Apinforma n. 19 del 31 ottobre 2016

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 19 31 ottobre 2016

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

IL CROWDFUNDING

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 19 31 ottobre 2016

Sommario

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

L’accesso al credito

6

Il decreto collegato alla finanziaria 2017

8

Imposte del 2016: seconda rata di acconto

12

Il modello IPEA diventa telematico

17

Il crowdfunding

18

Autotrasporto c/t. Contributi agli investimenti 2015

19

Lavoro accessorio

23

Impianti di localizzazione GPS

25

Energia elettrica

26

Energia

27

Sostanze chimiche

28

SOA: rinnovo per la Costruzioni Vidoni srl

29

Indicazioni per il calcolo della soglia di anomalia

30

Nuovo Codice dei contratti (9a parte)

33


www.moltibox.com info@moltibox.com

800-034216

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EXPORT MARKETING

Business News

41

Scambi fra Soci

44

Legislazione alimentare

45

Autotrasporto. Locazione e comodato di veicoli

48

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

55

ORGANIZZAZIONE

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L’accesso al credito

NUOVE POSSIBILITÀ PER GLI IMPRENDITORI

di Carlo Ferrero, avvocato in Udine Nel tentativo di velocizzare e semplificare l’accesso al credito - soprattutto bancario - in favore delle categorie imprenditoriali, negli ultimi tempi si sono registrati alcuni interventi legislativi. Il Governo in carica ha emanato una recente disposizione di legge che, se attuate pienamente nella pratica, potrebbe determinare positivi effetti, nel senso di permettere l’accesso al credito anche nel caso di imprenditori che non sono in grado di fornire garanzie adeguate, o che espongano un merito creditizio non ottimo, con la finalità di incentivare il finanziamento dell’attività d’impresa. La recente novella è la legge 30 giugno 2016 n. 119, di conversione del decreto legge n. 59 del 03.05.2016, entrata in vigore il 3 luglio 2016, con la quale viene introdotto il nuovo istituto del PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO (analogamente a quanto stabilito nel sistema statunitense del cd. “security interest”). Si tratta di un istituto che è riservato esclusivamente: - ad imprenditori iscritti nel registro imprese presso le CCIAA; - a linee di credito afferenti all’esercizio dell’impresa del richiedente imprenditore (non può, quindi, trattarsi di crediti personali dell’imprenditore): l’estraneità del credito garantito all’attività d’impresa comporta la nullità della garanzia, con la conseguente possibilità per gli altri creditori (nonché per il curatore in caso di fallimento) di contestare l’applicazione delle norme.

COMPRENDE ESCLUSIVAMENTE Beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa (ad esclusione dei beni mobili registrati). I beni mobi-

li possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo. Quindi potranno essere garantiti con pegno non possessorio gli acquisti dell’imprenditore ad esempio di macchinari industriali, di infrastrutture aziendali, di materie prime da trasformare ecc. - con l’esclusione di autoveicoli furgoni e camion - ; una forma di pegno analoga esisteva già con il pegno sui prosciutti ex art. 1 l. n. 401/1985 (grazie al quale l’imprenditore mantiene la disponibilità delle cosce fresche di maiale) o con il pegno sui prodotti lattiero-caseari ex art. 7 l. 27 marzo 2001, n. 122.

COSA COMPORTA Diversamente dal pegno ordinario, il pegno non possessorio è rotativo ed è caratterizzato dal fatto che vi è la mancanza di spossessamento: cioè il bene preso in pegno rimane sempre nella disponibilità dell’imprenditore, il quale può anche trasformarlo o sostituirlo con altro di pari valore nel corso del tempo.

COME SI COSTITUISCE Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto (anche non notarile) con indicazione del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l’indicazione dell’importo massimo garantito. Deve essere iscritto in un registro informatizzato presso l’Agenzia delle entrate denominato «registro dei pegni non possessori».

CHE TUTELE IMPLICA L’art. 1, co. 4, d.l. n. 59/2016 prevede poi che “dalla data dell’iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali”. Quindi nemmeno da un eventuale fallimento i beni costituiti in pegno non possessorio potranno essere appresi, e rimarranno quindi sempre nella disponibilità esclusiva del creditore pignoratizio (finanziatore), con l’unico onere per il creditore pignoratizio di richiedere l’ammissione allo stato passivo.

QUANTO DURA L’iscrizione ha una durata di dieci anni e può essere

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rinnovata mediante un’iscrizione nel registro da fare prima della scadenza del decimo anno. La cancellazione dell’iscrizione può essere chiesta di comune accordo dal creditore pignoratizio e dal datore del pegno oppure può essere domandata giudizialmente. oOo Sempre nel tentativo di agevolare l’accesso al credito - in favore anche delle categorie imprenditoriali - con la legge 30 giugno 2016 n. 119 è stato introdotto l’istituto del PATTO MARCIANO. E’ un accordo con cui il creditore e il debitore stabiliscono che, in caso di inadempimento del debitore, il creditore acquista direttamente la proprietà del bene di proprietà del debitore e da quest’ultimo offerto precedentemente in garanzia; con l’obbligo però del creditore di versare al debitore la differenza tra l’importo del proprio credito e il valore del bene oggetto di garanzia. La novella ha introdotto l’articolo 48 bis al d.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) che consente a banche e agli altri soggetti autorizzati a concedere

finanziamenti al pubblico di ottenere, in caso di inadempimento, il trasferimento in proprio favore dell’immobile del debitore mutuatario (o del terzo) concesso a garanzia del finanziamento. Ciò avviene come effetto contrattuale, e senza procedere con la causa civile e con l’esecuzione forzata. E’ necessario che il mancato pagamento (normalmente del mutuo) si protragga da oltre nove mesi (e non più sei come inizialmente stabilito dal decreto legge), ma nel caso in cui alla scadenza della prima delle rate non pagate il debitore abbia già rimborsato il finanziamento in misura pari ad almeno l’85% della quota capitale, il periodo di inadempimento è elevato a dodici mesi. Unico onere procedimentale rilevante è l’attività di stima dell’immobile oggetto di garanzia ad opera di un perito stimatore che deve comunicare, entro sessanta giorni dalla nomina, la relazione giurata al debitore o all’eventuale terzo datore e al creditore; questi entro dieci giorni possono inviare specifiche note al perito, che entro i successivi dieci giorni dovrà effettuare una nuova comunicazione della stima con i richiesti chiarimenti.

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Il decreto collegato alla finanziaria 2017 IL PROVVEDIMENTO ANTICIPA ALCUNI INTERVENTI IN MATERIA FISCALE PREMESSA Con il decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 sono state adottate alcune misure urgenti di natura fiscale, che rappresentano una parte integrante della manovra di bilancio di fine anno. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 24 ottobre 2016, oltre a interventi di natura tributaria contiene anche provvedimenti urgenti di natura diversa. Di seguito presentiamo una sintesi degli interventi d’interesse generale, riservandoci di ritornare su alcuni di essi in successivi approfondimenti qualora, in sede di conversione, siano apportate delle modifiche.

SOPPRESSIONE EQUITALIA (ART. 1) Dal 1° gennaio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte e cancellate dal Registro Imprese senza passaggio per alcuna procedura di liquidazione. Per garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione viene istituita l’Agenzia delle entrate - Riscossione, sottoposta all’indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze.

RISCOSSIONE ENTI LOCALI (ART. 2) Gli enti locali che entro il 1° giugno 2017 avranno adottato apposita delibera, potranno continuare ad avvalersi, per sé e le società da essi partecipate, del soggetto preposto alla riscossione nazionale per l’esazione dei tributi. Entro il 30 settembre di ogni anno gli enti locali potranno deliberare l’affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

UTILIZZO BANCHE DATI PER RISCOSSIONE (ART. 3) Il nuovo ente dell’agenzia delle entrate delegato

alla riscossione che nascerà dalle ceneri di Equitalia, avrà accesso a tutte le informazioni e alle banche dati, comprese quelle previdenziali, per esercitare la propria funzione di esazione.

COMUNICAZIONI IVA TRIMESTRALI (ART. 4) Il decreto riscrive l’art. 21 del D.L. 78/2010 prevedendo un obbligo d’invio trimestrale dei dati relativi a tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva. Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre dovranno essere comunicati telematicamente i dati relativi alle fatture emesse, a quelle ricevute, alle bolle doganali e alle note di variazione. L’omessa o errata comunicazione di ciascuna fattura sarà punita con una sanzione di 25 euro e non si renderà applicabile l’istituto del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del D.Lgs. 472/97 con un limite massimo di 25.000 euro. Oltre all’invio degli elenchi di cui sopra, si dovrà trasmettere telematicamente anche i dati contabili relativi alle liquidazioni periodiche, anche nelle ipotesi in cui queste risultino a credito. Anche queste comunicazioni dovranno rispettare la stessa periodicità trimestrale e scadenza prevista per gli elenchi delle fatture. Sono esonerati da questo adempimento i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale o alla liquidazione periodica dell’imposta, come ad esempio i minimi o i forfetari. L’amministrazione finanziaria metterà a disposizione dei contribuenti i risultati delle elaborazioni, dei raffronti e dei versamenti consentendo in questo modo agli operatori di procedere alla regolarizzazioni di eventuali errori. Per l’omessa, l’infedele o l’incompleta comunicazione delle liquidazioni, è prevista una sanzione da 5.000 a 50.000 euro. L’Agenzia delle entrate con propri provvedimenti individuerà nello specifico i dati da trasmettere sia con riferimento alle fatture che alle liquidazioni. Alla luce dei nuovi oneri calati sulle imprese, il decreto in esame prevede la soppressione di alcuni adempimenti quali: - la comunicazione dei contratti delle società di leasing e di noleggio;

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- i modelli Intrastat acquisti sia dei beni che dei servizi; - la comunicazione delle operazioni Iva con i soggetti black list. Per venire incontro alle esigenze di adeguamento tecnologico per soddisfare gli adempimenti di cui sopra, è riconosciuto per il solo anno 2017, un credito d’imposta di 100 euro per i soggetti con un volume d’affari pari o inferiore a 50.000 euro. Un ulteriore credito d’imposta di 50 euro viene poi riconosciuto qualora il contribuente opti per la trasmissione e conservazione telematica dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Entrambi i crediti d’imposta non concorreranno alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposizione diretta e dell’Irap. Con riferimento alla dichiarazione Iva annuale, per il 2016, la scadenza di trasmissione viene anticipata alla fine di febbraio 2017. Dal 2018, con riferimento al periodo d’imposta 2017 la dichiarazione dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile. Anche con riferimento ai depositi Iva il decreto è intervenuto a modificare la relativa disciplina richiedendo l’obbligo di versamento in contanti dell’imposta al momento dell’estrazione, in luogo dell’applicazione del reverse charge. L’operatore che estrae dal deposito Iva la merce dovrà quindi effettuare il versamento tramite mod. F24 senza possibilità di compensazione, entro il 16 del mese successivo all’estrazione.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (ART. 5) Il decreto 193/2016 è intervenuto anche in merito alla possibilità di presentare dichiarazioni fiscali integrative a favore oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo. E’ stato, infatti, modificato l’art. 2 commi 8 e 8-bis del DPR 322/98 riconoscendo, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi, Irap e 770, la possibilità di integrarle entro il termine previsto per l’accertamento. L’integrazione sarà quindi finalizzata a correggere errori od omissioni sia nel caso in cui risulti a sfavore che a favore del contribuente. In precedenza la rettifica a favore del contribuente era consentita dall’amministrazione finanziaria solo entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, mentre per quella a sfavore era sempre consentita la regolarizzazione fino allo spirare dei termini dell’accertamento con il ravvedimento operoso. Il decreto in argomento ha rimosso questa discrasia ma allo stesso tempo ha fissato dei paletti a propria tutela. La presentazione di una dichiarazione integrativa

a favore entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, mantiene il diritto di immediata compensazione del relativo credito. Per l’integrativa a favore presentata oltre il termine di cui sopra, il credito relativo può essere utilizzato per compensare versamenti a debito maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. La compensazione del credito risultante dalla integrativa potrà quindi essere utilizzato per compensare solo debiti maturati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione dell’integrativa stessa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene presentata l’integrativa, sarà indicato il credito derivante dalla differenza d’imposta della dichiarazione medesima nonché la parte eventualmente già utilizzata in compensazione. Ovviamente gli elementi nuovi inseriti nella dichiarazione integrativa comporteranno uno slittamento dei termini per la notifica della cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento. Disposizioni simili, ma non equivalenti, sono previste sul fronte Iva, nell’art. 8 del citato DPR 322/98 è stato inserito un nuovo comma il 6-bis, il quale prevede la possibilità di integrare la dichiarazione Iva entro il termine previsto per l’accertamento, per correggere errori od omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente. Ovviamente se la dichiarazione è a sfavore si dovrà procedere anche al ravvedimento operoso dei relativi versamenti a debito. Se invece la dichiarazione Iva risulta a favore del contribuente, il relativo credito risultante dalla dichiarazione presentata entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo, potrà essere portato in detrazione in sede di dichiarazione periodica o annuale e utilizzato in compensazione oppure richiesto a rimborso qualora sussistano i requisiti di cui all’art. 30 del DPR 633/72. Abbiamo in questo caso una modalità di recupero che inspiegabilmente diverge da quanto abbiamo visto per le dirette. Se, infatti l’integrativa è presentata entro l’anno successivo il credito può essere compensato oppure scomputato in sede di liquidazione periodica o annuale. Qualora l’integrativa a favore sia presentata oltre il termine dell’anno successivo non sarà compensabile e si dovrà attivare una procedura di rimborso al di fuori del regime dichiarativo.

ROTTAMAZIONE CARTELLE (ART. 6) Il decreto prevede la possibilità di rottamare le iscrizioni a ruolo trasmesse negli anni dal 2000

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al 2015 attraverso il versamento del solo debito senza pagare sanzioni o interessi. Più precisamente i contribuenti che aderiranno non verseranno sanzioni, interessi di mora e interessi di dilazione. Saranno invece tenuti al versamento, che potrà essere anche rateizzato in 4 rate, la quota capitale (tributo o contributo) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e l’aggio esattoriale, oltre alle eventuali spese per procedure esecutive. Rientrano nella definizione tutte le entrate di natura erariale, sia patrimoniale che tributaria, compresa l’Iva. Sono invece esclusi dalla definizione: - le accise e i dazi doganali; - l’Iva all’importazione; - le somme dovute per recuperi di aiuti di Stato; - i crediti da condanna della Corte di Conti; - le sanzioni pecuniarie di natura penale; - le sanzioni per violazioni al codice della strada (è tuttavia ammessa la rottamazione con riferimento alle somme aggiuntive alla sanzione). La procedura richiede la presentazione di un’istanza, redatta su apposito modulo, entro il 23 gennaio 2017, a seguito della quale l’agente della riscossione comunicherà entro lunedì 24 aprile 2017 al debitore gli importi dovuti, divisi sulla base del numero di rate scelto ma in ogni caso non superiore a quattro. La richiesta di essere ammessi alla rottamazione rappresenta una precisa manifestazione di volontà dalla quale non sono consentiti ripensamenti. Questo significa che qualora non sia rispettata la nuova rateizzazione, si decade dalla rottamazione. La decadenza comporta che il carico residuo non potrà essere più rateizzato. Dal quadro delineato i soggetti interessati dovranno prestare particolare attenzione alle scelte da effettuare soprattutto in relazione ai tempi ristretti previsti dalla rateizzazione, anche se in Parlamento sono già presenti proposte di allungamento da apportare in sede di conversione. Potrebbe, infatti, non convenire richiedere la rottamazione alla presenza di rateizzazione già accordate particolarmente lunghe, per le quali la scelta della rottamazione potrebbe sì beneficiare dell’alleggerimento delle sanzioni e degli interessi ma richiederebbe il versamento del debito in tempi particolarmente ristretti. A questo proposito deve essere ricordato che la decadenza dalla rottamazione non ripristina la rateizzazione originaria. La presentazione dell’istanza all’agente della riscossione blocca l’attivazione di nuove misure cautelari quali il fermo o l’ipoteca o l’avvio di nuove azioni esecutive come il pignoramento di beni mobili o l’espropriazione immobiliare. Sono inoltre sospesi

i termini di prescrizione o di decadenza per il recupero dei carichi oggetto della rottamazione. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione oppure fino ad un massimo di quattro rate sulle quali saranno dovuti gli interessi del 4,5% annuo. In caso di scelta della rateizzazione le prime due rate saranno pari ad un terzo ciascuna delle somme complessivamente dovute, mentre la terza e la quarta saranno pari a un sesto ciascuna e dovranno essere pagate rispettivamente entro il 15 dicembre 2017 e il 15 marzo 2018.

PROROGA VOLUNTARY (ART. 7) Viene prevista la riapertura dei termini per aderire alla Voluntary disclosure con l’introduzione però di sostanziali modifiche. Dal 24 ottobre 2016 e fino al 31 luglio 2017 gli autori di violazioni agli obblighi di monitoraggio fiscale o di violazioni fiscali interne compiute fino al 30 settembre 2016, potranno accedere alla nuova collaborazione volontaria. La proroga tuttavia, diversamente dalla versione originaria richiede che il contribuente provveda alla liquidazione delle imposte e delle relative sanzioni autonomamente. In precedenza era l’amministrazione finanziaria che provvedeva all’emissione dell’atto di liquidazione dell’imposta, ora invece questo lavoro viene scaricato sul contribuente e sul suo professionista. I contribuenti che vorranno regolarizzare i propri patrimoni all’estero dovranno non solo fornire all’amministrazione finanziaria tutta la documentazione necessaria, ma dovranno preoccuparsi anche di fare tutti i calcoli, addossandosi il rischio di incorrere in errori vista la complessità degli stessi. Errori che saranno sanzionati con una maggiorazione del 10% del dovuto per insufficienti versamenti superiori al 10% delle somme dovute se riguardanti redditi soggetti a imposte sostitutive o ritenute, o superiori al 30% negli altri casi. Se invece gli insufficienti versamenti saranno inferiori al 10% delle somme dovute, in caso di redditi soggetti a imposte sostitutive o ritenute e inferiori al 30% negli altri casi, la maggiorazione sarà del 3%. La nuova Voluntary consentirà di regolarizzare anche delle violazione compiute nel 2015 e fino al 30 settembre 2016 ed inoltre è stato creato un nuovo reato di emersione fraudolenta di attività finanziarie provenienti da illeciti penali non coperti da causa di esclusione della punibilità. In questo modo si vuole punire coloro che si avvalgono fraudolentemente della Voluntary per far emergere attività finanziarie provenienti da reati diversi da quelli che la procedura esclude da punibilità quali i reati tributari, il riciclaggio e l’autoriciclaggio.

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L’istanza andrà presentata entro il 31 luglio 2017 mentre la relativa documentazione potrà essere trasmessa all’amministrazione finanziaria entro

il 30 settembre 2017, entro quest’ultima data andranno effettuati anche i versamenti. (PZ)

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Imposte del 2016: seconda rata di acconto VERSAMENTO DA EFFETTUARSI ENTRO IL 30 NOVEMBRE

PREMESSA Il 30 novembre scade il termine per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte relative al 2016. Le imposte interessate al versamento sono: Irpef, Ires, Irap, cedolare secca, IVIE, IVAFE, maggiorazione Ires società di comodo e imposta sostitutiva dei contribuenti minimi. La base di calcolo dell’acconto è pari al 100% delle imposte dovute l’anno precedente e tale percentuale vale per l’Irpef, l’Ires e l’Irap. L’acconto Irap, infatti è ancorato alle aliquote previste per le imposte dirette. Riepilogando le misure degli acconti sono le seguenti: - IRPEF 100%; - IRES 100%; - IRAP per le persone fisiche e società di persone 100%; - IRAP per società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali 100%. L’acconto di novembre è pari al 60% dell’acconto complessivo dovuto, qualora risulti dovuta la prima rata di acconto.

IRPEF L’acconto è pari al 100% del tributo relativo al periodo d’imposta precedente al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute alla fonte. Il dato da considerare al fine di verificare se è dovuto o meno l’acconto, è l’importo indicato nel rigo RN 34 “Differenza” del modello Unico 2016. Qualora l’imposta complessivamente dovuta per il periodo precedente: - non supera € 51,65 non è dovuto l’acconto; - supera € 51,65 si rende dovuto l’acconto nella misura del 100% del suo ammontare. L’acconto così determinato deve essere versato: - in unica soluzione entro il 30 novembre 2016,

se l’importo dell’acconto da versare è inferiore a € 257,52; - in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a € 257,52, di cui la prima, nella misura del 40%, entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Unico 2016, la seconda entro il 30 novembre 2016 nella restante misura del 60%. Il versamento di novembre deve essere effettuato con il modello F24 utilizzando il codice tributo 4034 - Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2016.

IRES L’acconto relativo all’Ires, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare deve essere determinato nella misura del 100% dell’imposta relativa al periodo d’imposta precedente, al netto dei crediti d’imposta e delle ritenute alla fonte. Qualora l’ammontare d’imposta complessivamente dovuta per il periodo d’imposta precedente risulti: - pari o inferiore a € 20,66 l’acconto per il periodo d’imposta 2016 non è dovuto; - superiore a € 20,66 ma inferiore a € 257,52 l’acconto per il periodo d’imposta è dovuto in unica rata da versare entro il 30 novembre 2016 ovvero entro l’undicesimo mese dell’esercizio; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate. Il rigo da considerate al fine di verificare se è dovuto o meno l’acconto è l’importo indicato al rigo RN 17 di Unico 2016 SC o RN 28 di Unico 2016 ENC. L’acconto relativo alla seconda o unica rata si deve versare: - entro il 30 novembre 2016 per i soggetti aventi esercizio sociale o il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; - nel corso dell’undicesimo mese del periodo d’imposta per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare. Il versamento deve essere eseguito esclusivamente tramite modello F24 telematico indicando il codice tributo 2002 - Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2016.

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I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono barrare l’apposita casella, posta in alto a destra del modello F24, e indicare nella colonna “anno di riferimento” il primo dei due anni solari interessati.

IRAP L’acconto Irap deve essere effettuato seguendo le stesse regole previste per le imposte sui redditi. Per i contribuenti che utilizzano il metodo storico l’acconto sarà determinato secondo le modalità di seguito indicate. Persone fisiche, se l’ammontare dell’imposta dovuta per il 2015 risultava: - pari o inferiore a € 51,65 non è dovuto acconto; - superiore a € 51,65 ma inferiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2016; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate, la prima pari al 40% e la seconda pari al 60% del 100% del tributo relativo al periodo precedente. Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2016. Società personali e soggetti equiparati, se l’ammontare d’imposta dovuta per l’anno 2015 risultava: - pari o inferiore a € 51,65 l’acconto non è dovuto; - superiore a € 51,65 ma inferiore a € 257,52, l’acconto è dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2016; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate, la prima pari al 40% e la seconda pari al 60% del 100% del tributo relativo al periodo precedente. Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2016. Società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali, in questo caso il periodo d’imposta può anche non coincidere con l’anno solare, se l’ammontare dell’imposta dovuta per il periodo precedente è: - pari o inferiore a € 20,66 l’acconto non è dovuto; - superiore a € 20,66 ma inferiore a € 257,52 l’acconto per il periodo d’imposta è dovuto in unica rata da versare entro il 30 novembre 2016; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate, la prima pari al 40% la seconda pari al 60% del 100% del tributo relativo al periodo precedente.

Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2016. Il versamento in tutti i casi deve essere fatto tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 3813 - Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2016.

RIDETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI In particolari casi specificatamente previsti dalla norma, si rende necessario ricalcolare gli acconti determinati con il metodo storico. I casi sono di seguito indicati. - Super ammortamenti i soggetti che effettuano o hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi dal 25 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, hanno la possibilità di incrementare il costo di acquisizione del 40% al fine di calcolare, esclusivamente fiscalmente, maggiori quote di ammortamento o canoni di leasing. Per questi soggetti l’acconto dovuto per il 2016 deve essere calcolato senza considerare la maggiorazione. In definitiva si rende necessario ricalcolare il reddito del 2015 senza considerare la maggiorazione del 40%. - Redditi dei terreni per il calcolo degli acconti non si deve considerare l’ulteriore rivalutazione del 10% sui redditi dei terreni dei coltivatori diretti e IAP per l’anno 2015. - Locazioni a inquilini disagiati per il calcolo degli acconti non si deve considerare il beneficio della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del canone di locazione in caso di sospensione legale degli sfratti. - Distributori carburante la deduzione forfettaria riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti non deve essere considerata per il calcolo dell’acconto con il metodo storico. - Noleggio occasionale imbarcazioni in questi casi l’acconto deve essere calcolato includendo gli imponibili che nell’esercizio precedente sono stati assoggettati all’imposta sostitutiva del 20%.

CALCOLO DELL’ACCONTO CON IL METODO PREVISIONALE Oltre al criterio del metodo storico sopra descritto, è possibile determinare l’acconto in base all’ammontare del tributo presumibilmente dovuto per l’anno in corso, sempre al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute alla fonte. In questo caso il contribuente, qualora ritenga che l’imposta dovuta per il periodo in corso sarà inferiore rispetto all’anno precedente, può:

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- eseguire un versamento d’acconto inferiore a quello dovuto, calcolandone l’importo in funzione della minore imposta dovuta; - non effettuare alcun versamento, qualora ritenga di non dover versare alcuna imposta per il periodo d’imposta in corso. La scelta del metodo riguarda la singola imposta, pertanto lo stesso contribuente potrà utilizzare il metodo storico per l’Irap e quello previsionale per l’Ires e viceversa. L’acconto da versare, a consuntivo dovrà corrispondere almeno alle percentuali di acconto previste per l’anno in corso. Se si utilizza il metodo previsionale, è necessario procedere con la massima cautela perché l’eventuale minor versamento comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa e il versamento degli interessi.

CONSOLIDATO E TRASPARENZA L’articolo 6 del decreto 9 giugno 2004, relativo alle modalità attuative del consolidato nazionale, ha trasferito sul soggetto consolidante gli obblighi di versamento degli acconti. La disciplina transitoria contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 344/2003, prevede che in caso di versamento degli acconti con il metodo previsionale, ciascun partecipante alla tassazione di gruppo, deve determinare il dovuto senza considerare l’opzione per il consolidato. In pratica se l’opzione è già stata esercitata, il versamento farà capo alla consolidante, la quale dovrà considerare come imposta del periodo precedente, la sommatoria di quella indicata nelle dichiarazioni dalle società stesse. Per quanto riguarda il regime della trasparenza, per il primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla società partecipata. Se si sceglie il metodo previsionale, si dovrà considerare l’imposta che si sarebbe determinata in assenza dell’opzione. Gli acconti versati dalla società trasparente saranno poi scomputati dai soci, in base alle rispettive percentuali di partecipazione agli utili. Per quanto riguarda i soci della società trasparente, potranno prendere in considerazione gli effetti della trasparenza, come ad esempio l’imputazione delle perdite della società controllata.

CEDOLARE SECCA I contribuenti che nel 2015 hanno optato per il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi di locazione di fabbricati ad uso abitativo “cedolare secca” sono tenuti al versamento del relativo acconto. L’acconto per la cedolare secca è unitario,

vale a dire che si rende necessario sommare tutti gli importi della cedolare secca dovuta per ogni contratto di locazione per il quale sia stata esercitata la relativa opzione nel periodo di riferimento. Ricordiamo che la cedolare secca prevede due aliquote: - 10% per i contratti a canone concordato; - 21% per i contratti a canone libero. Nel caso in cui l’anno di prima applicazione della cedolare secca sia anche il primo anno di possesso dell’immobile, non è dovuto acconto, considerato che il relativo reddito nel precedente periodo d’imposta non è stato assoggettato a tassazione. In questi casi è possibile ricorrere al metodo previsionale in considerazione del fatto che nell’anno successivo i redditi da locazione di tali immobili non concorreranno alla formazione del reddito imponibile Irpef. Qualora nel 2016 si utilizzi la cedolare secca solo per una parte dell’anno, per il calcolo dell’acconto Irpef non si deve considerare il reddito fondiario dei relativi immobili nella corrispondente parte del 2016. La misura dell’acconto della cedolare secca è del 95% dell’importo evidenziato nel rigo RB12 campo 3, del modello Unico 2016 e deve essere determinato utilizzando le solite regole previste per l’Irpef, vale a dire che se l’imposta sostitutiva: - è pari o inferiore a € 51,65 non si versa l’acconto; - superiore a € 51,65 ma inferiore a € 271,07 l’acconto, pari al 95%, è dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2016; - superiore a € 271,07 l’acconto è dovuto in due rate, la prima pari al 40% e la seconda pari al 60% dell’95%. Il versamento deve essere fatto tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 1841 – Acconto cedolare secca - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2016.

ACCONTO IVIE E IVAFE Il versamento dell’imposta IVIE e IVAFE deve essere effettuato con le medesime regole previste ai fini Irpef. Per il 2016 conseguentemente l’acconto è dovuto se l’importo di rigo RW6, campo 1, per l’IVAFE ovvero RW7, campo 1 per l’IVIE del modello Unico 2016 è pari o superiore a € 51.65 ed il versamento deve essere effettuato: - in unica soluzione entro il 30 novembre 2016 se detto importo non supera € 257,52; - in due rate, la prima del 40% e la seconda entro il prossimo 30 novembre 2016, se l’importo è superiore a € 257,52.

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I codici tributo per IVIE e IVAFE sono rispettivamente: - 4045 - Acconto imposta patrimoniale immobili all’estero - IVIE; - 4048 - Acconto imposta patrimoniale attività finanziarie estere - IVAFE.

SOCIETÀ DI COMODO Con riferimento alle società di comodo, dal 2012 opera una maggiorazione dell’Ires del 10,50%. Ai fine della determinazione dell’acconto per il 2016 le imprese interessate a questa disciplina dovranno tener conto anche di tale maggiorazione utilizzando il codice tributo 2019.

COMPENSAZIONE E’ possibile compensare gli importi dovuti come acconti, sia con crediti Irpef, Irap e Iva risultanti dalla dichiarazione unificata dell’anno precedente sia con crediti contributivi ammessi in compensazione. In questi casi, qualora si proceda attraverso la compensazione orizzontale, sarà necessario presentare il modello F24 anche nel caso non sia dovuta, a seguito della compensazione, alcuna imposta. Si ricorda che il limite massimo di compensazione è pari a € 700.000. Sono esclusi da tale limite le compensazioni verticali e i crediti d’imposta riconosciuti a seguito di specifiche agevolazioni. Per le imprese sub – appaltatrici che realizzano operazioni rientranti nel reverse charge per almeno l’80% del volume d’affari, il limite di cui sopra è elevato a un milione di euro. Si ricorda che per compensare orizzontalmente crediti Irpef, Ires, Irap, imposte sostitutiva e ritenute alla fonte di importi superiori a 15.000 euro, è necessaria l’applicazione del visto di conformità alla relativa dichiarazione.

OMESSO E INSUFFICIENTE VERSAMENTO Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto è dovuta una sanzione amministrativa nella misura del 30% dell’ammontare non versato, oltre agli interessi moratori. Qualora non si siano effettuati i versamenti nei termini, è possibile regolarizzare l’operazione, anche successivamente alla scadenza del termine ordinario utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso. In questo caso la sanzione è ridotta nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e fino al 14° giorno dalla scadenza, dell’1,5% qualora il versamento sia eseguito dal 15° giorno successivo alla scadenza ed entro il termine di trenta giorni e nella misura dell’1,67% in caso di regolarizzazione entro novanta giorni e del 3,75% se la regolarizzazione avviene dopo i novanta giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione concernente l’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. La regolarizzazione potrà avvenire anche successivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva o successivamente entro i termini dell’accertamento versando rispettivamente le sanzione del 4,29% e del 5%. Naturalmente oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, andranno versati, anche gli interessi moratori fissati, dal 1° gennaio 2016, nella misura dello 0,2%.

RATEIZZAZIONE Si ricorda che l’acconto del 30 novembre 2016 non è rateizzabile.

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Il modello IPEA diventa telematico PER LO SCOMPUTO DELLE PERDITE IN SEDE DI ACCERTAMENTO L’art. 42 comma 4 del DPR 600/73 prevede la possibilità di scomputare eventuali perdite pregresse da imponibili conseguenti ad accertamenti ordinari o con adesione. Per procedere alla compensazione tuttavia, il contribuente è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle entrate apposita istanza tramite il modello IPEA. Il modello deve essere trasmesso a seguito di: - notifica di un avviso di accertamento ex art. 42 del DPR 600/73; - richiesta di accertamento con adesione ex art. 6 comma 2 del D.Lgs. 218/97 dopo la notifica di un avviso di accertamento; - accertamento con adesione avviato sia dal

contribuente che dall’amministrazione finanziaria prima della notifica dell’avviso di accertamento ex artt. 6, comma 1) e 5, comma 1) del D.Lgs. 218/97. La presentazione del modello consente quindi ai contribuenti di ridurre i maggiori imponibili accertati dall’ufficio, utilizzando le perdite pregresse disponibili del contribuente. Con provvedimento 12 ottobre 2016, l’Agenzia delle entrate ha istituito un nuovo modello IPEA e previsto che il suo invio sia esclusivamente telematico. Il nuovo modello oltre al frontespizio e al quadro US, presenta conseguentemente anche il quadro relativo all’impegno alla trasmissione telematica. Il vecchio modello cartaceo potrà continuare ad essere inviato tramite Pec fino all’11 dicembre 2016. Dal 12 dicembre 2016 l’invio dovrà essere effettuato esclusivamente in forma telematica direttamente da parte del contribuente, oppure tramite un intermediario abilitato.

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Il crowdfunding

PIATTAFORMA ON LINE PER IL FINANZIAMENTO

a cura di RestartAge Crowdfunding for Growth, start up neocostituita per lo sviluppo del crowdfunding Il crowdfunding (dall’inglese crowd, folla e fun-

COME FUNZIONA IL CROWDFUNDING? Le piattaforme di crowdfunding sono siti web che consentono l’interazione tra i richiedenti finanziamento ed un ampio pubblico (il crowd ovvero la folla). Attraverso la piattaforma di crowdfunding è possibile proporre progetti e raccogliere finanziamenti dalla comunità. Le aziende che richiedono un finanziamento tramite il crowdfunding si vedono di solito chiedere il pagamento di una commissione dalle piattaforme se la campagna di raccolta fondi ha avuto successo.

ding, finanziamento) è un modo di raccogliere denaro per finanziare progetti e imprese. Esso consente ai richiedenti finanziamento di raccogliere denaro da un gran numero di persone attraverso piattaforme online. Il crowdfunding è usato per lo più da start-up o da imprese in espansione quale modalità di accesso a finanziamenti alternativi. È un modo innovativo per reperire finanziamenti per nuovi progetti, attività imprenditoriali o idee. Può essere anche un modo per radunare una comunità intorno all’offerta. Grazie alla forza della comunità online potete anche acquisire utili conoscenze sul mercato e raggiungere nuovi clienti.

In cambio le piattaforme di crowdfunding forniscono un servizio sicuro e di facile uso. Molte piattaforme funzionano secondo un modello massimalista (tutto o niente). Ciò significa che se raggiungete il vostro obiettivo ricevete il denaro, altrimenti ciascuno riceve indietro il suo, senza patemi e senza perdite finanziarie. Vi sono diversi tipi di crowdfunding a seconda delle modalità di compensazione dei finanziatori. Le più comuni tipologie usate dalle start-up con fini di lucro sono: equity crowdfunding, reward crowdfunding e lending crowdfunding.

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Autotrasporto c/t. Contributi agli investimenti 2015 AMMISSIONE IMPRESE BENEFICIARIE. DOCUMENTAZIONE FINALE

Si segnala che, in relazione alla domanda per i contributi agli investimenti 2015 (non, evidentemente, 2016) delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha iniziato a inviare, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), le prime raccomandate di ammissione alle imprese beneficiarie. Con tali comunicazioni il Ministero precisa anche l’importo del contributo spettante a ciascuna im-

presa beneficiaria e chiede alle medesime di fornire, a stretto termine, una serie di documenti. Alla luce di quanto sopra si invitano tutte le imprese beneficiarie a rispondere tempestivamente alle richieste ricevute via PEC, tramite analoga PEC da inviare alla Divisione 1 della Direzione generale trasporti stradali (dg.ts-div1@pec-mit.gov. it), anche al fine di consentire il completamento dell’istruttoria e accelerare l’erogazione del contributo. Questo avverrà in via principale mediante riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare con il modello F24 o, in alternativa e su indicazione espressa dell’impresa, come accredito dell’importo in conto corrente. Per altre informazioni o qualsivoglia problema le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Autotrasporto c/t. Contributi per gli investimenti 2016 DIRAMATA LA CIRCOLARE MINISTERIALE DI ISTRUZIONI E CHIARIMENTI Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in epigrafe (vedi, da ultimo, la circolare associativa prot. n. 278/AdT del 24 ottobre 2016) per segnalare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità (di seguito Ministero) ha diffuso la nota prot. 0019899 dell’8 novembre 2016 recante le istruzioni operative per la presentazione della domanda di contributo di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2016, n. 243. Di essa si richiamano i passaggi salienti, senza ripetere i contenuti dello strumento agevolativo, abbondantemente illustrati nelle precedenti comunicazioni associative.

AVVIO DELL’INVESTIMENTO Il Ministero precisa che per “avvio dell’investimento”, il quale deve intervenire a partire dal 17 settembre 2016, deve intendersi la stipulazione di un atto giuridicamente vincolante per ambo le parti, quale un contratto di acquisto o altro atto unilaterale vincolante (proposta di acquisto, ordinativo, et c.) che produca per le parti effetti obbligatori e con il quale una parte si impegna al pagamento del prezzo allorché il venditore o fornitore sia nelle condizioni di trasferire la disponibilità del veicolo. Non sono considerati vincolanti e, quindi, non costituiscono un avvio dell’investimento utile per richiedere contributi i preventivi o, più in generale, gli atti con cui il venditore reclamizza i propri prodotti. In ogni caso, il contratto deve essere datato, ai fini di una corretta verifica della data di avvio, deve essere sottoscritto dal titolare o dal rappresentante dell’impresa e recare in modo analitico i costi dell’operazione, che dovranno trovare corrispondenza nella fattura.

PROVA DEL PAGAMENTO DEL PREZZO E CASI PARTICOLARI Il d.m. 19 luglio 2016 prescrive che, contestualmente alla domanda, l’impresa è chiamata a dimostrare di aver concluso l’investimento attraverso la prova dell’integrale pagamento del corrispettivo e di aver immatricolato il veicolo ovvero di averlo richiesto al competente ufficio provinciale della Motorizzazione civile. Sul punto il Ministero ha precisato che: - la prova dell’avvenuta immatricolazione o presentazione della relativa richiesta entro il termine di conclusione dell’investimento e di invio della domanda (15 aprile 2017) si ha mediante la ricevuta rilasciata dall’ufficio periferico della Motorizzazione; - la prova della corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei veicoli con quanto richiesto dal d.m. 19 luglio 2016 si ha esclusivamente attraverso l’attestazione del costruttore; - la prova dei costi sostenuti si ha attraverso il rendiconto (fattura quietanzata); - la prova della contestuale radiazione di un veicolo di categoria ecologica inferiore ad Euro 6 si ha ove le relative procedure si collochino in data non anteriore a quella dell’entrata in vigore del medesimo decreto (17 settembre 2016, v. anche infra). Nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, per effetto della quale la proprietà del bene da parte dell’utilizzatore si perfeziona soltanto con il pagamento integrale dei canoni pattuiti, l’impresa dovrà dimostrare, contestualmente alla presentazione della domanda, il pagamento dei canoni sin lì versati e in scadenza alla data ultima di presentazione della stessa. “La prova del pagamento dei canoni di leasing – recita la nota ministeriale - può essere fornita con la fattura rilasciata dalla società di leasing all’utilizzatore, regolarmente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati a favore della suddetta società. In mancanza, la commissione disporrà l’esclusione dell’impresa dal beneficio.” Il Ministero equipara, poi, la vendita con riserva di proprietà o con patto di riservato dominio - con cui il compratore acquista la proprietà del bene con il pagamento dell’ultima rata - alla locazione finan-

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ziaria, a condizione che il nominativo dell’utilizzatore figuri sulla carta di circolazione del veicolo.

LA CONTESTUALITÀ DELLA RADIAZIONE DI VEICOLI DI CATEGORIA ECOLOGICA INFERIORE A EURO 6 A FRONTE DELL’ACQUISIZIONE DI VEICOLI DI CATEGORIA ECOLOGICA EURO 6 La condizione della contestualità della radiazione di veicoli di massa complessiva pari o superiore a 11,5 t categoria ecologica inferiore a Euro 6 a fronte dell’acquisizione di veicoli di categoria ecologica pari a Euro 6 di pari massa si intende rispettata quando le procedure della radiazione si collochino nell’arco temporale compreso tra l’entrata in vigore del dm 19 luglio 2016 (17 settembre 2016) e la data di presentazione della domanda di ammissione ai benefici, avente scadenza ultima il 15 aprile 2017. Sempre a proposito della radiazione, il Ministero ha chiarito che le operazioni di acquisizione e di radiazione devono essere intraprese dallo stesso soggetto, non essendo ammissibile l’eventualità che vengano intraprese da soggetti distinti seppur legati da vincoli societari. A questo fine, rileva la concordanza del numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale (REN) o all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi di chi pone in essere tali operazioni.

CALCOLO DEI COSTI AMMISSIBILI Il Ministero ricorda che, laddove l’importo del

contributo non sia predefinito, come nel caso del contributo espresso in percentuale sulle spesse ammesse, “dall’importo dei costi ammissibili, quale risulta dal contratto, dall’ordinativo e soprattutto dalla fattura, devono essere detratti i corrispettivi di eventuali permute effettuate a favore dello stesso fornitore e dell’IVA.” Pertanto, continua la nota ministeriale “le operazioni di permuta devono sempre essere evidenziate nel contratto e nella fattura onde consentire all’Amministrazione di tenerne conto ai fini del corretto calcolo dei costi sostenuti e dell’importo del contributo.”

POSSIBILITÀ DI CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI Il Ministero esclude che gli incentivi di cui al d.m. 19 luglio 2016 possano cumularsi con altre agevolazioni configurabili come “aiuti di Stato”, insistenti sulle medesime tipologie di investimenti e sui medesimi costi e, segnatamente, con quelle previsti dalla “legge Sabatini”; circostanza, peraltro, già precedentemente chiarita. Per contro, Il Ministero riconosce la cumulabilità con il “superammortamento” previsto dalla legge 28 dicembre 2015 (legge di stabilità del 2016), art. 1, co. 91, in quanto questo costituisce un’agevolazione di carattere generale priva del requisito della selettività e che, quindi, non può essere assimilata a un “aiuto di Stato”. Per il testo della nota e altre informazioni sui contributi in oggetto le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)

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Lavoro accessorio nate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.

ULTERIORI CHIARIMENTI MINISTERIALI

Diamo notizia delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro con la nota n. 20137 del 2 novembre 2016, relative alla comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro introdotta con il correttivo al Jobs Act ovvero il D.Lgs. n. 185/2016 con decorrenza dall’8 ottobre 2016. La nota segue e implementa la circolare n. 1 dell’Ispettorato nazionale del lavoro di data 17 ottobre 2016. Va ricordato come sia obbligatoria in ogni caso la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’INPS (v. ML nota 25 giugno 2015, n. 3337 e INPS circ. n. 149/2015). Al fine dell’adempimento previsto dall’art. 49 del Decreto Legislativo n. 81/2016, il committente dovrà, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail al competente Ispettorato del lavoro, tramite l’indirizzo di posta elettronica creato appositamente ed indicato nella citata circolare, nonché nella nostra comunicazione prot. n. 273 del 24 ottobre 2016. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. 1) Nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l’attività per tutta la settimana dal lunedì al venerdì i committenti non agricoli o professionisti devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo giorno ovvero possono effettuare un’unica comunicazione? Nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giorPAG. 23 - APINFORMA / Lavoro - numero 19 - 31 ottobre 2016

2) I datori di lavoro agricoli come devono effettuare la comunicazione? La comunicazione per i datori di lavoro agricoli presenta contenuti parzialmente diversi rispetto a quella degli altri committenti. Può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale “fino a tre giorni” e non è necessario comunicare gli orari di inizio e fine dell’attività. 3) Per il prestatore che svolge l’attività in un’unica giornata ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – occorre effettuare due comunicazioni distinte oppure risulta sufficiente un’unica comunicazione? È sufficiente effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa. 4) Le variazioni e/o modifiche devono essere comunicate almeno sessanta minuti prima delle attività cui si riferiscono? La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi: - se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività lavorativa; - se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione; - se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario; - se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario; - se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore;


- se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi; - se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata. 5) La mancata comunicazione della variazione viene sanzionata con la medesima sanzione prevista per la mancata comunicazione? Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell’obbligo di comunicare entro 60 minuti dall’inizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione di cui all’articolo 49, comma 3, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e dà luogo, pertanto, all’applicazione della relativa sanzione. 6) Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell’INPS né la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro si procede esclusivamente con il provvedimento di maxi sanzione per lavoro “nero” oppure occorre contestare anche la mancata comunicazione? Si procede esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero in quanto la mancata comunicazione risulta assorbita dalla prima. 7) I soggetti che, pur in possesso di partita IVA, non sono imprenditori (P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, ONLUS ecc.) devono effettuare la comunicazione alla DTL competente per territorio?

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No. I soggetti indicati e gli altri soggetti che non rientrano nella nozione di imprenditore o professionista non sono tenuti ad effettuare la comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro, ma a provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell’INPS. 8) La comunicazione può essere effettuata da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato per conto dell’impresa? Sì. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ai sensi della L. n. 12/1979 possono effettuare le comunicazioni in questione per conto dell’impresa, ferma restando, come richiesto dalla circ. n. 1/2016 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, l’indicazione anche nell’oggetto della e-mail del codice fiscale e della ragione sociale dell’impresa utilizzatrice dei voucher. 9) Ogni comunicazione deve riguardare un singolo lavoratore al massimo? No, le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti. 10) Qual è la sede competente dell’Ispettorato dove inviare la comunicazione? È quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa il committente potrà comunque comprovare l’adempimento dell’obbligo. (FT)


Impianti di localizzazione GPS CHIARIMENTI SULL’INSTALLAZIONE SU VETTURE AZIENDALI

Con la circolare n. 2 del 7 novembre 2016, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative sull’utilizzo degli impianti di localizzazione satellitare GPS sulle vetture aziendali, chiarendo in particolare in quali casi l’installazione deve essere preceduta dalle formalità previste dall’art. 4, comma 1 della Legge 300/1970 (come modificato dall’art. 5, comma 2 del d.lgs. 185/2016), il quale richiede un preventivo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale o, in

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assenza, l’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del Lavoro. La nota evidenzia che, in linea generale, l’utilizzo di sistemi di geolocalizzazione ricade nella procedura prima descritta, trattandosi di elementi aggiuntivi non indispensabili per l’esercizio dell’attività lavorativa ma che rispondono a necessità ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza sul lavoro. Soltanto in casi del tutto particolari questi strumenti sono indispensabili per lo svolgimento della prestazione lavorativa (la quale, in assenza, non può essere espletata) per cui, ai sensi del successivo comma 2, art. 4 della Legge 300/1970, l’adozione non richiede le formalità prima citate: si tratta, ad esempio, del trasporto di portavalori superiore a 1,5 mln €, nel quale il ricorso a sistemi GPS è reso obbligatorio dalla specifica normativa. (C)


Energia elettrica

FORNITURA IN MERCATO LIBERO

Abbiamo rinnovato anche per l’anno 2017 l’accordo commerciale per la fornitura di energia elettrica alle condizioni di libero mercato. L’accordo si sviluppa attraverso un gruppo di acquisto organizzato dall’Associazione e permette alle Imprese Associate di approvvigionarsi di energia elettrica ad un prezzo economicamente vantaggioso. La scelta del fornitore per l’anno in corso si è indirizzata in favore di AMGA Energia & Servizi Srl, dopo aver preso in esame e valutato molteplici offerte. L’offerta, a prezzo fisso, è articolata per le utenze dotate di misuratore orario su 3 fasce così come definite dall’AEEG nella delibera n. 181/06: - F1: lunedì - venerdì dalle 8,00 alle 19,00; - F2: lunedì - venerdì dalle 7,00 alle 8,00 e dalle 19,00 alle 23,00, sabato dalle 7,00 alle 23,00; - F3: lunedì - sabato dalle 23,00 alle 7,00 e dalle 23,00 alle 24,00, domenica e festivi. L’offerta prevede l’applicazione del prezzo in base ai seguenti valori: - F1: 51,90 €/MWh; - F2: 52,50 €/MWh; - F3: 39,90 €/MWh. I prezzi di fornitura sopraesposti non comprendono: - oneri per le perdite di rete;

- corrispettivi per i servizi di dispacciamento come da delibera AEEG 111/06 e successive modifiche e/o integrazioni, trasmissione, trasporto e misura dell’energia elettrica; - componenti tariffarie A, UC, MCT, di pertinenza del mercato libero; - tasse, imposte o tributi applicabili al contratto o alla somministrazione di energia elettrica; - qualsiasi altro onere che le autorità competenti porranno a carico del cliente finale. I prezzi includono invece: - gli oneri relativi alla CO2 e certificati verdi; - gli oneri di sbilanciamento; - i benefici derivanti dall’assegnazione da parte di Terna/GRTN di energia di importazione e CIP 6; - il corrispettivo di non arbitraggio (art. 41 delibera AEEG 111/06) - il corrispettivo copertura costi trasporto CCT (art. 43 delibera AEEG 111/06). Non è prevista l’applicazione delle componenti UC1 e PPE, in quanto trattasi di utenze sul libero mercato. Le presenti condizioni economiche decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide fino al 31 dicembre 2017. Segnaliamo inoltre che AMGA Energia & Servizi Srl è in grado di formulare offerte di GAS naturale personalizzate in base alla tipologia di consumo e alle caratteristiche dei processi produttivi. Per l’adesione, che, ricordiamo, è aperta a tutte le Imprese Associate, oltre che per informazioni in merito alla convenzione, sarà sufficiente prendere contatto con il geom. Alan Bertoli dell’ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia dell’Associazione, tel. 0432 – 507377 - e-mail: sicurezza@confapifvg.it.

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(AB)


Energia

GAS: NUOVI CONTROLLI PER LA SICUREZZA DEI CONSUMATORI Al via la campagna annuale di controlli “a sorpresa” dell’Autorità per assicurare il rispetto delle norme che garantiscono la qualità e la sicurezza del gas distribuito in rete ai consumatori. Nel corso delle ispezioni sarà infatti verificata la corretta odorizzazione del gas, essenziale per prevenire esplosioni o intossicazioni, e l’applicazione della regolazione su elementi come il potere calorifico superiore e la pressione di fornitura, fondamentali per garantire la sicurezza, ma anche la corretta contabilizzazione economica in bolletta del gas fornito. I controlli, che saranno effettuati presso 60 impianti di imprese di distribuzione, diffusi su tutto il territorio nazionale, saranno svolti per l’Autorità dagli esperti del Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza e dell’Azienda Speciale Innovhub - Stazioni Sperimentali per l’industria - Area Combustibili. Inoltre, dal 1° gennaio 2017, sarà ampliata e migliorata la già esistente polizza assicurativa per la copertura dei danni in caso di incidenti causati dal gas, che vedrà aumentare i massimali per risarcimento a cose o persone. L’Autorità da più di dieci anni promuove controlli

mirati su aspetti legati alla sicurezza del gas per contribuire a ridurre gli incidenti domestici. Il gas naturale, infatti, è inodore e deve obbligatoriamente essere miscelato con apposite sostanze perché assuma un odore caratteristico che consenta di individuare eventuali dispersioni; la mancata o insufficiente odorizzazione comporta responsabilità penali per i distributori proprio perché rende difficile localizzare fughe o perdite di gas. Dall’inizio dei controlli nel 2004 sono stati ispezionati quasi 700 impianti, identificando 37 casi di violazione dei limiti di legge per l’odorizzazione, con la denuncia dei distributori inadempienti all’Autorità giudiziaria (4 denunce nel 2015). Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a dicembre 2015 della nuova norma (UNI 71332:2014), la percentuale minima di odorizzante nel gas è stata fissata a un valore più elevato rispetto al passato, a maggiore tutela dei consumatori. Inoltre, sempre in materia di sicurezza dei consumatori gas, l’Autorità dal 1° gennaio 2017 ha rafforzato la polizza assicurativa a favore dei clienti finali in caso di incidenti provocati dall’uso di questo combustibile (deliberazione 223/2016/R/gas). Rispetto a quella finora in vigore, la nuova polizza, con costi individuabili in modo più chiaro in bolletta (attualmente 0,6 euro/anno), avrà una durata quadriennale e vedrà incrementati i massimali in caso di risarcimento per le sezioni incendio e infortuni. La deliberazione 389/2016/E/gas è disponibile sul sito www.autorita.energia.it (C)

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Sostanze chimiche

IL PORTALE REACH

Il portale “REACH - Prodotti Chimici: informiamo i cittadini”, nasce dall’esigenza di coordinare e rendere accessibili al pubblico, le informazioni sulle attività del Comitato tecnico di Coordinamento per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (regolamento REACH) composto da Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Mini-

stero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA, Istituto Superiore di Sanità - ISS e rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni. Il portale è quindi lo strumento attraverso il quale il Comitato tecnico di Coordinamento fornisce un’informazione puntuale, omogenea e dettagliata in materia di sostanze chimiche costituendo un’esperienza di coordinamento unica a livello europeo. Recentemente sullo stesso portale sono state pubblicate: la guida sulla divulgazione e riservatezza a norma del regolamento REACH e la guida per gli utilizzatori di sostanze chimiche sul posto di lavoro. Le stesse sono scaricabili in formato pdf al seguente indirizzo: www.reach.gov.it.

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(AB)


SOA: rinnovo per la Costruzioni Vidoni srl NUOVA SEDE AZIENDALE A MAJANO

Verifica triennale positiva per l’impresa Costruzioni Vidoni srl. L’azienda, gestita dal perito Corrado Vidoni, dalla moglie Cinzia Ceconi e dai figli Elia ed Elisa, recentemente si è trasferita nella nuova sede a Majano sulla strada Provinciale del Sottobosco numero 104 a Tiveriacco. L’impresa Costruzioni Vidoni srl, negli ultimi anni è cresciuta molto, rinnovando l’attestazione e qualificandosi per le categorie OG1 per la classifica III bis, OG3 per la classifica IV, OG6 e OG8 per la classifica IV bis, e OS21 per la classifica I. Potrà eseguire fino ad un importo di 1.800.000 Euro edifici civili e industriali (OG1): categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. Inoltre, potrà eseguire fino ad un importo di 3.098.400 Euro: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari (OG3), categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consenPAG. 29 - APINFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2016

tire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”. E’ abilitata ad eseguire fino ad un importo di 4.200.000 Euro: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (OG6) categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il “servizio idrico integrato” ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi; e opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (OG8) categoria che riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. Infine, potrà eseguire fino ad un importo di 309.600 Euro: opere strutturali speciali (OS21), categoria che riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Questa categoria comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)


Indicazioni per il calcolo della soglia di anomalia SORTEGGIO PER EVITARE CHE I CANDIDATI POSSANO PREDETERMINARE I PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA SOGLIA L’ANAC con Comunicato del Presidente del 5 ottobre 2016 ha dato le indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito «Codice»), l’Autorità ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti in merito alle modalità di calcolo delle soglie di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 del Codice, soprattutto per quanto concerne la lett. b). Sono stati segnalati anche casi di ricorso non corretto alla possibilità offerta dal comma 8 del medesimo articolo, ovvero l’esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, quando vi siano almeno dieci offerte valide. Con il comunicato l’ANAC intende fornire i seguenti chiarimenti. Il Codice, all’art. 97, comma 2, prevede che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, «la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno» tra i cinque criteri enucleati nelle lettere da a) a e). Questi criteri esplicati nell’articolo 97 prevedono i seguenti cinque metodi di calcolo: a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; PAG. 30 - APINFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2016

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra; c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento; d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento; e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all’atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4. Per quanto concerne le modalità di calcolo per i singoli criteri esposti l’ANAC rileva quanto segue.

CALCOLO DI CUI ALLA LETTERA A) Il metodo di cui alla predetta lettera a) riproduce quello previsto dall’art. 86, comma 1, d.lgs. 163/2006, tuttavia l’abrogazione dell’art. 121, comma 1, d.pr. 207/2010, senza che il relativo contenuto sia stato trasposto nel nuovo Codice, potrebbe determinare incertezze interpretative. Tale diposizione, infatti, stabiliva, che le offerte di uguale valore dovevano essere prese distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico, qualora nell’effettuare il calcolo del 10 per cento delle offerte da accantonare fossero presenti più offerte di eguale valore, le stesse dovevano essere accantonate al fine del successivo calcolo della soglia. Poiché è presumibile che diverse stazioni appaltanti continuino ad applica-



re tale “regola” per prassi amministrativa, appare importante ribadire che l’art. 121 citato è stato abrogato e che non è più possibile applicarlo. La scelta del legislatore si giustifica in base alla considerazione che l’accantonamento delle ali costituisce una mera operazione matematica, distinta, come tale dall’effettiva esclusione di concorrenti che superano la soglia di anomalia. Conseguentemente il mancato accantonamento di un’offerta identica a quella presentata da altro concorrente e accantonata per il calcolo della soglia di anomalia non produce discriminazione tra gli operatori economici ammessi alla gara.

CALCOLO DI CUI ALLA LETTERA B) Il metodo di cui alla predetta lettera b), suscita diversi problemi applicativi. In primo luogo così come formulata, la disposizione in esame appare priva dell’indicazione della grandezza rispetto alla quale va calcolato il menzionato 10%. Tenendo conto della formulazione degli altri metodi di calcolo e, in particolare, di quelli descritti alle lettere a) ed e), entrambi recanti la dizione «con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso» si ritiene che la lacuna in parola possa essere colmata mediante procedimento analogico, facendo riferimento a quanto disposto nelle lettere a) ed e). In altri termini la norma dovrebbe essere letta come di seguito indicato: «media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore, con esclusione del dieci per cento, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso». In secondo luogo, si ricorda che se la prima cifra dopo la virgola è dispari, la media dei ribassi deve essere ridotta percentualmente di un valore pari a tale cifra, mentre non è corretto ridurre tale media di un valore assoluto pari a detta cifra (altrimenti si potrebbe anche correre il rischio di ottenere una soglia di anomalia negativa).

CALCOLO DI CUI ALLA LETTERA C) E D) Con riferimento al calcolo dei criteri di cui alle lettere c) e d) si osserva che la soglia di anomalia calcolata sulla base dei ribassi assoluti o dei ribassi percentuali conduce ai medesimi risultati, per

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cui possono essere utilizzati indifferentemente i due metodi.

CALCOLO DI CUI ALLA LETTERA E) Con riferimento al criterio di cui alla lettera e) si rileva che la disposizione riproduce il calcolo di cui alla lettera a), a cui aggiunge un ulteriore passaggio, vale a dire la c.d. manipolazione della media degli scarti: una volta accantonate le ali, individuata la media e lo scarto medio delle offerte che superano la predetta media deve essere sorteggiato un coefficiente casuale da 0,6 a 1,4 da moltiplicare allo scarto quadratico medio (il metodo e) coincide con quello a) quando il coefficiente estratto è pari a 1). Poiché soprattutto per i metodi a) ed e) sono necessarie almeno 5 offerte da confrontare per poter calcolare la media e lo scarto medio delle offerte (non accantonate) che superano detta media, in assenza di una previsione normativa analoga a quella contenuta nell’art. 86, comma 4, del d.lgs. 163/2006, è necessario indicare nella documentazione di gara che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse. La facoltà di avvalersi dell’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8, è prevista esclusivamente per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. In tal caso nella documentazione di gara è opportuno indicare che non si procede all’esclusione automatica, ancorché sia previsto nel bando, qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a dieci. Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 97, comma 6, «La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa», anche se ciò non è espressamente previsto nella documentazione di gara. Infine, è opportuno prevedere, sempre nella documentazione di gara, che i calcoli per determinare la soglia di anomalia siano svolti fino a una determinata cifra decimale (per esempio terza o quarta) da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. (CS)


Nuovo Codice dei contratti (9a parte) NEL DIALOGO COMPETITIVO QUALSIASI OPERATORE ECONOMICO PUÒ CHIEDERE DI PARTECIPARE IN RISPOSTA A UN BANDO DI GARA Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è il nuovo Codice dei contratti in sostituzione del D.Lgs. 163/2006, il decreto è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016. In precedenza il Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2016 aveva approvato definitivamente il decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il nuovo Codice appalti, che conferma l’impianto del testo preliminare del 3 marzo scorso e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede una disciplina transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti. Il Governo recepisce quindi in un unico decreto, passando dagli oltre 2.000 articoli del vecchio codice agli attuali poco superiori ai 200, le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la delega e recependo le direttive europee nei tempi previsti al passo con gli altri paesi europei. Con questo articolo continuiamo ad approfondire le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti in particolare il capo II (articoli dal 59 al 65). PAG. 33 - APINFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2016

ART. 59 (SCELTA DELLE PROCEDURE) Nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l’innovazione, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo, e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E’ vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi: a) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili; 2) implicano progettazione o soluzioni innovative; 3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico; b) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili. In


tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti generali o di qualificazione che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara. Sono considerate inammissibili le offerte: a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’avviso con cui si indice la gara; b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse; d) che non hanno la qualificazione necessaria; e) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto. La gara è indetta mediante un bando di gara. Nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici, possono, in deroga, utilizzare un avviso di preinformazione. Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell’avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse.

PROCEDURA APERTA (ART. 60) Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni: a) l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara, PAG. 34 - APINFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2016

sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di preinformazione; b) l’avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.

PROCEDURA RISTRETTA (ART. 61) Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un’offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l’indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni: a) l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1 al Codice, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di preinformazione; b) l’avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. Le amministrazioni aggiudicatrici, possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi


dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la presentazione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte. 6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati è impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l’amministrazione aggiudicatrice può fissare: a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (ART. 62) Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente tutte le informazioni, fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l’oggetto dell’appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto e indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito dell’appalto e decidere se partecipare alla procedura. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell’invito. I termini sono ridotti nei casi previsti dalla procedura ristretta. Solo gli operatori economici invitati dall’amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un’offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con PAG. 35 - APINFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2016

gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici, non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l’accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o in altro documento di gara, l’amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di tale facoltà. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l’appalto.

USO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (ART. 63) Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione,


nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice; b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto; c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti: PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2016

a) qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni; c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime; d) per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali. E’, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest’ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta. Il progetto a base di gara indica l’entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall’avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell’appalto, ai fini dell’applicazione delle soglie comunitarie. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano


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gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

DIALOGO COMPETITIVO (ART. 64) Il provvedimento con cui le stazioni appaltanti, decidono di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti sono richiamati nella relazione unica sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo stesso. L’appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante, per la selezione qualitativa. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell’invito a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell’avviso di indizione di gara le loro esigenze e i requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso, nell’avviso di indizione o in un documento descrittivo. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell’appalto. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono informazioni che PAG. 38 - APINFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2016

possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara, nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando di gara o nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno tale opzione. La stazione appaltante prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi delle informazioni non possono avere l’effetto di modificare gli aspetti essenziali dell’offerta o dell’appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo e applicano, altresì, le seguenti disposizioni: a) i documenti alla base delle offerte ricevute possono essere integrati da quanto emerso nel dialogo competitivo; b) su richiesta della stazione appaltante possono essere condotte negoziazioni con l’offerente che risulta aver presentato l’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell’offerta attraverso il completamento dei termini del contratto. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) sopra in-


dicate si applicano qualora da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara, nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.

PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE (ART. 65) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per l’innovazione nelle ipotesi in cui l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori fissano i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare, in modo sufficientemente preciso da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura. Nel partenariato per l’innovazione qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa. L’amministrazione aggiudicatrice e l’ente aggiudicatore possono decidere di instaurare il partenariato per l’innovazione con uno o più operatori economici che conducono attività di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare alla procedura. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il partenariato per l’innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi PAG. 39 - APINFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2016

del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l’innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l’innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori negoziano le offerte iniziali e tutte le offerte successive presentate dagli operatori interessati, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate. Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l’innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore indica se si avvarrà di tale opzione. Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi alle capacità dei candi-


dati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione. Nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale. Nel caso di un partenariato per l’innovazione con più operatori, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non rivela agli altri operatori, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore nel quadro del partenariato, senza l’accordo dello stesso. Tale accordo

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non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi, riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori non deve essere sproporzionato rispetto all’investimento richiesto per il loro sviluppo. (CS)


Business News LE ULTIME INFORMAZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE RICEVUTE DA INFORMEST CONSULTING SRL VENEZIA, 2-3 DICEMBRE 2016: B2B INTERNAZIONALE NEL SETTORE AGRO-FOOD, TECNOLOGIE ALIMENTARI E TURISMO ENOGASTRONOMICO In qualità di partner del Consorzio Friend Europe della rete europea Enterprise Europe Network, INFORMEST Consulting promuove l’evento internazionale di brokerage LovEat 2016, che si svolgerà a Venezia, presso il centro eventi PalaExpo, nei giorni 2 e 3 dicembre prossimi. LovEat, manifestazione fieristica delle eccellenze e tipicità agroalimentari, delle tecnologie alimentari e del turismo enogastronomico ed esperienziale, coinvolge aziende italiane ed estere, con oltre 250 spazi espositivi. L’iniziativa è sostenuta dal progetto europeo Enterprise Europe Network e prevede l’organizzazione gratuita di incontri B2B fra imprese, distributori, importatori e start-up operanti nei settori coinvolti dall’iniziativa, offrendo concretamente agli operatori la possibilità di sviluppare nuove opportunità di business a livello internazionale. La partecipazione è gratuita; le iscrizioni sono aperte. Per ulteriori informazioni e per iscriversi si prega di inviare un’e-mail a: informestconsulting@friendeurope.it. Le aziende interessate possono registrarsi direttamente al link: www.een-matchmaking.com/Registration/loveat2016/regParticipant/edit/0?partner Id=347&tabs=1&landid=9.

AGGIORNATO IL SISTEMA BUSINESS GUIDE DI INFORMEST CONSULTING

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costituito da 25 Business Guide per i Paesi dell’Est Europa, Fed. Russa e C.S.I., e dell’Asia Centrale. Ciascuna Business Guide è redatta in lingua italiana, aggiornata annualmente dalla rete di professionisti esteri e fornisce informazioni economiche, legislative, fiscali, doganali e contrattuali di interesse per l’azienda che opera e vende all’estero: contratti di agenzia, marchi, brevetti, costituzione società e filiali, fiscalità e normative, contenziosi e arbitrati, regime delle proprietà, tutela degli investimenti, rapporti di lavoro, costi industriali, costo del lavoro, degli affitti di uffici e di stabilimenti, ecc. Per le sue caratteristiche di affidabilità, sicurezza delle fonti, livello degli aggiornamenti, le Business Guide sono l’unico strumento professionale presente sul mercato, utilizzato da alcuni primari gruppi bancari, associazioni industriali e di categoria, da commercialisti ed avvocati di impresa. Le Business Guide del sistema sono ora state aggiornate con importanti novità in vari Paesi in materia fiscale, di diritto del lavoro, certificazione prodotti per importazione, costi dei fattori produttivi. Invitiamo gli interessati a visionare le Business Guide dei mercati di interesse per affrontare in modo consapevole e professionale gli ostacoli presenti in quei mercati. Per maggiori informazioni potete visitare il sito http://store. informestconsulting.it/ o inviare una mail a: online@informestconsulting.it.

LE OPPORTUNITÀ DEL MERCATO KAZAKO E IL PROGRAMMA DI INSERIMENTO COMMERCIALE PER AZIENDE DELLA FILIERA ABITARE INFORMEST Consulting, attraverso l’expertise del proprio corrispondente in Kazakhstan e della propria rete di collaboratori, ha individuato concrete richieste da parte di general contractor, studi di progettazione, studi di architettura, importatori e distributori operanti nella filiera sistema casa collegate a progetti di costruzione in avvio nel Paese. I recenti approfondimenti diretti svolti con imprese locali di settore hanno confermato la presenza di concrete opportunità per le aziende italiane della filiera abitare interessate ad espandersi in tale mercato. Le importazioni del Kazakhstan

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collegate al sistema casa risultano sostanzialmente stabili nell’ultimo quinquennio, nonostante il calo registrato nel 2015 causato dalla svalutazione del tenge attuata dalla Banca Centrale per mitigare gli effetti del basso prezzo del petrolio. Considerati i benefici ottenuti dalle aziende italiane coinvolte nei programmi di sviluppo commerciale con il modello di gruppo, INFORMEST Consulting propone di attivare in Kazakhstan, a beneficio di un gruppo di aziende italiane non concorrenti tra loro dal punto di vista dei prodotti e servizi offerti, un analogo servizio nel comparto della filiera

abitare (arredamento, costruzioni, serramenti, idrotermosanitario, sistemi di condizionamento, ecc.). L’attività operativa sul mercato estero sarà svolta in modo congiunto a beneficio delle imprese partecipanti, e compatibilmente con la loro tipologia di prodotti, al fine di ottenere un significativo risparmio di costi nelle attività di promozione e di trasferte sul territorio kazako. Le aziende interessate a ricevere maggiori informazioni possono contattare il dr. Matteo Rosina presso di uffici INFORMEST Consulting di Portogruaro, m.rosina@ informestconsulting.it.

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concessionaria esclusiva per la pubblicitĂ su questa testata 0432 505 900 / ufficio@scriptamanent.sm / www.scriptamanent.sm


Scambi fra Soci

AFFITTO RAMO D’AZIENDA

Il Commissario Giudiziale dr. Federico Borean del Concordato Preventivo ACHEO SRL, società esercente l’attività di produzione e commercializzazione di cucine, ci chiede di divulgare il seguente avviso.

È stata disposta l’apertura del procedimento competitivo volto alla ricerca di interessati all’affitto del ramo d’azienda (attività di produzione e commercializzazione di cucine di alta gamma) della ACHEO SRL per la durata di 1 anno, il tutto come meglio descritto nella istanza di affitto di ramo d’azienda di data 12 ottobre 2016 e nei relativi allegati. Chi fosse interessato ad avere i documenti contatti l’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.

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(CS)


Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari

AGRICOLTURA BIOLOGICA Biologico Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto che modifica il decreto 27 novembre 2009, recante: «Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici».

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi. Cancellazione varietà Colza Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la cancellazione di varietà di colza dal registro nazionale su richiesta del responsabile. Fagiolo rampicante Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di una varietà da conservazione di fagiolo rampicante al relativo registro nazionale. Iscrizione varietà Colza Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà di colza al relativo registro nazionale.

Blue Tongue Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) - Errata corrige Dispositivo Dirigenziale DGSAF n. 24191 del 20 ottobre 2016.

Purezza varietà specie agrarie Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

Produzione semiconserve Il Ministero della Salute ha pubblicato un chiarimento alla richiesta di parere sull’inquadramento normativo per la produzione di semiconserve a base di uova di quaglia.

Varietà mais Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di una varietà da conservazione di mais al relativo registro nazionale.

Centri Imballaggi Il Ministero della Salute ha pubblicato la lista dei centri di imballaggio attivi.

Varietà Ortive Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto concernente la cancellazione di varietà ortive dal registro nazionale.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Caratteri minimi specie piante agricole e ortaggi La Commissione Europea ha pubblicato la direttiva 2016/1914 recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell’articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui

Specie Ortaggi La Commissione Europea ha pubblicato il catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi, sesto complemento alla XXXIV edizione integrale. Specie di piante agricole La Commissione Europea ha pubblicato il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agri-

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cole, settimo complemento alla trentaquattresima edizione integrale. Olio di girasole La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento relativo all’approvazione della sostanza di base olio di girasole a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.

COMMERCIO Bando grandi progetti - risorse FRI Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il comunicato relativo al decreto 11 ottobre 2016 recante il differimento dei termini di presentazione delle domande di agevolazione relative al bando «grandi progetti di ricerca e sviluppo - risorse FRI». Bando grandi progetti Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il comunicato relativo al decreto 11 ottobre 2016 concernente le modalità e i termini di presentazione delle domande di agevolazione relative al bando «grandi progetti di ricerca e sviluppo - risorse PON IC».

NORMATIVA CODICISTICA Contrasto sfruttamento lavoro E’ stata pubblicata la legge concernente le disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Elenco Consorzi Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99. Marroni del Monfenera Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione dell’indicazione geografica protetta «Marroni del Monfenera». WEST WALES CORACLE CAUGHT SALMON Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la domanda di registrazione della denominazione «WEST WALES CORACLE CAUGHT SALMON».

Elenco DOP e IGP Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 9 novembre 2016). Radicchio Variegato di Castelfranco Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il comunicato relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione dell’indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco». Tome des Bauges DOP La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tome des Bauges (DOP)] Anguria Reggiana IGP La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Anguria Reggiana (IGP)].

VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Piano nazionale controllo Il Ministero della Salute ha pubblicato il piano nazionale di controllo ufficiale delle micotossine negli alimenti anni 2016-2020. oOo

DATI DI MERCATO 42a, 43a E 44a SETTIMANA (DAL 17 AL 23 E DAL 24 AL 30 OTTOBRE, DAL 31 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE 2016) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame;

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ortaggi e patate; oli vegetali; ovicaprini; ittico; semi oleosi; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate.

RASFF RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Dati relativi alla settimana n. 44, dal 31 ottobre al 6 novembre 2016 Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 44 notifiche, di cui 10 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Una sola allerta avviate dall’Italia, relativa a presenza di mercurio oltre i limiti in pesce Istiompax indica proveniente dalla Spagna.

Dati relativi alla settimana n. 45, dal 7 al 13 novembre 2016 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 58 notifiche, di cui 15 allerte, effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Tre allerte avviate dall’Italia: 1. rischio di rottura per bottiglie contenenti soft drink prodotte in Italia e distribuite in Francia; 2. anatre eviscerate congelate, provenienti dall’Ungheria e distribuite in Italia, per contaminazione da Salmonella typhimurium; 3. selvaggina congelata, proveniente dalla Slovenia e distribuita in Italia, contaminata da piombo. La Spagna ha avviato un’allerta per un integratore alimentare prodotto in Italia contenente molecole sildenafil thiono analoghe.

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Autotrasporto. Locazione e comodato di veicoli CIRCOLARE MINISTERIALE RIEPILOGATIVA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI

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PREMESSA Per l’importanza e la frequenza dei problemi di carattere operativo circa l’utilizzo di veicoli per il trasporto di cose, in conto terzi e in conto proprio, acquisiti in locazione o comodato senza conducente si ripropone un testo pubblicato su Apinforma n. 6/2015 a illustrazione della circolare prot. n. 5681 del 16 marzo 2015 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità (di seguito Ministero) ha inteso riepilogare in un unico testo le fattispecie per le quali è consentita, alla luce della disciplina di settore, la locazione e il comodato di veicoli industriali senza conducente con le relative formalità. La circolare non intende introdurre formalità aggiuntive rispetto a quanto già noto, proponendosi invece l’obiettivo di “offrire un riepilogo delle disposizioni che regolamentano la materia, individuando in maniera analitica le fattispecie ammissibili di disponibilità temporanea dei veicoli utilizzati per l’autotrasporto professionale o, nel caso del conto proprio, per i veicoli utilizzati in attività di trasporto complementari ed accessorie ad altra attività esercitata a titolo principale”. Finisce, alfine, per configurare una vera e propria guida alla locazione e al comodato dei veicoli industriali. Per questo la si propone in maniera quasi integrale. Ciò detto, Il Ministero ha preventivamente riepilogato le principali disposizioni vigenti in materia di locazione e di comodato senza conducente e, cioè: - la disciplina dell’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, che vieta la cessione di veicoli a titolo di sublocazione o subcomodato; - le soglie minime previste dalla disciplina sull’accesso al mercato (acquisizione di almeno due veicoli, per le imprese autorizzate all’esercizio con veicoli di massa complessiva superio-

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re a 1,5 t e fino a 3,5 t e acquisizione di veicoli per una massa complessiva non inferiore a 80 t per le imprese autorizzate all’esercizio con veicoli di massa superiore a 3,5 t), soglie che non possono raggiungersi con veicoli presi in locazione o in comodato; la locazione di veicoli industriali di massa superiore alle 6 t, che è ammessa soltanto fra imprese iscritte all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi (Albo) e al Registro elettronico nazionale (REN); la locazione senza conducente di veicoli fino a 6 t di massa complessiva a pieno carico e di veicoli a uso speciale, che è ammessa nell’autotrasporto di cose in conto proprio (art. 82 del codice della strada, c.d.s.); le disposizioni sull’utilizzo dei veicoli in locazione senza conducente da parte delle imprese di autotrasporto conto terzi contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, art. 12 (presenza a bordo del veicolo del contratto di locazione a prescindere dalla sua durata); le disposizioni della direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2006/1/CE del 12 gennaio 2006 relativa all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada nelle relazioni internazionali di traffico, la quale prescrive l’obbligo della presenza a bordo del veicolo del contratto scritto di locazione e, se il conducente non è il titolare dell’impresa locataria, del contratto di lavoro o dell’ultima busta paga; le uniche forme di disponibilità nell’utilizzo di veicoli di massa complessiva superiore a 6 t nell’autotrasporto di cose in conto proprio, dettate dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 31, co. 1, lett. a), che escludono sia la locazione che il comodato. Fatte queste premesse, la circolare passa ad analizzare una serie di fattispecie legate al contratto di locazione e a quello di comodato senza conducente, che di seguito si propongono distinte.

CONTRATTO DI LOCAZIONE 1) Veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 t, immatricolati in uso di

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terzi per finalità di locazione di cui all’art. 82 del c.d.s., co. 5, lett. a). Locazione a soggetti che li utilizzano per uso proprio. La locazione è ammessa. Si tratta della normale ipotesi di locazione a soggetti che non utilizzano tali veicoli per svolgere attività professionale di trasporto di cose in conto di terzi. Poiché il trasporto per uso proprio svolto con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 t non è soggetto ad alcuna licenza, si applicano le disposizioni generali in materia di locazione. Per i contratti superiori ai 30 giorni è previsto l’aggiornamento dell’archivio nazionale veicoli (cfr. art. 247 bis del regolamento di esecuzione del c.d.s.). 2) Veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 t immatricolati per uso proprio. Locazione ad altro soggetto che li utilizza per uso proprio. La locazione non è ammessa. La possibilità di concedere in locazione tali veicoli è consentita esclusivamente ai soggetti che esercitano professionalmente, dietro corrispettivo, l’attività di locazione di veicoli sulla base delle autorizzazioni comunali conseguite secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481 e può quindi essere svolta, ai sensi dell’art. 82 del c.d.s., commi 4 e 5 esclusivamente con veicoli immatricolati per uso di terzi. 3) Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t, immatricolati per uso proprio, per i quali è stata rilasciata licenza per il trasporto di cose in conto proprio. Locazione ad altro soggetto che li utilizza per uso proprio. Locazione non ammessa. Il trasporto di cose in conto proprio effettuato a mezzo di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 te, può essere svolto esclusivamente con veicoli immatricolati ad uso proprio e, a norma dell’art. 83, co. 2 del c.d.s, la carta di circolazione per tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza di autotrasporto cose in conto proprio, la quale, a norma dell’art. 31, lett. a), della legge 298/1974, prescrive che essa possa essere svolta “con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che la esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducente nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi”. 4) Veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso proprio. Locazione ad altro

soggetto che li utilizza per trasporto di cose per conto di terzi. Locazione non ammessa. L’attività di autotrasporto di cose in conto di terzi presuppone l’utilizzazione dei veicoli, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione e può quindi essere svolta, ai sensi dell’art. 82 del c.d.s., commi 4 e 5, esclusivamente con veicoli immatricolati per uso di terzi. 5) Veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso di terzi, per trasporto di cose in conto di terzi a norma dell’art. 82 c.d.s., co. 5, lett. d). Locazione a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio. Locazione non ammessa. In forza delle considerazioni esposte al precedente punto 4), si tratta di veicoli immatricolati sulla base dell’autorizzazione rilasciata a imprese iscritte all’Albo per l’esercizio dell’attività di trasporto di cose in conto di terzi e per questo è esclusa l’ipotesi della locazione a soggetti che intendano utilizzarli per uso proprio. 6) Veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 t, immatricolati in uso di terzi per finalità di locazione previste dall’art. 82 del c.d.s., co. 5 lett. a). Locazione ad altra impresa che li utilizza per il trasporto di merci in conto terzi. Locazione ammessa. L’art 84 del c.d.s., co. 4, lett. a) prevede, fra l’altro, che i veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva pari o inferiore a 6 t, possano essere dati in locazione dai soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di locazione sulla base della prescritta autorizzazione rilasciata dai comuni secondo le disposizioni del d.P.R. 481/2001. Tali soggetti, ai quali non si applica la legge 298/1974, né il regolamento (UE) 21 ottobre 2009, n. 1071, possono quindi concedere i propri veicoli in locazione in favore di imprese di autotrasporto per conto di terzi, pur senza essere iscritti all’Albo. Naturalmente l’impresa locataria dovrà sempre essere abilitata all’esercizio dell’attività con il veicolo preso in locazione e, a tal fine, si distinguono le seguenti ipotesi in funzione dei requisiti soggettivi delle imprese di autotrasporto locatarie che variano a seconda della massa complessiva a pieno carico del veicolo: a) veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 1,5 t.: per la locazione di tali veicoli da utilizzare per il trasporto di cose per conto di terzi è sufficiente che l’impresa locataria sia iscritta all’Albo.

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b) veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e pari o inferiore a 6 t: l’impresa locataria, operando con veicoli di massa superiore a 1,5 t., dovrà sempre essere iscritta al REN e all’Albo ed essere autorizzata all’esercizio dell’attività con il veicolo preso in locazione. Infine, non è mai ammessa la possibilità di concedere in locazione veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t da parte di imprese che, pur eventualmente in possesso di autorizzazione comunale ex d.P.R. 481/200,1 non siano contemporaneamente iscritte al REN e all’Albo e autorizzate all’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose in conto di terzi. 7) Veicoli di qualsiasi massa complessiva a pieno carico, immatricolati per uso di terzi per servizi di trasporto di cose in conto terzi ai sensi dell’art. 82 del c.d.s., co. 5 lett. d) in locazione ad altra impresa che li utilizza per il trasporto di cose in conto di terzi. Locazione ammessa. L’art 84 del c.d.s., co. 3, prevede che “l’impresa italiana iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all’Albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.” Pertanto, le imprese italiane di autotrasporto per conto di terzi regolarmente autorizzate all’esercizio della professione, iscritte all’Albo e, ove previsto, al REN, possono concedere e prendere in locazione veicoli immatricolati per uso di terzi per l’autotrasporto di merci in conto terzi a condizione, come per il punto precedente, che l’impresa locataria sia abilitata all’esercizio dell’attività di autotrasporto con il veicolo preso in locazione.

IL CONTRATTO DI COMODATO In via preliminare si rammenta che il decreto del Capo dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, con il quale è stata data prima attuazione del regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 sull’accesso alla professione di autotrasportatore, ha ammesso l’esercizio dell’attività anche con veicoli acquisiti tramite contratto (registrato) di comodato. Fatta questa premessa, che riguarda il solo

autotrasporto di cose in conto terzi, si richiamano le fattispecie esaminate dalla circolare. 1) Veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 t, immatricolati per uso proprio, per attività di trasporto di cose in conto proprio. Comodato ad altro soggetto o impresa che li utilizza per uso proprio. Comodato ammesso. Il trasporto di cose in conto proprio effettuato con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 t immatricolati a uso proprio non è soggetto ad alcuna licenza o autorizzazione. Poiché, inoltre, il contratto di comodato è per sua natura senza fini di lucro, mancando del tutto l’elemento del corrispettivo, la circolare dichiara ammissibile il comodato di tali veicoli tra privati o imprese a condizione che non cambi l’uso proprio del veicolo. Per i contratti superiori ai 30 giorni è previsto il tagliando di aggiornamento della carta di circolazione (cfr. art. 247 bis del regolamento di esecuzione del c.d.s.). 2) Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t, immatricolati per uso proprio per i quali è stata rilasciata licenza per il trasporto di cose in conto proprio. Comodato ad altra impresa per uso proprio. Comodato non ammesso. Come già argomentato per la locazione, l’art. 31 della legge 298/1974 individua, elencandole, le forme tassative di disponibilità di tali veicoli. Non è pertanto ammesso il comodato per tali veicoli. 3) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso proprio. Comodato ad altra impresa che intende utilizzarli per uso di terzi per trasporto di merci in conto di terzi. Comodato non ammesso. Come per la locazione, non è mai ammessa la possibilità del comodato dei veicoli immatricolati a uso proprio a imprese di autotrasporto iscritte all’Albo per l’esercizio dell’attività di trasporto di merci in conto di terzi. L’attività di autotrasporto di cose in conto di terzi, oltre ad essere subordinata all’iscrizione all’Albo e, ove prevista, al REN, presuppone l’utilizzazione dei veicoli, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione e può, quindi, essere svolta, ai sensi dell’art. 82, commi 4 e 5 del c.d.s., esclusivamente con veicoli immatricolati per uso di terzi. A maggior ragione, non può mai essere ammesso il comodato di veicoli immatricolati ad uso proprio di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t, in quanto, oltre alle motivazioni appena dette per tali veicoli la carta

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di circolazione viene rilasciata sulla base della prescritta licenza e, pertanto, l’eventuale cessione a terzi del veicolo, in comodato o locazione, anche per un breve periodo, farebbe venir meno il presupposto stesso dell’immatricolazione. 4) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di terzi, per trasporto di merci in conto terzi ai sensi dell’articolo 82 c.d.s., co. 5, lett. d). Comodato a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio. Comodato non ammesso. L’ipotesi è speculare alla precedente; anche in tal caso, poiché si tratta di veicoli immatricolati sulla base dell’autorizzazione rilasciata a imprese iscritte all’Albo per l’esercizio dell’attività di trasporto cose in conto terzi, è ammissibile l’ipotesi di comodato a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio. 5) Veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 t, immatricolati per uso di terzi ai fini della locazione a norma dell’art. 82 del c.d.s., co. 5, lett. a). Comodato a soggetti che intendono utilizzarli per trasporto di merci in conto di terzi. Comodato non ammesso. Nel caso in esame, tali veicoli vengono immatricolati per uso di terzi a nome di imprese che, dietro corrispettivo, esercitano professionalmente l’attività di locazione dei veicoli stessi, sulla base delle autorizzazioni comunali conseguite secondo le modalità previste dal d.P.R. 481/2001. Poiché l’elemento corrispettivo del sinallagma contrattuale è da considerarsi indefettibile, non può essere ammesso il comodato in quanto tale contratto è per sua stessa natura a titolo gratuito. 6) Veicoli di qualsiasi massa immatricolati per uso di terzi per trasporto di cose in conto terzi a norma dell’art. 82 del c.d.s., co. 5, lett. d). Comodato ad imprese che intendono utilizzarli per conto di terzi. Comodato ammesso. Si tratta dell’ipotesi di comodato di veicoli tra imprese iscritte all’Albo, che utilizzano tali veicoli per il trasporto di merci in conto di terzi. In tal caso, il comodato, così come la locazione, è ammesso in quanto non viene modificata la destinazione d’uso del veicolo utilizzato nell’esercizio dell’attività di trasporto di cose in conto di terzi, dietro corrispettivo e da imprese a ciò abilitate. L’art. 84 del c.d.s, co. 3 prevede che le imprese italiane di autotrasporto in conto di terzi possono utilizzare, mediante contratto di locazione, solo autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, in proprietà di altra impresa

italiana iscritta all’Albo e titolare di autorizzazioni. Vengono, quindi, posti vincoli precisi circa la natura giuridica dei soggetti legittimati a concedere e a prendere in locazione i veicoli immatricolati per trasporto di cose in conto di terzi. Conformemente a tale disposizione, che riserva la possibilità di concedere in locazione solo i veicoli in disponibilità di imprese di autotrasporto in conto di terzi, e, in analogia con la medesima, la possibilità di concedere o utilizzare veicoli in comodato va riservata alle imprese di autotrasporto iscritte all’Albo. Condizione necessaria è che il comodatario abbia titolo ad esercitare l’attività di autotrasporto con i veicoli utilizzati e tale titolo dovrà essere accertato d’ufficio. Rimangono vigenti le istruzioni di cui alla circolare della citata Direzione generale n. 4 del 7 dicembre 2011 lett. e), e, pertanto, tali contratti continueranno a dover essere esibiti in visione agli Uffici provinciali della motorizzazione civile, che dopo il loro controllo formale, continueranno a rilasciare copia vistata della dichiarazione di cui all’all. 3 della circolare che dovrà essere tenuta a bordo ai fini dei controlli. La circolare trova applicazione qualunque sia la durata del contratto di comodato, anche se inferiore a 30 giorni. Pertanto, gli uffici della Motorizzazione che ricevono la domanda verificheranno preventivamente che il comodatario abbia titolo ad esercitare l’attività con il veicolo preso in comodato.

ASPETTI FORMALI E DOCUMENTI DI CONTROLLO La circolare riepiloga anche le prescrizioni connesse all’utilizzo dei veicoli presi in locazione e in comodato. 1) Locazione Il contratto di locazione deve essere redatto in forma scritta e contenere almeno i seguenti elementi essenziali (direttiva (CE) 1/2006 e d.m. 16 febbraio 1994): - il nome dell’impresa locatrice e di quella locataria; - la data e la durata del contratto; - i dati di identificazione del veicolo locato. Inoltre, ai sensi del d.lgs. 286/2005 art. 12, co. 2, il contratto deve essere accompagnato dal certificato di iscrizione all’Albo (o al REN per le imprese autorizzate ad esercitare con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t.) dell’impresa locataria con le eventuali limitazioni. Qualora il conducente sia persona diversa dal

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locatario, il contratto deve essere accompagnato anche dall’originale o da una copia autentica del contratto di lavoro o dell’ultimo foglio paga del conducente ovvero da altra documentazione comprovante il rapporto di lavoro del conducente stesso con l’impresa locataria. Il contratto, il certificato di iscrizione all’Albo e i documenti relativi al rapporto di lavoro del conducente dovranno trovarsi a bordo del veicolo ed esibiti agli agenti di controllo, come previsto dal più volte citato art. 12 del d.lgs. 286/2005. 2) Comodato Come già sopra specificato, ai sensi della citata circolare n. 4/2011 lett. e), i contratti di comodato debitamente registrati e di qualunque durata essi siano, devono essere esibiti agli Uffici della motorizzazione civile competenti per la sede principale dell’impresa che ne chiede l’immissione in circolazione, in originale o copia conforme. Detti uffici dopo il controllo formale dei contratti stessi, rilasciano copia

vistata della dichiarazione di cui all’all. 3 della circolare n. 4/2011. Poiché il titolo del comodatario ad esercitare l’attività di autotrasporto con i veicoli utilizzati è accertato d’ufficio non è necessaria la presenza a bordo del certificato di iscrizione all’Albo o al REN, fermo restando l’obbligo della presenza a bordo della dichiarazione di cui all’al. 3 della citata circolare n. 4/2011 Anche in caso di comodato resta, infine, fermo l’obbligo generale ai sensi del d.lgs. n. 286/2005, art. 12, co. 5, di recare a bordo la documentazione comprovante il rapporto di lavoro del conducente con il vettore. Infine, per maggior chiarezza e per comodità espositiva, la circolare allega due tabelle riepilogative delle fattispecie appena descritte. Copia della circolare e ogni altra informazione possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

CONTRATTO DI LOCAZIONE 1) Veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 t per uso di terzi (art. 82, co. 5, lett. a del c.d.s.), in locazione per uso proprio

ammesso

2) Veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 t, immatricolati per uso proprio, in locazione per uso proprio

non ammesso

3) Veicoli di massa complessiva superiore a 6 t, immatricolati per uso proprio e muniti di licenza in conto proprio, in locazione per uso proprio.

non ammesso

4) Veicoli di qualsiasi massa complessiva a pieno carico, immatricolati per uso proprio, in locazione per trasporto di cose in conto terzi

non ammesso

5) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di terzi, per trasporto di cose in conto terzi, in locazione a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio

non ammesso

6) Veicoli di massa complessiva pari o inferiore a 6 t, immatricolati per uso di terzi per locazione (art. 82, co. 5, lett. a del c.d..s.), in locazione per il trasporto di cose in conto terzi

7) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di terzi, per trasporto di cose in conto terzi (art. 82, co. 5, lett. d del c.d..s.), in locazione per trasporto merci in conto terzi

Per contratti > 30 giorni tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.

ammesso

Documenti a bordo: - contratto di locazione; - certificato Albo o REN; - rapporto di lavoro del conducente.

ammesso

Documenti a bordo: - contratto di locazione; - certificato Albo o REN; - rapporto di lavoro del conducente

CONTRATTO DI COMODATO 1) Veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 t per uso di terzi (art. 82, co. 5, lett. a del c.d.s.), in comodato per uso proprio.

ammesso

2) Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t, immatricolati per uso proprio e muniti di licenza in conto proprio, in comodato per uso proprio.

non ammesso

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Per contratti > 30 giorni tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.


CONTRATTO DI COMODATO 3) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di terzi, per trasporto di cose in conto terzi, in comodato per uso proprio

non ammesso

4) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di terzi, per trasporto di cose in conto terzi, in comodato per uso proprio

non ammesso

5) Veicoli di massa complessiva pari o inferiore a 6 t per uso di terzi, per locazione senza conducente (art. 82, co. 5, lett. a del c.d..s.) in comodato per uso proprio

non ammesso

6) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di terzi (art. 82, co. 5, lett. d del c.d..s.) in comodato per uso proprio

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ammesso

Documenti a bordo: - modello 3 circolare 4/2011, vistato dall’UMC; - rapporto di lavoro del conducente


Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER L’OTTOBRE 2016 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 18/2016, p. 68, per segnalare che l’11 novembre 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di ottobre 2016. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nell’ottobre 2016 (pari a 1320,99 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,082 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA);

- 0,868 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


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