Numero 16 2013

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE piccole e medie industrie

APINFORMA numero 16 15 settembre 2013

IN PRIMO PIANO EDILIZIA

AUTORITà: DIRETTORE TECNICO SEMPRE INDICATO IN GARA

ApiNFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

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EDILIZIA

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notiziario dell’ASSOCIAZIONE PIccole e medie industrie

APINFORMA

numero 16 15 settembre 2013

Sommario Il decreto IMU

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

8

La privacy entra nella 231/2001

10

Disciplina delle srl

12

Torna la mediazione obbligatoria

13

Beni in godimento ai soci

14

Recupero ritenute “nuovi minimi”

16

Indice nazionale indirizzi PEC

17

Nuovo redditometro

18

Spesometro

20

Autotrasporto c/t; contributi agli investimenti

22

Indice mensile rivalutazione t.f.r. agosto 2013

25

Agenti e rappresentanti

26

Videosorveglianza

29

La validità del DURC

30

Apparecchi di sollevamento e a pressione

31

Salute e sicurezza sul lavoro

32

Ambiente e sicurezza in breve

34

SOA: incremento di categorie per la I.D.I.R.

35

Autorità: direttore tecnico sempre indicato in gara

36

Note informative

38

LAVORO

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EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Business News

42

La distribuzione internazionale in Turchia

44

Indonesia

47

Doppie imposizioni tra Italia e Hong Kong

49

Emirati Arabi Uniti

53

Appalti europei di servizi e forniture

54

Gare finanziate dalla Banca Mondiale

57

C.d.s.: riduzione del pagamento delle sanzioni

59

Spedizionieri. Iscrizione al Registro Imprese

61

Autotrasporto c/t; “costi minimi” agosto 2013

65

Autotrasporto. Francia. Rinvio introduzione ecotassa

66

Scadenze aziendali ottobre 2013

67

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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Il decreto IMU Immobili merce

eliminata la prima rata

Premessa E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 il decreto legge 102/2013 che prevede la cancellazione della prima rata di acconto Imu per gli immobili adibiti a prima casa. Il decreto, entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione in Gazzetta, oltre agli interventi in materia di Imu, contiene anche altri interventi di natura fiscale. Di seguito analizzeremo sinteticamente le disposizioni di natura tributaria contenute nel decreto.

Abolizione prima rata Imu Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 1 del D.L. 54/2013 è stata prevista l’abolizione del versamento della prima rata di acconto Imu 2013. Si tratta degli immobili per i quali il decreto 54/2013 aveva disposto la sospensione del versamento, sospensione che ora diventa abrogazione e riguarda nello specifico i seguenti immobili: - l’abitazione principale e le relative pertinenze, con esclusione dei fabbricati di pregio quali quelli rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari – IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica a prescindere dalla denominazione, aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, DPR 616/77; - terreni agricoli e fabbricati rurali. Segnaliamo che il saldo Imu per gli immobili di cui sopra non è stato abolito in quanto il governo non è riuscito a trovare la copertura finanziaria.

Per gli immobili “merce” è stata prevista l’abrogazione della seconda rata mentre nessuna esclusione è stata prevista per la prima rata. Si tratta dei fabbricati che sono costruiti dalle imprese di costruzione e sono destinati alla vendita. Per queste tipologie di imprese i fabbricati destinati alla vendita rappresentano il loro magazzino prodotti e, in considerazione della difficile crisi del settore immobiliare, fino alla vendita definitiva degli stessi questi fabbricati beneficiano dell’abolizione della seconda rata dell’Imu 2013. Si sottolinea che questi immobili, dal prossimo anno, beneficeranno di un’esenzione totale dall’Imu, facendo così venir meno anche la possibilità per i comuni di applicare un’aliquota ridotta fino allo 0,38 per mille. Ovviamente l’esenzione opererà a patto che l’immobile continui a risultare invenduto e non sia stato nel frattempo locato.

Detrazione abitazione principale Il decreto ha esteso il riconoscimento della detrazione per l’abitazione principale anche agli alloggi assegnati dagli IACP o enti assimilati ex art. 93 del DPR 616/77. In realtà non si tratta di una novità in quanto questa disposizione era già operativa in virtù del richiamo fatto alla vecchia normativa.

Immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività di ricerca Il decreto 102/2013 ha previsto, a decorrere dal 2014, l’esenzione totale dall’Imu per gli immobili di proprietà di enti non commerciali destinati in maniera esclusiva all’attività di ricerca scientifica. L’attività di ricerca deve comunque essere esercita con modalità non commerciali.

Assimilazione abitazione principale Sono equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. In questo modo anche per questi immobili sarà possibile riconoscere l’aliquota agevolata e le detrazioni.

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Dal prossimo anno la predetta equiparazione all’abitazione principale è estesa anche ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22 aprile 2008. E’ stato inoltre previsto che per determinate categorie di soggetti l’abitazione principale sarà circoscritta ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare non concessa in locazione. I soggetti interessati a questa particolare disciplina sono i dipendenti delle Forze di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco e quelli appartenenti alla carriera prefettizia. Per questi soggetti non viene richiesta la dimora abituale e la residenza anagrafica nell’immobile. In pratica si sono sanate quelle situazioni in cui si risiede ad esempio in caserma per necessità di servizio. Questi soggetti avranno comunque la possibilità di beneficiare dell’esenzione limitatamente al saldo e non all’acconto limitatamente all’unico immobile di proprietà, ancorché nello stesso non abbiano né la dimora né la residenza.

Delibere aliquota Imu 2013 I comuni avranno tempo fino al 30 novembre 2013 per approvare il bilancio di previsione 2013 e le delibere e/o regolamenti Imu acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune. Per i fabbricati soggetti all’Imu (escluse quindi prime case a terreni agricoli), qualora il saldo non venisse cancellato, il suo conteggio sarà calcolato sulla base delle aliquote del 2013 deliberate entro il 30 novembre 2013, ricalcolando l’imposta per tutto l’anno e detraendo l’acconto versato in base alle aliquote 2012. La scadenza del versamento di tale saldo rimane fissata per il 16 dicembre 2013.

Immobili strumentali Si segnala che per gli immobili relativi ad attività d’impresa, la deducibilità dall’Ires e dall’Irpef del 50% dell’Imu pagata su capannoni, alberghi e altri immobili strumentali, annunciata e inserita nelle prime versioni del decreto, non ha trovato conferma nella versione definitiva. Al momento pertanto la deducibilità parziale dell’Imu dalle imposte sul reddito è preclusa alle imprese proprio perché non è stata trovata la corrispondente copertura finanziaria. Non è escluso che qualche intervento di questo tipo possa essere inserito nella legge di stabilità di fine anno.

Cedolare secca Con decorrenza già dal corrente periodo d’imposta, è stata ridotta dal 19 al 15 per cento l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta dai locatori che hanno scelto il regime della cedolare secca sugli affitti a canone concordato.

Tares La nuova tariffa sui rifiuti e sui servizi (Tares) si compone di due parti: una prima parte riguarda i componenti essenziali del costo servizio di gestione mentre una rimanente quota è rapportata alla quantità di rifiuti conferiti. Il decreto in esame per il 2013 prevede che il comune può, con riferimento alla copertura dei costi relativi al servizio dei rifiuti, introdurre delle modifiche nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”. Nello specifico ai comuni sarà consentito: - commisurare la tariffa in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio; - determinare la tariffa per ogni categorie o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; - commisurare la tariffa sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/99; - prevedere riduzioni ed esenzioni anche al sussistere di fattispecie diverse da quelle contenute nel D.L. 201/2011, in base al quale dette agevolazioni possono essere riconosciute, ad esempio, per gli immobili con unico abitante ovvero ad uso stagionale o discontinuo.

Polizze vita e infortuni Con effetto già dal periodo d’imposta 2013 è stato dimezzato il tetto massimo su cui calcolare la detrazione del 19% per i premi sulle assicurazioni infortuni e polizze vita. La riduzione si è resa necessaria per la copertura finanziaria delle disposizioni previste in materia di Imu. Dal 2013 pertanto l’importo massimo sul quale calcolare la detrazione passa da 1.291 euro a 630, mentre dal 2014 sarà ulteriormente ridotto a 230 euro.

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(PZ)


La privacy entra nella 231/2001 ampliata la lista dei reati. presupposto

Premessa Il decreto legge 93/2013, in gran parte dedicato alla normativa sul femminicidio, contiene anche un’estensione della responsabilità penale delle società prevista dal decreto legislativo 231/2001. Sono stati, infatti, inseriti anche i delitti riconducibili al mancato rispetto della normativa sulla privacy disciplinata dal decreto legislativo 196/2003. La disciplina in argomento prevede una responsabilità diretta dell’ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono una posizione apicale o loro sottoposti. L’estensione è operativa dal 17 agosto 2013.

La 231/2001 in breve La normativa sulla responsabilità penale delle società prevede che l’ente risponde penalmente per i reati commessi da soggetti che rivestono funzioni apicali all’interno della società e qualora dal loro comportamento ne sia scaturito un vantaggio per la società stessa. La responsabilità della società può essere evitata qualora siano adottati dei modelli organizzativi finalizzati a scongiurare la commissione dei reati. Nella disposizione normativa non rientrano tutti i reati, ma solo quelli che il legislatore ha ritenuto, nel tempo, di assoggettare alla disciplina della 231. Si tratta di una deroga ai principi di diritto perché, come noto, la responsabilità penale solitamente è personale, ma in questi casi si è voluto colpire anche la società che indirettamente abbia ottenuto un beneficio. Le sanzioni per la società sono rappresentate da pene pecuniarie e dalla sospensione delle autorizzazioni per poter esercitare l’attività d’impresa. L’ente non risponde qualora sia in grado di provare che, prima della commissione del reato, ha posto in essere dei modelli organizzativi e di ge-

stione capaci di prevenire la consumazione del reato. Il meccanismo adottato nella norma prevede l’inversione dell’onere della prova. La società, per non incorrere in responsabilità, deve dimostrare di aver messo in campo tutte le misure di prevenzione idonee a evitare la commissione dei reati. In mancanza di un adeguato modello, il giudice potrà, anche in via cautelare, cioè prima che l’impresa riesca a difendersi, emettere le sanzioni previste dal decreto 231. Come ricordato le sanzioni possono andare dalla sospensione delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività, al divieto di pubblicizzare i servizi oltre che alle sanzioni pecuniarie. Per queste ultime, la quantificazione avviene sulla base delle capacità economiche e patrimoniali dell’azienda ma in ogni caso esse si aggiungono a quelle specifiche previste dal codice sulla privacy.

I reati interessati L’art. 9 del decreto 93/2013 inserisce tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti a seguito di reato i seguenti illeciti: - il trattamento illecito dei dati (art. 167); - la falsità nelle notificazioni e comunicazioni al Garante (art. 168); - l’inosservanza dei provvedimenti del Garante (art. 170). Non tutti i reati privacy rientrano dunque nel presupposto della responsabilità 231. Il D.L. 93/2013 richiama, infatti, solo tre delitti e non anche le contravvenzioni.

L’adeguamento del modello Abbiamo ricordato che per evitare la responsabilità amministrativa della società è necessario che questa si doti di adeguati modelli organizzativi la cui funzione è proprio quella di evitare che collaboratori o dirigenti dell’imprenditore possano porre in essere dei reati. A tal fine non sarà possibile limitarsi ad atteggiamenti puramente formali, ma sarà necessario che il modello organizzativo consideri l’intero flusso di dati, nonché il loro utilizzo e custodia anche per il tramite di enti terzi, garantendo un livello di sicurezza adeguata e la conformità rispetto alle finalità per cui l’informazione è stata raccolta.

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A titolo esemplificativo l’impresa dovrà: - analizzare i rischi, vale a dire le attività nel cui ambito possono essere commessi i tre delitti riconducibili alla privacy; - porre in essere misure idonee a prevenirli. Dovrà essere conseguentemente effettuata un’accurata analisi dei processi e delle procedure per individuare competenze e ruoli al fine di delegare e responsabilizzare i singoli responsabili. Queste attività andranno riportate nelle parti speciali del modello organizzativo e alle quali dovrà essere associato un sistema che disciplini e punisca i soggetti che non rispettano le regole sulla privacy e soprattutto che l’organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo, vigili sull’osservanza di queste specifiche disposizioni.

Considerazioni conclusive Si deve sottolineare che per il mondo delle piccole e medie imprese la normativa in materia di privacy prevede adempimenti limitati escludendo, di fatto, la comunicazione al Garante. Il rischio di incorrere in questa tipologia d’infrazione appare molto remoto atteso che nella stragrande maggioranza dei casi le imprese utilizzano i dati per adempiere gli obblighi previdenziali e fiscali e per i quali vige un sostanziale regime di esonero dagli adempimenti legati alla privacy. Le disposizioni di cui sopra dovranno essere prese seriamente in considerazione solo nelle ipotesi in cui si faccia una vera e propria attività commerciale di dati riservati e il loro utilizzo avvenga in maniera impropria. (PZ)

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Disciplina delle srl

NUOVE REGOLE PER QUELLE MINORI

La legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del decreto legge n. 76/2013 sul rilancio dell’occupazione, è intervenuta a mettere ordine in materia di società a responsabilità limitata. Com’è noto, col decreto legge Semplificazioni n. 1/2012 era stata introdotta per i giovani fino a 35 anni di età la possibilità di costituire società a responsabilità limitata semplificate (Srls), senza il vincolo del capitale sociale minimo di dieci mila eu-ro previsto per le normali Srl. Successivamente il decreto legge n.83/2012 aveva introdotto la Srl a capitale ridotto, aperta ai soggetti over 35. Ora, con la legge in oggetto, la srl a capitale ridotto è stata soppressa ed è stata ampliata l’applicazione della srl semplificata.

Srl semplificata Qualsiasi persona fisica, indipendentemente dall’età, può ora costituire società a responsabilità limitata semplificate con capitale sociale inferiore a 10 mila euro; anche la cessione di quote societarie può avvenire tra persone fisiche di qualsiasi età; gli amministratori della società, che in base alle precedenti disposizioni dovevano essere necessariamente soci della srl semplificata, possono ora essere anche soggetti terzi. Unico vincolo rimasto fermo è l’obbligo di adottare il modello standard di atto costitutivo e di statuto approvato

con D.M. Giustizia n. 138 del 23 giugno 2012, le cui clausole sono divenute inderogabili. Si rammenta che la srl semplificata può essere sia unipersonale che pluripersonale; nella denominazione sociale deve essere specificato che trattasi di srl semplificata; il capitale sociale deve essere costituito solo da conferimenti in denaro e può essere versato integralmente alla costituzione. Quanto alle spese di costituzione, sono escluse l’imposta di bollo e diritti di segreteria, nonché gli onorari notarili.

Soppressione della srl a capitale ridotto La legge in esame sopprime la fattispecie della srl a capitale ridotto, divenuta superflua alla luce dell’estensione dell’operatività della srl semplificata, e prevede che le srl a capitale ridotto finora costituite siano convertite in automatico dal Registro Imprese tenuto dalle CCIAA in srl semplificate.

Modifiche alla srl ordinaria La legge in esame ha introdotto anche alcune semplificazioni alle srl ordinarie disciplinate dall’articolo 2464 del Codice Civile. In particolare è stato previsto che in fase di costituzione il 25% del conferimento in denaro del capitale sociale venga effettuato agli amministratori e non più presso le banche. Inoltre è stata prevista la possibilità di costituire la società con un capitale iniziale inferiore a 10 mila euro (interamente versato in denaro agli amministratori della società) e di raggiungere quell’ammontare minimo destinando obbligatoriamente a riserva legale almeno un quinto degli utili netti di ciascun esercizio. Fino all’integrazione del capitale minimo di 10 mila euro, la riserva non può essere ridotta. (C)

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Torna la mediazione obbligatoria DAL 20 SETTEMBRE RIPARTE L’ESPERIMENTO

Nel supplemento della Gazzetta Ufficiale dello scorso 20 agosto è stata pubblicata la legge di conversione del Decreto Legge n. 69/2013 (Decreto del Fare) che ha apportato importanti novità rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 28/2010 “disciplina in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civile e commerciali”. Dal 20 settembre verrà ripristinato l’esperimento obbligatorio del tentativo di mediazione nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Rispetto al passato è stato stralciato il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti ed aggiunto il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria.

Alcune delle novità salienti rispetto a quanto già previsto dal D.lgs. 28/2010: - riduzione dei tempi della procedura da 4 a 3 mesi; - gratuità del primo incontro, che soddisfa la condizione di procedibilità per le mediazioni obbligatorie; - l’istanza di mediazione dovrà essere presentata presso un Organismo scelto tra quelli presenti “nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”; - presenza del legale di fiducia che, sottoscrivendo il verbale di accordo, lo renderà immediatamente esecutivo, evitando così la richiesta dell’omologa; - con il ripristino dell’obbligatorietà, viene reintrodotta la sanzione prevista in caso di mancata partecipazione all’incontro di mediazione senza giustificato motivo. Il giudice infatti potrà condannare la parte non comparsa senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Fonte: www.ud.camcom.it

Pag. 13 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2013

(C)


Beni in godimento ai soci - i finanziamenti ai soci o ai familiari dell’imprenditore.

la comunicazione alle entrate

Invii più snelli per la comunicazione delle informazioni relative ai beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in data 5 agosto, che sostituisce il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 16 novembre 2011, vengono indicati modalità e termini della comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari. Le misure fanno parte del pacchetto delle semplificazioni fiscali presentate nella conferenza stampa dello scorso 3 luglio.

Comunicazioni “leggere”, occhio ai dati utili Stop all’obbligo di comunicare all’Anagrafe i dati relativi a beni - diversi da autovetture e altri veicoli soggetti a registrazione, unità da diporto, aeromobili e immobili - concessi in godimento a soci o familiari, il cui valore di mercato è inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva. Sono inoltre esclusi dalla comunicazione: - gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci, - i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo che costituiscono fringe benefit,

Identikit dei beni concessi La comunicazione dei dati deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, qualora esista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, nel caso in cui ne permanga l’utilizzo nell’anno di riferimento della comunicazione.

Termini a due vie: più tempo per il 2012, l’anno d’esordio A regime, la comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento. Per i beni in godimento nel 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013.

Modalità di trasmissione dei dati I soggetti tenuti alla comunicazione (impresa concedente o in alternativa socio o familiare dell’imprenditore) utilizzano il servizio telematico Entratel o Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti. Naturalmente, possono avvalersi degli intermediari abilitati. La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte delle Entrate, la ricezione del file con i dati.

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(C)


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Recupero ritenute “nuovi minimi” sempre possibile il recupero nel modello unico I contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” possono recuperare direttamente in Unico PF 2013 tutte le ritenute d’acconto erroneamente subite nel 2012 e non solo quelle applicate dagli istituti bancari in relazione ai bonifici relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico. L’indicazione arriva con la risoluzione n. 55/E del 5 agosto 2013, con cui l’Agenzia risponde alle richieste di chiarimenti in merito a ulteriori casi di ritenute d’acconto erroneamente applicate sui compensi percepiti dai “nuovi minimi” (art. 27, commi 1 e 2, Dl n. 98/2011), estendendo così i chiarimenti già forniti con la risoluzione n. 47/E dello scorso 5 luglio.

Soluzione easy in Unico 2013 I contribuenti che hanno scelto il nuovo regime di vantaggio possono dunque scomputare direttamente nella prossima dichiarazione unificata, evitando così di presentare istanza di rimborso,

anche altri tipi di ritenute erroneamente subite nel corso del 2012. Ciò a patto che siano in regola con gli adempimenti previsti e che le ritenute siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta. Potranno essere recuperate in Unico 2013, per esempio, le ritenute erroneamente subite su: - compensi erogati nei primi mesi di applicazione del nuovo regime; - compensi erogati nel 2012 in relazione a fatture emesse negli anni precedenti con applicazione della ritenuta prevista per il vecchio regime dei minimi; - indennità di maternità corrisposte dalle casse di previdenza e dall’Inps.

Come recuperare le ritenute Per recuperare le somme valgono, in pratica, le indicazioni già fornite con la risoluzione n. 47/E. In particolare, i contribuenti interessati dovranno indicare il codice “l” nel campo “Situazioni particolari” del frontespizio della dichiarazione e riportare le ritenute complessivamente subite sui ricavi e compensi relativi al regime dei nuovi minimi nel rigo RS33, colonna 2 (utilizzando solo il primo modulo del quadro RS, senza compilare la colonna 1). Le ritenute potranno poi essere scomputate, a scelta, dall’imposta sostitutiva (quadro LM, rigo LM13) oppure dall’Irpef ordinaria (quadro RN, rigo RN32, colonna 4). (C)

Pag. 16 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2013


Indice nazionale indirizzi PEC operativo il portale telematico

La Camera di Commercio informa che il Ministero dello Sviluppo Economico ha attivato sul sito www.inipec.gov.it l’INI-PEC “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti”. Si tratta dell’unico accesso agli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti cui è riconosciuto il carattere di ufficialità e realizza un altro passo importante verso un nuovo modello di amministrazione de-burocratizzata, con particolare riguardo ai rapporti che intercorrono in ambito fiscale, previdenziale, ecc. fra cittadino e P.A. L’indice è pubblico, gratuito e non necessita di au-

tenticazione da parte di chi fruisce dei dati contenuti; viene costantemente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge. Ad oggi sono disponibili otre 930.000 indirizzi PEC di professionisti relativi a quasi 1.470 ordini e collegi professionali, e circa 3.400.000 indirizzi PEC di imprese (società e imprese individuali). Per ottenere l’indirizzo PEC di un professionista è sufficiente compilare i campi inserendo il cognome e la categoria di appartenenza o, in alternativa, il codice fiscale. Nella ricerca PEC imprese è possibile indicare la denominazione e la provincia della sede legale dell’impresa. È anche possibile, se si conosce un indirizzo PEC, risalire a chi appartiene avvalendosi della funzione “Cerca PEC”. Fonte: www.pn.camcom.it

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(C)


Nuovo redditometro cienti alle singole voci, ma la spesa vale per il suo ammontare.

istruzioni dell’agenzia delle entrate

Pronte le linee guida per il nuovo accertamento sintetico (cd. redditometro): fari puntati sugli scostamenti significativi tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifestata, ma solo se il gap è di almeno il 20 per cento. Nella selezione dei contribuenti a maggior rischio di evasione, l’Amministrazione finanziaria prenderà in considerazione solo spese e dati certi (presenti in Anagrafe tributaria o nella dichiarazione dei redditi) e non terrà conto delle spese medie Istat, che, pertanto, non verranno prese in considerazione nel calcolo dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito ricostruito. Maggiore spazio al dialogo con un “doppio” contraddittorio tra fisco e contribuenti, che potranno fin dal primo incontro dimostrare che le spese sostenute sono state finanziate con redditi che l’Agenzia non conosce perché tassati alla fonte o esclusi dalla base imponibile. Se le indicazioni sono esaustive, l’attività di controllo si chiude in questa prima fase. In caso contrario, il contraddittorio prosegue e vengono valutate anche le spese per beni di uso corrente, calcolate sulla base delle medie Istat. Sono solo alcuni dei punti cardine del nuovo accertamento sintetico, che la circolare n. 24/E del 31 luglio illustra partendo dalle novità introdotte dal Dl n. 78/2010 che ha modificato l’art. 38 del DPR n. 600/1973 e da quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012. La circolare ricorda anche che il nuovo metodo di ricostruzione del reddito si applica agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati a partire dal 2009, mentre per quelli precedenti valgono le vecchie regole (come prevede l’art. 22, comma 1, del Dl n. 78/2010). Nella circolare, inoltre, le Entrate evidenziano come il nuovo redditometro non applica coeffi-

La selezione delle posizioni a rischio Un’attenta attività di analisi delle posizioni a rischio evasione è a fondamento del nuovo metodo accertativo. In particolare, saranno selezionate le posizioni di quei contribuenti per i quali è emerso un significativo scostamento tra reddito dichiarato e spese sostenute rientranti tra le “spese certe” (presenti nell’Anagrafe tributaria o indicate dal contribuente stesso in dichiarazione dei redditi) e le “spese per elementi certi” (le spese per mantenere i beni presenti in Anagrafe, quali l’abitazione o i mezzi di trasporto). Ciò permette di incentrare il contraddittorio su dati certi e situazioni di fatto oggettivamente riscontrabili, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’incidenza delle presunzioni.

Come funziona il nuovo accertamento sintetico Nella fase istruttoria, il nuovo redditometro mette a confronto la spesa complessiva ed effettiva del contribuente con il reddito dichiarato. Per fare ciò, prende in considerazione: - le spese certe sostenute direttamente dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico risultanti dall’Anagrafe tributaria o indicate dal contribuente stesso in dichiarazione dei redditi; - le spese per elementi certi, ottenute applicando la valorizzazione ai dati certi (le spese per mantenere i beni presenti in Anagrafe: abitazione, mezzi di trasporto, ecc); - la quota relativa agli incrementi patrimoniali; - la quota del risparmio formatasi nell’anno. Solo nel caso in cui il contribuente non fornisca le necessarie indicazioni in relazione alle spese sopra elencate, l’ufficio prenderà in considerazione anche le spese correnti, quantificabili in base alla media Istat, che concorreranno alla determinazione sintetica del reddito.

Il doppio contraddittorio Il nuovo metodo accertativo “raddoppia” i mo-

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menti di confronto con il cittadino. Fin dal primo incontro con l’Amministrazione, infatti, il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. Può provare, cioè, che le spese sostenute nell’anno sono state finanziate con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta oppure con redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Inoltre, può fornire elementi per la rettifica dei dati e per l’integrazione delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, dimostrare con prove dirette che le spese certe attribuite hanno un diverso ammontare o che sono state sostenute da terzi. Se le sue indicazioni sono esaustive, l’attività di controllo si chiude già in questa prima fase. In caso contrario, il contribuente riceve un nuovo invito al contraddittorio, con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e la proposta di adesione ai contenuti dell’invito. Solo se Amministrazione e contribuente non riescono a trovare l’accordo, l’ufficio emette l’avviso di accertamento.

Quando le prove chiudono la partita In sintesi sono indicate le linee guida sul tipo di prova che il contribuente può fornire, graduata in relazione alla tipologia di spesa.

- Situazioni e fatti certi: il contribuente può fornire le prove certe e dirette che le spese certe sono state finanziate, ad esempio, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. - Concreta disponibilità di un bene di cui l’Amministrazione possiede tutte le informazioni relative alle specifiche caratteristiche tecniche (ampiezza, categoria catastale, potenza, dimensioni, ecc.) a cui sono direttamente riconducibili le spese di mantenimento. Per questa tipologia di spesa, il contribuente, oltre a dimostrare l’eventuale inesattezza delle informazioni contenute nell’invito, potrà dare evidenza di fatti, situazioni e circostanze, da cui si possa riscontrare l’inesattezza relativa alla ricostruzione della spesa, o la diversa imputazione della stessa (ad esempio, nel caso di spese di utilizzo e manutenzione per un’automobile di proprietà, può provare il sequestro temporaneo del mezzo di trasporto). - Per quanto riguarda le spese medie Istat, che assumono rilevanza solo se il contribuente non fornisce chiarimenti in relazione alle prime due tipologie di spesa, l’Amministrazione terrà in considerazione anche le argomentazioni logiche sostenute dal contribuente.

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(C)


Spesometro

cambiano modello e scadenze

L’Agenzia ha approvato un nuovo modello, che può essere utilizzato non solo per le operazioni rilevanti ai fini IVA, ma anche per adempimenti diversi. Con il provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013, l’Agenzia ha approvato le disposizioni attuative delle semplificazioni annunciate nella conferenza stampa del 3 luglio scorso, in relazione agli adempimenti comunicativi afferenti al cosiddetto “spesometro”. L’art. 21 del DL 78/2010, come ormai noto, ha introdotto l’obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA poste in essere dai soggetti passivi, se di ammontare superiore a 3.000 euro (IVA esclusa) per le operazioni per cui sussiste l’obbligo di emissione della fattura, oppure di 3.600 euro (IVA inclusa) per le operazioni per le quali tali obbligo non sussiste. Al fine di semplificare l’adempimento comunicativo, con il DL 16/2012 il legislatore ha stabilito che formano oggetto di comunicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo. Il provvedimento, quindi, recepisce tali prescrizioni con un nuovo modello di comunicazione, che reca però ulteriori e importanti novità, poiché consente non solo di comunicare le informazioni rilevanti ai fini dello “spesometro”, anche di inviare i dati di cui al tracciato allegato al provvedimento del 21 novembre 2011 da parte degli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo e di locazione o noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili (a partire dalle operazioni relative al 2012). Inoltre, lo stesso modello può essere utilizzato anche per comunicare le avvenute registrazioni (a partire da quelle del 2013) degli acquisti da operatori economici sanmarinesi ex art. 16, lett. b) del

DM 24 dicembre 1993, in luogo della precedente comunicazione cartacea (il modello va trasmesso entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione dell’operazione) ed, entro i termini previsti dall’art. 3 del DM 30 marzo 2010, le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013 nei confronti di operatori “black list”. Infine, si potranno avvalere dello stesso modello comunicativo anche gli operatori di cui agli artt. 22 e 74 del DPR 633/1972, che devono comunicare gli acquisti in contanti pari o superiori a 1.000 euro, da parte di soggetti residenti in Paesi extra-UE e in relazione a beni e servizi legati al turismo. In sostanza, la semplificazione consiste nel fatto che, con lo stesso modello per lo “spesometro”, in una sola volta, possono essere espletati anche tutti gli altri adempimenti comunicativi sopra indicati e per i quali, fino a ieri, esistevano diverse procedure. Ritornando alla comunicazione per lo “spesometro”, da cui, peraltro, sono esclusi i contribuenti “minimi” e gli Enti statali e locali, il provvedimento dispone che devono formare oggetto di comunicazione i corrispettivi afferenti alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo, nonché i corrispettivi riguardanti le cessioni e le prestazioni rese e ricevute per le quali non sussiste obbligo di emissione delle fattura, se l’importo unitario non è inferiore a 3.600 euro (IVA compresa). Se il contribuente si è avvalso della facoltà, di cui all’art. 6, comma 1 del DPR 695/1996, di annotare ai fini IVA in un unico documento riepilogativo mensile le fatture di importo inferiore a 300 euro, nel modello comunicativo vanno indicati il numero del documento, l’imponibile complessivo delle operazioni e il totale dell’imposta. Sono escluse dall’obbligo comunicativo le importazioni, le esportazioni, le operazioni intracomunitarie, le operazioni che formano già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria in forza di altre disposizioni di legge e le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro (IVA inclusa) per le quali non esiste l’obbligo di emissione della fattura, ma il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito o di debito o prepagate. Un’altra novità riguarda la possibilità di trasmettere i dati sia in forma analitica, indicando tutte

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le singole operazioni, che in forma aggregata, raggruppando le informazioni in base alla controparte e distinguendo le operazioni passive da quelle attive.

Scadenza al 12 novembre per i soggetti con liquidazione IVA mensile La trasmissione del modello dovrà avvenire secondo le ormai abituali modalità previste dalle procedure Entratel e Fisconline, anche mediante intermediari abilitati.

Il termine per l’invio delle comunicazioni ai fini dello “spesometro” relative all’anno scorso è il 12 novembre 2013 per i soggetti con liquidazione IVA mensile, mentre per gli altri è il 21 novembre 2013. A partire dalle comunicazioni relative al 2013, invece, il modello dovrà essere trasmesso entro il 10 aprile dell’anno successivo per i soggetti con liquidazione IVA mensile, mentre per gli altri entro il 20 aprile dell’anno successivo.

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(C)


Autotrasporto c/t; contributi agli investimenti nuove istruzioni ministeriali per le domande riguardanti mezzi soggetti a immatricolazione Premessa A seguito delle modificazioni apportate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2013, n. 246 alla disciplina sui contributi agli investimenti delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, di cui al precedente proprio decreto 21 marzo 2013 (v., da ultimo, Apinforma n. 14/2013, p. 18), la Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità dello stesso Ministero (di seguito Ministero) è ritornata sull’argomento con la circolare prot. 0020717 del 12 settembre 2013 (di seguito circolare), per illustrare le conseguenze del citato decreto sulle domande degli incentivi e sulla documentazione da inviare a supporto. E’ utile rammentare che per effetto del d.m. 5 luglio 2013, i contributi relativi all’acquisizione anche in locazione finanziaria dei mezzi soggetti a immatricolazione possano richiedersi, allegando alla domanda il solo contratto di acquisizione, rinviando a un momento successivo - comunque, non oltre al 31 gennaio 2014 - l’invio della restante documentazione attestante il perfezionamento dell’investimento. In tal modo il Ministero può procedere all’accantonamento dei fondi corrispondenti ai contributi richiesti, fermo restando che l’impresa produca la restante documentazione nel termine suddetto. Per memoria, i beni che beneficiano di questa facilitazione - definiti per il parziale differimento di cui godono “investimenti prenotabili” - sono: a) gli autoveicoli di nuova produzione di categoria ecologica euro VI e di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t; b) i rimorchi e i semirimorchi di nuova produzione con telaio attrezzato per il trasporto di container e casse mobili, di categoria 04 (aventi, cioè, massa complessiva superiore a 10 t),

muniti di sistema di frenatura EBS ed eventualmente, del sistema elettronico di stabilità, con contestuale radiazione di un rimorchio o di un semirimorchio con più di 10 anni di età; c) i mezzi di movimentazione e sollevamento merci e semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario, rispondenti alla normativa UIC 596-5. Con la circolare in oggetto il Ministero ha fornito una serie di chiarimenti sull’applicazione delle modificazioni apportate dal d.m. 5 luglio 2013, di cui si dà di seguito conto.

Nozione di beni destinati al trasporto intermodale La circolare fornisce anche una interpretazione estensiva di “beni capitali destinati al trasporto intermodale”, di cui al d.m. 21 marzo 2013, art. 1, co. 1, lett. c), facendovi rientrare anche quei beni, che sebbene non espressamente menzionati nella norma, sono inequivocabilmente funzionali al raggiungimento dello stesso scopo, come risultante da idonea documentazione tecnica, costituita, ad esempio, da dichiarazioni del costruttore o dell’allestitore.

Presentazione della domanda di contributo per i c.d. beni prenotabili La circolare ribadisce che la facilitazione è limitata agli investimenti di veicoli soggetti all’immatricolazione sopra elencati (i c.d. beni prenotabili). Per conseguenza, restano escluse le altre ipotesi d’investimento previste dal d.m. 21 marzo 2013 e, cioè: - beni quali container, casse mobili, mezzi per la movimentazione e sollevamento di unità di carico nei terminali intermodali non soggetti a immatricolazione (sempre lett. c); - investimenti per ammodernamento tecnologico, finalizzati ad accrescere i livelli di sicurezza e di tutela ambientale dell’impresa, inclusi i sistemi elettronici di rilevamento dell’attività dei veicoli (lett. d); - investimenti di progetti in forma aggregata fra imprese per incremento della competitività nel settore dei trasporti e della logistica (lett. e). Qualora, poi, nella medesima domanda il contri-

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buto venga chiesto sia per investimenti prenotabili e, cioè, mezzi soggetti a immatricolazione, e beni per i quali la prenotazione non è consentita, dovrà indicare nei riquadri del modello in cui va riportato il costo dei beni prenotabili il riferimento al “d.m. 246/2013” . Alla domanda di contributo occorre allegare la copia del contratto di acquisizione di detti beni. Il contratto può essere anche sostituito con un ordinativo d’acquisto, purché questo impegni l’acquirente al pagamento del prezzo o corrispettivo, una volta che il venditore sia in grado di trasferirgli la disponibilità del veicolo. Un ordinativo mancante di questa condizione non è idoneo a prenotare i fondi. Le domande eventualmente presentate prima del 16 luglio 2013, data di entrata in vigore del d.m. 5 luglio 2013, n. 246, con la riserva di proporre una o più richieste semplificate per beni da immatricolare, sono efficaci ai fini della prenotazione delle risorse, a condizione che sussistano gli elementi minimi richiesti e, cioè, il contratto o l’ordinativo allegato, indicante il costo da sostenere; in tal caso, è inutile presentare successive domande semplificate. Per l’impresa che abbia presentato domanda di contributo per i c.d. beni prenotabili successivamente al 16 luglio 2013, qualora la documentazione non fosse completa, la procedura da seguire ai fini della prenotazione delle risorse è quella del d.m. 5 luglio 2013. La circolare precisa, inoltre, che per gli investimenti riguardanti rimorchi e semirimorchi per il trasporto di container e casse mobili con contestuale radiazione di altrettanti rimorchi e semirimorchi di età superiore a 10 anni, la dimostrazione che il nuovo veicolo è dotato di sistema di frenatura EBS deve già risultare dal contratto o dall’ordinativo che si allega alla domanda ordinaria; lo stesso dicasi per i rimorchi e semirimorchi muniti del sistema elettronico di stabilità, che prevedono una maggiorazione del contributo al 25%. Infine, la circolare rammenta che, all’atto della presentazione della domanda, se l’impresa rientra nella categoria delle piccole e medie imprese, ai fini della maggiorazione del 10% del contributo, oltre a barrare nel modulo di domanda l’apposita casella, deve allegare la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui indica il numero dei dipendenti in ULA (unità lavorativa annua), fatturato e attivo di bilancio.

Procedure per l’erogazione del contributo dei c.d. beni prenotabili Sempre con riguardo ai c.d. beni prenotabili, la

circolare ribadisce che la presentazione della domanda di contributo con la procedura della prenotazione delle risorse determina l’unico effetto di prenotarle in misura corrispondente. Tuttavia, ai fini dell’erogazione del beneficio, l’impresa dovrà attenersi ai seguenti adempimenti entro i termini appresso indicati: 1) 31 dicembre 2013: deve avere immatricolato i veicoli o, in alternativa, aver presentato richiesta di immatricolazione all’Ufficio della motorizzazione civile (UMC) competente per territorio; 2) 31 gennaio 2014: deve inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tutta la restante documentazione e, precisamente: - prova dell’avvenuta immatricolazione entro il 31 dicembre 2013 ovvero presentazione della richiesta di immatricolazione all’UMC mediante la ricevuta rilasciata da quell’ufficio; - prova della corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei veicoli con quelle stabilite dal d.m. 21 marzo 2013; la prova è richiesta per gli investimenti di cui alle lett. b) e c) sopra indicate e, laddove queste caratteristiche non risultassero dalla carta di circolazione è necessaria una dichiarazione del costruttore; - prova dei costi effettivamente sostenuti (fattura); - prova della contestuale radiazione di un rimorchio o di un semirimorchio di oltre 10 anni di età per gli investimenti di cui alla lett. b); il requisito della contestualità della radiazione si considera rispettato, quando le relative procedure si svolgano nel lasso di tempo compreso fra la data del contratto e quello di immatricolazione del nuovo rimorchio o semirimorchio; - per i beni acquisiti in locazione finanziaria, prova del pagamento dei canoni nel periodo compreso fra la data del contratto e quella di trasmissione della documentazione finale; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante di non rientrare fra quanti abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti dichiarati illegittimi dalla Commissione europea. La circolare ribadisce che la documentazione per l’erogazione del contributo deve essere trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti,la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione genera-

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le per il trasporto stradale e per l’intermodalità, Via G. Caraci 36, 00157 ROMA mediante raccomandata a.r. oppure a mano, allegando una nota di trasmissione a firma del legale rappresentante dell’impresa, in cui si citi il riferimento della domanda ordinaria già presentata. La Commissione di valutazione esaminerà la documentazione e, in caso di esito positivo, inclu-

derà la domanda ordinaria nell’elenco della “graduatoria” secondo l’ordine determinato dalla data di spedizione o consegna a mano. Diversamente dichiarerà la non ammissibilità del contributo. Per il testo della circolare e ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Indice mensile rivalutazione t.f.r. agosto 2013 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

75% RISPETTO DIC. 2012

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

106,7

0,140845

0,265845

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

106,7

0,140845

0,390845

MARZO

15.03

14.04

0,375

106,9

0,281690

0,656690

APRILE

15.04

14.05

0,500

106,9

0,281690

0,781690

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

106,9

0,281690

0,906690

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

107,1

0,422535

1,172535

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

107,2

0,492958

1,367958

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

107,6

0,774648

1,774648

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

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Agenti e rappresentanti il 30 settembre scade il termine per l’iscrizione al registro delle imprese

Come ormai noto, il D.Lgs. 59/2010 ha innovato la disciplina dell’attività di agente di commercio ed ha soppresso l’obbligo di iscrizione al ruolo, che era disciplinato dall’art.2 della L.204/1985, subordinando l’attività stessa alla dichiarazione di inizio attività o SCIA, da presentare alla Camera di Commercio competente unitamente alle certificazioni o autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti, positivi e negativi, per lo svolgimento dell’attività. La Camera di commercio, verificato il possesso dei requisiti, iscrive i dati dell’esercente la suddetta attività nel registro delle imprese (RI), se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea), se l’attività è svolta in forma individuale, assegnando la relativa qualifica. Il 12 maggio 2012 sono entrati in vigore i decreti del Ministero dello sviluppo economico del 26 ottobre 2011, che hanno dettato le nuove procedure al riguardo: in particolare i decreti hanno disciplinato l’iscrizione di nuovi soggetti, persone o società, che intendono iniziare l’attività, il controllo periodico dei requisiti degli iscritti, l’aggiornamento della posizione per i soggetti già operanti e quindi già iscritti al registro delle imprese, il procedimento per i soggetti già abilitati all’attività ma non operativi, ed infine il procedimento relativo ai soggetti che cessano l’impresa o cessano di lavorare. Dal 12 maggio 2012 quindi i nuovi agenti che intendano iniziare l’attività, sono tenuti ad inoltrare la domanda al registro delle imprese, compilando, esclusivamente in via telematica tramite la procedura “Comunica”, i modelli ministeriali che contengono la segnalazione certificata di inizio attività, o SCIA, nonché le autocertificazioni sul possesso dei requisiti morali e professionali. Si ricorda che ai sensi dell’art. 5 della legge n. Pag. 26 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 16 - 15 settembre 2013

204/1985 per l’esercizio dell’attività di agenzia sono richiesti i seguenti requisiti: - non essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; - Il richiedente deve inoltre: 1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni; 2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansione di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l’attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda 3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche. Si ricorda inoltre che l’esercizio dell’attività di agente è incompatibile con l’attività svolta in qualità di dipendente ed è preclusa anche a coloro che svolgono attività di mediazione o che sono iscritti nell’albo dei mediatori creditizi. Con la presentazione della SCIA gli interessati possono avviare l’attività immediatamente: la presentazione della SCIA deve essere contestuale all’inizio dell’attività, che se esercitata prima di tale adempimento configura l’ipotesi di esercizio abusivo della professione, con tutte le conseguenze giuridiche del caso. La SCIA è obbligatoriamente richiesta non solo in caso di inizio di attività, ma anche per la dichiarazione di possesso dei requisiti o per lo svolgimento dell’attività presso più sedi o unità locali ed in questa ipotesi deve essere presentata una SCIA



per ciascun locale nel quale deve essere presente una persona che ha gli stessi requisiti del titolare; deve inoltre essere presentata in caso di modifiche inerenti l’attività o il personale ad essa adibito e la cessazione dell’attività. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate mediante l’applicativo Comunica-Starweb, che è stato implementato con tutte le funzioni e i modelli ministeriali per l’inizio attività, per la dichiarazione di possesso dei requisiti, per l’aggiornamento delle posizioni esistenti; i modelli contengono le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito al possesso dei requisiti morali e professionali, hanno formato digitale e devono contenere la firma elettronica del dichiarante. L’ufficio del registro delle imprese verifica, almeno una volta ogni quinquennio dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività; in caso di sopravvenuta mancanza di un requisito viene disposto il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività, con adozione del relativo provvedimento, che viene iscritto d’ufficio nel REA e determina l’annotazione della cessazione dell’attività nello stesso repertorio. I citati decreti attuativi avevano inoltre originariamente previsto che le imprese e le persone fisiche già iscritte nei soppressi ruoli fossero tenute ad effettuare le operazioni di passaggio delle rispettive posizioni nel Registro delle Imprese o nell’apposita sezione REA entro il termine del 12 maggio 2013: questa scadenza è stata prorogata al 30 settembre 2013 dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 aprile scorso. Per i soggetti, persone fisiche e imprese, attive e

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già iscritte negli ex Ruoli alla data del 12 maggio 2012, la normativa non ha previsto un automatico passaggio dai Ruoli all’iscrizione al Registro delle Imprese (RI), ma ha disposto che questi soggetti siano tenuti ad inviare appunto entro il 30 settembre 2013, con modalità telematica al Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, un’istanza di “aggiornamento posizione RI/REA” per ciascuna sede o unità locale, pena l’inibizione della continuazione dell’attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle Imprese. Le persone fisiche iscritte ai citati Ruoli, che non svolgevano attività d’impresa alla data del 12 maggio 2012, compilano ed inoltrano in modalità telematica al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, entro il 30 settembre 2013, un’istanza di iscrizione nell’apposita sezione del REA, il Repertorio Economico Amministrativo. Decorso inutilmente il termine, l’interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del REA; tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce il presupposto di requisito professionale abilitante per l’attività di agente e rappresentante di commercio per i cinque anni successivi all’entrata in vigore dei decreti attuativi, quindi fino al 12 maggio 2017. Inoltre i soggetti che cessano di svolgere attività di mediazione o di agenzia e rappresentanza all’interno di un’impresa, in qualità di titolari, legali rappresentanti, o dipendenti, devono chiedere entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività di essere iscritti nell’apposita sezione del REA, pena la decadenza. (BA)


Videosorveglianza

il garante sulla conservazione delle immagini oltre le 24 ore

Con una nota del 2 agosto scorso, il Garante per la privacy ha dettato dei chiarimenti in merito alla conservazione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza; materia, questa, che è stata disciplinata dal medesimo Garante con un provvedimento dell’8 aprile 2010. La nota in commento ribadisce il concetto già espresso nel citato provvedimento dell’8.4.2010: il periodo di tempo massimo di conservazione delle registrazioni che garantisce il giusto contemperamento tra le finalità di sicurezza ed il diritto di riservatezza, è circoscritto a poche ore o, al massimo, alle 24 ore successive alla rilevazione dell’immagine, dopodiché il sistema deve provvederne alla distruzione. Questa regola generale può essere derogata soltanto in 3 casi: a) in presenza di “speciali esigenze di ulteriore conservazione, in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi”; b) il titolare del trattamento deve “aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria”

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c) il titolare del trattamento svolge un’attività lavorativa o produttiva particolarmente rischiosa o sussistono specifiche esigenze tecniche ad essa connesse. In questa ipotesi, la conservazione delle immagini non può comunque protrarsi oltre la settimana. Con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera c), la nota in esame ha evidenziato che nonostante il par. 3.4 del provvedimento dell’aprile 2010, nell’indicare le specifiche esigenze tecniche citi soltanto i “mezzi di trasporto” e per le attività particolarmente a rischio le “banche”, dette indicazioni hanno carattere meramente esemplificativo e non escludono, quindi, che queste caratteristiche possano riscontrarsi in altri tipi di attività. Tuttavia, in presenza di dipendenti nei locali sottoposti a videosorveglianza, il datore di lavoro è chiamato ad espletare le procedure previste all’art. 4 della Legge 300/1970; pertanto in mancanza di accordi con le rappresentanze sindacali aziendali, la fissazione di un termine più lungo (oltre le 24 ore ma non oltre la settimana) per la conservazione delle immagini è rimessa alla direzione del lavoro territorialmente competente. Nel caso in cui la conservazione delle immagini per una settimana si riveli insufficiente, il titolare può presentare al Garante un’istanza di verifica preliminare con l’obiettivo di allungare i tempi di conservazione. (C)


La validità del DURC

il ministero sulle modifiche introdotte dal d.l. fare

Con la circolare n 36 del 6 settembre u.s., il Ministero del Lavoro ha fornito dei chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dall’art. 31 del D.L. 69/2013 (convertito con Legge n.98/2013 – cd decreto del fare) alla disciplina sul documento unico di regolarità contributiva (cd. DURC). In primo luogo, la nota del Ministero evidenzia che il rilascio del DURC in presenza di una certificazione della pubblica amministrazione che attesti l’esistenza e l’importo di crediti liquidi, certi ed esigibili, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte dell’impresa richiedente, non è più limitato all’ipotesi della concessione di benefici normativi e contributivi. In secondo luogo, le nuove disposizioni prevedono che il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha validità di 120 giorni. Questa nuova durata, come spiega il Ministero, interessa i DURC rilasciati a partire dal 21 agosto scorso (data di entrata in vigore della Legge di conversione), mentre per quelli emessi prima di questa data rimane applicabile la validità di 90 gg. prevista dalla precedente disciplina. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’obbligo di acquisire d’ufficio il DURC in via telematica è previsto nei casi seguenti: a. per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale (art. 38, comma 1, lettera i, del decreto legislativo 163/2006 codice degli appalti pubblici); b. per l’aggiudicazione del contratto; c. per la stipula del contratto; d. per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; Pag. 30 - ApiNFORMA / Lavoro - numero 16 - 15 settembre 2013

e. per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione ed il pagamento del saldo finale. Il Ministero ritiene che queste fattispecie possono essere raggruppate in 3 fasi, la prima delle quali comprende quelle di cui alle lettere a), b), c); per cui, entro 120 gg. dal suo rilascio, il DURC acquisito dall’amministrazione rimane valido fino alla stipulazione del contratto e non va più richiesto volta per volta per ogni passaggio successivo. Dopo la stipula del contratto, il DURC va acquisto quando si verifichino in concreto le ipotesi previste alle precedenti lettere d) ed e). Le stazioni appaltanti non devono richiedere un numero di DURC pari al numero di SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale, ad eccezione del DURC previsto per il pagamento del saldo finale. Alle erogazioni da parte della p.a. di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, ivi compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per le quali è prevista l’acquisizione del DURC, si applica la disposizione del comma 3 dell’art. 31 del decreto in commento. Tale disposizione prevede che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, qualora il DURC segnali un’inadempienza contributiva dei soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, le amministrazioni dovranno trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, per riversarlo agli enti previdenziali e assicurativi. Per fruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale e per i finanziamenti e sovvenzioni dell’Unione Europea, statali e regionali, il DURC ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio. Per l’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo per la realizzazione di investimenti produttivi, le Pubbliche amministrazioni verificano, nella concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il DURC. Tali agevolazioni sono concesse in presenza di un DURC di data non anteriore a 120 giorni dalla data del rilascio. (C)


Apparecchi di sollevamento e a pressione novità per l’effettuazione delle verifiche periodiche

La legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione con modificazioni del Decreto Legge (DL) 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. “decreto del fare”), fra le numerose misure è intervenuta sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro qualificate come a maggior rischio, individuate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008. Una modifica sostanziale all’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 riguarda le tempistiche entro le quali dover effettuare la prima verifica. La legge n. 98/2013 (in vigore dal 21 agosto 2013) ha introdotto significative modifiche all’art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 che, per una migliore comprensione, viene di seguito riportato per intero. “11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati, che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al

presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.” Si può notare che il riferimento all’ISPESL, quale soggetto titolare della prima verifica periodica, sia stato correttamente sostituito con quello dell’INAIL, in virtù del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che aveva previsto la soppressione dell’ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative competenze all’INAIL. Una modifica sostanziale all’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 riguarda, invece, le tempistiche entro le quali dover effettuare la prima verifica. Il testo riformulato stabilisce che “per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura”. Ciò significa, innanzitutto, che l’INAIL ha solamente 45 giorni di tempo per la prima verifica, invece che i 60 giorni previsti nella norma previgente. Inoltre, la prima verifica dovrà avere luogo entro i citati 45 giorni dalla sua “messa in servizio” e non più entro il termine stabilito dalle frequenze indicate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 (ovvero dopo un tempo variabile da 1 a 5 anni dalla messa in servizio in funzione della tipologia di attrezzatura). Nel caso il soggetto titolare di funzione non riuscisse a soddisfare nei termini la richiesta di prima verifica, trascorsi 45 giorni il datore di lavoro dovrebbe “avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati”, senza la possibilità di coinvolgere l’ASL o l’ARPA. Per quanto riguarda le verifiche periodiche successive alla prima, con la nuova formulazione dell’art. 71, spariscono i termini di 30 giorni e, soprattutto, non è più necessario avanzare la richiesta di verifica all’ASL/ARPA, lasciando fin da subito al datore di lavoro la libertà di coinvolgere il soggetto a cui fare la richiesta di verifica, scegliendolo tra le ASL/ARPA e i soggetti pubblici o privati abilitati. Un’ulteriore novità riguarda l’obbligo di conservazione e di tenuta dei verbali redatti in esito alle verifiche periodiche al fine di renderli rapidamente disponibili per le verifiche degli organi di vigilanza.

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(C)


Salute e sicurezza sul lavoro GUIDA INAIL

L’INAIL ha recentemente pubblicato le schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura. La monografia rappresenta un supporto per i soggetti, istituzionali e non, che operano nel campo della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Primi fra tutti, coloro che in ambito aziendale sono responsabili o comunque coinvolti nei processi di analisi e gestione dei rischi, ma anche consulenti e professionisti della sicurezza cui interessa un approfondimento della tematica. La pubblicazione prende in esame una molteplicità di compiti lavorativi, elaborando per ciascuno una scheda di rischio sintetica nella quale, oltre alla descrizione del compito con l’indicazione degli eventuali macchinari/attrezzature in uso, viene fornita una sti-

ma del rischio da sovraccarico biomeccanico per l’arto superiore destro e quello sinistro. Il metodo valutativo applicato è la Check-list OCRA che ha il merito di considerare in maniera sintetica i fattori correlabili al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, evidenziati dalla letteratura tecnica. Per ogni ambiente lavorativo considerato, è stata compilata una scheda di valutazione del rischio. Gli ambienti sono: 1. Agricoltura 2. Alimentare e ristorazione 3. Confezioni 4. Pelletteria e calzature 5. Lavorazione di oggetti in carta, plastica e metallo 6. Lavorazione di vetro e ceramica 7. Metalmeccanica 8. Edilizia 9. Commercio e similari (vendita giornali, pasticcerie, lavanderie, istituti di bellezza). L’opuscolo è scaricabile al link: http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/N196403093/SchedeRischioBiomeccanico

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(AB)


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Ambiente e sicurezza in breve flash in materia di sicurezza ed ambiente

Proroga del termine per l’adeguamento delle nuove attività soggette al certificato di prevenzione incendi Segnaliamo che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” l’art.38 del Decreto legge proroga al 7 ottobre 2014 il termine di cui all’art.11, comma 4 del Decreto Presidente Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, ovvero il termine per adeguarsi alle nuove normative di prevenzione incendi per le attività ora soggette al controllo dei Vigili del fuoco e che non rientravano nel campo di applicazione della precedente normativa.

Lampadine: al via la nuova classificazione energetica Si ricorda l’entrata in vigore dal 1° settembre 2013, del regolamento (UE) n. 874/2012 “che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e

del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione”. Tale norma modifica l’etichetta indicante la classe energetica delle lampadine e rende obbligatoria l’indicazione sulla confezione del consumo per mille ore d’uso anno. La nuova scala spazia dalla classe (A++) che è la più performante fino alla classe E che è quella con maggior consumo e dispendio di energia. Un’ulteriore novità concerne l’applicabilità del regolamento a prodotti fino a oggi esclusi come lampade alogene a bassa tensione e le lampadine direzionali comprese quelle a led. Le confezioni con le vecchie indicazioni potranno essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte.

In vigore il nuovo regolamento biocidi Si ricorda che a partire dal 1° settembre 2013 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo all’immissione sul mercato ed all’uso dei biocidi , che ha abrogato la Direttiva 98/8/CE, prevedendo un periodo di transizione per determinate disposizioni. Il regolamento ha come obiettivo un migliore funzionamento del mercato europeo dei prodotti biocidi, assicurando al contempo anche un maggiore livello di protezione per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente. L’agenzia europea ECHA è il punto di riferimento per tutti i procedimenti previsti dal nuovo regolamento. Le aziende possono ora richiedere l’approvazione di una sostanza attiva biocida o l’autorizzazione per prodotti biocidi contenenti una sostanza attiva approvata tramite l’ECHA. (C)

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SOA: incremento di categorie per la I.D.I.R. potrà eseguire le barriere stradali di sicurezza

La I.D.I.R. srl è un’impresa specializzata nelle opere atte a garantire la stabilità dei pendii, il consolidamento di terreni e le protezioni stradali. L’impresa opera su tutto il territorio nazionale e l’attività è svolta soprattutto per committenti pubblici. L’I.D.I.R. s.r.l., rappresentata dal geom. Marcon Gabriele, ha sede a Tricesimo (UD) in via Matteotti n.4/3, in fase di rinnovo ha potuto incrementare le proprie categorie di qualificazione aggiungendo la Categoria OS12-A per la III classifica alle altre

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categorie di cui è già in possesso quali: OG3, OG8, OG13, OS12-B e OS21. Questa nuova categoria le consente di eseguire fino ad un importo massimo di 1.238.400 euro le barriere stradali di sicurezza categoria che riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Autorità: direttore tecnico sempre indicato in gara il direttore tecnico è l’organo a cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha espresso un’interessante parere n. 88 del 22 maggio 2013 per la soluzione delle controversie in merito all’esclusione disposta nei suoi confronti di per omessa indicazione di uno dei direttori tecnici. Al riguardo la stazione appaltante ha rappresentato che la predetta società è risultata aggiudicataria provvisoria, ma in sede di verifica dei requisiti dichiarati è emerso che il Consiglio di Amministrazione della società aveva nominato un direttore tecnico, non menzionato nelle dichiarazioni rilasciate per partecipare alla gara. Conseguentemente, la stazione appaltante ha comunicato alla predetta società l’avvio del procedimento volto alla sua esclusione dalla gara in oggetto per omessa indicazione del direttore tecnico in questione. A riscontro dell’istruttoria procedimentale avviata dall’Autorità, la società si è opposta all’esclusione a suo danno, osservando che la nomina a direttore tecnico non andava comunicata alla stazione appaltante al momento della presentazione dell’offerta e, comunque, tale omissione rappresenta una circostanza irrilevante ai fini della partecipazione alla gara e, come tale, non può giustificare l’ipotizzata esclusione. A conferma della propria tesi la società ha richiamato una sentenza del Tar Sicilia, sede di Palermo (n. 370/2010). Secondo la concorrente, sebbene il Consiglio di Amministrazione avesse deliberato di conferire ad un architetto l’incarico di responsabile tecnico per ciò che riguarda gli obblighi per la qualificazione SOA per la categoria OG2, tale deliberazione sarebbe, in realtà, inefficace e priva di qualsivoglia rilevanza esterna, fino a quando l’organismo, che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione alla società medesima, non abbia accertato che il Pag. 36 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2013

soggetto nominato abbia effettivamente i requisiti per svolgere l’incarico, che gli è stato conferito. In altri termini, secondo la società, l’efficacia della nomina del direttore tecnico sarebbe subordinata al rilascio di una nuova attestazione di qualificazione, all’esito del procedimento di verifica da parte della SOA del possesso dei requisiti in capo al direttore tecnico. Conseguentemente, poiché alla data di presentazione dell’offerta la SOA non aveva “ratificato” la nomina de qua, la società ha indicato nelle dichiarazione rese ai fini della partecipazione alla gara il nominativo dei direttori tecnici risultanti dall’attestazione di qualificazione presentata. Successivamente, nel rispetto del termine di cui all’art. 87, comma 6, DPR 207/2010, la società ha dato comunicazione del’avvenuta nomina del direttore tecnico in questione all’organismo di attestazione e all’Autorità. In data successiva la SOA ha concluso la propria istruttoria con esito positivo ed ha rilasciato la nuova attestazione, in cui compare per la prima volta il nominativo nuovo Direttore Tecnico. Secondo la società soltanto da tale data la nomina de qua avrebbe acquistato piena efficacia esterna. Al riguardo, secondo l’Autorità, occorre preliminarmente considerare che il direttore tecnico è l’organo a cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo, necessari per la realizzazione dei lavori e tale incarico può essere assunto da un singolo soggetto o da più soggetti (art. 87, comma 1, DPR 207/2010) in possesso dei requisiti indicati dalla norma stessa (art. 87, comma 2, DPR 207/2010). La presenza di idonea direzione tecnica è uno dei requisiti attraverso cui l’impresa dimostra la propria idoneità tecnica, ai fini dell’attestazione (art. 79, comma 5, DPR 207/2010), e, pertanto, la qualificazione conseguita è legata al direttore tecnico che l’ha consentita (art. 87, comma 4, DPR 207/2010). Conseguentemente, ogni variazione della direzione tecnica, deve essere comunicata alla SOA che l’ha qualificata ed all’Osservatorio dell’Autorità entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione (art. 87, comma 6, DPR 207/2010). La disciplina in esame presuppone l’esistenza di un preciso nesso di immedesimazione organica


del direttore tecnico con l’impresa, stante il suo rapporto diretto con la rispettiva struttura operativa, tale da consentirle di operare in nome e per conto dell’impresa stessa, impegnandola con il proprio operato e con le proprie determinazioni (Cons. Stato, Sez. III, 23 maggio 2012, n. 3038). In considerazione del peculiare ruolo assunto dal direttore tecnico nell’ambito dell’organizzazione d’impresa, l’art. 38 D.Lgs. 163/2006 annovera quest’ultimo, tra i soggetti chiamati a rendere le dichiarazioni di cui al comma 1, lett. b) e lett. c), richiedendo per quest’ultimo il possesso degli identici requisiti soggettivi di ordine generale concernenti la moralità professionale prescritti per gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. La norma in esame, infatti, nella parte in cui elenca le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti generali necessari, ai fini della partecipazione alle procedure di gara, assume come destinatari tutti coloro che, titolari di peculiari poteri, sono in grado di trasmettere al soggetto rappresentato la riprovazione dell’ordinamento nei riguardi della loro personale condotta. La ratio della norma è quella di tutelare il buon andamento dell’azione amministrativa, per evitare che l’amministrazione entri in contatto con soggetti privati di affidabilità morale. Proprio con riferimento ai requisiti soggettivi di cui al citato art. 38, l’Autorità ha chiarito che l’assenza di uno di essi costituisce causa di esclusione a prescindere dalle indicazioni riportate nel bando di gara, qualunque sia la tipologia e l’oggetto del contratto ed indipendentemente dal valore dello stesso e dalla specifica procedura di scelta del contraente adottata (AVCP, determinazioni n. 4/2012; n. 1/2012; n. 1/2010). Secondo l’Autorità, l’esame della normativa sopra richiamata evidenzia che dalla nomina del direttore tecnico discendono distinti obblighi tra cui, per quanto qui rileva: a) l’obbligo di comunicarla, entro trenta giorni, all’organismo di attestazione ed all’Osservatorio dell’Autorità; b) l’obbligo per il direttore nominato di rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006. Ciò posto, venendo al caso in esame, si rileva che la società ha osservato quanto disposto dall’art. 87 DPR 207/2010, ma non ha rispettato la prescrizione dell’art. 38, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006. Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che il Consiglio di Amministrazione della società cooperativa ha nominato in data 14 dicembre 2012 l’architetto, quale direttore tecnico e successi-

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vamente in data 8 gennaio 2013 la società ha dato comunicazione, ai sensi dell’art. 87, comma 6, DPR 207/2010 e nel rispetto dei termini ivi previsti, dell’avvenuta nomina di tale direttore tecnico all’organismo di attestazione ed all’Autorità. Quest’ultimo, tuttavia, sebbene nominato anteriormente alla data di presentazione dell’offerta, non ha rilasciato le dovute dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006. La concorrente giustifica tale omissione in base alla considerazione che la nomina in esame sarebbe efficace solo dopo “l’autorizzazione” da parte della SOA, e, quindi, fino a quel momento dalla stessa non scaturirebbe alcun obbligo. Tale assunto non può essere condiviso dall’Autorità, in quanto infondato: da un lato, infatti, lo stesso non ha alcun un riscontro positivo nelle norme del Codice dei Contratti Pubblici e del suo Regolamento di attuazione, e, dall’altro, a ben vedere, è smentito dalle stesse risultanze documentali. Dagli atti acquisiti, infatti, risulta che in data 17 dicembre 2012 l’architetto ha accettato il predetto incarico, sottoscrivendo un’apposita scrittura privata con la società, in virtù della quale le parti hanno convenuto, tra l’altro, che: a) che il predetto incarico ha durata continuativa a decorrere dal 17 dicembre 2012; b) il nominato direttore tecnico si è impegnato con la sottoscrizione della stessa a non presentare domanda di iscrizione alle società organismo di attestazione per conto di altre imprese in qualità di loro direttore tecnico. Ne deriva che, alla data di presentazione dell’offerta da parte della società cooperativa (3 gennaio 2013), non solo l’architetto era già stato nominato direttore tecnico, con delibera del Consiglio di Amministrazione, che non risulta impugnata, ma lo stesso aveva anche già accettato tale nomina, riconoscendo espressamente che l’incarico in questione aveva decorrenza a partire dal 17 dicembre 2012. Conseguentemente quest’ultimo avrebbe dovuto rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006, ma ciò non è avvenuto. Tale omissione, alla luce dell’art. 38 D.lgs. 163/2006, come interpretato da questa Autorità, costituisce causa di esclusione dalla procedura de qua. In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto, il Consiglio dell’Autorità ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il direttore tecnico avrebbe dovuto rilasciare le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006. (CS)


Note informative

le novità normative nazionali

Le misure per l’edilizia E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto il decreto IMU, in vigore dalla stessa data. Misure relative all’IMU: 4100 milioni di euro - Fabbricati costruiti e non ancora venduti o concessi in locazione Vengono esclusi dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita se non locati o venduti entro tre anni dalla ultimazione dei lavori. La proposta è finalizzata a svincolare una parte di risorse delle imprese, quantificate in circa 38 milioni di euro l’anno, destinate ora al pagamento dell’IMU, permettendone un utilizzo “produttivo” per effettuare nuovi investimenti con ricadute positive sul sistema produttivo. - Immobili di edilizia popolare Vengono assimilati al trattamento IMU prima casa gli alloggi degli Istituti autonomi case popolari e quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari: si liberano circa 60 milioni di euro. - Immobili di edilizia sociale Dal 1° gennaio 2014 trattamento IMU prima casa anche per gli alloggi sociali (alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici o privati destinati prevalentemente alla locazione per individui e nuclei familiari svantaggiati). - Imposta di registro: proroga di 3 anni per l’attuazione dei programmi di edilizia residenziale mantenendo l’imposta di registro ridotta all’1% Le imprese che hanno acquistato un bene imPag. 38 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2013

mobile (terreno edificabile o edificato), situato in area compresa in piani urbanistici diretti all’attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, usufruiscono dell’agevolazione dell’imposta di registro ridotta all’1%, al posto della misura ordinaria dell’8%, se concludono l’intervento edilizio entro 11 anni dall’atto di acquisto del bene. Con un decreto legge contestuale alla legge di Stabilità dell’ottobre prossimo verrà abolita la seconda rata. A partire dal 2014, in luogo dell’IMU, entrerà in vigore la cosiddetta “Service Tax”. Il modello di tassazione comunale “federale” sarà ispirato ai principi del federalismo fiscale, come approvati dalla Commissione Bicamerale appositamente costituita nella scorsa legislatura. Viene dunque istituita un’imposta sui servizi comunali – la “Service Tax” – che sostituisce la Tares. Essa sarà riscossa dai Comuni e costituita da due componenti: - gestione dei rifiuti urbani; - copertura dei servizi indivisibili. La prima componente (Tari) sarà dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le aliquote, commisurate alla superficie, saranno parametrate dal Comune con ampia flessibilità ma comunque nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga” e in misura tale da garantire la copertura integrale del servizio. La seconda componente (Tasi) sarà a carico di chi occupa fabbricati. Il Comune potrà scegliere come base imponibile o la superficie o la rendita catastale. Sarà a carico sia del proprietario (in quanto i beni e servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale dell’immobile) che dell’occupante (in quanto fruisce dei beni e servizi locali). Il Comune avrà adeguati margini di manovra, nell’ambito dei limiti fissati dalla legge statale.

La legge di conversione del decreto del Fare. Le novità per il settore E’ stato pubblicato sulla Gazzetta n.194 del 20 agosto 2013, Suppl. Ordinario n. 63, il testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 cd. Decreto


del Fare, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia». Il provvedimento è entrato in vigore il 21 agosto. Di seguito si segnalano le principali modifiche introdotte nella fase definitiva di conversione in legge. 1. L’anticipazione sul prezzo d’appalto del 10% diventa obbligatoria (fino al 31 dicembre 2014). Nella precedente versione era prevista come misura facoltativa. Si rammenta che l’introduzione dell’istituto dell’anticipazione del prezzo d’appalto, come la previsione della sua obbligatorietà, è dovuta al costante ed assiduo intervento anche della nostra Associazione presso le istituzioni politiche competenti. 2. Eliminata la norma che prevedeva la responsabilità solidale dell’impresa committente nei confronti dei subappaltatori per i versamenti IVA. 3. Cancellata anche la norma che istituisce il Durt, documento unico di regolarità tributaria, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate che aveva lo scopo di attestare la regolarità del subappaltatore su versamenti tributari. 4. I soggetti obbligati ad acquisire d’ufficio il Durc sono tutte le stazioni appaltanti, dunque anche i privati che appaltano in base alle regole del codice dei contratti; viene meno l’obbligo del Durc per gli interventi di manutenzione edilizia eseguiti in economia dal proprietario dell’immobile.

Infrastrutture. In partenza il piano “6000 Campanili” Il Ministro Lupi in data 30 agosto 2013 ha firmato il decreto di approvazione della Convenzione, stipulata il 29 agosto 2013 tra il Ministero delle Infrastrutture e l’ANCI, prevista dal comma 9 dell’art. 18 del D.L. n. 69/2013 (Decreto del Fare). Tale convenzione disciplina i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse rese disponibili dal primo programma “6000 Campanili”. Possono presentare domanda di contributo finanziario i Comuni che, sulla base dei dati anagrafici risultanti dal censimento della popolazione 2011, avevano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Possono altresì presentare domanda di contributo finanziario le unioni composte da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i Comuni risultanti da fusioni tra Comuni ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. L’importo del finanziamento richiesto per ogni progetto non potrà essere inferiore a € 500.000 Pag. 39 - ApiNFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2013

e superiore a € 1.000.000. Nel caso di importo superiore il soggetto richiedente dovrà indicare la copertura economica a proprie spese della parte di costo eccedente 1 milione di euro. La richiesta di finanziamento va compilata secondo il modulo allegato alla Convenzione tra il Ministero infrastrutture e ANCI che dovrà essere pubblicata sulla G.U.R.I. dopo la sua registrazione da parte della Corte dei Conti. Le richieste da parte dei soggetti interessati potranno essere inoltrate a partire dalle ore 9 del giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta della Convenzione (non ancora avvenuta) e dovranno pervenire entro e non oltre 60 gg. dalla stessa.

Invio del DURC tramite PEC L’INPS con messaggio n. 13414 del 23 agosto 2013 ha comunicato che dal 2 settembre la trasmissione del DURC ai richiedenti avviene esclusivamente via PEC (posta elettronica certificata). Ciò in attuazione della previsione del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) - che dispone che tutte le comunicazioni tra la Pubblica amministrazione e le imprese - relative a presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti - avvengano esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Al riguardo, è stato definito che l’implementazione del canale esclusivo di comunicazione tra imprese e Pubbliche Amministrazioni dovesse avvenire in maniera graduale, mediante l’elaborazione di programmi di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese in cui siano fissati obiettivi intermedi a cadenza almeno semestrale. Contestualmente il legislatore ha definito l’obbligo per le imprese di dotarsi di PEC, quale indirizzo pubblico informatico di riferimento per ciascuna di esse. Con effetto dal 1° luglio 2013 il processo di adeguamento verso l’utilizzo generalizzato della PEC è giunto a completamento. Infatti, da tale data, l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese, già in vigore dal 29 novembre 2011 per le società, è stato esteso anche alle imprese individuali. In ragione della funzione che assolve il DURC nell’ambito dei rapporti contrattuali pubblici e privati, si è pervenuti, con Inail e Casse Edili, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla decisione di fissare al 2 settembre 2013 il termine ultimo a partire dal quale la trasmissione dei DURC verrà effettuata ai richiedenti esclusivamente tramite PEC.


A decorrere dal 2 settembre 2013, pertanto, l’inoltro della richiesta di DURC è consentito solo se il sistema dello Sportello Unico Previdenziale rileva l’avvenuta registrazione, nell’apposito campo, dell’indirizzo PEC della stazione appaltante/ amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese. Dalla stessa data, sia per le Pubbliche Amministrazioni che per le imprese, i DURC saranno recapitati dall’Inail, dalle Casse Edili e dall’Inps,

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esclusivamente tramite PEC, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta. Le indicazioni da seguire nella fase di compilazione della richiesta, con riferimento a tale previsione, sono disponibili nei “Manuali per la compilazione di una richiesta di DURC da ricevere tramite PEC” pubblicati su www.sportellounicoprevidenziale.it (C)



Business News le ultime informazioni per l’internazionalizzazione ricevute da informest consulting srl Croazia: pubblicata la nuova Business Guide di Informest Consulting Dall’1 luglio 2013 la Croazia è diventata il 28° Stato membro dell’Unione Europea. Durante il processo di adesione, il Paese ha dovuto allineare molte delle sue norme e procedure amministrative a quelle dell’Unione europea; inoltre, l’adesione rappresenta un’importante opportunità economica anche per le imprese italiane in quanto comporterà l’accesso ai Fondi Europei anche da parte della Croazia. Da oltre un decennio, l’Italia è il principale fornitore e partner commerciale della Croazia; nel 2012 l’interscambio con l’Italia è stato pari al 16,1% dell’interscambio totale croato. Le esportazioni italiane verso il Paese riguardano quasi tutti i settori produttivi, sia i prodotti di largo consumo (abbigliamento, calzature, arredo, ceramica, ecc.) sia i beni strumentali. Inoltre, si possono individuare buone prospettive per il business delle imprese italiane anche nei settori del turismo, dell’energia e delle costruzioni. Per chi volesse approfondire le tematiche economiche, legislative, fiscali, doganali e contrattuali di questo Paese, è disponibile la Business Guide Croazia redatta ed aggiornate da Informest Consulting. La Business Guide viene erogata on-line attraverso la nuova sezione e-store all’indirizzo http://store.informestconsulting.it/. Informest Consulting promuove ai propri utenti le Guide al prezzo di lancio di Euro 70,00+IVA e il pacchetto di 5 Guide ad Euro 190,00+IVA. Si ricorda, infine, che l’Associazione ha sottoscritto con Informest Consulting un accordo per la distribuzione gratuita ai propri Associati delle “Business Guide”. Per ulteriori informazioni le Imprese possono contattare il collega Paolo Zorzenone al n. 0432.507377.

Zelarino (Venezia), 26 settembre 2013: seminario sulle opportunità export del Made in Italy in Medio Oriente, Maghreb e Sud Africa INFORMEST Consulting, in collaborazione con Romiri Data Management, weBiz e Romiri Dubai Branch, e nell’ambito del progetto Friend Europe di Enterprise Europe Network, organizza una giornata informativa sulle opportunità export in Medio Oriente, Maghreb e Sud Africa, mercati emergenti ad alto potenziale di sviluppo per il Made in Italy. L’attuale livello di sviluppo della produzione industriale interna fa sì che questi mercati abbiano la necessità di approvvigionarsi dall’estero sia per quanto riguarda i prodotti di consumo, ma anche i macchinari e le attrezzature per l’industria. Inoltre, la crescita del reddito contribuisce a sostenere la domanda di prodotti di fascia medio-alta. Queste tematiche saranno presentate in occasione dell’incontro tecnico che si terrà il giorno giovedì 26 settembre 2013, dalle ore 09.00 presso la sede del Centro Pastorale Cardinal Urbani in Via Visinoni 4/c, Zelarino. L’iniziativa si pone l’obiettivo di approfondire le opportunità di sviluppo commerciale in Medio Oriente, Maghreb e Sud Africa nonché gli strumenti più adeguati per vendere i prodotti Made in Italy in questi mercati. Informest Consulting approfondirà i temi riguardanti gli strumenti finanziari a disposizione delle imprese per sostenere l’internazionalizzazione. Al termine dell’incontro ci sarà la possibilità di incontrare i singoli esperti per approfondimenti diretti e personalizzati. La partecipazione al seminario è gratuita; per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa: INFORMEST Consulting S.r.l., dr.ssa Monica Ferraresso, tel. 0421 280440, e-mail sales@informestconsulting.it

Friuli Venezia Giulia: contributi per l’attuazione di programmi pluriennali di promozione all’estero Fino al 30 settembre 2013 le aziende della regione Friuli Venezia Giulia hanno la possibilità di presentare domanda di contributo per l’attuazione di programmi pluriennali di promozione all’e-

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stero per l’inserimento o il consolidamento della presenza sui mercati esteri, secondo i contenuti e le modalità illustrate all’indirizzo www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/ industria/FOGLIA31. Gli incentivi sono concessi in conto capitale alle micro e PMI industriali e di servizio alla produzione per l’attuazione di programmi di promozione all’estero, di durata non inferiore a due anni, che comprendono un complesso organico di iniziative dirette all’inserimento o al consolidamento della presenza sui mercati esteri. L’intensità dell’incentivo è fissata nel 30% della spesa ammissibile, per un ammon-

tare massimo di 150.000 Euro. In tale contesto, e sulla base della propria esperienza pluriennale nei progetti di inserimento e sviluppo commerciale all’estero, INFORMEST Consulting è a disposizione delle aziende interessate per effettuare valutazioni di pre-fattibilità relativamente a consulenze per studi di mercato concernenti i Paesi nei quali si intende svolgere il programma di promozione, consulenze per il lancio di un prodotto sui mercati esteri, e consulenze finalizzate all’organizzazione di reti di vendita e di assistenza all’estero. Per maggiori approfondimenti inviare un’e-mail a: consulenza@informestconsulting.it

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La distribuzione internazionale in Turchia a differenza del contratto di agenzia, il contratto di distribuzione non è disciplinato espressamente dalla legge a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero In Turchia il contratto di distribuzione, a differenza del contratto di agenzia, non è disciplinato espressamente dalla legge. Alcune disposizioni regolano in parte i contratti di distribuzione: Legge turca sulla Concorrenza, Codice delle Obbligazioni e Codice del Commercio. La vendita attraverso un distributore turco può rappresentare, per un esportatore italiano, una valida scelta: - tramite la distribuzione il rischio relativo al pagamento viene controllato più facilmente rispetto, ad esempio, all’intermediazione effettuata da un agente - il distributore turco con forti legami con il territorio può consentire di accedere ai canali di vendita tipici della tradizione locale come, ad esempio, i bazar o i mercati all’aperto - i margini dei distributori turchi sono, secondo uno studio recente, inferiori rispetto a quelli medi dei distributori calcolati su scala globale. Nell’ordinamento turco vige il principio della libertà contrattuale. Esistono tuttavia alcune disposizioni che regolano in parte i contratti di distribuzione nella Legge turca sulla Concorrenza del 1997 e trovano inoltre applicazione i principi generali sui contratti contenuti nel Codice turco delle Obbligazioni (TCO) e nel Codice turco del Commercio (TCC), entrambi riformati recentemente. Mentre il distributore acquista i prodotti del fornitore e li rivende ai propri clienti, agendo in nome e per conto proprio e assumendo il rischio della vendita, l’agente promuove la conclusione di contratti agendo in nome e per conto del preponente, in capo al quale permangono i rischi.

La differenza tra un distributore e un mero rivenditore, all’ingrosso o al dettaglio, è data dal fatto che il distributore è strutturalmente integrato nella rete commerciale del produttore, nei confronti del quale assume l’obbligo di svolgere in maniera stabile e continuativa l’attività di distribuzione e di promozione. Il distributore è, sostanzialmente, un contraente indipendente che si impegna ad acquistare beni dal produttore per rivenderli a terzi nel territorio affidatogli ed in modo continuativo, attraverso un’organizzazione volta a promuovere le vendite. Le disposizioni contenute nel Codice turco del Commercio sull’agenzia possono essere applicate alla distribuzione analogicamente solo in determinate circostanze e, in particolare, nei casi in cui il distributore sia particolarmente integrato nel sistema del produttore. Per la conclusione di un accordo di distribuzione in Turchia, è sempre preferibile che le parti disciplinino nel dettaglio la relazione tramite contratto scritto, indicando, tra l’altro: - gli obblighi in capo al fornitore e al distributore - la concessione o meno dell’esclusiva - i termini e le condizioni di fornitura dei prodotti - i prodotti stessi - le clausole a tutela dei diritti di proprietà industriale del fornitore (marchi, brevetti) - gli eventuali obblighi di garanzia assunti dal fornitore - la clausola risolutiva - la legge applicabile e il foro competente. Nel caso in cui un importatore turco abbia acquistato per un lungo periodo di tempo i prodotti del fornitore, in assenza di uno specifico contratto, ma in virtù di una consolidata relazione instauratasi di fatto tra le parti, tale rapporto potrebbe essere qualificato come contratto di distribuzione laddove dovesse essere ravvisata la presenza degli elementi costitutivi di tale contratto, vale a dire uno specifico diritto di vendita in proprio nome e conto in capo al distributore e l’esistenza di un rapporto continuativo col produttore contraddistinto dall’impegno, da parte del distributore, alla promozione costante delle vendite. In Turchia possono essere previsti i seguenti tipi

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di rapporto di distribuzione per organizzare le vendite: 1. Contratti di distribuzione esclusiva, in forza dei quali il produttore si impegna a consegnare certi beni esclusivamente a un determinato distributore in una certa area geografica delimitata o con riferimento esclusivo a un certo tipo di consumatori. Solitamente la concessione dell’esclusiva viene condizionata al raggiungimento di volumi minimi di acquisto. 2. Contratti di acquisto esclusivo, in forza dei quali il distributore si impegna ad acquistare esclusivamente dal produttore determinati beni. 3. Contratti di distribuzione selettiva, in forza dei quali viene stabilita una rete di distribuzione attraverso la creazione di punti vendita aventi determinate caratteristiche (strutture, servizio vendita e post-vendita, preparazione del personale, ecc.).

Previsioni contrattuali alle quali prestare attenzione Per quanto concerne gli accordi di distribuzione esclusiva, nella predisposizione del contratto è necessario considerare la questione relativa alla limitazione della libertà economica delle parti, limitazione che, nel suddetto tipo di contratti, riguarda normalmente il territorio di competenza del distributore, i beni oggetto dell’accordo ovvero i clienti eventualmente prestabiliti. Atteso che l’art. 23 del Codice civile turco prevede che nessuno possa veder limitata la propria libertà, occorre verificare che l’esclusiva eventualmente prevista nel contratto non violi la suddetta norma, esistendo altrimenti il rischio che il contratto possa essere considerato nullo. Il fornitore può imporre contrattualmente al distributore di acquistare una gamma completa di prodotti ovvero quantitativi minimi di prodotti. Tuttavia, il distributore non può essere obbligato ad acquistare prodotti che siano estranei alla natura dell’accordo e alle consuetudini commerciali. Una clausola vincolante siffatta, senza connessione con l’oggetto del contratto, sarebbe considerata contraria all’art. 4 della legge turca sulla Concorrenza. Sarebbe invece contraria alla legge turca a tutela dei consumatori una clausola che escluda o limiti la responsabilità del produttore per la non conformità dei prodotti oggetto del contratto di distribuzione. Con riferimento alla clausola di non concorrenza, la giurisprudenza dei tribunali turchi è tendenzialmente orientata a ritenere che l’obbligazione del

distributore di promuovere unicamente la vendita dei prodotti del fabbricante sia compresa nell’obbligazione, dal contenuto più ampio, di agire nell’interesse di quest’ultimo e, conseguentemente, di astenersi dal vendere prodotti concorrenti. Alla luce delle disposizioni del diritto turco vigenti in materia di concorrenza, invece, l’obbligazione del distributore di non concorrenza post-contrattuale deve essere limitata alla durata di un anno e deve riguardare unicamente i prodotti concorrenti del produttore ed essere limitata al territorio di competenza del distributore nell’ambito del contratto. In Turchia, più in generale, le limitazioni della libera concorrenza sono controllate e, talvolta, vietate. Le parti possono convenire che il contratto alla sua scadenza possa rinnovarsi automaticamente. Tuttavia, in caso venga ripetutamente rinnovato, il contratto potrebbe essere considerato a tempo indeterminato. Lo stesso accadrebbe se, dopo la sua scadenza, le parti continuassero a darvi tacita esecuzione. Per quanto riguarda il recesso, se il contratto è a tempo indeterminato le parti possono sempre recedere dando un congruo preavviso, la cui durata può essere stabilita pattiziamente, non esistendo nell’ordinamento turco norme in proposito. In caso di mancato preavviso il recesso è efficace, salvo il risarcimento del danno. Il preavviso non è invece necessario qualora sussista una giusta causa di recesso come, ad esempio, la violazione della clausola di esclusiva. Se il contratto di distribuzione è invece a tempo determinato, le parti non possono recedere, salva la diversa indicazione nel contratto, ma solo risolvere il contratto nel caso in cui sussista un inadempimento tale da fare venire meno la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti. In caso di morte, fallimento o sopraggiunta incapacità di una delle parti, l’art. 133 del nuovo Codice turco del Commercio prevede che il contratto di distribuzione debba considerarsi risolto, a meno che le parti con escludano espressamente tale previsione nel contratto. In dottrina si discute riguardo al fatto che possa essere richiesta o meno dal distributore un’indennità di fine rapporto, non esistendo in proposito alcuna disposizione specifica. Nel silenzio normativo trova applicazione l’art. 1 del Codice Civile turco che prevede che il giudice, in tali casi, possa decidere la controversia sulla base del principio di buona fede. In pratica, le corti turche hanno recentemente cominciato ad applicare anche ai rapporti di distribuzione esclusiva l’art. 122 del nuovo Codi-

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ce turco del Commercio, relativo all’indennità di fine rapporto spettante all’agente. Ove ricorrano i presupposti richiesti, pertanto, alla cessazione del rapporto la suddetta indennità potrebbe eventualmente essere riconosciuta anche al distributore esclusivo. Infine, com’è noto, le parti possono liberamente determinare la legge applicabile al rapporto ed il foro competente. In alternativa alla scelta del foro, rimane in capo alle parti anche la possibilità di inserire nel contratto una clausola compromissoria in forza della quale sarebbero uno o più arbitri scelti dalle parti a dirimere eventuali controversie. La Turchia, peraltro, ha sottoscritto la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. In un rapporto di distribuzione Italia-Turchia risulterebbe pertanto preferibile, in linea generale, optare per l’adozione nel contratto di una clausola compromissoria. In assenza nel contratto della scelta della legge applicabile, sia le regole italiane sia quelle turche di diritto internazionale privato condurrebbero ad applicare al rapporto la legge del luogo ove viene

svolta la prestazione caratteristica che, nei rapporti di distribuzione, è l’attività di promozione delle vendite. Pertanto, al fine di evitare che venga applicata al contratto di distribuzione la legge turca, occorrerebbe indicare espressamente la legge con la quale si intende disciplinare il rapporto. Cristina Martinetti e Pietro Boccaccini oOo I rapporti commerciali tra l’Italia e la Turchia sono agevolati dal fatto che la Turchia nel 1996 ha sottoscritto con l’UE l’Accordo di Unione doganale, che prevede l’impegno alla soppressione di qualsiasi barriera doganale e l’adozione, nei confronti di paesi terzi, di una tariffa doganale comune. Italia e Turchia hanno sottoscritto numerosi accordi bilaterali come quelli finalizzati ad evitare la doppia imposizione o a promuovere e proteggere gli investimenti nonché accordi in materia di cooperazione in materia economica, industriale, tecnologica e giudiziaria.

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Indonesia

un mercato dalle notevoli potenzialità

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

Indonesia: un mercato dalle notevoli potenzialità L’Indonesia rientra tra i cosiddetti Next Eleven, ovvero gli undici Paesi emergenti identificati da Goldman Sachs ad alto potenziale di crescita, che giocheranno un ruolo chiave nello sviluppo economico mondiale. Grazie alla stabilità politica, a una economia che da anni sperimenta tassi di crescita tra i più elevati a livello globale e a una mentalità riformista che ha favorito lo sviluppo interno e attratto ingenti Investimenti Diretti Esteri, l’Indonesia si configura come importante attore dell’area ASEAN. Considerata da molti analisti il terzo principale mercato di sbocco in Asia, dopo i colossi Cina e India, è un mercato ancora “vergine” per le imprese del made in Italy, ma non per i nostri competitor britannici, tedeschi e statunitensi che hanno già iniziato a muoversi in maniera rapida ed efficace a Giakarta e dintorni. Con una popolazione di circa 250 milioni di abitanti (quarto paese più popolato al mondo) relativamente giovane (28 anni in media) e un tasso di crescita del PIL che negli ultimi anni ha viaggiato intorno al 6-7% (nel 2013 si prevede una crescita compresa tra il 6.4 e il 6.8%), l’Indonesia non nasconde le proprie ambizioni e si prefigge importanti obiettivi: - ridurre il tasso di povertà e aumentare il benessere attraverso l’attuazione di alcune riforme e l’implementazione di grandi piani di sviluppo - entrare tra le prime dieci economie mondiali (oggi l’Indonesia occupa la 16.ma posizione)

- raggiungere, entro il 2025, un PIL pari a 3.500 miliardi di € e un PIL pro capite di 11.532 €. L’Indonesia si configura come mercato fortemente orientato al consumo per la classe media che nel 2030 sarà composta da oltre 90 milioni di indonesiani. I consumi interni costituiscono più del 60% del PIL nazionale e rappresentano la principale forza trainante dell’economia: l’aumento dei consumi in Indonesia è il più alto al mondo dopo India e Cina e l’ampio mercato interno ha salvaguardato l’economia dalle turbolenze della crisi finanziaria e dalla recessione globale. La maggior parte della popolazione locale vive sull’isola di Giava. Avere una presenza su tale isola e sulle tre altre isole principali (Sumatra, Kalimantan che fa parte dell’isola del Borneo e Sulawesi) significa avere il controllo sull’80% del business indonesiano. Per avere successo all’interno di tale mercato è necessario presentare un brand forte e di qualità (unico modo per poter competere con la concorrenza cinese) e focalizzarsi sulle esigenze del consumatore: gli indonesiani sono molto attenti alla selezione dei prodotti per quanto riguarda qualità, stile e funzionalità. Risulta di particolare interesse la percezione dei consumatori locali nei confronti dei prodotti stranieri: i prodotti giapponesi e tedeschi sono considerati di ottima qualità, mentre quelli cinesi sono considerati per la massa; gli indonesiani preferiscono utilizzare il dollaro USA rispetto all’Euro, nonostante stimino più gli europei rispetto agli statunitensi. I prodotti italiani sono in grado di poter contare su una immagine ancora molto forte. Le possibilità di business in Indonesia sono molto variegate e spaziano in diversi settori: da infrastrutture e costruzioni a meccanica e beni d’investimento, da packaging e food processing a trasporti e telecomunicazioni, dal comparto minerario all’hospitality, dal retail alla ceramica, dal settore energetico (in particolar modo energie rinnovabili) all’automotive. Attualmente i macchinari rappresentano la voce principale per quanto riguarda l’export italiano, anche in virtù del fatto che i dazi per le importazioni di questi prodotti sono bassi. Nello specifico, considerando la forte concorrenza che si registra

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in alcuni dei settori indicati, si ritiene che le principali opportunità per le nostre imprese si configurino nei seguenti ambiti: - macchinari per l’industria alimentare: in Indonesia vi è ampio spazio per la fornitura di componenti per la catena del freddo e macchine per imbottigliamento - packaging: il comparto è trainato da due industrie chiave del mercato locale, ovvero quella alimentare e quello farmaceutico - lavorazione marmo e graniti: il boom dell’edilizia in atto spinge la crescita di tale segmento. Il Made in Italy, che ha permesso in passato lo sviluppo dell’industria locale, per consolidare la propria posizione deve essere in grado di garantire una più radicata presenza in loco - ceramica: l’Indonesia è il primo mercato di piastrelle e materiali da costruzione dell’intero sud-est asiatico ed ha una lunga tradizione nel settore. Maggiori difficoltà si registrano invece per quanto riguarda il food: nonostante il settore stia speri-

mentando una grande crescita, l’eccessiva regolamentazione limita l’accesso delle imprese straniere e i nostri prodotti avrebbero opportunità di accesso solo per quanto riguarda una piccola nicchia di consumatori. Va tuttavia evidenziata la possibilità per i prodotti italiani di poter entrare all’interno dei grandi distributori presenti in Indonesia, ovvero Carrefour, Metro, Lafayette e Alfamart (azienda locale), sotto forma di private label. L’Indonesia fa parte dell’ASEAN - l’organizzazione economica che include anche Myanmar, Thailandia, Cambogia, Malesia, Laos, Vietnam, Singapore, Brunei e Filippine - che ha una popolazione complessiva che raggiunge i 560 milioni di abitanti. Attualmente l’ASEAN ha free trade attivi con Cina, India, Corea del Sud, Giappone, Australia e Nuova Zelanda. Anche l’Unione Europea guarda con grande interesse a tale area: i negoziati con Bruxelles per la costituzione di un’area di libero scambio sono in fase iniziale e si prevede si possa arrivare ad un accordo multilaterale dopo il 2015. Alessandro Fichera

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Doppie imposizioni tra Italia e Hong Kong convenzione contro le doppie imposizioni tra italia e hong kong: situazione attuale e prospettive future a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero La Convenzione stipulata il 14 gennaio 2013 tra il Governo italiano e quello di Hong Kong apre nuovi scenari fiscali. Se la procedura di scambio degli atti di ratifica avverrà nel 2013, il suo effetto inizierà il 1° gennaio 2014. La Regione Amministrativa Speciale di Honk Kong è inserita nelle tre liste nere fiscali previste dall’ordinamento italiano: 1. black-list D.M. 4 maggio 1999 - persone fisiche 2. black-list D.M. 21 novembre 2001 - società controllate estere 3. black-list D.M. 23 gennaio 2002 - indeducibilità dei costi. La Convenzione, molto probabilmente, porterà la cancellazione di Hong Kong da queste liste nere. Il condizionale in questo caso è d’obbligo in quanto la procedura non è automatica. Infatti, sono numerosi i casi in cui l’Italia ha sottoscritto analoghe Convenzioni, ma ha continuato a mantenere nelle liste nere l’altro Stato contraente.

Punti salienti della convenzione L’Agreement in argomento si basa sul modello di Convenzione OCSE. Gli eventuali conflitti di residenza saranno risolti in base alle disposizioni riportate nell’art. 4 che, nel primo paragrafo, fornisce una definizione della locuzione “residente di una delle Parti contraenti”, mentre nei successivi due paragrafi fornisce il metodo di determinazione della effettiva residenza, rispettivamente, per le persone fisiche (paragrafo 2) e per le persone diverse da quelle fisiche (paragrafo 3).

Persona fisica Il paragrafo 2 prevede tre diversi metodologie per la determinazione della residenza effettiva (Tie break rules): - residente soltanto nella Parte in cui la persona ha un’abitazione permanente e se ha una sede permanente a sua disposizione in entrambi gli Stati contraenti, è considerato residente nella Parte con la quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali) - se non fosse possibile determinare il centro degli interessi vitali, oppure nel caso in cui la Parte non abbia un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, la residenza è riferibile nello Stato in cui il soggetto ha una dimora abituale - se la persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, le competenti autorità risolvono la questione di comune accordo. Persona diversa da una persona fisica Il paragrafo 3 prevede che se una persona diversa da una persona fisica è considerata residente in entrambi gli Stati contraenti, le competenti autorità risolveranno la questione di comune accordo individuando la sua sede di direzione effettiva. Se tale accordo dovesse venir meno, il soggetto non ha il diritto di reclamare alcuna esenzione dalle imposte previste dall’accordo. L’imposta pagata sui redditi percepiti da italiani che sono residenti a Hong Kong, entro determinati limiti, è ammessa in detrazione dall’imposta dovuta in Italia. In relazione alla stabile organizzazione, sarà possibile evitare la doppia imposizione (che si presenterà in assenza di Convenzione in quanto gli utili delle società della Regione Amministrativa Speciale che in Italia hanno tale base fissa sono tassati sia in Italia che a Hong Kong se il reddito proviene da quest’ultimo) perché a Hong Kong l’imposta italiana corrisposta dalla società sarà ammessa entro certi limiti come credito a fronte dell’imposta che è dovuta a Hong Kong. In Italia, quindi, dalle imposte nazionali italiane che sono dovute, saranno detratte entro certi limiti le imposte pagate nello Stato asiatico.

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Nel caso di vendita di azioni di società italiane da parte di soggetti residenti a Hong Kong, le eventuali plusvalenze saranno tassate a Hong Kong. Relativamente agli interessi, la ritenuta alla fonte è pari al 12,50% (in assenza di Convenzione si deve corrispondere il 20%). La ritenuta sulle royalties è ridotta al 15% in luogo dell’attuale 22,5%. La ritenuta sui dividendi è ridotta al 10%, mentre in assenza di Convenzione il tasso è pari al 20%. Non è stato previsto lo scambio automatico d’informazioni tra le autorità fiscali italiane e di Hong Kong. Analizziamo gli scenari che si potrebbero presentare all’entrata in vigore della Convenzione con eventuale (si spera presto) eliminazione di Hong Kong dalle tre liste black-list.

Residenza Persone fisiche Per i contribuenti italiani vale il worldwide taxation principle, ossia il principio di tassazione su base mondiale, che prevede che lo Stato della residenza sottopone a imposizione tutti i redditi ovunque prodotti, mentre per i soggetti non residenti vale il source taxation principle, ossia la tassazione sui redditi dagli stessi prodotti esclusivamente nel territorio italiano (l’Italia funge in questo caso come Stato della fonte). - Situazione attuale ante Convenzione e blacklist Attualmente la residenza presso il Paese a fiscalità privilegiata di Hong Kong rientra nella fattispecie prevista dall’art. 2, comma 2 bis, del testo unico sulle imposte sui redditi (Tuir), secondo il quale, il cittadino italiano pur essendosi cancellato dall’anagrafe residente e iscritto nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) deve dimostrare (inversione dell’onere della prova per presunzione relativa) l’effettiva residenza all’estero avendo perso ogni significativo collegamento con lo Stato italiano. - Situazione futura post DTA ed eliminazione di Hong Kong dalla relativa black-list In tale circostanza, invece, quando Hong Kong diventerà white-list al fine dell’eliminazione dalla lista ex D.M. 4 maggio 1999, l’onere della prova di dimostrare che il cittadino italiano non si è effettivamente trasferito all’estero sarà a carico dell’Amministrazione finanziaria in quanto il caso rientrerà nel disposto dell’art. 2, comma 2, del tuir.

Persone giuridiche Le persone giuridiche sono considerate fiscalmente residenti in Italia (art. 73, comma 3, del Tuir) se hanno nel Paese per più di 183 giorni (184 nel caso di anno bisestile): - la sede legale - la sede dell’amministrazione - l’oggetto principale.

Società controllate estere Una società si considera controllata quando il controllante: - ha la maggioranza in assemblea, oppure - ha un’influenza dominante, oppure - ha un’influenza dominante contrattuale. - Situazione attuale per le persone giuridiche: ante Convenzione e black-list In linea generale, l’utile di una società estera controllata è assoggettato, per trasparenza, al controllante in base alla propria quota di partecipazione indipendentemente dalla distribuzione degli stessi. Inoltre la tassazione deve avvenire con un’aliquota media non inferiore al 27% e il reddito è ricalcolato secondo le regole italiane. Nel caso in cui la società controllata sia localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata, è possibile disapplicare la normativa Cfc (totale tassazione dell’utile della controllata estera) mediante presentazione di interpello disapplicativo al fine di dimostrare due esimenti: * prima esimente: l’attività della controllata è effettivamente svolta nel mercato del territorio black-list * seconda esimente: la mancanza di effetti elusivi. - Situazione futura per le persone giuridiche: post Convenzione ed eliminazione dalla black-list L’utile non è trasferito per trasparenza al soggetto italiano controllante, ma subisce la tassazione esclusivamente a Hong Kong al 16,50% e, in base al percettore come di seguito evidenziato: * Società di capitali: Tassazione sul 5% dei dividendi/plusvalenze. * Impresa persona fisica/Società di persone: Tassazione sul 49,72% dei dividendi/ plusvalenze. * Persona fisica nel caso di partecipazione non qualificata: Tassazione definitiva del 20% dei dividendi/plusvalenze. * Persona fisica nel caso di partecipazione

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qualificata: Tassazione del 49,72% dei dividendi/plusvalenze.

Deducibilità costi da black-list La legislazione italiana (Art. 110, commi da 10 a 12-bis del Tuir) prevede che non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negative di reddito che derivano da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate, nonché professionisti domiciliati, in Stati o territori a fiscalità privilegiata individuati dal D.M. 23 gennaio 2002. La norma de qua consente di poter dedurre le spese e altri componenti negativi sostenuti con soggetti residenti, localizzati oppure domiciliati in territori a fiscalità privilegiata, esclusivamente nella circostanza in cui l’impresa residente in Italia dimostri alternativamente: 1. che l’impresa svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva 2. che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta attuazione. Il dettato normativo in argomento rappresenta una disposizione antielusiva e come tale è possibile applicarla esclusivamente se la Convenzione (norma superiore gerarchicamente al Tuir) prevede una “clausola di salvaguardia” che permette, appunto, l’applicazione di quanto previsto dall’art. 110, commi 10 e seguenti. Nel caso di specie, l’Agreement stipulato con Hong Kong, prevede tale clausola (Art. 27 della Convenzione: “Nothing in this Agreement shall prejudice the right of each Contracting Party to apply its domestic laws and measures to prevent fiscal evasion and tax avoidance, whether or not descrive as such”). - Situazione attuale per le persone giuridiche: ante Convenzione e black-list Sino a quando Hong Kong non sarà eliminata dalla black-list e per il fatto dell’esistenza nella Convenzione della “clausola di salvaguardia”, per poter dedurre i costi sostenuti con la controparte asiatica l’impresa italiana dovrà quindi dimostrare le cause esimente precedentemente illustrate. - Situazione futura per le persone giuridiche: post Convenzione ed eliminazione dalla black-list Nel caso di eliminazione di Hong Kong dalla relativa black-list dei costi la deduzione seguirà la via ordinaria e non sarà più necessario presentare alcun interpello.

Obbligo di presentazione della dichiarazione Iva black-list Il soggetto passivo IVA italiano deve presentare la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici localizzati nei Paesi cosiddetti black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 (persone fisiche) e al D.M. 21 novembre 2001 (società controllate estere), liste in cui, come abbiamo visto, rientra anche Hong Kong. La ratio della disposizione è da ricercare nel contrasto alle frodi carosello e alle cd. “cartiere”. Le operazioni sottoposte dall’obbligo dichiarativo sono: - le cessione di beni - le prestazioni di servizi rese - gli acquisti di beni - le prestazioni di servizi ricevute che dovranno essere distinte in operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette. Il relativo modello dovrà essere presentato con: - cadenza trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a € 50.000 - cadenza mensile dai soggetti che non si trovano nella condizione precedente. - Situazione attuale per le persone giuridiche: ante Convenzione e black-list Sino a quando Hong Kong sarà mantenuta nelle black-list persone fisiche e società controllate estere, l’operatore italiano avrà l’obbligo di presentare la dichiarazione Iva de quo. - Situazione futura per le persone giuridiche: post Convenzione ed eliminazione dalla blacklist La futura eliminazione del Paese asiatico dalle predette black-list, invece, farà decadere l’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva black-list, riducendo notevolmente gli obblighi contabili a carico delle imprese.

Conclusioni Pur avendo raggiunto un traguardo importante con la sottoscrizione della Convenzione contro le doppie imposizioni, l’eliminazione di Hong Kong dalle liste nere riveste una notevole importanza in quanto permette, come detto, una riduzione delle incombenze contabili a carico dell’impresa e con essa anche una contrazione delle spese che questi devono sostenere per la presentazione degli interpelli disapplicativi.

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Sebbene la Convenzione avrà effetti su diversi fronti, dal punto di vista del business, vi sono soprattutto due aspetti interessanti. Il primo riguarda gli investimenti potenziali che potrebbero arrivare da Hong Kong all’Italia (Hong Kong è una delle due principali piazze finanziarie in Asia ed è sempre in vetta alle classifiche per la facilità di fare business). Il secondo, il venir meno di tanti limiti imposti di fatto alle aziende italiane che negli anni non sono riuscite a utilizzare Hong Kong e i suoi vantaggi strategici, soprattutto come piattaforma predilet-

ta per gli investimenti in Cina e in altri paesi del Sud-est Asiatico. Da notare infine che, avendo Hong Kong già firmato Convenzioni contro la doppia imposizione con 14 paesi Europei, tutti già entrati in vigore, la ratifica del trattato aumenterebbe la competitività delle aziende italiane in quell’area. Ernesto Cherici e Rosario Di Maggio In collaborazione con: China Briefing

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Emirati Arabi Uniti

a dubai un comitato deciderà le controversie relative a progetti immobiliari cancellati a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero L’Emirato di Dubai (EAU) a luglio 2013 ha istituito un comitato giudiziale che dovrà risolvere tutte le liti aventi ad oggetto i progetti immobiliari cancellati nell’Emirato. L’organo governativo di Dubai deputato a disporre la cancellazione dei progetti immobiliari mai partiti o abbandonati è il RERA - Real Estate Regulatory Agency. Nel periodo 2009 - 2011 il RERA ha cancellato 217 progetti, tra cui alcuni molto noti, come la Boris Becker Tower o il campo da golf progettato da Tiger Woods. Il Comitato avrà il compito di: - decidere ogni tipo di controversia legata ai progetti cancellati - esaminare tutti i reclami - disporre la restituzione delle somme versate dagli investitori. La restituzione di tali somme potrà essere realizzato vendendo all’asta i beni dei costruttori, ivi compreso il terreno ove doveva sorgere l’edificio, e prelevando le somme ancora presenti nei conti correnti dedicati al progetto (c.d. escrow accounts). Il Comitato opererà sotto la supervisione del Tribunale di Dubai e tutti provvedimenti emessi dal Comitato saranno definitivi. Il Comitato sarà l’unico organo giurisdizionale competente in materia e le sue decisioni saranno inappellabili. Tali decisioni verranno poi eseguite dall’ufficio esecuzioni del Tribunale di Dubai. Il decreto stabilisce anche che tutte le controversie

immobiliari pendenti davanti alle Corti di Dubai dovranno essere immediatamente trasferite avanti il Comitato. L’obiettivo è di consentire una definizione più rapida ed economica delle vertenze, fino ad oggi soggette alla giurisdizione ordinaria che prevede tre gradi di giudizio (Tribunale, Corte di Appello e Corte di Cassazione). Il Comitato è autorizzato a richiedere l’aiuto di consulenti esterni per valutare la posizione finanziaria dei vari progetti annullati, per verificare l’importo pagato dagli acquirenti ai costruttori, per individuare il denaro depositato sull’escrow account ed i fondi utilizzati fino a quel punto per il progetto. Tutti gli oneri relativi a tali consulenze saranno a carico dei costruttori. Il Direttore generale del Dubai Land Department (organo governativo che sovraintende il settore immobiliare) ha dichiarato alla stampa locale che tutti i progetti immobiliari cancellati verranno liquidati dal Comitato entro il 2015. Gli analisti del settore hanno accolto con favore la creazione di questo Comitato, poiché dovrebbe: - aumentare la protezione degli investitori - velocizzare la risoluzione delle liti - portare maggiore trasparenza - incoraggiare nuovi investimenti a medio/lungo termine nel mercato immobiliare, che già oggi, dopo la pesante crisi del 2008, è in notevole ripresa. Ricordiamo infine che nei mesi scorsi era stato istituito analogo comitato con il compito di definire le controversie aventi ad oggetto assegni bancari emessi senza provvista nell’ambito delle transazioni immobiliari, a cominciare dai contratti di locazione. Lo scopo di questo comitato è quello di valutare la reale situazione alla base dell’emissione dell’assegno e cercare un accordo amichevole fra le parti, prima di irrorare le usuali sanzioni previste per l’emissione di assegni “a vuoto” che negli Emirati – molto attenti alla tutela del credito – sono anzitutto rappresentate dalla reclusione in carcere per il soggetto emittente.

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Avv. Stefano Meani


Appalti europei di servizi e forniture essere fornitori delle istituzioni europee rappresenta un ottimo biglietto da visita e una leva promozionale a favore dell’impresa a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

Appalti europei di servizi e forniture: un’opportunità da non perdere Con circa 200 autorità appaltanti, operative in quasi tutto il mondo in una vasta gamma di settori, l’Unione europea rappresenta un cliente molto interessante per le imprese italiane. Le procedure di selezione sono semplificate e integrate e le lingue di lavoro comune sono l’inglese e il francese o lo spagnolo. Con il termine “appalti europei” intendiamo quei bandi pubblicati da Istituzioni, Organismi o Agenzie dell’Unione europea. Oltre a Parlamento, Consiglio e Commissione europea, alla Corte di giustizia e Corte dei conti, con sedi a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo, esistono 11 Organismi interistituzionali e 36 Agenzie europee, con sedi in tutta Europa, come, ad esempio, l’Autorità per la sicurezza alimentare e la Fondazione per la formazione professionale, rispettivamente a Parma e Torino. Inoltre, la Commissione europea conta su 139 Delegazioni operative in Medio oriente, Americhe, Africa e Asia. Queste autorità pubblicano, ogni settimana, tra i 40 e i 90 bandi per appalti, relativi ai settori più vari. La quota maggiore è dedicata ad appalti di servizi e forniture, ma si trovano anche opportunità per l’edilizia e le infrastrutture. I bandi di forniture spaziano da acquisti di materiali di consumo ed equipaggiamenti e mobili per uffici, a forniture per laboratori chimici e ospedali, da rifornimenti di cibi e bevande ad acquisti di autovetture, camion, jeep.

I servizi richiesti, invece, comprendono studi e analisi settoriali, consulenze tecniche su tematiche specifiche, servizi di comunicazione e marketing, IT, grafica, organizzazione eventi e altre prestazioni professionali.

TED Tutti i contratti europei di forniture e servizi sopra la soglia dei 150.000 € di valore, vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea – Serie S, disponibile on-line in tutte le lingue attraverso il portale TED – Tenders Electronic Daily. Su TED si trovano tutti gli appalti sopra soglia banditi dalle Autorità pubbliche degli Stati membri come Ministeri, Regioni e Comuni, di media 1.500 al giorno. Per selezionare gli appalti delle Istituzioni europee basta scegliere, nel motore di ricerca interno, come “Tipo di ente” la voce “Istituzione/Agenzia europea o organizzazione internazionale”. È possibile affinare la ricerca selezionando: - il settore d’interesse (Codice CPV) o - il paese sede dell’autorità appaltante.

Perché partecipare a un appalto europeo? Gli appalti banditi dalle Istituzioni europee rappresentano sicuramente un’opportunità di internazionalizzazione facilitata, rispetto ai bandi pubblicati dalle autorità nazionali dei singoli stati membri dell’UE, nonostante la normativa regolatoria sia comune. In primo luogo, le lingue di lavoro utilizzate sono generalmente l’inglese e il francese, indipendentemente dal Paese dove il contratto verrà onorato, facilitando l’accesso a bandi in zone come la Scandinavia o l’Europa dell’est, le cui lingue locali sono meno conosciute in Italia. Inoltre i tempi di pagamento delle Istituzioni europee sono ragionevoli ed è sempre possibile ottenere un pre-finanziamento. La valutazione e la selezione dell’offerta avvengono in modo molto trasparente: - tutti gli offerenti possono interagire fino ad una certa data con l’autorità appaltante - informazioni sui fornitori precedenti e sulle entità dei contratti sono disponibili pubblicamente su internet

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- i criteri di selezione sono ben definiti nel bando - al momento della notifica del risultato, si riceve una spiegazione dettagliata della valutazione assegnata all’offerta. Un’ulteriore facilità è l’adozione di procedure e formulari comuni, che portano l’azienda, dopo aver visionato la documentazione di due o tre bandi, ad una dimestichezza e famigliarità con la struttura tipica di un bando europeo e con la documentazione da fornire per la partecipazione. Un altro importante incentivo a partecipare a questi bandi è rappresentato dalla competizione relativamente bassa, rispetto ai bandi nazionali. Di media l’ente appaltante riceve meno di 4 offerte per bando pubblicato; questo dato, tuttavia, varia molto a seconda del settore. Per quanto riguarda i servizi, la media è molto più alta: a seconda della tipologia del servizio, si ricevono mediamente tra le 10 e le 20 offerte. Nel settore delle forniture, invece, la media si aggira sulle 5 offerte, mentre per il settore edile non è raro vedere gare ripubblicate a causa di mancanza di offerte. Da non sottovalutare anche l’aspetto di marketing: essere fornitori delle Istituzioni europee rappresenta infatti un ottimo biglietto da visita e una leva promozionale a favore dell’impresa. Per di più, vinto un appalto europeo si entra in un circolo virtuoso che, generalmente, porta alla vincita di altri contratti, grazie alle esperienze acquisite e dunque alla possibilità di presentare un’offerta con maggiore capacità tecnica, ma anche grazie al sistema di trasparenza dell’UE, che pubblica i fornitori selezionati sui propri siti internet, liste che vengono consultate da altre aziende per la ricerca di partner affidabili e di valore aggiunto.

Presentazione dell’offerta in partenariato Una prassi per gli appalti europei soprattutto di servizi è la presentazione dell’offerta in partenariato, ossia consorziandosi con altre aziende o realtà giuridiche di diverso tipo, che portino un valore aggiunto all’offerta. Un partenariato di questo tipo non richiede alcun vincolo legale e viene costituito attraverso un accordo formale o informale tra le parti. Nel caso di offerte presentate da un consorzio, la capacità tecnica e finanziaria del soggetto offerente viene valutata come sommatoria delle capacità dei singoli membri del consorzio; in questo modo, l’accesso è reso possibile anche a micro e piccole imprese o ONG. Vi è, inoltre, un duplice vantaggio, riscontrato nel lungo termine, del lavoro in partenariato:

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da una parte, un aumento della competitività delle singole aziende, grazie al continuo intercambio di buone pratiche a livello internazionale - d’altro canto, l’incremento della propria rete di contatti internazionali che comporta l’aumento del business dell’impresa.

Consigli operativi Poche sono le chance di successo se la partecipazione viene improvvisata. È consigliabile integrare un potenziale “ufficio gare UE” nella strategia aziendale, identificando la risorsa umana addetta al monitoraggio bandi e alle attività di costituzione partenariato e di stesura dell’offerta. Lo staff dovrebbe avere dimestichezza con la documentazione europea e conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. È utile, inoltre, implementare un piano di attività, tra cui l’identificazione dei maggiori competitors a livello europeo, l’identificazione delle Istituzioni più interessanti per la nostra azienda e un piano promozionale per far conoscere la nostra attività a queste Istituzioni. Non ultima, è cruciale l’attività di networking internazionale, attraverso cui si tende a costruire una rete di possibili partner europei.

La nuova normativa Al momento è all’esame la proposta legislativa della Commissione europea che, se approvata, rivoluzionerebbe il mondo degli appalti pubblici in Europa. Con questa nuova “legge europea” partecipare ad un appalto sarebbe molto più facile. Procedure più semplici, meno burocrazia e soprattutto una grande apertura alle PMI che sarebbero incoraggiate a rispondere ai bandi. Questa importante riforma avrebbe un forte impatto sull’economia europea, poiché ben il 18% del PIL viene speso ogni anno dalle autorità pubbliche in beni, servizi e lavori, rendendo così gli appalti uno strumento strategico per favorire la crescita e la creazione di posti di lavoro. Marta Bronzo Responsabile Ufficio Europa alla Camera di Commercio Belgo-Italiana e docente del Corso NIBI “Finanziamenti per l’Internazionalizzazione” oOo

Come rispondere ad un appalto europeo a procedura aperta 1. Scaricare il bando dalla Gazzetta Ufficiale TED 2. Richiedere il capitolato d’oneri: sul bando vie-

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ne indicato il link on-line dove è possibile scaricare il capitolato, oppure l’indirizzo e-mail al quale è possibile richiederlo 3. Identificare la capacità finanziaria/tecnica richiesta e le caratteristiche necessarie secondo i criteri di valutazione dell’offerta 4. Costituire il partenariato (se necessario)

5. Raccogliere la documentazione 6. Redigere l’offerta tecnica e l’offerta finanziaria, prevedendo un ribasso non maggiore del 30% 7. Comporre il pacchetto d’offerta ed inviarlo secondo le modalità indicate, entro la scadenza 8. Iscriversi all’apertura pubblica delle offerte ricevute.

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Gare finanziate dalla Banca Mondiale la partecipazione italiana alle gare finanziate dalla banca mondiale nel 2012

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Negli ultimi anni le aggiudicazioni dei contratti di fornitura di beni, opere civili e consulenze finanziati dalla Banca Mondiale sono fortemente aumentate. Nell’anno fiscale 2012 (luglio 2011 - giugno 2012) il Gruppo Banca Mondiale ha finanziato progetti per circa 35 miliardi di dollari, con una media annuale di poco inferiore ai 100.000 contratti sottoscritti. I dati complessivi relativi all’anno fiscale 2012 confermano il primato della Cina con il 15,8% del valore dei contratti aggiudicati e un ammontare di oltre 2,3 miliardi di dollari. L’India è seconda (11,1 %), grazie a un’eccellente performance nell’ambito della fornitura di beni. Da rilevare i buoni risultati di Germania (5,06%) e Spagna (5,02%), rispettivamente terze e quarte nella classifica assoluta, che hanno scalzato dal gradino più alto, per quanto riguarda i paesi europei, l’Italia. A livello di singoli settori, la Cina, dopo l’exploit dell’anno fiscale 2011 (21%) mantiene la leadership nell’ambito dei lavori civili con una quota del 18% e 1,58 miliardi di dollari di contratti. Seguono India (13,8%) e Germania (7%). Per quanto riguarda la fornitura di beni, la Cina (16,8%) precede India (11,16), Federazione Russa (7,37%) e Italia (6,7%).

Posizione dell’Italia Nel 2011, l’Italia figurava come ottavo tra i principali paesi aggiudicatari delle gare relative ai progetti della Banca Mondiale, con una quota del 2.58% e un valore di poco superiore ai 350 milioni. I dati definitivi del 2012 evidenziano un netto miglioramento, sia in valore assoluto che percentua-

le, consentendo al nostro paese di collocarsi al settimo posto nella graduatoria assoluta con il 3,9% ed un valore superiore ai 570 milioni di dollari. L’Italia prosegue l’ottima performance degli ultimi anni, in termini di valore dei contratti assegnati, soprattutto nei confronti degli altri paesi industrializzati. Al riguardo, in questa speciale classifica, nell’anno fiscale 2012, è stata preceduta, per la prima volta dopo diversi anni, da Spagna e Germania, segno evidente di come altri paesi europei stiano dedicando una rinnovata attenzione alle possibilità di finanziamento offerte dalla Banca. Gli ultimi dati evidenziano un netto miglioramento nelle aggiudicazioni concernenti la fornitura di beni, con oltre 280 milioni di dollari, ed un balzo in avanti, nella graduatoria relativa, di grande rilievo rispetto alla trentesima posizione occupata nel 2011. Nei lavori civili l’Italia registra un certo rallentamento, ma riesce comunque a mantenere un’ottava posizione da considerare in maniera positiva, con un ammontare superiore ai 285 milioni di dollari. Persiste infine la debolezza del nostro paese nell’ambito dei servizi di consulenza, con una riduzione della quota percentuale di contratti assegnati (da 0,8 a 0,5%) e un deludente posizionamento al 53 posto. Come negli anni passati, i migliori risultati si possono ricondurre all’aggiudicazione di pochi contratti di grandi dimensioni. I contratti di maggiore rilevanza riguardano la fornitura di beni, con due importanti commesse assegnate in Egitto, nell’ambito del Giza North Power Project, ad Ansaldo Energia e Salvatore Trifoni & Figli Spa e quattro contratti aggiudicati in Bielorussia alla Todini Costruzioni. I primi dati provvisori (riferiti al periodo luglio 2012 - aprile 2013) registrano un totale di contratti assegnati ad aziende italiane per la considerevole somma di 381.189.449 dollari e si può ragionevolmente prevedere che i dati finali potranno superare i 600 milioni di dollari.

Conclusioni Le caratteristiche della composizione geografica delle aggiudicazioni di contratti concernenti i

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progetti della Banca Mondiale sono complesse. Dai dati presentati è tuttavia possibile evidenziare almeno alcune tendenze di medio-lungo periodo. Nel lungo periodo vi è un chiaro trend di perdita di importanza dei paesi G8 nella fornitura dei beni e opere civili, a vantaggio delle economie emergenti. La globalizzazione e lo sviluppo del commercio mondiale hanno favorito la crescita di nuovi potenziali fornitori. Come conseguenza, si osserva un calo della quota dei paesi G8 nelle percentuali di aggiudicazione dei contratti ed una progressiva crescita d’importanza di paesi emergenti come Cina, India e Sudafrica. Alla crescente presenza dei paesi in via di sviluppo tra i principali aggiudicatari di contratti ha fortemente contribuito la stessa Banca Mondiale con le sue politiche volte al rafforzamento delle capacità istituzionali ed imprenditoriali locali. In aggiunta, sempre più gare sono aggiudicate attraverso metodi di procurement nazionali, con relativa minore diffusione dell’informazione disponibile. Inoltre, le imprese dei paesi industrializzati partecipano meno frequentemente a gare in cui ci si avvalga della preferenza domestica. Da considerare infine come molte aziende dei paesi più industrializzati tendano a specializzarsi verso lavori e forniture di beni ad alto valore aggiunto e forte contenuto tecnologico, ponendosi spesso al di fuori dei mercati tipicamente finanziati dalla Banca Mondiale. Tra le economie emergenti, il ruolo predominante della Cina è ormai consolidato da alcuni anni, almeno per quanto riguarda beni e lavori civili. Altri paesi sempre presenti ai vertici sono India e Turchia, mentre non si registrano performance durature negli anni, nell’ambito della top ten dei paesi aggiudicatari, da parte di paesi sviluppati, con le significative eccezioni, nel settore dei lavori civili del nostro paese e, negli ultimi due anni, di Germania e Spagna. Nell’ambito delle consulenze, i paesi G8 – a parte l’Italia - rimangono tra i principali fornitori, pur in presenza, di anno in anno, di performance rilevanti di paesi in via di sviluppo come Afghanistan e Congo. Quest’ultimo fenomeno è, almeno parzialmente, spiegabile con l’assegnazione di contratti a società, aventi sedi in paesi in via di sviluppo ma, in realtà, largamente partecipate da società di consulenza europee o americane. Nonostante alcuni segnali incoraggianti, le gare finanziate dalla Banca Mondiale costituiscono po-

tenzialmente un’importante fonte di profitto per le aziende italiane, solo parzialmente sfruttato. La non perfetta conoscenza delle opportunità disponibili costituisce indubbiamente una limitazione a cui si aggiungono ulteriori ostacoli riscontrati dalle aziende italiane tra cui si segnalano: - la poca chiarezza nella definizione dei requisiti per la presentazione di alcune offerte - la complessità dei progetti oggetto di gara - gli standard tecnici previsti e l’ammontare delle fideiussioni - la lontananza dei paesi nei quali svolgere l’attività oggetto del bando di gara - il costo associato alla ricerca del partner o dell’agente locale. La crescente scarsità di fonti di finanziamento nazionali e l’accresciuta concorrenza nell’aggiudicazione di bandi di origine comunitaria, dovrebbero tuttavia spingere le aziende italiane a dedicare sempre più sforzi e risorse nei confronti delle gare bandite dalle Banche Multilaterali di Sviluppo e, in particolare, dalla Banca Mondiale. Tindaro Paganini The World Bank Advisor to the Executive Director for Italy, Portugal, Greece, Albania, Malta, San Marino, Timor-Leste oOo

Sviluppi futuri delle politiche di procurement della Banca Mondiale Nel maggio del 2012 la Banca Mondiale ha avviato un processo di consultazioni pubbliche finalizzate a una completa revisione delle politiche e procedure di procurement della Banca Mondiale. Le consultazioni porteranno a una completa revisione della materia entro il 2014. La recente revisione delle linee guida, portata a termine nel gennaio 2011, ha riguardato solo alcuni aspetti della materia, ma non si è occupata dei principi che guidano le politiche della Banca Mondiale in questo ambito. Aspetti come una maggiore enfasi sul controllo della qualità nella fase della prestazione contrattuale da parte delle imprese vincitrici, o una più frequente applicazione dei sistemi di procurement nazionali nelle gare finanziate dalla Banca Mondiale, sono attualmente in corso di attenta valutazione da parte degli uffici della Banca.

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C.d.s.: riduzione del pagamento delle sanzioni chiarimenti ministeriali sull’applicazione della riduzione del 30% nel pagamento immediato Premessa Su Apinforma n. 15/2013, pp. 59-60 è stata data notizia delle estese modificazioni apportate all’art. 202 del codice della strada (c.d.s.) dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e delle prime istruzioni diramate dal Ministero dell’interno per la loro applicazione. Una delle modificazioni apportate ha introdotto in via generale la riduzione del 30% del minimo edittale delle sanzioni per violazioni del c.d.s., qualora questo intervenga entro 5 giorni dalla contestazione dell’infrazione su strada o, se successiva, dalla notificazione del verbale d’infrazione (art. 202, co. 1 del c.d.s.). Ora, il Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Servizio Polizia stradale (di seguito Ministero) con note prot. 300/A/6399/13/101/20/21/1 e 300/A/6409/13/131M/11/8/8, entrambe datate 19 agosto 2013 - e, quindi, appena antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 98/2013 (21 agosto 2013) -, è ritornato sull’argomento, per fornire nuove istruzioni operative in merito all’applicazione di questa nuova norma ed ha anche adottato le relative integrazioni ai modelli di verbale e di notificazione ancora in possesso degli organi di controllo, in attesa che vengano integralmente ristampati. Queste istruzioni riguardano principalmente i metodi di pagamento della sanzione ridotta, sui quali va prestata molta attenzione, perché per ora differiscono in parte dalle altre modalità di pagamento, senza, cioè, la riduzione del 30%.

Calcolo del termine di 5 giorni per l’esecuzione del pagamento ridotto Il Ministero precisa che il termine di 5 giorni per il pagamento delle sanzioni ridotto del 30% decorre dal giorno successivo alla contestazione su strada

e, se cade in giorno festivo, scorre al primo giorno feriale successivo. In caso di notificazione del verbale con emissione della comunicazione di avvenuto deposito all’ufficio postale (c.d. CAD) per assenza del destinatario, il termine decorre dall’11° giorno dalla data di spedizione del CAD all’interessato, sempre che questo non ritiri l’atto prima del termine dei 10 giorni della compiuta giacenza. In caso di notificazione tramite esposizione alla Casa comunale dell’Albo pretorio, i 5 giorni previsti per il pagamento in misura ridotta del 30% decorrono dopo 10 giorni dalla spedizione della raccomandata di avviso o dalla data di ritiro del plico, se anteriore, quando il verbale è depositato ai sensi dell’art. 140 del codice di procedura civile (c.p.c.), ovvero dopo 20 giorni se depositato ai sensi dell’art. 143 del c.p.c.

Trattamento del pagamento ridotto eseguito dopo la scadenza dei 5 giorni Il Ministero chiarisce che qualora il pagamento effettuato nella misura ridotta del 30% avvenga dopo la scadenza dei 5 giorni, salvo essere integrato con un successivo versamento entro i 60 giorni dalla contestazione su strada o dalla notificazione del verbale, costituisce acconto di quanto dovuto in sede di riscossione della Sanzione mediante iscrizione a ruolo.

Strumenti di pagamento Per il momento, il pagamento ridotto del 30% non può essere eseguito avvalendosi di strumenti elettronici, come, ad esempio, il terminale POS in dotazione degli agenti di controllo su strada o nelle Sezioni della Polizia stradale; va, invece, utilizzato uno dei seguenti: - versamento sul c.c.p. intestato alla Sezione della Polizia stradale, i cui agenti hanno contestato l’infrazione, avvalendosi di un normale bollettino di c.c.p. di tipo bianco (mod. 123) e non di quello premarcato (c.c.p. 5744) allegato al verbale; - versamento in contanti nella Sezione della Polizia stradale, i cui agenti abbiano contestato la violazione, con esclusione del terminale POS in dotazione della sezione;

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- pagamento on line sul conto corrente della medesima Sezione di Polizia stradale – e non sul c.c.p. 5744 – tramite il portale www.poste. it, sezione “bancoposta on line – bollettini – multe polstrada.” Questi strumenti di pagamento sono utilizzabili in caso sia di contestazione su strada, sia di contestazione differita, sempre nell’eventualità di volersi avvalere del pagamento in misura ridotta del 30%. Per i verbali direttamente emessi dal Centro nazionale accertamento infrazioni il pagamento in misura ridotta del 30% può essere effettuato: - mediante versamento all’ufficio postale utilizzando un normale bollettino di tipo bianco (mod. 123), su cui dovrà essere riportato il numero di c.c.p. 1014381568, intestato a “Ministero dell’interno – cnai –incasso sanzioni in forma scontata”; - mediante bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN IT35D0760103200001014381568, intestato a “Ministero dell’interno – cnai – incasso sanzioni in forma scontata”.

Infrazioni per le quali vige l’obbligo del pagamento immediato della sanzione Il Ministero ha ribadito che la riduzione del 30% si applica anche ai conducenti di veicoli per il trasporto di cose e persone, italiani ed esteri di cui, rispettivamente, all’art. 202, co. 2 bis e art. 207,

per i quali vige l’obbligo del pagamento immediato della sanzione. Ovviamente, la riduzione non opera, qualora il conducente non abbia intenzione di pagare la sanzione subito, ma presti la cauzione per poter in seguito ricorrere contro il verbale di accertamento. In questo caso l’ammontare della cauzione coincide con il minimo edittale. Per le stesse violazioni il Ministero chiarisce che, qualora il trasgressore intenda beneficiare della riduzione del 30%, è tenuto a versare l’importo in contanti nelle mani dell’agente accertatore con l’aggiunta dell’imposta di bollo di 2 Euro per le somme superiori a 77,47 Euro.

Verbali redatti prima dell’entrata in vigore della legge 98/2013 Il Ministero ha chiarito che la facoltà di avvalersi della riduzione del 30% è consentita anche al trasgressore che abbia ricevuto la contestazione dell’infrazione o la notificazione del verbale nei giorni precedenti all’entrata in vigore della legge 98/2013, ma che si trovi ancora entro il termine di 5 giorni per effettuare il pagamento. Copia delle circolari del Ministero, complete di allegati, e ogni altra informazione o chiarimento possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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Spedizionieri. Iscrizione al Registro Imprese operanti le nuove procedure per l’iscrizione e l’aggiornamento al registro imprese e al rea Premessa Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 7/2012, p. 48 sulla soppressione all’Elenco degli spedizionieri e sulle sostitutive modalità d’iscrizione delle imprese di spedizione nel Registro delle imprese e al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) in attuazione del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, per segnalare che le CCIAA del Friuli-Venezia Giulia hanno reso operative le relative procedure. Ora, le imprese che intendono iniziare l’attività di spedizioniere devono presentare, esclusivamente per via telematica tramite la procedura detta “Comunica”, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), utilizzando l’apposito modello ministeriale. La SCIA dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione/denuncia inizio attività al Registro delle imprese corredata dalle certificazioni e delle dichiarazioni previste per legge. La data di inizio di attività dovrà coincidere con la data di presentazione della domanda. E’ prevista la presentazione di una SCIA per ogni unità locale operativa. Le imprese che, il 12 maggio 2012, data di entrata in vigore del d.m. 26 ottobre 2011, sono, invece, già iscritte al Registro delle imprese per l’attività di spedizioniere, dovranno inviare, entro il 30 settembre 2013 un’apposita comunicazione al medesimo registro, contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed unità locali nonché ai soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell’impresa, pena l’inibizione della attività. La modulistica per la presentazione delle istanze di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA degli spedizionieri, è disponibile sui siti delle singole CCIAA, “Comunica Starweb” che consente di

realizzare la domanda/denuncia per il Registro delle imprese con la compilazione del modello ministeriale “SPEDIZIONIERI” integrato in essa. Le nuove procedure non modificano i requisiti richiesti per l’esercizio della attività, che restano quelli stabiliti dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, come modificata dall’art. 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

Nuove iscrizioni Le imprese che intendono iniziare l’ attività di spedizioniere devono presentare alla CCIAA competente per provincia, esclusivamente per via telematica tramite la procedura “Comunica”, una SCIA, utilizzando l’apposito modello ministeriale. La modulistica per la presentazione delle istanze di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA degli spedizionieri, è disponibile in “Comunica Starweb” che consente di realizzare la domanda/ denuncia per il registro delle imprese con la compilazione del modello ministeriale “SPEDIZIONIERI” integrato in essa. La SCIA deve essere allegata alla domanda di iscrizione/denuncia di inizio attività al Registro delle imprese corredata dalle certificazioni e delle dichiarazioni previste dalla legge. La SCIA sostituisce il soppresso Elenco degli spedizionieri e costituisce pertanto il titolo per l’esercizio della attività che pertanto non può essere iniziata prima della sua presentazione al Registro delle imprese/Rea. L’esercizio della attività di spedizioniere in assenza di SCIA costituisce esercizio abusivo della medesima. La SCIA, completa di tutti gli allegati dovuti, deve essere presentata contestualmente al modello previsto per il Registro delle imprese (modello I1 I2 - UL - S5), quale denuncia di inizio dell’attività di spedizioniere. La data di inizio attività presente sul modello (modello I1 - I2 - UL - S5) deve coincidere con la data di presentazione della SCIA. Sono tenuti alla presentazione della SCIA, nel caso di imprese individuali, il titolare e, nel caso di società, il legale rappresentante. Il possesso dei requisiti di previsti dalla legge per

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lo svolgimento dell’attività è attestato mediante compilazione della sezione “REQUISITI” del modello “SPEDIZIONIERI” (titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti). I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare “REQUISITI” . L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un preposto, in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell’attività, autocertificati attraverso la sezione “REQUISITI” del modello e l’intercalare “REQUISITI”. Nei confronti di tutti i soggetti indicati dalla normativa antimafia, compresi gli eventuali preposti, non devono sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto d cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Pertanto tutti i soggetti indicati dalla normativa antimafia devono compilare la dichiarazione sostitutiva requisiti antimafia utilizzando il modello allegato di questa pagina web che riporta nelle note l’elenco dei soggetti. Dette dichiarazioni dovranno essere allegate insieme alla modulistica ministeriale. La data di inizio di attività deve coincidere con la data di presentazione della domanda. Requisiti richiesti per l’attività di spedizioniere E’ il caso di rammentare che i requisiti per l’esercizio dell’attività di spedizioni sono rimasti invariati e restano quelli morali, professionali e finanziari posti dall’art. 6 della legge 1442/1941 che si va a riepilogare per completezza di esposizione. I requisiti morali e professionali devono essere posseduti dal titolare, qualora l’attività di spedizioniere venga esercitata da impresa individuale. Se l’attività viene svolta da società o da altri soggetti collettivi i requisiti morali e professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante e dalle persone cui è conferita la firma sociale, fermo restando che i requisiti morali devono essere posseduti, oltre che dal legale rappresentante e da altra persona preposta all’attività, anche da tutti i soggetti individuati dalla normativa antimafia, compresi i procuratori. I requisiti morali e professionali devono essere posseduti anche da eventuali preposti di impresa individuale, di società e di altro soggetto collettivo e, comunque, da procuratori e dipendenti svolgenti l’attività di spedizioniere. 1. Requisiti morali Non possono esercitare l’attività di spedizio-

niere coloro i quali abbiano subito condanne per delitti contro l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 2 anni o, nel massimo, a 5 anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. Nei confronti di tutti i soggetti indicati dalla normativa antimafia, compresi gli eventuali preposti, non devono sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto d cui all’art. 67 del d.legs. 159/2011.

2. Requisiti professionali E’ necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali: - aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali; - aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche; - aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno 2 anni anche non continuativi nel corso dei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione, all’interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione. 3. Requisiti finanziari L’impresa deve essere in possesso del requisito di capacità finanziaria, comprovato da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 Euro. Nel caso di una società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l’esame dell’atto costitutivo ed eventuali modificazioni, l’ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato, e, qualora sia inferiore ai 100.000 Euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnia di assicurazione o da banche. Per le imprese individuali e le società cooperative la capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fideiussorie e, in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra sopraindicata.

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Per quanto riguarda il possesso di immobili, dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa la proprietà dei beni immobili liberi da ipoteche, completi dei dati identificativi fiscali completi; per il deposito vincolato dovrà essere prodotto il relativo documento attestante lo stesso. Laddove la capacità finanziaria sia comprovata da fideiussione bancaria o assicurativa, il relativo documento dovrà essere allegato alla pratica telematica di invio della SCIA e l’originale cartaceo dovrà essere depositato presso l’ufficio della CCIAA abilitante all’attività di spedizioniere. Le eventuali modifiche dovranno essere prodotte con le stesse modalità.

Costituzione di una cauzione e altre prescrizioni L’impresa, a garanzia delle obbligazioni nascenti dall’esercizio dell’attività, è tenuta, inoltre, a costituire una cauzione di 258,23 Euro, che potrà essere prestata tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, oppure tramite versamento alla Direzione territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze. Il documento attestante il deposito cauzionale prestato attraverso fideiussione o deposito infruttifero dovrà essere allegato alla pratica telematica di invio della SCIA. L’originale del titolo che attesta la cauzione dovrà essere depositato all’ufficio della CCIAA abilitante all’attività di spedizioniere. Eventuali sostituzioni del deposito cauzionale dovranno essere trasmesse sempre in via telematica con la procedura “Comunica Starweb” con la compilazione del riquadro modifiche del modello Spedizionieri, il titolo in originale dovrà come sopra indicato essere depositato presso gli uffici. La cauzione è dovuta sia per l’iscrizione della attività nella sede legale che per l’iscrizione delle unità locali esercenti l’attività in province diverse da quella della sede legale, tenuto conto della competenza per provincia. Per l’inizio dell’attività è prescritto, infine, un versamento di 168,00 Euro sul c.c. 8003 - Tasse concessioni governative, intestato all’Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara. Si ricorda che l’esercizio abusivo dell’attività di spedizioniere è punito penalmente ai sensi dell’art. 348 del codice penale.

Variazioni di attività Le variazioni relative all’attività di spedizioniere devono avvenire presentando telematicamente il modello SCIA “SPEDIZIONIERI” sezione “MODIFICHE” entro 30 giorni dall’evento.

Le modifiche riguardanti l’avvio di ulteriori tipologie di attività rispetto a quelle già denunciate comportano la compilazione anche della sezione “SCIA”. Le modifiche riguardanti l’ingresso o sostituzione di legali rappresentanti, preposti, comporta anche la compilazione della sezione “REQUISITI”. Le variazioni riguardanti il deposito cauzionale vanno segnalate sempre nel riquadro modifiche.

Cessazione dell’attività L’art.7 del d.m. 26 ottobre 2011 ha innovato la procedura per la richiesta di svincolo della cauzione prevista dall’art. 10, co. 2 della legge 1442/1941. Il decreto prevede che contestualmente alla denuncia al Registro imprese di cessazione dell’attività, l’impresa richieda anche la liberazione della cauzione, compilando il riquadro “Svincolo della cauzione” del modello “SPEDIZIONIERI”. La compilazione di tale riquadro avverrà solo per coloro che hanno versato la somma relativa alla Cassa depositi e prestiti, indicando la sigla della provincia d’interesse. Coloro che hanno costituito tale cauzione con polizza assicurativa o fideiussione dovranno inserire nel campo note i dati della stessa (numero, data d’emissione, compagnia assicurativa o banca) e possibilmente allegare copia della fideiussione. La notizia di richiesta svincolo della cauzione sarà inserita nel REA e, trascorsi 40 giorni dalla pubblicazione senza seguito di opposizioni, l’impresa potrà inoltrare telematicamente il “Certificato di non opposizione” rilasciato dal tribunale o autocertificazione relativa. La liberazione della cauzione sarà quindi certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell’impresa.

Aggiornamento delle imprese già operanti Le imprese che, alla data del 12 maggio 2012, risultano attive ed iscritte nell’ora soppresso Elenco spedizionieri dovranno inviare entro il 30 settembre 2013 un’apposita comunicazione per ciascuna sede o unità locale al Registro delle imprese nella cui provincia hanno stabilita la sede principale nonché ai soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell’impresa, pena l’inibizione della attività stessa. Nella relativa modulistica devono essere indicati tutti i soggetti (titolare, legali rappresentanti, preposti, dipendenti), che comunque svolgono l’attività di spedizione per l’impresa. Si ricorda che per ogni sede o unità locale è necessaria la nomina di un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell’attività.

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Anche per la procedura di aggiornamento va utilizzata la procedura “Comunica Starweb” che consente di realizzare la domanda/denuncia per il registro delle imprese con la compilazione del modello ministeriale “SPEDIZIONIERI” integrato in essa. I modelli da utilizzare variano a seconda della seguente casistica. - Imprese individuali Modello I2 valorizzato nel riquadro Albi. Modello SPEDIZIONIERI compilato nelle sezioni ANAGRAFICA IMPRESA. AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA, eventuali INT P per ogni soggetto indicato nella sezione “ Aggiornamento della posizione RI/REA”. Modello UL valorizzato nel riquadro Albi, in presenza di unità locali da inviare alla CCIAA, ove è ubicata l’unità locale. Diritti di segreteria: 18,00 Euro. - Società Modello S5 valorizzato nel riquadro Albi Modello SPEDIZIONIERI compilato nelle sezioni ANAGRAFICA IMPRESA. AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA, eventuali INT P per ogni soggetto indicato nella sezione “ Aggiornamento della posizione RI/REA”. Modello UL valorizzato nel riquadro Albi, in presenza di unità locali da inviare alla CCIAA, ove è ubicata l’unità locale. Diritti di segreteria: 18,00 Euro. Se in sede di pratica di aggiornamento vengono comunicati

i nominativi di altri soggetti operanti presso la sede o l’unità locale, i diritti di segreteria dovuti sono di 30,00 Euro anziché di 18,00. - Unità Locali Modello UL valorizzato nel riquadro Albi. Modello SPEDIZIONIERI compilato nelle sezioni ANAGRAFICA IMPRESA. AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA, eventuali INT P per ogni soggetto indicato nella sezione “ Aggiornamento della posizione RI/REA”. Modello UL valorizzato nel riquadro Albi, in presenza di unità locali da inviare alla CCIAA ove è ubicata l’unità locale. Diritti di segreteria: 18,00 Euro. Se in sede di pratica di aggiornamento vengono comunicati i nominativi di altri soggetti operanti presso la sede o l’unità locale, i diritti di segreteria dovuti sono di 30,00 Euro anziché 18,00.

Revisione dinamica dei requisiti La nuova disciplina prevede che almeno una volta ogni quattro anni deve essere effettuata una verifica dinamica dei requisiti; la mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa avrà come conseguenza l’avvio di un procedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività. Per eventuali chiarimenti le imprese possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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Autotrasporto c/t; “costi minimi” agosto 2013 fissati i “costi minimi di sicurezza” per l’autotrasporto cose in conto terzi al settembre 2013 Con decreto prot. 0000108 dell’11 settembre 2013 il Direttore generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha aggiornato i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi sulla base delle rilevazioni del prezzo medio del gasolio nel precedente mese di agosto (1,658 Euro/l rispetto ai 1,644 Euro/l del luglio 2013); i

nuovi costi sono applicabili ai trasporti effettuati nel mese di settembre 2013. Per ragioni di spazio non si riportano le tabelle, ma si osserva che queste continuano a essere pubblicate a due colori: verde per i costi di esercizio complessivi; azzurro per i costi di esercizio di subvezione fra imprese iscritte all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi; costi quest’ultimi ottenuti sottraendo dai costi complessivi quelli di natura organizzativa del primo vettore. Il decreto e le tabelle sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.mit.gov.it). Le tabelle possono essere richieste nel formato a colori anche all’ufficio trasporti dell’Associazione, che provvederà a inviarle agli interessati per posta elettronica. (AdT)

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Autotrasporto. Francia. Rinvio introduzione ecotassa rinviata al 1° gennaio 2014 l’introduzione dell’ecotassa sulla rete stradale principale

Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 6/2013, p. 78 sull’introduzione in Francia di un’ecotassa a carico dei veicoli industriali, francesi ed esteri, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per segnalare che il Governo di Parigi ne ha nuovamente rinviato l’entrata in vi-

gore, fissandola ora al 1° gennaio 2014. Il Governo francese ha motivato questo secondo rinvio con l’insufficiente affidabilità del sistema emersa nelle prove di funzionamento eseguite nel corso dell’estate 2013. Il rinvio dovrebbe anche servire perché il Parlamento francese adotti un provvedimento atto a riversare sulla committenza il maggior costo del trasporto derivante dall’applicazione dell’ecotassa. Per altre informazioni sull’argomento si rinvia ad Apinforma n. 4/2013, p. 59, dove è stato originariamente illustrato, come pure all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Scadenze aziendali ottobre 2013 il calendario delle scadenze per il mese di ottobre 2013 Giovedì 10 INPS - LAVORO DOMESTICO - Scade il termine per il versamento dei contributi dei lavoratori domestici.

Martedì 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di settembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

Mercoledì 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di settembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento dell’8^ rata dell’Iva, relativa al 2012 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 18 marzo 2013 utilizzando il codice tributo 6099. INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE - Scade il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente e qualora siano state poste in essere corrispondenti cessioni.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della quinta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 17 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della quinta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata all’8 luglio. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dal 9 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni;

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- redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

TI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti.

INPS – CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le aliquote seguenti: - 27,72% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 20% per i soggetti titolari di pensione diretta o già iscritti ad altro fondo obbligatorio o lavoratore titolare di pensione indiretta o di reversibilità. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24).

Domenica 20 (lunedì 21)

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2012 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2012. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013: scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2013. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDEN-

CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS – FONDO DI TESORERIA – Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. PREVINDAPI - Scadenza della denuncia e del versamento dei contributi Previndapi relativi al terzo trimestre (luglio-agosto-settembre 2013) per i dirigenti e i quadri superiori.

Venerdì 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di settembre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 – quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 – quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al terzo trimestre 2013. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti.

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La presentazione deve essere effettuata in via telematica. INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs) da parte di datori di lavoro interessati a Cig e Cigs. ASSISTENZA FISCALE - Termine entro il quale il lavoratore consegna al Caf o a un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto di imposta, la dichiarazione integrativa del 730/2013; sono interessati tutti i lavoratori dipendenti o pensionati o redditi assimilati a lavoro dipendente che hanno presentato il Mod. 730/2013, e che hanno riscontrato nella suddetta dichiarazione errori ed omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito

della quinta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata all’8 luglio. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dal 9 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

Mercoledì 30

ELENCO BLACK LIST MENSILI - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione black list da parte dei soggetti mensili con riferimento alle operazioni effettuate nel mese precedente.

CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° ottobre 2013 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 settembre 2013.

ELENCO BLACK LIST TRIMESTRALI - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione black list da parte dei soggetti trimestrali con riferimento alle operazioni effettuate nel trimestre precedente.

Giovedì 31 VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della sesta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessati all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento della quinta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 17 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

RIMBORSO IVA INFRANNUALE - Scade il termine per la presentazione telematica dell’istanza di rimborso/compensazione del credito Iva maturato nel terzo trimestre. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. AGENTI E RAPPRESENTANTI - Le aziende preponenti devono inviare ad agenti e rappresentati il conto provvigioni e liquidazione delle provvigioni del trimestre precedente come previsto dall’art. 1749 c.c.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2013 - Scade il termine per il versamento

Pag. 69 - ApiNFORMA / Organizzazione - numero 16 - 15 settembre 2013

(PZ-BA)


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