NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 16 15 settembre 2014
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DELL’AUTOTRASPORTO C/T
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 16 15 settembre 2012
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Il decreto “Sblocca Italia”
5
Mod. F24 telematico
8
Dividendi e capital gain
11
Attività di verifica per il 2014
15
Contributi per investimenti dell’autotrasporto c/t
18
Contratto a termine
23
Trasporto rifiuti
24
Regolamento Albo Gestori ambientali
26
Pericolo Ebola
27
Bioshopper non a norma
28
Piani operativi di sicurezza nei cantieri
29
Imprese energivore
30
Consorzio Polieco
32
Precursori di esplosivi
33
Convertito in legge il decreto n. 90/2014
38
Autorità: cauzioni negli appalti pubblici
38
Costo della manodopera edile nella provincia di Gorizia
45
aSSITECH sistemi di sicurezza antifurto / tvcc videosorveglianza impianti rivelazione incendio / automazioni civili impianti antenna tv dtt - sat
Assitech snc di Golosetti Marco e Micelli Sandro VIA SPILIMBERGO 184 / B - 33034 FAGAGNA TEL 0432 889199 - FAX 0432 1595693 www.assitechsnc.it - info@assitechsnc.it
EXPORT MARKETING
Factoring internazionale
46
Controversie e contenzioso doganale
48
Scambi fra Soci
52
Legislazione alimentare
53
Autotrasporto internazionale. Rinnovo autorizzazioni
55
Scadenze aziendali ottobre 2014
56
ORGANIZZAZIONE
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Il decreto “Sblocca Italia” NUOVE INIZIATIVE PER RILANCIARE IL PAESE
PREMESSA Sula Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 “Sblocca Italia” che può così iniziare il suo iter di conversione. Lo sforzo di far uscire dalla crisi il paese, spinge il legislatore a scegliere nomi esortativi come: decreto sviluppo, crescita, del fare, competitività. Questa volta la scelta è ricaduta su “Sblocca Italia”, auspichiamo che il nome scelto sia di buon auspicio. Il decreto contiene numerosi interventi finalizzati a semplificare le procedure legate al comparto edilizio al fine di favorire la ripresa degli investimenti. Questi interventi, tuttavia, non sono applicabili sul nostro territorio perché alla nostra Regione è stata attribuita competenza legislativa in materia edilizia e urbanistica. Spetterà quindi alla Regione e agli enti locali decidere quali tipologie di semplificazioni adottare creando inevitabilmente una situazione differenziata rispetto al territorio nazionale. Di seguito analizzeremo in sintesi i provvedimenti di maggior impatto per imprese e persone fisiche riservandoci eventualmente di ritornare su singoli argomenti in futuri approfondimenti.
CANONE DI LOCAZIONE (ART. 19) Gli atti che contengono disposizioni finalizzate alla riduzione del canone di locazione in essere, potranno beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo.
ACQUISTO ABITAZIONI DESTINATE ALLA LOCAZIONE (ART. 21) E’ stata istituito un particolare bonus per i soggetti che acquistano abitazioni da destinare alla locazione. Gli acquisti devono essere effettuati nel periodo 2014-2017 e devono riguardare esclusiva-
mente persone fisiche, non quindi le imprese. Devono riguardare unità abitative di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione ex art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001, cedute dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice oppure da cooperative edilizie. L’agevolazione riguarda anche i contratti di appalto relativi alla costruzione di unità immobiliari su aree edificabili possedute prima dell’inizio dei lavori e sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Le unità immobiliari oggetto di acquisto/costruzione dovranno: - rientrare nella categoria catastale A (abitativi) con esclusione degli A/1, A/8 e A/9 vale dire quelli di lusso; - non devono essere localizzate nelle zone omogenee classificate E ex DM 1444/68, ossia parti del territorio destinate ad usi agricoli; - devono conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B; - devono essere destinati entro 6 mesi dall’acquisto o ultimazione dei lavori alla locazione per almeno otto anni in via continuativa. Se tuttavia per ragioni non imputabili al locatore la locazione si interrompe la deduzione non viene meno a patto che venga stipulato un nuovo contratto di locazione entro un anno. E’ richiesto che tra locatore e locatario non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado. Il canone di locazione non può essere superiore a quello definito a canone concordato, ovvero a quello definito dalla convenzione tipo, ex art. 18 DPR 380/2001 per l’edilizia abitativa convenzionata ossia ancora dai contratti a canone speciale, ex art. 3 comma 114 l. 350/2003, per i quali lo stesso non deve superare il 5% del valore convenzionale dell’alloggio locato. L’agevolazione consiste in una deduzione pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dal rogito o dell’ammontare complessivo delle spese sostenute per la costruzione e attestate dall’impresa fino ad un ammontare massimo complessivo di spesa di 300.000 euro. Pertanto la deduzione massima è di 60.000 euro che dovrà essere spalmata in un arco temporale di otto anni
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in quote di pari importo. La deduzione decorre dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale. La deduzione è riconosciuta anche con riferimento all’acquisto o alla realizzazione di più unità abitative fermo restando il limite di spesa di 300.000 euro. Gli aspetti attuativi saranno definiti da un apposito decreto.
GODIMENTO CON RISCATTO (ART. 23) I contratti (diversi dai contratti di leasing), che prevedono la concessione in godimento di un immobile con diritto finale di acquisto per il conduttore, dovranno essere trascritti ai sensi dell’art. 2645-bis del codice civile. In questo modo si è voluto rivalutare l’affitto con riscatto. La trascrizione del contrato preliminare fa venir meno i suoi effetti se entro un anno dalla data convenuta dalle parti, ma in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione del preliminare, non si procede alla trascrizione del contratto definitivo. Il decreto 133/2014 ha esteso quest’ultimo termine triennale a tutta la durata del contratto e comunque per un periodo non superiore a 10 anni. In pratica per queste tipologie di contratti gli effetti vengono assimilati a quelli previsti per i contratti di locazione superiori a nove anni disciplinati dall’art. 2646, comma 1 n. 8 del codice civile. In caso di mancato pagamento, anche non consecutivo di un numero minimo di canoni fissato dalle parti ma non inferiore al 5% del loro numero, il contratto si risolve. Dunque in caso di un numero di rate pari a 100 se ne possono saltare al massimo 5, dopo di che l’accordo viene meno. Resta salva la possibilità di prevedere contrattualmente un trattamento più generoso aumentando il numero di rate che possono essere saltate. Se il contratto ha per oggetto un fabbricato abitativo, è stato previsto che l’art. 8 del D.Lgs. 122/2005 opera fin dalla concessione in godimento dell’immobile. Si tratta della disposizione che vieta al notaio di procedere alla stipula del contratto di compravendita qualora, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o il frazionamento dell’ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull’immobile. Nell’ipotesi in cui si arrivi alla risoluzione del contratto se l’inadempimento è addebitabile al concedente, questi dovrà restituire all’inquilino tutti i canoni, comprensivi di interessi incassati fino a quel momento. Più precisamente sarà tenuto alla
restituzione della quota riferibile al corrispettivo per l’acquisto. Se invece inadempiente è l’inquilino, perderà i canoni versati che saranno acquisiti dal concedente a titolo definitivo.
IMMOBILI USO ALBERGHIERO (ART. 31) E’ prevista l’emanazione di un decreto volto ad individuare le condizioni di esercizio di “condhotel”. Si tratta di strutture che in italiano potremmo tradurre “alberghi condominio”, vale a dire esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio in camere destinate alla ricettività in unità abitative a destinazione residenziale. Si tratta sostanzialmente della possibilità di acquisire una stanza o un appartamento all’interno di un complesso immobiliare in parte destinato ad attività residenziale e in parte alberghiera con possibilità di fruire della comodità dei servizi alberghieri all’interno della propria abitazione ma soprattutto per associarsi ad un brand dell’ospitalità del lusso. Uno strumento che ha dato sbocco alla domanda di abitazioni in aree prestigiose e con scarse nuove costruzioni e prezzi molto elevati, ma il suo futuro quale strumento valido per muovere il mercato immobiliare rimane tutto da verificare.
ECOINCENTIVI VEICOLI (ART. 39) Il contributo statale per l’acquisto o il leasing di vetture a basse emissioni previsto dal D.L. 83/2012, passa da fisso a potenziale. L’importo potrà raggiungere la soglia originaria del 15% del prezzo fino ad un massimo di 3.500 euro, ma essere anche inferiore. Lo sconto spetta per i veicoli acquistati e immatricolati fino al 31 dicembre 2015 e la prenotazione andrà effettuata sul sito www.bec.mise.gov. it. L’incentivo riguarderà chi rottama un veicolo ultradecennale e lo sostituisce con uno nuovo che utilizza in modalità esclusiva o ibrida combustibili ecologici. Per combustibili ecologici s’intendono GPL, metano, biometano, biocombustibile, trazione elettrica e idrogeno. Diversamente dall’incentivo precedente, viene ora richiesto oltre all’acquisto anche l’immatricolazione del veicolo entro il 31 dicembre 2015, mentre il riconoscimento dell’agevolazione è demandata alla data di entrata in vigore della piattaforma di prenotazione dei contributi. Come per il passato è richiesta la consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria di quello nuovo di cui sono proprietari o utilizzatori. Non è più richiesta che l’intestazione del
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veicolo duri da almeno 12 mesi e che sia immatricolato da almeno 10 anni. Il contributo, riconosciuto al venditore mediante compensazione del prezzo di vendita, è differenziato in base alla quantità di emissione di anidride carbonica e all’anno di acquisto. Per il 2014 il contributo per gli acquisti di veicoli con emissioni non superiori a 50, 95 e 120 g/km è pari al 20% del prezzo di acquisto fino ad un massimo rispettivamente di 5.000, 4.000 e 2.000 euro. Per il 2015 il contributo si riduce, per le emissioni non superiori a 50, 95 e 120 g/km sarà pari al 15%
del prezzo di acquisto fino ad un massimo rispettivamente di 3.500, 3.000 e 1.800 euro.
DETRAZIONI 50% E 65% Diversamente da quanto previsto nelle bozze, il testo definitivo del decreto non contiene le proroghe delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico (65%) e per il recupero edilizio (50%). Tali proroghe, con ogni probabilità, saranno contenute nella legge finanziaria per il prossimo anno.
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(PZ)
Mod. F24 telematico
DA OTTOBRE OBBLIGO QUASI GENERALIZZATO
PREMESSA Con l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica l’art. 11 del D.L. 66/2014 (Decreto Renzi) ha previsto, dal mese di ottobre, l’estensione dell’obbligo di utilizzare il modello F24 telematico anche alle persone fisiche. Il nuovo obbligo, rubricato sarcasticamente come semplificazione, ma non certo per i contribuenti, comporterà ovviamente delle ripercussioni negative perché non sarà più possibile andare in banca o in posta per effettuare il pagamento ma dovranno recarsi da un intermediario per pagare il proprio modello F 24 con connesso aggravio di costi. In pratica per pagare le tasse si dovrà pagare per pagare.
I VERSAMENTI TELEMATICI Le imprese e più in generale i soggetti titolari di partita Iva sono obbligati ad utilizzare esclusivamente forme telematiche di pagamento in virtù dell’obbligo introdotto dal D.L. 223/2006. Questi soggetti pertanto non possono utilizzare in alcun modo modelli cartacei ma sono obbligati ad effettuare i pagamenti con modalità informatizzata secondo due differenti modalità. Direttamente, quando cioè è la stessa impresa che procede al versamento mediante il servizio Entratel/Fisconline (F24 web, F24 online) oppure utilizzando il servizio di remote/home banking gestito dalle banche e dalle poste. Indirettamente attraverso il ricorso ad un intermediario abilitato.
I NUOVI OBBLIGHI Come dicevano fino ad oggi l’invio telematico era riservato ai soggetti titolari di partita Iva mentre alle persone fisiche era riconosciuta la possibilità di presentare in banca o in posta il modello cartaceo. Il decreto Renzi anche su questo fronte
ha introdotte delle limitazioni motivandole con la necessità, oltre che di ridurre i costi, di acquisire i dati bancari e gestire i clienti privi di c/c al fine di implementare ulteriormente i controlli sui contribuenti. Le nuove limitazioni entreranno in vigore il 1° ottobre 2014 e riguarderanno i modelli F24 che presentano un saldo: - a zero per effetto di compensazioni; - a debito per effetto di compensazioni; - a debito per un importo superiore a 1.000 euro. In questi tre casi non sarà più possibile presentare il modello cartaceo ma si dovrà obbligatoriamente utilizzare il canale telematico. Sottolineiamo che l’obbligo riguarda tutti contribuenti, quindi interessa anche le persone fisiche prive di partita Iva.
F24 A ZERO CON COMPENSAZIONI Nell’ipotesi in cui il modello F24 presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni sarà possibile utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, vale a dire Entratel e Fisconline, restando conseguentemente esclusi i servizi telematici bancari e postali. Conseguentemente potrà essere utilizzato esclusivamente il modello F24 online oppure web che richiede una preventiva registrazione presso l’Agenzia delle entrate e la disponibilità di un c/c. In alternativa, qualora si faccia ricorsa ad un intermediario abilitato, questi potrà trasmettere un modello F24 cumulativo in nome e per conto dei propri clienti prevedendo l’addebito sui c/c dei singoli clienti o su quello dell’intermediario.
F24 A DEBITO CON COMPENSAZIONI Nell’ipotesi in cui il modello F24, pur presentando delle compensazioni evidenzi un saldo a debito, sarà possibile trasmettere il modello F24 utilizzando i servizi telematici messi a disposizione sia dell’Agenzia delle entrate sia dagli intermediari della riscossione con essa convenzionati. Pertanto in aggiunta alle modalità previste sopra in questi casi sarà possibile utilizzare anche il servizio di remote banking e home banking.
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F24 A DEBITO SENZA COMPENSAZIONI Anche nei casi in cui l’F24 riporti un saldo a debito superiore a 1.000 euro e sia privo di compensazioni, sarà obbligatorio utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate oppure dagli intermediari della riscossione con essa convenzionati. Anche in questi casi pertanto il versamento potrà
essere eseguito con Entratel, Fisconline, remote banking e home banking. Sottolineiamo che questi versamenti non potranno più essere eseguiti con il modello cartaceo, quest’ultimo potrà seguitare ad essere utilizzato esclusivamente per i modello F24 privi di compensazioni e con importi a debito pari o inferiori a 1.000 euro. (PZ)
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Dividendi e capital gain DAL 1° LUGLIO 2014 NUOVI CRITERI DI TASSAZIONE
PREMESSA Con il decreto legge 66/2014 (Decreto Renzi) è stata ulteriormente aumenta la tassazione dei redditi di natura finanziaria prevedendo, dal 1° luglio 2014, l’innalzamento dal 20% al 26% della relativa aliquota impositiva. Sull’argomento l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19 del 27 giugno 2014, ha fornito alcuni importanti chiarimenti richiamando sostanzialmente i principi contenuti nel decreto legge 138/2011. Di seguito analizzeremo gli aspetti normativi nonché quelli applicativi.
REDDITI INTERESSATI La nuova aliquota del 26% è applicabile agli interessi, premi o altri proventi di cui all’art. 44 del TUIR nonché ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies dello stesso TUIR. La nuova aliquota risulta inoltre applicabile agli utili e alle plusvalenze riferibili a partecipazioni non qualificate. La modifica della percentuale varia l’importo massimo dell’imposta pagata all’estero in via definitiva dai non residenti che può essere richiesta a rimborso. Lo stesso, infatti, ai sensi dell’art. 27 comma 3 del DPR 600/72 passa da ¼ a 11/26 della ritenuta operata in Italia. Con riferimento ai redditi diversi inoltre, derivanti dalle obbligazioni e dai titoli di cui all’art. 31 del DPR 601/72 e delle obbligazioni emesse da Stati non “Black list” vanno computati nella nuova misura del 48,08% dell’ammontare realizzato. Si deve sottolineare che la modifica dell’aliquota impositiva interessa gli interessi e i proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2014. Vale a dire che si deve fare riferimento al momento in cui, dal punto di vista giuridico, è sorto il diritto alla percezione.
Con riferimento ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati l’applicazione della nuova aliquota si applica a quelli percepiti dal 1° luglio 2014. Si deve pertanto fare riferimento alla data d’incasso dei dividendi non assumendo alcuna rilevanza la data della delibera in cui è stata adottata la decisione di procedere alla distribuzione.
REDDITI ESCLUSI La nuova ritenuta non interessa particolari tipologie di redditi finanziari per i quali il legislatore ha mantenuto un regime di favore. In particolare sono rimaste ferme le seguenti aliquote: - 12,5% per gli interessi, premi e altri frutti di cui all’art. 44 derivanti da titoli pubblici italiani e ad essi equiparati, nonché da contratti di riporto, pronti contro termine e prestito titoli aventi ad oggetto titoli di Stato o equiparati, nonché i redditi diversi di cui all’art. 67 derivanti dalla cessione o dal rimborso dei titoli di Stato; - 5% per gli interessi infragruppo, per quelli corrisposti da società italiane a società estere consociate che soddisfano le condizioni di cui alla Direttiva n. 2003/49/CE; - 1,375% per gli utili corrisposti a società ed enti esteri soggetti alle imposte sui redditi delle società in stati comunitari o SEE “white list”. La nuova aliquota non è inoltre applicabile al risultato netto maturato dalle diverse forme di previdenza complementare dove l’aliquota passa per il 2014 dall’11% all’11,5%.
TASSAZIONE UTILI DA SOCIETÀ RESIDENTI Per le persone fisiche la tassazione degli utili derivanti dal possesso di una partecipazione è differenziato a seconda si tratti di un a quota qualificata o meno. Per partecipazione qualificata s’intende il possesso di una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero del 25% del capitale o patrimonio sociale. La partecipazione non qualificata è quella che dà diritto ad una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabile in assemblea ordinaria ovvero inferiore al 25% del capitale o patrimonio sociale.
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Con riferimento alle partecipazioni qualificate il regime impositivo non ha subito modifiche negli ultimi tempi, pertanto gli utili concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% se prodotti dal 2008 in poi e del 40% se prodotti prima di tale esercizio. Ovviamente l’imposta sarà determinata sulla base dell’aliquota Irpef a scaglioni personale gravante sul socio. Le partecipazioni non qualificate sono viceversa soggette ad una ritenuta a titolo d’imposta calcolata sul 100% dell’utile distribuito. Questi utili pertanto non concorrono alla formazione del reddito complessivo. Per questi soggetti la ritenuta applicabile per gli utili percepiti dal 1° luglio 2014 passa dal 20% al 26%. Conseguentemente l’aggravio impositivo dei redditi di natura finanziaria grava esclusivamente sui possessori di partecipazioni non qualificate mentre i soci che detengono partecipazioni qualificati non hanno subito alcuna modifica al regime impositivo.
TASSAZIONE UTILI DA SOCIETÀ NON RESIDENTI Per quanto riguarda gli utili corrisposti a persone fisiche da parte di società non residenti anche in questo caso occorre distingue le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate. Per quelle qualificate gli utili concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per i dividendi percepiti dal 2008 e del 40% per quelli precedenti. Su tale importo, al netto della ritenuta applicata nello stato estero (netto frontiera) l’intermediario che interviene nella riscossione, applica una ritenuta alla fonte a titolo di acconto che dal 1° luglio 2014 passa dal 20% al 26%. Per quanto riguarda la partecipazione non qualificata, similmente a quanto previsto per gli utili nazionali, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta che dal 1° luglio 2014 è passata dal 20% al 26%. La ritenuta in questi casi viene applicata dall’intermediario che cura la riscossione ma se tali utili vengono percepiti senza l’intervento dell’intermediario sconteranno l’imposta sostitutiva sempre nella misura del 26% ai sensi dell’art. 18 del TUIR. Giova ricordare che qualora la partecipazione qualificata riguardi società residenti in paesi a fiscalità privilegiata, (black list) gli utili relativi concorrono integralmente, vale a dire nella misura del 100%, alla formazione del reddito complessivo del socio residente. E’ tuttavia possibile scongiurare l’integrale tassazione, se a seguito di presentazione di interpello da parte del socio residente, lo stesso abbia ricevuto parere favorevole da parte dell’Agenzia delle entrate, dimostrando che l’obiettivo
della detenzione della partecipazione non è quello del mero risparmio fiscale. Se la partecipazione in un paese black list è non qualificata gli utili saranno assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%.
LE PLUSVALENZE La modifica della percentuale di tassazione sui redditi di natura finanziaria produce effetti ovviamente anche sul fronte delle plusvalenze (capital gain) secondo modalità per certi versi simili a quelle viste per i dividendi. La plusvalenza relativa alla cessione di una partecipazione qualificata concorre alla formazione del reddito complessivo del socio persona fisica nella misura del 49,72% se realizzata successivamente al 31 dicembre 2007. Se realizzata prima di tale data la percentuale è del 40%. Sostanzialmente per questa tipologia di partecipazioni la modifica dell’aliquota non ha comportato alcuna modifica del regime di tassazione. Per le partecipazioni non qualificate la nuova ritenuta del 26% grava sul 100% della plusvalenza, non concorrendo tuttavia alla formazione del reddito complessivo. In questi casi la nuova aliquota decorre dalle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, intendendo a tali fini il momento in cui si è perfezionata la cessione. Qualora la cessione sia intervenuta dal 1° settembre 2014 ma in precedenza sono state percepite somme a titolo di acconto, l’intera plusvalenza sconta la nuova aliquota del 26%. Se la cessione è avvenuta antecedentemente al 30 giugno 2014 la plusvalenza sconta l’aliquota del 20% anche se il corrispettivo viene incassato in epoca successiva. Giova ricordare che la tassazione della plusvalenza avviene con riferimento all’anno in cui si incassa il corrispettivo. Conseguentemente nell’ipotesi d’incasso frazionato, parte nel 2014 e parte nel 2015, la plusvalenza sarà tassata proporzionalmente in ciascun anno di percepimento del corrispettivo applicando l’aliquota corrispondente al periodo in cui è avvenuta la cessione.
COMPENSAZIONE PLUS E MINUSVALENZE L’articolo 13 del decreto legge 66/2014 prevede la compensazione limitata delle minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all’art. 67 comma 1 lett. da c-bis a c-quinquies del TUIR con le plusvalenze e redditi diversi. Le minusvalenze realizzate fino al 30 giugno 2016 possono essere compensate con le plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014 nella misura del:
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INCONTRI DI GUSTO
L’inconfondibile cottura alla brace.
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Per cucinare alla griglia utilizziamo il calore della buona legna. Ceppi di quercia, olivo, ciliegio, melo, vite, ben stagionati e asciutti. Così la carne cuoce lenta e delicatamente come nelle più sapienti tradizioni culinarie.
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- 48,08% delle minusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2011; - 76,92% delle minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2014. Le minusvalenze eccedenti le plusvalenze, ai sensi dell’art. 68, comma 5 del TUIR, possono essere portate in deduzione nei quattro periodi d’imposta successivi.
L’AFFRANCAMENTO Per evitare aggravi impositivi, il legislatore ha previsto la possibilità di affrancare il valore delle plusvalenze latenti al 30 giugno 2014 con riferimento alle partecipazioni detenuti al di fuori del regime d’impresa. In questo modo la plus o minusvalenza sarà calcolata prendendo a riferimento il valore al 30 giugno 2014 in luogo di quello storico. In questi casi il contribuente è tenuto ad esercitare una specifica opzione e al versamento dell’imposta sostitutiva del 20% entro il 17 novembre 2014 calcolata appunto sulla plusvalenza latente. L’esercizio dell’opzione è diversa a seconda si adotti il regime dichiarativo o del risparmio amministrato. Con il regime dichiarativo oltre al versamento dell’imposta sostitutiva entro il 17 novembre 2014 lo stesso dovrà essere indicato nel quadro RT del
modello unico 2015. L’opzione dovrà interessare tutte le attività finanziarie detenute in regime dichiarativo e possedute al 30 giugno 2014. Non è invece richiesta la detenzione alla data di versamento dell’imposta sostitutiva. Non è consentito l’affrancamento parziale. Con riferimento al risparmio amministrato l’opzione deve riguardare anche qui tutte le attività finanziarie detenute in questo regime. L’opzione deve essere esercitata tramite comunicazione resa all’intermediario entro il 30 settembre 2014. Anche in questi casi non è consentito l’affrancamento parziale e l’imposta deve essere versata entro il 17 novembre 2014 previa costituzione di apposita provvista presso l’intermediario. Per quanto riguarda la determinazione del valore della partecipazione al 30 giugno 2014, per i titoli quotati nei mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore di mercato disponibile al 30 giugno 2014 mentre per quelli non negoziati si deve fare riferimento alla frazione di patrimonio netto della società individuato in base all’ultimo bilancio approvato, normalmente il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, oppure sulla base di una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato.
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(PZ)
Attività di verifica per il 2014 DIRAMATI GLI INDIRIZZI OPERATIVI AGLI UFFICI PERIFERICI
PREMESSA L’Agenzia delle entrate con la ricolare n. 25 del 6 agosto 2014 ha fornito agli uffici periferici le linee guida cui dovranno conformarsi per l’attività di controllo e verifica finalizzata al contrasto dell’elusione ed evasione fiscale. Il documento di prassi richiama l’attenzione sulla necessità di un adeguato confronto con il contribuente sia nella fase istruttoria sia con riferimenti agli istituti deflattivi del contenzioso. S’invitano gli uffici, inoltre, ad una leale collaborazione con il contribuente prestando particolare attenzione alle richieste dei contribuenti e fornendo loro tutta la professionalità e chiarezza possibile.
LE INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE La circolare invita gli uffici a prestare attenzione alle forme più insidiose di frodi ed evasioni rilevanti mentre invita ad abbandonare i rilievi legati a violazioni di natura formale. Si invita pertanto a focalizzare gli accertamenti sulle violazioni di natura sostanziale, che in qualche modo garantiscano l’emersione di materia imponibile e tralasciare le contestazioni di natura formale che non garantiscono all’erario significative entrate e incrinano il rapporto di collaborazione con il contribuente. Gli uffici dovranno attenersi alle seguenti indicazioni di carattere generale: - privilegiare gli accertamenti dai quali possono derivare maggiori imposte accertabili, tralasciando quindi quelli di minor rilevanza; - valutare il rischio evasione in ambito Iva e le ricadute sulle altre imposte; - focalizzare l’attenzione sulle annualità più recenti con particolare attenzione all’annualità 2012; - concentrare l’attenzione su comportamenti
evasivi identici in determinate aree territoriali al fine d’individuare il soggetto che li ha proposti e fermare la reiterazione; - ridurre la conflittualità tra amministrazione e contribuente potenziando i strumenti partecipativi e quelli deflattivi del contenzioso; - utilizzare con cautela gli strumenti di ricostruzione presuntiva del reddito al fine di evitare contestazioni del contribuente circa la sua capacità contributiva; - concentrate l’attività sui settori economici meno soggetti a controlli negli ultimi anni. Oltre a queste indicazioni di metodo l’attività di controllo riguarderà attività specifiche e trasversali. Le prime riguarderanno sostanzialmente tutte le tipologie di contribuenti e per ciascuno di loro dovranno essere individuate specifiche attività di verifica differenziata per settore di attività e strutturazione del gruppo, mentre quelle trasversali si concentreranno sulle frodi e sull’evasione internazionale.
CONTROLLI SPECIFICI Le attività di controllo sono differenziate sulla base della tipologia di contribuente. - Grandi contribuenti: sarà consolidata l’attività di tutoraggio, e la valutazione della correttezza dello specifico livello di rischio attribuito. Saranno analizzati i fenomeni di delocalizzazione in paesi a fiscalità più vantaggiosa e la disciplina del “transfer pricing” con particolare attenzione all’analisi della documentazione a supporto. Particolare attenzione sarà riservata alla tutela del credito erariale tramite il controllo della decadenza delle polizze fideiussorie, l’erogazione dei rimborsi e la valutazione delle situazioni debitorie di particolare rilevanza. Le verifiche riguarderanno anche quelle attività che presentano situazioni preordinate ad una pianificazione fiscale aggressiva. - Imprese di medie dimensioni: viene posta l’attenzione sulla necessità di coordinare l’attività di controllo per le realtà che fanno parte di gruppi d’impresa attraverso un’integrazione delle procedure di accertamento. Saranno approfonditi i fenomeni di turn-over (apertura e chiusura di aziende) nell’ambito di imprese
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di medie dimensioni e il ridimensionamento aziendale attraverso operazioni di natura straordinaria. Anche per questa tipologia di contribuenti sarà avviata la procedura di tutoraggio al fine di quantificare il rischio evasione. - Imprese di piccole dimensioni e professionisti: per questi contribuenti la selezione riguarderà quelli interessati all’applicazione degli studi di settore con particolare riferimento a quelli interessati da comunicazioni di anomalia degli indicatori economici e che non hanno modificato il comportamento oggetto dell’anomalia. Di rilievo l’indicazione che gli studi di settore devono essere utilizzati per lo più quali strumenti di selezione per l’ulteriore attività di controllo piuttosto che quale strumento di accertamento invitando inoltre gli uffici a concentrare l’attenzione sui contribuenti che hanno beneficiato del regime premiale al fine di verificare la correttezza dei dati indicati negli studi di settore. Quest’ultima attività di verifica dovrà riguardare anche gli accessi brevi presso aziende e professionisti. Per quanto riguarda le indagini finanziarie queste devono essere pianificate nella fase preparatoria, attraverso un’attenta analisi del rischio e avviate solo quando facciano emergere significative anomalie dichiarative. Questa tipologia di accertamento sarà per lo più riservata alle attività di verifica dei lavoratori autonomi. In questi casi le verifiche non dovranno focalizzarsi su importi poco significativi o sulle normali spese familiari o personali. Sarà necessario evitare il più possibile l’applicazione automatica delle presunzioni di cui all’art. 32 del DPR 600/72 vale a dire quella disposizione che considera ricavi i prelevamenti dal proprio conto corrente per i quali il contribuente non è in grado d’indicare il beneficiario o non risultino dalle scritture contabili. L’attività di accertamento dovrà coinvolgere il contribuente soprattutto per quanto riguarda la giustificazione dei prelevamenti di natura finanziaria. - Persone fisiche: nei confronti delle persone fisiche il redditometro assumerà un ruolo centrale nell’attività di accertamento. Le posizioni da accertare riguarderanno i contribuenti che presentano significativi scostamenti tra reddito dichiarato e capacità di spesa. In ogni caso dovrà essere riservato ampio spazio al contradittorio e alla verbalizzazione dello stesso. Altro versante di verifica riguarderà gli oneri e le deduzioni indicate nella dichiarazione dei redditi peraltro gestita in maniera automatica
dal sistema informatico dell’amministrazione finanziaria. Con riferimento al periodo d’imposta 2009 lo stesso sistema informatico provvederà a gestire gli accertamenti parziali automatizzati con riferimento ai contribuenti che presentano diverse fattispecie reddituali.
CONTROLLI TRASVERSALI Un primo fronte di attività riguarderà le frodi fiscali, in particolare saranno poste in atto verifiche mirate a smascherare le frodi intracomunitarie, le false dichiarazioni d’intento e l’utilizzo in compensazione di falsi crediti erariali. Saranno fatte verifiche con riguardo alle imprese che forniscono servizi che richiedono manodopera poco specializzata, l’immatricolazione di veicoli acquistati in ambito comunitario con il regime del margine nonché quelle utilizzate come beni strumentali. Con riferimento alle frodi in ambito comunitario le verifiche riguarderanno il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione al VIES ponendo particolare attenzione ai soggetti che già in passato sono stati coinvolti in verifiche di questo tipo. Altra priorità dell’amministrazione finanziaria sarà il contrasto delle frodi internazionali e le operazioni di pianificazione fiscale aggressiva. Si tratta di operazioni che attraverso lo sfruttamento delle asimmetrie presenti negli ordinamenti tributari degli stati esteri, sono finalizzate a sottrarre reddito imponibile ai paesi ad alta fiscalità, tra questi appunto l’Italia, per spostarlo verso paesi a fiscalità normale. L’OCSE e la Commissione Europea hanno elaborato una definizione di pianificazione fiscale aggressiva prevedendo che le scelte di natura meramente organizzativa e le operazioni finalizzate a perseguire il miglioramento strutturale e funzionale dell’impresa fanno parte di quelle libertà economiche fondamentali che non possono essere messe in discussione. Se tuttavia la pianificazione fiscale ha come obiettivo prevalente un vantaggio fiscale e non una valida ragione economica, la stessa può essere considerata “aggressiva”. In pratica l’assenza di ragioni extrafiscali prevalenti, determina la riconducibilità di uno schema o di una o più operazioni al concetto di pianificazione fiscale aggressiva. I controlli riguarderanno anche l’omessa dichiarazione dei redditi di fonte estera, a tal fine sarà fondamentale l’ausilio dello scambio d’informazioni con le autorità fiscali estere. Al fine di evitare una sovrapposizione di attività accertativa sarà posta particolare attenzione all’esistenza di “rulling” in corso e alle risposte agli interpelli forniti ai contribuenti.
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Per le aziende che intrattengono rapporti commerciali con imprese estere direttamente o indirettamente collegate a quella residente, sarà posta particolare attenzione alla disciplina del transfer pricing. In pratica si procederà alla ricostruzione ai fini reddituali del valore normale delle operazioni
effettuate tra società appartenenti allo stesso gruppo dislocate in diversi stati. La circolare 25 invita gli ufficia riservare una particolare attenzione ai fatti e ai documenti nonché alla effettiva operatività economica sottostante l’attività infragruppo. (PZ)
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Contributi per investimenti dell’autotrasporto c/t OPERATIVI I CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN VEICOLI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE PREMESSA La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) ha autorizzato per l’anno 2014 la spesa di 330 milioni di euro per interventi in favore del settore professionale dell’autotrasporto, demandando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministro o Ministero) la loro ripartizione in funzione delle esigenze del settore. Tale ripartizione è stata eseguita con decreto 20 maggio 2014, il quale ha destinato 15 milioni di euro a sostegno di investimenti con finalità di tutela ambientale. Con decreto 3 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 218 del 19 settembre 2014, il suddetto Ministro ha emanato le disposizioni applicative sugli investimenti agevolabili per l’anno 2014 e contestualmente la Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità dello stesso Ministero con circolare prot. 0018358 del 22 settembre 2014 (di seguito circolare) ha licenziato le istruzioni operative in materia. Di seguito s’illustra nel suo complesso l’intero strumento agevolativo, ricordando sin da ora che le domande possono essere presentate e le acquisizioni possono essere avviate a partire dal 19 settembre e fino al 30 novembre 2014 con l’esclusione, pertanto, di tutte le domande e acquisizioni avviate in data precedente al termine di apertura. Inoltre, nel caso in cui i fondi disponibili vadano esauriti prima della scadenza del termine di chiusura il Ministero ne comunicherà l’esaurimento con avviso pubblicato sul proprio sito internet (www.mit.gov.it) e non prenderà in esame le istanze trasmesse dopo tale data o, comunque, a risorse esaurite.
trasporto di merci, di qualsiasi dimensione, attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di iscrizione al Registro elettronico nazionale (REN) e all’Albo delle imprese di autotrasporto di cose in conto di terzi cose per conto di terzi. La circolare, al par.2, ha chiarito che il requisito dell’iscrizione al REN non è richiesto per le imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva inferiore alle 1,5 t, visto che non risultano iscritte al suddetto registro; per esse è quindi sufficiente l’iscrizione all’Albo.
INIZIATIVE AGEVOLABILI (ART. 1); LORO AVVIO E ULTIMAZIONE (ART. 2) Le iniziative ammesse al contributo, sono le seguenti: a) acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7,0 t, a trazione alternativa a gas naturale o biometano; b) acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 t, a trazione alternativa a gas naturale o biometano; c) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO. Questi beni non posso essere alienati e devono rimanere nella disponibilità dell’impresa beneficiaria fino al 31 dicembre 2017 beneficiario del contributo, senza possibilità, quindi, di cambio di intestazione di detti veicoli (art. 1, comma 2). Per godere dell’incentivo le acquisizioni possono essere effettuate a partire dal 19 settembre 2014 e concluse non oltre il 31 maggio 2015. Questo termine è prorogato al 30 novembre 2015 per gli investimenti in veicoli ecologici di cui alle lettere a), b), quando si tratti di mezzi non omologati alla data del 19 settembre 2014.
IMPRESE BENEFICIARIE (ART. 2, CO. 1)
MISURA DEL CONTRIBUTO (ART. 2)
Beneficiari del contributo sono le imprese di auto-
Le misure del contributo sono così determinate:
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- per gli investimenti sub a) - veicoli ecologici nuovi a gas naturale o biometano di massa pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t -, il contributo è pari a 2.400 euro, che corrisponde al 40% del valore del sovracosto rispetto ai veicoli con alimentazione a gasolio; - per gli investimenti sub b) - veicoli ecologici nuovi a gas naturale o biometano, di massa non inferiore a 16 t -, il contributo è pari a 9.200 euro, che corrisponde al 40% del valore del sovracosto rispetto ai veicoli con alimentazione a gasolio; - per gli investimenti sub c) - semirimorchi nuovi per il combinato ferroviario e marittimo - il contributo ammonta al 20% del costo di acquisizione (IVA esclusa), con limite massimo pari a 4.500 euro. L’importo del contributo sale al 25% della spesa, con limite massimo di 6.000 euro, qualora ricorra almeno una delle fattispecie seguenti: 1) il nuovo mezzo è dotato di pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento inferiore a 8,0 kg/g (classe di efficienza energetica da A ad E di rolling resistance), dotati di tyre pressure monitoring system (TPMS); 2) contestualmente all’acquisizione vi sia la radiazione di un rimorchio o di un semirimorchio con più di 10 anni di età; la radiazione o la dichiarazione del demolitore di impegnarsi a richiederla deve essere di data successiva al 19 settembre 2014; in merito, poi, alla contestualità dell’operazione, il par.6 della circolare la considera tale quando le procedure di radiazione si collochino tra la data del titolo di acquisto - che non deve essere anteriore al 19 settembre - e quella di immatricolazione del nuovo semirimorchio; inoltre, il par. 5.1 della stessa circolare afferma che la contestualità può anche riferirsi alla data di effettiva acquisizione del semirimorchio, intendendosi per tale quella di consegna del nuovo veicolo che, pertanto, si configura come il momento oltre il quale non vi è più contestualità dell’operazione. Per tutti gli investimenti di cui sopra è prevista una maggiorazione del 10%, per le piccole e medie imprese secondo la nota definizione comunitaria. Sono dal beneficio i veicoli acquistati ed immatricolati all’estero anche se successivamente reimmatricolati in Italia a “chilometri 0”. L’importo massimo di contributo per singola impresa non può superare i 500.000 euro.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (ART. 3) Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o ad una cooperativa, può presentare una sola domanda di contributo. L’istanza va redatta esclusivamente sui modelli allegati al testo del decreto o, in alternativa, su quello in formato word diffuso dal Ministero sul proprio sito internet. Entro il 30 novembre 2014 le istanze dovranno essere spedite tramite raccomandata a.r. oppure consegnate a mano al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione Generale per il trasporto stradale e l’intermodalità, Via Giuseppe Caraci 36, 00157 Roma. Alla domanda, a pena di inammissibilità, va allegata la copia del contratto di acquisizione dei beni agevolabili da cui risulti anche il prezzo concordato. A questo proposito la circolare (al par. 3, lett. a) precisa che l’incentivo possa essere chiesto anche in presenza di un semplice ordinativo di acquisto, purché si tratti di un atto impegnativo per il compratore e il venditore da cui risulti in modo chiaro e univoco l’importo del prezzo pattuito con l’indicazione dell’IVA.
COMPLETAMENTO DELL’INVESTIMENTO (ART. 3, COMMI 5 E 6) I commi 5 e 6 dell’art. 3 del decreto stabiliscono che a pena di esclusione dal beneficio, l’investimento deve essere completato entro il 31 maggio 2015 (30 novembre 2015 per i veicoli non omologati alla data del 19 settembre 2014), mediante: - l’invio al Ministero delle fatture comprovanti la spesa sostenuta e di ogni altro documento che attesti le caratteristiche tecniche degli investimenti, inclusa la dichiarazione di conformità del costruttore, circa la compatibilità delle caratteristiche tecniche del veicolo acquistato con quelle richieste dal decreto; a questo proposito di questa dichiarazione la circolare al par. 4 precisa che per gli investimenti in semirimorchi per il combinato ferroviario o marittimo, la dichiarazione debba espressamente attestarne la conformità alla normativa UIC 596-5 o IMO. - la comunicazione della targa del veicolo per il quale è stato richiesto l’incentivo oppure, per quelli in attesa di immatricolazione, del numero di protocollo apposto dalla motorizzazione sulla domanda di immatricolazione, ferma restando, anche in questo caso, la successiva comunicazione al Ministero del rilascio della carta di circolazione con il numero di targa.
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Si osserva anche che dall’esame del modello di domanda si evince che sempre entro la citata scadenza del 31 maggio 2015 (o 30 novembre 2015), l’impresa richiedente è tenuta a fornire: - una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che l’impresa, nel biennio 2014/2015, non abbia già beneficiato o benefici di contributi finanziari per acquisire veicoli con le stesse caratteristiche di quelli incentivabili con il decreto in esame (divieto di cumulo); il che si lega alla previsione dell’art. 5 del decreto che, come anche evidenziato al par. 8 della circolare, non riguarda i contributi agli investimenti richiesti per l’anno 2013, ai sensi del d.m. 21 marzo 2013, come successivamente modificato dal d.m. 5 luglio 2013. - una dichiarazione di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; - per gli investimenti sub c) (semirimorchi per il combinato ferroviario o marittimo), qualora l’impresa intenda ottenere la maggiorazione del 5%, per un contributo complessivo del 25%, come sopra ricordato, in alternativa: 1) una dichiarazione corredata da idonea documentazione, dimostrante la dotazione di pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento inferiore a 8,0 kg/g, dotati di TPMS; 2) una dichiarazione che riporti il numero di targa, con la quale il demolitore si impegna a provvedere direttamente alla restituzione della targa ed alla cancellazione del veicolo dal P.R.A., ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui l’acquirente attesta l’avvenuta radiazione al P.R.A. per rottamazione o per esportazione. L’invio di quanto sopra al Ministero deve avvenire mediante raccomandata a.r. o con consegna a mano, allegando anche una nota di trasmissione a firma del legale rappresentante dell’impresa (con fotocopia di un documento di identità in corso di validità), che faccia riferimento alla domanda proposta a suo tempo (par. 6.1 della circolare). In merito al contratto di leasing, il par. 6.2 la circolare precisa che ai fini del completamento dell’investimento, l’impresa richiedente debba dimostrare entro il 30 maggio 2015 (o, a seconda dei casi, il 31 novembre 2015): - l’avvenuta immatricolazione (o la presentazione dell’istanza all’Ufficio della motorizzazione civile); - la corrispondenza delle caratteristiche tecni-
che del veicolo con quanto previsto dal decreto; - il pagamento integrale soltanto del primo canone previsto dal contratto di leasing, di solito di importo maggiore di quelli successivi, in considerazione della sua specifica funzione di tutela verso il rischio di insolvenza; - l’avvenuta presa in consegna del bene attraverso il relativo verbale. Sempre la circolare prevede che l’unica forma di leasing ammissibile è quello finanziario. L’agevolazione non spetta, invece, per la locazione operativa (o noleggio operativo), che si ha quando l’operazione non è diretta al fine ultimo di trasferire la proprietà del bene all’utilizzatore, prefiggendosi, invece, di metterlo a disposizione di quest’ultimo a fronte del pagamento di un canone comprensivo dei servizi di manutenzione.
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ART. 4) All’esame delle istanze delle imprese provvederà una commissione istruttoria nominata dal Ministero. Qualora le risorse stanziate terminassero prima del 30 novembre 2014 sulla base degli importi richiesti nelle domande man mano pervenute, il Ministero ne darà comunicazione sul citato sito internet e tutte le istanze spedite dopo tale avviso e, comunque, a risorse terminate, non saranno prese in esame. Tuttavia, secondo quanto riportato al par. 3, lett. b) della circolare, le istanza inviate dopo l’esaurimento delle risorse saranno esaminate (seguendo l’ordine di spedizione) qualora al termine dell’istruttoria ci fossero dei fondi nuovamente disponibili a seguito del rigetto (o rinuncia) di alcune domande. Le imprese ammesse al beneficio saranno inserite in un apposito elenco secondo l’ordine di spedizione della domanda o di consegna a mano, circostanza di cui verranno informate. La formazione dell’elenco costituisce l’atto conclusivo del procedimento istruttorio ed è propedeutica all’erogazione del contributo. Questa avviene tramite accredito bancario diretto. L’erogazione è, comunque, subordinata all’esito delle verifiche richieste per legge in ordine all’assenza di situazioni debitorie con il fisco (cosiddetta verifica Equitalia), all’assenza di obblighi di restituzione di aiuti di Stato e, ricorrendone i presupposti, all’assenza di fenomeni di inquinamento mafioso (cosiddette verifiche antimafia). Il testo di tutta la documentazione citata e della
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FABBRICAZIONE RESISTENZE ELETTRICHE INDUSTRIALI
mdresistenze@gmail.com
modulistica per la presentazione delle domande può essere richiesta all’ufficio economico dell’As-
sociazione, unitamente a ogni altra informazione a riguardo. (AdT)
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Contratto a termine
I LIMITI PER LE ATTIVITÀ AVVIATE DURANTE L’ANNO
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la lettera circolare prot. 14974 del 1° settembre 2014, con la quale, rispondendo ad un quesito di un’associazione imprenditoriale, fornisce ulteriori chiarimenti in merito ai limiti di carattere quantitativo alla stipula dei contratti a tempo determinato nel caso in cui il datore di lavoro abbia iniziato la propria attività durante l’anno. Il Ministero, già con la circolare n. 18/2014 aveva chiarito che “il datore di lavoro, in assenza di una diversa disciplina contrattuale applicata, è dunque tenuto a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano vigenti, per le attività iniziate durante l’anno, alla data di assunzione del primo lavoratore a termine
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(sebbene in tal caso si ricordano le esclusioni dal computo dei contratti a termine previste dall’art. 10, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 368/2001 o dall’art. 28, comma 3, del D.L. n. 179/2012 conv. da L. n. 221/2012.” In considerazione di ciò, “Ne deriva che, in assenza di una disciplina contrattuale che regolamenti tale fattispecie e salvo successivi interventi delle parti sociali, le imprese in questione potranno applicare tale criterio, pur in osservanza dei diversi limiti numerici individuati dal c.c.n.l. Ne consegue che anche nel settore edile, ai fini dell’individuazione del numero dei contratti a tempo determinato stipulabili – pari al 25% dei lavoratori “stabili”, come già previsto dal relativo c.c.n.l. - andranno considerati i lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione del primo lavoratore a termine, così come indicato con circolare n. 18/2014. Resta ferma l’integrale applicazione della disciplina contrattuale già a partire dall’anno successivo a quello di avvio della nuova realtà imprenditoriale”. (C)
Trasporto rifiuti ATTESTAZIONE DELL’IDONEITÀ DEI MEZZI DI TRASPORTO DA PARTE DEL RESPONSABILE TECNICO Con deliberazione del 9 settembre 2014, il Comitato nazionale Albo Gestori ambientali ha approvato lo schema di attestazione dell’idoneità dei veicoli e delle carrozzerie mobili in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare che, in forza del nuovo Regolamento (art. 15, comma 3, del DM 120/2014), va ora effettuata direttamente dal Responsabile tecnico dell’impresa di trasporto e non più come perizia giurata da parte di un ingegnere o chimico iscritto al relativo albo professionale, con un notevole risparmio di tempi e di costi per le aziende. Detta attestazione può essere usata sia dalle imprese che si iscrivono all’Albo gestori per la prima volta, sia da quelle già iscritte che intendono variare il numero dei veicoli o delle carrozzerie mobili autorizzati del proprio parco veicolare (o per integrare i codici CER, o le categorie dei ri-
fiuti trasportabili o anche le attrezzature dei veicoli). Dopo aver ricordato che l’attestazione non è dovuta per i trattori stradali (che per loro natura non hanno capacità di carico), la delibera consente che l’attestazione relativa a più di un veicolo o carrozzeria mobile possa essere redatta in un unico documento, purché vengano riportati, per ciascun veicolo o carrozzeria mobile, tutti gli elementi contenuti nello schema ora approvato (ad es. la targa, il telaio e la revisione di ciascun veicolo; le attrezzature installate e la presenza di coperture per le carrozzerie mobili, quali le cd. vasche). Nel caso delle carrozzerie mobili - precisa infine la delibera - “l’attestazione del responsabile tecnico deve essere redatta per almeno una delle carrozzerie mobili che si intendono utilizzare” e che una volta resa detta attestazione, “l’impresa … può utilizzare tutte le carrozzerie mobili che hanno le stesse caratteristiche della carrozzeria mobile oggetto dell’attestazione”. Il testo della deliberazione in oggetto ed il relativo schema di attestazione allegato sono disponibili sul sito dell’Albo nazionale Gestori ambientali www.albonazionalegestoriambientali.it/ alla sezione “Normativa”. (C)
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Regolamento Albo Gestori ambientali NUOVA MODULISTICA PER LE ISCRIZIONI, LE VARIAZIONI ED I RINNOVI In forza del nuovo Regolamento (DM 120/2014), il Comitato nazionale Albo Gestori ha provveduto, nella seduta del 3 settembre scorso, ad approvare le delibere con la modulistica occorrenti per le nuove iscrizioni, le variazioni ed i rinnovi delle imprese iscritte. In particolare sono state approvate le seguenti delibere: - n. 2, recante “Modulistica per l’iscrizione all’Albo con procedura ordinaria, nelle categorie 1,4,5, 8,9 e 10” di cui all’art. 8 del DM 120/2014; - n. 3, recante “Modulistica per l’iscrizione e il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata” di cui all’art. 16 del DM 120/2014; - n. 4, recante “Autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5,8, 9 e 10” di cui all’art. 8 del DM 120/2014; - n. 5, recante “Variazioni dell’iscrizione all’Albo della dotazione dei veicoli”. Nel riportare il testo delle menzionate delibere e
la nuova modulistica ora approvata (nel link sotto indicato), si fa presente: - che le stesse possono essere scaricate direttamente dal sito dell’Albo Gestori, ove vengono eventualmente anche integrate ed aggiornate (www.albonazionalegestoriambientali.it) - che i moduli per l’iscrizione all’albo e l’accettazione del Responsabile Tecnico (di cui alla delibera 2) riguardano solo le imprese nuove di trasporto rifiuti; - che invece la modulistica più interessante per le imprese già iscritte all’albo gestori ed esercenti l’attività del trasporto dei rifiuti è quella delle delibere 4 e 5, rispettivamente dedicate: * al rinnovo dell’iscrizione all’Albo - che com’è noto va fatto ogni 5 anni, nei cinque mesi precedenti la scadenza - mediante una specifica domanda di rinnovo essenzialmente basata sull’autocertificazione dell’impresa iscritta di possedere i requisiti tecnici, finanziari, la disponibilità di determinati veicoli ed il nominativo del responsabile tecnico; * alle variazioni dell’iscrizione dovute alle variazione della dotazione dei veicoli, anche queste svolte tramite un’autocertificazione per indicare l’inserimento di nuovi veicoli, nel parco autorizzato dell’impresa o la eventuale nuova immatricolazione di veicoli già registrati.
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(C)
Pericolo Ebola
INDICAZIONI DEL MINISTERO
Le ASL, come previsto dal Ministero e dalla Regione, hanno dato indicazioni a tutti i medici del territorio e ai Pronto Soccorso territoriali sulle misure di sorveglianza da adottare e sui provvedimenti da prendere, ove necessario, nei confronti del pericolo di trasmissione della Malattia da Virus Ebola (MVE). Precisiamo inoltre che controlli sanitari vengono eseguiti alle persone che si imbarcano nei Paesi coinvolti dall’epidemia e dirette all’estero; nessuna persona sintomatica viene fatta partire e la malattia non si trasmette per via aerea, ma per contatto diretto con sangue o altri fluidi corporei di persone malate; non si trasmette con contatti casuali ed il periodo di incubazione della malattia (cioè il tempo che va da un eventuale contatto con il malato a quando possono comparire i sintomi)
è di massimo 21 giorni, superati i quali decade il rischio di comparsa di eventuale malattia quindi la malattia diventa contagiosa solo quando la persona è fortemente sintomatica. In calce alla presente comunicazione potete trovare il volantino che il Ministero della Salute sta distribuendo presso gli aeroporti a tutte le persone che arrivano dai Paesi a rischio; i volantini diffusi in varie lingue riportano dei consigli per il viaggiatore. Consigliamo pertanto di diffondere a tutti i dipendenti tale comunicazione (ad esempio apponendola in bacheca). In sintesi se le persone provenienti dai Paesi a rischio (al momento, secondo i dati dell’OMS, Guinea, Liberia, Nigeria, Sierra Leone) sono in buona salute e non presentano i sintomi della MVE, non si mette in atto nessun tipo di restrizione e non ci sono rischi per nessun altra persona; inoltre superati i 21 giorni dal rientro in Italia la sorveglianza si chiude. Qualora ci fosse qualche sospetto di contagio invitiamo a contattare il medico curante ed il medico competente aziendale.
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(C)
Bioshopper non a norma
IN VIGORE LE SANZIONI PER CHI LI COMMERCIALIZZA
Dal 21 agosto 2014 sono in vigore le sanzioni per chi commercia shopper monouso non biodegradabili e compostabili. A stabilirlo è la legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del Decreto Legge 91/2014. Si ricorda che il Decreto Legge 2/2012, convertito in legge 28/2012 faceva partire le sanzioni a carico di chi faceva circolare sacchetti di plastica “fuori legge” una volta decorsi 60 giorni dall’efficacia del
decreto “tecnico” sulle caratteristiche dei sacchetti. Il 18 marzo 2013 veniva firmato tale decreto che però usciva in Gazzetta Ufficiale senza che si fosse chiusa la procedura di notifica alla UE (procedura ancora non chiusa), per cui di fatto la sua efficacia veniva “congelata” e con essa le sanzioni. La legge 116/2014, elimina dal Decreto Legge 2/2012 l’inciso che “aggancia” l’operatività delle sanzioni all’emanazione del decreto “tecnico” sulle caratteristiche dei sacchetti. Pertanto ora le sanzioni scattano subito: chi commercializza sacchetti monouso che non siano biodegradabili e compostabili o sacchetti riutilizzabili che non abbiano gli spessori previsti dalla legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.
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(C)
Piani operativi di sicurezza nei cantieri MODELLI SEMPLIFICATI PER LA REDAZIONE
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero della Salute, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, il decreto interministeriale, con il quale sono stati individuati i modelli semplificati per la reda-
zione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell’opera, nonché del piano di sicurezza sostitutivo, ai sensi dell’articolo 104-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (che prevede l’individuazione di misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) e ai sensi dell’articolo 131, comma 2-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (che prevede l’individuazione di modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento).
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(C)
Imprese energivore
ENTRO IL 31 OTTOBRE AGGIORNAMENTO DEI DATI AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI La Cassa Conguagli per il Settore Elettrico (CCSE) ha nuovamente aperto la procedura telematica per l’iscrizione delle nuove anagrafiche energivore e per l’aggiornamento dei dati delle aziende già iscritte. Il portale è accessibile attraverso l’indirizzo web http://energivori.ccse.cc/; le aziende già registrate possono accedere al sistema telematico con username e password in loro possesso, mentre quelle nuove dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”. Il termine per l’accesso al sistema telematico per
l’invio delle dichiarazioni è fissato al 31 ottobre 2014. Ricordiamo che le imprese a forte consumo di energia, a seguito della registrazione sul portale della CCSE, avranno accesso alle agevolazioni sugli “oneri di sistema” corrisposti nelle proprie fatture dell’energia elettrica. L’accesso alle agevolazioni tariffarie è previsto solo per imprese operanti nel settore manifatturiero (codici ATECO 2007 da 10.xx.xx a 33.xx.xx), con consumo nel 2013 di almeno 2.400.000 kWh/anno (somma di tutti i punti di prelievo con medesima ragione sociale) e con intensità elettrica, sempre nel 2013, non inferiore al 2% (per “intensità elettrica” si intende il rapporto tra il costo dell’energia elettrica consumata nel 2013 ed il fatturato, inteso come volume d’affari riportato al codice VE40 della dichiarazione annuale dell’IVA).
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(C)
Consorzio Polieco
PRECISAZIONI SUI BENI IN POLIELINENE
La legge 8 agosto 2014, n. 116 che converte il Decreto Legge 91/2014 (decreto “Competitività”) ha fatto maggiore chiarezza su cosa sia un “bene in polietilene” ai fini dell’adesione a Polieco, Consorzio al quale sono obbligati ad aderire i produttori e gli importatori, gli utilizzatori ed i distributori, i riciclatori ed i recuperatori di rifiuti (oltre ai soggetti che intendano essere coinvolti nella gestione dei rifiuti stessi) di beni a base di polietilene. L’articolo 14, comma 8, lettera b-quinquies, del D.L. 91/2014, convertito in legge 116/2014 ri-
scrive, infatti, l’articolo 234, comma 2 del D.lgs. 152/2006 (Codice Ambiente), precisando che ai fini dell’adesione al Consorzio per il riciclo di rifiuti di beni in polietilene (Polieco), per “bene in polietilene” si intende quello composto interamente da polietilene, escludendo quindi i manufatti contenenti solo in parte tale polimero sintetico. Inoltre, i beni in polietilene sono individuati dal Ministero dell’Ambiente con apposito decreto che viene aggiornato ogni 3 anni. In attesa della prima emanazione del decreto, per beni in polietilene si intendono esclusivamente i teli e le reti ad uso agricolo, quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione.
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(C)
Precursori di esplosivi
INDICAZIONI MINISTERIALI
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – ha diramato una Circolare esplicativa dal seguente oggetto: “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi (CE) 15 gennaio 2013 nr. 98/2013. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 9 febbraio 2013, n. L 39).” La Circolare premette che lo scopo del Regolamento Europeo, dal 2 settembre 2014 direttamente applicabile in ogni Stato membro dell’Unione, è quello di limitare la commercializzazione e l’uso di precursori di esplosivi e di contrastare l’eventuale
uso distorto di determinate sostanze chimiche in quanto precursori per la fabbricazione illecita di esplosivi artigianali, quelli più spesso usati per gli attacchi terroristici. Inoltre, si comunica che le funzioni di Punto di Contatto Nazionale, al quale dovranno essere inoltrate le segnalazioni relative alle transazioni sospette, nonché alle sparizioni ed ai furti significativi delle sostanze elencate negli allegati al Regolamento, saranno svolte, nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale. La Circolare, alla quale si rimanda per un approfondimento, fornisce quindi le prime utili indicazioni relative alle innovazioni più rilevanti apportate dalla nuova normativa.
ALLEGATO I Sostanze che non sono messe a disposizione dei privati, da sole o in miscele o sostanze che le contengano, se non in concentrazioni pari o inferiori ai valori limite di seguito indicati.
VALORE LIMITE
CODICI DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC) DEI COMPOSTI DI COSTITUZIONE CHIMICA DEFINITA PRESENTATI ISOLATAMENTE, CONTEMPLATI ALLA NOTA 1 DEL CAPITALO 28 O 29 DELLA NC(1)
CODICE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC) PER MISCELE SENZA COMPONENTI (AD ESEMPIO MERCURIO, METALLI PREZIOSI O DELLE TERRE RARE O SOSTANZE RADIOATTIVE) CHE DETERMINEREBBERO UNA CLASSIFICAZIONE SOTTO UN ALTRO CODICE NC(1)
Perossido di idrogeno (CAS RN 7722-84-1)
12% p/p
2847 00 00
3824 90 97
Nitrometano (CAS RN 75-52-5)
30% p/p
2904 20 00
3824 90 97
Acido nitrico (CAS RN 7697-37-2)
3% p/p
2808 00 00
3824 90 97
Clorato di potassio (CAS RN 3811-04-9)
40% p/p
2829 19 00
3824 90 97
Perclorato di potassio (CAS RN 7778-74-7)
40% p/p
2829 90 10
3824 90 97
Clorato di sodio (CAS RN 7775-09-9)
40% p/p
2829 111)0
3824 90 97
Perclorato di sodio (CAS RN 7601-89-0)
40% p/p
2829 90 10
3824 90 97
NOME DELLA SOSTANZA E NUMERO DI REGISTRAZIONE CAS (CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE)
(1) Regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione (GU L 287 del 31.10.2009, pag.1)
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ALLEGATO II Sostanze, da sole o in miscele o sostanze, per le
quali le transazioni sospette devono essere segnalate.
CODICE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC) DEI COMPOSTI DI COSTITUZIONE CHIMICA DEFINITA PRESENTATI ISOLATAMENE, CONTEMPLATI ALLA NOTA 1 DEL CAPITOLO 28, ALLA NOTA 1 DEL CAPITALO 29 O ALLA NOTA 1 B) DEL CAPITOLO 31 DELLA NC (1)
CODICE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC) PER MISCELE SENZA COMPONENTI (AD ESEMPIO MERCURIO, METALLI PREZIOSI O DELLE TERRE RARE O SOSTANZE RADIOATTIVE) CHE DETERMINEREBBERO UNA CLASSIFICA-ZIONE SOTTO UN ALTRO CODICE NC (1)
Esammina (CAS RN 100-97-0)
2921 29 00
3824 90 97
Acido solforico (CAS RN 7664-93-9)
2807 00 10
3824 90 97
Acetone (CAS RN 67-64-1)
2914 11 00
3824 90 97
Nitrato di potassio (CAS RN 7757-79-1)
2834 2100
3824 90 97
Nitrato di sodio (CAS RN 7631-99-4)
3102 50 10 (naturale) 3102 50 90 (altro)
3824 90 97 3824 90 97
Nitrato di calcio (CAS RN 10124-37-5)
2834 29 80
3824 90 97
Calcio nitrato di ammonio (CAS RN 15245-12-2)
3102 60 00
3824 90 97
3102 30 10 (in soluzione acquosa) 3102 30 90 (altro)
3824 90 97 3824 90 97
NOME DELLA SOSTANZA E NUMERO DI REGISTRAZIONE CAS (CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE)
Nitrato di ammonio (CAS RN 648452-2) [in concentrazione pari o superiore al 16 % in peso d’azoto in relazione al nitrato di ammonio]] (1) Regolamento (CE) n. 948/200B
(C)
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Convertito in legge il decreto n. 90/2014 LO STATO, ANZICHÉ SEMPLIFICARE LE PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE D’APPALTO, INTRODUCE NUOVI ONERI A CARICO DELLE IMPRESE Il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” è stato convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18 agosto 2014, n. 190). La Legge 114/2014 contiene varie misure in materia di lavoro pubblico; misure riguardanti l’organizzazione della pubblica amministrazione; alcuni interventi urgenti in materia di semplificazione, misure per l’incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici; norme in materia di giustizia, nella direzione di uno snellimento del processo amministrativo e dell’attuazione del processo civile telematico (vedi Apinforma n. 13 del 15 luglio 2014). Di questo provvedimento che comprende 54 articoli segnaliamo soprattutto l’articolo 39, che titola: - semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici. E recita: - all’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (comprende le dichiarazioni di ordine generale che le imprese devono fare per la partecipazione alle gare), dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore PAG. 35 - APINFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2014
a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.». - All’articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.». A nostro avviso si tratta di un’autentica beffa, e la definizione di semplificazione è completamente fuori luogo. Infatti, lo Stato, anziché semplificare le procedure per la partecipazione alle gare d’appalto, introduce due nuovi oneri a carico delle imprese. La normativa prevede una nuova disciplina relativa alle gare d’appalto che dispone che gli enti pubblici appaltatori non possano più semplicemente escludere, al momento dell’apertura delle offerte, le imprese concorrenti che hanno reso dichiarazioni attestanti il possesso di requisiti in maniera mancante, incompleta o erronea. In tal caso le imprese sono assoggettate a una sanzione, da pagarsi all’ente appaltante (fra l’1 per mille e l’1% del valore della gara nel limite massimo di 50.000 euro), indipendentemente dall’aggiudicazione
dell’appalto. Non solo: a garanzia del versamento, le imprese sono obbligate a prestare una cauzione di importo pari alla sanzione da pagare. Così, ipotizzando una gara d’appalto di un milione di euro, la stazione appaltante potrà stabilire nel bando una sanzione da un minimo di 1.000 a un massimo di 10.000 euro. Sono costi che vanno ad aggiungersi alle tante altre spese che un’impresa deve sostenere per partecipare ai bandi di gara, che peraltro poi non riesce ad aggiudicarsi. Se il legislatore voleva semplificarne le procedure, ha ottenuto l’effetto contrario di rendere più difficile la vita alle imprese in periodo di crisi.
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Questo, in ultima analisi, si rivela essere l’ennesimo espediente per produrre cassa a vantaggio degli enti pubblici, senza alcuna considerazione per i conti delle imprese e per la strutturale situazione di crisi in cui versa l’economia. Quanto meno la sanzione avrebbe potuto essere circoscritta all’impresa aggiudicatrice della gara. Ma, in ogni caso, meglio sarebbe stato se la legislazione fosse rimasta quella di prima, nonostante la sua severità. La nostra Associazione si sta già impegnando a livello nazionale a chiedere la modifica di questa Legge. (CS)
Autorità: cauzioni negli appalti pubblici OBBLIGO DI CORREDARE L’OFFERTA DI UNA CAUZIONE PROVVISORIA IN MISURA PARI AL 2% DELL’IMPORTO INDICATO NEL BANDO DI GARA L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), alla quale sono state trasferite le competenze della soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) prosegue nell’attività di indirizzo e interpretazione delle norme del Codice dei Contratti che per anni era stata fatta dall’AVCP. Con Determinazione n. 1 del 29 luglio 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 188 del 14 agosto 2014, ha affrontato le problematiche in ordine all’uso della cauzione provvisoria e definitiva (artt. 75 e 113 del Codice). Nella Determinazione vengono presentate alcune indicazioni operative per il superamento di talune criticità riscontrate dall’Autorità, nell’ambito della propria attività istituzionale, in ordine all’applicazione dell’istituto della cauzione.
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Partendo dal dato normativo, in tema di cauzioni, l’art. 75 del Codice stabilisce per gli appalti di lavori, servizi e forniture l’obbligo di corredare l’offerta di una cauzione, detta cauzione provvisoria, in misura pari al 2% dell’importo indicato nel bando di gara o nella lettera d’invito, il cui scopo è quello di garantire la serietà e l’affidabilità dell’offerta stessa. La norma in commento consente al partecipante di prestare a garanzia dell’offerta, a sua scelta, garanzie reali e/o personali. La cauzione provvisoria può essere costituita, infatti, in contanti ovvero in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato oppure sotto forma di fideiussione. Quest’ultima può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari purché questi siano iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisioPAG. 38 - APINFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2014
ne contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L’art. 113 del Codice disciplina invece la cauzione definitiva il cui scopo è garantire la corretta esecuzione dell’appalto, imponendo all’esecutore del contratto la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale con cui il fideiussore si impegna a risarcire la stazione appaltante del mancato o inesatto adempimento del contraente (art. 113 comma 5). L’ammontare di questa cauzione deve essere pari al 10% dell’importo del contratto, ma può variare, nel caso vi sia un ribasso d’asta superiore al 10%, in base ad un particolare tipo di calcolo che consente di quantificare l’importo della cauzione alle condizioni di aggiudicazione, imponendo all’aggiudicatario che ha formulato un ingente ribasso d’asta la presentazione di garanzie direttamente proporzionate allo sconto praticato in sede di offerta. La garanzia deve necessariamente essere prestata sotto forma di fideiussione e “deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante”. A sua volta, l’art. 113 richiama espressamente l’art. 75, comma 3, il quale estende l’ambito dei soggetti che possono prestare la cauzione, oltre che a banche e ad imprese di assicurazioni, a tutti gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo del residuo 20% dell’iniziale importo garantito va effettuato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Entrambi gli strumenti (cauzione provvisoria e cauzione definitiva) sono indispensabili a garantire il corretto svolgersi della procedura concorsuale sicché la mancata costituzione della garanzia porta – in modo sostanzialmente automatico – alla perdita di effetti dell’aggiudicazione.
In particolare, per quanto concerne la cauzione provvisoria non vi è uniformità di vedute circa la possibilità di applicare l’istituto del soccorso istruttorio; al riguardo, l’Autorità nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, ha affermato che: “più complessa appare l’ipotesi di presentazione di una cauzione provvisoria di importo deficitario, giacché parte della giurisprudenza ammette, in tal caso, l’esercizio del soccorso istruttorio volto a fare integrare la garanzia. Si ritiene che la questione vada ricondotta ai principi generali che presiedono l’applicazione dell’art. 46, comma 1, del Codice in tema di integrazione documentale, ammissibile solo ove non incida sulla parità di trattamento tra i concorrenti e, quindi, nel caso di specie, in ipotesi di evidente errore formale”.
L’APPLICABILITÀ DEGLI ARTICOLI 75 E 113 AI SETTORI SPECIALI Le disposizioni normative di cui agli artt. 75 e 113 del Codice in tema di cauzioni negli appalti pubblici, ai sensi dell’art. 206 del medesimo Codice, non rientrano tra le norme di diretta applicazione ai settori cd. “speciali”. L’art. 206, infatti, effettua una puntuale ricognizione delle norme applicabili a tali settori, ed essendo una norma di stretta interpretazione, il mancato riferimento espresso alle disposizioni in materia di cauzioni per i settori ordinari comporta che soltanto con la lex specialis di gara la stazione appaltante possa discrezionalmente autovincolarsi alla specifica normativa soprarichiamata. A tale proposito, occorre ricordare che quando si tratta di amministrazioni aggiudicatrici o di organismi di diritto pubblico ex art. 3 del Codice, l’applicazione del regime semplificato previsto dalla terza parte del Codice stesso è strettamente condizionata alla circostanza che essi operino nei settori definiti “speciali”. Al di fuori delle attività summenzionate, per ogni appalto non strumentalmente connesso al settore specifico, torna applicabile la disciplina di carattere generale (Consiglio di Stato n. 2919/2011). Viceversa, per le imprese pubbliche che non rientrino nel novero dei soggetti sopra indicati, l’Adunanza Plenaria n. 16/2011 ha definitivamente chiarito che esse sono tenute all’osservanza della disciplina degli appalti pubblici solo nei settori speciali. Quando un’impresa pubblica o organismo di diritto pubblico attivi nei settori speciali decidono di richiedere una cauzione, provvisoria o definitiva, necessariamente devono trovare applicazione i principi stabiliti all’art. 2 del Codice, di cui gli artt. 75 e 113. In questo senso, l’operazione di applicare “altre” PAG. 39 - APINFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2014
regole rispetto a quelle elencate nell’art. 206 non può condurre le stazioni appaltanti a dettare regole “più severe e più stringenti” che, anziché semplificare e aprire la partecipazione limitino, di fatto, l’ambito partecipativo, vanificando la stessa specialità per come intesa dal legislatore (Parere del Consiglio di Stato al Codice dei contratti Sezione consultiva - Adunanza del 6 febbraio 2006). L’art. 206, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, come pure l’art. 339, comma 2, del Regolamento (D.P.R. 207/2010), consente agli enti aggiudicatori nei settori speciali di applicare parzialmente o di far riferimento ad altre disposizione dell’ordinamento giuridico degli appalti, dandone preventiva comunicazione nella lex specialis, a patto però che sussista una giusta proporzione tra dette “regole” e la natura, la complessità e l’importanza dell’appalto, senza che ulteriori vincoli procedimentali e sostanziali possano ostacolare la massima concorrenza nell’affidamento. In buona sostanza la discrezionalità accordata dal legislatore agli enti aggiudicatori che indicono appalti nei settori speciali incontra necessariamente dei limiti, poiché se da un lato consente di gestire le procedure di gara in modo più elastico e semplificato, dall’altro è chiaro che tale discrezionalità deve essere gestita secondo criteri non discriminatori, di logicità e ragionevolezza, rispettando il principio di proporzionalità e di congrua motivazione, rispettando altresì i principi e le disposizioni comuni a tutti gli appalti sia dei settori ordinari che di quelli speciali per come definiti nell’art. 2 comma 1 del Codice. Viceversa, nel contenuto dei bandi, si riscontra una prassi largamente diffusa tra le stazioni appaltanti di richiedere dei requisiti che potrebbero produrre discriminazioni tra i concorrenti impedendo un corretto svolgimento delle procedure. Le stazioni appaltanti, infatti: a. tendono a limitare la scelta dei soggetti garanti, includendo solo banche o banche e assicurazioni ed escludendo l’estensione agli intermediari finanziari iscritti negli appositi albi (ex art. 107 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, TUB) tenuti dalla Banca d’Italia; b. richiedono il possesso di determinati livelli di rating, come assegnati dalle principali agenzie internazionali. Inoltre, le imprese di assicurazione contestano la previsione di richiedere che le garanzie siano prestate nella forma del “contratto autonomo di garanzia”, ossia nei termini di garanzia da escutersi a prima richiesta e senza eccezioni. Le imprese, soprattutto di dimensioni medio piccole, lamentano di essere penalizzate dalle indica-
zioni operative sopra richiamate e dal rifiuto, di fatto, delle imprese di assicurazione di accettare di sottoscrivere un contratto autonomo di garanzia; ciò le porrebbe in una situazione di svantaggio nella competizione in violazione del principio di ampia partecipazione alle procedure selettive.
SULL’ESCLUSIONE DELLE GARANZIE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI Gli intermediari finanziari sono stati definitivamente abilitati a prestare la garanzia di esecuzione del contratto dalla modifica al Codice introdotta dal D.Lgs. n. 113 del 2007 (secondo decreto correttivo). Tale novella, ricorda l’Autorità, riguarda solo i settori ordinari e non ha integrato la disciplina dei settori speciali. Diverse stazioni appaltanti, operanti nei settori speciali, adducendo una presunta minore affidabilità della categoria degli intermediari rispetto alle banche ed alle imprese di assicurazione, hanno ritenuto così di non inserirla nel novero dei potenziali garanti. Nella valutazione del legislatore riferita ai settori ordinari, invece, tale affidabilità è stata pienamente recuperata, in quanto l’operatività degli intermediari finanziari è sottoposta al controllo di Banca d’Italia e a uno specifico assenso ministeriale. Tra l’altro la Banca d’Italia ha segnalato un fenomeno “allarmante” rappresentato dalle gravi difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti, anche quelle attive nei settori ordinari, nell’escussione della garanzia prestata da alcuni intermediari finanziari. Si tratta di rischi assunti da intermediari non commisurati alle loro strutture patrimoniali ed organizzative, o anche da soggetti non autorizzati a svolgere tali attività in quanto non iscritti nell’elenco speciale di cui al richiamato art. 106 del TUB, né assoggettati a vigilanza prudenziale da parte di Banca d’Italia bensì sottoposti a forme di controllo più blande (confidi ex art 155, c.4 e intermediari ex art. 106 TUB). Per superare tali criticità, per l’Autorità, appare necessario che le stazioni appaltanti richiedano che, nel caso del ricorso ad intermediari finanziari, il modulo di fideiussione contenga gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 127, comma 3, del Regolamento. D’altro canto, occorre considerare che la normativa vigente in materia è contenuta nel D.Lgs. n. 141 del 2010 (TUB) di recente modificato dal D.lgs. n. 169 del 2012. La riforma ha unificato l’elenco dei soggetti di cui all’art. 107 e sono state potenziate le misure sanzionatorie che la Banca d’Italia, nell’ambito della propria attività di vigilanza sugli intermediari finanziari, è facultata ad adottare. PAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2014
Il nuovo art. 108, infatti, prevede che ciascun intermediario dovrà strutturarsi secondo i dettami del disposto di cui al D.Lgs. 141/2010, nonché nel rispetto delle disposizioni attuative che la Banca d’Italia è tenuta ad emanare e che interessano “il governo societario, l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni ed i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l’informativa da rendere al pubblico sulle predette materie”. L’Autorità quindi ritiene che la nuova normativa possa offrire strumenti nel complesso adeguati per la valutazione e il controllo dell’affidabilità dei soggetti che operano sul mercato, facendo venire meno le resistenze delle stazioni appaltanti ad estendere la previsione normativa che ammette la possibilità che la cauzione definitiva possa essere rilasciata dagli intermediari anche per gli appalti ricadenti nei settori speciali. In ogni caso si ritiene che persista la necessità di verificare la loro idoneità a rilasciare fideiussioni mediante l’inserimento degli estremi dell’autorizzazione. L’Autorità, infine, rammenta che sul sito della Banca d’Italia è possibile verificare se l’intermediario è abilitato a prestare garanzie nei confronti del pubblico, ai sensi dell’art. 11 del D.M. 29/2009, nonché è possibile consultare l’elenco dei soggetti, con sede in Italia o all’estero, che risultano operare sul territorio nazionale in assenza delle necessarie autorizzazioni; tale lista intende offrire un contributo per il “Contrasto dell’abusivismo bancario e finanziario”.
SULLA RICHIESTA DI LIVELLI ELEVATI DI RATING Per l’Autorità, il rating è la valutazione della qualità di una società o delle sue emissioni di titoli di debito sulla base della solidità finanziaria della società stessa e delle sue prospettive. Letteralmente vuol dire “classificazione”: valutazione e classificazione della solvibilità e redditività di debitore, società o ente pubblico, espressa da una società specializzata attraverso un voto che fa parte di una scala di gradazione. Il voto assegnato dalle agenzie qualificate è tenuto in grande considerazione dagli investitori istituzionali, spesso vincolati anche dalle normative di vigilanza ad investire solamente in titoli dotati di un rating minimo. La valutazione, infatti, può essere effettuata anche su titoli azionari ed obbligazionari. L`assegnazione di un rating agevola gli emittenti nel processo di fissazione del prezzo e di collocamento dei titoli emessi. Per questi motivi, i soggetti che desiderano col-
locare titoli sui mercati finanziari internazionali sono indotti a richiedere una valutazione del loro merito di credito alle agenzie di rating. Alcune stazioni appaltanti attive nei settori speciali ammettono sia per la cauzione provvisoria, sia per la cauzione definitiva, solo fideiubenti con un rating di lungo periodo uguale o superiore a determinati livelli stabiliti ad esempio da Fitch, Standard & Poor’s o Moody’s Investor Service. In generale, le ragioni addotte dalle SA interpellate per giustificare la richiesta di rating ai garanti hanno evidenziato che nell’ottica dell’ente appaltante il “rating” è considerato quale elemento “tranquillizzante” sul livello del patrimonio di un’impresa o di una banca libero da impegni ed in grado di garantire la correttezza e l’affidabilità e, soprattutto, la solvibilità dello stesso fideiussore. Se sono comprensibili le ragioni che spingono le stazioni appaltanti ad una tale richiesta, lo strumento utilizzato allo scopo non appare sufficiente a garantirle e potrebbe introdurre elementi di distorsione nel mercato degli appalti pubblici. Infatti, la richiesta di rating ai garanti inserita nei bandi di gara appare in grado di discriminare perché determina disparità tra i soggetti che operano nel mercato creditizio/finanziario (intermediari, banche, assicurazioni) e potrebbe limitare la partecipazione alle gare delle imprese che segnalano difficoltà a reperire le garanzie necessarie per accedere alla gara d’appalto. Ciò in quanto, per quel che riguarda il mercato finanziario, alcuni possibili fideiussori, anche se in possesso di margini di solvibilità elevati, non sempre hanno un rating, in quanto non procedono al collocamento di titoli sul mercato; inoltre, come confermano anche i pareri espressi dalla Banca d’Italia e dall’ABI, non sempre il rating costituisce un indice certo di riferimento nella stima dei parametri rilevanti per la determinazione dei requisiti patrimoniali di un dato soggetto. Gli approfondimenti condotti nel tavolo tecnico non hanno dimostrato l’esistenza di una correlazione tra la mancata corresponsione della cauzione e l’indice di rating che la Società può vantare; le segnalazioni pervenute all’Autorità, infatti, mostrano che spesso il mancato pagamento della cauzione è, in diversi casi, riferibile anche ad aziende con rating elevato. Inoltre, il problema degli inadempimenti non è proporzionalmente correlato alle dimensioni dell’appalto, anzi spesso si verifica in appalti di entità medio piccole non in grado di incidere sulla situazione finanziaria complessiva del garante. In ogni caso, anche ammessa la legittimità di introdurre vincoli sulla natura e qualità dei fideiussori, attualmente non consentita dal Codice, il PAG. 41 - APINFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2014
rating non rappresenta un criterio di valutazione attendibile per stabilire la solvibilità dell’azienda. L’Autorità nella Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013, questioni concernenti l’affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa, ha osservato che, piuttosto che valutare la qualità delle imprese di assicurazione sulla base del rating, è preferibile ricorrere ad altri indicatori quali l’indice di solvibilità, congiuntamente alla raccolta premi specifica. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, le limitazioni poste ai garanti in merito alla possibilità di rilasciare garanzie potrebbero introdurre ostacoli elevati alla partecipazione alle gare. Infatti, in tal modo aumentano sicuramente i costi di ricerca e gli oneri per la garanzie; ad esempio, le garanzie bancarie sono assimilabili a tutti gli effetti ai crediti e ciò potrebbe introdurre una barriera insormontabile in un periodo caratterizzato da restrizioni al credito. Per l’Autorità si deve, infine, osservare che la recente crisi economica ha determinato continue riduzioni nel rating riconosciuto all’intera economia italiana e, di conseguenza, alcuni enti aggiudicatori hanno reso noto di provvedere periodicamente ad aggiornare il livello di rating richiesto, proprio al fine di tener conto dell’andamento complessivo del sistema. In conclusione, l’Autorità spiega, che la richiesta da parte delle Stazioni appaltanti di rating pari o superiore ad un determinato minimo attribuito dalle società di certificazione internazionale è una previsione che si pone in violazione dei principi di cui all’articolo 2 del Codice. Infatti, introduce restrizioni non previste dal Codice che non appaiono neppure correlate e proporzionate con gli obiettivi che si intende perseguire. I correttivi introdotti da talune amministrazioni aggiudicatrici alleviano leggermente gli effetti delle restrizioni poste, ma non appaiono sufficienti a garantire condizioni di pari concorrenza tra le imprese sul mercato.
SUL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA Per l’ANAC, contrariamente a quanto sostenuto dalle imprese di assicurazione, la richiesta di rilascio di garanzie dal contenuto di contratto autonomo appare compatibile con quanto previsto in materia dal Codice. La normativa primaria, riferibile ai settori ordinari, con riferimento alla “cauzione definitiva” stabilisce al comma 2 dell’art. 113, analogamente a quanto già stabilito dall’art. 75, comma 4, che le garanzie a corredo dell’offerta rechino le seguenti clausole:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 2) la rinuncia, all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c., comma 2, e cioè all’eccezione di intervenuta scadenza della fideiussione; 3) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Può, dunque, dirsi che il legislatore ha inteso chiaramente attribuire alla cauzione la forma di garanzia sostanzialmente autonoma ed astratta, a differenza della fideiussione, priva del vincolo dell’accessorietà, al fine di tutelare la fase di esecuzione del contratto e, quindi, gli interessi pubblici e le esigenze della stazione appaltante. L’Autorità spiega che alcune imprese di assicurazione sostengono l’applicabilità al fideiussore dell’art. 1945 c.c., ossia la facoltà di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale salvo quella derivante dall’incapacità. Le imprese invocano tale possibilità perché è proprio la rinuncia all’eccezione tout court (piuttosto che il pagamento a prima richiesta o a semplice richiesta o l’esigibilità nei 15 giorni) a rappresentare il principale punto di distacco dallo schema tipico della fideiussione codificato dal codice civile (Cass. Civ. III, 3 ottobre 2005, n. 19300, id. 20 aprile 2004, n. 7502). L’impresa di assicurazione, mantenendo in tal modo salva la facoltà di invocare le eccezioni previste dal contratto fideiussorio, conserverebbe la possibilità di indennizzare solo a condizione di aver verificato in concreto la presenza del danno o viceversa rifiutare il pagamento in caso di sua riscontrata assenza o inferiore entità rispetto al denunciato. Per l’Autorità la tesi non sembra accoglibile, laddove si consideri che il legislatore, nel prevedere l’assimilabilità delle cauzioni ex artt. 75 e 113 alle garanzie autonome, ha inteso tutelare prevalentemente l’interesse pubblico e gli interessi delle stazioni appaltanti. L’Autorità si è più volte pronunciata sul tema in fase di precontenzioso e, in presenza di bandi o lettere di invito nell’ambito di settori speciali, che prevedevano la prestazione di cauzione definitiva con rinuncia alle eccezioni sulla validità ed efficacia del contratto di appalto, secondo lo schema del contratto autonomo di garanzia, affermandone la piena legittimità, (vd. Prec. Avcp n. 173 e n. 178 del 2012). Sulla questione, che ha prodotto un acceso dibattito in dottrina, è intervenuta la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947), nella quale si definisce il contratto autonomo di garanzia “una fattispecie atipica ai sensi dell’art. 1322 c.c. comma 2 che persegue PAG. 42 - APINFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2014
un interesse “meritevole di tutela, identificabile nell’esigenza condivisa di assicurare l’integrale soddisfacimento dell’interesse economico del beneficiario vulnerato dall’inadempimento del debitore originario e, di conseguenza, di conferire maggiore certezza allo scorrere dei rapporti economici.” Con specifico riguardo alla funzione della cauzione, le Sezioni Unite ritengono così che “la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” dovrebbe di per sé orientare l’interprete verso l’approdo alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l’intero contenuto “altro” della convenzione negoziale”.
SULLO SVINCOLO DELLA CAUZIONE Per gli appalti di lavori, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata, in base al combinato disposto di cui agli art. 123 comma 1 del Regolamento e 113 del Codice. Essa garantisce l’esecuzione del contratto, e potrà essere escussa nei limiti del danno effettivo e delle ulteriori voci previste dall’art. 123 del Regolamento, ferma restando la possibilità di agire per il maggior danno, ove la somma accantonata non sia sufficiente. Il suo svincolo è legato allo stato di avanzamento dei lavori nei limiti dell’80% dell’importo garantito e alla consegna al garante del certificato relativo allo stato di avanzamento lavori. E’ rimessa invece alla stazione appaltante la decisione circa l’importo da svincolare, nonché con riguardo alla fase temporale in cui svincolare, atteso che gli unici parametri offerti dal legislatore sono in ordine all’andamento progressivo dello svincolo e all’ammontare massimo dello stesso. Il residuo 20% permane oltre la conclusione dei lavori, fino alla cessazione di efficacia della cauzione che interviene solo alla data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità in caso di servizi o forniture, ai sensi dell’art. 324 del Regolamento. La durata della garanzia deve permanere fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (art. 123, comma 1 Regolamento). Lo svincolo progressivo risponde al principio di proporzionalità e rappresenta un utile sistema per evitare agli appaltatori aggravi economici ingiustificati. L’Autorità, come già specificato nella deliberazione n. 85 del 10 ottobre 2012, ritiene che tali previsioni siano direttamente applicabili anche agli appalti di servizi e forniture. In tale deliberazione si è, infatti, osservato: “pur non essendo previsto espressamente un meccanismo di svincolo progressivo della cauzione definitiva equivalente a quello previsto dall’art. 113 del codice e discipli-
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nato dall’art. 194 del d.p.r. n. 207/2010 (stato di avanzamento lavori), lo stesso può trovare applicazione anche nel settore dei servizi e delle forniture. Pertanto, per l’Autorità, ai fini dello svincolo parziale della polizza fideiussoria, può sopperire un’analoga attestazione sullo stato di esecuzione del servizio o della fornitura emessa dalla stazione appaltante su richiesta dell’operatore, da produrre all’istituto bancario o assicurativo che ha prestato la garanzia fideiussoria”. Un tale meccanismo potrebbe essere senz’altro di ausilio sia all’appaltatore sia al garante: infatti, da un lato consente al primo di essere tenuto a corrispondere un premio di importo inferiore rispetto a quello originariamente previsto in polizza, diminuito pro quota rispetto alla prestazione eseguita; dall’altro consente al secondo di svincolare parte delle somme garantite nella cauzione aumentando la propria liquidità.
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Sempre in materia di collaudo, ma con maggiore attenzione ai lavori specie quelli relativi all’alta velocità, l’Autorità ricorda che il legislatore ha introdotto l’articolo 237-bis del Codice (articolo 34-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221) che prevede lo svincolo della cauzione, per un importo pari ad almeno l’80% per le opere realizzate nell’ambito dell’appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima del relativo collaudo tecnico-amministrativo, e per le quali vi sia stato un esercizio protratto per oltre un anno. Lo svincolo è automatico e l’ente aggiudicatore può opporsi allo stesso, con le modalità e con le motivazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo. (CS)
Costo della manodopera edile provincia di Gorizia MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. PER IL VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA SEZIONE DI GORIZIA COSTI ORARI DELLA MANODOPERA DELLE IMPRESE EDILI (ESCLUSE LE SPESE GENERALI E L’UTILE D’IMPRESA) ELABORATI IN BASE ALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO LL.PP. 28.02.1948, N. 663, CHE SI APPLICANO PER LE ORE DI LAVORO EFFETTIVO IN TUTTA LA PROVINCIA DI GORIZIA DAL 1° LUGLIO 2014 TABELLA N. 1/2014 OPERAIO DI (4° LIVELLO) €
OPERAIO COMUNE (1° LIVELLO) €
OPERAIO QUALIFICATO (2° LIVELLO) €
OPERAIO SPECIALIZZATO (3° LIVELLO) €
1. Paga base minima oraria (Acc. Naz. 19.04.2010)
4,71000
5,51000
6,13000
6,60000
2. Indennità territoriale settore
1,13000
1,32000
1,48000
1,57000
4. Indennità di contingenza dal 1° novembre 1991
2,96000
2,99000
3,0000
3,01000
5. E.D.R. dal 1° gennaio 1993
0,06000
0,06000
0,06000
0,06000
8,86000
9,88000
10,67000
11,24000
6. Retribuzione delle festività residue: 7,12% su A)
0,63083
0,70346
0,75970
0,80029
7. Gratifica natalizia e ferie: 18,50% su (A+6)
1,75580
1,95794
2,11449
2,22745
8. Riposi annui: 4,95% su (A+6)
0,46980
0,52388
0,56577
0,59599
9. Indennità di trasporto
0,26500
0,26500
0,26500
0,26500
10. Integrazioni salariali per periodi di malattia ed infortunio: 6,36% su A)
0,56350
0,62837
0,67861
0,71486
B) Retribuzione imponibile
12,54493
13,95865
15,05357
15,84359
11. Indennità sostitutiva di mensa
0,11900
0,11900
0,11900
0,11900
12. Costo del pasto caldo
1,57200
1,57200
1,57200
1,57200
1,33106
1,46324
1,56562
1,63948
14. Contributi A – Cassa Edile: 11,72% su (A+6)
1,11233
1,24038
1,33956
1,41112
15. Contributi B – Previdenziali: 51,48% su B)
6,45813
7,18591
7,74958
8,15628
16. Contributi B – 51,48% su 15,00% di voce 14)
0,08589
0,09578
0,10344
0,10897
-
-
-
-
18. Oneri di legge, contrattuali: 33,50% su (A+6+7+8)
3,92500
4,37687
4,72684
4,97935
19. Incidenza Irap 3,90% su (somma da 1 a 14 + 18) – (4600/1460)
0,68069
0,76360
0,82781
0,67414
Complessivamente
27,82903
30,77543
33,05742
34,70393
27,83
30,78
33,06
34,70
ELEMENTI DI COSTO
Retribuzioni immediate
3.
A) Retribuzione base
Retribuzioni aggiuntive
Indennità dilazionate 13. Trattamento di fine rapporto: 9,35% (su B + 11 + 12) Oneri di gestione
17. Regime c.d. decontribuzione ex L. 135/97
20. Costo orario arrot. da applicare
Totale
PAG. 45 - APINFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2014
Factoring internazionale L’OGGETTO DEL CONTRATTO DI FACTORING INTERNAZIONALE RIGUARDA SOLO LA CESSIONE DI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTI DI VENDITA DI MERCI O PRESTAZIONE DI SERVIZI TRA IL FORNITORE E I SUOI CLIENTI a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero In materia di factoring internazionale, la normativa di riferimento è la Convenzione Unidroit di Ottawa che lo definisce come il contratto concluso tra una parte (fornitore) e l’impresa di factoring (cessionario), per cui il fornitore può cedere o impegnarsi a cedere al cessionario crediti che derivano da contratti di vendita di servizi o di merci e che sono stati o saranno conclusi tra il fornitore e i suoi clienti, questi ultimi debitori del fornitore. La cessione dei crediti va notificata ai debitori; il factor (cessionario) deve svolgere almeno due delle seguenti funzioni: - finanziamento del fornitore mediante il prestito o il pagamento anticipato - tenuta dei conti relativi ai crediti - incasso dei crediti - protezione contro il mancato pagamento da parte dei debitori. La comunicazione con la quale deve essere notificata al debitore la cessione dei crediti deve indicare da chi o a nome di chi essa è fatta, non deve necessariamente essere firmata e può avvenire con qualsiasi mezzo di telecomunicazione. L’oggetto del contratto di factoring internazionale riguarda solo la cessione di crediti derivanti da contratti di vendita di merci o prestazione di servizi tra il fornitore e i suoi clienti. Sono quindi da escludere i contratti che riguardano merci o servizi acquistati per uso personale, familiare o domestico.
Con il ricorso al factoring l’imprenditore può alternativamente o cumulativamente: - da un lato ottenere dal factor un anticipo degli importi dovutigli prima della scadenza degli stessi offrendoli in garanzia (in tal modo riesce a finanziarsi, poiché ad esempio può trasferire i crediti in futura scadenza facendosi pagare dal factor un compenso e corrispondendo a questo una commissione) - dall’altro lato si mette al “riparo” da un eventuale rischio d’insolvenza dei debitori, garantendosi così il compenso previsto nel sottostante contratto di fornitura. Tale funzione di “assicurazione del credito” si realizza attraverso il modello di cessione pro soluto. Tale compenso viene infatti versato dal factor a fronte del pagamento a questo di una commissione. Il factor solitamente viene anche investito di una serie di attività quali ad esempio la tenuta dei conti, la riscossione e ricerche di mercato sui singoli clienti. L’imprenditore ottiene in tal modo una sorta di collaborazione alla gestione dell’impresa da parte del factor.
INTERFACTORS AGREEMENTS Nel contratto di factoring internazionale questa struttura trilaterale diventa spesso quadrilaterale “two factors system”: il factor che opera nel paese del fornitore (factor interno o export factor) cede il credito ad un factor (factor estero o import factor) che opera nello Stato del debitore ceduto. I rapporti tra questi due soggetti export factor e import factor vengono disciplinati da accordi specifici interfactors agreements. Talvolta però l’attività viene posta in essere da un unico factor: - “direct export factoring” nel caso in cui il factor operi nello Stato del fornitore cedente e dunque dovrà procedere ad incassare i crediti all’estero; - “direct import factoring” se il factor opera nello Stato dei debitori ceduti. Questo tipo di operazione di solito viene svolta se il fornitore ha una mole di clienti o di crediti tale da risultare economicamente vantaggioso l’affidamento di un incarico ad un factor che opera in quel determinato Paese.
PAG. 46 - APINFORMA / Export Marketing - numero 16 - 15 settembre 2014
I REQUISITI DEL CONTRATTO I requisiti del contratto di factoring internazionale sono essenzialmente due: - l’internazionalità dei crediti ceduti - la sussistenza di uno stretto rapporto tra il contratto di fornitura ed uno o più Stati contraenti (cioè uno Stato firmatario della Convenzione di Ottawa). Quanto al primo, i crediti ceduti devono essere internazionali, il che significa che devono derivare da contratti di vendita o di prestazioni di servizi internazionali conclusi da soggetti che hanno la sede d’affari in uno o più Stati contraenti della Convenzione. Non rileva lo spostamento della stessa successivamente alla conclusione del contratto. Inoltre non può essere qualificato come factoring internazionale se i crediti sono nazionali pur avendo le parti sede in Stati diversi. Qualora i contratti da cui derivano i predetti crediti internazionali siano stati conclusi da rappresentanti o da un gestore di affare altrui, la Convenzione si applica tenendo conto della legge applicabile al rapporto interno tra l’intermediario e la persona per la quale agisce.
SEDE D’AFFARI La sede d’affari coincide con la stabile organizzazione dell’impresa che agisce autonomamente. Mentre in presenza di più sedi d’affari va fatto riferimento a quella che ha più stretto legame con il contratto da cui derivano i crediti e la sua esecuzione. La sede può anche essere espressamente individuata dalle parti, se però ciò non avviene può essere individuata in base alla sede d’affari coinvolta nella conclusione del contratto, sempre che si tratti dello stesso luogo dove deve essere eseguito il contratto.
Se invece il contratto va eseguito in una sede d’affari diversa, bisogna distinguere se la controparte sia o non sia a conoscenza del fatto che il contratto vada eseguito presso una sede d’affari diversa; così nel primo caso si farà riferimento alla sede dove è stato concluso il contratto quale sede d’affari rilevante; al contrario, se la controparte sa che il contratto andrà eseguito in una sede d’affari diversa, la sede rilevante sarà quella dove dev’essere eseguito il contratto. Come anticipato deve sussistere uno stretto rapporto tra il contratto ed uno o più Stati contraenti. In particolare la Convenzione si applica se la società di factoring ha la propria sede d’affari in uno Stato contrante così come le imprese che hanno concluso i contratti da cui derivano i crediti ceduti, in tal caso si ha un’applicazione diretta. Se il contratto di factoring e quello di vendita di merci o prestazione di servizi sono regolati secondo la legge interna di uno stato contraente si ha un’applicazione indiretta. Infatti in questa ipotesi le parti del contratto di factoring e quelle dei contratti da cui derivano i crediti ceduti non hanno la sede d’affari in uno Stato contraente. Nel caso in cui il Tribunale adito si trovi in uno Stato non contraente, la Convenzione può essere applicata solo se le norme di conflitto dello Stato non contraente rinviano alle norme materiali di uno Stato contraente, sempreché si tratti di crediti internazionali. Tuttavia le parti possono anche stabilire che la Convenzione non debba essere applicata, indicando ad esempio l’applicazione della legge di uno Stato non contraente ed in tal caso verrà esclusa implicitamente la disciplina del factoring internazionale.
PAG. 47 - APINFORMA / Export Marketing - numero 16 - 15 settembre 2014
Cristina Della Moretta
Controversie e contenzioso doganale IL RUOLO DELL’AUTORITÀ DOGANALE
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
CONTROVERSIE E CONTENZIOSO DOGANALE: IL RUOLO DELL’AUTORITÀ DOGANALE Conoscere il ruolo che l’autorità doganale sta sempre più assumendo in termini di controllo circa le questioni di tipo daziario e il rispetto delle normative nazionali e comunitarie può portare le imprese a operare sui mercati internazionali in modo professionale, evitando di incorrere nel sistema sanzionatorio previsto dall’art. 303 del TULD, così come rivisto dal decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012. Tre aspetti rilevano dal punto di vista della disciplina doganale, alla luce della revisione dell’articolo 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD): - l’origine - il valore in dogana - il codice doganale della merce. Il TULD evidenzia che un’errata dichiarazione in dogana relativa a questi tre aspetti può generare un sistema sanzionatorio, cosiddetto “a scaglioni”, che in alcuni casi può raggiungere delle cifre rilevanti.
ESEMPIO Supponiamo che un’impresa voglia importare un dato prodotto dai mercati asiatici: a seconda del codice doganale che viene assegnato al prodotto che si intende importare, quest’ultimo può, in misura maggiore o minore, essere sottoposto a un dazio anti-dumping fino all’87%. Supponiamo, ancora, che questa impresa, operando in buona fede, a seguito di un controllo doganale, si trovi
in una situazione di non conformità di codice doganale; in tal caso andrà incontro a un Preventivo Verbale di Constatazione (PVC). L’impresa passerà da un’operazione di normale gestione di import-export al ritrovarsi implicata in un problema di carattere giuridico. Sempre più spesso, infatti, numerosissime aziende, prevalentemente in operazioni di import, si imbattono in situazioni di questo tipo. Tuttavia il contraddittorio che si verrebbe a verificare non necessariamente sfocerà in un contenzioso, né tantomeno un eventuale contenzioso dovrà prefigurare necessariamente una sanzione; il meccanismo prevede, infatti, un iter che permette di dimostrare le motivazioni che hanno generato il contraddittorio. Ciò che con questo esempio è utile evidenziare è che il codice doganale individuato, che ha generato la situazione di non conformità alla norma, non era stato scelto dall’impresa, dal momento che quest’ultima non aveva la competenza tecnica per andare a definire se il codice doganale attribuito al prodotto era idoneo e adeguato, ma aveva visto l’intervento di un operatore doganale che aveva interpretato, presumibilmente con dovuta diligenza, di aver attribuito un giusto codice al prodotto. È quindi compito delle imprese importatrici riservare la massima attenzione nella scelta degli operatori doganali, con particolare riguardo alle piccole imprese che si muovono per la prima volta in un contesto internazionale e che spesso nei rapporti con la dogana si trovano a dover fronteggiare situazioni di carattere sanzionatorio a seguito di una infrazione della norma prevista dal TULD.
ARTICOLO 303 TESTO UNICO DELLE LEGGI DOGANALI: IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO Nello specifico, il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dalla riformulazione del terzo comma dell’articolo 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali, prevede che se l’errore preso in esame ha determinato un mancato pagamento dei dazi, il sistema sanzionatorio che conseguirà si manterrà tendenzialmente basso laddove la differenza di mancato pagamento del dazio rientra in un campo di variazione ridotto (fino a 500 euro). Tuttavia l’esperienza ci insegna che nella maggior parte dei
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casi l’autorità doganale interviene perché il sistema sanzionatorio per il dazio non pagato supera i 4.000 euro. In questo caso scatta un sistema sanzionatorio che va da 30.000 euro fino a dieci volte l’importo del dazio evaso. Questa situazione di infrazione può portare a due ordini di problemi: - il primo è costituito dai costi necessari a intraprendere un processo nei confronti della dogana, tra cui ad esempio il supporto legale - il secondo è relativo al caso di eventuale mancato superamento del contraddittorio da cui ha origine un sistema di recupero dell’importo che la dogana ritiene non conforme. In questi casi al recupero a posteriori dei dazi si somma il recupero a posteriori dell’IVA; infatti all’atto dell’importazione viene calcolato il dazio e su quel valore si determina la nuova base imponibile su cui viene calcolata l’IVA. Pertanto, un mancato pagamento del dazio implica un mancato pagamento dell’IVA. Di conseguenza al problema doganale si somma anche un contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate. In aggiunta a quanto detto, è utile fare un’ulteriore precisazione: qualora la differenza tra dazio pagato e dazio da pagare superi il 5% si potrebbe configurare un’ipotesi di reato. In tali situazioni, infatti, non vale più il principio di buona fede che negli esempi fatti finora rappresentava una costante.
ORIGINE DELLA MERCE Altro aspetto che può generare problemi interpretativi con le parti doganali è l’origine della merce. Riteniamo si debba prestare particolare attenzione alla definizione di origine della merce, tenendo in considerazione: - il concetto di origine non preferenziale - il concetto di origine preferenziale. Il problema relativo all’origine della merce assume la natura di contenzioso doganale laddove un’impresa, che abbia importato materie prime dall’estero e che deve vendere il prodotto in Paesi con i quali l’UE ha stretto degli accordi preferenziali, si trovi a dichiarare l’origine preferenziale senza una preventiva analisi sul prodotto per riscontrare se questo soddisfi o meno i criteri previsti negli accordi. Su questo tema l’attenzione sta emergendo in modo crescente e conviene fugare ogni dubbio ed evitare confusioni.
COSA PUÒ DETERMINARE UNA DICHIARAZIONE NON VERITIERA? Può accadere che la dogana del Paese importatore coinvolga la dogana che ha emesso il certificato di circolazione. Il mancato rispetto della normativa
può comportare un sistema sanzionatorio, evidenziando anche un problema di carattere penale, come il falso in atto pubblico. Il cliente a cui viene fatta una dichiarazione di origine preferenziale, può, infatti, qualora venga accertata l’indebita dichiarazione, richiedere il risarcimento del danno a seguito della non conformità del prodotto. Stesso genere di problema può verificarsi anche nel momento dell’import. Se un’impresa importa un prodotto dalla Svizzera e l’operatore doganale svizzero dichiara l’origine preferenziale, la dogana del Paese ricevente può chiedere, a distanza di tre anni, una verifica. Se a seguito di tale verifica l’operatore svizzero non è in grado di dichiarare l’origine preferenziale si rientra nella situazione prospettata dall’art. 303 del TULD, afferente la mancata dichiarazione o dichiarazione difforme o non veritiera, quindi ricalcolo dei dazi e di conseguenza applicazione delle sanzioni oltre al recupero del dazio evaso.
CONTENZIOSO DOGANALE Altri elementi rilevanti in materia riguardano la procedura del contenzioso come, ad esempio, i modi di intervento e reazione ai P.V.C. Circa il contenzioso doganale la dottrina è molto ampia. Per contenzioso doganale si intende il complesso di organi e procedimenti amministrativi e giudiziali, relativi alle controversie tra gli operatori doganali e l’autorità doganale. Tali controversie, nella maggior parte dei casi, hanno origine dalla contestazione di violazioni della normativa doganale comunitaria e nazionale imputate agli operatori da parte dell’Autorità Doganale responsabile. Il contenzioso doganale prevede una fase amministrativa e una eventuale fase giudiziale.
FASE AMMINISTRATIVA La fase amministrativa o meglio il procedimento amministrativo per la risoluzione delle controversie doganali inizia con una notifica da parte delle Autorità Doganali, nella forma del P.V.C., all’operatore interessato. A seguito di una riscontrata difformità tra il dichiarato e le merci o i documenti presentati, la Dogana emette un processo verbale di constatazione per le violazioni alla normativa doganale. Il documento conterrà: - l’indicazione della generalità delle parti - le ragioni che giustifichino le constatate violazioni della normativa doganale - il termine ultimo entro il quale l’operatore può presentare eventuali osservazioni in sua difesa. È utile ricordare che la presenza di questi tre requisiti all’interno del P.V.C. è indispensabile ai fini della validità del documento stesso.
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L’operatore interessato, laddove ritenga che le contestazioni mosse dalla dogana contro di lui siano inesatte, potrà presentare delle osservazioni in difesa, fornendo la necessaria documentazione a sostegno della posizione assunta. L’autorità doganale potrà giudicare le osservazioni fondate o infondate. Nel primo caso il procedimento amministrativo si concluderà senza l’applicazione di alcun tipo di sanzione. Nel secondo caso si procederà alla rettifica della dichiarazione doganale e all’irrogazione delle sanzioni previste dal TULD.
FASE GIUDIZIALE La fase giudiziale si apre a seguito di una decisione sfavorevole all’operatore doganale, a conclusione della fase amministrativa. Le decisioni possono essere impugnate entro 60 giorni, presentando ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria territoriale. Trattandosi tuttavia di un processo giudiziale vero e proprio, i tempi previsti per la risoluzione del contenzioso sono più diluiti, le normative nazionali e comunitarie in materia doganale sono spesso soggette a interpretazioni inesatte o inadeguate portando gli operatori, nella maggior parte dei casi, a intraprendere un iter giudiziale lungo, oneroso e gravoso. L’iter giudiziale in casi particolari può portare ad adire la Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Ciò che si intende specificare è che la fase giudiziale non è un passaggio obbligato. Non è da sottovalutare anche la tendenza, intrapresa con determinazione dal legislatore italiano, a evitare il ricorso alla fase giudiziale per la risoluzione delle controversie doganali. Si intende,
infatti, rafforzare la spinta innovativa verso la prevenzione del ricorso giudiziale. È altresì auspicabile che gli operatori privati intraprendano un concreto dialogo con le autorità doganali per mezzo delle osservazioni. Tale strumento è stato promosso con forza dal legislatore anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 12 della L. 212/2000 e all’art. 11 del D. L.vo 374/90. È altresì utile evidenziare che le imprese che si imbattono in situazioni di contenzioso doganale, mancano di tempestività nel ricorrere a specialisti del settore, che spesso vengono consultati una volta che la fase amministrativa è terminata. La mancata assistenza alle imprese in materia di contenzioso doganale rappresenta spesso una perdita concreta per le imprese. Queste ultime spesso mancano di esperienza o non sono pienamente a conoscenza della normativa nazionale e comunitaria (ad es. il Nuovo Codice Doganale Comunitario appena istituito con il Regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013), come nel caso delle piccole imprese che si affacciano nel mercato mondiale per la prima volta. La conseguenza è la preclusione a questi nuovi attori internazionali di un utile strumento, quello della consulenza in materia doganale, per la tutela dei propri interessi e la difesa delle proprie operazioni in dogana.
APPROFONDIMENTI Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (G.U. n. 52 del 2.3.12)
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Giuseppe De Marinis
Scambi fra Soci
AFFITTO RAMO D’AZIENDA PISCINA DI GEMONA DEL FRIULI
Si informa che vengono offerti in affitto i rami d’azienda facenti parte del centro polifunzionale “Atlantis-Acquacenter” sito a Gemona del Friuli. Le attività facenti parte del Centro oggetto di affitto sono: la gestione del bar, del centro benessere e del centro estetico. Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio edilizia dell’Associazione. (CS)
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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: Unionalimentari
ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Proposta modifica lista additivi vino e formaggi Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare concernente la richiesta di parere sulle modifiche riguardanti le liste degli additivi alimentari di cui al regolamento CE n. 1333/2008. Proposta Guida principio Carry Over Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare ad oggetto la proposta di “Guidance document on the carry -over principle” di cui all’articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari. Cancellazione additivo E 912 La Commissione Europea ha pubblicato il Reg. 957/2014 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la cancellazione degli esteri dell’acido montanico (E 912). Propinato di Calcio La Commissione ha pubblicato il reg. 966/2014 che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche relative al propionato di calcio. Additivi E 302 e 401 ortofrutticoli non trasformati La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 969/2014 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di ascorbato di calcio (E 302) e alginato di sodio (E 401) in taluni ortofrutticoli non trasformati.
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Influenza aviaria Malaysia La Commissione ha pubblicato il reg. 952/2014 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa alla Malaysia nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti in riferimento all’influenza aviaria ad alta patogenicità e per quanto riguarda i modelli di certificati veterinari per l’importazione di pollame, pulcini di un giorno, uova da cova, carne di pollame, ratiti d’allevamento e uova.
BEVANDE Liquore di Limone della Costa d’Amalfi Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto in attuazione dell’articolo 17 del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Liquore di Limone della Costa d’Amalfi» o «Liquore di Limone Costa d’Amalfi».
COMMERCIO Promozione Made in Italy E’ stato pubblicato il decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 concernente le misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, nello specifico l’articolo 30 è dedicato alla promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l’attuazione degli investimenti.
RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Riduzione presenza di diossine, furani e PCB La Commissione ha pubblicato la raccomandazione che modifica l’allegato della raccomandazione 2013/711/UE sulla riduzione della presenza di
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diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti.
VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Monitoraggio 2 e 3 MCPD La Commissione Europea ha pubblicato la raccomandazione concernente il monitoraggio della presenza di 2- e 3-monocloro-1,2-propandiolo (2- e 3-MCPD), di 2- e 3-MCPD esteri degli acidi grassi e di glicidil esteri degli acidi grassi negli alimenti. Alcaloidi oppiacei La Commissione Europea ha pubblicato la raccomandazione relativa alle buone pratiche per prevenire e ridurre la presenza di alcaloidi oppiacei nei semi di papavero e nei relativi prodotti. Peste suina africana La Commissione Europea ha pubblicato la decisione del 28 agosto 2014 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/178/UE per quanto riguarda le zone soggette a restrizioni a causa della peste suina africana in taluni Stati membri. oOo
DATI DI MERCATO 35a, 36a E 37a SETTIMANA 2014 (DAL 25 AL 31 AGOSTO, DAL 1° AL 7 SETTEMBRE E DALL’8 AL 14 SETTEMBRE 2014) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; oli vegetali; ortaggi e patate; vini e alcolici.
I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. I rapporti possono essere richiesti all’Ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia dell’Associazione. oOo
RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione. Dati relativi alla settimana n. 36, dal 1° al 7 settembre 2014. Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 48 notifiche (di cui 10 allerte) effettuate nel corso della settimana n. 36 tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Nessuna allerta è stata avviata o ha riguardato direttamente l’Italia. Dati relativi alla settimana n. 37, dall’8 al 14 settembre 2014 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 51 notifiche (di cui 10 allerte) effettuate nel corso della settimana tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario Nessuna allerta è stata avviata o ha riguardato direttamente l’Italia. Tutte le allerte hanno riguardato contaminazioni di Listeria m. e/o Salmonella spp. in diverse matrici alimentari.
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Autotrasporto internazionale. Rinnovo autorizzazioni SCADENZA DEL 30 SETTEMBRE 2014 PER LE DOMANDE DELLE AUTORIZZAZIONI BILATERALI EXTRA UE Come anticipato su Apiflash 16/2014, si rammenta che il 30 settembre 2014 scade il termine posto dal decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 luglio 2013 (per tutti i dettagli v. Apinforma n. 14/2013), ai fini della presentazione delle domande relative al rinnovo e alla conversione in assegnazione fissa delle autorizzazioni bilaterali per i trasporti internazionali su strada verso Paesi extra-comunitari. Le domande vanno compilate secondo le modalità poste dal citato d.d. 9 luglio 2013, avvalendosi dei modelli ivi allegati, i quali vanno integrati con il numero d’iscrizione al Registro elettronico nazio-
nale delle imprese di autotrasporto in conto terzi (REN) delle imprese interessate e con l’indicazione del parco veicolare in loro disponibilità, suddiviso secondo la categoria ecologica “euro”. Per le richieste inviate via posta, fa fede il timbro di spedizione della raccomandata a.r. Ai fini del rinnovo delle assegnazioni fisse per il 2015 è necessario che le imprese abbiano utilizzato 24 autorizzazioni (con una media di almeno due autorizzazioni al mese) nel periodo 1° ottobre 2013 – 30 settembre 2014, comprovandone l’utilizzo con la restituzione delle suddette entro il 15 ottobre 2014. Analoga dimostrazione va fatta per la conversione in assegnazione fissa delle autorizzazioni ottenute nel 2014 a titolo precario. Nell’occasione si rammenta che il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT e la partecipazione alla graduatoria 2015 va invece effettuata entro il 31 ottobre 2014. Per altre informazioni e la modulistica le imprese possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Scadenze aziendali ottobre 2014 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI OTTOBRE
MARTEDÌ 7 ADEGUAMENTO DELLE “NUOVE” ATTIVITA’ SOGGETTE AL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - Entro tale data le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco (ai sensi del DPR 1° agosto 2011, n. 151) e che non rientravano nel campo di applicazione della precedente normativa (ante DPR 151/2011) devono adeguarsi alla nuova normativa di prevenzione incendi.
VENERDÌ 10 INPS - LAVORO DOMESTICO – Scade il termine per il versamento dei contributi dei lavoratori domestici. RESTRIZIONI DI UTILIZZO DEL MERCURIO IN STRUMENTI DI MISURA - A partire dal tale data vietato l’uso del mercurio nei seguenti dispositivi di misura ad uso privato o professionale contenenti mercurio: barometri, igrometri, manometri, sfigmomanometri, estensimetri da usare con pletismografi, tensiometri, termometri, picnometri a mercurio, dispositivi di misura al mercurio per la determinazione del punto di rammollimento. [rif. Reg. CE n. 847/2012]
MERCOLEDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di settembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. DENUNCIA DEGLI INFORTUNI SETTORE ESTRATTIVO - Entro tale data il direttore responsabile dei lavori deve trasmettere all’autorità
competente della vigilanza un prospetto (anche se in assenza) degli infortuni accaduti nel mese precedente e che abbiano comportato almeno tre giorni di assenza. [rif. art. 25, c.8 D.Lgs. 624/96] NUOVI LIBRETTI DEGLI IMPIANTI TERMICI - A partire da tale data si dovrà provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, allo scopo di renderli conformi ai nuovi modelli stabiliti dal Decreto Ministeriale 10 Febbraio 2014. La predetta sostituzione potrà avvenire in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica.
GIOVEDÌ 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di settembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE – RATEIZZAZIONE – Scade il termine per il versamento dell’8^ rata dell’Iva, relativa al 2013 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 18 marzo 2014 utilizzando il codice tributo 6099. INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE - Scade il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente e qualora siano state poste in essere corrispondenti cessioni. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 – Scade il termine per il versamento della quinta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessate all’applica-
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zione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 – Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 – Scade il termine per il versamento della quinta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 7 luglio. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 – Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. IRPEF – Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS – CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le aliquote seguenti: - 28,72% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 22% per i soggetti titolari di pensione diretta o già iscritti ad altro fondo obbligatorio o lavoratore titolare di pensione indiretta o di reversibilità.
Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2013 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2013. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2014: scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2013. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente.
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INPS – FONDO DI TESORERIA – Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO EUROPEO LIFE “AZIONE PER IL CLIMA” - Entro tale data è possibile presentare progetti per sviluppare e realizzare metodi innovativi per contrastare il cambiamento climatico in Europa. Per maggiori informazioni: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-691_it.htm?locale=FR.
LUNEDÌ 20 PREVINDAPI - Scadenza della denuncia e del versamento dei contributi Previndapi relativi al terzo trimestre (luglio-agosto-settembre 2014) per i dirigenti e i quadri superiori. CONTRIBUTO CONAI: DENUNCIA IMBALLAGGI MENSILE - TRIMESTRALE - Termine per produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI per presentare la denuncia MENSILE o TRIMESTRALE del Contributo Ambientale Conai, calcolando, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel MESE o TRIMESTRE precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo Consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia dei materiali (acciaio, alluminio, carta, legno plastica e vetro). [rif. Regolamento CONAI]
SABATO 25 (POSTICIPA A LUNEDÌ 27) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di settembre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi
riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al terzo trimestre 2014. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 – quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 – quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. MODELLO 730 - INTEGRATIVO - Scade il termine per consegnare al CAF il modello 730-integrativo da parte del lavoratore dipendente o pensionato che ha già presentato il modello 730/2013. INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs) da parte di datori di lavoro interessati a Cig e Cigs. ASSISTENZA FISCALE - Termine entro il quale il lavoratore consegna al Caf o a un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto di imposta, la dichiarazione integrativa del 730/2013; Sono interessati tutti i lavoratori dipendenti o pensionati o redditi assimilati a lavoro dipendente che hanno presentato il Mod. 730/2013, e che hanno riscontrato nella suddetta dichiarazione errori ed omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito.
GIOVEDÌ 30 CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° ottobre 2014 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 settembre 2014.
VENERDÌ 31 VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 – Scade il termine per il versamento della sesta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 – Scade il termine per il versamento della quinta rata delle imposte dovute in base alla
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dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
ELENCO BLACK LIST TRIMESTRALI – Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione black list da parte dei soggetti trimestrali con riferimento alle operazioni effettuate nel trimestre precedente.
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 – Scade il termine per il versamento della quinta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 7 luglio.
RIMBORSO IVA INFRANNUALE – Scade il termine per la presentazione telematica dell’istanza di rimborso/compensazione del credito Iva maturato nel terzo trimestre.
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2014 – Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. ELENCO BLACK LIST MENSILI – Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione black list da parte dei soggetti mensili con riferimento alle operazioni effettuate nel mese precedente.
CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI – Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale. LIBRO UNICO – Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. AGENTI E RAPPRESENTANTI - Le aziende preponenti devono inviare ad agenti e rappresentati il conto provvigioni e liquidazione delle provvigioni del trimestre precedente come previsto dall’art. 1749 c.c. AGRICOLTURA – Scadenza della denuncia relativa alla retribuzioni per manodopera agricola del III trimestre 2014.
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