NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 19 31 ottobre 2017
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
“VOUCHER” PER LA DIGITALIZZAZIONE
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 19 31 ottobre 2017
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
Audizione della Confapi in Commissione Bilancio
6
Il collegato alla legge di bilancio
7
Seconda rata di acconto
9
SPID - Il sistema pubblico di identità digitale
14
“Voucher” per la digitalizzazione
16
POR FESR 2014-2020
23
Contributi per l’alta formazione imprenditoriale e manageriale
30
Contratto collettivo regionale di lavoro del settore edile
32
Lavoro accessorio
36
Autorità per l’energia
37
ANAC si esprime sulla terna di subappaltatori
38
Contributi per riqualificare i centri minori
41
Circolare della Regione in materia edilizia (4a parte)
43
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Con noi per un’azienda
SICUREZZA DELL’IT INSIEME È PIÙ FACILE
Protetta e Tutelata da perdite e furti di dati
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ORGANIZZAZIONE
Albo autotrasporto c/t. Quota d’iscrizione 2018
45
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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Audizione della Confapi in Commissione Bilancio RIBADITA LA NECESSITÀ DI INTERVENIRE SUI FARDELLI CHE PESANO SULLE IMPRESE Lunedì 6 novembre scorso la CONFAPI è intervenuta all’audizione presso le Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato in merito alla manovra di bilancio per il prossimo anno. La nostra Confederazione, rappresentata dal vicepresidente Francesco Napoli ha evidenziato che “la manovra proposta dal governo contiene misure vincolate in parte dai paletti di Bruxelles, dalla scarsità delle risorse nonché dall’approssimarsi del termine dell’attuale legislatura”. Nonostante questi vincoli “è indispensabile per le aziende, per gli imprenditori, per i lavoratori e per gli investitori contare su poche regole certe e chiare che non vengono stravolte di volta in volta”. L’auspicio da parte delle PMI “è che le misure prese e da prendere vengano finalmente inserite all’interno di un organico e sistematico piano industriale che riguardi l’intero Paese”. E’ poi importante evidenziare – ha sottolineato Napoli – i pesanti fardelli che ancora gravano sull’intero si-
stema industriale, fatto per il 99% di PMI, a partire dal carico fiscale che, oltre a ingessare l’economia, ci penalizza in termini di competitività. E’ stata anche espressa preoccupazione per l’abbassamento della soglia dal 140% al 130% del super ammortamento mentre per quanto riguarda l’innovazione, “sarebbe strategico implementare la digitalizzazione del paese, il wi-fi free e la banda larga per poterci così posizionare al pari dei nostri competitors industrializzati. Non raggiungere gli obiettivi dell’Agenda digitale 2020, sarebbe un fallimento che l’Italia non può permettersi”. Confapi si è detta anche favorevole agli interventi finalizzati a rilanciare e mantenere i livelli occupazionali promuovendo le misure rivolte ai giovani, mentre si è rammaricata per il progressivo ridimensionamento dell’ACE, vale a dire della detrazione fiscale legata all’incremento del capitale proprio. Alcuni provvedimenti poi, pur avendo obiettivi nobili, si sono tradotti in lacci e lacciuoli burocratici, come ad esempio il codice degli appalti dove mancano ancora le linee guida con la conseguenza che l’intero settore delle costruzioni risulta paralizzato. O ancora, l’ultima riforma del codice antimafia che, invece di razionalizzare le procedure per i beni confiscati, si è tradotta in una norma che penalizza le imprese.
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(PZ)
Il collegato alla legge di bilancio APPROVATA UNA SERIE DI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA PREMESSA Con il decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 142 dello stesso giorno, sono state adottate una serie di misure urgenti in materia finanziaria. Si tratta di un provvedimento collegato alla legge di bilancio per il prossimo anno che anticipa alcuni provvedimenti indifferibili. I provvedimenti di maggior interesse sono sintetizzati di seguito.
ROTTAMAZIONE RUOLI (ART. 1) Sono stati riaperti i termini per la rottamazione delle cartelle esattoriali oggetto della definizione agevolata prevista dall’art. 6 del D.L. 193/2016. Il decreto prevede la riapertura solo per tre specifiche situazioni de seguito analizzate. 1) Il primo caso riguarda i contribuenti che con riferimento alla vecchia rottamazione hanno presentato regolarmente l’istanza, ma hanno omesso o pagato in ritardo le rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017. Ricordiamo, infatti che dalla rottamazione si decade anche con un ritardo di un solo giorno. La nuova rottamazione prevede per questi soggetti una rimessione in termini, riconoscendo la possibilità di pagare le prime tre rate della vecchia definizione entro il 30 novembre 2017. 2) Per i soggetti che invece si sono visti rigettare la domanda perché non in regola con i pagamenti delle dilazioni in essere al 24 ottobre 2016, viene offerta una nuova possibilità. Ricordiamo che l’accesso alla sanatoria era condizionata al pagamento della rate in scadenza tra ottobre e dicembre 2016. Per Equitalia era necessario saldare anche le rate non versate precedenti l’ultimo trimestre, con la conseguenza che i soggetti che si erano limitati a pagare le quote dei tre mesi, avendo però mo-
rosità antecedenti, si sono visti rigettare l’istanza di definizione. Con la nuova rottamazione, questi contribuenti potranno essere riammessi a condizione che: - presentino una nuova istanza entro il 31 dicembre 2017 utilizzando la modulistica approvata dall’Agente della riscossione; - versino le rate scadute e non pagate entro il 31 maggio 2018 in unica soluzione oppure in un massimo di tre rate di pari importo, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018. In assenza di versamento l’istanza sarà considerata improcedibile, ma la sua presentazione blocca tutte le nuove azioni cautelari ed esecutive dell’Agente della riscossione. 3) Altra importante novità è la definizione dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, potrà essere attivata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. L’istanza andrà presentata entro il 15 maggio 2018 e il versamento delle somme dovute andrà eseguito in un numero massimo di cinque rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. In questi casi si dovrà richiedere l’estratto di ruolo sapendo che rileva non la data di presa in consegna dello stesso, ma quella di trasmissione da parte dell’ente creditore. Con la nuova rateizzazione, alla presenza di piani di dilazione alla data di presentazione della domanda, non è richiesto il pagamento delle rate dell’ultimo trimestre 2017. In pratica se si intende aderire alla definizione si può sospendere da subito il versamento della rate, magari anticipando la presentazione della domanda rispetto alla data ultima che come sopra indicato scade il prossimo 15 maggio. Come già ricordato la presentazione dell’istanza di definizione, oltre ad inibire le azioni di recupero dei carichi oggetto della stessa, sospende tutte le scadenze rateali successive alla data di presentazione della domanda. L’Agente della riscossione entro la fine di marzo 2018 comunicherà al contribuente i carichi a ruolo non ancora ufficializzati ed entro il 30 giugno 2018
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la liquidazione delle somme dovute con l’indicazione dell’importo delle rate scelte dal debitore. Sono ammesse al massimo 5 rate con scadenze che andranno da luglio 2018 a febbraio 2019. Segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate - Riscossione sul proprio portale web www.agenziaentrateriscossione.gov.it, ha recentemente pubblicato i modelli per richiedere l’amissione alla definizione agevolata.
ESTENSIONE SPLIT PAYMENT (ART. 3) Esteso il meccanismo dello split payment a tutte le operazioni effettuate nei confronti di società controllate dalla pubblica amministrazione. Nel nuovo obbligo rientreranno: - gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alle persone; - le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche; - le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica; - le società partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment. Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze individuerà le modalità di attuazione dell’estensione che sarà operativa dalle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2018.
BONUS PUBBLICITÀ (ART. 4) E’ previsto che una quota dello stanziamento del 2018 riferito al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 57 bis del D.L. 50/2017) sia destinata agli investimenti incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, già a partire dallo scorso 24 giugno e fino al 31 dicembre 2017. Per beneficiare del bonus la spesa incrementale deve superare almeno dell’1% quella effettuata sugli stessi mezzi d’informazione nel periodo 24 giugno 2016 – 31 dicembre 2016. Il credito è pari al 75% dell’investimento pubblicitario incrementale, aumentato al 90% per le microimprese, PMI e start up innovative (per maggiori approfondimenti si vada Apinforma n. 18/2017).
STERILIZZAZIONE INCREMENTO ALIQUOTE IVA (ART. 5) E’ stato modificato il comma 718 dell’art. 1 della legge 190/2014 riguardante l’aumento delle aliquote Iva previsto per il 2018. Più precisamente l’aliquota del 10% sarà aumentata di 1,14 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali dal 1° gennaio 2019. In realtà questi incrementi non dovrebbero trovare applicazione in virtù dell’inserimento nella manovra di bilancio di un provvedimento che sterilizzerà completamente l’incremento.
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(PZ)
Seconda rata di acconto VERSAMENTO DA EFFETTUARSI ENTRO IL 30 NOVEMBRE
PREMESSA Il 30 novembre scade il termine per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte relative al 2017. Le imposte interessate al versamento sono: Irpef, Ires, Irap, cedolare secca, IVIE, IVAFE, maggiorazione Ires società di comodo e imposta sostitutiva dei contribuenti minimi. La base di calcolo dell’acconto è pari al 100% delle imposte dovute l’anno precedente e tale percentuale vale per l’Irpef, l’Ires e l’Irap. L’acconto Irap, infatti è ancorato alle aliquote previste per le imposte dirette. L’acconto di novembre è pari al 60% dell’acconto complessivo dovuto, qualora risulti dovuta la prima rata di acconto.
IRPEF L’acconto è pari al 100% del tributo relativo al periodo d’imposta precedente al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute alla fonte. Il dato da considerare al fine di verificare se è dovuto o meno l’acconto, è l’importo di rigo RN 34, campo 4 “Differenza” del modello Unico 2017. Nell’ipotesi in cui si sia provveduto al ricalcolo dell’acconto, il dato da considerare sarà il campo 4 di rigo RN61. Qualora l’imposta complessivamente dovuta per il periodo precedente: - non supera € 51,65 non è dovuto l’acconto; - supera € 51,65 si rende dovuto l’acconto nella misura del 100% del suo ammontare. L’acconto così determinato deve essere versato: - in unica soluzione entro il 30 novembre 2017, se l’importo dell’acconto da versare è inferiore a € 257,52; - in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a € 257,52, di cui la prima, nella misura del 40%, entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Unico 2017, la
seconda entro il 30 novembre 2017 nella restante misura del 60%. Il versamento di novembre deve essere effettuato con il modello F24 utilizzando il codice tributo 4034 - Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2017.
IRES L’acconto relativo all’Ires, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare deve essere determinato nella misura del 100% dell’imposta relativa al periodo d’imposta precedente, al netto dei crediti d’imposta e delle ritenute alla fonte. Qualora l’ammontare d’imposta complessivamente dovuta per il periodo d’imposta precedente risulti: - pari o inferiore a € 20,66 l’acconto per il periodo d’imposta 2017 non è dovuto; - superiore a € 20,66 ma inferiore a € 257,52 l’acconto per il periodo d’imposta è dovuto in unica rata da versare entro il 30 novembre 2017 ovvero entro l’undicesimo mese dell’esercizio; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate. Il rigo da considerate al fine di verificare se è dovuto o meno l’acconto è l’RN 17 di Unico 2017 SC o l’RN 28 di Unico 2017 ENC. L’acconto relativo alla seconda o unica rata si deve versare: - entro il 30 novembre 2017 per i soggetti aventi esercizio sociale o il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; - nel corso dell’undicesimo mese del periodo d’imposta per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare. Il versamento deve essere eseguito esclusivamente tramite modello F24 telematico indicando il codice tributo 2002 - Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2017. I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono barrare l’apposita casella, posta in alto a destra del modello F24, e indicare nella colonna “anno di riferimento” il primo dei due anni solari interessati.
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IRAP L’acconto Irap deve essere effettuato seguendo le stesse regole previste per le imposte sui redditi. Per i contribuenti che utilizzano il metodo storico l’acconto sarà determinato secondo le modalità di seguito indicate. Persone fisiche, se l’ammontare dell’imposta dovuta per il 2016 risultava: - pari o inferiore a € 51,65 non è dovuto acconto; - superiore a € 51,65 ma inferiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2017; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate, la prima pari al 40% e la seconda pari al 60% del 100% del tributo relativo al periodo precedente. Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2017. Società personali e soggetti equiparati, se l’ammontare d’imposta dovuta per l’anno 2016 risultava: - pari o inferiore a € 51,65 l’acconto non è dovuto; - superiore a € 51,65 ma inferiore a € 257,52, l’acconto è dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2017; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate, la prima pari al 40% e la seconda pari al 60% del 100% del tributo relativo al periodo precedente. Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2017. Società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali, in questo caso il periodo d’imposta può anche non coincidere con l’anno solare, se l’ammontare dell’imposta dovuta per il periodo precedente è: - pari o inferiore a € 20,66 l’acconto non è dovuto; - superiore a € 20,66 ma inferiore a € 257,52 l’acconto per il periodo d’imposta è dovuto in unica rata da versare entro il 30 novembre 2017; - superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate, la prima pari al 40% la seconda pari al 60% del 100% del tributo relativo al periodo precedente. Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2017. Il versamento in tutti i casi deve essere fatto tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 3813 Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2017.
RIDETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI In particolari casi specificatamente previsti dalla norma, si rende necessario ricalcolare gli acconti determinati con il metodo storico. I casi sono di seguito indicati. - Super e iper ammortamenti i soggetti che effettuano o hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi nel 2016, hanno la possibilità di incrementare il costo di acquisizione del 40% al fine di calcolare, esclusivamente fiscalmente, maggiori quote di ammortamento o canoni di leasing. La Finanziaria dello scorso anno ha introdotto un ulteriore beneficio, l’iper - ammortamento, per le imprese che realizzano investimenti rientranti nel concetto di industria 4.0 prevedendo l’incremento del relativo costo di acquisizione nella misura del 150%. Per entrambe le disposizioni agevolative di cui sopra è previsto che gli acconti siano calcolati senza considerare la maggiorazione. In definitiva si rende necessario ricalcolare il reddito del 2016 senza considerare la maggiorazione del 40%, l’iper - ammortamento interesserà il prossimo anno. - Distributori carburante, la deduzione forfettaria riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti non deve essere considerata per il calcolo dell’acconto con il metodo storico. - Noleggio occasionale imbarcazioni in questi casi l’acconto deve essere calcolato includendo gli imponibili che nell’esercizio precedente sono stati assoggettati all’imposta sostitutiva del 20%. - Per i soli soggetti Ires è prevista la possibilità di accedere all’ACE, vale a dire una riduzione dal reddito complessivo netto corrispondente al “rendimento nazionale” fissato quale differenza tra il capitale esistente alla chiusura dell’esercizio e quello al 31 dicembre 2010. L’agevolazione è stato oggetto di numerosi interventi modificativi, tra gli ultimi la riduzione all’1,6% del coefficiente applicabile al “rendimento nazionale”. Anche per questi soggetti la determinazione degli acconti deve essere calcolata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe quantificata applicando il nuovo coefficiente dell’1,6%.
CALCOLO DELL’ACCONTO CON IL METODO PREVISIONALE Oltre al criterio del metodo storico sopra descritto, è possibile determinare l’acconto in base all’ammontare del tributo presumibilmente dovuto per
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l’anno in corso, sempre al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute alla fonte. In questo caso il contribuente, qualora ritenga che l’imposta dovuta per il periodo in corso sarà inferiore rispetto all’anno precedente, può: - eseguire un versamento d’acconto inferiore a quello dovuto, calcolandone l’importo in funzione della minore imposta dovuta; - non effettuare alcun versamento, qualora ritenga di non dover versare alcuna imposta per il periodo d’imposta in corso. La scelta del metodo riguarda la singola imposta, pertanto lo stesso contribuente potrà utilizzare il metodo storico per l’Irap e quello previsionale per l’Ires o viceversa. L’acconto da versare, a consuntivo dovrà corrispondere almeno alle percentuali di acconto previste per l’anno in corso. Se si utilizza il metodo previsionale, è necessario procedere con la massima cautela perché l’eventuale minor versamento comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa e il versamento degli interessi.
CONSOLIDATO E TRASPARENZA L’articolo 6 del decreto 9 giugno 2004, relativo alle modalità attuative del consolidato nazionale, ha trasferito sul soggetto consolidante gli obblighi di versamento degli acconti. La disciplina transitoria contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 344/2003, prevede che in caso di versamento degli acconti con il metodo previsionale, ciascun partecipante alla tassazione di gruppo, deve determinare il dovuto senza considerare l’opzione per il consolidato. In pratica se l’opzione è già stata esercitata, il versamento farà capo alla consolidante, la quale dovrà considerare come imposta del periodo precedente, la sommatoria di quella indicata nelle dichiarazioni dalle società stesse. Per quanto riguarda il regime della trasparenza, per il primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla società partecipata. Se si sceglie il metodo previsionale, si dovrà considerare l’imposta che si sarebbe determinata in assenza dell’opzione. Gli acconti versati dalla società trasparente saranno poi scomputati dai soci, in base alle rispettive percentuali di partecipazione agli utili. Per quanto riguarda i soci della società trasparente, potranno prendere in considerazione gli effetti della trasparenza, come ad esempio l’imputazione delle perdite della società controllata.
CEDOLARE SECCA I contribuenti che nel 2016 hanno optato per il
versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi di locazione di fabbricati ad uso abitativo “cedolare secca” sono tenuti al versamento del relativo acconto. L’acconto per la cedolare secca è unitario, vale a dire che si rende necessario sommare tutti gli importi della cedolare secca dovuta per ogni contratto di locazione per il quale sia stata esercitata la relativa opzione nel periodo di riferimento. Ricordiamo che la cedolare secca prevede due aliquote: - 10% per i contratti a canone concordato; - 21% per i contratti a canone libero. Nel caso in cui l’anno di prima applicazione della cedolare secca sia anche il primo anno di possesso dell’immobile, non è dovuto acconto, considerato che il relativo reddito nel precedente periodo d’imposta non è stato assoggettato a tassazione. In questi casi è possibile ricorrere al metodo previsionale in considerazione del fatto che nell’anno successivo i redditi da locazione di tali immobili non concorreranno alla formazione del reddito imponibile Irpef. Qualora nel 2017 si utilizzi la cedolare secca solo per una parte dell’anno, per il calcolo dell’acconto Irpef non si deve considerare il reddito fondiario dei relativi immobili nella corrispondente parte del 2017. In caso di fuoriuscita dalla cedolare secca nel 2017, non è richiesto il versamento dell’acconto Irpef, mentre l’acconto della cedolare può essere determinato con il metodo previsionale. La misura dell’acconto della cedolare secca è del 95% dell’importo evidenziato nel rigo RB11 campo 3, del modello Unico 2017 e deve essere determinato utilizzando le solite regole previste per l’Irpef, vale a dire che se l’imposta sostitutiva: - è pari o inferiore a € 51,65 non si versa l’acconto; - superiore a € 51,65 ma inferiore a € 271,07 l’acconto, pari al 95%, è dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2017; - superiore a € 271,07 l’acconto è dovuto in due rate, la prima pari al 40% e la seconda pari al 60% dell’95%. Il versamento deve essere fatto tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 1841 – Acconto cedolare secca - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2017.
ACCONTO IVIE E IVAFE Il versamento dell’imposta IVIE e IVAFE deve essere effettuato con le medesime regole previste ai fini Irpef. Per il 2017 conseguentemente l’acconto è dovuto se l’importo di rigo RW, campo 15, per
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l’IVAFE, ovvero, campo 17 per l’IVIE del modello Unico 2017 è pari o superiore a € 51.65 ed il versamento deve essere effettuato: - in unica soluzione entro il 30 novembre 2017 se detto importo non supera € 257,52; - in due rate, la prima del 40% e la seconda entro il prossimo 30 novembre 2017, se l’importo è superiore a € 257,52. I codici tributo per IVIE e IVAFE sono rispettivamente: - 4045 - Acconto imposta patrimoniale immobili all’estero - IVIE; - 4048 - Acconto imposta patrimoniale attività finanziarie estere - IVAFE.
SOCIETÀ DI COMODO Con riferimento alle società di comodo per le quali è prevista una maggiorazione dell’Ires del 10,50%, sono tenute al versamento dell’acconto anche sulla stessa. Ai fine della determinazione dell’acconto per il 2017 le imprese interessate dovranno tener conto anche di tale maggiorazione utilizzando il codice tributo 2019.
COMPENSAZIONE E’ possibile compensare gli importi dovuti come acconti, sia con crediti Irpef, Irap e Iva risultanti dalla dichiarazione unificata dell’anno precedente sia con crediti contributivi ammessi in compensazione. Nel caso di compensazione verticale, vale a dire utilizzando imposte e contributi delle stessa natura e nei confronti delle stesso ente impositore, non è richiesta la presentazione del modello F24. Qualora invece si proceda attraverso la compensazione orizzontale, sarà necessario presentare il modello F24 anche nel caso non sia dovuta, a seguito della compensazione, alcuna imposta. Si ricorda che il limite massimo di compensazione è pari a € 700.000. Sono esclusi da tale limite le compensazioni verticali e i crediti d’imposta riconosciuti a seguito di specifiche agevolazioni. Per le imprese sub – appaltatrici che realizzano operazioni rientranti nel reverse charge per almeno l’80% del volume d’affari, il limite di cui sopra è elevato a un milione di euro. Si ricorda che per compensare orizzontalmente crediti Irpef, Ires, Irap, imposte sostitutiva e ritenute alla fonte di importi superiori a 5.000 euro, è necessaria l’applicazione del visto di conformità alla relativa dichiarazione. La compensazione per i soggetti Iva richiede l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate, vale a dire Fisconline o Entratel.
OMESSO E INSUFFICIENTE VERSAMENTO Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto è dovuta una sanzione amministrativa nella misura del 30% dell’ammontare non versato, oltre agli interessi moratori. Qualora non si siano effettuati i versamenti nei termini, è possibile regolarizzare l’operazione, anche successivamente alla scadenza del termine ordinario utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso. In questo caso la sanzione è ridotta nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e fino al 14° giorno dalla scadenza, dell’1,5% qualora il versamento sia eseguito dal 15° giorno successivo alla scadenza ed entro il termine di trenta giorni, nella misura dell’1,67% in caso di regolarizzazione entro novanta giorni e del 3,75% se la regolarizzazione avviene dopo i novanta giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione concernente l’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. La regolarizzazione potrà avvenire anche successivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva o entro i termini dell’accertamento versando rispettivamente le sanzione del 4,29% e del 5%. Naturalmente oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, andranno versati, anche gli interessi moratori fissati nella misura dello 0,1%.
MODELLO INTEGRATIVO E ACCONTI In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa dalla quale risulta una maggior imposta a debito, non sono applicabili sanzioni per gli omessi o insufficienti versamenti degli acconti qualora gli stessi siano commisurati alla dichiarazione vigente al momento del versamento. Come chiarito dalla circolare n. 42 del 2016 se la dichiarazione integrativa è trasmessa entro il termine di versamento del secondo acconto, l’insufficiente versamento del primo acconto non è sanzionato se regolarizzato con il secondo acconto. Se la regolarizzazione avviene dopo il termine per il secondo acconto, non viene sanzionato l’insufficiente versamento sia del primo che del secondo acconto. In quest’ultimo caso quindi non è richiesta la regolarizzazione degli acconti.
RATEIZZAZIONE Si ricorda che l’acconto del 30 novembre 2017 non è rateizzabile.
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(PZ)
SPID - Il sistema pubblico di identità digitale
Al via lo SPID, il nuovo sistema di autenticazione digitale che nelle intenzioni del Governo dovrebbe rimpiazzare i diversi codici esistenti per accedere, via web, ai servizi messi a disposizione dalla pubblica amministrazione, ma in prospettiva anche dai privati. L’obiettivo è quello di eliminare le numerose chiavi di accesso per accedere ai servizi on line della pubblica amministrazione razionalizzando le procedure. Attualmente sono richieste credenziali diverse per accedere al fascicolo INPS, alle prestazioni sanitarie, al bollo auto, alla scuola, ai servizi dell’INAIL, ai servizi delle Entrate, ecc.
le imprese non dovranno più gestire la fase di autenticazione; - maggiore sicurezza nella protezione dei dati ed eliminazione di banche dati centralizzate e superamento della profilazione dell’utente; - maggior risparmio dovuto all’eliminazione degli oneri legati alla conservazione dei dati. È previsto che entro il prossimo mese di febbraio tutte le pubbliche amministrazioni dovranno aderire al sistema SPID. Si semplificheranno notevolmente le comunicazioni tra cittadino ed enti pubblici o le aziende private che aderiranno al sistema. È possibile accedere ai servizi on line delle regioni, degli enti pubblici come l’INPS, l’INAIL, Equitalia, comuni e, in prospettiva, delle aziende private. Tra i servizi offerti ricordiamo a titolo esemplificativo il pagamento del bollo auto, della mensa scolastica, l’iscrizione all’asilo nido, l’accesso al fascicolo sanitario elettronico, il pagamento dei contributi previdenziali dei lavoratori domestici, gli incentivi alle imprese, i servizi anagrafici, il 730 precompilato, il ritiro dei referti medici e le certificazioni ISEE.
A COSA SERVE
COS’È LO SPID
IL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE ON LINE PER ACCEDERE AI SERVIZI DELLA P.A. PREMESSA
Con lo SPID tutti i servizi della pubblica amministrazione saranno raggiungibili con credenziali uniche. A questo fine è richiesto che tutti gli enti pubblici aderiscano al nuovo sistema entro la fine dell’anno in corso o al più tardi entro febbraio del prossimo anno. Lo strumento è utilizzabile non solo dai cittadini ma anche dalle imprese, le quali potranno richiedere i servizi di loro interesse e agevolare lo sviluppo non solo dell’e-commerce ma anche di altri servizi digitali. In pratica lo SPID consentirà di accedere con credenziale unica ai servizi on line dalla pubblica amministrazione, in un contesto informatico sicuro e rapido. In prospettiva lo strumento potrà essere utilizzato anche nel settore privato come ad esempio il sistema bancario.
I VANTAGGI I vantaggi principali dello SPID possono essere sintetizzati come segue: - semplificazione: attraverso un unico login sarà possibile accedere ai servizi della P.A. e
Come abbiamo detto si tratta di un’identificazione unica che sostituisce diversi codici attualmente esistenti e che consente di entrare via web nei servizi pubblici e privati senza necessità di spostamenti o code. Sarà sufficiente inserire il nome utente e una password composta da un minimo di otto caratteri. A questo proposito è richiesto che la password contenga almeno un numero e un simbolo speciale, come ad esempio $, #, %, che non contenga segni uguali consecutivi e abbia lettere sia maiuscole che minuscole. Ogni gestore può tuttavia richiedere condizioni particolari, ma in ogni caso andrà aggiornata ogni sei mesi.
DOVE RICHIEDERLO I gestori dell’Identità Digitale sono soggetti privati accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) che rilasciano le identità digitali ai cittadini e alle imprese che le richiedono su base volontaria. Attualmente i gestori accreditati sono: - Infocert SpA; - Aruba;
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- Namirial; - Register; - Sielte; - Poste Italiane SpA; - Telecom Italia Trust Technologies Srl (TIM) La scelta del gestore come ricordato è libera e tutti si devono uniformare alle regole dell’AGID sugli Identity Provider. E’ possibile richiedere più di una identità digitale, anche con diversi livelli di sicurezza; in questi casi si suggerisce di rivolgersi a gestori diversi.
I LIVELLI DI SICUREZZA Sono previsti tre livelli di sicurezza cui corrispondono altrettanti livelli d’identità: - il primo livello permette l’autenticazione tramite ID e password stabilita dall’utente; - il secondo livello, necessario per servizi che richiedono un grado di sicurezza maggiore, aggiunge al primo livello la generazione di un codice temporaneo di accesso, chiamato “One time password” (OTP), aggiuntivo e inviato all’utente tramite sms; - il terzo livello prevede l’aggiunta di una smart card; in questo livello si potranno realizzare le sinergie con la carta di identità elettronica. Questo livello tuttavia allo stato attuale non è ancora operativo.
IL RAPPORTO CON LA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI I due strumenti hanno usi e scopi in parte diversi e nella prima fase di avvio del sistema SPID sono destinate a coesistere. A differenza della Carta Nazionale dei Servizi, che non è completamente de-
materializzata, per l’uso dello SPID non è richiesto alcun lettore di carte e può essere utilizzato in diverse modalità, come ad esempio da computer fisso o mobile.
RISERVATEZZA I dati personali comunicati ai gestori (Identity provider) non saranno utilizzati a scopo commerciale né possono essere ceduti a terzi senza specifica autorizzazione da parte dell’interessato. Al momento della registrazione devono essere espressamente distinti i dati necessari al rilascio dello SPID da ulteriori informazioni non obbligatorie che il gestore eventualmente ritiene di richiedere. L’Agenzia per l’Italia Digitale a questo proposito è tenuta ad una stretta vigilanza, in collaborazione con il Garante della Privacy, sia con riferimento all’attività dei gestori sia ai servizi messi a disposizione da pubbliche amministrazioni e privati.
COME OTTENERE LO SPID? Si può scegliere di richiederlo direttamente online dal sito https://www.spid.gov.it/, oppure, per immediatezza, recandosi di persona, su appuntamento, alla CCIAA, presentandosi muniti di: - indirizzo e-mail; - numero di telefono cellulare; - documento d’identità valido; - tessera sanitaria con il codice fiscale. Durante la registrazione la documentazione sarà fotografata. L’emissione dello SPID in Camera di Commercio è gratuita. Per ogni ulteriore informazione le imprese possono contattare l’Associazione. (PZ)
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“Voucher” per la digitalizzazione ACCESSO ALLA PROCEDURA INFORMATICA: 15 GENNAIO 2018. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 30 GENNAIO - 9 FEBBRAIO 2018 PREMESSA Si fa seguito alle numerose precedenti comunicazioni sull’argomento in epigrafe (v., da ultimo la circolare associativa prot. n. 186/AdT del 19 luglio 2017), per segnalare che, dopo una prolungata e sofferta gestazione, è giunta al via la misura contributiva a sostegno dell’ammodernamento informatico e della qualificazione del personale nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Information and Communications Technology, ICT), adottata dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, art. 6. Con decreto del Direttore generale del Ministero dello sviluppo economico 24 ottobre 2017, riportato sul sito web del suddetto Ministero (www.mise.gov.it) il 30 ottobre 2017 (v. avviso del Ministero pubblicato sulla G.U. n. 258 del 4 novembre 2017) sono state adottate le ultime disposizioni applicative, in particolare con riguardo alle modalità e ai termini per la presentazione delle domande. Queste ultime vanno presentate, esclusivamente per via telematica, al Ministero dello sviluppo economico dalle ore 10.00 del 30 gennaio alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018, mentre l’accesso alla procedura informatica si ha dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018. La dotazione complessiva delle risorse su tutto il territorio nazionale ammonta a 100 milioni di euro a valere su più fondi e programmi in funzione alla ripartizione geografica operata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con la deliberazione n. 47/2017 del 10 luglio 2017. In sintesi il territorio nazionale e gli stanziamenti sono suddivisi per regioni raggruppate in tre macroaree con relative fonti finanziarie (v. deliberazione CIPE 47/2017 e anche all. 1 al d.d. 24 ottobre 2017): - Regioni meno sviluppate (per 26.676.395,23
euro, Programma operativo nazionale “Imprese e competitività 2014-2020); - Regioni in transizione (per 5.867.283,77 euro, Programma operativo nazionale “Imprese e competitività 2014-2020); - altre Regioni del territorio nazionale (67.456.321,00 euro, Fondo sviluppo e coesione periodo di programmazione 2014-2020). Il Friuli Venezia Giulia appartiene a quest’ultima area e ad esso sono stati assegnati 1.801.739,68 euro. Nell’ambito delle risorse finanziarie così articolate è istituita una riserva del 5% a favore delle imprese che abbiano conseguito il rating di legalità. Si tenga sin d’ora presente che nel caso in cui l’importo complessivo dei voucher concedibili sia superiore all’ammontare delle risorse disponibili, il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del voucher da assegnare a ciascuna impresa beneficiaria. Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni, dunque, concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda. In considerazione della diffusa attesa da parte delle imprese di questo strumento, si procede a una sua illustrazione complessiva con riferimento alla sola macroarea in cui è incluso il Friuli Venezia Giulia (altre Regioni del territorio nazionale).
BENEFICIARI Beneficiarie sono le micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in possesso dei seguenti requisiti: - non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dal regime “de minimis”; - avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte al Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente; - non essere sottoposte a procedura concorsuale o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; - non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del contributo in oggetto; - non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e
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successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
INIZIATIVE AMMISSIBILI L’intervento è diretto a promuovere l’acquisto di software, hardware e servizi che consentano: a) il miglioramento dell’efficienza aziendale; b) la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro; c) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce; d) la connettività a banda larga e ultralarga; e) il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l’acquisto e l’attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l’accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili; f) la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale. Le soluzioni informatiche e i servizi di cui sopra devono essere acquisiti solo successivamente all’adozione del provvedimento cumulativo di prenotazione dei voucher da parte del Ministero (v. infra).
SPESE AMMISSIBILI Le spese ammissibili sono correlate alla realizzazione delle iniziative ammesse come sotto specificato: a) miglioramento dell’efficienza aziendale: acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali; b) modernizzazione dell’organizzazione del lavoro: acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, con particolare riferimento all’utilizzo di strumenti tecnologici e all’introduzione di forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro; c) sviluppo di soluzioni di e-commerce: acquisto di hardware, software, inclusi software specifici per la gestione delle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo dell’ecommerce;
d) connettività a banda larga e ultralarga: attivazione del servizio una tantum, con esclusivo riferimento alla realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche, quali lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo dei cavi, e alla dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a dette bande; queste spese sono ammissibili solo se strettamente connesse alle iniziative di cui alle lett. a), b) e c); e) collegamento alla rete internet mediante tecnologia digitale: acquisto e attivazione di decoder e parabole; queste spese sono ammissibili solo se strettamente connesse alle iniziative di cui alle lett. a), b) e c); f) formazione qualificata nel campo dell’ICT: partecipazione a corsi e acquisizione di servizi di formazione qualificata, purché attinenti a fabbisogni formativi strettamente correlati agli ambiti di attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e); gli interventi formativi dovranno essere rivolti al personale delle imprese beneficiarie (titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti) risultante dal registro delle imprese o dal libro unico del lavoro.
FORMA E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE. DIVIETO DI CUMULO L’agevolazione consiste in un contributo concesso secondo il regime “de minimis” - e denominato impropriamente buono o voucher, non trattandosi d’importo fisso - nella misura del 50% delle spese ammesse nel limite massimo di 10.000 Euro per singola impresa beneficiaria. I benefici in questione non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche a valere sulle medesime spese.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo. La domanda va presentata esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Voucher digitalizzazione” del sito citato web del Ministero (www.mise. gov.it), a decorrere dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018, date di apertura e chiusura dello sportello informatico, secondo le modalità appresso indicate. 1. L’accesso alla procedura informatica L’accesso alla procedura informatica è propedeutico alla presentazione della domanda. Esso è riservato al rappresentante legale dell’impresa o ad altro soggetto da lui delegato in seno all’organizzazione aziendale e ne prevede l’identificazio-
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ne e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi (il dispositivo, Smart Card o chiavetta USB, che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale). Ai fini della compilazione della domanda l’impresa deve disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), attivo e registrato nel Registro delle imprese. La domanda, inoltre, deve essere digitalmente firmata da chi la presenta, pena l’improcedibilità della stessa. 2. Presentazione della domanda L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni - più propriamente una richiesta di prenotazione delle risorse - è articolato nei seguenti due passaggi: a) compilazione della domanda in ogni sua parte e dei relativi allegati, a partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018 (data di apertura della procedura informatica): 1) accesso alla procedura informatica secondo quanto sopra indicato; 2) immissione delle informazioni richieste per la compilazione della domanda, secondo quanto previsto nell’all. 2 (modello di domanda) al d.d. 24 ottobre 2017, e caricamento dei relativi allegati; 3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente, e apposizione della firma digitale; 4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa; b) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018: 1) accesso alla procedura informatica secondo quanto sopra indicato; 2) immissione del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lett. a), punto 4), per il formale invio della domanda, da effettuarsi entro il termine finale di cui alla lettera b); 3) rilascio da parte della piattaforma informatica dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno, l’ora, il minuto e il secondo di acquisizione della medesima. Dunque, non è previsto alcun ordine cronologico
per l’attribuzione dei voucher e le domande presentate nel periodo di apertura dei termini sono considerate come pervenute nello stesso momento. Nel caso in cui le risorse disponibili a livello regionale non siano sufficienti a coprire le richieste pervenute da parte delle imprese è prevista una procedura di riparto delle risorse finanziarie in proporzione alle richieste delle imprese.
IL PROVVEDIMENTO CUMULATIVO DI PRENOTAZIONE DEI VOUCHER, RIPARTO REGIONALE E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE Il Ministero entro 30 giorni dalla data di chiusura dello sportello (9 febbraio 2018) adotta un provvedimento cumulativo di prenotazione del voucher, che sarà pubblicato sul suo sito web, recante le imprese ammesse e l’importo dell’agevolazione “prenotata”. L’importo del voucher prenotato per ciascuna impresa è determinato per un ammontare massimo di 10.000 euro sulla base delle richieste presentate dalle singole imprese in ambito regionale. Nel caso in cui l’importo complessivo dei voucher concedibili sia superiore all’ammontare delle risorse disponibili, il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del voucher da assegnare a ciascuna impresa beneficiaria. Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni, dunque, concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda. Ai fini della determinazione finale dell’importo del voucher, il Ministero andrà a verificare per ciascuna Regione se l’importo complessivo dei voucher richiesto sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria definita per la specifica Regione. Le eventuali risorse finanziarie che, nelle singole Regioni, risultassero in eccedenza rispetto all’importo complessivo richiesto saranno ripartite tra le altre regioni appartenenti alla stessa macroarea geografica (v. sopra) in proporzione ai rispettivi fabbisogni finanziari non coperti. Nel caso in cui l’importo complessivo dei voucher concedibili alle imprese istanti per la singola regione sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria regionale, definita tenendo conto anche delle predette eventuali eccedenze in altre regioni, il Ministero procede al riparto tra le imprese istanti delle risorse disponibili in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del voucher da assegnare a ciascuna impresa. Sempre ai fini del riparto, le risorse finanziarie attribuite in ciascuna Regione alla riserva a fa-
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vore delle imprese che abbiano ottenuto il rating di legalità, che risultano in eccedenza rispetto al fabbisogno derivante dalle richieste presentate da queste imprese, sono utilizzate dal Ministero per l’assegnazione dei voucher alle altre imprese istanti nella medesima Regione.
REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA E SOSTENIMENTO DELLA SPESA Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni le spese connesse all’intervento di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico dell’impresa devono: - essere avviate successivamente alla “prenotazione” del voucher effettuata con il provvedimento cumulativo del Ministero; per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile; l’avvio dell’iniziativa deve, quindi, essere successivo alla data di pubblicazione sul sito web ministeriale del provvedimento cumulativo; - essere ultimate non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione nel sito web del Ministero del provvedimento cumulativo; per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, ancorché pagato successivamente e, comunque, entro 30 giorni dalla data di conclusione dell’iniziativa; - essere relative a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato; - nel caso di spese per servizi di consulenza specialistica o di formazione qualificata, essere relative a prestazioni svolte nel periodo di svolgimento del progetto; - nel caso siano riferite iniziative di cui alle lettere d) (connettività a banda larga e ultralarga) ed e) (collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare), essere strettamente correlate ai servizi e alle soluzioni informatiche riferiti alle iniziative di cui alle lettere a), b) e c); - nel caso siano riferite alle iniziative di cui alla lett. f) (formazione qualificata del personale nel campo dell’ICT), devono essere strettamente correlate ai servizi e alle soluzioni informatiche riferiti alle iniziative di cui alle lettere a), b), c), d) ed e). Sono ammesse variazioni dell’impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell’attività intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda, purché tempestivamente comunicate al Ministero affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti unitamente a un’argomentata relazione illustrativa.
RENDICONTO ED EROGAZIONE DEL VOUCHER Ai fini dell’erogazione del voucher, l’impresa iscritta nel provvedimento cumulativo è tenuta a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’iniziativa, la richiesta di erogazione in conformità allo schema di cui all’all. 3 al d.d. 24 ottobre 2017 recante la documentazione di rendiconto delle spese sostenute: - documentazione di spesa; i titoli di spesa devono riportare la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l’erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014»; - estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato; - liberatorie sottoscritte dai fornitori dei beni e dei servizi acquisiti, predisposte sulla base dello schema di cui all’all. 4 al d.d. 24 ottobre 2017, con l’indicazione per i servizi di consulenza e per quelli di formazione a cui sono riferiti; - resoconto sulla realizzazione del progetto comprensivo del quadro riassuntivo delle spese sostenute, redatto secondo lo schema di cui all’all. 5 al d.d. 24 ottobre 2017; - coordinate bancarie del conto corrente sul quale è richiesto il versamento dell’importo del voucher. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione e fatti salvi i differimenti per acquisire chiarimenti e integrazioni documentali, il Ministero effettua le verifiche istruttorie, inclusa l’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), e procede all’erogazione del voucher in un’unica soluzione sulla base dei titoli di spesa risultati ammissibili.
ADEMPIMENTI A CARICO DELLE IMPRESE BENEFICIARIE Oltre agli adempimenti via via indicati, le imprese beneficiarie sono tenute all’osservanza dei seguenti: - effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro tracciabilità e riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono; a tal fine le imprese beneficiarie sono tenute, attraverso il conto corrente bancario utilizzato per la realizzazione dell’intervento, a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa esclusivamente per mezzo di SEPA Credit Transfer con indicazione della causale: “Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014”;
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Unisalute: non solo polizze sanitarie, ma anche flexible benefit con sisalute Oggi le aziende rivestono un ruolo sempre più attivo nei confronti di politiche di welfare aziendale a sostegno del reddito dei propri dipendenti. Alle nuove domande di protezione generate dai cambiamenti in atto nella nostra società, si affiancano infatti le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e dalla Legge di Bilancio 2017 che danno nuovo impulso al settore. In questo nuovo contesto normativo, le aziende hanno compreso che il welfare sussidiario è fonte di numerose opportunità: riduce i costi per l’azienda, aumenta il potere d’acquisto dei dipendenti e incide positivamente su produttività e fidelizzazione. “UniSalute fa parte del Gruppo Unipol ed è la prima assicurazione in Italia per numero di clienti gestiti; con oltre 7 milioni di assistiti, ha sempre avuto un ruolo di primo piano nell’area della sanità integrativa per le aziende. Sono ormai più di 20 anni che ci occupiamo di polizze sanitarie integrative stipulate sia all’interno di contratti collettivi del lavoro, sia direttamente delle aziende” - afferma Fiammetta Fabris, Amministratore Delegato di UniSalute. “Oggi gestiamo la sanità integrativa per 34 Fondi sanitari nazionali di tutti i settori: commercio, turismo e servizi, alimentaristi, trasporti, telecomunicazioni, artigianato, grafico e cartaio, edile, servizi ambientali, gomma-plastica, cooperative sociali, e tanti altri. Inoltre assicuriamo le principali Casse Professionali, tra cui Cassa Nazionale Di Previdenza Ed Assistenza A Favore Dei
Ragionieri E Periti Commerciali, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e centinaia di aziende come Gruppo Luxottica, Gruppo Gucci, Roche, Technogym, Università LUISS e molte altre.” La nuova normativa rappresenta un passo importante per favorire la costruzione di un sistema di servizi più efficiente, di qualità e con costi sostenibili in grado di facilitare la conciliazione vita-lavoro. Proprio per intercettare i nuovi bisogni emergenti e completare la propria offerta, UniSalute ha creato una nuova società, UniSalute Servizi – divisione SiSalute, che gestisce e commercializza servizi sanitari non assicurativi. SiSalute offre alle aziende pacchetti di flexible benefit in ambito sanitario che prevedono il pagamento di quanto non rimborsato dalle polizze sanitarie ( franchigie, superamento limiti, prestazioni non previste per chi ha una copertura sanitaria) e la possibilità di effettuare prestazioni presso le strutture sanitarie convenzionate con SiSalute, anche per familiari. Inoltre SiSalute mette a disposizione delle aziende un portale dedicato per l’utilizzo dei flexible benefit, in grado di riconoscere i dipendenti già assicurati con UniSalute: un unico ambiente di riferimento e maggiore semplicità del processo. Quindi elevati standard nella gestione dei processi e nell’erogazione dei servizi per clienti e partner, qualità che è stata riconosciuta a UniSalute anche con la certificazione UNI EN ISO 9001:2015.
ASSI.UDINE snc di Migliorini Angelo & C. P.le D’Annunzio, 14 - 33100 Udine - Tel. 0432 504480 - www.assiudine.it - www.unipolsai.it
- tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate nei 10 anni successivi al completamento del progetto; detti documenti devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi motivati, in forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati; - consentire e favorire in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero e altre autorità competenti, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni; - corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati; - garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all’intervento, ferme restando le norme contabili nazionali; - nel caso in cui il voucher sia stato richiesto sulla base della riserva a favore del rating di legalità, comunicare al Ministero l’eventuale sua revoca o sospensione intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.
CONTROLLI E REVOCHE Il Ministero procede alla revoca del voucher nel caso in cui l’impresa beneficiaria: - non rispetti i termini e le modalità per la realizzazione dell’intervento e la presentazione della richiesta di erogazione; - non comunichi tempestivamente al Ministero, nel caso in cui il voucher sia stato richiesto sulla base della riserva a favore delle imprese con rating di legalità, l’eventuale sua revoca o sospensione intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo; - abbia ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del voucher; - risulti inadempiente nei confronti degli ulteriori obblighi previsti e non mantenga nei 3 anni successivi alla data di erogazione del voucher le componenti hardware e software agevolate nell’unità produttiva interessata dal progetto agevolato (vincolo di destinazione non indicato esplicitamente fra gli obblighi a carico delle imprese beneficiarie); - in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento indicati nel provvedimento di assegnazione definitiva del voucher. Tutta la documentazione relativa al presente strumento agevolativo, inclusa la modulistica, è rinvenibile sul sito web del Ministero (www.mise.gov. it) e può essere anche richiesta, unitamente a ogni altra informazione, all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
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POR FESR 2014-2020 CONTRIBUTI PER L’INDUSTRIALIZZAZIONE DEI RISULTATI DI RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO SPERIMENTALE E INNOVAZIONE. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 26 OTTOBRE - 12 DICEMBRE 2017 PREMESSA In attuazione del Piano operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020, Azione 1.2 - Attività 1.2. - Linea d’intervento 1.2.a.2 la Giunta regionale con deliberazione n. 1831 del 29 settembre 2017, pubblicata sul B.U.R. n. 42 del 18 ottobre 2017, ha approvato il bando recante “Incentivi alle imprese per attività di industrializzazione dei risultati della ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione - Aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime e Smart health [sanità digitale] linea di intervento 1.2.A.2 - Industrializzazione dei risultati della ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione.” E’ questa la seconda “tornata” della misura agevolativa dopo la prima del 2016, rispetto alla quale presenta alcune differenziazioni non solo formali. Gli incentivi, in forma di contributo in conto capitale, sono destinati alle piccole, medie e grandi imprese che abbiano in corso o concluso progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione finanziati ai sensi: 1) dell’attività 1.2.a del POR FESR 2014-2020, “Incentivi alle imprese per attività di innovazione” 2) dell’attività 1.3.a del POR FESR 2014-2020, “Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale” 3) dell’attività 1.3.b del POR FESR 2014-2020 “incentivi per progetti “standard” e “strategici” di ricerca e sviluppo da realizzare attraverso partenariati pubblico-privati”;
nonché che abbiano in corso o concluso progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione successivamente al 31 dicembre 2013 e finanziati ai sensi: a) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, capo VII, art. 21, co. 1, lett. a), b) e c); b) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, art. 53 bis; c) del Programma attuativo regionale - Fondo sviluppo e coesione (PAR-FSC) 2007-2013, Attività linea d’azione 3.1.1 “Sviluppo e rafforzamento del tessuto produttivo regionale, industria artigianato e servizi”; d) POR FESR 2007-2013, Attività 1.1.b “Sostegno ai progetti di ricerca industriale ad elevato impatto sistemico per il rafforzamento delle reti della ricerca e dell’innovazione”; e) legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (c.d. Rilancimpresa), art. 32 “Misure di supporto al settore dell’elettrodomestico e della relativa filiera produttiva”; f) legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (c.d. Rilancimpresa), art. art. 33 (Area di crisi complessa di Trieste). La dotazione finanziaria del bando è pari a 3.057.561,49 euro. Le domande possono essere presentate, esclusivamente per via telematica tramite il sistema Fronte-End generalizzato (FEG) dalle ore 10.00 del 26 ottobre alle ore 16.00 del 12 dicembre 2017. Si rammenta che l’S3 o Strategia per la specializzazione intelligente è la strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvata con deliberazione giuntale 8 aprile 2016, n. 590 e che individua le aree di specializzazione e le “traiettorie di sviluppo” della Regione. Aree di specializzazione e “traiettorie di sviluppo” sono dettagliatamente riportate anche nell’all. A del bando, rispettivamente sez. 2 e sez. 1. Di seguito si riportano gli elementi essenziali del medesimo.
BENEFICIARI Beneficiarie sono le piccole, medie e grandi imprese che abbiano concluso progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione inerenti alle
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aree di specializzazione S3 - Agroalimentare e Filiere produttive strategiche (metalmeccanica e sistema casa), Tecnologie marittime e Smart Health, come riportato in premessa. INIZIATIVE AMMISSIBILI Sono finanziabili i progetti relativi ai programmi di industrializzazione dei risultati della ricerca, dello sviluppo sperimentale e dell’innovazione, volti ad accompagnare i risultati dell’attività di ricerca e innovazione svolta quanto più possibile vicino al mercato e alla commercializzazione dei nuovi prodotti, realizzati nelle sedi o unità operative localizzate nel territorio regionale, coerenti con la S3 e rivolti, perciò, alle aree di specializzazione “Agro alimentare”, “Filiere produttive strategiche”, “Tecnologie marittime” e “Smart Health” (indicate attraverso i codici ATECO 2007 all’all. A, sez. 2 del bando), ed attinenti alle già citate “traiettorie di sviluppo” (v. l’all. A, sez. 1 del bando). Non sono ammessi i progetti di industrializzazione relativi a commesse di ricerca e sviluppo, né programmi di industrializzazione autonomi rispetto ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione relativi alle misure incentivanti sopra riportate. Per le grandi imprese sono ammissibili solo progetti di investimento relativi alla sperimentazione dell’industrializzazione, con esclusione dello sfruttamento industriale dei prodotti standardizzati e dell’uso di tecnologie esistenti. Il progetto deve concludersi e la spesa sostenuta deve essere rendicontata entro 18 mesi dall’avvio del medesimo. Le imprese devono avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 60 giorni dalla data della comunicazione dell’assegnazione del contributo e di ammissione in graduatoria. In mancanza del rispetto del suddetto termine il contributo non viene concesso o la concessione revocata, qualora già intervenuta.
SPESE AMMISSIBILI Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese strettamente legate alla realizzazione dei progetti ammissibili sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e, più precisamente le spese attinenti a: impianti specifici, macchinari e attrezzature, mezzi mobili (esclusi i veicoli targati), hardware e software, beni immateriali, opere edili e di impiantistica generale, progettazione e direzione lavori, spese di collaudo ed altre spese tecniche nel limite del 15% degli investimenti in opere edili. Per le grandi imprese sono finanziabili solo at-
trezzature e impianti che, pur destinati da ultimo alla produzione, per la complessità delle nuove tecnologie, necessitano di specifiche implementazioni e di preventiva sperimentazione ai fini dell’applicazione degli esiti dell’attività di ricerca/innovazione ai fini dell’effettiva produzione. I beni devono essere acquistati nuovi di fabbrica, destinati alla nuova linea produttiva. Fra le spese escluse figurano i beni usati le acquisizioni in leasing e in lease-back, l’acquisto di immobili e di arredi, le spese del personale. Sono, inoltre, fissati limiti minimi di spesa per progetto nelle seguenti misure: - piccola impresa: 30.000 euro; - media impresa: 100.000 euro; - grande impresa: 300.000 euro.
FORMA E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE. DIVIETO DI CUMULO
L’agevolazione consiste nella concessione di contributi in conto capitale sulle spese ammesse secondo i seguenti limiti e condizioni: a) 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese qualora optino per il “regime di esenzione” ex reg. (UE) 651/2014; b) 10% dei costi ammissibili per le medie imprese qualora optino per il “regime di esenzione” ex reg. (UE) 651/2014; c) 35% per le piccole, medie e grandi imprese, qualora optino per il regime “de minimis” ex reg. (UE) 1407/2013, fermo restando il rispetto dei limiti dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” (200.000 euro negli ultimi 3 esercizi finanziari incluso quello dell’anno corrente, 100.000 euro per le imprese di autotrasporto). Nel caso in cui l’impresa opti il “regime di esenzione”, di cui alle lett. a) e b), le intensità di aiuto sono maggiorate del 10%, qualora l’impresa sia localizzata nelle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale ex art. 107.3.c del Trattato di funzionamento dell’Unione europea (per l’elenco v. all. C al bando). L’importo massimo di contributo è di 500.000 euro per impresa, evidentemente nel solo caso in cui l’impresa opti per il regime d’aiuto in esenzione ex reg. (UE) 651/2014. I contributi in esame non sono cumulabili con altri aiuti di stato, anche in regime “de minimis” a valere sulle medesime spese, né con finanziamenti europei a gestione diretta, fatta eccezione per gli aiuti erogati sotto forma di garanzia nel rispetto dei limiti ammessi dai due citati regimi europei.
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Può essere presentata una sola domanda di contributo per un unico progetto di industrializzazione. La domanda va presentata alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, Servizio industria e artigianato, che assume la funzione di Struttura regionale attuatrice (SRA) esclusivamente attraverso il sistema telematico FEG, al quale si accederà dalla specifica sezione del sito web della Regione Friuli-Venezia Giulia (www.regione.fvg.it). Alla domanda, sottoscritta mediante firma digitale e redatta secondo i fac-simili pubblicati nella pagina modulistica accessibile dalla medesima sezione del sito web, deve essere necessariamente allegata la documentazione prevista. La domanda va presentata dalle ore 10.00 del 26 ottobre ed entro le ore 16 del 12 dicembre 2017. Sul citato sito della Regione saranno disponibili delle linee guida ai fini della predisposizione e invio della documentazione a corredo della domanda attraverso il sistema FEG.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO I contributi sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria redatta sulla base dei punteggi di valutazione assegnati ai progetti a fronte di criteri predefiniti, di cui si dirà appresso. Le domande presentate sono soggette a una preliminare istruttoria di ammissibilità di carattere eminentemente formale. Fra queste si segnala il possesso di un’adeguata capacità economico finanziaria per sostenere l’impegno finanziario derivante dalla realizzazione del progetto, calcolata secondo i parametri riportati all’allegato F) del bando. Se le domande pervenute sono superiori a 100 si può procedere alla preselezione delle stesse secondo i criteri riportati all’all. D al bando e avvalendosi del Comitato tecnico di valutazione ex legge regionale 10 novembre 2005, n. 26. I criteri di valutazione sono quelli riportati nella tabella sottostante.
CRITERI DI PRESELEZIONE CRITERIO
ARTICOLAZIONE DEL CRITERIO
a) Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto/processo/servizio rispetto allo stato dell’arte nel mercato di riferimento; originalità del metodo proposto. 1. Qualità del proPer innovatività s’intende l’introduzione di nuove tecnologie per l’impresa che negetto cessitano di specifiche implementazioni per l’applicazione degli esiti dell’attività di ricerca, sviluppo e innovazione. a) Potenzialità economica del progetto in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi 2. P r o s p e t t i v e mercati anche in rapporto alla filiera e a possibili drivers tecnologici o utilizd’impatto dei rizatori finali. sultati b) Ricadute positive per l’aumento della capacità produttiva e per la riduzione dei costi di prodotto/processo/servizi.
Le prime 100 domande valutate positivamente nella preselezione vengono ammesse alla fase successiva di valutazione. Ulteriori domande possono essere valutate e inserite in un’aggiuntiva graduatoria, qualora non tutte le risorse stanziate siano state esaurite dalle prime 100. Le successive sono, invece, archiviate.
PUNTEGGIO MAX
10
10
5
Le domande che abbiano superato l’istruttoria preliminare sono oggetto di “istruttoria completa” ai fini dell’ammissibilità e della valutazione tecnica dei progetti da parte del Comitato tecnico sulla base dei criteri di cui all’allegato E al bando, sezioni 1, 2, 3 del bando, che di seguito si riportano.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA SEZIONE 1: CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ Completezza e correttezza della domanda di finanziamento, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali previsti dal bando Rispetto del bando e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative Ammissibilità del proponente secondo quanto previsto dal bando, dalla normativa nazionale ed europea applicabile e dall’ambito di applicazione del FESR Sussistenza delle capacità amministrativa, finanziaria e operativa in capo al proponente
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA SEZIONE 2: CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA Criterio
Articolazione del criterio
Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto/processo/servizio rispetto allo stato dell’arte nel mercato di riferimento; originalità del metodo proposto. 1. Qualità del proPer innovatività s’intende l’introduzione di nuove tecnologie per getto l’impresa che necessitano di specifiche implementazioni per l’applicazione degli esiti dell’attività di ricerca, sviluppo e innovazione. a) 2. Prospettive di impatto dei risultati sulla competitività dell’impresa (ricadute econob) miche)
Potenzialità economica del progetto in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati anche in rapporto alla filiera e a possibili drivers tecnologici o utilizzatori finali. Ricadute positive per l’aumento della capacità produttiva e per la riduzione dei costi di prodotto/processo/servizio.
3. Pertinenze e con- Pertinenza e congruità delle singoli voci di spesa previste dal gruità delle spese progetto in relazione ai risultati da raggiungere.
4. Contributo sostenibilità ambientale
a) - - alla - - b) - -
Ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano l’utilizzo di materiali ecocompatibili, il riuso dei residui di lavorazione, la riduzione e il riciclo dei rifiuti, la riduzione e l’abbattimento degli inquinanti. Ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano: il risparmio delle risorse energetiche ed idriche e l’efficienza energetica, l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.
5. Progetto concer- Progetto concernente gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o nente le tecnolo- applicazione delle medesime nello sviluppo dello stesso (micro/nagie abilitanti noelettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali avanzati, biotecnologia industriale e tecnologie di produzioni avanzate.
Punteggio max
Soglie minime
10
5
10
5
5
/
8
/
6
/
5
/
5
/
Il punteggio minimo totale per l’ammissibilità a contributo relativo ai 5 criteri di valutazione tecnica è di 16 punti. SEZIONE 3: ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE Criterio
Articolazione del criterio
Punteggio non graduabile
6. Interventi realizzati da iniziative imprenditoriali che abbiano riattivato o dato continuità ad attività produttive rilevanti
Progetto realizzato da un’impresa che ha rilevato o dato continuità a un’attività produttiva rilevante sul territorio regionale garantendo una significativa tutela anche parziale dei livelli occupazionali. Per attività produttiva rilevante è da intendersi una con almeno 10 occupati e che nei 3 anni precedenti sia cessata o abbia registrato sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro di almeno il 20% con ricorso agli ammortizzatori sociali.
4
Progetto presentato da micro, piccole e medie imprese come definite dall’allegato I del reg. (UE) 651/2014 7. Minori dimensioni a) micro aziendali b) piccola c) media Incremento occupazionale dell’impresa conseguente al progetto. Per incremento occupazionale dell’impresa al termine del progetto s’intende l’incremento 1) da 1 a 2 unità 2) da 3 a 5 unità 8. Incremento occu3) superiore a 3 unità pazionale Degli occupati nel territorio regionale dalla data della domanda alla data del rendiconto. L’incremento occupazionale calcolato alla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data del rendiconto.
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5 4 2
5 10 15
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA Progetto presentato da impresa in cui la maggioranza delle quote è nella totalità di donne oppure impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e impresa indivi9. Imprenditoria femduale, il cui titolare è una donna. Nel caso di società di persone minile composta da due soci, di società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e di società in nome collettivo il cui socio donna è anche legale rappresentante della società. Progetti realizzati da imprese che partecipano a reti d’impresa regolarmente registrate presso la CCIAA: 10. P a r t e c i p a z i o n e a) progetto presentato da una rete avente soggettività giuridica dell’impresa a reti (rete soggetto); d’imprese b) progetto realizzato da un’impresa appartenente a una rete. I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono fra loro cumulabili.
3
3 1
Progetto realizzato da impresa in possesso del rating attribuito ai sensi della l. 62/2012, art. 5 ter.
1
12. Interventi che si realizzano in aree Progetto realizzato in impresa o unità locale sita in area ex art. di svantaggio eco- 87.3.c (all. C) nomico
3
11. Rating di legalità
Dalla somma dei punteggi ottenuti sulla base dei criteri delle sezioni 2 e 3 si avrà il punteggio complessivo del progetto ai fini della formazione della graduatoria e del finanziamento delle domande fino a esaurimento delle risorse disponibili. La graduatoria viene approvata con decreto del Direttore centrale delle attività produttive e pubblicata sul B.U.R. e sul sito web della Regione. Con il medesimo atto viene disposta l’assegnazione delle risorse ai progetti collocati utilmente in graduatoria. La SRA comunica, quindi, alle imprese interessate l’ammissione o la non ammissione al contributo. Qualora non tutti i progetti ammessi siano finanziabili e si rendano sufficientemente disponibili altre risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria. Le domande, comunque, ammesse alla graduatoria che non possono essere finanziabili entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’approvazione della medesima vengono archiviate. Salvo sospensioni dei termini del procedimento istruttorio, i contributi sono concessi entro 180 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande.
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Il progetto deve essere avviato in data successiva quella della presentazione della domanda e, comunque, entro 60 giorni dalla data di comunicazione di ammissione alla graduatoria e dell’assegnazione del contributo. Le imprese beneficiarie sono obbligatoriamente tenute a dare comunicazione dell’avvio entro 15 giorni, sempre utilizzan-
do il sistema telematico FEG, pena la decadenza del beneficio concesso. Sono ammesse variazioni al progetto, previa comunicazione alla SRA, ma solo dopo l’atto di concessione del contributo e a condizione che siano coerenti con l’originario progetto di ricerca, sviluppo o innovazione. Salvo proroga di 15 giorni, la rendicontazione del progetto e delle relative spese sostenute deve essere presentata entro 18 mesi dalla data di avvio del progetto, sempre avvalendosi del sistema telematico FEG. Qualora il progetto sia concluso prima dell’atto di concessione del contributo, la rendicontazione va presentata entro 3 mesi dalla data dello stesso. A seguito dell’istruttoria positiva della rendicontazione si ha l’erogazione del contributo nel termine di 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione stessa. Il contributo può essere anticipato nella misura del 40% a fronte della presentazione di una fideiussione di importo almeno pari all’importo da erogare maggiorata dagli interessi legali.
OBBLIGHI E VINCOLI DEI BENEFICIARI Fra gli obblighi e i vincoli a cui sono tenute le imprese beneficiarie si segnalano il mantenimento dei requisiti soggettivi propedeutici all’ottenimento del beneficio, il mantenimento dell’attività d’impresa nel territorio regionale per almeno 3 anni dalla data di erogazione finale del contributo relativamente alle piccole e medie imprese e di 5 anni relativamente alle grandi nonché la conservazione negli uffici dell’impresa per 6 anni dalla
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data dell’atto di approvazione della rendicontazione della documentazione attinente il programma d’investimento.
Per ogni altra informazione e per tutta la documentazione citata le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
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Contributi per l’alta formazione imprenditoriale e manageriale PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 30 OTTOBRE 2017 - 30 APRILE 2018
PREMESSA La legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, nota come “Rilancimpresa”, all’art. 17, co. 3, lett. b) bis prevede la concessione di contributi a favore delle PMI per la partecipazione a master di alta formazione manageriale e imprenditoriale del titolare, degli amministratori e del personale il cui luogo della prestazione si trovi in Friuli Venezia Giulia. Con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 258/Pres. è stato adottato il relativo regolamento di attuazione, che, fra l’altro, demanda a un apposito avviso da pubblicarsi da parte dell’Unione regionale delle Camere di commercio del Friuli-Venezia Giulia (Unioncamere FVG) sul proprio sito web (www.fvg.camcom.it) i termini di apertura e chiusura per la presentazione delle domande, cosa a cui Unioncamere FVG ha provveduto il 4 ottobre 2017, rispettivamente, come segue: dalle ore 09.15 del 30 ottobre 2017 alle ore 16.30 del 30 aprile 2018. La gestione dell’incentivo è affidata alle CCIAA territorialmente competenti, alle quali pertanto va rivolta la domanda per l’ottenimento dei benefici. Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 130.000 euro, così ripartiti su base territoriale provinciale: - Gorizia: 13.132,77 euro; - Pordenone: 33.166,04 euro - Trieste 20.335,42 euro; - Udine: 63.365,77 euro. Di seguito si dà un’illustrazione solo sommaria dello strumento agevolativo in oggetto.
BENEFICIARI Possono richiedere i contributi le piccole e medie imprese - e, quindi, non gli imprenditori e manager in qualità di persone fisiche - che alla data di presentazione della domanda hanno la sede lega-
le o l’unità operativa cui si riferisce l’iniziativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia e dove svolgono la propria prestazione i soggetti che partecipano ai programmi master.
INIZIATIVA AGEVOLABILE E SPESE AMMISSIBILI L’iniziativa agevolabile riguarda la partecipazione a programmi master di alta formazione imprenditoriale e manageriale, accreditati dall’Associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei, per i titolari, gli amministratori ed il personale dell’impresa. Sono ammissibili le seguenti spese, al netto dell’IVA, sostenute a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda: a) spese d’iscrizione a programmi master; b) spese per l’acquisto di testi connessi alle spese di cui alla lettera a). Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda e avere un importo minimo di 1.500 euro.
FORMA E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE L’agevolazione consiste in un contributo, concesso secondo il regime “de minimis” nella misura del 50% delle spese sostenute ed entro il limite massimo di 2.000 euro.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda di contributo, redatta secondo lo schema sul sito web dei Unioncamere FVG, ma disponibile anche sul sito web della Regione Friuli-Venezia Giulia (www.regione.fvg.it), va inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) dalle ore 9.15 di lunedì 30 ottobre 2017 alle ore 16.30 di lunedì 30 aprile 2018 alla CCIAA territorialmente competente, come di seguito precisato: - territorio provinciale di Trieste: CCIAA della Venezia Giulia, cciaa@pec.vg.camcom.it; - territorio provinciale di Gorizia: CCIAA della Venezia Giulia, agevolazioni@pec.fondogorizia.it; - territorio provinciale di Pordenone: CCIAA di Pordenone, cciaa@pn.legalmail.camcom.it;
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- territorio provinciale di Udine: CCIAA di Udine, contributi@ud.legalmail.camcom.it. Nel caso in cui il luogo della prestazione dei soggetti partecipanti ai programmi master riguardino la sede legale o unità operative stabilite in differenti territori provinciali della Regione, la domanda è presentata alla CCIAA di uno dei territori provinciali interessati scelto dall’impresa.
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO Il contributo è concesso sulla base di procedimento valutativo a sportello, secondo i criteri di valutazione (soggettivi e oggettivi) e con l’attribuzione dei punteggi di cui all’allegato C al regolamento, come di seguito sunteggiato: - livello di completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione delle iniziative: massimo 10 punti; - incidenza dei fondi privati dell’impresa sulle iniziative oggetto di domanda, in termini di percentuale di intensità di incentivo richiesta: massimo 10 punti; - livello di coerenza interna della domanda, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi: massimo 10 punti; - impresa supportata da Friulia spa: massimo 1 punto; - adesione ad uno o più contratti di rete: 1 punto; - conseguimento del rating di legalità: 1 punto. Sono ammesse a beneficio le domande che abbiano conseguito almeno 18 punti, salvo il caso di imprese supportate da Friulia spa, per le quali la soglia di ammissibilità scende a 15 punti. Il contributo è concesso con provvedimento camerale entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
RENDICONTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO L’impresa beneficiaria realizza l’iniziativa entro il termine indicato nel provvedimento di concessione. Il contributo è erogato a seguito del positivo esame del rendiconto entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore.
Ai fini del rendiconto l’impresa beneficiaria è tenuta, in particolare, a presentare: a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all’ottenimento del contributo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; b) documentazione comprovante l’avvenuto pagamento; c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a); d) attestato di partecipazione ai programmi master di alta formazione imprenditoriale e manageriale. L’avvenuto sostenimento della spesa è provato attraverso la seguente documentazione di pagamento: - documentazione bancaria comprovante l’inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati (ad es. estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale); - copia dell’assegno, accompagnata da un estratto conto bancario, da cui si evinca l’avvenuto addebito dell’operazione sul conto corrente bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato; - per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 3.000 euro, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura “pagato” con firma, data e timbro dell’impresa del fornitore di beni o servizi apposti sull’originale del documento. Per maggiori dettagli si rinvia alla lettura del regolamento e dell’avviso. Altre informazioni, unitamente a tutti gli atti citati, possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Contratto collettivo regionale di lavoro del settore edile CIRCOLARE ESPLICATIVA
In data 20 settembre 2017 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCRL per il settore edile. L’accordo si pone in linea con le previsioni del CCNL Confapi Aniem del 12 novembre 2014 dopo un decennio di vacatio, drammaticamente caratterizzato dalla crisi del settore. Il rinnovo dell’integrativo è di fatto un momento contrattuale storico per la nostra Associazione; quest’ultima tornata è stata contraddistinta dalla consapevolezza, da parte sindacale, della necessità di considerare come prioritaria la salvaguardia delle piccole e medie imprese della nostra regione. L’accordo prevede l’aggiornamento di alcuni istituti contrattuali e la sostituzione dell’E.E.T./ I.T.S., ad oggi congelato, con l’E.V.R., elemento variabile della retribuzione correlato all’andamento del settore. Si fornisce di seguito una sintesi argomentata dell’accordo in oggetto solo in relazione agli istituti che sono stati oggetto di modifica.
A) DECORRENZA E DURATA - AMBITO DI APPLICAZIONE L’accordo si applica su tutto il territorio regionale alle imprese edili che adottino il CCNL Confapi Aniem con decorrenza dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2019.
B) INDENNITÀ DI TRASPORTO In via alternativa e residuale rispetto alla fornitura del mezzo aziendale a coloro i quali utilizzino la propria autovettura per il raggiungimento del luogo di lavoro verrà corrisposta un’indennità mensile. Si specifica altresì: - lo spostamento sul luogo di lavoro ossia il cantiere viene definito dalle prassi in uso dall’abitazione al cantiere ovvero dalla sede aziendale al cantiere; - gli importi definiti a tale titolo non incidono sulla retribuzione diretta, indiretta e differita PAG. 32 - APINFORMA / Lavoro - numero 19 - 31 ottobre 2017
oltre al Tfr, inclusa la contribuzione CEMA; - l’indennità non è dovuta nel caso in cui i lavoratori operino in azienda oppure nel caso di assenza di prestazione lavorativa; - l’importo si intende frazionabile in relazione alle effettive giornate di lavoro e in corrispondenza dell’assegnazione a diversi cantieri ovvero all’assenza di prestazione; - per la provincia di Trieste, ove sussistono prassi specifiche, si provvederà a redigere relativa intesa; INDENNITÀ DI TRASPORTO Fino a Km 15
€.15
Da Km 15 a 30
€.30
Oltre Km 30
€.55
C) TRASFERTA Ferme restando le disposizioni generali in materia di trasferta (ossia di rimborso spese forfettario) come definite del TUIR articolo 51 e successivi chiarimenti interpretativi, sono stati aggiornati gli importi relativi all’indennità di trasferta sui seguenti presupposti: - il calcolo per la corresponsione dell’indennità di trasferta viene generalmente effettuato (e ad eccezione del caso sotto contemplato) prendendo come riferimento la distanza tra il confine del comune ove ha sede l’azienda e il cantiere di assegnazione; - la trasferta è dovuta per le ore di effettiva prestazione lavorativa e non verrà corrisposta nel caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza o abituale dimora dell’operaio e questi non passi dalla sede aziendale per recarsi sul luogo di lavoro, ma si rechi direttamente sul cantiere; - la trasferta non ha incidenza alcuna sugli istituti retributivi, legali e contrattuali. INDENNITÀ DI TRASFERTA Da 10 a 27 Km
€.19
Da 27 a 40 km
€.23
Da 40 a 70 Km
€.25
Oltre 70 Km
€.28
Una comunicazione efficace non è un gioco da ragazzi
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ufficio@scriptamanent.sm www.scriptamanent.sm
D) INDENNITÀ DI GUIDA È stata introdotta l’indennità di guida mensile (riproporzionabile su base oraria/ giornaliera) che verrà corrisposta a coloro i quali abitualmente sono addetti (con questa specifica dicitura ci si riferisce alle prassi in uso relative all’assegnazione alla guida di solito a un referente unico), alla guida dei mezzi aziendali, destinati al trasporto di altre persone. La stessa è pari a €.15 per percorrenze giornaliere fino a 20 Km e €.23 oltre i 20 Km.
E) MENSA E PASTO CALDO Al fine di cercare di favorire un’interpretazione omogenea in relazione all’erogazione del pasto si ribadiscono i seguenti principi: a) il servizio mensa e la fornitura del pasto caldo si ritengono essenziali e prevalenti rispetto all’erogazione dell’indennità sostitutiva. Il pasto può essere fornito tramite catering presso i locali aziendali (se possibile), ovvero tramite convenzione con ristoranti situati presso il cantiere di assegnazione; b) il pasto è subordinato alla presenza sul luogo di lavoro e all’effettuazione della prestazione lavorativa anche nella fascia pomeridiana; c) nel caso di mancata fruizione volontaria (rifiuto del lavoratore di utilizzare il servizio messo a disposizione dal datore del lavoro) nulla è dovuto al lavoratore. Alle condizioni sopra illustrate l’indennità sostitutiva risulta essere di €.9,5 totalmente a carico aziendale. Nulla è posto a carico del lavoratore.
F) ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE Come noto l’E.E.T. e l’I.T.S. risultano congelati alla data del 1° luglio 2011 come stabilito dal CCNL. Detti elementi della retribuzione sono stati sostituti dall’E.V.R. ossia l’Elemento Variabile della Retribuzione fino alla misura massima del 4% dei minimi in vigore alla data del 12 novembre 2014. L’E.V.R., per la sua specificità, non rientra tra gli elementi della retribuzione di cui agli artt. 24 e 45 del CCNL e, pertanto, non costituisce base di calcolo per nessun altro istituto contrattuale e retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Al fine del calcolo saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori: - numero lavoratori iscritti in Cassa edile; - monte salari denunciato Cassa edile; - ore dichiarate in Cassa edile con esclusione delle ore di Cigo; - prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello regionale; PAG. 34 - APINFORMA / Lavoro - numero 19 - 31 ottobre 2017
Il calcolo dell’E.V.R. verrà calcolato tramite raffronto dei parametri territoriali, su base media triennale effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Le verifiche verranno effettuate nel mese di ottobre di ogni anno con eventuale decorrenza dell’erogazione dell’E.V.R. dal mese di gennaio dell’anno successivo. Ai fini della determinazione dell’E.V.R., qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l’E.V.R. riconosciuto sarà fissato nella misura del 30% di quanto definito a livello nazionale; nell’ipotesi in cui dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l’E.V.R. riconosciuto sarà fissato a livello locale nella misura del 60% di quanto definito a livello nazionale; nel caso di tre indicatori pari o positivi l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura dell’85% di quanto definito a livello nazionale; nel caso della totalità degli indicatori positivi l’E.V.R. sarà riconosciuto nell’interezza di quanto stabilito a livello nazionale. I conteggi ai fini della determinazione degli importi saranno elaborati dalla Confapi FVG e resi noti il mese di novembre di ogni annualità di vigenza, effettuata la verifica e il confronto con e OO.SS. entro il mese di ottobre, riferito ai dati dell’annualità precedente (nel caso in esame novembre 2017 riferito ai trienni 2013-2015/2014-2016) con decorrenza dell’erogazione, su base mensile, dal mese di gennaio dell’anno successivo. Nelle imprese che hanno in corso procedure di C.i.g.s. di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 148/2015 l’E.V.R., qualsiasi sia la valutazione degli indici, verrà riconosciuto con il limite massimo del 25% di quanto stabilito a livello territoriale e potranno, inoltre, essere stabiliti periodi diversi per l’erogazione dell’E.V.R. (sempre che ne ricorrano le condizioni riportate ai commi precedenti). Conformemente a quanto stabilito dal CCNL art. 12 ad oggi i valori di riferimento per la corresponsione dell’E.V.R., come sopra definito risultano i seguenti: LIVELLO
MENSILE
7° livello
67,68 €
6° livello
60,91€
5° livello
50,76 €
4° livello
47,37 €
3° livello
43,99 €
2° livello
39,59 €
1° livello
33,84 €
LIVELLO
ORARIO
4° livello
0,27381 €
3° livello
0,25428€
2° livello
0,22884 €
1° livello
0,19560 €
La valutazione degli indicatori verrà effettuata entro il mese di ottobre e resa nota, con specifica circolare, il mese di novembre 2017.
PAG. 35 - APINFORMA / Lavoro - numero 19 - 31 ottobre 2017
Si ritiene utile sottolineare come alcuni istituti come per esempio la malattia e la relativa mutualizzazione, l’indennità di trasporto e la mensa, saranno oggetto di specifiche intese a livello provinciale, essendo in uso prassi correlabili alle differenze territoriali. Si informa altresì che verrà costituita in tempi brevi una commissione paritetica finalizzata a dirimere le controversie interpretative derivanti dall’applicazione dell’accordo. (FT)
Lavoro accessorio DOMANDE DI RIMBORSO VERSAMENTI EFFETTUATI IN DATA SUCCESSIVA ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 25 DEL 17 MARZO 2017 L’Inps con il messaggio n. 4405 del 7 novembre 2017 illustra le modalità di richiesta di rimborso dei versamenti in eccesso effettuati per il lavoro accessorio. In riferimento ai voucher telematici, la cui normativa di riferimento è stata abrogata con Decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017, convertito in Legge n. 49 del 20 aprile 2017, con messaggio Hermes n. 1652/2017 è stato precisato che i versamenti effettuati tramite bollettino postale, bonifico, modello F24 e Portale dei pagamenti in data successiva al 17 marzo 2017 non potevano essere utilizzati e sarebbero stati rimborsati a cura delle strutture territoriali dell’Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi. Pertanto, i committenti interessati possono presentare domanda di rimborso presso le Sedi utilizzando il modello SC52, il quale dovrà essere protocollato ad opera della struttura territoriale che l’ha ricevuto. Per procedere al rimborso è necessario che il committente comunichi i seguenti dati: - tipo di pagamento (bollettino bianco, on line Porta dei pagamenti, F24, bonifico o altro); - data versamento e importo per tutti i tipi di pagamento; - per i pagamenti on line, il codice INPS rilasciato dal sito INPS al momento del pagamento; - per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY. I committenti devono, inoltre, allegare la ricevuta del versamento per tutti i tipi di pagamento, ad eccezione dei pagamenti effettuati mediante modello F24, per i quali la predetta allegazione è meramente facoltativa. Nelle ipotesi in cui il versamento sia avvenuto tramite bonifico, la Sede territoriale dell’Istituto invia copia della richiesta ed eventuale documenPAG. 36 - APINFORMA / Lavoro - numero 19 - 31 ottobre 2017
tazione alla Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti (tramite email alla casella dedicata al lavoro occasionale) per la verifica sulla procedura di Poste (verifica estratto conto). Concluse le verifiche, la Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti darà il via libera (sempre per email) all’inserimento dell’istanza di rimborso. Per la gestione dei suddetti rimborsi si è resa necessaria la predisposizione di apposito applicativo informatico, accessibile per il personale dell’Istituto attraverso la procedura di gestione del lavoro occasionale accessorio sul sito intranet dell’Istituto, seguendo il seguente percorso: dalla prima pagina di INTRANET occorre selezionare il percorso PROCESSI >> Soggetto contribuente >> Lavoro Accessorio e successivamente tra le procedure a fondo pagina selezionare Registrazione datori di lavoro/lavoratori. L’operatore di Sede inserirà i dati comunicati nell’istanza di rimborso tramite la funzionalità “Rimborsi post DL. 25/2017” nella sezione “Datore di lavoro - Gestione Voucher Telematici” della procedura intranet, la quale provvederà alle verifiche sugli archivi. Questa operazione corrisponde alla presa in carico dell’istanza da parte della Sede che passa nello stato “PRESA IN CARICO”. L’operatore della Sede che ha preso in carico l’istanza, conclusa l’istruttoria, effettuerà il rimborso tramite la procedura PAGAMENTI VARI, in analogia con le procedure standard di rimborso. Lo stesso operatore, effettuato il rimborso, chiuderà l’istanza nella procedura intranet tramite la funzionalità “liquidazione” presente nella sezione “Utilità” di “Rimborsi post DL. 25/2017”, accessibile agli utenti profilati su IDM come OperatoreRimborsiPostDL. Conseguentemente l’istanza sarà configurata nello stato “LIQUIDATA”. Solamente la Sede che ha preso in carico l’istanza potrà effettuare la liquidazione, in analogia con le procedure standard di rimborso. Nel caso di una chiusura effettuata erroneamente senza la fase di liquidazione, sarà necessario inviare apposita segnalazione alla Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti per consentirne lo sblocco dal centro. (FT)
Autorità per l’energia DAL 2018 SE L’OPERATORE NON SI PRESENTA ALLA CONCILIAZIONE CON IL CLIENTE POTRÀ DECIDERE L’AUTORITÀ Dal 1° gennaio 2018 per risolvere un problema con il proprio fornitore di energia elettrica o gas, che non sia già stato risolto con il reclamo all’operatore e con la successiva conciliazione, si avrà a disposizione un’ulteriore possibilità: su richiesta del cliente sarà l’Autorità a decidere la controversia. In particolare, in questa prima fase, questo terzo livello sarà accessibile solo nei casi in cui l’operatore non abbia partecipato alla conciliazione, non rispettando l’obbligo previsto. Il servizio potrà poi essere gradualmente esteso ad altre possibili casistiche, con modalità e tempi da definire in base ai risultati dell’iniziale periodo di attività. Con la delibera 639/2017/E/com, che ha approvato il regolamento di funzionamento del terzo livello decisorio, si delinea così la struttura del nuovo sistema di tutele per i consumatori per risolvere reclami e controversie partito lo scorso 1° gennaio 2017. L’attuale sistema di tutele è quindi strutturato su tre livelli: al primo livello va sempre fatto il reclamo al proprio fornitore e, se non si ottiene
risposta o non è soddisfacente, per risolvere la controversia ci si rivolge al secondo livello, la conciliazione (condizione obbligatoria per l’eventuale successivo ricorso al giudice). Per i casi che non trovano soluzione con la conciliazione, online e gratuita quella dell’Autorità, dal 1° gennaio 2018 si aggiunge il terzo livello (alternativo al ricorso al giudice nella valutazione del merito, fermo restando il diritto alla tutela giudiziaria dinanzi al giudice amministrativo anche dopo il suo esito), in cui è appunto l’Autorità a poter essere chiamata a decidere sui casi non risolti. La richiesta di accesso al terzo livello andrà presentata entro 30 giorni dalla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. Il rinnovato assetto realizza un sistema di tutele completo e organico, per una maggiore efficacia nella gestione dei reclami e delle controversie, con una semplificazione dei meccanismi, per ridurre le tempistiche, i costi e migliorare la qualità delle risposte. Le regole finora approvate si riferiscono ai soli clienti dell’energia elettrica e del gas, domestici e non, inclusi i prosumer (cioè coloro che sono allo stesso tempo produttori e consumatori di energia elettrica); con futuri provvedimenti verranno poi estese anche agli altri settori regolati dall’Autorità, coerentemente alle previsioni di legge. La delibera 639/2017/E/com è disponibile sul sito www.autorita.energia.it (C)
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ANAC si esprime sulla terna di subappaltatori AMMISSIBILE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO AL FINE DI INTEGRARE I NOMINATIVI DELLA TERNA DI SUBAPPALTATORI Uno degli argomenti più delicati e di difficile interpretazione del Codice dei Contratti Pubblici è quello relativo all’art. 105, comma 6 del d.lgs. 50/2016, relativo al subappalto. Al momento rimangono molti dubbi interpretativi sull’argomento che l’ANAC o il Ministero dovranno chiarire. Comunque l’ANAC con Delibera n. 487 del 3 maggio 2017 ha disposto l’ammissibilità del soccorso istruttorio al fine di integrare i nominativi della terna di subappaltatori. La Delibera spiega che nel regime precedente al decreto correttivo del Codice dei contratti, alla luce dell’interpretazione comunitariamente orientata fornita dal Consiglio di Stato, quando è fornita una terna di possibili subappaltatori occorre che almeno uno dei subappaltatori indicati abbia i requisiti per eseguire la prestazione. Infatti l’ANAC si è espressa in un contenzioso nel quale una concorrente ad una gara dichiarava di voler ricorrere al subappalto ma indicava un solo subappaltatore anziché una terna come richiesto dal disciplinare. A seguito di soccorso istruttorio essa integrava i nominativi dei subappaltatori ma una delle ditte indicate precisava di non essere mai stata contattata e di non essere disponibile. La società affermava di aver provveduto a integrare la terna dei subappaltatori tramite una ricerca via web ma che, in caso di affidamento, la scelta sarebbe ricaduta sulla prima indicata. Pertanto le veniva consentito di integrare la terna con un nuovo nominativo. L’istante concorrente, invece, contesta tale procedimento e sostiene che la terna dei subappaltatori si riferisce evidentemente a subappaltatori già contrattualizzati dal concorrente con un impegno di carattere preliminare, dal momento che l’art. 80, co. 5 d.lgs. 50/2016 contempla l’esclusione nel PAG. 38 - APINFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2017
caso in cui essi siano privi dei requisiti a carattere generale, e pertanto sostiene che la concorrente doveva essere esclusa in quanto carente di un requisito essenziale. Con nota del 13 febbraio 2017, la concorrente specificava di non aderire all’istanza di precontenzioso, richiamava il parere del Consiglio di Stato 3 novembre 2016 n. 2286 reso sullo schema di Linee Guida Anac «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», laddove specifica che «è sufficiente, a evitare l’esclusione del concorrente, che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione», infine precisava che la mancata indicazione della terna non è contemplata quale causa di esclusione e che il Codice non richiede in alcun modo la previa stipula di accordi contrattuali con i subappaltatori, i quali possono anche essere sostituiti. Secondo l’ANAC la questione oggetto dell’istanza di parere riguarda la possibile esclusione di un concorrente che non abbia indicato la prescritta terna di subappaltatori, nonché la legittimità del ricorso al soccorso istruttorio al fine di integrare i nominativi dei subappaltatori, e la necessità che tali nominativi siano tutti riferiti a subappaltatori già contrattualizzati dal concorrente con un impegno di carattere preliminare, e non semplicemente dei potenziali candidati. L’Autorità premette che l’art. 105, co. 6 del Codice degli appalti d.lgs. 50/2016, stabilisce che “E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell’avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l’indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all’articolo 35”. Il Consiglio di Stato, Commissione speciale, nel rendere il citato parere 3 novembre 2016 n. 2286 sulle Linee Guida Anac «Indicazione dei mezzi di
prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, osservava che «L’art. 105, c. 6 del codice indica in quali casi è obbligatorio indicare sin dalla gara una terna di nomi di subappaltatori, in deroga alla regola generale secondo cui i nomi dei subappaltatori non vanno indicati in gara, essendo sufficiente che il concorrente si limiti ad indicare quali prestazioni intende subappaltare, e potendo depositare i contratti di subappalto dopo la stipula del contratto e prima dell’inizio dell’esecuzione. A sua volta, l’art. 80, sia al co. 1, che al co. 5, prevede che le cause di esclusione di cui al co. 1 e al co. 5 comportano l’esclusione del concorrente principale, anche se riferite al subappaltatore, nel solo caso dell’art. 105, co. 6, ovvero quando la terna dei subappaltatori deve essere indicata in gara». Il Consiglio di Stato osserva quindi che «Si pone tuttavia un problema di coordinamento di tali previsioni con l’art. 105, co. 12, a tenore del quale “L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.”. Tale previsione costituisce trasposizione dei pertinenti articoli delle direttive, secondo cui ogni qualvolta le stazioni appaltanti sono tenute, in base alle leggi nazionali, a verificare le cause di esclusione anche nei confronti dei subappaltatori, esse chiedono agli operatori economici di sostituire i subappaltatori che risultano privi dei requisiti generali. Le direttive sembrano dunque consentire la possibilità di sostituire i subappaltatori privi dei requisiti anche quando i loro nomi vanno indicati in gara. Sicché, le disposizioni dell’art. 80, co. 1 e co. 5, che sembrano invece prevedere la esclusione del concorrente per difetto dei requisiti del subappaltatore, senza possibilità di sostituirlo, potrebbero anche prestarsi a dubbi di compatibilità comunitaria. Sembrerebbe peraltro possibile darne una interpretazione comunitariamente orientata, ritenendo quanto meno che, quando è fornita una terna di possibili subappaltatori, è sufficiente ad evitare l’esclusione del concorrente che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare, ovvero che il concorrente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni». Con particolare riferimento alla possibilità di esperire il rimedio del soccorso istruttorio nel caso di PAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2017
omessa indicazione della terna di subappaltatori, recente giurisprudenza, richiamata anche dalla concorrente, qualifica tale irregolarità come «essenziale e purtuttavia sanabile», quale «deficit di una dichiarazione che avrebbe dovuto essere inserita nella documentazione amministrativa», per la quale «la stazione appaltante ha correttamente attivato il meccanismo del soccorso istruttorio cd. oneroso, ritenendo l’irregolarità di natura formale ed emendabile, seppur soggetta a sanzione pecuniaria. L’impostazione predetta è avvalorata dalla possibilità di sanare le lacune del contratto di avvalimento, istituto che permette di integrare i requisiti di ammissione alla gara mediante il ricorso a un operatore che assume una responsabilità verso il committente (mentre il sub-appalto è una modalità esecutiva della prestazione mediante affidamenti di parti di essa a terzi, i quali intervengono nella fase esecutiva e il soggetto responsabile è unicamente l’appaltatore). Se, dunque, sono consentite specificazioni e integrazioni sul rapporto instaurato con l’impresa ausiliaria, a maggior ragione si devono ammettere delucidazioni e chiarimenti sui soggetti subappaltatori» (Tar Lombardia Brescia 29 dicembre 2016, n. 1790). Si segnala inoltre la giurisprudenza (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 8 marzo 2017, n. 328 e Sent. 17 marzo 2017, n. 395) secondo la quale l’indicazione del subappaltatore (a differenza di quanto avviene per l’ausiliario e per il raggruppamento temporaneo di imprese) non implica necessariamente una previa formalizzazione dei rapporti tra subappaltatore stesso e concorrente che lo indica. Nel caso di specie, appare dunque necessario, alla luce dell’interpretazione comunitariamente orientata fornita dal Consiglio di Stato, che almeno uno dei subappaltatori indicati abbia i requisiti per eseguire la prestazione. E’ inoltre legittimo l’operato della S.A. che ha consentito il soccorso istruttorio al fine di integrare i nominativi della terna di subappaltatori. In base a quanto sopra considerato Il Consiglio dell’Autorità ritiene, nei limiti di cui in motivazione che: - è da ritenere ammissibile il soccorso istruttorio al fine di integrare i nominativi della terna di subappaltatori; - nel caso di specie, alla luce dell’interpretazione comunitariamente orientata fornita dal Consiglio di Stato, occorre che almeno uno dei subappaltatori indicati abbia i requisiti per eseguire la prestazione. (CS)
Contributi per riqualificare i centri minori PER I COMUNI CON UNA POPOLAZIONE INFERIORE AI 30.000 ABITANTI Con l’ art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) è stato riattivato il canale contributivo già previsto dall’ art. 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (centri minori, borghi rurali e piazze), con modifiche e predeterminazione dei criteri di priorità per la formazione della graduatoria. E’ possibile, per i Comuni con una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, presentare al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio le domande volte all’ottenimento del contributo in conto capitale, previsto dall’art. 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, come modificato dall’art. 5, commi 7 e segg., della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25. Le domande sono presentate utilizzando entro il 1° marzo di ogni anno. La graduatoria viene approvata dalla Giunta regionale, assegnando le risorse disponibili che verranno gestite attraverso il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le Autonomie locali (disciplinato dall’articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13). Con deliberazione della Giunta regionale 1106 del 16 giugno 2017 è stata approvata la graduatoria delle domande ricevute entro il 1° marzo 2017, con l’evidenza di quelle finanziabili con le risorse attualmente collocate sul capitolo del Bilancio regionale per tali finalità. Le domande conservano validità fino alla fine dell’anno e pertanto, se si renderanno disponibili ulteriori fondi, si procederà alla loro assegnazione secondo l’ordine individuato nella graduatoria approvata.
BENEFICIARI Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. PAG. 41 - APINFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2017
INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO Interventi finalizzati alla riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un’ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, nonché di tutela della sicurezza e salute pubblica.
SPESE AMMESSE Spese relative all’intervento, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 14/2002. Eventuali costi per acquisizioni di aree e immobili inerenti gli interventi sono ammissibili nella misura del 25 per cento dell’importo dei lavori.
CRITERI DI PRIORITÀ E PUNTEGGI a) Ottemperanza o adeguamento a specifiche norme legislative in materia di sicurezza, adeguamento sismico o di superamento delle barriere architettoniche: 25 punti; b) misura di cofinanziamento del costo dell’intervento: 1) contributo richiesto fino al 30% del quadro economico: 20 punti; 2) contributo richiesto fino al 50% del quadro economico: 15 punti; 3) contributo richiesto fino al 70% del quadro economico: 10 punti; c) interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di competenza comunale: 15 punti; d) realizzazione di ulteriori lotti funzionali di lavori relativi al completamento di interventi già finanziati o realizzati: 12 punti; e) necessità di tutelare e conservare i beni culturali: 10 punti; f) interventi realizzati da Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti (determinata in base all’articolo 64 della Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 la disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), ovvero, al fine di contrastare l’emarginazione delle aree svantaggiate del territorio regionale, Comuni montani o confinari: 10 punti Il livello di programmazione e progettazione rag-
giunto ed approvato dall’Ente beneficiario attribuisce un ulteriore punteggio così determinato: a) progettazione esecutiva: 30 punti; b) progettazione definitiva approvata alla data della domanda: 20 punti; c) inserimento dell’opera nel elenco annuale delle opere pubbliche del Comune: 15 punti; d) progettazione preliminare: 10 punti In caso di parità di punteggio, si attribuisce priorità in primo luogo agli interventi per i quali la data di approvazione del progetto sia più antecedente, in secondo luogo con riferimento all’ordine cronologico di presentazione della domanda. In sede di prima applicazione delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2017, alle doman-
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de di contributo per interventi per i quali la progettazione definitiva risulti approvata entro il 31 dicembre 2016, viene assegnato il punteggio aggiuntivo di 10 punti.
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO Fino al 100 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile e, comunque, nell’importo non superiore a: a) 300.000,00 euro con riferimento agli interventi individuati dalla lettera a); b) 200.000,00 con riferimento a tutte le altre tipologie di lavori. (CS)
Circolare della Regione in materia edilizia (4a parte) LA CIRCOLARE ANTICIPA CHE A BREVE VERRÀ PUBBLICATA LA NUOVA MODULISTICA EDILIZIA Con la circolare prot. n. 88444/P del 17 agosto scorso la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio ha fornito le precisazioni sulle modifiche intervenute in materia di edilizia approvate con la L.R. 29/2017.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA E SANZIONI In aggiunta al necessario allineamento terminologico derivato dalle modifiche in punto di regimi edificatori e relativi procedimenti ordinari, il Capo VI contiene le seguenti modifiche sostanziali: - recependo alcune segnalazioni e richieste di chiarimento avanzate da alcuni Comuni, è stato operato un chiarimento terminologico al fine di confermare che la SCIA (anche in sanatoria) in quanto non istanza né richiesta ma segnalazione - non presuppone l’emissione di un provvedimento da parte del Comune, in ossequio alla disciplina nazionale che attribuisce valenza semplificatoria e acceleratoria all’istituto indirizzandolo a ridurre l’attività provvedimentale pubblica ove non strettamente necessaria; - viene chiarita la possibilità che il requisito della doppia conformità per le sanatorie in SCIA possa essere accertato anche sulla base dell’applicazione delle misure derogatorie disposte dal Capo VII, senza limiti temporali di applicazione ad esclusione dell’operatività limitata agli edifici esistenti al 18/11/2009 ma con la maggiorazione dell’oblazione ivi prevista; in forza di un criterio di ragionevolezza, viene quindi estesa l’applicazione del favor di cui al comma 2 ter dell’articolo 49 anche agli interventi di minor impatto e rilevanza; - sempre in un’ottica di ragionevolezza e proporzionalità viene sancita l’equiparazione temporale per attività in sanatoria tra procePAG. 43 - APINFORMA / Edilizia - numero 19 - 31 ottobre 2017
dimenti sanzionatori “maggiori” e “minori”, garantendo lo stesso favor all’interessato, che può presentare istanza di riduzione a conformità dell’intervento realizzato (edilizia libera) non più entro il termine indicato nell’ingiunzione bensì entro il maggior termine dell’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione medesima (fase quindi necessariamente successiva): un tanto, come anticipato, attua l’allineamento della disciplina sanzionatoria connessa all’edilizia libera a quanto disposto nell’articolo 49 in rapporto ai procedimenti sanzionatori più rilevanti in quanto connessi ai permessi di costruire; - è stato infine novellato il comma 2 ter dell’articolo 49 in materia di permesso di costruire in sanatoria, innovandone la portata applicativa sia sotto il profilo temporale che oggettivo: l’operatività della disposizione è stata infatti estesa a tempo indeterminato (indipendentemente dal momento di presentazione dell’istanza) ed in relazione a tutti gli interventi che interessano il patrimonio edilizio esistente al 19 novembre 200923. In tali casi il procedimento in sanatoria può contare sulle deroghe specificamente disposte dagli articoli 57 e seguenti (anche oltre la scadenza stabilita dall’art. 57, comma 2, lett. e), LR 19/2009). Ne discende che, ai fini dell’accertamento del requisito della cd. doppia conformità urbanistico-edilizia, possono essere fatte valere (sia per l’accertamento riferito al momento della realizzazione dell’opera che per quello inerente al momento della presentazione dell’istanza) le deroghe ai parametri edilizi disposte all’interno del Capo VII, ossia a distanze, altezze, superfici e volumi previsti dagli strumenti urbanistici genericamente considerati (compresi, quindi, sia quelli comunali che quelli promananti da Ente diverso dal Comune). L’efficacia della disposizione in ambito di procedimenti in sanatoria viene quindi confermata in ultravigenza senza limiti di tempo (anche al di là dell’intervenuta scadenza del termine ordinariamente prescritto dal legislatore per l’autorizzazione di interventi da attuare in deroga, i.e. 18 dicembre 2017 per l’inizio dei lavori, cfr. art. 57, c. 2,
lett. f), LR 19/2009), con le misure oblatorie ivi sancite.
OSSERVATORIO REGIONALE PER LA VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA (cfr. art. 33 LR 29/201 di modifica dell’art. 9 LR 19/2009) In merito all’applicativo cd. Osservatorio abusi edilizi l’articolo 9 della LR 19/2009, che ne reca la disciplina, viene integrato: - ribadendo che l’invio di qualsiasi atto o comunicazione relativo all’abusivismo edilizio avviene esclusivamente per via telematica tramite l’Osservatorio”: in ragione di tale preciso disposto di legge, in ossequio al principio della digitalizzazione e della dematerializzazione dell’azione amministrativa, viene ulteriormente sancita l’impossibilità di accoglimento di qualunque altro tipo di invio (a mezzo cartaceo, mail, PEC, ecc.) che non ottemperi a quanto previsto dalla norma. Tale invio telematico tramite “Osservatorio” assolve anche all’obbligo di trasmissione degli elenchi mensili dei Segretari comunali oltre a tutte le ulteriori eventuali comunicazioni intercorrenti tra RAFVG e Comune (Ufficio tecnico, comunque denominato, e Polizia locale); - con l’introduzione a titolo definitivo delle seguenti scadenze, già transitoriamente previste per la prima attuazione del regolamento emanato con D.P.Reg. 018/2012: a) invio ad opera del Segretario comunale dell’elenco mensile redatto ai sensi dell’art. 31, comma 7, del DPR 380/2001 (contenente i rapporti degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria unitamente alle relative ordinanze di sospensione dei lavori), entro il quinto giorno del mese successivo all’accertamento delle opere realizzate abusivamente; b) invio dei dati relativi al monitoraggio, previsto con cadenza semestrale, dell’applicazione delle misure straordinarie di cui al capo VII rispettivamente entro il 15 luglio e il 15 gennaio di ogni anno.
PRECISAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ PER OPERE PUBBLICHE E DISCIPLINA UTI (cfr. LR 29/2017, art. 34, che integra art. 10 della LR 19/2009)
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L’articolo 34 della LR 29/2017 integra l’articolo 10 della LR 19/2009 con l’introduzione del comma 5 bis24, che prescrive la documentazione da presentare a corredo dell’istanza di accertamento di conformità delle opere pubbliche statali, regionali e provinciali, oltre ad aggiornare il quadro dei rinvii normativi. Va ulteriormente osservato che la modifica apportata all’articolo 11 della LR 19/200925, il cui ambito di applicazione è ora esteso a tutte le opere pubbliche di competenza comunale gestite dal Comune sia singolarmente che in forma associata, rende la specifica disciplina di cui al comma 1 dell’articolo 1126 applicabile anche nei confronti delle Unioni territoriali intercomunali “UTI”.
NUOVA FATTISPECIE DI MODIFICA DI DESTINAZIONE D’USO GIURIDICAMENTE IRRILEVANTE Con l’integrazione dell’articolo 15 della LR 19/200927 viene disposta l’irrilevanza giuridica della modifica di destinazione d’uso dell’immobile qualora la stessa – indipendentemente da quella precedentemente in atto – venga mutata in destinazione a servizi (definita ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), LR 19/2009) per il tempo provvisorio stabilito in relazione al relativo contratto di affitto relativo, elemento necessario per l’irrilevanza della modifica stessa (contratto che, in ogni caso, non può che avere durata inferiore ai cinque anni).
AGGIORNAMENTO MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA REGIONALE A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTERVENUTE, ANCHE A LIVELLO NAZIONALE La circolare anticipa che a breve verrà pubblicata la nuova modulistica edilizia, aggiornata alla luce delle modifiche ed integrazioni apportate con la legge commentata oltre che in adeguamento alle recenti modifiche introdotte a livello nazionale: in particolare, verrà sostituito il precedente modulo relativo al certificato di agibilità con la nuova segnalazione certificata di agibilità. La modulistica sarà approvata con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio e verrà pubblicata sul BUR, dandone immediata notizia ed ampia diffusione attraverso il portale istituzionale regionale. (fine) (CS)
Albo autotrasporto c/t. Quota d’iscrizione 2018 IL VERSAMENTO VA ESEGUITO PER VIA TELEMATICA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017 SUL SITO WEB DELL’ALBO Con deliberazione n. 7/2017 del 18 ottobre 2017, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017, il Comitato centrale dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito, rispettivamente, Comitato centrale e Albo), ha fissato la quota di iscrizione dovuta dalle imprese di autotrasporto di cose c/t per il 2018 e le relative modalità di pagamento. Gli importi della quota 2018 sono rimasti invariati rispetto a quelli del 2017, mentre il versamento della stessa va ora effettuato, sempre in via tele-
matica, sul sito web dell’Albo (www.alboautotrasporto.it) secondo le modalità illustrate in un avviso diramato il 27 ottobre 2017. Il versamento va eseguito entro il 31 dicembre 2017 mediante uno dei seguenti strumenti: - carta di credito Visa; - carta di credito Mastercard; - Poste Pay (privato o impresa); - Banco Posta (privato o impresa).
IMPORTI DELLE QUOTE La quota per il 2018 è identica a quella del 2017 e si articola nelle seguenti componenti: 1) una fissa di 30,00 euro, dovuta da tutte le imprese iscritte all’Albo; 2) una variabile, che si somma alla precedente, il cui ammontare è determinato in relazione al numero di veicoli in dotazione dell’impresa, qualunque sia la massa, secondo la sottostante tabella:
NUMERO VEICOLI
IMPORTO IN EURO
DA 2 A 5
5,16
DA 6 A 10
10,33
DA 11 A 50
25,82
DA 51 A 100
103,29
DA 101 A 200
258,23
OLTRE 200
516,46
3) un’ulteriore componente variabile, che si somma alle precedenti, per ogni veicolo in dotazione di massa complessiva superiore a 6,0
t, compresi i veicoli trattori con massa rimorchiabile maggiore di detto limite, secondo la sottostante tabella:
TIPO DI VEICOLO
IMPORTO IN EURO
Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva fra 6,001 t e 11,5 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 6,001 a 11,5 t
5,16
Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva fra 11,501 t e 26,0 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 11,501 a 26,0 t
7,75
Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva superiore a 26,0 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile oltre 26,0 t
10,33
L’importo della quota da versare va rapportato al parco veicolare esistente alla data del 28 ottobre 2017. Eseguito il pagamento, il sistema informatico rilascerà all’utente la ricevuta che dovrà essere
stampata e conservata dall’impresa anche per gli eventuali controlli da parte del Comitato Centrale e/o dei competenti uffici periferici della Motorizzazione civile.
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In caso di mancato pagamento della quota entro il 31 dicembre 2017, l’impresa potrà essere sospesa dall’Albo secondo quanto previsto dall’art. 19 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
PROCEDURE INFORMATICHE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA In base al citato avviso due sono le procedure per il pagamento della quota a seconda che le imprese siano o non siano ancora registrate al portale dell’Albo. a) Imprese non registrate al portale dell’Albo Alle imprese che ancora non si sono registrate al portale dell’Albo l’avviso ricorda che per procedere al pagamento è necessario prima registrarsi. A tale riguardo informa che all’atto della registrazione, all’impresa sarà visualizzata una maschera che consente di scegliere tra due opzioni: 1. PEC della Camera di commercio: l’indirizzo digitato è verificato presso Infocamere e, all’esito della registrazione, è possibile visualizzare completamente il proprio profilo; 2. e mail non PEC, oppure PEC, diversa da quella Camera di commercio: l’indirizzo digitato non è verificato in alcun modo e la registrazione consente esclusivamente di effettuare l’operazione di pagamento. In entrambi i casi è richiesto di fornire un recapito telefonico, al fine di agevolare eventuali contatti da parte dei servizi di assistenza tecnica. L’avviso ricorda alle imprese di nuova registrazione che al primo accesso è obbligatorio procedere al cambio della password iniziale, fornita dal sistema. La nuova password, composta dall’utente, deve essere deve contenere una combinazione di 8 caratteri, di cui almeno uno numerico, almeno uno alfabetico maiuscolo e almeno uno non alfanumerico (es: !\”£$%/()=^*+][@#§:.,;-_>\\|?). La nuova password deve essere digitata nei campi “nuova password” e “conferma password”. E’ impedita la funzione “copia e incolla”. b) Imprese già registrate al portale dell’Albo
Le imprese già registrate dovranno accedere al portale dell’Albo con le proprie credenziali, selezionare il servizio di pagamento quote, visualizzare l’importo specifico da versare e procedere al pagamento con sistema elettronico. Al fine di semplificare le predette procedure, il 16 ottobre 2017 l’Albo ha prorogato per 6 mesi tutte le utenze e le password già in disponibilità delle imprese precedentemente registrate. Pertanto, utilizzando le credenziali in possesso alla data del 16 ottobre 2017, le imprese comunque registrate potranno accedere al portale dell’Albo senza necessità di richiedere assistenza per la riattivazione dell’utenza o per il reset della password, nel frattempo eventualmente scadute per inutilizzo o per decorso del tempo. Le imprese che, già registrate, dopo il primo accesso non abbiano modificato, come d’obbligo, la password generata ed inviata dal sistema informatico, così come quelle che non abbiano conservato le precedenti credenziali potranno chiedere assistenza tecnica inviando una e mail all’indirizzo assistenza.albo@mit.gov.it, nella quale sarà opportuno indicare - per ottimizzare i tempi di risposta - numero di iscrizione all’Albo, numero di matricola, un indirizzo e mail non PEC e un recapito telefonico. Per chiarimenti o problemi di malfunzionamento del sistema telematico le imprese possono: - contattare il numero verde 800980308, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 20.00, giorni festivi esclusi, per eventuali problemi che intervengano dalla fase di inserimento dei dati delle carte di pagamento; - contattare il numero verde 800232323, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00, e il sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00, giorni festivi esclusi; - inviare una e-mail a: assistenza.albo@mit. gov.it. Copia della documentazione citata può essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione, a cui ci si può rivolgere anche per ogni altra necessità.
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(AdT)