Apinforma n. 18 del 15 ottobre 2015

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 18 15 ottobre 2015

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

INCENTIVI PER IMPRESE GIOVANILI E FEMMINILI

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 18 15 ottobre 2015

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

Aggiornati gli indici per il redditometro

6

Fatturazione elettronica

7

Novità estive in tema di fiscalità internazionale

8

Contributi per la vendita di “legname all’imposto”

12

Incentivi per imprese giovanili e femminili

13

Tassi d’interesse effettivi e tassi antiusura

19

Indice mensile rivalutazione t.f.r. settembre 2015

20

Cassa integrazione guadagni ordinaria

21

I decreti attuativi del Jobs Act

25

Abilitazione di conduzione di generatori di vapore

28

Verifiche periodiche

29

Ecobonus edifici

30

Rapporto International Energy Agency

32

SOA: rinnovo per la IDIR

33

Nuove direttive LLPP in Friuli Venezia Giulia (3a parte)

34

La Regione approva la legge sulle varianti urbanistiche

37

Codice appalti

39


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EXPORT MARKETING

Le procedure d’insolvenza all’estero

41

Clausole Incoterms

44

Legislazione alimentare

48

R.C.A.: dematerializzazione dei contrassegni assicurativi

52

Autotrasporto in Germania. Salario minimo garantito

53

Riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2014

56

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

58

Scadenze aziendali novembre 2015

59

ORGANIZZAZIONE

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

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Aggiornati gli indici per il redditometro NUOVI PARAMETRI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA Sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015 è stato pubblicato il decreto 16 settembre 2015 del Ministro dell’Economia e delle Finanze con il quale sono stati aggiornati gli indicatori di capacità contributiva per gli accertamenti delle annualità 2011 e successive tramite redditometro. Il decreto suddivide i nuclei familiari in 11 tipologie all’interno delle quali vi sono ulteriori suddivisioni legate all’ambito territoriale. Come noto il redditometro, che rientra nella più ampia categoria dell’accertamento sintetico, parte dal concetto di spesa, vale a dire che attraverso l’individuazione delle spese sostenute dal contribuente, l’amministrazione finanziaria ricostruisce induttivamente il reddito. Resta salva la possibilità di dimostrare, da parte del contribuente, che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o grazie all’apporto di soggetti terzi. La ricostruzione del reddito deve considerare i seguenti elementi: - spese certe rinvenibili dalle banche dati dell’amministrazione finanziaria; - incrementi patrimoniali realizzati nel periodo d’imposta oggetto di accertamento; - l’ammontare del risparmio realizzato nell’anno, - le spese per elementi certi. Il provvedimento del 16 settembre di quest’anno riprende per grandi linee le indicazioni fornite lo scorso anno con un analogo provvedimento, tuttavia si segnala che sono uscite di scena le stime

delle spese basate sui dati Istat. Il nuovo redditometro prende in considerazione esclusivamente dati riferibili a voci di spesa certi o desumibili dalle banche dati a disposizione dell’amministrazione finanziaria. Le uniche presunzioni ancora rinvenibili nel provvedimento sono quelle legate al possesso di immobili o di beni mobili registrati. Il provvedimento dell’Economia incorpora delle tabelle allegate nelle quali sono contenuti, tipologia per tipologia di elemento induttivo, le singole voci che compongono il redditometro per le annualità 2011 e successive. All’interno di queste, rispetto a quelle previste già lo scorso anno, si possono evidenziare alcune nuove, come ad esempio gli oneri corrisposti ai professionisti, le spese per centri benessere, l’acquisto di borse e valigie, l’acquisto di giocattoli, radio, televisione, riviste, dischi, lotto e lotterie, abbonamenti a pay-tv, nonché le piante da fiori. Con riferimento agli investimenti si ripropongono le vecchie tipologie già presenti nelle precedenti versioni del redditometro, vale a dire gli incrementi patrimoniali, gli investimenti in immobili, beni mobili registrati, donazioni ed erogazioni liberali. Il documento precisa inoltre che alla presenza di informazioni afferenti voci di spesa risultanti dall’anagrafe tributaria, queste si considerano prevalenti rispetto a quelle calcolate induttivamente. E’ stato poi un po’ pleonasticamente previsto che il risparmio formatosi in un periodo d’imposta, assume rilevanza al netto di quanto non utilizzato per consumi e investimenti. E’ evidente, infatti, che il risparmio rappresenta ciò che non viene speso. Per ultimo viene confermato che essendo il redditometro uno strumento utilizzabile nei confronti delle persone fisiche, le spese sostenute per acquisti di beni e servizi afferenti l’impresa o l’attività professionale, non assumono rilevanza.

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(PZ)


Fatturazione elettronica ELIMINATO L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL CONSERVATORE L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015 è intervenuta in merito all’obbligo di comunicazione con il modello variazione dati, di cui all’art. 35 del DPR 633/72, del luogo di conservazione delle fatture elettroniche. Per queste ultime, l’art. 35 del DPR 633/1972 e il D.M. 17/6/2014 prevedono l’obbligo di comunicare, in Unico PF compilando il rigo RS140, in Unico SC compilando il rigo RS104 e in Unico SP compilando il rigo RS40, la conservazione in modalità elettronica dei documenti digitali per il periodo d’imposta di riferimento. La normativa prevede inoltre che in caso di verifica, il contribuente deve rendere le fatture leggibili ed accessibili anche qualora si trovino in luogo diverso da quello in cui il contribuente svolge l’attività. Il contribuente, infatti, ha la possibilità di conservare questi documenti presso l’azienda oppure presso un depositario delle scritture contabili o

ancora presso un terzo incaricato della sola conservazione elettronica dei documenti fiscali. Nelle ipotesi in cui la conservazione avvenga presso quest’ultimo soggetto, l’Agenzia chiarisce che il contribuente non è tenuto ad effettuare nessuna ulteriore comunicazione al di fuori di quelle previste nel modello Unico. Il conservatore in questi casi è tenuto alla conservazione nel rispetto delle norme del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), le quali richiedono la redazione di un apposito manuale della conservazione, dove vanno indicati i processi per la conservazione ed i soggetti che vi partecipano. La risoluzione precisa quindi che l’impresa assuntrice dell’incarico per il servizio di trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, non diventa anche depositaria delle scritture contabili dei propri clienti. Conseguentemente il contribuente che si avvale di tale servizio non deve inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione di variazione dati di cui all’art. 35 del DPR 633/72, ma si limiterà a barrare la casella nel modello Unico. Il soggetto terzo che assume l’incarico della conservazione, in definitiva, non diventa depositario delle scritture contabili intese in senso tradizionale perché con il processo di dematerializzazione tale obbligo viene sostituito dal manuale della conservazione da questi tenuto. (PZ)

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Novità estive in tema di fiscalità internazionale DUE PROVVEDIMENTI PER RASSICURARE GLI INVESTITORI ESTERI a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero La Legge Europea 2014 e il DLgs sull’Internazionalizzazione delle imprese, pubblicato in data 22.09.2015, sono intervenuti in materia di fiscalità internazionale, introducendo numerose e significative innovazioni, alcune rivolte ad una cerchia ristretta di destinatari, altre di rilevante impatto per molte imprese. La disamina sarà relativa solo alle novità più interessanti e per ovvie ragioni di spazio, eventuali approfondimenti, verranno effettuati in successive trattazioni.

1. LEGGE EUROPEA La Legge Europea 2014 (L.29 luglio 2015 n.115), entrata in vigore il 18 agosto 2015, interviene in materia di IVA ed in particolare sulla disciplina degli scambi intracomunitari. Sono stati riformulati gli articoli 38 comma 5 lett. a) e 41, comma 3 del DL 331/93 in tema di trasferimenti di beni tra l’Italia e gli altri Stati membri per l’effettuazione di perizie, operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali. La modifica si è resa necessaria in quanto la Corte di Giustizia UE del 6 marzo 2014, cause riunite c-606/12 e c 607/12, Dresser-Rand aveva confermato l’incompatibilità della disciplina italiana all’art. 17 paragrafo 2 lettera f) della Direttiva 2006/112/CE. Modifiche sono state apportate anche alla disciplina Iva relativa a talune importazioni di merci di valore modesto per un analogo problema di procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano. Modifiche agli artt. 38 e 41 D.L. 331/93 - Previgente normativa In sostanza, secondo la formulazione prece-

dente (art. 38 comma 5 lett.a DL 331/93), l’introduzione in territorio nazionale di beni oggetto di perizia, lavorazione o manipolazione usuali, non costituiva operazione assimilata all’acquisto intracomunitario se i beni venivano restituiti al committente nello Stato di provenienza ovvero per suo conto in un altro Stato della Ue o al di fuori del territorio Ue. Per rispettare il suddetto requisito era sufficiente che i beni dopo la lavorazione non rimanessero in Italia. Analogo discorso nella precedente formulazione valeva per l’ipotesi contraria, la cessione. Infatti l’art. 41, comma 3 DL 331/93, considerava non assimilabile ad una cessione intracomunitaria l’invio di beni oggetto di perizia, perfezionamento o di manipolazioni usuali in un altro Stato membro senza prevedere altre condizioni. - Attuale normativa Le modifiche introdotte riallineano la normativa italiana alla Direttiva UE, stabilendo che non si realizza una cessione comunitaria o un acquisto comunitario solo nella fattispecie in cui il trasferimento in un altro Stato membro del bene, rimasto temporaneamente in suddetto Stato, sia destinato ad essere rispedito in un momento successivo esclusivamente nello Stato di origine. Le conseguenze non sono insignificanti poiché operazioni che precedentemente consentivano agli operatori il beneficio del regime iva sospensivo, comportano dal 18 agosto la necessità per l’imprenditore italiano all‘estero o per l’operatore straniero in Italia di identificarsi direttamente o nominare un rappresentante fiscale. Modifiche alla disciplina dell’Iva relativa a talune importazioni di merci di valore modesto Dalla data del 18 agosto le prestazioni di servizi connesse alle importazioni di beni di modico valore e le importazioni di carattere non commerciale non saranno più assoggettate a Iva e dazi doganali. La modifica si è resa necessaria, come anzidetto, per chiudere una procedura di infrazione pendente sull’Italia.

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- Previgente normativa La non imponibilità dei servizi connessi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile era limitata ai soli servizi che, in quanto ricompresi nel valore delle merci dichiarato all’importazione, avessero scontato l’Iva in dogana. Essendo le suddette importazioni in franchigia di Iva, i servizi ad esse afferenti finivano per scontare l’applicazione dell’Iva.

salva la possibilità per l’impresa residente di darne prova contraria. La presunzione era relativa e perciò superabile mediante la dimostrazione di una delle seguenti esimenti, alternative tra loro: * il fornitore estero ha un’attività economica effettiva; * le operazioni estere corrispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione.

- Attuale normativa Viene riconosciuta la non imponibilità a prescindere dal loro assoggettamento ad Iva in Dogana. Viene subordinata la non applicazione dell’imposta alla sola condizione che i corrispettivi di tali servizi accessori siano inclusi nella base imponibile (ad es. nel valore dei beni dichiarato all’atto dell’importazione).

- Attuale normativa L’art. 5 del Decreto Legislativo sull’Internazionalizzazione delle imprese stravolge il funzionamento della disciplina e pertanto si passa da una presunzione relativa di indeducibilità dei costi black list ad una loro automatica deduzione, purchè a fronte di operazioni ovviamente intercorse e nei limiti del loro valore normale. Quindi viene assicurata per il contribuente la deduzione dei costi black list, non anomali, in quanto sostenuti nei limiti del loro valore normale. Resta da chiarire tuttavia l’applicazione del concetto di valore normale. E’ stata eliminata inoltre la prima esimente ed è rimasta la seconda relativa alla dimostrazione che le operazioni intercorse rispondano comunque ad un effettivo interesse economico, al fine di poter dedurre la parte di costo black list eccedente il valore normale. Si tratta di una novità molto importante perché produce i suoi effetti già a partire dal periodo di imposta 2015.

2. DECRETO LEGISLATIVO SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE Il Decreto Legislativo sull’Internazionalizzazione delle imprese approvato in via definitiva il 6 agosto, pubblicato in data 22.09.2015, è un provvedimento complesso, contenente numerose e significative novità in tema di fiscalità internazionale. Costi black list e “valore normale” Uno degli interventi di semplificazione più volte sollecitato dal mondo delle imprese sicuramente riguarda la discriminante per la deducibilità dei costi black list. Già precedentemente, in conseguenza delle disposizioni della Legge di Stabilità 2015, con il Decreto firmato dal MEF il 27 Aprile 2015 vi era stato un intervento sulla black list di cui al D.M. 23 gennaio 2002, mediante la cancellazione dalla vecchia lista di 21 Paesi. (Consulta il testo della Gazzetta ufficiale - http://www. gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto. dataPubblicazioneGazzetta=2015-05-11&atto.codi ceRedazionale=15A03464&tipoSerie=serie_gener ale&tipoVigenza=originario) Ora con il Decreto citato viene stravolto il funzionamento della disciplina dell’art 110 T.U.I.R. comma 10. - Previgente normativa Il comma 10 dell’art. 110 conteneva una presunzione legale di fittizietà delle operazioni commerciali realizzate con soggetti aventi sede in un paradiso fiscale. Pertanto le operazioni venivano considerate simulate, fatta

Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale Tra le tante novità contenute nel Decreto Legislativo sull’Internazionalizzazione delle imprese, merita una particolare menzione la riforma del ruling internazionale. Si tratta di una sorta di restyling atteso da diverso tempo. E’ finalizzato ad attrarre nuovi investitori esteri e a garantire un contesto normativo di maggiore certezza. Le novità introdotte accrescono pertanto la cooperazione e il dialogo nell’ambito dei rapporti tra Agenzia delle Entrate e contribuente e relegano i tradizionali controlli ex post a ipotesi eventuali e marginali, così da ridurre il rischio di contenziosi e soprattutto di attenuare il rischio di doppia imposizione internazionale. In sostanza la norma introduce nuove possibilità per le imprese che svolgono attività internazionale, di avviare accordi preventivi con l’Agenzia delle Entrate. In particolare i suddetti accordi riguardano numerose tematiche:

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- Prezzi dei trasferimenti infragruppo con controparti estere - Valori di ingresso o di uscita in caso di trasferimento della residenza - Valutazione preventiva di casi di stabile organizzazione in Italia - L’attribuzione di utili e perdite tra stabile organizzazione e casa madre - Applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti. Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti Un’interessantissima novità prevista dal decreto riguarda la c.d. “branch exemption”. In sostanza viene concessa all’impresa residente in Italia la possibilità di derogare al principio di tassazione mondiale. In seguito alla suddetta opzione l’impresa residente in Italia potrà non fare assumere rilevanza fiscale agli utili e alle perdite realizzate dalle sue stabili organizzazioni.

Si tratta di un regime presente in altri contesti europei che rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate le modalità di applicazione dell’opzione e che distingue le stabili nuove da quelle preesistenti. Una disciplina particolare viene prevista per le stabili localizzate in paradisi fiscali. Le caratteristiche principali sono le seguenti: - L’opzione è irrevocabile - Il regime di esenzione deve riguardare tutte le stabili organizzazioni estere. Si tratta di un regime estremamente interessante, tuttavia le due condizioni sopraesposte potrebbero raffreddare gli entusiasmi degli operatori, in quanto l’irrevocabilità della scelta potrebbe essere un ostacolo insormontabile. Infatti la norma consente di non fare assumere rilevanza, non solo agli utili ma anche alle perdite e pertanto un operatore difficilmente è propenso a vincolarsi in futuro, senza essere in grado di effettuare una scelta di convenienza. Invero, affinché sia vantaggiosa la scelta, l’operatore dovrebbe essere in grado oggi di stimare il saldo netto dei futuri investimenti. Alberto Perani

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Contributi per la vendita di “legname all’imposto” IN PRIMA APPLICAZIONE LE DOMANDE VANNO PRESENTATE ENTRO IL 14 NOVEMBRE 2015

Si segnala che, in applicazione dell’art. 41, commi 6, lett. d) e 14 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali) con decreto del Presidente della regione 1° ottobre 2015, n. 0202/Pres, pubblicato sul B.U.R. n. 41 del 14 ottobre 2015 è stato adottato il regolamento recante le modalità e i criteri per l’assegnazione di contributi per la vendita del “legame all’imposto in allestimento tondo”. Il regolamento è entrato in vigore il 15 ottobre 2015, giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R. La norma di legge persegue la finalità di sostenere il mercato del legno, prevedendo un contributo per il sostengo delle spese tecniche necessarie alla misurazione, qualificazione e commercializzazione del legname, che viene venduto all’imposto in allestimento tondo, cioè sul mercato e sulla base del suo reale valore. Il beneficio è rivolto: a) ai proprietari forestali privati e pubblici o loro delegati, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo edifici di culto situati nel territorio regionale e gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione forestale di cui alla l.r. 9/2007, art. 11; b) alle imprese forestali iscritte nell’apposito elenco che hanno in gestione aree silvo-pastorali. Il contributo, concesso secondo il regime “de mi-

nimis”, è pari al 50% delle spese relative alla misurazione, qualificazione e commercializzazione del legname all’imposto tramite aste telematiche trasparenti e aperte nei limiti fissati dall’allegato A del medesimo regolamento. Le domande di contributo vanno presentate dal 1° febbraio al 30 aprile di ogni anno, avvalendosi del modulo di cui all’allegato B del medesimo regolamento e relativi allegati, all’Ispettorato agricoltura e foreste (IAF) competente per territorio mediante consegna a mano all’ufficio protocollo del medesimo IAF, mediante raccomandata a.r. oppure mediante posta elettronica certificata (PEC) ad: agricoltura@certregione.fvg.it. In sede di prima applicazione, per l’anno 2015, le domande possono essere presentate entro il 14 novembre 2015. Le domande sono istruite con procedimento valutativo a sportello, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande (timbro datario in caso di consegna a mano all’ufficio protocollo dello IAF, data di spedizione in caso di raccomandata a.r., data e ora di ricevimento della PEC) e fino a esaurimento delle disponibilità stanziate anno per anno. Il contributo è concesso dall’Amministrazione regionale entro 75 giorni dalla data di presentazione della domanda. L’erogazione del contributo avviene a fronte della presentazione allo IAF del rendiconto delle spese ammesse sostenute nei termini indicati dall’atto di concessione e la sua liquidazione avviene entro 30 giorni dal positivo esito dell’esame di rendicontazione. Per maggiore informazioni e per il testo degli atti citati gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Incentivi per imprese giovanili e femminili FINANZIAMENTI A TASSO ZERO PER LE NUOVE IMPRESE GIOVANILI E FEMMINILI PREMESSA In applicazione della legge 21 febbraio 2014, n. 9, la quale riforma la disciplina degli incentivi all’occupazione, all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego (titolo I, capo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185), il Ministro dello sviluppo economico (di seguito Mise) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con decreto 8 luglio 2015 n. 140, pubblicato sulla G.U. n. 206 del 5 settembre 2015, ha adottato il nuovo regolamento per la concessione di agevolazioni a sostegno della nuova imprenditorialità attraverso la formazione di nuove micro e piccole imprese. Successivamente la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Mise con circolare 9 ottobre 2015 n. 75445 ha fissato i termini e le modalità operative per la presentazione delle domande di agevolazione, rendendo così pienamente operante la disciplina nella sua nuova forma. Rispetto alla precedente sono state introdotte alcune significative novità che giova evidenziare, prima di darne illustrazione Ora la misura in esame: - si rivolge non solo ai giovani fino a 35 anni, ma anche alle donne indipendentemente dall’età; - si applica non più solo nelle aree svantaggiate d’Italia, ma in tutto il territorio nazionale; - non prevede più la concessione di contributi in conto capitale, bensì la concessione di mutui agevolati a tasso zero per investimenti fino a 1,5 milioni di euro per singola impresa; - prevede che possano presentare la domanda di accesso alle agevolazioni le imprese costituite al massimo da 12 mesi; - consente la presentazione della domanda anche da parte di persone fisiche le quali intendano costituire una società. Si anticipa che le domande di agevolazione potranno essere presentate all’Agenzia nazionale per

l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa spa (Invitalia), che ne è il soggetto gestore, a decorrere dal 13 gennaio 2016 ed esclusivamente per via telematica, utilizzando la piattaforma informativa messa a disposizione nel sito web del medesimo. Anzi tutte le comunicazioni fra Invitalia e il soggetto istante o beneficiario devono avvenire mediante posta elettronica certificata (PEC). Le risorse finanziarie destinate all’intervento sono quelle del Fondo rotativo del Ministero dell’economia e delle finanze istituito presso Invitalia. Attualmente ammontano a circa 50 milioni di euro, la cui consistenza si autoalimenta grazie ai rientri dei mutui relativi alle agevolazioni già concesse a partire dal 2006. La consistenza del Fondo, inoltre, può essere incrementata da altre risorse comunitarie, nazionali e regionali. Beneficiari Beneficiarie sono le imprese: - siano costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative; - la cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne; - siano costituite da non più di 12 mesi, alla data di presentazione della domanda di agevolazione; - siano di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione comunitaria. Le imprese devono, inoltre: - essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese; - essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; - non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. I requisiti di cui sopra devono essere dimostrati alla data di presentazione della domanda ovvero entro 45 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria da parte di Invitalia, nel caso di domanda presentata da persone fisiche che intendano costituire una nuova società.

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Eventuali variazioni dei soggetti beneficiari conseguenti a operazioni societarie devono essere preventivamente comunicate a Invitalia ed essere da questa autorizzate. In attesa dell’autorizzazione l’erogazione delle agevolazioni resta sospesa.

INIZIATIVE AMMISSIBILI Sono ammesse alle agevolazioni i programmi d’investimento d’importo non superiore a 1,5 milioni di euro realizzati su tutto il territorio nazionale e relativi a: a) produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli (il cui prodotto ottenuto resti, pur sempre, un prodotto agricolo); b) fornitura di servizi in qualsiasi settore (imprese e persone); c) commercio e turismo; d) ad attività riconducibili a settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile e, precisamente: - le attività turistico-culturali, intese come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza; - l’innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative. I programmi d’investimento devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipulazione del contratto di finanziamento con Invitalia (v. infra). Eventuali variazioni dei programmi d’investimento devono essere preventivamente comunicate dal soggetto beneficiari a Invitalia ed essere da questa autorizzate. In attesa dell’autorizzazione l’erogazione delle agevolazioni resta sospesa.

SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili all’agevolazione le seguenti spese per l’acquisto dei seguenti beni, materiali e immateriali, e servizi: a) suolo aziendale nella misura massima del 10% dell’investimento complessivo agevolabile; b) fabbricati, opere edili e murarie, nonché ristrutturazioni nel limite massimo del 40% dell’investimento complessivo agevolabile per l’industria, l’artigianato di produzione e la trasformazione di prodotti agricoli, del 70% per il turismo e del 40% ancora per gli altri rami d’attività; c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;

d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nel limite massimo del 40% dell’investimento complessivo agevolabile; e) brevetti, licenze e marchi nel limite massimo del 20% dell’investimento complessivo agevolabile; f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del progetto nel limite massimo del 5% dell’investimento complessivo agevolabile; g) consulenze specialistiche nel limite massimo del 5% dell’investimento complessivo agevolabile. Non sono ammesse le spese relativi a beni acquisiti mediante locazione finanziaria o leaseback, né all’acquisto di autoveicoli, fatta eccezione per i laboratori mobili. Le spese possono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della nuova società, qualora la domanda sia presentata da persone fisiche.

FORMA E LIMITI DELLE AGEVOLAZIONI. DIVIETO DI CUMULO Il beneficio consiste in un finanziamento agevolato con tasso d’interesse pari a tasso zero della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile. L’agevolazione è concessa secondo il regime “de minimis”. Il finanziamento deve essere assistito da garanzie reali sui beni facenti parte del programma d’investimento (ipoteca sull’immobile e privilegio speciale sui beni strumentali) per valore non superiore all’importo del medesimo. Per le opere di ristrutturazione, qualora le garanzie non siano acquisibili nell’ambito del programma d’investimento è richiesta fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia in misura pari alla quota di finanziamento per le spese di ristrutturazione. Il finanziamento deve essere restituito dall’impresa beneficiaria nella sola linea capitale secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate, aventi scadenza il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla data successiva a quella di erogazione dell’ultima quota a saldo del finanziamento. Solo nel caso di mancato pagamento di una rata del piano di ammortamento per oltre un anno, senza necessità d’intimazione o messa in mora, si applicherà un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), che, nel momento in cui si scrive, è pari allo 0,05%, maggiorato di 3 punti percentuali (v. anche infra).

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L’impresa beneficiaria è tenuta “a garantire la copertura finanziaria del programma di investimento” mediante apporto di mezzi propri ovvero mediante un finanziamento esterno, purché privo di sostegno pubblico, nella misura del 25% delle spese ammissibili. Il finanziamento è concesso nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il loro esaurimento sarà comunicato da Invitalia mediante avviso sulla G.U. L’agevolazione non è cumulabile con alcun beneficio pubblico, inclusi gli aiuti a titolo di “de minimis”, sulle medesime voci di spesa.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE; IL PIANO D’IMPRESA Le domande di agevolazione vanno presentate a Invitalia a decorrere dal 13 gennaio 2016. Le domande presentate prima di detto termine saranno archiviate. Le domande devono essere redatte e inviate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito web di Invitalia (www.invitalia.it) secondo le modalità e gli schemi ivi indicati. Tali schemi non sono al momento disponibili; lo saranno in un’apposita sezione del citato sito web con congruo anticipo rispetto all’apertura dello sportello. Le domande devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, o, ove ricorra il caso, dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda, e devono essere corredate da un piano di impresa e della documentazione di seguito indicata, fatta salva la successiva trasmissione nel caso di società costituenda. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quanto indicato saranno archiviate. Il piano di impresa, da compilare sempre utilizzando la procedura informatica secondo le modalità e schemi indicati nel citato sito ministeriale, riporterà: - dati e profilo del soggetto proponente; - descrizione dell’attività proposta; - analisi del mercato e relative strategie; - aspetti tecnico-produttivi e organizzativi; - aspetti economico-finanziari. Congiuntamente alla domanda e al piano d’impresa vanno trasmessi l’atto costitutivo, lo statuto della società e l’attestazione, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sul possesso dei requisiti richiesti (v. sopra) e, qualora il finanziamento richiesto sia di importo superiore a

150.000 euro, i dati necessari ai fini delle verifiche previste dalla vigente normativa in materia di antimafia. Nel caso ancora di persone fisiche proponenti per conto di società da costituirsi, la domanda deve essere sempre accompagnata dal piano d’impresa, mentre l’ulteriore documentazione deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima procedura informatica entro 45 giorni dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni. Inviata telematicamente la domanda con il piano d’impresa e relativi allegati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico. Pertanto, la data di presentazione della domanda andrà a coincidere con la data di invio telematico. Il soggetto proponente è tenuto a comunicare a Invitalia tutte le modifiche ai dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione, ferma restando la procedura di autorizzazione nel caso di variazioni di cui si dirà.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, DELIBERA DI AMMISSIONE Le agevolazioni sono concesse da Invitalia sulla base di procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione all’istruttoria delle domande e sulla base dei seguenti criteri valutazione: a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività prevista dal piano d’impresa; b) capacità di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo; c) introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale; d) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell’iniziativa proponente e relative strategie di marketing; e) sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa, con particolare riferimento all’equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle spese ammissibili. Per ciascuno degli anzidetti criteri alla domanda è attribuito uno specifico punteggio, conformemente ai criteri di valutazione e soglie minime di accesso all’agevolazione riportati nel sottostante prospetto.

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CRITERI DI VALUTAZIONE a) Adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività prevista dal piano d’impresa

CRITERI DI VALUTAZIONE

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

a.1) Coerenza delle esperienze - e competenze (anche manageriale) dei soci, rapportate - alla dimensione e complessità del progetto imprenditoriale - proposto

Esperienze e competenze non adeguate domanda non ammissibile Esperienze e competenze sufficienti punti 5 Esperienze e competenze adeguate punti 10

Punteggio max criterio a) Punteggio minimo per l’ammissibilità criterio a) 5 punti ELEMENTI DI VALUTAZIONE

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

- b.1) Coerenza tra le competenze tecniche, complessivamenb) Capacità dell’iniziativa te disponibili per l’iniziativa - di presidiare gli aspetti del (soci e dipendenti), e i ruoli at- processo tecnico-produtti- tribuiti vo e organizzativo

Competenze tecniche non adeguate domanda non ammissibile Competenze tecniche sufficienti punti 5 Competenze tecniche adeguate punti 10

Punteggio max criterio b) Punteggio minimo per l’ammissibilità criterio b) 5 punti CRITERI DI VALUTAZIONE

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO -

c.1) Capacità dell’iniziativa di - introdurre innovazioni di processo (organizzativo e/o riduzione impatto ambientale) - c) Introduzione di soluzio- c.2) Capacità dell’iniziativa di ni innovative sotto il profilo introdurre innovazioni di pro- - organizzativo, produttivo o dotto/servizio commerciale - c.3) Capacità dell’iniziativa di orientarsi a nuovi mercati

-

d) Potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell’iniziativa proponente e relative strategie di marketing

10

10 PUNTEGGIO MAX

10

10 PUNTEGGIO MAX

Nessuna innovazione di processo punti 0 L’innovazione di processo introdotta consente miglioramenti organizzativi e/o riduzione dell’impatto ambientale rispetto al settore di appartenenza dell’iniziativa proposta punti 2

2

Non vi è un nuovo prodotto/servizio punti 0 Il nuovo prodotto/servizio risponde meglio dell’offerta presente sul mercato ai bisogni dei clienti o intercetta nuovi bisogni punti 2

2

Non è presente una nuova combinazione prodotto-servizio/mercato punti 0 E’ presente una nuova combinazione prodottoservizio/mercato punti 2

2

Punteggio max criterio c) Punteggio minimo per l’ammissibilità criterio c) 2 punti CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MAX

6

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

PUNTEGGIO MAX

d.1) Grado di attendibilità dell’analisi dei vantaggi competitivi, individuati dal soggetto proponente

Analisi: - Superficiale / non approfondita punti 0 - Parzialmente attendibile punti 2 - Attendibile punti 4

4

d.2) Efficacia delle strategie previste (in termini di prodotto, - prezzo, comunicazione, distri- - buzione ecc.) rispetto alla fase del ciclo di vita del mercato di - riferimento

Strategie deboli punti 0 Strategie parzialmente appropriate e/o tendenzialmente coerenti punti 2 Strategie appropriate e coerenti punti 4

Punteggio max criterio d) Punteggio minimo per l’ammissibilità criterio d) 4 punti

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4

8


CRITERI DI VALUTAZIONE

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

Crest = Rapporto, nell’anno di regime, tra il margine operativo lordo e la somma delle e.1) Capacità (Crest) dell’iniziati- rate del mutuo agevolato e degli altri finanva di restituire il finanziamento ziamenti a M/L termine) agevolato e altri eventuali finan- - Se Crest < 1 domanda non ammissiziamenti a M/L termine bile - Se 1 ≤ Crest ≤ 1,1 punti 3 - Se Crest > 1,1 punti 6 - e) Sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa, con particolare riferimento all’equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle spese ammissibili

e.2) Coerenza tra le fonti di copertura individuate ed i fabbisogni finanziari inerenti la rea- - lizzazione del programma degli - investimenti proposto

- e.3) Composizione interna delle - spese ammissibili

Il prospetto fonti/impieghi evidenzia un fabbisogno finanziario per il quale non è stata prevista alcune copertura domanda non ammissibile Il prospetto fonti/impieghi è coerente punti 3 La copertura delle spese previste avviene con consistente apporto di mezzi propri (≥ 25%) punti 6 Il piano degli investimenti non è equilibrato e/o coerente con il processo produttivo/di erogazione del servizio domanda non ammissibile Il piano degli investimenti è equilibrato e/o coerente con il processo produttivo/di erogazione del servizio punti 4

PUNTEGGIO MAX

6

6

4

Punteggio max criterio criterio e) Punteggio minimo per l’ammissibilità criterio e) 10 punti

16

Punteggio massimo conseguibile

50

Punteggio minimo per l’ammissibilità

26

Il punteggio massimo conseguibile è, dunque, pari a 50 punti. Quello minimo è di 26 punti, nel rispetto, però, anche dei punteggi minimi indicati per ogni singolo criterio di valutazione Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda Invitalia delibera l’ammissione o la non ammissione della domanda di agevolazione ed entro il medesimo termine ne darà comunicazione al soggetto beneficiario. In caso di esito positivo, contestualmente alla comunicazione di ammissione, Invitalia richiede al soggetto beneficiario la documentazione necessaria ai fini della verifica tecnica del programma di investimento, della pertinenza e congruità delle spese e della stipula del contratto di finanziamento agevolato. Questo, pena la decadenza della delibera di ammissione, è tenuto a trasmetterla entro 20 giorni dalla data di ricezione, salvo richiesta e ottenimento di una proroga.

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO Effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione l’anzidetta verifica, Invitalia concede ed eroga il finanziamento agevolato sulla

base di un contratto, da stipularsi con il soggetto beneficiario di regola entro 60 giorni dalla data della deliberazione. Nel contratto sono recepite le spese ammesse e l’ammontare delle agevolazioni, eventualmente rideterminate sulla base della citata verifica, e sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari fra Invitalia e il beneficiario, ivi inclusi i termini per la realizzazione del programma di investimento, gli obblighi di destinazione dei beni e dell’attività oggetto di agevolazione, come pure degli altri obblighi la cui violazione costituisce causa di revoca del beneficio (v. infra). L’erogazione del finanziamento agevolato avviene in ogni sua fase su richiesta dell’impresa beneficiaria - sottoscritta dal legale rappresentante e trasmessa per via telematica secondo modalità e schemi che saranno resi disponibili sul sito web del Ministero - nei termini indicati dal contratto di finanziamento in non più di 3 stati di avanzamento lavori (di seguito SAL), il primo dei quali non può essere inferiore al 25% delle spese ammesse. Nel caso in cui il finanziamento sia erogato in relazione a 2 o 3 SAL, l’ultima erogazione non può essere inferiore al 10% delle suddette spese. La richiesta di erogazione relativa all’ultimo SAL

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deve avvenire entro i termini posti dal contratto di finanziamento; questi, salvo proroga, non potranno, in ogni caso, superare i 30 mesi dalla data di stipulazione del contratto di finanziamento. L’ultima erogazione è effettuata a seguito di un accertamento all’unità produttiva da parte di Invitalia, volto a verificare l’avvenuta realizzazione del programma. Per ciascuna richiesta di erogazione l’impresa beneficiaria deve presentare idonea documentazione attestante l’attività svolta (licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni, espletamento di adempimenti et c.) e le spese sostenute incluse le fatture quietanziate. L’impresa beneficiaria può anche richiedere a Invitalia l’erogazione di una anticipazione, svincolata dal programma di avanzamento, non superiore al 25% delle spese ammesse, su presentazione di idonea garanzia, secondo le modalità e le condizioni indicate nel decreto ai fini della concessione del finanziamento e nel contratto di finanziamento. In alternativa alle modalità di erogazione sopra indicate, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, previa stipulazione di un’apposita convenzione tra il Ministero, Invitalia e l’Associazione Bancaria Italiana per l’adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto del finanziamento agevolato da parte di Invitalia come pure della quota a carico dell’impresa beneficiaria.

REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi: - verifica dell’assenza di uno o più requisiti ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili; - mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del programma di investimento salvo i casi di forza maggiore; - trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l’autorizzazione di Invitalia, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima di 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento; - cessazione dell’attività dell’impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione o trasferimento all’e-

-

- - -

stero prima di 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento; fallimento dell’impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima di tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento; mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo (v. infra); mancata restituzione protratta per oltre un anno di una rata del finanziamento concesso; negli ulteriori casi previsti nel contratto di finanziamento.

MONITORAGGIO, ISPEZIONI E CONTROLLI In ogni fase del procedimento Invitalia, il Mise e altri competenti organismi statali possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione, per il mantenimento delle agevolazioni e per l’attuazione degli interventi finanziati. Detta attività deve essere consentita e favorita dal soggetto beneficiario. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti ad inviare a Invitalia, a partire dalla data di stipulazione del contratto di finanziamento agevolato con cadenza semestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al terzo esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante o suo procuratore speciale attestante la presenza in azienda dei beni agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall’uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La mancata trasmissione di tale dichiarazione potrà comportare l’avvio del provvedimento di revoca delle agevolazioni. Nel caso in cui il programma sia cofinanziato con risorse dell’Unione europea il soggetto beneficiario è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previsti in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità dalla normativa europea relativa all’utilizzo delle predette risorse, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Mise. Tutti gli atti e la documentazione di cui sopra sono reperibili sul sito web del Mise (www.mise. gov.it), ma possono essere anche richiesti, unitamente a ogni altra informazione all’ufficio economico dell’Associazione. A quanti intendessero presentare domanda si raccomanda, in particolare, un’attenta lettura della circolare dirigenziale citata nella premessa. (AdT)

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Tassi d’interesse effettivi e tassi antiusura FISSATA DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE LA SOGLIA DEI TASSI USURAI PER IL IV TRIMESTRE 2015 Si riportano di seguito i “tassi effettivi globali” e i “tassi soglia antiusura” determinati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 24 set-

tembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 227 del 30 settembre 2015, e validi per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2015. Si rammenta che a norma dell’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, contenente disposizioni in materia di usura, ai fini del calcolo degli interessi usurai, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di ¼, a cui vanno aggiunti altri 4 punti percentuali. In ogni caso, la differenza tra il limite usuraio e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali. (AdT)

TASSI ANTI-USURA IN VIGORE - QUARTO TRIMESTRE APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2015 CLASSI DI IMPORTO in euro

TASSI MEDI (su base annua)

TASSI SOGLIA (su base annua)

Aperture di credito in conto corrente

fino a 5.000 oltre 5.000

11,57 9,68

18,4625 16,1000

Scoperti senza affidamento

fino a 1.500 oltre 1.500

16,12 15,01

24,1200 22,7625

Anticipi e sconti commerciali

fino a 5.000 da 5.000 a 100.000 oltre 100.000

9,73 7,86 4,95

16,1625 13,8250 10,1875

fino a 50.000 oltre 50.000

5,96 3,88

11,4500 8,8500

10,80

17,5000

10,50

17,1250

CATEGORIE DI OPERAZIONI

Factoring Crediti personali Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione

fino a 5.000 oltre 5.000

11,96 11,06

18,9500 17,8250

Leasing autoveicoli e aeronavali

fino a 25.000 oltre 25.000

6,50 6,53

12,1250 12,1625

- a tasso fisso

4,58

9,7250

- a tasso variabile

3,91

8,8875

Leasing immobiliare

Leasing strumentale

fino a 25.000 oltre 25.000

8,36 4,68

14,4500 9,8500

Credito finalizzato all’acquisto rateale

fino a 5.000 oltre 5.000

12,33 9,55

19,4125 15,9375

Credito revolving

fino a 5.000 oltre 5.000

16,61 13,41

24,6100 20,7625

3,60 2,97

8,5000 7,7125

Mutui con garanzia ipotecaria - a tasso fisso - a tasso variabile

PAG. 19 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 18 - 15 ottobre 2015


Indice mensile rivalutazione t.f.r. settembre 2015 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

106,5

0,125000

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

106,8

0,250000

MARZO

15.03

14.04

0,375

107,0

0,375000

APRILE

15.04

14.05

0,500

107,1

0,570093

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

107,2

0,765187

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

107,3

0,960280

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

107,2

1,015187

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

107,4

1,280374

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

107,0

1,125000

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

PAG. 20 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2015


Cassa integrazione guadagni ordinaria ECCO LE NOVITÀ

Si forniscono le prime indicazioni relative alle modalità di richiesta e presentazione della domanda di Cassa integrazione Guadagni Ordinaria considerata la recente entrata in vigore in data 24 settembre 2015 del. D.Lgs. 148/2015 e le immediate e considerevoli ricadute sotto il profilo applicativo. Considerata l’assenza di indicazioni nel merito sia da parte ministeriale, poiché l’attesissima circolare n. 24 del 5 ottobre 2015 si riferisce quasi esclusivamente alla Cigs nella sua nuova e proteiforme configurazione, che dell’Inps, a parte lo scarno messaggio n. 5919 dello scorso 25 settembre 2015, l’interpretazione che se ne ricava, al di là di indiscrezioni informali, è quella della lettera della norma e pertanto ogni modifica interpretativa sarà oggetto di specifiche successive indicazioni da parte dell’Associazione. Come noto il D.Lgs. 148/2015 costituisce il Testo Unico in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ma, vista l’importanza del ricorso alla Cigo negli ultimi anni si ritiene opportuno evidenziare sinteticamente le novità introdotte dal citato decreto nello specifico il Capo II articoli 9-18 oltre alle Disposizioni generali del Capo I art. 1-8.

CAMPO DI APPLICAZIONE La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applica a: a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; PAG. 21 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2015

d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all’armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

CAUSALI DI APPLICAZIONE La Cigo è corrisposta nei casi seguenti: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato.

BENEFICIARI Beneficiano delle provvidenze dell’integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato e con un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giornate presso l’unità produttiva (in ciò specificando in senso restrittivo il previgente dettato normativo ossia la legge 86 del 1988 ove il riferimento era l’anzianità lavorativa presso l’impresa) ad eccezione dei trattamenti richiesti per eventi oggettivamente non evitabili. La circolare ministeriale n. 24 del 5 ottobre 2015 specifica come per


giornate di effettivo lavoro si intendono le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla durata oraria, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e congedo di maternità. Ci si chiede se la malattia sia un’omissione voluta così come i Par e il congedo parentale ovvero straordinario, ma, verosimilmente si dovrà attendere la pronunzia dell’Inps. Inoltre oltre agli impiegati, quadri e operai hanno diritto all’integrazione salariale anche gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, che hanno accesso all’ammortizzatore a seconda della contribuzione versata dalla datrice di lavoro, ossia nel caso in cui l’azienda sia destinataria del trattamento di Cigo gli apprendisti avranno accesso alle provvidenze della Cigo (e ciò anche nel caso in cui l’azienda possa accedere alternativamente anche alla Cigs viceversa se l’azienda ha accesso solo alla Cigs gli apprendisti avranno accesso alla Cigs ma solo per la causale di crisi).Vengono estesi agli stessi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui sono destinatari. A tal proposito si sottolinea come ex lege (articolo 2 comma 4), si specifichi chiaramente come, alla ripresa dell’attività lavorativa seguita alla sospensione o alla riduzione dell’attività, il periodo di apprendistato dovrà essere prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite e quindi, banalmente, alle ore perse in conseguenza del ricorso alla Cigo.

ENTITÀ TRATTAMENTO Viene confermata l’entità del trattamento pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate comprese fra lo zero e il limite contrattuale, fermo restando la riduzione del 5,84% ex art. 26 della legge 41/86 e l’applicazione dei massimali di cui all’articolo 3 commi 5 e 6 della legge 41/86.

CONTRIBUZIONE ORDINARIA A carico delle imprese è stabilito un contributo ordinario, nella misura di: a) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti; b) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti; c) 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile; d) 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei; PAG. 22 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2015

e) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti; f) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria è stabilito il contributo addizionale che non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE La contribuzione addizionale a carico dell’azienda subisce un sensibile incremento passando rispettivamente al: - 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate e fino a 52 settimane in un quinquennio mobile; - 12 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate dalla 52esima alla 104esima settimana; - 15% oltre la 104esima settimana in un quinquennio mobile.

DURATA Viene confermata la durata massima pari a 52 settimane nell’arco di un biennio mobile fruibili in periodi massimi continuativi di 13 settimane successivamente prorogabili fino al tetto massimo. Nel caso di fruizione continuativa fino al periodo massimo previsto pari a 52 settimane, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di ripresa della normale attività lavorativa. Un ulteriore limite introdotto dalla nuova disciplina si riferisce al monte ore complessivamente autorizzabile nel biennio mobile, che risulta pari a un terzo delle ore ordinarie lavorabili da tutti i lavoratori occupati nell’unità produttiva, calcolati sulla media semestrale precedente ogni domanda di concessione dell’integrazione salariale. L’introduzione di questo ulteriore parametro necessita di chiarimenti interpretativi al fine di garantirne la reale comprensione considerate le specificità di computo delle giornate. Si sottolinea inoltre come a differenza della previgente disciplina che prevedeva per la Cigo la mera verifica dell’utilizzo di 260 giornate nell’arco


di un biennio mobile, il nuovo decreto prevede di fatto uno sbarramento a 24 mesi (30 mesi per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini incluse escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo) di utilizzo nell’arco di un quinquennio mobile, cumulativo di Cigo e Cigs e decorrente dal 24 settembre 2015, riducendo significativamente la possibilità di utilizzo di questo ammortizzatore. In ogni caso la circolare del Ministero del lavoro n. 24 del 2015 ribadisce come ai fini del calcolo per il computo del trattamento di Cigo si applica la circolare n. 58 del 2009 che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.

PROCEDIMENTO Cambiano i termini di presentazione della domanda che per tutti i provvedimenti decorrenti dall’entrata in vigore del decreto è perentoriamente entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Si pongono di certo dei dubbi di carattere interpretativo riferiti alla gestione amministrativa degli accordi sindacali in essere, considerato soprattutto, dopo il 2009, l’inoltro mensile delle domande di Cigo riferite al mese precedente. In parte i dubbi in questione sono stati fugati dal messaggio Inps n. 5919 del 24 settembre 2015. Le domande per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa precedenti al 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del decreto), potranno continuare ad essere presentate dalle aziende con le consuete modalità, previste nella previgente disciplina. Le domande per gli eventi di sospensione o riduzione verificatisi a partire dal 24 settembre 2015 dovranno, invece, seguire la nuova disciplina. In particolare, la novella legislativa prevede che le domande siano corredate dall’elenco dei nominativi dei lavoratori interessati alla sospensione/ riduzione di orario nonché dal numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale: a tal fine i datori di lavoro dovranno allegare un file in formato CSV contenente alcuni dati sugli addetti alla Unità Produttiva interessata. I dati da fornire per ciascun addetto sono riportati nel documento presente sul sito INPS, servizi online, servizi per aziende e consulenti, CIG Ordinaria, “Flusso web”, link “Documentazione” alla voce “Tracciato per invio beneficiari” ovvero per quanto riguarda i Fondi di Solidarietà link “Invio domande fondi di solidarietà - “area di download”, nella cartella .zip “allegati in formato .pdf”, documento: “Tracciato per invio beneficiari. Al fine di consentire alle aziende di poPAG. 23 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2015

ter presentare le domande senza soluzione di continuità, l’elenco degli addetti alla Unità Produttiva potrà essere fornito anche in una fase successiva all’invio della domanda. E’ verosimile l’inoltro di una domanda a preventivo sulla base delle ore richieste seguita da un consuntivo relativo alle giornate di effettiva fruizione e conseguente autorizzazione. Nulla di nuovo rispetto a quanto usualmente veniva inoltrato all’Inps a titolo di domanda di Cigo prima dei chiarimenti della circolare 58 del 2009.

INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE Da un’analisi comparativa con l’articolo 5 della legge 164/75 non emergono rilevanti novità, resta confermata l’informativa al sindacato e l’eventuale esame congiunto che sfocia generalmente nell’accordo da allegare alla domanda di concessione. La prima sostanziale differenza è l’obbligo di comunicazione sia ai rappresentanti sindacali aziendali, che ai territoriali per il tramite della nostra Associazione (viceversa precedentemente l’obbligo congiunto era previsto solo per eventi determinati da situazioni temporanee di mercato e non anche per gli eventi non evitabili). La comunicazione deve contenere le motivazioni della sospensione o della riduzione di orario (intendendosi per sospensione l’assenza di prestazione lavorativa settimanale e per riduzione la prestazione lavorativa inferiore alle 40 ore ma non pari a zero), l’entità e la durata prevedibile oltre al numero dei lavoratori coinvolti. La procedura si deve esaurire entro 25 giorni dalla comunicazione ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 addetti. Solo nei casi di eventi oggettivamente non evitabili (incendi, blocchi della centralina elettrica) la comunicazione può essere successiva all’evento e in tal caso, qualora la riduzione dell’orario di lavoro settimanale sia pari o inferiore alle 16 non è necessario l’incontro sindacale qualora invece la riduzione sia superiore alle 16 ore l’esame congiunto può essere richiesto nei tre giorni successivi e la procedura deve concludersi entro 5 giorni. Nel caso delle imprese edili e lapidee industriali e artigianali le disposizioni relative all’informativa sindacale si applicano limitatamente ai trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa successivi alle prime tredici settimane.

MODALITÀ DI EROGAZIONE Il Capo I all’articolo 7 ribadisce come la modalità normale di pagamento dell’integrazione salariale ai lavoratori interessati sia l’anticipazione poi rim-


borsata all’impresa o conguagliata dal montante complessivo dei contributi a carico delle imprese. Il comma 3 inoltre prevede come per i trattamenti richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015 o antecedentemente, il conguaglio o la richiesta di rimborso debbano essere perentoriamente effettuati entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del provvedimento di concessione. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto, i sei mesi di cui al primo comma decorrono da tale data. La norma specifica però chiaramente come la sede

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Inps possa autorizzare il pagamento diretto delle integrazioni salariali in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, su espressa richiesta della stessa. Il comma in questione sembrerebbe quindi facilitare la possibilità nei casi di situazioni di assodate criticità finanziarie, la possibilità di pagamento diretto da parte dell’Istituto. Questa la sintesi del provvedimento. Il Servizio Relazioni Industriali dell’Associazione è a disposizione per ogni ulteriore informazione. (FT)


I decreti attuativi del Jobs Act ISTITUZIONE DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO E SEMPLIFICAZIONE DEI RICORSI AMMINISTRATIVI In attuazione della delega di cui all’art.1 comma 7 lettera l), recante il criterio di razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, il Governo ha adottato il decreto legislativo n. 149/2015, con cui ha istituito l’Ispettorato nazionale del Lavoro ed ha apportato rilevanti novità in materia di procedimenti amministrativi.

ISPETTORATO DEL LAVORO Con dichiarate finalità di razionalizzare e semplificare l’attività di vigilanza e di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, è stato istituito l’Ispettorato nazionale del lavoro, che integra i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL. Ai funzionari ispettivi degli enti previdenziali ed assicurativi sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del Lavoro, compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. L’Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministero: avrà sede centrale a Roma e un massimo di 80 sedi territoriali, a fronte delle attuali 85 direzioni centrali e territoriali. Gli organi del nuovo Ispettorato sono il direttore, nominato con decreto presidenziale, il consiglio di amministrazione, composto da quattro dirigenti nominati con decreto del Ministro del Lavoro, ed il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi ed altrettanti supplenti, nominati anch’essi con decreto ministeriale. La nuova disciplina prevede che entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo lo statuto venga adottato con decreto del Presidente della Repubblica, mentre sempre entro lo stesso termine l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato sarà disciplinata con uno o più decreti del PresiPAG. 25 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2015

dente del Consiglio dei ministri: alla data indicata in questi decreti cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e i compiti a queste assegnati dal regolamento di organizzazione del Ministero sono attribuiti alle sedi territoriali dell’Ispettorato. Tra le funzioni assegnate all’Ispettorato è primaria quella di coordinamento su tutto il territorio nazionale della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008; all’Ispettorato competono altresì gli accertamenti per il riconoscimento del diritto a prestazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. L’ispettorato emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, propone obiettivi qualitativi e quantitativi delle verifiche, cura la formazione e l’aggiornamento del personale ispettivo, esercita e coordina l’attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada. Dalla data di entrata in vigore dei decreti del presidente del consiglio dei ministri sull’organizzazione dell’ispettorato, saranno abrogati gli artt. 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 124/2004, cioè la previgente normativa sull’attività di vigilanza ed ispezione della Direzione Generale e l’art.3 sarà vigente nella sua nuova formulazione, che definisce la composizione e le funzioni assegnate alla Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza.

RICORSI AMMINISTRATIVI Di significativa importanza è l’art. 11 del D.Lgs.149/2015, che con abrogazioni e modifiche al D.Lgs.124/2004, detta una nuova disciplina, in nome della semplificazione, in materia di ricorsi amministrativi e giudiziari contro gli atti degli organi ispettivi. Il decreto di attuazione della delega riscrive completamente gli art. 16 e 17 del D.Lgs. 124/2004. Nella previgente formulazione l’art.16 disciplinava il ricorso in via alternativa avverso l’ordinanza-ingiunzione ex art.18 L.689/1981 al direttore della direzione regionale del lavoro, fermo restando il ricorso in opposizione ex art. 22 della stessa legge. Il ricorso era esperibile entro 30 giorni dalla notifica della ordinanza-ingiunzione e doveva essere deciso nel termine di 60 giorni,


decorsi inutilmente i quali il ricorso si riteneva respinto. L’art. 17 disciplinava il ricorso al comitato regionale per i rapporti di lavoro, esperibile avverso gli atti di accertamento e le ordinanze ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli organi ispettivi degli enti previdenziali ed assicurativi, che avessero ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro; il ricorso doveva essere deciso entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, decorsi inutilmente i quali il ricorso si intendeva respinto. Il nuovo art.16, rubricato “ ricorsi al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato”, prevede che per garantire uniformità di applicazione in materia di lavoro, legislazione sociale, in materia contributiva e assicurativa, contro gli atti di accertamento adottati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nell’ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzionali è ammesso il ricorso amministrativo al direttore dell’ispettorato territoriale entro 30 giorni dalla notifica dell’accertamento; il ricorso deve essere deciso entro 60 giorni decorsi inutilmente i quali il ricorso si intende respinto (silenzio rigetto). Scompare dunque nella nuova formulazione la possibilità di ricorrere in via amministrativa contro l’ordinanza ingiunzione ex art. 22 L.689/81 intimata dall’ispettorato per violazione delle leggi sul lavoro; in tal caso al trasgressore è consentito adire unicamente al Tribunale civile, procedura più onerosa rispetto al ricorso ammini-

PAG. 26 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2015

strativo gerarchico. In caso di ordinanza ingiunzione, entro 30 giorni dalla notificazione dell’atto, è comunque sempre possibile produrre al direttore dell’ispettorato territoriale scritti difensivi, documenti e la richiesta di essere sentiti dal direttore sui fatti oggetto dell’accertamento. Il nuovo art. 17 istituisce presso le sedi territoriali dell’ispettorato il “Comitato per i rapporti di lavoro”, cui spetta la competenza per i ricorsi avverso atti di accertamento aventi ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro. Il ricorso deve essere inoltrato alla sede territoriale competente entro 30 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento e deve essere deciso con provvedimento motivato entro 90 giorni, decorsi inutilmente i quali si applica l’istituto del silenzio rigetto. Anche in questo articolo, nella nuova formulazione normativa è scomparso il riferimento alla possibilità di ricorrere al comitato avverso l’ordinanza ingiunzione che abbia ad oggetto la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro. Si potrebbe quindi anche verificare la possibilità che, a seguito di una verifica ispettiva, possano essere intrapresi due distinti procedimenti con due diversi esiti, uno in sede civile presso il tribunale competente avverso l’ordinanza-ingiunzione, l’altro in sede amministrativa con ricorso al Comitato avverso gli atti di accertamento aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo, questioni di natura contributiva. (BA)



Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore INDETTA LA SESSIONE DI ESAMI PER IL CONFERIMENTO DEI PATENTINI Riceviamo dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Udine il testo che riportiamo di seguito.

ESAMI PER L’ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE – ANNO 2015 È indetta a Udine la Sessione di esami per il conferimento dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Gli esami si terranno presumibilmente nel mese di dicembre 2015, nel giorno che sarà comunicato ad ogni singolo candidato. Le domande di ammissione agli esami dovranno pervenire a:

Direzione Territoriale del Lavoro di Udine Via Stabernao 7 33100 Udine entro la data del 13 novembre 2015. N.B.: L’attestazione apposta dal Funzionario accertatore sul libretto personale di tirocinio dell’aspirante conduttore dovrà essere assoggettata all’imposta di bollo di € 16,00. Per informazioni rivolgersi a: Direzione Territoriale del Lavoro – Via Stabernao 7 – 33100 Udine; Tel. 0432.501268 – Fax 0432.295235 – DTL-Udine@lavoro.gov.it – DTL.Udine@pec.lavoro.gov.it (Referenti istruttoria sig.ra Ferin Antonella e sig. ra Licalsi Maria). Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ufficio Territoriale di Udine – Sez. Modulistica è pubblicato il modello della domanda di ammissione (mod. 6) scaricabile dal seguente indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/DTL/UD/modulistica/ Pages/Modulistica_dplUdine.aspx (C)

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Verifiche periodiche

APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO E ATTREZZATURE A PRESSIONE In data 22 settembre 2015 con decreto dirigenziale è stato emanato l’elenco, di cui al punto 3.7 dell’al-

legato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. Il suddetto Elenco, in sostituzione integrale del precedente allegato al decreto dirigenziale del 20 gennaio 2015, è reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all’interno della sezione «Sicurezza nel lavoro».

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(C)


Ecobonus edifici

IN DISCUSSIONE LA PROROGA FINO AL DICEMBRE 2016 Diventa sempre più concreta l’ipotesi di proroga dell’ecobonus del 65% per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici e del bonus del 50% sulle ristrutturazioni e i mobili, in scadenza al 31 dicembre 2015, che dovrebbe essere disciplinata nella Legge di Stabilità 2016. L’ecobonus del 65% dovrebbe essere prorogato fino a dicembre 2016 per le singole unità immobiliari e fino a dicembre 2018 per i condomìni e l’estensione dovrebbe essere attuata attraverso sgravi fiscali «modulari» per condomìni e complessi di edilizia residenziale pubblica fino al 46 per cento. L’ipotesi è di definire il beneficio a partire da una “base” costituita dallo sgravio del 36% concesso sui lavori di ristrutturazione, fino al 46% se nell’intervento si include anche la riqualificazione energetica dell’immobile oggetto di ristrutturazione, cioè l’attuale ecobonus (ora al 65%). Si

introdurrebbe quindi una premialità del 10% in caso di miglioramento dell’efficienza energetica. Una ipotesi di cui si sta valutando l’impatto è che la premialità del 10% venga addizionata per ogni livello di classe energetica raggiunta rispetto alla base di partenza. Per l’esecuzione dell’intervento, si indica espressamente una Esco – energy saving company, ossia una figura simile al “general contractor” specializzato nell’efficientamento energetico di grossi impianti industriali, che fornisce un servizio completo, dalla progettazione e finanziamento fino alla gestione dell’esecuzione e successiva gestione, con un valore aggiunto in termini di capacità progettuale e gestionale dell’intervento. L’intenzione del Governo potrebbe essere di estendere i bonus anche all’edilizia pubblica, con particolare attenzione alla riqualificazione energetica dell’housing sociale, e di allargare il bonus mobili agli inquilini che abitano in affitto, in particolare alle giovani coppie. I soggetti principalmente interessati concordano sull’importanza di una tale iniziativa per il rilancio del settore edile, ma anche per un ulteriore passo avanti nello sviluppo dell’efficienza energetica e della tutela ambientale. (C)

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Rapporto International Energy Agency RINNOVABILI COME TRAINO DEL SETTORE ELETTRICO ED ENERGETICO Non molto recentemente nel nostro Paese, si era aperta una riflessione sulle cd. energie rinnovabili nell’ambito della quale si stava profilando una tendenza a volerne mettere in dubbio la sostenibilità e la crescita prospettica e ripiegare su vecchie forme di produzione energetica ed elettrica, talune di notevole impatto ambientale e di particolare pericolosità nell’ipotesi di danneggiamento degli impianti, vedasi il nucleare. Il report presentato di recente dall’IEA dell’International Energy Agency – Organizzazione internazionale fondata dall’OCSE che si occupa di coordinamento di politiche energetiche dei Paesi membri e che di recente si è visto estendere il proprio ambito di competenza alla protezione dell’ambiente e ai cambiamenti climatici – è dirimente sul punto e sembra fugare ogni ulteriore perplessità e/o dubbio sull’utilità e sulla possibilità di sviluppo del settore attraverso le rinnovabili. Nel report in parola, presentato in occasione del G20 dei Ministri dell’Ambiente tenutosi a Istanbul, si è affermato con chiarezza che le rinnovabili, nei

prossimi 5 anni, saranno il traino della crescita del settore elettrico ed energetico in quanto i nuovi impianti verdi faranno incrementare la capacità mondiale installata di 700 Gigawatt, pari al doppio della potenza installata del Giappone e ai due terzi della capacità addizionale complessiva prevista. In tale contesto, le fonti rinnovabili, diverse dall’idroelettrico, quali eolico e solare, peseranno per quasi la metà dell’incremento. L’aumento delle installazioni sarà inversamente proporzionale al decremento degli investimenti, che scenderanno del 15% a 230 miliardi di dollari all’anno da oggi ai prossimi 5 anni, in ragione del calo dei prezzi di fotovoltaico ed eolico. Secondo l’Agenzia, il suddetto incremento sarà caratterizzato da una forte espansione delle economie emergenti. La stima effettuata è sostanzialmente che nell’anno 2020 le energie rinnovabili verranno a rappresentare il 26% del mix energetico globale. Nel report, si evidenzia viceversa proprio che l’incertezza delle politiche nazionali è ciò che determina un “freno” per l’ulteriore definitivo sviluppo del settore; da qui l’invito del Direttore esecutivo dell’Agenzia, Fatih Birol, affinché i Governi possano rimuovere tali incertezze consentendo alle rinnovabili il raggiungimento del loro pieno potenziale e di giungere ad una definitiva svolta del sistema energetico verso la sicurezza e sostenibilità.

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(C)


SOA: rinnovo per la IDIR POTRÀ ESEGUIRE OPERE STRUTTURALI SPECIALI (OS21) La IDIR srl è un’impresa specializzata nelle opere atte a garantire la stabilità dei pendii, nel consolidamento di terreni e nei lavori relativi alle protezioni stradali. La sua attività viene svolta soprattutto per committenti pubblici e l’impresa opera su tutto il territorio nazionale. L’I.D.I.R. s.r.l., rappresentata dal geom. Marcon Gabriele, ha sede a Tricesimo (UD) in via Matteotti n.4/3, in fase di rinnovo ha potuto incrementare le proprie classifiche di qualificazione nelle categorie OG3 e OG8, si è inoltre adeguata alla nuova categoria OS12-B e ha mantenuto le categorie OG13 e OS21. Attualmente è qualificata per la categorie OG13 per 258.000, OG3 e OS12B per 1.033.000 euro, OG8 per 1.500.000 euro e OS21 per 2.582.000 euro. È qualificata per l’esecuzione di opere di ingegneria naturalistica (OG13) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra “sviluppo sostenibile” ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche, fino ad un importo massimo di 309.600 euro. Potrà eseguire appalti pubblici per lavori di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroPAG. 33 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2015

portuali, e relative opere complementari (OG3) e barriere stradali di sicurezza (OS12-A) categoria che riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale, fino ad un importo massimo di 1.238.400 euro. Inoltre, fino ad un importo massimo di 1.800.000 euro, lavori della categoria OG8 che riguarda le opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica e in particolare la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. Potrà inoltre eseguire opere strutturali speciali (OS21) che riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni fino ad un importo massimo di 3.098.400 euro. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Nuove direttive LLPP in Friuli Venezia Giulia (3a parte) IL DOCUMENTO È IL FRUTTO DI UN INTENSO LAVORO DI COLLABORAZIONE FRA I COMPETENTI UFFICI REGIONALI E LA NOSTRA ASSOCIAZIONE La Direzione centrale infrastrutture, mobilità pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia con una circolare del 7 agosto 2015 ha trasmesso le direttive vincolanti in materia di Lavori Pubblici alle Stazioni Appaltanti del Friuli Venezia Giulia. A nostro avviso queste Direttive in materia di lavori pubblici rappresentano un importante presupposto per il rilancio dell’industria regionale delle costruzioni. Il documento, diramato dall’Amministrazione regionale a tutte le stazioni appaltanti della regione, è il frutto di un intenso lavoro di collaborazione fra i competenti uffici regionali e le organizzazioni di categoria, fra cui la nostra Associazione Confapi FVG. Accanto alla semplificazione delle procedure, le Direttive hanno, infatti, recepito alcuni principi che da sempre la nostra Associazione considera cardini per una corretta aggiudicazione ed esecuzione dei lavori che valorizzi anche il tessuto produttivo locale. Fra i più rimarchevoli, figura l’eliminazione del criterio del “massimo ribasso”. Ciò consentirà che i lavori vengano affidati a prezzi congrui (quantificati, cioè, attraverso il prezziario regionale da poco aggiornato) non solo allo scopo di contenere il costo dell’opera, ma anche di garantire qualità, certezza di tempi e lo stesso modus operandi dell’esecutore tanto verso il committente, quanto verso gli altri operatori coinvolti e le maestranze. L’eliminazione del “criterio del massimo ribasso” andrà, inoltre, a diminuire le fonti di contenzioso fra imprese e pubblica amministrazione e a ridurre l’introduzione delle discusse varianti d’opera finalizzate all’adeguamento dei prezzi. Altrettanto importanti sono le misure introdotte per favorire l’accesso agli appalti da parte delle piccole e medie imprese, come la suddivisione in lotti funzionali, il coinvolgimento delle aziende PAG. 34 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2015

nella realizzazione delle grandi infrastrutture e nelle connesse opere integrative o compensative, come pure l’introduzione del concetto “di prossimità al luogo di esecuzione dell’appalto”, che ne è il naturale complemento, allo scopo di valorizzare, più di quanto non sia stato fatto in passato, le imprese insediate sul territorio regionale. Quest’ultima misura risponde, inoltre, all’esigenza, da tempo richiamata dal Confapi FVG ma spesso dimenticata dagli amministratori pubblici, di innescare un ciclo finanziario virtuoso per il bilancio regionale. Infatti, in forza dell’attuale normativa tributaria l’esecuzione di opere pubbliche appaltate a imprese del Friuli Venezia Giulia genera significativi flussi di entrata per l’erario regionale, avendo ad oggetto interventi che si realizzano sul suo territorio, e, a loro volta, le maggiori entrate vanno ad alimentare nuovi investimenti pubblici a vantaggio delle imprese e della mano d’opera produttiva locale. Anche in questa terza parte proseguiamo nell’approfondimento delle considerazioni del documento che hanno il compito di illustrare e spiegare le scelte che hanno portato a definire questo importante documento.

CONSIDERAZIONI L’analisi dei dati relativi agli appalti pubblici nella Regione in possesso dell’Osservatorio regionale evidenzia che, nel 2014, il 95% degli appalti di lavori riguarda opere d’importo inferiore a Euro 1.000.000,00 e di queste oltre il 51% è d’importo inferiore a Euro 150.000, il 34% non supera Euro 500.000 e solo il 10% supera questa soglia. Le scelte della stazione appaltante devono essere compiute non astrattamente in ragione della possibile applicazione della disciplina ma in ragione della concreta attuazione dei principi di proporzionalità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, in modo da poter garantire il perseguimento dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera con modalità che privilegino l’adeguatezza della procedura. Sul punto devono essere anche richiamate le modalità di pubblicizzazione degli interventi, d’importo inferiore a Euro 500.000, che sono la sola pubblicazione all’albo pretorio e sul profilo di



committente, a dimostrazione del riconoscimento di un interesse di fatto solo locale degli interventi che non superino tale soglia, mentre per interventi superiori a Euro 500.000 la norma prevede in caso di procedura aperta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il notevole numero di interventi al di sotto della soglia addirittura di qualificazione (quasi il 51% del totale) e una gran parte degli interventi al di sotto della soglia di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (più del 34% del totale) per un complessivo numero di interventi pari al 85%, rendono evidente che, nella Regione Friuli Venezia Giulia gli interventi di realizzazione di lavori esprimono un interesse di livello assolutamente locale o al massimo regionale. In ragione del notevole numero di interventi di interesse meramente locale, assume una valenza determinante qualsiasi aumento di costo dettato dalla mancanza di scelte adeguate all’appalto da compiere e, in particolare, le spese generali per la realizzazione di un appalto di modesto valore crescono in ragione della minore prossimità dell’impresa al luogo di esecuzione. E’ necessario, per quanto sopra detto, circoscrivere gli ambiti di scelta, ampiamente discrezionali, posti in capo al Responsabile del procedimento, al fine di poter offrire strumenti concreti ed efficaci per supportarne l’attività amministrativa da svolgere, ricorrendo ad una procedura adeguata alla complessità o meno dell’opera. L’indicazione di perseguire una procedura adeguata alla complessità dell’opera costituisce un elemento di trasparenza e proporzionalità dell’azione amministrativa che rispetta il principio di legalità dell’agire amministrativo.

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Quanto sopra rappresentato costituisce autonomo elemento di integrazione delle motivazioni di scelta della procedura di gara. Visto l’art. 24 (Modalità di finanziamento e gestione dei lavori pubblici assistiti dall’Amministrazione regionale) della legge regionale 13/2014 secondo il quale “per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della regione, finanziati dall’Amministrazione regionale, la Regione è autorizzata a emanare direttive vincolanti nei confronti degli enti finanziati in ordine alle modalità e ai termini di realizzazione dei lavori stessi”. Precisato, inoltre, che la presente Direttiva costituisce anche indirizzo interpretativo nella materia ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 40 “Iniziative per la realizzazione di lavori pubblici” della legge regionale 14/2002. Tutto ciò premesso, per tutti i lavori finanziati dall’Amministrazione la Regione, la Regione dispone che gli affidamenti dei servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria e di lavori vengano disposti nel rispetto delle seguenti prescrizioni da intendersi come contenuti vincolanti ma minimi del rispetto dei principi e della disciplina della vigente normativa nazionale e regionale in materia. Il testo integrale della circolare può essere reperito sul nostro sito www.confapifvg.it nella sezione edilizia e territorio. Ricordiamo che l’ufficio edilizia e territorio è a disposizione per dare ulteriori informazioni e per raccogliere segnalazioni sull’applicazione delle direttive vincolanti da parte delle Stazioni Appaltanti. (CS)


La Regione approva la legge sulle varianti urbanistiche PERSEGUIMENTO GRADUALE DELLA RIDUZIONE DEI SUOLI E DEL RAGGIUNGIMENTO DEL “CONSUMO ZERO” Con la Legge regionale 25 settembre 2015, n. 21, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 30 settembre 2015 n. 36, sono state approvate le disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo. Il 29 luglio 2015 in Consiglio Regionale si era svolta l’Audizione con la IV commissione, alla quale ha partecipato anche la nostra Associazione. In questa occasione l’Assessore Maria Grazia Santoro ha illustrato il Disegno di Legge.

PREMESSE Nell’ambito del programma generale di riforma del governo del territorio, che vede nel riordino istituzionale introdotto dalla L.R. 26/2014 e nelle funzioni di programmazione e pianificazione sovracomunale territoriale attribuite alle Unioni territoriali intercomunali, le principali premesse della nuova azione amministrativa regionale che porterà ad ottenere un Testo unico delle discipline in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica, si colloca questa Legge avente nello stesso tempo finalità di riordino, rielencazione e sintesi del campo delle varianti locali (che si ridefiniranno come “varianti di livello comunale”), nonché di puntualizzazione e di più chiara esplicitazione del percorso che accompagna la formazione delle varianti urbanistiche inerenti l’insediamento di strutture produttive e commerciali. La volontà da parte della Regione di intervenire con determinazione sulle attuali procedure formative e sui contenuti delle varianti inerenti ai settori industriale, artigianale e commerciale si configura come adempimento conseguente e necessario al perseguimento graduale della riduzione dei suoli e al raggiungimento del “consumo zero”, dopo aver preso atto, attraverso recenti indagini e approfonPAG. 37 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2015

dimenti di settore, dell’esistenza di ampie dotazioni di aree inedificate già destinate a scopi produttivicommerciali dai vigenti piani regolatori. Il tema “risparmio di suolo” implicitamente fa da sfondo all’intera Legge. La particolare attenzione riservata dalla Legge Regionale al comparto produttivo e commerciale vuole essere dunque una prima applicazione e una prima risposta, in termini di sensibilizzazione e misure, ad un argomento sentito e percepito diffusamente dalla struttura socio economica della regione. Sulla finalità del Legge di semplificare e di riordinare il campo delle varianti di livello locale, si parte dal presupposto che sempre più evidente e frequente appare la casistica di previsioni di pianificazione che ancorché non inquadrate nella competenza procedurale esclusiva del Comune, di fatto le appartengono in ragione della ampia sfera di autonomia entro la quale quotidianamente l’Ente locale opera; previsioni che peraltro non interferiscono con gli interessi e gli obiettivi territoriali alla grande scala enunciati da atti e documenti emanati dall’Amministrazione regionale. Alla decisione di “riconsiderare” per legge (e non più attraverso atti regolamentari) l’ambito di operatività del Comune (e quindi, l’insieme delle varianti di livello comunale), si affianca la decisione di non riconoscere più la necessità di dover disporre della Relazione di flessibilità (art. 63 bis della L.R. 5/2007): per l’enunciato obiettivo di riordinare e riconcentrare la fattispecie delle varianti semplificate all’interno di un testo legislativo, la garanzia della totale coerenza delle varianti nei riguardi del già accennato “interesse regionale” d’ora in avanti verrà affidato esclusivamente all’osservanza di questa legge. Oltre a ciò, la Legge Regionale assume il tema come elemento trasversale della pianificazione e per questo degno di soluzioni di tipo sussidiario dalla pluralità degli enti territoriali. Gli indicatori di andamento della riduzione di suolo che inducono ad avviare e a rivedere alcune delle modalità elaborative delle varianti urbanistiche, non possono più prescindere dall’entità di forti quote di volumi inutilizzati e di superfici non occupate, di gran lunga superiori alle esigenze di fabbisogno e di mercato.


Per il momento, questa legge si concentra sul settore industriale e commerciale. L’impegno di ulteriori aree da trasformare, salva la gestione essenziale di circoscritte esigenze documentabili in ambito locale, debba ridursi pressoché ha fatto straordinario, in ragione della già ampia disponibilità di aree libere per fini produttivi e commerciali. I principali elementi di novità, il riordino delle varianti di livello comunale e la disciplina della pianificazione inerente le zone produttive e commerciali, sono riconducibili principalmente ai Capi II e III. Gli altri capi si pongono da un lato finalità di raccordo con la legislazione vigente, dall’altro funzioni di disciplina transitoria degli strumenti urbani-

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stici comunali che dovessero risultare già adottati all’entrata in vigore della legge. L’articolato della legge regionale si suddivide in 6 capi che recano: - Capo I: “Finalità”. - Capo II: “Misure di semplificazione in materia di pianificazione urbanistica comunale”. - Capo III: “Integrazioni alla legge regionale 5/2007 in materia di zone produttive e commerciali”. - Capo IV: “Modifiche, alle disposizioni in materia di varianti di livello comunale”. - Capo V: “Disposizioni transitorie e finali”. - Capo VI: “Entrata in vigore”. (CS)


Codice appalti

AGGIORNAMENTO SULLA RIFORMA

Lo scorso 30 settembre la Commissione Ambiente e lavori pubblici della Camera ha terminato l’esame degli emendamenti presentati sul DDL per la riforma del codice degli appalti, trasmettendo il testo alle commissioni in sede consultiva. All’esito del proprio esame, la Commissione ha stabilito che la Riforma avrà un avvio a scaglioni. Entro il 18 aprile 2016 dovrà essere approvato il decreto legislativo per il recepimento delle direttive 2014/23/Ue sui contratti di concessione, 2014/24/Ue sugli appalti pubblici (che abroga la direttiva 2004/18/CE) e 2014/25/Ue sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (che abroga la direttiva 2004/17/CE), che abrogherà le parti del vecchio Codice Appalti (D.lgs. 163/2006) in contrasto con le direttive europee e introdurrà disposizioni di coordinamento, mentre il nuovo Codice Appalti vero e proprio sarà approvato entro il 31 luglio 2016, con i contenuti del decreto di recepimento delle direttive più le eventuali disposizioni correttive. Sulla base del nuovo Codice Appalti saranno infine emanate le linee guida elaborate di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC, che sostituiranno il regolamento attuativo del Codice e che dovranno essere sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quest’ultima soluzione costituisce, secondo Cantone stesso, “una nuova frontiera di forte sperimentazione perché introduce una soft regulation che consente un maggiore confronto con il mercato e che rappresenta la vera svolta contenuta in questa riforma”. Nell’esame del DDL, la Commissione ha ad oggi approvato numerosi emendamenti al testo definito dal Senato: - un emendamento che obbliga le Stazioni ApPAG. 39 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2015

paltanti a pubblicare i bandi di gara sul proprio sito web, al fine di favorire le gare telematiche ed eliminare l’obbligo di pubblicità sui giornali, introdotto dal decreto Spending Review, che costituiva un onere a carico del vincitore; - un emendamento che esclude l’applicazione degli incentivi alla progettazione per i dipendenti pubblici: le risorse saranno destinate ad attività di programmazione e controllo, con ripercussioni positive sulla trasparenza amministrativa. Sono invece ad oggi confermati, con qualche piccola modifica, gli altri contenuti della delega, cioè i principi ispiratori sulla base dei quali dovrà essere scritto il nuovo Codice: i servizi di ingegneria e architettura e tutti i servizi di natura tecnica saranno affidati attraverso i criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; la fase progettuale e la qualità architettonica saranno valorizzate con l’introduzione dei concorsi di progettazione; i progetti dovranno essere pubblicati online per garantire la ponderazione delle offerte; sarà incoraggiato inoltre l’uso del BIM - Building Information Modeling - per la simulazione elettronica delle informazioni edilizie; saranno ammesse deroghe alle procedure ordinarie solo in casi di emergenza; la qualificazione delle imprese si baserà su requisiti formali, come il fatturato o il numero di addetti, ma anche sulla “buona condotta” tenuta negli appalti precedenti; in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore, la Stazione Appaltante procederà al pagamento diretto dei subappaltatori; in alcuni casi da definire, sarà obbligatorio indicare tre subappaltatori per ogni categoria di lavori da subappaltare e l’idoneità delle imprese dovrà essere garantita dal titolare del contratto d’appalto. Viene invece eliminato il divieto assoluto di affidamenti in house inizialmente previsto, laddove, negli appalti sopra i 150 mila euro, l’80% dei lavori dovrà essere affidato con gara e il 20% potrà andare alle società partecipate. Cantone, che ha contributo alla modifica di questa norma, sostiene che sia una garanzia di equilibrio, in quanto “sarebbe stato un paradosso consentirlo per il settore pubblico e non per quello privato che dovrebbe avere un potere di autorganizzazione, sia pure nel


rispetto delle regole sugli appalti. Inoltre, “il potere di vigilanza che viene attribuito all’Anac garantirà che i lavori che i concessionari realizzeranno

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in proprio siano davvero in house senza sfociare in figure tipo general contractor”. (C)


Le procedure d’insolvenza all’estero NUOVO REGOLAMENTO UE PER INDIVIDUARE LA COMPETENZA DEL GIUDICE

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

LA COMPETENZA DEL GIUDICE E LA LEGGE APPLICABILE NELLE PROCEDURE D’INSOLVENZA ALL’ESTERO: IL NUOVO REGOLAMENTO UE 2015/848 Con l’emanazione del nuovo Reg. UE 2015/848 sulle procedure d’insolvenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE n. L. 141 del 5 giugno 2015 ed entrato in vigore il 25 giugno 2015, si aggiunge un nuovo importante tassello alla cooperazione giudiziaria europea, in particolare in ambito fallimentare e delle procedure concorsuali in genere. L’azienda italiana che vanti crediti nei confronti di un’azienda estera comunitaria in stato di dissesto è ora posta in grado di operare nel caso in cui la debitrice entri in una procedura di insolvenza: è in un tale quadro, infatti, che l’azienda italiana creditrice deve poter individuare quale sia il giudice competente a gestire la procedura concorsuale straniera in ambito comunitario e, conseguentemente, quale sia la legge nazionale applicabile alla procedura concorsuale stessa. In Italia, il sistema di diritto internazionale privato e processuale (legge 218/1995), non prevede in realtà alcuna norma specifica per l’individuazione della competenza e della legge nazionale applicabile in caso di insolvenza con problematiche di carattere internazionale. Per far fronte a questa lacuna, la dottrina italiana prevalente riconduce, ad esempio, la disciplina del fallimento internazionale all’art. 9 della legge fallimentare italiana (R. D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.), secondo cui il fallimento è dichiarato

dal tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa. L’esigenza di una disciplina di diritto fallimentare internazionale si è attenuata dopo l’entrata in vigore, nell’Unione europea, del Reg. CE 1346/2000 sulle procedure di insolvenza transfrontaliere, che ha regolato in maniera uniforme le principali questioni di giurisdizione e legge applicabile nei fallimenti di un debitore facendo riferimento al centro principale degli interessi di quest’ultimo (c.d. COMI, dall’inglese “Center Of Main Interest”) situato in uno Stato membro. Il nuovo Reg. UE 2015/848 abrogherà e sostituirà definitivamente il Reg. CE 1346/2000 a partire dal 26 giugno 2017 (con eccezione per alcune previsioni che diverranno applicabili soltanto successivamente), introducendo importanti novità e chiarimenti circa la determinazione del giudice competente a gestire la procedura di insolvenza e, conseguentemente, della determinazione della legge nazionale applicabile alla procedura concorsuale stessa, nonché ampliando il campo di applicazione del regolamento a tutte le procedure concorsuali.

LA DETERMINAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE E LA LEGGE APPLICABILE FINO AD OGGI La nozione di COMI, ossia del centro principale degli interessi del debitore, costituiva e costituisce il criterio primario per individuare la competenza dell’organo giurisdizionale a cui attribuire il potere di apertura e gestione di una procedura principale di insolvenza transfrontaliera. Se non che, il Reg. CE 1346/2000 sulle insolvenze trasfrontaliere, non ne forniva, sino ad oggi, una definizione univoca. L’art. 3.1 del Reg. CE 1346/2000 prevedeva infatti che “Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.” Tale disposizione era da leggersi unitamente al “considerando” n. 13 secondo cui “per centro de-

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gli interessi principali si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi”. I medesimi criteri per la competenza internazionale valgono anche per la legge nazionale applicabile alla procedura concorsuale; ai sensi infatti dell’art. 4 del Reg. CE 1346/2000, alla procedura fallimentare si applica la legge dello Stato membro nel cui territorio tale procedura è aperta (c.d. lex concursus). La giurisprudenza nazionale e comunitaria nell’interpretazione di tale norma ha cercato di chiarire che, ai fini della individuazione della competenza del giudice, per COMI dovesse intendersi in modo univoco il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale e riconoscibile dai terzi la gestione dei suoi interessi. È agevole, però, comprendere come fosse ben possibile che, in concreto, i giudici di più d’uno Stato si potessero ritenere competenti, ciascuno di essi, ad aprire la procedura d’insolvenza transfrontaliera, generando così un conflitto di giurisdizione ed un conflitto di leggi applicabili. Si aggiunga che, nei casi in cui la richiesta di apertura della procedura d’insolvenza venisse rivolta ai giudici di più d’uno Stato, tutti astrattamente competenti, il Reg. CE 1346/2000 considerava come procedura principale quella che veniva aperta per prima. Nel concreto, questo impianto normativo ha generato distorsioni nel sistema, atteso che non veniva favorito il Paese dove effettivamente fosse il “centro degli interessi principali”, quanto piuttosto quello che riusciva ad aprire più prontamente la procedura d’insolvenza, generando il noto fenomeno del cosiddetto “forum shopping” (ricerca del tribunale fallimentare ritenuto più favorevole dall’istante). In particolare: le procedure secondarie Le perplessità maggiori nascevano quando, accanto alla procedura principale, venivano aperte anche una o più procedure secondarie; salvo rare eccezioni, di solito, le procedure secondarie hanno unicamente finalità liquidative ed è bene chiarirlo, possono finire per rappresentare un depotenziamento di quella principale. Infatti, data la possibilità di aprire un numero indefinito (potenzialmente senza limiti), e considerato che ogni procedura è destinata a seguire le regole fallimentari del rispettivo singolo Paese, non è difficile immaginare la violazione della c.d. par condicio creditorum, atteso che ogni creditore è destinato a ricevere una soddisfazione diversa del proprio credito in

base al Paese nel quale si trova ad operare la procedura concorsuale alla quale il creditore fa capo. La verifica necessaria ad individuare l’ubicazione del COMI veniva dunque condotta in concreto, sin qui, dal giudice sulla base dei dati fattuali di cui disponeva, senza che vi fosse una norma chiara ad indirizzarlo. La posizione della Corte di Giustizia dell’UE Le pronunce della Corte di Giustizia della Unione Europea in materia di insolvenza transfrontaliera sottolineavano la necessità di comparare sotto il profilo della dimensione e dell’importanza rispettiva i diversi interessi gestiti dal debitore nei luoghi in cui egli svolge la propria attività. Nell’ambito di tale giurisprudenza, assumeva, a tal proposito, centrale rilievo la riconoscibilità da parte dei terzi (per tutte, le decisioni: Eurofood, causa C 241/04, Interedil, causa C 396/09, e Rastelli causa C 191/10). Le novità del nuovo Reg. UE 848/2015 in materia di competenza e legge applicabile Oggi, il Reg. UE 848/2015, recependo le nozioni di elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia, chiarisce che il COMI è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi; al nuovo art. 3.1 si legge infatti “Sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (procedura principale di insolvenza). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”. Nel confermare che il titolo principale attributivo della giurisdizione è il “centro principale degli interessi del debitore”, il Reg. UE 848/2015 ha dunque finalmente chiarito la portata di questa definizione e l’ha riempita di contenuto. COMI delle società e persone giuridiche Per le società e le persone giuridiche continua a valere la presunzione (già vigente nella precedente formulazione della norma) per cui il COMI coincide con il luogo in cui si trova la sede legale dell’impresa, ma si precisa che, ove detta sede sia stata spostata in un altro Stato membro nei tre mesi antecedenti la domanda di apertura della procedura di insolvenza, l’originaria presunzione non opera e la verifica andrà effettuata in concreto, caso per caso (art. 3.1). Inoltre, al fine di consentire un miglior coordinamento tra la procedura principale e quelle, even-

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tuali, secondarie, il giudice adìto per l’apertura della procedura secondaria potrà, su richiesta di chi amministri la procedura principale, rifiutare o rinviare l’apertura di quella secondaria. Ulteriori novità e conclusioni Tra le ulteriori novità, una significativa innovazione ai fini della realizzazione di uno spazio giudiziario europeo, è l’istituzione, prevista dal Reg. UE 848/2015 entro il giugno 2019, di un sistema elettronico di registri fallimentari interconnessi e accessibili gratuitamente dagli operatori degli Stati membri, al fine di favorire la trasparenza e la pubblicità delle procedure d’insolvenza e migliorare l’informazione dei creditori e dei giudici. In conclusione, l’obiettivo che, con il nuovo Reg. 848/2015, il legislatore comunitario intende raggiungere è quello della prevedibilità e della certezza della competenza giurisdizionale e della legge

applicabile in relazione a tutte le procedure d’insolvenza individuate in allegato al Reg. 848/2015, includendo nell’ambito di applicazione della norma comunitaria tutte le procedure concorsuali. In Italia, per esempio, oltre al fallimento, sono inclusi anche il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria (come per esempio quella delle grandi imprese in crisi), gli accordi di ristrutturazione, le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, la liquidazione dei beni. Si tratterà ora di attendere il dipanarsi della prassi internazionale/comunitaria ed il formarsi della relativa giurisprudenza, cosa che avverrà, presumibilmente nell’arco di qualche anno, per valutare la portata, in concreto, di quest’importante novità normativa.

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Renzo Maria Morresi e Ilaria Urso


Clausole Incoterms

LA GIURISDIZIONE NEI CONTRATTI DI VENDITA

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

INCOTERMS E GIURISDIZIONE NEI CONTRATTI DI VENDITA: SVILUPPI RECENTI La sentenza “Electrosteel” della Corte di giustizia UE (causa C-87/10) aveva suscitato estremo interesse fra gli operatori, per avere stabilito il principio, (fino a quel momento non pacifico in giurisprudenza), secondo il quale gli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale possono costituire una pattuizione sul luogo di consegna della merce rilevante ai fini della competenza giurisdizionale nelle controversie transfrontaliere, derivanti da contratti di compravendita di merce in ambito europeo. Come noto, l’art. 5 n.1) del Regolamento 44/2001 stabiliva, quale foro speciale alternativo a quello generale dello Stato membro di domicilio del convenuto, quello del luogo in cui “l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev’essere eseguita”, ulteriormente specificando alla lettera b) che, per i contratti di compravendita di beni, il luogo di esecuzione, salvo patto contrario, è quello, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. Già con la sentenza “Car Trim” (causa C-381/08), la Corte di Giustizia aveva interpretato la disposizione appena citata nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo di consegna dovesse essere determinato in primis sulla base delle disposizioni del contratto, mentre in assenza di pattuizione detto luogo dovesse essere quello della “consegna materiale” dei beni, ovvero il luogo in cui l’acquirente abbia conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre

effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita. La Corte dunque, coerentemente con la ratio del Regolamento, aveva dimostrato di preferire il cosiddetto “criterio fattuale ed economico” al criterio “normativo” – sino a quel momento seguito da una parte della giurisprudenza – secondo il quale viceversa occorreva individuare ai fini giurisdizionali il luogo di consegna della merce in base alle disposizioni della legge di volta in volta applicabile al contratto, il che spesso conduceva a risultati pratici ben diversi (cfr. ad esempio l’art. 31 della Convenzione di Vienna).

SENTENZA ELECTROSTEEL La successiva sentenza “Electrosteel” aggiungeva dunque un tassello importante, statuendo che “Al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato in base al contratto, il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms (International Commercial Terms), elaborati dalla Camera di commercio internazionale, nella versione pubblicata nel 2000.” Particolare rilevanza, in tale contesto, risultava attribuita al termine di resa “Ex Works” giacché a giudizio della Corte questo specifico termine – nell’interpretazione datane dagli Incoterms beninteso – inequivocabilmente rifletterebbe una pattuizione sulla consegna, come evidenziato dai punti A4 e B4 da cui si evince la coincidenza fra luogo di “delivery” da parte del venditore e luogo di “delivery taking” da parte dell’acquirente. Peraltro, la Corte rimetteva al giudice del rinvio la valutazione se la clausola “Resa: Franco [nostra] sede” che era stata sottoposta alla sua attenzione nel caso specifico, corrispondesse o meno all’Incoterm “Ex Works” o comunque ad una clausola o ad un altro uso abitualmente impiegato nel commercio, idoneo a identificare con chiarezza, senza necessità di ricorrere al diritto sostanziale applicabile al contratto, il luogo di consegna dei beni conformemente a tale contratto. Coincidenza del-

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la quale, peraltro, autorevole dottrina ha, a nostro avviso condivisibilmente, dubitato. Ad ogni modo, tale pronuncia aveva lasciato molti presagire che, mediante gli Incoterms, ed in particolare pattuendo o anche solo apponendo sui propri documenti commerciali il termine di resa “Ex Works”, le imprese fornitrici di beni destinati ad acquirenti di altri Paesi europei avrebbero potuto legittimamente assicurarsi l’accesso ai Tribunali del proprio Paese in caso di dispute derivanti dal contratto di vendita, in primis per il recupero del credito derivante dal mancato pagamento della merce fornita. Con ciò ovviando alla difficoltà di ottenere dall’acquirente l’accettazione scritta di una clausola contrattuale che prevedesse il foro competente esclusivo nel proprio Paese. Frattanto, con effetto dal 10 gennaio 2015, il Regolamento 44/2001 veniva sostituito dal nuovo Regolamento (UE) n. 1215/2012 del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. L’art. 7 del Regolamento 1215/12, peraltro, riprendeva pressoché immutate le disposizioni di cui all’art. 5 del Regolamento 44 sul punto.

GIURISPRUDENZA ITALIANA ED ESTERA SUCCESSIVA ALLA SENTENZA ELECTROSTEEL Sennonché, la giurisprudenza italiana ed estera che è seguita alla sentenza “Electrosteel”, si è dimostrata estremamente restrittiva nell’ammettere che un termine di resa possa concretizzare una vera e propria pattuizione sul luogo di consegna, tale da spostare la giurisdizione in un Paese diverso rispetto a quello di destinazione finale della merce. Tutto ciò con buona pace delle aziende produttrici e fornitrici le quali, in caso di dispute, ove non si cautelino diversamente in sede contrattuale, saranno pressoché inevitabilmente costrette a litigare nel foro della parte acquirente, e ciò si badi bene quale che sia l’oggetto della lite, tenuto conto del fatto che i criteri di giurisdizione di cui ai Regolamenti europei vanno per principio ad applicarsi a qualsiasi tipo di controversia derivante dal contratto di vendita.

Il caso è il seguente. Una società olandese cita in giudizio una società tedesca dinanzi alla corte distrettuale di Rotterdam, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da difetti in un macchinario acquistato dalla prima presso la seconda. La società tedesca contesta il difetto di giurisdizione della corte di Rotterdam con una duplice argomentazione: la presenza di una clausola nelle proprie condizioni generali di vendita indicante la giurisdizione tedesca, e – in base all’art. 7(1)(b) del Reg.1215/12 – la circostanza che la consegna del macchinario sarebbe avvenuta in Germania con la consegna al primo vettore. La corte di Rotterdam rigetta il primo argomento per difetto di prova circa l’accettazione della clausola che fissava in Germania il foro competente (non essendo stati dimostrati i requisiti di cui all’art. 25 del Reg. 1215/12 per la validità dell’accordo). Quanto al secondo argomento, la corte olandese individua invero il riferimento ad un Incoterm nel contratto fra le parti (in specie, il termine CPT “Carriage Paid To Rotterdam”), ma osserva come tale riferimento fosse contenuto esclusivamente nella clausola di determinazione del prezzo giacché appunto si precisava che il prezzo di acquisto doveva calcolarsi “CPT Rotterdam”. Viceversa, nelle clausole contrattuali dedicate alla consegna non vi era menzione alcuna di un Incoterm, né in altro modo veniva precisato contrattualmente il luogo dove la consegna dovesse avvenire. Questo è sufficiente alla corte olandese per considerare la clausola CPT come inserita al solo fine di suddividere i costi ed eventualmente i rischi del trasporto, ma non specificamente intesa a pattuire il luogo di consegna o quantomeno non in maniera rilevante per individuare la giurisdizione. Pertanto, coerentemente con gli insegnamenti delle sentenze Car Trim ed Electrosteel, una volta esclusa la presenza di una pattuizione contrattuale sul luogo di consegna, il Rechtbank Rotterdam individua il luogo di consegna nella diversa località olandese dove il macchinario risultava essere stato effettivamente consegnato (ovvero messo a disposizione dell’acquirente nella sua destinazione finale) ossia la località di Waddinxveen, e si dichiara incompetente a decidere nell’azione per danni promossa dalla società olandese.

LA SENTENZA DELLA CORTE DISTRETTUALE DI ROTTERDAM

ESEMPI DI SENTENZE IN LINEA CON LA SENTENZA ELECTROSTEEL

Recentissimo esempio di tale orientamento restrittivo è la sentenza resa dalla corte distrettuale di Rotterdam (Rechtbank Rotterdam) in data 15.7.2015, in applicazione del nuovo Regolamento 1215/12.

Tale sentenza ad ogni modo non può certo dirsi isolata né sorprendente. Riportiamo qui di seguito alcuni esempi dell’orientamento ugualmente restrittivo, assunto dalla giurisprudenza italiana

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pur a seguito della pronuncia “Electrosteel”, con l’effetto di rigettare azioni legali di recupero del credito promosse da società fornitrici italiane nei confronti di acquirenti di altri Paesi UE per mancato pagamento della merce venduta: - Tribunale di Padova, sentenza 3 maggio 2012: “la presenza della clausola Incoterms 2000 “carriage paid to customer warehouse” non determina un mutamento del luogo di destinazione finale della merce e, dunque, del luogo in base al quale va determinato il giudice competente; …….. nel caso di specie la clausola in questione comportava solo l’obbligo per il venditore di sostenere tutte le spese di trasporto della merce fino al magazzino del cliente, rilevando, dunque, solo sulla ripartizione tra le parti dei costi, ma non determinando alcuno spostamento del luogo di consegna finale dei beni convenzionalmente pattuito.” - Tribunale di Piacenza, sentenza 14 maggio 2013: non rileva il riferimento agli Incoterms inserito da una sola delle parti nella propria conferma d’ordine, poiché è necessario verificare la sussistenza di una inequivoca volontà di entrambe le parti anche in tema di individuazione della giurisdizione. (Nella specie peraltro era emersa un’incongruenza tra la conferma d’ordine con clausola ex works ed i documenti di consegna che invece riportavano “franco destino”). - Corte di Cassazione, ordinanza 21 gennaio 2014 n.1134: “…non rilevano … le modalità di esecuzione del trasporto, il luogo di consegna delle merci al vettore, il fatto che il vettore possa essere stato incaricato dal compratore, la presenza di clausole “Frei Haus/Free of Charge/Départ usine”, in mancanza di una espressa e congiunta volontà delle parti in merito alla modificazione del luogo di consegna materiale dei beni compravenduti.” - Corte di Cassazione, ordinanza 14.11.2014 n. 24279: non può assumere valore la dicitura Ex Works unilateralmente inserita nelle fatture della fornitrice italiana, non dimostrando un accordo contrattuale; né le indicazioni relative al luogo di presa in carico della merce contenute nei documenti di viaggio (CMR); viene per contro dato rilievo all’indicazione del luogo di consegna presso la società destinataria in Slovenia, contenuto nelle stesse CMR. - Tribunale di Milano, sentenza 21.1.13 n.73: non dà rilievo alla pattuizione Ex Works, pur provata, affermando che debba comunque prevalere un criterio economico che porta inevitabilmente al luogo di destinazione finale.

CONCLUSIONI Ci sembra peraltro di poter affermare, dall’esame delle sentenze appena citate, che, almeno nella maggior parte dei casi, la conclusione dei giudici circa l’irrilevanza del termine di resa per la definizione del luogo di consegna, pare influenzata dal non corretto utilizzo dello strumento ad opera delle parti. Così, in alcuni casi, le decisioni fanno riferimento a clausole Ex Works non realmente pattuite, in quanto inserite in documenti unilaterali della parte venditrice (conferme d’ordine o fatture), oppure in condizioni generali di vendita non sottoscritte o sottoposte solo dopo la conclusione del contratto. Inoltre, nei casi esaminati non sembra che i termini di resa fossero stati sempre indicati con la dizione corretta suggerita dalla stessa pubblicazione della CCI, che consiste nell’indicare la sigla del termine di resa in tre lettere (ad es. EXW), unitamente al luogo prescelto ed all’espresso riferimento agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale nonchè all’edizione degli stessi. Il non corretto riferimento in sede contrattuale agli Incoterms CCI determina incertezza sull’effettiva volontà comune delle parti di interpretare il termine di resa secondo tali regole. Anche nei casi che hanno riguardato i termini “C”, dei quali peraltro, va detto, autorevoli autori hanno posto in dubbio la valenza nel determinare il luogo di consegna per la loro stessa natura (quindi anche a prescindere dalla loro più o meno corretta designazione), pare evincersi che non fossero state rispettate le indicazioni contenute nella pubblicazione. Ad esempio, nella definizione del termine CPT “Carriage Paid To” contenuta negli Incoterms 2010, si legge “The parties are well advised to identify as precisely as possible in the contract both the place of delivery, where the risk passes to the buyer, and the named place of destination to which the seller must contract for the carriage”. A quanto sembra, nei due casi esaminati relativi ai termini “C” la clausola menzionava solo il secondo luogo (quello sin dove il venditore dichiarava di voler sostenere i costi di trasporto) ma non il primo (quello della consegna, dove si determinava il passaggio del rischio). Sembra quindi potersi concludere raccomandando agli operatori un’accorta gestione dei documenti contrattuali e commerciali, ivi inclusa la stesura ed il posizionamento delle clausole Incoterms, le quali possono avere rilevanza anche ai fini qui esaminati (secondo quanto stabilito nella sentenza Electrosteel) oltre che beninteso per regolamentare altri cruciali aspetti connessi all’operazione di vendita.

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Maurizio Gardenal Christian Montana


Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: Unionalimentari

ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Additivo E 243 La Commissione ha pubblicato il reg. 2015/1725 che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dell’etil lauroil arginato (E 243). Tartrato di Ferro come antiagglomerante La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/1739 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’impiego del tartrato di ferro come antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei.

AGRICOLTURA BIOLOGICA Certificazione mezzi tecnici biologico Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato la nota 65880 del 2 ottobre 2015 concernente la possibilità di certificazione mezzi tecnici impiegati in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007.

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Diarrea epidemica del suino La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/1746 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 prorogando il periodo di applicazione delle misure di protezione in relazione alla diarrea epidemica del suino.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Dematerializzazione del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato le disposizioni relative alla dematerializzazioni del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Elenco DOP e IGP Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato l’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 29 settembre 2015). Concessioni contributi DOP e IGP Il Ministero delle Politiche Agricole ha pubblicato la modifica al Decreto n. 53334 del 28 luglio 2015 concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009. oOo

DATI DI MERCATO 39a SETTIMANA (DAL 21 AL 27 SETTEMBRE 2015) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; suini; vini e alcolici.

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www.vinoesapori.it STRADE DEL VINO E SAPORI “APERTO OGGI” Di seguito trovate le cantine e le aziende che possono essere visitate di settimana in settimana dal 12 ottobre al 13 dicembre senza bisogno di prenotazione! Da lunedì 12 ottobre a domenica 25 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 Da lunedì 26 ottobre a domenica 13 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 Visitate la sezione “Da scoprire” nel sito www.vinoesapori.it/it/emozioni per conoscere gli eventi e le iniziative organizzate negli orari di apertura indicati. PROVINCIA DI GORIZIA

PROVINCIA DI PORDENONE

CANTINA

PROVINCIA DI UDINE

19/10 26/10 02/11 09/11 16/11 23/11 30/11 07/12 25/10 01/11 08/11 15/11 22/11 29/11 06/12 13/12

Komjanc Alessio, San Floriano del Collio - Tel. 0039 0481 884197 Bessich, Roveredo in Piano Tel. 0039 0434 949898 Cadibon, Corno di Rosazzo Tel. 0039 0432 759316 Cantina I Magredi, S. Giorgio della Rich - Tel. 0039 0427 94720 0039 0427 948204 Colle Villano, Faedis Tel. 0039 0432 728890 Ferruccio Sgubin, Dolegna Del Collio - Tel. 0039 0481 60452 0039 347 8914256 - 0039 347 0562369 Fossa Mala, Fiume Veneto Tel. 0039 0434 959872 0039 0434 957997 Humar, San Floriano del Collio Tel. 0039 0481 884197 La Ganga di Alfio Lovisa, S. Giorgio della Rich. - Tel. 0039 339 8493006 Mont’Albano Agricola, Povoletto Tel. 0039 0432 647016 0039 345 8139501 Pascolo Alessandro, Dolegna del Collio Tel. 0039 0481 61144 Tenuta di Blasig, Ronchi dei Legionari - Tel. 0039 0481 475480 0039 338 3991419

Verificate eventuali aggiornamenti del calendario nella sezione “Aperto oggi” del sito www.vinoesapori.it


I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo

RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione. Dati relativi alla settimana n. 40, dal 28 settembre al 4 ottobre 2015 È possibile richiedere l’elenco riepilogativo delle 46 notifiche (di cui 10 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Un’allerta è stata avviata dall’Italia, relativa a presenza di Norovirus in ostriche provenienti dalla Francia, mentre altri paesi hanno avviato alcune allerte per merce proveniente dal nostro paese. In particolare, l’Irlanda per salsa al pesto italiana mancante dell’indicazione relativa alla presenza di allergeni quali latte e glutine e la Germania per rischio di rottura del contenitore (vetro) in “noodle sauce napoli”, condimento per pasta. oOo

UNIONALIMENTARI: AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE NORMATIVA ALIMENTARE Durante le ultime settimane si è sentito spesso parlare media e web della reintroduzione dell’obbligo dello stabilimento per i prodotti alimentari in etichetta. In verità per ora si tratta più precisamente del via libera, da parte del Governo, alla delega al Ministero per procedere alla reintroduzione dell’obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione o confezionamento. Aspetti, questi, introdotti con lo schema di disegno di legge di delegazione europea, che prevede non solo la reintroduzione dell’indicazione in etichetta, quanto anche l’adeguamento della normativa nazionale, nello specifico il D.Lgs. 109/1992, alle disposizioni del regolamento UE n. 1169/2011 concernente la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

UnionAlimentari ha espresso e comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico le proprie perplessità circa l’introduzione di una normativa solo nazionale, pertanto vincolante solo per le aziende nazionali e per gli alimenti da queste prodotte e commercializzate sul territorio nazionale, ma non applicabile ai prodotti fabbricati o confezionati negli altri paesi. Unionalimentari aveva già chiesto nel dicembre 2014 di promuovere tale iniziativa a livello Comunitario, in sede di Commissione, proprio per evitare di introdurre un obbligo che andrà ad incidere economicamente solo sulle aziende nazionali, o quanto meno di farlo in conformità con le norme comunitarie evitando l’introduzione di nuovi obblighi e successive procedure di infrazione a carico del nostro paese. Oltre al fatto di evitare che le aziende che hanno appena modificato gli impianti stampa osservando le disposizioni comunitarie debbano nuovamente rimettere mano, con ovvio aggravio economico. Con l’obiettivo di seguire le disposizioni comunitarie in queste ultime settimane l’associazione nazionale ha lavorato a stretto contatto con gli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico. Anche per evitare i frequenti errori che si verificano quando le disposizioni sono predisposte dal Ministero delle Politiche Agricole, che frequentemente introduce nuovi adempimenti non conformi al regolamento Comunitario, quale ad esempio l’indicazione dell’origine. Ricordiamo infatti, che attualmente è pendente sull’Italia una procedura di pre-infrazione proprio a causa della modifica alla normativa sul “Made in Italy” L. 350/2003 che viola gli stessi principi europei, votati e condivisi dall’Italia in sede Comunitaria. Sostanzialmente è anche stata data un’accelerazione ai lavori sui testi per la revisione delle norme nazionali sull’etichettatura e sull’apparato sanzionatorio per le informazioni ai consumatori, per non inficiare, in attesa di una riorganizzazione dei ruoli in base alla legge delega, tutto il lavoro svolto lo scorso anno, in combinato con il Ministero dello Sviluppo Economico, lo stesso Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed il Ministero della Salute. Il testo fino ad ora elaborato riguarda il riassetto dell’attuale D.Lgs. 109/1992, e degli aspetti relativi alle informazioni per i prodotti alimentari non espressamente disciplinate, o disciplinate solo in parte, a livello comunitario e per le quali gli Stati membri, salvo preliminare procedura di comunicazione all’Unione, possono adottare o mantenere a livello nazionale. Nel corso delle prossime settimane sarà condiviso

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maggiormente il lavoro svolto, nelle sedi istituzionali, a vantaggio delle PMI agroalimentari. oOo

DEMATERIALIZZAZIONE REGISTRO DI CARICO E SCARICO AGGIORNAMENTI Il DL 24 giugno 2014, n. 91, ha disposto, in materia di semplificazione, la dematerializzazione del registro di carico e scarico (sostanze zuccherine, latte conservato, produzione burro e paste/sfarinati). Segnaliamo le nuove FAQ, le guide relative agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e la versione nuova della documentazione tecnica sui servizi di cooperazione (web-service) per tutti

i registri (sostanze zuccherine, latte conservato, produzione burro e paste/sfarinati). - Guida alla gestione dei servizi web Mipaaf v02; - FAQ-4 settembre 2015; - Guida_rapida_registro_burro_v2 (S-MIPMRGE-K3-15001); - Guida_rapida_registro_zucchero_v3 (SMIP-MRGC-K3-15001); - Guida_rapida_registro_paste_v3 (S-MIPMRGB-K3-15001); - Guida_rapida_registro_latte_v3 (S-MIPMRGD-K3-15001). Unionalimentari segnala inoltre di aver presentato alcune richieste di chiarimento, tuttora pendenti, all’Ispettorato Centrale Repressione Frodi del Ministero delle Politiche Agricole.

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R.C.A.: dematerializzazione dei contrassegni assicurativi COMUNICATO STAMPA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Come illustrato su Apinforma n. 17/2015, p. 44, dal 18 ottobre 2015 non è più necessario esporre sul parabrezza dei veicoli il contrassegno assicurativo per la responsabilità civile verso terzi (R.C.A.), essendo stato portato a termine il nuovo sistema di controllo elettronico. In vista della novità il Ministero dei Trasporti ha diramato un comunicato stampa. Il comunicato non apporta sostanziali elementi di novità rispetto quanto già noto, salvo il richiamo alla possibilità di scaricare dal sito del Portale dell’automobilista l’applicazione “I Patente” che rende possibile a tutti i cittadini la verifica dello stato di copertura assicurativa di qualsiasi autoveicolo, accedendovi con il numero di targa. Qualche altra indicazione viene fornita sulle applicazioni a esclusivo uso delle Forze dell’ordine e delle prefetture. Per opportuna conoscenza se ne riporta integralmente il testo. “A decorrere dal 18 ottobre 2015, cessa l’obbligo di esporre sull’auto i contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. Resta esclusivamente l’obbligo di portare a bordo il certificato di assicurazione, pena l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 180 del Codice della strada. Una innovazione – commenta il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio – che va nel senso di una pubblica amministrazione più vicina ai cittadini, più semplice e trasparente. Un cambiamento che

avviene poiché sono stati portati a termine tutti gli adempimenti necessari per la dematerializzazione dei contrassegni stessi, così come previsto dall’art. 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge. 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto interministeriale 9 agosto 2013, n. 110. La smaterializzazione del contrassegno è possibile a seguito della costituzione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il CED della Direzione generale per la Motorizzazione, della banca dati contenente le informazioni relative alla copertura assicurativa dei veicoli, aggiornata in tempo reale dalle compagnie di assicurazione per il tramite di ANIA. Inoltre, è stata realizzata un’applicazione, ad accesso pubblico per tutti i cittadini, disponibile sul sito web www.ilportaledellautomobilista.it si può scaricare l’app I Patente accedendo, con il numero di targa, allo stato della copertura assicurativa di un qualunque veicolo automobilistico. Su questo sito web è anche disponibile, per i soli organi di polizia, un’applicazione che fornisce le informazioni di dettaglio delle coperture assicurative, comprese quelle relative agli intestatari dei veicoli, al fine di consentire l’adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori. L’accertamento della violazione degli obblighi RCA auto sarà inoltre consentita anche attraverso i dispositivi per il controllo del traffico ed il rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada. Infine, sempre sullo stesso sito web, è anche disponibile un’applicazione che consente alle Forze dell’ordine ed alle Prefetture di ottenere gli elenchi dei veicoli non coperti da assicurazione, distinti per provincia di residenza dei relativi intestatari. In tal modo, i cittadini e le forze di polizia potranno disporre di informazioni costantemente aggiornate della situazione relativa alla copertura assicurativa dei veicoli.” (AdT)

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Autotrasporto in Germania. Salario minimo garantito NOTA DELL’AMBASCIATA D’ITALIA A BERLINO E ALTRE PRECISAZIONI

Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 17/2015, pp. 51-56 in merito all’introduzione di una nuova modulistica sull’osservanza della normativa sul salario minimo garantito in Germania, per segnalare alcuni chiarimenti forniti dall’Ambasciata d’Italia a Berlino (di seguito Ambasciata) su interpellanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a sua volta sollecitato da Conftrasporto, la confederazione a cui aderisce il gruppo trasporti e logistica dell’Associazione. I chiarimenti riguardano, appunto, il nuovo modello da inviare all’Ufficio delle dogane di Colonia. L’Ambasciata Italiana ha predisposto una traduzione delle istruzioni diramate dall’Autorità doganale germanica, con riferimento alle espressioni “Einsatz” e “Einsatzzeitraum”. Queste espressioni figurano sulla tabella recane l’elenco dei lavoratori utilizzati per il servizio di trasporto per e dalla Germania (p. 56 del citato n. di Apinforma). In dettaglio l’Ambasciata ha fornito le seguenti precisazioni: 1. Per missione di servizio (Einsatz) si intende il soggiorno senza interruzioni del conducente in Germania. Tale dato prescinde dal numero di viaggi effettuati nel corso del soggiorno sul suolo tedesco; pertanto, una missione di servizio corrisponde al periodo compreso tra l’ingresso e l’uscita dalla frontiera tedesca. 2. Per periodo programmato per missioni di servizio (Einsatzzeitraum) si intende il periodo compreso tra l’inizio della prima missione e la fine dell’ultima missione privata. Esempio: il datore di lavoro x, nell’arco del periodo da lui dichiarato compreso tra il 1° luglio 2015 e il 25 novembre 2015, impiega due dipendenti. L’impiegato A (sic) inizia la sua prima missione il 1° luglio 2015 e termina l’ultima missione il 24 ottobre 2015. Il periodo

programmato per missioni di servizio inizia, quindi, il 1° luglio 2015 e finisce il 24 ottobre 2015. L’impiegato B (sic) inizia la sua prima missione il 15 agosto 2015 e termina l’ultima missione il 25 novembre 2015. Il periodo previsto per missioni di servizio inizia, quindi, il 15 agosto 2015 e finisce il 25 novembre 2015. Il periodo programmato per missioni di servizio per ciascun impiegato (sic) può, pertanto, scostarsi dal periodo dichiarato nel programma di missioni da lui consegnato. Complessivamente, il periodo programmato per missioni di servizio, conformemente alla durata massima del periodo di dichiarazione, non può superare i 6 mesi. Quanto, poi, alle agevolazioni introdotte di recente dalle Autorità germaniche, le istruzioni pubblicate sul link: www.zoll.de/EN/Businesses/Work/ Foreign-domiciled-employers-posting/Obligatory-notification-workers-posted/obligatory-notification-workers-posted_node.html;jsessionid=B3 CB33A13B4E02D61F4A98661FCE2935.intranet1 riportano quanto segue, di cui si fornisce anche una traduzione informale. “Notifications pursuant to the Minimum Wage Act are not required with regard to employees whose sustained pay exceeds a gross 2,958 euros a month, or whose sustained regular monthly pay exceeds a gross 2,000 euros provided that the employer can submit evidence of such payment for the past full twelve months (disregarding any times without entitlement to pay), as laid down in Section 1 of the Ordinance on Minimum Wage Documentation Obligations (Mindestlohndokumentationspflichten-Verordnung - MiLoDokV). Notifications under both MiLoG and AEntG legislation may also be dispensed with where an employer’s spouse, registered life partner, child(ren) and/or parent(s) work in that employer’s operation. Where the employer is a legal person or a partnership with capacity to act in its own right, they are relieved from the notification obligation only in cases where the above family relationship exists with the organ (or a member of such organ) entitled to represent the legal person, or with an authorised partner in the partnership

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(cf. Section 1(2) MiLoDokV). Family members who are not under an employment contract and who engage in the operation’s affairs by virtue of their family relationship only, are not deemed to be employees and therefore not subject to the reporting obligations regulated by the MiLoG and AEntG legislation.” “Le notificazioni relative al ‘salario minimo garantito’ non sono richieste ai datori di lavoro relativamente ai lavoratori che percepiscono una retribuzione mensile lorda superiore a 2.958 euro ovvero percepiscono una retribuzione regolare mensile lorda superiore a 2.000 euro, a condizione che il datore di lavoro dimostri di averla corrisposta nei 12 mesi antecedenti (escludendo ogni periodo senza titolo alla retribuzione), come riportato nella Sezione 1 dell’ordinanza sugli obblighi relativi al ‘salario minimo garantito’ (Mindestlohndokumentationspflichten-Verordnung – MiLoDokV). Parimenti non si applicano le notificazioni attinenti alle normative MiLoG e AEntG, quando il lavoro in questo genere di attività viene prestato dal coniuge, dal convivente, dai figli e/o dai genitori del datore di lavoro. Se il datore di lavoro è una persona giuridica o un socio con potere di firma, è esentato dall’obbligo di notificazione solo nel caso in cui la suddetta relazione familiare sussiste in qualità di organo (o componente di tale organo) titolato a rappresentare la persona giuridica o il socio incaricato nella società di persone (cfr. la Sezione 1(2) MiLoDokV). I componenti familiari che non sono assunti e che sono impiegati in questo genere di operazioni solo in virtù del loro legame familiare non sono considerati lavoratori e, pertanto, non sono soggetti a osservare gli obblighi della normativa sulla MiLog e sulla AEntG.”

In buona sostanza, è introdotta un’esenzione dalle notifiche stabilite dalla normativa sul salario minimo e dalle registrazioni relative all’inizio, fine e durata del lavoro giornaliero in Germania (c.d. time sheet), quando si verifichi una delle seguenti condizioni: - la retribuzione media mensile dell’autista è superiore a 2958 euro lordi; - la retribuzione mensile dell’autista può anche essere inferiore a 2958 euro lordi, purché negli ultimi 12 mesi sia stata superiore a 2.000 euro lordi; - l’autista, oltre che dipendente, è parente stretto del datore di lavoro (coniuge, convivente, figlio o genitore). La documentazione (in lingua tedesca, non in altre lingue) atta a comprovare il rispetto di una delle predette condizioni, dovrà essere esibita alle autorità tedesche in caso di controlli. Peraltro l’International Road Transport Union (IRU) fa sapere che, allo stato attuale, permangono ancora incertezze sugli elementi della retribuzione da prendere in esame ai fini del calcolo del salario minimo (ad es. per le maggiorazioni e i supplementi). Proprio per questo motivo si raccomanda alle imprese di considerare tale esenzione con le dovute cautele. Altre informazioni in merito a questo obbligo sono disponibili anche in lingua inglese, nella forma delle F.A.Q, al link sottoindicato: http://www.zoll.de/SharedDocs/Boxen/EN/ Fragen/0079_fragen_antworten_milog_milomeldv_mobil.html?nn=92222 Per la documentazione citata e quant’altro fosse necessario gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Concessionaria Esclusiva per la pubblicitĂ su

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Riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2014 AL VIA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE CON SCADENZA AL 6 NOVEMBRE 2015 Si fa seguito a quanto anticipato con circolare associativa prot. 239/AdT dell’8 ottobre 2015, per segnalare che con deliberazione n. 05/2015 del 29 settembre 2015, pubblicata sulla G.U. n. 230 del 3 ottobre 2015, il Comitato Centrale dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi (di seguito, rispettivamente Comitato centrale e Albo) ha adottato i criteri e le modalità sull’utilizzo delle risorse per il pagamento delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali per il 2014. Per l’anno in questione dette risorse ammontano complessivamente a 58.090.060 euro. Le imprese interessate di autotrasporto di cose in conto terzi e in conto proprio dovranno presentare la domanda di ammissione al beneficio secondo le modalità ormai consolidate a partire dalle ore 09.00 del 6 ottobre e fino alle ore 14.00 del 6 no-

vembre 2015, accedendo alla sezione dedicata del sito web del Comitato centrale www.alboautotrasporto.it. I tratti salienti della deliberazione possono così riassumersi: - alla riduzione possono accedere le imprese di autotrasporto in conto terzi e loro raggruppamenti (consorzi, cooperative) e in conto proprio, italiane e comunitarie, che abbiano effettuato dei transiti autostradali nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2014, con veicoli adibiti all’autotrasporto di cose appartenenti alle classi autostradali B3, B4 e B5, di categoria ecologica Euro 3 o superiori; il fatturato annuale, a cui vanno commisurate le riduzioni di pedaggio, è calcolato unicamente sulla base dell’importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti del 2104 per i quali le società concessionarie delle autostrade abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2015; - al fatturato totale annuo in pedaggi realizzato con i predetti veicoli, si applicano i seguenti moltiplicatori: 1 per i veicoli Euro 3, 2 per i veicoli Euro 4 e 2,5 per i veicoli Euro 5 e superiori; al fatturato come sopra rideterminato, vengono quindi applicate le sottostanti percentuali di rimborso:

FATTURATO GLOBALE PEDAGGI (IN EURO)

PERCENTUALE DI RIDUZIONE

da 200.000 a 400.000

4,33%

da 400.001 a 1.200.000

6,50%

da 1.200.001 a 2.500.000

8,67%

da 2.500.001 a 5.000.000

10,83%

oltre 5.000.000

13,00%

- resta confermata l’ulteriore percentuale di riduzione per i transiti notturni a favore delle imprese che abbiano ottenuto almeno il 10 % del fatturato in pedaggi con ingresso in autostrada dopo le 22.00 ed entro le 02.00 ovvero uscita dopo le 02.00 e prima delle 06.00. - resta anche confermato che, se l’ammontare complessivo delle richieste risultasse superiore (o inferiore) alle risorse stanziate, il Comitato centrale rideterminerà il calcolo degli anzidetti coefficienti e, per conseguenza, la percentuale del rimborso.

Per quanto riguarda la compilazione in forma telematica della domanda, a pena di inammissibilità, le imprese devono osservare le seguenti prescrizioni dalla deliberazione: - denominazione e sede dell’impresa; - generalità del titolare o del rappresentante legale o del procuratore che la sottoscrive in formato elettronico; - sottoscrizione della domanda con la procedura della firma elettronica, da inserire con l’apposito kit distribuito dai certificatori abilitati (Poste spa, Infocamere et c.); con l’apposizio-

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ne della firma la domanda assume la forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio; - per le imprese e i raggruppamenti aventi sede in altro Stato dell’Unione Europea, il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria. Identica attenzione va riposta: a) alla compilazione in via telematica del prospetto dei veicoli ed in particolare al numero dell’apparato telepass o della tessera Viacard, che deve essere composto da 20 caratteri numerici (per numeri inferiori, occorre inserire tanti zeri iniziali quanti ne servono per arrivare a 20 caratteri); b) al pagamento della marca da bollo tramite bollettino postale sul c.c.p. 4028, i cui estremi di versamento vanno, poi, inseriti negli appositi campi; c) agli elementi aggiuntivamente prescritti per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, a pena di inammissibilità totale o parziale della riduzione, e, cioè: - numero data d’iscrizione e di eventuale cessazione dell’iscrizione all’Albo (le imprese degli altri Paesi comunitari devono riportare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria); - indicazione delle società autostradali che gestiscono il sistema di pagamento a riscossione differita e relativi codici di fatturazione intestati all’impresa; - indicazione della targa e della categoria ecologica di appartenenza del veicolo a motore con il quale è stato effettuato il transito autostradale e del numero di apparato telepass o tessera Viacard ad esso associato per l’anno 2014.

d) agli elementi aggiuntivamente prescritti per le imprese di autotrasporto cose in conto proprio, a pena di inammissibilità totale o parziale della riduzione, e, cioè: - numero e data di rilascio della licenza di autotrasporto di cose in conto proprio; - indicazione delle società autostradali che gestiscono il sistema di pagamento a riscossione differita e relativi codici di fatturazione intestati all’impresa; - indicazione della targa e della categoria ecologica di appartenenza del veicolo a motore con il quale è stato effettuato il transito autostradale e del numero di apparato telepass o Viacard ad esso associato per l’anno 2013. Specifiche disposizioni che qui, per brevità si omettono, sono destinate ai raggruppamenti d’imprese e alle imprese insediate in altri Paesi dell’Unione europea. Si fa anche presente che, in alternativa all’inserimento manuale, le informazioni obbligatorie relative al prospetto veicoli, ai soci appartenenti ai raggruppamenti, ai raggruppamenti in conto terzi, ai raggruppamenti in conto proprio, possono essere fornite al Comitato centrale utilizzando l’apposita applicazione presente sul sito web dell’Albo nel formato previsto dai tracciati allegati alla deliberazione in esame. Come in passato, ai rimborsi provvederanno le singole società concessionarie sulla base delle convenzioni stipulate fra queste e il Comitato centrale. Per il testo della deliberazione, completa di allegati, e ogni altra informazione le imprese possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO PER IL SETTEMBRE 2015 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 16/2015, p. 60, per segnalare che il 7 ottobre 2015 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov. it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi relativamente al mese di settembre 2015. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel settembre 2015 (pari a 1.360,03

euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,114 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,900 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’I.V.A. e rimborso delle accise). Si rammenta che a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Scadenze aziendali novembre 2015 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2015

MARTEDÌ 10 MODELLO 730/2015 INTEGRATIVO – Scade il termine per la consegna da parte del CAF al dipendente/collaboratore/pensionato della copia del modello 730/2015/integrativo e del relativo prospetto di liquidazione.

MERCOLEDÌ 11 ASSISTENZA FISCALE – MOD. 730 INTEGRATIVO – I CAF ed i professionisti abilitati ai quali è stato consegnato il Mod. 730 integrativo entro il 26 ottobre 2015 devono effettuare la comunicazione ai sostituti d’imposta del risultato contabile finale della liquidazione delle imposte.

LUNEDÌ 16 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di ottobre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di ottobre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al 3° trimestre 2015. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli

interessi del 1%. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo trimestre unitamente a quello dell’imposta relativa al trimestre in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE – RATEIZZAZIONE – Scade il termine per il versamento della 9^ rata dell’Iva, relativa al 2014 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2015 utilizzando il codice tributo 6099. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 – Scade il termine per il versamento della sesta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessati all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 – Scade il termine per il versamento della quinta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 – Scade il termine per il versamento della sesta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 6 luglio. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 – Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della

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proroga del versamento della prima rata dal 7 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS – CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 27,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 30,72% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 23,5% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO – Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2014 – Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale tratte-

nute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2014. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2015 – Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2015. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI – Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI – Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) – Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS – FONDO DI TESORERIA – Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. FONDAPI – Scade il termine per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre settembre/ottobre 2015 - codice bimestre 515 ULTIMA RATA PREMIO INAIL – Scade il termine per il versamento della quarta ed ultima rata del premio INAIL. Il tasso di interesse definitivo per la rateazione dell’autoliquidazione 2014/2015 è stato fissato allo 0,01009726%. INPS – ARTIGIANI E COMMERCIANTI – Quota fissa – Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale); le causali contributo da utilizzare sul mod. F24 sono rispettivamente AF per gli artigiani e CF per i commercianti.

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VENERDÌ 20 ENASARCO – Scade il termine per il versamento dei contributi per il 3° trimestre 2014 (luglio, agosto, settembre). L’istituto consiglia alle ditte che utilizzano per il versamento il RID bancario, al fine di evitare ritardi e sanzioni, di confermare la distinta 10 giorni lavorativi prima della scadenza. FONDAPI – Scade il termine per il versamento FONDAPI per il bimestre settembre/ottobre 2015 - codice bimestre 515

MERCOLEDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di ottobre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 – quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 – quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. INPS/CIG – Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) da parte di datori di lavoro interessati.

LUNEDÌ 30 SECONDA RATA D’ACCONTO IRPEF, IRES, IRAP - Scade il termine per il versamento della seconda rata degli acconti per l’anno 2015 pari al 60% dell’acconto complessivo dovuto. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 – Scade il termine per il versamento della settima rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 – Scade il termine per il versamento della sesta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno ver-

sato la prima rata il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 – Scade il termine per il versamento della sesta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 6 luglio. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2015 – Scade il termine per il versamento della quinta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dal 7 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. ELENCO ACQUISTI DA SAN MARINO – Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione degli acquisti, senza applicazione dell’Iva, presso operatori di San Marino registrati nel mese di ottobre. CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° novembre 2015 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 ottobre 2015. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI – Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale. LIBRO UNICO – Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente ASSISTENZA FISCALE - Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2015 è trattenuto l’importo dell’unica o della seconda rata di acconto per l’Irpef. Se tale retribuzione è insufficiente l’importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40 per cento. CONGUAGLIO MOD. 730 INTEGRATIVO – Operazioni di conguaglio derivanti da dichiarazioni integrative 2015 devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

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CONTRIBUTI IVS – ARTIGIANI COMMERCIANTI – Scade il termine per il versamento a percentuale della seconda rata di acconto del contributo INPS da parte dei lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell’anno precedente, un reddito eccedente il minimale.

attività di lavoro autonomo non iscritti ad alcuna forma previdenziale devono effettuare il versamento del secondo acconto per l’anno 2015 del contributo alla gestione separata dell’INPS nella misura pari al 40 per cento dell’importo dovuto per il 2014; il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche.

GESTIONE SEPARATA INPS – PROFESSIONISTI – I soggetti titolari di partita IVA esercenti

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(PZ-BA)


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