NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 20 15 novembre 2013
IN PRIMO PIANO EDILIZIA
SOTTO I 150 MILA EURO NIENTE SOA
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 20 15 novembre 2013
Sommario FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Le triangolazioni comunitarie
6
Tassazione trasparente
7
Variazione di sede di Confidi Friuli
10
Indice mensile rivalutazione t.f.r. ottobre 2013
12
Lavoratori extracomunitari
13
Apprendistato professionalizzante
17
SISTRI
19
Sistemi di rivelazione incendio
26
Agevolazioni per imprese energivore
28
Ambiente e sicurezza in breve
29
SOA: rinnovo per la Pre System S.p.A.
30
Sotto i 150 mila euro niente SOA
32
Note informative
35
Report legislativo dal 4 al 15 novembre 2013
44
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Business News
48
Russia: costituire e registrare un’impresa
50
Contratto di vendita di materie prime
53
Investire in Malesia
55
Scambi fra Soci
58
Consulenza in materia di proprietà industriale
60
C.d.s. Riduzione del pagamento delle sanzioni
61
Autotrasporto c/t; “costi minimi” ottobre 2013
62
Autotrasporto. Francia, rinvio introduzione ecotassa
63
Albo autotrasporto. Contributo per il 2014
64
Scadenze aziendali dicembre 2013
66
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Le triangolazioni comunitarie GLI ADEMPIMENTI ALLA PRESENZA DI LAVORAZIONI
L’OPERAZIONE La triangolazione con lavorazione prevede l’intervento di tre soggetti, un primo cedente dei beni nazionale, un secondo soggetto nazionale che esegue la lavorazione e un acquirente finale comunitario. In questi casi siamo alla presenza di due distinte operazioni, una prima operazione di cessione intracomunitaria disciplinata dall’art. 41 del D.L. 331/93 tra il primo cedente e l’acquirente comunitario. Una seconda operazione rientrante tra le prestazioni generiche, il cui trattamento è contenuto nell’art. 7-ter del DPR 633/72, tra il soggetto che esegue la lavorazione e l’acquirente comunitario. Si pensi al caso di una ditta francese (F) che acquista da un’impresa italiana (IT1) dei beni, dando incarico a quest’ultimo di consegnarli ad altra impresa italiana (IT2), la quale provvederà a fine lavorazione ad inviarli in Francia. In questo caso l’impresa italiana IT1: - effettuerà nei confronti della ditta francese una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/93; - consegna i beni a IT2 emettendo un documento di trasporto con destinatario IT2 e causale
“beni inviati per la lavorazione per conto della ditta XXX Francia”; - compila il modello Intra 1-bis relativo alle cessioni ai soli fini fiscali (colonne da 1 a 5) con riferimento al momento di emissione della fattura. Poiché il beneficio fiscale della non imponibilità è collegato alla consegna o spedizione dei beni in altro stato comunitario, è di fondamentale importanza essere in grado di dimostrare l’avvenuta spedizione dei beni al termine della lavorazione fuori dal territorio nazionale, nel nostro caso in Francia. A tal fine il trasformatore è tenuto a cooperare con il cedente per l’acquisizione da parte dello stesso della suddetta prova. L’impresa italiana IT2: - riceve i beni da IT1 e li annota nel registro delle lavorazioni di cui all’art. 50 del D.L. 331/93; - fattura al committente francese la prestazione di servizi senza Iva ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72; - compila il modello Intra 1-bis ai soli fini statistici riportando: 1) il valore finale complessivo dei beni franco confine italiano (beni + lavorazione + spese accessorie); 2) nel campo “natura della transazione” indica il codice 5; 3) compila il modello Intra 1-quater in relazione alla lavorazione eseguita; 4) consente a IT1 di acquisire la prova dell’avvenuta spedizione dei beni in Francia a fine lavorazione. (PZ)
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Tassazione trasparente
ENTRO FINE ANNO L’OPZIONE
PREMESSA La tassazione per trasparenza delle società di capitali è una modalità d’imposizione fiscale per certi versi simile a quella prevista per le società di persone. Il reddito prodotto in capo alla società trasparente, viene imputato direttamente ai soci, a prescindere dall’effettivo pagamento del dividendo. Il nostro ordinamento tributario prevede due sistemi di trasparenza: la prima riferita alle società di capitali i cui soci sono a loro volta società di capitali; la seconda alle società a responsabilità limitata a ristretta base societaria i cui soci sono persone fisiche. Nel presente articolo focalizzeremo l’attenzione sulla seconda fattispecie, quella della piccola trasparenza, disciplinata dall’articolo 116 del TUIR. Si tratta di un regime di tassazione che deve essere analizzata con attenzione, sopratutto dalle società di modeste dimensioni, perché può comportare vantaggi fiscali significativi.
AMBITO SOGGETTIVO Le società a responsabilità limitata, comprese le cooperative, possono esercitare l’opzione per la trasparenza qualora presentino le seguenti caratteristiche: - la compagine societaria sia composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa; - l’ammontare dei ricavi non superi le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore dai rispettivi decreti di approvazione ma in ogni caso non superiore a € 7.500.000 con riferimento all’esercizio precedente il triennio trasparente. E’ stato chiarito che, ai fini dell’applicazione della soglia, non si tiene conto dei ricavi di cui all’ar-
ticolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) del TUIR, vale a dire dei corrispettivi riguardanti le cessioni di azioni, strumenti finanziari similari alle azioni, obbligazioni ecc. Il decreto ministeriale 23 aprile 2004, ha precisato inoltre, che le persone fisiche socie della società che effettua l’opzione, possono anche essere non residenti purché la partecipazione sia riferibile a una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Qualora vengano meno le condizioni riguardanti il superamento della soglia per l’applicazione degli studi di settore, l’opzione per la trasparenza perde efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo. I soci possono detenere qualsiasi percentuale di partecipazione al voto, così potrà accedere alla tassazione per trasparenza anche la società con due soci, di cui uno detenga il 99% dei diritti di voto o addirittura la SRL unipersonale.
L’OPZIONE L’istituto in argomento è opzionale, vale a dire che può essere scelto in luogo di quello ordinario, che prevede la tassazione in capo alla società con l’IRES al 27,5% e in capo al socio con l’Irpef sul 49,72% del dividendo percepito. L’opzione deve essere comunicata all’amministrazione finanziaria e ha una durata minima di tre esercizi e non è revocabile. Deve essere effettuata entro il primo esercizio di validità del regime di trasparenza e può essere rinnovata qualora persistano le condizioni per l’adesione. Ciò significa che per aderire al regime di trasparenza per il triennio 2013 – 2015 l’opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre 2013. L’opzione entro la fine di quest’anno, rende quindi valido il regime fin dal 1° gennaio dell’anno in corso. A tal fine tutti i soci devono comunicare alla società, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, l’adesione al regime di trasparenza, mentre la società trasparente comunicherà esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, l’adesione al regime di trasparenza. L’invio della comunicazione è una condizione essenziale per l’ammissione essendo irrilevante il comportamento concludente. Nel caso in cui durante il triennio le condizioni per
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l’applicazione del nuovo regime vengono meno, l’opzione perde efficacia fin dall’inizio dell’esercizio in cui è venuta meno la condizione. Nella previgente formulazione dell’articolo 116, comma 1 del TUIR, l’opzione non poteva essere esercitata o, se esercitata, perdeva efficacia in caso di possesso di una partecipazione con i requisiti di cui all’articolo 87 del TUIR (partecipation exemption). Tale previsione non trovava applicazione nell’ipotesi in cui la partecipazione fosse posseduta o acquistata per effetto di obblighi di legge, regolamento o altro atto amministrativo. La motivazione di tale esclusione era legata alla possibilità che una società trasparente con iscritto nel proprio attivo una partecipation exemption, avrebbe potuto cederla realizzando un utile non tassato in virtù dell’articolo 87, e attraverso la trasparenza imputarlo ai soci, subendo la tassazione solo in capo a questi ultimi. Il comma 16 dell’articolo 36 del decreto 223/2006 ha rimosso tale limitazione prevedendo che il possesso di una PEX non è più causa ostativa alla trasparenza e che le plusvalenze legate alla loro cessione e i dividendi conseguiti dalla società trasparente, concorrono alla formazione del reddito nella misura del 49,72% del loro ammontare. In pratica le plusvalenze da cessione di partecipazioni che hanno i requisiti PEX e i dividendi concorrono alla formazione del reddito esattamente come se le partecipazioni siano detenute direttamente dalla persona fisica.
del periodo d’imposta della società partecipata, a prescindere dall’effettiva distribuzione. Ne consegue, analogamente a quanto previsto per le società di persone, che non rilevano i trasferimenti di quote avvenuti nel corso dell’esercizio, poiché ciò che rileva è lo status di socio alla data di chiusura dello stesso. Allo stesso modo dovranno essere imputate le perdite. L’articolo 7 comma 2 del decreto ministeriale del 23 aprile 2004, prevede che la perdita fiscale della società partecipata sia imputata ai soci in proporzione alle quote di partecipazione. Tali perdite prodotte durante il periodo di validità dell’opzione e imputate per trasparenza ai soci possono essere utilizzate in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili ed entro il limite della quota di patrimonio netto contabile. Le perdite eccedenti la quota di patrimonio netto sono riportabili in diminuzione del reddito complessivo della partecipata nei cinque periodi d’imposta successivi. Le perdite realizzate nei periodi d’imposta precedenti il regime di trasparenza, potranno continuare ad essere dedotte secondo le regole ordinarie dal reddito prodotto dalla società partecipata. Non sono pertanto mai attribuibili direttamente ai soci anche se in realtà vanno a diminuire il reddito che sarà poi imputato indirettamente per trasparenza.
L’IMPUTAZIONE DEI REDDITI
La distribuzione degli utili e delle riserve di utili formati in vigenza del regime di trasparenza non è soggetto a tassazione in capo ai soci, perché già assoggettati a tassazione. La non tassabilità opera anche nel caso in cui le distribuzioni avvengano successivamente ai periodi di efficacia dell’opzione stessa, o i soci siano diversi da quelli cui sono stati imputati i redditi. Il meccanismo di rideterminazione del valore della partecipazione garantisce l’eliminazione delle doppie imposizioni. La distribuzione di riserve, infatti, comporta una riduzione del costo fiscale della partecipazione, più precisamente è aumentato o diminuito, rispettivamente dei redditi e delle perdite imputate ai soci ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci. In caso di cessione della partecipazione, il socio cedente deve comunicare al cessionario l’ammontare dei redditi che sono stati imputati per trasparenza, nonché gli utili che in caso di distribuzione riducono l’importo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Similmente a quanto previsto per le società di persone, il reddito della SRL trasparente, sarà attribuito ai soci, indipendentemente dall’effettiva percezione, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. Conseguentemente la società pagherà l’Irap, ma non l’Ires, mentre i soci pagheranno l’Irpef a prescindere dall’effettivo incasso dei dividendi. Le ritenute a titolo di acconto subite dalla società, i crediti d’imposta e gli acconti della società saranno scomputati dall’Irpef dovuta dai soci in base alle percentuali di partecipazione agli utili. Giova rilevare che il socio sarà assoggettato a tassazione, anche se non ha percepito alcun dividendo, inoltre nel primo esercizio dell’opzione, la società è comunque tenuta al versamento dell’acconto Ires, al fine di evitare un calo di gettito erariale.
IL TRATTAMENTO DELLE PERDITE Abbiamo affermato che la società partecipata imputa i redditi ai soci, in base alle quote di partecipazione agli utili in essere alla data di chiusura
LA DISTRIBUZIONE DI UTILI E RISERVE
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La presunzione in base alla quale si considerano prioritariamente distribuiti, salva diversa deliberazione assembleare, gli utili e le riserve realizzate durante il periodo di efficacia dell’opzione, si applica anche agli utili e alle riserve distribuite in periodi diversi da quelli in cui è efficace l’opzione. In caso di distribuzione di riserve costituite con utili realizzati in esercizi precedenti il regime di tassazione per trasparenza, si applicano le regole di tassazione ordinarie, vale a dire tassazione nella misura del 49,72% per le qualificate o ritenuta del 20% per quelle non qualificate. Al fine di monitorare tali utilizzi, la società deve fornire nella dichiarazione dei redditi una separata indicazione degli ammontari delle riserve, delle loro distribuzioni e dei loro utilizzi per altre finalità, nonché dei redditi imputati ai soci nei periodi d’imposta in cui ha avuto efficacia l’opzione.
GLI ACCONTI D’IMPOSTA Per il primo anno di opzione, è comunque necessario effettuare il versamento dell’acconto Ires, applicando le regole ordinarie di determinazione. Non si potrà pertanto confidare nel fatto che comunque la società trasparente non sarà tenuta al versamento dell’imposta. E’ comunque consentito per la società adottare il metodo previsionale secondo quale sarebbe stata l’imposta da versare in assenza del regime di trasparenza. Tali versamenti potranno essere scomputati dai soci in sede di versamento delle imposte personali.
ACCERTAMENTO E RESPONSABILITÀ DELLA PARTECIPATA Nei confronti delle società trasparenti si applica la
disposizione di cui all’articolo 40, secondo comma, del DPR 600/73, ai sensi della quale, la società di persone ed i soggetti assimilati di cui all’articolo 5 del TUIR, all’accertamento del maggior reddito si provvede con un unico atto nei confronti della società partecipata e dei soci. Quanto ai soci, è stabilito che in caso di omessa o parziale dichiarazione del reddito imputato dalla società trasparente, l’amministrazione finanziaria può emettere un accertamento parziale ai sensi dell’articolo 41-bis del DPR 600/73. Per quanto riguarda la responsabilità solidale della società con ciascun socio per le imposte, sanzioni e interessi, non opera in caso di omessa o parziale dichiarazione da parte del socio o in caso di omesso o carente versamento dell’imposta di competenza dello stesso.
ALTERNATIVITÀ CON IL CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE Non possono optare per la trasparenza i soggetti che abbiano optato, ai sensi degli articoli 117 e 130 del TUIR per il consolidato nazionale e mondiale. Ne consegue che il consolidato può essere solo una scelta alternativa alla trasparenza. L’articolo 116 del TUIR prevede che tutti i soci devono essere persone fisiche residenti, precludendo così la possibilità prevista dall’articolo 115 di ammettere alla trasparenza anche i soci non residenti a patto che non subiscano ritenute sui dividendi. Per le persone fisiche, infatti, è in ogni caso prevista l’applicazione della ritenuta sugli utili distribuiti. (PZ)
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Variazione di sede di Confidi Friuli TRASFERIMENTO NELLA NUOVA SEDE SOCIALE E OPERATIVA DI TAVAGNACCO Dal 25 novembre 2013 la sede legale e tutti gli uffici del consorzio di garanzia fidi Confidi Friuli società cooperativa consortile per azioni sono trasferiti e operanti nella nuova sede di Via Alpe Adria
n. 16, località Feletto Umberto, 33010 Tavagnacco (UD). Restano invariati i numeri telefonici, di fax e gli indirizzi di posta elettronica che qui si riepilogano per comodità di consultazione: - tel.: 0432-21069; 0432-294736; - fax: 0432-294829; 0432-26434; - e-mail: info@confidifriuli.it - sito internet: www.confidifriuli.it Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi, oltre che al Confidi stesso, all’ufficio economico dell’Associazione.
PAG. 10 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2013
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Indice mensile rivalutazione t.f.r. ottobre 2013 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
75% RISPETTO DIC. 2012
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
106,7
0,140845
0,265845
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
106,7
0,140845
0,390845
MARZO
15.03
14.04
0,375
106,9
0,281690
0,656690
APRILE
15.04
14.05
0,500
106,9
0,281690
0,781690
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
106,9
0,281690
0,906690
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
107,1
0,422535
1,172535
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
107,2
0,492958
1,367958
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
107,6
0,774648
1,774648
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
107,2
0,492958
1,617958
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
107,1
0,422535
1,672535
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
PAG. 12 - APINFORMA / Lavoro - numero 20 - 15 novembre 2013
Lavoratori extracomunitari I CHIARIMENTI SULLA NORMATIVA E GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SULLE PRASSI Si passano brevemente in rassegna gli interventi del legislatore e le ultime evoluzioni della prassi amministrativa intervenuti nel corso dei questi ultimi mesi in materia di politiche migratorie, disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
SEMPLIFICATA LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER I LAVORATORI STAGIONALI Con la circolare dello scorso 5 novembre 2013 i Ministeri dell’Interno e del Lavoro hanno chiarito che la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, a tempo determinato o indeterminato, non richiede necessariamente il rientro del lavoratore nel suo paese d’origine; la conversione viene concessa nei limiti delle quote di ingresso, in presenza di un rapporto di lavoro subordinato e sempre che non sussistano motivi ostativi. La questione trae origine da una serie di quesiti, posti agli uffici territoriali dei suddetti Ministeri, in merito al campo di applicazione dell’art. 24 del testo unico sull’immigrazione, il D.Lgs. 286/98, relativo alla conversione del permesso di lavoro stagionale, a seguito di una serie di pronunce giurisprudenziali sfavorevoli, fondate sulla carenza della condizione del preventivo rientro del lavoratore richiedente nel proprio Paese d’origine. Il quarto comma dell’art. 24 del T.U. prevede, per i lavoratori stranieri che abbiano già svolto nel nostro Paese attività di lavoro stagionale, un diritto di precedenza nell’assegnazione delle quote di ingresso, da far valere nei confronti di altri lavoratori che richiedono il permesso di soggiorno per lavoro stagionale ma che non hanno mai svolto in precedenza tale attività sul territorio italiano. PAG. 13 - APINFORMA / Lavoro - numero 20 - 15 novembre 2013
Il diritto di precedenza è però subordinato alla condizione che il lavoratore stagionale, al termine della propria attività, abbia fatto regolarmente rientro nel proprio Paese d’origine; sul passaporto del lavoratore interessato quindi devono risultare tanto i timbri d’ingresso quanto i timbri di uscita dall’Italia nei termini di vigenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Il secondo periodo del suddetto quarto comma dispone che il lavoratore stagionale “Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.” Nella prassi, questa norma è stata sempre interpretata in combinato con il disposto del periodo che lo precede, e quindi anche ai fini della conversione del permesso di soggiorno, concessa comunque nell’ambito delle quote assegnate dal decreto flussi, è stato finora richiesto il requisito del rientro del lavoratore nel suo paese d’origine. Nella circolare congiunta si cita numerosa giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato, che interpreta invece il secondo periodo del quarto comma dell’art.24, nel senso di subordinare la conversione del permesso di soggiorno stagionale unicamente alle condizioni per il rilascio di tale permesso, cioè l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi, lasciando che il rientro nel paese d’origine costituisca requisito solo per la richiesta di un “nuovo” permesso di soggiorno stagionale. I Ministeri, sentito anche il parere dell’Avvocatura dello Stato che ha aderito a tale seconda interpretazione, ritengono dunque che ai fini della conversione la normativa debba essere letta unitamente al disposto del quinto comma dell’art.5 del testo unico sull’immigrazione, in forza del quale la precisazione “qualora se ne verifichino le condizioni” dà rilievo anche ai nuovi elementi sopraggiunti nel tempo, quali ad esempio la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro che permette la conversione anche in assenza del preventivo rientro del lavoratore stagionale nella sua terra d’origine. Sulla base di tali premesse quindi i Ministeri dell’Interno e del Lavoro hanno disposto, d’intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che
in ipotesi di richiesta di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, sia necessario verificare non il rientro del lavoratore e l’ottenimento del visto d’ingresso per la medesima tipologia lavorativa, ma la disponibilità delle quote d’ingresso programmate per le conversioni e l’effettiva assunzione in occasione del primo ingresso di lavoro stagionale, da accertare con riscontro dell’esistenza di idonea comunicazione obbligatoria con modello Unificato LAV.
CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL’INTERNO SULL’ISCRIZIONE DELLO STRANIERO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Con la nota 6561/2012 il Ministero dell’Interno aveva precisato che i cittadini stranieri per i quali sia presentata dichiarazione di emersione, nel periodo intercorrente tra il 15 settembre 2012 e il 15 ottobre 2012, ai sensi del decreto legislativo n.109 del 16 luglio 2012, sono assimilabili ai destinatari dell’assicurazione sanitaria obbligatoria ex art. 34 del T.U. 286/98 e, quindi, possono essere iscritti al Servizio sanitario nazionale. Poiché il codice fiscale viene rilasciato ai regolarizzandi al momento della convocazione degli stessi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, il Ministero aveva precisato che tali soggetti dovessero essere trattati come stranieri temporaneamente presenti, nonostante non si trovino più nella condizione di irregolarità giuridica. La citata nota, relativamente al rilascio della tessera sanitaria, a parità di condizione con i cittadini italiani, prevedeva che i soggetti regolarizzandi dovessero necessariamente attendere il rilascio del codice fiscale definitivo da parte dell’Agenzia delle entrate, e cioè la conclusione della procedura di emersione. Ora, facendo seguito alla circolare congiunta con il Ministero della Salute e l’Agenzia delle Entrate, il Ministero dell’Interno torna sui suoi passi e, con la nota n.6635/2013 accorda piena tutela sanitaria agli stranieri che si trovino nelle more della procedura di emersione, accordando loro l’iscrizione al servizio sanitario nazionale. E’ stato concordato a questi soggetti di iscriversi al SSN con il codice fiscale provvisorio, un codice numerico di 11 cifre, che viene attribuito dall’agenzia delle entrate sulla base di quanto comunicato dallo stesso ministero dell’interno; tale codice numerico dovrà poi essere convertito in codice fiscale alfanumerico alla conclusione della procedura di regolarizzazione, quindi alla convocazione presso lo Sportello Unico. Per l’iscrizione al Servizio Sanitario il cittadino straniero deve quindi presentarsi all’azienda sanitaria territoriale con la PAG. 14 - APINFORMA / Lavoro - numero 20 - 15 novembre 2013
ricevuta della domanda di emersione, in cui sono contenuti tutti i dati anagrafici completi così come registrati dal Ministero dell’Interno. Qualora il database nazionale individui univocamente il cittadino straniero, l’operatore sanitario può procedere all’inserimento del nuovo assistito e all’assegnazione di un medico; se il cittadino straniero è munito del solo codice di identificazione numerico provvisorio, non gli viene rilasciata automaticamente la tessera sanitaria definitiva ma gli viene rilasciato un certificato sostitutivo della stessa. Nel caso in cui invece il database nazionale non individui il cittadino straniero da iscrivere, questi è tenuto a verificare preventivamente la propria iscrizione degli archivi dell’anagrafe tributaria presso gli uffici dell’agenzia delle entrate.
LE MODIFICHE DEL T.U. SULL’IMMIGRAZIONE APPORTATE DAL “DECRETO LAVORO” Il pacchetto lavoro, il D.L.76/2013, poi convertito in L.99/2013, ha disposto che qualora un datore di lavoro intenda assumere un cittadino extracomunitario ancora all’estero, sia tenuto ad effettuare preventivamente alla richiesta di nulla osta una verifica presso il centro per l’impiego competente che non vi sia la disponibilità di altro lavoratore, italiano, comunitario o extracomunitario, regolarmente presente nel territorio italiano, a svolgere l’attività richiesta dal datore. L’art. 9 della L.99/2013 modifica infatti l’art.22 del D.Lgs. 286/98, inerente all’ingresso di cittadini extracomunitari per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Al fine di evitare ingressi di cittadini extracomunitari con professionalità superflue rispetto alle esigenze del mercato, il datore di lavoro è dunque tenuto ad effettuare questa verifica e solo a seguito di esito negativo gli è consentito presentare domanda di nulla osta per un nuovo ingresso. La legge ha dunque disposto l’abrogazione della procedura di cui al quarto comma dell’art. 22 del T.U. 286/98, che disponeva che lo Sportello Unico comunicasse le richieste di nulla osta al Centro per l’impiego competente, e che questi fosse tenuto a dar diffusione di tali offerte anche agli altri Centri in via telematica o con ogni altro mezzo possibile. Decorsi venti giorni, in assenza di riscontro di altri lavoratori italiani o comunitari, il Centro per l’impiego ne dava certificazione negativa allo sportello Unico richiedente al fine del rilascio del nulla osta. Con la modifica del pacchetto lavoro dunque l’onere di tale verifica ricade ora dal centro per l’impiego in capo al datore di lavoro richiedente. Un’ulteriore modifica apportata dall’art. 9 del pac-
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chetto lavoro alla normativa sull’immigrazione riguarda la procedura per la determinazione del contingente di cittadini stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione professionale o tirocini formativi, di cui all’art.44 bis del regolamento di attuazione D.P.R. 394/1999, disponendo che la definizione del contingente avvenga con cadenza triennale e non più annuale. In sede di prima applicazione le Rappresentanze diplomatiche e consolari possono rilasciare i visti d’ingresso per formazione previa verifica dei requisiti richiesti; tali visti sono poi portati in detrazione del contingente indicato nel decreto triennale successivamente adottato. Per il 2013, il DM 16 luglio 2013 ha così provvisoriamente confermato il contingente dell’anno precedente. Il pacchetto lavoro ha inoltre disposto che il cittadino extracomunitario, che abbia conseguito in Italia un dottorato o un master universitario di secondo livello, oppure una laurea triennale o specialistica, alla scadenza del titolo di soggiorno per motivi di studio, possa richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione e possa essere iscritto nelle liste di disoccupazione dei cui al D.P.R. 442/2000 per una durata non superiore a 12 mesi. Con riferimento alla procedura di emersione di cui all’art.5 del D.Lgs. 109/2012, il permesso di soggiorno può inoltre essere richiesto dal cittadino straniero qualora la dichiarazione di emersione sia stata rigettata per cause imputabili al solo datore di lavoro, purché il rapporto di lavoro sia effettivamente esistito; parimenti può essere richiesto il permesso di soggiorno per attesa occupazione quando cessi un rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ed il lavoratore sia comunque presente sul territorio nazionale in modo ininterrotto da almeno il 31 dicembre 2011; in tal caso, qualora vi sia la richiesta di assunzione di un nuovo datore di lavoro, potrà essere richiesto un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In merito infine agli obblighi di comunicazione che incombono al datore, cioè la comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro al cento per l’impiego e la comunicazione della fornitura di un alloggio alla questura, si ricorda che il pacchetto lavoro ha disposto che possano essere assolti contemporaneamente all’atto dell’assunzione con la comunicazione obbligatoria mediante modello Unificato Lav, da modificare opportunamente con decreto ministeriale.
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FLUSSI D’INGRESSO, PRESENTAZIONE PER LE ISTANZE PROROGATA AL 31 DICEMBRE 2013 Poiché delle 4000 quote di ingressi per lavoratori che abbiano completato percorsi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell’art.23 D.Lgs. 286/98, è stata utilizzata dagli Sportelli Unici per l’immigrazione solo nella percentuale del 7%, con nota 3838 del 28 giugno scorso il Ministero del Lavoro ha reso noto che il termine ultimo per la presentazione delle relative istanze, già fissato al 30 giugno 2013, è stato prorogato fino alle ore 24 del 31 dicembre 2013. Analogamente, alla stessa data del 31 dicembre 2013 è stato prorogato il termine ultimo per la richiesta di conversione di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a cittadini stranieri da altro Stato dell‘Unione Europea in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per un numero di 500 unità, e in permessi di soggiorno per lavoro autonomo, per un numero pari a 250 unità, quote al momento utilizzate nelle percentuali rispettivamente del 50% e 5 %; le istanze, redatte sui modelli LS per lavoro subordinato, LS1 per lavoro domestico e LS2 per lavoro autonomo, devono essere presentate con le consuete modalità telematiche.
PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO CON REGOLE DI SICUREZZA COMUNITARIE Nella Gazzetta ufficiale n.260 del 6 novembre 2013, E’ stato pubblicato il decreto del ministero dell’Interno del 23 luglio 2013 in materia di “Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno”, che in attuazione del regolamento CE 380/08 del 18 aprile 2008, dispone l’inserimento di elementi di identificazione biometrica, al fine di uniformare il modello di permesso di soggiorno a quello comunitario. Il documento è costituito da un tesserino simile ad un bancomat, dotato di un microprocessore contactless (ICs) con tecnologia a radiofrequenze. Nel supporto informatico di memorizzazione verranno raccolti i dati personali del richiedente o titolare del permesso di soggiorno, i dati identificativi del documento, gli elementi biometrici primari, cioè l’immagine del volto, e quelli secondari costituiti dalle impronte digitali. Per le attività di rilascio, rinnovo, annullamento, revoca e controllo viene utilizzato l’Archivio informatizzato dei permessi di soggiorno presso il Centro elettronico nazionale. (BA)
Apprendistato professionalizzante LE SEMPLIFICAZIONI DEL DECRETO LAVORO
L’art. 2, commi 1-3, del D.L. n. 76/2013, convertito nella L. n. 99/2013 ha previsto misure volte a fronteggiare la grave crisi occupazionale che coinvolge in particolare i giovani ed ad assegnare all’apprendistato il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro. Entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è stata chiamata ad adottare linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, al fine di uniformare l’applicazione della disciplina dell’offerta formativa pubblica sull’intero territorio nazionale. La norma dispone che nell’ambito delle suddette linee guida siano adottate disposizioni derogatorie al D.Lgs. n. 167/2011 in merito al piano formativo, alla registrazione della formazione ed all’apprendistato in imprese multi localizzate. La norma ha inoltre previsto, in via sussidiaria, l’applicazione di dette disposizioni derogatorie in caso di mancata definizione delle linee guida da parte della Conferenza unificata. La Conferenza Stato Regioni non ha adottato alcun provvedimento entro il 30 settembre 2013 e pertanto dal 1° di ottobre sono entrate in vigore queste norme “sussidiarie”, che semplificano ulteriormente la disciplina del settore ed attuano una “mini” riforma dell’istituto dell’apprendistato. La prima modifica riguarda il piano formativo individuale, o PFI, di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 167/2011, che definisce il percorso formativo che sarà seguito dal lavoratore; dal 1° ottobre è ora previsto che sussista obbligo di compilazione del PFI per la sola parte di formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, cioè, come specificato nella circolare n.35/2013 del Ministero del lavoro, per la formazione disciplinata dalla PAG. 17 - APINFORMA / Lavoro - numero 20 - 15 novembre 2013
contrattazione collettiva. Come si ricorderà il testo unico ha disposto che gli accordi interconfederali ed i contratti collettivi stabiliscano la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, e che tale formazione sia integrata, per quanto riguarda le competenze di base e trasversali, dall’offerta formativa pubblica. Il Ministero precisa che rimane intatto l’obbligo di svolgimento della formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali disciplinata dalle Regioni; ora però vi è obbligo di compilare il piano formativo solo per la parte di formazione disciplinata dalla contrattazione collettiva e, all’atto della redazione del piano formativo, il fatto di poter omettere la parte di competenza regionale costituisce un indubbio vantaggio pratico ed operativo. Il rispetto del contenuto del piano formativo diviene così principale riferimento ai fini della valutazione della correttezza dell’adempimento degli obblighi posti in capo al datore di lavoro; il testo unico infatti, sanziona l’inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e sia tale da impedire la realizzazione del conseguimento della qualifica professionale. La seconda modifica apportata dal decreto del “Pacchetto lavoro”, il D.L. 76/2013, riguarda le modalità con cui deve essere effettuata, da parte del datore di lavoro, la registrazione della formazione e della qualifica professionale acquisita alla fine del periodo di apprendistato. Dal 1° ottobre questo adempimento deve essere effettuato riportando i “contenuti minimi” già individuati con DM. 10 ottobre 2005, che aveva definito il modello del “libretto formativo del cittadino”: come chiarito dal Ministero del lavoro nella succitata circ. n. 35/2013, la registrazione riporta quei contenuti che fanno riferimento alle “competenze acquisite in percorsi di apprendimento” oltre, evidentemente, alle “informazioni personali del lavoratore”, quali nome e cognome, codice fiscale ecc. La circolare riporta in via esemplificativa il modello contenuto nel D.M.25 ottobre 2005. La terza ed ultima innovazione apportata dal D.L. 76/2013 è relativa alle imprese multi localizzate: per tali soggetti, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione in cui l’azienda ha la
propria sede locale. Non è molto chiara la portata di questa disposizione, poiché il testo unico già prevedeva la possibilità, per le aziende multi localizzate, di accentrare le regole; inoltre, considerando che le Regioni, in materia di apprendistato professionalizzante, non hanno più potere di legiferare, il rinvio alle norme regionali di cui sopra dovrebbe essere riferito unicamente alla disciplina della formazione di base. Va tuttavia segnalato che il termine del 30 settembre non è perentorio; per questo motivo, con leggero ritardo, il 17 ottobre 2013 la Conferenza Permanente delle Regioni ha varato le “linee guida” sull’apprendistato professionalizzante, o contratto di mestiere, per uniformare su tutto il territorio nazionale l’offerta formativa pubblica, al fine dell’acquisizione delle competenze di base e trasversali. Il provvedimento, che ora è stato inviato al Governo per l’accordo in seno della conferenza Stato-Regioni, ha tenuto conto ed ha in sostanza confermato le ipotesi derogatorie individuate dal D.L. 76/2013, entrate in vigore con il 1° ottobre, intervenendo con maggiore incisività sulla durata della formazione. Le Regioni hanno disposto che la durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica vengano determinati sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista, modulandola in 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso della sola licenza elementare o di scuola secondaria di secondo grado, in 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale, ed infine in 40 ore per gli apprendisti con laurea o titolo equivalente. E’ inoltre prevista un’ulteriore riduzione per gli apprendisti che abbiano già completato uno o più moduli formativi. Oggetto della formazione deve essere una selezione tra le competenze in materia di adozione di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro, che può costituire un credito formativo permanente per la formazione ai sensi dell’art.37 D.Lgs. 81/2008, in materia di organizzazione e qualità aziendale, di relazione
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e comunicazione nell’ambito lavorativo, di diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, di legislazione del lavoro e contrattazione collettiva, di competenze di base e trasversali, di competenze digitali, di competenze sociali e civiche, di spirito di iniziativa e imprenditorialità, e di elementi di base della professione o mestiere. La formazione, svolta in ambienti adeguati ed attrezzati, deve prevedere modalità di verifica degli apprendisti. Nel documento le Regioni, ricordando la propria competenza esclusiva in tema di formazione professionalizzante, evidenziano che deve intendersi obbligatoria la formazione disciplinata come tale nell’ambito della regolamentazione regionale, realmente disponibile in base alle risorse finanziarie stanziate, o in via sussidiaria e cedevole, considerata tale dalla disciplina contrattuale vigente. Il documento inoltre richiede che le imprese dispongano almeno di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi, e di risorse umane con adeguate capacità e competenze. Restano invece tutte confermate le semplificazioni del D.L. 76/2013 in materia di aziende multi localizzate e di registrazione della formazione, in merito alla quale viene comunque fatta salva la modulistica adottata dal ccnl applicato. In conclusione di questa breve analisi, le modifiche apportate all’istituto dell’apprendistato dal “pacchetto lavoro” e dalle linee guida emanate dalle Regioni, sono decisamente modeste, in quanto il testo unico prima e la riforma Fornero poi, hanno semplificato molto l’istituto, che ad oggi comporta un impegno formativo ridotto, il quale può essere interamente adempiuto in azienda e senza formalità particolarmente gravose; resta invece la portata “psicologica” di quest’ultima “revisione” dell’istituto, quale incentivo ad un suo maggior utilizzo da parte delle imprese in un momento di grave situazione occupazionale giovanile come quello odierno. (BA)
SISTRI
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE
Il Ministero dell’Ambiente pubblica una nuova circolare, la n. 1/2013, che sostituisce quella diramata durante la vigenza del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101. Le principali novità introdotte riguardano i terminalisti portuali e ferroviari, il trasporto transnazionale dei rifiuti pericolosi. Fino al 31 luglio 2014 tutti i soggetti aderenti al SISTRI dovranno continuare a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto nonché presentare il MUD con riferimento ai rifiuti relativi agli anni 2013 e 2014. Fino al 31 luglio 2014 non si applicheranno le sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260 bis del D.Lgs. n.152/2006. Conseguentemente fino a tale data continueranno ad applicarsi le sole sanzioni relative ai preesistenti adempimenti del registro di carico e scarico e dei formulari di trasporto. Riportiamo di seguito il testo della circolare.
1. PREMESSA – QUADRO GENERALE L’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, così come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, riformulando i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti: - “gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”; - “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale”; - in caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto”.
- “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi”; - “i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi”; Rientrano altresì tra i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi del comma 4 dell’articolo 188ter, non modificato ma richiamato dall’articolo 11, comma 3, del d.l. n. 101/2013, “i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania”. L’obbligo di adesione si adempie mediante l’iscrizione al SISTRI e l’utilizzazione delle relative procedure. Occorre sottolineare che, rispetto al testo originario del d.l., la legge di conversione n. 125/2013 ha apportato, in particolare, le seguenti modifiche: 1) ha precisato che l’obbligo riguarda i soli rifiuti pericolosi speciali, tranne che per i gestori i quali sono obbligati anche per i rifiuti pericolosi urbani; 2) ha chiarito che tra i trasportatori obbligati rientrano anche i vettori esteri; 3) ha espressamente incluso tra gli obbligati i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale, definiti mediante una riformulazione che ripropone il testo dell’art. 188-ter, lettera g), del d.lgs. 152/2006, previgente al d.l. n. 101/2013 (per i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale, l’obbligo di iscrizione è stabilito direttamente dalla norma ma, per tener conto delle peculiarità dell’attività di detti operatori, è prevista l’adozione, entro sessanta giorni - cioè, prima che scada il periodo di moratoria delle sanzioni SISTRI - di un decreto ministeriale che stabilisca a regime le modalità di applicazione). Inoltre, per l’applicazione del SISTRI alle operazioni concernenti i rifiuti pericolosi urbani, la legge di conversione ha introdotto una fase sperimentale, disciplinata da un decreto ministeriale che dovrà essere adottato entro la fine del 2013 (su tale aspetto, vedi oltre ed al punto 3). La norma non contempla l’obbligo di adesione per: - i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
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- gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi; - i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania (costoro, limitatamente ai rifiuti urbani pericolosi, sono comunque interessati alla fase di sperimentazione suddetta). Detti soggetti possono aderire al SISTRI su base volontaria ai sensi del comma 2 dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006, come riformulato dall’art. 11 del d.l. n. 101/2013, nel testo modificato dalla legge di conversione. Secondo quanto previsto, a seguito delle modifiche, dall’articolo 188-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006, con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potranno essere specificate le categorie di soggetti obbligati all’adesione e verranno individuate, nell’ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità. Il primo decreto verrà adottato entro il 3 marzo 2014, affinché l’ambito dei soggetti obbligati sia certo al momento di avvio della seconda fase di operatività. L’operatività del SISTRI è articolata in diverse fasi. La prima fase è iniziata il 1° ottobre 2013, e riguarda: a) gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale; b) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto; c) gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi; d) i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi. Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di avvio dell’operatività del SISTRI è invece fissato al 3 marzo 2014, fatte salve eventuali proroghe di questa seconda fase necessarie per definire le opportune semplificazioni. Infine, per le operazioni concernenti i rifiuti urbani pericolosi (esclusi i produttori iniziali di rifiuti
urbani, estranei al SISTRI, come si desume dal periodo aggiunto al comma 2 dell’articolo 11, dalla legge di conversione n. 125/2013), è prevista una fase di sperimentazione, disciplinata da un decreto interministeriale da adottare entro la fine del 2013. Detta sperimentazione prenderà avvio dal 30 giugno 2014 (secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, del d.l. n. 101/2013, come modificato in sede di conversione).
2. SOGGETTI OBBLIGATI AD ADERIRE AL SISTRI Nel presente paragrafo si forniscono ulteriori indicazioni sull’ambito soggettivo di necessaria (obbligatoria) applicazione del SISTRI. L’articolo 188-ter, così come modificato, dal d.l. n. 101/2013 e dalla legge di conversione n. 125/2013, limita l’obbligo di adesione al SISTRI alle seguenti categorie di operatori economici: a) enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi. Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Non rientrano nella previsione normativa i produttori iniziali di rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori iniziali che non sono organizzati in enti o imprese. Per gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuino soltanto operazioni di stoccaggio (deposito preliminare al punto D 15 dell’Allegato B e messa in riserva di cui al punto R 13, dell’Allegato C, alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006) dei propri rifiuti all’interno del luogo di produzione, l’avvio dell’operatività rimane fissato, anche con riferimento a dette attività, al 3 marzo 2014. b) Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale. Anche in tal caso la norma si riferisce ai soli rifiuti speciali pericolosi. Per vettori esteri che operano sul territorio nazionale si intendono, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.l. n. 101/2013, i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio. c) Enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, com-
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mercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi. In tal caso, diversamente dai precedenti, la norma si riferisce a tutti i rifiuti pericolosi, sia speciali che urbani. L’espressa inclusione nel SISTRI dei rifiuti urbani pericolosi, entro i limiti indicati, è frutto della modifica dell’articolo 11 operata dalla legge di conversione n. 125/2013 (sulla base della formulazione del d.l. n. 101/2013, rimanevano aperte diverse opzioni interpretative). Può anche sottolinearsi che, nel caso di trasporto navale, armatori e noleggiatori obbligati al SISTRI che intendano avvalersi di raccomandatari marittimi, li dovranno delegare per i relativi adempimenti.
d) Nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Si tratta dei soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti, nelle more delle modifiche delle procedure informatiche, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella produttori. La sottoposizione al SISTRI dei nuovi produttori, non solo qualora producano rifiuti trattando rifiuti pericolosi, ma anche qualora producano rifiuti pericolosi trattando rifiuti non pericolosi, è stata chiarita dalla modifica dell’articolo 11 operata in sede di conversione.
3. TERMINI DI INIZIO DELL’OPERATIVITÀ DEL SISTRI Ai fini dell’operatività del SISTRI e dei relativi obblighi sono previsti due termini iniziali certi. E’ previsto altresì un terzo termine, subordinato, tuttavia, ai risultati di una fase sperimentale. Alla data del 1 ottobre 2013 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie: a) enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, “compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio” nazionale. Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, deve inten-
dersi riferita agli enti e imprese che (raccolgono o) trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi. Pertanto, il trasporto in conto proprio è soggetto ad altra decorrenza. Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti si evidenzia che l’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che “fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212”. L’articolo 188-ter del medesimo decreto prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI (conformemente a quanto previsto dal regolamento comunitario n. 1072/2009); lo stesso vale per il trasporto transfrontaliero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri. Per i vettori stranieri che effettuano trasporti transfrontalieri dall’estero con destinazione nel territorio nazionale, o con solo attraversamento del territorio nazionale, valgono le disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento comunitario n. 1013/2006. b) enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi. In questa categoria, come esposto, rientrano anche i nuovi produttori, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati, ovvero ottengono rifiuti pericolosi dal trattamento di rifiuti. Si evidenzia che, attraverso tali previsioni, dal 1° ottobre 2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i soggetti, diversi dai produttori iniziali, che, nell’ambito della loro attività, detengono rifiuti speciali pericolosi; ovvero, effettuano operazioni di commercio o intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, anche se esercitano la loro attività senza avere la detenzione dei rifiuti. Dalla data del 3 marzo 2014 è invece previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie: - i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
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Si specifica che l’art. 11, comma 3, d.l. n. 101/2013 testualmente si riferisce ai produttori iniziali di “rifiuti pericolosi” tout court, ma da una lettura sistematica e coordinata alla luce del comma 1, il riferimento deve intendersi ai soli rifiuti speciali pericolosi. - gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006, nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5. - i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania. Infine è prevista una sperimentazione per i seguenti soggetti che operano in relazione a rifiuti urbani pericolosi: a) gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano a titolo professionale rifiuti urbani pericolosi; b) gli enti o le imprese vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio; c) gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione, relativamente a rifiuti urbani pericolosi. Per tutte tali categorie il Sistri si applica a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio. In dettaglio, l’articolo 11, comma 2, del d.l. n. 101/2013, così come modificato in sede di conversione, prevede una fase di sperimentazione da disciplinarsi con un decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni; la sperimentazione prenderà avvio dal 30 giugno 2014; sulla base della sperimentazione, qualora essa abbia dato risultati favorevoli, potrà essere disposta l’applicazione del SISTRI anche alle suddette attività. E’ opportuno rimarcare che la sperimentazione ed i suoi effetti non riguardano i produttori iniziali di rifiuti pericolosi urbani, e neanche le eventuali fasi di raccolta e conferimento precedenti al momento in cui i rifiuti vengono conferiti nei centri di raccolta o negli altri siti destinati al raggruppamento dei rifiuti, suindicati.
4. MODALITÀ DI COORDINAMENTO TRA OBBLIGHI DEI SOGGETTI ISCRITTI AL SISTRI E OBBLIGHI DEI SOGGETTI NON ISCRITTI AL SISTRI Occorre premettere che l’articolo 14 del decreto
ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14bis del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) disciplina le procedure relative alle categorie di soggetti non iscritti al SISTRI. Le medesime procedure devono essere adottate, nella prima fase operativa del sistema, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l’avvio dell’operatività del sistema per la propria categoria. Pertanto, fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, adempiono ai propri obblighi con le modalità appresso precisate: - i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni; - il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l’assolvimento dell’obbligo; - in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore, che potrà utilizzare le schede di movimentazione numerate su carta dal trasportatore, se disponibili. I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del d.lgs. n. 152/2006. Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l’utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel
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campo “Annotazioni” della propria registrazione cronologica.
5. REGIME TRANSITORIO E SANZIONI In sede di conversione del d.l. n. 101/2013, all’articolo 11 è stato introdotto il comma 3-bis, che prevede, in via transitoria, una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate. Per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI. Per lo stesso periodo, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi, previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010, e le relative sanzioni; vale a dire, come bilanciamento della moratoria delle nuove sanzioni, è stata disposta un’ultrattività delle disposizioni vigenti prima che il SISTRI venisse introdotto nel d.lgs. n. 152/2006. In questo modo, per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI (qualora a ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze sopra indicate), a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI). E’opportuno precisare, riguardo alla presentazione del MUD, che, in applicazione dell’articolo 189 del d.lgs. n. 152/2006, tale adempimento è dovuto con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e 2014. Una volta decorso il periodo di dieci mesi, e quindi a partire dal 1° agosto 2014, tutti i soggetti per i quali a quel momento è scattato l’obbligo di adesione al SISTRI (quelli per i quali la decorrenza è stabilita dal 1° ottobre 2013 e quelli per i quali è stabilita dal 3 marzo 2014) dovranno effettuare gli adempimenti SISTRI e, in caso di inadempienza, subiranno le relative sanzioni (ferme restando le esenzioni previste, per le prime tre violazioni, dal comma 11 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013). Mentre la disciplina degli adempimenti e delle sanzioni per i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti urbani pericolosi (in via di principio obbligati al SISTRI, ma sottoposti a tal fine alla fase di sperimentazione insieme a raccoglitori e trasportatori) verrà dettata da norme successive.
Nel contempo, l’articolo 11 del d.l. n. 101/2013 ha parzialmente riformulato alcune delle disposizioni (articoli 190 e 193) riguardanti gli adempimenti cartacei ai fini della tracciabilità. Tale nuova formulazione sarà applicabile dal 1° agosto 2014, ai soggetti che non aderiscono al SISTRI, vale a dire una volta cessato il periodo di moratoria (comportante, come esposto, l’ultrattività delle disposizioni nel testo previgente al d.lgs. n. 205/2010 e la moratoria delle sanzioni SISTRI). In particolare: - mediante il comma 12-bis (che ha modificato l’articolo 190, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 152/2006): è stato ridefinito l’ambito soggettivo dell’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, per tener conto delle modificazioni dell’articolo 188-ter; sono state apportate semplificazioni per la tenuta dei registri da parte degli imprenditori agricoli (queste semplificazioni consistono nella possibilità di adempiere all’obbligo di tenuta dei registri mediante la conservazione del formulario di trasporto o del documento di conferimento dei rifiuti al circuito di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp), del d.lgs. n. 152/2006); è stato precisato il contenuto ed i tempi massimi delle annotazioni nei registri; - mediante il comma 12-ter (che ha modificato l’articolo 190, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006), è stato precisato l’obbligo di tenuta dei registri per i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi; mediante il comma 12-quater (che ha modificato l’articolo 193, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006), è stato precisato l’obbligo di compilare i formulari per i raccoglitori e trasportatori. - mediante il comma 12-quinquies (che ha introdotto il comma 19-bis, all’articolo 212 del d.lgs. n. 152/2006), gli imprenditori agricoli produttori di rifiuti sono stati esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali, per il trasporto dei propri rifiuti ai fini del conferimento nell’ambito del circuito organizzato di raccolta (di cui alla lettera pp), del comma 1, dell’articolo 183, del d.lgs. n. 152/2006).
6. ADESIONE VOLONTARIA AL SISTRI Nel caso in cui un’impresa non obbligata, decida di procedere all’adesione volontaria al SISTRI deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. L’adesione comporta l’applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di ade-
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sione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell’impresa che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.
menti che, allo stato e per come definiti, non risultano concretamente realizzabili.
7. MODIFICHE E SEMPLIFICAZIONI REGOLAMENTARI. MODIFICHE AL MANUALE OPERATIVO SISTRI SOSPENSIONE DEI PUNTI 7.3. E 7.1.2. DEL MANUALE OPERATIVO
Una sede privilegiata per l’elaborazione e la condivisione delle semplificazioni ed ottimizzazioni previste dalla normativa è rappresentata dal Tavolo tecnico di concertazione e monitoraggio del SISTRI, previsto dall’articolo 11, comma 13, del d.l. n. 101/2013. Il Tavolo tecnico è stato istituito con decreto ministeriale n. 254 in data 17 settembre 2013. La sua composizione è già stata integrata, per tener conto delle richieste di partecipazione sopravvenute. Le problematiche individuate dal Tavolo tecnico sono, ai fini della auspicata concertazione delle soluzioni, preventivamente approfondite nel corso di riunioni aperte alla partecipazione delle associazioni di categoria interessate. Le prime problematiche oggetto di approfondimento riguardano: le modalità semplificate applicabili alla microraccolta; le modalità operative richieste dalle caratteristiche del trasporto intermodale; l’interoperabilità tra sistemi gestionali aziendali e SISTRI; il funzionamento dei dispositivi SISTRI (black box e token USB); la tracciabilità dei rifiuti all’interno degli impianti di gestione. (C)
L’articolo 11 del d.l. n. 101/2013 ha anche introdotto il comma 4-bis, all’articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152/2006, secondo il quale, con decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si dovrà procedere periodicamente a semplificare ed ottimizzare il SISTRI. Le disposizioni regolamentari (oggi in gran parte contenute nel d.m. n. 52/2011, e s.m.i.) dovranno dunque essere adeguate per tener conto, oltre che delle modifiche legislative intervenute, delle predette semplificazioni ed ottimizzazioni, e dovrà essere aggiornato di conseguenza il Manuale Operativo. Nelle more, è già stata sospesa l’applicazione del Manuale Operativo SISTRI relativamente al punto 7.3., che prevede il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, ed al punto 7.1.2., che prevede la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre 2013, prima che gli impianti inizino ad utilizzare il SISTRI, adempi-
8. TAVOLO TECNICO
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Sistemi di rivelazione incendio PUBBLICATA LA NUOVA EDIZIONE DELLA UNI 9795
Terminato il lavoro di revisione, è stata finalmente pubblicata (10 ottobre 2013) la nuova edizione della UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio - Progettazione, installazione ed esercizio”, norma di riferimento del settore e richiamata dal recente “Decreto impianti”, DM 20 dicembre 2012. Il documento prescrive i criteri per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio, collegati o meno ad impianti di estinzione o sistemi di protezione (sia di tipo attivo che di tipo passivo) installati negli edifici, a prescindere dalla loro destinazione d’uso. Nonostante la versione precedente risalisse a tempi recenti (2010), si è ritenuto opportuno avviare una significativa revisione del testo in considerazione del rapido sviluppo della tecnologia in questo ambito. Nella nuova edizione sono stati aggiornati molti criteri di installazione, inserendo tra l’altro indicazioni per: - i rivelatori lineari di tipo resettabile; - il dimensionamento dei rivelatori puntiformi
nei controsoffitti e nei pavimenti sopraelevati per quegli ambienti ove non si abbia circolazione d’aria forzata; - il dimensionamento dei rivelatori puntiformi nei soffitti con travi; - il corretto posizionamento in altezza dei rivelatori lineari (ponendo anche un limite al di sotto del quale non è possibile porre il rilevatore); - i coefficienti di maggiorazione da applicarsi nei locali, nei controsoffitti, nei pavimenti galleggianti degli ambienti con circolazione d’aria elevata. Il lavoro di revisione, svolto dal GL “Sistemi automatici di rivelazione di incendio” della Commissione tecnica “Protezione attiva contro gli incendi”, è stato molto complesso e articolato, ma la norma ora pubblicata – frutto dell’esperienza di anni di lavoro tecnico e pratico – è in grado di essere sia per gli operatori che per gli utenti (progettisti, installatori, imprese di costruzione, PA ecc.) un utile strumento in grado di garantire una più facile applicazione delle regole. Nel numero di ottobre della rivista U&C, il dossier dedicato proprio al tema della protezione attiva contro gli incendi contiene tra gli altri un articolo (“Sistemi fissi di segnalazione allarme d’incendio”) che approfondisce specificamente tutte le novità della norma UNI 9795:2013. (fonte UNI: http://www.uni.com/ - 11 ottobre 2013) (C)
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Agevolazioni per imprese energivore PRIMA FASE D’ISCRIZIONE NEL REGISTRO TELEMATICO
Facendo seguito alla precedente comunicazione di pari oggetto (cfr. articolo del notiziario n. 37 del 14 ottobre 2013), segnaliamo che dal 21 ottobre 2013 è possibile effettuare, entro il 30 novembre 2013, l’iscrizione al registro delle aziende “energivore” sul sito della Cassa Conguagli per il settore elettrico (CCSE), primo passo per poter accedere ad una riduzione dell’incidenza degli oneri generali del sistema elettrico (c.d. componenti A/UC), che vengono addebitati direttamente nelle fatture dell’energia elettrica. Ricordiamo che le aziende “energivore” che potranno usufruire di tale sgravio devono soddisfare tutti i seguenti requisiti:
- avere un codice ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiere (ovvero codici da 10.xx. xx a 33.xx.xx); - aver utilizzato, nell’arco del 2012, per lo svolgimento della propria attività almeno 2,4 GigaWattora elettrici (2.400.000 kWh) annui; - avere un Rapporto IIE (Indice Intensità Elettroenergetica) tra il costo del quantitativo di energia elettrica utilizzata nell’anno solare 2012 ed il fatturato dell’anno uguale o superiore al 2%. Il sistema telematico per iscriversi nel registro delle aziende “energivore” è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito http:// energivori.ccse.cc/ Ulteriori informazioni sono reperibili nella Circolare N.25/2013/ELT Eventuali richieste di informazioni attinenti il portale o problematiche di natura informatica potranno essere segnalate al numero 06/32101397; le altre tipologie di richieste possono essere inviate all’indirizzo energivori@pec.ccse.cc (C)
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Ambiente e sicurezza in breve FLASH IN MATERIA DI SICUREZZA ED AMBIENTE
NUOVA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SU D.LGS. 231/2001 E SANZIONI INTERDITTIVE Si segnala che la sentenza della Cassazione 16 ottobre 2013, n. 42503 riporta l’attenzione sulle sanzioni a carico di un’impresa responsabile ex D.Lgs. 231/2001. Il provvedimento riguarda una società il cui responsabile era stato condannato per lesioni colpose ai danni di un operaio causate dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. La Cassazione ha sentenziato che in caso di commissione del delitto di lesioni aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, le sanzioni interdittive devono essere applicate obbligatoriamente.
PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 245 del 18 ottobre 2013 è pubblicato il Decreto Ministeriale 7 ottobre 2013 che, in ottemperanza di quanto dispone l’art. 180 del Testo Unico Ambiente, reca “Adozione e approvazione del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti”.
Tra l’altro si segnala come si torni a parlare di preparazione per il riutilizzo (art. 180-bis del TUA) enunciando con enfasi che i previsti decreti attuativi “sono attualmente in fase di elaborazione”.
MODIFICATO IL CLP Si segnala che è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 944/2013 del 2 ottobre 2013 (G.U. dell’Unione Europea L261 del 3 ottobre 2013) recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento CLP relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. In particolare le modifiche hanno riguardato: - l’allegato IV nel quale è stato modificato il consiglio di prudenza P210 - l’allegato VI con l’inserimento/sostituzione della classificazione e l’etichettatura armonizzata per varie sostanze.
BANCHE DATI SOSTANZE CHIMICHE: IL BOLLETTINO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE Si segnala che è disponibile il bollettino di informazione “Sostanze chimiche - Ambiente e Salute” del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che tratta in particolare delle banche dati realizzate dalle Amministrazioni nazionali e dall’ECHA per permettere agli utenti di accedere alle informazioni disponibili sulle sostanze chimiche.
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(C)
SOA: rinnovo per la Pre System S.p.A. È UN’AZIENDA CHE OPERA NELL’AMBITO DELL’EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA La Pre System S.p.A., rappresentata dai signori Giuliani rag. Tiziano, Parussini p.i. Adriano, e Zuliani arch. Ermacora Paolo, con sede in Sedegliano (UD) zona industriale Pannelia sulla S.S. n. 463 ha provveduto alla verifica quinquennale dell’attestazione, mantenendo le iscrizioni per le categorie: OG1 e OS13 entrambe per 10.329.138 Euro e per la categoria OG3 per 1.032.913 Euro. Potrà eseguire: edifici civili e industriali; in particolare, la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie (OG1), fino ad un importo massimo di 12.394.966 Euro. Inoltre, è stata abilitata ad eseguire strutture prefabbricate in cemento armato, in particolare potrà produrre in stabilimento e montare in opera strutture prefabbricate in cemento armato normale e precompresso (OS13) fino ad un importo massimo di 12.394.966 Euro. Ha potuto anche qualificarsi per appalti di importo fino a 1.239.495 euro per la categoria OG3 che riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Questa categoria comprende in via esemplificativa PAG. 30 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 20 novembre 2013
le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. Pre System S.p.A. è un’azienda che opera nell’ambito dell’edilizia industrializzata, proponendosi anche per soluzioni chiavi in mano gestite con propria struttura operativa. L’azienda oltre al possesso dell’attestazione SOA è certificata UNI EN ISO 9001 e OHSAS 18001 rilasciata da SGS ITALIA. Ha inoltre acquisito la certificazione CE per tutta la gamma dei suoi prodotti strutturali e di pannelli di tamponamento. Questi ultimi, nel caso della tipologia a taglio termico, sono certificati anche secondo il D.M. dell’Industria e Artigianato del 2 aprile 1998. L’organizzazione e l’esperienza aziendale, anche nel settore edile tradizionale, consente di associare le tecnologie relative ai manufatti prefabbricati in cemento armato precompresso a tecnologie tradizionali dell’edilizia. Pre System si propone quindi come interlocutore unico per la realizzazione di edifici prefabbricati in c.a. ed opere infrastrutturali provvedendo alla progettazione e realizzazione dei manufatti prefabbricati nonché al trasporto ed al montaggio eseguito nel rispetto scrupoloso delle norme di sicurezza. Il fatturato annuo medio aziendale ammonta a circa 20.000.000,00 di Euro. L’organico aziendale si compone di 70 dipendenti suddivisi in: 20 impiegati e 50 operai. L’azienda ha al suo interno un ufficio tecnico di progettazione composto da un ingegnere calcolatore e da cinque disegnatori, in grado quindi di realizzare tutti i disegni tecnici necessari all’esecuzione delle opere sia prefabbricate sia realizzate in opera. La struttura gestionale è composta da: ufficio
commerciale, ufficio acquisti, ufficio contabilità industriale, ufficio amministrativo, ufficio gestione cantieri, ufficio programmazione. Per quanto riguarda lo stabilimento di produzione è situato adiacente alla sede dell’azienda, su un’area di 65.000,00 mq. di cui coperti 12.000,00 mq. Nelle attività di produzione dei manufatti prefabbricati sono impiegati circa 35 addetti. Le tipologie prodotte sono varie sia in cemento armato precompresso sia ad armatura lenta, con una produzione annuale di calcestruzzo pari a circa 30.000 mc completamente prodotti dall’impianto per la produzione di calcestruzzo aziendale. Lo stabilimento viene dotato con continuità di attrezzature aggiornate alle nuove tecnologie. Le tipologie prodotte dedicate alle opere infrastrutturali si possono riassumere in: - muri di sostegno prefabbricati: rivestimenti in pannelli prefabbricati con finitura varie (in matrice, in pietra, blocchi di laterizio ecc.); - impalcati da ponte: in elementi scatolari, impalcati di intradosso piano a travi accostate, impalcati a travi distanziate; - gallerie artificiali. Mentre le tipologie prodotte dedicate opere di edilizia civile ed industriale si possono riassumere in: - Sistema WING composto da travi principali, coppelle in cls, travi TRWi, pilastri, pannelli di tamponamento in cls. Il sistema prende nome dalla sezione della trave principale, avente sagoma ad ala, tale trave ha larghezza pari a ml. 2,50 e lunghezze fino a 31,00 ml. E’ possibile realizzare la copertura sia con coppelle di chiusura in calcestruzzo sia con coppelle leggere realizzate in lamiera di acciaio o alluminio. Nel primo caso il manto di impermeabilizzazione può essere realizzato con guaine bituminose sul 100% della superficie di copertura naturalmente con idonei isolamenti termici oppure con manto in guaine impermeabilizzanti per il canale della trave principale e lastre in fibrocemento o metallo sovrastanti
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le coppelle in cls. Naturalmente i vari sistemi adottano idonei pacchetti di isolamento termico. Il sistema consente inoltre varie tipologie di illuminazione/aereazione, dallo shed al lucernario zenitale. - Sistema copertura a doppia pendenza composto da tegoli TT di copertura, capriate doppia pendenza, pilastri, pannelli di tamponamento in cls. In questo caso il manto di copertura viene realizzato con lastre metalliche sovrastanti i tegoli TT di copertura o con lastre in fibrocemento senza amianto. Anche in questo sistema si adottano idonei pacchetti di isolamento e diverse tipologie di illuminazione/aereazione. - Sistema copertura piana composta da tegoli TT, travi principali, pilastri, pannelli di tamponamento in cls. Il sistema di impermeabilizzazione prevede la realizzazione di manti di copertura composti da diversi strati di guaine bituminose. L’illuminazione dalla copertura viene garantita mediante l’utilizzo di varie tipologie di lucernari. I pannelli di tamponamento possono essere scelti tra una ampia gamma di tipologie composta da pannelli con finitura in calcestruzzo liscio fondo cassero sia in cemento grigio sia in cemento bianco, pannelli di tamponamento con finiture esterne in graniglie di marmo di vari colori o con ghiaino lavato di fiume, pannelli di tamponamento con finitura esterna realizzata con blocchi in argilla espansa tipo LECA ed altre. Invece, nel settore dell’edilizia tradizionale ha a disposizione circa 20 addetti gestiti da 2 tecnici che coordinano le operazioni di cantiere. A tale settore è demandata la realizzazione di tutte le opere da realizzare con tecnologia tradizionale e di finitura da realizzarsi direttamente in cantiere. Oltre che in Friuli-Venezia Giulia ha eseguito lavori anche in Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Lombardia. All’estero invece ha operato nella vicina Austria. (CS)
Sotto i 150 mila euro niente SOA OBLIGATORIA L’ATTESTAZIONE SOLO PER GLI APPALTI DI LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE AI 150.OOO EURO L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha espresso un’interessante parere n. 124 del 17 luglio 2013 per la soluzione delle controversie in merito ad un appalto di importo inferiore a 150.000 euro e ai requisiti di qualificazione richiesti. Viene contesta l’aggiudicazione provvisoria disposta nei confronti di una ditta nell’ambito della gara indetta per l’affidamento dei lavori di restauro. L’istante specifica che la lettera di invito trasmessa dal Comune prevedeva quale categoria prevalente delle opere da appaltare, la OS2, stabilendo, ai fini della qualificazione dei concorrenti, che: “Per l’esecuzione dei lavori è all’esito dell’accesso agli atti di gara, emergerebbe, nella tesi della Società istante, che l’impresa aggiudicataria dell’appalto, non sarebbe stata, all’epoca dell’offerta, in possesso dell’attestato SOA in categoria OS2 ed avrebbe altresì reso falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla gara. Pertanto l’istante, contestando il possesso in capo all’aggiudicataria, sin dall’epoca dell’invito e dell’offerta, dell’attestazione SOA in questione, ritiene che questa debba essere esclusa per mancanza dei requisiti. In riscontro all’istruttoria procedimentale, la stazione appaltante ha confermato la legittimità del proprio operato sull’assunto che la ditta risultata prima classificata, è risultata in possesso dei requisiti “dei requisiti di cui all’articolo 28, comma 1, del D.P.R. n. 34/2000 e dei requisiti di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, num. 420, articolo 10”, in quanto ha provveduto a documentarne l’esistenza; il Comune, inoltre, fa presente che la aggiudicataria non ha attestato falsamente l’attualità del possesso dell’attestazione SOA, categoria OS2, classe 1 (richiesta, in via alternativa, nella lettera di invito), avendolo anzi escluso nella PAG. 32 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 20 novembre 2013
compilazione del modello di offerta, ed avendo corredato tale dichiarazione con coerente documentazione di scadenza dell’attestazione SOA già posseduta e di pendenza della procedura per il rilascio di nuova e aggiornata attestazione. Pertanto, il Comune, dopo avere verificato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 28 DPR n. 34/2000 e al DM n. 420/2001 dichiarati dalla ditta risultata aggiudicataria provvisoria, ha adottato nei confronti di quest’ultima il provvedimento di aggiudicazione definitiva. La questione posta all’esame dell’Autorità attiene alla verifica della legittimità della procedura in questione, sotto il profilo del possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’aggiudicataria e, per altro verso, della correttezza e regolarità della dichiarazione resa, al riguardo, in sede di offerta. Nel caso di specie, trattandosi di appalto per importo inferiore ai 150.000 euro, la lettera di invito stabiliva, ai fini della qualificazione dei concorrenti, che: “Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti di cui all’articolo 28, comma 1, del D.P.R. n. 34/2000 e dei requisiti di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, num. 420, articolo 10 oppure, in alternativa, il possesso dell’attestazione SOA nella categoria OS2, classe 1”. Secondo l’Autorità è di tutta evidenza che la suddetta previsione di gara non impone, al fine di documentare i requisiti di qualificazione, il possesso dell’attestazione SOA, contemplandone solo la possibilità “alternativa”: ciò, in perfetta coerenza rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 40 D.lgs. n. 163/2006 e art. 60 del Reg. DPR 207/2010, che rendono obbligatoria l’attestazione solo per gli appalti di lavori di importo superiore ai 150.000 Euro, oltre che in ossequio alle norme di cui all’art. 90 DPR 207/2010 ed all’art. 10 D.M. 3 agosto 2000, n. 294 (in materia di lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici), che riguardano – appunto – i requisiti richiesti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro. Sotto questo aspetto, dunque, può affermarsi che l’offerta della società aggiudicataria provvisoria appare coerente alla lettera di invito ed alle disposizioni di legge sopra citate, nella parte in cui dichia-
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ra il possesso dei requisiti di cui all’art. 10 D.m. 3 agosto 2000, n. 294 e art. 28 DPR 34/2000 (oggi art. 90 DPR 207/2010). Allo stesso modo appare legittimo l’operato della stazione appaltante che ha correttamente richiesto e poi verificato il possesso dei suddetti requisiti di legge in sede di gara. Dall’esame poi della documentazione presentata dalla aggiudicataria, non risulta alcuna falsa attestazione circa il possesso dell’attestazione SOA, categoria OS2, classe 1 (peraltro richiesta, solo in via alternativa, nella lettera di invito). Risulta infatti che la ditta in contestazione, nella compilazione del modello di offerta, ha barrato la corrispondente opzione prevista, proprio al fine di
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escludere il possesso dell’attestazione in questione. Ciò si evince, con chiarezza, dal fatto che, nella compilazione del modello di offerta, non risultano barrate tutte le opzioni per le quali l’offerente ha inteso esprimere dichiarazione di segno confermativo. Pertanto, il Consiglio dell’Autorità ritiene conforme alla normativa di settore l’operato della stazione appaltante e conseguentemente legittimo il provvedimento di aggiudicazione disposto nei confronti della ditta che è risultata in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dell’appalto. (CS)
Note informative
LE NOVITÀ NORMATIVE NAZIONALI
IL CODICE DEI CONTRATTI AGGIORNATO SUL SITO DELL’AVCP E’ disponibile sul sito dell’AVCP, http://www. avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/ Digital%20Assets/pdf/CodContrPubblici_aggiornamento_alla_legge_98_2013.pdf il testo del Codice Appalti aggiornato alla legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (cd. Decreto del fare).
INFRASTRUTTURE. NUOVI FONDI PER 24 PORTI Una bozza di un decreto del Ministero delle Infrastrutture prevede un plafond di risorse pari a 90 milioni di euro per interventi di adeguamento su 24 porti. Il testo del provvedimento verrà discusso in questi giorni in Conferenza unificata. La somma - quantificata inizialmente dal Ministero dell’Economia e Finanza in 70 milioni, è stata poi elevata a 90 milioni con il DL 93/2013 (cd. del Fare). Il riparto viene effettuato distribuendo l’80% delle risorse, pari a 72 milioni, proquota a tutte le Autorità che gestiscono i porti. L’attribuzione del restante 20%, pari a 18 milioni, segue invece un criterio qualitativo, privilegiando, tra i porti «cui afferiscano le più basse percentuali di imposta sul valore aggiunto», opere e interventi «di grande infrastrutturazione» connotati «da elementi di immediata cantierabilità». I porti che beneficeranno di questa sorta di riserva di 18 milioni “extra” sono 3: Napoli, Ravenna e Salerno. Napoli riceve un cofinanziamento di 3,6 milioni per realizzare al molo Beverello i pontili per l’ormeggio degli aliscafi e l’imbarco dei passeggeri. A Ravenna arrivano 6,4 milioni per la ristrutturazione della banchina Magazzini generali. PAG. 35 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 20 novembre 2013
In ultimo a Salerno si concedono 8 milioni per i lavori del II stralcio del consolidamento e adeguamento della Banchina Ligea. Per quanto riguarda invece il riparto dei 72 milioni, per il porto di Genova sono previsti poco più di 15 milioni, segue il porto di Augusta (Siracusa), con oltre 9 milioni e Messina (6 milioni).
APPROVATO DAL CDM IL DL PER REGIONI ED ENTI LOCALI Il CdM ha approvato un decreto legge contenente misure finanziarie urgenti in favore di Regioni ed Enti locali ed interventi localizzati nel territorio. In sintesi le misure d’interesse per il settore. Debiti della Pubblica amministrazione Dal 30 aprile 2014 le amministrazioni pubbliche, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, dovranno comunicare: - l’importo dei singoli debiti; - il numero identificativo e la data di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore; - la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale; - l’evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui ai periodi precedenti. Contributo a Milano per l’Expo 2015 Viene stanziato un contributo al Comune di Milano di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Meno rigidità per i Comuni Si garantisce, agli enti con più di 60.000 abitanti e che abbiano posto in essere misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione delle società e degli organismi partecipati, tali da incidere sul riequilibrio del bilancio degli stessi enti, di raggiungere, in deroga alle norme vigenti, l’equilibrio
entro l’esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.
OSSERVATORIO MERCATO IMMOBILIARE STATISTICHE 2012 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/ nsilib/nsi/documentazione/omi/pubblicazioni/ statistiche+catastali/indice+statistiche+catastali il documento denominato “Statistiche catastali”. Tali dati rappresentano una sintesi completa sull’entità e le caratteristiche dello stock dei fabbricati, così come censito nella banca dati del Catasto Edilizio Urbano aggiornato al 31 dicembre di ogni anno. Si tratta di informazioni che riguardano circa 72 milioni di immobili, o loro porzioni, dei quali si forniscono: la numerosità dello stock, la sua consistenza fisica (vani, superfici o volumi a seconda delle categorie tipologiche) e la rendita catastale. Dall’analisi effettuata risulta che oltre il 50% delle unità immobiliari registrate in catasto sono abitazioni, mentre negozi e pertinenze (soffitte, cantine, box e posti auto) raggiungono quasi il 40%. Gli immobili per le attività produttive e commerciali e quelli di interesse collettivo sono invece pari a circa il 3% del totale. Per quanto attiene ai dati sulle rendite catastali quelle di case, uffici, negozi e pertinenze risultano pari al 65% del totale, per un valore corrispondente di circa 23 miliardi di euro, mentre gli immobili speciali destinati all’uso produttivo e commerciale raggiungono, una quota del 29%, quindi oltre 10 miliardi di euro. Nel 2012 lo stock immobiliare italiano è aumentato del 2%, quasi 1,3 milioni di unità più del 2011. È stato rilevato nel gruppo D (capannoni industriali e agricoli ed edifici produttivi) l’aumento percentuale annuo più elevato, pari ad oltre il 12%, che corrisponde a circa 160 mila unità più dell’anno precedente. Si tratta chiaramente di un effetto dovuto alla recente operazione di censimento e accatastamento degli “immobili fantasma”. Lo stock immobiliare è per quasi l’88% di proprietà di persone fisiche, il 12% circa è detenuto da persone non fisiche. Una quota residua, solo lo 0,2%, riguarda proprietà comuni. Le unità immobiliari censite nelle categorie catastali del gruppo A, dalla categoria A1 alla A11 con eccezione della A10, sono abitazioni e, al 31 dicembre 2012, sono 34,4 milioni, circa 400 mila unità in più di quelle rilevate con riferimento al 2011. PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 20 novembre 2013
Per le province e per i capoluoghi italiani, è possibile conoscere tutti i numeri aggiornati sulle unità immobiliari urbane distinte per tipologia, la loro consistenza e la rendita catastale. Per la prima volta, inoltre, le statistiche comprendono anche i dati delle province di Trento e Bolzano, che gestiscono in proprio gli archivi censuari del Catasto.
VADEMECUM PER LE STAZIONI APPALTANTI SULLA LOTTA AI CARTELLI L’Antitrust ha predisposto un vademecum http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_ download/3955-delibera-e-vademecum.html con il quale intende fornire uno strumento per le stazioni appaltanti affinché possano essere identificate quelle anomalie comportamentali che in taluni casi sono indizio della presenza di fenomeni anticoncorrenziali. Dalla sua nascita a oggi l’Antitrust ha avviato in questo settore numerosi procedimenti istruttori, conclusi con l’irrogazione di sanzioni per oltre € 500 milioni. Si tratta di fenomeni che vanno combattuti con determinazione perché comportano una lievitazione dei costi per lavori o forniture e dunque un danno diretto per l’intera collettività. L’Antitrust suggerisce innanzitutto di valutare il contesto. I cartelli si realizzano infatti con maggiore frequenza quando i mercati interessati hanno alcune caratteristiche: - pochi concorrenti o concorrenti caratterizzati da analoga efficienza e dimensione; - riguardano prodotti omogenei; - c’è una perdurante partecipazione alle gare delle stesse imprese; - l’appalto è ripartito in più lotti dal valore economico simile. All’interno di questa cornice generale costituiscono segnali di comportamenti anomali: a) Boicottaggio della gara I principali sintomi del boicottaggio, finalizzato a prolungare il contratto con il fornitore abituale o di ripartire pro quota il lavoro o la fornitura tra tutte le imprese interessate, sono: 1) nessuna offerta presentata; 2) presentazione di un’unica offerta o di un numero di offerte comunque insufficiente per procedere all’assegnazione dell’appalto; 3) presentazione di offerte dello stesso importo, soprattutto quando le procedure di gara prevedono in queste circostanze
l’annullamento della gara o la ripartizione dell’appalto pro quota. b) Offerte di comodo Le offerte di comodo (o di cortesia o fasulle) danno un’apparente regolarità concorrenziale alla gara e nascondono l’innalzamento dei prezzi di aggiudicazione. I principali sintomi sono: 1) offerte presentate dalle imprese che non si aggiudicano l’appalto caratterizzate da importi palesemente troppo elevati o comunque superiori a quanto le stesse imprese hanno offerto in analoghe procedure; 2) offerte contenenti condizioni particolari e notoriamente inaccettabili per la stazione appaltante che ne determinano l’esclusione; 3) la presentazione di offerte più elevate rispetto ai prezzi di listino. In generale una sequenza di gare in cui risulta aggiudicataria sempre la stessa impresa può destare il sospetto che i concorrenti presentino offerte di comodo. c) Subappalti o ATI I subappalti e le Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) permettono di ampliare la platea dei soggetti che possono partecipare a meccanismi di gara, dando spazio anche alle imprese più piccole. In alcuni casi possono però essere utilizzati dai partecipanti alla gara per spartirsi il mercato o addirittura della singola commessa. Possibili indizi sono: 1) imprese, singolarmente in grado di partecipare a una gara, che invece si astengono in vista di un successivo subappalto o optano per la costituzione di un’ATI; 2) la costituzione di ATI o subappalto perfezionati da imprese accomunate dalla stessa attività prevalente; 3) il ritiro dell’offerta da parte di un’impresa che decide inizialmente di partecipare a una gara, che risulta poi beneficiaria di un subappalto relativo alla medesima gara; 4) nei casi di aggiudicazione basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa, l’ATI (tra i maggiori operatori) può essere il frutto di una strategia escludente, tesa ad impedire a imprese minori di raggiungere il necessario punteggio qualitativo. d) Rotazione delle offerte e ripartizione del mercato Anche l’analisi della sequenza delle aggiudicaPAG. 37 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 20 novembre 2013
zioni può segnalare la presenza di un cartello. Quando la pratica spartitoria interessa un singolo committente quest’ultimo avrà indizi per riconoscere ‘regolarità’ sospette nella successione temporale delle imprese aggiudicatarie o nella ripartizione in lotti delle vincite. Le regolarità sospette potrebbero riguardare non solo il numero di aggiudicazioni ma anche la somma dei relativi importi. e) Modalità “sospette” di partecipazione all’asta Può accadere che gli aderenti ad un cartello presentino le domande di partecipazione all’asta con modalità tali da tradire la comune formulazione. E’ questo il caso di: 1) comuni errori di battitura; 2) stessa grafia; 3) riferimento a domande di altri partecipanti alla medesima gara; 4) analoghe stime o errori di calcolo; 5) consegna contemporanea, da parte di un soggetto, di più offerte per conto di differenti partecipanti alla medesima procedura di gara. L’Autorità, pertanto, invita le stazioni appaltanti, nei casi in cui si imbattono in qualcuno dei descritti fenomeni, ad informare i suoi uffici. In questa prima fase si invitano le stazioni appaltanti a segnalare i casi sospetti relativi alle sole gare sopra la soglia comunitaria. Pertanto le relative segnalazioni non devono essere assolutamente intese come manifestazioni di una raggiunta consapevolezza, da parte della stazione appaltante, dell’esistenza di criticità concorrenziali nell’ambito di una propria procedura di gara. Tali segnalazioni pertanto non giustificano in alcun modo l’interruzione della procedura né, tanto meno, la rinuncia ad assegnare la commessa all’aggiudicatario. Sulla base della segnalazione inviata da una stazione appaltante, l’AGCM, dopo i necessari controlli e tenuto conto di altre analoghe segnalazioni, può raggiungere il convincimento che vi siano elementi sufficienti per l’avvio di un procedimento istruttorio. Ma sarà solo al termine di questo procedimento che potrà essere accertata l’effettiva presenza di una condotta lesiva del diritto antitrust. Qualora l’AGCM pervenga all’accertamento di un’infrazione, la stazione appaltante potrà procedere alla richiesta degli eventuali danni (conseguenti la pratica anticoncorrenziale) laddove l’appalto fosse già stato assegnato.
QUALIFICAZIONE IMPRESE EDILI. IMMINENTE IL DPR SULLA PATENTE A PUNTI Verrà esaminata in uno dei prossimi CdM la bozza del Regolamento che stabilisce i requisiti di qualificazione in materia di sicurezza previsti dal Testo unico sicurezza D.lgs. 81/2008 (articolo 6, comma 8, lettera g). Il Regolamento prevede l’istituzione di un documento denominato patente a punti quale requisito essenziale per operare in vari settori economici tra cui quello edile. Per ottenere il documento l’impresa dovrà presentare domanda presso la sezione speciale dell’edilizia, istituita presso la Camera di Commercio competente. La Sezione ha 10 giorni di tempo per rilasciare il documento o rifiutare, motivando, l’iscrizione. In caso di ritardo l’impresa può cominciare a operare in via provvisoria fino all’ottenimento (o al diniego motivato) del documento. La patente viene rilasciata «in automatico» ad imprese e lavoratori autonomi in possesso di qualificazione Soa e già iscritti alle Camere di commercio con Durc regolare. Il punteggio della patente verrà segnato in un apposito riquadro del Durc, il quale assumerà anche la funzione di attestato per la patente professionale. Per l’iscrizione, le aziende dovranno possedere i seguenti requisiti inderogabili: a) requisito di onorabilità: nessun procedimento in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione (ad es. sorveglianza speciale, divieto di soggiorno), assenza di sentenza definitive di condanna, condanne o richiesta di applicazione della pena per i delitti di riciclaggio, insolvenza fraudolenta e usura. Per la dimostrazione di tali requisiti è possibile presentare un’autocertificazione. b) aver designato il responsabile tecnico in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza individuate con accordo in Conferenza permanente Stato Regioni; medesimo requisito lo deve possedere anche il lavoratore autonomo; c) possesso di un’attrezzatura tecnica necessaria allo svolgimento delle attività di cantiere, sia da parte delle imprese che dei lavoratori autonomi; d) valore minimo dell’attrezzatura tecnica di euro 30.000 per le imprese ed euro 15.000 per lavoratori autonomi. Il versamento della tassa alla Sezione speciale per l’edilizia Per sostenere le spese di funzionamento della Sezione speciale per l’edilizia è previsto il versamenPAG. 38 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 20 novembre 2013
to di un «diritto di prima iscrizione» che verrà determinato con Decreto del Ministero del Lavoro. In via di prima applicazione, entro 30 gg. dall’entrata in vigore del regolamento, tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti nel settore edile dovranno versare una tantum una somma pari ad 10 euro che verrà utilizzata per coprire le attività di carattere promozionale a favore delle imprese e dei lavoratori in regola quali sconti sulle tariffe Inail o crediti di imposta per le attività di formazione. Le modalità attuative ad un successivo DM Le modalità attuative della patente a punti verranno ulteriormente specificate da un Decreto del Ministero del Lavoro che dovrà stabilire sia il punteggio iniziale della patente in base al numero dell’organico medio annuo delle imprese sia il meccanismo di decurtazione dei punti in funzione delle violazioni delle disposizioni sulla sicurezza. L’azzeramento del punteggio sulla patente oltre a impedire la partecipazione agli appalti pubblici e l’ottenimento di incentivi e contributi da parte dello Stato è considerata “causa ostativa” al rilascio dello stesso Durc. Le imprese di installazione e manutenzione degli impianti Per quanto riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che operano nell’attività di installazione e manutenzione di impianti è prevista la definizione di procedure di qualificazione specifiche, individuate da sindacati ed imprese entro 120 giorni dall’emanazione del regolamento. I contenuti dell’accordo dovranno poi essere recepiti in un Decreto del Ministero del lavoro da pubblicare entro i successivi 30 giorni. In caso di mancata adozione del Decreto da parte del Ministero del Lavoro, le disposizioni del regolamento si applicheranno anche al settore impiantistico. Osservazioni Da una preliminare disamina della bozza del regolamento ci sembra che l’introduzione dell’istituto della patente a punti rappresenti un ulteriore appesantimento ed onere burocratico sia per le imprese che per la P.A. non solo a livello di documentazione cartacea da produrre a comprova del possesso del requisito ma anche e soprattutto perché al momento della presentazione della domanda alla Sezione Speciale per l’edilizia, è necessario effettuare il pagamento di una somma di denaro; pertanto viene inserita, all’interno del sistema di qualificazione, una tassa ulteriore gravante sull’impresa.
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Si rileva inoltre che nella disciplina sul funzionamento della Sezione Speciale per l’Edilizia si fa riferimento alla “Cassa Edile” del territorio, trascurando il fatto che esistono, ad oggi, diversi sistemi di casse edili riconducibili alle diverse contrattazioni di settore.
7° RAPPORTO ANNO 2012 SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE OBIETTIVO Pubblicato sui siti della Camera dei Deputati e su quello dell’AVCP il Rapporto sull’attuazione della legge obiettivo (l. n. 443 del 2001). Il Rapporto effettua il monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma delle Infrastrutture strategiche (PIS) per l’VIII Commissione - ambiente, territorio e lavori pubblici - ed è redatto a cura del Servizio Studi della Camera. Dal 2010 il Rapporto è predisposto in collaborazione con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione dei contratti in corso riguardanti le opere rientranti nel Programma delle infrastrutture strategiche deliberate dal CIPE. Il 7° Rapporto sullo stato di attuazione del PIS contiene il monitoraggio dei dati aggiornati al 30 settembre 2012. Da quest’anno i dati relativi alle schede delle opere deliberate dal CIPE sono consultabili attraverso il sistema SILOS (Sistema informativo legge opere strategiche).
I DUE COMUNICATI DELL’AVCP Sono stati emanati due nuovi comunicati del Presidente dell’Autorità, entrambi del 30 ottobre 2013. Il primo riguarda l’attività delle Società Organismo di Attestazione ed in particolare la revisione del Comunicato alle SOA n. 79/2013, in ottemperanza all’Ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 2978-13. Tale ordinanza cautelare ha invitato l’Autorità alla revisione del Comunicato n. 79/13 impugnato, al fine di riesaminare il profilo legato all’obbligatorietà ed alla conseguente rimuneratività dell’attività da parte delle SOA designata, nelle more dell’eventuale stipula del contratto con l’impresa che ha proceduto alla sua segnalazione ai sensi dell’art. 73, comma 8 del D.P.R. 5 ottobre 2010 (la SOA è tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell’autorizzazione, il fallimento e la cessazione dell’attività alle imprese qualificate entro 15 gg. dal loro verificarsi). Peraltro l’Autorità, nel procedere al riesame della fattispecie, non ha individuato elementi diversi ed ulteriori, nell’ambito delle disposizioni normative inerenti i rapporti SOA/Imprese, che possano PAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 20 novembre 2013
consentire di stabilire autonomamente la retribuzione di attività riconducibili alla semplice conservazione della documentazione ed al monitoraggio sul permanere del possesso dei requisiti ex art. 40 comma 9-ter del d.lgs. 163/2006. Tali compiti sono sottesi agli interessi di carattere pubblicistico indicati dall’art. 40, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006, secondo cui “Le SOA nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica”. Pertanto, ha specificato l’AVCP, solo mediante la stipula di un nuovo contratto di attestazione e/o di variazione minima ovvero di revisione triennale sorge per l’impresa l’effetto vincolante nei confronti della SOA prescelta. Di conseguenza, l’attività di conservazione della documentazione e di monitoraggio sul permanere, nelle more della stipula del contratto (rectius, di ogni contratto per variazione minima e/o revisione triennale), del possesso dei requisiti da parte della SOA, nel caso di trasferimento ex art. 73, comma 8, del D.P.R. 207/2010, è attività caratterizzata dalla doverosità dell’azione, che la SOA deve porre in essere nell’esercizio di funzioni di natura pubblicistica affidatele. Deve infine essere ribadita la facoltà, a tutela della libertà d’impresa, di designare una SOA diversa dalla prima nelle more della stipula del contratto di attestazione. Il secondo comunicato riguarda la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alle procedure di gara: dal 1° gennaio 2014 la verifica di tali requisiti dovrà essere svolta esclusivamente mediante il sistema AVCpass.
VALIDI I CERTIFICATI CARTACEI EMESSI PRIMA DEL 2006 In data 25 settembre 2013 l’AVCP ha pubblicato sul sito la delibera numero 35/2013 http://www. avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5529 a parziale modifica di quella del 23 maggio 2013 n. 24, con la quale la stessa Autorità aveva stabilito di fare riferimento soltanto ai certificati lavori presenti nel suo casellario, quindi quelli telematici, per dimostrare il possesso di requisiti a operare nel settore dei lavori pubblici. L’obiettivo era rappresentato da una parte dalla salvaguardia delle esigenze di semplificazione delle procedure di verifica dei requisiti, e dall’altra dal tentativo di arginare il fenomeno dei falsi certificati lavori.
In base alle ordinarie regole in materia di qualificazione i certificati lavori sono utilizzabili per un periodo di dieci anni. Questo limite temporale rischiava di impedire l’utilizzo di certificati emessi tra il 2003 e il 2006 perfettamente validi, anche se mai inserititi nel casellario dell’Autorità, semplicemente perché emessi in un periodo precedente all’obbligo previsto dal Codice Appalti entrato in vigore nel 2006. Tale situazione rischiava di mettere in pericolo i requisiti di migliaia di imprese. La nuova delibera ha quindi stabilito che oltre ai certificati lavori presenti in forma digitale nel casellario sarà infatti possibile utilizzare anche i documenti cartacei emessi prima del luglio 2006 previa conferma scritta circa la veridicità degli stessi da parte della stazione appaltante. Le stazioni appaltanti che omettono «senza giustificato motivo» di fornire le informazioni richieste dall’organo di vigilanza saranno infatti passibili di sanzioni fino a 25.822 euro.
LA SEGNALAZIONE AL GOVERNO E PARLAMENTO SULL’ART. 38 DEL CODICE APPALTI L’AVCP, con un documento pubblicato sul sito http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5509 ha segnalato al Governo ed al Parlamento l’opportunità di modificare il sistema sanzionatorio cui è assoggettata l’impresa che abbia reso in sede di gara o di affidamento di subappalto una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti generali. L’AVCP a tal proposito suggerisce che i provvedimenti di sospensione dalle gare, disposti dalla medesima Autorità per i comportamenti mendaci dei concorrenti non possono impedire la stipulazione del contratto, qualora l’annotazione del falso nel casellario informatico intervenga dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta e la stessa interdizione dalla partecipazione alle pubbliche gare esaurisca i suoi effetti prima dello svolgimento dei controlli sull’effettivo possesso dei requisiti nel corso della procedura. In sostanza, il chiarimento chiesto al Governo nasce dall’esigenza di evitare che soprattutto gli operatori economici interdetti dalle gare per brevi periodi di tempo (ad esempio, dieci o quindici giorni) siano comunque estromessi dalle fasi successive alla presentazione della domanda di partecipazione, producendo l’effetto paradossale di estendere l’efficacia della sanzione oltre il termine indicato nel provvedimento di sospensione. Allo stato attuale, infatti, il Codice dei contratPAG. 41 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 20 novembre 2013
ti prevede (art. 38, comma 1, lett. h, d.lgs. n. 163/2006, da un lato, che la stazione appaltante debba escludere automaticamente l’operatore economico a carico del quale risulti un’annotazione nel casellario informatico per avere reso o prodotto, in occasione di una gara precedente, una falsa dichiarazione o una documentazione mendace in relazione ai requisiti o alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti). Dall’altro lato, l’art. 38, comma 1-ter, del Codice stabilisce invece che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione in fase di gara o di affidamento di un subappalto, la stazione appaltante è tenuta a segnalare il fatto all’Autorità la quale avvia, a questo punto, un procedimento sanzionatorio a carico dell’impresa per accertare se il suo comportamento sia stato doloso o gravemente colposo rispetto alla rilevanza o alla gravità dei fatti accaduti. Solo in presenza di tale presupposto, l’Autorità potrà infatti esercitare il suo potere sanzionatorio in via graduale, disponendo l’iscrizione nel casellario informatico, e dunque la consecutiva esclusione dell’impresa dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, per un periodo massimo di un anno, decorso il quale - recita la norma - l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Ad avviso dell’AVCP, l’introduzione di un potere sanzionatorio graduale non sembra tuttavia aver prodotto pienamente i risultati auspicati, poiché nella prassi si sono presentate situazioni in cui alcune imprese sono state penalizzate, in corso di gara, nonostante la perdita di efficacia dell’iscrizione nel casellario. Da qui, ha dunque avuto origine l’ulteriore atto di segnalazione sull’opportunità di una nuova modifica legislativa dell’art. 38, comma 1-ter, del Codice, basata sul fatto che i requisiti generali richiesti dalla norma debbano comunque essere posseduti dal concorrente al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte o della domanda di partecipazione, e perdurare fino alla stipula del contratto, ma anche sul fatto che l’interdizione dalle gare debba essere strettamente riferita alla durata indicata dall’Autorità, con decorrenza dall’iscrizione nel casellario. Altro aspetto oggetto di segnalazione è rappresentato dalla formulazione dell’art. 38, comma 1-ter, del Codice dei contratti, laddove individua solamente il termine massimo di un anno, ma non anche il termine minimo di esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti. Sotto tale profilo, l’Autorità ha pertanto rilevato la discrasia tra la norma sopra menzionata rispetto
all’art. 48 del D.lgs. n. 163/2006, che invece quantifica la sospensione dagli affidamenti pubblici in un ambito temporale che va da un minimo di uno ad un massimo di dodici mesi, nel caso che l’impresa sorteggiata in sede di controllo a campione, ovvero il primo e il secondo classificato in sede di aggiudicazione provvisoria, non forniscano la prova del possesso dei requisiti speciali, o non confermino le dichiarazioni rilasciate in occasione della sottoscrizione della domanda di partecipazione o dell’offerta. L’AVCP ha dunque rilevato al Governo e al Parlamento l’opportunità di prevedere, anche nel testo del comma 1-ter dell’art. 38, la stessa soglia temporale minima di un mese, fissata dall’art. 48 del D.lgs. n. 163/2006.
APPROFONDIMENTI TEMATICI Riparametrazione nell’O.E.P.V. (TAR Puglia, Lecce, Sezione 1 – Sentenza 28 ottobre 2013, n. 2193) La riparametrazione, nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha la funzione di ristabilire quanto voluto dalla stazione appaltante nel bando e, dunque, l’equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell’offerta. Si attribuisce, così, alla migliore offerta tecnica il punteggio massimo e, proporzionalmente, si determina il punteggio a tutte le altre. Per mezzo di questa operazione, i punteggi relativi alla qualità hanno lo stesso peso che viene dato al prezzo, mentre, senza la riparametrazione, per effetto delle formule matematiche previste dal D.P.R. n. 207 del 2010 (che correttamente attribuiscono sempre il massimo punteggio al ribasso più alto) il prezzo peserebbe relativamente di più della qualità. Il principio secondo cui i pesi proporzionali degli elementi quantitativi e qualitativi non possono essere modificati dalla commissione in sede di attribuzione dei punteggi porta, quindi, alla conclusione che i punti previsti per l’offerta tecnica migliore devono essere assegnati per intero, riparametrando, appunto, l’offerta tecnicamente migliore, con conseguente assegnazione del punteggio massimo previsto. Sull’applicabilità dell’art. 38 lettera c del Codice Appalti ai Procuratori Speciali (Sentenza Consiglio di Stato n. 23 del 16 ottobre 2013) Ai fini della verifica dell’assenza delle cause di esclusione dalla gara l’art. 38, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 enuclea fra gli amministratori quelli “muniti di potere di rappresentanza”, ossia ai soggetti abilitati ad agire per l’attuazione degli scopi PAG. 42 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 20 novembre 2013
societari e che, proprio in tale veste qualificano in via ordinaria, quanto ai requisiti di moralità e di affidabilità, l’intera compagine sociale. In diverso modo si atteggia la posizione del procuratore ad negotia. Questa figura è eventuale e non necessaria nell’assetto istituzionale delle società di capitali. Elemento differenziale fra gli amministratori ed i procuratori ad negotia è che ai primi è, di norma, affidata l’attività gestoria dell’impresa con potere di rappresentanza generale, mentre i secondi, oltre a derivare il proprio potere dalla volontà (di regola) degli amministratori, operano di massima nell’interesse societario per oggetto limitato e soggiacciono al controllo di chi ha conferito la procura. In talune ipotesi emergono però figure di procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. A ben vedere, in altre parole, in tal caso il procuratore speciale finisce col rientrare a pieno titolo nella figura cui si richiama l’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006, poiché da un lato si connota come amministratore di fatto ai sensi dell’art. 2639, comma 1, cod. civ. e, d’altro lato, in forza della procura rilasciatagli, assomma in sé anche il ruolo di rappresentante della società, sia pure eventualmente solo per una serie determinata di atti. Stante la non univocità della norma circa l’onere dichiarativo dell’impresa nelle ipotesi in esame deve intendersi che, qualora la lex specialis non contenga al riguardo una specifica comminatoria di esclusione, quest’ultima potrà essere disposta non già per la mera omessa dichiarazione ex art. 38 cit., ma soltanto là dove sia effettivamente riscontrabile l’assenza del requisito in questione. Sulla regola di massima partecipazione alla gara e sull’onere di tempestiva impugnazione (C.S. sez. V - Sentenza 24 ottobre 2013, n. 5155) La regola di carattere generale, volta ad annettere preminenza alle esigenze di massima partecipazione alle gare, allorché vi siano contrasti tra prescrizioni per essa predisposte dall’amministrazione aggiudicatrice, è espressiva del principio generale di buona fede nelle trattative ex art. 1337 cod. civ. e della relativa specificazione contenuta nel successivo art. 1338, relativa all’obbligo di comunicare all’altra parte le possibilità cause di invalidità negoziale di cui si è a conoscenza.
A fronte dell’equivoca formulazione della legge di gara, a causa del contrasto tra disciplinare di gara e capitolato speciale, l’esercizio del potere di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante è doveroso. L’onere di tempestiva impugnativa è configurabile solo in relazione a clausole immediatamente escludenti, aventi ad oggetto requisiti di partecipazione alla procedura selettiva che l’impresa concorrente o aspirante tale non possiede ex ante Sull’annullamento del provvedimento di diniego del Comune per l’omissione della comunicazione dei motivi ostativi (Tar Lazio - Sentenza 28 ottobre 2013, n. 809) Con la sentenza n. 809 depositata il 28 ottobre 2013 il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato da un cittadino per l’annullamento di un provvedimento comunale di diniego del permesso di costruire. Il Tribunale amministrativo ha evidenziato che
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l’omissione della previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rilascio del permesso di costruire non ha consentito alla ricorrente di offrire alla Pubblica amministrazione quegli elementi, poi allegati in sede giudiziale, che avrebbero dovuto, invece, essere presi in esame dalla P.A. stessa ai fini della completezza dell’istruttoria svolta e dell’assunzione delle determinazioni più congrue. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990, nel disciplinare l’istituto del cd. preavviso di rigetto, ha lo scopo di far conoscere alle Amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da queste assunte in base agli esiti dell’istruttoria espletata, quelle ragioni - fattuali e giuridiche - dell’interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 4111 del 6 agosto 2013). (C)
Report legislativo dal 4 al 15 novembre 2013 PROVVEDIMENTO
DDL 219 - “Modifiche all’articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza”
STATO AVANZAMENTO
Camera - sede referente - I° Affari Costituzionali e VIII° Lavori Pubblici Rel. per la I° - Mazziotti Di Celso - SCPI Rel. per la VIII° - Mariani Raffaella - PD Termine per emendamenti martedì 5 novembre 2013 ore 18.00
Senato – in sede referente – DDL 1058 - “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”
VI° Finanze– Relatori: Sen. Mauro Maria Marino - PD Sen. Sciascia - PdL Termine emendamenti venerdì 8 novembre ore 12.00
ARTICOLI D’INTERESSE PER IL SETTORE / VARIE La disciplina dei contratti segretati o che richiedono particolari misure di sicurezza è contenuta nell’art. 17 del D.Lgs. 163/2006 L’articolo 1 modifica l’art. 17, con l’introduzione, quale condizione ulteriore per l’esclusione delle procedure di affidamento ordinarie, del requisito dell’eccezionalità espressamente motivata. Inoltre si prevede che i contratti secretati posti in essere dalle amministrazioni statali ex art. 17, già soggetti al controllo successivo della Corte dei conti, sono sottoposti anche al controllo preventivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dell’atto di segretazione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Inoltre, la novella introduce una ipotesi di silenzio-assenso prevedendo che, decorso inutilmente il termine di 45 gg., la pronuncia relativa al controllo preventivo s’intende espressa in senso positivo. Il provvedimento si compone di 16 articoli concernenti alcuni principi generali e le procedure di delega; la revisione del catasto dei fabbricati, nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale; la disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale; norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio, la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali; la delega per la revisione dell’imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d’impresa e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici; la delega ad introdurre nuove forme di fiscalità ambientale.
Camera – sede referente – I° Affari Costituzionali – Rel. Centemero Elena - PdL e Gasparini Daniela – PD DDL 1542 - “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”
DDL 958 - “Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo”
Termine per emendamenti lunedì 18 novembre ore 18 Mercoledì 13 novembre: Audizione del Ministro per gli Affari Regionali, Graziano Delrio Giovedì 14 novembre: Audizioni informali con varie amministrazioni.
Senato – sede referente - 1° Affari costituzionali Rel. Sen. Doris Lo Moro – PD Termine per gli emendamenti prorogato a lunedì 25 novembre 2013 ore 16.00
Gli obiettivi del DDL: 1) istituire le città metropolitane; 2) predisporre una nuova disciplina delle province; 3) definire una nuova disciplina organica delle unioni dei Comuni che a seguito dei numerosi interventi legislativi di questi anni ha subìto continue mutazioni.
art. 11: Sorveglianza sanitaria art.12: Semplificazioni certificazioni mediche da infortunio e malattie professionali art. 13: Tutor d’impresa art. 15: Semplificazioni su permessi di costruire art. 16: Semplificazione su appalti per estensione ambito di operatività delle centrali di committenza alle concessioni. art. 18: Semplificazioni su VIA, VAS, AIA. art. 19: Semplificazioni su gestioni rifiuti
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PROVVEDIMENTO
STATO AVANZAMENTO
ARTICOLI D’INTERESSE PER IL SETTORE / VARIE La proposta di legge novella il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. 42/2004, attraverso l’inserimento di due nuovi articoli.
DDL 362 - “Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali”
DDL 730 - “Legge quadro in materia di interporti e piattaforme logistiche”
Interrogazione n. 5/00964 - n. 5/00963 Sul pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese e dei cittadini.
Camera - sede referente - VII° Cultura Rel. Ghizzoni Manuela – (PD) Seguito esame nuovo testo
L’art. 1 dispone che gli interventi di tutela, di vigilanza e ispezione e di protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla fruizione dei beni stessi, da qualunque soggetto realizzati, sono affidati alla responsabilità, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi esperti di diagnostica applicata ai beni culturali, storici dell’arte, in possesso di adeguata formazione e professionalità, nonché alla responsabilità o alla diretta attuazione degli operatori delle altre professioni già regolamentate. L’art. 2, prevede l’istituzione presso il MIBAC di registri nazionali dei professionisti archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi esperti di diagnostica applicata ai beni culturali e storici dell’arte idonei allo svolgimento degli interventi: si introduce, così, una riserva di attività in favore dei soli professionisti iscritti a tali registri.
Camera – sede referente Commissione IX Trasporti – Rel. – Velo Silvia – (PD) Seguito esame nuovo testo
Si segnalano in particolare i seguenti articoli: L’art. 1 individua le definizioni di piattaforma logistica territoriale, interporto e infrastruttura intermodale: - la piattaforma logistica territoriale è il compendio di infrastrutture e servizi presenti su un territorio interregionale destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico per il territorio nazionale, al fine di favorire l’interconnessione e la competitività del Paese; - l’interporto è il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale che opera per favorire la mobilità delle merci tra le diverse modalità di trasporto; - l’infrastruttura intermodale è ogni infrastruttura, lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica. L’articolo 3 stabilisce le caratteristiche per i progetti per i nuovi interporti: a) un terminale ferroviario intermodale; b) un’area attrezzata di sosta per i veicoli industriali; c) un servizio doganale; d) un centro direzionale; e) un’area per i servizi alle persone ed una per i servizi ai veicoli industriali; f) aree diverse destinate a funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana; g) sistemi che garantiscano la sicurezza di merci, aree e operatori; h) interconnessioni con piattaforme info-telematiche. Ai sensi dell’articolo 5, la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi e rientra fra le attività di natura commerciale; i gestori agiscono conseguentemente in regime di diritto privato. In caso di utilizzo di risorse pubbliche, si applicano le norme della contabilità di Stato e del codice dei contratti pubblici. La realizzazione di nuovi interporti e l’adeguamento strutturale degli interporti già operativi o in corso di realizzazione è di competenza dei gestori degli stessi. L’articolo 6 stabilisce che, entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e all’implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. La norma autorizza a tal fine la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
Camera – V Bilancio - Fanucci Edoardo (PD) Discussione Mercoledì 13 novembre
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PROVVEDIMENTO Indagine conoscitiva sulla situazione dell’edilizia scolastica in Italia
STATO AVANZAMENTO
ARTICOLI D’INTERESSE PER IL SETTORE / VARIE
Camera – VII Cultura Mercoledì 13 novembre Audizione con Associazioni e Amministrazioni Senato Commissione V° Bilancio - sede referente Relatori DDL Stabilità Sen. Giorgio Santini – (PD) Sen. Antonio D’Alì – (PdL)
DDL 1120 sulla stabilità e DDL 1121 Bilancio di previsione
DDL Bilancio previsione Sen. Antonio Azzolini – (PdL) Seguito esame Emendamenti presentati circa 3.000 8.30 – Scadenza emendamenti sabato 16 novembre Previsto esame in Aula lunedì 18 novembre 2013
(C)
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Business News LE ULTIME INFORMAZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE RICEVUTE DA INFORMEST CONSULTING SRL
ulteriori approfondimenti diretti con i funzionari di SACE stessa. La partecipazione all’incontro è gratuita previa iscrizione. Data e orario dell’appuntamento saranno concordati. Per maggiori informazioni, Segreteria organizzativa presso INFORMEST Consulting, tel. 0481.547328; e-mail: online@informestconsulting.it
INDIA: INCONTRO TECNICO SU INSERIMENTO COMMERCIALE PER LE AZIENDE DEL SISTEMA CASA, MECCANICA STRUMENTALE, ATTREZZATURE PER AGROALIMENTARE INFORMEST Consulting promuove un incontro tecnico con l’esperto Indiano personalmente presente a Gorizia, per valutare l’inserimento commerciale di aziende italiane nel mercato dell’INDIA. L’esperto di Informest Consulting è un ingegnere meccanico che collabora e segue specificamente le azioni commerciali con l’India, è specializzato nel sistema casa, nel settore della meccanica strumentale (con particolare riferimento al settore dei macchinari per agroindustria e macchinari per il food processing). E’ possibile fissare direttamente, sulla base di un interesse concreto su tale mercato, un incontro presso gli uffici di INFORMEST Consulting a Gorizia. Il Made in Italy è conosciuto ed apprezzato sul mercato indiano per caratteristiche quali il design e la qualità, con una domanda in continua crescita. In questo contesto emergono i dati dell’export italiano. L’incontro si pone quindi l’obiettivo di inquadrare il mercato, fornire elementi chiave per l’analisi preliminare, presentare alle aziende le potenzialità e le modalità di inserimento commerciale in India. Argomenti che potranno essere trattati riguardano la struttura di mercato, la domanda, i fabbisogni del mercato, la distribuzione e le opportunità per le aziende italiane. Nel trattare le opportunità legate alle operazioni di export in India, saranno illustrati anche i servizi per la gestione dei rischi di mancato incasso e a copertura degli investimenti offerti da SACE, con cui INFORMEST Consulting ha un rapporto di collaborazione, riservando di rimandare ad
BULGARIA: PUBBLICATA LA NUOVA BUSINESS GUIDE DI INFORMEST CONSULTING In Bulgaria saranno disponibili anche per il periodo 2014-2020 i Fondi Strutturali e di Coesione, che sosterranno l’economia e l’imprenditoria nel Paese; questi, unitamente al basso costo del lavoro (secondo solo alla Moldova) e alla fiscalità favorevole (con una flat corporate tax del 10% sugli utili), contribuiranno a rendere il Paese ancora di forte interesse per gli imprenditori italiani; l’Italia si conferma anche per quest’anno al terzo posto come partner commerciale, dietro a Germania e Russia. Attualmente in fase di esaurimento la programmazione 2007-2013, l’Unione Europea sta completando la nuova programmazione 20142020. I cinque obiettivi principali della Bulgaria saranno: Innovazione e Industria, Aumento e miglioramento dell’occupazione, Inclusione sociale e le politiche di istruzione; Infrastrutture moderne per la crescita e l’occupazione; Ambiente ed utilizzo efficiente delle risorse; Rafforzamento della pubblica amministrazione. Per chi volesse approfondire le tematiche economiche, legislative, fiscali, doganali e contrattuali di questo Paese, è disponibile la versione aggiornata della Business Guide Bulgaria redatta da INFORMEST Consulting. Le Business Guide vengono erogate on-line attraverso la nuova sezione e-store all’indirizzo http://store.informestconsulting.it/. INFORMEST Consulting promuove ai propri utenti le Guide al prezzo di lancio di Euro 70,00+IVA cad. e il pacchetto di 5 Guide ad Euro 190,00+IVA.
IL BUSINESS COOPERATION DATABASE A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE DEL NORD-EST Dal 2011 Informest Consulting partecipa, in qua-
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lità di partner, al Consorzio Friend Europe (www. friendeurope.it) nell’ambito dell’Enterprise Europe Network, rete europea presente in circa 40 Paesi con oltre 600 punti di contatto. Il Network mette a disposizione delle PMI informazioni relative alle politiche dell’UE ed opportunità di collaborazione tra imprese, al fine di migliorarne la capacità competitiva e di sviluppo internazionale. Il Consorzio Friend Europe svolge la propria attività al servizio delle imprese di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Tra gli altri servizi, il Consorzio promuove il Business Cooperation Database della Commissione Europea, che mira ad aumentare la visibilità internazionale e le attività sui mercati esteri delle PMI. Il database è uno strumento gratuito e di facile utilizzo che agevola le opportunità di incontro tra domanda ed offerta nell’ambito della cooperazione commerciale e tecnico-produttiva internazionale, tramite la divulgazione di profili d’impresa attraverso i circa 600 punti di contatto della rete. Le offerte di cooperazione vengono inserite nel database europeo sulla base delle informazioni fornite dalle imprese tramite la compilazione di un semplice company profile. Le aziende di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige possono richiedere l’inserimento gratuito del proprio profilo nel database, compilando il modulo da richiedere alla Segreteria dell’Associazione ed inviandolo all’indirizzo informestconsulting@ friendeurope.it
BOLOGNA, GENNAIO 2014: MASTER UNIVERSITARIO DI I° LIVELLO IN RELAZIONI INTERNAZIONALI DI IMPRESA, ITALIA-RUSSIA INFORMEST Consulting informa che l’Università di Bologna (Dipartimento di Economia, Management e Statistica) avvierà, a partire dal prossimo gennaio 2014, un Master Universitario di I° livello dedicato alle “Relazioni internazionali di impresa tra Italia-Russia”. Il Master è finalizzato alla formazione di manager e operatori aziendali interessati a sviluppare opportunità di insediamento commerciale e produttivo in Federazione Russa. Il Master prevede pertanto una organica offerta formativa in cui saranno affrontati temi di economia e strategia, unitamente all’approfondimento degli aspetti legali, doganali, fiscali, finanziari e logistici che caratterizzano il complesso sistema economico e sociale della Russia. Il tutto rivolto ad un mercato che registra un forte tasso di sviluppo, in termini di domanda, consumi privati e investimenti, grazie anche a politiche pubbliche rivolte a sostenerli e alla crescente apertura della Russia al commercio estero (rafforzata dall’adesione del Paese al WTO nel 2012). Inoltre, la Federazione Russa è diventata, in pochi anni, tra i principali Paesi di destinazione dell’export dell’Italia e della regione Emilia-Romagna (6° in graduatoria generale, 1° tra i Paesi BRICST). Maggiori dettagli sono riportati nel programma disponibile presso la Segreteria dell’Associazione.
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Russia: costituire e registrare un’impresa È NECESSARIA LA PRESENZA PERSONALE E DIRETTA DI CIASCUN SOCIO FONDATORE ALLE PROCEDURE DI REGISTRAZIONE DI UNA NUOVA SOCIETÀ DI DIRITTO RUSSO a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
RUSSIA: NUOVE REGOLE PER COSTITUIRE E REGISTRARE UN’IMPRESA Il 4 luglio 2013 sono entrate in vigore nella Federazione Russa le modifiche apportate alla normativa riguardante la registrazione di nuove imprese e il trasferimento di quote nelle società. Le nuove norme si applicano a tutti i tipi di imprese private, tra cui le “ZAO” (società per azioni chiuse) e le “OOO” (Società a Responsabilità Limitata). Tali modifiche vanno comunque considerate nel più ampio processo di riforma ancora in atto del diritto societario nonché del diritto dei contratti, avente un duplice scopo: - avvicinare le regole societarie agli standard occidentali - favorire una maggior trasparenza nel processo di registrazione delle imprese al fine di ridurre i casi di frode.
REGISTRAZIONE E COSTITUZIONE DI SOCIETÀ Analizzando la nuova normativa un primo aspetto da considerare rilevante, in special modo per soggetti stranieri (siano essi persone fisiche o giuridiche) è la previsione della necessaria presenza personale e diretta di ciascun socio fondatore alle procedure di registrazione di una nuova società di diritto russo prevedendo, tra gli altri requisiti, che la firma apposta sui documenti (sia per la costituzione che per la registrazione)
da ciascun socio deve essere autenticata da notaio pubblico. Nel caso in cui il socio fondatore sia una persona giuridica è richiesto l’intervento del soggetto dotato di poteri di firma (l’amministratore delegato) che agisce in nome e per conto della società. A tal proposito si consideri che tutti i documenti della persona giuridica, nel caso si tratti di persona giuridica straniera, dovranno seguire il normale iter previsto con legalizzazione dei documenti da presentare. Le nuove norme hanno abolito quanto previsto dalla normativa precedente che consentiva l’uso di deleghe a soggetti terzi. Potranno essere utilizzati soggetti delegati soltanto al fine di consentire a mezzo rappresentante la presentazione dei documenti.
TRASFERIMENTO DI AZIONI O QUOTE SOCIETARIE Allo stesso modo, nel caso di trasferimento di azioni o quote, indipendentemente dalla tipologia societaria (società per azioni o a responsabilità limitata) le nuove norme prevedono una serie di obblighi a carico della parte cedente nella procedura che prima non erano previsti. Tuttavia, in quest’ultimo caso è prevista la possibilità per il soggetto cedente, di esser rappresentati ad esempio da un avvocato, da altro soggetto cedente (in caso di cessione da parte di più titolari) oppure dal Direttore Generale di una società dotato di giusti poteri di rappresentanza. In quest’ultimo caso, nonostante la normativa non sia chiara in proposito, si presume che per giusti poteri di rappresentanza il Legislatore abbia voluto intendere procura speciale. Il Legislatore Russo, attraverso tali nuove regole che sono da considerare come una prosecuzione delle altre numerose novità introdotte ad esempio per l’apertura di conti correnti, intende obbligare i soggetti a fornire maggiori e più certe informazioni, al fine di contrastare fenomeni diffusi in Russia quali l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. In tale contesto, assume nuova luce anche il ruolo del notaio pubblico che, secondo le indicazioni fornite anche dalla giurisprudenza della SCC (Suprema Corte Commerciale) non dovrebbe limitar-
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mdresistenze@gmail.com
si soltanto a un esame dei documenti e alla verifica della firma, ma che è dotato anche del potere di mettere in discussione l’autenticità dei documenti a lui presentati per l’autenticazione. Le nuove norme prevedono l’utilizzo di una modulistica aggiornata e più completa che può essere presentata anche in forma digitale. Per quanto riguarda invece le modifiche ai dati relativi a società già esistenti si segnala che la registrazione dovrà essere certificata attraverso un nuovo documento, denominato “Record Form USRLE” che sostituisce il “Certificate of Registration” utilizzato finora. Quest’ultimo sarà emesso soltanto per la registrazione di nuove società.
RIFIUTO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE La SCC (Supreme Commercial Court) con un’ordinanza del 30 Luglio 2013, successiva all’entrata in vigore delle nuove norme, ha stabilito che la registrazione statale può essere rifiutata qualora i dati vengano considerati non esatti e ha formulato un elenco di possibili casi: - se l’indirizzo dichiarato come sede legale corrisponde ad in indirizzo dove risultano registrate numerose società e la maggior parte di queste risulti irreperibile - se l’indirizzo indicato non esiste o l’immobile è stato distrutto - se l’indirizzo indicato risulti fittizio o corrispondente ad un edificio ancora in costruzione - se il proprietario dell’immobile dove avrebbe
sede la Società vieta di utilizzare tale indirizzo per la registrazione - se l’indirizzo viene fissato in un edificio di tipo residenziale senza il consenso scritto del proprietario. Secondo quanto stabilito nell’ordinanza della Suprema Corte in tutti i casi sopra menzionati i dati forniti vengono considerati imprecisi, salvo che la società non riesca a dimostrare il contrario. Nella stessa ordinanza la Suprema Corte ha precisato che l’elenco di possibili casi di rifiuto di registrazione non è da considerarsi esaustivo ed ha stabilito la presunzione di veridicità dei dati inseriti nel Registro. Tale presunzione, anche in virtù della recente modifica all’art. 51 del Codice Civile russo, fornisce un ulteriore elemento di certezza in quanto consente ai soggetti che si relazionano con la Società di poter fare affidamento sui dati contenuti nel Registro con la conseguenza che la società sarà tenuta ad indennizzare i soggetti che dovessero subire pregiudizio a causa dell’inesattezza o falsità delle informazioni dichiarate. Da quanto sinora esposto è evidente lo sforzo che il Legislatore sta compiendo al fine di porre un argine alla gestione spesso troppo disinvolta delle Società nel territorio della Federazione Russa. È innegabile tuttavia che la nuova normativa causerà un potenziale aumento delle incombenze di tipo burocratico a carico dei soggetti, in special modo stranieri, interessati a costituire una società di diritto russo. Avv. Alessandro Russo
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Contratto di vendita di materie prime ESISTONO DIFFERENZE RILEVANTI TRA I VARI ORDINAMENTI CON RIGUARDO AL MOMENTO IN CUI IL CONTRATTO PUÒ RITENERSI PERFEZIONATO a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
QUANDO È CONCLUSO UN CONTRATTO DI VENDITA DI MATERIE PRIME? Nella vendita internazionale di commodities può essere talora complesso stabilire se un contratto è stato effettivamente concluso ed è vincolante per le parti. Accade con frequenza che una delle parti (di regola di fronte a nuove circostanze come ritardi, indisponibilità della merce, variazioni dei prezzi di mercato) si rifiuti di adempiere sostenendo che le trattative non hanno portato alla stipulazione di un contratto definitivo. In caso di contenzioso giudici o arbitri sono chiamati a stabilire se effettivamente un contratto esiste, e si tratta di una valutazione spesso resa complessa dal fatto che per i contratti di vendita di beni mobili in molti ordinamenti non è richiesta la forma scritta, e il consenso delle parti può essere tacito, ossia ricavabile dalla loro condotta (è il caso per esempio della legge italiana, ed analoga libertà di forma ricorre nel diritto francese ed inglese). Non solo, ma esistono differenze rilevanti tra i vari ordinamenti con riguardo al momento in cui il contratto può ritenersi perfezionato, ed è dunque possibile che in base alla legge applicabile l’accordo sia raggiunto anche solo in presenza di una intesa sui termini essenziali, con la possibilità per le parti di integrare in seguito pattuizioni ulteriori. Tale ultimo aspetto ha particolare rilievo nel commodity trade, perché spesso le parti non possono (o non intendono) ancora definire tutti gli elemen-
ti del contratto, ma formalizzano le intese raggiunte rinviando ad un momento successivo l’accordo sui punti pendenti (che possono essere rilevanti, come prezzo, quantitativi di merce, modalità e termini di consegna). La giurisprudenza di regola ritiene che, in mancanza di accordo su un punto essenziale, il contratto non può ritenersi concluso, e nel valutare il peso della singola clausola i giudici danno grande attenzione all’intero complesso delle trattative, per ricostruire l’effettiva volontà delle parti. Due recentissime decisioni dimostrano però che (soprattutto per i contratti soggetti a legge inglese) nella fase delle trattative non bisogna confidare troppo sul fatto che la mancanza di accordo su alcuni dei punti oggetto delle trattative impedisce il perfezionamento del contratto. Nel primo caso (MRI Trading AG v Erdenet Mining Corporation LLC, Court of Appeal, 2013) la giurisprudenza ha valutato la distinzione tra contratti vincolanti e intese che invece non sono suscettibili di esecuzione, in quanto puri “agreements to agree”. Un contratto del 2005 tra MRI and Erdenet (società mineraria con sede in Mongolia) per la fornitura di rame aveva dato vita a un contenzioso che aveva portato a un accordo transattivo nel 2009; le parti avrebbero dovuto sottoscrivere tre diversi contratti di fornitura, due per il 2009 e uno per il 2010, in base alle condizioni riportate in un prospetto allegato alla transazione. Un nuovo contenzioso era sorto dal contratto 2010, che lasciava non definiti due aspetti di notevole peso, ossia la shipping schedule, e gli aggiustamenti di prezzo relativi alla raffinazione del minerale (“treatment/refining charges”) che le parti avevano espressamente concordato “to be agreed during the negotiation of terms for 2010”. L’accordo al quale le parti avevano fatto rinvio non era stato raggiunto ed Erdenet aveva rifiutato di eseguire le forniture. Nel procedimento arbitrale promosso da MRI gli arbitri hanno ritenuto che il contratto non si fosse perfezionato, trattandosi semplicemente di un impegno a negoziare, privo di immediata efficacia vincolante. Il lodo è stato impugnato e la High Court è stata di diverso avviso; la corte ha sottolineato che non
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era sorprendente che le parti avessero lasciato tali aspetti privi di determinazione, dal momento che il contratto era stato sottoscritto circa un anno prima del periodo previsto per la consegna. Il fatto che queste restassero “to be agreed” non escludeva tuttavia di per sé l’esistenza di un contratto, poiché ad avviso della corte il linguaggio utilizzato dalle parti era “a strong indicator that the parties did not intend a failure to agree, still less a refusal to negotiate or seek to agree, as being fatal to their bargain or as entitling either party to walk away from the contract”. Un ulteriore elemento che ha indotto la High Court a raggiungere tale conclusione è stato la circostanza che il contratto del 2010 era stato stipulato a fronte della rinuncia da parte di MRI a coltivare reclami significativi nei confronti Erdenet e relativi al contratto del 2005. Aspetti analoghi sono stati affrontati in un altro recentissimo caso (Proton Energy Group SA v. Orlen Lietuva, 2013) avente ad oggetto la vendita di un carico di 25.000 tonnellate di greggio. I termini di fornitura erano racchiusi in una e-mail con oggetto “Firm offer on delivery of ABT 25kt of crude oil mix”, trasmessa dai venditori a parte acquirente. La e-mail conteneva la proposta di vendere 25.000 tonnellate di prodotto “+/- 10% at the seller’s option, CIF Butinge, Lituania”, e precisava che l’offerta sarebbe stata valida “until close of business”. L’acquirente replicava che il termine previsto per la caricazione avrebbe dovuto essere individuato, che la previsione di una lettera di credito era accettabile, ma che il testo avrebbe dovuto essere confermato e che avrebbero potuto esserci “small changes” in relazione ai meccanismi di riduzione del prezzo. I venditori replicavano che le condizioni contenute nella proposta non erano modificabili, e l’acquirente replicava “confirmed”.
In seguito i venditori chiedevano ed ottenevano l’accettazione da parte del compratore riguardo alle caratteristiche della nave, e concordavano il termine per la caricazione. Poco dopo i venditori cercavano di ridimensionare il quantitativo da consegnare, ma trovavano il rifiuto di parte acquirente, che però in seguito si rifiutava di sottoscrivere il testo ricevuto dai venditori contenente tutte le condizioni e le intese raggiunte, e dichiarava concluse le trattative. Nel giudizio promosso da parte venditrice il giudice Mackie QC ha evidenziato che le parti non avevano raggiunto un accordo in relazione a due aspetti significativi, ossia se il quantitativo di 25.000 tonnellate includesse anche acqua e sedimenti ed il testo finale della lettera di credito. Ha aggiunto tuttavia che questo non escludeva che le parti avessero stipulato un contratto, ed ha sottolineato in particolare l’importanza di accertare quali fossero le effettive intenzioni delle parti, richiamando in particolare le considerazioni di Lloyd LJ nel caso Pagnan SpA v Feed Products (1987), dove la corte ha chiarito che “there is no legal obstacle which stands in the way of the parties agreeing to be bound now while deferring important mattes to be agreed later. It happens every day when parties enter into so-called “heads of agreement””. Sulla base di tali precedenti la corte ha ritenuto che un accordo era stato raggiunto sulla base dello scambio di corrispondenza e-mail, sottolineando come questo fosse un classico “spot deal”, nel quale la velocità delle negoziazioni e la volatilità del mercato impone (e rende plausibile) che le parti raggiungano un accordo limitato solo ai termini essenziali, lasciando la definizione di ulteriori elementi del contratto (per quanto importanti) ad una successiva trattativa. Claudio Perrella
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Investire in Malesia IL GOVERNO MALESE SI È DIMOSTRATO INTERESSATO A VALUTARE SPECIFICI PACCHETTI DI MISURE INCENTIVANTI AGLI INVESTIMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI IMPRENDITORI STRANIERI L’economia della Malesia, che in passato dipendeva quasi esclusivamente dall’agricoltura e dalle materie prime, oggi si basa sulle esportazioni e sulla produzione di componenti elettronici ad alta tecnologia, prodotti audio e video, prodotti industriali e macchinari. a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero La Malesia, nell’ultimo decennio, ha: - potenziato il settore dei servizi - migliorato il sistema stradale, ferroviario, portuale ed aeroportuale adeguandolo alle nuove esigenze imprenditoriali e turistiche - sviluppato moderni e sofisticati sistemi di comunicazione, satellitari e via internet. Il prodotto interno lordo malese è cresciuto del 5.1% nel 2011, sostenuto da una domanda interna in aumento e da una costante espansione dei consumi, sia a livello privato che pubblico. L’economia nazionale si manterrà in costante crescita anche nel corso del 2013 e del 2014, con percentuali comprese tra il 4.5% e il 5.5%. L’inflazione si manterrà su livelli compresi tra il 2% e il 3% per tutto il 2013 e il 2014. La Malesia figura al 6° posto nella classifica stilata dalla Banca Mondiale Doing Business 2014.
INVESTIMENTI ESTERI Gli investimenti diretti nel Paese da parte di soggetti stranieri sono aumentati, nel 2011, del 12.3%, rispetto a quanto avvenuto l’anno precedente. Il settore, che ha beneficiato maggiormente di tale incremento, è stato quello produttivo, che ha rac-
colto ben il 50.1% del totale, seguito da quello dei servizi (27.3%), dal settore minerario (22.2%) e dal settore agricolo, forestale e ittico (0.4%). Secondo quanto emerge dalle stime degli esperti, questi trend positivi sono destinati a mantenersi nel medio periodo. Nel tentativo di attirare maggiori investimenti, il Governo, a partire dall’aprile del 2009, ha annunciato una serie di misure volte a liberalizzare il settore dei servizi, compresi quelli finanziari, il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e il settore della logistica. Nell’ottica di favorire ulteriormente l’ingresso di capitali esteri, il Governo malese si è dimostrato interessato a valutare specifici pacchetti di misure incentivanti agli investimenti, proposti dai singoli imprenditori stranieri, intenzionati ad avviare attività imprenditoriali in Malesia. Numerose aziende operanti in settori quali quelli della produzione, del turismo, delle costruzioni, del commercio, dell’agricoltura e dell’istruzione hanno pertanto usufruito, e continuano a beneficiare, dei molteplici incentivi, di carattere fiscale e non, offerti dal Governo. Tali incentivi possono consistere: - in una esenzione fiscale della durata di 5 anni e pari al 70% dell’imponibile della società - in una detrazione d’imposta sempre per la durata di 5 anni e pari al 60% sul capitale investito nello stabilimento e nei macchinari. Tra i principali fattori, che, di regola, vengono presi in considerazione in vista della concessione di incentivi, rientrano l’entità dell’investimento, la creazione di opportunità di impiego e l’eventuale trasferimento di tecnologia.
PRINCIPALI STRUMENTI PER OPERARE IN MALESIA Le soluzioni più comunemente utilizzate dalle aziende straniere, che intendono svolgere attività imprenditoriali in Malesia, prevedono la costituzione di una società di diritto malese, il ricorso ad accordi di joint venture con partners locali, l’apertura di una succursale o quella di un ufficio di rappresentanza. Società di diritto malese Il diritto societario in Malesia è disciplinato dal
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Companies Act, emanato nel 1965. Esistono tre diverse tipologie societarie, a seconda del diverso grado di responsabilità imposta ai soci per le obbligazioni eventualmente contratte dalla società: - Companies limited by shares: in cui la responsabilità personale dei soci è limitata al valore nominale delle azioni detenute - Companies limited by guarantee: in cui i soci convengono di garantire fino ad un limite prestabilito in caso di scioglimento della società - Unlimited companies: in cui non è previsto alcun limite alla responsabilità personale dei soci. La tipologia societaria utilizzata con maggiore frequenza in Malesia è la prima, cioè, quella in cui la responsabilità personale dei soci è limitata al valore nominale delle quote possedute ed è anche quella che meglio si adatta alle esigenze delle imprese straniere che intendono operare in Malesia. Ai sensi degli articoli 14 (1), 18 (2), 18 (3) e 54 del Companies Act, non è previsto il versamento di alcun capitale sociale minimo all’atto della costituzione. Non sono previste limitazioni alla partecipazione di soggetti straneri nelle società di diritto malese, che, pertanto, possono essere interamente controllate da persone fisiche o giuridiche estere. Esistono, tuttavia, alcuni settori specifici in cui è richiesta la partecipazione obbligatoria di soggetti locali: tra questi, vale la pena ricordare, il settore finanziario e bancario, il settore petrolifero, il turismo, l’istruzione e il settore agricolo. Visti i continui interventi legislativi del Governo, tesi a favorire l’ingresso di capitali stranieri nel Paese, attraverso misure volte a liberalizzare sempre più il mercato, la lista appena riportata è soggetta a continui aggiornamenti. Esiste poi un ulteriore distinzione tra Public and Private Companies, tra società, cioè, che decidono di quotarsi in Borsa e società che, invece, non intendono ricorrere al pubblico risparmio. Per queste ultime, il numero dei soci non può essere superiore a 50 e il diritto di ciascuno di trasferire le proprie quote è soggetto a severe restrizioni. Nel caso di private companies con un numero di soci inferiore a 20, non possedute da corporations e in buone condizioni finanziarie, esiste, inoltre, la possibilità di essere esentate da alcuni adempimenti previsti dal Companies Act, tra cui, ad esempio, quello di depositare ogni anno il bilancio presso il Companies Commission of Malaysia o di concedere finanziamenti ai propri amministratori, di regola, vietato, invece, per le private companies. Di recente è stata introdotta una nuova tipologia societaria, da parte del Companies Commission of Malaysia, espressamente, disciplinata dal Limi-
ted Liability Partnerships Act del 2012, allo scopo di fornire agli imprenditori uno strumento alternativo per lo svolgimento dei propri affari. Questa nuova forma societaria si caratterizza, infatti, per una maggiore semplicità delle procedure di costituzione, di gestione e di liquidazione. Le limited liability pertnerships si presentano come una forma ibrida di società, che racchiude in sé caratteristiche proprie sia delle companies che delle partnerships. In particolare, mentre da un lato, è prevista la responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni contratte dalla società, dall’altro, alla società è riconosciuta la più ampia autonomia nella conduzione delle proprie attività di business. La composizione societaria prevede la presenza di almeno due soci, che possono, indifferentemente, essere rappresentati da persone fisiche o giuridiche straniere. Joint Ventures Le joint ventures societarie possono essere strutturate sia utilizzando la tipologia delle partnerships, cioè, di società di persone, i cui soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, sia dei consorzi, cioè, di associazioni di due o più società di capitali. Filiali di Società Estere Una società estera, che desideri operare in territorio malese, può, altresì, decidere di aprire una propria filiale per svolgere attività imprenditoriali in loco (sempreché non si tratti di commercio all’ingrosso o al dettaglio). E’, tuttavia, richiesta la preventiva iscrizione presso il registro delle imprese, affinché la filiale possa essere legalmente autorizzata a svolgere la propria attività sul territorio. L’iscrizione avviene a seguito del deposito dei documenti richiesti, ai sensi delle normative locali e alla conseguente approvazione da parte delle competenti autorità. E’, inoltre, richiesta la nomina obbligatoria di uno o più rappresentanti legali, che risiedano in Malesia, ai quali deve essere affidato lo svolgimento di tutte le attività che la filiale è autorizzata ad effettuare ai sensi del Companies Act. Ufficio di Rappresentanza Il primo passo che solitamente una società estera compie, in vista di una propria futura stabile presenza sul mercato malese, comporta l’apertura di un ufficio di rappresentanza. Di regola, l’autorizzazione all’apertura di un ufficio di rappresentanza viene concessa per un periodo limitato, non superiore ai due anni; eventuali richieste volte a prolungare tale durata devono, necessariamente, essere fatte pervenire alle auto-
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rità competenti, prima della scadenza dei relativi termini. L’ufficio di rappresentanza deve risultare, interamente, finanziato attraverso fondi provenienti esclusivamente dall’estero. Non è, invece, previsto che l’ufficio di rappresentanza sia iscritto nel registro delle imprese e/o sia soggetto agli adempimenti previsti dal Companies Act. Le uniche attività che un ufficio di rappresentanza è autorizzato a svolgere comprendono: - Attività di ricerca e sviluppo del prodotto - Pianificazione e coordinamento delle attività di business - Raccolta ed analisi di dati sulle opportunità offerte dal mercato locale - Qualunque attività ausiliaria, che non comporti un diretto coinvolgimento nella esecuzione di transazioni commerciali. Conseguentemente, tra le attività espressamente vietate possiamo sottolineare: - La conduzione di qualunque attività a carattere prettamente commerciale (import/export) e/o imprenditoriale - La sottoscrizione di contratti in nome e per conto della società straniera o fatturazione per lo svolgimento di determinati servizi - La locazione di immobili ad uso ufficio o magazzino destinati alla conservazione dei propri prodotti - La gestione quotidiana delle attività svolte dalla propria consociata o succursale in Malesia. Tali attività possono quindi essere svolte unicamente attraverso una società appositamente costituita in Malesia.
DIRITTO DEL LAVORO L’Employment Act del 1955 rappresenta la principale fonte normativa in materia di diritto del lavoro in Malesia. L’Industrial Relations Department è, invece, l’organo che si occupa di garantire e di mantenere un clima armonioso nel mercato del lavoro, cercando di prevenire i conflitti. In caso di conflitti, l’Industrial Relations Department consente e sostiene forme di negoziazioni gratuite tra le rappresentanze sindacali e i datori di lavoro. Tali conflitti possono, altresì, essere sottoposti al Ministero delle Risorse Umane per un tentativo di conciliazione ed, eventualmente, al tribunale del lavoro per un pronuncia definitiva. Il normale orario di lavoro prevede 8 ore giornaliere e 48 ore settimanali. Il lavoratore ha diritto ad almeno 10 giorni di vacanze pagate all’anno. Ha, inoltre, diritto ad un certo numero di permes-
si retribuiti, a seconda della durata del proprio impiego. Per quanto riguarda la facoltà del datore di lavoro di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale, l’Employment Act del 1955 stabilisce l’obbligo di fornire per iscritto al dipendente adeguato preavviso. I termini entro i quali il preavviso deve essere comunicato al lavoratore variano a seconda della durata del rapporto in essere. La legge riconosce al datore di lavoro la facoltà di risolvere il rapporto in essere con un proprio dipendente in presenza di comprovata cattiva condotta e/o di assenza ingiustificata dal posto di lavoro per almeno due giornate consecutive. L’Industrial Relations Act del 1967 disciplina, inoltre, le ipotesi di licenziamento ingiustificato, cioè, le ipotesi in cui un lavoratore sia stato sollevato dal proprio incarico in assenza di giusta causa. In presenza di tali circostanze, il lavoratore avrà diritto di rivolgersi al tribunale del lavoro, che si pronuncerà nel merito, stabilendo, se del caso, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro oppure, in alternativa, la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni subìti oltre alla retribuzione ingiustamente non percepita.
DAZI DOGANALI SULLE IMPORTAZIONI L’imposizione di dazi doganali sui beni importati nel Paese è disciplinata dal Customs Act del 1967. Le aliquote previste risultano comprese tra il 2% e il 60% del valore del bene importato. Le materie prime, i macchinari, i prodotti farmaceutici ed alcuni prodotti alimentari non sono, di regola, soggetti ad alcuna imposizione o, comunque, le aliquote previste per questi prodotti sono, generalmente, molto basse. La birra e le bevande alcoliche sono, invece, soggette ad una specifica imposizione stabilita sulla base del peso di ciascun prodotto.
IMPOSTA SUI REDDITI D’IMPRESA A far data dal 1 gennaio 2008, il Governo malese ha adottato il sistema fiscale “single-tier”, in base al quale l’imposta sui redditi d’impresa è costituita da un’aliquota fissa, attualmente pari al 25%, prevista per la quota di utili derivanti da attività svolte direttamente in Malesia o comunque ricevuti in Malesia dalla società. Una volta versate le imposte sui redditi, gli eventuali dividendi da distribuire ai soci, sono, invece, esenti da tassazione.
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Avv. Stefano Linares
Scambi fra Soci
CARPENTERIA RICERCA COLLABORAZIONI
Un’Azienda Associata con sede nel Gemonese sta cercando collaborazioni con altre Aziende per estendere il proprio mercato. Da quindici anni l’Azienda si è specializzata nella produzione di tralicci elettrosaldati fuori standard, offrendo la massima scelta, a livello progettuale, di misure e diametro dei tondini; inoltre è in grado di fornire reti elettrosaldate di vari diametri e tipologie, anche sagomate a disegno. Dotata di un proprio ufficio tecnico, l’Azienda opera a stretto contatto con il cliente per studiare
e realizzare tutte le fasi di lavorazione e consegna, al fine di ottimizzare il rapporto tra produzione e destinazione finale. L’Azienda è dotata dei più moderni macchinari che servono per produrre ferro per cemento armato, tagliato e sagomato in tutte le dimensioni e diametri richiesti dal committente. E’ certificata sia UNI EN ISO 9001 che come Centro di Trasformazione dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la sagomatura del ferro per c.a. Ha ottenuto, inoltre, la certificazione UNI EN ISO 3834 per il processo di saldatura di elementi per la costruzione di armature per c.a. L’Azienda si propone e valuterebbe la propria collaborazione anche per operazioni di saldatura conto terzi per elementi modulari. Le Aziende interessate possono contattare l’ufficio edilizia e territorio dell’Associazione.
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(CS)
Consulenza in materia di proprietà industriale ANCORA POSSIBILE UTILIZZARE IL SERVIZIO GRATUITO DELLA CCIAA
Nel contesto del progetto IPforSMEs la Camera di Commercio di Udine offre ad un numero massimo di 10 imprese della provincia di Udine, fino al mese di dicembre, due servizi sperimentali ed innovativi sul tema della tutela della proprietà industriale a favore delle PMI appartenenti a qualsiasi settore produttivo. I servizi offerti per ciascuna impresa sono i seguenti: 1) Aida Light Questionare Aida Light Questionare, un servizio estremamente semplificato da svolgersi intermente su piattaforma web. Nel concreto si tratta di una serie di domande a risposta multipla sui temi fondamentali della proprietà intellettuale finalizzati a testarne la conoscenza da parte dell’azienda. Il risultato, infatti, viene fornito automaticamente dal sistema che stabilisce il livello di conoscenza generale e identifica le eventuali lacune esistenti in materia di proprietà intellettuale. 2) Pre-Diagnosi La Pre-Diagnosi è un servizio di consulenza di
base sulla proprietà industriale e si articola in tre fasi successive: a) Una visita aziendale da parte di un gruppo di lavoro formato da un esperto in proprietà industriale e da personale dell’Ufficio Brevetti e Marchi della CCIAA di Udine; in tale contesto verrà sottoscritto un accordo di segretezza a tutela dell’azienda. b) La redazione di un rapporto di pre-diagnosi; sulla base delle informazioni raccolte in tema di gestione della proprietà industriale e dall’analisi di mercato del settore in cui l’azienda opera verranno indicate all’impresa specifiche raccomandazioni e proposte di linee d’azione. c) La consegna del rapporto di pre-diagnosi all’azienda corredato da: - breve guida sulle modalità di svolgimento di ricerche di anteriorità su titoli di proprietà industriale; - scheda sintetica su metodologia per la valutazione economica dei brevetti proposta da UIBM; - scheda sui principali enti che erogano contributi per deposito/valorizzazione economica dei titoli di proprietà industriale con relativi link ai siti. Per informazioni e adesioni ai servizi sopra offerti contattare l’Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio di Udine all’indirizzo brevetti@ ud.camcom.it o ai seguenti recapiti telefonici: - 0432 273204 - 0432 273271. (C)
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C.d.s. Riduzione del pagamento delle sanzioni ISTRUZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO PER L’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL 30% DELLE SANZIONI IN MISURA RIDOTTA Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla riduzione del 30% del minimo edittale delle sanzioni per violazioni del codice della strada (c.d.s.), introdotte dalle modifiche all’art. 202 di detto codice (v. da ultimo, Apinforma n. 19/2013, pp. 6668), per segnalare che anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’attività ispettiva (di seguito Ministero) è intervenuto sulla materia con nota prot. 37/0019442/ MA003.A004 dell’11 novembre 2013. La nota ministeriale impartisce istruzioni alla propria amministrazione, affinché il proprio personale ispettivo applichi la riduzione del 30% delle sanzioni in sede di controlli in azienda, qualora il pagamento avvenga entro 5 giorni dall’accertamento e le violazioni rientrino nella disciplina del c.d.s. ovvero da questo siano richiamate. In particolare, il personale ispettivo è chiamato ad applicare la riduzione in presenza delle violazioni delle seguenti norme: - articoli 174 e 179 del c.d.s. (tempi di guida, di pausa e di riposo e cronotachigrafo); - decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, art. 9, co. 5 (conservazione dei modelli di controllo delle assenze dei conducenti per un periodo di un anno dalla scadenza del periodo di riferimento); - art. 179 del c.d.s. (violazione di altre disposizione in materia di cronotachigrafo non espressamente sanzionate). La nota ministeriale precisa, però, che la riduzione
è esclusa per le violazioni delle norme in materia di orario di lavoro del personale mobile di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 (per lo più conducenti delle imprese di autotrasporto di cose e persone in conto terzi), dal momento che esso non contiene rinvii al c.d.s. Per quanto riguarda le modalità applicative, il Ministero precisa che la riduzione opera sulle violazioni irrogate a decorrere dalla data del 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2013, n. 98 che ha modificato l’art. 202 del c.d.s.), anche se riferite a violazioni commesse prima di tale data. Pertanto, i verbali in cui non compaiano riferimenti alla riduzione possono essere sostituiti o su iniziativa del personale ispettivo oppure su richiesta dell’impresa interessata, a condizione che ciò avvenga nei termini posti dall’art. 201 del c.d.s. in materia di notificazione delle contestazioni. Il pagamento in misura ridotta non può essere eseguito in contanti nelle mani del personale ispettivo, né attraverso strumenti di pagamento elettronico, ma occorre utilizzare il modello F23. La riduzione, inoltre, non è ammessa, qualora venga richiesta la rateizzazione della sanzione amministrativa, a norma dell’art. 202 bis del c.d.s., né è applicabile in presenza di violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo (art. 210, co. 3 del c.d.s.) o quella della sospensione della patente di guida. Infine, la nota ministeriale precisa che la riduzione va applicata sugli importi in misura ridotta per ciascuna delle infrazioni riscontrate in azienda, senza arrotondamenti o troncamenti. Gli importi ridotti devono essere sempre evidenziati, caso per caso, dal personale ispettivo in apposito allegato al verbale per ognuna delle violazioni accertate. Copia della nota ministeriale e ogni altra informazione possono essere richieste all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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Autotrasporto c/t; “costi minimi” ottobre 2013 FISSATI I “COSTI MINIMI DI SICUREZZA” PER L’AUTOTRASPORTO COSE IN CONTO TERZI AL NOVEMBRE 2013 Con decreto prot. 0000161 del 15 novembre 2013 il Direttore generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha aggiornato i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi sulla base delle rilevazioni del prezzo medio del gasolio nel precedente mese di ottobre (1,660 Euro/l rispetto ai 1,676 Euro/l del settembre 2013); i
nuovi costi sono applicabili ai trasporti effettuati nel mese di novembre 2013. Per ragioni di spazio non si riportano le tabelle, ma si osserva che queste continuano a essere pubblicate a due colori: verde per i costi di esercizio complessivi; azzurro per i costi di esercizio di subvezione fra imprese iscritte all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi; costi quest’ultimi ottenuti sottraendo dai costi complessivi quelli di natura organizzativa del primo vettore. Il decreto e le tabelle sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.mit.gov.it). Le tabelle possono essere richieste nel formato a colori anche all’ufficio trasporti dell’Associazione, che provvederà a inviarle agli interessati per posta elettronica. (AdT)
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Autotrasporto. Francia, rinvio introduzione ecotassa AGGIORNATA A DATA DA DESTINARSI L’INTRODUZIONE DELL’ECOTASSA SULLA RETE STRADALE PRINCIPALE Si fa seguito a quanto pubblicato su precedenti numeri di Apinforma (v., da ultimo, Apinforma 16/2013, p. 68) sull’introduzione in Francia di un’ecotassa a carico dei veicoli industriali francesi
ed esteri, per segnalare che il Governo di Parigi ne ha rinviato l’entrata in vigore a data da destinarsi. Dopo l’ultimo rinvio il sistema avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014. Si rammenta che il sistema di pedaggio è stato ideato per i veicoli industriali di massa complessiva superiore a 3,5 t su una rete stradale per uno sviluppo di 15.000 km e con un importo medio di circa 0,13 Euro al chilometro. Si ritornerà sull’argomento non appena dovessero intervenire novità.
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(AdT)
Albo autotrasporto. Contributo per il 2014 NESSUNA NOVITÀ SU IMPORTI E PROCEDURE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’ALBO Con deliberazione n. 205 del 23 ottobre 2013, pubblicata sulla G.U. n. 256 del 31 ottobre 2013, il Comitato centrale per l’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito, rispettivamente, Comitato e Albo) ha determinato le quote d’iscrizione per l’anno 2014 a carico di ciascuna impresa di autotrasporto professionale di cose. Rispetto al 2013 (cfr. Apinforma n. 19/2012, pp. 45-46) non figurano significative novità. Resta, dunque confermata l’esclusività del versamento della quota attraverso il sistema di pagamento telematico operativo sul sito del Comitato (www. alboautotrasporto.it) ed eseguito unicamente mediante una delle seguenti modalità: - carta di credito VISA; - carta di credito MASTERCARD - Postpay (privato o impresa); - Banco Posta (privato o impresa).
L’importo della quota dovuta da ciascuna impresa è visualizzato dal sito stesso e il versamento va eseguito seguendo le istruzioni ivi riportate. Dunque, resta definitivamente soppresso il versamento mediante il bollettino di c.c.p. e il bonifico bancario. Riepilogando, gli importi delle quote per il 2014 continuano a essere composte da: 1) una componente fissa di 30,00 Euro, dovuta da tutte le imprese iscritte all’Albo; 2) una componente variabile, che si somma alla precedente, il cui ammontare è determinato in relazione al numero di veicoli in dotazione dell’impresa, qualunque sia la massa, secondo la seguente tabella: NUMERO VEICOLI da 2 a 5 da 6 a 10 da 11 a 50 da 51 a 100 da 101 a 200 oltre 200
IMPORTO IN EURO 5,16 10,33 25,82 103,29 258,23 516,46
3) un’ulteriore componente variabile, che si somma alle precedenti, per ogni veicolo in dotazione di massa complessiva superiore a 6,0 t, compresi i veicoli trattori con massa rimorchiabile maggiore di detto limite, secondo la seguente tabella:
TIPO DI VEICOLO
IMPORTO IN EURO
Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva fra 6,001 t e 11,5 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 6,001 a 11,5 t
5,16
Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva fra 11,501 t e 26,0 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 11,501 a 26,0 t
7,75
Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva superiore a 26,0 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile oltre 26,0 t
10,33
Il versamento della quota per l’anno 2014 va effettuato entro il 31 dicembre 2013, a pena di sospensione dell’iscrizione, esclusivamente - lo si ripete - attraverso il sistema di pagamento telematico operativo sul sito del Comitato e di cui si è detto. La prova dell’avvenuto pagamento della quota
deve essere conservata dalle imprese per gli eventuali controlli da parte delle Province. Per il testo della deliberazione e ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)
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REGALI AZIENDALI NATALE 2013
TRASFORMA I CESTI VUOTI IN REGALI PER OGNI ESIGENZA CONSEGNE IN TUTTA LA REGIONE RICHIEDI UN PREVENTIVO PRESSO LE NOSTRE SEDI: Casanova di Martignacco (UD) - via Spilimbergo, 110 Tel. 0432/407115/16 - Fax 0432/407126 - e-mail: info@vivo-online.it - dal lunedì al venerdì: 08.00 - 19.00 sabato: 08.00 - 19.00 Gorizia - via III Armata, 7 Tel. 0481/536775 - Fax 0481/536565 - e-mail: gorizia@vivo-online.it - dal lunedì al venerdì: 08.00 - 19.00 sabato: 08.30 - 12.30 Udine - via Verona, 26 - laterale viale Palmanova Tel. 0432/521630 - Fax 0432/521719 - e-mail: udine@vivo-online.it - dal lunedì al venerdì: 08.00 - 18.30 sabato: 08.00 - 12.00 Montebelluna (TV) - via G. Ferraris, 54 - Tel. 0423/302351 Fax 0423/603102 - e-mail: montebelluna@vivo-online.it - dal lunedì al venerdì: 08.00 - 19.00 sabato: 08.30 - 12.30 Lignano Sabbiadoro (UD) via Lungolaguna Trento, 59 Tel. 0431/722136 - Fax 0431/722173 - e-mail: lignano@vivo-online.it - lunedì, mercoledì, venerdì: 08.30 - 12.30 / 15.00 - 18.30 martedi, giovedì, sabato: 08.30 - 12.30 Pordenone via Lino Zanussi 4b, - fronte via Nuova di Corva Tel 0434/924203 - Fax 0434/924211 - e-mail: pordenone@vivo-online.it - dal lunedì al venerdì : 08.00 – 18.30 sabato 08.00 – 12.30 Aperti le domeniche 8-15-22-29 dicembre, a Martignacco orario continuato dalle 09:00-19:00, Udine-Gorizia-Montebelluna-Pordenone dalle 09:00-13:00
Scadenze aziendali dicembre 2013 LUNEDÌ 16
IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI DICEMBRE 2013
SABATO 30 NOVEMBRE (LUNEDÌ 2 DICEMBRE) INPS – ACCONTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – I soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti e alla Gestione separata INPS sono tenuti al versamento della seconda rata dell’acconto per il 2013 dei contributi previdenziali.
LUNEDÌ 2 CONGUAGLIO MOD. 730 INTEGRATIVO – I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.
GIOVEDÌ 12 COMUNICAZIONE BENI AI SOCI/FAMILIARI Scade il termine per trasmettere in via telematica la comunicazione contenente i dati relativi ai beni aziendali concessi in godimento ad un socio o familiare relativa al periodo d’imposta 2012. COMUNICAZIONE FINANZIAMENTI SOCI/FAMILIARI - Scade il termine per trasmettere in via telematica la comunicazione contenente i dati relativi ai finanziamenti o capitalizzazioni effettuate nei confronti delle società da soci e loro familiari con riferimento al periodo d’imposta 2012.
DOMENICA 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di novembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
IMU - SALDO SECONDA RATA 2013 - Scade il termine per il versamento a saldo dell’imposta dovuta per il 2013. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di novembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24. INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE - Scade il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente e qualora siano state poste in essere corrispondenti cessioni. IRPEF - Scade il termine per il versamento al Concessionario della Riscossione delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 27,72 % per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 20 % per i soggetti titolari di pensione diretta o già iscritti ad altro fondo obbligatorio o lavoratore titolare di pensione diretta o di reversibilità.
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Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2012 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2012. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013 - Scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2013. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. I DM10 insoluti devono essere consegnati o spediti all’Inps con raccomandata r.r. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il modello F24, della contribuzione Inps
dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS – FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. TFR - Scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva applicata sulla rivalutazione del T.F.R. con codice F24 1712. Il saldo è previsto entro il 16 febbraio 2014.
GIOVEDÌ 19 MODELLO 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO Ravvedimento operoso - Termine per regolarizzare la mancata presentazione entro il 20 settembre 2013 dei mod. 770/2013, con contestuale versamento della sanzione ridotta.
MERCOLEDÌ 25 (VENERDÌ 27) INPS/CIG - Presentazione o invio con lettera raccomandata della domanda di integrazione salariale relativa a sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziata nel mese precedente con mod. IGI 15 o IGI 15/ed.
VENERDÌ 27 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di novembre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2-quater e l’INTRA 2-quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. IVA - ACCONTO DI DICEMBRE - Scade il termine per il versamento dell’acconto Iva pari all’88% dell’Iva relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. Si possono utilizzare alternativamente il metodo storico, il metodo previsionale e il metodo delle operazioni effettuate. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24.
LUNEDÌ 30 REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE LIBRO INVENTARI - Scade il termine, per i soggetti il cui
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termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto lo scorso 30 settembre, per procedere alla redazione e sottoscrizione dell’inventario nell’apposito libro.
lo 73, comma 1, lettera a) del TUIR con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR.
UNICO 2013 RAVVEDIMENTO OPEROSO - Scade il termine per regolarizzare la mancata presentazione entro il 30 settembre 2013 utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso.
CONCESSIONI GOVERNATIVE - Scade il termine, da parte dei soggetti interessati, per il pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative, mediante versamento presso le banche convenzionate e le agenzie postali.
MARTEDÌ 31 CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° dicembre 2013 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 novembre 2013. RITENUTA FISCALE RIDOTTA PER AGENTI E RAPPRESENTANTI - Scade il termine per l’invio ai propri committenti, da parte degli agenti e dei rappresentanti, dell’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi per usufruire nel 2013 dell’applicazione della ritenuta sul 20% anziché sul 50% dell’ammontare delle provvigioni. La dichiarazione deve essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento solo nelle ipotesi in cui sia cambiato il regime rispetto alla prima comunicazione o a quella dell’anno precedente. TRASPARENZA FISCALE - Scade il termine per esercitare, da parte dei soggetti di cui all’artico-
ELENCO BLACK LIST MENSILI - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni poste in essere nel corso del mese precedente. TRASCRIZIONE REGISTRI - Scade il termine, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per trascrivere sui registri i dati contabilizzati utilizzando sistemi meccanografici. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente (PZ - BA)
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