NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 17 30 settembre 2013
IN PRIMO PIANO ORGANIZZAZIONE
DUE DILIGENCE DEL LEGNO
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 17 30 settembre 2013
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
Iva al 22% e la regolarizzazione degli errori
5
Errori contabili sempre emendabili
7
Imposta fissa di registro
9
Bonus mobili
11
Mancata comunicazione della PEC alla CCIAA
13
Rimborso accise III trimestre 2013
14
Accordo per il credito 2013. Banche aderenti
16
CCNL metalmeccanico Confapi
17
Rinnovo del CCNL Unigec Unimatica Confapi
22
Unionchimica Confapi. Rinnovato il CCNL di settore
24
Stella al Merito del Lavoro
26
Chimica
29
Conai
31
Trasporto rifiuti
34
Ambiente e sicurezza in breve
35
SOA: rinnovo per la C.M.T.
38
Le garanzie di esecuzione nei contratti pubblici
39
Manufatti strutturali
42
Report legislativo dal 23.09 al 29.09.2013
45
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Business News
47
Crediti documentari
48
Esportare agro-food in Sudafrica
52
Il sistema fiscale della Nigeria
57
Global Competitiveness Report 2013 - 2014
59
Internazionalizzazione e Export Credit Agency
61
Due Diligence del legno
63
Attivazione tirocini in Friuli Venezia Giulia
65
Carnet TIR per la Russia
69
Autorizzazioni ai trasporti e veicoli eccezionali
70
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Iva al 22% e la regolarizzazione degli errori DEFINITE LE MODALITÀ E I TERMINI PER RIMEDIARE AGLI ERRORI DI FATTURAZIONE
Contribuenti mensili: - per le fatture relative a ottobre e novembre entro il temine per il versamento dell’acconto Iva, vale a dire il 27 dicembre; - per le fatture relative a dicembre entro il termine di liquidazione annuale vale a dire il 16 marzo.
PREMESSA
Contribuenti trimestrali: - per le fatture relative al quarto trimestre entro il termine di liquidazione annuale vale a dire il 16 marzo.
A seguito dell’incremento dal 21 al 22% dell’aliquota ordinaria Iva dal 1° ottobre 2013, l’Agenzia delle entrate con un comunicato stampa del 30 settembre 2013 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla regolarizzazione di possibili errori connessi alla fase di passaggio all’aliquota superiore. In definitiva sono state confermate le precisazioni a suo tempo fornite con la circolare n. 45 del 12 ottobre 2011 in occasione del precedente incremento dal 20 al 21%. Ricordiamo che l’incremento era stato fissato al 1° luglio 2013 dall’art. 40 comma 1-ter del D.L. 98/2011 ma tale termine era stato differito al 1° ottobre 2013 dall’art. 11 comma 1 del D.L. 73/2013. La variazione ha interessato solo l’aliquota ordinaria lasciando invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10%.
MODALITÀ E TERMINI DI REGOLARIZZAZIONE In considerazione del breve termine concesso agli operatori per adeguare le proprie procedure informatiche per la fatturazione e, considerato che un ulteriore rinvio era dato per certo, molti operatori sono arrivati impreparati alla scadenza. Per questa ragione l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità di regolarizzare eventuali errori senza incorrere in sanzioni. I soggetti che non hanno applicato la nuova aliquota del 22% o non sono riusciti a farlo da subito, hanno la possibilità di regolarizzare l’errata fatturazione operando una variazione in aumento per la maggior Iva dovuta ai sensi dell’art. 26, comma 1 del DPR 633/72 attraverso l’emissione di una nota di addebito. La regolarizzazione non comporta l’applicazione di sanzioni qualora la maggior imposta sia versata entro i termini di seguito indicati.
Il versamento della maggiore imposta richiede l’utilizzo dello stesso codice tributo della liquidazione di riferimento ma devono essere versati gli interessi calcolati nella misura del 2,5% in caso di differimento dei termini ordinari di liquidazione. Questo significa che se un contribuente mensile ha emesso nel mese di ottobre una fattura con Iva al 21% in luogo del 22%, potrà regolarizzare l’errore versando la maggiore imposta nella liquidazione riferita a ottobre da farsi entro il 18 novembre 2013 utilizzando il codice tributo 6010. Se la regolarizzazione avviene dopo il 18 novembre 2013, ma in ogni caso entro il 27 dicembre 2013, la maggiore imposta sarà maggiorata degli interessi calcolati al 2,5% a decorrere dal 18 novembre 2013.
L’INCASSO DELLA MAGGIORE IMPOSTA Uno degli aspetti più critici dell’operazione di correzione che dal punto di vista sostanziale sta più a cuore agli imprenditori è la richiesta ai propri clienti del differenziale d’imposta. Tale richiesta nelle operazioni B2B può incontrare la sensibilità degli operatori e quindi non creare grosse difficoltà, ma potrebbe essere impraticabile nel caso di operazioni B2C. Sarà difficile per un negoziante che il 2 ottobre ha erroneamente emesso una fattura o uno scontrino applicando la vecchia aliquota del 21% recuperare la maggiore imposta. L’impresa appare sicuramente problematica e in questi casi con ogni probabilità l’incremento sarà assorbito dall’impresa cedente. Nei rapporti B2B il comma 8 dell’art. 6 del D. Lgs.
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471/97, potrebbe fornire un valido aiuto. Tale norma prevede una responsabilità diretta del cessionario o committente della maggiore imposta, nel caso di ricevimento di una fattura irregolare. In questi casi la sanzione amministrativa è pari al 100% dell’imposta con un minimo di 258 euro a meno che non si provveda a regolarizzare l’errore. La regolarizzazione può essere effettuata entro il termine di trenta giorni dalla registrazione, presentando all’Agenzia delle entrate un documento integrativo in duplice esemplare, recante le indicazioni corrette previo versamento della maggior imposta dovuta.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI Per l’applicazione della nuova aliquota assume particolare rilevanza il momento di effettuazione dell’operazione, momento che viene disciplinato dall’art. 6 del DPR 633/72. Per l’esigibilità dell’imposta si deve fare riferimento: - per i beni mobili al momento della consegna o spedizione; - per i beni immobili alla stipula del contratto di vendita; - per le prestazioni di servizi al momento del pagamento del corrispettivo. Particolare attenzione deve essere riservata ai servizi generici di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, prestati da soggetti passivi d’imposta in altro stato (che si considerano effettuate al momento di ultimazione), rilevanti ai fini Iva in Italia attraverso il reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 2 del
DPR 633/72. In questi casi si deve applicare l’aliquota Iva vigente al momento di ultimazione della prestazione. Sul punto la circolare 16/E/2013 al fine di semplificare tale principio, ha consentito di individuare il momento di ultimazione della prestazione con il ricevimento della fattura. Per quanto riguarda le note di variazione pervenute in data successiva all’entrata in vigore della nuova aliquota, si deve applicare l’aliquota vigente alla data di effettuazione dell’operazione originaria.
CASI PARTICOLARI Fatture ad esigibilità differita, anche quanto l’imposta è esigibile al momento del pagamento, come accade per le operazioni con gli enti pubblici, il momento di effettuazione dell’operazione rimane invariato, vale a dire l’applicazione dell’aliquota farà riferimento al momento di consegna o spedizione. Iva per cassa, i contribuenti che applicano questo sistema contabile, possono emettere fatture ad esigibilità differita ma, ai fini dell’applicazione dell’aliquota, vale sempre il momento di effettuazione dell’operazione. Fatture o corrispettivo anticipato prima della consegna, il momento di effettuazione dell’operazione limitatamente all’importo pagato è quello della fattura o del pagamento. Ciò significa che se, nell’ambito di operazioni terminate dopo il 1° ottobre, sono stati pagati acconti prima di tale data, o è stata emessa fattura anticipata, a questa si applica ancora l’aliquota del 21%.
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(PZ)
Errori contabili sempre emendabili È SEMPRE POSSIBILE CORREGGERE L’ERRATA COMPETENZA FISCALE PREMESSA L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 31 del 24 settembre 2013 ha previsto che gli errori contabili relativi alla competenza economica di una voce di ricavo o di costo, possono essere sempre corretti dal contribuente. Sul fronte tributario la correzione viene recepita nell’ultima dichiarazione emendabile a favore o a sfavore. Il documento di prassi esordisce individuando le modalità di correzione di questi errori dal punto di vista contabile. Errori che non devono essere confusi con le variazioni dei criteri di stima o dei principi contabili adottati. Successivamente affronta la problematica dal punto di vista fiscale fornendo anche diverse esemplificazioni numeriche.
LA CORREZIONE CONTABILE Viene precisato che se un contribuente non imputa correttamente un componente negativo o positivo di reddito nell’esercizio di competenza, la relativa correzione deve essere effettuata nel conto economico dell’esercizio in cui s’individua l’errore con una corrispondente variazione alla voce patrimoniale interessata. La rettifica interesserà la parte straordinaria del conto economico, vale a dire le voci E20 e E21. Sul fronte fiscale questa rettifica non assume rilevanza, mancando le condizioni di cui all’art. 101 e 88 del TUIR.
ERRATA CONTABILIZZAZIONE DI UN COSTO Per il riconoscimento della possibilità di recuperare la deducibilità o la tassazione del costo o del ricavo nell’esercizio di effettiva competenza, si procedere con una conseguente variazione in più o in meno nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene effettuata la correzione. Se un costo non viene contabilizzato nell’esercizio
di competenza ma in uno successivo, sarà possibile rimediare presentando una dichiarazione integrativa a favore in modo da recuperare le maggiori imposte pagate nel periodo di corretta competenza. Si tratta di un caso che può capitare con una certa frequenza in azienda, si pensi all’ipotesi di un costo di competenza del 2011 che invece è stato contabilizzato nel 2012. Il contribuente potrà regolarizzare l’errore presentando una dichiarazione integrativa a favore entro il termine di presentazione di Unico 2013. Ovviamente il costo erroneamente imputato nel bilancio 2012 deve essere ripreso a tassazione. Questa possibilità è riconosciuta anche qualora la relativa dichiarazione non sia più emendabile, ma in questi casi abbiamo qualche adempimento in più. In queste situazioni il contribuente potrà trasferire l’effetto sulla prima dichiarazione fiscale ancora emendabile procedendo all’integrazione della stessa sulla base della riliquidazione di quelle precedenti fino a quello ove l’errore è stato commesso. Si pensi al componente negativo rilevato nel bilancio 2012 che però era di competenza di periodi d’imposta precedenti il 2011, ad esempio il 2009. In questo caso il contribuente deve riliquidare autonomamente la dichiarazione relativa al 2009 e quelle successive imputando il costo che andava inserito in origine. Dalla dichiarazione relativa al 2009 uscirà un’eccedenza d’imposta versata a suo tempo che potrà essere riportata nella dichiarazione integrativa a favore di Unico 2012. In pratica se la correzione a favore riguarda annualità precedenti, diverse da quelle del primo periodo anteriore, si deve autoliquidare le dichiarazioni relative a queste annualità precedenti fino a far confluire l’eccedenza a credito nella dichiarazione integrativa a favore relativa all’anno anteriore rispetto a quello della correzione contabile. In questo modo il credito che ne scaturisce sarà utilizzabile in compensazione. Si segnala che l’autoliquidazione non comporta alcun adempimento di tipo dichiarativo all’Agenzia delle entrate, ma è un’operazione che deve essere fatta unilateralmente dal contribuente. E’ probabile che dai controlli automatizzati, l’amministrazione finanziaria rilevi delle anomalie. Al ricevimento delle comunicazioni d’irregolarità, si dovrà presentare i conteggi effettuati nell’autoli-
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quidazione e la giustificazione dei dati confluiti nella dichiarazione integrativa.
RICAVI NON CONTABILIZZATI Nel caso in cui un ricavo sia contabilizzato in un esercizio successivo a quello corretto, si dovrà presentare una dichiarazione integrativa a sfavore per correggere l’annualità nella quale non è stato imputato il componente positivo di reddito. Ricordiamo che in questi casi il comma 8 dell’art. 2 del DPR 322/1998 prevede un termine di trasmissione più ampio che coincide con quello previsto per esercitare l’azione di accertamento, vale a dire 48 mesi. Così l’omessa indicazione di un ricavo di competenza del 2009, scoperto e rilevato nel bilancio relativo al 2012, richiederà la presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore per il periodo d’imposta 2009 e il versamento delle corrispondenti maggiori imposte e, si ritiene, delle relative sanzioni. Nel periodo d’imposta 2012 si dovrà sterilizzare completamente il componente positivo rilevato in bilancio con una corrispondente variazione in diminuzione nella relativa dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui il periodo corretto si sia chiuso con una perdita e la componente positiva non contabilizzata si limiti a ridurre l’importo della stessa, non incidendo sul versamento dell’imposta, il contribuente dovrà presentare tante dichiarazioni integrative a sfavore quante sono le annualità precedenti quella ancora aperta.
ERRORI MULTIPLI Qualora all’interno di uno stesso periodo d’imposta si siano commessi più errori, riguardanti sia componenti positivi di reddito che negativi, la soluzione è legata all’effetto finale complessivo degli errori stessi. Qualora la somma algebrica sia favorevole al fisco, il contribuente deve rimediare con una dichiarazione integrativa a sfavore. Se viceversa il risultato è a favore del contribuente, vale a dire che i costi superano i ricavi, si procederà con una dichiarazione a favore, ricorrendo alla procedura già evidenziata riferita ai casi di periodi d’imposta non più emendabili.
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(PZ)
Imposta fissa di registro DAL 1° GENNAIO 2014 UN AUMENTO DA 168 EURO A 200 EURO Nel decreto “Istruzione”, pubblicato il 12 settembre in Gazzetta Ufficiale (DL 12 settembre 2013, n. 104, in vigore dal 12 settembre), tra le norme in materia di “Istruzione, università e ricerca”, si dispone l’aumento dell’ammontare delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale: a partire dal 1° gennaio 2014, esse saranno dovute nella misura di 200 euro e non più di 168 euro. Se teniamo conto che le imposte in questione talvolta trovano applicazione congiuntamente (ad esempio, per gli atti di trasferimento di immobili abitativi imponibili IVA, ovvero per i conferimenti di aziende comprensivi di immobili), in tali casi, l’impatto dell’aumento sarà triplicato, in quanto si passerà da un’imposizione di 504 euro (168 x 3) ad un’imposta totale di 600 euro (200 x 3). D’altro canto, si rileva che l’aumento, relativamente all’imposta di registro, non trova applicazione limitatamente al campo immobiliare, ma ha effetto su tutti gli atti che, fino al 31 dicembre 2013, scontano l’imposta fissa di 168 euro, come, ad esempio: - gli atti di conferimento di denaro in società; - le cessioni di partecipazioni sociali; - le fusioni, le trasformazioni e le scissioni societarie. Il nuovo ammontare delle imposte fisse (di registro, ipotecaria e catastale) ha effetto per: - gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal 1° gennaio 2014; - gli atti pubblici formati dal 1° gennaio 2014; - le donazioni fatte dal 1° gennaio 2014; - le scritture private autenticate dal 1° gennaio 2014; - le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dal 1° gennaio 2014; - le denunce (di contratti verbali) presentate per la registrazione dal 1° gennaio 2014;
- le formalità di trascrizione e di rinnovazione eseguite a decorrere dal 1° gennaio 2014; - le domande di annotazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2014. Si ricorda, inoltre, che, dalla medesima data, entrerà in vigore la riforma della tassazione immobiliare disposta, già due anni or sono, dall’art. 10 del DLgs. 23/2011 (decreto sul “Federalismo Municipale”). Tale norma, infatti, ha disposto che, a partire dal 1° gennaio 2014, in luogo delle molteplici aliquote dell’imposta di registro oggi applicabili, per i trasferimenti immobiliari si applicheranno due sole aliquote: - 2%, se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione (ad eccezione di quelle accatastate in A1, A8 o A9) in presenza delle condizioni per l’agevolazione prima casa; - 9%, in tutti gli altri casi. La norma sopprime tutte le altre esenzioni e agevolazioni tributarie previste, anche da leggi speciali, in relazione ai trasferimenti immobiliari, lasciando in “vita” solo le due aliquote sopra enunciate. In ogni caso l’imposta di registro dovuta in base alle disposizioni sopra illustrate non potrà essere inferiore a 1.000 euro. Il comma 3 dell’art. 10 citato, inoltre, disponeva che tutti gli atti immobiliari cui si applica il nuovo regime sopra individuato (nonché “tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari”), andassero esenti da ogni altra imposta (bollo, imposte ipotecaria e catastale, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie). Su tale fronte, il DL “istruzione” introduce un’ulteriore novità, stabilendo che, in relazione agli atti che applicheranno il registro al 2% o al 9%, saranno comunque dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna. In breve, gli atti di trasferimento immobiliare posti in essere dal 1° gennaio 2014 sconteranno: - in presenza delle condizioni per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”, l’imposta di registro proporzionale del 2% e le imposte ipotecaria e catastale di 100 euro totali, ma nulla a titolo di imposta di bollo né di tassa ipotecaria;
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- in tutti gli altri casi, l’imposta di registro proporzionale del 9% e le imposte ipotecaria e catastale di 100 euro totali, ma nulla a titolo di imposta di bollo né di tassa ipotecaria. Peraltro, si rileva che tali aliquote trovano applicazione non solo agli atti di compravendita immobiliare, bensì anche, ad esempio, agli atti di permuta, agli atti di assegnazione di immobili ai soci, agli atti di conferimento immobiliare (ai quali, tuttavia, resta applicabile anche l’aliquota del
4% per i fabbricati a destinazione commerciale, in quanto disposta dall’art. 4 comma 1 lett. a) n. 2) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86). Invece, in tutti gli altri casi in cui le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute nella misura fissa (di 168 euro fino al 31 dicembre 2013), dal 1° gennaio 2014 esse dovranno essere corrisposte nella misura di 200 euro ciascuna.
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(C)
Bonus mobili gli arredi delle parti comuni come guardiole oppure per l’appartamento del portiere.
I CHIARIMENTI MINISTERIALI
Il bonus del 50% per l’acquisto di mobili e elettrodomestici riguarda le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 purché collegate alla detrazione per ristrutturazioni edilizie con spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del dl n. 83/2012 che ha alzato il tetto dell’agevolazione dal 36 al 50%). Nell’ottica della semplificazione non è necessario pagare solo con bonifico bancario o postale ma vale anche l’acquisto con carta di credito o di debito. L’importo agevolabile è pari a 10mila euro per unità immobiliare e vi rientrano, ad esempio, i letti, gli armadi, le scrivanie, i divani e in generale gli elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (classe A per i forni) ma anche le spese di trasporto e montaggio. Con la circolare n. 29/E in data 18 settembre 2013 le Entrate forniscono, inoltre, chiarimenti sulle proroghe introdotte dal Dl n. 63/2013 per la riqualificazione energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio.
CHI PUÒ USUFRUIRE DEL BONUS MOBILI La realizzazione di interventi edilizi è condizione necessaria per fruire del beneficio fiscale per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. I lavori edilizi che danno diritto alla detrazione del 50%, con spese sostenute quindi dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, possono riguardare le singole unità immobiliari così come le parti comuni degli edifici residenziali. La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente però ai singoli condomini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare ma solo
COSA FARE? Oltre a fruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio rispettando tutti i requisiti richiesti è necessario pagare l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici con bonifici bancari o postali, con le stesse modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione indicando, quindi: - la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; - il codice fiscale del beneficiario della detrazione; - il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. In alternativa e per semplificare l’utilizzo del bonus arredi si può pagare anche con carte credito o di debito. In questo caso, la data di pagamento corrisponde al giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, che risulta nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Le spese sostenute, inoltre, devono essere “documentate”, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Detrazione prorogata fino al 31 dicembre 2013, con lo “sconto” che sale dal 55 al 65%, ripartito in dieci quote annuali dello stesso importo. Il Fisco premia l’efficienza energetica con tempi supplementari e un’aliquota di detrazione più alta di dieci punti. In particolare, la proroga riguarda tutti gli interventi già previsti dalla legge n. 296/2006
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(art. 1, commi 344 e seguenti) e tra cui, a titolo di esempio: - gli interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti, con un limite massimo della detrazione pari a 100mila euro; - gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari che riguardano coperture, pavimenti e finestre, con uno “sconto” massimo pari a 60mila euro; - l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda con un tetto massimo di detrazione pari a 60mila euro; - gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con detrazione fino a 30mila euro. La circolare chiarisce che la proroga vale, fin dal 6 giugno 2013 e con la stessa aliquota del 65%, anche per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria), inizialmente esclusi e poi riammessi ai “supplementari” dalla legge di conversione del Dl n. 63. Per gli interventi di riqualificazione energetica l’aliquota del 65% si applica dunque alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013. Tempi ancora più ampi per beneficiare del bonus se gli interventi riguardano parti comuni di edifici condominiali o tutte le unità immobiliari del condominio: la proroga, in questo caso, si allunga al 30 giugno 2014. In tutti i casi, le spese si considerano sostenute alla data dell’effettivo pagamento per
le persone fisiche, i professionisti e gli enti non commerciali (secondo il criterio di cassa, indipendentemente quindi dal momento di avvio degli interventi); alla data in cui è stata ultimata la prestazione per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (secondo il criterio di competenza, indipendentemente quindi dalla data dei pagamenti).
INTERVENTI DI RECUPERO, PER LE ZONE SISMICHE LA DETRAZIONE È SUPER Per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, la detrazione è pari al 50 per cento dell’importo, con un limite massimo di spesa di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. A partire dal 2014 in poi, la detrazione sarà del 36 per cento e il limite massimo di spesa si attesterà sulla soglia standard di 48mila euro. Una speciale detrazione del 65% è prevista per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 per gli interventi realizzati su edifici che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, destinati dai contribuenti ad abitazione principale o allo svolgimento di attività produttive, a condizione che le procedure autorizzatorie siano state avviate dal 4 agosto 2013. In questo caso, i lavori ammessi sono quelli relativi all’adozione di misure antisismiche, a partire da quelli per la messa in sicurezza statica effettuati sulle parti strutturali dell’immobile.
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(C)
Mancata comunicazione della PEC alla CCIAA I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
In risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata da una Camera di Commercio, il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato una nota interpretativa in merito alle possibili sanzioni da irrogare all’impresa (sia società che ditta individuale), la cui domanda di iscrizione di un atto o fatto all’Ufficio del Registro sia incompleta a seguito della mancata comunicazione della propria posta elettronica certificata (PEC). Nel caso specifico, la Camera di Commercio chiedeva se era possibile rifiutare l’iscrizione di un atto notarile di una società, il cui rappresentante legale non abbia adempiuto all’obbligo di comunicazione della PEC. Sulla base di quanto disposto dal DL 185/08 art. 16 per le imprese costituite in forma societaria e dal DL 179/2012 art. 5 per le ditte individuali, il MISE ribadisce l’impossibilità di procedere all’iscrizione dell’atto principale in quanto la mancata
comunicazione dell’indirizzo PEC rende incompleta l’stanza di iscrizione. Pertanto, le Camere di Commercio devono richiedere all’impresa di comunicare l’indirizzo di PEC entro il termine di 90 giorni (per le società) o di 45 giorni per le ditte individuali; se ciò non avviene, il Ministero ritiene che l’ufficio del Registro, ormai venuto a conoscenza dell’atto o fatto da iscrivere, al fine di soddisfare il superiore interesse pubblico alla conoscenza degli atti o dei fatti relativi all’impresa, deve procedere all’iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art. 2190 del c.c. Allo stesso tempo dovrebbe contestare al legale rappresentante della società, o al titolare di impresa individuale, la violazione delle disposizioni del codice civile che impongono l’iscrizione di un atto o fatto nel Registro delle Imprese, ed eventualmente comminare le sanzioni previste dall’art. 2630 c.c. per le società e dall’art. 2194 per le imprese individuali. In ogni caso, la nota ministeriale implicitamente ribadisce che il solo inadempimento della comunicazione PEC non costituisce presupposto per l’irrogazione della sanzione, ma l’Ufficio del registro, in una prima fase, deve soltanto sospendere l’atto in attesa della comunicazione della PEC, nei termini prima indicati. (C)
PAG. 13 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 17 - 30 settembre 2013
Rimborso accise III trimestre 2013 ISTANZE DA PRESENTARE ENTRO OTTOBRE
Entro il 31 ottobre 2013 le imprese di autotrasporto possono presentare ai competenti uffici doganali la dichiarazione dei consumi di gasolio utilizzato nel III trimestre di quest’anno con veicoli di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate al fine di fruire del relativo credito d’imposta. Sul sito internet dell’Agenzia Dogane e Monopoli è disponibile l’apposito software per la compilazione e la stampa della dichiarazione (www.agenziadogane.gov.it - In un click – Accise – Benefici per il gasolio autotrazione III trimestre 2013).
La misura del beneficio è, come per il II trimestre, pari a 214,18609 euro per ogni mille litri di gasolio acquistato, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2013. Il credito d’imposta spettante può essere portato in compensazione dei versamenti effettuati col modello F24 (codice tributo 6740) una volta ricevuto il nulla osta dell’ufficio doganale, ovvero, in assenza di comunicazioni, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei consumi (silenzio assenso). La compensazione non ha limiti d’importo annuali. Si rammenta che la compensazione potrà essere effettuata fino al 31 dicembre 2014; superata quella data, le eventuali eccedenze dovranno essere chieste a rimborso entro il termine del 30 giugno 2015.
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(C)
Accordo per il credito 2013. Banche aderenti SONO 281 AL 20 SETTEMBRE 2013 LE BANCHE E GLI INTERMEDIARI FINANZIARI CHE VI HANNO ADERITO Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 13/2013, pp. 16-19 sull’accordo per il credito 2013 (la cosiddetta moratoria dei mutui) sottoscritto il 1° luglio 2013 fra l’Associazione bancaria italiana (ABI) e le più importanti associazioni nazionali di categoria, fra cui la Confapi, per segnalare che l’ABI ha diffuso l’elenco delle banche e degli intermediari finanziari che vi hanno aderito alla data del 20 settembre 2013. Gli istituiti aderenti a tale data sono complessivamente 281.
Nel rinviare al citato testo di Apinforma per i contenuti dell’accordo, si rammenta che le facilitazioni ivi previste riguardano la sospensione dei finanziamenti a medio-lungo termine, l’allungamento dei mutui e delle scadenze del credito a breve termine nonché finanziamenti per imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale. Per avvalersi dell’accordo le imprese devono trovarsi in bonis con il sistema del credito. Le domande possono essere presentate, di regola, fino al 30 giugno 2014. Si ricorda anche che le banche sono tenute ad applicare l’accordo entro 30 giorni dalla data di loro adesione. Per l’elenco delle banche aderenti e ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
CCNL metalmeccanico Confapi trattamento economico) e che avrebbero comportato un maggior costo a carico delle aziende ma ha invece rinnovato l’assetto ora vigente. Sono stati altresì recepiti tutti gli accordi interconfederali sulla bilateralità che consentiranno alle imprese l’utilizzo di servizi aggiuntivi in materia di apprendistato e sicurezza sul lavoro a fronte di un corrispettivo limitato. Inoltre si è ottenuta una più ampia possibilità di utilizzo della flessibilità di orario il cui monte ore viene innalzato a 72 ore nell’anno.
RINNOVO DEL 29 LUGLIO 2013
Il 29 luglio 2013 presso la sede di Confapi a Roma è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro UNIONMECCANICA per le imprese del settore meccanico. Il rinnovo ha visto la sola firma della FIOM CGIL. Per quanto riguarda la parte economica sono previsti aumenti a regime di 131 Euro al 5° livello; l’incremento salariale sarà suddiviso in tre tranche, la prima pari a 35 euro decorrente da giugno 2013, la seconda pari a 45 euro da giugno 2014 e l’ultima tranche decorrente da giugno 2015 pari a 51 euro. E’ prevista una proroga della vigenza che sposterà la scadenza al 31 ottobre 2016 al fine di bilanciare i versamenti mensili alla bilateralità sul versante del contenimento dei costi. Per ciò che concerne la parte normativa UNIONMECCANICA non ha accolto quelle richieste sindacali che proponevano la variazione del trattamento della malattia (conservazione del posto e
DECORRENZA E DURATA Il CCNL scadrà il 31 ottobre 2016, con un prolungamento oltre la scadenza originariamente prevista pari a 5 mesi; ciò comporta la possibilità da parte delle aziende di proiettare il costo del lavoro in un arco temporale maggiore rispetto ad altri CCNL del comparto meccanico, con la conseguente definizione di costi certi per i prossimi tre anni.
AUMENTI CONTRATTUALI Gli aumenti salariali sono stati definiti in funzione degli scostamenti inflattivi verificatisi nel triennio precedente, e sono stati altresì considerati i riferimenti inflattivi previsti per gli anni 2013-2015. Pertanto sono stati stabiliti i seguenti nuovi incrementi salariali:
LIVELLI
PARAMETRI
DAL 1° GIUGNO 2013
DAL 1° GIUGNO 2014
DAL 1° GIUGNO 2015
TOTALE
1
100
€ 21,88
€ 28,13
€ 31,88
81,88
2
117
€ 25,59
€ 32,91
€ 37,29
95,79
3
138
€ 30,19
€ 38,81
€ 43,99
112,99
4
146
€ 31,94
€ 41,06
€ 46,54
119,54
5
160
€ 35,00
€ 45,00
€ 51,00
131,00
6
177
€ 38,72
€ 49,78
€ 56,42
144,92
7
190
€ 41,56
€ 53,44
€ 60,56
155,56
8
210
€ 45,94
€ 59,06
€ 66,94
171,94
9
246
€ 53,81
€ 69,19
€ 78,41
201,41
E’ stato inoltre definito che l’Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) venga conglobato nei nuovi minimi tabellari.
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Termina quindi di essere corrisposto come voce a se stante il suddetto elemento retributivo. Conseguentemente i nuovi minimi sono così determinati:
CAT.
MINIMI AL 31 MAGGIO 2013
MINIMI DAL 1° GIUGNO 2013
MINIMI DAL 1° GIUGNO 2014
MINIMI DAL 1° GIUGNO 2015
1
1216,22
1248,43
1276,56
1308,44
2
1338,88
1374,80
1407,71
1445,00
3
1479,97
1520,49
1559,30
1603,29
4
1542,92
1585,19
1626,25
1672,79
5
1650,56
1695,89
1740,89
1791,89
6
1765,98
1815,03
1864,81
1921,23
7
1895,27
1947,16
2000,60
2061,16
8
2059,21
2115,48
2174,54
2241,48
9
2281,01
2345,15
2414,34
2492,75
Poiché è verosimile che soltanto con il corrente mese di settembre le aziende avranno la possibilità di adeguare i nuovi minimi tabellari, è stato definito che con le retribuzioni di competenza del mese corrente vengano erogati anche gli arre-
trati retributivi afferenti i mesi di giugno, luglio, agosto 2013. Pertanto, unitamente alle retribuzioni del mese di settembre a ciascun dipendente dovranno essere riconosciute a titolo di “arretrati retributivi” le seguenti somme:
CAT.
ARRETRATI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2013
1
65,64
2
76,77
3
90,57
4
95,82
5
105,00
6
116,16
7
124,68
8
137,82
9
161,43
Tutti gli importi devono ritenersi al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali. In particolare, gli “arretrati retributivi”, poiché afferenti il corrente anno d’imposta, sono assoggettabili a tassazione ordinaria.
ELEMENTO PEREQUATIVO L’elemento perequativo è elevato a 485,00 € annui, con un incremento pari a € 30,00. L’erogazione deve avvenire con le retribuzioni del mese di giugno di ciascun anno. Pertanto il primo riconoscimento del nuovo importo avverrà con le retribuzioni del mese di giugno 2014. Deve essere riconosciuto ai lavoratori in forza al 1° gennaio nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici, e che nel corso dell’anno precedente (1 gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal PAG. 18 - APINFORMA / Lavoro - numero 17 - 30 settembre 2013
CCNL. Trattasi quindi di lavoratori privi di superminimi collettivi e/o individuali, premi annui, o altri compensi soggetti a contribuzione. L’importo deve considerarsi omnicomprensivo, e non incidente sul Tfr; dovrà essere riconosciuto fino a concorrenza in presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, ed in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro.
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO Qualora si rendessero disponibili posti a tempo indeterminato nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza, viene sancito l‘obbligo di informativa nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, attraverso le modalità ritenute più idonee. Potranno iniziare il rapporto di lavoro fino a due mesi prima dell’inizio del congedo quei lavoratori
assunti in sostituzione di persone prossime al congedo di maternità, paternità o parentale. Ai fini dell’anzianità aziendale in caso di trasformazione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo indeterminato ex novo, si terrà conto di tutti i periodi di lavoro effettuati dal lavoratore presso lo stesso datore di lavoro. Il principio non opera in due ipotesi: a) se nei diversi contratti succedutisi il lavoratore ha svolto mansioni non equivalenti, b) se fra un contratto e l’altro vi sono state interruzioni lavorative superiori a dodici mesi. La direzione aziendale unitamente alle Rappresentanze sindacali unitarie e d’intesa con le OO.SS. territoriali potranno definire attività stagionali caratterizzate dall’intensificazione della produttività, non superiori a sei mesi annui, in aggiunta a quelle stabilite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525. Il lavoratore a termine avrà diritto alla prelazione (precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato) entro dodici mesi dalla scadenza del contratto, qualora abbia prestato un’attività lavorativa superiore a sei mesi. Se il periodo lavorato risulta essere inferiore si farà riferimento alla norma di legge che stabilisce in sei mesi dalla cessazione del rapporto il periodo entro cui è possibile esercitare il diritto di prelazione.
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE Principi generali Vengono confermate le varie articolazioni in cui è possibile strutturare il part time: orizzontale, verticale o misto. L’introduzione di part time di tipo verticale nei giorni che comprendono il fine settimana dovranno formare oggetto di esame preventivo con le rappresentanze sindacali unitarie. Si tratta dell’introduzione dei c.d. contratti week end, grazie ai quali vengono istituite delle squadre di lavoratori impegnati nelle sole giornate di venerdì sera, sabato, domenica al termine della normale attività lavorativa settimanale. Viene espressamente sancito il principio che il lavoro a tempo parziale, a seguito di richiesta da parte del lavoratore, è esigibile compatibilmente con le esigenze organizzative dell’impresa. Infine viene riconosciuto il diritto di precedenza ai lavoratori part time – a parità di mansioni – in caso di assunzione di personale a tempo pieno. Anche in questo caso sono fatte salve le esigenze di natura tecnico organizzative. Clausole elastiche e flessibili Tra azienda e dipendente potranno essere concorPAG. 19 - APINFORMA / Lavoro - numero 17 - 30 settembre 2013
date clausole flessibili ed elastiche. Come è noto con la clausola flessibile il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, rispetto a quanto previsto nel contratto di lavoro. Per le ore oggetto di modifica dovrà essere corrisposta al lavoratore una maggiorazione omnicomprensiva del 10% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Con la clausola elastica, il datore di lavoro può aumentare, rispetto a quanto previsto nel contratto di lavoro, la durata della prestazione lavorativa. Per le ore in aumento dovrà essere corrisposta al lavoratore una maggiorazione omnicomprensiva del 15% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. E’ altresì stabilito il limite massimo del 25% delle ore aggiuntive rispetto alla normale prestazione annua a tempo parziale. Una volta che il lavoratore ha sottoscritto clausole elastiche o flessibili è vincolato alla loro prestazione. E’ esonerato dal relativo adempimento nelle seguenti ipotesi: - prestazione di altra attività lavorativa subordinata che impegni il lavoratore in orari incompatibili con le variazioni d’orario; - necessità di sottoporsi a terapie o cicli di cura in orari tali da rendere incompatibile la prestazione delle variazioni d’orario; - nelle fattispecie previste dalle eventuali contrattazioni di secondo livello. Lavoro supplementare Il lavoro supplementare nei contratti di lavoro a tempo parziale è consentito entro il limite settimanale di 40 ore, comprensive delle ore di normale prestazione e di ore “supplementari”. Dovrà essere compensato con una maggiorazione omnicomprensiva pari al 10% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Il lavoro supplementare è ammesso per una quantità di ore annua non superiore al 50% del normale orario part-time. Per le prestazioni eccedenti tale limite è prevista una maggiorazione pari al 20%
TRASFERTE Le misura dell’indennità di trasferta dal 1° gennaio 2014 è stata rideterminata nei seguenti importi: Trasferta intera € 42,80 Quota per il pasto meridiano o serale € 11,72 Quota per il pernottamento € 19,36
Ricordiamo che è possibile sostituire l’indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l’espletamento della missione. -
CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI TIPO PROFESSIONALIZZANTE L’istituto dell’apprendistato è stato armonizzato con le nuove discipline legali (D.Lgs. 167/2011) e con l’Accordo Interconfederale 20 aprile 2012. Vengono pertanto introdotti i seguenti principi: - Limiti di età. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra i 18 (salvo deroghe consentite dalla legge) e i 29 anni. - Livelli. Il contratto è ammesso nelle categorie dalla 3^ alla 7^. Possono essere assunti lavoratori con inquadramento finale in categoria 7^, 8^ e 9^ solo se in possesso di laurea inerente. - Durata. La durata minima del contratto è di 6 mesi, quella massima di 36 mesi. Per i lavoratori in possesso di un titolo di studio inerente alla professionalità da conseguire (diploma di istruzione secondaria superiore o terziaria), la durata è ridotta di sei mesi. Per le sole figure professionali addette alla produzione in serie svolte su linee di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi semplici e ripetitive e comunque non ricomprendibili nella declaratoria della 3^ categoria, la durata massima è pari a 24 mesi. La durata del contratto è determinata nelle seguenti misure massime in relazione alle qualifiche da conseguire: * 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale nelle categoria 5^ e 6^; * 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale nelle categoria 4^ e 9^; * 24 mesi per i lavoratori con inquadramento finale nelle categoria 3^, 7^ e 8^; - Periodi pregressi. Il periodo di apprendistato - di almeno 12 mesi - eventualmente effettuato presso altri datori di lavoro viene computato ai fini del completamento del periodo DURATA COMPLESSIVA
-
-
-
formativo, purché riguardi le stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno. In tal caso la durata del contratto di apprendistato sarà ridotta di sei mesi. Formazione. Il periodo di formazione professionalizzante non può essere inferiore a 80 ore medie annue e può essere svolto anche on the job ed in affiancamento. La formazione professionalizzante viene integrata, laddove esistente, dall’offerta formativa pubblica. La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sono registrate nel libretto formativo. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa utilizzando il modello standard definito nel CCNL. Tutor. All’apprendista, nel corso del contratto di apprendistato, deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale in possesso di adeguata professionalità ed esperienza asseverata dall’ente bilaterale interconfederale ENFEA. Periodo di prova. L’assunzione con contratto di apprendistato può essere subordinata al superamento del periodo di prova la cui durata non può essere superiore a quanto previsto nel CCNL per il livello di inquadramento iniziale. Inquadramento e retribuzione. La retribuzione viene determinata in funzione tre diversi periodi. * Primo periodo di apprendistato: due livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato; * Secondo periodo di apprendistato: un livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato; * Terzo periodo di apprendistato: retribuzione corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione. In rapporto alla durata si potranno avere quindi i seguenti livelli retributivi e di inquadramento:
INQUADRAMENTO DURATA PRIMO PERIODO SECONDO PERIODO TERZO PERIODO FINALE COMPLESSIVA MESI MESI MESI
36
5^ e 6^
36
12
12
12
30
4^ e 9^
30
10
10
10
24
3^, 7^, 8^
24
8
8
8
Retribuzione ed inquadramento
due livelli inferiori livello di destinazione un livello inferiore a a quello di finale per la sola quello di destinazione retribuzione destinazione
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- Previdenza complementare. Per i lavoratori che si iscrivono a Fondapi, le aziende, a decorrere dal 1° gennaio 2013, contribuiscono con un’aliquota pari all’1,6% della retribuzione ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari ed elemento retributivo per la categoria 7^.
BANCA ORE Viene esteso il sistema della banca ore anche in caso di prestazione dello straordinario. In assenza di espressa volontà del dipendente ed presenza di prestazioni aggiuntive di lavoro, dovrà essere riconosciuta la normale maggiorazione prevista dal CCNL. Invece, il lavoratore che dichiari entro il mese successivo alla prestazione dello straordinario di volere il riposo, potrà fruirlo secondo le modalità del “conto ore”. Per le ore che confluiscono in tale “conto ore” i datori di lavoro devono riconoscere una maggiorazione omnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario. I riposi accantonati dovranno essere fruiti secondo la disciplina prevista per l’utilizzo dei permessi annui retribuiti di cui all’art. 22 del CCNL: preavviso di 20 giorni, rispetto di un tasso di assenza in reparto non superiore al 5% dei lavoratori normalmente addetti al turno.
FLESSIBILITÀ DEL REGIME D’ORARIO Rimane immutata la possibilità di adottare regimi
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d’orario flessibile fino ad un minimo di 32 ore ed un massimo di 48 ore settimanali. Qualora il regime di flessibilità settimanale adottato dall’azienda sia inferiore a 35 ore o superiore a 45 ore sarà possibile effettuare un massimo di 72 ore all’anno di flessibilità positiva. In precedenza detto limite era fissato in 64 ore annue. Nell’ipotesi in cui la flessibilità venga invece ricompresa tra le 35 e le 45 ore settimanali, non trova applicazione il predetto limite delle 72 ore annue.
AVVIO DEL SISTEMA DELLA BILATERALITÀ L’accordo di rinnovo del CCNL UNIONMECCANICA ha recepito integralmente gli accordi interconfederali sul cosiddetto “sistema della bilateralità”, rendendolo di fatto operativo dalla data di sottoscrizione del rinnovo. La regolamentazione della bilateralità e gli adempimenti ad essa connessi sono illustrati nella nostra circolare del 27 settembre 2013, prot. n. 85 /FT, cui si rimanda. La nostra Associazione ha ricevuto in data 30 settembre 2013 comunicazione di sospensione dell’avvio dei versamenti alla bilateralità da parte della segreteria nazionale di Unionmeccanica e quindi le Aziende non verseranno nulla agli enti bilaterali. Seguirà nostra tempestiva comunicazione relativa all’avvio dei versamenti con le modalità contenute nella circolare sopra citata. (FT)
Rinnovo del CCNL Unigec Unimatica Confapi NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° SETTEMBRE 2013
Il 29 luglio 2013 Unigec Unimatica Confapi e Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo definitivo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie della comunicazione, dell’informatica, dei
servizi innovativi e della microimpresa, che ha sostituito i termini dell’intesa precedentemente raggiunta in data 2 luglio e 16 luglio. Il contratto, fatto salvo quanto previsto per i singoli istituti, decorre dal 1° luglio 2012 con scadenza 30 giugno 2015. Le parti hanno convenuto un aumento retributivo pari ad € 108,00 al 6° livello per il settore graficoeditoriale, servizio informatico e servizi innovativi, e pari ed € 108,00 al livello C1 per il settore cartario – cartotecnico, da erogare in tre tranches con decorrenza 1° settembre 2013, 1° maggio 2014 e 1° marzo 2015.Si espongono quindi nella tabella sottostante i nuovi valori dei minimi retributivi alle decorrenze stabilite.
SETTORI GRAFICO-EDITORIALE, INFORMATICO-SERVIZI INNOVATIVI LIVELLO
PAR.
ERN AL 01.02.12
AUM. AL 01.09.13
ERN AL 01.09.13
AUM. AL 01.05.14
ERN AL 01.05.14
AUM. AL 01.03.15
ERN AL 01.03.15
Q
248
€ 1.711,68
€ 52,45
€ 1.764,13
€ 55,64
€ 1.819,77
€ 63,59
€ 1.883,36
1
247
€ 1.704,88
€ 52,24
€ 1.757,12
€ 55,42
€ 1.812,54
€ 63,33
€ 1.875,87
2
209
€ 1.440,27
€ 44,20
€ 1.484,47
€ 46,89
€ 1.531,36
€ 53,59
€ 1.584,95
3
195
€ 1.344,39
€ 41,24
€ 1.385,63
€ 43,75
€ 1.429,38
€ 50,00
€ 1.479,38
4
182
€ 1.257,94
€ 38,49
€ 1.296,43
€ 40,83
€ 1.337,26
€ 46,67
€ 1.383,93
5
169
€ 1.167,80
€ 35,75
€ 1.203,55
€ 37,92
€ 1.241,47
€ 43,33
€ 1.284,80
6
156
€ 1.078,20
€ 33,00
€ 1.111,20
€ 35,00
€ 1.146,20
€ 40,00
€ 1.186,20
7
133
€ 937,91
€ 28,13
€ 966,04
€ 29,84
€ 995,88
€ 34,10
€ 1.029,98
8
125
€ 861,27
€ 26,44
€ 887,71
€ 28,04
€ 915,75
€ 32,05
€ 947,80
9
114
€ 785,39
€ 24,11
€ 809,50
€ 25,58
€ 835,08
€ 29,23
€ 864,31
10
100
€ 689,42
€ 21,15
€ 710,57
€ 22,44
€ 733,01
€ 25,64
€ 758,65
SETTORE CARTARIO - CARTOTECNICO LIVELLO
PAR.
ERN AL 01.02.12
AUM. AL 01.09.13
ERN AL 01.09.13
AUM. AL 01.05.14
ERN AL 01.05.14
AUM. AL 01.03.15
ERN AL 01.03.15
Q
250
€ 1.671,10
€ 53,90
€ 1.725,00
€ 57,19
€ 1.782,19
€ 65,36
€ 1.847,55
AS
249
€ 1.660,83
€ 53,68
€ 1.714,51
€ 56,96
€ 1.771,47
€ 65,10
€ 1.836,57
A
212
€ 1.417,57
€ 45,71
€ 1.463,28
€ 48,50
€ 1.511,78
€ 55,42
€ 1.567,20
B1
188
€ 1.256,93
€ 40,53
€ 1.297,46
€ 43,00
€ 1.340,46
€ 49,15
€ 1.389,61
B2S
182
€ 1.216,84
€ 39,24
€ 1.256,08
€ 41,63
€ 1.297,71
€ 47,59
€ 1.345,30
B2
174
€ 1.163,15
€ 37,51
€ 1.200,66
€ 39,80
€ 1.240,46
€ 45,49
€ 1.285,95
C1S
161
€ 1.076,29
€ 34,71
€ 1.111,00
€ 36,83
€ 1.147,83
€ 42,09
€ 1.189,92
C1
153
€ 1.022,94
€ 33,00
€ 1.055,94
€ 35,00
€ 1.090,94
€ 40,00
€ 1.130,94
C2
139
€ 929,61
€ 29,97
€ 959,58
€ 31,80
€ 991,38
€ 36,34
€ 1.027,72
C3
129
€ 863,75
€ 27,81
€ 891,56
€ 29,51
€ 921,07
€ 33,73
€ 954,80
D1
121
€ 808,94
€ 26,08
€ 835,02
€ 27,68
€ 862,70
€ 31,63
€ 894,33
D2
111
€ 741,77
€ 23,93
€ 765,70
€ 25,39
€ 791,09
€ 29,02
€ 820,11
E
100
€ 668,57
€ 21,56
€ 690,13
€ 22,88
€ 713,01
€ 26,14
€ 739,15
PAG. 22 - APINFORMA / Lavoro - numero 17 - 30 settembre 2013
UNA TANTUM Ai lavoratori in forza al 29 luglio 2013, data di sottoscrizione dell’accordo, verrà erogato l’importo di € 160,00 a titolo di arretrati retributivi. Tale importo è commisurato all’anzianità di servizio nel periodo 1° luglio 2012 - 31 agosto 2013, con riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, CIG a zero ore. L’una tantum deve essere erogato in due rate: € 80,00 unitamente alla retribuzione del mese di novembre 2013, e € 80,00 unitamente alla retribuzione del mese di marzo 2014.
AVVIO DEL SISTEMA DELLA BILATERALITÀ L’accordo di rinnovo del CCNL UNIGEC UNIMA-
PAG. 23 - APINFORMA / Lavoro - numero 17 - 30 settembre 2013
TICA CONFAPI ha recepito integralmente gli accordi interconfederali sul cosiddetto “sistema della bilateralità”, rendendolo di fatto operativo dalla data di sottoscrizione del rinnovo. La regolamentazione della bilateralità e gli adempimenti ad essa connessi sono illustrati nella nostra circolare del 27 settembre 2013, Prot. n. 85 /FT, cui si rimanda, evidenziando però che, stanti le attuali difficoltà tecniche ed operative di avvio del sistema bilaterale e l’assenza ad oggi di prestazioni corrispettive e di regolamentazione attuativa da cui non deriva alcun danno per i lavoratori, si propende per la temporanea posticipazione dei versamenti agli Enti bilaterali. Si demanda ad una successiva circolare esplicativa l’illustrazione del rinnovo della parte normativa. (BA)
Unionchimica Confapi. Rinnovato il CCNL di settore gennaio 2013 con scadenza al 31 dicembre 2015.
NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° GENNAIO 2013 ED EROGAZIONE DEGLI IMPORTI ARRETRATI A SETTEMBRE 2013
NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI Per i settori chimica – concia e settori accorpati, e plastica gomma, le parti hanno definito un aumento retributivo pari ad € 121,00 rispettivamente al livello D ed al livello V, che verrà erogato in quattro rate, cioè € 33,00 al 1° gennaio 2013, € 32,00 al 1° gennaio 2014, € 29,00 al 1° gennaio 2015 ed € 27,00 al 1° giugno 2015. In sede di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo le parti hanno individuato la data del 1° gennaio 2013 quale decorrenza dei nuovi minimi; stante la data di sottoscrizione, le parti hanno convenuto che gli adeguamenti retributivi da parte delle aziende avverranno con le retribuzioni di competenza del mese di settembre 2013.
Il 25 luglio 2013 Unionchimica – Confapi e Filctem – Cgil, Femca – Cisl e Uiltec – Uil hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria dei settori: chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro. Il nuovo contratto, fatto salvo quanto previsto per i singoli istituti, decorre dal 1°
CHIMICA Minimi Aumenti contrattuali 01.06.2015 01.06.2015
Livelli
Parametri
Aumenti 01.01.2013
Minimi contrattuali 01.01.2013
Aumenti 01.01.2014
Minimi contrattuali 01.01.2014
Aumenti 01.01.2015
Minimi contrattuali 01.01.2015
I AREA PARAM. A
100
22,76
1330,69
22,07
1352,76
20,00
1372,76
18,62
1391,38
PARAM. B
110
25,03
1432,65
24,28
1456,93
22,00
1478,93
20,48
1499,41
II AREA PARAM. C
125
28,45
1577,17
27,59
1604,75
25,00
1629,75
23,28
1653,03
III AREA PARAM. D
145
33,00
1745,00
32,00
1777,00
29,00
1806,00
27,00
1833,00
IV AREA PARAM. E
162
36,87
1864,71
35,75
1900,46
32,40
1932,86
30,17
1963,03
PARAM. F
177
40,28
2073,14
39,06
2112,20
35,40
2147,60
32,96
2180,56
V AREA PARAM. G
197
44,83
2275,05
43,48
2318,53
39,40
2357,93
36,68
2394,61
PARAM. H
218
49,61
2400,12
48,11
2448,23
43,60
2491,83
40,59
2532,43
PLASTICA GOMMA Livelli
Parametri
Aumenti 01.01.2013
Minimi contrattuali 01.01.2013
Aumenti 01.01.2014
Minimi contrattuali 01.01.2014
Aumenti 01.01.2015
Minimi contrattuali 01.01.2015
Aumenti 01.06.2015
Minimi contrattuali 01.06.2015
Quadri
203,85
49,10
2155,12
47,61
2202,74
43,15
2245,89
40,17
2286,06
8°
194,49
46,85
2079,27
45,43
2124,70
41,17
2165,87
38,33
2204,20
7°
174,19
41,96
1914,41
40,69
1955,09
36,87
1991,97
34,33
2026,30
6°
150,95
36,36
1727,32
35,26
1762,58
31,95
1794,53
29,75
1824,28
5°
137
33,00
1613,64
32,00
1645,64
29,00
1674,64
27,00
1701,64
4°
126
30,35
1531,62
29,43
1561,05
26,67
1587,72
24,83
1612,55
3°
117
28,18
1476,48
27,33
1503,81
24,77
1528,58
23,06
1551,64
2°
113
27,22
1432,57
26,39
1458,96
23,92
1482,88
22,27
1505,15
1°
100
24,09
1313,54
23,36
1336,90
21,17
1358,06
19,71
1377,77
PAG. 24 - APINFORMA / Lavoro - numero 17 - 30 settembre 2013
ARRETRATI RETRIBUTIVI Nella dichiarazione integrativa all’accordo, le parti hanno definito il riconoscimento di un importo complessivo per il periodo gennaio – agosto 2013 a titolo di “arretrati retributivi”, che per i settori i settori chimica – concia e settori accorpati, e plastica gomma, è pari ad € 264,00, da erogarsi in tre tranches, come sotto specificato: - € 88,00 con le competenze del mese di settembre 2013; - € 88,00 con le competenze del mese di ottobre 2013; - € 88,00 con le competenze del mese di novembre 2013. I suddetti importi sono comprensivi di ogni incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto, compreso il TFR. Coprono altresì tutte le assenze, comprese maternità, CIGO, CIGS, ad eccezione per le aspettative non retribuite, permessi ed assenze non retribuite, nonché congedi che non danno diritto ad alcun trattamento economico.
GLI AGGIORNAMENTI DELLA PARTE NORMATIVA Con un nuovo articolo è stato istituito il “conto ore individuale”, in cui ciascun lavoratore può decidere di far confluire le prestazioni eccedenti e/o straordinarie, optando per il 50% di quote orarie retribuite e il 50% di riposi compensativi, oppure optando per il 100% di riposi compensativi o di quote orarie retribuite. La corresponsione delle maggiorazioni avverrà comunque nel mese di competenza, e per la fruizione dei riposi compensativi si dovrà tenere conto delle esigenze tecnico organizzative e produttive. Entro il 31 dicembre di ogni anno il lavoratore potrà comunicare la modifica della propria scelta. Le parti hanno inoltre parzialmente modificato l’art.45 inerente il trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro. E’ previsto che il lavoratore in malattia possa conoscere la situazione delle proprie assenze almeno un mese prima della scadenza del comporto, dal cui computo comun-
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que sono state escluse le assenze per sottoporsi a terapia salvavita. Per il settore della chimica è stabilito che il trattamento economico della malattia al 100% ricominci ex novo in caso di malattia ed infortunio decorso un periodo di 4 mesi senza assenza per malattia o infortunio non sul lavoro, o comunque dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico al 100%. E’ stato inoltre introdotta la possibilità di richiedere un congedo non retribuito per gravi e documentati motivi di famiglia. Con riferimento alla normativa in materia di sicurezza, le Parti si sono impegnate ad aggiornare le previsioni contrattuali normative e linee guida sui criteri di gestione degli appalti per la corretta applicazione della normativa sul DUVRI e di qualificazione delle imprese in tema di responsabilità solidale. Infine, in tema di previdenza integrativa, è stato previsto un incremento del contributo a FONDAPI a carico delle aziende dello 1,10% a partire dal 1° gennaio 2014, e di un ulteriore 0,10% dal 1° gennaio 2015.
AVVIO DEL SISTEMA DELLA BILATERALITÀ L’accordo di rinnovo del CCNL UNIONCHIMICA CONFAPI ha recepito integralmente gli accordi interconfederali sul cosiddetto “sistema della bilateralità”, rendendolo di fatto operativo dalla data di sottoscrizione del rinnovo. La regolamentazione della bilateralità e gli adempimenti ad essa connessi sono illustrati nella nostra circolare del 27 settembre 2013, prot. n. 85 /FT, cui si rimanda, evidenziando però che, stanti le attuali difficoltà tecniche ed operative di avvio del sistema bilaterale e l’assenza ad oggi di prestazioni corrispettive e di regolamentazione attuativa da cui non deriva alcun danno per i lavoratori, si propende per la temporanea posticipazione dei versamenti agli Enti bilaterali. (BA)
Stella al Merito del Lavoro ENTRO IL 31 OTTOBRE LE DOMANDE PER IL CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE Comunichiamo a tutte le Imprese Associate che il 31 ottobre 2013 scade il termine per la presentazione delle segnalazioni degli aspiranti al conferimento della decorazione “Stella al Merito del Lavoro”. Di seguito pubblichiamo l’avviso diramato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione Regionale del Lavoro per il Friuli Venezia Giulia contenente le informazioni e le disposizioni per la presentazione. Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Associazione. (SC) Anno 2013 - Conferimento decorazione “STELLE AL MERITO DEL LAVORO” La Direzione regionale del lavoro per il Friuli-Venezia Giulia di Trieste comunica che il 1° maggio 2014 saranno conferite, con decreto del Presidente della Repubblica, le decorazioni “Stelle al merito del lavoro” ai sensi della legge 143/92. Possono aspirare al conferimento della decorazione: a) tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche e private, anche se soci di cooperative, da aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici, nonché i dipendenti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale; b) tutti i pensionati già appartenenti alle anzidette categorie lavorative; c) i lavoratori italiani all’estero, che abbiano fornito esemplare prova di patriottismo, di laboriosità e di probità. PAG. 26 - APINFORMA / Lavoro - numero 17 - 30 settembre 2013
Si rammenta che le decorazioni possono essere concesse per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche se residenti all’estero, periti o dispersi a seguito d’eventi d’eccezionale gravità, determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati; in tal caso si prescinde dai requisiti di età e d’anzianità di servizio normalmente richiesti. Requisiti essenziali sono: 1) essere cittadino italiano; 2) aver compiuto il cinquantesimo anno d’età al momento del termine di scadenza per la proposizione delle domande; 3) aver prestato attività lavorativa dipendente per un periodo ininterrotto minimo di 25 anni documentabili, alle dipendenze di una o più aziende, purché il passaggio da un’azienda all’altra non sia stato causato da demeriti personali; 4) essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di merito: - essersi particolarmente distinto per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale; - avere contribuito con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo a migliorare l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione; - aver contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza sul lavoro; - essersi prodigato nell’istruzione e nella preparazione delle nuove generazioni all’attività professionale. Le proposte vanno indirizzate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione regionale del lavoro per il Friuli Venezia Giulia – Via Battisti, 10/d, 34125 Trieste non oltre il 31 ottobre 2013. A tal proposito s’informa che per le proposte presentate per l’assegnazione del 2013 o precedenti, che hanno avuto esito negativo, vanno riformulate; mentre farà fede il timbro postale di spedizione per quelle che perverranno con la posta oltre il 31 ottobre p.v. Tutta la documentazione, compresa la richiesta,
dovrà essere prodotta in carta libera senza dover osservare alcuna forma prestabilita. I documenti necessari da produrre sono: 1) auto certificazione di nascita e di cittadinanza; 2) attestazione del servizio prestato presso una o più aziende fino alla data della proposta o del pensionamento; 3) attestazione da parte dell’azienda del possesso di almeno uno dei titoli di merito di cui al punto 4); 4) curriculum vitae (extra lavorativo) sottoscritto dal candidato all’onorificenza; 5) autorizzazione al trattamento dei dati personali, finalizzato all’istruttoria della pratica per la concessione della Stella al merito del lavoro. La mancanza di tale autorizzazione non potrà consentire il completamento dell’istruttoria della pratica e il candidato, pur se
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meritevole, non troverà posto utile nella graduatoria. Premesso che non va prodotto nessun documento, al carteggio vanno alleate delle semplici autocertificazioni in cui occorrerà che sia espressamente citato che il dichiarante è a conoscenza delle conseguenze penali a cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci. Per facilitare il riscontro di quanto autocertificato, conseguentemente, dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento. Si precisa che le attestazioni dei punti 2 e 3 possono far parte di un unico documento redatto su carta intestata della Ditta o delle Ditte se la prestazione lavorativa è stata fornita presso più aziende. Il curriculum vitae deve necessariamente essere redatto dal candidato, perché con tale documento potrà fornire ulteriori notizie anche al di fuori dell’ambito lavorativo e debitamente sottoscritto.
Chimica
AGGIORNAMENTI SULLE SOSTANZE
REACH. PUBBLICATO IL REPORT DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA PER IL REACH-EN-FORCE 2. OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI A VALLE E DEI FORMULATORI DI MISCELE Il progetto di vigilanza, adottato in dicembre 2009 ha coinvolto 29 stati membri (26 stati UE, Islanda, Liechtenstein e Norvegia) ed i controlli sono avvenuti da maggio 2011 a marzo 2012. L’indagine ha affrontato il comportamento delle imprese per quanto riguarda la registrazione (REACH) e la notifica (CLP) di sostanze e sui loro doveri di fornire informazioni a valle della catena di approvvigionamento e l’attuazione di misure di riduzione dei rischi sui luoghi di lavoro. Particolare attenzione è stata dedicata alla qualità e alla gestione delle schede di sicurezza degli utilizzatori a valle (SDS). Le autorità nazionali di controllo hanno ispezionato 1181 imprese con 6 900 sostanze coinvolte, 4500 miscele e 4500 schede di sicurezza (SDS). La maggior parte delle aziende ispezionate erano di piccole o medie dimensioni (PMI). Più della metà delle aziende ispezionate non erano solo utilizzatori a valle, ma ricoprivano anche altri ruoli, quali ad esempio, produttori, importatori, distributori e rappresentanti esclusivi. In totale, il 67% delle aziende ispezionate erano NON-CONFORMI a una o più disposizioni del REACH e CLP. La non conformità più comune è stata la mancata pre-registrazione (REACH, 8%), la notifica (CLP, 15%), presenza di scarse informazioni sulle sostanze chimiche (20%) e sulle misure di gestione del rischio (12%). Solo il 3% delle aziende non aveva le SDS in loco. Tuttavia, il 52% delle SDS ispezionate mostravano carenze. Nonostante l’alta percentuale di SDS non conformi gli ispettori hanno notato un migliora-
mento nei formati utilizzati e la disponibilità delle SDS rispetto ai controlli precedenti. I risultati inoltre hanno mostrato che il 93% dei lavoratori potrebbe avere accesso alle pertinenti informazioni dalle SDS. Tuttavia, la pratica mostra che la percentuale effettiva è di fatto inferiore al 79%. E’ chiaro che la qualità della SDS e il rispetto degli obblighi di notifica e di registrazione necessitano di miglioramento. Data la complessità delle nuove legislazioni sulle sostanze chimiche, l’industria ha bisogno di sottoporsi ad una fase di apprendimento. Per questo motivo, l’industria deve intensificare la gestione delle SDS al fine di raggiungere la conformità per questa sua responsabilità. L’industria può anche trovare alcune raccomandazioni contenute nella relazione del progetto. Non conformità rilevate più in dettaglio: - 269 le imprese che agiscono come produttori, importatori o rappresentanti esclusivi soggetti alla (pre)registrazione di alcune sostanze, di cui l’8% hanno disatteso ai loro obblighi di legge. Più del 50% di questo gruppo non conformi erano imprese non PMI (57%). - 275 aziende che operano come produttori, importatori o rappresentanti esclusivi sono stati identificati e tenuti a notificare le loro sostanze alla banca dati C&L presso l’ECHA ma il 15% di loro non ha rispettato questo obbligo di legge (CLP). Le SDS necessarie erano disponibili in azienda per il 97% delle 1118 aziende ispezionate il che segnala che la situazione è in progressivo miglioramento rispetto al precedente progetto di vigilanza REF-1 (87%). Analoghi risultati sono stati osservati anche per l’86% delle imprese per quanto riguarda la lingua nazionale ed i formati utilizzati per la SDS. Il 52% delle SDS controllate hanno mostrato carenze nelle informazioni di vario tipo e di diversa misura all’interno delle sezioni delle SDS investigate. La corrispondenza delle informazioni nella SDS e sull’etichetta delle sostanze o miscele è carente per il 24% delle aziende ispezionate. L’Italia ha effettuato 43 ispezioni come Portogallo e Svezia. Il maggior numero di ispezioni sono state fatte dalla Germania e dalla Spagna. Si richiama l’attenzione sul fatto che l’applicazione del nuovo piano di vigilanza istituito dal Reach-
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en-Force 3 (REF3) (vigilanza in collaborazione con le dogane sugli obblighi di registrazione per fabbricanti, importatori e rappresentanti esclusivi) non pregiudica l’applicazione delle attività previste dai precedenti progetti (REACH-en-force 1 e 2). Pertanto ne consegue che le attività di vigilanza potranno coinvolgere contemporaneamente più tipologie di attori appartenenti ad una supply chain (dall’utilizzatore a valle all’importatore).
CLP. AVVIATA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA PROPOSTA DI REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA ARMONIZZATA DEL BISFENOLO A L’ECHA invita le parti interessate a fornire commenti sulla nuova proposta di classificazione ed etichettatura armonizzata (CLH) del bisfenolo A (BPA). Questa fase di consultazione pubblica sarà aperta per 45 giorni e si concluderà l’11 ottobre 2013. La Francia ha presentato una proposta per modificare l’attuale classificazione ed etichettatura armonizzate del bisfenolo A (bisphenol A; 4,4’-isopropylidenediphenol CAS 80-05-7) da tossico per la riproduzione di categoria 2 (indicazione di pe-
ricolo H361f) a tossico per la riproduzione di categoria 1B (indicazione di pericolo H360F). La proposta CLH è focalizzata sugli effetti nocivi che il BPA esercita sulla funzione sessuale e la fertilità. Pertanto, l’ECHA vorrebbe sottolineare che la consultazione pubblica è rivolta solamente agli effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità e non sulla tossicità per lo sviluppo o le altre classi di pericolo di tossicità riproduttiva. Sul sito dell’ECHA sono disponibili sia il rapporto CLH che la modulistica da utilizzare per la trasmissione di commenti. I commenti ricevuti saranno resi disponibili sul sito web dell’ECHA per tutta la durata della fase di consultazione pubblica (45 gg.). Si ricorda che il BPA è utilizzato per la produzione di policarbonato, resine epossidiche, coating, prodotti chimici, carte termiche, indurenti epossidici e sia come reagente di laboratorio (R & S) che come antiossidante per la lavorazione del PVC. Per maggiori informazioni: http://echa.europa.eu/it/harmonised-classification-and-labelling-consultation (fonte: Newsletter n°29, Anno 2013 di NORMACHEM Srl)
PAG. 30 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 17 - 30 settembre 2013
(C)
Conai
PRINCIPALI OBBLIGHI PER LE AZIENDE
DAL 1° OTTOBRE SI RIDUCE IL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI PER GLI IMBALLAGGI IN CARTA Si informano le Aziende Associate che il CONAI ha determinato la riduzione del contributo ambientale per gli imballaggi in carta e cartone, che dal 1 ottobre 2013 passa da 6 a 4 € a tonnellata; in conseguenza di questo l’aliquota sulla procedura semplificata di dichiarazione per importazione passerà, per i prodotti non alimentari imballati, da 0,04% a 0,03%. Sul sito ufficiale di CONAI - http://www.conai. org/ - è possibile scaricare il comunicato ufficiale.
PRINCIPALI OBBLIGHI CONAI PER LE AZIENDE ADERENTI Segnaliamo alle Aziende Associate l’iniziativa del CONAI sulla sensibilizzazione e informazione alle aziende utilizzatrici e/o produttrici di imballaggi, che non risultassero ancora iscritte. Di seguito riportiamo la copia della comunicazione CONAI con i principali obblighi per le aziende. Milano, 18 luglio 2013 Spettabile Azienda, il Conai - Consorzio Nazionale Imballaggi, tra le iniziative di sensibilizzazione intraprese a livello nazionale, ritiene utile fornire alle imprese che non risultano consorziate(1), alcune informazioni, riportate nel documento di sintesi allegato, riguardanti la normativa vigente in materia ambientale(2), con particolare riferimento alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Tra gli obblighi degli operatori economici, Vi ricordiamo: - l’adesione al Conai nella categoria dei pro-
duttori(3) o utilizzatori(4) di imballaggi, in base all’attività prevalente esercitata; - la dichiarazione del contributo ambientale Conai, in funzione dei quantitativi di imballaggi/ materiali di imballaggio prodotti e/o importati(5) ed immessi sul territorio nazionale. Pertanto, solo in presenza dei presupposti indicati nel documento allegato, e qualora la Vs. azienda non abbia nel frattempo adempiuto agli obblighi, Vi invitiamo a consultare il nostro sito internet www.conai.org(6), ove sono disponibili le informazioni di dettaglio sul funzionamento e sugli obiettivi del sistema consortile(7), oltre alla Guida all’adesione e all’applicazione del contributo ambientale, completa di tutta la modulistica e relative istruzioni per la compilazione. Tuttavia, nel caso fosse necessario approfondire particolari aspetti, Vi invitiamo a contattare il nostro numero verde 800904372 (da sole utenze fisse), dedicato alla presente iniziativa. Vi informiamo infine che i Vs. dati personali saranno trattati dal Conai nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)(8). (1) Al 30 giugno 2013. (2) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte quarta. (3) Trattasi di “fornitori di materiali di imballaggio, fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”, che non abbiano optato per i sistemi alternativi di cui alle lett. a) e c), dell’art. 221, comma 3, D.Lgs. 152/2006. (4) Trattasi di “commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni”. (5) Pieni e/o vuoti. (6) Nella sezione “Guida e Modulistica” sono disponibili i moduli da utilizzare per l’adesione al Conai e la dichiarazione del contributo ambientale. (7) Conai e Consorzi di Filiera (RICREA, CIAL, COMIECO, RILEGNO, COREPLA, CO.RE.VE). (8) In particolare, il diritto di accedere agli stessi potrà essere esercitato, ai sensi degli artt. 7 e 10 del citato decreto, rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede operativa di Via P. Litta n. 5, Milano.
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SINTESI PRINCIPALI ADEMPIMENTI CONAI (LUGLIO 2013) Tra gli elementi fondanti della normativa che regola la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi ricordiamo la “responsabilità condivisa” e il principio comunitario secondo il quale “chi inquina paga”, da cui derivano determinati obblighi per imprese (per la corretta gestione dei rifiuti di imballaggio a fine vita), Pubblica Amministrazione (che definisce le regole per la gestione dei rifiuti sul territorio di competenza) e cittadini (che diventano attori del processo virtuoso verso il recupero dei rifiuti di imballaggio tramite la raccolta differenziata). Il sistema CONAI si basa anche sull’attività dei sei Consorzi di filiera (cui aderiscono i produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti) rappresentativi dei materiali Acciaio (Ricrea), Alluminio (Cial), Carta (Comieco), Legno (Rilegno), Plastica (Corepla) e Vetro (Coreve) utilizzati come materie prime per la produzione di imballaggi. Al fine di consentire ad ogni impresa di disporre degli elementi essenziali per individuare l’eventuale appartenenza alla categoria dei produttori o utilizzatori di imballaggi, ecco di seguito alcune semplici informazioni e indicazioni sulla specifica materia, in base alla normativa vigente: - sono produttori di imballaggi “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio” (art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06); - sono utilizzatori di imballaggi “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni” (art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06). Oltre ai soggetti che adottano sistemi alternativi di cui alla lettera a) e c) dell’art. 221 del D.Lgs. 152/06, comma 3, sono in genere esclusi dall’obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata. L’esclusione degli utenti finali, come sopra definiti, dall’obbligo di adesione a CONAI viene meno nei tre casi seguenti: - quando tali soggetti svolgono, con la merce acquistata, un’attività commerciale rispetto alla propria attività principale; - quando tali soggetti acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria attività; - quando tali soggetti acquistano imballaggi
vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività.
PRINCIPALI ADEMPIMENTI CONAI PER LA CATEGORIA DEI PRODUTTORI Produttore di materie prime e/o di semilavorati destinati a imballaggi - aderisce a CONAI nella categoria dei Produttori nonché a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili. Tale obbligo vale anche per i trasformatori cc.dd. “terzisti”; - non è obbligato alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, salvo che rifornisca un “Autoproduttore” (soggetto che acquista materie prime e/o semilavorati al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti, diversi dagli imballaggi), in ragione delle quantità di materie prime e/o di semilavorati ceduti a quest’ultimo. Importatore di materie prime e/o di semilavorati destinati a imballaggi - aderisce a CONAI nella categoria dei Produttori nonché a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili; - è obbligato alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale sia per gli imballaggi delle materie prime/semilavorati importati, sia per le quantità di materie prime/semilavorati eventualmente ceduti ad un ”Autoproduttore”. Produttore di imballaggi vuoti - aderisce a CONAI nella categoria dei Produttori nonché a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili; - è obbligato alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale su tutti gli imballaggi che vengono forniti a Utilizzatori nazionali e immessi al consumo o utilizzati direttamente per confezionare le proprie merci (autoconsumo). Importatore - rivenditore di imballaggi vuoti - aderisce a CONAI nella categoria dei Produttori nonché a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili;
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- è obbligato alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono forniti a Utilizzatori nazionali e immessi al consumo.
PRINCIPALI ADEMPIMENTI CONAI PER LA CATEGORIA DEGLI UTILIZZATORI Acquirente - riempitore di imballaggi vuoti - aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (alimentare, chimico, altro). Tale obbligo vale anche per gli addetti al riempimento cc.dd. “terzisti”; - se acquista gli imballaggi in Italia corrisponde il Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori e appone le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita; - se acquista gli imballaggi all’estero è tenuto a effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale secondo le procedure previste per l’importazione. Importatore di imballaggi pieni - aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (alimentare, chimico, altro); - ha l’obbligo di dichiarazione periodica e di versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono immessi al consumo. Autoproduttore - aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (alimentare, chimico, altro); - corrisponde il Contributo Ambientale esposto in fattura dal fornitore e appone le diciture richieste sulle fatture di vendita.
La dichiarazione periodica e il versamento sono a carico del fornitore dei materiali; - se importa le materie prime occorrenti per realizzare i propri prodotti è tenuto ad effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale secondo le procedure previste per l’importazione. Commerciante di imballaggi pieni - aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori (componente “Commercianti e Distributori”); - se acquista imballaggi pieni in Italia e li immette al consumo sul territorio nazionale corrisponde il Contributo Ambientale esposto in fattura dai propri fornitori e appone le diciture previste sulle fatture di vendita; - se acquista imballaggi pieni all’estero e li immette al consumo sul territorio nazionale ai fini del Contributo Ambientale ha obblighi analoghi a quelli dell’importatore di imballaggi pieni. Commerciante di imballaggi vuoti - aderisce a CONAI nella categoria degli Utilizzatori (componente “Commercianti e Distributori”); - corrisponde il Contributo Ambientale esposto in fattura e appone le diciture previste sulle fatture di vendita. Sul sito internet www.conai.org è disponibile la Guida Conai all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale, alla quale fare riferimento per tutti gli approfondimenti necessari ai fini dell’adesione al Conai e/o ai Consorzi di filiera nonché alle modalità di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo ambientale Conai. Per informazioni relative alla presente iniziativa, contattare il numero verde Conai 800.904372. (C)
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Trasporto rifiuti
VEICOLI IN COMODATO D’USO E LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE
Le imprese di autotrasporto merci in conto terzi possono svolgere il servizio di trasporto rifiuti avendo la disponibilità dei veicoli mediante contratti di comodato d’uso e locazione senza conducente. Con la nota dell’Albo Gestori Ambientali prot. n. 995 del 9 settembre 2013 è stata illustrata la procedura d’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali con veicoli in comodato o locati, alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi in materia di accesso all’attività di autotrasporto e di immatricolazione dei veicoli.
LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE Com’è noto, per i veicoli di peso superiore a 6 tonnellate, la locazione senza conducente è consentita a condizione che l’impresa locatrice e l’impresa
locataria siano iscritte all’Albo autotrasportatori e al Registro Elettronico Nazionale. Viceversa, i veicoli di peso fino a 6 tonnellate e quelli ad uso speciale possono essere dati in locazione solo da parte di imprese che noleggiano veicoli e purché i mezzi siano stati immatricolati ad uso di terzi. In entrambi i casi nel contratto di locazione deve essere specificato che il veicolo locato è guidato da personale dell’impresa locataria. Ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, oltre l’ordinaria documentazione, va presentata copia conforme all’originale del contratto di locazione.
COMODATO D’USO SENZA CONDUCENTE Nel caso di comodato, l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali va presentata allegando, in aggiunta all’ordinaria documentazione, copia conforme all’originale del contratto di comodato d’uso. Nel caso di veicoli di peso pari o superiore a 3,5 tonnellate deve essere presentata anche la dichiarazione vistata dall’Ufficio di Motorizzazione Civile attestante il contratto di comodato (così come previsto dalla circolare MIT 4/2011/STI del 7 dicembre 2011). (C)
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Ambiente e sicurezza in breve FLASH IN MATERIA DI SICUREZZA ED AMBIENTE
NOVITÀ IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI PER STABILIMENTI AZIENDALI A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE SOGGETTI A RAPPORTO DI SICUREZZA Con le abrogazioni operate dal DPR 1 agosto 2011, n. 151 sono venuti a mancare i presupposti procedurali per l’applicazione del DM del 19 marzo 2001 “Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi”. Per sanare la situazione, il Ministero dell’Interno, nella passata legislatura, ha proposto l’abrogazione dell’art. 2, comma 6, che esclude le aziende a rischio di incidente rilevante soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza, dal campo di applicazione del DPR 151/2011 medesimo. Con la pubblicazione (GU n° 204 del 31 agosto 2013) del D.L. 101/2013 la citata proposta di modifica del Ministero dell’interno è stata formalmente approvata, anche se dovremo attendere la conversione in legge del Decreto per poterne dichiarare la definitiva vigenza.
NUOVI REGOLAMENTI EUROPEI PER IL RISPARMIO ENERGETICO LEGATO AGLI APPARECCHI DI RISCALDAMENTO Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale Europea L239 del 6 settembre 2013 sono stati pubblicati una serie di Regolamenti che riguardano il risparmio energetico. In particolare: - il Reg. 811 riguarda il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della tem-
peratura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari; - il Reg. 812 concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari; - il Reg. 813 la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti; - il Reg. 814 la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda.
NUOVO VIDEO TUTORIAL PER PREPARARE E INVIARE UNA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REACH Segnaliamo che l’ECHA (Agenzia Europea per la Chimica) ha pubblicato un nuovo video tutorial che illustra i passaggi chiave per preparare e inviare una richiesta di autorizzazione ai sensi del regolamento REACH (Titolo VII). In particolare il video fornisce istruzioni per registrarsi nel sistema REACH-IT, creare un set di dati IUCLID relativi alla sostanza, compilare il modulo di richiesta, confermare la partecipazione alla joint application, generare un dossier IUCLID ed inviare infine la richiesta.
IUCLID COME STRUMENTO PER CREARE IL SOMMARIO DELLE CARATTERISTICHE DEL BIOCIDA DA TRASMETTERE CON LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE Segnaliamo che il software IUCLID Report Generator aiuta i richiedenti nella preparazione del sommario delle caratteristiche del biocida (SPC) da trasmettere unitamente alla domanda di autorizzazione per i prodotti biocidi ai sensi del regolamento 528/2012/CE. Il sommario o SPC è il documento che contiene, tra l’altro, il nome commerciale del prodotto e le istruzioni per l’uso. Il nuovo IUCLID Report Generator è compatibile con IUCLID versione 5.5. Lo strumento supporta anche la creazione della Relazione sulla Sicurezza chimica (CSR) ai sensi del regolamento REACH.
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IUCLID Report Generator è scaricabile dal sito IUCLID insieme alle relative istruzioni per l’installazione.
PUBBLICATA DALL’ECHA LA NUOVA VERSIONE DI IUCLID Si segnala la pubblicazione della nuova versione, 5.5.1, di IUCLID: il software utilizzato dalle aziende per comunicare informazioni sulle sostanze chimiche e per preparare e trasmettere i relativi dossier. La nuova versione supporta sistemi operativi e server più aggiornati (ad es. Windows 8 and PostgreSQL 9.2). L’installazione della nuova versione permette tra l’altro di utilizzare un template Chesar per esportare dati IUCLID necessari alla preparazione della valutazione di rischio chimico (CSA), ma non è obbligatoria. Tutti i file generati con IUCLID 5.5.1 sono infatti compatibili con IUCLID 5.5 e, nel caso dei dati relativi al regolamento REACH, anche con IUCLID 5.4.
PUBBLICATI NUOVI PARERI SCIENTIFICI DEL RAC SU CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA ARMONIZZATE
per la Valutazione dei Rischi (RAC) nuove opinioni per l’attribuzione o modifica della classificazione ed etichettatura armonizzate per sei sostanze (CLH): 1. Pyridaben, utilizzato come insetticida e acaricida 2. Dodemorph utilizzato come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari 3. Dodemorph acetate utilizzato come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari 4. Imidazole utilizzato come intermedio nella produzione di altre sostanze 5. Spirotetramat utilizzato come insetticida 6. 1,2-Epoxybutane utilizzato come intermedio per sintetizzare altre sostanze e come monomero nei processi di polimerizzazione. Il RAC redige pareri scientifici per conto dell’ECHA riguardanti proposte in materia di classificazione ed etichettatura armonizzate come pure altre questioni inerenti ai rischi per la salute umana e l’ambiente. La decisione finale in merito alla classificazione ed etichettatura armonizzate spetta alla Commissione europea tramite procedura di comitato.
Si segnala che sono state adottate dal Comitato
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(C)
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SOA: rinnovo per la C.M.T.
POTRÀ ESEGUIRE COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
Rinnovo dell’attestazione SOA per la nostra Associata C.M.T. s.r.l., con sede in via Monte Colombera n. 10 nella zona industriale di Aviano (PN), per la categoria OS18-A per 5.165.000 euro. Questo le consente di eseguire fino ad un importo massimo di 6.198.000 euro componenti strutturali in acciaio, categoria che riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio. La CMT srl è sorta nel 1986 dall’incontro dei tre soci fondatori che dopo una ventennale esperienza acquisita come responsabili di settore in ditte di primaria importanza, hanno visto la possibilità di unirsi in uno sforzo comune per intraprendere le stesse attività in proprio. L’attività dell’azienda è la costruzione ed il commercio di tralicci in ferro e carpenteria metallica, la lavorazione del ferro in genere e la produzione di manufatti metallici. Sin dall’inizio CMT si è ben inserita come fornitrice di aziende di primaria importanza nel settore elettrico e di alcuni tra i più prestigiosi committenti nel campo industriale e privato.
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Il trend di crescita è stato costante fino a portare all’iscrizione prima all’albo nazionale dei costruttori e successivamente alla SOA per un importo significativo (oltre cinque milioni di euro). Le principali attività sono rivolte alla produzione di: carpenteria saldata e bullonata per impianti industriali, civili, pubblici e agricoli; sostegni per linee elettriche del tipo a traliccio o tubolare portali per sottostazioni torri per radio/tele-trasmissioni; funivie (stazioni, sostegni tralicciati o tubolari, respintori, binari, tenditori, passerelle ecc.) e finiture varie quali coperture, tamponamenti, serramenti per completare l’opera chiavi in mano. L’azienda, che dispone di un importante ufficio tecnico, esegue su richiesta anche la progettazione completa di calcoli e disegni premontaggio totale o parziale di qualunque struttura, montaggio completo in opera, zincatura e verniciatura e fornitura di bulloni. La CMT dispone di un area, in parte coperta di 40000 mq, con un nuovissimo edificio adibito agli uffici e alla produzione. La capacità produttiva è di oltre 3000 ton. l’anno di carpenteria industriale e di altre 5000 ton. l’anno di piloni a traliccio. L’azienda dispone di quattro moderne linee automatiche a controllo numerico per la marcatura, la foratura e il taglio di angolari, travi e lamiere. Il controllo è programmato da un sofisticato elaboratore, che consente il massimo grado di rispetto delle dimensioni di progetto. (CS)
Le garanzie di esecuzione nei contratti pubblici L’ESECUTORE È OBBLIGATO A COSTITUIRE UNA GARANZIA FIDEIUSSORIA DEL 10% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE Il regolamento attuativo al Codice Appalti, D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. In questo articolo approfondiamo i temi relativi alle garanzie di esecuzione regolamentati dal titolo VI, capo I, in particolare gli articoli dal 123 al 128 del regolamento.
CAUZIONE DEFINITIVA Prima di approfondire le regole fissate dal DPR 207/2010 va preliminarmente illustrato l’articolo 113 del Codice dei Contatti che dispone che l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si ricorda anche che l’articolo 75, comma 7 del Codice dei Contratti prevede che l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. PAG. 39 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2013
La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certifi-
cato di regolare esecuzione. Il DPR 207/2010, ed in particolare l’articolo 123, prevede inoltre che la cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La stazione appaltante può richiedere all’esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL’ANTICIPAZIONE E FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEI SALDI L’erogazione dell’anticipazione, dove consentita dalla leggi vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle stesse condizioni sopradescritte per l’erogazione dell’anticipazione. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI L’esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell’arPAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2013
ticolo 129, comma 1, del codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il bando di gara prevede che l’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto ovvero, dandone specifica motivazione, che detta somma sia superiore all’importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE Per i lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture (l’ultimo decreto risale a dicembre 2000 e fissa l’obbligo per gli appalti superiori a 12 milioni di euro), l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di
qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell’opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, sempre per i lavori di importi superiori a circa 12 milioni di euro, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione delle due polizze sopradescritte.
REQUISITI DEI FIDEIUSSORI Le garanzie bancarie sono prestate da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. Le garanzie possono essere anche rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a
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ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
GARANZIE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti. Ricordiamo che l’articolo 37, comma 5, del Codice dei Contratti prevede anche che l’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. Nel caso di raggruppamento di tipo verticale la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”. (CS)
Manufatti strutturali
GLI OBBLIGHI NORMATIVI PER CHI LI PRODUCE
Con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, “Norme Tecniche per le costruzioni”, a partire da luglio 2009, chiunque operi nell’ambito dei materiali destinati ad un uso strutturale nelle costruzioni ha tutta una serie di obblighi da assolvere che variano a seconda del tipo di materiale strutturale trattato; in particolare, le principali categorie di materiale strutturale trattato dal Capitolo 11 del citato decreto possono essere così riassunte: calcestruzzo, acciaio, prefabbricati, legno, elementi portanti. Con particolare riferimento alle strutture in acciaio fabbricate all’interno di carpenterie metalliche, le norme prevedono una serie di obblighi, già dal 2009, che ad oggi non sono ancora assolti in modo completo dagli operatori del mercato, con conseguenti potenziali problematiche sulle successive attività di collaudo. Infatti secondo le NTC, di cui al DM 14 gennaio 2008, la responsabilità del controllo è della Direzione dei Lavori, che non sempre richiede prima dei lavori o durante gli stessi tutta la documentazione prevista, ma si limita a farlo alla fine dei lavori o su specifica richiesta del collaudatore. La conseguenza di tale atteggiamento è che, nella maggior parte dei casi, mancano una serie di adempimenti documentali e sostanziali, che portano il collaudatore a non collaudare l’opera, o nel migliore dei casi a farlo dopo una serie di controlli in opera a spese dell’impresa appaltatrice. Per le Norme Tecniche le possibilità concesse per la fabbricazione di strutture sono tre (si riporta di seguito il testo originale della norma, paragrafo 11.1). [omissis...] In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi: PAG. 42 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2013
a) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE (Gazzetta Ufficiale Unione Europea). Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD), recepita in Italia dal DPR 21 aprile 1993, n. 246, così come modificato dal DPR 10 dicembre 1997, n. 499; b) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE; c) materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il produttore potrà pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. [omissis...] Ad oggi il caso di interesse è quello relativo al punto B, infatti, l’obbligo di Marcatura CE secondo la norma armonizzata EN 1090-1 (Direttiva prodotti da costruzione 89/106/CEE) entrerà in vigore al 1° luglio 2014. Da quanto sopra possiamo riassumere che fino al 30 giugno 2014 vi è la possibilità di Marcare CE volontariamente secondo la EN 1090-1 e comunque si deve adempiere a quanto prescritto dal DM 14 gennaio 2008, ottenendo l’iscrizione come centro di Trasformazione. Per poter ottenere iscrizione come Centro di Trasformazione Acciaio è necessario presentare do-
manda al Servizio Tecnico Centrale, come previsto dal paragrafo 11.3.1.7 del DM 14 gennaio 2008.
COSA SERVE PER ADEMPIERE AL DM 14 GENNAIO 2008 E ISCRIVERSI COME CENTRO DI TRASFORMAZIONE 1. Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 2. Nominare un Direttore Tecnico di stabilimento, che deve essere un professionista iscritto ad un albo professionale (es. Geometri, Ingegneri, Architetti). 3. Dichiarare al Servizio Tecnico Centrale l’attività, indicando l’organizzazione, i procedimenti di lavorazione, le massime dimensioni degli elementi base utilizzati, nonché fornire copia della certificazione del sistema di gestione della qualità che sovrintende al processo di trasformazione. 4. Indicare un proprio logo o marchio che identifichi in modo inequivocabile il centro stesso. 5. Dichiarare l’impegno ad utilizzare esclusivamente elementi di base qualificati all’origine. 6. Incarico al Direttore Tecnico del centro di trasformazione, controfirmato dallo stesso per accettazione ed assunzione delle responsabilità, per i controlli sui materiali. 7. Devono essere effettuate per ogni fornitura minimo 3 prove, di cui almeno una sullo spessore massimo ed una sullo spessore minimo. Il prelievo dei campioni va effettuato a cura del Direttore Tecnico dell’officina che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati. Il Direttore Tecnico dell’officina curerà la registrazione di tutti i risultati delle prove di controllo interno su apposito registro, di cui dovrà essere consentita la visione a quanti ne abbiano titolo. Per ogni fornitura in cantiere di elementi pre-saldati, pre-sagomati o pre-assemblati deve essere accompagnata: a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione; b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Nota Bene: Il Direttore dei Lavori è tenuto a veriPAG. 43 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2013
ficare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.
ULTERIORI REQUISITI PER CHI ESEGUE ANCHE SALDATURE Per chi esegue saldature vi è l’obbligo di adempiere anche a quanto prescritto dal paragrafo 11.3.4.5 del DM 14 gennaio 2008 ed in particolare: 1. I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 287-1:2004 da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-1:2004, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d’angolo dovranno essere specificamente qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante l’esecuzione di giunti testa-testa. 2. Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN 1418:1999. 3. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1:2005. 4. Controllo visivo del 100% delle saldature da parte di operatori qualificati secondo la norma UNI EN 473:2001 almeno di secondo livello. 5. Il costruttore deve essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834:2006 parti 2 e 4; il livello di conoscenza tecnica del personale di coordinamento delle operazioni di saldatura deve corrispondere ai requisiti della normativa di comprovata validità (vedere tabella seguente per applicabilità del livello specifico della UNI EN ISO 3834). 6. Nominare un Coordinatore della Saldatura con preparazione specifica, come previsto dalla tabella sotto riportata. Nota Bene: Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.
PER CHI È APPLICABILE Quanto sopra è applicabile a tutti coloro i quali fabbricano strutture in carpenteria metallica (sal-
date e non) che abbiano requisiti strutturali. Per meglio comprendere cosa sia struttura si può fare riferimento alla Circolare n. 11951/1974 (applicazione art. 4, L. 1086/1971), che riporta fra le altre (citazione testuale):
IMPIANTI INDUSTRIALI
stradali ed edilizi in genere anche se riguardanti gli impianti per il rifornimento di carburante e le stazioni di servizio, escluse le pensiline e le tettoie di modesta portata (quando assolvono la sola funzione di protezione dagli agenti atmosferici delle colonnine di distribuzione).
Sono soggette alla legge di cui trattasi le opere di edilizia ad uso industriale, riguardanti le fabbriche, le officine, gli stabilimenti, i cantieri, gli opifici, ecc., i magazzini, i depositi, i capannoni, le tettoie, le pensiline, i sili, le torri, le ciminiere, i portali di sostegno dei macchinari o di opere similari.
Nota Bene: va tuttavia precisato che al momento molto dipende dalle richieste della Stazione Appaltante/cliente e del suo Progettista, pur rimanendo fermo l’obbligo di adempiere alle norme tecniche sulle costruzioni.
OPERE IDRAULICHE E MARITTIME
Per chi desidera avere conferme, approfondire ulteriormente l’argomento si può fare utile riferimento al sito del CSLP – Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici www.cslp.it Nelle sezioni di seguito è possibile verificare le aziende già iscritte come centro di trasformazione. - Officina di lavorazione carpenteria metallica - Bulloni e chiodi - Centri di formazione cavi c.a.p. - Centri di pre-sagomatura c.a. - Centri di produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo - Lavorazione di tubi per micropali (C)
Sono soggette alla legge le seguenti opere: gli sbarramenti di ritenute (dighe e traverse), le conche di navigazione, i bacini di carenaggi, i pontili, i ponti-canali, i ponti-tubo, i serbatoi, i fari, le torri piezometriche ed in genere i manufatti edilizi relativi ad acquedotti, oleodotti, fognature, impianti idroelettrici escluse le condotte forzate, le tubazioni di ogni tipo e le macchine più avanti descritte.
OPERE STRADALI Sono soggette alla legge i ponti e viadotti (comprese le centine), i tombini, i sottovia, le passerelle, le gallerie artificiali, i muri di sostegno, i manufatti
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INFORMAZIONI UFFICIALI
Report legislativo dal 23.09 al 29.09.2013 PROVVEDIMENTO
STATO AVANZAMENTO
ARTICOLI D’INTERESSE PER IL SETTORE / VARIE La proposta di legge novella il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. 42/2004, attraverso l’inserimento di due nuovi articoli.
DDL 362 “Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali”
Camera – Assegnato alla VII Commissione cultura, scienza e istruzione - in sede referente Ghizzoni Manuela - PD
L’art. 1 dispone che gli interventi di tutela, di vigilanza e ispezione e di protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla fruizione dei beni stessi, da qualunque soggetto realizzati, sono affidati alla responsabilità, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi esperti di diagnostica applicata ai beni culturali, storici dell’arte, in possesso di adeguata formazione e professionalità, nonché alla responsabilità o alla diretta attuazione degli operatori delle altre professioni già regolamentate. L’art. 2, prevede l’istituzione presso il MIBAC di registri nazionali dei professionisti archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi esperti di diagnostica applicata ai beni culturali e storici dell’arte idonei allo svolgimento degli interventi: si introduce, così, una riserva di attività in favore dei soli professionisti iscritti a tali registri.
DDL 1013 “Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche”
Camera - Assegnato alla VIII Commissione Ambiente Rel. Braga Chiara - PD
DDL 1544: “Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”
Camera - Assegnato alle Commissioni riunite V Bilancio – VI Finanze - in sede referente Rel. per la V Bilancio Commissione: Palese Rocco - PDL Rel. per la VI Commissione: Causi Marco - PD
DDL 1572 - “Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’anno finanziario 2012” e DDL 1573 “Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno 2013 “
Camera - Assegnati alla 5ª Commissione Bilancio in sede referente
Esame congiunto Rel. Righetti Angelo (PD)
La proposta di legge composta da un unico articolo, è volta a prevedere l’emanazione di un regolamento ove far confluire, coordinare e aggiornare le vigenti prescrizioni tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel D.P.R. 503/1996 e nel D.M. 236/1989.
art. 1: Abolizione IMU 2013 art. 2: Altre disposizioni su IMU art. 4: Riduzione aliquote cedolare secca per contratti di locazione canone concordato art. 6: Misure di sostegno all’abitazione e al settore immobiliare art. 10: Cassa integrazione guadagni
Il Rendiconto generale dello Stato è il documento che espone i risultati della gestione dell’esercizio scaduto il 31 dicembre dell’anno precedente. Esso è articolato in due distinte parti: il conto del bilancio ed il conto del patrimonio. Il Bilancio di assestamento è, dunque, lo strumento giuridico-contabile destinato ad aggiornare il bilancio di previsione annuale alle vicende economiche e finanziarie sopravvenute ed alle nuove situazioni verificatesi dopo la sua approvazione, siano esse correzioni di errori di previsione, adeguamenti degli stanziamenti di bilancio ai residui accertati o eventuali nuove esigenze di spesa. Esso costituisce necessario punto di riferimento per il Documento di programmazione economico-finanziaria e per la costruzione del bilancio a legislazione vigente.
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STATO AVANZAMENTO
ARTICOLI D’INTERESSE PER IL SETTORE / VARIE
DDL 958 “Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo”
Senato - Commissione Affari Costituzionali in sede referente Relatore Sen. Doris Lo Moro (PD)
art. 11: Sorveglianza sanitaria art.12: Semplificazioni certificazioni mediche da infortunio e malattie professionali art. 13: Tutor d’impresa art. 15: Semplificazioni su permessi di costruire art. 16: Semplificazione su appalti per estensione ambito di operatività delle centrali di committenza alle concessioni. art. 18: Semplificazioni su VIA, VAS, AIA. art. 19: Semplificazioni su gestioni rifiuti
DDL 1014 “Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”
Senato - Assegnato alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente – Relatore Sen. Andrea Marcucci - PD
art. 12: Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati.
PROVVEDIMENTO
(C)
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Business News LE ULTIME INFORMAZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE RICEVUTE DA INFORMEST CONSULTING SRL IL BUSINESS COOPERATION DATABASE A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE DEL NORD-EST Dal 2011 Informest Consulting partecipa, in qualità di partner, al Consorzio Friend Europe (www. friendeurope.it) nell’ambito dell’Enterprise Europe Network, rete europea presente in circa 40 Paesi con oltre 600 punti di contatto. Il Network mette a disposizione delle PMI informazioni relative alle politiche dell’UE ed opportunità di collaborazione tra imprese, al fine di migliorarne la capacità competitiva e di sviluppo internazionale. Il Consorzio Friend Europe svolge la propria attività al servizio delle imprese di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Tra gli altri servizi, il Consorzio promuove il Business Cooperation Database della Commissione Europea, che mira ad aumentare la visibilità internazionale e le attività sui mercati esteri delle PMI. Il database è uno strumento gratuito e di facile utilizzo che agevola le opportunità di incontro tra domanda ed offerta nell’ambito della cooperazione commerciale e tecnico-produttiva internazionale, tramite la divulgazione di profili d’impresa attraverso i circa 600 punti di contatto della rete. Le offerte di cooperazione vengono inserite nel database europeo sulla base delle informazioni fornite dalle imprese tramite la compilazione di un semplice company profile. Le aziende di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige possono richiedere l’inseri-
mento gratuito del proprio profilo nel database, compilando il modello “BCD for business offer form” oppure “BCD for request form” ed inviandolo all’indirizzo informestconsulting@friendeurope.it
PAESI BALTICI: LE BUSINESS GUIDE DI INFORMEST CONSULTING PER APPROFONDIRE I MERCATI I tre Paesi Baltici rappresentano un unico hub strategico tra Federazione Russa e Scandinavia. Prima della crisi, i tre mercati raggiungevano il più alto tasso di crescita in Europa, tanto da meritarsi l’appellativo di Tigri baltiche; oggi si assiste a una ripresa generalizzata, con tassi di crescita compresi tra il 5,5% e l’8,0% nel 2011 e tra il 2,2 e il 3% nel 2012. In molte categorie di prodotti di consumo l’interscambio avviene con i Paesi limitrofi (oltre agli altri Baltici): la Polonia, la Federazione Russa, la Germania e i Paesi Scandinavi. Ad oggi la presenza italiana non è ancora particolarmente rilevante, situazione che lascia ampi margini d’azione per l’entrata in questi mercati ed i margini di sviluppo per le aziende italiane si riscontrano in tutti i settori produttivi, sia prodotti di consumo che beni strumentali di investimento. I Paesi portano avanti politiche fortemente orientate all’internazionalizzazione, pro-business, volte a favorire il rafforzamento dei legami con eurozona. Per chi volesse approfondire tematiche economiche, legislative, fiscali, doganali e contrattuali di Estonia, Lettonia e Lituania sono disponibili le relative Business Guide redatte ed aggiornate da INFORMEST Consulting. La Business Guide è erogata on-line attraverso la sezione e-store all’indirizzo http://store.informestconsulting.it/. INFORMEST Consulting promuove ai propri utenti le Guide al prezzo di Euro 70,00+IVA ed il pacchetto di 5 Guide ad Euro 190,00+IVA.
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Crediti documentari
COME PREPARARE LA BILL OF LADING
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
CREDITI DOCUMENTARI: COME PREPARARE LA BILL OF LADING Il beneficiario di un credito documentario, per ottenere le previste prestazioni dalla banca, deve preparare i documenti richiesti dal credito rispettando, gerarchicamente, le condizioni del credito, le disposizioni previste dalle UCP 600 ICC e dalla prassi bancaria internazionale uniforme. Analizziamo come preparare correttamente una Bill of Lading. La Bill of Lading, (di seguito indicata con polizza di carico marittima o B/L) è il più diffuso documento utilizzato nel trasporto marittimo, che attesta l’imbarco della merce in uno specifico porto di partenza per il trasporto a un porto di destinazione designato, su una nave indicata nel documento. La Bill of Lading, che solitamente viaggia separatamente dalla merce, assolve alle seguenti funzioni: - attesta la presa in carico delle merci da parte del vettore marittimo o di un suo agente - comprova l’esistenza e il contenuto del contratto di trasporto inerente le merci in essa descritte - attribuisce al detentore del titolo originale il possesso delle merci e il potere dispositivo su di esse per il trasferimento a terzi, che si perfeziona mediante girata. La Bill of Lading è, quindi: - titolo di credito negoziabile, che si presta pertanto al trasferimento a terzi dei diritti dispositivi sulle merci attraverso la girata - titolo rappresentativo delle merci che consente al suo legittimo possessore il ritiro delle merci a destino su presentazione dell’originale
del titolo stesso - titolo frazionabile, in quanto, su richiesta dello shipper, è possibile “frazionare” la polizza di carico in tanti ordini di consegna (delivery orders), a seconda di quanti saranno i destinatari della merce. Solitamente emessa in 3 originali e in altrettante copie non-negoziabili ad uso interno la Bill of Lading può essere: - “shipped” - emessa successivamente al caricamento della merce a bordo della nave - “received” - emessa dopo la presa in consegna della merce, ma prima del suo caricamento a bordo della nave. Si segnala che l’utilizzo del primo originale rende nulli tutti gli altri originali emessi.
UCP 600 ICC Le UCP 600 ICC dedicano alla Bill of Lading l’art. 20. Una Bill of Lading, comunque denominata, deve: - riportare il nome del carrier ed essere firmata “by the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or the master or a named agent for or on behalf of the master.“ Qualsiasi firma del carrier, del master o dell’agente deve essere identificata come tale. Se firma un agente, è necessario indicare se l’agente firma per conto del carrier o per conto del master - indicare che “the goods have been shipped on board a named vessel at the port of loading stated in the credit”, a mezzo di una indicazione prestampata o una “on-board notation” che riporti la data in cui la merce è stata “shipped on board” - indicare la spedizione dal porto di partenza al porto di destinazione indicati nel credito - essere costituito da un documento di trasporto in un unico originale o, se emesso in più originali, dal set completo, come riportato nel documento di trasporto - indicare i termini e le condizioni del trasporto o far riferimento a una fonte esterna che faccia riferimento a tali termini e condizioni (il contenuto dei termini e delle condizioni non dovrà essere esaminato dalle banche). La Bill of Lading non deve contenere alcuna indi-
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cazione di essere soggetto a “charter party” (contratto di noleggio) e può indicare che un trasbordo sarà o potrà essere effettuato a patto che l’intero trasporto sia coperto “by one and the same bill of lading”. Una Bill of Lading indicante che il trasbordo sarà o potrà aver luogo è accettabile anche se il credito proibisce i trasbordi a patto che la merce viaggi in un container, trailer or LASH (Lighter Aboard SHip) barge, come indicato nella Bill of Lading (una clausola nella B/L attestante che il carrier si riserva il diritto di trasbordare non sarà presa in considerazione). La data di emissione della Bill of Lading sarà considerata data di spedizione della merce. Tuttavia, qualora il documento indichi, mediante stampigliatura o annotazione, una on-board notation indicante una data spedizione, tale data sarà considerata data di spedizione. Si ricorda che rimane importante, al fine di produrre una Bill of Lading conforme, di rispettare le indicazioni dell’art. 14 UCP 600 ICC che riporta i “Criteri generali per l’esame dei documenti”. L’art. 14 al punto k) segnala che “il caricatore o mittente delle merci indicato su un qualunque documento può non essere il beneficiario del credito” e ciò, evidentemente, vale anche per la Bill of Lading.
ISBP 745 ICC Di seguito si riportano ulteriori indicazioni - non esaustive - in merito alla corretta impostazione della Bill of Lading in riferimento a quanto indicato nei paragrafi E1-E28 della pubblicazione ISBP 745 ICC. L’art. 20 UCP 600 ICC si applica quando si richiede un “port-to-port shipment”. Una B/L può essere emessa da un soggetto diverso dal carrier o dal master (captain). Se il credito indica “Freight Forwarder’s B/L is acceptable” o “House B/L is acceptable” (o indicazioni similari) il documento di trasporto può essere firmato dal soggetto emittente senza indicare “the capacity in which it has been signed” o il nome del carrier. Una indicazione in un credito del tipo “Freight Forwarder’s B/L is not acceptable” o “House B/L is not acceptable” (o indicazioni similari), non ha alcun significato (a meno che il credito non indichi richieste specifiche in riferimento alle modalità con cui deve essere emesso o firmato) e tali indicazioni non saranno prese in considerazione e il documento sarà esaminato in relazione all’art. 20 UCP 600 ICC. In presenza, dunque, di una indicazione del tipo “Freight Forwarder’s B/L is not acceptable”, le banche saranno tenute ad accetta-
re un documento di trasporto firmato con l’indicazione “as carrier”, senza far riferimento alla reale capacità dell’emittente il documento. La presenza di una indicazione del tipo “Transport document issued by freight forwarder is not acceptable, even if in the capacity as carrier or an agent for the carrier” implicherebbe la non accettabilità di un documento di trasporto FIATA, di un documento di trasporto “house”, di un documento emesso da un “forwarder”. Una B/L deve essere firmata secondo le indicazioni dell’art. 20 UCP 600 ICC. Se un “agent” firma il documento, tale agente deve essere indicato e firmerà come segue “agent for (name), the carrier” oppure indicando “agent on behalf of (name), the carrier” o indicazioni similari. Qualora il carrier è identificabile nel documento come “the carrier”, l’agente può firmare come “agent for [or on behalf of] the carrier” senza rinominare il carrier. Termini come “Shipped in apparent good order”, “Laden on board”, “Clean on board” o altre indicazioni che incorporano “shipped” o “on board” hanno lo stesso significato di “Shipped on board”. In una B/L il nome del porto di destino dovrebbe essere indicato nel campo dedicato al “port of discharge”. Il nome del porto di destino potrebbe anche essere riportato nel campo “Place of final destination” (o indicazioni similari), riportando una “notation” che il porto di destino è quello riportato nel “Place of final destination”. L’on-board notation, a cui fa riferimento l’art. 20 UCP 600 ICC, richiede la presenza di quattro informazioni che devono essere chiaramente riportate nel documento di trasporto: che la merce è “shipped on board”, il nome della nave, il porto di partenza e la data di spedizione (Es. Shipped on board Sea Pride from Naples port, 16 May 2013). E’ necessario riportare l’On board notation nei casi indicati di seguito: - Art. 19 UCP 600 ICC: Documento di trasporto che copre almeno due differenti modi di trasporto, quando la prima parte del trasporto è marittima (shipment from a port) - Art. 20 UCP 600 ICC: Bill of Lading - Art. 21 UCP 600 ICC: Non-Negotiable Bill of Lading - Art. 22 UCP 600 ICC: Charter Party Bill of Lading. Si ricorda che l’on board notation è anche richiesta quando la nave e/o il porto di partenza sono riportati come “intended”. In questo caso l’on board notation deve includere il nome della nave e/o il porto di partenza. Quando il porto di partenza indicato nel credito è riportato come “place of receipt”, con spedizione via mare da quel porto, è
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richiesta una “dated on board notation” con l’indicazione del porto di partenza indicato nel credito e il nome della nave “that is leaving that port”. Una B/L deve riportare il numero di originali in cui è stato emessa. Le indicazioni “First Original”, “Second Original”, “Third Original”, “Original”, “Duplicate”, “Triplicate” o espressioni similari, sono tutti sinonimi di originale. Una B/L non deve riportare indicazioni in merito allo stato difettoso delle merci o del loro imballaggio. Una clausola del tipo “packaging is not sufficient for the sea journey” rende il documento “unclean” e dunque discordante. Può essere invece accettata una clausola del tipo “packaging may not be sufficient for the sea journey”. Se un credito richiede la presentazione di una B/L “straight” (per es. “consigned to named entity”), il documento non deve contenere indicazioni come “to order” o “to order of” che precede la “named entity”, o l’espressione “or order” che segue la “named entity”. Se una B/L è emessa “to order” o “to order of the shipper” deve essere girata a cura dello shipper. La girata può essere effettuata da una “named entity” per conto dello shipper (made for [or on behalf of] the shipper). Se un credito richiede la presentazione di una B/L “consigned to order of (named entity)”, non deve indicare che la merce “are straight consigned to that named entity”. L’indicazione “freight payable at destination”, può essere riportata come “freight collect”. Se un credito stabilisce che non sono accettabili costi addizionali al nolo in una B/L, il documento non deve riportare indicazioni attestanti che costi addizionali al nolo sono o saranno applicati. I costi addizionali al nolo potrebbero anche essere segnalati indicando termini riferiti ai costi di caricamento e scaricamento della merce come Free In (FI), Free Out (FO), Free In and Out (FIO) and Free In and Out Stowed (FIOS). I c.d. “demurrage costs” o i “detention costs” non costituiscono una indicazione di costi addizionali al nolo. Una B/L non deve espressamente indicare che la merce ivi indicata sarà consegnata solo dietro presentazione di “one or more other bills of lading”, a meno che l’intero set del documento emesso faccia parte della stessa presentazione dello stesso credito. Se un credito definisce i dettagli di una o più “notify parties” una B/L può riportare ulteriori “notify parties”. Se il credito non definisce i dettagli di una “notify party”, una B/L può riportare una qualsiasi “notify party”. In quest’ultimo caso, qua-
lora venissero riportati i dati dell’applicant, tali dati non devono essere in conflitto con quanto riportato nel credito. Le correzioni di dati in una B/L sono da autenticarsi. Le autenticazioni devono essere effettuate dal carrier, dal master (captain) o da un loro “named agent”, che può essere diverso dall’agent che avrà emesso o firmato il documento di trasporto multimodale. Le copie non negoziabili non necessitano di riportare le autenticazioni delle correzioni effettuate sull’originale.
CONCLUSIONI La polizza di carico marittima, peculiare documento di trasporto, dovrebbe essere utilizzato esclusivamente dagli operatori che operano nel mercato delle “commodities”. Solo tali operatori, infatti, hanno l’esigenza di: - trasferire a terzi, mediante girata, i diritti dispositivi sulla merce - ottenere dal vettore o dal suo agente un documento che impegni questi ultimi alla riconsegna della stessa merce nel porto di destinazione indicato in polizza. Gli operatori del mercato dei c.d. “manufactured cargoes” non hanno l’esigenza di trasferire a terzi la merce oggetto della compravendita, né hanno l’esigenza di ottenere dal vettore o dal suo agente un documento che impegni questi ultimi alla riconsegna della stessa merce nel porto di destinazione indicato in polizza. Non a caso, i vettori o i loro agenti riportano nella B/L indicazioni del tipo “said to contain”, a riprova che si impegnano a consegnare a destino non la merce ivi indicata, ma una “scatola” – il container – in cui lo shipper ne dichiara il contenuto. Inoltre, le UCP 600 ICC consentono a una B/L che riporti un trasbordo di essere conforme, nonostante il credito lo vieti, a patto che la merce viaggi in containers. Il trasbordo dei containers è ritenuto, infatti, un evento normale nel trasporto marittimo, ma non lo è nell’ambito del trasporto delle commodities. Ancora: non a caso la richiesta di una c.d. “Clean on board B/L” fa sempre riferimento a merce sfusa, in cui il vettore (o il suo agente) può testimoniare il perfetto caricamento della merce a bordo nave, cosa che non può – evidentemente - fare nel trasporto dei “manufactured cargoes” dove il vettore non ha modo di verificare lo stato delle merci chiuse nei containers. E, infine, l’uso della B/L mal si concilia con le attuali scenari del trasporto internazionale, con la diffusione del trasporto door-to-door e di navi sempre più veloci e capienti (la EMMA MAERSK,
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una delle navi più grandi al mondo, è capace di trasportare 15.000 containers, con una Top Speed di 55,80 km/h che consente di viaggiare fra la Cina e la California in soli 4 giorni!). L’uso di tale documento di trasporto, pertanto, dovrebbe essere assai limitato visto che, di fatto, si può provocatoriamente affermare che ha perso sia il requisito della negoziabilità (ad oggi praticamente il trasferimento della merce avviene solo o quasi nel settore petrolifero dove, peraltro, le compravendite sono così veloci che gli operatori non hanno nemmeno fisicamente il tempo di girare le polizze) sia il requisito della rappresentatività, con l’introduzione dei containers negli anni ’50. Alla B/L si dovrebbe ampiamente preferire l’uti-
lizzo del più snello e semplice documento di trasporto marittimo non-negoziabile (Non-Negotiable Sea Waybill – NNSW). La così larga diffusione della B/L, sempre con riferimento ai “manufactured cargoes”, con il conseguente e inappropriato uso degli Incoterms® marittimi (FAS/FOB/CFR/ CIF) negli scambi internazionali rimane, per molti aspetti, un mistero. In conclusione, si ritiene opportuna una riflessione critica, da parte degli operatori di commercio internazionale, per meglio utilizzare documenti e tecniche al fine ottimizzare, riducendone i rischi, una compravendita internazionale.
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Domenico Del Sorbo
Esportare agro-food in Sudafrica IL SUDAFRICA È UN PAESE CHE HA SVILUPPATO UN’ECONOMIA PIUTTOSTO SOLIDA, DIVERSIFICATA ED AUTOSUFFICIENTE
ficiente. Per quanto riguarda il comparto alimentare si stima che, anche in funzione della favorevole posizione geografica, più del 90% dei prodotti in vendita abbiano origine locale. Ciononostante le percentuali di crescita dei prodotti agroalimentari italiani importati presentano, da anni, valori positivi.
SETTORE ENO-AGROALIMENTARE a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Il Sudafrica ha un’infrastruttura economica di standard occidentale, rappresenta un quarto dell’economia del continente africano ed è un’importante porta di ingresso per gli altri mercati dell’Africa subsahariana. La popolazione del Sudafrica (poco più di 50 milioni di abitanti) è caratterizzata dalla multietnicità. La legge sudafricana riconosce quattro macrocategorie etniche: neri, bianchi, “coloured” (etnie di origine mista) e asiatici. La distribuzione del reddito presenta enormi differenze e la segmentazione in classi sociali, etnie e lingue (11 riconosciute: Afrikaans, Inglese, Ndebele, Sotho, Pedi, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu) è un fattore che non facilita l’accesso agli operatori stranieri. Circa un quinto dei Sudafricani ha il potere economico per accedere ai prodotti di importazione. Questi consumatori, concentrati prevalentemente nelle aree metropolitane, manifestano sensibilità per una alimentazione salutare e per la qualità degli alimenti e richiedono prodotti con marchi forti. La GDO è ben organizzata nei centri urbani ed è la forma di commercio prevalente (a differenza di quanto avviene negli altri stati africani). La comunità italiana è costituita da circa 85.000 persone, mentre si stimano in più di 100.000 quelle di origine italiana. La nostra cucina è molto apprezzata come testimoniano i numerosi ristoranti italiani presenti nel Paese. Il Sudafrica è un Paese che ha sviluppato, a causa dell’isolazionismo in cui è vissuto per anni, un’economia piuttosto solida, diversificata ed autosuf-
Il Sudafrica è un esportatore netto in alcuni comparti (in particolare prodotti ortofrutticoli e vino). Per i prodotti ortofrutticoli il vantaggio commerciale risiede nell’alta qualità e varietà della produzione, ma anche nella posizione geografica, che permette di soddisfare la domanda dei mercati occidentali durante l’inverno. Il settore vitivinicolo rappresenta un’eccellenza; in pochi anni i produttori locali sono riusciti a produrre vini di altissima qualità a costi contenuti (oggi il Sudafrica è tra i primi 10 Paesi produttori ed esportatori di vino). Altri settori agroalimentari importanti sono quelli dei cereali, della carne e dei prodotti ittici. In Sudafrica la tradizione nella lavorazione del prodotto alimentare non è molto radicata, e quindi le prospettive di mercato riguardano in particolare prodotti quali frutta e ortaggi lavorati, succhi, salse, sughi, condimenti, marmellate, frutta secca, cioccolato. Inoltre si stimano buone prospettive per i prodotti biologici e la frutta come primizia, considerando l’alternanza delle stagioni nell’emisfero boreale rispetto a quello australe. Negli ultimi anni è anche molto cresciuto il consumo, e quindi l’importazione, di olio di oliva e, in particolare, di quello extravergine; in crescita anche le importazioni di pasta, in tutte le sue forme, e di dolci. A causa della complessità nell’etichettatura e nella documentazione, per l’azienda italiana che desidera avviare un processo di esportazione la conoscenza della legge locale è indispensabile ed è quindi fondamentale avvalersi di un partner locale affidabile ed esperto.
ACCORDI COMMERCIALI E AUTORIZZAZIONI DOGANALI Il Sudafrica è membro del WTO e della Southern
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puoi diventare agente per la pubblicitĂ su
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African Development Community (SADC) - di cui fanno parte anche Angola, Botswana, Congo, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Swaziland, Tanzania, Zambia e Zimbawe. La SADC rappresenta una forma di integrazione economica regionale ed un’area di libero scambio. Il Sudafrica e l’UE, nel 2012, hanno siglato un accordo commerciale in base al quale è prevista entro 12 anni la quasi completa liberalizzazione dell’import-export tra le due aree. Il quadro normativo e giuridico è in fase di completa revisione. La normativa in tema alimentare è derivata in gran parte da quella britannica (indirettamente quindi anche da quella dell’Unione Europea). Il sistema dei dazi è piuttosto articolato: per alcuni prodotti alimentari essi sono piuttosto elevati (bevande, preparazioni a base di cereali, carne). Da approfondire, per alcune tipologie di prodotto, la necessità della licenza di importazione; infatti, annualmente il Department of Trade and Industry pubblica un elenco delle merci sottoposte a licenza di importazione. La politica attuale comunque privilegia barriere di tipo tariffario. Il Department of Trade & Industry regola il sistema di autorizzazione delle importazioni. Gli importatori devono registrarsi al South African Revenue Service, per ottenere il codice identificativo doganale indispensabile per la compilazione della documentazione. Il modulo di domanda deve essere compilato in inglese e presentato in una sola copia. Il tempo di elaborazione della domande e le tasse variano in base alla tipologia di merce. I richiedenti devono essere residenti in Sud Africa o avere un posto di lavoro stabile nel Paese; in caso contrario, devono nominare un agente doganale sudafricano. Dopo la registrazione, il South African Revenue Service fornisce al richiedente dei dati che devono essere indicati in tutte le comunicazioni con la SARS. Il periodo di validità della registrazione è illimitato. Le modifiche delle indicazioni di cui alla domanda devono essere segnalate al South African Revenue Service entro sette giorni dal loro verificarsi. La registrazione è sempre necessaria, a meno che l’importatore disponga di un esercizio commerciale in un Paese BLNS (Botswana, Lesotho, Namibia e Swaziland), oppure risieda in uno di tali Paesi, oppure ancora se il valore di ciascuna partita importata è inferiore a 20.000 ZAR (1€ = 13,44 ZAR valore agosto 2013) ed in un anno vengano effettuate fino ad un massimo di tre spedizioni. Tale
documento è necessario per lo sdoganamento. Il South African Bureau of Standard (SABS) è l’ente incaricato della standardizzazione e del controllo della qualità dei beni e servizi; esso elabora le norme tecniche e ne controlla l’applicazione. Gli imballaggi in legno destinati al Sudafrica devono essere trattati e marcati secondo la normativa NIMP n. 15. Documentazione necessaria per l’esportazione in Sudafrica I documenti necessari per l’esportazione in Sudafrica sono: - Fattura commerciale (in inglese, in 4 copie di cui una originale) - Polizza di carico - Certificato di circolazione EUR 1 (per poter beneficiare del regime preferenziale che si applica ad alcuni prodotti, tra cui anche prodotti alimentari) - Modulo DA59 (Certificato di origine rilasciato dalle rappresentanze consolari nei casi di richiesta di applicazione di dazio inferiore a quello ufficiale e per le merci che possono essere soggette a dazi antidumping o a misure di protezione) - Assicurazioni - Packing list - Certificati specifici in base alla tipologia della merce - Registrazione presso la South African Revenue Service. Certificati per l’esportazione di prodotti di origine animale La normativa relativa ai certificati da esibire in fase di importazione dei prodotti alimentari è in continua evoluzione; è fondamentale attenersi, come anche per l’etichettatura del prodotto, alle indicazioni fornite dall’importatore. - Carni e prodotti a base di carne: l’importazione dall’Unione Europea, è permessa per la carne suina, mentre per quella bovina, a causa della Encefalopatia spongiforme bovina, è vietata. Documenti necessari: Certificato sanitario per l’esportazione di prosciutti, salami, pancette, coppe e altri prodotti a base di carne suina stagionati (Veterinary health certificate for ham, salami, pancetta and coppa or other fermented or cured pig meat product from Italy into South Africa) - il format specifico per il paese è disponibile nel sito del Ministero della Salute. - Latte ed prodotti a base di latte: Certificato d’origine e sanità per l’esportazione di latte
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e prodotti a base di latte (Origin and health certificate for the export of milk and milk products) – il format generale è disponibile nel sito del Ministero della Salute - Frutta, legumi, sementi ed altri vegetali - Certificato fitosanitario rilasciato dal servizio fitosanitario della Regione di appartenenza. - Vini e alcolici - Certificato di analisi e certificato di purezza rilasciati dai laboratori enologici (per quelli accreditati si veda quanto riportato dal Ministero per le Politiche agricole (aggiornamento agosto 2013). Nel caso di organismi geneticamente modificati (OGM) sono richieste procedure specifiche.
ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI Nel 2012 è stata regolamentato il sistema di etichettatura. La normativa è articolata e può essere variamente interpretata; alcuni requisiti si presentano in conflitto o contraddizione tra loro; gli enti predisposti al controllo appartengono a diversi dipartimenti (es. un ente è responsabile per l’etichettatura degli additivi e contaminanti, un altro di quella per i prodotti agricoli, ecc.); una commissione ad hoc ha la responsabilità per l’etichettatura ingannevole e pubblicitaria. Un altro ente (Suth African Bureau of Standards - SABS) regola le dichiarazioni di quantità per i prodotti preconfezionati in base alla legge sulla Metrologia del Commercio. Ad esempio, l’etichettatura di un succo di frutta contenente vitamine è regolamentata da più normative. Questo crea delle barriere all’importazione, in quanto non tutti i produttori sono disposti a studiare etichette ad hoc per il mercato sudafricano, relativamente contenuto. La lingua utilizzata per l’etichettatura degli alimenti è l’inglese (sono ammesse etichette anche nelle altre lingue ufficiali). Tra le informazioni obbligatorie previste nelle etichette: - nome e indirizzo del produttore - nome ed indirizzo dell’importatore o distributore - istruzioni per il consumo - contenuto netto - paese di origine - identificazione del lotto - data di scadenza - analisi dei nutrienti per 100 g (100 ml di liquidi) - elenco degli ingredienti, compresi coloranti, conservanti, additivi, aromi, spezie (gli ingre-
dienti devono essere elencati per ordine decrescente di massa) - elenco degli eventuali allergeni comuni (glutine, latte uova, soia, frutta secca, ecc.). Per quanto riguarda le descrizioni ingannevoli la norma è molto rigida. Ad esempio, sono vietate sulle etichette e sulle confezioni: - parole o immagini, marchi, logo, o descrizioni che creino l’impressione che i cibi siano garantiti da operatori sanitari, organizzazioni, istituti o fondazioni - parole e frasi come “ricchi di”, “fonte eccellente”, “buona fonte”, “arricchito con X”, “con aggiunta di X”, “X libero”, “nutriente”, “sano”, “nutrimento completo”, “alimentazione equilibrata” o altre parole o simboli che implichino la pretesa salvaguardia della salute o una qualsiasi valenza medicinale del prodotto. Altre dichiarazioni come: fresco, naturale, puro, originale, autentico, vero, genuino, fatto in casa, prodotto di fattoria, tradizionale, fatto a mano, selezionato, più fine, o qualsiasi altra parola o immagine che trasmettano concetti simili sono vietati a meno che i prodotti siano conformi ai criteri definiti. Il mancato rispetto della normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari è punito molto severamente (sia per i produttori che per i rivenditori). Per quanto riguarda i vini (e più in generale i prodotti di origine vitivinicola es. brandy) sono previste delle regole specifiche; un apposito comitato, che fa riferimento ad uno specifico standard, deve approvare le etichette prima che possano essere utilizzate. Tra le indicazioni obbligatorie: tipologia di vino, grado alcolico, nome e indirizzo o numero di codice del produttore/importatore, denominazione di origine o nome della zona geografica di origine, cultivar utilizzate, indicazione dell’annata, ecc. Le informazioni obbligatorie devono essere chiaramente distinte dalle altre informazioni in etichetta. Monica Perego
DOCUMENTI PER ESPORTARE IN SUDAFRICA OLIO D’OLIVA E CIOCCOLATO Per l’importazione in Sudafrica di olio di oliva (codice doganale 1509) o di cioccolato o preparazioni a base di cioccolato (codice doganale 1806) sono necessari i seguenti documenti.
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DOCUMENTO
Certificato di origine
Certificato fitosanitario
OLIO DI OLIVA
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CIOCCOLATO
CONTENUTI
X
Documento attestante l’origine delle merci da importare. Da predisporre solo se espressamente richiesta dall’importatore. In alcuni casi è accettato che un’appropriata dichiarazione sulla fattura commerciale o altro documento commerciale possa essere presentato in luogo del certificato di origine. Il certificato deve essere presentato dall’esportatore. Viene rilasciato dalle autorità doganali ai sensi del codice doganale comunitario o dalla CCIAA di riferimento. Da presentare in originale. Documento che conferma che piante e prodotti di origine vegetale importati sono stati ispezionati secondo procedure appropriate, sono esenti da organismi nocivi da quarantena, indenni da altri organismi nocivi pericolosi e sono considerati conformi alla regolamentazione fitosanitaria del paese importatore. Rilasciato dalle autorità fitosanitarie del paese di origine. Le autorità Sudafricane accettano i certificati fitosanitari rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro UE, se è fornito con tutte le informazioni pertinenti. Il certificato fitosanitario può essere preparato in qualsiasi lingua. Una traduzione in inglese può essere necessaria. Da presentare in originale.
X
Richiesto solo per il Codice 1.806.90 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
Licenza di importazione per merce di origine agricola
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Documento che permette l’importazione di alcuni prodotti agricoli, tra cui quelli citati al codice doganale. Il permesso deve essere richiesto dall’importatore al Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Directorate Animal Health, Permit Office Private Bag X138, ZA - Pretoria 0001 Tel. +27 12 3197514 Fax +27 12 3298292. Devono essere presentati dei campioni di prodotto e un certificato fitosanitario. La domanda deve essere compilata in inglese o afrikaans. Il tempo di elaborazione è di circa 30 giorni. Se è necessario il controllo della eventuale presenza di parassiti, l’elaborazione potrebbe richiedere più di un anno. L’autorizzazione rilasciata è valida per un anno. Le merci che fanno riferimento a questo codice doganale possono essere importate solo nei porti di ingresso designati, ad esempio: Città del Capo, Durban, East London e Port Elizabeth, nonché gli aeroporti di DF Malan (Città del Capo), HF Verwoerd (Port Elizabeth), Jan Smuts (Johannesburg) e Louis Botha (Durban). Altri punti di ingresso possono essere forniti su richiesta.
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Il sistema fiscale della Nigeria ESISTONO NUMEROSE ESENZIONI FISCALI PER LE IMPRESE STRANIERE CHE INVESTONO IN NIGERIA NEL SETTORE MANIFATTURIERO O IN SETTORI RITENUTI STRATEGICI a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero La Nigeria è una repubblica federale composta da 36 Stati e da una Capitale Federale. Il sistema fiscale è basato su imposte federali (reddito delle società e Imposta sul Valore Aggiunto), imposte statali (reddito delle persone fisiche in particolare) e imposte comunali.
TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE La tassazione è progressiva e prevede i seguenti scaglioni di reddito e relative aliquote: - Reddito imponibile (*) fino a NGN 300,000: Aliquota 7% - N 300,001 – N 600,000: 17% - N 600,001 – N 1,110,000: 15% - N 1,100,001 – N 1,600,000: 19% - N 1,600,000 – N 3,200,000: 21% - Maggiore di N 3,200,000: 24% (*) Cambio: 1 Euro = 215 Naira Nigeriani circa. I soggetti residenti sono tassati sui redditi ovunque prodotti mentre i non residenti continuano ad essere tassati in Nigeria solo sui redditi ivi prodotti (normalmente mediante ritenuta alla fonte). Una persona fisica è considerato residente fiscalmente in Nigeria se trascorre più di 183 giorni all’anno sul territorio.
TASSAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE L’imposta sulle persone giuridiche riguarda tutte le società, le imprese e le aziende che hanno la loro sede in Nigeria. Il sistema fiscale si basa sul principio della “sede fissa” sul territorio nigeria-
no per le imprese di diritto locale e sul principio della “stabile organizzazione” per le imprese straniere che operano in Nigeria. L’aliquota ordinaria è pari al 30%. Per le società che operano nel campo petrolifero, essa può variare fino all’85% (riduzione al 65,75% nei primi cinque anni di attività e al 50% se le operazione sono svolte attraverso accordi di collaborazione). In alternativa, si applica una Minimum Tax calcolata sul volume d’affari, patrimonio o reddito. In particolare: - se il fatturato è inferiore a NGN 500.000 (Euro 2.300,00 circa) l’imposta minima da versare sarà pari alla maggiore tra: 0,5% dell’utile, 0,5% delle immobilizzazioni nette, 0,25% del capitale versato o lo 0,25% del fatturato - qualora il fatturato sia maggiore di NGN 500.000 è dovuta un’addizionale pari allo 0,125% sulla differenza. La Minimum Tax non è dovuta nei primi quattro anni di attività e per le imprese che svolgono attività nel settore agroalimentare in joint venture con società straniere. Sono previste Imposte sull’educazione pari al 2% del reddito imponibile selle società. I contributi sociali sono pari al 15% del monte salari. Esistono numerose esenzioni fiscali (imposta a zero) per le imprese straniere che investono in Nigeria nel settore manifatturiero o in settori ritenuti strategici (quasi tutti). Sono previste riduzioni fiscali per attività di ricerca e sviluppo. Esistono anche delle Free Trade Zones esenti da ogni imposta sul reddito. A tale proposito sono state create due apposite autorità competenti: - la Nigerian Export Processing Zone Authority (NEPZA) - la Oil & Gas Free Zone Authority (OGFZA – specifica per il settore petrolifero).
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO L’imposta sul valore aggiunto riguarda lo scambio di beni e di prestazioni di servizi. L’aliquota ordinaria è pari al 5%. Ci sono dei beni e dei servizi esenti dal pagamento di questa tassazione come i medicinali, i servizi sanitari e tutti gli alimenti di base.
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Imposte e ritenute varie Imposte sul Capital Gain pari al 10% (esente gli scambi azionari). Ritenute d’imposta pari a: - 10% su dividendi, interessi e royalty (salvo applicazione convenzione contro le doppie imposizioni) - 10% per le prestazioni di assistenza tecnica, management, commissioni, canoni affitto.
RAPPORTI FISCALI CON L’ITALIA
ria non figura tra gli stati inclusi nelle Black List. Sono attualmente in vigore: - Accordo per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dalla navigazione aerea e marittima con scambio di note (dall’11 settembre 1978) - Accordo per la promozione e protezione degli investimenti (Firmato a Roma il 27.09.2000); ratificato con L. n. 64 del 26.02.2004 (G.U. n. 61 del 13.03.2004); in vigore dal 22.08.2005 (G.U. n.51 del 02.03.2006).
L’Italia non ha sottoscritto con la Nigeria alcun Accordo contro le doppie imposizioni. La Nige-
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Gian Luca Giussani
Global Competitiveness Report 2013 - 2014 LA COMPETITIVITÀ È INTESA COME UN SISTEMA FATTO DI ISTITUZIONI, POLITICHE E FATTORI CHE DETERMINANO LA PRODUTTIVITÀ DI UN PAESE a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Il Report annuale del World Economic Forum, che misura la competitività di 148 paesi, spiega perché alcune economie crescono più di altre e offre spunti di riflessione ai policy maker e ai business leader. Nelle prime 10 posizioni della classifica 2013 2014 troviamo, come di consueto, molti paesi europei: Svizzera, Finlandia, Germania (che guadagna 2 posizioni), Svezia, Olanda e Regno Unito. Seguono Norvegia (11), Danimarca (15), Austria (16) e Belgio (17). Molto più indietro i Paesi dell’Europa meridionale: Spagna (35), Italia (49), Portogallo (51) e Grecia (91). Nella Top 10 sono tre i paesi asiatici: Singapore, Hong Kong e Giappone. Bene anche Taiwan (12) e Malesia (24). La Corea perde sei posizioni e scivola al 25° posto. La Cina resta stabile a 29 e l’Indonesia balza in 38esima posizione. A una certa distanza l’India (60). La Federazione Russa - miglior performance tra i Paesi BRICS - guadagna tre posizioni e raggiunge quota 64. Il Sudafrica, secondo dei Paesi BRICS, è 53esimo. Il Qatar (13) è il più competitivo dei Paesi del Golfo; seguono gli Emirati Arabi Uniti (19) e l’Arabia saudita (20). L’Egitto perde 11 posizioni (118). La Nuova Zelanda avanza di cinque posizioni (18) e supera l’Australia (21). Gli Stati Uniti invertono la tendenza al ribasso degli ultimi 4 anni e guadagnano due posizioni (5), il Canada raggiunge il 14° posto. L’America del Sud registra una certa “stagnazio-
ne”. Il Cile (34) è il primo dei paesi sudamericani seguito da Messico (55) e Brasile (56). Necessarie riforme strutturali e investimenti che rilancino la competitività di tutta l’area.
ITALIA Per descrivere le cause dell’arretramento dell’Italia gli analisti utilizzano queste parole: “mancanza di una chiara direzione politica che ha incrementato l’incertezza per il mondo del business e ha contribuito al calo di produttività”. L’Italia non figura male a livello di sofisticazione del business (27) ed è addirittura seconda al mondo per la qualità dei suoi business clusters. Altro importante punto di forza la dimensione del mercato (il decimo al mondo) che consente significative economie di scala. Tra i fattori critici più stringenti: - a rigidità del mercato del lavoro (137) e l’incapacità di generare occupazione - i mercati finanziari (124th) che non riescono a sostenere lo sviluppo dell’economia - la scarsa fiducia degli investitori nel sistema giudiziario italiano - gli alti livelli di corruzione e di criminalità organizzata - il contesto istituzionale arretrato (102). Per recuperare il terreno perduto a livello di competitività, l’Italia dovrebbe perseguire una maggior stabilità politica, introdurre le riforme istituzionali e ridurre le rigidità strutturali del sistema paese. Fonte: GCI 2013 - 2014
I 12 PILASTRI CHE SOSTENGONO LA COMPETITIVITÀ La competitività è intesa come un sistema fatto di istituzioni, politiche e fattori che determinano la produttività di un Paese. Il livello di produttività di un’economia influenza il ritorno degli investimenti che rappresentano il principale fattore di sviluppo. Lo studio del Word Economic Forum si basa sull’analisi di 12 “pilastri” che sostengono la competitività e la produttività di un sistema paese. 1. Il contesto istituzionale rappresenta lo sce-
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nario legale e amministrativo all’interno del quale cittadini, imprese e istituzioni pubbliche interagiscono per creare ricchezza. Le infrastrutture sono fondamentali per ridurre i costi e i tempi di spostamento delle merci e delle persone, per integrare i sistemi produttivi, per garantire la circolazione delle informazioni Il quadro macroeconomico di riferimento è di vitale importanza. Le imprese possono ben operare solo in presenza di tassi di interesse non troppo elevati, debito pubblico e inflazione sotto controllo, politica fiscale equilibrata… Benessere e educazione di base costituiscono il quarto pilastro. Una forza lavoro sana e consapevole è indispensabile per la produttività di un’economia. Alta formazione e training sono il quinto fattore, fondamentali per trasferire maggior valore aggiunto ai prodotti e ai servizi e per mantenere il vantaggio competitivo nel tempo L’efficienza del mercato dei beni consente al paese di produrre il giusto mix di prodotti e servizi in grado di soddisfare la domanda (la “maturità” del consumatore è un decisivo fattore di stimolo verso il miglioramento continuo del mercato) Un mercato del lavoro efficiente e flessibile favorisce un incontro equilibrato tra domanda
e offerta di lavoro e migliora la capacità di un Paese di rispondere ai cambiamenti macroeconomici globali 8. Il settore finanziario è fondamentale per dare equilibrio all’intero sistema e per garantire agli investitori privati un valido business climate 9. L’ICT è sempre più indispensabile in un mondo globalizzato ed altamente competitivo per garantire il diffondersi del sapere 10. La dimensione complessiva del mercato (che comprende anche le esportazioni) determina la possibilità di raggiungere economie di scala. 11. La sofisticazione del business che si evince dal sistema di relazioni d’affari nel suo insieme (presenza di cluster, ecc…) e dalle aziende più virtuose che lo compongono. 12. L’innovazione tecnologica intesa come capacità di collaborare del pubblico con il privato nell’ambito della ricerca e sviluppo, di formare ricercatori… è l’ultimo fattore considerato. Il report da un lato suddivide i 148 Paesi in base a tre gradi di sviluppo economico definiti basic, efficiency enhancers, innovation and sophistication. Dall’altro associa anche ai 12 pilastri della competitività uno dei tre stadi di sviluppo.
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Enrico Forzato
Internazionalizzazione e Export Credit Agency DIVERSE ECA NEGLI ULTIMI ANNI SI SONO TRASFORMATE IN VERI E PROPRI GLOBAL MARKET PLAYER a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Il Working paper n. 16 di SACE, partendo da un’analisi dell’evoluzione del commercio internazionale e del processo di internazionalizzazione, descrive il ruolo attuale delle Export Credit Agency (ECA). I processi di internazionalizzazione più attiva hanno assunto una rilevanza sempre maggiore e le ECA non offrono più solo un sussidio competitivo, ma un servizio finanziario-assicurativo personalizzato.
DALL’EXPORT ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE Un tempo la produzione di beni era concentrata da un punto di vista geografico e integrata verticalmente all’interno dell’impresa. La divisione del lavoro aveva luogo nell’impresa o all’interno dei suoi singoli stabilimenti. Nel nuovo paradigma: - i processi produttivi sono sempre più frammentati nelle loro funzioni, che sono svolte da diverse imprese in diversi paesi - l’integrazione verticale della produzione ha luogo in diverse aree, con un’importanza crescente delle funzioni della logistica, della strategia e pianificazione - gli scambi non sono più tra beni, ma tra mansioni - aumenta la rilevanza dei prodotti intermedi - si sviluppano sempre più le Catene Globali del Valore (CGV). Il processo è anche definito integrative trade, in quanto esso integra il commercio tradizionale, basato sulle esportazioni, con tali catene del valore. L’internazionalizzazione diventa più complessa
(ad esempio, outsourcing, offshoring); l’export ne è un aspetto, importante ma non più il solo e fondamentale. Assumono una rilevanza sempre maggiore formule come gli accordi di alleanza strategica (ad esempio, le joint venture oppure la condivisione di servizi o dell’attività di distribuzione), gli investimenti di tipo greenfield o brownfield fino a operazioni di fusione o acquisizione cross-border. La maggiore integrazione dei mercati e i processi di ristrutturazione dell’industria hanno fatto aumentare l’importanza delle M&A cross-border che, a livello globale, sono diventate una componente rilevante degli Investimenti Diretti Esteri (IDE) e rappresentano uno dei modi più veloci per entrare in un mercato estero. L’impresa acquirente può disporre senza attendere tempi lunghi delle attività immateriali e della massa critica in termini produttivi. Il fenomeno dell’internazionalizzazione è tuttavia in continuo mutamento e non è unidirezionale; le destinazioni degli investimenti esteri possono cambiare nel tempo. Le trasformazioni del commercio internazionale hanno avuto un impatto importante sui canali di distribuzione delle merci. Le reti di vendita sono divenute più complesse e soprattutto sempre più caratterizzate dalla presenza della Grande Distribuzione Organizzata (GDO). L’Italia presenta un divario rispetto ad altri concorrenti in termini di catene distributive, non avendo player nel commercio di rilievo internazionale. Nella classifica dei 250 top retailer globali stilata da Deloitte ci sono solo tre imprese italiane che operano nel comparto supermercati/ ipermercati e quasi esclusivamente nel mercato domestico. Questo gap impone alle imprese italiane la promozione dei propri marchi attraverso le grandi catene estere oppure attraverso canali alternativi. Le molteplici decisioni finanziarie del percorso di internazionalizzazione hanno elevata complessità, per la forte interdipendenza dell’unità locale estera rispetto alle logiche di gruppo. Gli aspetti economico-aziendali si intrecciano con i vincoli normativi e le valutazioni degli impatti fiscali, il rischio paese condiziona le decisioni di gestione dei rischi finanziari, il grado di sviluppo
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dei mercati finanziari locali determina le scelte di finanziamento. E’ solo con una solida impostazione metodologica di riferimento che l’impresa può trovare la “rotta giusta” nelle molteplici decisioni ed evitare errori importanti. Come evidenziato dalla rilevazione del World Economic Forum, il sistema bancario italiano, pur solido quanto quello di altri dell’area euro, non ha una presenza internazionale comparabile e non ha ancora adeguatamente sviluppato i prodotti e i servizi a sostegno dell’internazionalizzazione.
LE NUOVE ECA All’impresa serve oggi un soggetto di riferimento in grado di integrare l’offerta di prodotti finanziari con servizi a supporto delle numerose decisioni sopra menzionate. Per questo, diverse ECA negli ultimi anni hanno allargato il loro perimetro e modificato profondamente la loro struttura proprietaria, l’organizzazione e l’offerta dei propri prodotti trasformandosi in veri e propri global market player: si pensi ad esempio a EDC, alle giapponesi NEXI e 27 JBIC, alle ECA di diversi paesi nordici e alle ECA di recente costituzione nei paesi emergenti, ad esempio in Russia (EXIAR). Il mandato di queste ECA è di offrire supporto alle strategie globali delle imprese, non limitandosi alla nozione di sostegno pubblico al contenuto nazionale dell’export, ma offrendo una gamma di strumenti per facilitarne l’internazionalizzazione: combinando prodotti tradizionali con nuovi programmi; offrendo garanzie finanziarie su prestiti erogati da banche a controparti domestiche; promuovendo il finanziamento untied di infrastrutture o progetti energetici; comprando obbligazioni emesse sul mercato dei capitali al fine di finanziare programmi di internazionalizzazione. Allo stesso modo, facilitano attraverso prodotti ad hoc l’accesso delle imprese al capitale necessario per approntare commesse all’estero, l’esecuzione di lavori civili, l’acquisto di partecipazioni in società estere. Questo modello operativo richiede flessibilità, capacità di adattamento e di valutazione dei rischi. Pur continuando a beneficiare della garanzia statale sugli impegni assunti, l’ECA opera per proprio conto, attraverso una forma giuridica che le garantisce autonomia decisionale rispetto allo Stato e che, di norma, assume la forma di società privata con capitale proprio.
Per questo nel corso degli ultimi anni si è vista una maggiore attenzione delle ECA alla gestione dei rischi in portafoglio e alla definizione di possibili limiti assuntivi. La sfida nella gestione di questo nuovo modello di ECA consiste nel conciliare due obiettivi: - il ruolo di sostegno pubblico alle imprese - la generazione di profitti e il mantenimento del capitale. A questo modello si ispira l’esperienza di SACE che oggi offre un insieme di prodotti assicurativofinanziari complesso; e, soprattutto, non ha più la natura di Agenzia, ma di S.p.A. che opera a condizioni e criteri di mercato. Fonte: SACE oOo
EXPORT BANCA Analogamente a quanto fatto in altre parti del mondo, e soprattutto in Europa, anche SACE ha sviluppato, d’intesa con Cassa Depositi e Prestiti (CDP), uno schema definito Export Banca (EB) attraverso il quale offrire liquidità al sistema dell’export credit secondo due principali modalità: - diretta, dove EB finanzia direttamente il buyer, preferibilmente partecipando a sindacati con altri finanziatori privati, giocando così il ruolo di lender of last resort e allineandosi interamente alle condizioni fatte dagli altri partecipanti - indiretta, dove EB finanzia una banca commerciale che, a sua volta, concede un export credit; anche in questo caso i termini sono di mercato, applicando tassi e condizioni che rispondono ai benchmark più recenti. Export Banca è un meccanismo di funding integrato, creato con il Decreto Legge n. 78/2009 e il successivo Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 Gennaio 2010. Esso si basa su una convenzione tra Gruppo CDP e ABI che regola i termini e le condizioni della collaborazione. La convenzione regola le operazioni a supporto dell’internazionalizzazione e delle esportazioni delle imprese italiane e prevede il supporto finanziario del sistema bancario (ABI) e di CDP, la garanzia di SACE e l’intervento di stabilizzazione del tasso d’interesse di Simest.
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Due Diligence del legno CONLEGNO RICONOSCIUTO ORGANISMO DI CONTROLLO
PREMESSA Conlegno, il Consorzio Servizi Legno Sughero, cui la nostra Associazione aderisce, è stato riconosciuto ufficialmente dalla Commissione Europea come “Organismo di Controllo” (Monitoring Organization) per l’Italia, ritenendolo competente e affidabile nell’aiutare le aziende a rispettare il Regolamento Europeo EUTR n. 995/2010. La decisione della Commissione Europea è stata presa il 19 agosto 2013 riconoscendo altresì l’approvazione del sistema di “Due Diligence” dallo stesso consorzio elaborato.
OBBLIGO DI “DUE DILIGENCE” PER CHI COMMERCIA LEGNAME Il 3 marzo 2013 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 995/2010 - noto come EU Timber Regulation (EUTR), pubblicato sulla G.U.U.E. il 20 ottobre 2010 - con l’obiettivo di contrastare il commercio di legname e di prodotti di legno tagliati abusivamente. Il Regolamento prevede: - divieto di immettere sul mercato UE legname di provenienza illegale o tagliato abusivamente e i prodotti da esso derivati; - obbligo, per gli operatori responsabili della prima immissione dei prodotti legnosi nel mercato europeo, di adottare un sistema di “dovuta diligenza” (Due Diligence System DDS) ; - obbligo di tracciabilità di fornitori e clienti per i commercianti rivenditori. Il Regolamento UE 995/2010 definisce quindi due soggetti specifici. 1. Operatore: persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti derivati. Ai fini del presente regolamento, l’operatore è il soggetto (proprietario boschivo, impresa di utilizzazio-
ne, importatore) che importa o immette per primo il legname ed i prodotti da esso derivati nel mercato comunitario (quindi, legname sia di origine extra UE che di origine UE). Gli operatori sono i soggetti più coinvolti dal Regolamento UE 995/2010: non possono immettere e utilizzare sul mercato comunitario legname di provenienza illegale e devono tenere un registro con il nome dei fornitori. 2. Commerciante rivenditore: persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno (impresa di prima e seconda lavorazione, impresa di trasformazione, industria cartiera). Questi soggetti devono conservare le informazioni sull’azienda da cui acquistano il legname e i prodotti da esso derivati e quelle del cliente a cui li vendono. Si evidenzia che un operatore può anche essere commerciante, per cui è tenuto sia al sistema di due diligence che alla tracciabilità di fornitori e clienti. E’ necessario conservare la documentazione per cinque anni mentre non sono necessarie le informazioni sulle vendite ai consumatori finali.
SISTEMA DI DUE DILIGENCE Gli operatori applicano la Due Diligence (DDS) a ciascun tipo specifico di legname o di prodotto da esso derivato, acquistato da un determinato fornitore entro un periodo non superiore a 12 mesi. Un sistema di Due Diligence (DDS) si compone dei seguenti 3 elementi fondamentali. 1. Accesso alle informazioni che riguardano: la normativa forestale in vigore nel Paese di origine del legno, il prodotto, il fornitore e il Paese dove il legno è stato raccolto, la conformità con la normativa vigente in materia di silvicoltura. 2. Procedure di valutazione del rischio, attraverso specifici indicatori di alto e basso rischio. Si tratta d’individuare la garanzia di conformità alla normativa vigente (es.: certificazioni, verifiche, licenze FLEGT, ecc…), prevalenza di taglio illegale di specie forestali, prevalenza di taglio illegale nel Paese o Regione considerati, eventuale presenza di sanzioni internaziona-
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li (per esempio dell’ONU) o conflitti armati, complessità della Supply Chain (catena di approvvigionamento). 3. Procedure di attenuazione del rischio, procedure aggiuntive adeguate e proporzionate al rischio rilevato. Si realizzano attraverso misure e procedure adeguate e proporzionate finalizzate a un’efficace riduzione del rischio. Possono includere: informazioni aggiuntive, documenti aggiuntivi e/o controlli da parte di enti terzi indipendenti.
ORGANISMI DI CONTROLLO Gli operatori possono gestire un proprio DDS o affidarsi agli “Organismi di controllo” che forniscano loro un DDS. Gli organismi di controllo sono enti privati in grado di fornire una procedura per la corretta applicazione del sistema DDS (sono comparabili agli Enti di Certificazione), devono essere riconosciuti dalla Commissione Europea e sono controllati dalle Autorità Competenti nazionali, appositamente designate per verificare la conformità al Regolamento UE 995/2010.
In Italia, l’Autorità competente designata è il Ministero delle Politiche Agricole e forestali. Come ricordato ad oggi l’unico ente accreditato è Conlegno cui spetta il compito di mantenere e valutare periodicamente il proprio sistema di Due Diligence, conferendo agli operatori il diritto di utilizzarlo. Al consorzio è demandato anche il compito di verificare l’uso corretto del sistema, compiendo gli opportuni interventi qualora non venga utilizzato adeguatamente e informando le autorità competenti in caso di rilevanti o reiterata inadempienza da parte degli operatori. A questo fine Conlegno ha predisposto il Sistema di Dovuta Diligenza LegnOK a disposizione delle imprese della filiera legno carta per sostenere le imprese italiane nell’adeguamento alle nuove normative europee, mettendo anche a disposizione degli operatori anche uno staff di tecnici. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare presso l’Associazione il dottor Paolo Zorzenone allo 0432 507377.
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(PZ)
Attivazione tirocini in Friuli Venezia Giulia DAL 1° OTTOBRE È ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO
La Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il nuovo regolamento per l’attivazione di tirocini ai sensi dell’articolo 63, commi 1 e 2 della legge regionale del 9 agosto 2005, n. 18 - Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro. Il regolamento, in vigore dal 1° ottobre 2013, modifica il precedente nella parte in cui norma i tirocini, pur confermando le Linee guida adottate dal Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nell’Accordo siglato il 24 gennaio scorso. Si coglie pertanto l’occasione per sintetizzare le principali novità introdotte. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione che non si configura quale rapporto di lavoro. Pertanto i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratto a termine e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione aziendale.
TIPOLOGIE DI TIROCINIO Il provvedimento prevede tre differenti tipologie di tirocinio, ciascuna delle quali con proprie finalità e destinatari: - tirocinio formativo e di orientamento, finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra formazione (scuola/università/formazione professionale) e lavoro. Destinatari sono le persone che, negli ultimi dodici mesi, hanno conseguito un titolo di studio universitario o un diploma tecnico superiore, un diploma della scuola secondaria superiore, un attestato di qualifica o di diploma professionale; - tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro, finalizzato a percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolto
principalmente a disoccupati, persone in mobilità e inoccupati e attivabile anche in favore di lavoratori in cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione degli ammortizzatori sociali; - tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti svantaggiati, a vantaggio di persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999), persone svantaggiate (legge n. 381/91) nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale (art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
DURATA DEL TIROCINIO Il regolamento stabilisce la durata prevista per ciascuna delle tre tipologie indicate, comprensiva di eventuali proroghe, che viene fissata come segue: - tirocinio formativo e di orientamento e tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro: non inferiore a 2 mesi e non superiore a 6 mesi; - tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti svantaggiati: non inferiore a 2 mesi e non superiore a 18 mesi.
NUMERO DI TIROCINANTI INSERIBILI Viene inoltre quantificato il rapporto tra lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del soggetto ospitante e numero di tirocinanti che possono essere ospitati contemporaneamente, escludendo da tali limiti i tirocini promossi in favore di soggetti svantaggiati e con disabilità: - numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato compreso tra 1 e 5: 1 tirocinante inseribile; - numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19: 2 tirocinanti inseribili; - numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato uguale o superiore a 20: tirocinanti inseribili in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti.
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Non rientrano nel computo dei limiti sopraindicati i lavoratori assunti con apprendistato. Possono inserire un tirocinante anche se privi di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato i datori di lavoro iscritti all’albo delle imprese artigiane, le aziende agricole a conduzione familiare e gli studi di professionisti: questi, limitatamente alle attività degli stessi coerenti con il percorso formativo del tirocinante, ad esempio, in uno studio professionale di architetti non sarà possibile prevedere un tirocinio dedicato alla gestione della segreteria, ma solo per attività professionalizzanti inerenti alle mansioni tecniche-progettuali tipiche dello studio.
CONVENZIONI Il tirocinio è attivato sulla base di una convenzione sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante. La convenzione è redatta sulla base di uno schema predisposto dalla Regione e dovrà essere necessariamente sottoscritta dall’impresa ospitante e dal soggetto promotore, non essendo più valide le convenzioni quadro precedentemente sottoscritte con le Associazioni datoriali tutte.
SOGGETTO OSPITANTE - IMPRESA Per quanto riguarda il soggetto ospitante il regolamento introduce diverse novità: - viene normato l’obbligo di erogazione al tirocinante di un’indennità di partecipazione, da considerarsi quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del Dpr n. 917/1986. Questa dovrà essere non inferiore a 300 euro lordi mensili, corrispondenti all’impegno massimo di 20 ore settimanali, e non inferiore a 500 euro lordi mensili, corrispondenti ad un massimo di 40 ore di impegno settimanale. L’indennità di tirocinio non va corrisposta nel caso di tirocini attivati a favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, nè nel caso i destinatari siano soggetti disabili; - l’impresa non può realizzare più di un tirocinio con lo stesso soggetto anche per progetti formativi di diverso contenuto; - il soggetto ospitante non può accogliere tirocinanti che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro; - l’azienda può ospitare una persona in tirocinio solo se non ha effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più
rappresentative. Ciò con riferimento alla sola unità aziendale in cui si sono verificati gli eventi di cui sopra e con riferimento alle sole mansioni cui erano adibiti i lavoratori interessati; - l’impresa sarà tenuta a designare un tutor aziendale, che avrà il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento dell’attività e lo stesso potrà seguire al massimo tre tirocinanti contemporaneamente (solo uno se il tirocinante è un soggetto disabile); - l’azienda ospitante dovrà garantire la formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro così come prevista dalla normativa di riferimento vigente; - nel caso in cui l’impresa abbia sedi operative in più Regioni il tirocinio sarà regolato dalla normativa della Regione nel cui territorio è ubicata la sede in cui viene realizzato il tirocinio. Ricordiamo che l’azienda ospitante è tenuta a inoltrare la comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio mediante la procedura telematica UniLav in via anticipata, specificando la durata prevista.
SOGGETTO PROMOTORE I principali soggetti promotori individuati dal regolamento sono: - i servizi del lavoro delle Province; - gli enti formativi accreditati; - le Università in rimando solamente al “Tirocinio formativo e di orientamento”. Per quanto concerne i tirocini attivati in favore di soggetti disabili o svantaggiati, si fa riferimento, oltre che ai servizi del lavoro delle Province, agli enti di formazione accreditati negli ambiti speciali e ai servizi di integrazione lavorativa. Spetta al soggetto promotore definire gli obiettivi, assicurare il rispetto della convenzione e del progetto formativo, oltre a provvedere a: - redigere, in collaborazione con l’azienda ospitante, il progetto formativo di tirocinio, che verrà compilato on line su apposito formulario predisposto dalla Regione e andrà sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante; - una volta firmato, trasmettere il progetto alla Regione mediante invio telematico; - individuare un tutor responsabile dell’assetto organizzativo dell’attività, a cui viene assegnato il compito di monitorare l’andamento del tirocinio e di operare in raccordo con il tutor individuato dall’azienda; - gestire le procedure amministrative, tra cui il controllo e la tenuta del registro di presenza del tirocinante, che sarà predisposto su format for-
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nito dalla Regione e vidimato dallo stesso soggetto promotore prima dell’inizio dell’attività; - rilasciare al termine del tirocinio, su modello predisposto dalla Regione, l’attestato dei risultati di apprendimento; - comunicare alla Regione l’avvio e la conclusione del tirocinio, nonché le eventuali sospensioni.
GARANZIE ASSICURATIVE Ad ogni tirocinante deve essere garantita l’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e, con idonea compagnia assicuratrice, quella per la responsabilità civile contro terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le eventuali attività rientranti nel progetto formativo e svolte
all’esterno della sede in cui ha luogo il tirocinio. Il regolamento prevede che il soggetto che assume a proprio carico tali oneri viene individuato nella convenzione, ma evidenziamo che le garanzie assicurative nei progetti di tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro rimangono a carico dell’impresa ospitante. Ad oggi, pur essendo già in vigore il regolamento, rimangono ancora da chiarire alcune posizioni della Regione. Sarà nostra cura aggiornare le imprese interessate non appena riceveremo tali ulteriori indicazioni e invitiamo le stesse a contattare i nostri uffici, dott.ssa Emanuela De Faccio tel. 0432.507377. (EDF)
TABELLA RIASSUNTIVA PER TIPOLOGIA DI TIROCINIO TIPOLOGIE TIROCINIO FINALITÀ
DESTINATARI
TERMINI DI ATTUAZIONE
Tirocinio formativo e di orientamento Agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro
- Chi ha conseguito un titolo universitario o un diploma tecnico superiore - Diplomati della scuola secondaria superiore - Chi ha conseguito attestato di qualifica o diploma professionale
Non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio
Tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro Creare percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro
- Lavoratori inoccupati, disoccupati, in mobilità - Lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria o cassa integrazione in deroga
Tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti svantaggiati Inserimento lavorativo di particolari categorie di soggetti
- Disabili - Soggetti in carico ai servizi sociali del Comune - Richiedenti asilo - Titolari di protezione internazionale - Cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari
DURATA
PRINCIPALI SOGGETTI PROMOTORI
- Non inferiore a due mesi - Non superiore a 6 mesi
- Servizi per il lavoro delle Province - Enti formativi accreditati - Università - Altro
- Non inferiore a 2 mesi - Non superiore a 6 mesi
- Servizi per il lavoro delle Province - Enti formativi accreditati
- Non inferiore a 2 mesi - Non superiore a 18 mesi (per soggetti disabili, 36 mesi)
- Servizi per il lavoro delle Province - Enti di formazione accreditati negli ambiti speciali - Servizi di integrazione lavorativa - Altro
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INDENNITÀ MINIMA 40 ORE SETT.
20 ORE SETT.
500 €
300 €
500 €
300 €
N.B.: l’indennità non è concessa ai lavoratori sospesi o percettori di forme di sostegno al reddito
N.B. Indennità non concessa in quanto previsti premi di incentivazione a carico della Regione (salvo volontà del soggetto ospitante di integrare l’indennità)
TABELLA RIASSUNTIVA PER NUMERO DI TIROCINANTI INSERIBILI NUMERO DI LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
NUMERO DI TIROCINANTI INSERIBILI
Tra 1 e 5
1
Tra 6 e 19
2
Uguale o superiore a 20
Non in misura superiore al 10% dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato
ECCEZIONE
- - -
Imprese artigiane Aziende agricole a conduzione familiare Studi di professionisti (solo per figura professionale attinente)
anche se privi di lavoratori a tempo indeterminato, 1 tirocinante inseribile
Non rientrano nel computo dei limiti indicati i lavoratori assunti con contratto di apprendistato
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Carnet TIR per la Russia SOSPESA DA MOSCA L’ACCETTAZIONE DEI CARNET TIR SUL PROPRIO TERRITORIO
Si rende noto che la Federazione Russa, con decisione assunta unilateralmente il 1° luglio 2013 dal proprio ente federale per il servizio clienti (Federal Customs Service), ha sospeso a partire dal 14 settembre 2013 l’accettazione della garanzia internazionale TIR sul proprio territorio per merci in destinazione o transito, imponendo la presentazione di garanzie aggiuntive di costo approssimativo di 1.000 Euro a viaggio. La decisione è stata contestata dal TIR Executive Board, che il 27 agosto 2013 ha invitato le autorità
russe a rivedere tale decisione. Tuttavia, l’International Road Transport Union, l’IRU, segnala che al momento le procedure TIR in Russia continuano a svolgersi senza particolari problemi, ad eccezione della Siberia e delle regioni dell’Estremo Oriente. Per prudenza, l’IRU ha elaborato un vademecum in lingua inglese con raccomandazioni utili agli autisti, ai quali le autorità doganali russe dovessero sollevare questioni sul carnet TIR. Fra queste figura la raccomandazione di farsi apporre per iscritto dal funzionario delle dogane russe il motivo per il quale non viene accettato il carnet TIR, ai fini di un successivo ricorso davanti alle autorità giudiziarie di quella federazione. Il testo delle raccomandazioni IRU e del modello di dichiarazione, quest’ultimo anche in lingua russa (cirillico) può essere richiesto all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT
Autorizzazioni ai trasporti e veicoli eccezionali ISTRUZIONI MINISTERIALI ALLE NUOVE NORME DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 9/2013, pp. 72-76 sulle modifiche apportate al regolamento di esecuzione (di seguito regolamento) del codice della strada (c.d.s.) in materia di rilascio di autorizzazioni ai trasporti e veicoli eccezionali, per segnalare che con nota prot. 3911/ RU del 1° luglio 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici ha emanato le “prime istruzioni” e “le linee guida” per l’applicazione delle nuove norme (di seguito istruzioni ministeriali). Si rammenta che le nuove norme sono in vigore dal 3 giugno 2013, come indicato nel citato testo di Apinforma, e che, pertanto, si applicano a tutte le relative autorizzazioni rilasciate dopo tale data, mentre le autorizzazioni rilasciate precedentemente mantengono la loro validità fino alla scadenza naturale. Qui si riportano i passaggi più importanti delle istruzioni ministeriali.
TRASPORTI ECCEZIONALI Le istruzioni ministeriali evidenziano che l’art. 10, co. 2, lett. a) e b) del c.d.s. e l’art. 13, co. 2, punti A) e B) del regolamento distinguono fra i trasporti eccezionali (definiti trasporti in condizione di eccezionalità) per sole dimensioni, aventi, cioè, massa complessiva legale, compresa nei limiti dell’art. 62 del c.d.s, e i trasporti eccezionali per massa, che eccedono, cioè, i limiti dell’art. 62 e, eventualmente, anche quelli dimensionali dell’art. 61 c.d.s.). Questa distinzione si riflette anche sul tipo di veicolo utilizzabile per trasportare un carico indivisibile: infatti, se quest’ultimo è una cosa indivisibile per dimensioni, ma non per massa, il veicolo utilizzato deve avere massa legale – quindi, non deve superare i limiti dell’art. 62 c.d.s. -, mentre le dimensioni possono essere, secondo i
casi, legali o eccezionali; se si tratta, invece, di una cosa indivisibile per massa, occorre utilizzare un veicolo immatricolato eccezionale per la massa e, solo eventualmente, anche per le dimensioni. Questa regola incontra l’eccezione prevista dall’art. 13, commi 3 e 4 del regolamento per le autorizzazioni singole e multiple; pertanto, queste autorizzazioni permettono il trasporto di cose indivisibili eccedenti per sagoma su veicoli eccezionali per massa. Altre eccezioni sono state fissate in relazione alle ipotesi di trasporto eccezionale previste dall’art.10, comma 2, lett. a) (altri trasporti di cose non eccedenti entro i limiti di massa), b) ( trasporti di determinati materiali che eccedano congiuntamente i limiti di dimensioni e massa) e commi 3 (altre fattispecie di eccedenza dei limiti di dimensioni e massa e 7 (mezzi d’opera).
VEICOLI ECCEZIONALI L’eccezionalità del veicolo deve essere annotata sulla carta di circolazione dove, negli appositi allegati, sono riportati anche i dati tecnici essenziali relativi alle dimensioni ed alle masse. Inoltre, tenuto conto che il valore minimo della massa complessiva a pieno carico per i veicoli isolati e per i rimorchi eccezionali (indicato nell’appendice I al titolo I del regolamento, punto 1, lettere a2 e c1) ammonta, rispettivamente, a 35 t ed a 29 t (per i semirimorchi, questi limiti si riferiscono alla massa che grava sugli assi a terra), in assenza di annotazioni, valori di massa complessiva a pieno carico inferiori devono intendersi come non eccezionali e riconducibili ai limiti legali dell’art. 62 del c.d.s. Per quanto concerne i mezzi d’opera, le istruzioni ministeriali ribadiscono che la massa complessiva di questi veicoli è quella stabilita dall’art. 10, co. 8 del c.d.s. e che, per la corretta imputazione dell’indennizzo d’usura, sulle carte di circolazione deve essere riportata la classificazione come mezzo d’opera. I rimorchi immatricolati “mezzi d’opera” devono essere realizzati e destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici funzionali allo svolgimento dell’attività del predetto mezzo; i semirimorchi sono utilizzabili anche per trasportare i materiali indicati dall’art. 54, co. 1 lett. n) del c.d.s. (betoniere), e quelli assimilati previsti dall’art.11, co. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 (determi-
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nati prodotti siderurgici, prodotti del ciclo produttivo di imprese forestali, raccolta o compattazione di rifiuti solidi urbani e spurgo pozzi neri).
TIPI DI AUTORIZZAZIONE Le istruzioni ministeriali riepilogano le 3 tipologie di autorizzazioni che consentono il trasporto eccezionale: - l’autorizzazione periodica prevede un numero indefinito di viaggi, da effettuarsi su percorsi anche diversi o su elenchi di strade, entro il termine di 12 mesi; - l’autorizzazione multipla prevede un numero definito di viaggi da effettuare su un unico percorso, individuato da origine e destinazione e composto dalle tratte stradali autorizzate, entro il termine di 6 mesi; - l’autorizzazione singola prevede un unico viaggio da effettuare su un solo percorso individuato da origine e destinazione e composto dalle tratte stradali autorizzate entro il termine di 3 mesi. Tutti i periodi di tempo appena citati costituiscono la durata massima che può essere richiesta dagli utenti o concessa dagli enti con l’obbligo, da parte di questi ultimi, di motivarne l’eventuale riduzione. Importanti appaiono le precisazioni ministeriali relative al viaggio ed al percorso. In particolare: - il viaggio, oltre alla sola andata, può ricomprendere anche l’andata ed il ritorno con condizioni di andata a carico e di ritorno a vuoto, o viceversa, nonché gli eventuali trasferimenti a vuoto in condizioni di eccezionalità necessari per effettuare il carico in località diversa da quella di partenza, tenuto conto delle esigenze legate allo specifico trasporto da effettuare; - il percorso è individuato da un’origine e da una destinazione finale invariabili, anche se l’itinerario può essere modificato dall’ente proprietario per motivi di viabilità e sicurezza del traffico; il percorso è ripetitivo se restano inalterate le tratte stradali su cui avviene il transito; ai fini della corretta identificazione del percorso, nell’autorizzazione vanno indicate le tratte stradali che lo compongono e le modalità con cui avviene il transito sulle stesse, a vuoto o a carico; tra la stessa origine e destinazione, potranno eventualmente autorizzarsi viaggi di andata a carico e di ritorno a carico; resta inteso, specificano la istruzioni, che durante ogni viaggio a carico tra un’origine e una destinazione, il numero di pezzi trasportati e la configurazione di carico non devono subire modifiche.
LE AUTORIZZAZIONI PERIODICHE Le nuove norme del regolamento sono intervenute in maniera incisiva sulla disciplina dell’autorizzazione periodica, che diventa il titolo principale per effettuare il trasporto eccezionale per dimensioni, la cosidetta periodica ordinaria, disciplinata all’art.13, co. 2, lett. A del regolamento, e per determinate tipologie di beni, di cui all’art.13, co. 2, lett. B del regolamento. Qualora non ricorressero le condizioni previste dalle sopracitate disposizioni per il rilascio dell’autorizzazione periodica, il trasporto eccezionale potrà effettuarsi chiedendo l’autorizzazione multipla o quella singola. E’ il caso di rammentare le novità più significative delle nuove norme sull’autorizzazione periodica ordinaria e, cioè: - l’eccezionalità del trasporto deve derivare esclusivamente dal superamento dei limiti di sagoma dell’art. 61, mentre la massa complessiva a pieno carico del veicolo riportata sulla carta di circolazione non deve superare i limiti dell’art. 62 del c.d.s.; ciò, peraltro, non impedisce che questa autorizzazione venga rilasciata a complessi veicolari, per i quali sia stato verificato l’abbinamento a seguito di visita e prova, formati da trattori eccezionali per massa e semirimorchi a massa legale anche se eccezionali per dimensioni, fatta salva la compatibilità degli organi di traino da verificarsi in sede di abbinamento; - l’ammissibilità di sporgenze laterali del carico che, invece, con la precedente formulazione della norma, taluni enti proprietari avevano messo in dubbio; - l’eliminazione di qualsiasi riferimento alla natura ed alla tipologia del materiale, e la possibilità di rilasciare questa autorizzazione anche per quei trasporti che richiedano la scorta tecnica. L’autorizzazione periodica di questo tipo può rilasciarsi anche per il trasferimento a vuoto di veicoli o complessi veicolari che, a pieno carico, supererebbero i limiti degli articoli 61 e 62 del c.d.s., purché la tara, inclusi i mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari al trasporto, rispetti il limite di massa dell’art. 62 del c.d.s. L’autorizzazione verrà rilasciata per “trasporto di cose indivisibili eccedenti i limiti dell’art. 61 c.d.s., con veicoli di massa complessiva a pieno carico non eccedente i limiti dell’art. 62 c.d.s.”, ovvero per “circolazione a vuoto, entro i limiti dell’art. 62 e in eccedenza ai limiti dell’art. 61 del c.d.s, con divieto di trasporto di cose diverse dai mezzi tecnici di supporto.” Per quanto riguarda la seconda tipologia di auto-
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rizzazioni periodiche, per le fattispecie previste al comma 2, lett. B dell’art.13, l’applicazione è stata estesa: - ai veicoli eccezionali al seguito di autogru, adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad esse complementari (lett. a); in questo caso l’autorizzazione deve specificare i veicoli eccezionali al seguito delle autogru, autorizzati a circolare soltanto in convoglio con esse e per i quali non sono ammesse riserve di cui all’art.14, co. 4 del regolamento, trattandosi di veicoli o complessi veicolari al seguito di veicoli isolati; - agli autotreni e autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, con massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t o a 56 t se formati da motrice classificata mezzo d’opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzo d’opera (lett. b); a questo proposito, la direttiva chiarisce che quando il complesso veicolare è classificato mezzo d’opera, in caso di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 ton, l’autorizzazione al trasporto eccezionale non occorre se il veicolo non eccede le dimensioni dell’art. 61; sulle carte di circolazione di entrambi i veicoli deve essere riportata l’annotazione “mezzo d’opera” e, su quella del rimorchio, l’annotazione “trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere”. - ai veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi ed alle apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, per i quali il trasporto, compatibilmente con le caratteristiche dei percorsi richieste, rientri nei seguenti limiti: altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 35 m, massa complessiva 108 t.; tale autorizzazione, insieme a quella prevista per il trasporto di blocchi di pietra naturale, coils e laminati grezzi, non permette il transito in autostrada. Inoltre, le istruzioni prevedono che l’invariabilità prevista all’art.13, co. 7, lett. d) del regolamento, deve intendersi riferita alla tipologia autorizzata e non ai diversi prodotti trasportabili con la stessa autorizzazione; a titolo di esempio, purché riconducibili nel concetto di cosa indivisibile di cui all’art. 10, co. 4 del c.d.s., fra gli elementi prefabbricati compositi possono essere ricomprese le fattispecie relative ai codici ATECO 42 (Ingegneria civile), mentre nelle apparecchiature industriali complesse per l’edilizia possono ricomprendersi le fattispecie relative ai codici ATECO 41 (costruzioni).
AUTORIZZAZIONI MULTIPLE E SINGOLE Per quanto riguarda le autorizzazioni multiple e singole, il loro rilascio è previsto quando non sussistano le condizioni per ottenere un’autorizzazione periodica. Entrambe possono chiedersi anche per i trasferimenti a vuoto di veicoli o di complessi che, nelle condizioni di pieno carico, supererebbero i limiti di sagome e/o di massa degli art. 61 e 62 del c.d.s; l’autorizzazione verrà rilasciata per la “circolazione a vuoto, con divieto di trasporto di cose diverse dai mezzi tecnici di supporto” . Le domande devono essere evase entro il termine massimo di 15 giorni di calendario, ma ciò non toglie che il procedimento possa concludersi anche prima, tenuto conto che l’autorizzazione va emessa nel più breve tempo possibile. Per tutta la durata dell’autorizzazione è possibile richiedere modifiche ed integrazioni, adeguando gli oneri d’istruttoria e l’eventuale indennizzo d’usura anche in caso di rinnovo o di proroga. La modifica può riguardare, ad esempio, la ragione sociale (con invarianza di partita IVA), la data di inizio validità, i veicoli di riserva, il numero dei viaggi o le tratte stradali comprese nel percorso (per le singole e multiple), o i percorsi o gli elenchi di strade nelle periodiche. Nelle autorizzazioni singole e multiple, la variazione di percorso comporta il rilascio di una nuova autorizzazione. La proroga è consentita solo per le autorizzazioni singole e per quelle multiple a seguito del primo rilascio, e non dei rinnovi successivi. Il rinnovo dell’autorizzazione non è possibile, se si è già fruito della proroga.
INDENNIZZI PER MAGGIORE USURA DELLE STRADE Le istruzioni ministeriali forniscono alcuni chiarimenti per ciò che riguarda gli indennizzi per maggiore usura della strada. L’indennizzo d’usura è determinato in maniera: 1. analitica, ai sensi dell’art. 18 commi 1, 2 e 3 del regolamento, per le autorizzazioni periodiche rilasciate per i transiti autostradali e per quelle singole e multiple; le istruzioni prescrivono anche una procedura per eliminare l’effetto moltiplicatore degli arrotondamenti conseguenti alla conversione, in Euro, degli importi in Lire delle tabelle a tal fine impiegate. 2. convenzionale, ai sensi dell’art. 18, co. 5 del regolamento, con riferimento ad un anno ed alla massa complessiva a pieno carico, per le autorizzazioni periodiche che non permettono transiti in autostrada. per il trasporto delle macchine operatrici da cantiere, l’indennizzo viene calcolato diversamente a seconda se sia
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effettuato, o meno, con complessi classificati mezzi d’opera: - se entrambi i veicoli del complesso sono stati immatricolati mezzi d’opera, deve essere corrisposto l’indennizzo d’usura ai sensi dell’art. 34 del c.d.s. per un importo pari alla tassa di possesso, contestualmente a quest’ultima e per la stessa durata; per la circolazione in autostrada, il concessionario è autorizzato a riscuotere una tariffa di pedaggio maggiorata del 50%; l’autorizzazione al trasporto dell’ente proprietario della strada è necessaria, quando la circolazione avvenga su una strada compresa nell’elenco delle strade non percorribili dai mezzi d’opera, previsto all’art. 226, co. 4 del c.d.s., m non ancora pubblicato, o quando il mezzo ecceda i limiti di sagoma previsti dall’art. 61 del c.d.s. - se è classificato mezzo d’opera il solo veicolo trainante, l’indennizzo d’usura previsto dall’art. 34 del c.d.s. è dovuto soltanto per quest’ultimo, mentre per quello trainato viene determinato in misura convenzionale ai sensi dell’art.18, co. 5 del regolamento; in questo caso può essere rilasciata un’autorizzazione periodica con massa complessiva non superiore a 56 t. - se nessuno dei veicoli è classificato mezzo d’opera, l’indennizzo d’usura è calcolato in maniera convenzionale e può essere rilasciata un’autorizzazione periodica con massa complessiva non superiore a 72 ton. 3. forfettaria, ai sensi dell’art. 10, co. 2 bis del c.d.s. per i trasporti di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, coils e laminati grezzi, quando avvengano con percorsi ripetitivi e con sagome di carico sempre simili. Peraltro, anche per queste categorie di beni, l’indennizzo si determina in maniera convenzionale (quindi, ai sensi dell’art. 18, co. 5), quando, nella domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di specificare il chilometraggio da effettuare complessivamente, i singoli itinerari e l’effettivo carico del singolo trasporto (art. 18, co. 4 del regolamento). Se questi trasporti si svolgono in autostrada, stante il divieto di rilasciare l’autorizzazione periodica, previsto dall’art. 13, co. 2, lett. h del regolamento, può richiedersi soltanto un’ autorizzazione singola o una multipla e l’indennizzo viene determinato in modo analitico a norma dell’art. 18, co. 1 del regolamento.
VEICOLI DI RISERVA In merito ai veicoli di riserva le istruzioni ministeriali precisano che: - per le autorizzazioni singole e le multiple sono possibili 5 veicoli di riserva sia per il veicolo trainante che per quello trainato, per un totale di 36 configurazioni alternative (1 di base e 35 combinazioni fra i veicoli di riserva); - per le autorizzazioni periodiche, comprese quelle per il trasporto di macchine operatrici da cantiere, le riserve nel numero di 5 sono possibili solo per il veicolo trainato, per un totale di 6 combinazioni alternative per i complessi veicolari. Per tutte le autorizzazioni periodiche relative ad uno stesso veicolo o complesso veicolare e ad uno stesso periodo, l’indennizzo, convenzionale o forfettario, va corrisposto una volta sola e, se pagato per il complesso, vale anche per la circolazione a vuoto del veicolo trainante.
SCORTE TECNICHE Per ciò che riguarda le scorte tecniche, le istruzioni ministeriali si occupano della riduzione delle dimensioni del trasporto, successivamente al rilascio dell’autorizzazione. In tal caso, se le dimensioni originarie imponevano il ricorso alla scorta tecnica, la riduzione è possibile entro i limiti dell’art. 61 c.d.s. soltanto per le autorizzazioni periodiche per dimensioni; per tutte le altre autorizzazioni, invece, le dimensioni, anche assieme alle masse, possono essere ridotte entro il limite minimo che impone l’utilizzo della scorta.
VETTORI ESTERI Per i veicoli immatricolati all’estero ed utilizzati da vettori esteri, le istruzioni ministeriali prevedono che i dati tecnici devono essere desunti dal documento rilasciato dalla direzione generale per la motorizzazione, a norma dell’art. 14, co. 2 del regolamento. L’abbinabilità potrà essere documentata: - dall’autorizzazione al trasporto rilasciata dallo Stato di origine, da altro Stato comunitario o dall’ultimo Stato attraversato prima di entrare in Italia; - da altra autorizzazione in corso di validità e relativa allo stesso complesso; - da apposita attestazione dello Stato d’origine, da allegare in copia alla domanda. Tutti i documenti di provenienza da uno Stato non appartenente all’Unione europea devono essere tradotti in lingua italiana, mentre per quelli di provenienza comunitaria la traduzione non è richiesta per la carta di circolazione.
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SANZIONI Quanto alle sanzioni, le istruzioni ministeriali si soffermano sulle conseguenze legate all’inesattezza della massa dichiarata dal committente nella dichiarazione allegata alla domanda di rilascio di autorizzazioni singole e multiple, per effettuare trasporti in eccedenza di massa (a tal fine si può utilizzarsi il modello allegato alla direttiva). In questo caso, l’accertamento della violazione dell’art.10, co. 18 del c.d.s. - che si ha anche in caso di trasporto eseguito, violando il limite di massa riportato nell’autorizzazione (sanzione pecuniaria da 772 a 3.115 Euro, sospensione della patente dell’autista da 15 a 30 giorni e della carta di circolazione del veicolo da 1 a 2 mesi) nonché dell’art.167, co. 11 del c.d.s. rende applicabili nei confronti del committente anche le sanzioni penali stabilite in caso di dichiarazioni mendaci contenute in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Sempre a proposito di questa dichiarazione, le istruzioni ministeriali precisano che questa può essere resa soltanto da cittadini italiani ovvero comunitari residenti in Italia e che per committente può intendersi, a seconda dei casi, il proprietario o il produttore della cosa da trasportare, ovvero l’importatore o l’esportatore o lo spedizioniere.
Le sanzioni sopracitate si applicano anche per la massa dichiarata dall’interessato nella domanda di rilascio dell’autorizzazione singola o multipla, per trasporti eccezionali per dimensioni da effettuarsi con veicoli eccezionali anche per massa. Infine, la direttiva ha chiarito che per i veicoli classificabili come mezzi d’opera (quindi non immatricolati come tali, anche se potenzialmente presentano quelle caratteristiche idonee a ricondurli in questo genere), il trasporto effettuato in eccedenza dai limiti di massa dell’art. 62 del c.d.s. deve essere sanzionato ai sensi dell’art.10, co. 18 del c.d.s. alla stregua di un trasporto eccezionale non autorizzato, quando detti veicoli siano stati impiegati per trasportare il materiale previsto per i mezzi d’opera dall’art. 54, co. 1, lett. n) del c.d.s, e quelli assimilati indicati all’art.11, co. 2, della citata legge 454/1997. Diversamente, se il veicolo in questione trasporta materiali diversi da quelli sopraindicati, in eccedenza ai limiti di massa dell’art. 62 c.d.s, si applicano le sanzioni in materia di sovraccarico di cui all’art.167, co. 2 del c.d.s. Copia delle istruzioni ministeriali e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)