NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 2 31 gennaio 2016
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
FONDO DI GARANZIA POR-FESR 2007-2013
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Avevo un sogno. Sognavo un Parco da abitare.
Con passione, costanza e dedizione, ho perseguito il
Sognavo una casa nascosta nel verde, con il
sogno. Sono nato nel 1931 e in questa stagione della
panorama delle montagne all’orizzonte e alberi a
mia vita quel sogno è diventato realtà, condiviso con
delimitarne il giardino. Sognavo strade di campagna
i miei figli, Nicola e Patrizia. Oggi posso offrire a
per arrivare a casa. Sognavo cortili privi di confini,
ognuno di voi lo spazio fertile dove dare dimora ai
dove poter vivere serenamente.
vostri sogni e alla vostra immaginazione.
“
Avev o un so gn o. S ognav o il Parco da ab ita re.
Nelo Cattarossi
”
Il promotore del sogno
Cell. +39 335 5375959 info@borgocjastelut.it www.borgocjastelut.it
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 2 31 gennaio 2016
Sommario L’estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
8
La comunicazione annuale Iva
11
Interessi di mora all’8,05%
14
La rivalutazione dei beni delle imprese
15
Trasferte autotrasportatori
19
Bollo auto cumulativo
20
Pagamento diritti doganali
21
“Nuova Sabatini”. Caduti i vincoli sul parco veicolare
22
Fondo di garanzia POR-FESR 2007-2013
23
Garanzia Giovani
27
Sgravio contributivo per la contrattazione di II livello
28
Inail, autoliquidazione 2015/2016
29
Commissione UE
30
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
31
Comunicazione AEE
32
Autorità per l’energia
34
SOA: nuova attestazione per la Modula Group
37
L’UE predispone il documento di gara unico europeo
38
ANAC: rettifica sugli acquisti autonomi dei comuni
41
Modificate le soglie per gli appalti pubblici
42
Gandolfo srl TRASPORTI E SPEDIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
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Imprese alimentari
43
Mercatino Internazionale della Bontà
44
Legislazione alimentare
45
Carta di qualificazione del conducente. Rinnovo
49
Esercizio servizi postali. Titoli abilitativi
50
Servizi postali. Contributo 2016
52
R.C.A. accertamenti sulla copertura assicurativa
53
Autotrasporto c/t. Verifica posizione REN
54
Termini di pagamento sanzioni codice della strada
55
Codice della strada. Depenalizzazioni
56
ORGANIZZAZIONE
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L’estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale OPPORTUNITÀ ATTESA DA TEMPO, RICHIEDE IL VERSAMENTO DI UN’IMPOSTA SOSTITUTIVA VANTAGGIOSA PREMESSA La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità per il 2016) ha previsto, all’art. 1 comma 121 la possibilità di estromettere dall’impresa l’immobile dell’imprenditore individuale. Si tratta di una disposizione che gli operatori attendevano da anni e che si affianca a quella simile prevista per le società. Per queste ultime è previsto, infatti, un regime di assegnazione agevolata dei beni ai soci nonché la possibilità di trasformarsi in società semplice, ma sarà oggetto di uno specifico approfondimento. Nel presente articolo pertanto sarà analizzata esclusivamente l’estromissione dei fabbricati da parte degli imprenditori individuali, vale a dire la possibilità di togliere dal regime del reddito d’impresa i fabbricati utilizzati per l’attività, con il versamento di un’imposta sostitutiva particolarmente vantaggiosa.
AMBITO SOGGETTIVO Interessati all’agevolazione in argomento sono i soggetti che alla data del 31 ottobre 2015 rivestivano la qualifica di imprenditore individuale e l’hanno conservata fino al 1° gennaio 2016. Possono fruire dell’estromissione anche le imprese individuali che alle predette date erano in stato di liquidazione. Non è invece possibile utilizzare l’agevolazione se al 1° gennaio 2016, la qualifica di imprenditore individuale sia venuta meno, in questi casi, infatti, si è già verificato il presupposto per l’attribuzione del bene alla sfera privata, con la conseguente applicazione delle imposte ordinarie sulle plusvalenze eventualmente realizzate. L’estromissione è consentita sia nell’ipotesi in cui avendo cessato l’attività, si sia affittato l’immobile ma si sia mantenuta la partita Iva, sia nell’ipotesi in cui l’immobile sia utilizzato per l’esercizio dell’attività d’impresa.
L’estromissione può essere effettuata dall’erede dell’imprenditore deceduto successivamente al 31 ottobre 2015, a condizione che l’opzione sia esercitata dall’erede che ha proseguito l’attività del “de cuius” in forma individuale. Analoga possibilità è concessa al donatario che ha proseguito l’attività imprenditoriale del donante, in questi casi, ai sensi dell’articolo 58 comma 1 del TUIR, l’azienda è assunta ai medesimi valori riconosciuti nei confronti del dante causa.
IMMOBILI INTERESSATI ALL’ESTROMISSIONE L’estromissione riguarda gli immobili di cui all’articolo 43, comma 2, del TUIR, vale a dire: - i beni immobili strumentali per destinazione, quelli cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa a prescindere dalla loro classificazione catastale; - i beni immobili strumentali per natura, quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, si tratta degli immobili rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E A/10. Per questi ultimi si prescinde dal loro utilizzo nel ciclo produttivo e quindi possono essere estromessi anche se dati in locazione o comodato. Per il primo gruppo invece, vale a dire quelli strumentali per destinazione, è necessario che gli stessi siano utilizzati nell’attività d’impresa e pertanto non possono essere concessi a terzi in locazione o comodato. Il carattere strumentale dell’immobile deve essere verificato alla data del 31 ottobre 2015, e pertanto qualora successivamente a tale data, l’immobile sia stato concesso in uso a terzi, la possibilità di procedere all’estromissione non viene meno.
LA DIVERSA NATURA DEGLI IMMOBILI Per la corretta individuazione degli immobili relativi all’impresa è opportuno fare alcune differenziazioni per comprendere se possono o meno rientrare nell’estromissione. Per quelli strumentali per destinazione si deve distinguere a seconda che siano stati acquistati fino al 31 dicembre 1991 ovvero successivamente.
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- Per quelli acquisiti a partire dal 1° gennaio 1992 possono essere esclusi dal patrimonio se indicati nell’inventario o, per i contribuenti in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro Iva acquisti. Se non soddisfano tali condizioni non possono essere estromessi in quanto si considerano già appartenenti alla sfera privata dell’imprenditore. - Per quelli acquisiti fino al 31 dicembre 1991, possono essere estromessi anche se non indicati nell’inventario perché siano comunque considerati relativi all’impresa. Si tratta di immobili che l’imprenditore già utilizzava esclusivamente per l’esercizio dell’impresa al 31 dicembre 1991 e per i quali non ha esercitato l’opzione per l’esclusione ai sensi dell’articolo 58 della legge 413/1991. Questi immobili continuano ad essere considerati relativi all’impresa, anche se non indicati nell’inventario e possono pertanto essere estromessi a condizione che, alla data del 31 ottobre 2015, fossero utilizzati come beni strumentali dall’imprenditore nella propria attività d’impresa. Con riferimento agli immobili strumentali per natura, l’esclusione dal patrimonio può essere effettuata solo se gli stessi risultano indicati nell’inventario o, per i soggetti in semplificata, nel registro dei cespiti ammortizzabili o nel registro Iva acquisti. Non possono essere estromessi gli immobili merce relativi alle imprese immobiliari. Possono inoltre essere oggetto di esclusione dal patrimonio, gli immobili posseduti in comunione relativamente alla sola quota di pertinenza dell’imprenditore.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE Come ricordato la norma consente all’imprenditore che alla data del 31 ottobre 2015, possedeva immobili strumentali, di optare entro il 31 maggio 2016 per l’esclusione dei predetti immobili dal patrimonio dell’impresa. L’estromissione non richiede alcun atto né particolari formalità ma esclusivamente comportamenti concludenti. Sarà pertanto sufficiente una specifica annotazione nel libro giornale o nel libro dei cespiti ammortizzabili o nel registro Iva. In pratica l’opzione si esercita esprimendo la volontà di escludere l’immobile dal patrimonio aziendale entro il termine di versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva.
L’IMPOSTA SOSTITUTIVA L’imposta sostitutiva è pari al 8% della differenza
tra il valore normale dei fabbricati e il valore fiscalmente riconosciuto. Il valore fiscalmente riconosciuto è dato dalla differenza tra il valore iscritto nel registro cespiti o nel libro degli inventari al netto delle quote di ammortamento dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti. Il costo dei fabbricati va assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione, pertanto nella determinazione del valore fiscalmente riconosciuto degli stessi si dovrà tenere conto anche del valore attribuito alle aree occupate dalla costruzione in relazione alle quali non siano stati effettuati ammortamenti fiscalmente deducibili. Per quanto riguarda il valore normale, questo può essere assunto su base catastale utilizzando i moltiplicatori che di seguito riportiamo: - 63 per le categorie D e A/10; - 42,84 per le categorie C/1 ed E; - 126 per le categorie A (escluso l’A/10) e C (escluso il C/1); - 176,4 per le categorie B. I moltiplicatori di cui sopra non richiedono la rivalutazione della rendita del 5% in quanto già compresa nel valore. L’opzione per l’estromissione è consentita anche nell’ipotesi in cui il valore normale sia inferiore al relativo valore fiscalmente riconosciuto. L’assenza di base imponibile, infatti, non preclude la possibilità di fruire del beneficio perché in tali casi il valore dei beni estromessi ha già concorso alla formazione del reddito d’impresa secondo le regole ordinarie, senza alcuna necessità di versamento di imposte sostitutive. Come ricordato l’estromissione si perfeziona con il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap pari all’8% della differenza tra valore normale e valore fiscalmente riconosciuto.
IL TRATTAMENTO AI FINI IVA L’estromissione richiede la verifica del regime Iva da applicare all’operazione. In prima battuta si deve verificare se l’immobile sia entrato nella sfera dell’impresa con Iva detratta oppure no. Nel primo caso l’estromissione è fuori campo Iva ai sensi dell’art. 2 punto 5 del DPR 633/72. Se invece il fabbricato abbia generato la detrazione dell’imposta, l’estromissione rientra nel campo di applicazione ma sarà naturalmente esente in base all’art. 10, punto 8-bis del DPR 633/72. Il contribuente dovrà tuttavia verificare se al momento dell’acquisto o dell’ultimazione della costruzione sia trascorso il periodo di dieci anni. Se tale lasso temporale non è trascorso, si renderà necessario rettificare la detrazione dell’Iva nella misura di
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tanti decimi quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio. In caso di estromissione esente o fuori campo Iva occorre verificare anche se nell’ultimo decennio siano state sostenute spese incrementativa con Iva detratta, anche in questi casi si renderà necessario procedere alla rettifica della detrazione. La rettifica della detrazione va effettuata nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui si sono verificati gli eventi e pertanto nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2016 che sarà presentata nel 2017.
LE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE L’estromissione non richiede alcun atto scritto o adempimento particolare e conseguentemente non è dovuta l’imposta di registro.
MANTENIMENTO ANZIANITÀ DETENZIONE Salvo diversa previsione da parte dell’amministrazione finanziaria, l’estromissione dell’immobile non interrompe la decorrenza del quinquennio di acquisto del bene. Conseguentemente in caso di
successiva cessione, per verificare se sia dovuta la tassazione sull’eventuale plusvalenza, si renderà applicabile l’art. 67, comma 1 lett. b) del TUIR, con conteggio del quinquennio dalla data di acquisto del bene e non dalla data dell’estromissione
MODALITÀ DI VERSAMENTO Il versamento dell’imposta sostitutiva va eseguito secondo le seguenti modalità: - 60% entro il 30 novembre 2016; - 40% entro il 16 giugno 2017. L’estromissione s’intende perfezionato con il versamento della prima rata e pertanto l’omesso versamento della seconda rata non determina l’inefficacia dell’estromissione ma ne legittima l’iscrizione a ruolo. Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 e tale importo è compensabile con altri tributi o contributi. Per gli importi non versati sarà possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso così come previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.
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(PZ)
La comunicazione annuale Iva ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2016 L’ULTIMA TRASMISSIONE
PREMESSA Entro il 29 febbraio 2016 i soggetti passivi Iva devono trasmettere all’amministrazione finanziaria la comunicazione annuale dati Iva relativa al 2015. L’invio dello scorso anno avrebbe dovuto essere l’ultimo, avendo la legge di Stabilità 2015 previsto la sua abrogazione, ma il D.L. 192/2014 intervenendo sull’argomento ha differito di un anno sia l’abrogazione della comunicazione sia l’anticipazione della dichiarazione Iva a febbraio. In definitiva anche per l’anno in corso si dovranno seguire le vecchie regole, provvedendo entro febbraio alla trasmissione della comunicazione ed entro il mese di settembre all’invio della dichiarazione annuale unitamente al modello Unico. Il modello da utilizzare è lo stesso dello scorso anno, mentre le istruzioni sono state riscritte con il provvedimento del 15 gennaio 2016. I dati da inserire nella comunicazione rappresentano dati grezzi, non devono tenere conto di eventuali operazioni di rettifica o di conguaglio, il calcolo definitivo del pro-rata, la rettifica delle detrazioni, il riporto dell’anno precedente, le compensazioni nonché i rimborsi infrannuali richiesti. Questi dati saranno inseriti all’interno della dichiarazione annuale.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE La comunicazione con riferimento alle operazioni del 2015 deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 29 febbraio 2016. Deve essere trasmessa direttamente dal contribuente tramite Entratel, qualora sussista l’obbligo di presentare il 770 in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20, e tramite Fisconline in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20. In alternativa è sempre possibile ricorrere ad intermediari abilitati.
Come sopra accennato, quella di quest’anno dovrebbe essere l’ultimo invio perché dal prossimo anno non dovrebbe (usiamo il condizionale) essere necessario provvedere alla trasmissione della comunicazione Iva. Con riferimento però alla dichiarazione annuale Iva, sempre dal prossimo anno, è stato previsto l’obbligo di trasmissione in forma autonoma entro il mese di febbraio di ciascun anno.
SOGGETTI TENUTI A PRESENTARE LA COMUNICAZIONE Sono obbligati a trasmettere la comunicazione tutti i soggetti titolari di partita Iva tenuti a presentare la dichiarazione annuale. L’obbligo riguarda anche i contribuenti che non hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini del tributo o non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.
SOGGETTI ESONERATI Non sono tenuti a presentare la comunicazione: - i contribuenti che hanno registrato solo operazioni esenti, nonché quelli che si sono avvalsi della dispensa di cui all’art. 36-bis del DPR 633/72, anche nel caso in cui siano tenuti a presentare la dichiarazione annuale per via dell’obbligo di rettificare la detrazione ai sensi dell’art. 19-bis 2; - i produttori agricoli in regime di esonero; - gli esercenti attività di giochi e intrattenimento in regime speciale; - le imprese individuali che hanno affittato l’unica azienda; - i rappresentanti fiscali leggeri di soggetti non residenti; - i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità Europea, identificati ai sensi dell’articolo 74 quinquies del DPR 633/72, che prestano servizi in ambito comunitario tramite mezzi elettronici; - le associazioni non lucrative che si avvalgono delle disposizioni contenute nella legge 398/91; - i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; - le persone fisiche con un volume d’affari annuo inferiore a € 25.000; - i soggetti che si avvalgono del regime di van-
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taggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 commi 1 e 2 della legge 98/2011; - i soggetti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche previsto dall’art. 1 commi da 54 a 89 della legge 190/2014; - i soggetti che presentano la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma entro il 29 febbraio 2016.
CASI PARTICOLARI - I contribuenti con contabilità separate devono presentare un unico modello riepilogativo dei dati di tutte le attività esercitate. Qualora una delle attività sia esonerata dalla presentazione della dichiarazione annuale, i dati di quest’attività non andranno indicati nella comunicazione. - Iva di gruppo, le società che aderiscono alla liquidazione dell’Iva di gruppo, devono presentare ciascuna una propria comunicazione. - Per le operazioni straordinarie viene previsto che se l’operazione ha comportato l’estinzione del dante causa (incorporato, fuso, conferente ecc.) nonché il trasferimento del credito o del debito Iva, l’avente causa (incorporante, conferitario ecc.) deve presentare due comunicazioni Iva, una per se stesso e una per il soggetto estinto. Se invece l’operazione non ha comportato l’estinzione del dante causa, ciascun contribuente presenterà la propria comunicazione. - Per i contribuenti con contabilità presso terzi, per rendere omogenei gli importi con quelli degli altri contribuenti, (si ricorda che questi soggetti liquidano l’Iva basandosi sull’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente) devono scalare la liquidazione di gennaio, perché quantificata sui dati di dicembre e sommare i valori di dicembre ancorché liquidati a gennaio dell’anno successivo.
IL MODELLO Come ricordato il modello è lo stesso dello scorso anno. Il modello si compone di tre sezioni. Nella prima vanno indicati i dati generali, vale a dire l’anno d’imposta, la partita Iva del contribuente, il codice attività e il codice carica da individuare in base ad apposita tabella allegata alle istruzioni. Sono poi riportate tre caselle da barrare rispettivamente se: - è stata tenuta la contabilità separata ai sensi dell’art. 36; - ci si avvale della liquidazione dell’Iva di gruppo;
- si sono verificati eventi eccezionali. La prima sezione si conclude con l’indicazione del dichiarante qualora il soggetto che firma la comunicazione sia un soggetto diverso dal contribuente. Nella seconda sezione devono essere riportati i dati relativi alle operazioni attive e passive. In particolare al rigo CD1, campo 1, si deve indicare l’ammontare complessivo, al netto dell’Iva, delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in ambito nazionale, comunitario ed extracomunitario. Vanno indicate anche le operazioni a esigibilità differita. Devono essere comprese anche le operazioni non soggette per mancanza del requisito della territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura. Va indicato anche l’imponibile riferito alle prestazioni poste in essere nei confronti della pubblica amministrazione con applicazione dello split payment ex art. 17-ter. Nel capo 2 vanno indicate le operazioni non imponibili già indicate nel campo 1, vanno escluse le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intracomunitari. Nel capo 2 devono essere indicate anche le cessioni effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato dichiarazione d’intento e la parte non imponibile dei corrispettivi rientranti nel regime dei beni usati. Nel campo 3 vanno indicate le operazioni esenti, già comprese nel capo 1, di cui all’art. 10 del DPR 633/72. Nel campo 4 vanno indicate le cessioni di beni a soggetti comunitari. Si ricorda che non devono essere indicati i dati relativi alle prestazioni di servizi, queste ultime, infatti, vanno indicate solo nel capo 1. Non devono inoltre essere indicati gli acquisti intracomunitari annotati nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. Nel campo 5 devono essere indicate le cessioni di beni strumentali già segnalate nei campi precedenti. Nel rigo CD2 campo 1, deve essere annotato l’ammontare degli acquisti, al netto dell’Iva, effettuati in ambito nazionale, comunitario ed extracomunitario. Devono essere compresi anche gli acquisti ad esigibilità differita, gli acquisti effettuata nei confronti di contribuenti che adottano il regime Iva per cassa ex art. 32-bis del D.L. 82/2012 nonché quelle fatti da contribuenti minori e forfetari. Nel campo 2 devono essere indicati gli acquisti, già indicati nel campo 1 non imponibili, come ad esempio quelli effettuati attraverso l’utilizzo del plafond o quelli oggettivamente non imponibili. Analogamente a quanto visto per le operazioni attive, non devono essere indicati gli acquisti intracomunitari di beni e servizi.
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Nel campo 3 si deve indicare l’ammontare delle operazioni esenti, anche in questo caso non devono essere riportati gli acquisti intracomunitari esenti. Nel campo 4 si deve riportare l’ammontare degli acquisti intracomunitari dei soli beni, già compreso nel campo 1. In questo campo devono essere indicate anche le triangolazioni comunitarie con intervento dell’operatore nazionale in qualità di cessionario cedente. Non vanno indicati gli acquisti da San Marino e Città del Vaticano. Il campo 5 è destinato ad accogliere gli acquisti di beni strumentali già compresi nei campi precedenti. Devono essere indicati i beni ammortizzabili materiali e immateriali, compresi quelli di costo inferiore a € 516,46, il prezzo di riscatto dei beni in leasing e i beni non ammortizzabili come i terreni. Per i beni strumentali acquistati in regime di esenzione, non imponibilità o in ambito comunitario, il relativo importo va ricompreso in questo campo oltre che in uno dei campi da 2 a 4. Nel rigo CD3 s’indicherà l’imponibile e l’imposta relativi all’importazione di oro industriale, argento puro, rottami e altri materiali di recupero per i quali l’imposta viene assolta con il “reverse charge”. Nella terza sezione sono riportati i dati relativi alla liquidazione dell’imposta, in particolare viene richiesto l’ammontare dell’imposta a debito e di quella e credito e il relativo saldo. Gli importi devono essere indicati al netto delle variazioni eseguite ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72. Nel caso di acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, il documento contabile è integrato con l’imposta e registrato sia nel registro delle fatture di acquisto sia in quello delle vendite. La registrazione nel registro Iva vendite non concorre ovviamente a formare volume d’affari e non deve essere indicata nel rigo CD1, mentre l’imposta a debito e a credito andrà riportata rispettivamente nei righi CD4 e CD5.
Il modello si chiude con lo spazio riservato alla firma della comunicazione e all’impegno alla trasmissione telematica.
IL REGIME SANZIONATORIO Trattandosi di una comunicazione e non di una dichiarazione, l’omissione o l’invio con dati incompleti o inesatti, comporta la sanzione amministrativa prevista dal riformato art. 11 del D.Lgs. 471/1997, da 250 a 2.000 euro. Le istruzioni precisano che non sono applicabili le disposizioni contenute nell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento operoso.
DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA ANCHE CON SALDO A DEBITO Abbiamo già ricordato che la comunicazione non deve essere presentata nell’ipotesi in cui si provveda alla trasmissione della dichiarazione annuale nel mese di febbraio. Questa scelta può essere necessaria per le compensazioni d’importo superiore a 5.000 euro. Rammentiamo che la circolare n. 1/2011 dell’Agenzia delle entrate, ha esteso la possibilità di presentare la dichiarazione Iva in maniera autonoma, e non quindi all’interno del modello Unico, anche ai contribuenti che presentano un saldo a debito. Anche per questi soggetti, la presentazione della dichiarazione annuale nel mese di febbraio, li esonera dalla presentazione della Comunicazione annuale Iva. L’anticipo della presentazione della dichiarazione però, non consente il differimento del versamento dell’imposta a giugno, ma lo stesso andrà effettuato entro il 16 marzo, ferma restando la possibilità di rateizzazione.
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(PZ)
Interessi di mora all’8,05% CONFERMATO IL SAGGIO D’INTERESSE PER IL SECONDO SEMESTRE
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2016 il tasso d’interesse di mora applicabile per il primo semestre 2016 mantenendolo all’8,05%. Con il recepimento della Direttiva 2011/7/UE, il decreto legislativo n. 231/2002, che regola la decorrenza degli interessi di mora nelle transazioni commerciali intervenute tra imprenditori, è stato modificato. La regola generale prevede, dal 1° gennaio 2013, che i pagamenti delle fatture debbano essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, elevato a 60 giorni quando il debitore è una pubblica amministrazione. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto. Il saggio d’interesse da applicare ai ritardati pagamenti, è parametrato sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea, al quale vanno aggiunti 8 punti. La norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione, entro i primi giorni di ciascun semestre affinché sia applicato nello stesso periodo. E’ stato così mantenuto allo 0,05% il saggio d’interesse per il semestre in corso, al quale devono essere aggiunti 8 punti arrivando così alla misura dell’8,05%. I prodotti deperibili regolamentati da una disci-
plina speciale la quale prevede un termine di pagamento di 30 giorni per i prodotti deperibili e di 60 giorni negli altri casi. Dal punto di vista contabile opera una deroga al principio di competenza, gli interessi di mora, infatti, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. Relativamente ai semestri trascorsi e da quando è entrato in vigore il decreto 231/2002, l’andamento dei tassi per i prodotti non alimentari è stato il seguente: - 10,35 secondo semestre 2002; - 9,85 primo semestre 2003; - 9,10 secondo semestre 2003; - 9,02 primo semestre 2004; - 9,01 secondo semestre 2004; - 9,09 primo semestre 2005; - 9,05 secondo semestre 2005; - 9,25 primo semestre 2006; - 9,83 secondo semestre 2006; - 10,58 primo semestre 2007; - 11,07 secondo semestre 2007; - 11,20 primo semestre 2008; - 11,10 secondo semestre 2008; - 9,50 primo semestre 2009; - 8,00 secondo semestre 2009; - 8,00 primo semestre 2010; - 8,00 secondo semestre 2010; - 8,00 primo semestre 2011; - 8,25 secondo semestre 2011; - 8,00 primo semestre 2012; - 8,00 secondo semestre 2012; - 8,75 primo semestre 2013; - 8,50 secondo semestre 2013; - 8,25 primo semestre 2014; - 8,15 secondo semestre 2014; - 8,05 primo semestre 2015; - 8,05 secondo semestre 2015; - 8,05 primo semestre 2016.
PAG. 14 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 2 - 31 gennaio 2016
(PZ)
La rivalutazione dei beni delle imprese OPZIONE RICONOSCIUTA A TUTTE LE IMPRESE MA CON SCARSO APPEAL PREMESSA La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità per il 2016) ha previsto, all’art. 1 commi da 889 a 895, la possibilità per le imprese di rivalutare i beni aziendali. Questa possibilità è stata riconosciuta sia per esigenze di cassa sia per consentire un allineamento dei valori dei cespiti aziendali, contabilizzati al costo storico, ai valori di mercato. Probabilmente lo strumento non riscuoterà un grande successo tra gli operatori perché gli assets aziendali negli ultimi anni non hanno subito processi di rivalutazione monetaria significativi rendendo poco interessante l’adesione. Ciò nonostante si possono verificare situazioni particolari in cui l’adesione alla rivalutazione potrebbe essere conveniente.
SOGGETTI INTERESSATI La rivalutazione interessa i soggetti Ires, le società di persone e le imprese individuali, in sostanza possono aderire alla rivalutare tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, indipendentemente dalla veste giuridica adottata. Può essere effettuata sia da soggetti in contabilità ordinaria si in contabilità semplificata, questi ultimi dovranno però redigere un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale dovranno risultare i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Dovrebbero rimanere esclusi dalla disposizione in argomento solo le imprese che determinano il reddito forfetariamente.
QUALI BENI I beni rivalutabili comprendono le immobilizzazioni materiali, le immobilizzazioni immateriali nonché le partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Deve trattarsi di beni esistenti nel bilancio chiuso
entro il 31 dicembre 2014, per i soggetti in contabilità semplificata si farà riferimento agli acquisti registrati entro tale data, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio relativo all’esercizio successivo. Conseguentemente per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la rivalutazione dovrà essere eseguita nel bilancio riferito al 2015, a meno che i beni non siano nel frattempo stati alienati. Non è possibile rivalutare beni alla cui produzione o scambio sia diretta l’attività d’impresa. Sono due pertanto le condizioni che la norma richiede, la prima che i beni siano presenti come immobilizzazioni nel patrimonio dell’impresa a chiusura dell’esercizio per il quale viene operata la rivalutazione; la seconda che il loro possesso sia altresì risalente all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. In quest’ultimo bilancio i beni non devono solo essere stati presenti ma anche contabilizzati tra le immobilizzazioni al fine di evitare spostamenti di destinazione strumentali alla fruizione della rivalutazione.
LE CATEGORIE OMOGENEE La rivalutazione deve essere operata con riferimento a tutti i beni appartenenti a una determinata categoria omogenea. A tal fine la norma richiama espressamente il decreto ministeriale n. 162 del 13 aprile 2001 riguardante la prima versione della rivalutazione. Tale decreto per quanto concerne l’individuazione delle categoria omogenee, indica le seguenti regole: - beni mobili, l’individuazione viene fatta in base allo stesso anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento; - beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri vanno considerati singolarmente come categorie distinte; - beni immateriali giuridicamente tutelati come marchi e brevetti, possono essere rivalutati distintamente; - partecipazioni in società collegate e controllate le azioni devono essere individuate per natura e per valore mentre le quote di partecipazione devono essere raggruppate in relazione a ciascuna società controllata o collegata.
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MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE I valori attribuibili ai beni non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa e ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri. La rivalutazione di ciascuna categoria omogenea deve avvenire in base ad un unico criterio e conseguentemente non sarà possibile, per beni appartenenti alla stessa categoria, adottare per alcuni il criterio a valori correnti e per altri il criterio basato sulla capacità produttiva e sull’effettiva possibilità di utilizzazione economica nell’impresa. Nella determinazione del valore massimo rivalutabile si deve tenere conto sia del degrado fisico del bene, sia del deprezzamento economico.
GLI ADEMPIMENTI Abbiamo visto che il valore iscritto in seguito alla rivalutazione non può in nessun caso eccedere il valore attribuibile al bene. In ogni caso gli amministratori e i sindaci nelle loro relazioni di accompagnamento ai bilanci 2015, dovranno informare i soci circa i criteri seguiti per l’attestazione del nuovo valore, attestando al contempo che i valori attribuiti non superano il limite dell’effettivo valore. L’inventario dovrà inoltre contenere l’indicazione del costo del bene e l’importo della rivalutazione eseguita, nonché quello di eventuali altre rivalutazioni effettuate in passato. Si ricorda che la rivalutazione esplica i suoi effetti anche per quanto riguarda gli aspetti civilistici.
IL COSTO DELLA RIVALUTAZIONE La rivalutazione comporta il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, commisurata al maggior valore iscritto, nella misura: - del 16% se la rivalutazione riguarda beni ammortizzabili; - del 12% se la rivalutazione è riferita a beni non ammortizzabili. Il versamento dell’imposta potrà essere effettuato in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento delle imposte relative al periodo in cui viene fatta la rivalutazione, di regola 16 giugno 2016 oppure il 16 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,4%. L’imposta sostitutiva è indeducibile ed è compensabile ai sensi del D.Lgs. 241/97.
IL COSTO RICONOSCIUTO Il maggior valore attribuito ai beni oltre ad assume-
re rilevanza civilistica, produce come abbiamo visto effetti anche ai fini fiscali, ma non subito. Gli effetti tributari della rivalutazione sono, infatti, differiti. Più nel dettaglio tale efficacia si ha: - a partire dal terzo esercizio successivo per quanto riguarda la deduzione degli ammortamenti sul valore rivalutato, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare dal 2018; - a partire dal quarto anno successivo per quanto concerne il calcolo delle plusvalenze e/o minusvalenze, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare dal 2019.
LE CESSIONI ANTICIPATE Come abbiamo ricordato ai fini del riconoscimento della maggiori minusvalenze ovvero delle minori plusvalenze nel caso di cessione, è necessario attendere il periodo d’imposta 2019. L’eventuale realizzo del bene in un momento antecedente a quello in cui avviene il riconoscimento fiscale comporta i seguenti effetti: - per il calcolo del plus o minus - valore non si deve considerare la rivalutazione; - viene riconosciuto un credito d’imposta, corrispondente all’imposta sostitutiva pagata con riferimento al bene ceduto; - alla quota parte di riserva di rivalutazione che si riferisce al bene ceduto, viene meno il vincolo della sospensione d’imposta, con la conseguenza che in caso di distribuzione non si realizza alcuna tassazione in capo alla società.
LA RISERVA Il saldo attivo della rivalutazione, al netto dell’imposta sostitutiva, va iscritto in un’apposita riserva del patrimonio netto della società, oppure imputata direttamente a capitale. Presenterà i consueti vincoli civilisti circa l’impiego e l’obbligo di ricostruzione, si tratta di una posta che genera reddito in caso di distribuzione ai soci. La costituzione della riserva viene considerata alla stregua di un accantonamento di utili in sospensione d’imposta. La distribuzione ai soci comporta la tassazione differenziata secondo le regole ordinarie del TUIR. E’ in ogni caso possibile affrancare anche il saldo attivo di rivalutazione, totalmente o anche parzialmente. In questi casi si rende necessario il versamento di un’imposta sostitutiva del 10%, che quindi si aggiunge a quella per la rivalutazione dei beni, da versare anch’essa in unica rata entro il 16 giugno 2016 o entro il 16 luglio 2016 con una maggiorazione dello 0,4%.
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LA CONTABILIZZAZIONE Circa le modalità operative di contabilizzazione della rivalutazione sono previste due possibilità: - rivalutazione del costo storico, si rivaluta solo il bene, prolungando conseguentemente il periodo di ammortamento del bene, tale variazione andrà segnalata nella nota integrativa; - rivalutazione del costo storico e del fondo, in questo caso si lascia inalterata la durata residua del piano di ammortamento, in sostanza il bene e il fondo devono essere rivalutati nella medesima proporzione, il maggior valore del bene deve consentire la conclusione del processo di ammortamento nei termini originari. - riduzione del fondo, in questo caso si modifica la durata residua del piano di ammortamento, riducendo il valore del fondo di ammortamento. Esempio: si ipotizzi un bene di costo pari a 1000 già ammortizzato per 800 ad aliquota del 10% per il quale s’intende eseguire una rivalutazione di 300. Nella prima ipotesi si rivaluta solo il costo del bene per un importo di 300, le quote di ammortamento ammontano a 130 e il residuo da am-
mortizzare di 500 sarà ammortizzato in quattro anni anziché in due. Nella seconda ipotesi il bene va rivalutato di un importo maggiore. Il nuovo residuo sarà pari a 500 (200+300) e la conclusione dell’ammortamento in due anni, può avvenire solo se la quota annuale è pari a 250. In conseguenza il bene deve essere rivalutato fino all’importo di 2500 (due volte e mezzo il costo). In corrispondenza il fondo ammortamento deve aumentare fino a 2000. Anche in questo caso il valore residuo contabile è sempre di 500 e la rivalutazione netta è sempre di 300. Questa seconda ipotesi consentirà di calcolare maggiori quote di ammortamento nei primi due periodi e sarà possibile disporre di un maggior valore ai fini del plafond delle spese di manutenzione, ma richiede un aumento di valore particolarmente significativo. Nella terza ipotesi si riduce il fondo di 300 portandolo a 500 mantenendo la quota di ammortamento ma allungando la durata dell’ammortamento.
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(PZ)
Trasferte autotrasportatori CONFERMATE DALLE ISTRUZIONI A UNICO 2016
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it sono stati pubblicati i provvedimenti di approvazione delle versioni definitive dei modelli dichiarativi Unico Società di capitali (SC), Società di persone (SP), Enti non commerciali (ENC) e la Dichiarazione IRAP 2016. Per quanto concerne le deduzioni forfettarie per le trasferte dei dipendenti delle imprese di autotrasporto merci (ricordiamo: € 59,65 al giorno per le trasferte oltre l’ambito comunale, aumentate a €. 95,80 per quelle all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto), evidenziamo che la misura viene riportata:
- nel modello Unico società di capitali, a pag. 29 (istruzioni del rigo RF55, codice 3); - nel modello Unico società di persone, a pag. 25 (istruzioni del rigo RF55, codice 3) per le imprese in contabilità ordinaria, e alle pagg. 34 e 35 (istruzioni del rigo RG16) per quelle in contabilità semplificata. Per quanto riguarda gli importi delle deduzioni forfettarie delle spese di trasferta delle imprese minori (che si riferiscono, com’è noto, ai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore individuale e dal socio della società di persone - art.66, comma 5 del TUIR), l’Agenzia delle Entrate provvederà a quantificarli una volta stabilito lo stanziamento da destinare alla misura; tale stanziamento, ricordiamo, è parte dei fondi strutturali per l’autotrasporto (250 mln €) introdotti, a partire dal 2015, dalla Legge di Stabilità di quell’anno (art. 1, comma 150 della Legge 190/2014).
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(C)
Bollo auto cumulativo ESCLUSO PER LE FLOTTE AZIENDALI
In risposta ad un’interrogazione parlamentare, il Viceministro all’Economia ha affermato che, allo stato attuale, le norme vigenti non permettono il pagamento cumulativo del bollo auto per le flotte di veicoli, con la conseguenza che le relative pratiche devono essere avviate per ciascun mezzo. In particolare, l’interrogazione chiedeva se fosse possibile estendere alle aziende con flotte di grandi dimensioni, la facoltà di pagare cumulativamente
la tassa automobilistica prevista per le società di leasing dalla Legge 99/2009, art. 7, comma 1. La risposta del Viceministro ha escluso tale possibilità, tenuto conto che la normativa sul bollo auto (art.23, comma 1 del d.lgvo 504/1992, l’art.17, comma 10 della Legge 449/1997 e il successivo d.m. 418/1998, art.2) ha assegnato alle regioni la riscossione, l’accertamento e il recupero di questo tributo. Pertanto, la scelta di introdurre o meno delle facilitazioni come il pagamento cumulativo spetta alle singole Regioni. Peraltro, il Viceministro ha preannunciato che sono in corso degli approfondimenti tecnici per studiare delle modifiche che permettano di razionalizzare il sistema delle tasse automobilistiche, per cui è possibile che in quella sede venga introdotto il pagamento cumulativo del bollo.
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(C)
Pagamento diritti doganali DAL 1° FEBBRAIO 2016 SOLO CON BONIFICO
Dal 1° febbraio 2016, il pagamento dei diritti doganali deve avvenire tramite bonifico bancario o postale, visto che da quella data è entrato in vigore il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane del 1° dicembre 2015, che disciplina le modalità tecnico operative per l’utilizzo di questa modalità di pagamento. L’Agenzia delle Dogane ha emesso una nota (n. 20/D del 21 dicembre 2015), con le istruzioni per l’utilizzo di questa forma di pagamento; in essa, l’Agenzia ha premesso che sempre a partire dal 1° febbraio 2016, non è più consentito versare in Banca d’Italia i diritti doganali con assegni circolari non trasferibili intestati alle Tesorerie provinciali dello Stato, a meno che non ricorrano determinate condizioni (utilizzo degli assegni limitato a casi eccezionali di volta in volta autorizzati dal Capo Area gestione Tributi dell’Ufficio doganale, ecc…). Il pagamento tramite bonifico bancario o postale si applica sia agli operatori abituali titolari di con-
to di debito, sia a quelli occasionali o abituali che ne siano privi: - i primi, previa abilitazione al Servizio Telematico Doganale, dovranno procedere a prenotare il pagamento dal sito dell’Agenzia (www. agenziadoganemonopoli.gov.it), nella sezione relativa al Servizio telematico doganale - Pagamenti on line; - i secondi dovranno invece chiedere alla Sezione operativa dell’Ufficio delle dogane, il numero di prenotazione di pagamento della dichiarazione per la quale si intende effettuare il bonifico; - per entrambi, il sistema informatico doganale genera un numero di prenotazione di pagamento univoco e permette la stampa e il salvataggio del file in formato pdf. Nel file sono indicati l’IBAN e la causale che deve essere riportata nel campo “causale del bonifico”. La sanzione prevista dall’art. 13 del d.lgvo 471/97 in caso di omesso versamento nel termine previsto (pari al 30% dell’importo non versato), non si applica quando la somma venga accreditata sulla contabilità speciale dell’Agenzia presso la Banca d’Italia entro la data di scadenza del pagamento; gli accrediti eseguiti dopo questa scadenza non hanno effetto liberatorio e, pertanto, l’operatore verrà sanzionato a meno che il ritardo non sia a lui imputabile. (C)
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“Nuova Sabatini”. Caduti i vincoli sul parco veicolare CHIARIMENTI MINISTERIALI SUGLI INVESTIMENTI DI SOSTITUZIONE DI VEICOLI PREMESSA: IL PROBLEMA DELL’AMPLIAMENTO DEI PARCHI VEICOLARI Su Apinforma n. 5/2015, p. 17 si era data notizia dell’estensione ai veicoli di trasporto dei finanziamenti agevolati previsti dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, capo I, meglio nota come “nuova Sabatini”, per effetto dell’entrata in vigore del regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (regolamento recante le categorie e le condizioni degli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno europeo ed esentati dalla preventiva notificazione). Nell’occasione il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese (di seguito Ministero) con la circolare 28 maggio 2015, prot. 40650 specificò che tale ammissione era legata alla circostanza che tali iniziative ricadessero nelle fattispecie riconosciute dall’art. 17 del citato regolamento comunitario e, cioè, nella realizzazione di un nuovo stabilimento, nell’ampliamento di uno stabilimento esistente, nella diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi, nella trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente e ribadì, che non potevano essere ammessi investimenti di mera sostituzione (v. Apinforma n. 11/2015, p. 22). Nel concreto, per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi questa interpretazione ministeriale comportava che gli acquisti di nuovi veicoli fossero ammessi solo se andavano ad ampliare il parco veicolare esistente e non a rimpiazzare veicoli già in
possesso delle imprese. Gli effetti di una tale lettura del regolamento europeo si sono già fatti scorgere con il rigetto delle domande a valere sulla “nuova Sabatini” da parte delle banche, che non prevedano un ampliamento del parco veicolare. A giudizio di questa Associazione si trattava di una interpretazione forzata, poiché equiparava acriticamente la fattispecie di “parco veicolare” a quella di “stabilimento”, e paradossale poiché la logica delle politiche europee in materia di trasporti era ed è quella di non ampliare i parchi veicolari, bensì di ridurli e qualificarli con veicoli di minor impatto ambientale. Per questo motivo l’Associazione era intervenuta nelle opportune sedi affinché il Ministero rivedesse il punto di vista così espresso e giungesse a interpretazioni o applicazioni operative più consone alla tipologia del settore.
LA NUOVA INTERPRETAZIONE MINISTERIALE A seguito di questo e di altri interventi di associazioni di categoria il Ministero ha, ora, chiarito che questa operazione che il rimpiazzo di veicoli già in possesso di un’impresa non configura un investimento di mera sostituzione se il nuovo veicolo presenti “caratteristiche superiori” rispetto a quello venduto successivamente; in tal caso, infatti, ci troviamo davanti ad un’operazione di ampliamento dei beni in dotazione all’impresa che, come già scritto, è ammessa all’intervento della “Nuova Sabatini”. Pertanto, l’acquisto di un veicolo di categoria ecologica “Euro 6” a fronte della vendita di un veicolo appartenente ad una categoria ecologica inferiore, non configura un intervento di mera sostituzione, bensì di ampliamento e, pertanto, non fa venir meno l’accesso alla “Nuova Sabatini”. Per altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
Fondo di garanzia POR-FESR 2007-2013 petitivo delle PMI Linea di intervento C) – Fondo di garanzia per le PMI LIQUIDITA’ IMPRESE FVG
PROROGATA L’OPERATIVITÀ DEL FONDO DI GARANZIA FINO AL 31 DICEMBRE 2016
R.T.I. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO
Si rende noto che è stata prorogata al 31 dicembre 2016 l’operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese finanziato a valere sui fondi POR FESR 2007-2013, gestito da Confidimprese FVG in veste di capogruppo del Raggruppamento temporaneo d’impresa Competitività e Sviluppo FVG (R.T.I.), per la messa a disposizione delle imprese di garanzie di operazioni finanziarie destinate a: - pagamento di salari e contributi assicurativi e previdenziali; - investimenti materiali e immateriali; - consolidamento di passività a breve per il riequilibrio finanziario dell’impresa. L’intervento prevede la prestazione di garanzie nella misura dell’80% per il primo anno e del 65% per gli anni successivi al fine di favorire un più agevole accesso al credito e a condizioni economiche particolarmente favorevoli. L’intervento ha già formato oggetto di illustrazione su Apinforma n. 10/2014, pp. 15-17, ma per una più agevole consultazione si riporta di seguito in forma testuale la “scheda prodotto” messa a punto da Confidi Friuli, nella quale sono riportate tutte le caratteristiche, condizioni e modalità di accesso all’intervento. Altre informazioni, anche da un punto di vista operativo, possono essere raccolte dai confidi aderenti all’R.T.I. o dallo stesso ufficio economico dell’Associazione. (AdT) SCHEDA PRODOTTO Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Programmazione 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione Asse 1 – innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità Attività 1.2.a - incentivazione allo sviluppo com-
Tra la Regione Friuli Venezia Giulia e tutti i confidi regionali riuniti nell’R.T.I. denominato Competitività e Sviluppo FVG è stata sottoscritta una convenzione per la gestione del Fondo POR (Programma Operativo Regionale) -“Competitività” 2007-2013, a valere sulle risorse dell’Asse 1 “innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità attività 1.2.a - incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI linea di intervento C) – Fondo di garanzia per le PMI, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e gestito da Confidimprese FVG quale capogruppo dell’R.T.I., che ha esteso l’operatività del fondo a tutto il 2016.
CONFIDI PARTECIPANTI CONFIDI FRIULI, CONFIDIMPRESE FVG, CONFIDI TRIESTE, CONFIDI GORIZIA, CONFIDI PORDENONE, CONSORZIO DI GARANZIA FIDI FRA LE PICCOLE INDUSTRIE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE, NEAFIDI. 20 milioni di euro sono le risorse attualmente a disposizione sul Fondo.
OBBIETTIVO L’obiettivo dell’azione consiste nella costituzione di un Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito da parte di PMI esistenti o di nuova o recente costituzione aventi sede o almeno un’unità operativa nel territorio regionale, attraverso la concessione di garanzie su finanziamenti a breve e medio termine, realizzate sul territorio regionale.
BENEFICIARI Sono ammesse alla garanzia le imprese aventi dimensione di PMI, esse devono possedere i seguenti requisiti: a) essere in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazio-
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ne e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell’articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000); b) essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio; c) avere sede o almeno un’unità operativa attiva ubicata nel territorio regionale con attività effettiva nell’ambito dei settori di attività ammissibili, come risultante dalla visura camerale e attestato dall’impresa nella domanda di garanzia; d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; e) non essere in situazione di difficoltà secondo la relativa normativa di riferimento richiamata all’articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 6) e 7) per l’accesso alle garanzie previste dal presente bando; f) non essere destinatari di un ordine di recupero della Commissione. A tal fine l’impresa attesta di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato; Ed inoltre non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; g) operare nell’ambito dei settori di attività ammissibili ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013; h) non essere imprese agricole.
REGIME D’AIUTO I contributi alle PMI previsti dal presente bando potranno essere concessi mediante la concessione di garanzie a titolo di aiuto “de minimis”.
SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2010 ovvero quelle sostenute dopo la presentazione della domanda.
CONDIZIONI PER L’AMMISSIBILITÀ A GARANZIA DELL’OPERAZIONE In virtù del principio di incentivazione del contributo non è possibile garantire operazioni finanziarie riguardanti esclusivamente investimenti già completamente sostenuti dal beneficiario.
Pertanto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono finanziarie gli investimenti già sostenuti a partire ad esempio dalla data del 01.01.2010, solo se in combinazione con altri investimenti da effettuare successivamente alla presentazione della domanda di garanzia o in combinazione con altre tipologie di operazioni (ad esempio altre spese, altri investimenti) da porsi in essere successivamente alla presentazione della domanda; l’importo minimo delle spese da sostenere deve essere almeno pari al 10% dell’importo finanziato.
FINALITÀ Lo strumento opera secondo le prescrizioni dell’Accordo di “Basilea 2” per garantire le operazioni finanziarie realizzate da banche in favore delle stesse PMI, per le seguenti iniziative: 1. Pagamento di salari e contributi assicurativo-previdenziali - durata massima dell’operazione: 24 mesi; la durata massima non può comunque prescindere dai termini temporali previsti per la realizzazione e la rendicontazione delle spese con riferimento al ciclo di programmazione 2007-2013; - condizioni per l’ammissibilità a garanzia dell’operazione: in virtù del principio di incentivazione del contributo non è possibile garantire operazioni finanziarie riguardanti esclusivamente spese già completamente sostenute dal beneficiario. Pertanto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono finanziarie le spese per salari e contributi assicurativoprevidenziali sostenute negli ultimi 12 mesi solo se in combinazione con altre spese per il personale da sostenere successivamente alla presentazione della domanda di garanzia o in combinazione con altre tipologie di operazioni (ad esempio altre spese, altri investimenti) da porsi in essere successivamente alla presentazione della domanda; - regime degli aiuti: solo regime “de minimis” ai sensi del Reg. CE 1998/2006. 2. Investimenti materiali e immateriali strettamente connessi allo svolgimento dell’attività aziendale, quali: - acquisizione di fabbricati aziendali, anche mediante riscatto di beni in locazione finanziaria di immobili da destinare a fabbricati aziendali (contratto di compravendita ed eventuale fattura, certificato
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di destinazione urbanistica e certificato ambientale) per le operazioni di riscatto leasing (copia del contratto di leasing in essere, fatture e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma dell’impresa richiedente, con cui si dichiara che l’operazione di leasing non ha goduto di agevolazioni pubbliche); - impianti generali e specifici; - attrezzature, stampi, macchine, macchine d’ufficio e arredi; - software; - brevetti, licenze, know-how, conoscenze tecniche non brevettate, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive. Tutti gli investimenti devono essere utilizzati esclusivamente dall’impresa beneficiaria, essere considerati ammortizzabili, figurare nell’attivo aziendale ed essere nuovi di fabbrica. Se dalla documentazione prodotta non si rileva che i beni sono nuovi di fabbrica, tale condizione deve essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice. E’ finanziabile il 100% dell’importo imponibile, ad esclusione di spese sostenute a titolo di imposta sul valore aggiunto, altre imposte e tasse, spese accessorie (notarili, progettazione e collaudo). Tutte le spese devono essere accompagnate da fatture quietanzate, su cui sono riportati timbro e firma del fornitore, data del pagamento e dicitura “pagato”, nonché da documentazione comprovante l’avvenuto pagamento esclusivamente con strumenti quali RIBA, RID, MAV e Bonifici bancari. Non sono ammessi strumenti di pagamento quali denaro contante, assegni bancari o circolari. Tutte le operazioni devono essere accompagnate da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma dell’impresa richiedente, con cui si dichiara che l’operazione non ha goduto di agevolazioni pubbliche. Sono finanziabili tutte le iniziative relative agli investimenti materiali e immateriali sopra elencati destinate ad unità produttive situate sul territorio regionale. Non sono ammissibili interventi contributivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici e i vincoli o legami tra i titolari dei rapporti stessi assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. 3. Consolido passività a breve per il riequilibrio finanziario delle imprese. At-
tivazione di finanziamenti a medio termine finalizzati a eliminare passività aziendali a breve termine, quali: - debiti verso banche; - debiti verso fornitori; - altri debiti a breve termine, con esclusione dei finanziamenti ottenuti da soci o da terzi. Se l’attività d’impresa viene svolta anche in unità locali ubicate fuori dalla regione Friuli Venezia Giulia, sono ammissibili a garanzia solo le operazioni di consolido passività a breve riferite alla situazione debitoria chiaramente riconducibile, in base ad una gestione contabile separata, alle sole unità operative localizzate nella regione Friuli Venezia Giulia. Sono esclusi i consolidi banca su banca o stesso gruppo bancario. Le iniziative ammesse ai benefici devono essere ultimate e rendicontate il 31.12.2016 pena l’estinzione della garanzia.
BANCHE CONVENZIONATE - Federazione delle Banche di Credito Cooperativo - Banca Popolare FriulAdria - Banca di Cividale - Banca Monte dei Paschi di Siena - Mediocredito del Friuli Venezia Giulia - Veneto Banca
TIPOLOGIA Finanziamenti a breve e medio termine di durata compresa tra i 12 (dodici) e i 60 (sessanta) mesi
TASSI www.competitivitasviluppofvg.it/tassi
IMPORTO MASSIMO GARANTITO PER SINGOLA PMI L’importo massimo garantito non può superare, per singola PMI, l’importo massimo di euro 1.500.000,00. Limitatamente alle imprese attive nel settore del trasporto su strada, l’importo massimo garantito non può superare euro 750.000,00.
TIPOLOGIA DELLA GARANZIA A prima richiesta per tutta la durata dell’operazione garantita.
PERCENTUALE E SCADENZA DELLE GARANZIE Garanzia a copertura fino all’80% dell’importo di ogni singolo finanziamento fino al 31.12.2016. Nel caso in cui i finanziamenti prevedono piani
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di ammortamento con scadenza successiva al 31 dicembre 2016, l’intervento del Fondo può essere concesso limitatamente al periodo di ammortamento entro la data del 31 dicembre 2016. I Confidi contestualmente rilasceranno anche una garanzia a copertura delle rate mutuo che scadono dal 1° gennaio 2017 in poi. Queste garanzie saranno contestuali ma ulteriori, autonome e distinte da quella POR FESR, a valore sul proprio fondo rischi. Le garanzie rilasciate dai Confidi dopo l’01.01.2017 saranno sempre pari al 65%.
TEMPI ISTRUTTORIA Le istruttorie dovranno essere esaminate e deliberate entro 45 (quarantacinque) giorni (solari e consecutivi), salvo eventuali necessarie e opportune integrazioni alla pratica stessa. In ogni caso l’istruttoria deve essere conclusa entro e non oltre 60 (sessanta) giorni (solari e consecutivi) dal ricevimento dell’istanza.
REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI Le agevolazioni concesse potranno essere revocate nei seguenti casi: 1. si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario; 2. si riscontri, in sede di verifica della documentazione prodotta, l’assenza o la perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, l’incompletezza o l’irregolarità della documentazione per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili; 3. qualora il beneficiario dell’agevolazione non consenta l’effettuazione dei controlli o non produca la documentazione a tale scopo necessaria.
PRESENTAZIONE DOMANDE La domanda di accesso all’iniziativa FESR deve essere presentata dalle imprese mediante procedura a sportello presso la sede di uno dei Confidi regionali, preferibilmente ove sono socie.
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Garanzia Giovani
APPLICAZIONE DEL REGIME DI ESENZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO U.E. 651/2014
Con decreto direttoriale n. 385 del 24 novembre 2015 (reso pubblico dal Ministero del Lavoro soltanto in questi giorni), sono state introdotte importanti novità a proposito del beneficio per le assunzioni di giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, registrati ed ammessi al Programma “Garanzia Giovani” (disciplinato dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro dell’8 agosto 2014 e rivolto a soggetti non inseriti in un percorso di studi, non occupati ai sensi del d.lgvo 181/2000 né inseriti in un percorso di formazione), effettuate nel periodo 1° maggio 2014 - 30 giugno 2017. In particolare, il provvedimento ha stabilito il superamento del regime di aiuti “de minimis” e il conseguente inquadramento della misura nell’ambito del Regolamento (UE) 651/2014, a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni: - per i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni, quando l’assunzione comporti un incre-
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mento occupazionale netto rispetto alla media di lavoratori dell’impresa nel dodici mesi precedenti; - per i giovani dai 25 ai 29 anni se, in aggiunta all’incremento occupazionale netto, si verifichi anche una di queste condizioni: a) non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; b) non abbiano un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale, oppure abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ottenuto un primo impiego regolarmente retribuito; c) siano occupati in professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo – donna che supera di almeno il 25% la disparità uomo – donna in tutti i settori economici italiani. E’ il caso dei servizi di trasporto e magazzinaggio dove, nel 2014, il decreto interministeriale (Lavoro e Economia) del 13 ottobre 2015 ha fissato il tasso di disparità al 56,1%. Questo decreto abroga il precedente del 28 maggio 2015, che già prevedeva una limitata possibilità di superamento del regime de minimis. (C)
Sgravio contributivo per la contrattazione di II livello FRUIZIONE DEL BENEFICIO CONTRIBUTIVO
Con il messaggio n. 162 del 15 gennaio u.s., l’Inps ha illustrato le modalità operative per la concreta fruizione dello sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello, previsto dall’art. 1, commi 67 e 68 della Legge 247/2007, da parte delle imprese che sono state ammesse alla misura; la domanda doveva essere presentata in via telematica entro il 24 settembre 2015. Com’è noto, lo sgravio opera sia a favore dei datori di lavoro che dei lavoratori (in misura pari, rispettivamente, al 25% ed al 100% delle rispettive aliquote di contribuzione) e, per le somme corrisposte nel 2014, il limite massimo per il calcolo ammonta all’1,60% della retribuzione contrattuale annua percepita dal lavoratore, come previsto dall’art. 2 del decreto ministeriale dell’8 aprile 2015. Nel messaggio, Inps ha premesso: - che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile. Pertanto, qualora le CONTRATTAZIONE AZIENDALE
aziende avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante; - Per il calcolo dello sgravio, deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio; - la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’art. 1, comma 1175 Legge 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi collettivi. Nelle ipotesi di operazioni societarie ai sensi dell’art. 2112 c.c. le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante. Le aziende autorizzate che nelle more del provvedimento di ammissione hanno sospeso/cessato l’attività, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive Uniemens/VIG.
ISTRUZIONI OPERATIVE L’Istituto ha provveduto a comunicare ad aziende ed intermediari l’avvenuta ammissione al beneficio, assegnando automaticamente il già previsto codice di autorizzazione “9D”. Per il recupero dell’incentivo, i datori di lavoro potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenziati in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale): CONTRATTAZIONE TERRITORIALE
Codice
Significato
Codice
Significato
L242
Sgr. aziendale ex DI 8.4.2015 quota a favore del d.l
L244
Sgr. territoriale ex DI 8.4.2015 quota a favore del d.l
L243
Sgr.aziendale ex DI 8.4.2015 quota a favore del lavoratore
L245
Sgr. territoriale ex DI 8.4.2015 quota a favore del lavoratore
Questi codici devono essere valorizzati nell’elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens. All’atto del conguaglio, il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
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Per la restituzione di eventuali somme fruite in eccedenza rispetto alle quote di beneficio spettanti, le aziende potranno utilizzare il previsto codice causale “M964”; le operazioni di restituzione dovranno essere effettuate entro il 16 aprile. (C-BA)
Inail, autoliquidazione 2015/2016 COEFFICIENTI DA APPLICARE AL PAGAMENTO RATEALE
L’Inail, con nota del 22 gennaio, ha comunicato
i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2015/2016. Ciò tenuto conto che, per il 2016, il tasso di interesse da applicare alla 2°, 3° e 4° rata è pari allo 0,70%. Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l’autoliquidazione 2015/2016 in scadenza al 16 febbraio 2016, si applicano i seguenti coefficienti:
RATE
DATA SCADENZA
DATA UTILE PER IL PAGAMENTO
COEFFICIENTE INTERESSI
1
16 febbraio 2016
16 febbraio 2016
0
2
16 maggio 2016
16 maggio 2016
0,00172603
3
16 agosto 2016
22 agosto 2016
0,00349041
4
16 novembre 2016
16 novembre 2016
0,00525479
Per coloro che, invece, usufruiscono del pagamento rateale per l’autoliquidazione 2015/2016 in sca-
denza al 16 giugno 2016, si applicano i seguenti coefficienti:
RATE
DATA SCADENZA
DATA UTILE PER IL PAGAMENTO
COEFFICIENTE INTERESSI
1e2
16 giugno 2016
16 giugno 2016
0
3
16 agosto 2016
22 agosto 2016
0,00116986
4
16 novembre 2016
16 novembre 2016
0,00293425
In merito alla riduzione del premio Inail prevista dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 128, Legge 147/2013), ricordiamo che la misura da applicare al premio di regolazione 2015 è pari al 15,38%, mentre per il premio di rata 2016 ammonta al 16,61%.
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Ricordiamo anche che il termine di presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni è fissato al 29 febbraio 2016 (fermo restando che, come già scritto, il premio - o la prima rata in caso di rateizzazione - andava versato entro il 16 febbraio). (C)
Commissione UE
AMBIENTE: NUOVO PACCHETTO DI MISURE SULL’ECONOMIA CIRCOLARE Il 2 dicembre la Commissione Europea ha annunciato l’introduzione di nuove misure che saranno contenute nel cosiddetto “Pacchetto sull’Economia Circolare”. I provvedimenti assunti si articolano, da un lato, in un piano di azione generale che caratterizzerà gli interventi della Commissione per tutta la durata del mandato e, dall’altro, in una serie di proposte legislative finalizzate ad apportare modifiche alle vigenti direttive sui rifiuti. Si pongono pertanto i presupposti per il passaggio da un modello di crescita economica lineare ad un differente modello circolare, teso a conservare il più a lungo possibile nel ciclo produttivo il valore dei beni e prodotti europei.
Più nel dettaglio, ci si prefigge di realizzare una serie di interventi mirati per eliminare le barriere che si frappongono al libero mercato in specifici settori o tipologie di materiali, quali quelli degli sprechi alimentari, della plastica, della biomassa e delle costruzioni e demolizioni. In tali settori si intende intervenire affinché si possa garantire, a seconda dei casi, la riparabilità, durabilità o riciclabilità dei prodotti. Circa le proposte di modifica delle direttive europee sui rifiuti, posto che l’Europa si priva di circa 600 tonnellate di materiale contenuto nei rifiuti che potrebbe essere invece oggetto di riciclo e di riutilizzo e che in media soltanto il 40% dei rifiuti prodotto dalle famiglie in ambito UE è riciclato, la Commissione si prefigge l’obiettivo ambizioso di addivenire entro il 2030 al riciclo del 65% dei rifiuti urbani e del 75% dei rifiuti di imballaggio. La revisione del quadro normativo sui rifiuti sarà anche finalizzata a realizzare il rafforzamento della collaborazione tra gli Stati membri per migliorare la gestione dei rifiuti anche attraverso l’armonizzazione dei criteri di calcolo. (C)
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Apparecchiature elettriche ed elettroniche REGISTRO AEE
Dal 13 gennaio 2016 è attiva la funzione del portale www.registroaee.it per la trasmissione della Comunicazione annuale sulle quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2015. Si ricorda che la Comunicazione produttori di ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche è prevista dal DM 185/2007 e dal D.Lgs. 49/2014 ed è parte del MUD. La scadenza è il 30 aprile 2016, non è previsto un diritto di segreteria e la CCIAA non è chiamata a svolgere alcuna verifica. E’ stata inviata a tutte le imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali una comunicazione, sia via PEC all’indirizzo dell’impresa sia via mail all’indirizzo del referente, per comunicare l’apertura del portale. Sul sito www.registroaee.it è disponibile una scheda di sintesi relativa all’adempimento nonchè il manuale completo. (C)
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Comunicazione AEE INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DA PARTE DEI PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE In base all’articolo 29 c. 6 del D.Lgs. 14 marzo 2014. n.49 i produttori si impegnano a comunicare i dati contenuti nell’Allegato X al medesimo Decreto Legislativo al fine di consentire al Comitato di Vigilanza e Controllo l’elaborazione delle quote di mercato. La Comunicazione annuale delle quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato è effettuata, ai sensi del D.M. 25 settembre 2007, n. 185, tramite il Modello Unico di dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70. Il D.P.C.M. 21 dicembre 2015 stabilisce che il modello di dichiarazione, previsto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014, è confermato. Il modello, già utilizzato nel 2015, sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2016.
1. SOGGETTI OBBLIGATI E’ tenuta alla presentazione della Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche la persona fisica o giuridica che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 49/2014: 1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica; 2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato “produttore”, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea; 4) è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici; Inoltre nel caso in cui i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche aderiscano a sistemi di gestione collettivi, tali sistemi comunicano, per conto dei produttori loro aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell’anno solare precedente ai sensi dell’art 7 comma 3 del DM 185/2007.
2. MODIFICHE RISPETTO AL 2015 Non vi sono modifiche rispetto alla dichiarazione presentata nel 2015.
3. COME VA COMPILATA E TRASMESSA LA COMUNICAZIONE ANNUALE 2016 Le modalità di compilazione e trasmissione del MUD 2016 rimangono immutate rispetto al 2015. La scrivania personale è accessibile, con firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato, dal portale www.registroaee.it, cliccando sul pulsante “SCRIVANIA PER I PRODUTTORI”. Le funzioni disponibili sono le seguenti: - SCRIVANIA TELEMATICA serve a delegare un soggetto terzo a presentare le pratiche di iscrizione e variazione, e la comunicazione annuale - NUOVA PRATICA serve a presentare una nuova pratica di iscrizione, di variazione o di cancellazione - COMUNICAZIONE ANNUALE va utilizzata per presentare la Comunicazione annuale - ARCHIVIO PRATICHE serve per consultare l’elenco delle pratiche presentate - VISURE contiene le visure aggiornate e l’attestato di iscrizione
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Suggeriamo infine di consultare l’area SEGNALAZIONI dove sono riportate una serie di informazioni utili con riferimento alla posizione di ogni impresa.
4. COMUNICAZIONE PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Indicazioni per la compilazione e presentazione 4.1 Compilazione I produttori devono compilare la scheda IMM AEE per comunicare i dati relativi alle Apparecchiature elettriche ed elettroniche che il dichiarante, nell’anno di riferimento, ha immesso sul mercato. I dati che devono essere comunicati sono i seguenti: - Prodotto Apparecchiatura, così come definita nell’allegato II del D.Lgs. 49/2014. Nel sistema telematico è precompilato, in quanto ripreso dal Registro Nazionale dei produttori, l’elenco delle apparecchiature per il quale il dichiarante è iscritto al Registro Nazionale dei produttori (ripreso dal Registro Nazionale). Il produttore non può comunicare la quantità immessa sul mercato di apparecchiature per le quali non risulta iscritto al Registro. Per fare ciò dovrà, preliminarmente, effettuare una pratica di variazione; - Quantità: quantità totale, espressa in peso e, ove previsto dalla normativa, in pezzi di AEE immesse sul mercato nell’anno di riferimento, con indicazione obbligatoria dell’unità di misura utilizzata (kg o t). Se il dichiarante nell’anno (o negli anni) di riferimento NON ha immesso sul mercato le apparecchiature indicate, dovrà esplicitamente indicare il valore 0 (zero). Il sistema telematico non consentirà di proseguire la compilazione se il campo quantità non viene compilato per tutte le apparecchiature.
I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali che non aderiscono ad alcun sistema collettivo di finanziamento devono presentare la scheda R-PROD per comunicare i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, ed avviate a recupero di materia ed energia nell’anno solare precedente. I Sistemi Collettivi di finanziamento devono compilare la scheda RTOT-SCF per comunicare i dati relativi al peso complessivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, avviate a recupero di materia ed energia nell’anno solare precedente per conto dei produttori loro aderenti, distinte per tipologia. 4.2 Come va trasmesso alla Camera di commercio La Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche deve essere compilata e trasmessa tramite il sito www.registroaee.it. 4.3 Scadenza 30 aprile 2016. Si evidenzia che il 30 aprile cade di sabato: non è previsto un differimento dei termini. 4.4 Diritto di Segreteria Non è previsto un diritto di segreteria
5. SITI DI RIFERIMENTO Informazioni e manuali sono disponibili sul sito www.registroaee.it
6. ASSISTENZA Quesiti possono essere posti dalla pagina http:// www.registroaee.it/Home/Help
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(AB)
Autorità per l’energia
PIÙ DIFFICILI I DISTACCHI IN CASO DI RECLAMI PER BOLLETTE AUTONOME
Estesi i casi in cui viene considerata “anomala” una bolletta e per i quali, in caso di mancata risposta al reclamo del cliente, non può essere inoltrata la richiesta di sospensione della fornitura, con l’obbligo per i venditori di fornire risposte più complete e trasparenti agli stessi reclami. Sono le principali novità approvate dall’Autorità e in vigore dal prossimo 1° luglio per i clienti di energia elettrica e gas con l’obiettivo di prevenire, con una completa informazione, il distacco del cliente in caso di problemi di fatturazione. Con le nuove regole viene quindi allargata la casistica delle bollette che vengono considerate “anomale” e per le quali - se si fa reclamo o se ne richiede la rettifica entro 10 giorni dalla scadenza e se ha importo superiore a 50 euro - in caso di mancata o incompleta risposta il fornitore non potrà procedere alla sospensione della fornitura. Inoltre il modulo standard per il reclamo dovrà essere a disposizione direttamente sulla home page del sito internet dell’operatore che, per ridurre i tempi della pratica, per la risposta dovrà in via preferenziale utilizzare l’indirizzo e-mail se indicato nel reclamo. Se il venditore non invierà la risposta motivata entro 40 giorni, rimane valido il previsto indennizzo automatico (a partire da 20 euro). Con la nuova regolazione (Delibera 17/2016/R/ com) viene aggiornata la definizione di “fatturazione di importi anomali” che sarà legata ai casi in cui gli importi siano superiori al 150% dell’addebito medio delle bollette degli ultimi 12 mesi per il mercato elettrico e al doppio dell’addebito più elevato degli ultimi 12 mesi per il gas, comprendendo nuove casistiche, anche legate alle previsioni della “bolletta 2.0” in materia di ricalcoli. Pertanto le bollette anomale, oltre a quelle previste fino a oggi (per importi elevati connessi a conguagli che seguono bollette stimate o malfunzionamento dei
contatori), saranno anche: le bollette basate su dati di misura rilevati o stimati che seguono altre bollette basate su dati rilevati o stimati; le bollette che contengono i ricalcoli previsti dalla nuova “bolletta 2.0” (ricalcoli per modifica dei dati di misura per lettura precedentemente errata o ricostruzione dei consumi, ricalcoli per modifica delle componenti di prezzo applicate); le bollette emesse successivamente ad un blocco di fatturazione; le bollette emesse successivamente all’attivazione della fornitura con valori anomali rispetto all’autolettura comunicata dal cliente. Il reclamo potrà essere redatto anche in forma libera, ma il venditore avrà l’obbligo di offrire sulla home page del proprio sito l’accesso diretto al modulo dedicato, che dovrà prevedere anche un nuovo campo per inserire i dati di autolettura. Per quanto riguarda i nuovi obblighi di completezza della risposta del venditore, in aggiunta agli elementi già oggi obbligatori, tra i principali elementi di novità, dovrà: contenere la descrizione delle modalità di fatturazione applicabili in base alla regolazione o al contratto concluso dal cliente, inclusa la priorità di utilizzo dei dati di misura, specificando se le modalità siano state concretamente applicate; dettagliare l’origine dei dati (cliente/distributore/ venditore) e la natura di quelli riportati (rilevati o stimati); nel caso in cui si sia inviata un’autolettura (o la si invii nel reclamo) non coerente con le letture contestate, compresa quella di switching, indicare la motivazione del suo eventuale mancato utilizzo per la rettifica; riportare l’informazione sugli eventuali indennizzi automatici spettanti al cliente. Inoltre, nei casi di ricalcolo di importi precedentemente fatturati in base a consumi stimati, dovrà essere indicata l’ultima lettura rilevata precedente rispetto a quella utilizzata per il ricalcolo e l’eventuale prima lettura rilevata successiva, con le rispettive date. Se il cliente lamenta dati di misura non coerenti con le sue abitudini di consumo andrà indicata l’ultima bolletta con il dettaglio dei consumi degli ultimi 12 mesi e le modalità e costi per richiedere la verifica del contatore. Rimane valida la previsione per la quale il venditore uscente è tenuto a fornire risposta motivata al reclamo o alla richiesta scritta di rettifica anche in caso di passaggio ad altro operatore.
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Tutti i dettagli sui ricalcoli previsti dalla “bolletta 2.0” e su tutte le sue voci sono a disposizione sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia. it nel nuovo mini-sito dedicato alla “bolletta 2.0” https://bolletta.autorita.energia.it/bolletta20/.
Fonte: Autorità per l’Energia Elettrica il gas e il sistema idrico
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(C)
SOA: nuova attestazione per la Modula Group SI QUALIFICA ANCHE PER L’ESECUZIONE DI FACCIATE CONTINUE OS18-B La Modula Group srl, con sede nel Comune di Martignacco in via Spilimbergo n. 23 è un’azienda consolidata nel settore dei serramenti e rivestimenti ad alta efficienza energetica (involucro edilizio) e delle finiture interne (pareti, contro-pareti e controsoffitti in cartongesso, rivestimenti speciali). Una realtà giovane e dinamica che vanta la collaborazione di personale qualificato e partner certificati di livello internazionale. Nello stabilimento di Martignacco (UD), Modula Group produce serramenti in alluminio a taglio termico con un approccio attento alla qualità dei materiali e al risultato finale. Tali peculiarità sono possibili grazie all’attenzione con cui l’ufficio tecnico segue ogni fase del cantiere, dalla progettazione alla realizzazione, fino alla posa in opera, per soddisfare appieno le richieste del Cliente e garantire elevati standard di resistenza, protezione e design. La costante attenzione alle novità del settore ha permesso di ampliare negli anni l’offerta per rispondere con efficacia alle esigenze di una clientela sempre più attenta al risparmio energetico e alle ultime tendenze nei temi del architecture & interior design: importanti le applicazioni per l’automazione di porte e finestre nella gestione degli ingressi e dei sistemi energetici dell’edificio (smart building). Molti gli interventi realizzati presso edifici pubblici, tra i quali l’Università di Trieste, l’Ospedale di Udine e strutture scolastiche in diversi comuni del FVG tra cui: Udine, Ovaro, San Vito al Torre e Monfalcone.
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Negli ultimi anni Modula Group si è affacciata con successo sul mercato internazionale con interventi nei Paesi del Centro Europa, in Russia e in Medio Oriente. Alcuni dei lavori realizzati possono essere visionati online all’indirizzo www.modulagroup.it e sulla pagina Facebook MODULA GROUP. Nella crescita costante di questi ultimi anni l’azienda ha ottenuto anche l’attestazione SOA, certificazione obbligatoria per la partecipazione ai lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, attestandosi per la categoria OS6 per la II classifica per un importo di 516.000 euro e la categoria OS18-B per la I classifica per un importo di 258.000 euro. Con questa qualificazione, vengono autorizzati ad eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 Euro i lavori alla categoria OS6 relativi a: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; categoria che riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. A questa categoria si aggiungono i lavori relativi a componenti per facciate continue (OS18-B) categoria che riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
L’UE predispone il documento di gara unico europeo SI CHIAMA DGUE ED È UN’AUTODICHIARAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L 3/16 il regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo. Uno dei principali obiettivi delle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE è ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici, non da ultimo le piccole e medie imprese. Il documento di gara unico europeo (DGUE) costituisce uno degli elementi fondamentali a tal fine. È pertanto opportuno elaborare il modello di formulario per il DGUE in modo tale da eliminare la necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Nel perseguimento della stessa finalità il modello di formulario dovrebbe fornire altresì le pertinenti informazioni sui soggetti delle cui capacità si avvale un operatore economico, in modo che la verifica di tali informazioni possa essere effettuata contestualmente alla verifica relativa all’operatore economico principale e alle medesime condizioni. Il DGUE dovrebbe inoltre essere a disposizione degli enti aggiudicatori soggetti alla direttiva 2014/25/UE, i quali sono tenuti, nell’applicare i criteri di esclusione e di selezione stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE, a seguire le identiche modalità e rispettare le identiche condizioni delle amministrazioni aggiudicatrici. Per evitare oneri amministrativi alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori nonché indicazioni eventualmente contraddittorie nei diversi documenti di gara, le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE dovrebbero essere indicate chiaramente e in anticipo dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli PAG. 38 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2016
enti aggiudicatori nell’avviso di indizione di gara, oppure mediante richiami in tale documento ad altre parti dei documenti di gara, che gli operatori economici devono in ogni caso esaminare attentamente in vista della loro partecipazione e dell’eventuale presentazione di offerte. Il DGUE dovrebbe concorrere a un’ulteriore semplificazione a vantaggio sia degli operatori economici sia delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori anche sostituendo le variegate e differenti forme di autocertificazione nazionali con un modello di formulario stabilito a livello europeo. Questa soluzione dovrebbe contribuire altresì a ridurre i problemi connessi alla formulazione precisa delle dichiarazioni formali e delle dichiarazioni di consenso nonché le problematiche legate alla lingua, poiché il modello di formulario sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali. Il DGUE dovrebbe così favorire una maggiore partecipazione transfrontaliera alle procedure di appalto pubblico. È opportuno rammentare che la Commissione riesaminerà l’applicazione pratica del DGUE tenendo conto degli sviluppi tecnici delle banche dati negli Stati membri e riferirà in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2017. In tale occasione la Commissione potrà altresì prendere in considerazione eventuali suggerimenti per il miglioramento della funzionalità del DGUE con l’obiettivo di aumentare le possibilità di partecipazione transfrontaliera agli appalti pubblici, non da ultimo per le PMI, o interventi di semplificazione entro il quadro stabilito dalla direttiva 2014/24/ UE; essa potrà inoltre esaminare eventuali problematiche inerenti alla prassi di richiedere in modo sistematico certificati o altre forme di prove documentali a tutti i partecipanti a una data procedura di appalto, o le prassi volte a individuare in maniera discriminatoria gli operatori economici ai quali richiedere tale documentazione. Il DGUE è un’autodichiarazione dell’operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Come stabilito dall’articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico di non trovarsi in
una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare. Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Per agevolare gli operatori economici nella compilazione del DGUE gli Stati membri hanno facoltà di adottare linee guida sul suo utilizzo, per spiegare ad esempio quali norme del diritto nazionale sono rilevanti in relazione alla parte III, sezione A (1), quali elenchi ufficiali di operatori economici o certificati equivalenti potrebbero non essere riconosciuti o rilasciati in un determinato Stato membro, oppure per precisare quali riferimenti e informazioni occorre dare per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di acquisire un determinato certificato per via elettronica. Quando predispongono i documenti di gara per una data procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono indicare nell’avviso di indizione di gara, nei documenti di gara ivi citati o nell’invito a confermare interesse quali informazioni sono richieste agli operatori economici. Il DGUE compilato dall’operatore economico con le informazioni richieste deve accompagnare sia l’offerta, nelle procedure aperte, sia la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione. Tranne nel caso taluni appalti basati su accordi quadro, l’offerente al quale si intende aggiudicare l’appalto dovrà fornire certificati e documenti complementari aggiornati. Gli Stati membri possono disciplinare l’utilizzo del DGUE, o demandare alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la decisione al riguardo, anche nell’ambito delle procedure di appalto non soggette, o soggette solo parzialmente, alle norme procedurali dettagliate delle direttive 2014/24/UE o 2014/25/UE, ad esempio nel caso di appalti per importi inferiori alle soglie rilevanti o per appalti soggetti alle norme particolari riguardanti i servizi sociali e altri servizi specifici (il «regime alleggerito») . Analogamente, gli Stati membri possono disciplinare l’utilizzo del DGUE, o demandare alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la decisione al riguardo, anche per l’aggiudicazione dei contratti di concessione, soggetti o meno alla direttiva 2014/23/UE. PAG. 39 - APINFORMA / Edilizia - numero 2 - 31 gennaio 2016
L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può chiedere all’offerente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. L’operatore economico può essere escluso dalla procedura di appalto o essere perseguito a norma del diritto nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari. Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. Il modo più semplice di procedere è inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalità messe appositamente a disposizione per mezzo del citato servizio DGUE elettronico. Sarà ovviamente possibile riutilizzare le informazioni anche mediante altre forme di recupero dei dati (copiaincolla), ad esempio delle informazioni contenute nelle attrezzature elettroniche (PC, tablet, server …) dell’operatore economico. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica; l’applicazione di tale disposizione può però essere rinviata al più tardi fino al 18 aprile 2018. Ciò significa che le due versioni del DGUE, quella interamente elettronica e quella su carta, possono coesistere al più tardi fino al 18 aprile 2018. Il citato servizio DGUE permetterà agli operatori economici di compilare il DGUE in forma elettronica in tutti i casi, mettendoli così in grado di avvalersi pienamente delle funzionalità offerte (non ultima quella di riutilizzare le informazioni). Per l’utilizzo nelle procedure di appalto per le quali l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici è stato rinviato (anche questo è possibile al più tardi fino al 18 aprile 2018) il servizio DGUE permette agli operatori economici di stampare il DGUE compilato elettronicamente per ottenere un documento cartaceo che può quindi essere trasmesso all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici. Il DGUE indica inoltre l’autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l’operatore economico sarà in grado di fornire, su richiesta e senza indugio, tali documenti complementari.
Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono decidere di limitare le informazioni richieste in merito ai criteri di selezione ad una sola domanda, che preveda la risposta «sì» o «no» sul fatto che gli operatori economici soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, o possono essere vincolati a tale limite dagli Stati membri. Sebbene a ciò possano far seguito richieste di ulteriori informazioni o documentazione, si dovrebbe provvedere a evitare di imporre eccessivi oneri amministrativi agli operatori economici richiedendo sistematicamente la presentazione di certificati e altre forme di prove documentali a tutti i partecipanti a una data procedura di appalto, e ad astenersi dalla prassi di selezionare in maniera discriminatoria gli operatori economici ai quali richiedere tale documentazione. L’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di ottenere direttamente la certificazione pertinente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro si applica anche ai casi in cui le informazioni richieste inizialmente in merito ai criteri di selezione si limitano ad una domanda con risposta «sì» o «no». Se viene richiesta una documentazione elettronica di tale tipo, gli operatori economici forniranno quindi all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore tutti i dati necessari per ottenere la documentazione in questione durante la verifica dei criteri di selezione, invece che direttamente nel DGUE. Se l’estratto del registro pertinente, ad esempio l’estratto del casellario giudiziario, è a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore per via elettronica, l’operatore economico può indicare dove sono reperibili le in-
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formazioni (nome del registro, indirizzo Internet, identificazione del file o della registrazione ecc.), in modo che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore possa acquisirle. Indicando tali informazioni l’operatore economico accetta che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore acquisisca la documentazione d’interesse, fatte salve le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE sul trattamento dei dati personali, in particolare di categorie specifiche di dati quali quelli relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza. Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti: - Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. - Parte II. Informazioni sull’operatore economico. - Parte III. Criteri di esclusione. - Parte IV. Criteri di selezione. * A: Idoneità. * B: Capacità economica e finanziaria. * C: Capacità tecniche e professionali. * D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale. - Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati. A decorrere dall’entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2014/24/UE, e al più tardi a decorrere dal 18 aprile 2016, per l’elaborazione del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 59 della direttiva 2014/24/ UE è utilizzato il modello di formulario riportato nell’allegato del presente regolamento dove le istruzioni per il suo uso figurano. (CS)
ANAC: rettifica sugli acquisti autonomi dei comuni ACQUISTI AUTONOMI PER IMPORTI INFERIORI A 40.000 EURO ANCHE PER I COMUNI CON MENO DI 10.000 ABITANTI Con Comunicato del Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone dell’8 gennaio 2016 ad integrazione e parziale rettifica di quanto previsto nel precedente Comunicato del Presidente del 10 novembre 2015, l’ANAC comunica che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016) ed, in particolare, per effetto di quanto espressamente previsto dall’art.
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1 comma 501, è stata estesa anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro. La disposizione in questione ha, infatti, previsto che “all’articolo 23-ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: …b) le parole “con popolazione superiore a 10.000 abitanti” sono soppresse”. Pertanto, il punto 2 del 4° capoverso del richiamato Comunicato si intende soppresso e l’Autorità provvederà a rilasciare il CIG a tutti i Comuni che procedono all’acquisto di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2016. (CS)
Modificate le soglie per gli appalti pubblici NEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI LA SOGLIA È DI 5.225.000 EURO
Sulla G.U. delle Comunità Europee n. L. 307 del 25/11/2015 sono stati pubblicati tre Regolamenti che modificano le soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni. In particolare, i regolamenti in questione sono: - Regolamento (UE) 2015/2070 (modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari); - Regolamento (UE) 2015/2071 (modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali); - Regolamento (UE) 2015/2072 (modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni). I Regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, quindi a far data 01/01/2016, data di entrata in vigore degli stessi, le nuove soglie indicate sostituiscono le soglie precedentemente in vigore. Sono state modificate, a partire dall’1 gennaio 2016, le soglie europee per gli appalti e, quindi, anche gli articoli 28 e 215 del D.Lgs. n. 163/2006. In considerazione delle modifiche intervenute si ha la seguente situazione:
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- negli appalti di forniture e di servizi la soglia passa da 134.000 Euro a 135.000 Euro; - negli appalti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali (acqua, energia, trasporti e servizi postali) la soglia passa da 414.000 Euro a 418.000 Euro; - negli appalti pubblici di servizi la soglia passa da 207.000 Euro a 209.000 Euro; - negli appalti pubblici di lavori anche nei settori speciali (acqua, energia, trasporti e servizi postali) e nelle concessioni la soglia passa da 5.186.000 Euro a 5.225.000 Euro. Le modifiche delle soglie comunitarie introdotte con regolamento sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri (art. 249, 2° comma, del Trattato). Il regolamento, infatti, è destinato per sua natura a produrre i suoi effetti nell’ordinamento interno senza che sia necessario un intervento formale di recepimento da parte dell’autorità nazionale e per tali motivi, le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici che stabiliscono gli importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria, in applicazione delle corrispondenti norme contenute nelle citate Direttive, sono da ritenersi automaticamente modificate. Devono, pertanto, intendersi modificate come di seguito riportato le lettere a), b) e c), comma 1 dell’articolo 28 (Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria) del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (CS)
Imprese alimentari
AIUTA IL BANCO ALIMENTARE CON LA TUA AZIENDA
Accogliamo la richiesta dell’Associazione Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia di informare tutte le nostre Imprese associate sulla possibilità di donare le eccedenze della propria produzione per ridare valore alle merci e generare benefici sociali, economici, educativi e ambientali. Ripercorrendo la storia del Banco Alimentare, fondato nel 1989 proprio da un imprenditore, Cavalier Danilo Fossati, patron della Star, e Monsignor Luigi Giussani, fondatore del movimento
di Comunione e Liberazione scopriamo che sin dall’inizio sono state proprio le imprese di produzione alimentare a donare prodotti, tanto che attualmente in Italia sono ben 700 quelle che, donando le eccedenze, continuano a promuovere e sostenere il Banco Alimentare. Tutte le Imprese associate interessate potranno visitare il sito www.bancoalimentare.it/it/friuli per scoprire, oltre alla possibilità di donare eccedenze di produzione, anche tutte le iniziative, le informazioni sull’organizzazione o prendere contatto con il referente del progetto, sig. Paolo Pecile scrivendo all’indirizzo e-mail: colletta@friuliveneziagiulia.bancoalimentare.it. L’Ufficio Fiscale dell’Associazione, dr. Paolo Zorzenone, rimane a disposizione per ogni eventuale informazione sulla normativa relativa alla donazione di merci. (SC)
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Mercatino Internazionale della Bontà 13a EDIZIONE DELL’INIZIATIVA BENEFICA CHE COINVOLGE LE SCUOLE DAL FRIULI, DALLA SLOVENIA E DALLA CROAZIA Il “Mercatino Internazionale della Bontà” è un’iniziativa benefica che coinvolge bambini e ragazzi delle scuole del Friuli Venezia Giulia, Croazia e Slovenia che per un giorno vestono i panni di imprenditori etici. Per la sua tredicesima edizione, in agenda domenica 13 marzo, il Mercatino Internazionale della Bontà desidera riconfermarsi un appuntamento di festa in grado di far incontrare i ragazzi di diverse nazionalità, ai quali sarà trasmessa l’importanza del valore del rapporto tra etica ed economia per unire aspetti ludici ed educativi. Ad ospitare l’evento come di consueto il centro commerciale Città Fiera che si trasformerà per una domenica in una grande piazza animata dai giovani studenti intenti a vendere piccoli oggetti realizzati a mano o giocattoli e libri non più usati. I giovani protagonisti suddivideranno poi il profitto raccolto con le vendite tenendo per sé il 70% dei proventi e devolvendo il 30% alla Fondazione Operation Smile Italia Onlus, così come la cifra simbolica di 10 euro necessari per affittare lo spazio espositivo e di vendita. La Fondazione nasce nel 2000 in Italia ed è costituita da oltre 100 volontari, medici, infermieri e operatori sanitari che partecipano a missioni
umanitarie in oltre 60 Paesi del Mondo, per correggere con interventi di chirurgia plastica ricostruttiva gravi malformazioni facciali come il labbro leporino e la palatoschisi ed esiti di ustioni e traumi operando gratuitamente bambini e giovani adulti. Dal 1982 anno di costituzione di Operation Smile International negli Stati Uniti, sono oltre 5.400 i volontari provenienti da 80 diversi paesi del mondo che hanno operato gratuitamente nel mondo più di 240.000 bambini. Il Mercatino Internazionale della Bontà anche nel 2016 si ripropone di ripetere il successo della passata edizione, che ha visto protagonisti 900 studenti e insegnanti provenienti da numerose scuole e durante la quale si sono raccolti 2.767 euro a favore della Fondazione Operation Smile Onlus. Inoltre anche quest’anno il “Mercatino Internazionale della Bontà” è arricchito dalle esibizioni degli “Ambasciatori Junior”, curate dai ragazzi delle scuole. In sintesi, tutti i partecipanti saranno chiamati a indossare i panni di “ambasciatori” della propria terra natia, svelandone l’identità e l’ospitalità attraverso balli, canti popolari, proverbi e rappresentazioni teatrali. Anche per la 13a edizione i bambini e ragazzi delle scuole potranno partecipare a numerosi laboratori gratuiti curati da The Groove Factory, scuola di musica del centro commerciale, da La Fornacina, studio di ceramica e da CafèTV24. Ufficio Stampa - Chiara Montesoro tel. + 39 0432.544355 - fax + 39 0432.544407; e-mail: segreteria.mercatino@bardelli.com www.mercatinodellabonta.eu
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Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: Unionalimentari
ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Sostanza gamma-glutamil-valil-glicina nelle sostanze aromatizzanti La Commissione ha pubblicato il reg. 2016.54 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione della sostanza gamma-glutamil-valil-glicina nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti.
798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di pollame e di prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nello Stato del Minnesota. Blue Tongue - accordo Austria e Italia Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente la questione Blue Tongue - regolamento (CE) n. 1266/ 2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 - accordo tra l’Austria e l’Italia ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Specie ortaggi La Commissione Europea ha pubblicato il primo complemento alla XXXIV edizione del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi.
Uso sostanze aromatizzanti La Commissione ha pubblicato il reg. 2016/55 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinate sostanze aromatizzanti.
Cancellazione varietà piante agrarie Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto Cancellazione di varietà dal registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie su richiesta dei responsabili della conservazione in purezza.
Estratti di rosmarino nei grassi da spalmare La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2016/56 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso degli estratti di rosmarino (E 392) nei grassi da spalmare.
Cancellazione varietà di Mais Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto concernente la cancellazione di varietà di mais dal registro nazionale.
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Indicazione etichetta prodotti a base di carne di pollame, preparazioni e carne Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare ad oggetto un’indicazione in etichetta per le preparazioni di carni, carni macinate e prodotti a base di carne di pollame destinati ad essere consumate previa adeguata cottura. Pollame e prodotti a base di pollame La Commissione ha pubblicato il reg. 2016/57 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n.
Iscrizione varietà cereali a paglia Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali hanno pubblicato il decreto concernente l’iscrizione di varietà di cereali a paglia al registro nazionale. Iscrizione varietà di riso Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto 28 dicembre 2015 concernente l’Iscrizione di varietà di riso al relativo registro nazionale. Certificati analisi settore oleicolo Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e fo-
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restali ha pubblicato l’elenco dei laboratori italiani, suddiviso per regioni, autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleicolo. IV Gamma Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato un chiarimento al decreto 20 giugno 2014, n. 3746, “Attuazione dell’art.4 della legge 13 maggio 2011, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma”.
BEVANDE Elenco laboratorio analisi vini Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco dei laboratori italiani, suddiviso per regioni, autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo.
COMMERCIO Progetti formativi PMI Sicurezza l’INAIL ha pubblicato l’avviso per il finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese in attuazione dell’articolo 11, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. Progetti ricerca e innovazione Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto 6 novembre 2015 concernente l’attuazione degli interventi della Sezione speciale «Progetti di ricerca e innovazione» del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
221 concernente le disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali estratto art. 39 Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare.
IGIENE Acque reflue dei frantoi E’ stata pubblicata la legge concernente le disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali inerente le Acque reflue dei frantoi oleari.
PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Consorzi incaricati DOP e IGP Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato la lista dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 14 della legge 526/99. Elenco DOP e IGP Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) (aggiornato al 26 gennaio 2016). Albo agenti vigilatori Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la lista degli agenti vigilatori prodotti DOP e IGP.
Accordo prodotti originari Confederazione svizzera Il Comitato misto UE-Svizzera ha pubblicato la decisione che modifica il protocollo n. 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2016/121].
Denominazione Cantucci Toscani IGP La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento di esecuzione 2016/81 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani (IGP)].
Interessi transazioni commerciali Il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato il comunicato concernente il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Asparago di Cantello IGP La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2016/82 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Asparago di Cantello (IGP)].
CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO
RESIDUI FITOSANITARI, METALLI, MICOTOSSINE
Imballaggi uso alimentari E’ stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n.
Livelli massimi residui 1 La Commissione Europea ha pubblicato il regola-
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mento che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorpirifos in o su determinati prodotti.
di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione.
Livelli massimi residui 2 La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento 2016/67 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, clorotalonil, difenilammina, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamocarb, protioconazolo, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti.
Relazione annuale al Parlamento - Celiachia Il Ministero della Salute ha pubblicato la relazione annuale al Parlamento, inerente l’anno 2014, relativamente alla celiachia. Controllo Salmonellosi Il Ministero della Salute ha pubblicato il documento concernente il piano nazionale di controllo delle Salmonellosi negli avicoli 2016-2018. oOo
Livelli massimi residui 3 La Commissione ha pubblicato il reg. 2016.53 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dietofencarb, mesotrione, metosulam e pirimifos-metile in o su determinati prodotti. Livelli massimi residui 4 La Commissione ha pubblicato il regolamento 2016/75 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fosetil in o su determinati prodotti. Livelli massimi di residui La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2016/71 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-metilciclopropene, flonicamid, flutriafol, acido indolilacetico, acido indolilbutirrico, petoxamide, pirimicarb, protioconazolo e teflubenzurone in o su determinati prodotti.
VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Condizioni contrattuali con Fornitori L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato il provvedimento concernente l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a Coop Italia e Centrale Adriatica per violazione dell’articolo 62, del D.L. 1/2012. Radioattività prodotti alimentari E’ stato pubblicato il regolamento che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito
DATI DI MERCATO 2a SETTIMANA (DALL’11 AL 17 GENNAIO) E 3a SETTIMANA (DAL 18 AL 24 GENNAIO) 2016 Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: bovini; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; oli vegetali; ittico; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo
RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione. Dati relativi alla settimana n. 4, dal 25 al 31 gennaio 2016 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 78 notifiche (di cui 14 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Nessuna allerta avviata dall’Italia. Un’allerta av-
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viata dal Belgio ha invece riguardato dolciumi distribuiti in vari paesi, tra cui anche l’Italia, per presenza di solfiti (tra 16 e 21 mg/kg) non dichiarati in etichetta. Ricordiamo alle imprese la massima accortezza in merito all’indicazione degli allergeni, sia per le conseguenze sui consumatori, sia per i costi di ritiro/richiamo ed il danno d’immagine che ne può derivare, anche in caso di contaminazione con piccoli quantitativi. oOo
AGCM SANZIONA COOP E CENTRALE ADRIATICA PER PRATICHE SLEALI IN VIOLAZIONE DELL’ART. 62 L. 1/2012 L’Autorità Antitrust ha comminato a Coop Italia e Centrale Adriatica una sanzione amministrativa pecuniaria di circa 50.000 euro per aver violato l’articolo 62 della legge 1/2012, in particolare per aver attuato pratiche scorrette nei confronti del fornitore Celox Trade di Cesena, un grossista agricolo. Nel provvedimento dell’Autorità disponibile alla pagina web http://www. unionalimentari.it/mailing/inc/rdr. asp?14490___1612010179___27392 - si evidenzia come fra gli elementi oggetto di contestazione vi siano le condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose a carico del fornitore e non oggetto di negoziazione. Rilevante anche la contestazione sollevata dall’Antitrust circa la sostanziale cessazione del rapporto di fornitura per drastico abbattimento degli ordini da Centrale Adriatica, in assenza di formale disdetta del contratto. Più precisamente l’AGCM ha ritenuto valide le seguenti motivazioni ponendole alla base del provvedimento sanzionatorio:
- la condotta commerciale posta in essere da Coop Italia e consistente nell’aver imposto al proprio fornitore di pere Celox Trade sconti “contrattuali” incondizionati e compensi per attività di co-marketing e per analisi qualitative sui prodotti, ingiustificatamente gravosi per la parte debole del rapporto di fornitura, integra una violazione dell’articolo 62; - la condotta commerciale posta in essere congiuntamente da Coop Italia e Centrale Adriatica e consistente nell’aver imposto, nel corso del rapporto, al proprio fornitore di pere Celox Trade ulteriori sconti “extracontrattuali”, aggiuntivi rispetto agli sconti “contrattuali” e legati alla realizzazione del “piano promozionale nazionale”, integra una violazione dell’art. 62; - la condotta consistente nell’interruzione unilaterale, da parte di Coop Italia e Centrale Adriatica, del rapporto di fornitura con Celox Trade avvenuta tramite: * l’annullamento degli ordinativi relativi alle pere estere e la sensibile riduzione di quelli relativi alle pere nazionali, da parte di Centrale Adriatica, nei primi mesi dell’anno 2014, a fronte della mancata pattuizione ex ante di quantitativi di fornitura (o perlomeno, di criteri in base ai quali definirli) e nonostante fossero state definite le condizioni commerciali valide per tutto il 2014; * la concessione di un preavviso non adeguato in relazione al peculiare rapporto tra le parti, nella lettera di formale disdetta al contratto di fornitura inviata da Coop Italia a Celox Trade solo il 21 luglio 2014, integra una violazione dell’art. 62, comma 1 e comma 2, lettera e) del D.L. 1/2012.
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Carta di qualificazione del conducente. Rinnovo VALIDITÀ DELL’ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO PER IL RINNOVO QUINQUENNALE
A seguito di alcuni dubbi, sollevati anche da qualche Ufficio provinciale della motorizzazione civile, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione con nota prot. n. 821/23.18.3 del 14 gennaio 2016 ha ribadito che l’attestato di frequenza del corso di rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC) di 35 ore non ha alcun termine di validità. Dunque, una volta sostenuto il corso di formazione - da non confondersi con la domanda di rinnovo -, il titolare di CQC potrà richiedere il rinnovo della stessa anche dopo più anni. Nell’occasione si rammentano le principali regole sulla CQC contenute nel decreto del medesimo Ministro 20 settembre 2013: - il corso di rinnovo della CQC rimane sempre valido e il suo attestato non ha alcun termine di scadenza;
- la CQC va rinnovata prima della sua scadenza, altrimenti il conducente non può svolgere attività di guida professionale, incorrendo altrimenti nelle sanzioni indicate nell’articolo 126, co. 11 del codice della strada (sanzione amministrativa pecuniaria da 155 a 624 euro e sanzioni accessorie); - se il rinnovo avviene entro 2 anni dalla scadenza della CQC è sufficiente il corso di rinnovo e la nuova CQC decorrerà dalla data dell’attestato di frequenza del corso; - se il rinnovo viene chiesto oltre i 2 anni dalla scadenza, è necessario sostenere l’esame per il conseguimento della CQC. E’ il caso ancora di ricordare che alla data del 9 settembre 2016 scadranno tutte le CQC conseguite d’ufficio, dai conducenti già titolari di patente C alla data del 9 settembre 2009, per cui è importante per le imprese verificare che i propri conducenti procedano senza indugio al rinnovo della CQC. Per il testo della nota e altre informazioni, specie per quanto riguarda il non chiaro disposto sanzionatorio del citato art. 126 del c.d.s., gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Esercizio servizi postali. Titoli abilitativi SCADENZA DEL 13 FEBBRAIO 2016. AGGIORNAMENTI
Con la circolare associativa prot. n. 29/AdT del 1° febbraio 2016 si era ricordata la scadenza del 13 febbraio 2016 per la presentazione al Ministero dello sviluppo economico da parte delle imprese titolari di autorizzazioni generali o licenze individuali per l’esercizio dei servizi postali della domanda di regolarizzazione dei medesimi. Nella stessa circolare si era data anche notizia dei ricorsi pendenti davanti al TAR del Lazio avverso il d.m. 29 luglio 2015 e la deliberazione dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni (AGCOM) n. 129/15 dell’11 marzo 2015, che disciplinano la materia, tendenti al loro annullamento. Ciò premesso, si segnala che il 28 gennaio 2016 il TAR del Lazio ha deciso di sospendere il giudizio per rimettere gli atti alla Corte di giustizia europea, la quale, nel frattempo, è stata anche chiamata in causa da un giudice austriaco sull’individuazione della nozione di “servizio postale”.
Ora, posto che il rinvio in esame non ha alcun effetto sospensivo dei provvedimenti impugnati, si raccomanda alle imprese interessate a regolarizzare la propria posizione davanti al Ministero dello sviluppo economico, inviando entro il 13 febbraio 2016 la domanda redatta conformemente ad apposito modello, che può anche essere richiesto all’ufficio trasporti dell’Associazione. Ciò al fine di evitare le sanzioni poste dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, il quale all’art. 21, co. 7 bis punisce con una sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 a 150.000 euro gli operatori postali che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’autorità di regolamentazione. Si rammenta ancora che l’attività di solo trasporto riguardante esclusivamente il trasferimento di merci, con esclusione di qualsiasi attività riconducibile alle fasi che caratterizzano il servizio postale, quali raccolta, smistamento e recapito, non necessita di licenza o autorizzazione, anche nel caso in cui detta attività sia svolta in nome e per conto di un operatore postale. Per gli atti citati e ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
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Servizi postali. Contributo 2016 SOSPENSIONE DELLA SCADENZA DEL 31 GENNAIO 2016 IN ATTESA DELL’AGGIORNAMENTO TARIFFARIO
Come anticipato con nostra circolare prot. n. 23 del 29 gennaio, in vista della scadenza del 31 gennaio 2016 per il versamento del contributo annuale dovuto dai titolari di licenze individuali e di autorizzazioni generali ai servizi postali, sul sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.sviluppoeconomico.gov.it) è apparso il comunicato che si riporta testualmente: “COMUNICATO – contributi per istruttoria e per controllo e verifica della permanenza dei requisiti anno 2016 E’ in corso di emanazione il decreto interministeriale di rivalutazione biennale dei contributi dovuti per gli anni 2016 e 2017 per l’istruttoria e per il controllo e la verifica della permanenza dei
requisiti da parte degli operatori postali. Il testo del decreto sarà pubblicato su questo sito, contestualmente all’aggiornamento degli importi dei contributi. Si invita, pertanto, a non effettuare il versamento annuale per controllo e verifica della permanenza dei requisiti, il cui termine è previsto al 31 gennaio, fino a nuovo avviso.” Di conseguenza, le imprese interessate sono tenute ad attendere l’emanazione di questo decreto, prima di procedere al versamento dei nuovi importi. Si rammenta anche che l’attività di solo trasporto che riguarda esclusivamente il trasferimento di merci, con esclusione di qualsiasi attività riconducibile alle fasi che caratterizzano il servizio postale, quali raccolta, smistamento e recapito, non necessita di una licenza o autorizzazione, anche nel caso in cui detta attività sia svolta in nome e per conto di un operatore postale. Si fa riserva di tornare sull’argomento dopo che il Ministero dello sviluppo economico avrà determinato i nuovi importi del contributo.
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(AdT)
R.C.A. accertamenti sulla copertura assicurativa ISTRUZIONI MINISTERIALI IN CASO DI DISCORDANZA DI DATE FRA CERTIFICATO E BANCHE DATI
A seguito del venir meno dell’obbligo di esposizione del contrassegno assicurativo R.C.A. sul parabrezza del veicolo (c.d. dematerializzazione del contrassegno assicurativo, v., da ultimo, Apinforma n. 19/2015, p.75) il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (di seguito Ministero) è intervenuto nuovamente sull’argomento con la nota prot. 300/A/8593/15/101//20/21/7 del 10 dicembre 2015, per fornire chiarimenti in ordine alla validità della copertura assicurativa R.C.A. del veicolo a motore, qualora vi sia discrepanza fra la data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione e quella risultante dalle banche dati dell’Archivio nazionale dei veicoli gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Archivio) e dell’Associazione nazionale delle imprese di assicurazione (ANIA). Il chiarimento ministeriale è intervenuto a seguito di segnalazioni di casi in cui alcune compagnie di assicurazioni hanno esteso la copertura di 30, 60
e, addirittura, 90 giorni oltre la data riportata sul certificato e i 15 giorni stabiliti per legge. Il Ministero, dopo aver ricordato che secondo l’attuale normativa il certificato di assicurazione è l’unico documento che il conducente deve avere a bordo durante la circolazione su strada ai fini dell’assicurazione obbligatoria, ha evidenziato quanto appresso riportato. - Qualora la data di validità del certificato di assicurazione fosse diversa dalla data risultante dalle banche dati dell’Archivio e dell’ANIA, con la prima (quella del certificato) scaduta e la seconda non ancora, gli agenti di Polizia dovranno contestare la violazione dell’art.180, commi 1 e 7 del codice della strada, con l’invito ad esibire il certificato in corso di validità con la stessa scadenza indicata dalle banche dati; qualora, invece, risultasse scaduta soltanto la data riportata dalle banche dati, farà fede quella del certificato valido. - Negli accertamenti da remoto (da rilevamenti elettronici) prevale la data del certificato di assicurazione valido o, eventualmente, l’attestazione dell’avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio nei termini stabiliti, rilasciati dalla compagnia assicurativa. Copia della nota ministeriale può essere richiesta unitamente ad altre informazioni all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Autotrasporto c/t. Verifica posizione REN RICERCA DELLA POSIZIONE REN E DI ALTRI DATI SULLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO COSE IN CONTO TERZI Si segnala che dal gennaio 2016 è possibile verificare, sul noto sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.ilportaledell’automobilista.it la posizione completa di ogni impresa iscritta al Registro elettronico nazionale degli eserciti l’attività di autotrasporto (REN). Quanto alla procedura, una volta entrati sul sito e senza necessità di nuovi accrediti, gli utenti potranno: 1) selezionare la voce “Autotrasporto”; 2) selezionare la voce “Ricerca imprese iscritte REN - Autorizzate all’esercizio della professione trasporto merci”; 3) verificare di ogni impresa, indicando la relativa
partita IVA (se persona fisica anche il solo codice fiscale): - la completa ragione o denominazione sociale; - la sede dell’impresa e se questa è attiva per i soli trasporti nazionali o anche internazionali; - il numero di REN e la relativa data di attribuzione. 4) selezionare poi il tasto “Dettaglio”, potendo così verificare: - il numero di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi; - il numero dei veicoli in disponibilità dell’impresa; - numero e scadenza dell’eventuale licenza comunitaria; - nome e cognome del gestore (ex preposto) ai trasporti. Per eventuali altre informazioni o necessità gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Termini di pagamento sanzioni codice della strada PRECISAZIONI MINISTERIALI SUI PAGAMENTI MEDIANTE BONIFICO BANCARIO E STRUMENTI ELETTRONICI Con nota prot. 300/A/227/16/127/34 del 14 gennaio 2016 il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (di seguito Ministero), dopo consultazione con il Ministero dello sviluppo economico, ha diramato alcuni chiarimenti a proposito del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie legate al codice della strada (c.d.s.), mediante bonifico bancario o altri strumenti elettronici, quali, ad esempio, i servizi cosiddetti di home banking od online banking. In premessa il Ministero rammenta che per le violazioni del c.d.s., per le quali sia stabilita una sanzione pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione una somma pari al minimo fissato da ciascuna norma. Tale somma, fatte alcune eccezioni, è “scontata” del 30%, se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La somma può essere pagata in contanti direttamente all’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, mediante c.c.p. o bancario o mediante strumenti di pagamento elettronico. Qualora nel termine di 60 giorni non sia avvenuto il pagamento in forma ridotta o non sia stato proposto ricorso, il verbale costituisce titolo
esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria oltre alle spese di procedimento. Il Ministero evidenzia ancora che ai fini dell’osservanza dei termini di pagamento la data di corresponsione e quella di valuta assumono decisiva importanza in relazione, soprattutto, all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, che richiedono l’intermediazione di soggetti autorizzati e di procedure di accreditamento che variano non solo in relazione al giorno ma anche all’ora in cui è stato impartito l’ordine di pagamento al prestatore del servizio. Tutto ciò premesso, il Ministero precisa che: a) il pagamento in contanti, su strada o all’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure tramite conto corrente postale, ha valore liberatorio per la somma riportata sulla ricevuta, dalla data in cui il versamento è stato eseguito; b) nei pagamenti tramite conto corrente e bonifico bancario o con altri strumenti elettronici, l’effetto liberatorio per il pagatore e, quindi, la definizione del verbale, si ha alla data di accredito dell’importo sul conto dell’organo di polizia stradale. Ora, alla luce delle precisazioni ministeriali e considerata l’incertezza circa l’osservanza dei termini di cui alle modalità sub b), specie con riguardo a quello di 5 giorni per il pagamento “scontato”, si suggerisce di avvalersi sempre all’opzione del pagamento all’ufficio dell’agente accertatore o mediante c.c.p., prevenendo così spiacevoli contenziosi. Copia della nota ed eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Codice della strada. Depenalizzazioni DEPENALIZZATI ALCUNI REATI E SOSTITUZIONE DELLE SANZIONI PENALI CON SANZIONI AMMINISTRATIVE Con i decreti legislativi di pari data 15 gennaio 2016, n. 7 e n. 8, pubblicati sulla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016 sono state, rispettivamente, introdotte norme in materia di abrogazione di alcuni reati (e introduzione di illeciti con sanzioni civili) e di depenalizzazione. Entrambi i decreti sono in vigore a partire dal 6 febbraio 2016, 15° giorno dalla loro pubblicazione. In particolare, il d.legs. 8/2016 contiene previsioni che hanno importanti conseguenze anche su alcune norme del codice della strada (c.d.s.). Infatti, l’art. 1, al co. 1 commuta in violazioni punite con sanzioni amministrative tutti quei reati puniti fino a oggi con la pena di multa e ammenda, mentre al co. 5, lett. b), stabilisce una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro per i reati per i quali prima era prevista la pena della multa o dell’ammenda non superiore a 20.000 euro. A seguito di queste disposizioni, il reato di guida senza aver conseguito la corrispondente patente, attualmente previsto al co. 15 dell’art. 116 del c.d.s., sanzionato in via principale con l’ammenda da 2.257 a 9.032 euro, cessa di essere tale per diventare un illecito amministrativo da sanzionare con una pena pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. La depenalizzazione non dovrebbe interessare le sanzioni accessorie previste dal co. 17 dell’art. 116, né l’ipotesi di recidiva nel biennio, disciplinata dal
co. 15 del citato art.116 c.d.s, che prevede anche l’arresto fino ad un anno. A tal proposito è attesa una nota chiarificatrice del Ministero dell’interno. A norma dell’art. 8 del d.legs. 8/2016 la depenalizzazione di queste fattispecie si applica anche alle violazioni commesse prima del 6 febbraio 2016, come di seguito indicato. - Per le violazioni definite con provvedimento irrevocabile, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti (art. 8, co.2) con la conseguenza che, vengono meno gli effetti penali della condanna; - Per le violazioni in attesa di definizione davanti all’autorità giudiziaria (art. 9), i fascicoli dovranno essere trasmessi all’autorità amministrativa entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni; l’autorità amministrativa, a sua volta, notifica gli estremi della violazione agli interessati entro 90 giorni, se residenti in Italia, o entro 360 giorni, se residenti all’estero; dopodiché, nei successivi 60 giorni, l’interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento; il pagamento determina l’estinzione del procedimento. - Sempre per le violazioni commesse prima del 6 febbraio 2016 non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato (art. 8, co.3). Per il testo del provvedimento e altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)