Apinforma n. 16 del 15 settembre 2016

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 16 15 settembre 2016

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

REGISTRAZIONE DI DISEGNI, MODELLI E DI MARCHI ALL’ESTERO

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


outside inside


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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 16 15 settembre 2016

Sommario Nuova possibilità di rateizzazione

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

8

Assegnazione ed estromissione agevolata

10

L’accertato per il registro non vale per le dirette

12

Nuove regole per gli studi di settore

14

Confidi Friuli Venezia Giulia

15

Registrazione di disegni, modelli e di marchi all’estero

17

Sisma dell’Italia Centrale

22

Autotrasporto c/t. Contributi per investimenti

25

Indice mensile rivalutazione t.f.r. agosto 2016

32

Rinnovo del CCNL alimentari piccola industria

33

Energia

40

SOA: verifica positiva per la C.M.T. di Aviano

42

Nuova norma regionale attività estrattive (3a parte).

43

Nuovo Codice dei Contratti (7a parte)

48

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA



ORGANIZZAZIONE

Scambi fra Soci

56

Garanzia Giovani: opportunità di formazione gratuita in FVG

57

Legislazione alimentare

59

Trasporti internazionali su strada

62

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

63

Riduzione compensata dei pedaggi autostradali

64

Carta di qualificazione del conducente. Rinnovo validità

65

Canone di locazione immobili urbani

66

Scadenze aziendali ottobre 2016

67

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana



Nuova possibilità di rateizzazione OPPORTUNITÀ PER I DECADUTI DA PRECEDENTI DILAZIONI

PREMESSA Con il decreto legge 113/2016 (decreto Enti locali) è stata riaperta la riammissione alle rateizzazioni anche per i contribuenti che hanno definito con il fisco la propria posizione fiscale. Questi contribuenti entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, potranno ottenere un nuovo piano di rateizzazione qualora siano decaduti da un precedente piano definito sia con l’Agenzia delle entrate che con Equitalia. Il contribuente deve aver definito l’accertamento con strumenti deflattivi del contenzioso come ad esempio l’adesione o l’acquiescenza.

SOGGETTI INTERESSATI Interessati alla riammissione alla rateizzazione sono: - i contribuenti decaduti al 1° luglio 2016 da precedenti piani di dilazione, potranno definire una nuova rateizzazione con Equitalia, senza necessità di provvedere al preventivo pagamento delle rate scadute; - contribuenti che, per le rateizzazioni concesse da Equitalia prima del 22 ottobre 2015 sono decaduti, potranno richiedere una nuova dilazione a patto però in questo caso, di saldare le rate pregresse. - i soggetti decaduti, tra il 15 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016, da pagamenti rateali di somme dovute all’Agenzia delle entrate a seguito di accertamento con adesione o acquiescenza, la norma non richiede il saldo delle rate scadute.

LA NUOVA RICHIESTA Il decreto prevede la possibilità di richiedere la nuova rateizzazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili, entro 60 giorni dalla data di entrata in vi-

gore della legge di conversione, vale a dire entro il 20 ottobre 2016. La richiesta di una nuova rateizzazione preclude l’avvio di nuove azioni esecutive mentre quelle già avviate devono essere sospese. Si segnala l’introduzione di una minore tolleranza per eventuali inadempimenti. Il mancato pagamento di 2 rate, (in luogo delle ordinarie 5) anche non consecutive, riferite al nuovo piano di rateizzazione, ne determina la decadenza. Quest’ultima previsione, non pregiudica i piani di rateizzazione precedentemente già approvati con un numero di rate superiore a 72 ex comma 1-quinquies art. 19 DPR 602/72, ossia fino a 120 rate i caso di grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

LA PROCEDURA CON EQUITALIA Tutti contribuenti che al 1° luglio 2016 sono decaduti da precedenti piani di rateizzazione possono richiedere la riammissione ad un nuovo piano di dilazione. La richiesta dovrà essere presentata entro il 20 ottobre 2016 utilizzando il modello RR1 disponibile sul sito di Equitalia o presso gli sportelli dei concessionari della riscossione. In caso di esito positivo il nuovo piano di rateizzazione potrà arrivare fino ad un massimo di 72 rate. Ciò significa che spetterà al contribuente scegliere il numero di rate entro il limite massimo sopra indicato. Solo i contribuenti per i quali era stato accordato un piano di rateizzazione con più di 72 rate potranno ottenere al massimo lo stesso numero di rate precedentemente accordate. In ogni caso l’importo minimo della singola rata non potrà essere inferiore a 50 euro. Le istruzioni alla compilazione del modello RR1 prevedono la riammissione a condizione che siano pagate le rate pregresse. Si tratta di una discrasia rispetto a quanto previsto dalla norma e sopra indicato, dove abbiamo previsto che non è richiesto il pagamento del pregresso. In realtà l’obbligo riguarda le dilazioni concesse a qualsiasi titolo alla data del 22 ottobre 2015, per le quali la nuova rateizzazione è viceversa concessa a condizione che siano pagate le vecchie rate scadute.

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LA PROCEDURA CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE

NUOVO LIMITE PER LE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ

Nei casi in cui si sia decaduti da un piano di rateizzazione in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino al 1° luglio 2016 da piani concessi dall’Agenzia delle entrate a seguito ad accertamenti con adesione o di acquiescenza alle liti, è possibile chiedere la riammissione alla rateizzazione. E’ richiesta la presentazione di apposita richiesta sempre entro la data del 20 ottobre 2016. Anche in questo caso non è richiesto dalla norma la condizione di aver pagato le rate pregresse al momento di presentazione della richiesta. Se il contribuente viene riammesso alla rateizzazione decadrà dalla stessa qualora non paghi una rata trimestrale entro il termine di pagamento di quella successiva.

Il decreto ha elevato a 50 mila a 60 mila euro il limite dei debiti per i quali il contribuente può chiedere a Equitalia la rateizzazione con semplice domanda, senza necessità di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In questo modo per gli importi inferiori al nuovo limite di 60 mila euro la dilazione potrà essere attivata con la semplice richiesta nella domanda di cui sopra, senza necessità di documentare la situazione di difficoltà economica. Ricordiamo che la domanda può essere presentata anche online.

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(PZ)


Assegnazione ed estromissione agevolata ISTITUITI I RELATIVI CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 73 del 13 settembre 2016 ha istituito i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa sia all’assegnazione agevolata ai soci sia all’estromissione immobiliare dell’imprenditore individuale. Per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci e per la trasformazione agevolata in società semplice è previsto il versamento di un’imposta sostitutiva dell’8%, elevata al 10,5% in caso di società non operative. Qualora si renda necessario annullare riserve in sospensione d’imposta si deve versare un’ulteriore imposta sostitutiva, questa volta calcolata nella misura del 13% Anche con riferimento all’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale l’imposta sostitutiva da versare è fissata nella misura dell’8%. L’imposta sostitutiva riferita sia all’assegnazione che all’estromissione deve essere versata in due rate come di seguito indicato: - prima rata pari al 60% entro il 30 novembre 2016; - seconda rata pari al 40% entro il 16 giugno 2017.

Con riferimento al versamento della seconda rata la norma non richiede il versamento di interessi. I codici tributo individuati dalla risoluzione 73 sono: - 1836 - Imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; - 1837 - Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; - 1127 - Imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale - articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2018, n. 208. Con l’istituzione dei codici è possibile dar seguito da subito alle operazioni sopra descritte, ricordando che gli stessi vanno indicati nella sezione erario del modello F24 indicando come anno di riferimento il 2016. L’imposta può essere compensata con eventuali crediti disponibili, sottolineando che il mancato, tardivo o insufficiente versamento non fa venir meno l’agevolazione. In questi ultimi casi l’Agenzia delle entrate provvederà alla sua iscrizione a ruolo, fermo restando la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso. Per ultimo segnaliamo che i dati dell’operazione andranno indicati nella prossima dichiarazione dei redditi.

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(PZ)



L’accertato per il registro non vale per le dirette SPEZZATO L’AUTOMATISMO PRETESO DALLE ENTRATE CON UN’INTERPRETAZIONE AUTENTICA Il comma 3, dell’art. 5, del D.Lgs. 147/2015 ha definitivamente spezzato il preteso automatismo delle Entrate tra il valore definito ai fini dell’imposta di registro e la valenza dello stesso ai fini delle dirette. In presenza di uno scostamento tra il corrispettivo di cessione accertato o definito ai fini dell’imposta di registro rispetto a quanto indicato in atto, non sarà possibile per l’amministrazione finanziaria recuperare materia imponibile ai fini dell’imposizione diretta. Il decreto, entrato in vigore il 7 ottobre 2015, fornisce una chiara interpretazione degli articoli 56, 68, 85 e 86 del DPR 917/86 ai fini dell’imposizione diretta e degli articoli 5, 5-bis e 7 del D.Lgs. 446/1997 ai fini Irap. L’interpretazione autentica fornita dalla norma riguarda le cessioni di immobili e di aziende o di rami di aziende, nonché il trasferimento dei relativi diritti reali. E’ stata quindi eliminata la presunzione di un possibile maggior corrispettivo utilizzabile per giustificare accertamenti sul fronte dell’imposizione diretta. La novità riguarda i casi nei quali l’amministrazione finanziaria in presenza di una cessione, ad esempio di un immobile, contestava il valore ai fini dell’imposta di registro, che normalmente grava sull’acquirente. Quest’ultimo, anche per evitare un contenzioso tributario lungo e costoso, spesso era indotto a chiudere l’accertamento pagando la maggiore imposta oppure trovando un accorso con un procedimento di adesione. Definizione che, risultando più conveniente rispetto alla coltivazione del contenzioso tributario, rappresentava la via più celere e conveniente per l’acquirente, tenuto anche conto delle aliquote dell’imposta di registro e ipo-catastali. Una volta definito il maggior valore ai fini dell’imposizione indiretta con l’acquirente, per l’ammi-

nistrazione finanziaria era automatico chiedere al venditore le maggiori imposte dirette, ben più onerose, risultanti dal maggior valore definito ai fini del registro. Per il venditore era difficile resistere a tale pretesa, stante la sostanziale ammissione del maggior valore definito con l’acquirente. Lo stesso principio veniva applicato anche nel caso di cessione di aziende, dove il valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro veniva utilizzato per determinare un maggior corrispettivo di cessione sul quale applicare le imposte dirette sulle plusvalenze latenti. Ora questo meccanismo non sarà più attuabile stante il nuovo indirizzo impresso dal decreto 147/2015. Per accertare un maggior corrispettivo l’amministrazione finanziaria ai fini dell’imposizione diretta, non potrà utilizzare il valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposizione diretta. Dovrà provare con ulteriori elementi che il valore di cessione è diverso da quello indicato in atto, come ad esempio il valore del muto superiore al valore di compravendita, la ricostruzione dei ricavi sulla base delle indagini finanziarie, prezzi risultanti da precedenti atti di vendita ecc. A onore del vero, sia la giurisprudenza sia la stessa amministrazione finanziaria si era già adeguata alle nuove regole. Già il decreto Bersani (223/2006), ma anche la legge 88/2009, avevano depotenziato l’automatismo sopra indicato disponendo l’impossibilità di utilizzare determinate presunzioni qualora tarate sul cosiddetto “valore normale” sia per l’imposizione diretta che per l’Irap. Anche l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 18/2010, aveva previsto la necessita di supportare lo scostamento con altri elementi presuntivi idonei a integrare la prova della pretesa. Sul tema anche la Cassazione con diverse sentenze aveva ribadito che il valore normale era insufficiente per legittimare un accertamento nell’ambito dell’imposizione diretta. Ora l’intervento legislativo rafforza maggiormente il quadro normativo, escludendo ogni automatismo e richiedendo invece di supportare le richieste con altri elementi probatori gravi, precisi e concordanti. Avendo la norma in argomento natura interpre-

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tativa si rende applicabile anche per le situazioni pregresse. Vale a dire per quei contenziosi che al momento di entrata in vigore del decreto

147/2015, vale a dire il 7 ottobre 2015 non erano ancora stati definiti. (PZ)

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Nuove regole per gli studi di settore MENO DATI CON INDICATORI DA UTILIZZARE PER SELEZIONARE LE POSIZIONI DA VERIFICARE L’amministrazione finanziaria e la SOSE con propri comunicati dell’8 e del 7 settembre, hanno anticipato importanti modifiche che saranno apportate agli stuti di settore. L’intenzione è quella di trasformarli da mezzi di accertamento in strumenti d’individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo. In questo processo sarà attribuito ai contribuenti un indice di compliance per valutare la loro affidabilità. Anche l’amministrazione finanziaria in questo modo vuole voltare pagina, consapevole che questa metodologia di verifica ha fatto il suo tempo, anche alla luce delle numerose sentenze sfavorevoli delle commissioni tributarie. I vantaggi per i contribuenti non sono ancora chiari, molto dipenderà dal livello di sfoltimento delle informazioni richieste dai nuovi modelli. Le novità dovrebbero essere recepite nelle dichiarazioni del prossimo anno, vale a dire dagli studi di settore 2017 validi per il 2016, le cui bozze sono già disponibili sul sito delle entrate. Se le bozze saranno confermate verranno richiesti meno dati e rafforzate le indicazioni fornite tramite il cassetto fiscale. Ad esempio sarà possibile consultare on line le anomalie riscontrate negli studi di settore relativi ad annualità pregresse, le risposte fornite in passato e i riscontri agli inviti alla presentazione di documentazione. La riduzione delle informazioni dovrebbe ridurre anche i tempi di lavorazione e i rischi di errori nell’inserimento dei dati. Aspetto centrale dei nuovi studi di settore sarà l’attribuzione di un punteggio, che andrà dall’1 al 10, attraverso il quale l’amministrazione finanziaria valuterà il grado di affidabilità del contribuente. Più è alto il punteggio più è affidabile il contribuente, mentre nei casi di valutazioni basse, la probabilità di essere assoggettati ad una verifica si farà sempre più alta.

L’ottenimento di una valutazione elevata darà accesso al regime premiale che non dovrebbe subire variazioni. Quest’ultimo consiste nella: - preclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici ex art. 54, comma 2 DPR 600/73 e art. 54, comma 2 ultimo periodo DPR 633/72; - riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’attività di accertamento; - possibilità di essere assoggettati al redditometro solo qualora il reddito accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato (in luogo dell’ordinario ¼). I dati che saranno elaborati riguarderanno gli indicatori di normalità economica, il valore aggiunto per addetto, il reddito d’impresa, un meccanismo di regressione basato su dati pregressi, un modello di stima che catturerà l’andamento ciclico senza necessita ai adottare a posteriore specifici correttivi e l’attribuzione di un giudizio finale sulla qualità dei dati dichiarati e sulla loro affidabilità. Oltre alla riduzione delle informazioni, l’altro elemento di rilevanza è il passaggio da strumento di accertamento presuntivo a quello di selezione dei contribuenti da controllare. In questo passaggio, che sarà preceduto da una fase di sperimentazione che partirà il prossimo anno, anche i nuovi indicatori saranno costruiti con logiche e obiettivi diversi. E’ quindi lecito pensare che le informazioni richieste saranno diverse da quelle attualmente pretese. L’attribuzione di una sorta di voto al contribuente, secondo le intenzioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrebbe spingere i contribuenti ad adeguarsi ai maggiori ricavi in via autonoma, al fine appunto di migliorare la sua valutazione. Queste in estrema sintesi le novità sulle quali non mancheremo di ritornare anche se alcune considerazioni generali possono essere già evidenziate. Andrebbe rafforzato il regime premiale, gli attuali benefici probabilmente sono troppo esigui per spingere i contribuenti a indicare maggiori ricavi. Dà verificare poi l’effetto psicologico rappresentato dal fatto che gli studi di settore non costituiranno più un vero e proprio strumento di accertamento, ma solo un mezzo per individuare le posizione da sottoporre a verifica.

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(PZ)


Confidi Friuli Venezia Giulia RIDUZIONE DELLE COMMISSIONI SUL RILASCIO DELLA GARANZIA E AMPLIAMENTO DELLE COPERTURE GARANTISTICHE Si riporta testualmente il contenuto di una nota diramata il 13 settembre 2016 da Confidi Friuli recante due interventi a sostegno dell’economia locale alla luce della persistente situazione di crisi. Gli interventi hanno validità dal 1° ottobre 2016 al 30 marzo 2017 e riguardano: - la riduzione delle commissioni consortili a carico delle imprese nella misura del 30%; - l’innalzamento delle percentuali massime di garanzia concedibili a favore delle banche convenzionate, includendo le imprese a cui è precluso l’accesso alle controgaranzie del Fondo centrale di garanzia ex lege 23 dicembre 1996, n. 662 e della Fin.Promo.Ter. s.c.p.a. (si tratta della società finanziaria costituita nel 1999 dalla Confcommercio con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi, utilizzando i contributi previsti dell’art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114). “Il ConfidiFriuli, preso atto della persistente crisi del mercato e delle difficoltà di accesso al credito delle PMI ha dunque deciso di agire su un doppio canale al fine di favorire le imprese locali e di incentivare il sistema bancario a utilizzare la garanzia consortile.” “Il CDA del Confidi, nel corso dell’ultima seduta del mese di settembre, ha approvato un duplice intervento al fine di favorire l’economia del territorio: da un lato l’abbattimento dei costi di commissione a carico delle imprese associate che

GARANZIA CONFIDI (CON CTG MCC O FINPROMOTER) FINO A:

GARANZIA CONFIDI SENZA CTG FINO A:

A

80%

70%

A

80%

70%

ANNO

ANNO

N- 1

N

FASCIA 1

A

FASCIA 1

B

SCORE MEDIO CREDITO

richiederanno la garanzia del Confidi, dall’altro l’incremento della percentuale di garanzia a favore delle Banche convenzionate.” “Nel dettaglio la delibera approvata dal Consiglio prevede per una durata inizialmente sperimentale di sei mesi, la diminuzione delle commissioni del 30% (ferme restando le spese di istruttoria) e l’incremento fino all’80% della percentuale di garanzia per le operazioni ammissibili alla controgaranzia del Fondo Centrale L. 662/96 e/o della Fin.Promo.Ter. Sono state altresì rimodulate le percentuali di garanzia massime concedibili anche per le aziende a cui è precluso l’accesso alla controgaranzia (fatta salva in ogni caso la valutazione del merito creditizio di ciascuna azienda da parte del Confidi).” “La valutazione delle percentuali massime di garanzia concedibile è determinata avendo riferimento allo score e alle fasce di valutazione secondo il modello di calcolo predisposto dal Medio Credito Centrale per la valutazione dell’accesso alla garanzia del Fondo Centrale.” “Per le operazioni di consolido “Banca su Banca” ammissibili alla controgaranzia del Fondo Centrale la percentuale di garanzia massima concedibile sarà limitata al 60%.” “L’iniziativa avrà inizio a partire dal prossimo mese di ottobre e avrà ad oggetto tutte le operazioni presentate al Confidi fino al 30 marzo 2017.” “I nuovi incentivi saranno applicabili a tutti i prodotti previsti in convenzione con i singoli Istituti di Credito (fatte salve le iniziative speciali già operative).” “Eventuali operazioni già in essere con in ConfidiFriuli dovranno essere portate a naturale scadenza entro i termini previsti per poter beneficiare delle nuove condizioni.” “Maggiore dettaglio sui termini dell’iniziativa sono riportati nella tabella sinottica allegata alla presente.”

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GARANZIA CONFIDI (CON CTG MCC O FINPROMOTER) FINO A:

GARANZIA CONFIDI SENZA CTG FINO A:

A

80%

60%

A

B

80%

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FASCIA 2

B

B

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FASCIA 2

C

B

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A

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FASCIA 3

B

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DA VALUTARE MAX 50%

DA VALUTARE MAX 50%

FASCIA 3

C

C

DA VALUTARE MAX 50%

DA VALUTARE MAX 50%

ANNO

ANNO

N- 1

N

FASCIA 2

C

FASCIA 2

SCORE MEDIO CREDITO

Validità: dal 01/10/2016 al 30/03/2017 Commissioni: -30% Spese Istruttoria: invariate Operazioni non controgarantibili indipendentemente dalla fascia di appartenenza e dallo score: 1) PN < 5% entrambi gli anni 2) Perdita superiore al 5% del fatturato in almeno un esercizio preso a riferimento 3) No MOL negativo

4) Fatturato in calo più del 40% nell’ultimo esercizio 5) Presenza di crediti scaduti da oltre 180 gg. c/o l’Istituto di credito affidante 6) Presenza di eventi pregiudizievoli su impresa e/o amministratori Per altre informazioni, oltre al Confidi Friuli, le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Registrazione di disegni, modelli e di marchi all’estero CONTRIBUTI DELLA CCIAA DI UDINE

Come già comunicato con nostra circolare prot. n. 229/AdT del 7 settembre 2016, la CCIAA di Udine (di seguito semplicemente CCIAA), con delibera della Giunta n. 77 del 21 luglio 2016, ha licenziato il bando per il 2016 volto alla concessione di contributi a sostegno della registrazione di disegni o modelli e la registrazione dei marchi negli Stati esteri da parte delle piccole e medie imprese della provincia di Udine. Le domande di contributo, redatte utilizzando il modello appositamente predisposto, vanno inoltrate dal 1° settembre ed entro il 30 novembre 2016. Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 100.000 euro e, in caso di esaurimento dei fondi disponibili, la CCIAA si riserva di chiudere anticipatamente il bando. Di seguito si dà illustrazione del bando in oggetto.

IMPRESE BENEFICIARIE Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese, le cooperative e i consorzi che rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria, aventi sede legale o unità locale destinataria dell’investimento nella provincia di Udine e: - iscritte al Registro delle imprese della CCIAA di Udine e attive alla data di presentazione della domanda di contributo; - in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto; - non in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; - in regola con il regime “de minimis”, e non rientranti nei settori di attività economica esclusi da tale regime (v. all. A del bando);

- che rispettano la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro; - che rispettano le condizioni previste dalla legge 135/2012, art. 4, co. 6, per la quale gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del c.c., che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche; - non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica).

INIZIATIVE AMMISSIBILI Sono agevolabili le iniziative aventi come obiettivo finale il deposito di domande di: - registrazione di disegni e modelli italiani agli Uffici brevetti e marchi delle CCIAA o all’Ufficio italiano brevetti e marchi di Roma ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale); - registrazione di disegni o modelli comunitari all’UAMI / EUIPO Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio europeo n. 6/2002 del 12 dicembre 2001; - registrazione di disegni o modelli internazionali presso la sede di Ginevra dell’OMPI WIPO, ai sensi dell’accordo dell’Aja del 6 novembre 1925 come modificato dall’accordo del 1960; - registrazione di marchi nazionali negli Stati esteri; - registrazione di marchi internazionali; - registrazione di marchio comunitario o marchio dell’Unione Europea all’UAMI/EUIPO Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. La data del deposito della domanda di registrazione deve essere compresa tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016. Sono escluse dall’agevolazione le iniziative relative alla registrazione di marchi nazionali depositati in Italia.

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SPESE AMMISSIBILI Con riferimento agli interventi sopra citati, sono considerate ammissibili le seguenti spese: - costi diretti (deposito, bolli, registrazione et c.) sostenuti nei confronti delle autorità nazionali, europee, estere e internazionali; - spese per consulenze (al netto dell’IVA e di altre imposte) effettuate da parte di studi professionali o professionisti del settore comprese eventuali ricerche di anteriorità, solo se finalizzate al deposito di domande di: 1. registrazione di disegni o modelli italiani; 2. registrazione di disegni o modelli comunitari; 3. registrazione di disegni o modelli internazionali; 4. registrazione di marchi nazionali negli Stati esteri; 5. registrazione di marchi internazionali; 6. registrazione di marchi comunitari o marchi dell’Unione Europea. Le suddette consulenze devono essere effettuate esclusivamente da parte di studi professionali o professionisti del settore abilitati al deposito delle suddette domande secondo la normativa vigente, ovvero iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell’ordine e denominato “Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati” ovvero iscritti negli albi degli avvocati. Non sono ammissibili costi interni o costi di personale. La data di deposito della domanda di registrazione deve essere compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 e sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute (fatturate e pagate) nel medesimo lasso temporale.

FORMA E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale, concesso secondo il regime “de minimis”, pari al 70% delle spese riconosciute ammissibili. Nei limiti di questa percentuale il contributo massimo concedibile per ciascuna domanda non può superare i seguenti importi: - 1.000 euro nel caso di registrazione di disegni o modelli italiani agli Uffici brevetti e marchi delle CCIAA o all’Ufficio italiano brevetti e marchi di Roma; - 2.500 euro nel caso di deposito di registrazione di disegni o modelli comunitari, presso l’UAMI/EUIPO Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, ai sensi del reg. (CE) del Consiglio europeo n. 6/2002; - 5.000 euro nel caso di registrazione di disegni

o modelli internazionali alla sede di Ginevra dell’OMPI, ai sensi dell’accordo dell’Aja del 6 novembre 1925 come modificato dall’accordo del 1960; - 1.500 euro a Stato fino ad un massimo di 3.000 euro per la registrazione di marchi nazionali negli stati esteri; - 1.500 euro a Stato fino ad un massimo di 3.000 euro per la registrazione di marchi internazionali; - 1.500 euro per la registrazione di marchio comunitario o marchio dell’Unione europea. L’importo minimo della spesa ammessa a contributo è di 900 euro e quello minimo di contributo concedibile è di 630 euro. A ciascuna domanda va riferita una sola procedura di deposito e ogni impresa non può presentare più di 3 domande. I contributi in esame non sono cumulabili con altri benefici pubblici concessi per le medesime iniziative.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le imprese interessate presentano domanda di contributo in bollo alla CCIAA, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al bando, pubblicata sul sito camerale www.ud.camcom.it. La domanda va presentata dalle ore 09.00 del 1° settembre al 30 novembre 2016. Le domande vengono esclusivamente inviate mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: contributi@ ud.legalmail.camcom.it. La domanda si considera validamente inviata se trasmessa da casella di posta elettronica certificata, firmata in originale, successivamente scannerizzata e inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità oppure sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora (espressa in ore, minuti e secondi) del messaggio trasmesso a mezzo PEC, con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio (file “daticert.xlm”), che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 1. relazione illustrativa del progetto finanziabile (all. 1); 2. preventivo analitico di spesa (all. 2); 3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

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attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le piccole e medie imprese (all. 3); 4. preventivi di spesa; 5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto del regime “de minimis” (all. 4); 6. documento di identità del legale rappresentante, nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente. Sull’originale della domanda di contributo è apposta apposita marca da bollo annullata e tutta la documentazione scannerizzata viene inviata tramite PEC. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC né è ammessa la presentazione di domande presentate da persone fisiche.

PROCEDURE I contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a sportello e sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande determinato dalla data e ora (espressa in ore, minuti e secondi) del messaggio trasmesso a mezzo PEC, con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio (file “daticert.xlm”), documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo. La CCIAA procede all’istruttoria delle domande e alla relativa concessione fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Non potranno essere ammesse al beneficio più di 3 domande per ciascuna impresa, ognuna riferita ad una sola procedura di deposito. L’Ufficio contributi della CCIAA inoltrerà le comunicazioni ai richiedenti a mezzo PEC all’indirizzo PEC indicato in visura o al numero di fax indicato in domanda o successivamente comunicato dall’impresa.

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO Il contributo è concesso con provvedimento del Segretario generale della CCIAA entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, secondo l’ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento dei fondi disponibili, a meno delle interruzioni e sospensioni previste del bando per chiarimenti e integrazione della documentazione. L’Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell’incentivo, il termine e le modalità per il rendiconto.

RENDICONTO DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO Entro il 31 marzo 2017 le imprese beneficiarie sono tenute a presentare la documentazione attestante le spese sostenute. Detta documentazione deve essere di data compresa tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016. La documentazione a rendiconto va trasmessa alla CCIAA su modulistica predisposta dall’ente corredata da: - copia della documentazione di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti), conforme agli originali, regolarmente emessa agli effetti fiscali e pagata nel rispetto della normativa vigente, preventivamente annullata sull’originale per l’utilizzo del contributo richiesto ai sensi del bando e relativa alle spese ammissibili; l’ente camerale ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali; - regolare quietanza di pagamento, avvenuto secondo le modalità stabilite dalla legge, relativa a ciascuna spesa di cui al precedente punto, anche nella forma della dichiarazione liberatoria rilasciata dal consulente/fornitore, o in altra valida modalità, ai fini della dimostrazione della tracciabilità del pagamento; - documentazione comprovante il deposito della domanda di registrazione rilasciata dalle autorità competenti, limitatamente alla registrazione di marchi negli stati esteri. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede, in alternativa: a) la data ed ora (espressa in ore, minuti, secondi) del messaggio trasmesso a mezzo PEC con in allegato il rendiconto, attestato dai dati di certificazione del messaggio (file “daticert. xlm”), che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo. In tal caso, la documentazione di rendiconto: - deve essere inoltrata dall’indirizzo PEC depositato al Registro delle imprese all’indirizzo PEC: contributi@ud.legalmail. camcom.it; - sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentante oppure - firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; b) la data di spedizione mediante lettera raccomandata; c) la data del timbro datario apposto dall’ufficio

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ricevente della CCIAA di Udine, nel caso di consegna a mano. Ove il rendiconto sia ritenuto irregolare o incompleto la CCIAA ne dà comunicazione all’interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. E’ consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di 10 giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore al contributo assegnato. Il contributo sarà erogato entro 90 giorni dalla

presentazione del rendiconto a meno delle interruzioni e sospensioni disciplinate dal bando. Per le altre prescrizioni del bando (obblighi dei beneficiari, sospensione e interruzione dei termini di procedimento, annullamento e revoca del provvedimento di concessione et c.) si rinvia alla lettura del medesimo. Il testo del bando, la modulistica e ogni altra documentazione citata sono rinvenibili sul citato sito web della CCIAA, ma possono essere richiesti, unitamente a ogni altra informazione, anche all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Sisma dell’Italia Centrale IL GOVERNO METTE A PUNTO IL PIANO “CASA ITALIA”. LE CONSULTAZIONI CON CONFAPI Il 6 settembre 2016 nel quadro dell’elaborazione del piano “Casa Italia”, per la messa in sicurezza del territorio nazionale da eventi sismici e dal dissesto idrogeologico che periodicamente interessano gran parte della Penisola, il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, ha incontrato per un primo giro di consultazioni le organizzazioni imprenditoriali, professionali, sindacali e istituzionali nella sede di Palazzo Chigi. Per Confapi è intervenuto il presidente nazionale Maurizio Casasco. Il piano, secondo i primi elementi illustrati dal Rettore del Politecnico di Milano, Giovanni Azzone, si articola su quattro direttrici di fondo: 1. la “messa a regime delle informazioni sul Paese”; 2. l’indicazione di “linee guida di intervento preventivo”; 3. finanziamenti e procedure; 4. formazione, con la Scuola nazionale di amministrazione a fungere da “soggetto pilota”. Lo stanziamento complessivo è stimato in 100 miliardi di euro in 30 anni. Il primo stanziamento di 12 miliardi è già confluito sui quattro canali in cui il Governo intende declinare il piano di intervento a sostegno all’ammoder-

namento edilizio e, precisamente: dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, beni culturali e periferie. Per quanto riguarda il sistema casa non si prevede l’introduzione di alcuna assicurazione obbligatoria, bensì l’estensione e il potenziamento del “sismabonus” che andrà a sostenere l’adeguamento nel tempo, anche obbligatorio, dei fabbricati. Nel suo intervento Casasco ha espresso “vivo apprezzamento per un progetto che, superando i tempi della politica, richiama ad una comune responsabilità sociale e politica, sindacati e imprenditori” e ha sottolineato che “i piccoli e medi industriali da sempre legati al territorio, pur talvolta dimenticati dal sistema, non si sottrarranno, come non si sono mai sottratti, ad un impegno civile purché serio, concreto e ben coordinato.” Ha poi elencato alcune proposte che saranno dettagliate nei successivi tavoli tecnici. Alla luce dell’incontro preliminare, l’8 settembre successivo, le parti economiche e sociali hanno concordato di costituire dei gruppi di lavoro, ciascuno dei quali dedicato a un tema specifico e, precisamente: codice degli appalti pubblici, qualificazione delle imprese e mercato privato, rigenerazione urbana e consumo del suolo. A ciascuno dei gruppi di lavoro parteciperà Confapi nazionale e anche Denis Petrigh, nostro Presidente della categoria edili e Claudio Scialino dell’Ufficio Edilizia e Territorio in rappresentanza del nostro territorio. Si fa riserva di ritornare, di volta in volta sull’argomento, là dove d’interesse delle imprese regionali e si allegano alcune immagini della riunione preliminare di Palazzo Chigi.

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(AdT)


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Autotrasporto c/t. Contributi per investimenti VARATO IL DECRETO CHE ASSEGNA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVAMENTE ALL’ANNUALITÀ 2016 In applicazione dell’art. 1, co. 159 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge finanziaria per il 2015), la quale autorizza nel triennio 2015-2017 la spesa complessiva di 250 milioni di euro a favore di interventi di varia natura nel settore dell’autotrasporto di cose in conto terzi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) con decreto 19 luglio 2016, pubblicato sulla G.U. n. 216 del 15 settembre 2016, ha fissato le modalità di concessione di contributi a sostegno di investimenti nel settore relativamente all’annualità 2016. Lo stanziamento per detta annualità ammonta complessivamente a 25.347.868 euro, di cui, però, 347.868 euro sono accantonati “in un fondo di riserva a copertura di eventuali contenziosi giurisdizionali connessi con la gestione della presente misura.” Successivamente il Direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità del medesimo Ministero con decreto 7 settembre 2016, pubblicato sulla stessa G.U., ha stabilito le disposizioni attuative della misura agevolativa per il settore. Di entrambi i decreti, separatamente, si dà di seguito conto, anticipando che: - gli investimenti agevolabili devono essere avviati in data posteriore a quella della pubblicazione del d.m. 19 luglio 2016 sulla G.U. e, cioè, a partire dal 16 settembre 2016, e ultimati entro il 15 aprile 2017; tuttavia, per alcune incongruenze rinvenibili nei termini a quo nel testo di entrambi i decreti, è preferibile che gli investimenti siano avviati a partire dal 17 settembre 2016; - può essere presentata una sola domanda per ogni impresa; - le domande devono essere presentate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente in via telematica, a partire dal 20

ottobre 2016 ed entro il 15 aprile 2017, corredate da tutta la documentazione relativa all’esecuzione degli investimenti; pertanto, all’atto pratico e diversamente da quanto accade in via generale per la presentazione delle domande di contributo, qui prima si eseguono gli investimenti, poi si presenta la relativa domanda.

IL D.M. 19 LUGLIO 2016

BENEFICIARI Beneficiarie sono le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi attive in Italia, loro consorzi e cooperative, regolarmente iscritti al registro elettronico nazionale (REN) e all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi (Albo).

FINALITÀ E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER TIPOLOGIA D’INVESTIMENTO L’intervento è destinato a favorire il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale e le iniziative di collaborazione e aggregazione delle medesime, secondo le sottostanti articolazioni e ripartizione delle risorse. 1) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore 3,5 t a trazione alternativa a gas naturale compresso (CNG), gas naturale liquefatto (LNG) ed elettrica (full electric); risorse destinate: 7 milioni di euro; 2) radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli industriali nuovi di fabbrica di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 11,5 t di categoria ecologica “euro “; risorse destinate: 6,5 milioni di euro; 3) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferro-

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viario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica; tali dispositivi sono riportati nell’all. 1 al d.m. 19 luglio (v. infra); risorse destinate: 9 milioni di euro; 4) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse, così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico; risorse destinate: 2,5 milioni di euro. I contributi sono concessi fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie ripartite per tipologia d’investimento. Dette ripartizioni possono, però, essere rimodulate con decreto direttoriale, “qualora per effetto delle domande presentate si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.” Se ancora, dopo l’eventuale rimodulazione, le domande ammissibili per una o più tipologie di investimenti non potessero essere integralmente soddisfatte, sempre con decreto direttoriale, si procederà – come già previsto per l’annualità del 2015 – alla riduzione proporzionale dei contributi a ciascuna impresa nella tipologia di investimento ove le risorse non si fossero rivelate sufficienti. E’ questa l’eventualità che si configura, qualora le domande validamente presentate superino lo stanziamento complessivo di 25.000 euro.

INIZIATIVE AMMISSIBILI Gli investimenti ammissibili a contributo sono unicamente quelli avviati (ad es. mediante stipulazione del contratto o conferma d’ordine) dopo la pubblicazione del d.m. 19 luglio 2016 sulla G.U. - e, quindi, dal 16 settembre 2016 -, e ultimati entro il 15 aprile 2017. Tuttavia, per alcune incongruenze rinvenibili nei termini a quo nel testo di entrambi i decreti, è preferibile che gli investimenti siano avviati a partire dal 17 settembre 2016. Inoltre, gli investimenti devono riguardare esclusivamente veicoli la cui data di prima immatricolazione sia avvenuta in Italia e beni la cui data di consegna sia parimenti avvenuta in Italia. Sono escluse le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero e di veicoli immatricolati all’estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a “chilometri zero”.

FORMA E MISURA DEI CONTRIBUTI I contributi sono concessi in osservanza del regolamento (UE) della Commissione n. 615/2014 del

17 giugno 2014 (regolamento generale di esenzione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune europeo) nelle misure sotto dettagliate. a) Per gli investimenti di cui al precedente punto 1) (autoveicoli ecologici nuovi di fabbrica a trazione alternativa a CNG, a LNG e elettrica), gli importi vengono differenziati tenuto conto della fascia di massa del veicolo e del tipo di alimentazione e, cioè: - per gli autoveicoli nuovi di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t, il contributo ammonta a 3.500 euro a veicolo per quelli alimentati a metano CNG e a 10.000 euro a veicolo per quelli ad alimentazione elettrica; - per gli autoveicoli nuovi di massa complessiva pari o superiore a 7 t, il contributo ammonta ad 8.000 euro a veicolo per quelli alimentati a metano CNG, e a 20.000 euro a veicolo per quelli alimentati a LNG. Come si può notare, l’ammontare del contributo per i veicoli di massa complessiva esattamente pari a 7 t non è chiaro, in quanto rientrano in entrambe le fasce appena indicate. b) Per gli investimenti di cui al precedente punto 2) (radiazione di autoveicoli industriali di massa complessiva pari o superiore a 11,5 t con contestuale acquisizione di autoveicoli di categoria ecologica “euro 6” nuovi di fabbrica di massa complessiva pari o superiore a 11,5 t) l’importo del contributo ammonta a 7.000 euro per ciascun veicolo radiato. c) Per gli investimenti di cui al precedente punto 3) (rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica per il trasporto combinato ferroviario e marittimo, muniti di almeno uno dei dispositivi innovativi previsti dall’all. 1 al d.m. 19 luglio 2016), il contributo è così articolato: - piccole imprese 20% della spesa ammessa con un massimo di 5.000 euro per ogni rimorchio o semirimorchio; - medie imprese 10% della spesa ammessa con un massimo di 5.000 euro per ogni rimorchio o semirimorchi; la disposizione precisa che le acquisizioni di questi beni. - grandi imprese 1.500 euro; importo che, la valutazione ministeriale, rappresenta il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali. Per le sole piccole e medie imprese il d.m. 19 luglio 2016 prescrive che “le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti destinato a

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creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.” d) Per gli investimenti al precedente punto 4) (casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse), il contributo è previsto solo per le acquisizioni di gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio porta casse, ed ammonta a 8.500 euro per gruppo; è esclusa l’acquisizione dei container. Per ciascuna impresa è posta la soglia massima del contributo è stata fissata in 600.000 euro, con la conseguenza che eventuali, maggiori importi verranno ridotti entro questo limite. I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche per le stesse tipologie di investimenti e per le stesse spese ammissibili, comprese quelle concesse secondo il regime “de minimis”. Il contributo non verrà erogato in caso di trasferimento della disponibilità dei beni per i quali è stato ottenuto, nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e quella di pagamento. Inoltre, a pena di revoca del beneficio, i predetti beni non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario fino al 31 dicembre 2019.

combinato marittimo e ferroviario, in presenza di almeno uno dei quali è possibile ottenere i benefici di cui alla lett. d) e, precisamente: - spoiler laterali (ammessi dal regolamento (UE) della Commissione del 12 dicembre 2012 in materia di masse e dimensioni dei veicoli); - dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (electronic braking system) per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carichi parziali o non uniformemente distribuiti; - pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC) inferiore a 8,0 kg/t, che corrisponde alle classi di efficienza energetica da A a E, dotati di tyre pressure monitoring system (TPMS); - telematica indipendente collegata all’EBS (electronic braking system) per ausilio in sterzata; - sistema elettronico di controllo dell’usura delle pastiglie freno; - sistema elettronico di controllo dell’altezza del tetto veicolo.

EVENTUALI MAGGIORAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il d.m. 19 luglio 2016 stabilisce che con decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità siano definite le modalità per la presentazione delle domande di contributo e per la dimostrazione del possesso dei requisiti per il suo ottenimento. A ciò si è provveduto con il citato decreto 7 settembre 2016, parimenti pubblicato sulla G.U. n. 216 del 15 settembre 2016.

A favore delle sole piccole e medie imprese e su loro espressa richiesta è applicabile una maggiorazione del contributo nella misura del 10%: - per gli investimenti delle precedenti lettere a), b), d); in tal caso, in allegato alla domanda, gli interessati dovranno trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti e il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale; - per tutti gli investimenti, se effettuati da imprese aderenti ad una rete di imprese; tal caso, alla domanda occorrerà allegare anche il contratto di rete di cui alla legge 9 aprile 2009, n. 33. Queste maggiorazioni sono fra loro cumulabili e si applicano entrambe sull’importo netto del contributo.

I DISPOSITIVI INNOVATIVI PER IL TRASPORTO COMBINATO MARITTIMO E FERROVIARIO Nell’all. 1 al d.m. 19 luglio 2016 sono riportati i cosiddetti dispositivi innovativi per il trasporto

IL D.D. 7 SETTEMBRE 2016: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI, PROCEDURE

TERMINI E MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Può essere presentata una sola domanda per impresa, anche se associata in consorzio o cooperativa. A tal fine le imprese singole o aggregate dovranno indicare in domanda il numero di partita IVA, proprio o di ciascuna impresa aggregata in caso di consorzi e cooperative. Le domande vanno presentate a partire dal 20 ottobre 2016 ed entro il 15 aprile 2017 esclusivamente per via telematica, sottoscritte dal legale rappresentante, secondo modalità tecniche che verranno rese note a partire dal 10 ottobre 2016 sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei tra-

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sporti (www.mit.gov.it) alla sezione “autotrasporto” – “contributi e incentivi”. Contestualmente alla domanda le imprese attesteranno mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio: - di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato ovvero depositato in un conto bloccato aiuti considerati illegittimi o non compatibili dalla Commissione europea; - di non essere sottoposta a procedure concorsuali o di liquidazione volontaria; - di non essere qualificabile come impresa in difficoltà secondo quanto disposto dal reg. (UE) n. 651/2014.

DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI TECNICI Ai fini dell’ammissibilità delle domande, le imprese dovranno anche documentare il possesso delle caratteristiche tecniche dei beni acquisiti contestualmente alla presentazione delle stesse e allegare, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta, secondo le modalità appresso indicate. Non è ammessa presentazione o integrazione di documentazione, una volta scaduto il termine di presentazione della domanda. 1) Autoveicoli ecologici nuovi a trazione alternativa a CNG, a LNG ed elettrica È richiesta: - l’indicazione del numero di targa ovvero la trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione protocollata dall’ufficio competente della Motorizzazione civile, ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione è avvenuta in Italia in data successiva all’entrata in vigore del d.d. 7 settembre 2015, vale a dire, a decorrere dal 16 settembre 2016; - documentazione tecnica del costruttore attestante le caratteristiche tecniche poste dal d.m. 19 luglio 2016. 2) Radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea È richiesta: - l’indicazione del numero di targa ovvero la trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione protocollata dall’ufficio competente della Motorizzazione civile in data successiva all’entrata in vigore del

d.d. 7 settembre 2015, vale a dire, a decorrere dal 16 settembre 2016; - documentazione attestante la contestuale radiazione per rottamazione o per esportazione in Paesi non comunitari di veicoli di categoria ecologica inferiore a “euro 6” e, precisamente: a) in caso di radiazione per rottamazione, numero di targa del o dei veicoli radiati, onde consentire al competente ufficio della Motorizzazione civile di verificare l’avvenuta radiazione, interrogando il CED del Ministero; b) in caso di radiazione per esportazione, stampa della notifica di esportazione con esito “uscita conclusa”, ottenuta consultando il link “tracciamento movimento di esportazioni o di transito (movement reference nummer, MNR)” (sic) ovvero, in alternativa, produzione di idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione (sic). 3) Acquisizione di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica dotati di dispositivi innovativi È richiesta: - l’indicazione del numero di targa ovvero la trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione protocollata dall’ufficio competente della Motorizzazione civile in data successiva all’entrata in vigore del d.d. 7 settembre 2015, vale a dire, a decorrere dal 16 settembre 2016; - attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei rimorchi e semirimorchi e, in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 per i veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario e alla normativa IMO per i veicoli dotati di gancio nave per il trasporto combinato marittimo; - documentazione comprovante l’installazione di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui al più volte citato all. 1 al d.m. 19 luglio 2016 (v. sopra); - per le piccole e medie imprese, dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore speciale attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell’ambito di un programma destinato a realizzare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversifica-

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re la produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; - sempre per le piccole e medie imprese, dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) e il volume di fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale. 4) Acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse È richiesto: - il contratto ovvero l’ordinativo d’acquisto di data posteriore all’entrata in vigore del d.m. 19 luglio 2016 (sic), da cui risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili e un semirimorchio per ogni gruppo; - la “documentazione da cui risulti che la consegna dei beni è avvenuta in data successiva all’entrata in vigore” del d.d. 7 settembre 2016, quindi, a partire dal 17 settembre 2016; - attestazione rilasciata esclusivamente del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle unità di trasporto intermodale (U.T.I.) e la rispondenza alla normativa internazionale in materia.

DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER LE MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE Ai fini dell’eventuale ottenimento delle maggiorazioni contributive a favore delle piccole e medie imprese e delle imprese aderenti a reti d’imprese per le fattispecie previste (v. sopra) viene, rispettivamente, richiesto: - per le prime, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore speciale attestante il numero delle ULA e il fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale; - per le seconde, copia del contratto di rete redatto nelle forme previste dalla citata l. 33/2009. Entrambi i documenti vanno trasmessi all’atto della presentazione della domanda.

DIMOSTRAZIONE DEL PERFEZIONAMENTO DELL’INVESTIMENTO Sempre in sede di presentazione delle domande, la prova dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento viene regolata dalle seguenti prescrizioni:

- invio del contratto di acquisizione dei beni avente data non anteriore alla data di pubblicazione del d.m. 19 luglio 2016, quindi nominalmente non anteriore al 15 settembre 2015, e fattura debitamente quietanzata; nel caso di acquisizioni di rimorchi e semirimorchi, la fattura deve anche evidenziare il prezzo pagato per i dispositivi innovativi; - in presenza di atti attestanti l’acquisto di beni all’estero, traduzione in lingua italiana degli stessi redatta a norma dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; - in presenza di contratto di locazione finanziaria, trasmissione del medesimo e prova del pagamento dei canoni in scadenza alla data di invio della domanda; detta prova può essere fornita con fattura quietanzata rilasciata dalla società di leasing all’utilizzatore (conduttore) oppure con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall’utilizzatore a favore di suddetta società, nonché copia del verbale di presa consegna del bene.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE Le domande vengono istruite dal Ministero che si avvale per lo scopo della Rete Autostrade Mediterranee spa (R.A.M.) e su di esse si esprime, poi, un’apposita commissione da costituirsi con decreto direttoriale. Le domande accolte vengono inserite in un apposito elenco e alle imprese interessate viene notificato il provvedimento di ammissione, a cui seguirà l’erogazione del contributo. La mancanza dei requisiti previsti comporta l’esclusione dal beneficio, che sarà comunicata con provvedimento motivato. Qualora in fase istruttoria si verifichino lacune, comunque, sanabili vengono richieste all’impresa le opportune integrazioni, alle quali la stessa è chiamata a rispondere nel termine non superiore a 15 giorni. Nessuna integrazione verrà richiesta per mancanza della documentazione da inviare al momento della presentazione della domanda, causa di esclusione dal contributo. Sono possibili verifiche e controlli da parte del Ministero successivamente alla data di erogazione del contributo. Nel caso in cui emergano gravi irregolarità in sede di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di violazione delle prescrizioni sul cumulo dei contributi e sul divieto di distrazione dei beni, il Ministero annulla la concessione del contributo e procede al recupero del medesimo. Come accennato, i decreti in esame presentano

PAG. 30 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2016


alcune incongruenze e passaggi di non agevole interpretazione. Il Ministero emanerà, comunque, una circolare esplicativa sul tutto e ci si riserva di ritornare sull’argomento non appena sarà stata licenziata e non appena saranno rese disponibili

le modalità tecniche di presentazione telematica delle domande (10 ottobre 2016). Altre informazioni possono sempre essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

PAG. 31 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 16 - 15 settembre 2016


Indice mensile rivalutazione t.f.r. agosto 2016 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

99,7

0,125000

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

99,5

0,250000

MARZO

15.03

14.04

0,375

99,6

0,375000

APRILE

15.04

14.05

0,500

99,6

0,500000

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

99,7

0,6250

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

99,9

0,75000

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

100,0

0,945093

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

PAG. 32 - APINFORMA / Lavoro - numero 16 - 15 settembre 2016


Rinnovo del CCNL alimentari piccola industria SINTESI DELL’ACCORDO RAGGIUNTO IL 16 SETTEMBRE 2016 TRA UNIONALIMENTARI E FAI CISL, FLAI CGIL E UILA UIL Con la firma del verbale di accordo del 16 settembre 2016, concernente i contenuti normativi e retributivi, UNIONALIMENTARI-CONFAPI, FAICISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL hanno rinnovato il CCNL del 28 novembre 2013 per i lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare. Si illustrano di seguito i termini dell’accordo.

INCREMENTI RETRIBUTIVI L’aumento medio a regime, dei minimi tabellari, è pari a euro 105,00 lordi mensili, calcolato sul parametro convenzionale 137. Lo stesso è suddiviso in suddiviso in 5 tranches pari a 20,00 euro lordi decorrenti dal 1° luglio 2016; 15,00 euro lordi decorrenti dal 1° settembre 2017; 20,00 euro lordi decorrenti dal 1° dicembre 2018; 25,00 euro lordi decorrenti dal 1° dicembre 2019 e 25,00 euro lordi decorrenti dal 1° giugno 2020. Gli importi retributivi a titolo di arretrato relativo ai mesi di luglio e agosto 2016, per gli istituti retributivi già liquidati, non daranno luogo al ricalcolo sugli istituti indiretti per dette mensilità ciò significa che non si dovranno imputare detti importi nella ridefinizione dei conteggi dei ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive. Mantenuta la distanza di 7 mesi rispetto al CCNL delle imprese alimentari maggiori, il CCNL Unionalimentari-Confapi evidenzia una minore onerosità determinata principalmente da un montante retributivo che per i 48 mesi di vigenza si colloca a circa 2.278 Euro.

DECORRENZA E DURATA Sia per la parte economica sia per quella normativa, dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2020. Per una durata complessiva di 48 mesi. PAG. 33 - APINFORMA / Lavoro - numero 16 - 15 settembre 2016

RAPPORTI E DIRITTI SINDACALI Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d’impresa Le parti firmatarie ritengono che la responsabilità sociale d’impresa vada intesa come qualificante valore aggiunto per l’impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni. In caso di avvio di adozione di misure specifiche in tema di responsabilità sociale verrà data specifica informativa alle RSU ove presenti oppure territoriali (a titolo esemplificato SA 8000). Rappresentanza sindacale unitaria In relazione ai diritti sindacali nello specifico in materia di rappresentanza le Parti convengono sulla armonizzazione dell’attuale stesura contrattuale con l’accordo interconfederale in materia di rappresentanza di data 26 luglio 2016, sottoscritto da CONFAPI, CGIL CISL e UIL.

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO Contratto a tempo determinato A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 81/2015 le causali migliorative per le quali il contratto poteva avvalersi dell’esenzione dei limiti quantitativi di utilizzo di contratti a tempo determinato o di somministrazione o contemporaneo rischiavano di non essere più applicabili. Sono quindi stati ridefinite le “causali” esentate dal computo dei limiti percentuali per cui è possibile stipulare contratti a termine in funzione dell’esenzione dei limiti quantitativi nelle ipotesi seguenti e fermo restando il loro inserimento nel contratto di assunzione: 1. nel caso incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi, nonché installazione e collaudo di nuove linee produttive; 2. per esigenze di attività, che non consentano una stabile programmazione (es. commesse a contratto quali le private labels) ovvero per tutte le attività correlate all’esecuzione di un contratto di rete; 3. per attività stagionali come definite al punto c) del successivo paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze”, ivi comprese quelle


definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 4. nelle fasi di avvio di nuove attività, così come definiti dall’art. 22 comma 2 lettera a) del Dlgs 81/2015; 5. per la sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettative e comunque in tutti i casi in cui l’azienda sia tenuta alla conservazione del posto di lavoro, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione; 6. per la sostituzione dei lavoratori di cui all’art. 10, punto B), paragrafo “Diritto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e viceversa”; 7. dei disabili, di cui alla legge n. 68/1999 e delle persone disabili, di cui alla legge n. 104/1992; 8. dei lavoratori di età superiore a 50 anni; 9. ovvero in tutti i casi non ivi riportati e previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. 81/2015; Inoltre, sono stati esendi da limiti quantitativi i contratti a tempo determinato stipulati con riferimento a situazioni di difficoltà occupazione per specifiche aree geografiche, la sui definizione le parti demandano alle proprie strutture territoriali. Limite temporale del contratto a tempo determinato Le Parti riconoscendo un limite di trentasei mesi per i contratti a tempo determinato hanno previsto un innalzamento a 44 mesi per i contratti di cui al comma 2 lettera a) dell’articolo 23 del D.Lgs. 81/2015 ossia le fasi di avvio di nuove attività. Somministrazione di lavoro a tempo determinato Recependo la disciplina prevista dal D.Lgs. 81/2015 è ammessa nella percentuale massima del 25% rispetto ai lavoratori in forza alla società ad eccezione delle esenzioni da limiti quantitivi nei casi di seguito elencati: 1. necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino delle funzionalità e sicurezza degli impianti; 2. sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008; 3. esigenze di lavoro per partecipazione a fiere, mostre e mercati, per pubblicizzazione dei prodotti o direct-marketing; 4. sostituzione di lavoratori assenti; 5. esigenze di attività, che non consentano una stabile programmazione (es. commesse a contratto quali le private labels); PAG. 34 - APINFORMA / Lavoro - numero 16 - 15 settembre 2016

6. somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 223/1991 ( previsto già dall’articolo 31 del D.Lgs. 81/2015); 7. somministrazione di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; (regolamentato dall’articolo 31). Numero massimo per utilizzo solo contratti a tempo determinato o contratti di somministrazione Le Parti riformulando i casi di esenzione dal computo di cui al punto precedente hanno ampliato le percentuali prima previste (20 % per scaglione fino a 100 dipendenti, 14 % per scaglione oltre i 100 dipendenti) definendo un solo una scaglione unico pari al 25% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Resta ferma la possibilità di utilizzare almeno 22.000 ore/anno di effettiva prestazione. Numero massimo per utilizzo temporaneo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione Anche in tale caso le Parti hanno valutato l’opportunità di definire un solo scaglione (prima era pari al 30 % per lo scaglione fino a 100 dipendenti e 20% per lo scaglione superiore a 100 dipendenti) pari al 30 % dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione restando ferma la possibilità di utilizzare almeno 37.000 ore/ anno di effettiva prestazione. Precedenze E’ stato concordato l’incremento delle percentuali di trasformazione dei contratti da tempo pieno a tempo parziale mantenendo tuttavia gli scaglioni definiti in base ai requisiti dimensionali delle aziende al fine di considerare le specifiche esigenze: - per le azienda fino a 100 dipendenti è stato innalzato dal 3% al 4% del personale in forza a tempo pieno; - per le aziende oltre 100 dipendenti è stato innalzato dal 4% al 7% del personale in forza a tempo pieno. Prestazioni supplementari e straordinarie Le Parti in considerazioni di specifiche esigenze


organizzative e produttive che caratterizzano il settore della piccola e media industria alimentare, hanno concordato di modificare le percentuali di ammissibilità del lavoro supplementare, rispetto all’orario stabilito. Il lavoro supplementare è ammesso: fino al raggiungimento, rispetto all’orario stabilito, passando: - dal +70% al + 75% per le aziende fino a 50 dipendenti; - dal + 60% al + 55% per le aziende da 51 a 250 dipendenti; Rimane invariata la fascia oltre i 250 dipendenti. È stato inoltre diminuito il limite massimo di impiego passando dal + 85% al + 80% rispetto all’orario stabilito. Congedi È stata innalzata l’età del bambino, da 8 a 13 anni, in relazione alla quale il quale il genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente i dodici mesi. Fruizione del congedo E’ stato previsto che il congedo parentale possa essere fruito su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero e per periodi pari a un minimo di 4 ore giornaliere, previa comunicazione da parte del lavoratore al datore di lavoro di 15 giorni e previo accordo fra le parti riguardanti l’organizzazione del lavoro e la fungibilità effettiva del richiedente. Congedo in caso di decesso del coniuge o di un parente E’ stato inoltre previsto un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno per singolo evento di decesso. Congedo per la malattia del figlio Il genitore potrà astenersi dal lavoro nel limite di nove giorni (prima erano otto) lavorativi all’anno per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre ed i dieci anni (prima erano otto anni). Lavoratrice inserita in percorsi di protezione Le Parti concordano nell’importanza del riconoscimenti alle lavoratrici inserite in percorsi di protezione debitamente certificati di un periodo di congedo pari a sei mesi e si impegnano reciprocamente affinché detta possibilità venga inserita nell’ambito delle prestazioni bilaterali in seno all’ENFEA. PAG. 35 - APINFORMA / Lavoro - numero 16 - 15 settembre 2016

Malattia e infortunio non sul lavoro L’assenza dovrà essere comunicata prima dell’inizio del turno di lavoro, salvo giustificato e documentato impedimento o accertata forza maggiore.

APPRENDISTATO Riforma normativa E’ stata armonizzata in riferimento alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 81/2015 capo V.

MUTAMENTO DI MANSIONI Così come introdotto dal D.lgs. 81/2015 in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.

ORARIO DI LAVORO Flessibilità giornaliera Le Parti hanno concordato di valutare, in fase di stesura del CCNL, ipotesi di applicazione della flessibilità su base giornaliera. Flessibilità collettiva Sono stati rivisti gli scaglioni in riferimento alle ore impiegabili: per le aziende fino a 50 dipendenti il limite delle 92 ore è stato innalzato a 95 mentre gli scaglioni da 51 a 250 dipendenti ed oltre i 250 sono stati accorpati in uno unico con un limite di ore pari a 85. Per le prime 85 ore verrà corrisposta la maggiorazione del 20% e del 25% per le ore successive. Si ricorda che in ogni caso il ricorso alla flessibilità collettiva prevista dall’articolo 24 prevede in ogni caso l’obbligo preventivo di informativa alle Rsu ovvero in assenza alle OO.SS. competenti per territorio. Calcolo della durata media settimana dell’orario di lavoro La durata media dell’orario di lavoro dovrà essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi sia per le aziende fino a 100 dipendenti che per le aziende con più di 100 (prima era di 4 mesi).


ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

1° gennaio 2017 per verificare lo stato dell’arte in materia e valutare eventuali soluzioni alternative in caso di mancato avvio.

Lavoro agile Nell’ambito della condivisione dell’obiettivo di promuovere nuove forme flessibili e semplificate di lavoro le parti hanno riconosciuto nel lavoro agile una modalità di svolgimento dell’attività lavorativa rispondente a tali obiettivi.

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO RLS di Sito Le Parti in attesa di accordo interconfederale in materia, potranno definire a livello aziendale la declinazione delle modalità da adottarsi a livello di sito produttivo per il confronto professionale e lo scambio di informazioni fra gli RLS delle diverse aziende operanti all’interno del sito produttivo stesso.

Telelavoro Al fine di favorire e promuovere un maggiore equilibrio tra attività lavorative e vita privata le Parti hanno considerato il telelavoro quale nuova forma di organizzazione del lavoro capace di addivenire a tale finalità e che consenta di modernizzare l’organizzazione del lavoro e di conciliare l’attività lavorativa con la vita privata dei lavoratori.

Pause di lavoro Nel rispetto di quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza si potrà valutare a livello aziendale, in relazione a specifiche esigenze dei lavoratori o di parte di essi, debitamente motivate, la possibilità di frazionare le pause durante l’orario di lavoro, nel rispetto del protocollo sanitario e previo accordo con le Rsu ovvero con le organizzazioni territoriali.

WELFARE Welfare bilaterale In relazione all’avvio delle prestazioni bilaterali, in capo ad ENFEA, considerata la sospensione dei versamenti prevista con il CCNL del 28 novembre 2013, le Parti si danno atto che considerato il recepimento degli accordi interconfederali in materia, i versamenti a detto ente e conseguentemente le relative prestazioni saranno oggetto di specifico incontro tra le parti sottoscriventi in relazione alla esigibilità delle prestazioni.

RISCHIO MACCHINA Le spese di riparazione automezzo per danni provocati, senza dolo, da viaggiatori o piazzisti durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative saranno sostenute dalle aziende nella misura dell’80% e comunque con un massimale dal 1 gennaio 2017 di euro 5.600,00 (era pari a 5.000,00) per sinistro anche con forme assicurative o altre equivalenti convenzionalmente pattuite tra le parti interessate fermo il diritto di controllo sulla effettività del danno e della rispondenza della fattura.

Sanità integrativa Considerato il recepimento degli accordi interconfederali in materia di prestazioni bilaterali, e la relativa volontà di avviare un fondo di assistenza sanitaria integrativa, le parti si danno atto di incontrarsi trimestralmente con decorrenza dal

TABELLE RETRIBUTIVE Tabella minimi mensili (esclusa panificazione)

Livelli

Minimi al 30.06.2016

Minimi dal 01/07/2016

Minimi dal 01/09/2017

Minimi dal 01/12/2018

Minimi dal 01/12/2019

Minimi dal 01/06/2020

TOTALE

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

Incrementi

Minimi

Incrementi

Parametri

Quadri

2.259,76

33,58

2.293,34

25,18

2.318,52

33,58

2.352,10

41,97

2.394,07

41,97

2.436,04

176,28

230

2.159,76

33,58

2.193,34

25,18

2.218,52

33,58

2.252,10

41,97

2.294,07

41,97

2.336,04

176,28

230

1.878,04

29,20

1.907,24

21,90

1.929,13

29,20

1.958,33

36,50

1.994,83

36,50

2.031,32

153,28

200

1.549,41

24,09

1.573,50

18,07

1.591,56

24,09

1.615,65

30,11

1.645,76

30,11

1.675,87

126,46

165

1.361,61

21,17

1.382,78

15,88

1.398,65

21,17

1.419,82

26,46

1.446,28

26,46

1.472,74

111,13

145

1220,74

18,98

1.239,72

14,23

1.253,95

18,98

1.272,93

23,72

1.296,65

23,72

1.320,38

99,64

130

1126,82

17,52

1.144,34

13,14

1.157,48

17,52

1.175,00

21,90

1.196,89

21,90

1.218,79

91,97

120

1032,93

16,06

1.048,99

12,04

1.061,03

16,06

1.077,09

20,07

1.097,16

20,07

1.117,24

84,31

110

939,04

14,60

953,64

10,95

964,59

14,60

979,19

18,25

997,43

18,25

1.015,68

76,64

100

PAG. 36 - APINFORMA / Lavoro - numero 16 - 15 settembre 2016


Viaggiatori o piazzisti LIVELLI

MINIMI AL 30.06.2016

MINIMI DAL 01/07/2016

MINIMI DAL 01/09/2017

MINIMI DAL 01/12/2018

MINIMI DAL 01/12/2019

MINIMI DAL 01/06/2020

TOTALE

INCREMENTI

MINIMI

INCREMENTI

MINIMI

INCREMENTI

MINIMI

INCREMENTI

MINIMI

INCREMENTI

MINIMI

INCREMENTI

PARAMETRI

1.549,41

24,09

1.573,50

18,07

1.591,56

24,09

1.615,65

30,11

1.645,76

30,11

1.675,87

126,46

165,00

1.220,74

18,98

1.239,72

14,23

1.253,95

18,98

1.272,93

23,72

1.296,65

23,72

1.320,38

99,64

130

Per lo specifico settore della panificazione industriale le parti hanno concordato gli stessi incrementi retributivi e le stesse cadenze previste per le aziende alimentari.

PAG. 37 - APINFORMA / Lavoro - numero 16 - 15 settembre 2016

PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2016 Gli importi retributivi a titolo di arretrato relativo ai mesi di luglio e agosto 2016, per gli istituti retributivi già liquidati, non daranno luogo al ricalcolo sugli istituti indiretti per dette mensilità. (FT)


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MENO STIME E PIÙ PUNTUALITÀ PER FATTURE-BOLLETTE

Dal gennaio 2017 bollette con meno stime e sempre più consumi effettivi, grazie sia a tentativi di lettura più frequenti, con la registrazione di quelli non andati a buon fine, sia a nuove misure per la diffusione dell’autolettura; obbligo di emissione della bolletta entro 45 giorni dall’ultimo giorno fatturato (o altro termine indicato nel contratto di mercato libero), pena indennizzi automatici crescenti a favore dei clienti fino a 60 euro. Nuove regole per la riduzione delle fatture miste (cioè con letture effettive e stimate insieme), rateizzazione obbligatoria per il venditore - anche nel mercato libero - nei casi di importi anomali o di mancato rispetto della periodicità di fatturazione. Sono alcune tra le principali novità approvate dall’Autorità in tema di fatturazione di periodo (delibera 463/2016/R/com), valide per tutti i clienti domestici e piccoli consumatori del settore elettrico e gas, con l’obiettivo di migliorare il processo di fatturazione, rendendolo sempre più coerente ai reali consumi. Le nuove garanzie saranno valide per i regimi di tutela, per la Tutela SIMILE e per il mercato libero (in questo caso con alcune possibilità di deroga) e si sommano agli interventi già approvati dall›Autorità per la fatturazione di chiusura (delibera 100/2016/R/com), entrati in vigore lo scorso giugno, ora ricompresi nel Testo Integrato in materia di Fatturazione (TIF). Le nuove regole in tema di fatturazione inoltre rappresentano il primo passo delle condizioni contrattuali standard che saranno parte integrante e non modificabile della futura offerta standard, differenziata solo nel livello di prezzo, che i venditori del mercato libero dovranno includere obbligatoriamente nel paniere delle proprie offerte, e che sarà definita con un prossimo documento di consultazione. Nel dettaglio, le nuove regole di fatturazione pre-

vedono un ordine nell’utilizzo delle diverse tipologie di dati di misura da parte del venditore, che dovrà fatturare utilizzando prima i consumi effettivi messi a disposizione dal distributore e le autoletture comunicate dal cliente validate dal distributore, quindi le letture stimate dallo stesso venditore sulla base dei consumi storici del cliente, riducendo al minimo lo scostamento con i consumi effettivi, o le stime messe a disposizione dal distributore. Per limitare i casi di fatture basate su dati stimati, viene intensificato l’utilizzo dell’autolettura per entrambi i settori. Il venditore dovrà definire una finestra temporale all›interno della quale il cliente che non ha un misuratore abilitato alla telegestione o non è letto con dettaglio giornaliero potrà comunicare l›autolettura che, se non palesemente errata, dovrà essere presa in carico dal venditore e trasmessa al distributore per la validazione entro 4 giorni lavorativi. Inoltre, qualora nei confronti dei clienti che hanno misuratori abilitati alla telegestione o sono letti con dettaglio giornaliero venissero emesse fatture basate su dati stimati per due mesi consecutivi, il venditore dovrà informare il cliente della possibilità di effettuare l’autolettura; in tali casi il cliente del settore elettrico avrà diritto a un indennizzo di 10 € a carico del distributore [1]. Il venditore dovrà acquisire anche le autoletture pervenute attraverso un reclamo scritto o una segnalazione telefonica [2]. Per ridurre la presenza di fatture miste, nella bolletta contenente dati di misura effettivi non potranno essere presenti anche dati stimati se la periodicità di fatturazione è mensile, se non viene rispettata in generale la periodicità di fatturazione o se il dato di misura finale del periodo è un’autolettura. Il venditore poi potrà procedere al ricalcolo (conguaglio) di importi basati su stime solo in caso di successiva disponibilità di dati di misura effettivi da parte del distributore o di autoletture. Viene in ogni caso previsto il divieto di fatturare consumi anticipati, cioè successivi alla data di emissione della fattura. La fattura dovrà essere emessa non oltre 45 giorni solari dall›ultimo giorno di consumo fatturato; superato tale termine, il venditore dovrà riconoscere al cliente automaticamente nella

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prima fattura utile un indennizzo, crescente da 6 a 60 euro sulla base dei giorni di ritardo [3]. A questi indennizzi si sommano quelli già previsti in tema di fatturazione di chiusura [4]. E’ stato poi ampliato l’obbligo di rateizzazione a carico dei venditori, anche nel mercato libero, ai casi di fatturazione di importi anomali e di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista. Nel mercato libero sono consentite condizioni migliorative. Per aumentare la consapevolezza del cliente circa i propri consumi è prevista poi l’intensificazione dellafrequenza nell’emissione delle fatture di elettricità e gas, che dovrà essere generalmente bimestrale per i piccoli consumatori, mensile per i grandi consumatori e per i punti del settore del gas naturale in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero. Si interviene poi anche sulla disciplina della misura. Viene, infatti, aumentata per i contatori monorari elettrici non telegestiti la periodicità di rilevazione dei dati di misura, rendendo obbligatorio un tentativo di lettura ogni 4 mesi (prima era uno all’anno), tentativo da reiterare nel caso sia fallito per due volte consecutive e siano assenti autoletture validate. Per entrambi i settori, elettrico e gas, le imprese di distribuzione avranno l’obbligo di registrare le cause (opportunamente codificate) dei tentativi di lettura falliti. In caso di ritardo nella messa a disposizione dei dati di misura il distributore dovrà inoltre corrispondere al venditore un indennizzo automatico. Per quanto riguarda le regole descritte in materia di fatturazione, il venditore sul mercato libero potrà derogare ad alcune di esse, prevedendo ad esempio fatture più frequenti, un termine diverso di fatturazione rispetto ai 45 giorni solari stabiliti, determinando il dato di misura stimato utilizzando un criterio differente da quelli previsti, modificando quanto stabilito in tema di fatture miste (escluso il mancato rispetto della periodicità) o stabilendo un ordine diverso di priorità nell’uso dei dati di misura purché almeno una volta all’anno emetta una fattura che riporti solo i consumi reali.

OFFERTA STANDARD Con la stessa delibera 463/2016/R/com l’Autorità ha anche avviato il procedimento per l’adozione della regolazione in tema di offerta standard. Le nuove regole di fatturazione sono infatti un primo passo verso la stesura del corpus contrattuale standard e saranno parte integrante e non modificabile della futura offerta standard nel mercato libero di elettricità e gas, oggetto di un prossimo documento di consultazione. L›Autorità intende prevedere che ciascun venditore offra ai propri clienti un›offerta standard come strumento a disposizione della “domanda” per avviare una facile comparazione tra le stesse offerte standard, libere di concorrere solo sul prezzo, a parità di tutte le altre condizioni (offerta ceteris paribus), anche in vista della fine dei regimi di tutela prevista per il 2018 dal ddl Concorrenza. La delibera e il Testo Integrato in materia di Fatturazione (TIF) sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it. oOo [1] Per i clienti del settore gas che hanno un misuratore accessibile, l’RQDG prevede il pagamento di un indennizzo a carico del distributore in caso di mancato rispetto della frequenza di lettura prevista dalla regolazione. [2] Quest’ultima disposizione, a differenza delle altre, entra in vigore da aprile 2017. [3] 6 € nel caso di un ritardo fino a dieci giorni solari successivi al termine di emissione delle fatture; maggiorato di 2 € ogni 5 giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 € per ritardi pari o superiori a 45 giorni solari dal termine di emissione; a 40 € se il ritardo dal termine di emissione è compreso tra 46 e 90 giorni solari; a 60 € se il ritardo dal termine di emissione è superiore a 90 giorni solari. [4] L’emissione della fattura di chiusura oltre i termini previsti obbliga il venditore a riconoscere al cliente nella medesima fattura un indennizzo dai 4 euro (da 1 a 10 giorni solari di ritardo) fino a 22 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.

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(C)


SOA: verifica positiva per la C.M.T. di Aviano POTRÀ ESEGUIRE COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO Verifica triennale dell’attestazione SOA per la nostra Associata C.M.T. s.r.l., con sede in via Monte Colombera n. 10 nella zona industriale di Aviano (PN), ha rinnovato l’attestazione per la categoria OS18-A per 5.165.000 euro. Questo le consente di eseguire fino ad un importo massimo di 6.198.000 euro componenti strutturali in acciaio (OS18-A), categoria che riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio. La CMT srl è sorta nel 1986 dall’incontro dei tre soci fondatori che dopo una ventennale esperienza acquisita come responsabili di settore in ditte di primaria importanza, hanno visto la possibilità di unirsi in uno sforzo comune per intraprendere le stesse attività in proprio. L’attività dell’azienda è la costruzione ed il commercio di tralicci in ferro e carpenteria metallica, la lavorazione del ferro in genere e la produzione di manufatti metallici. Sin dall’inizio, CMT si è ben inserita come fornitrice per aziende di primaria importanza nel settore elettrico e per alcuni tra i più prestigiosi committenti nel campo industriale e privato. Il trend di crescita è stato costante fino a portare all’iscrizione prima all’albo nazionale dei costruttori e successivamente alla SOA per un importo significativo (oltre cinque milioni di euro).

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Le principali attività sono rivolte alla produzione di: carpenteria saldata e bullonata per impianti industriali, civili, pubblici e agricoli; sostegni per linee elettriche del tipo a traliccio o tubolare portali per sottostazioni torri per radio/tele-trasmissioni; funivie (stazioni, sostegni tralicciati o tubolari, respintori, binari, tenditori, passerelle ecc.) e finiture varie quali coperture, tamponamenti, serramenti per completare l’opera chiavi in mano. L’azienda, che dispone di un importante ufficio tecnico, a richiesta esegue anche la progettazione completa di calcoli e disegni premontaggio totale o parziale di qualunque struttura, montaggio completo in opera, zincatura e verniciatura e fornitura di bulloni. La CMT dispone di un’area, in parte coperta di 40000 mq, con un nuovissimo edificio adibito agli uffici e alla produzione. La capacità produttiva è di oltre 3000 ton. l’anno di carpenteria industriale e di altre 5000 ton. l’anno di piloni a traliccio. L’azienda dispone di quattro moderne linee automatiche a controllo numerico per la marcatura, la foratura e il taglio di angolari, travi e lamiere. Il controllo è programmato da un sofisticato elaboratore, che consente il massimo grado di rispetto delle dimensioni di progetto. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro e per aiutare le aziende l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Nuova norma regionale attività estrattive (3a parte) IL PROGETTO DELL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA DEVE AVERE UNO SVILUPPO TEMPORALE NON SUPERIORE A DIECI ANNI E’ stata pubblicata approvata sul BUR n. 32 del 20 luglio 2016 la Legge Regionale n. 12 del 15 luglio 2016 che disciplina le attività estrattive. La nuova normativa è il frutto di un importante lavoro che ha impegnato per due anni la nostra Associazione con le altre Associazioni datoriali, l’Assessorato all’Ambiente con l’ufficio geologico e coinvolgendo anche gran parte del Consiglio Regionale ed in particolare i rappresentanti della IV Commissione Consiliare. Sul questa importante legge, sono stati legittimi punti di vista diversi delle varie componenti interessate, ma alla fine il lavoro svolto dalla nostra Associazione ha portato a modificare un Disegno di Legge n. 146 che in partenza era fortemente penalizzante per le imprese del settore. Non sono stati raggiunti tutti gli obbiettivi che ci eravamo prefissati ma dopo interminabili riunioni, documenti di osservazioni, coinvolgimento di politici sia della maggioranza che della minoranza, il risultato può ritenersi assolutamente soddisfacente. Cominciamo ad approfondire i temi più significativi di questa nuova normativa con riferimento al titolo II (articoli dal 13 al 17).

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA (ART. 13) La domanda di autorizzazione all’attività estrattiva è corredata: a) della documentazione che dimostra l’adeguamento degli strumenti urbanistici da parte dei Comuni; b) del progetto dell’attività estrattiva, avente uno sviluppo temporale non superiore a dieci anni, strutturato in lotti della durata massima di cinque anni ciascuno, per le operazioni di coltivazione e per gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, al quale si aggiunge il PAG. 43 - APINFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2016

successivo periodo triennale per l’esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi; c) della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’ articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la disponibilità dell’area destinata all’esercizio dell’attività estrattiva, nonché della dichiarazione con la quale il soggetto istante si impegna a mantenere tale disponibilità per la durata di esecuzione del progetto dell’attività estrattiva. La domanda di autorizzazione se non conforme a quanto sopra è rigettata in quanto ritenuta inammissibile entro trenta giorni dalla presentazione della medesima.

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO (ART. 14) Ai fini della semplificazione del procedimento autorizzatorio in materia di attività estrattive, nonché della gestione unitaria dei rapporti con le strutture regionali e gli enti locali coinvolti nelle relative fasi istruttorie, la struttura regionale competente in materia di ambiente costituisce sportello per la presentazione delle domande finalizzate all’ottenimento dell’autorizzazione all’attività estrattiva e per l’emissione di ogni conseguente provvedimento amministrativo. Ai fini del coordinamento tra il procedimento autorizzatorio in materia di attività estrattive e la procedura di valutazione d’impatto ambientale di cui alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale): a) contestualmente alla domanda di autorizzazione all’attività estrattiva il soggetto proponente presenta: 1) l’stanza di VIA del relativo progetto che comprende l’eventuale domanda di valutazione d’incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);


2) l’eventuale domanda di autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali); 3) l’eventuale domanda di autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale 9/2007; 4) l’eventuale domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi della legge regionale 5/2007 e del decreto legislativo 42/2004; b) le strutture regionali competenti provvedono a comunicare contestualmente al soggetto proponente l’avvio dei rispettivi procedimenti; c) l’istruttoria finalizzata alla valutazione del progetto dell’attività estrattiva è allineata con l’istruttoria relativa all’istanza di VIA del medesimo progetto; i termini del procedimento autorizzatorio rimangono sospesi durante i termini fissati dalla legge regionale 43/1990 per le consultazioni, per l’espressione del parere della Commissione tecnico-consultiva VIA e per l’emissione del provvedimento di VIA; d) le strutture regionali e gli enti locali si esprimono contestualmente sul progetto dell’attività estrattiva sia ai fini del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale, sia ai fini del procedimento autorizzatorio; e) le strutture regionali, rispettivamente competenti in materia di attività estrattive e di valutazioni ambientali, valutano contestualmente gli esiti istruttori; f) l’autorizzazione paesaggistica è rilasciata in applicazione delle disposizioni di cui all’ articolo 146 del decreto legislativo 42/2004; g) le prescrizioni dettate dal provvedimento di VIA sono recepite nel progetto dell’attività estrattiva entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di VIA. L’autorizzazione è denegata nelle ipotesi di: a) esito negativo della procedura di VIA o della procedura di valutazione di incidenza; b) diniego di una delle autorizzazioni di cui ai punti sopracitati della lettera a), numeri 2), 3) e 4); c) esito negativo dell’istruttoria finalizzata alla valutazione del progetto dell’attività estrattiva. Il procedimento autorizzatorio si conclude con l’emanazione del provvedimento di autorizzazione all’attività estrattiva o di diniego della stessa, entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Qualora il progetto dell’attività estrattiva sia da sottoporre alla verifica di assoggettabilità alla vaPAG. 44 - APINFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2016

lutazione di impatto ambientale, la relativa istanza è presentata alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali. Nel caso di esclusione del progetto dall’obbligo di procedura di VIA il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente in materia di ambiente la domanda di autorizzazione all’attività estrattiva, corredata delle domande relative alle autorizzazioni, ai fini dell’istruttoria che si svolge mediante la convocazione di una conferenza di servizi nell’ambito della quale il Comune o i Comuni sul cui territorio ricadrebbe l’attività estrattiva esprimono il parere. Il procedimento si conclude con l’emanazione dell’autorizzazione all’attività estrattiva o con il diniego della stessa entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della relativa domanda. Nell’ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale e di valutazione d’impatto ambientale è considerata anche l’eventuale modifica di durata temporale del progetto. Le suindicate disposizioni si applicano anche alle istanze di autorizzazione alle varianti sostanziali del progetto dell’attività estrattiva.

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE (ART. 15) Il provvedimento di autorizzazione all’attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia, ha efficacia decorrente dalla comunicazione dell’avvenuta accettazione da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l’attività estrattiva della garanzia fideiussoria e ha durata pari a quella prevista per l’esecuzione del progetto dell’attività estrattiva. Entro il termine di scadenza delle autorizzazioni, il soggetto autorizzato presenta alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, a pena di sospensione del provvedimento di autorizzazione all’attività estrattiva, le nuove autorizzazioni. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce in particolare: a) i limiti di superficie, di volume e di profondità della coltivazione; b) i modi e i termini di esecuzione delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi; c) le eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità. L’autorizzazione è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive su istanza del soggetto che intende subentrare


nella posizione giuridica del soggetto autorizzato, nonché previo consenso di quest’ultimo. L’autorizzazione all’attività estrattiva è sospesa per il periodo di durata del procedimento di trasferimento dell’autorizzazione. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive trasmette il provvedimento di autorizzazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l’attività estrattiva, all’Ispettorato forestale competente per territorio, al Servizio valutazioni ambientali e al Servizio paesaggio e biodiversità.

RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE (ART. 16) L’istanza di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno due anni prima della scadenza del termine fissato, escluso il periodo triennale per l’esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, ai fini del completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. La presentazione dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell’attività estrattiva. Il rinnovo dell’autorizzazione può essere concesso per una volta e per un periodo non superiore a cinque anni e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell’autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l’esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, previa valutazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive della fattibilità del completamento del progetto dell’attività estrattiva, esclusi i citati interventi di manutenzione, nel periodo indicato dal soggetto richiedente anche in considerazione dell’attività già eseguita. Il rinnovo dell’autorizzazione all’attività estrattiva di pietre ornamentali può essere concesso per due volte e per un periodo non superiore a cinque anni ciascuna e la presentazione dell’istanza di rinnovo non preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell’attività estrattiva. L’istanza è corredata: a) dell’attestazione di permanenza della compatibilità del progetto dell’attività estrattiva alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, rilasciata dal Comune o dai Comuni competenti per territorio; b) della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’ articolo 47 del decrePAG. 45 - APINFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2016

to del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il mantenimento della disponibilità dell’area di cava per la durata del progetto dell’attività estrattiva, nonché l’impegno a estendere la garanzia fideiussoria o a prestarne una nuova per il periodo di rinnovo richiesto; c) delle autorizzazioni; d) del cronoprogramma del completamento del progetto dell’attività estrattiva, entro il termine indicato dal soggetto richiedente, al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l’esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi. L’istanza indica le ragioni che hanno reso impossibile il completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi entro il termine previsto dall’autorizzazione, il periodo di rinnovo richiesto e gli eventuali elementi per la valutazione. Nell’ambito dell’istruttoria è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni esprimono entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione all’attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l’attività estrattiva dell’avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di rinnovo. Il provvedimento di diniego del rinnovo dell’autorizzazione comporta l’obbligo di adeguare il progetto dell’attività estrattiva alla situazione di fatto, sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l’attività estrattiva e le strutture regionali interessate. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi all’obbligo di cui al comma 9 il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l’attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria. Nel caso in cui i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza dell’autorizzazione, non si attivino ai fini dell’escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede direttamente.

PROROGA DELL’AUTORIZZAZIONE (ART. 17) L’istanza di proroga dell’autorizzazione all’attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della scadenza del termi-


ne fissato, per la conclusione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, escluso il periodo triennale per l’esecuzione della manutenzione di tali interventi. L’istanza, finalizzata al completamento degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi in misura non superiore al 50 per cento della superficie prevista dal progetto dell’attività estrattiva, è corredata: a) dell’attestazione di permanenza della compatibilità del progetto dell’attività estrattiva alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale rilasciata dal Comune competente per territorio; b) della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’ articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il mantenimento della disponibilità dell’area di cava, nonché l’impegno a estendere la garanzia fideiussoria o a prestarne una nuova per il periodo di proroga richiesto; c) delle autorizzazioni; d) del cronoprogramma del completamento degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi nel periodo indicato dal soggetto richiedente. La proroga dell’autorizzazione può essere concessa per una volta e per un periodo non superiore a due anni e, in ogni caso, non superiore al periodo di durata dell’autorizzazione medesima, escluso il periodo triennale per l’esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi se inferiore a due anni. Il provvedimento di proroga dell’autorizzazione

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all’attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l’attività estrattiva, dell’avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di proroga. Qualora, nei sei mesi antecedenti la scadenza del termine, per cause di forza maggiore, non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, su richiesta del soggetto autorizzato, può fissare un termine, non superiore a sei mesi, decorrente dalla cessazione della causa di forza maggiore, per l’ultimazione di tali interventi. Nel caso in cui non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi secondo il progetto autorizzato, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive prescrive le modalità e i termini per l’esecuzione degli interventi. Nel caso di diniego della proroga dell’autorizzazione o decorsi i termini, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l’attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria. Nel caso in cui i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza dell’autorizzazione, non si attivino ai fini dell’escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede direttamente. (continua) (CS)


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Nuovo Codice dei Contratti (7a parte) È CONSENTITA LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE DA PARTE DELLE ATI E CONSORZI, ANCHE SE NON ANCORA COSTITUITI Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è il nuovo Codice dei contratti in sostituzione del D.Lgs. 163/2006, il decreto è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016. In precedenza il Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2016 aveva approvato definitivamente il decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il nuovo Codice appalti, che conferma l’impianto del testo preliminare del 3 marzo scorso e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede una disciplina transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti. Il Governo recepisce quindi in un unico decreto, passando dagli oltre 2.000 articoli del vecchio codice agli attuali poco superiori ai 200, le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la delega e recependo le direttive europee nei tempi previsti al passo con gli altri paesi europei. Con questo articolo continuiamo ad approfondire le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti in PAG. 48 - APINFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2016

particolare al titolo III relativo alla procedura di affidamento (da articolo 44 e 53).

DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (ART. 44) Entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) nonché dell’Autorità garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.

OPERATORI ECONOMICI (ART. 45) Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre


1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni PAG. 49 - APINFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2016

per l’esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI ECONOMICI (ART. 48) Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti. Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di qualificazione, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indi-


cata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. E’ consentita la presentazione di offerte da parte delle ATI e Consorzi, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. È vietata l’associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza di questi divieti comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l’operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandaPAG. 50 - APINFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2016

tario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni sopraindicate trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli


altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

CLAUSOLE SOCIALI DEL BANDO DI GARA E DEGLI AVVISI (ART. 50) Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.

SUDDIVISIONE IN LOTTI (ART. 51) Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali, ovvero in lotti prestazionali in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti. Le stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la PAG. 51 - APINFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2016

possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l’aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonché le modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

ART. 52. (REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI) Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell’offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi: a) a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili; b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a


disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante; c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti; d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici; e) l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione. Le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario. La comunicazione orale può essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Essi esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione. Le stazioni appaltanti possono, se necessario, richiedere l’uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, ma, in tale caso, offroPAG. 52 - APINFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2016

no modalità alternative di accesso. Sono adeguate modalità alternative di accesso quelle che: a) offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, conformemente all’allegato V o dalla data di invio dell’invito a confermare interesse. Il testo dell’avviso o dell’invito a confermare interesse indica l’indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili; b) assicurano che gli offerenti, che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all’offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un’autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online; c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che i predetti soggetti rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto. Oltre ai requisiti specifici di ricezione, gli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole: a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei soggetti interessati le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione; b) le stazioni appaltanti specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d’aggiudicazione degli appalti. Il livello è proporzionato ai rischi connessi; c) qualora ritengano che il livello dei rischi, sia tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nel Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le stazioni appaltanti accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009/767/CE, create con o senza dispo-



sitivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni: 1) le stazioni appaltanti stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nelle regole tecniche adottate in attuazione del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilità di convalida esistenti. Le possibilità di convalida consentono alla stazione appaltante di convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il coordinamento della Cabina di regia, comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione europea che le pubblica su internet; 2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, le stazioni appaltanti non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l’uso di tali firme da parte degli offerenti. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall’autorità competente o da un altro ente responsabile del rilascio, l’autorità o l’ente competente di rilascio può stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformità ai requisiti previsti dalle regole tecniche adottate in attuazione del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilità di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l’uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi del presente codice, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o più dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni: a) mezzi elettronici; b) posta; PAG. 54 - APINFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2016

c) comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di una concessione e purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un supporto durevole; d) la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento. Nei casi sopracitati, il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio e non deve limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione comunemente in uso.

ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA (ART. 53) Salvo quanto espressamente previsto nel codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l’interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l’invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito: a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficia-


le, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione; d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione. Gli atti sopracitati, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti. L’inosservanza delle sopracitate disposizioni, per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell’articolo 326 del codice penale. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali; b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la so-

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luzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale. In relazione all’ipotesi delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto. Sempre in relazione a questa ipotesi, è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto. (continua) (CS)


Scambi fra Soci Una nostra Impresa Associata cerca scaffalature usate o d’occasione per il proprio magazzino di prodotti/componenti industriali meccanici. Chi fosse interessato alla fornitura contatti l’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione. oOo Su richiesta del Commissario Giudiziale, dott. ssa Daniela Kisling, del concordato preventivo n. 5/2016 del Tribunale di Udine, proposto dalla società “E.D. Impianti Srl”, con sede in Cividale del Friuli, Via dell’Artigianato n. 69, divulghiamo il seguente avviso:

Provvedimento del Tribunale di Udine di data 8 settembre 2016 - Avviso di vendita del ramo di azienda di pertinenza della società E.D. Impianti srl, avente ad oggetto l’esercizio dell’attività di installazione di impianti elettrici, civili e industriali. Le offerte irrevocabili per l’acquisto dovranno pervenire entro il 26 ottobre 2016 alla cancelleria dei fallimenti del Tribunale di Udine in forma segreta. Chi fosse interessato ad avere i documenti contatti l’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.

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(CS)


Garanzia Giovani: opportunità di formazione gratuita in FVG TECNICHE DI MARKETING, WEB MARKETING E COMUNICAZIONE COMMERCIALE Confapi FVG intende avviare un corso gratuito di 150 ore rivolto a giovani che non abbiano ancora compiuto 30 anni e che a settembre 2016 si trovino nella condizione di non lavorare, di non studiare né di essere iscritti all’Università. Il progetto è finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovanile. Il corso verterà su marketing, web marketing e comunicazione commerciale, con un modulo di 40 ore di lingua inglese. Il gruppo classe sarà di 12 allievi, fino ad un massimo di 16; pertanto la formazione sarà particolarmente dedicata e mirata. Per la docenza saranno coinvolti professionisti che abitualmente operano con le PMI del territorio. Di seguito riportiamo i contenuti della scheda del corso.

PERCHÉ PARTECIPARE Con questo corso si vogliono trasferire le competenze e gli strumenti per operare efficacemente e in modo innovativo nell’ambito commerciale e della comunicazione d’impresa. Il marketing e la comunicazione si intendono come funzioni legate alle vendite, alla pubblicità e vanno collocati in uno scenario che tenga conto da un lato del pubblico dei potenziali clienti e dall’altro del contesto sociale ed economico entro il quale l’impresa agisce e rispetto al quale deve definire il proprio posizionamento.

Il corso affronta in parallelo i due ambiti professionali - marketing, web marketing e comunicazione commerciale. Particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo delle capacità relazionali dei partecipanti, offrendo loro anche la possibilità di confrontarsi con operatori che presentano case histories e testimonianze dirette. L’approfondimento della lingua inglese commerciale completa il profilo.

DESTINATARI Possono partecipare tutte le persone iscritte al programma PIPOL che non abbiano ancora compiuto i trent’anni e non siano impegnate in attività di lavoro, studio o formazione (fasce 2 e 3).

CONTENUTI - - - - - - - - -

Basic di marketing Marketing business to business Costruire il piano marketing Sistemi informativi di marketing: ricerche di mercato e marketing performance Web Marketing: Social Media e comunicazione digitale La gestione del cliente Online - Digital Marketing Comunicazione interpersonale e in gruppo Negoziazione commerciale Inglese commerciale

INIZIO CORSO Ottobre 2016.

DURATA Il corso avrà una durata totale di 2 mesi, per un totale di 150 ore d’aula.

SEDE DEL CORSO Il corso si terrà presso la sede dell’Associazio-

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ne Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - CONFAPI FVG in Viale Ungheria n. 28 a Udine.

ATTESTATO

COME PARTECIPARE

PER INFORMAZIONI

Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL presso il Centro per l’Impiego e richiedere di partecipare ad una operazione formativa professionalizzante a risultato nell’area professionale “Area comune - Commerciale e marketing”. Le persone già iscritte a PIPOL, ma che avevano fatto una richiesta diversa, dovranno modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI), sempre presso il CPI.

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - CONFAPI FVG Viale Ungheria n. 28 - 33100 Udine Tel. 0432/507377 - Fax 0432/295922 E-mail: formazione@confapifvg.it web: www.confapifvg.it Responsabile Ufficio Formazione e Sviluppo Risorse Umane: Dott.ssa Emanuela De Faccio (EDF)

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.

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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Caseine e caseinati E’ stata pubblicata la legge di delega al Governo in attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all’alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Catalogo specie piante agricole La Commissione Europea ha pubblicato il sesto complemento alla XXXIV edizione del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole. Varietà vegetali La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 874/2009 recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo ai procedimenti dinanzi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali. Elenco laboratorio olio Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco dei laboratori italiani, suddiviso per regioni, autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleicolo.

BEVANDE Elenco laboratori Vini Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco dei laboratori italiani, suddiviso per regioni, autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo.

COMMERCIO Donazione e distribuzione prodotti alimentari E’ stata pubblicata la legge 19 agosto 2016, n. 166 relativa alle disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. Contributi Sisma E’ stato pubblicato il decreto che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, concernente contributi per la messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012.

ETICHETTATURA Adeguamento normativa nazionale reg. 1169/2011 E’ stata pubblicata la legge 12 agosto 2016, n. 170 concernente la delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Elenco DOP e IGP e STG Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 30 agosto 2016). Consorzi vini Il Ministero delle politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco dei Consorzi incaricati ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2010 n. 61.

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Contea di Sclafani DOP Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di modifica del nome della denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» in «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» e modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini. Oriel Sea Minerals DOP La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oriel Sea Minerals (DOP)]. Oriel Sea Salt DOP La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oriel Sea Salt (DOP)]. Vino “Trevenezie” Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di modifica del nome della indicazione geografica tipica dei vini da “delle Venezie” a “Trevenezie” e del relativo disciplinare di produzione. Vino “delle Venezie” Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini “delle Venezie”.

VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Peste suina africana La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. Febbre catarrale degli ovini Il Ministero della salute ha pubblicato il decreto ad oggetto la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - Modifica e integrazione dispositivo dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014 e s.m. oOo

DATI DI MERCATO 35a SETTIMANA (DAL 29 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE 2016) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frumento; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate.

RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 35, dal 29 agosto al 4 settembre 2016 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 45 notifiche, di cui 20 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Quattro le allerte avviate dall’Italia: 1. spiedini di maiale prodotti in Italia e distribuiti in Svizzera contaminati da Listeria m.; 2. pesce spada proveniente dalla Spagna e distribuito in Italia contaminato da mercurio; 3. carne e frattaglie di pollo provenienti dalla Polonia e distribuite in Italia contaminate da Salmonella enteritidis; 4. avviata dall’Italia per focolaio di intossicazione alimentare (avvelenamento da istamina) causato da tonno pinna gialla proveniente dalla Spagna. Dati relativi alla settimana n. 36, dal 5 all’11 settembre 2016 Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 45 notifiche, di cui 15 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Due le allerte avviate dall’Italia: 1. insalata con uova di carpa distribuita in Italia e proveniente dalla Romania contaminati da Listeria m.; 2. pesce spada proveniente dalla Spagna e distribuito in Italia contaminato da mercurio. Una allerta è stata avviata dalla Germania per compresse ottenute da foglie d’orzo biologico contaminate da Escherichia coli produttore della tossina Shiga (STEC) distribuite anche in Italia.

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Trasporti internazionali su strada SCADENZE AUTORIZZAZIONI BILATERALI E AUTORIZZAZIONI CEMT

Per memoria, si segnala che il 30 settembre 2016 scade il termine per la presentazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle domande relative al rinnovo e alla conversione in assegnazione fissa delle autorizzazioni bilaterali per trasporti internazionali verso i paesi extra comunitari. Le domande per il rinnovo e conversione delle autorizzazioni bilaterali vanno presentate utilizzando i modelli allegati al citato decreto dirigenziale sui quali, tra le altre informazioni da inserire, figura il numero d’iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese di autotrasporto (REN) e il parco veicolare in disponibilità dell’impresa suddiviso secondo la categoria ecologica “Euro”. Nell’invio a mezzo posta, farà fede il timbro postale di spedizione della raccomandata. Ai fini del rinnovo delle assegnazioni fisse per l’anno 2017, è necessario che le imprese abbiano utilizzato almeno 24 autorizzazioni (con una media di almeno due autorizzazioni al mese) nel periodo 1° ottobre 2015 – 30 settembre 2016,

dovendo comprovare tale utilizzo mediante la restituzione delle medesime autorizzazioni entro il 15 ottobre 2016. Analoga dimostrazione va fatta per la conversione in assegnazione fissa delle autorizzazioni ottenute nel 2016 a titolo precario. Sempre in ordine alle autorizzazioni bilaterali, si rammenta che la seconda quota dell’assegnazione fissa va richiesta entro il 31 ottobre 2016; trascorso questo termine, l’impresa non avrà più la garanzia di poterne disporre, in quanto dette autorizzazioni entreranno a far parte del totale oggetto di assegnazione a titolo precario. Per quanto riguarda, invece, il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT e la partecipazione alla graduatoria 2017, le domande vanno presentate entro il 31 ottobre 2016. Serve rammentare che le anzidette scadenze sono poste dalla “disciplina generale” sul rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di cose su strada adottata con il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 luglio 2013, come successivamente modificato dal decreto 11 settembre 2015, e per la quale si rimanda, da ultimo, ad Apinforma n. 17/2015, pp. 60-61. Per altre informazioni le imprese possono rivolgersi anche all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER L’AGOSTO 2016

Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 15/2016, p. 51, per segnalare che il 14 agosto 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di agosto 2016. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nell’agosto 2016 (pari a 1288,19 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,055 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA);

- 0,841 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Riduzione compensata dei pedaggi autostradali NUOVA PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DEFINITIVA

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla riduzione compensata dei pedaggi autostradali del 2015 per segnalare che con delibera d’urgenza n. 8/2016 del 23 settembre 2016 il Presidente del Comitato centrale dell’albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi ha nuovamente prorogato il termine finale per la presentazione delle relative domande dal 26 settembre alle ore 13.30 del 15 ottobre 2016. La delibera sarà pubblicata sulla G.U. e sarà ratificata dal Comitato centrale nella prima utile occasione. La decisione è maturata “anche in considerazione dello stato di elaborazione dell’istruttoria in corso” a causa dei ritardi nella elaborazione delle istruttorie e per consentire un maggior livello di fruizione del diritto. Per buona memoria, si ricorda sempre che: - i termini per la prenotazione della domanda pedaggi 2015 (fase 1) si sono chiusi il 5 agosto 2016 (cfr. la citata circolare associativa del 1° agosto 2016);

- entro le ore 14.00 del 9 settembre 2016 le imprese interessate che hanno utilmente fatto la prenotazione potranno presentare la domanda con tutti i dati dei loro veicoli senza apporre la firma digitale; - dal 24 agosto al 22 settembre 2016 il sistema avrebbe dovuto verificare in maniera progressiva i dati forniti dalle imprese con quelli presenti nel CED Motorizzazione e dovrebbe aver dovuto fornire alle imprese una lista con: a) le targhe errate; b) le targhe non presenti nel CED o non abbinate alle carte di circolazione delle imprese (o cooperative e consorzi); c) sulla base di tale lista si apre un’interfaccia tra il sistema e l’impresa richiedente, finalizzata ad inserire i dati esatti degli autoveicoli (targa e categoria ecologica “euro”), da indicare in un apposito file denominato Access entro il 22 settembre 2016. - entro le 13.30 del 15 ottobre 2016 (e non più entro le 17.00 del 26 settembre 2016) le domande definitive per il rimborso dei pedaggi 2015 dovranno essere firmate digitalmente a pena di decadenza del beneficio. Per altre informazioni le imprese possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Carta di qualificazione del conducente. Rinnovo validità POSSIBILITÀ DI GUIDARE FINO A TRE MESI CON LA RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA VIDIMATA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE Con nota prot. 19604/8.3 del 9 settembre 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione, in considerazione delle numerose istanze di rinnovo della Carta di qualificazione del conducente (CQC) presentate a ridosso della ormai nota scadenza del 9 settembre 2016 e dell’impossibilità per gli uffici della Motorizzazione civile di procedere al rinnovo in tempi stretti, ha espressamente consentito che il titolare della CQC, il quale, dopo aver svolto utilmente il corso di formazione di 35 ore, “[abbia] presentato istanza di rinnovo di validità della stessa, possa esercitare l’attività professionale, sul territorio nazionale, con la ricevuta di presentazione dell’istanza vidimata dall’Ufficio Motorizzazione civile (UMC), per un periodo non superiore a tre mesi.” La notizia e il testo della nota ministeriale è stata anticipata

con circolare associativa prot. 237/AdT/cf del 16 settembre 2016. È il caso anche qui di rammentare che, ai fini del rinnovo quinquennale della CQC, i conducenti interessati sono tenuti ad: - aver frequentato completamente un corso di rinnovo di 35 ore (non è sufficiente, quindi, averne appena iniziato uno); - aver ottenuto il relativo attesto ed aver presentato entro lo stesso 9 settembre 2016 regolare domanda di rinnovo della CQC all’ufficio della Motorizzazione civile; - avere la ricevuta di presentazione di detta domanda di rinnovo. Ciò precisato, in considerazione di possibili controlli su strada e allo scopo di prevenire spiacevoli contestazioni per la CQC scaduta di validità, si suggerisce alle imprese, che abbiano conducenti in tale situazione, di dotare gli stessi della copia della nota ministeriale, già diffusa con la citata circolare associativa. Al di là di queste istruzioni ministeriali, si sconsiglia, comunque, di circolare all’estero con una CQC che non sia perfettamente valida. Per la nota ministeriale e informazioni le imprese possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2015 e 2016 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.

INDICE ISTAT MESE DI LUGLIO 2016

(C)

ANNI E MESI

INDICI DELL’ANNO PRECEDENTE

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE

(Base 2010 = 100) 2015

Luglio

107,2

-0,1

0,0

n. 201 del 31 agosto 2015

Agosto

107,4

-0,1

-0,2

n. 225 del 28 settembre 2015

Settembre

107,0

-0,1

-0,2

n. 252 del 29 ottobre 2015

Ottobre

107,2

0,0

0,1

n. 276 del 26 novembre 2015

Novembre

107,0

0,0

0,2

n. 302 del 30 dicembre 2015

Dicembre

107,0

0,0

-0,1

n. 23 del 29 gennaio 2016

Media

107,1 (Base 2015 = 100)

2016

Coefficiente di raccordo tra le basi

1,071

Gennaio

99,7

0,3

-0,5

n. 65 del 18 marzo 2016

Febbraio

99,5

-0,2

-0,6

n. 75 del 31 marzo 2016

Marzo

99,6

-0,3

-0,5

n. 99 del 29 aprile 2016

Aprile

99,6

-0,4

-0,7

n. 126 del 31 maggio 2016

Maggio

99,7

-0,4

-0,5

n. 143 del 21 giugno 2016

Giugno

99,9

-0,3

-0,4

n. 184 dell’8 agosto 2016

Luglio

100,0

-0,1

-0,2

n. 214 del 13 settembre 2016

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Scadenze aziendali ottobre 2016 zione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga.

IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI OTTOBRE 2016

LUNEDÌ 10 INPS - LAVORO DOMESTICO - Scade il termine per il versamento dei contributi dei lavoratori domestici.

SABATO 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di settembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

DOMENICA 16 (POSTICIPA A LUNEDÌ 17) IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di settembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento dell’8^ rata dell’Iva, relativa al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2016 utilizzando il codice tributo 6099. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della quinta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessate all’applica-

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della quinta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 6 luglio. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della terza rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dal 7 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:

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- 27,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 31,72% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2015 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2015. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016: scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2016. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente

dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.

GIOVEDÌ 20 PREVINDAPI - Scadenza della denuncia e del versamento dei contributi Previndapi relativi al terzo trimestre (luglio-agosto-settembre 2016) per i dirigenti e i quadri superiori.

MARTEDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di settembre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 – quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 – quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al terzo trimestre 2016. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. ASSISTENZA FISCALE - Termine entro il quale il lavoratore consegna al Caf o a un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto di imposta, la dichiarazione integrativa

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del 730/2016; sono interessati tutti i lavoratori dipendenti o pensionati o redditi assimilati a lavoro dipendente che hanno presentato il Mod. 730/2016, e che hanno riscontrato nella suddetta dichiarazione errori ed omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito.

DOMENICA 30 (POSTICIPA A LUNEDÌ 31) CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° ottobre 2016 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 settembre 2016. BENI D’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI/FAMILIARI - Scade il termine per la comunicazione telematica dei dati relativi ai beni concessi in godimento a soci o familiari. FINANZIAMENTI CONCESSI A SOCI/FAMILIARI - Scade il termine per la comunicazione telematica dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa.

LUNEDÌ 31 VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della sesta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della quinta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della quinta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 6 luglio. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dal 7 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. ELENCO ACQUISTI DA SAN MARINO - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione degli acquisti, senza applicazione dell’Iva, presso operatori di San Marino registrati nel mese di settembre. RIMBORSO IVA INFRANNUALE - Scade il termine per la presentazione telematica dell’istanza di rimborso/compensazione del credito Iva maturato nel terzo trimestre. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente AGENTI E RAPPRESENTANTI - Le aziende preponenti devono inviare ad agenti e rappresentati il conto provvigioni e liquidazione delle provvigioni del trimestre precedente come previsto dall’art. 1749 c.c.

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(PZ-FT)


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