Apinforma n. 16 del 15 settembre 2017

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 16 15 settembre 2017

IN PRIMO PIANO ORGANIZZAZIONE

AUTOFFICINE. REGOLARIZZAZIONE RESPONSABILI TECNICI

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE




NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 16 15 settembre 2017

Sommario Spesometro e liquidazioni Iva ravvedibili FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

8

Iper-ammortamenti, rinvio al 30 settembre 2018

10

L’Iva nei trasporti internazionali

13

Indice mensile rivalutazione t.f.r. agosto 2017

15

Rinnovo CCNL Unionmeccanica Confapi 3 luglio 2017

16

Nuovi voucher: alcuni importanti chiarimenti

18

Nuova guida Inail

20

Trasporto rifiuti

23

La S.I.C.E.A. rinnova l’attestazione SOA

24

ANAC, precisazione per l’Albo gestori ambientali

26

Circolare della Regione in materia edilizia (1a parte)

27


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Autofficine. Regolarizzazione responsabili tecnici

32

Mercato e concorrenza

34

Trasporti internazionali su strada Annex 4, 5 e 6

38

Manomissione cronotachigrafo: rilevanza penale

39

Legislazione alimentare

40

Scadenze aziendali ottobre 2017

41

ORGANIZZAZIONE

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Spesometro e liquidazioni Iva ravvedibili L’AGENZIA CON UNA RISOLUZIONE CHIARISCE LE PROCEDURE PER LA REGOLARIZZAZIONE L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 104 del 28 luglio 2017 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di ravvedimento delle comunicazioni e dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche Iva. Il documento di prassi conferma la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/97 per entrambe le comunicazioni telematiche. Per quanto riguarda la comunicazione delle fatture ricordiamo che il primo termine per la trasmissione dei dati relativi al primo semestre dopo il differimento ultimo del MEF è fissato al 28 settembre 2017. La risoluzione ricorda che la sanzione irrogabile prevista dall’art. 11, comma 2-bis del D.Lgs. 471/97 per l’omessa o errata trasmissione, prevede una sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro per ogni trimestre. Tali sanzioni possono essere ridotte alla metà, rispettivamente a 1 euro e 500 euro, qualora la trasmissione corretta sia effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria. Con l’applicazione del ravvedimento operoso le sanzioni si riducono da un nono a un quinto a seconda del momento in cui si procede alla regolarizzazione. La risoluzione a questo proposito riporta esempi e tabelle utili per il calcolo della sanzione corretta, ad esempio in caso di errata comunicazione dei dati di 180 fatture, la cui scadenza come ricordato scadrà il 28 settembre 2017, qualora il contribuente si ravveda entro il 29 dicembre 2017 (entro 90 giorni), oltre a dover ritrasmettere la comunicazione dovrà versare 40 euro pari alla sanzione base di 360 euro (2 x 180) ridotta a 1/9, ai sensi dell’art. 13 comma 1, lett. a-bis) del D.Lgs. 472/1997. Segnaliamo che il ravvedimento operoso è consentito a meno che la violazione non sia stata già constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni,

verifiche o altre attività amministrative di accertamento. La risoluzione riconosce il ravvedimento operoso anche per le comunicazioni omesse, a patto che siano trasmesse. Tale regole diverge rispetto a quella prevista per le dichiarazioni dei redditi o dell’Iva, per queste ultime infatti vige la regola che decorsi 90 giorni dalla scadenza ordinaria la dichiarazione si considera in ogni caso omessa, senza possibilità di ricorre al ravvedimento. Per la trasmissione della comunicazione delle fatture, tale limitazione non opera e conseguentemente potrà sempre essere trasmessa utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso entro il limite previsto da quest’ultimo che coincide con quello per l’accertamento fiscale. Con riferimento alle liquidazioni periodiche Iva la prima scadenza è già maturata lo scorso 12 giugno 2017, si tratta di un adempimento che secondo la risoluzione ancorché autonomo rispetto a quello dichiarativo, è comunque propedeutico allo stesso. In questo caso la sanzione amministrativa è fissata da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione viene eseguita entro 15 giorni successivi alla scadenza. Anche per le liquidazioni è possibile regolarizzare eventuali omissioni o irregolarità utilizzando il ravvedimento operoso. In questo caso tuttavia l’Agenzia introduce un principio nuovo, secondo cui se il ravvedimento interviene successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, non sarà necessario presentare le comunicazioni periodiche omesse o errate, cosa invece richiesta se la regolarizzazione viene eseguita prima della dichiarazione annuale. In definitiva fermo restando il versamento in ogni caso della sanzione ridotta da ravvedimento, qualora la regolarizzazione: - sia eseguita prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva, si dovrà inviare anche la comunicazione della liquidazione omessa, incompleta o errata; - sia eseguita direttamente nella dichiarazione annuale ovvero successivamente alla presentazione della stessa, non sarà necessario trasmettere la comunicazione della liquidazione omessa, incompleta o errata.

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Tuttavia qualora la regolarizzazione dei dati non trovi collazione all’interno della dichiarazione annuale, sarà necessario regolarizzare quest’ultima presentando un modello Iva integrativo. Anche per le liquidazioni sono presenti delle esemplificazione e tabelle, ad esempio nel caso di omessa comunicazione della liquidazione Iva relativa al primo trimestre 2017 se la stessa viene regolarizzata: - entro il 30 aprile 2018 (termine di invio della dichiarazione annuale) si dovrà versare la sanzione di 55,56 euro (500 X 1/9) e procedere all’inoltro della comunicazione; - dopo il 30 aprile 2018, ad esempio il 10 settembre 2018, si dovrà versare la sola sanzione di 71,43 euro (500 X 1/8) senza procedere all’inoltro della comunicazione.

In quest’ultimo caso non si deve inviare la comunicazione perché si presume che sia stata regolarizzata con la dichiarazione annuale. Se tuttavia nella dichiarazione annuale i dati della dichiarazione periodica non sono stati correttamente indicati, si renderà dovuta la sanzione propria come ad esempio quella per dichiarazione infedele (da 90% al 180% ex art. 5 del D.Lgs. 471/1997), sanzione che sarà comunque ravvedibile. Anche per la comunicazione della liquidazione Iva viene confermato che se la regolarizzazione viene eseguita entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione da assumere per il calcolo della riduzione da ravvedimento operoso è quella ridotta alla metà, vale a dire 250 euro ex art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997. (PZ)

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Iper - ammortamenti, rinvio al 30 settembre 2018 INVARIATI I TERMINI DI CONSEGNA PER MAXI-AMMORTAMENTI E SOFTWARE Il decreto legge 91/2017 (decreto Mezzogiorno) ha prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2018 il termine ultimo entro il quale dovranno essere consegnati o, in caso di appalto, ultimati i lavori per gli investimenti iper-ammortizzabili. La legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) oltre a confermare la normativa dei maxi ammortamenti ha introdotto un nuovo incentivo finalizzato all’accelerazione degli investimenti secondo il modello “Industria 4.0”, prevedendo una maggiorazione del costo di acquisto del 150% (iper - ammortamenti) per gli investimenti ad alto contenuto tecnologico. L’agevolazione interessa tutte le imprese, a prescindere dal regime contabile adottato e riguarda specifici beni ammortizzabili nuovi ad alto contenuto tecnologico espressamente individuati dalla norma. L’acquisto deve essere sostenuto dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della legge) al 31 dicembre 2017, oppure entro il 30 settembre 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017: - sia accettato dal venditore il relativo ordine; - sia pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto. In origine il termine del 30 settembre era fissato al 30 giugno, ma come ricordato il D.L. 91/2017 ha prorogato di tre mesi, vale a dire appunto al 30 settembre 2018, il termie ultimo entro il quale deve essere consegnato il bene o deve essere ultimata l’opera in caso di appalto. Il legislatore ha sostanzialmente concesso tre mesi in più per il perfezionamento della consegna, momento importante perché fissa l’ammontare dell’investimento agevolabile. L’amministrazione finanziaria ha, infatti, confermato l’obbligo di osservare le regole sulla competenza economica previste dall’art. 109 del TUIR anche per l’iper – ammortamento. Conseguentemente si dovrà veri-

ficare il momento di consegna o spedizione o, se successiva, la data di trasferimento della proprietà, oppure l’ultimazione della prestazione per gli appalti oppure ancora i corrispettivi liquidati in via definitiva in base ai Sal per gli appalti che prevedono una simile ripartizione dell’opera. Così in caso di appalto, se al 30 settembre 2018 l’opera non viene conclusa integralmente, la parte di costo sostenuta fino a tale data e certificata da stati di avanzamento lavori accettati e liquidati in via definitiva, rappresenterà l’ammontare dell’investimento agevolabile. Ricordiamo che per accedere al beneficio è necessario rispettare anche la condizione dell’interconnessione. Solo quando il bene diventa effettivamente connesso al sistema aziendale è utilizzabile la maggiorazione del 150%, in assenza di interconnessione il bene potrà eventualmente accedere alla sola maggiorazione del 40%. Per quanto riguarda l’obbligo di versare entro la fine dell’anno in corso almeno il 20%, si ricorda che tale acconto deve essere calcolato con riferimento all’ordine o al contratto sottoscritto dalle parti, non rilevando l’effettivo valore dell’acquisto definito in sede consuntiva. Si ricorda che per i beni in leasing, il 20% deve essere riferito al maxi canone. Non rientrano nell’agevolazione i beni acquistati nel 2016 ma entrati in funzione nel 2017, in questi casi eventualmente si potrà accedere al maxi - ammortamento. Come accennato l’iper - ammortamento consente d’innalzare la percentuale di ammortamento del 150%, in questo modo per i beni ammessi al regime agevolativo è possibile calcolare quote di ammortamento pari al 250% del costo di acquisto. Ricordiamo inoltre che limitatamente alle imprese che beneficano dell’iper - ammortamento viene riconosciuta un’ulteriore agevolazione, consistente nella maggiorazione del 40% del costo di acquisto di alcuni beni immateriali indicati in apposito allegato B della legge di bilancio, Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni, idonee a interconnettere i beni materiali iper - ammortizzabili. Si tratta di una novità perché nel maxi - ammortamento, i beni immateriali sono esclusi. Ora potranno essere agevolati con una maggiorazione uguale del 40%, a condizione che siano funzionali

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ai beni iper - ammortizzabili. Questa agevolazione non opera autonomamente ma deve essere legata ad investimenti finalizzati alla realizzazione dell’interconnessione. Il beneficio della maggiorazione del 40% è riconosciuto ai soggetti che beneficiano della maggiorazione del 150% a prescindere dalla circostanza che il bene immateriale sia collegato al bene materiale agevolato. E’ quindi sufficiente rispettare il requisito soggettivo, vale a dire l’accesso all’iper - ammortamento e non quello oggettivo, vale a dire il collegamento del singolo software agevolato al relativo bene materiale agevolato. Ritornando al decreto 91/2017 evidenziamo che le agevolazioni super - ammortamento, iper - ammortamento e maggiorazione per i software sono indipendenti, riconoscendo la proroga al 30 settembre 2018 esclusivamente agli iper - ammortamenti. Per super - ammortamento e investimenti in software il termine di consegna è rimasto ancorato al 30 settembre 2018. Questi investimenti richiedono la predisposizione di una dichiarazione o di una perizia che deve essere acquisita dall’impresa entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo d’imposta in cui il

bene viene interconnesso al sistema aziendale. In quest’ultimo caso l’agevolazione sarà fruibile dal periodo d’imposta in cui si realizza l’interconnessione. Questi documenti sono richiesti per accedere all’iper-ammortamento e alla maggiorazione per i software, le imprese devono acquisire una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o da un ente certificatore accreditato. Questi documenti dovranno attestare che il bene possiede le caratteristiche tecniche richieste dalla norma ed è interconnesso al sistema aziendale contribuendo ad incrementare la catena di valore dell’impresa. Il termine per l’accettazione degli ordini non è stato modificato mentre è stato riconosciuto un arco temporale più ampio ai produttori dei beni iper ammortizzabile, mentre per le imprese che stanno pensando ad un investimento 4.0 si suggerisce di attivarsi per tempo perché comunque, entro la fine dell’anno, l’ordine dovrà essere accettato e versato l’acconto.

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(PZ)


L’Iva nei trasporti internazionali LA CORTE EUROPEA RESTRINGE L’AMBITO APPLICATIVO DELLA NON IMPONIBILITÀ La Corte di Giustizia Europea con una sentenza pronunciata il 29 giugno 2017 nella causa C-288/16 è intervenuta in merito all’applicazione del regime di non imponibilità previsto per i trasporti internazionali dall’art. 9 comma 1 n. 2 del DPR 633/72. Prima di entrare nel merito della sentenza, è opportuno ricordare la disciplina Iva prevista in ambito comunitario per i servizi di trasporto di beni. Questi trasporti dal punto di vista della territorialità dell’Iva, rientrano nell’ambito delle prestazioni di carattere generale comprese nell’art. 7 - ter del DPR 633/72. Tali prestazioni prevedono la liquidazione dell’imposta nel paese di stabilimento del committente, valendo il principio di tassazione nel paese di destinazione. Nelle operazioni intercorse tra soggetti economici (B2B) conseguentemente, il luogo di tassazione della prestazione di trasporto ricade nel luogo di stabilimento del committente, se questi è appunto un soggetto Iva. Si evidenzia che ai fini dell’applicazione della disciplina in argomento non assume alcuna importanza la circostanza che nell’ambito del trasporto tra stati membri, si attraversino stati non appartenenti all’Unione Europea. Ciò che importa ai fini dell’individuazione della prestazione come intracomunitaria, sono il luogo di partenza e quello di arrivo, se entrambi sono comunitari il trasporto è intracomunitario anche se vengono attraversati paesi che non lo sono. Si pensi ad un’impresa italiana che incarica un vettore tedesco di trasportare dei beni dalla Germania alla Spagna. In questo caso il trasporto è intracomunitario perché inizia e termina in due paesi comunitari ed essendo il committente italiano l’imposta dovrà essere pagata nel nostro paese. A questo proposito il vettore tedesco emetterà fattura non soggetta ad Iva per mancanza del requisito

della territorialità, mentre l’impresa committente italiana dovrà integrare la fattura del tedesco con l’Iva italiana e procedere alla registrazione della stessa sia nel registro delle fatture emesse sia in quello delle fatture ricevute. Il committente italiano sarà inoltre tenuto a presentare il modelle Intrastat – quater relativo ai servizi ricevuti. Nell’ambito dei trasporti internazionali, dove interviene un paese che non appartiene alla UE, l’articolo 9 comma 1 punto 2 del DPR 633/72 prevede un regime di non imponibilità per i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69 del Codice Doganale. Così un’impresa italiana che incarica un vettore italiano di trasportare dei beni da Ginevra a Udine pone in essere una prestazione di servizi che dal punto di vista territoriale, come visto sopra, si considera effettuata in Italia (paese del committente). Tuttavia trattandosi di trasporto relativo a merce in importazione, il vettore emetterà la fattura nei confronti del committente nazionale in regime di non imponibilità ai sensi del citato articolo 9. E’ su questo particolare tipologia di servizio che la Corte Europea è intervenuta con la citata sentenza C - 288/16 andando a chiarire se il regime di non imponibilità sia applicabile solamente nel caso in cui esista un vincolo giuridico diretto o un rapporto contrattuale reciproco tra il prestatore del servizio e il destinatario o il mittente delle merci e quali siano i criteri che tale rapporto diretto deve soddisfare affinché posso essere considerato un servizio connesso all’importazione o all’esportazione. La Corte in primis ha chiarito che il regime di non imponibilità è improntato al principio della tassazione dei beni o servizi nel luogo del consumo. Un’interpretazione estensiva che includa anche i servizi erogati direttamente all’esportatore o al destinatario dei beni potrebbe travisare la finalità del regime agevolativo. Le disposizione di tipo esonerativo richiedo un’applicazione restrittiva in quanto derogano al principio generale dell’imposizione. Ciò significa che le prestazioni di servizi interessate contribuiscano all’effettiva realizzazione di un’operazione di esportazione o di importazione, ma anche che tali servizi siano direttamente

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forniti all’esportatore, all’importatore o al destinatario dei beni. In definitiva il regime di non imponibilità previsto dall’art. 9 è ravvisabile solo se la prestazione è fornita direttamente all’esportatore, all’importatore o al destinatario dei beni. Tale regime invece non opera per le prestazioni di trasporto di beni all’importazione o all’esportazione fornite da un operatore terzo a un vettore, quando sia quest’ultimo ad avere i rapporti con i mittenti dei beni. Se il servizio di trasporto viene quindi affidato ad

un sub vettore rispetto al vettore che ha stipulato il contratto di trasporto con l’esportatore o l’importatore, il regime di non imponibilità non si rende applicabile a tale prestazione. Questo nuovo orientamento della Corte europea imporrà una revisione dell’orientamento della nostra prassi la quale ritiene non imponibili anche i servizi di trasporto internazionale resi dal sub vettore nei confronti del vettore principale.

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(PZ)


Indice mensile rivalutazione t.f.r. agosto 2017 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

100,6

0,349327

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

101,0

0,773430

MARZO

15.03

14.04

0,375

101,0

0,898430

APRILE

15.04

14.05

0,500

101,3

1,247757

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

101,1

1,223205

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

101,0

1,273430

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

101,0

1,398430

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

101,4

1,822532

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

PAG. 15 - APINFORMA / Lavoro - numero 16 - 15 settembre 2017


Rinnovo CCNL Unionmeccanica Confapi 3 luglio 2017 CORRESPONSIONE DELL’UNA TANTUM CON LA RETRIBUZIONE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2017 In relazione all’accordo di rinnovo del CCNL dello scorso 3 luglio e come già indicato nella nostra circolare prot. n. 181/FT del 13 luglio 2017, con la retribuzione afferente al mese di ottobre 2017 a tutti i lavoratori, inclusi i lavoratori a tempo determinato, in forza alla data del 1° luglio 2017, deve essere corrisposta a titolo di una tantum una somma forfettaria pari ad 80,00 euro lordi suddivisibili in quote mensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° agosto 2017 - 31 ottobre 2017.

PAG. 16 - APINFORMA / Lavoro - numero 16 - 15 settembre 2017

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero e l’una tantum sarà riproporzionata all’effettivo orario di lavoro, anche nel caso di lavoro a tempo parziale. Sono utili ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i periodi di sospensione o riduzione della prestazione per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale, congedo matrimoniale, tutte le tipologie di Cig/Cigs con esclusione dei periodi di aspettativa non retribuita. Nella definizione di tale importo si è tenuto conto anche dei riflessi sugli istituti di retribuzione indiretta e diretta, di origine legale e contrattuale e va pertanto considerato omnicomprensivo ed escluso dalla base di calcolo del TFR. Il Servizio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (FT)


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Nuovi voucher: alcuni importanti chiarimenti PRESTAZIONI OCCASIONALI, LIBRETTO DI FAMIGLIA, CONTRATTO DI PRESTAZIONI OCCASIONALI L’articolo 54 bis della legge 96/2017 va a regolamentare la “Disciplina della prestazioni occasionali. Libretto di famiglia, Contratto di prestazione occasionale, la disciplina delle prestazioni di lavoro”. Si tratta di prestazioni che il legislatore ha inteso tipizzare attraverso lo strumento del Libretto di Famiglia o del Contratto di Prestazione occasionale, senza soffermarsi sulla qualificazione preventiva della natura autonoma o subordinata della prestazione, da cui la necessità dell’Ispettorato Nazionale del lavoro di chiarire tramite la recente circolare 5/2017 alcuni aspetti di laconicità interpretativa che non consentono una corretta applicazione della stessa. In primis si ritiene utile riprendere le definizioni per cui per prestazioni occasionali si intendono le attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile (1/01-31/12): - a compensi di importo non superiore a €. 5000 ad utilizzatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori (ovvero i committenti/ datori di lavoro); - a compensi di importo non superiore a €. 5000 in riferimento a ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori; - a compensi di importo non superiore a €. 2500 per le prestazioni rese da ogni prestatore di lavoro in favore del medesimo utilizzatore che non possono in ogni caso superare le 280 ore all’anno. Nel settore agricolo detto limite viene individuato dal rapporto tra € 2.500 annui e la retribuzione oraria tabellare L’Inps ha chiarito come detti limiti economici siano da intendersi al netto delle ritenute di legge. Gli utilizzatori possono essere: persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il Libretto di Famiglia oppure altri utilizzatori (professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni...). PAG. 18 - APINFORMA / Lavoro - numero 16 - 15 settembre 2017

Non possono essere attivate prestazioni occasionali rese da lavoratori con cui l’utilizzatore abbia in corso o cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Con riferimento al solo contratto di prestazione occasionale, il legislatore ha previsto ulteriori divieti che ne impediscono la stipula nei seguenti casi: 1) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; 2) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per i seguenti soggetti: a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito; - da parte delle imprese edili e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione del materiale lapideo, delle miniere, cave e torbiere; - nell’ambito dell’esecuzione dei appalti. L’utilizzatore di un contratto di prestazione occasionale è tenuto ad effettuare una comunicazione, almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, indicante rispettivamente: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l’oggetto della prestazione; d) la data e l’ora di inizio e termine della prestazione ovvero, nel caso dell’agricoltura la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione. Diversamente l’utilizzatore del Libretto di Famiglia deve provvedere a comunicare i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo


di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni informazione utile ai fini della gestione del rapporto, entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Laddove la prestazione relativa ad un contratto di prestazione occasionale non dovesse essere resa l’utilizzatore può effettuare, sempre mediante la procedura telematica Inps, la revoca entro e non oltre le ore 24 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. La piattaforma telematica dell’Inps supporta l’invio al prestatore, mediante comunicazione di posta elettronica e/o SMS e MyInps, sia della comunicazione preventiva trasmessa dall’utilizzatore e dell’eventuale revoca, che della conferma dell’avvenuto svolgimento della prestazione giornaliera al termine della stessa. Si riporta infine, per alcune tipologie di violazione, la relativa conseguenza sanzionatoria: 1) superamento del limite economico o del limite orario: trasformazione del rapporto a tempo pieno e indeterminato a decorrere dalla data di superamento; 2) violazione del divieto di utilizzo nel caso di

PAG. 19 - APINFORMA / Lavoro - numero 16 - 15 settembre 2017

soggetti licenziati o aventi in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con l’utilizzatore: conversione dalla data di avvio della prestazione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 3) violazione dell’obbligo di comunicazione ovvero dei divieti sopra elencati (punti 1 e 2): sanzione amministrativa da €. 500 a €. 2500 oltre a €. 833,33 a giornata, per ogni giornata di prestazione lavorativa non tracciata. La sanzione trova applicazione anche laddove la stessa sia effettuata in ritardo o non contenga tutti gli elementi richiesti ovvero detti elementi non corrispondano a quanto effettivamente accertato. Si sottolinea come l’Inps e il Ministero del lavoro presteranno particolare attenzione alle revoche successive delle comunicazioni di prestazione occasionale al fine di valutare la presenza di comportamenti elusivi (ad esempio la revoca della comunicazione in presenza di prestazione effettivamente resa). Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (FT)


Nuova guida INAIL

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO FISSO

Pubblicata a cura dell’INAIL la prima parte di una nuova guida sugli apparecchi di sollevamento che fornisce indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica. Infatti, l’articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. L’Inail è, come noto, preposto alla gestione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale. In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il d.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all’Istituto e la volontà di uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail ha elaborato dei documenti che descrivono le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica. Nello specifico, il presente elaborato descrive in dettaglio gru a ponte, gru a cavalletto, gru Derrick e gru a braccio rotante, illustrandone le principali caratteristiche costruttive per poi trattare in modo approfondito le fasi di cui

si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica). Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell’approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), anche al fine di garantire all’utenza indicazioni e comportamenti coerenti. Il d.m. 11 aprile 2011 prevede di fatto che il datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo fisso, non azionato a mano con portata superiore a 200 kg, provveda a: - dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale (uot) INAIL competente, che provvede all’assegnazione di una matricola; - richiedere la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale lINAIL competente secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i. Il sopradetto allegato per le attrezzature di sollevamento prescrive periodicità variabili in base alla loro vetustà e al settore di impiego. In particolari settori, infatti, quali costruzioni, siderurgico, portuale ed estrattivo, la frequenza di verifica aumenta. Nello specifico per le attrezzature di sollevamento di tipo fisso si riporta nella tabella sottostante l’indicazione delle periodicità prescritte. Copia della guida è disponibile sul sito dell’INAIL www.inail.it al link comunicazione/pubblicazioni/catalogo generale. (AB)

ATTREZZATURA

INTERVENTO/PERIODICITÀ

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifica biennale

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ATTREZZATURA

INTERVENTO/PERIODICITĂ€

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalitĂ di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica triennale

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Trasporto rifiuti PUBBLICAZIONE DEI QUESITI PER LE VERIFICHE INIZIALI AI RESPONSABILI TECNICI - PRIME DATE DELLE PROVE D’ESAME Sul sito dell’Albo nazionale dei gestori ambientali (www.albonazionalegestoriambientali.it) sono stati pubblicati tutti i quesiti per le verifiche iniziali che i nuovi Responsabili tecnici (RT) delle imprese del settore dovranno superare per potere svolgere detta funzione a partire dal 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualifica degli RT, in base al DM Ambiente 120/2014 e alle delibere del Comitato Nazionale 6 e 7, del 30 maggio 2017). I quesiti pubblicati (in totale 4.027) si articolano: - in un modulo generale riguardante la legislazione sui rifiuti italiana ed europea, il quadro generale della normativa nazionale ambientale, il quadro delle responsabilità del responsabile tecnico, i compiti e gli adempimenti dell’Albo gestori, la sicurezza sul lavoro - elementi pertinenti; e le certificazioni ambientali -Emas, ISO ed Ecolabel. Detto modulo consta di 1.018 quiz, dai quali verranno tratti i 40 sottoposti al candidato e - nei seguenti 4 moduli specialistici, tra cui il candidato sceglierà quello che vorrà sostenere come sua specializzazione: * Trasporti: con 820 quiz relativi alla normativa dell’autotrasporto, alle norme generali sull’albo ed il trasporto dei rifiuti, alla gestione dei rifiuti urbani, alla normativa sulla circolazione dei veicoli, a quella sulle merci pericolose (ADR) ed ai comportamenti in caso di incidente, da cui saranno tratti i 40 sottoposti durante la prova; * Intermediazione e Commercio, con 612 quiz (definizioni e responsabilità; adempimenti specifici, spedizioni transfrontaliere, definizione trasporto intermodale e cenni di diritto commerciale); * Bonifica siti contenti amianto: con 763

quiz (progettazione della bonifica, tecniche d’intervento di bonifica e di stoccaggio dei rifiuti, nonché tecniche di prevenzione e messa in sicurezza della bonifica); * Bonifica dei beni contenenti amianto: con 814 quiz (principale normativa sulla cessione dell’amianto, la progettazione della bonifica e la redazione dell’amianto, le tecniche di intervento per la bonifica dei beni, lo stoccaggio dell’amianto, l’igiene e la sicurezza nella manipolazione dell’amianto e la responsabilità ed i compiti di direzione delle attività di gestione). Da questo corpo di quiz verranno tratti gli 80 quesiti costituenti la verifica iniziale che verrà sottoposta al candidato. Nel caso di verifica per RT trasporti, 40 quiz (dai 1.018) per il modulo obbligatorio e 40 quiz (dagli 820) per il modulo trasporti. La prova viene superata se il candidato ottiene almeno 32 punti al modulo obbligatorio e 34 a quello sui trasporti, con l’avvertenza che, se ogni risposta esatta corrisponde ad 1 punto e a zero punti in caso di risposta omessa, in caso di risposta errata viene penalizzato con un punteggio di - 0,5, in modo da disincentivare i candidati a fornire risposte “a caso”. Si fa infine notare che, con la delibera n. 7 del Comitato Nazionale, sono state già previste le date e le sedi delle prime verifiche iniziali per i nuovi RT e che queste riguardano solo coloro che alla data del 16 ottobre 2017 non ricoprono la carica di RT in alcuna impresa. Tutti coloro che già oggi sono inseriti come Responsabili Tecnici di imprese regolarmente iscritte all’Albo gestori possono invece continuare a svolgere la loro attività per altri cinque anni (cioè sino al 16 ottobre 2022) è ciò anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono all’Albo nella stessa categoria e classe dell’impresa in cui attualmente figura il RT o di classe inferiore a quella (cfr. disposizione transitoria di cui all’art. 3 della delibera n. 6/2017 del Comitato nazionale Albo gestori). Decorso detto quinquennio, anche gli attuali RT dovranno sottoporsi ad una verifica (di aggiornamento) per continuare ad operare (queste verifiche inizieranno solo a gennaio 2021).

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(C)


La S.I.C.E.A. rinnova l’attestazione SOA POTRÀ ESEGUIRE IL RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA L’impresa S.I.C.E.A. srl (Società Italiana Costruzioni Edili ed Affini) viene costituita in data 16 dicembre 1987. Negli anni l’impresa ha cercato di privilegiare gli appalti di opere pubbliche. L’avvento delle nuove leggi sugli appalti, l’aggiornamento delle leggi sulla sicurezza e la burocrazia in generale, hanno determinato la necessità per l’impresa di impiegare un sempre maggiore numero di tecnici, anche esterni. Così, per il costante progresso dell’attività, il C.d.A. nel 2000 ha programmato l’edificazione di una nuova sede con magazzino e deposito annesso nella zona artigianale di Racchiuso di Attimis, che, oltre a dare indubbi vantaggi di carattere logistico, ha anche garantito un notevole ritorno di immagine. L’opera è stata completata al termine del 2002 ma il trasferimento degli uffici dalla precedente sede operativa di Udine è avvenuto con notevole gradualità e si è completato nel mese di luglio 2003. I lavori maggiormente significativi eseguiti dall’impresa su chiese ed altri edifici religiosi e altri interventi di particolare prestigio su edifici tutelati di interesse storico o artistico sono: - lavori di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso dell’edificio di proprietà denominato Stali Dal Maestri in Comune di Raveo; - intervento di restauro alla chiesa di San Mattia Ap.lo in Taipana; - interventi vari di conservazione, restauro e riuso del sito fortificato di Partistagno e delle chiesa di S. Osvaldo; - interventi di sistemazione della copertura del complesso di Villa Correr-Dolfin; - lavori di restauro della chiesa dei SS. Giacomo e Filippo Ap. di Rigolato; PAG. 24 - APINFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2017

- lavori di ristrutturazione della chiesa dei SS. Pietro apostolo e Vito martire di Givigliana; - lavori di restauro della chiesa della SS. Trinità in Ovaro; - lavori di manutenzione straordinaria per il restauro della chiesa di SS. Ilario e Taziano; - lavori di conservazione tipologica della casa canonica in Attimis Capoluogo - via Garibaldi; - lavori di recupero statico della cappella nel cimitero in fraz. Zompicchia; - lavori di restauro e conservazione di Villa Ciceri; - lavori di ampliamento e ristrutturazione di un edificio ad uso opere di ministero pastorale e residenziale di proprietà della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Martignacco; - lavori di straordinaria manutenzione della chiesa di San Leopoldo; - luoghi di vita rurale - un percorso che attraversa i secoli. Valorizzazione della Villa Romana; - lavori di restauro del campanile della chiesa parrocchiale di San Silvestro Papa in Racchiuso; - lavori di sistemazione della facciata principale del Circolo Ufficiali di Presidio (Palazzo Zacco) in Prato della Valle a Padova; - lavori di straordinaria manutenzione della chiesa di S. Anna in località Subit di Attimis (UD); - lavori di restauro del campanile e della chiesa dei Santi Primo e Feliciano in Vernassino, frazione del Comune di San Pietro al Natisone (UD); - lavori di restauro della torre campanaria della chiesa di S. Andrea Apostolo in Attimis - Lavori di ripristino della cappella e sistemazione delle arcate centrali presso il cimitero maggiore; - Chiesa di Santa Maria ad Nives - fraz. Musi di Lusevera. L’impresa S.I.C.E.A. srl ha la sede in via Faedis n. 54 a Attimis (UD) ed è rappresentata dal dott. Paolo Tracogna. Ha rinnovato l’attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche: categoria OG 1 “Edifici civili e industriali” - class. IV; cat. OG 2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela” - class. IV; cat. OG 3 “Strade” - class. II.


L’azienda applica un sistema di gestione per la Qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2015; nell’ultimo quinquennio ha avuto un organico medio di 10 dipendenti, oltre ai due dirigenti-amministratori. Questo rinnovo, le consente di eseguire edifici civili e industriali(OG1) fino ad un importo massimo di 3.098.400 euro. Inoltre, potrà eseguire il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (OG2), questa importante categoria riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti

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elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie, fino ad un importo massimo di 3.098.400 euro. Poi, strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali e relative opere complementari(OG3), fino ad un importo massimo, per ogni singola categoria, di 619.200 euro. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


ANAC, precisazione per l’Albo gestori ambientali È REQUISITO DI ISCRIZIONE COME REQUISITO DI PARTECIPAZIONE E NON DI ESECUZIONE In un comunicato del Presidente dell’Autorità del 27 agosto 2017 vengono forniti chiarimenti inerenti al requisito di iscrizione all’Albo gestori ambientali. L’Autorità, nell’adunanza del 27 luglio 2017, ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e ritenere che il requisito di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione. Il documento chiarisce che in considerazione dei recenti approdi giurisprudenziali e, in particolare, della sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Stato, sezione V, nella quale è

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stato precisato che è l’ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara e che, conseguentemente, il requisito in questione è «un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’articolo 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto - e sempre che poi possa essere ottenuto dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità», l’Autorità, nell’adunanza del 27 luglio 2017, ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e ritenere, pertanto, che il requisito di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione. (CS)


Circolare della Regione in materia edilizia (1a parte) L’ESIGENZA DI PROMUOVERE ANCHE IN MATERIA EDILIZIA LA SICUREZZA SISMICA DEGLI EDIFICI Con la circolare Prot. n. 88444/P del 17 agosto u.s. La Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio ha fornito le precisazioni sulle modifiche intervenute in materia di edilizia approvate con la L.R. 29/2017. Nella Circolare vengono in particolare illustrate e chiariti molti aspetti della normativa di cui illustriamo i timi di maggior interesse per le imprese.

TEMI DI PORTATA GENERALE OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA LEGGE In armonia con il mutato quadro giuridico regionale in materia urbanistica e l’esplicitazione ivi contenuta del principio del contenimento del consumo di nuovo suolo (cfr. LR 21/2015) nonché con le recenti previsioni nazionali in materia sismica viene implementato l’elenco di cui all’articolo 1, comma 1, del Codice regionale dell’edilizia esplicitando l’esigenza di promuovere anche in materia edilizia: - il contenimento del consumo di suolo, anche favorendo il recupero del patrimonio edilizio esistente o il riuso dello stesso mediante conversione a usi diversi (cfr. art. 1, c. 1, lett. a bis), LR 19/2009) - la sicurezza sismica degli edifici, sostenendo interventi volti alla riduzione del rischio sismico ai sensi della disciplina di settore (cfr. art. 1, c. 1, lett. a ter), LR 19/2009). Tali principi entrano di diritto tra gli indirizzi della disciplina di settore e ne informano l’azione amministrativa, conseguendone la necessità di una lettura dell’articolato coerente con tali principi di valenza generale.

DISTANZE TRA PARETI FINESTRATE E PARETI DI EDIFICI ANTISTANTI: ATTUAZIONE DELLA DELEGA PAG. 27 - APINFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2017

DISPOSTA DAL CD. “DECRETO DEL FARE” Come noto, con il cd. “decreto del fare” (DL 69/2013, come convertito con legge 98/20131) il legislatore nazionale, nel mantener ferma la propria competenza in materia di ordinamento civile in punto di diritto di proprietà e connesse norme del Codice Civile e disposizioni integrative, ha demandato alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di prevedere, con atto legislativo o regolamentare, disposizioni derogatorie al DM 1444/1968 (tra cui la previsione dell’obbligo di distanza di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti ex articolo 9). In attuazione di tale disposto, con l’articolo 33 della LR in commento sono state apportate le seguenti precisazioni sul tema delle distanze minime tra fabbricati al fine di dirimere i dubbi insorti per effetto di pronunce non sempre univoche in sede giurisprudenziale che possono compromettere il buon andamento e l’efficacia della PA: a) viene specificato che anche per identificare il concetto di parete finestrata ai fini dell’applicazione dell’articolo 9 del DM 1444/1968 va fatto riferimento alla definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), LR 19/2009 che definisce parete la superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde di copertura. Atteso il vuoto normativo ed il succedersi di difformi orientamenti giurisprudenziali, il legislatore regionale ha ritenuto di colmare il vuoto normativo nazionale chiarendo il parametro edilizio cui fare riferimento qualora venga in considerazione il tema delle distanze minime tra edifici disciplinato dall’articolo 9 del DM 1444/1968; b) viene disposto l’assoggettamento alla disciplina prevista, sia in materia di distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti che in tema di standard urbanistici, dal vigente piano territoriale regionale (attualmente, quindi, il PURG unitamente al DPGR 0126/1995 di revisione degli standard, che disciplinano la materia in maniera diversa dal DM richiamato, caratterizzandola e articolandola per zone e interventi) in luogo della disciplina prevista dal DM 1444/19684: in virtù di un tanto,


quindi, la materia de qua trova regolamentazione nel quadro giuridico regionale anziché in quello nazionale, anche in considerazione della potestà primaria riconosciuta nella materia dell’urbanistica dall’articolo 4 dello Statuto di autonomia FVG. Da un tanto discende l’applicazione delle disposizioni recanti standard e limiti di distanza incluse nel vigente Piano Urbanistico Regionale Generale “PURG” del 1978, le quali, in parte differenziandosi da quanto sancito dall’art. 9 del DM 1444/19685, prevedono: - per le ZTO A e B0 di centro storico o equiparate (cfr. art. 34): distanze tra edifici non inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi preesistenti, computate al netto di eventuali superfetazioni, mentre per le nuove costruzioni, ove possibili, il riferimento è dato dai piani attuativi (venendo meno, come ovvio, il parametro ordinario che si basa sulla presenza di volumi preesistenti); - per le zone B di completamento, nel caso di nuovi edifici è prescritta la distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, al pari di quanto stabilito dal DM 1444/1968 (cfr. art. 35 PURG); - per le ZTO C di espansione (cfr. art. 36 PURG) la distanza minima tra pareti finestrate (o tra una parete finestrata ed una cieca nel caso di edifici che si fronteggiano per uno sviluppo superiore a 12 metri) si conformano all’altezza del fabbricato più alto, ferma la possibilità di distanze inferiori disposte in sede di pianificazione attuativa con previsioni planovolumetriche; nel caso di fabbricati con strade interposte il citato articolo 36 del PURG detta specifica disciplina cui si fa rimando; - per le ZTO D destinate ad attività produttive la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è prescritta esclusivamente per i nuovi edifici destinati a residenza permanente, non altrettanto per fabbricati ad uso produttivo proprio; - per le ZTO E e F (in particolare F4) nulla è previsto in relazione al profilo della distanza tra pareti finestrate in ragione della vocazione precipua di tali zone, prioritariamente destinate ad usi e finalità diverse dall’attività edificatoria; - per le zone G a vocazione turistica trovano applicazione, in virtù dell’espresso rimanPAG. 28 - APINFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2017

do contenuto nell’articolo 40 del PURG, le distanze minime e le relative misure eccezionali o derogatorie disposte per le zone C dall’articolo 36 del PURG; - per le rimanenti zone, ossia le ZTO H a destinazione commerciale, le ZTO I dedicate ad insediamenti direzionali, le ZTO L e M che includono rispettivamente porti e aeroporti, le ZTO N finalizzate all’interscambio di merci e le ZTO P destinate ad ospitare i grandi servizi, non sono previsti limiti di distanza tra pareti finestrate, rinviandosi l’eventuale disciplina alla strumentazione di rango attuativo qualora necessaria per la regolamentazione degli interventi ammessi in zona (cfr. articoli da 41 a 47 del PURG, ad eccezione dell’articolo 46 che disciplina le zone miste). - risulta evidente che per le zone O a destinazione non omogenea ma mista, in assenza di una specifica previsione da parte del PURG va fatto riferimento alla disciplina prevista nei singoli strumenti urbanistici comunali, cui compete la regolamentazione puntuale anche in termini di distanze tra pareti finestrate; c) viene mantenuta l’equiparazione tra ZTO A e B0, già inserita con LR 13/2014, sempre in relazione al calcolo della distanza minima tra edifici disposta dall’articolo 9 del DM 1444/1968: ne discende che anche in contesti B0 il parametro di riferimento è quello sancito dal punto 1 dell’articolo 9 (integrato dalla previsione di chiusura che ammette “distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”); d) per maggior certezza ed uniformità applicativa della disposizione viene confermata in modo esplicito la non rilevanza (ai fini del computo della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti) di una serie di opere o manufatti quali, ad esempio (l’elenco esaustivo è presente all’articolo 3, comma 2 ter, LR 19/2009): - logge e porticati liberi; - androni e bussole, tettoie, poggioli e balconi aggettanti entro il limite previsto dal Regolamento di attuazione (1,60 m per l’esclusione dal computo della superficie coperta), volumi tecnici e muri di contenimento nonché box e autorimesse pertinenziali (entro il limite di 3 metri di altezza disposto dal Codice Civile per i muri di



cinta) che non sono soggetti al rispetto del limite di distanza nei confronti dell’immobile principale cui pertengono (all’opposto, box e autorimesse rilevano sotto tale aspetto nei confronti degli altri immobili non legati da nesso di pertinenzialità ed insistenti su fondi limitrofi); e) viene introdotta la facoltà per gli strumenti urbanistici comunali – ferme restando le disposizioni del Codice Civile in materia di distanze, cfr. 873 C.C. e seguenti- di ammettere interventi di ampliamento anche in deroga alle distanze minime di cui al DM 1444/1968 qualora ciò risponda ad esigenze di allineamento del patrimonio edilizio e contribuisca al migliore assetto urbanistico e paesaggistico del territorio: con tale disposto il legislatore regionale ha sancito la prevalenza della finalità pianificatoria nei casi in cui l’esigenza di carattere igienico-sanitario nell’area di intervento sia già conformata ai ridotti limiti di distanza del Codice Civile (3 metri tra le costruzioni su fondi finitimi, salvo distanza maggiore stabilita dai Regolamenti comunali), conseguendone l’irrilevanza sostanziale dell’ampliamento sotto il profilo igienico-sanitario (visto che non compromette l’assetto esistente ma si adegua allo stesso). In tali casi spetta quindi allo strumento urbanistico comunale disporre i limiti, anche azzonativi, di applicazione della misura derogatoria mediante specifica disposizione, non essendo lanorma di immediata operatività ma subordinata al previo recepimento in sede comunale, sulla base delle peculiari esigenze territoriali.

PRECISAZIONI IN MATERIA DI ONERI EX BUCALOSSI: IMPONIBILITÀ ED ESONERO CONTRIBUTIVO (CFR. ART. 36, COMMI 16 E SEGUENTI, LR 29/2017) Preliminarmente si evidenzia il diverso nomen juris del contributo concessorio, funzionale a chiarire che ricadono tra gli interventi a titolo oneroso non solo le tipologie di intervento subordinate al rilascio di un titolo edilizio ma tutte quelle che nella sostanza rilevano ai fini dell’imponibilità, a nulla rilevando il regime edificatorio cui sono assoggettate: viene sancito il principio sostanziale secondo cui qualunque intervento (sia esso ricompreso in PdC, SCIA anche alternativa o libera asseverata) comporta la corresponsione degli oneri cd. ex Bucalossi qualora allo stesso consegua un incremento della superficie imponibile, che può anche derivare da un intervento meramente maPAG. 30 - APINFORMA / Edilizia - numero 16 - 15 settembre 2017

nutentivo ovvero di recupero del patrimonio esistente senza incremento del volume urbanistico ma con il quale si determini una diversa ripartizione delle superfici esistenti tra utili ed accessorie (convertendo le seconde nelle prime). In tali casi viene assoggettata a contributo di costruzione la quota parte di trasformazione che ha determinato l’incremento della superficie imponibile preesistente oltre il 20% iniziale, che rimane in ogni caso esentato (con lo stesso limite di esenzione correlato agli ampliamenti con effettivo incremento volumetrico). Per contro rimangono esenti gli interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo ovvero quelli di manutenzione di edifici residenziali (a nulla rilevando il cambio di destinazione d’uso, allineando la fattispecie di esenzione a quella prevista alla lettera h) del medesimo comma 1 dell’art. 30 LR 19/2009) qualora non comportino un incremento delle superfici imponibili superiore al 20%. Al fine di agevolare la lettura combinata di diverse disposizioni ubicate in varie parti dell’articolato di legge e del Regolamento di attuazione (art. 6, comma 3), tutte afferenti al tema del cambio di destinazione d’uso, con o senza conguaglio, viene definitivamente confermato che nei casi di modifiche di destinazione d’uso senza opere edili e comunque soggette a conguaglio ai sensi dell’articolo 15 (ad es. la modifica di destinazione d’uso conseguente al cambiamento di condizioni soggettive per titolari di residenziali in zona agricola), il contributo è dovuto per la sola quota relativa agli oneri di urbanizzazione (non quindi per la quota inerente il costo di costruzione): l’entità del conguaglio viene determinato in ragione alla maggior incidenza della nuova destinazione d’uso rispetto alla precedente (salvi i casi di esonero ex lege). Per allineare la previsione di legge alle mutate disposizioni regolamentari (conseguenti alle modifiche apportate al Regolamento di attuazione della LR 19/2009 con DPReg. 097/2015) vengono espunti dalla definizione di superficie accessoria i locali adibiti a ripostigli, conseguendone che gli stessi rientrano tra le superfici utili e concorrono al computo del volumetria utile. Tale modifica era necessitata dalla citata rivisitazione operata sul regolamento, in forza della quale le superfici adibite a ripostigli erano state eliminate dall’elenco delle superfici accessorie esentate dal calcolo del contributo concessorio (cfr. art. 7 Reg. att.), e contribuisce ad uniformare il quadro regolamentativo di settore esistente. Viene novellato il comma 5 dell’articolo 2111 del Codice regionale dell’edilizia, chiarendosi defini-


tivamente che il mancato inizio dei lavori (totalmente mai cantierizzati) autorizzati con titolo o segnalati/comunicati fa venir meno l’obbligo di corrispondere il contributo di costruzione ordinariamente dovuto per lo specifico tipo di intervento (complessivamente considerato nelle due quote afferenti al costo di costruzione ed agli oneri di urbanizzazione), derivandone la necessità di restituzione da parte del Comune di quanto già eventualmente versato a fronte di rinuncia ad intervenire da parte del titolare. Al contempo viene precisato, in relazione agli interventi ricadenti in ambiti soggetti a vincolo procedurale (piani attuativi), che la parte di contributo commisurata agli oneri di urbanizzazione è dovuta solo per la parte non già assolta all’origine nell’ambito della convenzione urbanistica e degli obblighi ivi pattuiti (a prescindere dalla titolarità, che ben può essere diversa). Viene infine attribuita all’ente locale la facoltà di deliberare una riduzione (fino ad un massimo del 50%) degli oneri concessori dovuti per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ubicato in zona impropria (con coefficienti maggiorati, quindi, ai sensi delle tabelle parametriche regionali), qualora il Comune accerti l’insussistenza delle opere di urbanizzazione e ritenga di non provvedere alla realizzazione delle stesse. E’ solo il caso di ricordare brevemente che con i commi 27 e 28 dell’articolo 36 della LR 29/2017 si è provveduto all’aggiornamento dei riferimenti giuridici e delle casistiche di agevolazione che riguardano l’edilizia residenziale pubblica, in considerazione dell’entrata in vigore della LR 1/2016 che ha innovato il settore delle politiche abitative, ivi compresi gli interventi di social housing.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA: EDILIZIA LIBERA ASSEVERATA, NUOVA

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ARTICOLAZIONE DEI REGIMI EDIFICATORI E RELATIVE FATTISPECIE DI INTERVENTO In conseguenza della necessità di adeguamento ai recenti interventi del legislatore nazionale in ambito di semplificazioni e livelli essenziali delle prestazioni, materie come noto demandate alla competenza esclusiva dello Stato al pari della normazione inerente le funzioni fondamentali dei Comuni, sono state apportate modifiche al Codice regionale dell’edilizia al fine di coordinare la norma regionale di settore al mutato quadro nazionale dei procedimenti edilizi e dei regimi edificatori. Con tale adeguamento, unito alla soppressione della cd. CIL a livello nazionale (comunicazione inizio lavori “semplice” in quanto non asseverata, mai istituita in Regione) si perfeziona la sostanziale corrispondenza tra i procedimenti edilizi nazionali e regionali, che si articolano attualmente nei seguenti quattro: - edilizia libera (cfr. art. 16 LR 19/2009 e art. 16 DPR 380/2001) - edilizia libera asseverata (cfr. art. 16 bis LR 19/2009, corrispondente alla cd. CILA nazionale di cui all’art. 6 bis del DPR 380/2001) - SCIA, anche in alternativa al permesso di costruire (cfr. rispettivamente gli articoli 17 e 18 LR 19/2009 e artt. 22 e 23 del DPR 380/2001) - permesso di costruire (cfr. art. 19 LR 19/2009 e art. 10 DPR 380/2001) Le modifiche, che brevemente si illustrano, interessano trasversalmente l’articolato ma sono prioritariamente concentrate all’interno del Capo III, che complessivamente viene ridefinito nei regimi edificatori di seguito elencati e sinteticamente illustrati nei contenuti maggiormente significativi. Si fa presente che, in relazione a tali rilevanti modifiche, è stata sancita una specifica fase transitoria 14 che consente di governare il passaggio tra regimi diversi. (CS)


Autofficine. Regolarizzazione responsabili tecnici IL 5 GENNAIO 2018 SCADE IL TERMINE PER OTTENERE IL POSSESSO DEL REQUISITO TECNICO PROFESSIONALE DELLA “MECCATRONICA” Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sui requisiti tecnico-professionali relativi all’esercizio dell’attività di autoriparazione (v., da ultimo, Apinforma n. 6/2017, pp. 19-21, ove è stata data illustrazione della materia nel suo insieme), per segnalare una volta ancora che il 5 gennaio 2018 scadrà il temine ultimo per la regolarizzazione del requisito della “meccatronica” che andrà ad assorbire le due precedenti attività definite di “meccanica-motoristica” ed “elettrauto”. In questa sede giova, invece, rammentare le casistiche nelle quali le imprese di autoriparazione -incluse le imprese di autotrasporto che abbiano officine interne per la manutenzione dei propri veicoli - possono venirsi a trovare alla data del 5 gennaio 2018 e, cioè: 1. le imprese che alla data di entrata in vigore della nuova normativa, introdotta dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224, (5 gennaio 2013) risultavano già abilitate sia alle attività di “meccanica e motoristica” sia a quella di “elettrauto”, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di “meccatronica”. 2. Le imprese che al 5 gennaio 2013 risultavano abilitate sia all’attività di “meccanica e motoristica” sia a quella di “elettrauto” in forza di due responsabili tecnici, di cui uno abilitato alla “meccanica e motoristica” e l’altro a quella di “elettrauto”, nell’eventualità in cui uno dei due cessi dalla propria funzione, saranno tenute a far frequentare, con esito positivo, al responsabile tecnico superstite il corso professionale istituito anche dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta. In mancanza, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa. Ove,

poi, l’impresa scelga di sostituire il responsabile tecnico cessato, il nuovo responsabile tecnico dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività di “meccatronica” e non solo dell’attività mancante. 3. Le imprese che al 5 gennaio 2013 risultavano abilitate alle attività di “meccanica e motoristica” o a quella di “elettrauto” e che potevano contestualmente svolgere entrambe le attività fino al 5 gennaio 2018, entro tale termine, dovranno far frequentare con esito positivo il corso professionale, limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa. In alternativa, l’impresa che prima dell’entrata in vigore della legge 224/2012 risultava abilitata per una sola delle due attività, può regolarizzarsi anche attraverso la presentazione di documentazione, comprovante l’esercizio dell’attività per almeno tre anni prima dell’entrata in vigore della normativa attestanti prestazioni riconducibili alla “meccatronica” (v. circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3659/C dell’11 marzo 2013), come, in via esemplificativa, prestazioni relative a sistemi complessi quali impianti d’iniezione elettronica, impianti ABS, impianti ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, cambi automatici e sequenziali, centraline elettroniche. 4. Le imprese che al 5 gennaio 2013 erano abilitate alle attività di “meccanica e motoristica” o a quella di “elettrauto” con persone preposte alla gestione tecnica, anche se titolari dell’impresa, che abbiano già compiuto 55 anni alla data di entrata in vigore della nuova normativa, possono proseguire l’attività fino al compimento dell’età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia. Pertanto, le imprese di autoriparazione abilitate a una sola delle attività di “meccanica motoristica” o a quella di “elettrauto” entro il 5 gennaio 2018 dovranno regolarizzare la posizione del legale rappresentante o del responsabile tecnico dell’impresa. In

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mancanza si procederà con la cessazione d’ufficio degli stessi e le imprese non potranno proseguire le singole attività di “meccanica motoristica” o “elettrauto” con il conseguente avvio del procedimento di divieto di prosecuzione della medesima. Sotto il profilo amministrativo la regolarizzazione potrà avvenire mediante invio telematico alla CCIAA territorialmente competente della “comunicazione unica” con la quale si segnala l’avvio dell’attività di “meccatronica” e si allega il model-

lo appositamente predisposto di “regolarizzazione meccatronica” in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Con la medesima trasmissione si andrà ad assolvere anche al pagamento dei diritti di segreteria pari a 18 euro per le imprese individuali e a 30 euro per le società. Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Mercato e concorrenza

PUBBLICATA LA LEGGE ANNUALE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto è stata pubblicata la Legge 124 del 4 agosto (in vigore dal 29 agosto u.s.), in materia di mercato e concorrenza. Tra le disposizioni di maggiore interesse contenute, segnaliamo le seguenti.

APERTURA AL MERCATO DELLE NOTIFICAZIONI, A MEZZO POSTA, DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DEI VERBALI DI INFRAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (COMMA 57) Le modifiche introdotte al Decreto legislativo 261/1999 (artt. 2, 4, 5) prevedono la soppressione, a decorrere dal 10 settembre 2017, dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane S.p.A. (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, nonché dei servizi collegati alle notificazioni delle violazioni del codice della strada. Gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai predetti servizi saranno determinati dall’Autorità nazionale di regolamentazione (l’organismo designato a svolgere le funzioni di regolamentazione del settore postale di cui all’art. 1, comma 2, lettera u-quater del D.lgs. 261/99 le cui funzioni sono affidate ad Agcom), entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

POTENZIAMENTO DELLA TRASPARENZA NELLA VENDITA DI POLIZZE ASSICURATIVE ACCESSORIE A CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E A MUTUI (COMMA 135) La disposizione, modificando l’articolo 28 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.

27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), stabilisce che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, laddove condizionino l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione - ovvero qualora l’offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all’erogazione del mutuo o del credito - debbano accettare la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo. Nel caso in cui la polizza sia necessaria per l’ammissione al finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall’istituto di credito e dall’intermediario finanziario. Nel caso in cui, all’atto della stipula del finanziamento, il cliente sottoscriva una polizza proposta dalla banca, dall’istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, egli ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni senza che ciò produca ripercussioni sul contratto di finanziamento (che rimane valido ed efficace).

ASSICURAZIONE RC AUTO (COMMI DA 2 A 37) Con alcune modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), viene significativamente riformata la disciplina dell’assicurazione RC auto. In particolare, mediante la sostituzione del comma 1 dell’art. 132 (relativo all’obbligo a contrarre delle compagnie di assicurazione), si chiarisce che in presenza di informazioni fornite dal contraente non o corrette o veritiere, le imprese di assicurazione possono rifiutare le proposte per l’assicurazione obbligatoria loro presentate e proporre un nuovo preventivo ricalcolando il premio. Gli intermediari devono informare il consumatore sui premi relativi al contratto base di assicurazione rca offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari, mediante collegamento telematico al preventivatore, consultabile nei siti internet dell’IVASS e del Ministero dello sviluppo economico.

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Attraverso una integrazione all’art. 170-bis, viene precisato che la risoluzione alla naturale scadenza del contratto di assicurazione debba valere anche per le coperture relative ai rischi accessori alla responsabilità civile verso terzi. Con una integrazione all’art.128, per i veicoli adibiti al trasporto di persone con più di 9 posti (categoria M2 e M3), si prevede un importo di copertura minimo di 15 milioni di euro per sinistro per i danni alle persone e di 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati. Tali massimali saranno raddoppiati a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della legge. Attraverso l’inserimento dell’art. 132-ter, viene stabilito che le compagnie sono tenute a praticare una riduzione significativa del premio assicurativo, da determinarsi secondo i criteri e le modalità che stabilirà l’IVASS con proprio regolamento, nel caso ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria, accettino di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell’impresa di assicurazione; b) vengano installati, su proposta dell’impresa di assicurazione e a spese della stessa (o siano già presenti e portabili), meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo (scatola nera); c) vengano installati, su proposta dell’impresa di assicurazione e a spese della stessa (o siano già presenti), meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore. Uno sconto aggiuntivo deve essere applicato ai soggetti residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato, individuate con cadenza almeno biennale dall’IVASS, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni (sulla base di quanto risulta dell’attestato di rischio) e che, a seguito della stipula del contratto, abbiano installato o installino il dispositivo per la registrazione dell’attività del veicolo. Nei procedimenti civili, in caso di coinvolgimento in sinistri di veicoli dotati di siffatti dispositivi antifrode, le risultanze di quest’ultimi formano piena prova dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione dei predetti dispositivi. Sempre per gli assicurati con veicoli dotati dei meccanismi elettronici di registrazione dell’attività (sca-

tola nera), le variazioni peggiorative da apportare alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio assicurativo devono essere inferiori a quelli applicati agli assicurati sprovvisti di tali meccanismi; analogo trattamento preferenziale dovrà valere, qualora l’assicurato, successivamente al verificarsi di un sinistro, accetti l’istallazione di uno dei dispositivi antifrode, di cui all’art.132ter, sul proprio veicolo. Si stabilisce, altresì, l’obbligo per le imprese assicuratrici di pubblicare sul proprio sito internet le entità delle riduzioni dei premi assicurativi previsti, garantendo forme di pubblicità che ne rendano chiara l’applicazione; il mancato rispetto di tale obbligo comporterà l’applicazione da parte dell’IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 mila euro. In riferimento alle modalità di ristoro per i sinistri, viene fatta salva la possibilità per l’assicurato di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato, effettuata da imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia che, a loro volta, dovranno fornire la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni effettuate (l’attuazione di quanto sopra è comunque legata ad un’intesa tra le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell’autoriparazione, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori). Con l’introduzione dell’art.149-bis, si prevede che, in caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento di danni a seguito di incidente a veicolo o natante, per poter procedere al rimborso vi è l’obbligo di presentare la fattura emessa da parte di un’impresa di autoriparazione abilitata che ha effettuato le riparazioni. Con alcune integrazioni all’art. 135, vengono introdotte disposizioni più stringenti in materia di testimoni di sinistri stradali con soli danni a cose. Si prevede in particolare che, a pena dell’inammissibilità della prova testimoniale addotta, l’identificazione di eventuali testimoni deve risultare sin dalla denuncia di sinistro o, comunque, dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In caso di giudizio, il giudice potrà disporre l’audizione di altri testimoni solo in caso di comprovata impossibilità di procedere alla loro tempestiva identificazione con le modalità sopra esposte. Nei processi attivati per l’accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, anche su do-

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cumentata segnalazione delle parti, è tenuto a segnalare alla Procura della Repubblica competente i nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause negli ultimi cinque anni. Infine, con una modifica all’art.201 del Codice della Strada (notifica delle violazioni), viene introdotta la possibilità che la violazione dell’obbligo dell’assicurazione civile verso terzi venga accertata mediante dispositivi e apparecchiature elettroniche, incrociando i dati rilevati con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore non assicurati civilmente verso terzi. Si prevede, inoltre, che tale accertamento possa avvenire anche in automatico, senza la presenza degli organi di polizia titolati a effettuare il controllo, utilizzando dispositivi elettronici omologati.

DELEGA PER RIFORMA AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (COMMI DA 179 A 183) Viene attribuita al Governo la delega per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, con facoltà di adottare un decreto legislativo (su proposta del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e del Ministro dello Sviluppo Economico) entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE AUTOBUS (COMMA 183) Con l’aggiunta del comma 3-bis all’art. 84 del Codice della Strada (locazione senza conducente), si dà facoltà alle imprese impegnate in attività di trasporto persone con noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti iscritte al Registro Elettronico Nazionale, di utilizzare veicoli di proprietà di altre imprese iscritte al REN e impegnate nella medesima attività, utilizzando un contratto di locazione.

SISTEMA NAZIONALE MONITORAGGIO DELLA LOGISTICA (COMMI DA 188 A 192) Per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, presso il MIT è istituito il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo). Al funzionamento del SiNaMoLo contribuiscono, con meccanismi di cooperazione da identificare, la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN), il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto, i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, i PCS (Port Community System) delle Autorità Portuali, il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti), il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, nonché le piattaforme logistiche territoriali. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, saranno definite le modalità di attuazione del SiNaMoLo, per le quali viene autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dal 2018.

METALLI FERROSI E NON FERROSI (COMMI 124 E 125) Viene demandata al Ministero dell’Ambiente e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali l’adozione di provvedimenti volti a prevedere semplificazioni procedurali in tema di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. (C)

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Non affidare al caso la comunicazione della tua azienda

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Trasporti internazionali su strada Annex 4, 5 e 6 dei citati soggetti o, comunque, di difficoltà ad ottenere il modello, da parte di un tecnico abilitato.

REDAZIONE DEI CERTIFICATI

I certificati tecnici c.d. Annex 4, Annex 5 ed Annex 6 sono documenti necessari per effettuare operazioni di trasporto internazionale di merci nell’area International Transport Forum (ITF) ex Conferenza europea ministri dei trasporti (CEMT), effettuati per mezzo di autorizzazioni mutilaterali CEMT ovvero nel territorio di Paesi non aderenti all’Unione europea per mezzo di autorizzazioni bilaterali. Si rammenta che le autorizzazioni ITF (ex CEMT) sono utilizzabili solo con veicoli di categoria ecologica Euro 4, 5 e 6 e che debbono essere accompagnate da certificati tecnici - gli Annex, appunto - a cura dello Stato rilasciante. In particolare: - l’Annex 4 e l’Annex 5 sono certificati che riguardano, rispettivamente, i trattori stradali e i semirimorchi; - l’Annex 6 è un certificato che accompagna i documenti di circolazione dei veicoli nei trasporti al di fuori dal territorio dell’Unione europea. Tutto ciò premesso, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per il trasporto stradale e l’intermodalità con nota prot. 0014099-09/08/2017 del 9 agosto 2017, ha fornito alcuni chiarimenti sulla compilazione dei certificati in parola, che si vanno a riassumere.

ANNEX 6 Il certificato Annex 6 attesta l’avvenuta revisione del veicolo e la data prevista per la successiva revisione. La compilazione, sempre in lingua inglese, avviene su richiesta dell’interessato da parte degli Uffici della Motorizzazione civile, su moduli numerati emessi sempre dalla citata Direzione generale. La nota chiarisce che la domanda per richiedere il certificato può essere presentata a qualsiasi Ufficio della Motorizzazione civile, anche diverso da quello in cui ha sede l’impresa o dove il veicolo è stato immatricolato o revisionato. Le richieste presentate a revisione avvenuta e in corso di validità non comportano la necessità di ripetere l’operazione ma, tuttavia, il richiedente dovrà corrispondere degli oneri aggiuntivi - altrimenti non dovuti per i rilasci contestuali alla revisione -, di cui dovrà allegare alla domanda le relative attestazioni di pagamento, costituiti: - dagli oneri di bollo - riferiti alla sola domanda anche se cumulativa per più certificati - pari a 16 euro, da versarsi sul c.c.p. 4028 con la causale “DTT imposta di bollo”; - dalle spese di compilazione, pari a 10,20 euro per ciascun certificato compilato, da versarsi sul c.c.p. 9001 con la causale “DTT-Diritti”. Per distinguere l’operazione di revisione dalla compilazione del modulo, la nota prevede l’inserimento sul certificato di una formula in lingua inglese mediante apposito timbro di cui si doteranno gli uffici della Motorizzazione civile, avente il seguente tenore:

ANNEX 4 E 5 I certificati Annex 4 (trattori stradali) e 5 (rimorchi e semirimorchi), servono per attestare alcune caratteristiche tecniche dei veicoli, quali l’appartenenza a specifiche categorie ecologiche Euro, alle autorità di controllo extra U.E. I moduli sono consegnati all’utenza da parte della Direzione generale trasporto stradale e intermodalità di regola in sede di rilascio delle autorizzazioni in parola, mentre la compilazione è in lingua inglese, di regola una tantum, da parte del costruttore o dell’allestitore oppure, in caso di cessazione dell’attività

It is confirmed that on the date And the aforementioned place Has been conducted on the vehicle From the relevant office the periodical Roadworthiness which normally Include the checks listed above. Per il testo della circolare e altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Manomissione cronotachigrafo: rilevanza penale NUOVA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE CHE NE CONFERMA IL PROFILO PENALE Con sentenza n. 34107 del 29 marzo 2017 la 1a sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la rilevanza penale della manomissione del cronotachigrafo, che integra il reato previsto dall’art.437 del codice penale (rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro), punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e da 3 a 10 anni quando dal fatto derivi un disastro

o un infortunio, oltre alle sanzioni amministrative stabilite, nello specifico, dall’art. 179, co. 2 del codice della strada nei confronti del conducente e dell’impresa che abbia messo in circolazione il veicolo con il cronotachigrafo manomesso. Questa sentenza è in linea con la sentenza n. 27211 del 9 novembre 2016, con la quale la stessa Sezione penale aveva condannato per lo stesso reato l’amministratore delegato di una società di trasporto che, da quanto era emerso nel corso delle indagini, aveva imposto agli autisti di alterare il funzionamento del tachigrafo tramite l’utilizzo di calamite (v. Apinforma n. 21/2016, p. 39). Copia delle citate sentenze e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari

BEVANDE Limiti componenti vini Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto relativo ai limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell’articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Elenco DOP e IGP e STG Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012), aggiornato al 30 agosto 2017. Consorzi vini Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la lista dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 8 aprile 2010, n. 61.

Invecchiamento vino Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto di divieto dell’uso dei pezzi di legno di quercia nell’elaborazione, nell’affinamento e nell’invecchiamento dei vini DOP italiani. Mozzarella di Gioia del Colle Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Gioia del Colle». Mele del Trentino Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto di protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Mele del Trentino» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. Montasio La Commissione Europea ha pubblicato la domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio «MONTASIO».

VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Presenza di Fipronil e Amitraz in uova Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente la presenza di Fipronil e Amitraz in uova di produzione nazionale - Attività straordinaria di controllo sugli allevamenti di galline ovaiole.

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Scadenze aziendali ottobre 2017 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI OTTOBRE 2017

MARTEDÌ 10 INPS - LAVORO DOMESTICO - Scade il termine per il versamento dei contributi dei lavoratori domestici.

DOMENICA 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di settembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

LUNEDÌ 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di settembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento dell’8^ rata dell’Iva, relativa al 2016 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2017 utilizzando il codice tributo 6099. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari;

- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 33,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2016 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addiziona-

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le regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2016 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2017 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2017 CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.

VENERDÌ 20 PREVINDAPI - Scadenza della denuncia e del versamento dei contributi Previndapi relativi al terzo trimestre (luglio-agosto-settembre 2017) per i dirigenti e i quadri superiori.

MERCOLEDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di settembre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 – quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica.

IVA INTRACOMUNITARIA TRIMESTRALI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al terzo trimestre 2017. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere effettuata in via telematica. ASSISTENZA FISCALE - Termine entro il quale il lavoratore consegna al Caf o a un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto di imposta, la dichiarazione integrativa del 730/2017; sono interessati tutti i lavoratori dipendenti o pensionati o redditi assimilati a lavoro dipendente che hanno presentato il Mod. 730/2016, e che hanno riscontrato nella suddetta dichiarazione errori ed omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito.

LUNEDÌ 30 CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° ottobre 2017 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 settembre 2017. BENI D’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI/FAMILIARI - Scade il termine per la comunicazione telematica dei dati relativi ai beni concessi in godimento a soci o familiari. FINANZIAMENTI CONCESSI A SOCI/FAMILIARI - Scade il termine per la comunicazione telematica dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa.

MARTEDÌ 31 RIMBORSO IVA INFRANNUALE - Scade il termine per la presentazione telematica dell’istanza di rimborso/compensazione del credito Iva maturato nel terzo trimestre. RIMBORSO ACCISE GASOLIO - Scade il termine per la presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza di rimborso/compensazione del maggior onere derivante dall’incremento delle accise sul gasolio riferito al terzo trimestre.

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CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente.

conto provvigioni e liquidazione delle provvigioni del trimestre precedente come previsto dall’art. 1749 c.c. MODELLO 770/2017 - Scade il termine di presentazione del Modello 770 2017 tramite invio telematico.

AGENTI E RAPPRESENTANTI - Le aziende preponenti devono inviare ad agenti e rappresentati il

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(PZ – FT)


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