NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 20 15 novembre 2014
IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
CONTRIBUTI ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 20 15 novembre 2014
Sommario
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
Pagamento dei trasporti su strada
6
Esportazioni oltre i termini
8
Credito Iva infrannuale
10
Tassazione trasparente
13
Certificati e visure camerali in lingua inglese
17
Eventi meteorologici di ottobre 2014
18
Contributi alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese
20
C.C.N.L. edili Confapi - Aniem
21
Fornitura di energia elettrica in mercato libero
22
SOA: rinnovo per l’impresa Valerio Sabinot
24
Autorità: pubblicati i primi bandi tipo (2a parte)
25
Soluzioni su misura per la stampa e l’archiviazione digitale
Concessionario
EXPORT MARKETING
Business News
30
Sdoganamento presso il Porto di Trieste
32
L’importanza del domain name e le procedure di riassegnazione
37
La riforma della proprietà industriale in Russia
40
Novità in tema di Comunicazione Black List
42
Origine legale del legno
44
Riduzione compensata pedaggi autostradali
47
Legislazione alimentare
48
Scadenze aziendali dicembre 2014
50
ORGANIZZAZIONE
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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977
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Pagamento dei trasporti su strada VIETATO L’USO DEL CONTANTE PER L’INTERA FILIERA
a cura di Davide David, dottore commercialista in Monfalcone Si segnala una nuova disposizione in materia di pagamento dei trasporti su strada da parte dei soggetti della filiera dei trasporti. La novità riguarda anche tutti i soggetti (ad esempio: banche, consulenti) destinatari della normativa antiriciclaggio. Il c.d. “Decreto sblocca Italia” (D.L. 133/2014) contiene all’art. 32-bis, co. 4, una norma per “assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro”. A detto fine la norma dispone espressamente l’obbligo per “tutti i soggetti della filiera dei trasporti” di provvedere “al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto”.
Ciò comporta, in prima battuta, che i “soggetti della filiera dei trasporti” non possono effettuare alcun pagamento in contanti per servizi di trasporto su strada, anche se di importo inferiore e euro 1.000,00. In attesa di specifiche precisazioni, è da ritenere che per soggetti della filiera dei trasporti siano da intendere tutti i soggetti elencati all’art. 2 del D.Lgs. 286/2005, che sono: - il vettore (impresa di autotrasporto); - il committente (impresa o persona giuridica pubblica che stipula il contratto di trasporto con il vettore); - il caricatore (impresa o persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore); - il proprietario della merce (impresa o persona giuridica pubblica proprietaria della merce al momento della consegna al vettore). La norma dispone altresì che per la violazione degli obblighi di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all’art. 51, co. 1, del D.Lgs. 231/2007, ai sensi del quale i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (tra i quali i commercialisti, le banche e i consulenti) sono tenuti a comunicare al MEF le infrazioni di cui abbiano notizia. La filiera dei trasporti e tutti i soggetti interessati dalla normativa antiriciclaggio) devono quindi prestare particolare attenzione alle modalità di pagamento dei servizi di trasporto su strada utilizzate dai propri clienti. La nuova norma è stata introdotta dalla legge di conversione del D.Lgs. 133/2014 ed è quindi entrata in vigore il 12 novembre 2014.
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Esportazioni oltre i termini L’AGENZIA DI ALLINEA ALLA SENTENZA DELLA CORTE UE
ad una violazione del principio di proporzionalità. Il mancato rispetto del termine, infatti, non comporta di per se una violazione tale da richiedere il riversamento dell’imposta, purché l’operazione abbia comunque dato luogo ad una esportazione.
LA RISOLUZIONE 98/2014 PREMESSA L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 98 del 10 novembre 2014 è intervenuta per chiarire la portata della disposizione contenuta nell’art. 8 comma 1 lett. b) del DPR 633/72. Si tratta delle operazioni secondo cui, nel caso di esportazioni a cura dell’acquirente non residente (ad esempio ex works), affinché l’operazione sia considerata non imponibile, i beni devono lasciare il territorio comunitario entro il termine di 90 giorni. In realtà l’intervento si è reso necessario a seguito della sentenza della Corte Europea del 19 dicembre 2013, C-356/12, la quale ha messo in discussione la “perentorietà” del termine di 90 giorni per fornire la prova dell’avvenuta esportazione.
LA SENTENZA EUROPEA La Corte Europea con la sentenza citata ha stabilito che la Direttiva Comunitaria in materia di Iva, non esclude l’applicazione, da parte dei paesi comunitari, di un termine entro il quale provare l’avvenuta esportazione di una determinata merce. Tale termine deve comunque essere ragionevole e deve tenere conto delle pratiche commerciali interne senza eccedere lo scopo per cui viene previsto. Se la norma interna prevede poi che in assenza del rispetto del termine di 90 giorni, la cessione possa essere assoggettata ad Iva, anche se i beni sono stati effettivamente esportati e l’imposta regolarmente liquidata, allora ci troviamo di fronte
L’Agenzia delle entrate alla luce del principio enunciato nella sentenza comunitaria, con la risoluzione 98 definisce meglio i contorni del dispositivo contenuto nell’art. 8 comma 1 lett. b) del DPR 633/72. Il documento di prassi riconosce che la normativa nazionale non è in linea con la pronuncia comunitaria nella parte in cui nega il trattamento di non imponibilità nel caso in cui sia possibile dimostrare l’esportazione ancorché dopo il termine di 90 giorni, nonché nella parte in cui non riconosce il recupero dell’Iva corrisposta in sede di regolarizzazione. Alla luce di quanto sopra l’Agenzia precisa che il regime di non imponibilità si applica, sia quando il bene sia stato esportato entro i 90 giorni, ma il cedente ne acquisisca la prova oltre il termine dei 30 giorni previsto per la regolarizzazione; sia quando il bene esce dalla Ue dopo i 90 giorni purché sia acquisita la prova dell’esportazione. L’Agenzia delle entrate riconosce inoltre il recupero dell’Iva nel frattempo eventualmente versata in sede di regolarizzazione attraverso l’emissione di una nota di variazione ex art. 26. La nota deve essere emessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l’esportazione oppure attraverso un’istanza di rimborso entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso. In quest’ultimo caso il termine decorre dal reperimento della prova dell’esportazione.
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Credito Iva infrannuale
POSSIBILE MODIFICARE LA SCELTA EFFETTUATA NEL TR PREMESSA La richiesta di rimborso o compensazione relativa al credito Iva deve essere effettuata utilizzando il modello TR. La richiesta è riconosciuta esclusivamente ai soggetti Iva in possesso di specifici requisiti. Il modello richiede l’esercizio di una scelta tra il rimborso e la compensazione del credito stesso. Sull’argomento è intervenuta l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 99 dell’11 novembre 2014 la quale apre alla possibilità di modificare la scelta espressa nel modello. Prima di entrare nel merito del documento di prassi, ricordiamo le condizioni poste dal legislatore per accedere alla richiesta di rimborso o compensazione.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE Il modello TR deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, esclusivamente per via telematica direttamente dall’impresa o per il tramite di un intermediario abilitato. I requisiti Per usufruire della possibilità di richiedere il rimborso o la compensazione infrannuale, è necessario che l’importo a credito maturato nel trimestre di riferimento sia d’importo superiore a € 2.582,28 e siano soddisfatti uno dei requisiti individuati dall’articolo 30 comma 3 lettere a), b), c), d) ed e) del DPR 633/72. In particolare si tratta di: - effettuazione di operazioni che comportano l’applicazione di un’imposta con aliquota media aumentata del 10%, inferiore a quella relativa agli acquisti e alle importazioni; - effettuazione di operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72
e delle cessioni comunitarie di beni e servizi per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate; - operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35ter, ovvero abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nel nostro paese, questi soggetti possono chiedere il rimborso o la compensazione anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 30; - effettuazione di operazioni non soggette a Iva ex artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un ammontare superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate; - effettuazione di acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti o importazioni dei beni e servizi del periodo. In quest’ultimo caso il rimborso o la compensazione del credito riguarda esclusivamente l’Iva afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. Ricordiamo che l’istanza di rimborso o compensazione deve riguardare il singolo trimestre e non eventuali crediti riportati da liquidazioni di periodi precedenti.
REGIME DEL REVERSE CHARGE Il decreto legge 223/2006 ha previsto, per i subappaltatori che applicano il regime del reverse charge nel settore edile, la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale del credito Iva. La condizione posta è che il volume d’affari relativo all’anno precedente sia costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti d’appalto e il limite per la compensazione, in questi casi, è elevato a 1.000.000 di euro.
PROCEDURA Come ricordato la richiesta deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Il modello deve essere presentato in ogni caso, sia che si tratti di richiesta di rimborso che di com-
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Friuli Antincendi srl - via Fratelli Savoia, 24 - Z.A. Piccola di Moro 2 - 33033 Codroipo (UD) tel 0432.904342 - fax 0432.913612 - info@friuliantincendi.it - www.friuliantincendi.it
pensazione orizzontale tramite modello F24, vale a dire con altre imposte o contributi. La compensazione può essere fatta a partire dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento. La compensazione trimestrale d’importo superiore a 5.000 euro annui, va effettuata almeno 10 giorni dopo la presentazione dell’istanza e partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Quest’ultima deve essere trasmessa esclusivamente tramite servizi telematici forniti dall’Agenzia delle entrate. Se il credito è inferiore a 5.000 euro la compensazione non subisce limitazioni e può essere effettuata dal giorno successivo al trimestre di riferimento senza necessità di attendere il giorno 16 del mese successivo. Il limite di 5.000 euro deve essere considerato distintamente a seconda che il credito sia annuale o trimestrale. In definitiva il contribuente dispone due plafond distinti, uno annuale e uno trimestrale i quali potranno essere compensati nello stesso anno solare.
LA GARANZIA Limitatamente all’ipotesi di rimborso del credito infrannuale, a seguito della richiesta da parte dell’Ufficio, deve essere presentata apposita garanzia a meno che non si risulti esonerati. La garanzia deve essere commisurata sull’intero importo chiesto a rimborso, maggiorato degli interessi calcolati dal 30° giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della richiesta e fino al 120° giorno successivo alla stipula della garanzia. La durata della garanzia è triennale, partendo dalla data di erogazione del rimborso oppure, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento. A tal proposito l’articolo 38-bis, al settimo comma prevede l’esonero dalla presentazione della garanzia per i contribuenti “virtuosi”, vale a dire che soddisfano determinate condizioni di affidabilità e solvibilità.
LA RISOLUZIONE 99/2014 L’Agenzia delle entrate nel documento di prassi in argomento ricorda che al contribuente è sempre riconosciuta la possibilità di modificare la scelta effettuata tra compensazione e rimborso dell’Iva entro i termini per la presentazione dell’istanza. Il contribuente può, infatti, entro il termine del mese successivo al trimestre di riferimento, presentare una nuova dichiarazione che modifica la scelta effettuata barrando l’apposita casella “correttiva nei termini”. L’agenzia apre tuttavia anche alla possibilità di modificare la scelta effettuata oltre il termine ordinario di presentazione. In questi casi il contribuente può presentare, oltre i termini, un nuovo modello chiedendo l’utilizzo in compensazione della somma già richiesta a rimborso a patto però, che l’ufficio non abbia completato l’istruttoria e validato la disposizione di pagamento. Se questi ultimi passaggi sono già stati effettuati la modifica non è permessa. Nel caso inverso, vale a dire del passaggio dalla compensazione al rimborso, è necessario che il credito non sia stato già utilizzato in compensazione. Tale richiesta deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale in quanto dovrà essere compilata conformemente alla scelta definitiva esercitata. Se il credito richiesto a rimborso è stato utilizzato in compensazione senza aver precedentemente rettificato la scelta, si è in presenza di un indebito utilizzo del credito e come tale sanzionabile nella misura del 30% dell’importo compensato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 471/1997. In quest’ultimo caso è comunque possibile, sussistendo le condizioni, fare ricorso al ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.lgs. 472/1997.
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Tassazione trasparente
L’OPZIONE DA ESERCITARE ENTRO FINE ANNO
PREMESSA Il legislatore ha previsto anche per le società di capitali un regime di tassazione per trasparenza simile a quello previsto per le società di persone. Il reddito prodotto in capo alla società trasparente, viene imputato direttamente ai soci, a prescindere dall’effettivo pagamento del dividendo. Il nostro ordinamento tributario prevede due sistemi di trasparenza: la prima riferita alle società di capitali i cui soci sono a loro volta società di capitali; la seconda alle società a responsabilità limitata a ristretta base societaria i cui soci sono persone fisiche. Nel presente articolo focalizzeremo l’attenzione sulla seconda fattispecie, quella della piccola trasparenza, disciplinata dall’articolo 116 del TUIR. Si tratta di un regime di tassazione che deve essere analizzata con attenzione, soprattutto dalle società di modeste dimensioni, perché può comportare vantaggi fiscali significativi.
AMBITO SOGGETTIVO Le società a responsabilità limitata, comprese le cooperative, possono esercitare l’opzione per la trasparenza qualora presentino le seguenti caratteristiche: - la compagine societaria è composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa; - l’ammontare dei ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore dai rispettivi decreti di approvazione ma in ogni caso non superiore a € 7.500.000 con riferimento all’esercizio precedente il triennio trasparente. E’ stato chiarito che, ai fini dell’applicazione della soglia, non si tiene conto dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) del TUIR, vale a dire dei corrispettivi riguardanti le cessioni
di azioni, strumenti finanziari similari alle azioni, obbligazioni ecc. Il decreto ministeriale 23 aprile 2004, ha precisato inoltre, che le persone fisiche socie della società che effettua l’opzione, possono anche essere non residenti purché la partecipazione sia riferibile a una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Qualora vengano meno le condizioni riguardanti il superamento della soglia per l’applicazione degli studi di settore, l’opzione per la trasparenza perde efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo. L’opzione per il regime di trasparenza è sempre esclusa quando la società partecipata è assoggettata a procedure concorsuali. Per le società neocostituite l’opzione può essere esercitata a partire dal primo esercizio senza verificare il limite dei ricavi. Quest’ultimo sarà verificato a partire dal secondo anno di costituzione ragguagliando i ricavi ad anno. I soci possono detenere qualsiasi percentuale di partecipazione al voto, così potrà accedere alla tassazione per trasparenza anche la società con due soci, di cui uno detenga il 99% dei diritti di voto o addirittura la SRL unipersonale.
L’OPZIONE L’istituto in argomento è opzionale, vale a dire che può essere scelto in luogo di quello ordinario, che per le partecipazioni qualificate prevede la tassazione in capo alla società con l’IRES al 27,5% e in capo al socio con l’Irpef sul 49,72% del dividendo percepito. L’opzione deve essere comunicata all’amministrazione finanziaria e ha una durata minima di tre esercizi e non è revocabile. Deve essere effettuata entro il primo esercizio di validità del regime di trasparenza e può essere rinnovata qualora persistano le condizioni per l’adesione. Ciò significa che per aderire al regime di trasparenza per il triennio 2014 – 2016 l’opzione deve essere esercitata entro il 31.12.2014. L’opzione entro la fine di quest’anno, rende quindi valido il regime fin dal 1° gennaio dell’anno in corso. A tal fine tutti i soci devono comunicare alla società, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, l’adesione al regime di trasparenza, mentre la società traspa-
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rente comunicherà esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, l’adesione al regime di trasparenza. L’invio della comunicazione è una condizione essenziale per l’ammissione essendo irrilevante il comportamento concludente. Nel caso in cui durante il triennio le condizioni per l’applicazione del nuovo regime vengono meno, l’opzione perde efficacia fin dall’inizio dell’esercizio in cui è venuta meno la condizione. Nella previgente formulazione dell’articolo 116, comma 1 del TUIR, l’opzione non poteva essere esercitata o, se esercitata, perdeva efficacia in caso di possesso di una partecipazione con i requisiti di cui all’articolo 87 del TUIR (partecipation exemption). Tale previsione non trovava applicazione nell’ipotesi in cui la partecipazione fosse posseduta o acquistata per effetto di obblighi di legge, regolamento o altro atto amministrativo. La motivazione di tale esclusione era legata alla possibilità che una società trasparente con iscritto nel proprio attivo una partecipation exemption, avrebbe potuto cederla realizzando un utile non tassato in virtù dell’articolo 87, e attraverso la trasparenza imputarlo ai soci, subendo la tassazione solo in capo a questi ultimi. Il comma 16 dell’articolo 36 del decreto 223/2006 ha rimosso tale limitazione prevedendo che il possesso di una PEX non è più causa ostativa alla trasparenza e che le plusvalenze legate alla loro cessione e i dividendi conseguiti dalla società trasparente, concorrono alla formazione del reddito nella misura del 49,72% del loro ammontare. In pratica le plusvalenze da cessione di partecipazioni che hanno i requisiti PEX e i dividendi concorrono alla formazione del reddito esattamente come se le partecipazioni fossero detenute direttamente dalla persona fisica.
L’IMPUTAZIONE DEI REDDITI Similmente a quanto previsto per le società di persone, il reddito della SRL trasparente, sarà attribuito ai soci, indipendentemente dall’effettiva percezione, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. Conseguentemente la società pagherà l’Irap, ma non l’Ires, mentre i soci pagheranno l’Irpef a prescindere dall’effettivo incasso dei dividendi. Le ritenute a titolo di acconto subite dalla società, i crediti d’imposta e gli acconti della società saranno scomputati dall’Irpef dovuta dai soci in base alle percentuali di partecipazione agli utili. Con riferimento all’ACE è prevista una particolarità, l’eventuale eccedenza attribuita a ciascun socio, infatti, può essere utilizzata dallo stesso esclusivamente in deduzione dal reddito d’impresa.
Giova rilevare che il socio sarà assoggettato a tassazione, anche se non ha percepito alcun dividendo, inoltre nel primo esercizio dell’opzione, la società è comunque tenuta al versamento dell’acconto Ires, al fine di evitare un calo di gettito erariale.
IL TRATTAMENTO DELLE PERDITE Abbiamo affermato che la società partecipata imputa i redditi ai soci, in base alle quote di partecipazione agli utili in essere alla data di chiusura del periodo d’imposta della società partecipata, a prescindere dall’effettiva distribuzione. Ne consegue, analogamente a quanto previsto per le società di persone, che non rilevano i trasferimenti di quote avvenuti nel corso dell’esercizio, poiché ciò che rileva è lo status di socio alla data di chiusura dello stesso. Allo stesso modo dovranno essere imputate le perdite. L’articolo 7 comma 2 del decreto ministeriale del 23 aprile 2004, prevede che la perdita fiscale della società partecipata sia imputata ai soci in proporzione alle quote di partecipazione. Tali perdite prodotte durante il periodo di validità dell’opzione e imputate per trasparenza ai soci possono essere utilizzate in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili ed entro il limite della quota di patrimonio netto contabile. Le perdite eccedenti la quota di patrimonio netto sono riportabili in diminuzione del reddito complessivo della partecipata nei cinque periodi d’imposta successivi. Le perdite realizzate nei periodi d’imposta precedenti il regime di trasparenza, potranno continuare ad essere dedotte secondo le regole ordinarie dal reddito prodotto dalla società partecipata. Non sono pertanto mai attribuibili direttamente ai soci anche se in realtà vanno a diminuire il reddito che sarà poi imputato indirettamente per trasparenza.
LA DISTRIBUZIONE DI UTILI E RISERVE La distribuzione degli utili e delle riserve di utili formati in vigenza del regime di trasparenza non è soggetto a tassazione in capo ai soci, perché già assoggettati a tassazione. La non tassabilità opera anche nel caso in cui le distribuzioni avvengano successivamente ai periodi di efficacia dell’opzione stessa, o i soci siano diversi da quelli cui sono stati imputati i redditi. Il meccanismo di rideterminazione del valore della partecipazione, garantisce l’eliminazione delle doppie imposizioni. La distribuzione di riserve, infatti, comporta una riduzione del costo fiscale della partecipazione, più precisamente è aumen-
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tato o diminuito, rispettivamente dei redditi e delle perdite imputate ai soci ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci. In caso di cessione della partecipazione, il socio cedente deve comunicare al cessionario l’ammontare dei redditi che sono stati imputati per trasparenza, nonché gli utili che in caso di distribuzione riducono l’importo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. La presunzione in base alla quale si considerano prioritariamente distribuiti, salva diversa deliberazione assembleare, gli utili e le riserve realizzate durante il periodo di efficacia dell’opzione, si applica anche agli utili e alle riserve distribuite in periodi diversi da quelli in cui è efficace l’opzione. In caso di distribuzione di riserve costituite con utili realizzati in esercizi precedenti il regime di tassazione per trasparenza, si applicano le regole di tassazione ordinarie, vale a dire tassazione nella misura del 49,72% per le qualificate o ritenuta del 26% per quelle non qualificate. Al fine di monitorare tali utilizzi, la società deve fornire nella dichiarazione dei redditi una separata indicazione degli ammontari delle riserve, delle loro distribuzioni e dei loro utilizzi per altre finalità, nonché dei redditi imputati ai soci nei periodi d’imposta in cui ha avuto efficacia l’opzione.
GLI ACCONTI D’IMPOSTA Per il primo anno di opzione, è comunque necessario effettuare il versamento dell’acconto Ires, applicando le regole ordinarie di determinazione. Non si potrà pertanto confidare nel fatto che comunque la società trasparente non sarà tenuta al versamento dell’imposta. E’ comunque consentito per la società adottare il metodo previsionale secondo quale sarebbe stata l’imposta da versare in assenza del regime di trasparenza. Tali versamenti potranno essere scomputati dai soci in sede di versamento delle imposte personali.
ACCERTAMENTO E RESPONSABILITÀ DELLA PARTECIPATA Nei confronti delle società trasparenti si applica la disposizione di cui all’articolo 40, secondo comma, del DPR 600/73, ai sensi della quale, la società di persone ed i soggetti assimilati di cui all’articolo 5 del TUIR, all’accertamento del maggior reddito si provvede con un unico atto nei confronti della società partecipata e dei soci. Quanto ai soci, è stabilito che in caso di omessa o parziale dichiarazione del reddito imputato dalla società trasparente, l’amministrazione finanziaria può emettere un accertamento parziale ai sensi dell’articolo 41-bis del DPR 600/73. Per quanto riguarda la responsabilità solidale della società con ciascun socio per le imposte, sanzioni e interessi, non opera in caso di omessa o parziale dichiarazione da parte del socio o in caso di omesso o carente versamento dell’imposta di competenza dello stesso.
ALTERNATIVITÀ CON IL CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE Non possono optare per la trasparenza i soggetti che abbiano optato, ai sensi degli articoli 117 e 130 del TUIR per il consolidato nazionale e mondiale. Ne consegue che il consolidato può essere solo una scelta alternativa alla trasparenza. L’articolo 116 del TUIR prevede che tutti i soci devono essere persone fisiche residenti, precludendo così la possibilità prevista dall’articolo 115 di ammettere alla trasparenza anche i soci non residenti a patto che non subiscano ritenute sui dividendi. Per le persone fisiche, infatti, è in ogni caso prevista l’applicazione della ritenuta sugli utili distribuiti.
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Certificati e visure camerali in lingua inglese INIZIATIVA FINALIZZATA A FAVORIRE LE IMPRESE INTERESSATE ALL’ATTIVITÀ DI IMPORT-EXPORT La CCIAA ci comunica che ora i certificati e le visure camerali sono disponibili anche in lingua inglese. Questa nuova possibilità mira da un lato ad
agevolare le imprese italiane impegnate in attività di import-export, e dall’altro a facilitare agli operatori stranieri l’accesso alle informazioni giuridiche-economiche contenute nel Registro Imprese. Il progetto si inserisce nell’ambito del cosiddetto decreto “Destinazione Italia” che punta a creare misure per favorire gli investimenti in Italia da parte delle imprese estere e a facilitare l’accoglienza delle imprese italiane nel contesto delle economie straniere.
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(C)
Eventi meteorologici di ottobre 2014 SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2014, ha disposto la sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 10 - 14 ottobre 2014, nelle regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Con riferimento alla nostra regione i soli comuni interessati sono Muggia e Trieste.
Il Ministero dell’Economia, con il comunicato stampa n. 255 del 12 novembre 2014, ha precisato che l’Agenzia delle Entrate potrà decidere di non applicare sanzioni nei confronti dei sostituti di imposta che operano nelle zone colpite dall’alluvione e che hanno versato in ritardo le ritenute. Quindi, in caso di impossibilità dei sostituti d’imposta ad effettuare i versamenti delle ritenute, a causa dei disagi procurati dal maltempo a stretto ridosso della scadenza di ottobre u.s., l’Amministrazione finanziaria valuterà la possibilità di non applicare le sanzioni ai sostituti, in applicazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997. Tale norma dispone, infatti, la non punibilità delle violazioni tributarie se esse sono state commesse per forza maggiore.
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(C)
FABBRICAZIONE RESISTENZE ELETTRICHE INDUSTRIALI
mdresistenze@gmail.com
Contributi alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese PUBBLICATO SULLA G.U. IL DECRETO MINISTERIALE CONTENENTE LE PRIME REGOLE APPLICATIVE Si fa seguito a quanto pubblicato su Apinforma n. 17/2014, p. 20 e sulla circolare prot. 258/AdT del 13 ottobre 2014 in merito ai buoni (voucher) per la digitalizzazione e l’ammodernamento tecnologico delle piccole e medie imprese, di cui alla legge 21 febbraio 2014, n. 9, art. 6, per segnalare che il decreto 23 settembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico, di cui si dava colà notizia, è stato pubblicato sulla G.U. n. 269 del 19 novembre 2014. Come anticipato in quelle sedi, bisogna ancora attendere l’emanazione di un decreto dirigenziale del medesimo Ministero, con il quale siano defini-
ti nel dettaglio il modello della domanda, i termini iniziale e finale della sua presentazione, le modalità di concessione dei voucher e i modelli per la richiesta di erogazione. Prima ancora, è necessario, però, attendere l’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il quale, come previsto dalla norma istitutiva del contributo, stabilisca l’ammontare dell’intervento nella misura massima di 100 milioni di euro nell’ambito del programma operativo nazionale relativo alla programmazione dei fondi strutturali dell’Unione europea 2014-2020, ai fini della copertura finanziaria degli incentivi in parola. Si ritornerà sull’argomento non appena saranno stati emanati i cennati provvedimenti, con la riserva, in quell’occasione, di fornire un’illustrazione e un commento complessivo sull’intero intervento agevolativo. Frattanto, copia del decreto e aggiornamenti possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.
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(AdT)
C.C.N.L. edili Confapi - Aniem DAL 1° NOVEMBRE 2014 AUMENTI RETRIBUTIVI
Come previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL
ANIEM – CONFAPI, sottoscritto da Confapi ANIEM, FENEAL, FILCA e FILLEA il 12 novembre 2014, dal 1° novembre 2014 decorre la tranche dell’aumento dei minimi retributivi, che sono stati calcolati sulla base di un incremento complessivo del trattamento retributivo del 1° livello pari ad € 43. Riportiamo qui di seguito gli importi degli aumenti e i relativi minimi retributivi che trovano applicazione a decorrere dal 1° novembre 2014.
PAGA BASE 1° GENNAIO 2012
AUMENTI 1° NOVEMBRE 2014
PAGA BASE 1° NOVEMBRE 2014
7° imp. 1° super
€ 1.605,96
€ 86,00
€ 1.691,96
6° imp. 1°
€ 1.445,36
€ 77,40
€ 1.522,76
5° imp. 2°
€ 1.204,48
€ 64,50
€ 1.268,98
4° ass. tecnico
€ 1.124,17
€ 60,20
€ 1.184,37
3° imp. 3°
€ 1.043,88
€ 55,90
€ 1.099,78
2° imp. 4°
€ 939,49
€ 50,31
€ 989,80
1° imp., 4° primo imp.
€ 802,99
€ 43,00
€ 845,99
4° op. superspec.
€ 6,50
€ 0,35
€ 6,85
3° op. specializz.
€ 6,03
€ 0,32
€ 6,35
2° op. qualificato
€ 5,43
€ 0,29
€ 5,72
1° op. comune
€ 4,64
€ 0,25
€ 4,89
LIVELLI Impiegati
Operai
E’ stabilito inoltre il versamento di una quota una tantum pari ad € 200 da corrispondersi in due tranches di € 100 ciascuna di cui la prima con la
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retribuzione di novembre e la seconda con la retribuzione di maggio. (FT)
Fornitura di energia elettrica in mercato libero RINNOVATO L’ACCORDO COMMERCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA PER L’ANNO 2015 Abbiamo rinnovato anche per l’anno 2015 l’accordo commerciale per la fornitura di energia elettrica alle condizioni di libero mercato. L’accordo si sviluppa attraverso un gruppo di acquisto organizzato dall’Associazione e permette alle Imprese Associate di approvvigionarsi di energia elettrica ad un prezzo economicamente vantaggioso. La scelta del fornitore per l’anno in corso si è indirizzata in favore di AMGA Energia & Servizi Srl, dopo aver preso in esame e valutato molteplici offerte. L’offerta, a prezzo fisso, è articolata per le utenze dotate di misuratore orario su 3 fasce così come definite dall’AEEG nella delibera n. 181/06: - F1: lunedì – venerdì dalle 8,00 alle 19,00; - F2: lunedì – venerdì dalle 7,00 alle 8,00 e dalle 19,00 alle 23,00, sabato dalle 7,00 alle 23,00; - F3: lunedì – sabato dalle 23,00 alle 7,00 e dalle 23,00 alle 24,00, domenica e festivi. L’offerta prevede l’applicazione del prezzo in base ai seguenti valori: - F1: 61,63 €/MWh; - F2: 63,77 €/MWh; - F3: 47,59 €/MWh. Per le utenze monorarie il prezzo è fissato in 57,20 €/MWh; tale prezzo è riferito ad uso esclusivo delle utenze dotate di misuratore orario. I prezzi di fornitura sopraesposti non comprendono:
- oneri per le perdite di rete; - corrispettivi per i servizi di dispacciamento come da delibera AEEG 111/06 e successive modifiche e/o integrazioni, trasmissione, trasporto e misura dell’energia elettrica; - componenti tariffarie A, UC, MCT, di pertinenza del mercato libero; - tasse, imposte o tributi applicabili al contratto o alla somministrazione di energia elettrica; - qualsiasi altro onere che le autorità competenti porranno a carico del cliente finale. I prezzi includono invece: - gli oneri relativi alla CO2 e certificati verdi; - gli oneri di sbilanciamento; - i benefici derivanti dall’assegnazione da parte di Terna/GRTN di energia di importazione e CIP 6; - il corrispettivo di non arbitraggio (art. 41 delibera AEEG 111/06) - il corrispettivo copertura costi trasporto CCT (art. 43 delibera AEEG 111/06). Non è prevista l’applicazione delle componenti UC1 e PPE, in quanto trattasi di utenze sul libero mercato. Le presenti condizioni economiche decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide fino al 31 dicembre 2015. Le imprese già aderenti al gruppo di acquisto saranno contattate nei prossimi giorni dai funzionari di AMGA Energia & Servizi Srl per la somministrazione di energia attraverso il nuovo contratto. Per l’adesione, che, ricordiamo, è aperta a tutte le Imprese Associate, oltre che per informazioni in merito alla convenzione, sarà sufficiente prendere contatto con il geom. Alan Bertoli dell’ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia dell’Associazione, tel. 0432 – 507377 - e-mail: sicurezza@confapifvg.it.
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(AB)
SOA: rinnovo per l’impresa Valerio Sabinot ESECUZIONE DI APPALTI DI RESTAURO RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG2 CON AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE TECNICA AD UN ARCHITETTO Verifica triennale per la Valerio Sabinot srl, con sede a Basiliano (UD) in via Malignani n. 54/13, l’impresa, rappresentata dalla geometra Michela Sabinot, ha rinnovato l’attestazione per le categorie: OG1 per 2.582.000 euro, OG2, OS 7 e OS 8 per 1.033.000 euro, OS6 per 516.000 euro e OG12 per 258.000 euro. Questa qualificazione, le consente di eseguire edifici civili e industriali (OG1) fino ad un importo massimo di 3.098.400 euro. Potrà eseguire inoltre: il restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (OG2), importante categoria che riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie; finiture di opere generali di natura edile (OS7); finiture di opere generali di natura tecnica (OS8); fino ad un importo massimo di 1.239.600 euro. Per poter mantenere la possibilità di eseguire appalti di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambien-
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tali rientranti nella categoria OG2, come previsto dall’articolo 248 del DPR 207/2010 ha dovuto affidare la direzione tecnica ad un architetto con cui ha stipulato un contratto d’opera. Con il rinnovo si è qualificata anche per le finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (OS6) categoria che riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili fino ad un importo massimo di 619.000 euro. E’ abilitata anche all’esecuzione di opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale (OG 12), categoria che riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale che comprende in via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all’utente sia in termini di informazione e di sicurezza fino ad un importo massimo di 309.600 euro. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (CS)
Autorità: pubblicati i primi bandi tipo (2a parte) L’AUTORITÀ RICORDA CHE L’IMPORTO DELL’APPALTO DEVE ESSERE AL NETTO DELL’IVA E DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO L’ANAC ha pubblicato sul proprio sito in data 13 ottobre 2014 i primi bando-tipo denominati n. 2 del 2 settembre 2014 per l’affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso. Il bando–tipo ha lo scopo di guidare e semplificare la complessa attività di predisposizione della documentazione di gara da parte delle stazioni appaltanti e di ridurre il contenzioso connesso, soprattutto, alla previsione nei bandi di cause di esclusione che non trovano fondamento normativo nell’art. 46, comma 1-bis, del Codice. Il modello, predisposto a seguito della consultazione pubblica degli operatori del mercato e previa acquisizione del parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consiste in uno schema di disciplinare di gara contenente le norme integrative al bando per l’affidamento degli appalti di sola esecuzione, da aggiudicarsi mediante la procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 82 del Codice. Il modello è accompagnato da una nota illustrativa in cui sono riportate le indicazioni operative per la corretta gestione della procedura di gara e sulle modalità di utilizzo del modello. Lo schema di disciplinare tiene conto delle modifiche normative apportate dal d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla l. 23 maggio 2014, n. 80 alle modalità di partecipazione in RTI e al sistema di qualificazione, mediante il rinvio alla nuova elencazione delle categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria e categorie super-specialistiche prevista dalla citata norma. PAG. 25 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2014
Trascorsi 12 mesi, durante i quali le stazioni appaltanti potranno formulare osservazioni e commenti, il modello sarà sottoposto a verifica di impatto della regolazione come previsto dall’apposito Regolamento dell’Autorità. L’articolo 64, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che “i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall’Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l’indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all’articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”. Con il presente atto l’Autorità intende dare attuazione alla citata disposizione mediante la pubblicazione del modello di disciplinare di gara per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro nei settori ordinari, affidati con procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso. Il modello è corredato dalla nota illustrativa e n. 2 allegati, che ne costituiscono parte integrante. Per l’ANAC il modello costituisce il quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara per l’affidamento di appalti di sola esecuzione quanto alle parti individuate come vincolanti, nelle quali sono ricomprese le cause tassative di esclusione, salva la facoltà di derogare motivando, nei termini più oltre specificati. L’Autorità procederà ad approvare in via definitiva anche i restanti modelli relativi alla sola esecuzione lavori e quelli “integrati” di progettazione ed esecuzione dei lavori. Di seguito analizziamo gli aspetti più significativi di questo importante documento tra quali: oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara, Soggetti ammessi alla gara e le Condizioni di partecipazione.
OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA Il Bando tipo nel primo paragrafo, “Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a
base di gara” contiene informazioni più dettagliate sulla tipologia di appalto, sull’importo e sulle lavorazioni previste. Il modello deve essere compilato dalla stazione appaltante in base alle specifiche esigenze, avendo cura di precisare le categorie e le classifiche dei lavori da eseguire, con indicazione dei limiti al subappalto previsti per la categoria prevalente e per le scorporabili di cui all’art. 37, comma 11, del Codice. Ai fini dell’inserimento di tali informazioni, nel modello è inserita dall’Autorità un’apposita tabella nella quale sono riportati degli esempi di dati descrittivi delle lavorazioni da eseguire, la categoria di riferimento, la classifica, l’importo, ecc. Nel paragrafo è anche previsto l’inserimento di eventuali condizioni particolari di esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 69 del Codice, che prevede, al riguardo, la richiesta di parere facoltativo all’Autorità (cfr. comma 3 dell’art. 69). In tale parte, indicata come facoltativa, la stazione appaltante potrà inserire tutte le particolari clausole di esecuzione che, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti, possono riguardare aspetti ambientali o sociali. Per quanto attiene all’importo dell’appalto, L’Autorità ricorda che questo deve essere al netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, il cui valore deve essere specificatamente indicato. Quanto agli oneri per la sicurezza c.d. “interni” o “aziendali”, è innanzitutto L’ANAC rileva come tali oneri siano diversi da quelli, non soggetti a ribasso, connessi ai rischi “da interferenza” (derivanti, ad esempio, da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi e/o da operatori del committente) che devono essere elaborati in sede di progettazione ed indicati dalla stazione appaltante nei bandi di gara. Si tratta, infatti, nel primo caso, dei costi specifici connessi con l’attività dell’impresa e la cui evidenziazione è finalizzata alla verifica della congruità dell’offerta, secondo quanto disposto dall’art. 86, comma 3-bis, del Codice, nel secondo quelli, come detto, da interferenza. In merito alla necessità che tali primi costi, a pena di esclusione, siano indicati dal concorrente all’atto di presentazione dell’offerta, si rileva che nel disciplinare la materia, l’art. 87, comma 4, del Codice, cita espressamente soltanto il settore dei servizi e delle forniture e non anche quello dei lavori. Al riguardo si ritiene che, per quanto appaia corretto richiedere ai concorrenti di indicare questi oneri già in sede di offerta anche per gli appalti di lavori, e ciò al fine di permettere alla stazione PAG. 26 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2014
appaltante di avere, sin da subito, le informazioni necessarie ad effettuare verifica congruità delle offerte, in aderenza al dettato normativo e al principio di tassatività delle cause di esclusione espresso dall’art. 46, comma 1-bis, del Codice, una richiesta in tal senso non possa essere posta a pena di esclusione, e che possa avvenire anche in un momento successivo, in sede di verifica di congruità (cfr. determinazione dell’AVCP del 5 marzo 2008, n. 3).
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Nel paragrafo sono riportate le tipologie di soggetti individuate dall’art. 34 del Codice. L’Autorità evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell’ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione AVCP del 21 ottobre 2010, n. 7). A tale riguardo, occorre prestare particolare attenzione ai seguenti elementi: la circostanza che i soggetti concorrenti possano essere ricondotti nel novero degli enti che, ancorché privi di personalità giuridica, “offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi” ai sensi dell’art. 3, comma 19, del Codice; la verifica degli effettivi scopi istituzionali dei soggetti concorrenti, in ragione delle relative disposizioni istitutive e statutarie e la compatibilità con l’oggetto dell’affidamento. Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva come i RTI, le condizioni di partecipazione stabilite in generale dall’art. 108 del Regolamento si articolano in modo diverso a seconda della struttura – orizzontale o verticale – del raggruppamento medesimo, rispetto al quale è prevista una ripartizione percentuale fissata ex lege di tutti i requisiti. In particolare, nel caso di RTI di tipo orizzontale, è previsto che la qualificazione debba essere posseduta dalla mandataria nella misura minima del 40% dell’importo dei lavori e la restante percentuale, anche cumulativamente dalla capogruppo insieme alle mandanti, purché a ciascuno corrisponda la misura minima del 10% e purché l’impresa mandataria, nel calcolo finale, possegga in ogni caso i requisiti in misura maggioritaria (maggiore rispetto a ognuna delle singole imprese mandanti) (cfr. art. 92, comma 2, del Regolamento). Nel caso di RTI di tipo verticale, le norme sulla partecipazione prevedono che la qualificazione debba essere posseduta dalla capogruppo nella categoria prevalente per il corrispondente importo, nonché dalle mandanti – relativamente alle categorie scorporabili – per i relativi importi (art. 91, comma 3, del Regolamento).
Sempre con riguardo ai RTI occorre tener conto, inoltre, di quanto disposto dall’art. 12 (commi 8 e 9) del citato d.l. 28 marzo 2014, n. 47 che ha abrogato il comma 13 dell’art. 37 e modificato l’art. 92, comma 2, del Codice. Per effetto della novella normativa, è venuto meno il principio di corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori (cfr. determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012). Il novellato art. 92 comma 2 stabilisce, infatti, che “(…) Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”. Resta fermo il principio secondo cui la mandataria deve essere in possesso di almeno il 40% dei requisiti di qualificazione e che le mandanti devono continuare a coprire, cumulativamente, il restante 60%, coprendone almeno il 10% ciascuna. Rispetto alla precedente formulazione dell’art. 92, comma 2, si evince, quindi, che le quote di partecipazione al raggruppamento possono essere ora liberamente stabilite, nel rispetto ovviamente dei limiti di qualificazione di ciascun componente del raggruppamento e dei vincoli sopra richiamati (almeno il 40% per la mandataria e almeno il 10% per le mandanti). Inoltre, l’abrogazione dell’art. 37, comma 13, del Codice e la riformulazione dell’art. 92 fanno ritenere che non vi debba essere necessariamente corrispondenza, come detto, tra le quote di partecipazione e le quote di esecuzione. La disposizione del comma 9 del citato art. 12, come sopra riportato, prevede, infatti, all’ultimo periodo, che “i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”. La locuzione, riferita ai lavori da eseguire “secondo le quote indicate in sede di offerta”, a fortiori se combinata con l’abrogazione dell’art. 37, comma PAG. 27 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2014
13, del Codice, deve intendersi riferita alle quote di esecuzione che il concorrente deve specificare in sede di offerta e che possono essere diverse dalle quote di partecipazione in raggruppamento. Tale interpretazione è rafforzata dal fatto che le stesse quote di esecuzione possono essere successivamente modificate, in fase di realizzazione dell’opera, con il consenso della stazione appaltante, nei limiti della qualificazione posseduta da ciascun componente il raggruppamento. Naturalmente, la scelta della quota di esecuzione e l’eventuale modifica in sede di esecuzione devono avvenire anche nel rispetto delle prescrizioni in materia di modifiche soggettive di cui all’art. 37 del Codice (sul punto si veda anche la determinazione dell’AVCP del 10 ottobre 2012, n. 4). In tema di avvalimento, l’Autorità segnala che la disposizione di cui all’art. 49, comma 6, primo periodo, del Codice, secondo cui è vietato al concorrente di avvalersi di più imprese ausiliarie per la stessa categoria di aggiudicazione, è stata censurata dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 10 ottobre 2013, Causa C-94/12. In particolare, la Corte di Giustizia Europea ha statuito che è incompatibile con gli artt. 47, paragrafo 2 e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/ CE del 31 marzo 2004 una disposizione nazionale, come quella in questione, che vieta in via generale agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese. Sul punto, il Comunicato del Presidente dell’AVCP del 20 marzo 2014, n. 75, contenente “Indicazioni alle stazioni appaltanti in materia di avvalimento a seguito della sentenza della corte di giustizia europea del 10 ottobre 2013 nella causa c-94/12” ha chiarito come, alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea nella citata sentenza, deve ritenersi ammissibile che il concorrente, mediante avvalimento, utilizzi cumulativamente, per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando gara, più attestati di qualificazione per ciascuna categoria. Resta fermo, in coerenza con il principio espresso dalla CGUE che, nel caso di lavori che presentano peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori, l’amministrazione aggiudicatrice può legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici. Come sottolineato nel citato Comunicato, una decisione in tal senso deve, tut-
tavia, essere supportata da 14 idonea motivazione ed essere esplicitata dalla stazione appaltante in seno alla delibera a contrarre o, al più tardi, negli atti di gara. Analogamente, nel bando di gara deve essere chiaramente specificato il livello minimo di capacità richiesta ossia di classifica minima che deve essere posseduta dall’operatore o dagli operatori economici di cui si intenda cumulare le capacità per il raggiungimento della classifica richiesta nel bando di gara. Sempre in tema di avvalimento, infine, l’Autorità rammenta che, ai sensi del comma 9 del medesimo art. 49, è previsto che nel caso in cui siano richiesti determinati requisiti tecnici connessi al possesso di particolari attrezzature che sono in dotazione di un ristretto numero di imprese, quest’ultime possano prestare avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, e con l’impegno a fornire all’aggiudicatario la particolare attrezzatura tecnica alle medesime condizioni (cfr. determinazione AVCP dell’1 agosto 2012, n. 3). Anche in questo caso è opportuno che le ragioni di tale prescrizione siano supportate da idonea motivazione e che la stessa prescrizione sia esplicitata nei documenti di gara.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Le disposizioni contenute nel paragrafo rubricato “Condizioni di partecipazione” richiamano le cause di esclusione previste dall’art. 38 del Codice e dalla normativa vigente in tema di divieto a con-
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trarre con la pubblica amministrazione, nonché le fattispecie di partecipazione plurima o contestuale vietate dal Codice. Tra le condizioni ostative alla partecipazione, oggetto poi di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, è incluso anche il divieto ope legis di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. l), della l. 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione). Secondo la norma citata “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. In coerenza con la normativa suddetta e con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione dell’Autorità dell’11 settembre 2013, n. 72, il modello di disciplinare riporta l’apposita dichiarazione relativa al possesso del requisito. (continua) (CS)
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Business News LE ULTIME INFORMAZIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE RICEVUTE DA INFORMEST CONSULTING SRL RICHIESTE D’OFFERTA INTERNAZIONALI PER AZIENDE DEL SETTORE DELLE MACCHINE E APPARECCHI, ATTREZZATURE ARTICOLI DI CONSUMO ELETTRICI Attraverso un accordo diretto con Development Gateway Ltd., nel 2011 INFORMEST Consulting ha assunto la gestione, per l’Italia, del più grande strumento informativo al mondo (http://tender. informestconsulting.it) che raccoglie, cataloga e promuove le notifiche dei bandi di gara internazionali lanciati dagli organismi internazionali (Banca Mondiale, centinaia di enti pubblici e privati): il database offre oltre 1 mil. di avvisi di bandi l’anno in più di 170 Paesi, oltre 2.500 nuovi bandi al giorno per un totale di 800 mld. di USD di valore impegnati nel 2013 per acquisire forniture in svariati comparti (prodotti manifatturieri, arredo, attrezzature, energia, trasporti, ambiente, infrastrutture, agro-industria, ICT, ecc.), compresi anche quelli di eccellenza delle imprese italiane. Inoltre, sono pubblicati i riferimenti delle aziende aggiudicatarie delle gare, a beneficio di aziende di subfornitura. Con la gestione di questo strumento, INFORMEST Consulting si pone l’obiettivo di andare incontro al fabbisogno delle imprese italiane di accedere ad un sistema informativo efficace ed efficiente che migliori la fruizione delle notizie riguardanti i bandi di gara internazionali. Gli utenti possono approfondire l’argomento e le opportunità all’indirizzo http://www.informestconsulting.it/appalti-internazionali. A titolo d’esempio, la voce “Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici” raccoglie oggi oltre 4.800 notifiche, tra cui le richieste d’offerta da parte di Tanzania National Roads Agency per componenti elettrici (apparecchi ed accessori elettrici, apparecchi per riscaldamento, ecc.), di Energienetze Steiermark Gmbh dell’Austria per cavi a
bassa e media tensione, di Gobierno Autónomo Departamental de Pando della Bolivia per motori, generatori e trasformatori di energia elettrica. E’ possibile iscriversi gratuitamente al sistema collegandosi all’indirizzo http://tender.informestconsulting.it per ricevere alert automatici e personalizzati sulle notifiche di bandi nel settore di proprio interesse. Inoltre, INFORMEST Consulting offre ai propri utenti l’opportunità di abbonarsi ai bandi con uno sconto del 20% (http://tender. informestconsulting.it/tenders/subs.do) rispetto alle tariffe standard internazionali per scaricare fino a 500/avvisi mese per 12 mesi. Tale canale è l’unico che consente alle aziende italiane di beneficiare di questo sconto. Chi volesse approfondire le modalità di abbonamento ed i servizi accessori può inviare un’e-mail all’indirizzo online@informestconsulting.it.
RETI DI PMI IN FRIULI VENEZIA GIULIA: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INSERIMENTO IN FEDERAZIONE RUSSA, NORD AFRICA E TURCHIA Per promuovere la capacità competitiva ed innovativa delle aziende regionali, la Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto la concessione di specifici incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete di microimprese e PMI (L.R. 4/2013/D. PREG n. 042/PRES). Sono ammissibili ad incentivazione le iniziative di internazionalizzazione, di sviluppo di processo a carattere tecnologico, organizzativo, gestionale, sviluppo e miglioramento di funzioni condivise tra le aziende, innovazione di prodotto, linee comuni di marketing. Tali iniziative sono da realizzarsi nell’ambito di una rete di imprese, anche non ancora formalmente costituita. L’intensità del contributo concedibile è fino al 50% delle spese ammissibili. INFORMEST Consulting, specializzata nella realizzazione operativa di programmi di inserimento commerciale all’estero (es. inserimento commerciale con distributori e agenti, servizi di sviluppo e rappresentanza commerciale, marketing on-line sui principali mercati esteri, manager a tempo italiani e locali nei Paesi), sostiene le azioni ope-
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rative estere di una costituenda rete di aziende regionali appartenenti al comparto sistema casa (soluzioni e materiali da costruzione, impiantistica, arredo e complementi, serramenti, ecc.). Il criterio della rete sarà quello di realizzare economie di scala nella identificazione di canali commerciali comuni alle imprese (riduzione costi visite clienti e presentazione catalogo prodotti) per categorie di prodotti complementari. L’iniziativa è tesa allo sviluppo commerciale delle aziende partecipanti in mercati strategici a forte potenziale di crescita, quali l’area Federazione Russa e CSI, Turchia, Nord Africa, attraverso la realizzazione di azioni di sviluppo nel mercato estero per la promozione dei prodotti e delle aziende, con la selezione e presentazione di buyers. Tali attività saranno realizzate direttamente nei mercati esteri da esperti e venditori locali. In vista della prossima uscita del bando promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, INFORMEST Consulting raccoglie manifestazioni di interesse da parte di aziende del comparto sistema casa, interessate a valutare l’iniziativa proposta per aderire alla rete. A tal fine, e per richiedere ulteriori approfondimenti, le aziende possono inviare un’e-mail all’indirizzo: consulenza@informestconsulting.it.
PROGRAMMA DI SVILUPPO COMMERCIALE IN POLONIA PER AZIENDE DEL SETTORE MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER L’INDUSTRIA INFORMEST Consulting S.r.l., nell’ambito delle proprie iniziative finalizzate allo sviluppo dell’export delle PMI italiane, intende realizzare un programma di penetrazione commerciale in Polonia per un gruppo di imprese italiane appartenenti al settore dell’automazione meccanica, attrezzature, impianti e macchinari per l’industria, non concorrenti tra loro dal punto di vista dei prodotti. L’export italiano verso il mercato polacco è caratterizzato dalla prevalenza di beni strumentali ed intermedi, essendo l’Italia un importante forni-
tore di tecnologia avanzata per la Polonia. Il macrocomparto della meccanica strumentale è tradizionalmente la principale voce delle esportazioni italiane verso la Polonia. Le prospettive di sviluppo del settore a medio e lungo termine sono positive e strettamente legate allo sviluppo dei principali settori industriali (agroalimentare, automotive, cosmetico, farmaceutico, legno-arredo, degli elettrodomestici) per rispondere alla crescente domanda proveniente dal consumatore finale. L’iniziativa proposta ad un gruppo d’imprese ha lo scopo di ottenere un’economia di scala nella realizzazione delle attività operative di progetto ed una conseguente significativa riduzione dei costi di penetrazione commerciale che verranno ripartiti tra le aziende partecipanti. Le aziende interessate possono contattare il dr. Matteo Rosina (m.rosina@ informestconsulting.it, tel. 0421.280821).
FINANZIAMENTI AGEVOLATI ITALIANI PER PROGRAMMI DI SVILUPPO COMMERCIALE IN PAESI EXTRA-UE
INFORMEST Consulting informa le aziende che per supportare i programmi di inserimento commerciale di imprese italiane in Paesi extra-UE, ma anche semplicemente la partecipazione a fiere, è possibile utilizzare strumenti finanziari agevolati mirati e messi a punto recentemente. Gli strumenti agevolati coprono le spese relative all’acquisizione di nuovi mercati extra-UE in cui l’impresa italiana non è ancora presente, oppure relative al lancio di nuovi prodotti e/o servizi in mercati in cui l’impresa è già presente; tra le altre, sono incluse le spese relative a: magazzini, materiali, registrazione prodotti, studi di mercato, materiale pubblicitario, ecc. Il finanziamento agevolato può essere concesso anche per importi limitati e con un tasso di interesse agevolato intorno allo 0,5% annuo. Per maggiori informazioni, le aziende interessate possono inviare un’e-mail all’indirizzo: olivera. crljen@informestconsulting.it.
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Sdoganamento presso il Porto di Trieste ATTIVATA SPERIMENTALMENTE LA PROCEDURA DI “PRECLEARING” a cura dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Trieste Su disposizione della Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, è stato adottato il disciplinare di servizio relativo alla procedura di preclearing, che modifica e sostituisce il precedente, prot. 35087/RU dd. 29 agosto 2014. Si precisa che l’attivazione in via sperimentale della procedura di “sdoganamento in mare” comporta modifiche alle modalità di convalida di tutti i manifesti merci arrivate.
A) DEFINIZIONI Ai fini del presente disciplinare si intende per: 1. MMA: Manifesto delle Merci Arrivate; 2. Sistema di monitoraggio delle Capitanerie di Porto: il sistema di cui all’articolo 2, comma 1, lettera t-terdecies(1) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196; 3. SafeSeaNet: il sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi sviluppato dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri per garantire l’attuazione della direttiva comunitaria ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera t-bis(2) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196; 4. Autorità Marittima competente: Capitaneria di Porto di Trieste; 5. Nave monitorata: nave mercantile ammessa alla procedura di sdoganamento in mare, di cui al presente documento, monitorata dall’Autorità Marittima competente al fine di verificare se la nave procede verso il porto di destinazione con rotte dirette e senza scali; 6. Inizio del monitoraggio: momento (data, ora, minuti) a partire dal quale l’Autorita Marittima competente assicura il monitoraggio della nave attraverso il sistema indicato al punto 2;
7. Fine del monitoraggio: momento (data, ora, minuti) in cui la Capitaneria di Porto comunica la fine del monitoraggio della nave, coincidente o immediatamente successivo con la presentazione della nave alle ostruzioni portuali, ovvero con l’imbarco del pilota a bordo, ovvero con la comunicazione ATA(3) che l’Autorita Marittima competente invia a SafeSeaNet.; 8. Messaggio di allerta: comunicazione dell’Autorita Marittima competente, con relativa indicazione del momento (data, ora e minuti), in cui si e verificato un evento inatteso che pregiudica il monitoraggio della nave; 9. Piano degli arrivi: elenco delle navi in arrivo nel Porto, con indicazione del momento (data, ora, minuti) dell’arrivo previsto, comunicato dalla Capitaneria di Porto(4); 10. Colloquio Gestori TC: insieme delle procedure telematiche per la gestione delle partite in entrata/uscita/giacenza nei magazzini di temporanea custodia (attraverso l’invio di appositi messaggi telematici, i terminalisti ed in generale i gestori di magazzini di TC possono richiedere specifiche informazioni relative ai manifesti, agli scarichi delle partite ed allo svincolo delle dichiarazioni doganali di cui le partite PF costituiscono precedente allibramento).
B) AMBITO DI APPLICAZIONE Lo sdoganamento in mare si applica alle spedizioni di merci containerizzate, sia in procedura ordinaria sia in procedura domiciliata: a. giunte via mare su una nave monitorata dalla Capitaneria; b. sbarcate presso un terminal del Porto di Trieste abilitato al colloquio telematico Gestori TC; c. dichiarabili nell’ambito dell’interoperabilità dello Sportello Unico Doganale tramite il messaggio IM. Ai fini dell’ammissione al beneficio tutte le predette condizioni devono sussistere. La procedura non si applica al traffico Ro-Ro.
C) TRASMISSIONE E CONVALIDA DEL MANIFESTO MERCI ARRIVATE Presso gli Uffici nei quali e attivo lo sdoganamen-
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to in mare, il manifesto assume automaticamente lo stato “X”. In tale stato e inibita la trasmissione del record di chiusura Z. Pertanto, per tutti i manifesti, anche quelli per i quali non è richiesto o non ricorrono le condizioni per lo sdoganamento in mare, è l’Autorità doganale ad autorizzare la convalida del manifesto modificando lo stato da “X” a “I”, stato nel quale può essere trasmesso il record di chiusura “Z” per la convalida del manifesto. Al riguardo, l’Ufficio delle Dogane di Trieste provvederà ad assicurare un presidio nelle 24 ore presso il servizio Transito della SOT Punto Franco Nuovo per adempiere alla funzione sopra indicata.
D) RICHIESTA DI PROCEDURA DI SDOGANAMENTO IN MARE 1. Il responsabile del manifesto può richiedere la procedura di sdoganamento in mare per le navi provenienti da un porto: - del Mediterraneo, dopo la partenza con destinazione diretta al Porto di Trieste; - fuori dal Mediterraneo, una volta superati gli stretti (Suez, Gibilterra, Dardanelli) con destinazione diretta al Porto di Trieste. La richiesta di sdoganamento in mare, inoltrata via mail all’indirizzo dogane.trieste.preclearing@agenziadogane.it deve obbligatoriamente contenere: - nel campo oggetto: “SDOGANAMENTO IN MARE: richiesta attivazione procedura – MMA n. (numero del manifesto comunicato dal sistema AIDA)”; - nel corpo dell’e-mail: * MMA n. (n. del manifesto comunicato dal sistema AIDA); * data registrazione del manifesto (gg/ mm/aaaa); * presentato da (Generalità del Responsabile del manifesto); * codice IMO – Denominazione nave, oltre ad ogni altra utile informazione per identificare la nave in caso di assenza o impossibilita di verifica del codice IMO (es. MMSI o IRCS); * arrivo previsto (gg/mm/aaaa); * il piano di navigazione di massima che effettua la nave fino al suo arrivo in porto; * il numero telefonico satellitare dell’unita; 2. L’Ufficio delle Dogane di Trieste valutata la richiesta, se nulla osta, la inoltra alla Capitaneria di Porto di Trieste (so.cptrieste@mit. gov.it) e per conoscenza al richiedente e al
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Comando della Guardia di Finanza (SALOP. ROAN.trieste@gdf.it), indicando nella mail il referente da contattare in caso di necessita; in caso di motivi ostativi, respinge la richiesta dandone notizia al richiedente. Ricevuta l’e-mail dall’ufficio doganale, la Capitaneria di Porto avvia le procedure per il monitoraggio della nave comunicando l’inizio del monitoraggio mediante mail all’Ufficio doganale, al richiedente e al citato Comando della Guardia di Finanza. L’ufficio doganale autorizza la convalida del MMA sul sistema informatico doganale AIDA(5), dandone comunicazione al responsabile del manifesto, alla Capitaneria di Porto e al Comando della Guardia di Finanza. Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, la Capitaneria di Porto non sia in condizioni di poter garantire il monitoraggio della nave, informa immediatamente l’ufficio doganale, il richiedente e il citato Comando della Guardia di Finanza. Con tale comunicazione quella specifica nave e esclusa dal beneficio dello sdoganamento in mare. La Capitaneria di Porto controlla che la nave monitorata proceda direttamente verso il porto, comunicando eventuali variazioni di rotta e/o messaggi di allerta all’ufficio delle dogane, per le conseguenti valutazioni ed iniziative da intraprendere. Segnala, altresì, la fine del monitoraggio, coincidente con la salita del pilota a bordo o la presentazione della nave alle ostruzioni portuali. L’eventuale variazione della rotta per causa di forza maggiore ovvero l’effettuazione di uno scalo imprevisto, per qualsivoglia motivo, sono immediatamente comunicate dall’armatore/agente marittimo all’Ufficio doganale e alla Capitaneria di Porto.
E) PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 1. La dichiarazione telematica per uno dei regimi di importazione, inclusa l’introduzione in deposito, in procedura ordinaria e semplificata, deve essere inviata utilizzando esclusivamente il messaggio IM. Il campo n. 15 sarà obbligatoriamente valorizzato con il codice “1”, che identifica le operazioni in pre-clearing e riportando, come di consueto, gli estremi della partita PF generata dal MMA nella casella 40 del DAU; nella casella 31 della dichiarazione va inserita la dicitura “SDOGANAMENTO IN MARE”. L’indicazione che trattasi di operazione in
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pre-clearing va riportata anche nel prospetto di riepilogo presentato o nella mail di trasmissione del fascicolo-light inviata in dogana allo scopo di convalidare la dichiarazione in procedura ordinaria. Possono essere, inoltre, ammesse alla procedura dello sdoganamento in mare anche le operazioni di transito, previa l’indicazione del codice delle merci e della dicitura “SDOGANAMENTO IN MARE” nella casella 31 del DAU. Con tale indicazione il dichiarante attesta che per tali merci non e richiesto il controllo di altri Presidi che intervengono nell’attività di sdoganamento (es. Sanita Marittima, Veterinario di Porto, Servizio Fitosanitario, Chimico di Porto, Agecontrol, I.C.E.) o attesta che per le medesime i richiamati Presidi provvedono al rilascio del N.O. astenendosi dalla verifica fisica della merce. La dichiarazione telematica di transito per le merci in ingresso, in procedura ordinaria e domiciliata, deve essere inviata con il messaggio ET e deve contenere l’indicazione del codice di nomenclatura combinata delle merci e riportare nella casella 40 gli estremi della partita PF generata dal MMA. La procedura di sdoganamento in mare non si applica alle merci dichiarate in dogana che siano soggette a regimi specifici che prevedono come requisito essenziale, per l’applicazione del particolare trattamento tariffario, l’accettazione della dichiarazione sulla base dell’effettivo arrivo della merce. Controlli volti a verificare il rispetto dei predetti requisiti saranno condotti sulla base di un analisi dei rischi locale. Ogni irregolarità nella gestione della procedura potrà essere sanzionata, oltre che secondo le espresse disposizioni di legge stabilite per il caso concreto, anche con la sospensione, fino alla revoca, nel caso di reiterazione, della possibilità per l’operatore (spedizioniere doganale o agenzia marittima) di utilizzare lo sdoganamento in mare. 2. La convalida delle dichiarazioni in procedura ordinaria avviene durante l’orario di apertura dell’Ufficio (dal lunedì al venerdì: 8.00 – 19.00, il sabato: 8.00 – 14.00). Eventuali richieste di autorizzazione ad operare fuori dall’orario di apertura sono valutate caso per caso. 3. Le merci svincolate sono avviate direttamente all’uscita dagli spazi doganali. Le merci da sottoporre a controllo documentale attendono l’esecuzione del controllo. Le merci da sottoporre a verifica fisica o scanner sono posizio-
nate nelle apposite aree per l’esecuzione concomitante dei controlli richiesti anche da parte delle altre Autorita che concorrono al processo di sdoganamento. I controlli sono effettuati esclusivamente durante l’orario di apertura degli uffici. 4. Nel caso di controllo doganale, si rammenta che la merce e svincolata solo successivamente alla registrazione effettuata dall’Ufficio delle Dogane dell’esito del controllo su AIDA. In caso di concessione dello svincolo, e possibile procedere con l’uscita delle merci dagli spazi doganali. In caso di messaggi di allerta pervenuti nella fase successiva alla convalida del manifesto e/o allo sdoganamento in mare avviato, l’Ufficio delle Dogane sottopone a eventuale revisione di accertamento le dichiarazioni selezionate CA (Controllo Automatizzato), secondo criteri derivanti da un’analisi congiunta condotta dall’Ufficio delle Dogane e dalla Direzione Centrale Antifrode e Controlli, sia ai fini Safety & Security sia ai fini fiscali e degli altri controlli extra tributari di competenza della Dogana. In caso di messaggio di allerta che comunichi l’approdo in un porto diverso da quello di destinazione, l’Ufficio delle Dogane che ha autorizzato lo sdoganamento in mare da immediata comunicazione alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli e alla Dogana competente sul porto di effettivo sbarco dell’avvenuta diversione, al fine di presidiare l’eventuale sbarco delle merci e assicurare l’esecuzione dei controlli comunicandone l’esito all’Ufficio delle Dogane di Trieste.
F) PROCEDURE DI SOCCORSO Qualora non sia disponibile il sistema informatico doganale o il sistema dell’operatore economico restano valide le procedure di soccorso di cui alle circolari 20/D del 30 giugno 2011 e 16/D del 12 novembre 2012, e alla nota 142192/RU del 6 dicembre 2013, fatte salve le indicazioni previste nell’ambito delle Istruzioni per la sperimentazione operativa dello Sportello Unico Doganale. Note (1) Come modificato dal Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 18 – Attuazione della Direttiva 2009/17/CE concernente la modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione; (2) Come modificato dal Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 18 - Attuazione della direttiva 2009/17/CE concernente la modifica della diret-
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tiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione; (3) Actual Time of Arrival; (4) Comunicazione preventiva che avviene con almeno 24 ore d’anticipo rispetto al previsto arrivo della nave ai sensi del D. Lgs. 196/2005;
(5) Tramite la funzione di AIDA Presentazione Merci Funzioni SVAD Autorizza Preclearing, che modifica lo stato del manifesto da “X” a “I”, valorizzando la “Data inizio monitoraggio capitaneria” con il valore dell’inizio del monitoraggio comunicato dalla Capitaneria di Porto.
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L’importanza del domain name e le procedure di riassegnazione LE REGOLE DELLE PROCEDURE DI RIASSEGNAZIONE SONO STATE CREATE DALL’ICANN, L’ENTE INTERNAZIONALE CHE GESTISCE INTERNET, CON L’AUSILIO DELL’OMPI PER I DOMAIN NAMES GENERICI a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Un approfondimento per conoscere i principi fondamentali dei nomi a dominio e delle procedure di riassegnazione al fine di evitare lunghe e costose controversie giudiziarie. Il domain name è un espediente tecnico per indicare, in termini user friendly, l’indirizzo di un sito internet nel world wide web, che altrimenti sarebbe costituito da una serie incomprensibile di numeri. Ad un nome a dominio corrisponde una sola sequenza di numeri e viceversa. L’ultima parte del domain name – ve ne sono moltissimi e ne escono sempre di nuovi - indica il paese o altre caratteristiche del titolare, del prodotto o servizio (.it, .eu, .usa, .com, .net, .org). Il suffisso .it indica la provenienza italiana.
L’IMPORTANZA DEL DOMAIN NAME Il fiorire dell’economia digitale e la possibilità di utilizzare lettere combinate con numeri ed altri segni speciali permette di ottenere nomi a dominio dotati di fortissimo impatto commerciale, tanto da essere paragonabili, come importanza, ai marchi di impresa. Sono apparsi sin da subito soggetti senza scrupoli che, sfruttando le falle del sistema, utilizzano a fini di profitto domain names uguali, simili o, comunque, confondibili con i nomi a dominio o i marchi dei legittimi titolari. Oppure si accaparrano i domain names al fine di tentare di venderli ai malcapitati titolari dei relativi marchi ad un prezzo elevato. In altri casi si tratta semplice-
mente di un concorrente che vuole danneggiare la controparte “occupando” il domain name, senza neppure usarlo. Nel cosiddetto cybersquatting – l’occupazione abusiva di uno spazio digitale - rientra anche lo sfruttamento degli errori di battitura fatti dal navigatore per indirizzare lo stesso verso un sito diverso da quello che voleva raggiungere, grazie all’”aggancio” con un sito noto (typosquatting). Dopo iniziali incertezze la giurisprudenza e poi la legge (in Italia, il Codice della Proprietà Industriale) sono arrivate ad equi parare quasi pienamente il domain name al marchio, anche sul piano della tutela. Queste pratiche sono sanzionate dai tribunali degli Stati a vario titolo ma il ricorso al giudice ha, come è noto, costi alti, tempi lunghi e, in alcune nazioni, esiti assolutamente incerti. Si pensi per esempio, nel caso il cybersquatter sia un soggetto cinese o statunitense, ai costi di un contenzioso in Cina o negli USA. Gli enti che si occupano di attribuire a livello planetario - e, quindi, anche italiano - i nomi a dominio hanno adottato vari accorgimenti per evitare che in sede di assegnazione il nome scelto non sia utilizzato in modo da ledere diritti di marchio di terzi. Capita per alcuni domini che ai titolari dei marchi venga concesso un periodo di grazia per registrare con priorità il nome a dominio relativo (sunrise period). Oppure, qualora ciò sia già avvenuto, vi sono procedure attivabili dai legittimi titolari dei marchi per ottenere la riassegnazione, o la cancellazione, del nome a dominio conteso.
LE PROCEDURE DI RIASSEGNAZIONE Le procedure di rassegnazione, attivate presso speciali enti, sono ritenute di natura “amministrativa”: non fanno venir meno la possibilità, in alternativa, di promuovere un giudizio avanti l’autorità giudiziaria ordinaria per ottenere la riassegnazione del nome a dominio conteso. Di seguito saranno trattate le sole procedure di riassegnazione dei nomi a dominio le quali, peraltro, risultano essere molto utilizzate grazie all’aumento dei nomi a dominio disponibili ed alla penetrazione di Internet anche in paesi come Cina, India, Brasile, Russia.
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Gli enti preposti Le regole delle procedure di rassegnazione sono state create dall’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), l’ente internazionale che gestisce Internet, con l’ausilio dell’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) per i domain names generici. Lievemente diverse sono le regole per tali procedure nei diversi paesi per i domini con estensione territoriale. E’ importante capire presso quale ente attivare la procedura di rassegnazione e questo dipende dal suffisso finale del nome a dominio. Per le seguenti estensioni .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel and travel., dette generiche, è competente l’apposito ente costituito presso l’OMPI (in inglese, WIPO) raggiungibile sul sito WIPO. In tale sito è reperibile anche un database con i links relativi alle singole estensioni nazionali. Per l’estensione geografica .it, relativa all’Italia, la procedura sarà quella istituita conformemente alle regole del Registro. Semplicità della procedura La procedura è semplice e veloce. Basti pensare che le parti e l’ente competente si scambiano gli atti via e-mail. Il titolare del marchio può ottenere la rassegnazione sulla base delle presenza contemporanea di tutti i seguenti presupposti: - il domain name è identico o simile al marchio, o altro segno distintivo, del titolare - l’attuale titolare del nome a dominio non ha diritti sul domain name oggetto della procedura - il nome a dominio è stato registrato e utilizzato in malafede. Se ricorrono tutte queste condizioni è opportuno presentare all’ente competente un ricorso motivato completo di documenti, previo pagamento dei costi della procedura. La controparte potrà depositare una memoria difensiva con i relativi documenti. Successivamente verrà nominato il/i soggetto/i chiamato/i a decidere la controversia. L’ente preposto nomina un legal case manager che, svolgendo mansioni di segreteria e coordi-
namento, si frappone tra le parti e gli arbitri che giudicheranno se sussistono i presupposti per concedere la riassegnazione o, se prevista, la cancellazione del domain name. I costi non sono elevati e variano a seconda che il collegio arbitrale sia composto da 1 o 3 arbitri. Un collegio formato da 3 arbitri assicura una maggiore ponderazione di giudizio ed è sicuramente da preferire nei casi più importanti o dubbi. L’assistenza di un legale specializzato non è obbligatoria, ma è consigliabile. Le decisioni vengono pubblicate sul sito web dell’ente preposto nel giro di pochi mesi dall’inizio della procedura. Chi è risultato soccombente nella procedura di riassegnazione può adire l’autorità giudiziaria o, se ne ricorrono le condizioni, può ricorrere all’arbitrato per ottenere una pronuncia circa la titolarità del nome a dominio.
CONCLUSIONI In conclusione, in caso di cybersquatting, per ottenere il domain name corrispondente al proprio marchio l’azienda ha tre strade: - intavolare una trattativa con il cybersquatter per comprare il nome a dominio - iniziare una procedura di riassegnazione o - adire il giudice ordinario. Il metodo migliore per evitare di essere costretti a tutelare, in via successiva, il proprio domain name è quello di agire in prevenzione registrandolo prima di eventuali soggetti malintenzionati, dato che il costo della assegnazione di un nome a dominio è estremamente contenuto. L’azienda che intende esportare all’estero deve premunirsi di richiedere l’assegnazione dei domain names corrispondenti ai propri marchi ed alla propria denominazione sociale non solo in caratteri latini ma anche, se disponibili, in arabo, cirillico e con ideogrammi sia cinesi che giapponesi, a seconda dei mercati di riferimento sui quali intende operare.
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Andrea Antognini
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ri di u gu
Buone Fest
La riforma della proprietà industriale in Russia LE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE AL CODICE CIVILE IN TEMA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Con la legge 12 marzo 2014 n. 35FZ, entrata in vigore il 1 ottobre 2014, prosegue, ed è ormai giunto ad un punto di significativa maturazione, il processo di adeguamento e modernizzazione del sistema di tutela della Proprietà Industriale e Intellettuale nella Federazione Russa. Per le imprese o gli operatori economici che si accostano al mercato russo è sempre raccomandabile prestare la massima attenzione nell’impostare una corretta strategia di tutela e valorizzazione dei propri asset intangibili. L’inclusione della Russia nel WTO, i recenti interventi legislativi e la stessa giurisprudenza che si va formando (anche grazie alla recente costituzione di Sezioni Specializzate in Proprietà Industriale), hanno contribuito ad un forte e rapido avanzamento del sistema nel suo complesso che, pur conservando alcuni aspetti di criticità, offre maggiori spazi di intervento, ampliando lo spazio di garanzia per gli investitori esteri. Qui di seguito le principali modifiche apportate al Codice Civile in tema di proprietà industriale.
TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ Agli articoli 1234 e 1235 del Codice Civile è stato introdotto il divieto di trasferimento a titolo gratuito dei diritti di proprietà tra società.
OBBLIGO DI INFORMATIVA AL ROSPATENT Introduzione di un obbligo di informativa al RosPatent (Ufficio Marchi e Brevetti russo) in merito ai contratti che abbiano ad oggetto il trasferi-
mento di diritti di proprietà industriale cosiddetti “titolati” (Brevetti, Marchi, Modelli e Disegni). La disciplina di questi obblighi informativi è stata recepita dagli Articoli 1232, 1369 e 1490 del Codice Civile. E’ importante sottolineare che l’obbligo di informazione non riguarda anche i termini economici della transazione.
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DERIVANTE DALLA CONTRAFFAZIONE DI BREVETTI Introduzione di una specifica disciplina relativa alla quantificazione del danno derivante dalla contraffazione di brevetti per invenzione industriale, modelli o design. L’art. 1406 del Codice Civile prevede che il titolare di queste privative, accanto ai tipici rimedi utili per interrompere la contraffazione, potrà chiedere un risarcimento pari ad una somma variabile tra 10.000 e 5 milioni di rubli (da € 200 sino ad € 100.000), da determinarsi in concreto con valutazione discrezionale del Tribunale; ovvero un importo pari al doppio della royalty normalmente richiesta per lo sfruttamento legale del della privativa oggetto di contraffazione.
INVENZIONE DIPENDENTE L’art. 1358 Codice Civile introduce nella legislazione russa il concetto di “Invenzione Dipendente” che, analogamente alla normativa italiana ed europea, ricorre allorché un invenzione di prodotto o di procedimento non è possibile senza l’impiego di una precedente soluzione già oggetto di brevetto. La norma prevede il divieto di sfruttamento dell’invenzione dipendente in assenza del consenso reso dal titolare dell’invenzione.
CONVERSIONE DEL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE IN MODELLO DI UTILITÀ E’ introdotto un nuovo testo dell’art. 1398 del Codice Civile in base al quale è previsto l’istituto della conversione del brevetto per invenzione industriale in modello di utilità, laddove il brevetto originariamente richiesto sia stato dichiarato integralmente nullo e il trovato soddisfi comunque i requisiti richiesti per l’ottenimento di un modello di utilità.
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INVALIDITÀ DEL BREVETTO Il nuovo art. 1398 comma 2 del Codice Civile contempla anche un nuovo motivo di invalidità del brevetto, consistente nella mancanza di adeguata documentazione a supporto della domanda depositata dal richiedente.
PERIODO DI VALIDITÀ Rimane invariato il periodo di validità dei brevetti per invenzione industriale, con la precisazione che le eventuali domande divisionali saranno comunque considerate come “retrodatate” al momento del deposito della domanda originaria. Il periodo di validità dei modelli di utilità, sulla base del nuovo art. 1363 Codice Civile sarà pari a dieci anni, con decorrenza dal 1 gennaio 2015. Questo comporterà altresì che i modelli di utilità che
andranno a scadere dal 1 gennaio 2015 in avanti non potranno essere ulteriormente rinnovati. Il periodo di validità dei disegni registrati rimane pari a 25 anni (art. 1363 Codice Civile), ma è suddiviso in periodi quinquennali.
MAGGIORE EFFICIENZA NELLE PROCEDURE DI DEPOSITO E OPPOSIZIONE AMMINISTRATIVA DEI MARCHI E’ stata inoltre introdotta una serie di disposizioni di natura tecnica riguardanti le procedure di deposito e opposizione amministrativa di Marchi (incluse le denominazioni di origine), Brevetti, Modelli e disegni, che ridefiniranno il vigente sistema, con l’obiettivo di renderlo più efficiente e rapido. Avv. Massimiliano Patrini
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Novità in tema di Comunicazione Black List L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI CHE INTERCORRONO TRA OPERATORI ITALIANI ED OPERATORI ECONOMICI LOCALIZZATI IN “PARADISI FISCALI” È STATO INTRODOTTO DAL D.L. 40/2010 a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero Comunicazioni black list solo una volta all’anno e per importi superiori a 10 mila euro. Questa in sintesi la novità contenuta nello schema di Decreto Legislativo sulle semplificazioni fiscali che dovrebbe essere approvato a breve dal Governo. Nel corso degli anni il suddetto adempimento, in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha subito alcune modifiche.
ATTUALE NORMATIVA L’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni che intercorrono tra operatori italiani ed operatori economici localizzati in “paradisi fiscali” è stato introdotto dall’art. 1, comma 1, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40. Per individuare gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti black list è necessario fare riferimento all’elenco di stati inclusi nel D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Recentemente sono intervenute delle modifiche ai suddetti elenchi. Dopo le esclusioni di Cipro, Malta e la Corea del Sud avvenute nel 2010, anche San Marino con il D.M. dell’Economia del 12 febbraio 2014, pubblicato il successivo 24 febbraio sulla Gazzetta Ufficiale n. 45, è uscito definitivamente dall’elenco italiano degli Stati in Black list. Soggetti a cui è la richiesta la dichiarazione Sono obbligati ad inviare la comunicazione, in at-
tesa dell’approvazione del Decreto, i soggetti passivi IVA, residenti o non residenti che effettuano le sotto indicate operazioni, se di importo superiore ad euro 500,00, con soggetti economici stabiliti nei paradisi Fiscali: - Cessioni di beni, comprese le esportazioni - Acquisti di beni, comprese le importazioni - Prestazioni di servizi rese - Prestazioni di servizi ricevute. Gli operatori non residenti, comunitari o extracomunitari, dovranno adempiere al suddetto obbligo solo relativamente alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia. I soggetti interessati saranno pertanto: - Stabile organizzazione - Rappresentante fiscale o non residente identificato direttamente in Italia. Periodicità trasmissione La comunicazione va trasmessa all’Agenzia delle Entrate in via telematica, mediante il Modello di comunicazione polivalente (quadro BL) approvato con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013. Attualmente, in attesa dell’approvazione del Decreto Semplificazioni, la periodicità nella comunicazione dei dati è: - Trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi e acquisti di servizi), un ammontare totale trimestrale non superiore ad Euro 50.000,00 - Mensile in tutti gli altri casi. Il momento di rilevanza dell’operazione è alternativamente: - Il momento di rilevazione delle operazioni nelle scritture contabili obbligatorie - Il momento del pagamento nell’ipotesi in cui si tratti di operazioni con obbligo di comunicazione, ma per cui non sussiste nessun obbligo di rilevazione nelle scritture contabili. L’Amministrazione Finanziaria ha fornito con la C.M. 2/E/2011 alcuni utili chiarimenti in relazione alla corretta individuazione del momento rilevante: - Gli acquisti di servizi, per i quali si applica il
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c.d. reverse charge, devono essere comunicati assumendo come data di riferimento quella di annotazione nella contabilità generale, qualora la stessa sia precedente alla rilevazione nei registri Iva, come già ribadito dalla C.M. 53/E/2010 - Gli acconti devono essere segnalati, per l’importo fatturato, attribuendo preferenza alla data di rilevazione nei registri IVA, ovvero nelle scritture contabili. Nel “Modello di comunicazione polivalente” le operazioni effettuate con controparti residenti in paesi a fiscalità privilegiata vanno indicate nel quadro BL. All’interno del suddetto quadro devono essere indicate: - Operazioni attive (ammontare cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate); - Operazioni passive (ammontare acquisto di beni e delle prestazioni di servizio). All’interno delle due categorie di operazioni (attive e passive) viene effettuata una ulteriore suddivisione a seconda che le stesse siano operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette.
NOVITÀ CONTENUTE NELLO SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI CHE È IN ATTESA DI APPROVAZIONE DEFINITIVA Il decreto semplificazioni: - riduce il numero delle dichiarazioni sulle operazioni con controparti domiciliate in Stati a fiscalità privilegiata, - innalzando la soglia di esenzione che passa dagli attuali euro 500,00 a euro 10.000,00. In sostanza scompaiono le attuali comunicazioni mensili o trimestrali e la trasmissione dei dati verrà effettuata solo una volta all’anno (con mo-
dalità che dovranno essere stabilite dall’Agenzia delle Entrate). La soglia minima delle operazioni da dichiarare passa dagli attuali euro 500,00 ad euro 10.000,00. Il limite riguarda l’importo complessivo annuale delle cessioni e delle prestazioni, rese o ricevute. La “soglia minima” ha già fatto discutere in questi mesi. Non è stato precisato dalla norma se il limite annuale entro cui scatta l’obbligo sia riferito all’ammontare complessivo o a ciascuna operazione. In attesa di conferma ufficiale sembrerebbe che l’importo complessivo sia da riferire al volume di affari realizzato con la singola controparte domiciliata nel paradiso fiscale e non invece al totale delle operazioni attive e passive effettuate dal contribuente. Lo schema di decreto stabilisce che entrambe le modifiche apportate (soglia e periodicità) si renderanno applicabili alle operazioni effettuate nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento e quindi dal 2014. L’entrata in vigore del provvedimento dovrebbe pertanto comportare la non sanzionabilità per le operazioni non comunicate nei modelli black list mensili o trimestrali scaduti nei primi mesi del 2014. I suddetti dati potrebbero essere inseriti nella comunicazione annuale, sempreché vi siano i presupposti (soglia minima) per la comunicazione. Un ulteriore aspetto che si porrà e dovrà essere approfondito riguarda l’applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse antecedentemente all’entrata in vigore della norma. Ci si chiede se troverà applicazione “il principio del favor rei” secondo cui “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile (…)”. Alberto Perani
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Origine legale del legno APPROVATO IL DECRETO ATTUATIVO E SANZIONATORIO a cura di Unital Il Consiglio dei Ministri del 19 settembre scorso ha approvato il testo definitivo del Decreto Legislativo attuativo del Regolamento CE n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità Europea, e del Regolamento (UE) n. 995 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati meglio noto come Regolamento Legno o EUTR (EU Timber Regulation). Il Regolamento Legno è vigente in tutti i 28 Paesi dell’Unione dal 3 marzo 2013 e vieta la commercializzazione di legno e prodotti derivati di provenienza illegale, il Regolamento distingue due ruoli con differenti obblighi: - OPERATORE: chi immette per la prima volta legno o prodotti derivati sul mercato UE, deve adottare un sistema di dovuta diligenza che gli permetta di valutare il rischio di immissione di legno tagliato illegalmente, se il rischio è trascurabile può acquistare in conformità al Regolamento, se non è trascurabile deve mettere in atto azioni di mitigazione del rischio, oppure rinunciare all’acquisto; - COMMERCIANTE: chi acquista per rivendere legno o prodotti derivati già immessi sul mercato UE, deve tracciare gli acquisti e conservare le informazioni per almeno cinque anni. Ferma restando la diretta applicabilità dei Regolamenti dell’Unione Europea negli Stati membri, l’atto legislativo nazionale, con riferimento al sistema di licenze FLEGT ed al Regolamento Legno (EUTR) determina: a) l’Autorità Competente preposta all’attuazio-
ne sia del Regolamento (CE) n. 2173/2005 (FLEGT) che del Regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR), che è stata individuata nel Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, il quale effettuerà anche i controlli; b) l’Autorità Competente (MIPAAF) cura i rapporti con la Commissione europea, con le organizzazioni indipendenti e con gli organismi di controllo (monitoring organization) ufficialmente riconosciuti; c) per le licenze FLEGT: 1) la licenza FLEGT è messa a disposizione dell’Autorità Competente preventivamente o contestualmente alla presentazione della dichiarazione in dogana per detto carico, ai fini del controllo e dell’immissione in libera pratica nella Comunità Europea; 2) l’Autorità Competente e l’agenzia delle dogane e dei monopoli possono richiedere che la licenza sia tradotta in lingua italiana a spese dell’importatore; 3) gli importatori devono versare un contributo finanziario fisso per ogni carico di legno e prodotti derivati a cui si applica il sistema di licenze FLEGT (tariffe e modalità di versamento verranno stabilite con Decreto del Mipaaf di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs.); d) per l’EUTR: al fine di consentire il programma dei controlli previsto dal Regolamento Legno è istituito il “Registro degli Operatori” (i requisiti per l’iscrizione, le modalità di gestione, il corrispettivo dovuto e le modalità di versamento saranno individuate con Decreto del MIPAAF di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs.); e) viene istituita la “Consulta FLEGT e Timber Regulation” al fine di favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi pubblici e collettivi nelle attività di attuazione dei Regolamenti FLEGT ed EUTR. Il Decreto inoltre, all’articolo 6, determina le sanzioni in caso di violazione dei Regolamenti FLEGT ed EUTR come di seguito indicato: - chiunque importa nel territorio dello Stato
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RIQUALIFICAZIONE LOCALI CON RIVESTIMENTI 3M I SUOI VANTAGGI... ...A 1/8 DEL COSTO DI RISTRUTTURAZIONE ...SENZA CHIUDERE L’ATTIVITA’ ...IN POCHI GIORNI OLTRE 500 FINITURE
PRIMA
DOPO
legno o prodotti derivati esportati da Paesi aderenti a un accordo di paternariato (VPA) in mancanza di licenza FLEGT è punito con l’ammenda da Euro 2.000 ad Euro 50.000 o con l’arresto da un mese ad un anno; - l’operatore che commercializza legno e prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile del Paese di produzione (raccolta del legno) è punito con l’ammenda da Euro 2.000 a Euro 50.000 o con l’arresto da un mese ad un anno; - nei due casi sopra riferiti, se dai fatti deriva un danno di particolare gravità per l’ambiente, le pene dell’ammenda e dell’arresto si applicano congiuntamente ed è sempre disposta anche la confisca del legno e dei prodotti derivati. - se l’operatore che commercializza legno e prodotti da esso derivati non dimostra, attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri, di aver posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di Dovuta Diligenza, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli Organismi di Controllo riconosciuti dalla Commissione Europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5 a Euro 5.000 per ogni 100 kg di merce, con un minimo di Euro
300 fino ad un massimo di 1 milione di euro; - se l’operatore che commercializza legno e prodotti da esso derivati non tiene o non conserva per 5 anni o non mette a disposizione gli appositi registri (art. 5 del regolamento di esecuzione UE n. 607/2012) è punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 15.000; - il commerciante che non conserva per almeno 5 anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture è punito con la sanzione amministrative da Euro 150 a Euro 1.500; - l’operatore che non si iscrive al registro degli operatori è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 1.200. Gli operatori possono adottare e mantenere aggiornato un proprio sistema di dovuta diligenza, oppure adottare quello di un organismo di controllo (monitoring organization). È di notevole importanza evidenziare che il Decreto Legislativo prende come riferimento i sistemi di Due Diligence predisposti dagli Organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione Europea per valutare se l’operatore ha esercitato la dovuta diligenza.
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Riduzione compensata pedaggi autostradali PROROGA DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL 2013 DAL 3 AL 19 DICEMBRE 2014 Con provvedimento di urgenza del Presidente Comitato Centrale dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi (di seguito, rispettivamente, Albo e Comitato Centrale) - da sottoporre a ratifica nella prossima riunione del 5 dicembre 2014 - il termine per la presentazione della domanda per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali relativa al 2013 è stato prorogato dal 3 al 19 dicembre 2014, sempre con scadenza alle ore 14.00. La proroga è stata concessa in considerazione delle difficoltà operative, riscontrate nella prima decina dei giorni disponibili per la presentazione della stessa, nella quale il sito web dell’Albo non ha funzionato a dovere. Infatti, la domanda va effettuata esclusivamen-
te accedendo alla sezione dedicata del sito web dell’Albo www.alboautotrasporto.it (v. Apinforma n. 18/2014, pp. 62-63). Con l’occasione il Comitato Centrale ha dato anche indicazioni per superare eventuali problematiche di presentazione dell’istanza, quali le credenziali di accesso al sito o i dati sul versamento dell’imposta di bollo per la domanda. In particolare è stato chiarito che: a) per eventuali problemi legati alle credenziali di accesso va contattata la segreteria del Comitato Centrale al n. telefonico 06-41584525, mentre b) l’inserimento dei dati relativi al versamento dell’imposta di bollo è stata disattivata; per poter, quindi, regolarizzare la domanda di riduzione dei pedaggi 2013 si invita a trasmettere al Comitato copia del versamento al seguente indirizzo: albo.autotrasporto@mit. gov.it o tramite fax al numero 06-41584517. Per aggiornamenti o altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE
BEVANDE Bevande a base di succo di frutta E’ stata pubblicata la Legge 30 ottobre 2014, n. 161 concernente le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis.
Fonte: Unionalimentari
Campagna vitivinicola 2014.2015 Il Ministero ha pubblicato vademecum concernente la campagna vitivinicola 2014-2015.
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
COMMERCIO
Polizia sanitaria specie animali acquacoltura Il Ministero della Salute ha pubblicato il Decreto 10 settembre 2014 Modifica dell’allegato IV, parte II, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 concernente «Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie», in attuazione della direttiva di esecuzione della Commissione 2014/22/UE del 13 febbraio 2014 che modifica l’allegato IV della direttiva del Consiglio 2006/88/CE per quanto riguarda l’anemia infettiva del salmone (lSA). Importazione trote iridee o arcobaleno La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 1195/2014 che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia.
ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Indicazioni olio di oliva E’ stata pubblicata la Legge 30 ottobre 2014 n. 161 concernente le disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot n. 4632/13/AGRI. Decreto Ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”. In corso di registrazione Corte dei Conti.
Ritardo pagamenti E’ stata pubblicata la Legge 30 ottobre 2014, n. 161 concernente le norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Caso EU PILOT 5216/13/ENTR. Digitalizzazione dei processi aziendali Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto 23 settembre 2014 in attuazione dell’art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo al contributo tramite voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico. Misure investimenti Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto del 29 settembre 2014 in Modifica al decreto 4 marzo 2011, relativo a «Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti».
ETICHETTATURA Claim Salutistici ammessi La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 1226/2014 relativo all’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e riguardante la riduzione del rischio di malattia.
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Claim salutistici ammessi e respinti La Commissione europea ha pubblicato il reg. 1228/2014 relativo all’autorizzazione e al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e riguardanti la riduzione del rischio di malattia. Claim salutistici non approvati La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 1229/2014 relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Consorzi incaricati ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/1999. Piadina Romagnola Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento concernente l’iscrizione della denominazione «Piadina Romagnola/Piada Romagnola» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Istituzione UIC - Unità investigativa centrale Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il documento prot. 1746 del 17 novembre 2014 concernente l’Istituzione dell’Unità investigativa centrale - UIC, presso l’Ufficio PREF I della Direzione Generale della Prevenzione e del Contrasto alle Frodi Agroalimentari. oOo
DATI DI MERCATO 46a E 47a SETTIMANA 2014 (DAL 10 AL 16 NOVEMBRE E DAL 17 AL 23 NOVEMBRE 2014) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti
informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; ovicaprini; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. I rapporti possono essere richiesti all’Ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia dell’Associazione. oOo
RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione. Dati relativi alla settimana n. 46, dal 10 al 16 novembre 2014 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 59 notifiche (di cui 15 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Due sole allerte avviate dall’Italia ed entrambe relative al comparto ittico: mercurio in pesce spada proveniente dal Portogallo ed elevata quantità di istamina in sgombri in scatola, con salsa di pomodoro, provenienti dalla Bulgaria. Dati relativi alla settimana n. 47, dal 17 al 23 novembre 2014 Gli interessati possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 79 notifiche (di cui 23 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Due allerte avviate dall’Italia: presenza di Norovirus in mitili (origine Spagna) e contaminazione da Salmonella Hadar in carne di pollo congelata (provenienza Francia).
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Scadenze aziendali dicembre 2014 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI DICEMBRE
LUNEDÌ 1 DICEMBRE INPS – ACCONTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – I soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti e alla Gestione separata INPS sono tenuti al versamento della seconda rata dell’acconto per il 2013 dei contributi previdenziali. CONGUAGLIO MOD. 730 INTEGRATIVO – I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.
LUNEDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA – Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di novembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
MARTEDÌ 16 IMU - SALDO SECONDA RATA 2014 - Scade il termine per il versamento a saldo dell’imposta dovuta per il 2014. IVA – LIQUIDAZIONE MENSILE – Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di novembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24. INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI D’IN-
TENTO RICEVUTE – Scade il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente e qualora siano state poste in essere corrispondenti cessioni. IRPEF – Scade il termine per il versamento al Concessionario della Riscossione delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente ed assimilati. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24. INPS – CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS alla gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 28,72 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 22 % per i soggetti titolari di pensione diretta o già iscritti ad altro fondo obbligatorio o lavoratore titolare di pensione diretta o di reversibilità. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi; - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per
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l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2012 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2012. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013: scade il termine per versare la rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2013. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il modello F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS – FONDO DI TESORERIA – Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. TFR – Scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva applicata sulla rivalutazione del T.F.R. con codice F24 1712. Il saldo è previsto entro il 16 febbraio 2014.
VENERDÌ 19 MODELLO 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO
– Ravvedimento operoso – Termine per regolarizzare la mancata presentazione entro il 20 settembre 2013 dei mod. 770/2013, con contestuale versamento della sanzione ridotta.
GIOVEDÌ 25 (LUNEDÌ 29) INPS/CIG - Presentazione o invio con lettera raccomandata della domanda di integrazione salariale relativa a sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziata nel mese precedente con mod. IGI 15 o IGI 15/ed.
LUNEDÌ 29 IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di novembre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 – quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 – quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. IVA - ACCONTO DI DICEMBRE - Scade il termine per il versamento dell’acconto Iva pari all’88% dell’Iva relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. Si possono utilizzare alternativamente il metodo storico, il metodo previsionale e il metodo delle operazioni effettuate. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24.
MARTEDÌ 30 REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE LIBRI CONTABILI – Scade il termine, per i soggetti il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto lo scorso 30 settembre, per procedere alla redazione dell’inventario, del libro giornale, dei mastrini e dei registri Iva. UNICO 2014 RAVVEDIMENTO OPEROSO – Scade il termine per regolarizzare la mancata presentazione entro il 30 settembre 2014 utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso.
MERCOLEDÌ 31 CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° dicembre 2014 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 novembre 2014.
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RITENUTA FISCALE RIDOTTA PER AGENTI E RAPPRESENTANTI - Scade il termine per l’invio ai propri committenti, da parte degli agenti e dei rappresentanti, dell’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi per usufruire nel 2014 dell’applicazione della ritenuta sul 20% anziché sul 50% dell’ammontare delle provvigioni. La dichiarazione deve essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento solo nelle ipotesi in cui sia cambiato il regime rispetto alla prima comunicazione o a quella dell’anno precedente. TRASPARENZA FISCALE - Scade il termine per esercitare, da parte dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR. CONCESSIONI GOVERNATIVE – Scade il termine, da parte dei soggetti interessati, per il pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative, mediante versamento presso le banche convenzionate e le agenzie postali. ELENCO BLACK LIST MENSILI - Scade il termine per la trasmissione telematica della comuni-
cazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni poste in essere nel corso del mese precedente. TRASCRIZIONE REGISTRI - Scade il termine, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per trascrivere sui registri i dati contabilizzati utilizzando sistemi meccanografici. CONTRIBUTO REGIONALE SALVAGUARDIA E INCREMENTO OCCUPAZIONALE – Scade il termine per utilizzare in compensazione, tramite mod. F24, i contributi di cui all’art. 2, co. 1, L.R. 22/2010 concessi con il decreto n. 619 del 12 aprile 2013. I contributi non interamente utilizzati in compensazione entro oggi sono revocati in tutto o in parte. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI – Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente. LIBRO UNICO – Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. (PZ - FT)
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