NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 17 30 settembre 2017
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
SPECIALE CONTRIBUTI
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
FUTURE
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 17 30 settembre 2017
Sommario Le lavorazioni intracomunitarie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
8
Utilizzatori abituali di veicoli altrui
11
Beni in godimento a soci e familiari
12
Rimborso accise autotrasportatori
14
Contributi per temporary export manager
16
Autotrasporto c/t. Contributi investimenti 2017
22
Registro nazionale degli aiuti di Stato
23
Contributi a imprese insediate nell’area di crisi di Trieste
24
Contributi per l’imprenditoria giovanile 2017
28
Contributi per le imprese del Distretto della Sedia
34
Contributi per la partecipazione a fiere internazionali
35
Contributi per l’alternanza scuola-lavoro
38
Contributi a Pordenone per la digitalizzazione
41
Contributi per acquisizione e mantenimento attestazioni SOA
46
Contributi alle imprese dell’Alta Carnia
50
Rinnovo CCNL Unionmeccanica Confapi 3 luglio 2017
52
Albo gestori ambientali
54
Conduzione di generatori di vapore
55
Solari di Udine incrementa l’attestazione SOA
56
Alla Frappa Edilizia è attribuito il rating di legalità
57
Circolare della Regione in materia edilizia (2a parte)
63
ORGANIZZAZIONE
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
67
Autotrasporto. Riposo settimanale in Regno Unito
68
Canone di locazione immobili urbani
69
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Le lavorazioni intracomunitarie LA SOSPENSIONE DELL’IVA RICHIEDE IL RIENTRO DEI BENI NEL PAESE DI ORIGINE PREMESSA L’art. 13 della legge n. 115 del 29 luglio 2015 (legge Europea 2014), in recepimento delle indicazioni normative previste a livello europeo, ha modificato gli art. 38 e 41 del D.L. 331/93. L’adeguamento si è reso necessario a seguito della sentenza resa dalla Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C-606/12 e C-607/12 del 6 marzo 2015, che ha rilevato l’illegittimità della disposizione interna nella parte in cui, a seguito di lavorazioni, era sufficiente che il trasferimento dei beni avvenisse fuori dal paese ove era eseguita la lavorazione. Alla luce delle nuove disposizioni, l’invio di beni in altro paese comunitario per subire una lavorazione beneficia del regime di sospensione Iva solo se i beni rientrano in Italia. Sulle lavorazioni eseguite quindi in ambito comunitario è opportuno analizzare sia la disciplina normativa che gli adempimenti procedurali da seguire.
L’INQUADRAMENTO NORMATIVO Come noto la disciplina Iva intracomunitaria dal 1° gennaio 2010 è stata profondamente modificata dal D.lgs. 18/2010, che ha recepito la Direttiva 2008/8/CE, intervenuta sulla disciplina delle prestazioni e scambi comunitari disciplinate dall’art. 40 D.L. 331/93, trasferendola negli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72. Per quanto concerne i beni da assoggettare a perfezionamento attivo o passivo in ambito comunitario, in origine la norma prevedeva un regime di sostanziale sospensione dal versamento dell’Iva, a condizione che i prodotti ottenuti dalla lavorazione fossero spediti al committente, soggetto passivo delle stato estero di provenienza, o per suo conto in altro stato membro ovvero al di fuori del territorio comunitario. Su quest’ultimo aspetto la Corte Europea è intervenuta ritenendo la norma
nazionale non in linea con il principio comunitario. Con riferimento ai perfezionamenti attivi e passivi, infatti, la Direttiva 2006/112, riconosce il regime sospensivo esclusivamente nei casi in cui i beni al termine della lavorazione siano rispediti nel paese del committente. La legge Europea è intervenuta proprio su questo aspetto richiedendo sostanzialmente che, a lavorazione ultimata, i beni siano trasportati nel paese di origine e non proseguano verso altri paesi comunitari o extracomunitari.
LA LAVORAZIONE Per lavorazione s’intendono tutte le tipologie di lavori eseguiti su beni mobili materiali quali: trasformazioni, manipolazioni, esami qualitativi, taratura di strumenti, miglioramenti e perfezionamenti. Vi rientrano anche i servizi nei quali il prestatore nazionale, utilizzando in tutto o in parte beni forniti dal committente, soggetto passivo di altro stato membro, esegue per conto di quest’ultimo lavorazioni dirette a produrre un nuovo bene o ad apportare modifiche al bene ricevuto. Sono considerate lavorazioni anche le manipolazioni usuali, volte alla conservazione dei beni, al miglioramento della qualità commerciale, alla loro preparazione per la successiva distribuzione e vendita. Dal punto di vista Iva le lavorazioni su beni mobili rientrano nelle prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72. In altri termini nelle operazioni B2B trova applicazione l’ordinario criterio di tassazione nel paese di destinazione.
LA MODIFICA NORMATIVA Il legislatore ha adeguato la norma nazionale a quella comunitaria inserendo l’obbligo, per i beni lavorati per conto di un soggetto comunitario, di rispedirli a quest’ultimo e non ad altri operatori comunitari o extracomunitari come previsto in precedenza dal nostro ordinamento. Se il bene non viene restituito al committente da cui è partito, l’operazione viene considerata acquisto intracomunitario nel momento in cui la restituzione nel paese di origine non viene soddisfatta. In pratica il legislatore è intervenuto sia sull’art.
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38 comma 5 lett. a) sia sull’art. 41 comma 3 del D.L. 331/93 richiedendo che i beni una volta subita la lavorazione, siano rispediti esclusivamente nello stato membro di provenienza.
BENI LAVORATI IN ITALIA PER CONTO DI SOGGETTO COMUNITARIO Alla luce delle modifiche apportate al citato art. 38, nel caso in cui determinati beni siano trasportati nel nostro paese per subire una lavorazione, per beneficiare del regime di sospensione impositiva, al termine della stessa dovranno essere trasportati esclusivamente nel paese di provenienza. In pratica se un operatore economico sloveno invia dei beni in Italia per assoggettarli ad una lavorazione, e al termine della stessa i beni vengono rispediti all’operatore sloveno, l’invio dei beni in Italia non è considerato acquisto intracomunitario e l’operatore italiano dovrà: - annotare i beni ricevuti nel registro di cui all’art. 50 comma 5) del D.L. 331/93; - emettere la fattura senza Iva ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72 per la lavorazione eseguita; - presentare l’Intrastat 1 - quater dei servizi e, se mensile, l’Intrastat 2-bis e 1-bis per la sola parte statistica. Se invece i beni al termine della lavorazione non vengono rispediti nel paese di provenienza, vale a dire in Slovenia, ma sono spediti in altro paese comunitario o extracomunitario (ad esempio Francia o Svizzera) non opera più il regime di sospensione impositiva e l’introduzione dei beni nel nostro paese viene considerato acquisto comunitario, con obbligo per l’operatore sloveno di dotarsi di una posizione Iva in Italia. Non ricade, infatti, sull’operatore italiano il carico dell’acquisto comunitario in quanto giuridicamente quest’ultimo ha posto in essere un contratto di appalto per la sola lavorazione e quindi a lui non può essere addossato l’onere della liquidazione dell’imposta conseguente alla riqualificazione dell’operazione quale acquisto Ue. Il successivo trasporto dei beni lavorati in altro paese comunitario o extracomunitario (Francia o Svizzera) configurerà rispettivamente una cessione comunitaria o un’esportazione con assunzione, da parte della posizione Iva italiana dell’operatore sloveno, dei conseguenti obblighi amministrativi e fiscali (emissione di fattura in art. 41 o art. 8).
BENI LAVORATI IN AMBITO COMUNITARIO PER CONTO
DI SOGGETTO ITALIANO Così come per l’art. 38 il legislatore è intervenuto anche sull’art. 41 comma 3 del D.L. 331/93 per i beni che vengono spediti dal nostro paese in altro paese comunitario per subire una lavorazione. Anche in questi casi la norma interna prima della modifica considerava irrilevante che i beni a lavorazione ultimata fossero trasferiti in altro paese comunitario o extracomunitario. Era comunque riconosciuto un regime di sospensione impositiva a prescindere dalla successiva destinazione dei beni lavorati. La riformulazione dell’art. 41 comma 3 del D.L. 331/93 mantiene il regime sospensivo per le lavorazioni in altri paesi comunitari solo quando i beni, al termine della prestazione, siano rispediti in Italia. Volendo anche in questo caso fare un esempio, si pensi ad un’impresa Italiana che invia in Slovenia dei beni per delle lavorazioni, al termine delle quali gli stessi beni vengono rispediti nel nostro paese. L’invio dei beni in Slovenia non è considerata cessione comunitaria e l’operatore Italiano sarà tenuto ai seguenti adempimenti: - annotare i beni spediti nel registro di cui all’art. 50 comma 5) del D.L. 331/93; - integrare la fattura estera relativa alla lavorazione con l’indicazione dell’imposta e registrarla sia nel registro degli acquisti e delle vendite; - presentare l’Intrastat 2 - quater dei servizi e, se mensile, l’Intrastat 1-bis e 2-bis per la sola parte statistica. Se i beni al termine della lavorazione in Slovenia invece di essere rispediti in Italia vengono consegnati in altro paese comunitario o extracomunitario (Austria o Svizzera), per il committente Italiano l’invio dei beni in Slovenia si configura come una cessione intracomunitaria con l’onere di identificarsi e acquisire una partita Iva slovena. Il successivo trasporto dei beni lavorati in altro paese comunitario o extracomunitario (Austria o Svizzera) configurerà rispettivamente una cessione comunitaria o un’esportazione con assunzione, da parte della posizione Iva assunta in Slovenia, dei conseguenti obblighi amministrativi e fiscali previsti in tale paese.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Nel ricordare che le nuove regole sono in vigore già dal 2015, è opportuno che le imprese verifichino con attenzione la correttezza della propria operatività per queste operazioni di perfezionamento attivo e passivo. Si deve sottolineare che le novità non impattano
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sulle triangolazioni con lavorazione dove è il cliente finale a commissionare la lavorazione mentre il primo fornitore si limita a porre in essere una cessione comunitaria. Così una ditta italiana che vende beni ad un soggetto Iva francese e per conto di quest’ultimo li invia, per una lavorazione ad un’impresa spagnola, la quale al termine della lavorazione provvederà alla consegna in Fran-
cia, la ditta italiana continuerà a porre in essere una cessione comunitaria ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/93. A conclusioni simmetriche si arriverà nell’ipotesi di acquisto comunitario da parte di operatore italiano che prima della consegna della merce nel nostro paese commissiona una lavorazione in altro paese comunitario. (PZ)
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Utilizzatori abituali di veicoli altrui L’UTILIZZO SUPERIORE AI 30 GIORNI RICHIEDE L’AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE PREMESSA Con la legge n. 120/2010 è stata riformata la disciplina del codice della strada, contenuta nel D.Lgs. n. 285/92. In particolare l’art. 2, comma 1 della citata legge ha introdotto all’art. 94 del predetto decreto il nuovo comma 4-bis il quale prevede che la disponibilità di un veicolo di terzi per un periodo superiore a 30 giorni, richiede l’aggiornamento della carta di circolazione. Si deve quindi registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome del soggetto che ha la disponibilità di un veicolo per un periodo superiore a 30 giorni e non è intestatario dello stesso.
L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE La norma in esame pone in capo all’utilizzatore, l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo anche l’aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni dell’intestatario della carta di circolazione e della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall’intestatario. Tale obbligo è operativo dal 3 novembre 2014 ed è disciplinato da un Regolamento del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti MIT adottato con la Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014.
SOGGETTI OBBLIGATI In linea generale l’obbligo riguarda i veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 tonnellate immatricolati ad uso proprio. L’onere di aggiornamento ricade sugli “aventi causa”, vale a dire coloro che di fatto utilizzano il veicolo come ad esempio il locatario, il comodatario, l’affidata-
rio, l’utilizzatore o l’erede. E’ comunque possibile, tramite apposita delega contenuta nei moduli A/1 e A/2 allegati al Regolamento, trasferire sull’intestatario del veicolo l’adempimento in oggetto. Qualora l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l’utilizzo del proprio mezzo a un terzo per un periodo superiore a 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di darne comunicazione al competente Ufficio della Motorizzazione. Sono esentati da questo obbligo i familiari conviventi e le imprese esercenti attività di autotrasporto. Con riferimento ai familiari conviventi, la norma riconosce comunque la possibilità di provvedere all’adempimento su base volontaria.
VEICOLI AZIENDALI Per i veicoli utilizzati in ambito aziendale sono previste alcune semplificazioni che possono essere riassunte come segue: - l’annotazione temporanea presuppone l’uso esclusivo, personale e continuativo del veicoli in capo all’utilizzatore; - il comodato è per sua natura gratuito, per cui non può sussistere tutte le volte in cui la disponibilità del veicolo costituisce, in tutto o in parte, un corrispettivo; - è esplicitamente escluso l’utilizzo di veicoli aziendali a titolo di fringe benefit e, comunque, l’uso promiscuo; - sono esclusi i casi nei quali i dipendenti o collaboratori si alternano nell’utilizzo dello stesso veicolo aziendale. Conseguentemente in tutti i casi in cui l’auto aziendale sia utilizzato da più collaboratori o sia dato in uso promiscuo ad un dipendente sul quale matura un fringe benefit in natura, l’annotazione sulla carta di circolazione del mezzo non è richiesta.
SANZIONI La violazione degli obblighi in esame è sanzionata con una multa pari a 705 euro e con il ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94, comma 3 del D.Lgs. 285/92.
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(PZ)
Beni in godimento a soci e familiari È STATA ABROGATA LA COMUNICAZIONE, MA RIMANE IL REDDITO DIVERSO PREMESSA Il D.L. 244/2016 (Decreto Milleproroghe) ha abrogato l’obbligo di inviare annualmente all’amministrazione finanziaria la comunicazione nella quale indicare i beni concessi in godimento ai soci o loro familiari. L’abrogazione ha interessato anche la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni erogati all’impresa dagli stessi soci o familiari dell’imprenditore. Le comunicazioni andavano trasmesse nei trenta giorni successivi al termine di presentazione della dichiarazione, in generale quindi entro il 30 ottobre. Il Milleproroghe ha abrogato le comunicazioni di cui sopra, ma ha mantenuto l’impianto normativo legato alla maturazione, in capo al beneficiario, di un reddito presunto da assoggettare a tassazione. Il venir meno dell’obbligo di comunicazione non deve quindi indurre a ritenere superate le disposizioni riguardanti la tassazione del reddito in capo ai soci o familiari che di seguito ricordiamo.
LA NATURA DEI BENI La determinazione del reddito in capo a soci e familiari è disciplinata dall’art. 67, lettera h-ter) del TUIR e riguarda i beni strumentali, i beni merce e gli immobili patrimonio. Non assume rilevanza il titolo in base al quale il bene fa parte dell’impresa, perché siano considerati tutti i beni posseduti a titolo di proprietà o in base a un diritto reale ovvero detenuti a titolo di locazione, anche finanziaria, noleggio o comodato. Tali beni devono essere concessi gratuitamente o ad un corrispettivo inferiore al valore normale a soci o familiari, in modo che si determini in capo a questi ultimi la maturazione di un reddito diverso. Non concorrono alla determinazione del reddito fittizio i beni di valore inferiore a 3.000 euro al netto dell’Iva, diversi dalle unità da diporto, aeromobili ed immobili come ad esempio telefoni cellulari, personal computer o tablet.
Non concorrono inoltre alla determinazione del reddito diverso: - i beni concessi a dipendenti o lavoratori autonomi qualora costituiscano fringe benefit ex artt. 51 e 54 del TUIR; - i beni concessi in godimento agli amministratori e all’imprenditore individuale; - i beni di società che svolgono attività commerciale concessi in godimento ad enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi per scopi istituzionali e gli alloggi concessi ai soci delle cooperative edilizie di abitazioni a proprietà indivisa; - i veicoli con deducibilità integrale a prescindere dall’utilizzo privato.
BENI CONCESSI A SOCI E FAMILIARI L’art. 67, lettera h-ter) del TUIR prevede che le società di qualsiasi tipo e le ditte individuali che concedono beni dell’impresa in godimento a soci o a familiari dell’imprenditore, la differenza tra il valore di mercato e l’eventuale corrispettivo annuo previsto per la concessione, concorre alla formazione del reddito complessivo del socio o del familiare quale reddito diverso. La norma prevede che i relativi costi non siano ammessi in deduzione dal reddito imponibile dell’impresa, tuttavia tale divieto è stato notevolmente attenuato in sede regolamentare. La disposizione in argomento riguarda le imprese, conseguentemente rimangono escluse le società semplici e i lavoratori autonomi. L’amministrazione finanziaria in via interpretativa ha precisato che le disposizioni in argomento non sono riferito alle sole le società di comodo ma interessano tutte le società operative, essendo, infatti, finalizzate a scoprire occultamenti di beni la cui disponibilità può assumere rilevanza ai fini dell’accertamento sintetico da eseguire nei confronti delle persone fisiche che ne traggono utilità.
I SOGGETTI UTILIZZATORI Destinatari della norma sono i soggetti che beneficiano, nella propria sfera personale, di beni relativi all’impresa quali: - soci, residenti e non, di società ed enti asso-
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ciativi privati residenti che svolgono attività commerciale; - i familiari, residenti e non, dei soci di società ed enti associativi privati residenti che svolgono attività commerciale; - i soggetti, residenti e non, che utilizzano nella propria sfera personale beni della propria impresa commerciale residente; - familiari, residenti e non, dell’imprenditore individuale residente. Sono considerati utilizzatori anche i soci o loro familiari che ricevono in godimento beni da società controllate o collegate ex art. 2359 del C.C. da o a quella partecipata dai medesimi soci o familiari. In pratica la norma è applicabile anche nell’ipotesi in cui un socio che detiene una partecipazione nella società Alfa controllante di Beta, riceva da quest’ultima beni in godimento. Per familiari si deve intendere il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
IL REDDITO DIVERSO La concessione in godimento dei beni ai soci o ai familiari dei beni dell’impresa senza un corrispettivo o con un corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato, determina la tassazione in capo agli stessi della differenza tra il valore di mercato della concessione e il corrispettivo annuo pattuito come reddito diverso ai sensi della lettera h-ter) comma 1 dell’art. 67 del TUIR. Per valore di mercato si deve fare riferimento al prezzo praticato dal fornitore o in mancanza ai tariffari, mercuriali, listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali. E’ possibile che il valore di mercato possa essere desunto da apposita perizia. Il concetto di godimento dei beni assume rilevanza anche nelle ipotesi in cui non sia continuativo, vale a dire quando il bene viene concesso in godimento solo per una parte dell’anno. In questi casi è previsto che il reddito diverso da assoggettare a tassazione sia determinato sulla base del ragguaglio ai giorni di effettivo godimento. Il reddito diverso da imputare al socio o familiare, a differenza delle altre tipologie di reddito previste dall’articolo 67 del TUIR che rilevano in base al principio di cassa, si considera conseguito alla data di maturazione.
INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI Le disposizioni originarie prevedevano l’indeducibilità dei costi afferenti i beni concessi in godimento a soci e familiari. Tale limitazione appariva superflua perché i costi sarebbero stati comunque indeducibili in quanto privi del requisito dell’inerenza. La norma inoltre presentava profili di doppia tassazione, infatti, oltre all’imposizione in capo all’impresa per l’indeducibilità dei relativi costi, operava la tassazione in capo al familiare o socio del reddito diverso. Profili di doppia imposizione presenti anche sul fronte Iva, dove la mancanza di inerenza dei costi rispetto all’attività esercitata, determinerà l’indetraibilità della relativa Iva. La circolare 36 del 24 settembre 2012 è fortunatamente intervenuta correggendo l’irrazionalità della norma, prevedendo che l’indeducibilità dei costi non opera in tutti i casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali è già prevista una limitazione alla deducibilità. Il documento di prassi ha, infatti, chiarito che il reddito diverso è diminuito della quota dei costi indeducibili attribuita per trasparenza al socio o collaboratore familiare. Più nel dettaglio il reddito diverso è dato dalla differenza tra il valore normale, al netto dell’eventuale corrispettivo pagato e il maggior reddito d’impresa derivante dall’indeducibilità dei costi rapportato alla percentuale di partecipazione alla società La quota di costo indeducibile deve inoltre tener conto anche della durata del periodo per il quale il bene stesso è concesso in godimento e quindi il reddito diverso e i costi indeducibili dovranno essere ulteriormente rapportati al periodo di godimento. Anche le eventuali plusvalenze e minusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione a terzi dei beni in oggetto rilevano ai fini fiscali allo stesso modo. Nel caso in cui il bene sia concesso in godimento ai soci o loro familiari di una società di persone o da una SRL trasparente ex art. 116 del TUIR, il maggior reddito della società derivante dall’indeducibilità dei costi andrà imputato esclusivamente ai soci utilizzatori, anche nell’ipotesi in cui il bene sia utilizzato dai loro familiari. (PZ)
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Rimborso accise autotrasportatori ENTRO FINE OTTOBRE LE RICHIESTE PER IL TERZO TRIMESTRE Con nota prot. 107855/RU del 26 settembre 2017, l’Agenzia delle Dogane ha informato che in merito ai consumi di gasolio effettuati nel III trimestre 2017 (1° luglio/30 settembre 2017), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta di rimborso delle accise potrà essere presentata a partire dal 1° ottobre fino al 31 ottobre p.v. Tenuto conto del decreto legge n. 193/2016 (convertito con legge 225 del 1° dicembre 2016, in vigore dal 3 dicembre 2016 ha fissato l’importo delle accise per il gasolio ad uso commerciale in € 403,22 per 1000 litri di prodotto, l’importo rimborsabile per i consumi effettuati nel III trimestre di quest’anno ammonta ad € 214,18 per 1.000 litri di prodotto. In ordine alla compilazione della domanda, l’Agenzia delle dogane ha pubblicato sul proprio sito internet (https://www.agenziadoganemonopoli. gov.it/portale/dogane/operatore - sezione accise - benefici per il gasolio da autotrazione - benefici gasolio autotrazione III trimestre 2017), il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione; il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I. In alternativa, all’ Ufficio
delle Dogane competente può essere consegnata la dichiarazione in formato cartaceo, unitamente al supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB) che ne riproduce il contenuto. Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. Peraltro, i crediti riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012 sono compensabili, anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. Ricordiamo inoltre che per i crediti di imposta da riportare sempre nel predetto quadro RU (compreso quello in esame sulle accise), il Decreto Legge 50/2017 ha ammesso l’utilizzo in compensazione con il mod. F24 solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In ordine ai crediti relativi ai consumi di gasolio del II trimestre 2017, l’Agenzia delle Dogane ha evidenziato che l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 dicembre 2018 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 giugno 2019. Infine, raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art. 75 D.P.R. 445/2000). (C)
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Informazione commerciale
Mobil Grease, i grassi per la produzione e la lavorazione dell’acciaio
Contributi per temporary export manager BUONI PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE PREMESSA Si fa seguito a quanto comunicato con nostra circolare prot. n. 222 del 21 settembre 2017 per ricordare che la legge 11 novembre 2014, n. 164, nota anche come “destinazione Italia”, prevede all’art. 30, co. 2, lett. i) e al co. 4 la concessione di contributi per l’acquisizione in azienda di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione, allo scopo di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri (v. infra). In particolare, il citato art. 30, co. 4 prevede che il Ministero dello sviluppo economico (di seguito Mise) fissi i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi sotto forma di buoni (voucher). Questo strumento agevolativo ha trovato una prima applicazione nel 2015 e ora con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 218 del 18 settembre 2017, conosce una seconda edizione completata dal decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi 18 settembre 2017, pubblicato sul sito web del Mise (www.mise.gov.it), che fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande. Nell’insieme lo strumento mantiene il profilo già noto, ma presenta significative differenze rispetto alla prima edizione e per questo motivo lo si va a illustrare in dettaglio. L’intervento consiste sempre nella concessione di buoni (voucher) a favore delle piccole e medie imprese che intendono avvalersi di servizi di figure specializzate, il c.d. temporary export manager (TEM) in grado di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi sui mercati esteri. A tal scopo devono necessariamente rivolgersi ad una società fornitrice di servizi scegliendola tra quelle inserite in un apposito elenco che sarà pubblicato
sul sito web del Mise entro il 20 dicembre 2017. Per questa tornata la dotazione ammonta a 20 milioni di euro con tre riserve finanziarie: - una quota del 3% è destinata alle imprese in possesso del rating di qualità; - una quota del 10% è destinata alle “start up innovative” e alle “piccole e medie imprese innovative”; - una quota del 60% è destinata ai c.d. voucher advanced stage (v. infra). Per “start up innovative” s’intendono le imprese inserite nella specifica Sezione speciale del Registro delle imprese a norma della legge 17 dicembre 2012, n. 221, art. 25, co. 8, mentre per “piccole e medie imprese innovative” s’intendono le imprese inserite nella specifica Sezione speciale del Registro delle imprese a norma della legge 24 marzo 2015, n. 33, art. 4, co. 2. Lo stanziamento di 20 milioni di euro è incrementato di altri 18 milioni di euro in 3 annualità, a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “Imprese e Competitività” (PON I&C) ma solo per le imprese dislocate nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Non interessando il Friuli-Venezia Giulia, qui si tralascerà di esaminare le specifiche disposizioni applicative di questo aggiuntivo stanziamento. Per chiarezza espositiva l’illustrazione del decreto ministeriale e del decreto dirigenziale è trattata congiuntamente non prima, però, di anticipare i termini per la compilazione e presentazione delle domande: - dal 16 ottobre, ore 10.00, e fino alle 16.00 del 31 ottobre 2017 accreditamento dei soggetti interessati a essere inseriti nell’elenco delle società di temporary export manager; - dal 21 novembre 2017, ore 10.00, inizio della compilazione domanda in forma telematica da parte delle imprese nell’apposita sezione “Voucher per l’internazionalizzazione” del sito web del Mise; - dal 28 novembre, ore 10.00, e fino alle 16.00 del 1° dicembre 2017 - quindi, quattro giorni in tutto - invio in esclusiva forma telematica delle domande completate e firmate digitalmente. In ordine a quest’ultimo termine, si avverte che,
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essendo la procedura di presentazione delle domande a sportello (praticamente un click day), le risorse disponibili andranno rapidamente esaurite e si consiglia alle imprese interessate di attrezzarsi per inviare la domanda all’atto dell’apertura del termine dell’inoltro telematico.
SOGGETTI BENEFICIARI Beneficiarie sono: a) le piccole e le medie imprese rispondenti ai parametri dimensionali fissati dalla normativa comunitaria in materia (regolamento UE della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, all. I); b) le reti di imprese (reti contratto e reti soggetto) disciplinate dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, art. 3, co. 4-quater. Ai fini della concessione del contributo, i soggetti di cui alla lett. a) e le singole imprese formanti le reti di cui alla lett. b) devono essere in possesso dei seguenti requisiti: - non avere beneficiato di un importo complessivo di aiuti “de minimis” che, unitamente all’agevolazione in esame, superi i limiti posti per questo regime dal regolamento (UE) della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013; - non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dal citato reg. (UE) n. 1407/2013; - non aver ricevuto altri contributi pubblici, anche in regime “de minimis”, per le spese oggetto della concessione del voucher; - essere iscritte al Registro delle imprese della CCIAA ed essere in stato di attività; - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; - avere realizzato un fatturato non inferiore a 500.000 euro con riferimento all’ultimo esercizio contabile chiuso; nel caso di reti di imprese, avere, cumulativamente fra i soggetti che le compongono, un fatturato non inferiore a 500.000 euro; la soglia minima di fatturato non si applica alle start-up iscritte nella Sezione speciale del Registro delle imprese; - non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica).
FORMA E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI (VOUCHER) Le agevolazioni sono concesse secondo il regime “de minimis” in due distinte forme:
a) Voucher early stage Sono voucher di importo pari a 10.000 euro concessi a fronte di un contratto di servizio (di seguito contratto) pari almeno a 13.000 euro al netto dell’IVA. Il contratto, stipulato con uno dei soggetti iscritti nell’elenco società di TEM presso il Mise, dovrà avere una durata minima di 6 mesi. Il voucher è ridotto a 8.000 euro per i soggetti già beneficiati nella precedente tornata del 2015, fermo restando la spesa minima di 13.000 euro al netto dell’IVA. b) Voucher advanced stage Sono voucher di importo pari a 15.000 euro concessi a fronte di un contratto pari almeno a 25.000 euro al netto dell’IVA. Il contratto, stipulato con uno dei soggetti iscritti nell’elenco ministeriale delle società di TEM, dovrà avere una durata minima di 12 mesi. Per questi voucher è prevista la possibilità di ottenere un contributo aggiuntivo di 15.000 euro a fronte del raggiungimento dei seguenti obiettivi in termini di volumi di vendite all’estero: - incremento del volume d’affari derivante da operazioni verso paesi esteri registrato nel corso del 2018, ovvero nel corso del 2018 e fino al 31 marzo 2019, rispetto al volume d’affari derivante da operazioni verso paesi esteri conseguito nel 2017, almeno pari al 15%; - incidenza percentuale del volume d’affari derivante da operazioni verso paesi esteri sul totale del volume d’affari, nel corso del 2018, ovvero nel corso del 2018 e fino al 31 marzo 2019, almeno pari al 6%. In sede di presentazione della domanda l’impresa può optare per solo una delle tipologie di voucher sopra indicate.
L’INDIVIDUAZIONE DEL TEMPORARY EXPORT MANAGER Per il ricorso al temporary export manager, l’impresa richiedente deve avvalersi di società di capitali, ovvero di consorzi di imprese costituiti in forma di società di capitali, inserite in un apposito elenco costituito presso il Mise, in qualità di soggetti accreditati a fornire alle imprese beneficiarie dei voucher i servizi di supporto ai processi di internazionalizzazione. Le società di TEM possono fare domanda d’inserimento nel suddetto elenco dalle ore 10.00 del 16 ottobre alle ore 16.00 del 31 ottobre 2017. Per essere accreditate nel suddetto elenco devono dimostrare una serie di requisiti, di cui qui non ci si
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occupa e si rinvia al testo del d.m. 17 luglio 2017 e del d.d. 18 settembre 2017. Fra questi requisiti ci si limita solo a segnalare quello di aver portato a termine almeno 8 progetti di supporto ai processi di internazionalizzazione, a fronte di contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2015 e di durata almeno pari a 6 mesi. L’elenco delle società di TEM accreditate sarà pubblicato a cura del Mise entro il 20 dicembre 2017 (50 giorni dal termine per la presentazione delle richieste di accreditamento).
LE SPESE AMMISSIBILI. I CONTENUTI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO Sono ammesse all’agevolazione le spese relative ai servizi di “affiancamento all’internazionalizzazione erogati da una delle società di temporary export manager per il tramite della figura professionale del TEM e per effetto della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio.” Il contratto deve essere stipulato solo in data successiva alla pubblicazione dell’elenco delle società di TEM sul citato sito web del Mise. I servizi di supporto all’internazionalizzazione oggetto del contratto devono essere forniti attraverso la messa a disposizione di un TEM o anche di più TEM, ma in quest’ultimo caso solo laddove necessario ai fini di una maggiore rispondenza ai fabbisogni dell’impresa. Le spese sostenute devono essere strettamente inerenti all’oggetto del contratto, riferirsi a titoli di spesa conformi alle condizioni di erogazione dei voucher e non essere agevolate con altri contributi pubblici che si configurino come aiuti di Stato. Le imprese beneficiarie dovranno trasmettere il contratto sempre mediante procedura informatica entro il 9 febbraio 2018. Il contratto deve espressamente riportare, pena la cancellazione dell’impresa dall’elenco dei beneficiari i seguenti elementi: a) oggetto: descrizione delle attività di competenza della società di TEM, che devono necessariamente ricadere in uno o più dei seguenti ambiti: 1. analisi e ricerche di mercato: attività di analisi e valutazione delle potenzialità commerciali dell’impresa cliente, da effettuarsi con specifico riferimento ad una o più linee di prodotto/servizio e volta ad accertare la fattibilità tecnico-economica del posizionamento commerciale su uno o più mercati esteri espressamente identificati; 2. affiancamento consulenziale nell’individuazione di potenziali partner industriali
e/o commerciali e nella identificazione/acquisizione di nuovi clienti: attività finalizzata all’individuazione/acquisizione di nuovi clienti/target di mercato all’estero e/o di potenziali partner stranieri, industriali e commerciali, nonché alla definizione/sottoscrizione di accordi di collaborazione e/o di costituzione di joint venture in grado di facilitare l’ingresso/il consolidamento commerciale sui mercati esteri ovvero l’internazionalizzazione della rete di fornitori/ partner produttivi dell’impresa cliente; 3. assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale: attività finalizzata alla valutazione e configurazione di un assetto societario ed organizzativo dell’impresa cliente funzionale alla promozione di reti/canali distributivi e commerciali in altri paesi, anche con riferimento alla definizione delle regole di governance relative a partnership e/o joint venture da attivare con operatori economici esteri, nonché alla valutazione dell’impatto fiscale correlato alle differenze di inquadramento tra la normativa nazionale e quella di riferimento; 4. sviluppo competenze: attività di affiancamento del personale dipendente dell’impresa cliente, finalizzata al trasferimento di competenze specialistiche in materia di internazionalizzazione d’impresa. b) tipologia di agevolazione: voucher early stage ovvero voucher advanced stage; c) responsabile dell’erogazione del servizio: indicazione nominativa del o dei TEM incaricati dell’esecuzione della prestazione formativoconsulenziale, con indicazione del numero di giornate uomo di relativo impegno; d) durata: arco temporale di svolgimento della prestazione di servizi da parte della società di TEM, che non può essere inferiore a 6 mesi, per il voucher early stage, ovvero a 12 mesi per il voucher advanced stage; e) conclusione del contratto di servizio: il termine ultimo della prestazione di servizi erogati dalla società di TEM non può essere successivo per entrambe le tipologie di voucher al 31 marzo 2019; f) corrispettivo e modalità di pagamento: il valore del compenso pattuito non può essere inferiore agli importi minimi sopra indicati per la specifica tipologia di voucher assegnato all’impresa. Nel caso in cui il beneficiario sia una rete d’imprese, il contratto deve essere sottoscritto dall’impresa capofila ovvero dalla rete soggetto.
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Nel caso di voucher advanced stage il contratto deve ricomprendere almeno una delle attività di cui alla lett. a), punti 2. e 3. Unitamente al contratto, le imprese beneficiarie sono tenute a trasmettere: - prospetto inerente la dimensione d’impresa, da compilare sulla base dello schema reso disponibile nella sezione “Voucher per l’internazionalizzazione” del sito web del Mise (www. mise.gov.it); - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’insussistenza di motivi determinanti conflitto di interesse tra il TEM e il beneficiario, predisposta sulla base dello schema di cui all’all. 5; - dichiarazione dei redditi attestante il l’importo di fatturato di almeno 500.000 euro limitatamente alle imprese beneficiarie non tenute al deposito del bilancio di esercizio nel Registro delle imprese.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEI BENEFICIARI Le domande, complete in ogni parte, inclusi gli allegati, pena l’inammissibilità, vanno presentate al Mise, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi dalle ore 10.00 del 28 novembre fino alle ore 16.00 del 1° dicembre 2017 - quattro giorni in tutto - esclusivamente mediante procedura telematica. L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato al rappresentante legale dell’impresa, come risultante dal certificato camerale, o ad altro soggetto delegato. La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, pena l’improcedibilità dell’iter di accesso alle agevolazioni. Ai fini del perfezionamento della domanda l’impresa deve disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e della sua registrazione nel Registro delle imprese. L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle due fasi di compilazione della domanda e di invio della medesima. a) La compilazione della domanda può avvenire a partire dalle ore 10.00 del 21 novembre 2017 e comporta: - l’accesso alla procedura informatica; - l’immissione delle informazioni richieste per la compilazione della domanda di cui all’all. 4 del d.d. 18 settembre 2017, con particolare riferimento alla tipologia di
voucher prescelta tra quelle previste, e caricamento dei relativi allegati; - la generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa e successiva apposizione della firma digitale; - il caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa. In questa fase di compilazione la procedura informatica espone in via preliminare alcuni dei dati previsti all’all. 4, acquisiti telematicamente dal Registro delle imprese. Di conseguenza, l’impresa è tenuta a: - provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati al Registro delle imprese; - verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese; - fornire, a fronte di eventuali rettifiche, le precisazioni dalla stessa richieste. b) L’invio della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 28 novembre 2017 e fino alle ore 16.00 del 1° dicembre 2017, comporta: - l’accesso alla procedura informatica; - l’immissione del “codice di predisposizione domanda” di cui sopra, costituente formale invio della domanda, da effettuare entro il suddetto termine finale; - il rilascio da parte della piattaforma informatica dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno, l’ora, il minuto e il secondo di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo. Ciascuna impresa, comprese le reti d’imprese, può presentare un’unica domanda, pena l’esclusione di tutte le domande trasmesse dal medesimo soggetto. Nel caso in cui un’impresa richiedente faccia parte di una rete d’imprese a sua volta presentante domanda, entrambe le istanze si considerano decadute. L’agevolazione viene concessa con procedura a sportello - e, quindi, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande - entro i limiti delle disponibilità finanziarie e tenuto conto delle verifiche formali e dell’attribuzione delle riserve, mediante pubblicazione con decreto dirigenziale sul sito web del Ministero dell’elenco delle imprese beneficiarie. Qualora le risorse finanziarie vadano esaurite prima della scadenza del termine di presentazione delle domande (ore 16.00 del 1° dicembre 2017) può chiudere lo sportello delle medesime anche prima di suddetto termine.
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Nel caso in cui le risorse finanziarie destinate alle riserve dovessero risultare eccedenti rispetto all’importo agevolativo delle domande ammissibili, l’eccedenza concorrerà all’assegnazione dei voucher ai restanti beneficiari, tenuto sempre conto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande. Con il succitato decreto saranno riportate anche le imprese la cui domanda sia stata rigettata o sia decaduta per insufficienza di risorse.
EROGAZIONE DEI VOUCHER Ai fini dell’erogazione del voucher e dell’eventuale contributo aggiuntivo per le aree del Mezzogiorno d’Italia, l’impresa beneficiaria è tenuta a presentare, sempre tramite la procedura informatica ed entro 60 giorni dal termine di conclusione del contratto di servizio, la richiesta di erogazione redatta secondo lo schema dell’all. 6 al d.d. 18 settembre 2017, corredata dalla seguente documentazione: - documentazione di spesa (fattura/e d’acquisto): i titoli di spesa devono essere interamente quietanzati e riportare, anche mediante l’utilizzo di apposito timbro, la dicitura: “Spesa di euro ... dichiarata per l’erogazione del voucher early stage / voucher advanced stage di cui al Decreto MISE 17 luglio 2017-II° Bando”; - estratto del conto corrente relativo al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della domanda (v. infra); - liberatoria sottoscritta dalla società di TEM, predisposta sulla base dello schema di cui all’all. 7 del d.d. 18 settembre 2017. Tutti i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato all’impresa beneficiaria ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari ovvero SEPA Credit Transfer con indicazione della causale: “Voucher Internazionalizzazione Decreto MISE 17/07/2017-II° Bando”. A fronte del ricevimento della richiesta di erogazione, il Mise procede a: - verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata; - accertare la vigenza e la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria (DURC); - riscontrare la coerenza tra la documentazione di spesa presentata e il contratto di servizio trasmesso; - in caso di concessione del contributo aggiuntivo di 15.000 euro relativamente ai soli voucher advanced stage (v. sopra) verificare il rispetto delle condizioni ivi poste. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, fatti salvi i maggiori termini dovuti
alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali ed eseguite le anzidette verifiche viene erogata l’agevolazione spettante.
OBBLIGHI DELL’IMPRESA BENEFICIARIA E CASI DI REVOCA Oltre agli obblighi che via via sono stati ricordati, le imprese beneficiarie sono tenute all’osservanza dei seguenti adempimenti che si vanno a riassumere: - consentire e favorire in ogni fase del procedimento lo svolgimento di controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Mise e da organismi statali o sovrastatali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, allo scopo di verificare lo stato di avanzamento delle attività oggetto di concessione dei voucher e le condizioni per la fruizione e il mantenimento del beneficio; - corrispondere a tutte le richieste di informazioni dati e rapporti tecnici periodici da parte del Mise allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse; - mantenere un sistema di contabilità separata o un’adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative ai pagamenti alla società di TEM; - tenere a disposizione, in occasione delle verifiche disposte dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa inerente alla concessione delle agevolazioni e ai servizi fruiti tramite le stesse; - conservare la predetta documentazione sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, anche su supporti informatici per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica; - soddisfare gli standard di sicurezza accettati per i sistemi informatici utilizzati, laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, garantendo che i documenti conservati rispettino i requisiti di legge e siano affidabili ai fini dell’attività di audit; - aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione dell’intervento, con le modalità allo scopo individuate, anche con successivo provvedimento, dal Mise, con particolare riferimento, per quanto attiene alle agevolazioni concesse a valere sulle risorse finanziarie del PON I&C (Mezzogiorno d’Italia).
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Adempimenti aggiuntivi sono, poi, previsti solo per questi ultimi soggetti. Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi: a) accertamento dell’insussistenza dei requisiti di ammissibilità; b) fallimento dell’impresa beneficiaria o apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale; c) mancato rispetto degli adempimenti aggiuntivi di cui sopra; d) inosservanza delle modalità e dei termini stabiliti dal d.d. 18 settembre 2017, come la stipulazione del contratto di servizio in maniera difforme a quanto stabilito, l’erogazione di servizi non riconducibili alle finalità dell’agevolazione, la mancata rendicontazione nei
termini prescritti, il mancato raggiungimento degli obiettivi di crescita dei volumi di vendita all’estero - caso in cui la revoca è solo parziale ed attiene esclusivamente alla maggiorazione contributiva -. Inosservanza di ogni altra normativa di riferimento. Copia dei decreti, inclusi gli allegati al d.d. 18 settembre 2017 funzionali alla presentazione delle domande, sono facilmente reperibili sul sito web del Mise (www.mise.gov.it), ma possono essere richiesti anche all’ufficio economico dell’Associazione unitamente ad altre informazioni. Si ritornerà sull’argomento ogni qual volta vi saranno stati sviluppi e, in particolare, quando sarà pubblicato l’elenco delle società di TEM accreditate. (AdT)
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Autotrasporto c/t. Contributi investimenti 2017 PUBBLICAZIONE DELL’INFORMATIVA E DELLA GUIDA PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE Si segnala che sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it, rubrica “Temi”, sezione “Autotrasporto merci”, voce “Contributi ed incentivi 2017”) è stata pubblicata un’informativa sulla presentazione delle istanze per gli incentivi agli investimenti nel settore autotrasporto 2017, nonché una guida alla compilazione in via telematica della relativa domanda (per i precedenti v. Apinforma n. 15/2017, pp. 47-52). L’informativa ribadisce che le istanze vanno presentate esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito www.ilportaledellautomobilista. it, nel periodo compreso tra il 18 settembre 2017 ed il 15 aprile 2018 per investimenti sostenuti a partire dal 2 agosto 2017, da parte di imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, incluse le cooperative e i consorzi, iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e previamente registrate allo stesso sito come imprese. Una volta effettuato l’accesso al citato portale, con le proprie credenziali, l’azienda potrà utilizzare il servizio on-line di presentazione della richiesta tramite l’accesso ai servizi impresa, con l’apposito link “Incentivi investimenti autotrasporto”, edizione 2017. Tutte le fasi di compilazione della domanda vengono dettagliatamente descritte nella “Guida incentivi investimenti nel settore dell’autotrasporto anno 2017”. Si tratta di un vero e proprio manuale, di oltre 80 pagine, che illustra le tre sezioni in cui è articolata la richiesta e, precisamente: - sezione 1: dati del richiedente, suddivisa in:
dati impresa (con la denominazione, la tipologia, i riferimenti della sede, telefono, fax, e-mail, codice fiscale e partita IVA, iscrizione CCIAA, iscrizione Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e REN); dati del legale rappresentante (con tutti i riferimenti della persona che appone la firma digitale) e dati coordinate bancarie (da fornire fin da ora per il beneficio finale) nonché l’eventuale parte per i dati del procuratore, da indicare solo se la domanda è presentata tramite un soggetto provvisto di procura rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa); - sezione 2: dati degli investimenti e relativa documentazione da allegare nonché le dichiarazioni che l’impresa richiedente deve effettuare; nei casi di cooperative e consorzi va anche allegato l’elenco delle imprese che partecipano al o agli investimenti); - sezione 3: invio della domanda, con la generazione di un codice pratica (tipo INV_20170918_00001) e di un documento finale, in formato “.p7m” che va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed il caricamento a sistema del documento finale con il pulsante “importa pdf”. Nell’ultima parte della guida si riportano le istruzioni per verificare il riepilogo della domanda, la sua stampa e archiviazione, nonché le istruzioni relative all’eventuale richiesta d’integrazione di documentazione che il Ministero potrà fare all’impresa dopo la presentazione della domanda, per il perfezionamento della documentazione mancante che è possibile ancora sanare. Anche questa fase va, infatti, effettuata in via telematica. Per le altre informazioni sugli incentivi in parola si rinvia alla lettura del citato testo di Apinforma, fermo restando che l’ufficio trasporti dell’Associazione è a disposizione per ogni altra informazione ed assistenza. (AdT)
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Registro nazionale degli aiuti di Stato ATTIVAZIONE DEL PORTALE INTERNET DI LIBERO ACCESSO Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n, 15/2017, p. 19 in ordine all’istituzione del Registro nazionale per gli aiuti di Stato, per segnalare che sull’omonimo sito web www.rna.gov.it è disponibile il portale sul quale, accedendo alla sezione “Trasparenza”, le imprese potranno verificare la propria situazione sugli aiuti di Stato di cui beneficiano o hanno beneficiato nel passato recente.
La sezione “Trasparenza” è suddivisa in quattro aree dedicate: - alla trasparenza delle misure d’aiuto; - alla trasparenza degli aiuti individuali; - all’elenco “Deggendorf” (dichiarazione con cui l’impresa attesta di non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non restituito aiuti giudicati incompatibili con il mercato unico europeo dalla Commissione Europea); - alla trasparenza dei soggetti concedenti gli aiuti di Stato. Il sito è consultabile da chiunque senza restrizioni e necessità di autenticazione. Per altre informazioni le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Contributi a imprese insediate nell’area di crisi di Trieste PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 31 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2017 A INVITALIA S.P.A. PREMESSA Come comunicato con nostra circolare prot. n. 233/AdT del 5 ottobre 2017, in attuazione della legge 7 agosto 2012, n. 134, all’art. 27, nel 2013 l’area industriale di Trieste è stata riconosciuta “area di crisi industriale complessa”, con riferimento alle tematiche della produzione siderurgica, della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale. In conseguenza, il 27 luglio 2017 è stato sottoscritto fra il Ministero dello sviluppo economico (Mise), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa spa (Invitalia), un Accordo di programma denominato “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa di Trieste” (di seguito Progetto), espressamente finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e che integra uno di pari tenore già concluso nel 2015. Nel Progetto, la cui attuazione è affidata a Invitalia, sono previsti interventi per: - la salvaguardia e il consolidamento delle imprese dell’area di crisi; - l’attrazione di nuove iniziative imprenditoriali; - il reimpiego dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro. L’obiettivo prioritario è quello di salvaguardare l’occupazione attraverso nuove iniziative imprenditoriali in loco con uno stanziamento di 15 milioni di euro, a valere sulla legge 15 maggio 1989, n. 181, concepita per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale e di settore.
Le disposizioni applicative sono state adottate con il decreto del Mise 9 giugno 2015 e con la circolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese dello stesso Ministero n. 59282 del 6 agosto 2015 (di seguito circolare), pubblicata nei siti web del Mise (www.mise.gov.it), e di Invitalia (www.invitalia.it). Con la circolare della medesima Direzione generale n. 127402 del 28 settembre 2017 è stato reso noto il relativo avviso pubblico (di seguito avviso). Le domande di accesso alle agevolazioni, di cui si fornisce un quadro sommario, devono prevedere investimenti d’importo non inferiore a 1.500.000 euro e vanno presentate esclusivamente in forma telematica a Invitalia a decorrere dal 31 ottobre e fino al 30 novembre 2017.
BENEFICIARI Destinatarie dei benefici sono le iniziative imprenditoriali, realizzate da piccole, medie e grandi imprese, incluse cooperative e consorzi, esclusivamente costituite in forma di società di capitali, nell’area di crisi industriale complessa di Trieste, coincidente con le seguenti aree che insistono sul territorio dei comuni di Trieste, Muggia e San Dorligo della Valle: - il comprensorio dell’Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) in liquidazione, come definito all’art. 1, co. della legge della Regione FriuliVenezia Giulia, n. 25/2002 congiuntamente alle aree demaniali in concessione alla Siderurgica Triestina srl con esclusione delle aree interessate dalla piattaforma logistica (primo e secondo stralcio); - l’area industriale c.d. ex Arsenale.
INIZIATIVE E SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI Le iniziative devono prevedere la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente integrati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione, e comportare un incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. I programmi d’investimento produttivo e quelli di tutela ambientale possono essere combinati fra loro, men-
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tre i progetti per l’innovazione organizzativa devono necessariamente essere complementari ad almeno uno di essi. I programmi di investimento produttivo, di tutela ambientale e d’innovazione dell’organizzazione devono rispondere ai requisiti e caratteristiche posti dall’art. 5 del d.m. 5 giugno 2015, alla cui lettura si rinvia. Per quanto riguarda gli investimenti di tutela ambientale occorre qui avvertire che questi devono prevedere un innalzamento dei livelli di tutela rispetto alla normativa vigente. I progetti devono, inoltre, comportare spese ammissibili d’importo non inferiore a 1.500.000 euro. Sono considerate prioritarie le iniziative realizzate negli ambiti produttivi rientranti nei codici ATECO dell’all. 1 dell’avviso, alla cui consultazione si rinvia.
FORMA E MISURA DEGLI INVESTIMENTI. L’ALL. 2 DELLA CIRCOLARE In via generale le agevolazioni sono concesse secondo il “regime di esenzione” (regolamento UE della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014) nella forma di contributo in “conto impianti” (contributo in conto capitale), di eventuale “contributo diretto alla spesa” (innovazione all’organizzazione), e di finanziamento agevolato nelle seguenti misure: - il finanziamento agevolato concedibile è pari al 50% degli investimenti ammissibili; - il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa per un importo complessivo minimo non inferiore al 3% della spesa ammissibile e massimo in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto poste dal “regolamento di esenzione”. Fanno eccezione i programmi di investimento produttivo proposti da grandi imprese, agevolabili alle condizioni ed entro i limiti previsti dal regime “de minimis”. In tal caso, le agevolazioni sono concesse nella sola forma del finanziamento agevolato, nella misura massima pari al 55% degli investimenti ammissibili. In sede di erogazione del contributo in conto impianti e dell’eventuale contributo diretto alla spesa viene operata una ritenuta sul medesimo sino a concorrenza del 3% della spesa ammissibile. La ritenuta verrà, infine, erogata al soggetto beneficiario al verificarsi delle seguenti condizioni: - accertamento del regolare completamento del programma degli investimenti e integrale conseguimento dell’obiettivo occupazionale; - assunzione di personale del bacino di riferimento indicato nell’all. 2 dell’avviso (v. infra)
non inferiore al 25% dell’incremento occupazionale previsto e comunque in numero non inferiore a 5 addetti. Per i programmi di investimento produttivo proposti da grandi imprese la ritenuta sempre in pari misura viene operata alle singole erogazioni del finanziamento agevolato. Il citato all. 2 riporta il “bacino dei lavoratori da rioccupare” nell’Area di crisi industriale di Trieste. Il bacino è costituito dai: 1) dipendenti della Lucchini spa / Servola spa in amministrazione straordinaria non assunti dalla Siderurgica Triestina srl; 2) disoccupati che nell’arco dell’ultimo triennio, a decorrere dal 27 luglio 2017, risultino essere stati occupati, con rapporto di lavoro subordinato, presso le unità locali, ubicate nella provincia di Trieste, di imprese del settore siderurgico (elenco sub A dell’all. 2) o appartenenti all’indotto siderurgico (elenco sub B dell’all. 2); 3) disoccupati che nell’arco dell’ultimo triennio, a decorrere dal 27 luglio 2017, risultino essere stati occupati, con rapporto di lavoro subordinato, in unità locali ubicate nell’area di crisi (elenco sub C dell’all. 2); 4) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali occupati, con rapporto di lavoro subordinato, nelle unità locali di cui ai punti 2) e 3).
OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a: - concludere, entro il 12° mese successivo alla data di ultimazione del programma di investimento, il collegato piano occupazionale; nel caso di decremento dell’obiettivo occupazionale nei limiti del 50% di quanto previsto, le agevolazioni saranno revocate in proporzione, mentre per decrementi superiori al 50% la revoca diviene totale; - avvalendosi del Centro per l’impiego di Trieste, procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, all’assunzione del personale appartenente al bacino di riferimento riportato nell’all. 2 della circolare; nel caso in cui nessuna figura del personale in questione risponda ai requisiti richiesti si può procedere all’assunzione di altro personale. Gli investimenti possono essere avviati solo dopo la data di presentazione della domanda e la loro ultimazione deve avvenire entro 36 mesi dalla de-
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libera di concessione da parte di Invitalia (v. infra).
FORMA E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI Le agevolazioni sono concesse entro le intensità massime di aiuto previste dal “regolamento di esenzione” e sono espresse in equivalente sovvenzione lorda (valore attualizzato dell’aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili, ESL) per questo genere di interventi e consistono: - in un finanziamento a tasso agevolato della durata massima di 10 anni più 3 di preammortamento, a un tasso d’interesse pari al 20% del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione europea nel limite minimo dello 0,5% (attualmente 0,5%) nella misura del 50% degli investimenti ammissibili e assistito da garanzie reali da acquisire esclusivamente sui beni del programma agevolato; - in un contributo in conto impianti nella misura massima del 25% degli investimenti ammissibili. La somma del finanziamento agevolato e del contributo in conto impianti non può superare il 75% degli investimenti ammissibili.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE Le domande di agevolazione debbono essere presentate dalle ore 12.00 del 31 ottobre alle ore 12.00 del 30 novembre 2017 a Invitalia, a pena di invalidità, in forma elettronica e secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione del sito web dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it).
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA Le agevolazioni sono concesse secondo procedura valutativa a sportello. L’iter istruttorio prevede essenzialmente 3 fasi: 1. verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni; 2. definizione di una “graduatoria di ammissione alla fase di valutazione istruttoria delle domande”, predisposta sulla base di un parametro di riferimento dato dall’incremento del numero degli addetti, secondo le modalità e criteri di cui all’all. 3 dell’avviso, che si riporta più oltre; 3. superate le precedenti due fasi, la valutazione finale delle domande avviene secondo le modalità e i criteri di cui all’art. 10 del d.m. 5 giugno 2015, includente anche la presentazione
di un business plan relativo all’investimento, e, precisamente: - credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci con personalità giuridica e dei soci persona fisica e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale; - fattibilità tecnica del programma degli investimenti; - programma occupazionale previsto dal progetto imprenditoriale; - potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell’iniziativa proposta e relative strategie di marketing; - fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI Le domande valutate positivamente sono ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili. All’esito positivo dell’istruttoria Invitalia delibera la concessione delle agevolazioni, nel cui atto sono riportati l’individuazione del soggetto beneficiario, le caratteristiche del programma finanziato, con le spese ammissibili e non ammissibili, la forma e l’ammontare delle agevolazioni concedibili, gli obblighi del soggetto beneficiario, le condizioni il cui mancato rispetto determina la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni nonché l’elenco della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di contributo in conto impianti e del contratto di finanziamento agevolato; tale documentazione deve essere trasmessa a Invitalia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione ed entro i successivi 90 giorni il beneficiario dovrà provvedere alle citate stipulazioni dei contratti. Le agevolazioni sono erogate per stati di avanzamento lavori (SAL) d’importo comunque non inferiore al 15% della spesa ammissibile. Le erogazioni per SAL possono avvenire a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati, a eccezione dell’ultimo SAL. E’ possibile richiedere un’anticipazione delle erogazioni nella misura massima del 25% a fronte di presentazione di apposita fideiussione. Per tutta la documentazione inerente all’argomento, altre informazioni e approfondimenti di casi specifici, le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
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ALLEGATO N. 3 AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI TRIESTE Griglia di valutazione per la determinazione della graduatoria di ammissione alla fase di valutazione istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni della legge n. 181/1989 L’accesso alle agevolazioni prevede la determinazione di una graduatoria di ammissione redatta sulla base dei seguenti criteri e punteggi: CRITERIO
Incremento occupazionale
PARAMETRO DI VALUTAZIONE
Incremento del numero degli addetti
ATTRIBUZIONE PUNTI Nuova occupazione generata dall’iniziativa imprenditoriale - da 1 a < 5: 4 punti - da ≥ 5 a < 10: 8 punti - da ≥ 10 a < 19: 15 punti - da ≥ 19 a < 29: 30 punti - da ≥ 29 a < 39: 40 punti - da ≥ 39 a < 49: 50 punti - da ≥ 49 a < 59: 60 punti - da ≥ 59 a < 69: 70 punti - da ≥ 69 a < 79: 80 punti - da ≥ 79 a < 89: 90 punti - da ≥ 89 in poi: 100 punti
PUNTEGGIO MASSIMO
100
E’ riconosciuta una maggiorazione del 30% del punteggio conseguito ai programmi di investimento produttivo e/o tutela ambientale relativi agli ambiti produttivi prioritari previsti al punto C.4 del presente Avviso ed elencati nell’allegato n. 1. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 130 punti. In caso di parità di punteggio è data priorità alla domanda che prevede il maggior incremento occupazionale. Nel caso di parità di incremento occupazionale, prevale l’ordine cronologico di presentazione delle domande. L’incremento del numero degli addetti è dato dall’incremento, espresso in ULA, del numero degli addetti della unità produttiva oggetto delle agevolazioni rispetto alla media degli addetti, determinata sempre con applicazione del metodo di calcolo ULA, riferita al semestre antecedente la data di presentazione della domanda. Il contenuto delle dichiarazioni apportate dai soggetti proponenti, in relazione ai criteri di valutazione sopra indicati, non potrà essere modificato nel corso dell’iter di valutazione e di attuazione dell’iniziativa imprenditoriale. L’eventuale modifica che produca l’alterazione della graduatoria comporterà: a) la decadenza dalla stessa, se intervenuta prima della concessione delle agevolazioni; b) la revoca delle agevolazioni, se intervenuta dopo la concessione delle medesime. La conseguenza di cui al punto a) si ha anche nei seguenti casi: - qualora nel corso della fase di valutazione istruttoria il soggetto gestore accerti la incoerenza e/o non veridicità del programma occupazionale proposto; - qualora nel corso dell’iter di valutazione il soggetto gestore accerti la incoerenza e/o non veridicità del contenuto delle dichiarazioni. Per decrementi dell’obiettivo occupazionale superiori al 50% di quanto previsto, la revoca delle agevolazioni è totale. Nel caso di decremento dell’obiettivo occupazionale nei limiti del 50% di quanto previsto, le agevolazioni sono proporzionalmente revocate. In riferimento al finanziamento agevolato la revoca parziale comporta l’applicazione di un tasso corrispondente al tasso di riferimento per il credito agevolato - operazioni oltre 18 mesi - settore industria, pubblicato dall’Associazione bancaria italiana (ABI) nel proprio sito istituzionale, incrementato in misura proporzionale alla occupazione non realizzata rispetto a quella prevista.
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Contributi per l’imprenditoria giovanile 2017 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 9 OTTOBRE - 5 DICEMBRE 2017
PREMESSA Si fa seguito a quanto comunicato con nostra circolare prot. n. 235/2017 per ricordare che, in attuazione della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, art. 20, commi 3 e 4 e del relativo regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015 n. 55/Pres in materia di interventi a sostegno dell’imprenditoria giovanile, con decreto del Direttore del Servizio accesso al credito alle Imprese n. 2685 del 29 settembre 2017 è stato approvato il bando per la concessione di contributi a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile per l’annualità 2017. La gestione della linea contributiva è affidata alle CCIAA del Friuli Venezia Giulia e le domande di contributo vanno presentate alla CCIAA territorialmente competente esclusivamente in modalità telematica dal 9 ottobre 2017, ore 09.15, al 5 dicembre 2017, ore 16.30. Per il 2017 le risorse stanziate ammontano complessivamente a 2 milioni di euro, così ripartiti per territorio provinciale: - Gorizia: 202.047,61 euro - Pordenone: 510.246,79 euro; - Trieste: 312.852,61 euro; - Udine: 974.857,99 euro. Di seguito si procede all’illustrazione dei tratti rilevanti del bando.
BENEFICIARI Beneficiarie sono le nuove imprese giovanili insediate in Friuli Venezia Giulia che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti requisiti: - iscrizione dell’impresa da meno di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda, al Registro delle imprese della CCIAA competente per territorio;
- sede legale o unità operativa oggetto dell’investimento ubicata sul territorio regionale; - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata e straordinaria. Sono altresì beneficiarie dei contributi le imprese giovanili da costituire che presentano, in allegato alla domanda di contributo, un impegno a costituire ed iscrivere l’impresa entro 3 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Sono escluse le imprese rientranti nel campo di esclusione del regime d’aiuto “de minimis” e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive. Per giovane s’intende la persona fisica di età non superiore ai 35 anni. Per impresa giovanile s’intende l’impresa di capitali in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani; l’impresa cooperativa, in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani; l’impresa individuale il cui titolare è un giovane; nel caso della società di persone composta da due soci (nella quale almeno uno dei soci è giovane), la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società.
INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili le iniziative finalizzate alla realizzazione dei progetti di imprenditoria giovanile, avviate anche prima della presentazione della domanda, che prevedano un importo di spesa non inferiore a 5.000 euro ovvero a 10.000 euro nel caso di società con tre o più soci. Le spese ammissibili, al netto di IVA, possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi ai beni acquistati, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. Sono ammissibili le seguenti spese: A) Spese per investimenti funzionali all’esercizio dell’attività economica, acquisiti anche in locazione finanziaria nei limiti appresso indicati, di:
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1. impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all’attività di impresa; 2. arredi; 3. macchinari, strumenti ed attrezzature; 4. beni immateriali: diritti di licenza e software anche mediante abbonamento, brevetti, know-how; 5. hardware; 6. veicoli strettamente strumentali all’attività di impresa, ed alla stessa destinati in via esclusiva con esclusione, nel caso di veicoli destinati al trasporto di merci su strada, delle imprese che svolgono come attività principale o secondaria l’attività di trasporto di merci su strada per conto terzi contraddistinta dal codice Ateco 2007 49.41.00; 7. sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, casseforti e sistemi similari; 8. materiali e servizi concernenti la pubblicità e attività promozionali legate all’avvio dell’impresa comprese le spese per l’eventuale insegna, creazione del logo e dell’immagine coordinata dell’impresa, nei limiti di spesa massima di 10.000,00 euro. B) Spese di costituzione: 1. spese notarili legate all’avvio dell’impresa, con riferimento unicamente all’onorario notarile; 2. spese connesse ai necessari adempimenti di legge per l’avvio dell’attività d’impresa nonché spese inerenti all’eventuale redazione del business plan, nel limite massimo di 10.000 euro; dette spese devono essere dettagliatamente descritte nella relativa fattura o documento contabile equivalente o essere evidenziate in una relazione allegata alla rendicontazione. C) Spese di primo impianto, quali: 1. adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività economica tramite opere edili, realizzazione o adeguamento di impiantisca generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo nel limite massimo di 40.000 euro, a condizione che l’immobile oggetto dell’intervento sia di proprietà dell’impresa o che la stessa disponga di un titolo di possesso che le garantisca la
disponibilità dell’immobile almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione dei beni (v. infra); 2. realizzazione o ampliamento del sito internet, nel limite massimo di 5.000 euro; 3. locazione dei locali adibiti ad esercizio dell’attività d’impresa per un periodo massimo di dodici mesi e una spesa massima di 15.000 euro come risultante dal contratto registrato; qualora l’immobile non sia stato ancora individuato in sede di presentazione della domanda, il relativo contratto di locazione è stipulato entro il prescritto termine di presentazione delle integrazioni; 4. avvio dell’attività di franchising limitatamente al diritto di ingresso corrisposto al franchisor nel limite di spesa massima di 25.000 euro. Nel caso in cui il beneficiario sia una microimpresa, sono ammissibili anche le sottostanti spese relative ad operazioni di microcredito effettuate ai fini del finanziamento del progetto: a) premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell’interesse dell’impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi nel limite massimo di 2.000 euro; b) oneri finanziari relativi all’effettuazione dell’operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia nel limite di 1.000 euro. Le spese di cui alla lett. A), punto 8, lett. B), punto 1 e lettera C), punto 3 non devono superare complessivamente il 50% delle spese ammissibili preventivate per il singolo progetto. I beni devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso di acquisizioni in locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto; non sono ammesse la quota interessi e le spese accessorie. Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all’attività di certificazione della spesa, relative alle rendicontazione nel limite massimo di 1.000 euro.
SPESE NON AMMESSE Non sono ammesse a contributo le spese diverse da quelle sopraindicate e, in particolare, le spese relative a: - personale; - viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell’impresa;
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- formazione del personale; - beni di consumo; - acquisto o locazione finanziaria di beni immobili; - beni usati; - scorte; - garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari, fatta eccezione per quanto sopra indicato relativamente al microcredito; - IVA, altre imposte e tasse; - interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari; - servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile e la predisposizione della domanda di contributo; - corrispettivi per l’avviamento commerciale dell’azienda rilevata; - condizionatori, a meno che non siano ricompresi in interventi di adeguamento o ristrutturazione.
FORMA E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI Le agevolazioni sono concesse secondo il regime d’aiuto “de minimis” nelle misure risultanti dal livello di punteggio conseguito dal progetto in fase di valutazione (v. infra) e, cioè: a) livello di valutazione alto: 50% della spesa ammissibile; b) livello di valutazione medio: 45% della spesa ammissibile; c) livello di valutazione basso: 40% della spesa ammissibile. L’importo del contributo è, in ogni caso, compreso fra i 2.500 e i 20.000 euro; nel caso di società con almeno tre soci tale importo è compreso tra 5.000 e i 40.000 euro. Il limite massimo del contributo concedibile a fronte delle spese relative al microcredito è pari a 1.000 euro per quelle relative al microcredito di cui alla lett. a) e a 500 euro per quelle relative alla lett. b).
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, redatte secondo gli schemi allegati al bando distinti per CCIAA, vanno presentate a partire dalle 09.15 del 9 ottobre alle 16.30 del 5 dicembre 2017. Le domande potranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata
(PEC) inoltrata all’indirizzo di PEC dell’ente camerale competente per territorio e, precisamente: - Territorio provinciale di Gorizia, CCIAA della Venezia Giulia: cciaa@pec.fondogorizia.it; - Territorio provinciale di Pordenone, CCIAA di Pordenone: cciaa@pn.legalmail.camcom.it; - Territorio provinciale di Trieste, CCIAA della Venezia Giulia: cciaa@pec.vg.camcom.it; - Territorio provinciale di Udine, CCIAA di Udine; contributi@ud.legalmail.camcom.it. La domanda si considera validamente inviata se: - è trasmessa mediante la casella di PEC dell’impresa richiedente o la casella PEC del dichiarante; - è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa richiedente o con firma digitale del dichiarante. Alla domanda va allegata una relazione illustrativa dell’iniziativa con il quadro riepilogativo di spesa, conformemente allo schema allegato al bando. Le domande presentate a indirizzi PEC diversi da quelli sopra indicati non saranno considerate valide e verranno archiviate. Ciascuna impresa o dichiarante può presentare un’unica domanda di contributo.
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO Le domande sono istruite su base provinciale e i contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a bando. In via preliminare la CCIAA competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all’interessato, assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d’ufficio qualora detto termine decada inutilmente. A fronte dell’insussistenza dei requisiti prescritti, la CCIAA, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente i motivi del rigetto della domanda. Successivamente l’istruttoria procede con la valutazione di ogni singolo progetto secondo i criteri e con l’attribuzione dei punteggi previsti dalla scheda di valutazione di cui all’allegato B del bando, fino a un massimo di 100 punti, che si riporta per comodità di consultazione.
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INDICATORE
PUNTEGGIO
Progetti tesi allo sviluppo di sinergie con altre iniziative di promozione di nuove idee imprenditoriali realizzate da enti pubblici e privati
10
Progetti legati alla valorizzazione della creatività
25
Progetti che prevedono l’avvio di nuove imprese dirette al mantenimento dei mestieri tradizionali dell’artigianato
25
Progetti finalizzati all’innovazione tecnologica di processo e di prodotto
20
Progetti presentati da giovani che abbiano partecipato a iniziative in collaborazione con gli incubatori e gli acceleratori di impresa, specificatamente a essi rivolta, con l’obiettivo prioritario di cogliere le esigenze di innovazione del tessuto produttivo del Friuli-Venezia Giulia, oppure con le università, le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, al fine di migliorare l’integrazione fra mondo della scuola e mondo del lavoro, con particolare riguardo alla nascita di nuove imprese
10
Progetti che prevedono la condivisione dell’ufficio, da attuarsi attraverso la messa a disposizione di postazioni di lavoro attrezzate e sale riunioni comuni
10
Punteggio massimo complessivo attribuibile al progetto
100
All’esito dell’attribuzione dei punteggi, i progetti si collocano in uno dei seguenti livelli di valutazione, dai quali dipende l’intensità contributiva (v. sopra): a) livello di valutazione alto: punteggio pari o superiore a 80; b) livello di valutazione medio: punteggio pari o superiore a 40 ed inferiore a 80; c) livello di valutazione basso: punteggio inferiore a 35. La graduatoria su base provinciale è approvata dalla CCIAA competente entro 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande ed è pubblicata sul sito web di Unioncamere. Riscontrato il mantenimento dei requisiti dei soggetti beneficiari, il contributo è concesso su base provinciale nei limiti delle risorse disponibili. Il provvedimento di concessione stabilisce in particolare: - il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione; - gli obblighi del beneficiario; - i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo. In caso di copertura finanziaria non sufficiente a finanziare tutte le iniziative ammesse su base provinciale, viene seguito l’ordine di ciascuna graduatoria fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l’ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Qualora non tutti i progetti rientranti in un’unica graduatoria su base provinciale trovino da subito copertura finanziaria e qualora nel corso dell’anno si rendano disponibili ulteriori risorse, derivanti da
revoche o rinunce ai contributi concessi, il soggetto gestore procede allo scorrimento della graduatoria.
EROGAZIONE ANTICIPATA I contributi possono essere erogati entro 90 giorni in via anticipata in misura non superiore al 70% dell’importo del contributo concesso, previa presentazione da parte delle imprese interessate di: a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto avvio dell’iniziativa; b) fideiussione bancaria o assicurativa d’importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, redatta secondo il facsimile disponibile sul sito web di Unioncamere.
RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Il contributo è erogato a fronte della realizzazione del progetto e della presentazione della rendicontazione delle spese, entrambi da perfezionarsi entro 36 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo. La rendicontazione è presentata, secondo le prescrizioni contenute nell’atto di concessione del contributo, mediante PEC, a mezzo di posta ordinaria o di corriere espresso, ovvero a mezzo di raccomandata, meglio se a.r., o corriere espresso nazionale “Postacelere 1 plus”. Comprende: a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all’ottenimento del contributo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; b) la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento;
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c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a). La CCIAA competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui alla lett. a). L’avvenuto sostenimento della spesa è provato attraverso la seguente documentazione di pagamento: a) documentazione bancaria comprovante l’inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati (ad es. estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale); b) copia dell’assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l’avvenuto addebito dell’operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato; c) per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 3.000 euro, tramite dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura “pagato” con firma, data e timbro dell’impresa del fornitrice di beni o servizi apposti sull’originale del documento. Le spese di cui sopra possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle indicate, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato con idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella riportata. Non sono ammessi pagamenti in compensazione. Il contributo è erogato a seguito dell’esame della rendicontazione, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore.
DI DESTINAZIONE, ISPEZIONI, OPERAZIONI STRAORDINARIE E REVOCHE Sugli obblighi a carico dei beneficiari, sulle ispezioni, sulle operazioni straordinarie e sulle revoche del contributo si rinvia alla lettura del regolamento. Ma per gli obblighi a carico del beneficiario è bene rammentare che questo è tenuto a mantenere nei 3 anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione: - l’iscrizione nel Registro delle imprese; - la sede o l’unità operativa, oggetto dell’iniziativa, attiva nel territorio regionale. Quanto ai vincoli di destinazione il beneficiario è tenuto al mantenimento del vincolo: - nel caso di beni mobili, nei 2 anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione, fatta salva la necessità della loro sostituzione perché obsoleti o inservibili, previa autorizzazione della competente CCIAA; - nel caso di beni immobili per adeguamento e ristrutturazione degli stessi, nei 3 anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione. Fatte salve le fattispecie ammesse di operazioni straordinarie, sulle quali per brevità qui non ci si sofferma, costituisce, in particolare, violazione degli obblighi: - il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà o del possesso dei beni materiali ed immateriali ammessi a contributo; - la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto di imprenditoria giovanile; - l’affitto di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto di imprenditoria giovanile. Per tutta la documentazione citata, inclusa la modulistica, e ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
OBBLIGHI, VINCOLI
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(AdT)
Contributi per le imprese del Distretto della Sedia PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 10 - 30 OTTOBRE 2017
Come anticipato con nostra circolare prot. n. 238 del 9 ottobre 2017, la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (legge di assestamento di bilancio per il triennio 2017-2019) ha reso disponibili 3.600.000 euro, originati dalla rivisitazione del vecchio progetto del collegamento stradale Palmanova-Manzano, per finanziare interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale nonché per il rilancio e lo sviluppo del Distretto della Sedia nei comuni di Aiello del Friuli, Buttrio, Chiopris Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Premariacco, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre e Trivignano Udinese. Le disposizioni applicative sono state adottate con il decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2017, n. 0226/Pres, pubblicato sul Supplemento ordinario al B.U.R. n. 33 del 9 ottobre 2017. Dette misure sono rivolte a finanziare con contributi fino al 50% della spesa ammessa, secondo il regime “de minimis”, per un minimo di 20.000 e
un massimo di 200.000 euro, interventi su fabbricati aventi destinazione d’uso industriale, artigianale o commerciale e loro pertinenze, riguardanti: - allacciamento alle reti infrastrutturali; - demolizione; - demolizione e bonifica; - manutenzione straordinaria; - ristrutturazione. Sono ammissibili le sole spese sostenute successivamente alla presentazione delle domande. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a bando. In sede di prima applicazione le domande possono essere presentate a partire dal 10 ottobre e fino alle ore 17.00 del 30 ottobre 2017 (sic) esclusivamente in formato elettronico e con firma digitale. A tal fine, dal 10 ottobre 2017 sarà attivo il link www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/FOGLIA3, a cui, a causa della ristrettezza dei tempi, si rinvia anche per una tempestiva presa di conoscenza dei dettagli operativi dello strumento di agevolazione. L’ufficio economico dell’Associazione è, comunque, a disposizione delle imprese per la necessaria assistenza nella predisposizione delle domande.
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(AdT)
Contributi per la partecipazione a fiere internazionali PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 16 OTTOBRE AL 20 NOVEMBRE 2017 Si fa seguito a quanto comunicato con nostra circolare prot. n. 244/AdT del 12 ottobre 2017 per ricordare che con deliberazione della Giunta della CCIAA di Udine (di seguito CCIAA) n. 104 del 2 ottobre 2017 è stato approvato un bando per la concessione di contributi per la partecipazione a fiere internazionali da parte delle piccole e medie imprese insediate nella provincia di Udine. Il bando è stato pubblicato il 10 ottobre 2017 sul sito camerale (www.ud.camcom.it), dove può essere consultato, unitamente a tutta la modulistica per la predisposizione delle domande. Questa linea agevolativa per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, in Italia e all’estero, di rilievo internazionale è il frutto di una precisa ed esplicita proposta della scrivente Associazione e si distingue dalle altre agevolazioni camerali di pari finalità per non essere in alcun modo vincolata ad alcuna preordinata programmazione pubblica. Le domande vanno presentate alla CCIAA dalle ore 09.00 del 16 ottobre al 20 novembre 2017. Le risorse stanziate, esclusivamente a valere su fondi camerali, ammontano a 1.200.000 euro.
BENEFICIARI Beneficiarie sono le micro, le piccole e le medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria, incluse le cooperative e i consorzi, in possesso dei seguenti requisiti: a) avere sede o unità locale nella provincia di Udine; b) essere iscritte al Registro Imprese della CCIAA di Udine ed essere attive; c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto; d) non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottostare a procedure
concorsuali o a amministrazione controllata o straordinaria; e) essere in regola con il regime “de minimis” e, quindi nemmeno rientrare nei settori di attività esclusi dal contributo secondo questo regime (v. all. A al bando); f) osservare la vigente normativa in tema di sicurezza del lavoro (art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18); g) non trovarsi nella fattispecie prevista dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, co. 6, che fa divieto a enti privati che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche; h) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, art. 9, co. 2 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica). I requisiti dimensionali e quelli previsti alle precedenti lett. a), b), d), f), g) e h) dovranno essere posseduti dall’impresa sia al momento di presentazione della domanda sia a quello della concessione del contributo, mentre i requisiti previsti dalle lett. c), e) dovranno sussistere al momento della concessione del contributo.
INIZIATIVE AMMISSIBILI Sono finanziabili le partecipazioni a fiere internazionali in Italia e all’estero. In ambito nazionale sono finanziabili solo le partecipazioni alle manifestazioni fieristiche internazionali specializzate elencate nel «Calendario fieristico nazionale ed internazionale» approvato annualmente e disponibile sul sito web della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (www.regioni.it). Non sono ammissibili le partecipazioni ad iniziative non riconducibili a manifestazioni fieristiche quali ad esempio incontri d’affari, meeting, convegni, workshop, incontri B to B et c. E’ ammessa a finanziamento una sola domanda di contributo per ciascuna impresa per la partecipazione a non più di 3 manifestazioni fieristiche internazionali, che si terranno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
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SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spese: - tassa di iscrizione; - affitto della superficie espositiva, anche preallestita, ivi comprese le quote per l’inserimento nel catalogo della manifestazione, assicurazione, servizi di pulizia e energia elettrica forniti dall’ente fieristico stesso; - allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto del materiale da allestimento ed espositivo ed il montaggio/ smontaggio. Sono ammesse le sole spese relative alla partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali ed estere che si terranno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e sostenute (fatturate e pagate) entro il 1° aprile 2019. Non sono ammesse a contributo: - le spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale funzionamento dell’impresa; - le spese relative al personale dipendente; - le spese di viaggio e alloggio, - l’IVA e le analoghe imposte estere, gli oneri fiscali ed accessori; - le spese che hanno già beneficiato di altri contributi regionali, nazionali o comunitari; - ogni spesa non ricompresa nelle voci ammissibili.
FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO. DIVIETO DI CUMULO L’agevolazione consiste in un contributo, concesso secondo il regime “de minimis” nella misura massima del 50% delle spese ammissibili. La spesa minima ammissibile per singola manifestazione fieristica è pari a 10.000 euro, al netto dell’IVA e analoghe imposte estere, mentre il contributo non potrà, in ogni caso, superare l’importo totale di 15.000 euro per manifestazione fieristica. L’agevolazione non è cumulabile con altri contributi ottenuti per le medesime iniziative e spese.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La domanda di contributo, completa di marca da bollo, redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati prescritti va presentata alla CCIAA di Udine a decorrere dalle ore 09.00 del 16 ottobre 2017 e fino al
20 novembre 2017 e, comunque, prima della data di inizio delle manifestazioni fieristiche internazionali ammesse dal presente bando. La domanda va corredata dalla seguente documentazione: - relazione illustrativa dell’iniziativa per la quale si chiede il contributo; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dei parametri dimensionali; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto del regime “de minimis”; - preventivi di spesa dei fornitori di beni e servizi; - documento di identità del legale rappresentante, nel solo caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente. Le domande, complete di documentazione, vanno inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: contributi@ud.legalmail.camcom.it. La domanda si considera validamente inviata se: - inviata da casella di PEC; - firmata in originale, successivamente scansita e inviata tramite PEC unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC. La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC, con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo.
PROCEDURE. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO I contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all’esaurimento dei fondi. Sono inammissibili e vengono archiviate, con atto adottato dal Segretario generale della CCIAA: - le domande presentate al di fuori dei termini sopra indicati; - le domande non inviate da casella di PEC; - le domande pervenute successivamente alla prima ritenuta istruibile e di identico contenuto della medesima. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà co-
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municazione all’impresa indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. E’ consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di 10 giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il procedimento è archiviato d’ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. Del mancato accoglimento della domanda è data tempestiva notizia all’impresa. All’impresa istante è assegnato il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per far pervenire le proprie controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti. Il contributo è concesso con determinazione del Segretario generale dalla CCIAA entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le cennate interruzioni e sospensioni.
VARIAZIONI DELL’INIZIATIVA E DEL SOGGETTO BENEFICIARIO Sono ammesse variazioni all’iniziativa successivamente alla presentazione della domanda e alla sua ammissione a beneficio, a condizione che non alterino gli obiettivi originari o l’impianto complessivo della stessa. In tal caso, va inoltrata apposita richiesta alla CCIAA accompagnata da una sintetica relazione che evidenzi e motivi gli scostamenti rispetto al progetto originario e, comunque, entro il limite di spesa ammessa. La CCIAA valuta ed, eventualmente, autorizza la variazione con determinazione del Segretario generale. Le variazioni non comportano, in ogni caso, un aumento dell’incentivo concesso all’impresa beneficiaria. Del pari sono ammesse variazioni soggettive dei beneficiari conseguenti a conferimento, scissione, trasformazione, scorporo e fusione, affitto e cessione di azienda o di ramo di azienda e ogni altra modifica societaria, intercorrenti tra la data di presentazione della domanda e la compiuta decorrenza degli obblighi a cui sono tenute le imprese beneficiarie, a condizione che siano mantenuti e rispettati i requisiti e delle finalità fissati nel presente bando. La loro ammissibilità è subordinata, comunque, al giudizio dell’ente camerale.
RENDICONTO DELLE SPESE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Il contributo è erogato sulla base del rendiconto che l’impresa dovrà presentare entro il 1° aprile 2019 e dopo il termine dell’ultima manifestazione fieristica ammessa a beneficio. A tal fine l’impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere alla CCIAA:
a) copia della documentazione di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti), conforme agli originali, preventivamente annullata sull’originale per l’utilizzo del contributo richiesto e relativa a tutti i costi sostenuti per l’intera iniziativa agevolata; la CCIAA ha, comunque, la facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali; b) regolare quietanza di pagamento relativa a ciascuna spesa di cui al punto a), anche nella forma della dichiarazione liberatoria rilasciata dal fornitore, o in altra valida modalità ai fini della dimostrazione della tracciabilità del pagamento. Qualora l’impresa non realizzi tutte le manifestazioni fieristiche previste in domanda e oggetto di concessione dell’agevolazione, potrà rendicontare le spese sostenute al termine delle iniziative cui partecipa e comunque entro il 1° aprile 2019. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all’interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione, pena la revoca del provvedimento di concessione. E’ consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di 10 giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il contributo è erogato entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dell’impresa, a meno delle cennate interruzioni e sospensioni
CONTROLLI E REVOCHE Sono possibili controlli, anche a campione, in merito alle agevolazioni concesse, allo scopo di verificare gli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato, qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito dovuti a comportamenti non conformi al principio della buona fede, ed è revocato per rinuncia del beneficiario o per l’inosservanza delle condizioni poste dal bando. I contributi, eventualmente già erogati, risultati non dovuti sono restituiti alla CCIAA maggiorati degli interessi legali maturati dalla data della loro percezione a quella di restituzione. Il bando, gli allegati e la relativa modulistica sono rinvenibili sul citato sito web della CCIAA di Udine e possono essere richiesti, unitamente a ogni altra informazione all’ufficio economico dell’Associazione.
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Contributi per l’alternanza scuola-lavoro PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 16 OTTOBRE 2017 31 AGOSTO 2018 Facciamo seguito a quanto anticipato con nostra circolare prot. n. 247/AdT del 13 ottobre 2017 per comunicare che con deliberazione della Giunta della CCIAA di Udine (di seguito CCIAA) n. 103 del 2 ottobre 2017 è stato approvato un bando per la concessione di buoni (voucher) per promuovere percorsi di alternanza scuola-lavoro da parte delle piccole e medie imprese insediate nella provincia di Udine. Il bando è stato pubblicato il 10 ottobre 2017 sul sito camerale (www.ud.camcom.it), da dove può essere scaricato, unitamente a tutta la modulistica per la predisposizione delle domande. Le domande vanno presentate alla CCIAA dalle ore 09.00 del 16 ottobre 2017 al 31 agosto 2018. Le risorse stanziate, esclusivamente a valere su fondi camerali, ammontano a 40.000 euro.
BENEFICIARI Beneficiarie sono le micro, le piccole e le medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria, incluse le cooperative e i consorzi, in possesso dei seguenti requisiti: a) avere sede o unità locale nella provincia di Udine; b) essere iscritte al Registro Imprese della CCIAA di Udine ed essere attive; c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto; d) non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottostare a procedure concorsuali o a amministrazione controllata o straordinaria; e) non avere beneficiato di altri contributi pubblici a valere sulle medesime iniziative; f) osservare la vigente normativa in tema di sicurezza del lavoro (art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18); g) non trovarsi nella fattispecie prevista dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, co. 6, che fa divieto a enti privati che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche; h) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, art. 9, co. 2 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica); i) essere iscritte nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro; j) avere regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assicurativi (regolarità del DURC). I requisiti dimensionali e quelli previsti dalle lett. a), b), d), e), f), g), h) e i) devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e sussistere al momento della concessione del contributo. Quelli previsti dalla lett. c) devono sussistere al momento della concessione del contributo, mentre quelli di cui alla lett. j) devono sussistere al momento dell’erogazione del contributo.
INIZIATIVE AMMISSIBILI Per essere ammesse a contributo le iniziative dovranno essere riconducibili a percorsi di alternanza scuola-lavoro (ASL), realizzati ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107 nella sede o unità locali di imprese poste nella provincia di Udine e intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei centri di formazione professionale (CFP) sulla base di convenzioni tra istituto scolastico e soggetto ospitante per l’anno scolastico 2017/2018. I percorsi dovranno essere realizzati nell’anno scolastico 2017/2018 e dovranno avere una durata minima di 40 ore.
FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO. NON ASSOGGETTAMENTO AGLI AIUTI DI STATO L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a favore dell’impresa ospitante sulle spese per la realizzazione di percorsi individuali di ASL, modulato come segue:
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- 400 euro per la realizzazione da 1 a 2 percorsi; - 800 euro per la realizzazione da 3 a 4 percorsi; - 1.000 euro per la realizzazione di 5 o più percorsi; - 200 complessivi ulteriori nel caso di inserimento in azienda di studenti disabili certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L’agevolazione oggetto del presente Regolamento non è assoggettata al regime degli aiuti di Stato, nemmeno al regime “de minimis”, poiché in questo caso le imprese svolgono un ruolo sociale a vantaggio degli studenti, ricevendo fondi pubblici per le proprie attività economiche, ma per favorire il raccordo tra scuola e mondo del lavoro.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le imprese interessate possono presentare un’unica domanda di contributo in bollo (previo annullo) alla CCIAA di Udine, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al presente bando, pubblicata sul sito camerale. La domanda dovrà essere presentata dalle ore 09.00.00 del 16 ottobre 2017 al 31 agosto 2018 e, comunque, prima della data di inizio nei percorsi di ASL ammessi dal presente bando ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: contributi@ ud.legalmail.camcom.it. La domanda si considera validamente inviata se: - inviata da casella di PEC; - firmata in originale, successivamente scansita, ed inviata tramite PEC; oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC. La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC, con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo. La domanda deve, altresì, essere accompagnata dalla seguente documentazione, ugualmente scansita e trasmessa tramite PEC: - copia della convenzione (anche più d’una) stipulata con l’istituto scolastico; - documento d’identità valido del legale rappresentante dell’impresa, nel solo caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente.
PROCEDURE I contributi sono assegnati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento dei fondi. Sono inammissibili e vengono archiviate, con atto adottato dal Segretario generale della CCIAA: - le domande presentate al di fuori dei termini sopra indicati; - le domande non inviate da casella di PEC; - le domande pervenute successivamente alla prima ritenuta istruibile e di identico contenuto della medesima. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’impresa indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. E’ consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di 10 giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il procedimento è archiviato d’ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. Del mancato accoglimento della domanda è data tempestiva notizia all’impresa. All’impresa istante è assegnato il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per far pervenire le proprie controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti. Il contributo è concesso con determinazione del Segretario generale dalla CCIAA entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le cennate interruzioni e sospensioni.
VARIAZIONI DELL’INIZIATIVA E DEL SOGGETTO BENEFICIARIO Sono ammesse variazioni all’iniziativa successivamente alla presentazione della domanda e alla sua ammissione a beneficio, a condizione che non alterino gli obiettivi originari o l’impianto complessivo della stessa. In tal caso, va inoltrata apposita richiesta alla CCIAA accompagnata da una sintetica relazione che evidenzi e motivi gli scostamenti rispetto al progetto originario e, comunque, entro il limite di spesa ammessa. La CCIAA valuta ed, eventualmente, autorizza la variazione con determinazione del Segretario generale. Le variazioni non comportano, in ogni caso, un aumento dell’incentivo concesso all’impresa beneficiaria. Del pari sono ammesse variazioni soggettive dei beneficiari conseguenti a conferimento, scissione, trasformazione, scorporo e fusione, affitto e cessione di azienda o di ramo di azienda e ogni altra modifica societaria, intercorrenti tra la data di
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presentazione della domanda e la compiuta decorrenza degli obblighi a cui sono tenute le imprese beneficiarie, a condizione che siano mantenuti e rispettati i requisiti e delle finalità fissati nel presente bando. La loro ammissibilità è subordinata, comunque, al giudizio dell’ente camerale.
RENDICONTO DELLE SPESE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Entro il 31 dicembre 2018 e al termine dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ammessi a contributo in sede di concessione e realizzati, le imprese presentano la documentazione attestante le spese sostenute con l’utilizzo dell’apposita modulistica pubblicata sul sito camerale, allegando: - documento di identità del legale rappresentante, nel solo caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente; - copia del progetto (o più progetti) formativo individuale; - copia del registro delle presenze. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all’interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione, pena la revoca del provvedimento di concessione. E’ consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di 10 giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il contributo è erogato entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dell’impresa. In nessun caso potrà essere liquidato un importo
superiore al contributo assegnato in sede di concessione. A norma del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973 n. 600 recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” sul contributo viene applicata una ritenuta d’acconto del 4% che la CCIAA andrà a versare all’Erario secondo le modalità previste per gli enti pubblici. Il contributo è erogato entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dell’impresa, a meno delle cennate interruzioni e sospensioni
CONTROLLI E REVOCHE Sono possibili controlli, anche a campione, in merito alle agevolazioni concesse, allo scopo di verificare gli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato, qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito dovuti a comportamenti non conformi al principio della buona fede, ed è revocato per rinuncia del beneficiario o per l’inosservanza delle condizioni poste dal bando. I contributi, eventualmente già erogati, risultati non dovuti sono restituiti alla CCIAA maggiorati degli interessi legali maturati dalla data della loro percezione a quella di restituzione. Il bando, gli allegati e la relativa modulistica sono rinvenibili sul citato sito web della CCIAA di Udine e possono essere richiesti, unitamente a ogni altra informazione all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
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Contributi a Pordenone per la digitalizzazione PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 13 OTTOBRE - 13 NOVEMBRE 2017
PREMESSA Nel quadro del “Piano Nazionale Industria 4.0 Investimenti, produttività ed innovazione”, avviato dal Ministero dello sviluppo economico (Mise) il Consiglio della CCIAA di Pordenone avviato con deliberazione n. 2 del 30 marzo 2017 ha stipulato un accordo di collaborazione con DiEX - Digital Experience (di seguito DiEX) per sostenere la trasformazione digitale delle imprese della provincia di Pordenone in coerenza con l’anzidetta strategia nazionale “Industria 4.0”. DiEX, con sede a San Vito al Tagliamento (PN), è il primo digital innovation hub ad esser stato realizzato secondo le linea guida del piano del Mise e ad aver ottenuto il suo riconoscimento. E’ composto da un gruppo di operatori qualificati in grado di dare un contributo decisivo alla trasformazione digitale delle imprese, attraverso l’aggiornamento delle competenze e il supporto nell’introduzione delle nuove tecnologie. In tale contesto, la Giunta della CCIAA di Pordenone con deliberazione n. 90 del 26 settembre 2017 ha inteso promuovere mediante l’assegnazione di buoni (voucher) multiservizi la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici della provincia, proprio attingendo ai servizi offerti dalla DiEX. Il bando per la concessione dei voucher è stato pubblicato sul sito web camerale (www.pn.camcom. it) il 4 ottobre 2017. Le risorse stanziate ammontano a 70.000 euro e le domande possono essere presentate, esclusivamente in via telematica, alla CCIAA di Pordenone dalle ore 09.15 del 13 ottobre alle ore 24.00 del 13 novembre 2017, sulla base di quanto di seguito illustrato.
SOGGETTI BENEFICIARI Beneficiarie del contributo sono le imprese, inclu-
se le cooperative e i consorzi, che rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria. Devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti: - avere sede o unità operativa nella provincia di Pordenone; - essere iscritte al Registro delle imprese della CCIAA di Pordenone e al momento della - concessione del contributo (v. infra) essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto, ove previsto, per la sede e per ciascuna unità locale, salvo regolarizzazione entro 10 giorni a decorrere dalla data della comunicazione; - risultare in attività al momento della presentazione della domanda; - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a - procedure concorsuali; - non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica); - osservare la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (ex art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18). - essere in regola con il regime di aiuti “de minimis” e, quindi nemmeno rientrare nei settori di attività esclusi dal contributo secondo questo regime. Possono, infine, presentare domanda le sole imprese che non abbiano subito revoche di contributi a valere su bandi della CCIAA di Pordenone per più di 3 volte negli ultimi 3 anni, dal momento che l’ente camerale considera meritevoli di contributo le imprese le quali, a seguito di assegnazione di un suo contributo, abbiano completato il procedimento amministrativo ricevendo la liquidazione dello stesso.
INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI E’ agevolato l’acquisto di uno o più, fino a un massimo di 3, dei seguenti pacchetti di servizi di consulenza o formazione predisposti da DiEX ricompresi nel “Catalogo dei servizi DiEX – Digital Experience” (di seguito Catalogo) denominati:
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- orientamento - Bussola digitale; - formazione di base; - formazione avanzata; - consulenza. Il dettaglio di ogni singolo pacchetto è consultabile sul sito web di DiEX (www.diex.it/voucherpn).
SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI Sono ammesse le sole spese per la realizzazione di uno o più pacchetti di servizi previsti dal citato Catalogo e fatturati all’impresa da una delle organizzazioni partner della DiEX relativamente alla realizzazione delle seguenti attività: - individuazione dei bisogni di innovazione digitale dell’impresa (check up tecnologico-Bussola - digitale); - formazione di base e avanzata; - consulenza per l’adozione di soluzioni “Industria 4.0” in azienda. Sono ammesse le sole spese fatturate da una delle organizzazioni partner della DiEX, sostenute (fatturate e pagate) dall’impresa dopo la presentazione della domanda ed entro il 31 marzo 2018. Le spese vanno giustificate con fatture o equivalenti documenti probatori quietanzati. La quietanza dovrà essere rilasciata in una delle seguenti forme: - estratto conto bancario aziendale o estratto conto di carta di credito aziendale, - quietanza a saldo (liberatoria) rilasciata dal fornitore in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredata da fotocopia di documento d’identità dello stesso, - fattura con timbro della ditta fornitrice e firma leggibile del rivenditore, corredata da fotocopia di documento d’identità dello stesso. Sono, invece, escluse: - le spese non fatturate dai soggetti destinatari del contributo; - i costi del personale; - i costi di natura diversa rispetto ai servizi contenuti nel Catalogo (ad es. spese di trasporto, vitto, alloggio, ecc.); - spese che hanno già beneficiato di altri contributi regionali, nazionali o comunitari; - l’IVA e gli oneri accessori; - spese sostenute (fatturate e liquidate) prima della presentazione della domanda o successivamente al 31 marzo 2018;
FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO L’agevolazione consiste in un contributo in forma
di voucher, concesso secondo il regime “de minimis”, per l’acquisizione di pacchetti di servizi sopra evidenziati (da 1 a 3) come di seguito specificato: a) Voucher A per la realizzazione del pacchetto “Bussola digitale” per un importo di 1.100 euro (al lordo delle ritenute d i legge) a fronte di una previsione di spesa minima ammissibile di 1.500 euro, al netto dell’IVA; b) Voucher B per la realizzazione del pacchetto “Formazione di base” per un importo di 500 euro (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una previsione di spesa minima ammissibile di 1.000 euro, al netto dell’IVA; c) Voucher C per la realizzazione del pacchetto “Formazione avanzata” per un importo di 1.250 euro (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una previsione di spesa minima ammissibile di 2.500 euro, al netto dell’IVA; d) Voucher “D” per la copertura di spese per la realizzazione del pacchetto “Consulenza” per un importo di 3.500 euro (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una previsione di spesa minima ammissibile di 5.000 euro, al netto dell’IVA. Il contributo non è cumulabile con altri interventi agevolativi pubblici a valere sulle stesse iniziative e per le medesime spese.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le imprese interessate possono presentare una sola domanda per anno solare per uno o più pacchetti di servizi (fino a un massimo di 3), utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al bando, pubblicata sul sito citato sito camerale (www. pn.camcom.it - area “Agevolazioni e finanziamenti bandi camerali”). La domanda, completa di marca da bollo annullata e con la richiesta documentazione allegata (previamente scansita) dev’essere presentata a partire dalle ore 09.15.00 del 13 ottobre 2017 e fino alle ore 24.00.00 del 13 novembre 2017 esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: cciaa@pn.legalmail. camcom.it. La domanda, si considera validamente inviata se inviata dall’indirizzo PEC dell’impresa richiedente e sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. La data e ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e ora (espressa in hh:mm:ss) del messaggio trasmesso a mezzo PEC, con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio (“daticert.xlm”) che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente gestore all’ente medesimo.
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La domanda va compilata in tutte le sue parti, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa soggetto richiedente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: - indicazione dei pacchetti di servizi (fino a 3) per i quali viene richiesto il contributo; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ai fini del rispetto del regime “de minimis”. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC. In caso di esaurimento dei fondi disponibili, la CCIAA di Pordenone si riserva di chiudere anticipatamente il bando.
PROCEDURE. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO I contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all’esaurimento dei fondi. Sono inammissibili e vengono archiviate, con atto adottato dal Dirigente camerale, e dell’archiviazione è data tempestiva notizia all’impresa: - le domande presentate al di fuori dei termini sopra indicati; - le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante; - le domande presentate mediante casella di PEC diversa da quella dell’impresa richiedente e risultante da visura camerale; - le domande non inviate all’indirizzo PEC cciaa@pn.legalmail.camcom.it; - le domande trasmesse con lo stesso messaggio di PEC, in quanto non è ammissibile la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio PEC; - le domande relative a imprese non aventi sede o unità locali, oggetto dell’investimento, in provincia di Pordenone; - le domande pervenute successivamente alla prima ritenuta istruibile e di identico contenuto della medesima. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’impresa indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. Il procedimento è archiviato d’ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. Del mancato accoglimento della domanda è data tempestiva notizia all’impresa, alla quale è assegnato il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per far pervenire le proprie con-
trodeduzioni, eventualmente corredate da documenti. Ultimata positivamente l’istruttoria il contributo è concesso con determinazione dirigenziale, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Con l’atto di concessione vengono comunicati i termini e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile camerale dell’istruttoria.
VARIAZIONI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO Sono ammesse variazioni soggettive dei beneficiari conseguenti a conferimento, scissione, trasformazione, scorporo e fusione, affitto e cessione di azienda o di ramo di azienda e ogni altra modifica societaria, intercorrenti tra la data di presentazione della domanda e la compiuta decorrenza degli obblighi a cui sono tenute le imprese beneficiarie, a condizione che siano mantenuti e rispettati i requisiti e delle finalità fissati nel presente bando. La loro ammissibilità è subordinata, comunque, al giudizio dell’ente camerale.
RENDICONTO DELLE SPESE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Il contributo è erogato sulla base del rendiconto che l’impresa dovrà presentare entro il 30 aprile 2018. Entro tale data, le imprese beneficiarie dovranno far pervenire alla CCIAA di Pordenone la seguente documentazione: a) richiesta di erogazione, redatta secondo il modello allegato al bando; b) copia della documentazione di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti), conforme agli originali, regolarmente emessa agli effetti fiscali, preventivamente annullata sull’originale per l’utilizzo del contributo richiesto ai sensi del presente bando e relativa a tutti i costi sostenuti per l’intero progetto; la CCIAA di Pordenone ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali; c) regolare quietanza di pagamento relativa a ciascuna spesa di cui al punto b), anche nella forma di dichiarazione liberatoria rilasciata dal consulente/fornitore, o in altra valida modalità ai fini della dimostrazione della tracciabilità del pagamento. d) relazione delle attività svolte e scheda di valutazione finale dell’iniziativa, secondo il modello all’uopo predisposto. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la CCIAA di Pordenone ne dà comunicazione all’impresa beneficiaria indicandone le cause
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ed assegnando un termine di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione, pena la revoca del provvedimento di concessione. Il contributo sarà erogato entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dell’impresa. In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore al contributo assegnato in sede di concessione. A norma del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973 n. 600 recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” sul contributo viene applicata una ritenuta d’acconto del 4% che la CCIAA di Pordenone andrà a versare all’Erario secondo le modalità previste per gli enti pubblici.
SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI I termini per la concessione e l’erogazione del contributo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per l’integrazione dell’istruttoria, o per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo. Per i procedimenti di approvazione di modifica di progetti, revoca o annullamento di provvedimenti
già emanati si applica il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento dell’ente camerale abbia notizia del fatto dal quale sorge l’obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta. Anche questo termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni e documenti.
CONTROLLI E REVOCHE Sono possibili controlli, anche a campione, in merito alle agevolazioni concesse, allo scopo di verificare gli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato, qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito dovuti a comportamenti non conformi al principio della buona fede, ed è revocato per rinuncia del beneficiario o per l’inosservanza delle condizioni poste dal bando. Il bando, gli allegati e la relativa modulistica sono rinvenibili sul citato sito web della CCIAA di Pordenone e possono essere richiesti, unitamente a ogni altra informazione all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
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Contributi per acquisizione e mantenimento attestazioni SOA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 24 OTTOBRE - 4 DICEMBRE 2017. COSTRUZIONI E IMPIANTISTI Si fa seguito a quanto comunicato con nostra circolare prot. n. 252/AdT del 19 ottobre 2017 per ricordare che con deliberazione della Giunta della CCIAA di Udine (di seguito CCIAA) n. 104 del 2 ottobre 2017 è stato approvato un bando per la concessione di contributi volti all’acquisizione e al mantenimento delle attestazioni di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici (SOA) e di acquisizione di certificazioni da parte delle piccole e medie imprese del settore delle costruzioni e dell’impiantistica insediate nella provincia di Udine. Il bando è stato pubblicato il 10 ottobre 2017 sul sito camerale (www.ud.camcom.it), da dove può essere scaricato, unitamente a tutta la modulistica per la predisposizione delle domande. Le domande vanno presentate alla CCIAA dalle ore 09.00 del 24 ottobre al 4 dicembre 2017. Le risorse stanziate, esclusivamente a valere su fondi camerali, ammontano a 1.300.000 euro.
BENEFICIARI Beneficiarie sono le micro, le piccole e le medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria, incluse le cooperative e i consorzi, appartenenti al settore dell’industria delle costruzioni secondo il codice ATECO 2007, Sezione F nonché in possesso dei seguenti requisiti: a) avere sede o unità locale nella provincia di Udine; b) essere iscritte al Registro Imprese della CCIAA di Udine ed essere attive; c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto; d) non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottostare a procedure concorsuali o a amministrazione controllata o straordinaria; e) in regola con il regime di aiuto “de minimis”
e, quindi, non rientranti nei settori esclusi da questa tipologia di contributo (all. A al bando); f) osservare la vigente normativa in tema di sicurezza del lavoro (art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18); g) non trovarsi nella fattispecie prevista dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, co. 6, che fa divieto a enti privati che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche; h) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, art. 9, co. 2 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica). I requisiti dimensionali e quelli previsti sub a), b), d), f), g) e h) devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e sussistere al momento della concessione del contributo. Quelli previsti c) ed e) devono sussistere al momento della concessione del contributo.
INIZIATIVE AMMISSIBILI Sono ammesse a contributo le seguenti iniziative: 1. acquisizione dell’attestazione per gli esecutori di lavori pubblici rilasciata dalle SOA e successivi rinnovi a norma del codice dei contratti pubblici; 2. acquisizione di consulenze e relativa prima certificazione con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica per: a) la realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e gestione della qualità certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie; b) la realizzazione di sistemi aziendali di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie; c) la realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente o di valutazioni ambientali certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
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d) la conformità dei prodotti a direttive comunitarie recepite in ambito nazionale. L’iniziativa deve essere riferita prevalentemente all’attività svolta dall’impresa nella sede legale o unità locale insediata nella provincia di Udine.
SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI Le spese ammesse sono articolate a seconda della tipologia delle iniziative e, cioè: - per le iniziative di cui al punto 1. (attestazioni SOA e successivi rinnovi) sono ammesse le spese sostenute per l’ottenimento dell’attestazione e successivi rinnovi rilasciati dalle SOA; - per le iniziative di cui al punto 2., lett. a), b), c) sono ammesse le spese per le consulenze esterne, inclusi l’addestramento degli addetti, le prove di laboratorio e l’ottenimento della certificazione da parte di società notificate o accreditate ai sensi della normativa italiana e comunitaria; - per l’iniziativa di cui al punto 2., lett. d) sono ammesse le spese per le consulenze esterne, le prove di laboratorio o “di tipo”, finalizzate all’emissione della dichiarazione di conformità al modello che è stato oggetto dell’esame “CE di tipo”, rilasciato dall’organismo notificato ovvero all’emissione della dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali rilasciata dal costruttore, come pure le spese per l’ottenimento della certificazione a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria. Le spese per consulenze (punto 2.) sono ammesse a condizione che il consulente (società o professionista) svolga un’attività professionale, così come classificata nella codifica ATECO 2007, coerente con le consulenze agevolabili dal bando in questione. Per ogni consulenza dovrà essere stipulato fra l’impresa e il consulente contratto scritto, anche in forma di semplice scrittura privata, in cui vengono definiti il contenuto, i termini e le modalità degli impegni reciprocamente assunti, la connessione e la coerenza dell’attività consulenziale con l’iniziativa nonché il corrispettivo. Parte integrante del contratto sarà anche il curriculum vitae del consulente debitamente sottoscritto. Inoltre, al termine della propria prestazione il consulente dovrà predisporre una relazione finale recante modalità, contenuto e finalità della consulenza e gli obiettivi raggiunti. Sono ammissibili esclusivamente le spese di cui ai punti 1. E 2., giustificate da fatture o documenti probatori equivalenti, regolarmente emessi agli effetti fiscali, pagati nel rispetto della normativa
vigente e debitamente quietanzati. Tutte le spese devono essere successive alla data di presentazione della domanda e avere un importo minimo, al netto dell’IVA e di eventuali analoghe imposte estere, pari ad almeno 4.000 euro. Sono escluse le spese non rientranti fra quelle ammesse e, più in dettaglio: - spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale funzionamento dell’impresa; - spese relative al personale dipendente; - spese di viaggio e alloggio; - IVA ed eventuali analoghe imposte estere, altri oneri tributari e accessori; - spese sostenute prima della data di presentazione della domanda; - spese che abbiano già beneficiato di altre contribuzioni pubbliche. Vige, infine, il divieto generale di contribuzione che esclude dalla concessione di incentivi le iniziative che si realizzano attraverso rapporti giuridici fra persone fisiche e giuridiche legate fra loro da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado, sempre che siano rilevanti ai fini della concessione del beneficio.
FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo secondo il regime “de minimis” sulle spese sostenute nella percentuale massima del 70%. Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare l’importo totale di: - 5.000 euro per le iniziative concernenti l’acquisizione dell’attestazione per gli esecutori di lavori pubblici e i successivi rinnovi da parte delle SOA; - 7.000 euro per ciascuna delle iniziative concernenti l’acquisizione di consulenze sulla qualità, sul miglioramento ambientale e delle condizioni di lavoro e sulla certificazione di prodotti e relativa certificazione. Saranno escluse le iniziative con spesa ammissibile inferiore a 4.000 euro. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni ottenute per le medesime iniziative e spese. Non è prevista l’erogazione di anticipazioni sul contributo concesso.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le imprese interessate possono presentare un’unica domanda di contributo in bollo (previo annullo) alla CCIAA di Udine, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al bando, pubblicata sul citato sito camerale. La doman-
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da dovrà essere presentata dalle ore 09.00.00 del 24 ottobre al 4 dicembre 2017 e, comunque, prima dell’avvio dell’iniziativa ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: contributi@ud.legalmail. camcom.it. La domanda si considera validamente inviata se: - inviata da casella di PEC; - firmata in originale, successivamente scansita, ed inviata tramite PEC unitamente a un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC. La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC, con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo. La domanda deve, altresì, essere accompagnata dalla seguente documentazione, ugualmente scansita e trasmessa tramite PEC: - relazione illustrativa dell’iniziativa per cui si chiede il contributo - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le piccole e medie imprese; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto del regime “de minimis”; - preventivi di spesa dei fornitori di beni e servizi; - documento di identità del legale rappresentante, nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente (v. sopra).
PROCEDURE I contributi sono assegnati secondo procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento dei fondi. Sono inammissibili e vengono archiviate, con atto adottato dal Segretario generale della CCIAA: - le domande presentate al di fuori dei termini indicati; - le domande non inviate da casella di PEC; - le domande pervenute successivamente alla prima ritenuta istruibile e di identico contenuto della medesima. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incom-
pleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’impresa indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. E’ consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di 10 giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il procedimento è archiviato d’ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. Del mancato accoglimento della domanda è data tempestiva notizia all’impresa. All’impresa istante è assegnato il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per far pervenire le proprie controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti. Il contributo è concesso con determinazione del Segretario generale dalla CCIAA entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le cennate interruzioni e sospensioni.
VARIAZIONI DELL’INIZIATIVA E DEL SOGGETTO BENEFICIARIO Sono ammesse variazioni all’iniziativa successivamente alla presentazione della domanda e alla sua ammissione a beneficio, a condizione che non alterino gli obiettivi originari o l’impianto complessivo della stessa. In tal caso, va inoltrata apposita richiesta alla CCIAA, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, accompagnata da una sintetica relazione che evidenzi e motivi gli scostamenti rispetto al progetto originario e, comunque, entro il limite di spesa ammessa. La CCIAA valuta ed, eventualmente, autorizza la variazione con determinazione del Segretario generale. Le variazioni non comportano, in ogni caso, un aumento dell’incentivo concesso all’impresa beneficiaria. Del pari, sono ammesse variazioni soggettive dei beneficiari conseguenti a conferimento, scissione, trasformazione, scorporo e fusione, affitto e cessione di azienda o di ramo di azienda e ogni altra modifica societaria, intercorrenti tra la data di presentazione della domanda e la compiuta decorrenza degli obblighi a cui sono tenute le imprese beneficiarie, a condizione che siano mantenuti e rispettati i requisiti e delle finalità fissati nel presente bando. La loro ammissibilità è subordinata, comunque, al giudizio dell’ente camerale.
RENDICONTO DELLE SPESE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione dell’atto di concessione le imprese presentano la documentazione attestante la realizzazio-
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ne dell’iniziativa e le spese sostenute, utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito camerale, allegando: - copia della documentazione di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti), conforme agli originali, regolarmente emessi agli effetti fiscali e pagata nel rispetto della normativa vigente, preventivamente annullata sull’originale per l’utilizzo del contributo richiesto e relativa a tutti i costi sostenuti per l’iniziativa ammessa a contributo; la CCIAA ha facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali; - relazione illustrativa sulle modalità di svolgimento del programma di certificazione/attestazione, sull’avvenuta realizzazione dello stesso sui risultati conseguiti; - copia della certificazione/attestazione rilasciata dall’organismo competente; - regolare quietanza di pagamento, avvenuto secondo le modalità stabilite dalla legge, relativa a ciascuna spesa di cui al precedente punto, anche nella forma di dichiarazione liberatoria rilasciata dal consulente o fornitore, o in altra valida modalità, ai fini della dimostrazione della tracciabilità del pagamento. In difetto dell’ottenimento dell’attestazione SOA o della certificazione, il contributo concesso per la relativa iniziativa sarà revocato. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all’interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione, pena la revoca del provvedimento di concessione. E’ consentita la richiesta di proroga del termine di rendicon-
tazione di 12 mesi, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il contributo è erogato entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dell’impresa, fatte salve le interruzioni e sospensioni previsti dal bando e dalle norme vigenti. A norma del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973 n. 600 recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” sul contributo viene applicata una ritenuta d’acconto del 4% che la CCIAA andrà a versare all’Erario secondo le modalità previste per gli enti pubblici.
CONTROLLI E REVOCHE Sono possibili controlli, anche a campione, in merito alle agevolazioni concesse, allo scopo di verificare gli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato, qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito dovuti a comportamenti non conformi al principio della buona fede, ed è revocato per rinuncia del beneficiario o per l’inosservanza delle condizioni poste dal bando. I contributi, eventualmente già erogati, risultati non dovuti sono restituiti alla CCIAA maggiorati degli interessi legali maturati dalla data della loro percezione a quella di restituzione. Il bando, gli allegati e la relativa modulistica sono rinvenibili sul citato sito web della CCIAA di Udine e possono anche essere richiesti, unitamente a ogni altra informazione, all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Contributi alle imprese dell’Alta Carnia PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 17 OTTOBRE - 16 NOVEMBRE 2017
Si fa seguito a quanto comunicato con nostra circolare prot. n. 256/AdT del 25 ottobre 2017 per segnalare che la Giunta regionale con due delibere distinte, pubblicate sul B.U.R. n. 41 dell’11 ottobre 2017, ha approvato altrettanti bandi a valere sul POR FESR 2014-2020 - Strategia nazionale per le aree interne del Paese, strategia “Futuro Alta Carnia”, recanti incentivi a favore delle imprese di questo territorio, come di seguito specificato. Data l’estrema ristrettezza del lasso di tempo compreso fra la pubblicazione del bando e l’apertura dei termini per la presentazione delle domande, ci si limita qui a darne solo accenno. Quanto ancora alla “tempestività” con cui l’Amministrazione regionale ha reso operanti i bandi in oggetto, si consideri che la modulistica di entrambi è stata approvata con altrettanti decreti del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna del 16 ottobre 2017 (giorno precedente all’apertura dei termini per la presentazione delle domande), pubblicati sul B.U.R. n. 43 del 25 ottobre 2017 (8 giorni dopo l’apertura degli anzidetti termini). Preliminarmente, si ricorda che l’area dell’Alta Carnia, individuata con deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2015, comprende i seguenti comuni: Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Carnico e Zuglio.
DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2017, N. 1824, POR FESR 2014-2020, “ATTIVITÀ 2.3.A.2 AREE INTERNE ALTA CARNIA – AIUTI AGLI INVESTIMENTI TECNOLOGICI DELLE PMI NELL’AREA INTERNA DELL’ALTA CARNIA” - Stanziamento: un milione di euro complessi-
vamente. - Beneficiari: micro, piccole e medie imprese insediate nell’Alta Carnia e rientranti nei settori agroalimentare, con esclusione delle imprese agricole, della trasformazione del legno o utilizzazione dei prodotti in legno con esclusione dell’utilizzazione boschiva, della prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile (per il dettaglio v. all. 3 al bando, recante i codici ATECO 2007 ammessi). - Iniziative ammissibili: realizzazione nuovo stabilimento, ampliamento di uno stabilimento esistente, diversificazione produttiva, mutamento di un processo produttivo esistente con preminenza per macchinari, apparecchiature, attrezzature e sistemi tecnologicamente avanzati. - Spese ammissibili: anche sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda, a partire dal 1° marzo 2016, purché non costituenti il totale delle spese e da completarsi in data posteriore a quella, e riguardanti macchinari, impianti, strumenti, attrezzature, sensoristica e programmi informatici nonché hardware, software e licenze d’uso inerenti gli anzidetti beni materiali, con un limite minimo di 20.000, se microimprese e di 30.000 euro se piccole e medie imprese. - Agevolazione: contributo in conto capitale secondo il regime “de minimis” nella misura del 70% della spesa ammissibile con un limite massimo di 200.000 euro. - Presentazione della domanda: dalle ore 12.00 del 17 ottobre alle ore 12.00 del 16 novembre 2017 alla Presidenza della Regione, Servizio coordinamento politiche per la montagna, esclusivamente in via telematica attraverso il sistema Front end generalizzato (FEG). - Procedimento contributivo: procedimento valutativo a bando (per i criteri di valutazione v. all. 4 al bando). - Concessione del contributo: entro 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione della domanda. - Realizzazione e rendicontazione dell’iniziativa: entro 12 mesi dalla data di accettazione del contributo da parte dell’impresa beneficiaria.
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- Erogazione del contributo: entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto. - Documentazione e modulistica: sito web della Regione Friuli-Venezia Giulia (www.regione.fvg.it), da cui è raggiungibile anche il sistema FEG.
DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2017, N. 1825, POR FESR 2014-2020, “ATTIVITÀ 2.3.B.2 AREE INTERNE ALTA CARNIA – AIUTI AGLI INVESTIMENTI E RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE DELLE PMI – SOSTEGNO ALL’INTRODUZIONE DI SERVIZI E TECNOLOGIE INNOVATIVE RELATIVE ALL’ICT NELL’AREA INTERNA DELL’ALTA CARNIA” - Stanziamento: 440.000 euro complessivamente. - Beneficiari: micro, piccole e medie imprese insediate nell’Alta Carnia e rientranti nei settori agroalimentare, con esclusione delle imprese agricole, della trasformazione del legno o utilizzazione dei prodotti in legno con esclusione dell’utilizzazione boschiva, della prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile nonché del turismo (per il dettaglio v. all. 3 al bando, recante i codici ATECO 2007 ammessi). - Iniziative ammissibili: introduzione di soluzioni tecnologiche innovative per la realizzazione di servizi di informazione integrati (soluzioni ERP/MPR, sistemi di gestione documentali, sistemi di customer relationship management, tracciabilità del prodotto, piattaforme di gestione integrata delle funzioni aziendali, strumenti di business intelligence e di business analytics), per il commercio elettronico, la manifattura digitale, la sicurezza informatica ed il cloud computing; introduzione di soluzioni ed applicazioni digitali che consentano uno scambio di informazioni tra macchine e oggetti, finalizzati alla realizzazione di un’automazione dei diversi processi aziendali; introduzione di servizi innovativi delle imprese turistiche. - Spese ammissibili: anche sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda, a partire dal 1° marzo 2016, purché non costituenti il totale delle spese e da completarsi in data posteriore a quella, e riguardanti a) acquisto e installazione di hardware, apparati di networking, attrezzature, strumentazioni e
dispositivi tecnologici e interattivi di comunicazione e per la fabbricazione digitale, nonché l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicurezza della connessione di rete; b) l’acquisto di software e licenze, anche a canone periodico o a consumo limitatamente al periodo di durata del progetto; c) l’acquisizione di tecnologie e servizi di cloud computing, registrazione di domini e di caselle di posta elettronica, limitatamente al periodo di durata del progetto; d) l’acquisto di sistemi informatici e telematici di gestione aziendali e per applicazioni mobili, nonché tecnologie di connettività; e) l’acquisizione di servizi di consulenza inerenti al progetto presentato, compresi i servizi di traduzione dei testi dei siti web, nel limite del 30 % della spesa ammessa sub a), b), c) e d; f) l’installazione ed impiantistica connessi direttamente al progetto presentato; g) la consulenza di avviamento ed affiancamento qualificato all’avviamento del sistema gestionale, nel limite del 30% della spesa ammessa sub a), b), c) e d). Non è fissato un limite minimo di spesa. - Agevolazione: contributo in conto capitale secondo il regime “de minimis” nella misura del 70% della spesa ammissibile con un limite massimo di 200.000 euro. - Presentazione della domanda: dalle ore 12.00 del 17 ottobre alle ore 12.00 del 16 novembre 2017 alla Presidenza della Regione, Servizio coordinamento politiche per la montagna, esclusivamente in via telematica attraverso il sistema FEG. - Procedimento contributivo: procedimento valutativo a bando con punteggio minimo di 15 punti (per i criteri di valutazione v. all. 4 al bando); non è previsto il raggiungimento di un punteggio minimo per l’ammissibilità al contributo. - Concessione del contributo: l’incentivo è concesso entro 180 giorni decorrente dal termine ultimo di presentazione della domanda. - Realizzazione e rendicontazione dell’iniziativa: entro 12 mesi dalla data di accettazione del contributo da parte dell’impresa beneficiaria. - Erogazione del contributo: entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto. - Documentazione e modulistica: sito web della Regione Friuli-Venezia Giulia (www.regione.fvg.it), da cui è raggiungibile anche il sistema FEG. Copia di tutti gli atti citati e ogni altra informazione possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
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Rinnovo CCNL Unionmeccanica Confapi 3 luglio 2017 CONTRIBUZIONE SINDACALE STRAORDINARIA
A seguito dell’accordo di rinnovo si sono stabiliti termini e modalità della raccolta del contributo volontario di 35 euro relativo ai lavoratori non iscritti a titolo di “quota associativa straordinaria”, relativa all’attività di negoziazione svolta per tutti i lavoratori. Su richiesta di Fim, Fiom e Uilm si procederà con le modalità già in uso per i precedenti rinnovi e, pertanto, ai lavoratori che non abbiano espressamente rifiutato il contributo straordinario attraverso la riconsegna dell’apposito modello, la trattenuta sarà effettuata secondo la modalità del silenzio assenso. Al fine di semplificare detto adempimento contrattuale si sono predisposti i relativi modelli allegati. Specificamente: 1) Le aziende durante il mese di ottobre affiggeranno in bacheca l’Allegato 1) con cui informeranno i lavoratori della possibilità di devolvere alle OO.SS. la quota di contribuzione straordinaria. 2) Le aziende distribuiranno ai lavoratori con la busta paga relativa alla retribuzione del mese di novembre 2017 l’Allegato 2) che consente al lavoratore di accettare o rifiutare l’effettuazione della trattenuta di 35 euro. Nel caso in cui
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il lavoratore decida di non aderire dovrà riconsegnare il modulo entro il 15 dicembre 2017. Nel caso in cui il lavoratore autorizzi in modo espresso ovvero in modo tacito ad operare la trattenuta, la stessa verrà effettuata con la retribuzione corrispondente al mese di febbraio 2018. Al fine di garantire la massima chiarezza è auspicabile che tutti i lavoratori riconsegnino il modello al fine di certificare la propria volontà. Resta inteso come siano esclusi dall’effettuazione della trattenuta tutti i dipendenti: a) iscritti al sindacato (anche non firmatario); b) che, assenti a qualsiasi titolo, non possano ricevere e/o riconsegnare il modello. Le Aziende verseranno gli importi trattenuti sul seguente conto corrente: FIM, FIOM e UILM - presso BNL Roma, Via Bissolati 2, codice IBAN IT82X 01005 03200 0000000 45111 e comunicheranno, anche tramite il proprio intermediario, alla Confapi FVG, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo confapifvg@legalmail. it, con specifica indicazione “Contribuzione Sindacale Straordinaria”, il numero delle trattenute effettuate. Non essendo specificato un termine di comunicazione, si pregano le Imprese Associate di farci pervenire detta comunicazione non oltre il 31 marzo 2018. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. (FT)
Allegato 1
COMUNICATO QUOTA ASSOCIATIVA STRAORDINARIA In occasione dell’accordo di rinnovo del Ccnl del 3 luglio 2017, i sindacati stipulanti Fim, Fiom e Uilm chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 35.00 (trentacinque) Euro da trattenere sulla retribuzione relativa al mese di febbraio 2018. Insieme alla busta paga corrisposta nel mese di novembre 2017 i lavoratori riceveranno un apposito modulo da riconsegnare all’azienda entro il 15 dicembre 2017 mediante il quale dichiarare l’accettazione o il rifiuto della richiesta. Si sollecitano i lavoratori ad esprimere la propria scelta mediante la riconsegna del modulo in quanto in caso di mancata riconsegna sarà effettuata la ritenuta secondo il principio del silenzio-assenso. La Direzione
Allegato n. 2
MODULO PER CONTRIBUZIONE SINDACALE STRAORDINARIA DA RICONSEGNARE ENTRO IL 15 DICEMBRE 2017 Tenuto conto che in occasione dell’accordo 3 luglio 2017 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, Fim-Cisl, FiomCgil e Uilm-Uil chiedono una contribuzione straordinaria pari a 35,00 Euro, il sottoscritto ____________________________________________, nato a _____________________________________, il______/_______/______, matricola n. ___________________________________________________________________, AUTORIZZA
NON AUTORIZZA
la Direzione aziendale ad effettuare una trattenuta “UNA TANTUM” di 35,00 (trentacinque) Euro sulla retribuzione relativa al mese di febbraio 2018 da versarsi quale contributo per le attività del sindacato Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, con bonifico sul C/C BANCARIO intestato a FIM, FIOM e UILM - presso BNL Roma, Via Bissolati 2, codice IBAN IT82X 01005 03200 0000000 45111 con causale “CCNL UNIONMECCANICA-CONFAPI QUOTA SERVIZIO NON ISCRITTI AZIENDA …....” “Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il proseguimento dello scopo indicato”. La presente solleva la Direzione aziendale da ogni responsabilità conseguente salvo il regolare versamento della trattenuta. Si sollecitano i lavoratori ad esprimere la propria scelta mediante la riconsegna del modulo in quanto in caso di mancata riconsegna sarà effettuata la ritenuta secondo il principio del silenzio assenso. Data, __________ Firma ________________________
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Albo gestori ambientali MODIFICHE E INTEGRAZIONI AI CRITERI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELLE CATEGORIE 1, 4 E 5 Con la delibera n. 8 del 12 settembre 2017 (richiamata in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2017) il Comitato Nazionale ha modificato i criteri ed i requisiti per l’iscrizione all’ Albo dei gestori ambientali delle imprese nelle categorie: - 1: raccolta e trasporto rifiuti urbani; - 4: trasporto rifiuti speciali non pericolosi e - 5: trasporto rifiuti speciali pericolosi già previsti dalla precedente delibera n. 5 del 3 novembre 2016. Le modifiche riguardano prevalentemente la categoria 1, sia quella generale della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, che le sue sottocategorie particolari (attività di spazzamento meccanizzato; raccolta rifiuti ingombranti e multimateriale; raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali; di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi; di rifiuti da centri di stoccaggio a impianti di recupero e smaltimento; di rifiuti giacenti sulle strade
extraurbane e sulle autostrade e raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati sulle spiagge o rive dei corsi d’acqua), e sono state adottate al fine di alleggerire l’onere di dotazione minima di veicoli e personale necessari per tali attività, in considerazione dell’evoluzione della tecnologica e degli strumenti effettivamente necessari per lo svolgimento dei citati servizi. Anche le categorie 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (trasporto dei rifiuti pericolosi) hanno subìto un lieve ritocco, necessario per consentire l’iscrizione nella classe minore (F - per quantitativi annui inferiori a 3mila tonnellate) ad imprese dotati di autoveicoli con piccole portate (il limite di 1 tonnellata è difatti stato ridotto a 0,5). È appena il caso di ricordare che - come indicato nell’art. 3 della delibera n. 5 del 3 novembre 2016 - le iscrizioni già effettuate nelle categorie 1, 4 e 5 dell’Albo Gestori rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza, mentre al loro rinnovo quinquennale verranno applicati i nuovi criteri e requisiti risultanti dalla nuova delibera n. 8/2017. Il testo della delibera n. 8/2017 del Comitato Nazionale Albo Gestori, con tutti i suoi allegati, può essere scaricato al seguente indirizzo: www.albonazionalegestoriambientali.it. (AB)
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Conduzione di generatori di vapore ESAMI PER L’ABILITAZIONE ANNO 2017
Riceviamo comunicazione dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine - Pordenone che è indetta a Udine la sessione di esami per il conferimento dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Gli esami si terranno presumibilmente nel mese di dicembre 2017, nel giorno che sarà comunicato ad ogni singolo candidato. Le domande di ammissione agli esami dovranno pervenire a: Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine – Pordenone Via Morpurgo 22 33100 Udine
entro la data del 17 novembre 2017. Si segnala che l’attestazione apposta dal Funzionario accertatore sul libretto personale di tirocinio dell’aspirante conduttore dovrà essere assoggettata all’imposta di bollo di 16,00 Euro. Gli interessati possono rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine - Pordenone, via Morpurgo 22 - 33100 Udine, tel. 0432.501268, fax 0432.295235, itl.udine-pordenone@ispettorato. gov.it - itl.udine-pordenone@pec.ispettorato.gov. it (referenti istruttoria sig.ra Ferin Antonella e sig. ra Licalsi Maria). Sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro/Le sedi dell’Ispettorato/Uffici Territoriali/IIL NordEst(Venezia)/Udine-Pordenone – Sez. Modulistica è pubblicato il modello della domanda di ammissione (mod. INL 2) scaricabile dal seguente indirizzo: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/il-ministero/ Uffici-periferici-e-territoriali/venezia/udine-pordenone/Pagine/Modulistica.aspx
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(C)
Solari di Udine incrementa l’attestazione SOA AI LAVORI SI AGGIUNGONO: LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DI IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DATI Incremento di classifiche dell’attestazione SOA per la Solari di Udine S.p.A., l’azienda che ha sede in via Gino Pieri n. 29 a Udine, ed è rappresentata dal nostro Presidente dott. Massimo Paniccia, ha potuto aumentare la categoria OS9 portandola dalla IV classifica pari ad un importo di 2.582.000 euro alla VI per un importo di 10.330.000, mantenendo anche la categoria OS19 per la V classifica corrispondente a 5.165.000 euro. L’azienda, oltre alla certificazione che l’abilita alle opere per l’esecuzione dei lavori potrà anche eseguire la progettazione in quanto ha dimostrato il requisito dell’idoneità tecnica alla progettazione con la presenza di un adeguato staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato. Potrà partecipare ad appalti pubblici fino ad un importo massimo di 12396.000 euro per l’esecuzione di impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico (OS9), categoria che riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione
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sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle medesime. Potrà partecipare, anche, fino ad un importo massimo di 6.198.000 euro anche per l’esecuzione di impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati (OS19), categoria che riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Alla Frappa Edilizia è attribuito il rating di legalità L’ASSOCIAZIONE GARANTISCE ALLE IMPRESE L’ASSISTENZA PER L’OTTENIMENTO DEI RATING L’Azienda Associata Frappa Edilizia Srl è un punto di riferimento nel settore edile per il Nord e Centro Italia e la sua attività interessa sia il pubblico, sia il privato, comprendendo tutte le declinazioni del comparto: residenziale, commerciale e industriale, con un impegno specifico nell’utilizzo e nella valorizzazione delle energie rinnovabili.
STORIA DELLA SOCIETÀ Nel 1972 Giuseppe Frappa fonda la piccola impresa artigiana che, grazie alla qualità e alla professionalità del suo lavoro, si distingue subito e intraprende un cammino di espansione da allora mai più arrestato. Nel 1998 lo scenario di sviluppo porta all’ingresso in azienda dei figli Riccardo e Renato: si consolida così la perfetta unione tra famiglia e tradizione, innovazione e crescita. L’obiettivo rimane chiaro: puntare sul rinnovamento e sulla specializzazione, offrendo un servizio all’avanguardia e integrato. Oggi Frappa grazie al contributo di oltre 80 addetti, tra dipendenti e collaboratori, risponde a tutte le esigenze dell’edilizia, dalla fase progettuale al servizio post-vendita, con competenza e precisione. Negli anni più recenti, la sua visione a lungo termine ha segnato la strada delle energie rinnovabili. Frappa è stata tra le prime a riconoscere l’importanza dell’edilizia consapevole e a farne un perno del suo lavoro, orientato al risparmio energetico e all’ottimizzazione dei consumi. Frappa Edilizia raggiunge gli obiettivi nei tempi e nei modi conformi al rispetto delle persone e dell’ecosistema. Questo grazie a molteplici fattori: l’esperienza maturata nella programmazione del lavoro e nell’ottimizzazione dei processi; l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia; la professionalità di collaboratori e dipendenti altamente specializzati. PAG. 57 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2017
L’organico è composto da 50 unità, di cui 10 impiegati di sede, 10 tecnici di cantiere e 30 operai specializzati, oltre ad altrettante maestranze esterne fidelizzate che collaborano con Frappa Edilizia da anni e garantiscono flessibilità e rispetto dei tempi di consegna. L’impresa può contare su attrezzature d’avanguardia (strumentazione topografica robotica e satellitare), mezzi d’opera (macchine movimenti terra, camion, sollevatori telescopici, piattaforme aeree, gru, ecc.) e sistemi operativi solidi e collaudati, in grado di affrontare con successo anche le sfide imprenditoriali più impegnative. Frappa Edilizia si occupa di moderna edilizia a 360 gradi (industriale, istituzionale, commerciale, sportiva, residenziale, alberghiera, ospedaliera, restauri e infrastrutture); in tutti questi settori, seppur diversi tra loro, combina diverse componenti quali esperienza, tempismo, precisione, forma, funzione, tecnologia, sostenibilità, gestione, ecc., per dare il migliore prodotto possibile. Di seguito, alcuni dei clienti più importanti e le relative realizzazioni: - Acciaierie di Verona S.p.A. (Gruppo Pittini) Attualmente impegnati nella costruzione del nuovo laminatoio. Opera in fase di lavorazione. - Bosch-Freud Spa - stabilimento di Pavia di Udine (UD) Attualmente impegnati nella costruzione del nuovo stabilimento di Pavia di Udine (UD). Opera in fase di lavorazione. - Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa Riqualifica Aerostazione passeggeri Zona Partenze e lavori correlati. Anni 2016-2017. - Fantoni Spa di Osoppo (UD) Costruzione della nuova linea produttiva Plaxil 8 presso lo stabilimento di Osoppo (UD). Opera da poco ultimata. - Ferriere Nord Spa (Gruppo Pittini) di Osoppo (UD) Ampliamento del Parco Rottame dello stabilimento di Osoppo (UD). Anno 2016. - Acciaierie Bertoli Safau Spa (Gruppo Danieli) di Cargnacco (UD)
Attualmente impegnati in varie lavorazioni. Realizzato molteplici interventi di nuova costruzione e revamping all’interno dello stabilimento. Anni 2013-2017. Fatturato di sole opere in cemento armato: € 17.000.000. Artefici delle opere in cemento armato del progetto ROTOFORGIA 1800, opera più rappresentativa degli ultimi anni realizzata all’interno dello stabilimento ABS. Volume di produzione Frappa Edilizia nel solo 2015 pari a € 9.000.000. - Friulforgia Srl (Gruppo TTN) di Sedegliano (UD) Nuova officina meccanica di finitura dei prodotti da forgiatura. Anni 2013-2015. Superficie area: 40.000 mq. Superficie coperta: 5.000 mq. Fatturato di sole opere in cemento armato: € 3.000.000. - Siliconature Spa - stabilimento di Sesto al Reghena (PN) Nuovo opificio per la produzione di release liner siliconati di alta qualità. Anni 2013-2014. Superficie area: 40.000 mq. Superficie coperta: 15.000 mq. Fatturato di sole opere in cemento armato: € 6.000.000. - Sangalli Vetro Spa - stabilimento di San Giorgio di Nogaro (UD) Nuovo opificio per la produzione di vetro piano. Anni 2009-2011. Superficie area: 200.000 mq. Superficie coperta: 70.000 mq. Fatturato di sole opere in cemento armato: € 12.000.000.
CERTIFICAZIONI FRAPPA EDILIZIA L’azienda è in possesso del Certificato del Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma ISO 9001, rilasciato dall’ente certificatore italiano CISQ/RINA e dall’ente internazionale IQNET e dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione dei lavori pubblici SOA per le categorie e classifiche OG1 VIII (edifici civili e industriali, importo illimitato), OG3 V (infrastrutture viarie fino a € 5.000.000), OG6 V (acquedotti, gasdotti, oleodotti fino a € 5.000.000), OG11 I (impianti tecnologici fino a € 258.000). L’Impresa opera secondo un sistema di certificaPAG. 58 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2017
zione internazionale OHSAS 18001, che attesta lo standard per il sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori. Da settembre 2017, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le ha attribuito il Rating di Legalità con il punteggio di due stelle +.
COS’È IL RATING DI LEGALITÀ Il rating di legalità trae origine dalla legge 18 maggio 2012, n. 62 e dal conseguente regolamento che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in accordo con i Ministeri della giustizia e dell’interno ha licenziato nel novembre di quello stesso anno. Il regolamento definisce l’attribuzione del rating di legalità alle imprese operanti sul territorio nazionale con fatturato superiore a 2 milioni di euro e iscritte al Registro delle imprese da almeno 2 anni, a fronte di una espressa richiesta da parte delle medesime, esclusivamente trasmessa per via telematica all’AGCM su apposito modulo rinvenibile sul sito web www.agcm.it. Prevede che, a fronte del possesso di una serie di requisiti minimi autocertificati, l’impresa possa ottenere un punteggio di legalità commisurato da una a tre stelle (v. infra). Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile sempre su richiesta. In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una stella, l’AGCM ne dispone la revoca. Se vengono meno i requisiti grazie ai quali l’azienda ha ottenuto un rating più alto, l’AGCM riduce il numero di stelle. Sul medesimo sito AGCM pubblica e aggiorna l’elenco delle imprese che hanno ottenuto il rating di legalità, ciascuna con relativo punteggio espresso in stelle, molte delle quali sono Imprese Associate. Il punteggio minimo (una stella) Così, per ottenere il punteggio minimo di una stella l’impresa dovrà dichiarare che l’imprenditore e gli altri soggetti rilevanti ai fini del rating (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale, amministratori, soci) non sono destinatari di misure di prevenzione o cautelari, sentenze o decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale né l’impresa dovrà essere destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità. Nei confronti dell’impresa, inoltre, non dovrà essere stato disposto il commissariamento. L’impresa ancora non deve essere destinataria di sentenze di condanna
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né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dalla responsabilità penale delle società (ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). L’impresa non dovrà inoltre, nel biennio precedente la richiesta di rating, essere stata condannata per illeciti antitrust gravi o per violazioni del codice del consumo, per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. Non dovrà neppure avere subito accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione e non essere destinataria di provvedimenti di accertamento del mancato pagamento di imposte e tasse. Dovrà poi dichiarare di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture. L’impresa dovrà infine dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di 1.000 euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili. I punteggi superiori (due e tre stelle) Il regolamento prevede che, rispettando i sottostanti ulteriori requisiti, l’impresa potrà ricevere tre stelle; con l’osservanza di almeno 6 di essi potrà, invece, raggiungere il punteggio di due stelle: - rispettare i contenuti dei protocolli di legalità sottoscritto dal Ministero dell’interno e da organizzazioni nazionali di categoria, fra cui Confapi, e delle linee guida attuative, e, a livello locale, dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria; - utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori a 1.000 euro; - adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001; - adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility (in questo caso le imprese associate possono dimostrare questo requisito poiché l’Associazione già dal 2003 opera secondo un sistema integrato QualitàPAG. 60 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2017
Etico Sociale ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001 e SA 8000, a cui aderiscono esplicitamente all’atto dell’adesione mediante sottoscrizione del Codice Etico); - essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa; - avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria (le imprese associate aderiscono al Codice Etico dell’Associazione); - aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione. Si terrà conto anche della denuncia all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia di reati previsti dal regolamento commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori, qualora alla denuncia sia seguito l’esercizio dell’azione penale.
GLI ALTRI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ DI CONFAPI Varie organizzazioni nazionali di categoria hanno sottoscritto un protocollo di legalità (di seguito protocollo) con il Ministero dell’interno. Confapi lo ha sottoscritto il 14 aprile 2017. Il Protocollo di legalità prevede per Confapi una serie di impegni, da svolgersi attraverso le sue articolazioni territoriali, come la scrivente Associazione, e in particolare: - svolgere opera di sensibilizzazione verso le imprese associate ai fini dell’adesione al Protocollo; - promuovere l’adozione di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile dei propri partner subappaltatori e fornitori; - iscrivere in un apposito elenco pubblicato sul sito web di Confapi (www.confapi.org) le imprese aderenti al Protocollo; - vigilare sul corretto adempimento degli obblighi assunti dalle imprese associate che hanno aderito al Protocollo ed indicati nello schema di accordo attuativo allegato al medesimo, prevedendo le procedure ritenute più adeguate per contestare e sanzionare eventuali inadempienze fino alla cancellazione dal suddetto elenco; - promuovere specifici corsi di formazione per diffondere la cultura della legalità. La nostra Associazione sta rendendo operativo a livello locale il Protocollo, stipulando con le competenti Prefetture un accordo attuativo, attenendosi allo schema allegato al Protocollo, nel quale sono individuate nel dettaglio le modalità e le misure prescritte. Dal punto di vista delle imprese associate l’adesione al Protocollo di Confapi è solo una possibilità
per ottenere una o due stelle in più nel proprio rating di legalità. Rating d’impresa nei contratti pubblici Il rating d’impresa - da non confondersi con il rating di legalità, nonostante un’evidente affinità trae origine dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti), art. 83, co. 10 che lo istituisce presso l’ANAC, alla quale è affidata la gestione, il sistema di rating e la definizione delle relative premialità. Le imprese interessate ne fanno richiesta all’ANAC la quale rilascerà apposita certificazione. Il rating di impresa si applica al solo fine della qualificazione delle imprese, intesa come valutazione della capacità delle stesse di poter accedere alla gara. Esso è, infatti, finalizzato a valutare, promuovere e valorizzare le capacità contrattuali degli operatori economici, la correttezza in fase di esecuzione e, in prospettiva, a innalzare la qualità e l’efficienza del mercato dei contratti pubblici in linea con i principi generali del codice degli appalti. A tal fine l’ANAC, mediante linee guida da essa adottate sempre a norma del codice degli appalti, definisce i criteri reputazionali, i criteri di valutazione dei medesimi e le modalità di rilascio della relativa certificazione. Le linee guida istituiscono altresì un sistema amministrativo di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti reputazionali tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell’impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all’applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Originariamente, il rating d’impresa era obbligatorio, ma le modifiche apportate dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 all’art. 83, co. 10 del codice degli appalti lo hanno reso facoltativo. Esso resta tuttavia elemento premiale valutabile in sede di gara, svincolato dal rating di legalità, e applicabile a tutti i contratti pubblici (lavori, forniture e servizi). Le White List delle Prefetture La White list, istituita in ogni Prefettura, consiste PAG. 61 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2017
in un elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. Trae origine dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, co. 52 e ha lo scopo di rendere più efficaci e spediti i controlli antimafia in quelle attività imprenditoriali ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa e, precisamente: - trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; - trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; - noli a freddo di macchinari; - fornitura di ferro lavorato; - noli a caldo; - autotrasporti per conto di terzi; - guardiania dei cantieri. Per effetto della espressa equipollenza dell’iscrizione nella White list all’informazione antimafia, alle imprese iscritte non è richiesta altra prova di assenza di infiltrazioni mafiose per tutto il periodo di validità dell’iscrizione stessa ai fini della partecipazione alle varie gare d’appalto La prefettura competente, ove potersi iscrivere, è quella nella cui giurisdizione si trova la sede principale o secondaria dell’impresa. Possono iscriversi nell’elenco le imprese che hanno una sede in Italia e imprese straniere. La domanda deve essere presentata alla Prefettura competente per territorio o, in caso di società costituite all’estero, alla Prefettura nella cui provincia si trova una delle sedi secondarie con rappresentanza stabile; le società costituite all’estero prive di sedi secondarie in Italia possono rivolgersi a qualunque Prefettura. L’iscrizione alla White list non è obbligatoria, ma volontaria. La richiesta va inoltrata, generalmente per via telematica, dal legale rappresentante dell’impresa, utilizzando un apposito modello e indicando i settori di attività. Una volta inviata la richiesta, la Prefettura rilascerà il provvedimento d’iscrizione o di diniego, dopo aver proceduto alle necessarie verifiche e pubblicherà sul proprio sito web l’avvenuta iscrizione. L’ iscrizione nell’elenco ha una validità di 12 mesi a decorrere dalla data in cui è stato adottato il provvedimento che la dispone. L’impresa che abbia interesse a permanere nell’elenco è tenuta a comunicare alla Prefettura tale sua volontà almeno 30 giorni prima della scadenza con la possibilità di chiedere l’iscrizione anche per settori di attività ulteriori.
Si ritornerà su questi argomenti ogni qual volta sia necessario svilupparli e approfondirli. Frattanto le imprese interessate possono rivolgersi agli uffici economico, edilizia, fiscale e societario dell’Associazione.
L’ASSISTENZA DELL’ASSOCIAZIONE PER L’OTTENIMENTO I rating etici di cui all’epigrafe sono stati introdotti in Italia a partire dal 2012 allo scopo di riconoscere e promuovere l’adozione di comportamenti legali, etici e trasparenti da parte delle imprese e delle stesse organizzazioni imprenditoriali, oltrepassando gli obblighi di legge e migliorarne l’impatto sulla società e sull’ambiente. L’adesione a questi “sistemi etici” ha, dunque, carattere volontario, ma dopo un avvio in sordina sempre più imprese negli ultimi tempi hanno pen-
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sato di aderirvi, in quanto essi hanno assunto un crescente rilievo in termini di premialità nei finanziamenti pubblici, di facilitazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione (partecipazione a gare d’appalto, affidamento a forniture di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture) e anche di accesso al credito bancario. Si reputa, quindi, opportuno procedere almeno a una sommaria illustrazione dell’intero sistema, avvertendo da subito che l’Associazione ne è parte, sia a livello centrale attraverso un accordo già concluso fra il Ministero dell’interno e Confapi, sia a livello territoriale mediante accordi fra le Prefetture della regione e l’Associazione in via di perfezionamento. L’Associazione è, comunque, sin da ora pronta ad assistere le imprese per l’ottenimento dei rating in parola. (CS)
Circolare della Regione in materia edilizia (2a parte) VIENE PREVISTA LA POSSIBILITÀ CHE GLI INTERVENTI REALIZZABILI IN EDILIZIA LIBERA POSSANO ESSERE ESEGUITI DIRETTAMENTE DALL’AVENTE TITOLO SENZA LE IMPRESE Con la circolare Prot. n. 88444/P del 17 agosto u.s. la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio ha fornito le precisazioni sulle modifiche intervenute in materia di edilizia approvate con la L.R. 29/2017. Nella circolare vengono in particolare illustrate e chiariti molti aspetti della normativa di cui illustriamo i timi di maggior interesse per le imprese.
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA Preliminarmente la Regione precisa che, per agevolare la lettura e garantire una netta distinzione tra le due discipline (libera e libera asseverata), l’elenco di attività che nel testo previgente confluiva all’interno dell’art. 16 (con o senza obbligo di preventiva comunicazione ai sensi del “vecchio” comma 5) viene suddivisa in due articoli autonomi (art. 16 e 16 bis); con specifico riferimento all’attività edilizia libera di cui all’art. 16 si evidenzia che: a) non richiede la presentazione di alcuna comunicazione o segnalazione o altro atto comunque denominato né presuppone alcuna attività di riscontro o certificativa da parte del Comune (fanno eccezione le due casistiche per le quali rileva la temporaneità dell’opera, in relazione alle quali è richiesta una mera comunicazione sul dies a quo); b) è stato aggiornato l’elenco delle fattispecie esentate dall’obbligo di preventiva comunicazione di inizio lavori, innovando alcuni limiti quantitativi (ad es. per realizzazione tettoie entro i 25 m2 per includere la realizzazione del posto auto anche doppio, pavimentazioni entro i 100 m2, pertinenze entro i 25 m3 ecc.) ed introducendo ulteriori puntuali casistiche (ad es. sistemazione giardini pertinenziali entro 30 m3,
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realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro o altri arredi urbani, purché non costituiscano volumetria); c) viene rafforzata, dal nuovo periodo che introduce il primo comma, la necessaria conformità degli interventi agli strumenti urbanistici comunali, confermando l’irrilevanza delle opere realizzabili in attività edilizia libera ai fini del computo delle superfici e dei volumi utili edificabili sul lotto: un tanto rende irrilevanti tali opere (ad es., pertinenze/accessori entro 25 m3 ex nuova lettera m) del comma 1) ai fini degli indici di edificabilità del lotto (in linea, peraltro, con la distinzione intercorrente tra superfici utili e accessorie scaturente dall’art. 3 LR 19/2009) e ribadisce la finalità di semplificazione procedurale propria dell’istituto; d) vengono introdotte casistiche espressamente mirate alla definizione delle particolari tipologie di intervento realizzabili in attività edilizia libera all’interno delle zone dedicate ad attività produttive (es. peculiari volumi tecnici, deposito container entro limiti superficiali): tale elenco trae spunto da quanto già esplicitato sul punto dalla nota circolare del Ministero dei lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918 “Concessione di edificare - Opere da realizzare nell’ambito di stabilimenti industriali”, riproducendone in larga parte il contenuto; e) viene ribadita la necessità che gli interventi garantiscano l’osservanza delle disposizioni sovraordinate elencate nel comma 2 dell’articolo 1 della LR 19/2009 (tra cui quelle in materia di paesaggio, sicurezza e catasto, ove dovuti); è solo il caso di osservare che il cd. DDL concorrenza ha recentemente introdotto anche a livello nazionale l’obbligo di aggiornamento catastale, qualora necessitato dall’intervento eseguito (come già vigente a livello regionale); f) fuori dai casi di interventi di trascurabile entità, è fuor di dubbio che il ricorso alla consulenza di un professionista abilitato a supporto dell’attività programmata rimane auspicabile ancorché non strettamente necessaria (ad es. per la verifica distanze dai confini, conformità a PRGC, rilevanza a fini paesaggistici, indagine statica): l’elemento che contraddistingue
tale regime edificatorio consiste nell’assenza di un obbligo per il privato di relazionarsi con l’ente pubblico, elemento che rende non dovuta una preventiva comunicazione di inizio lavori al Comune territorialmente competente; g) eccezion fatta per le zone A e B0 o singoli edifici equiparati, viene confermata l’impossibilità per gli strumenti urbanistici o per i Regolamenti edilizi comunali di vietare gli interventi elencati (in virtù della loro sostanziale irrilevanza in relazione all’assetto territoriale ed alla competenza pianificatoria comunale, indirizzata all’ottimale gestione del territorio governato), ferma restando la necessità che gli stessi garantiscano la conformità ai parametri edilizi e indicazioni poste dal PRGC e, ancor prima, dal Codice Civile (ad es. distanze dai confini per le costruzioni, altezze massime di zona, ecc.), oltre alle specifiche disposizioni locali su materiali o caratteristiche architettoniche o distanze (in qualsiasi zona di PRGC, non limitatamente a quelle di centro storico o equiparabili); h) viene espressamente prevista la possibilità che gli interventi realizzabili in edilizia libera (al pari di quanto previsto per la SCIA dall’articolo 26, comma 10) possano essere eseguiti direttamente dall’avente titolo senza affidamento a imprese nei limiti stabiliti dal comma 7 dell’articolo 16; i) viene mantenuta la disciplina eccezionale (cfr. nuovo art. 16, c. 1, lett. k), LR 19/2009) che assoggetta le opere temporanee caratterizzate da precarietà strutturale-funzionale e volte allo svolgimento di attività/manifestazioni culturali-sportive (quali feste patronali, sagre, ecc…) esclusivamente alle disposizioni in materia di pubblica sicurezza in materia di TULPS: come ovvio, attesa la necessità che dette opere siano rimosse immediatamente dopo il cessare della necessità contingente, le stesse non richiedono la conformazione urbanistico-edilizia a strumenti e regolamenti vigenti, condizione richiesta unicamente per le opere destinate a mutare stabilmente il contesto territoriale in cui vengono inserite a titolo definitivo. Si segnala infine che, per mero errore materiale, il rinvio normativo al Codice dei beni culturali e del paesaggio contenuto nel nuovo comma 1 dell’articolo 16 del Codice regionale dell’edilizia (come introdotto dall’articolo 35, c. 4, LR 29/2017) è impropriamente riferito al decreto legislativo 22/2004 e non, come corretto, al decreto legislativo 42/2004: il mero dato numerico erroneo non comporta, come ovvio, alcun dubbio applicativo, PAG. 64 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2017
facendo la disposizione puntuale ed espresso rinvio al “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, cui va fatto sostanziale riferimento anche in presenza della ricordata imprecisione.
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA ASSEVERATA Sono le opere che, sempre nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici (alla cui disciplina va fatto rinvio anche per la determinazione della rilevanza o meno delle opere ai fini del computo degli indici edificatori, ad es. per le pertinenze ricomprese tra i 25 m3 dell’edilizia libera ed i 100 m3/10% Vu/5% Su dell’edilizia libera asseverata), dei Regolamenti edilizi comunali e delle diverse normative che incidono sul settore edilizio possono essere realizzate previa mera comunicazione di inizio lavori con asseverazione di un tecnico abilitato accompagnata dagli opportuni elaborati grafici esplicativi. Conformemente a quanto previsto a livello nazionale in seno al DPR 380/2001 in relazione alla cd. CILA, a tale categoria è attribuita una valenza residuale: in tale regime confluiscono infatti tutti gli interventi non assoggettati a permesso di costruire né riconducibili a SCIA o ad attività edilizia libera. Acclarata la natura residuale della categoria, l’articolo 16 bis fornisce un elenco non esaustivo né tassativo bensì di mera valenza esemplificativa degli interventi al fine di rendere maggiormente agevole all’interprete/operatore/tecnico l’attività di identificazione del regime edificatorio conforme al caso di specie e ridurre al minimo i dubbi fisiologicamente scaturenti da tale azione. Si segnala, a mero titolo di esempio, che nel nuovo elenco dell’attività edilizia libera asseverata sono ricompresi tutti gli interventi di manutenzione straordinaria ai sensi delle leggi di settore, non rilevando per la classificazione ed il relativo procedimento edilizio l’interessamento o meno delle strutture, in considerazione dell’autonomia del procedimento connesso al deposito dei calcolo strutturali (DPR 380/2001, Parte II, e LR 16/2009) cui si rinvia per quanto di competenza (ferma restando la necessità di segnalare, all’interno del procedimento edilizio, i dati identificativi degli adempimenti “strutturali” effettuati). E’ prevista la possibilità di variare in corso d’opera PdC, SCIA anche alternative o altre attività di edilizia libera con asseverazione qualora le opere siano riconducibili all’attività edilizia libera, anche asseverata. Analogamente a quanto previsto nell’ambito dell’articolo 17 sul procedimento della SCIA, tali varianti non determinano la sospensione del cantiere in corso e costituiscono fase sub-
procedimentale del processo originario relativo all’intervento principale quale variante di mero aggiornamento progettuale che, in quanto tale, può essere presentata a lavori effettuati, purché prima della dichiarazione di fine lavori. Viene confermata anche per tale regime edificatorio la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 51, comma 4 bis, LR 19/2009 e l’impossibilità per il Comune di chiedere ulteriori documenti diversi da quelli espressamente prescritti dal legislatore (nelle diverse discipline di settore) che ai sensi del comma 4 sono definiti in: - una relazione tecnica di asseverazione a firma di un tecnico abilitato, sempre accompagnata da un elaborato grafico esplicativo dell’intervento comunicato (è stata rimossa la previsione di eventualità di tale adempimento, che quindi da oggi viene sempre richiesto); - la comunicazione, nei casi in cui il soggetto non esegua direttamente le opere ai sensi del comma 7 dell’art. 16 bis, dell’intesa cui si presume di affidare i lavori. E’ ribadita, come ovvio, la necessità di osservare le prescrizioni derivate dalle diverse discipline che incidono sull’attività edilizia (paesaggio e statica, ad es.) e viene introdotta la possibilità della presentazione della cd. SCIA unica o plurima o “SCIA di SCIA”, come imposto dal D.Lgs. 222/2016: va osservato che il neointrodotto comma 6 dell’articolo 16 bis dispone (per l’attività edilizia libera con comunicazione di inizio lavori asseverata) che, nel caso in cui alla comunicazione asseverata acceda anche la presentazione di segnalazioni certificate, comunicazioni, attestazioni ecc. di altra natura, la procedura richiesta diventa quella della SCIA (di cui agli articoli 17 e 26 del Codice Regionale dell’edilizia); rimane ferma la possibilità di presentare una comunicazione ai sensi dell’articolo 16 bis per i casi in cui le ulteriori segnalazioni/comunicazioni/asseverazioni/attestazioni ecc. vengano presentate all’ente competente direttamente dal soggetto interessato, senza avvalersi della collaborazione comunale nell’attività di “smistamento” ai diversi soggetti competenti. Va notato sul punto che l’elenco di segnalazioni/ comunicazioni comunque denominate (da cui deriva l’attività comunale di “diramazione/notifica” ai soggetti competenti) non include la facoltà di presentazione di istanze/domande, atteso che queste ultime presuppongono l’emissione di un provvedimento da parte dell’ente competente e tale elemento altererebbe la natura dell’istituto di semplificazione, gravando oltremodo sia sul procedimento che in termini di oneri e responsabilità demandati al Comune ricevente (che dovrebbe PAG. 65 - APINFORMA / Edilizia - numero 17 - 30 settembre 2017
sospendere l’inizio dell’attività edilizia libera asseverata, condizionandone l’efficacia al ricevimento del provvedimento, nonché verificare lo stato della pratica ed eventualmente sollecitarne l’evasione ecc…). Tale possibilità è limitata esclusivamente agli interventi subordinati a SCIA cd. condizionata in forza del nuovo comma 2 ter dell’articolo 26 della LR 19/2009, il quale ammette la presentazione di istanze volte all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o all’esecuzione di verifiche preventive, innescando apposita Conferenza di Servizi ai sensi della legge 241/1990. Viene infine chiarito che anche l’attività edilizia libera asseverata è sottoposta alla scadenza ordinaria triennale, che decorre dalla data di inizio lavori comunicata (non quindi dalla data di presentazione al Comune).
SCIA E PERMESSO DI COSTRUIRE In conseguenza dell’aggiornamento dei regimi edificatori e delle tipologie di opere eseguibili in edilizia libera, anche asseverata, viene ridefinito l’elenco degli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, conseguendone che confluiscono in edilizia libera asseverata ai sensi dell’art. 16 bis anche i seguenti interventi: - la categoria della manutenzione straordinaria con rilevanza strutturale - la tipologia del restauro e risanamento conservativo purché privo di rilevanza strutturale - le opere di eliminazione delle barriere architettoniche qualora alternino la sagoma dell’edificio (nel caso opposto sono confermate in libera “pura”) - le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate ricadenti in zona A o B0 o edifici equiparati ovvero quelle che interessano la fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico - gli scavi per la posa di nuove condotte sotterranee lungo la viabilità pubblica esistente o la realizzazione di infrastrutture a rete e impianti per la distribuzione locale di servizi di interesse pubblico nonché gli impianti idraulici agrari - la realizzazione di cappelle, edicole, monumenti e opere cimiteriali non realizzabili in libera “pura” - i parcheggi realizzati in area di pertinenza urbanistica o similia - le opere di scavo e reinterro entro i 6000 m3 - le opere sportive che non comportino volumetria utile, ivi compresa la realizzazione di coperture stagionali. L’elenco ricompreso nella legge trova applicazione
in luogo di quello presente all’articolo 10 bis del Regolamento di attuazione, che si intende superato sia per un criterio di gerarchia delle fonti che per motivi temporali legati al principio della successione degli atti nel tempo. Va infine segnalato che l’elenco delle opere soggette a permesso di costruire viene integrato con la previsione dell’assoggettamento a titolo edilizio degli interventi realizzabili in deroga ai sensi delle nuove disposizioni di cui all’articolo 39 bis del Codice regionale dell’edilizia, introdotto con la legge in commento. Ulteriori novità riguardano il rinvio in toto all’innovata disciplina sulle Conferenze di servizi, prevista a livello nazionale dalla legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 agli articoli 14 e seguenti (con la precisazione di cui al capoverso di commento dell’edilizia libera asseverata, cui si fa rinvio), oltre al recepimento (cfr. nuovi commi 2 bis e 2 ter dell’art. 26) degli istituti di semplificazione nazionale della cd. SCIA unica o plurima e di quella condizionata di cui rispetti-
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vamente ai commi 2 e 3 dell’articolo 19 bis (Concentrazione dei regimi amministrativi) della legge 241/1990 (come introdotti dall’art. 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 126 del 2016). Conseguentemente è stato altresì richiamato l’istituto dell’annullamento d’ufficio previsto dall’articolo 21 nonies (Annullamento d’ufficio) della legge 241/1990, nei casi ed alle condizioni stabilite a livello nazionale. Si evidenzia infine che viene definitivamente espunto dalla legge di settore l’istituto della DIA, definitivamente soppiantata dalla SCIA anche per i casi in cui funga da alternativa al rilascio del permesso di costruire (cfr. art. 18 LR 19/2009), ferma restando la disciplina previgente che rimane invariata (procedura dell’articolo 26 con l’obbligo di presentare la segnalazione certificata almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, in considerazione della rilevanza degli stessi, ordinariamente assoggettati a PdC). (continua) (CS)
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER L’AGOSTO 2017 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 14/2017, p. 74, per segnalare che il 19 settembre 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di agosto 2017. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nell’agosto 2017 (pari a 1354,31 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,110 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA);
- 0,895 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto. Riposo settimanale in Regno Unito DIVIETO DI SVOLGERE IL RIPOSO SETTIMANALE ORDINARIO NELLA CABINA DEL VEICOLO La Driver and Vehicle Standards Agency (Agenzia esecutiva del dipartimento britannico dei trasporti, DVSA) ha comunicato che, a partire dal 1° novembre 2017, entrerà in vigore il divieto per i conducenti di “veicoli pesanti” (autobus e veicoli industriali) di effettuare il riposo settimanale ordinario nella cabina del veicolo, a pena di una sanzione pecuniaria di 300 sterline. Rimangono esclusi dal divieto il riposo settimanale ridotto e, ovviamente, il riposo giornaliero. Di seguito, riportiamo un estratto in lingua inglese della nota pubblicato sul sito web del Governo britannico e accessibile al link www.gov.uk/government/news/drivers-hours-changes-to-finesfor-commercial-drivers) “Fines to deter drivers from not resting properly As well as giving fines to drivers for recent offences, DVSA traffic examiners will start issuing
fines to deal with drivers who don’t properly rest. Lorry, bus and coach drivers must take a 45-hour rest break at least every fortnight. From 1 November 2017, DVSA will start to fine drivers up to £300 if they spend their full weekly rest break in their vehicle in places where it causes a problem. For example, if a lorry driver spends their full break in the cab of their lorry in a layby.” Dalla lettura si evince anche che la sanzione verrà elevata nell’ipotesi in cui l’intero periodo di riposo settimanale ordinario sia stato fruito in posti dove può causare problemi, citando l’esempio del veicolo situato in un’area di sosta non idonea. Risulta, inoltre, che gli agenti della DVSA potranno compiere questa verifica non solo sul veicolo in sosta ma anche su quello fermato per un controllo; in tal caso, l’autista dovrà dimostrare che il riposo settimanale ordinario sia stato effettuato fuori dai confini del Regno Unito oppure che la sosta sia avvenuta in un ambito appropriato (ad es., tramite esibizione agli agenti dei relativi scontrini, fatture et c.). Per altre informazioni le imprese possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2016 e 2017 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.
INDICE ISTAT MESI DI APRILE E AGOSTO 2017
(C)
ANNI E MESI
INDICI
VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE
DI DUE ANNI PRECEDENTI
PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
(Base 2015 = 100) 2016
2017
Agosto
100,2
-0,1
-0,2
n. 239 del 12 ottobre 2016
Settembre
100,0
0,1
0,0
n. 261 dell’8 novembre 2016
Ottobre
100,0
-0,1
-0,1
n. 279 del 29 novembre 2016
Novembre
100,0
0,1
0,1
n. 299 del 23 dicembre 2016
Dicembre
100,3
0,4
0,4
n. 25 del 31 gennaio 2017
Media
99,9
Gennaio
100,6
0,9
1,2
n. 55 del 7 marzo 2017
Febbraio
101,0
1,5
1,3
n. 72 del 27 marzo 2017
Marzo
101,0
1,4
1,1
n. 99 del 29 aprile 2017
Aprile
101,3
1,7
1,3
n. 230 del 2 ottobre 2017
Maggio
101,1
1,4
1,0
n. 148 del 27 giugno 2017
Giugno
101,0
1,1
0,8
n. 177 del 31 luglio 2017
Luglio
101,0
1,0
0,9
n. 202 del 30 agosto 2017
Agosto
101,4
1,2
1,1
n. 230 del 2 ottobre 2017
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