NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 15 31 agosto 2017
IN PRIMO PIANO ORGANIZZAZIONE
I RATING ETICI: L’ASSISTENZA DELL’ASSOCIAZIONE PER L’OTTENIMENTO
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
FUTURE
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 15 31 agosto 2017
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Prorogato lo spesometro al 28 settembre
8
Prorogate le richieste di chiarimenti e documenti
9
Liquidazioni periodiche Iva
10
Invio dati delle fatture
13
L’Iva nei trasporti internazionali
17
Registro nazionale degli aiuti di stato
19
Amianto: contributi regionali per rimozione e smaltimento
20
POR FESR 2014-2020
24
POR FESR 2014-2020
33
POR FESR 2014-2020
42
Autotrasporto c/t. Contributi investimenti per il 2017
47
Incentivi all’intermodalità ferroviaria
53
Indice mensile rivalutazione t.f.r. luglio 2017
55
Confapi Aniem - Settore laterizi
56
Cisterne mobili di gasolio fino a 9.000 litri
58
Terre e rocce da scavo
59
Energia: mercato libero
60
Circolare della Regione per ribadire le direttive vincolanti
62
Nuove misure per lo sviluppo del territorio in FVG (2a parte)
65
Informazione commerciale
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ORGANIZZAZIONE
I rating etici
68
Autotrasporto c/t. Idoneità finanziaria
71
Francia. Contributo alle dichiarazioni di distacco
72
Autotrasporto c/t. Lussemburgo. Distacco transnazionale
73
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
74
Legislazione alimentare
75
Canone di locazione immobili urbani
80
Scadenze aziendali settembre 2017
81
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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Prorogato lo spesometro al 28 settembre INVARIATO INVECE IL TERMINE PER L’INVIO DELLE LIQUIDAZIONI IVA È stato pubblicato sul sito del MEF il comunicato stampa 1° settembre 2017, n. 147, che proroga dal 16 settembre al 28 settembre 2017 del termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle en-
trate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017 (c.d. “spesometro”). La proroga, contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sarà pubblicata a breve sulla Gazzetta Ufficiale. Non è invece stato prorogato il termine per l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Di conseguenza le comunicazioni relative al secondo trimestre andranno effettuate entro il 18 settembre 2017.
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(PZ)
Prorogate le richieste di chiarimenti e documenti DIFFERITE AL 2 OTTOBRE LE RISPOSTE ALLE LETTERE DI COMPLIANCE Con un comunicato stampa del 2 agosto 2017 l’Agenzia delle entrate ha differito al 2 ottobre 2017 il termine per rispondere alle richieste di documentazione per i controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi del 2015. Stesso differimento anche per rispondere alle comunicazioni inviate per rimediare a errori o dimenticanze sui redditi dichiarati. Il differimento è stato adottato per evitare ai contribuenti ulteriori adempimenti durante le vacanze estive e riguarda tutte le comunicazioni inviate nel mese di maggio, giugno e primi giorni di luglio. Si tratta in particolare di quelle relative: - a varie tipologie di reddito per il periodo d’imposta 2013;
- ai dati degli studi di settore presentati per il triennio 2013 - 2015. Il comunicato ricorda che i contribuenti avranno due possibilità: a) se ritengono corretti i dati riportati nella dichiarazione, potranno comunicarlo all’Agenzia entro il prossimo 2 ottobre indicando elementi fatti e circostanze ignoti all’amministrazione finanziaria, evitando in questo modo che l’anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento; b) se invece ritengono che l’anomalia segnalata dall’Agenzia sia corretta potranno porvi rimedio utilizzando il ravvedimento operoso con sanzioni e interessi ridotti. Il differimento è quindi di gran lunga più lungo rispetto a quello previsto dal decreto collegato alla manovra dello scorso anno che prevedeva la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre. Per le richieste di chiarimenti ricevute negli ultimi giorni di luglio, più precisamente dal 24 luglio, dagli intermediari come professionisti e Caf, il termine è stato differito al 16 ottobre. (PZ)
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Liquidazioni periodiche Iva ENTRO IL 18 SETTEMBRE L’INVIO DEL SECONDO TRIMESTRE
PREMESSA L’articolo 4 comma 2 del D.L. 193/2016 (collegato alla legge di bilancio per il 2017) per contrastare l’evasione fiscale ha introdotto l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati riferiti alle liquidazioni periodiche Iva. L’adempimento riguarda sia i contribuenti mensili sia quelli trimestrali e consente all’amministrazione finanziaria di intervenire velocemente per sanzionare eventuali errori od omissioni. Con riferimento al primo invio, infatti, sono già state trasmesse le prime segnalazioni di incoerenza, finalizzate alla regolarizzazione spontanea delle violazioni da parte dei contribuenti utilizzando il ravvedimento operoso.
MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE La trasmissione deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, per il secondo trimestre è tuttavia previsto uno slittamento al 16 settembre (quest’anno prorogato al 18 perché festivo), mentre per quella dell’ultimo trimestre, il termine è fissato al 28 febbraio dell’anno successivo. Nel caso in cui entro il termine di presentazione siano presentate più comunicazioni riferite allo stesso periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.
IL MODELLO E SOGGETTI INTERESSATI Il modello, approvato dall’Agenzia delle entrate con provvedimento del 27 marzo 2017, si compone di un frontespizio e di un quadro VP. In realtà il quadro non si limita ad accogliere i dati delle liquidazioni ma è strutturato in maniera simile a una dichiarazione periodica Iva. Nel frontespizio oltre ai dati del contribuente
sono riservati due specifici campi per le società che adottano l’Iva di gruppo. Nel campo “Ultimo mese” si deve indicare l’ultimo mese di controllo nel caso in cui si esca dal regime mentre il campo “Liquidazione di gruppo” deve essere barrato qualora la comunicazione si riferisca alla liquidazione Iva del gruppo. Con riferimento al quadro VP, le istruzioni specificano che per ciascuna liquidazione deve essere compilato un distinto modulo, compilando il campo “Mod. N” posto in alto a destra del modulo. Per ogni comunicazione quindi si deve compilare un solo frontespizio e in generale tanti moduli quante sono le liquidazioni periodiche Iva ricomprese nel trimestre cui si riferisce la comunicazione. In questo modo i contribuenti che eseguono esclusivamente liquidazioni mensili, saranno tenuti a compilare tre moduli, uno per ogni mese del trimestre. I contribuenti che eseguono esclusivamente liquidazioni trimestrali dovranno compilare un solo modulo per trimestre. Per i soggetti che eseguono sia operazioni mensili che trimestrali, dovranno compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre. Non sono interessati all’invio della comunicazione i contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche come ad esempio i soggetti che registrano esclusivamente operazioni esenti o i soggetti forfettari.
LA COMPILAZIONE Con riferimento al rigo VP1 “Periodo di riferimento” si dovrà indicare nelle colonne 1 e 2 rispettivamente il mese di riferimento con i numeri da 1 a 12 o il trimestre con valori da 1 a 4 cui è riferito il modulo. Le istruzioni prevedono che i contribuenti che effettuano liquidazioni trimestrali ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/1999, vale a dire i trimestrali normali, devono indicare in colonna 2 il valore 5 con riferimento al quarto trimestre solare. I contribuenti trimestrali speciali ex art. 74 comma 4 del DPR 633/72, come ad esempio i distributori di carburante o gli autotrasportatori, sono tenuti ad effettuare anche la liquidazione del IV trimestre e indicheranno nel campo “Trimestre” il
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valore 4, rimane fermo al 16 febbraio il termine per il versamento dell’imposta. Seguono i righi dal VP2 e seguenti nei quali riportare gli importi rilevanti ai fini della liquidazione tenendo presente che devono essere indicati in centesimi di euro, arrotondando l’ammontare alla seconda cifra decimale. Nel rigo VP2 andrà indicato l’ammontare delle operazioni attive, comprese quelle ad esigibilità differita e quelle riferite al regime di “cassa” rilevanti ai fini Iva, annotate nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. Vanno indicate anche le operazioni prive del requisito della territorialità rientranti negli articoli da 7 a 7 – septies del DPR 633/72. Nel rigo vanno ricomprese anche le operazioni rientranti nel regime del reverse charge. Per le operazioni rientranti nello split payment in questo rigo si deve indicare solo l’imponibile mentre il cessionario o committente, in qualità di debitore dell’imposta, dovrà indicare l’imponibile tra le operazioni passive VP3 e la relativa imposta nel VP4 quale imposta dovuta ed eventualmente nel VP5 qualora la stessa sia detraibile in quanto rientrante nell’esercizio di un’attività economica. Gli acquisti riferiti ad attività istituzionale non vanno indicati nella comunicazione e l’ente è tenuto al versamento dell’imposta secondo le modalità indicate nella risoluzione n. 15/2015. Nelle ipotesi di cessioni di beni usati, andrà indicato l’importo complessivo della cessione è non solo l’eventuale margine positivo. In caso di acquisti in regime di reverse charge, nel VP2, ovviamente, non andrà indicato l’importo annotato nel registro delle fatture emesse. Non devono essere indicate le operazioni esenti effettuate dai contribuenti che si sono avvalsi delle dispensa dagli obblighi di fatturazione ex art. 36bis del DPR 633/72. Nel rigo VP3 andranno indicati gli acquisti interni, comunitari e le importazioni di beni e servizi annotate nel periodo di riferimento nel registro degli acquisti. In questo rigo andranno indicati anche gli acquisti ad esigibilità differita nonché quelli con Iva indetraibile. Andranno annotate le operazioni riferite ad acquisti rientranti nel regime del margine, sia analitico che globale, nonché gli acquisti di rottami. Il rigo VP4 deve evidenziare l’imposta a debito comprendendo anche l’Iva relativa a cessioni o prestazioni effettuate da soggetti che adottano il regime Iva per cassa, registrate in precedenza ma incassate nel periodo di riferimento. In caso di operazioni rientranti nel regime dell’inversione contabile l’imposta a debito andrà indicata in questo rigo e nel successivo rigo VP5 come
Iva a credito. Quest’ultima impostazione dovrà essere seguita anche con riferimento alle importazioni di materiale d’oro, di prodotti semilavorati in oro e per le importazioni d’argento puro dove l’imposta non viene versata in dogana bensì con l’inversione contabile. Il rigo VP5 è destinato ad accogliere l’Iva sugli acquisti per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nel periodo di trasmissione della comunicazione. In questo rigo deve essere indicata l’imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che applicano il regime Iva per cassa, registrati in precedenti periodi ma per i quali il diritto alla detrazione si è realizzato nel periodo di riferimento della comunicazione. In questo caso l’imponibile non deve essere indicato nel rigo VP3 in quanto già indicato nella comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti. Il rigo VP6 esprime la differenza tra il rigo VP4 e VP5 ed evidenzia l’imposta a debito o a credito risultante dalle operazioni registrate nel periodo. Il rigo VP7 accoglie eventuali importi a debito d’importo inferiore ai 25,82 euro per i quali la norma non richiede il versamento nel periodo di riferimento bensì in quello successivo. Nel rigo VP8 si deve indicare l’imposta a credito risultante dalla precedente liquidazione e riportata a nuovo. Da questo importo devono essere stornati eventuali importi richiesti a rimborso o in compensazione con il modello TR. I soggetti che partecipano alla liquidazione Iva di gruppo non devono compilare il presente rigo che sarà compilato dalla sola capogruppo. Nel rigo VP9 deve essere indicato l’ammontare del credito Iva dell’anno precedente compensabile ai sensi del D. Lgs. 241/97, al netto delle quote già utilizzate nelle liquidazioni precedenti ma riferite allo stesso anno. Da questo chiarimento contenuto nelle istruzioni si può dedurre che il contribuente può scegliere l’ammontare del credito Iva annuale che intende utilizzare all’interno delle liquidazioni periodiche. Qualora il contribuente voglia estromettere dalla contabilità Iva una parte o l’intero ammontare del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, in precedenza già indicato nel rigo VP9 ma non ancora utilizzato, dovrà compilare lo stesso rigo VP9 della comunicazione di riferimento, riportando l’importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno. Così alla presenza di un credito annuale Iva di 30.000 euro di cui già utilizzato in compensazione nelle liquidazioni periodiche per 17.000 euro, il credito ancora disponibile di 13.000 euro potrà essere utilizzato per compensare ad esempio
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contributi previdenziali per un importo di 4.000 euro. In questo caso, nella comunicazione riferita al mese precedente a quello in cui si intende effettuare la compensazione, si dovrà indicare nel rigo VP9 con segno meno l’importo che si intende estromettere, vale a dire 4.000 euro. Anche questo rigo non deve essere compilato dai soggetti che partecipano alla liquidazione Iva di gruppo. Nel rigo VP10 andranno indicati i versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di veicoli oggetto in precedenza di acquisto intracomunitario, utilizzando specifici codici tributo. Devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni intervenute nel periodo di riferimento anche se effettuate in periodi precedenti. Il rigo VP11 accoglie i crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, con esclusione di quelli la cui compensazione avviene tramite il modello F24, come ad esempio i crediti Ires o Irap. Il rigo VP12 accoglie gli interessi dell’1% dovuto dai contribuenti trimestrali ma non deve essere compilato con riferimento al quarto trimestre. Nel rigo VP13 si deve indicare l’eventuale acconto dovuto con riferimento al mese di dicembre. L’indicazione deve essere fornita anche qualora il versamento non sia stato eseguito. Qualora l’importo dell’acconto risulti inferiore ai 103,29 euro lo stesso non è dovuto e conseguentemente non deve essere compilato il rigo in argomento. Per ultimo il rigo VP14 dovrà essere compilato per indicare nel campo 1 l’Iva da versare (o da trasferire alla capogruppo in caso di liquidazione di gruppo), e nel campo 2 l’Iva a credito (o anche in questo caso da trasferire alla capogruppo). Le istruzioni prevedono che questo rigo non vada compilato dai contribuenti trimestrali normali con riferimento al quarto trimestre.
I CONTRIBUENTI TRIMESTRALI Con riferimento ai contribuenti trimestrali, le istruzioni sottolineano che i contribuenti “normali”, vale a dire quelli che liquidano l’imposta ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/1999, la comunicazione riferita al quarto trimestre non deve considerare eventuali operazioni di rettifica o di
conguaglio che confluiranno esclusivamente nella dichiarazione annuale, come ad esempio il calcolo del pro-rata definitivo. Ad ogni modo il versamento dell’Iva riferito a tale trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell’1%, in sede di conguaglio annuale, entro l’ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale. Conseguentemente questi contribuenti nella comunicazione del quarto trimestre non devono compilare i righi VP11, VP12 e VP14. Tali righi, ad eccezione del VP12, devono invece essere compilati dai subfornitori che effettuano liquidazioni trimestrali di cui all’art. 7 del DPR 542/1999, e che si sono avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all’art. 74, comma 5. Questi ultimi soggetti devono indicare al rigo VP11 i crediti speciali d’imposta eventualmente utilizzati per ridurre l’importo da versare relativamente alle operazioni di subfornitura. In tal caso nel rigo VP14, colonna 1 deve essere indicato l’eventuale importo da versare entro il termine del 16 febbraio. I contribuenti di cui all’art. 74 comma 4, devono versare l’Iva dovuta per il quarto trimestre entro l’ordinario termine del 16 febbraio. Conseguentemente, i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali sia ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/1999, sia ai sensi dell’art. 74, comma 4, devono compilare due distinti moduli del quadro VP relativamente al quarto trimestre.
IL REGIME SANZIONATORIO Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, l’omessa, infedele o incompleta comunicazione prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro, sanzione che viene ridotta alla metà qualora la trasmissione sia eseguita entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero, se nello stesso termine viene eseguita la trasmissione corretta dei dati. Si considerano comunque tempestive le comunicazioni scartate e ritrasmesse entro cinque giorni successivi alla data indicata nella comunicazione dell’amministrazione finanziaria che attesta le ragioni dello scarto.
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(PZ)
Invio dati delle fatture ENTRO IL 18 SETTEMBRE IL PRIMO SEMESTRE
PREMESSA L’art. 4 del D.L. 193/2016 (decreto fiscale) ha integralmente sostituito l’art. 21 del D.L. 78/2010 prevedendo un obbligo generalizzato, in capo ai soggetti passivi Iva, di trasmissione telematica all’amministrazione finanziaria, dei dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute. Sostanzialmente sono state riscritte le regole dello spesometro, prevedendo una maggior analiticità dei dati da comunicare e un cambio di periodicità di presentazione che da annuale è diventata trimestrale. Come di consueto la giustificazione dell’introduzione di questi nuovi appesantimenti burocratici è il contrasto all’evasione perché dovrebbe consentire, attraverso l’incrocio dei dati, di verificare sia la congruità dei versamenti Iva sia l’acquisizione delle informazioni necessarie per gli accertamenti da redditometro. L’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sui nuovi adempimenti con la circolare n. 1 del 7 febbraio 2017.
SOGGETTI OBBLIGATI Sono interessati alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini della stessa imposta. Vanno ricompresi anche: - i soggetti in regime di contabilità semplificata; - gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali e agricole; - i soggetti non residenti, sia con stabile organizzazione in Italia, sia operati tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta; - i soggetti che si avvalgono della dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 633/72; - imprese agricole esonerate ai fini Iva, a meno che nell’anno precedente abbiano realizza-
to un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da cessione di prodotti agricoli compresi nella prima parte della Tabella A, allegata al DPR 633/72 e a condizione che operino in zone montane di cui all’art. 9 del DPR 601/73 (oltre i 700 metri sul livello del mare). Restano esclusi dall’obbligo in argomento - i contribuenti minimi, che non addebitano l’Iva in fattura; - i contribuenti che adottano il regime forfetario; - gli enti non commerciali, limitatamente agli acquisti e vendite estranee alla sfera commerciale.
LA PERIODICITÀ Come accennato la comunicazione delle fatture ha una cadenza trimestrale, tuttavia per l’anno in corso il decreto Milleproroghe ha previsto una cadenza semestrale. I dati del primo semestre dovranno essere trasmessi entro il 18 settembre 2017, mentre quelli del secondo semestre entro il 28 febbraio 2018. Dal prossimo anno la nuova comunicazione assumerà cadenza trimestrale con invio dei dati entro la fine del secondo mese successivo al periodo di riferimento.
COSA TRASMETTERE Dovranno essere comunicati i dati delle fatture emesse, di quelle ricevute, delle bolle doganali e delle note di variazione. I dati dovranno essere comunicati in forma analitica, questo significa che dovranno contenere i riferimenti identificativi di ogni singola fattura. La comunicazione deve essere redatta per competenza indicando la data e il numero di fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata, l’imposta nonché la tipologia dell’operazione. Per le fatture attive il principio della competenza rispetto al periodo di riferimento deve essere inteso in relazione alla data di emissione. Così la comunicazione del primo semestre dovrà contenere le fatture emesse dal 1° gennaio al 30 giugno 2017. Per le fatture di acquisto la competenza deve essere declinata in riferimento alla data di registrazione, comprendendo anche quelle ricevute da contribuenti minimi o forfettari.
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Per gli autotrasportatori il principio di competenza è adattato alla facoltà, riservata a questi contribuenti, di differire la registrazione delle fatture emesse al trimestre successivo. Per loro è possibile comunicare i dati delle fatture emesse nel trimestre in cui le stesse sono annotate nel registro Iva. E’ possibile che il software di controllo segnali in questi casi delle anomalie che tuttavia non pregiudicheranno la trasmissione. I dati da riportare nella comunicazione sono sostanzialmente quelli che il contribuente annota nei registri Iva. Le fatture vanno comunicate a prescindere dalla loro registrazione, quindi andranno comprese anche le fatture attive annotate nel registro dei corrispettivi. Non è richiesto l’invio di altri documenti pertanto non si devono comunicare i dati relativi alle schede carburante, alle ricevute fiscali e agli scontrini. Diversamente da quanto previsto per il vecchio spesometro, l’utilizzo del documento riepilogativo ex art. 6 del DR 695/96 per le fatture d’importo inferiore ai 300 euro, non esonera il contribuente dall’invio dei dati di ogni singola fattura. Dovrà quindi essere comunicata anche una piccola fatturina, magari di un pranzo aziendale di pochi euro, vanificando sostanzialmente la semplificazione stessa della norma. La comunicazione dei dati interessa anche le fat-
ture emesse e ricevute nei confronti di soggetti esteri, sia con riferimento ai beni che ai servizi. Devono essere incluse le fatture comunitarie e quelle extra - comunitarie nonché quelle che non soddisfano il requisito della territorialità. Per le fatture cointestate si devono indicare i dati identificativi fiscali di uno solo dei soggetti interessati. Non è richiesto l’invio dei dati relativi alle fatture elettroniche che utilizzano il Sistema di Interscambio, tuttavia se il loro inserimento nella comunicazione risulta più agevole ciò è consentito.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE “Dati fattura” Con riferimento al dato relativo al numero del documento, per le fatture attive s’indicherà il progressivo che individua il documento stesso, mentre per quelle passive, non essendo previsto l’obbligo di annotare il numero attribuito al documento, in assenza dello stesso è possibile riportare nel campo “Numero” il valore 0. “Tipo documento” Per quanto riguarda la compilazione della comunicazione per ogni documento contabile è previsto uno specifico codice da indicare nel campo “Tipo Documento” che di seguito riportiamo:
Fattura
TD01
Nota di credito
TD04
Nota di debito
TD05
Fattura semplificata
TD07
Nota di credito semplificata
TD08
Fattura per acquisti intra Ue beni
TD10
Fattura per acquisto intra Ue servizi
TD11
Se nella comunicazione si deve indicare una nota di credito di un acquisto intra Ue, nel campo “Tipo Documento” si indicherà TD04. “Natura dell’operazione” Per le fatture emesse il campo “Natura” dell’operazione deve essere compilato solo nel caso in cui
il cedente o prestatore non abbia indicato l’imposta in fattura perché ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione. Per tali operazioni non si deve valorizzare il campo “Imposta” mentre nel campo “Natura” si dovrà indicare uno specifico codice che chiarisce la mancata applicazione dell’Iva. I codici sono:
operazioni escluse ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72
N1
operazioni non soggette come ad esempio servizi extra-Ue
N2
operazioni non imponibili come cessioni di beni comunitarie o esportazioni
N3
operazioni esenti
N4
operazioni soggette al regime del margine o delle agenzie di viaggio
N5
operazioni soggette all’inversione contabile
N6
operazioni speciali come vendite a distanza, prestazioni di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici
N7
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Per le fatture ricevute il campo “Natura” può essere valorizzato con le medesime codifiche di cui sopra ad eccezione degli acquisti in reverse charge, dove la fattura integrata deve essere registrata sia negli acquisti che nelle vendite dall’acquirente committente. In questi casi i dati vanno riportati
una sola volta nelle fatture ricevute e, oltre a indicare il codice N6, si dovranno valorizzare anche i campi imposta e aliquota. L’Agenzia delle entrate con riferimento a specifici casi ha inoltre suggerito di indicare i seguenti codici:
fatture di acquisto senza Iva ex art. 74 se registrate nel registro degli acquisti
N2
fatture ricevute da contribuenti minimi e forfettari
N2
prestazioni di servizi privi del requisito della territorialità ex art. 7-bis
N2
esportazioni di beni
N3
esportazione di beni in regime del margine
N3
cessioni/prestazioni a esportatori abituali con dichiarazione d’intento
N3
cessione di beni con introduzione in un deposito Iva
N3
fatture di acquisto intra - Ue non imponibili
N3
fatture di acquisto intra - Ue esenti
N4
operazioni con applicazione dello split payment si deve indicare l’aliquota e l’imposta e nel campo “Esigibilità Iva” si indica “S”
Per le bolle doganali d’importazione la risoluzione delle Entrate n. 87 del 5 luglio 2017 che chiarito che per i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Codice” del cedente o prestatore, solo per l’anno in corso, sarà possibile indicare nel primo campo “OO” e nel secondo una sequenza di undici “9”. Per le autofatture l’amministrazione finanziaria è intervenuta con riferimento a due casi che si possono verificare: - per regolarizzare l’omessa o errata emissione della fattura da parte del cedente o prestatore, in questi casi i dati devono essere inseriti nella sezione delle fatture ricevute senza indicare la “Natura” e indicando l’imposta come un’ordinaria fattura di acquisto; - acquisti di beni e servizi da un soggetto extra – Ue, i relativi dati devono essere indicati nella sezione fatture ricevute indicando l’imposta e la “Natura” indicando il codice N6. “Detraibile” e “Deducibile” Uno dei dati che può essere fornito è quello relativo alla percentuale di detraibilità o, in alternativa, alla deducibilità del costo riportato in fattura. Tale dato, la cui indicazione è facoltativa, è riferito all’eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo al cessionario o committente persona fisica che non opera nell’esercizio d’impresa arte o professione. Se ad esempio la fattura è emessa da un’impresa edile nei confronti di un cliente privato per lavori di ristrutturazione edilizia, il 50% del costo riportato nel documento potrebbe essere portato in detrazione dei redditi del cliente: in tal caso l’informazione,
se disponibile, potrebbe essere riportata nell’apposito campo della comunicazione. La compilazione di uno dei due campi in argomento esclude la compilazione dell’altro. “Stabile organizzazione” e “Rappresentante fiscale” I dati relativi alla stabile organizzazione o al rappresentante fiscale devono essere inseriti solo nel caso in cui siano presenti e indicati nella fattura. In questi casi si devono compilare alternativamente i campi: - stabile organizzazione - indirizzo, CAP, comune e nazione; - rappresentante fiscale - Id Paese, IdCodice. La compilazione degli altri campi è facoltativa.
ADEMPIMENTI SOPPRESSI Ricordiamo che l’introduzione della comunicazione dei dati delle fatture ha abrogato, a far data dal 2017, diversi adempimenti previgenti quali: - la comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione finanziaria e di noleggio; - la presentazione della comunicazione “Black list”; - la comunicazione dati Iva.
SANZIONI L’omesso o il ritardato invio dello spesometro comporterà l’irrogazione di una sanzione di 2 euro per ogni fattura con un limite massimo di 1.000 euro per trimestre. Per espressa previsione normativa non è possibile applicare il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del D.Lgs. 472/97. La sanzione sarà ridotta alla metà
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se la trasmissione è eseguita entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo ter-
mine, viene eseguita la trasmissione corretta dei dati. (PZ)
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L’Iva nei trasporti internazionali LA CORTE EUROPEA RESTRINGE L’AMBITO APPLICATIVO DELLA NON IMPONIBILITÀ Recentemente la Corte di Giustizia Europea con una sentenza pronunciata il 29 giugno 2017 nella causa C-288/16 è intervenuta in merito all’applicazione del regime di non imponibilità previsto per i trasporti internazionali dall’art. 9 comma 1 n. 2 del DPR 633/72. Prima di entrare nel merito della sentenza, è opportuno ricordare la disciplina Iva prevista in ambito comunitario per i servizi di trasporto di beni. I servizi di trasporto beni, dal punto di vista della territorialità dell’Iva, rientrano nell’ambito delle prestazioni di carattere generale comprese nell’art. 7 - ter del DPR 633/72. Tali prestazioni prevedono la liquidazione dell’imposta nel paese di stabilimento del committente, valendo il principio di tassazione nel paese di destinazione. Nelle operazioni intercorse tra soggetti economici (B2B) conseguentemente, il luogo di tassazione della prestazione di trasporto di beni ricade nel luogo di stabilimento del committente, se questi è appunto un soggetto Iva. Si evidenzia che ai fini dell’applicazione della disciplina in argomento non assume alcuna importanza la circostanza che nell’ambito del trasporto tra stati membri, si attraversino stati non appartenenti all’Unione Europea. Ciò che importa ai fini dell’individuazione della prestazione come intracomunitaria, sono il luogo di partenza e quello di arrivo, se entrambi sono comunitari il trasporto è intracomunitari anche se vengono attraversati paesi che non lo sono. Si pensi ad un’impresa italiana che incarica un vettore tedesco di trasportare dei beni dalla Germania alla Spagna. In questo caso il trasporto è intracomunitario perché inizia e termina in due paesi comunitari ed essendo il committente italiano l’imposta dovrà essere pagata nel nostro paese. A questo proposito il vettore tedesco emetterà fattura non soggetta ad Iva per mancanza del requisito
della territorialità, mentre l’impresa committente italiana dovrà integrare la fattura del tedesco con l’Iva italiana e procedere alla registrazione della stessa sia nel registro delle fatture emesse sia in quello delle fatture ricevute. Il committente italiano sarà inoltre tenuto a presentare il modelle Intrastat 2 - quater relativo ai servizi ricevuti. Nell’ambito dei trasporti internazionali, dove interviene un paese che non appartiene alla UE, l’articolo 9 comma 1 punto 2 del DPR 633/72 prevede un regime di non imponibilità per i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69 del Codice Doganale. Così un’impresa italiana che incarica un vettore italiano di trasportare dei beni da Ginevra a Udine pone in essere una prestazione di servizi che dal punto di vista territoriale si considera effettuata in Italia (paese del committente). Tuttavia trattandosi di trasporto relativo a merce in importazione, il vettore emetterà la fattura nei confronti del committente nazionale in regime di non imponibilità ai sensi del citato articolo 9. E’ su questa particolare tipologia di servizio che la Corte Europea è intervenuta con la citata sentenza C – 288/16 andando a chiarire se il regime di non imponibilità sia applicabile solamente nel caso in cui esista un vincolo giuridico diretto o un rapporto contrattuale reciproco tra il prestatore del servizio e il destinatario o il mittente delle merci, e quali siano i criteri che tale rapporto diretto deve soddisfare affinché sia considerato un servizio connesso all’importazione o all’esportazione. La Corte innanzi tutto a chiarito che il regime di non imponibilità è improntato al principio della tassazione dei beni o servizi nel luogo del consumo. Un’eventuale interpretazione estensiva che includa anche i servizi erogati direttamente all’esportatore o al destinatario dei beni potrebbe travisare la finalità del regime agevolativo. Le disposizione di tipo esonerativo richiedono quindi un’applicazione restrittiva in quanto derogano al principio generale dell’imposizione. Ciò significa che le prestazioni di servizi in argomento devono contribuire all’effettiva realizzazione di un’operazione di esportazione o di importazione,
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e devono essere direttamente forniti all’esportatore, all’importatore o al destinatario dei beni. In definitiva il regime di non imponibilità previsto dall’art. 9 può essere riconosciuto solo se la prestazione è fornita direttamente all’esportatore, all’importatore o al destinatario dei beni. Tale regime invece non opera se le prestazioni di trasporto di beni all’importazione o all’esportazione sono fornite da un operatore terzo a un vettore e quest’ultimo intrattiene i rapporti con il mittente dei beni. In pratica se il servizio di trasporto viene affidato
ad un sub vettore rispetto al vettore che ha stipulato il contratto di trasporto con l’esportatore o l’importatore, il regime di non imponibilità non è applicabile. Questo nuovo orientamento della Corte europea imporrà una revisione dell’orientamento della nostra prassi la quale ritiene non imponibili anche i servizi di trasporto internazionale resi dal sub vettore nei confronti del vettore principale.
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(PZ)
Registro nazionale degli aiuti di stato IL NUOVO REGOLAMENTO MINISTERIALE PER IL SUO FUNZIONAMENTO Si segnala che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla G.U. n. 175 del 28 luglio 2017, è stata adottato il regolamento sul funzionamento, ora informatizzato, del Registro nazionale degli aiuti di stato (di seguito Registro). Il regolamento, entrato in vigore il 12 agosto 2017, dà attuazione all’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, istitutivo del Registro presso il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese. Anche il nuovo Registro è operativo dal 12 agosto 2017 sul sito web del Governo www.rna.gov.it. Il Registro costituisce il primo strumento informatizzato attivato in un Paese membro dell’Unione Europea, atto a verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme comunitarie, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti “de minimis”, il superamento del massimale di aiuto concedibile. Almeno nelle intenzioni, dovrebbe rappresentare anche un sistema in grado di rafforzare e razionalizzare le funzioni di pubblicità e trasparenza. E’ concepito, infatti, per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese nonché ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione degli incentivi, attraverso il rilascio di specifiche visure che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore. Attraverso l’immissione degli elementi relativi alle misure di aiuto e alle concessioni operate
a favore delle imprese, che le amministrazioni sono obbligate ad effettuare, il Registro raccoglie informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell’agricoltura e della pesca, per i quali opereranno i registri cc.dd. SIAN e SIPA di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che saranno, comunque, interconnessi con il Registro, al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni richieste o consentite. Il Registro è, inoltre, interconnesso con il Registro delle imprese, per l’acquisizione di informazioni relative ai soggetti beneficiari degli aiuti, e con il Sistema CUP (Codice unico del progetto) della Presidenza del Consiglio dei ministri, per consentire la richiesta e il rilascio di detto codice. Oltre alle informazioni riguardanti le misure di aiuto vigenti nel Paese e le concessioni di incentivi effettuate dalle amministrazioni a favore delle imprese, conterrà anche l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero da parte della Commissione europea. Dall’entrata in funzione del Registro ciascun provvedimento che dispone la concessioni di aiuti a favore di un’impresa, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi rilasciati dal Registro. La versione precedente del Registro, denominata BDA reingegnerizzata e anch’essa operante presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese, resta operativa ai soli fini di consultazione e gli aiuti in essa già registrati alla data di pubblicazione del regolamento in parola saranno trasferiti automaticamente nel nuovo Registro. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 28 luglio 2017 sono stati, infine, forniti i tracciati per la trasmissione delle informazioni al Registro e le modalità tecniche per l’interoperabilità del Registro con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese. Copia dei decreti citati e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Amianto: contributi regionali per rimozione e smaltimento IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE LE DOMANDE VANNO PRESENTATE ENTRO IL 2 OTTOBRE 2017 Si fa seguito a quanto anticipato con nostra circolare prot. n. 197/AdT del 3 agosto 2017 per rammentare che la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 (legge di stabilità 2017) all’art. 4, co. 30 autorizza l’Amministrazione regionale e concedere contributi alle imprese fino a un massimo del 50% sulle spese sostenute per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di loro proprietà. Al successivo co. 31 del medesimo art. 4 demanda a un regolamento la fissazione dei requisiti, criteri e modalità per la concessione del beneficio e per la presentazione delle domande. Il regolamento è stato ora adottato con decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2017, n. 0168/ Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 2 agosto 2017, ed è entrato in vigore il 3 agosto 2017, giorno successivo alla pubblicazione. Dei suoi contenuti si dà di seguito conto.
BENEFICIARI Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento: - le micro, piccole e medie imprese; - le grandi imprese. Sono escluse: - le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria nonché quelle sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; - le imprese che non rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; - le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica);
- le aziende che gestiscono servizi pubblici locali.
INIZIATIVE AGEVOLABILI E SPESE AMMISSIBILI Sono agevolabili gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione e smaltimento dell’amianto da edifici, sede legale o unità operativa, situati sul territorio regionale, di proprietà di imprese. Sono ammesse a contributo: - le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza; - le spese relative ad analisi di laboratorio; - le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’art. 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Sono ammesse anche le spese connesse all’attività di certificazione per l’importo massimo di 500 euro. Le spese, al netto dell’I.V.A., devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso e a interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto. Nemmeno sono ammissibili le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo (divieto generale di contribuzione).
FORMA E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE Il contributo è concesso secondo il regime “de minimis” nelle seguenti misure: a) micro-imprese: 50% della spesa ammessa nel limite massimo di 15.000 euro; b) per le piccole e medie imprese, 40% della spesa ammessa nel limite massimo di 30.000 euro;
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c) per le grandi imprese, 30% della spesa ammessa nel limite massimo di 40.000 euro. Il contributo è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi finalità analoghe nei limiti dell’importo dell’agevolazione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell’imprese o da altro soggetto autorizzato (sic), è presentata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Regione Friuli-Venezia Giulia, Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati (ambiente@certregione.fvg.it) dal 1° al 28 febbraio di ogni anno, utilizzando esclusivamente il modello di cui all’allegato A al regolamento, disponibile sul sito web della Regione (www.regione.fvg. it). In sede di prima applicazione del regolamento le domande vanno presentate entro 60 giorni dall’entrata in vigore del medesimo e, cioè, entro il 2 ottobre 2017. Si evidenzia che la graduatoria delle domande sarà formata secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle stesse. La domanda va corredata dalla seguente documentazione: a) relazione descrittiva dell’intervento da realizzare con indicazione della quantità di materiale da rimuovere, completa del cronoprogramma di esecuzione dell’intervento; b) preventivo dettagliato di spesa, redatto con riferimento alle spese ammissibili a contributo (v. sopra); c) due fotografie dell’immobile oggetto di intervento, attestanti la presenza di amianto; d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante: - sede legale o unità operativa nella quale si realizza l’intervento; - la proprietà dell’edificio oggetto dell’intervento; - il possesso dei requisiti di micro- piccola e media impresa; - l’inesistenza di procedure di liquidazione o concorsuali in corso; - il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18; - il non avere l’impresa riportato sanzioni interdittive (v. sopra); - l’autonomia dell’impresa e l’insussistenza di rapporti di associazione o collegamento con altre imprese ovvero l’indicazione di tali rapporti;
- l’insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell’intervento per il quale si chiede il contributo oppure la sussistenza di ulteriori contributi pubblici con specificazione del relativo importo; - di non aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo “de minimis” oppure di aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo “de minimis” con l’indicazione dell’importo; e) fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda. E’ possibile presentare più domande in ragione della sede legale e di ciascuna unità operativa oggetto di intervento. Nel caso in cui nella medesima sede o unità operativa sia necessario rimuovere e smaltire sia amianto compatto che friabile, vanno presentate due distinte domande.
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO In via preliminare, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, ed, eventualmente, richiede le necessarie integrazioni fissando un termine, a pena di decadenza, non superiore a 15 giorni. Il contributo viene concesso con procedimento valutativo a graduatoria nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio regionale per l’anno di riferimento. La graduatoria delle domande di contributo è formata secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di PEC attestante il ricevimento da parte della Direzione centrale competente in materia di ambiente. E’ in ogni caso data priorità alle domande aventi ad oggetto la rimozione e lo smaltimento di amianto friabile. La graduatoria delle domande ammesse e l’elenco delle domande non ammesse a contributo è pubblicato sul B.U.R. e sul citato sito web della Regione. Il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell’intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo. Il contributo è concesso con decreto dirigenziale entro 120 giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande. La domanda ammessa a beneficio, ma non totalmente finanziabile a causa dell’insufficienza delle risorse stanziate, è finanziata a condizione che il
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soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente tale contributo.
RENDICONTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Il contributo è erogato a fronte della presentazione della documentazione di rendiconto entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della medesima. L’impresa beneficiaria, a pena di decadenza dal contributo è tenuta a presentare entro 24 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo - prorogabili per una volta al massimo di 6 mesi, prima della scadenza del termine originario, a pena di inammissibilità - la seguente documentazione giustificativa della spesa: a) fatture intestate al beneficiario, corredate dai documenti attestanti l’avvenuto pagamento; b) 2 fotografie attestanti lo stato dell’immobile dopo l’intervento; c) copia del piano di lavoro e documentazione attestante l’avvenuto invio all’Azienda sanitaria territorialmente competente;
d) copia del formulario di identificazione del rifiuto contenente amianto attestante l’invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento. In luogo della documentazione sub lett. a) il rendicontazione della spesa può essere assolta mediante attività di certificazione, presentando altresì i documenti giustificativi della spesa relativa alla medesima. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa all’agevolazione, il contributo è proporzionalmente rideterminato.
CONTROLLI Il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco nel corso della realizzazione dell’intervento, sia attraverso verifiche documentali. Copia del regolamento e ogni altra informazione e assistenza possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
oltre le alpi, oltre lo stress
POR FESR 2014-2020 INCENTIVI ALLE IMPRESE PER ATTIVITÀ COLLABORATIVA DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE. BANDO 2017 PREMESSA. LE NOZIONI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE Con la circolare associativa prot. n. 178/AdT del 10 luglio è stata data notizia dell’approvazione di due nuovi bandi in materia di ricerca, sviluppo e innovazione in attuazione del Piano operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020. Dei due bandi si passa ora ad illustrare più in dettaglio quello relativo all’Attività 1.3.A: Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale - Aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1232 del 30 giugno 2017, pubblicata sul B.U.R. n. 29 del 19 luglio 2017, avvertendo subito che, a causa dell’ampiezza, sono ripresi solo in parte gli allegati, per i quali si rinvia al testo del medesimo, rinvenibile sul sito della Regione FriuliVenezia Giulia (www.regione.fvg.it). Occorre premettere che per ricerca industriale s’intende la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche. Per sviluppo sperimentale s’intende, invece, l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di
altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario e l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può, quindi, comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali, che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Le domande vanno presentate dalle ore 10.00 del 18 settembre alle ore 12.00 del 19 ottobre 2017, esclusivamente per via telematica attraverso il sistema Front end generalizzato (FEG) accessibile al sopracitato sito web, alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Servizio industria e artigianato. Le risorse complessivamente a disposizione del bando ammontano a 13.070.145,64 euro. I progetti devono essere realizzati secondo almeno una delle 3 modalità previste dal bando: collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti, collaborazione con enti di ricerca e collaborazione con altri soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa, che partecipano al progetto in forma di consulenze di ricerca e/o sviluppo contrattualizzate. L’intensità di aiuto base per la ricerca industriale è del 65% per la micro e piccola impresa, del 55% per la media impresa e del 45% per la grande impresa. Per lo sviluppo sperimentale è del 40% per la micro e piccola impresa, del 30% per la media impresa e del 20% per la grande impresa. L’intensità
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di contributo è superiore in caso di collaborazione tra imprese (v. infra). Il bando 2017 segue la falsariga del precedente del 2016, ma rispetto a questo sono stati sensibilmente rimodulati i criteri per l’assegnazione dei punteggi (all. C), per cui si invitano le imprese interessate a prestare molta attenzione alla loro nuova formulazione.
BENEFICIARI. LE AREE DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE E LE TRAIETTORIE DI SVILUPPO Beneficiari sono le micro, piccole, medie e grandi imprese che operano, in alternativa: a) nelle aree di specializzazione della Strategia per la specializzazione intelligente (S3) agroalimentare, filiere produttive strategiche (metalmeccanica e sistema casa) individuate dai codici Istat Ateco 2007 indicati nell’all. A, sez. 2 del bando; b) nei settori industriale o terziario individuati dai codici Istat Ateco 2007 delle sezioni B, C, D, E, F, G, H, I, J, M, N, Q, S, e che realizzano un progetto di ricerca e sviluppo in collaborazione con le imprese che operano nelle aree di cui alla lett. a) (progetto congiunto). I beneficiari, oltre a rientrare negli ambiti sopra specificati, devono possedere i seguenti requisiti: - avere sede legale o unità operativa, in cui viene realizzato il progetto, attiva nel territorio regionale; diversamente, devono costituirne una prima dell’avvio del progetto con iscrizione al Registro delle imprese; - essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese delle CCIAA; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; - non essere impresa in difficoltà, secondo la specifica definizione comunitaria; - non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; - possedere un’adeguata capacità amministrativa ed operativa per realizzare l’iniziativa, valutata nell’ambito dei criteri di valutazione inerenti la qualità delle competenze, la chiarezza progettuale e la pertinenza e congruità delle spese, dettagliati nell’all. C al bando, ed un’adeguata capacita economico-finanziaria, come definita nell’all. D sempre al bando;
- non essere destinatari di sanzioni interdittive; - rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro; - non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia; - trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali; - essere in regola, senza contenzioso pendente, con la restituzione di somme dovute per revoca di agevolazioni da parte dell’Amministrazione regionale.
PROGETTI AMMISSIBILI Sono finanziabili progetti di ricerca e sviluppo coerenti con le aree agroalimentare e filiere produttive strategiche (metalmeccanica e sistema casa) e attinenti alle relative Traiettorie di sviluppo della S3. I progetti devono essere realizzati in forma collaborativa secondo almeno una delle seguenti modalità: a) collaborazione effettiva tra imprese indipendenti, ove per indipendenti s’intendono imprese o soggetti non associati o collegati tra loro, secondo la nota nozione di associazione e collegamento comunitaria di cui all’all. I del regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, né soggetti a controllo da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado, né collegati dalla relazione consorzioconsorziato o rete-associato; di queste imprese almeno una deve essere piccola e media impresa e nessuna deve sostenere singolarmente oltre il 70% e meno del 10% della spesa complessiva (“progetto congiunto”); in questo caso la sottoscrizione e presentazione della domanda sono delegate al partner capofila; b) collaborazione con enti di ricerca che partecipano al progetto in forza di un contratto di ricerca; c) collaborazione con altri soggetti indipendenti dall’impresa, che partecipano al progetto in forma di consulenze di ricerca e sviluppo, il cui valore sia almeno pari al 15% della spesa complessiva. I progetti possono avere una durata massima di 21 mesi, prorogabile di 3 mesi, motivata e presentata prima dell’originaria scadenza, e, in via eccezionale, di altri 3 mesi. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda, ma non oltre 60 giorni dalla comunicazione di approvazione della graduatoria e ammissione a finanzia-
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mento. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’assegnazione del contributo l’impresa è tenuta a comunicare la data di avvio e quella di conclusione del progetto.
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SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI Sono ammissibili le spese strettamente connesse al progetto di ricerca e sviluppo e, sommariamente: - personale e manodopera impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo, nella misura in cui è impiegato nel progetto; - strumenti e attrezzature specifiche di nuova produzione, strettamente correlate alla realizzazione del progetto e nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento; - consulenze di enti di ricerca e altri soggetti qualificati esterni all’impresa; - prestazioni di terzi necessari all’attività di ricerca e sviluppo (costruzione prototipi, test, servizi propedeutici alla brevettazione, divulgazione dei risultati, certificazione della spesa); - beni immateriali (brevetti, know-how utilizzati per il progetto, diritti di licenza, software specialistici et c.); - realizzazione di prototipi; - materiali di consumo (materie prime, semilavorati, componenti et c.) direttamente imputabili al progetto; - spese generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dalla realizzazione del progetto. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili sono riportati nell’allegato E al bando e devono essere rispettati, pena l’inammissibilità delle stesse. Il limite minimo di spesa ammissibile per progetto per ciascuna impresa è pari a: - 30.000 euro per le piccole imprese; - 150.000 euro per le medie imprese; - 300.000 euro per le grandi imprese. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle sopra elencate e, in particolare: - beni e servizi acquisiti da partner del medesimo progetto congiunto; - apprendisti, viaggi e missioni dei dipendenti e
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dei soci o titolari dell’impresa e corsi di formazione del personale, fatto salvo l’addestramento sugli strumenti acquisiti per il progetto; responsabile del progetto, ricercatori, personale tecnico, ausiliario privi di adeguata esperienza professionale in relazione all’attività da svolgere nel progetto; beni immobili, impianti generali, opere edili e arredi; strumenti ed attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto; operazioni di lease-back; beni o materiali usati; consulenze continuative o periodiche e connesse all’attività ordinaria dell’impresa; servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali; redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d’uso e manuali utente; iniziative di pubblicità e ricerche connesse al marketing; attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione; certificazione di qualità; registrazione dei brevetti; canoni di manutenzione e assistenza; garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari; IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario; spese accessorie quali interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari; mancati ricavi determinati dall’utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al progetto.
FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO. DIVIETO DI CUMULO L’agevolazione consiste in un contributo sulle spese ammesse sostenute in funzione della tipologia di attività, della dimensione delle imprese e dell’eventuale pluralità di partner:
TIPOLOGIA D’IMPRESA
RICERCA
SVILUPPO
Micro e piccola impresa
65%
40%
Micro e piccola impresa in collaborazione con altre imprese
75%
55%
Media impresa
55%
30%
Media impresa in collaborazione con altre imprese
70%
45%
Grande impresa
45%
20%
Grande impresa in collaborazione con altre imprese, di cui almeno una piccola o media
60%
35%
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Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 2.000.000 euro. Le spese ammesse a contributo non possono essere oggetto di altre agevolazioni costituenti aiuti di Stato, neanche in regime “de minimis”, né di finanziamenti europei a gestione diretta. Fanno eccezione gli aiuti erogati sotto forma di garanzia (anche “de minimis”), che sono cumulabili con i contributi del bando fino a concorrenza delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, e le misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI Le domande vanno presentate dalle 10.00 del 18 settembre alle 12.00 del 19 ottobre 2017 alla Direzione centrale attività produttive, turismo e occupazione, Servizio industria e artigianato (di seguito Direzione centrale) esclusivamente attraverso il sistema telematico FEG, a cui si accede sul sito web della Regione (www.regione.fvg.it). Il sistema informatico FEG è accessibile per la precompilazione delle domande. Sul medesimo sito sono disponibili anche le linee guida a supporto della predisposizione e dell’inoltro della domanda tramite detto sistema. Può essere presentata una sola domanda di contributo per un unico progetto di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale. Alla domanda, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentate o suo procuratore o legale rappresentante dell’impresa capofila di un progetto congiunto, deve essere allegata la documentazione prescritta, redatta secondo i fac-simili pubblicati con decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato e pubblicati sul citato sito web della Regione. Per brevità si omette l’elenco dei documenti da allegare, per il quale si rinvia al testo del bando. Si rammenta, però, che tutta la documentazione richiesta deve essere unita alla domanda, pena l’inammissibilità della stessa. La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 euro da versare tramite modello CRITERIO
F 23 o con modalità elettronica secondo le indicazioni fornite dalle citate Linee guida per la predisposizione e inoltro della domanda tramite FEG.
ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO I contributi sono concessi entro 180 giorni dalla chiusura del termine di presentazione delle domande (19 ottobre 2017) con procedimento valutativo a graduatoria, redatta sulla base dei punteggi di valutazione assegnati ai progetti dal Comitato tecnico costituito dalla legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (legge in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) a fronte di criteri predefiniti. Le domande presentate sono oggetto di una preliminare istruttoria diretta a verificare la sussistenza dei formali requisiti di ammissibilità, fra i quali quello di adeguata capacità economico-finanziaria di cui al citato all. D. Dopo di che, per le domande ammesse si procede alla valutazione di merito con assegnazione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria. La valutazione di merito può articolarsi in due fasi: 1. la preselezione delle domande, che può aversi qualora le domande presentate siano superiori a 120; in questo caso saranno selezionati le migliori 120, da ammettere, poi, alla fase successiva di valutazione; 2. l’istruttoria completa delle domande che segue l’istruttoria di ammissibilità o la preselezione delle domande, qualora questa abbia avuto luogo. Ai progetti congiunti viene assegnato un punteggio corrispondente alla media dei punteggi ottenuti dai singoli partner partecipanti. 1. La preselezione delle domande L’eventuale preselezione delle domande avviene mediante l’attribuzione di un punteggio sulla base dei criteri indicati nell’all. B al bando e qui riportati. Il punteggio complessivo della preselezione si ottiene dalla somma delle valutazioni dei singoli criteri moltiplicate per il relativo coefficiente.
ARTICOLAZIONE DEL CRITERIO
a) Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto/ processo/servizio rispetto allo stato dell’arte nel mercato di riferimento; originalità del metodo proposto. 1. Qualità del pro- b) Validità tecnica del progetto misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici getto e contributo del progetto all’avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività delle imprese partecipanti al progetto.
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SCALA DI VAL.
COEFF.
0-5
2,3
10
1,7
CRITERIO
ARTICOLAZIONE DEL CRITERIO
SCALA DI VAL.
COEFF.
a) 2. Prospettive d’impatto dei risultati sulla competitività dell’impresa (ricadute econo- b) miche)
Potenzialità economiche del progetto in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati anche in rapporto alla filiera e a possibili driver tecnologici o utilizzatori finali.
0-5
2,0
Ricadute positive per l’aumento della capacità produttiva e per la riduzione dei costi di prodotto/processo/servizio.
0-5
1,0
a)
Validità delle esperienze e competenze interne ed esterne ai partner del progetto rispetto alle attività e agli obiettivi e risultati da raggiungere nell’ambito del progetto.
0-5
1,0
0-5
1,0
3. Qualità delle competenze coinvolte b) Significatività della collocazione con enti di ricerca in termini di qualità e complessità delle attività affidate e dell’entità della spesa sul totale del progetto 4. Progetto valutato positivamente, nell’ambito dello SME Instrument, ma non finanziato
Progetto già valutato positivamente, nell’ambito dello SME Instrument del programma europeo Horizon 2020, ma non finanziato per carenze di risorse, ma non finanziato.
10*
* Punteggio non graduabile. La scala di valutazione ai fini dell’assegnazione del
punteggio è regolata secondo la sottostante tabella.
SCALA DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI DA 0 A 5 PUNTI assente
basso
medio-basso
medio
medio-alto
alto
0
1
2
3
4
5
Le migliori 120 domande verranno ammesse all’istruttoria completa per la valutazione finale. Nel caso di progetti congiunti il punteggio viene attribuito al progetto complessivo e non ai singoli interventi. Dell’esito della preselezione viene data formale comunicazione alle imprese. 2. L’istruttoria completa delle domande I progetti selezionati in sede di preselezione ovvero che hanno superato l’istruttoria preliminare sono soggetti all’aggiuntiva verifica istruttoria dei requisiti di ammissibilità generale, e specifica di cui al citato all. C sulla base dei criteri che si riportano di seguito e che in parte sono ripetitivi di quelli sopra evidenziati.
Sezione 1. Criteri generali di ammissibilità: - completezza e correttezza della domanda, intendendo per tale la presenza degli elementi essenziali previsti nel bando; - rispetto della procedura del bando e delle regole poste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative; - ammissibilità del proponente secondo le procedure di attivazione pubblica poste dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e dall’ambito di applicazione del FESR; - sussistenza della capacità amministrativa, finanziaria e operativa in capo al proponente.
Sezione 2. Criteri di valutazione tecnica
CRITERIO
1. Qualità del progetto
SCALA DI VAL.
SOGLIA MIN.
COEFF.
a) Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto/processo/servizio rispetto allo stato dell’arte nel mercato di riferimento; originalità del metodo proposto.
0-5
2
2,3
b) Validità tecnica del progetto misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici e contributo del progetto all’avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività delle imprese partecipanti al progetto.
0-5
2
1,7
ARTICOLAZIONE DEL CRITERIO
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SCALA DI VAL.
SOGLIA MIN.
COEFF.
0-5
2
2
0-5
/
1
0-5
2
1
0-5
/
1
Dettaglio e completezza della progetto con particolare riferimento alla 4. Chiarezza prodescrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati e gettuale all’organizzazione.
0-5
/
1
5. Pertinenza e congruità delle spese
Pertinenza e congruità delle singole voci di spesa del progetto in relazione ai risultati da conseguire.
0-5
/
1
a)
Ricaduta ambientale del progetto, i cui risultati riguardano: l’utilizzo di materiali ecocompatibili, il riuso dei residui di lavorazione, la riduzione e il riciclo dei rifiuti, la riduzione e l’abbattimento degli inquinanti.
0-5
/
1
Ricaduta ambientale del progetto, i cui risultati riguardano: il risparmio delle risorse energetiche e idriche e l’efficienza energetica; l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.
0-5
/
1
0-5
/
1
CRITERIO
ARTICOLAZIONE DEL CRITERIO
a) Potenzialità economica del progetto in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/proces2. Prospettive di so/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla impatto dei risulpossibilità di aprire nuovi mercati anche in rapporto alla filiera e a tati sulla compossibili driver tecnologici o utilizzatori finali. petitività dell’impresa (ricadute b) Ricadute positive per l’aumento della capacità produttiva e per la economiche) risoluzione dei costi di prodotto/processo/servizio. a) Validità delle esperienze e competenze interne ed esterne ai partner del progetto rispetto alle attività e agli obiettivi e risultati da 3. Qualità delle raggiungere nell’ambito del progetto. competenze coinvolte nel b) Significatività della collaborazione con enti di ricerca in termini di progetto qualità e complessità delle attività affidate e dell’entità della spesa sul totale del progetto.
6. Contributo alla sostenibilità ambientale b)
7. Progetto concernente le tecnologie abilitanti
Progetto concernente gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o applicazione delle tecnologie abilitanti nello sviluppo dello stesso (micro/nanoelettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali avanzati, biotecnologia industriale e tecnologie di produzione avanzate).
La scala di valutazione ai fini dell’assegnazione del punteggio di valutazione tecnica è regolata secondo la stessa tabella adottata per i criteri di preselezione (v. sopra). Sono ammessi a seguito della valutazione tecnica i progetti che raggiungono: - la soglia minima di 2 punti relativamente a ciascuno dei criteri 1a), 1b), 2a) e 3a);
- il punteggio minimo complessivo di 28 punti. Nel caso di progetti congiunti il punteggio viene attribuito al progetto complessivo e non ai singoli interventi. Al punteggio ottenuto in sede di valutazione tecnica va, poi, sommato, il punteggio ottenuto dalla verifica dei criteri di carattere soggettivo indicati nella sez. 3 dell’all. C.
Sezione 3. Altri criteri di valutazione
CRITERIO
ARTICOLAZIONE DEL CRITERIO
PUNT. FISSO
8. Progetto già valutato positivamente, ma non finan- Progetto già valutato positivamente nell’ambito dello SME Instrument del Programma ziato nell’ambito dello SME europeo Horizon 2020, ma non finanziato per carenza di risorse. Instrument
6
Incremento occupazionale dell’impresa conseguente al progetto. Per tale s’intende l’incremento di almeno il 5% degli occupati nel territorio regionale derivante da nuove assunzioni dalla data della domanda alla data di rendiconto
5
9. Incremento occupazionale
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CRITERIO
ARTICOLAZIONE DEL CRITERIO
PUNT. FISSO
Progetto realizzato da un’impresa che abbia dato continuità a un’attività produttiva 10. Iniziative imprenditoriali rilevante sul territorio regionale garantendo una significativa tutela anche parziale dei che abbiano riattivato o livelli occupazionali. Per attività produttiva rilevante va intesa una con almeno 10 occudato continuità ad attività pati e che nel triennio precedente sia cessata o abbia registrato sospensioni o riduzioni produttive rilevanti dell’orario di lavoro di almeno 20% degli addetti con ricorso agli ammortizzatori sociali.
4
11. Interventi che si realizzano in aree di svantaggio socio-economico
3
Progetto realizzato completamente o prevalentemente nella sede dell’impresa o unità locale localizzata nei comuni rientranti nelle aree colpite da crisi diffusa (ex art. 107 3.c. del trattato UE e aree di crisi, v. all. F al bando) Progetto presentato da micro, piccole e medie imprese a) micro 12. Dimensioni aziendali b) piccole, c) medie, Progetto presentato da impresa* in cui: a) la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne oppure impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e impresa individuale il cui 13. Imprenditoria femminile titolare è donna; nel caso di società di persone composta da de soci, la società o significativa presenza in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in femminile negli addetti nome collettivo il cui socio è donna; all’attività di ricerca o sviluppo sperimentale b) la maggioranza degli addetti all’attività di ricerca/sviluppo sperimentale sono donne. Progetti realizzati da imprese che partecipano a reti d’imprese regolarmente registrate alla CCIAA*: 14. Partecipazione dell’im- a) progetto presentato da una rete avente soggettività giuridica (rete soggetto) o progetto congiunto fra imprese appartenenti alla stessa rete; presa a reti d’imprese
15. Rating di legalità
5 4 2 3
2
3
b) progetto realizzato da un’impresa appartenente a una rete.
1
Progetto realizzato da un’impresa in possesso del rating di legalità ex art. 5 ter della l. 62/2012.
1
* I punteggi a) e b) entro ciascuno dei criteri 13. e 14. non sono cumulabili Al punteggio ottenuto in sede di valutazione tecnica (sez. 2) si aggiungono i punti della sez. 3 (altri criteri di valutazione) dell’all. C, dando luogo al punteggio complessivo del progetto, in base al quale lo stesso viene collocato in graduatoria. Nel caso di progetti congiunti a tutti i partner viene attribuito il punteggio risultante dalla media dei punteggi attribuiti ai singoli progetti, arrotondato all’intero inferiore, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a 5, e all’intero superiore, qualora questa sia pari o superiore a 5.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA La graduatoria viene stilata sulla base del punteggio complessivo di valutazione assegnato a ciascun progetto. A parità di punteggio è data priorità all’ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato secondo l’inoltro telematico tramite il sistema FEG. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione, unitamente all’elenco delle domande
non ammesse, ed è pubblicata sul B.U.R. e sul sito web della Regione. Con medesimo provvedimento è disposta l’assegnazione delle risorse, nei limiti della disponibilità finanziaria ai progetti meglio classificatisi in graduatoria nonché ai progetti che beneficiano della riserva destinata all’area montana. La Direzione centrale comunica alle imprese interessate l’ammissione o la non ammissione a finanziamento. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l’ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria è finanziato in misura parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare integralmente tutte le domande relative a un progetto congiunto, le risorse sono assegnate proporzionalmente ai partner del progetto congiunto sulla base della spesa ammessa per ciascun singolo progetto. Qualora non tutti i progetti ammessi in graduatoria siano finanziabili per insufficiente disponibilità di risorse finanziarie e si rendano poi dispo-
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nibili ulteriori risorse si procede allo scorrimento della graduatoria. Le domande ammesse in graduatoria che non possono essere finanziate entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’approvazione della graduatoria stessa a causa di insufficienti risorse finanziarie, vengono archiviate e dell’archiviazione è data tempestiva comunicazione all’impresa.
bentrante e relativi obblighi e vincoli. La variazione della dimensione aziendale dell’impresa beneficiaria a seguito di operazione societaria successiva alla concessione del contributo non comporta la rideterminazione del contributo concesso.
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ED EROGAZIONE ANTICIPATA
Il rendiconto della spesa sostenuta per la realizzazione del progetto va redatto secondo le modalità prescritte dal bando, che per brevità si omettono, da redigersi secondo quanto riportato nell’all. E; riguardano la determinazione e la documentazione delle spese e il dettaglio dei documenti da fornire al soggetto certificatore per la certificazione. Pena la non ammissibilità delle stesse, infatti, il rendiconto prima di essere presentato, deve essere certificato da un soggetto scelto dal beneficiario tra i revisori legali iscritti all’elenco dei certificatori istituito presso la Direzione centrale e pubblicato sul sito www.regione.fvg.it. La spesa sostenuta per la certificazione è ammissibile a contributo. Il rendiconto va presentato, previa sottoscrizione digitale, alla Direzione centrale attraverso il sistema informatico FEG accessibile dal sito web www. regione.fvg.it entro 4 mesi dalla data di conclusione del progetto, prorogabili di 15 giorni su motivata richiesta del beneficiario. Ai fini del rispetto del termine di presentazione del rendiconto fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema FEG. Nel caso di progetti congiunti, i distinti rendiconti sono presentati dalle imprese partner nella medesima data. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine di 4 mesi decorre dalla data della comunicazione dell’adozione del decreto di concessione. Entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto e a seguito della positiva istruttoria del rendiconto e verificata la regolarità previdenziale e assicurativa dell’impresa, la Direzione centrale adotta l’atto di approvazione del rendiconto e procede all’erogazione del contributo. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la Direzione centrale ne dà comunicazione all’interessato, indicandone le cause ed assegnando il termine di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 15 giorni, a fronte di richiesta motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l’istruttoria sulla base della documentazione agli
Il contributo è concesso entro 180 giorni dal termine di chiusura del bando al netto delle sospensioni per richieste di proroghe o chiarimenti e integrazioni documentarie. Il provvedimento di concessione contiene le condizioni per il contributo, il piano finanziario e il termine per l’esecuzione del progetto. E’ possibile ottenere un’erogazione anticipata del contributo nella misura massima del 40% dell’importo assegnato a fronte della presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa redatta secondo apposito fac-simile allegato al bando e d’importo pari alla somma da erogare maggiorata dagli interessi legali. La richiesta di anticipazione va presentata entro 9 mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo e, comunque, prima della conclusione del progetto. L’anticipazione è erogata entro 60 giorni dalla richiesta.
REALIZZAZIONE E VARIAZIONE DEL PROGETTO E DEL SOGGETTO BENEFICIARIO I progetti vanno realizzati conformemente al preventivo approvato, sia per quanto concerne l’aspetto tecnico, sia per quanto concerne le voci e i valori di spesa ammessa. Sono, tuttavia, ammesse variazioni, a condizioni che queste non ne alterino gli obiettivi originali e le caratteristiche originarie e che siano preventivamente comunicate con motivazione e autorizzate dalla Direzione centrale, sentito il Comitato tecnico. Nelle variazioni non sono ammesse riduzioni di spesa di oltre il 60% per le piccole e medie imprese e di oltre il 40% per le grandi imprese. Le variazioni devono, inoltre, garantire il mantenimento di almeno una delle condizioni di collaborazione presente nel progetto approvato e non comportare una riduzione della spesa ammessa del 40% rispetto ai limiti minimi di spesa ammissibile (v. sopra). Sono possibili anche variazioni soggettive dei beneficiari, a condizione che la variazione venga preventivamente richiesta e siano mantenuti i requisiti soggettivi e di progetto da parte dell’impresa su-
RENDICONTO ED EROGAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO
PAG. 31 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2017
atti e, qualora le stesse siano insufficienti, si procede alla revoca della concessione del contributo.
OBBLIGHI E VINCOLI A CARICO DEL BENEFICIARIO Il beneficiario è soggetto a una serie di vincoli riguardanti il progetto realizzato ed, eventualmente, i prototipi realizzati e la conservazione della relativa documentazione nonché di obblighi in materia di informazione e comunicazione. Fra i primi si ricorda il vincolo di stabilità consistente nel mantenere l’attività dell’impresa nel territorio regionale (iscrizione al Registro delle imprese, sede o unità produttiva attiva in Friuli-Venezia Giulia, non essere in liquidazione o trovarsi soggetto a procedura concorsuale, mantenere un codice Ateco ammissibile ai benefici del bando, salvo casi motivati ai fini dell’attività aziendale e al mantenimento dell’occupazione) per 3 anni dalla data di conclusione del progetto (5 per le grandi imprese) e di presentare in sede di rendiconto e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio il rispetto di tale obbligo, pena l’esecuzione di ispezioni e controlli. La violazione dell’obbligo di stabilità comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale non è rispettato.
Inoltre, i prototipi realizzati devono rimanere di proprietà del beneficiario ed essere conservati sul territorio regionale fino all’adozione dell’atto di approvazione della rendicontazione.
CONTROLLI E REVOCHE Nel corso dell’intero procedimento e per tutta la durata della realizzazione del progetto e del vincolo di stabilità possono disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario nonché l’attività degli eventuali altri soggetti coinvolti nel procedimento e relativa regolarità. Come di rito il bando disciplina le fattispecie di sospensione, annullamento, revoca e rideterminazione del contributo, per il dettaglio delle quali si rinvia al testo del medesimo. Tutti gli atti, il bando e ogni altra documentazione citata, allegati inclusi, sono reperibili sul sito web della Regione ma possono essere da subito richiesti anche all’ufficio economico dell’Associazione unitamente a ogni altra informazione.
PAG. 32 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 15 - 31 agosto 2017
(AdT)
POR FESR 2014-2020
INCENTIVI ALLE IMPRESE PER ATTIVITÀ D’INNOVAZIONE
Con la circolare associativa prot. n. 128/AdT del 10 luglio è stata data notizia dell’approvazione di due bandi in materia di ricerca, sviluppo e innovazione in attuazione del Piano operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020. Dei due bandi si passa ora ad illustrare più in dettaglio quello relativo all’Attività 1.2.A: Incentivi alle imprese per attività di innovazione – Aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime e smart health, approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2017, n. 1233, pubblicata sul B.U.R. n. 29 del 19 luglio 2017, avvertendo subito che, a causa dell’ampiezza, sono ripresi solo in parte gli allegati, per i quali si rinvia al testo del medesimo, rinvenibile sul sito della Regione FriuliVenezia Giulia (www.regione.fvg.it). Le domande vanno presentate dalle ore 10.00 del 18 settembre alle ore 12.00 del 19 ottobre 2017, esclusivamente per via telematica attraverso il sistema Front End generalizzato (FEG), accessibile al sopracitato sito web, alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, Servizio industria e artigianato. Le risorse complessivamente a disposizione del bando ammontano a 4.626.346,95 euro, di cui 385.443,00 riservati alle zone montane omogenee delimitate nell’all. F, sez. 1 del bando.
BENEFICIARI Beneficiarie sono le micro, piccole, medie e grandi imprese che operano, in alternativa: a) nelle Aree di specializzazione della c.d. Strategia per la specializzazione intelligente (S3): agroalimentare, filiere produttive strategiche (metalmeccanica e sistema casa), tecnologie marittime, smart health individuate dai codici Istat ATECO 2007 indicati nel bando (all. A, sez. 2);
b) nei settori industriale o terziario individuati dai codici Istat ATECO 2007 delle sezioni B, C, D, E, F, G, H, I, J, M, N, Q, S e che realizzano un progetto in collaborazione con le imprese che operano nelle aree di cui alla lett. a) (progetto congiunto). I beneficiari, oltre a rientrare negli ambiti sopra specificati, devono possedere i seguenti requisiti: - avere sede legale o unità operativa, in cui viene realizzato il progetto, attiva nel territorio regionale; diversamente, devono costituirne una prima dell’avvio del progetto con iscrizione al Registro delle imprese; - essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese delle CCIAA; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; - non essere impresa in difficoltà; - non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; - possedere un’adeguata capacità amministrativa ed operativa per realizzare l’iniziativa, valutata nell’ambito dei criteri di valutazione inerenti la qualità delle competenze, la chiarezza progettuale e la pertinenza e congruità delle spese, dettagliati nell’all. C al bando, ed un’adeguata capacità economico-finanziaria, come definita nell’all. D sempre del bando; - non essere destinatari di sanzioni interdittive; - rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro; - non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia; - trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali. - essere in regola, senza contenzioso pendente con la restituzione di somme dovute a fronte di provvedimenti di revoca di agevolazioni disposte dall’Amministrazione regionale.
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PROGETTI AMMISSIBILI. INNOVAZIONE DI PROCESSO E DI ORGANIZZAZIONE Sono finanziabili progetti di innovazione di processo e dell’organizzazione coerenti con le citate aree di specializzazione Agroalimentare, Filiere produttive strategiche (Metalmeccanica e Sistema casa), Tecnologie marittime, smart health (all. A, sez. 2) ed attinenti alle relative Traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente (all. A, sez. 1). Per innovazione di processo s’intende l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. Per innovazione dell’organizzazione s’intende l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, l’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. I progetti vanno realizzati secondo una delle seguenti modalità: a) in forma autonoma da parte di una singola piccola e media impresa; b) in forma di “progetto congiunto” e, cioè, in collaborazione effettiva tra imprese indipendenti, piccole e medie imprese ed eventualmente grandi imprese; queste ultime non devono sostenere più del 70% e meno del 10% della spesa complessiva, mentre le piccole e medie imprese devono sostenere almeno il 30% della stessa.
Le grandi imprese possono presentare progetti esclusivamente in forma “congiunta”. I progetti possono prevedere la collaborazione con enti di ricerca in forza di specifico contratto. I progetti possono avere una durata massima di 18 mesi, prorogabile di 3 mesi, presentando motivata richiesta prima del termine originario, e, in via eccezionale, di altri 3 mesi, e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda, ma non oltre 60 giorni dalla comunicazione di approvazione della graduatoria e ammissione a finanziamento. Può essere presentata una sola domanda di contributo per un unico progetto di innovazione di processo o di organizzazione.
SPESE AMMESSE E NON AMMESSE Sono ammesse le spese strettamente connesse al progetto di innovazione, quali sommariamente: - personale interno in possesso di adeguata esperienza professionale in relazione all’attività svolta in funzione del progetto da svolgere; - strumenti e attrezzature nuove di fabbrica strettamente correlate alla realizzazione del progetto; - consulenze di enti di ricerca e altri soggetti qualificati esterni all’impresa, prestazioni di terzi indipendenti dall’impresa; - prestazioni e servizi acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato (test e prove, servizi propedeutici alla brevettazione, divulgazione dei risultati, certificazione della spesa); - beni immateriali (brevetti e know-how utilizzati per il progetto), se soggetti ad ammortamento in misura pari al valore dell’ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell’ambito del progetto; - materiali (materie prime, componenti, semilavorati et c.), anche prelevati dal magazzino dell’impresa; - spese generali supplementari direttamente derivanti dalla realizzazione del progetto. Il limite minimo di spesa ammessa per progetto per ciascuna impresa è pari a 30.000 euro per le piccole imprese, 75.000 euro per le medie imprese e 150.000 euro per le grandi imprese. Non sono ammesse le spese diverse da quelle sopra indicate e, in particolare, per: - beni e servizi acquisiti da partner del medesimo progetto congiunto; - apprendisti, viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci o titolari dell’impresa e corsi di formazione del personale, fatto salvo l’addestramento sugli strumenti acquisiti per il progetto;
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- personale dell’impresa e consulenti privi di adeguata esperienza professionale in relazione all’attività da svolgere nel progetto; - beni immobili, impianti generali, opere edili, arredi; - strumenti ed attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto; - operazioni di lease-back; - beni o materiali usati; - consulenze continuative o periodiche e connesse all’attività ordinaria dell’impresa, consulenze fiscali e legali; - redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d’uso e manuali utente; - iniziative di pubblicità e ricerche connesse al marketing; - attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione; - certificazione di qualità; - registrazione dei brevetti; - canoni di manutenzione e assistenza; - garanzie fornite da istituti bancari, finanziari o assicurativi; - IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario; - spese accessorie quali interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari; - mancati ricavi dovuti all’utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al progetto.
FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO. DIVIETO DI CUMULO L’agevolazione consiste in un contributo sulle spese ammesse sostenute nelle seguenti misure: a) micro, piccola e media impresa, 40%; b) micro, piccola e media impresa che realizza il progetto con altre imprese, 50%; c) grande impresa che realizza il progetto con piccole e medie imprese, 15%. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 1.000.000 euro. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni costituenti aiuti di Stato, neppure secondo il regime “de minimis”, né di finanziamenti europei a gestione diretta a valere sulle medesime spese. Fanno eccezione gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, anche “de minimis”, che sono cumulabili fino a concorrenza delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, come pure le misu-
re agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA Le domande vanno presentate dalle 10.00 del 18 settembre alle 12.00 del 19 ottobre 2017 alla Direzione centrale attività produttive, turismo e occupazione, Servizio industria e artigianato (di seguito Direzione centrale) esclusivamente attraverso il sistema telematico FEG, a cui si accede sul sito web della Regione www.regione.fvg.it. Alla domanda, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o suo procuratore interno o esterno all’impresa o legale rappresentante dell’impresa capofila di un “progetto congiunto”, deve essere allegata la documentazione prescritta, redatta secondo i fac-simili pubblicati con decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato. Per brevità si omette l’elenco dei documenti da allegare, per il quale si rinvia al testo del bando. Si rammenta, però, che tutta la documentazione richiesta deve essere unita alla domanda a pena dell’inammissibilità della stessa. Oltre alla citata documentazione, al fine di consentire di illustrare il progetto in modo più efficace, l’impresa può inoltrare, successivamente alla trasmissione della domanda, una presentazione video del progetto secondo le modalità e i termini indicati nelle Linee guida per la predisposizione e inoltro della domanda tramite il sistema FEG. La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 euro da versare tramite modello F 23 o in modalità elettronica sempre secondo le indicazioni fornite dalle Linee guida per la predisposizione e inoltro della domanda tramite FEG.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO I contributi sono concessi entro 180 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande (19 ottobre 2017) con procedimento valutativo a graduatoria, redatta sulla base dei punteggi di valutazione assegnati ai progetti dal Comitato tecnico costituito dalla leggere regionale 10 novembre 2005, n. 26 (legge in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) a fronte di criteri predefiniti. Le domande presentate sono oggetto di una istruttoria preliminare, diretta a verificare la sussistenza dei formali requisiti di ammissibilità fra i quali quello di adeguata capacità economico-finanziaria di cui al citato all. D. Dopo di che, per le domande ammesse si procede alla valutazione di merito con assegnazione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria.
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La valutazione di merito può articolarsi in due fasi: 1. la preselezione delle domande, che può aversi qualora le domande presentate siano superiori a 120; 2. l’istruttoria completa delle domande che segue l’istruttoria di ammissibilità o la preselezione delle domande, qualora questa abbia avuto luogo. CRITERIO
1. La preselezione delle domande L’eventuale preselezione delle domande avviene mediante l’attribuzione di un punteggio sulla base dei criteri indicati nell’all. B al bando e qui riportati. Il punteggio complessivo della preselezione si ottiene dalla somma delle valutazioni dei singoli criteri moltiplicate per il relativo coefficiente. SCALA
ARTICOLAZIONE DEL CRITERIO a) Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del metodo di produzione/distribuzione/organizzativo rispetto allo stato dell’arte nell’impresa e nel mercato di riferimento
1.
2.
3.
4.
Qualità del progetto
b) Validità tecnica del progetto misurata in termini di contenuti tecnicoscientifici e contributo del progetto all’avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività delle imprese partecipanti al progetto a) Potenzialità economiche del progetto in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/metodo di produProspettive d’imzione/distribuzione/organizzativo di rispondere meglio alla domanda del patto dei risultati mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati anche in rapporto alla sulla competitività filiera e a possibili driver tecnologici o utilizzatori finali dell’impresa (ricadute economiche) b) Ricadute positive per l’aumento della capacità produttiva e per la riduzio-
DI VAL. 0-5
COEFF. 2,3
0-5
1,7
5
2
0-5
1
0-5
1
Qualità delle competenze coinvolte b) Significatività della collocazione con enti di ricerca in termini di qualità e complessità delle attività affidate e dell’entità della spesa sul totale del progetto
0-5
1
Progetto valutato positivamente, Progetto già valutato positivamente nell’ambito dello SME Instrument del ma non finanziato Programma europeo Horizon 2020 ma non finanziato per carenza di risorse nell’ambito dello SME Instrument
5*
2
ne dei costi di prodotto/processo/servizio a) Validità delle esperienze e competenze interne ed esterne ai partner del progetto rispetto alle attività e agli obiettivi e risultati da raggiungere nell’ambito del progetto.
* Punteggio non graduabile La scala di valutazione ai fini dell’assegnazione del
punteggio è regolata secondo la sottostante tabella.
SCALA DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI DA 0 A 5 PUNTI assente
basso
medio-basso
medio
medio-alto
alto
0
1
2
3
4
5
Dell’esito della preselezione viene data formale comunicazione alle imprese. Le domande relative alle prime 120 posizioni della preselezione vengono ammesse alla successiva fase di valutazione. 2. L’istruttoria completa delle domande I progetti selezionati in sede di preselezione ovvero i progetti che hanno superato l’istruttoria preliminare sono, poi, assoggettati alle verifiche istruttorie dei requisiti di ammissibilità generale, tecnica e aggiuntiva di cui al citato all. C (sezioni
1, 2 e 3) sulla base dei criteri che si riportano di seguito e che in parte sono ripetitivi di quelli sopra evidenziati. Sezione 1. Criteri generali di ammissibilità: - completezza e correttezza della domanda, intendendo per tale la presenza degli elementi essenziali previsti nel bando; - rispetto della procedura del bando e delle regole poste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative;
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- ammissibilità del proponente secondo le procedure di attivazione pubblica poste dalla normativa nazionale e comunitaria applica-
bile e dall’ambito di applicazione del FESR; - sussistenza della capacità amministrativa, finanziaria e operativa in capo al proponente.
Sezione 2. Criteri di valutazione tecnica CRITERIO
ARTICOLAZIONE DEL CRITERIO
SCALA SOGLIA COEFF. DI VAL. MIN. 0-5
2
2,3
0-5
2
1,7
a) Potenzialità economica del progetto in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio 2. Prospettive di di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di apriimpatto dei risultati re nuovi mercati anche in rapporto alla filiera e a possibili driver tecnolosulla competitività gici o utilizzatori finali dell’impresa (ricadute economiche e b) Ricadute positive per l’aumento della capacità produttiva e per la risoluoccupazionali) zione dei costi di prodotto/processo/servizio
0-5
2
2
0-5
/
2
a) Validità delle esperienze e competenze interne ed esterne ai partner del progetto rispetto alle attività e agli obiettivi e risultati da raggiungere nell’ambito del progetto.
0-5
2
1
0-5
/
1
a) Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del metodo di produzione/distribuzione/organizzativo rispetto allo stato dell’arte nel mercato di riferimento 1. Qualità del prob) Validità tecnica del progetto misurata in termini di contenuti tecnicogetto scientifici e contributo del progetto all’avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività delle imprese partecipanti al progetto
3. Qualità delle competenze coinvolte nel progetto b) Significatività della collaborazione con enti di ricerca in termini di qualità e complessità delle attività affidate e dell’entità della spesa sul totale del progetto 4. Chiarezza progettuale
Dettaglio e completezza del progetto con particolare riferimento alla descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati e all’organizzazione.
0-5
/
1
5. Pertinenza e congruità delle spese
Pertinenza e congruità delle singole voci di spesa del progetto in relazione ai risultati da raggiungere
0-5
/
1
a) Ricaduta ambientale del progetto, i cui risultati riguardano: - l’utilizzo di materiali ecocompatibili, - il riuso dei residui di lavorazione, - la riduzione e il riciclo dei rifiuti, - la riduzione e l’abbattimento degli inquinanti.
0-5
/
1
b) Ricaduta ambientale del progetto, i cui risultati riguardano: - il risparmio delle risorse energetiche e idriche e l’efficienza energetica; - l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.
0-5
/
1
5
/
6. Contributo alla sostenibilità ambientale
Progetto concernente gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o appli7. Progetto concercazione delle tecnologie abilitanti nello sviluppo dello stesso (micro/nanoenente le tecnologie lettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali avanzati, biotecnologia induabilitanti striale e tecnologie di produzione avanzate.
La scala di valutazione ai fini dell’assegnazione del punteggio di valutazione tecnica è regolata secondo la stessa tabella adottata per i criteri di preselezione (v. sopra). Il punteggio complessivo della valutazione tecnica si ottiene dalla somma delle valutazioni dei singoli criteri moltiplicate per il relativo coefficiente. Ai fini dell’ammissibilità il pro-
getto deve raggiungere almeno la soglia minima di 2 punti relativamente a ciascuno dei criteri 1a), 1b), 2a) e 3a) nonché la soglia minima complessiva di 28 punti. Al punteggio ottenuto in sede di valutazione tecnica va, poi, sommato, il punteggio ottenuto dalla verifica dei criteri di carattere soggettivo indicati nella sez. 3 dell’all. C.
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Sezione 3. Altri criteri di valutazione CRITERIO
ARTICOLAZIONE DEL CRITERIO
PUNT. FISSO
8. Progetto già valutato positivamente, ma non fi- Progetto già valutato positivamente nell’ambito dello SME Instrument del Programma nanziato nell’ambito dello europeo Horizon 2020, ma non finanziato per carenza di risorse SME Instrument
6
Incremento occupazionale dell’impresa conseguente al progetto. Per incremento occupazionale dell’impresa al termine del progetto s’intende l’incremento di almeno il 9. Incremento occupazio- 5% degli occupati nel territorio regionale derivante da nuove assunzioni, dalla data della domanda alla data del rendiconto. L’incremento occupazionale di almeno il 5% nale dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data del rendiconto
5
Progetto realizzato da un’impresa che abbia dato continuità a un’attività produttiva 10. Iniziative imprenditorilevante sul territorio regionale garantendo una significativa tutela anche parziale dei riali che abbiano riattivato livelli occupazionali. Per attività produttiva rilevante va intesa una con almeno 10 occuo dato continuità ad attivipati e che nel triennio precedente sia cessata o abbia registrato sospensioni o riduzioni tà produttive rilevanti dell’orario di lavoro di almeno 20% degli addetti con ricorso agli ammortizzatori sociali.
4
11. Interventi che si realiz- Progetto realizzato completamente o prevalentemente nella sede dell’impresa o unità zano in aree di svantaggio locale localizzata nei comuni rientranti nelle aree colpite da crisi diffusa (ex art. 107 3.c. socio-economico del trattato UE e aree di crisi, di cui alla sez. 2 dell’all. F al bando)
3
12. Dimensioni aziendali
Progetto presentato da micro, piccole e medie imprese a) micro b) piccole, c) medie,
Progetto presentato da impresa* in cui a) la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne oppure impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e impresa individuale il cui 13. Imprenditoria femmititolare è donna; nel caso di società di persone composta da de soci, la società nile o significativa presenin accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in za femminile negli addetti nome collettivo il cui socio è donna; all’attività di innovazione b) la maggioranza degli addetti all’attività di innovazione sono donne. Progetti realizzati da imprese che partecipano a reti d’imprese regolarmente registrate alla CCIAA*: 14. Partecipazione dell’im- a) progetto presentato da una rete avente soggettività giuridica (rete soggetto) o progetto congiunto fra imprese appartenenti alla stessa rete; presa a reti d’imprese b) progetto realizzato da un’impresa appartenente a una rete. 15. Rating di legalità
Progetto realizzato da un’impresa in possesso del rating di legalità ex art. 5 ter della l. 62/2012.
5 4 2 3
2
3
1 1
* I punteggi a) e b) entro ciascuno dei criteri 12. e 13. non sono cumulabili. Al punteggio ottenuto in sede di valutazione tecnica si aggiungono i punti nella Sez. 3 (altri criteri di valutazione), dando luogo al punteggio complessivo del progetto, in base al quale lo stesso viene collocato in graduatoria. Nel caso di progetti congiunti al punteggio ottenuto dalla valutazione tecnica (sez. 2 dell’all. C) viene sommato il punteggio risultante dalla media dei punteggi attribuiti ai criteri soggettivi (sez. 3 dell’all. C) attribuiti a ciascun partner, arrotondata all’intero inferiore, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a 5 e all’intero superiore, qualora questa sia pari o superiore a 5.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA La graduatoria viene stilata sulla base del punteggio complessivo di valutazione assegnato a ciascun progetto. A parità di punteggio è data priorità all’ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato secondo l’inoltro telematico tramite il sistema FEG. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione, unitamente all’elenco delle domande non ammesse, ed è pubblicata sul B.U.R. e sul citato
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sito web della Regione. Con medesimo provvedimento è disposta l’assegnazione delle risorse, nei limiti della disponibilità finanziaria ai progetti meglio classificatisi in graduatoria nonché ai progetti che beneficiano della riserva destinata all’area montana. La Direzione centrale comunica alle imprese interessate l’ammissione o la non ammissione a finanziamento. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l’ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria è finanziato in misura parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare integralmente tutte le domande relative a un progetto congiunto, le risorse sono assegnate proporzionalmente ai partner del progetto congiunto sulla base della spesa ammessa per ciascun singolo progetto. Disposizioni specifiche sono dettate per i progetti realizzati in area montana, a favore dei quali è disposta la riserva di cui si è fatto cenno. Qualora non tutti i progetti ammessi in graduatoria siano finanziabili per insufficiente disponibilità di risorse finanziarie e si rendano poi disponibili ulteriori risorse si procede allo scorrimento della graduatoria. Le domande ammesse in graduatoria che non possono essere finanziate entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’approvazione della graduatoria stessa a causa di insufficienti risorse finanziarie, vengono archiviate e dell’archiviazione è data tempestiva comunicazione all’impresa.
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ED EROGAZIONE ANTICIPATA Il contributo è concesso entro 180 giorni dal termine di chiusura del bando (19 ottobre 2017) al netto delle sospensioni per richieste di proroghe o chiarimenti e integrazioni documentarie. Il provvedimento di concessione contiene le condizioni per il contributo, il piano finanziario e il termine per l’esecuzione del progetto. E’ possibile ottenere un’erogazione anticipata del contributo nella misura massima del 40% dell’importo assegnato a fronte della presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa redatta secondo apposito fac-simile allegato al bando e d’importo pari alla somma da erogare maggiorata dagli interessi legali. La richiesta di anticipazione va presentata entro 9 mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo e, comunque, prima della conclusione del progetto.
REALIZZAZIONE E VARIAZIONE DEL PROGETTO E DEL SOGGETTO BENEFICIARIO I progetti vanno realizzati conformemente a quanto previsto dal provvedimento di concessione. Sono, tuttavia, ammesse variazioni, a condizioni che queste non ne alterino gli obiettivi originali e le caratteristiche originarie e che siano preventivamente comunicate con motivazione e autorizzate dalla Direzione centrale, sentito il Comitato tecnico. Nelle variazioni non sono ammesse riduzioni di spesa di oltre il 60% per le piccole e medie imprese e di oltre il 40% per le grandi imprese. Sono possibili anche variazioni soggettive dei beneficiari, a condizione che la variazione venga preventivamente richiesta e siano mantenuti i requisiti soggettivi e di progetto da parte dell’impresa subentrante e relativi obblighi e vincoli. La variazione della dimensione aziendale dell’impresa beneficiaria a seguito di operazione societaria successiva alla concessione del contributo non comporta la rideterminazione del contributo concesso.
RENDICONTO ED EROGAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO Il rendiconto della spesa sostenuta per la realizzazione del progetto va redatto secondo le modalità prescritte dal bando, che per brevità si omettono, da redigersi secondo quanto riportato nell’all. E; riguardano la determinazione e la documentazione delle spese e il dettaglio dei documenti da fornire al soggetto certificatore per la certificazione. Pena la non ammissibilità delle stesse, infatti, il rendiconto prima di essere presentato, deve essere certificato da un soggetto scelto dal beneficiario tra i revisori legali iscritti all’elenco dei certificatori istituito presso la Direzione centrale e pubblicato sul sito www.regione.fvg.it. La spesa sostenuta per la certificazione è ammissibile a contributo. Il rendiconto va presentato, previa sottoscrizione digitale, alla Direzione centrale attraverso il sistema informatico FEG accessibile dal sito web www. regione.fvg.it entro 4 mesi dalla data di conclusione del progetto, prorogabili di 15 giorni su motivata richiesta del beneficiario. Ai fini del rispetto del termine di presentazione del rendiconto fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema FEG. Nel caso di progetti congiunti, i distinti rendiconti sono presentati dalle imprese partner nella medesima data. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine di 4 mesi decorre dalla data della comunicazione dell’adozione del decreto di concessione. Entro 90 giorni dalla data di presentazione del
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rendiconto e a seguito della positiva istruttoria dello stesso e verificata la regolarità previdenziale e assicurativa dell’impresa, la Direzione centrale viene adottato l’atto di approvazione del rendiconto e si procede all’erogazione del contributo. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la Direzione centrale ne dà comunicazione all’interessato, indicandone le cause ed assegnando il termine di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 15 giorni, a fronte di richiesta motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l’istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora le stesse siano insufficienti, si procede alla revoca della concessione del contributo.
OBBLIGHI E VINCOLI A CARICO DEL BENEFICIARIO Il beneficiario è soggetto a una serie di vincoli riguardanti il progetto realizzato e la conservazione della relativa documentazione e di obblighi in materia di informazione e comunicazione. Fra i primi si ricorda il vincolo di stabilità consistente nel mantenere l’attività dell’impresa nel territorio regionale (iscrizione al Registro delle imprese, sede o unità produttiva attiva in FriuliVenezia Giulia, non essere in liquidazione o trovarsi soggetto a procedura concorsuale, mantenere un codice Ateco ammissibile ai benefici
del bando, salvo casi motivati ai fini dell’attività aziendale e al mantenimento dell’occupazione) per 3 anni dalla data di conclusione del progetto (5 per le grandi imprese) e di presentare in sede di rendiconto e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio il rispetto di tale obbligo, pena l’esecuzione di ispezioni e controlli. La violazione dell’obbligo di stabilità comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale non sia stato rispettato.
CONTROLLI E REVOCHE Nel corso dell’intero procedimento e per tutta la durata della realizzazione del progetto e del vincolo di stabilità possono disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario nonché l’attività degli eventuali altri soggetti coinvolti nel procedimento e relativa regolarità. Come di rito il bando disciplina le fattispecie di sospensione, annullamento, revoca e rideterminazione del contributo, per le quali si rinvia al testo. Tutti gli atti, il bando e ogni altra documentazione citata, allegati inclusi, sono reperibili sul sito web della Regione ma possono essere richiesti anche all’ufficio economico dell’Associazione unitamente a ogni altra informazione.
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(AdT)
POR FESR 2014-2020 CONTRIBUTI PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, STRATEGICA, ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE. BANDO 2017 PREMESSA Con deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2017, n. 1291, pubblicata sul Supplemento ordinario B.U.R., n. 22 del 19 luglio 2017, è stato approvato il nuovo bando per l’incentivazione all’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese di cui all’Attività 1.1.a del Piano operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020. Il bando si colloca sulla scia dell’analogo del 2016 con poche, ma talvolta significative differenziazioni: su tutte, le rimodulazione delle c.d. Traiettorie di sviluppo della strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (all. 2), nell’ambito delle quali devono collocarsi i progetti proposti a contribuzione. Ai fini dell’individuazione delle imprese beneficiarie, dei progetti ammissibili e dei relativi contenuti giova anche qui richiamare l’attenzione, oltre che sulle citate Traiettorie di sviluppo, sulle c.d. Aree di specializzazione (S3) (all. 1) e sul Catalogo dei servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese (all. 3). Occorre ricordare come l’S3 (Aree di specializzazione intelligente) sia un metodo di lavoro definito e coordinato dalla Commissione europea con cui, in tutta l’Unione europea, gli Stati e le Regioni concentrano i propri sforzi per l’innovazione dei sistemi produttivi e la correlata valorizzazione del sistema scientifico in reciproca sinergia. In particolare, l’S3 promuove l’eccellenza place based (sviluppo e beni comuni) e mette a sistema gli sforzi in materia di ricerca e innovazione, allo scopo di evitare frammentazione e sovrapposizioni e di ad-
divenire a una gestione coordinata delle politiche di settore in una prospettiva di sistema. Per il Friuli Venezia Giulia l’S3 è considerato un pilastro della politica di sviluppo, i cui principali strumenti attuativi sono rappresentati dai POR relativi ai Fondi strutturali FESR, FSE (Fondo sociale europeo) e FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). Le Aree di specializzazione individuate in Friuli Venezia Giulia sono: l’agroalimentare, le filiere produttive considerate strategiche (metalmeccanica e sistema casa), le tecnologie marittime, lo smart health (telematizzazione in rete del sistema sanitario), la cultura, la creatività e il turismo. Nello specifico, per quanto riguarda il POR FESR si è inteso imboccare un processo di riposizionamento e specializzazione delle imprese regionali in segmenti produttivi a più elevato contenuto tecnologico, per conseguire un aumento della competitività sui mercati internazionali. La strategia ha come obiettivo quello di costruire un vantaggio competitivo per la Regione adattando e specializzando i sistemi produttivi territoriali al rapido e costante mutamento delle condizioni del sistema economico e del mercato. Con riguardo, poi, a ciascuna Area di specializzazione, a seguito del processo partenariale effettuato e dell’analisi delle relative risultanze, sono state rimodulate le specifiche Traiettorie di sviluppo. Queste consistono sempre nell’individuazione di priorità metodologiche d’intervento, basate sull’innovazione e sulla conoscenza e definite nell’ambito del processo di scoperta imprenditoriale. Per concludere: 1) il codice ATECO 2007 dell’impresa deve rientrare fra i codici rientranti nelle Aree di specializzazione (S3) (all. 1 al bando); 2) i servizi oggetto di acquisizione e, perciò, di domanda devono rientrare fra quelli elencati nel Catalogo di cui all’all. 3 al bando; 3) i servizi oggetto di acquisizione devono riferirsi esclusivamente a una delle attività rientranti nelle Traiettorie di sviluppo pertinenti all’Area di specializzazione di appartenenza dell’impresa di cui all’all. 2 al bando. Oggi come ieri, è bene procedere a un’attenta lettura o consultazione di detti allegati, prima di applicarsi alla stesura del progetto.
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Le domande vanno presentate a partire dalle 09.30 del 20 settembre e fino alle 16.30 del 20 novembre 2017, esclusivamente per via telematica (sistema Front end generalizzato, FEG) alla CCIAA competente per territorio. Le risorse complessivamente a disposizione per il bando in esame ammontano a 2.035.238 euro (circa i 2/3 della tornata precedente), di cui 202.029,44 per la provincia di Gorizia; 532.265,14 per la provincia di Pordenone; 315.359,21 per la provincia di Trieste e 985.584,21 per la provincia di Udine.
BENEFICIARI Gli aiuti sono destinati alle micro, piccole e medie imprese secondo la nota definizione comunitaria di cui all’allegato 1 del regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014. Per beneficiare dell’aiuto, devono possedere i seguenti requisiti soggettivi: a) essere regolarmente costituite e registrate presso il Registro delle imprese delle CCIAA (fatto salvo quanto specificamente previsto dal bando per le imprese di altri Stati membri non residenti nel territorio italiano); b) essere attive e svolgere un’attività economica compresa in una delle Aree di specializzazione individuate dai codici ISTAT ATECO 2007 riportati nell’all. 1 al bando; c) avere sede legale o unità operativa, alla quale fa riferimento il progetto oggetto della domanda, attiva nel territorio regionale, fatto salvo quanto specificamente previsto dal bando per le imprese di altri Stati membri non insediate nel territorio italiano; d) non essere definita impresa in difficoltà; e) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria; f) non essere sottoposte a procedure concorsuali e non avere in corso iniziative per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale; g) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro; h) possedere il requisito di regolarità contributiva; i) possedere, in relazione al progetto proposto, il requisito di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, basata, alternativamente, sull’indice di sostenibilità finanziaria del progetto, e sulla congruenza fra patrimonio netto e costo del progetto (all. 4 al bando); j) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che di-
chiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune; k) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
PROGETTI AMMISSIBILI. I FORNITORI DEI SERVIZI PER L’INNOVAZIONE Sono ammissibili al contributo i progetti che prevedono l’acquisizione di uno o più servizi per l’innovazione fra quelli elencati e definiti nel Catalogo dei servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese (all. 3). Per innovazione si intende: - il rinnovo o l’ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati; - l’introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione; - l’introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell’esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane. I servizi per l’innovazione ammissibili a beneficio di cui all’all. 3 del bando possono così riassumersi: - studi di fattibilità per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, compresa la consulenza per la partecipazione ai programmi dell’Unione europea, dello Stato italiano e di altri enti pubblici; - servizi di audit; - servizi per l’innovazione di concetto; - servizi per l’innovazione organizzativa; - servizi di supporto all’innovazione strategica; - servizi per l’innovazione di prodotto e di processo produttivo; - servizi per l’efficienza energetica e la responsabilità ambientale; - servizi per l’innovazione commerciale; - servizi di progettazione per la ricerca e sviluppo e per l’innovazione di prodotto o processo produttivo; - servizi di sperimentazione; - servizi di ricerca contrattuale; - servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale; - servizi di supporto della proprietà intellettuale; - servizi di supporto alla certificazione avanzata. I servizi per l’innovazione devono riferirsi ad almeno una delle attività economiche, individuate nell’ambito di un’unica Area di specializzazione di appartenenza dell’impresa proponente elencate
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nel citato all. 1 al bando, il cui esercizio sia stato dichiarato dall’impresa nella domanda di contributo. Inoltre, devono essere diretti esclusivamente a una delle attività rientranti in una delle Traiettorie di sviluppo (all. 2 al bando). I servizi per l’innovazione devono riguardare l’attività svolte o da svolgere presso la sede legale o un’unità operativa dell’impresa beneficiaria sita sul territorio regionale. Qualora i servizi riguardino attività svolte in più luoghi sul territorio regionale, nella domanda l’impresa richiedente deve specificare la sede o l’unità locale, nella quale sono svolte o sono da svolgere in via principale tali attività. I servizi per l’innovazione, ricompresi nel catalogo di cui all’all. 3 al bando possono essere forniti da enti di ricerca (università, istituti di ricerca e trasferimento tecnologico), da imprese o da professionisti, liberamente scelti dalle imprese, ma a condizione che presentino documentata esperienza, almeno triennale, nella prestazione dei servizi per l’innovazione contemplati nel progetto; è ammessa una durata inferiore a 3 anni purché l’attività svolta non superi il 50% delle giornate di lavoro complessivo previste per il singolo servizio per l’innovazione. Ciascuna impresa può presentare un solo progetto a valere sul presente bando. Il progetto deve essere concluso e rendicontato entro 12 mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo. Il termine può essere prorogato per un periodo massimo di 90 giorni.
SPESE AMMESSE E NON AMMESSE Sono ammesse le seguenti spese, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda: a) spese per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali, cioè: - i costi, anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, connessi alla preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto; - i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni; - i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto; b) spese per l’acquisizione di servizi di consulenza
e di sostegno all’innovazione, così determinate: - per quanto riguarda ai primi, le spese per consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati; - per quanto riguarda ai secondi, le spese per la fornitura di ricerche di mercato, per studi, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazioni, accesso a banche dati e biblioteche, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi migliorati e/o nuovi; Non sono ammesse spese inferiori a 5.000 euro nonché le spese diverse da quelle sopra elencate con particolare riguardo a: - personale svolgente attività amministrativa e di ordinaria gestione; - viaggi e missioni del personale impiegato nel progetto; - beni immobili, impianti generali, opere edili; - beni usati; - operazioni di lease-back; - scorte; - servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile, le iniziative di pubblicità e la predisposizione della domanda di aiuto; - garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari; - IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario; - interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari.
INTENSITÀ E LIMITI DEL CONTRIBUTO DEGLI INCENTIVI I contributi sono concessi secondo il regime d’esenzione (regolamento (UE) della Commissione europea n. 651/2014 del 17 giugno 2014), ma viene lasciata facoltà all’impresa richiedente di optare per il regime “de minimis” (regolamento (UE) della Commissione europea n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013). L’intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammessa. Il limite massimo di contributo concedibile per ciascuna domanda è pari a 20.000 euro. I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni con-
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cesse per le medesime spese e qualificabili nel rispetto delle normative europee sopra citate
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande, sottoscritte in formato digitale dal legale rappresentante o suo procuratore e soggette all’imposta di bollo, devono essere presentate alla CCIAA competente per territorio dalle 09.30 del 20 settembre alle 12.00 del 20 settembre 2017, esclusivamente per via telematica, utilizzando il sistema informatico FEG, a cui si potrà accedere, previo accreditamento, sul sito web della Regione (www.regione.fvg.it) ovvero sul sito web della CCIAA competente per territorio. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista, redatta secondo i facsimili pubblicati nella pagina dedicata alla modulistica del sito web della Regione e delle CCIAA (non ancora presenti nel momento in cui si scrive). Per CCIAA territorialmente competente, si intende, a seconda dei casi: 1) la CCIAA nel cui territorio provinciale di pertinenza è situata la sede legale o l’unità operativa dell’impresa beneficiaria dove sono svolte o saranno svolte le attività a cui sono rivolti i servizi per l’innovazione oggetto della domanda; oppure 2) la CCIAA nel cui territorio provinciale di pertinenza è situata la sede o l’unità operativa dell’impresa beneficiaria dove, nel caso in cui i servizi per l’innovazione oggetto della domanda riguardino attività svolte in più luoghi sul territorio regionale, l’impresa richiedente abbia dichiarato che è situata la sede o l’unità presso la quale sono svolte o sono da svolgere in via principale tali attività; oppure 3) nel caso di domanda presentata da impresa di altro Stato membro non insediata nel territorio italiano, la CCIAA nel cui territorio provinciale di pertinenza l’impresa richiedente si è impegnata ad attivare la sede o l’unità operativa presso la quale saranno svolte le attività cui sono rivolti i servizi per l’innovazione oggetto della domanda; oppure 4) nel caso di domanda presentata da impresa di altro Stato membro non insediata nel territorio italiano che si impegna ad avviare in più
luoghi sul territorio regionale attività cui sono rivolti i servizi per l’innovazione oggetto della domanda medesima, la CCIAA nel cui territorio provinciale di pertinenza l’impresa richiedente ha dichiarato che sarà situata la sede o l’unità nella quale saranno svolte in via principale tali attività.
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO I contributi sono concessi dalla CCIAA tramite procedimento valutativo a sportello, articolato su base provinciale. Le domande presentate sono istruite dalla CCIAA competente secondo l’ordine cronologico di presentazione, attestato dal sistema informatico “FEG”. La CCIAA procede all’istruttoria delle domande fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all’interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello. A seguito dell’istruttoria, l’incentivo è concesso entro 90 giorni dalla presentazione della domanda nei limiti della dotazione finanziaria sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.
REALIZZAZIONE E VARIAZIONE DEL PROGETTO E DEL SOGGETTO BENEFICIARIO I progetti vanno realizzati conformemente a quanto previsto dal provvedimento di concessione. Sono, tuttavia, ammesse variazioni, a condizioni che queste non ne alterino gli obiettivi originali e impianto complessivo e che siano preventivamente comunicate e autorizzate dalla CCIAA competente. Sono possibili anche variazioni soggettive dei beneficiari, a condizione che la variazione venga preventivamente richiesta e siano mantenuti i requisiti soggettivi e di progetto da parte dell’impresa subentrante.
RENDICONTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO L’impresa beneficiaria presenta il rendiconto attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione. Anche il rendiconto va trasmesso esclusivamente per via telematica tramite il sistema informativo guidato di compilazione e di inoltro accessibile con le medesime modalità previste per la domanda di contributo, incluso l’accreditamento, accessibile sul sito della Regione (www.regione.fvg.it). Il rendiconto deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o da suo procuratore. E’ consentita la proroga massima di 90 giorni del
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termine di rendicontazione, purché la relativa richiesta sia adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione del progetto. Il rendiconto va corredato dalla documentazione attestante l’attuazione e i risultati conseguiti del progetto e documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della spesa sostenuta. L’incentivo è liquidato dalla CCIAA competente sul c.c. bancario o sul c.c.p. intestato all’impresa beneficiaria a seguito dell’esame del rendiconto ed entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del medesimo, salvo il periodo di sospensione del termine di rendicontazione, ove richiesto.
OBBLIGHI E VINCOLI A CARICO DEL BENEFICIARIO Il beneficiario è soggetto a una serie di vincoli riguardanti il progetto realizzato e la conservazione della relativa documentazione e di obblighi in materia di informazione e comunicazione. Fra i primi si ricorda il vincolo di mantenere la sede legale o un’unità produttiva nel territorio regionale per 3 anni dalla data di conclusione del progetto e di presentare in sede di rendiconto.
CONTROLLI E REVOCHE La CCIAA competente, la Regione, lo Stato e l’Unione Europea possono disporre in qualsiasi momento, durante i 5 anni successivi all’erogazione completa dell’aiuto, ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario nonché l’attività degli eventuali altri soggetti coinvolti nel procedimento e relativa regolarità. Come di rito il bando disciplina le fattispecie di sospensione, annullamento, revoca e rideterminazione del contributo, per le quali si rinvia al testo. Tutti gli atti, il bando e ogni altra documentazione citata, allegati inclusi, sono reperibili sul sito web della Regione e sui siti delle CCIAA competenti e possono essere anche richiesti all’ufficio economico dell’Associazione unitamente a ogni altra informazione, con l’avvertenza che al momento in cui si scrive non è ancora disponibile la modulistica né reso attivo il sistema informatico di compilazione e inoltro (il FEG).
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(AdT)
Autotrasporto c/t. Contributi investimenti per il 2017 ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI: 2 AGOSTO 2017 - 15 APRILE 2018. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 18 SETTEMBRE 2017 15 APRILE 2018 Per completezza d’informazione si riporta quanto anticipato con circolare associativa prot. n. 199/ AdT del 7 agosto 2017 in merito all’argomento in epigrafe. In applicazione dell’art. 1, co. 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che autorizza per il triennio 2015-2017 la spesa di 250 milioni di euro annui per interventi in vari ambiti, fra cui gli investimenti, in favore del trasporto su strada il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato i provvedimenti che disciplinano la concessione degli incentivi per gli investimenti nel settore per il 2017. Si tratta in particolare: - del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2017 recante le modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l’annualità 2017; - del decreto dirigenziale 17 luglio 2017 recante le disposizioni operative di attuazione dell’anzidetto d.m. 20 giugno 2017. Entrambi i decreti sono stati pubblicati sulla G.U. n. 178 del 1° agosto 2017 e sono entrati in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione (2 agosto 2017). Lo stanziamento previsto per il 2017 è stato elevato a 35.950.177 euro rispetto ai 25.347.868 del 2016, mentre il periodo in cui si possono effettuare gli investimenti è compreso dal 2 agosto 2017 incluso (data di entrata in vigore di entrambi i decreti) al 15 aprile 2018. Di seguito si illustra nel dettaglio la disciplina, piuttosto articolata, derivante dal combinato disposto dei due decreti.
IMPRESE BENEFICIARIE (ART. 1 DEL D.M. 30 GIUGNO 2017) Beneficiarie sono le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, inclusi consorzi e cooperative,
iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito Albo).
INIZIATIVE AGEVOLABILI (ART. 1 DEL D.M. 20 GIUGNO 2017) In via generale gli incentivi sono rivolti al rinnovo e all’adeguamento tecnologico del parco veicolare, all’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale e a forme di collaborazione e aggregazione fra imprese del settore. Come lo scorso anno non sono ammessi acquisizioni effettuate all’estero, nemmeno se i veicoli venissero poi immatricolati in Italia a “chilometri zero” e i documenti redatti in lingua straniera vanno accompagnati da una traduzione in italiano certificata da traduttore ufficiale. Più in dettaglio, i contributi riguardano le seguenti iniziative: A. acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore 3,5 t a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel + elettrico) ed elettrica (full electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per trasporto merci a propulsione termica in veicoli a trazione elettrica; risorse destinate: 10,5 milioni di euro; B. radiazione per rottamazione di (auto)veicoli industriali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli industriali nuovi di fabbrica di massa complessiva pari o superiore a 11,5 t, di categoria ecologica Euro VI: risorse destinate 10 milioni di euro; C. acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo muniti di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica (individuati nell’all. 1 al d.m. 20 giugno 2017, che si riporta in calce al presente testo), nonché per l’acquisizione di ri-
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morchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t allestiti per trasporti in regime di temperatura controllata (ATP), rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale; risorse destinate; risorse stanziate 14,4 milioni di euro; D. acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili ed un rimorchio o semirimorchio portacasse, tale da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico; risorse destinate 1,050 milioni di euro. Come nelle precedenti annualità, tutte le domande in regola daranno diritto al contributo. Il contributo pieno per ciascuna tipologia d’investimento sarà d’importo pari a quello riportato di seguito, a condizione che non si superi lo stanziamento sopra indicato. In caso di superamento del totale dello stanziamento in una o più tipologie, il Ministero potrà effettuare una rimodulazione tra gli stanziamenti, in modo da garantire i contributi pieni. Tuttavia, la misura del beneficio potrà essere ridotta in misura proporzionale tra le imprese aventi diritto se, nonostante la rimodulazione le risorse disponibili risultassero ancora insufficienti (art. 1, commi 5 e 6). Per le stesse tipologie di investimenti e gli stessi costi ammissibili, è esclusa la cumulabilità dei contributi in parola con altre agevolazioni pubbliche, comprese quelle concesse a titolo “de minimis” (art.1, co. 8 del d.m. 20 giugno 2017). Così, anche alla luce dei chiarimenti già forniti dal Ministero nel 2016, la cumulabilità è esclusa rispetto alla Sabatini ter, mentre viene consentito il c.d. superammortamento, non costituendo quest’ultimo aiuto di stato. Per ciascuna impresa la soglia massima del contributo è stata fissata in 700.000 euro, per cui eventuali, maggiori, importi verranno ridotti entro questo limite (art. 1, co. 7). Il contributo non verrà erogato in caso di trasferimento della disponibilità dei beni per i quali è stato ottenuto nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e quella di erogazione del contributo. Inoltre, a pena di revoca del beneficio, i predetti beni non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità dell’impresa beneficiaria fino al 31 dicembre 2019 (art. 1, co. 9).
IMPORTI DEI CONTRIBUTI, COSTI AMMISSIBILI ED EVENTUALI MAGGIORAZIONI (ART. 2 DEL D.M. 30 GIUGNO 2017) Gli investimenti sono unicamente quelli avviati
dopo la pubblicazione in G.U. del d.m. 20 giugno 2017 e, quindi, a partire dal 2 agosto 2017, e ultimati entro il 15 aprile 2018 (art. 2, co. 1). Quanto all’importo del contributo e ai costi ammissibili, si hanno le seguenti misure: a) per gli investimenti della precedente lett. A), autoveicoli ecologici nuovi a trazione alternativa, gli importi sono stati differenziati tenendo conto della fascia di peso del veicolo e del tipo di alimentazione (art. 2.2); in particolare: - per gli autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t, il contributo ammonta a 4.000 euro a veicolo per quelli alimentati a metano CNG o con motorizzazione ibrida (diesel + elettrico) e a 10.000 euro a veicolo per quelli ad alimentazione elettrica (full-electric); - per gli autoveicoli nuovi di massa complessiva pari o superiore a 7 t il contributo ammonta ad 8.000 euro a veicolo per quelli alimentati a metano CNG e a 20.000 euro a veicolo per quelli alimentati a gas naturale liquefatto LNG o con motorizzazione ibrida (diesel+elettrico). In questa tipologia di investimento rientra, come novità del 2017, anche l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 t in veicoli elettrici. Il contributo ammonta al 40% dei costi ammissibili per la riconversione, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento, con un tetto massimo di 1.000 euro. b) Per gli investimenti della precedente lettera B) - veicoli industriali di categoria ecologica Euro VI nuovi di fabbrica, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 t - il contributo può essere richiesto soltanto se, contestualmente all’acquisizione del veicolo, si procede alla radiazione per rottamazione di altro veicolo di massa complessiva non inferiore alle 11,5 t. La contestualità è soddisfatta se la rottamazione e la nuova acquisizione avvengano nel periodo valido per l’esecuzione degli investimenti e, cioè, dal 2 agosto 2017 al 15 aprile 2018 (art. 5, co. 3 del d.d. 17 luglio 2017). Diversamente dalla precedente annualità è stata eliminata la radiazione per esportazione al di fuori dalla Unione europea del veicolo sostituito. L’importo del contributo è stato poi differenziato, in funzione della massa complessiva dell’autoveicolo di categoria ecologica Euro 6 acquisito ed ammonta a: - 5.000 euro per ciascun autoveicolo Euro 6 di massa complessiva da 11,5 a meno di 16 t;
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- 10.000 euro per ciascun autoveicolo Euro 6 di massa pari o superiore a 16 t. c) Per gli investimenti della precedente lettera C) (per il dettaglio v. sopra) il contributo previsto è stato determinato nel limite del 10% del costo di acquisizione per le medie imprese, e del 20% per le piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000 euro per ogni semirimorchio. Peraltro, la disposizione precisa che le acquisizioni di questi beni “sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente” (art. 2, co. 5, lett. a). Per le acquisizioni effettuate da grandi imprese, il beneficio è stato determinato in 1.500 euro; somma che, secondo la valutazione ministeriale, rappresenta il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali (art. 2, co. 5, lett. b). Rispetto all’annualità 2017, sono state ricomprese in questa tipologia d’investimento anche: - le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 t allestiti per il trasporto in regime ATP, mono o multitemperatura, “purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (stage V) del reg. UE 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegate al motore del veicolo trainante; tutte le predette unità devono essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500”: - le sostituzioni nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiore a 7 t allestiti per il trasporto in regime ATP, mono o multitemperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate ove non rispondenti agli standard ambientali di cui al precedente alinea con unità conformi ai predetti standard. Per entrambe queste due ultime fattispecie viene previsto un beneficio identico a quello dei rimorchi o semirimorchi per il trasporto combinato sopra indicato. d) Per gli investimenti della precedente lettera D) - gruppo di 8 casse mobili e un rimorchio o
semirimorchio portacasse - il contributo è stato confermato, come lo scorso anno, in 8.500 euro (art. 2, co. 6). A favore delle piccole e medie imprese, su espressa richiesta delle stesse, è applicabile una maggiorazione del contributo del 10%, nelle seguenti ipotesi: - per gli investimenti delle precedenti lettere A), B), D); in tal caso, in allegato alla domanda, gli interessati dovranno trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale; - per tutti gli investimenti, se effettuati da imprese aderenti ad una rete di imprese. In questo caso, alla domanda occorrerà allegare anche il contratto di rete di cui alla legge 9 aprile 2009, n. 33. Queste maggiorazioni sono cumulabili e si applicano entrambe sull’importo netto del contributo.
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI (ART. 3 DEL D.M. 20 GIUGNO 2017 E D.D. 17 LUGLIO 2017) Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica e con firma digitale, tramite la piattaforma web ministeriale (www.ilportaledellautomobilista.it) nel periodo compreso fra il 18 settembre 2017 e il 15 aprile 2018 inclusi. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, allegando alla stessa tutta la documentazione richiesta per la tipologia del o degli investimenti effettuati. Le specifiche modalità per la presentazione telematica delle domande saranno pubblicate sul sito web del Ministero (www.mit.gov.it) a partire dall’11 settembre 2017, circostanza di cui si darà parimenti notizia. Contestualmente alla domanda le imprese attesteranno mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio: - di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato ovvero depositato in un conto bloccato aiuti considerati illegittimi o non compatibili dalla Commissione europea; - di non essere sottoposta a procedure concorsuali o di liquidazione volontaria; - di non essere qualificabile come impresa in difficoltà secondo quanto disposto dal reg. (UE) n. 651/2014.
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DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI (ARTT. 4-8 DEL D.D. 17 LUGLIO 2017) Come nell’annualità 2016, ai fini dell’ammissione delle domande, le imprese dovranno anche documentare il possesso delle caratteristiche tecniche dei beni acquisiti contestualmente alla presentazione delle stesse e allegare, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta, secondo le modalità appresso indicate. Non è ammessa presentazione o integrazione di documentazione, una volta scaduto il termine di presentazione della domanda. 1) Acquisizione di veicoli a trazione alternativa a CNG, a LNG ed elettrica (art. 4) È richiesta: - l’indicazione del numero di targa ovvero la trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione protocollata dall’ufficio competente della Motorizzazione civile, ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione è avvenuta in Italia in data successiva all’entrata in vigore del d.d. 17 luglio 2017, vale a dire, a decorrere dal 2 agosto 2016; - documentazione del costruttore attestante le caratteristiche tecniche poste dal d.m. 20 giugno 2017; - nel caso di acquisizione di dispositivi idonei a operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 t in veicoli elettrici, documentazione dell’acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonché della relativa omologazione; - relativamente ai veicoli a motorizzazione ibrida (elettrica e termica), anche documentazione tecnica del costruttore, la quale attesti che i due motori, termico ed elettrico, siano alimentati in modo indipendente e trasmettano energia allo stesso albero motore. 2) Radiazione per rottamazione di veicoli di massa complessiva pari o superiore a 11,5 t (art. 5) È richiesta: - documentazione attestante l’avvenuta rottamazione con indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati con dichiarazione dell’impresa di demolizione dell’avvenuta rottamazione ovvero della presa in carico dei suddetti veicoli con l’impegno di procedere alla loro rottamazione; - l’indicazione del numero di targa ovvero la trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione protocollata dall’ufficio competente della Motorizzazione civile del veicolo di categoria ecologica Euro 6; da
detta documentazione deve anche risultare che il nuovo veicolo è stato immatricolato per la prima volta in Italia. La rottamazione e l’acquisizione del veicolo Euro 6 devono avvenire, indipendentemente da ogni ordine di priorità nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del d.d. 17 luglio 2017 (2 agosto 2017) e il termine ultimo per la presentazione delle domande (15 aprile 2018). 3) Acquisizione di rimorchi e semirimorchi per il trasporto combinato (art. 6) È richiesta: - l’indicazione del numero di targa ovvero la trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione protocollata dall’ufficio competente della Motorizzazione civile in data successiva all’entrata in vigore del d.d. 17 luglio 2017, vale a dire, a decorrere dal 2 agosto 2017; - attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei rimorchi e semirimorchi e, in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 per i veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario e alla normativa IMO per i veicoli dotati di gancio nave per il trasporto combinato marittimo; - documentazione comprovante l’installazione di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui al più volte citato all. 1 al d.m. 20 giugno 2017; - per le piccole e medie imprese, dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore speciale attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell’ambito di un programma destinato a realizzare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; - sempre per le piccole e medie imprese, dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) e il volume di fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale. 4) Acquisizioni di rimorchi, semirimorchi ed equipaggiamenti per trasporti in regime ATP (art. 7)
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È richiesto: - in caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi, la certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici posti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dal d.m. 20 giugno 2017 per le unità frigorifere/calorifiche (v. sopra); - l’indicazione del numero di targa ovvero la trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione protocollata dall’ufficio competente della Motorizzazione civile in data successiva all’entrata in vigore del d.d. 17 luglio 2017, vale a dire, a decorrere dal 2 agosto 2017; - in caso di sostituzione nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici di massa complessiva superiore a 7 t, attestazione del costruttore che le nuove unità frigorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegate al motore collegato al motore del veicolo trainante. 5) Acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse (art. 8) È richiesto: - il contratto ovvero l’ordinativo d’acquisto di data posteriore all’entrata in vigore del d.m. 20 giugno 2017 (2 agosto 2017), vale a dire dal 3 agosto 2017, da cui risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili e un semirimorchio per ogni gruppo; - la “documentazione da cui risulti che la consegna dei beni è avvenuta in data successiva all’entrata in vigore” del d.d. 17 luglio 2017 (2 agosto 2017), quindi, a partire dal 3 agosto 2017; - attestazione rilasciata esclusivamente del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle unità di trasporto intermodale (U.T.I.) e la rispondenza alla normativa internazionale in materia; - relativamente ai veicoli, l’indicazione del numero di targa ovvero la trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione protocollata dall’ufficio competente della Motorizzazione civile in data successiva all’entrata in vigore del d.d. 17 luglio 2017, vale a dire, a decorrere dal 3 agosto 2017;
DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER LE MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE Ai fini dell’eventuale ottenimento delle maggiorazioni contributive a favore delle piccole e medie imprese e delle imprese aderenti a reti d’imprese per le fattispecie previste (v. sopra) viene, rispettivamente, richiesto: - per le prime, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore speciale attestante il numero delle ULA e il fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale; - per le seconde, copia del contratto di rete redatto nelle forme previste dalla citata l. 33/2009. Entrambi i documenti vanno trasmessi all’atto della presentazione della domanda.
DIMOSTRAZIONE DEL PERFEZIONAMENTO DELL’INVESTIMENTO (ART. 3 DEL D.D. 17 LUGLIO 2017) Sempre in sede di presentazione delle domande viene richiesta la prova dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento, regolata dalle seguenti prescrizioni: - invio del contratto di acquisizione dei beni avente data non anteriore alla data di pubblicazione del d.m. 20 giugno 2017 (1° agosto 2017), quindi non anteriore al 1° agosto 2017, e fattura debitamente quietanzata; nel caso di acquisizioni di rimorchi e semirimorchi, la fattura deve anche evidenziare il prezzo pagato per i dispositivi innovativi; - in presenza di atti attestanti l’acquisto di beni all’estero, traduzione in lingua italiana degli stessi redatta a norma dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; - in presenza di contratto di locazione finanziaria, trasmissione del medesimo e prova del pagamento dei canoni in scadenza alla data di invio della domanda; detta prova può essere fornita con fattura quietanzata rilasciata dalla società di leasing all’utilizzatore (conduttore) oppure con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall’utilizzatore a favore di suddetta società, nonché copia del verbale di presa consegna del bene.
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA Le domande vengono istruite dal Ministero che si avvale per lo scopo della Rete Autostrade Mediter-
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ranee spa (R.A.M.) e su di esse si esprime successivamente un’apposita commissione da costituirsi con decreto direttoriale. Le domande accolte vengono inserite in un apposito elenco e alle imprese interessate viene notificato il provvedimento di ammissione, a cui seguirà l’erogazione del contributo. La mancanza dei requisiti previsti comporta l’esclusione dal beneficio, che sarà comunicata con provvedimento motivato. Qualora in fase istruttoria si verifichino lacune, comunque, sanabili vengono richieste all’impresa le opportune integrazioni, alle quali la stessa è chiamata a rispondere nel termine non superiore a 15 giorni. Nessuna integrazione verrà richiesta per mancanza della documentazione da inviare
al momento della presentazione della domanda, causa di esclusione dal contributo.
VERIFICHE E CONTROLLI Sono possibili verifiche e controlli da parte del Ministero successivamente alla data di erogazione del contributo. Nel caso in cui emergano gravi irregolarità in sede di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di violazione delle prescrizioni sul cumulo dei contributi e sul divieto di distrazione dei beni, il Ministero annulla la concessione del contributo e procede al recupero del medesimo. Per il testo dei due decreti e per ogni altra informazione e assistenza le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
Allegato DISPOSITIVI INNOVATIVI PER IL TRASPORTO COMBINATO MARITTIMO E FERROVIARIO 1.
Spoiler laterali (ammessi dal reg. UE n. 1230/2012 in materia di massa e dimensioni dei veicoli).
2.
Appendici aerodinamiche posteriori.
3.
Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (Electronic Braking System) per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carichi parziali o non uniformemente distribuiti.
4.
Tyre Pressure Monitorig System (TPMS) oppure Tyre Pressure and Temperature Monitoring System (TPTMS) oppure Tyre Pressure and Automatic Inflating Monitoring System.
5.
Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo di aria dell’impatto pneumatico abbinato al Sistema di ausilio in sterzata, determinando un minor lavoro del compressore del veicolo trainante con riduzione dei consumi di carburante.
6.
Telematica indipendente collegata all’EBS (Electronic Braking System) in grado di valutare l’efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi (tkm)
7.
Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (Electronic Braking System) per ausilio in sterzata.
8.
Sistema elettronico di controllo dell’usura delle pastiglie freno.
9.
Sistema elettronico di controllo dell’altezza del tetto veicolo oppure sistema elettronico automatico gestito da centraline EBS (Electronic Braking System) che a una data velocità abbassa l’assetto di marcia del rimorchio e migliora il coefficiente di penetrazione aerodinamica del veicolo o del complesso veicolare.
10.
Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS (Electronic Braking System) per il monitoraggio dell’inclinazione laterale del rimorchio o semirimorchio ribaltabile durante le fasi di scarico e del relativo superamento dei valori limite di sicurezza.
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Incentivi all’intermodalità ferroviaria PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ENTRO IL 2 OTTOBRE 2017
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) all’art. 1, commi 648 e 649 prevede la concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali italiani, detto Ferrobonus. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125, pubblicato sulla G.U. n. 190 del 16 agosto 2017, è stato adottato il regolamento per l’individuazione, la misura, le modalità e le procedure per l’attuazione del beneficio ed è stato, altresì, previsto che la decorrenza dei termini per la presentazione delle domande avvenisse entro 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito del medesimo ministero del decreto dirigenziale recante le modalità per la presentazione delle domande. Ciò è avvenuto con decreto del Dirigente generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità 17 agosto 2017, prot. n. 89, pubblicato sul sito web del Ministero in pari dati. Pertanto, la presentazione delle domande da parte degli interessati dovrà avvenire entro il 2 ottobre 2017, cadendo il 1° ottobre di domenica. Lo stanziamento per il Ferrobonus ammonta a 19,2 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni per il 2018. Beneficiari sono le società di capitali, incluse le cooperative, con sede nello Spazio economico europeo (SEE, consistente nello spazio comunitario con in più Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) che commissionano treni completi a imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale e trasbordato, a seconda che il passaggio dal veicolo stradale al carro ferroviario avvenga, rispettivamente, senza rottura o con rottura di carico, nonché per gli operatori che concludono il contratto di trasporto multimodale per proprio conto, assumendo la responsabilità dell’esecuzione. Dette imprese devono assumersi l’impegno a: - mantenere in essere per 12 mesi dalla data in
vigore del regolamento (31 agosto 2017) un volume di traffico ferroviario intermodale o trasbordato in termini di treni/km percorsi sulla rete nazionale italiana non inferiore alla media del volume di traffico intermodale o trasbordato nel triennio 2012-2014; - incrementare nei successivi 12 mesi consecutivi l’anzidetto volume di traffico; - mantenere per altri 24 mesi il volume di traffico incrementato. Il beneficio consiste in un contributo massimo di 2,5 euro per treno/km. Il traffico utile ai fine del calcolo del contributo è dato dai treni con percorrenza complessiva pari o superiore a 150 km, fatta eccezione per i trasporti ferroviari intermodali effettuati fra un porto e un interporto anche se di tratta inferiore a 150 km, sulla base dei soli dati in essa contenuti. Gli operatori che concludono il contratto di trasporto multimodale per proprio conto, assumendo la responsabilità dell’esecuzione, sono, altresì, tenuti a destinare almeno il 50% del contributo percepito ai propri clienti. Le domande per il Ferrobonus vanno presentate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale - Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, Via G. Caraci 36, 00157 ROMA entro il 2 ottobre 2017 esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), apponendo all’oggetto la dicitura “contributo decreto ferrobonus”, al seguente indirizzo: incentivi.trasportointermodale@pec.mit. gov.it. Per la redazione della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, va utilizzata l’apposita modulistica pubblicata sul sito del Ministero (www.mit.gov.it, sezione “In evidenza Documentazione”, inserendo nell’apposito spazio la parola chiave “ferrobonus”). I contributi sono concessi, previa istruttoria del soggetto gestore (la Rete Autostrade Mediterranee spa), entro 45 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande e vengono erogati a consuntivo dei singoli periodi di riferimento (v. sopra) a fronte della presentazione delle copie dei contratti con le imprese ferroviarie e del riepilogo dei treni/km effettuati.
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La quantificazione del contributo annualmente erogato potrà subire riduzioni proporzionali all’ammontare spettante a ciascun beneficiario, qualora le risorse disponibili non si rivelassero sufficienti.
Per i testi degli atti citati e altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Indice mensile rivalutazione t.f.r. luglio 2017 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
100,6
0,349327
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
101,0
0,773430
MARZO
15.03
14.04
0,375
101,0
0,898430
APRILE
15.04
14.05
0,500
101,3
1,247757
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
101,1
1,223205
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
101,0
1,273430
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
101,0
1,398430
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
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Confapi Aniem Settore laterizi NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° OTTOBRE 2017
Come previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie produttrici di elementi e componenti in laterizio
e prefabbricati in latero cemento - manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle, sottoscritto da CONFAPI-ANIEM e dalle parti sociali lo scorso 23 giugno, dal mese di ottobre decorre l’erogazione della seconda tranche dell’aumento retributivo. In considerazione di quanto premesso, si evidenziano nella sottostante tabella gli importi relativi all’ultimo aumento ed i nuovi minimi tabellari decorrenti dal 1° ottobre 2017. (FT)
LIVELLI
PAGA BASE AL 01.06.17
AUMENTI AL 01.10.17
PAGA BASE AL 01.10.17
AS
1878,99
32,35
1911,34
A
1580,02
27,21
1607,23
B
1289,65
22,21
1311,86
C SUPER
1219,76
21,03
1240,79
C
1173,23
20,00
1193,23
D
1091,00
18,53
1109,53
E
1011,11
17,21
1028,37
F
865,32
14,71
880,03
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Non affidare al caso la comunicazione della tua azienda
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Cisterne mobili di gasolio fino a 9.000 litri APPLICAZIONE NORME PREVENZIONE INCENDI DAL 7 OTTOBRE 2017 Si segnala che dal 7 ottobre 2017, termine così prorogato dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (c.d. legge mille proroghe 2017) art. 11 ter, le norme in materia di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 si applicheranno anche alle cisterne mobili di gasolio con capacità non superiore a 9.000 litri (9 m3) in esercizio alla data del 7 ottobre 2011, le c.d. diesel tank. In particolare, le cisterne di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65° (gasolio) - classificate nel d.P.R. 151/2011 nella categoria A (rischio basso) - utilizzate per il rifornimento di veicoli e macchine operatrici - dovranno essere regolarizzate ai fini antincendio entro il suddetto termine, inviando al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco la Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), predisposta da un tecnico abilitato alla prevenzione incendi nel
rispetto dei requisiti di sicurezza previsti e avente la validità di 5 anni. La segnalazione riguarda le cisterne utilizzate per il rifornimento di veicoli e macchine operatrici all’interno di: - aziende agricole, fatta eccezione per le cisterne di capacità non superiore a 6 m3, anche se munite di erogatore; - cave per estrazione di materiali; - cantieri edili, stradali e ferroviari. Fuori da questi campi le cisterne mobili possono essere impiegate esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada ove, venendo equiparate a depositi di carburanti, sono già soggette ai requisiti di sicurezza della normativa antincendio e al rilascio del Certificato di prevenzione incendi. Per quanto, invece, riguarda, le cisterne con capacità fino a 9 m3 utilizzate nelle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi si deve procedere al rinnovo entro la data di scadenza del Certificato di prevenzione incendi, qualora ottenuto all’epoca in cui era obbligatorio, mentre per le nuove installazioni è sufficiente la presentazione della SCIA. Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio ambiente o all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Terre e rocce da scavo
NUOVA DISCIPLINA NORMATIVA
Il 22 agosto è entrato in vigore il DPR 13 agosto 2017, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto scorso, che riordina la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164. Il Decreto rimodula le regole di dettaglio per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto, detta nuove disposizioni sia per le stesse escluse fin dall’origine dal regime dei rifiuti che per quelle, invece, da condurre come rifiuti. Il campo di applicazione della norma differenzia le terre e rocce da scavo in 3 diverse tipologie sulla base dei cantieri di provenienza: - grandi dimensioni (oltre i 6.000 mc) che riguardano opere in VIA/AIA; - piccole dimensioni (inferiori ai 6.000 mc) comprese anche opere in VIA/AIA;
- grandi dimensioni per opere non assoggettate a VIA/AIA. Dal punto di vista procedurale si evidenzia che: - per i cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA/AIA deve essere presentato il Piano di Utilizzo all’Autorità competente sull’opera ed ad ARPA, per via telematica, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori, in ogni caso prima della conclusione dell’eventuale procedimento di VIA o AIA; - per i cantieri di piccole dimensioni e per i grandi cantieri non soggetti a VIA /AIA si prevede, in analogia con quanto previsto in precedenza dall’art. 41 bis del D. Lgs. 21 giugno 2013, l’invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà almeno 15 giorni prima dell’avvio dei lavori a Comune e ad ARPA. Tale dichiarazione sostitutiva assolve alla funzione del Piano di utilizzo, così come previsto dalle grandi opere soggette a VIA ed AIA. Vengono altresì introdotti elementi di maggior dettaglio per i siti di bonifica, e per le aree con presenza di fondo naturale superiore alla concentrazione soglia di contaminazione previste dal D. Lgs. 152/2006 per i siti contaminati. Il testo del Decreto, unitamente ad altre informazioni in merito, potrà essere richiesto all’ufficio ambiente e sicurezza dell’Associazione. (AB)
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Energia: mercato libero DAL 2018 AL VIA L’OFFERTA PLACET, CON CONDIZIONI CONTRATTUALI PREDEFINITE E PREZZO LIBERO, FACILE DA COMPRENDERE E COMPARARE Dal 1° gennaio 2018 tutti i venditori di elettricità e gas del mercato libero dovranno obbligatoriamente inserire tra le proprie offerte anche la PLACET, cioè un’offerta predefinita rivolta a famiglie e piccole imprese (a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela - PLACET), a condizioni contrattuali prefissate definite dall’Autorità, ma a prezzi liberamente stabiliti dal venditore, in accordo ad una struttura chiara e comprensibile. Il nuovo strumento PLACET, introdotto dall’Autorità per l’energia con la deliberazione 555/2017/R/ com dopo un ampio processo di consultazione, è un ausilio a disposizione dei consumatori per rafforzare la loro capacità di scelta e agevolare la comparazione nel mercato libero, colmando l’asimmetria informativa spesso esistente nel rapporto tra le parti. Inoltre introduce nel mercato retail italiano le cosiddette “offerte standard” innovando, dal punto di vista della tutela dell’utente e della flessibilità, alcuni casi simili presenti in altri mercati. I venditori dovranno inserire nel proprio menù un’offerta PLACET a prezzo fisso e una a prezzo variabile, distintamente per il settore elettrico e per quello del gas, prevedendo la sola fornitura di energia, senza poter inserire servizi aggiuntivi (addendum economici o condizioni ulteriori). Le condizioni generali di fornitura saranno redatte dal fornitore in accordo a un modulo di riferimento predisposto dall’Autorità con il supporto di un Tavolo di lavoro permanente tra i rappresentanti degli operatori e dei clienti finali. Il modulo costituirà il benchmark per i contratti di offerta PLACET, in un primo momento utilizzabile su base volontaria dai venditori, ma sarà anche un elemento per il monitoraggio dell’Autorità sui moduli eventualmente predisposti in modo autonomo,
per valutare che siano comunque conformi alle previsioni della disciplina PLACET. Per quanto riguarda il prezzo dell’energia è prevista una struttura unica, articolata in quota punto (€/cliente/anno) e in quota energia (proporzionale ai volumi prelevati - €/kWh o €/Smc). A sua volta la quota energia può essere variabile, cioè indicizzata al prezzo della materia prima nei mercati all’ingrosso con l’aggiunta di uno spread definito dal venditore, o fissa per un certo periodo (1 anno). L’indicizzazione della PLACET variabile per il settore elettrico sarà riferita al prezzo del mercato del giorno prima (PUN - Prezzo unico nazionale), per il gas allo stesso indice di riferimento del servizio di tutela (il TTF, l’indice di riferimento del mercato gas all’ingrosso olandese). Per la fatturazione, si applicherà la disciplina del TIF (Testo integrato fatturazione) senza possibilità di prevedere deroghe, come invece avviene per il mercato libero. Non potranno poi essere previsti addebiti ulteriori per la ricezione della fattura o l’accesso ai propri consumi. Il cliente riceverà anche uno sconto nel caso di fatturazione elettronica e domiciliazione dei pagamenti, come accade già oggi per i clienti dei servizi di tutela. Il contratto ha durata indeterminata, fatta salva la facoltà di recesso, con condizioni economiche rinnovate ogni 12 mesi e un prezzo comunque liberamente definito tra le parti. Con adeguato anticipo rispetto alla scadenza, il venditore dovrà informare il cliente, con apposita comunicazione, delle condizioni economiche applicate trascorsi 12 mesi e il cliente deciderà se aderire, anche in forma tacita. Le famiglie potranno sempre usufruire del Bonus sociale previsto per chi è in condizioni di disagio economico/fisico. Inoltre, per la fornitura elettrica è previsto un raccordo con i contratti di Tutela SIMILE che giungono al loro naturale termine di 12 mesi. A seguito di un preavviso del venditore non inferiore a 3 mesi rispetto alla scadenza del contratto, e in assenza di una diversa scelta da parte del cliente, il contratto di Tutela SIMILE proseguirà per un altro anno alle medesime condizioni contrattuali ed economiche (ma senza lo sconto una tantum iniziale non ripetibile) e successivamente, sempre in assenza di diversa scelta del cliente, sarà prevista l’applicazione di una offerta PLACET.
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Infine, la deliberazione 555/2017/R/com completa anche il quadro delle condizioni contrattuali minime inderogabili per tutte le offerte di mercato libero diverse dall’offerta PLACET, a partire dal 2018, in particolare con riferimento alle nuove regole in tema di conclusione dei contratti e di fatturazione (con il relativo divieto di applicazione di specifici corrispettivi per la ricezione delle fatture). Oltre alle nuove Offerte PLACET e alle offerte
di mercato libero, restano disponibili le offerte in regime di tutela (finchÊ previsto dalla normativa) e, per gli operatori che hanno aderito, le offerte di Tutela SIMILE per il mercato elettrico (attivabili fino al 30 giugno 2018 tramite il portale www.portaletutelasimile.it). La deliberazione 555/2017/R/com è disponibile sul sito www.autorita.energia.it. (C)
PAG. 61 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 15 - 31 agosto 2017
Circolare della Regione per ribadire le direttive vincolanti LA REGIONE MANTIENE LA PROPRIA AUTONOMIA LEGISLATIVA RIBADITA CON L’ART. 24 DELLA L.R. 13/2014 La Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia con Circolare prot. n. 0088327 del 16 agosto 2017, anche su esplicite richieste della nostra Associazione Confapi FVG, ha finalmente chiarito alle Stazioni Appaltanti della nostra Regione la piena applicabilità delle Direttive Vincolanti in materia di Contratti Pubblici. Anche alla luce delle numerose richieste di chiarimento inerenti le prime indicazioni operative emanate dalla Direzione Centrale Infrastrutture e territorio in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 (c.d. Codice degli Appalti) e datate 25 maggio 2016, la Direzione Regionale ha ritenuto opportuno sottolineare quanto segue. Viene ritenuta di prioritaria importanza affermare la piena cogenza delle Direttive vincolanti, emanate in data 7 agosto 2015 e integrate con nota del 25 maggio 2016, dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio per i lavori di interesse regionale e locali finanziati con fondi regionali, siano essi realizzati per competenza diretta siano essi realizzati in regime di delegazione amministrativa. L’ambito soggettivo di tale prescrizione è rivolto a tutte le stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia siano essi enti locali, che consorzi, che aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica, che aziende sanitarie, che società partecipate, oltre che tutte le strutture interne dell’amministrazione regionale che pongano in essere opere pubbliche, ad eccezione della Protezione Civile per tutto ciò che non rientra nel regime ordinario. Come ribadito, infatti dall’art. 24 della legge regionale 13/2014, le direttive vincolanti emanate sono espressione della competenza regionale in materia di organizzazione amministrativa e non incidono nelle competenze legislative statali, in quanto individuano, in ragione di quanto già espresso PAG. 62 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2017
in modo esaustivo nelle premesse delle direttive già emanate, modi e termini di realizzazione dei lavori finanziati dalla Regione, nel rispetto della disciplina vigente posta dal D.Lgs. 50/2016. Peraltro, a maggiore supporto di quanto ribadito, le direttive costituiscono criterio interpretativo della disciplina ai sensi dell’art. 40, comma 1 lett. e) della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 che prevede che l’Amministrazione regionale promuova la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale e locale anche mediante «attività di consulenza finalizzata all’approfondimento e all’uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia» e tali sono le Direttive emanate dalla scrivente Direzione. Tale precisazione consente di esplicitare ulteriormente le indicazioni della scrivente Direzione in materia. Con riguardo ai contratti disciplinati dall’art. 36 del Codice (c.d. contratti sotto soglia), vengono in rilievo i criteri di scelta che le stazioni appaltanti devono seguire per selezionare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata. Tra questi, vi è l’idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori, che deve essere valutata sulla base del rapporto tra il valore dell’appalto e il luogo di esecuzione dell’intervento. Premesso che, ribadisce la Regione, la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 841 del 3 agosto 2016 ha ritenuto “conforme alla disciplina normativa di settore” prevedere tale criterio “come titolo preferenziale e non come unico requisito da possedere per l’aggiudicazione, essendo peraltro indicato nella fase preliminare a quella dell’indizione della gara in cui la stazione appaltanti individua eventuali interessati a partecipare alla selezione”, l’idoneità operativa, indicata come uno dei criteri preferenziali da utilizzare per la scelta degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate, si qualifica come criterio strettamente legato al valore economico dell’appalto. Infatti, per contratti d’appalto aventi un valore molto esiguo, il costo dell’organizzazione a distanza costituisce un costo non sostenibile, che si riverserebbe necessariamente sulla qualità dell’opera e pertanto minore è il valore economico dell’appalto, necessariamente più ristretto dovrà essere
l’ambito territoriale in cui la stazione appaltante sceglierà gli operatori economici da invitare alla procedura. Nella scelta del contraente, la stazione appaltante deve seguire anche il criterio dei lavori analoghi. Tale criterio si applica per gli appalti concernenti lavori d’importo pari o superiore a euro 40.000 e fino a euro 150.000 (art. 36, comma 2 lett. b) e non si traduce nella necessaria e univoca corrispondenza tra i lavori oggetto dell’appalto e interventi già eseguiti dall’impresa. In altri termini, il concetto di “lavori analoghi” non corrisponde ai “lavori identici”, ma li ricomprende, essendo una categoria ampia, che opera per macro aree di interesse, che possono essere ulteriormente esemplificate nelle seguenti: - macro area legata alla natura degli interventi (strutturale, impiantistica, stradale ovvero restauro, ecc.); - macro area legata all’oggetto dell’intervento (intervento su edifici esistenti, realizzazione di nuova opera, ecc.); - macro area legata alla tipologia dell’intervento (manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria, riqualificazione, adeguamento normativo, ecc). La Direzione Regionale ritiene, infatti, più opportuno invitare alla procedura negoziata per un determinato contratto i soggetti che abbiano dimostrato competenza ed esperienza all’interno dello stesso ambito di operatività. Infine con riferimento alle precedenti esperienze contrattuali la Regione precisa che tale criterio deve essere riferito alle precedenti esperienze contrattuali maturate non solo con la stazione appaltante ma anche con le altre stazioni appaltanti non necessariamente del territorio. In ordine alle modalità di scelta degli operatori economici, come già enunciato nella nota del 25 maggio 2016, la Direzione Regionale ribadisce l’impossibilità di ricorrere al sorteggio per tutte le procedure di affidamento sia per gli incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria sia di affidamento di lavori, in quanto tale modalità non garantisce il rispetto di alcuno dei principi previsti dal Codice degli Appalti all’art. 30, comma 1. Il ricorso al sorteggio, infatti, consiste nel mero affidamento al caso, che non consente una vera e approfondita valutazione circa l’idoneità dell’operatore economico da invitare. Con la finalità di rendere omogeneo il processo di realizzazione dei lavori pubblici, soprattutto nella fase di svolgimento delle procedure di gara, e quindi con l’intento di rendere effettiva l’applicazione delle direttive vincolanti emanate dalla PAG. 63 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2017
Direzione centrale infrastrutture e territorio, si ricorda che l’art. 44 bis della L.R. 14/2002 prevede la costituzione della rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia, attraverso l’utilizzo della rete informatica regionale e la messa a disposizione della piattaforma informatica prevista dal medesimo articolo.
RETE DI STAZIONI APPALTANTI La circolare contiene anche delle disposizioni particolari relative alla rete delle Stazioni Appaltanti, di seguito si riporta il testo integrale. Alla circolare è allegata anche una bozza di convenzione che dovrà essere stipulata tra la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e la stazione appaltante singola o associata; se interessati, tale convenzione può essere richiesta all’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione. L’art. 44 bis della legge regionale 14/2002 rubricato “Rete di stazioni appaltanti” è stato modificato con legge regionale 24/2016 al fine di adeguarne le finalità a quanto disposto dall’art. 37 del D.Lgs. 50/2016. A tal fine il nuovo testo così recita: “1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e razionalizzazione dell’azione amministrativa e nel rispetto dell’autonomia di ciascuna realtà locale, la Regione promuove la definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente. L’ambito di riferimento per i lavori pubblici di interesse locale e regionale è costituito dall’intero territorio della Regione. 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione esercita, anche con l’utilizzo della rete informatica regionale, un ruolo di coordinamento e di supporto per la progressiva attivazione di una rete di stazioni appaltanti, diffuse sul territorio, idonee allo svolgimento di funzioni e attività commisurate al livello di organizzazione e autonomia raggiunta, anche nell’interesse di altre stazioni appaltanti. 2 bis. La Rete delle stazioni appaltanti della Regione viene attivata, anche grazie all’utilizzo della rete informatica regionale, nei confronti delle stazioni appaltanti singole o associate attraverso la stipulazione di un apposito accordo tra la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e
la stazione appaltante singola o associata, finalizzato ad accreditare la stazione appaltante alla rete, oltre a disciplinare funzioni e attività che la stazione appaltante singola o associata dovrà svolgere. 2 ter. Le stazioni appaltanti aderenti alla Rete si qualificano in ragione delle competenze diffuse sul territorio e acquisite tramite la costituzione della rete e operano attraverso strumenti d’acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione della Regione. 3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 2 si avvalgono delle competenze dei dipendenti delle stazioni appaltanti singole o associate, anche appartenenti al comparto unico regionale attraverso forme di collaborazione definite sulla base di convenzioni o accordi tra gli enti. 4. La Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici assume il ruolo di coordinamento interistituzionale della Rete finalizzata alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale e regionale, anche con riferimento al principio di formazione continua e alla istituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici previsti dalla vigente normativa. All’interno della medesima Direzione sono costituiti i nuclei di supporto di cui all’articolo 44. 6. La Rete prende avvio tra i Comuni aderenti alle convenzioni di cui al comma 2 bis a partire dall’1 marzo 2017. 6 bis. Nelle more dell’avvio della Rete di stazioni appaltanti di cui al comma 2, i Comuni sono adeguati qualora aderiscano a una delle forme di collaborazione gestionale prevista dalla vigente disciplina in materia.” Visto l’avvio della piattaforma telematica di eprocurement per la gestione dei lavori pubblici di interesse regionale e locale, a partire dal modulo relativo alle procedure di gara, anche la rete di stazioni appaltanti ha i presupposti informatici per essere avviata.
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Con la presente circolare, pertanto, viene anche trasmesso l’accordo alle Stazioni Appaltanti, di cui al comma 2 bis del prefato articolo 44 bis della L.R. 14/2002, per la sua approvazione e la conseguente attivazione della rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia diffuse sul territorio e adeguate allo svolgimento delle procedure di gara anche in ragione di quanto posto al comma 2 ter del medesimo articolo 44 bis e nel rispetto dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016. Sul punto si precisa con riferimento alla Convenzione: - che dovrà essere approvata dalla Giunta comunale; - che l’oggetto della Convenzione riguarda tutte le procedure per l’affidamento di servizi tecnici e di lavori d’interesse locale e regionale come precisato nell’art. 2, - che gli ambiti esclusi sono quelli delle consulenze e delle prestazioni d’opera ai sensi del D.lgs. 165/2001 e le procedure di erogazione dei contributi; - che, ai fini dell’attivazione della rete nel singolo ente, è necessario individuare i soggetti, persone fisiche, che saranno incardinati nell’Ufficio della rete, indicando ruoli e responsabilità che si prevede possano svolgere, allegando il relativo curriculum, con la precisazione che i singoli uffici NON hanno una propria soggettività giuridica ma rimangono emanazione dell’ente stesso come precisato; - che le funzioni esercitate dalla rete sono indicate puntualmente all’articolo 7. In particolare si sottolinea la necessità, per ciascuno dei nominativi, di indicare le competenze professionali acquisite, anche tramite l’allegazione di curriculum personale, nonché le eventuali preferenze per lo svolgimento dell’incarico di RUP e di supporto tecnico-amministrativi al RUP attinenti al procedimento di realizzazione di un’opera pubblica. (CS)
Nuove misure per lo sviluppo del territorio in FVG (2a parte) I COMUNI ADEGUANO I PROPRI STRUMENTI URBANISTICI ALLE PREVISIONI DEL PIANO PAESAGGISTICO Sul BUR del 26 luglio 2017 n. 23 è stata pubblicata la Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 che riguarda le misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell’ordinamento regionale nelle materie dell’edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), introduce misure per lo sviluppo del sistema infrastrutturale regionale, marittimo, fluviale e terrestre, da attuarsi attraverso il potenziamento o il recupero della rete esistente in recepimento delle esigenze provenienti dai territori anche in funzione del rilancio del sistema produttivo regionale. Con la presente legge si disciplina, altresì, forme acceleratorie e negoziali per la promozione di elementi naturali di valore e per lo sviluppo sostenibile di ambiti produttivi del territorio regionale. Con questo provvedimento vengono individuati gli interventi per il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, privilegiando soluzioni mirate al contenimento del consumo di suolo, nonché misure di semplificazione nelle materie dei lavori pubblici e delle infrastrutture. Questa normativa affronta molti argomenti dei quali andremo ad approfondire i più significativi e di interesse per le imprese, in questa prima parte andremo ad esaminare i titoli V in materia di paesaggio e biodiversità.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAESAGGIO Gli aggiornamenti del PPR (Piano Paesaggistico Regionale) riferiti alla ricognizione e delimitazione PAG. 65 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2017
dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, alle integrazioni delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, alla ricognizione dei beni culturali, agli adeguamenti della normativa d’uso, alle linee-guida, all’attività di recepimento del PPR da parte degli Enti locali e agli indicatori di monitoraggio sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. I Comuni conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR, ai sensi dell’articolo 145, comma 4, del decreto legislativo 42/2004, secondo le procedure disciplinate dalla normativa regionale in materia di urbanistica entro i termini e con le modalità stabiliti dal PPR. La partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione o adeguamento è disciplinata dal PPR.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19/2009 La legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, disciplina con il suo regolamento di attuazione la materia dell’attività edilizia, in conformità alla Costituzione e all’ordinamento comunitario. Segnaliamo solo le modifiche più significative e di interesse per le imprese. L’articolo 1 modificato prevede che la Regione promuove: a) il miglioramento delle condizioni di sicurezza e del benessere dei cittadini; a bis) il contenimento del consumo di suolo, anche favorendo il recupero del patrimonio edilizio esistente o il riuso dello stesso mediante conversione a usi diversi; a ter) la sicurezza sismica degli edifici, sostenendo interventi volti alla riduzione del rischio sismico ai sensi della disciplina di settore; b) la diffusione dell’edilizia sostenibile e il miglioramento della qualità architettonica attraverso la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e delle caratteristiche ambientali del territorio regionale; c) il contenimento dei consumi energetici degli edifici anche attraverso la promozione dell’uso di fonti energetiche rinnovabili e dell’edilizia sostenibile, nonché la salvaguardia delle risorse naturali;
d) lo sviluppo economico e il miglioramento della competitività dei settori interessati; e) la semplificazione delle procedure relative agli interventi edilizi, con preferenza per le soluzioni che producono la responsabilizzazione del costruttore, del progettista e del direttore dei lavori, con riduzione dei controlli amministrativi. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione. - Il testo dell’articolo 3 della legge regionale 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente: Viene inserito il comma 2 bis, che prevede che in attuazione dell’articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), fatto salvo quanto disposto al comma 2 ter, la materia delle distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché le dotazioni territoriali e funzionali minime definite quali standard urbanistici trovano disciplina nel piano territoriale regionale vigente e nella specifica regolamentazione regionale, ferme restando le disposizioni del Codice civile in materia di distanze. Le zone territoriali omogenee B0 o le loro sottozone, nonché le altre aree alle stesse assimilate, come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, sono equiparate, ai fini delle distanze minime tra edifici, alle zone territoriali omogenee A anche per l’applicazione dell’articolo 9, comma 1, punto 1), del decreto ministeriale 1444/1968. Il comma 2 ter invece prevede che salvo diversa previsione degli strumenti urbanistici, anche differenziata per zone urbanistiche, e ferme restando le disposizioni del Codice civile in materia di distanze, non vengono computati ai fini del calcolo della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti le opere o i manufatti non idonei a compromettere il profilo igienico-sanitario e il corretto inserimento dell’opera nel contesto urbanistico quali, ad esempio: 1) sporti di gronda, abbaini, terrazze, poggioli e balconi aggettanti; 2) logge e porticati liberi, androni e bussole; 3) rampe e scale aperte; PAG. 66 - APINFORMA / Edilizia - numero 15 - 31 agosto 2017
4) muri di contenimento, volumi tecnici e vani corsa ascensori; 5) box e autorimesse pertinenziali o altri manufatti, comunque pertinenziali, fino all’altezza di 3 metri, rispetto al fabbricato principale; 6) tettoie, pensiline e pergolati. E il comma 2 quater prevede che nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze, gli strumenti urbanistici comunali possono ammettere interventi di ampliamento di edifici esistenti in deroga alle distanze minime di cui al decreto ministeriale 1444/1968 qualora ciò consenta l’allineamento del patrimonio edilizio e il migliore assetto urbanistico e paesaggistico del territorio. All’articolo 17 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) si prevede che sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i seguenti interventi, purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonché conformi ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre norme aventi incidenza sull’attività edilizia: a) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore, nonché gli interventi di recupero; b) gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili in attività edilizia libera, anche asseverata, qualora comportino un aumento inferiore o uguale al 20 per cento della volumetria utile dell’edificio o dell’unità immobiliare esistenti se a destinazione residenziale o del 20 per cento della superficie utile dell’edificio o dell’unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire; d) la realizzazione di chioschi per la vendita, la somministrazione, la lavorazione di beni di consumo, nonché la collocazione di tende relative a locali d’affari e altri manufatti relativi a esercizi pubblici, nonché l’installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l’utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, purché assentita dallo strumento urbanistico generale o dal regolamento edilizio comunale e nel rispetto delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e strutturali stabilite a livello locale, a condizione che comunque non
superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell’edificio esistente; e) gli interventi di rilevanza strutturale su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazze a vasca e poggioli aggettanti, fino alla profondità massima di 1,60 metri, di balconi, rampe, scale aperte. All’articolo 30 (Esonero e riduzione dal contributo di costruzione) viene aggiunto: che Il contributo di costruzione non è dovuto anche per: - per gli interventi di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo ovvero
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manutenzione di edifici residenziali, compresi quelli che determinano un aumento della superficie imponibile inferiore o uguale al 20 per cento della superficie imponibile preesistente, anche nel caso di aumento delle unità immobiliari; oltre tale misura, il contributo è dovuto per la sola quota eccedente; - per il frazionamento di unità immobiliari qualora non comporti aumento delle superfici utili e cambio di destinazione d’uso. (fine) (CS)
I rating etici RATING DI LEGALITÀ, PROTOCOLLO DI LEGALITÀ, RATING D’IMPRESA, WHITE LIST DELLE PREFETTURE. L’ASSISTENZA DELL’ASSOCIAZIONE PER L’OTTENIMENTO I rating etici di cui all’epigrafe sono stati introdotti in Italia a partire dal 2012 allo scopo di riconoscere e promuovere l’adozione di comportamenti legali, etici e trasparenti da parte delle imprese e delle stesse organizzazioni imprenditoriali, oltrepassando gli obblighi di legge e migliorarne l’impatto sulla società e sull’ambiente. L’adesione a questi “sistemi etici” ha, dunque, carattere volontario, ma dopo un avvio in sordina sempre più imprese negli ultimi tempi hanno pensato di aderirvi, in quanto essi hanno assunto un crescente rilievo in termini di premialità nei finanziamenti pubblici, di facilitazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione (partecipazione a gare d’appalto, affidamento a forniture di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture) e anche di accesso al credito bancario. Si reputa, quindi, opportuno procedere almeno a una sommaria illustrazione dell’intero sistema, avvertendo da subito che l’Associazione ne è parte, sia a livello centrale attraverso un accordo già concluso fra il Ministero dell’interno e Confapi, sia a livello territoriale mediante accordi fra le Prefetture della regione e l’Associazione in via di perfezionamento. L’Associazione è, comunque, sin da ora pronta ad assistere le imprese per l’ottenimento dei rating in parola.
IL RATING DI LEGALITÀ Il rating di legalità trae origine dalla legge 18 maggio 2012, n. 62 e dal conseguente regolamento che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in accordo con i Ministeri della giustizia e dell’interno ha licenziato nel novembre di quello stesso anno. Il regolamento definisce l’attribuzione del rating di legalità alle imprese operanti sul territorio na-
zionale con fatturato superiore a 2 milioni di euro e iscritte al Registro delle imprese da almeno 2 anni, a fronte di una espressa richiesta da parte delle medesime, esclusivamente trasmessa per via telematica all’AGCM su apposito modulo rinvenibile sul sito web www.agcm.it. Prevede che, a fronte del possesso di una serie di requisiti minimi autocertificati, l’impresa possa ottenere un punteggio di legalità commisurato da una a tre stelle (v. infra). Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile sempre su richiesta. In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una stella, l’AGCM ne dispone la revoca. Se vengono meno i requisiti grazie ai quali l’azienda ha ottenuto un rating più alto, l’AGCM riduce il numero di stelle. Sul medesimo sito AGCM pubblica e aggiorna l’elenco delle imprese che hanno ottenuto il rating di legalità, ciascuna con relativo punteggio espresso in stelle, molte delle quali sono Imprese Associate. Il punteggio minimo (una stella) Così, per ottenere il punteggio minimo di una stella l’impresa dovrà dichiarare che l’imprenditore e gli altri soggetti rilevanti ai fini del rating (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale, amministratori, soci) non sono destinatari di misure di prevenzione o cautelari, sentenze o decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale né l’impresa dovrà essere destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità. Nei confronti dell’impresa, inoltre, non dovrà essere stato disposto il commissariamento. L’impresa ancora non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dalla responsabilità penale delle società (ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). L’impresa non dovrà inoltre, nel biennio precedente la richiesta di rating, essere stata condannata per illeciti antitrust gravi o per violazioni del codice del consumo, per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi
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retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. Non dovrà neppure avere subito accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione e non essere destinataria di provvedimenti di accertamento del mancato pagamento di imposte e tasse. Dovrà poi dichiarare di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture. L’impresa dovrà infine dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di 1.000 euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili. I punteggi superiori (due e tre stelle) Il regolamento prevede che, rispettando i sottostanti ulteriori requisiti, l’impresa potrà ricevere tre stelle; con l’osservanza di almeno 6 di essi potrà, invece, raggiungere il punteggio di due stelle: - rispettare i contenuti dei protocolli di legalità sottoscritto dal Ministero dell’interno e da organizzazioni nazionali di categoria, fra cui Confapi, e delle linee guida attuative, e, a livello locale, dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria; - utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori a 1.000 euro; - adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001; - adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility (in questo caso le imprese associate possono dimostrare questo requisito poiché l’Associazione già dal 2003 opera secondo un sistema integrato QualitàEtico Sociale ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001 e SA 8000, a cui aderiscono esplicitamente all’atto dell’adesione mediante sottoscrizione del Codice Etico); - essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa; - avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria
(le imprese associate aderiscono al Codice Etico dell’Associazione); - aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione. Si terrà conto anche della denuncia all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia di reati previsti dal regolamento commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori, qualora alla denuncia sia seguito l’esercizio dell’azione penale.
I PROTOCOLLI DI LEGALITÀ DI CONFAPI Varie organizzazioni nazionali di categoria hanno sottoscritto un protocollo di legalità (di seguito protocollo) con il Ministero dell’interno. Confapi lo ha sottoscritto il 14 aprile 2017. Il Protocollo di legalità prevede per Confapi una serie di impegni, da svolgersi attraverso le sue articolazioni territoriali, come la scrivente Associazione, e in particolare: - svolgere opera di sensibilizzazione verso le imprese associate ai fini dell’adesione al Protocollo; - promuovere l’adozione di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile dei propri partner subappaltatori e fornitori; - iscrivere in un apposito elenco pubblicato sul sito web di Confapi (www.confapi.org) le imprese aderenti al Protocollo; - vigilare sul corretto adempimento degli obblighi assunti dalle imprese associate che hanno aderito al Protocollo ed indicati nello schema di accordo attuativo allegato al medesimo, prevedendo le procedure ritenute più adeguate per contestare e sanzionare eventuali inadempienze fino alla cancellazione dal suddetto elenco; - promuovere specifici corsi di formazione per diffondere la cultura della legalità. La nostra Associazione sta rendendo operativo a livello locale il Protocollo, stipulando con le competenti Prefetture un accordo attuativo, attenendosi allo schema allegato al Protocollo, nel quale sono individuate nel dettaglio le modalità e le misure prescritte. Dal punto di vista delle imprese associate l’adesione al Protocollo di Confapi è solo una possibilità per ottenere una o due stelle in più nel proprio rating di legalità.
RATING D’IMPRESA NEI CONTRATTI PUBBLICI Il rating d’impresa - da non confondersi con il rating di legalità, nonostante un’evidente affinità trae origine dal decreto legislativo 18 aprile 2016,
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n. 50 (codice degli appalti), art. 83, co. 10 che lo istituisce presso l’ANAC, alla quale è affidata la gestione, il sistema di rating e la definizione delle relative premialità. Le imprese interessate ne fanno richiesta all’ANAC la quale rilascierà apposita certificazione. Il rating di impresa si applica al solo fine della qualificazione delle imprese, intesa come valutazione della capacità delle stesse di poter accedere alla gara. Esso è, infatti, finalizzato a valutare, promuovere e valorizzare le capacità contrattuali degli operatori economici, la correttezza in fase di esecuzione e, in prospettiva, a innalzare la qualità e l’efficienza del mercato dei contratti pubblici in linea con i principi generali del codice degli appalti. A tal fine l’ANAC, mediante linee guida da essa adottate sempre a norma del codice degli appalti, definisce i criteri reputazionali, i criteri di valutazione dei medesimi e le modalità di rilascio della relativa certificazione. Le linee guida istituiscono altresì un sistema amministrativo di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti reputazionali tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell’impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all’applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Originariamente, il rating d’impresa era obbligatorio, ma le modifiche apportate dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 all’art. 83, co. 10 del codice degli appalti lo hanno reso facoltativo. Esso resta tuttavia elemento premiale valutabile in sede di gara, svincolato dal rating di legalità, e applicabile a tutti i contratti pubblici (lavori, forniture e servizi).
LE WHITE LIST DELLE PREFETTURE La White list, istituita in ogni Prefettura, consiste in un elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. Trae origine dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, co. 52 e ha lo scopo di rendere più efficaci e spediti i controlli antimafia in quelle attività imprenditoriali ritenute maggiormente
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa e, precisamente: - trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; - trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; - noli a freddo di macchinari; - fornitura di ferro lavorato; - noli a caldo; - autotrasporti per conto di terzi; - guardiania dei cantieri. Per effetto della espressa equipollenza dell’iscrizione nella White list all’informazione antimafia, alle imprese iscritte non è richiesta altra prova di assenza di infiltrazioni mafiose per tutto il periodo di validità dell’iscrizione stessa ai fini della partecipazione alle varie gare d’appalto La prefettura competente, ove potersi iscrivere, è quella nella cui giurisdizione si trova la sede principale o secondaria dell’impresa. Possono iscriversi nell’elenco le imprese che hanno una sede in Italia e imprese straniere. La domanda deve essere presentata alla Prefettura competente per territorio o, in caso di società costituite all›estero, alla Prefettura nella cui provincia si trova una delle sedi secondarie con rappresentanza stabile; le società costituite all’estero prive di sedi secondarie in Italia possono rivolgersi a qualunque Prefettura. L’iscrizione alla White list non è obbligatoria, ma volontaria. La richiesta va inoltrata, generalmente per via telematica, dal legale rappresentante dell’impresa, utilizzando un apposito modello e indicando i settori di attività. Una volta inviata la richiesta, la Prefettura rilascerà il provvedimento d’iscrizione o di diniego, dopo aver proceduto alle necessarie verifiche e pubblicherà sul proprio sito web l’avvenuta iscrizione. L’ iscrizione nell’elenco ha una validità di 12 mesi a decorrere dalla data in cui è stato adottato il provvedimento che la dispone. L’impresa che abbia interesse a permanere nell’elenco è tenuta a comunicare alla Prefettura tale sua volontà almeno 30 giorni prima della scadenza con la possibilità di chiedere l’iscrizione anche per settori di attività ulteriori. Si ritornerà su questi argomenti ogni qual volta sia necessario svilupparli e approfondirli. Frattanto le imprese interessate possono rivolgersi agli uffici economico, edilizia, fiscale e societario dell’Associazione.
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(LCP-AdT)
Autotrasporto c/t. Idoneità finanziaria AGGIORNAMENTO DEL REQUISITO D’IDONEITÀ FINANZIARIA PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE Con circolare n. 11/2017 del 3 agosto 2017 (di seguito circolare) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità ha aggiornato le prescrizioni sulle modalità di dimostrazione del requisito d’idoneità finanziaria necessario per l’ottenimento ed il mantenimento dell’iscrizione delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi al relativo Albo nazionale (di seguito Albo). In premessa si rammenta che il requisito di idoneità finanziaria si dimostra tramite: - certificazione del revisore contabile sulla base dei conti dell’impresa; - fidejussione rilasciata da istituti bancari; - fidejussione rilasciata da compagnie di assicurazione; - fidejussione rilasciata da intermediari finanziari a ciò autorizzati; - polizza assicurativa di responsabilità professionale, ma limitatamente ai primi due anni di attività (nuovi iscritti all’Albo), dopo i quali il requisito va comprovato con le attestazioni di cui sopra. La circolare ha ora chiarito che, in conseguenza delle modifiche intervenute nel Testo unico bancario (TUB), le quali hanno incluso gli intermediari finanziari, i confidi ed i servicer delle operazioni di cartolarizzazione [soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di riscossione dei crediti ceduti ed i
servizi di cassa e di pagamento nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, n.d.r.] e le società fiduciarie nel nuovo articolo 106 , “sono da ritenersi valide, per la dimostrazione della sussistenza del requisito d’idoneità finanziaria solo le attestazioni relative a garanzie emesse da banche e dalle compagnie di assicurazione, nonché dagli intermediari finanziari, inclusi i confidi, purché iscritti all’Albo di cui al modificato art. 106 del TUB [cioè delle c.d. nuove finanziarie ex art. 106 del TUB, n.d.r.] e secondo le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa in questione.” La circolare ribadisce anche che non sono valide, come precedentemente indicato: - le garanzie emesse dalle vecchie finanziarie ex art. 106 del TUB; - le garanzie emesse da confidi non abilitati al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico; - le polizze assicurative o attestazioni di polizze assicurative rilasciate da compagnie estere non in regola con la disciplina europea e nazionale in materia di assicurativa; - le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative richieste alle imprese di trasporto rifiuti pericolosi; - le polizze di responsabilità civile auto (RCA). Infine, la circolare riporta in allegato un nuovo modello di Attestazione di vigenza di contratto di fidejussione - da parte di istituto bancario, di intermediario finanziario e di compagnia di assicurazione -, che sostituisce il precedente modello, in quanto parzialmente riveduto alla luce della modifica al TUB. Copia della circolare, altre informazioni e documentazione possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Francia. Contributo alle dichiarazioni di distacco INTRODUZIONE DI UN CONTRIBUTO LEGATO ALLE DICHIARAZIONI DI DISTACCO ANCHE PER L’AUTOTRASPORTO Con decreto del Ministro del lavoro, dello sviluppo, della formazione professionale e del dialogo sociale francese (di seguito Ministero del lavoro) n. 2017-751 del 3 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese del 5 maggio 2017, è stato istituito un contributo di 40 euro a carico dall’impresa estera per ciascun lavoratore che intende distaccare in Francia, da versarsi in sede d’invio della dichiarazione di distacco o - per quanto concerne l’autotrasporto dell’attestazione di distacco prevista all’art. 1331-1 del codice dei trasporti. Si rammenta che, per quanto concerne il trasporto su strada, il termine distacco comprende anche quelle situazioni di permanenza transitoria dell’autista in Francia, per eseguire un trasporto internazionale con origine o destinazione in quel Paese o per svolgere operazioni di cabotaggio terrestre.
Il Governo francese ha motivato questa scelta con i costi legati alla c.d. dematerializzazione delle dichiarazioni di distacco che dal 1° gennaio 2017 devono essere compilate ed inviate in formato elettronico tramite il servizio informatico SIPSI, gestito dal Ministero del lavoro (www.sipsi.travail.gouv.fr). Il contributo sarebbe, infatti, diretto a compensare questi costi; ma, di fatto, si risolverà in un ulteriore balzello per le imprese straniere che intendano lavorare Oltralpe. Secondo quanto prevede il decreto il pagamento del contributo avverrà in formato elettronico su un sito internet dedicato, di prossima costituzione. Le formalità legate a questo sistema di “telepagamento” verranno stabilite con successivo provvedimento del Ministero del lavoro e del Ministero delle finanze, per cui l’entrata a regime avverrà soltanto dopo la sua pubblicazione, al più tardi, a partire dal 1° gennaio 2018. Si fa, pertanto, riserva di ritornare sull’argomento non appena questo secondo provvedimento sarà reso operante. Frattanto si assicura che l’Associazione è già intervenuta a livello centrale, affinché lo Stato italiano non resti inerte verso questi nuovi balzelli che si ritorcono anche sul sistema trasportistico italiano. (AdT)
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Autotrasporto c/t. Lussemburgo. Distacco transnazionale RESA OPERATIVA LA NORMATIVA SUL DISTACCO TRANSNAZIONALE PER L’ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO Anche il Lussemburgo si aggiunge a quei Paesi dell’Unione europea, che, nel recepire la normativa comunitaria sul distacco transnazionale di lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi (direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2014/67/UE del 15 maggio 2014), relativamente al settore dell’autotrasporto in conto terzi hanno previsto l’applicabilità delle nuove regole
anche ai trasporti internazionali aventi origine o destinazione uno di questi Stati, oltre, naturalmente, ai trasporti in regime di cabotaggio. Anche in Lussemburgo rimangono esclusi soltanto i trasporti in transito. La procedura lussemburghese prevede la registrazione dell’impresa e degli autisti da distaccare, da effettuarsi prima dell’avvio dell’operazione di trasporto sull’apposita piattaforma elettronica “edetachement”, raggiungibile all’indirizzo https:// guichet.itm.lu/edetach/. Per agevolare gli operatori nell’inserimento dei dati, le autorità lussemburghesi hanno elaborato una guida in lingua francese, che può essere parimenti scaricata o richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER IL LUGLIO 2017 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 13/2017, p. 42, per segnalare che il 4 settembre 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di luglio 2017. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel luglio 2017 (pari a 1338,28 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,096 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA);
- 0,882 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari
AGRICOLTURA BIOLOGICA Stevia rebaudiana Bertoni Il Ministero delle Politiche agricole ha pubblicato un chiarimento relativo alla Stevia Rebaudiana Bertoni. Importazione prodotti biologici La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Prodotti a base di carne La Commissione ha pubblicato la decisione che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l’elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati.
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Specie Piante agricole La Commissione Europea ha pubblicato il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole sesto complemento alla 35a edizione. Specie Ortaggi La Commissione Europe ha pubblicato il quinto complemento alla 35 edizione del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi. Elenco nazionale dei panel di assaggiatori Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali ha pubblicato l’elenco nazionale dei panel di assaggiatori. Varietà piante da frutto Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto che modifica il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto. Varietà girasole Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto di variazione di denominazione di una varietà di girasole iscritta al registro nazionale delle varietà di specie agrarie. Varietà Riso Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto di cancellazione di una varietà di riso dal relativo registro nazionale. Varietà specie agrarie Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’iscrizione di varietà di specie agrarie al relativo registro nazionale.
BEVANDE Campagna vitivinicola 2017-2018 L’ICQRF ha pubblicato documento inerente la campagna vitivinicola 2017-2018 “Vademecum”. Vino Lison - Pramaggiore Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lison - Pramaggiore». Vino Lison Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Lison». Vino Piave Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione controllata “Piave”.
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Detenzione saccarosio in cantina Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la nota concernente l’art. 14, comma 2, della legge n. 238/2016, detenzione e uso saccarosio in cantina. Operazioni di imbottigliamento dei vini DOP e IGP fuori zona delimitata Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la nota concernente la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, art. 35, comma 3 - Autorizzazioni ministeriali ad effettuare le operazioni di imbottigliamento dei vini DOP e IGP fuori zona delimitata: - scadenza ed eventuale proroga delle autorizzazioni ministeriali rilasciate ai sensi della previgente normativa (D. L.vo n. 61/2010, art. 10, comma 3); - adempimenti a carico Ditte autorizzate. Acque destinate al consumo Il Ministero della Salute ha pubblicato il decreto di recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/ CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifica degli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Grappa della Valle d’Aosta Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto in attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose Scheda tecnica della «Grappa della Valle d’Aosta» o «Grappa de la Vallée d’Aoste». Malanotte del Piave Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave». Vino Roero Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero».
COMMERCIO Agrumenti caratteristici E’ stata pubblicata la legge concernente le disposizioni per la salvaguardia degli agrumenti caratteristici.
Finanziamento acquisti impianti e attrezzature PMI Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il comunicato relativo alla circolare 31 luglio 2017, n. 95925 - Integrazioni alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi e dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. Derrate alimentari agli indigenti La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte d’intervento per il programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.
ETICHETTATURA Origine del grano duro per paste di semola di grano duro Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’indicazione dell’origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro. Si evidenzia tuttavia l’irregolare procedura adottata dal Ministero in riferimento all’adozione del decreto, in quanto non è stata espletata specifica comunicazione alla Commissione Europea. In attesa di una presa di posizione Comunitaria il decreto entrerà in vigore il 13 febbraio 2018. Origine Riso Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’indicazione dell’origine in etichetta del riso. Si evidenzia tuttavia l’irregolare procedura adottata dal Ministero in riferimento all’adozione del decreto, in quanto non è stata espletata specifica comunicazione alla Commissione Europea. In attesa di una presa di posizione Comunitaria il decreto entrerà in vigore il 12 febbraio 2018.
PRODOTTI SPECIALI Preparato enzimatico di proliloligopeptidasi La Commissione europea ha pubblicato la decisione che autorizza l’immissione sul mercato di un preparato enzimatico di proliloligopeptidasi prodotto con un ceppo geneticamente modificato dell’Aspergillus niger quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Vini Terre Siciliane Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente l’autorizzazione di etichettatura transitoria per la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a IGT Terre Siciliane. Elenco nazionale prodotti agroalimentari tradizionali Il Ministero ha pubblicato il decreto che aggiorna l’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238. Elenco DOP IGP e STG Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato all’11 agosto 2017). Doc Sicilia Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente l’autorizzazione di etichettatura transitoria per la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC Sicilia. DOCG Franciacorta Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato di autorizzazione di etichettatura transitoria per la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini DOCG «Franciacorta». Garda Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente l’autorizzazione di etichettatura transitoria della proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Garda». Parmigiano Reggiano Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano». IGT Alpi Retiche Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali ha pubblicato il comunicato concernente la modifica del decreto 19 luglio 2017 concernente l’autorizzazione di etichettatura transitoria per le proposte di modifica del disciplinare di produzione del vino a IGT «Alpi Retiche». Colli Euganei Fior d’Arancio Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Euganei Fior d’Arancio» o «Fior d’Arancio Colli Euganei». Colli Euganei Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto che modifica il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Euganei». Prosecco Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini “Prosecco”. Cappero delle isole Eolie Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Cappero delle Isole Eolie». Pomodoro s. Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento in modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pomodoro S. Marzano dell’Agro SarneseNocerino» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996. Pomodorino del Piennolo del Vesuvio Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento di modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (UE) n. 1238 dell’11 dicembre 2009. Limone Interdonato Messina IGP La Commissione europea ha pubblicato il regolamento recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origi-
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ne protette e delle indicazioni geografiche protette [Limone Interdonato Messina (IGP)].
cernente il Fipronil in uova, ovoprodotti e carni di pollame - allerta 2017.1065.
Limone Interdonato Messina Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento in modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Limone Interdonato Messina», registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1081/2009 dell’11 novembre 2009.
Emergenza Fipronil nelle uova 2 Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’emergenza Fipronil nelle uova.
RESIDUI FITOFARMACI, METALLI, MICOTOSSINE Limiti di Tetraidrocannabinolo (THC) Il Ministero della Salute ha avviato i lavori relativi alla predisposizione dei livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti derivati dalla canapa, in applicazione dell’art. 5 della Legge 242/2016. Gli alimenti derivati dalla canapa soggetti a tali limiti sono i seguenti: semi, farina ottenuta dai semi, olio ottenuto dai semi. Invitiamo pertanto le aziende Associate interessate alla tematica a prendere contatto con i nostri uffici al fine di fornire maggiori informazioni in merito alla norma in lavorazione, così da valutare criticità in merito all’osservanza dei limiti proposti ovvero del testo normativo e formulare eventuali proposte di modifica sostenute da concrete argomentazioni.
VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Laboratori per virus La Commissione ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la designazione del laboratorio di riferimento dell’UE per i virus di origine alimentare. Peste suina africana La Commissione ha pubblicato la decisione relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana nella Repubblica ceca. Influenza Aviaria La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri.
Campylobacter La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda il Campylobacter nelle carcasse di polli da carne. oOo
NOTIZIE DALLA REGIONE FVG Marchio AQUA Con delibera della Giunta regionale n. 1562 del 22 agosto 2017 è stato approvato il disciplinare tecnico per il prodotto “miele” ai fini della concessione del marchio collettivo di qualità AQUA. Il disciplinare è stato pubblicato sul B.U.R. n. 36 del 6 settembre. Titolo alcolometrico volumico naturale Si segnala la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 33 del 16 agosto scorso dei seguenti provvedimenti: - Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare 4 agosto 2017, n. 3761, “Autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2017 atti a dare vini a DOC e DOCG per la campagna vitivinicola 2017/2018”; - Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare 4 agosto 2017, n. 3762, “Autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico dei prodotti della vendemmia 2017 atti a dare vini IGT, vini spumanti e vini senza denominazione d’origine e/o indicazione geografica per la campagna vitivinicola 2017/2018”. Domanda di protezione DOCG “Schioppettino di Cialla” Sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 34 del 23 agosto 2017 è stata pubblicata la rettifica all’avviso relativo alla presentazione al Ministero delle politiche agricole della domanda di protezione della nuova DOCG “Schioppettino di Cialla”.
Fipronil in uova 1 Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota conPAG. 78 - APINFORMA / Organizzazione - numero 15 - 31 agosto 2017
oOo
DATI DI MERCATO 30a SETTIMANA (DAL 24 AL 30 LUGLIO) E 34a SETTIMANA (DAL 21 AL 27 AGOSTO 2017) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; suini. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo
RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 30, dal 24 al 30 luglio 2017 Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 71 notifiche, di cui 22 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta rapido Comunitario. Quattro allerte hanno riguardato merce originaria dall’Italia: - Listeria monocytogenes in Gorgonzola Dolce distribuito in Germania, allerta avviata dalla Germania; - Salmonella in bacche di Goji confezionate in Italia, provenienti da Cina e Germania, di-
stribuite in Germania, allerta avviata dalla Germania; - Sulfamidici, residui oltre i limiti in carni suine prodotte in Italia e distribuite in altri paesi UE, allerta avviata dall’Italia; - Listeria monocytogenes in prosciutto prodotto in Italia e distribuito in Germania, allerta avviata dall’Italia. Tre allerte avviate dall’Italia hanno interessato prodotti ittici contaminati da mercurio, in particolare due relative a pesce spada dal Portogallo ed una relativa a verdesca dalla Spagna. Un’allerta dall’Italia ha anche interessato cucchiai di melamina provenienti dalla Cina per migrazione eccessiva di formaldeide. Dati relativi alla settimana n. 34, dal 21 al 27 agosto 2017 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 67 notifiche, di cui 21 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta rapido Comunitario. Due allerte sono state avviate dall’Italia su prodotti ittici contaminati da mercurio provenienti dal Portogallo, in particolare pesce spada e squalo mako. Due allerte per problemi di allergeni sono state avviate dalla Germania su merce originaria dall’Italia, in particolare pasta alle nocciole destinata alla produzione di gelati contaminata da mandorle. Infine, un’allerta ha interessato pane di mais senza glutine prodotto in Germania contaminato da frammenti di plastica e distribuito in vari paesi europei, inclusa l’Italia.
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Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2016 e 2017 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.
INDICE ISTAT MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2017
(C)
ANNI E MESI
INDICI
VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE
DI DUE ANNI PRECEDENTI
PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
(Base 2015 = 100) 2016
2017
Giugno
99,9
-0,3
-0,4
n. 184 dell’8 agosto 2016
Luglio
100,0
-0,1
-0,2
n. 214 del 13 settembre 2016
Agosto
100,2
-0,1
-0,2
n. 239 del 12 ottobre 2016
Settembre
100,0
0,1
0,0
n. 261 dell’8 novembre 2016
Ottobre
100,0
-0,1
-0,1
n. 279 del 29 novembre 2016
Novembre
100,0
0,1
0,1
n. 299 del 23 dicembre 2016
Dicembre
100,3
0,4
0,4
n. 25 del 31 gennaio 2017
Media
99,9
Gennaio
100,6
0,9
1,2
n. 55 del 7 marzo 2017
Febbraio
101,0
1,5
1,3
n. 72 del 27 marzo 2017
Marzo
101,0
1,4
1,1
n. 99 del 29 aprile 2017
Aprile
101,3
1,7
1,3
in corso di pubblicazione
Maggio
101,1
1,4
1,0
n. 148 del 27 giugno 2017
Giugno
101,0
1,1
0,8
n. 177 del 31 luglio 2017
Luglio
101,0
1,0
0,9
n. 202 del 30 agosto 2017
PAG. 80 - APINFORMA / Organizzazione - numero 15 - 31 agosto 2017
Scadenze aziendali settembre 2017 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2017 VENERDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di agosto. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
SABATO 16 (POSTICIPA A LUNEDÌ 18) IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di agosto. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 7^ rata dell’Iva, relativa al 2016 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2017 utilizzando il codice tributo 6099. TRASMISSIONE LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni Iva relative ai mesi di aprile, maggio e giugno per i mensili e del secondo trimestre per i trimestrali. TRASMISSIONE DATI FATTURE EMESSE E RICEVUTE - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati riferiti alle fatture emesse e a quelle ricevute riferite al primo semestre 2017.
IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata in base alle seguenti aliquote: - 25,72 % per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 33,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24 % per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F 24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24).
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ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2016 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2016. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2017 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2017. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.
GIOVEDÌ 21
tari di beni e servizi relativi al mese di agosto. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica.
SABATO 30 (POSTICIPA A LUNEDÌ 2) CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° settembre 2017 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 agosto 2017. MODELLO 730 - COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO - Scade il termine per richiedere al sostituto d’imposta di non effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef/cedolare secca o di volerlo effettuare in misura ridotta, rispetto a quello indicato nel Mod. 730/3. RIMBORSO IVA COMUNITARIA - Scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle richieste di rimborso dell’Iva assolta in altro stato comunitario nel corso del 2016 da parte di operatori residenti. ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI Scade il termine per effettuare l’assegnazione o la cessione agevolata dei beni sociali ai soci. ADEGUAMENTO PARAMETRI - Scade il termine per il versamento dell’Iva sui maggiori ricavi/ compensi da parte dei soggetti che si adeguano ai parametri per il 2016.
FONDAPI - Scadenza per il versamento FONDAPI per il bimestre luglio/agosto 2017 - codice bimestre 415.
DENUNCIA UNIEMENS - Scade il termine per l’invio delle denunce contributive e retributive relative alle retribuzioni del mese precedente.
LUNEDÌ 25
LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente.
IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomuni-
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(PZ-FT)