NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 19 31 ottobre 2015
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
OSSERVAZIONI DI CONFAPI SULLA LEGGE DI STABILITÀ 2016
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 19 31 ottobre 2015
Sommario Seconda rata di acconto
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
8
Le operazioni con San Marino
12
Vendita beni mobili registrati presso il PRA
14
Rimborsi fiscali
15
Rimborsi Iva
16
Intestazioni temporanee veicoli
18
Accordo per il credito 2015.. Aggiornamenti
19
Autotrasporto c/t. Contributi agli investimenti
20
Osservazioni di Confapi sulla legge di stabilità 2016
25
Jobs Act
38
Bonus assunzioni 2015
43
Rimborsi chilometrici
44
CCNL autotrasporto spedizione merci e logistica
46
Diagnosi energetica
47
CONAI
48
Qualità delle acque
54
Lavori in quota
55
SOA: Edil Progetti incrementa le categorie
56
Nuove direttive LL.PP. in Friuli Venezia Giulia (4a parte)
57
Nuovo modulo per presentare le istanze di precontenzioso
61
Fabbricato in vendita a Manzano
63
ivisionmade.it
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EXPORT MARKETING
Emirati Arabi Uniti
64
Legislazione alimentare
66
Introduzione del salario minimo nel cabotaggio in Austria
70
Albo autotrasporto c/t. Quota d’iscrizione 2016
73
R.C.A.: dematerializzazione del contrassegno assicurativo
75
“Regolarizzazione” dei titoli abilitativi per i servizi postali
76
Canone di locazione immobili urbani
77
ORGANIZZAZIONE
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
Progetto Grafico Clikka!com www.clikka.com
Concessionaria per la pubblicità Scripta Manent srl Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 33040 Pradamano (UD) Tel. 0432 505900 ufficio@scriptamanent.sm
Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
LE NUOVE NORME CHE CAMBIANO IL FUTURO DEI SISTEMI DI GESTIONE
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 Nel mese di Settembre 2015 L’ISO (International Standard Organization) ha emesso la nuova versione di questi standard fondamentali per la gestione della qualità e dell’ambiente che, come noto, hanno un elevato impatto nell’operatività quotidiana delle aziende. Per questo motivo LEONARDO Srl organizza una serie di Convegni formativi ed informativi per tutte le aziende che desiderano approfondire i concetti introdotti dalle nuove norme. Ai Convegni parteciperanno, oltre ai tecnici ed auditor Leonardo, anche i rappresentanti dei maggiori Enti di Certificazione operanti nel mercato italiano, che presenteranno i passaggi ufficiali per la transizione alla nuova norma, nonché una prima interpretazione dei nuovi requisiti.
CONVEGNO GRATUITO
Martedì 24 novembre 2015 ore 14.30
presso ART HOTEL UDINE Via Paparotti, 11 - 33100 Udine
parteciperà al Convegno: RINA Service Spa
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È un’azienda:
Seconda rata di acconto
VERSAMENTO DA EFFETTUARSI ENTRO IL 30 NOVEMBRE
PREMESSA Il 30 novembre scade il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto delle imposte relative al 2015. Le imposte interessate al versamento sono: Irpef, Ires, Irap, cedolare secca, IVIE, IVAFE, maggiorazione Ires società di comodo e imposta sostitutiva dei contribuenti minimi. In sede di versamento della seconda rata di acconto, è necessario considerare le modifiche disposte dal D.L. 76/2013 e dal D.M. 30 novembre 2014 in base ai quali gli acconti sono stati fissati nella misura del 100% per i soggetti Irpef e del 100% per i soggetti Ires. Quest’ultimo acconto è stato ridotto rispetto alla precedente percentuale del 101,5%. L’acconto Irap rimane ancorato alle aliquote previste per le imposte dirette, conseguentemente l’acconto Irap sia per soggetti Irpef sia per i soggetti Ires sarà del 100%. Riepilogando le misure degli acconti sono le seguenti: - IRPEF 100%; - IRES 100%; - IRAP per le persone fisiche e società di persone 100%; - IRAP per società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali 100%. L’acconto di novembre è pari al 60% dell’acconto complessivo dovuto, qualora risulti dovuta la prima rata di acconto.
IRPEF L’acconto è pari al 100% del tributo relativo al periodo d’imposta precedente al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute alla fonte. Il dato da considerare al fine di verificare se è dovuto o meno l’acconto, è l’importo indicato nel rigo RN 34 “Differenza” del modello Unico 2015. Qualora l’imposta complessivamente dovuta per il periodo precedente:
- non supera € 51,65 non è dovuto l’acconto; - supera € 51,65 si rende dovuto l’acconto nella misura del 100% del suo ammontare. L’acconto così determinato deve essere versato: - in unica soluzione entro il 30 novembre 2015, se l’importo dell’acconto da versare è inferiore a € 257,52; - in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a € 257,52, di cui la prima, nella misura del 40%, entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Unico 2015, la seconda entro il 30 novembre 2015 nella restante misura del 60%. Il versamento di novembre deve essere effettuato con il modello F24 utilizzando il codice tributo 4034 - Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2015.
IRES L’acconto relativo all’Ires, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare deve essere determinato nella misura del 100% dell’imposta relativa al periodo d’imposta precedente, al netto dei crediti d’imposta e delle ritenute alla fonte. Qualora l’ammontare d’imposta complessivamente dovuta per il periodo d’imposta precedente risulti: - pari o inferiore a € 20,66 l’acconto per il periodo d’imposta 2015 non è dovuto; - superiore a € 20,66 ma inferiore a € 257,52 l’acconto per il periodo d’imposta è dovuto in unica rata da versare entro il 30 novembre 2015; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate. Il rigo da considerate al fine di verificare se è dovuto o meno l’acconto è l’importo indicato al rigo RN 17 di Unico 2015 SC o RN 28 di Unico 2015 ENC. L’acconto relativo alla seconda o unica rata si deve versare: - entro il 30 novembre 2015 per i soggetti aventi esercizio sociale o il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; - nel corso dell’undicesimo mese del periodo
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d’imposta per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare. Il versamento deve essere eseguito esclusivamente tramite modello F24 telematico indicando il codice tributo 2002 - Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2015. I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono barrare l’apposita casella, posta in alto a destra del modello F24, e indicare nella colonna “anno di riferimento” il primo dei due anni solari interessati.
IRAP L’acconto Irap deve essere effettuato seguendo le stesse regole previste per le imposte sui redditi. Per i contribuenti che utilizzano il metodo storico l’acconto sarà determinato secondo le modalità di seguito indicate. Persone fisiche, se l’ammontare dell’imposta dovuta per il 2014 risultava: - pari o inferiore a € 51,65 non è dovuto acconto; - superiore a € 51,65 ma inferiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2015; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate, la prima pari al 40% e la seconda pari al 60% del 100% del tributo relativo al periodo precedente. Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2015. Società personali e soggetti equiparati, se l’ammontare d’imposta dovuta per l’anno 2014 risultava: - pari o inferiore a € 51,65 l’acconto non è dovuto; - superiore a € 51,65 ma inferiore a € 257,52, l’acconto è dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2015; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate, la prima pari al 40% e la seconda pari al 60% del 100% del tributo relativo al periodo precedente. Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2015. Società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali, in questo caso il periodo d’imposta può anche non coincidere con l’anno solare, se l’ammontare dell’imposta dovuta per il periodo precedente è: - pari o inferiore a € 20,66 l’acconto non è dovuto;
- superiore a € 20,66 ma inferiore a € 257,52 l’acconto per il periodo d’imposta è dovuto in unica rata da versare entro il 30 novembre 2015; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate, la prima pari al 40% la seconda pari al 60% del 100% del tributo relativo al periodo precedente. Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2015. Il versamento in tutti i casi deve essere fatto tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 3813 - Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2015.
CALCOLO DELL’ACCONTO CON IL METODO PREVISIONALE Oltre alle modalità sopra descritte, è possibile determinare l’acconto in base all’ammontare del tributo presumibilmente dovuto per l’anno in corso, sempre al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute alla fonte. In questo caso il contribuente, qualora ritenga che l’imposta dovuta per il periodo in corso sarà inferiore o nullo, può: - eseguire un versamento d’acconto inferiore a quello dovuto, calcolandone l’importo in funzione della minore imposta dovuta; - non effettuare alcun versamento, qualora ritenga di non dover versare alcuna imposta per il periodo d’imposta in corso. La scelta del metodo riguarda la singola imposta, pertanto lo stesso contribuente potrà utilizzare il metodo storico per l’Irap e quello previsionale per l’Ires. L’acconto da versare, a consuntivo dovrà corrispondere almeno alle percentuali di acconto previste per l’anno in corso. Se si utilizza il metodo previsionale, è necessario procedere con la massima cautela perché l’eventuale minor versamento comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa e il versamento degli interessi.
CONSOLIDATO E TRASPARENZA L’articolo 6 del decreto 9 giugno 2004, relativo alle modalità attuative del consolidato nazionale, ha trasferito sul soggetto consolidante gli obblighi di versamento degli acconti. La disciplina transitoria contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 344/2003, prevede che in caso di versamento degli acconti con il metodo previsionale, ciascun partecipante alla tassazione di gruppo, deve determinare il dovuto senza considerare l’opzione per il consolidato.
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In pratica se l’opzione è già stata esercitata, il versamento farà capo alla consolidante, la quale dovrà considerare come imposta del periodo precedente, la sommatoria di quella indicata nelle dichiarazioni dalle società stesse. Per quanto riguarda il regime della trasparenza, per il primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla società partecipata. Se si sceglie il metodo previsionale, si dovrà considerare l’imposta che si sarebbe determinata in assenza dell’opzione. Gli acconti versati dalla società trasparente saranno poi scomputati dai soci, in base alle rispettive percentuali di partecipazione agli utili. Per quanto riguarda i soci della società trasparente, potranno prendere in considerazione gli effetti della trasparenza, come ad esempio l’imputazione delle perdite della società controllata.
CEDOLARE SECCA I contribuenti che nel 2014 hanno optato per il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi di locazione di fabbricati ad uso abitativo “cedolare secca” sono tenuti al versamento del relativo acconto. L’acconto per la cedolare secca è unitario, vale a dire che si rende necessario sommare tutti gli importi della cedolare secca dovuta per ogni contratto di locazione per il quale sia stata esercitata la relativa opzione nel periodo di riferimento. Ricordiamo che il D.L. 47/2014 è intervenuto a rendere più attrattiva la cedolare secca prevedendo, con effetto dal 2014 l’abbassamento dal 15% al 10% dell’aliquota applicabile sui contratti a canone concordato. L’altra aliquota, quella per i canoni liberi, non ha subito variazioni restando fissata al 21%. Nel caso in cui l’anno di prima applicazione della cedolare secca sia anche il primo anno di possesso dell’immobile, non è dovuto acconto, considerato che il relativo reddito nel precedente periodo d’imposta non è stato assoggettato a tassazione. In questi casi è possibile ricorrere al metodo previsionale in considerazione del fatto che nell’anno successivo i redditi da locazione di tali immobili non concorreranno alla formazione del reddito imponibile Irpef. Qualora nel 2015 si utilizzi la cedolare secca solo per una parte dell’anno, per il calcolo dell’acconto Irpef non si deve considerare il reddito fondiario dei relativi immobili nella corrispondente parte del 2015. La misura dell’acconto della cedolare secca è del 95% dell’importo evidenziato nel rigo RB11, campo 3 del modello Unico 2015 e deve essere determinato utilizzando le solite regole previste per
l’Irpef, vale a dire che se l’imposta sostitutiva: - è pari o inferiore a € 51,65 non si versa l’acconto; - superiore a € 51,65 ma inferiore a € 271,07 l’acconto, pari al 95%, è dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2015; - superiore a € 271,07 l’acconto è dovuto in due rate, la prima pari al 40% e la seconda pari al 60% dell’95%. Il versamento deve essere fatto tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 1841 – Acconto cedolare secca - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2015.
ACCONTO IVIE E IVAFE Il versamento dell’imposta IVIE e IVAFE deve essere effettuato con le medesime regole previste ai fini Irpef. Per il 2015 conseguentemente l’acconto è dovuto se l’importo di rigo RW6, campo 1, per l’IVAFE ovvero RW7, campo 1 per l’IVIE del modello Unico 2015 è pari o superiore a € 51.65 ed il versamento deve essere effettuato: - in unica soluzione entro il 30 novembre 2015 se detto importo non supera € 257,52; - in due rate, la prima del 40% e la seconda entro il prossimo 1° dicembre 2014, se l’importo è superiore a € 257,52. I codici tributo per IVIE e IVAFE sono rispettivamente: - 4045 - Acconto imposta patrimoniale immobili all’estero - IVIE; - 4048 - Acconto imposta patrimoniale attività finanziarie estere - IVAFE.
SOCIETÀ DI COMODO Con riferimento alle società di comodo, dal 2012 opera una maggiorazione dell’Ires del 10,50%. Ai fine della determinazione dell’acconto per il 2015 le imprese interessate a questa disciplina dovranno tener conto anche di tale maggiorazione utilizzando il codice tributo 2019.
COMPENSAZIONE E’ possibile compensare gli importi dovuti come acconti, sia con crediti Irpef, Irap e Iva risultanti dalla dichiarazione unificata dell’anno precedente sia con crediti contributivi ammessi in compensazione. In questi casi, qualora si proceda attraverso la compensazione orizzontale, sarà necessario presentare il modello F24 anche nel caso non sia dovuta, a seguito della compensazione, alcuna imposta. Si ricorda che il limite massimo di compensazione è pari a € 700.000.
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Sono esclusi da tale limite le compensazioni verticali e i crediti d’imposta riconosciuti a seguito di specifiche agevolazioni. Per le imprese sub – appaltatrici che realizzano operazioni rientranti nel reverse charge per almeno l’80% del volume d’affari, il limite di cui sopra è elevato a un milione di euro. Si ricorda che per compensare orizzontalmente crediti Irpef, Ires, Irap, imposte sostitutiva e ritenute alla fonte di importi superiori a 15.000 euro è necessaria l’applicazione del visto di conformità alla relativa dichiarazione.
OMESSO E INSUFFICIENTE VERSAMENTO Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto è dovuta una sanzione amministrativa nella misura del 30% dell’ammontare non versato, oltre agli interessi moratori. Qualora non si siano effettuati i versamenti nei termini, è possibile regolarizzare l’operazione, anche successivamente alla scadenza del termine ordina-
rio utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso. In questo caso la sanzione è ridotta nella misura dello 0,2% per ogni giorno di ritardo e fino al 14° giorno dalla scadenza, del 3% qualora il versamento sia eseguito dal 15° giorno successivo alla scadenza ed entro il termine di trenta giorni e nella misura del 3,33% in caso di regolarizzazione entro novanta giorni e del 3,75% se la regolarizzazione avviene dopo i novanta giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione concernente l’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Naturalmente oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, andranno versati, anche gli interessi moratori fissati, dal 1° gennaio 2015, nella misura dello 0,5%.
RATEIZZAZIONE Si ricorda che l’acconto del 30 novembre 2015 non è rateizzabile.
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(PZ)
Le operazioni con San Marino PREVISTA UNA DISCIPLINA FISCALE PARTICOLARE
LE CESSIONI Le cessioni di beni tra Italia e San Marino ai fini Iva costituiscono esportazioni, poiché non fa parte della UE. Operativamente tuttavia sono state previste particolari procedure, per certi versi molto vicine alle operazioni comunitarie, in considerazione che tra i due paesi non esistono dogane. Ciò anche se l’art. 71 del DPR 633/72 dichiara applicabili alle cessioni eseguite tramite trasporto o consegna dei beni nel territorio di San Marino le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 secondo modalità stabilite con decreti ministeriali sulla base di accordi tra i due paesi. Sembrerebbe quindi che dal punto di vista concettuale si avvicinino di più alle esportazioni, ma non è così. Gli articoli 1 e 4 del D.M. 24/12/1993 prevedono che alle cessioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino si applichi il regime di non imponibilità. Le cessioni poste in essere nei confronti di privati consumatori sono invece assoggettate ad Iva. Fanno eccezione a quest’ultima regola le cessioni di mezzi di trasporto, le vendite a distanza e quelle effettuate nei confronti di enti. Opera quindi un trattamento diverso rispetto alle esportazioni mentre nel caso di cessioni a privati il regime è assimilabile ai rapporti con privati comunitari. Dal punto di vista operativo la normativa prevede che per le cessioni verso San Marino, il cedente nazionale è tenuto a emettere la fattura in quattro esemplari, di questi, tre devono essere inviati al cessionario. La fattura deve contenere il codice identificativo fiscale dell’acquirente sanmarinese e deve essere registrata nel registro delle fatture emesse, secondo le modalità ordinarie. Uno dei tre esemplari inviati al cliente deve essere restituito all’operatore italiano munito della mar-
ca perforata apposta dall’ufficio tributario di San Marino con l’indicazione della data e con il timbro a secco. E’ inoltre richiesta l’emissione del documento di trasporto in triplice esemplare, due dei quali devono essere consegnati all’acquirente sanmarinese. Questo documento deve contenere la ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero il nome e il cognome, la sede, la residenza o il domicilio dei soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, la natura, la quantità e la qualità dei beni esportati nonché la data di effettuazione dell’operazione e le generalità dell’eventuale incaricato al trasporto. La normativa condiziona il riconoscimento del trattamento di non imponibilità al fatto che il cedente: - sia in possesso dell’esemplare restituito dal cliente munito della marca e delle annotazioni apposte dall’ufficio tributario sanmarinese; - abbia preso nota dell’avvenuto ricevimento del documento di cui al punto precedente, a margine dell’annotazione della fattura di vendita a suo tempo eseguite nel relativo registro; - abbia compilato, per la sola parte fiscale, il modello Intrastat. Quest’ultimo adempimento non è necessario se il cedente non esegue operazioni intracomunitarie. La risoluzione n. 83/1997 ha chiarito che a questi fini, devono intendersi esclusivamente le cessioni e non gli acquisti in ambito comunitario. Questo significa che se il contribuente nazionale ha effettuato acquisiti ma non cessioni intracomunitarie, non sarà tenuto alla presentazione del modello Intrastat-1 anche alla presenza di eventuali cessioni nei confronti di operatori sanmarinesi. Le cessioni nei confronti di operatori di San Marino e inserite nel modello Intrastat-1 non concorrono alla determinazione dei limiti che modificano la periodicità di presentazione degli stessi. Ricordiamo che la procedura di cui sopra è valida solo per le cessioni effettuate nei confronti di operatori economici mentre per quelle fatte nei confronti di soggetti privati, come già ricordato, si applica l’Iva nazionale.
GLI ACQUISTI Per quanto riguarda gli acquisti è possibile adot-
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tare una delle due seguenti procedure, a seconda che l’operatore sanmarinese indichi o meno l’Iva in fattura. A) Indicazione dell’Iva in fattura, in questi casi il cedente sanmarinese: - emette fattura in quattro copie, indicando il proprio numero identificativo, la partita Iva dell’acquirente italiano e l’imposta dovuta; - presenta la fattura e versa l’imposta all’ufficio tributario di San Marino il quale a sua volta trasferisce tale importo all’Agenzia delle entrate di Pesaro, competente per territorio; - trasmette l’originale della fattura vistata all’acquirente italiano il quale, alla presenza dei presupporti, potrà detrarre l’imposta. B) Senza indicazione dell’Iva in fattura, in questi casi il cedente sanmarinese: - emette fattura in tre esemplari, indicando il proprio numero d’identificazione e la partita Iva dell’acquirente italiano, la fa vistare dall’ufficio tributario di San Marino e la trasmette al cliente italiano. L’acquirente italiano: - integra l’originale della fattura con l’Iva nazionale; - registra la fattura di cui al punto precedente nel registro degli acquisti e delle vendite; - comunica l’avvenuta registrazione all’Agenzia con il modello Polivalente compilando il quadro SE. Ricordiamo che gli scambi con San Marino sono esentati da tutti i dazi all’importazione e all’esportazione e che per entrambe le procedure di acquisto non è richiesta la presentazione dei modelli Intrastat riferiti agli acquisti.
LA COMUNICAZIONE Con riferimento alla comunicazione da trasmettere all’Agenzia, il Provvedimento del 2 agosto 2013, in un’ottica di semplificazione, ha adottato un unico modello Polivalente che, oltre ad essere utilizzato per lo spesometro, deve essere utilizzato anche per gli acquisti dalla Repubblica di San Marino. In pratica con il nuovo modello si comunica, con riferimento a ogni acquisto, gli estremi dell’operazione entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione della fattura. La sezione del modello riservata alle operazioni con San Marino è la SE la quale richiede i seguenti dati: - la denominazione, l’indirizzo e il codice identificativo Iva del fornitore; - la data di emissione e la data di registrazione della fattura; - il numero della fattura; - l’ammontare imponibile e l’imposta. Non sono più richiesti i numeri di protocollo attributi dal ricevente. L’obbligo di comunicazione riguarda gli acquisti da operatori sanmarinesi nei confronti di soggetti italiani, imprese e lavoratori autonomi, muniti di partita Iva. Per gli enti non commerciali non titolari di partita Iva che acquistano da San Marino, è previsto che l’imposta sia versata mensilmente, presentando l’apposito modello riservato agli acquisti intracomunitari di beni o servizi. Gli acquisti da operatori sanmarinesi nei confronti di soggetti privati scontano l’imposta di San Marino a meno che non si riferiscano a mezzi di trasporto nuovi, a vendite a distanza a enti non commerciali.
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(PZ)
Vendita beni mobili registrati presso il PRA IMPOSTA DI BOLLO CON NUOVE REGOLE PER L’AUTENTICA DI FIRMA Con la circolare n. 33/E del 9 ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta dell’ACI, circa la possibilità di utilizzare la modalità di riscossione virtuale dell’imposta di bollo (prevista dall’art. 15 del D.P.R. 642/1972), anche per quello dovuto per l’autentica delle sottoscrizioni relative agli atti di vendita di beni mobili registrati presso il P.R.A. e agli atti che costituiscono dei diritti di garanzia sugli stessi. In particolare, l’ACI ha fatto presente che è in via
di definizione un progetto per la dematerializzazione e la digitalizzazione della documentazione cartacea allegata alle richieste di iscrizione, trascrizione e annotazione di formalità al P.R.A., che prevede, tra l’altro, la possibilità di formare digitalmente anche il titolo di vendita del veicolo, costituto dalla scrittura privata con sottoscrizione autenticata. Per questo motivo, proprio per completare questo progetto, l’ACI ha formulato la richiesta di cui sopra all’Agenzia delle Entrate, la quale si è espressa in termini affermativi. Per quanto concerne l’individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta di bollo e che, pertanto, può richiedere l’autorizzazione al pagamento con modalità virtuale, dopo aver analizzato l’art. 7, comma 5 del D.P.R 358/2000, l’Agenzia lo ha individuato nell’ACI.
PAG. 14 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 19 - 31 ottobre 2015
(C)
Rimborsi fiscali
ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE
zia delle Entrate precisa che l’IBAN non deve essere inviato per posta, e-mail o via PEC. L’Amministrazione finanziaria, inoltre, non invia e-mail o messaggi cui sono allegati file da compilare e trasmettere, né software ed applicazioni da scaricare su computer o dispositivi mobili.
I CANALI PER COMUNICARE L’IBAN Con un comunicato stampa del 16 ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, al fine di erogare i rimborsi fiscali in modo più sicuro e rapido, sta chiedendo a 50.000 società - attraverso la posta elettronica certificata (PEC) - di comunicare il proprio codice IBAN per ricevere le somme direttamente sul conto corrente. Si precisa che gli inviti sono recapitati agli indirizzi PEC delle società presenti nel registro delle imprese.
COME COMUNICARE L’IBAN Per poter ricevere le somme con accredito sul proprio conto corrente, è necessario fornire il codice IBAN. Per evitare il rischio di PHISHING, l’Agen-
Due sono canali sicuri per comunicare l’IBAN: 1. i servizi on-line disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Per comunicare il codice (o modificare quello precedentemente fornito) basta accedere alla propria area autenticata, riservata agli utenti abilitati ai servizi telematici; 2. gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso occorre presentare il modello per la richiesta di accreditamento disponibile presso gli stessi uffici o sul sito www.agenziaentrate.gov.it, al percorso: Home > Cosa devi fare > Richiedere > Rimborsi > Accredito rimborsi su conto corrente.
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(C)
Rimborsi Iva
RIVISTE LE MODALITÀ APPLICATIVE
Con la circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti a proposito della nuova disciplina in materia di rimborsi IVA, prevista dal decreto legislativo 175/2014 (cd. decreto semplificazioni). Tra le varie questioni affrontate, segnaliamo le seguenti.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA, IN CASO DI MODIFICHE DELL’IMPORTO CHIESTO A RIMBORSO O DI MANCATA APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ In materia di rimborso IVA, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la nuova formulazione dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 ha eliminato l’obbligo generalizzato di prestare la garanzia per ottenere l’esecuzione del rimborso IVA. In particolare, l’Ufficio finanziario ha evidenziato che, a decorrere dal 13 dicembre 2014, viene riconosciuta al contribuente la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro presentando, in alternativa alla garanzia, una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma. Pertanto, l’Agenzia ha affermato che qualora occorra: - modificare l’importo originariamente chiesto a rimborso; - sanare la mancata apposizione del visto di conformità sull’originaria dichiarazione; è possibile presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis del D.P.R. n.
322 del 1998, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo. Per quanto riguarda i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni (13 dicembre 2014) ma non ancora eseguiti a quella data, in mancanza del visto e qualora il termine per la rettifica della dichiarazione sia decorso, la conformità della dichiarazione originaria potrà essere attestata con un’autonoma attestazione rilasciata da un professionista abilitato. Questa procedura è utilizzabile anche per la mancata apposizione del visto di conformità alla dichiarazione dell’anno d’imposta 2013, i cui termini di rettifica sono scaduti al 30 settembre 2015.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA: COME PROCEDERE NEL CASO DI OMISSIONE DELLA COMPILAZIONE L’articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972, stabilisce che “alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445”. L’Agenzia ha ricordato che la dichiarazione sostitutiva può essere prodotta successivamente alla dichiarazione o all’istanza, secondo le modalità previste dai modelli dichiarativi, solo qualora venga presentata una dichiarazione correttiva/integrativa.
ACCERTAMENTI DEFINITI MEDIANTE ACCERTAMENTO CON ADESIONE O CONCILIAZIONE GIUDIZIALE Quando gli importi accertati sono stati definiti mediante accertamento con adesione o conciliazione giudiziale, il raffronto tra l’imposta dichiarata e quella accertata deve essere effettuato con riferimento agli importi rideterminati e non a quelli originariamente accertati. Inoltre, nel caso in cui il contribuente, prima della notifica di un avviso di accertamento, aderisca alla proposta dell’ufficio ovvero ai rilievi mossi nel processo verbale di constatazione, il perfezionamento dell’adesione deve considerarsi equiparabile alla notifica dell’avviso di accertamento, in
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quanto atto idoneo a quantificare e definire nel suo esatto ammontare la pretesa erariale.
MODELLO TR PRESENTATO PER ANNI D’IMPOSTA ANTECEDENTI IL 2015 La presentazione della dichiarazione annuale relativa ad anni d’imposta fino al 2014, contenente l’indicazione dei rimborsi trimestrali già presentati, munita di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa, assolve alle condizioni di esonero dalla produzione della garanzia previste dal nuovo articolo 38-bis e consente, pertanto, l’erogazione del rimborso IVA trimestrale senza la presentazione della garanzia.
POSSIBILITÀ DI INVIARE UN NUOVO MODELLO TR, DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE PER MODIFICARE I DATI PRESENTI NEL QUADRO TD Il contribuente può variare la modalità di utilizzo del credito infrannuale, presentando un nuovo modello TR anche oltre i termini di scadenza previsti dall’articolo 8 del D.P.R. del 14 ottobre 1999, n. 542, purché prima dell’invio della dichiarazione annuale IVA dello stesso periodo d’imposta. La modifica del modello TR tempestivamente presentato è vietata, quando l’Ufficio abbia già validato la disposizione di pagamento o se il credito è già stato utilizzato in compensazione. In caso di richiesta di esonero dall’obbligo di prestare garanzia, il nuovo modello TR dovrà recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà attestante i requisiti patrimoniali e contributivi. Gli interessi decorrono dal giorno 20 del mese successivo alla data di presentazione della nuova istanza.
GARANZIA PER COMPENSAZIONI IVA DI GRUPPO Secondo l’Agenzia delle Entrate, le nuove disposizioni in materia di garanzie, trovano applicazione anche nell’ambito della liquidazione dell’IVA di gruppo alle quali, pertanto, si applicano tutti gli adempimenti previsti dal più volte citato articolo 38-bis, compresa la prestazione delle garanzie se dovuta. L’Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che ai fini della determinazione dell’importo oggetto della garanzia o della assunzione diretta dell’obbligazione, la franchigia di cui all’articolo 21 del decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1993, n. 567 si applica anche alle eccedenze di credito compensate nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo, negli stessi limiti previsti per i rimborsi in procedura semplificata, ovvero fino all’importo massimo annuale di cui 20 all’articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000, attualmente determinato in 700.000,00 euro. Pertanto, laddove nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo la compensazione debba essere assistita da garanzia, la stessa può riferirsi all’importo eccedente la franchigia, se spettante. L’Agenzia ha specificato che l’ammontare non garantito non può comunque eccedere l’importo massimo annuale di 700.000,00 euro. (C)
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Intestazioni temporanee veicoli A) SUBCOMODATO
RECEPITE DUE SENTENZE DEL TAR DEL LAZIO
Nell’ambito della circolare prot. 15513 del 10 luglio 2014, al par. E.1 viene eliminato il periodo che prevedeva il divieto di sub comodato che, pertanto, deve ritenersi ammissibile. Il sub comodato, non essendo compreso tra le ipotesi previste dall’art. 247 bis del reg. es. c.d.s., non dà luogo all’aggiornamento della carta di circolazione.
B) DELEGHE Com’è noto, dal 3 novembre 2014 sono scattate le formalità legate all’intestazione temporanea dei veicoli, quando utilizzati da soggetti diversi dall’intestatario della carta di circolazione (vedi l’art. 247 bis del Regolamento di esecuzione del c.d.s. – D.P.R. 495/1992 e ss. modifiche – si veda Apinforma n. 19/2014). Queste formalità che, ricordiamo, non interessano i veicoli pesanti, sono state disciplinate attraverso due note ministeriali del 10 luglio e del 27 ottobre 2014, oggetto entrambe di Ricorso davanti al TAR del Lazio. Con la circolare prot. 25018 del 29 ottobre u.s., la Divisione 5 della D.G. Motorizzazione del Ministero dei Trasporti ha reso noto che con Sentenze nn. 11044 e 11006 del 2 settembre 2015, il TAR del Lazio ha parzialmente accolto alcuni dei motivi di ricorso, per cui si rende necessario modificare le sopraindicate note ministeriali nei termini seguenti.
All’interno della circolare prot. 23743 del 27 ottobre 2014 è stato eliminato il paragrafo dedicato alle deleghe, che escludeva la possibilità per l’avente causa (locatario) di rilasciare in favore del dante causa (locatore, quindi la società di noleggio) una delega generale all’espletamento degli obblighi di comunicazione.
C) TARIFFE Le comunicazioni relative all’annotazione, nell’archivio nazionale dei veicoli, della temporanea disponibilità di veicoli a titolo di locazione senza conducente, sono esenti dal pagamento dei diritto previsti dalla Legge 870/1986. Le modifiche sono operative dal 2 novembre 2015, fatto salvo il sopraggiungere di nuove pronunce del giudice amministrativo.
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(C)
Accordo per il credito 2015. Aggiornamenti OPERATIVA LA COSIDDETTA LINEA D’INTERVENTO “IMPRESE IN RIPRESA”
Su Apinforma n. 7/2015, pp. 15-18 è stata data illustrazione dell’Accordo per il credito 2015, concluso il 1° aprile 2015 fra l’Associazione bancaria italiana (ABI) e le più rappresentative associazioni nazionali di categoria, fra cui la Confapi, per favorire l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese. Fra le 3 linee d’intervento ivi indicate figura anche quella definita “Imprese in ripresa”, riguardante la liquidità aziendale e che prevede la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti a medio-lungo termine, anche se agevolati e l’allungamento della durata dei mutui. L’operatività di questo specifico intervento era, invero, rimasto congelata in attesa che fossero completate alcune formalità e chiarita la compatibilità con le normative europee. Ora, con un avviso del 27 ottobre 2015, Invitalia spa, l’Agenzia per lo sviluppo partecipata al 100% dal Ministero per lo sviluppo economico, ha reso noto che anche questa parte dell’accordo è diventata operativa, precisando che l’intervento si applica anche alle operazioni di finanziamento a tasso agevolato. Si riporta di seguito il testo del comunicato, che è disponibile anche sul sito internet www.invitalia.it:
“Le imprese possono sospendere o allungare i mutui e le operazioni di leasing. È questa la possibilità prevista dall’Accordo per il Credito 2015, firmato dall’Abi e dalle associazioni imprenditoriali con l’obiettivo di sostenere l’accesso al credito delle Pmi. Queste ultime possono incrementare la capacità di investimento e di liquidità anche attraverso la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate e lo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. La sospensiva si applica anche a tutte le Pmi che hanno ottenuto mutui agevolati, ovvero sostenuti da un contributo pubblico in conto capitale o interessi. Ad esempio, le imprese che beneficiano del contributo ‘Nuova Sabatini - Beni strumentali’ - gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico con il supporto tecnico di Invitalia - per acquistare nuovi macchinari, impianti e attrezzature con un finanziamento bancario o in leasing, possono usufruire della sospensione di 12 mesi se la durata del finanziamento non supera quella prevista dallo strumento, cioè 5 anni dalla stipula del contratto.” Per l’illustrazione di questa e di altre parti dell’accordo si rinvia al citato numero di Apinforma. Il testo dell’accordo e ogni informazione possono, comunque, essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione. Al medesimo ufficio si può anche richiedere l’elenco aggiornato al 21 luglio 2015 delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all’accordo.
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(AdT)
Autotrasporto c/t. Contributi agli investimenti AL VIA LE MISURE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE PER L’ANNO 2015 PREMESSA Come anticipato con la circolare associativa prot. n. 269/AdT del 6 novembre 2015, in applicazione dell’art. 1, commi 150 e 151 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità del 2015), che, rispettivamente, autorizzano una spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2015 a favore dell’autotrasporto di cose in conto terzi e che destinano una parte di dette risorse a sostegno degli investimenti in tale settore - determinate in 15 milioni di euro dal decreto interministeriale 29 aprile 2015 - il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) con decreto 29 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 257 del 4 novembre 2015, ha fissato i criteri e le modalità per la ripartizione e l’erogazione delle anzidette risorse. Il decreto è stato anche pubblicato sul sito web del Ministero (www.mit.gov.it – sezione autotrasporto – contributi e incentivi – contributi finanziari per l’anno 2015). Contestualmente, con decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità 21 ottobre 2015, pubblicato sulla medesima G.U., sono state fissate le relative modalità di gestione, a cominciare da quelle di presentazione delle domande per l’ammissione ai benefici. Si avverte da subito che le domande devono essere presentate solo ad avvenuto perfezionamento dell’investimento, a decorrere dal 5 novembre 2015 ed entro il 31 marzo 2016. Circa il termine a quo giova osservare che vi è una contraddizione fra quanto disposto dal d.m. 29 settembre 2015, il quale prescrive che “gli investimenti […] sono finanziabili esclusivamente se avviati in data posteriore alla data di pubblicazione della domanda” e, cioè, dal 5 novembre 2015 e quanto previsto dal d.d. 21 ottobre 2015, il quale ribadisce che le domande “devono essere presentate esclusivamente ad avvenuto perfezionamento dell’investi-
mento,” ma prosegue asserendo “a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto [il d.d. 21 ottobre 2015] nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, vale a dire, il 4 novembre 2015. Ora, avendo riguardo della gerarchia delle fonti, si reputa che il primo giorno utile per il perfezionamento dell’investimento e per la presentazione delle domande sia quello fissato dal d.m. 29 settembre 2015 e, cioè, il 5 novembre 2015.
SOGGETTI BENEFICIARI E BENI AGEVOLABILI I contributi in esame possono essere chiesti dalle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi attive in Italia, in regola con i requisiti di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi e al Registro elettronico nazionale (REN), per le seguenti tipologie di beni: a) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 t, nonché pari o superiori a 16 ton, a trazione alternativa a gas metano naturale compresso (CNG) e a gas naturale liquefatto (LNG), per uno stanziamento totale di 6,5 milioni di euro; b) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica (dettagliati nell’all. 1 del d.m. 29 settembre 2015), per uno stanziamento totale di 6,5 milioni di euro; c) acquisizione, da parte di piccole e medie imprese, anche mediante locazione finanziaria, di container e casse mobili, intesi quali unità di carico intermodale standardizzate tali da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto, facilitandone l’utilizzazione in differenti modalità di trasporto combinate fra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga trasbordata o
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manipolata dal vettore o dal caricatore, per uno stanziamento totale di 2 milioni di euro. La ripartizione di cui sopra potrà essere rimodulata con decreto dirigenziale se, per effetto delle istanze presentate, si liberassero risorse a favore di tipologie di investimenti in cui non fossero sufficienti. Qualora, nonostante tale rimodulazione, i fondi non bastassero per riconoscere agli aventi diritto gli importi spettanti, quest’ultimi saranno proporzionalmente ridotti sempre con decreto dirigenziale.
FORMA E LIMITI DEL CONTRIBUTO E DELLA SPESA Il contributo è concesso secondo il regime “de minimis”, che - si ricorda - per l’autotrasporto professionale non può superare i 100.000 euro in 3 anni incluso quello dell’esercizio in corso. Per ciascuna impresa, la soglia massima di spesa è stata fissata in 400.000 euro, per cui eventuali maggiori importi verranno ridotti entro questo limite. Il contributo non sarà erogato, qualora la disponibilità dei beni per i quali è stato ottenuto venga trasferita nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e il pagamento. Inoltre, a pena di revoca del beneficio, i predetti beni non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario fino al 31 dicembre 2018. Come anticipato, finanziabili sono i soli investimenti avviati dopo la pubblicazione in G.U. del decreto in commento, mentre l’ultimazione deve avvenire entro il 31 marzo 2016. Quanto all’importo del contributo si hanno gli importi di seguito indicati per tipologia d’investimento e dimensioni d’impresa: - per gli investimenti di cui alla lett. a) (veicoli ecologici nuovi a trazione alternativa a CNG e a LNG) 4.000 euro per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t, mentre per i veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 t, l’importo sale a 9.000 euro se alimentati a CNG e a 13.000 euro, se alimentati a LNG; - per gli investimenti di cui alla lett. b) (semirimorchi nuovi per il combinato ferroviario e marittimo) 10% del costo di acquisizione per le medie imprese e 20% del costo di acquisizione per le piccole imprese, con un tetto massimo di 6.000 euro per ogni semirimorchio; per le acquisizione effettuate da imprese che non rientrano nella definizione comunitaria di PMI, il beneficio è concesso nel limite del 40% del costo del dispositivo innovativo di cui all’all. 1 del decreto, di cui deve essere dotato il semirimor-
chio in questione; in presenza di più dispositivi, si prende in esame quello di costo maggiore; - per gli investimenti di cui alla lett. c) (container e casse mobili) 10% del costo di acquisizione per le medie imprese e 20% del costo di acquisizione per le piccole imprese, con un tetto massimo del contributo unitario pari a 2.000 euro. Previa richiesta degli interessati, saranno applicate le seguenti maggiorazioni: - per gli investimenti di cui alla lett. a), il 10% per le piccole e medie imprese; in tal caso, in allegato alla richiesta del contributo occorrerà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti e il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale; - per gli investimenti delle precedenti lett. b) e c) effettuati da piccole e medie imprese, il 15% se eseguiti da soggetti aderenti a una rete di imprese; in questo caso, alla domanda andrà allegato il contratto di rete di cui alla legge 9 aprile 1999, n. 33.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Possono presentare domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi, inclusi i raggruppamenti d’imprese (cooperative e i consorzi). Le domande vanno redatte utilizzando esclusivamente l’apposito modulo allegato al d.d. 21 ottobre 2015 (all. 1), compilando, a pena di nullità, tutti i campi di interesse e corredandole di tutta la documentazione prevista, oppure compilando il modello di domanda pubblicato in formato word sul citato sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sezione «autotrasporto» - «contributi ed incentivi», e devono essere presentate, esclusivamente ad avvenuto perfezionamento dell’investimento, a partire, per quanto sopra detto, dal 5 novembre 2015 ed entro il 31 marzo 2016, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata a.r. ovvero mediante consegna a mano alla citata Direzione generale. In tale ultima ipotesi, l’ufficio di segreteria della Direzione generale rilascerà ricevuta comprovante l’avvenuta consegna. Ai fini della ricezione farà fede la data di spedizione della raccomandata ovvero la data di consegna a mano. Le domande devono comunque contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:
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a) ragione sociale dell’impresa o del raggruppamento di imprese; b) sede dell’impresa o del raggruppamento di imprese; c) legale rappresentante dell’impresa o del raggruppamento di imprese; d) codice fiscale; e) partita IVA; f) indirizzo di posta elettronica certificata; g) indirizzo del legale rappresentante dell’impresa o del raggruppamento di imprese; h) firma del legale rappresentante dell’impresa o del raggruppamento di imprese; i) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale (REN) o numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 t; j) iscrizione alla CCIAA competente per territorio. Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di contributo. La domanda include anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non rientrare fra quanti hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti definiti illegali o incompatibili dalla Commissione europea. Ai fini della proponibilità delle domande, gli aspiranti beneficiari dovranno comprovare il possesso delle caratteristiche tecniche dei beni e allegare, a pena di inammissibilità, tutta la documentazione richiesta, di cui si dà appresso dettagliato conto.
MODALITÀ DI DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI Quanto all’acquisizione di autoveicoli, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 t nonché pari o superiori a 16 t, a CNG e a LNG, le imprese devono fornire: - indicazione del numero di targa ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall’ufficio Motorizzazione civile competente, a dimostrazione che l’immatricolazione è avvenuta in data posteriore all’entrata in vigore del presente decreto; - documentazione del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste. Quanto all’acquisizione di semirimorchi, nuovi di fabbrica per il trasporto combinato ferroviario, rispondenti alla normativa UIC 596-5, e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci
nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica, le imprese devono fornire: - indicazione del numero di targa ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall’ufficio della Motorizzazione civile competente a dimostrazione che l’immatricolazione è avvenuta in data posteriore all’entrata in vigore del d.m. 29 settembre 2015 (dal 5 novembre 2015); - attestazione rilasciata dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi e, in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato ferroviario ovvero della dotazione di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo; - documentazione comprovante l’installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all’all. 1 del d.m. 29 settembre 2015; - nel caso delle acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese, documentazione comprovante i costi sostenuti per il dispositivo innovativo di cui all’all. 1 del d.m. 29 settembre 2015, al fine di poter calcolare l’importo del contributo in ragione del 40% di tale costo. Quanto all’acquisizione di container e casse mobili le imprese devono fornire: - documentazione da cui risulti che la consegna del bene è avvenuta in data posteriore all’entrata in vigore del d.d. 21 ottobre 2015 (dal 5 novembre 2015); - attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla normativa internazionale in materia. La concessione del contributo è sempre subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli, o la data di consegna dei beni nel caso di container e casse mobili, sia avvenuta in Italia fra il 5 novembre 2015 e il termine ultimo per la conclusione dell’investimento, il 31 marzo 2016. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni effettuate all’estero, né i veicoli immatricolati all’estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.
MODALITÀ DI DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI AI FINI DELLE MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del
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10% per l’acquisizione di veicoli a trazione alternativa a CNG e a LNG (v. sopra) effettuata da piccole e medie imprese, queste dovranno trasmettere in allegato alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le proprie dimensioni secondo la normativa comunitaria. Ai fini poi del riconoscimento della maggiorazione del 15% per l’acquisizione di semirimorchi, di container e di casse mobili (v. sopra) effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese, gli interessati dovranno trasmettere, all’atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all’art. 3, co. 4 ter della legge 9 aprile 2009, n. 33.
PROVA DEL PERFEZIONAMENTO DELL’INVESTIMENTO Ai fini della prova della conclusione dell’investimento le imprese dovranno trasmettere, a pena di inammissibilità, oltre alla documentazione sopra ricordata, anche il contratto di acquisizione debitamente sottoscritto e di data posteriore alla data di pubblicazione sulla G.U. del d.m. 29 settembre 2015 (dal 5 novembre 2015) nonché la prova dell’integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della o delle fatture debitamente quietanzate. In caso di acquisizione mediante locazione finanziaria l’impresa dovrà dimostrare il pagamento dei canoni in scadenza alla data dell’invio della domanda. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita con la fattura rilasciata dalla società di leasing quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, dimostrarsi la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del medesimo. La mancanza anche di uno solo di tali documenti comporterà l’esclusione dell’impresa dal beneficio.
ISTRUTTORIA, VERIFICHE E CONTROLLI Per l’espletamento dell’attività istruttoria il Ministero si avvale mediante apposita convenzione della società Rete Autostrade Mediterranee spa che provvede all’istruttoria delle domande e relativa documentazione. Una Commissione, da nominarsi ancora con decreto dirigenziale, andrà a inserire le domande ammesse in appositi elenchi, dandone comunicazione all’impresa tramite notifica del relativo provvedimento di ammissione. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisi incompletezza della documentazione allegata alla domanda ovvero lacune comunque sanabili, la Commissione può richiedere le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni. Qualora entro detto termine l’impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia reputato soddisfacente, l’istruttoria verrà conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. Nel caso, infine, che l’attività istruttoria riveli la mancanza dei requisiti, il Ministero esclude l’impresa dal beneficio con provvedimento motivato e notificato all’impresa. Il Ministero ha facoltà di eseguire ulteriori accertamenti anche in data successiva all’erogazione del contributo e di procedere l’annullamento della concessione del contributo, ove in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese dall’acquirente, nonché nei casi previsti dal d.m. 29 settembre 2015. Copia di tutti gli atti e documentazione citati, unitamente a ogni altra informazione, può essere richiesta all’ufficio economico dell’Associazione.
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Osservazioni di Confapi sulla legge di stabilità 2016 IL TESTO DEL DOCUMENTO PRESENTATO IN AUDIZIONE ALLE COMMISSIONI BILANCIO CONGIUNTE DEL SENATO E DELLA CAMERA Il 2 novembre 2015 una delegazione della Confederazione italiana della piccola e media industria - Confapi, composta dal Vice Presidente Francesco Napoli e dal Direttore generale Massimo Maria Amorosini, ha partecipato all’audizione preliminare all’esame del disegno di legge sulla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) innanzi alle Commissioni bilancio congiunte del Senato e della Camera. Nell’occasione Confapi ha presentato alle Commissioni un documento di osservazioni, che si riporta di seguito per utile conoscenza e documentazione. Nel documento Confapi riconosce lo sforzo del Governo nel predisporre per il 2016 una manovra espansiva, che si propone di sostenere la ripresa del Paese, riportando all’attenzione il sistema produttivo. Ma evidenzia anche che le misure previste trovano copertura attraverso un cospicuo aumento del debito pubblico; infatti, la manovra, ammontante complessivamente a oltre 26,5 miliardi di euro, sarà finanziata in gran parte da una maggiore flessibilità di bilancio, pari a circa 14 miliardi di euro, mentre solo 5,5 miliardi deriveranno da una riduzione della spesa e altri 3 da ulteriori efficientamenti. Confapi dichiara di poter anche condividere la scelta di aumentare il debito pubblico, se questo è destinato a finanziare la ripresa, ma ha manifestato la preoccupazione per il nuovo fardello che grava sul futuro dell’Italia e delle giovani generazioni. Queste nuove risorse, pertanto, devono essere investite per ridare forza e vigore al sistema produttivo. Sullo sfondo permangono, poi, indispensabili riforme strutturali e di sistema: una seria e sempre rimandata revisione della spesa nel settore pubblico, una riduzione drastica dell’imposizione fiscale
e l’adozione di regole certe che siano di stimolo a una effettiva modernizzazione del Paese. Con riguardo agli specifici provvedimenti, Confapi ha considerato positivamente l’introduzione di agevolazioni sugli ammortamenti, allo scopo di favorire gli investimenti, la riduzione dell’aliquota Ires e il rimborso dell’IVA per i crediti non riscossi. Queste misure potranno sostenere lo sviluppo aziendale, al pari dell’innalzamento della soglia di utilizzo del contante a vantaggio dei consumi interni, e la proroga degli ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici a uso privato. Favorevole è anche la posizione espressa sugli sgravi contributivi sulle nuove assunzioni; tuttavia la minore riduzione rispetto agli sgravi ancora in vigore potrebbe comportare un freno dell’impatto positivo della manovra, rallentando probabilmente il trend di crescita registrato in questi ultimi mesi del 2015. Positiva, ma non prioritaria, è anche l’abolizione dell’IMU sulla prima casa e sui terreni agricoli. Resta, però, inaccettabile che l’imposta, così come l’Irap, permanga su immobili d’impresa. In un tale momento di crisi, con un incontrovertibile necessità di pieno sostegno all’economia non si possono privilegiare solo alcune categorie di soggetti o alcuni rami di attività, ignorandone altri. Confapi, poi, giudica largamente insufficiente la riduzione del carico fiscale alla luce del capillare e complicato sistema di oneri che grava sul mondo delle piccole e medie imprese. Un mondo - ha tenuto a rimarcare - che necessita, oggi più che mai, di una legislazione dimensionata e proporzionata a questa categoria d’imprese, ben diversamente di quanto non lo sia oggi. Va, infatti tenuto conto, dello sproporzionato impatto che molte misure nei campi previdenziale, ambientale e della sicurezza sul lavoro hanno sulle imprese di piccole e medie dimensioni e degli oneri che vi gravano immotivatamente. Ogni considerazione, verbale o scritta, che potrà giungere sul documento della Confapi, sarà estremamente gradita, specie in funzione di future prese di posizione in sede nazionale.
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OSSERVAZIONI CONFAPI SU DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2016) Roma, 2 novembre 2015
PREMESSA CONFAPI ringrazia il Presidente della Commissione 5° (Bilancio) del Senato della Repubblica, onorevole Tonini, ed il Presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati, onorevole Boccia, per l’invito a partecipare all’odierna audizione in cui la Confederazione può esprimere le proprie valutazioni sul Disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di Stabilità 2016. CONFAPI, organizzazione datoriale nazionale, i cui contratti sono applicati da più di 86.000 piccole e medie imprese con circa 817.000 addetti e tutela e promuove dal 1947 in via esclusiva le Piccole e Medie Imprese italiane manifatturiere e dei servizi all’industria che costituiscono l’ossatura del sistema industriale italiano e contribuiscono per più del 70% al PIL nazionale e a garantire più del 50% dell’occupazione. Dato il ruolo e la natura stessa della Confederazione, Confapi vuole garantire il proprio contributo in rappresentanza e nell’ottica delle PMI chiamate a competere su un mercato nazionale ed internazionale oramai strutturalmente modificato nei suoi aspetti dimensionali e finanziari nonché nella tipologia della domanda e dell’offerta.
1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE E’ certamente apprezzabile lo sforzo del Governo nel predisporre una manovra espansiva, che intende sostenere la ripresa del Paese, ridando attenzione al sistema produttivo e alle sue esigenze. In ambito fiscale la Legge di Stabilità 2016 contiene misure volte alla riduzione del carico fiscale generale, che Confapi accoglie sicuramente con favore. Tali misure trovano copertura di fatto in un sostanziale aumento del debito pubblico; infatti, la manovra - che costerà complessivamente oltre 26,5 miliardi - sarà finanziata per la maggior parte dalla maggior flessibilità di bilancio per circa 14 miliardi, 5,5 miliardi derivanti dalla spending review e per 3 miliardi da ulteriori efficientamenti. Nell’attuale momento economico, l’aumento del debito pubblico può essere una scelta condivisibile nel momento in cui si traduce in una effettiva spinta all’economia e pertanto, indirettamente, anche alla creazione di posti di lavoro. Tuttavia,
tale manovra avrebbe rappresentato un’ottima opportunità per intervenire con forza sulla riduzione della spesa pubblica e degli sprechi che sono oramai davanti agli occhi di tutti. Occorre tenere presente che l’indebitamento pubblico oggi ricadrà inesorabilmente nel domani, pertanto non è sufficiente ma anzi occorrono riforme strutturali economiche condotte con coraggio e per il futuro dell’Italia. La convinzione che però il solo esborso di denaro pubblico favorisca la crescita è una visione un po’ arcaica. Occorre infatti, unitamente a ciò, una riduzione drastica delle tasse, regole certe che siano di stimolo ad una rigorosa concorrenza di effettiva liberalizzazione affinché tale visione sia veramente liberale nell’interesse del Paese. Con riguardo ai singoli provvedimenti, Confapi considera positivamente l’introduzione di agevolazioni sugli ammortamenti per favorire gli investimenti, la riduzione dell’aliquota Ires e il rimborso dell’Iva per i crediti non riscossi, che potranno sostenere lo sviluppo aziendale, così come l’innalzamento della soglia di utilizzo del contante e la proroga degli ecobonus che, favorendo la ripresa di spesa e consumi, potranno contribuire al rilancio dell’intero sistema economico. Alcuni interventi, tuttavia, appaiono poco incisivi, riducendo certamente gli effetti positivi che potrebbero produrre sull’intero sistema produttivo del Paese e in particolare quello della Piccola e media industria privata. Confapi valuta positivamente la conferma degli sgravi contributivi sulle nuove assunzioni, purtuttavia la riduzione rispetto a quelli esistenti potrebbe comportare un freno all’impatto positivo della manovra stessa, rallentando probabilmente il trend di crescita registrato in questi ultimi mesi. Positiva, se non prioritaria, anche l’abolizione dell’IMU su prima casa e terreni agricoli. Tuttavia, Confapi ritiene che sia inaccettabile che l’imposta in questione, così come l’Irap, permanga su immobili di impresa, capannoni, laboratori e negozi: in un tale momento di crisi, con una incontrovertibile necessità di sostegno a tutto tondo, non si possono privilegiare solo alcune categorie di soggetti o alcuni settori produttivi. La Confapi ritiene però prioritario e imprescindibile la riduzione delle tasse e del carico fiscale introdotti dalla manovra, ma si potrebbe fare molto di più, soprattutto se si considera il complesso e articolato sistema di oneri che grava sul mondo delle piccole e medie imprese che necessita di una legislazione dimensionale e proporzionale coerente anche con la Costituzione ma che nessuno ha mai voluto considerare concretamente ma solo
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attraverso enunciazioni, dove la marginalità dei costi fissi è inversa. La stessa OCSE, in linea con quanto da tempo inascoltata sostiene la Confapi, registra come non ci sia una considerazione dell’aspetto dimensionale delle PMI. Le PMI spesso fronteggiano costi di compliance fiscale percentualmente troppo alti rispetto alle risorse a disposizione e ai propri margini. Nell’ideare e implementare le politiche fiscali, i Governi dovrebbero tenere in considerazione che alcune misure possono avere un impatto sproporzionato sulle PMI, le quali devono peraltro sobbarcarsi ulteriori oneri anche in materia previdenziale, ambientale e di sicurezza sul lavoro. La compliance presenta un’elevata componente di costi fissi che pesa di più sulle pmi rispetto alle grandi aziende che possono beneficiare delle economie di scala. Per ridurre l’incidenza negativa degli adempimenti a carico delle PMI i paesi dovrebbero introdurre dei regimi semplificati che tengano conto delle caratteristiche delle imprese. Infine, la Confapi ritiene che si debba prevedere un rendimento nozionale riconosciuto sul capitale immesso nell’impresa (agevolazione nota con il nome di ACE, introdotta dal D.L. n. 201/2011) di diversa entità a seconda che si tratti di piccola o media impresa o grande impresa, premiando il capitale investito dalla piccola e media impresa, dove l’investimento ha evidentemente un costo marginale superiore. Ad oggi, anche in seguito alle modifiche introdotte, non è previsto alcun meccanismo premiale per le imprese che, essendo di minori dimensioni, sostengono un costo marginale superiore degli investimenti, finanziati tramite il capitale lasciato in azienda. Riepilogo economico 26,5 miliardi €: costo delle misure - 17 MLD €, cancellazione aumento Iva e accise - 5 MLD €, cancellazione Tasi e Imu agricola e imbullonati - 3,5 MLD €, misure anti-povertà e sulle pensioni - 1,5 MLD €, decontribuzione, riduzione imposte sulle imprese Reperimento delle risorse - 13 MLD €, aumento del deficit (DA 1.4% A 2.2%) - 5,5 MLD €, spending review - 2 MLD €, rientro dei capitali - 1 MLD €, aumento prelievo sui giochi - 0.6 MLD €, cancellazione delle Province
- 4,9 MLD €, maggior gettito per crescita economica
2. QUADRO MACROECONOMICO: ITALIA E’ opportuno premettere a questo documento una breve analisi sulla situazione congiunturale in cui si trova oggi ad operare il Sistema delle Piccole e Medie Imprese. Secondo quanto riportato dalle principali fonti statistiche ufficiali del nostro Paese, nel 2015 in Italia l’attività economica ha finalmente ripreso a crescere. I segnali congiunturali più recenti -quali la produzione industriale, il rafforzamento della fiducia di famiglie e imprese- indicano una prosecuzione della crescita nel nostro Paese. Nell’area dell’euro le informazioni più recenti concordano nel confermare il proseguimento della ripresa dell’attività economica nel periodo estivo. Il rallentamento globale ha avuto finora effetti contenuti, ma costituisce in prospettiva un rischio al ribasso per la crescita e l’inflazione. Quest’ultima è tornata in settembre su valori lievemente negativi anche a seguito della discesa del prezzo del petrolio. Dall’analisi dei dati dell’ultima indagine congiunturale Confapi, che fotografa l’andamento dei principali indicatori economici del primo semestre del 2015 e le aspettative degli imprenditori per il semestre in corso, si evince che negli ultimi mesi alcuni dati aggregati hanno messo in luce segnali di miglioramento della situazione congiunturale. Negli ultimi mesi il quadro generale dell’economia sembra abbia subito dei leggeri mutamenti. In particolare, l’economia italiana appare in fase di ripresa, ma la ripartenza sembra avere poco slancio. Dall’analisi dei dati del I semestre 2015, si registra chiaramente un aumento dei livelli di produzione, ordini e del fatturato rispetto al secondo semestre del 2014. L’attività produttiva si situa oggi su livelli più alti di quelli di sei mesi fa e finalmente dopo numerosi semestri, i saldi dei principali indicatori economici aziendali tornano in territorio positivo; inoltre, gli elementi a nostra disposizione ci forniscono un quadro che delinea una fase di ripresa lenta e graduale. I segnali di ripresa della domanda sono più nitidi sui mercati esteri rispetto a quelli domestici, l’essere in grado di intercettarli è diventato oramai una priorità per tornare a crescere e commercializzare anche all’interno del territorio nazionale. La sempre maggiore globalizzazione dei mercati rende la competizione più dura e questo si riflette
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su una capacità di generare profitti non particolarmente brillanti. Un segnale positivo è dato dall’aumento della percentuale di imprese che ha investito nel corso del semestre. Vi è un aumento sia degli investimenti materiali, probabilmente dovuti agli incentivi messi in atto dal Governo nel corso dell’ultimo anno, sia di quelli immateriali. Una percentuale considerevole di imprese ha aumentato gli investimenti legati alla formazione e alla certificazione, una parentesi positiva che delinea la volontà degli imprenditori di aumentare le capacità aziendali per far fronte a mercati sempre più globalizzati e competitivi. Già dal semestre in corso potrebbero verificarsi le condizioni per accrescere la capacità contributiva e questo potrebbe essere strategico per cercare di migliorare l’ammodernamento dei processi produttivi. Aumenta la fiducia degli imprenditori guardando le aspettative per il semestre in corso. Nell’insieme, le imprese sembrano comunque che abbiano reagito a piccoli passi a difficoltà che, fino a qualche semestre fa, sembravano insormontabili. Le evidenze macroeconomiche riferite al nostro Paese mettono in luce un sistema economico intorpidito che sembra risvegliarsi lentamente da un lungo letargo.
3. CONSIDERAZIONI CONFAPI SULLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 Art. 3 - Eliminazione aumenti accise ed Iva Confapi apprezza molto lo sforzo che si sta compiendo per bloccare per tutto il 2016 il previsto aumento dell’Iva e delle accise, così come previsto inizialmente dalla Legge di Stabilità 2014 e successivamente modificato dalla Legge di Stabilità 2015. Allo stesso tempo preoccupa la possibilità di aumento di 3 punti percentuali delle aliquote a partire dal 2017. È sicuramente uno dei passi principali per non bloccare i segnali di ripresa che timidamente si iniziano a registrare consentendo la ripartenza della nostra economia: sicuramente un sensibile aumento delle aliquote costituirebbe una riduzione nei consumi oltre che un impegno economico da parte dei consumatori finali a tutto danno delle imprese fornitrici dei beni o dei servizi. Art. 4 - Esenzione Imu su macchinari imbullonati A distanza di circa 3 anni viene finalmente rivista la disposizione che prevedeva la valutazione tecnica della stima catastale includendo anche tutti quei macchinari ed impianti che caratterizzano la destinazione dell’immobile e che siano connotati anche dalla caratteristica dell’immobiliarità e stabilità nel tempo.
Confapi, pur accogliendo con favore la previsione contenuta in questa Legge di Stabilità sull’esclusione dalla valutazione catastale dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, ritiene che la stessa debba essere estesa all’abolizione dell’IMU sui capannoni, una battaglia che Confapi sostiene con vigore al fine di consentire alle imprese di ridurre gli oneri fiscali e contributivi che su di esse gravano. Art. 5 - Riduzione Ires ed esenzione IRAP in agricoltura e pesca Menzione particolare merita la riduzione Ires dal 27,5% al 24% (24,5% nel 2016 e 24% nel 2017), misura questa destinata ad entrare in vigore nel 2017. Confapi ha sempre ritenuto che la riduzione del carico fiscale su lavoro e imprese fosse indispensabile per aumentare il reddito disponibile delle persone e riequilibrare la tassazione sui fattori produttivi. Confapi ha sempre sostenuto la progressività dell’Ires nei vari documenti presentati al Governo. Il comune denominatore delle proposte sta nel perseguimento di un Fisco modulato in funzione degli aspetti dimensionali dell’impresa, concetto questo che nessun Esecutivo italiano ha mai preso fino ad ora in considerazione, pur essendo esso ormai consolidato in Paesi fiscalmente evoluti, europei e non, quali Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito, Belgio e Stati Uniti d’America, solo per citarne alcuni. Nel dettaglio, ciò che si auspica è l’introduzione di una progressività (o aliquote agevolate) IRES ed IRAP sulla base di parametri dimensionali che caratterizzano l’azienda e l’applicazione a tutto il sistema tributario del criterio di progressività del tributo ai sensi dell’art. 53 della Costituzione. Quindi anche ai soggetti IRES (come avviene per esempio negli USA). Un fisco che non riflette la reale situazione del Paese, che non tiene conto delle diverse attività lavorative e che non guarda alla competitività delle imprese, soffoca e rallenta la crescita, scoraggia le scelte degli investitori e non genera lavoro. E poca crescita significa disoccupazione, scarsa competitività, minore produttività e povertà. La riduzione dell’Ires assume un ruolo centrale nella fiscalità d’impresa, agevolando la possibilità delle stesse di ricorrere ad investimenti (ne trarrà beneficio chi lascerà l’utile in impresa) ed allo stesso tempo portando il company tax rate italiano in linea o, quantomeno, vicino ai più convenienti regimi fiscali europei con ovvie favorevoli ripercussioni sugli investimenti esteri in Italia.
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La riduzione dell’Ires, permetterebbe inoltre alle imprese italiane di essere più competitiva sui mercati internazionali, sostenendo ulteriormente le esportazioni. Confapi auspica, altresì, che la riduzione possa partire già dal 2016 e che non sia condizionata al riconoscimento della “clausola migranti”: ciò permetterebbe ai piccoli e medi imprenditori, che non distribuiscono dividendi ma investono nella propria impresa, di disporre di maggior capacità di spesa da impiegare in risorse aziendali e consentire loro un piccolo ma significativo sostegno per il superamento della crisi. Posticipare al 2017 tale misura vorrebbe dire inoltre mettere in discussione la fattibilità della stessa anche per il futuro, ben potendosi prevedere una successiva abrogazione a fronte di esigente di bilancio. Infine, non possiamo non rilevare l’assenza di interventi di rilievo sull’IRAP, materia su cui attendiamo da tempo un confronto istituzionale, che continua a rimanere disatteso. Più in generale, considerati i problemi di competitività della nostra economia, sarà opportuno aumentare l’enfasi sulla riduzione del carico fiscale sui fattori produttivi. Art. 6 - Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili La proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la riqualificazione energetica e l’acquisto di mobili rappresenta un segnale concreto per la ripresa del settore edile e degli altri comparti interessati, nonché per la crescita ed il miglioramento dell’efficienza e del risparmio energetico. Gli interventi di manutenzione degli edifici esistenti e di riqualificazione energetica hanno effettivamente fatto da traino al settore, dove nel 2013 hanno rappresentato il 67% della produzione. Dati recenti prevedono, inoltre, un potenziale di investimenti per circa 13,6 miliardi di euro annui nel settore di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici, consentendo anche un risparmio globale di energia stimato in circa 49.000 GWh annui nel 2020. Art. 7 - Ammortamenti Investire in acquisti di nuovi beni comporterà il riconoscimento di una maggiore deduzione fiscale, con conseguente risparmio in materia di imposte sui redditi: la norma in esame prevede anche l’imputazione al periodo di imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione più elevati. Positivo estendere questa opzione sia agli acquisti
effettuati fino a tutto il 2016, sia alle operazioni di leasing su beni strumentali: questa misura dovrebbe consentire ulteriormente ad incentivare gli investimenti delle PMI. Confapi ritiene la previsione assolutamente positiva soprattutto perché immediatamente applicabile, consentendo la possibilità di dedurre delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Sarebbe molto importante riuscire a prorogare questa misura a tutti gli investimenti effettuati anche nel corso del 2017. Si precisa che l’ammortamento, maggiorato del 40%, non si applica né agli acquisti di beni materiali strumentali per i quali i coefficienti di ammortamento siano inferiori al 6,5% né agli acquisiti di fabbricati e costruzioni e neppure agli acquisti di beni legati a grandi infrastrutture mentre trova applicazione relativamente agli acquisiti in leasing con riferimento ai canoni di locazione finanziaria con decurtazione degli interessi. Nell’apprezzamento generale alla misura in esame, va rilevato che l’agevolazione spetterà soltanto ai fini delle imposte sui redditi e non sull’IRAP e che, al fine di incentivare sin da subito gli investimenti, sarebbe auspicabile anticipare la misura a mezzo della decretazione di urgenza senza così dover attendere l’iter di approvazione della legge di Stabilità. Art. 10 - Riduzione canone RAI Sebbene sia apprezzabile l’opera di semplificazione e razionalizzazione degli oneri impositivi a carico dei cittadini e delle imprese, Confapi ritiene che il nuovo sistema di riscossione del canone, aldilà della riduzione dell’importo rispetto alle annualità precedenti, sia di difficile applicazione pratica in quanto determinerebbe una commistione eccessivamente ibrida tra il corrispettivo dovuto all’ente erogatore di energia elettrica e il tributo dovuto per l’utenza radio televisiva. In effetti la bolletta elettrica già di difficile interpretazione per le varie accise di cui è caricata risulterebbe ulteriormente appesantita anche dell’importo del canone rai e il consumatore non saprebbe più se sta pagando l’energia o la RAI. Inoltre Confapi ritiene che non sia corretto giuridicamente presumere il possesso di apparecchiature radio televisive per il solo fatto di essere titolari di un’utenza energetica. Anche il sistema di contestazione circa il pagamento dell’imposta per chi non risulta titolare di un apparecchio atto/adattabile alla ricezione dei programmi radiofonici/televisivi resta ad oggi un punto oscuro della nuova normativa che dovrebbe chiarire nel dettaglio quale sia la procedura per essere esonerati da tale pagamento.
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Nell’attuale contesto di revisione dei presupposti e delle modalità di liquidazione del canone RAI, Confapi ribadisce, anche in tale sede, la necessità che L’Esecutivo provveda all’abolizione del canone speciale pagato dalle imprese in ragione della mera presunzione di possesso di apparecchi atti/ adattabili alla ricezione dei programmi radiofonici/televisivi. Riteniamo infatti che tale ulteriore “gabella” sia illegittima, perché rivolta ad imprenditori che, oltre a pagare già il canone Rai ordinario, sono obbligati a corrispondere l’ulteriore oneroso tributo per il possesso di qualsiasi dispositivo solo potenzialmente atto a ricevere il segnale tv, si pensi ad i sistemi di videosorveglianza. Confapi riafferma che tale provvedimento è vessatorio per le aziende, soprattutto medie e piccole, che utilizzano ad es. la strumentazione informatica unicamente per ragioni legate alla produzione aziendale, scevre da qualunque intenzione anche potenziale di accedere alla programmazione della televisione di Stato. Infatti, il parlare indiscriminatamente di mera detenzione di apparecchi soltanto potenzialmente in grado ma non funzionali e destinati alla visione di programmi televisivi, pregiudica e lede i diritti delle piccole e medie industrie come ad esempio accade per il caso di PC con sintonizzatore TV. Art. 11 - Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato E’ apprezzabile la proroga della decontribuzione per i nuovi assunti a tempo indeterminato ma è innegabile la riduzione dell’agevolazione rispetto al passato, stante l’incisiva riduzione sia del periodo massimo di fruibilità del beneficio - che passa dai 36 mesi del 2015 ai 24 mesi nel 2016 - che del tetto massimo di esonero ammesso - che dagli 8.060 € l’anno (pari a 671,66 € al mese) del 2015 passerà ai 3.250 € l’anno nel 2016 (pari a 270,83 € al mese). L’esonero non si applica, tra l’altro, ai contratti di apprendistato e di lavoro domestico, né all’assunzione di lavoratori occupati nei sei mesi precedenti o che abbiano già usufruito del beneficio. L’esonero resterà comunque non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dalla legislazione vigente. In sostanza l’agevolazione non sarà cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, (art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012) e, ovviamente, al bonus apprendisti.
E’ da evidenziare peraltro la penalizzazione per il Sud che ha visto soppressa la legge 407/1990 che prevedeva lo sgravio totale dei contributi (anche quelli Inail e senza soglia) per le assunzioni di disoccupati da almeno 24 mesi, e per il quale si auspicano misure di sostegno alternative. In tale ottica, Confapi propone, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, che ai datori di lavoro che effettuano le assunzioni indicate al comma 1 di soggetti svantaggiati e molto svantaggiati così come definiti all’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 1 giugno 2014 nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), sia riconosciuto l’esonero totale dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi dovuti all’INPS, INAIL e ad ogni altro istituto o ente pubblico previdenziale. Per quanto sopra esposto, Confapi richiede sia pur compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica che l’incentivo sia incrementato per continuare nel positivo trend dell’incremento occupazionale. Art. 12 - Regime fiscale dei premi di produttività Il ripristino della detassazione dei premi di produttività è interpretabile come il riconoscimento che l’evoluzione delle relazioni industriali è uno dei fondamentali strumenti per la ripresa dell’economia italiana, da realizzarsi anche nel collegamento tra i salari e la produttività. E’ conseguentemente apprezzabile che i premi di risultato sino ai 2mila € lordi (un tetto abbassato rispetto ai 3mila € del 2014), verranno tassati al 10%, così come le somme erogate come partecipazione agli utili dell’impresa. E’ altresì apprezzabile che il limite di reddito annuo dei dipendenti per poter beneficiare dei tali misure venga innalzato a 50mila euro, ampliando in tal modo la platea in modo da includere anche quadri e impiegati. Il tetto di 2mila € per la detassazione è inoltre incrementato a 2.500€ nei casi di aziende che scelgano di mettere in pratica la partecipazione dei lavoratori all’organizzazione dell’impresa, sul modello tedesco. I dettagli di questa possibilità, come i criteri per misurare gli incrementi di produttività, saranno contenuti in un futuro decreto dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia, a seguito del quale si riservano le osservazioni, anche in relazione alla previsione di incentivi al welfare aziendale. Pur nella auspicata reintroduzione di un favorevole regime di tassazione per i premi di produttività per l’anno 2016 nel limite di euro 2.000, con un significativo innalzamento del tetto di reddito individuale entro cui poter godere dell’agevolazione fiscale, riteniamo comunque necessario un mag-
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giore incremento dell’importo agevolato, anche in considerazione della nuova previsione normativa circa il raggiungimento del tetto dei 2.000 euro cumulando le erogazioni in natura, laddove esistenti, sotto forma di servizi di welfare. Tale previsione di cumulo riduce notevolmente l’incidenza dell’agevolazione sulle somme economiche dovute al lavoratore sotto forma di premi di produttività. Art. 13 - Valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Fondo per le aziende sequestrate e confiscate A fronte della notevole entità del patrimonio immobiliare oggetto di provvedimento di natura definitiva da parte dell’Autorità Giudiziaria, al di là dell’intervento paventato nella Legge di Stabilità riguardanti l’istituzione di appositi Fondi presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Confapi propone la costituzione di un Fondo di natura immobiliare, nel quale far confluire i beni confiscati alla criminalità organizzata; tal fondo verrebbe utilizzato, attraverso il canale dei Confidi, per garantire finanziamenti alle piccole e medie imprese, favorendo quello sviluppo che, proprio nelle aree ad alta densità criminale, si presenta più problematico. Art. 14 - Misure per i lavoratori autonomi Il congelamento anche per il 2016 dell’aumento delle aliquote INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 dovute dai lavoratori autonomi alla Gestione separata rappresenta una boccata d’ossigeno sotto il profilo del costo contributivo per quei lavoratori che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati. Purtuttavia, considerando che la finalità della gestione è quella di assicurare una prestazione pensionistica a coloro che non hanno alcuna copertura previdenziale, bisogna tener presente che a fronte di ciò corrisponderanno inevitabilmente minori prestazioni. Art. 18 - Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico Secondo i dati ufficiali forniti dall’INPS, gli esodati da salvaguardare sono 49.500 mentre la legge di Stabilità limita a soli 26.300 lavoratori la cosiddetta settima salvaguardia, lasciando scoperti ben 23.200 lavoratori per i quali tra l’altro parrebbero esserci nel Fondo esodati risorse per 11,6 miliardi di euro destinati solo alle salvaguardie. La normativa prevista nel disegno di legge, pur con alcune nuove agevolazioni per i lavoratori interessati (la corresponsione in esenzione fiscale e
contributiva al lavoratore della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per la parte di riduzione dell’orario di lavoro concordata), riprende analoghi provvedimenti già sperimentati nel passato i cui esiti sono stati decisamente minimi in termini di adesione. I lavoratori anziani che hanno visto prolungarsi, a seguito dei provvedimenti ben noti (legge Fornero) il loro servizio, non sono interessati ad una trasformazione a part time (previsione di riduzione dal 40 al 60%) del loro rapporto di lavoro che inciderebbe in maniera sostanziale sul proprio reddito da lavoro. E’ vero che la norma garantisce al lavoratore la copertura previdenziale ponendola a carico della fiscalità generale, ma il meccanismo non risulta idoneo, a nostro avviso, a trovare il necessario consenso del lavoratore per il perfezionamento della misura prevista. Sollecitiamo, quindi, un intervento che introduca un vero sistema di flessibilità pensionistica, con penalizzazioni accettabili da parte dei lavoratori interessati, consentendo in tal modo alle aziende di poter dare il via ad un vero ricambio generazionale. Art. 19 - Opzione donna, invecchiamento attivo, no tax area pensionati Opzione donna, cioè la possibilità per le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi versati di andare in pensione a 57 anni e tre mesi (se dipendenti) e a 58 anni (se autonome) a patto di accettare che l’assegno venga calcolato con il metodo contributivo, non viene prorogata al 2016 come auspicato. I fondi stanziati – 160 milioni per il 2016, 405 per il 2017 e 757 per il 2018 – serviranno solo per portare a conclusione la sperimentazione ovvero potranno sfruttare questa possibilità solo le lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2015. Art. 20 - Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga E’ apprezzabile il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, per la quale vengono destinati 250 milioni di euro. Ma nel 2016, l’ammortizzatore sociale potrà essere richiesto solo per tre mesi, contro i cinque mesi del 2015 e con questo sostegno, si intende accompagnare le micro imprese verso il nuovo sistema di ammortizzatori sociali, che sarà però pienamente operativo solo dal 1 luglio 2016. Art. 23 - Italia nel Mondo Confapi accoglie con favore lo stanziamento di risorse per potenziare le attività dell’Agenzia ICE in relazione al Piano straordinario per il Made in Italy. Tale Piano è un programma articolato di iniziative che necessitano di un’attuazione puntale e regolare.
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Di certo, è auspicio della Confederazione che tale potenziamento possa essere in gran parte orientato verso quelle attività previste dal piano straordinario che servano a supportare il processo di internazionalizzazione delle PMI. In particolare, il potenziamento delle azioni, attraverso lo stanziamento di risorse, dovrebbe riguardare la valorizzazione delle produzioni di nicchia e la tutela all’estero dei marchi, soprattutto a fronte di pericolosi fenomeni di contraffazione. Inoltre, sempre tenendo in considerazione quanto indicato dal Piano straordinario, sarebbe opportuno che tali risorse fossero destinate altresì ad attività di formazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri e a sostenere la penetrazione nei mercati attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione che tengano conto delle specificità delle PMI. Infine, parte di tale stanziamento andrebbe opportunamente destinata a rafforzare il posizionamento all’estero delle PMI mediante iniziative promozionali attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher, dato il positivo riscontro che l’iniziativa dei voucher per Export Manager ha incontrato presso le imprese italiane. Confapi ritiene che il coinvolgimento delle Associazioni maggiormente rappresentative delle PMI sia un elemento imprescindibile nella fase in cui si stabilirà su quali attività concentrare gli stanziamenti previsti per l’anno 2016. Art. 26 - Esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza Confapi guarda con favore alla concessione di finanziamenti agevolati alle attività economiche e produttive che hanno subito danni in conseguenza di eventi calamitosi. La Confederazione valuta in termini positivi la possibilità che il beneficiario del finanziamento maturi un credito di imposta in compensazione che consideri non soltanto l’importo erogato, ma anche i relativi interessi dovuti e le spese per la gestione dei medesimi finanziamenti. Al contempo, in vista della definizione di un contratto tipo, a cura dell’ABI per l’erogazione del finanziamento, Confapi ritiene necessario tenere in considerazione le esigenze delle PMI, soprattutto avuto riguardo della clausole di risoluzione nei casi di ridotto o mancato impiego del finanziamento. Art. 28 - Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata Per ridurre l’elevata esposizione deficitaria della Legge di Stabilità, è necessario chiedere allo Stato centrale uno sforzo ulteriore di taglio delle proprie spese, indicato nel ddl in oggetto pari a 3,6 mi-
liardi €, ben distante dalle intenzioni annunciate dal Governo (10 miliardi €); in particolare sono auspicabili interventi di maggiore incisività sulla riduzione delle spese correnti dei Ministeri. Confapi accoglie con favore le norme contenute nel ddl Stabilità 2016 per il rafforzamento dell’acquisizione centralizzata, volte a conseguire una maggiore economicità ed efficienza negli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. Occorre, tuttavia, ribadire che il sistema amministrativo italiano genera sprechi ed inefficienze ad oggi non più tollerabili, causati in massima parte dall’elevato numeri di livelli amministrativi esistenti che rallenta il funzionamento degli uffici, genera costi e rende macchinoso il processo decisionale. L’efficientamento della Pubblica Amministrazione è dunque necessario e non più procrastinabile, investendo innanzitutto sulle risorse umane, valorizzando la professionalità dei dipendenti pubblici e incentivando la diffusione dell’informatizzazione.
ART. 39 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO Il Titolo VIII del ddl stabilità 2016 prevede l’introduzione di modifiche alla normativa prevista dalla legge n. 89 del 2001 che declina i presupposti e le modalità per attivare, nel diritto interno, i profili riparatori connessi alla violazione della normativa contenuta nell’art. 6 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo sulla durata ragionevole del processo. Attualmente, la disciplina vigente prevede che la tutela sia attivabile solo successivamente alla violazione della relativa norma allorché il pregiudizio per l’istante si sia già concretizzato (processo che continua oltre il periodo di ragionevole conclusione). Nella proposta di modifica, che figura nell’art. 36 del provvedimento, si ritiene di dover “perfezionare” il sistema in essere ispirandosi espressamente ad altre realtà giuridiche europee che consentono dei rimedi di carattere preventivo che possano esser attivati dal ricorrente prima che accada la violazione della durata ragionevole. La modifica in questione è finalizzata, secondo quanto si specifica nel testo legislativo, a strutturare un sistema alternativo che consenta al potenziale titolare del diritto di agire nei riguardi dello Stato – in quanto presumibilmente danneggiato dalla violazione della norma sulla durata ragionevole del processo –, in via preventiva, mediante strumenti di accelerazione delle procedure.
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Verrebbe garantita in ogni caso anche la tutela ex post. In realtà, la novella, di cui si propone l’introduzione, dispone che l’adozione del “rimedio preventivo” sia condizione necessaria all’esperimento della procedura successiva alla avvenuta violazione in questione con la conseguenza che chi non dovesse avvalersene nel termine ultimo indicato (6 mesi precedenti alla data in cui la durata del processo diviene “irragionevole”) viene a decadere anche dall’azione riparatoria ex post. Il rimedio preventivo si articola, altresì, diversamente a seconda del tipo di procedura e di rito la cui eccessiva durata rischia di integrare la violazione della norma convenzionale in esame nonché del Giudice competente a decidere della controversia. E’ prevista un’apposita disciplina che riguarda le ipotesi di esclusione dal beneficio preventivo (e conseguentemente di avvalersi della riparazione per la violazione ex post) per la parte che abbia abusato dello strumento processuale (es. temerarietà della lite nel processo civile) e le ipotesi presuntive di esclusione della sussistenza del pregiudizio che dia diritto ad azionare l’equa riparazione - che sono diversificate a seconda dello specifico rito azionato (es., prescrizione del reato nel processo penale, mancata presentazione dell’istanza di riunione e di nuove domande introdotte con l’istituto dei motivi aggiuntivi nel rito amministrativo ecc.). La novella prescrive, altresì, una serie di semplificazioni da introdursi nella fase di liquidazione dell’’indennizzo riconosciuto in sede di equa riparazione unitamente ad una procedura transitoria che si applica ai procedimenti attualmente pendenti per i quali il ricorso ai rimedi preventivi è solo facoltativo e non preclusivo del ricorso al rimedio successivo alla violazione della norma convenzionale. La cd. “ratio legis” è sempre quella di raggiungere l’agognato traguardo del “giusto processo” varando corrispondenti provvedimenti di semplificazione, razionalizzazione procedurale, snellezza e riduzione dei tempi del “giudizio”. Confapi non può che ribadire nel commentare la nuova disciplina relativa alla durata ragionevole del processo quanto da diverso tempo va affermando circa la necessità che ci si astenga dal procedere a “spot” ma che si affronti la tematica in questione nell’alveo di una riforma organica, razionale e strutturale del sistema Giustizia e dei codici e delle procedure di rito. Confapi, anche nel provvedimento in esame, per quanto condivisibile nei presupposti fondamentali, rileva la mancanza di quel quid pluris di pragmatismo che consenta di predisporre prov-
vedimenti in grado di tradursi in risultati pratici e realmente fruibili rispetto a ciò che, in linea di principio, può considerarsi ineccepibile. L’effetto sembra anzi essere di opposto tenore, ovvero sia, che si intenda varare una “procedura deflattiva” rispetto al diritto all’equa riparazione condizionando l’azione principale prevista per la violazione della Convenzione europea all’attivazione del rimedio preventivo e incentivando la inevitabile decadenza dall’azione di ristoro per mancata attivazione nei termini della procedura preventiva. Al riguardo, Confapi non può che confermare che le PMI, che si onora di rappresentare e tutelare necessitano di poter usufruire di una procedura semplificata e sommaria loro dedicata che le consenta di poter in tempi ragionevoli e certi ottenere il soddisfacimento delle proprie prerogative anche nella fase patologica dei rapporti che è quella processuale; si pensi alla sempre annosa questione del recupero crediti nei riguardi delle Pubbliche Amministrazioni morose. Sarebbe auspicabile, sempre nell’ambito di una riforma strutturale dell’intero sistema giudiziario, prevedere un rito speciale per materia del contendere consentendo così alle PMI di ottenere in tempi ridotti, ad esempio con riferimento alla procedura di recupero del credito, un decreto immediatamente esecutivo a fronte di un credito certo, liquido ed esigibile e/o di difficile contestazione e di poterlo tradurre in tempi altrettanto brevi in un’azione esecutiva snella ed efficace. Qualora nel prosieguo dell’esecuzione, la P.A. di turno dovesse poi rivelarsi incapiente o sprovvista di liquidità o dovesse “scoprirsi” impossibile qualsiasi atto di pignoramento o esecutivo occorrerebbe prevedere degli strumenti alternativi in favore della PMI procedente fintanto che il credito resti ineseguibile. Così si potrebbe ipotizzare che con “il pacchetto esecutivo”, per così dire, depositato, il Giudice riconosca con un’ordinanza la “giustezza” dell’azione intrapresa e consenta alla PMI procedente, nelle more del soddisfacimento del credito, di bloccare, a sua volta, le azioni a suo danno promosse da parte dei fornitori e/o di inibire l’Istituto di credito di turno dall’azione di revoca unilaterale dell’affido, comunque, inducendolo semmai all’apertura di nuove fonti di credito. Quella sopra esposta è per l’appunto solo un’ipotesi di lavoro che consente però di semplificare il rito privilegiando la materia del contendere. Parimenti, non si rinvengono nel corpo del provvedimento in esame delle previsioni di riforma che, ad esempio, con riferimento al rito penale, diano certezza circa la conclusione del processo e
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nell’applicazione della pena in caso di riconoscimento di responsabilità penalmente rilevante. Nello specifico, sempre con riguardo alle esigenze delle PMI che Confapi rappresenta e tutela non si rinviene alcun intervento in grado di razionalizzare la procedura per evitare alle imprese, parti offese nei reati di pertinenza, di contenere i costi e di ottenere il relativo soddisfacimento risarcitorio, in tempi ragionevoli. Perché prevedere sistemi preventivi condizionanti l’azione riparatoria e non semplificare direttamente il rito per ottenere la sentenza secondo tempistiche eque e ragionevoli? Confapi confida che si possa garantire certezza del diritto e semplificazione strutturale del rito attraverso l’attuazione di riforme di lungo periodo, unica via, è bene ribadirlo nuovamente, per perseguire l’obiettivo del “giusto processo” nonché del “processo di durata ragionevole”. Art. 41 - Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione L’articolo 41 attribuisce alla Cassa Depositi e Prestiti la qualifica di istituto nazionale di promozione del Fondo europeo per gli investimenti strategici, al fine di supportare le attività del Fondo europeo. Il Fondo europeo, uno dei punti più importanti del Piano Junker, è stato creato con l’obiettivo di rilanciare l’economia reale investendo nei settori delle infrastrutture, dell’istruzione, della ricerca, dell’innovazione, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica e appare rilevante sottolineare che lo stesso si concentrerà sulle PMI a media capitalizzazione e si rivolgerà a progetti che, tra gli altri obiettivi, si prefiggono di promuovere la creazione di occupazione, la crescita a lungo termine e la competitività. In tale contesto, le banche di promozione nazionale dei paesi UE svolgeranno un ruolo molto importante da giocare per far sì che il Piano abbia successo e a tal riguardo Confapi ritiene che la Cassa depositi e prestiti dovrà favorire il rilancio dell’economia reale finanziando progetti promossi dalle PMI. È del resto nella stessa mission del Fondo supportare le PMI per favorire il rilancio dell’economia reale e va guardato con favore il primo accordo siglato dal Fondo, nel maggio scorso, con la Bpifrance il cui obiettivo è obiettivo quello di erogare prestiti alle PMI innovative. Alla luce di quanto sopra e data la specifica mission del Fondo europeo per gli investimenti a supporto delle PMI, Confapi auspica la costituzione di un’apposita commissione di studio costituta dalle associazioni maggiormente rappresentative del mondo delle piccole e medie imprese, che abbia
il compito di definire i criteri per l’individuazione dei progetti che potranno beneficiare dei finanziamenti del Fondo. Art. 44 - Garanzie pubbliche e Fondo di Garanzia La previsione contenuta in questa disposizione mira a rendere più tempestivo ed efficace l’utilizzo delle risorse pubbliche in base alle effettive esigenze del momento, in particolar modo destinando le risorse a favore del potenziamento di strumenti la cui azione si dimostri particolarmente efficace. In effetti, eliminare il vincolo della necessità di una previsione normativa ad hoc può consentire di evitare la sospensione di una determinata misura, come da poco avvenuto con il blocco dell’operatività per carenza di fondi della sezione speciale dei trasporti in seno al Fondo Centrale di Garanzia. La preoccupazione che si desidera portare all’attenzione riguarda il parametro che si intende usare per consentire al Ministero dell’Economia e Finanze, di concerto con il Ministero interessato, di rimodulare le risorse assegnate a Fondi di Garanzia: oltre ad una carenza imminente dei fondi a disposizione, in base a cosa si deciderà di spostare determinate risorse da una parte ad un’altra? Come verrà determinata la quantità considerata necessaria? Che parametro potrà essere utilizzato per definire uno stanziamento poco efficace? Ulteriore preoccupazione riguarda anche stabilire con assoluta certezza quali siano le somme che possono essere oggetto di questa misura: riteniamo fondamentale che sia inserita una clausola che consenta questi spostamenti a partire dalle somme impiegate e destinate a far data dall’entrata in vigore di questa Legge di Stabilità. Infine, nel richiamare lo strumento dei fondi di garanzia in genere, ci preme sottolineare alcuni aspetti per la Confapi importanti con relazione al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI di cui L. n. 662/1996, art. 2 comma 100, lett a). Le PMI, che rappresentano la quasi totalità delle imprese italiane, sono da sempre caratterizzate da una difficile relazione con le banche. Tuttavia, oggi esse si trovano nell’impossibilità di un adeguato accesso al credito bancario. Attualmente infatti il “vero” credit crunch colpisce in particolare questa categoria di soggetti, con una progressione che li penalizza man mano che la dimensione d’impresa si riduce. Ciò sta portando l’intero sistema produttivo al collasso e rappresenta il maggiore vincolo alla ripresa economica. Di conseguenza, risulta oggi fondamentale che il decisore pubblico definisca una gamma strutturata di interventi tesi a creare le condizioni per un più agevole accesso al credito delle imprese di
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minori dimensioni. In tal senso, la Legge di Stabilità può rappresentare un importante veicolo per attuare misure di sostegno che vadano nella direzione auspicata. Un ruolo centrale dovrebbe poi essere affidato al sistema dei Confidi, in ragione dell’azione mutualistica e del principio di sussidiarietà che ne orienta l’azione. Le ipotesi di intervento prevedono: 1) la costituzione di una riserva a favore della controgaranzia dei Confidi pari al 30% delle disponibilità del Fondo Centrale, che consentirebbe di ottimizzare la filiera della garanzia, favorendo un utilizzo più efficiente ed efficace delle risorse del Fondo Centrale, accrescendo il volume di finanziamenti garantiti a parità di dotazione del Fondo stesso e aumentando il numero di imprese beneficiarie degli interventi; 2) l’introduzione di una governance del Fondo Centrale di Garanzia di tipo duale, composta da un Consiglio Generale e da un Consiglio di Gestione, al fine di continuare ad assicurare la presenza della rappresentanza d’impresa nella funzionalità del Fondo. Con l’introduzione di una riserva sulla dotazione del Fondo Centrale a favore della controgaranzia si conseguirebbe sia un migliore utilizzo delle risorse pubbliche, beneficiando degli effetti positivi apportati dai Confidi, che un’uguaglianza di trattamento tra le imprese che scelgono di avvalersi dell’una o dell’altra modalità operativa. In definitiva, una modifica alla normativa vigente volta ad ampliare l’operatività del Fondo Centrale in controgaranzia e a valorizzare il contributo dei Confidi si dimostra in grado di creare valore aggiunto di natura economica e sociale a favore del sistema economico nel suo complesso: amplia innanzitutto i soggetti che possono accedere a un bene pubblico - il credito - che come tale è meritevole di adeguata tutela da parte delle Istituzioni pubbliche; agisce poi da volano sugli impatti positivi che uno strumento fondamentale della politica industriale quale il Fondo Centrale può generare. Quanto alla seconda ipotesi, con il comma 48 lettera a) della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è stato istituito il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le PMI che ha sostituito il Comitato di amministrazione istituito dalla legge 7 agosto 1997, n. 266. La scelta legislativa è stata dettata dal condiviso intento di istituire un organo meno numeroso e più funzionale alle esigenze di amministrazione del Fondo. Tale scelta ha però evidenziato un insufficiente raccordo rispetto all’esigenza di garantire una effettiva ed articolata presenza di rappresentanti di imprese, banche e confidi, ossia dei soggetti verso
i quali è finalizzata l’attività del Fondo. Nell’ambito del nuovo Comitato di gestione, infatti, la riduzione a due esperti del numero dei componenti di riferimento delle Associazioni delle Piccole e Medie Imprese risulta del tutto inidonea a garantire il permanere della preesistente valorizzazione del ruolo associativo nella funzionalità del Fondo e determina – nei lavori del Consiglio – il venir meno dell’articolato contributo proprio della specifica esperienza dei rappresentanti dei diversi e distinti Sistemi Associativi dei beneficiari dell’attività del Fondo. In tale prospettiva, si propone di affiancare al Comitato di gestione del Fondo, istituito dal comma 48 lettera a) della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e a cui rimane affidata la amministrazione del Fondo, un Consiglio generale di cui, oltre a rappresentati delle pubbliche amministrazioni in numero maggioritario, fanno parte anche rappresentanti dei sistemi associativi di imprese, banche e confidi. Art. 45 - Proroga alla rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa Il Disegno di Legge riapre nuovamente i termini per la rideterminazione del valore d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni e per rivalutazione dei beni d’impresa. La rideterminazione/rivalutazione richiede la redazione di un’apposita perizia di stima giurata e il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Confermato il raddoppio delle aliquote: nel caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni non qualificate l’aliquota passa dal 2% al 4%; per la rivalutazione del valore delle partecipazioni qualificate e dei terreni, l’aliquota sale dal 4% all’8%. Per quanto riguarda i beni di impresa le aliquote dell’imposta sostitutiva da versare per perfezionare la rivalutazione previste dal DDL sono 16% per i beni ammortizzabili e 12% per tutti gli altri. Inoltre la rivalutazione dei beni in bilancio dovrebbe consentire il recupero fiscale della rivalutazione solo dal 2018 per la deduzione degli ammortamenti e dal 2019 per il resto. L’impressione è che la norma miri soprattutto a fare cassa nel breve periodo per coprire le altre novità per le imprese che necessitano di copertura economica. Le condizioni economiche sono decisamente onerose se l’intento della norma è quello di favorire la rivalutazione dei beni delle imprese. Art. 46 - Circolazione del contante E’ condivisibile l’obiettivo, perseguito dal Governo
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attraverso l’innalzamento a 3.000 euro del limite delle transazioni in contante, di incoraggiare un aumento degli acquisti relativi al soddisfacimento dei bisogni di stretto consumo, oltre che allineare la normativa italiana a quella degli altri Stati dell’Unione Europea. La norma risponde, inoltre, ad una peculiarità del sistema italiano, in cui l’82% delle transazioni si effettua ancora in contanti, rispetto alla media europea del 60%, con una evidente propensione all’utilizzo del contante piuttosto che dei mezzi di pagamento elettronici. Anche alla luce di questa chiara tendenza italiana, il mondo delle imprese è rimasto fortemente critico sulla soglia dei 1.000 euro finora in vigore. A ciò si aggiunga, inoltre, che il limite posto all’utilizzo del contante non ha avuto effetti significativi
sulla lotta e la riduzione al sommerso e all’evasione fiscale. Oltretutto, non si può realisticamente sostenere che una più elevata e flessibile soglia all’utilizzo del contante possa alimentare il fenomeno dell’evasione fiscale e compromettere la tutela della legalità nel mondo economico. Confapi ritiene, concordando con quanto affermato dal Presidente ANAC Cantone, che la lotta all’evasione abbia bisogno prima di tutto di un quadro normativo stabile, certo e definitivo e non previsioni legislative così volubili e di breve termine. Inoltre, a prescindere da quale che sia il limite all’utilizzo del contante, è importante implementare un sistema di enforcement, basato su controlli e sanzioni, che consenta di individuare abusi e illegalità, soprattutto a garanzia degli imprenditori e dei consumatori che operano correttamente.
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Jobs Act
I NUOVI SERVIZI PER IL LAVORO E LE POLITICHE ATTIVE E RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE In attuazione della delega contenuta all’art. 1 commi 3 e 4 della Legge 183/2014, è stato emanato il decreto legislativo n. 150/2015 per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive; il decreto ridefinisce le competenze e le funzioni dei soggetti costituenti la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, disciplina la procedura di accesso alle politiche attive, rafforza il principio di condizionalità per la fruizione delle integrazioni a sostegno di reddito e istituisce l’assegno individuale di ricollocazione.
RETE DI SERVIZI PER LE POLITICHE DEL LAVORO La rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro è costituita dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, o ANPAL, istituita dal decreto, dalle articolazioni del servizio lavoro delle Regioni e Province autonome, dall’INPS, dall’INAIL, dalle Agenzie di somministrazione di cui al d.lgs. 276/2003, dai Fondi interprofessionali per la formazione continua ex art. 118 L.388/2000, dai fondi bilaterali di cui al d.lgs.276/2003, dall’ISFOL, da Italia Lavoro S.p.a. e dal sistema delle Camere di Commercio. Gli indirizzi generali in materia di politiche attive sono individuati con decreto dal Ministero del Lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra Stato e Regioni, il quale fissa le linee di indirizzo triennale e gli obiettivi annuali, e specifica i livelli essenziali delle prestazioni. Il Ministero del Lavoro esercita il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive, esercita il potere di indirizzo e vigilanza sull’ANPAL e gli viene richiesto di esprimere parere preventivo su determinati atti emanati dall’agenzia; al Ministero spetta altresì di definire il concetto di “offerta di lavoro congrua”… , di definire le linee di indirizPAG. 38 - APINFORMA / Lavoro - numero 19 - 31 ottobre 2015
zo per l’attuazione della normativa nazionale in materia di politiche attive, l’indirizzo sul sistema della formazione professionale continua. Le linee guida per l’accreditamento degli enti di formazione è stabilita invece dal Ministero d’intesa con la Conferenza permanente tra Stato e Regioni. L’ANPAL è istituita a decorrere dal 1° gennaio 2016, è dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, è posta sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e al controllo della Corte dei Conti. Entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto saranno individuati beni e risorse finanziarie umane e strumentali da trasferire dal Ministero e dall’ISFOL all’ANPAL con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con Decreto del Presidente della Repubblica sarà adottato lo statuto dell’Agenzia. Con decorrenze diverse e comunque entro la fine del 2015 saranno apportate le opportune modifiche al decreto di organizzazione del ministero e sarà nominato il presidente dell’ANPAL; l’Agenzia subentra nella titolarità delle azioni di Italia Lavoro S.p.a., che sarà ristrutturata come struttura in house. L’art. 9 del decreto legislativo elenca le numerose funzioni conferite all’ANPAL, tra le quali si evidenziano il coordinamento della gestione dell’assicurazione sociale per l’impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili, dell’attività della rete Eures, la definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di politica attiva del lavoro, la definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, la determinazione delle modalità operative e dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione, la vigilanza sui fondi interprofessionali, lo sviluppo e la gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione. Vengono invece ridefinite le competenze dell’ISFOL, che dovrà modificare il proprio statuto, e a cui vengono assegnate funzioni di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di politiche attive del lavoro, in materia di istruzione e formazione professionale, di apprendistato, di formazione continua e di inserimento dei disabili. Gli altri attori della rete nazionale, i centri per l’impiego, sono territorialmente gestiti dalle re-
gioni e dalle province autonome, ed hanno compiti di programmazione delle politiche attive e di identificazione della strategia regionale per l’occupazione, e accreditano gli enti formativi. Al fine di garantire i livelli essenziali e l’uniformità di azione sul territorio nazionale il decreto ha previsto che venga stipulata una convezione tra Ministero del Lavoro e Regioni e Province autonome nel rispetto di determinati e tassativi principi, quali l’individuazione delle misure di attivazione da parte dei beneficiari di ammortizzatori sociali, l’erogazione dei servizi a tutti i residenti sul territorio italiano, la gestione del collocamento obbligatorio e delle graduatorie del pubblico impiego. Tutti i soggetti privati, per operare nei servizi per l’impiego e nelle politiche attive del lavoro, sono invece tenuti ad accreditarsi, secondo i regimi dettati dalle singole Regioni e Province Autonome sulla base dei criteri definiti dal Ministero del lavoro con proprio decreto. L’ANPAL, al fine di consentire a tutti gli operatori del settore di condividere le informazioni utili ai fini della gestione delle politiche attive del lavoro, è tenuto a istituire e a gestire il Sistema Informativo Unitario delle politiche del Lavoro. Il decreto stabilisce che gli elementi del Sistema Informativo Unitario sono costituiti dal sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, dal sistema delle comunicazioni UNILAV, dal sistema informativo della formazione professionale. Le informazioni confluite nel sistema informativo unico costituiranno poi la base del fascicolo elettronico del lavoratore, che di fatto sostituisce nelle intenzioni il libretto formativo del cittadino di cui alla legge Biagi, istituto espressamente abrogato dal decreto legislativo in esame.
PRINCIPI GENERALI, STATO DI DISOCCUPAZIONE E PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO Il Capo II del decreto in commento riscrive la procedura per l’attivazione delle politiche attive, definisce lo stato di disoccupazione, introduce il principio di attivazione del lavoratore disoccupato, disciplina il patto di servizio personalizzato, rafforza la condizionalità delle misure di sostegno al reddito. I centri per l’impiego sono chiamati a svolgere, unitamente ai soggetti privati accreditati, una serie di attività di accompagnamento al lavoro, dettagliata nell’art.9 del decreto, nei confronti dei disoccupati, dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione. Tali attività si PAG. 39 - APINFORMA / Lavoro - numero 19 - 31 ottobre 2015
sostanziano in attività di orientamento, di analisi di competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni formativi, di orientamento all’autoimpiego e all’avvio di impresa, di avviamento all’attività di formazione per qualificazione e riqualificazione professionale, di gestione degli strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro; i centri per l’impiego inoltre sono di ausilio alla ricerca di un’occupazione entro tre mesi dalla registrazione del lavoratore. Abrogato il decreto legislativo 181/2000, all’infuori degli artt.1-bis e 4-bis inerenti gli adempimenti connessi all’assunzione e alla sua comunicazione, la nuova normativa ridefinisce lo stato di disoccupazione: sono considerati disoccupati “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro …, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”. La presentazione all’INPS delle domande di ASpI, NASpI, DISS-COLL e di mobilità, equivalgono alla dichiarazione di disponibilità. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. Per accelerare la presa in carico dei lavoratori, la comunicazione telematica può essere effettuata dal momento della ricezione della lettera di licenziamento in pendenza del periodo di preavviso: in tal caso i lavoratori sono considerati “a rischio di disoccupazione”. Dalla data di entrata in vigore del decreto inoltre, tutte le disposizioni nazionali o regionali e i regolamenti comunali che condizionano le prestazioni o i benefici di carattere sociale allo “stato di disoccupazione”, si intendono riferite alla “condizione di non occupazione”, e questo al fine dichiarato di evitare l’ingiustificata registrazione da parte di soggetti non effettivamente disponibili all’attività lavorativa. Effettuata la dichiarazione di immediata disponibilità, entro i trenta giorni successivi, o entro quindici giorni successivi in caso di presentazione all’INPS delle suddette domande di ASpI, NASpI, DISS-COLL e di mobilità, i lavoratori disoccupati sono tenuti a contattare i centri per l’impiego per confermare lo stato di disoccupazione; in caso di mancanza i lavoratori saranno convocati direttamente dai centri per l’impiego, entro un periodo di tempo che sarà definito con decreto del Ministero e comunque non oltre 60 giorni, decorsi i quali il disoccupato ha diritto a richiedere all’ANPAL le credenziali per l’accesso diretto alla procedura telematica di profilazione ai fini dell’ottenimento dell’assegno di ricollocazione.
Confermato lo stato di disoccupazione, i centri per l’impiego provvedono alla profilazione del soggetto e alla stipula con il lavoratore di un patto di servizio personalizzato: il patto contiene l’individuazione di un responsabile delle attività, la definizione del profilo personale di occupabilità del lavoratore e degli atti di ricerca attiva, il monitoraggio della stessa, la disponibilità del richiedente alla partecipazione alle attività di qualificazione e riqualificazione ed all’accettazione di “congrue” offerte di lavoro.
LE CONDIZIONALITÀ DELLE PRESTAZIONI Il decreto obbliga il lavoratore disoccupato beneficiario di prestazioni a sostegno del reddito ad attivarsi e a rispettare gli obblighi che derivano dalla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato con la previsione di un sistema di sanzioni e decadenze con vari livelli di gradualità a seconda del tipo e del numero di violazioni. I percettori di ASpI, NASpI, DISS-COLL e indennità di mobilità possono essere convocati presso il centro per l’impiego con un preavviso contenuto tra le 24 e le 72 ore, secondo le modalità concordate nel patto di servizio sottoscritto. In assenza di giustificato motivo, in caso di mancata presentazione all’attività di profilazione ed alla stipula del patto, nonché in caso di assenza alle iniziative di orientamento, la prestazione a sostegno del reddito viene decurtata di un quarto di mensilità alla prima mancata presentazione, di una mensilità alla seconda e in caso di ulteriore mancata presentazione il beneficiario decade dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione. In caso di mancata partecipazione all’attività di formazione e di politica attiva alla prima assenza la prestazione a sostegno del reddito verrà decurtata di una mensilità, in caso di assenza ulteriore è prevista invece la decadenza dalla prestazione. Sempre in assenza di giustificato motivo inoltre, la mancata accettazione di una congrua offerta di lavoro invece comporta l’immediata decadenza dalla prestazione. Anche il richiedente l’Assegno di disoccupazione, o ASDI, cioè quella misura di sostegno al reddito predisposta per i lavoratori che abbiano percepito la NASpI per l’intero suo ammontare entro il 31 dicembre 2015 e si trovino in una condizione economica di bisogno, sono tenuti a sottoscrivere un patto di servizio presso il centro per l’impiego competente e soggiacciono al medesimo impianto sanzionatorio previsto per i percettori degli altri strumenti a sostegno del reddito, con la differenza che la decurtazione non riguarda solo le mensilità della prestazione ma anche gli incrementi per i carichi familiari. La decadenza PAG. 40 - APINFORMA / Lavoro - numero 19 - 31 ottobre 2015
dallo stato di disoccupazione per le suddette violazioni comporta che non sarà possibile, per il soggetto disoccupato, registrarsi nuovamente prima che siano decorsi due mesi. Il centro per l’impiego competente addotta tutti i provvedimenti e le sanzioni, contro i quali è ammesso ricorso all’ANPAL; le risorse non erogate relative ai provvedimenti di decurtazione o decadenza sono successivamente ripartite per metà tra il Fondo per le politiche attive e le Regioni e Province Autonome che hanno adottato i provvedimenti. Il medesimo meccanismo di rafforzamento delle condizionalità e dei livelli essenziali delle prestazioni è stato previsto nei confronti dei lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario per effetto del ricorso a cassa integrazione, contratti di solidarietà o intervento dei fondi di solidarietà sia superiore al 50% dell’orario di lavoro, calcolato sul periodo di dodici mesi: in tal caso il patto di servizio viene stipulato con il fine di mantenere o sviluppare le competenze del lavoratore, e nel procedimento possono essere coinvolti sia il datore di lavoro sia i fondi interprofessionali per la formazione continua.
ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE Il decreto legislativo 150/2015 abroga espressamente l’istituto del contratto di ricollocazione introdotto dal D.Lgs. 22/2015 e lo sostituisce con l’istituto dell’assegno di ricollocazione, un istituto che consente ai disoccupati percettori di NASpI, la cui durata ecceda i quattro mesi, di richiedere al centro per l’impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio, una somma graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l’impiego o presso i servizi accreditati. Questo “assegno” può essere speso a scelta del lavoratore disoccupato o presso il centro per l’impiego o presso un servizio privato accreditato per ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di un lavoro; il servizio deve essere richiesto dal disoccupato entro due mesi dalla data di rilascio dell’assegno ed ha una durata di sei mesi, prorogabili di altri sei nel caso in cui non sia stato consumato l’intero ammontare. La richiesta del servizio sospende, per tutta la sua durata, il patto di servizio personalizzato sottoscritto. Il servizio di assistenza alla ricollocazione consiste nell’affiancare un tutor al disoccupato e nel programmare una ricerca intensiva di una nuova occupazione in considerazione degli sbocchi occupazionali dell’area e del percorso di riqualificazione professionale del disoccupato; il lavoratore disoccupato è tenuto ad accettare l’offerta di lavoro “congrua” rispetto alle
sue capacità, aspirazioni e possibilità effettive, ed in caso di rifiuto ingiustificato il soggetto erogatore è tenuto a darne comunicazione all’ANPAL. In caso di assunzione in prova o a termine il servizio rimane sospeso, con eventuale ripresa entro il termine di sei mesi. Le modalità operative ed il valore dell’assegno saranno definite dall’ANPAL, sulla base dei principi di economicità dell’attività e della graduazione dell’ammontare dell’assegno in relazione al profilo personale di occupabilità; l’assegno sarà incassabile dai servizi accreditati o dal centro per l’impiego prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto. Le regole e i principi di decadenza dai sussidi previsti dalla legge Fornero ai commi da 40 a 45 dell’art.4 L.92/2012 sono abrogati a far data dall’emanazione del decreto ministeriale di programmazione triennale delle politiche attive e di specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni, come disposto dall’art. 34 comma 2 e dal richiamato art.2 del D.Lgs. 150/2015, e comunque non trovano applicazione a far data dalla stipula del patto di servizio personalizzato. Il Ministero del lavoro è anche chiamato a definire tramite decreto la “congruità” dell’offerta di lavoro, sulla base dei principi di coerenza con le esperienze e le competenze maturate, della distanza del domicilio e dai tempi di percorrenza con i mezzi pubblici, della durata della disoccupazione e sulla base della retribuzione, che deve essere superiore di almeno il 20% rispetto all’indennità percepita nell’ultimo mese precedente, da computarsi senza l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà: fino alla data di adozione del suddetto decreto ministeriale troveranno comunque applicazione i commi 41 e 42 dell’art.4 L.92/2012, relativi alle cause di decadenza dall’indennità di mobilità o di altra indennità collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione. I lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, al fine di mantenere e sviluppare le competenze acquisite, possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza; a tale scopo le Regioni e Province Autonome stipulano apposite convenzioni sulla base di una convenzione quadro predisposta dall’ANPAL. Le prestazioni rese non determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro. Le convenzioni possono anche prevedere l’utilizzo di lavoratori disoccupati ultrasessantenni che però non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato; in tal caso le prestazioni non possono eccedere l’orario di lavoro di 20 ore settimanali e sono retribuite PAG. 41 - APINFORMA / Lavoro - numero 19 - 31 ottobre 2015
con un importo mensile pari all’assegno sociale; questo importo è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti per invalidità, vecchiaia e superstiti. I periodi di attività prestata sono utili al riconoscimento d’ufficio ai fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento, e comunque possono essere riscattati. Le norme che definiscono l’organizzazione, le competenze e le attribuzioni dei centri per l’impiego, le norme relative ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro, le norme che definiscono il patto di servizio personalizzato e l’assegno di ricollocazione, per definizione legislativa sono considerate livelli essenziali delle prestazioni.
RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE Il capo III del D.Lgs. 150/2015 reca disposizioni in materia di riordino degli incentivi all’occupazione. L’art. 1 del D.L.76/2013, inerente agli incentivi all’occupazione per gli under trenta, cioè a quell’incentivo per i datori di lavoro che avessero assunto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi oppure privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, è abrogato, ma sono fatti salvi gli effetti relativi alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell’entrata in vigore del decreto, il 24 settembre 2015, e fino a completa fruizione degli incentivi spettanti. Le risorse relative vengono fatte infine confluire nel Fondo sociale per l’occupazione. Il decreto, al fine di assicurare trasparenza e coordinamento degli incentivi all’occupazione, istituisce presso l’ANPAL il repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro, che deve contenere in relazione ad ogni incentivo le indicazioni delle categorie dei lavoratori e dei datori di lavoro interessati, le modalità di corresponsione, l’importo e la durata dell’incentivo, l’ambito territoriale interessato e la conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato. Il decreto definisce incentivi all’occupazione “i benefici normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all’assunzione di specifiche categorie di lavoratori” e dispone che di regola siano riconosciuti mediante conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali. Il decreto legislativo abroga inoltre i commi da 12 a 15 dell’art.4 della L.92/2012, relativi ai principi generali per la fruibilità degli incentivi alle assunzioni; di fatto i medesimi contenuti sono ripresi dall’art.31 del decreto in esame, che tra i principi generali, oltre al fatto che gli incentivi non spettano qualora l’assunzione costituisca at-
tuazione di un obbligo preesistente, o violi il diritto di precedenza, o siano richiesti da un datore con in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, o siano presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti col precedente datore di lavoro, dispone anche che in relazione ad un contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro siano trasferiti in capo all’utilizzatore e da questi computati ai fini del rispetto delle regole del de minimis. L’art.31 stabilisce inoltre che qualora gli incentivi richiedano quale condizione l’incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo dello stesso debba essere effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avendo avuto a riferimento la nozione di “impresa unica” di cui al regolamento UE 1408/2013. Permane l’istituto del cumulo di cui all’abrogato comma 13 dell’art.4 L. 92/2012, ossia la previsione che ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività a favore dello stesso datore di lavoro. Il decreto infine ha previsto che in caso di inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, relative a instaurazione o modifica di un rapporto di
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lavoro o di somministrazione, comporti la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la tardiva comunicazione obbligatoria. Da ultimo il decreto ha previsto una serie di misure atte a rendere più attrattivo per le imprese il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Per questa tipologia di apprendistato è infatti stabilito che, dalla data di entrata in vigore del decreto, dal 24 settembre 2015, al 31 dicembre 2016, non trovi applicazione il contributo di licenziamento ex art.2, commi 31 e 32 L. 92/2012, che l’aliquota contributiva scenda dal 10 a 5 per cento, e che sia riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell’ASpI e del contributo dello 0,30 per cento per il finanziamento della formazione continua. Queste disposizioni non si applicano però ai contratti trasformati a tempo indeterminato: il decreto prevede infatti che non trovi applicazione il comma 7 dell’art.47 D.Lgs. 81/2015, relativo al mantenimento delle agevolazioni contributive per un anno in caso di trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. (BA)
Bonus assunzioni 2015
ULTERIORI CHIARIMENTI INPS PER L’ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE PER ASSUNTI NEL 2015 Com’è noto, la legge di stabilità del 2015 - legge 190 del 23 dicembre 2014, art.1, commi 118 e ss. ha introdotto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per gli assunti nel 2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino ad un massimo di 36 mesi ed entro il tetto massimo di 8.060 € annui per tre anni. A 2 mesi dalla scadenza del beneficio, l’Inps ha fornito alcuni importanti chiarimenti su questa misura. Di particolare interesse appare il par. 3.2 della nota, dove si analizzano le condizioni per il riconoscimento dell’incentivo, tra le quali segnaliamo le seguenti: - Il beneficio non opera: * quando il lavoratore, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, abbia lavorato a tempo indeterminato all’estero; * qualora il precedente rapporto di lavoro, intercorso nei 6 mesi precedenti all’assunzione, sia stato risolto per mancato superamento del periodo di prova oppure per dimissioni del lavoratore; * nei casi di cambi di appalto di servizi, qualora i lavoratori a tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante. * quando lo sgravio sia stato fruito da una
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società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona, al momento della nuova assunzione. Resta ovviamente ferma la causa ostativa allo sgravio, ovvero che nel periodo 1° ottobre 2014 - 31 dicembre 2014, il soggetto non deve aver lavorato a tempo indeterminato alle dipendenze del datore di lavoro che richiede l’incentivo, o con società da questi controllate o collegate. - Il beneficio spetta: * in relazione ai rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato instaurati con due diversi datori di lavoro, purché avviati nella stessa data; * quando, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, il soggetto abbia lavorato con forme contrattuali diverse dal contratto a tempo indeterminato quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, il rapporto di collaborazione a progetto, ecc.; * per l’assunzione a tempo indeterminato di un soggetto che, nel trimestre fisso (1° ottobre 2014 - 31 dicembre 2014), sia stato impiegato dal datore richiedente (o da altro a lui collegato o controllato) con la formula del lavoro intermittente a tempo indeterminato. Inoltre, l’Inps ha affermato che in caso di trasferimento d’azienda, la fruizione del beneficio è trasferibile in capo al cessionario limitatamente al periodo residuo non goduto dal cedente. (C)
Rimborsi chilometrici
IMPONIBILITÀ TRAGITTO ABITAZIONE DIPENDENTE - LOCALITÀ DI TRASFERTA EXTRACOMUNALE Con la risoluzione 92/E del 30 ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate si è occupata dell’imponibilità dei rimborsi chilometrici erogati ai sensi delle tabelle ACI, ai dipendenti in trasferta fuori dal Comune dove svolgono l’attività lavorativa, quando raggiungano la sede di missione direttamente dalla propria residenza anziché dal posto di servizio. In questo caso, l’Agenzia ritiene che il rimborso è da considerare non imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 5, secondo periodo del TUIR, nel caso la
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distanza percorsa dal dipendente per raggiungere la località di missione, risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede dell’impresa. Viceversa, qualora detta distanza fosse superiore, per cui al dipendente viene erogato un rimborso chilometrico più alto rispetto a quello che avrebbe percepito spostandosi dalla sede lavorativa, la differenza è da considerare reddito imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 1 del TUIR. L’Agenzia ha ricordato che i rimborsi chilometrici per le missioni fuori comune sono esenti da imposizione sempreché, naturalmente, gli stessi siano in linea con le tabelle Aci che tengono conto del tipo di auto utilizzata, della distanza percorsa e del costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Questi elementi devono risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro. (C)
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CCNL autotrasporto spedizione merci e logistica AUMENTO DEI MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° OTTOBRE 2015
Dal 1° ottobre 2015 decorre il terzo ed ultimo aumento retributivo previsto dall’ultimo accordo di rinnovo del CCNL Autotrasporto Spedizione Merci e Logistica del 1° agosto 2013; si ricorda inoltre che il contratto scadrà il 31 dicembre 2015. Si espongono quindi nella tabella sottostante gli importi dei minimi retributivi da applicare a decorrere dal 1° ottobre 2015.
LIVELLI
PARAMETRI
MINIMO CONGLOBATO AL 01/10/2014
AUMENTO 01/10/2015
MINIMI CONGLOBATO 01/10/2015
Q
169
2059,74
48,65
2108,39
1
159
1933,94
45,77
1979,71
2
146
1776,74
42,03
1818,77
3S
132
1604,37
38,00
1642,37
3SJ
129
1567,90
37,14
1605,04
3J
128
1561,93
36,85
1598,78
4S
122
1485,30
35,12
1520,42
4J
119
1446,31
34,26
1480,57
5
116
1416,67
33,39
1450,06
6S
109
1323,17
31,38
1354,55
6J
100
1217,56
28,79
1246,35
(BA)
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Diagnosi energetica
SCADENZA AL 5 DICEMBRE 2015
Si ricorda che il D.Lgs. 102/2014 prevede, per le grandi imprese e gli energivori, l’obbligo di effettuare l’analisi energetica entro il 5 dicembre 2015. Sono soggette alla diagnosi energetica le imprese: - che occupano più di 250 addetti, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio supera i 43 milioni di euro; - a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con le modificazioni della legge 7 agosto 2102, n. 134 (imprese che,
nell’annualità di riferimento, si siano servite almeno di 2,4 GW/h di energia elettrica o almeno 2,4 GW/h di energia diversa. Tale adempimento non si applica alle grandi imprese che abbiano adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione includa un audit energetico. I risultati della diagnosi sono comunicati all’ENEA e all’ISPRA che ne cura la conservazione. L’analisi dovrà essere condotta entro il 5 dicembre 2015 e, successivamente, ogni 4 anni. Fino al 19 luglio 2016, le diagnosi energetiche possono essere condotte da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici, anche non in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento; successivamente le diagnosi dovranno essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati.
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(AB)
CONAI
APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE
Il Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI - è un consorzio privato, senza fini di lucro, istituito dal D.Lgs. 22/97, ora D.Lgs. 152/2006, in recepimento della normativa europea in materia. È costituito da tutti i produttori e utilizzatori di imballaggi al fine di attuare un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio. Il sistema CONAI si integra con l’attività dei consorzi di filiera, cui aderiscono i produttori e gli importatori di imballaggi e/o materie prime impiegate per la produzione di imballaggi: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro. In base alla normativa, i produttori e gli utilizzatori sono responsabilizzati alla corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, e per questo partecipano al Consorzio (art. 221 del D. Lgs. 152/2006). La legge circoscrive in termini generali il significato di produttore e utilizzatore, e CONAI - per distinguere con chiarezza gli obblighi e le procedure operative delle diverse imprese - ha riclassificato con maggior dettaglio queste categorie come segue. Per produttori si intendono: i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori - trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori - rivenditori di imballaggi vuoti. Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti - riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti - rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne nessuna trasformazione).
Tutti i soggetti, come sopra definiti, aderiscono a CONAI. La quota di partecipazione è costituita da un importo fisso - 5,16 Euro - più un eventuale importo variabile in relazione ai ricavi complessivi dell’impresa e si traduce nell’acquisizione di quote di partecipazione al consorzio. La quota di partecipazione viene versata soltanto una volta (una tantum). Per ciascun materiale di imballaggio, CONAI e i Consorzi di filiera stabiliscono un contributo ambientale, che costituisce la forma di finanziamento per ripartire tra i produttori e gli utilizzatori i costi per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata e per il recupero e riciclaggio degli imballaggi. Il prelievo del contributo avviene all’atto della cosiddetta “prima cessione”, cioè al momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale (da Paesi extra ed intra Cee), dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore al primo utilizzatore, oppure del materiale di imballaggio effettuato dal produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o che si dichiari tale. I soggetti tenuti al versamento del contributo sono coloro che per primi immettono l’imballaggio finito nel mercato nazionale, quindi i produttori/ importatori di imballaggi vuoti e gli importatori di merci imballate. A questi si aggiungono sia i produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono gli autoproduttori, sia gli autoproduttori stessi nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci. Gli imballaggi destinati all’esportazione sono invece esentati dall’applicazione del contributo. I soggetti obbligati al versamento sono tenuti a dichiarare periodicamente al CONAI i quantitativi di imballaggi ceduti o importati nel territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell’entità del contributo dovuto per ciascun materiale. Gli altri soggetti, che non hanno l’obbligo delle dichiarazioni periodiche, sono comunque tenuti a pagare il contributo ambientale esposto in fattura dai fornitori e ad apporre le diciture richieste sulle proprie fatture emesse. Nella guida sono specificate le singole procedure per ciascuno dei casi considerati, nonché le procedure di esenzione per gli esportatori.
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Per fornire un quadro chiaro a tutti gli operatori, CONAI ha precisato le principali attività che corrispondono al produttore e all’utilizzatore, indicando per ciascuna di esse gli obblighi e gli adempimenti. Le tabelle che seguono sono tratte dalla “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale - 2015”.
PRODUTTORI DI IMBALLAGGI: ADEMPIMENTI CONAI In base all’art. 218, co. 1, lett. r) del D. Lgs. 152/2006, i produttori sono “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”.
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UTILIZZATORI DI IMBALLAGGI: ADEMPIMENTI CONAI In base all’art. 218, co. 1, lett. s) del D.Lgs. 152/2006,
gli utilizzatori sono “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”.
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SOGGETTI ESCLUSI In generale sono esclusi dall’obbligo di adesione al CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata. L’esclusione degli utenti finali, come sopra definiti, dall’obbligo di adesione al CONAI viene meno nei tre casi seguenti:
- quando tali soggetti svolgono, con la merce imballata acquistata, un’attività commerciale, anche marginale alla propria attività principale; - quando tali soggetti acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria attività; - quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per la propria attività.
ESEMPIO Il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e utilizza tali prodotti nell’esercizio della sua attività professionale generando rifiuti di imballaggio non è tenuto ad iscriversi a CONAI. Lo stesso vale per le imprese di servizi, gli studi professionali, le imprese artigiane e, ovviamente, tutti i consumatori finali. Tuttavia, il parrucchiere che, oltre a utilizzare direttamente per la propria attività i prodotti di bellezza acquistati, ne rivende una parte alla propria clientela è tenuto all’iscrizione al consorzio. Lo stesso vale per il parrucchiere che acquista all’estero i prodotti di bellezza per la propria attività (anche se non li rivende alla propria clientela) perché sarà lui ad immettere per la prima volta sul territorio nazionale l’imballaggio.
Sul sito istituzionale www.conai.org è disponibile la guida CONAI all’adesione e all’applicazione del contributo ambientale, alla quale fare riferimento per tutti gli approfondimenti necessari ai fine dell’adesione al CONAI e/o ai consorzi di filiera, nonché alle modalità di applicazione, dichiarazio-
ne e versamento del contributo ambiente CONAI. Eventuali informazioni potranno essere richieste al numero verde CONAI 800337799 o direttamente all’ufficio ambiente della scrivente Associazione.
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(AB)
Qualità delle acque
IL SÌ DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ALLA DIRETTIVA EUROPEA
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 12 ottobre u.s., ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2013/39/ UE con il quale si è proceduto al formale recepimento nel diritto interno della Direttiva europea sulla qualità della acque. Si è provveduto all’aggiornamento degli elenchi dei prodotti chimici attualmente considerati pericolosi, con l’inserimento di nuove 12 sostanze e
si sono rivisti i limiti di concentrazione di altre 7 sostanze già incluse negli elenchi rendendoli conformi ai parametri europei. Il nuovo provvedimento di recepimento si viene ad iscrivere in un contesto particolarmente delicato stante le risultanze del recente rapporto dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) in materia di inquinamento idrico nel quale è emerso che nei bacini idrici italiani (sia superficiali sia sotterranei) vi è abbondanza di prodotti fitosanitari di cui si ignorano i potenziali effetti sull’organismo umano L’obiettivo finale dell’intervento è quello di raggiungere entro il 2021 l’aggiornamento di tutte le composizioni chimiche delle sostanze già indicate negli elenchi, ed entro il 2027 di attuare il necessario adeguamento per tutte le sostanze “nuove”. (C)
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Lavori in quota LEGGE REGIONALE PER LA PREVENZIONE DI INFORTUNI CONSEGUENTI AL RISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO È stata pubblicata sul supplemento ordinario del BUR n. 39 del 21 ottobre 2015 la Legge regionale 16 ottobre 2015 intitolata “Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto”. La legge, in attuazione del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, definisce misure preventive e protettive da prevedere nella progettazione e da adottare nella realizzazione degli interventi edilizi al fine di garantire il transito, l’accesso e l’esecuzione dei lavori sulla copertura, incluse la manutenzione, la verifica, la riparazione e l’installazione di impianti in condizioni di sicurezza. Le disposizioni della citata Legge regionale si applicano agli interventi edilizi, ove sussistono rischi di caduta dall’alto, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici, di cui agli articoli 17 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA), 18 (Denuncia di inizio attività in al-
ternativa a permesso di costruire) e 19 (Interventi subordinati a permesso di costruire) della legge regionale 19/2009 (codice regionale dell’edilizia), nonché quelli disciplinati dall’articolo 16 (Attività edilizia libera) della medesima legge regionale. In relazione dei lavori da effettuare, le misure progettate e installate ai sensi della presente legge, devono essere adottate e utilizzate nel rispetto di quanto previsto 15 (misure generali di tutela), 111 (obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota) e 115 (sistemi di protezione contro le cadute dall’alto) del D. Lgs 81/2008. Nell’elaborazione dei progetti e nella realizzazione dei lavori deve essere prevista l’applicazione di tutte le misure preventive e protettive nell’allegato A della norma regionale (l’allegato A dà indicazione sui criteri generali di progettazione, sui percorsi di accesso alla copertura, sui punti di accesso alla copertura, sul transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture). Ferma restando l’applicazione delle sanzioni prevista dalla legislazione nazionale, la mancata presentazione della documentazione prevista dalla presente norma regionale costituisce condizione ostativa del titolo autorizzativo ovvero dell’inizio dei lavori.
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(AB)
SOA: Edil Progetti incrementa le categorie POTRÀ ESEGUIRE IL RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (OG2) La Edil Progetti srl, rappresentata dal geom. Massimo Raber, con sede in via Genova 22 a Udine, ha ottenuto l’integrazione dell’attestazione per la categoria OG2 per 516.000 euro (II classifica) aggiungendola alla categoria OG1 sempre per 516.000 (II classifica). Questo importante traguardo le consente di eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 Euro: il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (OG2). La categoria riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettroni-
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ci e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Ha potuto mantenere, fino ad un importo massimo di 619.200 Euro, anche l’esecuzione di edifici civili e industriali (OG1), categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli Imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Nuove direttive LL.PP. in Friuli Venezia Giulia (4a parte) IL DOCUMENTO È IL FRUTTO DI UN INTENSO LAVORO DI COLLABORAZIONE FRA I COMPETENTI UFFICI REGIONALI E LA NOSTRA ASSOCIAZIONE La Direzione centrale infrastrutture, mobilità pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia con una circolare del 7 agosto 2015 ha trasmesso le direttive vincolanti in materia di Lavori Pubblici alle Stazioni Appaltanti del Friuli Venezia Giulia. A nostro avviso queste Direttive in materia di lavori pubblici rappresentano un importante presupposto per il rilancio dell’industria regionale delle costruzioni. Il documento, diramato dall’Amministrazione regionale a tutte le stazioni appaltanti della regione, è il frutto di un intenso lavoro di collaborazione fra i competenti uffici regionali e le organizzazioni di categoria, fra cui la nostra Associazione Confapi FVG. Accanto alla semplificazione delle procedure, le Direttive hanno, infatti, recepito alcuni principi che da sempre la nostra Associazione considera cardini per una corretta aggiudicazione ed esecuzione dei lavori che valorizzi anche il tessuto produttivo locale. Fra i più rimarchevoli, figura l’eliminazione del criterio del “massimo ribasso”. Ciò consentirà che i lavori vengano affidati a prezzi congrui (quantificati, cioè, attraverso il prezziario regionale da poco aggiornato) non solo allo scopo di contenere il costo dell’opera, ma anche di garantire qualità, certezza di tempi e lo stesso modus operandi dell’esecutore tanto verso il committente, quanto verso gli altri operatori coinvolti e le maestranze. L’eliminazione del “criterio del massimo ribasso” andrà, inoltre, a diminuire le fonti di contenzioso fra imprese e pubblica amministrazione e a ridurre l’introduzione delle discusse varianti d’opera finalizzate all’adeguamento dei prezzi. Altrettanto importanti sono le misure introdotte per favorire l’accesso agli appalti da parte delle piccole e medie imprese, come la suddivisione in lotti funzionali, il coinvolgimento delle aziende PAG. 57 - APINFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2015
nella realizzazione delle grandi infrastrutture e nelle connesse opere integrative o compensative, come pure l’introduzione del concetto “di prossimità al luogo di esecuzione dell’appalto”, che ne è il naturale complemento, allo scopo di valorizzare, più di quanto non sia stato fatto in passato, le imprese insediate sul territorio regionale. Quest’ultima misura risponde, inoltre, all’esigenza, da tempo richiamata da Confapi FVG ma spesso dimenticata dagli amministratori pubblici, di innescare un ciclo finanziario virtuoso per il bilancio regionale. Infatti, in forza dell’attuale normativa tributaria l’esecuzione di opere pubbliche appaltate a imprese del Friuli Venezia Giulia genera significativi flussi di entrata per l’erario regionale, avendo ad oggetto interventi che si realizzano sul suo territorio, e, a loro volta, le maggiori entrate vanno ad alimentare nuovi investimenti pubblici a vantaggio delle imprese e della mano d’opera produttiva locale. In questa quarta parte proseguiamo nell’approfondimento della parte più operativa del documento, in particolare, servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA Con riferimento all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, la quantificazione dell’importo posto a base di gara deve essere compiuta con l’applicazione dei criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria). Come precisato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione con la Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015, per motivi di trasparenza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara (art. 264 comma 1 lettera d) del D.P.R. 207/2010) inoltre l’applicazione della nuova disciplina, “non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali previgenti”.
Si ribadisce in questa sede che l’applicazione del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo) non costituisce titolo per la quantificazione dei costi da porre a base di gara negli affidamenti di servizi tecnici ma esclusivamente elemento di quantificazione delle spese tecniche ammissibili a contributo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 della legge regionale 14/2002.
AFFIDAMENTI DI INCARICHI FINO A EURO 40.000 La stazione appaltante procede all’affidamento diretto ad un unico operatore economico qualificato. La pubblicazione dell’atto di affidamento secondo la vigente disciplina in materia di atti amministrativi garantisce il principio di trasparenza. La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorquando al medesimo operatore affida un unico incarico per un importo, nel corso dell’anno solare, non superiore a Euro 40.000. Il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l operatore economico cui si intende affidare il servizio, sulla base della specificità dell’opera. Nel caso di stazioni appaltanti organizzativamente complesse e necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante un azione ricognitiva interna.
AFFIDAMENTI DI INCARICHI PER IMPORTI INFERIORI A EURO 100.000 La stazione appaltante procede all’affidamento previo esperimento di procedura negoziata previa gara ufficiosa ai sensi dell’art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006. Fermo restando il rispetto dei principi ivi indicati, la stazione appaltante rispetta il principio di trasparenza allorquando procede alla pubblicazione dell’avviso di preinformazione della procedura che intende compiere sulla GUCE a inizio d’anno, cumulativamente per tutte le procedure della medesima fattispecie, o anche singolarmente nel corso dell’anno, con un preavviso, rispetto alla singola procedura, almeno di 15 giorni. La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorquando, al fine di selezionare gli operatori economici da invitare alla formulazione dell’offerta, rispetta tutte le prescrizioni di seguito indicate. Il numero minimo di operatori economici da invitare non deve essere inferiore a 5. PAG. 58 - APINFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2015
Qualora vi siano richieste in numero maggiore la stazione appaltante seleziona gli operatori economici da invitare secondo i seguenti criteri generali di scelta: a) idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori; b) precedenti esperienze contrattuali maturate in un congruo arco temporale con la stazione appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità della prestazione valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, alla correttezza degli adempimenti contrattuali, alla valutazione dei contenziosi instaurati; c) manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante; d) specializzazione del professionista nella progettazione/direzione lavori/coordinamento della sicurezza di lavori analoghi a quelli in gara. Qualora il numero di richieste di invito sia in numero inferiore a 5 la stazione appaltante deve integrare tale numero con altri operatori economici qualificati. In ogni caso, la stazione appaltante non può invitare alla procedura gli operatori economici che, nel corso del medesimo anno solare o dell’anno precedente, si siano già aggiudicati incarichi affidati con la presente procedura, anche se in associazione temporanea di professionisti. Il criterio di aggiudicazione e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso di stazioni appaltanti organizzativamente complesse e necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante un azione ricognitiva interna.
AFFIDAMENTI DI INCARICHI PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 100.000 La stazione appaltante procede all’affidamento mediante le procedure disciplinate dal D.Lgs. 163/2006 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avendo riguardo a quanto chiarito dalla citata Determinazione n. 4/2015 da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di: a) fatturato globale per servizi; b) avvenuto espletamento di servizi; c) avvenuto svolgimento dei servizi di punta; d) numero medio annuo del personale.
LAVORI PUBBLICI Offerta economicamente più vantaggiosa Fermo restando che e sempre nella discrezionali-
Sabato 14 e domenica 15 Visite alle cantine con assaggi di vini e prodotti tipici A Tavola con il Vignaiolo nelle cantine e nei ristoranti Piatto Cantine Aperte a San Martino Colori e sapori dell’oca Domenica 15 SAN MARTINO IN CITTÀ Grande chiusura al Visionario, Udine dalle 18.30
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tà della stazione appaltante individuare possibili elementi di miglioria del progetto messo a gara va segnalato che, in via generale, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa comporta un impegno, sia in capo alla stazione appaltante (che ha l’onere di individuare elementi di offerta oggettivi proporzionati e adeguati all’intervento) sia in capo all’impresa (che con tale criteri si impegna ad elaborare una proposta migliorativa, che deve potersi conciliare con l’adeguatezza della procedura in ragione dell’obiettivo della stazione appaltante di realizzare l’opera in tempi e con costi certi). Proprio per ciò, deve essere preferibilmente evitato l’utilizzo di tale criterio in presenza di appalti di non particolare complessità, per lavorazioni, ad esempio, di natura meramente manutentiva (si pensi alla realizzazione di asfaltature, o di sfalci, ecc.) ovvero quando gli interventi hanno un valore economico modesto (si pensi al caso di appalti inferiori a Euro 200.000). Per contro e evidente che, in caso di interventi specialistici o particolari (dragaggi, realizzazione di impianti speciali, lavori di restauro o di ristrutturazione, ecc.), in ogni caso d importo superiore a Euro 200.000, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa meglio si presta all’individuazione del miglior offerente. Peraltro, in linea generale, se sussistono le condizioni sopra precisate legate alle lavorazioni specialistiche, l’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere perseguita, se possibile, per i lavori, sopra il milione di euro e deve essere sempre adottata per i valori sopra soglia comunitaria. Con riferimento a quanto indicato nelle premesse sulla fiscalità territoriale, in considerazione del fatto che la Regione riesce a garantire il finanziamento di interventi pubblici sul territorio sulla base delle entrate del Bilancio regionale, assicurate in relazione anche alla compartecipazione del gettito IVA, in ragione del meccanismo di attribuzione alla Regione di quote fisse di proventi statali riscosse nel territorio regionale, e opportuno, anzi auspicabile,
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che dalla stessa realizzazione degli interventi si determini una possibile entrata per quanto riguarda la fiscalità garantita dagli interventi stessi. In questa ottica si segnala che la stessa Amministrazione regionale, in occasione della pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, ha utilizzato il criterio in parola. A titolo di esemplificazione, il criterio e stato declinato secondo la seguente formulazione: “Attivazione CAB regionale”: il concorrente otterrà il punteggio previsto, alla presentazione della seguente dichiarazione “di impegnarsi a effettuare i versamenti discendenti dagli obblighi tributari, relativamente alle attività svolte in qualità di Affidatario nell’ambito del Contratto, utilizzando un conto corrente di addebito aperto presso una filiale bancaria, avente sede nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per tutto il tempo di durata del contratto . Inoltre, negli appalti con l’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono individuare tra i criteri prescelti per l’attribuzione del punteggio soluzioni che unitamente a quello legato alla fiscalità territoriale, possono contribuire a dare una risposta alle criticità occupazionali locali. Infine, negli appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la stazione appaltante deve assegnare all’offerta tecnica un punteggio non inferiore a 70 e all’elemento prezzo un punteggio non superiore a 30. In ogni caso, nell’attribuzione del punteggio, l’elemento prezzo deve tenere conto del prezzo soglia, pari alla media aritmetica dei prezzi offerti da tutti i partecipanti alla gara, oltre il quale il punteggio attribuito alle offerte economiche rimane costante, così come indicato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con Determinazione n. 4 del 2009 e di cui in seguito si riporta la formula in aggiunta alle relative considerazioni. (CS)
Nuovo modulo per presentare le istanze di precontenzioso IL MODULO INFORMATICO DOVRÀ ESSERE COMPILATO E TRASMESSO ATTRAVERSO UN’UNICA COMUNICAZIONE PEC L’ANAC ha reso noto con comunicato del 15 ottobre 2015 il modulo per la presentazione delle istanze di parere per la soluzione delle controversie, pubblicato con il Regolamento del 02 settembre 2014, è stato sostituito il 15 ottobre 2015. Il nuovo modulo informatico dovrà essere compilato e trasmesso, unitamente agli allegati richiesti, attraverso un’unica comunicazione PEC indirizzata alla casella di posta elettronica protocollo@pec. anticorruzione.it Il modulo dovrà essere inviato esclusivamente in originale digitale e sottoscritto con firma digitale da parte dell’istante. Anche gli allegati, comprese le memorie, dovranno essere presentati in formato digitale. Non potranno essere accettate istanze e/o allegati in forma scansionata o comunque trasmessi senza rispettare i requisiti minimi sopra richiamati. Il modulo informatico dal 15 ottobre 2015 è l’unico mezzo per la presentazione di istanza di parere per la soluzione delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 del 2 settembre 2014. Analizziamo nel particolare il regolamento che disciplina il procedimento per la soluzione delle controversie.
OGGETTO Il regolamento disciplina il procedimento per la soluzione delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
SOGGETTI RICHIEDENTI La stazione appaltante, una parte interessata ovvero più parti interessate possono, singolarmente o congiuntamente, rivolgere all’Autorità istanza di parere per la formulazione di una ipotesi di soPAG. 61 - APINFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2015
luzione della questione insorta durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Sono legittimati a presentare istanza i soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.
INAMMISSIBILITÀ/IMPROCEDIBILITÀ DELLE ISTANZE Non sono ammissibili le istanze: a. in assenza di controversia insorta tra le parti interessate; b. incomplete delle informazioni indicate come obbligatorie e della documentazione di cui al modulo allegato; c. non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente; d. manifestamente mancanti di interesse concreto al conseguimento del parere; e. interferenti con esposti di vigilanza e procedimenti sanzionatori in corso di istruttoria presso l’Autorità; f. di contenuto generico o contenenti un mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti; g. volte ad un controllo generalizzato dei procedimenti di gara delle amministrazioni aggiudicatrici; h. relative a gare di importo inferiore alla soglia di € 40.000. Fino alla pubblicazione del formulario on line sul sito dell’Autorità, le istanze devono essere redatte secondo il modulo allegato al Regolamento e sono trasmesse tramite posta elettronica certificata. Nella predisposizione dell’istanza, le parti specificano se, in sede di pubblicazione del parere, debbano essere esclusi i dati sensibili espressamente segnalati. Le richieste dichiarate inammissibili, se riguardano, comunque, questioni giuridiche ritenute rilevanti, sono trattate ai fini dell’adozione di una pronuncia dell’Autorità anche a carattere generale. Le istanze divengono improcedibili in caso di esistenza o sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale avente contenuto analogo, di sopravvenuta ca-
renza di interesse delle parti, di rinuncia al parere. Sono trattate in via prioritaria le istanze di parere presentate congiuntamente dalla stazione appaltante e da almeno un partecipante alla procedura di gara. In caso di istanze presentate singolarmente, si dà precedenza: - alle istanze presentate dalla stazione appaltante; - alle istanze concernenti appalti di rilevante importo economico (lavori: importo superiore a 1.000.000 di euro; servizi e forniture: importo superiore alla soglia comunitaria); - alle istanze che sottopongono questioni originali di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici.
CONTENUTI DELL’ISTANZA L’istanza presentata dalla stazione appaltante, congiuntamente o singolarmente, deve contenere l’impegno a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino al rilascio del parere. Quando l’istanza è presentata da una parte diversa dalla stazione appaltante, con la comunicazione di avvio dell’istruttoria, l’Autorità formula alla stazione appaltante l’invito a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino al rilascio del parere.
ESAME E ASSEGNAZIONE DELLE ISTANZE Con cadenza quindicinale, le istanze di parere sono assegnate dal Presidente ai singoli Consiglieri relatori, previa esclusione di quelle ritenute manifestamente inammissibili o improcedibili. Individuato il Consigliere relatore, l’istanza è trasmessa all’Ufficio per la relativa attività istruttoria.
ARCHIVIAZIONI DELLE ISTANZE L’Ufficio propone al Presidente, per l’approvazione del Consiglio, le archiviazioni delle istanze per inammissibilità e/o improcedibilità. L’Ufficio propone altresì al Presidente, per l’approvazione del Consiglio, l’archiviazione delle istanze ove non sia necessaria una specifica istruttoria, laddove esista un consolidato e univoco orientamento dell’Autorità o della giurisprudenza, condiviso dall’Autorità medesima. Tutte le archiviazioni sono comunicate ai soggetti istanti, dopo l’approvazione da parte del Consiglio.
ISTRUTTORIA DELL’ISTANZA L’Ufficio comunica alle parti l’avvio dell’istruttoria concedendo il termine di dieci giorni per la PAG. 62 - APINFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2015
presentazione di memorie e ulteriori documenti. L’Ufficio valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere all’audizione delle parti interessate. Il parere redatto dall’Ufficio è presentato al Consigliere relatore e sottoposto all’approvazione del Consiglio. L’attività di massimazione dei pareri è di competenza dell’Ufficio.
APPROVAZIONE DEL PARERE Il parere è deliberato dal Consiglio dell’Autorità nel termine di novanta giorni dall’avvio del procedimento, fatto salvo il periodo necessario per l’acquisizione della documentazione istruttoria. In ogni caso l’Autorità si riserva la facoltà di esercitare i poteri di cui all’art. 6, commi 9 e 11, d.lgs. n. 163/2006 e di svolgere ulteriori attività nell’esercizio dei predetti poteri di vigilanza.
PARERE IN FORMA SEMPLIFICATA Il parere può essere reso in forma semplificata nei casi in cui la questione oggetto dell’istanza risulti di pacifica risoluzione, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
ISTANZA DI RIESAME Non è ammissibile l’istanza avente ad oggetto il riesame di una questione controversa già definita con parere di precontenzioso o per la quale sia stata disposta l’archiviazione, fatta salva l’ipotesi in cui vengano dedotte e documentate sopravvenute ragioni di fatto e/o di diritto. In quest’ultimo caso si applicano le disposizioni del presente Regolamento per quanto compatibili.
COMUNICAZIONI E PUBBLICITÀ Il parere approvato dal Consiglio viene comunicato alle parti interessate e successivamente trasmesso all’Ufficio Comunicazione per la sua pubblicazione nel sito internet dell’Autorità. Le comunicazioni tra l’Autorità e le parti interessate sono effettuate tramite posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.
ATTIVITÀ CONCILIATIVE Su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell’esecutore, l’Autorità esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte dopo la stipulazione del contratto, secondo il procedimento di cui al regolamento. (CS)
Fabbricato in vendita a Manzano IL MAGAZZINO HA TRE BOCCHE DI CARICO CON SIGILLANTI E RAMPE IDRAULICHE Un’Azienda Associata ci ha comunicato che intende vendere un’immobile e l’area di pertinenza, sito in via Scalo Merci 21 a Manzano, identificato al catasto al Foglio 19, Particella 681, Categoria D/7.
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Il fabbricato può essere adibito ad attività: artigianali, industriali, commerciali e di trasporto. E’ costruito su di un lotto di mq. 6234, ha 170 mq di uffici e servizi e 700 mq. di magazzino. Il magazzino ha tre bocche di carico con sigillanti e rampe idrauliche. La proprietà confina per il lato nord con lo scalo merci della stazione di Manzano alla quale è raccordata con binari di proprietà. La proprietà è recintata, il piazzale è asfaltato. Ogni ulteriore informazione, può essere richiesta al p.i. Claudio Scialino presso l’Associazione (tel. 0432 507377 – edilizia@confapifvg.it). (CS)
Emirati Arabi Uniti
RIFORMATO IL DIRITTO SOCIETARIO
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
LA RIFORMA SOCIETARIA NEGLI EMIRATI ARABI UNITI Dopo più di un decennio di attesa la riforma del diritto societario degli Emirati Arabi Uniti è divenuta finalmente realtà. La nuova disciplina è stata approvata con la Legge n. 2 del 2015 (c.d. “UAE Commercial Companies Law – “New CCL”) ed è entrata in vigore il 30 giugno 2015. Occorre subito evidenziare che la riforma non muta radicalmente la normativa previgente, emanata nel 1984, e modifica solo marginalmente l’assetto strutturale della disciplina societaria emiratina, apportandovi però miglioramenti e colmando svariate lacune. Alle già costituite società emiratine è concesso un periodo transitorio di un anno per potersi adeguare alla nuova legge. Successivamente qualsiasi società che non abbia adeguato il proprio statuto alla riforma verrà dichiarata sciolta.
LE PRINCIPALI NOVITÀ Passando all’analisi di alcune delle caratteristiche principali della “nuova” legge, va anzitutto detto che la legge ha ammodernato alcuni concetti giuridici in modo da garantirne la piena applicazione. Termini come “giorno lavorativo” e “parti correlate” necessitavano, infatti, di una definizione chiara, soprattutto per aiutare i giudici locali. La legge ha fatto non pochi riferimenti alla “Corporate Governance”, nel tentativo di essere in linea con gli ordinamenti più moderni. Il meccanismo dettagliato di come la “Corporate Governance” verrà attuata è stato però demandato ad una emananda decisione ministeriale.
Va poi subito sottolineato che il requisito della partecipazione di un soggetto emiratino al 51% del capitale delle società “mainland” rimane invariato. Ciò che la riforma societaria ha aggiunto è che qualsiasi trasferimento di quote che comporterebbe un impatto sulla titolarità nazionale minima obbligatoria è considerato nullo. Questo significa che tutte le quote sociali, oggetto degli atti di trasferimento considerati nulli, saranno ex lege di proprietà del socio nazionale (ossia del socio emiratino), a dispetto di tutti gli accordi contrari che il socio nazionale abbia potuto firmare con il socio straniero. Una delle più grandi novità della riforma è che viene contemplata per la prima volta la possibilità per le società costituite nelle zone franche (che non necessitano di azionisti emiratini) di svolgere le loro attività anche al di fuori delle stesse. Difatti, tali società possono richiedere una licenza per svolgere attività negli Emirati Arabi Uniti; in questo modo, di fatto, potrebbero riuscire ad aggirare la regola del 51/49% sulla proprietà delle società. Va peraltro sottolineato che la riforma ha demandato ad un successivo provvedimento ministeriale il compito di precisare termini e condizioni per svolgere l’attività mainland. La legge ha mantenuto la definizione classica di società, ossia di ente finalizzato a conseguire profitti. Ne deriva che è ancora vietata la costituzione di società senza scopo di lucro; esistenti, invece, in molte parti del mondo. Pur se con una formulazione poco chiara, la riforma consentirebbe invece la costituzione di società unipersonali. Le Joint Ventures, invece, non sono ancora state riconosciute come autonomi tipi societari. Altra novità consiste nel fatto che la legge richiede che ogni azienda degli Emirati Arabi Uniti abbia un indirizzo “registrato”, senza però chiarire in che cosa dovrebbe consistere tale indirizzo. La legge ha elaborato il concetto di Registro delle Società, ampiamente conosciuto in ordinamenti di common law. Purtroppo, sotto il nuovo diritto societario emiratino il ruolo del Registro è molto limitato e non ha alcuna somiglianza con il ruolo che un registro delle imprese svolge in altre giurisdizioni. E’, difatti, limitato alla supervisione del-
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la lista nominativa delle società registrate e alla conservazione di alcuni documenti. La legge limita poi il diritto di visione dei registri delle società unicamente alle parti coinvolte o correlate e non anche al pubblico in generale. Con riferimento alla Limited Liability Company (simile alla nostra S.r.l.), il capitale minimo necessario alla costituzione è stato rimosso. La legge, sebbene non imponga più un capitale minimo, richiede però che una LLC debba avere un capitale sufficiente a raggiungere i propri obiettivi. Tuttavia, nelle disposizioni immediatamente successive contenute nella riforma, la legge afferma che il Governo potrà emettere una risoluzione che stabilisca un capitale minimo per la costituzione di una LLC. Nessun miglioramento è stato introdotto per quanto riguarda il ruolo degli uffici di rappresentanza di
società estere. Ci si aspettava che con la riforma, visto l’accresciuta importanza di questi uffici, sarebbero state introdotte disposizioni ad hoc. La legge contiene una serie di disposizioni molto dettagliate per quanto riguarda le sanzioni e multe che verrebbero imposte per aver violato le disposizioni in essa contenute, a tal punto che il capitolo che se ne occupa somiglia più ad un codice penale che ad una legge societaria. La riforma contiene poi molti più obblighi contabili rispetto alla normativa previgente. Gli standard internazionali devono essere rispettati e le aziende devono fornire una visione chiara e precisa dei loro profitti e delle loro perdite. Una multa fino a 100.000 Dirham sarà applicata per le società che non tengono registri contabili appropriati.
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Avv. Stefano Meani
Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: Unionalimentari
mestici incluse le specie bubalus bisonte e loro incroci destinati alla riproduzione e/o alla produzione successivamente all’importazione in Bosnia - Erzegovina. Sblocco merci in entrata Croazia Il Ministero della Salute ha pubblicato nota concernente lo sblocco merci in entrata PIF di Bajakovo, Croazia.
Additivo E 968 nelle bevande aromatizzate La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/1832 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso dell’eritritolo (E 968) come esaltatore di sapidità in bevande aromatizzate a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti.
Transito pollame e prodotti a base di pollame La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015.1884 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di pollame e di prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali paesi.
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE
ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI
Certificato sanitario import Nuova Zelanda La Commissione Europea ha pubblicato la Decisione di Esecuzione 2015.1901 che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l’importazione nell’Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda e che abroga la decisione 2003/56/CE.
Denominazione varietà risone Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto concernente la denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l’annata agraria 2015/2016.
Transito prodotti nei paesi Eurasiatici Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente la procedura di pre-notifica per le merci destinate e/o in transito nei Paesi della Commissione Euroasiatica.
Variazione denominazione specie erba medica Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il decreto concernente la variazione di denominazione di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale delle varietà vegetali.
Esportazione di Proteine Animali Trasformate (PAT) di non ruminante Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente l’Approvazione del documento SANTE/131/2015 rev4 per l’abolizione dell’accordo bilaterale in caso di esportazione di Proteine Animali Trasformate (PAT) di non ruminante.
Variazione denominazione specie riso Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il decreto 16 settembre 2015 concernente la variazione di denominazione di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale delle varietà vegetali.
Certificato veterinario bovini Il Ministero della Salute ha pubblicato nota concernente il Certificato Veterinario per bovini do-
Organismi nocivi ortaggi La Commissione Europea ha pubblicato la decisione 2015/1849 relativa a misure volte a impedi-
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re l’introduzione e la diffusione nell’Unione di organismi nocivi per quanto riguarda alcuni ortaggi originari del Ghana. Caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/1830 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.
gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Mescolanza di prodotti vitivinicoli Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato la nota concernente la mescolanza di prodotti vitivinicoli di diverse zone viticole e “provenienza” dei M.C.R. - richiesta di parere.
Caratteristiche oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/1833 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi a essi attinenti.
CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO
Catalogo Comune varietà specie ortaggi La Commissione Europea ha pubblicato il sesto complemento alla XXXIII edizione integrale del Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi.
PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI
Catalogo comune specie piante agricole La Commissione Europea ha pubblicato il settimo complemento alla XXXIII edizione del Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.
BEVANDE Acque destinate al consumo umano La Commissione ha pubblicato la direttiva 2015/1787 recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Kirsch Veneto o Kirschwasser bevande Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il decreto di Approvazione della scheda tecnica del «Kirsch Veneto» o «Kirschwasser Veneto», in attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Sliwovitz del Veneto Il Ministero delle Politiche Agricole ha pubblicato il decreto concernete l’approvazione della scheda tecnica del «Sliwovitz del Veneto», in attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
Plastica riciclata La Commissione Europea ha pubblicato il Reg. 2015/1906 che modifica il regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti.
Elenco DOP e IGP Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato l’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012). Iscrizione denominazione “Silter” Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il provvedimento 30 settembre 2015 concernente Iscrizione della denominazione «Silter» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE Livelli massimi di residui La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di guazatina in o su determinati prodotti.
VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Controllo Xylella fastidiosa Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentarie Forestali ha pubblicato il decreto che modifica
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del decreto 19 giugno 2015 relativo alle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana. Test per diossina di oli, grassi La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i test per la diossina di oli, grassi e prodotti da essi derivati. Indicazioni sulla salute La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015.1898 relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. Indicazioni sulla salute La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015.1886 relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini. oOo
DATI DI MERCATO 39a SETTIMANA (DAL 21 AL 27 SETTEMBRE 2015) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ovicaprini; ittico; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate.
DATI DI MERCATO 40a, 41a E 42a SETTIMANA (DAL 28 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE, DAL 5 ALL’11 E DAL 12 AL 18 OTTOBRE 2015) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e
commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frumento; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; riso; semi oleosi; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo
RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione. Dati relativi alla settimana n. 41, dal 5 all’11 ottobre 2015 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 57 notifiche, di cui 12 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Nessuna allerta avviata dall’Italia, mentre altri Paesi hanno avviato alcune allerte per merce proveniente dal nostro Paese. In particolare la Slovenia ha avviato un’allerta per pesce spada affumicato per presenza di mercurio, mentre il Regno Unito per rischio di rottura in bottiglie di birra italiane. Ricordiamo che anche durante la settimana precedente sono state quattro le allerte avviate per allergeni rilevati ma non dichiarati in etichetta; si invitano pertanto gli operatori a prestare attenzione a tali aspetti. Dati relativi alla settimana n. 42, dal 12 al 18 ottobre 2015 Le Imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 51 notifiche, di cui 17 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Sono state avviate 5 allerte dall’Italia, tutte relative contaminazioni di prodotti ittici, tossine e mercurio. La Francia ha avviato due allerte, sempre su prodotti ittici distribuiti anche in Italia. L’Olanda ha invece avviato un’allerta su funghi Enoki (Flammulina velutipes) provenienti dalla Corea del Sud e distribuiti in molti Paesi comunitari, Italia inclusa, per contaminazione da Listeria monocytogenes.
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Dati relativi alla settimana n. 43, dal 19 al 25 ottobre 2015 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 55 notifiche (di cui 13 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Avviate 2 allerte
dall’Italia: presenza di aflatossina B1 in biscotti con 15% di armelline, torta al pistacchio e cioccolato con tracce di arachidi non dichiarate in etichetta.
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oOo
Introduzione del salario minimo nel cabotaggio in Austria RESTANO ESCLUSI DALL’OBBLIGO E DALLE FORMALITÀ I TRASPORTI DA E PER L’AUSTRIA E QUELLI IN TRANSITO Si fa seguito a quanto già diffuso con la circolare associativa prot. 259/AdT del 27 ottobre 2015, per segnalare anche in questa sede che l’Austria ha esteso alla fine di ottobre 2015 la normativa sul salario minimo, introdotta dalla c.d. legge “Lohn und Sozialdumpingbekaempfungsgesetz”, in vigore dal 1° gennaio 2011, ai trasporti su strada eseguiti in regime di cabotaggio, con la conseguenza che la retribuzione da riconoscere ai conducenti impiegati in questi servizi, non può scendere al di sotto della retribuzione minima fissata dalla predetta legge (v. la tabella allegata). Con il che, almeno 7 giorni prima dell’operazione di cabotaggio, le imprese devono registrare i conducenti che intendono utilizzare, compilando in formato elettronico, per ognuno di loro, il Form ZKO 3 disponibile al seguente link: https://www3.formularservice. gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc 0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B721d3 a1bda1e4750953b05caa085a925&lang=en Copia del predetto Form, completa di tutti i dati, deve trovarsi sul veicolo unitamente alla seguente documentazione in lingua tedesca: - modello A1 di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; - documentazione da cui risulti il livello di inquadramento del conducente e la retribuzione percepita (contratto di lavoro, busta paga et. c.) Al momento, da queste formalità rimangono esclusi i trasporti internazionali da e per l’Austria e di transito. La violazione delle norme che prescrivono questi obblighi determina una sanzione da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro e da 1.000 a 10.000 euro in caso di recidiva. Si riporta in allegato la tabella diramata in lingua inglese recante le retribuzioni minime orarie
previste dalla normativa austriaca per 7 categorie di conducenti più 2 sottocategorie. La tabella in lingua non è del tutto chiara; ad esempio, non è chiaro cosa esattamente s’intenda per Garageworkers o che differenza vi sia fra Drivers e Professional drivers. Si fa riserva di ritornare sull’argomento, non appena saranno stati ottenuti gli anzidetti chiarimenti e si inviano i migliori saluti. Frattanto, altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT) Allegato
WORKING CONDITIONS AND PAYMENT IN THE TRANSPORT SECTOR 7 categories for minimum wages. 1. Garageworkers, co-drivers and drivers with trucks up to 3,5 t - 5 years
€ 8,27/hour
5- 10 years
€ 8,46/hour
10 - 15 years
€ 8,68/hour
15 - 20 years
€ 8,88/hours
20 + years
€ 9,10/hours
2. Drivers – truck more than 3,5 to up 3 axies - 5 years
€ 8,46/hour
5- 10 years
€ 8,68/hour
10 - 15 years
€ 8,88/hour
15 - 20 years
€ 9,15/hours
20 + years
€ 9,36/hours
3. Drivers – truck more than 3,5 to and more than 3 axies - 5 years
€ 8,58/hour
5- 10 years
€ 8,77/hour
10 - 15 years
€ 9,02/hour
15 - 20 years
€ 9,27/hours
20 + years
€ 9,48/hours
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Concessionaria Esclusiva per la pubblicitĂ su
phone: 0432 505 900 www.scriptamanent.sm posta@scriptamanent.sm
4. Drivers for articulated vehicles
6.1 Professional drivers – more than 3,5 and more than 3 axies
- 5 years
€ 8,68/hour
5- 10 years
€ 8,88/hour
- 5 years
€ 8,93/hour
10 - 15 years
€ 9,15/hour
5- 10 years
€ 9,10/hour
15 - 20 years
€ 9,36/hours
10 - 15 years
€ 9,36/hour
20 + years
€ 9,57/hours
15 - 20 years
€ 9,59/hours
20 + years
€ 9,79/hours
5. ADR drivers and drivers using cranes
6.2 Professional drivers for articulated vehicles
- 5 years
€ 8,88/hour
- 5 years
€ 9,15/hour
5- 10 years
€ 9,15/hour
5- 10 years
€ 9,36/hour
10 - 15 years
€ 9,36/hour
10 - 15 years
€ 9,57/hour
15 - 20 years
€ 9,57/hours
15 - 20 years
€ 9,81/hour
20 + years
€ 9,79/hours
20 + years
€ 10,02/hour
7. Drivers transporting gasoline to gas stations 6. Professional drivers – up to 3,5 t up to 3 axies
- 5 years
€ 9,36/hour
- 5 years
€ 8,68/hour
5- 10 years
€ 9,57/hour
5- 10 years
€ 8,88/hour
10 - 15 years
€ 9,81/hour
10 - 15 years
€ 9,15/hour
15 - 20 years
€ 10,02/hour
15 - 20 years
€ 9,36/hour
20 + years
€ 10,22/hour
20 + years
€ 9,57/hour
PAG. 72 - APINFORMA / Organizzazione - numero 19 - 31 ottobre 2015
Source: AISO
Albo autotrasporto c/t. Quota d’iscrizione 2016 IL VERSAMENTO VA ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015 Con deliberazione n. 10/2015 del 26 ottobre 2015, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015, il Comitato centrale dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto per conto di terzi (di seguito, rispettivamente, Comitato centrale e Albo) ha approvato le quote d’iscrizione quote di iscrizione a carico delle imprese professionali di autotrasporto per il 2016. Gli importi e le modalità per il pagamento di dette quote sono identici a quelli del 2015. Il versamento delle stesse va perciò effettuato sul sito: www. ilportaledellautomobilista.it, previa registrazione dell’impresa. Dal 2016 si prevede, invece, che anche questa funzione venga trasferita sul nuovo sito dell’Albo in corso di rifacimento. Il versamento va
eseguito entro il 31 dicembre 2015 esclusivamente in via telematica, collegandosi al citato sito web del Portale dell’automobilista. In particolare, dopo aver visualizzato l’importo da pagare nell’apposita sezione del citato sito, l’impresa deve eseguire la transazione mediante uno dei seguenti strumenti: - carta di credito VISA; - carta di credito MASTERCARD; - Postpay (privato o impresa); - BancoPosta (privato o impresa). Ai fini del pagamento, il sistema rilascerà all’utente la ricevuta che dovrà essere stampata e conservata dall’impresa per qualsiasi controllo delle Autorità competenti. La composizione della quota per il 2016 è identica a quella dell’anno precedente e si articola nelle seguenti componenti: 1) una fissa di 30,00 euro, dovuta da tutte le imprese iscritte all’Albo; 2) una variabile, che si somma alla precedente, il cui ammontare è determinato in relazione al numero di veicoli in dotazione dell’impresa, qualunque sia la massa, secondo la sottostante tabella:
NUMERO VEICOLI
IMPORTO IN EURO
da 2 a 5
5,16
da 6 a 10
10,33
da 11 a 50
25,82
da 51 a 100
103,29
da 101 a 200
258,23
oltre 200
516,46
3) un’ulteriore componente variabile, che si somma alle precedenti, per ogni veicolo in dotazione di massa complessiva superiore a 6,0
t, compresi i veicoli trattori con massa rimorchiabile maggiore di detto limite, secondo la sottostante tabella:
TIPO DI VEICOLO
IMPORTO IN EURO
Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva fra 6,001 t e 11,5 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 6,001 a 11,5 t
5,16
Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva fra 11,501 t e 26,0 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 11,501 a 26,0 t
7,75
Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva superiore a 26,0 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile oltre 26,0 t
10,33
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La prova dell’avvenuto pagamento deve essere conservata dalle imprese, anche per gli eventuali controlli da parte del Comitato Centrale e/o dei competenti uffici delle motorizzazioni provinciali. In caso di mancato pagamento della quota 2016 entro il 31 dicembre 2015, l’impresa sarà sospesa
dall’Albo secondo quanto previsto dall’articolo 19 della legge 6 giugno 1974, n. 298. Per il testo della deliberazione e ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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R.C.A.: dematerializzazione del contrassegno assicurativo NOTA DEL MINISTERO DELL’INTERNO SUI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla dematerializzazione dei certificati assicurativi della Responsabilità civile auto a partire dal 18 ottobre 2015 e, da ultimo, ad Apinforma n. 18/2015, p. 52, per segnalare che il Ministero dell’interno, Direzione generale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia dello Stato è ritornato sull’argomento con nota prot. 300/A/7094/15/124/9 del 15 ottobre 2015.
Con la citata nota il Ministero ha inteso ribadire che, se è vero che dalla suddetta data non vige più l’obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno assicurativo, resta fermo, come in passato, l’obbligo di tenere a bordo del veicolo il certificato assicurativo rilasciato dalla compagnia di assicurazione (art. 180, co.1 del codice della strada, c.d.s, n.d.a.), per essere esibito, se richiesto, in sede di controllo su strada. Qui si aggiunge che nel caso violazione di detto obbligo si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 180, co. 6 del c.d.s., consistente nel pagamento di una somma da 41 a 168 euro. Copia della nota e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
“Regolarizzazione” dei titoli abilitativi per i servizi postali INVIO DI UNA DOMANDA AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ENTRO IL 13 FEBBRAIO 2016 Il Ministero dello sviluppo economico ha informato sul proprio sito web (www.sviluppoeconomico.gov.it) che, a seguito dell’emanazione del proprio decreto 29 luglio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 189 del 17 agosto 2015 e recante la disciplina delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali, le imprese già titolari di autorizzazioni generali o licenze individuali per l’esercizio dei servizi postali hanno 180 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del citato decreto e, quindi, fino al 13 febbraio 2016, per presentare al Ministero una domanda di “regolarizzazione” - ma, invero, di prosecuzione dell’attività - tramite apposito modello allegato alla nota (il modello 4), disponibile anche su richiesta all’ufficio trasporti della scrivente Associazione. Il d.m. 29 luglio 2015 attua la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
n. 129/15 dell’11 marzo 2015, che individua i requisiti e gli obblighi previsti per il rilascio delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali, mentre il decreto stabilisce le procedure applicative. Tuttavia, serve rammentare che su entrambi questi provvedimenti pendono dei ricorsi davanti al TAR del Lazio, per cui potrebbero sopravvenire delle novità tenuto conto della scadenza relativamente lontana. Si suggerisce, pertanto, di attendere un po’ prima di trasmettere al Ministero la domanda di “regolarizzazione”. Da ultimo si ribadisce che, anche secondo il chiarimento fornito dal Ministero sempre sul citato sito web, l’attività di solo trasporto che riguardi il trasferimento di merci con esclusione di qualsiasi attività riconducibile alle fasi che caratterizzano il servizio postale quali raccolta, smistamento e recapito, non necessita di una licenza o autorizzazione anche nel caso in cui detta attività sia svolta in nome e per conto di un operatore postale. Si fa riserva di ritornare sull’argomento non appena dovessero sopravvenire novità. Frattanto per ogni atto citato e altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi 2014 e 2015 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.
INDICE ISTAT MESE DI SETTEMBRE 2015
(C)
ANNI E MESI 2014
2015
Settembre
INDICI (BASE 2010 = 100) 107,1
VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE
DI DUE ANNI PRECEDENTI
-0,1
0,7
PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE n. 248 del 24 ottobre 2014
Ottobre
107,2
0,1
0,8
n. 276 del 27 novembre 2014
Novembre
107,0
0,2
0,8
n. 297 del 23 dicembre 2014
Dicembre
107,0
-0,1
0,5
n. 20 del 26 gennaio 2015
Media
107,2
Gennaio
106,5
-0,7
-0,2
Febbraio
106,8
-0,4
0,1
n. 72 del 27 marzo 2015
Marzo
107,0
-0,2
0,1
n. 94 del 23 aprile 2015
Aprile
107,1
-0,3
0,2
n. 121 del 27 maggio 2015
Maggio
107,2
-0,1
0,3
n. 145 del 25 giugno 2015
Giugno
107,3
-0,1
0,2
n. 170 del 24 luglio 2015
Luglio
107,2
-0,1
0,0
n. 201 del 31 agosto 2015
Agosto
107,4
-0,1
-0,2
n. 225 del 28 settembre 2015
Settembre
107,0
-0,1
-0,2
n. 252 del 29 ottobre 2015
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