NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 17 30 settembre 2014
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DISEGNI E MODELLI
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 17 30 settembre 2014
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
La riforma della giustizia
6
Il fisco può sindacare l’operato dell’imprenditore
9
Crediti verso la P.A.
10
Rimborso accise terzo trimestre 2014
13
Incentivi per la valorizzazione dei disegni e modelli
15
Contributi alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese
20
Bando CCIAA di Pordenone per l’internazionalizzazione
22
Progetti di ricerca e sviluppo (Horizon 2020)
28
Garanzia Giovani
30
Assunzione disabili
34
Fondo Agenti Spedizionieri Corrieri
35
Tirocinanti e/o lavoratori minorenni. Certificato penale
36
Infortunio per macchina difettosa
37
Cantieri temporanei o mobili
38
Prevenzione incendi
39
Valutazione dei rischi nelle piccole aziende
40
Sostanze chimiche
41
Altro decreto per l’apertura dei cantieri
44
Antimafia e qualificazione
48
Costo della manodopera edile provincia di Trieste
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EXPORT MARKETING
I “Salotti di Management”
54
Business News
55
Accordo di libero scambio tra UE e Ucraina, Georgia, Moldova
56
Legislazione alimentare
58
Convenzioni per corsi periodici della CQC
60
Autotrasporto. Riduzione dei pedaggi autostradali 2013
62
Trasporti eccezionali. Istruzioni ministeriali
64
Autotrasporto internazionale. Autorizzazioni CEMT 2015
67
Revisioni. Adeguamento banchi prova freni
68
CQC e patenti di guida superiori
69
Canone di locazione immobili urbani
70
ORGANIZZAZIONE
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La riforma della giustizia SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEI TEMPI GLI OBIETTIVI DICHIARATI Carlo Ferrero, Avvocato in Udine e Giudice di Pace Nel tentativo di velocizzare e semplificare la macchina della Giustizia, soprattutto civile (obbiettivo non sempre raggiunto) negli ultimi tempi si sono susseguiti da parte dei Governi decine di interventi legislativi, molte volte disorganici e troppo settoriali. Il Governo in carica ha emanato due recenti disposizioni di legge che, se attuate pienamente, potrebbero in effetti determinare una svolta in senso positivo nel sistema giustizia italiano, ricordando comunque che la risposta della macchina giudiziaria nel nostro distretto giudiziario (FVG) è già oggi in media decisamente molto più celere di quella riscontrabile in altri distretti. Le recenti novelle sono: - Legge 11 agosto 2014 n. 114 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (definitivamente in vigore); - Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (degiurisdizionalizzazione della giustizia civile) (soggetto al passaggio parlamentare di conversione in legge). In sintesi le principali misure introdotte: - fondamentali innovazioni per le notifiche di tutti gli atti giudiziari eseguibili via posta elettronica certificata da parte dell’avvocato, tanto da rendere ormai un’eccezione l’uso della posta tradizionale e dell’Ufficiale Giudiziario, e tali da giustificare e rendere davvero effettivo un reale controllo quotidiano della PEC da parte di tutte le aziende (pena gravissime conseguenze), - l’avvocato diventa il negoziatore dei conflitti. L’evoluzione orientata al problem solving è il nocciolo della riforma del processo civile, ap-
provato dal consiglio dei ministri del 29 agosto: tra i maggiori strumenti di nuova introduzione sono le negoziazioni assistite dagli avvocati e gli arbitrati forensi. Entrambe sono forme di outsourcing del sistema giustizia, che rendono protagonisti gli avvocati al fine di intercettare l’afflusso di cause ai palazzi di giustizia. Le principali innovazioni introdotte al fine di velocizzare il più possibile il processo sono: - devoluzione in arbitrato: Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile, - separazioni personali senza tribunale in caso di assenza di figli minori: regolate le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio; I coniugi possono concludere, innanzi all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. - nuova disciplina spese di lite: disincentivo conseguente alla nuova disciplina delle spese di lite (condanna del soccombente a pagare le spese con deroghe eccezionali) e dei tassi di
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interesse (durante il giudizio il tasso di mora sarà molto più alto di quello legale), - maggiori interessi sul credito contestato in caso di lite giudiziaria (disposizione che entrerà in vigore dopo la legge di conversione): se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio il processo il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale. - nuova disciplina sulla assunzione dei testimoni: testimonianza scritte rilasciate direttamente presso l’avvocato e non più necessariamente davanti al giudice, - meno ferie giudiziarie: riduzione della sospensione feriale (ferie giudiziarie dal prossimo anno solo dal 6 al 31 agosto), - cambiamento di rito: cambiamento del rito da ordinario a sommario, su decisione del giudice, - esecuzioni - ricerca beni da pignorare - smaltimento dei beni abbandonati dal debitore: modifiche al processo di esecuzione, ispirate a rendere più efficiente il recupero del credito. Quando SI può ritenersi che il valore dei beni rinvenuti nell’immobile è superiore alle spese di custodia e di asporto e quando non appare evidente l’utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l’ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Si analizzano di seguito più nel dettaglio alcune novità.
1. NEGOZIAZIONE ASSISTITA Già oggi gli avvocati conducono trattative stragiudiziali, che possono sfociare in un accordo che evita la lite giudiziaria. L’accordo assume la forma del contratto di transazione. Lo sviluppo ulteriore di questa prassi da sempre in uso è rappresentato dalla negoziazione assistita (che ha un precedente favorevole nella legge francese n. 2011-331 del 28 marzo 2011), il cui esito è sempre un accordo tra le parti, ma qualificato già come titolo esecutivo (e quindi direttamente utilizzabile per un pignoramento) in quanto asseverato dall’avvocato. L’asseverazione consiste nella attestazione della conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’attestazione di autenticità della scrittura conferisce alla stessa fede pubblica e il filtro dell’asseverazione del legale conferisce al verbale di accordo efficacia pari ad una sentenza. Per arrivare
a questo risultato è richiesto il rispetto di una serie di formalità. L’invito a trattare rivolto da uno dei litiganti all’altro deve spiegare l’oggetto della controversia e deve avvisare controparte sulle conseguenze negative in caso di mancato accordo (aggravio di spese e condanna al risarcimento del danno nel successivo eventuale giudizio); il destinatario dell’invito ha 30 giorni per rispondere. Se arriva l’adesione, allora, bisogna stipulare una convenzione di negoziazione, con l’assistenza di un avvocato. La convenzione non è altro che l’impegno a non farsi causa per un determinato periodo (non inferiore a un mese). La norma non definisce i contenuti specifici, ma le parti potranno indicare le modalità di svolgimento delle riunioni e di scambio di corrispondenza; potranno indicare le modalità di documentazione e verbalizzazione dei vari incontri; potranno decidere se chiedere approfondimenti tecnici su singoli aspetti. Non dicendo nulla la norma, è da ritenere che le parti possano autonomamente regolarsi. Segue la trattativa vera e propria, che può approdare a un nulla di fatto oppure a una soluzione concordata. Nel primo caso, gli avvocati devono attestare la mancata riuscita del tentativo negoziale; nel secondo caso, l’accordo deve rispettare alcune prescrizioni. Deve essere firmato dalle parti e dagli avvocati, che autenticano le firme, ma soprattutto certificano la conformità dell’accordo a norme imperative e all’ordine pubblico. Si tratta dell’equivalente dell’omologa giudiziale, che si potrebbe chiamare per distinguerla, asseverazione. L’accordo è titolo esecutivo e quindi può essere posto a base di una esecuzione; può essere utilizzato anche per iscrivere ipoteca a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contenute. Copia dovrà essere spedita all’ordine degli avvocati, ma per la conservazione dell’originale è consigliabile che le parti stipulino una clausola ad hoc. La negoziazione può riguardare qualunque controversia su diritti disponibili. In alcuni casi sarà condizione di procedibilità. Si tratta delle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di recupero crediti (a qualunque titolo) fino a 50 mila euro. In questi casi la parte, tramite il suo avvocato, deve invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Solo se la controparte non risponde all’invito o se non si arriva a una accordo, si potrà intentare una causa davanti al giudice. Sia per la negoziazione obbligatoria sia per quella assistita il decreto impone agli avvocati di dare esplicita informazione al momento del conferimento dell’incarico. Diversamente da quanto previsto per la media-conciliazione (dlgs 28/10) non
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sono previste, in caso di omessa informazione, sanzioni contrattuali nel rapporto avvocato-cliente, ma solo sanzioni deontologiche. Non è previsto neppure che l’avvocato dia dimostrazione di avere fornito l’informazione. L’articolato non prevede incentivi tributari per il ricorso alla mediazione assistita (a differenza della media-conciliazione). Si potranno transigere con la nuova procedura di negoziazione assistita da un avvocato le controversie sui diritti del lavoratore: il decreto sottrae da possibili impugnazioni le transazioni concluse con il nuovo istituti (modificato l’art. 2113 c.c.). La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato potrà essere firmata tra coniugi anche per la separazione consensuale, per il divorzio dopo il decorso di 3 anni dalla separazione, purché non ci siano figli minorenni o maggiorenni disabili o economicamente non autosufficienti. Tra l’altro in questi casi i coniugi potranno anche fare a meno dell’avvocato, rivolgendosi direttamente all’ufficiale dello stato civile.
2. RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE Di particolare rilevanza per la realizzazione concreta del credito il nuovo art. 492bis cpc che si riporta di seguito: «Art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). - Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di
cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. L’ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del codice penale. Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili. Quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.».
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Il fisco può sindacare l’operato dell’imprenditore I COSTI AZIENDALI GIUDICATI ECCESSIVI POSSONO INNESCARE CONSEGUENZE IMPREVEDIBILI La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20076 del 24 settembre 2014 ha legittimato un principio che potrebbe avere effetti molto pesanti per le imprese e soprattutto per gli imprenditori. E’ stato ritenuto legittimo l’accertamento induttivo eseguito nei confronti di un’impresa la cui gestione, a giudizio dell’amministrazione finanziaria, è antieconomica in quanto presenta costi eccessivi rispetto ai redditi dichiarati. Questa sentenza mette nelle mani dell’amministrazione finanziaria uno strumento poderoso, capace di produrre in negativo conseguenze pesanti. Nelle verifiche che l’amministrazione finanziaria esegue presso le imprese, una delle contestazioni più frequenti che vengono sollevate riguarda il rispetto del principio dell’inerenza economica. Si tratta di un principio, contenuto nell’art. 109 comma 5 del DPR 917/86, secondo il quale i costi e le spese sono deducibili quando riguardano beni o attività da cui derivano ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito. Il principio sostanzialmente stabilisce che l’impresa può portare in deduzione dal proprio reddito solo i costi che effettivamente si riferiscono all’attività svolta dall’imprenditore. Si tratta di un principio assolutamente condivisibile posto a tutela delle regole che riguardano la determinazione del reddito di un’impresa. Non può viceversa essere condivisa la contestazione che viene fatta sulla congruità degli importi spesi dalle imprese. La Suprema Corte non è dello stesso avviso, ha stabilito, infatti, che una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di un comportamento posto in essere da un imprenditore, grava su quest’ultimo l’onere di fornire le necessarie spiegazioni supportate dai relativi elementi di prova. Il caso oggetto della sentenza riguardava l’imputazione a conto economico di costi considerati eccessivi. In assenza di una valida difesa opportunamente
documentata, l’accertamento induttivo, ai sensi egli artt. 39 del DPR 600/73 e 54 del DPR 633/72, deve essere considerato legittimo. Si tratta di una posizione che potrebbe innescare delle conseguenze molto pesanti per gli imprenditori perché potrebbero trovarsi a dover giustificare dei costi che l’amministrazione finanziaria considera eccessivi rispetto alle dimensioni aziendali e al reddito dichiarato, ma che per l’imprenditore sono in linea con le politiche perseguite dall’azienda. Accertamenti di questo tipo sono in atto anche sul nostro territorio e riguardano la deduzione di alcuni costi, in particolare quelli riferiti alla pubblicità e alle sponsorizzazioni, ritenendoli eccessivi rispetto al fatturato e antieconomici. Le imprese interessate, disorientate dalle contestazioni sollevate, si sono adoperate per fornire tutta la documentazione del caso al fine di dimostrare la correttezza dell’operato e in alcuni casi l’incremento di fatturato riscontrato a seguito dell’iniziativa promozionale. Ciò non è valso ad evitare recapiti di accertamenti con la ripresa a tassazione di questi costi di pubblicità perché ritenuti sproporzionati rispetto alle dimensioni aziendali. Si tratta di un fatto increscioso perché si tratta di un giudizio sulle scelte aziendali degli imprenditori, con la conseguenza che, questi, possono essere censurati dal fisco per ogni genere di acquisto. E’ il caso ancora di ricordare che le scelte aziendali sbagliate sono pagate in prima persona dall’imprenditore. E’ facile per l’amministrazione finanziaria, a distanza di molti anni, esprimersi sulla validità o meno di qualsiasi investimento o spesa. Ma questa chance non è data all’imprenditore il quale deve prevedere e immaginare gli scenari futuri e porre in essere, a proprio rischio, le strategie migliori per garantire sviluppo e continuità alla propria azienda, ai propri dipendenti e alle loro famiglie. La sentenza in argomento introduce un principio molto pericoloso, non solo perché condiziona l’operare quotidiano dell’imprenditore, ma soprattutto perché indirettamente limita la libertà d’impresa, principio previsto dalla Carta Costituzionale.
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(PZ)
Crediti verso la P.A.
NOVITÀ PER LA PIATTAFORMA ELETTRONICA
A decorrere dal 1° luglio 2014 la piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC) verso la Pubblica Amministrazione rende trasparente l’intero ciclo di vita dei crediti commerciali per i quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento. La Ragioneria Generale dello Stato dapprima con la Circolare n.21 del 25 giugno 2014 e successivamente con la pubblicazione del “Vademecum” del 28/07/14 per la certificazione dei crediti ha chiarito come monitorare lo stato dei crediti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali da parte dei fornitori. La certificazione del credito vantato verso la P.A. consente all’impresa di scegliere se: - attendere il pagamento che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad effettuare entro la data indicata; - effettuare la cessione del credito ovvero chiedere un’anticipazione presso una banca o un intermediario finanziario abilitato; - chiedere all’Agenzia delle Entrate o ad Equitalia la compensazione del credito certificato con debiti di vario tipo.
L’ABILITAZIONE ALLA PIATTAFORMA ELETTRONICA Sia le fatture “cartacee” sia le fatture “elettroniche” emesse dal 1° luglio 2014 sono monitorate sulla piattaforma PCC. Ad oggi, l’immissione manuale dei dati delle fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione sul sistema PCC ha natura temporanea per quanto riguarda sia l’ente pubblico sia l’impresa creditrice, in quanto a decorrere dal 31 marzo 2015 l’utilizzo generalizzato della fattura elettronica farà sì che i dati vengano travasati automaticamente dal Sistema di Interscambio alla Piattaforma per la certificazione dei crediti. All’impresa che si abilita alla piattaforma viene conces-
sa la possibilità di immettere i dati di dettaglio di ciascuna fattura relativamente alla quale l’ufficio pubblico competente dovrà valorizzare successivamente le sole informazioni connesse con le singole fasi di vita del credito commerciale (è in ogni caso possibile che i dati della fattura siano stati già caricati dall’ente pubblico debitore). I creditori possono verificare il puntuale adempimento delle fasi del processo da parte delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle fatture relative a crediti certi, liquidi ed esigibili, fino alla data di pagamento che spesso non è conosciuta dai fornitori se non tramite l’accesso alla Piattaforma elettronica. È possibile procedere alla cessione pro soluto del credito relativo a contratti di somministrazione, fornitura e appalto vantato verso la Pubblica Amministrazione ad una banca o intermediario finanziario. In particolare, i contratti di cessione del credito a banche o intermediari finanziari relativi a crediti commerciali maturati alla data del 31 dicembre 2013 sono assistiti da garanzia dello Stato e sono esenti dalle imposte di registro e di bollo. Per fruire della garanzia dello stato è però obbligatorio che l’istanza di certificazione del credito venga presentata sulla Piattaforma elettronica entro il termine del 31 ottobre 2014 (termine prorogato rispetto all’originario 23 agosto 2014 dall’art. 22 comma 7-bis del D.L. n. 91/2014, convertito dalla Legge n. 116/2014). Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2014 sono state definite le misure massime dello sconto che le banche e gli intermediari finanziari possono applicare sulle operazioni di cessione pro soluto del credito certificato: - tasso di interesse massimo dell’1,90% annuo per importi di ammontare complessivo dei crediti ceduti sino a € 50.000; - tasso di interesse massimo dell’1,60% annuo per importi di ammontare complessivo dei crediti ceduti oltre € 50.000.
LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO CERTIFICATO CON SOMME DOVUTE A SEGUITO DI CONTENZIOSI L’art.39 comma 1 del D.L. n. 66/14 ha rivisto la disciplina della compensazione tra i crediti com-
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merciali verso la Pubblica Amministrazione con le somme dovute a seguito dell’adesione alle forme deflattive del contenzioso, prevedendo che i debiti devono derivare dall’utilizzo degli strumenti di chiusura anticipata delle liti fiscali, quali accertamento con adesione; adesione al processo verbale di constatazione; adesione all’invito a comparire all’ufficio; definizione agevolata delle sanzioni; acquiescenza; mediazione; conciliazione giudiziale. Il credito, per essere compensato con un debito derivante da uno degli istituti sopra menzionati, deve essere: - maturato, cioè fatturato e oggetto della certificazione da parte dell’ente debitore; - non prescritto, certo, liquido ed esigibile, relativo a somministrazioni, forniture, appalti, e prestazioni professionali (quindi, non solo le imprese ma anche i professionisti sono interessati); - non pagato al creditore alla data di presentazione del modello F24; - non utilizzato per una delle altre finalità consentite (ad esempio, non anticipato/scontato presso un istituto di credito).
LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO CERTIFICATO CON SOMME ISCRITTE A RUOLO O ACCERTAMENTI ESECUTIVI
sto la disciplina della compensazione tra i crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione e i debiti tributari, previdenziali e assistenziali iscritti a ruolo, ampliando la platea delle amministrazioni pubbliche nei confronti delle quali possono maturare i crediti commerciali. L’art. 40 del D.L. n. 66/14 ha, inoltre, esteso al 30 settembre 2013 il termine di notifica delle cartelle di pagamento e degli atti di accertamento ai fini della compensabilità dei ruoli, seppur scaduti, con i crediti relativi a somministrazioni, forniture e appalti già oggetto di apposita certificazione rilasciata dall’ente debitore e richiesta mediante la Piattaforma telematica, anche se maturati successivamente alla notifica delle somme dovute. Requisito obbligatorio è l’ottenimento della certificazione con l’indicazione della data prevista di pagamento: la stessa andrà presentata agli sportelli di Equitalia in forma cartacea ovvero riportando il numero di certificazione e il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma, indicando, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti, quelli che si intendono estinguere. Equitalia verificherà la conformità della certificazione per poi procedere, in caso positivo, alla compensazione, rilasciando l’attestazione di paga.
L’art. 39 comma 1-bis del D.L. n. 66/14 ha rivi-
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(C)
Rimborso accise terzo trimestre 2014 DISPONIBILI IL MODELLO E IL SOFTWARE PER LA DOMANDA
Con note prot. RU 106795 e 108048 del 30 settembre 2014, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che è possibile richiedere il recupero delle accise sul gasolio consumato nel terzo trimestre 2014 (1° luglio/ 30 settembre 2014), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton. L’istanza deve essere presentata entro il 31 ottobre 2014 anche se, non essendo un termine stabilito a pena di decadenza dal diritto, l’inoltro è possibile anche dopo questa data purché nei due anni da quando avrebbe dovuto presentarsi. Per quanto riguarda la misura del beneficio, ammonta a € 216,58609 per mille litri di prodotto (21,658609 centesimi di € al litro), per i consumi effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2014. In merito agli altri aspetti contenuti nelle note delle Dogane, ricordiamo che: - al seguente indirizzo telematico: http://www. agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/ connect/Internet/ed/Dogane/Operatore/ Accise/Benefici+per+il+gasolio+da+autotra zione/Benefici+gasolio+autotrazione+III+tr imestre+2014/ è stato pubblicato il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione. Il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono: * trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; * oppure, in alternativa, presentare al competente Ufficio delle Dogane su supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB), unitamente alla stampa della dichiarazione debitamente sottoscritta. Al fine di agevolare l’inserimento dei dati, l’Agenzia ricorda che il software, aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo pre-
cedente, permette il caricamento automatico dei dati identificativi dell’impresa e del dichiarante, nonché di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio. - Competenti per territorio a ricevere le dichiarazioni sono: * per le imprese nazionali, l’Ufficio delle dogane rispetto alla sede operativa o, in caso di più sedi operative, rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative; * per le imprese comunitarie obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, l’Ufficio delle dogane rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa; * per le imprese comunitarie non obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, l’Ufficio delle dogane di Roma 1. - Per quanto concerne il tempo limite per l’utilizzo in compensazione del credito, com’è noto l’art.61, comma 1 del d.l. 1/2012 (convertito con Legge 27/2012) ha modificato l’art. 4, comma 3 del D.P.R. 277/2000 (che contiene le norme per il recupero della misura), stabilendo che la compensazione è possibile entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito (il credito sorge, ricordiamo, trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda o degli eventuali chiarimenti richiesti dall’Agenzia, senza che quest’ultima notifichi un provvedimento di rigetto). - Il codice tributo per l’utilizzo nel mod. F24, è sempre il “6740”; - I crediti per le accise riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012, sono compensabili anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. In ultimo, raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione durante l’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto,
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in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresĂŹ la decadenza
dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art. 75 D.P.R. 445/2000). (C)
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Incentivi per la valorizzazione dei disegni e modelli PER LA MESSA IN PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE Il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la lotta alla contraffazione, Ufficio italiano brevetti e marchi (di seguito Ministero) ha affidato a Unioncamere con convenzione del 13 dicembre 2013 l’attuazione di un intervento agevolativo a favore delle micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale (disegni e modelli industriali) sul mercato interno e sui mercati internazionali. In applicazione della convenzione Unioncamere, in veste di soggetto gestore, ha licenziato un bando, il cui avviso è stato dato sulla G.U. n. 183 dell’8 agosto 2014. Del bando si dà di seguito diffusa illustrazione, ma sin da ora si avverte che l’avvio della procedura di presentazione delle domande decorre dal 6 novembre 2014, 90° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sulla G.U. Le risorse messe a disposizione ammontano a 5 milioni di euro. In questo ambito è fissata una riserva del 5%, pari, quindi, a 250.000 euro, per le imprese iscritte nell’Elenco delle imprese con rating di legalità. Tale riserva tornerà nella disponibilità complessiva di risorse, qualora non pervengano o non risultino finanziabili domande di agevolazione presentate da imprese con rating di legalità alla data di esaurimento dei fondi, ferma restando la precedenza nel caso di domande di agevolazione che pervengano successivamente da parte di imprese con rating di legalità.
BENEFICIARI Beneficiarie sono le micro, piccole e medie imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) rientrino nella definizione comunitaria di micro, piccola o media impresa (decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005);
b) abbiano sede legale e operativa in Italia; c) siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale; d) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non si trovino in stato di liquidazione o scioglimento, non siano sottoposte a procedure concorsuali e non si trovino trovarsi in nessuna delle condizioni inammissibilità fissate per agli aiuti del regime “de minimis” e, cioé: - imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura; - imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; - svolgimento di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti - contributi direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione; - interventi condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione. f) abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; g) siano state destinatarie, nei 6 anni precedenti, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, a eccezione di quelli derivanti da rinunce; h) non abbiano restituito agevolazioni godute per le quali il Ministero abbia disposto la restituzione.
INIZIATIVE AGEVOLABILI Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno o modello, singolo o multiplo, così come definito dall’art. 31 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale). Sono esclusi i cosiddetti modelli di utilità. Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno o modello che, alla data di presentazione della domanda, sia già registrato (non è ammesso,
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di per sé solo, il certificato di avvenuto deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi) e di cui l’impresa richiedente sia titolare o in possesso di un accordo di licenza con un soggetto, anche estero, che ne detenga la titolarità. La data del deposito del disegno o del modello può essere sia anteriore, sia posteriore alla data di pubblicazione dell’avviso (8 agosto 2014). Il progetto deve essere concluso entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell’agevolazione (v. infra).
SPESE AMMISSIBILI In relazione alle suddette iniziative sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione di servizi specialistici esterni suddivisi nelle due fasi appresso indicate. Il progetto può ricadere in una o in entrambe le fasi. Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di registrazione del disegno o del modello e in ogni caso non devono essere antecedenti alla data di pubblicazione dell’avviso nella G.U. (8 agosto 2014). Fase 1 - Produzione Questa fase è destinata all’acquisizione di servizi volti alla valorizzazione di un disegno o modello per la messa in produzione di nuovi prodotti a esso correlati. Sono ammissibili le spese sostenute per: - ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali; - realizzazione di prototipi e stampi; - consulenza tecnica relativa alla catena produttiva; - consulenza legale relativa alla catena produttiva; - consulenza specializzata nell’approccio al mercato (strategia, marketing, vendita, comunicazione). Fase 2 - Commercializzazione Questa fase è destinata all’acquisizione di servizi volti alla valorizzazione di un disegno o modello per la commercializzazione del titolo di proprietà industriale. Sono ammissibili le spese sostenute per: - consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno o modello e per l’analisi di mercato, ai fini della cessione o della licenza del titolo di proprietà industriale; - consulenza legale per la stesura di accordi di cessione della titolarità o della licenza del titolo di proprietà industriale; - consulenza legale per la stesura di eventuali accordi di segretezza.
FORMA E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE Le agevolazioni sono concesse secondo la regola “de minimis” nella forma di contributo in conto capitale nella misura massima dell’80% delle spese ammissibili e, comunque, entro i seguenti importi in funzione delle diverse fasi progettuali attivate: - fase 1, produzione: 65.000 euro, - fase 2, commercializzazione: 15.000 euro L’importo delle agevolazioni, calcolato in via provvisoria al momento della concessione, viene rideterminato a conclusione dell’iniziativa, prima dell’erogazione finale, sulla base delle spese ammesse effettivamente sostenute. In ogni caso, l’agevolazione determinata in via definitiva non può essere superiore a quello individuata in sede di concessione. Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione aventi ciascuna ad oggetto un diverso disegno o modello registrato (singolarmente oppure compreso in un deposito multiplo), fino al raggiungimento dell’importo massimo per impresa di 120.000 euro. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, Unioncamere provvederà a darne opportuna e tempestiva comunicazione sul sito internet www. disegnipiu2.it.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Per accedere all’agevolazione l’impresa dovrà seguire le seguenti procedure. A. Compilazione del form on line La compilazione del form on line è propedeutico alla presentazione della domanda e consiste nell’attribuzione di un numero di protocollo, che deve essere poi riportato nella domanda di agevolazione. Il form on line sarà disponibile sul sito www.disegnipiu2.it a partire dal 6 novembre 2014, 90° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella G.U., fino a esaurimento delle risorse disponibili. B. Invio della domanda Le imprese devono presentare la domanda per l’agevolazione entro 10 giorni dalla data del protocollo assegnato mediante compilazione del form on line. Se il 10° giorno utile per l’invio della domanda cade nei giorni di sabato o festivi, tale termine s’intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo. La domanda va redatta secondo i modelli allegati (allegati 1 e 2 del bando Unioncamere) e assume la forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La domanda di agevolazione, sottoscritta dal lega-
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le rappresentante dell’impresa contiene: - dichiarazione sostitutiva di atto notorio della dimensione di impresa; - dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione dell’impresa al Registro delle imprese; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC); - dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eventuali aiuti già ricevuti dall’impresa a titolo di “de minimis” nell’arco dell’ultimo triennio (esercizio finanziario in corso più i due esercizi precedenti); - dichiarazione sostitutiva di atto notorio della non sussistenza delle condizioni di cui alle lettere f), g) e h) di cui sopra; - dichiarazione che l’impresa richiedente e le imprese fornitrici dei servizi prescelti, i cui costi rientrano tra le spese ammissibili, non si trovano, a partire da 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, in una delle situazioni di cui all’art. 2359 c.c. ovvero non devono essere state partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% cento, da medesimi altri (sic) soggetti, anche in via indiretta; - dichiarazione che l’impresa richiedente non ha usufruito di servizi, per i quali vengono richieste le agevolazioni del bando Unioncamere, erogati da: amministratori o soci dell’impresa beneficiaria o loro congiunti; società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell’impresa beneficiaria; - dichiarazione liberatoria sulla privacy; - dichiarazione che il disegno o modello registrato sia in corso di validità - dichiarazione in merito alla eventuale iscrizione nell’Elenco delle imprese con rating di legalità. La domanda di agevolazione deve essere, inoltre, corredata dai seguenti documenti: 1. Il progetto di valorizzazione del disegno/modello, (all. 3, “Project plan”), con l’indicazione degli obiettivi finali che si intendono perseguire e dei relativi costi preventivati, articolato secondo i seguenti punti: - gli obiettivi finali e i risultati che si intende perseguire con la valorizzazione del * disegno o modello a livello produttivo e/o commerciale;
- per ciascuna fase progettuale, i servizi da acquisire e i relativi costi preventivati. 2. I preventivi di spesa dei servizi specialistici esterni, redatti su carta intestata del fornitore e debitamente sottoscritti, che descrivano i servizi offerti, i tempi di rilascio, il numero ed il costo unitario delle giornate uomo, l’importo complessivo; i preventivi devono recare data successiva alla data di pubblicazione dell’avviso del bando nella G.U. (8 agosto 2014); ad essi devono essere allegati i curricula dei fornitori; nel caso di società occorre allegare, altresì, i curricula delle singole professionalità coinvolte. 3. Il certificato di registrazione del disegno o modello, nonché la riproduzione grafica e la descrizione dello stesso. La domanda di agevolazione deve essere trasmessa entro 10 giorni dalla data del protocollo assegnato mediante compilazione del form online esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: disegnipiu2@ legalmail.it. Tutte le comunicazioni che andranno a intercorrere fra Unioncamere e l’impresa istante e di cui si dirà oltre dovranno obbligatoriamente avvenire tramite PEC. Per la validità della data di invio farà fede la data d’arrivo della PEC all’indirizzo sopra indicato. La domanda e i relativi allegati devono essere inviati in formato PDF unicamente dall’indirizzo PEC dell’impresa richiedente o dall’indirizzo PEC di un suo procuratore speciale. In tale ultimo caso occorre allegare la relativa procura speciale. Nell’oggetto della PEC si deve riportare la seguente dicitura: “Disegni+2”. L’Unioncamere non assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi nella trasmissione comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore né per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente. Non saranno prese in considerazione le domande: - per le quali non si sia proceduto alla compilazione del form on line per l’attribuzione del protocollo; - inviate prima del 90° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del bando Unioncamere nella G.U. (8 agosto 2014); - inviate oltre il 10° giorno dalla data di assegnazione del protocollo attribuito mediante compilazione del form on line; - non inviate secondo le modalità richieste; - presentate da soggetti diversi dai beneficiari; - non sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa;
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- non compilate secondo il modello di domanda prescritto (all. 1 e all. 2) e prive del project plan (all. 3); - prive del certificato di registrazione del disegno o modello.
ISTRUTTORIA DEI PROGETTI E CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE Le risorse sono assegnate con procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse. Ai fini della definizione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande si fa riferimento al numero di protocollo assegnato al momento della compilazione del form on line. In caso di insufficienza dei fondi l’ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. L’istruttoria delle domande è effettuata da Unioncamere, che ne verifica la regolarità formale e la completezza, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilità previste dal bando, e che effettua, sulla base della documentazione prodotta, un esame di merito, basato sui seguenti criteri: a) credibilità della strategia di valorizzazione economica del disegno/modello, in termini di: - motivazione all’introduzione del disegno/ modello; - aspetti/caratteristiche del prodotto a cui viene applicato il disegno/modello che lo - differenziano, ovvero lo migliorano rispetto a quanto oggi disponibile tra i prodotti correnti - dell’impresa o dei concorrenti; - posizionamento di mercato, attuale e prospettico; - effetti del disegno/modello sui prodotti/ servizi aziendali; - rispondenza del disegno/modello alle esigenze di mercato; b) funzionalità dei servizi individuati rispetto al percorso di valorizzazione delineato nel project plan, in termini di: - costo/opportunità dei servizi richiesti; - tempi di erogazione dei servizi coerenti con il piano di valorizzazione; c) coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, in termini di: - esperienza e capacità del fornitore in relazione ai servizi richiesti; - professionalità dei profili coinvolti nell’erogazione dei servizi; d) congruità del costo dei servizi specialistici ri-
chiesti rispetto alla natura dei servizi e al profilo dei fornitori, in termini di: - costo giornata/uomo del fornitore - numero delle giornate/uomo del fornitore L’istruttoria si conclude con un giudizio motivato, positivo o negativo, in merito alla concessione o meno dell’agevolazione mediante comunicazione all’impresa interessata entro 90 giorni dalla data di assegnazione del protocollo attribuito mediante compilazione del form on line. In caso di esito positivo dell’istruttoria Unioncamere adotta e notifica un provvedimento di concessione dell’agevolazione in favore dell’impresa beneficiaria. Nell’atto di concessione saranno, fra l’altro, indicati: l’oggetto, le finalità e i termini di realizzazione dell’iniziativa agevolabile, le spese ammesse, importo dell’agevolazione, obiettivi e risultati cui è vincolata l’erogazione dell’agevolazione, rispetto delle finalità e dei termini di esecuzione da parte dell’impresa beneficiaria, modalità e termini di erogazione delle agevolazioni. L’Unioncamere può richiedere precisazioni, integrazioni e chiarimenti in relazione ai dati e alla documentazione prodotta, ove ritenuti necessari per la definizione dell’istruttoria, fissando un termine di trasmissione, pena la decadenza della domanda. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del progetto, emerga la necessità di adottare modifiche, senza, tuttavia, alterare gli obiettivi e le finalità del progetto, l’impresa beneficiaria le sottopone per approvazione a Unioncamere. L’impresa beneficiaria, in via del tutto eccezionale, può chiedere una proroga del termine di durata del progetto, non superiore a 3 mesi, con istanza motivata, soggetta ad approvazione di Unioncamere.
EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE L’erogazione dell’agevolazione avviene al termine del progetto a seguito della positiva verifica della documentazione finale delle spese sostenute, accertate sulla base delle fatture quietanzate e del raggiungimento degli obiettivi del progetto. La documentazione finale delle spese sostenute, di seguito elencata, va essere inviata entro 30 giorni dalla data di chiusura del progetto dall’impresa beneficiaria ad Unioncamere sempre tramite PEC all’indirizzo disegnipiu2@legalmail.it: - relazione sintetica dei risultati conseguiti corredata degli output relativi; - copia conforme delle fatture quietanzate delle spese ammesse con una descrizione dei servizi - svolti conforme alle tipologie di servizi come descritti nei preventivi approvati; - attestazioni dei pagamenti che dovranno esse-
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re effettuati mediante bonifico bancario, bonifico postale o ricevuta bancaria (RIBA), da cui si evinca l’avvenuto pagamento della spesa, l’importo e il nominativo del ricevente, a pena della non ammissibilità della spesa stessa. L’erogazione dell’agevolazione sarà effettuata dall’Unioncamere direttamente sul conto corrente bancario indicato dall’impresa beneficiaria entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione finale delle spese sostenute. L’impresa può richiedere, a titolo di anticipazione, una prima quota dell’agevolazione nella misura massima del 50% dell’ammontare del contributo concesso, svincolata dall’avanzamento del progetto, previa presentazione di fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario, o di polizza assicurativa, d’importo pari alla somma da erogare come anticipo. L’erogazione dell’anticipo dell’agevolazione sarà effettuata da Unioncamere direttamente sul conto corrente bancario indicato dall’impresa beneficiaria entro 60 giorni dalla trasmissione a Unioncamere tramite PEC all’indirizzo disegnipiu2@ legalmail.it della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa.
MONITORAGGI E CONTROLLI Le imprese beneficiarie sono tenute a rispondere alle eventuali richieste di informazioni e dati avanzate da Unioncamere allo scopo di agevolare il monitoraggio dei progetti. In ogni momento l’Unioncamere e il Ministero possono effettuare controlli anche a campione sui progetti agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l’attuazione dei progetti.
REVOCA E RINUNCIA DELLE AGEVOLAZIONI Unioncamere provvederà alla revoca dell’agevolazione e al recupero delle somme già erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, qualora:
1. le agevolazioni siano state concesse sulla base di dati, notizie e documentazione falsi o inesatti o dichiarazioni false, inesatte o reticenti; 2. dalla documentazione prodotta emergano inadempimenti dell’impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel bando; 3. si verifichi il mancato rispetto dei termini di realizzazione del progetto (v. sopra); 4. vi sia difformità tra il progetto, considerate anche le eventuali modifiche approvate, e la sua realizzazione; 5. sia stata aperta una procedura concorsuale nei confronti dell’impresa; 6. l’impresa sia stata cancellata dal Registro delle imprese durante la realizzazione del progetto. Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare all’agevolazione concessa devono darne immediata comunicazione all’Unioncamere tramite PEC al seguente indirizzo: disegnipiu2@legalmail.it, riportando nell’oggetto della PEC la dicitura “Bando Disegni+2”. Nel caso di avvenuta concessione dell’erogazione i soggetti beneficiari che hanno rinunciato all’agevolazione devono restituire le somme erogate entro 15 giorni dalla data di comunicazione della rinuncia. Diversamente, Unioncamere provvederà al recupero delle somme già erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento. In ogni caso, l’impresa beneficiaria si impegna a tenere a disposizione per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del provvedimento di agevolazione tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale relativa alla realizzazione del progetto. Copia del bando e ogni altra documentazione può essere reperita sui siti www.sviluppoeconomico. gov.it, www.unioncamere.gov.it, www.disegnipiù2. it o anche all’ufficio economico dell’Associazione unitamente a ogni altra richiesta.
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(AdT)
Contributi alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese FISSATE LE PRIME REGOLE APPLICATIVE. SI AVVICINANO AL VIA I BUONI DA 10.000 EURO In considerazione della viva e diffusa attesa da parte delle imprese dei buoni (voucher) per l’ammodernamento informatico e la qualificazione del personale nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), di cui alla legge 21 febbraio 2014, n. 9, art. 6 (v. Apinforma n. 4/2014, p. 25), si segnala che il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’economia delle finanze hanno messo a punto il relativo decreto applicativo, che dovrebbe essere pubblicato a breve sulla G.U. Il decreto fissa, fra l’altro, lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei voucher, concessi secondo la regola “de minimis” nella misura del 50% delle spese ammissibili fino a un massimo di 10.000 euro, per l’acquisto di software, hardware, l’acquisizione di servizi che consentano il miglioramento dell’efficienza aziendale,
la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, lo sviluppo dell’e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga, il collegamento alla rete internet mediante tecnologia satellitare, ove non disponibili soluzioni fisse, nonché la formazione qualificata del personale nel campo dell’ITC. Le domande andranno trasmesse esclusivamente per via telematica attraverso una procedura che sarà disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it). Per la piena operatività dello strumento è, però, anche necessaria l’emanazione di un decreto dirigenziale del medesimo Ministero, con il quale siano definiti il modello di domanda, i termini iniziale e finale della sua presentazione, le modalità di concessione del voucher, i modelli per la richiesta di erogazione nonché il riparto su base regionale delle risorse finanziarie stanziate, pari a 100 milioni di euro. Si fa, naturalmente, riserva di ritornare sull’argomento non appena il decreto in oggetto sarà stato pubblicato sulla G.U. e saranno stati adottati gli altri provvedimenti applicativi. Frattanto informazioni e aggiornamenti possono essere richiesti per le vie brevi all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
INCONTRI DI GUSTO
L’inconfondibile cottura alla brace.
Ti piace? Vieni a gustarla da noi.
Regia: Pio Costantini Chef: Silvio Di Giusto
Per cucinare alla griglia utilizziamo il calore della buona legna. Ceppi di quercia, olivo, ciliegio, melo, vite, ben stagionati e asciutti. Così la carne cuoce lenta e delicatamente come nelle più sapienti tradizioni culinarie.
Via Pontebbana, 12 Collalto di Tarcento (UD) Tel. e Fax 0432 792004 · 792372 Mobile 335 5204678 info@albergocostantini.com info@cateringcostantini.com
Bando CCIAA di Pordenone per l’internazionalizzazione ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER LE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE La Giunta della CCIAA con deliberazione n. 92 del 30 settembre 2014 ha licenziato un bando per l’assegnazione di voucher “multi servizi” a sostegno della partecipazione delle imprese della provincia a iniziative di internazionalizzazione per l’anno 2015. A tal scopo l’ente camerale ha stanziato la somma di 100.000 euro. Ad eccezione dell’introduzione di una terza tipologia di voucher il bando rispecchia quello precedente per il 2014 e di esso si dà di seguito illustrazione, avvertendo da subito che le domande possono essere presentate dalle 09.00 del 15 ottobre 2014 al 31 ottobre del 2015.
BENEFICIARI Beneficiarie sono tutte le imprese, indipendentemente dal ramo di attività, loro consorzi e cooperative, fatta eccezione per le imprese escluse dal regime di aiuto “de minimis” di cui al regolamento (UE) della Commissione 1407/2013 del 18 dicembre 2013, rispondenti ai seguenti requisiti: - avere sede o unità operativa nella provincia di Pordenone; - essere iscritte al Registro imprese della CCIAA di Pordenone; al momento della concessione del contributo l’impresa dovrà essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto, ove previsto, per la sede e per ciascuna unità locale; diversamente, l’impresa potrà regolarizzare la propria situazione entro 10 giorni a decorrere dalla data della comunicazione da parte dell’ente camerale; trascorso invano detto termine e in assenza di regolarizzazione il contributo non verrà concesso; - risultare in attività al momento della presentazione della domanda; - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a
procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; - essere in regola con il regime “de minimis”, e appartenere ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del reg. (UE) 1407/2013; sono inoltre escluse dall’incentivazione le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune; - non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica; - rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro; - rispettare le condizioni previste dalla legge 6 luglio 2012, n. 135, art 4 co. 6 che vieta agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”. Sono escluse le imprese che abbiano subito revoche su bandi della CCIAA di Pordenone per più di 3 volte negli ultimi 3 anni.
INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI O MENO Sono agevolabili le partecipazioni a iniziative ricadenti nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015 e organizzate: a) dalla CCIAA di Pordenone o dalla azienda speciale ConCentro dello stesso ente camerale, anche realizzate su proposta delle associazioni di categoria e loro consorzi export e delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali della provincia; b) da altre CCIAA e loro aziende speciali, dall’Unione italiana delle camere di commercio, dalle Unioni regionali delle camere di commercio, nonché dai loro organismi strumentali, ovvero da tutti gli enti che costituiscono il
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sistema camerale italiano, purché le iniziative siano organizzate congiuntamente alla CCIAA di Pordenone o dalla ConCentro. Nello specifico le iniziative organizzate dai soggetti di cui ai punti a) e b) riguardano: - missioni economiche all’estero; - partecipazioni a fiere all’estero; - partecipazione ad esposizioni, anche a carattere temporaneo, all’estero. I servizi connessi alle predette iniziative possono comprendere: check up preliminare con esperto paese, interpretariato; organizzazione incontri B2B, organizzazione visite individuali, organizzazione visite conoscitive collettive, catalogo manifestazione, tassa d’iscrizione alla fiera, affitto superficie espositiva, allestimento, spazio pre-allestito, spedizioni materiale e campioni, spese di trasporto e alloggio e trasferimenti in loco dei partecipanti, altre spese e/o servizi strettamente connessi all’iniziativa. Sono altresì ammesse le sole spese di tassa d’iscrizione, affitto della superficie espositiva, allestimento, alloggio, viaggio (escluse le spese di vitto), spedizione e analisi chimiche secondo le normative previste (necessarie per l’ingresso dei campioni di prodotto nei paesi interessati) fatturate da fornitori anche diversi dai precedenti, purché riferite strettamente ad iniziative di internazionalizzazione organizzate dalla CCIAA di Pordenone o dalla citata azienda speciale ConCentro. Per le spese di viaggio e trasferimenti in loco, sono ammesse solo le spese fatturate da agenzie di viaggio o biglietteria internet. Sono, infine, ammesse a contributo le spese di alloggio e viaggio dei partecipanti all’iniziativa, in numero massimo di due, che al momento della presentazione della domanda abbia in corso un rapporto con l’impresa richiedente il contributo in merito a una carica esercitata nell’ambito dell’azienda (es. legale rappresentante, socio, amministratore) o un rapporto contrattuale (es. di lavoro dipendente o di collaborazione anche nell’ambito di un contratto di rete) o un rapporto di collaborazione nell’ambito di un’impresa familiare. Sono ammesse le sole spese fatturate dagli enti di cui alle lettere a) e b). Le spese devono essere sostenute (fatturate e pagate) dopo la presentazione della domanda ed entro il 31 marzo 2016 - quindi, anche dopo il 31 dicembre 2015, data ultima per la partecipazione alle iniziative agevolabili -, fatta eccezione della tassa di iscrizione a fiere, esposizioni e manifestazioni economiche e delle spese di viaggio e alloggio, per le quali è ammessa una data antecedente. Le spese devono essere sostenute direttamente
dall’impresa beneficiaria, giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti, regolarmente emessi agli effetti fiscali e pagati nel rispetto della normativa vigente, nonché debitamente quietanzati. La quietanza dovrà essere rilasciata, alternativamente, in una delle seguenti forme: - estratto conto bancario aziendale o estratto conto di carta di credito aziendale; - quietanza liberatoria a saldo, rilasciata dal rivenditore in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredata da fotocopia di documento d’identità dello stesso; - fattura con timbro della ditta fornitrice e firma leggibile del rivenditore, corredata da fotocopia di documento d’identità dello stesso. Sono ammesse le fatture espresse in lingua straniera: quelle in lingua inglese, tedesca e francese non abbisognano di traduzione; quelle in altre lingue devono, invece, essere accompagnate da una traduzione redatta in forma di dichiarazione e sottoscritta dal legale rappresentante. Sono escluse dall’agevolazione le spese non rientranti nelle fattispecie appena sopra indicate. Più precisamente: - spese non fatturate dagli enti sopra indicati, fatte salve le eccezioni evidenziate; - costi del personale; - spese di vitto; - spese che hanno già beneficiato di altri contributi pubblici; - l’IVA e oneri accessori; - spese sostenute (fatturate e liquidate) prima della presentazione della domanda, ad esclusione, come detto della tassa d’iscrizione alla manifestazione fieristica e delle spese di viaggio e alloggio, e successivamente al 31 marzo 2016. - spese riferite ad iniziative realizzate prima del 1° gennaio 2015 o dopo il 31 dicembre 2015.
FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO Il contributo è concesso secondo il regime “de minimis” e consiste nella concessione di un voucher d’importo massimo del 70% delle spese ammissibili, secondo la seguente articolazione: - voucher A per la copertura di spese per la partecipazione a missioni economiche, fiere, esposizioni all’estero per un dell’importo di 1.500,00 euro, al lordo delle ritenute di legge, a fronte di una previsione di spesa minima ammissibile regolarmente fatturata di 2.142,86 euro, IVA esclusa; - voucher B per la copertura di spese per la par-
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tecipazione a missioni economiche, fiere, esposizioni all’estero per un importo di 3.500,00 euro, al lordo delle ritenute di legge, a fronte di una previsione di spesa minima ammissibile, regolarmente fatturata, di 5.000,00 euro, IVA esclusa; - voucher C per la copertura delle sole spese per la partecipazione a fiere o esposizioni all’estero per un dell’importo di 5.000,00 euro, al lordo delle ritenute di legge, a fronte di una previsione di spesa minima ammissibile, regolarmente fatturata, di 7.142,86 euro, IVA esclusa. L’importo massimo della spesa ammissibile effettivamente sostenuta non potrà essere inferiore a 2.142,86. Il contributo concesso attraverso il voucher non è cumulabile con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative e per le medesime spese e ciascuna impresa non potrà beneficiare di più di un voucher per anno solare.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le imprese interessate presentano la domanda di contributo alla CCIAA di Pordenone, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al bando, pubblicata sul sito camerale www. pn.camcom.it - area “agevolazioni e finanziamenti bandi camerali”. La domanda dev’essere presentata a decorrere dalle 09.00 del 15 ottobre 2014 ed entro il 31 ottobre 2015. La domanda va inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente al seguente indirizzo: cciaa@ pn.legalmail.camcom.it La domanda si considera validamente inviata se: - inviata dall’indirizzo PEC dell’impresa richiedente - firmata in originale, successivamente scansita, e inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC, con allegata la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo. La domanda redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: a) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto-
rietà, ricompresa nel modello di domanda, attestante, la concessione di aiuti “de minimis”, ai sensi del regolamento (UE) della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013. La dichiarazione è ricompresa nel modello di domanda; b) documento di identità del legale rappresentante in corso di validità, nel solo caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente; c) copia della manifestazione di interesse o della scheda di adesione all’iniziativa ovvero di una attestazione dell’Ente organizzatore alla partecipazione dell’impresa all’iniziativa. Sull’originale della domanda di contributo è apposta apposita marca da bollo annullata e tutta la documentazione scansita viene parimenti trasmessa tramite il medesimo invio di PEC. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC. La CCIAA di Pordenone si riserva di chiudere anticipatamente il bando con provvedimento dirigenziale in caso di esaurimento dei fondi disponibili.
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE La CCIAA di Pordenone procede all’istruttoria delle domande e alla relativa concessione secondo procedimento valutativo a sportello e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Saranno archiviate, con atto dirigenziale, e dell’archiviazione è data tempestiva notizia all’impresa: - le domande presentate fuori dai termini sopra indicati; - le domande non firmate in originale e/o non accompagnate da documento di identità scansito o le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante; - le domande presentate mediante casella di PEC diversa da quella dell’impresa richiedente e risultante da visura camerale, in base agli adempimenti normativi attualmente vigenti; - le domande non inviate all’indirizzo PEC cciaa@pn.legalmail.camcom.it; - più domande trasmesse con lo stesso messaggio di PEC; - relative a imprese non aventi sede o unità locali in provincia di Pordenone, partecipanti alle iniziative previste. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento della CCIAA di Pordenone né da comunicazione all’interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. E’ consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo
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massimo di 10 giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Scaduto vanamente la domanda viene archiviata. In caso d’insussistenza di requisiti per l’accoglimento dell’istanza l’ente camerale comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi ostativi. All’istante è assegnato il termine di 10 giorni, dal ricevimento della comunicazione per far pervenire osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
CONCESSIONE DEL VOUCHER Come ricordato i contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all’esaurimento dei fondi, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda mediante provvedimento dirigenziale. Con l’atto di concessione del beneficio sono comunicati i termini e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell’istruttoria. I termini per l’adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione dell’incentivo sono sospesi in pendenza: - dei termini assegnati per l’integrazione dell’istruttoria ovvero della rendicontazione; - del termine relativo al controllo interno di ragioneria sui provvedimenti medesimi; - nei casi previsti dall’art. 7 della legge regionale 20 marzo 2000, art. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a cui si rinvia. Qualora l’azienda abbia necessità di modificare le iniziative programmate in domanda, invia apposita richiesta di variazione all’ente camerale, prima della presentazione del rendiconto, motivandone le ragioni.
RENDICONTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, i beneficiari dovranno far pervenire alla CCIAA di Pordenone entro il 31 marzo 2016 la seguente documentazione: a) richiesta di erogazione, secondo il modello all’uopo predisposto; b) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza del funzionario camerale; c) copia dei documenti di spesa, contenenti la descrizione della prestazione data dal fornitore o prestatore d’opera e debitamente annullati con l’indicazione “documento finan-
ziato dal bando camerale voucher internazionalizzazione per iniziative per l’anno 2015” riportanti l’indicazione dei servizi fruiti; non è ammessa documentazione con indicazioni generiche, né riferita a iniziative diverse da quelle approvate senza l’approvazione preventiva alla variazione; d) copia della documentazione comprovante il pagamento delle spese effettuato nel rispetto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio; e) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante di conformità agli originali delle copie dei documenti di spesa; f) scheda di valutazione finale dell’iniziativa, secondo il modello all’uopo predisposto. Ove il rendiconto sia ritenuto irregolare o incompleto l’ente camerale ne dà comunicazione all’interessato, indicandone le cause e assegnando un termine di 10 giorni per la regolarizzazione o l’integrazione, pena la revoca del provvedimento di concessione. In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore al contributo assegnato.
REVOCA DEL CONTRIBUTO ISPEZIONE E CONTROLLI Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. Il provvedimento di concessione dell’incentivo è revocato per rinuncia del beneficiario o qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal bando enunciate nei precedenti articoli, in particolare, qualora: - la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore alla presentazione della domanda, ad eccezione delle spese per le tasse di iscrizioni a fiere o esposizioni e viaggio e alloggio; - la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il 31 marzo 2016 ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente; - il rendiconto delle spese riguardi iniziative realizzate prima del 1° gennaio 2015 o dopo il 31 dicembre 2015; - sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
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le spese siano state sostenute per iniziative non organizzate dagli enti sopra indicati e da questi non fatturati e non risulti in fase di rendicontazione la certificazione dei medesimi enti; sia accertata la difformità sostanziale tra l’iniziativa programmata ed ammessa a contributo e quella rendicontata, salvo che l’impresa non abbia chiesto preventivamente l’autorizzazione a variazioni nelle iniziative; l’impresa sia in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sia sottoposta a procedure concorsuali o amministrazione controllata o straordinaria ovvero sia stata cancellata dal Registro delle imprese in data anteriore a quella del rendiconto; sia stata sostenuta una spesa minima ammissibile inferiore a 2.142,86 euro; in sede di controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio pre-
sentate si accertino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese. Il contributo sarà erogato entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dell’impresa. La CCIAA di Pordenone effettua controlli, anche a campione, in relazione ai voucher concessi, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle rilasciate con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In caso di susseguenti provvedimenti di annullamento o revoca del contributo, di cui verrà data tempestiva notizia si può proporre ricorso al TAR del Friuli – Venezia Giulia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il bando, la documentazione correlata e tutta la modulistica è reperibile sul sito web della CCIAA di Pordenone (www.pn.camcom.it), ma può essere anche richiesta all’ufficio economico dell’Associazione unitamente a ogni altra informazione. (AdT)
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Progetti di ricerca e sviluppo (Horizon 2020) APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO In applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato sulla G.U. del 28 settembre 2013, n. 228, che disciplina l’intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici indicati dal Programma quadro comunitario “Orizzonte 2020”, meglio noto come Horizon 2020 (di seguito Fondo), il Direttore generale per gli incentivi alle imprese di detto Ministero con decreto 25 luglio 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero stesso (www.mise.gov.it), ha fissato i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile. Le agevolazioni sono dirette a sostenere la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici individuati dal programma Horizon 2020 dell’Unione europea. La dotazione finanziaria per l’intervento ammonta a 300 milioni di euro, di cui il 60% è riservato a progetti proposti da imprese di piccole e medie dimensioni. La domanda di agevolazioni e la relativa documentazione da allegare devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica a decorrere dalle 09.00 del 27 ottobre 2014, pena la non ammissibilità, utilizzando la procedura di compilazione guidata accessibile alla sezione “Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020” del citato sito internet del Ministero. I soggetti proponenti possono iniziare la fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a partire dal 15 ottobre 2014. Lo sportello verrà chiuso con provvedimento del nominato direttore generale. Fino alla chiusura lo sportello agevolativo sarà aperto dalle 09.00 alle 19.00. Si segnala da subito che la soglia minima di spesa per accedere all’agevolazione è fissata in 800.000 euro.
BENEFICIARI Beneficiari sono: - le imprese di tutte le dimensioni produttrici di beni e servizi; - di trasporto; - dell’agroindustria con prevalenza di attività industriale; - le imprese artigiane di produzione; - i centri di ricerca con personalità giuridica; - gli organismi di ricerca senza scopo di lucro (università, istituti di ricerca, et c.) solo se in partnership; - raggruppamenti in forma di contratto di rete o in altre forme contrattuali (ad es. consorzio o accordo di partenariato) fra un massimo di 3 imprese. Le imprese devono avere stabile organizzazione in Italia ed essere iscritte al Registro delle imprese.
INIZIATIVE AMMISSIBILI I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie tramite le tecnologie previste dal programma Horizon 2020 e, cioè: tecnologie della comunicazione e dell’informazione (ICT), nanotecnologie, materiali avanzati, fabbricazione e trasformazione avanzate, biotecnologie, spazio, Priorità “Sfide per la società”, energia, salute/benessere, trasporto, economia verde, sicurezza e qualità dei prodotti alimentari (bioindustrie). I progetti devono avere una durata non inferiore a 18 e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi. Devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e comunque non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione dell’agevolazione.
SOGLIE E DI SPESA E SPESE AMMISSIBILI I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere un ammontare complessivo di spese e costi am-
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missibili compreso tra 800 mila e 3 milioni di euro e possono essere presentati dalle imprese singolarmente o in forma congiunta, anche con organismi di ricerca, fino a un massimo di 3 soggetti proponenti. Le spese e i costi ammissibili sono quelli relativi a: - personale (dipendente o collaborazione a progetto o somministrazione di lavoro o assegno di ricerca) utilizzato per il progetto: tecnici, ricercatori, altro personale ausiliario nella misura in cui sono utilizzati nel progetto; - strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione (solo le quote di ammortamento relative al periodo di progetto); - servizi di consulenza, licenze, brevetti e know how; - spese generali di progetto (fino al 50% del valore delle spese di personale); - materiali utilizzati.
FORMA E LIMITE DELLE AGEVOLAZIONI Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite secondo il regime comunitario di esenzione, nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive articolata, in relazione alla dimensione di impresa, come segue: a) 70% per le piccole imprese; b) 60% per le medie imprese; c) 50% per le grandi imprese. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni, oltre a un periodo di preammortamento di 3 anni, e prevede un tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione europea (al momento pari allo 0,53%) e, comunque, non inferiore allo 0,80%.
PROCEDURE Il d.m. 20 giugno 2013 prevede che l’istruttoria delle domande, l’erogazione delle agevolazioni,
l’esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli siano affidati a una o più società o enti in possesso dei requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un’apposita gara. Ciò detto, le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa a “sportello”. La domanda viene istruita dal soggetto gestore sulla base dei seguenti criteri di valutazione: - caratteristiche del soggetto proponente e fattibilità tecnica del progetto; - sostenibilità economico-finanziaria del progetto; - qualità tecnica del progetto; - impatto del progetto in termini d’interesse industriale e di potenzialità di sviluppo. Entro 90 giorni il soggetto gestore del bando comunica al Ministero gli esiti dell’attività istruttoria. Entro i successivi 30 giorni il Ministero adotta i decreti di concessione. Le agevolazioni sono erogate al beneficiario dal soggetto gestore, a fronte di presentazione di fatture quietanzate, in non più di 5 soluzioni, più l’ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all’adozione del decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività. Solo per le piccole e medie imprese può essere erogato il 25% dell’agevolazione a titolo di anticipo. In considerazione dell’impianto dell’incentivo (soglia minima di spesa, tipologia dell’agevolazione) non si entra qui in maggiori dettagli. Per approfondimenti e altre informazioni gli interessati possono sempre rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. L’intera documentazione può essere richiesta al medesimo ufficio o attinta sul citato sito internet del Ministero. (AdT)
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Garanzia Giovani
DAL 10 OTTOBRE L’INOLTRO DELLE ISTANZE
Dopo che la registrazione è stata effettuata nei limiti di età sopra indicati, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione; l’incentivo spetta anche se, nel momento dell’assunzione, il trentesimo anno di età è stato già compiuto.
2. RAPPORTI INCENTIVATI L’Inps, con la circolare n. 118 del 3 ottobre 2014, fornisce le prime indicazioni operative per i datori di lavoro interessati all’incentivo all’assunzione dei giovani ammessi al programma “Garanzia Giovani”. L’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.
1. AVENTI DIRITTO L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani www.garanziagiovani. gov.it di età compresa tra i 15 e 29 anni non inseriti in un percorso di studi, non occupati né inseriti in un percorso di formazione; i minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione; il requisito di età si intende posseduto se, il giorno della registrazione al “Programma”, il giovane non ha ancora compiuto il trentesimo anno di età.
L’incentivo spetta: 1. per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017. 2. per le assunzioni a tempo indeterminato; 3. per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro; 4. rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale, 5. rapporti di lavoro con operai a tempo indeterminato (OTI) L’incentivo non spetta per i rapporti di apprendistato, di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio. Si precisa che l’incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della provincia di competenza del Centro per l’impiego o dell’ambito territoriale di accreditamento del soggetto privato, responsabili dell’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” nei confronti dello specifico giovane.
3. IMPORTO DELL’INCENTIVO IN FUNZIONE DEL TIPO DI ASSUNZIONE E DELLA CLASSE DI PROFILAZIONE DEL GIOVANE AMMESSO AL PROGRAMMA CLASSE DI PROFILAZIONE DEL GIOVANE
Assunzione a tempo indeterminato (anche in somministrazione)
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ L’incentivo è subordinato: - alla regolarità, inerente * l’adempimento degli obblighi contributivi; * l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; * il rispetto degli accordi e contratti colletPAG. 30 - APINFORMA / Lavoro - numero 17 - 30 settembre 2014
BASSA
MEDIA
ALTA
MOLTO ALTA
1.500 €
3.000 €
4.500 €
6.000 €
tivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - all’applicazione dei principi stabiliti dall’arti-
colo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012; - alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “de minimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore (illustrati recentemente con la circolare n. 102 del 3 settembre 2014). L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, siano essi di natura economica o contributiva.
5. MODALITÀ DI RICHIESTA
Per l’ammissione all’incentivo il datore di lavoro inoltra all’INPS una domanda di ammissione all’incentivo, indicando: - il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine; - la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa. La domanda deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. Entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali: - consulta gli archivi elettronici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di conoscere se il giovane per cui si chiede l’incentivo sia registrato al “Programma Garanzia Giovani” e quale sia la sua classe di profilazione; - determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione al tipo di assunzione e alla classe di profilazione attribuita; - verifica la disponibilità residua della risorsa, in relazione alla regione o provincia autonoma di pertinenza; - in caso di disponibilità delle risorse, comunica – esclusivamente in modalità telematica – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo, calcolato per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare. La comunicazione dell’Inps è accessibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”. Entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’IstituPAG. 31 - APINFORMA / Lavoro - numero 17 - 30 settembre 2014
to, il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione ovvero la trasformazione. Entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve essere effettuata mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo.” L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio; è possibile indicare nell’istanza di conferma una provincia di svolgimento del rapporto diversa da quella originariamente indicata nell’istanza preliminare, purché nell’ambito della stessa regione; l’eventuale variazione della provincia – nell’ambito della stessa regione – non incide sull’importo dell’incentivo determinato in precedenza. Per le istanze preliminari relative a rapporti da svolgersi nella provincia autonoma di Trento, non è possibile indicare nell’istanza di conferma una provincia diversa. L’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua alcuni controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo e attribuisce un esito positivo o negativo all’istanza definitiva di ammissione al beneficio; l’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale. L’Inps effettuerà a posteriori gli altri necessari controlli circa la sussistenza dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne. L’Inps informa che dal 10 ottobre 2014 è possibile inviare le istanze telematiche di ammissione agli incentivi all’assunzione, inerenti il Programma “Garanzia Giovani”. Per le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre 2014 (rispettivamente, giorno di decorrenza dell’incentivo e giorno anteriore al rilascio del modulo GAGI) dovranno essere inviate entro sabato 25 ottobre 2014. Per tali istanze la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Dopo il 25 ottobre 2014 sarà comunque possibile inviare istanze per assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre 2014; per tali istanze la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza stessa. Per le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 10 ottobre 2014 la verifica delle di-
sponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza stessa. Per ogni quesito, i datori di lavoro potranno inviare un quesito alla Sede presso cui assolvono gli obblighi contributivi, avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende,
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ovvero utilizzando l’indirizzo di posta elettronica info.diresco@inps.it per problematiche di carattere giuridico o amministrativo e l’indirizzo supporto.diresco@inps.it per problematiche di carattere informatico. (FT)
Assunzione disabili
NUOVA IPOTESI DI SOSPENSIONE OBBLIGO ASSUNZIONE
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 22 del 24 settembre 2014, ha esteso la possibilità della sospensione degli obblighi occupazionali riferiti all’assunzione di personale disabile, disciplinata dall’art. 3, comma 5, della Legge n. 68/1999, alle ipotesi nelle quali il datore di lavoro, avvalendosi delle procedure incentivanti all’esodo, previste dall’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della Legge n. 92/2012, intenda procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con proprio personale dipendente al quale mancano non più di quattro anni al raggiungimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia od anticipato. Al momento le ipotesi che danno luogo alla sospensione degli obblighi occupazionali sono: 1. l’intervento del trattamento integrativo salariale straordinario, limitatamente all’ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata ed in proporzione al numero delle ore integrate; 2. il contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 della Legge n. 863/1984, limitatamente all’ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata ed in proporzione alla quantità di orario ridotto integrato; 3. le procedura collettiva di riduzione di personale ex Legge n. 223/1991. Nel caso in cui la stessa si concluda con almeno cinque licenziamenti la sospensione, da far valere su tutto su territorio nazionale, decorre dal momento in cui è stata aperta la procedura di mobilità (con l’invio della comunicazione alle RSU, alle RSA ed alle organizzazioni di categoria) fino a quando l’ultimo lavoratore licenziato a seguito di detta procedura ha diritto di precedenza alla riassunzione (sei mesi dal recesso, alla luce dell’art. 8, comma 1, della legge n. 223/1991 che richiama la previsione dell’art. 15 della Legge n. 264/1949, modificata per efPAG. 34 - APINFORMA / Lavoro - numero 17 - 30 settembre 2014
fetto del D.L.vo n. 297/2002 che ha ridotto il periodo dai dodici mesi originari); 4. il ricorso al fondo di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo previsto dall’art. 2, comma 28, della Legge n. 662/1996, con le stesse limitazioni avanti indicate (Interpello n. 38/2008 e n. 44/2009); 5. il ricorso al trattamento di integrazione salariale in deroga, con le stesse modalità previste per il normale intervento integrativo salariale (Interpello n. 10/2012); 6. il ricorso al contratto di solidarietà ex art. 5 della Legge n. 236/1993, con le stesse modalità individuate dal Legislatore per il contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 della Legge n. 863/1984 (Interpello n. 10/2012); 7. il ricorso alla procedura individuata dall’art. 4 della Legge n. 92/2012 (di cui parla la Circolare n. 24/2013) che è attivabile per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti (il computo va effettuato con gli stessi criteri individuati dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 223/1991), attraverso incontri e successivi accordi anche nell’ambito di procedure collettive di riduzione di personale, con le organizzazioni sindacali, alfine di agevolare l’esodo dei dipendenti più anziani (compresi i dirigenti) ai quali manchino non più di quattro anni per raggiungere il traguardo della pensione di vecchiaia o di quella anticipata. La procedura, abbastanza complessa ed onerosa, prevede la validazione dell’accordo da parte dell’INPS e la costituzione di una fideiussione bancaria finalizzata a garantire gli impegni del datore di lavoro circa il pagamento della parte di competenza relativa al trattamento che l’Istituto eroga fino al raggiungimento del requisito. Il Dicastero del Lavoro ha chiarimento affermato che il ricorso alla procedura ex art. 4 presuppone una situazione aziendale di crisi con eccedenze di personale da gestire del tutto analoga alla ipotesi di sospensiva degli obblighi occupazionali per integrazione salariale straordinaria (limitazione in proporzione al numero dei lavoratori per i quali è intervenuta la cessazione del rapporto, per tutta la durata della procedura e per il singolo ambito provinciale). (C)
Fondo Agenti Spedizionieri Corrieri ISCRIZIONE E VERSAMENTO AL FONDO
Nel recente passato il F.A.S.C. (Fondo Agenti Spedizionieri Corrieri) ha inviato alle aziende che applicano il CCNL Logistica-Trasporto Merci-Spedizione e che sono inquadrate ai fini previdenziali nel settore terziario, richieste di contribuzione al Fondo stesso. Tale contribuzione è prevista dal CCNL vigente. Il Fondo svolge la funzione di previdenza integrativa ed è dovuta esclusivamente per i lavoratori di livello impiegatizio delle imprese sopra descritte (non riguarda quindi i dipendenti autisti), a fronte di versamento di una contribuzione stabilita nella misura del 2,5% dell’imponibile ai fini previden-
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ziali a carico del lavoratore e del 3,1% dell’imponibile previdenziale a carico dell’azienda. E’ utile ricordare che per le aziende associate alla F.A.I. il contributo a carico dell’azienda si riduce dello 0,60%, in quanto la F.A.I. è l’unica associazione che rinuncia al contributo associativo. Anche a seguito di chiarimenti provenienti dal territorio, nei giorni scorsi Conftrasporto è intervenuta presso il F.A.S.C., ottenendo che le aziende aventi obbligo di versamento, ed alle quali era stata richiesta anche la contribuzione arretrata nei termini prescrizionali, possano regolarizzare la propria posizione semplicemente procedendo all’iscrizione al Fondo e versando la contribuzione con decorrenza dal mese di ottobre 2014, con conseguente azzeramento di quanto dovuto in termini di arretrati. Segnaliamo il link del Fondo dove poter ottenere ulteriore e dettagliata informativa: http://www. fasc.it/ (C)
Tirocinanti e/o lavoratori minorenni. Certificato penale IL PARERE DEL MINISTERO DEL LAVORO
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 25 del 15 settembre 2014, ha risposto ad un quesito di un’associazione datoriale, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 39/2014, di attuazione della Direttiva europea 2011/93/EU concernente la lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. In particolare l’istante domanda se, ai sensi della disposizione normativa citata, il datore di lavoro debba richiedere il certificato penale del casellario giudiziale nel caso di assunzione di personale per lo svolgimento di attività di portineria, ricevimento, amministrazione, cucina, bar, sala e pulizia dei piani che possano implicare un contatto con minori.
LA RISPOSTA IN SINTESI DEL MINISTERO “… Come chiarito da questo Ministero con circolare n. 9/2014, dalla lettura della norma si evince che l’adempimento in esame trova applicazione nell’ipotesi di assunzione di personale per lo svolgimento di attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori, ovvero nell’ambito di attività che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori. Ne deriva che non rientrano, invece, nel campo di applicazione della norma “quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata”, anche se sia comunque possibile riscontrare la presenza di minori. Si sottolinea, inoltre, come la medesima disposizione sancisca l’obbligo di richiesta del certificato in capo al datore di lavoro, fissandone il momento in cui quest’ultimo intenda impiegare il lavoratore e dunque esclusivamente prima di effettuare l’assunzione, ovvero nella misura in cui, venuto a PAG. 36 - APINFORMA / Lavoro - numero 17 - 30 settembre 2014
scadenza il contratto, il datore di lavoro stipuli un nuovo contratto con lo stesso prestatore (cfr. nota interpretativa Ministero della Giustizia - Ufficio legislativo). Alla luce delle osservazioni sopra svolte, in risposta ai quesiti avanzati, si ritiene che nell’ipotesi di attività alberghiere occorre richiedere il certificato solo per quelle attività che involgano un contatto diretto esclusivamente con soggetti minori, come avviene ad esempio per l’addetto al c.d. miniclub o al baby sitting ecc., non riguardando invece le attività del settore afferenti al ricevimento, portineria, cucina, pulizia piani in quanto in tal caso la platea dei destinatari non è costituita soltanto da minori, né tantomeno risulta preventivamente determinabile. Per le suddette ragioni, anche in presenza di tirocinanti o lavoratori minorenni in azienda, non si richiede al datore di lavoro l’assolvimento dell’obbligo in questione per il personale impiegato nella stessa unità produttiva, quand’anche addetto ad attività di tutoraggio, svolgendosi di norma tale ultima attività in via eventuale e, comunque, complementare all’attività lavorativa principale per il cui svolgimento il lavoratore è stato assunto. Infine, si ribadisce che l’obbligo in questione sussiste al momento dell’assunzione del lavoratore e non anche nel caso in cui, nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, lo stesso sia successivamente spostato ad altra attività rientrante nel campo applicativo della disposizione. Del resto, l’art. 25 bis del D.P.R. n. 313/2002 – secondo cui “il certificato penale del casellario giudiziale (…) deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona (…)” – valutato unitamente alla lettera dell’art. 10, par. 2, della Direttiva europea 2011/93/EU – secondo cui “gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro, al momento dell’assunzione di una persona per attività (…)” – induce a concludere nel senso anzidetto. Così ha anche specificato il Ministero della Giustizia – Ufficio legislativo, secondo cui “la norma pone l’obbligo a carico del datore di lavoro in riferimento al momento in cui inizia il rapporto di lavoro”. (C)
Infortunio per macchina difettosa RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO E DEL COSTRUTTORE Con sentenza n. 38955 del 23 settembre 2014, la
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IV Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che in caso di infortunio sul lavoro, dovuto all’utilizzo di un macchinario non sicuro, è il datore di lavoro, insieme al costruttore del macchinario, a rispondere del reato di lesioni personali; ciò in quanto non presenti, in maniera sufficiente, le cautele previste dalla legge ed indipendentemente dal comportamento tenuto dal dipendente. (C)
Cantieri temporanei o mobili VADEMECUM INAIL PER L’AUTOVALUTAZIONE DELLA SICUREZZA Segnaliamo alle Imprese Associate del settore edile un interessante vademecum dell’INAIL Campania (http://www.inail.it/internet_web/wcm/ idc/groups/internet/documents/document/ ucm_142904.pdf) giunto alla seconda edizione (giugno 2014), utile, semplice ed immediato per verificare se gli adempimenti previsti per la sicurezza nei cantieri siano stati correttamente eseguiti.
A tale scopo il vademecum, senza pretese di esaustività, è stato realizzato secondo la forma del questionario a risposta immediata nel quale sono state individuate alcune specifiche aree tematiche: - Servizi igienico assistenziali - Scavi - Ponteggi - Macchine - Impianti elettrici. Tale strumento potrebbe in particolare costituire, laddove opportunamente integrato rispetto alle specifiche esigenze aziendali, un documento probante l’effettivo controllo esercitato nei cantieri ad opera, per esempio, del preposto o di eventuale altro soggetto a ciò incaricato.
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(C)
Prevenzione incendi
CIRCOLARE MINISTERIALE PER LE ATTIVITÀ CHE COINVOLGONO GAS Il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica – Area prevenzione incendi, con Circolare protocollo 0010694.05-09-2014, ha fornito delucidazioni in merito alle attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio da
presentare ai sensi del D.P.R. 151/11 e del D.M. 7 agosto 2012 per le attività N° 2 e 6 ex DPR 151, di seguito riportate: - attività n° 2 - Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa. - attività n° 6 - Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa. (C)
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Valutazione dei rischi nelle piccole aziende SOFTWARE GRATUITO DELL’ULSS N. 4 ALTO VICENTINO Segnaliamo che l’ULSS n. 4 Alto Vicentino ha prodotto un software gratuito per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) conforme alla normativa sulle procedure standardizzate. Si ricorda che il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 aveva introdotto le procedure standardizzate della valutazione dei rischi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che possono essere utilizzate dalle imprese che occupano fino a 10 e 50 lavoratori per redigere il loro documento di valutazione dei rischi (DVR). Lo scopo del software è in particolare quello di agevolare i datori di lavoro delle imprese di piccole dimensioni e semplificare gli adempimenti per loro previsti. Come si può desumere anche dal “manuale d’uso”, che si può scaricare insieme al software, in base al tipo di attività svolta il datore di lavoro è guidato nell’individuazione dei pericoli e dei rischi presenti nella propria attività e aiutato nel definire successivamente le misure di prevenzione da attuare. Ad esempio nella sezione “Processi aziendali” si inseriscono le fonti di pericolo, correlate ai reparti/ambienti di lavoro, suddivise in 2 gruppi, in base ai codici ATECO dell’azienda impostati nella prima Sezione (Anagrafica dell’Azienda).
Nel software compaiono “le fonti di pericolo ritenute più probabili per il settore ATECO dell’azienda” e cliccando su “verifica” si accede ad un’altra finestra, contenente tutte le altre fonti di pericolo, meno probabili, ma comunque possibili”. Si segnala poi che oltre alla gestione di tutte le informazioni necessarie per la stesura del DVR conforme al Decreto Interministeriale 20 novembre 2012, il software fornisce ulteriori funzionalità che possono essere usate facoltativamente dall’utente a corredo della valutazione dei rischi: - organigramma aziendale in grado di indicare le dipendenze funzionali tra le diverse figure aziendali, anche utilizzando molteplici livelli gerarchici; - ulteriore documentazione a supporto dell’utente durante la valutazione dei rischi, come ad esempio liste di controllo o procedure facsimile; - scadenzario che riassume tutte le attività da svolgere con le rispettive scadenze e avvisi automatici in caso di attività già scadute. Infine, un’utile funzionalità che prevede il software è “quella di duplicare le valutazioni dei rischi per associare ogni valutazione di uno stesso rischio a differenti ambienti di lavoro o attrezzature o sostanze”. Una funzionalità che, ad esempio, può essere utile se ci fossero macchinari o sostanze simili che richiedono la valutazione dello stesso rischio. Il software prodotto dallo SPISAL può essere scaricato gratuitamente alla pagina web http://www. ulss4.veneto.it/web/ulss4/Prevenzione/servizi_ dip/spisal/20090527112018/valutazione_rischi
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(C)
Sostanze chimiche
AGGIORNAMENTI
REACH Resa pubblica la proposta dell’ECHA di aggiungere nuove sostanze alla lista delle autorizzazioni ECHA ha avviato una consultazione pubblica sulla sua bozza di raccomandazione per l’inclusione di nuove sostanze nella Lista delle Autorizzazioni. I commenti dovranno essere trasmessi entro il 30 novembre 2014 (utilizzando il webform di ECHA). Parallelamente, l’ECHA facilita una call da parte della Commissione europea sulle possibili conseguenze socio-economiche che potrebbero derivare dall’inclusione di queste nuove sostanze in All. XIV. Sulla base della valutazione dei dati contenuti nei dossier di registrazione, secondo le informazioni disponibili e successivamente all’iniziale consultazione del Comitato Stati Membri, l’ECHA considera di raccomandare per la prioritizzazione: a) Due sostanze ottenute dal catrame di carbone: - Olio di antracene; - Pece, catrame, alte temp. b) Sei derivati del piombo: - Tetraossido di piombo (minio arancione piombo arancio); - Monossido di piombo (ossido di piombo); - Triossido di tetrapiombo solfato; - Acido silicico, sale di piombo; - Pirocloro, antimonio piombo giallo; - Acido acetico, sale di piombo, basico. c) Quattro derivati del boro: - Acido borico; - Tetraborato di disodio, anidro; - Triossido di diboro; - Tetraboro disodio eptaossido, idrato. d) Sette ftalati: - Diisopentilftalato; - Acido 1,2-Benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-8, C7-rich;
- Acido 1,2-Benzendicarbossilico, alchil esteri di-C7-C11-ramificati e lineari; - Acido 1,2-Benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare; - Bis(2-metossietil) ftalato; - N-pentil-isopentilftalato; - Dipentil ftalato. 4-nonilfenoli, ramificati e lineari, etossilati 1-bromopropano (n-propil bromuro) La raccomandazione specifica anche le condizioni proposte per i requisiti in materia di autorizzazione per ogni sostanza. Queste condizioni includono le date entro le quali devono pervenire le domande e le date (“sunset date”) entro le quali non è più possibile utilizzare una sostanza se l’autorizzazione non è stata concessa. Utilizzando i webforms disponibili sul sito ECHA, le parti interessate possono trasmettere i loro commenti alla bozza di raccomandazione. Le informazioni ottenute durante la consultazione pubblica verranno utilizzate per valutare ulteriormente il carico di lavoro associato alle sostanze raccomandate e, se pertinente, per migliorare la valutazione di priorità mediante l’approccio di prioritizzazione concordato. Durante questa fase di consultazione pubblica c’è anche la possibilità di fornire input sulla call, indetta dalla Commissione europea, sulle conseguenze socio-economiche dell’inclusione di tali sostanze in All. XIV. Tali informazioni saranno trasmesse direttamente alla Commissione e non saranno prese in considerazione dall’ECHA nel processo di raccomandazione. Per ulteriori informazioni: http://echa.europa. eu/it/view-article/-/journal_content/title/echasproposal-to-add-new-substances-to-the-authorisation-list-is-now-in-public-consultation Nove nuove sostanze aggiunte alla lista delle autorizzazioni Sulla G.U.C.E. del 19 agosto 2014 (Serie L 244/6) è stato pubblicato il Reg. (UE) n. 895/2014 del 14 agosto 2014 recante modifica per quanto riguarda l’All. XIV al Reg. REACH. Con la pubblicazione di tale regolamento vengono sottoposte al regime di autorizzazione previsto dal REACH 9 nuove so-
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stanze altamente preoccupanti (SVHC) che erano state prioritizzate dall’ECHA nel Gennaio 2013 e che sono utilizzate, ad esempio, come solventi, agenti anti-corrosione e polimerizzanti. Le richieste di autorizzazione per continuare ad utilizzare tali sostanze dovranno essere presentate tra febbraio 2016 e luglio 2017. Nuova consultazione pubblica sulle alternative agli usi di tricloroetilene (TCE) e triossido di diarsenico ECHA ha avviato una fase di consultazione pubblica per ricevere informazioni sulle alternative al TCE e al Triossido di diarsenico per i seguenti usi: - TCE - Solvente per la rimozione ed il recupero di resine da tessuti tinti; - Solvente nel processo di recupero e di purificazione delle resine dalle acque di processo; - Triossido di diarsenico - Coadiuvante di processo per la rimozione del biossido di carbonio dal gas di sintesi utilizzato nel ciclo produttivo dell’ammoniaca. ECHA ha ricevuto due domande di autorizzazione per le sostanze sopra citate. Reg. (UE) n. 900/2014: aggiornamento del Reg. (CE) n. 440/2008 sui metodi di prova istituiti ai sensi del reg. REACH Sulla G.U.U.E. del 21 agosto 2014 (Serie L 247/1) è stato pubblicato il Reg. (UE) n. 900/2014 del 15 luglio 2014 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (CE) n.440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del Reg. REACH. E’ stato necessario aggiornare il Reg. (CE) n. 440/2008 al fine di includervi i nuovi metodi di prova aggiornati che l’OCSE ha recentemente adottato, per tenere conto del progresso tecnico e quindi ridurre il numero di animali usati a scopo di sperimentazione (Dir. 2010/63/UE). Il nuovo regolamento sui metodi di prova contiene sei nuovi metodi per determinare la tossicità e altri effetti sulla salute e due metodi in vivo per valutare gli effetti estrogenici e (anti)androgenici.
BIOCIDI Le imprese non-UE devono essere indicate nella lista delle sostanze attive e dei fornitori ECHA e la Commissione europea hanno concordato di pubblicare i nomi delle imprese non-UE insieme a quelli dei loro rappresentanti UE nell’elenco previsto dall’art. 95 del Regolamento sui prodotti biocidi (BPR). Nel preparare la pubblicazione del primo elenco UE dei principi attivi e dei fornitori (tale elenco
è previsto dall’art. 95 del BPR), ECHA ha formalmente raggiunto un accordo con la Commissione sul fatto che le imprese extra-UE partecipanti al programma di revisione europeo di tutti i principi attivi ad azione biocida esistenti sul mercato UE (Programma di revisione) dovranno essere inseriti accanto a quelli dei loro rappresentanti UE. Lo stesso si applica a quelle imprese extra-UE che hanno supportato un nuovo principio attivo. Al fine di assicurare un trattamento equo, tutti i fabbricanti non-UE da ora in poi avranno la possibilità di nominare un rappresentante UE per soddisfare gli scopi della lista dell’art. 95. Le imprese non-UE che partecipano al Programma di revisione saranno contattate da ECHA per avere ulteriori informazioni sui loro rappresentanti UE. Per quelle imprese che stanno predisponendo i documenti attestanti la loro posizione di rappresentante di entità legali extra UE, ECHA ha modificato i documenti a supporto al fine di includere anche tali informazioni. Pertanto si richiama l’attenzione sul fatto che a partire dal 1° settembre 2015, un prodotto biocida non può essere immesso sul mercato dell’UE se il fornitore della sostanza o del prodotto non è inserito nell’elenco per il Product Type a cui il prodotto appartiene. Per ulteriori informazioni: http://echa.europa.eu/documents/10162/17287015/active_substance_suppliers_en.pdf
COSMETICI Modificati gli allegati III, V e VI del Regolamento (CE) n. 1223/2009 in seguito ai pareri del Comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSSC) (Reg.(UE) n.866/2014 della Commissione dell’8 agosto 2014 che modifica gli allegati III, V e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici e rettifica del 28 agosto 2014) Sulla base dei pareri del comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSSC) e dello sviluppo tecnico e scientifico sono state apportate ulteriori modifiche agli allegati III, V e VI del regolamento sui prodotti cosmetici. Le modifiche riguardano: - le sostanze identificate come cloruro di alchil (C16, C18, C22) trimetil-ammonio (cetrimonium chloride, steartrimonium chloride e behentrimonium chloride) destinate a impieghi diversi dal conservante per i quali sono state introdotte in allegato III le voci n. 286 e 287 - le sostanze identificate come bromuro e cloru-
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ro di alchil (C 12-22) trimetil-ammonio per le quali la voce 44 dell’allegato V è stata modificata aggiungendo per alcune sostanze la dicitura “Per usi diversi dal conservante” - l’Acido 2-idrossi-1,2,3-propantricarbossilico, monoidrato e sale monoidrato d’argento (1+) dell’acido 2- idrossi- 1,2,3-propantricarbossilico per la quale è stata introdotta una voce specifica (n. 59) in allegato V - 1,3,5-Triazina, 2,4,6-tris [1,1’-bifenil]-4-il-, compreso l’impiego come nanomateriale per la quale è stata introdotta una voce specifica (n. 29) in allegato VI.
IMPORT EXPORT PIC – un nuovo IT - tool per esportatori ed importatori di alcune sostanze chimiche pericolose Il nuovo e PIC tool (http://echa.europa.eu/it/ view-article/-/journal_content/title/epic-a-newittool-for-exporters-and-importers-of-certainhazardous-chemicals) sostituirà completamente il tool della Commissione europea, EDEXIM, che attualmente viene utilizzato nell’ambito del Rego-
lamento sull’assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC). L’ePIC consentirà agli esportatori, importatori, Stati Membri, Commissione europea, dogane ed ECHA di assumere i propri ruoli nella gestione dell’esportazione e dell’importazione di alcune sostanze estremamente pericolose. Infatti l’ePIC ha tre interfacce indipendenti. La prima è dedicata alle imprese, la seconda alle autorità (ECHA, autorità nazionali designate e Commissione europea) e la terza agli operatori doganali. Il vecchio sistema EDEXIM verrà chiuso alla fine del 2014. Le informazioni attualmente disponibili sull’interfaccia pubblica dell’EDEXIM, come statistiche e rapporti sulle esportazioni ed importazioni, saranno rese disponibili sul sito web dell’ECHA alla fine di settembre. Si ricorda che il Reg. PIC revisionato è entrato in applicazione da marzo 2014 ed ECHA è il focal point per l’attuazione di tale regolamento nella UE. (fonte: Newsletter n° 9 Anno 2014 di NORMACHEM Srl)
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Altro decreto per l’apertura dei cantieri COSTITUISCE “ESTREMA URGENZA” LA SITUAZIONE CONSEGUENTE AD APPOSITA RICOGNIZIONE DA PARTE DELL’ENTE INTERESSATO CHE CERTIFICA COME INDIFFERIBILI GLI INTERVENTI Con il decreto-legge del 12 settembre 2014 n. 133 il Governo sta elaborano dei provvedimenti per risolvere la grave crisi del settore dell’edilizia, in particolare quelle misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle cattività produttive. Vediamo di seguito quali sono le normative di maggiore interesse.
MISURE PER LA RIAPERTURA DEI CANTIERI Disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell’economia Per consentire nell’anno 2014 la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all’avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementato di complessivi 3.890 milioni di euro, di cui 39 milioni per l’anno 2013, 26 milioni per l’anno 2014, 231 milioni per l’anno 2015, 159 milioni per l’anno 2016, 1.073 milioni per l’anno 2017, 2.066 milioni per l’anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali Per favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014, per le quali la PAG. 44 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2014
problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, è data facoltà di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorché già definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla realizzazione dell’opera. In caso di mancato perfezionamento del procedimento comunque riconducibile ad ulteriori difficoltà amministrative, è data facoltà di avvalimento a scopo consulenziale, acceleratorio dell’apposita cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel limite di 250 milioni di Euro per l’anno 2014, sono esclusi dal patto di stabilità interno Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 300 milioni di euro, i pagamenti sostenuti successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015.
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI AUTOSTRADALI E DI TELECOMUNICAZIONI Norme in materia di concessioni autostradali Nel rispetto dei principi dell’Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie, nonché un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali possono, entro il 31 dicembre 2014, proporre modifiche del rapporto concessorio anche mediante l’unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Il concessionario predispone un nuovo piano economico finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un’apposita convenzione unitaria che devono intervenire entro il 31 agosto 2015. Il piano deve assicurare l’equilibrio economico fi-
nanziario, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l’utenza. L’affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal Codice dei Contratti (D.lgs. 163/2006).
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica AFAM Fatti salvi i casi previsti dal Codice dei Contratti relativamente alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, costituisce “estrema urgenza”, la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell’Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali: a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente; b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; c) all’adeguamento alla normativa antisismica; d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. A questi interventi, si applicano le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza: a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell’offerta prevista dall’articolo 75 del Codice b) i bandi di gara, sono pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante; c) i termini di ricezione delle domande di partecipazione alla gara sono dimezzati; d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procePAG. 45 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2014
dimento, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura negoziata prevista dall’articolo 57 del Codice, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici. I lavori affidati con questa procedura, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante sub appalto o sub contratto nel limite del 30 per cento dell’importo della medesima categoria; e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici. Potere sostitutivo nell’utilizzo dei fondi europei Per non incorrere nelle sanzioni previste dall’ordinamento dell’Unione europea, in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell’attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall’UE, ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell’utilizzo dei fondi nazionali per le politiche di coesione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, anche prevedendone l’attribuzione ad altro livello di governo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della tempistica e degli obiettivi dei piani, programmi ed interventi finanziati dall’UE o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche avvalendosi delle amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica. Norma overdesign Non possono essere richieste modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a standard tecnici che prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell’infrastruttura, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.
Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese È prevista l’istituzione di un “fondo privato di servizio” per favorire la patrimonializzazione di imprese caratterizzate da un equilibrio economico, ma non adeguatamente capitalizzate. Il fondo sarà sottoscritto da investitori istituzionali e professionali con una dotazione minima di un miliardo di euro, e avrà durata decennale. La gestione del fondo sarà affidata a una società di gestione del risparmio selezionata mediante procedure di evidenza pubblica. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze saranno individuate le caratteristiche delle imprese beneficiarie, le tipologie d’intervento del fondo e le modalità organizzative del medesimo.
MISURE PER IL RILANCIO DELL’EDILIZIA Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate alcune modificazioni con lo scopo di sburocratizzare e rendere più semplice la possibilità di intervenire sul patrimonio edilizio. Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 150 mila, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni di legge. I contratti comunque devono essere provati per iscritto. Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo. Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione Per l’acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 PAG. 46 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2014
dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi è riconosciuta all’acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro. La deduzione spetta, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall’impresa che esegue i lavori. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la deduzione spetta anche per l’acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione. La deduzione, spetta a condizione che: a) l’unità immobiliare acquistata o costruita su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo, il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto; b) l’unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; c) l’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; d) l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
e) il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero a quello stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario. La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. Le ulteriori modalità attuative del presente articolo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze.
MISURE URGENTI PER LE IMPRESE Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri Per diversificare l’offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o
PAG. 47 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2014
più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma. In ogni caso, il vincolo di destinazione può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 277, del 26 novembre 2002, recante il recepimento dell’accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. (CS)
Antimafia e qualificazione L’AUTORITÀ SUGGERISCE L’OPPORTUNITÀ DI ACQUISIRE, IN SEDE DI RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE, LA SOLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con atto di segnalazione n. 1 del 2 settembre 2014 ha affrontato il tema delle verifiche antimafia ai fini del rilascio dell’attestato di qualificazione. L’ANAC ha assunto i compiti e le funzioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a seguito della soppressione di quest’ultima, e in questo atto ha spiegato le problematiche relative al conseguimento della SOA in relazione alla verifica antimafia.
PREMESSE Tra i requisiti di carattere generale occorrenti per il conseguimento dell’attestato di qualificazione di cui all’art. 40 del Codice dei contratti, è richiesta, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b) dello stesso Codice, richiamato dall’art. 78 del D.P.R. n. 207/2010, l’assenza della pendenza del procedimento “per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società”. Per l’ANAC la Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e la Legge 31 maggio 1965 n. 575, richiamate dal citato articolo 38, comma 1, lett. b), sono state abrogate PAG. 48 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2014
per effetto dell’entrata in vigore del Codice antimafia e, pertanto, i richiami normativi contenuti nello stesso art. 38 a tali fonti, devono ritenersi sostituiti con le nuove disposizioni in materia. In particolare l’art. 3 della Legge. n. 1423/1956 deve intendersi sostituito dall’art. 6 (tipologia delle misure e loro presupposti) del Codice antimafia, mentre l’art. 10 della Legge n. 575/1965 deve intendersi sostituito dall’art. 67 (effetti delle misure di prevenzione) dello stesso decreto legislativo. Al riguardo l’Autorità sottolinea che le disposizioni del Codice antimafia (ed in particolare, per gli aspetti che qui rilevano, quelle del Libro II, entrate in vigore il 13 febbraio 2013 a seguito della pubblicazione del D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218 nella G.U. del 13 dicembre 2012) costituiscono ius superveniens rispetto al Codice dei contratti ed alla relativa disciplina attuativa (recata dal Regolamento). Esse, inoltre, non si limitano ad una mera ricognizione del contenuto delle norme che hanno sostituito (art. 3 Legge n. 1423/1956 e art. 10 Legge n. 575/1965) ma lo innovano attraverso l’espressa inclusione degli attestati di qualificazione in seno al citato art. 67. Per l’ANAC deve ritenersi, pertanto, che il Codice antimafia, pur non prevedendo l’abrogazione espressa del citato art. 38, comma 1 lett. b), abbia senz’altro innovato la disciplina dettata da tale disposizione. Pertanto, al fine di consentire agli operatori del settore di agire nell’ambito di un sistema normativo chiaro ed univoco, appare necessario un intervento di modifica delle disposizioni normative del Codice antimafia e del Codice dei contratti, che armonizzi le disciplina in materia di verifiche antimafia.
VERIFICHE ANTIMAFIA AI FINI DEL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE Alcune criticità sono emerse in ordine all’applicazione delle disposizioni antimafia nell’ambito del sistema di qualificazione di cui all’art. 40 del Codice dei contratti, con particolare riferimento alla tipologia di documentazione da acquisire per le verifiche antimafia in sede di rilascio dell’attestato di qualificazione da parte delle SOA.
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In particolare, posto che l’art. 67 del Codice antimafia ricomprende espressamente l’attestazione di qualificazione tra i provvedimenti il cui rilascio è condizionato dalle verifiche antimafia, occorre chiarire se le SOA siano tenute ad effettuare le verifiche acquisendo soltanto la “comunicazione antimafia” o se le medesime debbano acquisire, altresì, la “informazione antimafia”. Al riguardo l’ANAC sottolinea che ai sensi dell’art. 83 del Codice antimafia le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti ivi indicati “devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’art. 84, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67”. A sua volta, il citato art. 84 stabilisce, al comma 1, che la documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dalla informazione antimafia. Lo stesso articolo chiarisce, quindi, al comma 2, che “la comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67”, mentre al comma 3 chiarisce che “l’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4”. Il generico rinvio operato dal citato art. 83 alla documentazione antimafia di cui all’art. 84, ai fini del rilascio, anche, degli attestati di qualificazione, quali provvedimenti indicati nell’art. 67, non consente di individuare con chiarezza se le SOA ai fine del rilascio dei predetti attestati sono tenute ad acquisire l’informazione antimafia o la comunicazione antimafia, entrambe previste nello stesso art. 84. La disamina delle disposizioni del Codice Antimafia in materia di informazione antimafia contenute in particolare negli articoli 84, comma 3, e 90 e segg., l’Autorità ritiene come tassativo l’elenco dei rapporti sottoposti a tale verifica, il quale non include la categoria dei provvedimenti amministrativi nella quale vanno ricondotte le attestazioni di qualificazione (iscrizioni ed abilitazioni) (in tale senso la nota n. 13315/1(5) del 22 luglio 2014 del Ministero dell’Interno). Da quanto sopra, per l’Autorità, sembrerebbe derivare che ai fini del rilascio dell’attestato di qualificazione, quale provvedimento contemplato nell’art. 67, richiamato dall’art. 83, sia necessaria PAG. 50 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2014
l’acquisizione della sola comunicazione antimafia. Tale obbligo per le SOA, tuttavia, dovrebbe essere esplicitato con maggiore chiarezza nelle disposizioni di riferimento. A ciò si aggiunga che, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, il Codice antimafia prevede agli articoli 96 e seguenti, l’istituzione della “banca dati nazionale unica della documentazione antimafia”. L’accesso a tale banca dati è limitato ai soggetti di cui all’art. 97 dello stesso decreto legislativo, come di seguito elencati: a) i soggetti indicati dall’articolo 83, commi 1 e 2; b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) gli ordini professionali; c-bis) l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all’articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Fino all’attivazione della predetta Banca dati, i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, acquisiscono la documentazione antimafia direttamente dalle Prefetture competenti ai sensi dell’art. 87, commi 1 e 2 e dell’art. 90, commi 1 e 2 del Codice antimafia; per il rilascio di tale documentazione devono osservarsi i termini di cui agli articoli 88 e 92 dello stesso decreto legislativo (art. 99, comma 2-bis). Al riguardo (come pure affermato dal Ministero dell’Interno, nella citata nota n. 13315/1(5) del 22 luglio 2014), le SOA non sono espressamente indicate in tale elenco e, dunque, non sarebbero abilitate a consultare il sistema informativo istituito dall’art. 96 del Codice antimafia. Sistema informativo che, peraltro, al momento non è ancora attivo. Sussiste, quindi, anche in relazione a tale aspetto, la necessità di un intervento di modifica delle fonti di riferimento, posto che da un lato, si prevede, ai fini del rilascio dell’attestato di qualificazione (quale provvedimento contemplato nell’art. 67 richiamato dall’art. 83), la necessità che venga acquisita la comunicazione antimafia, dall’altro che tale acquisizione avvenga attraverso un sistema informativo al quale possono accedere esclusivamente i soggetti indicati nell’art 97 del Codice antimafia, tra i quali non sono espressamente incluse le SOA.
CONCLUSIONI Alla luce delle considerazioni esposte, l’Autorità suggerisce l’opportunità di una revisione delle di-
sposizioni sopra richiamate, al fine di statuire in maniera chiara ed espressa l’obbligo per le SOA di acquisire, in sede di rilascio dell’attestazione di qualificazione, la sola comunicazione antimafia. Si rende, altresì, necessario un intervento di modifica dell’art. 97 del Codice antimafia volto a chiarire se le SOA rientrano tra i soggetti abilitati
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all’accesso alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e, nel caso in cui tale accesso non sia consentito, chiarire con quali modalità le predette società possono acquisire la prescritta comunicazione antimafia. (CS)
Costo della manodopera edile provincia di Trieste pera delle imprese edili elaborati in base alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 28 febbraio 1948, n. 663, in vigore nella provincia di Trieste a partire dal 1° luglio 2014. La tabella non tiene conto delle spese generali (1315%) e degli utili d’impresa (10%) determinati con l’art. 34 DPR 21 dicembre 1999, n. 554.
LA TABELLA VALIDA DAL 1° LUGLIO 2014
(C)
Riportiamo di seguito i costi orari della manodo-
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. PER IL VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA SEZIONE DI GORIZIA COSTI ORARI DELLA MANODOPERA DELLE IMPRESE EDILI (ESCLUSE LE SPESE GENERALI E L’UTILE D’IMPRESA) ELABORATI IN BASE ALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO LL.PP. 28.02.1948, N. 663, CHE SI APPLICANO PER LE ORE DI LAVORO EFFETTIVO IN TUTTA LA PROVINCIA DI GORIZIA DAL 1° LUGLIO 2014 TABELLA N. 1/2014 N. DI ORD.
ELEMENTI DI COSTO
OPERAIO COMUNE (1° LIVELLO)
OPERAIO QUALIFICATO (2° LIVELLO)
OPERAIO SPECIALIZZATO (3° LIVELLO)
OPERAIO DI (4° LIVELLO)
Retribuzioni immediate 1
Paga base minima oraria dal 01.07.2014 € (Accordo 01.07.2014)
4,71000
5,51000
6,13000
6,60000
2
Indennità territoriale 01.01.2011
€
1,13000
1,32000
1,48000
1,57000
3
Indennità di contingenza dal 1° novembre € 1991
2,96000
2,99000
3,00000
3,01000
4
E.D.R. dal 1° gennaio 1993
di
settore
dal
€
0,06000
0,06000
0,06000
0,06000
A) Retribuzione base €
8,86000
9,88000
10,67000
11,24000
5
Retribuzione delle festività residue: 7,12% € su A)
0,63083
0,70346
0,75970
0,80029
6
Gratifica natalizia, ferie (18,50%) e riposi annui (4,95%), per un totale di 23,45% su € (A+5)
2,22560
2,48182
2,68026
2,62345
Retribuzioni aggiuntive 7
Indennità di trasporto
€
0,56467
0,56467
0,56467
0,56467
8
Integrazioni salariali per periodi di malattia € ed infortunio 6,36% su A)
0,56350
0,62837
0,67861
0,71486
B) Retribuzione imponibile €
12,84460
14,25832
15,35324
16,14327
9
Indennità mensa/Buono pasto: (all’ora 0,75000 corrisposte al 40,00% dei lavo- € ratori)
0,30000
0,30000
0,30000
0,30000
10
Costo del pasto caldo all’80%: (all’ora 1,00000 richiesto dal 60,00% dei lavora- € tori)
0,60000
0,60000
0,60000
0,60000
PAG. 52 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2014
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. PER IL VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA SEZIONE DI GORIZIA COSTI ORARI DELLA MANODOPERA DELLE IMPRESE EDILI (ESCLUSE LE SPESE GENERALI E L’UTILE D’IMPRESA) ELABORATI IN BASE ALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO LL.PP. 28.02.1948, N. 663, CHE SI APPLICANO PER LE ORE DI LAVORO EFFETTIVO IN TUTTA LA PROVINCIA DI GORIZIA DAL 1° LUGLIO 2014 TABELLA N. 1/2014 N. DI ORD.
ELEMENTI DI COSTO
OPERAIO COMUNE (1° LIVELLO)
OPERAIO QUALIFICATO (2° LIVELLO)
OPERAIO SPECIALIZZATO (3° LIVELLO)
OPERAIO DI (4° LIVELLO)
1,28512
1,41730
1,51968
1,59355
Indennità dilazionate 11
Trattamento di fine rapporto: 9,35% (su B € + 9 + 10) Oneri di gestione
12
Contributi A - Cassa Edile: 10,34% su (A € + 5 + Imp. di 9)
0,98502
1,09800
1,18550
1,24864
13
Contributi B - Previdenziali: 51,48% su (B € + Imp. di 9)
6,63068
7,35846
7,92212
8,32883
14
Contributi B - 51,48% su 15,00% di voce € 12)
0,07606
0,08479
0,09154
0,09642
15
Oneri di legge, contrattuali: 33,50% su (A € + 5 + 6)
3,92500
4,37687
4,72684
4,97935
16
Incidenza Irap 3,90% su imp. cuneo fisca€ le
0,65477
0,73709
0,80085
0,84685
Complessivamente €
27,30125
30,23083
32,49977
34,13691
Costo orario arrot. da applicare Totale €
27,30
30,23
32,50
34,14
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I “Salotti di Management” UN CICLO DI INCONTRI DEDICATI ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE CON FOCALIZZAZIONE SUL SUDAMERICA Abbiamo ricevuto il programma di una serie di incontri organizzati da Strategia&Controllo - società di consulenza nel campo del controllo di gestione, controllo strategico, ottimizzazione dei processi interni, pianificazione e finanza aziendale - in collaborazione con la nostra Associata Profila di Tavagnacco. Si tratta di un’edizione speciale dei “Salotti di Management”, incontri gratuiti rivolti a piccoli gruppi di persone (10-15) tra decisori aziendali (imprenditori/manager) e professionisti con competenze distintive specifiche nelle singole materie. L’iniziativa nasce dalla considerazione che internazionalizzare la propria azienda in un nuovo Paese rappresenta al tempo stesso un’opportunità di sviluppo concreto ed una sfida da pianificare accuratamente. Gli appuntamenti saranno l’occasione per illustrare gli strumenti a disposizione dell’Azienda e le caratteristiche specifiche dei Paesi di interesse nell’ambito sudamericano per ottimizzare le attivi-
tà di sviluppo dell’impresa, esaminando la situazione generale dell’area per poi focalizzarsi sui singoli Paesi dell’Alleanza del Pacifico e sul Brasile. Riportiamo il calendario degli incontri: - Giovedì 16 ottobre – dalle 18.00 alle 20.00 Internazionalizzazione in Colombia: opportunità, caratteristiche e strumenti strategicofinanziari per l’impresa - Giovedì 23 ottobre – dalle 18.00 alle 20.00 Internazionalizzazione in Messico: opportunità, caratteristiche e strumenti strategicofinanziari per l’impresa - Giovedì 30 ottobre – dalle 18.00 alle 20.00 Internazionalizzazione in Perù: opportunità, caratteristiche e strumenti strategico-finanziari per l’impresa - Giovedì 6 novembre – dalle 18.00 alle 20.00 Internazionalizzazione in Brasile: opportunità, caratteristiche e strumenti strategicofinanziari per l’impresa Le relatrici saranno Alessandra Gruppi (Strategia&Controllo) e Patricia Araya (Pro-Fila); tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella sede di Profila, via Marconi 81/A, Tavagnacco. Per confermare la presenza ai singoli incontri è necessario trasmettere un’email all’indirizzo miotti@strategiaecontrollo.it, oppure contattare il 347.9645275.
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(MCS)
Business News LE ULTIME INFORMAZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE RICEVUTE DA INFORMEST CONSULTING SRL
ad un gruppo d’imprese ha lo scopo di ottenere un’economia di scala nella realizzazione delle attività operative di progetto ed una conseguente significativa riduzione dei costi di penetrazione commerciale che verranno ripartiti tra le aziende partecipanti. Le aziende interessate possono contattare il dr. Matteo Rosina (m.rosina@informestconsulting.it, tel. 0421.280821).
PROGRAMMA DI PENETRAZIONE COMMERCIALE IN POLONIA PER AZIENDE DEL SETTORE PACKAGING
AVVIO DEL PROGRAMMA DI PENETRAZIONE COMMERCIALE IN GERMANIA PER AZIENDE DELLA SUBFORNITURA MECCANICA
INFORMEST Consulting, nell’ambito delle proprie iniziative finalizzate allo sviluppo dell’export delle PMI italiane, intende realizzare un programma di penetrazione commerciale in Polonia per un gruppo di imprese italiane appartenenti al settore dell’automazione meccanica, attrezzature, macchinari e linee complete di produzione per il packaging, non concorrenti tra loro dal punto di vista dei prodotti. L’export italiano verso il mercato polacco è caratterizzato dalla prevalenza di beni strumentali ed intermedi, essendo l’Italia un importante fornitore di tecnologia avanzata per la Polonia. Il macrocomparto della meccanica strumentale, con particolare riferimento al settore del packaging, è tradizionalmente la principale voce delle esportazioni italiane verso la Polonia. Le prospettive di sviluppo del settore a medio e lungo termine sono positive e strettamente legate allo sviluppo dei principali settori industriali (agroalimentare, automotive, cosmetico, farmaceutico, degli elettrodomestici e legno-arredo) per rispondere alla crescente domanda proveniente dal consumatore finale. Attualmente in Polonia operano nel settore del packaging oltre 7.000 aziende, delle quali 4.300 considerate di rilievo; di queste, 2.300 sono aziende di produzione, 1.200 offrono servizi di sviluppo per il packaging industriale e circa 800 operano nella distribuzione. L’iniziativa proposta
INFORMEST Consulting informa le aziende interessate che è in fase di avvio il programma di inserimento commerciale nel mercato tedesco secondo il modello del consorzio o gruppo commerciale non formalizzato; il servizio è diretto ad aziende italiane impegnate nel comparto della subfornitura meccanica, aziende produttrici del prodotto finito, produttori OEM. La Germania è specializzata nello sviluppo e nella produzione di beni industriali complessi; i più importanti settori industriali sono l’industria automobilistica, l’industria meccanica, l’elettrotecnica e l’industria chimica. Le importazioni del Paese si concentrano sui settori della meccanica, degli autoveicoli, della metallurgia e dei prodotti chimici; i maggiori fornitori della Germania sono i Paesi Bassi, la Cina, la Francia, il Regno Unito e l’Italia. L’iniziativa di sviluppo commerciale in Germania è indirizzata ad un gruppo d’imprese non concorrenti tra loro dal punto di vista delle lavorazioni/ produzioni ed ha lo scopo di ottenere economie di scala nella realizzazione delle attività operative di sviluppo export ed una conseguente significativa riduzione dei costi di inserimento commerciale che verranno ripartiti tra le aziende partecipanti. Per le aziende interessate è ancora possibile aderire al programma; per informazioni, inviare una richiesta all’indirizzo consulenza@informestconsulting.it.
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Accordo di libero scambio tra UE e Ucraina, Georgia, Moldova L’ACCORDO PREVEDE CHE I PAESI FIRMATARI SI IMPEGNINO, IN PRIMIS, A RIAVVICINARE LE PROPRIE LEGISLAZIONI SULLA BASE DI VALORI COMUNI E DI LEGAMI STRETTI E PRIVILEGIATI a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero In data 29.5.2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 161 la decisione del Consiglio n. 2014/295/UE relativa all’accordo di associazione siglato tra Unione Europea e Ucraina. In data 30.8.2014, la decisione del Consiglio del 16 giugno 2014 relativa all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione e la Repubblica di Moldova e Georgia. L’accordo prevede che i paesi firmatari si impegnino, in primis, a riavvicinare le proprie legislazioni sulla base di valori comuni e di legami stretti e privilegiati. La parte centrale riguarda, invece, l’istituzione progressiva di una zona di libero scambio (free trade zone), conformemente alle disposizioni presenti e all’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (GATT). E’ frutto di un lungo e travagliato negoziato iniziato nel 1994 e conclusosi solamente nel 2014, in seguito alle note vicende che stanno coinvolgendo l’Ucraina; l’instabilità politica presente in Ucraina ha, infatti, ulteriormente ritardato la firma dell’accordo che, inizialmente, era prevista per la fine del 2013. Con l’applicazione di tale accordo, le autorità comunitarie intendono aiutare l’Ucraina ad uscire dalla crisi economica e creare un’area di libero scambio nell’est Europa sia con l’Ucraina che con la Moldova e la Georgia. A tal proposito occorre sottolineare che gli accordi con questi ultimi paesi sono entrati provvisoriamente in vigore il 1° settembre 2014 e prevedono un’associazione tra l’Unione Europea e i suddetti stati terzi. Le finalità degli accordi sono:
- promuovere l’associazione politica e l’integrazione economica tra le Parti sulla base di valori comuni e di legami stretti - offrire un quadro consolidato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse, consentendo lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti - conseguire la progressiva integrazione economica dei suddetti stati nel mercato interno dell’UE. Quest’ultimo aspetto viene attuato mediante l’istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito, che prevedrà un ampio accesso ai mercati, sulla base di un riavvicinamento normativo soprattutto in ambito doganale. Gli accordi, pertanto, perseguono: - una reciproca apertura dei mercati per i beni ed i servizi - un graduale riavvicinamento della normativa dei paesi considerati a quella dell’Unione Europea nel settore del commercio e in aree correlate, tra cui si possono citare il settore industriale, quello sanitario e fitosanitario dei prodotti agricoli, quello relativo ai diritti di proprietà intellettuale, l’agevolazione degli scambi, gli appalti pubblici, la concorrenza e gli aspetti energetici. Per attuare il programma le parti contraenti sopprimono tutti i dazi doganali sulle merci originarie, considerate tali in base alle norme relative all’origine preferenziale, dell’altra Parte a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo.
REQUISITI PER TRATTAMENTO PREFERENZIALE Tali norme prevedono che, per poter ottenere il trattamento preferenziale i prodotti debbano: - aver subito una trasformazione secondo i parametri previsti dagli accordi - che tale trasformazione sia avvenuta interamente nel territorio della parte contraente - che tali prodotti siano accompagnati da prova di origine che può essere rappresentata da un certificato di origine preferenziale EUR 1 o da una dichiarazione su fattura rilasciata dall’esportatore. Le autorità importatrici non applicano il da-
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zio sulle merci scortate dal certificato di origine preferenziale ma si riservano di richiedere, alle autorità dello stato esportatore, una verifica della autenticità di tali prove di origine. Mentre gli accordi con Georgia e Moldova sono entrati in vigore, l’accordo con l’Ucraina diverrà operativo solamente quando i due stati contraenti avranno completato le procedure interne per la sua concreta applicazione.
REG. N. 374 DEL 16.04.2014: TRATTAMENTO PREFERENZIALE UNILATERALE Tuttavia l’Unione Europea, considerata la situazione estremamente grave presente in Ucraina, ha anticipato le misure agevolative nei confronti di tale paese e, con il Reg. n. 374 del 16.04.2014, ha introdotto un trattamento preferenziale unilaterale. L’Unione Europea ha voluto ulteriormente agevolare l’Ucraina anticipando l’abbattimento dei dazi in importazione per merci originarie di detto paese. Infatti l’art. 1 del suddetto regolamento prevede che “i dazi doganali sulle merci originarie dell’Ucraina sono ridotti o soppressi per ognuno
dei prodotti (…) della Tariffa Doganale dell’Unione Europea”. Similmente a quanto previsto nell’accordo di associazione per poter ottenere le agevolazioni occorre che l’Ucraina: - partecipi ad una cooperazione amministrativa efficace con l’Unione, al fine di prevenire rischi di frode - e che, all’atto dell’esportazione, vengano rispettate le norme relative all’origine dei prodotti e delle procedure connesse, presenti nel titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Tali norme prevedono: - il rispetto dei requisiti che devono essere soddisfatti in territorio ucraino relativamente alla lavorazione di materie prime di origine NON Ucraina (trasformazione sufficiente) - emissione di una prova di origine preferenziale Ucraina delle merci all’atto della loro esportazione verso l’Unione europea (EUR 1 o dichiarazione dell’esportatore). - prova documentale del trasporto diretto Ucraina /Unione europea. Andrea Toscano - Enrico Calcagnile
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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: Unionalimentari
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Rettifica sementi ortaggi La Commissione ha pubblicato la rettifica della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi. Rettifica Catalogo comune specie piante agricole La Commissione ha pubblicato la rettifica della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.
PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Elenco Consorzi DOP IGP Il Ministero delle politiche Agricole ha pubblicato l’elenco dei Consorzi incaricati ai sensi dell’art. 14 della legge 526/99. Produzione Mozzarella di Bufala Campana DOP Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto del 9 settembre 2014 concernente le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 91, recante: «Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP».
per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fosetil in o su determinati prodotti.
VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Pubblicità ingannevole L’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato ha irrogato una sanzione di euro 250.000,00 alla società Named S.p.A. per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), 22 e 23 lettera s) del Codice del Consumo e ne ha vietato la diffusione o continuazione. oOo
20° UNIONALIMENTARI EXPORT PROGRAM. I TUOI PRODOTTI VISIBILI DAI BUYER DEI PRINCIPALI MERCATI INTERNAZIONALI Unionalimentari festeggia la 20a edizione dell’Export Program, l’attività che da 20 anni promuove le eccellenze alimentari italiane e permette alle aziende di far conoscere all’estero i propri prodotti. Le Imprese che intendono aderire avranno la possibilità di entrare in contatto con potenziali clienti esteri e di partecipare a 3 diverse sessioni di incontri, face to face individuali, a Roma e Milano, fissati da Unionalimentari. Gli operatori esteri selezioneranno direttamente dal catalogo le Imprese italiane di interesse. La proposta prevede l’inserimento di due pagine formato A4 all’interno della Buyer’s Guide 2015, una destinata ad una foto dei prodotti e l’altra ad una scheda tecnica dell’azienda. La guida verrà distribuita a Importatori, Agenti, Distributori, Ho.Re.Ca., GD/DO esteri che successivamente parteciperanno agli incontri e sarà disponibile anche on-line. Per maggiori informazioni le Imprese interessate possono contattare il geom. Alan Bertoli dell’Ufficio Sicurezza Ambiente dell’Associazione.
RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Livelli massimi residui di fosetil La Commissione ha pubblicato il reg. 991/2014 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
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DATI DI MERCATO 38A SETTIMANA 2014 (DAL 15 AL 21 SETTEMBRE 2014) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi
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per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; riso; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. I rapporti possono essere richiesti all’Ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia dell’Associazione.
pido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione. Dati relativi alla settimana n. 38, dal 15 al 21 settembre 2014 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 48 notifiche (di cui 13 allerte) effettuate nel corso della settimana tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Una sola allerta è stata avviata dall’Italia, in merito a contaminazione da cadmio in carne di cavallo congelata proveniente dalla Romania.
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RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema ra-
Dati relativi alla settimana n. 39, dal 22 al 29 settembre 2014 Gli interessati possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 26 notifiche (di cui 8 allerte) effettuate nel corso della settimana tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Una sola allerta è stata avviata dall’Italia, in merito a contaminazione elevata di mercurio in tonno pinna gialla di provenienza spagnola.
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Convenzioni per corsi periodici della CQC CONCLUSA UNA CONVENZIONE FRA CONFAPI FVG E LE AUTOSCUOLE MATTIUSSI, PITTOLO E VELOX Nell’intento di favorire la frequentazione di corsi di formazione periodica per il rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente (di seguito CQC) per il trasporto di cose da parte di persone delle imprese associate, l’Associazione ha concluso una convenzione con ciascuna delle seguenti autoscuole: Autoscuola Mattiussi srl, l’Autoscuola Pittolo di Franco Pittolo & C. snc con sede in San Daniele del Friuli e l’Autoscuola Velox di Bergamasco A. & C. sas con sede in Udine, autorizzate a organizzare i corsi in parola. Le convenzioni, tutte di pari contenuto, sono state sottoscritte il 30 giugno 2014, operano da tale data e tengono conto della riforma della materia introdotta con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, entrato in vigore il 4 giugno 2014 (v., da ultimo, Apinforma n. 11/2014, pp. 60-63). Ciascuna convenzione si applica a tutti i legali rappresentanti, amministratori e soci delle imprese aderenti all’Associazione nonché a tutto il personale dipendente e ai collaboratori delle medesime imprese. A ciascun partecipante ai corsi di formazione pe-
riodica per il rinnovo della CQC vengono applicate le seguenti tariffe: a) prestazioni didattiche (comprensive di spese d’iscrizione e IVA): Euro 230,00; b) tariffa oraria per eventuali ore di recupero in caso di assenze ai corsi: Euro 50,00; c) eventuale inoltro domanda duplicato della CQC alla Motorizzazione civile competente su richiesta dell’interessato: Euro 41,00 più Euro 1,30 di spese per conto corrente postale; d) diritti di agenzia: Euro 26,00. I corsi hanno svolgimento in tutte le sedi autorizzate ed entro gli archi temporali previsti dalla normativa vigente, e, comunque, anche nella giornata di sabato. L’applicazione di ciascuna convenzione avrà luogo attraverso contatto diretto fra l’interessato facente capo alle imprese aderenti all’Associazione e una delle autoscuole convenzionate. Le tariffe e le condizioni di ciascuna convenzione possono essere modificate in qualunque momento, in particolare in presenza di variazioni della disciplina sui corsi in materia di CQC, previo scambio di comunicazioni scritte fra l’Associazione e l’autoscuola convenzionata, fatta eccezione per le tariffe di cui alla lett. c), che sono aggiornate automaticamente e senza alcun preavviso in funzione delle variazioni, tempo per tempo, dei diritti di Motorizzazione civile e delle tariffe postali. Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione e alle tre autoscuole convenzionate. (AdT)
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Autotrasporto. Riduzione dei pedaggi autostradali 2013 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 3 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2014 Con deliberazione del 2 ottobre 2014 il Comitato centrale per l’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto in conto di terzi (di seguito Albo e Comitato centrale) ha fissato le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali relativamente all’anno 2013. Salvo ulteriori rideterminazioni, la somma attualmente disponibile è pari a 67.733.123,00 euro. Le imprese interessate dovranno presentare la domanda di ammissione al beneficio secondo le modalità ormai consolidate a decorrere dalle ore 9.00 del 3 novembre e fino alle ore 14.00 del 3 dicembre 2014, accedendo alla sezione dedicata del sito web
del Comitato centrale www.alboautotrasporto.it. I tratti salienti della deliberazione possono così riassumersi: - alla riduzione possono accedere le imprese di autotrasporto in conto terzi e loro raggruppamenti (consorzi, cooperative) e in conto proprio italiane e comunitarie che abbiano effettuato dei transiti autostradali nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2013, con veicoli adibiti all’autotrasporto di cose appartenenti alle classi autostradali B3, B4 e B5, di categoria ecologica Euro 3 o superiori; - al fatturato totale annuo in pedaggi realizzato con i predetti veicoli, si applicano i seguenti moltiplicatori: 1 (per i veicoli Euro 3), 2 (per i veicoli Euro 4) e 2,5 (per i veicoli Euro 5 e superiori); - al fatturato come sopra rideterminato, vengono quindi applicate le percentuali di riduzione, di cui alla sottostante tabella che corrispondono a delle fasce più alte rispetto al 2012:
FATTURATO GLOBALE PEDAGGI (IN EURO)
PERCENTUALE DI RIDUZIONE
da 200.000 a 400.000
4,33%
da 400.001 a 1.200.000
6,50%
da 1.200.001 a 2.500.000
8,67%
da 2.500.001 a 5.000.000
10,83%
oltre 5.000.000
13,00%
- resta confermata l’ulteriore percentuale di riduzione per i transiti notturni a favore delle imprese che abbiano ottenuto almeno il 10 % del fatturato in pedaggi con ingresso in autostrada dopo le 22.00 ed entro le 02.00 ovvero uscita dopo le 02.00 e prima delle 06.00. - resta anche confermato che se l’ammontare complessivo delle richieste risultasse superiore (o inferiore) alle risorse stanziate, il Comitato centrale rideterminerà il calcolo degli anzidetti coefficienti e, per conseguenza, la percentuale del rimborso. Per quanto riguarda la compilazione in forma telematica della domanda, a pena di inammissibilità, le imprese devono osservare le seguenti prescrizioni dalla deliberazione: - denominazione e sede dell’impresa; - generalità del titolare o del rappresentante
legale o del procuratore che la sottoscrive in formato elettronico; - sottoscrizione della domanda con la procedura della firma elettronica, da inserire con l’apposito kit distribuito dai certificatori abilitati (Poste spa, Infocamere et c.); con l’apposizione della firma la domanda assume la forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio; - per le imprese e i raggruppamenti aventi sede in altro Stato dell’Unione Europea, il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria. Identica attenzione va riposta: a) alla compilazione in via telematica del prospetto dei veicoli ed in particolare al numero dell’apparato telepass o della Viacard, che deve essere composto da 20 caratteri numerici (per numeri inferiori, occorre inserire tanti
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zeri iniziali quanti ne servono per arrivare a 20 caratteri); b) al pagamento della marca da bollo tramite bollettino postale sul c.c.p. 4028, i cui estremi di versamento vanno, poi, inseriti negli appositi campi; c) agli elementi aggiuntivamente prescritti per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, a pena di inammissibilità totale o parziale della riduzione, e, cioè: - numero data d’iscrizione e di eventuale cessazione dell’iscrizione all’Albo (le imprese degli altri Paesi comunitari devono riportare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria); - indicazione delle società autostradali che gestiscono il sistema di pagamento a riscossione differita e relativi codici di fatturazione intestati all’impresa; - indicazione della targa e della categoria ecologica di appartenenza del veicolo a motore con il quale è stato effettuato il transito autostradale e del numero di apparato telepass o Viacard ad esso associato per l’anno 2013. d) agli elementi aggiuntivamente prescritti per le imprese di autotrasporto cose in conto pro-
prio, a pena di inammissibilità totale o parziale della riduzione, e, cioè: - numero e data di rilascio della licenza di autotrasporto di cose in conto proprio; - indicazione delle società autostradali che gestiscono il sistema di pagamento a riscossione differita e relativi codici di fatturazione intestati all’impresa; - indicazione della targa e della categoria ecologica di appartenenza del veicolo a motore con il quale è stato effettuato il transito autostradale e del numero di apparato telepass o Viacard ad esso associato per l’anno 2013. Si fa anche presente che, in alternativa all’inserimento manuale, le informazioni obbligatorie relative al prospetto veicoli, ai soci appartenenti ai raggruppamenti, ai raggruppamenti in conto terzi, ai raggruppamenti in conto proprio, possono essere fornite al Comitato centrale utilizzando l’apposita applicazione presente sul sito web dell’Albo nel formato previsto dai tracciati allegati alla deliberazione in esame. Per il testo della deliberazione, completa di allegati, e ogni altra informazione le imprese possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Trasporti eccezionali. Istruzioni ministeriali NUOVI CHIARIMENTI SULLE RECENTI MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA Il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 31 ha apportato significative modifiche al regolamento di esecuzione del codice della strada (di seguito regolamento) con riguardo alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni (articoli 13-16 e 18, per i quali si rinvia ad Apinforma n. 9/2013, pp. 72-76). Successivamente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici (di seguito Ministero) con la direttiva prot. n. 3911/2013 del 1° luglio 2013 (v. Apinforma n. 17/2013, pp. 70-74) ha emanato una serie di istruzioni per la loro applicazione. Ora il medesimo dipartimento è ritornato sulla materia, alla luce dell’esperienza maturata in oltre un anno di applicazione della nuova disciplina, con una seconda direttiva, avente prot. 4214/2014 del 10 settembre 2014, la quale va a integrare la precedente in un unico testo coordinato. Le indicazioni più rilevanti fornite dal Ministero possono essere riassunte nel modo che segue.
INDICAZIONI DI ORDINE GENERALE Per tutte le tipologie di autorizzazioni al trasporto eccezionale, la massa del complesso di riserva può anche essere inferiore a quella del complesso di base, fermo restando il rispetto delle altre limitazioni previste nel titolo autorizzativo e della massa eccezionale per la quale è stata chiesta l’autorizzazione. L’autorizzazione rilasciata per un autotreno permette la circolazione anche della sola motrice in assetto eccezionale, ma l’indennizzo deve essere corrisposto per l’intero complesso. La presentazione dello schema grafico insieme alla richiesta di rilascio è prevista per tutte le tipologie autorizzative (periodiche, singole e multiple), mentre l’allegazione è obbligatoria soltanto
nelle autorizzazioni singole e multiple (art. 16, co. 10 del regolamento).
AUTORIZZAZIONI PERIODICHE 1. Autorizzazioni periodiche “ordinarie” (art. 13, co. 2, lett. a) del regolamento) La direttiva ha ribadito che l’autorizzazione periodica “ordinaria” è rilasciata soltanto ai veicoli e trasporti eccezionali per sole dimensioni e non per massa. Di conseguenza, nella domanda volta ad ottenere queste autorizzazioni: - non occorre specificare i carichi massimi per asse, visto che non possono essere superate le masse legali; - occorre indicare l’abbinabilità soltanto per alcune fattispecie (veicoli con dimensioni eccedenti i limiti dell’art. 61 del codice della strada (c.d.s.), per i complessi formati da trattori eccezionali per massa, et c.). Tenuto conto che le riserve sono ammesse soltanto per i veicoli trainati, mentre quello trainante è unico, l’autorizzazione viene rilasciata in capo al veicolo trainante, con il limite di 44 t per la massa complessiva. La massa complessiva dei complessi formati fra l’unico veicolo trainante e quelli di riserva potrà anche essere inferiore a 44 t e, come detto nelle indicazioni generali, a quella del complesso base, fermo restando il rispetto dei limiti dimensionali previsti nell’autorizzazione e dei limiti di massa dell’art. 62 del c.d.s; L’autorizzazione può essere rilasciata per complessi formati da trattori eccezionali per massa e semirimorchio di massa legale, purché l’abbinamento sia previsto nella carta di circolazione e, ovviamente, la massa complessiva non superi i limiti di massa dell’art. 62 del c.d.s. Viceversa, l’autorizzazione non può essere rilasciata per i complessi formati da motrice eccezionale per massa e rimorchio a massa legale, ovvero motrice/trattore a massa legale e rimorchio/semirimorchio eccezionale per massa; a tale proposito, la direttiva ricorda che sono eccezionali i rimorchi con massa a pieno carico di almeno 29 t e i semirimorchi con massa sugli assi a terra di almeno 29 t. Per le autogru con veicoli al seguito, viene pre-
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cisato che il termine “al seguito” non significa che detti veicoli (per i quali non sono previste riserve) debbano necessariamente procedere dietro l’autogru, ma è sufficiente che viaggino insieme alla stessa. E’, inoltre, possibile che l’autogru viaggi senza veicoli al seguito o con un numero inferiore a quello autorizzato. 2. Autorizzazioni periodiche “speciali” (art. 13, co. 2, lett. b) del regolamento). Per le autorizzazioni periodiche previste dall’art. 13, co. 2, lett. b) del regolamento, il punto 1.2.2 della direttiva premette che il termine “massa complessiva a pieno carico” va inteso come “massa complessiva”. Pertanto, l’autorizzazione in esame può essere rilasciata anche a veicoli eccezionali con massa massima tecnicamente ammissibile superiore ai limiti dell’art. 62, commi 2 e 3 del c.d.s, purché la massa complessiva del complesso non superi le 72 t (56 t se la motrice è classificata “mezzo d’opera” o è idonea a formare autoarticolati classificati mezzi d’opera). Inoltre, sempre per questa tipologia di autorizzazione periodica è previsto che: - le carte di circolazione del rimorchio e del semirimorchio utilizzato per trasportare la macchina operatrice devono riportare l’annotazione “pianale ribassato”, “pianale con rampe” e simili, oppure l’esplicita annotazione di “carrozzeria idonea al trasporto di macchine operatrici da cantiere”; - stante la prescrizione contenuta nell’art. 54, co. 1, lett. n) del c.d.s sui materiali che possono essere trasportati dai mezzi d’opera, le macchine operatrici non possono essere trasportate su motrici idonee a formare complessi “mezzi d’opera”; pertanto, su questo tipo di complessi, la macchina operatrice può viaggiare esclusivamente sul rimorchio munito, come detto, di carrozzeria idonea. Viceversa, la macchina operatrice può essere trasportata con motrice di autotreni non classificati “mezzi d’opera” purché, anche in questo caso, essa abbia una carrozzeria adatta allo scopo. Per le autorizzazioni periodiche previste alle lettere e), f), g) del regolamento, in caso di transito sulla viabilità ordinaria, viene ribadito che l’indennizzo d’usura può essere corrisposto in maniera forfettaria ai sensi dell’art. 10, co. 2 bis del c.d.s., oppure in via convenzionale a norma dei commi 4 e 5, art. 18 del regolamento, a seconda dei presupposti esistenti. Ricordiamo in proposito che il presupposto previsto dal co. 4, dell’art. 18
del regolamento per la valutazione convenzionale dell’indennizzo d’usura, è quello che al momento della presentazione della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente, né i singoli itinerari richiesti, né l’effettivo carico trasportato. Per l’autorizzazione periodica prevista alla lett. f) della norma (trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia), può essere rilasciata anche per lunghezze fino a 25 m e, in tal caso, non vi è obbligo della scorta a meno che non ricorrano le condizioni richieste all’art. 16 del regolamento. La direttiva del Ministero, peraltro, ricorda che in caso di sovrapposizione delle cose indivisibili trasportate è possibile raggiungere un’altezza massima di 4,20 m, purché ciò sia determinato dall’utilizzo di specifiche attrezzature di appoggio o di contenimento, tra cui rientrano anche gli spessori per evitare il contatto diretti tra i beni trasportati. Per i complessi veicolari eccezionali per massa, tenuto conto che nell’autorizzazione periodica è possibile indicare un solo veicolo trainante e fino a 5 veicoli di riserva rimorchiati, per un totale, quindi, di 6 complessi, l’autorizzazione è rilasciata in capo al complesso base. Il complesso base è quello con la combinazione più gravosa in termini di massa massima ammissibile e numero di assi, e per il quale è dovuto l’importo più elevato dell’indennizzo convenzionale d’usura. E’ anche chiarito che, poiché l’autorizzazione è rilasciata per un solo veicolo trainante, qualora per lo stesso veicolo vengano chieste più autorizzazioni periodiche speciali per le tipologie di trasporto di cui alle lettere b), e), f), g) della norma (anche in presenza di veicoli rimorchiati diversi), con identico ambito regionale e periodo di tempo di vigenza, l’indennizzo d’usura convenzionale deve essere corrisposto una sola volta e per la massima configurazione tra quelle autorizzabili. Lo stesso dicasi per l’indennizzo forfettario dell’art. 10 co. 2 bis del c.d.s, quando l’autorizzazione periodica venga richiesta per le stesse tipologie di trasporto prima indicate; in questo caso l’indennizzo, una volta corrisposto per la combinazione più gravosa in termini di massa massima ammissibile, vale per tutte le periodiche rilasciate in capo allo stesso veicolo trainante, anche se con diverse alternative di veicoli rimorchiati.
AUTORIZZAZIONI MULTIPLE E SINGOLE L’autorizzazione è rilasciata in capo al complesso base rappresentato, anche in questo caso, dal-
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la combinazione più gravosa in termini di massa massima ammissibile, numero di assi, tipologia di assali/pneumatici e che comporta la misura massima dell’indennizzo d’usura. Le riserve non devono superare i predetti valori del veicolo base. Per queste autorizzazioni, l’indennizzo d’usura è determinato analiticamente ai sensi dell’art. 18, co. 1 del regolamento, con riferimento alla massa massima autorizzata ed al numero di viaggi richiesti; va corrisposto una sola volta e copre tutte le combinazioni possibili tra i veicoli inseriti nell’autorizzazione.
TRANSITI AUTOSTRADALI Nella prospettiva futura di un unico atto autorizzativo, le autorizzazioni per il transito in autostrada potranno consentire che origine e destinazione siano differenti tra andata e ritorno anche in caso di apertura imprevista di cantieri stradali, purché compatibili con l’origine e la destinazione originarie del trasporto.
SPESE ISTRUTTORIE
LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ DEL COMMITTENTE (ART. 14, COMMA 7, LETT. B), LETT. B) DEL REGOLAMENTO)
E’ sempre possibile chiedere modifiche o integrazioni delle autorizzazioni in corso di validità, purché opportunamente motivate. Tra le modifiche ed integrazioni che comportano oneri aggiuntivi ed eventuale integrazione degli indennizzi d’usura, rientrano anche le sostituzioni dei veicoli base e delle riserve, nonché la durata dell’autorizzazione nei limiti temporali previsti, per ciascuna tipologia, dall’art. 13, co. 1 del regolamento, e al di fuori delle proroghe e dei rinnovi regolati dall’art. 15. Per tutti i tipi di autorizzazioni, tenuto conto che sono ammesse tutte le combinazioni tra i veicoli base e di riserva ivi specificati, purché di documentata abbinabilità e previa verifica della massa complessiva, et c., gli oneri di istruttoria non possono essere commisurati alle combinazioni possibili, bensì al numero complessivo di veicoli.
Copia di tutta la documentazione citata e informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
La dichiarazione in oggetto è richiesta nei trasporti eccezionali per massa, quando venga richiesta l’autorizzazione singola o quella multipla. La direttiva permette di posticiparne la presentazione al momento del rilascio dell’autorizzazione al trasporto, in un momento successivo, quindi, alla presentazione della domanda. Se la dichiarazione di atto notorio non può essere resa in quanto il committente non è cittadino italiano, né comunitario residente in Italia, la direttiva prevede che in sostituzione debba presentarsi la documentazione doganale o di trasporto, anche in questo caso, al più tardi, al momento del rilascio dell’autorizzazione.
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Autotrasporto internazionale. Autorizzazioni CEMT 2015 SCADENZA DEL 31 OTTOBRE 2014 PER LE DOMANDE DI RINNOVO E DI PARTECIPAZIONE ALLA GRADUATORIA Si fa seguito a quanto, da ultimo, pubblicato su Apinforma n. 16/2014, p. 55 per rammentare che il 31 ottobre 2014 scade il termine per la presentazione delle domande relative al rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT (Conferenza europea ministri dei trasporti) per il 2015 nonché alla partecipazione alla graduatoria per l’assegnazione delle autorizzazioni CEMT ulteriormente disponibili per il medesimo anno. Al riguardo si segnala che: a) per il rinnovo dell’autorizzazione CEMT già posseduta nel 2014, per poter svolgere almeno 11 viaggi nel 2015, è necessario dimostrare di averla utilizzata nei primi 11 mesi del 2014 con una media di almeno un viaggio al mese; l’utilizzo va comprovato con la restituzione dei fogli di viaggio, debitamente compilati, del libretto allegato a ciascuna autorizzazione; per il calcolo dell’attività svolta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) terrà conto dei fogli viaggi pervenuti entro il 15 dicembre 2014; b) come già per il 2014, per ottenere il rinnovo o l’assegnazione di un’autorizzazione CEMT è necessario avere in disponibilità uno o più autoveicoli di categoria ecologica Euro 4;
c) la graduatoria delle imprese concorrenti all’assegnazione di ulteriori autorizzazioni CEMT per il 2015 verrà effettuata sulla base del punteggio previsto dal decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del suddetto Ministero del 9 luglio 2013; d) possono partecipare alla graduatoria CEMT 2015 anche le imprese che non abbiano utilizzato in maniera corretta e sufficiente l’autorizzazione CEMT posseduta nel 2014, non effettuando ad esempio alcun viaggio o svolgendo meno di 11 percorsi nei primi 11 mesi del 2014; dette imprese verranno tuttavia ammesse alla graduatoria con un punteggio decurtato del 30%, per non penalizzare le imprese che invece hanno fatto registrare un corretto utilizzo delle autorizzazioni CEMT 2014; e) le domande vanno compilate sui modelli allegati al d.d. 9 luglio 2013 e, nel caso in cui l’impresa non abbia già ottenuto il numero di REN, la domanda va accompagnata da una dichiarazione di atto notorio sul rispetto delle condizioni e sui requisiti per l’accesso alla professione, anche in campo internazionale; f) relativamente alle domande inviate per posta direttamente al Ministero fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata a.r., da effettuare entro il 31 ottobre 2014. Per altre informazioni e la modulistica le imprese possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Revisioni. Adeguamento banchi prova freni ADEGUAMENTO BANCHI PROVA FRENI A RULLI PER VEICOLI DI MASSA PARI O SUPERIORE A 3,5 T E PROROGA DEI TERMINI Si segnala che dal 1° ottobre 2014 i banchi prova freni a rulli per veicoli di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t - in uso e approvati nel tipo ai sensi della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione prot. 7690/699 del 16 dicembre 1999 e successive modificazioni - potranno ancora utilizzarsi soltanto se adeguati ai parametri tecnici definiti, sempre dalla medesima Direzione generale con circolare prot. 26638 del 21 settembre 2011. Questi ultimi sono stati adottati per tener conto delle modifiche nel frattempo intervenute nella pertinente direttiva comunitaria in materia di revisioni dei veicoli 98/34/CE, la quale ha stabilito che il rapporto tra la forza massima di frenatura e il carico massimo sull’asse sia pari al 70%; per questo motivo, il Ministero ha disposto una serie di adeguamenti per i banchi prova in esame, tra cui l’installazione di sensori per il rilevamento della velocità dei rulli e l’estensione del libret-
to metrologico, già previsto per i frenometri per masse inferiori a 3,5 t. Ciò detto, a seguito delle difficoltà evidenziate dai costruttori delle apparecchiature interessate agli adeguamenti di reperire sul mercato le parti elettromeccaniche necessarie, con circolare prot. 19681 del 12 settembre 2014 la stessa Direzione generale ha rinviato la predetta scadenza di adeguamento al 31 gennaio 2015. Tuttavia, le officine che desiderano beneficiare della proroga devono presentare all’Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio una dichiarazione attestante l’avvenuta richiesta di adeguamento, allegandone copia, controfirmata dall’impresa incaricata di eseguire i lavori di messa a norma. L’Ufficio della motorizzazione civile, a sua volta, valuterà l’idoneità della predetta richiesta e della documentazione prodotta, effettuando eventualmente accertamenti nella sede del costruttore, in modo tale da permettere agli interessati di proseguire nel servizio di revisione. A decorrere dal 1° febbraio 2015 potranno operare solo i banchi prova conformi alle specifiche tecniche contenute nella citata circolare ministeriale prot. 26638, del 21 settembre 2011. Copia delle suddette circolari può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
CQC e patenti di guida superiori L’OTTENIMENTO DELLA CQC IN DEROGA AI LIMITI DI ETÀ
Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 (v. Apinforma n. 2/2013, pp. 63-66), all’art. 18 prevede la possibilità di conseguire le patenti di guida delle categorie C, CE, D e DE in deroga ai limiti di età di 21 e 24 anni previsti dalla direttiva (CE) 2006/126/CE, frequentando un corso di formazione iniziale per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC). A seguito dell’emanazione di questa disposizione, un rilevante numero di candidati al conseguimento di patenti delle citate categorie, di età inferiore a 21 e a 24 anni, ha frequentato la parte teorica e in alcuni casi anche le lezioni pratiche collettive dei corsi di qualificazione iniziale per la CQC. Tuttavia, detti soggetti non hanno potuto completare le procedure per ottenere il rilascio della CQC e della patente di guida, perché la norma applicativa del citato art. 18 del d.legs. 16/2013 è stata emanata con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, pubblicato sulla G.U. solo il 20 maggio 2014 (v., da ultimo, Apinforma n. 10/2014, p. 54). Ciò premesso, con circolare prot. 20368 del 22 Settembre 2014, la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti in merito al
conseguimento delle patenti di categoria C, CE, D o DE e della relativa CQC in deroga agli anzidetti limiti di età di 21 e 24 anni. In particolare, la fattispecie affrontata dal Ministero riguarda coloro che, con l’entrata in vigore, il 4 giugno 2014, del d.m. 20 Settembre 2013, non hanno potuto portare a termine la procedura per conseguire la CQC, avendo frequentato soltanto la parte teorica del corso. Il Ministero ha ora sbloccato questa situazione, precisando che il corso teorico per l’ottenimento della CQC non ha scadenza di validità. Di conseguenza coloro i quali hanno frequentato il corso teorico: 1) potranno presentare richiesta per sostenere l’esame di teoria per il conseguimento della patente di guida superiore; 2) ad esame superato, potranno ottenere l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida con cui poter svolgere la parte pratica del corso di qualificazione iniziale per la CQC (a questo proposito, i soggetti formatori dovranno presentare un nuovo calendario delle esercitazioni agli uffici competenti); 3) infine, conseguita la CQC, potranno sostenere l’esame di pratica per ottenere la patente di guida. Le disposizioni della circolare in esame restano valide per un anno e, quindi, fino al 22 settembre 2015. Copia della documentazione citata e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.
INDICE ISTAT MESE DI AGOSTO 2014
(C)
ANNI E MESI
2013
2014
INDICI (BASE 2010 = 100)
VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE
DI DUE ANNI PRECEDENTI
PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
Agosto
107,6
1,1
4,3
n. 224 del 24 settembre 2013
Settembre
107,2
0,8
3,9
n. 249 del 23 ottobre 2013
Ottobre
107,1
0,7
3,4
n. 270 del 18 novembre 2013
Novembre
106,8
0,6
3,0
n. 302 del 27 dicembre 2013
Dicembre
107,1
0,6
3,0
n. 21 del 27 gennaio 2014
Media
107,0
Gennaio
107,3
0,6
2,8
n. 53 del 5 marzo 2014
Febbraio
107,2
0,5
2,3
n. 75 del 31 marzo 2014
Marzo
107,2
0,3
1,9
n. 94 del 23 aprile 2014
Aprile
107,4
0,5
1,6
n. 133 dell’11 giugno 2014
Maggio
107,3
0,4
1,6
n. 142 del 21 giugno 2014
Giugno
107,4
0,3
1,5
n. 171 del 25 luglio 2014
Luglio
107,3
0,1
1,3
n. 194 del 22 agosto 2014
Agosto
107,5
-0,1
1,0
n. 220 del 22 settembre 2014
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