in caso di deposito europeo, la richiesta di esame sostanziale all’ European Patent Office (EPO); - in caso di deposito di domanda internazionale di brevetto (Patent Cooperation Treaty, PCT), la tassa di esame preliminare internazionale o il verbale di deposito necessario alla nazionalizzazione dei brevetti. Il requisito della titolarità della domanda di brevetto sussiste anche nel caso di trasferimento della stessa, purché la relativa trascrizione all’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) sia stata effettuata in data anteriore a quella della presentazione della domanda di agevolazione. 3) Siano in possesso di una opzione o di un accordo preliminare di acquisto o di acquisizione in licenza di un brevetto, rilasciato successivamente al 1° gennaio 2013, con un soggetto, anche estero, che ne detenga la titolarità; 4) Siano imprese neo-costituite in forma di società di capitali, a seguito di operazione di spin off universitari e accademici, per le quali sussistono, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti: - partecipazione al capitale da parte dell’università o dell’ente di ricerca in misura non inferiore al 10%; - titolari di un brevetto o di un accordo preliminare di acquisto del brevetto o di acquisizione in licenza d’uso del brevetto, purché concesso successivamente al 1°

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gennaio 2012 e trasferito dall’università o ente di ricerca socio; - l’università o l’ente di ricerca sia ricompreso nell’elenco degli enti vigilati dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca scientifica (MIUR). Alla data di presentazione della domanda le imprese devono essere iscritte nel Registro delle imprese, si devono trovare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non siano in liquidazione volontaria né sottoposte a procedure concorsuali. Inoltre, essendo il contributo concesso secondo il regime “de minimis”, non vi rientrano le imprese AREE DEI SERVIZI AMMISSIBILI

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Organizzazione e sviluppo

Trasferimento tecnologico

SPESE AMMISSIBILI Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici, funzionali alla valorizzazione economica del brevetto, sia all’interno del ciclo produttivo, con diretta ricaduta sulla competitività del sistema economico nazionale, sia sul mercato. Sono ammissibili i servizi, distinti per area di servizio e per sottoservizi, riportati sottostante tabella: SOTTOSERVIZI AMMISSIBILI

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Industrializzazione e ingegnerizzazione

escluse da questa tipologia di aiuti nonché quelle aventi procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.

studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto, analisi dei costi e dei relativi ricavi); progettazione produttiva; studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo; realizzazione firmware per macchine a controllo numerico; progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto; test di produzione; produzione preserie (solo se funzionale ai test per il rilascio delle certificazioni); rilascio certificazioni di prodotto o di processo.

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servizi di IT Governance; studi ed analisi per lo sviluppo di nuovi mercati geografici e settoriali; servizi per la progettazione organizzativa; organizzazione dei processi produttivi definizione della strategia di comunicazione, promozione e canali distributivi.

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proof of concept; due diligence; predisposizione accordi di segretezza; predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto; costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati); contributo all’acquisto del brevetto (solo per gli spin off); non sono ammissibili le componenti variabili del costo del brevetto (a mero titolo di esempio, royalty e fee).

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Ai fini dell’ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente con modalità che consentano la piena tracciabilità degli stessi (bonifico bancario, RI.BA., R.I.D., assegni microfilmati, carte di credito o di debito). Non sono ammessi alle agevolazioni quei servizi le cui spese siano state fatturate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della domanda di ammissione. L’impresa beneficiaria e i fornitori di servizi per i quali è richiesta l’agevolazione non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario; il divieto non si applica alla partecipazione detenuta dall’università o dall’ente di ricer-

ca nell’impresa beneficiaria costituita a seguito di operazione di spin off universitari e accademici. Non sono ammissibili i servizi specialistici erogati da: - amministratori, soci (ad eccezione degli enti di ricerca) e dipendenti dell’impresa beneficiaria o dai loro prossimi congiunti (ascendenti e i discendenti entro il secondo grado, quali genitori-figli, nonni-nipoti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, suoceri e cognati, zii e i nipoti); - società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell’impresa beneficiaria o i loro prossimi congiunti; - soggetto cedente la licenza d’uso del brevetto,

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oggetto della valorizzazione, nel caso in cui la durata della licenza sia inferiore alla durata residua del brevetto medesimo.

FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale secondo il regime de minimis nella misura massima di 140.000 euro. Il suddetto limite è elevato al 100% per le imprese costituite a seguito di operazione di spin off universitari e accademici. L’agevolazione non è cumulabile con altre concesse, anche a titolo di de minimis, laddove riferite alle stesse spese o agli stessi costi ammissibili, fatta salva la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie istituita presso il Mediocredito centrale sull’eventuale finanziamento bancario ottenuto per la copertura finanziaria della parte del piano dei servizi non assistita dal contributo in esame.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La richiesta delle agevolazioni avviene tramite la compilazione di un progetto denominato project plan on line (di seguito project plan), reso disponibile tramite il portale di Invitalia, al termine della quale viene rilasciato un protocollo elettronico. Il project plan deve essere presentato entro 30 giorni dall’assegnazione del protocollo elettronico, sempre a Invitalia ed esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo brevettiplus@pec.invitalia.it. Si assume quale data di presentazione della domanda, la data di ricezione, a mezzo PEC, del project plan da parte di Invitalia. Le domande presentate secondo modalità difformi non saranno prese in considerazione e saranno archiviate. Il project plan deve evidenziare le modalità con cui l’impresa intende valorizzare economicamente il brevetto e come i servizi richiesti sono finalizzati al raggiungimento di risultati coerenti con la strategia ivi descritta. La domanda telematica di accesso alle agevolazioni è così strutturata: A: sezione anagrafica; B: presentazione dell’impresa; C: descrizione dell’oggetto di brevetto con indicazione dello stato nell’iter brevettuale; D: obiettivi di valorizzazione economica dell’idea brevettuale; E: piano dei servizi specialistici richiesti; F: risultati attesi. Alla domanda devono essere allegati: - dichiarazioni sostitutive di atto notorio circa il requisito di micro, piccola e media impresa, gli aiuti in regime “de minimis”, gli aiuti

dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea, la regolarità contributiva, l’assenza di partecipazioni societarie tra impresa e fornitori, il non aver ottenuto altri incentivi pubblici aventi ad oggetto le stesse spese, i carichi pendenti e informazioni iscritte nei casellari giudiziari, i procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza della società; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità agli originali di tutte le copie dei documenti inviate; - adempimenti antiriciclaggio; - documentazione attestante lo stato di avanzamento del percorso di brevettazione o la eventuale titolarità o contitolarità del brevetto; - piano delle attività e preventivi di spesa redatti dai fornitori in originale; - liberatoria sulla privacy; - in caso di spin off che richiedano l’ammissione all’agevolazione per l’acquisto del brevetto, deve essere allegata perizia tecnica giurata di stima del valore del brevetto oggetto di cessione, redatta da tecnico abilitato iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà Industriale, degli ingegneri o dei periti industriali. La domanda, unitamente ai citati allegati, deve essere firmata digitalmente del legale rappresentante dell’impresa. Il tutto deve essere presentato entro 30 giorni dall’assegnazione del protocollo elettronico, pena la decadenza automatica della richiesta di accesso alle agevolazioni. Le imprese che abbiano già presentato domanda di accesso ai sensi dell’avviso pubblico del 3 agosto 2011 e per le quali Invitalia non abbia ancora concluso il procedimento istruttorio, possono richiedere il passaggio alla misura di cui al presente avviso, fornendo le seguenti informazioni: - piano dei servizi ulteriori richiesti con il dettaglio dei preventivi dei fornitori; - ulteriori indicazioni sulla strategia di valorizzazione brevettuale che analizzi e motivi l’allargamento ad altri servizi. Tale passaggio comporterà la valutazione della domanda, anche con riferimento ai requisiti di accesso, esclusivamente ai sensi del presente avviso.

CRITERI DI VALUTAZIONE Il contributo è concesso secondo procedura valutativa a sportello e, quindi, i project plan presentati saranno valutati secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica.

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L’istruttoria è eseguita da Invitalia e prevede: a) la verifica della sussistenza delle condizioni di accesso alla misura; b) l’esame di merito, basato su 4 criteri, di seguito esposti in ordine decrescente di rilevanza: 1) credibilità della strategia di valorizzazione economica del brevetto o della domanda di brevetto in termini di capacità di introduzione d’innovazione e di accrescimento della competitività dell’impresa o di collocazione del brevetto sul mercato considerando: - posizionamento di mercato, attuale e prospettico; - effetti del brevetto sui prodotti e servizi aziendali; - effetti del brevetto sui processi aziendali; - copertura finanziaria del project plan; 2) funzionalità e coerenza dei servizi individuati rispetto al percorso di valorizzazione brevettuale delineato nel project plan; 3) coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, in termini di: - esperienza e capacità del fornitore in relazione ai servizi richiesti; - professionalità dei profili coinvolti nell’erogazione dei servizi; 4) congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi e al profilo dei fornitori, in termini di: - costo giornata/uomo; - numero delle giornate/uomo; I criteri di valutazione di cui ai punti 2) e 3) non si applicano ai soggetti beneficiari derivati da spin off, limitatamente ai servizi forniti dall’università o dall’ente di ricerca che partecipa allo spin-off. L’iter di valutazione prevede un colloquio con l’impresa proponente per approfondire tutti gli aspetti del project plan. Nel corso dell’istruttoria Invitalia può richiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione prodotta, se ritenuti opportuni per la definizione dell’istruttoria. Tali richieste sono comunicate, a mezzo PEC, con una specifica nota alla quale l’impresa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Le precisazioni e i chiarimenti richiesti devono essere presentati ad Invitalia, sempre a mezzo PEC, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in caso di incompleta o mancata risposta entro detto termine, Invitalia procederà alla valutazione del project plan sulla base della documentazione acquisita. Nel caso in cui il project plan non soddisfi uno o

più dei 4 criteri di valutazione, Invitalia invia al soggetto proponente, a mezzo PEC, una comunicazione contenente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda. Le eventuali controdeduzioni da parte dell’impresa devono essere presentate ad Invitalia mediante PEC entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. L’iter di valutazione sarà espletato entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda a norma dell’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (sic).

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO All’esito positivo dell’istruttoria Invitalia delibera la concessione del contributo. Il rapporto tra Invitalia e l’impresa beneficiaria è regolato dall’atto di concessione del contributo, coincidente con il provvedimento di ammissione alle agevolazioni, i cui principali contenuti sono: indicazione del soggetto beneficiario, l’oggetto dell’atto di concessione e scopo delle agevolazioni, importi riconosciuti e dettaglio delle spese ammesse, obbligazioni del beneficiario, condizioni, modalità e termini di erogazione delle agevolazioni, modalità di verifica e di monitoraggio dei risultati, revoca delle agevolazioni. Il beneficiario dovrà inviare a mezzo PEC l’atto di concessione digitalmente sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’atto, pena la decadenza automatica dalle agevolazioni.

REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI Le agevolazioni possono essere revocate: - nel caso di rinuncia del beneficiario; - nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti; - qualora il beneficiario non abbia rispettato il divieto di cumulo; - qualora il beneficiario sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l’attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del piano dei servizi ammesso alle agevolazioni; - qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti rispetto agli obblighi prescritti dall’avviso, dall’atto di concessione del contributo nonché in tutti gli altri casi previsti dalle norme vigenti;

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- qualora il beneficiario non realizzi il piano dei servizi ammesso alle agevolazioni entro il termine prescritto nell’atto di concessione, salvo che Invitalia non riscontri che le spese effettivamente sostenute configurino un programma organico e funzionale rispetto alle finalità poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria; - qualora vengano meno i requisiti di ammissibilità posti dall’avviso, almeno sino al completamento del piano dei servizi ammesso alle agevolazioni.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Le richieste di erogazione del contributo devono essere presentate, sempre a mezzo PEC, all’indirizzo brevettiplus@pec.invitalia.it e dove sono sottoposte a un controllo tecnico e amministrativo. Le agevolazioni possono essere erogate in due soluzioni: 1) La prima tranche, può essere erogata, alternativamente e a scelta dell’impresa beneficiaria, come: - anticipazione per un importo compreso tra il 30% ed il 50% dell’agevolazione concessa, richiedibile anche contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di concessione del contributo, a fronte di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta e di importo almeno pari al contributo da anticipare; la fideiussione va redatta utilizzando un apposito schema; la richiesta di erogazione dell’anticipazione deve, comunque, essere presentata entro il termine non prorogabile di 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione del contributo, decorso il quale, si perde la facoltà di chiedere l’erogazione anticipata; - al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori (SAL), pari a un importo compreso tra il 30% e il 50% dell’agevolazione concessa, richiedibile a fronte della fruizione di servizi specialistici in una percentuale almeno pari a quella del contributo richiesto, previa presentazione di una relazione che evidenzi lo stato di avanzamento delle attività e dei risultati intermedi ottenuti e delle fatture, anche

non quietanzate, relative ai servizi acquistati; la richiesta di erogazione del SAL deve essere presentata entro il termine non prorogabile di 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione del contributo, decorso il quale, si perde la facoltà di richiedere l’erogazione del SAL. 2) La seconda tranche, a saldo, è erogata ad avvenuta conclusione delle attività; la richiesta del saldo deve includere le fatture quietanzate delle spese ammesse e una relazione finale che evidenzi la piena realizzazione del progetto ed i risultati riscontrabili e misurabili; il saldo è erogato successivamente a un monitoraggio, da effettuarsi nella sede dell’impresa beneficiaria, rivolto a verificare il raggiungimento degli obiettivi individuati nel project plan. Invitalia procede all’erogazione delle singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla vigenza e alla regolarità contributiva del soggetto beneficiario nonché delle altre verifiche stabilite nell’atto di concessione del contributo. Il piano dei servizi, oggetto del finanziamento, deve essere completato entro 18 mesi dalla data di ricezione da parte di Invitalia dell’atto di concessione del contributo. Il piano dei servizi si intende concluso quando: - i servizi sono stati erogati; - i costi sono stati interamente fatturati all’impresa beneficiaria; - i costi sono stati integralmente pagati; - i costi sono stati regolarmente contabilizzati. L’iter di erogazione sarà espletato entro 6 mesi dalla data di presentazione della richiesta di erogazione a norma del citato art.5 del d.legs. 123/1998 (sic). All’avviso è unito un allegato contenente più specifiche indicazioni sulla domanda di contributo e modalità di accesso, sui chiarimenti che possono essere richiesti da Invitalia, sull’atto di concessione del contributo e sulla domanda di erogazione del medesimo. Per il testo dell’avviso, del relativo allegato e per ogni altra informazione gli interessati possono attingere ai seguenti recapiti: www.invitalia.it (contact form dedicato); e- mail info@invitalia.it; tel. azzurro di Invitalia 848.886886; portale UIBM: www.uibm.gov.it nonché all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

PAG. 26 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2015



Sgravi contributivi sugli accordi di secondo livello TRASMISSIONE DELLE DOMANDE PER LE SOMME CORRISPOSTE NELL’ANNO 2014

Con il messaggio n. 5302 del 12 agosto l’INPS ha reso noto che dalle ore 15.00 di mercoledì 26 agosto 2015 e sino alle ore 23.00 di giovedì 24 settembre 2015, è possibile trasmettere via internet, sia singolarmente che tramite i flussi XML, le domande utili a richiedere lo sgravio per l’anno 2014; è inoltre possibile annullare e trasmettere nuovamente le domande fino alle ore 23.00 di venerdì 25 settembre 2015. Il messaggio fa seguito alla pubblicazione della circolare n. 128 dello scorso 26 giugno, in cui venivano illustrati i contenuti e le modalità di accesso allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello riferito agli importi corrisposti nel 2014, e del messaggio n. 4974 del 24 luglio, con cui era stata avviata la fase di sperimentazione per l’acquisizione delle domande di sgravio. Come si ricorderà in materia di sgravi contributivi in favore della contrattazione di secondo livello sono intervenuti sia la legge di stabilità, che ha disposto una riduzione delle risorse stanziate, sia il decreto interministeriale dell’8 aprile 2015 che ha definito le regole per la fruizione dell’incentivo. Può essere richiesto lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2014, cioè nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. La riduzione attribuibile ad ogni impresa è comunque subordinata al limite delle risorse stanziate, pari a 391 milioni di euro; dette risorse sono assegnante nella misura del 62,5 per cento alla contrattazione aziendale e del 37,5 per cento a quella territoriale. PAG. 28 - APINFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2015

Per l’anno 2015, il decreto ministeriale dispone che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello, possa essere concesso entro il limite dell’1,60% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore, premio compreso; tale percentuale è eventualmente soggetta a rideterminazione, nella misura massima del 5%, in sede di successivo monitoraggio delle domande e delle risorse stanziate. Al fine della determinazione del limite entro cui fruire dello sgravio assume rilevanza la “retribuzione contrattuale”. Come già chiarito dall’Istituto negli anni precedenti, per definizione ministeriale, la “retribuzione contrattuale” è costituita dagli elementi imponibili ai sensi dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e successive modifiche e integrazioni e quindi, per “retribuzione contrattuale” si deve intendere quella imponibile annua ai fini previdenziali. La norma articola lo sgravio contributivo nella misura del limite massimo di 25 punti percentuali dell’aliquota a carico del datore di lavoro al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate e delle eventuali misure compensative spettanti, e nella misura del totale della quota a carico del lavoratore. Con riferimento ai contratti collettivi aziendali e territoriali, viene ribadito che costituiscono condizioni di accesso allo sgravio la sottoscrizione da parte del datore di lavoro e il deposito dei contratti alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, qualora non si fosse ancora provveduto, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto interministeriale: in assenza di deposito non sarà possibile l’ammissione allo sgravio contributivo. I contratti devono inoltre necessariamente contenere la previsione di erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Si ricorda inoltre che la fruizione del beneficio in oggetto è comunque subordinata ai requisiti di regolarità contributiva ex art. 1 c. 1175


L. 296/2006, ed al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. La domanda da presentare tramite la piattaforma informatica predisposta dall’INPS, deve contenere i dati identificativi dell’azienda, la tipologia del contratto e la data di sottoscrizione dello stesso, la data in cui è stato effettuato il deposito presso la Direzione Territoriale competente, l’indicazione dell’ente previdenziale a cui sono versati i contributi pensionistici, e ogni altra indicazione espressamente richiesta dall’istituto. Effettuato l’inoltro, la procedura provvede ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico. Entro 60 giorni dalla data fissata dall’INPS per l’invio, l’Istituto provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, comunicandolo espressamente all’azienda o all’intermediario abi-

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litato; in caso di esaurimento delle risorse, l’istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa stabilito annualmente. Sotto il profilo strettamente operativo, la procedura consente l’invio delle domande di sgravio sia con acquisizione on-line delle singole domande di sgravio, sia tramite flussi contenenti molteplici istanze; a tal fine l’istituto allega al messaggio n. 5302/2015 tutta la documentazione tecnica contenente le specifiche aggiornate per la composizione dei flussi XML e il manuale utente della procedura. Come di prassi l’Istituto mette infine a disposizione l’indirizzo di posta elettronica SgraviContrattazione.IILivello@inps.it cui inoltrare eventuali richieste di chiarimento. (BA)


UNITAL CONFAPI per gli addetti dell’industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento, e per le industrie boschive e forestali siglato il 25 ottobre 2013, prevede che a decorrere dal 1° agosto 2015 trovi applicazione la terza ed ultima rata dell’aumento retributivo. Si rammenta che il CCNL scadrà il 31 maggio 2016. Nella tabella sottostante si riportano i valori degli incrementi e i nuovi minimi tabellari in vigore dal 1° agosto 2015.

DAL 1° AGOSTO 2015 I NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI PER IL SETTORE LEGNO-ARREDAMENTO

(BA)

L’accordo di rinnovo del CCNL UNITAL CONFAPI

CATEGORIA

QUALIFICA

PAGA BASE LUGLIO 2014

AUMENTI AGOSTO 2015

PAGA BASE AGOSTO 2015

AD3

Quadri

1775,66

68,80

1844,46

AD2

Impiegati

1651,78

64,00

1715,78

AD1

Impiegati

1527,89

59,20

1587,09

AC4

Impiegati

1404,02

54,40

1458,42

AC3

Impiegati

1280,13

49,60

1329,73

AC2

Intermedi

1280,13

49,60

1329,73

AC1

Intermedi

1172,77

45,44

1218,21

AS3

Operai

1280,13

49,60

1329,73

AS2

Operai e impiegati

1156,24

44,80

1201,04

AS1

Operai

1106,69

42,88

1149,57

AE3

Impiegati

1044,76

40,48

1085,24

AE2

Operai e impiegati

982,81

38,08

1020,89

AE1

Operai

825,89

32,00

857,89

PAG. 30 - APINFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2015


CONFAPI ANIEM NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° LUGLIO 2015 PER IL CCNL ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI

delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei sottoscritto il 5 marzo 2014 ha previsto l’erogazione dell’ultima rata dell’aumento dei minimi tabellari a decorrere dal 1° luglio 2015; la scadenza del CCNL, di valenza triennale, è stabilita al 31 marzo 2016. Pertanto dal 1° luglio 2015 trovano applicazione i nuovi minimi tabellari riportati nella sottostante tabella. (BA)

L’accordo di rinnovo del CCNL per gli addetti LIVELLI

PAGA BASE AL 01.07.14

AUMENTI AL 01.07.15

PAGA BASE AL 01.07.15

1

€ 2.261,98

€ 46,32

€ 2.308,30

2

€ 2.107,41

€ 41,69

€ 2.149,10

3

€ 1.811,17

€ 33,97

€ 1.845,14

4

€ 1.725,34

€ 32,21

€ 1.757,55

5

€ 1.669,35

€ 30,00

€ 1.699,35

6

€ 1.600,25

€ 28,24

€ 1.628,49

7

€ 1.513,64

€ 26,03

€ 1.539,67

8

€ 1.359,11

€ 22,05

€ 1.381,16

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Energia

NOTIZIE DALL’AUTORITÀ

LETTURE PIÙ FREQUENTI E NUOVI INDENNIZZI AUTOMATICI PER RIDURRE STIME E ACCONTI IN BOLLETTA Bollette sempre più basate su consumi effettivi grazie a nuovi obblighi di lettura, a incentivi all’utilizzo dell’autolettura da parte del cliente e a criteri che riducano la differenza tra valori reali e stimati; incremento della periodicità di invio delle bollette e indennizzi automatici per ritardi; divieto di fatture “miste”, cioè con dati effettivi e stimati, in caso di scelta di fatturazione mensile. Tempi certi per le bollette di chiusura in caso di cambio fornitore, volture o disattivazione. Sono le principali proposte dell’Autorità per risolvere alcune delle criticità ancora esistenti in tema di fatturazione, presentate con il Documento per la consultazione “Fatturazione nel mercato retail” 405/2015/R/ com, dopo le misure già attuate con il provvedimento sulla misura gas (117/2015/R/gas). Tutti i soggetti interessati potranno far arrivare le proprie osservazioni entro il 30 settembre 2015. Gli interventi, che riguardano tutti i piccoli clienti, sia in tutela sia nel mercato libero, si basano anche sui primi risultati dall’indagine conoscitiva dell’Autorità sulla fatturazione, da cui emerge come le bollette basate su consumi effettivi (cioè non contenenti consumi stimati) siano il 75% circa del totale nel settore elettrico - dove il 98% circa dei clienti ha il contatore elettronico telegestito -, mentre sono l’8,5% nel gas, dove però la diffusione dei contatori telegestiti è appena agli inizi. Nel dettaglio, l’Autorità propone di intensificare la periodicità della fatturazione, con la possibilità di concordare una maggiore frequenza rispetto a quelle previste dalla regolazione, anche per una maggiore consapevolezza dei propri consumi. Ad esempio, per chi consuma tra i 500 e i 5.000 Smc/

anno di gas l’obbligo minimo di invio passa dalle attuali 2 o 3 volte l’anno a un periodo almeno bimestrale, come per la maggioranza dei clienti dell’elettricità. Inoltre la frequenza di fatturazione dovrà essere sempre coerente con il periodo dei consumi (ad esempio, se il contratto prevede che la bolletta sia emessa ogni due mesi, la fattura dovrà riferirsi a consumi bimestrali) e la fattura dovrà essere emessa entro 45 giorni dal termine del periodo di riferimento, pena il pagamento di un indennizzo automatico di 20 euro a favore del cliente finale. Per quanto riguarda le letture, per i contatori elettrici non telegestiti si propone di portare l’obbligo minimo di rilevazione dei dati da annuale a quadrimestrale, con l’obbligo di reiterare il tentativo di lettura se per due volte consecutive non fosse andato a buon fine e se non vi fosse alcuna autolettura disponibile. Inoltre, il distributore dovrà pubblicare sul proprio sito internet il calendario dei passaggi del personale incaricato, organizzato almeno per codice postale (CAP). Per ridurre il fenomeno delle fatture miste (consumi effettivi e stimati), in caso di contatori telegestiti si propone di introdurre il divieto del loro invio a oltre il 40% dei clienti serviti dal venditore e il divieto di emettere fatture miste per chi ha o sceglie la fatturazione mensile. Per i clienti con contatori non telegestiti inoltre, nel caso in cui si trasmetta l’autolettura, si prevede invece che non si possa più ricevere una fattura mista con consumi stimati successivi al momento della stessa autolettura. Se i dati di misura effettivi non fossero disponibili a seguito di switching e volture per contatori non telegestiti o nel caso siano state già emesse due fatture consecutive in acconto con contatori telegestiti, il venditore dovrà garantire al cliente la possibilità dell’autolettura, mettendogli a disposizione uno o più canali per comunicarla e i tempi utili per farlo; una volta acquisita dovrà inviare i dati al distributore per la relativa validazione ai fini della fatturazione. Infine per migliorare la disciplina delle fatture di chiusura del rapporto contrattuale (in caso di cambio fornitore, voltura e disattivazione) di qualsiasi tipo di utenza, gas o luce, domestica e non,

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si prevede che, per garantire il rispetto del tempo massimo di ricezione di 6 settimane previsto dalla normativa, la loro emissione avvenga al più tardi 8 giorni prima dallo scadere delle stesse 6 settimane, anche valutando una riduzione degli 8 giorni in caso di recapito della bolletta via mail o web. In caso di ritardo sono previsti indennizzi automatici a favore del consumatore o anche per il venditore da parte del distributore se quest’ultimo ritarda nella messa a disposizione del dato di misura. Il documento di consultazione 405/2015/R/com e la relativa scheda tecnica di approfondimento sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it.

OBBLIGO DI SEPARAZIONE DEL MARCHIO TRA DISTRIBUTORE E VENDITORI DELLA STESSA SOCIETÀ Per rimuovere ogni rischio di confusione, promuovendo trasparenza e concorrenza, il distributore e i venditori integrati in uno stesso gruppo societario - elettrico o gas - non potranno più utilizzare lo stesso marchio, dovranno separare le politiche di comunicazione ed utilizzare canali e spazi commerciali ben distinti; le stesse regole valgono anche per il venditore integrato che nell’elettricità opera sia nel mercato libero che nella tutela. Lo ha deciso l’Autorità per l’energia con la delibera 296/2015/R/COM, adottata dopo un ampio processo di consultazione, che fissa gli obblighi di separazione funzionale (unbundling) per il settore elettrico e gas. Per quanto riguarda gli obblighi di separazione del marchio e della comunicazione, da assolvere entro il 30 giugno 2016 (debranding, previsto dalle direttive europee del c.d. ‘terzo pacchetto energia’, recepito con il decreto legislativo 93/11), - gli obblighi in materia di separazione del marchio e della comunicazione, debranding, sono previsti dalle direttive europee 2009/72/ CE e 2009/73/CE, recepite in Italia con il decreto legislativo 93/11 (il c.d. ‘terzo pacchetto energia’ che, più in generale, fissa anche tutte le nuove disposizioni in materia di separazione tra la gestione delle infrastrutture energetiche e le attività di fornitura e produzione, unbundling). La legislazione nazionale, in base a quanto previsto dalle stesse direttive, ha investito l’Autorità di regolazione (sul modello di quello che sta accadendo negli altri Paesi europei) del compito di garantire l’attuazione degli obblighi di unbundling e di debranding, derivanti dal ‘terzo pacchetto energia’ - l’Autorità lascia la libertà alle imprese di decidere quale tra l’attività di distribuzione o vendita

dovrà modificarli, nel rispetto delle scelte imprenditoriali legate al valore economico dei marchi. La società dovrà garantire l’applicazione delle regole assicurando che ogni elemento di tipo testuale o grafico sia ben distinto. Gli obblighi di separazione degli spazi commerciali e dei canali di interfaccia con i clienti dovranno invece essere assolti entro il 1° gennaio 2017. Viene poi rafforzato il divieto di trasferire le informazioni commercialmente sensibili, come i dati sul consumo o la morosità, tra il distributore e le imprese di vendita (e tra chi vende energia elettrica in tutela e nel mercato libero all’interno dello stesso gruppo), se non tramite procedure stabilite ai sensi di legge o della regolazione dell’Autorità. Misure che vogliono assicurare la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni, garantita anche con l’obbligo di separazione delle banche dati dell’attività di distribuzione dalle altre imprese del gruppo societario di appartenenza. Più in generale, l’Autorità prevede per tutti i distributori, indipendentemente dalla loro dimensione, che la messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili sia assolta facendo ricorso, dove disponibili, agli strumenti per la disintermediazione previsti dalla regolazione, tra cui in primo luogo il Sistema Informativo Integrato (SII). Gli obblighi di separazione funzionale introdotti dall’Autorità riguardano anche aspetti di natura gestionale delle imprese e sono da subito efficaci. In tal senso, l’impresa che gestisce sistemi di distribuzione di energia elettrica o del gas con più di 100 mila clienti vede potenziati gli obblighi di separazione funzionale - cioè di separazione amministrativa delle diverse attività del gruppo - prevedendo, oltre all’obbligo di nomina del gestore indipendente, anche l’obbligo di nomina di un responsabile della conformità e di predisposizione ed invio all’Autorità del programma di adempimenti con relativa revisione annuale. Tali regole valgono anche per le imprese di trasporto regionale del gas. Per le imprese di distribuzione del gas con meno di 100 mila clienti sono previste alcune semplificazioni degli obblighi di separazione funzionale mentre, per le imprese di distribuzione dell’energia elettrica che non operano in separazione societaria dalla vendita, l’Autorità ha previsto un periodo di tempo (entro il 30 giugno 2017) per adeguarsi alle nuove regole.

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(C)


SOA: incremento delle categorie per la Candolini Costruzioni L’AZIENDA POTRÀ ESEGUIRE IL RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA La Candolini Costruzioni srl, rappresentata dal perito Lucio Candolini, con sede a Udine in via Grazzano n. 16 già nel 2014 aveva incrementato l’attestazione SOA per la categoria OG2, per 1.500.000 Euro (III bis classifica), ora ha aggiunto anche la categoria OG1 per 516.000 Euro (II classifica). L’azienda potrà eseguire fino ad un importo massimo di 1.800.000 euro il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. La categoria riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

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Inoltre, ha aggiunto la categoria OG1 potendo eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 euro, questa categoria riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Nuove direttive LLPP in Friuli Venezia Giulia IL DOCUMENTO È IL FRUTTO DI UN INTENSO LAVORO DI COLLABORAZIONE FRA I COMPETENTI UFFICI REGIONALI E LA NOSTRA ASSOCIAZIONE La Direzione centrale infrastrutture, mobilità pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia con una circolare del 7 agosto 2015 ha trasmesso le direttive vincolanti in materia di Lavori Pubblici alle Stazioni Appaltanti del Friuli Venezia Giulia. A nostro avviso queste Direttive rappresentano un importante presupposto per il rilancio dell’industria regionale delle costruzioni. Il documento, diramato dall’Amministrazione regionale a tutte le stazioni appaltanti della regione, è il frutto di un intenso lavoro di collaborazione fra i competenti uffici regionali e le organizzazioni di categoria, fra cui la nostra Associazione Confapi FVG. Accanto alla semplificazione delle procedure, le Direttive hanno, infatti, recepito alcuni principi che da sempre la nostra Associazione considera cardini per una corretta aggiudicazione ed esecuzione dei lavori che valorizzi anche il tessuto produttivo locale. Fra i più rimarchevoli, figura l’eliminazione del criterio del “massimo ribasso”. Ciò consentirà che i lavori vengano affidati a prezzi congrui (quantificati, cioè, attraverso il prezziario regionale da poco aggiornato) non solo allo scopo di contenere il costo dell’opera, ma anche di garantire qualità, certezza di tempi e lo stesso modus operandi dell’esecutore tanto verso il committen-

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te, quanto verso gli altri operatori coinvolti e le maestranze. L’eliminazione del “criterio del massimo ribasso” andrà, inoltre, a diminuire le fonti di contenzioso fra imprese e pubblica amministrazione e a ridurre l’introduzione delle discusse varianti d’opera finalizzate all’adeguamento dei prezzi. Altrettanto importanti sono le misure introdotte per favorire l’accesso agli appalti da parte delle piccole e medie imprese, come la suddivisione in lotti funzionali, il coinvolgimento delle aziende nella realizzazione delle grandi infrastrutture e nelle connesse opere integrative o compensative, come pure l’introduzione del concetto “di prossimità al luogo di esecuzione dell’appalto”, che ne è il naturale complemento, allo scopo di valorizzare, più di quanto non sia stato fatto in passato, le imprese insediate sul territorio regionale. Quest’ultima misura risponde, inoltre, all’esigenza, da tempo richiamata dal Confapi FVG ma spesso dimenticata dagli amministratori pubblici, di innescare un ciclo finanziario virtuoso per il bilancio regionale. Infatti, in forza dell’attuale normativa tributaria l’esecuzione di opere pubbliche appaltate a imprese del Friuli Venezia Giulia genera significativi flussi di entrata per l’erario regionale, avendo ad oggetto interventi che si realizzano sul suo territorio, e, a loro volta, le maggiori entrate vanno ad alimentare nuovi investimenti pubblici a vantaggio delle imprese e della mano d’opera produttiva locale. Il testo integrale della circolare può essere reperito sul nostro sito www.confapifvg.it nella sezione edilizia e territorio. Nei prossimi numeri di Apinforma verranno approfonditi i temi più significativi della circolare. (CS)


Urbanistica e edilizia: circolare della Regione (3a parte) L’ATTUABILITÀ IN EDILIZIA LIBERA DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI CORNICIONI O SPORTI DI LINDA La Direzione Centrale Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso a tutti i Comuni della Regione, alle Province, alle Associazioni di categoria, agli ordini professionali, alle CCIAA, e alle procure della Repubblica, una Circolare interpretativa in merito ad alcune tematiche afferenti all’ambito urbanistico-edilizio. Il documento approfondisce i temi legati alla legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 “Codice regionale dell’edilizia”, al Regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 18/2012. Testo coordinato con le modifiche introdotte con decreto del Presidente della Regione 097/2015. In questa articolo approfondiamo: oneri concessori, tabelle parametriche regionali e calcolo della superficie accessoria, recupero patrimonio esistente e contenimento consumo di suolo e attività edilizia libera.

ONERI CONCESSORI, TABELLE PARAMETRICHE REGIONALI E CALCOLO DELLA SUPERFICIE ACCESSORIA La Regione rammenta che sul punto la L.R. 13/2014 (art. 2, comma 1) ha apportato una rilevante e sostanziale integrazione alla definizione legislativa della superficie accessoria contenuta nell’articolo 38 LR 19/2009, disponendo il totale esonero a fini contributivi della quota di superficie accessoria pari o inferiore alla misura della superficie utile dell’unita immobiliare o dell’edificio (facendo salve le diverse previsioni operate dagli strumenti di pianificazione): ne deriva che, ai fini del calcolo degli oneri dovuti per il rilascio del permesso di costruire, vanno conseguentemente PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2015

computate esclusivamente le quote di superfici accessorie che esorbitano quelle utili. Tale esonero si somma in ogni caso, per espressa disposizione legislativa, alle deduzioni stabilite (in termini percentuali o assoluti) dall’articolo 7 del Regolamento di attuazione emanato con DPReg. 18/2012, che vanno preliminarmente scomputate dall’ammontare del contributo per il rilascio del PdC essendo considerate quali riduzioni del contributo lordo: traducendo la lettera in fasi procedimentali, risulta quindi necessario applicare prima la deduzione regolamentare e, successivamente, sull’ammontare già decurtato, calcolare la quota di esonero di cui all’articolo 3 in analisi, come di seguito sinteticamente illustrato: esempio di calcolo per la determinazione della superficie imponibile: - superficie totale - deduzioni di superficie accessoria ex art. 7 Regolamento - Superficie accessoria fino al 100% superficie utile = superficie imponibile ovvero, in altre parole, per il calcolo degli oneri dovrà seguirsi tale iter sulla base della ripartizione progettuale tra superficie utile e quella accessoria: a) quella utile va integralmente computata quale imponibile; b) viceversa per quella accessoria il calcolo dell’imponibile risulta: * dalla Superficie accessoria complessiva vanno scomputate preliminarmente le superfici esenti ai sensi dell’art. 7 Regolamento (per classi omogenee di cui alle singole lettere dell’articolo di regolamento, ovviamente nei limiti della capienza della singola fattispecie) va confrontato il valore così ottenuto (ovvero la superficie accessoria al netto delle deduzioni) con quello della superficie utile per determinarne la quota eccedente il 100%; ne conseguono due possibilità: a) se la superficie utile e superiore a quella accessoria al netto delle deduzioni regolamentari, la superficie imponibile sarà esclusivamente quella utile;


b) se la superficie utile e inferiore a quella accessoria al netto delle deduzioni regolamentari, la superficie imponibile sarà il risultato della somma tra la superficie utile e quella accessoria che esorbita (al netto delle deduzioni) la quota di utile. Analogamente, in edifici a destinazione diversa, prima di procedere al calcolo degli oneri con parametrazione tra superficie accessoria e superficie utile per quantificare il 100% esente, vanno preliminarmente scomputate le superfici accessorie dedicate a: - per la destinazione commerciale, magazzini non accessibili al pubblico o depositi fino alla quota del 50% della superficie di vendita; - per la destinazione produttiva, la totalità delle superfici destinate a magazzini di materie prime e prodotti finiti. Risulta palese che, nelle more di apposita modifica regolamentare che coordini la fonte legislativa con quella regolamentare, tale nuova definizione di superficie accessoria si pone attualmente in contraddizione con la disposizione contenuta nel comma 3 dell’articolo 7 del Regolamento citato (secondo cui concorrevano al calcolo della superficie imponibile tutte le superfici dei locali destinati a superfici accessorie eccedenti i limiti di esclusione stabiliti ai commi 1 e 2 dello stesso articolo), che risulta di conseguenza implicitamente abrogata per intervenuto contrasto con la disposizione gerarchicamente sovraordinata. Tale modifica in adeguamento troverà comunque spazio nelle modifiche al Regolamento di attuazione della LR 19/2009 di prossima approvazione. Sempre in tema di oneri concessori, si evidenzia che con la LR 13/2014 è stata operata una rivisitazione della disciplina di esonero dal pagamento degli oneri contributivi in ambito di interventi edilizi a uso residenziale (collegati alla normativa del settore contributivo sull’edilizia residenziale, ed in particolare alle categorie dell’agevolata “contributo prima casa”, sovvenzionata “ATER” e convenzionata): nell’ambito di tale aggiornamento e stata disciplinata anche la categoria degli alloggi sociali o di housing sociale, sottratti all’onere del pagamento qualora corredati da apposito atto convenzionale secondo le modalità stabilite dalla LR 19/20099. Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera i bis), LR 19/2009, gli interventi edilizi a uso residenziale di cui all’articolo 31 LR 19/2009 sono integralmente esonerati dal contributo previsto dall’articolo 29 qualora regolati da apposita convenzione, ad eccezione delle opere dirette a realizzare la prima abitazione (cfr. PAG. 37 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2015

art. 31, comma 3, LR 19/2009) per cui l’esonero è parziale e si applica al solo costo di costruzione (non invece alla quota relativa agli oneri di urbanizzazione, che risultano dovuti).

RECUPERO PATRIMONIO ESISTENTE E CONTENIMENTO CONSUMO DI SUOLO Con l’obiettivo del recupero del patrimonio immobiliare esistente in funzione del contenimento del consumo di suolo, e stata integrata la definizione di legge relativa agli interventi di restauro e risanamento conservativo ammettendo l’aumento delle unità immobiliari anche mediante tali interventi edilizi, purché nel rispetto della sagoma preesistente (cfr.: art. 2, commi 3 e 4, LR 13/2014, che apportano modifiche all’articolo 4, comma 2, LR 19/200910). Al fine di garantire l’equilibrio urbanistico anche a fronte del maggior carico insediativo derivante dal frazionamento e dal conseguente aumento di unità immobiliari, viene precisato che l’intervento debba essere accompagnato dal reperimento degli standard urbanistici qualora previsti dallo strumento urbanistico per lo specifico intervento o area su cui ricade. Sempre in tale ottica e stata prevista l’agevolazione in punto di oneri connessi al rilascio del PdC per particolari casistiche di interventi di ristrutturazione edilizia (cfr. art. 7, commi 1 e 3, LR 13/2014, recanti modifiche puntuali all’art. 30 LR 19/200911), ovvero: - esonero totale dal contributo per le demolizioni di edifici a destinazione residenziale, insistenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica dagli strumenti di pianificazione vigenti, con successiva ricostruzione in ZTO diversa ma compatibile con la destinazione residenziale, sempre all’interno dello stesso Comune (cfr. art. 30, comma 1, lett. b bis), LR 19/2009); - esonero totale dal contributo per tutte le modifiche di destinazione d’uso in residenziali nelle zone A, B0 e B, ivi comprese quelle conseguenti ad interventi di ristrutturazione edilizia (cfr. art. 30, comma 1, lettere b) ed h), LR 19/2009). Infine, sulla linea del recupero del patrimonio edilizio esistente si pongono anche: - la modifica (cfr.: art. 9, comma 4, LR 13/2014, che introduce il comma 3 bis all’articolo 3612 del Codice regionale dell’edilizia) che ammette la trasformazione di edifici esistenti in zona agricola alla data del 24 luglio 2014, anche in deroga al requisito della connessione funzionale ordinariamente previsto per le zone agricole,


ricomprendendovi la possibilità di aumento del numero di unità immobiliari esistenti (purché nel rispetto dei parametri di zona); - l’introduzione del comma 2-bis13 all’articolo 35 della LR 19/2009 (cfr.: art. 9 LR 13/2014), il quale consente (in conformità alle previsioni di PRGC) di intervenire sul patrimonio edilizio esistente, ancorché ubicato in ZTO impropria, mediante interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo al fine dell’aumento delle unità immobiliari esistenti. La ratio comune a tali disposizioni e quella di favorire il recupero del patrimonio esistente valorizzando - anche per utilizzi e destinazioni diverse - quanto già edificato in modo da contenere il consumo di nuovo territorio a fini edificatori.

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ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA Come noto, l’elenco di interventi assoggettati al regime dell’attività edilizia libera, contenuto nell’articolo 16 del Codice regionale dell’edilizia, è stato interessato da un intervento legislativo di modifica in sede di approvazione della LR 13/2014, con il quale è stata prevista l’attuabilità in edilizia libera degli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di cornicioni o sporti di linda, canne fumarie e torrette da camino, in passato subordinati prima a DIA e poi a SCIA (cfr. lett. u bis) come introdotta nel comma 1 dell’art. 16 LR 19/2009): la variazione trova giustificazione e sostegno nell’intendimento del legislatore regionale di limitare o semplificare gli adempimenti procedurali connessi all’importanza dal punto di vista urbanistico-edilizio. (continua) (CS)


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La Regione mette mano alle varianti urbanistiche IL “RISPARMIO DEL SUOLO” NON PUÒ TRADURSI IN UN AGGRAVAMENTO DELLE CONDIZIONI INSEDIATIVE PER LE IMPRESE La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il Disegno di Legge 107 in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo. Il 29 luglio 2015 in consiglio Regionale si è svolta l’Audizione con la IV commissione alla quale ha partecipato anche la nostra Associazione. In questa occasione l’Assessore Maria Grazia Santoro ha illustrato il Disegno di Legge.

PREMESSE Nell’ambito del programma generale di riforma del governo del territorio, che vede nel riordino istituzionale introdotto dalla L.R. 26/2014 e nelle funzioni di programmazione e pianificazione sovracomunale territoriale attribuite alle Unioni territoriali intercomunali, le principali premesse della nuova azione amministrativa regionale che porterà ad ottenere un Testo unico delle discipline in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica, si colloca questo DDLR avente nello stesso tempo finalità di riordino, rielencazione e sintesi del campo delle varianti locali (che si ridefiniranno come “varianti di livello comunale”), nonché di puntualizzazione e di più chiara esplicitazione del percorso che accompagna la formazione delle varianti urbanistiche inerenti l’insediamento di strutture produttive e commerciali. La volontà da parte della Regione di intervenire con determinazione sulle attuali procedure formative e sui contenuti delle varianti inerenti i settori industriale, artigianale e commerciale si configura come adempimento conseguente e necessario al perseguimento graduale della riduzione dei suoli e al raggiungimento del “consumo zero”, dopo aver preso atto, attraverso recenti indagini e approfondimenti di settore, dell’esistenza di ampie PAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2015

dotazioni di aree inedificate già destinate a scopi produttivi-commerciali dai vigenti piani regolatori. Il tema “risparmio di suolo” implicitamente fa da sfondo all’intero DDLR: risulterebbe di difficile comprensione infatti l’idea di percorrere la strada di un nuovo testo legislativo, prescindendo dal fatto di dover comunque operare nella prospettiva prestazionale comunitaria del 2050. La particolare attenzione riservata dal DDLR al comparto produttivo e commerciale vuole essere dunque una prima applicazione e una prima risposta, in termini di sensibilizzazione e misure, ad un argomento sentito e percepito diffusamente dalla struttura socio economica della regione. Disciplinarmente, il DDLR coprirà l’arco temporale che precede l’entrata in vigore del testo di Riforma, dalla cui data decorrerà un sostanziale rinnovamento del sistema regionale di pianificazione. Sulla finalità del DDLR di semplificare e di riordinare il campo delle varianti di livello locale, si parte dal presupposto che sempre più evidente e frequente appare la casistica di previsioni di pianificazione che ancorché non inquadrate nella competenza procedurale esclusiva del Comune, di fatto le appartengono in ragione della ampia sfera di autonomia entro la quale quotidianamente l’Ente locale opera; previsioni che peraltro non interferiscono con gli interessi e gli obiettivi territoriali alla grande scala enunciati da atti e documenti emanati dall’Amministrazione regionale. Alla decisione di “riconsiderare” per legge (e non più attraverso atti regolamentari) l’ambito di operatività del Comune (e quindi, l’insieme delle varianti di livello comunale), si affianca la decisione di non riconoscere più la necessità di dover disporre della Relazione di flessibilità (art. 63 bis della L.R. 5/2007): per l’enunciato obiettivo di riordinare e riconcentrare la fattispecie delle varianti semplificate all’interno di un testo legislativo, la garanzia della totale coerenza delle varianti nei riguardi del già accennato “interesse regionale” d’ora in avanti verrà affidato esclusivamente all’osservanza di questa legge. Oltre a ciò, il DDLR assume il tema come elemento trasversale della pianificazione e per questo degno di soluzioni di tipo sussidiario dalla pluralità


degli enti territoriali. Gli indicatori di andamento della riduzione di suolo che inducono ad avviare e a rivedere alcune delle modalità elaborative delle varianti urbanistiche, non possono più prescindere dall’entità di forti quote di volumi inutilizzati e di superfici non occupate, di gran lunga superiori alle esigenze di fabbisogno e di mercato. Per il momento, il DDLR si concentra sul settore industriale e commerciale. L’impegno di ulteriori aree da trasformare, salva la gestione essenziale di circoscritte esigenze documentabili in ambito locale, debba ridursi pressoché a fatto straordinario, in ragione della già ampia disponibilità di aree libere per fini produttivi e commerciali. Il DDLR si compone di 6 Capi. I principali elementi di novità, il riordino delle varianti di livello comunale e la disciplina della pianificazione inerente le zone produttive e commerciali, sono riconducibili principalmente ai Capi II e III. Gli altri Capi, si pongono da un lato finalità di raccordo con la legislazione vigente, dall’altro funzioni di disciplina transitoria degli strumenti urbanistici comunali che dovessero risultare già adottati all’entrata in vigore della legge.

ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLATO Passando all’esame dell’articolato, il disegno di legge si suddivide in 6 Capi che recano: - Capo I: “Finalità” - Capo II: “Misure di semplificazione in materia di pianificazione urbanistica comunale” - Capo III: “Integrazioni alla legge regionale 5/2007 in materia di zone produttive e commerciali” - Capo IV: “Modifiche, alle disposizioni in materia di varianti di livello comunale” - Capo V: “Disposizioni transitorie e finali” - Capo VI: “Entrata in vigore”. - Capo I: “Oggetto e Finalità” Il Capo I reca disposizioni generali in ordine all’oggetto e alla finalità del DDLR, con riferimento alla semplificazione delle varianti di livello comunale in ossequio a principi di sussidiarietà ed adeguatezza, nonché all’obiettivo del contenimento del suolo. In particolare, attraverso i tre commi dell’articolo 1, il DDLR esprime l’azione amministrativa nella direzione del riordino delle varianti di livello comunale, nonché dello sviluppo sostenibile anche attraverso il recupero e il riuso delle aree produttive e commerciali nel perseguimento del consumo di suolo zero indicato dai documenti dell’Unione europea. L’interpretazione del recupero e del riuso dell’esistente come direttrice predominante e obbligata rispetto a nuove trasformazioni di suolo, PAG. 41 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2015

emerge dalla chiara contrapposizione del DDLR a quelle nuove urbanizzazioni che non siano in grado di essere supportate nelle precondizioni di ammissibilità specificamente dettate in particolare all’articolo 4, per quanto attiene le varianti soggette ad esecutività regionale. Il Capo II contiene la disciplina delle varianti di livello comunale, diversamente riferita agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano (articolo 2), ovvero sprovvisti di tale elaborato (articolo 3). L’articolo 2 innova la disciplina delle varianti di livello comunale. L’articolo si struttura per condizioni di ammissibilità (comma 1), per limiti di soglia (comma 2) e per modalità operative (commi 5 e 6). Il comma 3 attribuisce al Consiglio comunale la possibilità di specificare le classificazioni delle zone urbanistiche riconosciute nel vigente PRGC, per equipararle alle zone omogenee come definite dal PURG. E’ data facoltà al Comune (comma 4) di rivolgersi con specifica istanza alla Direzione centrale Pianificazione territoriale per acquisire un parere in merito alla congruità della prevista equiparazione. Con il comma 7, il DDLR riconosce casi di variante di livello comunale, che più frequentemente hanno trovato trattazione all’interno delle Relazioni di flessibilità. Nei commi successivi, trovano regolamentazione la fase di adozione (comma 8), il periodo riservato alla presentazione di osservazioni e opposizioni (comma 9), i procedimenti di acquisizione di pareri e la modalità di sottoscrizione delle Intese sui beni demaniali (comma 10), la fase conclusiva di approvazione (comma 11). Merita sottolineatura il contenuto del comma 12, che prevede che oltre all’invio in Regione della variante approvata in modalità cartacea, il Comune debba trasmettere la relativa documentazione anche in formato elettronico. I commi dal 13 al 15 contengono norme sulla pubblicazione degli atti, nonché in merito alla documentazione necessaria a comprovare le avvenute verifiche della variante sotto il profilo del rischio e della compatibilità con l’ambiente e il paesaggio. In particolare, risultano disciplinate la pubblicazione sul BUR (comma 13), l’allegazione dell’asseverazione (o del parere geologico) e della valutazione di compatibilità paesaggistica (comma 14), la documentazione comprovante l’assenza di effetti significativi nei confronti dei siti di importanza comunitaria e quella afferente agli adempimenti in materia di VAS (comma 15). Sotto il profilo procedurale, il DDLR non appor-


ta particolari novità rispetto alle modalità vigenti, se si eccettua la modifica al comma 16 che in luogo della vigente asseverazione amministrativa, prevede la stesura di una Relazione tecnica sottoscritta dal e asseverata dal Responsabile del procedimento, al fine della dimostrazione del rispetto alle condizioni, ai limiti di soglia e alle modalità operative previsti dall’articolo 2. Relativamente alle condizioni di ammissibilità di cui al comma 1, il DDLR richiama i casi seguenti: - modifiche dei perimetri delle zone omogenee, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie già definiti nei vigenti impianti strutturali; - trasferimenti di contenuti strategici dal piano struttura al livello azzonativo, pur sempre nei limiti di soglia di cui al comma 2; - interscambi di superfici azzonative, qualora tra esse compatibili, non in contrasto con il livello strutturale e che non incrementino l’entità ed i carichi insediativi; - modifiche alle norme tecniche di attuazione, nel rispetto di parametri urbanistici e di criteri tipologici riferiti alle zone di più antico impianto. Il DDLR, per quanto attiene ai limiti di soglia (comma 2), dispone distintamente, sia in riferimento agli interventi equiparabili ad “adattamenti” di zona ai confini di proprietà e su motivate situazioni di progetto, sia in riferimento all’”ampliamento”, per il tramite del quale risulta possibile dar corso ad estensioni di zona di maggiore consistenza. Tale ultima definizione, nel confronto con la limitata operatività dell’”adattamento”, ritrova ragione e motivazione della più ampia potenzialità di modifica del vigente assetto azzonativo, per le tipologie d’uso e i livelli di funzionalità riconosciuti all’interno di talune zone omogenee. Il grado più elevato di trasformabilità infatti è coerentemente conferito dal DDLR a quelle zone territoriali in cui nelle funzioni ivi ammesse, non si ravvisino attività e interrelazioni con previsioni strutturali-strategiche di livello regionale, né con le programmazioni del quadro politico regionale. Nell’ottica del rinnovamento concettuale del parametro che identifica il confine delle varianti di livello comunale rispetto al campo delle varianti “ordinarie”, la soglia di carattere numerico (percentuale massima di ampliamento di zona), risulta riconfermata nei soli casi di ampliamento di insediamenti singoli esistenti in zone urbanistiche improprie (comma 2, lettera g). Al di sopra di tale soglia, il DDLR innova la regolamentazione degli strumenti urbanistici con dispoPAG. 42 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2015

sizioni mirate e più rigorose, a preservare i suoli naturali da ulteriori espansioni e trasformazioni, come normativamente declinate nell’articolo 4. Il rinnovamento concettuale suaccennato rappresenta per il DDLR un punto centrale. Ad un parametro numerico predeterminato (soglia), il DDLR sostituisce una diversa modalità operativa (commi 5 e 6), incentrata non più sul rispetto di un limite massimo di espansione d’area, bensì sulla sussistenza di presupposti oggettivi e dichiarati in ordine ad accertati ulteriori fabbisogni insediativi, nonché alla dimostrazione di elevate saturazioni di zona e di prevalenti occupazioni dei volumi esistenti. L’articolo 3 tratta la disciplina delle varianti che non coinvolgono il livello regionale e che interessano strumenti urbanistici vigenti non ancora dotati di schema strategico ovvero di piano struttura. Il comma 1 individua le varianti in argomento attraverso la definizione di condizioni e di limiti di soglia. La gamma delle varianti, oltre a riprendere fattispecie già oggetto della LR 5/2007 e del relativo regolamento (norme che, per le parti di attinenza, trovano espressa abrogazione e sostituzione nei disposti del DDLR, v. art. 10) contempla anche alcuni casi direttamente riconducibili a modificazioni dello strumento urbanistico indotte da disposizioni legislative di settore. Il comma 2, agli effetti procedurali, richiama lo stesso iter già riservato agli strumenti urbanistici di cui all’articolo 2. La rispondenza della variante alle previsioni sovraordinate e a tutti gli altri atti vigenti in materia, è comprovata da una relazione sottoscritta dal Progettista e asseverata dal Responsabile del procedimento (comma 3). Il Capo III integra la LR 5/2007, dettando nuove disposizioni sulla formazione delle varianti urbanistiche soggette ad esame ed esecutività regionale, per quanto riguarda il tema delle previsioni produttive e di quelle commerciali. Si tratta di disposizioni particolari che si rendono necessarie nel quadro delle finalità di una maggiore attenzione e salvaguardia dei suoli, avendo preso atto delle risultanze ricognitive (dotazioni di zone libere o scarsamente utilizzate, particolarmente significative nella lettura delle previsioni dei vigenti piani regolatori) emerse da uno studio di settore condotto dalla struttura amministrativa regionale. Il risparmio del suolo si presenta come obiettivo preminente della corretta gestione delle trasformazioni territoriali. Per questo, il tema viene inquadrato nella sussidiarietà delle varie attività amministrative che operano sul territorio. Nella collegialità delle azioni degli enti territoriali,


debbono quindi ritrovarsi le migliori e più idonee soluzioni al contenimento dell’utilizzo delle risorse naturali. L’articolo 4, già richiamata la filosofia adottata dal DDLR che ha inteso superare il precedente concetto di soglia numerica, ad integrazione della LR 5/2007 introduce l’articolo 63 quinquies (comma 1), con il quale si dettano disposizioni per la formazione di varianti di zone D e H che eccedono la soglia del livello comunale. L’articolo 63 quinquies sviluppa le proprie determinazioni enunciando finalità di conservazione dei suoli da perseguire attraverso la pluralità delle attività di gestione riconosciute ai vari enti competenti (commi 1 e 2 dell’art. 63 quinquies) e introduce la procedura formativa delle varianti urbanistiche (comma 3 dell’art. 63 quinquies). Il comma 4 dell’art. 63 quinquies esclude dall’ambito di applicazione del presente articolo 4, le previsioni in materia di attività estrattive. Il comma 5 prescrive le condizioni di ammissibilità comuni a tutte le varianti, mentre il comma 6 (riferito ad usi preminentemente produttivi - zone D) e il comma 7 (inerente preminentemente al commercio – zone H), richiamano distinti criteri operativi a supporto metodologico della richiesta dimostrazione delle condizioni di cui al comma 5. Per “condizioni”, il DDLR, oltre a ribadire quelle già disposte relativamente alle varianti che non coinvolgono il livello regionale, pone la necessità della coerenza delle nuove previsioni produttive con le aree di influenza degli agglomerati di interesse regionale, la valenza localizzativa prioritaria di eventuali Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA), l’inquadramento delle nuove scelte azzonative di carattere industriale e commerciale con la finalità di contrastare la dispersione insediativa. Fra i “criteri operativi” da seguire nella stesura delle varianti, pur sempre nel presupposto del massimo contenimento di riduzioni di suolo naturale o agricolo e del recupero dell’esistente, il DDLR individua come modalità operative la quantificazione dei nuovi fabbisogni e i programmi di sviluppo a corredo delle nuove istanze di insediamento, la documentazione dell’elevato grado di saturazione delle aree e degli edifici esistenti, la priorità della collocazione degli insediamenti all’interno degli ambiti di interesse regionale (zone D1) e nel contempo, la possibilità di localizzare nuove zone D2 solo se non concorrenziali con i poli strategici regionali. Per la destinazione commerciale, è preclusa la sottrazione di zone di tipo E ed F come definite dal PURG da parte delle superfici pertinenziali degli insediamenti, ad eccezione di limitate trasformaPAG. 43 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2015

zioni di zone agricole di tipo E6 che non eccedano il 30% dell’estensione complessiva della zona commerciale prevista dalla variante. Fra i criteri operativi, il DDLR introduce il procedimento amministrativo con cui la Direzione centrale Pianificazione territoriale, successivamente alla ricezione della variante adottata dal Consiglio comunale, interpella ai sensi della LR 7/2000 la Direzione centrale Attività produttive ai fini di appurare se tra deliberazione comunale e disposizioni regionali vigenti di settore sussistano idonei elementi di raccordo e di coerenza. Il Capo IV opera a modifica e a parziale abrogazione della LR 5/2007 e del relativo regolamento di cui al DPReg. 086/2008, a seguito della revisione legislativa effettuata dal DDLR in materia di varianti di livello comunale, nonché per adeguamento di alcune disposizioni legislative regionali alle innovazioni procedurali qui introdotte, sempre attinenti al tema della pianificazione territoriale e urbanistica. Il Capo IV comprende 14 articoli. Parte delle modifiche interviene su disposizioni vigenti nelle parti in cui è fatto rinvio a varianti non sostanziali, abrogando il testo vigente ovvero sostituendo ad esso un esplicito richiamo agli articoli 2 e 3 del presente DDLR (articoli 5, 6, 7 e 8). L’articolo 9 comporta il coordinamento del vigente testo della LR 16/2006. L’articolo 10 modifica gli articoli 63, 63 bis e 63 quater della LR 5/2007, nonché il relativo regolamento di attuazione, producendo, alla luce delle innovazioni introdotte in materia di varianti di livello locale, la conseguente soppressione dell’istituto della Relazione di flessibilità e l’abrogazione dell’art. 17 (varianti non sostanziali). Il contenuto del Capo IV si completa con gli articoli dal 11 al 18, nei quali, analogamente a quanto effettuato per gli articoli 5, 6, 7 e 8, si introducono le opportune disposizioni di raccordo su altre norme di settore. Il Capo V (2 articoli) salva la procedura degli strumenti in corso alla data di entrata in vigore della legge (oggi DDLR) e prevede l’inefficacia delle Relazioni di Flessibilità allegate agli strumenti urbanistici comunali (articolo 19). Infine, richiama il principio del rinvio dinamico nell’applicazione delle norme e precisa che eventuali espressioni di “variante non sostanziale”, “varianti a procedura semplificata” o ulteriori definizioni ad esse assimilabili, siano da intendersi riferite agli articoli 2 e 3 del presente DDLR (articolo 20). Il Capo VI (articolo 21) prevede l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


LE OSSERVAZIONI DELLA CONFAPI FVG Il d.d.l.r. 107 prende le mosse da due condivisibili apprezzamenti di fondo, quanto meno in via generale, entrambi enunciati nella relazione illustrativa: 1) il raccordo con il riordino degli enti locali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 e, in particolare alle funzioni di programmazione e pianificazione territoriale sovracomunale attribuite Unioni territoriali intercomunali (UTI); 2) l’introduzione del tema del risparmio del suolo che sottende tutti gli interventi riguardanti i settori dell’industria dell’artigianato e del commercio. Quanto al primo punto, preme osservare che, a parte il richiamo nella relazione illustrativa, l’articolato sembra ignorare il riassetto degli enti locali con specifico riguardo alle UTI. Se è vero, infatti, che il d.d.l.r. 107 si occupa di pianificazione urbanistica di livello comunale, e non sovracomunale, va ricordato che l’art. 27 della l.r. 26/2014 prevede che dal 1° gennaio 2017 i comuni, avvalendosi delle rispettive UTI, possano esercitare in forma associata anche la pianificazione territoriale comunale. Sarebbe stato, forse, il caso di precisare che le disposizioni in materia urbanistica comunale afferiscono anche alle UTI, quanto meno ove ricorra la fattispecie di cui al ricordato art. 27 della l.r. 26/2014. Resta anche da capire se il preannunciato “testo unico delle discipline in materia urbanistica” includerà anche la disciplina della programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale assegnata alle UTI dall’art. 26, oltre a quella già citata dell’art. 27 della l.r. 26/2014. Si poteva attendere per formulare contestualmente l’intera disciplina urbanistica, anche a maggior chiarezza delle competenze comunali e delle UTI nonché degli eventuali raccordi con la riforma dei consorzi industriali, dei distretti industriali e della realizzazione delle Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di cui alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (c.d. Rilancimpresa). Quanto al secondo punto, si può essere d’accordo sul principio del “risparmio del suolo” anche con riguardo alle zone D (industriali e artigianali) e H (commerciali), con l’avvertenza, tuttavia, che questo non può tradursi in un aggravamento delle condizioni insediative per le imprese, specie industriali, avendo sempre presente il pericolo della delocalizzazione in altre parti del territorio nazionale o, peggio ancora, all’estero e, in particolare, in Austria (Carinzia) e Slovenia. A tal proposito va tenuto presente che ad essere sottoutilizzate sono PAG. 44 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2015

le zone programmatiche regionali - quelle gestite dai Consorzi di sviluppo industriale -, segno che non è sufficiente la pianificazione territoriale per attrarre investimenti, ma anche assicurare condizioni sufficientemente attraenti, anche per quanto si dirà appresso. Capo II: Misure di semplificazione in materia di pianificazione urbanistica comunale L’art 2, co. 12 del d.d.l.r. 107 prevede che il Comune debba inviare alla Regione la variante al proprio strumento urbanistico sia in forma cartacea sia in formato elettronico. Non si scorge come possa essere questa una misura semplificatrice. Le due misure dovrebbero essere alternative e, meglio ancora, l’invio dovrebbe essere eseguito esclusivamente in formato elettronico, magari avvalendosi degli uffici delle UTI. Capo III: Integrazioni alla legge regionale 5/2007 in materia di zone produttive e commerciali Il risparmio del suolo è la logica che sottende il capo III del d.d.l.r. 107 e soprattutto l’art. 4, il quale introduce nella legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5 l’art. 63 quinquies, recante “disposizioni particolari in materia d’insediamenti produttivi e commerciali e a tutela del suolo naturale.” Al co. 2 dell’art. 63 quinquies fra gli ambiti rilevanti a tutela della salvaguardia del suolo figura anche la produzione agricola (per tacere della tutela del paesaggio ripetutamente richiamata in altri passaggi del d.d.l.r. 107). Ma, nella medesima logica di difesa del suolo agricolo, oltre ai vincoli riguardanti la formazione di nuove zone D ed H, merita riflettere sulle occupazioni delle superfici agricole con impianti fotovoltaici considerato che queste superfici mantengono la destinazione agricola. I successivi commi 5, 6 e 7 impongono ai Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, di dimostrare e documentare una serie di condizioni prima di poter procedere alla realizzazione di nuove zone omogenee D e H. Queste condizioni sono tali e tante da scoraggiare in partenza ogni iniziativa del genere e appaiono quasi intimidatorie. A vantaggio della franchezza e chiarezza di rapporti, tanto varrebbe proibire senza infingimenti ogni nuova realizzazione o espansione di zone produttive e commerciali. Per di più, l’imponenza delle condizioni da dimostrare e documentare poste dai commi 5, 6 e 7 sfuggono dalla portata e capacità organizzativa di molti singoli comuni; potrebbero, forse, rientrare in quelle delle UTI, se solo questi nuovi enti fossero stati considerati nel d.d.l.r. 107. Quanto, poi, al riutilizzo di zone H e D dismesse, non va perso di vista che esso è spesso disincentivato dalla difficoltà di convertirne l’uso per nuove



attività commerciali, industriali e commerciali; basti considerare l’ostacolo rappresentato dai costi da sostenere per l’opera di bonifica dei suoli (presenza di amianto, siti inquinati in genere), affinché si possa dar corso a un nuovo insediamento. Tale problema non è preso in esame dal d.d.l.r.; eppure, non può essere ignorato, se il legislatore regionale intende perseguire il fine ultimo del riutilizzo del suolo. La proposta per favorire tale finalità, è di sollevare le imprese che attuano

nuovi insediamenti di almeno una parte degli oneri di risanamento dei suoli con riferimento specifico alle necessarie bonifiche. Si reputa che un incentivo del genere possa essere più apprezzato dei contributi a titolo “de minimis” previsti dall’art. 84 della l.r. 3/2015 a copertura parziale dei costi per l’utilizzo di opere e impianti a servizio degli “agglomerati industriali” nell’anno d’insediamento e in quello susseguente. (CS)

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Accordo sul nucleare iraniano PREVISTA LA CANCELLAZIONE GRADUALE DELLE SANZIONI

Claudio Perrella e Gea Cracco – LS Lexjus Sinacta Avvocati e Commercialisti Associati – Bologna

L’ACCORDO SUL NUCLEARE IRANIANO: COME CAMBIERANNO I RAPPORTI COMMERCIALI CON L’IRAN Il 14 luglio 2015, dopo lunghe trattative, l’Iran e i Paesi del gruppo 5+1 (Usa, Gran Bretagna, Francia, Cina, Russia e Germania) hanno sottoscritto a Vienna il documento contenente un Piano d’Azione congiunto globale (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) che individua il percorso e le modalità per la progressiva eliminazione delle sanzioni e delle misure restrittive previste nei confronti dell’Iran a fronte dell’impegno di Teheran di rinunciare per gli anni a venire alle proprie velleità nucleari e, in particolare, a non sviluppare e acquistare armamenti e tecnologie nucleari.

IL PIANO DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO Il JCPOA è rigoroso quanto alla tempistica di attuazione e prevede che l’eliminazione delle sanzioni sia graduale, mirata e reversibile e si svilupperà attorno ad alcuni passaggi fondamentali. Il primo giro di boa è già stato superato: il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 20 luglio con la risoluzione n. 2231 ha dato il via libera all’unanimità all’accordo raggiunto. A partire dal c.d. Adoption Day (il 90° giorno successivo alla risoluzione del Consiglio, o prima in caso di volontà concorde delle parti) i Paesi firmatari adotteranno le misure giuridiche e amministrative necessarie per l’implementazione dell’accordo. La fase più importante avrà verosimilmente inizio nella prima metà del 2016 a seguito dell’Implementation Day, quando l’Agenzia Internazio-

nale dell’Energia Atomica (IAEA) avrà verificato l’adempimento da parte dell’Iran degli impegni assunti nel quadro del JCPOA. A partire da tale data infatti le sanzioni delle Nazioni Unite saranno progressivamente revocate e cesseranno o saranno sospese le sanzioni imposte dall’Unione Europea nonché le c.d. sanzioni secondarie imposte dagli USA ed elencate nell’Annex II del JCPOA. Alcune misure restrittive saranno invece eliminate solo al momento del Transition Day, ossia, al massimo, trascorsi otto anni dal c.d. Adoption Day: si tratta in particolare di quelle relative alla vendita di armamenti e componentistica per l’industria balistica. Infine, se tutto procede come stabilito nell’accordo, a partire dal decimo anno successivo all’Adoption Day si potrà ritenere conclusa la road map e verrà conseguentemente meno anche il ruolo del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. A fronte della rimozione delle sanzioni verrà costantemente verificata da parte dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica l’esecuzione dell’accordo da parte dell’Iran. L’accordo anche sotto questo aspetto sarà gestito attraverso una progressione di scadenze che di fatto si tradurrà in una gradualità di esecuzione. In caso di mancato rispetto dell’accordo è previsto un articolato meccanismo di risoluzione delle controversie che in ultima istanza potrebbe portare anche alla reintroduzione delle sanzioni e delle misure restrittive nel frattempo cancellate o sospese (è il c.d. snap back). Tale reintroduzione non sarebbe retroattiva e, di conseguenza, lascerebbe intatti i contratti nel frattempo conclusi.

LE SANZIONI EU E USA CHE VERRANNO ELIMINATE O SOSPESE A PARTIRE DALL’IMPLEMENTATION DAY L’Unione Europea con il JCPOA si è impegnata a cancellare tutte le sanzioni economiche e finanziarie che erano state imposte all’Iran. In particolare si prevede che l’UE e gli Stati membri dell’UE provvedano ad eliminare tutte le disposizioni del Regolamento 267/2012 e della Decisione 2010/413/PESC (e successive modifiche)

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e a cancellare o modificare la normativa nazionale di attuazione. In tale contesto saranno quindi progressivamente concessi: - I trasferimenti di fondi tra soggetti EU e persone o entità iraniane. - Le attività bancarie (inclusa l’apertura di succursali e filiali di banche iraniane in territorio UE). - I servizi di assicurazione e riassicurazione. - La fornitura di servizi finanziari specializzati. - Il sostegno finanziario agli scambi commerciali con l’Iran (credito all’esportazione, garanzie o assicurazioni). - Sovvenzioni, assistenza finanziaria e prestiti agevolati al Governo dell’Iran. - L’importazione e il trasporto di petrolio iraniano, prodotti petroliferi, gas e prodotti petrolchimici. - L’esportazione di attrezzature, componenti e tecnologie chiave nei settori petrolifero, del gas e petrolchimico. - L’esportazione di componenti e tecnologie chiave nel settore navale. - La progettazione e la costruzione di navi da carico e petroliere. - L’accesso agli aeroporti dell’Unione Europea dei voli cargo iraniani. - L’esportazione di oro, diamanti e metalli preziosi. - L’esportazione di grafite, metalli grezzi o semilavorati ed esportazione di software per l’integrazione dei processi industriali. - Lo scongelamento di alcuni asset e divieti di visto. L’Unione Europea si è altresì impegnata a non adottare politiche che in qualche modo possano pregiudicare la normalizzazione dei rapporti economici e commerciali con l’Iran. Infine, sempre a partire dall’Implementation Day, è prevista anche la sospensione delle cosiddette “sanzioni secondarie” imposte dagli USA, ovvero quelle sanzioni che possono essere imposte dalle Autorità statunitensi a qualsiasi persona, anche straniera, che consapevolmente abbia realizzato determinate transazioni commerciali con l’Iran nei settori bancario e finanziario, energetico, petrolchimico, navale, della cantieristica, dei trasporti, delle assicurazioni e riassicurazioni, dei software e metalli grezzi semilavorati, automobilistico e dei metalli preziosi. Si tratta di una

previsione che certamente interessa gli operatori europei che intendono instaurare rapporti con l’Iran che oggi sono tutt’ora esposti all’applicazione di tali sanzioni e che in futuro acquisteranno maggiore libertà di azione. Continueranno invece ad applicarsi la maggior parte delle misure restrittive in vigore nei confronti dei soggetti qualificabili come “United States person” ai sensi del JCPOA, ossia tutti i cittadini statunitensi ovunque si trovino, gli stranieri che risiedono in USA e possiedono la green card e tutte le società costituite ai sensi delle leggi degli USA o che comunque siano possedute o controllate da soggetti statunitensi (questi ultimi però avranno la possibilità di richiedere particolari “licenze” all’organismo di controllo USA, OFAC). Le misure restrittive imposte dagli USA nei confronti dell’Iran resteranno dunque in larga misura in vigore sino al Transition Day e, di conseguenza, gli operatori USA continueranno a essere soggetti a numerose restrizioni, quali ad esempio il generale divieto di importare beni e servizi di origine iraniana e di esportare, direttamente o indirettamente, beni, servizi e tecnologie all’Iran. Va ricordato in ogni caso che fino all’Implementation Day resteranno in vigore tutte le sanzioni e misure restrittive ora vigenti, incluse molte di quelle secondarie imposte dagli USA (fanno eccezione soltanto quelle già sospese dall’accordo provvisorio siglato nel novembre 2013 e prorogato sino all’Implementation Day).

COMMENTO L’accordo sul nucleare iraniano è un passo fondamentale verso il pieno reinserimento dell’Iran nel contesto commerciale internazionale. L’Iran è da sempre un partner commerciale del nostro Paese e la revoca delle sanzioni e delle misure restrittive porterà senza dubbio ad una ripresa degli investimenti e degli scambi commerciali in settori strategici (bancario e finanziario, energetico e petrolchimico, minerario e tecnologico, cantieristico e dei trasporti e agroalimentare) creando quindi nuove ed importanti opportunità per gli operatori italiani. Sarà tuttavia necessario procedere con cautela, tenendo in debita considerazione la normativa attualmente in vigore ed i prossimi sviluppi, per evitare di incorrere in sanzioni la cui rimozione sarà solo graduale e relativa a specifici settori.

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Certificazione EAC

LA RUSSIA INTENSIFICA I CONTROLLI

a cura di IC&Partners Le esportazioni dei beni verso la Russia e i paesi dell’Unione doganale euroasiatica devono ormai da alcuni anni rispondere ai requisiti dei nuovi Regolamenti tecnici, che definiscono gli standard di sicurezza dei prodotti per ottenere la certificazione EAC. La riforma ha fatto decadere la validità dei precedenti Gost, richiede che i test vengano effettuati da enti di certificazione russi accreditati e che l’azienda esportatrice indichi come suo rappresentante - applicant - un soggetto di diritto russo. Le nuove normative sono entrate in vigore in periodi diversi a seconda delle categorie merceologiche: 2013 meccanica, 2014 abbigliamento e a marzo 2016 sarà il momento per il settore dell’arredo. Come previsto, si stanno ora intensificando, da parte delle autorità russe preposte, i controlli

per verificare l’adempimento agli obblighi previsti dalle normative in materia di sicurezza e di conformità di prodotto. I mezzi di comunicazione russi stanno dando notizia di prodotti, anche di marchi internazionali molto conosciuti, ritirati dal mercato per violazioni delle normative di certificazione Le imprese che non hanno provveduto ad adeguarsi alle nuove normative si trovano ora a rischio di pesanti sanzioni amministrative e penali o di richieste di danni, oltre che al ritiro dei prodotti dal mercato. Qualsiasi soggetto interessato può infatti denunciare alle autorità di vigilanza presunte violazioni e le autorità sono tenute a indagare e rispondere a tali richieste. Ad esempio Rospotrebnadzor, l’ente di tutela del consumatore competente per alcune delle principali voci dell’export italiano, ha istituito un numero verde per segnalare articoli per bambini quali abbigliamento, calzature, giocattoli, cancelleria che non siano a norma. Ci si aspetta che nel breve periodo i controlli si estendano ai principali beni di consumo. Essere in regola con le certificazioni EAC di prodotto non significa solo il rispetto delle normative; ma significa sviluppare un vantaggio competitivo verso i competitor che operano sui mercati dell’Unione doganale euroasiatica.

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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO PER IL LUGLIO 2015

Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 13/2015 per segnalare che il 31 agosto 2015 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi relativamente al mese di luglio 2015. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel luglio 2015 (pari a 1.451,55 per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di:

- 1,189 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,975 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto di I.V.A. e rimborso delle accise). Si rammenta che a partire dal luglio 2015 (v. citato numero di Apinforma), con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Autotrasporto. Deduzioni forfettarie imprese minori RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 12/2015, pp. 63-64 sull’incontro del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con le Associazioni nazionali dell’autotrasporto in conto terzi, per segnalare che con un comunicato stampa del 6 agosto 2015 l’Agenzia delle entrate ha ufficializzato i nuovi importi delle deduzioni forfettarie delle spese di trasferta sostenute dalle imprese minori (sostanzialmente le imprese monoveicolari) nel periodo d’imposta 2014 (art. 66, co. 5, primo periodo del testo unico delle imposte sui redditi), che vanno a sostituire quelli resi noti il 2 luglio 2015. Infatti, i fondi originariamente previsti per questa misura, che ammontavano a 60 milioni di euro, sono stati incrementati di 35 milioni, rivenienti dalle disponibilità previste per i contributi sugli investimenti nell’anno 2015 e per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali. I nuovi importi sono i seguenti (tra parentesi,

sono indicati gli importi del comunicato dell’Agenzia del 2 luglio 2015, ora sostituiti): a) 44,00 euro (da 18,00 euro) per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti; b) 15,40 euro (da 6,30 euro) per i trasporti eseguiti nel Comune in cui ha sede l’impresa; c) 73,00 euro (da 30,00 euro) per i trasporti effettuati oltre i citati ambiti territoriali. Il comunicato stampa evidenzia, inoltre, che nulla è cambiato in merito all’altra agevolazione oggetto sempre del comunicato stampa del 2 luglio 2015. Si tratta del recupero fino ad un massimo di 300 euro a veicolo delle somme versate nel 2014 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale, sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto merci conto terzi e conto proprio, di categoria ecologica Euro 2 o superiori, con massa a pieno carico non inferiore alle 11,5 t. Per la compensazione in F24, va utilizzato il consueto codice tributo “6793”. Il testo del comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate, unitamente a altre informazioni, può essere richiesto all’ufficio fiscale e all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


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PROVINCIA DI UDINE

21/09 27/09

28/09 04/10

Cadibon, Corno di Rosazzo Tel. 0039 0432 759316 0039 339 2128280 De Lorenzi Vini, Pravisdomini Tel. 0039 0434 644168 0039 348 3340206 Humar, San Floriano Del Collio Tel. 0039 0481 884197 0039 338 1410351 I Comelli, Nimis Tel. 0039 0432 790685 0039 348 6706843 Mont’Albano Agricola, Povoletto Tel. 0039 0432 647016 0039 345 8139501 Pascolo Alessandro, Dolegna del Collio - Tel. 0039 0481 61144 Tenuta di Blasig, Ronchi dei Legionari - Tel. 0039 0481 475480 0039 338 3991419 Valentino Butussi, Corno di Rosazzo - Tel. 0039 0432 759194 0039 348 4940930 Vigneti Pietro Pittaro, Codroipo Tel. 0039 0432 904726

Verificate eventuali aggiornamenti del calendario nella sezione “Aperto oggi” del sito www.vinoesapori.it


Autotrasporto c/t. Verifica della regolarità delle imprese LA FASE SPERIMENTALE PER LE SOLE IMPRESE VETTORIALI E INSORGERE DELLE PRIME DIFFICOLTÀ PREMESSA La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha, fra l’altro riformato l’art. 83 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilendo che il trasporto di merci su strada vada affidato a vettori in regola sia con le disposizioni relative all’esercizio della professione, sia con gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi. In via provvisoria, detta verifica si svolge mediante acquisizione da parte del committente del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) del vettore, di data non anteriore ai tre mesi, dal quale risulti che questo sia in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi, in attesa che il Comitato centrale dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto in conto terzi (di seguito Comitato centrale e Albo) emani con propria delibera una procedura, attraverso la quale il committente accerti la regolarità contributiva del vettore non più attraverso l’acquisizione del DURC, bensì in via telematica, all’interno dell’apposita sezione del sito web del Comitato Centrale dell’Albo (v. Apinforma n. 1/2015, pp. 44-47). E’ il caso di rammentare che a norma dell’art. 83 bis, co. 4 quater della legge 133/2008, se il committente non esegue detta verifica, risponde in solido con il vettore con gli eventuali subvettori dell’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi legati alle prestazioni ricevute durante la vigenza del contratto di

trasporto. Questa responsabilità sussiste per un anno dalla cessazione del contratto di trasporto.

LA DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE DELL’ALBO DEL 23 LUGLIO 2015 A iniziale attuazione delle disposizioni della legge 190/2014, con la deliberazione n. 01/15 del 23 luglio 2015 il Comitato Centrale ha adottato le prime disposizioni ai fini della verifica telematica sulla regolarità del vettore. L’argomento è già stato trattato nella circolare associativa prot. n. 199/AdT del 3 agosto 2015. Qui lo si riprende integralmente anche alla luce delle prime disfunzioni emerse già a partire della sua attivazione sperimentale, il 28 luglio 2015, per le sole imprese di autotrasporto professionale. La deliberazione n. 01/15 prevede quanto segue. a) In attesa della messa a punto del portale dell’Albo, ancora in via di realizzazione, il sito web da consultare è il Portale dell’automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it), sul cui sito viene attivata un’apposita funzione informatica per la verifica della regolarità delle imprese vettoriali. b) Prima di consentire ai committenti l’accesso a tale funzione, è attivata una prima fase sperimentale decorrente dalla fine di luglio al 30 settembre 2015, nella quale l’accesso alla funzione informatica è consentito, previa autenticazione, alle sole imprese vettoriali per la verifica della propria posizione e per segnalare eventuali disfunzioni. In questa prima fase ciascuna impresa di autotrasporto in conto terzi, dopo essersi autenticata ed aver ricevuto uno specifico PIN da utilizzare anche per tutti i futuri accessi, può verificare i seguenti dati che determinano la regolarità della propria posizione (v. anche infra):

ELEMENTI DI REGOLARITÀ DELL’IMPRESA

DATI VERIFICABILI

Iscrizione all’Albo

Data e numero

Iscrizione CCIAA

Posizione

Iscrizione al Registro elettronico nazionale (REN)

Per veicoli > 1,5 t

Regolarità previdenziale

Dati dell’INPS

Regolarità contributiva

Dati dell’INAIL

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Laddove tutti questi dati siano sussistenti e regolari, l’impresa vedrà a fianco a ciascuno di essi un semaforo verde (impresa regolare). In caso contrario, vedrà uno o più semafori rossi, in prossimità del dato mancante o irregolare e potrà anche procedere alla sua regolarizzazione. L’insussistenza di uno o più dei citati requisiti determina lo stato di “non regolarità” dell’impresa iscritta all’Albo. La funzione telematica dovrebbe anche visualizzare per ciascuna impresa di autotrasporto, per ora senza alcuna conseguenza sulla sua regolarità (o irregolarità): - il pagamento o meno della quota di iscrizione all’Albo; - il parco veicolare posseduto (con targhe e relativa copertura assicurativa); - gli autisti di cui dispone. c) Solo al termine della prima fase transitoria, e, dunque, dal 1° ottobre 2015, l’accesso alla funzione verrà consentito, sempre previa autenticazione, a tutti i committenti, ai fini della verifica della regolarità del vettore. d) Fino al termine della prima fase, quindi fino al 30 settembre 2015, la verifica sulla regolarità viene ancora soddisfatta con la procedura transitoria prevista dalla legge 190/2014, cioè con l’assunzione del DURC del vettore di data non anteriore a 3 mesi.

L’ATTIVAZIONE DEL PORTALE SPERIMENTALE La funzione telematica provvisoria disposta dalla citata deliberazione del Comitato centrale è stata resa operante dal 28 luglio 2015 sul sito Portale dell’automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it), cliccando sulla comunicazione del 28 luglio 2015 al titolo “adottata la delibera sulla verifica della regolarità delle imprese iscritte”. Vi si legge, infatti: “In questa prima fase, fino al 30 settembre 2015, una apposita funzione informatica consentirà alle sole imprese iscritte, attraverso una semplice

procedura di autenticazione, di verificare la correttezza dei dati relativi alla propria posizione e di segnalare eventuali anomalie. E’ attivo per questo un numero verde 800 232323 ed una casella mail dedicata (assistenza.albo@mit.gov.it) ove effettuare le segnalazioni.” L’impresa iscritta potrà, quindi, verificare la regolarità di tutti i dati sopra richiamati in tabella. Potrà anche verificare il proprio parco veicolare, per controllarne la corrispondenza con quanto presente nel sistema, e la copertura assicurativa dei veicoli sulla base delle indicazioni fornite dall’Associazione nazionale delle imprese di assicurazione (ANIA). Infine, a breve, sarà anche disponibile il dato relativo al numero dei dipendenti di ciascuna impresa ed alle relative qualifiche professionali, comunicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il c.d. sistema Unilav. Si ribadisce che nella fase di sperimentazione nessun provvedimento verrà assunto in ordine alla verifica di regolarità delle imprese iscritte, riservandosi il Comitato centrale di avviare apposite istruttorie solo al termine di essa. Dal 1° ottobre 2015, analoga funzione sarà attivata per i committenti dei servizi di trasporto che vogliano verificare la regolarità contributiva delle imprese iscritte all’Albo.

L’INSORGERE DI ANOMALIE E LORO RETTIFICA Dal primo giorno di utilizzabilità della funzione (28 luglio 2015) si è riscontrata una criticità nella procedura di autenticazione dell’impresa. Sul citato sito www.ilportaledellautomobilista.it, previa specifica autenticazione e rilascio di apposito PIN, le imprese di autotrasporto in conto terzi possono verificare la correttezza dei dati relativi alla propria posizione, ottenendo, come da seguente riquadro, l’assicurazione di essere considerate imprese in regola, e come tali affidatarie dei servizi di trasporto da parte della committenza.

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Più imprese hanno già svolto questa verifica, con esito positivo. Altre stanno invece riscontrando, delle anomalie, tali da riportare “semaforo rosso” in corrispondenza del campo “Quota Iscrizione Albo” o “CCIAA” e determinare uno stato complessivo dell’impresa “Irregolare”. In tali casi, le imprese interessate devono subito contattare gli uffici competenti (Motorizzazione civile, Istituti previdenziali, CCIAA), per risolvere, caso per caso, le menzionate anomalie e dimostrare la regolarità della loro posizione entro il prossimo 30 settembre. Ciò perché dal 1° ottobre 2015 il campo “Stato complessivo dell’impresa” (posizione regolare o irregolare), sarà visibile ad ogni impresa committente, che quindi potrà astenersi dal dare nuovi contratti al vettore irregolare, con negative ripercussioni economiche per lo stesso. Per queste ragioni si invitano vivamente tutte le imprese di autotrasporto cose in conto terzi associate a svolgere, entro il 30 settembre 2015, le verifica di regolarità sul portale dell’automobilista,

per riscontrare la loro posizione regolare o meno e di segnalare eventuali disfunzioni anche all’ufficio trasporti dell’Associazione. In caso di anomalie o posizioni irregolari si suggerisce alle imprese di attivarsi prontamente con i citati uffici competenti, onde risolvere la propria posizione e risultare in posizione regolare alla data del 1° ottobre 2015, quando il portale sarà accessibile da parte di tutti i committenti. Da questa data – lo si rammenta una volta ancora - le posizioni di regolarità delle imprese saranno disponibili a tutti i committenti dei servizi di trasporto e le imprese vettoriali irregolari rischiano di non essere più affidatarie di tali servizi. Ci si riserva di ritornare sull’argomento per tutti gli aggiornamenti del caso. Frattanto per le segnalazioni e ogni altra informazione le imprese interessate possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: Unionalimentari

ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Additivi La Commissione ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all’uso del diossido di silicio (E 551) negli estratti di rosmarino (E 392). Additivi nei fiocchi e granuli di patate secchi La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all’impiego di riboflavine (E 101) e caroteni (E 160a) in fiocchi e granuli di patate secchi.

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Import carne dal Sud Africa La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Sud Africa nell’elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità. Peste suina africana Estonia, Lettonia e Lituania La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative all’Estonia, alla Lettonia e alla Lituania.

Salmonelle nella carne fresca di pollame Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota ad oggetto le Salmonelle non rilevanti nella carne fresca di pollame in stabilimenti diversi dal macello. Indicazioni operative. Procedura iscrizione USDA-FSIS Il Ministero della Salute ha pubblicato la Procedura di iscrizione nella lista USDA-FSIS degli stabilimenti autorizzati all’export negli Stati Uniti d’America. Influenza aviaria Germania Il Ministero della Salute ha pubblicato nota del 5 agosto 2015 ad oggetto la notizia di un focolaio di influenza aviaria in Germania. Specie bovina E’ stata pubblicata la legge concernente le Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014. Disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina. Attuazione della direttiva 2014/64/UE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri. Prodotti a base di pollame Stati Uniti La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese. Controllo Trichine La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni. Certificati Export Bresaola Il Ministero della Salute ha pubblicato comunica-

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zione ad oggetto la pubblicazione in TRACES del certificato sanitario per la Bresaola destinata all’esportazione dall’Italia verso il Canada.

ografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della “Grappa”».

Prodotti ottenuti dal pollame La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Sud Africa nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati e transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità.

Contributi PMI produzione primaria Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente i contributi alle PMI produzione primaria.

Contaminazione microbiologica superficiale dalle carcasse La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/1474 relativo all’utilizzo di acqua calda riciclata per eliminare la contaminazione microbiologica superficiale dalle carcasse.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Caratteristiche olio d’oliva e degli oli di sansa d’oliva Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato le modifiche alle disposizioni nazionali concernenti le caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva di cui al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 e alle norme di commercializzazione dell’olio di cui al Decreto Ministeriale 10 novembre 2009. Specie Ortaggi La Commissione Europea ha pubblicato il quinto complemento alla trentatreesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi. Specie piante agricole La Commissione Europea ha pubblicato il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole sesto complemento alla trentatreesima edizione integrale.

BEVANDE Grappa Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto 27 luglio 2015 concernente la modifica del decreto 1° agosto 2011, recante «Attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni ge-

COMMERCIO

CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO Imballaggi E’ stata pubblicata la legge concernente le Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014. Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Procedura di infrazione n. 2014/2123.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI OGM E’ stata pubblicata la disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014. Disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati. Attuazione delle misure transitorie di cui all’articolo 26-quater della direttiva 2001/18/CE - Caso EU-Pilot 3972/12/ SNCO.

PRODOTTI SPECIALI Olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis La Commissione Europea ha pubblicato la decisione 2015.1290 che autorizza l’immissione sul mercato di olio raffinato dai semi di Buglossoides arvensis quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio. Prodotti lattieri trattati termicamente La Commissione Europea ha pubblicato la decisione 2015/1291 che autorizza l’immissione sul mercato di prodotti lattieri trattati termicamente fermentati con Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) quali nuovi prodotti alimentari a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sostanze attiva Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota del 10 agosto 2015 ad oggetto le modifiche degli allegati II, III e IV del regolamento n. 369/2005 per alcune sostanze attive.

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RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE

RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED

Sostanze attiva Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota del 10 agosto 2015 ad oggetto le modifiche degli allegati II, III e IV del regolamento n. 369/2005 per alcune sostanze attive.

Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione.

VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Monitoraggio Arsenico La Commissione Europea ha pubblicato la raccomandazione relativa al monitoraggio dell’arsenico negli alimenti. Sostanze e miscele La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015.1221 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico.

ZUCCHERI, DOLCIFICANTI E MIELE Miele E’ stata pubblicata la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014. Criterio direttivo per l’attuazione della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele. oOo

DATI DI MERCATO 30a SETTIMANA 2015 (DAL 20 AL 26 LUGLIO 2015) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; ortaggi e patate; ittico; suini. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo

Dati relativi alla settimana n. 31, dal 27 luglio al 2 agosto 2015 Le Imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 54 notifiche (di cui 20 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Cinque allerte avviate dall’Italia, di cui quattro per presenza oltre i limiti di mercurio in diverse partite di pesce spada e marlin blue dalla Spagna e dal Portogallo; un’allerta ha invece interessato del miele millefiori prodotto in Italia con materiali di imballaggio ungheresi ed ucraini e distribuito anche in Slovenia, per la contaminazione con cloranfenicolo. Dati relativi alla settimana n. 34, dal 17 al 23 agosto 2015 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 35 notifiche, di cui 10 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Nessuna allerta avviata dall’Italia. Un’allerta avviata dalla Spagna per merluzzo affumicato contaminato da Listeria monocytogenes distribuito anche in Italia e ritirato dal commercio. Dati relativi alla settimana n. 35, dal 24 al 30 agosto 2015 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 41 notifiche (di cui 11 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Due allerte avviate dall’Italia, entrambe nel comparto ittico, riguardanti la presenza elevata di istamina in tonno pinna gialla decongelato proveniente dalla Spagna e una quantità elevata di mercurio in carpaccio di pesce spada prodotto in Italia e distribuito in Austria. oOo

CHIUSA L’ISTRUTTORIA DELL’ANTITRUST NEI CONFRONTI DI EUROSPIN,

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NON VIOLAZIONE DELL’ART. 62 DEL DL 1/2012 NEL MERCATO AGROALIMENTARE L’Autorità Antitrust il 4 dicembre 2014 aveva comunicato l’avvio dell’istruttoria nei confronti di Eurospin Italia S.p.A., per aver imposto ai propri fornitori il versamento semestrale di due contributi economici ingiustificatamente gravosi, in quan-

to non rispondenti ad alcun servizio prestato dal Gruppo in loro favore. Il 9 luglio 2015, l’Autorità ha concluso che la condotta commerciale posta in essere dalla società non presenta, allo stato, elementi sufficienti ad integrare una violazione dell’articolo 62 del D.L. 1/2012 e dell’articolo 4 del Decreto di attuazione.

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