NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 2 31 gennaio 2014
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
NUOVO REGOLAMENTO COMUNITARIO SUGLI AIUTI “DE MINIMIS”
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 2 31 gennaio 2014
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Contributi salvaguardia e incremento occupazionale
6
Incentivi per la ricerca e lo sviluppo
7
La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
9
La comunicazione annuale Iva
12
ACE rafforzata
15
Definizione agevolata debiti con Equitalia
17
Registratori di cassa
18
Fatturazione autotrasporto
19
Aiuti “de minimis”: nuovo regolamento comunitario
20
Finanziamenti agevolati per impianti e macchinari
22
Tassi d’interesse effettivi e tassi antiusura
27
Indice mensile rivalutazione t.f.r. dicembre 2013
29
Gli adempimenti Inail per il 2014
30
Massimali di integrazione salariale
33
Benefici per assunzioni lavoratori ASpI
35
Lavoratori italiani all’estero
37
Gas metano
39
Dispositivi di misurazione del gas
41
Macchine ed impianti
43
Premio Impresa Ambiente
44
Ambiente e sicurezza in breve
45
Sostanze chimiche
48
L’operatività dell’AVCPASS
52
Note informative
58
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Business News
61
Accordo di associazione U.E. / America Centrale
63
Novità in materia di restrizioni verso l’Iran
64
“Italian Quality”
65
Contenzioso doganale
66
Il Regime TIR: aggiornamenti sulla Russia
70
Vizi delle merci
72
Esportazioni
75
Cronotachigrafo. Sentenza del G.d.p. di Monza
78
ADR. Certificato di formazione professionale
79
Circolazione su strada dei carrelli elevatori
80
Autotrasporto c/t. Tariffe minime di sicurezza
82
Autotrasporto c/t; “costi minimi” dicembre 2013
84
Novità nella responsabilità civile auto
85
Canone di locazione immobili urbani
87
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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Contributi salvaguardia e incremento occupazionale ENTRO IL 1° MARZO 2014 LA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA REGIONE I soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 2 della legge regionale 22/2010, devono ricordarsi di trasmettere entro il 1° marzo 2014 la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Si tratta del contributo riconosciuto alle imprese operanti nel territorio regionale per le seguenti finalità: - salvaguardia del livello occupazionale; - incremento dell’occupazione e stabilizzazione dei lavoratori; - sostegno alle imprese di panificazione. Tali contributi sono stati concessi, nel rispetto della regola del “de minimis”, secondo una graduatoria predisposta sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo. La norma istitutiva dell’agevolazione prevede
l’obbligo, per i beneficiari, di inviare annualmente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 1° marzo con riferimento all’anno precedente, al fine di attestare il mantenimento dei requisiti previsti dalla norma. Con riferimento al 2013, pertanto, le dichiarazioni attestanti il rispetto delle condizioni devono essere trasmesse, a pena di decadenza dal contributo, entro il 1° marzo 2014. Le condizioni da rispettare sono sostanzialmente rappresentate dal divieto di delocalizzazione dell’attività produttiva o commerciale. La dichiarazione sostitutiva deve essere trasmessa, esclusivamente con modalità telematica, da subito e fino alle ore 24 del 1° marzo 2014. Per la trasmissione della dichiarazione è necessario possedere idonea smart cart, la Carta regionale dei servizi oppure la business Key standard come Infocamere o Infocert. Il software per la trasmissione è disponibile sul sito della regione alla voce “invio on line istanza di contributo” www.regione.fvg.it.
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(PZ)
Incentivi per la ricerca e lo sviluppo SPESE AMMISSIBILI
MESSI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE 600 MILIONI DI EURO LA FINANZIARIA 2014 L’art. 1 comma 583 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Finanziaria per il 2014), ha eliminato una serie di incentivi fiscali con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti in bilancio. Tra questi sono stati soppressi quelli previsti dall’articolo 5 della legge 449/1997 relativi al credito d’imposta per le piccole e medie imprese riferito alla ricerca scientifica. Si trattava di un incentivo riconosciuto alle PMI, finalizzato al potenziamento dell’attività di ricerca rappresentato da un credito d’imposta per ogni nuova assunzione a tempo pieno, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università, consorzi e istituzioni di ricerca.
LA LEGGE 145/2013 Il legislatore tuttavia non ha lasciato questa fondamentale attività senza incentivi. Il decreto legge 145 del 24 dicembre 2013 denominato “Destinazione Italia”, ha istituito un nuovo credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo per gli investimenti che saranno realizzati nel triennio 2014 – 2016.
SOGGETTI INTERESSATI E STANZIAMENTO Beneficiari dell’incentivo saranno tutte le imprese, si prescinde quindi dalla forma giuridica adottata, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico di appartenenza nonché dal regime contabile adottato. Per questa iniziativa sono stati stanziati per il triennio 600 milioni di euro, vale a dire 200 milioni per ciascuna annualità. L’agevolazione dovrà, prima di diventare operativa, essere autorizzata dalla Comunità Europea.
Saranno ammissibili al beneficio le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Più precisamente le spese potranno riguardare: - il personale impiegato nell’attività di R&S; - le quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di R&S e con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro; - la ricerca svolta in collaborazione con università e organismi di ricerca, ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti, sia acquisiti sia ottenuti in licenza da fonti esterne (relativamente ai contratti di servizio e consulenza sono ammessi solo fornitori con codice Ateco 71.20.10 – collaudi a analisi tecniche di prodotti 72.1 – ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria 74.1 – attività di design specializzate).
L’ENTITÀ DEL CREDITO E SUO UTILIZZO Il credito d’imposta sarà pari al 50% degli incrementi annuali di spesa nel settore ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d’imposta a decorrere dal 2014 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016. Il beneficio quindi deve essere calcolato sui costi incrementali realizzati in un determinato periodo d’imposta rispetto a quelli realizzati nel periodo d’imposta precedente. Tenuto conto che l’agevolazione richiede l’autorizzazione della Comunità Europea e che la stessa potrebbe essere concessa nel corso del 2014, la base di calcolo sulla quale calcolare i costi incrementali in R&S per il 2014 potrebbe essere costituita dagli investimenti realizzati nel periodo d’imposta 2013. E’ previsto un limite minimo di spesa di 50.000 euro e un limite massimo di credito d’imposta di 2.500.000 Euro. Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e potrà essere utilizzato ai fini del versamento dell’Irap e dell’Ires relativi al periodo d’imposta in cui le spese sono sostenute.
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Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap. L’eventuale eccedenza sarà utilizzabile in compensazione con l’F24 dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il beneficio dovrebbe essere cumulabile con la detassazione Irap e con il cuneo fiscale.
MODALITÀ DI RICHIESTA Per accedere al bonus le imprese dovranno presentare un’istanza telematica secondo modalità che saranno definite da apposito decreto ministeriale. Le imprese escluse per esaurimento dei fon-
di disponibili, riceveranno un ordine di precedenza sulla base della percentuale d’incremento assegnata. Sulla base di tale ordine saranno attribuite le risorse successive. I controlli saranno effettuati sulla documentazione contabile, che dovrà essere certificata dal collegio sindacale, da un revisore legale oppure da un professionista abilitato. Anche i costi riferiti alla certificazione potranno essere oggetto di contribuzione fino ad un massimo di spesa di 5.000 euro.
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(PZ)
La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni RIAPERTI I TERMINI PER OFFRIRE UNA NUOVA OPPORTUNITÀ DI RISPARMIO PER I CONTRIBUENTI PREMESSA L’art. 1 comma 156 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Finanziaria per il 2014), ha offerto l’ennesima possibilità di rivalutare il valore dei terreni e delle partecipazioni. Si tratta di un istituto che nel tempo è stato oggetto di numerose proroghe, ma la sua disciplina originaria è per lo più contenuta nella legge 28/12/2001 n. 448. In pratica sarà ancora possibile rivalutare il costo delle partecipazioni e dei terreni versando un’imposta sostitutiva che consentirà di ridurre la tassazione della plusvalenza al momento della successiva cessione del bene.
SOGGETTI BENEFICIARI L’agevolazione riguarda le persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni al di fuori del regime d’impresa, le società semplici e i soggetti assimilati, gli enti non commerciali con riferimento ai beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale e i soggetti non residenti per le plusvalenze imponibili in Italia. La norma fa riferimento, infatti, all’articolo 67, comma 1 lettere a) e b) del TUIR, che disciplina i redditi diversi conseguiti al di fuori dell’attività d’impresa.
AMBITO OGGETTIVO La disciplina è finalizzata alla rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni agli effetti dell’incremento del costo fiscalmente rilevante in ipotesi di cessione a titolo oneroso ai fini della determinazione della plusvalenza da cessione o lottizzazione. I terreni e le partecipazioni devono essere posseduti al 1° gennaio 2014 e devono riguardare: - le lottizzazioni di terreni, l’esecuzione di opere tese a renderli edificabili e la successiva vendita anche parziale;
- la cessione a titolo oneroso di terreni posseduti da meno di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione; - la cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; - le cessioni di partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, comprendendo pertanto le azioni, le quote e i diritti di opzione a prescindere dal fatto che siano sottoposte al regime del risparmio gestito, amministrato o della dichiarazione.
COME FUNZIONA LA RIVALUTAZIONE La rivalutazione consiste nell’aumentare il valore di acquisto dei beni la cui cessione origini una plusvalenza imponibile. Mediante la fissazione di un nuovo valore di acquisto, pari a quello individuato da apposita perizia di stima riferita alla data del 1° gennaio 2014, in caso di cessione, la plusvalenza da assoggettare a tassazione sarà nulla o d’importo corrispondentemente più basso. Al momento della cessione quindi in luogo del costo di acquisto, da assumere per la determinazione della plusvalenza, si prenderà il valore di perizia. Il valore di perizia rappresenta inoltre la base imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva il cui versamento determina il perfezionamento dell’operazione di rivalutazione. A seguito del versamento dell’imposta sostitutiva, il nuovo valore di perizia rappresenta la base al fine dell’applicazione delle imposte dirette, di registro, ipotecarie e catastali.
LA PERIZIA La perizia deve essere redatta da soggetti iscritti negli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti edili per i terreni e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti per le partecipazioni. Deve essere compilata entro il 30 giugno 2014 in conformità a quanto previsto dall’articolo 64 del codice di procedura civile e deve essere conservata dal contribuente. Il costo della perizia può essere portato in aumento
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del valore del terreno o della partecipazione, nella misura in cui sia stato effettivamente sostenuto. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della stessa e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, devono essere conservate dal contribuente ed esibite o trasmesse a richiesta dell’amministrazione finanziaria.
L’IMPOSTA SOSTITUTIVA Per il perfezionamento della rivalutazione è necessario effettuare il versamento di un’imposta sostitutiva calcolato sul valore di perizia entro il 30 giugno 2014. La base imponibile pertanto non è data dal teorico incremento di valore dei terreni o delle partecipazioni risultanti dalla perizia, ma dai valori in quest’ultima indicati. Non sono state modificate rispetto al passato le aliquote, pertanto le percentuali da applicare sono rispettivamente: - 2% per le partecipazioni non qualificate; - 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. Si ritiene che l’imposta sostitutiva possa essere compensata con il modello F24 utilizzando crediti di altre imposte disponibili.
LA NATURA DELLE PARTECIPAZIONI Si ricorda che sono considerate partecipazioni qualificate quelle relative ad una percentuale di possesso superiore al 20% per le società di capitali e al 25% per le società di persone. Si deve inoltre considerare, al fine della valutazione di convenienza alla rivalutazione, che per le persone fisiche che detengono partecipazioni, la percentuale di plusvalenza imponibile da indicare nel reddito complessivo è pari al 49,72% mentre l’imposta gravante su quelle non qualificate è del 20%.
I TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA Come già ricordato l’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 giugno 2014 e può essere anche rateizzata, in tre rate annuali di uguale importo secondo le seguenti scadenze: - prima rata entro il 30 giugno 2014; - seconda rata entro il 30 giugno 2014; - terza rata entro il 30 giugno 2015. Il versamento dell’imposta sostitutiva in unica rata o la prima delle tre rateizzate, rappresenta la prima delle due condizioni indispensabile per perfezionare la rivalutazione. La seconda riguarda l’obbligo di redazione della perizia giurata.
GLI EFFETTI Abbiamo già ricordato che si tratta dell’ennesima riapertura dei termini per questa rivalutazione, pertanto l’interesse potrebbe essere limitato a pochissimi casi. Le ragioni dello scarso interesse sono legate sostanzialmente a due motivi: il primo, chi aveva interessa alla rivalutazione probabilmente l’avrà già effettuata in una delle precedenti edizioni; il secondo, negli ultimi tempi apprezzamenti di valore per questa tipologia di beni è difficile che si siano realizzate. Ricordiamo che il valore dei beni, può essere rideterminato solo qualora gli stessi siano posseduti alla data del 1° gennaio 2014. Conseguentemente, l’adeguamento non può riguardare terreni o partecipazioni acquistati in data successiva né quelli ceduti antecedentemente. Segnaliamo che limitatamente ai terreni, l’Agenzia delle entrate (circolare n. 15/2002) ritiene che la perizia di stima deve essere asseverata prima di vendere il fondo; la Cassazione (Ordinanza 23660/2013) non è dello stesso parere ritenendo che possa essere anche successiva. Il valore rivalutato assume rilevanza anche ai fini dell’imposizione indiretta, vale a dire per l’imposta di registro, ipotecarie e catastali. E’, infatti, previsto che il valore rideterminato costituisce il valore normale minimo di riferimento anche per le suddette imposte.
TERRENI E PARTECIPAZIONI GIÀ RIVALUTATE Può accadere che vi sia l’interesse a rivalutare terreni o partecipazioni già oggetto di precedenti rivalutazioni. In questi casi è possibile compensare l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rivalutazioni. Tale possibilità è stata introdotta dall’art. 7 comma 2 lettera ee) del D.L. 70/2011 e rappresenta una disposizione a regime. Qualora la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello della perizia precedente, è possibile compensare la sostitutiva dovuta con quanto versato nella precedente rideterminazione. L’eventuale eccedenza non è tuttavia recuperabile. Quest’ultima ipotesi può essere utilizzata qualora di voglia procedere alla cessione di un terreno ad un valore inferiore a quello relativo alla precedente rivalutazione. Il valore di perizia rappresenta il valore normale cui fare riferimento non solo ai fini delle imposte sui redditi ma anche ai fini delle imposte di registro ipotecarie e catastali. L’indicazione, infatti, di un valore inferiore a quello indicato in perizia potrebbe esporre il contribuente a rettifiche da parte dell’Agenzia delle entrate. Le circolari n. 15 e 81 del 2002 hanno previsto che qualora
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l’atto di cessione riporti un valore inferiore a quello rivalutato, possono essere applicate le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze.
FABBRICATI DA RISTRUTTURARE Un altro caso in cui può essere interessante procedere all’affrancamento del terreno, è rappresentato dalla cessione di un fabbricato inserito dal comune in un piano di recupero, che prevede la realizzazione di una serie di opere di trasformazione urbanistica con l’incremento delle cubature esistenti. In questi casi la risoluzione n. 395 del 22 ottobre 2008 dell’Agenzia delle entrate ha stabilito che la cessione non può essere considerata inerente un fabbricato, ormai privo di un effettivo valore economico, bensì una cessione di terreno edificabile e in quanto tale assoggettabile alla procedura di affrancamento del valore. Nel caso in cui s’intenda cedere questa tipologia
di immobili a un’impresa intenzionata ad eseguire interventi di restauro, sarà necessario prestare particolare attenzione. Se il fabbricato è pervenuto per successione, è stato acquistato da più di cinque anni o ha costituito l’abitazione principale del cedente, la sua cessione, in base all’art. 67 del TUIR non sarebbe soggetta a tassazione. Tuttavia, proprio in virtù del chiarimento recato dalla risoluzione n. 395/2008, l’amministrazione finanziaria potrebbe riqualificare il contratto come cessione di terreno edificabile e come tale richiedere l’assoggettamento a tassazione della relativa plusvalenza. Ecco che in questi casi, al fine di evitare contenziosi con l’Agenzia delle entrate, può essere presa in considerazione l’ipotesi di versare l’imposta sostitutiva del 4% per escludere qualsiasi rischio di accertamento fiscale.
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(PZ)
La comunicazione annuale Iva DATI SINTETICI DA TRASMETTERE ENTRO FEBBRAIO PREMESSA Entro il 28 febbraio 2014 deve essere trasmessa all’amministrazione finanziaria la comunicazione annuale dati Iva relativa al 2013. Rispetto allo scorso anno il modello non è stato modificato mentre sono state variate le istruzioni per recepire le regole che prevedono l’inserimento nel volume d’affari delle operazioni prive del requisito della territorialità. Questa modifica ha imposto conseguentemente l’aggiornamento delle istruzioni attraverso il provvedimento prot. 4877/2014 del 15 gennaio 2014. I dati da inserire nella comunicazione rappresentano dati grezzi, non devono tenere conto di eventuali operazioni di rettifica o di conguaglio, il calcolo definitivo del pro-rata, la rettifica delle detrazioni, il riporto dell’anno precedente, le compensazioni nonché i rimborsi infrannuali richiesti. Questi dati saranno inseriti all’interno della dichiarazione annuale.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro la fine del mese di febbraio. Deve essere trasmessa direttamente dal contribuente tramite Entratel, qualora sussista l’obbligo di presentare il 770 in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20, e tramite Internet in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20. In alternativa è sempre possibile ricorrere ad intermediari abilitati.
SOGGETTI TENUTI A PRESENTARE LA COMUNICAZIONE Sono obbligati a trasmettere la comunicazione tutti i soggetti titolari di partita Iva tenuti a presen-
tare la dichiarazione annuale. L’obbligo riguarda anche i contribuenti che non hanno attuato operazioni rilevanti ai fini del tributo o non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.
SOGGETTI ESONERATI Non sono tenuti a presentare la comunicazione: - i contribuenti che hanno registrato solo operazioni esenti, nonché quelli che si sono avvalsi della dispensa di cui all’art. 36-bis del DPR 633/72, anche nel caso in cui siano tenuti a presentare la dichiarazione annuale per via dell’obbligo di rettificare la detrazione ai sensi dell’art. 19-bis 2; - i produttori agricoli in regime di esonero; - gli esercenti attività di giochi e intrattenimento in regime speciale; - le imprese individuali che hanno affittato l’unica azienda; - i rappresentanti fiscali leggeri di soggetti non residenti; - soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità Europea, non identificati in ambito comunitario che prestano servizi tramite mezzi elettronici ai sensi dell’articolo 74-quinquies del DPR 633/72 - le associazioni non lucrative che si avvalgono delle disposizioni contenute nella legge 398/91; - i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; - le persone fisiche con un volume d’affari annuo inferiore a € 25.000; - i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 commi 1 e 2 della legge 98/2011; - i soggetti che presentano la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma entro il mese di febbraio.
CASI PARTICOLARI - I contribuenti con contabilità separate devono presentare un unico modello riepilogativo dei dati di tutte le attività esercitate. Qualora una delle attività sia esonerata dalla presentazione della dichiarazione annuale, i dati di quest’attività non andranno indicati nella comunicazione.
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- Iva di gruppo, le società che aderiscono alla liquidazione dell’Iva di gruppo, devono presentare ciascuna una propria comunicazione. - Per le operazioni straordinarie viene previsto che se l’operazione ha comportato l’estinzione del dante causa (incorporato, fuso, conferente ecc.) nonché il trasferimento del credito o del debito Iva, l’avente causa (incorporante, conferitario ecc.) deve presentare due comunicazioni Iva, una per se stesso e una per il soggetto estinto. Se invece l’operazione non ha comportato l’estinzione del dante causa, ciascun contribuente presenterà la propria comunicazione. - Per i contribuenti con contabilità presso terzi, per rendere omogenei gli importi con quelli degli altri contribuenti, (si ricorda che questi soggetti liquidano l’Iva basandosi sull’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente) devono scalare la liquidazione di gennaio, perché quantificata sui dati di dicembre e sommare i valori di dicembre ancorché liquidati a gennaio dell’anno successivo.
IL MODELLO Come ricordato il modello è quello adottato con prot. 4877/2014 ed è uguale a quello dello scorso anno. Il modello si compone di tre sezioni. Nella prima vanno indicati i dati generali, vale a dire l’anno d’imposta, la partita Iva del contribuente, il codice attività e il codice carica da individuare in base ad apposita tabella allegata alle istruzioni. Sono poi riportate tre caselle da barrare rispettivamente se: - è stata tenuta la contabilità separata ai sensi dell’art. 36; - ci si avvale della liquidazione dell’Iva di gruppo; - si sono verificati eventi eccezionali. La prima sezione si conclude con l’indicazione del dichiarante qualora il soggetto che firma la comunicazione sia un soggetto diverso dal contribuente. Nella seconda sezione devono essere riportati i dati relativi alle operazioni attive e passive. In particolare al rigo CD1, campo 1, si deve indicare l’ammontare complessivo, al netto dell’Iva delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in ambito nazionale, comunitario ed extracomunitario. Vanno indicate anche le operazioni a esigibilità differita. Devono essere comprese anche le operazioni non soggette per mancanza del requisito della territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR
633/72 per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura. Nel capo 2 vanno indicate le operazioni non imponibili già indicate nel campo 1, vanno escluse le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intracomunitari. Nel capo 2 devono essere indicate anche le cessioni effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato dichiarazione d’intento e la parte non imponibile dei corrispettivi rientranti nel regime dei beni usati. Nel campo 3 vanno indicate le operazioni esenti, già comprese nel capo 1, di cui all’art. 10 del DPR 633/72. Nel campo 4 vanno indicate le cessioni di beni a soggetti comunitari. Si ricorda che non devono essere indicati i dati relativi alle prestazioni di servizi, queste ultime, infatti, vanno indicate solo nel capo 1. Non devono inoltre essere indicati gli acquisti intracomunitari annotati nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. Nel campo 5 devono essere indicate le cessioni di beni strumentali già indicate nei campi precedenti. Nel rigo CD2 deve essere indicato l’ammontare degli acquisti, al netto dell’Iva, effettuati in ambito nazionale, comunitario ed extracomunitario. Nel campo 2 devono essere indicati gli acquisti, già indicati nel campo 1 non imponibili, come ad esempio quelli effettuati attraverso l’utilizzo del plafond o quelli oggettivamente non imponibili. Analogamente a quanto visto per le operazioni attive, non devono essere indicati gli acquisti intracomunitari di beni e servizi. Nel campo 3 si deve indicare l’ammontare delle operazioni esenti, anche in questo caso non devono essere riportati gli acquisti intracomunitari esenti. Nel campo 4 si deve riportare l’ammontare degli acquisti intracomunitari dei soli beni, già compreso nel campo 1. In questo campo devono essere indicate anche le triangolazioni comunitarie con intervento dell’operatore nazionale in qualità di cessionario cedente. Il campo 5 è destinato ad accogliere gli acquisti di beni strumentali già compresi nei campi precedenti. Devono essere indicati i beni ammortizzabili materiali e immateriali, compresi quelli di costo inferiore a € 516,46, il prezzo di riscatto dei beni in leasing e i beni non ammortizzabili come i terreni. Nel rigo CD3 s’indicherà l’imponibile e l’imposta relativi all’importazione di oro industriale, argento puro, rottami e altri materiali di recupero per i quali l’imposta viene assolta con il “reverse charge”. Nella terza sezione sono riportati i dati relativi alla liquidazione dell’imposta, in particolare vie-
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ne richiesto l’ammontare dell’imposta a debito e di quella e credito e il relativo saldo. Gli importi devono essere indicati al netto delle variazioni eseguite ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72. Nel caso di acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, il documento contabile è integrato con l’imposta e registrato sia nel registro delle fatture di acquisto sia in quello delle vendite. La registrazione nel registro Iva vendite non concorre ovviamente a formare volume d’affari e non deve essere indicata nel rigo CD1, mentre l’imposta a debito e a credito andrà indicata rispettivamente nei righi CD4 e CD5. Il modello si chiude con lo spazio riservato alla firma della comunicazione e all’impegno alla trasmissione telematica.
IL REGIME SANZIONATORIO Trattandosi di una comunicazione e non di una dichiarazione, l’omissione o l’invio con dati incompleti o inesatti, comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 471/1997, da 258 a 2.065 euro. Le istruzioni precisano che non sono applicabili le disposizioni contenute nell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento operoso.
DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA ANCHE CON SALDO A DEBITO Abbiamo già ricordato che la comunicazione non deve essere presentata nell’ipotesi in cui si provveda alla trasmissione della dichiarazione annuale nel mese di febbraio. Questa scelta può essere necessaria per le compensazioni d’importo superiore a 5.000 euro. Rammentiamo che la circolare n. 1/2011 dell’Agenzia delle entrate, ha esteso la possibilità di presentare la dichiarazione Iva in maniera autonoma, e non quindi all’interno del modello Unico, anche ai contribuenti che presentano un saldo a debito. Anche per questi soggetti, la presentazione della dichiarazione annuale nel mese di febbraio li esonera dalla presentazione della Comunicazione annuale Iva. L’anticipo della presentazione della dichiarazione però, non consente il differimento del versamento a giugno, ma lo stesso deve essere effettuato entro il 16 marzo, ferma restando la possibilità di rateizzazione.
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(PZ)
ACE rafforzata
EFFETTI SOLO DAL PROSSIMO ANNO
PREMESSA La legge di Stabilità ha incrementato il rendimento nazionale dell’aiuto alla crescita economica ACE. L’incremento riguarderà il triennio 2014 – 2016, successivamente la percentuale sarà determinata annualmente da uno specifico decreto. L’agevolazione, prevista dall’art. 1 del D.L. 201/2011, è finalizzata alla patrimonializzazione delle imprese e per certi versi richiama i principi della vecchia DIT. I soggetti che intendono usufruire dell’agevolazione ne dovranno tenere conto dal punto di vista contabile nella redazione dei bilanci.
SOGGETTI INTERESSATI Interessati all’agevolazione sono le società e gli enti di cui all’art. 73, comma 1 lett. a) e b) del TUIR residenti in Italia, si tratta delle SPA, SAPA, SRL, società cooperative, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. L’agevolazione riguarda anche le ditte individuali, le SNC, le SAS a condizione che adottino la contabilità ordinaria. Vi rientrano anche le stabili organizzazioni in Italia di società non residenti nel territorio dello Stato mentre sono esclusi gli enti non commerciali.
IL FUNZIONAMENTO L’agevolazione ACE consiste in una deduzione dal reddito d’impresa di un importo pari al “rendimento nazionale” del nuovo capitale proprio. Per la determinazione del rendimento nazionale del nuovo capitale proprio, che rappresenta la quota di capitale detassato, si deve considerare: - l’incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010; - l’aliquota applicabile, individuata da apposito decreto entro il 31 gennaio di ogni anno.
Per il primo triennio di applicazione, 2011 - 2013 l’aliquota è del 3% mentre in seguito avrebbe dovuto essere fissata tramite decreto. E’ proprio in quest’ultimo aspetto che la legge di stabilità è intervenuta prevedendo un incremento progressivo per il triennio 2014-2016 come di seguito indicato: - 4% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014; - 4,5% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015; - 4,75% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016. L’intervento è quindi indirizzato a potenziare maggiormente lo strumento agevolativo rispetto a quanto previsto in precedenza. Rimane da capire quante saranno le imprese che in questi periodi di crisi riusciranno effettivamente a beneficiare dell’agevolazione.
GLI EFFETTI L’incremento del bonus non avrà effetti immediati nel corso del periodo d’imposta in corso ma i primi effetti saranno visibili solo con la liquidazione di Unico 2015. Il comma 138 dell’art. 1 della legge 147/2013 prevede che il beneficio dell’Ace non sarà utilizzabile con riferimento al versamento degli acconti d’imposta riferiti al periodo d’imposta 2014 e 2015. Questo significa che gli acconti dovranno tener conto dell’aliquota originaria del 3%. Nelle prossime scadenze di pagamento, saldo 2013 e primo acconto 2014 la modifica apportata dalla legge di stabilità non sortirà alcun effetto, così come gli acconti per il 2014 non terranno conto dell’incremento al 4% ma continueranno ad avere come base per il calcolo il 3%. L’effetto sarà misurabile sui versamenti da effettuare nel 2015, infatti, il saldo del 2014 terrà conto della nuova aliquota del 4% così come gli acconti, dato che non si deve considerare l’ulteriore incremento per il 2015.
CAPITALE DI RIFERIMENTO Per capitale proprio di riferimento, ai fini della determinazione dell’incremento agevolabile, si deve confrontare quello dell’annualità per cui si deve
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calcolare l’agevolazione con quello esistente al 31 dicembre 2010 al netto dell’utile 2010. Gli apporti effettuati nel corso dell’anno devono essere ragguagliati sulla base della data in cui gli stessi sono stati effettuati. L’agevolazione è determinata considerando gli incrementi del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31.12.2010. A tal proposito si deve individuare le variazioni, incrementative o diminutive, rilevanti intervenute rispetto al capitale proprio in essere al 31 dicembre 2010.
VARIAZIONI INCREMENTATIVE Per le imprese di nuova costituzione rileva ai fini agevolativi l’intero patrimonio conferito. Per incrementi di capitale proprio si deve intendere: - conferimenti in denaro quali aumenti di capitale sociale, versamenti sovraprezzo azioni, versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto; - accantonamenti di utili a riserva esclusi quelli relativi a riserve indisponibili come ad esempio quella legale o quella per acquisto azioni proprie ex art. 2357 – ter cc. Non assumono alcuna rilevanza i conferimenti in natura. Mentre per quanto riguarda i conferimenti abbiamo già detto che rilevano dalla data di versamento, per le riserve, la circolare n. 76 del 6 marzo 1996 in materia di DIT ma valida anche per l’ACE, aveva precisato che tali accantonamenti rilevano dall’inizio dell’esercizio nel corso del quale l’assemblea delibera la destinazione dell’utile a riserva.
VARIAZIONI DIMINUTIVE Per quanto riguarda le variazioni diminutive vanno considerate: - quelle che determinano una riduzione del patrimonio netto come ad esempio le distribuzioni di riserve di utili, di riserve sovraprezzo azioni, di capitale sociale, di versamenti in conto capitale; - gli acquisti di partecipazioni in società controllate; - gli acquisti di aziende o rami d’azienda. Queste variazioni diminutive rilevano dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificate.
Si tratta di sterilizzazioni di natura per lo più antielusive, che riducono la base dell’agevolazione.
L’ACE PER I BILANCI 2013 Dopo aver analizzato gli aspetti generali dell’agevolazione vediamo ora quali sono le implicazioni operative legate al fatto che il 2013 è il terzo anno di applicazione. L’incentivo prevede una stratificazione negli anni degli incrementi, le imprese che hanno trattenuto utili o hanno ricevuto capitale fresco dai soci, potranno beneficiare, nel modello Unico 2014, di un’agevolazione incrementale. In pratica gli incrementi realizzati dal 2011 in poi rilevano anche per le annualità successive realizzando in questo modo un effetto cumulo dell’agevolazione. Ovviamente con riferimento ai conferimenti realizzati nel 2011 e nel 2012, non dovranno essere effettuati ragguagli temporali, che invece saranno necessari per quelli del 2013. Se ad esempio l’incremento realizzato nel 2011 era costituito dall’utile del 2010 destinato a riserva per 20.000 euro, l’utile riferito al 2011 di 70.000 euro di cui l’assemblea nel 2012 ha deliberato l’integrale imputazione a riserva, e l’utile del 2012 di 45.000 euro anch’esso destinato a riserva nel 2013 al quale, nello stesso periodo d’imposta, si aggiunge un versamento soci di 50.000 euro effettuato il 1° luglio 2013 (ragguagliato a sei mesi diventa 25.000 euro), la base ACE del 2013 sarà: 20.000 + 70.000 + 45.000 + 25.000 = 160.000. A questo incremento corrisponderà una variazione in diminuzione di 4.800 euro pari al 3% dell’incremento complessivo. A questa variazione in diminuzione corrisponderà un risparmio in termini di minori imposte di 1.320 euro (vale a dire il 27,5 di 4.800). Per il periodo d’imposta 2013, dopo aver conteggiato l’agevolazione secondo le modalità di cui sopra, sarà possibile aggiungere eventuali deduzioni non utilizzate nel modello Unico 2013 perché eccedenti il reddito imponibile. Sarà pertanto possibile sommare alla variazione in diminuzione per il periodo d’imposta 2013, la parte di deduzione non utilizzata o utilizzata parzialmente nel periodo d’imposta precedente.
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(PZ)
Definizione agevolata debiti con Equitalia DEFINITA LA PROCEDURA DI ESTINZIONE
Con un comunicato stampa del 23 gennaio, Equitalia ha dato il via libera alla procedura per la definizione agevolata delle cartelle e degli avvisi di accertamento esecutivi, affidati all’Ente di riscossione entro il 31 ottobre 2013. L’agevolazione consiste nella possibilità per il contribuente di definire il debito con Equitalia recato nella cartella o nell’avviso di accertamento, evitando di pagare: - gli interessi di mora maturati dalla data di notifica della cartella/avviso, in caso di mancato pagamento nei 60 gg. previsti; - per le cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle Entrate, in aggiunta a quanto sopra, anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicato nella cartella di pagamento e nell’estratto di ruolo. Pertanto, l’interessato dovrà corrispondere, in unica soluzione, il residuo del debito (al netto degli interessi non dovuti), l’aggio, le spese di notifica e quelle per eventuali procedure di recupero già attivate. I tributi per i quali è attivabile questo meccanismo sono quelli verso le Agenzia fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), gli Uffici statali (Ministeri, Prefet-
ture, Commissioni Tributarie ecc.) e gli Enti locali (Regioni, Province e Comuni). A questo proposito, il comunicato di Equitalia ha chiarito che rientrano nell’agevolazione le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva e, limitatamente agli interessi di mora, le entrate non erariali come il bollo auto e le multe per le violazioni del codice della strada elevate da Comuni e Province. Rimangono escluse, invece, le somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti, quelle dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento provenienti da soggetti diversi da quelli prima indicati. Coloro che intendessero aderire all’agevolazione, che resterà operativa fino al 28 febbraio 2014, dovranno prendere contatto con gli uffici territoriali di Equitalia per verificare, prima di tutto, la data in cui le somme dovute sono state affidate all’agente della riscossione, che, come già detto, non può essere successiva al 31 ottobre 2013. La somma dovuta potrà essere pagata, in unica soluzione, direttamente presso gli sportelli di Equitalia oppure negli uffici postali mediante il bollettino F35, indicando tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli - L.S 2014”. Equitalia, per la corretta ricezione del pagamento, consiglia di utilizzare un bollettino F35 completo di codice fiscale, per ognuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in via agevolata. Le procedure di riscossione dei debiti agevolati sono state sospese fino al 15 marzo 2014; entro il 30 giugno 2014 Equitalia invierà agli interessati, tramite posta ordinaria, una comunicazione di avvenuta estinzione del debito. (C)
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Registratori di cassa
DAL 1° GENNAIO 2014 È CESSATA LA COMUNICAZIONE CARTACEA Per gli operatori che certificano i corrispettivi mediante l’emissione di scontrino fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, non è più necessario comunicare la messa in servizio, la variazione e la disinstallazione dei registratori di cassa. L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 150227 del 17 dicembre 2013, ha infatti eliminato tale obbligo comunicativo, abrogando tanto l’art. 8 del DM 23 marzo 1983 (relativo alla messa in servizio degli apparecchi e alla variazione dei dati degli stessi) quanto l’art. 7 del DM 4 aprile 1990 (relativo alla cessazione della funzione fiscale degli apparecchi). La comunicazione della messa in funzione, variazione o disinstallazione degli apparecchi, entro il giorno successivo, avveniva mediante dichiarazione in forma cartacea, tramite lettera raccomandata inviata alla competente Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.
Come descritto dalla stessa Agenzia, “le informazioni previste nelle dichiarazioni ora soppresse sono riportate anche nel libretto fiscale di dotazione dell’apparecchio misuratore e sono comunicate telematicamente dal soggetto che ne ha effettuato la verificazione periodica all’atto dell’installazione o disinstallazione”. Di qui la possibilità di eliminare l’adempimento in esame, nell’ottica della semplificazione degli adempimenti e della riduzione degli oneri amministrativi posti a carico dei contribuenti. A margine dell’abolizione della comunicazione descritta, l’Agenzia delle Entrate dispone che, dal 2014, la prima verifica periodica del registratore di cassa dovrà essere effettuata all’atto della messa in servizio dell’apparecchio. Il fabbricante abilitato ad eseguire i controlli di conformità sugli apparecchi misuratori fiscali potrà, dunque, posticipare la verifica periodica sugli apparecchi stessi al momento della loro messa in servizio, come già avviene per i laboratori abilitati alla verifica. È stato, infatti, modificato un precedente provvedimento dell’Agenzia (del 28 luglio 2003), concernente l’obbligo di verificazione periodica sugli apparecchi misuratori fiscali.
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(C)
Fatturazione autotrasporto
NUOVO TERMINE DI EMISSIONE
L’art. 1, comma 95, della legge 147/2013 (legge di stabilità) ha previsto che non è più necessario fatturare i servizi di trasporto effettuati entro la fine del mese in cui sono stati eseguiti. Tale modifica normativa non intacca minimamente il regime speciale previsto dalla legge IVA per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi iscritte nel relativo albo nazionale, che quindi rimane confermato e valido. Detto regime (art. 74, DPR 633/72) prevede difatti che i vettori sono contribuenti trimestrali, indipendentemente dal volume di affari annuo che raggiungono, e versano quindi l’IVA a debito ogni tre mesi, anziché ogni mese come fanno i contribuenti in regime ordinario al superamento di un determinato volume di affari. Ai trasportatori in conto terzi viene inoltre consentito di annotare le fatture emesse per le prestazioni di servizio entro il trimestre solare successivo a quello di emissione: per cui
le fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, possono essere annotate nel trimestre aprile – giugno e l’IVA a debito di tali fatture può essere versata entro il 16 agosto successivo. La modifica riguarda invece il termine di emissione della fattura dei servizi di trasporto: questa potrà essere emessa, così come stabilito dall’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, anche oltre il mese di svolgimento dei servizi e fino al momento del pagamento del corrispettivo. La modifica apportata dalla legge di stabilità determina un indubbio vantaggio di natura fiscale e finanziario in quanto un impresa che effettua servizi di trasporto ad esempio nel mese di marzo, potrà ora emettere fattura in data 1 aprile 2014 e registrare tale documento, nel registro delle fatture emesse, dal 1° luglio al 30 settembre 2014 con relativo versamento dell’IVA a debito al 16 novembre 2014 e con termine ultimo di pagamento, ex art. 83 bis comma 12, della Legge n. 133/1982, da parte del debitore al 31 maggio 2014. Con la precedente formulazione, invece, l’impresa, per potersi avvalere della norma in oggetto, avrebbe dovuto emettere fattura entro la fine del mese di marzo con relativo versamento dell’IVA a debito il 16 agosto 2014 e termine di pagamento da parte del cliente al 30 maggio 2014. (C)
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Aiuti “de minimis”: nuovo regolamento comunitario IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2014 E FINO AL 31 DICEMBRE 2020
Con regolamento (UE) n. 1470/2013 del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013, la Commissione europea ha adottato il nuovo regolamento sugli aiuti “de minimis”. E’ appena il caso di ricordare che gli aiuti “de minimis” sono quelli considerati d’importanza minore, tali, cioè, da non ingenerare alterazioni nel mercato, e per i quali, pertanto, non è richiesta una preventiva notificazione alla Commissione europea. Il nuovo regolamento ricalca la precedente disciplina, data dal regolamento (CE) della Commissione n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 per il periodo 2007-2013, con alcune novità, di cui una di tutto rilievo, consistente nell’introduzione della nozione di “impresa unica”, particolarmente importante per i gruppi aziendali. Il nuovo regolamento continua a non applicarsi agli aiuti concessi ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche che li riguardano, e ad alcuni casi di aiuti concessi nel settore delle trasformazioni e commercializzazione di prodotti agricoli. Continua parimenti a non applicarsi per gli aiuti connessi alle esportazioni o spese correnti connesse all’esportazione nonché agli aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’esportazione. I tratti essenziali del regime “de minimis” adottato dal reg. (UE) 1470/2013 sono così riassumibili: - l’importo complessivo di aiuti “de minimis” concedibili a un’impresa resta di 200.000 Euro in un triennio, da calcolarsi sugli ultimi tre esercizi finanziari, incluso quello della concessione; - per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi l’importo complessivo nel triennio rimane fissato a 100.000 Euro e continua a non essere ammesso l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di cose su strada;
- nel caso di un’impresa di autotrasporto di cose in conto terzi, che svolga altra attività soggetta al limite di 200.000 Euro, la soglia massima di aiuto è di 200.000 Euro nel triennio, a condizione che sia garantita una separazione di attività o distinzione di costi tale per cui il ramo del trasporto di merci su strada non tragga un beneficio superiore a 100.000 Euro nel triennio e che non si utilizzino aiuti “de minimis” per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di cose su strada; - gli aiuti sono considerati concessi nel momento in cui sono accordati all’impresa (momento in cui sorge il diritto all’aiuto), indipendentemente dalla data di erogazione; - in caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se il nuovo soggetto possa fruire di aiuti “de minimis”, occorre prendere in esame tutti gli aiuti “de minimis” concessi nel triennio precedente alle imprese che hanno partecipato all’operazione di fusione; - in caso di scissione, l’aiuto “de minimis” concesso prima dell’operazione viene imputato all’impresa che ne ha materialmente usufruito; se ciò non fosse possibile, l’aiuto è ripartito proporzionalmente sulla base del valore del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione; - gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato relativi agli stessi costi ammissibili, se un tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata, caso per caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione; sono però cumulabili con aiuti “de minimis” concessi a norma di altri regolamenti “de minimis” nei limiti anzidetti e con gli aiuti “de minimis” concessi a norma del reg. (UE) della Commissione n. 360/2012 del 25 aprile 2012 alle imprese che forniscono servizi d’interesse economico generale, sempre entro i limiti anzidetti.
CALCOLO DELL’AIUTO “DE MINIMIS” Gli aiuti continuano a essere espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro, al lordo di im-
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poste e altri oneri. Se un aiuto è concesso in forma diversa dalla sovvenzione in denaro, il suo importo corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo (ESL) calcolato ai sensi dell’art. 4 del regolamento in esame (aiuti cosiddetti trasparenti). Si tratta di aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l’ESL ex ante, senza, cioè, che sia necessario effettuare un’analisi di rischio. Si ha così che: - gli aiuti concessi sotto forma di contributi in conto interessi o di sovvenzioni sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti; - gli aiuti “de minimis” concessi sotto forma di prestiti sono considerati trasparenti se l’ESL è calcolato sulla base dei tassi d’interesse praticati sul mercato al momento della concessione; - gli aiuti “de minimis” concessi sotto forma di garanzia si considerano trasparenti, se la parte garantita del prestito concesso nell’ambito del regime di garanzia non supera 1,5 milioni di Euro per impresa ovvero 750.000 Euro nel caso di imprese di autotrasporto in conto terzi e se ancora la garanzia non supera l’80% del prestito sotteso; - per quanto riguarda i conferimenti di capitale, gli aiuti concessi a questo titolo sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti solo se l’importo totale dell’apporto pubblico non supera i massimali sopra indicati; un tanto vale anche per il finanziamento del rischio, quali gli investimenti in equity o quasi-equity, che vengono considerati aiuti “de minimis” trasparenti se l’apporto di capitale a un’unica impresa non supera gli anzidetti massimali.
LA NOZIONE DI “IMPRESA UNICA” Come anticipato, la novità di maggior rilievo è data dall’introduzione della nozione di “impresa unica”. Questa si fonda sul criterio che tutte le imprese controllate, giuridicamente o di fatto,
dalla stessa impresa debbano essere considerate come una sola impresa ai fini dell’applicazione del regime “de minimis”. Il concetto di “impresa unica” è mutuato dalla nozione di impresa collegata, di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese, ed è importante, in quanto al raggiungimento del massimale di aiuti nel triennio, concorrono anche gli aiuti concessi ad imprese formalmente distinte, ma che alla stregua dei criteri prima visti devono considerarsi come un soggetto unico. L’art. 2, par. 2 del reg. (UE) 1470/2013 definisce “impresa unica” un insieme di imprese tra le quali esista almeno una delle seguenti relazioni: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di altra impresa; b) un’impresa ha diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di altra impresa; c) un’impresa ha diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima, oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. L’impresa si intende “unica anche” se le relazioni di cui sopra vengano instaurate tramite una o più altre imprese. Il testo del regolamento, eventuali chiarimenti e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Finanziamenti agevolati per impianti e macchinari PUBBLICATO IL DECRETO APPLICATIVO E SONO PROSSIME LA CIRCOLARE ESPLICATIVA E LE NECESSARIE CONVENZIONI PREMESSA L’art. 2 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (cosiddetto decreto legge Del Fare), convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede la concessione di finanziamenti o leasing agevolati per l’acquisto di nuovi macchinari impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi, inclusa l’agricoltura e la pesca, dei cui aspetti specifici qui non ci si occupa, e demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico (di seguito Ministero) la determinazione dei requisiti e delle condizioni di accesso ai medesimi per le suddette finalità. Il Ministro vi ha provveduto con il decreto 27 novembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014, del quale si dà di seguito conto assieme alla previsione di legge. In premessa va detto che la legge 98/2013 prevede: 1. la costituzione presso Cassa depositi e prestiti spa di un plafond di risorse (fino a un massimo di 2,5 miliardi di Euro, eventualmente incrementabili con successivi stanziamenti fino a 5 miliardi) che le banche e le società di locazione finanziaria, previa adesione a una o più apposite convenzioni tra il Ministero, l’Associazione bancaria italiana (Abi) e la Cassa depositi e prestiti (di seguito convenzione), potranno utilizzare per concedere alle piccole e medie imprese fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro a fronte degli investimenti sopra descritti; 2. la concessione da parte del Ministero di un contributo in favore delle piccole e medie imprese a copertura di parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari di cui al punto 1, in relazione agli investimenti realizzati; 3. lo stanziamento complessivo in bilancio, per
far fronte agli oneri derivanti dalle agevolazioni concesse, ammonta complessivamente a 191,5 milioni nel periodo 2014-2021, articolato in 8 annualità. Al momento in cui si scrive, lo strumento agevolativo, al quale è già stata data la denominazione di “Nuova Sabatini”, non è ancora operante. Manca ancora la circolare del Ministero, contenente le istruzioni operative, incluso il termine iniziale per la presentazione delle domande e la richiesta del contributo nonché la relativa modulistica, e la stipulazione della convenzione. La circolare sarà pubblicata sul sito del Ministero (www.sviluppoeconomico.gov.it).
SOGGETTI BENEFICIARI Beneficiarie del finanziamento agevolato sono le piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, con sede operativa in Italia e iscritte al registro delle imprese, che non siano in liquidazione volontaria o soggette a procedure concorsuali e che, comunque, non siano considerate imprese in difficoltà sempre secondo la normativa comunitaria.
INIZIATIVE AMMISSIBILI Il finanziamento deve essere interamente destinato all’acquisto o all’acquisizione mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da realizzare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. Più precisamente si tratta di: a) realizzazione di una nuova unità produttiva; b) ampliamento di una unità produttiva esistente; c) diversificazione della produzione di uno stabilimento; d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente; e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui la stessa sia stata chiusa o venisse chiusa qualora
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non fosse stata acquisita e gli attivi venissero acquistati da un investitore indipendente. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo – a tal fine si assume a riferimento la data del primo titolo di spesa ammissibile - e devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Non sono agevolabili i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte e tasse, i costi relativi al contratto di finanziamento, nonché i singoli beni di importo inferiore a 500 Euro. Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzati e figurare nell’attivo dell’impresa per almeno tre anni. Per quanto riguarda il settore dei trasporti le spese relative all’acquisto dei veicoli e delle attrezzature di trasporto sono agevolabili solo per le imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e trasporto aereo.
FORMA E MISURA DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO Per poter beneficiare del finanziamento a tasso agevolato l’impresa interessata deve prima ottenere una delibera di finanziamento di una banca o di società di leasing aderente alla convenzione Ministero dello sviluppo economico/Abi/Cassa depositi e prestiti. Il finanziamento deve, comunque, essere concesso entro il 31 dicembre 2016 per un periodo massimo di 5 anni, deve essere compreso tra minimo 20.000 Euro e massimo 2 milioni di Euro e deve essere erogato in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento. Il finanziamento ha una durata massima di 5 anni e può coprire fino al 100% dei costi ammissibili. A fronte del finanziamento è concesso un contributo, secondo il regime “de minimis” pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni. Il contributo è erogato in quote annuali entro le disponibilità finanziarie, il cui esaurimento sarà comunicato tramite apposito avviso dello stesso Ministero. Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese purché non superino la soglia del regime “de minimis”. Il finanziamento può essere assistito da garanzie
nella misura massima dell’80% del finanziamento rilasciate dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito presso il Mediocredito centrale. A tal fine, la legge 98/2013 prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate nella concessione delle garanzie.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO E SUCCESSIVE PROCEDURE Per quanto riguarda la procedura per la concessione del contributo, è stato previsto un meccanismo automatico. In breve, l’impresa presenta alla banca, all’atto della richiesta del finanziamento, una dichiarazione-domanda per l’accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge di decreto. Una volta che la banca ha adottato la delibera di finanziamento, il Ministero procede alla concessione del contributo e a darne comunicazione all’impresa e alla banca. L’erogazione del contributo è prevista al completamento dell’investimento autocertificato dall’impresa ed è effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione. Come si potrà notare, le procedure per l’ottenimento del finanziamento e del contributo sono un po’ macchinose e la tempistica per il perfezionamento dell’intera operazione non sembra davvero rapida. Ciò detto, le imprese interessate presentano alla banca o alla società di leasing, unitamente alla richiesta di finanziamento, una dichiarazione/domanda di contributo, redatta secondo gli schemi definiti con la circolare ministeriale, di cui si è detto. Alla domanda di contributo va, infatti, allegata, oltre alla documentazione indicata nella medesima circolare, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta del legale rappresentante dell’impresa attestante il possesso dei requisiti dimensionali e la conformità degli investimenti a quanto indicato nel decreto in esame. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono condizioni d’inammissibilità al contributo. Ciascuna banca o società di leasing, verificata la regolarità formale e la completezza della documentazione nonché la sussistenza dei requisiti relativi alla dimensione di impresa, trasmette alla Cassa depositi e prestiti una sola volta su base mensile, anche per più operazioni, e entro il ter-
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mine stabilito nella convenzione, la richiesta di verifica della disponibilità della provvista presso la Cassa. A seguito della positiva verifica della disponibilità del plafond e il rispetto dei limiti di utilizzo stabiliti con la convenzione, di cui si è detto, la Cassa depositi e prestiti provvede a prenotare, per ciascuna banca o società di leasing, le risorse a valere sul plafond e inoltra al Ministero, entro cinque giorni dal termine di ricezione mensile di cui sopra, con riferimento all’insieme delle operazioni e seguendo l’ordine di presentazione delle richieste di verifica di disponibilità, la domanda di prenotazione delle risorse relative al contributo. Entro i 5 giorni successivi il Ministero comunica alla Cassa depositi e prestiti, con riferimento a ciascuna richiesta di disponibilità, l’avvenuta prenotazione, parziale o totale, delle risorse relative al contributo. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l’ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse. Laddove le risorse residue disponibili non consentano l’integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce. Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione ministeriale la Cassa depositi e prestiti dà comunicazione alla banca o alla società di leasing della disponibilità, parziale o totale, delle risorse. Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione la banca o la società di leasing adotta la delibera di finanziamento. Entro 10 giorni dall’adozione della delibera di finanziamento la banca o la società di leasing trasmette alla Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità definite nella convenzione, la proposta di contratto e la richiesta di utilizzo della provvista e al Ministero l’elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell’impresa beneficiaria, dell’importo, della durata e del profilo di rimborso del finanziamento con la relativa documentazione. La banca o la società di leasing, nel deliberare il finanziamento, ha facoltà di ridurne l’importo e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall’impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito di credito dell’impresa. Eventuali risorse prenotate in eccedenza a valere sulla provvista e sui contributi rialimentano la dotazione del plafond.
LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO Il Ministero, entro 30 giorni dalla ricezione dell’elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca o dalla società di leasing e della documentazione allegata, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria, e lo trasmette all’impresa e alla banca o all’intermediario finanziario. Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione da parte della Cassa depositi e prestiti della provvista prenotata l’impresa stipula il contratto di finanziamento, pena la decadenza dell’agevolazione concessa. La banca o la società di leasing è altresì tenuta a comunicare alla Cassa depositi e prestiti, su base mensile ed entro il termine stabilito con le convenzioni, gli importi aggregati relativi alla provvista erogata da CDP cui non abbia fatto seguito, parzialmente o totalmente, la stipula del contratto di finanziamento in favore dell’impresa.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO L’erogazione del contributo avviene in quote annuali, sulla base delle modalità definite nella circolare di cui sì è detto e secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione del medesimo. L’erogazione è subordinata: a) al completamento dell’investimento nel termine di 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto attestato dall’impresa al Ministero, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’investimento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e redatta secondo lo schema definito con la circolare più volte citata; b) al regolare rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del piano di rimborso previsto dal finanziamento; c) alla presentazione al Ministero della documentazione indicata nella circolare stessa. Il Ministero sospende l’erogazione del contributo all’impresa qualora la banca o la società di leasing comunichi il mancato rispetto da parte dell’impresa delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing, nonché nelle more del perfezionamento di un eventuale provvedimento di revoca (v. infra). Qualora l’investimento ammissibile effettivamente sostenuto risulti inferiore al finanziamento concesso, il Ministero provvede a rideterminare,
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a conclusione dell’investimento, le agevolazioni calcolate all’atto della concessione del contributo. Sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni, l’impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, la dicitura «Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69». La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione. L’impresa beneficiaria è tenuta a conservare ogni fattura, documento ed attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di dieci anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime.
CONTROLLI In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente decreto. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente al Ministero e per conoscenza alla banca o alla società di leasing l’eventuale perdita, successivamente all’accoglimento dell’istanza di agevolazione, dei requisiti prescritti.
REVOCHE Il contributo concesso è revocato dal Ministero in tutto o in parte nel caso in cui: a) venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso
dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità; b) venga accertata l’assenza, all’atto di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità; c) i beni oggetto del finanziamento o del contratto di leasing siano alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di completamento dell’investimento; d) venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati a quelli considerati ammissibili; e) il soggetto beneficiario sia stato oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento dell’investimento; f) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli previsti; g) emerga che il soggetto beneficiario abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime previste nei regolamenti comunitari applicabili; h) intervenga la risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, tranne nel caso di rimborso anticipato o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato; i) sussistano le ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni. Si fa riserva di ritornare sull’argomento non appena sarà stata diramata la circolare ministeriale e conclusa la convenzione più volte richiamate. Frattanto le imprese possono rivolgersi all’ufficio economico per altre informazioni o aggiornamenti.
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(AdT)
Tassi d’interesse effettivi e tassi antiusura cembre 2013, pubblicato sulla G.U. 28 dicembre 2013, n. 303, e sono validi per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2014. Si rammenta che, a norma dell’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, contenente disposizioni in materia di usura, per il calcolo dei tassi usurari i tassi medi rilevati devono essere aumentati di ¼ a cui vanno aggiunti altri 4 punti percentuali. In ogni caso, la differenza fra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.
FISSATA DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE LA SOGLIA DEI TASSI USURARI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2014 Si riportano i “tassi effettivi globali” e i “tassi soglia antiusura”, determinati trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze. I tassi di seguito riportati sono stati fissati con d.m. 19 di-
(AdT)
TASSI ANTI-USURA IN VIGORE PRIMO TRIMESTRE APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2014 CATEGORIE DI OPERAZIONI (*)
CLASSI DI IMPORTO
TASSI MEDI (**)
TASSI SOGLIA
in euro
(su base annua)
(su base annua)
fino a 5.000
11,42
18,2750
oltre 5.000
10,06
16,5750
fino a 1.500
16,19
24,1900
oltre 1.500
15,29
23,1125
fino a 5.000
8,92
15,1500
da 5.000 a 100.000
8,03
14,0375
oltre 100.000
5,49
10,8625
fino a 50.000
7,49
13,3625
oltre 50.000
4,54
9,6750
Crediti personali
11,99
18,9875
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese
10,66
17,3250
fino a 5.000
11,46
18,3250
oltre 5.000
11,35
18,1875
fino a 25.000
8,58
14,7250
oltre 25.000
6,13
11,6625
Leasing immobiliare a tasso fisso
6,58
12,2250
Leasing immobiliare a tasso variabile
4,99
10,2375
fino a 25.000
7,88
13,8500
oltre 25.000
7,55
13,4375
fino a 5.000
12,26
19,3250
oltre 5.000
9,95
16,4375
Aperture di credito in conto corrente
Scoperti senza affidamento
Anticipi e sconti
Factoring
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione Leasing strumentale
Leasing autoveicoli e aeronavale
Credito finalizzato
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TASSI ANTI-USURA IN VIGORE PRIMO TRIMESTRE APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2014 CATEGORIE DI OPERAZIONI (*)
Credito revolving Mutui con garanzia ipotecaria - a tasso fisso - a tasso variabile
CLASSI DI IMPORTO
TASSI MEDI (**)
TASSI SOGLIA
in euro
(su base annua)
(su base annua)
fino a 5.000
16,99
24,9900
oltre 5.000
12,26
19,3250
5,11 3,81
10,3875 8,7625
(*) Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 settembre 2013 e nelle istruzioni applicative della Banca d’Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009. (**) I tassi medi indicati nella tabella, riferiti al periodo di rilevazione 1° luglio - 30 settembre 2013, sono riportati in allegato al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 330 del 28 dicembre 2013). S.E.& O.
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Indice mensile rivalutazione t.f.r. dicembre 2013 DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
75% RISPETTO DIC. 2012
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
106,7
0,140845
0,265845
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
106,7
0,140845
0,390845
MARZO
15.03
14.04
0,375
106,9
0,281690
0,656690
APRILE
15.04
14.05
0,500
106,9
0,281690
0,781690
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
106,9
0,281690
0,906690
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
107,1
0,422535
1,172535
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
107,2
0,492958
1,367958
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
107,6
0,774648
1,774648
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
107,2
0,492958
1,617958
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
107,1
0,422535
1,672535
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
106,8
0,211268
1,586268
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
107,1
0,422535
1,922535
RAPPORTI CESSATI MESE
(C)
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Gli adempimenti Inail per il 2014 PRESENTAZIONE DEL MOD. 0T24; RIDUZIONE DEI PREMI PER IL 2014 E SLITTAMENTO DELL’AUTOLIQUIDAZIONE A MAGGIO DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER L’AUTOLIQUIDAZIONE 2013/2014 Con un comunicato stampa apparso sul sito istituzionale del MEF il 22 gennaio 2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali hanno concordato di differire il termine dell’autoliquidazione 2013/2014 e il termine per il pagamento di tutti gli altri premi speciali per i quali non è prevista l’autoliquidazione al 16 maggio 2014. Lo slittamento è confermato dalla pubblicazione sulla G.U. n. 23 del 29 gennaio del decreto legge n. 4/2014. La Legge di stabilità 2014 infatti ha disposto con effetto dal 1° gennaio 2014, tra i provvedimenti di riduzione della pressione fiscale e contributiva su imprese e lavoratori, un taglio dei premi INAIL di 1 miliardo di euro, con differenziazioni legate agli andamenti infortunistici; l’INAIL dunque sta provvedendo a determinare la percentuale di riduzione da applicare alle singole imprese. Conseguentemente il differimento del termine al 16 maggio si è reso necessario per “consentire alle imprese che effettuano il pagamento di premi e contributi in un’unica soluzione alla prima scadenza annuale (16 febbraio 2014) di beneficiare immediatamente del bonus”. Successivamente l’INAIL, con la nota n. 495 del 23 gennaio, ha precisato che il predetto differimento, il cui onere è interamente a carico dello Stato. L’istituto specifica che il nuovo termine del 16 maggio 2014 sostituisce: - il termine del 17 febbraio 2014 per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 902014, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999; PAG. 30 - APINFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2014
- i termini per il pagamento dei premi speciali anticipati per il 2014, inclusi quelli in rate mensili e trimestrali, relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ ippotrasportatori con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile 2014; - il termine del 30 aprile 2014 per l’invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Lo slittamento del termine riguarda anche il termine per la presentazione telematica delle dichiarazione delle retribuzioni 2013 con i servizi “Alpi on line” e “Invio dichiarazione salari”, per la richiesta del pagamento rateale dei premi e per la richiesta della riduzione prevista a favore delle imprese artigiane ex art. 1, c.780-781, L.296/2006. Differentemente, precisa ancora l’INAIL, le comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte devono perentoriamente essere inviate, tramite l’apposito servizio “Riduzione presunto” sul sito www.inail.it, entro il termine del 17 febbraio 2014.
OSCILLAZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA: PRESENTAZIONE DEL MOD. OT24 ENTRO IL 28 FEBBRAIO L’art.24 del dm 12 dicembre 2000, recante le modalità di applicazione delle tariffe, prevede che le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, possano presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa fornendo tutti gli elementi, le notizie, le indicazioni richieste dall’INAIL nell’apposito modulo di domanda mod. OT24. Trascorsi i primi due anni dall’inizio dell’attività, l’Istituto tiene conto degli interventi in materia di sicurezza previsti dal succitato decreto e dalla normativa speciale di settore e può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero di lavoratori-anno del pe-
riodo. In base alla riscrittura dell’art. 24 operata dal decreto ministeriale 3 dicembre 2010, la riduzione è articolata come segue: - Fino a 10 lavoratori-anno: riduzione del 30% - Da 11 a 50 lavoratori-anno: riduzione del 23% - Da 51 a 100 lavoratori-anno: riduzione del 18% - Da 101 a 200 lavoratori-anno: riduzione del 15% - Da 201 a 500 lavoratori-anno: riduzione del 12% - Oltre a 500 lavoratori-anno: riduzione del 7% Del beneficio possono usufruire i datori di lavoro in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi; In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. La domanda deve essere inoltrata alla competente sede territoriale esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online presente sul sito www.inail.it entro il 28 febbraio, 29 febbraio in caso di anno-bisestile, dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. Al fine della definizione dell’istanza, l’INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato dal datore. Entro 120 giorni dalla data della domanda l’istituto comunica il provvedimento adottato adeguatamente motivato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La riduzione dei premi riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. Poiché inoltre l’oscillazione per prevenzione di cui all’art. 24 M.A.T., rientra tra le fattispecie dei “benefici normativi e contributivi” previsti dal decreto ministeriale 24 ottobre 2007, è necessario che al momento della concessione del beneficio i datori di lavoro siano in possesso dei requisiti indicati dal decreto stesso, cioè vi sia integrale applicazione della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge; non vi siano, in capo al datore di lavoro o al dirigente responsabile, provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del suddetto decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 o sia decorso il periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito. Il datore inoltre deve avere il possesso della regolarità contributiva nei PAG. 31 - APINFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2014
confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse Edili. Ad ogni intervento elencato nel modulo OT24, diviso in sezioni a seconda delle diverse tipologie di intervento previste, l’istituto ha assegnato un punteggio. L’accesso alla riduzione del tasso medio di tariffa è subordinato all’effettuazione di interventi che abbiano comportato l’assegnazione di un punteggio pari almeno a 100; gli interventi realizzati devono essere relativi ad almeno 2 diverse sezioni, ad eccezione di quelli della sezione A dove è sufficiente selezionare un solo intervento. Nell’ipotesi in cui invece l’azienda abbia effettuato interventi migliorativi diversi da quelli elencati dall’istituto, potrà compilare il campo “Altro” posto nella sezione P del modulo, specificando la natura dell’intervento migliorativo. La guida alla compilazione, reperibile sul sito istituzionale dell’INAIL unitamente al modulo di domanda, contiene chiarimenti e definizioni per una migliore lettura dell’istanza di riduzione del tasso di tariffa e utili a evitare incertezze interpretative; le istruzioni contengono inoltre un elenco dei documenti giustificativi che possono essere richiesti in occasione delle eventuali verifiche disposte dall’INAIL. Alcuni interventi espressamente indicati dall’istituto possono avere valenza pluriennale, ma in tal caso è necessario che l’azienda possa dimostrare anno per anno la continuità dell’attuazione degli stessi mediante la documentazione probante indicata nelle istruzioni dell’INAIL. La guida alla compilazione definisce la “procedura” quale “insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione, formalmente emessa dall’azienda, resa nota ai lavoratori e attuata”: la procedura deve dunque recare la data della stessa, relativa all’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, deve essere firmata, anche se non necessariamente dal datore, purché risulti essere un’emissione “formale” dell’azienda, i suoi contenuti devono essere congruenti con l’oggetto dell’intervento, ed infine deve essere caratterizzata da evidenze documentali inerenti l’attuazione della stessa nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza. Brevemente, il modulo descrive dettagliatamente i tipi di intervento richiesti per ottenere il beneficio della riduzione del tasso di tariffa: la sezione A è relativa ad interventi particolarmente rilevanti in materia di gestione della salute e sicurezza sul lavoro attuati attraverso l’adozione di specifici sistemi di certificazione di qualità, la sezione B agli interventi in materia di prevenzione e protezione, quali ad esempio la partecipazione attiva alla valutazione dei rischi da parte del RLS/RLST o dei la-
voratori, la periodicità della riunione di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08, l’elaborazione del DVR da parte di aziende con meno di 10 dipendenti, oppure ancora l’implementazione di un sistema di gestione ambientale o la realizzazione di “buone prassi” per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. La sezione C richiede invece di dettagliare gli interventi su attrezzature, macchine e impianti, mentre nella sezione D devono essere date informazioni inerenti le modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria. La sezione E reca l’elenco degli interventi in materia formativa in ambito di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, non solo di ciascun lavoratore ma anche del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, mentre la sezione F reca gli interventi connessi alla specifica tipologia contrattuale, cioè gli interventi differenziati a seconda che il lavoratore sia assunto, ad esempio, a termine o con orario di lavoro part-time, in somministrazione o a progetto; in questa sezione, a puro titolo esemplificativo, deve essere indicata l’eventuale presenza di un tutor preposto all’addestramento ed inserimento lavorativo, l’attuazione di una procedura specifica per la verifica dell’apprendimento delle procedure di lavoro e di emergenza oppure di una procedura specifica per il coinvolgimento e la partecipazione alle iniziative aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La sezione G elenca gli interventi a favore dei lavoratori stranieri, quali corsi di lingua integrativi per la formazione dei lavoratori o la nomina di un tutor con funzioni di interfaccia tra la direzione e i lavoratori in materia di salute e sicurezza. La sezione H considera, in caso di contratti d’appalto o d’opera, la previsione e l’estensione agli appaltatori o subappaltatori di procedure proprie in tema di raccolta sistematica dei dati relativi agli infortuni, di procedure di segnalazione di incidenti e infortuni, di controllo del rispetto delle regole e/o procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nella sezione I sono possono essere inserite le informazioni relative ai cantieri mobili relative alle eventuali
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procedure di verifica attuate dal datore per l’osservanza delle misure di sicurezza, per la corretta realizzazione di impianti, ponteggi ed attrezzature utilizzate, per l’attuazione e la congruità fra gli stessi del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza. La sezione L riguarda le attività di trasporto in cui si può indicare la frequentazione di uno specifico corso teoricopratico di guida sicura, l’installazione di cronotachigrafi digitali pur in assenza di obbligo, una manutenzione programmata dei mezzi con frequenza maggiore di quella obbligatoria, la predisposizione di una procedura di verifica della presenza del doppio autista per percorrenze superiori alle 9 ore giornaliere, l’adozione della scatola nera-registratore di eventi, e infine l’adozione di un sistema di gestione della sicurezza e dell’autotrasporto certificato da un ente accreditato dal Ministero dei Trasporti. Gli interventi in materia di infortuni stradali e mobilità sostenibile sono contenuti nella sezione M, in cui si segnala l’organizzazione di un servizio di trasporto casa-lavoro collettivo o pubblico, la partecipazione dell’azienda ad interventi volti a migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali in prossimità dei luoghi di lavoro, modalità organizzative specifiche e azioni di informazione e formazione specifica per l’utilizzo dei veicoli aziendali. Relativamente alla gestione delle emergenze invece, nella sezione N possono essere indicati gli interventi approntati dall’azienda non solo per la gestione dell’emergenza incendio, ma anche per ulteriori scenari, quali eventi sismici o altre calamità naturali, eventualmente anche in collaborazione con la protezione civile o altre organizzazioni di volontariato. Infine nella sezione O possono essere evidenziati interventi approntati in attuazione di accordi di collaborazione e protocolli di intesa; la sezione P è invece un quadro a carattere residuale, in cui è possibile indicare interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza rispetto alla normativa cogente e diversi dagli interventi delle precedenti sezioni. (BA)
Massimali di integrazione salariale AGGIORNATI GLI IMPORTI MASSIMI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE, MOBILITÀ, DISOCCUPAZIONE ASPI E MINI ASPI Con la circolare n. 12 del 29 gennaio 2014 l’Inps ha aggiornato ufficialmente per l’anno in corso gli importi massimi mensili per gli interventi di sostegno al reddito e l’assegno per le attività socialmente utili. Si riporta di seguito il testo della circolare.
1. PREMESSA L’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni – c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità ed indennità di disoccupazione ASPI e Mini Aspi, relativi agli
importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto – siano determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
2. TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al combinato disposto della legge 13 agosto 1980, n. 427 (come modificata dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451) e dell’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto. Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE Retribuzione (euro)
Tetto
Importo lordo (euro)
Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.098,04
Basso
969,77
913,14
Alto
1.165,58
1.097,51
Superiore a 2.098,04
Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura
ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE - SETTORE EDILE (INTEMPERIE STAGIONALI) Retribuzione (euro)
Tetto
Importo lordo (euro)
Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.098,04
Basso
1.163,72
1.095,76
Alto
1.398,70
1.317,02
Superiore a 2098,04
3. INDENNITÀ DI MOBILITÀ Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, che fissa la misura dell’indennità di mobilità, per i primi dodici mesi, al cento per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale, gli importi massimi dell’inPAG. 33 - APINFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2014
dennità di che trattasi corrispondono, per i primi dodici mesi, a quelli indicati al precedente paragrafo 2, prima parte. Ciò posto, si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da li-
quidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2013, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:
INDENNITÀ DI MOBILITÀ Retribuzione (euro) Inferiore o uguale a 2.098,04 Superiore a 2.098,04
Tetto
Importo lordo (euro)
Importo netto (euro)
Basso
969,77
913,14
Alto
1.165,58
1.097,51
4. TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE PER L’EDILIZIA Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 3. Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2014, in: euro 634,07 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 597,04.
5. INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ASPI E MINI-ASPI Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 7, della legge n. 92 del 2012, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 142 del 18/12/2012 e a seguito della rivalutazione annuale, ad euro 1.192,98 per il 2014. L’importo massimo mensile delle suddette indennità, per le quali non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2014, euro 1.165,58. Lo stesso importo massimo previsto per l’indennità di disoccupazione ASpI si applica anche nel caso di erogazione della prestazione ai lavoratori
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sospesi ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della citata legge n. 92 del 2012.
6. INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2014 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2013, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno. Pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 299 del 1994, come convertito con modificazioni dalla legge n. 451 del 1994, che estende al trattamento ordinario di disoccupazione la disciplina dell’importo massimo di cui all’articolo unico, secondo comma, della legge n. 427 del 1980, tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 14 del 30 gennaio 2013 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro 1152,90 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro 959,22 (quanto al massimale più basso).
7. ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2014, ad euro 578,98. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86. (C)
Benefici per assunzioni lavoratori ASpI viene corrisposta sotto forma di contributo mensile per i soli periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.
ISTRUZIONI OPERATIVE INPS
Con la circolare n. 175 del 18 dicembre 2013 l’Inps ha emanato le istruzioni operative che consentono la fruizione del beneficio introdotto dal D.L. 76/2013, conv. in legge 99/2013, per i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, lavoratori percettori dell’indennità ASpI; il citato provvedimento ha infatti previsto, oltre ad incentivi per l’assunzione di giovani, anche interventi per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione, percettori della predetta indennità.
DESTINATARI La nuova misura incentivante interessa tutti i datori di lavoro, comprese le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione. L’agevolazione è concessa con riferimento alle assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di soggetti in godimento dell’indennità ASpI, considerando fra questi anche coloro che - avendo inoltrato istanza di concessione - abbiano titolo alla prestazione ma non l’abbiano ancora percepita. Il beneficio è altresì concesso nel caso di trasformazione a tempo pieno ed indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASpI, al quale sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato. In tal caso, ai fini del rispetto dei limiti complessivi degli aiuti “de minimis” nel triennio di riferimento più avanti specificati, si terrà conto della data di trasformazione del rapporto.
BENEFICIO L’agevolazione, che è pari al 50% dell’importo dell’indennità residua ASpI cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se non fosse stato assunto, PAG. 35 - APINFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2014
MISURA Se la retribuzione copre l’intero mese, il beneficio viene erogato in misura intera; diversamente, in presenza di giornate non retribuite (ad es., per astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità, ecc.), l’importo mensile dovrà essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese. Sono considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti ridotti. In ogni caso, la somma a credito dell’azienda non potrà comunque essere superiore all’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell’anno, ivi comprese anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota.
DURATA Anche per quanto riguarda la durata, il beneficio non può comunque superare quella dell’indennità ASpI che sarebbe ancora spettata al lavoratore oggetto dell’assunzione. Tale durata va determinata con riferimento alla decorrenza iniziale dell’indennità stessa, detraendo i periodi di cui l’interessato ha già usufruito all’atto dell’assunzione e considerando la riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione e l’ulteriore decurtazione del 15% prevista dopo il dodicesimo mese di fruizione. Il diritto alla percezione del contributo da parte dell’azienda cessa comunque dalla data in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o per la pensione anticipata.
CONDIZIONI ACCESSO E DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” L’agevolazione è concessa nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis”, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 (allegato 2 della circolare ministeriale); a tal fine le imprese interessate dovranno trasmettere all’Inps apposita dichiarazione, attestante il rispetto di tali limiti
su un periodo di tre anni, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000. Tale dichiarazione deve essere trasmessa nel più breve tempo possibile dall’assunzione/trasformazione del lavoratore, in quanto il codice di autorizzazione sulla posizione aziendale ai fini del conguaglio verrà rilasciato dall’Inps solo in seguito all’acquisizione della suddetta dichiarazione, e decorrerà dalla data (mese) in cui è intervenuta l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato del soggetto destinatario/fruitore dell’indennità ASpI. Nella dichiarazione devono inoltre essere quantificati gli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio corrente alla data della richiesta. Tale triennio è considerato “mobile” in quanto, in caso di assunzioni successive a quelle per cui è stata trasmessa la dichiarazione e si è goduto dell’agevolazione, l’importo dell’incentivo ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato ed individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente trasmissione di una nuova dichiarazione “de minimis”. In ogni caso, per fruire correttamente dell’agevolazione, occorre: - determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del lavoratore agevolato; - calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis”, di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l’agevolazione da attribuire.
CUMULO CON ALTRI INCENTIVI L’incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente. La cumulabilità non è, invece, consentita con riferimento ad altre tipologie di aiuti di tipo finanziario (quali ad es. bonus lavoro ex D.L. 76/2013).
ISTRUZIONI OPERATIVE Ai fini dell’agevolazione, i datori di lavoro dovranno trasmettere alla Sede Inps presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi, specifica dichiarazione di responsabilità (allegato 3 della circolare Inps). A tal fine, si avvarranno della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la de-
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nominazione “L.92/2012 art. 2, c. 10bis (assunzione di beneficiari di ASpI)”. L’avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota dalla predetta sede Inps attraverso comunicazione all’azienda e all’intermediario autorizzato, utilizzando la medesima funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende. Tale comunicazione recherà in allegato un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell’incentivo. Per ciò che concerne i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens, ai fini dell’esposizione nel flusso UniEmens delle quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, gli stessi dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi: - nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “ASpI” avente il significato di “incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI”; - nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); - nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; - nell’elemento <ImportoArrIncentivo> sarà indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi. I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: - con il codice “L434” avente il significato di “conguaglio incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI”; - con il codice “L435” avente il significato di “arretrati conguaglio incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI”. Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro si trovino nelle condizioni di dover restituire importi non spettanti, gli stessi dovranno valorizzare, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi: - nell’elemento <CausaleADebito> inseriranno il codice causale “M303” avente il significato di “Restituzione incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI”; - nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire. (C)
Lavoratori italiani all’estero Lavoro ha fissato le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all’estero, da prendere come base per il 2014 per il calcolo: - dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei predetti lavoratori; - delle imposte sul reddito da lavoro dipendente. Di seguito riportiamo le apposite tabelle con gli importi delle retribuzioni convenzionali da applicare al settore dell’autotrasporto e spedizione merci. (C)
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2014
Con decreto del 23 dicembre 2013, il Ministero del OPERAI ED IMPIEGATI
RETRIBUZIONE NAZIONALE
FASCIA
DA I Operai
Autotrasporto e spedizione merci
QUADRI
FASCIA
2021,15
2021,15
III
2021,16
2133,23
2133,23
IV
2133,24
In poi
2245,28
2245,28
2245,28
II
2245,29
2668,31
2668,31
III
2668,32
3091,34
3091,34
IV
3091,35
3514,37
3514,37
V
3514,38
In poi
3937,38
RETRIBUZIONE NAZIONALE
I
DIRIGENTI
FINO A
RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
3937,38
3937,38
II
3937,39
4685,68
4685,68
III
4685,69
5433,98
5433,98
IV
5433,99
6182,27
6182,27
V
6182,28
6930,55
6930,55
VI
6930,57
In poi
7678,83
FASCIA
RETRIBUZIONE NAZIONALE DA
I Autotrasporto e spedizione merci
1909,05
1909,06
DA
Autotrasporto e spedizione merci
1909,05
II
I
Impiegati
FINO A
RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
FINO A
RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
5854,75
5854,75
II
5854,76
6932,71
6932,71
III
6932,72
8010,65
8010,65
IV
8010,66
9088,58
9088,58
V
9088,59
10166,54
10166,54
PAG. 37 - APINFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2014
DIRIGENTI
Autotrasporto e spedizione merci
FASCIA
RETRIBUZIONE NAZIONALE
RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
DA
FINO A
VI
10166,55
11244,48
11244,48
VII
11244,49
12322,43
12322,43
VIII
12322,44
13400,38
13400,38
IX
13400,39
14478,32
14478,32
X
14478,33
In poi
15556,19
PAG. 38 - APINFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2014
Gas metano
DA GENNAIO NUOVE REGOLE PER IL MERCATO
L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) ha pubblicato sul suo sito un comunicato sulle nuove regole per migliorare la qualità del servizio di distribuzione del gas metano e per ricostruire i consumi in caso di guasto o blocco del contatore. Milano, 30 dicembre 2013 Indennizzi più alti in caso di disservizi, obbligo di avvisare i clienti almeno tre giorni prima per interruzioni programmate, preventivi più rapidi, anche telefonici, per attivare e disattivare la fornitura. Sono alcune delle novità introdotte dall’Autorità per l’energia per migliorare la qualità del servizio di distribuzione del gas, in vigore dal 1° gennaio. Dal 1° gennaio diventano operative anche nuove regole per la corretta ricostruzione dei consumi di gas in caso di malfunzionamento o di guasto del contatore; con i nuovi meccanismi sarà possibile superare alcune criticità riscontrate nel ricalcolo dei consumi a seguito di una verifica del contatore su richiesta del venditore, del cliente o nell’ambito delle attività del distributore.
NUOVE REGOLE PER LA SICUREZZA E LA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS Le nuove regole dell’Autorità (deliberazione 574/2013/R/gas) riguardano il servizio di distribuzione e misura nel periodo regolatorio 20142019, ovvero le attività di servizio delle società di distribuzione per portare il gas naturale dai gasdotti nazionali alle abitazioni e per la gestione del contatore. Fra le principali innovazioni, l’aumento da 30 a 35 euro dell’indennizzo base accreditato automaticamente in bolletta ai consumatori in caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del
servizio. Altre novità riguardano il rafforzamento della sicurezza nella distribuzione del gas tramite reti, con l’obbligo per i distributori di pubblicare mensilmente sui propri siti internet, mantenendole visibili per almeno due anni, le ispezioni effettuate alla rete, specificando nel dettaglio il Comune e l’indirizzo stradale dell’intervento. Sul fronte della sicurezza, l’Autorità ha anche previsto un’extra-remunerazione per gli investimenti nella sostituzione delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo e per ammodernare i sistemi di odorizzazione: l’extra-remunerazione è collegata ai risultati effettivamente ottenuti nella riduzione delle dispersioni segnalate da terzi e nell’aumento del numero minimo di misure del grado di odorizzazione. Fra i miglioramenti nella qualità del servizio, l’obbligo di ridurre i tempi dei preventivi; in caso di lavori complessi saranno di 30 giorni al massimo invece dei precedenti 40 giorni, mentre per le attivazioni e disattivazioni di fornitura si potranno ottenere anche via telefono. Inoltre, in caso di interruzioni programmate della fornitura di gas le società di distribuzione dovranno avvertire i clienti con un minimo di tre giorni lavorativi rispetto al precedente termine di un giorno.
LE NUOVE REGOLE PER LA RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI IN CASO DI GUASTO DEL CONTATORE Con le nuove regole sulla corretta ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del contatore, l’Autorità ha previsto due metodologie: la prima per fornire indicazioni e chiarimenti sulle modalità già in vigore per stabilire il volume di riferimento, criterio fondamentale per ricostruire i consumi; questa metodologia si applicherà nei casi in cui in sede di verifica del contatore sia possibile individuare l’errore di misura. La seconda metodologia consente di ricostruire i consumi anche nei casi in cui l’errore del contatore non sia determinabile, ad esempio nei casi di blocco del totalizzatore meccanico: la stima del volume di ricalcolo avverrà sulla base del parametro del prelievo annuo, applicando quindi una profilazione convenzionale dei prelievi. La nuova disciplina riguarda tutti i punti di ri-
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consegna del gas alimentati in bassa pressione; per dare il tempo alle società di distribuzione di adeguarsi alle nuove regole, è previsto un periodo transitorio fino al prossimo 30 giugno, nel quale
potranno essere applicati i precedenti meccanismi. La delibera 572/2013/R/gas è disponibile sul sito http://www.autorita.energia.it/ (C)
PAG. 40 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 2 - 31 gennaio 2014
Dispositivi di misurazione del gas ARRIVANO I CONTATORI “INTELLIGENTI” PER LA TELEGESTIONE E LA TELELETTURA L’UNI ha recentemente pubblicato ben dieci parti della serie UNI/TS 11291, la specifica tecnica dedicata ai “Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria”, anche conosciuti come “Smart meter gas”. Essi introducono una vera e propria innovazione tecnologica che coinvolgerà circa 22 milioni di famiglie italiane. Si tratta di “contatori intelligenti” che hanno innanzitutto funzioni di telelettura, ovvero offrono la possibilità agli aventi diritto di leggere da remoto i valori, così da avere una lettura corretta già all’origine. “E’ un impegno che, a livello normativo, non ha precedenti e che ha richiesto il coinvolgimento di diversi attori del settore informatico, telefonico, ecc“, dichiara Francesco Castorina, direttore tecnico del CIG (Comitato italiano Gas), Ente federato UNI. L’introduzione di questi dispositivi in Italia si deve anche alla Delibera dell’Autorità dell’Energia elettrica e per il Gas ARG/gas 155/08, che rappresenta un vera e propria innovazione per il settore energetico del gas naturale e che introduce i requisiti minimi funzionali per l’adozione in Italia del concetto di “Smart metering” applicato al settore del gas. La parte 1 della specifica tecnica UNI/TS 11291 definisce le caratteristiche generali del sistema di telegestione e telelettura. Il documento definisce infatti l’architettura del sistema per i gruppi di misura (GdM) delle reti di trasporto e distribuzione del gas, introducendo prescrizioni relative alle funzioni minime che devono essere svolte dai dispositivi che lo compongono e che consentono la misura dei volumi di gas, la conversione dei volumi di gas alle condizioni termodinamiche di riferimento, la registrazione di dati di misura utili anche al bilanciamento delle reti di trasporto e distribuzione e la loro trasmissione a distanza.
Il sistema per la lettura e la gestione remota di gruppi di misura destinati ai punti di riconsegna delle reti di distribuzione gas, nell’architettura prevista, comprende gruppi di misura, traslatori di protocollo, concentratori e centri. La specifica tecnica stabilisce alcuni punti fondamentali, ad esempio: - l’architettura del sistema che può essere utilizzata per la telelettura o la telegestione dei gruppi di misura; - i servizi e le funzionalità che devono essere resi disponibili dal sistema - le prestazioni minime che ciascuno dei dispositivi considerati deve garantire e i requisiti costruttivi minimi cui deve rispondere per garantire dette prestazioni, rimandando il dettaglio dei requisiti funzionali e costruttivi alle altre parti della serie UNI TS 11291; - le modalità per la trasmissione a distanza dei dati; - le operazioni di installazione e manutenzione dei diversi dispositivi necessarie a garantire nel tempo le prestazioni specificate. L’introduzione di questi dispositivi è destinata a portare indubbi vantaggi sia per le aziende di vendita e distribuzione che per i consumatori. Con la lettura da remoto infatti non sarà più necessario far girare gli incaricati casa per casa con una conseguente riduzione dei costi d’esercizio della misurazione. Inoltre, con i nuovi contatori intelligenti anche gli utenti potranno tenere sotto controllo i propri consumi e eventualmente modificare i propri comportamenti. Le dieci parti della specifica tecnica UNI/TS 11291 “Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria” sinora pubblicate sono le seguenti: - parte 1: Caratteristiche generali del sistema di telegestione o telelettura - parte 2: Protocollo CTE - parte 3: Protocollo CTR - parte 4: Requisiti per gruppi di misura con portata maggiore di 65 m3/h (contatore > G40) - parte 5: Requisiti per gruppi di misura con portata da 16 m3/h fino a 65 m3/h (contatore ≥G10 e ≤G40)
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- parte 6: Requisiti per gruppi di misura con portata minore di 10 m3/h (contatore minore di G10) - parte 7: Sistemi di Telegestione dei misuratori gas - parte 8: Protocolli per la Telegestione dei Gruppi di Misura per la rete di distribuzione
- parte 9: Prove funzionali e di interoperabilitĂ - parte 10: Sicurezza (fonte UNI: http://www.uni.com/- 6 dicembre 2013)
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(C)
Macchine ed impianti
NOVITÀ PER LA SICUREZZA
Le norme internazionali di sicurezza dei macchinari e degli impianti sono di 3 categorie e precisamente: - norme di tipo A: forniscono concetti fondamentali, principi di progettazione e aspetti generali che possono essere applicati alle macchine; - norme di tipo B: trattano aspetti di sicurezza o un tipo di sistema di protezione che può essere utilizzato su un’ampia gamma di macchine e si suddividono in norme di tipo: * B1 focalizzate su particolari aspetti della sicurezza come, ad esempio: distanze di sicurezza, temperatura superficiale, emissione di rumore; * B2 incentrate sui mezzi di protezione come, ad esempio: comandi a due mani, dispositivi di interblocco, dispositivi sensibili alla pressione, ripari; - norme di tipo C: trattano requisiti di sicurezza dettagliati per una particolare macchina o gruppo di macchine. In data 30 novembre 2013 sono state definitivamente ritirate le seguenti norme fondamentali di tipo A: - UNI EN ISO 12100-1 ed. 2005. Concetti fondamentali, principi generali di progettazione – Parte 1: terminologia di base, metodologia. Tale norma definiva le specifiche ed i principi tecnici per aiutare i progettisti ed i costruttori di macchine ad ottenere la sicurezza in fase di progettazione delle macchine stesse adibite sia ad uso professionale che non professionale. - UNI EN ISO 12100-2 ed. 2005. Concetti fondamentali, principi generali di progettazione
– Parte 2: principi tecnici. La norma definiva le specifiche ed i principi tecnici per aiutare i progettisti ed i costruttori di macchine ad ottenere la sicurezza in fase di progettazione delle macchine stesse adibite sia ad uso professionale che non professionale. - UNI EN ISO 14121-1 ed. 2007 Valutazione del rischio – Parte 1: principi; UNI ISO/TR 141212 ed. 2013 Valutazione del rischio – Parte 2: guida pratica ed esempi di metodi. Tale rapporto tecnico fornisce una guida pratica per l’esecuzione delle valutazioni del rischio per la macchina in conformità alla UNI EN ISO 14121-1 e descrive diversi metodi e strumenti per ogni fase del processo di valutazione stabilito dalla norma UNI EN ISO 12001 ed. 2010. Fornisce inoltre una guida pratica sulla riduzione del rischio e ulteriori indicazioni per la scelta di misure di protezione appropriate per ottenere la sicurezza. A sostituirle, la norma UNI EN ISO 12100 ed. 2010 Principi generali di progettazione – Valutazione del rischio e riduzione del rischio, una norma di tipo A, particolarmente rilevante in quanto destinata ad essere utilizzata come base per la preparazione delle norme di sicurezza di tipo B o C. Il report “ISO-TC199_N0833” riporta la tabella di corrispondenza fra le vecchie norme e la nuova 12100:2010. Si tratta di un cambiamento di importanza sostanziale in quanto le norme, sostituite dalla UNI EN ISO 12100:2010, cessano di dare la presunzione di conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES). Non devono pertanto essere più applicate e riportate in Dichiarazione CE di Conformità in quanto possono essere tecnicamente incerte per la Conformità CE medesima e potrebbero, pertanto, indurre il controllore a dubitare della validità e regolarità dell’applicazione della marcatura CE, con possibilità di richiesta del fascicolo tecnico per molti RES.
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Premio Impresa Ambiente
L’AWARD ITALIANO DEDICATO ALLE IMPRESE SOSTENIBILI
Sono aperte le candidature per la VII edizione del Premio Impresa Ambiente, il più alto riconoscimento italiano per le imprese che si siano distinte in un’ottica di Sviluppo Sostenibile, Rispetto Ambientale e Responsabilità Sociale. Porta d’accesso all’European Business Awards for the Environment promosso dalla Commissione Europea (DG Ambiente) – si rivolge alle aziende che hanno fatto della politica verde una delle leve essenziali per essere competitive a livello nazionale ed europeo. La settima edizione è promossa, come di consueto, dalla Camera di Commercio di Roma e, in particolare, dalla sua Azienda speciale Asset Camera, in collaborazione con Unioncamere e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che hanno condiviso la missione del Premio: quella di valorizzare le esperienze imprenditoriali orientate all’innovazione intelligente di processi e prodotti, stimolando, al contempo, comportamenti sostenibili negli acquisti. Il Premio, nelle precedenti edizioni, ha portato alla ribalta grandi e piccole aziende, con progetti e prodotti che hanno contribuito concretamente a migliorare l’impatto economico, sociale e ambientale in Italia. Il contributo delle imprese ha rispecchiato in pieno il grande fermento della società sui temi ambientali, offrendo soluzioni e tecnologie al mercato. Il Premio si divide in quattro categorie: 1) Miglior Gestione 2) Miglior Prodotto 3) Miglior Processo/Tecnologia 4) Miglior Cooperazione Internazionale. E’ inoltre previsto un “Premio Speciale Giovane Imprenditore”, riservato a titolari o dirigenti d’im-
presa under 40 (già in gara per una delle quattro categorie), che si siano distinti per spiccate capacità imprenditoriali, innovazione ed attività di ricerca nell’ambito dello sviluppo ecosostenibile. Possono partecipare al Premio Impresa Ambiente le imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di appartenenza. La sola categoria 4) “Migliore cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile”, è riservata alle aziende che abbiano sviluppato partnership internazionali e coinvolto una o più organizzazioni appartenenti a settori differenti (aziende private, enti pubblici, enti non governativi, istituzioni accademiche e di ricerca). I partner dell’organizzazione italiana dovranno appartenere a Paesi in via di sviluppo o Paesi con un’economia in transizione. Le partnership devono basarsi sui principi di equità, trasparenza e mutuo beneficio; inoltre dovranno contribuire significativamente ai tre elementi che caratterizzano lo sviluppo sostenibile: protezione ambientale, sviluppo economico ed equità sociale. Le modalità d’iscrizione per la presentazione delle candidature alla settima edizione del Premio Impresa Ambiente sono riportate nel bando per una o più delle quattro categorie. I progetti, da inviare entro il 10 febbraio 2014, verranno valutati da una giuria composta da esperti del settore ed esponenti del sistema produttivo e della ricerca, che assegnerà anche il “Premio Speciale Giovane Imprenditore per l’ambiente”. Le imprese vincitrici verranno premiate nel corso della cerimonia che si terrà a Roma a marzo 2014, e saranno ammesse di diritto all’European Business Awards for the Environment, rappresentando le eccellenze italiane. Il bando, le scadenze, le modalità di candidatura e ulteriori dettagli sul Premio sono disponibili sul sito www.premioimpresambiente.it. La segreteria organizzativa del Premio Impresa Ambiente è curata da Asset Camera, Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma, Via Capitan Bavastro 116, 00154 Roma, e-mail: info@ premioimpresambiente.it. (C)
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Ambiente e sicurezza in breve FLASH IN MATERIA DI SICUREZZA ED AMBIENTE
PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI IN SOSTITUZIONE DI ALTRI IMPIANTI ENERGETICI Segnaliamo la pubblicazione (GU n. 294 del 16 dicembre 2013) del Decreto Ministeriale 9 ottobre 2013, n. 139, contenente le specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili. Tali disposizioni si applicano alle bioraffinerie di seconda e terza generazione.
NUOVO LIFE: PROGRAMMA PER L’AMBIENTE E L’AZIONE PER IL CLIMA Segnaliamo la pubblicazione (GUUE L347 del 20 dicembre 2013) del Regolamento (UE) n.1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, sull’istituzione di un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE), che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007. Tale Regolamento, che stabilisce una dotazione finanziaria di quasi tre miliardi e mezzo di euro, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il programma LIFE persegue in particolare i seguenti obiettivi generali: a) contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell’ambiente e all’interruzione e all’inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi;
b) migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica dell’Unione e catalizzare e promuovere l’integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell’Unione e nella pratica nel settore pubblico e privato, anche attraverso l’aumento della loro capacità; c) sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti i livelli, compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali; d) sostenere l’attuazione del Settimo programma d’azione per l’ambiente.
ACQUA: DAL 1° GENNAIO 2014 NUOVE REGOLE PER LE TARIFFE E BOLLETTE PIÙ TRASPARENTI Si segnala che dal 1° gennaio del 2014 è entrato in vigore il nuovo Metodo Tariffario Idrico introdotto dall’Autorità per l’energia per favorire costi sempre più efficienti e investimenti per ridurre le perdite e l’inquinamento ambientale. E, sempre da inizio anno, diventa operativa la Direttiva sulla trasparenza delle bollette per renderle più chiare e dare maggiori informazioni sui diritti dei consumatori, con l’obbligo ai gestori di pubblicare on line le Carte dei servizi. Per maggiori informazioni è possibile consultare il relativo comunicato pubblicato sul sito dell’Autorità per l’energia.
NUOVO MUD 2014 Con il DPCM 12 dicembre 2013, è stata pubblicata (Serie Ordinaria alla GU n. 302 del 27 dicembre 2013) la nuova modulistica e le relative istruzioni da utilizzare per la dichiarazione ambientale (MUD 2014) che i soggetti interessati dovranno presentare alla Camera di Commercio entro il prossimo 30 aprile 2014, con riferimento ai rifiuti gestiti nel corso del 2013. A breve sarà disponibile il software di Unioncamere per la compilazione della dichiarazione da trasmettere in via telematica. Anticipiamo già che anche quest’anno l’Associazione, in collaborazione con API SERVIZI, mette a disposizione il SERVIZIO DENUNCIA RIFIUTI SPECIALI – DICHIARAZIONE AMBIENTALE – MUD 2014.
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SETTIMO PROGRAMMA UE PER L’AMBIENTE La Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta», ovvero il settimo programma di azione per l’ambiente, è pubblicata sulla GUUE L 354 del 28 dicembre 2013. Questi sono gli obiettivi prioritari da perseguire: a) proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione; b) trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva; c) proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni e rischi d’ordine ambientale per la salute e il benessere; d) sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente migliorandone l’applicazione; e) migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell’Unione; f) garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali; g) migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche; h) migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione; i) aumentare l’efficacia dell’azione unionale nell’affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello internazionale”.
MODIFICATA LA DIRETTIVA ROHS 2 La Direttiva 2011/65/UE, cosiddetta “Direttiva RoHS 2″ (sulla restrizione d’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche), è stata recentemente modificata da ben sedici Direttive (dalla 2014/1/UE alla 2014/16/UE) pubblicate tutte sulla GUUE L4 del 9 gennaio 2014. Le modifiche riguardano prevalentemente piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente.
PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI MOTORI ELETTRICI Sulla Gazzetta Ufficiale Europea (GUUE L2 del 7 gennaio 2014) è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 4/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 640/2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici.
AGGIORNATA LA DISCIPLINA DI OGGETTI A CONTATTO CON SOSTANZE ALIMENTARI O D’USO PERSONALE PER GLI ACCIAI INOSSIDABILI Si segnala la pubblicazione (GU n. 294 del 16 dicembre 2013) del Decreto del Ministero della Salute 11 novembre 2013, n. 140, dal titolo “Regolamento recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili”.
STORIA DI UN INFORTUNIO Il Centro regionale di Documentazione per la Promozione della Salute della Regione Piemonte (Dors) raccoglie storie d’infortunio rielaborate dagli operatori dei Servizi PreSAL delle ASL piemontesi a partire dalle inchieste di infortunio, con la convinzione che conoscere come e perché è accaduto sia una condizione indispensabile per proporre soluzioni efficaci per la prevenzione. In questa storia, dal titolo “Non era il suo momento” (a cura di Danilo Chirco, Servizio Pre.S.A.L. della Asl TO 4), ad esempio, un operaio è rimasto schiacciato dal portellone di una tramoggia di carico.
CHIARIMENTI SULL’OBBLIGO DI ABILITAZIONE ALL’USO DELLE MACCHINE AGRICOLE Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 45 del 24 dicembre 2013, fornisce chiarimenti in merito alla applicazione dell’Accordo 22 febbraio 2012, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, con particolare riferimento al concetto di attrezzature di lavoro, utilizzate da lavoratori del settore agricolo o forestale, per le quali è differito il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo di abilitazione, secondo quanto disposto all’art. 45 bis, comma 2 della legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.
NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI Si informa che sulla GUUE L13 del 17 gennaio 2014 è stata pubblicata la Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce
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norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.
SETTIMO PROGRAMMA EUROPEO PER L’AMBIENTE Si segnala la pubblicazione (GUUE L354 del 28 dicembre 2013) della Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione Europea in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta», ovvero il settimo programma di azione per l’ambiente. Questi sono gli obiettivi prioritari da perseguire: a) proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione; b) trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva; c) proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni e rischi d’ordine ambientale per la salute e il benessere; d) sfruttare al massimo i vantaggi della legisla-
zione dell’Unione in materia di ambiente migliorandone l’applicazione; e) migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell’Unione; f) garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali; g) migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche; h) migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione; i) aumentare l’efficacia dell’azione unionale nell’affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello internazionale”.
METODI DI PROVA REACH É stata pubblicata sulla GUUE n. 11 del 16 gennaio 2014 la rettifica del regolamento CE n. 440/2008 della Commissione del 30 maggio 2008 (GUUE n. 142 del 31 maggio 2008) il quale istituisce, ai sensi del regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei metodi di prova concernenti la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). (C)
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Sostanze chimiche INSERITE 7 NUOVE SOSTANZE IN CANDIDATE LIST Dai risultati della consultazione pubblica, chiusa in data 17 ottobre 2013, ECHA ha aggiornato la Candidate List con 7 nuove sostanze riconosciute come altamente problematiche (SVHC). La Candidate List attualmente contiene 151 sostanze.
AGGIORNAMENTI
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SUBSTANCE NAME
EC NUMBER
CAS NUMBER
SVHC PROPERTY
1
Cadmium sulphide
215-147-8
1306-23-6
Carcinogenic (Article 57a); Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57 f);
2
Disodium 3,3’-[[1,1’-biphenyl]-4,4’diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1sulphonate) (C.I. Direct Red 28)
209-358-4
573-58-0
Carcinogenic (Article 57a)
3
Disodium 4-amino-3-[[4’-[(2,4diaminophenyl)azo][1,1’-biphenyl]4-yl]azo] -5-hydroxy-6-(phenylazo) naphthalene-2,7-disulphonate (C.I. Direct Black 38)
217-710-3
1937-37-7
Carcinogenic (Article 57a)
4
Dihexyl phthalate
201-559-5
84-75-3
Toxic for reproduction (Article 57 c)
5
Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2thiol)
202-506-9
96-45-7
Toxic for reproduction (Article 57 c)
6
Lead di(acetate)
206-104-4
301-04-2
Toxic for reproduction (Article 57 c)
7
Trixylyl phosphate
246-677-8
25155-23-1
Toxic for reproduction (Article 57 c)
Nella tabella allegata, oltre all’identificazione delle sostanze aggiunte nella Candidate list il 16 dicembre 2013, è riportato anche il motivo della loro inclusione. Gli obblighi di legge previsti per le aziende in seguito all’inserimento delle sostanze in candidate list si riferiscono alle sostanze da sole, nei preparati o contenute in articoli. In particolare i produttori e gli importatori di articoli contenenti una qualsiasi delle 7 sostanze SVHC sopra elencate hanno a disposizione fino al 16 giugno 2014 per effettuare la notifica all’ECHA se sono pertinenti le seguenti due condizioni: 1. la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori a una tonnellata all’anno per produttore o importatore
2. la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso. Ci sono esenzioni dall’obbligo di notifica se la sostanza è già registrata per l’uso o quando è possibile escludere l’esposizione. Come previsto dal regolamento REACH, sarà seguita una procedura specifica per decidere se le sostanze debbano essere incluse anche nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV del regolamento REACH).
REACH. ADOTTATO IL PRIMO PARERE PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI UNA SVHC I Comitati scientifici dell’ECHA per la Valutazione del Rischio (RAC) e per l’Analisi Socio-Economica
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(SEAC) hanno adottato i loro pareri su una richiesta di autorizzazione all’uso di una sostanza altamente preoccupante (SVHC). La richiesta di autorizzazione, presentata dalla Rolls-Royce plc., riguarda gli usi specifici del DHEP (Bis(2-etilesil)ftalato) nell’ambito della costruzione di motori per il settore aereo. Questa è la prima richiesta di autorizzazione all’uso di una SVHC che è stata analizzata dall’ECHA. Ogni impresa può presentare la sua richiesta di autorizzazione all’uso di una SVHC presente nella Lista delle autorizzazioni REACH (Allegato XIV). Le autorizzazioni possono essere concesse se il richiedente è in grado di dimostrare che il rischio derivante dall’uso della sostanza è adeguatamente controllato o che i benefici socio-economici dell’utilizzo della sostanza prevalgono sui rischi e se non sono disponibili alternative fattibili. La procedura di autorizzazione si pone gli obiettivi di assicurare che i rischi derivanti dall’uso di una SVHC siano propriamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da alternative più sicure e tali che possano mantenere il buon funzionamento del mercato interno della UE. Nei loro pareri, i due Comitati concludono che il controllo adeguato è stato dimostrato per l’uso specifico per il quale è stata presentata la domanda di autorizzazione. In base ai dati presentati dal richiedente riguardanti i rischi posti dall’uso in questione, l’analisi delle alternative e il piano di sostituzione, i Comitati hanno proposto di revisionare l’autorizzazione entro un periodo di 7 anni. La Commissione europea, sulla base dei pareri dei due Comitati ECHA, formulerà la sua decisione finale. Si richiama l’attenzione sul fatto che nel 2013 l’ECHA ha ricevuto in totale 8 richieste di autorizzazione all’uso di SVHC riguardanti due diversi ftalati e 17 diversi usi specifici. Nel 2014, l’Agenzia prevede che il numero delle domande di autorizzazione si raddoppierà e che tali domande riguarderanno principalmente l’uso delle sostanze contenenti cromo ed il solvente Tricloroetilene.
BIOCIDI. ECHA AVVIA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE PROPOSTE DI CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA PER 10 SOSTANZE (COMPOSTI DEL RAME) L’ECHA ha invitato le Parti interessate a fornire commenti sulle proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate di 10 sostanze (composti del rame), che sono tutte sostanze attive utilizzate sia in prodotti ad azione biocida che in prodotti fitosanitari e che sono ampiamente utilizzate come
fungicidi e batteriostatici negli ambienti agricoli e marini. I composti, per i quali è stata proposta un’armonizzazione della classificazione ed etichettatura, che sono approvati per l’uso come biocidi o che sono attualmente compresi nel programma di revisione delle sostanze attive sono quelli di seguito elencati: - Ossido di rame (II) - Solfato di rame penta idrato - Tiocianato di rame - Ossido di dirame; ossido di rame (I) Gli altri composti del rame sono: - Miscela Bordoloese; Prodotti di reazione del solfato di rame con diidrossido di calcio - Diidrossido di rame; idrossido di rame (II) - Scaglie di rame (rivestite con acido alifatico) - Carbonato di rame (II)-Idrossido di rame (II) (1:1) - Triidrossido di dirame cloruro - Solfato di tetrarame esaidrossido - Solfato di tetrarame esaidrossido idrato Le proposte in dettaglio possono essere visionate sul sito web dell’ECHA. La consultazione pubblica avrà una durata di 45 gg.
BIOCIDI. DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 17 DICEMBRE 2013 Approva limitazioni alle autorizzazioni di biocidi contenenti bromadiolone notificata dalla Germania a norma della direttiva 98/8/ce del parlamento europeo e del consiglio Il bromadiolone è un rodenticida anticoagulante che notoriamente presenta rischi di incidenti per i bambini nonché rischi per gli animali non bersaglio e l’ambiente. È stato identificato come potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico («PBT») o molto persistente e molto bioaccumulabile («vPvB»). La Germania ha proposto ed ottenuto la facoltà di limitare l’uso di 4 prodotti biocidi contenenti bromadiolone e già autorizzati in Irlanda a professionisti appositamente formati o titolari di una licenza.
OZONO. DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 18 DICEMBRE 2013 (2013/808/UE) Determina le restrizioni quantitative e assegna le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2014. La decisione fissa le quantità di sostanze che ri-
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ducono lo strato di ozono destinate ad essere immesse in libera pratica e le quote destinate alle imprese. Vengono inoltre specificati gli usi a cui sono destinate le sostanze e le imprese alle quali sono destinate le quote.
ROHS. RESTRIZIONE DELL’USO DI DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Nuove esenzioni per le apparecchiature mediche: - direttiva delegata 2014/1/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come elemento di lega in cuscinetti a sfera e superfici sottoposte a usura di apparecchiature mediche esposte a radiazioni ionizzanti. - Direttiva delegata 2014/2/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1o gennaio 2020. - Direttiva delegata 2014/3/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’acetato di piombo utilizzato come marcatore nei caschi stereotassici usati per la TAC e la risonanza magnetica nonché nei sistemi di posizionamento delle apparecchiature gammaterapiche e idroterapiche. - Direttiva delegata 2014/4/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come saldante ermetico tra l’alluminio e l’acciaio in amplificatori di immagini radiografiche. - Direttiva delegata 2014/5/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo in saldature
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per circuiti stampati, rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati, saldature per la connessione di fili e cavi, saldature per la connessione di trasduttori e sensori utilizzati per periodi di tempo prolungati a temperature inferiori a – 20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio. Direttiva delegata 2014/6/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nei rivestimenti di superficie dei sistemi di connettori a pin che necessitano di connettori non magnetici e che sono utilizzati per periodi prolungati a una temperatura inferiore a – 20 °C in condizioni normali di funzionamento e di stoccaggio. Direttiva delegata 2014/7/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo in saldature, nei rivestimenti delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché dei circuiti stampati, fili elettrici, schermi e annessi connettori usati. a) in campi magnetici in una sfera di 1 m di diametro intorno all’isocentro del magnete nell’attrezzatura per la risonanza magnetica, compresi gli schermi per il paziente progettati per essere utilizzati entro tale sfera b) in campi magnetici a una distanza di 1 m dalle superfici esterne dei magneti del ciclotrone e dei magneti per il trasporto del fascio e il controllo della direzione del fascio applicato in adroterapia. Direttiva delegata 2014/8/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l’assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare moduli digitali di rivelatori, quali i rivelatori digitali con tellururo di cadmio e tellururo di cadmio-zinco. Direttiva delegata 2014/9/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
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un’esenzione relativa a piombo e cadmio in legami metallici che consentono di creare circuiti magnetici superconduttori nella risonanza magnetica e nei sensori SQUID, NMR (risonanza magnetica nucleare) o FTMS (spettrometro di massa a trasformata di Fourier) (1). Direttiva delegata 2014/10/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo in leghe come superconduttore e conduttore termico, utilizzato negli scambiatori freddi di criorefrigeratori e/o in sonde criogeniche criorefrigerate e/o in sistemi equipotenziali di collegamento criorefrigerati, in dispositivi medici (categoria 8) e/o in strumenti di monitoraggio e controllo industriali. Direttiva delegata 2014/11/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al cromo esavalente nei diffusori di sostanze alcaline utilizzati per creare fotocatodi negli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1o gennaio 2020. Direttiva delegata 2014/12/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l’assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare rilevatori e unità di acquisizione dati per tomografi a emissione di positroni integrati in apparecchiature per la RM per immagini. Direttiva delegata 2014/13/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l’assemblaggio di circuiti stampati popolati utilizzati nei dispositivi medici mobili appartenenti alle classi IIa e IIb della direttiva 93/42/CEE diversi dai defibrillatori di emergenza portatili Direttiva delegata 2014/14/UE della Com-
missione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa a un quantitativo di 3,5 mg di mercurio per lampada nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20000 ore. - Direttiva delegata 2014/15/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa a piombo, cadmio e cromo esavalente nei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle apparecchiature appartenenti alla categoria 8 immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2021, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore. - Direttiva delegata 2014/16/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica utilizzate come lampade di fotoferesi extracorporea contenenti sostanze fosforescenti BSP (BaSi2O5:Pb).
PILE-ACCUMULATORI. DIRETTIVA 2013/56/UE DEL 20 NOVEMBRE 2013 Modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione. (fonte: Newsletter n° 1 Anno 2014 di NORMACHEM Srl)
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(C)
L’operatività dell’AVCPASS
RISPOSTE A QUESITI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS L’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture ha pubblicato sul proprio sito una serie di risposte a quesiti relativi all’utilizzo del sistema AVCPASS. Come portato a vostra conoscenza con circolari e pubblicazioni di articoli su APIFLASH e APINFORMA, dal 1° gennaio 2014 è previsto l’avvio, in regime di obbligatorietà, del sistema AVCPASS nelle modalità previste dalla deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni. Nella sezione Servizi del portale dell’Autorità, è presente un’area dedicata alla formazione da cui è possibile accedere a quattro moduli formativi sul sistema AVCPASS: Registrazione e profilazione; Delibera n. 111/2012; AVCPASS, nelle due componenti Operatore Economico e Stazione Appaltante. Ogni modulo formativo comprende sessioni basate su tecnologia WBT (Web Based Training), liberamente fruibili. Tra i servizi on line sono infine disponibili i manuali per l’utilizzo del sistema AVCPASS, suddivisi per utenti siano essi operatori economici o stazioni appaltanti. Dal 2014 per i CIG (Codice Identificativo Gare), relativi agli affidamenti nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000, le stazioni appaltanti dovranno eseguire le verifiche dei requisiti esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), attraverso il sistema AVCPASS. Per l’utilizzo del sistema da parte delle stazioni appaltanti è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo documento detto PASS dell’Operatore Economico (PassOE). Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, PAG. 52 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2014
assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell’Autorità con profilo di “Amministratore dell’operatore economico”. Di norma, l’abilitazione avviene nell’arco di 48 ore dalla richiesta; tuttavia tale tempistica non è garantita nel caso di soggetti non autorizzabili in via automatica (es. gli amministratori e legali rappresentanti di operatori economici non tenuti all’iscrizione sul registro delle imprese ovvero procuratori generali e speciali di operatori economici che, seppur tenuti all’iscrizione sul registro imprese, non compaiono sullo stesso). E’ pertanto onere dell’operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara ai fini dell’ottenimento del PassOE. Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all’art. 6 bis del Codice dei contratti, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara. Di seguito pubblichiamo le risposte ai quesiti che per l’Autorità sono utili, in particolare, quelle che interessano le imprese definite dall’Autorità con l’acronimo OE (Operatore Economico).
INTRODUZIONE Il sistema AVCPASS consente ai soggetti, coinvolti a diverso titolo nelle procedure di gara pubbliche, di interagire e scambiare informazioni necessarie in tempi ridotti. Rispetto al processo tradizionale che prevedeva attività di richiesta/ricezione di documenti cartacei a soggetti diversi ed in modo reiterato nel tempo, il nuovo modello proposto prevede la disponibilità di documenti firmati digitalmente da parte di soggetti autorizzati utili per la comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. In particolare, Il PASSOE rappresenta una nuova entità che consente di mettere in relazione tra loro gli Operatori Economici (OE) partecipanti a raggruppamenti ovvero gli OE (Operatore Econo-
mico) che si presentano singolarmente e di relazionarli all’appalto (eventualmente ai diversi CIG del medesimo appalto) a cui partecipano. Grazie al PassOE, da un lato le Società mandanti possono identificare per ciascuna gara i CIG di interesse e creare il proprio PassOE, dall’altro la mandataria nell’ambito della creazione del proprio PassOE visualizza le società mandanti, procede accettando/ rifiutando il mandato e genera il PASSOE complessivo da inviare alla Stazione Appaltante. Tale sistema consente di semplificare la gestione delle gare con un numero elevato di partecipanti e delle gare multi-lotto, permettendo alla Stazione Appaltante (SA) di: - disporre di tutte le informazioni necessarie relative agli Operatori, senza dover inserire i singoli PassOE di società raggruppate confermando soltanto la composizione dei raggruppamenti ed i relativi ruoli; - utilizzare un’interfaccia unica per gara che consenta di gestire contestualmente tutti i lotti della gara. Tale funzionalità viene garantita anche per Singoli partecipanti. N.1 Quali sono i dati richiesti per la creazione del PASSOE? Al fine della creazione del PASSOE è necessario selezionare il ruolo e inserire i dati legati al ruolo prescelto, scegliere il lotto/lotti a cui partecipare, inserire le eventuali richieste di avvalimento (che devono essere confermate al momento della generazione del PASSOE), inserire le eventuali note, confermare, in caso di Mandataria, Capofila, Consorzio l’assetto in gara. N.2 E’ possibile caricare un documento in fase di creazione del PASSOE? Si. Per caricare, in fase di creazione del PASSOE, un documento non presente nella Libreria è necessario accedere alla sezione “Gestione Libreria” e alla funzionalità “Aggiungi Documenti”. N.3 E’ possibile ricercare il CIG della gara? Sì, per ricercare il CIG di interesse è necessario accedere al link “Ricerca estesa Lotto/Gara”. Si precisa che il link permette di effettuare la ricerca sul Portale della Trasparenza che è un sistema esterno ad AVCPASS, pertanto il CIG restituito non verrà automaticamente riportato sul sistema AVCPASS. N.4 E’ possibile selezionare più Lotti relativamente ad una stessa gara? Si, è possibile effettuare una selezione multipla di lotti relativi ad una stessa gara. PAG. 53 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2014
N.5 Cosa significa il messaggio di errore: “il CIG inserito non esiste o non è stato ancora definito”? Il messaggio di errore: “il CIG inserito non esiste o non è stato ancora definito” significa che il CIG o non esiste, o che la data di pubblicazione indicata su SIMOG non è ancora trascorsa, o che la gara in oggetto è scaduta. N.6 Quando il CIG di una gara è visibile a sistema? Il CIG di una gara è visibile a sistema dalla data di pubblicazione in poi. L’aggiornamento del sistema avviene il giorno successivo all’esecuzione dell’operazione di perfezionamento/pubblicazione su SIMOG. N.7 E’ possibile accedere alla funzione “Carica Documenti” prima della generazione del PASSOE? Si, la funzione “Carica Documenti” è disponibile prima della generazione del PASSOE ad esempio nel caso in cui il Responsabile del Procedimento abbia dichiarato su SIMOG che la dimostrazione dei requisiti ricade nella fattispecie prevista in caso di bando ex. art 48 comma 1 bis oppure ogni qualvolta l’OE (Operatore Economico) voglia produrre documentazione utile in fase di presentazione dell’offerta. N.8 Il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante? Si, il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante. N.9 In qualità di mandante/associata/consorziata è necessario stampare il PASSOE e inviarlo alla Stazione Appaltante? No, il PASSOE è inviato alla Stazione Appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il raggruppamento. N.10 Quando viene assegnato il numero identificativo al PASSOE? Il numero identificativo viene assegnato al momento della generazione del PASSOE. N.11 Al momento della generazione del PASSOE il sistema effettua un controllo sul pagamento del contributo?
No, il sistema non effettua nessun controllo sull’avvenuto pagamento del contributo da parte dell’OE partecipante alla gara. La verifica del pagamento è in carico alla Stazione Appaltante al momento della valutazione dell’offerta. N.12 E’ possibile generare un PASSOE, nel caso di richiesta di Avvalimento, senza che l’Ausiliaria abbia confermato l’Avvalimento? No, il sistema non permette di generare il PASSOE sino a quando non è avvenuta la conferma. N.13 L’impresa Ausiliaria deve generare il PASSOE? Sì, l’impresa ausiliaria deve generare il PASSOE.
GESTIONE PASS OPERATORE ECONOMICO O.1 E’ possibile avere visione dello stato del PASSOE dopo averlo generato? Si, accendendo alla sezione “Gestione PASSOE” è possibile avere una visione di sintesi dei propri PASSOE. In particolare è presente una tabella denominata “PASSOE generati” all’interno della quale è possibile visualizzare lo stato dei PASSOE generati e trasmessi alla Stazione Appaltante. In particolare un PASSOE generato potrà essere: - acquisito dalla Stazione Appaltante e ritenuto Non conforme; - acquisito dalla Stazione Appaltante con scadenze pending; - acquisito dalla Stazione Appaltante e ritenuto conforme; - non ancora acquisito dalla Stazione Appaltante. L’acquisizione da parte della Stazione Appaltante avverrà al momento dell’aperture della busta contenente la documentazione amministrativa. O.2 Che azioni posso svolgere su un PASSOE in lavorazione? Le funzioni disponibili per un PASSOE in lavorazione sono le seguenti: - Genera: per generare il PASSOE. - Modifica: per modificare le informazioni precedentemente inserite. - Visualizza/Carica/Modifica Documenti: per visualizzare o modificare i documenti precedentemente caricati e caricarne di nuovi. - Elimina: per eliminare il PASSOE. - Anteprima: per visualizzare un’anteprima del PASSOE. PAG. 54 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2014
O.3 E’ possibile eliminare un PASSOE generato? No, un PASSOE generato non può essere né eliminato né modificato. O.4 In caso di PASSOE non conforme cosa è necessario fare? Le operazioni che devono essere svolte in caso di PASSOE non conforme sono distinte a seconda del ruolo che si è selezionato al momento della creazione del PASSOE. In particolare in caso di: - Operatore Economico individuale/Impresa Mandante in RTI/Impresa Associata in ATI/ Operatore Economico in Consorzio semplice/ Operatore Economico in Consorzio Stabile/ Partecipante Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)/ Impresa Ausiliaria ex. Art.49 del codice è necessario rigenerare il PASSOE tramite la funzione “Clona” presente nella sezione Gestione PASSOE. - Mandataria/Capofila/Consorzio Stabile/Consorzio semplice è necessario rigenerare il PASSOE attraverso la funzione “Rigenera” presente nella sezione Gestione PASSOE. O.5 Quando è possibile rigenerare un PASSOE? E’ possibile rigenerare il PASSOE quando risulta non conforme. O.6 Quando è possibile clonare un PASSOE? E’ possibile clonare un PASSOE, quando il PASSOE generato risulta non conforme o comunque ogni qualvolta sia utile per la creazione di un nuovo PASS il riuso delle informazioni contenute in uno già esistente. O.7 In caso di rigenerazione del PASSOE è possibile integrare i documenti? No, in caso di rigenerazione del PASSOE non è possibile integrare documenti. O.8 Cosa s’intende per “scadenza pending”? Per “scadenza pending” s’intende che la Stazione Appaltante ha richiesto all’OE l’inserimento della documentazione necessaria per la comprova dei requisiti. O.9 In caso di PASSOE acquisito con scadenze pending cosa devo fare? Se si ha un PASSOE acquisito con scadenze pending è necessario selezionare il link “Visualizza Richieste” presente nel PASSOE di interesse. Sarà
possibile visualizzare le richieste della Stazione Appaltante, associare i documenti al requisito da comprovare ed inviarli, immediatamente o in un momento successivo, alla Stazione Appaltante. O.10 E’ possibile visualizzare i documenti che sono stati associati ad un PASSOE? Per l’OE, è possibile visualizzare i documenti associati ad un PASSOE accedendo alla sezione “Gestione PASSOE” e in particolare: - per i PASSOE in lavorazione alla funzione “Visualizza, Carica, Modifica Documenti”; - per i PASSOE Generati alla funzione “Visualizza PASSOE/Documenti”. O.11 Quali sono le procedure per le quali è possibile effettuare la verifica dei requisiti attraverso AVCPASS dal 1° gennaio 2013? Attraverso il sistema AVCPASS, dal 1° gennaio 2013 Stazioni Appaltanti ed Enti Aggiudicatori possono effettuare la verifica dei requisiti di partecipazione ad appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d’asta pari o superiore a € 20.000.000,00; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità, come anche rappresentato nel Comunicato del Presidente avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”. O.12 Quali sono le procedure per le quali è possibile effettuare la verifica dei requisiti attraverso AVCPASS dal 1° marzo 2013? Attraverso il sistema AVCPASS, dal 1° marzo 2013 Stazioni Appaltanti ed Enti Aggiudicatori possono effettuare la verifica dei requisiti di partecipazione a tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità, come anche rappresentato nel Comunicato del Presidente avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”. PAG. 55 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2014
O.13 Quali sono le procedure per le quali è obbligatorio effettuare la verifica dei requisiti attraverso AVCPASS dal 1° gennaio 2014? Attraverso il sistema AVCPASS, dal 1° gennaio 2014 Stazioni Appaltanti ed Enti Aggiudicatori avranno l’obbligo di effettuare la verifica dei requisiti di partecipazione per appalti con importo a base d’asta uguale o superiore a 40.000 euro, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali, come anche rappresentato nel Comunicato del Presidente avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”. O.14 La verifica sul possesso dei requisiti mediante il sistema AVCPASS nell’ambito delle procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al mercato elettronico, nonché quelle per quelle dei settori speciali, da quando potrà esser fatta? Secondo quanto previsto dal Comunicato del Presidente avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l’“Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012” per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al mercato elettronico, nonché per i settori speciali, l’obbligo di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità. Nelle more della successiva regolamentazione, per questa tipologia di appalti è possibile procedere alla verifica dei requisiti nelle modalità web based. O.15 Quali sono i documenti a comprova dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 38 e 39 del Codice messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del Codice, attraverso il sistema AVCPASS? Indicativamente i documenti messi a disposizione sono: - visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
- certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia; - anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 D.P.R. n. 313/2002 dell’impresa, fornita dal Ministero della Giustizia; - certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa); - Comunicazione di regolarità fiscale fornito dall’Agenzia delle Entrate - Documento Unico di Regolarità Contributiva fornito dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail); - Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno. Si precisa che la disponibilità dei suddetti documenti è funzione della sottoscrizione di apposite convenzioni tra AVCP e gli Enti Certificanti. O.16 Come è possibile visualizzare l’eventuale presenza di annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici a proprio carico? Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici, di cui all’art. 7, comma 10, del Codice, sono rese disponibili dall’Autorità nell’ambito del Sistema AVCPASS agli Utenti autorizzati (RP e Commissione di gara). Gli OE possono visualizzare, attraverso specifico alert, la presenza o meno di annotazioni a proprio carico ma accedere al testo delle stesse. O.17 Quali documenti e/o dati di carattere tecnico-organizzativo e economico-finanziario di cui all’art. 48 del Codice sono caricati a sistema dagli Enti certificanti? Indicativamente i documenti e/o dati di carattere tecnico-organizzativo e economico-finanziario caricati a sistema dagli Enti certificanti sono: - bilanci delle società di capitali ove disponibili, forniti da parte di Unioncamere; - certificazioni di Sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 relative al settore EA28 forniti da Accredia; - fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate; - dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS). PAG. 56 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2014
Si precisa che la disponibilità dei suddetti documenti è condizionata alla sottoscrizione di apposite convenzioni tra AVCP e gli Enti Certificanti. O.18 Quali documenti e/o dati di carattere tecnico-organizzativo e economico-finanziario sono caricati a sistema dall’Autorità? I documenti o dati di carattere tecnico-organizzativo e economico-finanziario che sono caricati a Sistema dall’Autorità sono: - attestazioni SOA; - certificati Esecuzione Lavori (CEL). Ciascun operatore economico ha la facoltà di richiedere alla stazione appaltante/ente aggiudicatore l’inserimento nell’apposita banca dati CEL dei certificati che dovessero risultare mancanti, secondo quanto prescritto dal Comunicato del Presidente dell’Autorità del 5 ottobre 2010; - certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici nel momento in cui sarà disponibile il sistema dedicato; - Ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti.
GESTIONE LIBRERIA P.1 Lo spazio che si ha a disposizione nella Libreria Virtuale è limitato? Come è possibile visualizzarlo? Si, lo spazio che si ha a disposizione all’interno della Libreria Virtuale è limitato. In particolare, è possibile visualizzare quello utilizzato e quello ancora disponibile. P.2 Come è possibile visualizzare lo spazio utilizzato nella Libreria Virtuale? All’interno della sezione “Gestione del PASSOE” è possibile visualizzare la percentuale di spazio utilizzato. P.3 C’è un limite nel numero di documenti da caricare nella Libreria Virtuale? No, non esiste un limite al numero di documenti caricati all’interno della Libreria Virtuale, c’è solo un limite di spazio. P.4 Il sistema tiene conto, nella sezione relativa alla Libreria Virtuale della scadenza dei documenti? Il Sistema richiede all’Utente di inserire i dati relativi alla scadenza quando previsto, e dare un eventuale warning, ma non può bloccare il caricamento del documento da parte dell’Utente.
P.5 In cosa consiste la ricerca documenti per “note”? La possibilità di ricercare i documenti in relazione alle note che sono state inserite al momento del caricamento dei documenti nella Libreria Virtuale. P.6 E’ possibile caricare solo documenti firmati digitalmente? Si, è possibile caricare solo documenti firmati digitalmente. Al momento del caricamento del documento il Sistema effettua una verifica della validità della firma digitale utilizzata. P.7 Come è possibile eliminare un documento dalla Libreria Virtuale? Per eliminare un documento all’interno della Libreria Virtuale è necessario accedere alla sezione “Ricerca Documenti”, ricercare il documento di interesse ed eliminarlo tramite la relativa funzionalità. P.8 E’ possibile visualizzare le operazioni svolte a sistema? Si, all’interno delle sezioni “Report e Analisi” e “Log operazioni” è possibile visualizzare le principali operazioni e quelle di dettaglio svolte direttamente o da un proprio delegato nell’arco tem-
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porale di interesse (ultime 24 ore, ultimi 7 giorni, ultimi 30 giorni, ultimi 60 giorni). P.9 Il Collaboratore dell’Amministratore OE può firmare i digitalmente i documenti da caricare? Si applica la normativa vigente e in particolare si faccia riferimento al D.Lgs. 82/2005 ed al D.P.R. 445/2000 e relative norme tecniche di attuazione. P.10 L’Utente che carica i documenti all’interno della Libreria Virtuale deve essere lo stesso che ha firmato i documenti? Si applica la normativa vigente e in particolare si faccia riferimento al D.Lgs. 82/2005 ed al D.P.R. 445/2000 e relative norme tecniche di attuazione. P.11 Quale soggetto deve firmare digitalmente i documenti che vengono caricati all’interno della Libreria? Il sistema verifica la validità della firma apposta sui documenti e restituisce un warning nel caso in cui il certificato di firma appartenga ad un soggetto diverso dall’Utente connesso; è comunque possibile completare il processo di caricamento dei documenti. (CS)
Note informative
LE NOVITÀ NORMATIVE NAZIONALI
MILLEPROROGHE AL SENATO: LE NOVITÀ PER IL SETTORE EDILE Scade il prossimo 28 febbraio 2014 il decreto legge 150/2013, noto come Decreto Milleproroghe. Prende avvio al Senato l’iter di conversione in legge presso la Commissione degli Affari costituzionali Tra le scadenze e gli slittamenti di termini presenti nel Decreto Milleproroghe, ecco le novità più significative che interessano i professionisti tecnici e il settore; - articolo 2, comma 2, 4, 8. Slitta al 31 dicembre 2014 il termine della cessazione dell’ufficio del commissario ad acta per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. È stato inoltre prorogato di un anno (sempre fino al 31 dicembre 2014) il termine per accedere agli incentivi disposti, nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, dall’art. 8 comma 7, del DL 74/2012, in favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, distrutti ovvero totalmente o parzialmente inagibili. Viene, inoltre, prorogato sempre al 31 dicembre 2014, il termine sperimentale di applicazione della disciplina delle zone a burocrazia zero nelle medesime zone colpite dal sisma, di cui all’art. 19-bis del DL 74/2012. Il Decreto Milleproroghe estende di un anno, rispetto alla durata massima originariamente prevista, il termine per la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013, relativo al fiPAG. 58 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2014
nanziamento concesso ai titolari di redditi di impresa, ai titolari di reddito di lavoro autonomo, agli esercenti attività agricole alle condizioni previste, ai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale alle condizioni previste, per i danni subiti alla loro attività per il sisma del 20 e 29 maggio 2012. - articolo 4 commi 5, 6, 7, 8. Prorogato al 31 dicembre 2014 il termine di cui all’art. 189, comma 5, del d.lgs. 163/2006 (Codice Appalti) sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla possibilità di utilizzare, per la dimostrazione dell’adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l’attestazione rilasciata dalle società organismi di attestazione (SOA). Viene, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2014 il termine, fissato al 31 dicembre 2013 dall’art. 357, comma 27, del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice Appalti), entro il quale i contraenti generali possono documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute. Viene prevista la possibilità di prorogare di ulteriori sei mesi i termini in materia di impianti funiviari di cui si prevede l’ammodernamento, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti. Viene prorogato al 30 giugno 2014 il termine di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo prevista dall’art. 1, comma 1, del DL 158/2008 in favore di particolari categorie sociali disagiate. - articolo 6, comma 3. Prorogato dal 28 febbraio 2014 al 30 giugno 2014, per le Regioni nelle quali gli effetti della preliminare graduatoria sono stati sospesi dall’autorità giudiziaria, il termine di cui all’art. 18, comma 8-quinquies, del DL 69/2013 (Decreto del Fare) decorso il quale il mancato affidamento dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comporta la revoca dei finanziamenti statali destinati a tali finalità;
- articolo 8, comma 1. Sono prorogati i termini relativi all’emanazione (entro il 22 marzo 2014) ed alla concreta applicazione (a decorrere dal duecentosettantesimo giorno successivo all’entrata in vigore) del decreto interministeriale con cui verranno disciplinate le modalità di trasmissione in via telematica all’INPS del certificato di gravidanza come previsto dall’art. 21 del d.lgs. 151/2001 modificato dall’art. 34 del DL 69/2013; - articolo 10, comma 1. Viene prorogato al 31 dicembre 2014 il termine di cui all’art. 6, comma 1, lettera p), del d.lgs. 36/2003 di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg; - articolo 11 - Viene prorogato al 31 dicembre 2014 il termine di cui all’art. 15 del DL 216/2011 per adeguare alla normativa antincendio le strutture ricettive turistico - alberghiere in possesso dei requisiti specificatamente indicati.
APPALTI, LE NUOVE DIRETTIVE DELL’UE Per l’Italia, la sfida principale è quella di semplificare il nodo normativo rappresentato dal codice degli appalti (DLgs 163/2006) e del suo regolamento attuativo (Dpr 207/2010),dando così stabilità ad un comparto oggetto di modifiche normative, con oltre 150 correzioni solo negli ultimi due anni. Il 15 gennaio il Parlamento Europeo ha discusso in maniera definitiva la revisione delle direttive sugli appalti europei. Il Parlamento di Strasburgo in sessione plenaria ha esaminato il pacchetto delle nuove norme relative agli appalti tradizionali, alle regole per le concessioni disciplinate ex novo a livello europeo e per i servizi. Per molti paesi europei, le nuove direttive rappresentano un’ innovazione, non mancano le novità anche per l’Italia, anche se l’impatto è minore, rispetto a quello previsto all’inizio del percorso. Infatti, due anni di mediazione hanno lasciato il segno su un testo inizialmente ambizioso, nell’ottica di favorire la massima partecipazione delle piccole e medie imprese al mercato europeo, con un documento finale, contrassegnato al ribasso della ricerca del compromesso tra Parlamento, Governo e Consiglio europeo. Molte novità da obbligatorie sono ora facoltative, spetta ad ogni singolo paese saper tradurre l’innovazione in soluzioni concrete. Tra le novità più significative, vi sono tempi più rapidi per l’aggiudicazione delle gare con una netta PAG. 59 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2014
riduzione dei termini minimi della presentazione delle offerte (da 52 giorni a 35) e l’uso di sistemi elettronici per lo scambio di documenti tra Pa e imprese, inoltre vi è la netta preferenza per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’assegnazione degli appalti: si passa dal semplice sconto del prezzo a base d’asta a contratti che saranno aggiudicati all’impresa che, garantirà il miglior rapporto tra qualità e costo della prestazione. E, infine l’allargamento delle deroghe che possono condurre all’assegnazione dell’appalto a trattativa privata rispetto alla regola generale, che impone il ricorso ad una gara formale preceduta da un bando pubblico. In generale, il recepimento delle direttive costituisce una sfida importante per l’economia. Gli appalti pubblici rappresentano circa il 19% del Pil dell’Ue e il 18% del prodotto lordo italiano, rendendoli una potente leva per il raggiungimento degli obiettivi di crescita. In Italia il traguardo più ambizioso del recepimento – che deve avvenire entro 24 mesi – è quello di semplificare l’impianto normativo monstre rappresentato da codice e regolamento, dando anche stabilità a un assetto in continua evoluzione. Resta il capitolo spinoso degli affidamenti in house, con una disciplina europea che lascia spazio a regole meno severe sul fronte della tutela della concorrenza anche di quelle altalenanti in Italia.
INAIL: IL SERVIZIO TELEMATICO PER LA RICHIESTA DEL DURC ESTERO Introdotto dall’Istituto al fine di agevolare le imprese operanti all’estero A seguito della circolare 5/2012 del Ministero della Pubblica Amministrazione e semplificazione, quando una azienda richiede il rilascio di un certificato da consegnare ad un altro privato residente all’estero o ad un Ente pubblico di un Paese diverso dall’Italia, la dicitura prevista dall’art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 non deve essere apposta. A riguardo, l’Inail ha pubblicato una nota che aggiorna il servizio online sul Durc al fine di poter partecipare a gare pubbliche e private fuori dall’Italia. Le aziende con la nuova modalità operativa (profilo azienda), potranno richiedere il Documento Unico di Regolarità contributiva, da presentare in modo specifico ai soggetti privati o alle amministrazioni all’estero. La nota emanata dall’Inail spiega in dettaglio che, l’impresa che si collega al servizio online per il rilascio del Durc, nel menù deve selezionare “Pra-
tiche – Richiesta - Altra tipologia” “Altri usi consentiti dalla legge” e spuntare la riga con la scritta “Durc Estero”. In cambio di questa dicitura, va indicato “Ai sensi dell’art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che il presente certificato è rilasciato solo per l’estero.” Questa distinzione serve ad evitare che il certificato emesso (che dopo il rilascio avrà validità per 120 giorni) per l’estero sia poi rilasciato anche ad una Amministrazione italiana.
ATTESTATO ENERGETICO: PREVISTE SANZIONI ECONOMICHE IN ASSENZA DELL’APE I documenti necessari per la vendita degli edifici in seguito al Dl 154/13 Ogni contratto di compravendita immobiliare deve avere allegato l’Ape (Attestato di Prestazione Energetica), questo obbligo è stato oggetto di numerosi e recenti interventi legislativi. La vicenda inizia con il Dl 63/2013, che ha decretato che nel caso di vendita di edifici: 1. il proprietario era tenuto a fornire l’attestato di prestazione energetica. 2. Doveva essere inserita una specifica clausola con la quale l’acquirente doveva dimostrare di aver ricevuto le informazioni e le attestazioni dell’Ape. 3. L’Ape doveva essere allegato al contratto, a pena di nullità dello stesso. In seguito il Dl 154/13 ha sancito che: 1. Nei contratti di compravendita immobiliare va inserita apposita clausola con la quale l’acquirente dichiara di essere in possesso della documentazione e le informazioni, comprensivi dell’Ape. 2. Copia dell’Ape allegata al contratto.
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3. In caso di mancata dichiarazione o allegazione le parti contraenti incorrono in una sanzione amministrativa da 3 mila a 18 mila euro. Fin qui tutto sembrava chiaro, ma con la Legge di stabilità (147/2014), la quale dichiara che la vigenza del Dl 145/2013, sarebbe stata rimandata, ma se si osserva attentamente il Dl in questione, appare chiaro che la sanzione di nullità per mancata allegazione Ape sia cancellata, se si consulta invece la legge di stabilità si evince che l’assenza di allegazione, sarebbe messa in stand by in attesa dell’entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo dell’Ape.
DAL CNN UNA GUIDA ALLA NORMATIVA EDILIZIA Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato uno studio aggiornato sulla disciplina nazionale dell’attività edilizia, in cui sono inclusi anche il Piano nazionale per le Città e il Piano Casa Lo studio 893/2013, cerca di fare il punto sulla legislazione nazionale in materia edilizia, è ovvio che la normativa nazionale verrà coordinata e integrata con quella emanata a livello regionale, in riferimento alle competenze di governo del territorio riconosciute alle Regioni dall’art. 117 della Costituzione. Il documento precisa la normativa che regola: lo sportello unico per l’edilizia (SUE), la libera attività edilizia, quella soggetta a permesso di costruire, a S.C.I.A. o a super D.I.A., la demolizione e la consecutiva ricostruzione, la sanatoria delle difformità marginali e l’agibilità. (C)
Business News LE ULTIME INFORMAZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE RICEVUTE DA INFORMEST CONSULTING SRL POLONIA: RAPPRESENTANZA COMMERCIALE STABILE DI PRODOTTI TIPICI ITALIANI AGROFOOD & WINE Sulla base dell’esperienza maturata in Polonia, INFORMEST Consulting propone ad aziende italiane del settore agrofood&wine la rappresentanza commerciale stabile per la promozione e vendita di prodotti alimentari tipici presso qualificati buyers polacchi (catene di negozi, delicatessen, GDO, distributori, importatori, Ho.Re.Ca., punti vendita specializzati). Da tempo INFORMEST Consulting è impegnata in attività di rappresentanza commerciale in Polonia e favorisce lo sviluppo del business della produzione tipica italiana, trattando prodotti quali: vino, olio extravergine di olive, sughi e salse, confetture, miele, conserve ed altre specialità alimentari. L’attività è realizzata direttamente nel Paese attraverso una struttura locale bene inserita nel mercato polacco ed in grado di trattare e promuovere adeguatamente la qualità e specificità dei prodotti italiani; l’obiettivo finale dell’iniziativa è quello di inserire le aziende italiane sul mercato estero e sviluppare concretamente le vendite. L’attività realizzata nell’ambito della rappresentanza prevede non solo la promozione dei prodotti presso i buyers polacchi, ma anche la distribuzione dei campioni, la presentazione delle offerte, l’organizzazione delle visite delle aziende italiane presso i buyers polacchi, ecc. In tale contesto, INFORMEST Consulting sta valutando l’inserimento di nuove aziende italiane per integrare l’offerta delle specialità ad oggi proposte in Polonia. Le aziende interessate possono inviare un’email all’indirizzo: office@informestconsulting.it. INFORMEST Consulting presterà la massima attenzione nella valutazione delle produzioni propo-
ste dalle aziende, così da garantire la reale integrazione dell’offerta ed evitare la sovrapposizione di prodotti potenzialmente concorrenti tra loro.
SPALATO (CROAZIA), 7 MARZO 2014: TOURISM@GAST 2014. INIZIATIVA INTERNAZIONALE PER AZIENDE IMPEGNATE NEL BUSINESS DEL TURISMO E DELLA RISTORAZIONE INFORMEST Consulting, nell’ambito del progetto Friend Europe di Enterprise Europe Network, promuove l’iniziativa internazionale dedicata ai settori collegati al turismo (tour operator, hotel, resort, aziende di trasporto, catering, ecc.) e alla ristorazione (agrofood, beverage e attrezzature alberghiere). L’evento di B2B si terrà a Spalato (Croazia) il giorno 7 marzo 2014 nell’ambito della manifestazione fieristica internazionale GAST2014 e coinvolgerà aziende che offrono servizi diversi nei settori del turismo e della ristorazione. Attraverso l’iniziativa internazionale di B2B, le aziende italiane operanti in questi settori target potranno entrare in contatto con aziende croate del medesimo comparto per avviare rapporti di business. Le aziende del Triveneto interessate a maggiori informazioni sui contenuti dell’iniziativa e sulle modalità di partecipazione, possono inviare un’e-mail all’indirizzo informestconsulting@ friendeurope.it.
BUSINESS GUIDE: IL REGIME FISCALE IN RUSSIA Il sistema fiscale russo continua a evolversi in maniera significativa con numerose leggi (e relative modifiche ed emendamenti) che regolamentano circa 40 imposte e tasse diverse tra cui l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, l’onere contributivo sul lavoro, la tassa sulla proprietà immobiliare, la tassa sui terreni. L’imposta sul reddito delle persone giuridiche può variare dal 16 al 20% a seconda della Regione di pertinenza, infatti le autorità regionali hanno il diritto di ridurre l’aliquota destinata al proprio erario fino al 4%. Non esiste differenza nel livello ordinario di tas-
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sazione tra società di persone e società di capitale tuttavia, accanto al regime di tassazione ordinario, il sistema di tassazione russo prevede alcuni regimi fiscali speciali tra i quali citiamo: il regime fiscale speciale per le imprese agricole e il regime fiscale semplificato per le piccole imprese (per l’anno 2014 il valore massimo del fatturato ammesso per usufruire del regime semplificato, deve essere contenuto entro RUR 64.020.000 pari a circa 1.390.000 €). Il regime fiscale russo è ampiamente trattato nel capito IV della Business Guide Russia aggiornata con dati del 2013, che tocca i seguenti punti principali (in allegato un breve estratto): - quadro normativo e principali imposte e tasse;
- le imposte sulle persone giuridiche; - tassazione delle attività d’impresa; - le imposte sulle persone fisiche; - imposta sul valore aggiunto; - altre imposte indirette e tasse nazionali e locali. Per chi volesse approfondire le tematiche fiscali, economiche, legislative, doganali e contrattuali di questo Paese, è disponibile la Business Guide Federazione Russa redatta ed aggiornate da Informest Consulting. La Business Guide è acquistabile on-line attraverso la nuova sezione e-store all’indirizzo http://store.informestconsulting.it/. Informest Consulting promuove ai propri utenti le Guide al prezzo di lancio di Euro 70,00+IVA e il pacchetto di 5 Guide ad Euro 190,00+IVA.
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Accordo di associazione U.E. / America Centrale È IN VIGORE LA PARTE IV DELL’“ACCORDO DI ASSOCIAZIONE” TRA UNIONE EUROPEA E AMERICA CENTRALE a cura della Camera di Commercio I.A.A. di Udine E’ in vigore la parte IV dell’“Accordo di Associazione” tra Unione europea e America centrale riguardante i rapporti commerciali con Honduras, Nicaragua e Panama, El Salvador, Costa Rica e, dal 1° dicembre 2013, con il Guatemala. Le agevolazioni commerciali previste nell’accordo di associazione tra UE e America Centrale sono quindi applicate agli scambi commerciali con questi paesi. In particolare, sono state fissate regole bilaterali per l’attribuzione dell’origine preferenziale alle merci originarie degli Stati firmatari. L’esportatore comunitario che si trovi a commerciare con tali
paesi potrà quindi richiedere il certificato di circolazione Eur-1 che attesti l’origine preferenziale dei beni esportati in base alle regole previste nell’allegato II dell’accordo. Per spedizioni di valore inferiore a 6.000 euro e per gli operatori che godono dello status di esportatore autorizzato sarà invece sufficiente attestare l’origine preferenziale delle proprie merci direttamente sulla fattura di vendita ai sensi dell’art. 19 Accordo di Associazione GU UE L346 del 15 dicembre 2012: - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:346:0003:2621:IT: PDF I testi degli accordi preferenziali siglati dall’Unione Europea, con i relativi protocolli di origine sono consultabili sul sito della Direzione TAXUD: - http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_779_en.htm Approfondimenti: - http://ec.europa.eu/trade/policy/countriesand-regions/regions/central-america/
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Novità in materia di restrizioni verso l’Iran LE INDICAZIONI OPERATIVE DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Sono state aggiornate le indicazioni operative del regolamento (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria del Dipartimento del Tesoro (CSF) ha reso noto con la “Comunicazione agli operatori Iran 2013”, alcune indicazioni operative sulla propria prassi in merito alle misure restrittive nei confronti dell’Iran. Il documento illustra le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 267/2012, con riferimento agli articoli 23, 30, 30 bis e 38. In particolare, viene focalizzata l’attenzione sui seguenti temi.
TRASFERIMENTO DI FONDI Fermo restando il richiamo agli obblighi di verifica e di vigilanza rafforzata imposti agli operatori nell’applicazione degli articoli 30 e 30bis, si ricorda che devono essere autorizzate tutte le transazioni finanziarie indirettamente collegate a soggetti iraniani non designati. Con riferimento alle compensazioni realizzate in via extra-bancaria, si rammenta che l’onere di presentazione delle notifiche e delle istanze di autorizzazione ricade direttamente sulle imprese UE coinvolte nella compensazione.
MESSA A DISPOSIZIONE DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE In materia di messa a disposizione di fondi e risorse economiche a vantaggio di soggetti designati, il CSF rimanda alla definizione del concetto di
“controllo” nonché ai criteri per l’individuazione dell’ipotesi di “possesso” sviluppati recentemente dal Consiglio dell’UE.
PROROGA DELLE GARANZIE In tema di protezione degli esportatori UE dalle pretese avanzate dalle controparti iraniane a seguito di inadempimenti contrattuali dovuti al rispetto del regime sanzionatorio vigente, il CSF chiarisce che: - da un lato, la parte rimasta inadempiente per le motivazioni sopra menzionate può far valere la copertura prevista dall’art. 38 per evitare l’escussione della garanzia, senza necessità alcuna di mediazione da parte dell’autorità statale - dall’altro, laddove l’inadempimento o il ritardo derivino da causa imputabile all’esportatore UE e non alle sanzioni in atto, l’escussione sarà possibile, ma l’importo della garanzia, se è coinvolta nell’operazione una banca listata, dovrà essere congelato. Infine, per quanto concerne la proroga delle garanzie emesse anteriormente all’introduzione delle sanzioni, la stessa dovrà essere richiesta con apposita istanza al CSF, avendo cura di verificare le condizioni di non ammissibilità.
PROBABILI SCENARI FUTURI A seguito delle intese raggiunte di recente a livello internazionale con il Governo iraniano sul programma nucleare del paese, si prevede nel medio periodo un allentamento dell’impianto sanzionatorio attualmente in vigore nei confronti dell’Iran. In particolare, per quanto riguarda l’Ue, è in fase di definizione un nuovo Regolamento contenente un regime di sanzioni attenuate. L’aspetto più importante sembra riguardare il regime autorizzativo per le transazioni finanziarie verso il Paese per cui verrebbe innalzata a 400.000 euro la soglia oltre la quale è necessaria l’autorizzazione per le operazioni verso il Paese. Il nuovo regime manterrebbe invece inalterate le liste dei soggetti sotto embargo.
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Giuseppe De Marinis
“Italian Quality”
IL MARCHIO COLLETTIVO VOLONTARIO A SUPPORTO DEL MADE IN ITALY a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
“ITALIAN QUALITY” IL MARCHIO COLLETTIVO VOLONTARIO A SUPPORTO DEL MADE IN ITALY Con il disegno di legge n. 1061 presentato al Senato in data 29 novembre 2013 si è avviato l’iter normativo per istituire un marchio di qualità “Italian Quality”. Il marchio sarà di titolarità dello Stato italiano e dovrebbe essere adottato per contraddistinguere prodotti italiani che presentino caratteristiche di eccellenza. Le caratteristiche di eccellenza sono definite dalla co-presenza dei seguenti requisiti: - La realizzazione del prodotto da parte di professionisti, artigiani ed imprese iscritti alle camere di commercio industria artigianato e agricoltura, aventi domicilio fiscale nel territorio italiano - La presenza della marcatura d’origine “Made in Italy” in ottemperanza al Regolamento Doganale UE n. 952/2013 - Aver subito nel territorio italiano almeno un’operazione ulteriore e precedente l’ultima lavorazione ai sensi dell’art. 60 Regolamento Doganale UE n. 952/2013 - Rientrare nei cc.dd. “disciplinari di settore” che verranno predisposti in concerto con le principali associazioni di categoria e contempleranno le modalità d’uso del marchio e i successivi controlli, da effettuarsi ad opera di una società di certificazione. L’uso del marchio verrà concesso sulla base di una autorizzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico che provvederà anche alla regi-
strazione del marchio in sede nazionale, comunitaria e internazionale. I soggetti che potranno essere titolari del marchio saranno: società semplici e di capitali, reti di impresa, organizzazioni di produttori, consorzi e società consortili. Sarà previsto anche uno specifico sistema di etichettatura, nonché campagne annuali di promozione sul mercato domestico e sui principali mercati internazionali. In caso di violazioni nell’utilizzo del marchio, il Ministero dello Sviluppo Economico revoca l’autorizzazione all’uso, eventuali ulteriori richieste di autorizzazione non potranno essere ripresentate prima che siano trascorsi tre anni dal provvedimento di revoca. Si annuncia una discussione serrata in Parlamento e i motivi di confronto, anche di fronte alle istituzioni comunitarie, certamente non mancheranno (l’esperienza delle varie normative succedutesi dal 2003 ad oggi in tema di “Made in” e “Made in Italy” attestano la delicatezza del tema e i profili, spesso assai controversi, che possono scaturire dall’adozione di forme di regolamentazione di questo tipo). Nel caso di specie si segnalano tuttavia alcuni elementi di novità e in particolare: - la consultazione in via preventiva del mondo dell’impresa dove, allo stato, si sono registrate reazioni di consenso, ma anche di forte cautela - si tratterebbe di un marchio “collettivo”, aggiuntivo rispetto alla normativa sulla marcatura che indica l’origine del prodotto e che rimarrebbe quella oggi in vigore; venendo quindi a stabilirsi una netta distinzione tra marchio in senso proprio e marcatura d’origine. La partecipazione del mondo industriale e imprenditoriale al dibattito sarà essenziale per giungere a una soluzione condivisa che sia di effettivo supporto al “made in Italy” e alle esportazioni, indissolubilmente connesse alla forza evocativa dell’origine geografica del prodotto italiano. In questo senso, le consultazioni in corso in Francia e Germania per provvedimenti analoghi potranno senz’altro costituire un utile criterio di orientamento.
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Massimiliano Patrini
Contenzioso doganale
ASPETTI SOSTANZIALI E SANZIONATORI
CONTENZIOSO DOGANALE: ASPETTI SOSTANZIALI E SANZIONATORI a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Il contenzioso doganale riguarda gli aspetti impositivi quali dazi e imposte, ma anche tutto ciò che deriva dall’applicazione della normativa doganale che, come disciplinato dall’art. 20, co. 1 del Tuld, compete alle dogane. Grazie ai vari controlli che la legge impone in merito all’entrata e all’uscita, al transito e alla circolazione delle merci tra i vari paesi, alla contraffazione, all’etichettatura, alla corretta indicazione geografica dei prodotti, i casi di contenzioso sono notevolmente aumentati: - contestazioni mosse dall’ufficio procedente (durante la fase di accertamento dell’imposta o nella fase di revisione dell’accertamento della stessa) - violazione di norme tributarie, che originano sanzioni penali o amministrative - violazione di altre norme che mirano a tutelare il consumatore. Gli illeciti e i reati in materia doganale vengono risolti e trattati con il rito tributario o con quello penale o, come previsto dalle singole leggi, a seconda della violazione dal Giudice civile ordinario o da quello amministrativo.
DIFESA DEL CONTRIBUENTE E IMPUGNAZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA Il contenzioso tributario compie i suoi primi passi nel verbale che viene redatto dall’ufficio durante
la fase di accertamento doganale. Il verbale non può essere impugnato autonomamente, ma deve recare l’indicazione di avvalersi di termini previsti dallo statuto del contribuente. Questi è autorizzato a depositare le proprie osservazioni difensive entro sessanta giorni dalla notifica del verbale. Nel caso di mancato accoglimento, al verbale può seguire l’accertamento con la relativa pretesa tributaria. Tale atto è impugnabile dinnanzi alla competente commissione tributaria provinciale entro sessanta (60) giorni dalla notifica. Nell’avviso di accertamento vi è un termine di grazia di dieci giorni per il pagamento, trascorso il quale il procedimento viene iscritto a ruolo. In alternativa, entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso è possibile ricorrere ad una fase intermedia di contenzioso amministrativo ex artt. 66 e ss. del Tuld come prevede il contenzioso doganale; procedimento utile anche per contrastare le ordinarie contestazioni che possono sorgere in fase di accertamento doganale. Ex art. 22 D.lgs. 374/90, divenuto definitivo l’accertamento doganale, formalizzato nella bolletta doganale, è possibile esperire i rimedi in sede civile (tributaria) o amministrativa entro sessanta gg.
SANZIONE CON EFFETTO IMMEDIATO E SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO In casi eccezionali, gli Uffici delle dogane possono anche irrogare la sanzione con effetto immediato, nell’ipotesi in cui vi sia una violazione legata direttamente al pagamento del tributo. In questi casi, è possibile essere ammessi al pagamento agevolato pari ad un quarto dell’importo irrogato nell’atto, qualora il pagamento avvenga entro il termine di sessanta gg. previsto per proporre ricorso. Naturalmente, se si sceglie il pagamento agevolato, non si può più esperire il ricorso e lo stesso definisce la vertenza. In caso l’autorità doganale dubiti della conformità del provvedimento impugnato (o se questo possa provocare danni irreparabili all’interessato), può sospenderlo e, in tal caso, può richiedere al debitore di prestare una garanzia. La sospensione dell’efficacia del provvedimento può anche essere
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richiesta direttamente alla commissione tributaria ex art. 47, D.lgs. 546/92. Va detto che, in materia doganale, lo strumento del ricorso in autotutela va utilizzato solo in caso vi siano errori oggettivamente evidenti o di diritto, e solo se comunque si è deciso di non impugnare l’atto giudizialmente.
1. CONTENZIOSO SOSTANZIALE TRIBUTARIO Il contenzioso “sostanziale tributario” sorge quando l’Autorità doganale mette in discussione gli elementi della dichiarazione in dogana. I casi più diffusi riguardano qualità, quantità, origine e valore o l’importo della somma dovuta dal debitore tenuto ad adempiere l’obbligazione doganale. Procedure di accertamento obbligazione tributaria doganale Artt. 8 – 9 L’ufficio procede all’esame della dichiarazione presentata e della relativa documentazione: l’esame verte su “valore e origine merce”, “qualità” e “quantità”, più in generale su tutti gli elementi necessari per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti doganali dovuti. L’ufficio appone sulla bolletta l’annotazione, con firma e data, e liquida i diritti doganali confermando o rettificando l’ammontare degli stessi come riportato dal dichiarante. Con l’apposizione della data l’accertamento diventa definitivo. Ritardo nei pagamenti del tributo accertato: ex art. 86 Tuld Il contribuente è tenuto al pagamento di interessi di mora, che vengono per altro aggiornati con regolare cadenza. L’accertamento del tributo viene cristallizzato nella “bolletta” e il diritto in essa contenuto si prescrive, a seconda dei casi - dalla data riportata sulla bolletta, per i diritti in essa liquidati - dalla data della revisione dell’accertamento, in caso il mancato pagamento sia dipeso da un errato accertamento del valore o origine della merce o della sua qualità e quantità. Contestazioni in fase di accertamento Se nella fase dell’accertamento sorgono contestazioni in merito ad esempio al valore o all’origine della merce o della sua qualità e quantità, il proprietario della merce può immediatamente ricorrere agli strumenti d’impugnazione previsti dalla legge, con modalità e tempistiche regolate dagli art. 65 e ss del Tuld, proprio per evitare che le ragioni della dogana si consolidino.
Caso 1 L’operatore può chiedere: - l’intervento del funzionario responsabile dell’area a cui appartiene il funzionario verificatore, per effettuare un secondo controllo sulla merce la c.d. “visita di controllo” - l’intervento di due periti, la cui opinione comunque non viene considerata vincolante dalle dogane. La decisione motivata del direttore ufficio delle dogane può essere impugnata entro dieci giorni dalla notifica con contestuale istanza di redazione del verbale di controversia. Caso 2 L’operatore può richiedere alla dogana di prelevare dei campioni di merce e di inviarli alla sezione operativa laboratorio chimico competente, in tutti quei casi in cui per particolari condizioni tecniche non sia possibile determinare le caratteristiche della merce. - Se il risultato analisi non viene accettato dall’operatore, può essere impugnato entro trenta (30) giorni dalla notifica del risultato delle analisi. - Se il risultato non viene impugnato, si considera accettato e a quel punto non rimane che la possibilità di impugnare la “bolletta doganale” con ricorso alla commissione tributaria. Verbale di controversia Il verbale di controversia rappresenta l’inizio formale della controversia doganale. Ci sono trenta gg. di tempo per rivolgersi al direttore regionale delle dogane competente per territorio. La direzione regionale istruisce la pratica affinché il direttore possa decidere, nel termine, non perentorio, di mesi quattro. Atto questo impugnabile solo in caso di vizi che concernono ad esempio la motivazione o una carenza nell’istruttoria effettuata. Revisione dell’accertamento L’accertamento, una volta definitivo, può essere soggetto a revisione entro i tre anni successivi. Sia ad istanza di parte che d’ufficio. Ciò può avvenire sia nel caso le merci siano a disposizione dell’operatore, sia nel caso in cui siano già uscite da quell’area considerata come territorio doganale. Nel corso del procedimento vengono acquisiti dati e informazioni, ma soprattutto documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione come ad esempio costi di assicurazione, trasporto, deposito e tutto ciò che concorre a formare il valore della merce ai fini delle operazioni doganali
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(ad esempio IVA, esportazione, importazione, deposito, transito). Sanzioni Da un minimo di 5.000 Euro ad un massimo di 10.000 Euro in caso di inadempimento alle richieste delle predette informazioni e/o documenti. Oltre ai costi in termini di esborsi di denaro vi può essere anche un’eventuale sospensione o una revoca delle autorizzazioni e delle facoltà concesse ai diversi operatori. Provvedimento del direttore dell’ufficio - Se emerge che i dati forniti in corso di procedimento erano inesatti o incompleti viene liquidata una nuova somma corrispondente al quantum effettivamente dovuto. - Se presupposti quali quantità, qualità, origine e valore della merce vengono messi in discussione, verrà emanato un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica. Avverso questo provvedimento si può agire dinnanzi alla commissione tributaria, ma anche dinnanzi al direttore generale delle dogane.
2. CONTENZIOSO SANZIONATORIO TRIBUTARIO Il contenzioso “sanzionatorio tributario” sorge prevalentemente a causa di una fattispecie identificabile nei c.d. reati di contrabbando disciplinati dagli artt. 282 a 301 bis. L’art. 282, lett. b) Tuld prescrive come punibile chiunque “scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la dogana più vicina” e ciò indipendentemente dal fatto che si sia verificata una frode in danno all’Erario. L’art. 292 Tuld elenca i c.d. “altri casi di contrabbando” e recita “Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.” L’art. 295 Tuld prevede poi le aggravanti per il reato di contrabbando: - da cinque a dieci volte i diritti evasi: in caso siano stati usati mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato - oltre alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni, in alcuni casi (quando il colpevole viene sorpreso a mano armata, quando tre o più persone colpevoli siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia, quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede
pubblica o contro la pubblica amministrazione, ecc…). Oltre alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore a Euro 49.993,03.
NUOVO ART. 303 TULD Il nuovo art. 303 Tuld, legge 26 aprile 2012 n. 44, è la norma sanzionatoria applicata con più frequenza nell’attività di controllo del settore doganale mira a far si che l’operatore presti la massima attenzione nella compilazione della dichiarazione, indicando in maniera puntuale tutti i dati che saranno oggetto di accertamento. Va sottolineato che la dichiarazione, dopo la registrazione, diventa “bolletta doganale” e dunque atto pubblico. Art. 303, co. 1 Tuld È prevista una sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 516,00 per il dichiarante che ha fornito informazioni inesatte o erronee su qualità, quantità, valore delle merci di importazione definitiva, deposito o da spedire ad altra dogana con bolletta di cauzione. Tale regola non è applicabile nel caso l’indicazione errata dei del valore abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine, in tal caso si devono applicare le sanzioni indicate al co. 3 art. 303. Art. 303, co. 2 Tuld In determinati casi, più precisamente lettera e) art. 4 D.lgs. 374/90 le predette sanzioni non si applicano: - se comunque è stata indicata in modo preciso la denominazione commerciale della merce, cosicché possano essere applicati correttamente i diritti - se le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono nella tariffa in differenti sotto voci della stessa voce, e la somma dovuta, secondo la dichiarazione, per i diritti di confine è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo - differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate. Art. 303, co. 3 Tuld Nel caso in cui i diritti di confine complessivamente dovuti siano maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza superi il cinque per cento, vengono applicate le seguenti sanzioni, sempreché il fatto non costituisca più grave reato:
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- per i diritti fino a 500 Euro sanzione amministrativa da 103 Euro a 500 Euro - per i diritti da 500,1 Euro a 1.000 Euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 Euro a 5.000 Euro - per i diritti da 1000,1 Euro a 2.000 Euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 Euro a 15.000 Euro - per i diritti da 2.000,1 Euro a 3.999,99 Euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 Euro a 30.000 Euro - per i diritti pari o superiori a 4.000 Euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 Euro a dieci volte l’importo dei diritti.
3. VIOLAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL CONSUMATORE Sono molto frequenti i casi in cui gli uffici doganali riscontrano irregolarità nell’indicazione dell’origine geografica del prodotto, soprattutto nell’etichettatura dei prodotti destinati all’importazione. Nei casi più gravi, in cui vengono indicati dati falsi, vi è il rischio concreto per l’operatore di subire un procedimento penale o comunque pesanti sanzioni, che possono comportare il sequestro della merce o un provvedimento interdittivo e sanzionatorio. Merita di essere menzionato l’Accordo di Madrid e art. 517, c.p. - “repressione di false o fallaci in-
dicazioni di provenienza delle merci” - secondo il quale la dogana ha il compito di apporre il fermo amministrativo sulle merci, mentre l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro penale delle merci a fini “conservativi”. Nella prassi le dogane ricorrono sempre meno al fermo amministrativo e procedono direttamente al sequestro penale ai sensi dell’art. 354 c.p.p., previo comunicazione alla Procura della Repubblica competente. L’istanza per la regolarizzazione della merce, che verrà sottoposta dalla dogana al nulla osta del magistrato inquirente, dovrà essere predisposta con cura e basata su elementi concreti, poiché in difetto potrebbe “costituire un’ulteriore prova della fondatezza dell’addebito”. Per completare il quadro normativo di riferimento per la tutela del consumatore ricordiamo infine: - la Legge 24-12-2003, n. 350, art. 4 co. 49, nonché l’art. 517 c.p., che mira a rafforzare la tutela del “made in Italy” intensificando la repressione di false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine, riferite alle merci che devono essere commercializzate nel territorio nazionale - la direttiva 2005/29/Ce, recepita nel nostro ordinamento con Legge 25 gennaio 2006, n. 29, inerente la repressione delle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori. Avv. Cristina Della Moretta
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Il Regime TIR: aggiornamenti sulla Russia IL CARNET TIR È UNA PROCEDURA CHE CONSENTE ALLE MERCI, COMUNITARIE E NON, DI CIRCOLARE LIBERAMENTE a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Il regime TIR (Transport Internationaux Routiers) è un sistema di transito doganale internazionale applicato al trasporto di merci, senza ricarico intermedio, tra un ufficio doganale di partenza e un ufficio doganale di destinazione, a condizione che parte del viaggio avvenga su strada. Il regime consente il trasporto di merci attraverso i confini internazionali senza il pagamento dei dazi e delle imposte che normalmente sarebbero dovuti per l’importazione o l’esportazione. Le procedure che consentono a vario titolo la circolazione libera di merci sono: - il regime doganale del transito comunitario - la convenzione internazionale relativa al carnet TIR (che è un documento doganale, non una lettera di vettura) - la convenzione internazionale ATA (il carnet ATA viene rilasciato dalle Camere di Commercio) - altre convenzioni minori.
IL CARNET TIR Il Carnet TIR, assieme ad altri strumenti previsti dal codice doganale comunitario, è una procedura che consente alle merci, comunitarie e non, di circolare liberamente. Il Transport Internationaux Routiers è il documento usato per i trasporti internazionali che si eseguono sotto questo particolare regime, definito in tutti i suoi aspetti tecnici e di controllo, dalla convenzione doganale sul trasporto di merci firmata a Ginevra il 15 Gennaio 1959 ed entrata in vigore in Italia l’11 aprile 1963. In pratica, si tratta di un documento di garan-
zia che scorta le merci trasportate su un veicolo che, per sue caratteristiche strutturali, deve essere considerato idoneo ad offrire le necessarie garanzie richieste dalle Dogane, onde consentire la massima fluidità del traffico internazionale in transito tra diversi Paesi. Le spedizioni di merci che viaggiano a bordo di tali veicoli, e dunque in regime TIR, da una dogana di partenza ad una di destinazione, presentano l’importante vantaggio di non dover interrompere il flusso logistico con soste presso le dogane di confine dei Paesi intermedi, onde sottoporre la merce ai consueti accertamenti che sarebbero altrimenti richiesti negli scambi con i Paesi terzi. Ciò si traduce, in concreto, in un vantaggio per tutti gli operatori del settore che vedono ridotti i tempi di transito e semplificate le procedure che ad esso si accompagnano. La merce infatti, una volta espletate le operazioni doganali in partenza, arriverà direttamente alla dogana di destino indicata sul carnet TIR, senza essere soggetta ad altre formalità. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di tale documento, va precisato che esso si compone di una copertina, di volets e di fogli aggiuntivi (il cui numero può variare da 14 a 20) e che può essere utilizzato da 7 - 10 Paesi. Generalmente, la circolazione da una Dogana all’altra o il transito comportano, per gli utenti, il versamento di cauzioni e il rilascio, da parte delle Dogane di uscita, di bollette lasciapassare, o, di cauzione. In regime TIR invece accade che la dogana di uscita trattiene il volet n. 1 per il suo allibramento e lascia al vettore il n. 2, che, assieme al resto del carnet, andrà consegnato alla dogana di reingresso, del Paese di destinazione. Qui, la dogana di uscita, cui vengono presentate le merci per l’importazione, ritira il volet, vi appone il visto di entrata nel Paese compilando il certificato di scarico e lo trasmette alla dogana di uscita.
AGGIORNAMENTI REGIME TIR DELL’AMMINISTRAZIONE DOGANALE RUSSA In Russia, il volume dei trasporti internazionali su strada di merci con l’estero è aumentato in maniera considerevole, come del resto anche le quote
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export dell’Ue e dell’Italia in particolare. Lo strumento del Carnet TIR assume quindi un ruolo importante, visto che la maggior parte del trasporto di merce verso tale paese avviene via gomma. Nonostante il ruolo strategico che ha la convenzione TIR in tale ambito, l’Amministrazione doganale russa ha comunicato che il regime Tir continuerà ad essere applicato solo in pochi punti di confine, almeno fino a luglio 2014, quando scadrà l’accordo con la garante Asmap. La Commissione Europea chiede il completo ripristino della convenzione. Con una disposizione emessa il 2 dicembre 2013, l’Amministrazione doganale russa FCS dispone che i Carnet Tir saranno accettati come procedura doganale di transito solo nei distretti doganali di Vyborg, Carella e Murmansk. Nel 95% degli uffici doganali della Federazione Russa, il carnet Tir continua ad essere accettato come procedura di transito, ma viene sempre richiesta una garanzia addizionale. Questa può essere una buona notizia, se si considera che nelle scorse settimanale la Russia aveva annunciato la completa sospensione del Carnet Tir per tutti i trasporti stradali in ingresso dal 1° dicembre 2013, a causa della risoluzione dell’accordo con la garante Asmap. La scadenza di tale accordo è stata rinviata al primo luglio 2014 e fino a quel momento, quindi, il Carnet Tir continuerà ad essere valido.
LA REAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Commissione Europea ha chiesto alla Russia: - di applicare integralmente e ovunque la convenzione Tir, senza chiedere garanzie addizionali - una soluzione “chiara e definitiva” della questione entro la scadenza del prossimo luglio. Anche la Commissione esecutiva TIR - l’organismo intergovernativo dell’ONU a cui è demandato il controllo dell’applicazione della Convenzione TIR - ha confermato che il Servizio federale delle dogane della Federazione Russa (FCS RF) continua ad attuare misure che contraddicono le disposizioni della Convenzione TIR e ha chiesto il ritiro immediato di tali misure. Purtroppo la Federazione Russa non è nuova a queste azioni, più volte in passato è stata richiamata al rispetto della convenzione TIR. Per questo, la Commissione europea continuerà a chiedere che le autorità russe accettino la procedura TIR come previsto dalla convenzione, mentre una soluzione sostenibile e chiara deve essere trovata prima del 1 ° luglio 2014 onde evitare il blocco della movimentazione merce. A tale scopo, la Commissione europea ha inoltre recentemente pubblicato dettagliate informazioni sulla procedura alternativa nazionale russa di transito (corrispondente al regime doganale del transito previsto anche dal codice doganale comunitario) che può alternativamente essere utilizzata per il transito in Russia (ai sensi dell’Articolo 215 del codice doganale dell’Unione doganale Russa - CC CU).
Dopo la comunicazione della FCS (Servizio federale delle dogane della Federazione Russa), la
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Giuseppe De Marinis
Vizi delle merci ESISTE UN ONERE, ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE, DI PROCEDERE AL CONTROLLO DELLA MERCE ALLA CONSEGNA
Nel silenzio del contratto, il giudice determina quale sia la legge applicabile. Ciò avviene con frequenza in quanto è tuttora diffusa la prassi di scambiare solo ordini e conferme d’ordine, senza disciplinare altri aspetti che possono divenire rilevanti nell’esecuzione del contratto.
TERMINE PER I RECLAMI I RECLAMI PER I VIZI DELLE MERCI NELLA VENDITA INTERNAZIONALE a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero La fornitura di prodotti non conformi, o viziati, costituisce un problema frequente nel commercio internazionale. Le aziende che comprano o vendono all’estero corrono il rischio di dover pagare per merce effettivamente difettosa o di non riuscire a ottenere il pagamento a causa di una cattiva gestione del reclamo. Nella compravendita internazionale le parti sono libere di scegliere quale diritto applicare al loro rapporto. In caso di controversie, tali norme sostituiranno le eventuali lacune del contratto e regoleranno i diritti e i doveri di ciascuno. Il diritto applicabile può essere la legge italiana in materia di compravendita, o la legge in vigore nel Paese della controparte se le parti lo hanno convenuto. Il diritto applicabile può comprendere la Convenzione di Vienna del 1980 in materia di compravendita internazionale (se i Paesi a cui appartengono le parti l’hanno ratificata e sempre che le parti non l’abbiano esplicitamente esclusa). Essa permette di avere un diritto comune che determini i diritti di compratore e venditore. In alcuni casi, le parti possono anche scegliere di fare riferimento agli usi codificati purché non contrari alle leggi. Si può infine fare riferimento a norme redatte da soggetti istituzionali o da organizzazioni di categoria (norme ECE ONU sulla vendita di macchinari all’esportazione, norme ORGALIME, norme COFREUROP nel settore ortofrutticolo, ecc.).
In alcuni casi la determinazione del diritto applicabile può comportare differenze fondamentali, ad esempio per stabilire la validità del termine per i reclami. - La Convenzione di Vienna, infatti, al pari di molti diritti nazionali stranieri, si riferisce a un periodo “breve” o “ragionevole”. Questa indeterminatezza dovrebbe servire a valutare, nel caso specifico, se il termine sia compatibile con il settore merceologico e le circostanze del caso. - Nel diritto italiano, invece, il termine per il reclamo è di otto giorni dalla scoperta dei vizi e di 30 giorni dalla scoperta delle mancanze di qualità (garanzia ulteriore che può essere aggiunta alla normale garanzia e secondo la quale, durante un certo periodo, le merci restano adatte al loro uso normale o a un uso speciale o conservano qualità o caratteristiche specifiche). È chiaro che, prima di contestare la tempestività di un reclamo, l’azienda dovrà quindi verificare in base a quale diritto può respingerlo. Sia la Convenzione di Vienna sia i diritti stranieri in generale sono però univoci nel prescrivere la necessità che il reclamo sia immediato in caso di vizi riscontrabili agevolmente. L’art. 38 specifica che “il compratore deve esaminare le merci o farle esaminare entro il termine più breve possibile, come permesso dalle circostanze”. Ciò significa che esiste un onere, anche a livello internazionale, di procedere al controllo della merce alla consegna o al più tardi, se la merce è rispedita a un altro destinatario e ciò è noto al venditore, tale dovere incomberà al destinatario finale. Questo reclamo esula dalle questioni relative alla durata della garanzia e serve in genere anche per poter rilevare eventuali responsabilità del trasportatore.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VIZI DELLA MERCE A volte, l’acquirente decide di risolvere il contratto a causa dei vizi della merce. Questo rimedio, che si aggiunge al diritto al risarcimento del danno, è tuttavia previsto solo se si può dimostrare che l’inadempimento del venditore costituisce una violazione fondamentale del contratto. Esempi di grave inadempimento sono costituiti dalla vendita di prodotto totalmente diverso, mancata riparazione o rifiuto esplicito di procedervi, ripetuti inutili tentativi di riparazione, tempi estremamente lunghi della riparazione. È comunque necessario notificare l’inadempimemto al venditore e concedergli un termine ragionevole per adempiere e provvedere alla riparazione, annunciando che, in caso non ottemperi alla rimozione del vizio, il contratto sarà risolto e si procederà per il risarcimento del danno. Senza questa formale intimazione ad adempiere, da farsi per scritto, la risoluzione del contratto non potrà essere giustificata. Tuttavia, se si lascia trascorrere il termine indicato nell’intimazione ad adempiere senza procedere alla minacciata risoluzione del contratto, si decade dal diritto di procedervi. Inoltre la risoluzione del contratto, una volta dichiarata, comporta il venir meno del diritto di tornare a richiedere l’adempimento. L’art. 46 della Convenzione prevede che “Se le merci non sono conformi al contratto, il compratore può esigere dal venditore la sostituzione soltanto se: - il vizio di conformità costituisce una violazione essenziale - e se tale sostituzione è chiesta nel momento della denuncia del vizio di conformità o entro un termine ragionevole dalla denuncia.” In caso sia difficile conservare il prodotto per il periodo sufficiente a permettere la verifica del vizio, è necessario rivolgersi al tribunale per chiedere un accertamento tecnico preventivo. Esso permetterà di conservare le prove equivalenti a una consulenza tecnica d’ufficio, anticipando una disposizione che potrebbe essere necessaria in una futura controversia.
COSA DEVE FARE IL VENDITORE? Innanzitutto le aziende dovrebbero predisporre le procedure per la proposizione dei reclami nelle offerte di vendita. Ciò permetterebbe di regolare in modo ottimale le responsabilità e i doveri del venditore in caso di vizi, dato che comunque tale responsabilità è presunta sia a livello di diritto italiano sia nella giurisprudenza straniera. Il venditore può stabilire che il dovere di riparazio-
ne sia condizionato alla previa verifica delle cause del vizio, ma per essere certi di poter contestare eventuali responsabilità del compratore sarebbe utile indicare nelle istruzioni relative al prodotto quali sono le norme di corretta manutenzione e di utilizzo. A volte, infatti, vi è incertezza sulle responsabilità in caso di vizi dovuti a errata manutenzione o a un utilizzo improprio. I doveri relativi alla garanzia per vizi potrebbero variare in ragione del mercato di destinazione e delle leggi, a volte inderogabili, ivi vigenti. È noto infatti che il consumatore gode in molti paesi di una tutela maggiore rispetto al professionista. Dato che i termini previsti per il reclamo sono indeterminati sia nella Convenzione di Vienna sia nel diritto interno di molti paesi, sarebbe opportuno che il contratto internazionale di vendita definisse esattamente i tempi entro cui deve essere proposto il reclamo, anche perché se si applicasse il diritto italiano il compratore straniero potrebbe ignorarne le conseguenze.
QUALITÀ DELLA MERCE NEI VARI MERCATI La qualità dei prodotti di alcuni Paesi, soprattutto nel settore manifatturiero, può ancora differire sensibilmente. A volte, i prodotti importati da alcuni Paesi presentano dei difetti inaccettabili dai compratori europei, ma assolutamente tollerabili nel Paese in cui sono fabbricati. Le controversie che sorgono da queste operazioni si risolvono in genere con l’applicazione di due principi ormai consolidati dalla giurisprudenza internazionale: - l’acquirente che operi in Paesi tecnologicamente arretrati deve precisare nell’ordine che intende acquistare merci di qualità normalmente commerciabile sui mercati internazionali - in caso non vi siano precisazioni, si intende che la qualità richiesta sia quella che è considerata normalmente commerciabile nel Paese del venditore. In merito alla qualità della merce l’art. 35 della Convenzione prevede che le merci debbano essere fornite nella quantità, qualità, tipo e imballaggio corrispondenti a quelli previsti dal contratto. Le merci sono considerate conformi se sono adatte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso tipo, se sono adatte a ogni uso speciale esplicitato al venditore e se posseggono le qualità di un campione o modello accettato (in caso di vendita su campione o su tipo di campione).
RICHIESTE IMPLICITE, VIZI OCCULTI E VIZI PALESI Una particolare attenzione deve essere dedicata
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alle richieste implicite, essendo questo un tema particolarmente insidioso. Si pensi, ad esempio, a un prodotto oggetto di incentivi ecologici che sia perfettamente funzionante, ma fornito di una certificazione emessa da un soggetto non riconosciuto ai fini della concessione degli incentivi pubblici. Il venditore non è responsabile di un vizio di conformità della merce che il compratore conosceva o non poteva ignorare al momento di conclusione del contratto. A sua volta, il venditore è responsabile e perde il diritto di eccepire la decadenza dei termini (dalla consegna e dalla scoperta) per il reclamo se il vizio gli era noto o non poteva ignorarlo e non lo ha rivelato al compratore. In materia di vizi occulti e di vizi palesi la giurisprudenza internazionale è meno rigida del diritto italiano e non richiede che il vizio sia stato nascosto dal venditore, ma è sufficiente che esso non sia stato rilevabile e non sia stato dichiarato. Ne discende un ampliamento del dovere di buona
fede del venditore che deve dichiarare i vizi non rilevabili in modo ordinario.
LIMITI AL RISARCIMENTO DEL DANNO In base alla giurisprudenza dominante il venditore può fissare dei massimali al risarcimento del danno dovuto ai vizi del prodotto, a condizione che la limitazione non riguardi il caso di responsabilità civile per danni alle persone o non si sostanzi in un indennizzo simbolico o irrisorio. Una particolare attenzione è infine raccomandata al venditore che riceva proposte di contratto contenenti previsioni relative al risarcimento del danno che includano anche i danni indiretti (consequential damages), normalmente non risarcibili se non per accordo tra le parti. L’alto rischio di una imprevedibile quantificazione di tali danni comporta un rilevante pericolo di richieste che possono mettere in difficoltà la stessa sopravvivenza dell’azienda che sottoscriva tale accordo. Avv. Vartui Kurkdjian
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Esportazioni IL FINANZIAMENTO DELLE ESPORTAZIONI CON OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero L’obbligo di rimborso della banca emittente verso la banca designata è diverso e separato dall’obbligazione assunta nel credito dalla stessa emittente verso il beneficiario. La maggior parte delle operazioni di credito documentario prevedono che il pagamento sia effettuato in tempi successivi alla presentazione dei documenti cioè al momento in cui la banca dell’importatore (emittente) e/o quella dell’ esportatore (designata) sono diventate debitrici dell’esportatore, beninteso se la presentazione è stata riscontrata conforme. La dichiarazione di accettazione dei documenti da parte della banca emittente e l’emissione del previsto impegno consacrano questo momento. La dilazione prevista va generalmente dai tre ai nove mesi. Ma non c’è venditore che non si adoperi per attualizzare il proprio credito una volta accertato. E, per aiutarlo in questo intento, non vi è soggetto più consono che la stessa banca che ha cooperato con lui per il buon fine della esportazione. Se il credito appena concluso era stato accortamente costruito a tutela degli interessi del venditore, la sua banca (banca designata) aveva ricevuto un mandato (non vincolante) dalla banca emittente ad impegnarsi in proprio verso il venditore di pagarlo a scadenza (a condizione che i documenti risultino conformi). E’ dunque questo impegno (se rilasciato) che il venditore ha interesse ad attualizzare poiché è in grado di negoziarne le condizioni con la massima facilità e con un interlocutore che lo conosce. La banca designata, a sua volta, gode di una copertura prevista dalle Norme (UCP 600 ICC, di seguito indicate con “Norme”) consistente nell’impegno
irrevocabile della banca emittente di rimborsare a scadenza il pagamento al quale si è vincolata verso il venditore. In queste condizioni il rischio della banca designata di non essere rimborsata a scadenza è limitato alla possibile futura insolvenza della banca emittente o alla insorgenza di un rischio paese di natura politico-economica. Rischi questi che le banche valutano con continuità per cui, quando ritenuti sopportabili, le banche designate sono in grado di anticipare i fondi oggetto del loro stesso impegno a scadenza venendo incontro alle esigenze di liquidità degli esportatori. Tuttavia negli ultimi anni si sono verificati casi, per fortuna esigui, di mancato rimborso a scadenza alle banche designate che avevano effettuato i predetti anticipi, dovuti a provvedimenti giudiziari di varia natura (inibitorie di pagamento richieste dal compratore, sequestri giudiziari di fondi, congelamenti di fondi di dubbia provenienza ecc.) emessi a carico delle banche emittenti nel tempo intercorrente tra l’erogazione dell’anticipo da parte delle banche designate e la scadenza prevista dal credito documentario. Le corti ed i tribunali di vari paesi che si sono occupati di tali provvedimenti di blocco – che lasciavano dunque senza rimborso le banche che avevano finanziato l’esportatore – hanno emesso nel tempo decisioni oscillanti. Il nodo della questione è la qualificazione giuridica dell’operazione di anticipo di cui si tratta. - Se l’anticipazione è considerata una operazione di finanziamento estranea ai termini del credito documentario (che prevede la mera dilazione di pagamento) essa dovrà allora essere considerata come eseguita dalla banca designata a proprio rischio e pericolo (e il fatto che la magistratura inibisca alla banca emittente di rimborsarla a scadenza deve essere considerato uno di questi rischi). Il provvedimento inibitorio risulta pertanto non impugnabile. - Se invece si ritiene – come hanno fatto diverse corti orientali – che l’operazione di anticipo è connaturata all’operazione di credito documentario (e in quanto tale prevedibile e non esclusa dalla banca emittente il credito) allora il provvedimento di blocco risulta revocabile
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poiché il pre-pagamento fa implicitamente parte della prestazione prevista dal credito che la banca designata ha effettuato su incarico della emittente che diventa quindi tenuta a rimborsare non l’anticipo ma il “pagamento” del credito cui lei stessa era tenuta. Il provvedimento di blocco risulta dunque tardivo poiché la prestazione prevista è già stata eseguita in sede di pagamento anticipato, appunto su richiesta implicita della banca emittente. Se il blocco del pagamento ha lo scopo, legittimo, di evitare l’illecito arricchimento del venditore frodatore, non è la mancata copertura alla banca designata che ha pre-pagato che consente di raggiungere tale scopo. Bisognerà riconoscere che tale scopo non è più raggiungibile. E il provvedimento di blocco non risulta neppure fondato poiché, ove eseguito, inciderebbe sul rapporto di rimborso tra le banche e non sulla esecuzione della obbligazione di pagamento della banca emittente, poiché tale obbligazione è già stata estinta con il pre-pagamento della banca designata. La banca emittente dovrà addebitare il compratore e rimborsare la banca designata. Il danno della “frode”, in presenza di un pagamento anticipato, non può che rimanere a carico del compratore. (Il termine “frode” viene qui usato in senso esclusivamente giuridico cioè allusivo di un comportamento dal quale emerge la mancanza di “buona fede”. Si tratta di una condizione da verificarsi giudizialmente caso per caso. Per “inadempimento” si intende invece un comportamento non in linea con le pattuizioni contrattuali. Non necessariamente un inadempimento contiene elementi di frode fumus fraus). Queste considerazioni sono state a lungo dibattute dalla Commissione Bancaria della ICC che ha provveduto alla elaborazione dell’ultima edizione delle Norme (2007) e, con il consenso unanime dei 90 comitati nazionali, esse ora recano un nuovo articolo (art. 12-b) che accoglie questa seconda tesi e proclama che i pagamenti anticipati di impegni differiti assunti da banche designate sono effettuati in nome e per conto delle banche emittenti che li autorizzano implicitamente all’atto della emissione del credito. Tale implicita autorizzazione si estende naturalmente anche ai compratori che sottoscrivono i mandati di emissione di crediti documentari che autorizzano quindi il corrispondente addebito sui loro conti. Questa disposizione trova poi il suo corollario nell’art. 7-c delle Norme che contiene l’illuminante conferma di quanto sopra già affermato e che cioè l’obbligo di rimborso della banca emittente
verso la banca designata è diverso e separato dall’obbligazione assunta nel credito dalla stessa emittente verso il beneficiario. Questo nuovo assetto, che coinvolge il compratore, la banca emittente e la banca designata, produce diversi effetti: - Blinda il rapporto interbancario fornendo alle banche emittenti un argomento normativo essenziale per ottenere la revoca di provvedimenti di blocco in quanto tardivi se emessi nelle condizioni sopra descritte. - Migliora la qualità del credito delle banche designate - che pre-pagano i loro impegni agli esportatori – verso le banche emittenti ed incrementa di conseguenza il flusso di credito all’esportazione quando connesso ad operazioni di credito documentario. - Avverte il compratore di non essere protetto nel caso della dinamica sopra delineata poiché la banca emittente, che dovrà rimborsare la designata, dispone di eccellenti ragioni normative per ottenere la revoca della inibitoria ove richiesta dal compratore e per addebitarlo. - Sollecita le banche designate in crediti documentari alla massima attenzione nella selezione della propria clientela esportatrice al fine di non subire un degrado di reputazione benché avvantaggiata sul piano normativo. - Impone a banche ed operatori nuova consapevolezza circa le relazioni reciproche e suggerisce la necessità di adottare nuove clausole da inserire nei mandati di emissione di crediti documentari. - Rafforza il carattere astratto dell’operazione di credito documentario separando ancor più il finanziamento dalle vicende degli adempimenti contrattuali.
CONCLUSIONI Le banche designate dispongono ora di ulteriori ragioni normative per poter pretendere i rimborsi dei loro finanziamenti che, aggiunte a quelle delle banche emittenti, hanno la possibilità di dimostrare ancor più la indipendenza dei flussi finanziari da quelli commerciali e di ottenere più facilmente la revoca di provvedimenti di blocco dei pagamenti che colpissero le banche emittenti. Gli esportatori, per effetto di tale riduzione di rischio, possono ottenere finanziamenti anche su base pro-soluto più sostanziosi, a condizioni migliori, senza interferire con le eventuali linee di credito già esistenti poiché le obbligazioni insite nell’operazione di credito documentario costituiscono la specifica controgaranzia del finanziatore. Si ritiene, in definitiva, che una corretta imposta-
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zione di una operazione di credito documentario possa meglio sostenere, nel rispetto delle disposizioni normative che la disciplinano, i processi di
internazionalizzazione delle imprese nazionali.
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C. Di Ninni - D. Del Sorbo
Cronotachigrafo. Sentenza del G.d.p. di Monza RICONOSCIUTA IN DETERMINATI CASI L’ESTRANEITÀ DELL’IMPRESA IN PRESENZA DI VIOLAZIONI DEI TEMPI DI GUIDA DI PAUSA E DI RIPOSO Con un importante sentenza del 28 dicembre 2013, il Giudice di pace (GdP) di Monza ha riconosciuto l’impresa di autotrasporto estranea alla violazione dei tempi di guida accertata nei confronti di un suo autista, annullando il conseguente provvedimento che applicava, nei suoi confronti, la sanzione prevista al co. 14 dell’art. 174 del codice della strada (c.d.s.) Si tratta della sanzione amministrativa pecuniaria da 324 a 1.294 Euro che si applica per ogni dipendente e per ciascuna violazione rilevata, qualora l’impresa nell’esecuzione dei trasporti non osservi le disposizioni del regolamento (CE) del parlamento e del Consiglio europeo n. 561/2006 del 15 marzo 2006 in materia di tempi di guida, di pausa e di riposo. La sentenza rivaluta la condotta dell’impresa che, quando adotta tutte le cautele idonee ad evitare che il conducente commetta l’infrazione, non può ritenersi responsabile se, nonostante ciò, l’autista violi di sua iniziativa la citata normativa. Nel caso in esame, nel quale l’organo accertatore aveva contestato un periodo di guida giornaliero massimo di 10 ore e 30 minuti, con un’eccedenza non superiore al 10% dell’orario consentito, il G.d.P di Monza ha affermato che il foglio di registrazione dell’attività del conducente è un documento individuale e che, pertanto, l’organo di polizia, prima di comminare la sanzione del co. 14, art. 174 del c.d.s, avrebbe dovuto accertare se l’impresa avesse preventivamente istruito il suo conducente sulle modalità di guida, tenuto anche presente che, nelle violazioni cui è applicabile una
sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione (art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689), e che di conseguenza non può essere attribuita all’impresa la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel reg. (CE) 561/2006, solo perché il conducente di sua iniziativa e volontà ha superato il limite massimo di guida giornaliero. In sede di giudizio l’impresa ha dimostrato di aver dotato i propri autisti, producendo, in tal senso, la firma apposta da quest’ultimi per ricevuta, di un manuale con le istruzioni su diversi aspetti della guida, quali il rispetto del c.d.s., la tecnica dello sguardo (sic), la velocità massima consentita, distanza di sicurezza, ecc., comprese, ovviamente, le ore di guida consentite ai sensi del reg. (CE) 561/2006. L’impresa, in altre parole, ha fatto tutto quello che era in suo potere per evitare la violazione dei tempi di guida poi compiuta dal suo conducente, per cui non poteva ritenersi responsabile di quanto accaduto; nei suoi confronti si può configurare soltanto una responsabilità in solido con l’autista per il pagamento della sanzione applicata a quest’ultimo, così come stabilito dal co. 13 dell’art. 174 del c.d.s, ma non la più grave responsabilità prescritta dal co. 14 dello stesso articolo. Anche la sentenza in commento conferma la fondatezza della linea interpretativa sempre sostenuta dalla scrivente Associazione, secondo la quale non possa essere applicato il co. 14 dell’art. 174 del c.d.s., se preventivamente non sia stata accertato dagli organi di vigilanza il concorso dell’impresa, per propria azione od omissione, come s’è detto, nelle violazioni sulla disciplina dei tempi di guida, di pausa e di riposo commesse dal proprio personale conducente. Copia della sentenza e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
ADR. Certificato di formazione professionale RILASCIO DEL MODELLO DI CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN FORMATO CARD Con nota protocollo 000275 dell’8 gennaio 2014 la Direzione generale per la Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) ha comunicato che, a decorrere dal 9 gennaio 2014, il modello in formato cartaceo del certificato di formazione professionale del conducente (C.F.P.) TT814N, di cui all’accordo ADR sul trasporto di merci pericolose su strada, è sostituito con il modello formato card MC 723F, come previsto dall’edizione 2013 del medesimo accordo. A richiesta degli interessati e con oneri a carico degli uffici i vecchi certificati cartacei, già rilasciati dal 2 gennaio 2013, potranno essere duplicati con
lo stesso periodo di validità con il nuovo modello formato card. Successivamente, consultato per le vie brevi, lo stesso Ministero ha precisato che i modelli cartacei di C.F.P. rilasciati sino al 31 dicembre 2012 possono utilizzarsi fino al termine del periodo di validità di 5 anni; fino a questa scadenza la sostituzione con il formato card è ammessa solo in caso di deterioramento o smarrimento del modello cartaceo, secondo le procedure in uso. Invece, per i C.F.P. in formato cartaceo rilasciati a partire dal 2 gennaio 2013, gli interessati possono richiederne la sostituzione con il modello in formato card, senza alcun onere, come sopra ricordato. Sempre per le vie brevi il Ministero raccomanda di chiedere la sostituzione del C.F.P. soprattutto ai conducenti che effettuano trasporti internazionali. Copia della nota ministeriale, contenente anche il fac-simile del nuovo modello card, può essere richiesta unitamente ad informazioni all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Circolazione su strada dei carrelli elevatori EMANATE LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA DEI CARRELLI ELEVATORI PRIVI DI IMMATRICOLAZIONE Sul n. 1/2014, p. 79 è stata data notizia della modifica apportata all’art. 114 del codice della strada (c.d.s.) attraverso l’introduzione del co. 2 bis, il quale consente nuovamente la circolazione su strada dei carrelli elevatori non immatricolati per brevi e saltuari spostamenti a carico e a vuoto. La modifica al c.d.s. rinviava, tuttavia, l’operatività di questa disposizione ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) le disposizioni attuative che ora sono state licenziate con d.m.14 gennaio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 4 febbraio 2014. Il provvedimento si applica ai carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e privi di carta di circolazione, come definiti all’art. 58, co. 2, lett. c) del c.d.s, in quanto destinati ad operare prevalentemente in aree private (magazzini, stabilimenti, et c.). A questi viene concessa la possibilità di circolare su strada per brevi e saltuari spostamenti, a vuoto o a pieno carico, alle condizioni indicate nel decreto stesso e, in particolare, a una velocità non superiore a 10 km/h. La circolazione su strada pubblica è, come per il passato, subordinata a un’autorizzazione dell’Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, su benestare dell’ente proprietario della strada; l’autorizzazione va richiesta avvalendosi del modello allegato al decreto, ed ha durata annuale, prorogabile. Le autorizzazioni alla circolazione dei carrelli già rilasciate ai sensi della precedente normativa, quella, cioè, posta dal d.m. del 28 dicembre 1989), restano in vigore e la loro durata è prorogabile con le modalità in vigore all’atto della precedente autorizzazione, purché non sia scaduta prima del 31 dicembre 2007. Per il rilascio dell’autorizzazione, occorre che questi mezzi rispettino tutte le prescrizioni definite dall’art. 2 del decreto in commento, che riprende
quelle del d.m. 28 dicembre 1989, e che, per comodità di consultazione, si riepilogano. In dettaglio questi mezzi devono avere le seguenti dotazioni e documentazione: a) scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati (nome del costruttore, tipo del mezzo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi), masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile), pneumatici ammessi; tipo di motore e alimentazione con relativi estremi dell’omologazione se di tipo termico; b) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui al citato art. 58, co. 2 del c.d.s. e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva imposto alle macchine agricole dall’art. 266 del regolamento di esecuzione del c.d.s.; c) pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse o di analoghi sistemi, atti a segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta; d) un retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza di un tergicristallo; e) un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo; f) certificazioni rilasciate dal costruttore di rispondenza alla “direttiva macchine” e alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica; g) specifica simbologia attestante la rispondenza alla “direttiva macchine”. Detti mezzi devono, inoltre, essere accompagnati da personale a terra di ausilio al conducente. Tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2. dell’allegato tecnico del decreto del Ministro dei trasporti 14 giugno 1985 e l’ingombro trasversale non eccede il 505 della larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della larghezza massima di 2,55 m. I limiti di altezza del carico trasportato, che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto dal citato punto 1.3, devono essere indicati sulla scheda tecnica e ri-
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prodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo. Contestualmente all’emanazione del presente decreto la Direzione generale per la motorizzazione ha diramato la circolare prot. n. 753 del 14 gennaio 2014, la quale abroga le precedenti circolari in materia (v., da ultimo Apinforma n. 19/2013, p. 68), con le quali, in buona sostanza, si interdice-
va la circolazione su strada di detti mezzi privi di immatricolazione; vengono fatte, comunque, salve le eventuali richieste di immatricolazione già presentate. Copia del decreto e della circolare possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione unitamente a ogni altra informazione. (AdT)
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Autotrasporto c/t. Tariffe minime di sicurezza INDIVIDUATO NELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE IL SOGGETTO CHIAMATO AD APPLICARE LE SANZIONI Con direttiva prot. 000003 del 10 gennaio 2014, pubblicata sul sito del proprio Ministero (www. mit.gov.it/mit/site.php), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato disposizioni sull’applicazione delle sanzioni previste dalla legge 8 agosto 2008, n. 133, art. 83 bis (di seguito semplicemente art. 83 bis), co. 14 in ordine al mancato rispetto dei costi minimi di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto di terzi e dei tempi di pagamento delle fatture per la prestazione dei relativi servizi. Serve ricordare che le norme attuali, dopo aver assegnato all’Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza il compito di constatare le relative violazioni durante i controlli ordinari e straordinari eseguiti nelle sedi delle imprese, non hanno prescritto nulla a proposito del soggetto deputato all’applicazione delle predette sanzioni, limitandosi ad un rinvio all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (c.d. legge sulla depenalizzazione), che prevede, in via residuale, una competenza del Prefetto quando l’amministrazione di riferimento non sia univocamente individuabile. La direttiva in esame colma la lacuna, precisando che il soggetto a cui spetta il compito di applicare queste sanzioni è l’ufficio periferico della Motorizzazione civile (UMC), nella cui circoscrizione territoriale è stato eseguito l’accertamento da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate. Il par. 2 della direttiva dettaglia con precisione la procedura che porta all’applicazione delle sanzioni. Essa si articola in due fasi: - la prima è quella dell’accertamento dell’infrazione da parte dei suddetti organi, che si conclude con la stesura di un processo verbale corredato da una breve relazione e da ogni altro atto o documento istruttorio utile al procedimento, da trasmettere all’UMC competente;
viene fatto salvo il diritto del trasgressore di presentare le sue difese entro 15 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, a meno che non lo abbia già esercitato davanti all’organo accertatore. - la seconda fase si svolge davanti all’UMC competente, il quale, verificata la regolarità formale degli atti istruttori ed il rispetto del diritto di difesa da parte del presunto trasgressore, emette il provvedimento amministrativo che ingiunge il pagamento della sanzione. L’ammontare della sanzione è predeterminato dal co. 14 dell’art. 83 bis e precisamente: - la violazione delle disposizioni in materia di costi minimi (commi 7, 8 e 9 dell’art. 83 bis) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza fra quanto fatturato e quanto dovuto in base alle tabelle sui costi minimi di sicurezza pubblicate mensilmente dal Ministero; ai fini della determinazione la direttiva evidenzia che rilevano il costo chilometrico totale, da calcolare sulla base del numero dei chilometri percorsi risultanti dalla fattura o effettivamente verificati dall’organo accertatore, e l’importo effettivamente pagato dal committente al vettore; - la violazione delle disposizioni sui tempi di pagamento (commi 13 e 13 bis dell’art. 83 bis) è punita con una sanzione pecuniaria pari al 10% dell’importo risultante in fattura e, comunque, non inferiore a 1.000 Euro. Per quanto attiene ai tempi di pagamento, la direttiva chiarisce che, in virtù del rinvio, operato dal co. 13 dell’art. 83 bis, alla disciplina generale in questa materia di cui all’art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, anche per i contratti di trasporto di cose in conto terzi il termine ordinario resterebbe fissato in 30 giorni. Tuttavia, tenuto conto del regime speciale del settore contenuto nel medesimo co. 13 dell’art. 83 bis, le parti possono concordare deroghe che non prevedano, però, tempi di pagamento superiori a 60 giorni. Qualora lo facessero la relativa clausola contrattuale sarebbe nulla e si applicano le disposizioni sempre previste dal co. 13 dell’art. 83 bis e, cioè: - dal 61° giorno al 90° giorno gli interessi di mora - dal 91° giorno gli interessi di mora e, in aggiun-
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ta, la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% dell’importo risultante in fattura e non inferiore, comunque, a 1.000 Euro, posta dal co. 14 dell’art. 83 bis, come sopra ricordato. Infine, il provvedimento emesso dall’UMC deve contenere le motivazioni ed evidenziare il costo chilometrico totale, i dati utilizzati per ricavarlo (costo chilometrico unitario, lunghezza chilometrica del percorso effettuato, classe di appar-
tenenza del veicolo) e l’importo già versato dal committente. Contro il provvedimento dell’UMC è esperibile ricorso al Giudice di pace competente per territorio entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Per il testo della direttiva ed eventuali chiarimenti le imprese possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Autotrasporto c/t; “costi minimi” dicembre 2013 FISSATI I “COSTI MINIMI DI SICUREZZA” PER L’AUTOTRASPORTO COSE IN CONTO TERZI AL GENNAIO 2014 Con decreto prot. 0000001 del 14 gennaio 2014 il Direttore generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha aggiornato i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi sulla base delle rilevazioni del prezzo medio del gasolio nel precedente mese di dicembre (1,657 Euro/l rispetto ai 1,637 Euro/l del novembre 2013); i
nuovi costi sono applicabili ai trasporti effettuati nel mese di gennaio 2014. Per ragioni di spazio non si riportano le tabelle, ma si osserva che queste continuano a essere pubblicate a due colori: verde per i costi di esercizio complessivi; azzurro per i costi di esercizio di subvezione fra imprese iscritte all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi; costi quest’ultimi ottenuti sottraendo dai costi complessivi quelli di natura organizzativa del primo vettore. Il decreto e le tabelle sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.mit.gov.it). Le tabelle possono essere richieste nel formato a colori anche all’ufficio trasporti dell’Associazione, che provvederà a inviarle agli interessati per posta elettronica. (AdT)
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Novità nella responsabilità civile auto INTRODUZIONE DI AGEVOLAZIONI PER GLI ASSICURATI NEL DECRETO LEGGE “DESTINAZIONE ITALIA” Il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. decreto destinazione Italia), pubblicato sulla G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013 e già oggetto di commento sul presente Apinforma, ha dettato, all’art. 8, anche disposizioni in materia di responsabilità civile auto, sulle quali conviene soffermarsi. Ha, infatti, introdotto una serie di norme che, nelle intenzioni, dovrebbero favorire l’assicurato e che si vanno a riassumere nei loro tratti essenziali: a) l’aumento dei massimali per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di 8 posti a sedere, oltre al conducente (tra cui autobus e filoveicoli), ampliando le coperture a garanzia dei danneggiati, rivelatisi insufficienti per far fronte ad eventi di particolare eccezionalità e gravità. I nuovi massimali ammontano a 10 milioni di Euro per i danni alle persone ed a 1 milione di Euro per i danni a cose, indipendentemente dal numero di danneggiati. b) L’obbligo per le compagnie di assicurazione (di seguito compagnie) di accettare le proposte di assicurazione obbligatoria loro presentate, che siano conformi alle condizioni di polizza ed alle tariffe stabilite preventivamente per il rischio oggetto della copertura assicurativa. Se l’assicurato lascia ispezionare il veicolo prima della stipula del contratto di assicurazione, la compagnia deve praticare una riduzione del premio. c) La semplice facoltà delle compagnie di chiedere l’installazione, sul veicolo, di dispositivi che registrano l’attività del mezzo in funzione antifrode (scatola nera o equivalenti); i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico della compagnia che, inoltre, è tenuta a praticare una riduzione significativa del premio rispetto alle tariffe sta-
bilite. Nei casi di nuovi contratti, lo sconto non può essere inferiore al 7% del premio medio applicato dalla compagnia l’anno precedente su base regionale, mentre nei casi di rinnovo contrattuale la riduzione si calcola sul premio già applicato all’assicurato. Nei procedimenti civili inerenti ai fatti a cui si riferiscono, le risultanze di questi dispositivi fanno piena prova, a meno che la parte contro la quale sono state prodotte non ne dimostri il malfunzionamento. L’interoperabilità di questi dispositivi viene garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante un servizio unico di raccolta dati, da istituire presso le strutture tecniche del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico e sulla sicurezza stradale. d) La previsione del “risarcimento in forma specifica”, che la compagnia può offrire a chi ha riportato danni a cose, in alternativa al “risarcimento per equivalente”. Si rammenta che il risarcimento in forma specifica consiste nella riparazione del veicolo danneggiato a cura della compagnia, che si avvale di una rete di autoriparatori convenzionati. Esso è alternativo al risarcimento per equivalente, che invece consiste nel riconoscere al danneggiato il controvalore monetario del danno subito dal veicolo. Il risarcimento in forma specifica presenta due grossi vantaggi: riduce i costi di riparazione, che non sono una tantum, ma disciplinati da una convenzione; impedisce le truffe organizzate, in cui uno stesso veicolo incidentato non è riparato, ma utilizzato per spillare denaro a più assicuratori, simulando incidenti fasulli. Ora, il d.l. 145/2013 prevede che le imprese di assicurazione possono offrire, se credono, una tariffa scontata in cui l’assicurato accetta che i danni al veicolo gli vengano risarciti in forma specifica. L’assicurato ha, comunque, la facoltà di fare riparare il veicolo da un’officina di sua fiducia, diversa da quella convenzionata con l’assicuratore; ma in questo caso l’impresa di assicurazione liquida il danno per un importo non superiore a quello che avrebbe corrisposto all’officina convenzionata. Se, infine, il costo delle riparazioni eccede il valore di mercato del veicolo, l’impresa di assicurazione
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risarcisce per equivalente il suddetto valore di mercato. e) Per quanto concerne l’utilizzo della prova testimoniale nei sinistri d’auto, è previsto che l’unica prova ammissibile è quella fornita dal soggetto identificato immediatamente sul luogo dell’incidente, il cui nominativo sia stato indicato nella denuncia del sinistro e nella ri-
chiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione; testimonianze di soggetti estranei sono ammissibili in giudizio, soltanto se venga comprovata l’impossibilità della loro tempestiva identificazione. Si fa riserva di ritornare sull’argomento non appena il decreto legge sarà stato convertito in legge. (AdT)
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Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2012 e 2013 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.
INDICE ISTAT MESE DI NOVEMBRE 2013
(C)
ANNI E MESI
2012
2013
INDICI (BASE 2010 = 100)
VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE
DI DUE ANNI PRECEDENTI
PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE
Novembre
106,2
2,4
5,7
n. 296 - 20 dicembre 2012
Dicembre
106,5
2,4
5,7
n. 18 - 22 gennaio 2013
Media
105,8
Gennaio
106,7
2,2
5,4
n. 50 - 28 febbraio 2013
Febbraio
106,7
1,8
5,1
n. 63 - 15 marzo 2013
Marzo
106,9
1,6
4,9
n. 94 - 22 aprile 2013
Aprile
106,9
1,1
4,4
n. 119 - 23 maggio 2013
Maggio
106,9
1,2
4,3
n. 144 - 21 giugno 2013
Giugno
107,1
1,2
4,4
n. 179 - 1° agosto 2013
Luglio
107,2
1,2
4,2
n. 224 del 24 settembre 2013
Agosto
107,6
1,1
4,3
n. 224 del 24 settembre 2013
Settembre
107,2
0,8
3,9
n. 249 del 23 ottobre 2013
Ottobre
107,1
0,7
3,4
n. 270 del 18 novembre 2013
Novembre
106,8
0,6
3,0
n. 302 del 27 dicembre 2013
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