NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 15 31 agosto 2016
IN PRIMO PIANO ORGANIZZAZIONE
AUTOTRASPORTO. MANCANZA DEL MODELLO DI CONTROLLO DELLE ASSENZE
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 15 31 agosto 2016
Sommario Omesso versamento delle ritenute
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
8
Investimenti in ricerca e sviluppo
10
Finanziamento soci
11
Sabatini ter
14
Crisi delle banche venete. Sostegno alle imprese
16
Indice mensile rivalutazione t.f.r. luglio 2016
17
Inps
18
Inps: sgravio dell’11,5% in edilizia
25
Elettricità
27
Formazione RSPP - ASPP
29
Trasporto rifiuti
30
Nuova norma regionale attività estrattive (2a parte)
32
Nuovo Codice dei contratti (6a parte)
36
Comunicato ANAC sulle SOA
41
ORGANIZZAZIONE
Legislazione alimentare
43
Autotrasporto. Mancanza del modello di controllo assenze
48
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
51
Codice della strada. Taratura autovelox
52
Canone di locazione immobili urbani
53
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Omesso versamento delle ritenute ENTRO IL 15 SETTEMBRE LA REGOLARIZZAZIONE PER EVITARE IL PENALE PREMESSA Il decreto legislativo n. 158 del 2016 ha modificato profondamente il sistema sanzionatorio e di riscossione dei tributi. Tali modifiche sono entrate in vigore lo scorso 22 ottobre prevedendo importanti ripercussioni anche sul fronte dei reati tributari. Per quanto riguarda i sostituti d’imposta, il legislatore è intervenuto su due fronti, da un lato ha alleggerito le sanzioni penali in caso di omesso versamento delle ritenute, dall’altro ha introdotto una nuova fattispecie delittuosa di omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta. Con l’approssimarsi della scadenza per l’invio del modello 770, vediamo quali sono le regole da tenere presenti per evitare le sanzioni penali.
REATO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE L’art. 10-bis del D.Lgs. 74/2000 prevedeva, fino allo scorso 21 ottobre 2015, la reclusione da sei mesi a due anni per il sostituto d’imposta che entro il termine previsto per la trasmissione del modello 770 non versava le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 50.000 euro per ogni periodo d’imposta. Questa previsione aveva creato a livello giurisprudenziale una querelle relativa all’individuazione dell’esatta connotazione del reato nei casi in cui il sostituto, non avendo versato le ritenute, si era ben guardato dall’invio della certificazione. Dal 22 ottobre scorso la norma ha posto fine a questo contrasto prevedendo con l’art. 7 del D.lgs. 158/2015 che l’omesso versamento penalmente rilevante riguarda le ritenute non versate risultanti dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta o dalla certificazione. In questo modo l’omesso versamento è stato ancorato alla dichiarazione annuale oppure alla certificazione.
Allo stesso tempo è stata aumentata la soglia che fa scattare il reato. L’importo dei 50.000 euro è stato portato a 150.000 euro per ogni periodo d’imposta. Dal 22 ottobre 2015 l’omesso versamento di ritenute assumerà rilevanza penale con la data di presentazione della relativa dichiarazione annuale del sostituto. Con la prossima scadenza del 15 settembre relativa alla trasmissione del modello 770/2016, se da un lato si beneficerà della soglia più alta di 150.000 euro per la rilevanza penale, si dovrà prestare attenzione perché le omissioni non dovranno più risultare dalla certificazione essendo sufficiente che siano dovute in base alla dichiarazione annuale. La previsione di soglie a rilevanza penale più elevate determinerà dei benefici per i contribuenti che non hanno versato ritenute per somme inferiori alle nuove soglie. In questi casi si renderà applicabile il favor rei e riguarderà sia coloro che non sono stati ancora identificati dall’amministrazione finanziaria, sia i contribuenti che riceveranno un avviso di accertamento con riferimento ad omissioni ante 22 ottobre 2015. Tutte le modifiche favorevoli ai contribuenti sono, infatti, applicabili retroattivamente e conseguentemente per gli omessi versamenti passati, la sanzione si renderà applicabile solo al superamento del nuovo limite di 150.000 euro.
OMESSA PRESENTAZIONE 770 Sempre il decreto 158/2015 ha introdotto il nuovo delitto di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, prevedendo la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. In questo caso il reato scatta quando l’ammontare delle ritenute non versate risulta superiore a 50.000 euro. Così come per le dichiarazioni dei redditi e dell’Iva, la dichiarazione del sostituto d’imposta, stante il nuovo comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, non si considera omessa se presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Ai fini penali la data cui fare riferimento per la condotta illecita non è rappresentata dalla scadenza ordinaria (15 settembre) ma dal novantesimo giorno successi-
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vo, potendo il contribuente, entro detto arco temporale, presentare validamente la dichiarazione. Ne consegue che quest’anno la data di riferimento sarà il 14 dicembre. Diversamente da quanto visto per l’omesso versamento delle ritenute, l’inasprimento delle soglie di punibilità per l’omessa presentazione del modello 770, trattandosi di una norma peggiorativa per il contribuente trova applicazione da quest’anno.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Alla luce delle novità sopra descritte sarà opportuno provvedere al versamento delle ritenute omesse nel corso del 2015 entro il 15 settembre 2016 per non incorrere in illeciti penali. Ovviamente l’omissione deve superare la soglia di punibilità. Entro lo stesso termine sarà inoltre possibile versare delle somme che consentano la riduzione dell’omissione al di sotto dei 150.000 euro per evitare la rilevanza penale. Scaduto il termine del 15
settembre 2016 un eventuale versamento, anche parziale, non eliminerà la rilevanza penale dell’omissione, sarà possibile solo procedere al versamento, anche in forma rateale, prima dell’inizio del dibattimento in sede processuale. In quest’ultimo caso, infatti, si realizzerebbe una causa di non punibilità. Per quanto riguarda l’omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, similmente a quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi e Iva, questa si considera omessa decorsi novanta giorni dalla scadenza dei termini. Conseguentemente, come già ricordato il reato di omissione si consuma non allo scadere del termine del 15 settembre ma nei successivi 90 giorni, vale a dire dopo il 14 dicembre 2016. Entro quest’ultimo termine il contribuente può sempre validamente presentare la dichiarazione utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso. (PZ)
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Investimenti in ricerca e sviluppo LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO RIENTRA NELL’AGEVOLAZIONE
Con la risoluzione n. 55/E del 19 luglio 2016 l’Agenzia Entrate ha precisato che anche le spese sostenute per i contratti di somministrazione di lavoro relativi a personale altamente qualificato rientrano tra quelle che danno diritto all’agevolazione introdotta dal D.L. n. 145/2013, in quanto sostanzialmente equiparate a quelle per il personale dipendente. Ricordiamo che tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, possono accedere ad un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Le spese devono essere sostenute a partire dall’anno d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. La misura dell’agevolazione sale al 50% per le spese relative al personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca c.d. “extra muros” (contratti con Università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start-up innovative). La disciplina del contratto di somministrazione, contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, prevede che per tutta la durata del rapporto contrattuale i lavoratori svolgano la loro attività alle dipendenze dell’agenzia di somministrazione, ma nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’impresa utilizzatrice. L’Agenzia delle entrate ha specificato che, da un punto di vista sostanziale, il “rapporto di lavoro” instaurato tra l’utilizzatore e il lavoratore ha caratteristiche analoghe a quello che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore; di conseguenza i costi sostenuti dal datore di lavoro, ad eccezione delle spese relative al contratto commerciale stipulato con il somministratore, rientrano tra quelli per personale altamente qualificato ammessi al beneficio.
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(C)
Finanziamento soci ASPETTI CIVILISTICI E TRIBUTARI
PREMESSA Tra le diverse opzioni offerte alle imprese per potenziare i propri mezzi finanziari uno abbastanza utilizzato è il finanziamento da parte dei soci. Tale strumento può essere utilizzato per porre rimedio a situazioni di tensione finanziaria o per realizzare la provvista per nuovi investimenti o per diverse altre ragioni. Il finanziamento soci tuttavia, richiede il rispetto di precise regole previste dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio nonché l’osservanza di alcune disposizioni contabili e fiscali.
IL FINANZIAMENTO FRUTTIFERO E INFRUTTIFERO I versamenti a titolo di finanziamento costituiscono una forma di prestito con obbligo di rimborso del capitale. Può essere ritenuta un’operazione speculare al finanziamento di capitale di credito eppure vi sono alcune differenze. Il soggetto finanziatore è rappresentato da uno o più soci, non è richiesta la partecipazione di tutti i soci, non sussiste alcun vincolo di partecipazione con riferimento alla quota di capitale sociale detenuta. Per esempio il finanziatore può essere anche un unico socio che possiede il 5% del capitale sociale o tutti i soci ognuno per la somma ritenuta più idonea senza collegamento con la percentuale di partecipazione al capitale. Un’altra differenza è costituita dal fatto che il finanziamento può essere fruttifero o infruttifero di interessi. Nel caso in cui il finanziamento sia infruttifero di interessi, è opportuno che tale circostanza risulti adeguatamente documentata, al fine di evitare ogni possibile contestazione al riguardo. Essendo, infatti, l’operazione configurabile quale contratto di mutuo, ossia un contratto che si presume oneroso, qualora lo si voglia considerare
gratuito occorrerà essere in grado di provare tale circostanza. A tal fine la delibera societaria in cui si dà atto del finanziamento ricevuto può rappresentare un adeguato mezzo di prova. Se viceversa il finanziamento è a titolo oneroso, sarà opportuno predisporre appositi documenti, ove siano descritti gli eventuali frutti e le scadenze pattuite per il rimborso. A tal proposito si reputa valido lo scambio di lettere commerciali nel momento antecedente l’erogazione del finanziamento.
LE CONDIZIONI DA RISPETTARE In base a quanto previsto dalla delibera CICR del 3 marzo 1994, in attuazione del D.Lgs. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), i finanziamenti a favore della società possono essere effettuati esclusivamente dai soci che: - risultano iscritti nel libro dei Soci (ora Registro Imprese) da almeno tre mesi; - detengono una partecipazione al capitale pari almeno al 2% dell’ammontare del capitale nominale quale risulta dall’ultimo bilancio approvato; - tale possibilità sia espressamente prevista dallo Statuto. In mancanza di una sola di queste condizioni il finanziamento da parte dei soci non è praticabile. Le condizioni sopra indicate sono poste a presidio di possibili abusi nella sollecitazione e raccolta di fondi, assimilando di fatto tale attività ad una raccolta di risparmio tra il pubblico.
GLI ASPETTI CONTABILI Questi versamenti dal punto di vista contabile devono essere considerati come mutui, e perciò vanno iscritti nella voce D4 “Debiti verso altri finanziatori” nel passivo dello Stato patrimoniale. E’ possibile convertire tali versamenti in finanziamenti di capitale di rischio, situazione peraltro ipotizzabile in presenza di aumenti gratuiti di capitale o a causa di perdite rilevanti. La procedura richiede che, per la copertura di perdite, sia espressamente espressa la volontà dei soci alla conversione con delibera in sede di assemblea ordinaria, mentre occorre l’assemblea straordinaria per gli aumenti di capitale sociale. Il principio contabile n. 28 al paragrafo B)1 sta-
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bilisce che la conversione può essere attuata solo previa rinuncia al diritto di restituzione di ciascun socio. In questo modo la rinuncia determina l’iscrizione di una posta la cui natura è quella di riserva di capitale, utilizzabile per la copertura di perdite o futuri aumenti di capitale. In questo modo i versamenti confluiscono nel patrimonio aziendale come riserve di capitale e devono essere iscritte nella voce A VII “Altre riserve”.
IMPOSTA DI REGISTRO I finanziamenti soci, fruttiferi o infruttiferi, non sono atti societari propri ma prestiti di denaro, per i quali è previsto l’obbligo della restituzione. Vanno pertanto distinti dai versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto per i quali essendo atti societari propri, sono soggetti al versamento dell’imposta di registro in misura fissa di 200 euro. I finanziamenti soci con obbligo di restituzione, siano essi fruttiferi o infruttiferi, sono soggetti all’imposta proporzionale con aliquota del 3%. Tuttavia qualora l’accordo sul finanziamento tra società e socio, sia effettuato tramite lo scambio di corrispondenza commerciale, l’imposta di registro non è dovuta, a meno che non si rientri nel caso d’uso. In questi casi pertanto l’utilizzo del plico raccomandato, può rappresentare mezzo idoneo per attribuire data certa all’operazione. Per caso d’uso s’intendono gli atti che devono essere depositati presso le cancellerie giudiziarie nell’espletamento dell’attività amministrativa o presso uffici pubblici.
LE NOVITÀ DELLA RIFORMA SOCIETARIA Ricordiamo che la disciplina dei finanziamenti soci è stata ritoccata dalla riforma societaria, la quale modificando l’articolo 2467 del codice civile, ha introdotto una maggiore tutela dei creditori sociali. In particolare la norma citata prevede che il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. A tal proposito si segnala che l’ABI ha esteso tale principio anche nell’ipotesi in cui il socio provveda con mezzi propri al pagamento dei debiti scaduti. La riforma ha in questo modo focalizzato l’attenzione sul possibile conflitto d’interessi tra creditori ordinari, come ad esempio i fornitori, e i soci. In altre parole il credito verso la società dei soci non è più considerato un credito di pari grado rispetto a quello degli altri creditori, come invece avveniva prima della riforma. Ne consegue che in caso di conflitto d’interessi tra
fornitori e soci, la società deve preferire i primi postergando il credito dei soci. In pratica l’amministratore che rimborsa deve prestare attenzione a che il rimborso del finanziamento soci, non generi l’incapacità della società di far fronte ai suoi impegni con gli altri creditori perché in tal caso il rimborso si rivelerebbe illecito oltre che fonte di responsabilità per l’amministratore stesso. Inoltre qualora entro un anno dal giorno in cui il finanziamento sia rimborsato dalla società ai soci, la società fallisca, il pagamento che il socio ha ricevuto deve essere restituito alla società o meglio alla curatela fallimentare, la quale oltre ad avere il diritto alla restituzione può esperire l’azione di responsabilità verso l’amministratore.
LE RESPONSABILITÀ In caso di violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2467 del codice civile si possono realizzare due tipologie di reati: il rimborso indebito dei finanziamenti ai soci e la restituzione illecita del capitale sociale. Il primo caso è classificato come distribuzione preferenziale dell’attivo, il secondo configura il reato di bancarotta preferenziale. E’ bene sottolineare che il reato matura in capo al debitore che è la società, ossia nelle persone degli amministratori, mentre il socio creditore non può essere perseguito.
LA DELIBERA CICR Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio con la delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 ha introdotto un nuovo principio nell’ambito della raccolta pubblica. Ricordiamo comunque che le delibere del CICR producono effetti unicamente nei confronti delle società di capitali mentre non si estendono alle società di persone, per le quali è espressamente prevista l’esclusione. Queste ultime pertanto possono liberamente fare ricorso ai finanziamenti soci. Tornando alla delibera e in particolare all’articolo 2 comma 3, è previsto che non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico e quindi è consentita da parte delle società, quella effettuata sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura del finanziamento. Questo principio è utile anche per risolvere la questione riguardante la legittimità dei finanziamenti concessi dai soci nei primi tre mesi di vita della società, quando il requisito del possesso temporale non si è ancora realizzato. Può capitare, infatti, che nelle fasi di avvio di un’attività imprenditoriale vi sia la necessità di
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ricorrere al finanziamento da parte dei soci. Sarebbe eccessivamente penalizzante considerare tali finanziamenti contrari alla normativa, perchĂŠ in contrasto con il requisito temporale di tre mesi imposto dalla delibera CICR. In questo modo si rende legittimo il finanziamen-
to da parte dei soci nella fase di avvio dell’attività a condizione che sia frutto di trattative personalizzate con i singoli soci. La richiesta non deve essere formulata in maniera generalizzata all’intera compagine societaria. (PZ)
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Sabatini ter
CHIUSO DAL 3 SETTEMBRE 2016 LO SPORTELLO PER ESAURIMENTO DEI FONDI Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico con decreto del 2 settembre 2016, in corso di pubblicazione sulla G.U., ma riportato sul sito web del medesimo Ministero (www.sviluppoeconomico.gov.it), ha disposto per esaurimento dei fondi la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di contributo di cui alla legge 9 agosto 2013, n. 98, meglio nota come “Sabatini” ter. Se non si fosse verificato l’esaurimento dei fondi lo sportello sarebbe stato chiuso il 31 dicembre 2016. La chiusura dello sportello decorre dal 3 settembre 2016 e da tale data le domande presentate dalle imprese sono considerate “irricevibili”. Il decreto regola, inoltre, altre fattispecie riguardanti l’utilizzo di sopravvenienti risorse, le richieste di prenotazione prive di coperture e l’eventuale riapertura dello sportello, di cui si dà parimenti conto.
SOPRAVVENIENZA DI RISORSE Le risorse, che si rendessero disponibili nei 60 giorni successivi alla data di chiusura dello sportello a seguito della riduzione degli importi di finanziamento deliberati dalle banche o intermediari finanziari (di seguito intermediari) ovvero di rinunce al contributo da parte delle imprese beneficiarie, saranno utilizzate esclusivamente per incrementare l’importo dell’ultima prenotazione
(pervenuta il 2 settembre 2016) disposta in misura parziale e, successivamente, per soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione risultanti prive di copertura.
LE RICHIESTE DI PRENOTAZIONE PRIVE DI COPERTURE Le richieste di prenotazione del contributo da parte delle banche o intermediari pervenute nel mese di chiusura dello sportello, ma che non possono essere soddisfatte, acquisiscono priorità di prenotazione nel caso di riapertura dello sportello. L’elenco delle richieste di prenotazione risultate prive di copertura finanziaria sarà reso pubblico con successivo provvedimento direttoriale secondo l’ordine cronologico di arrivo. In caso di riapertura dello sportello, le domande delle imprese presentate alle banche o intermediari in data antecedente al 3 settembre 2016, ma non incluse in una richiesta di prenotazione inviata al Ministero da questi soggetti, saranno inserite in una specifica richiesta di prenotazione e manterranno i diritti e le condizioni derivanti dalla data di presentazione originaria.
EVENTUALE RIAPERTURA DELLO SPORTELLO A margine del provvedimento in esame, il Ministero ha reso noto che lo sportello sarà immediatamente riaperto nel caso si abbia un rifinanziamento dello strumento agevolativo per effetto di una nuova norma di legge. Per il testo del decreto e altre informazioni, anche su casi specifici, le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
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Crisi delle banche venete. Sostegno alle imprese RISORSE STRAORDINARIE AI CONFIDI A FAVORE DELLE IMPRESE COINVOLTE NELLA CRISI DELLA BANCA POPOLARE DI VICENZA E DI VENETO BANCA La legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (legge di assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018), pubblicata sul Supplemento ordinario al B.U.R. n. 35 del 12 agosto 2016, all’art. 2, commi 81-84 ha stanziato 2 milioni di euro per il 2016 a favore dei consorzi regionali di garanzia
fidi, allo scopo di sostenere le imprese aventi sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia coinvolte in veste di azioniste od obbligazioniste nella crisi della Banca Popolare di Vicenza spa e della Veneto Banca spa. Le anzidette risorse saranno assegnate si confidi secondo criteri di proporzionalità, in base a un regolamento attuativo che fisserà anche i criteri di concessione delle garanzie. Le garanzie alle imprese saranno, in ogni caso, concesse secondo il regime “de minimis”. Si ritornerà sull’argomento, non appena sarà stato emanato il suddetto regolamento.
PAG. 16 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2016
(AdT)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. luglio 2016 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
99,7
0,125000
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
99,5
0,250000
MARZO
15.03
14.04
0,375
99,6
0,375000
APRILE
15.04
14.05
0,500
99,6
0,500000
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
99,7
0,6250
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
99,9
0,75000
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
100,0
0,945093
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
PAG. 17 - APINFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2016
Inps IL NUOVO PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLA CIG E CRITERI DI ESAME DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE In relazione ai molteplici quesiti che ci sono pervenuti in merito alle modalità di ricorso alla Cig e anche alle più diverse interpretazioni che ne sono scaturite, l’INPS, con circolare n. 139 del 1° agosto 2016, fornisce ulteriori chiarimenti sulla procedura di concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria, regolamentata dal Decreto Ministeriale 95442/2016 del 15/04/2016 pubblicato sulla G.U. in data 14/06/2016 ad integrare il messaggio 2908 del 1° luglio dedicato in via esclusiva ai contenuti della relazione tecnica prevista dal decreto di cui sopra e dal D.Lgs. 148/2015. Il procedimento di concessione della Cassa integrazione guadagni ordinaria si pone come momento iniziale del processo di gestione complessiva di questo tipo di integrazione salariale. Non si tratta di sconvolgimenti radicali ma di un semplice e netto ritorno alla definizione normativa di Integrazione salariale ordinaria, si noti infatti che il 148/2015 ripropone letteralmente articoli della 164/75 e successive modifiche, con una sorta di riordino fra i cumuli di documenti di prassi in materia che la rendevano di fatto un fitto ginepraio per i neofiti e di semplificazione sulla falsa riga delle disposizioni relative alla Cigs.
1. IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: SISTEMA DEI TICKETS ED EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE Il processo amministrativo di riferimento per la gestione delle prestazioni di integrazioni salariali, che sarà a breve gestito esclusivamente con il sistema del ticket, prevede: 1) l’invio della domanda di prestazione (con modalità telematica) e del flusso UniEmens da PAG. 18 - APINFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2016
parte dell’azienda con associazione del ticket in caso di evento di Cig; 2) la concessione della prestazione da parte delle Sedi territoriali INPS; 3) l’abbinamento della stessa con i flussi informativi inviati; 4) il controllo dei dati sulle sospensioni inviati tramite UniEmens, il calcolo della prestazione autorizzabile e il pagamento della stessa, distinto tra diretto e anticipato dall’azienda (conguaglio). Con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel predetto decreto ministeriale n. 95442/2016, alle domande di concessione di Cigo presentate dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in G.U., dovranno essere istruite e decise in applicazione della nuova disciplina che di fatto e indipendentemente dalla data della circolare Inps in esame si applica solo alle domande presentate dal 29 giugno 2016. Si evidenzia, in prima istanza come, nella normalità dei casi l’azienda autorizzata pone a conguaglio gli importi precedentemente anticipati ai lavoratori. Il pagamento diretto, invece, potrà essere ammesso solamente laddove siano provate difficoltà finanziarie dell’impresa, tramite la presentazione obbligatoria, alla competente sede INPS, della documentazione di cui all’allegato 2 della circ. n. 197/2015 cui si rimanda, da cui si evincano le difficoltà finanziarie dell’azienda.
2. I CRITERI DI CONCESSIONE: LA RELAZIONE TECNICA E I REQUISITI GENERALI I caratteri principali della riforma del procedimento di concessione possono essere così riassunti: - competenza esclusiva delle sedi INPS riguardo la concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali Cigo; - l’individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande; - obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione;
- facoltà in capo all’INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali. Si sottolinea come il focus primario della circolare si riscontra nella definizione dei criteri di concessione riconducibili (come peraltro nella previgente normativa), a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ed a situazioni temporanee di mercato. In questo senso, le integrazioni salariali ordinarie erano e rimangono un istituto invocabile per crisi di breve durata e di natura transitoria. Un tanto, a onor del vero, era venuto meno nella prassi d’uso degli ultimi anni ove, a fronte di perduranti crisi di mercato, l’impresa, soprattutto con meno di quindici addetti, al fine di evitare l’adozione di misure che potessero in qualche modo intaccare la base occupazionale, ha preferito, in accordo con il sindacato, utilizzare strumenti di carattere conservativo. Comportamento virtuoso, a parer nostro, di certo condiviso e caldeggiato a livello governativo e fra le parti sociali e oggi, altrettanto legittimamente, razionalizzato in relazione alla lettera della norma. Elemento di novità ma di fatto già in essere nei casi di rimessa diretta ovvero di richiesta di integrazione salariale nel settore edile è la relazione tecnica che, a nostro parere, avvicina sotto il profilo meramente procedimentale e istruttorio la Cigo alla Cigs. Cosa deve dunque contenere la relazione? Le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continua ad operare sul mercato. Un tanto può legittimamente essere implementato con documentazione in allegato ma detta facoltà al fine di completare l’istruttoria è ovviamente concessa anche all’Inps. La relazione viene resa quale dichiarazione sostituiva di atto notorio con le relative conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace, e riguarda anche le proroghe di precedenti richieste poiché in dette relazioni si dovranno esporre chiaramente le ragioni alla base del perdurare delle situazioni di crisi. La vaghezza nella locuzione elementi oggettivi attendibili lascia presumere una sorta di assoluta libertà interpretativa da parte degli istruttori ma la solidità patrimoniale, la presentazione di offerte commerciali ovvero di nuovi mercati, gli investimenti in ricerca e sviluppo anche tramite la definizione di nuovi prototipi, la redazione di nuovi cataloghi, la partecipazione a fiere e l’andamento del settore di riferimento sono a nostro avviso elementi indiziari significativi al fine di dimostrare l’assoluta volontà imprenditoriale di continuazione dell’attività. PAG. 19 - APINFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2016
Le suddette comunicazioni con le aziende dovranno avvenire tramite PEC o cassetto bidirezionale. La mancata risposta a tali richieste entro 15 giorni costituirà un ulteriore indice di valutazione da evidenziare nella stesura della motivazione del provvedimento. 2.1 Transitorietà In ciascuna delle diverse fattispecie è essenziale il requisito della transitorietà, sotto il duplice aspetto della “temporaneità” e della “fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva”. La circolare precisa, riprendendo la definizione del decreto, che la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di Cigo, la ripresa della normale attività lavorativa tenuto conto del ciclo di produzione interessato e della situazione complessiva del settore e dell’azienda, nonché della natura dei prodotti e dei servizi coinvolti. L’Istituto si sofferma poi in riferimento al requisito in esame anche alla sua eventuale ciclica riproposizione poiché, la ciclicità delle sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva denotano infatti una “non transitorietà” della causale, che si ripropone appunto costantemente nel tempo: non può essere considerato transitorio un evento che si ripresenti nel tempo con dimensioni di consistente entità e sottolinea come le aziende soggette a cicliche contrazioni dell’orario di lavoro, in periodi ricorrenti, causate da particolari caratteristiche del processo produttivo, non possono accedere all’intervento di Cigo durante tali soste, siano o no le stesse a carattere stagionale. 2.2 Ripresa dell’attività produttiva La causale deve essere temporanea, ma ciò è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della concessione della Cigo: un evento di breve durata potrebbe comportare una stasi durevole, o addirittura definitiva, dell’attività lavorativa. Chi si occupava di ammortizzatori sociali un decennio fa ha chiarissimo lo sforzo correlato, a seconda delle diverse sedi dell’Inps di quantificare correttamente la durata della ripresa dopo un periodo di Cigo. All’epoca, nella nostra provincia, dopo le prime tredici settimane di Cassa Integrazione si poteva ricorrere a un nuovo periodo di integrazione salariale a fronte di una ripresa di almeno tre settimane. Il concetto viene riproposto ma non in correlazione alla durata iniziale del provvedimento. E’ necessaria, quindi, la valutazione della ripresa dell’attività lavorativa che varia in relazione alla tipologia della causale richiamata. La ripresa
dell’attività aziendale deve essere valutata a priori con riferimento al momento della presentazione della domanda e riguarda una previsione di ripresa fondata su elementi ed informazioni esattamente rappresentate. Questi elementi oggettivi devono poter consentire alla Sede di valutare positivamente il fondamento su cui l’azienda poggia la previsione sulla ripresa dell’attività. I licenziamenti o le dimissioni dei lavoratori in costanza di CIG, verranno valutati nel loro complesso per verificare anche se sussiste una gestione di eventuale esubero di personale, in quanto, devono essere opportunamente valutati in occasione delle successive richieste d’intervento al fine di verificare, che la causale per la quale viene avanzata la nuova richiesta, sia effettivamente riconducibile ad una situazione temporanea di mercato, ovvero ad una situazione transitoria e non funzionale ad un ridimensionamento degli organici. Infatti il licenziamento degli addetti per riduzione di personale è chiaramente riconducibile ad una crisi di natura strutturale (d’altro canto l’Associazione ha sempre sottolineato l’incompatibilità tra licenziamenti e Cig). 2.3 Non imputabilità della causale La “non imputabilità”, consiste non solo nella involontarietà, mancanza imperizia e negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità all’organizzazione o programmazione aziendale. Si intendono quindi non integrabili: - le sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva cicliche perché non sono in molti casi generati da eventi eccezionali, imprevisti e quindi non imputabili, ma bensì risultano essere frutto di esigenze che sono espresse dalla natura del ciclo del prodotto o della produzione, legati o meno ad un stagionalità complessiva che coinvolge le attività imprenditoriali. In questi casi si dovrà quindi gestire l’orario di lavoro tramite l’istituto della flessibilità o con una diversa organizzazione dell’orario di lavoro e non con la Cassa Integrazione; - le aziende che lavorano in regime di monocommittenza intesa come organizzazione aziendale che lega in maniera esclusiva la produzione di un’azienda ad un’altra, poiché il Ministero ha chiarito che la mono-committenza non può costituire elemento di valutazione ai fini della concessione o meno della Cigo.
3. SOSPENSIONE DEI LAVORI IN CASO DI APPALTO Nel caso di richiesta di Cigo da parte di aziende appaltatrici a seguito dell’esercizio del committente della facoltà contrattualmente prevista di far PAG. 20 - APINFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2016
sospendere i lavori, è necessario fare una attenta disamina della specifica situazione. Infatti, molto spesso, nei contratti sono già previste clausole in base alle quali “il committente ha piena ed insindacabile facoltà di interrompere i lavori programmati per sopravvenute necessità o per eventi imprevisti”, ed inoltre, di regola, “tali interruzioni non danno diritto all’impresa appaltatrice di chiedere compensi o indennizzi”. In siffatte ipotesi, quindi, in linea di massima la causale non è integrabile, in quanto la sospensione dell’attività lavorativa ha la caratteristica della prevedibilità, perché già contemplata nel capitolato di appalto e quindi connessa al rischio di impresa, risultando con ciò riconducibile ai rapporti intercorrenti tra le parti. Tuttavia, potrebbero effettivamente verificarsi ipotesi in cui si rilevino di fatto circostanze del tutto imprevedibili, casi fortuiti o di forza maggiore, che inducono l’azienda committente ad ordinare la sospensione dei lavori, in quanto l’eccezionalità dell’evento, oltre ad escludere la prevedibilità, è tale da superare ogni connessione al rischio di impresa attribuibile alla ditta appaltatrice.
4. CAUSALI 4.1 Mancanza di lavoro e crisi di mercato Le domande di Cigo per mancanza di lavoro/ commesse sono caratterizzate dalla contrazione dell’attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse. Crisi di mercato: per quanto riguarda la fattispecie che integra la causale “crisi di mercato”, si caratterizza per una mancanza di lavoro o di ordini dipendente dall’andamento del mercato o del settore merceologico dell’azienda. Per entrambe le fattispecie appena descritte il decreto ha previsto che, in ogni caso, le stesse non sono integrabili nelle ipotesi di aziende che, alla data di presentazione dell’istanza, abbiano avviato l’attività produttiva da meno di un trimestre. L’integrabilità della fattispecie in esame è invece dimostrata laddove nella relazione tecnica dettagliata sia data prova di un andamento involutivo degli ordini e delle commesse perdurante nel tempo, tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività lavorativa. In particolare, in via esemplificativa, sono indici di accoglimento il significativo calo di ordini e commesse, la diminuzione dei consumi energetici, l’andamento involutivo e/o negativo del fatturato, o del risultato operativo, o del risultato di impresa o dell’indebitamento rispetto alle due annualità precedenti l’anno in cui il periodo di in-
tegrazione è richiesto o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di due anni. Chiaramente, l’azienda può, oltre che definire gli elementi probatori nella relazione tecnica, esercitare, soprattutto per quelle fattispecie che integrano queste ultime causali, la facoltà di supportare gli elementi probatori descritti nella relazione anche con documentazione relativa a particolari situazioni finanziarie in cui versa l’unità produttiva coinvolta o l’azienda nel suo complesso, allegando, per esempio, bilancio, fatturato o la situazione di esposizione finanziaria, nonché report sulle crisi del settore produttivo inerente alle attività dell’azienda. 4.2. Fine cantiere/fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva Le fattispecie che integrano le causali di cui al presente punto si verificano precipuamente nel settore edilizio e sono appunto legate alle modalità di svolgimento del lavoro in tale campo. In particolare, la fattispecie che integra la causale di fine cantiere o fine lavoro riguarda brevi periodi di sospensione dell’attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l’inizio di un altro, che non devono essere superiori a tre mesi. La “fine fase lavorativa” è caratterizzata, invece, dalla sospensione dell’attività di lavoratori specializzati in una particolare lavorazione che, terminata la fase di lavoro cui sono addetti, rimangono inattivi in attesa di un nuovo reimpiego. La fattispecie che integra la causale “perizia di variante e suppletiva”, si riferisce alle sospensioni dell’attività lavorativa dovute a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente. Anche per le fattispecie che integrano le suddette tre causali, l’azienda deve documentare le ragioni che hanno determinato la contrazione dell’attività lavorativa descrivendo nella relazione tecnica dettagliata. Laddove necessario possono essere presentati o richiesti i seguenti ulteriori elementi: copia del contratto con il committente per la fattispecie che integra la causale “fine cantiere/fine lavoro”; il verbale del direttore dei lavori attestante la fine fase lavorativa; la documentazione probante o dichiarazione della pubblica autorità circa l’imprevedibilità della variante per le richieste motivate da perizia di variante e suppletiva. L’integrabilità della fattispecie “Fine cantiere/fine lavoro” è dimostrata qualora il periodo tra la fine di un lavoro e l’inizio di un altro, non sia superiore a tre mesi, conseguentemente le soste superiori non sono integrabili. Quanto alla fattispecie “Fine fase lavorativa” la PAG. 21 - APINFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2016
stessa è integrabile qualora la sospensione non interessi l’intera maestranza ma esclusivamente lavoratori specializzati in una particolare lavorazione (es.: carpentieri, imbianchini), che terminata la fase di lavoro cui sono addetti, rimangono inattivi in attesa di un nuovo reimpiego. Le domande relative ad intere maestranze non sono accoglibili. 4.3 Mancanza di materie prime Sospensioni attività lavorativa dovute a mancanza, non imputabile all’azienda di materie prime o componenti necessari alla produzione. 4.4 Eventi meteo Le sospensioni dell’attività lavorativa dovute ad eventi meteorologici devono essere documentati dalle ragioni che hanno determinato la contrazione dell’attività lavorativa, specificando nella relazione tecnica dettagliata l’attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell’evento nonché descrivendo sommariamente le conseguenze che l’evento stesso ha determinato. Alla relazione tecnica vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. A tale proposito, al fine di agevolare le Aziende nell’espletamento di questo nuovo onere e di rendere coerenti le eventuali verifiche da parte delle Sedi, le Direzioni regionali potranno fornire indicazioni sugli enti o organismi usualmente consultati dalle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza degli eventi meteo. Nell’ipotesi in cui le domande per eventi meteo siano presentate da imprese industriali svolgenti attività di impiantistica non al coperto, le stesse sono tenute a provare che l’attività aziendale espletata è, nei casi di specie, tale che - per le sue concrete modalità di svolgimento - in presenza di detti eventi non è possibile la normale prosecuzione dell’attività stessa, senza un aumento dei costi, prolungamento dei tempi di lavoro, pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi. La circolare elenca poi puntualmente gli eventi meteo integrabili per cui il Servizio Relazioni Industriali è a disposizione nel caso di eventuali dubbi relativi all’integrabilità o meno degli stessi. 4.5 Sciopero Integrano la fattispecie “sciopero di un reparto/ sciopero di altra impresa” le domande caratterizzate da sospensione dell’attività lavorativa dovute a sciopero e picchettaggio di maestranze non sospese dall’attività lavorativa all’interno della medesima impresa o di sciopero di altra impresa la cui attività è strettamente collegata all’impresa richiedente la cassa integrazione.
4.6 Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica - Impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità - Sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda e/o ai lavoratori L’art. 8 del decreto n. 95442/2016 comprende un insieme di fattispecie per le quali la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sono dovute dalla forza maggiore o ordine della pubblica autorità. Si tratta cioè di incendi, alluvioni, sismi, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità e sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda e/o ai lavoratori. Ferma restando la consueta relazione descrittiva dell’evento e degli effetti sull’attività dell’azienda istante, in alcune delle fattispecie su indicate potrebbe essere necessario produrre anche verbali ed attestazioni delle competenti autorità comprovanti la natura dell’evento (VV.FF., Enti erogatori, ecc.) e per la fattispecie che integra la causale di impraticabilità dei locali o sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità, dichiarazione (es. ordinanze) della pubblica autorità circa l’impraticabilità dei locali e le cause che ne hanno determinato la decisione. In caso di mancata fornitura dell’energia elettrica deve inoltre risultare che la stessa sia stata imprevista ed imprevedibile. 4.7 Guasti ai macchinari - Manutenzione straordinaria Consistono in fattispecie imputabili a sospensione dell’attività per guasto dei macchinari o per effetto della revisione e sostituzione di impianti con carattere di eccezionalità ed urgenza che non rientra nella normale manutenzione. Si ritiene essenziale inoltre elencare le causali non integrabili in quanto riconducibili a priori a responsabilità o comunque scelta aziendale: a) mancanza di fondi b) chiusura per ferie; c) preparazione campionario; d) infortunio o morte del titolare; e) sosta stagionale, inventario; f) mancanza di fondi impresa committente
5. CONSULTAZIONE SINDACALE In relazione a quanto sopra si richiama l’obbligo da parte aziendale di informazione ed eventuale consultazione delle OO.SS. di categoria tramite la scrivente Associazione, sottolineando come il mancato esperimento della procedura sindacale comporti l’inaccoglibilità della domanda. PAG. 22 - APINFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2016
6. CONTRIBUTO ADDIZIONALE CASI DI ESONERO Il contributo addizionale non è dovuto quando le integrazioni salariali ordinarie sono autorizzate per eventi oggettivamente non evitabili. La caratteristica di “evento oggettivamente non evitabile” (EONE) è riconosciuta a quelle fattispecie che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore. Sono da considerarsi “eventi oggettivamente non evitabili”: gli eventi meteo, gli eventi descritti al punto 4.6.
PRECISAZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CIGO Si elencano alcune precisazioni relative agli elementi caratterizzanti l’istanza di Cigo al fine di facilitare la possibilità di valutare il ricorso all’ammortizzatore: 1) requisito delle 90 giornate di anzianità per i lavoratori interessati: esclusione nel caso degli eventi oggettivamente non evitabili; 2) non computabilità nelle 52 settimane nel biennio mobile degli eventi oggettivamente non evitabili ad eccezione delle ipotesi in cui tali trattamenti sono stati richiesti da imprese, industriali ed artigiane dell’edilizia ed affini, imprese industriali ed artigiane esercenti l’attività di escavazione e/o di lavorazione di materiale lapideo. Si precisa che tale esclusione ha effetto soltanto ai fini del computo delle 52 settimane nel biennio mobile e che, pertanto, i periodi di cassa integrazione ordinaria richiesti per eventi oggettivamente non evitabili devono essere invece computati ai fini della durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile. Così pure i periodi di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili vanno contemplati ai fini del calcolo del limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile essendo quest’ultimo non un limite di durata ma un limite di carattere quantitativo relativo alle ore di integrazione salariale autorizzabili; 3) 1/3 ore lavorabili nel biennio di riferimento in relazione ai lavoratori occupati nell’unità produttiva di riferimento: è possibile l’autocertificazione da parte aziendale; 4) anzianità di effettivo lavoro: si deve far riferimento all’anzianità lavorativa del lavoratore presso l’unità produttiva interessata alla Cigo; 5) unità produttiva: specificazione dei requisiti fondanti di qualificazione. La circolare ri-
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conosce quali requisiti fondanti i tre elementi seguenti: autonomia organizzativa ossia l’unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta, ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell’unità; realizzazione dell’intero ciclo produttivo o di una fase ossia il plesso organizzativo esplica in tutto o in parte l’attività di produzione o servizi dell’impresa medesima della quale costituisce elemento organizzativo; il terzo elemento qualificante è costituito dalle maestranze adibite in via continuativa all’unità di riferimento.
7. FERIE Abbastanza innovativo risulta invece quanto espresso dall’Inps in materia di fruizione preven-
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tiva delle ferie, che richiama espressamente l’Interpello n. 19/2011 il quale privilegiava il posticipo della fruizione delle ferie maturate ovvero infra annuali rispetto alla preventiva fruizione quale condizione di accesso all’ammortizzatore, alla data di cessazione dell’ammortizzatore sociale con ciò sancendo il principio della possibilità di immediata fruizione della Cig. Sembrerebbe quindi, a una prima lettura, non più necessaria la fruizione delle ferie residue prima della richiesta di Cig. In analogia e in linea con le indicazione sempre fornite dall’Associazione, medesima considerazione riguarda i p.a.r. maturati e non goduti dai lavoratori. Sul sito www.confapifvg.it alla sezione Relazioni Industriali potete scaricare i modelli predisposti dall’Inps per le relazioni tecniche. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per la consulenza in merito alla redazione della relazione tecnica. (FT)
Inps: sgravio dell’11,5% in edilizia DAL 1° SETTEMBRE LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Il messaggio n. 3358 del 10 agosto 2016, pubblicato sul sito dell’Inps, riprende l’articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 - convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1995 n. 341 - e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La normativa prevede, altresì, che decorsi 30 giorni dal 31 luglio - e sino all’adozione del decreto - si applichi la riduzione già determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio. Poiché nel periodo suddetto non è intervenuto il decreto, a decorrere dal 1° settembre 2016 le aziende potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2015, pari all’11,50%. Circa le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, si rinvia ai criteri illustrati con la circolare Inps n. 52 del 17 marzo 2016. Si ricorda che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. Si ricorda, inoltre, che non costituiscono attività edili in senso stretto - pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto - le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P. PAG. 25 - APINFORMA / Lavoro - numero 15 - 31 agosto 2016
Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016. Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia relativamente all’anno 2016 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”. Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno i controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione. Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7N”; a prescindere dalla data di inoltro dell’istanza, il codice di autorizzazione “7N” avrà validità da agosto a dicembre 2016. I datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens con le seguenti modalità: il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale “L206” nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; il recupero degli arretrati dovrà essere esposto con il codice causale “L207”, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>. Nei casi di matricole sospese o cessate, l’azienda che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, effettuerà la richiesta avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, utilizzando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato al presente messaggio (allegato n. 1); la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione “7N” relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; non saranno ovviamente valorizza-
te le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR”, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda. Nell’ipotesi in cui il decreto interministeriale do-
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vesse modificare le condizioni sopra illustrate l’Istituto provvederà a recuperare gli importi non spettanti, ovvero fornirà ai datori di lavoro le istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito. (FT)
Elettricità DAL 1° AGOSTO NUOVE REGOLE PER CONTRASTARE COSTI IMPROPRI DEL DISPACCIAMENTO NELLA BOLLETTA DEI CONSUMATORI Attivate dal 1° agosto le prime nuove regole per contrastare il rischio di comportamenti opportunistici o anomali da parte degli operatori sul mercato del dispacciamento, comportamenti che puntano ad ottenere profitti indebiti dagli sbilanciamenti volontari tra le previsioni e l’effettivo scambio di energia sui mercati all’ingrosso, trasferendo così costi impropri in bolletta per i consumatori finali. Le novità introdotte (avviate nell’ambito della delibera 393/2015 e consultate con i documenti 163/2015 e 316/2016 di giugno) riguardano da subito in diverso modo tutti i grossisti, trader e venditori, i piccoli e grandi produttori e dal gennaio 2017 anche i piccoli produttori da fonti rinnovabili. In particolare, per prevenire i comportamenti anomali si è modificato il meccanismo dei riconoscimenti di prezzo in caso di sbilanciamento [1] (prezzi riconosciuti per l’energia utilizzata per il mantenimento in equilibrio del sistema), impedendo che il singolo operatore possa trarre vantaggio indebito da comportamenti di sbilanciamento volontari, contrari ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza previsti dalla regolazione. La regolazione infatti già contrastava il fenomeno degli sbilanciamenti volontari, cioè con programmi di prelievo dell’energia differenti rispetto alle più diligenti previsioni. Ora vengono modificati i prezzi riconosciuti in caso di sbilanciamento, facendo sì che al già esistente divieto di sbilanciamento volontario si affianchi anche un disincentivo economico. Quindi chi avrà condotte anomale, oltre una predefinita ‘banda’ di tolleranza previsione-effettivo [2], non solo non avrà vantaggi economici, ma anzi verrà penalizzato. Per i grandi produttori termoelettrici la banda di tolleranza è già annullata. Potranno così essere evitati anche i cosiddetti fenomeni di arbitraggio, cioè
gli acquisti di energia all’ingrosso nel Mercato del giorno prima in eccesso rispetto ai veri consumi necessari per i propri clienti, rivenduti ad un costo maggiorato nel più redditizio mercato del dispacciamento. Prevista anche l’introduzione di ulteriori verifiche mensili a consuntivo da parte del Gestore della rete (Terna) per monitorare il buon funzionamento del mercato. Queste nuove regole completano quelle prescrittive, di regolazione asimmetrica e sanzione in esito alle iniziative contenute nella delibera 342/2016 del 24 giugno, i cui primi effetti legati all’intimazione dell’Autorità a cessare i comportamenti speculativi nei mercati all’ingrosso hanno già portato a positivi risultati in termini di riduzione delle condotte anomale. Tutte le misure messe in campo contribuiscono a correggere le diverse anomalie nei mercati all’ingrosso, che avrebbero potuto trovare completamento strutturale anche sul lato offerta se fosse già attivo il segmento di mercato della capacità, disegnato dall’Autorità nel 2012, confermato dal Ministero dello sviluppo economico nel giugno 2014 e in discussione presso la Commissione europea, di cui difetta ancora l’avvio operativo. L’azione dell’Autorità proseguirà con la riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti (come già delineato nel documento per la consultazione 368/2013/R/eel), per la quale si attende l’assestamento del quadro regolatorio europeo in materia di balancing guidelines (il futuro Regolamento europeo sul mercato di bilanciamento), attualmente in corso di elaborazione, e del conseguente disegno a regime del mercato per il servizio di dispacciamento. Per questi motivi la riforma organica non potrà essere resa definitiva prima del 2017 e troverà applicazione, tenuto anche conto dei tempi di approvazione europea e implementazione da parte di Terna, non prima di 2 anni. La delibera 444/2016/R/eel è disponibile sul sito www.autorita.energia.it [1] Lo sbilanciamento è la differenza tra l’effettivo programma di prelievo presentato e le ragionevoli previsioni prima effettuate, creando così una differenza tra le stesse previsioni e gli effettivi comportamenti di immissioni/prelievo dalla rete. Dif-
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ferenza che dovrebbe essere contenuta al minimo, secondo diligenza, perizia, prudenza e previdenza verso il sistema, in quanto lo sbilanciamento incide in maniera rilevante sulla sicurezza del sistema. I comportamenti non rispettano questi principi quando invece si ampliano gli sbilanciamenti
in modo volontario per trarne profitto dal singolo operatore. [2] Banda del +/- 15% da agosto 2016, del +/-7,5% da gennaio 2017
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(C)
Formazione RSPP - ASPP IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016 La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano ha definito l’accordo che individua i contenuti minimi e la durata dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione RSPP – ASPP. Il nuovo accordo approvato il 7 luglio 2016 e pubblicato sulla G. U. n. 193 del 19 agosto 2016, sostituisce ed abroga di fatto i precedenti accordi del 26 gennaio e del 5 ottobre 2006 ed interviene con significativi cambiamenti della formazione anche delle altre figure aziendali. Transitoriamente, per un anno dall’entrata in vigore dell’accordo, i corsi per RSPP ed ASPP potranno ancora svolgersi secondo quanto previsto dal vecchio accordo del 26 gennaio 2006. Una delle nuove indicazioni dell’accordo riguarda le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza dei corsi di formazione, vengono infatti individuati 43 titoli di studio validi presentati in un elenco completo all’allegato I.
Nell’accordo si trovano indicazioni sia per soggetti formatori, sia i requisiti dei docenti, l’esperienza professionale di quest’ultimi dovrà rientrare nell’ambito di applicazione del D. L 6 marzo 2013. I contenuti dei percorsi formativi dei Moduli A, B, C, subiscono sostanziali modiche. Il modulo A avrà una durata di 28 ore, il modulo di C di 24 mentre il modulo B, comune a tutti i settori produttivi e propedeutico ai moduli di specializzazione avrà una durata di 48 ore sostituendo di fatto i tutti precedenti moduli da B1 a B9. I moduli di specializzazione sono così articolati: - Modulo B-SP1: Agricoltura – Pesca (12 ore) - Modulo B-SP2: Attività estrattive – Costruzioni (16 ore) - Modulo B-SP3: Sanità residenziale (12 ore) - Modulo B-SP4: Chimico – Petrolchimico (16 ore). Il sistema di aggiornamento per RSPP – ASPP non dovrà essere di carattere generale o mera riproduzione degli argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore. Le ore complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente: ASPP (20 ore nel quinquennio) e RSPP (40 ore nel quinquennio).
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Trasporto rifiuti ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI NELLA CATEGORIA 6, PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO SOLO IL TRASPORTO TRASFRONTALIERO DEI RIFIUTI Con due delibere del 13 luglio 2016, il Comitato Nazionale ha stabilito i criteri, i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali nella categoria 6, per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti. Si tratta, nella quasi totalità dei casi, di imprese straniere che svolgono servizi di movimentazione dei rifiuti con partenza dall’Italia verso l’estero o, viceversa, con destinazione nel nostro territorio, il cui obbligo d’iscrizione nell’Albo nazionale è stato introdotto a fine 2010, con la modifica dell’articolo 194 del testo unico ambientale; giacché per le imprese italiane di trasporto dei rifiuti, la sola iscrizione in una delle categorie 1 (rifiuti urbani), 4 (rifiuti speciali non pericolosi) o 5 (rifiuti speciali pericolosi) del nostro Albo consente automaticamente lo svolgimento dell’attività di trasporto trasfrontaliero, di cui alla categoria 6 (art. 8, DM 120/2014). Va anche ricordato che l’obbligo in parola, che non prevede la presentazione di garanzie finanziarie, è stato ottenuto dalla scrivente Confederazione, al fine di stabilire condizioni di reciprocità alle imprese straniere che operano con l’Italia, rispetto agli obblighi posti da diversi Stati comunitari (come Germania e Austria) alle imprese italiane di trasporto rifiuti per operare sul loro territorio, con trasporti internazionali da o per l’Italia. In particolare: - con la delibera n. 3 (di cui ne dà pubblicità legale la Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2016) vengono stabiliti i criteri, i requisiti minimi di disponibilità di veicoli e personale e le modalità di iscrizione all’Albo in categoria 6 (con la relativa modulistica);
- mentre con la delibera n. 4 (di cui ne dà pubblicità legale la Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2016), si prevedono le disposizioni e la modulistica per le variazioni o le cancellazioni di dette iscrizioni. Relativamente alla delibera 3/2016 si fa notare che questa entra in vigore solo dal 15 ottobre 2016, e che dalla stessa data sostituisce le precedenti delibere (n. 3 del 22 dicembre 2010, n. 3 del 14 marzo 2011 e n. 1 del 16 gennaio 2012) con cui lo stesso Comitato Nazionale aveva previsto un’iscrizione provvisoria delle imprese estere per il trasporto trasfrontaliero dei rifiuti, in attesa che il nuovo Regolamento per l’Albo gestori (emanato con DM 3 giugno 2014 ed entrato in vigore il 7 settembre 2014) prevedesse una specifica categoria di attività (la 6), cui peraltro possono iscriversi le imprese italiane che non intendono svolgere trasporti nazionali di rifiuti, ma solo ed esclusivamente quelli “trasfrontalieri” (o meglio internazionali, sia verso paesi dell’Unione Europea, sia verso paesi extra-comunitari). La nuova delibera obbliga ora le imprese interessate a presentare una domanda formale, esclusivamente con modalità telematica, d’iscrizione in categoria 6 con il modello di cui al suo allegato A (articolo 1) , nel quale le stesse dovranno indicare: di possedere la dotazione minima di veicoli e personale prevista per la classe cui intendono iscriversi (ad es. per l’iscrizione nella classe D - trasporto trasfrontaliero di quantità annue da 6 a 15 mila tonnellate - veicoli con almeno una portata utile complessiva di 8 tonnellate e 2 persone addette – cfr. articolo 2 e allegato B), di soddisfare il requisito comunitario di capacità finanziaria (9mila euro per il primo veicolo e 5mila per ciascun veicolo successivo al primo), anche in automatico con il fatto di aver ottenuto la Licenza Comunitaria (di cui al reg. UE 1072/2009) – cfr. art. 3 e allegato C, e di avere un responsabile tecnico (articolo 4), che fino alla nuova delibera su tale figura, potrà essere svolto dal legale rappresentante dell’impresa. Per i veicoli con cui intendono svolgere il trasporto dovranno ora e finalmente (si aggiunge da parte della scrivente) produrre le copie delle carte di circolazione, con l’attestazione del titolare/legale rappresentante dell’impresa, in qualità di responsabile tecnico, della loro idoneità in relazione ai
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tipi dei rifiuti da trasportare, al pari dell’obbligo già previsto per i vettori italiani all’atto della loro iscrizione all’albo gestori. Un’importante disposizione riguarda infine le imprese estere che già dalla fine del 2010 si erano iscritte all’Albo gestori in via provvisoria (sulla base del d. lgs. 205/2010 e della menzionata delibera n. 3 del 22 dicembre 2010). Queste devono ora perfezionare e completare la loro iscrizione nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della delibera (cioè entro 4 mesi dal 15 ottobre 2016, cioè entro il 12 febbraio 2017), potendo continuare ad operare, fino alla presentazione della domanda, sulla base della vecchia ricevuta d’iscrizione provvisoria; dalla presentazione della domanda, sulla base della nuova attestazione di presentazione della stessa domanda (allegato D), fino alla notifica del provvedimento definitivo. Nel caso non presentino domanda nei 4 mesi, la loro ricevuta d’iscrizione provvisoria decade, con la loro conseguente cancellazione dell’Albo (cfr. articolo 5). La delibera 4/2016 riguarda invece la variazione o la cancellazione dell’iscrizione all’Albo nella categoria 6. Essa dispone che la variazione può essere
fatta solo dopo la prima iscrizione nella categoria 6, ai sensi della precedente delibera 3 e secondo il modello di domanda allegato A. Per cui dal 15 ottobre 2016 (data di entrata in vigore della delibera 3) la presentazione della domanda di variazione dell’iscrizione è subordinata alla presentazione della domanda d’iscrizione. Con la domanda di variazione l’impresa può anche aumentare i veicoli con cui intende operare o le tipologie di rifiuti che desidera trasportare. A tal fine potrà rendere una specifica dichiarazione di atto notorio (conforme all’allegato B alla delibera 4) e potrà subito operare con i veicoli nuovi o con le nuove tipologie di rifiuti, sulla base dell’accettazione della predetta dichiarazione rilasciata dalla Sezione regionale o provinciale dell’Albo gestori cui l’ha presentata, conforme a quella riportata nello stesso allegato B alla delibera. I testi completi delle citate delibere nn. 3 e 4 del 13 luglio 2016 potranno essere scaricati direttamente dal sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/
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Nuova norma regionale attività estrattive (2a parte) IL PRAE COSTITUISCE IL DOCUMENTO PROGRAMMATORIO FINALIZZATO AD ASSICURARE LO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE DELLA RISORSA MINERARIA E’ stata pubblicata approvata sul BUR n. 32 del 20 luglio 2016 la Legge Regionale n. 12 del 15 luglio 2016 che disciplina le attività estrattive. La nuova normativa è il frutto di un importante lavoro che ha impegnato per due anni la nostra Associazione con le altre Associazioni datoriali, l’Assessorato all’Ambiente con l’ufficio geologico e coinvolgendo anche gran parte del Consiglio Regionale ed in particolare i rappresentanti della IV Commissione Consiliare. Su questa legge sono stati espressi legittimi punti di vista diversi delle varie componenti interessate, ma alla fine il lavoro svolto dalla nostra Associazione ha portato a modificare un Disegno di Legge n. 146 che in partenza era fortemente penalizzante per le imprese del settore. Non sono stati raggiunti tutti gli obbiettivi che ci eravamo prefissati ma dopo interminabili riunioni, documenti di osservazioni, coinvolgimento di politici sia della maggioranza che della minoranza, il risultato può ritenersi assolutamente soddisfacente. Cominciamo ad approfondire i temi più significativi di questa nuova normativa con riferimento al titolo II.
PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE - PRAE (ART. 8) Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), costituisce il documento programmatorio finalizzato ad assicurare lo sfruttamento sostenibile della risorsa mineraria e le esigenze dello sviluppo industriale della Regione nel rispetto dei principi individuati nella presente Legge, in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale. Il PRAE definisce le modalità e i limiti entro i quaPAG. 32 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2016
li si svolge l’attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927. Al fine di valutare la sostenibilità dell’insediamento sul territorio regionale di nuove attività estrattive sotto i profili ambientale, paesaggistico, del contenimento del consumo di suolo, della sicurezza idrogeologica, il PRAE definisce: a) gli aspetti geologici del territorio regionale; b) le tipologie di aree sulle quali insistono le attività estrattive; c) le tipologie di aree interdette all’attività estrattiva; d) le aree di cava dismesse; e) le attività estrattive in essere; f) i criteri per l’individuazione e per il dimensionamento, da parte dei Comuni, delle zone omogenee D4 come definite dallo strumento di pianificazione territoriale regionale; g) i volumi delle sostanze minerali la cui estrazione è stata autorizzata e, di questi, i volumi che risultano estratti e quelli non estratti, nonché, sulla base di tali dati, suddivisi per zone, la proiezione delle attività estrattive rapportata a un periodo di riferimento; h) i volumi delle sostanze minerali da estrarre nell’ambito di interventi sulla rete idrografica che comportano l’estrazione e l’asporto di materiale litoide di cui all’ articolo 21 della legge regionale 11/2015 con riferimento alle sole sabbie e ghiaie; i) la stima della quantità di materiali riutilizzabili e assimilabili ai sensi delle norme UNI a esclusione delle pietre ornamentali; j) i criteri per la valutazione previsti in considerazione dei programmi di manutenzione degli alvei; k) le prescrizioni, le modalità e i criteri volti ad assicurare la coltivazione delle sostanze minerali e il riassetto ambientale dei luoghi, coerenti con un organizzato assetto del territorio, in armonia con le esigenze di tutela ecologica e ambientale, nonché razionali rispetto agli obiettivi delle attività economico-produttive. Il PRAE è predisposto, approvato e aggiornato anche per sezioni relative alle seguenti sostanze minerali, tra le quali sono individuate quelle ritenute
strategiche in ragione della limitata reperibilità sul territorio regionale o della peculiarità dell’impiego nei processi produttivi o della rilevanza per lo sviluppo economico regionale: a) sabbie e ghiaie; b) pietre ornamentali; c) calcari e gessi; d) argilla per laterizi. Le prescrizioni contenute nel PRAE sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge; gli enti locali adeguano gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel PRAE, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del Piano stesso sul Bollettino ufficiale della Regione e ne danno comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Le previsioni degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale non conformi alle prescrizioni del PRAE sono inefficaci dalla data di pubblicazione del PRAE sul Bollettino ufficiale della Regione. In caso di mancato adeguamento da parte degli enti locali degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel PRAE, entro il termine di 180 giorni, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede a sostituirsi all’ente inadempiente.
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PRAE (ART. 9) Il PRAE costituisce piano di settore ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), ed è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS). Il PRAE è approvato entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia reso entro trenta giorni dall’effettiva illustrazione in Commissione. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il PRAE assume efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione. Il PRAE può essere modificato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione. I volumi delle sostanze minerali la cui estrazione è stata autorizzata e, di questi, i volumi che risultano estratti e quelli non estratti, nonché, sulla base di tali dati, suddivisi per zone, la proiezione PAG. 33 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2016
delle attività estrattive rapportata a un periodo di riferimento e i volumi delle sostanze minerali da estrarre nell’ambito di interventi sulla rete idrografica che comportano l’estrazione e l’asporto di materiale litoide con riferimento alle sole sabbie e ghiaie, sono aggiornati con cadenza biennale con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA E DI RICERCA DISPOSIZIONI GENERALI (ART. 10) L’attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui all’ articolo 2 del regio decreto 1443/1927 è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive. La Regione, al fine di razionalizzare l’utilizzo di una risorsa non rinnovabile, autorizza l’attività estrattiva delle sostanze minerali sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni del PRAE. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del PRAE sul Bollettino ufficiale della Regione, è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva: a) nelle aree di cava dismesse, anche se situate al di fuori delle zone omogenee D4, per una superficie di ampliamento non superiore al 50 per cento della superficie dell’area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 50.000 metri quadrati e, per le cave di pietra ornamentale, per una superficie di ampliamento non superiore al 100 per cento della superficie dell’area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 25.000 metri quadrati, a condizione che il progetto dell’attività estrattiva preveda il riassetto ambientale dei luoghi dell’area di cava dismessa e dell’eventuale superficie di ampliamento; b) per l’ampliamento delle aree di cava autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno l’80 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato; c) per l’ampliamento delle aree di cava di pietra ornamentale autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 70 per cento del
volume previsto dal provvedimento di autorizzazione; d) per nuove attività estrattive, anche da parte di soggetti già autorizzati che abbiano ottenuto il collaudo dell’attività estrattiva autorizzata, a condizione che risulti scavato almeno il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale sulla base delle zone definite dal PRAE. Con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sono individuate le aree di cava dismesse valutando almeno i seguenti elementi: a) riduzione della pericolosità idrogeologica; b) diminuzione della pericolosità potenziale del sito per la sicurezza della popolazione; c) compatibilità con lo strumento urbanistico di pianificazione comunale; d) preesistenza di ulteriori aree di cava sul territorio comunale; e) non vicinanza ad aree urbanizzate; f) distanza da aree boscate; g) non adiacenza alle infrastrutture di rete; h) sostenibilità della viabilità limitrofa. Entro il 30 aprile di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, è indicata la percentuale del volume scavato rispetto a quello complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA (ART. 11) All’interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è vietato l’esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali, a eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali. Ai fini della tutela della falda freatica, i progetti delle attività estrattive devono garantire un franco minimo di due metri tra il fondo cava e il massimo storico di escursione della falda, nonché un tempo minimo di infiltrazione verticale di cinquantacinque ore. Fermo restando il divieto dello scavo in falda, nei sistemi fessurati, la quota di massimo scavo è determinata in base ai criteri dettati dal PRAE.
ATTIVITÀ DI RICERCA (ART. 12) L’attività di ricerca delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927, che può essere condotta anche al di fuori delle PAG. 34 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2016
zone omogenee D4, è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente la domanda di autorizzazione all’attività di ricerca, corredata delle autorizzazioni di vincolo idrogeologico e paesaggistico e di trasformazione del, ai fini dell’istruttoria nell’ambito della quale è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni sul cui territorio ricadrebbe l’attività di ricerca, esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il procedimento si conclude con il rilascio dell’autorizzazione all’attività di ricerca o con il diniego della stessa entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Il soggetto autorizzato presta la garanzia fideiussoria a favore del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l’attività di ricerca. L’autorizzazione all’attività di ricerca, che ha durata massima di due anni, può essere prorogata per una sola volta e per un periodo non superiore a un anno, sentiti i Comuni. L’istanza di proroga dell’autorizzazione all’attività di ricerca è presentata, a pena di inammissibilità, almeno trenta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione corredata: a) della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’ articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il mantenimento della disponibilità dell’area interessata; b) della dichiarazione attestante l’avvenuta prestazione della garanzia fideiussoria per il periodo di proroga dell’autorizzazione richiesto. Il provvedimento di proroga dell’autorizzazione all’attività di ricerca, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l’attività di ricerca, dell’avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria. Nel caso di diniego della proroga dell’autorizzazione, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l’attività di ricerca, escutono la garanzia fideiussoria e provvedono al riassetto ambientale. L’autorizzazione è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive su istanza del soggetto che intende subentrare
nella posizione giuridica del soggetto autorizzato, nonché previo consenso di quest’ultimo. L’autorizzazione all’attività di ricerca è sospesa per il periodo di durata del procedimento di trasferimento dell’autorizzazione. L’attività di ricerca è conclusa con la liberazione dalla garanzia fideiussoria. Nel caso in cui il soggetto autorizzato all’attività di ricerca presenti la domanda di autorizzazione all’attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l’obbligo di esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, fino all’esito del procedimento autorizzatorio. La liberazione dalla garanzia fideiussoria per l’attività di ricerca è disposta ad avvenuta prestazione della garanzia fideiussoria per l’attività estrattiva. In caso di diniego dell’autorizzazione all’attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive fissa un termine entro il quale il sogget-
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to autorizzato all’attività di ricerca provvede all’esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi a tale obbligo il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l’attività di ricerca escutono la garanzia fideiussoria. Nel caso in cui il Comune o i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per l’esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell’escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive si sostituisce al Comune. Nelle operazioni di ricerca può essere asportata la quantità di materiale strettamente necessaria allo svolgimento delle prove di laboratorio. È vietata la commercializzazione del materiale estratto. (continua) (CS)
Nuovo Codice dei contratti (6a parte) LE COMUNICAZIONI E GLI SCAMBI DI INFORMAZIONI SONO ESEGUITI UTILIZZANDO MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICI Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è il nuovo Codice dei contratti in sostituzione del D.Lgs. 163/2006, il decreto è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016. In precedenza il Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2016 aveva approvato definitivamente il decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il nuovo Codice appalti, che conferma l’impianto del testo preliminare del 3 marzo scorso e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede una disciplina transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti. Il Governo recepisce quindi in un unico decreto, passando dagli oltre 2.000 articoli del vecchio codice agli attuali poco superiori ai 200, le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la delega e recependo le direttive europee nei tempi previsti al passo con gli altri paesi europei. Con questo articolo continuiamo ad approfondire PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2016
le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti in particolare al titolo II relativo alla qualificazione delle stazioni appaltanti (da articolo 37 e 43).
AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE (ART. 37) Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie sopra indicate, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione. Salvo quanto previsto nel paragrafo precedente, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l’ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l’ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata. Le centrali di committenza possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti; c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto. La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifiPAG. 38 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2016
ci e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell’appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell’atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza o il ricorso alla centrale di committenza. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell’individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell’Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, dandone adeguata motivazione. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell’Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E CENTRALI DI COMMITTENZA (ART. 38) In materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d’importo. Sono iscritti di diritto nell’elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentite l’ANAC e la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco sopracitato, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: a) capacità di programmazione e progettazione; b) capacità di affidamento; c) capacità di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. I requisiti sopracitati sono individuati sulla base dei seguenti parametri: a) requisiti di base, quali: 1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti; 2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività; 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale; 4) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori; PAG. 39 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2016
b) requisiti premianti, quali: 1) valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità; 2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara; 4) livello di soccombenza nel contenzioso; 5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione e affidamento. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante. L’ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le attività ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedano la qualificazione. Con il provvedimento l’ANAC stabilisce altresì i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con riserva ha una durata massima non superiore al termine stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l’ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita.
OBBLIGO DI USO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICI NELLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE (ART. 40) A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA SVOLTE DA CENTRALI DI COMMITTENZA (ART. 41) Entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori, sono individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l’effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell’Unione europea. L’individuazione di queste misure è effettuata, tenendo conto delle finalità di razionalizzazione della spesa pubblica perseguite attraverso l’attività di CONSIP e dei soggetti aggregatori, sulla base dei seguenti criteri: standardizzazione di soluzioni di acquisto in forma aggregata in grado di rispondere all’esigenza pubblica nella misura più ampia possibile, lasciando a soluzioni specifiche il soddisfacimento di esigenze peculiari non standardizzabili; aumento progressivo del ricorso agli strumenti telematici, anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti aggregatori; monitoraggio dell’effettivo avanzamento delle fasi delle procedure, anche in relazione a forme di coordi-
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namento della programmazione tra soggetti aggregatori; riduzione dei costi di partecipazione degli operatori economici alle procedure.
CONFLITTO DI INTERESSE (ART. 42) Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. Il personale che versa nelle ipotesi sopracitate è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico. (continua) (CS)
Comunicato ANAC sulle SOA L’ESTENSIONE AL DECENNIO DEL PERIODO DOCUMENTABILE NON SARÀ ASSOLUTAMENTE APPLICABILE Con Comunicato del Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone del 3 agosto 2016 sono state date ulteriori indicazioni interpretative sul sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (d.lgs. n. 50/2016). Già con il comunicato del Presidente del 31 maggio 2016 (“Criticità Codice dei contratti d.lgs. 50/2016”) e con le Faq allegate al Comunicato dell’ 8 giugno 2016 sono state affrontate prime questioni interpretative relative al sistema unico di qualificazioni degli esecutori di lavori pubblici, connesse all’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 e relative all’individuazione della disciplina applicabile, nelle more dell’approvazione delle Linee guida, previste dall’art. 83 del Nuovo Codice dei contratti. Alcune Società Organismo di Attestazione (SOA), però, hanno evidenziato il permanere di ulteriori problematiche ermeneutiche, sempre connesse a questa “fase transitoria”, in particolare riferite alla vigenza o meno di alcune disposizioni normative e alle conseguenze della eventuale vacatio legis che ne sarebbe derivata. In particolare, le problematiche sollevate si riferiscono: a. all’avvalimento nel sistema unico di qualificazione; l’art. 88 del d.p.r. 207/2010 regolava la qualificazione delle imprese attraverso l’istituto dell’avvalimento finalizzato al conseguimento dell’attestazione dell’impresa ausiliata, richiamando, però, l’art. 50 del d.lgs. 163/2006, norma quest’ultima abrogata e non riproposta espressamente nel Nuovo Codice; b. alle lavorazioni ricadenti nelle cosiddette categorie variate; i commi 12-bis, 14-bis e 15 dell’art. 357, del d.p.r. 207/2010, regolavano le modalità di riemissione dei certificati di esecuzione lavori, affidati ed eseguiti sulla base della declaratoria delle categorie di opere gePAG. 41 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2016
nerali e specializzate contemplata dall’allegato A del d.p.r. 34/2000, poi modificata dall’allegato A del d.p.r. 207/2010 (per le cosiddette categorie variate); in base a tali disposizioni le imprese potevano esercitare la facoltà di ottenere la riemissione dei CEL, con il riconoscimento delle nuove categorie di qualificazione equivalenti, introdotte dal d.p.r. 207/2010, secondo l’allegato B1 (Certificato di esecuzione lavori ex art. 357, comma 14 e 15, del Regolamento) richiamato dagli articoli del d.p.r. citato; c. alla dimostrazione dei requisiti dell’idonea direzione tecnica; il comma 23, dell’art. 357, del d.p.r. 207/2010 prevedeva che i soggetti che, alla data di entrata in vigore del d.p.r. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico, potevano conservare detto incarico presso la stessa impresa, pur non essendo in possesso dei requisiti abilitativi, previsti dall’art. 87, comma 2, del medesimo d.p.r. 207/2010, che stabilisce i titoli di studio ovvero la pregressa esperienza professionale; d. alla possibilità di estendere al decennio il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti; il Nuovo Codice dei contratti ha abrogato anche la previsione contenuta all’art. 253, comma 9-bis, d.lgs. 163/2006 - come, da ultimo, modificata dall’art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legge del 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che consentiva alle imprese richiedenti l’attestazione di far valere, ai fini della dimostrazione dei requisiti minimi d’ordine speciale, l’arco temporale decennale, anziché quello quinquennale, ordinariamente previsto dall’art. 83 del d.p.r. 207/2010. Il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 3 agosto 2016, si è occupato delle problematiche da ultimo brevemente sintetizzate e, con riferimento a quelle indicate nei punti a), b) e c), ha ritenuto che esse saranno affrontate ex professo con le linee guida previste dall’art. 83 del Nuovo codice dei contratti e che, nelle more della loro adozione - in virtù di quanto stabilito dall’art. 83, comma 2 e 216 comma 14 del medesimo Nuovo codice ed in ossequio alla necessità di una interpretazione sistematica delle disposizioni tesa ad evitare si-
tuazioni di vacatio legis - le disposizioni tutte del d.p.r., poco sopra richiamate, devono ritenersi, medio tempore, ancora vigenti ed, in conseguenza di tale vigenza, deve ritenersi, ai limitati fini in esame, applicabile quanto previsto dall’art 50 del d.lgs. 163/2006, in quanto richiamato dall’art. 88 del citato d.p.r. n. 207/2010. Con riferimento, invece, alla questione di cui al punto d), il Consiglio ha ritenuto che le imprese, solo per variare l’attestazione originaria, conseguita sulla base di un contratto sottoscritto con la SOA prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, possano usufruire ancora della deroga, introdotta dal d.l. 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla l. 25 febbraio 2016, n. 21, e solo per le lavorazioni svolte nel decennio antecedente la stipula del medesimo contratto di attestazione; in tal caso, quindi, le SOA potranno valutare positivamente, ai fini dell’incremento della qualificazione, la quota parte dei lavori realizzata prima della sottoscrizione del medesimo contratto originario. Qualora, successivamente al 19 aprile 2016 (data di pubblicazione in G.U. del Nuovo codice dei
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contratti), l’impresa sottoscriva un contratto integrativo e di variazione dell’attestazione in corso di validità, finalizzato ad incrementare la qualificazione già conseguita, con il riconoscimento di ulteriori lavori eseguiti successivamente alla data di stipula del contratto originario, l’estensione al decennio del periodo documentabile non sarà assolutamente applicabile, non potendosi più applicare la deroga da ultimo indicata, caducata ex lege in virtù dell’entrata in vigore del Nuovo codice dei contratti, con la conseguenza che tutte le certificazioni esibite nelle categorie di cui si chiede l’integrazione, anche quelle esibite in sede di rilascio della prima attestazione, dovranno essere ricondotte all’arco temporale ordinario di 5 anni antecedenti la stipula del contratto di integrazione della attestazione originaria. Il Consiglio ha, altresì, disposto di rendere note tali indicazioni ermeneutiche attraverso un comunicato del Presidente, per consentire a tutte le SOA di conoscere l’orientamento dell’Autorità e di adeguarsi ad esso. (CS)
Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Export di latte e derivati - Corea del Sud Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’autorizzazione per nuovi operatori all’esportazione di latte e derivati in Corea del Sud. Aethina tumida Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota che conferma la presenza di adulti di Aethina tumida in un apiario in provincia di Cosenza. Dermatite nodulare contagiosa dei bovini Il Ministero della salute ha pubblicato la circolare relativa al Lumpy Skin Disease (Dermatite nodulare contagiosa dei bovini). Misure per prevenire l’introduzione del virus nel territorio nazionale. Pegno rotativo su prodotti lattiero caseari Il ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la costituzione del pegno rotativo su prodotti lattiero caseari di lunga stagionatura.
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Rettifica varietà vegetale Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la rettifica del decreto 1º febbraio 2016, recante: «Iscrizione di varietà vegetali ortive nel relativo registro nazionale». Varietà Ortiva Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di una varietà ortiva nel relativo registro nazionale. Varietà Mais Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il decreto concernente la variazione della denominazione di varietà di mais e orzo distico iscritte al registro nazionale. Mercato del riso Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente il tavolo di concertazione per le politiche di mercato del riso. Elenco nazionale assaggiatori olio Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco nazionale dei panel di assaggiatori degli oli di oliva vergini. Trasformazione del pomodoro E’ stata pubblicata la legge concernente le disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro.
Registro burro E’ stata pubblicata la legge concernente le disposizioni in materia di produzione di burro.
Settore Riso E’ stata pubblicata la legge concernente le disposizioni in materia di sostegno al settore del riso.
Prodotti apicoltura E’ stata pubblicata la legge concernente le disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici.
Fungo Cardoncello E’ stata pubblicata la legge concernente le disposizioni in materia di fungo cardoncello e dei prodotti derivati.
Normativa in materia di pesca e acquacoltura E’ stata pubblicata la legge concernente le disposizioni in materia di pesca e acquacoltura.
Settore Olivicolo-oleario Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
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forestali ha pubblicato il decreto concernente le disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario.
forestali ha pubblicato il decreto concernente la distribuzione di derrate alimentari alle persone bisognose - anno 2016.
BEVANDE
Semplificazione in materia di controlli E’ stata pubblicata la legge concernente la semplificazioni in materia di controlli.
Birra Artigianale E’ stata pubblicata la legge concernente le disposizioni in materia di produzione della birra artigianale.
COMMERCIO Formulario documenti di gara Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato la circolare 18 luglio 2016 concernente le linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. Deposito frigorifero Il Ministero della salute ha pubblicato la nota concernente l’inquadramento delle attività di deposito frigorifero di alimenti di origine animale annessi a stabilimenti riconosciuti: chiarimenti. Programma operativo 2014-2020 FESR Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto concernente gli Interventi del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni elettroniche e per l’attuazione dell’Agenzia digitale italiana e nell’ambito di specifiche tematiche rilevanti per l’«industria sostenibile». Programmazione risorse progetti Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto 9 giugno 2016 concernente la riprogrammazione delle risorse destinate ai bandi in favore di progetti di ricerca e sviluppo del Fondo per la crescita sostenibile e modifiche alla disciplina degli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo agevolati a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. Esportazione prodotti origine animale Il Ministero della salute ha pubblicato la nota concernente il monitoraggio del controllo ufficiale nelle aziende autorizzare all’esportazione di prodotti di origine animale verso Paesi terzi. Disposizioni derrate alimentari Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
Sicurezza agroalimentare E’ stata pubblicata la legge concernente le Disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agroalimentari.
CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO Materiali di cellulosa rigenerata Il Ministero della salute ha pubblicato il decreto concernente il regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 concernente la «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale», limitatamente agli oggetti di cellulosa rigenerata.
ETICHETTATURA Depuratori d’Acqua L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha pubblicato il provvedimento relativo al riconoscimento della pratica commerciale posta in essere dalla società Sirio S.r.l. scorretta ed ha irrogato una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 10.000. Fornitura Acqua Alcalina L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto scorretta la pratica commerciale posta in essere dall’Impresa Emmedent irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000. Indicazioni sulla salute non autorizzate La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. Claim salutistici non autorizzati La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini.
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PRODOTTI SPECIALI Prodotti senza glutine Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota ad oggetto l’applicazione del regolamento (UE) n. 828/ 2014 della Commissione del 30 luglio 2014 relativo alle prescrizioni riguardanti l’informazione dei consumatori sull’assenza di glutine o sulla presenza in misura ridotta negli alimenti. Latti di crescita e prodotti dietetici per sportivi Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare concernente le indicazioni per gli adeguamenti normativi dei cosiddetti “latti di crescita” e dei prodotti dietetici per sportivi conseguenti all’abrogazione del settore di prodotti destinati ad una alimentare con l’applicazione del Regolamento (UE) 609/2013 dal 20 luglio 2016.
PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Provolone Valpadana Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la comunicazione concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana». Limone Costa d’Amalfi Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta “Limone Costa d’Amalfi”. Marrone del Mugello Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello». Radicchio variegato di Castelfranco Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta “Radicchio Variegato di Castelfranco”. COMUNICATO Proposta di modifica DOP «Parmigiano Reggiano» Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano».
Pera dell’Emilia Romagna Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la comunicazione concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pera dell’Emilia Romagna». Vini DOP «Montefalco», DOP «Trentino», DOP «Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo» Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente Autorizzazioni per consentire l’etichettatura transitoria, nei riguardi delle proposte di modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOP «Montefalco», DOP «Trentino», DOP «Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo». Consorzi tutela vini Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la lista dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 8 aprile 2010 n. 61. Consorzio DOP e IGP Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’integrazione ai decreti 12 aprile 2000 recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l’individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP). Protezione transitoria Marrone di Serino Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Marrone di Serino per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. DOC vini «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» Autorizzazioni per consentire l’etichettatura transitoria nei riguardi della proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» in lingua Slovena «Furlanija» o «Furlanija Julijska Krajina».
RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Livelli massimi residui Tiacloprid La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato II del regolamento
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(CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il tiacloprid.
SOTTOPRODOTTI Gestione rifiuti E’ stata pubblicata la legge 28 luglio 2016, n. 154 articolo 41 che modifica l’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti.
VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Peste suina africana La Commissione ha pubblicato il decisione che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. Peste suina africana in Polonia La Commissione Europea ha pubblicato la decisione relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia. Dermatite nodulare contagiosa del Bovino Il Ministero della Salute ha pubblicato una nota concernente le istruzioni operative, ex Dispositivo dirigenziale prot. DGSAF n. 18986 del 5 agosto 2016 recante “Dermatite Nodulare Contagiosa del Bovino (Lumpy Skin Disease). Misure di controllo straordinarie su tutto il territorio nazionale”. Aggiornamento. Trattamenti di Alte Pressioni Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente il trattamento di Alte Pressioni (HPPHigh Pressure Processing) in prodotti alimentari destinati all’esportazione verso i Paesi Terzi Chiarimenti applicativi. Dermatite Nodulare Contagiosa del Bovino istruzioni operative Il Ministero della salute ha pubblicato la nota concernente le istruzioni operative relative al dispositivo dirigenziale prot. DGSAF n. 18971 del 5 agosto 2016 recante: “Dermatite nodulare Contagiosa del Bovino (Lumpy Skin Disease). Misure di controllo straordinarie su tutto il territorio nazionale”. p26160- CIRIO OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA non violazione L’Autorità della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato il provvedimento di non violazione per la pratica commerciale posta in essere dalla Conserve Italia Soc. coop Agricola e Pietro Coricelli S.p.A.
p26161- SANTA SABINA OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA non violazione L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha pubblicato il provvedimento concernente la non violazione di una pratica commerciale posta in essere dalla società Colavita Spa. oOo
DATI DI MERCATO 30a, 31a E 34a SETTIMANA (DAL 25 AL 31 LUGLIO, DAL 1° AL 7 E DAL 22 AL 28 AGOSTO 2016) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; oli vegetali; ortaggi e patate; semi oleosi; suini. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate.
RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 33, dal 15 al 21 agosto 2016 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 59 notifiche, di cui 25 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Due allerte avviata dall’Italia, una relativa a pasta di semola di grano duro contaminata con tracce di soia, distribuita in Italia e Malta, una relativa ad acciughe refrigerate contenenti istamina oltre i limiti, provenienti dalla Spagna. Quattro allerte sono state avviate dal Lussemburgo ed hanno interessato la medesima problematica, presenza di Fumonisine oltre i limiti in farina di mais originaria dall’Italia via Francia. Una allerta avviata dalla Francia ha riguardato pomodori secchi in vasetto per presenza di frammenti di vetro, originari dall’Italia e distribuiti in Francia e Romania. La Svezia ha invece avviato un’allerta per mele provenienti dall’Italia e contaminate da Clorpirifos. Dati relativi alla settimana n. 34, dal 22 al 28 agosto 2016 Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 49 notifiche (di cui 15 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Una allerta avviata dall’Italia, relativa a grissini contenenti soia non dichiarata in lista in-
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gredienti distribuiti a Malta. Un’allerta avviata dalla Svizzera ha riguardato formaggio Gorgonzola, contaminato da Listeria m., distribuito in Svizzera.
Un’allerta avviata dalla Germania riguarda invece semi di canapa, originari di tale paese e distribuiti anche in Italia per contenuto elevato di THC.
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Autotrasporto. Mancanza del modello di controllo assenze NOTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA E CIRCOLARE MINISTERIALE SULLA NON SANZIONABILITÀ PREMESSA Il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in attuazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2006/22/CE del 15 marzo 2006, aveva introdotto il cosiddetto modulo di controllo delle assenze dei conducenti che guidano veicoli muniti di apparecchi di controllo dei tempi di guida e di riposo. Tale modulo prevede che l’assenza per malattia, per ferie annuali oppure per la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 561/2006 del 15 marzo 2006 da parte dei medesimi conducenti nella giornata in corso e nei 28 giorni precedenti, debba essere documentata attraverso un modulo in formato elettronico, compilato in ogni sua parte e stampabile, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla decisione della Commissione europea n. 2007/230/ CE del 12 aprile 2007, poi sostituita dalla decisione della Commissione n. 959 del 14 dicembre 2009. Il modulo in questione, da esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo, doveva poi essere conservato dall’impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferiva.
LA NOTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA Ciò premesso, con la “nota di chiarimento” n. 7 la Commissione europea ha reso noto il suo punto di vista sulla registrazione delle attività e dei periodi di inattività dei conducenti quando si allontanano dal veicolo e sull’utilizzo del citato modulo. Il senso della nota sembra esser quello di voler confinare l’utilizzo di questo modulo a ipotesi residuali, quando la registrazione retroattiva sul tachigrafo dei periodi di inattività non sia tecnicamente possibile (la nota riporta l’esempio dei
tachigrafi digitali di prima generazione) o appaia eccessivamente onerosa (ad es., quando il conducente stava lavorando al di fuori del campo di applicazione del regolamento per un periodo più lungo precedente all’attività di guida). In questi casi il modulo serve a colmare le lacune delle registrazioni tachigrafiche che, altrimenti, si verificherebbero nel periodo oggetto di controllo su strada (la giornata in corso e i 28 giorni precedenti), durante il quale il conducente deve essere in grado di produrre e presentare alle autorità competenti la serie completa di queste registrazioni, compresi gli inserimenti manuali. A questo riguardo la Commissione rammenta che l’art. 34, par. 3 del regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 165/2014 del 4 febbraio 2014 in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada - da un lato, stabilisce che quando il conducente si allontana dal veicolo e non è in grado di utilizzare il tachigrafo, i periodi delle “altre mansioni”, i “tempi di disponibilità”, le “interruzioni di guida e i periodi di riposo”, devono inserirsi sul foglio di registrazione (nei tachigrafi analogici) o (per quanto riguarda il tachigrafo digitale), sulla carta del conducente mediante il dispositivo di inserimento di dati manuale (peraltro, fra le “altre mansioni”, l’art. 6, par. 5 del reg. (CE) n. 561/2006 include anche i periodi “trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dal campo di applicazione del presente regolamento [...] dall’ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale effettuato”); - dall’altro, vieta agli Stati membri di imporre l’uso del modello di attività del conducente mentre si trova lontano dal veicolo. La Commissione conclude, invitando le autorità di controllo degli Stati membri ad accettare il modulo standard di attività dei conducenti in situazioni giustificate, precisando anche che “[…] allo stesso tempo gli Stati membri non devono imporre l’uso di questo modulo (o qualunque altro modulo attestante le attività del conducente quando è lontano dal veicolo) e non devono sanzionare gli autisti per la mancanza di tale modulo.”
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LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO Lo Stato italiano ha recepito la nota della Commissione europea. Infatti, con circolare prot. 300/A/5933/16/111/20/3 del 1° settembre 2016 il Ministero dell’interno, Direzione Centrale per la Polizia Stradale (di seguito Ministero) ha fornito istruzioni ai propri operatori, affinché non vengano più sanzionate le violazioni legate al modello di controllo delle assenze del conducente, previste dall’art. 9, commi 4 e 5 del d.lgs. 144/2008. Si tratta, per inciso, della sanzione pecuniaria da un minimo di 155 a un massimo di 621 euro nei confronti: - del conducente, in caso di assenza a bordo del veicolo, incompletezza o alterazione di questo modello; - dell’impresa, che non conservi il modello per un anno dalla scadenza del periodo di riferimento. In questo modo il Ministero si è allineato all’o-
rientamento espresso dalla Commissione europea, la quale - si ribadisce - ha invitato gli Stati membri ad accettare il citato modello, per giustificare le assenze del conducente, senza, tuttavia, renderlo obbligatorio e sanzionare coloro che ne fossero sprovvisti. In definitiva, le norme che hanno istituito il modello di controllo delle assenze del conducente e che ne sanzionano la mancata tenuta non sono abrogate, ma solo disapplicate per via amministrativa. Ciò detto, in una prospettiva di collaborazione con le forze di Polizia, le imprese possono, comunque, optare di avvalersi ancora dell’anzidetto modello per motivare le assenze del conducente nel periodo oggetto di controllo su strada, fermo restando che la mancanza a bordo o nei locali dell’azienda non viene sanzionata. Copia di tutti gli atti citatati e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER IL LUGLIO 2016 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 12/2016, p. 42, per segnalare che il 29 agosto 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di luglio 2016. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel luglio 2016 (pari a 1.306,53 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,070 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA);
- 0,856 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Codice della strada. Taratura autovelox SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA MANCANTE TARATURA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ Con sentenza n. 1453/2016, pubblicata il 15 luglio 2016, la Seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità.” La Suprema Corte ha riconosciuto essere irragionevole che l’efficienza e il buon funzionamento delle suddette apparecchiature possa essere garantito, anche a distanza di lustri, dalla sola conformità al modello omologato e dalla semplice verifica da parte delle ditte costruttrici e ha dato applicazione del-
la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, la quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, co. 6 del codice della strada, “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.” Conseguentemente, affinché l’apparecchiatura sia in regola e, quindi, valido l’accertamento compiuto tramite la stessa, non basta che venga regolarmente controllata dalla ditta costruttrice, bensì è indispensabile che sia sottoposta a calibrature periodiche ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273, istitutiva del sistema nazionale di taratura. D’altronde - osserva la Corte di Cassazione -, sarebbe palesemente irragionevole pretendere la taratura periodica per “una qualunque bilancia di un mercato rionale”, e non fare altrettanto per una “complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irripetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario o conducente di veicolo.” Copia della sentenza e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2015 e 2016 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.
INDICE ISTAT MESE DI GIUGNO 2016
(C)
ANNI E MESI
INDICI
VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE
DI DUE ANNI PRECEDENTI
PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
(Base 2010 = 100) 2015
Giugno
107,3
-0,1
0,2
n. 170 del 24 luglio 2015
Luglio
107,2
-0,1
0,0
n. 201 del 31 agosto 2015
Agosto
107,4
-0,1
-0,2
n. 225 del 28 settembre 2015
Settembre
107,0
-0,1
-0,2
n. 252 del 29 ottobre 2015
Ottobre
107,2
0,0
0,1
n. 276 del 26 novembre 2015
Novembre
107,0
0,0
0,2
n. 302 del 30 dicembre 2015
Dicembre
107,0
0,0
-0,1
n. 23 del 29 gennaio 2016
Media
107,1 (Base 2015 = 100)
2016
Coefficiente di raccordo tra le basi
1,071
Gennaio
99,7
0,3
-0,5
n. 65 del 18 marzo 2016
Febbraio
99,5
-0,2
-0,6
n. 75 del 31 marzo 2016
Marzo
99,6
-0,3
-0,5
n. 99 del 29 aprile 2016
Aprile
99,6
-0,4
-0,7
n. 126 del 31 maggio 2016
Maggio
99,7
-0,4
-0,5
n. 143 del 21 giugno 2016
Giugno
99,9
-0,3
-0,4
n. 184 dell’8 agosto 2016
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