Apinforma n. 17 del 30 settembre 2015

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 17 30 settembre 2015

IN PRIMO PIANO ORGANIZZAZIONE

R.C.A.: DEMATERIALIZZATI I CONTRASSEGNI ASSICURATIVI

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 17 30 settembre 2015

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

Nuove regole per le lavorazioni intracomunitarie

6

Compensazione ruoli verso P.A.

9

Le perdite azzerano il capitale delle srl ma non le quote

10

Deduzione forfetaria autotrasportatori

11

Confermate le restrizioni per le immobiliari

12

Rimborso accise autotrasporto

14

Transazioni internazionali infragruppo

16

La residenza fiscale delle persone giuridiche (2a parte)

19

Indice mensile rivalutazione t.f.r. luglio e agosto 2015

22

Jobs Act

23

Responsabilità delle PMI

28

Audit energetici nelle PMI

29

Salute e sicurezza dei lavoratori

30

Nuove direttive LL.PP. in Friuli Venezia Giulia (2a parte)

31

Urbanistica e edilizia: circolare della Regione (5a parte)

34


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EXPORT MARKETING

Origine preferenziale delle merci

37

Legislazione alimentare

40

Sfarinati e paste alimentari

43

R.C.A.: dematerializzati i contrassegni assicurativi

44

Riforma della pubblica amministrazione

46

Autotrasporto c/t. Verifica della regolarità delle imprese

48

CQC merci: scadenza di validità

50

Autotrasporto in Germania. Salario minimo garantito

51

Autotrasporto. Nuovo sistema di pedaggio in Belgio

58

Autotrasporto: digitalizzazione del certificato di proprietà

59

Autotrasporto internazionale. Modifica alla disciplina

60

Pagamento tassa automobilistica in caso di leasing

62

Canone di locazione immobili urbani

63

ORGANIZZAZIONE

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Nuove regole per le lavorazioni intracomunitarie VANNO RIVISTE LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE IN SEGUITO AL RECEPIMENTO DI NORME COMUNITARIE PREMESSA L’invio di beni in altro paese comunitario per subire una lavorazione viene considerato cessione intracomunitaria assimilata se i beni non rientrano in Italia. In quest’ultimo caso si rende obbligatoria l’identificazione o la nomina di un rappresentante fiscale nel paese in cui viene eseguita la lavorazione. E’ quanto ha previsto l’art. 13 della legge n. 115 del 29 luglio 2015 (legge Europea 2014), in recepimento delle indicazioni normative previste a livello europeo, che ha reso necessario modificare gli art. 38 e 41 del D.L. 331/93. L’adeguamento è stato necessario a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C-606/12 e C-607/12 del 6 marzo 2015, che ha rilevato l’illegittimità della disposizione interna nella parte in cui, a seguito di lavorazioni, viene richiesto solo il trasferimento dei beni al di fuori del paese ove è stata fatta la lavorazione. Prima di entrare nel merito della modifica è opportuno ricordare brevemente i profili dell’operazione interessata.

L’INQUADRAMENTO STORICO Come noto la disciplina Iva intracomunitaria dal 1° gennaio 2010 ha subito sostanziali modifiche in materia di territorialità delle prestazioni di servizi, connesse alla movimentazione dei beni fra stati membri. Il D.lgs. 18/2010, che ha recepito la Direttiva 2008/8/CE, è intervenuto sulla disciplina delle prestazioni e scambi comunitari disciplinate dall’art. 40 D.L. 331/93, trasferendola negli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72. Per quanto concerne i beni da assoggettare a perfezionamento attivo o passivo in ambito comunitario, la norma prevedeva una regime di sostanziale sospensione dal versamento dell’Iva, a condizione che i prodotti ottenuti dalla lavorazione

fossero spediti al committente, soggetto passivo delle stato estero di provenienza, o per suo conto in altro stato membro ovvero al di fuori del territorio comunitario. Su quest’ultimo aspetto la Corte Europea è intervenuta ritenendo la norma nazionale non in linea con il principio comunitario. Con riferimento ai perfezionamenti attivi e passivi, infatti, la Direttiva 2006/112, riconosce il regime sospensivo esclusivamente nei casi in cui i beni al termine della lavorazione siano rispediti nel paese del committente. Questo è l’argomento centrale della modifica introdotta dalla legge 115 ma sul quale ritorneremo più avanti.

LA LAVORAZIONE Per lavorazione s’intendono tutte le tipologie di lavori eseguiti su beni mobili materiali quali: trasformazioni, manipolazioni, esami qualitativi, taratura di strumenti, miglioramenti e perfezionamenti. Vi rientrano anche i servizi nei quali il prestatore nazionale, utilizzando in tutto o in parte beni forniti dal committente, soggetto passivo di altro stato membro, esegue per conto di quest’ultimo lavorazioni dirette a produrre un nuovo bene o ad apportare modifiche al bene ricevuto. Sono considerate lavorazioni anche le manipolazioni usuali, volte alla conservazione dei beni, al miglioramento della qualità commerciale, alla loro preparazione per la successiva distribuzione e vendita. Dal punto di vista Iva le lavorazioni su beni mobili rientrano nelle prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72. In altri termini nelle operazioni B2B trova applicazione l’ordinario criterio di tassazione nel paese di destinazione.

GLI ADEMPIMENTI Il prestatore che esegue a titolo oneroso lavorazioni su beni ricevuti dall’estero deve: - prenderli in carico sul registro di cui all’art. 50 comma 5 del D.L. 331/93; - presentare l’elenco Intrastat 2-bis ai soli fini statistici, questo adempimento ricade solo sui soggetti con periodicità mensile. Si devono compilare le colonne 1 e da 6 a 15 e in ogni caso la colonna 10 (valore statistico) anche se abitualmente non viene compilata in quanto i

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volumi di operazioni comunitarie sono inferiori ai 20 milioni di euro. Una volta terminata la lavorazione il prestatore spedisce il prodotto finito al committente o a soggetto di altro stato membro o fuori dalla comunità e provvede a: - annotare lo scarico del bene ottenuto nel registro di cui all’art. 50 comma 5 del D.L. 331/93; - emettere fattura senza addebito dell’Iva ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72 nei confronti del committente soggetto passivo, il quale provvede alla liquidazione dell’imposta nel proprio paese con l’inversione contabile; - presenta l’elenco Intrastat 1-quater dei servizi resi; - presenta l’elenco Intrastat 1 – bis nella sola parte statistica, indicando il codice 5 quale natura della transazione e come valore statistico il valore globale, vale a dire il costo della materia prima più la lavorazione. Anche in questo caso l’adempimento ricade solo sui soggetti mensili e devono sempre compilare la colonna valore statistico anche se normalmente non lo fanno in quanto al di sotto dei limiti previsti per la sua compilazione. Sottolineiamo che in ogni caso la segnalazione statistica, vale a dire la presentazione degli Intrastat 2-bis e Intrastat 1-bis riguarda esclusivamente i soggetti con periodicità mensile, mentre sono esonerati i soggetti trimestrali i quali saranno pertanto tenuti alla presentazione del solo modello Intrastat-1 quater dei servizi. L’operazione va gestita in maniera simmetrica nelle ipotesi in cui sia un operatore economico italiano a commissionare la lavorazione ad un soggetto comunitario.

MANUTENZIONI ESCLUSE DAL MONITORAGGIO STATISTICO E’ importante evidenziare che gli interventi di manutenzione e riparazione sono esclusi dall’obbligo di compilazione e presentazione dei modelli Intrastat ai fini statistici. Per interventi di riparazione s’intende il ripristino di un bene nella funzione originaria, senza modificarne in alcun modo la natura, anche se questo comporta lavori di ricostruzione o di miglioria. Per questi interventi si rende obbligatorio l’invio del solo modello Intrastat servizi.

LA MODIFICA NORMATIVA PER I BENI IN ENTRATA Come accennato in apertura, il legislatore è intervenuto per adeguare la norma nazionale a quella comunitaria inserendo l’obbligo, per i beni lavorati per conto di un soggetto comunitario, di rispedi-

ti a quest’ultimo e non ad altri operatori comunitari o extracomunitari come previsto in precedenza dal nostro ordinamento. Se il bene non viene restituito al committente da cui è partito, l’operazione viene considerata acquisto intracomunitario nel momento in cui la restituzione nel paese di origine non viene soddisfatta. In pratica il legislatore è intervenuto sull’art. 38 comma 5 lett. a) del D.L. 331/93 richiedendo che i beni una volta subita la lavorazione vengano rispediti esclusivamente nello stato membro di provenienza. In precedenza la norma richiedeva la semplice restituzione che poteva avvenire per conto del committente anche in altro stato membro ovvero fuori dal territorio della comunità. In pratica risultava irrilevante la successiva destinazione dei beni lavorati.

BENI LAVORATI IN ITALIA PER CONTO DI SOGGETTO COMUNITARIO Alla luce delle modifiche apportate al citato art. 38, nel caso in cui determinati beni siano trasportati nel nostro paese per subire una lavorazione, per beneficiare del regime di sospensione impositiva, al termine della stessa dovranno essere trasportati esclusivamente nel paese di provenienza. In pratica se un operatore economico austriaco invia dei beni in Italia per assoggettarli ad una lavorazione, e al termine della stessa i beni vengono rispediti all’operatore austriaco, l’invio dei beni in Italia non è considerato acquisto intracomunitario e l’operatore italiano dovrà: - annotare i beni ricevuti nel registro di cui all’art. 50 comma 5) del D.L. 331/93; - emettere la fattura senza Iva ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72 per la lavorazione eseguita; - presentare l’Intrastat 1-quater dei servizi e, se mensile, l’Intrastat 2-bis e 1-bis per la sola parte statistica. Se invece i beni al termine della lavorazione non vengono rispediti nel paese di provenienza, vale a dire l’Austria, ma vengono spediti in altro paese comunitario o extracomunitario (ad esempio Slovenia o Svizzera) non opera più il regime di sospensione impositiva e l’introduzione dei beni nel nostro paese viene considerato acquisto comunitario, con obbligo per l’operatore austriaco di dotarsi di una posizione Iva in Italia. Non ricade, infatti, sull’operatore italiano il carico dell’acquisto comunitario in quanto giuridicamente quest’ultimo ha posto in essere un contratto di appalto per la sola lavorazione e quindi a lui non può essere addossato l’onere della liquidazione dell’imposta

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conseguente alla riqualificazione dell’operazione quale acquisto Ue. Il successivo trasporto dei beni lavorati in altro paese comunitario o extracomunitario (Slovenia o Svizzera) configurerà rispettivamente una cessione comunitaria o un’esportazione con assunzione, da parte della posizione Iva italiana dell’operatore austriaco, dei conseguenti obblighi amministrativi e fiscali (emissione di fattura in art. 41 o art. 8).

LA MODIFICA NORMATIVA PER I BENI IN USCITA Cosi come visto per l’art. 38 il legislatore è intervenuto anche sull’art. 41 del D.L. 331/93 per i beni che vengono spediti dal nostro paese in altro paese comunitario per subire una lavorazione. Anche in questi casi la norma interna prima della modifica considerava irrilevante che i beni a lavorazione ultimata fossero trasferiti in altro paese comunitario o extracomunitario. Era comunque riconosciuto un regime di sospensione impositiva a prescindere dalla successiva destinazione dei beni lavorati. La legge 115/2015 riformulando l’art. 41 comma 3 del D.L. 331/93 ha previsto il regime sospensivo per le lavorazioni in altri paesi comunitari solo quando i beni vengono rispediti in Italia al committente soggetto passivo.

BENI TRASFERITI IN AMBITO COMUNITARIO PER LAVORAZIONI Volendo anche in questo caso fare un esempio, si pensi ad un’impresa Italiana che invia in Francia dei beni per delle lavorazioni, al termine delle quali gli stessi beni vengono rispediti nel nostro paese. L’invio dei beni in Francia non è considerato cessione comunitaria e l’operatore Italiano sarà tenuto ai seguenti adempimenti: - annotare i beni spediti nel registro di cui all’art. 50 comma 5) del D.L. 331/93; - integrare la fattura estera relativa alla lavorazione con l’indicazione dell’imposta e registrarla sia nel registro degli acquisti e delle vendite; - presentare l’Intrastat 2 –quater dei servizi e, se mensile, l’Intrastat 1-bis e 2-bis per la sola parte statistica. Se i beni al termine della lavorazione in Francia invece di essere rispediti in Italia vengono consegnati in altro paese comunitario o extracomuni-

tario (Austria o Svizzera), per il committente Italiano l’invio dei beni in Francia si configura come una cessione intracomunitaria con l’onere di identificarsi e acquisire una partita Iva francese. Il successivo trasporto dei beni lavorati in altro paese comunitario o extracomunitario (Austria o Svizzera) configurerà rispettivamente una cessione comunitaria o un’esportazione con assunzione, da parte della posizione Iva assunta in Francia, dei conseguenti obblighi amministrativi e fiscali previsti in tale paese.

ENTRATA IN VIGORE La legge 115 del 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015 ed è entrata in vigore dal 18 agosto 2015. Pertanto le modifiche apportate alle disposizioni contenute nel D.L. 331/93 sono diventate operative dal 18 agosto 2015.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E’ di tutta evidenza che le novità di cui sopra sono destinate a incidere in maniera significativa sulla operatività delle imprese che operano in outsourcing in ambito comunitario. Si rende pertanto necessario rivedere l’operatività sotto il profilo Iva di queste operazioni. Si devono impostare correttamente queste operazioni fin dalla fase di invio o ricevimento dei beni e le stesse attenzioni devono essere prese anche nei casi in cui le lavorazioni siano eseguite nel paese di destinazione finale. Si pensi al caso in cui prima di consegnare i beni al cliente finale comunitario, si facciano eseguire per conto proprio e a proprie spese, determinate lavorazioni da parte di un terzista nello stesso stato del cliente, ad esempio austriaco. Poiché i beni non rientreranno nel nostro paese, il fornitore Italiano deve considerarli come trasferiti a se stesso nello stato di lavorazione (Austria), con conseguente obbligo di assumere una posizione Iva o nominare un rappresentante fiscale in quel paese. Con tale partita Iva deve regolarizzare l’acquisto nello stato estero così come previsto dall’art. 17, paragrafo 2, lettera f) della Direttiva 2006/112 e la successiva cessione al cliente finale austriaco dovrà essere fatta nel rispetto delle regole vigenti in tale stato.

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Compensazione ruoli verso P.A. POSSIBILE ANCHE NEL 2015 PER QUELLI NOTIFICATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014 La compensazione riguardante crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione con somme iscritte a ruolo da parte delle imprese e lavoratori autonomi è prevista dall’art. 28-quater del DPR 600/73. La norma richiede che il ruolo sia notificato entro una determinata data, fissata inizialmente al 30 aprile 2012 ma oggetto di successive proroghe fino al 2014. L’art. 1 comma 19 della legge 190/2014 (Finanziaria 2015) ha disposto la proroga di tale possibilità anche per il 2015 e a tal fine è stato emanato il decreto 7 luglio 2015 per la sua regolamentazione. Il decreto riconosce la possibilità di compensare crediti scaturenti da forniture, appalti e servizi verso la pubblica amministrazione con le somme iscritte in ruoli notificati entro il 31 dicembre 2014. La possibilità è riconosciuta esclusivamente a imprese e professionisti e non ai soggetti privati. Per pubblica amministrazione si deve fare riferimento all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, quindi le amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali, loro consorzi e associazioni. I crediti verso la P.A. devono essere certi, liquidi ed esigibili e non devono essere caduti in prescrizione. Il credito deve essere superiore alla somma iscritta a ruolo, in pratica il credito deve essere in grado di coprire l’intera somma iscritta a ruolo. Per accedere alla compensazione il creditore deve acquisire la certificazione del credito dall’ente debitore, la quale deve attestare l’ammontare, la certezza, la liquidità ed esigibilità dello stesso. La certificazione deve essere richiesta utilizzando la Piattaforma per la certificazione dei crediti PCC

presso il sito http://certificazionecrediti.mef.gov. it previo accreditamento. La certificazione non può essere rilasciata dagli enti commissariati e dagli enti del SSN delle regioni sottoposte a piani di rientro dai disavanzi sanitari. La norma non prevede inoltre la possibilità di richiedere la certificazione agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, agli enti pubblici economici, agli enti ed organismi di diritto privato e alle società a partecipazione pubblica. Entro 30 giorni dalla richiesta l’ente rilascia il certificato indicando anche la data presumibile di pagamento. Se entro il suddetto termine non viene rilasciata la certificazione è possibile richiedere la nomina di un commissario, da nominarsi entro 10 giorni, il quale dovrà rilasciare la certificazione entro 50 giorni dalla nomina. La certificazione del credito avviene direttamente all’indirizzo PEC del creditore indicata nella Piattaforma in sede di accreditamento. Ovviamente tale comunicazione può contenere la certificazione del credito ma anche la negazione dello stesso perché ad esempio carente dei requisiti previsti dalla norma. Come ricordato, una volta ricevuta la certificazione del credito è possibile utilizzarlo per compensare somme iscritte a ruolo notificate entro il 31 dicembre 2014 e a condizione che l’importo del credito sia superiore al debito. La compensazione avviene attraverso la presentazione della certificazione all’Agente della riscossione (Equitalia) il quale provvede alla compensazione. Quest’ultimo, infatti, registra sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti PCC la compensazione effettuata. Per ultimo si ricorda che è anche possibile compensare le somme da accertamento dovute per l’adesione a istituti deflattivi quali l’accertamento con adesione, l’acquiescenza e la conciliazione giudiziale.

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Le perdite azzerano il capitale delle srl ma non le quote LA MASSIMA DEI NOTAI ROMPE L’EQUIVALENZA TRA CONFERIMENTO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE Il Comitato interregionale dei Consigli notarili delle tre Venezie ha emanato alcune massime in materia societaria, tra queste, una risulta particolarmente interessante per le imprese perché rompe il nesso tra conferimento e partecipazione all’interno delle società a responsabilità limitata. Più precisamente viene previsto che l’azzeramento del capitale sociale di una SRL per perdite, non annulla le quote di partecipazione dei soci. Tale impostazione, per i notai, discende dal cambiamento operato con la riforma societaria del 2003 con la quale è stato rotto il principio per cui tra conferimento del capitale e relativa partecipazione il rapporto deve essere corrispondente. Con tale rottura, in sede di apporto di capitale, non si deve più forzatamente far coincidere il valore del conferimento con il valore della partecipazione. Secondo i notai triveneti, questa nuova impostazione consente di riconoscere alle partecipazioni di capitale di SRL “la loro intrinseca reale natura di quota nell’affare, piuttosto che quella di entità nominale astratta priva di qualsiasi significato concreto”. In questo modo nella delibera di ricostruzione del capitale azzerato non opera l’obbligo di offrire in sottoscrizione il 100% delle partecipazioni rinvenienti dall’aumento di capitale. In altri termini si potrebbe dire che le perdite azzerano il capitale ma non i soci.

Questa possibilità è riconosciuta alle SRL dall’art. 2468 del codice civile il quale prevede la possibilità d’istituire quote di partecipazione al capitale sociale slegate dal versamento. E proprio da questo principio i notai ritengono sia possibile differenziare la quota di partecipazione rispetto alla quota di versamento anche in sede di ricostruzione del capitale a seguito di perdite subite. Per i notai da questa nuova impostazione si avrebbe che: - la delibera di azzeramento del capitale non annulla le quote di partecipazione dei soci alla data della delibera; - nella delibera di ricostruzione del capitale azzerato non è obbligatorio offrire in sottoscrizione il 100% delle partecipazioni rinvenenti dall’aumento di capitale; - le quote di partecipazione eventualmente non offerte in sottoscrizione ai vecchi soci in sede di aumento per ricostruzione del capitale, possono rimanere nella titolarità dei vecchi soci. Volendo esemplificare il concetto si pensi alla ricostruzione del capitale sociale per perdite di una SRL da zero a 50.000 euro, con sottoscrizione e versamento dei 50.000 euro da parte di un nuovo socio. In questi casi la ricostruzione del capitale potrà essere effettuata in modo che al nuovo sottoscrittore non venga assegnata una quota di valore nominale pari a quella del versamento (100%), bensì un valore nominale inferiore, ad esempio il 70%, in modo da garantire ai vecchi soci, il mantenimento di una quota del 30% pur in assenza di versamenti.

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Deduzione forfetaria autotrasportatori LE MODIFICHE POSSONO RICHIEDERE IL RECUPERO DELLE SOMME IN ECCESSO L’art. 66 comma 5 del TUIR riconosce agli autotrasportatori la possibilità, in sede di determinazione del reddito, di dedurre forfetariamente le spese non documentate. Più precisamente per le imprese minori relativamente ai trasporti effettuati personalmente dai titolari di ditte individuali e dai soci di SNC o di SAS, la deduzione spetta in misura differenziata a seconda che il trasporto avvenga all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, oltre tale comune ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti oppure oltre il predetto ambito territoriale. Per imprese minori s’intendono le imprese che hanno realizzato un volume di ricavi per servizi inferiore ai 400.000 euro, a prescindere dal regime contabile adottato. Non è viceversa riconosciuto alle imprese in contabilità ordinaria per obbligo, vale a dire società di capitali o con ricavi superiori a 400.000 euro. Non riguarda i trasporti effettuati dal personale dipendente o dai collaboratori familiari ma esclusivamente dai titolari o soci. Si ricorda comunque che per i dipendenti l’art. 95 comma 4 del TUIR prevede una specifica deduzione. Per quanto concerne gli importi dell’agevolazione, si deve ricordare che nel corso dell’anno sono stati oggetto di più interventi modificativi. Con il comunicato stampa del 2 luglio scorso, infatti, l’Agenzia delle entrate aveva fissato l’importo delle deduzioni per il periodo d’imposta 2014 nella misura di 18 euro per quelle nella regione o nelle regioni confinanti (in precedenza fissate a 56 euro) e nella misura di 30 euro per quelle oltre tale ambito territoriale (in precedenza fissate a 92 auro). In pratica si era prevista una riduzione a meno di un terzo rispetto a quella prevista per il 2013. Gli autotrasportatori si sono trovati cosi a dover sostenere maggiori tributi per via di queste modifiche e il versamento delle imposte a saldo 2014 e accon-

to 2015 in scadenza lo scorso 6 luglio è stato effettuato tenendo conto degli importi sopra indicati. A fronte delle pressioni delle diverse associazioni di categoria, con successivo comunicato stampa del 6 agosto, l’Agenzia delle entrate è nuovamente intervenuta ridefinendo verso l’alto l’importo delle deduzioni in argomento. La misura del bonus è stata, infatti, innalzata rispettivamente da 18 a 44 euro per la prima categoria e da 30 a 73 euro per la seconda categoria. Queste modifiche ulteriori hanno influenzato la corretta liquidazione del modello Unico 2015. Il problema riguarda per lo più i soggetti che hanno provveduto al versamento delle imposte nella prima scadenza utile, vale a dire entro il 6 luglio 2015, in vigenza del primo comunicato stampa. Questi soggetti avendo imputato a reddito minori deduzioni forfetarie, hanno dichiarato un reddito più elevato e conseguentemente hanno versato a saldo 2014 maggiori imposte rispetto a quelle dovute, e allo stesso modo il primo acconto per il 2015 risulta eccessivo. Per questi contribuenti si rende quindi necessario riliquidare il modello unico 2015 evidenziando il maggior versamento d’imposta all’interno del quadro RX e, con riferimento ai contributi previdenziali IVS, all’interno del quadro RR. In questo modo la dichiarazione presenterà un credito compensabile immediatamente, anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il credito sarà compensabile tramite il modello F24 con debiti di natura fiscale, contributiva o assicurativa. I versamenti versati in eccesso come primo acconto saranno viceversa recuperabili in sede di versamento del secondo acconto a novembre attraverso una sua decurtazione. La questione non dovrebbe riguardare i contribuenti che hanno utilizzato la seconda finestra per il pagamento delle imposte, vale a dire quella del 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. Questi contribuenti, infatti, dovrebbero aver già considerato le modifiche apportate con il secondo comunicato stampa, vale a dire quello del 6 agosto 2015. Se viceversa non se ne è tenuto conto, si potrà recuperare quanto versato in più con le stesse modalità viste in precedenza. (PZ)

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Confermate le restrizioni per le immobiliari PER LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PREVISTI REQUISITI PIÙ RESTRITTIVI Con il comma 4 dell’art. 4 del decreto legislativo 147/2015 (Decreto Internazionalizzazione) sono state recepite a livello normativo le tesi che l’Agenzia delle entrate aveva assunto con due documenti di prassi del 2009, in materia di deducibilità degli interessi passivi per le società immobiliari. La possibilità di dedurre gli interessi passivi al di fuori delle regole previste dall’art. 96 del TUIR, quindi senza limitazioni, viene riservato esclusivamente alle società immobiliari e limitatamente ai mutui ipotecari o leasing riferiti a immobili destinati alla locazione. La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires è disciplinata dall’art. 96 del TUIR, il quale prevede la possibilità di una loro deduzione senza limitazioni fino a concorrenza degli interessi attivi mentre per l’eccedenza la deduzione avviene solo entro il 30% del ROL (Risultato Operativo Lordo) dato dalla differenza tra le voci A e B del conto economico, con esclusione degli ammortamenti e dei canoni di leasing. L’eventuale eccedenza può essere recuperata nelle annualità successive rispettando in ogni caso la capienza della relativa quota annuale. A questa metodologia di calcolo della deduzione si sottraggono, per espressa previsione normativa, le banche e altri soggetti finanziari specificatamente individuati, nonché i finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. La prima esenzione è prevista dal comma 5 dello stesso art. 96 del TUIR mentre la seconda è contenuta nell’art. 1 comma 36 della legge 244/2007. Con riferimento all’esenzione prevista per i mutui ipotecari, la norma non faceva distinzioni di tipo soggettivo o oggettivo ma richiedeva unicamente che la garanzia del mutuo fosse ipotecaria e che l’immobile fosse destinato alla locazione. L’Agenzia delle entrate con le circolari n. 19 e 37,

entrambe del 2009, aveva adottato sull’argomento una linea molto restrittiva, rendendola applicabile alle sole immobiliari di gestione. Di fatto si rendeva applicabile alle società il cui valore del patrimonio assunto a valori correnti, era costituito prevalentemente da immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio era diretta l’attività, nonché di quelli direttamente utilizzati nell’esercizio dell’impresa. Questa rigida impostazione dell’amministrazione finanziaria, non era stata condivisa non solo dagli operatori ma anche dalla giurisprudenza, proprio perché difettava di un supporto normativo. In questo modo alcuni operatori avevano ottenuto, da alcune commissioni tributarie (si veda CTP Milano n. 959/2015 e CTP Brescia n. 637/15/14), la disapplicazione della limitazione. Per porre rimedio alla mancanza di copertura normativa, il legislatore ha circoscritto meglio l’ambito applicativo della norma riservandola alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Il Decreto Internazionalizzazione ha previsto che per attività immobiliare si debba fare riferimento esclusivamente alle le società che: - hanno un attivo patrimoniale costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione; - effettuano affitti di rami d’azienda immobiliare il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei fabbricati. Con questa definizione di attività immobiliari, il legislatore ha introdotto delle condizioni ancora più restrittive perché ha previsto un limite percentuale minimo di canoni di locazione sul totale dei ricavi realizzati che in precedenza non c’era. Alla luce delle nuove disposizioni si renderà necessario procedere ad una verifica di tipo patrimoniale riguardante la prevalenza degli immobili locati rispetto al totale dell’attivo. Tale verifica dovrà essere condotta sulla base dei valori correnti di mercato e a tal fine si porrà la necessità di procedere con vere e proprie stime. Queste nuove disposizioni per espressa previsione normativa si applicano a decorrere dal periodo

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d’imposta successivo a quello di entrata in vigore del decreto, pertanto per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2016. Si pensi ad una società immobiliare che al 31.12.2016 presenti nell’attivo dello stato patrimoniale i seguenti assets quantificati a valori di mercato: - immobili locati 800.000 - immobili utilizzati direttamente 500.000 - crediti 200.000 - ricavi da locazione 70.000 - ricavi da altre attività 30.000 In questo caso è rispettata la condizione della prevalenza del valore degli immobili locati e i ricavi da locazione superano i 2/3 del totale. La società avrà la possibilità di dedurre integralmente gli

interessi sul mutuo ipotecario o sul leasing senza limitazioni, prescindendo pertanto dalle limitazioni previste dall’art. 96 del TUIR. Per ultimo si segnala che stante la modifica normativa, si potrebbero aprire opzioni nuove per i contribuenti che in passato hanno dedotto interamente gli interessi passivi sui fabbricati locati senza essere immobiliari di gestione e si trovano ad avere contenziosi in essere sulla materia. Il legislatore intervenendo con una modifica normativa e non con una norma di interpretazione autentica, potrebbe aver inteso limitare ex novo la deducibilità, lasciando intendere che per il passato tale limitazione non operava.

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(PZ)


Rimborso accise autotrasporto ISTANZE DEL TERZO TRIMESTRE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2015

Con nota prot. 104552/RU del 23 settembre 2015, l’Agenzia delle Dogane ha informato che, in merito ai consumi di gasolio effettuati nel III trimestre 2015 (1° luglio/30 settembre 2015) sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 0 o inferiore), la richiesta di rimborso delle accise andrà presentata entro il 31 ottobre 2015. L’importo rimborsabile è pari a € 214,18609/1.000 litri di prodotto (21,418609 centesimi di € al litro). Per quanto riguarda l’esclusione dei veicoli euro 0 e inferiori (frutto, com’è noto, della previsione contenuta nella Legge di Stabilità del 2015 Legge 190/2014, art. 1, comma 233), la circolare precisa che: - il soggetto che presenta la dichiarazione attesta (con la valenza assegnata ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) che il gasolio consumato per il quale si richiede il beneficio non è stato impiegato su veicoli euro 0 o inferiore; - sono classificabili come appartenenti alla categoria euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea. Ricordiamo che l’Agenzia delle dogane mette a disposizione sul proprio sito internet www.agenziadoganemonopoli.gov.it - sezione “Accise - Benefi-

ci per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2015” il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione. Il software predispone un file con la dichiarazione di consumo che gli utenti interessati possono: - trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I.; - oppure, in alternativa, presentare al competente Ufficio delle Dogane su supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB), unitamente alla stampa della dichiarazione debitamente sottoscritta. Per l’utilizzo in compensazione del credito relativo al III trimestre di quest’anno, la scadenza ultima è quella del 31 dicembre 2016, mentre per richiedere il rimborso delle eccedenze non compensate c’è tempo fino al 30 giugno 2017. Il codice tributo per l’utilizzo nel mod. F24 è sempre il “6740”. I crediti per le accise riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012 sono compensabili anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. In ultimo, raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione durante l’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (e, in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art. 75 D.P.R. 445/2000).

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(C)



Transazioni internazionali infragruppo AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLE DOGANE HANNO PUNTI DI VISTA DIVERGENTI a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

TRANSFER PRICE E VALORE IN DOGANA La determinazione del prezzo pattuito nelle transazioni finanziarie internazionali tra società appartenenti lo stesso gruppo, oppure collegate tra loro, rappresenta un aspetto delicato sotto due aspetti: imposte dirette e imposizione doganale. Risulta ben nota, infatti, l’esigenza da parte degli operatori commerciali nel cercare una soluzione al problema, al di là delle inevitabili differenze tra normativa fiscale e doganale, per evitare che la stessa transazione inter-company possa essere valutata in maniera differente dalle due diverse Autorità fiscali nazionali (dogane e entrate). Infatti, nel caso in cui una società italiana effettui un acquisto da una società del medesimo gruppo sita in territorio extracomunitari: - ai fini delle imposte dirette tale prezzo non deve essere aumentato al solo fine di spostare imponibile in un paese dove le imposte sul reddito sono inferiori a quelle previste in Italia. - Ai fini dell’imposizione doganale, invece, tale prezzo non deve essere diminuito con il solo scopo di versare meno imposte di confine all’atto delle operazioni di importazione. Infatti ai sensi dell’art. 29 del Reg. Cee 2913/92 (Codice Doganale Comunitario) la base imponibile per l’applicazione del dazio è il prezzo effettivamente pagato, sempre che il compratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile a fini doganali. Tale valore risulta accettabile, sotto il profilo doganale, se non è stato modificato (in diminuzione) dal rapporto che intercorre tra le società che appartengono al medesimo gruppo.

Pertanto, per entrambi i motivi sopra delineati occorre che il valore di transazione non sia influenzato (sia in aumento che in diminuzione) dal rapporto che lega acquirente e venditore al solo fine di eludere le imposte nello stato italiano. Entrambe le normative, pur avendo l’intento di evitare pratiche elusive da parte delle aziende importatrici, hanno una differente visione del problema: - da un lato lo spostamento di imponibile in altri stati - dall’altro una non corretta dichiarazione del valore all’atto dell’importazione. Alcuni stati (Australia, Stati Uniti e Canada) prevedono la possibilità di presentare, anteriormente alle operazioni di importazione, alle Autorità doganali competenti una documentazione (transfer pricing documentation) atta a provare che le parti – seppur facenti riferimento allo stesso gruppo – si sono comportate come soggetti indipendenti. A tale problematica dovrebbero dare una soluzione, quanto meno valida su territorio italiano, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane le quali dovrebbero emanare un documento congiunto in cui indicare, alle società appartenenti ad una multinazionale, l’iter da seguire per evitare di incorrere contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria per le transazioni internazionali tra società tra loro legate.

LA POSIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLE DOGANE L’organizzazione mondiale delle dogane (OMD o WCO), che, nel 2013, era già intervenuta sull’argomento con il commentary 23.1, ha pubblicato a fine giugno una guida (Omc – Guide to customs valuation and transfer pricing), che si pone l’obiettivo di dare delle linee guida per risolvere la problematica. In tale guida l’OMD vuole delineare le modalità da attuare per dimostrare che il prezzo della transazione inter-company non sia alterato dalla condizione di appartenenza delle parti al medesimo gruppo. Premessa generale dell’OMD a quanto appena detto risiede nel fondamentale presupposto secondo cui la disciplina fiscale e quella doganale dovrebbero mirare ad un fine “preordinato” co-

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mune. In tale contesto, la guida dell’Omc punta a favorire una comune chiave di lettura, supplendo al ritardo delle autorità competenti. Il documento del WCO affronta anche la problematica dei Transfer Price adjustments, ossia di quelle modifiche di prezzo che sono operate in un momento successivo alle operazioni di importazione o esportazione. Il WCO ritiene che i TP adjustments dovrebbero comportare la rettifica della bolletta doganale; in tal modo si dovrebbero versare i maggiori dazi, qualora il prezzo sia aumentato, e consentire il rimborso dei dazi doganali in caso di aggiustamenti al ribasso del valore. La guida dell’OMD ha raccomandato due strumenti, da attivare in un momento antecedente le operazioni doganali, per attestare che il valore sia conforme alla normativa doganale: - l’interpello - la dichiarazione incompleta.

INTERPELLO L’interpello preventivo sul valore potrebbe essere considerata un’integrazione delle possibilità fornite dall’autorità doganale agli operatori per evitare contestazioni relative agli elementi dell’accertamento doganale (classificazione doganale, valore e origine) dichiarati all’atto dell’importazione. Infatti, allo stato attuale, le imprese che operano con l’estero hanno la possibilità di presentare un interpello preventivo: - per attribuire la corretta classificazione doganale delle merci (informazione tariffaria vincolante) - per attribuire la corretta origine, sia preferenziale che non preferenziale, alle stesse (informazione vincolante di origine). Con questi due strumenti la dogana si vincola ad accettare la voce doganale e l’origine attribuite a seguito di apposita istanza presentata dall’azienda anteriormente alle operazioni di importazione. Attualmente non esiste uno strumento simile che consenta di individuare il corretto valore da dichiarare in dogana prima dell’operazione di importazione; in tal modo si lascia, di fatto, sempre aperta la possibilità di contestazione da parte dell’autorità doganale, laddove dovesse ritenere non congruo il valore attribuito alla merce all’atto dell’importazione. L’interpello preventivo sul valore, pertanto, completerebbe le possibilità fornite alle aziende per addivenire ad un “accordo” preventivo su tutti gli elementi dell’accertamento doganale con l’autorità competente evitando, in tal modo, contestazioni sia all’atto dell’importazione che successivamente. Infatti non va dimenticato che l’Agenzia delle

Dogane può effettuare la revisione della dichiarazione doganale fino a tre anni dall’espletamento dell’operazione di importazione.

DICHIARAZIONE INCOMPLETA La seconda via descritta dall’Organizzazione mondiale delle Dogane, per conciliare le due normative, è quella della dichiarazione incompleta: con tale istituto, mediante un accordo tra l’operatore e la dogana competente, è possibile mantenere aperta la dichiarazione doganale a successive modifiche del valore che dovessero intervenire successivamente all’importazione. In questo caso la dogana accetta valori provvisori che vengono definiti in un periodo successivo concordato con l’operatore. Tale istituto è a disposizione degli operatori ogni qualvolta vi sia la certezza che il valore in dogana debba essere aumentato o diminuito successivamente all’importazione, ma non vi sia certezza sul “quantum” di tale rettifica.

LA POSIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Non è consigliabile invece effettuare una dichiarazione di importazione definitiva e procedere con la revisione dell’accertamento a posteriori da parte dell’operatore. Infatti anche l’azienda ha la facoltà di richiedere la revisione della bolletta doganale entro tre anni dall’importazione qualora uno degli elementi dell’accertamento (tra cui il valore) non dovesse essere corretto. Tuttavia la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7716/2013, ha stabilito che non è possibile richiedere a rimborso il dazio versato all’atto dell’importazione qualora la riduzione del prezzo delle merci importate sia sorto a seguito della stipula di un contratto di transfer pricing. Infatti, secondo la Suprema Corte, la revisione può essere eseguita sia d’ufficio che su istanza di parte qualora emergano inesattezze, omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell’accertamento. Dalla richiamata disciplina, la Cassazione ricava il principio per cui la revisione dell’accertamento doganale può essere effettuata – e pervenire alla rettifica del valore delle merci inizialmente accertato – solo, ed esclusivamente, sulla scorta degli elementi posti a fondamento dell’accertamento iniziale e non certo di elementi successivi; pertanto, secondo la Suprema Corte, la revisione – e la conseguente rettifica del valore dichiarato all’atto dell’importazione – non può essere effettuata sulla base di una scelta contrattuale deliberatamente effettuata dalle parti private (esportatore e importatore), che sono legate dall’appartenenza a uno stesso gruppo societario, pervenuta in un momento successivo alla presentazione della merce in dogana.

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CONCLUSIONI Alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione sopra esposta, pertanto, risulta improbabile, salvo disposizioni contrarie che possano intervenire in seguito, che l’Agenzia delle Dogane consenta di revisionare a posteriori una dichiarazione di importazione qualora il valore sia stato modificato in forza di un contratto di transfer pricing. Quindi, in base alle indicazioni contenute nella

guida dell’OMD e in attesa di istruzioni operative da parte delle Agenzie fiscali, occorre cercare un’intesa con la dogana presso cui si effettuano le operazioni di importazione per evitare che il valore dichiarato dalle aziende possa essere ritenuto non accettabile dall’Ufficio.

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Andrea Toscano Enrico Calcagnile


La residenza fiscale delle persone giuridiche (2a parte) LE REGOLE DA SEGUIRE NEL RISPETTO DELLA NORMA INTERNA a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

LA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE GIURIDICHE – SECONDA PARTE In questo numero concluderemo l’argomento della residenza fiscale delle persone giuridiche occupandoci dell’oggetto principale dell’attività, del fenomeno dell’esterovestizione e dell’onere della prova.

OGGETTO PRINCIPALE DELL’ATTIVITÀ Tale criterio ha natura residuale e si applica quando in base agli altri due criteri la società/ente non risulta localizzata in Italia. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto artt. 5, c. 3 lett. d), e 73, c. 4 – secondo periodo, tuir. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto, l’oggetto principale dell’attività è determinato in base all’attività effettivamente esercitata (principalità dell’oggetto) nel territorio dello Stato (artt. 5, c. 3 lett. d, e 73, c. 5, tuir). Se l’atto costitutivo o lo statuto della società/ente prevedono lo svolgimento di più attività, occorre fare riferimento a quella che è ritenuta essenziale per il raggiungimento dei suoi scopi primari e che lo tipizzano. In tale contesto è utile anche precisare che cosa si intenda con principalità dell’oggetto. Può accadere che l’attività svolta in Italia e negli altri Paesi sia quantitativamente prevalente rispetto a ciascuna attività svolta all’estero, ma non rispetto all’insieme delle attività della società (prevalenza relativa). - La dottrina civilistica risolve il problema ri-

tenendo che sia prevalente l’oggetto sociale svolto in Italia. - Dal punto di vista fiscale, invece, la soluzione non è così agevole in quanto il requisito (fiscale) deve essere verificato con riferimento ad elementi quantitativi e qualitativi per individuare nell’attività globale dell’impresa il suo nucleo principale. In base a quanto sopra detto si evince che, nel caso di mancanza di sede legale od amministrativa, i requisiti per poter considerare residente in Italia una società sono i seguenti: - principalità delle attività svolte in Italia rispetto alle attività svolte all’estero con riferimento all’atto costitutivo; - in assenza di indicazioni nell’atto costitutivo, principalità delle attività svolte in Italia rispetto alle attività svolte all’estero in base ad un’analisi sostanziale; - mantenimento della principalità per la maggior parte del periodo d’imposta.

ESTEROVESTIZIONE Con tale termine si intende la localizzazione della residenza fiscale delle società in Stati esteri con il precipuo scopo di sottrarsi agli obblighi fiscali previsti dall’ordinamento di appartenenza. Al fine di porre un freno a tale fenomeno e con l’intento di valorizzare gli aspetti certi, concreti e sostanziali della fattispecie in luogo di quelli formali, in ossequio al principio della “sostanza sulla forma” utilizzato in campo internazionale, sono stati aggiunti i commi 5-bis e 5-ter all’art. 73 del tuir. La novella legislativa contenuta nel comma 5-bis dell’art. 73 del tuir si colloca nel contesto delineato dalla Suprema Corte (Sentenza 22 gennaio 1958 n. 136, riportata nella prima parte del presente argomento nel n. 199 di Newsmercati) in quanto consente all’Amministrazione Finanziaria di presumere, “salvo prova contraria”, l’esistenza nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione di società ed enti non residenti che detengano partecipazioni dirette di controllo in società di capitali ed enti residenti, quando, lo stesso soggetto estero sia a sua volta, alternativamente: a) controllato, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma del codice

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civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) amministrato da un consiglio di amministrazione o altro organo di gestione equivalente, formato in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato. La norma dispone, in definitiva, l’inversione, a carico del contribuente, dell’onere della prova, dotando l’ordinamento di uno strumento che solleva l’amministrazione finanziaria dalla necessità di provare l’effettiva sede della amministrazione di entità che presentano elementi di collegamento con il territorio dello Stato molteplici e significativi. In tale ottica la norma persegue l’obiettivo di migliorare l’efficacia dell’azione di contrasto nei confronti di pratiche elusive, facilitando il compito del verificatore nell’accertamento degli elementi di fatto per la determinazione della residenza effettiva delle società. La disposizione in esame si applica alle società ed enti che presentano i due rilevanti e continuativi elementi di collegamento con il territorio dello Stato indicati precedentemente nelle lettere a) e b). La norma de qua, inoltre, è applicabile anche nelle ipotesi in cui tra i soggetti residenti controllanti e controllati si interpongano più sub-holding estere. La presunzione di residenza in Italia della società estera che direttamente controlla una società italiana, renderà operativa, infatti, la presunzione anche per la società estera inserita nell’anello immediatamente superiore della catena societaria; quest’ultima si troverà, infatti, a controllare direttamente la sub-holding estera, considerata residente in Italia. Il novello comma 5-ter dell’art. 73 del tuir, invece, precisa che il presupposto per la sussistenza del controllo (dei soggetti italiani sull’entità estera e di questa su società ed enti residenti) dovrà essere valutato con riferimento alla data chiusura dell’esercizio della controllata estera. Infine viene affermato che per le persone fisiche devono essere computati anche i voti spettanti al coniuge, ai familiari entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo.

ONERE DELLA PROVA In precedenza, si è detto che l’onere della prova è a carico del contribuente il quale, per vincere la presunzione, dovrà dimostrare, con argomenti adeguati e convincenti, che la sede di direzione effettiva della società non è in Italia bensì all’estero. Tali argomenti e prove dovranno dimostrare che esistono elementi di fatto, situazioni od atti, idonei a manifestare un concreto radicamento della direzione effettiva nello Stato estero.

Nel caso in cui il contribuente non dimostri (o lo faccia non in modo adeguato) che la sede effettiva si trova nello Stato estero in luogo dell’Italia, il soggetto estero verrà considerato residente e dovrà, quindi, soggiacere a tutti gli obblighi strumentali e sostanziali che l’ordinamento italiano prevede per le società e gli enti residenti. A titolo esemplificativo, gli effetti di più immediato impatto per le sub-holding esterovestite riguarderanno: - i capital gain realizzati dalla cessione di partecipazioni da assoggettare al regime di imponibilità o di esenzione previsti dagli articoli 86 e 87 del TUIR; - le ritenute da operare sui pagamenti di interessi dividendi e royalty corrisposti a non residenti o sui pagamenti di interessi e royalty corrisposti a soggetti residenti fuori del regime di impresa; - il concorso al reddito in misura pari al 100 per cento del loro ammontare degli utili di partecipazione provenienti da società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Al contrario, i predetti soggetti non dovranno subire ritenute sui flussi di dividendi, interessi e royalty in uscita dall’Italia e potranno scomputare in sede di dichiarazione annuale le ritenute eventualmente subite nel periodo di imposta per il quale sono da considerare residenti, anche se - ad inizio - operate a titolo di imposta. A conclusione di questo articolo, ritengo opportuno richiamare l’attenzione su due questioni: - il collegamento con l’art. 167 del tuir (CFC); - la compatibilità con il Trattato dell’U.E. e le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.

IL COLLEGAMENTO CON L’ART. 167 DEL TUIR (CFC) In relazione al collegamento con la normativa CFC è bene precisare in quali termini la disposizione del nuovo comma 5-bis dell’art. 73 del TUIR può interferire sulla applicabilità dell’art. 167 del tuir, nell’ipotesi in cui un soggetto residente controlli una società o un ente residente o localizzato in Stati o territori a fiscalità privilegiata che, a sua volta, detenga partecipazioni di controllo in società di capitali o enti commerciali residenti in Italia. E’ evidente che la presunzione di residenza nel territorio dello Stato dell’entità estera rende, in punto di principio, inoperante la disposizione dell’art. 167. Non sarà imputabile al soggetto controllante il reddito che la controllata stessa, in quanto residente, è tenuta a dichiarare in Italia. Qualora, tuttavia, sia fornita la prova contraria, atta a vincere la presunzione di residenza in Italia, la controlla-

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ta non residente rimane attratta, ricorrendone le condizioni, alla disciplina dell’art. 167. In altri termini, il reddito della controllata estera non assoggettato a tassazione in Italia in dipendenza del suo, comprovato, status di società non residente resta imputabile per trasparenza al soggetto controllante ai sensi del citato art. 167. L’effettiva localizzazione della sede della amministrazione della controllata estera fuori del territorio dello Stato e quindi la sua autonomia decisionale e di gestione, non escludono, infatti, che il suo reddito sia da considerare nella disponibilità economica del controllante residente.

LA COMPATIBILITÀ CON IL TRATTATO DELL’U.E. E LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI STIPULATE DALL’ITALIA Per quanto concerne la compatibilità con il Trattato dell’U.E. e le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, la norma è coerente con l’orientamento della Corte di Giustizia, che nella sentenza Centros (Causa C-81/87) ha affermato il principio secondo cui gli Stati membri sono liberi di determinare il criterio di collegamento di una società con il territorio dello Stato. Tale principio risulta, indirettamente, confermato anche dalla più recente sentenza emessa nella Causa C-208/00, relativa ad una controversia concernente una società olandese che, in base all’ordinamento tedesco, era stata considerata residente in Germania a partire dal momento in cui

le sue quote di maggioranza erano state acquistate da cittadini ivi residenti. Inoltre, la possibilità di fornire la prova contraria garantisce la valutazione caso per caso e dunque la proporzionalità della norma rispetto al fine perseguito, necessario a mitigare, secondo la suprema Corte, la portata generale delle disposizioni antielusive. Infine non si ravvisano profili di contrasto con le convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulate dall’Italia. Queste ultime, infatti, non interferiscono con i differenti criteri di collegamento soggettivo che ciascuno Stato seleziona per stabilire la residenza di un soggetto sul proprio territorio, limitandosi a indicare quali elementi e circostanze devono essere, prioritariamente, valutati in ipotesi di doppia residenza. L’effettiva sede dell’amministrazione è uno di questi elementi. Per di più, esso è, nella gran parte delle convenzioni, quello determinante per l’attribuzione della residenza di soggetti diversi dalle persone fisiche. La reale presenza della sede dell’amministrazione nell’uno o nell’altro ordinamento implica, poi, accertamenti di merito e diventa una mera questione di prova da valutare sulla base dei principi interpretativi, affermatisi a livello internazionale e rinvenibili nello stesso Commentario al Modello OCSE di Convenzione. Gli elementi su cui si fonda la presunzione, relativa, introdotta dalla norma in esame, si richiamano a quei principi, senza escludere che possano essere di volta in volta valutati altri aspetti, dati e circostanze. Ernesto Cherici

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Indice mensile rivalutazione t.f.r. luglio e agosto 2015 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

106,5

0,125000

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

106,8

0,250000

MARZO

15.03

14.04

0,375

107,0

0,375000

APRILE

15.04

14.05

0,500

107,1

0,570093

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

107,2

0,765187

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

107,3

0,960280

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

107,2

1,015187

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

107,4

1,280374

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

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Jobs Act

IL D.LGS. 151/2015 SULLE SEMPLIFICAZIONI

Dal 24 settembre sono in vigore le nuove norme sulla semplificazione delle procedure e degli adempimenti e sulla razionalizzazione delle norme connesse alla gestione del rapporto di lavoro, contenute nel D.Lgs. 151 del 14 settembre 2015, pubblicato sul S.O. n.53 alla gazzetta ufficiale n.221 del 23 settembre, uno dei decreti attuativi del Jobs Act tra i più corposi per il numero delle materie trattate. Il decreto apporta modifiche al collocamento obbligatorio, all’instaurazione e gestione del rapporto di lavoro, al regime sanzionatorio, ai controlli a distanza ed in materia di pari opportunità: ne evidenziamo in sintesi le principali novità.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO Con riferimento alle norme sul collocamento mirato dei disabili, il decreto lgs.n.151/2015 per razionalizzare e revisionare le procedure e gli adempimenti e per favorire l’integrazione nel mondo del lavoro dei soggetti disabili, ha apportato significative modifiche alla L.68/99. Tra i destinatari della disciplina, all’art.1, ora sono stati inseriti anche i soggetti con diritto all’assegno INPS di invalidità in ragione della ridotta capacità lavorativa a meno di un terzo ed in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Di notevole impatto la modifica all’art.3, che a decorrere dal 1° gennaio 2017 elimina il principio di gradualità delle assunzioni per i datori di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35: l’obbligo di assunzione scatterà dunque in automatico, e non più all’atto di una nuova assunzione. Nella quota di riserva invece possono essere ora computati anche i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavoraPAG. 23 - APINFORMA / Lavoro - numero 17 - 30 settembre 2015

tiva superiore al 60 per cento, appartengano alla sesta categoria ex DPR 915/1978, oppure abbiano una disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. Il decreto estende inoltre ai datori di lavoro pubblici la compensazione automatica, senza preventiva autorizzazione, delle eccedenze con riduzione dei disabili presso unità produttive della stessa regione. Per maggiore chiarezza interpretativa viene riscritta la disposizione che consente ai datori di lavoro di utilizzare l’istituto dell’esonero dall’obbligo di assunzione ex art.3 per quanto concerne gli addetti alle lavorazioni con tasso di premio INAIL pari o superiore la 60 per mille, subordinando tale possibilità alla presentazione di un’autocertificazione ed al versamento di un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Profondamente rinnovate e semplificate le procedure di assunzione: è stata infatti eliminata la richiesta numerica ed il datore procede con l’assunzione del disabile con richiesta nominativa di avviamento o con convenzione, che possono essere precedute da una preselezione delle persone con disabilità iscritte nell’apposito elenco. L’avviamento al lavoro d’ufficio secondo l’ordine di graduatoria avviene solo qualora il datore non abbia ottemperato all’obbligo di assunzione entro i sessanta giorni previsti. Completamente riscritto infine l’art.13 relativo agli incentivi per le assunzioni dei soggetti disabili, per cui a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’importo dell’incentivo è stato elevato al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali in caso di assunzione di disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore a 79 punti percentuali ed elevato al 35 per cento in caso di assunzione di disabile con riduzione di capacità lavorativa compresa tra 67 e 79 punti percentuali; secondo la previgente disciplina gli incentivi erano pari rispettivamente al 60 ed al 25 per cento del costo salariale. L’incentivo è concesso a domanda per un periodo di 36 mesi, elevabili a 60 mesi e con percentuale pari al 70 per cento in caso di disabilità intellettiva e psichica con riduzione di capacità lavorativa superiore al 45 per cento. La richiesta di accesso all’incentivo è stata semplificata e viene effettuata


in via esclusivamente telematica all’INPS; nei cinque giorni successivi alla ricezione della domanda l’istituto deve comunicare all’interessato se sussistano o meno risorse sufficienti ed in caso positivo opera una riserva a favore del richiedente. Il datore è quindi tenuto alla stipula del contratto di assunzione del disabile nel termine perentorio di 7 giorni e nei successivi 7 giorni lavorativi è tenuto a comunicare all’istituto l’avvenuta stipula. L’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande ed in caso di insufficienza delle risorse del Fondo, l’istituto non prende in considerazione domande ulteriori, dandone immediata comunicazione sul sito internet istituzionale. L’incentivo è corrisposto al datore mediante conguaglio delle denunce contributive mensili. Il decreto semplificazioni infine dispone che nei 180 giorni successivi all’entrata in vigore della norma vengano adottati uno o più decreti ministeriali con le linee guida del collocamento obbligatorio. I servizi del collocamento mirato sono inoltre responsabili della tenuta dell’elenco dei disabili disoccupati ed un apposito comitato tecnico è tenuto a valutare le capacità lavorative dei soggetti iscritti. E’ stato infine disposto che all’interno della “banca dati politiche attive e passive” ex D.L. 76/2013 sia istituita la “banca dati collocamento mirato”, che sarà implementata da tutti i soggetti coinvolti, cioè i datori di lavoro, gli uffici competenti, dall’INPS, dall’INAIL, dalle Regioni e Province autonome.

ADEMPIMENTI TELEMATICI Sempre nell’ottica di razionalizzare e semplificare gli adempimenti connessi all’instaurazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro, il capo II del D.Lgs. 151/2015 dispone che praticamente tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro vengano effettuate in via telematica. La principale novità riguarda il Libro Unico, che a decorrere dal 1° gennaio 2017 sarà tenuto con modalità telematiche presso il Ministero del Lavoro; entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuova normativa, un decreto del Ministero stabilirà le modalità tecniche ed organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati nel LUL, cui le case di software dovranno attenersi per dare la massima uniformità ai dati da trasmettere. Il decreto prevede che siano depositati in via telematica presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro anche i contratti collettivi nazionali o territoriali, quale condizione per il riconoscimento dei benefici contributivi o fiscali o delle altre agevolazioni ad essi connesse. PAG. 24 - APINFORMA / Lavoro - numero 17 - 30 settembre 2015

E’ stata stabilita la trasmissione telematica per tutte le comunicazioni in materia di rapporto di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari del settore dello spettacolo: il Ministero, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, è tenuto ad individuare le comunicazioni in oggetto e ad aggiornare i modelli di comunicazione esistenti al fine di armonizzare e semplificare le informazioni richieste. Nell’ambito della Banca dati in materia di politiche del lavoro è stato inoltre prevista la costituzione di un “fascicolo dell’azienda” che contiene le informazioni inerenti l’instaurazione, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro. Con riferimento al lavoro all’estero, è stata eliminata l’autorizzazione preventiva per l’assunzione dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all’estero di cui all’art.2 del D.L.317/87 convertito in L.398/87, che è stato completamente riscritto e che ora disciplina unicamente il contenuto del contratto di lavoro per questi lavoratori; è stato inoltre abrogato il D.P.R. n.346/1994, cioè il Regolamento recante la semplificazione del procedimento di autorizzazione all’assunzione o al trasferimento all’estero di lavoratori italiani. Al fine di contrastare ulteriormente il fenomeno delle “dimissioni in bianco”, la prassi cioè di far sottoscrivere al lavoratore la lettera di dimissioni senza indicazione della data all’atto dell’assunzione, il decreto 151/2015 dispone che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto devono essere effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematica su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro, moduli che devono essere inoltre trasmessi al datore di lavoro e alla competente Direzione Territoriale con le modalità individuate con apposito decreto del Ministero; entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo il dicastero è tenuto a stabilire i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si vuole recedere o che si intende risolvere, i dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore, nonché gli standard tecnici necessari a definire la data certa di trasmissione del modulo. Entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo, il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale, con medesime modalità. La comunicazione telematica delle dimissioni sostituirà la procedura introdotta dalla legge Fornero, in forza della quale l’efficacia delle dimissione o della risoluzione consensuale è sospensivamente condizionata alla convalida presso la Direzione territoriale del Lavoro competente o alla sotto-


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scrizione del parte del lavoratore di apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della cessazione del rapporto di lavoro. La nuova procedura ex art. 26 D.Lgs. 151/2015 troverà applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto ministeriale sugli standard tecnici e contestualmente saranno abrogati i commi da 17 a 23 bis dell’art.4 L.92/2012. La nuova procedura non è applicabile al lavoro domestico e alle dimissioni o risoluzione consensuale intervenute in sede protetta ex art. 2113, quarto comma, o davanti alle commissioni di certificazione. Le dimissioni e la risoluzione consensuale della lavoratrice intervenute nel periodo di gravidanza o durante i primi tre anni del bambino, continueranno invece ad essere convalidate esclusivamente dal servizio ispettivo. Sotto il profilo sanzionatorio, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una pesante sanzione amministrativa per il datore di lavoro che alteri i moduli di comunicazione.

REVISIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE L’art. 22 del D.Lgs. 151/2015 apporta modifiche ad alcune disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale. Con riferimento alla “maxisanzione per il lavoro nero” ex art.3 D.L. 12/2002 convertito in L.73/2002, ferma restando l’applicazione della misura in caso di impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il decreto apporta variazioni agli importi della sanzione ed introduce il meccanismo dello scaglionamento. Infatti, differentemente dalla previgente disposizione che stabiliva la sanzione in cifra fissa, le nuove sanzioni sono pari a un importo tra 1500 e 9000 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego dello stesso fino a 30 giorni di effettivo lavoro, ad un importo da 3000 a 18000 euro per lavoratore in caso di utilizzo da 31 a 60 giorni e ad un importo tra 6000 e 36000 euro per lavoratore in caso di utilizzo per più di 60 giorni. Per espressa disposizione normativa la maxisanzione assorbe quella per mancato invio della preventiva dichiarazione di assunzione, quella per mancata consegna del contratto di lavoro al lavoratore e quella relativa alle mancate registrazioni sul LUL. Di notevole rilievo è la reintroduzione della diffida ex art. 13 D.Lgs. 124/2004, a condizione che i lavoratori ancora in forza all’azienda e non regolarizzati vengano assunti a tempo indeterminato; i lavoratori possono anche essere assunti a tempo parziale, non inferiore al 50 per PAG. 26 - APINFORMA / Lavoro - numero 17 - 30 settembre 2015

cento del tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato non inferiore a tre mesi e purché mantenuti in servizio per almeno tre mesi. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire la prova dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e contributi entro il termine di 120 giorni dalla notifica del relativo verbale. In caso di impiego di lavoratori stranieri o di minori in età non lavorativa, tutte le sanzioni sono aumentate del 20 per cento e non è possibile applicare l’istituto della diffida. Il decreto n.151/2015 interviene anche in tema di revoca del provvedimento di sospensione dell’attività di impresa di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, stabilendo che questa è concessa subordinatamente al pagamento del 25 per cento della somma aggiuntiva dovuta; l’importo residuo con la maggiorazione del 5 per cento, deve essere versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. La norma, con riferimento al LUL, chiarisce inoltre le nozioni di “omessa registrazione” e “infedele registrazione” modificando il comma 7 dell’art.39 D.L.112/2008, convertito in L.133/2008. L’omessa registrazione “si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione”, mentre “l’infedele registrazione” si riferisce alle scritturazioni dei dati da indicare nel libro unico diversi “rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate”. Sono state infine modificate le sanzioni in materia di mancata corresponsione degli assegni per il nucleo familiare, nonché in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte sullo stesso.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Con riferimento al D.Lgs. 81/2008, le nuove disposizioni normative modificano il campo di applicazione del testo unico sulla sicurezza, in particolare con riferimento al lavoro occasionale accessorio, coerentemente con la modifica della fattispecie contrattuale, l’applicazione del testo unico è limitata all’attività svolta in favore di committenti imprenditori o professionisti, escludendo in ogni caso i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, l’attività di insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili. A seguito di modifica del comma 12 bis del’art.3 D.Lgs.81/2008 il T.U. si applica ora ai soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni


di promozione sociale, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale. Relativamente al regime sanzionatorio infine, è stato prevista l’applicazione del cumulo giuridico e non materiale per le sanzioni previste in caso di mancato invio dei lavoratori alle visite mediche e per omessa formazione.

ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI INFORTUNI SUL LAVORO Il decreto semplificazioni interviene sul testo unico in materia di infortuni sul lavoro, il DPR 1124/1965, semplificando la procedura di denuncia del datore di lavoro. E’ infatti previsto all’art.53 che, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo dall’entrata in vigore del decreto, “ogni certificato medico di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’INAIL, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.” La trasmissione in via telematica deve essere effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore; i dati delle certificazioni sono poi resi disponibili, sempre in via informatica, dall’INAIL ai soggetti obbligati ad effettuare la denuncia in modalità telematica: conseguentemente il datore di lavoro è esonerato dall’invio all’INAIL della copia del certificato medico di infortunio o malattia professionale. Con la modifica del successivo art.54 inoltre, il datore di lavoro è esonerato dall’inviare la comunicazione di infortunio all’autorità di pubblica sicurezza, adempimento che si intende assolto con l’invio all’istituto assicuratore della denuncia di infortunio di cui all’art. 53. Sarà infatti compito dell’INAIL mettere a disposizione i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni; la previgente disciplina prevedeva l’insorgenza dell’obbligo di comunicazione in caso di infortuni che avessero per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. Decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto inoltre, il legislatore ha disposto l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni.

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Relativamente al calcolo del premio infine, è stato disposto il miglioramento del processo di acquisizione, in via telematica, degli elementi necessari per il calcolo, attraverso un apposito servizio sul sito istituzionale dell’istituto, che dovrà definire le modalità di fruizione dello stesso con proprio provvedimento da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della nuova normativa.

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO Il decreto modifica l’art. 4 della L. 300/70 sui controlli a distanza; la nuova norma conferma che non è consentito l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, impianti che infatti possono essere installati solo per perseguire finalità lecite previo accordo collettivo o in mancanza su autorizzazione della Direzione Territoriale competente. Non è soggetta alla predetta procedura di autorizzazione invece l’installazione degli strumenti che servono al dipendente per eseguire la prestazione lavorativa e di quelli necessari per registrare gli accessi e le presenze. Le informazioni raccolte in modo legittimo e regolare possono poi essere utilizzate per tutte le finalità connesse al rapporto di lavoro, e dunque anche ai fini disciplinari, ma solo a condizione che il datore di lavoro dia preventiva e completa informazione ai lavoratori sull’esistenza di tali strumenti e sulle modalità con cui gli stessi sono utilizzati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla privacy. Il decreto prevede infine la possibilità per i lavoratori subordinati di cedere a titolo gratuito ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore, che svolgono medesime mansioni di pari livello e categoria, i riposi e le ferie maturati, per assistere i figli minori che per particolari condizioni di salute necessitano di cure e assistenza costante da parte dei genitori. E stata inoltre prevista l’ipotesi di esenzione dalle fasce di reperibilità in caso di malattia, da attuarsi con decreto ministeriale. Il capo II del decreto reca infine modifiche alla legislazione in materia di pari opportunità. (BA)


Responsabilità delle PMI NUOVI REATI AMBIENTALI

Il d.lgs. 231/01 disciplina la responsabilità amministrativa e penale delle imprese che soprattutto nelle più piccole stenta ancora a trovare spazio applicativo soprattutto per ragioni economiche, dove non è sempre facile ragionare in termini di prevenzione, sia sotto il profilo del business, sia della sicurezza o dell’investimento. Tuttavia si parla di “modello 231” proprio per poterlo adattare alle specificità aziendali. Per le PMI i reati maggiormente rilevanti possono individuarsi in quelli relativi a: rapporti con le Pubbliche Amministrazioni; crimini informatici, reati societari; omicidio colposo e lesioni colpose per violazione della sicurezza nei luoghi di lavoro; autoriciclaggio; reati ambientali. A riguardo proprio di questa ultima categoria di reati, nel corso del 2015 si è proceduto all’aggiornamento della disciplina prevedendo nuove ipotesi di reato e innalzando la soglia della sanzione per le imprese. In materia ambientale la legge 68/15, tra le varie modifiche, ha introdotto nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis “Dei delitti contro l’ambiente”, prevedendo un elenco di reati, tra cui: - inquinamento ambientale, chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o signi-

ficative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; - disastro ambientale, chiunque, fuori dai casi crollo di costruzioni e disastri dolosi, abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Oltre a considerare varie ipotesi di aggravanti e attenuanti, prevede un ravvedimento operoso ma anche la confisca, il ripristino dello stato dei luoghi, come pure sanzioni a seguito di omessa bonifica da parte di chi vi sia obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica. Altre ipotesi di reato sono quelle relative al traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e ai casi di impedimento del controllo (che espressamente richiama anche la disciplina in materia di sicurezza e salute sul lavoro). Disastro e inquinamento ambientale, traffico e abbandono materiali radioattivi, impedimento controllo, omessa bonifica sono i cinque nuovi Ecoreati introdotti nel codice penale italiano alcuni dei quali come visto considerati di particolare gravità, inasprendo la lotta alle ecomafie e in generale segnando un cambiamento di passo rispetto ai reati contro l’ambiente. (C)

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Audit energetici nelle PMI RIAPERTURA DEI TERMINI

È stato pubblicato il 28 luglio u.s. il decreto di riapertura dei termini dell’avviso pubblico del 12 maggio 2015 del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che consente alle Regioni e Province autonome di presentare programmi finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie aziende. L’iniziativa, prevista dalle norme di recepimento della Direttiva sull’efficienza energetica, mette a disposizione 15 milioni di euro nel 2015 per il

cofinanziamento di programmi regionali volti ad incentivare gli audit energetici nelle PMI o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001. Considerando anche le risorse che saranno allocate dalle Regioni, per le PMI saranno disponibili 30 milioni di euro a copertura del 50% dei costi che sosterranno per la realizzazione delle diagnosi energetiche. Si stima che non meno di 15.000 PMI all’anno potranno essere coinvolte in questa iniziativa e che altrettanti progetti di efficienza energetica scaturiranno dalle diagnosi energetiche. Il provvedimento, anch’esso previsto dalle norme di recepimento della Direttiva sull’efficienza energetica, rappresenta un passo in avanti per la qualificazione dei soggetti che operano in campo energetico. La scadenza per presentare i programmi è fissata al 31 ottobre 2015. L’iniziativa verrà replicata annualmente con analoghe risorse sino al 2020. (C)

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Salute e sicurezza dei lavoratori RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Paolo Gentiloni, ha approvato, nell’ultima seduta del Consiglio dei ministri di venerdì 4 settembre u.s., un disegno di legge di ratifica ed esecuzione della convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo protocollo, fatto a Ginevra il 22 giugno 2002 e della convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. Gli obiettivi fondamentali degli Strumenti per i quali si chiede la ratifica sono diretti a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e

creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un’azione progressiva e coordinata sia a livello nazionale che a livello di impresa e con la piena partecipazione di tutte le parti interessate. Vengono previste azioni in quattro ambiti: - formazione, attuazione e revisione periodica di una politica nazionale coerente in materia di salute, di sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro; - promozione del dialogo sociale mediante la partecipazione, la collaborazione e la cooperazione piena e a tutti i livelli dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle rispettive organizzazioni, nonché di tutte le altre persone interessate; - definizione delle funzioni, delle responsabilità, degli obblighi e dei rispettivi diritti degli interlocutori sociali; - sviluppo e diffusione delle conoscenze, istruzione, formazione e informazione. Fonte: Governo

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(C)


Nuove direttive LL.PP. in Friuli Venezia Giulia (2a parte) IL DOCUMENTO È IL FRUTTO DI UN INTENSO LAVORO DI COLLABORAZIONE FRA I COMPETENTI UFFICI REGIONALI E LA NOSTRA ASSOCIAZIONE La Direzione centrale infrastrutture, mobilità pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia con una circolare del 7 agosto 2015 ha trasmesso le direttive vincolanti in materia di Lavori Pubblici alle Stazioni Appaltanti del Friuli Venezia Giulia che, a nostro avviso, rappresentano un importante presupposto per il rilancio dell’industria regionale delle costruzioni. Il documento, diramato dall’Amministrazione regionale a tutte le stazioni appaltanti della regione, è il frutto di un intenso lavoro di collaborazione fra i competenti uffici regionali e le organizzazioni di categoria, fra cui la nostra Associazione Confapi FVG. Accanto alla semplificazione delle procedure, le Direttive hanno, infatti, recepito alcuni principi che da sempre la nostra Associazione considera cardini per una corretta aggiudicazione ed esecuzione dei lavori che valorizzi anche il tessuto produttivo locale. Fra i più rimarchevoli, figura l’eliminazione del criterio del “massimo ribasso”. Ciò consentirà che i lavori vengano affidati a prezzi congrui (quantificati, cioè, attraverso il prezziario regionale da poco aggiornato) non solo allo scopo di contenere il costo dell’opera, ma anche di garantire qualità, certezza di tempi e lo stesso modus operandi dell’esecutore tanto verso il committente, quanto verso gli altri operatori coinvolti e le maestranze. L’eliminazione del “criterio del massimo ribasso” andrà, inoltre, a diminuire le fonti di contenzioso fra imprese e pubblica amministrazione e a ridurre l’introduzione delle discusse varianti d’opera finalizzate all’adeguamento dei prezzi. Altrettanto importanti sono le misure introdotte per favorire l’accesso agli appalti da parte delle piccole e medie imprese, come la suddivisione in lotti funzionali, il coinvolgimento delle aziende nella realizzazione delle grandi infrastrutture e PAG. 31 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2015

nelle connesse opere integrative o compensative, come pure l’introduzione del concetto “di prossimità al luogo di esecuzione dell’appalto”, che ne è il naturale complemento, allo scopo di valorizzare, più di quanto non sia stato fatto in passato, le imprese insediate sul territorio regionale. Quest’ultima misura risponde, inoltre, all’esigenza, da tempo richiamata dal Confapi FVG ma spesso dimenticata dagli amministratori pubblici, di innescare un ciclo finanziario virtuoso per il bilancio regionale. Infatti, in forza dell’attuale normativa tributaria l’esecuzione di opere pubbliche appaltate a imprese del Friuli Venezia Giulia genera significativi flussi di entrata per l’erario regionale, avendo ad oggetto interventi che si realizzano sul suo territorio, e, a loro volta, le maggiori entrate vanno ad alimentare nuovi investimenti pubblici a vantaggio delle imprese e della mano d’opera produttiva locale. Anche in questa seconda parte proseguiamo nell’approfondimento delle premesse del documento che hanno il compito di illustrare e spiegare le scelte che hanno portato a definire questo importante documento.

PREMESSE Sia con l’art. 22, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 che con l’art. 9 del D.L. 133/2014, convertito in Legge n. 164/2014, il legislatore nazionale ha ampliato le ipotesi di ricorso alla procedura negoziata senza bando limitandosi a fornire quali ulteriori indicazioni solo il ricorso alla procedura prevista dall’art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e il numero di operatori economici da interpellare, con ciò dunque riconoscendo che il corretto esercizio dell’alto grado di discrezionalità introdotto non si pone automaticamente in contrasto con i principi generali che sottendono l’affidamento di contratti pubblici. Il richiamato art. 57, comma 6 del Codice dei contratti pubblici articola la procedura per giungere all’invito diretto a presentare l’offerta in due fasi - la prima funzionale a che “ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato”, la seconda consistente nella selezione


degli operatori economici da invitare a presentare offerta - finalizzate ad appurare che vi siano nel mercato operatori in possesso dei requisiti idonei ai lavori da realizzarsi. Stante il vigente sistema di qualificazione per eseguire lavori pubblici, le sopracitate “informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa” sono desumibili dall’attestazione SOA posto che ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 163/2006 agli “organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati di (…) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione”, di tal che la predetta individuazione sul mercato di operatori da consultare si traduce sostanzialmente nell’individuazione delle imprese in possesso di attestazione SOA “adeguata ai lavori posti in gara e perciò potenzialmente idonei - ma non per questo definibili automaticamente a priori interessati - a ricevere l’invito ad eseguire i lavori”. Più chiaramente e sinteticamente, l’indagine di mercato non è lo strumento cui affidare la pubblicizzazione della gara o l’acquisizione di manifestazioni di interesse dal momento che ciò si porrebbe in palese contraddizione con la scelta di adottare una procedura senza bando per la quale il legislatore, proprio in virtù dell’assenza di informazione preventiva, ha provveduto ad introdurre l’obbligo della post informazione e che, qualora la volontà fosse quella della massima pubblicità e della massima acquisizione di manifestazioni di interesse, più correttamente si dovrebbe ricorrere all’utilizzo della procedura di gara aperta. L’intero corpo normativo in materia di contratti pubblici è finalizzato a garantire, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 163/2006 la “qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché quello di pubblicità”. Solo un corretto e bilanciato rispetto di tutti i principi sopra esposti può consentire il concreto perseguimento della qualità dell’opera mentre enfatizzarne uno o alcuni a discapito di altri è suscettibile di produrre una distorsione del sistema, come avviene sia nel caso della massima pubblicità della procedura di gara accompagnata dalla successiva estrazione a sorte dei concorrenti (dal momento che così facendo si affida a elementi casuali e aleatori l’individuazione dell’operatore cui affidare la concreta realizzazione dell’interesse pubblico) sia PAG. 32 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2015

nel caso in cui le scelte in merito alle procedure per l’individuazione degli offerenti, ai criteri per la scelta della migliore offerta e ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse avvengono privilegiando processi complessi e laboriosi, che comportano un tale aggravio delle operazioni di gara da risultare sproporzionati ed antieconomici rispetto al valore dell’oggetto posto in appalto. Per quanto sopra detto, la selezione degli operatori economici tra tutti quelli in possesso di idonea attestazione non può che avvenire valutando ulteriori elementi oltre al possesso dei requisiti minimi di qualificazione SOA per individuare gli operatori più affidabili. La necessità di una maggiore attenzione all’individuazione di operatori economici più affidabili è ancor più giustificata alla luce della situazione di eccezionale crisi che si registra in maniera particolarmente acuta con ripercussioni devastanti sia sotto il profilo dell’occupazione che della sopravvivenza del tessuto imprenditoriale locale. La carenza di lavori indotta dalla crisi economica in atto esaspera la competizione tra le imprese, inducendole ad assumere comportamenti anomali, con assunzione di rischi sempre più elevati per la gestione dei cantieri e l’acquisizione di nuove commesse. L’affidamento dell’esecuzione di opere pubbliche finanziate o cofinanziate dall’amministrazione regionale, da parte delle stazioni appaltanti della Regione e dalla Regione stessa, ad imprese che operano al limite delle condizioni di sostenibilità economica non risponde al pieno interesse dell’amministrazione regionale, per la quale il mero contenimento del costo dell’opera non è l’unico scopo da perseguire, considerando, altresì, rilevanti sotto il profilo del pubblico interesse, e pertanto meritevoli di particolare considerazione, anche altri aspetti, quali la qualità dell’opera eseguita, la certezza dei tempi di realizzazione e il modus operandi dell’esecutore, nei confronti tanto delle proprie maestranze quanto di tutti gli operatori coinvolti nel processo produttivo, dal committente al fornitore, al subappaltatore e al responsabile della sicurezza nel cantiere. In ragione, anche, di quanto disposto dalle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE le amministrazioni devono “fare un miglior uso (degli appalti) per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi di valenza sociale” nella logica della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, riducendo le barriere di accesso agli appalti sotto soglia e garantendo l’accesso agli operatori economici che, per la loro effettiva operatività, sono in una condizione di prossimità rispetto ai luoghi di esecuzione della commessa.


La stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ora ANAC, con determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 tra i criteri per l’individuazione delle imprese da invitare aveva esemplificativamente indicato quello delle “esperienze contrattuali registrate dalla stazioni appaltante nei confronti dell’impresa richiedente, attinente all’affidabilità degli operatori economici” e quello legato alla “idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori, attinente al principio dello sviluppo sostenibile”. Inoltre, in ragione del meccanismo fiscale vigente, l’esecuzione delle opere pubbliche appaltate in regione è suscettibile di generare ritorni fiscali significativi per il bilancio regionale in quanto, avendo ad oggetto interventi che si realizzano sul territorio, essi rappresentano una risorsa anche per il sistema produttivo delle imprese del territorio, che auspicabilmente contribuiscono a realizzarle, garantendo il contributo della mano d’opera locale e contribuendo al ciclo produttivo del sistema regionale fiscale. E’ dunque, di interesse dell’amministrazione regionale che le opere pubbliche finanziate o cofinanziate dall’Amministrazione regionale stessa siano appaltate dalle stazioni appaltanti della Regione e dalla Regione stessa, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici, ricorrendo a procedure in grado di assicurare che l’esecuzione dei lavori avvenga ad opera di imprese fiscalmente aventi sede nella Regione. In definitiva, è interesse dell’amministrazione regionale che le stazioni appaltanti della Regione e la Regione stessa in qualità di amministrazione aggiudicatrice: - improntino il proprio operato nel rispetto della normativa vigente, perseguendo la garanzia di massima qualità del progetto e dell’esecuzione dell’opera e il bilanciato e corretto ripristino di tutti i principi, cui deve essere improntato l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria e dei contratti pubblici; - assumano le scelte in merito alle procedure

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per l’individuazione degli offerenti, ai criteri per la scelta della migliore offerta e ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse, privilegiando procedimenti in grado di assicurare la proporzionalità tra i costi per lo svolgimento del procedimento, la tempestività dell’azione amministrativa e la rilevanza dell’oggetto posto in gara; - assicurino che la realizzazione dell’oggetto dell’appalto avvenga ad opera di soggetti economici in grado di garantire adeguata affidabilità tutelando altresì i livelli occupazionali; - assicurino, ai sensi dell’art. 40 della L.R. 14/2002 e dell’articolo 89, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, una quantificazione dei costi congrui negli appalti di lavori pubblici, da parte delle stazioni appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia, utilizzando il prezziario regionale, che costituisce elemento di fondamentale e imprescindibile orientamento; - provvedano alla predisposizione dei bandi, dei disciplinari nonché dei documenti amministrativi e tecnici propedeutici allo svolgimento delle procedure e infine dei capitolati e dei contratti da porre a base di gara nel rispetto dei principi di semplificazione e di trasparenza amministrativa, sul presupposto che la documentazione a supporto della procedura di gara costituisce elemento fondamentale per evitare ricorsi amministrativi già in sede di gara e per evitare contestazioni successivamente in sede di esecuzione. Il testo integrale della circolare e gli atti del convegno tenutosi nella nostra sede il 29 settembre scorso possono essere reperiti sul nostro sito www.confapifvg.it nella sezione Aree Tematiche Edilizia e territorio - Documenti. Ricordiamo che l’ufficio edilizia e territorio è a disposizione per dare ulteriori informazioni e, inoltre, a raccogliere segnalazioni sull’applicazione di queste direttive vincolanti da parte delle Stazioni Appaltanti. (continua) (CS)


Urbanistica e edilizia: circolare della Regione (5a parte) LA NUOVA MODULISTICA REGIONALE IN MATERIA EDILIZIA È STATA UNIFORMATA E STANDARDIZZATA La Direzione Centrale Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso a tutti i Comuni della Regione, alle Province, alle Associazioni di categoria, agli ordini professionali, alle CCIAA, e alle procure della Repubblica, una circolare interpretativa in merito ad alcune tematiche afferenti all’ambito urbanistico-edilizio. Il documento approfondisce i temi legati alla legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 “Codice regionale dell’edilizia”, al Regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 18/2012. Testo coordinato con le modifiche introdotte con decreto del Presidente della Regione 097/2015. In questa articolo approfondiamo: modifiche al regolamento di attuazione LR 19/2009 in itinere, nuova modulistica regionale unificata e revisione delle tabelle parametriche regionali.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE LR 19/2009 IN ITINERE, NUOVA MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA E REVISIONE DELLE TABELLE PARAMETRICHE REGIONALI Con decreto della Presidente della Regione 13 maggio 2015, n. 097/Pres., è stato emanato il Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 018 (Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 “Codice regionale dell’edilizia”): le modifiche apportate al testo originariamente emanato con DPReg. 018/2012 sono state pubblicate sul BUR n. 21 dd. 27 maggio 2015 e sono entrate in vigore il giorno successivo alla stessa. Tali modifiche comprendono i necessari aggiornamenti ed adeguamenti del testo regolamentare rispetto alla mutaPAG. 34 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2015

ta disciplina edilizia (per effetto degli interventi legislativi sopra ricordati), nonché la revisione, in diminuzione, dei valori contenuti delle tabelle parametriche regionali, funzionale sia al loro recepimento da parte degli Enti locali che ancora non le hanno adottate sia a diminuire la pressione contributiva connessa alla realizzazione delle opere edilizie nel territorio regionale. Per quanto concerne la revisione della modulistica edilizia regionale e l’adeguamento della stessa alla nuova modulistica adottata in sede di Conferenza permanente Stato Regioni, si evidenzia che in data 18 marzo u.s., con decreto n. 949 del Direttore della Direzione centrale infrastrutture, mobilita, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, dott.ssa Magda Uliana, e stata adottata la nuova modulistica regionale in materia edilizia, uniformata e standardizzata rispetto a quella già adotta in seno alla “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”. La nuova modulistica è entrata in vigore il 2 aprile u.s., giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 dd. 1° aprile 2015, e consta complessivamente di sette moduli, ovvero: - richiesta di permesso di costruire - segnalazione certificata di inizio attività – SCIA - denuncia di inizio attività “DIA” alternativa al permesso di costruire - relazione tecnica di asseverazione - comunicazione inizio lavori - comunicazione inizio lavori anche asseverata per interventi di edilizia libera (cd. “CIL” e “CILA”) - richiesta di agibilità. A far data dalla sua entrata in vigore la nuova modulistica unificata regionale in materia edilizia sostituisce quella già allegata (sub “Allegato B”) al Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 018/2012. Di tale adozione, ma più nello specifico della nuova modulistica edilizia regionale, verrà data ampia visibilità anche sul sito istituzionale della Regione (www.regione.fvg.it).


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Al fine di agevolare sia l’utenza privata che le Pubbliche Amministrazioni competenti in materia, la modulistica verrà resa disponibile in formato immediatamente editabile sul portale istituzionale regionale in modo da favorire la più agevole compilazione del modulo e l’ottimale gestione dei dati in esso richiesti, evitando inutili ripetizioni in fase di composizione dei campi e ampliando i vantaggi della redazione mediante strumentazione informatica. Inoltre, a vantaggio degli Enti locali, la nuova modulistica è già stata resa disponibile anche in formato word - sul portale “Osservatorio abusi edilizi”. Si informa che l’Ufficio sta parallelamente predisponendo, in collaborazione con il Gruppo tecnico regionale che opera in ambito SUAP per l’unificazione e standardizzazione della modulistica regionale nelle materie afferenti alle attività produttive, la modulistica edilizia anche in formato “documento di testo ODT” (ndr: OpenOffice e la suite per la produttività open source alternativa a Microsoft Office) in modo da garantire il più ampio e libero accesso (nonché quello meno oneroso) agli operatori per la compilazione dei modelli necessari in fase di presentazione dell’istanza volta all’ottenimento del titolo richiesto (non essendo richiesta con tale sistema la previa acquisizione di licenze a titolo oneroso). Si evidenzia che la trasposizione interesserà esclusivamente il punto di vista informativo, mantenendosi per lo più inalterati i contenuti di cui alla modulistica adottata con decreto 949/2015, salvo

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eventuali precisazioni, integrazioni o correzioni di errori materiali ritenute necessarie dall’Ufficio anche sulla base di segnalazioni degli operatori del settore nel frattempo pervenute: in ogni caso, tali eventuali modifiche/integrazioni/soppressioni, funzionali all’ottimale operatività del sistema, verranno opportunamente e tempestivamente segnalate non appena adottate. Al fine di garantire la miglior fruibilità del sistema, agevolando il pubblico e la conseguente attività istruttoria degli Uffici a ciò preposti, l’Ufficio sta valutando di adottare gli elaborati che usciranno dai tavoli tecnici di cui sopra anche nel settore edilizio, unificando la modulistica prevista a fini residenziali e produttivi: in ogni caso, giova ribadirlo, fermo restando l’impianto ed i contenuti da ultimo approvati con l’adozione della nuova modulistica regionale, che verranno semplicemente trasposti in un nuovo formato, con necessaria nuova configurazione e layout. Nell’invitare i soggetti in indirizzo a dare la più ampia diffusione alla notizia tra gli operatori del settore ed a favorire l’utilizzo della nuova modulistica regionale, si conferma la disponibilità degli Uffici (nelle persone del Direttore del Servizio pianificazione territoriale arch. Maurizio Gobbato e del referente giuridico-legislativo in materia urbanistico-edilizia dott. Matteo Rustia) ad offrire i chiarimenti e le precisazioni che si rendessero necessari, garantendo l’adeguato affiancamento tecnico ove ritenuto opportuno. (fine) (CS)


Origine preferenziale delle merci INDIVIDUAZIONE DELL’ORIGINE DELLE MERCI ACQUISTATE

LE PRECAUZIONI DA SEGUIRE PER EVITARE PENALIZZAZIONI

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

L’ORIGINE PREFERENZIALE DAL PUNTO DI VISTA DELL’UFFICIO ACQUISTI Il tema dell’origine delle merci è stato per molti anni sottovalutato dalla maggior parte delle aziende che non hanno dedicato a tale argomento l’attenzione che meritava. Tale disinteresse generalizzato da parte degli operatori ha comportato non pochi problemi pratici in quanto in molti casi, anche in perfetta buona fede, gli esportatori e gli importatori hanno commesso gravi errori nella gestione dell’origine delle proprie merci, esponendosi così a conseguenze di carattere amministrativo, ma soprattutto di carattere penale.

DEFINIZIONE ORIGINE PREFERENZIALE Il concetto di origine preferenziale, avente esclusivamente un risvolto doganale, deve essere ricondotto ai benefici, riconosciuti a talune merci che soddisfano talune condizioni, di usufruire di un trattamento di preferenza in dogana. Tale trattamento si materializza nel riconoscimento di sgravi daziari (riduzione o esenzione dei dazi).

IL RUOLO DELL’UFFICIO ACQUISTI A nostro avviso è necessario che la “cultura” dell’origine diventi una nozione di tutto il “sistema azienda”, senza che venga gestita da un singolo ufficio. In questa nostra trattazione, pur ribadendo che la questione deve essere affrontata dall’azienda nella sua interezza, vogliamo soffermarci sul ruolo che riveste l’ufficio acquisti.

Primo ruolo importante, normalmente delegato all’ufficio acquisti, è rappresentato dall’individuazione dell’origine preferenziale dei beni acquistati. A tal fine l’ufficio acquisti dovrà richiedere ai fornitori appartenenti alla UE, italiani compresi, di rilasciare apposita dichiarazione di origine preferenziale secondo il format previsto dal regolamento 1207/01 e successive modifiche (dichiarazione incorporata oggi nel nuovo codice doganale comunitario). Naturalmente tale dichiarazione non potrà essere richiesta ai fornitori extracomunitari in quanto non saranno in grado di rilasciarla. Segnaliamo che solamente la Turchia è in grado, in forza dell’accordo di unione doganale con la UE, di rilasciare la dichiarazione di origine preferenziale. La dichiarazione potrà essere resa dal fornitore a lungo termine (validità massima 1 anno) oppure fornitura per fornitura. Segnaliamo inoltre che il fornitore non ha alcun obbligo normativo di rilasciare la dichiarazione sopra citata pertanto l’ufficio acquisti dovrà esercitare tutta la propria forza commerciale per ottenerla dai propri fornitori.

PRODOTTI DI COMMERCIALIZZAZIONE La dichiarazione rilasciata dal fornitore potrà consentire l’immediata attribuzione ai prodotti di pura commercializzazione della relativa origine preferenziale: si potrà pertanto stabilire se il prodotto, nella sua interezza è definibile preferenziale o meno.

MERCE DI PRODUZIONE La dichiarazione rilasciata dal fornitore potrà consentire di attribuire alle materie prime impiegate nel processo produttivo l’indicazione o meno di origine preferenziale in modo da poter stabilire, a livello di distinta base, se il prodotto finito soddisfi o meno le condizioni per essere definito preferenziale. In genere infatti le merci per poter essere definite preferenziale devono subire della “lavorazioni sufficienti”, che abbiamo l’effetto di rispettare una o più delle condizioni che elenchiamo a titolo esemplificativo di seguito: - cambio della “voce doganale”

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La lavorazione che viene apportata all’interno della UE deve avere l’effetto di cambiare la nomenclatura combinata del prodotto: in altre parole il prodotto che risulta dal processo produttivo (prodotto finito oggetto dell’esportazione) deve essere classificato ad una voce doganale diversa, in almeno una delle prime 4 cifre, rispetto alle materie prime o semilavorati di origine extraUe impiegati. criterio dell’incidenza delle materie prime extraUe impiegate In questa ipotesi si rende necessario valutare l’incidenza del valore delle materie prime di origine extracomunitarie impiegate nel processo produttivo. In particolare deve essere valutata l’incidenza, in termini di valore, del costo di acquisto delle materie prime extracomunitarie sul prezzo di vendita franco fabbrica del prodotto finito esportato. Per ciascun prodotto viene evidenziata la percentuale massima dell’incidenza del costo di acquisto delle materie prime. doppia condizione: cambio della nomenclatura combinata e criterio dell’incidenza delle materie prime Per molti prodotti è prevista anche la doppia condizione: rispetto congiunto della regola del cambio di voce doganale (in una delle prime 4 cifre) e del rispetto dell’incidenza massima del costo di acquisto delle materie prime extraUe sul prezzo di vendita franco fabbrica del prodotto. regole alternative Scorrendo tutti gli accordi siglati dalla UE è possibile notare che per alcuni prodotti possono essere previste regole diverse rispetto a quelle sopra evidenziate per cui per ogni prodotto è indispensabile individuare la specifica regola. regole del settore tessile Le regole del settore tessile sono spesso più restrittive rispetto ai casi sopra citati. Di norma è imposto che la lavorazione riservata ai prodotti parta dal filato extracomunitario mentre le restanti attività di lavorazione avvengano interamente sul territorio comunitario.

MERCI DI IMPORTAZIONE – EUR 1 ED EUR-MED L’ufficio acquisti, nel caso in cui abbia fatto propria la nozione di origine preferenziale, potrà selezionare i propri fornitori extracomunitari in funzione della loro appartenenza o meno a Paesi firmatari di accordi di origine preferenziale con la UE, in modo da poter effettuare le proprie impor-

tazioni con aliquote daziarie ridotte (o azzerate). In particolare, potrà quindi richiedere ai fornitori appartenenti ad uno dei numerosi Paesi firmatari di accordi di origine preferenziale con la UE di accompagnare le merci con: - Un certificato Eur1 (rilasciato dalle autorità doganali estere) attestante che i prodotti soddisfano le condizioni per essere definiti preferenziali del Paese del fornitore. - Eur-Med attestante l’origine preferenziale del Paese fornitore, ma nell’ambito dei cumuli dell’origine preferenziale delle merci. - Equivalenti dichiarazioni apposte su fattura dai medesimi fornitori (sostitutive rispettivamente del certificato Eur1 o Eur-Med).

IL FORM A PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO Caso particolare è riservato alle importazioni dai cosiddetti “Paesi in via di sviluppo”: si tratta dei Paesi che abbiano ratificato le Convenzioni sui diritti dell’uomo, del lavoro e ambientali, che mira a favorire l’incentivazione e lo sviluppo di questi Paesi economicamente più deboli. L’importazione di prodotti da detti Paesi è pertanto esente totalmente da dazi o dall’applicazione di dazi ridotti a seconda di quanto elevato sia lo sviluppo del Paese in questione. Minore è il grado di sviluppo raggiunto dal Paese del fornitore e maggiori saranno le riduzioni daziarie applicate all’atto dell’importazione nella UE. Attualmente il “sistema delle preferenze generalizzate (SPG)”, così denominato l’accordo unilaterale che concede gli sgravi daziari in import, suddivide i Paesi in: - SPG: i Paesi più sviluppati tra i meno sviluppati - SPG+: i Paesi che hanno raggiunto uno sviluppo intermedio tra i meno sviluppati - EBA: i Paesi meno sviluppati in assoluto Per ottenere lo sgravio daziario le merci devono essere scortate da un certificato “Form A” vistato dalle Autorità competenti del Paese di esportazione ed il trasporto delle merci deve avvenire in modo diretto.

LA TURCHIA – ATR Se da un lato la Ue ha siglato, come evidenziato sopra, degli accordi di origine preferenziale, con altri Paesi è stata costituita una vera e propria Unione doganale. Si tratta di Paesi a tutti gli effetti extracomunitari ma con i quali si è deciso di facilitare gli scambi. Rientrano in questo concetto la Turchia, Andorra e la Repubblica di San Marino. In sostanza tale regime di Unione Doganale permette lo scambio delle merci di cui ai capitoli del-

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le voci doganali da 25 a 97 (partendo dunque dal sale, zolfo, terre e pietre, passando per tutti i prodotti industriali sino agli oggetti d’arte e di antichità) che hanno origine in un Paese dell’Unione Doganale o che siano stati importati definitivamente da Paesi terzi (con pagamento dei dazi se dovuti) senza il pagamento del dazio se importati in un Paese dell’Unione Europea. Nell’interscambio con la Turchia i prodotti industriali vengono accompagnati dal certificato ATR che permette ai prodotti di non essere assoggettati al pagamento dei dazi doganali sia nell’ipotesi di spedizione dalla Turchia alla UE sia nel caso di spedizioni dalla UE alla Turchia. E’ opportuno sottolineare come il certificato ATR non attesti però l’origine preferenziale delle merci quanto attesta semplicemente che si tratta di prodotti già immessi in libera pratica o nella UE o in Turchia.

L’IMPATTO NELLA DISTINTA BASE Certamente tutte le merci importate direttamente da extraue, siano esse scortate da Eur1, ATR, o Form A, dovranno essere considerate a tutti gli effetti merci extracomunitarie quando verranno inserite nelle distinte base di produzione: tali materie prime costituiranno elementi a sfavore nel calcolo del rispetto delle regole di origine preferenziale per il prodotto finito.

L’IMPORTANZA DELLA SCELTA DEL FORNITORE A nostro avviso gli uffici acquisti dovranno iniziare a selezionare i fornitori in base anche all’origine preferenziale delle materie prime in quanto: - Se la materia viene importata direttamente da Paesi extraue, godranno di un beneficio diretto dato dalla riduzione/esenzione del dazio, ma per poter riesportare il prodotto finito come preferenziale UE dovranno sottoporlo ad un processo di lavorazione sufficiente all’interno

del territorio della UE (con evidenti ripercussioni lato vendite) - Se l’acquisto è fatto da fornitore italiano o comunitario, dovranno verificare se tale prodotto è definibile preferenziale comunitario o meno (sulla base dell’apposita dichiarazione ottenuta dal fornitore), in quanto nel secondo caso si richiederà che la stessa subisca una lavorazione sufficiente nella UE per poter essere riesportata come preferenziale comunitaria.

IL FALSO RISPARMIO Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’ufficio acquisti, a parità di altre condizioni, dovrebbe sempre privilegiare le merci di origine preferenziale UE per consentire all’azienda di riesportare eventualmente la merce definendola sempre preferenziale (così da consentire al cliente finale di non pagare i dazi in fase di import a destino). Anche l’eventuale cambio di un fornitore che garantisce l’origine preferenziale UE con uno che, sia pur più economico, non è in grado di definire la merce come preferenziale potrebbe apparire in prima battuta come un evidente risparmio aziendale ma, se tale variazione non permetterà al prodotto finito dell’azienda di essere definito preferenziale, potrebbe rivelarsi un vero e proprio boomerang: a fronte del risparmio in fase di acquisto l’azienda non riuscirà più a vendere all’estero il prodotto finito (divenuto non più preferenziale) in quanto i clienti pagheranno dazio in ingresso a destino. Riteniamo quindi che l’ufficio acquisti, alla luce delle considerazioni sopra esposte, debba necessariamente fare scelte “consapevoli” nell’individuazione dei propri fornitori, soprattutto in relazione all’impatto che tali scelte possono avere sul prodotto finito eventualmente esportato dall’azienda versi i mercati firmatari di accordi di origine preferenziale UE. Simone Del Nevo

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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: Unionalimentari

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Prodotti destinati all’esportazione verso il Brasile Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari destinati all’esportazione verso il Brasile. Esportazione prodotti verso Montenegro Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare avente ad oggetto il certificato sanitario per l’esportazione di prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo dall’Italia verso il Montenegro. Esportazione in USA Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota 35408 del 15 settembre 2015 avente ad oggetto il controllo ufficiale presso gli stabilimenti di macellazione iscritti nella lista degli impianti italiani autorizzati all’esportazione negli Stati Uniti. Ingresso animali vivi in ingresso in Serbia Il Ministero della Salute comunica la chiusura delle merci in entrata PIF di Bajakovo, Croazia. Prodotti a base di carne suina export negli USA Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare con oggetto le L.monocytogenes e Salmonella app. nei prodotti a base di carne suina destinati all’export negli USA - criteri e modalità di gestione dell’autocontrollo aziendale e modalità di verifica dell’Autorità Competente. Sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il 12° rapporto di monitoraggio anno 2014.

Prodotti lattiero caseari verso il Kosovo Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare con oggetto i certificati sanitari per l’esportazione di prodotti lattiero-caseari dall’Italia verso il Kosovo.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Lista giacenze cereali Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la lista delle giacenze di cereali in Italia al 31 maggio 2015.

BEVANDE Consorzi vini Il Ministero delle politiche agricole ha pubblicato l’elenco dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61. Pratiche enologiche La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento 2015/1576 recante modifica del regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e del regolamento (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda la registrazione di tali pratiche nei registri del settore vitivinicolo.

COMMERCIO Prodotti biologici per animali da compagnia Il Ministero delle Politiche agricole ha pubblicato la circolare avente ad oggetto la norma nazionale per la produzione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura di alimenti biologici per animali da compagnia. Crescita e internazionalizzazione delle imprese E’ stato pubblicato il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 concernente le disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese. Certificati verdi Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il decreto 6 agosto 2015 concernente la modifica del decreto 2 marzo 2010 in materia di emissione dei certificati verdi per le verifiche dei controlli delle biomasse.

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Alimentazione sostenibile Il Comitato Europeo delle Regioni ha pubblicato la Risoluzione sul tema “alimentazione sostenibile”.

PRODOTTI SPECIALI Commercio Alimenti lattanti Il Ministero della Salute ha pubblicato il parere del Tavolo Tecnico Operativo Interdisciplinare sulla Promozione dell’Allattamento al Seno concernente la commercializzazione degli alimenti per lattanti: violazione del DM 82/2009.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Protezione transitoria di alcune denominazioni Il Ministero delle Politiche Agricole ha pubblicato la lista delle denominazioni in protezione transitoria ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE n. 1151/2012 e dell’art. 12 del decreto 14 ottobre 2013 (aggiornato al 27 agosto 2015).

RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Modifica livelli massimi di residui La Commissione ha pubblicato il Reg. 2015/1608 che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido caprico, olio di paraffina (CAS 64742-46-7), olio di paraffina (CAS 72623-86-0), olio di paraffina (CAS 8042-47-5), olio di paraffina (CAS 97862-823), zolfo calcico e urea in o su determinati prodotti.

VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Encefalopatie spongiformi trasmissibili Il Ministero della Salute ha pubblicato le Linee Guida di attuazione del Regolamento (CE) n. 999/2001 come modificato dal Reg. (UE) n. 56/2013, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Controlli ufficiali alimenti di origine non animale La Commissione Europea ha pubblicato il Reg. 2015/1607 che modifica l’allegato I del Regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale.

ZOOTECNIA Anagrafe Apistica Il Ministero della Salute ha pubblicato alcuni chiarimenti circa l’anagrafe apistica.

oOo

DATI DI MERCATO 38a SETTIMANA (DAL 14 AL 20 SETTEMBRE 2015) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frumento; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo

RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione. Dati relativi alla settimana n. 38, dal 14 al 20 settembre 2015 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 43 notifiche (di cui 14 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. L’Italia ha avviato quattro allerte: 1. presenza di Nitrofurani (furaltadone) in carne di vitello refrigerata di origine Italiana, distribuita in Italia, Germania e Slovenia; 2. presenza di Salmonella typhimurium in rifilature di pollo provenienti dalla Germania; 3. presenza di mercurio in verdesca congelata proveniente dal Portogallo; 4. presenza di istamina in tonno pinna gialla decongelato proveniente dalla Spagna. Dati relativi alla settimana n. 39, dal 21 al 27 settembre 2015 Le Imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 46 notifiche (di cui 11 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Nessuna allerta avviata dall’Italia,

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mentre altri paesi hanno avviato alcune allerte per merce proveniente dal nostro paese. In particolare la Repubblica Ceca ha avviato un’allerta per presenza di arachidi non dichiarate in pasta di pistacchio per gelati, la Danimarca per presenza di aflatossina B1 in mais biologico, la Germa-

nia per migrazione di ammine aromatiche primarie da tettarelle in caucciù (materiali a contatto). Un’allerta avviata dalla Germania ha invece riguardato una birra miscelata con una bibita per la presenza di fenilalanina non dichiarata in etichetta, distribuita anche in Italia.

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Sfarinati e paste alimentari DEMATERIALIZZAZIONE REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Con riferimento al DL 24 giugno 2014, n. 91, che disponeva, in materia di semplificazione, la dematerializzazione del registro di carico e scarico previsto dall’articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali, con il Decreto n. 809 del 29 settembre 2015, su sollecitazione delle richieste delle Associazioni di Categoria, ha modificato sostanzialmente il termine entro il quale le operazione di registrazione devono essere svolte. Le operazioni dovranno essere svolte entro il sesto giorno successivo, compresi i giorni festivi, dalla data di effettivo svolgimento delle operazioni. Riepiloghiamo di seguito i testi normativi utili:

- Decreto n. 809 del 29 settembre 2015 - Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; - Decreto del 17 dicembre 2013 - disposizioni applicative dell’articolo 12 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 189; - DM n.10 dell’8 gennaio 2015 - Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari; - Procedura iscrizione e accesso al SIAN; - Modalità tenuta registro dematerializzato paste; - Nota ICQRF procedura richiesto codice stabilimento e deposito; - Decreto n. 6437 del 25 giugno 2015 - proroga termini registri. Fonte: Unionalimentari

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(C)


R.C.A.: dematerializzati i contrassegni assicurativi DAL 18 OTTOBRE 2015 NON È PIÙ NECESSARIO ESPORRE SUL PARABREZZA DEI VEICOLI IL CONTRASSEGNO ASSICURATIVO PREMESSA In applicazione dell’art. 31 della legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, il Ministro dello sviluppo economico con decreto 9 agosto 2013, pubblicato sulla G.U. n. 232 del 3 ottobre 2013, fissò procedure e passaggi per giungere nell’arco di due anni all’abbandono del contrassegno assicurativo cartaceo R.C.A., per passare a sistemi di controllo elettronici o telematici. Si tratta della c.d. dematerializzazione dei contrassegni assicurativi, finalizzata, in primis, a contrastare il diffuso fenomeno della loro contraffazione. Il sistema si fonda sulla realizzazione di una banca dati delle polizze assicurative R.C.A., da istituirsi al C.E.D. della Direzione generale della Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiornabile in tempo reale dal momento del rilascio del certificato di assicurazione e collegata con i dispositivi, le apparecchiature e gli strumenti tecnici per il controllo su strada, incluso il rilevamento a distanza delle infrazioni al codice della strada (c.d.s.). La conseguenza è che grazie alla semplice lettura della targa del veicolo gli organi di controllo sono in grado di verificare istantaneamente se il veicolo sia o meno assicurato. La data ultima per il completamento delle procedure e per l’avvio del nuovo sistema fu fissata nel 18 ottobre 2015, due anni dall’entrata in vigore del d.m. 9 agosto 2013. Da quella data sarebbe cessato anche l’obbligo di esporre il contrassegno assicurativo sul veicolo.

L’ABBANDONO DEL CONTRASSEGNO ASSICURATIVO Il termine del 18 ottobre 2015 è stato rispettato e da tale data il nuovo sistema è a regime. Per illustrarne la portata, l’Associazione nazionale delle

imprese di assicurazione (ANIA) ha predisposto un vademecum che riassume i tratti fondamentali di questa novità. In particolare, l’ANIA ha evidenziato che: - con il venir meno dell’obbligo in oggetto le Forze dell’ordine controlleranno la copertura assicurativa attraverso la verifica su strada della targa, collegandosi alla banca dati dei veicoli assicurati istituita alla Motorizzazione Civile, oppure su segnalazione dei dispositivi elettronici di rilevazione a distanza (autovelox, tutor, telepass e telecamere ZTL); a questo proposito, va precisato che, al momento, le citate apparecchiature non sono state ancora omologate per accertare in automatico questo tipo di infrazione e che, pertanto, l’irregolarità assicurativa può emergere soltanto in presenza di una contestuale violazione del c.d.s. (ad es. eccesso di velocità o ingresso non autorizzato nella ZTL) riscontrata con i medesimi strumenti; - nella fase iniziale di attuazione della nuova disciplina le compagnie di assicurazione continueranno a consegnare agli assicurati il contrassegno cartaceo che avrà soltanto finalità informative e non dovrà essere esposto sul parabrezza; terminata questa fase il tagliando non verrà più consegnato. - In caso di circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa, si applica l’art. 193 del c.d.s. che prevede una sanzione pecuniaria da un minimo di 841 a un massimo di 3.366 euro nonché il prelievo, il trasporto e il deposito del veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio. - In caso di incidente, ai fini dell’identificazione della compagnia assicurativa degli altri veicoli coinvolti - operazione, ricorda l’ANIA, indispensabile per la presentazione della denuncia di sinistro -, è necessario chiedere agli altri conducenti l’esibizione del certificato di assicurazione o, in alternativa, della polizza e della quietanza di pagamento, i quali continueranno a essere rilasciate in formato cartaceo. Per il vademecum dell’ANIA e altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


www.vinoesapori.it

STRADE DEL VINO E SAPORI “APERTO OGGI” Di seguito trovate le cantine e le aziende che possono essere visitate di settimana in settimana dal 05 ottobre al 01 novembre senza bisogno di prenotazione! Dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 Visitate la sezione “Da scoprire” nel sito www.vinoesapori.it/it/emozioni per conoscere gli eventi e le iniziative organizzate negli orari di apertura indicati. PROVINCIA DI GORIZIA

PROVINCIA DI PORDENONE

CANTINA

05/10 11/10

12/10 18/10

PROVINCIA DI UDINE

19/10 25/10

26/10 01/11

Alessio Komjanc, San Floriano del Collio - Tel. 0039 0481 391228 0039 349 6931583 Cadibon, Corno di Rosazzo Tel. 0039 0432 759316 0039 339 2128280 Ferruccio Sgubin, Dolegna Del Collio - Tel. 0039 0481 60452 0039 347 8914256 - 0039 347 0562369 Humar, San Floriano Del Collio Tel. 0039 0481 884197 0039 338 1410351 I Comelli, Nimis Tel. 0039 0432 790685 0039 348 6706843 Mont’Albano Agricola, Povoletto Tel. 0039 0432 647016 0039 345 8139501 Pascolo Alessandro, Dolegna del Collio - Tel. 0039 0481 61144 Valentino Butussi, Corno di Rosazzo - Tel. 0039 0432 759194 0039 348 4940930 Vigneti Pietro Pittaro, Codroipo Tel. 0039 0432 904726

Verificate eventuali aggiornamenti del calendario nella sezione “Aperto oggi” del sito www.vinoesapori.it


Riforma della pubblica amministrazione ABOLIZIONE DEL P.R.A. E IL RIORDINO DELLE CCIAA

La legge 7 agosto 2015, n. 124, pubblicata sulla G.U. n. 187 del 13 agosto 2015 ed entrata in vigore il 28 agosto 2015, conferisce al Governo una serie di deleghe in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione, da esercitarsi mediante l’emanazione di appositi decreti legislativi in osservanza dei princìpi e delle scadenze indicate. Fra gli interventi oggetto della delega giova segnalare quelli riguardanti: - l’eliminazione del Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) con trasferimento delle funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; - il riordino delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (CCIAA).

LA SOPPRESSIONE DEL P.R.A. (ART. 8) L’art. 8, co. 1 della legge 124/2015 delega il Governo ad adottare entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore e, quindi, entro il 28 agosto 2016 uno o più decreti legislativi che provvedano alla “riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l’utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa e economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con conseguente introduzione di un’unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l’eventuale istituzione di un’agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, senza nuovi oneri per la finanza pubblica”.

Sia pure in forma abbastanza involuta questa disposizione pone le basi per la soppressione del P.R.A. e il trasferimento delle sue funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

RIORDINO DELLE CCIAA (ART. 10) Con decreto legislativo, da emanarsi sempre entro 28 agosto 2016, il Governo dovrà riorganizzare il sistema delle CCIAA attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi: - determinazione del diritto annuale a carico delle imprese, tenendo conto della riduzione disposta dall’art. 28 della legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale dispone la riduzione del diritto annuale del 35 % per l’anno 2015, del 40% per il 2016 e del 50% per il 2017; - ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione dagli attuali 105 enti camerali a non più di 60 mediante accorpamento di due o più CCIAA; è consentito mantenere la singola CCIAA non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese (nessuna CCIAA del Friuli-Venezia Giulia raggiunge di per sé sola tale soglia), salvaguardando la presenza di almeno una CCIAA in ogni regione, prevedendo l’istituzione di una CCIAA in ciascuna provincia autonoma e città metropolitana (in Friuli-Venezia Giulia potenzialmente Trieste); - possibilità, in considerazione delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine, di mantenere l’attuale circoscrizione camerale solo nei casi in cui vengano soddisfatti specifici indicatori di efficienza e di equilibrio economico da definire nel decreto delegato; - indicazione delle condizioni in presenza delle quali potranno essere istituite le unioni regionali o interregionali; - possibilità, fermo restando il limite di 60 CCIAA, di verificare i presupposti per l’eventuale mantenimento delle CCIAA nelle province con territorio interamente montano o confinanti con Stati esteri (potenzialmente è il caso di Gorizia, Trieste e Udine);

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- previsione, per le CCIAA che procederanno all’accorpamento, di poter contare sulla “neutralità fiscale” delle relative operazioni mediante esenzione da tutte le imposte indirette con esclusione dell’IVA; - ridefinizione dei compiti e delle funzioni delle CCIAA con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale, generale e di settore, di semplificazione amministrativa e di tutela del mercato; - definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni camerali, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi e all’utilità per le imprese nonché di un sistema di monitoraggio dei medesimi; - riordino delle competenze relative alla tenuta del Registro delle imprese;

- riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare una adeguata consultazione delle imprese, nonché sul limite ai mandati; - individuazione di criteri che garantiscano, in caso di accorpamento, la rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi associative delle CCIAA accorpate. Il testo della legge in esame e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio economico e trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Autotrasporto c/t. Verifica della regolarità delle imprese PROROGA DELL’ENTRATA A REGIME DEL SISTEMA AL 16 NOVEMBRE 2015 Si fa seguito a quanto anticipato sull’argomento in epigrafe con la circolare associativa prot. 227/ AdT del 1° ottobre 2015, per segnalare che il Comitato centrale dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi (di seguito, rispettivamente, Comitato centrale e Albo) con deliberazione n. 08/2015 del 29 settembre 2015 ha prorogato la fase transitoria di verifica di regolarità da parte delle sole imprese di autotrasporto di cose in conto terzi sul portale dell’automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it) dal 30 settembre al 15 novembre 2015. E’ il caso di ricordare che in questa fase le imprese professionali dell’autotrasporto sono tenute a registrarsi e verificare la regolarità di ognuno dei suddetti dati (v. infra). Di conseguenza i committenti di servizi di trasporto su strada potranno, per parte loro, verificare la regolarità delle imprese vettoriali, alle quali intendono affidarne l’esecuzione, a partire dal 16 novembre 2015 anziché dal 1° ottobre 2015. Questa decisione è stata assunta sia per consentire di allineare i dati relativi alle imprese di autotra-

sporto a quelli risultanti nelle banche dati di provenienza (INPS, INAIL, CCIAA, ANIA) sul citato sito, sia per dar modo ad un numero maggiore di vettori di procedere alla verifica della regolarità dei propri dati, sia – aggiungiamo noi – per compensare le iniziali disfunzioni del sistema. A fine settembre 2015, infatti, su un totale teorico di 130.000 imprese vettoriali iscritte all’Albo solo 2.400 hanno provveduto o potuto provvedere alla propria registrazione e verifica. Per queste ragioni, si invitano vivamente tutte le imprese vettoriali a svolgere la verifica entro il 15 novembre 2015, al fine di riscontrare la loro posizione regolare o meno, avvertendo fin da ora che, quasi certamente, non vi saranno altre proroghe. In caso di posizione regolare nello “stato complessivo impresa” (raffigurata da un semaforo verde), l’impresa di autotrasporto in conto terzi non dovrà preoccuparsi d’altro e potrà sempre contare su un regolare affidamento dei trasporti da parte dei committenti. In caso contrario, qualora cioè dalla verifica emergessero uno o più semafori rossi (nel rilascio del DURC, nella posizione in CCIAA o altro), l’impresa potrà attivarsi e contattare gli uffici delle amministrazioni competenti per risolvere l’anomalia evidenziata dal sito. Per svolgere la verifica della propria regolarità, ogni impresa vettoriale potrà collegarsi sul sito www.ilportaledellautomobilista.it e, dopo essersi registrata, accedere ai servizi impresa ed ottenere apposito PIN. Dopo aver inserito il PIN, l’impresa potrà verificare i seguenti dati:

DATI SULLA REGOLARITÀ DELL’IMPRESA

DATI VERIFICABILI

Iscrizione all’Albo

Data e numero

Iscrizione CCIAA

Posizione

Iscrizione al registro elettronico nazionale (REN)

Per veicoli > 1,5 t

Regolarità previdenziale

Dati dell’INPS

Regolarità contributiva

Dati dell’INAIL

Regolarità assicurativa

Desumibile sulla base dei dati dell’ANIA

Inoltre, entro il 15 novembre 2015 sul sito saranno attivate ulteriori funzioni d’interesse per le imprese vettoriali, le quali così potranno anche verificate il proprio parco veicolare (numero veicoli e copertura assicurativa), mentre è in fase di implemen-

tazione la verifica del numero e della tipologia dei dipendenti. Per quanto riguarda, invece, la committenza, dal 16 novembre 2015 essa potrà verificare lo stato di regolarità complessiva dell’impresa vettoriale (un

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solo semaforo verde) e, in caso di sua irregolarità (un solo semaforo rosso), può astenersi dal commissionare servizi di trasporto. Infatti, se il committente non esegue la verifica, risponde in solido con il vettore e con gli eventuali subvettori dell’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi legati alle prestazioni ricevute durante la vigenza del contratto di trasporto; responsabilità questa che sussiste per un anno dalla cessazione del contratto medesimo. Per effetto della proroga e sempre ai fini della verifica della regolarità dell’impresa vettoriale, fino al 15 novembre 2015 il committente è tenuto ad acquisire

da quest’ultima il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di data non inferiore a 3 mesi, dal quale risulti che il vettore sia in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi. Non appena il sistema sarà entrato a pieno regime, l’Associazione organizzerà un incontro informativo sull’intera disciplina del contratto di trasporto su strada, rivolto tanto alle imprese vettoriali quanto alle imprese committenti. Frattanto gli interessati possono rivolgersi per il testo dell’esaminata deliberazione e per ogni informazione all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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CQC merci: scadenza di validità IL 9 SETTEMBRE 2016 SCADRÀ LA VALIDITÀ DELLE CQC RILASCIATE D’UFFICIO DAL 2008 Si rammenta che il 9 settembre 2016 scadranno di validità le carte di qualificazione dei conducenti (CQC), rilasciate d’ufficio (c.d. per documentazione) dal 2008 in poi. Entro quella data esse dovranno essere rinnovate dai conducenti che ne sono titolari, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa a carico del conducente di 155 euro, il ritiro della stessa e l’impossibilità di guidare gli autoveicoli per il trasporto di merci fino al suo effettivo rinnovo. È appena il caso di ricordare che il rinnovo della CQC è subordinato alla valida frequenza dello specifico corso di formazione periodica della durata di 35 ore, che va quindi svolto prima della menzionata scadenza. In considerazione del numero delle CQC da rinnovare e dei dati fornitivi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i quali oltre la metà dei titolari di CQC da rinnovare non ha ancora svolta il corso, si suggerisce a tutte le imprese aderenti di voler programmare i citati corsi già da ora, onde evitare il possibile affollamento degli ultimi mesi, con prevedibili disagi per l’operatività e le attività lavorative degli stessi conducenti e delle imprese. Ai fini della frequentazione dei corsi si rammenta che il 30 giugno 2014 l’Associazione ha

sottoscritto una convenzione con le seguenti autoscuole: Autoscuola Mattiussi srl con sede in Udine, l’Autoscuola Pittolo di Franco Pittolo & C. snc con sede in San Daniele del Friuli e l’Autoscuola Velox di Bergamasco A. & C. con sede in Udine. La convenzione è sempre operante. La convenzione si applica a tutti i legali rappresentanti, amministratori e soci delle imprese aderenti all’Associazione nonché a tutto il personale dipendente e ai collaboratori delle medesime imprese. A ciascun partecipante ai corsi di formazione periodica per il rinnovo della CQC vengono applicate le seguenti tariffe: a) prestazioni didattiche (comprensive di spese d’iscrizione e IVA): 230,00 euro; b) tariffa oraria per eventuali ore di recupero in caso di assenze ai corsi: 50,00 euro; c) eventuale inoltro domanda duplicato della CQC alla Motorizzazione civile competente su richiesta dell’interessato: 41,00 euro più 1,30 euro di spese per conto corrente postale; d) diritti di agenzia: 26,00 euro. I corsi hanno svolgimento in tutte le sedi autorizzate ed entro gli archi temporali previsti dalla normativa vigente, e, comunque, anche nella giornata di sabato. L’applicazione della convenzione ha luogo semplicemente attraverso contatto diretto fra l’interessato facente capo alle imprese aderenti all’Associazione e una delle autoscuole convenzionate. Per ogni altra informazione, anche sulla convenzione, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Autotrasporto in Germania. Salario minimo garantito INTRODUZIONE NUOVA MODULISTICA

Si fa seguito a quanto comunicato con la circolare associativa prot. 224/AdT del 29 settembre 2015, per segnalare che le autorità germaniche hanno rivisto la modulistica che il datore di lavoro deve inviare all’autorità doganale di quel Paese per certificare il rispetto della normativa sul salario minimo. Quest’ultima - serve ricordare - stabilisce che chiunque lavori in Germania deve percepire uno stipendio minimo orario di 8,50 euro lordi e la norma si applica anche ai trasporti internazionali su strada aventi per origine o destinazione il territorio tedesco e ai trasporti in regime di cabotaggio; per contro l’applicazione per i trasporti in transito resta sospesa dopo la richiesta di chiarimenti della Commissione europea. Le modificazioni ora apportate riguardano: 1) l’introduzione di un nuovo modello (n. 033037 - lavoratori mobili) in sostituzione di quello precedente. Il nuovo modello resta sempre valido per un periodo massimo di 6 mesi e presenta una nuova colonna Anzahl der Einsaetze (numero degli utilizzi), in cui va riportato il numero di viaggi previsti per il dipendente nel periodo specificato di permanenza in Germania; ovviamente, risulta molto difficile fornire in via preventiva un’indicazione puntuale di questa informazione, ma sembra che il Ministero delle finanze tedesco abbia dato l’assenso affinché possa indicarsi anche un numero approssimativo di viaggi; 2) il numero di fax della Bundesfinanzdirektion West di Colonia dove spedire il modello in questione, prima che gli autisti ivi specificati entrino in Germania; il nuovo numero è: 0049 (0)221/964872. L’Autorità doganale tedesca ha, inoltre, istituito una pagina web (disponibile anche in lingua inglese), nella quale, sotto forma di F.A.Q., forni-

scono una serie di risposte sull’applicazione della normativa. Il link è il seguente: www.zoll.de/SharedDocs/Boxen/EN/Fragen/0079_fragen_antworten_milog_milomeldv_mobil.html?nn=92222 Fra i chiarimenti rilasciati, si segnalano i seguenti: - Eventuali modifiche rispetto alla pianificazione iniziale inviata alle autorità tedesche non vanno segnalate se compatibili con le altre informazioni contenute nel modello già spedito; ad esempio, nell’ambito del periodo di inizio e presunta fine nel modello, è possibile utilizzare anche un conducente diverso da quelli indicati in lista senza che occorra preventivamente informare l’Autorità doganale tedesca. - Circa la possibilità di indicare un periodo di permanenza semestrale da parte dell’autista anche se questo, nel corso del medesimo, entra ed esce dalle frontiere tedesche, viene data la seguente risposta: “For exclusively mobile activities, forms no. 033037 mobile activity (Employer’s Operational Scheduling) and/ or no. 033038 mobile activity (User’s Operational Scheduling) shall be completed. On the second page of each form, in the table List of the workers being deployed, you may enter the start date and expected end date of each driver’s individual duration of deployment.” [“I modelli n. 033037 per attività mobile (programma operativo del datore di lavoro) e/o n. 033038 (programma operativo per il personale) devono essere esclusivamente utilizzati per l’attività mobile. Nella seconda pagina di ogni modello, nella tabella Elenco dei lavoratori impiegati, si deve riportare la data di inizio e la data prevista di termine del lavoro di ciascun autista”, n.d.a.] Risposta che va interpretata anche con il precedente chiarimento, ove si legge che “Compliant scheduling implies, among other prerequisites, that the notification shall cover only that period of time for which specific jobs or assignments are predictable and can be planned with relative certainty. A generalised notification indicating ‘several journeys over a period of six months’ would therefore not be compliant.” [Il modello di adesione implica, fra le altre condizioni, che

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la notificazione coprirà solo il lasso di tempo nel quale viene svolto lo specifico lavoro o incarico e può essere programmato con relativa certezza. Una generica notificazione ‘diversi giorni o un periodo di sei mesi’ non può, dunque, essere accettata.”, n.d.a.]. - La documentazione a supporto del rispetto del salario minimo può essere conservata fuori dal territorio tedesco e deve essere tradotta in lingua tedesca solo se l’Amministrazione delle dogane di quel Paese ha avviato un’ispezione. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che, a pag. 1 del modello, l’impresa sottoscriva l’impegno a fornire la documentazione in tedesco su richiesta dell’autorità doganale. - L’obbligo del datore di lavoro di registrare il periodo di inizio/fine permanenza del conducente in Germania e la durata delle ore lavorate, può essere assolto anche mediante le risultanze del tachigrafo digitale e della carta tachigrafica, fermo restando che l’impresa dovrà annotare le date di ingresso e di uscita dai confini tedeschi e le attività diverse dalla guida

e dal riposo (ad es. operazioni di carico e scarico) svolte dal conducente. Si rammenta che la mancata trasmissione della dichiarazione al fax prima indicato o la trasmissione di una dichiarazione inesatta, incompleta o non conforme a quanto richiesto, può essere considerata una violazione amministrativa con l’applicazione nei confronti dell’impresa responsabile di un’ammenda fino a 30.000 euro. Si riporta in allegato il nuovo modello n. 033037 con una traduzione non ufficiale in lingua italiana, da non utilizzarsi per l’invio all’Autorità doganale tedesca, essendo fornita unicamente per facilitare la comprensione del modello in lingua tedesca. Altrettanto informali sono le altre traduzioni in italiano che compaiono nella presente nota. Il modello n. 033037 è disponibile anche al link sopra indicato. Per ogni altra necessità gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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Concessionaria Esclusiva per la pubblicitĂ su

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Autotrasporto. Nuovo sistema di pedaggio in Belgio INTRODUZIONE DAL 2016 DI UN SISTEMA DI PEDAGGIO SATELLITARE IN LUOGO DELLA VIGNETTA Entro il 1° aprile 2016 il Belgio introdurrà un sistema di pedaggio satellitare per tutti i veicoli, locali ed esteri, di massa complessiva superiore alle 3,5 t, che sostituirà l’eurovignetta, attualmente in uso sui veicoli di massa complessiva superiore a 12 t. L’applicazione del nuovo sistema avverrà sulla viabilità già assoggettata a quest’onere, ma potrebbe essere estesa anche ad altre arterie. CATEGORIA ECOLOGICA

Il pedaggio sarà rilevato tramite uno specifico apparecchio satellitare denominato Unità di bordo elettronica obbligatoria (OBU) da installare sul parabrezza del veicolo, il quale registrerà i chilometri percorsi per poi trasferirli ad un centro dati tramite una carta SIM. L’OBU verrà fornito previa registrazione e prestazione di una garanzia per il pagamento del pedaggio, da effettuarsi on line oppure in territorio belga in uno dei punti che verranno abilitati soprattutto nelle aree di confine. La garanzia sarà restituita al momento della riconsegna dell’apparecchiatura. Il pedaggio è stato differenziato tenendo conto della categoria ecologica del veicolo e della sua massa complessiva. Fatte salve modifiche dell’ultima ora, dovrebbe corrispondere ai seguenti importi espressi in euro/km:

FIANDRE, VALLONIA, AUTOSTRADA DI BRUXELLES

ZONA URBANA DI BRUXELLES

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> 12 t - 32 t

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>3,5 t - 12 t

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Euro 1

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0,200

0,188

0,263

0,292

Euro 2

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0,188

0,263

0,292

Euro 3

0,126

0,176

0,180

0,163

0,238

0,267

Euro 4

0,095

0,145

0,149

0,132

0,207

0,236

Euro 5

0,074

0,124

0,128

0,109

0,184

0,213

Euro 6

0,074

0,124

0,128

0,099

0,174

0,203

Informazioni di dettaglio possono essere acquisite sul sito web della società Viapass: www.viapass. be/en/about-viapass.

Si fa riserva di ritornare sull’argomento qualora intervenissero novità. (AdT)

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Autotrasporto: digitalizzazione del certificato di proprietà OBBLIGO DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PROPRIETÀ IN FORMA DIGITALE DAL 5 OTTOBRE 2015. ISTRUZIONI DELL’ACI Con circolare del 28 settembre 2015 l’ACI ha dato notizia che, a decorrere dal 5 ottobre 2015, tutte le formalità facenti capo al Pubblico registro automobilistico (PRA), per le quali è previsto il rilascio del Certificato di proprietà del veicolo (CDP), sono digitalizzate. Di conseguenza, a partire da questa data il PRA non emetterà più il Certificato di proprietà cartaceo bensì il Certificato di proprietà digitale (CDPD), che l’utente potrà consultare attraverso un codice di accesso riportato sulla ricevuta consegnatagli dall’operatore che ha svolto la formalità. Questa novità - spiega l’ACI - si inquadra nell’ambito del progetto “Semplific@uto”, varato per semplificare e migliorare i processi di gestione del PRA attraverso l’informatizzazione delle procedure e delle formalità di competenza dell’ente. Resta fermo che, nell’ambito dell’attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124 (legge di riforma della pubblica amministrazione), di cui è data notizia in altra parte di questo notiziario, a breve il PRA dovrebbe essere soppresso con il trasferimento delle relative funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’introduzione del documento unico del veicolo. La nuova procedura prevede che il CDP non venga più stampato bensì prodotto digitalmente e conservato dall’ACI nei propri archivi magnetici. A tal fine, l’operatore che ha eseguito la formalità consegnerà all’interessato una ricevuta cartacea con impresso il QR-code e un codice per visualizzare il formato elettronico della ricevuta medesima ed il link al relativo CDP digitale. L’interessato, a sua volta, per accedere al formato elettronico della ricevuta, potrà utilizzare una delle seguenti modalità:

- attraverso la lettura del QR-code presente sulla ricevuta cartacea consegnatagli, da eseguire tramite smartphone o altro dispositivo idoneo; - collegandosi all’indirizzo web riportato nella ricevuta cartacea e digitando il codice di accesso; - collegandosi al servizio “Consulta il Certificato di proprietà digitale”, presente tra i servizi on line del sito web dell’ACI (www.aci.it) e seguendo le relative istruzioni. Effettuato l’accesso alla ricevuta digitale e cliccato sull’apposito link ivi riportato, il soggetto potrà visualizzare il CDPD conservato negli archivi dell’ACI. Questo certificato, tuttavia, non potrà essere utilizzato per la predisposizione del supporto cartaceo per l’assolvimento delle formalità; a questo proposito, infatti, l’intestatario del veicolo (o altro soggetto da questi delegato) dovrà rivolgersi ad uno sportello telematico dell’automobilista (STA), delegandolo a prelevare il CDPD dall’archivio ACI per allegarlo al fascicolo della formalità. Questa delega sarà prodotta in automatico dalle nuove procedure e, a pena di ricusazione della pratica, deve essere anch’essa allegata obbligatoriamente al citato fascicolo. L’ACI ha previsto una fase transitoria fino a febbraio 2016, in cui per richiedere una formalità rispetto ad un veicolo per il quale risulti già emesso il CDPD, sarà necessario rivolgersi ad un punto di servizio STA (pubblico o privato) per ottenere una stampa del certificato da allegare alla formalità del PRA. Qualora il cittadino dovesse smarrire la ricevuta cartacea, potrà rivolgersi allo STA che l’ha emessa, chiedendone la ristampa, senza applicazione di alcuna tariffa pubblica. Infine, l’ACI ricorda alcuni dei vantaggi legati alla digitalizzazione del CDP, quali l’impossibilità che venga smarrito, sottratto o fatto oggetto di contraffazione. Il testo integrale della circolare dell’ACI e delle istruzioni sul CDPD possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Autotrasporto internazionale. Modifica alla disciplina INTRODUZIONE DI ALCUNE FACILITAZIONI IN MATERIA DI CEMT E DI AUTORIZZAZIONI BILATERALI Il Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) con decreto 11 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 223 del 25 settembre 2015, ha apportato alcune modificazioni al proprio precedente decreto 9 luglio 2013 recante la “disciplina generale” sul rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di cose su strada (v. Apinforma n. 14/2013, pp. 66-68). Il decreto in esame si propone di favorire l’utilizzo delle autorizzazioni bilaterali e delle autorizzazioni della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) da parte dei vettori italiani, introducendo le previsioni che seguono. 1) In linea con quanto già accade nelle relazioni di traffico comunitarie sono aperti anche a quelle extracomunitarie i trasporti eseguiti con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t. Infatti, precedentemente era consentito il rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale, CEMT incluse, solo per i veicoli con massa complessiva superiore a 6 t; ora si prevede che “ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilità veicoli, di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate a titolo di proprietà, di leasing, di usufrutto, di vendita con riserva di proprietà”; 2) Sono stati parzialmente rivisti i criteri di accesso alla graduatoria CEMT e di ripartizione delle relative autorizzazioni libere e con limitazioni. In particolare, per l’ingresso in graduatoria, non è più richiesto lo svolgimento di almeno 11 viaggi nell’area CEMT (al di fuori del territorio della U.E. e dello Spazio economico europeo) fra il 1° gennaio e il 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda. Questa condi-

zione è ora eliminata, per cui potranno presentare domanda anche le imprese che nel corso del 2015 non hanno eseguito viaggi nell’area coperta da questa autorizzazione. Sempre per questa tipologia, un’altra novità è data dalla decurtazione del punteggio totale in graduatoria dovuta all’insufficiente utilizzo della CEMT, che passa dal 30% al 10%. Quanto alla ripartizione delle autorizzazioni, il Ministero ha introdotto un nuovo criterio di ripartizione delle autorizzazioni CEMT rimaste in disponibilità dopo la procedura di rinnovo, allo scopo di stabilire una più stretta correlazione con il punteggio ottenuto dall’impresa. 3) È introdotto l’obbligo di richiedere la seconda quota di assegnazione fissa di autorizzazioni bilaterali entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento. Trascorso questo termine, l’impresa non avrà più la garanzia di poterne disporre, visto che queste autorizzazioni entreranno a far parte del totale oggetto di assegnazione a titolo precario. 4) È introdotto un nuovo meccanismo per i titolari di autorizzazioni bilaterali ad assegnazione fissa che abbiano utilizzato almeno il 70% delle autorizzazioni su una certa tratta. Costoro, infatti, qualora avessero necessità di ottenere nuove autorizzazioni a titolo precario sulla medesima tratta, potranno scegliere se procedere con le regole attuali - ottenendo, quindi, un numero di autorizzazioni precarie pari alla prima quota dell’assegnazione fissa -, oppure richiedere lo stesso numero di autorizzazioni a cui avrebbe diritto un’impresa priva di assegnazione fissa. La novità si propone di favorire quei titolari di assegnazione fissa che, una volta utilizzatone almeno il 70%, ritengano di aver bisogno di un numero di autorizzazioni più elevato rispetto a quante ne otterrebbero con i consueti parametri. 5) È introdotto l’obbligo per le imprese di restituire al Ministero tutte le autorizzazioni bilaterali assegnate, comprese quelle non utilizzate, non appena scaduto il termine di validità. Si tratta di un adempimento di una certa importanza sia per l’istruttoria delle successive richieste di rilascio, sia per finalità di tipo statistico per consentire poi al Ministero di

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condurre con maggiore precisione le trattative con i singoli Stati extracomunitari, durante le quali viene deciso l’ammontare delle autorizzazioni da scambiare. Infine, soltanto per il 2015 le domande di rinnovo delle autorizzazioni bilaterali fisse e di conversione delle assegnazioni precarie in assegnazioni fisse potranno essere presentate entro il 31 ottobre 2015. Dal 2016 verrà ripristinata la consueta scadenza del 30 settembre.

Nulla cambia per quanto concerne la richiesta di graduatoria CEMT, per la quale il termine ultimo d’invio resta fissato al 31 ottobre. Infine, per tutte le tipologie autorizzative sopra indicate, la modulistica non è stata modificata. Il testo del decreto in esame può essere richiesto all’ufficio trasporti dell’Associazione unitamente ad altre informazioni.

PAG. 61 - APINFORMA / Organizzazione - numero 17 - 30 settembre 2015

(AdT)


Pagamento tassa automobilistica in caso di leasing CONFERMATO IL PAGAMENTO ESCLUSIVAMENTE A CARICO DELL’UTILIZZATORE La legge 6 agosto 2015, n. 125, pubblicata sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 188 del 14 agosto 2015 e recante disposizioni in materia di enti territoriali, all’art. 9, co. 9 bis contiene anche una interpretazione autentica relativa al pagamento della tassa di possesso automobilistica nel caso di locazione finanziaria di cui all’art. 5, co. 29 della legge 28 febbraio 1983, n. 53.

L’interpretazione così resa dal legislatore chiarisce e conferma che il soggetto tenuto al pagamento della tassa è esclusivamente l’utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo se questa abbia provveduto al pagamento cumulativo in luogo degli utilizzatori delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria. La disposizione si applica ai veicoli per i quali la scadenza del termine utile per il pagamento, è successiva alla data di entrata in vigore della legge 125/2015 e, cioè, del 15 agosto 2015. Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio fiscale e all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi 2014 e 2015 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.

INDICE ISTAT MESE DI AGOSTO 2015

(C)

ANNI E MESI

2014

2015

INDICI (BASE 2010 = 100)

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE

Agosto

107,5

-0,1

1,0

n. 220 del 22 settembre 2014

Settembre

107,1

-0,1

0,7

n. 248 del 24 ottobre 2014

Ottobre

107,2

0,1

0,8

n. 276 del 27 novembre 2014

Novembre

107,0

0,2

0,8

n. 297 del 23 dicembre 2014

Dicembre

107,0

-0,1

0,5

n. 20 del 26 gennaio 2015

Media

107,2

Gennaio

106,5

-0,7

-0,2

Febbraio

106,8

-0,4

0,1

n. 72 del 27 marzo 2015

Marzo

107,0

-0,2

0,1

n. 94 del 23 aprile 2015

Aprile

107,1

-0,3

0,2

n. 121 del 27 maggio 2015

Maggio

107,2

-0,1

0,3

n. 145 del 25 giugno 2015

Giugno

107,3

-0,1

0,2

n. 170 del 24 luglio 2015

Luglio

107,2

-0,1

0,0

n. 201 del 31 agosto 2015

Agosto

107,4

-0,1

-0,2

n. 225 del 28 settembre 2015

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