NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 2 31 gennaio 2015
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
INAIL; INCENTIVI ALLE IMPRESE 2014
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 2 31 gennaio 2015
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
Contributi salvaguardia e incremento occupazionale
6
La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
7
La comunicazione annuale Iva
10
Interessi di mora all’8,05%
13
Recenti modifiche in materia di interessi moratori
14
Inail; incentivi alle imprese 2014
17
Contributi alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese
23
Contributi per impianti a biomassa
24
Accordo per il credito 2013. Proroga
27
Contributi alle start up innovative
28
Flussi d’ingresso per lavoro non stagionale per il 2014
37
Contratto di solidarietà difensivo di tipo A e B
39
INAIL. Autoliquidazione 2014-15
42
44 SICUREZZA E AMBIENTE
MUD 2015
SOA: rinnovo per l’Elettrica Friulana
48
Prorogata l’anticipazione negli appalti di lavori
49
Le garanzie di esecuzione nei contratti pubblici
50
EDILIZIA
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EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
L’italian torpedo e le nuove regole UE
54
Tutela e valorizzazione del marchio in Cina
57
Legislazione alimentare
59
Autotrasporto. Contrasto al cabotaggio abusivo
61
Autotrasporto Germania. Salario minimo garantito
64
Veicoli e trasporti eccezionali. Divieti di circolazione
70
Scadenze aziendali febbraio 2015
71
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PRIMA
DOPO
Contributi salvaguardia e incremento occupazionale ELIMINATO L’OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA REGIONE I soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 2 della legge regionale 22/2010, non sono più tenuti a trasmettere entro il prossimo 1° marzo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La circolare n. 2 del 19 febbraio 2014 della Direzione Centrale Finanze della Regione FVG ha, infatti, eliminato tale obbligo dall’anno 2015. L’eliminazione riguarda il contributo riconosciuto alle imprese operanti nel territorio regionale per le seguenti finalità: - salvaguardia del livello occupazionale; - incremento dell’occupazione e stabilizzazione dei lavoratori; - sostegno alle imprese di panificazione. Tali contributi sono stati concessi, nel rispetto della regola del “de minimis”, secondo una graduato-
ria predisposta sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo. La norma istitutiva dell’agevolazione prevedeva l’obbligo, per i beneficiari, di inviare annualmente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 1° marzo con riferimento all’anno precedente, al fine di attestare il mantenimento dei requisiti previsti dalla norma. La condizione da rispettare è sostanzialmente rappresentata dal divieto di delocalizzare per cinque anni l’attività produttiva o commerciale. La circolare n. 2/2014 in un’ottica di semplificazione degli adempimenti formali, ha ritenuto di esonerare i beneficiari dall’obbligo di trasmissione dell’attestazione del vincolo di non delocalizzazione a decorrere dal 2015. Resta inteso che non è venuto meno il vincolo, vale a dire il divieto di delocalizzazione, ma esclusivamente l’invio della dichiarazione sostitutiva alla regione. Pertanto il prossimo 1° marzo 2015 i soggetti che hanno ricevuto il contributo in argomento, non saranno più tenuti alla trasmissione della dichiarazione, ma dovranno continuare a rispettare il divieto di delocalizzazione.
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(PZ)
La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni RIAPERTI I TERMINI PER OFFRIRE UNA NUOVA OPPORTUNITÀ DI RISPARMIO PER I CONTRIBUENTI PREMESSA L’art. 1 comma 626 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Finanziaria per il 2015), ha aperto le porte alla tredicesima possibilità di rivalutare il valore dei terreni e delle partecipazioni. Si tratta di un istituto contenuto nella legge 28/12/2001 n. 448 ma che nel tempo è stato appunto oggetto di numerose proroghe. In pratica è ancora possibile rivalutare il costo delle partecipazioni e dei terreni versando un’imposta sostitutiva che consente di ridurre la tassazione della plusvalenza al momento della cessione del bene. Il legislatore questa volta però non si è limitato a prorogare la rivalutazione ma anche previsto il raddoppio dell’imposta sostitutiva rendendo in questo modo meno conveniente l’operazione.
SOGGETTI BENEFICIARI L’agevolazione riguarda le persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni al di fuori del regime d’impresa, le società semplici e i soggetti assimilati, gli enti non commerciali con riferimento ai beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale e i soggetti non residenti per le plusvalenze imponibili in Italia. La norma fa riferimento, infatti, all’articolo 67, comma 1 lettere a) e b) del TUIR, che disciplina i redditi diversi conseguiti al di fuori dell’attività d’impresa.
AMBITO OGGETTIVO La disciplina è finalizzata alla rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni agli effetti dell’incremento del costo fiscalmente rilevante in ipotesi di cessione a titolo oneroso ai fini della determinazione della plusvalenza da cessione o lottizzazione. I terreni e le partecipazioni devono essere posseduti al 1° gennaio 2015 e devono riguardare:
- le lottizzazioni di terreni, l’esecuzione di opere tese a renderli edificabili e la successiva vendita anche parziale; - la cessione a titolo oneroso di terreni posseduti da meno di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione; - la cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; - le cessioni di partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, comprendendo pertanto le azioni, le quote e i diritti di opzione a prescindere dal fatto che siano sottoposte al regime del risparmio gestito, amministrato o della dichiarazione.
COME FUNZIONA LA RIVALUTAZIONE La rivalutazione consiste nell’aumentare il valore di acquisto dei beni la cui cessione origini una plusvalenza imponibile. Mediante la fissazione di un nuovo valore di acquisto, pari a quello individuato da apposita perizia di stima riferita alla data del 1° gennaio 2015, in caso di cessione, la plusvalenza da assoggettare a tassazione sarà nulla o d’importo corrispondentemente più basso. Al momento della cessione quindi in luogo del costo di acquisto, da assumere per la determinazione della plusvalenza, si prenderà il valore di perizia. Il valore di perizia rappresenta inoltre la base imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva il cui versamento determina il perfezionamento dell’operazione di rivalutazione. A seguito del versamento dell’imposta sostitutiva, il nuovo valore di perizia rappresenta la base al fine dell’applicazione delle imposte dirette, di registro, ipotecarie e catastali.
LA PERIZIA La perizia deve essere redatta da soggetti iscritti negli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti edili per i terreni e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti per le partecipazioni. Deve essere compilata entro il 30 giugno 2015 in conformità a quanto previsto dall’articolo 64 del
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codice di procedura civile e deve essere conservata dal contribuente. Il costo della perizia può essere portato in aumento del valore del terreno o della partecipazione, nella misura in cui sia stato effettivamente sostenuto. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della stessa e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, devono essere conservate dal contribuente ed esibite o trasmesse a richiesta dell’amministrazione finanziaria.
anche rateizzata, in tre rate annuali di uguale importo secondo le seguenti scadenze: - prima rata entro il 30 giugno 2015; - seconda rata entro il 30 giugno 2016; - terza rata entro il 30 giugno 2017. Il versamento dell’imposta sostitutiva in unica rata o la prima delle tre rateizzate, rappresenta la prima delle due condizioni indispensabile per perfezionare la rivalutazione. La seconda riguarda l’obbligo di redazione della perizia giurata.
L’IMPOSTA SOSTITUTIVA
Abbiamo già ricordato che si tratta dell’ennesima riapertura dei termini per questa rivalutazione, pertanto l’interesse potrebbe essere limitato a pochissimi casi. Le ragioni dello scarso interesse sono legate sostanzialmente a due motivi: il primo, chi aveva interessa alla rivalutazione probabilmente l’ha già effettuata in una delle precedenti edizioni; il secondo, negli ultimi anni abbiamo registrato un significativo deprezzamento di valore di questi beni e non viceversa. Ricordiamo che il valore dei beni, può essere rideterminato solo qualora gli stessi siano posseduti alla data del 1° gennaio 2015. Conseguentemente, l’adeguamento non può riguardare terreni o partecipazioni acquistati in data successiva né quelli ceduti antecedentemente. Segnaliamo che limitatamente ai terreni, l’Agenzia delle entrate (circolare n. 15/2002) ritiene che la perizia di stima deve essere asseverata prima di vendere il fondo; la Cassazione (Ordinanza 23660/2013) non è dello stesso parere ritenendo che possa essere anche successiva. Il valore rivalutato assume rilevanza anche ai fini dell’imposizione indiretta, vale a dire per l’imposta di registro, ipotecarie e catastali. E’, infatti, previsto che il valore rideterminato costituisce il valore normale minimo di riferimento anche per le suddette imposte.
Per il perfezionamento della rivalutazione è necessario effettuare il versamento di un’imposta sostitutiva calcolata sul valore di perizia entro il 30 giugno 2015. La base imponibile pertanto non è data dal teorico incremento di valore dei terreni o delle partecipazioni risultanti dalla perizia, ma dai valori in quest’ultima indicati. Come ricordato il legislatore ha modificato le aliquote prevedendo il loro raddoppio, pertanto le nuove percentuali da applicare sono rispettivamente: - 4% per le partecipazioni non qualificate; - 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24, indicando come anno di riferimento il 2015 e utilizzando il codice tributo 8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni. Il versamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata perfeziona la rivalutazione. L’omesso versamento delle rate successive autorizza l’amministrazione finanziaria a provvedere alla loro iscrizione a ruolo. Si ritiene che l’imposta sostitutiva possa essere compensata con il modello F24 utilizzando crediti di altre imposte disponibili.
LA NATURA DELLE PARTECIPAZIONI Si ricorda che sono considerate partecipazioni qualificate quelle relative ad una percentuale di possesso superiore al 20% per le società di capitali e al 25% per le società di persone. Si deve inoltre considerare, al fine della valutazione di convenienza alla rivalutazione, che per le persone fisiche la percentuale di plusvalenza imponibile da indicare nel reddito complessivo è pari al 49,72% mentre l’imposta gravante su quelle non qualificate è del 26%.
I TERMINI DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA Come già ricordato l’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 giugno 2015 e può essere
GLI EFFETTI
TERRENI E PARTECIPAZIONI GIÀ RIVALUTATE Può accadere che vi sia l’interesse a rivalutare terreni o partecipazioni già oggetto di precedenti rivalutazioni. In questi casi è possibile compensare l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rivalutazioni. Tale possibilità è stata introdotta dall’art. 7 comma 2 lettera ee) del D.L. 70/2011 e rappresenta una disposizione a regime. Qualora la seconda perizia giurata riporti un valore inferiore a quello della perizia precedente, è possibile compensare la sostitutiva dovuta con quanto versato nella precedente rideterminazione. L’eventuale eccedenza non è tuttavia recuperabile.
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Quest’ultima ipotesi può essere utilizzata qualora si voglia procedere alla cessione di un terreno ad un valore inferiore a quello relativo alla precedente rivalutazione. Il valore di perizia rappresenta il valore normale cui fare riferimento non solo ai fini delle imposte sui redditi ma anche ai fini delle imposte di registro ipotecarie e catastali. L’indicazione, infatti, di un valore inferiore a quello indicato
in perizia potrebbe esporre il contribuente a rettifiche da parte dell’Agenzia delle entrate. Le circolari n. 15 e 81 del 2002 hanno previsto che qualora l’atto di cessione riporti un valore inferiore a quello rivalutato, possono essere applicate le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze.
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(PZ)
La comunicazione annuale Iva ENTRO IL 2 MARZO 2015 L’ULTIMA TRASMISSIONE
PREMESSA Entro la fine del mese di febbraio i soggetti passivi Iva devono trasmettere all’amministrazione finanziaria la comunicazione annuale dati Iva relativa al 2014. Quest’anno il 28 febbraio cade di sabato e conseguentemente il termine viene differito al 2 marzo 2015. Il modello da utilizzare è lo stesso dello scorso anno, vale adire quello adottato con provvedimento Prot. 4877/2014 del 15 gennaio 2014 mentre le istruzioni sono state riscritte con il provvedimento del 15 gennaio 2015. I dati da inserire nella comunicazione rappresentano dati grezzi, non devono tenere conto di eventuali operazioni di rettifica o di conguaglio, il calcolo definitivo del pro-rata, la rettifica delle detrazioni, il riporto dell’anno precedente, le compensazioni nonché i rimborsi infrannuali richiesti. Questi dati saranno inseriti all’interno della dichiarazione annuale.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE La comunicazione con riferimento alle operazioni del 2014 deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 2 marzo 2015. Deve essere trasmessa direttamente dal contribuente tramite Entratel, qualora sussista l’obbligo di presentare il 770 in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20, e tramite Internet in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20. In alternativa è sempre possibile ricorrere ad intermediari abilitati.
ULTIMA PRESENTAZIONE La legge 190/2014 (legge di Stabilità per il 2015) al comma 641 dell’art. 1 ha previsto, attraverso la modifica degli articoli 3, 4 e 8 del DPR 322/1998, la soppressione della comunicazione annuale Iva
con effetto dalle operazioni 2015. Pertanto il prossimo anno non sarà più necessario provvedere alla trasmissione della comunicazione Iva. Con riferimento però alla dichiarazione annuale Iva è stato previsto l’obbligo di trasmissione in forma autonoma entro il mese di febbraio di ciascun anno. In questo modo per la dichiarazione annuale è stata eliminata la possibilità di trasmissione unificata e anticipata la presentazione al mese di febbraio.
SOGGETTI TENUTI A PRESENTARE LA COMUNICAZIONE Sono obbligati a trasmettere la comunicazione tutti i soggetti titolari di partita Iva tenuti a presentare la dichiarazione annuale. L’obbligo riguarda anche i contribuenti che non hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini del tributo o non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.
SOGGETTI ESONERATI Non sono tenuti a presentare la comunicazione: - i contribuenti che hanno registrato solo operazioni esenti, nonché quelli che si sono avvalsi della dispensa di cui all’art. 36-bis del DPR 633/72, anche nel caso in cui siano tenuti a presentare la dichiarazione annuale per via dell’obbligo di rettificare la detrazione ai sensi dell’art. 19-bis 2; - i produttori agricoli in regime di esonero; - gli esercenti attività di giochi e intrattenimento in regime speciale; - le imprese individuali che hanno affittato l’unica azienda; - i rappresentanti fiscali leggeri di soggetti non residenti; - soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità Europea, identificati ai sensi dell’articolo 74 quinquies del DPR 633/72, che prestano servizi in ambito comunitario tramite mezzi elettronici - le associazioni non lucrative che si avvalgono delle disposizioni contenute nella legge 398/91; - i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; - le persone fisiche con un volume d’affari annuo inferiore a € 25.000;
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- i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 commi 1 e 2 della legge 98/2011; - i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; - i soggetti che presentano la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma entro il 2 marzo 2015.
CASI PARTICOLARI I contribuenti con contabilità separate devono presentare un unico modello riepilogativo dei dati di tutte le attività esercitate. Qualora una delle attività sia esonerata dalla presentazione della dichiarazione annuale, i dati di quest’attività non andranno indicati nella comunicazione. Iva di gruppo, le società che aderiscono alla liquidazione dell’Iva di gruppo, devono presentare ciascuna una propria comunicazione. Per le operazioni straordinarie viene previsto che se l’operazione ha comportato l’estinzione del dante causa (incorporato, fuso, conferente ecc.) nonché il trasferimento del credito o del debito Iva, l’avente causa (incorporante, conferitario ecc.) deve presentare due comunicazioni Iva, una per se stesso e una per il soggetto estinto. Se invece l’operazione non ha comportato l’estinzione del dante causa, ciascun contribuente presenterà la propria comunicazione. Per i contribuenti con contabilità presso terzi, per rendere omogenei gli importi con quelli degli altri contribuenti, (si ricorda che questi soggetti liquidano l’Iva basandosi sull’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente) devono scalare la liquidazione di gennaio, perché quantificata sui dati di dicembre e sommare i valori di dicembre ancorché liquidati a gennaio dell’anno successivo.
IL MODELLO Come ricordato il modello è quello adottato con prot. 4877/2014 ed è uguale a quello dello scorso anno. Il modello si compone di tre sezioni. Nella prima vanno indicati i dati generali, vale a dire l’anno d’imposta, la partita Iva del contribuente, il codice attività e il codice carica da individuare in base ad apposita tabella allegata alle istruzioni. Sono poi riportate tre caselle da barrare rispettivamente se: - è stata tenuta la contabilità separata ai sensi dell’art. 36; - ci si avvale della liquidazione dell’Iva di gruppo; - si sono verificati eventi eccezionali. La prima sezione si conclude con l’indicazione del
dichiarante qualora il soggetto che firma la comunicazione sia un soggetto diverso dal contribuente. Nella seconda sezione devono essere riportati i dati relativi alle operazioni attive e passive. In particolare al rigo CD1, campo 1, si deve indicare l’ammontare complessivo, al netto dell’Iva, delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in ambito nazionale, comunitario ed extracomunitario. Vanno indicate anche le operazioni a esigibilità differita. Devono essere comprese anche le operazioni non soggette per mancanza del requisito della territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura. Nel capo 2 vanno indicate le operazioni non imponibili già indicate nel campo 1, vanno escluse le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intracomunitari. Nel capo 2 devono essere indicate anche le cessioni effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato dichiarazione d’intento e la parte non imponibile dei corrispettivi rientranti nel regime dei beni usati. Nel campo 3 vanno indicate le operazioni esenti, già comprese nel capo 1, di cui all’art. 10 del DPR 633/72. Nel campo 4 vanno indicate le cessioni di beni a soggetti comunitari. Si ricorda che non devono essere indicati i dati relativi alle prestazioni di servizi, queste ultime, infatti, vanno indicate solo nel capo 1. Non devono inoltre essere indicati gli acquisti intracomunitari annotati nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. Nel campo 5 devono essere indicate le cessioni di beni strumentali già segnalate nei campi precedenti. Nel rigo CD2 deve essere annotato l’ammontare degli acquisti, al netto dell’Iva, effettuati in ambito nazionale, comunitario ed extracomunitario. Nel campo 2 devono essere indicati gli acquisti, già indicati nel campo 1 non imponibili, come ad esempio quelli effettuati attraverso l’utilizzo del plafond o quelli oggettivamente non imponibili. Analogamente a quanto visto per le operazioni attive, non devono essere indicati gli acquisti intracomunitari di beni e servizi. Nel campo 3 si deve indicare l’ammontare delle operazioni esenti, anche in questo caso non devono essere riportati gli acquisti intracomunitari esenti. Nel campo 4 si deve riportare l’ammontare degli acquisti intracomunitari dei soli beni, già compreso nel campo 1. In questo campo devono essere indicate anche le triangolazioni comunitarie con intervento dell’operatore nazionale in qualità di cessionario cedente. Il campo 5 è destinato ad accogliere gli acquisti
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di beni strumentali già compresi nei campi precedenti. Devono essere indicati i beni ammortizzabili materiali e immateriali, compresi quelli di costo inferiore a € 516,46, il prezzo di riscatto dei beni in leasing e i beni non ammortizzabili come i terreni. Nel rigo CD3 s’indicherà l’imponibile e l’imposta relativi all’importazione di oro industriale, argento puro, rottami e altri materiali di recupero per i quali l’imposta viene assolta con il “reverse charge”. Nella terza sezione sono riportati i dati relativi alla liquidazione dell’imposta, in particolare viene richiesto l’ammontare dell’imposta a debito e di quella e credito e il relativo saldo. Gli importi devono essere indicati al netto delle variazioni eseguite ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72. Nel caso di acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, il documento contabile è integrato con l’imposta e registrato sia nel registro delle fatture di acquisto sia in quello delle vendite. La registrazione nel registro Iva vendite non concorre ovviamente a formare volume d’affari e non deve essere indicata nel rigo CD1, mentre l’imposta a debito e a credito andrà riportata rispettivamente nei righi CD4 e CD5. Il modello si chiude con lo spazio riservato alla firma della comunicazione e all’impegno alla trasmissione telematica.
IL REGIME SANZIONATORIO
dichiarazione, l’omissione o l’invio con dati incompleti o inesatti, comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 471/1997, da 258 a 2.065 euro. Le istruzioni precisano che non sono applicabili le disposizioni contenute nell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento operoso.
DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA ANCHE CON SALDO A DEBITO Abbiamo già ricordato che la comunicazione non deve essere presentata nell’ipotesi in cui si provveda alla trasmissione della dichiarazione annuale nel mese di febbraio. Questa scelta può essere necessaria per le compensazioni d’importo superiore a 5.000 euro. Rammentiamo che la circolare n. 1/2011 dell’Agenzia delle entrate, ha esteso la possibilità di presentare la dichiarazione Iva in maniera autonoma, e non quindi all’interno del modello Unico, anche ai contribuenti che presentano un saldo a debito. Anche per questi soggetti, la presentazione della dichiarazione annuale nel mese di febbraio, li esonera dalla presentazione della Comunicazione annuale Iva. L’anticipo della presentazione della dichiarazione però, non consente il differimento del versamento dell’imposta a giugno, ma lo stesso deve essere effettuato entro il 16 marzo, ferma restando la possibilità di rateizzazione.
Trattandosi di una comunicazione e non di una
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(PZ)
Interessi di mora all’8,05% SUI RITARDATI PAGAMENTI INTERESSI IN CALO
Con comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2015, è stato individuato il tasso d’interesse di mora applicabile per il primo semestre 2015 fissandolo all’8,05%. Con il recepimento della Direttiva 2011/7/UE, il decreto legislativo n. 231/2002, che regola la decorrenza degli interessi di mora nelle transazioni commerciali intervenute tra imprenditori, è stato modificato. La regola generale prevede, dal 1° gennaio 2013, che i pagamenti delle fatture debbano essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, elevato a 60 giorni quando il debitore è una pubblica amministrazione. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto. Il saggio d’interesse da applicare ai ritardati pagamenti, è parametrato sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea, al quale vanno aggiunti 8 punti. La norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione, entro i primi giorni di ciascun semestre affinché sia applicato nello stesso periodo. E’ stato così fissato allo 0,05% il saggio d’interesse per il semestre in corso, al quale devono essere aggiunti 8 punti arrivando così alla misura dell’8,05%.
I prodotti agricoli sono regolamentati da una disciplina speciale la quale prevede un termine di pagamento di 30 giorni per i prodotti deperibili e di 60 giorni negli altri casi. Dal punto di vista contabile opera una deroga al principio di competenza, gli interessi di mora, infatti, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. Relativamente ai semestri trascorsi e da quando è entrato in vigore il decreto 231/2002, l’andamento dei tassi per i prodotti non alimentari è stato il seguente: - 10,35 secondo semestre 2002; - 9,85 primo semestre 2003; - 9,10 secondo semestre 2003; - 9,02 primo semestre 2004; - 9,01 secondo semestre 2004; - 9,09 primo semestre 2005; - 9,05 secondo semestre 2005; - 9,25 primo semestre 2006; - 9,83 secondo semestre 2006; - 10,58 primo semestre 2007; - 11,07 secondo semestre 2007; - 11,20 primo semestre 2008; - 11,10 secondo semestre 2008; - 9,50 primo semestre 2009; - 8,00 secondo semestre 2009; - 8,00 primo semestre 2010; - 8,00 secondo semestre 2010; - 8,00 primo semestre 2011; - 8,25 secondo semestre 2011; - 8,00 primo semestre 2012; - 8,00 secondo semestre 2012; - 8,75 primo semestre 2013; - 8,50 secondo semestre 2013; - 8,25 primo semestre 2014; - 8,15 secondo semestre 2014; - 8,05 primo semestre 2015. (PZ)
PAG. 13 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 2 - 31 gennaio 2015
Recenti modifiche in materia di interessi moratori LE NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA DI INTERESSI DOVUTI IN CASO DI RITARDO NEI PAGAMENTI a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero In questo articolo verranno illustrate le recenti modifiche legislative che hanno interessato la materia degli interessi dovuti in caso di ritardo nei pagamenti. Ci si riferisce alle modifiche introdotte dalla Legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - Legge europea 2013-bis (di seguito denominata “Legge europea 2013-bis”), ed al Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, come modificato dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 (legge di conversione). Più nello specifico, l’articolo 24 della Legge europea 2013-bis, entrata in vigore il 25 novembre 2014, ha apportato alcune modifiche e fornito chiarimenti con riguardo al D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 recante Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (di seguito denominato “decreto 231”). Le modifiche riguardano: - i termini di pagamento - le transazioni con pubbliche amministrazioni - la validità delle prassi praticate nel commercio I chiarimenti si concretano nell’interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1 lettera a) del decreto 231. Il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, invece, modifica l’articolo 1284 del codice civile sul tasso degli interessi applicabili dopo la scadenza del termine di pagamento.
LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE EUROPEA 2013-BIS. I TERMINI DI PAGAMENTO L’articolo 24 della Legge Europea 2013-bis modifica innanzitutto il comma 2 dell’attuale articolo 4 del decreto 231, stabilendo che, salve le disposizioni previste ai successivi commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non potrà superare i termini indicati alle lettere a), b), c), d). Quanto sopra esposto significa che, fatta eccezione per i casi nei quali è permesso alle parti di concordare un termine di pagamento in misura superiore a quanto previsto nel comma 2 (commi 3 e 4), oppure tale termine di pagamento più elevato è espressamente stabilito dal decreto 231 (comma 5), il periodo di cui dispone il debitore per corrispondere il pagamento non potrà essere superiore ai consueti termini stabiliti dal decreto 231, e cioè: - trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento dal contenuto equivalente; - trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione di servizi quando risulti incerta la data di ricevimento della richiesta di pagamento di cui al primo punto; - trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione di servizi, quando il debitore riceve la richiesta di pagamento di cui al primo punto prima di aver ricevuto le merci o la prestazione di servizi; - trenta giorni dalla data di accettazione o della verifica, ove previste dalla legge o dal contratto, riguardanti l’accertamento della conformità delle merci o dei servizi a quanto previsto dalle parti nel contratto tra esse intercorso, nel caso in cui il debitore riceva la richiesta di cui al primo punto in un tempo non successivo alla suddetta data di accettazione o verifica. La modifica ha dunque lo scopo di rafforzare il carattere imperativo dei termini di pagamento fissati dalla legge, a maggior protezione dei creditori.
LE TRANSAZIONI COMMERCIALI CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI La Legge europea 2013-bis modifica, in secondo luogo, la disciplina delle transazioni commerciali
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in cui sia debitore una pubblica amministrazione (comma 4), introducendo limiti più stringenti alla derogabilità dei termini di pagamento. In particolare, fino ad oggi le parti potevano concordemente derogare ai termini indicati nel comma 2 dell’articolo 4 quando la loro pattuizione era giustificata dalla natura o dall’oggetto del contratto oppure dalle circostanze esistenti al momento della conclusione dello stesso. La nuova previsione restringe i casi nei quali la concorde volontà delle parti può intervenire: la pattuizione relativa ad un termine di pagamento superiore ai consueti previsti al comma 2 deve essere oggettivamente giustificata dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Restano invece invariati sia l’obbligo delle parti che vogliano derogare ai termini di cui al comma 2 di pattuirlo espressamente per iscritto, sia il divieto di incrementare i termini oltre i sessanta giorni. Per completezza, si segnala che la Legge europea 2013-bis modifica anche la rubrica dell’articolo 4 che oggi recita “Termini di pagamento”, in coerenza con il già ricordato obiettivo di accrescere la protezione dei creditori.
- all’importo forfetario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero. Il nuovo articolo descrive poi due casi di prassi che si presumono gravemente inique. - La prima è l’esclusione dell’applicazione degli interessi di mora, che priverebbe di qualsiasi protezione il creditore in caso di ritardo nel pagamento. A tal proposito, non è ammesso provare che la clausola non sia iniqua. - La seconda presunzione di grave iniquità riguarda la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all’articolo 6 del decreto 231, che riconosce al creditore il quale, ai fini del recupero delle somme spettanti e non corrisposte, abbia dovuto sostenerne le spese, il diritto al rimborso di queste ultime da parte del debitore. Dunque, qualora le parti nel contratto escludano tale risarcimento, tale clausola si presume gravemente iniqua. Elaborata sulla falsariga della norma concernente la nullità delle clausole aventi ad oggetto le prassi praticate nelle transazioni commerciali, la disposizione in merito alle prassi inique rafforza pertanto la tutela del creditore.
LA VALIDITÀ DELLE PRASSI PRATICATE NEL COMMERCIO
L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA FORNITA DALLA LEGGE EUROPEA 2013 - BIS
Accanto alla disposizione riguardante la nullità delle clausole relative ai termini di pagamento, al saggio di interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero previste dalle parti (articolo 7), la Legge europea 2013-bis introduce una norma nuova, l’art. 7-bis, riguardante le prassi praticate nel commercio in riferimento ai termini di pagamento, al saggio degli interessi moratori e al risarcimento per i costi di recupero. Tali prassi, ai sensi del disposto della norma di nuova introduzione, non devono essere gravemente inique per il creditore. Ove lo siano, quest’ultimo ha diritto al risarcimento del danno. Ai fini dell’accertamento della grave iniquità delle prassi sopra elencate, il giudice ricorre ai criteri già normati dall’articolo 7, comma 2, in tema di nullità delle clausole contrattuali. Ai sensi di tale ultima disposizione, il giudice dovrà tener conto di tutte le circostanze del caso, come: - il grave scostamento dalla prassi commerciale che determini una violazione dei principi di buona fede e correttezza - la natura della merce o del servizio oggetto del contratto - l’esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ove le parti vi abbiano derogato - ai termini di pagamento
Attraverso la Legge europea 2013-bis, il Legislatore fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto 231. Tale tipologia di interpretazione, di cui talvolta il nostro Legislatore si avvale, è contenuta in una norma pienamente vincolante, al pari delle altre, che si configura come chiarificatrice del significato delle norme. In questo caso, viene specificato che l’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto 231, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti di cui all’articolo 3, comma 3, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, c.d. Codice dei contratti pubblici). In particolare, i contratti cui la norma interpretativa si riferisce sono: i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori. Il comma 2 dell’articolo 24 della Legge europea 2013-bis stabilisce, inoltre, che le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi contenute nel Codice dei contratti pubblici,
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nel suo regolamento di attuazione nonché in leggi speciali, se difformi da termini e tassi previsti dal decreto 231 (in particolare dai commi 2 e 5 dell’articolo 4), si applicano ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (definizione dell’ambito di applicazione ai sensi del decreto 231) solo se più favorevoli per i creditori.
giorno a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione. Pertanto, per effetto di tale modifica, la regola del tasso moratorio prevista dal decreto 231 viene estesa a qualsiasi debito, anche se non derivante da transazione commerciale. Ciò rappresenta un ulteriore tentativo di repressione, a largo raggio, dei ritardi di pagamento.
LA MODIFICA ALL’ARTICOLO 1284 DEL CODICE CIVILE
CONCLUSIONI
Il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, come modificato dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 (legge di conversione), al suo articolo 17, modifica l’articolo 1284 del codice civile che disciplina la determinazione del tasso di interesse dovuto dal debitore. Ai sensi della nuova disciplina, qualora le parti non abbiano determinato la misura degli interessi legali, nell’eventualità in cui abbia inizio un procedimento giudiziale, questi saranno calcolati nella misura prevista dal decreto 231 con decorrenza dal momento in cui si propone la domanda giudiziale ovvero – se è iniziato un arbitrato - dall’atto introduttivo della procedura arbitrale. Occorre però precisare che questa nuova disposizione non è applicabile ai giudizi già in corso e si applica, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, come modificato dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 (Legge di conversione), ai procedimenti che verranno azionati a partire dall’11 dicembre 2014, cioè dal trentesimo
La lotta contro i ritardi nei pagamenti prosegue, sia a livello comunitario sia nel nostro ordinamento, sebbene i risultati non paiano finora soddisfacenti. Nonostante il recepimento della normativa europea a livello nazionale, i casi di ritardi nei pagamenti di transazioni commerciali sono all’ordine del giorno e, senza dubbio, la congiuntura economica attuale gioca un ruolo determinante nel fenomeno. A ciò si aggiunge – aspetto che aggrava il quadro – un sistema di giustizia lento e poco efficiente, che non agevola il recupero dei crediti. Nel novembre 2014 il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge 10 novembre 2014, n. 162 di cui si è sopra accennato, che vorrebbe segnare un punto di svolta; il tempo lo potrà certificare: ciò che merita essere annotato è la presenza di una disposizione che estende l’applicazione dell’interesse di mora previsto dal decreto 231 a qualsiasi debito.
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Stefano A. Cerrato Elisabetta Mura
Inail; incentivi alle imprese 2014 EMANATO IL BANDO ISI 2014 PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PREMESSA In attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza) l’Inail ha licenziato l’avviso pubblico 2014 riguardante incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, pubblicato per estratto sulla G.U. n. 294 del 20 dicembre 2014, denominato bando ISI Inail 2014 (di seguito bando). Il bando ricalca nella sostanza e nelle procedure il precedente bando del 2014, ma con uno stanziamento inferiore; le risorse complessivamente stanziate ammontano, infatti, a 267.427.404 (nel bando 2013 furono di 307.359.613 euro), ripartiti su singoli bandi base regionale, di cui 4.761.716 euro sono destinati al Friuli-Venezia Giulia (nel bando 2013 furono 5.114.158 euro). Per il resto non sono state apportate variazioni sostanziali, né sotto il profilo contributivo, né sotto quello procedurale. E’ stata mantenuta al 65% l’entità dell’incentivo sui costi ammessi e a 130.000 euro il limite massimo di contributo per ciascuna impresa. Sono state, però, ridotte a due le tipologie di progetti ammissibili per l’eliminazione dei progetti rivolti alla sostituzione o adeguamento di attrezzature di servizio di tipo individuale; le tipologie ammissibili sono ora le seguenti: 1) progetti d’investimento; 2) progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Si anticipa anche che la procedura informatica preliminare per accedere al bando decorre dal 3 marzo e resta aperta fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015 e di seguito si traccia una sintesi del bando.
alla CCIAA. Ogni impresa può presentare una sola domanda per una sola unità produttiva su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola tipologia fra quelle ammesse (v. infra). Sono escluse le imprese che già abbiano beneficiato degli incentivi dei bandi 2010, 2011, 2012 e 2013 nonché quelle che abbiano beneficiato dei contributi del bando FIPIT 2014 (contributi per piccole e micro imprese operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica mirati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
FORMA E MISURA DELL’INCENTIVO. I CASI DI VENDITA O PERMUTA DELLE MACCHINE E ATTREZZATURE SOSTITUITE L’incentivo è concesso secondo il regime “de minimis” e, come anticipato, consiste da un contributo in conto capitale nella misura del 65% dei costi dell’iniziativa al netto dell’IVA. Il contributo massimo è pari a 130.000 euro, quello minimo a 5.000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa. Per i progetti che comportano contributi pari o superiori a 30.000 Euro è possibile richiedere un’anticipazione del 50% del finanziamento, previa presentazione di garanzia fideiussoria. La garanzia ha durata di 12 mesi e sarà d’importo pari all’ammontare dell’anticipazione maggiorato del 10%. Nel caso di vendita o permuta di macchine o attrezzature sostituite nell’ambito del progetto, il 65% del contributo verrà decurtato della somma pari alla differenza fra l’importo realizzato con la vendita o con la permuta e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo). Qualora l’importo ricavato dalla vendita o dalla permuta sia inferiore o pari alla quota del progetto a carico dell’impresa (35%) non verrà effettuata alcuna decurtazione.
IMPRESE BENEFICIARIE
INIZIATIVE AMMISSIBILI
Destinatarie sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte
Come anticipato, sono state ridotte da tre a due le tipologie di progetti d’intervento. Negli allegati 1 e
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2, costituenti parti integranti del bando e strutturati in quadri sinottici, come nei precedenti bandi, sono indicati per ciascuna delle due tipologie di progetto le caratteristiche, i documenti da presentare in fase di domanda e, successivamente, di rendicontazione, l’elencazione delle spese riconosciute e la loro entità massima nonché i parametri di valutazione e i relativi punteggi ai fini della verifica del raggiungimento del punteggio-soglia complessivo, pari a 120 punti come nel bando 2013. I parametri di valutazione tengono conto della natura, dimensioni e settore dell’impresa richiedente nonché delle caratteristiche del progetto d’investimento ovvero del progetto per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Rispetto al bando 2013 i progetti d’investimento e i parametri con relativi punteggi sono stati ricalibrati. A questi allegati tecnici si rinvia con la raccomandazione di una attenta lettura in funzione della fattispecie di progetto d’interesse per l’impresa. Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e una sola delle due tipologie indicate. Ciò premesso, le tipologie di progetto sono ora così articolate: 1. progetti di investimento (allegato 1): a) ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro; b) acquisto di macchine; c) acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinanti; d) installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici, antincendio, di aspirazione e ventilazione; 2. progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (allegato 2): - adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL); - adozione di un modello organizzativo gestionale ex art. 30 del d.legs. 81/2008, asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile; - adozione di un modello organizzativo e gestionale ex art. 30 del d.legs. 81/2008 anche secondo le procedure semplificate ex d.m. 13 febbraio 2014; - adozione di un sistema certificato SA 8000; - modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente. Per quanto riguarda la tipologia 1. (progetti di investimento), il progetto può prevedere anche più delle soluzioni tecniche, purché funzionali a un’unica delle tipologia d’intervento di cui alla tabella 2, sezione 3 del medesimo allegato 1, ove
sono indicate le finalità di eliminazioni e riduzioni di rischio. In ogni caso, la causa di infortunio o il fattore di rischio, per il quale il progetto viene presentato, deve essere riscontrato, a pena d’esclusione, nel documento di valutazione dei rischi (DVR); nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate, la causa di infortunio/ fattore di rischio relativi alla “Tipologia di intervento” devono essere riscontrabili da una relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa nella quale siano descritti: il ciclo produttivo, gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari (layout) e i rischi aziendali. Per i progetti di tipologia 2. (adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo a un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o in più regioni. In tal caso la domanda di contributo potrà essere presentata o in una delle sedi Inail nel cui territorio operi almeno una parte dei lavoratori coinvolti nell’intervento ovvero ove è situata la sede legale dell’impresa.
SPESE AMMISSIBILI Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto nonché le eventuali spese accessorie e strumentali, funzionali alla realizzazione del medesimo e indispensabili alla sua completezza. Le spese, documentate, devono essere direttamente sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori e/o il titolare beneficiano dell’iniziativa. Sono ammesse anche le eventuali spese tecniche, entro i limiti fissati nei citati allegati 1. e 2. del bando. Le spese devono essere riferite a progetti non realizzati o in corso di realizzazione alla data del 7 maggio 2015. Non sono invece ammesse a contributo le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di: - dispositivi di protezione individuale nonché ogni altro relativo complemento o accessorio; - veicoli per il trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni e simili; - impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro o, comunque, qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell’ambiente; - hardware, software e sistemi di protezione informatica, fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo ed essenziale funzionamento di sistemi utilizzati per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza; - mobili e arredi. Sono parimenti escluse le spese per:
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- il trasporto del bene acquistato; - la sostituzione di macchine di cui l’impresa richiedente il contributo non ha la piena proprietà; - l’ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con ampliamento della cubatura preesistente; - la consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo; - gli adempimenti inerenti la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del d.legs 81/2008; - interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda; - manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera; - adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti di tipologia 2. (progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) relativi ad imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci; - compensi ai componenti degli organismi di vigilanza nominati ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche); - acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing); - acquisto di beni usati; - mero smaltimento dell’amianto (lo smaltimento è ammesso solo nel caso in cui l’intervento rientri in un progetto complessivo volto al miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori dell’azienda nel quale è compresa la rimozione dell’amianto); - acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività dell’impresa; - costi del personale interno: personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci.
DOMANDA E PROCEDURE Come per il bando 2013 sul sito dell’Inail (www. inail.it) è a disposizione delle imprese, previa registrazione (possesso di un codice ditta registrato negli archivi Inail), la procedura informatica preliminare, la quale consentirà, dapprima, l’inserimento dei parametri del progetto che s’intende presentare e, successivamente, sulla base del punteggio di valutazione ottenuto dal sistema informatico, di verificare la possibilità di presentazione della domanda di contributo nelle date che saran-
no indicate dall’Inail nei singoli avvisi regionali a partire dal 3 giugno 2015. La domanda può essere presentata alla sede Inail competente per territorio o con riguardo alla sede legale dell’impresa o con riguardo all’unità locale dell’impresa ove opera almeno una parte dei lavoratori coinvolti nell’iniziativa. Per la presentazione della domanda è necessario, inoltre, seguire la seguente calendarizzazione: 1) Compilazione e salvataggio on line della domanda: 3 marzo 2015 fino al 7 maggio 2015, ore 18.00. Dal 3 marzo al 7 maggio 2015 sul sito www. inail.it - sezione “Servizi online”, le imprese registrate avranno a disposizione la procedura informatica che consentirà l’inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell’impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari, come si è detto, a 120 punti (punteggio soglia). E’ possibile, pertanto, effettuare modifiche della domanda precedentemente salvata e procedere a nuovo salvataggio fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015. Dopo questo termine le domande salvate non saranno più modificabili 2) Download del codice identificativo: 12 maggio 2015 Dal 12 maggio 2015 le imprese, la cui domanda salvata in precedenza abbia raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista (120 punti), potranno accedere all’interno della procedura informatica per il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca. Con la stessa procedura mediante un’apposita funzionalità verrà rilasciato un documento contenente tale codice che dovrà essere conservato dall’impresa e utilizzato nel giorno dedicato all’inoltro telematico. 3) Pubblicazione della data di invio della domanda on line: dal 3 giugno 2015 Le domande inserite, alle quali è stato attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate on line; la data e l’ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l’inoltro on line delle domande saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire dal 3 giugno 2015, eventualmente con cadenze differenziate per ambiti territoriali. Le regole tecniche per l’inoltro delle domande
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on line saranno pubblicate sul sito www.inail. it almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello informatico. SEDE INAIL
Le sedi Inail competenti a ricevere la domanda per il territorio del Friuli-Venezia Giulia sono le seguenti:
INDIRIZZO
PEC
Trieste
Via del Teatro Romano, 18/20
trieste@postacert.inail.it
Udine
Piazza Duomo, 7
udine@postacert.inail.it
Pordenone
Via della Vecchia Ceramica, 3
pordenone@postacert.inail.it
FORMAZIONE DELL’ELENCO CRONOLOGICO E SUCCESSIVE PROCEDURE Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell’orario registrato dai sistemi informatici dell’Inail. Al termine di ogni singola registrazione l’impresa troverà visualizzato un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell’invio. Gli elenchi in ordine cronologico di arrivo di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul sito dell’Inail entro 7 giorni dalla chiusura dell’ultima sessione di invio on line, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissione al contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva. Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione degli esiti. Nel caso di ex aequo delle domande collocate nell’ultima posizione dell’elenco cronologico utile per l’ammissibilità al contributo l’ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri da applicarsi nella sequenza sottoindicata: - contributo richiesto minore; - importo del progetto maggiore; - data iscrizione alla CCIAA meno recente; - possesso del rating di legalità di cui al d.m. 20 febbraio 2014 per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro. Beneficeranno del contributo le imprese che rientreranno nei limiti delle risorse disponibili. Dal giorno successivo alla formazione dell’elenco, le imprese collocate in posizione utile avranno a disposizione 30 giorni per trasmettere alla sede Inail competente per territorio la copia della domanda telematica generata dal sistema informatico, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa e tutta la documentazione richiesta dal bando, utilizzando in via esclusiva la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale ove richiesta. Scaduto invano tale termine la domanda è considerata decaduta. In caso di ammissione all’incentivo, l’impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo dell’istruttoria, salvo proroga per un periodo massimo di 6 mesi a fronte di richiesta motivata. L’istruttoria della domanda (c.d. verifica tecnica amministrativa) tiene conto del superamento della soglia iniziale (120 punti), dell’ordine del ricevimento della domanda on line e dell’effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati. Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda e della documentazione, salvo sospensione del termine per integrazione o chiarimenti della documentazione di spesa, la sede dell’Inail competente per territorio dà comunicazione dell’esito dell’istruttoria e della concessione o meno dell’incentivo. Nel caso di accoglimento della domanda l’intervento deve essere realizzato e rendicontato entro 12 mesi (365 giorni) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo dell’istruttoria, salvo proroga di cui si è già detto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, salvo sospensione del termine per integrazione o chiarimenti della documentazione di spesa, in caso di esito positivo della verifica della rendicontazione, ha luogo l’erogazione del contributo. Infine, si rammenta che tutte le comunicazioni fra l’Inail e l’impresa devono avvenire mediante PEC e si riepilogano per comodità di consultazione le principali scadenze relative alla presentazione delle domande.
3 marzo 2015
Apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande
7 maggio 2015
Chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande
dal 12 maggio 2015
Download del codice identificativo per l’inoltro telematico
dal 3 giugno 2015
Comunicazione dell’Inail relativa alle date dell’inoltro telematico
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Il bando, tutta la documentazione connessa e la modulistica sono riportati sul più volte citato sito dell’Inail. Copia del tutto, comunque, può essere richiesta, unitamente a ogni altra informazione all’ufficio economico dell’Associazione e all’ufficio ambiente e sicurezza. A breve, inoltre, sarà orga-
nizzato nella sede della stessa un incontro informativo con la collaborazione dell’Inail, diretto a illustrare l’intera materia. Anche dell’incontro sarà data alle imprese tempestiva informazione.
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(AdT)
Contributi alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese PUNTO DELLA SITUAZIONE
Si fa seguito alle numerose precedenti comunicazioni sulla concessione di buoni (voucher), fino a un massimo di 10.000 euro a sostegno della digitalizzazione delle piccole e medie imprese, per fare il punto sull’emanazione delle disposizioni applicative della legge 21 febbraio 2014, n. 9, art. 6 che la prevede (v., da ultimo, circolare n. 306/ AdT del 2 dicembre 2014). E’ noto che è già stato pubblicato sulla G.U. n. 269 del 19 novembre 2014 il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze 23 settembre 2014, che stabilisce lo schema standard di bando e le modalità di concessione dei contributi previsti. Altrettanto noto è che detto decreto rinvia a un decreto dirigenziale la definizione dei moduli da utilizzare per presentare la domanda di contributo nonché dei termini di apertura dello sportello telematico, oltre che l’indicazione del riparto su base regionale delle risorse finanziarie disponibili. In proposito, si conferma quanto già segnalato e che, cioè, il decreto dirigenziale sarà adottato immediatamente dopo la pubblicazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al quale è demandata la determinazione dell’ammontare dell’intervento nella misura massima di 100 milioni di euro. Questo provvedimento, al momento in cui si scrive, non è stato ancora licenziato. Si fa riserva di ritornare sull’argomento non appena saranno intervenute novità. (AdT)
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Contributi per impianti a biomassa OPERANTI I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA In attuazione degli art. 41 ter, commi 10 e 14 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, recante norme in materia di risorse forestali, con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2014, n. 0242/ Pres, pubblicato sul B.U.R. n. 53 del 31 dicembre 2014, è stato adottato il regolamento contenente le modalità e i criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa. Il regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2015, data successiva a quella della pubblicazione e le domande di contributo possono essere presentate da detta data al 28 febbraio di ogni anno.
APPARATO DEFINITORIO Anche in considerazione dei rimandi alla l.r. 9/2007 è opportuno riprendere l’apparto definitorio del regolamento, prima di procedere all’illustrazione del medesimo. a) impresa di utilizzazione boschiva: impresa iscritta nell’elenco di cui all’art. 25 della l.r. 9/2007; b) impresa di prima trasformazione del legno: impresa che trasforma il legname tondo in prodotti segati con possibili successive lavorazioni, ai sensi dell’articolo 41 ter, co. 11 della l.r. 9/2007; c) biomassa forestale: frazione biodegradabile dei prodotti e residui di origine biologica provenienti dalla silvicoltura, dalle imprese di prima trasformazione del legno e dall’arboricoltura da legno, quali cippato o pellet; d) caldaia: impianto termoidraulico atto alla produzione di calore mediante processo di combustione; e) telecontrollo: sistema hardware e software utilizzato per la visione e la raccolta di dati anche mediante dispositivi territorialmente
distanti dall’impianto, dotato di sistema di allarme in caso di emergenza; f) efficienza termica: rapporto tra l’energia termica prodotta e l’energia primaria immessa in un impianto, nell’unità di tempo; g) cippato: prodotto derivante dalla prima fase della triturazione del legno, che comprende anche quello contenente cortecce, foglie, piccoli rami e aghi; h) dichiarazione di conformità dell’impianto: documento asseverato da un tecnico abilitato, che attesta la realizzazione dell’intervento secondo il rispetto della normativa vigente e contiene i dati della ditta realizzatrice, dell’edificio nel quale si trova l’impianto con la relativa destinazione d’uso e i dati del proprietario; la dichiarazione specifica uno o più schemi dell’impianto, le norme di riferimento, le tipologie di materiali e componenti adottati, le scelte tecniche effettuate nel rispetto del progetto, i controlli effettuati prima della messa in funzione, l’idoneità dell’impianto per l’ambiente nel quale viene installato.
SOGGETTI BENEFICIARI I soggetti beneficiari del contributo sono i seguenti: a) imprese di utilizzazione boschiva; b) imprese di prima trasformazione del legno; c) aziende agricole; d) consorzi forestali; e) proprietari forestali.
INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili a contributo: a) gli interventi di acquisto e messa in opera di nuove caldaie a biomassa forestale, finalizzate alla sola produzione termica da combustione, destinate a servire utenze pubbliche e private, compresa l’installazione dell’eventuale relativo sistema di telecontrollo; b) l’installazione di container di contenimento dell’impianto forniti unitamente all’impianto stesso, esclusa l’edificazione di strutture in legno o latero cemento, al fine di contenere l’impianto o come deposito della biomassa. Per essere ammessi al beneficio detti devono disporre di:
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- una potenza termica non inferiore a 30 chilowatt e non superiore a 100 kilowatt; - un’efficienza energetica termica non inferiore al 90%. Quanto alle spese sono ammissibili quelle relative agli interventi di cui sopra, comprese le spese di progettazione, di direzione lavori e le spese sostenute per il rilascio della dichiarazione di conformità. Per l’ammissibilità delle spese i soggetti richiedenti il beneficio sono tenuti a presentare all’atto della domanda il preventivo dell’intervento, la cui congruità è asseverata da un tecnico abilitato. L’IVA definitivamente sostenuta dal beneficiario è considerata ammissibile solo se non è recuperabile.
FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO. CUMULABILITÀ Il contributo viene concesso secondo il regime “de minimis” in misura pari a: a) 80% della spesa ammissibile per i soggetti pubblici; b) 40% della spesa ammissibile per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a). Sono esclusi gli interventi con spesa ammissibile di importo complessivo inferiore a 15.000 euro. Gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale del “de minimis” Gli aiuti “de minimis” sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili fino alle intensità di contributi massimi consentiti dalla normativa comunitaria.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda va presentata dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno (nulla si dice in caso di anno bisestile, n.d.a.), redatta secondo il modello di cui all’allegato A, all’Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio (di seguito denominato IAF), secondo una delle seguenti modalità: a) consegna presso l’ufficio protocollo dello IAF; ai fini del rispetto del termine, la data di presentazione della domanda è determinata dal timbro datario apposto dal medesimo ufficio; b) invio a mezzo raccomandata a.r.; ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro apposto in partenza dall’ufficio postale, purché la domanda pervenga allo IAF entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine del 28 febbraio; c) mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia,
attraverso l’invio all’indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it; la data di ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l’avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo e la documentazione richiesta. La domanda di contributo contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti per l’accesso al contributo. Vanno, poi, allegati: a) l’elaborato progettuale redatto da un tecnico abilitato; b) la relazione tecnica recante la descrizione dell’intervento; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta sul modello predisposto dal Servizio competente in materia di risorse forestali (di seguito Servizio) e pubblicato sul sito web dell’Amministrazione regionale (www.regione.fvg.it), attestante tutti gli aiuti “de minimis” eventualmente concessi nell’esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti; d) copia del preventivo dell’intervento, unitamente all’attestazione di congruità asseverata da tecnico abilitato; e) fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente.
ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello e le domande sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione delle medesime, determinato dalla data di spedizione, nel caso di invio tramite raccomandata a.r., dalla data di ricevimento della PEC da parte dell’Amministrazione regionale, nel caso di invio tramite PEC, o dal timbro datario apposto dall’ufficio protocollo dello IAF. Entro 45 giorni dal ricevimento delle domande lo IAF: a) valuta l’ammissibilità e la completezza delle domande; b) richiede eventuali integrazioni; c) accerta la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento e ne trasmette l’esito in via telematica al Servizio e al richiedente, unitamente al termine per la conclusione dell’intervento; d) comunica ai richiedenti non ammessi a contributo le motivazioni ostative all’accoglimento della domanda. Il contributo è concesso dal Servizio entro 7 giorni dal ricevimento dell’esito dell’istruttoria.
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Lo IAF, entro 10 giorni dalla data del decreto di concessione, dà comunicazione ai soggetti beneficiari del contributo concesso nonché dei termini per la rendicontazione ovvero l’esclusione dal contributo per mancanza di copertura finanziaria.
RENDICONTAZIONE Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi, i soggetti beneficiari presentano allo IAF, entro il termine previsto dal decreto di concessione, la seguente documentazione: a) per gli enti pubblici e le società partecipate in maggioranza dalla Regione Friuli-Venezia Giulia la dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesta che l’intervento, per il quale il contributo è erogato, è realizzato nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione; b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lett. a) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del
contributo, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali e copia della documentazione comprovante i pagamenti effettuati; c) copia delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore; d) dichiarazione di conformità dell’impianto. Lo IAF comunica in via telematica al Servizio l’esito dell’esame della rendicontazione entro venti giorni dalla data di ricevimento della stessa.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Il contributo concesso ai soggetti beneficiari è erogato dal Servizio, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dello IAF. L’erogazione del contributo avviene compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita. Copia della l.r. 9/2007, del presente regolamento e relativi allegati unitamente a ogni altra informazione possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Accordo per il credito 2013. Proroga PROROGATO AL 31 MARZO 2015 L’ACCORDO PER IL CREDITO ABI - ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA Con nota del 29 dicembre 2014 l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha reso nota la proroga fino al 31 marzo 2015 dell’’Accordo per il credito sottoscritto il 1° luglio 2013 tra l’ABI e tutte le principali Associazioni nazionali di categoria, fra cui la Confapi (di seguito accordo), a fronte del permanere delle tensioni finanziarie gravanti sul sistema delle imprese. L’accordo era già stato prorogato al 31 dicembre 2014 (v. Apinforma n. 12/2014, p. 29). I contenuti principali dell’accordo restano immutati: - sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali; - sospensione per 12 o per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing, rispettivamente immobiliare o mobiliare; - allungamento della durata dei mutui per un massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non oltre 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari;
- allungamento fino a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento; - allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione. Per approfondimenti sull’accordo si rinvia alla lettura, oltre che del citato numero di Apinforma, anche di Apinforma n. 13/2013, pp. 16-19. E’ stato altresì prorogato al 31 marzo 2015 il periodo di validità dei due plafond finalizzati a favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione (plafond Crediti PA) ed il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento (plafond Progetti investimenti Italia) sottoscritti il 22 giugno 2012. Entro il nuovo termine l’ABI e le Associazioni di categoria si sono impegnate a definire nuove misure per sostenere finanziariamente le piccole e medie imprese in temporanea difficoltà finanziaria, ma con prospettive di continuità e sviluppo, anche attivando appositi strumenti finanziari per favorirne il rafforzamento patrimoniale. Contestualmente, le parti firmatarie s’impegneranno anche ad avviare iniziative per individuare e valorizzare informazioni di natura qualitativa allo scopo di migliorare l’analisi di rischio di credito delle imprese. Copia della nota dell’ABI e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Contributi alle start up innovative OPERATIVE DAL 16 FEBBRAIO 2015 LE AGEVOLAZIONI NELLE REGIONI DEL CENTRO-NORD ITALIA PREMESSA In applicazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, co. 845, che autorizza l’istituzione di un regime di aiuto, diretto a sostenere la nascita e lo sviluppo “start up innovative” su tutto il territorio nazionale, e della legge 17 dicembre 2012, n. 221, sezione IX, la quale disciplina finalità, definizione e pubblicità di dette imprese il Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) con decreto 24 settembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 264 del 13 novembre 2014, e con circolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese n. 68032 del 10 dicembre 2014 ( di seguito circolare) ha, rispettivamente, riordinato gli interventi a sostegno delle “start up innovative” nonché i criteri e modalità di concessione delle agevolazioni a loro favore su tutto il territorio nazionale. Le risorse stanziate per interventi al Centro-Nord d’Italia ammontano a 70 milioni di euro a valere sul Fondo per la crescita sostenibile. Le domande per l’ottenimento dei contributi possono essere presentate, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa spa – Invitalia, che ne è il Soggetto gestore, a decorrere dal 16 febbraio 2015. Di seguito si traccia un sunto delle principali disposizioni, avvertendo che qui ci si occupa esclusivamente delle “start up innovative” ubicate nelle regioni del Centro-Nord con l’ulteriore esclusione di quelle dislocate nei comuni del “cratere sismico aquilano”. Dalla lettura di quanto segue si evince facilmente che l’intervento è fortemente selettivo e non poco oneroso sotto il profilo burocratico in funzione delle agevolazioni ottenibili e non può, quindi, che riguardare una piccolissima parte di nuove iniziative imprenditoriali.
LA NOZIONE DI “START UP INNOVATIVA” La definizione di “start up innovativa” è quella dettata dall’art. 25 della legge 221/2012. Essa si configura come la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e avente i seguenti requisiti: a) essere operativa da meno di 4 anni; b) avere la sede principale in Italia; c) sia iscritta all’apposita sezione speciale del Registro delle imprese istituita dall’art. 25 della legge 221/2012; d) avere meno di 5 milioni di euro di fatturato; e) non distribuire utili; f) avere come business esclusivo o prevalente l’innovazione tecnologica; g) non essere sorta da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; h) soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti: - almeno il 15% delle proprie spese sia in attività di ricerca e sviluppo (R&S); - il team sia composto da almeno 1/3 da dottorandi o dottori di ricerca o da personale che ha svolto attività di ricerca per almeno 3 anni, oppure almeno da 2/3 da detentori di laurea magistrale (sic); - sia proprietaria, depositaria o licenziataria di un brevetto, di una privativa industriale o di un software originario registrato alla SIAE. Non sono posti vincoli di natura anagrafica in capo all’imprenditore, né di carattere settoriale in capo agli ambiti di attività, né di natura geografica all’interno del territorio nazionale.
BENEFICIARI Beneficiarie sono le “start up innovative” come sopra definite e aventi le seguenti caratteristiche: - essere costituite da non più di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
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- essere di piccole dimensioni secondo la normativa comunitaria; - avere sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale; - nel caso di imprese non insediate in Italia, avere almeno una sede operativa in Italia alla data della prima erogazione del contributo. Possono richiedere le agevolazioni anche le persone fisiche che intendono costituire una “startup innovativa”, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up (merito in cui non si entra), purché l’impresa sia formalmente costituita ed iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni e faccia pervenire la relativa documentazione entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione suddetta. Diversamente la domanda di ammissione è considerata decaduta. Le “start up innovative” devono soddisfare, inoltre, i seguenti requisiti - essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria né essere sottoposta a procedure concorsuali; - trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente; - non rientrare tra le imprese che abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti definiti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; - aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero; - non essere state destinatarie di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, fatta eccezione per quelli derivanti da rinunce; - non essere “in difficoltà”, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria; - essere in regime di contabilità ordinaria. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti e le altre condizioni si rinvia alla lettura della circolare.
INIZIATIVE AGEVOLABILI: PIANI D’IMPRESA E PROGRAMMI D’INVESTIMENTO Ad essere ammessi alle agevolazioni sono i piani d’impresa aventi ad oggetto sia la realizzazione di programmi d’investimento, sia (o anche) il sostentamento dei costi di esercizio per un importo complessivo di spese o costi ammissibili fino a 1.500.000 euro e non inferiore a 100.000 euro. I
piani d’impresa devono, in alternativa o cumulativamente: a) essere caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo; b) mirare allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale; c) essere finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. Per i dettagli sui contenuti dei piani d’impresa si rinvia al testo della circolare. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, ove per data di avvio del programma di investimenti s’intende la data del primo titolo di spesa ammissibile, ed essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento (v. infra), pena la revoca delle agevolazioni concesse. Per i dettagli sui contenuti e caratteristiche dei piani d’impresa si rinvia alla lettura della circolare.
SPESE E COSTI AMMISSIBILI Nell’ambito dei piani d’impresa sono riconosciuti ammissibili sia spese per investimenti sia costi di gestione entro i limiti e le condizioni che seguono. 1. Spese ammissibili Le spese ammissibili, al netto dell’IVA (salvo che non sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia recuperabile), sono quelle rientranti nei programmi d’investimento aventi ad oggetto l’acquisizione di: a) impianti, macchinari e attrezzature tecnologici ovvero tecnico-scientifici funzionali alla realizzazione del progetto; b) componenti hardware e software funzionali al progetto; c) brevetti e licenze; d) certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; e) progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architettoniche informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento nonché relativi interventi correttivi e adeguativi. Sempre ai fini dell’ammissibilità della spesa, i beni di cui sopra devono: - essere ammortizzabili; - essere utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva destinataria dell’aiuto, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo o di erogazione del
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servizio, debbano essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all’impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati; - essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non abbiano relazioni con l’acquirente, né formino oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione si siano trovate nelle condizioni di cui all’art. 2359 del codice civile (controllate o collegate) o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, da almeno il 25% da medesimi altri soggetti; - figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni; - essere pagati esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma d’investimenti. Non sono riconosciute le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, anche in parte, mediante “contratto chiavi in mano”, le spese relative a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili e quelle relative a imposte, tasse e scorte. Le spese devono essere sostenute non prima della data d’invio telematico della domanda. I relativi pagamenti, infine, devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono essere intestati alla società beneficiaria. 2. Costi ammissibili Nell’ambito dei piani d’impresa sono, altresì, ammissibili i seguenti costi di esercizio, al netto dell’IVA (salvo che non sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia recuperabile), sostenuti dall’impresa beneficiaria nei 24 mesi successivi alla data di stipula del contratto di finanziamento: a) interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa, ossia gli interessi derivanti da finanziamenti bancari ordinari concessi a tasso di mercato (fisso o variabile), ammissibili in misura non superiore al tasso di riferimento vigente alla data di concessione dell’agevolazione; b) quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnicoscientifici nuovi di fabbrica necessari all’attività di impresa, inclusi siti internet e piattaforme digitali;
c) canoni di leasing ovvero spese di affitto relativi a impianti, macchinari e attrezzature di cui alla lettera b), in particolare: - canoni di leasing relativi agli impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, ammissibili nelle misure massime previste dalla normativa fiscale vigente con esclusione della locazione di aziende o di rami di azienda nonché la locazione da soggetti diversi da imprese nonché dei costi per il riscatto dei beni acquisiti in leasing; - i costi di affitto dei beni strumentali, se impiegati nella progettazione, realizzazione, verifica e collaudo, distribuzione di prodotti e servizi o impiegati in attività di ricerca e sviluppo, di veicoli specificamente attrezzati come laboratori mobili, se necessari per lo svolgimento delle attività di cui al piano di impresa, i costi relativi alla fruizione di servizi di hosting e di housing, se strettamente funzionali all’attività aziendale, con esclusione dell’affitto d’azienda o di rami di azienda, della locazione da soggetti diversi da imprese nonché dell’affitto di veicoli diversi da quelli sopra definiti; d) salari relativi al personale dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato nonché i costi relativi ai collaboratori a qualsiasi titolo aventi i requisiti indicati dall’art. 25, co. 2, lett. h), punto 2), della legge 221/2012 (dottorandi o dottori di ricerca o da personale che ha svolto attività di ricerca per almeno tre anni, oppure almeno per due terzi da detentori di laurea magistrale); e) licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli di proprietà industriale; f) licenze relative all’utilizzo di software, purché direttamente correlati alle esigenze produttive dell’impresa; g) servizi di incubazione e di accelerazione d’impresa, purché forniti da incubatori e acceleratori d’impresa ossia da organismi aventi istituzionalmente l’obiettivo di accelerare e rendere sistematica la formazione di nuove imprese, anche se (ma a determinate condizioni) non classificati come incubatori certificati. I costi di cui alle lettere c), e) ed f) non possono riguardare beni di proprietà di soci, amministratori, dipendenti dell’impresa o loro congiunti nonché di società nella cui compagine od organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell’impresa proponente o loro congiunti. L’impresa beneficiaria e i fornitori non devono
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avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Per essere ammessi i costi vanno sostenuti a partire dalla data di invio telematico della domanda. I relativi pagamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono essere intestati alla società beneficiaria.
FORME E MISURE DELLE AGEVOLAZIONI Alle imprese del Centro-Nord che realizzano i piani di impresa è concesso un finanziamento agevolato, senza interessi, nella forma della sovvenzione rimborsabile, per un importo pari al 70% delle spese e dei costi ammissibili. Nel caso di “start-up innovative” la cui compagine, alla data di presentazione della domanda, sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai 35 anni o da donne ovvero preveda la presenza di almeno un esperto in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, l’importo del finanziamento agevolato è elevato all’80%. I finanziamenti agevolati presentano le seguenti caratteristiche: - hanno una durata massima di 8 anni; - sono regolati a “tasso 0”; - sono rimborsati, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, dopo 12 mesi a decorrere dall’erogazione dell’ultima quota dell’agevolazione e, comunque, dopo 48 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento; - non sono assistiti da garanzie, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio. I finanziamenti vengono erogati sulla base di un contratto di finanziamento stipulato dall’impresa beneficiaria con il Soggetto gestore e riportante le caratteristiche del progetto finanziato, le spese e i costi ammissibili, la forma e l’ammontare delle agevolazioni, i tempi e le modalità per l’attuazione dell’iniziativa e di erogazione dell’agevolazione, gli obblighi del beneficiario e le cause di revoca. In aggiunta al finanziamento agevolato, ma limitatamente alle imprese costituite da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda vengono concessi dal Soggetto gestore servizi di tutoraggio tecnico-gestionale secondo il regime
“de minimis”, finalizzati a trasferire ai beneficiari competenze specialistiche e strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le “start-up innovative”, con particolare riferimento alla corretta fruizione delle agevolazioni, all’accesso al mercato dei capitali, al marketing, all’organizzazione e alle risorse umane, all’innovazione e al trasferimento tecnologico. Il valore di questi servizi non può essere superiore a 7.500 euro per le imprese del Centro-Nord. Le agevolazioni in esame non sono cumulabili con altre i concesse all’impresa beneficiaria, ancorché a titolo di “de minimis”, sulle stesse spese o costi ammissibili, fatta salva la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese a fronte di un eventuale finanziamento bancario ottenuto per la copertura finanziaria della parte del piano di impresa non assistita dal finanziamento agevolato.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DEI PIANI D’IMPRESA Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa possono essere presentate al Soggetto gestore a decorrere dal 16 febbraio 2015, ore 12.00. Le domande presentate prima di detto termine non sono prese in considerazione. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande presentate nell’ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata alle rispettive spese ritenute agevolabili. Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito web del Soggetto gestore (www. smartstart.invitalia.it) secondo le modalità e gli schemi ivi indicati; questi saranno resi disponibili in un’apposita sezione del sito almeno 10 giorni prima dell’apertura dello sportello. Le domande devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante della società o, nel caso di società costituenda, dalla persona fisica proponente e devono essere corredate dalla documentazione indicata nella domanda medesima. Anche il piano di impresa va compilato sempre in via informatica secondo le modalità e gli schemi indicati nel citato sito e deve contenere: - dati anagrafici e profilo del soggetto proponente; - descrizione dell’attività proposta; - analisi del mercato e relative strategie; - aspetti tecnici; - aspetti economico-finanziari;
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- una presentazione libera (pitch) del progetto in formato .ppt (max. 15 diapositive). Al termine della compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della domanda e relativi allegati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico. Nel caso di imprese già costituite, congiuntamente alla domanda devono essere trasmessi sempre per via telematica l’atto costitutivo, lo statuto della società nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorio redatto secondo uno schema reso disponibile in un’apposita sezione del ricordato sito attestante il possesso dei requisiti richiesti. Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di una costituenda società, la documentazione deve essere inviata con la medesima procedura informatica entro 90 giorni dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni. Le domande presentate con modalità diverse da quelle illustrate non saranno prese in esame.
CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE; L’ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E I CRITERI DI VALUTAZIONE Le agevolazioni sono concesse secondo procedura valutativa a sportello e le imprese hanno titolo alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili. Il loro esaurimento determina la chiusura dello sportello, circostanza di cui il Ministero darà comunicazione mediante avviso sulla G.U. Il Soggetto gestore provvederà a istruire le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione. L’iter di valutazione comprende la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e un esame di merito. La verifica dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni riguarda la sussistenza dei requisiti dei piani d’impresa. L’esame di merito, comprendente un colloquio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d’impresa, è basato su criteri di valutazione ispirati a: - adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività svolta dall’impresa e al piano di impresa; - carattere innovativo dell’idea alla base del piano di impresa in riferimento alla introduzione di un nuovo prodotto o servizio ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive; - potenzialità del mercato di riferimento, del posizionamento strategico del relativo business, delle strategie di marketing;
- sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa; - fattibilità tecnologica e operativa del programma di investimento, se previsto nel piano di impresa; - risultati attesi in termini di redditività e attendibilità. Sulla base dei suddetti criteri vengono assegnati dei punteggi ai piani d’impresa con soglie minime di accesso ai fini della concessione dei benefici. I criteri di valutazione e relativi punteggi sono riportati in due allegati alla circolare (che qui si omettono): - l’allegato 1 è applicabile ai piani di impresa che non comprendono voci di spesa; - l’allegato 2 è applicabile ai piani di impresa che comprendono voci di spesa. Per entrambi è previsto un punteggio massimo di 80 punti, uno minimo di accesso di 52 punti complessivi e uno minimo per ciascun criterio evidenziato di punteggio variabile. Nel caso in cui non siano soddisfatti i criteri di accesso, il Soggetto gestore comunica tramite posta elettronica certificata (PEC) al soggetto istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda. Questo può proporre controdeduzioni alle, sempre tramite PEC, entro 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. In sede di istruttoria, il Soggetto gestore valuta anche l’ammissibilità delle spese e dei costi in termini di congruità rispetto all’attività proposta, potendo ridurne l’ammontare e, conseguentemente, a ricalcolare l’importo dell’agevolazione concedibile. Ultimato il procedimento istruttorio, il Soggetto gestore delibera l’ammissione o la non ammissione della domanda. Sull’ammissione alle agevolazioni di imprese che intendono realizzare i piani d’impresa di cui alle lettere b) e c) (v. sopra) delibera un apposito Comitato tecnico del Ministero entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le agevolazioni sono concesse ed erogate dal Soggetto gestore sulla base del contratto di finanziamento, di cui si è detto.
EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO L’erogazione del finanziamento agevolato è distinta in due procedure, a seconda che riguardi le spese d’investimento o i costi di esercizio. 1. Erogazione a fronte di spese Per le spese riferite alla realizzazione del programma di investimento l’erogazione del finanziamento agevolato avviene su richiesta del soggetto beneficiario mediante presentazione di titoli di spesa
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costituenti stati di avanzamento lavori (di seguito SAL) di importo almeno pari al 20% dell’investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l’importo residuo dell’investimento ammesso. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d’acquisto e nelle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori. È fatta salva la possibilità per l’impresa beneficiaria di richiedere l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dal SAL di importo non superiore al 40% del finanziamento agevolato concesso, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema che sarà reso disponibile sul sito del Soggetto gestore. Nel caso in cui la società beneficiaria abbia richiesto ed ottenuto l’erogazione dell’anticipazione, il primo SAL dovrà essere di importo almeno pari all’anticipazione stessa. In alternativa alle modalità di erogazione appena descritte, le quote di finanziamento agevolato, riferite alle spese di acquisizione dei beni possono essere erogate anche sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla stipula tra Ministero, Soggetto gestore e Associazione Bancaria Italiana di una apposita convenzione per l’adozione, da parte delle banche che vi aderiscono, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della quota di finanziamento da parte del Soggetto gestore e della quota di risorse a carico del beneficiario per la copertura finanziaria del programma di investimenti. In questo caso tale modalità dovrà essere utilizzata con riferimento all’intero programma di investimento. Le richieste di erogazione devono essere presentate, secondo lo schema che sarà reso disponibile dal Soggetto gestore sul proprio sito, nei seguenti termini: - nel caso dell’anticipazione, entro 4 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento; - nel caso del SAL a saldo, ovvero di un’unica soluzione, dalla data di stipula del contratto di finanziamento e non oltre 60 giorni dalla conclusione del programma d’investimento. Le eventuali richieste di proroga dovranno essere presentate via PEC entro i termini sopra indicati e adeguatamente motivate, pena il rigetto; il Sog-
getto gestore, valutata la richiesta, comunica l’accoglimento o il diniego delle stesse. Nel caso dell’anticipazione delle agevolazioni, la richiesta di erogazione, oltre alla fideiussione, dovrà essere corredata dalla documentazione attestante l’effettiva esistenza dell’impresa, nonché, mediante autocertificazione, l’inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico della stessa. Il Soggetto gestore potrà, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. Inoltre, costituisce parte integrante della richiesta di erogazione la documentazione attestante: - la disponibilità dei locali idonei all’attività; - l’avanzamento contabile del programma di investimento; - l’evidenza dei pagamenti delle spese relative agli investimenti oggetto della richiesta di erogazione e le relative dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori; nonché la dichiarazione, tramite autocertificazione: - dell’inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell’impresa; - della regolare tenuta delle scritture contabili. Nel caso di SAL a saldo, insieme alla documentazione sopra elencata, deve essere presentata, tramite autocertificazione, la documentazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l’espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell’attività. Il Soggetto gestore potrà sempre richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. L’erogazione dell’anticipazione e dei SAL è subordinata all’esito della verifica della documentazione. In caso di esito positivo il Soggetto gestore eroga le somme dovute nei seguenti termini: - nel caso dell’anticipazione delle agevolazioni, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa; - nel caso dei SAL, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa. L’anticipazione è recuperata dal Soggetto gestore in quote proporzionali al contributo che l’impresa matura sui singoli SAL. La fideiussione per l’anticipazione è svincolata a seguito della rendicontazione da parte dell’impresa beneficiaria dell’intero programma di investimento. L’erogazione del SAL a saldo, ovvero in un’unica soluzione, è subordinata all’esito delle verifiche
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della documentazione e da un sopralluogo, sulle cui modalità di svolgimento si rinvia al testo della circolare. In caso di esito positivo il Soggetto gestore eroga le somme dovute entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa. Nel caso in cui le anzidette verifiche diano esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio o la loro inidoneità determina una minore erogazione o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. A 6 mesi dall’ultimazione del programma di investimenti, o, in mancanza, con la data del sopralluogo il Soggetto gestore effettua un controllo sulle imprese beneficiarie per verificarne l’operatività in termini di valore della produzione e costi di funzionamento. A tal fine le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono le informazioni necessarie, secondo lo schema che sarà reso disponibile dal Soggetto gestore. In caso di esito negativo del controllo questo può, sulla base di una richiesta motivata da parte dell’impresa, concedere un periodo massimo di altri 6 mesi per l’avvio dell’attività. Ove, a seguito di successive verifiche, l’impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, il Soggetto gestore può disporre la revoca totale delle agevolazioni. 2. Erogazione a fronte di costi di esercizio Per i costi di esercizio, l’erogazione del finanziamento agevolato avviene su richiesta del soggetto beneficiario, per un importo almeno pari al 20% dei costi complessivamente ammessi. Le richieste di erogazione devono essere presentate, utilizzando la procedura informatica secondo le modalità e gli schemi indicati sul sito del Soggetto gestore, non oltre 60 giorni dalla scadenza dei 24 mesi successivi alla data di stipula del contratto di finanziamento Tramite la medesima procedura informatica deve altresì essere trasmessa telematicamente, utilizzando gli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore, la documentazione attestante: - la disponibilità dei locali idonei all’attività; - l’effettiva operatività dell’impresa beneficiaria in termini di valore della produzione e costi di funzionamento; - i costi sostenuti (ad es. il contratto finanziamento e relativo estratto conto, gli interessi corrisposti, il contratto di locazione o di leasing e relative fatture di canone, il contratto di lavoro e le buste paga del personale dipendente) ed evidenza dei pagamenti; - le quote di ammortamento di pertinenza del periodo, tramite la presentazione di una situazione contabile aggiornata;
nonché, la dichiarazione, tramite autocertificazione: - dell’inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell’impresa; - del possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell’attività; - della regolare tenuta delle scritture contabili. Il Soggetto gestore, verificata la documentazione trasmessa, eroga le somme dovute entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa; laddove venisse riscontrata una carenza documentale, richiede le integrazioni necessarie. Il mancato invio delle integrazioni richieste può determinare una minore erogazione o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. Prima dell’erogazione delle quote di finanziamento agevolato il Soggetto gestore effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, volti ad accertare l’effettiva operatività dell’beneficiaria sia effettivamente operativa. Nel caso in cui tali verifiche abbiano esito negativo, il Soggetto gestore può disporre la sospensione dell’erogazione per un periodo massimo di sei mesi. Ove, a seguito di successive verifiche, l’impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, è disposta la revoca totale delle agevolazioni. L’impresa si intende non operativa nel caso in cui sia rilevata una sostanziale assenza di valore della produzione e di costi di funzionamento. La sospensione dell’erogazione del finanziamento agevolato è altresì disposta nel caso in cui il Soggetto gestore, a seguito di controlli o ispezioni in loco, rilevi un significativo scostamento nell’attuazione del piano di impresa presentato in sede di domanda, tale da mettere a rischio la fattibilità del piano. In tal caso, il può disporre la sospensione dell’erogazione per un periodo massimo di 12 mesi, entro il quale l’impresa beneficiaria potrà dimostrare il sostanziale riallineamento dei risultati della gestione con le previsioni riportate nel piano di impresa. Ove, allo scadere del termine assegnato all’impresa beneficiaria, permanga un significativo scostamento nell’attuazione del piano di impresa, è disposta la revoca parziale delle agevolazioni.
REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI E’ disposta la revoca totale delle agevolazioni nei casi in cui l’impresa beneficiaria: a) perda i requisiti previsti per la qualificazione di “start-up innovativa”, prima che sia decorso il periodo previsto dal co. 2, lett. b), dell’art. 25 della legge 221/2012 (48 mesi); b) non rimborsi le rate del finanziamento agevo-
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lato per oltre 2 scadenze previste dal piano di rimborso; c) non abbia rispettato i tempi previsti per la realizzazione del programma di investimenti, salvo eventi straordinari non riconducibili alla normale assunzione del rischio imprenditoriale e le eventuali proroghe autorizzate dal Soggetto gestore, ovvero qualora il programma di investimenti sia eseguito in misura parziale e non risulti, a giudizio del Soggetto gestore, organico e funzionale; d) trasferisca altrove, alieni o destini a usi diversi da quelli previsti nel programma di investimenti, senza l’autorizzazione del Soggetto gestore, beni mobili o i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell’ultima quota di agevolazione; e) sia posta in liquidazione, sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell’attività, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell’ultima quota di agevolazione; f) abbia reso in qualunque altra fase del procedimento dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non veritieri; g) non adempia gli obblighi di monitoraggio e controlli; nonché h) ove ricorrano il mancato invio di documentazione richiesta, l’inoperatività della società, l’insanata carenza documentale e mancata presentazione del SAL a saldo ovvero, qualora, a giudizio del Soggetto gestore, ricorrano condizioni irreversibili o di particolare gravità; i) negli ulteriori casi previsti nel contratto di finanziamento.
E’ disposta la revoca parziale delle agevolazioni nei seguenti casi: - vengano meno, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell’ultima quota di agevolazione, i requisiti di imprenditorialità giovanile o femminile, ove fatte valere; in questo caso la revoca parziale riguarderà la maggior agevolazione ottenuta dalla società in virtù del possesso degli anzidetti requisiti e sarà commisurata al periodo di mancata titolarità dei requisiti da parte del soggetto beneficiario; - l’attività di impresa agevolata venga a cessare, sia alienata, in tutto o in parte, o concessa in locazione prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell’ultima quota di agevolazione; - ricorrano le condizioni di cui al punto e) di cui sopra, qualora, a giudizio del Soggetto gestore, ricorrano condizioni di non particolare gravità.
MONITORAGGIO, ISPEZIONI, CONTROLLI E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché l’attuazione degli interventi finanziati. Per i dettagli di detti obblighi si rinvia al testo della circolare. Copia di tutta la documentazione citata, unitamente a eventuali chiarimenti e altre informazioni, può essere richiesta all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Flussi d’ingresso per lavoro non stagionale per il 2014 QUOTE D’INGRESSO: È POSSIBILE INOLTRARE LE DOMANDE ENTRO IL 30 AGOSTO 2015 Il Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, il DPCM 11 dicembre 2014 con la Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2014. E’ possibile fino al 30 agosto 2015 l’invio delle domande collegandosi al sito del Ministero del Lavoro https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp In base al nuovo decreto – così come chiarito nella circolare congiunta dei Ministeri dell’Interno e del Lavoro del 22 dicembre 2014 - sono ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. La quota complessiva è così ripartita: - 1.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; - 2.400 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori di società
che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; titolari di cariche di amministrazione o di controllo di società, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa; - 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile Le restanti quote vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In particolare in tale ambito le quote sono così ripartite:
4.050 quote
riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
6.000 quote
riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
1.050 quote
riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo
1000 quote
riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
250 quote
riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Nell’ambito della quota complessiva di 17.850 unità sono, infine, anche ricomprese le 2.000 unità già prevista dall’articolo 2 del D.P.C.M. 12 marzo 2014 per l’ingresso di cittadini dei Paesi non PAG. 37 - APINFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2015
comunitari partecipanti all’Esposizione Universale di Milano 2015 Al fine di far coincidere i reali fabbisogni territoriali con le richieste presentate le quote per lavoro
subordinato previste dal decreto verranno ripartite dalle Direzioni Territoriali del Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l’immigrazione Per quanto riguarda la compilazione le procedure concernenti le modalità di registrazione degli utenti, di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle in usi da tempo e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull’home page dell’applicativo. Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di Helpdesk che potrà fornire ragguagli tecnici e giuridici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link HELP DESK, disponibile per tutti gli utenti registrati. I modelli da utilizzare sono i seguenti: - MODELLI A e B per i lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile; - MODELLO VA per le conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio, e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato; - MODELLO VB conversioni dei permessi di
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soggiorno per lavoro stagionale in subordinato - MODELLO Z conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio, e/o formazione professionale in lavoro autonomo - MODELLO LS conversione dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro stato membro dell’UE in permesso di lavoro subordinato - MODELLO LS2 conversione dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro stato membro dell’UE in lavoro autonomo - MODELLO LS1 richiesta di Nulla Osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - MODELLO BPS richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione. Nell’area del singolo utente sarà, inoltre possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate. All’indirizzo http://domanda.nullaosta allavoro. interno.it sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico per l’immigrazione. (FT)
Contratto di solidarietà difensivo di tipo A e B MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO REGIONALE fonte: www.regione.fvg.it La presente per ricordare come la Regione concede un contributo per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l’integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati alla conseguente riduzione di orario. Le imprese aventi sede o unità locale nella regione Friuli Venezia Giulia che, dall’ 1 gennaio 2009, stipulino contratti di solidarietà difensivi conformemente alla normativa nazionale vigente in materia.
A CHI È DESTINATO IL CONTRIBUTO Alle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà di tipo A: a) per la quota del 40 per cento a titolo di sostegno all’impresa; b) per la quota del 60 per cento a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori. Alle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà di tipo B: a) per la quota del 20 per cento a titolo di sostegno all’impresa; b) per la quota del 80 per cento a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori. Con dichiarazione espressa e irrevocabile contenuta nella domanda di contributo le imprese possono richiedere che anche le quote spettanti a titolo di sostegno all’impresa vengano concesse a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori. La quota del contributo concessa a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori deve essere versata dall’impresa beneficiaria del contributo ai medesimi lavoratori interessati alla riduzione di orario in misura proporzionale alla riduzione di orario prevista per ciascuno di essi. La quota di contributo concessa a titolo di sostegno PAG. 39 - APINFORMA / Lavoro - numero 2 - 31 gennaio 2015
al reddito dei lavoratori non ha natura di retribuzione in conformità a quanto disposto dall’articolo 5, comma 5, del decreto legge 148/1993 convertito dalla legge 236/1993. Qualora l’impresa si sia avvalsa della facoltà di richiedere che anche le quote spettanti a titolo di sostegno all’impresa vengano concesse a titolo di sostegno al reddito dei lavoratori anche tali ultime quote non hanno natura di retribuzione in conformità a quanto disposto dall’articolo 5, comma 5, del decreto legge 148/1993 convertito dalla legge 236/1993.
A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO REGIONALE Il contributo regionale complessivo è pari a 2,5 euro per ciascuna ora del monte ore non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il contributo regionale spetta per un periodo consecutivo massimo di 24 mesi. Il contributo regionale spetta per un periodo complessivo non superiore a 36 mesi nell’arco del quinquennio decorrente dall’1 agosto 2010. La quota di contributo erogata a titolo di sostegno all’impresa non può superare: a) euro 200.000 per il periodo massimo consecutivo di 24 mesi; b) euro 300.000 per il periodo complessivo di 36 mesi nell’arco del quinquennio decorrente dall’1 agosto 2010.
REGIME DI AIUTO Sotto il profilo della normativa comunitaria sugli aiuti alle imprese, la quota di contributo regionale a titolo di sostegno all’impresa è concessa a titolo di aiuto de minimis ai sensi, rispettivamente, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (per tutti i settori, esclusi pesca e agricoltura); del Regolamento (CE) n. 875/2007 (settore pesca); del Regolamento (UE) n. 1408/2013 (settore agricolo). La somma degli aiuti de minimis ricevuti da una impresa unica nell’arco di tre esercizi finanziari non deve superare i seguenti importi: 1. euro 200.000 (euro 100.000 per il settore del trasporto merci su strada per conto terzi) [per tutti i settori, esclusi pesca e agricoltura]; 2. euro 30.000 [settore pesca] 3. euro 15.000 [settore agricolo]
A CHI SI PRESENTA LA DOMANDA La domanda di contributo, sottoscritta digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), è inviata tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo lavoro@certregione.fvg.it Devono essere utilizzati i modelli reperibili nella sezione “Modulistica” (http://www.regione.fvg. it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/ FOGLIA34/modulistica/). La domanda è presentata per periodi di esecuzione del contratto di solidarietà difensivo non superiori a 12 mesi.
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QUANDO SI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA La domanda deve essere presenta entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di esecuzione del contratto di solidarietà difensivo per il quale è richiesto il contributo. Qualora la concessione da parte del competente organo nazionale del periodo di CIGS, non risulti intervenuta entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione del periodo di esecuzione del contratto di solidarietà, la domanda di contributo è presentata entro sessanta giorni dalla concessione medesima. (C)
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INAIL. Autoliquidazione 2014-15 ISTRUZIONI OPERATIVE
L’INAIL ha fornito le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2014-15 e, con l’occasione, ha effettuato una panoramica delle riduzioni di premio vigenti, in aggiunta a quella prevista dalla Legge di Stabilità del 2014 (Legge 147/2013).
NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DELLE RETRIBUZIONI Il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2014 è il 2 marzo 2015, in quanto il 28 febbraio cadrà di sabato. Tale adempimento è da effettuare esclusivamente mediante la procedura ALPI ONLINE E INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE SALARI, pubblicata nella sezione modulistica del sito dell’Istituto. In caso di cessazione di attività in corso d’anno, la predetta dichiarazione deve essere inviata all’INAIL entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, mediante il modello presente nel sito, tramite PEC e contestualmente al versamento del premio. Resta fermo il termine del 16 febbraio 2015 per il versamento del premio in unica soluzione e per la prima rata.
RIDUZIONE DEL PREMIO PREVISTA DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 (ART. 1, COMMA 128, LEGGE 147/2013)
oltre un biennio (3 gennaio 2013). Per le prime, la riduzione si applica quando, per l’anno di competenza, il tasso applicabile comunicato dall’Inail è inferiore o uguale al tasso medio di tariffa del settore; per le seconde, la riduzione opera per le imprese che dimostrino di osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che presentino (o hanno già presentato nel corso del biennio) l’istanza di riduzione del tasso medio, accettata dall’INAIL. Polizze artigiani Anche per gli artigiani, occorre distinguere tra lavorazioni iniziate o meno da oltre un biennio (3 gennaio 2013). Per le prime, la riduzione si applica solo se, per l’attività svolta, l’indice di gravità aziendale (IGA) calcolato annualmente dall’Inail e comunicato agli interessati, sia inferiore o uguale all’Indice di Gravità Medio (IGM) del settore, calcolato per il triennio 2010/2012 e valido per il triennio 2014/2016. Per gli artigiani autonomi, si prende in esame l’IGM della classe di rischio di appartenenza determinata ai sensi della tabella 1 del d.m. 1.2.2001, che inquadra nella classe 5 la voce Inail 9123 e nella classe 8 la voce Inail 9121. Per le lavorazioni avviate dal 3 gennaio 2013, la riduzione, come per le polizze dipendenti, si applica soltanto alle imprese che dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che presentino (o hanno già presentato nel corso del biennio) l’istanza di riduzione del tasso medio, accettata dall’INAIL. L’Inail ricorda che in caso di spettanza della riduzione, nelle Basi di calcolo del premio, il campo “Riduzione legge 147/2013 (%)” viene valorizzato con l’indicazione della misura percentuale.
La riduzione del premio Inail da applicare al premio di regolazione 2014 è pari 14,71%, mentre quella da applicare al premio di rata 2015 ammonta al 15,38%.
RIDUZIONE DEL PREMIO PER LE IMPRESE ARTIGIANE, PREVISTA DALL’ART. 1, COMMI 780-781 DELLA LEGGE 296/2006
Polizze dipendenti Per quanto riguarda le polizza dipendenti, l’applicazione avviene con modalità differenti, a seconda se le lavorazioni abbiano o meno avuto inizio da
Si tratta della riduzione in vigore dal 1° gennaio 2008 per le imprese iscritte alla gestione Artigiano, che non abbiano avuto infortuni nel biennio precedente alla richiesta di ammissione al benefi-
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cio (per il 2014, si tratta del biennio 2012/2013). Per quanto concerne la regolazione 2014, la riduzione ammonta al 7,99 % del premio dovuto per quell’anno, e ne usufruiscono le imprese che ne hanno fatto richiesta all’interno della dichiarazione delle retribuzioni 2013, inviata entro il 16 maggio 2014; la spettanza del beneficio è evidenziata nelle
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basi di calcolo del premio, nella sezione “Regolazione anno 2014 Agevolazioni”, con il codice 127. Per quanto riguarda il 2015, gli interessati dovranno richiedere la misura nella dichiarazione delle retribuzioni 2014, da presentare entro il 2 marzo 2015. (C)
MUD 2015
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE
Il 27 dicembre scorso è stato pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 299 il DPCM del 17 dicembre 2014 recante: Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2015. Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione entro il 30 aprile 2015, con riferimento all’anno 2014, del Modello Unico di dichiarazione ambientale, articolato in 6 Comunicazioni: 1. Comunicazione Rifiuti; 2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso; 3. Comunicazione Imballaggi; 4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; 5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione; 6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Rispetto al 2014 rimangono immutate le modalità di compilazione e trasmissione, i diritti di segreteria e i soggetti obbligati. La scheda di sintesi allegata contiene un riepilogo delle modifiche apportate alla modulistica e alle istruzioni rispetto al 2014. Si segnala inoltre che: - A partire dal 12 gennaio Ecocerved ha reso disponibile tramite il proprio sito la modulistica, le istruzioni ed altre informazioni utili per la compilazione e presentazione del MUD, compresi i tracciati record per i produttori di software. - A partire dal 19 gennaio Ecocerved ha reso accessibili i portali: 1. www.mudcomuni.it, per la presentazione della Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione. 2. www.registroaee.it per la presentazione della Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
3. www.registropile.it, per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile ed accumulatori immessi sul mercato (che non è parte del MUD). - Ecocerved ha già avviato lo sviluppo e renderà disponibile nella seconda metà di febbraio: 1. Il Prodotto informatico per la compilazione delle Comunicazioni Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che, come ogni anno, consente la compilazione e la successiva presentazione via telematica dal sito www. mudtelematico.it. 2. Prodotto informatico per il controllo formale delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da quello predisposto da Unioncamere, che sarà accessibile on line tramite www.mudtelematico.it. 3. il sito www.mudtelematico.it, per l’invio telematico delle dichiarazioni. Sul sito www.ecocamere.it è disponibile a partire dal 19 gennaio il relativo manuale. Per quanto riguarda l’assistenza ai dichiaranti: a partire da metà febbraio saranno disponibili sul sito di Ecocerved le FAQ mentre da marzo sarà attivo il servizio di contact center telefonico e telematico.
SCHEDA DI SINTESI Soggetti obbligati Come indicato poc’anzi Il D.P.C.M. 17 dicembre 2014 pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. del 27 dicembre 2014, contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2015, con riferimento all’anno 2014, da parte dei soggetti interessati che sono così individuati: 1. Comunicazione rifiuti - Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; - Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; - Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; - Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; - Imprese agricole che producono rifiuti pe-
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ricolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00; - Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)). 2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso - Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali. 3. Comunicazione Imballaggi - Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
- Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014. 5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione - Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. 6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.
MODIFICHE RISPETTO AL MUD 2014 COMUNICAZIONE
MODIFICHE
Comunicazione Rifiuti Semplificata e Comunicazione Rifiuti
Il produttore deve indicare la quantità di rifiuto in giacenza al 31/12/2014, distinguendo i rifiuti tenuti in deposito temporaneo in attesa di essere avviati a recupero da quelli in attesa di essere inviati a smaltimento.
Comunicazione Rifiuti - Veicoli Fuori Uso - RAEE - Imballaggi Modulo MG
I rifiuti che il gestore ha in giacenza presso il proprio impianto al 31/12/2014 devono essere distinti a seconda che siano tenuti: - In messa in riserva in attesa di essere inviati al recupero presso la propria unità locale o al di fuori di essa oppure - In deposito preliminare in attesa di essere inviati allo smaltimento presso la propria unità locale o al di fuori di essa.
Comunicazione Rifiuti - Veicoli Fuori Uso - RAEE - Imballaggi Modulo MG - Messa in riserva
Le istruzioni chiariscono che nel rigo R13 (messa in riserva per successive attività di recupero) vanno inserite le quantità di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e messo in riserva nell’unità locale per poi avviarla ad operazioni di recupero in altri impianti o che ha sottoposto, nel proprio impianto, ad un’operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13.
Comunicazione Rifiuti -Veicoli Fuori Uso - RAEE - Imballaggi Modulo MG - Deposito preliminare
Le istruzioni chiariscono che nel rigo D15 (deposito preliminare) vanno inserite esclusivamente le quantità complessiva di rifiuto che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha ricevuto e messo in deposito preliminare presso il proprio impianto per poi avviarla ad operazioni di smaltimento in altri impianti.
Comunicazione Rifiuti - Modulo RE
E’ stata aggiunta una nuova voce di origine dei rifiuti “da cantieri mobili e temporanei anche di bonifica” e sono state fornite specifiche circa i soggetti tenuti alla compilazione del modulo.
Comunicazione Rifiuti - Modulo RT
Si chiarisce meglio che l’indicazione “da privati” nel modulo RT va compilata nel solo caso in cui il rifiuto sia stato ricevuti da soggetti non individuabili come imprese o enti (p.es. condomini, studi medici, ecc.) e si chiarisce che dovrà comunque essere indicato il Comune di provenienza dei rifiuti prodotti dai privati.
Comunicazione Rifiuti – Veicoli Fuori Uso, RAEE, Imballaggi Scheda materiali
Sono stati forniti chiarimenti circa i soggetti tenuti alla presentazione di questa scheda nella quale vanno inseriti anche i materiali conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. L’elenco dei materiali ha subito alcune leggere modifiche.
Comunicazione Imballaggi sezione gestori - Rifiuti prodotti
Sono stati aggiunti alcuni codici CER tra i rifiuti prodotti e quelli ricevuti e viene lasciata la possibilità di indicare altri codici oltre a quelli già impostati.
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MODIFICHE RISPETTO AL MUD 2014 COMUNICAZIONE
MODIFICHE
Comunicazione RAEE, Rifiuti Urbani, AEE
I riferimenti al D.Lgs. 151/2005 sono stati adeguati al vigente D.Lgs. 49/2014.
Comunicazione RAEE - Scheda CR RAEE
Le istruzioni specificano quali sono i soggetti tenuti alla presentazione della scheda CR RAEE.
Comunicazione AEE
E’ stata rilasciata una nuova versione del portale telematico per la compilazione e trasmissione della Comunicazione produttori di AEE accessibile dal sito www.registroaee.it.
COME VA COMPILATO E TRASMESSO IL MUD 2015 Le modalità di compilazione e trasmissione del MUD 2015 rimangono immutate rispetto al 2014.
COMPILAZIONE Le comunicazioni Rifiuti, Veicoli Fuori Uso, Imballaggi, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere compilate tramite: - il software messo a disposizione da Unioncamere; - altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file organizzato secondo i tracciati record previsti dall’Allegato 4 al DPCM e messi a disposizione nei siti previsti, tra i quali www.ecocerved.it. I soli produttori iniziali che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare la Comunicazione Rifiuti semplificata su supporto cartaceo. Ecocerved metterà a disposizione dei dichiaranti una applicazione in ambiente web, accessibile dal sito www.ecocerved.it, per la compilazione e la stampa della Comunicazione Rifiuti semplificata da inviare successivamente su supporto cartaceo.
COME VA TRASMESSO ALLA CAMERA DI COMMERCIO La presentazione alla Camera di Commercio deve essere fatta via telematica, esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it: non è più possibile la spedizione postale o la consegna diretta di un supporto magnetico. Il file che deve essere spedito viene generato dal software Unioncamere o da altri software che rispettino i tracciati record stabiliti dal DPCM. Il file può contenere le dichiarazioni relative a più unità locali, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti (dichiarazione multipla). Ogni dichiarazione può contenere varie Comuni-
cazioni (p.es. Comunicazione Rifiuti elettrici ed elettronici e Comunicazione Rifiuti). Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio. Le associazioni di categoria, i professionisti e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi. La sola Comunicazione rifiuti semplificata può essere spedita, su supporto cartaceo, con raccomandata senza avviso di ritorno alla Camera di commercio.
SCADENZA 30 aprile 2015.
DIRITTO DI SEGRETERIA Il diritto di segreteria per l’invio telematico è di 10,00 € per ogni Unità Locale dichiarante, a prescindere dal numero di Comunicazioni, e può essere versato tramite carta di credito o Telemaco Pay. Il diritto per la trasmissione cartacea della comunicazione semplificata è di 15,00 €, da versare con le modalità previste dalle singole Camere di commercio (si suggerisce di consultare i siti delle Camere di commercio per informazioni).
SITI DI RIFERIMENTO La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito www. mudtelematico.it. Nell’area MUD 2015, accessibile da Area Ambiente o dal sito www.ecocerved.it trovate le istruzioni per la compilazione, le risposte ai quesiti più frequenti.
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Dallo stesso sito sarĂ possibile: - scaricare il software MUD2015 che, come ogni anno, consente di produrre il file da inviare via telematica; - accedere alla nuova procedura per la compilazione e stampa della Comunicazione rifiuti semplificata.
La Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione deve essere compilata e trasmessa tramite il sito www.mudcomuni.it. La Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche deve essere compilata e trasmessa tramite il sito www.registroaee.it. (AB)
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SOA: rinnovo per l’Elettrica Friulana POTRÀ ESEGUIRE IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA Rinnovo quinquennale per l’Elettrica Friulana snc di Tonizzo Ugo & C., con sede a Gradisca di Sedegliano (UD) in via Maggiore n. 34, che ha ottenuto l’attestazione per le categorie OG10 prima classifica di importo pari a 258.000 euro e OS30 per la seconda classifica d’importo pari 516.000 euro. Potrà eseguire fino ad un importo di 309.600 euro: impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione dell’energia elettrica in corrente alternata e continua, categoria che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
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Questa categoria comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione. Inoltre, sempre fino ad un importo di 619.200 Euro, potrà eseguire impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; categoria che riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Prorogata l’anticipazione negli appalti di lavori L’EROGAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE È SUBORDINATA ALLA COSTITUZIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA BANCARIA Il decreto mille proroghe n. 192/2014, prevede all’articolo 8, comma 3, la disposizione di proroga al 31 dicembre 2015 dell’anticipazione del 10% del prezzo contrattuale per gli affidamenti di lavori pubblici banditi dopo il 21 agosto 2013. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, in
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deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. L’erogazione dell’anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. (CS)
Le garanzie di esecuzione nei contratti pubblici L’ESECUTORE È OBBLIGATO A COSTITUIRE UNA GARANZIA FIDEIUSSORIA DEL 10% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE Il regolamento attuativo al Codice Appalti, D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. In questo articolo approfondiamo i temi relativi alle garanzie di esecuzione regolamentati dal titolo VI, capo I, in particolare gli articoli dal 123 al 128 del regolamento.
CAUZIONE DEFINITIVA Prima di approfondire le regole fissate dal DPR 207/2010 va preliminarmente illustrato l’articolo 113 del Codice dei Contatti che dispone che l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si ricorda anche che l’articolo 75, comma 7 del Codice dei Contratti prevede che l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. PAG. 50 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2015
La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
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data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il DPR 207/2010, ed in particolare l’articolo 123, prevede inoltre che la cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La stazione appaltante può richiedere all’esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL’ANTICIPAZIONE E FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEI SALDI L’erogazione dell’anticipazione, dove consentita dalla leggi vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle stesse condizioni sopradescritte per l’erogazione dell’anticipazione. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI L’esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell’arPAG. 52 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2015
ticolo 129, comma 1, del codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il bando di gara prevede che l’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto ovvero, dandone specifica motivazione, che detta somma sia superiore all’importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE Per i lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture (l’ultimo decreto risale a dicembre 2000 e fissa l’obbligo per gli appalti superiori a 12 milioni di euro), l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque
specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell’opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, sempre per i lavori di importi superiori a circa 12 milioni di euro, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione delle due polizze sopradescritte.
REQUISITI DEI FIDEIUSSORI Le garanzie bancarie sono prestate da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. Le garanzie possono essere anche rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò auto-
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rizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
GARANZIE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti. Ricordiamo che l’articolo 37, comma 5, del Codice dei Contratti prevede anche che l’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. Nel caso di raggruppamento di tipo verticale la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”. (CS)
L’italian torpedo e le nuove regole UE LE DISPOSIZIONI DEL REG. 1215/2012 SU LITISPENDENZA E CLAUSOLE DI DEROGA DEL FORO a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
L’ITALIAN TORPEDO E LE NUOVE REGOLE UE: LE DISPOSIZIONI DEL REG. 1215/2012 SU LITISPENDENZA E CLAUSOLE DI DEROGA DEL FORO Il 10 gennaio 2015 è entrato in vigore il regolamento UE n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Sostituisce il precedente regolamento 44/2001 e introduce una novità d’importanza fondamentale per le strategie contrattuali e di gestione di eventuali controversie: l’efficacia di eventuali clausole di scelta del foro, con particolare riferimento al caso in cui la medesima controversia venga proposta davanti a tribunali di diversi Stati. Nei contratti internazionali è usuale inserire una clausola di scelta del foro, al fine di poter prevedere in anticipo quale giudice sarà competente a decidere eventuali future controversie. In quest’ottica è normale che l’esportatore inserisca nelle proprie condizioni di vendita o nei contratti di agenzia o di concessione di vendita una clausola che attribuisca ai propri tribunali la competenza esclusiva a decidere eventuali future controversie. Del resto, questa impostazione viene seguita nei modelli bilingui di vendita, agenzia e distribuzione predisposti da Unioncamere Lombardia nell’interesse delle imprese esportatrici lombarde. Ciò risponde ad un’esigenza evidente. L’esportatore italiano vuole poter citare, in caso di controversia, la controparte straniera davanti ai propri giudici e, soprattutto, evitare di doversi difendere all’estero in una situazione di svantaggio e con costi superiori.
Nei rapporti con controparti di paesi al di fuori dell’Unione Europea (e dell’area EFTA) clausole di questo tipo risulteranno sovente inefficaci, nel senso che in molti casi i tribunali del paese della controparte non saranno tenuti a rispettarle e potranno dichiararsi competenti, nonostante la clausola stessa. In questo contesto, la funzione della clausola non sarà tanto quella di escludere azioni della controparte davanti a propri giudici, quanto piuttosto quella di far sì che l’eventuale sentenza emessa senza rispettare la clausola di deroga del foro in favore dei tribunali italiani, non possa essere riconosciuta nel nostro paese. All’interno dell’Unione europea, invece, l’efficacia di tale clausola non incontra particolari limiti, per cui, avendo stipulato la clausola nel rispetto dei requisiti di forma (scritta) previsti dal regolamento 44/2001 (e ora reg. 1215/2012) si ha la certezza che la controparte non potrà rivolgersi ad un giudice diverso da quello scelto contrattualmente.
IL PROBLEMA DELLA LITISPENDENZA Può accadere, però, che l’altra parte promuova un’azione davanti ai propri giudici, nonostante la clausola di scelta del foro. In alcuni casi, tale scelta sarà del tutto priva di giustificazione: l’avvocato dell’al-tra parte si dimentica semplicemente di menzionare il documento che contiene la clausola di deroga del foro (o, magari, il suo cliente non gli ha fornito la documentazione completa). Di conseguenza, una volta venuto a conoscenza della clausola che attribuisce giurisdizione ad un giudice straniero, è probabile che il giudice adito si convinca dell’esistenza della clausola di scelta del foro e si dichiari incompetente. Tuttavia, in molti casi, la parte che agisce davanti a propri giudici, (nonostante la clausola di deroga del foro in favore di un giudice diverso), sosterrà che la clausola è invalida o inefficace. Un’ipotesi tipica è quella di una clausola contenuta nelle condizioni generali di una delle parti, quando non è chiaro se tali condizioni siano effettivamente venute a far parte del contratto: in tali circostanze, il giudice adito potrebbe convincersi che la clausola di deroga del foro contenuta nelle condizioni generali non abbia formato oggetto di un accordo
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tra le parti e che quindi egli non sia tenuto a rispettarla.
REG. 44/2001 Nel contesto del precedente regolamento 44/2001, il fatto di iniziare una causa davanti ad un giudice diverso da quello indicato nella clausola di deroga del foro aveva l’effetto di bloccare l’azione davanti al giudice designato contrattualmente, almeno finché il giudice adito per primo non si fosse dichiarato incompetente. Infatti, secondo le norme sulla litispendenza del regolamento 44/2001 se una parte iniziava prima l’azione davanti al proprio giudice, e poi l’altra parte si rivolgeva al giudice designato dalla clausola, il secondo doveva sospendere il procedimento, finché l’altro giudice non si fosse dichiarato incompetente. Ora, questo meccanismo è stato oggetto di pesanti critiche, in quanto permetteva alla parte che avesse iniziato una causa davanti alla giurisdizione di un paese in cui la giustizia è particolarmente lenta, di bloccare per anni la causa davanti al giudice designato contrattualmente dalle parti e quindi di eludere la clausola di foro competente.
REG. 1215/2012 Il nuovo regolamento intende neutralizzare questa pratica (chiamata “Italian torpedo” con evidente riferimento alle cause promosse nel nostro paese), stabilendo all’art. 31(2) che, nel caso in cui sia adita l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale una clausola di deroga del foro abbia conferito una competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro eventualmente adita deve sospendere il procedimento, fino a quando l’autorità giurisdizionale designata nella clausola di scelta del foro dichiari di non essere competente in base alla clausola in questione. Ciò significa quindi che, in presenza di una clausola di scelta del foro, è il giudice designato ad essere l’unico a decidere se la clausola è valida o meno e tale decisione verrà presa sulla base della legge del suo paese.
CONSEGUENZE PER LE STRATEGIE CONTRATTUALI DEGLI ESPORTATORI Vediamo allora come si presenti la situazione sotto il nuovo regolamento e quali conseguenze se ne possano trarre. Una prima considerazione da fare è che la nuova disciplina rafforza l’efficacia delle clausole di scelta del foro.
Esempio Immaginiamo che il nostro esportatore abbia inserito nelle proprie condizioni generali di vendita la clausola secondo cui, per eventuali controversie, saranno esclusivamente competenti i tribunali della propria sede. Benché, di fatto, potrà non risultare chiaro se tali condizioni generali siano effettivamente venute a far parte del contratto tra le parti e/o se siano state accettate dall’acquirente nelle forme prescritte dal regolamento, il nostro esportatore partirà avvantaggiato sapendo che la questione della validità ed efficacia della clausola di scelta del foro andrà decisa dai propri giudici. Il caso delle condizioni generali di vendita è ovviamente quello che si presta maggiormente a discussioni sulla validità ed esistenza della clausola di scelta del foro. Tuttavia, la questione si presenta anche per altri contratti. Pensiamo ad esempio alla clausola, frequentissima dei contratti di agenzia e distribuzione, che prevede la competenza dei giudici del preponente/concedente riservando però a quest’ultimo (ma solo a lui) la facoltà di adire i tribunali dell’agente/concessionario. La validità di clausole di questo tipo ha formato oggetto di dibattito negli ultimi anni e non si può escludere che un tribunale di un altro Stato dell’Unione europea ne dichiari la nullità. Ora, in base al regolamento 1215/2012 la questione andrà decisa esclusivamente dal tribunale italiano scelto dall’esportatore, il che ne rafforzerà sensibilmente l’efficacia.
EFFETTI SULLE STRATEGIE PROCESSUALI: CAUSE IN PREVENZIONE Una situazione che si presenta con una certa frequenza è quella in cui la parte italiana che teme una causa all’estero, desideri anticipare il contraente straniero iniziando una causa davanti ai propri giudici. Un caso tipico è quello del compratore italiano che contesta dei vizi del prodotto acquistato dal venditore di un altro paese dell’Unione e che vorrebbe far accertare eventuali difetti dai propri giudici. Se, come spesso accade, le condizioni generali di vendita del fornitore straniero contengono una clausola di deroga del foro, vi sarà normalmente spazio per contestarne la validità (ad es. perché manca l’accettazione scritta della parte italiana). Ora, sotto il regolamento 44/2001 l’acquirente italiano poteva portare in giudizio il venditore straniero sulla base dell’art. 5.1 di tale regolamento, (purché dimostrasse che il luogo di consegna era in Italia), anche in presenza di una clausola di deroga del foro in favore dei giudici
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del venditore (invocando l’invalidità o l’inefficacia della stessa). Con il nuovo regolamento, invece, questa strategia non è più proponibile, in quanto sarà il giudice del venditore ad avere la competenza esclusiva per decidere se la clausola di scelta del foro sia stata conclusa validamente e il giudice italiano dovrà sospendere il giudizio finché non abbia deciso il giudice straniero.
Resta infine aperta la questione di vedere cosa succeda quando le condizioni generali di entrambe le parti contengano una clausola di deroga del foro e ciascuna ne invochi l’inefficacia davanti ai propri giudici, situazione che, peraltro, dovrebbe presentarsi abbastanza raramente.
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Prof. Avv. Fabio Bortolotti
Tutela e valorizzazione del marchio in Cina UN SETTORE NEL QUALE SI COGLIE LA TENSIONE TRA SPINTA RIFORMATRICE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PERSISTERE DI FENOMENI DI VIOLAZIONE MOLTO DIFFUSI È QUELLO DEI MARCHI STRATEGIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL MARCHIO IN CINA a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero La normativa che governa i diritti di proprietà industriale e intellettuale nella Repubblica popolare cinese ha vissuto, in un lasso di tempo relativamente breve, una profonda e radicale trasformazione, che ha interessato l’adeguamento legislativo in materia di marchi, brevetti e design alle normative occidentali e alle Convenzioni internazionali. Basti pensare alla creazione di infrastrutture telematiche per le procedure di deposito in grado di interfacciarsi con le banche dati europee, asiatiche e nordamericane; il significativo rafforzamento del sistema amministrativo, doganale e giudiziario di contrasto alla contraffazione a livello civile e penale, anche attraverso l’istituzione di apposite sezioni specializzate in proprietà industriale e intellettuale (da ultimo si segnala anche la creazione del nuovo Ufficio Integrato per la gestione della Proprietà Intellettuale che ha sede a Pudong, Shanghai, inaugurato lo scorso 16 novembre e operativo dal 1 gennaio 2015). L’aumento delle campagne di sensibilizzazione e di educazione del Governo. La violazione della proprietà industriale è, tuttavia, ancora un problema endemico, rispetto al
quale le aziende straniere devono attrezzarsi e implementare strategie sempre attente agli sviluppi del mercato – da una parte - e normativi – dall’altra -, così da non disperdere, o addirittura pregiudicare in maniera irrimediabile, il potenziale insito nella proprietà industriale che, se ben utilizzato, può garantire enormi vantaggi competitivi e consistenti profitti.
MARCHI: APPROPRIAZIONE INDEBITA Un settore nel quale si coglie con immediatezza la tensione tra la spinta riformatrice del sistema di protezione della proprietà intellettuale e il persistere di fenomeni di violazione molto diffusi è quello dei marchi. Il riferimento è, in particolare, a quella forma di indebita appropriazione di marchi di aziende estere, nota a livello internazionale con la parola anglosassone “hijacking”. Non è infrequente che l’azienda estera che decida di entrare nel mercato cinese con il proprio brand, quindi di registrarlo per la prima volta nella Repubblica popolare, abbia la sgradita sorpresa di verificare che il suo marchio è già stato depositato da un soggetto locale, spesso anche nella versione c.d. “traslitterata”, ossia nella trasposizione in ideogrammi. L’obiettivo del registrante cinese, nel corso degli anni, è sempre stato quello di rivendere il marchio al suo legittimo titolare, analogamente a quanto è avvenuto per un certo periodo nel settore dei nomi a dominio anche nel nostro ordinamento. Tale meccanismo è stato considerato ammissibile, sulla base del principio generale della legge marchi cinese in base al quale chi registra per primo acquisisce il diritto di uso esclusivo del segno, a prescindere da qualsiasi considerazione: - sulla notorietà marchio anteriore a livello internazionale; - del suo uso effettivo in Cina; - della mala fede del registrante; - dell’esistenza di altri diritti di proprietà intellettuale (come ad esempio il diritto di autore o il design). In altri termini l’esistenza della registrazione anteriore può rappresentare un ostacolo di non poco conto rispetto all’ingresso nel mercato cinese,
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non essendo infrequente l’ipotesi che il titolare del marchio a livello internazionale, ma non in Cina, si veda addirittura aggredito in via giudiziaria dal registrante cinese il quale rivendica, seppure in via spesso meramente strumentale, la violazione del proprio diritto. E’ importante aggiungere che le situazioni di accaparramento sopra descritte non hanno riguardato esclusivamente brand di elevata rinomanza ma incidono, con frequenza, su realtà industriali note nel proprio settore di riferimento, anche se non conosciute al grande pubblico, così come in mercati nei quali la crescita a livello globale è particolarmente rapida: si pensi alle start-up, alle PMI con propensione all’innovazione o al settore agroalimentare.
LA NUOVA NORMATIVA CINESE A seguito della recente riforma della legge marchi cinese (entrata in vigore il 1 maggio 2014), vi è ragione di ritenere che i sopra descritti fenomeni di accaparramento parassitario possano diminuire o comunque essere più efficacemente contrastati e ciò sulla scorta di un duplice ordine di ragione. La nuova legge cinese sui marchi: - sanziona con la nullità i marchi depositati in mala fede; - rafforza ed esplicita il principio di carattere generale in base al quale il marchio registrato in Cina non deve confliggere con diritti di proprietà intellettuale (diritto d’autore, design, diritto al nome) anteriori appartenenti ad un soggetto terzo. Si tratta di due norme di salvaguardia molto importanti, verosimilmente destinate a modificare il quadro di riferimento dei futuri contenziosi giudiziari, rendendo molto più incerto il diritto del titolare anteriore sulla base del semplice principio generale della anteriorità di registrazione.
CONCLUSIONI Al fine di poter sfruttare appieno le potenzialità della nuova legge marchi sarà comunque necessario:
- programmare e pianificare le modalità di ingresso nel mercato cinese, anticipando il deposito del marchio rispetto all’inizio della effettiva operatività; - effettuare le ricerche di anteriorità volte a verificare la presenza di depositi da parte di “accaparratori”; - predisporre le registrazioni dei propri marchi anche nelle versioni traslitterate e verificare che il marchio sia valido ai sensi della legge marchi cinese; - conservare sempre con la massima cura tutta la documentazione relativa all’uso dei marchi (dal momento della loro ideazione, allo sviluppo, passando per le campagne promozionali e pubblicitarie), nonché ogni supporto documentale relativo all’ideazione e sviluppo di loghi grafici, unitamente alle prove della notorietà dei marchi nei settori di riferimento; - attivare un servizio di sorveglianza sul territorio cinese per verificare che non vengano effettuati depositi di marchi identici o simili da parte di soggetti terzi non autorizzati. In questo scenario, in costante e rapido mutamento anche per quanto riguarda il quadro legislativo e di enforcement delle norme, deve essere inquadrata, in posizione di sempre maggiore rilevanza, l’attività di acquisizione di aziende, tecnologia, marchi e brand storici da parte di investitori cinesi, che sta interessando direttamente anche realtà industriali e marchi celebri del “made in Italy”, in molti settori produttivi (dalla moda alla meccanica, passando per il settore alimentare). Si tratta di dinamiche nelle quali il “brand” (che origina in Italia ma che verrà sfruttato in Cina, anche per il tramite di partner finanziari cinesi) può rappresentare un asset di importanza fondamentale per valorizzare il patrimonio della società o dell’impresa. Diventa quindi necessaria una visione strategica e coordinata finalizzata al più efficiente sfruttamento del potenziale di questi beni immateriali e alla prevenzione e limitazione dei fattori di rischio che possano diminuirne il valore. Avv. Massimiliano Patrini
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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: Unionalimentari
BEVANDE Scheda tecnica Grappa Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il decreto in modifica del decreto 1º agosto 2011, recante «Attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della “Grappa”».
ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Additivi autorizzati Il Ministero della Salute ha pubblicato nota concernente i regolamenti comunitari riguardanti gli additivi alimentari autorizzati sia negli alimenti di origine animale che vegetale, pubblicati nel periodo 15 giugno-dicembre 2014.
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Certificato sanitario per l’esportazione di latte e prodotti a base di latte verso l’Algeria Il Ministero della Salute ha pubblicato il certificato sanitario per l’esportazione di latte e prodotti a base di latte verso l’Algeria comunicando inoltre che le competenti Autorità algerine hanno richiesto per l’esportazione di formaggi a pasta dura e semidura l’invio dei bollettini di analisi con la prima spedizione dei prodotti in Algeria e, successivamente, l’invio delle analisi effettuate dall’azienda in autocontrollo con scadenza trimestrale. Etichettatura delle carni bovine Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il Decreto Ministeriale concernente le nuove indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativo all’ etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Catalogo comune specie di ortaggi E’ stato pubblicato il primo complemento alla trentatreesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi.
Grappa Lombarda Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il decreto il attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della «Grappa lombarda» e/o «Grappa di Lombardia». Grappa Trentina Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto in attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della «Grappa del Trentino» e/o «Grappa trentina».
ETICHETTATURA Sanzione Claim Salutistici L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato la Co.ge.di Internationale SpA, proprietaria dei marchi Uliveto, Rocchetta, Brio Blu Rocchetta e Elisir di Rocchetta, per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo.
PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Registro DOP e IGP Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
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e Forestali ha pubblicato l’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 14 gennaio 2015). oOo
DATI DI MERCATO 2a E 3a SETTIMANA 2015 (DAL 5 ALL’11 GENNAIO E DAL 12 AL 18 GENNAIO 2015) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; riso; semi oleosi; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. I rapporti possono essere richiesti all’Ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia dell’Associazione. oOo
RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indi-
retti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione. Dati relativi alla settimana n. 3, dal 12 al 18 gennaio 2015 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 57 notifiche (di cui 10 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Una sola allerta avviata dall’Italia per presenza oltre i limiti di mercurio in Pesce spada di provenienza portoghese. Da rilevare come in Germania sia state avviate 3 diverse allerte su altrettante matrici alimentari per contaminazioni con diversi tipi di frammenti, plastica, vetro e metallo. Dati relativi alla settimana n. 4, dal 19 al 25 gennaio 2015 Le imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 62 notifiche (di cui 11 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Cinque le allerte avviate dall’Italia: - presenza oltre i limiti di mercurio in pesce spada di provenienza spagnola e in verdesca di provenienza portoghese; - funghi cardoncello freschi (Pleurotus eryngii) provenienti dal Belgio, per presenza elevata di solfiti; - salsicce contaminate da Salmonella Brandenburg, prodotte in Italia; - presenza di diossine o policlorobifenili (PCB) diossina simili in formaggio proveniente dalla Romania.
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Autotrasporto. Contrasto al cabotaggio abusivo DISPOSIZIONI MINISTERIALI PER CONTRASTARE IL CABOTAGGIO ABUSIVO PREMESSA La legge 11 novembre 2014, n. 164, anche nota come “Sblocca Italia”, fra le misure introdotte ne ha inserito una (art. 32 bis, co. 1) per accrescere il contrasto del cabotaggio su strada abusivo mediante la modifica del co. 1 e, soprattutto, l’introduzione del co. 1 bis all’art. 46 bis della legge 6 giugno 1974, n. 298 (di seguito art. 46 bis). La modifica apportata al co. 1 dell’art. 46 bis è meramente formale, sostituendo il riferimento al regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 3118/93 del 25 ottobre 1993 in materia di trasporto internazionale di merci su strada con il riferimento al regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009. Le sanzioni restano, invece, invariate. Sostanziale è, invece, la misura introdotta con il co. 1 bis consistente nell’inversione dell’onere della prova a carico del conducente del veicolo con targa estera, qualora si verifichino incompatibilità fra le registrazioni del tachigrafo e la documentazione attestante l’attività di cabotaggio, che il conducente deve avere a bordo del veicolo. In questo caso, o il conducente riesce a spiegare i motivi dell’incompatibilità o è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 15.000 euro e al fermo del veicolo per 3 mesi ovvero 6, in caso di reiterazione nel triennio; sanzioni che si applicano anche in assenza di documentazione sul veicolo (art. 46 bis, co. 1). Ciò premesso, il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità hanno congiuntamente licenziato una circolare, rispettivamente di prot. 300/A/205/15/108/13/I e 744, del 15 gennaio
2015 (di seguito circolare), con la quale si dettano disposizioni applicative agli organi di polizia stradale, di cui si dà conto.
IL NUOVO DISPOSITIVO SANZIONATORIO DELL’ART. 46 BIS Per effetto delle misure introdotte con il co. 1 bis dell’art. 46 bis si ha che: 1) le risultanze delle registrazioni tachigrafiche o di altre circostanze (ad es. le percorrenze autostradali) costituiscono elementi di prova ai fini sanzionatori, qualora vi sia incongruenza con la circolazione del veicolo in territorio italiano e il vettore non riesca a fornire valide motivazioni per giustificarla; 2) le ricordate sanzioni del co. 1 dell’art. 46 bis si applicano anche in caso: - di mancata esibizione, in occasione del controllo su strada, dei documenti relativi all’attività di cabotaggio in corso di svolgimento e di quella svolta; - di esibizione di documenti privi di uno o più degli elementi richiesti a chi effettua operazioni di cabotaggio a norma dell’art. 8 del Regolamento 1072/2009, e quindi: a) nome, indirizzo e firma del mittente; b) nome, indirizzo e firma del trasportatore; c) nome e indirizzo del destinatario, la sua firma e la data di consegna delle merci una volta eseguita; d) luogo e data del passaggio di consegna delle merci, e luogo di consegna previsto; e) denominazione corrente della natura delle merci, modalità d’imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta, il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi; f) la massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci; g) il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio. Pertanto, tutte queste informazioni devono risultare dalla documentazione a bordo del veico-
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lo al momento del controllo su strada e non ne è consentita nessuna comunicazione a posteriori e, quindi, in un secondo momento rispetto al controllo su strada; pertanto, l’agente che ne accerta la mancanza deve sempre applicare la sanzione dell’art. 46 bis, co. 1. L’applicazione della sanzione in questione avviene ai sensi dell’art. 207 del codice della strada, per cui il conducente può decidere di: - pagare immediatamente nelle mani dell’agente accertatore; - prestare una cauzione pari al minimo edittale, a pena del fermo del veicolo per 60 giorni; in quest’ultimo caso (ma le stesse considerazioni valgono anche per il fermo, quale sanzione accessoria per la violazione dell’art. 46 bis, co. 1), la misura dovrà essere eseguita a spese del responsabile della violazione; ciò tenuto conto che, in entrambe le circostanze, il veicolo non viene affidato al trasgressore, bensì rimane custodito presso un deposito autorizzato, per tutta la durata del fermo. In aggiunta la circolare ha provveduto a: - riepilogare i tratti essenziali del trasporto di cabotaggio (par. 1); - evidenziare le differenze tra l’attività di cabotaggio ed il trasporto combinato eseguito ai sensi della direttiva del Consiglio (CE) 92/106 del 7 dicembre 1992.
TRASPORTI DI CABOTAGGIO STRADALE NORMA DEL REG. (CE) 1072/2009 Per quanto attiene al regime di cabotaggio, la circolare sottolinea che: - il vettore comunitario può iniziare l’attività di cabotaggio soltanto se è entrato in Italia con un veicolo carico e le merci trasportate nel trasporto internazionale siano state previamente e integralmente consegnate; - dopo lo scarico integrale del trasporto internazionale in entrata, le operazioni di cabotaggio consentite sono 3, da eseguire con lo stesso veicolo con cui è stato effettuato il predetto trasporto internazionale o, in caso di combinazione di veicoli agganciati, con il veicolo a motore del medesimo complesso veicolare; - l’ultimo scarico in regime di cabotaggio deve avvenire entro 7 giorni dall’ultimo scarico eseguito nell’ambito del trasporto internazionale in entrata; - è ammesso il cabotaggio in Italia anche al vettore comunitario proveniente dalla Svizzera, dopo aver fatto un trasporto internazionale Svizzera/Italia (ad es., il vettore francese,
dopo aver svolto un trasporto Svizzera-Italia); la stessa facoltà non è prevista per i vettori svizzeri, in quanto l’accordo Unione europea/ Svizzera vieta il trasporto di cabotaggio sul territorio delle parti contraenti; - le imprese di autotrasporto stabilite in Croazia non sono autorizzate ad effettuare il cabotaggio fino al 30 giugno 2015, fermo restando che la Commissione europea potrebbe decidere di prorogare questo periodo di divieto.
CABOTAGGIO STRADALE E TRASPORTO COMBINATO La circolare richiama, per gli opportuni approfondimenti sul trasporto combinato, le spiegazioni già fornite nella circolare del Ministero dei trasporti prot. 25149 del 18 marzo 2008 e ricorda che le condizioni affinché si abbia un trasporto combinato, sono state definite nella direttiva (CE) 92/106 (recepita con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001) e, cioè: a) a) il tragitto svolto su strada deve costituire la parte iniziale o terminale di un’operazione di trasporto più ampia, proveniente da un altro Paese della dell’Unione europea via mare o via ferrovia; b) b) in caso di agganciamento misto, entrambi i veicoli devono risultare immatricolati nella Unione europea o nello Spazio economico europeo; c) c) nel combinato ferroviario, il tratto ferroviario deve essere di almeno 100 km in linea d’aria, mentre quello su strada deve essere il tragitto più breve possibile tra il luogo di inizio o di termine del viaggio su gomma e la stazione ferroviaria attrezzata più vicina; d) nel combinato marittimo, il tratto su nave deve essere di almeno 100 km in linea d’aria, mentre quello su gomma deve essere al massimo di 150 km in linea d’aria tra il punto di inizio o termine del viaggio su gomma e il porto. Il trasporto combinato eseguito nel rispetto delle predette condizioni è, a tutti gli effetti, un trasporto internazionale. Pertanto, il conducente deve esibire la copia conforme della licenza comunitaria e, se il veicolo è condotto da un conducente extracomunitario, l’attestato del conducente. In mancanza di questi documenti, si applica la sanzione dell’art. 46, co. 1. Dalla documentazione a bordo del veicolo deve risultare tutta una serie di informazioni richieste dalla direttiva 92/106 (ad es. dati del vettore che esegue il trasporto, copia della licenza comunitaria, indicazione della stazione o del porto di carico e di scarico et c.).
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La mancanza delle condizioni richieste dalla direttiva (CE) 92/106 per il trasporto combinato, così come la mancanza di documentazione che permetta di risalire alle informazioni di cui sopra, fa sì che il viaggio eseguito in Italia dal vettore comunitario configuri un trasporto di cabotaggio. Pertanto, il vettore dovrà dimostrare di essere in regola con i requisiti prescritti dall’art. 8 del reg. 1072/2009, pena
l’applicazione della sanzione per il cabotaggio illegale analizzata agli inizi, prevista dall’art. 46 bis, co. 1. Copia della circolare e della legislazione nazionale e comunitaria citate può essere richiesta, unitamente a ogni altra informazione all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto Germania. Salario minimo garantito LA LEGGE ANTIDUMPING OPERA ANCHE PER I CONDUCENTI ESTERI IN GERMANIA IN OGNI RELAZIONE DI TRAFFICO PREMESSA Con scarsissimo preavviso il 1° gennaio 2015 è entrata in vigore in Germania una normativa sul salario minimo garantito, detta di antidumping sociale, la quale prevede che chiunque lavori in quel Paese debba inderogabilmente percepire uno stipendio minimo di 8,50 euro lordi all’ora. Di seguito si dà una prima illustrazione, fondamentalmente sulla base di informazioni provenienti dall’International Road Transport Union (I.R.U.), in quanto su questa normativa e sugli adempimenti che ne discendono per i vettori esteri, non si dispone ancora di un corpo di informazioni completo e preciso. Sotto il profilo sostanziale la misura così introdotta non comporta problemi per i vettori italiani circa l’entità minima del salario, essendo questo in linea con la retribuzione prevista dal CCNL. Ma sotto il profilo burocratico costituisce un oggettivo e oneroso adempimento, soprattutto in considerazione dell’onerosità delle sanzioni. Purtroppo, su di esso le notizie sono ancora frammentarie e passi sono stati compiuti anche da questa Associazione nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per attivarsi nei confronti delle autorità tedesche, affinché sia possibile ottenere informazioni maggiormente precise. Più in generale, tuttavia, non si possono nascondere alcune perplessità sull’applicazione di una tale legge a lavoratori di altri Paesi. Nel settembre del 2014 la Corte di giustizia europea, pronunciandosi su un caso di subappalto nel settore dei lavori pubblici da una ditta tedesca a una polacca ha stabilito che “esigere il pagamento di un salario minimo, che non ha alcun rapporto con il costo della vita in tale altro Stato membro è incompatibile con la prestazione dei servizi.”
Nella fattispecie la Corte di giustizia ha giustificato una normativa sul salario minimo rivolta a proteggere i lavoratori, ma ha anche evidenziato come il principio comunitario della libera prestazione di servizi subirebbe una limitazione laddove venisse imposto un salario minimo che non avesse relazione che non avesse relazione con il più basso costo della vita di un altro Paese. Anche su questo punto sono da attendersi iniziative in sede comunitaria. Per altro verso, resta da aggiungere che misure come quelle ora introdotte in Germania non fanno che rimarcare una volta di più quanto improvvida e intempestiva sia stato l’allargamento a Est dell’Unione europea, senza che preventivamente venissero allineate o almeno ravvicinate le economie e gli standard di vita di quei Paesi a quelli dei Paesi dell’Europa a 15. Di questo ancor oggi il sistema trasportistico italiano e la stessa economia nazionale pagano un prezzo altissimo. Ciò detto si entra nel merito del provvedimento.
CAMPO DI APPLICAZIONE La normativa si applica a tutti i settori compreso l’autotrasporto e, per quanto concerne quest’ultimo, interessa non solo l’attività di cabotaggio ma anche i trasporti internazionali, sia quelli aventi come destino e origine la Germania sia quelli di transito. Dalla disciplina restano esclusi i lavoratori autonomi, quindi i titolari d’impresa che guidano personalmente il veicolo.
ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE Prima di effettuare il trasporto su strada l’impresa deve compilare e inviare uno specifico modello (mod. 033037) via fax alla Bundesfinanzdirektion West di Colonia, al numero 0049 (0) 221.964870. Il modello ha una validità di 6 mesi, si compone di due pagine e va redatto in lingua tedesca. In particolare, alla pag. 2 è riportato un elenco in cui l’impresa deve specificare le generalità degli autisti che intende utilizzare per i trasporti in Germania (cognome, nome, data di nascita) e, accanto a ciascun nominativo, la data esatta di inizio e quella di probabile di fine viaggio. Pertanto si ha che: - se l’impresa conosce in anticipo i viaggi che il
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singolo autista effettuerà in Germania (fino ad un massimo di 6 mesi), può riportarli tutti alla pag. 2 del modello; - diversamente, l’impresa dovrebbe inviare la comunicazione prima di ogni singolo viaggio di trasporto; sembra, comunque, che il modello consentirebbe di riportare la lista di tutti i conducenti che l’impresa suppone di utilizzare in Germania in un certo arco di tempo (massimo 6 mesi), specificando per ognuno di questi, in maniera generica, il periodo di inizio (ad es. 1° febbraio 2015) e di fine attività (esempio 31 luglio 2015); su questa facoltà si attendono, però, conferme. Durante il periodo di validità della comunicazione (massimo 6 mesi) non è obbligatorio comunicare alle autorità tedesche le eventuali modifiche delle date dei viaggi originariamente indicate. Molto importanti sono anche i dati e le due dichiarazioni riportate alla pag. 1 del modello e, precisamente: - gli estremi dell’impresa; - dichiarazione del rispetto della norma sul salario minimo; - per le imprese con sede fuori dalla Germania, la circostanza che la documentazione sul salario minimo è conservata all’estero e verrà fornita, in tedesco, su richiesta dell’Amministrazione doganale tedesca.
COMPORTAMENTI DA OSSERVARE DURANTE IL TRASPORTO IN TERRITORIO TEDESCO E’ opportuno che in occasione di un controllo su strada effettuato in Germania l’autista sia in grado di esibire: - il modello trasmesso via fax, composto da entrambe le pagine, con l’annessa ricevuta di trasmissione; - la copia dell’ultima busta paga. Per i titolari d’impresa alla guida del veicolo, è consigliabile portare a bordo la documentazione che attesti tale qualità (ad es. la visura della CCIAA) tradotta in tedesco.
COMPORTAMENTI DA OSSERVARE A CONCLUSIONE DEL VIAGGIO Entro 7 giorni dalla fine dell’operazione di trasporto in Germania, il datore di lavoro deve registrare il periodo di inizio e fine permanenza in Germania dell’autista e la durata delle ore lavorate in quello Stato. La documentazione concernente queste registrazioni, deve essere conservata per due anni in Germania o all’estero (per le imprese straniere); in quest’ultimo caso, è necessario che in occasione di una verifica su strada, il conducente esibisca la già citata dichiarazione riportata a pag. 1 del modello, con la quale l’impresa si impegna a mettere a disposizione la predetta documentazione, in lingua tedesca, su richiesta delle autorità di quello Stato.
CONTROLLI I controlli su strada per verificare il rispetto della normativa, dovrebbero avere inizio dal febbraio 2015 attraverso 2.000 agenti di Polizia appositamente formati.
SANZIONI Sono previste due tipologie di infrazioni: - il mancato invio via fax del modello (mod. 033037) alla Bundesfinanzdirektion West di Colonia o la compilazione inesatta o incompleta della notifica comportano una sanzione fino a €. 30.000; - il mancato riconoscimento del salario minimo (8,50 euro ora) è sanzionato con importi fino a 500.000 euro. Si riportano di seguito il modello in lingua tedesca e una traduzione in lingua italiana; quest’ultima è assolutamente informale, dal momento che per l’adempimento degli obblighi si deve utilizzare esclusivamente il modello in lingua tedesca, redatto in lingua tedesca. Per immediata consultazione li si riporta entrambi in allegato. Si fa riserva di ritornare sull’argomento non appena saranno intervenute novità in materia. Frattanto, ci si può rivolgere per altre informazioni all’ufficio economico dell’Associazione. (AdT)
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Veicoli e trasporti eccezionali. Divieti di circolazione DIRAMATA LA DIRETTIVA AISCAT SUI DIVIETI AGGIUNTIVI IN AUTOSTRADA Come ogni anno, l’Associazione italiana società concessionarie autostrade (Aiscat) ha diramato la direttiva sui divieti integrativi di circolazione in autostrada per i veicoli ed i trasporti eccezionali, vigenti per il 2015. Si riporta di seguito l’elenco di questi divieti aggiuntivi che per queste categorie di veicoli e trasporti si aggiungono ai divieti generali di circolazione fuori dai centri abitati in vigore per tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose di massa superiore alle 7,5 t (v. Apinforma n. 1, pp. 48-51): - 6 gennaio dalle 00.00 alle 08.00 e dalle 22.00 alle 24.00; - 3 aprile dalle 08.00 alle 14.00; - 4 aprile dalle 16.00 alle 22.00; - 7 aprile dalle 08.00 alle 22.00; - 30 aprile dalle 14.00 alle 22.00; - 30 maggio dalle 16.00 alle 22.00; - 2 giugno dalle 22.00 alle 24.00; - 7 giugno dalle 22.00 alle 24.00; - 13 giugno dalle 07.00 alle 24.00; - 14 giugno dalle 00.00 alle 07.00 e dalle 22.00 alle 24.00; - 20 giugno dalle 07.00 alle 24.00; - 21 giugno dalle 00.00 alle 07.00 e dalle 22.00 alle 24.00; - 27 giugno dalle 07.00 alle 24.00; - 28 giugno dalle 00.00 alle 7:00 e dalle 22.00 alle 24.00; - 3 luglio dalle 16.00 alle 24.00; - 4 luglio dalle 16.00 alle 24.00; - 5 luglio dalle 00.00 alle 07:00 e dalle 22.00
alle 24.00; - 10 luglio dalle 16.00 alle 24.00; - 11 luglio dalle 16.00 alle 24.00 - 12 luglio dalle 00.00 alle 07.00 e dalle 22.00 alle 24.00; - 17 luglio dalle 16.00 alle 24.00; - 18 luglio dalle 16.00 alle 24.00; - 19 luglio dalle 00.00 alle 07.00 e dalle 22.00 alle 24.00; - 24 luglio dalle 16.00 alle 24.00; - 25 luglio dalle 16.00 alle 24.00; - 26 luglio dalle 00.00 alle 07.00 e dalle 22.00 alle 24.00; - 31 luglio dalle 22.00 alle 24.00; - 1° agosto dalle 00.00 alle 08.00 e dalle 22.00 alle 24.00; - 2 agosto dalle 00.00 alle 07.00 e dalle 22.00 alle 24.00; - 7 agosto dalle 22.00 alle 24.00; - 8 agosto dalle 00.00 alle 08.00 e dalle 22.00 alle 24.00; - 9 agosto dalle 00.00 alle 07.00 e dalle 22.00 alle 24.00; - 14 agosto dalle 16.00 alle 24.00; - 15 agosto dalle 00.00 alle 08:00 e dalle 22.00 alle 24.00; - 16 agosto dalle 00.00 alle 07.00 e dalle 22.00 alle 24.00; - 21 agosto dalle 16.00 alle 24.00; - 22 agosto dalle 16.00 alle 24.00; - 23 agosto dalle 00.00 alle 07.00 e dalle 22.00 alle 24.00; - 28 agosto dalle 16.00 alle 24.00; - 29 agosto dalle 00.00 alle 08.00 e dalle 16.00 alle 24.00; - 30 agosto dalle 00.00 alle 07.00 e dalle 22.00 alle 24.00; - 5 dicembre dalle 14.00 alle 22.00; - 24 dicembre dalle 16.00 alle 24.00; (AdT)
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Scadenze aziendali febbraio 2015 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI FEBBRAIO
LUNEDÌ 2 DICHIARAZIONE IVA ANNUALE - Da oggi è possibile presentare telematicamente la dichiarazione Iva 2015 relativa all’annualità 2014 in forma disgiunta dal modello Unico 2015. Il rimborso del credito Iva può essere richiesto direttamente con la dichiarazione annuale. I soggetti che la presentano entro la fine del mese corrente, sono esonerati dalla presentazione della comunicazione Iva annuale. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente.
DOMENICA 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di gennaio. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
LUNEDÌ 16 IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al mese di gennaio. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALI SPECIALI - Scade il termine per il versamento dell’Iva relativa al 4° trimestre per i contribuenti in regi-
me speciale di cui all’art. 74, commi 4 e 5 del DPR 633/72. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA - Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 30,72 % per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 23,5 % per i soggetti titolari di pensione diretta, indiretta e per i soggetti già iscritti ad altro fondo obbligatorio o lavoratore titolare di pensione indiretta o reversibilità. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti possono essere effettuati utilizzando il modello F24. IVA AUTOTRASPORTO - Scade il termine per il versamento, da parte delle imprese di autotrasporto, dell’Iva relativa al IV trimestre 2014, al netto dell’acconto versato a dicembre. LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO - Scade il termine per comunicare, tramite il Mod. Iva 26, l’intenzione di volersi avvalere della liquidazione di gruppo.
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ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per quella comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ Inps/regioni (modello F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2014 – Scade il termine per versare la rata di addizionale regionale e comunale trattenuta sulle retribuzioni. Se il conguaglio è stato effettuato a dicembre, le rate di addizionale relative all’anno 2014 saranno 11, da gennaio a novembre. Il versamento è da effettuarsi con il modello F24 utilizzando per il versamento delle ritenute Irpef. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. L’anno di riferimento è il 2014. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’INPS dei contributi relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente attraverso il modello di pagamento unificato F24. CONTRIBUTI PER I DIRIGENTI (INPS ed EX INPDAI) - Scade il termine per il versamento all’INPS, tramite il modello F24, dei contributi dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, associati in partecipazione. AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL - Scade il termine per il versamento della regolazione 2014 e dell’anticipo del premio 2015 da effettuarsi secondo le disposizioni per l’autoliquidazione del premio INAIL; la dichiarazione delle retribuzioni in via telematica potrà invece essere inoltrata entro il 16 marzo. INAIL - COMUNICAZIONI RETRIBUZIONI PRESUNTE - Scade il termine per la comunicazione, da
effettuare in via esclusivamente telematica, dell’eventuale riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2015 rispetto a quelle corrisposte nel 2014 ai fini del calcolo dell’anticipo del premio 2015. RITENUTE MESE DICEMBRE 2014 - CONGUAGLIO DI FINE ANNO - Scade il temine per il versamento, con il mod. F24, delle ritenute relative alle retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti tra il 1° e il 12 gennaio 2015 di competenza del mese di dicembre 2014 e relative al conguaglio di fine anno. I codici da utilizzare sono il 1001 per le ritenute Irpef lavoro dipendente, 1004 per i compensi dei collaboratori, 3802 per l’addizionale regionale, 3848 per l’addizionale comunale. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL T.F.R. - Scade il termine per versare il saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del t.f.r. maturato in azienda al 31 dicembre 2014. Il codice tributo per il versamento è il 1713.
VENERDÌ 20 ENASARCO - Scade il termine per il versamento dei contributi previdenziali relativi al 4° trimestre 2014 (01.10.14-31.12.14) per gli agenti e rappresentanti di commercio. A partire dal 1° febbraio 2015 le forme di pagamento RID verranno sostituite dal sistema Sepa Direct Debit (SDD). Il passaggio sarà automatico.
MERCOLEDÌ 25 IVA INTRACOMUNITARIA - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese di gennaio. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, INTRA 1 – quater e INTRA 1 - quinquies per le cessioni di beni e servizi; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis e l’INTRA 2-ter, INTRA 2 – quater e INTRA 2 - quinquies per gli acquisti di beni e servizi. La presentazione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche. INPS/CIG - Presentazione della domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs) da parte di datori di lavoro interessati a Cig e Cigs.
SABATO 28 (POSTICIPA A LUNEDÌ 2) COMUNICAZIONE IVA - TELEMATICO - Scade
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il termine, per la trasmissione telematica della comunicazione annuale Iva.
cettori di provvigioni della certificazione attestante i redditi corrisposti nel 2014.
STAMPATI FISCALI - Scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuati nell’anno 2014 da parte delle tipografie e dei soggetti autorizzati alla rivendita.
LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente.
CERTIFICAZIONE UTILI - Scade il termine per la consegna ai soci delle certificazioni delle somme corrisposte nel 2014 dalle società a titolo di dividendo, utile o compenso per associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto. CERTIFICAZIONE UNICA - Scade il termine per la consegna da parte delle imprese mandanti e dei sostituti d’imposta, ai percettori di compensi di provvigioni o lavoro autonomo della certificazione CU attestante i redditi corrisposti nell’anno precedente. MODELLO CUD 2015 - Scade il termine per la consegna ai lavoratori dipendenti e parasubordinati della certificazione dei redditi relativi all’anno 2014. CERTIFICAZIONE UTILI E PROVENTI EQUIPARATI - Scade il termine per la consegna ai percettori della certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nel 2014. CERTIFICAZIONI DEI COMPENSI E PROVVIGIONI - Scade il termine per la consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo ed ai per-
CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente. FASI - DIRIGENTI INDUSTRIALI - Scade il termine per versare i contributi trimestrali (1° trimestre 2015) all’assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti industriali (FASI). CONGUAGLIO IRPEF - Termine ultimo per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno 2014. Pertanto non è possibile fare il conguaglio con le retribuzioni del mese di febbraio se queste vengono erogate nei primi giorni del mese di marzo. Le ritenute relative al conguaglio effettuato in febbraio devono essere versate entro il 16 marzo; il codice per il versamento su mod. F24 è il 1014. INAIL - RIDUZIONE DEI TASSI DI PREMIO PER PREVENZIONE - Per i datori di lavoro, con almeno 2 anni di attività, che abbiano effettuato interventi migliorativi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, scade il termine annuale per la presentazione mediante mod. OT/24 alla competente sede territoriale dell’Inail della domanda di riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa pari al 5% o al 10% in relazione al numero dei dipendenti. (PZ – FT)
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