Apinforma n. 18 del 15 ottobre 2016

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 18 15 ottobre 2016

IN PRIMO PIANO ORGANIZZAZIONE

AUTISTI, CRONOTACHIGRAFO E ANCORA FORMAZIONE OBBLIGATORIA: L’ASSOCIAZIONE NON È D’ACCORDO

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 18 15 ottobre 2016

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

Ravvedimento dichiarazioni annuali

6

Il riporto delle perdite d’impresa

9

Le presunzioni di acquisto e vendita

11

Rating di legalità

16

POR FESR 2014-2020, Asse 2, Attività 2.3.A.1

17

Autotrasporto c/t. Contributi per investimenti 2016

28

Voucher per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese

30

Indice mensile rivalutazione t.f.r. settembre 2016

32

Modifiche ed integrazioni del Jobs act

33

Lavoro accessorio

35

Trattativa di rinnovo del CCNL Unionmeccanica

36

Autorità per l’Energia e il Gas

39

Sostanze chimiche

41

SOA: rinnovo per l’Elettrotecnica Manzanese srl

43

Nuova norma regionale attività estrattive (5a parte)

45

Il Documento DGUE, ulteriore complicazione per le imprese

46

EDILIZIA



EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Business News

55

Diritto fisso veicoli dall’Albania

57

Legislazione alimentare

58

Scambi fra Soci

64

Autisti e formazione obbligatoria sull’utilizzo del cronotachigrafo

65

Revisione fuori sede di veicoli industriali

67

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

68

Convenzione Confapi / FCA Italy spa

69

Scadenze aziendali novembre 2016

71

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Ravvedimento dichiarazioni annuali TERMINI E SANZIONI RIVISTE PER SANARE OMISSIONI O ERRORI

PREMESSA Decorso il termine del 30 settembre per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva si apre la possibilità di regolarizzare eventuali errori od omissioni beneficiando della riduzione delle sanzioni utilizzando il ravvedimento operoso. Sull’argomento è intervenuta l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 42 del 12 ottobre 2016 fornendo alcuni chiarimenti.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e negli ultimi mesi è stato oggetto di significativi interventi modificativi. Tra questi, limitatamente ai tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate, la possibilità di farvi ricorso anche alle presenza di controlli da parte dell’amministrazione finanziaria. La Finanziaria dello scorso anno ha inoltre allungato i termini del suo utilizzo a quelli previsti per la decadenza dall’azione di accertamento, vale a dire il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le modifiche hanno poi previsto che le uniche cause ostative al ravvedimento per i tributi amministrati dalle entrate sono: - la notifica di avvisi di irregolarità ex artt. 36bis e 36-ter del DPR 600/72 e 54-bis del DPR 633/72; - la notifica dell’avviso di accertamento o di liquidazione. In definitiva l’avvio di un’attività di controllo o la consegna di un PVC non costituisce più causa ostativa all’accesso al ravvedimento operoso.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ENTRO 90 GIORNI Con riferimento alle regolarizzazione della dichiarazione entro 90 giorni, la circolare 42 ha precisa-

to che il riferimento alla nuova lettera a-bis) comma 1) dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, deve essere inteso quale termine minimo per ricondurre a correttezza una dichiarazione errata. In questi casi siamo di fronte alla sostituzione di una dichiarazione presentata precedentemente, per la quale il contribuente decide di sostituirla o integrarla con una nuova. In questi casi si possono presentare due distinte situazioni: - la dichiarazione integrativa-sostitutiva viene presentata per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato, la sanzione dovuta è pari a 27,78 euro (1/9 di 250); - l’integrazione riguarda errori rilevabili in sede di controllo formale, in questi casi non è prevista l’irrogazione della sanzione. In entrambi i casi tuttavia si rende applicabile la sanzione per gli eventuali omessi versamenti, pari al 30%. Quest’ultima sanzione sarà ravvedibile, e quindi riducibile, in ragione del momento in cui viene regolarizzata. Si deve comunque sottolineare che la regolarizzazione di omissioni o incompletezze per dividendi o plusvalenze relativi a partecipazioni detenute all’estero, la sanzione è più elevata. In questi casi, infatti, la sanzione da prendere a base per il ravvedimento, è pari al 10% dei dividenti e delle plusvalenze conseguiti e non indicati con un minimo di 1.000 euro.

DICHIARAZIONE TARDIVA ENTRO 90 GIORNI Nel caso in cui si presenti la dichiarazione entro il termine di 90 giorni, vale a dire entro il 29 dicembre 2016, la dichiarazione non viene considerata omessa bensì tardiva. In questi casi la sanzione irrogabile è pari a 250 euro, corrispondente a quella prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta. La regolarizzazione tramite ravvedimento richiederà in questi casi il versamento di un importo di 25 euro (1/10 di 250). Ovviamente in questi casi si dovrà provvedere anche a regolarizzare l’imposta, qualora dovuta, oltre agli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento.

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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA OLTRE I 90 GIORNI In caso di correzione di errori oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria non rilevabili mediante i controlli automatizzati, la circolare 42 ha chiarito che siamo in presenza di una dichiarazione infedele per la quale si rende applicabile la sanzione dal 90 al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito usato. In questi casi si renderà necessario presentare una dichiarazione integrativa e provvedere a versare, oltre alle imposte dovute e agli interessi, le sanzioni ridotte sulla base del ravvedimento. In caso di errori rilevabili in sede di controllo formale sarà sempre necessario presentare una dichiarazione integrativa ma in questi casi la sanzione ordinariamente irrogabile è del 30% di ogni importo non versato. Anche in questi casi non troverà applicazione la sanzione di 250 euro. Sarà sempre possibile utilizzare il ravvedimento versando le imposte gli interessi e le sanzioni ridotte.

DICHIARAZIONE OMESSA Ricordiamo che la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dal termine ordinario è sempre considerata omessa e non ravvedibile. Se tuttavia si decide comunque di trasmettere la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sarà irrogabile una sanzione che varia da 150 a 500 euro in assenza di imposta a debito. Ovviamente in questi casi è necessario che non sia stata iniziata alcuna attività di accertamento. La presentazione della dichiarazione oltre i 90 giorni dal termine ordinario di scadenza, comporta la sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione, dal 120 al 250% delle imposte dovute con un minimo di 250 euro. Qualora non siano dovute imposte la sanzione applicabile andrà da 250 a 1.000 euro. Se la dichiarazione omessa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, si applica la sanzione dal 60 al 120% delle imposte dovute con un minimo di 200 euro.

LA REGOLARIZZAZIONE DEI VERSAMENTI Abbiamo visto sopra che per regolarizzare la dichiarazione, spesso si deve sanare anche le imposte. Di seguito proponiamo una scaletta nella quale sono indicate le sanzioni da versare per il ravvedimento graduate in base al momento in cui lo stes-

so viene eseguito. A questo proposito focalizziamo l’attenzione sulle due tipologie di sanzioni più frequenti, vale a dire quella del: - 90% delle maggiori imposte dovute o del minor credito, in caso di errori rilevabili in sede di accertamento; - 30% delle maggiori imposte dovute o del minor credito, in caso di errori rilevabili ex artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973. Nel primo caso il ravvedimento parte dalla sanzione base del 90% e sarà conseguentemente pari: - all’11,25% (1/8 del minimo) se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa; - all’1,86% (1/7 del minimo) se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa; - al 15% (1/6 del minimo) se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa; - al 18% (1/5 del minimo) se la regolarizzazione avviene alla presenza di un verbale di contestazione. La regolarizzazione del modello Unico 2016 potrà così avvenire entro il termine d’invio del modello Unico 2017 (30 settembre 2017) fruendo della riduzione della sanzione a 1/8 del minimo. In questi casi si dovrà procedere alla trasmissione di una dichiarazione integrativa, versare le maggiori imposte dovute, la sanzione dell’11,25% e gli interessi moratori calcolati dalla data di versamento del saldo alla data del ravvedimento. Si dovrà valutare anche la necessità di regolarizzare eventuali omessi o insufficienti versamenti di acconti. Nei casi in cui s’intenda regolarizzare omissioni rilevabili dal controllo formale della dichiarazione o dalla liquidazione automatica, oltre alla presentazione di una dichiarazione integrativa, si dovranno sanare i versamenti come segue: - 3,75% (1/8 del minimo) se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa; - 4,29% (1/7 del minimo) se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa ma entro il secondo anno successivo; - 5% (1/6 del minimo) se la regolarizzazione avviene oltre il secondo anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.

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RAVVEDIMENTO E VERSAMENTO DI ACCONTO L’Agenzia delle entrate in passato aveva sostenuto che la presentazione di una dichiarazione integrativa con maggiore imposta a debito con la copertura del ravvedimento operoso, richiedeva la necessità di ravvedere anche gli acconti. Tale posizione aveva suscitato forti perplessità poiché nel momento in cui il ravvedimento operoso sostituisce l’accertamento dell’amministrazione, l’irrogazione della sanzione per infedele dichiarazione assorbiva quella relativa all’omesso versamento. Fortunatamente l’Agenzia con la circolare 42/2016 ha cambiato orientamento chiarendo che se l’importo versato per gli acconti è commisurato

a quello determinato nella dichiarazione vigente al momento del versamento, non sarà irrogabile la sanzione per carente versamento. La circolare chiarisce che se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa, non si deve eseguire il ravvedimento per gli acconti dovuti per l’anno d’imposta successivo se l’integrativa viene presentata dopo il secondo acconto. Se l’integrativa viene presentata prima del termine per il versamento del secondo acconto, l’insufficiente versamento del primo acconto non può venire sanzionato se la differenza viene versata in sede di secondo acconto.

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Il riporto delle perdite d’impresa COMPENSAZIONI DIFFERENZIATE PER SOGGETTI IRPEF E IRES

PREMESSA Le regole previste per il riporto e la compensazione delle perdite d’impresa sono contenute nell’art. 8 del TUIR e seguono regole differenziate sulla base della tipologia di contribuente. Per le società di capitali, diversamente da quanto previsto per gli altri contribuenti in contabilità ordinaria, non esiste alcun limite temporale di riporto delle perdite ancorché operi un limite quantitativo. Di seguito le regole da seguire per le diverse tipologie di contribuenti.

LE SOCIETÀ DI CAPITALI Per i soggetti Ires le regole per la gestione fiscale delle perdite sono contenute nell’articolo 84 del TUIR il quale si allinea per certi versi ai principi previsti dalla normativa comunitaria. Per le società di capitali è previsto che la perdita subita in un esercizio sia riportabile in diminuzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi. Si è voluto evitare l’adozione di comportamenti elusivi attraverso operazioni di refreshing, vale a dire la realizzazione di operazioni che creano plusvalenze all’interno di gruppi per trasformare, di fatto, i risultati negativi riportabili vicino alla scadenza quinquennale in costi ammortizzabili o in costi deducibili in esercizi successivi. A fronte dell’eliminazione del limite temporale è tuttavia previsto un vincolo di riportabilità annuo pari all’80% del reddito, vincolo che si traduce in una mera anticipazione temporale di imposte. La limitazione non opera sulle perdite realizzate nei primi tre anni di vita della società dove la deducibilità è illimitata sia dal punto di vista temporale che quantitativo. La quota non compensata, pari al 20% quando la perdita riportabile superi l’80%, sarà utilizzabile per compensare redditi futuri.

Volendo proporre un esempio si pensi a una società che nel 2016 chiude l’esercizio con una perdita di 100.000 euro e in ciascuno dei successivi cinque anni il reddito è di 20.000 euro. La società compenserà ogni anno 16.000 euro pagando l’Ires sui rimanenti 4.000 euro ma la perdita ancora disponibile al termine del quinto anno, pari a 20.000 euro sarà compensabile nel sesto anno e in quelli seguenti, sempre nel limite dell’80% fino a esaurimento. Nei casi in cui l’azienda operi in regime di esenzione o abbia incassato proventi esenti, la perdita riportabile deve preventivamente essere ridotta di un importo pari ai proventi esenti, eccedenti la quota di spese generali non dedotte a fronte sempre dei proventi esenti.

SOGGETTI IRPEF Per i soggetti Irpef, vale a dire per ditte individuali e società di persone, la norma distingue a seconda si tratti di contribuenti che adottano la contabilità ordinaria rispetto a quelli in semplificata. Per i soggetti in contabilità ordinaria la perdita di un esercizio può essere compensata con redditi d’impresa in esercizi successivi, ma non oltre il quinto. In pratica la perdita può essere compensata con eventuali altri redditi d’impresa o di partecipazione nell’esercizio e l’eventuale eccedenza può essere riportata negli esercizi successivi per essere compensata con redditi della stessa categoria entro il quinto anno dalla sua formazione. Il limite quinquennale non opera qualora la perdita sia realizzata nei primi tre anni di attività dell’impresa, in questi casi pertanto può essere riportata in avanti senza alcuna limitazione temporale. Quest’ultima possibilità riguarda solo i casi di perdita relativa ad una nuova attività, conseguentemente nei casi di prosecuzione di un’attività preesistente opera il limite quinquennale. Ricordiamo che in caso di accertamento di un maggior reddito imponibile, è possibile utilizzare in compensazione le perdite maturate in esercizi precedenti e ancora disponibili. Per i soggetti in contabilità semplificata, la perdita d’esercizio concorre alla formazione del reddito complessivo dell’imprenditore. In questi casi la perdita può essere utilizzata per compensare altri

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redditi, di ogni natura come ad esempio fondiari, di pensione, di capitale, realizzati nello stesso esercizio. L’eventuale eccedenza non può essere utilizzata negli esercizi successivi, questo significa che qualora la perdita non sia compensata integralmente nell’esercizio in cui è stata realizzata con altri redditi di qualsiasi natura, l’eccedenza viene persa. La perdita quindi è compensabile solo orizzontalmente, vale a dire con tutti gli altri redditi del contribuente, nell’anno in cui è stata realizzata e non è riportabile negli esercizi successivi.

ATTRIBUZIONE AI SOCI Per i soggetti Irpef le perdite delle società di persone sono attribuite nello stesso periodo di produzione del reddito in virtù del principio di trasparenza. L’attribuzione della perdita viene imputata ai soci che risultano tali alla chiusura del periodo d’imposta, anche qualora durante l’anno sia variata la compagine sociale. La perdita viene imputata ai soci in proporzione alle quote di partecipazione detenute all’inizio del periodo d’imposta salvo le regole di cui si dirà oltre. Ai soci vengono anche attributi i crediti d’imposta e le ritenute di acconto riferiti ai redditi stessi, agli stessi possono inoltre essere trasferite le agevolazioni concesse alla società sotto forma di crediti d’imposta. In questi casi si attribuisce al socio la quota di credito d’imposta non utilizzato direttamente dalla società, a patto che sia ammesso il riporto al periodo successivo. Qualora nel corso dell’anno si verifichino casi

di cessioni di quote, recessi o esclusioni, le stesse producono effetti immediati nei confronti della compagine societaria, e comporta l’attribuzione dell’intero reddito o della perdita dell’anno, ai soci risultanti alla chiusura dell’esercizio. Conseguentemente ai nuovi soci sarà attribuito l’intero reddito o perdita per la loro quota e per l’intero periodo d’imposta, mentre ai vecchi soci non sarà attribuito alcun reddito né imputata alcuna perdita. Una regola particolare poi riguarda i casi in cui la stessa compagine sociale di una società, al proprio interno, decida di variare le quote di partecipazione agli utili, e quindi anche delle perdite, loro spettanti. In questi casi è previsto che tali variazioni producano effetti solamente a partire dall’anno successivo a quello in cui la modifica ha avuto luogo.

LE REGOLE PER LE S.A.S. Qualora una perdita d’esercizio superi il capitale sociale di una società in accomandita semplice, il 2° comma dell’art. 8 del TUIR prevede una regola particolare. In questi casi la perdita viene attribuita ai soci accomandanti nel limite della quota capitale sottoscritta, mentre la parte eccedente è attribuita esclusivamente ai soci accomandatari. Solo questi ultimi sono, infatti, illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali mentre gli accomandanti rispondono nel limite della quota sottoscritta.

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Le presunzioni di acquisto e vendita INDISPENSABILE UN ATTENTO MONITORAGGIO FISICO DEI BENI

le proprie operazioni né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra i suddetti luoghi rientrano anche: le sedi secondarie, le filiali, le succursali, le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi, i depositi e i mezzi di trasporto.

I LUOGHI DI ATTIVITÀ PREMESSA La disciplina che regola le presunzioni di cessione e di acquisto, per quanto riguarda l’Iva, è contenuta nell’art. 53 del D.P.R. n.633/1972. La suddetta norma pone a carico del contribuente l’onere di provare che i beni non rinvenuti nei luoghi di esercizio dell’attività non sono stati ceduti ma sono stati utilizzati per la produzione ovvero perduti ovvero ancora dati a terzi a titolo non traslativo della proprietà. Sul contribuente grava, inoltre, l’onere di giustificare la presenza, nei luoghi di esercizio dell’attività, di beni non detenuti a titolo di proprietà.

LA FUNZIONE DELLE PRESUNZIONI L’istituto delle presunzioni di cessione e di acquisto di beni, rappresenta un’importante strumento in mano all’amministrazione finanziaria per l’accertamento dei volumi di fatturato, sia di acquisto che di vendita, imputabili ai singoli contribuenti. Se un contribuente sottoposto ad accertamento non è in grado di vincere le suddette presunzioni, allo stesso potrà essere contestata, l’omessa fatturazione dei beni non rinvenuti nei luoghi di esercizio dell’attività o, viceversa, la mancata regolarizzazione di fatture d’acquisto non pervenute relativamente ai beni trovati nei luoghi stessi. Trattasi, infatti, di una presunzione legale con la quale la legge dà per avvenuto un certo fatto fino alla dimostrazione del contrario, da fornirsi da parte del contribuente.

LA PRESUNZIONE DI CESSIONE In forza del comma 1 dell’art. 53, si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge

Le presunzioni di cessione operano soltanto per i beni che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni né in quelli dei suoi rappresentanti. La disponibilità dei luoghi deve però, alternativamente, risultare: - dall’iscrizione al Registro delle imprese o ad altro pubblico registro; - dalla dichiarazione di inizio attività o di variazione dati prevista dall’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, effettuata anteriormente al passaggio dei beni; - da altro documento dal quale risulti la destinazione dei beni esistenti presso i suddetti luoghi, annotato in un registro in uso al contribuente e tenuto ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972. Tra i luoghi di esercizio dell’attività sono ricompresi, come visto in precedenza, anche i mezzi di trasporto che si trovano nella disponibilità dell’impresa. La disponibilità del mezzo può alternativamente risultare: da una annotazione presso il PRA; da un contratto di leasing, di noleggio di comodato ecc. annotati nelle scritture contabili del contribuente. L’utilizzo, quali mezzi di prova, di documenti registrati nelle scritture contabili, per essere idoneo allo scopo deve dimostrare: 1. che il soggetto dispone di una determinata sede secondaria, filiale o unità locale; 2. che in tali luoghi sono stati destinati dei beni esattamente individuati, costituenti oggetto delle presunzioni in argomento. Si osserva che la movimentazione dei beni tra sedi diverse della stessa impresa non richiede la predisposizione di alcuna documentazione probatoria, risultando gli stessi comunque rinvenibili all’interno della sfera aziendale. Tuttavia, con riferimento ai luoghi di esercizio dell’attività denunciati all’Agenzia delle entra-

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te competente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, deve essere rilevato come, pur prevedendo lo stesso art. 35 un più ampio periodo di trenta giorni per la presentazione della dichiarazione, ai fini delle presunzioni di cui trattasi, i luoghi stessi, al momento di un’eventuale verifica fiscale, devono comunque risultare già dichiarati. Si pensi, ad esempio, l’apertura di un nuovo deposito il 4 novembre, da dichiararsi, ai sensi dell’art. 35, entro il 4 dicembre, ed un invio di merci presso il deposito effettuato il 16 novembre. Qualora in data 23 novembre abbia inizio una verifica fiscale la merce inviata al deposito non ancora dichiarato potrà essere, ai sensi del D.P.R. n. 441/1997, presunta ceduta in quanto mancante la denuncia di apertura del deposito (pur non essendo ancora trascorso il termine previsto per la sua presentazione), fatta salva, logicamente, la possibilità di documentare le movimentazioni per mezzo di altri strumenti. Da quanto sopra emerge l’esigenza di provvedere affinché le movimentazioni di beni tra i diversi luoghi di attività siano adeguatamente documentate fintantoché gli stessi non siano effettivamente denunciati. Non sono applicabili criteri presuntivi per i beni che si trovino presso i rappresentanti (con deposito) del contribuente a condizione però che la rappresentanza risulti alternativamente: - da un atto pubblico; - da una scrittura privata registrata; - da una lettera annotata, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, in un apposito registro presso l’Ufficio Iva competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato (prassi frequente per i concessionari di autoveicoli che ricevono il mandato a vendere per l’usato dei propri clienti); - da una comunicazione effettuata, sempre in data anteriore al passaggio dei beni, all’ufficio Iva con le modalità previste dall’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972. Con riferimento ai beni consegnati ai rappresentati, va ricordato che per l’Agenzia delle entrate sono tali quei soggetti che agiscono in nome e per conto del rappresentato. Per i beni che vengono pertanto consegnati a terzi in dipendenza di un contratto di mandato senza rappresentanza, tornano invece applicabili le presunzioni in argomento, con la conseguente necessità di comprovare che i beni non sono stati ceduti al mandatario.

I MEZZI DI PROVA La presunzione di cessione non opera quando il

contribuente è in grado di dimostrare che i beni non rinvenuti nei luoghi di esercizio dell’attività d’impresa, non sono stati ceduti bensì: a) utilizzati in produzione; b) perduti; c) distrutti o trasformati in beni di altro tipo e di più modesto valore economico; d) consegnati a terzi a titolo non traslativo della proprietà (per lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o ad altro titolo). Per quanto attiene all’utilizzo in produzione non sono previsti specifici adempimento a carico del contribuente. Per tale motivo l’Agenzia delle entrate con la circolare 193/E/1998, ha chiarito che l’utilizzazione può essere dimostrata secondo le regole e con tutti i mezzi offerti dagli articoli 2697 e seguenti del codice civile. In particolare, l’utilizzo in produzione può essere attestato per mezzo delle scritture contabili o di coefficienti tecnici ovvero di riscontri diretti. Con riferimento alla perdita dei beni, l’art. 2 del D.P.R. n. 441/1997 prevede una particolare procedura, da ritenere tassativa, per comprovare l’accadimento. La perdita deve, infatti, essere provata da idonea documentazione di un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da cui risulti il verificarsi dell’evento, la natura, la qualità e la quantità dei beni perduti e l’indicazione, sulla base del prezzo di acquisto, del relativo ammontare complessivo. Per quanto concerne la dimostrazione della distruzione volontaria dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore, è necessario attivare la seguente procedura: a) invio almeno 5 giorni prima dalle operazioni di distruzione o trasformazione di una comunicazione scritta agli uffici dell’amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza in relazione al luogo ove avviene la distruzione. La suddetta comunicazione non è, tuttavia, necessaria quando la distruzione è disposta da un organo della Pubblica Amministrazione; b) redazione di un verbale da parte dei funzionari dell’amministrazione finanziaria, degli ufficiali di polizia tributaria ovvero (in assenza degli stessi) da parte dei notai che hanno presenziato alle operazioni. Quando, però, l’ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non supera i 10.000 euro, è sufficiente la redazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Dal verbale o dalla dichiarazione sostitu-

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P I S C I N A

I N

A U T U N N O

3 B U O N I C O N S I G L I D I S TA G I O N E

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tiva devono risultare la data, l’ora e il luogo in cui avvengono le operazioni, nonché la natura, quantità, qualità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati; c) compilazione di un documento di trasporto progressivamente numerato dall’emittente, relativo alla movimentazione dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione. Si segnala, con riferimento al termine entro il quale inviare la comunicazione di cui al precedente punto a), che l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 193/E, ha invitato i contribuenti ad anticipare la presentazione rispetto ai cinque giorni previsti dal regolamento, al fine di consentire l’effettiva presenza dei funzionari dell’amministrazione finanziaria. In assenza dei suddetti funzionari, infatti, i contribuenti che intendessero comunque provvedere alla distruzione dei beni (quando di valore superiore a 10.000 euro) dovrebbero, come visto al punto b), farsi assistere da un notaio sostenendone il relativo costo. In questi casi gli uffici finanziari assicurano quasi sempre la presenza di funzionari alle operazioni di distruzione o trasformazione. Con riguardo ancora all’ipotesi di distruzione di beni o di una loro trasformazione, l’Agenzia delle entrate ha precisato che la procedura di cui sopra si rende applicabile ai soli casi in cui il contribuente provvede volontariamente alla distruzione di un bene, sia esso strumentale o di magazzino, in dipendenza di un fatto eccezionale. Non è pertanto necessario attivare la suddetta procedura per tutte quelle distruzioni che non dipendono dalla volontà dell’imprenditore ne dall’eccezionalità dell’operazione, ma che sono normalmente connesse a situazioni ricorrenti (quali sfridi, cali naturali, alterazioni o superamento del prodotto). Ricordiamo che i contribuenti possono evitare questa procedura provvedendo, in alternativa, a consegnare i beni destinati ad essere distrutti a soggetti autorizzati al loro smaltimento, dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 22/1997. Relativamente, infine, alle ipotesi di consegna di beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà, è prevista una tassativa elencazione dei possibili mezzi di prova per vincere le presunzioni di cessione e che sono: 1) una apposita annotazione sul libro giornale o su altro libro tenuto a norma del codice civile o su un apposito registro tenuto in conformità all’art. 39 del D.P.R. n. 633/72, ovvero su un

atto registrato presso l’ufficio del registro, dalla quale risulti la natura, qualità, quantità dei beni e la causale del trasferimento; 2) il documento di trasporto (DDT) progressivamente numerato dall’emittente ed integrato con la relativa causale; 3) un altro valido documento di consegna; 4) una apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi ovvero in quello degli acquisti, contenente, oltre alla natura, qualità e quantità dei beni, i dati identificativi del destinatario dei beni medesimi e la causale del trasferimento.

LA PRESUNZIONE DI ACQUISTO Simmetricamente a quanto previsto per la presunzione di cessione, l’art. 3 del D.P.R. n. 441/1997 dispone che si presumono acquistati i beni (siano essi beni merce ovvero beni strumentali) che si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni (come individuati con riferimento alla presunzione di cessione) allorquando non è possibile dimostrare di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad altro titolo non traslativo della proprietà. Il titolo di provenienza dei beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, rinvenuti nei luoghi di cui sopra, deve alternativamente risultare: dalla fattura, dallo scontrino o ricevuta fiscale, dal documento di trasporto (DDT), da altro valido documento di trasporto. In alternativa la provenienza può essere dimostrata da apposita annotazione nel libro giornale o in altro libro tenuto a norma del codice civile, o in apposito registro tenuto ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero nel registro Iva degli acquisti, con l’indicazione delle generalità del cedente, della natura, qualità e quantità dei beni e della data di ricezione degli stessi.

IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE PRESUNZIONI La cospicua casistica di movimentazioni di beni a titolo non traslativo della proprietà richiederebbe una precisa delimitazione del campo di applicazione delle presunzioni con riferimento sia ai soggetti che ai beni ai quali le presunzioni vanno riferite. Ma la normativa vigente non consente ancora una chiara definizione dell’ambito operativo delle presunzioni e pertanto deve farsi riferimento ai molteplici chiarimenti finora forniti, in via interpretativa, dall’Agenzia delle entrate, peraltro in vigenza della bolla di accompagnamento. In particolare si era espressa per la non operatività delle stesse in capo:

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- ai laboratori di tintoria, lavanderia, e stireria (Ris. Min. 526811 del 5 aprile 1973); - alle aziende di pulitura, manutenzione e custodia di pellicce (Ris. Min. 537702 del 28 maggio 1973); - agli spedizionieri ed agli autotrasportatori (Cir. Min. n. 63 del 3 novembre 1973); - ai gestori di magazzini frigoriferi (Ris. Min. 504014 del 27 dicembre 1973). Nel dare soluzione agli specifici casi, l’Agenzia ha sempre ribadito un principio di portata generale secondo il quale, la “ratio” delle presunzioni va individuata nella volontà di fornire l’amministrazione finanziaria di adeguati strumenti per la verifica del volume del fatturato d’acquisto e del volume del fatturato di vendita delle imprese accertate. Avuto quindi riguardo a tali finalità, le presunzioni debbano trovare applicazione solo nei confronti delle imprese industriali o di quelle commerciali e non nei confronti delle imprese la cui attività è preordinata in modo esclusivo alla produzione di servizi. Per le imprese che effettuano esclusivamente prestazioni di servizi, le presunzioni interessano solo i beni strumentali. Da questo assunto possono ricavarsi due principi importanti: 1) le presunzioni non operano, limitatamente ai beni non strumentali, nei confronti di chi svolge esclusivamente prestazioni di servizi 2) le presunzioni trovano applicazione per tutte le movimentazioni dei beni strumentali, siano

esse effettuate da imprese industriali o commerciali ovvero da prestatori di servizi.

VALIDITÀ TEMPORALE DELLE PRESUNZIONI Un elemento fondamentale da evidenziare è rappresentato dal termine entro il quale operano le presunzioni stesse. Secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 441/1997 gli effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto, conseguenti alla rilevazione fisica dei beni, operano soltanto al momento dell’inizio degli accessi, ispezioni e verifiche da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria. La norma quindi presuppone una verifica fisica da parte degli organi accertatori al fine di “fotografare”, in un determinato istante, quali beni si trovino presso i luoghi di attività del contribuente. La presunzione non opera in relazione ad acquisti o vendite le cui movimentazioni sono antecedenti la verifica fiscale (in tal senso si era espresso il Ministero, in vigenza dell’art. 53 del D.P.R. n. 633/1972, con le sue risoluzioni 410753 del 7 giugno 1977 e 421419 del 1° dicembre 1980). Conseguentemente si può ritenere che un’inadeguata documentazione relativa ai movimenti precedenti la verifica, non può comportare l’applicazione delle presunzioni ma, al limite, potrà essere sanzionata soltanto in relazione agli obblighi di conservazione dei documenti contabili.

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(PZ)


Rating di legalità

MODIFICATO IL REGOLAMENTO

Con delibera del 13 luglio 2016, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (d’ora in poi: Autorità) ha introdotto alcune modifiche al regolamento per l’assegnazione del rating di legalità. Come si ricorderà, questo meccanismo: - ha durata biennale (rinnovabile), ed è stato previsto per le imprese operanti in Italia con fatturato minimo di due milioni di €; - viene rilasciato dall’Autorità previa domanda telematica del rappresentante legale dell’impresa, in cui questi autocertifica i requisiti previsti dall’art. 2 e, eventualmente, dall’art 3 della delibera; - si articola da un minimo di una stella (se vengono rispettati i requisiti dell’art. 2) fino ad un massimo di tre stelle (rispetto di tutte le condizioni fissate dall’art. 3), e permette di usufruire di una serie di agevolazioni stabilite nel decreto del Ministro dell’Economia n. 57 del 20 febbraio 2014 (relativamente all’accesso ai finanziamenti che fanno capo alla Pubblica amministrazione, alla previsione di meccanismi premiali nelle gare di appalto pubbliche e, infine, all’accesso al credito). Le modifiche introdotte dall’ultima delibera hanno interessato: a) i requisiti di accesso al rating, previsti: - dall’art. 2, lett. f (nel biennio precedente la richiesta di rating, assenza di provvedimenti definitivi emessi dall’autorità competente in materia di violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in merito al quale il nuovo comma 7, art. 2 ha comunque reso possibile l’assegnazione del

rating, quando l’accertamento abbia avuto ad oggetto un importo non superiore ai 1.000 € (3.000 €, in presenza di più accertamenti intervenuti sempre nei due anni precedenti la richiesta di rating); - dall’art. 2, lett. g (utilizzo di strumenti pagamento tracciabili, per importi superiori alla soglia massima fissata dalla Legge sulla disciplina dell’uso del contante – attualmente questa soglia ammonta a 3.000 €); - dall’art. 2, lett. l, per cui le aziende controllate (in diritto o in fatto) da società estere non possono ricevere il rating senza l’identificazione dei soggetti proprietari; b) il mantenimento del rating, per cui (art. 3.5 della delibera) il punteggio viene ridotto di un segno + se, nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 8 del dpr 207/2010 (regolamento di esecuzione del d.lgs. 163/2006 - codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi), risultino annotate gravi inadempienze anche in riferimento alla normativa sulla sicurezza del lavoro, accertate in via definitiva nel biennio precedente la richiesta del rating; c) i controlli sulle imprese titolari del rating. In particolare, il comma 2 bis dell’art. 7 stabilisce che ogni anno l’Autorità individui un campione rappresentativo pari al 10% delle imprese in possesso del riconoscimento, distribuito in maniera uniforme sul territorio nazionale, inviando poi l’elenco alla Guardia di finanza per la verifica dei singoli profili di rilevanza fiscale e contributiva. Entro 60 gg., la Guardia di finanza comunica all’Autorità gli esiti delle verifiche. Sempre in relazione a questo meccanismo, l’Autorità ha diffuso i dati sul rilascio riferiti ai primi sei mesi dell’anno corrente nei quali, rispetto allo stesso periodo del 2015, si è registrato un consistente incremento (616 rilasci contro i 434 dei primi sei mesi del 2015). In crescita anche i trend relativi alle conferme del rating (+311%) e all’incremento del punteggio (+155%). (C)

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POR FESR 2014-2020, Asse 2, Attività 2.3.A.1 AIUTI AGLI INVESTIMENTI TECNOLOGICI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Si fa seguito a quanto anticipato con la circolare associativa prot. n. 264/AdT del 14 ottobre 2016, per illustrare nel dettaglio il “Bando per gli aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI” (di seguito bando) di cui all’Asse 2, Attività 2.3.a.1 del Piano operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020, il quale prevede la concessione di contributi in conto capitale alle delle micro, piccole e medie imprese per progetti d’investimento in oggetto. Probabilmente si tratta del bando di maggiore importanza e impatto per le piccole e medie imprese dell’intero POR-FESR 2014-2020, riguardando contributi a sostegno di investimenti per uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro a valere sul POR FESR 2014-2020 e sul Piano aggiuntivo regionale (PAR), secondo le seguenti ripartizioni. POR FESR 2014-2020 Quota dell’Unione europea

5.425.000 euro

Quota dello Stato

3.797.000 euro

Quota della Regione Friuli-Venezia Giulia

1.627.500 euro

PAR Quota dell’Unione europea

4.575.000 euro

Quota dello Stato

3.202.500 euro

Quota della Regione Friuli-Venezia Giulia

1.372.500 euro

Nell’ambito delle risorse del POR FESR 2014-2020, 1 milione di euro è riservato alle imprese dislocate nelle zone montane omogenee, che non siano state finanziate con le restanti risorse del bando. Per l’e-

lenco dei comuni rientranti in dette zone si rinvia all’all. 4 del bando. Stanziamenti aggiuntivi possono essere deliberati dalla Giunta regionale “al fine di aumentare l’efficacia dell’azione.” La Struttura regionale attuatrice dell’attività è la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, mentre la gestione del bando è affidata all’Unione regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG), in qualità di Organismo intermedio, la quale, a sua volta, opera per mezzo delle singole CCIAA territorialmente competenti (di seguito semplicemente CCIAA). Le domande vanno presentate esclusivamente in via telematica mediante il sistema informatico FEG a partire dalle 09.30 del 28 ottobre e fino alle 12.00 del 30 novembre 2016 alla CCIAA.

IMPRESE BENEFICIARIE E LORO EVENTUALE VARIAZIONE Possono presentare domanda e beneficiare degli aiuti le piccole e medie imprese aventi i seguenti requisiti: - essere regolarmente costituite e registrate al Registro delle imprese ed essere attive; - avere sede legale o unità operativa, nella quale è realizzato il progetto di investimento oggetto della domanda, attiva nel territorio regionale o che vi sarà insediata prima dell’avvio del progetto; - nel caso in cui l’impresa richieda l’aiuto ai sensi del regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (“regolamento di esenzione”), non essere imprese in difficoltà secondo la nozione comunitari; - non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune; - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, né essere sottoposte o avere pendenti iniziative per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale; - rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18;

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- possedere, in relazione al progetto di investimento proposto, il requisito di capacità amministrativa, finanziaria e operativa in conformità (v. all. 2 al bando); - non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica; - possedere il requisito di regolarità contributiva e assicurativa ai sensi dell’art. 10, co. 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (regolarità del DURC). Poiché i contributi sono concessi sulla base di due distinti regimi d’aiuto europei, il citato “regime d’esenzione” e il regime “de minimis” (regolamento (UE) della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013), operano distintamente le relative clausole di esclusione dei medesimi. Perciò non possono essere concessi: - applicando il “regime d’esenzione”, aiuti alle imprese operanti nel comparto del tabacco, nei settori della pesca e dell’acquacultura e nella produzione primaria di prodotti agricoli nonché alle imprese che operano nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. - applicando il regime “de minimis”, aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacultura. Sono, infine, escluse dai benefici le imprese che abbiano cessato l’attività 2 anni prima della data di presentazione della domanda nello Spazio economico europeo (SEE, costituito dagli Stati membri dell’Unione europea più la Svizzera, la Norvegia e il Lichtenstein) o che abbiano in programma di farlo entro 2 anni dal completamento dell’investimento di cui alla domanda in esame. Sono ammesse le variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, con la conseguenza che i contributi concessi o erogati possono esserlo, anche in capo al subentrante a condizione che tale soggetto: a) presenti specifica domanda di subentro; b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’accesso all’aiuto in capo al beneficiario originario; c) prosegua l’attività dell’impresa originariamente beneficiaria;

d) mantenga, anche parzialmente, l’occupazione dei lavoratori già impiegati nell’impresa originariamente beneficiaria; e) si impegni a rispettare gli obblighi ed i vincoli posti dal bando per il periodo residuo nonché gli altri previsti dal provvedimento di concessione in capo all’impresa originariamente beneficiaria. Allo scopo di verificare queste condizioni, l’impresa subentrante deve presentare domanda di subentro entro 3 mesi dalla registrazione dell’atto relativo alla variazione soggettiva, contenente: - copia dell’atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima; - richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell’aiuto in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario; - dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell’esercizio dell’impresa e l’assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell’aiuto; - documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui alla lett. d). Il provvedimento conseguente alla domanda di subentro interviene entro 90 giorni dalla data di presentazione della medesima.

INIZIATIVE AMMISSIBILI. LORO AVVIO E CONCLUSIONE. VARIAZIONI DELL’INVESTIMENTO Sono ammissibili i progetti di investimento, da realizzarsi nel territorio regionale presso la sede legale o in un’unità produttiva, che, “utilizzando i mutamenti della tecnologia al fine dell’aumento della competitività della PMI da realizzarsi attraverso l’introduzione di innovazioni aziendali, si sostanziano:” - nella realizzazione di un nuovo stabilimento; - nell’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; - nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere beni o servizi mai realizzati precedentemente; - in un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Non sono agevolabili investimenti di mera sostituzione. Il bando menziona anche i progetti che sono in particolare meritevoli di finanziamento e precisa che progetti diversi da questi formeranno oggetto di valutazione “circa la loro natura tecnologica e innovativa”, sulla base del postulato sopra enunciato:

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- sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino una o più fasi del ciclo tecnologico (lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, magazzinaggio); - sistemi di automazione e robotica industriale, anche collaborativa, che, tramite l’interazione tra parti meccaniche e dispositivi elettronici, permettono il governo e il controllo di una o più fasi del ciclo produttivo; - sensoristica e attrezzature di controllo dei macchinari e degli impianti per la gestione e tracciabilità dei dati relativi alla produzione, anche a fini predittivi e per la manutenzione e la diagnostica avanzata; - apparecchiature elettroniche nonché sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale, al miglior utilizzo delle risorse energetiche e/o al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori; - apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi tecnologicamente avanzati ed informatizzati; - hardware e software per l’utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi suddetti non incorporati nelle apparecchiature e nei sistemi stessi. Il progetto di investimento deve essere concluso e rendicontato entro 12 mesi dalla data di notificazione della concessione del contributo. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di 90 giorni, purché la richiesta sia motivata e “recapitata” prima di detta scadenza. Il progetto di investimento può essere avviato dal giorno successivo alla presentazione della domanda, salvo quanto sotto riportato nel caso si opti per il regime “de minimis”. Il progetto di si intende avviato alla prima delle seguenti date: - nel caso di fornitura di beni, la data dell’ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto; in assenza di quest’ultimo, la data della prima fattura; - nel caso di fornitura di servizi e consulenze, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura. Il progetto di investimento si intende concluso all’ultima delle seguenti date: - nel caso di acquisto di beni, la data della fattura; - nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della fattura. Alla data del rendiconto gli investimenti devono

essere attivi nella sede legale o nell’unità operativa dell’impresa dove è stato realizzato l’investimento. Non sono ammissibili, in ogni caso, le spese sostenute dopo il 30 giugno 2023 (sic). L’investimento va realizzato conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione del contributo. Eventuali variazioni del progetto agevolato possono essere formulate alla CCIAA mediante richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria adeguatamente motivata e accompagnata da una relazione che evidenzia gli scostamenti previsti originariamente. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l’impianto complessivo del progetto ammesso a beneficio né costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso. Le variazioni non comportano un aumento dell’aiuto concesso all’impresa beneficiaria. La CCIAA comunica l’esito della valutazione delle variazioni proposte entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta.

SPESE AMMISSIBILI E LORO DECORRENZA. SPESE NON AMMISSIBILI Ai fini della realizzazione dei progetti di investimento sono ammissibili le spese concernenti l’acquisto e l’installazione di: a) macchinari, impianti, strumenti, attrezzature e sensoristica; b) hardware e beni immateriali quali software e licenze d’uso, funzionali all’utilizzo dei beni di cui alla lett. a); c) servizi specialistici e di consulenza tecnologica e informatica per la pianificazione dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale connessi ai progetti di investimento, nel limite del 30% della spesa ammessa di cui alle lettere a) e b), forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente. Sono ammissibili le sole spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Tuttavia, in deroga a quanta previsione e su espressa indicazione dell’impresa richiedente, sono ammesse le spese di cui alle lettere a) e b), sostenute a partire dal 1° marzo 2016, a condizione che non costituiscono la totalità delle spese sostenute e che l’aiuto sia richiesto secondo il regime “de minimis”. La conclusione del pro-

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getto, dunque, non può che essere successiva alla data di presentazione della domanda. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere pertinenti e imputabili alla realizzazione del progetto di investimento ed essere conformi alla normativa richiamata all’art. 29 del bando, alla cui lettura si rinvia. Inoltre, nel caso in cui gli aiuti siano concessi ai sensi del “regolamento di esenzione”, le spese relative ai beni immateriali di cui per essere ammesse devono aggiuntivamente sottostare alle seguenti condizioni: - i beni finanziati sono utilizzati esclusivamente dall’impresa beneficiaria e i beni finanziati devono altresì restare ed essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell’aiuto; - i beni finanziati siano ammortizzabili; - i beni finanziati sono acquistati da terzi a condizioni di mercato; - i beni finanziati devono figurare all’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni e devono restare associati all’iniziativa di investimento per il medesimo periodo di tempo. Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a: a) 50.000 euro, nel caso di microimpresa; b) 75.000 euro, nel caso di piccola impresa; c) 100.000 euro, nel caso di media impresa. Non sono ammesse spese diverse da quelle sopra elencate e, in particolare, non lo sono quelle relative a: - spese di personale; - beni immobili e opere edili; - materiali presenti a magazzino, scorte e materiali di consumo; - beni usati; - beni acquisiti mediante locazione finanziaria; - spese di noleggio; - servizi di consulenza continuativi o periodici inclusi nei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità; - attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e del rendiconto; - canoni di manutenzione e assistenza; - garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari; - spese accessorie quali IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dall’impresa beneficiaria ai sensi della vigente normativa fiscale, valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debito-

ri, aggi, spese bancarie, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari. Sono, infine, ammesse le spese relative ad acquisti tra soggetti fra loro “non indipendenti”, vale a dire imprese e altri soggetti associati e collegati secondo l’all. 1 del “regolamento d’esenzione” (ci si rifà alla nozione contenuta nella disciplina europea di piccola e media impresa) o soggetti controllati da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da coniugio, parentela e affinità entro il 2° grado.

FORME E LIMITI DEL CONTRIBUTO Le intensità di aiuto per la realizzazione del progetto di investimento variano in funzione del regime d’aiuto, della dislocazione territoriale e delle dimensioni dell’impresa; sono: a) nel caso in cui l’aiuto sia concesso ai sensi dell’art. 17 del “regolamento d’esenzione” (aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese): - 20% della spesa ammissibile nel caso di microimprese e piccole imprese; - 10% della spesa ammissibile nel caso di medie imprese; b) nel caso in cui l’aiuto è concesso ai sensi dell’articolo 14 del “regolamento d’esenzione” (aiuti a finalità regionale): - 30% della spesa ammissibile nel caso di microimprese e piccole imprese; - 20% della spesa ammissibile nel caso di medie imprese; c) nel caso in cui l’aiuto è concesso ai sensi del regolamento “de minimis”: - 40% della spesa ammissibile. L’intensità di aiuto per la realizzazione del progetto di investimento in relazione alle spese per servizi specialistici e di consulenza tecnologica (v. sopra alla lett. c) è pari al 50%. La variazione della dimensione aziendale dell’impresa beneficiaria, successiva alla concessione dell’aiuto, non comporta la revoca o la rideterminazione dell’aiuto concesso. E’ qui il caso di richiamare i comuni rientranti nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale riportati all’all. 1 al bando e, cioè: - provincia di Gorizia: Cormòns; - provincia di Pordenone: Prata di Pordenone, Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, Porcia; - provincia di Udine: Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa.

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Il limite massimo di aiuto concedibile per domanda è di 500.000 euro. Nel caso in cui l’aiuto sia concesso ai sensi del regolamento “de minimis”, il limite massimo di contributo concedibile è pari, naturalmente, a 200.000 euro. E’ consentito il cumulo del contributo sulla medesima iniziativa con altri incentivi nei limiti posti dal “regime di esenzione” e dal “regime de minimis” e ad altre condizioni che possono essere, di volta in volta verificati con l’ufficio economico dell’Associazione.

ti di cui all’articolo 4 e l’assunzione degli obblighi di cui all’articolo 22; - relazione dettagliata del progetto; - piano delle spese relative al progetto; Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, alla domanda è allegata la documentazione pertinente ai fini delle verifiche in materia. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo nell’importo vigente al momento della presentazione della domanda stessa da versare mediante il modello F23.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SUA COMPOSIZIONE

PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

La domanda di contributo va presentata alla CCIAA della provincia nella quale è ubicata la sede legale o l’unità operativa ove è realizzato l’investimento dalle 09.30 del 28 ottobre fino alle 12.00 del 30 novembre 2016 per via telematica ed esclusivamente tramite il sistema informatico guidato di compilazione e di inoltro denominato “Front end generalizzato” (FEG) accessibile dal sito www. regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando; ove sono riportate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione. Il sistema FEG è accessibile per la precompilazione della domanda a partire dalle 09.30 del 24 ottobre 2016. Nel caso di domanda presentata da impresa non avente sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale, la domanda di aiuto è presentata alla CCIAA della provincia ove sarà ubicata la sede legale o l’unità operativa che l’impresa medesima si è obbligata ad attivare sul territorio regionale e presso la quale sarà realizzato il progetto di investimento oggetto della domanda. Può essere presentata una sola domanda né sono ammesse le domande presentate da una medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile. La domanda è costituita dal documento in formato “pdf” generato automaticamente dal sistema FEG in esito al completamento della compilazione delle parti componenti sotto elencate La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o da soggetto dotato di apposita procura speciale. La domanda si compone dei seguenti elementi essenziali: - frontespizio della domanda contenente l’elenco degli altri elementi allegati che la compongono; - domanda di contributo, con dati sintetici del richiedente e del progetto nonché indicazione degli elementi utili alla valutazione del requisito di capacità amministrativa, finanziaria e operativa dell’impresa richiedente (v. all. 2); - dichiarazioni attestanti il possesso dei requisi-

Gli aiuti sono concessi tramite procedimento a bando di gara. Preliminarmente, in sede di istruttoria la CCIAA verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la rispondenza della domanda ai requisiti e alle condizioni di ammissibilità posti dal bando. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all’interessato e assegna un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione e sospendendo i termini del procedimento. Per le domande che, a conclusione della fase formale istruttoria si procede alla valutazione di merito con assegnazione dei punteggi. (v. infra). Viceversa, nel caso in cui la domanda risulti inammissibile all’aiuto, per non aver soddisfatto le condizioni di ammissibilità, la CCIAA, prima di adottare il provvedimento negativo, comunica all’impresa i motivi ostativi, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Dell’eventuale mancato accoglimento di queste è data ragione nella motivazione del rigetto finale. Non sono altresì ammesse le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente né le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE Ai fini della formazione della graduatoria prevista dal bando si procede attraverso due fasi: 1) la prima, attraverso la formazione di graduatorie parziali per provincia; 2) la seconda, attraverso l’elaborazione di una graduatoria regionale unica. Nella prima fase la CCIAA applica i criteri valutativi di cui all’all. 3 al bando ai progetti di investimento contemplati in domanda, attribuendo

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i punteggi esclusivamente sulla base dei criteri espressamente indicati dall’impresa richiedente al fine della richiesta del relativo punteggio. Non sono ammesse all’aiuto le domande cui sia attribuito un punteggio inferiore a 20. Per l’importanza rivestita da detti criteri si riporta integralmente la relativa tabella, rinviando alla lettura dell’all. 3 le nozioni riguardanti le “tecno-

logie di produzione avanzate”, gli occupati e il loro eventuale incremento; per quanto, invece, concerne la delimitazione delle aree di “specializzazione intelligente” (S3) mediante i codici ATECO 2007 e le “traiettorie di sviluppo” riferite alle S3, che in combinato rilevano al fine dell’assegnazione dei punteggi, si rinvia, rispettivamente, agli all.ti 5 e 6 al bando.

CRITERI DI VALUTAZIONE (1) CRITERIO

DESCRIZIONE APPLICAZIONE CRITERIO

Il progetto di investimento: a) si riferisce ad una o più Traiettorie di sviluppo identificate 1. Coerenza dell’investi- all’allegato 6, mento con la Strategia oppure di specializzazione intel- b) si riferisce ad una o più Traiettorie di sviluppo identificate all’allegato 6 e riguarda lo svolgimento di attività economica ligente (S3) compresa nella pertinente area di specializzazione individuata dai codici ISTAT ATECO 2007 di cui all’Allegato 5.

15 punti

20 punti

Il progetto di investimento concerne gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o l’applicazione di tali tecnologie abilitanti 2. Investimenti in tec(micro/nanoelettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali nologie abilitanti avanzati, biotecnologia industriale e tecnologie di produzione avanzate).

20 punti

3a. Capacità dell’inveIl progetto di investimento è volto all’utilizzo di materiali ecostimento di determinare compatibili, alla riduzione e al riciclo dei rifiuti, alla riduzione e una riduzione dell’imall’abbattimento degli inquinanti patto ambientale

8 punti

Il progetto di investimento è volto al risparmio delle risorse 3b. Capacità dell’inve- energetiche e all’efficienza energetica stimento di determinare Il progetto di investimento è volto al risparmio delle risorse idriche un miglior utilizzo delle Il progetto di investimento è volto all’utilizzo delle fonti energerisorse energetiche tiche rinnovabili 4. Minori aziendali

dimensioni

7 punti 7 punti 6 punti

Il progetto di investimento è presentato da: a) una microimpresa

4 punti

b) una piccola impresa

2 punti Per le microimprese: 20 punti

Nel caso in cui l’impresa richiedente abbia personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia alla data della presentazione della domanda, la medesima impresa, eventualmente beneficiaria, si impegna a garantire un incremento del livello occupazionale pari ai valori relativi indicati nella colonna a fianco, con differenziazione tra le micro-imprese e le altre imprese. Detto incremento occupazionale deve essere attinente e determinato dal com5. Incremento pletamento del progetto ed è espresso in termini di personale occupazionale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione dell’impresa al termine è stabilito in Friuli Venezia Giulia, dalla data della domanda alla del progetto data di rendicontazione.

incremento occupazionale: pari o superiore a 3 unità

Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda l’impresa richiedente non abbia personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, la medesima impresa, eventualmente beneficiaria, si impegna a garantire un livello occupazionale espresso nei valori assoluti riportati a fianco alla data della rendicontazione.

incremento occupazionale: pari o superiore a 7 unità e inferiore a 10 unità

15 punti incremento occupazionale: pari ad almeno 2 unità e inferiore a 3 unità

10 punti incremento occupazionale: pari ad almeno 1 unità e inferiore a 2 unità

Per le altre imprese: 20 punti incremento occupazionale: pari o superiore a 10 unità

15 punti

10 punti incremento occupazionale: pari o superiore a 5 unità e inferiore a 7 unità

5 punti incremento occupazionale: pari o superiore a 2 unità e inferiore a 5 unità

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CRITERI DI VALUTAZIONE (1) CRITERIO

DESCRIZIONE APPLICAZIONE CRITERIO

6. Imprenditoria femmi- Progetto presentato da impresa femminile ai sensi dell’articolo nile 2, comma 1, lettera h), del Bando

4 punti

7. Imprenditoria giova- Progetto presentato da impresa giovanile ai sensi dell’articolo nile 2, comma 1, lettere i) e l), del Bando

4 punti

8. Investimento realiz- Il progetto di investimento è realizzato nel territorio di uno dei zato in aree di svantag- Comuni rientranti nelle aree territoriali colpite da crisi diffusa gio socio-economico indicati nell’Allegato 7(2)

4 punti

9. Partecipazione Il progetto di investimento è realizzato da imprese che aderidell’impresa a reti d’im- scono ad uno o più contratti di rete regolarmente iscritti nel Represa gistro delle imprese

3 punti

Il progetto di investimento è presentato da un’impresa che è in possesso del rating attribuito ai sensi dell’art. 5-ter del decreto legge n. 1/2012 e successive modifiche

2 punti

1) L’impresa richiedente: a) ha acquisito nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda l’azienda cui è riferito il progetto di investimento; b) tale azienda, prima dell’acquisizione da parte dell’impresa richiedente, è stata interessata, nel corso del triennio precedente alla data di presentazione della domanda, da stato di liquidazione o di cessazione dell’attività o di assoggettamento a procedure concorsuali; c) alla data di presentazione della domanda il livello occupazionale in tale azienda è non inferiore a 10 unità e almeno pari al 70 11. Interventi realizzati per cento di quello sussistente alla data precedente a quella in nell’ambito di iniziaticui si è verificato il primo degli stati citati alla lettera b); ve imprenditoriali che abbiano riattivato o oppure dato continuità ad attività produttive rilevanti 2) sul territorio regionale L’impresa richiedente: garantendo una signia) ha acquisito nel triennio precedente alla data di presentazioficativa tutela anche ne della domanda l’azienda cui è riferito il progetto di investiparziale dei livelli occumento; pazionali b) tale azienda, prima dell’acquisizione da parte dell’impresa richiedente, è stata interessata, nel corso del triennio precedente alla data di presentazione della domanda, da sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro del personale nella stessa impiegato di almeno il 20% con ricorso agli ammortizzatori sociali; c) alla data di presentazione della domanda il livello occupazionale in tale azienda è non inferiore a 10 unità e almeno pari all’80 per cento di quello sussistente alla data precedente a quella della prima sospensione o riduzione dell’orario di lavoro del personale nella stessa impiegato con ricorso agli ammortizzatori sociali, verificatasi nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda.

7 punti

10. Rating di legalità

(1) Tabella modificata con delibera n. 1956 del 21 ottobre 2016. (2) Comuni rientranti nelle aree territoriali colpite da crisi diffusa: - Provincia di Pordenone: Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Azzano Decimo, Budoia, Caneva, Chions, Polcenigo, Sacile, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Cordenons, Zoppola, Fiume Veneto, San Vito al Tagliamento.

-

-

Provincia di Udine: Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa, Moimacco, Premariacco, Trivignano Udinese. Provincia di Gorizia: Capriva del Friuli, Cormons, Farra d’Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Grado, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d’Isonzo, Ronchi dei

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Legionari, Sagrado, San Canzian d’Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier d’Isonzo, Savogna d’Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.

A parità di punteggio è data preferenza alle domande con il minore importo di aiuto ammissibile; in caso di ulteriore parità le domande sono classificate secondo l’ordine cronologico di presentazione, nel rispetto dell’ordine di inoltro telematico tramite il sistema FEG. Entro 140 giorni dal termine della presentazione delle domande (30 novembre 2016) e, cioè, entro il 29 aprile 2017 la CCIAA approva la graduatoria parziale per provincia e l’elenco delle domande non ammesse e li trasmette a Unioncamere FVG. Entro i 10 giorni successivi (9 marzo 2017) questa elabora la graduatoria unica regionale e la trasmette alla Struttura regionale attuatrice, la quale entro i 10 giorni successivi (19 marzo 2017) approva la graduatoria unica regionale delle domande ammesse e l’elenco unico di quelle escluse e li notifica a Unioncamere FVG e alle CCIAA. Graduatoria ed elenco saranno pubblicati sul B.U.R. e sul sito web di Unioncamere FVG (www.fvg.camcom.it). Entro 20 giorni dalla notificazione (8 aprile 2017) ciascuna CCIAA adotta il provvedimento di concessione del contributo alle imprese meglio classificate nella graduatoria unica regionale entro il limite delle risorse disponibili. Qualora queste non consentano di finanziare integralmente l’ultima domanda, è disposta la concessione parziale, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute. Qualora, poi, non tutte le domande ammesse in graduatoria siano state finanziate per insufficiente disponibilità di risorse e si rendano disponibili successivamente nuove risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria.

EROGAZIONE ANTICIPATA Il contributo può essere erogato in via anticipata, nella misura massima del 40% dell’importo concesso, utilizzando l’apposito modello predisposto da Unioncamere FVG e riportato sul suo sito web (www.camcom.fvg.it). L’erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari vigilati. La richiesta, corredata dalla fideiussione, va presentata entro 6 mesi dalla notificazione al beneficiario della concessione dell’aiuto, pena il non accoglimento della richiesta medesima. L’erogazione anticipata avviene entro 60 giorni dalla sua richiesta.

RENDICONTO DELLE SPESE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Ai fini dell’erogazione del contributo l’impresa beneficiaria è tenuta a presentare il rendiconto delle spese sostenute nel termine indicato nell’atto di concessione alla CCIAA, utilizzando un apposito schema pubblicato sui siti web della Regione e di Unioncamere FVG. Il rendiconto, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o da suo procuratore speciale, va trasmesso esclusivamente in via telematica tramite il sistema FEG con le medesime modalità previste per la domanda di contributo. E’ possibile richiedere, motivandola, proroga del termine di conclusione e rendiconto del progetto, nel limite di 90 giorni dall’originario termine di scadenza. La richiesta va recapitata prima della scadenza stessa. In sede di rendiconto, l’impresa beneficiaria è tenuta, in particolare, a presentare: a) la relazione sulla realizzazione del progetto recante la descrizione degli investimenti effettuati, dei risultati conseguiti e dei tempi di attuazione; b) l’elenco analitico delle spese sostenute, in coerenza con le voci di spesa definite in sede di concessione, recante la lista delle fatture pagate con indicazione di numero, data di emissione, descrizione della spesa, denominazione del fornitore, data di pagamento, importo al netto di IVA e importo dell’IVA nonché i dati relativi ad altri eventuali aiuti pubblici ottenuti a valere sui costi di cui alla fattura; c) copia dei documenti originali di spesa, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisirle, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; i giustificativi di spesa devono contenere la descrizione della prestazione eseguita in riferimento al progetto beneficiato; d) la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della spesa (v. infra); e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lett. c); f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorio del beneficiario che attesta che le spese rendicontate non riguardano acquisti tra soggetti non indipendenti. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera è necessario unire la traduzione in lingua italiana. La CCIAA competente ha, inoltre, facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali dei documenti presentati in sede di rendiconto.

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Il beneficiario prova l’avvenuto pagamento della spesa mediante: - documentazione bancaria comprovante l’avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati (ad es. estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale); - copia dell’assegno, accompagnata da estratto conto bancario, da cui si evinca l’avvenuto addebito dell’operazione sul c.c. bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione né il pagamento in contanti e le eventuali note di accredito vanno evidenziate nel rendiconto e allegate allo stesso. In sede di rendiconto, l’impresa beneficiaria attesta, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il mantenimento dei requisiti per l’accesso al contributo ovvero la sussistenza di eventuali situazioni difformi. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all’impresa, assegnando un termine massimo di 30 giorni per regolarizzarla o l’integrarla. In tal caso si procede alla sospensione del termine del procedimento. Il contributo è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell’istruttoria del rendiconto entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del medesimo da parte della CCIAA. Segue l’erogazione dell’aiuto esclusivamente mediante accreditamento su c. c. bancario o postale intestato all’impresa beneficiaria.

OBBLIGHI E VINCOLI A CARICO DEI BENEFICIARI Le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto dei seguenti obblighi: a) realizzare il progetto approvato con l’atto di concessione secondo le modalità ed i termini ivi previsti; b) mantenere i requisiti soggettivi richiesti all’atto della presentazione della domanda fino all’adozione dell’atto di approvazione del rendiconto; c) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla CCIAA di tutte le comunicazioni relative ai procedimenti relativi all’aiuto, salvo i casi in cui è richiesta la trasmissione tramite il sistema FEG; d) garantire la separata tracciabilità delle spese relative al progetto finanziato nel proprio sistema contabile nonché “contribuire ad im-

plementare apposito fascicolo informatico di progetto”; e) conservare nella propria sede, per 6 anni dalla data dell’atto di approvazione del rendiconto, i documenti originali del progetto trasmessi in copia e dell’altra documentazione rilevante ai fini dei procedimenti relativi al contributo; f) accettare la pubblicazione sul sito della Regione dei dati di sintesi del progetto d’investimento; g) consentire ed agevolare le ispezioni e i controlli (v. infra) e fornire ogni informazione richiesta dalla CCIAA per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio e valutazione prevista dal POR FESR; h) nel caso delle imprese non aventi sede legale e operativa in Friuli-Venezia Giulia, attivare e registrare nel Registro delle imprese la sede legale o l’unità operativa sul territorio regionale dove è realizzato il progetto di investimento prima dell’avvio del medesimo; i) comunicare eventuali variazioni del progetto d’investimento e del soggetto beneficiario; l) nel caso di imprese che abbiano ottenuto in fase di selezione delle domande il punteggio di cui al criterio di valutazione inerente l’incremento occupazionale, mantenere il livello occupazionale, espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, raggiunto alla data di presentazione del rendiconto almeno per i 12 mesi successivi a tale data; m) nel caso delle imprese che hanno ottenuto il punteggio di cui ai criteri di valutazione relativi alla capacità dell’investimento di ridurre l’impatto ambientale e di determinare un miglior utilizzo delle risorse energetiche dell’all. 3, dimostrare in sede di rendicontazione l’effettivo raggiungimento dei pertinenti obiettivi; n) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni nei 3 anni successivi al pagamento finale del contributo, ossia: - mantenere l’iscrizione al Registro delle imprese; - mantenere la sede legale o l’unità produttiva attiva nel territorio regionale; - non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale; - mantenere sul territorio regionale e non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto di aiuto; o) non realizzare per un periodo di cinque anni dalla concessione dell’aiuto, pena la revoca

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dello stesso, la delocalizzazione del sito incentivato dal territorio della Regione a quello di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30%. Le imprese beneficiarie sono, inoltre, tenute al rispetto di una serie di obblighi d’informazione che qui si omettono, rinviando alla lettura del bando. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui alle lett. n) e o), l’impresa beneficiaria è tenuta

a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in sede di rendicontazione e, poi, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il loro rispetto fino alla scadenza degli stessi. In caso di inosservanza, la CCIAA procede a ispezioni e controlli, preceduti, però, da una sollecitazione d’invio. Per tutta la documentazione citata e altre informazioni le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Autotrasporto c/t. Contributi per investimenti 2016 PUBBLICAZIONE DELLA GUIDA MINISTERIALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 262/AdT del 13 ottobre 2016 e a quanto pubblicato su Apinforma n. 17/2016, pp. 14-16 in ordine all’argomento in epigrafe, per segnalare che il 20 ottobre 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha reso disponibile sul sito web del Portale dell’automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it – Sezione impresa/guida ai servizi impresa) la Guida Incentivi Investimenti nel settore autotrasporto – Anno 2016. Si rammenta che, sempre a decorrere dal 20 ottobre 2016 e fino alla scadenza del 15 aprile 2017, è possibile presentare la domanda per richiedere i contributi agli investimenti in questione. Con il 2016, però, l’unica modalità utilizzabile è quella telematica, con la conseguenza che le imprese interessate dovranno accedere con le proprie credenziali al citato sito web del Portale dell’automobilista dove, all’interno della sezione “Accesso ai servizi impresa”, opzione “Incentivi investimenti autotrasporto”, troveranno le istruzioni analitiche di tutte le operazioni da compiere. Qui si ricorda solo che l’istanza in forma telematica si compone di 3 sezioni: a) Sezione 1. Dati del richiedente, suddivisa in: - dati dell’impresa; - dati del rappresentante legale; - coordinate bancarie. b) Sezione 2. Investimenti, suddivisa in: - investimenti; - dichiarazioni. - elenco eventuale delle imprese per conto delle quali si richiede il contributo per le sole domande presentate dai consorzi e dalle cooperative di imprese di autotrasporto cose c/t); c) Sezione 3. Invio della domanda. La presentazione dell’istanza è strutturata in una serie di passaggi, così riassumibili:

1) compilazione della tabella “dati impresa” della sezione 1, salvataggio e conseguente generazione di un codice impresa; 2) compilazione e salvataggio delle rimanenti tabelle della sezione 1 (dati del rappresentante legale e delle coordinate bancarie); 3) generazione e salvataggio di un documento in formato .pdf.p7m con i dati inseriti; 4) firma elettronica del documento generato da parte del legale rappresentante dell’impresa o consorzio o cooperativa richiedente; 5) caricamento a sistema del documento firmato, mediante il pulsante “importa pdf”; 6) inserimento delle informazioni richieste nella sezione 2, relativamente agli investimenti (completi di allegati), alle dichiarazioni e, per i consorzi e le cooperative, all’elenco delle imprese per conto delle quali si richiede il beneficio; 7) invio della domanda, che prevede: - la generazione di un codice pratica e di un documento in formato .p7m che l’utente potrà esportare in formato pdf; - la firma digitale del documento “esportato” da parte del legale rappresentante dell’impresa, consorzio o cooperativa richiedente; - il caricamento on line del documento firmato, mediante il pulsante “importa pdf”. Infine, si ricorda anche che: - la mancanza o l’errata digitazione delle informazioni richieste nelle varie schermate vengono segnalate dal sistema con un messaggio di errore, con i relativi campi evidenziati in rosso; - l’applicazione effettuerà dei controlli di coerenza tra i dati inseriti dall’utente e quelli presenti sui sistemi informativi dell’Amministrazione, in ordine alla partita IVA/codice fiscale, al numero di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese di autotrasportato di cose per conto di terzi e al Registro elettronico nazionale (REN), provvedendo a segnalare le eventuali anomalie da correggere; - per le istanze presentate anche o solo per conto delle imprese associate da parte di consorzi,

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cooperative di appartenenza, il rappresentante legale dell’aggregazione deve dichiarare, spuntando la relativa casella, che tutte le imprese associate sono in regola con i requisiti previsti dal d.m. 19 luglio 2016 (v. le precedenti note associative); - il documento in formato .pdf.p7m generato dal sistema per la firma digitale ed esportato localmente non deve essere rinominato, pena la necessità di effettuare un nuova “esportazione” del documento; - una volta inoltrata la domanda, completa degli allegati richiesti, le informazioni inserite non potranno più essere modificate. Per quest’ultimo motivo s’invitano le imprese a

prestare particolare attenzione nella fase di inserimento dei dati - che, comunque, possono essere corretti fino all’invio dell’istanza -, tenendo sempre conto che l’accesso ai contributi non è condizionato dall’ordine cronologico di invio delle richieste. Non sono, invece, ancora uscite le istruzioni ministeriali sugli aspetti più propriamente normativi dello strumento agevolativo in oggetto, come fu, ad esempio, per gli incentivi 2015. Ci si riserva, quindi, di ritornare sul tema in presenza di novità, mentre, da subito, la guida può essere richiesta anche all’ufficio economico dell’Associazione unitamente ad altre informazioni.

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(AdT)


Voucher per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese QUALCOSA SI MUOVE

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla concessione di buoni (voucher) alle piccole e medie imprese nella misura di 10.000 euro a sostegno dell’ammodernamento informatico e della qualificazione del personale nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) (v., da ultimo, circolare associativa prot. 21/AdT del 30 gennaio 2015), per segnalare che il decreto interministeriale 7 luglio 2016, pubblicato sulla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2016, ha “individuato” in 32.543.679 euro a valere sul Programma operativo nazionale (PON) “Imprese e competitività” l’importo da destinarsi a tal scopo alle regioni d’Italia “meno sviluppate” o “in transizione” (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).

Ciò premesso, lo stesso decreto, all’art. 1, co. 2, stabilisce che le residue risorse per le misure di digitalizzazione nelle restanti regioni italiane (Centro-Nord) vadano reperite sul Fondo sviluppo e coesione e che formino oggetto di apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il quale ne definirà il valore complessivo e le modalità di ripartizione. Il valore residuo ammonta nominalmente a 67.456.321 euro, pari, cioè alla differenza fra l’importo originariamente stanziato di 100 milioni di euro per tutto il territorio nazionale e la somma sopra indicata per le regioni dell’ex Mezzogiorno d’Italia. Si assicura che l’Associazione continuerà a seguire gli sviluppi normativi di questo attesissimo strumento di sostegno all’ammodernamento tecnologico e che ritornerà sull’argomento non appena interverranno altre novità. Frattanto, per altre informazioni le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.

PAG. 30 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 18 - 15 ottobre 2016

(AdT)


Messaggio Redazionale

ŠILES DA 50 ANNI TRASFORMA I DESIDERI DEI CLIENTI IN REALTÁ

In mezzo a questi splendidi colori 50 anni fa è nata la Šiles... ...e tuttora si trova in questi bellissimi luoghi, nel cuore del Carso, a Tomaþevica vicino a Komen in Slovenia. Un’azienda di successo di impronta familiare fondata dal sig. Stanislav Šibelja che da falegname iniziò a realizzare vari prodotti bt Á OO b Yb´¼ 8F ±8¼ ± ¡ ®8Í b Y8 f O±b´O Á¼8 b O ±´ Ybt 8 o 8 Y Çb ¼8±b Á Yb ± YÁ¼¼ ± leader di parquet e scale. É loro la posa di tutto il parquet della favolosa ristrutturazione di Villa Fabiani del famoso architetto Maks Fabiani a Kobdilj. La Šiles offre una vasta gamma di prodotti in legno presso lo showroom a Tomaþevica sul Carso. Tra gli altri prodotti offerti dall’azienda, sarete consigliati sul tipo di parquet e sulla tecnica di posa in opera per le nuove costruzioni, per la ristrutturazione dell’abitazione e sul riscaldamento a pavimento. Il vasto assortimento include tutte le varietà dei parquet, parquet massiccio, parquet tradizionale, vari tipi di spina di pesce, tavole del parquet, intarsi, medaglioni, bordure, parquet per bagni, pavimento in legno per esterni oltre al parquet personalizzato secondo la richiesta del cliente e sempre posati dai propri operai.

Messaggio Redazionale

novembre 16

47


Indice mensile rivalutazione t.f.r. settembre 2016 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

99,7

0,125000

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

99,5

0,250000

MARZO

15.03

14.04

0,375

99,6

0,375000

APRILE

15.04

14.05

0,500

99,6

0,500000

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

99,7

0,6250

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

99,9

0,75000

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

100,0

0,945093

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

100,2

1,220

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

100,0

1,195

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

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Modifiche ed integrazioni del Jobs act LE NOVITÀ SONO IN VIGORE DALL’8 OTTOBRE 2016

luogo e la durata della prestazione. La violazione comporta una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione, senza possibilità di ricorrere alla diffida.

CIGO (ART. 2, COMMA 1, LETT. A) Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre u.s. è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre u.s., con il quale sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni ai provvedimenti legislativi che hanno dato vita al cd Jobs act (d. lgs. 81/2015 e d. lgs. 148, 149, 150 e 151 del 2015). Le novità sono in vigore dall’8 ottobre u.s. e, tra gli aspetti coinvolti, segnaliamo i seguenti:

APPRENDISTATO (ART. 1, COMMA 1, LETT. A, C) Su questa figura, l’intervento ha interessato: - l’apprendistato di alta formazione e ricerca che, in assenza di regolamentazione regionale, potrà essere ugualmente attivato ai sensi del d.m. 12 ottobre 2015. Inoltre, sino alla regolamentazione regionale, sono fatte salve le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca; - l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, relativamente ai contratti in corso alla data dell’8 ottobre u.s., per i quali è stata resa possibile la proroga di un anno se, alla scadenza, l’apprendista non ha conseguito la qualifica o il diploma professionale.

LAVORO ACCESSORIO (CD. VOUCHER - ART. 1, COMMA 1, LETT. B) Il committente (imprenditore o professionista) che ricorre a prestazioni di lavoro accessorio, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, deve comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro (con sms o posta elettronica), indicando anche il PAG. 33 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2016

La domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili, può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

CIGS E INIZIO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER SOSPENSIONE O RIDUZIONE ATTIVITÀ (ART. 2, COMMA 1, LETT. B) In caso di ricorso alla Cassa straordinaria (CIGS), la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro (e la conseguente integrazione salariale) devono avere inizio entro 30 gg. dalla data di presentazione della domanda al sistema CIGS on line (in precedenza, l’inizio non poteva avvenire prima che fossero trascorsi 30 gg. dalla presentazione dell’istanza).

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DISABILI (ART. 5, COMMA 1) Sono stati inclusi nel computo della quota di riserva prevista dall’art. 3 della Legge 68/1999 i lavoratori già disabili prima dell’assunzione, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (in precedenza, vi rientravano solo quelli con riduzione superiore al 60%). Inoltre, viene elevata a 153,20 € (per ogni giorno lavorativo di carenza e per ogni lavoratore disabile non occupato nella medesima giornata), la sanzione pecuniaria prevista per la mancata assunzione obbligatoria di un disabile, per cause imputabili al datore di lavoro (in precedenza, la sanzione ammontava a 62,77 €). Si applica l’istituto della diffida ma, a tal fine (in relazione alla quota d’obbligo non coperta), è richiesta la presentazione agli uffici competenti del lavoro della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro della persona con disabilità avviata dagli stessi uffici.


CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI (ART. 5, COMMA 2) In mancanza dell’accordo sindacale necessario per l’istallazione di impianti audiovisivi o di altri strumenti da cui derivi la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, tali impianti possono essere installati previa autorizzazione della competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, per le imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi

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territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato.

PROCEDURA TELEMATICA PER LE DIMISSIONI ON LINE (ART. 5, COMMA 3, LETT. B) Tra i soggetti abilitati alla trasmissione dei moduli per le dimissioni telematiche del lavoratore, sono stati inclusi anche i consulenti del lavoro delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro. (C)


Lavoro accessorio

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEI VOUCHER

Il decreto correttivo del Jobs act (decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016) ha modificato la comunicazione preventiva prevista per il lavoro accessorio, alla quale è tenuto il committente (imprenditore o lavoratore autonomo); quest’ultimo, infatti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, deve comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro (con sms o posta elettronica), indicando anche il luogo e la durata della prestazione. La violazione comporta una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione, senza possibilità di ricorrere alla diffida. Con la circolare n. 1/2016, il neo costituito Ispettorato nazionale del lavoro ha disciplinato le modalità

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operative della predetta comunicazione obbligatoria che, come precisato dalla nota, si aggiunge alla dichiarazione di inizio attività da mandare all’Inps. In particolare, la comunicazione deve necessariamente contenere: - i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore; - il luogo della prestazione; - il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione; La comunicazione va inviata via e mail (come già scritto, entro 60 minuti dall’inizio della prestazione) all’indirizzo di posta elettronica della competente Direzione del Lavoro. Riportiamo gli indirizzi per il Friuli Venezia Giulia: - Voucher.Pordenone@ispettorato.gov.it - Voucher.Trieste-Gorizia@ispettorato.gov.it - Voucher.Udine@ispettorato.gov.it La e-mail, priva di allegati, deve riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati; quanto ai primi, si dovrà indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno riportati anche nell’oggetto della e-mail. (C)


Trattativa di rinnovo del CCNL Unionmeccanica ASPETTI DI INTERESSE PER LE IMPRESE

Il contratto collettivo nazionale di lavoro firmato con la Fiom Cgil, come noto, è scaduto il 31 ottobre 2016. Si stanno svolgendo le trattative per il rinnovo del CCNL che Unionmeccanica ritiene opportunamente di firmare anche con la Cisl e con la Uil. La trattativa di rinnovo è fortemente condizionata dall’andamento della parallela trattativa che si sta svolgendo al tavolo di Federmeccanica, al fine di mantenere sotto il profilo economico degli auspicabili margini di competitività per le piccole imprese evitando, a qualsiasi titolo, fenomeni di dumping contrattuale. Si è pertanto deciso tatticamente di attendere, al fine di comprendere non solo da indiscrezioni informali ma da dati negozialmente rilevanti, la firma di detto contratto prima di procedere con la sottoscrizione del nostro. Al solo fine di comprendere lo stato dell’arte si illustreranno di seguito i termini essenziali della discussione, che recepiscono parzialmente e rielaborano autonomamente le richieste presentate in piattaforma separatamente dalla Fiom Cgil e dalla Fim Cisl – Uilm Uil.

PARTE NORMATIVA 1. Mercato del Lavoro Unionmeccanica ha confermato la sua richiesta per dare maggiore flessibilità alle imprese rappresentate tramite l’adeguamento delle disposizioni del CCNL ai rinvii previsti dal Jobs Act – mercato del lavoro, part-time e apprendistato. Di converso, da parte sindacale, è stata invece ribadita la contrarietà a modifiche normative che introducano condizioni di miglior favore rispetto gli interventi correttivi previsti dal Jobs Act (controllo a distanza, mansioni ecc.). Puntualmente si riportano i temi di discussione su cui si ritiene di intervenire in fase di rinnovo. a) Innalzamento delle percentuali previste per PAG. 36 - APINFORMA / Lavoro - numero 18 - 15 ottobre 2016

le assunzioni con contratto a termine oltre il minimo legale previsto nel 20% degli assunti a tempo indeterminato e calcolo della percentuale in riferimento alla media annuale e non al dato numerico riferito al 1° gennaio dell’anno di assunzione; b) adeguamento della normativa contrattuale in materia di part-time lasciando inalterate le percentuali previste, sia per le prestazioni aggiuntive, sia per la variazione dell’orario; c) recepimento in sede contrattuale (e in attesa dell’Accordo Interconfederale) della normativa in materia di apprendistato professionalizzante e dell’apprendistato di primo e terzo livello (alternanza scuola e lavoro, apprendistato di alta specializzazione); d) introduzione nel CCNL della normativa in tema di controlli a distanza, ribadendo la necessità che le informazioni raccolte, nel rispetto delle procedure previste, possano essere utilizzate anche ai fini della gestione del rapporto di lavoro (ossia ai fini disciplinari); e) adeguamento della normativa contrattuale al nuovo testo di legge in materia di mansioni al fine di consentire, senza i correlati rischi di demansionamento, lo slittamento fra i livelli. 2. Relazioni industriali Partendo dall’A.I. interconfederale del 26 luglio 2016 sottoscritto dalla Confapi con Cgil/Cisl/ Uil, Unionmeccanica ha confermato il recepimento degli accordi stessi in tema di rappresentanza e partecipazione nonché il sistema contrattuale, confermando il mantenimento della centralità del CCNL e dando la propria disponibilità, sul secondo livello di contrattazione, alla contrattazione territoriale con precisi vincoli di percorso definiti nella sperimentalità e nell’affidamento della stessa ai firmatari del CCNL a livello nazionale; Bilateralità Confermando l’attuale sistema previsto dal CCNL, Unionmeccanica ha ribadito la disponibilità a lavorare per ampliare la competenza dell’Ente con modalità compatibili, anche alla materia dell’assistenza sanitaria integrativa, definendone (senza entrare nel merito della quantificazione) la rela-


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tiva contribuzione. Sulla previdenza integrativa è stato altresì ribadito il principio della pariteticità. Formazione/Aggiornamento Riconoscimento di n. 16 ore a lavoratore di formazione tecnica obbligatoria di cui 8 ore scomputate dal montante dei par (ad oggi pari a 104 ore pro capite di cui 72 a titolo di riduzione dell’orario di lavoro e 32 di ex festività). Ovviamente i corsi devono essere attinenti con l’attività aziendale e la fruizione deve avere un tempo prevedibile. Le ore a carico azienda potrebbero essere recuperate tramite l’intervento dell’EBM ossia senza costi aggiuntivi per l’azienda.

PARTE ECONOMICA Unionmeccanica ha ribadito la sua disponibilità a definire un sistema di revisione ex post dei minimi tabellari con verifica degli indicatori inflattivi relativi al periodo di riferimento. Ciò significa, in estrema sintesi, che gli aumenti dovrebbero essere erogati non in relazione ad un indicatore presuntivo, ma sulla base del dato reale dell’inflazione ovvero di un valore di riferimento proporzionato al tasso inflattivo effettivo. Ad oggi, applicando detti indici, le aziende si troverebbero a dover recuperare sul 5° livello per la durata triennale della

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vigenza del CCNL 1978,00 euro al netto dei contributi. Queste sono le basi negoziali per la parte economica del CCNL con l’individuazione di un aumento contrattuale contenuto (auspicabilmente decorrente dall’anno prossimo) e l’individuazione di altri titoli che consentano all’impresa quanto meno di beneficiare di agevolazioni fiscali e contributive che parrebbero essere oggetto di revisione migliorativa nella legge di stabilità per l’anno 2017. E’ chiaro che ad oggi lo scenario giuridico pare abbastanza sfumato, ma sembra certo lo sgravio totale dei contributi versati all’assistenza sanitaria integrativa e alla previdenza complementare e pertanto, nelle possibilità al vaglio della categoria, sicuramente rientreranno anche dette ipotesi. Altro tema di certo interesse sembra essere l’inserimento nell’articolato contrattuale di elementi retributivi erogati nella forma del welfare che potrebbero (anche se con modalità ancora non certe) sostituire parzialmente l’elemento perequativo ossia l’istituto erogato ai lavoratori privi di elementi individuali migliorativi ovvero nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello. Le proiezioni numeriche sono ad oggi inattendibili ma, qualora le condizioni complessive lo consentiranno, entro la fine dell’anno il contratto potrebbe essere sottoscritto. (FT)


Autorità per l’Energia e il Gas ELETTRICITÀ: CONFERMATO IL RIMBORSO AUTOMATICO IN BOLLETTA DEGLI IMPORTI INDEBITI DA CONDOTTE ANOMALE NEI MERCATI ALL’INGROSSO Qualunque sarà l’esito delle decisioni della giustizia amministrativa, per i consumatori sarà garantito in modo automatico il rimborso in bolletta degli importi che verranno recuperati con l’attività di indagine dell’Autorità sulla vicenda delle condotte anomale dei mesi scorsi tenute dagli operatori dell’offerta e della domanda nei mercati all’ingrosso dell’elettricità, in particolare nel mercato del dispacciamento. E’ quanto ha deciso l’Autorità con la deliberazione 575/2016/R/eel con cui ha confermato ed esplicitato quanto era già previsto dalla regolazione vigente, dando così anche esecuzione nei tempi previsti a quanto richiesto dall’ordinanza del Collegio della Seconda Sezione del Tar Lombardia nella quale si revoca la precedente sospensione dell’aggiornamento delle condizioni di maggior tutela per il terzo trimestre 2016 (deliberazione 354/2016) e si dispone di individuare un circuito di ripristino pro-consumatori. In particolare, gli importi che verranno recuperati saranno compresi nel calcolo dei saldi tra proventi conseguiti e oneri sostenuti per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (cioè dei costi sostenuti dal Gestore della rete - Terna - per il mantenimento in equilibrio e in sicurezza del sistema elettrico), “scontando” il valore del corrispettivo uplift (a copertura dei suddetti costi sostenuti da Terna) da applicare nel primo trimestre utile. Ciò ne permette l›immediato e automatico riconoscimento a tutti gli utenti del dispacciamento e, attraverso di loro, a tutti i clienti finali sia del mercato tutelato sia del mercato libero, senza alcuna discriminazione. Nella deliberazione 575/2016/R/eel viene poi ricostruito quanto avvenuto negli ultimi mesi legato alla vicenda. L’aggiornamento delle condizioni di maggior tutela per il periodo luglio-settembre

2016 (deliberazione 354/2016), dopo l’impugnativa di due associazioni di consumatori, era stato provvisoriamente sospeso con il decreto n. 911 del Tar Lombardia del luglio 2016, confermato con successivo decreto n. 982 del 28 luglio 2016, ripristinato poi in vigore con l’ultima ordinanza collegiale del Tar Lombardia n. 1185 del 16 settembre 2016. I citati decreti avevano sospeso le variazioni di tutte le componenti di prezzo che costituiscono le condizioni economiche del servizio di maggior tutela[1], anche di quelle che non dipendevano dalle possibili condotte anomale del dispacciamento. Inoltre, la decisione del giudice ha lasciato impregiudicata l’applicazione del corrispettivo uplift da parte del gestore della rete, Terna, a tutti gli utenti del dispacciamento, con la possibilità per gli operatori attivi sul mercato libero di trasferire sui clienti a valle l’incremento del corrispettivo uplift (possibilità invece sospesa per quelli della maggior tutela). Con l’ordinanza collegiale 1185/2016, il Tar Lombardia ha poi deciso di revocare la sospensione dei provvedimenti impugnati dalle due associazioni (premettendo inoltre che “in linea di principio - il prezzo di riferimento per il mercato tutelato debba coprire i costi effettivi, tra i quali rientrano quelli connessi al servizio pubblico di dispacciamento”, ivi compresa la deliberazione 354/2016); tuttavia, ha comunque ritenuto di disporre una misura cautelare atipica, “idonea nella sostanza a soddisfare quanto richiesto in via subordinata dai ricorrenti”, ordinando all’Autorità di adottare, entro quaranta giorni “un apposito provvedimento, ad efficacia subordinata all’accoglimento del ricorso, con il quale siano predeterminate sin d’ora le modalità per la liquidazione e corresponsione automatica, senza necessità di apposita richiesta da parte dei clienti finali, dei rimborsi spettanti a questi ultimi in caso di esito favorevole della controversia”. Previsione che viene ora eseguita, prevedendo in più che il rimborso automatico (già previsto dalla regolazione) si applichi qualunque sia l’esito della controversia. In parallelo, per l’esito dei rimborsi, assume rilievo l’attuale stato dei procedimenti di istruttoria avviati con la deliberazione 342/2016 (e 459/2016). In particolare, per quanto riguarda i produtto-

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ri abilitati ad offrire nel mercato del dispacciamento, l’Autorità, oltre a prospettare proprie misure di regolazione asimmetrica per promuovere pro futuro la concorrenza e a garantire il buon funzionamento del mercato, sulla base di prime evidenze ha, per ora, segnalato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (l’Autorità vi è tenuta per legge ed in forza del vigente Protocollo di collaborazione AEEGSI-AGCM) alcune ipotesi di potenziale violazione della normativa in materia di diritto della concorrenza, a cui ha fatto seguito l’apertura da parte della stessa AGCM di due istruttorie per gli accertamenti di competenza. Per quanto riguarda i procedimenti avviati nei confronti degli utenti della domanda (cioè titolari di unità di consumo, tra cui grossisti e trader) o di unità di produzione da rinnovabili non abilitate sul mercato del dispacciamento, l’Autorità ha comunicato loro le prime risultanze dell’istruttoria

nell’ambito di procedimenti prescrittivi. Proprio quelli in esito ai quali, se saranno accertate strategie non diligenti dalle quali l’operatore abbia tratto margini rilevanti (con conseguenti ed indebiti incrementi degli oneri sostenuti da Terna e dell’uplift trasferito sui consumatori), vi saranno le restituzioni degli importi indebiti, da redistribuire alla generalità degli utenti finali. La delibera 575/2016/R/eel è disponibile sul sito www.autorita.energia.it [1] Inclusi l’elemento PE, a copertura dei costi di acquisto dell›energia elettrica, e il corrispettivo PPE, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela.

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(C)


Sostanze chimiche

ECHA E-NEWS

L’ECHA insieme al Cefic - European Chemical Industry Council e al DUCC - Downstream Users of Chemicals Co-ordination group hanno elaborato una dichiarazione congiunta per il rafforzamento e il miglioramento della comunicazione lungo la catena di approvvigionamento per l’uso sicuro dei prodotti chimici in Europa.

REACH 2018: PREPARARE I FASCICOLI DI REGISTRAZIONE IN FORMATO IT La fase 5 della procedura di registrazione consiste nel trasferire il dossier completo con le informazioni sull’identità, gli usi, i pericoli e i rischi della sostanza su un supporto informatico. A questo scopo, l’ECHA fornisce un software gratuito chiamato IUCLID. Nei casi più semplici, è anche possibile creare il dossier direttamente su REACH-IT. Sono disponibili le presentazioni e la registrazione video del Webinar fase 5: “Preparare il dossier di registrazione con IUCLID” del 4 ottobre 2016. Nel webinar è stata focalizzata l’attenzione sulle informazioni pratiche per la registrazione in vista della scadenza del 31 maggio 2018.

REACH L’ECHA sta realizzando un sito per i consumatori per dare informazioni sull’impatto che le sostanze chimiche hanno nella vita di tutti i giorni e su come utilizzarle in modo sicuro. L’Agenzia invita gli interessati a compilare un breve questionario per avere indicazioni su come realizzare il nuovo sito. Le imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione all’immissione sul mercato o all’uso di una sostanza possono richiederla nuovamente presentando all’ECHA una relazione di revisione. L’ECHA ha appena pubblicato una nota su come le relazioni di revisione debbano essere presentate ed esaminate. Le prime relazioni di revisione per l’uso del DEHP sono attese per la metà del 2017.

La Corte di giustizia europea ha emesso il 21 settembre 2016 la sentenza relativa alla causa C-592/14 sulla commercializzazione di prodotti cosmetici che possono contenere ingredienti testati sugli animali. La Commissione europea e l’ECHA stanno esaminando se come conseguenza di questa sentenza vi sia la necessità di rivedere la loro dichiarazione congiunta del 27 ottobre 2014 che fornisce chiarimenti sulle connessioni tra Regolamento REACH e Regolamento sui cosmetici. Sono disponibili gli atti relativi al “Topical Scientific Workshop” che si è svolto il 19-20 aprile u.s. a Helsinki. L’evento ha riguardato le interazioni fra i progressi scientifici fatti nella determinazione delle proprietà di pericolo delle sostanze e la legislazione in materia di prodotti chimici.

BIOCIDI Maggiore flessibilità per l’autorizzazione dei biocidi Il regolamento relativo all’autorizzazione dei prodotti biocidi è stato aggiornato per aggiungere nuove possibilità richieste dall’industria. Le imprese sono ora in grado di ottenere un’autorizzazione nazionale in presenza di una domanda di autorizzazione dell’Unione per uno stesso prodotto. Il regolamento entrerà in vigore il 1° novembre.

COMMISSIONE DI RICORSO La Commissione di ricorso annulla quattro decisioni volte a richiedere informazioni sull’identità di una sostanza “nanostrutturata” (casi A-0082015, A-009-2015, A-010-2015 e 011-2015-A). La Commissione di ricorso ha pubblicato una decisione riguardante il rifiuto di un proposta di readacross per lo studio della tossicità sullo sviluppo prenatale (caso A-017-2014). La Commissione di ricorso ha pubblicato gli annunci di due nuovi ricorsi (Caso A-005-2016 e caso A-006-2016).

UTILIZZATORI A VALLE Exchange Network on Exposure Scenarios (ENES10) - Helsinki 15-16 novembre 2016 L’evento celebra cinque anni di collaborazione tra l’ECHA, gli Stati membri e gli operatori del settore

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nel garantire l’uso sicuro delle sostanze chimiche lungo la catena di approvvigionamento. La 10a riunione del gruppo ENES riguarderà, tra l’altro, le principali conclusioni e raccomandazioni scaturite dalla valutazione dei risultati della “Tabella di marcia (Roadmap) CSR/ES”.

GUIDE E’ stata inviata per la consultazione al CARACAL la Guida alla condivisione dei dati (bozza della versione 3.0). I potenziali dichiaranti per la scadenza del 2018 potrebbero essere interessati a visualizzare già da ora le nuove bozze dei documenti.

EVENTI - Webinar sul regolamento che riguarda l’autorizzazione di uno stesso biocida, 9 novembre 2016. Il webinar offre una panoramica degli aggiornamenti che saranno introdotti nel mese di ottobre, relativi allo strumento di presentazione dei dossier per i biocidi, R4BP3. - Formazione sullo strumento Chesar, Helsinki, 27-28 novembre 2016 Il corso è rivolto alle imprese e alle organizzazioni che prevedono di svolgere a loro volta attività di formazione su Chesar. Il numero di posti disponibili è limitato.

WEBINAR “REACH 2018 – PRESENTA IL TUO DOSSIER DI REGISTRAZIONE”, 30 NOVEMBRE 2016 Il webinar illustrerà/mostrerà come è facile navigare su REACH-IT e inviare il dossier di registrazione all’ECHA. Saranno inoltre spiegate e illustrate le novità più importanti di REACH-IT.

CONSULTAZIONI PUBBLICHE Proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate L’ECHA invita ad inviare osservazioni per una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate dell’ossido di etilene; ossirano (CE 200-849-9; CAS 75-21-8). La sostanza è utilizzata principalmente per la produzione di polimeri, come intermedio e come reagente di laboratorio.

Proposte di identificazione come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) Le sostanze sono: - Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride (trimellitic anhydride; TMA) (CE 209008-0). Utilizzato nella fabbricazione di esteri e polimeri. - 4-tert-butylphenol (CE 202-679-0). Utilizzato in prodotti vernicianti, polimeri, adesivi e sigillanti e per la sintesi di altre sostanze. - p-(1,1-dimethylpropyl)phenol (CE 201-2809). Utilizzato in polimeri e per la sintesi di altre sostanze. - 4,4’-isopropylidenediphenol (Bisphenol-A) (CE 201-245-8). Utilizzato nella fabbricazione di policarbonato e carta termica, come indurente nelle resine epossidiche e come antiossidante nei processi di trasformazione del PVC. - Nonadecafluorodecanoic acid (PFDA) e suoi sali di sodio e di ammonio (CE 206-400-3, -, 221-470-5). Non ancora registrato ai sensi del Regolamento REACH, è utilizzato come plastificante, lubrificante, tensioattivo e inibitore di corrosione. Appartiene al gruppo delle sostanze perfluoroalchiliche a catena lunga. - 4-heptylphenol, ramificato e lineare (CE -). I polimeri derivati da sostanze di questo gruppo sono usati prodotti quali detergenti e inibitori di corrosione.

CONSULTAZIONI PUBBLICHE Al fine di concedere agli stakeholders più tempo possibile per predisporre i commenti durante le consultazioni pubbliche sulle domande di autorizzazione, l’ECHA ha deciso di pubblicare le informazioni sugli usi e le sostanze che saranno oggetto di consultazione pubblica. Sono inoltre in corso le consultazioni pubbliche relative ai seguenti documenti: - 9 proposte di test con scadenza 17 ottobre; - 2 proposte di restrizione con scadenza 15 dicembre Si ricorda infine che è possibile iscriversi al Feed RSS per essere aggiornati sulle consultazioni in corso. (C)

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SOA: rinnovo per l’Elettrotecnica Manzanese srl È SPECIALIZZATA NELLA COSTRUZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI La società Elettrotecnica Manzanese srl ha iniziato la sua attività a Manzano (UD) nel mese di gennaio 1979 come società di persone, trasformandosi nel settembre del 1989 in società a responsabilità limitata. Tre sono i legali rappresentati: Tambozzo Denis, Tambozzo Raffaele e Grattoni Maurizio che svolge anche l’incarico di Direttore Tecnico. L’azienda ha sede in via Moroncelli n. 1 a Manzano, è in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale ISO 9001:2008 per le attività di progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali, di cabine MT e BT, di quadri elettrici di automazione e distribuzione e per la progettazione, manutenzione ed installazione di impianti fotovoltaici. La certificazione è stata rilasciata dall’ente certificatore Kiwa Italia Spa. L’attività dell’Elettrotecnica Manzanese srl consiste nella realizzazione di impianti tecnologici, speciali, fotovoltaici, di automazione, nell’attività di assistenza tecnica e di progettazione, oltre che nella vendita di materiale elettrico al minuto e all’ingrosso. E’ specializzata nella costruzione di impianti industriali, quali: cabine di trasformazione MT/bt, power center, quadri elettrici di distribuzione in bassa tensione, impianti di distribuzione forza motrice in blindosbarra, impianti di illuminazione con blindolux, installazione di canali portacavi, installazione calate per collegamento macchine, installazione calate e prese forza motrice, impianti bordo macchine, impianti di illuminazione interna, impianti di illuminazione perimetrale, impianti di riscaldamento e condizionamento, idrico-sanitari e gas, inoltre, torri faro, impianti di messa a terra ed equipotenziali e impianti di rifasamento. Esegue anche impianti civili, quali: impianti eletPAG. 43 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2016

trici, di riscaldamento, condizionamento e impianti idrico-sanitari e impianti di illuminazione giardini. Si propone ed esegue anche l’illuminazione di nuove aree e lottizzazioni, uffici direzionali, centri commerciali, banche, istituti scolastici e strutture alberghiere. E’ specializzata anche nell’esecuzione di impianti speciali, quali: impianti di rilevazione fumi e incendio, antintrusione, videocontrollo (TVCC), di cablaggio strutturato, di videocitofonia e telefonia integrata, di automazione cancelli elettrici, di filodiffusione, di aspirapolvere centralizzati, fotovoltaici, automazione e illuminazione pubblica. Attualmente l’Azienda conta un numero di dipendenti pari a 24 unità distribuiti tra i vari settori di pertinenza, quali: area ufficio tecnico settore impiantistico, area ufficio tecnico settore automazione, area amministrativa e cantiere. La società Elettrotecnica Manzanese srl ha rinnovato l’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici (SOA) per le categorie: OG9 classifica III, OG10 classifica II e OG11 classifica I. Questo rinnovo, le consente di eseguire fino ad un importo massimo di euro 1.238.400: Impianti per la produzione di energia elettrica (OG9) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile. Inoltre, potrà eseguire fino ad un importo di 619.200 euro impianti per la trasformazione alta/ media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione (OG10) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, comple-


mentare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio. Infine, potrà eseguire fino ad un importo di 309. 600 euro Impianti tecnologici (OG11) categoria che riguarda, nei limiti specificati all’articolo 79,

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comma 16, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Nuova norma regionale attività estrattive (5a parte) GLI INTERVENTI DI RIASSETTO AMBIENTALE POSSONO ESSERE SOSTITUITI DA INTERVENTI AVENTI FINALITÀ DI VALORIZZAZIONE SOCIALE, CULTURALE, TURISTICA E RICREATIVA E‘ stata pubblicata sul BUR n. 32 del 20 luglio 2016 la Legge Regionale n. 12 del 15 luglio 2016 che disciplina le attività estrattive. Di seguito si continua l’approfondimento dei temi più significativi con riferimento al capo IV - esercizio dell’attività estrattiva.

VALORIZZAZIONE DELL’AREA DI CAVA (ART. 27) Gli interventi di riassetto ambientale possono essere sostituiti da interventi aventi finalità di valorizzazione sociale, culturale, turistica e ricreativa. Due anni prima della scadenza dell’autorizzazione all’attività estrattiva, il soggetto autorizzato presenta, d’intesa con il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l’attività estrattiva, il progetto relativo a uno degli interventi di riassetto ambientale, in sostituzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi previsti dal progetto autorizzato. La garanzia fideiussoria, è estesa fino all’esecuzione dell’intervento sopracitata. Qualora l’importo di tale garanzia sia inferiore al costo dell’intervento la stessa è aumentata fino all’ammontare di detto costo. Nel caso di mancata esecuzione dell’intervento il Comune o i Comuni, entro sessanta giorni, escutono la garanzia fideiussoria dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e provvedono all’attuazione del progetto di riassetto ambientale dei luoghi oppure, nel caso in cui l’area di cava interessata sia di proprietà comunale, possono realizzare l’intervento. Nel caso in cui i Comuni non si attivino la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, provvede a sostituirsi al Comune. PAG. 45 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2016

SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE (ART. 28) L’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva è sospesa nei seguenti casi: a) situazione di pericolo temporaneo per la pubblica incolumità rilevata dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive; b) mancata presentazione delle autorizzazioni; c) mancato adeguamento biennale della garanzia fideiussoria, in relazione alle variazioni degli indici ISTAT; d) mancato rispetto del termine per la presentazione dello stato di fatto; e) ritardo, superiore a trenta giorni, nel versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo; f) vacanza del direttore responsabile o dei sorveglianti dei lavori. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva può essere, altresì, sospesa nelle more dello svolgimento dell’istruttoria per l’emanazione dei provvedimenti di decadenza e di revoca dell’autorizzazione. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive dispone la ripresa dell’attività estrattiva nel caso in cui, entro il periodo di durata della sospensione, sia cessata la causa che ha determinato l’emanazione del provvedimento di sospensione. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, disposta la sospensione o la ripresa dell’attività estrattiva, ne dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l’attività estrattiva. Le disposizioni sopracitate, si applicano anche alle autorizzazioni all’attività di ricerca.

INTERVENTI SOSTITUTIVI DI RIASSETTO AMBIENTALE (ART. 31) Nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione all’attività estrattiva o all’attività di ricerca non abbia eseguito il progetto di riassetto ambientale dei luoghi o lo abbia eseguito parzialmente o in difformità delle prescrizioni dettate dal provvedimento di autorizzazione, vi provvedono il Comune o i Comuni interessati.


Nel caso in cui il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza o di revoca non ottemperi, rispettivamente, all’obbligo del riassetto ambientale il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l’attività estrattiva provvedono all’esecuzione del progetto di riassetto ambientale dei luoghi. I Comuni provvedono all’esecuzione del progetto mediante escussione della garanzia fideiussoria. Nel caso in cui i Comuni non si attivino al ripristino la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede a sostituirsi.

POTERI SOSTITUTIVI (ART. 32) In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità ai principi dell’ articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e al principio di leale collaborazione, la Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di ambiente, sentito l’ente inadempiente, mediante diffida assegna un congruo termine per l’adempimento, comunque non inferiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito l’ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all’adozione degli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta. Il commissario si avvale delle strutture dell’ente inadempiente il quale è tenuto a fornire l’assistenza, i documenti e la collaborazione necessari. L’ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti o l’attività per i quali è stata rilevata l’omissione fino a quando il commissario stesso non sia insediato. Gli oneri conseguenti all’assunzione dei provvedimenti sono posti a carico del bilancio dell’ente inadempiente.

VIGILANZA E POLIZIA MINERARIA (ART. 33) Le funzioni di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, dagli Ispettorati forestali e dai Comuni interessati. Le funzioni di accertamento e la contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione sono esercitate in applicazione della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali). PAG. 46 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2016

Il personale della struttura regionale competente in materia di attività estrattive che, ai sensi dell’ articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959 e dell’ articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, riveste la funzione di ufficiale di polizia giudiziaria, esercita le funzioni amministrative in ordine all’applicazione delle norme di polizia mineraria. Il personale ispeziona, in qualsiasi momento, l’area di cava. Il titolare dell’autorizzazione all’attività estrattiva, il proprietario dell’area di cava, il direttore dei lavori, il personale dell’impresa esecutrice, hanno l’obbligo di agevolare le ispezioni, nonché di fornire le informazioni e i dati richiesti.

SANZIONI (ART. 34) L’esercizio dell’attività estrattiva svolto in assenza del provvedimento di autorizzazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una volta e mezza il valore della sostanza minerale estratta fino al momento della contestazione e non superiore a sei volte l’ammontare del valore medesimo. Si considera svolta in assenza di autorizzazione anche l’attività estrattiva eseguita oltre i limiti planoaltimetrici autorizzati. L’estrazione di sostanze minerali eseguita in difformità del progetto dell’attività estrattiva autorizzato, ancorché nel rispetto dei limiti planoaltimetrici, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore della sostanza minerale estratta fino al momento della contestazione e non superiore a tre volte l’ammontare del valore medesimo. Nel caso in cui tale difformità sia stata dichiarata nello stato di fatto, la violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore al valore della sostanza minerale estratta fino al momento della presentazione dello stato di fatto, con il limite non inferiore a un quinto del valore della sostanza minerale medesima. Nel caso in cui il mancato rispetto delle previsioni progettuali relative all’attività estrattiva autorizzata, ancorché nel rispetto dei limiti planoaltimetrici, provochi una situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità o l’irreversibile o rilevante alterazione dello stato dell’ambiente, la violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro. Il mancato rispetto delle prescrizioni del provvedimento di autorizzazione all’attività estrattiva comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro. La violazione dell’obbligo di eseguire gli interventi


di riassetto ambientale dei luoghi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro. La mancata presentazione dello stato di fatto entro il termine prescritto comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro. Il mancato rispetto del provvedimento di sospen-

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sione dell’attività estrattiva comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro. Il trasferimento a terzi dell’autorizzazione all’attività estrattiva, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro. (fine) (CS)


Il Documento DGUE, ulteriore complicazione per le imprese IL DGUE È UTILIZZATO PER TUTTE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE In data 19 aprile 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 il Codice dei Contratti decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». L’art. 85 del prefato provvedimento normativo recepisce l’art. 59 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (settori ordinari), introducendo il documento di gara unico europeo (DGUE). Il modello di formulario di DGUE è stato adottato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016; in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del regolamento de quo, lo stesso è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Ai sensi dell’art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti, a far data dall’entrata in vigore del Codice, accettano il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con il citato regolamento dalla Commissione europea. In seno alle Istruzioni poste a corredo del regolamento, è consentita agli Stati membri la facoltà di adottare Linee guida recanti l’utilizzo del DGUE per chiarire e rendere intellegibili, nel dettaglio, le singole disposizioni normative nazionali rilevanti a tal fine. Con Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 (pubblicate G.U. n. PAG. 48 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2016

174 del 27 luglio 2016) sono state approvate le linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. Sarà necessario un periodo di sperimentazione applicativa al fine di poter adeguare le Linee guida alle eventuali ed ulteriori esigenze applicative che, dovessero emergere, apportando, per l’effetto, i necessitati chiarimenti integrativi al presente documento.

FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E FORMATO DEL DGUE Secondo il Ministero la finalità del DGUE è semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l’adozione di un modello auto dichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica. Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblicoprivato disciplinate dal Codice. Il modello di formulario DGUE è, altresì, utilizzato per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria del Codice (art. 35), fatta eccezione affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 € e per le quali l’utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante. Il DGUE, compilato dall’operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l’offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione. Esso è utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di



gara; però la valutazione circa l’opportunità del suo utilizzo è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante procedente. A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGUE è reso disponibile esclusivamente in forma elettronica. Prima di tale data, il documento di gara unico europeo potrà essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all’uopo dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico messo, gratuitamente, a disposizione dalla Commissione in favore delle Amministrazioni o Enti aggiudicatori e degli operatori economici. Tale servizio consente di compilare il DGUE in forma elettronica, in caso di procedure che ammettano l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, o di stampare il documento compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea da utilizzare in tutti gli altri casi. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato e utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendono riutilizzare il DGUE. Il modo più semplice di procedere, è inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalità messe appositamente a disposizione per mezzo del citato servizio DGUE elettronico. Sarà, ovviamente, possibile riutilizzare le informazioni anche mediante altre forme di recupero dei dati (ad esempio, copia - incolla), contenuti negli strumenti elettronici (pc, tablet, server...) dell’operatore economico procedente. Successivamente alla procedura di aggiudicazione, in fase di esecuzione del contratto d’appalto, il formulario per il DGUE, opportunamente adattato, può essere utilizzato per presentare le dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell’autorizzazione al subappalto. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara tutte le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE. Dette informazioni devono essere indicate anche con appositi richiami nel modello di formulario.

STRUTTURA E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL DGUE Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche a terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico di: - non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; PAG. 50 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2016

- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice; - rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, come previsto dall’art. 91 del Codice.

IL DGUE È ARTICOLATO IN SEI PARTI La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGUE elettronico per generare e compilare il documento in formato elettronico, le informazioni contenute in questa parte vengono acquisite automaticamente per tutte le procedure di appalto rispetto alle quali sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Di converso, per le gare non soggette all’obbligo di pubblicità sovranazionale, le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori compilano le informazioni in modo da permettere l’individuazione univoca della procedura di appalto a cui dette informazioni afferiscono. Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione sono diversi tra i vari lotti occorre compilare un DGUE per ciascun lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione). Le informazioni presenti in questa Parte devono essere integrate con le seguenti indicazioni: - codice fiscale della stazione appaltante; - CIG; - CUP (ove previsto); - codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei). La Parte II, contiene le informazioni sull’operatore economico e sui propri rappresentanti, sull’eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell’avvalimento) e sul ricorso al subappalto. In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte vengono forniti i seguenti chiarimenti: 1) Le informazioni da fornire relativamente all’eventuale iscrizione dell’operatore economico «in elenchi ufficiali» o al possesso di «certificato equivalente» si riferiscono alle previsioni di cui agli articoli 84, 90 e art. 134 del Codice. In particolare, non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione) sezioni B e C del DGUE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II: - gli operatori economici iscritti in elenchi


ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’art. 90 del Codice; - gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA), ai sensi dell’art. 84 del medesimo Codice, per contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro; - gli operatori economici in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all’art. 134 del Codice, nel caso di appalti nei settori speciali. Qualora l’iscrizione, la certificazione o l’attestazione non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C. 2) Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) e dell’art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI. Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all’art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 3) In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l’operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall’avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l’onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto. Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria PAG. 51 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2016

con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente. 4) In caso di subappalto, l’operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipotesi di cui all’art. 105, comma 6, del Codice, indica espressamente i subappaltatori proposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della presente Parte, nella Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall’avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l’onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto. La Parte III contiene l’autodichiarazione circa l’assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall’art. 80 del Codice. La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall’art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati ai sensi dell’art. 80, comma 1. Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato art. 80, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale. Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso riferimento all’art. 80, comma 3, del Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell’operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l’eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di determinare - come previsto dal comma 7 del sopra citato art. 80 -


l’applicabilità delle misure di autodisciplina (selfcleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate poste in essere dall’operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l’operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 80. A tal fine, si è provveduto ad inserire in appositi campi dello schema di DGUE allegato alle presenti Linee guida alcune richieste di informazioni opportunamente dettagliate. La Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice. Le informazioni contenute in questa Sezione vanno integrate inserendo il riferimento anche alle tasse, coerentemente con le sopra citate disposizioni del comma 4 dell’art. 80. Inoltre, alla lettera d), nel caso in cui l’operatore economico abbia ottemperato agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà indicare se il pagamento o la formalizzazione dell’impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara. La Sezione C si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti al comma 5 del citato art. 80 del Codice. Occorre integrare la parte disciplinante la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e di lavoro (art. 30, comma 3, del Codice) con l’indicazione delle eventuali infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, coerentemente alla previsione di cui alla lettera a) del sopra citato comma 5 dell’art. 80. Con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, le fattispecie previste nel DGUE vanno conformate alle tipologie di cui al comma 5, lettera b) del sopra richiamato art. 80, inserendo, altresì, i riferimenti dell’eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all’esercizio provvisorio di cui all’art. 110, comma 3, lettera a) del Codice nonché l’eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 110, comma 3, lettera b) del Codice. Tali specifiche previsioni sono state utilmente contemplate in seno all’unito schema di DGUE. Tra le fattispecie previste nella corrispondente Parte III, Sezione C, dell’Allegato 2 recante il Modello di formulario per il DGUE al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016 PAG. 52 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2016

ma non contemplata nel Codice, vi è l’ipotesi di cui alla lettera e) disciplinante l’eventuale stato di amministrazione controllata. Tale specifica situazione va eliminata dall’elenco delle ipotesi previste nella suddetta parte, in quanto non prevista, de iure condito, nell’ambito del vigente ordinamento nazionale. Anche l’ipotesi prevista sub lettera f) del prefato Modello di formulario annesso al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, non essendo contemplata nel Codice, va eliminata. Per quanto concerne le indicazioni riguardanti i gravi illeciti professionali si evidenzia che esse si riferiscono alle ipotesi contemplate ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c) del Codice. Pertanto, sarebbe opportuno richiedere, nel relativo riquadro, indicazioni sulla tipologia di illecito. L’ulteriore ipotesi relativa al motivo di esclusione legato ad un conflitto di interessi è contemplata ai sensi della successiva lettera d) del medesimo art. 80, comma 5, del Codice. Per quanto riguarda la fattispecie riportata nel riquadro successivo, essa si riferisce al motivo di esclusione di cui alla lettera e) del sopra richiamato comma 5 dell’art. 80 del Codice. Con riferimento alle fattispecie riportate nella presente Sezione relative, rispettivamente, agli accordi intesi a falsare la concorrenza e alla cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto o concessione, si evidenzia che tali ipotesi non sono state utilmente contemplate nel vigente Codice e, pertanto, vanno eliminate. A tutte le fattispecie richiamate nella presente Sezione, si applica l’istituto del self-cleaning di cui all’art. 80, comma 7, il quale prevede, anche con riferimento alle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, che un operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o fatti illeciti. Pertanto, occorre riportare le informazioni necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare - secondo quanto previsto dal comma 8 del sopra citato art. 80 - l’adeguatezza delle misure di autodisciplina poste in essere dall’operatore economico, al fine della non esclusione dello stesso dalla procedura di gara. Si precisa che l’istituto del non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa. Al fine di meglio esplicitare le ipotesi previste al comma 7 del citato art. 80 in ordine all’istituto


del self-cleaning, si è provveduto ad inserire nel DGUE allegato, in appositi campi, le richieste di informazioni distinte per ciascuna delle sopra richiamate ipotesi. Con specifico riferimento all’applicazione dell’istituto del self-cleaning alle ipotesi di cui all’art. 80, comma 5, lettera c), disciplinante gravi illeciti professionali, è opportuno segnalare che, come previsto dall’art. 80, comma 13, saranno adottate dall’ANAC apposite linee guida volte ad uniformare le prassi in uso presso le stazioni appaltanti, relativamente alla valutazione dell’adeguatezza dei mezzi di prova ai fini dell’esclusione o meno degli operatori economici dalla procedura di gara. In ordine ai contenuti di cui alle lettere a) e b) dell’ultimo riquadro della presente Sezione, concernenti le false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione, occorre - nel caso in cui si dichiari l’esistenza di tali ipotesi - specificare nella successiva Sezione D gli estremi dell’iscrizione nel casellario informatico dell’ANAC di cui all’art. 213, comma 10, del Codice. Con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del riquadro in commento, non trovando corrispondenza in alcuna disposizione del Codice, andranno eliminate. La Sezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice. In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all’art. 80, comma 2, comma 5, lettere f), g), h), i), l) e m) del Codice e art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001. Pertanto, è necessario richiedere dettagliatamente le informazioni concernenti ciascuna delle suddette fattispecie. Si è provveduto in tal senso nello schema di DGUE allegato alle presenti Linee guida. Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto) è necessario indicare nell’apposito riquadro il riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011. Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica l’istituto del self-cleaning. Relativamente alle altre fattispecie sopra richiamate (lettere f), g), h), i), l) e m) dell’art. 80, comma 5), da indicare in maniera dettagliata, è necessario prevedere, in caso di risposta affermativa e quando ne sia consentita l’applicazioPAG. 53 - APINFORMA / Edilizia - numero 18 - 15 ottobre 2016

ne, l’indicazione della fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l’applicazione dell’istituto del selfcleaning di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80. Inoltre, l’operatore economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 (pantouflage o revolving doors) qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico. La Parte IV contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall’art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87. Nella parte IV, Sezione B, Punto 6 e nella Sezione C, Punto 13, possono essere previste le dichiarazioni attinenti a requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richieste dal bando di gara che non trovino corrispondenza nell’elenco dei requisiti individuati nei punti precedenti. L’operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dall’Amministrazione aggiudicatrice o dall’Ente aggiudicatore nell’avviso, bando o documenti di gara, altrimenti si limita a compilare la sezione α «Indicazione globale per tutti i criteri di selezione», qualora tale possibilità sia stata prevista in seno all’avviso, al bando o ai documenti di gara. In tale ultima ipotesi, le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori reperiscono direttamente la documentazione accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’art. 81 del Codice. La Parte V contiene l’autodichiarazione dell’operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dall’Amministrazione aggiudicatrice o dall’Ente aggiudicatore per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell’art. 91 del Codice. Tale parte deve essere compilata, pertanto, solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l’innovazione. La Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di


essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - i certificati e le altre prove documentali pertinenti, a meno che l’Amministrazione aggiudicatrice o l’Ente aggiudicatore abbiano la possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’art. 81 del Codice e ferma restando l’obbligatorietà dell’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018. Le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere rese in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE odiernamente esaminate, l’operatore economico indica - in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l’Autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possono acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico. Inoltre, affinché le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possano ottenere i riscontri direttamente accedendo alla Banca dati indica-

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ta dallo stesso operatore, il DGUE riporta anche le informazioni necessarie a tale scopo, indicando l’indirizzo web della Banca dati unitamente ai propri parametri identificativi. Sotto tale profilo, sembra opportuno rammentare in questa sede, che l’art. 81 del Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara è acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, il cui funzionamento sarà oggetto di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentita l’ANAC e l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID). Infine, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 88 e 212 del Codice, per il tramite della Cabina di regia di cui al medesimo art. 212 sarà messo a disposizione ed aggiornato sul registro eCertis un elenco completo delle Banche dati contenenti informazioni sugli operatori economici, consultabili dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri. (CS)


Business news LE ULTIME INFORMAZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE RICEVUTE DA INFORMEST CONSULTING SRL IRAN: CONCRETE OPPORTUNITÀ DEL MERCATO IRANIANO PER AZIENDE DELLA FILIERA ABITARE INFORMEST Consulting, attraverso l’expertise del proprio corrispondente a Teheran, ha consolidato relazioni industriali e commerciali nel mercato iraniano e, attraverso la propria rete di collaboratori, sta ricevendo richieste da parte di general contractor, studi di progettazione, studi di architettura, importatori e distributori operanti nella filiera abitare. Gli incontri e gli approfondimenti effettuati con i titolari e i direttori generali delle imprese iraniane hanno confermato che il Paese è in forte espansione, e sono in fase di approvazione numerosi progetti del settore edilizia e costruzioni, con concrete opportunità per le aziende italiane della filiera abitare interessate ad espandersi in tale mercato. L’Iran, già noto per le risorse di energia fossile, petrolio e gas naturale, presenta un’economia diversificata e un’industria sviluppata; è un Paese giovane, con il 60% della popolazione sotto i trent’anni ed un elevato livello di scolarizzazione. Quello delle costruzioni è un settore che gioca un ruolo primario nell’economia iraniana, in termini di contributo al PIL del Paese e forza lavoro impiegata, al punto da essere considerata la più grande industria nell’area mediorientale. Per le aziende italiane, operare con l’Iran significa accedere ad un grande mercato in cui molti dei player internazionali non sono ancora attivi. Considerati i benefici ottenuti dalle aziende italiane coinvolte nei programmi di sviluppo commerciale con il modello di gruppo, INFORMEST Consulting propone di attivare in Iran, a beneficio di un gruppo di aziende italiane non concorrenti tra loro dal punto di vista dei prodotti e servizi offerti, un servizio nel comparto della filiera abitare (ar-

redamento, costruzioni, serramenti, idrotermosanitario, sistemi di condizionamento, ecc.). Le aziende interessate ad approfondire le opportunità anche con una valutazione da parte dell’esperto a Teheran, possono inviare un’e-mail all’indirizzo: m.rosina@informestconsulting.it.

VOUCHER PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE: IL NUOVO BANDO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER TEMPORARY EXPORT MANAGEMENT ATTESO PER IL MESE DI NOVEMBRE

INFORMEST Consulting è accreditata dal Ministero dello Sviluppo Economico (cod. VF_156) quale fornitore ufficiale qualificato per i progetti di espansione dell’export di PMI e reti d’impresa supportati dai finanziamenti messi a disposizione dal Ministero stesso. Il prossimo bando del Ministero, che mette a disposizione delle imprese voucher a fondo perduto per il supporto di iniziative di sviluppo export, è atteso per il prossimo mese di novembre. In qualità di soggetto accreditato, INFORMEST Consulting fornisce alle aziende i propri servizi di export management per lo sviluppo commerciale sui mercati esteri (selezione mercati, ricerca buyers esteri, ecc.) anche integrando soluzioni di export management che l’azienda abbia in essere. Per maggiori informazioni, le aziende interessate possono inviare un’e-mail all’indirizzo: consulenza@informestconsulting.it.

IL BUSINESS COOPERATION DATABASE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE DEL NORD-EST

Dal 2011 INFORMEST Consulting partecipa, in qualità di partner, al Consorzio Friend Europe (www.friendeurope.it) nell’ambito dell’Enterprise Europe Network (EEN), rete europea presente in circa 40 Paesi con oltre 600 punti di contatto. Il Network mette a disposizione delle PMI informazioni relative alle politiche dell’UE ed opportunità di collaborazione tra imprese, al fine di migliorarne la capacità competitiva e di sviluppo internazionale. Il Consorzio Friend Europe svolge la propria attività al servizio delle imprese di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adi-

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ge. Tra gli altri servizi, il Consorzio promuove il Business Cooperation Database della Commissione Europea, un database composto da profili di aziende che richiedono o offrono servizi e/o prodotti alimentato con giornalmente da più di 600 punti di contatto della rete appartenenti a Sistema camerale, Associazioni imprenditoriali, Agenzie di Sviluppo, Centri di Ricerca, Università, Laboratori, Parchi Tecnologici, Autorità locali. In qualità di partner EEN, INFORMEST Consulting inserirà gratuitamente il profilo dell’azienda all’interno del

database e raccoglierà le richieste ad essa orientate e provenienti dai partner Esteri. I contatti, una volta avviati potranno essere sviluppati autonomamente tra le parti interessate. Le aziende di Veneto, Trentino Alto Adige o Friuli Venezia Giulia, interessate all’iniziativa sopra indicata nell’ottica di intraprendere o aumentare contatti con nuove potenziali controparti estere possono richiedere l’inserimento gratuito del proprio profilo nel database, scrivendo all’indirizzo: informestconsulting@friendeurope.it.

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Diritto fisso veicoli dall’Albania ABOLIZIONE DEL DIRITTO FISSO PER I VEICOLI IN IMPORTAZIONE TEMPORANEA DALLA REPUBBLICA DI ALBANIA Con decreto del Ministero dell’Economia del 3 ottobre u.s., l’Italia ha esentato dal pagamento del diritto fisso i trattori stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubbli-

ca di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti. Come si ricorderà, l’esonero dal pagamento del diritto fisso (unitamente a quello della tassa di circolazione) era stato previsto dall’art. 20 della Legge comunitaria del 2015 (Legge 122/2016) ma, tuttavia, la concreta applicazione era stata demandata ad un decreto del MEF che ora è approdato in Gazzetta Ufficiale. Per quanto concerne l’esonero dal pagamento della tassa di circolazione, l’attuazione è avvenuta con decreto del MEF del 1° settembre 2016.

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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari

ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Esaltatore di sapidità in gomme da masticare La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’impiego di sucralosio (E 955) come esaltatore di sapidità in gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli. Solventi estrazione La Commissione Europea ha pubblicato la direttiva che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

AGRICOLTURA BIOLOGICA Certificati import prodotti biologici La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronici per i prodotti biologici importati e taluni altri elementi, e il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni.

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Prodotti acquicoltura importati dall’India La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che modifica la decisione 2010/381/UE relativa a misure urgenti da applicare alle partite di

prodotti dell’acquicoltura importati dall’India e destinati al consumo umano. Import prodotti a base di carne La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l’inserimento di una voce relativa a Saint Pierre e Miquelon nell’elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati. Certificato sanitario esportazione carne Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente il Certificato sanitario per l’esportazione di carne di prodotti a base di carne, stomaci, vesciche ed intestini trattati dall’Italia verso la Moldavia. Certificato sanitario esportazione carne Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente la specifica circa il certificato sanitario per l’esportazione di carne di prodotti a base di carne, stomaci, vesciche ed intestini trattati dall’Italia verso la Moldavia. Stabilimenti Italiani Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente la ricognizione degli stabilimenti italiani in Indonesia. Centri Imballaggio Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la lista dei centri di imballaggio uova attivi. Certificati importazione Carni La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica i modelli dei certificati per le importazioni nell’Unione di preparazioni di carni, prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, nonché di carni fresche di solipedi domestici di cui alle decisioni 2000/572/CE e 2007/777/CE e al regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria per i residui.

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ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Caratteristiche olio di oliva La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. Elenchi laboratori Olio aggiornato al 10 ottobre 2016 E’ stato pubblicato l’elenco dei lavoratori italiani, suddiviso per regioni, autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleicolo.

BEVANDE Denaturazione dell’alcole La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dall’accisa.

COMMERCIO Elenco Organizzazioni di produttori Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute. Giocattoli Il Ministero dello Sviluppo ha pubblicato il decreto che modifica l’allegato II, appendice C, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione delle direttive 2015/2115/UE, 2015/2116/UE e 2015/2117/UE della Commissione del 23 novembre 2015, per quanto riguarda la formammide, il benzisotiazolinone e, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1, il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone. Credito d’imposta - Commercio Elettronico Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la circolare recante modifiche ed integrazioni alle modalità di presentazione delle domande per l’attribuzione del credito d’imposta per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 2015, n. 273 - COMMERCIO ELETTRONICO. Credito d’Imposta - RETI D’IMPRESA Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato la circolare recante modifiche ed integrazioni alle modalità di presentazione

delle domande per l’attribuzione del credito d’imposta per incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 2015, n. 272 - RETI D’IMPRESA. Materia Doganale E’ stata pubblicata la legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011. Voucher a favore delle PMI Il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato il decreto 7 luglio 2016 concernente la determinazione dell’ammontare delle risorse per il «Voucher» a favore delle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico. Start-up innovative Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto di assegnazione di risorse finanziarie agli interventi «Smart & Start Italia» per la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e «Nuove imprese a tasso zero» per il sostegno alla nuova imprenditorialità.

PRODOTTI SPECIALI Formule per lattanti e formule di proseguimento Il Ministero della Salute ha chiarito le modalità di applicazione del Reg. 2016/127 sulle formule per lattanti e le formule di proseguimento e del regolamento 2016/128 sugli alimenti a fini medici speciali.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Korčulansko maslinovo ilje DOP La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Korčulansko maslinovo ulje (DOP)]. Paška janjetina DOP La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Paška janjetina (DOP)].

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Disciplinare Montasio Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di oriane protetta “Montasio”. Dehesa de Extremadura DOP La Commissione europea ha pubblicato il regolamento recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Dehesa de Extremadura (DOP)].

Foin de crau Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «FOIN DE CRAU». Culurgionis d’Ogliastra Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento concernente le iscrizione della denominazione «Culurgionis d’Ogliastra» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Khao Sangyod Muang Phatthalung IGP La Commissione ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [(Khao Sangyod Muang Phatthalung) (IGP)].

Pizzoccheri della Valtellina Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento concernente l’iscrizione della denominazione «Pizzoccheri della Valtellina» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Carmarthen Ham IGP La Commissione ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carmarthen Ham (IGP)].

Chapon du Perigord IGP La Commissione europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chapon du Périgord (IGP)].

Poulet du Périgord IGP La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Poulet du Périgord (IGP)].

RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE

Protezione transitoria Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la lista delle denominazioni in protezione transitoria. Pomme de terre de l’Île de Re’ Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato che Modifica della denominazione registrata «Pomme de terre de l’Île de Re’» Aprutino Pescarese Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto che modifica il disciplinare di produzione della denominazione «Aprutino Pescarese» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.

Livelli massimi di residui - 1 La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cimoxanil, sali di fosfano e di fosfuro e 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio in o su determinati prodotti. Livelli massimi residui - 2 La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 3-decen-2-one, acibenzolar-s-metile e esaclorobenzene in o su determinati prodotti.

VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Brucellosi La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che modifica l’allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimen-

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to della provincia di Brindisi della Regione Puglia in Italia come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis). Diagnosi peste equina La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che modifica l’allegato IV della direttiva 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di diagnosi della peste equina. Blue Tongue Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente le misure urgenti di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sierotipo BTV4 nella Regione Veneto e aree limitrofe nonché modifica dell’allegato A del provvedimento n. 5662 del 14 marzo 2014 e successive modifiche. Analisi Trichinella La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante disposizioni transitorie per l’applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per la ricerca di Trichinella.

ZOOTECNIA Registro dei fabbricanti di fertilizzanti Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il registro dei fabbricanti di fertilizzanti. Registro dei fertilizzanti Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il registro dei fertilizzanti. Etichettatura mangimi Il Ministero della salute ha pubblicato la nota concernente alcune irregolarità di etichettatura segnalate dalle Autorità Spagnole. Acido guanidinoacetico come additivo per mangimi La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento relativo all’autorizzazione dell’acido guanidinoacetico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 904/2009.

i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; ortaggi e patate; ittico; semi oleosi; suini. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate.

RASFF - RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 41, dal 10 al 16 ottobre 2016 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 60 notifiche, di cui 10 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Due le allerte avviate dall’Italia: 1. presenza di Salmonella enteritidis in anatre eviscerate congelate provenienti dall’Ungheria; 2. carni bovine refrigerate distribuite in Spagna e originarie dall’Italia che non hanno rispettato i tempi di sospensione previsti per l’antibiotico cefapirina. Da segnalare anche un’allerta per presenza di pezzi di metallo in farina di canapa proveniente dall’Austria e commercializzata in Italia e spezzoni di filo metallico in cereali per la colazione per bambini, provenienti dall’Ungheria, distribuiti in vari paesi tra cui l’Italia. Dati relativi alla settimana n. 42, dal 17 al 23 ottobre 2016 Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 51 notifiche, di cui 16 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Due le allerte avviate dall’Italia, entrambe relative a presenza di mercurio oltre i limiti in pesce spada proveniente dal Portogallo. Da segnalare anche un’allerta avviata dalla Svizzera per vino rosso contaminato da glicole etilenico e proveniente dall’Italia. Infine, un’allerta avviata dall’Olanda per un integratore proveniente dal Canada e distribuito in vari paesi comunitari, tra cui anche l’Italia, per presenza di feniletilammine sostituite. oOo

oOo

DATI DI MERCATO 40 E 41a SETTIMANA (DAL 3 AL 9 E DAL 10 AL 16 OTTOBRE 2016)

TUTTOFOOD 2017. SALONE INTERNAZIONALE DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE ED AGROALIMENTARE. ILANO, 8-11 MAGGIO 2017

Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per

- Frutta e verdura debuttano alla grande a TUT-

a

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TOFOOD 2017: http://www.tuttofood.it/it/ blog/frutta-e-verdura-debuttano-alla-grandetuttofood-2017 - TUTTOFOOD 2017 conquista la certificazione USA: http://www.tuttofood.it/it/blog/tuttofood-2017-conquista-la-certificazione-usa Una maggiore offerta espositiva e un prestigioso riconoscimento non possono che favorire la presenza di visitatori, e quindi acquirenti, per le imprese espositrici. Il 12 ottobre scorso si è svolta la conferenza stampa nel corso della quale è stato annunciato il sostegno della Regione Lombardia alla “Food Week”, novità per il 2017. Infatti, sulla base dell’esperienza

del Fuorisalone del design e della settimana della moda, il 2017 avrà un’altra settimana dedicata a un’eccellenza italiana nel mondo. Ci saranno eventi nelle zone più suggestive di Milano, approfondimenti dedicati a diversi settori, dal biologico e al turismo enogastronomico, laboratori del pane e molto altro. Le imprese associate UnionAlimentari-Confapi interessate a partecipare all’evento fieristico potranno beneficiare della convenzione con Fiera Milano, con importanti vantaggi. Sono inoltre previste ulteriori agevolazioni per i membri di UNAS, il gruppo Unione Nazionale degli Alimenti Surgelati nato in seno ad UnionAlimentari-CONFAPI.

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concessionaria esclusiva per la pubblicitĂ su questa testata 0432 505 900 / ufficio@scriptamanent.sm / www.scriptamanent.sm


Scambi fra Soci

CERCASI CAPANNONE IN AFFITTO

Una nostra azienda Associata cerca capannone in affitto nella zona di Udine Nord, sulla direttrice

Udine - Gemona del Friuli. L’edificio deve avere una superficie dai 500 ai 1000 metri quadri. Non sono richieste stanze da adibire ad uffici è sufficiente la zona officina. E’ importante che l’edificio sia dotato di carro ponte o almeno delle vie di corsa ad un’altezza di 6 metri o superiore. Chi fosse interessato contatti l’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.

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Autisti e formazione obbligatoria sull’utilizzo del cronotachigrafo IN UNA LETTERA DEL VICEPRESIDENTE BERNARDINO CECCARELLI, IL DISAPPUNTO DELL’ASSOCIAZIONE SULLA POSSIBILE FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULL’UTILIZZO DEL CRONOTACHIGRAFO Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo della lettera inviata da Bernardino Ceccarelli, Vicepresidente dell’Associazione, ai Presidenti di Conftrasporto, FAI e UNITAI sul proliferare di corsi di formazione obbligatori per conducenti di veicoli industriali e sugli effetti che ne discendono sull’operatività e sulla gestione delle imprese di trasporto su strada in conto terzi, ma anche in conto proprio. La lettera trae origine da una bozza di decreto ministeriale, il quale andrebbe a introdurre nuovi corsi obbligatori per il personale conducente ai fini di un corretto utilizzo del cronotachigrafo, in attuazione di una previsione normativa posta da un recente regolamento europeo in materia. Per i contenuti, le considerazioni che vi sono svolte sui corsi formativi si attagliano, evidentemente, ad altre attività imprenditoriali. (AdT) Cari colleghi, ho in mano una bozza di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riguardante la disciplina dei corsi di formazione sull’uso del tachigrafo, digitale o analogico, in attuazione del regolamento (UE) n. 165/2014. Così, per come è concepita la bozza, il decreto andrà a gravare le nostre imprese di nuovi e pesantissimi oneri, diretti e indiretti, di natura finanziaria, organizzativa, amministrativa nonché ad appesantire i rapporti con il personale di-

pendente. In via generale, non è concepibile che per condurre un veicolo industriale, oltre ai corsi per il conseguimento della patente di guida, il personale conducente sia obbligato a seguire corsi di almeno 140 ore per il conseguimento di una CQC, di altre 35 ore ogni cinque anni ai fini del rinnovo della medesima e, adesso, di 8 ore per sapere convenientemente utilizzare il cronotachigrafo e altri 8 per il rinnovo. Tralascio il resto della corsistica obbligatoria per particolari fattispecie di trasporto, come quella relativa al cosiddetto patentino ADR. Le imprese, ormai, producono sempre meno beni e servizi e sempre più corsi. Se in questo caso la fonte normativa è un regolamento comunitario - ispirato, al pari del codice della strada italiano, a una proterva presunzione di colpevolezza a carico dell’impresa di trasporto per il caso di non rispetto dei tempi di guida e di riposo - è altrettanto vero che il Ministero ha messo tutto lo zelo possibile per appesantire la previsione dell’all’art. 33, co. 1 del regolamento stesso, di garantire che i “conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi” e di controllare che “li utilizzino correttamente”.

Mi riferisco in particolare:

- alla prevista durata del corso nella misura di 8 ore; 4 ore sono più che sufficienti; - alle procedure per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi con obbligo di rivolgersi a soggetti esterni all’impresa; - alle istruzioni scritte da consegnare ai conducenti sulle norme di comportamento da tenere nella guida, che non capisco cosa possano aggiungere a quanto appreso durante l’eventuale corso. A mio vedere, la prima formazione sull’uso del cronotachigrafo potrebbe essere ricompresa nella prima formazione della CQC (140 ore) ed essere aggiornata entro la periodicità che questa richiede (35 ore). Si può, al più chiedere alle imprese una formazione interna di 4 ore sen-

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za particolare adempimenti di carattere formale. V’è inoltre un altro aspetto su cui richiamo la Vostra attenzione. Il regolamento (UE) 165/2014 è stato pubblicato sulla GUCE del 28 febbraio 2014 e l’art. 33 è entrato in vigore il 2 marzo 2016. Dal febbraio 2014 al marzo 2016 il Ministero ha avuto, dunque, tutto il tempo per emanare norme applicative, cosa che fino a oggi non ha fatto. Vi è, dunque, per sua colpa una vacatio legis di almeno 8 mesi durante la quale diverse imprese di trasporto hanno provveduto autonomamente a formare il proprio personale su questa materia, considerato che i regolamenti comunitari sono immediatamente applicabili. Questa attività formativa, per la quale comunque sono stati sostenuti costi non trascurabili, rischia ora di essere azzerata dalla futura disciplina ministeriale con ulteriore nocumento per le imprese.

Mi farebbe piacere conoscere il Vostro parere a riguardo e, più ancora, saperVi parte attiva affinché una tale disciplina venga semplificata al massimo e affinché venga fatta salva l’attività formativa svolta dalle imprese nel periodo di vacatio legis, anche se non rispondente alle prescrizioni poste dal nuovo decreto. Un ultimo dubbio. Non vorrei che tutto questo proliferare di corsistica obbligatoria, in gran parte inutile e ridondante, sia il frutto di attività lobbistica di organismi di formazione, i quali per assicurare la propria sopravvivenza concorrono ad affossare quella delle imprese.

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Con cordialità. - f.to Bernardino Ceccarelli -


Revisione fuori sede di veicoli industriali PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DA PARTE DEGLI STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA Con la circolare prot. n. 22328 dell’11 ottobre 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione (di seguito Ministero) ha reso noto che, a partire dal 31 ottobre 2016, tornano ad essere operative le condizioni introdotte nell’agosto 2015, poi sospese a causa di dubbi interpretativi, per la presentazione, da parte degli studi di consulenza automobilistica (comunemente detti “agenzie automobilistiche”), delle richieste di revisione fuori sede dei veicoli di massa superiore alle 3,5 t. Le istruzioni ministeriali prendono le mosse dal parere n. 1988 del 26 settembre 2016 del Consiglio di Stato, il quale si è espresso per la piena legittimità della prenotazione delle revisioni fuori sede eseguite dai suddetti studi, precisando che questa dovrà essere applicata dal 31 ottobre 2016 con riferimento alle prenotazioni delle revisioni fuori sede da espletare a decorrere dal 1° dicembre 2016. Nell’occasione il Ministero ha riepilogato come segue gli aspetti operativi ai quali dovranno attenersi gli Uffici della Motorizzazione civile e gli operatori (imprese e studi di consulenza automobilistica). 1) Nel caso di sede attrezzata “fissa” o “mobile” predisposta dallo stesso soggetto interessato, che ha in disponibilità i veicoli da revisionare, l’impresa di autotrasporto, la richiesta di revisione può essere presentata: - dallo stesso soggetto interessato (l’impresa di autotrasporto);

- da uno studio di consulenza automobilistica avente sede nell’ambito provinciale nel quale la revisione deve essere effettuata, secondo le modalità in uso del “prenota revisione”; 2) Nel caso di sede attrezzata “fissa” o “mobile” predisposta da un soggetto terzo, che non operi anche come studio di consulenza automobilistica, la richiesta di revisione può essere presentata: - dallo stesso soggetto interessato (l’impresa di autotrasporto); - da uno studio di consulenza automobilistica avente sede nella provincia nella quale la revisione deve essere effettuata, secondo le modalità in uso del “prenota revisione”; 3) Nel caso di sede attrezzata “fissa” o “mobile” predisposta da uno studio di consulenza automobilistica, la richiesta di revisione può essere presentata. - dallo stesso soggetto interessato (l’impresa di autotrasporto); - da uno studio di consulenza automobilistica diverso da quello che ha predisposto la sede attrezzata, avente sede nella provincia, nella quale la revisione deve essere effettuata e secondo le modalità in uso nel “prenota revisione”. Per studio automobilistico “diverso” la circolare intende lo studio identificato con un “codice di agenzia” diverso da quello che identifica lo studio di consulenza che ha predisposto la sede attrezzata. Il testo della circolare ed eventuali informazioni possono essere chiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER IL SETTEMBRE 2016 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 16/2016, p. 63, per segnalare che il 17 ottobre 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di settembre 2016. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nel settembre 2016 (pari a 1300,44 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,065 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA);

- 0,851 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Convenzione Confapi / FCA Italy spa In relazione agli accordi intercorsi fra FCA Italy S.p.A. e CONFAPI SERVIZI S.r.l., allo scopo di offrire un trattamento di miglior favore alle aziende associate a CONFAPI, FCA Italy ha predisposto speciali condizioni commerciali, valide per l’acquisto di autoveicoli nuovi dei marchi Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e Jeep.

LE CONDIZIONI COMMERCIALI

TARGET Aziende associate alla CONFAPI e dipendenti CONFAPI. Sono escluse dal presente accordo tutte quelle Aziende che, in qualsiasi forma, esercitino attività di commercio o noleggio autoveicoli.

Di seguito riportiamo le condizioni commerciali a favore della Imprese Associate valide per l’acquisto di autoveicoli a marchio Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e Jeep. Le Imprese interessate potranno richiedere all’Associazione, sig.ra Sandra Cividini, maggiori informazioni e modalità operative per poter usufruire dello sconto.

DURATA DELLA PROMOZIONE L’iniziativa è valida per i veicoli ordinati presso la rete Concessionaria Italiana dei brand Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e Jeep, dal 12 maggio 2016 al 31 dicembre 2016.

CONVENZIONE CONFAPI SERVIZI S.R.L. E FCA ITALY S.P.A. *** CONDIZIONI SPECIALI D’ACQUISTO RISERVATE DA FCA ITALY S.P.A. ALLE AZIENDE ASSOCIATE A: CONFAPI CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA MARCA

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OFFERTA PER LE AZIENDE ASSOCIATE ALLA CONFAPI E DIPENDENTI CONFAPI Di seguito lo sconto garantito sull’acquisto in proprietà dei modelli della gamma di vetture FCA: MODELLO

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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA I trattamenti di sconto sopra indicati si intendono praticati sul listino detassato comprensivo di eventuali optional e sono cumulabili esclusivamente con le iniziative finanziarie predisposte in accordo con FCA Bank e di seguito riportate: - Be-Lease Tan 2,95% con polizza Furto&Incendio inclusa Be-Lease è l’unico prodotto leasing con la Polizza RCA inclusa nel canone che mantiene lo stesso costo per tutta la durata del contratto (con facoltà di disdetta ad ogni scadenza contrattuale come da data contrassegno): un pensiero in meno per il cliente che consente una pianificazione delle spese ancora più precisa. - Rateale Tan 2,95% con polizza Furto&Incendio inclusa: il finanziamento classico a tasso promozionale per chi acquista un veicolo e vuole dilazionare il pagamento di tutto o parte del veicolo stesso potendo scegliere la durata contrattuale da 12 a 84 mesi. Ad entrambe le offerte FCA BANK è possibile, inoltre, abbinare una gamma completa di servizi che tutelano da ogni imprevisto: polizze Collision (protezione da impatti con altri veicoli identificati), Kasko e CPI, la copertura a protezione del credito tailor made (es: se sei un libero professionista la copertura ti offre il rimborso delle rate in caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio). Il trattamento di sconto oggetto della presente si riferisce esclusivamente ai veicoli sopraelencati compresi nei vigenti listini nelle versioni attualmente commercializzate. La nostra società si riserva di sottoporVi offerte per nuovi modelli e/o nuove versioni e Voi potrete avvalerVi di tali offerte nel momento stesso in cui vi saranno state notificate, essendo inteso che i nuovi modelli e/o nuove versioni si considereranno da quello stesso momento come parte integrante e sostanziale del presente accordo. In ogni caso,

cesseranno automaticamente di essere oggetto del presente accordo i modelli e/o le versioni non più prodotti e/o commercializzati. Inoltre FCA Italy si riserva la facoltà di escludere dal presente accordo modelli o versioni di autoveicoli i cui listini al pubblico subiscano una qualsiasi riduzione, salvo l’impegno di riproporli in offerta con trattamento di sconto che consenta agli associati di acquistarli ad un prezzo comunque non superiore a quello precedentemente offertoVi. Le vetture dovranno essere intestate direttamente alle Aziende associate alla CONFAPI o al Dipendente CONFAPI. Le modalità del pagamento sono da concordarsi con l’Ente venditore.

VALUTAZIONE DELL’USATO RITIRATO La valutazione dell’usato sarà effettuata attraverso una libera trattativa con le concessionarie dei Marchi Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e Jeep, sulla base del valore di mercato.

MODALITÀ OPERATIVE L’Azienda associata alla CONFAPI, per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento, dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo (firma contratto), consegnare lettera di autorizzazione sconto ricevuta tramite Posta Certificata (PEC), riportante il codice identificativo univoco comunicato da CONFAPI SERVIZI S.r.l. o tesserino badge dipendente CONFAPI.

CUMULABILITÀ L’iniziativa commerciale a favore delle Aziende associate alla CONFAPI è cumulabile unicamente con le offerte sopra riportate e non è cumulabile con altre iniziative promozionali, se non diversamente comunicatoVi.

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Scadenze aziendali novembre 2016 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2016

GIOVEDÌ 10 MODELLO 730/2016 INTEGRATIVO - Scade il termine per la consegna da parte del CAF al dipendente/collaboratore/pensionato della copia del modello 730/2016 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione. MODELLO 730/2016 RETTIFICATIVO - Scade il termine per CAF e professionisti di trasmettere la dichiarazione rettificativa o la dichiarazione con i dati corretti versando la sanzione ridotta. ASSISTENZA FISCALE - MOD. 730 INTEGRATIVO - I CAF ed i professionisti abilitati ai quali è stato consegnato il Mod. 730 integrativo entro il 26 ottobre 2016 devono effettuare la comunicazione ai sostituti d’imposta del risultato contabile finale della liquidazione delle imposte.

MERCOLEDÌ 16 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di ottobre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di ottobre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al 3° trimestre 2016. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi del 1%. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo trimestre unitamente a quello dell’imposta relativa al trimestre in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 9^ rata dell’Iva, relativa al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2016 utilizzando il codice tributo 6099. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della sesta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della quinta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della sesta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 6 luglio. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della quarta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti

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titolari di partita Iva, interessati all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dal 7 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 27,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 31,72% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE

2015 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2015 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2016 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2016. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il mod. F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. FONDAPI - Scade il termine per l’invio della distinta FONDAPI per il bimestre settembre/ottobre 2016 - codice bimestre 516. ULTIMA RATA PREMIO INAIL - Scade il termine per il versamento della quarta ed ultima rata del premio INAIL. INPS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Quota fissa – Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale); le causali contributo da utilizzare sul mod. F24 sono rispettivamente AF per gli artigiani e CF per i commercianti.

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LUNEDÌ 21 ENASARCO - Scade il termine per il versamento dei contributi per il 3° trimestre 2016 (luglio, agosto, settembre). L’istituto consiglia alle ditte che utilizzano per il versamento il RID bancario, al fine di evitare ritardi e sanzioni, di confermare la distinta 10 giorni lavorativi prima della scadenza. FONDAPI - Scade il termine per il versamento FONDAPI per il bimestre settembre/ottobre 2016 codice bimestre 516.

VENERDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di ottobre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica.

MERCOLEDÌ 30 SECONDA RATA D’ACCONTO IRPEF, IRES, IRAP - Scade il termine per il versamento della seconda rata degli acconti per l’anno 2016 pari al 60% dell’acconto complessivo dovuto. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della settima rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che non hanno beneficiato della proroga. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della sesta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, non interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno versato la prima rata il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della sesta rata delle imposte dovute in base alla di-

chiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata al 6 luglio. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN BASE A UNICO 2016 - Scade il termine per il versamento della quinta rata delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, interessate all’applicazione degli studi di settore e che hanno beneficiato della proroga del versamento della prima rata dal 7 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. ELENCO ACQUISTI DA SAN MARINO - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione degli acquisti, senza applicazione dell’Iva, presso operatori di San Marino registrati nel mese di ottobre. CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° novembre 2016 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 ottobre 2016. ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI - Scade il termine per il versamento della prima rata, pari al 60%, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta. ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE - Scade il termine per il versamento della prima rata, pari al 60%, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente ASSISTENZA FISCALE - Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2016 è trattenuto l’importo dell’unica o della seconda rata di acconto per l’Irpef. Se tale retribuzione è insufficiente l’importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40 per cento. CONGUAGLIO MOD. 730 INTEGRATIVO – Le

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operazioni di conguaglio derivanti da dichiarazioni integrative 2016 devono essere effettuate sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI COMMERCIANTI - Scade il termine per il versamento a percentuale della seconda rata di acconto del contributo INPS da parte dei lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell’anno precedente, un reddito eccedente il minimale.

GESTIONE SEPARATA INPS - PROFESSIONISTI - I soggetti titolari di partita IVA esercenti attività di lavoro autonomo non iscritti ad alcuna forma previdenziale devono effettuare il versamento del secondo acconto per l’anno 2016 del contributo alla gestione separata dell’INPS nella misura pari al 40 per cento dell’importo dovuto per il 2016; il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche.

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(PZ – FT)


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