Apinforma n. 20 del 15 novembre 2015

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 20 15 novembre 2015

IN PRIMO PIANO FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER IL 2016

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 20 15 novembre 2015

Sommario La legge di stabilità 2016

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

8

Nuove regole per il commercio elettronico

18

Obbligo di risposta ai questionari statistici

19

Decadenza piano rateizzazione

20

Procedure di insolvenza

21

Società controllate e collegate estere

24

La legge di stabilità regionale per il 2016

27

Indice mensile rivalutazione t.f.r. ottobre 2015

32

I rapporti di collaborazione dopo il Jobs Act

33

Rapporto ANCI - CONAI

38

Horizon 2020

39

Rapporto International Energy Agency

40

Sicurezza nei luoghi di lavoro

41

Nuove direttive LLPP in Friuli Venezia Giulia (5a parte)

42

Guida pratica alle reti d’impresa (1a parte)

45

Indicazione dei subappaltatori non obbligatoria

50



EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE

Contratti di distribuzione in Iran

53

Cessione impianti all’estero

57

Expo 2020

60

Legislazione alimentare

61

Autotrasporto c/t. Disposizioni sul REN

64

Revisione della patente per esaurimento punti

65

Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento

66

R.C.A.: estensione della copertura assicurativa

67

Autotrasporto. Tempi di guida, tempi di riposo

68

Scadenze aziendali dicembre 2015

70

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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

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La legge di stabilità 2016

MANOVRA DA 27 MILIARDI CON LUCI E OMBRE

PREMESSA Il Governo ha approvato la Legge di Stabilità per il 2016 con l’obiettivo di garantire la tenuta dei conti pubblici da un lato, e rafforzare i timidi segnali di ripresa dall’altro. La manovra, del valore complessivo di 26,5 miliardi, oltre a riproporre vecchi provvedimenti, contiene alcuni interventi interessanti per il rilancio dell’economia. Di seguito i principali interventi contenuti nella bozza di legge finanziaria ricordando che il provvedimento dovrà essere convertito e probabilmente, in tale processo, subirà significative modifiche. Come di consueto sarà nostra cura ritornare sugli argomenti di maggiore interesse con successivi approfondimenti.

IMU (ART. 4 COMMI DA 1 A 3) Vengono esentati dal pagamento dell’Imu tutti i terreni agricoli montani, semi-montani e pianeggianti posseduti e condotti da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali iscritti alla relativa previdenza e le società agricole. Per i terreni che rientreranno nell’esenzione Imu, sarà ripristinata la tassazione del reddito dominicale ai fini Irpef. I Comuni saranno tenuti ad inviare telematicamente al Portale del federalismo fiscale le delibere ed i regolamenti Imu entro il termine ultimo del 14 ottobre di ogni anno affinché le stesse abbiano efficacia dalla data di pubblicazione. In precedenza tale termine era fissato al 21 ottobre.

TASI (ART. 4 COMMA 4) Riconosciuta l’esenzione dal pagamento della Tasi per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale. Nell’esenzione non sono compresi i fabbricati di lusso rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. E’ stata riscritta anche la norma che prevede oltre all’Imu anche la Tasi sul-

le case date in affitto. In questi casi i proprietari continueranno a pagare la quota di loro spettanza, variabile dal 70% al 90%, mentre l’inquilino, qualora utilizzi l’immobile come prima casa, sarà esonerato dal pagamento del tributo. Per le imprese di costruzione è prevista la riduzione della Tasi allo 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, la riduzione opera a condizione che gli immobili non siano locati. In pratica si tratta di un’aliquota agevolata riconosciuta agli immobili merce delle imprese di costruzione rimasti invenduti. I Comuni per questi immobili avranno la possibilità di aumentare l’aliquota fino ad un massimo dello 0,25% oppure prevedere il suo azzeramento. Previsto inoltre una sorta di congelamento delle aliquote riferite alle tasse locali per l’anno 2016, con l’eccezione dei Comuni in pre-dissesto finanziario. Il blocco coinvolge anche la super Tasi, vale a dire l’aliquota aggiuntiva dello 0,08% riconosciuta ai Comuni che l’hanno potuta applicare alle abitazioni principali o agli altri immobili. La sua riproposizione nel 2016 sarà consentita solo nelle città in cui è stata caricata nell’anno precedente sugli immobili diversi dalla prima casa, anche se non colpirà più i terreni agricoli interessati dalle nuove esenzioni.

IVIE (ART. 4 COMMA 5) Per adeguare la normativa Ivie con la riduzione della Tasi, viene riconosciuta l’esenzione Ivie per gli immobili posseduti all’estero adibiti ad abitazione principale nonché per le abitazioni coniugali assegnate all’ex coniuge a seguito di provvedimenti di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Anche in questi casi l’esenzione non opera per gli immobili considerati di lusso.

REVISIONE RENDITE CATASTALI E “IMBULLONATI” (ART. 4 COMMI DA 9 A 12) Dal prossimo anno la redita catastale degli immobili a destinazione speciale di cui alle categorie catastali D ed E andranno determinate attraverso una stima diretta. Da questa stima andranno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e

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gli altri impianti funzionali a processi produttivi. In pratica vengono esclusi dal pagamento dell’Imu i cosiddetti impianti e macchinari “imbullonati”. L’esenzione avrà efficacia dal 1° gennaio 2016. Per gli immobili già esistenti i proprietari potranno utilizzare la procedura Docfa per modificare in diminuzione il valore della rendita. Per il solo 2016 l’atto di aggiornamento catastale presentato entro il 15 giugno 2016 produrrà i suoi effetti già dal 1° gennaio 2016. In questo modo l’eventuale rideterminazione della rendita catastale ai fini del pagamento dell’Imu esplicherà i sui effetti con riferimento al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

ABROGAZIONE IMUS (ART. 4 COMMA 13) E’ stato abrogato l’art. 11 del D. Lgs. 23/2011 che prevedeva l’introduzione dell’Imposta Municipale Secondaria IMUS. Avrebbe dovuto sostituire la Tosap e la Cosap per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni Icpdpa e il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari Cimp. L’Imus avrebbe dovuto entrare in vigore nel 2014, ma è stata prima prorogata al 2015 e poi al 2016, ma con la manovra di quest’anno viene definitivamente abrogata.

RIDUZIONE ALIQUOTA IRES (ART. 5 COMMI DA 1 A 5) E’ prevista una riduzione progressiva dell’aliquota Ires, per il 2016 è previsto un abbassamento dal 27,5% al 24,5% mentre dall’annualità successiva, vale a dire dal 1° gennaio 2017, opererà un’ulteriore calo al 24%. La riduzione dell’aliquota è subordinata al riconoscimento, da parte dell’Unione Europea, dei margini di flessibilità per l’emergenza immigrazione. Alla luce della riduzione delle aliquote Ires è stata rivista la misura della ritenuta a titolo d’imposta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società residenti in uno stata comunitario o all’interno dello spazio economico europeo SEE. La ritenuta di cui all’art. 27 comma 3-ter del DPR 600/73 viene così rideterminata nelle seguenti misure: - fino al 31 dicembre 2015 1,375%; - dal 1° gennaio 2015 1,225%; - dal 1° gennaio 2017 1,20%. La bozza della finanziaria rimanda inoltre ad un apposito decreto la rideterminazione della percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividenti e plusvalenze ora fissato al 49,72%.

ESENZIONE IRAP AGRICOLTURA (ART. 5 COMMI DA 6 A 8) E’ stata prevista l’esenzione dal pagamento dell’Irap per i soggetti esercenti attività agricola di cui all’art. 32 del TUIR. Il riferimento all’art. 32 dovrebbe includere i soggetti che svolgono attività agricola rientrante potenzialmente nel reddito agrario. Dovrebbero conseguentemente rientrare nell’esenzione anche le SPA che svolgono attività primaria. L’esenzione sarà operativa dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, in generale quindi dal 2016. Rimane l’obbligo di versamento dell’Irap per le attività che non rientrano nel reddito agrario, quali quelle di allevamento con terreni insufficienti o la quota di produzione di energia elettrica non rientrante nel reddito agrario.

DETRAZIONI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RISPARMIO ENERGETICO (ART. 6) Prorogate di un anno le detrazioni fiscali del 65% per il risparmio energetico e del 50% per le ristrutturazioni abitative. Per queste detrazioni sono rimasti invariati anche i limiti di spesa agevolati. Per il risparmio energetico segnaliamo che la detrazione è usufruibile anche per le schermature solari e gli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili. Prorogata di un altro anno anche la detrazione del 65% per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche per gli immobili che si trovano in zone ad alta pericolosità, a patto che siano adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive.

DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (ART. 6) Esteso fino al 31 dicembre 2016 il bonus mobili, vale a dire lo sgravio Irpef del 50% entro un tetto massimo di spesa di 10.000 euro per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) destinati all’abitazione sulla quale sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia. La detrazione per i mobili prescinde dall’ammontare dell’importo sostenuto per le spese di ristrutturazione. Una novità è prevista per le giovani coppie, per queste la legge di Stabilità, riconosce una nuova detrazione per l’acquisto nel 2016 di mobili da destinare all’arredamento dell’abitazione principale. Per quanto riguarda il collegamento con l’acquisto della prima casa la norma non fissa limitazioni di carattere temporale, pertanto si dovranno attendere i chiarimenti del caso. Il bonus è riservato

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esclusivamente alle giovani coppie con meno di 35 anni di età. La detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta, ma quest’ultima è ridotta a 8.000 euro in luogo dei 10.000 previsti per il bonus arredi. La nuova detrazione inoltre riguarda solo l’acquisto di mobili e non gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Per giovani coppie si intendono quelle costituenti un nucleo familiare formato da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito un nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni di età. Questo incentivo per le giovani coppie non è cumulabile con l’incentivo per mobili ed elettrodomestici legato ad interventi di ristrutturazione edilizia.

AMMORTAMENTO MAGGIORATO (ART. 7 COMMI DA 1 A 4) Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016 da parte di imprese e professionisti, l’ammortamento deducibile fiscalmente è maggiorato del 40% rispetto a quello imputato a conto economico. La norma si pone l’obiettivo di incentivare l’acquisto di beni strumentali nuovi tramite una maggiorazione della percentuale di ammortamento valevole sia ai fini Ires che Irpef, non quindi ai fini Irap. Rientrano nell’agevolazione anche i beni strumentali nuovi acquistati attraverso contratti di locazione finanziaria. Sono esclusi dall’agevolazione i beni immateriali, i beni immobili e i beni materiali ammortizzabili con lunga vita sui quali si applicano aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%, nonché alcuni beni indicati nell’allegato del testo normativo quali materiale rotabile ferroviario, aerei e condutture per la distribuzione del gas, acque minerali e per gli stabilimenti idrotermali. Dal punto di vista operativo la norma non impatta sul conto economico, le quote continueranno ad essere contabilizzate sulla base dei coefficienti del DM del 1989. La maggiorazione sarà usufruibile in sede di dichiarazione dei redditi attraverso una variazione in diminuzione. Si consideri un investimento di 100.000 euro con un aliquota di ammortamento del 10%, nel conto economico di ciascun esercizio sarà imputato l’ammortamento contabile di 10.000 euro mentre nel modello Unico si apporterà una variazione in diminuzione di 4.000 euro. In questo modo al termine del periodo decennale di ammortamento l’impresa avrà dedotto 140.000 euro, di cui 100.000 imputati a conto economico e 40.000 extracontabilmente. Si ritiene che le deduzioni extracontabili non assumano

rilevanza ai fini della determinazione della plusvalenza al momento della cessione dei beni anche se, sul punto, si dovranno attendere i chiarimenti dell’amministrazione finanziaria. Se quest’ultimo aspetto sarà confermato, non si renderà necessario lo stanziamento della fiscalità differita. Si evidenzia che la maggiorazione riguarda esclusivamente i beni che assumono il carattere di strumentalità rispetto al processo produttivo, vale a dire che devono essere utilizzati durevolmente nell’azienda rimanendo conseguentemente esclusi i beni merce e i materiali di consumo. La norma prevede inoltre che per la determinazione degli acconti d’imposta per il 2015 e il 2016, periodi interessati dall’agevolazione, non si dovrà considerare la maggiorazione dell’ammortamento. Per quanto riguarda i mezzi a motore, la maggiorazione non riguarda solo le quote di ammortamento ma anche i limiti di costo massimo fiscalmente riconosciuto per la deduzione dell’ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria. In pratica l’importo massimo di 18.075,99 previsto dall’art. 164 del TUIR maggiorato del 40% diventa 25.306,39. Per gli automezzi tuttavia la norma ammette alla maggiorazione esclusivamente i mezzi per i quali è prevista la deduzione nella misura del 20%, mentre sarebbero esclusi i mezzi esclusivamente strumentali e quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. In caso di cessione del bene prima della conclusione del periodo di ammortamento, la plus e minusvalenza andrà calcolata senza considerare la maggiorazione del 40%. Quindi per beneficare integralmente del beneficio si rende necessario trattenere in azienda il bene fino alla conclusione del processo di ammortamento. Per i canoni di locazione finanziaria il beneficio riguarda la quota capitale inclusa nel canone, la cui estrapolazione dovrebbe essere consentita sulla base della procedura forfettaria di cui al DM 24 aprile 1998, ancorché tale norma sia stata abrogata.

RIALLINEAMENTO VALORI CONTABILI E AGGREGAZIONI AZIENDALI (ART. 7 COMMI 5 E 6) In materia di riallineamento di valori contabili emersi a seguito di operazioni straordinarie disciplinate dagli artt. 172, 173 e 176 del TUIR, è previsto l’aumento da 1/10 a 1/5 della misura ammessa in deduzione del maggior valore dell’avviamento e dei marchi d’impresa. Questo incremento è applicabile alle operazioni straordinarie realizzate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

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REGIME FORFETTARIO (ART. 8) Sarà più agevole entrare nel regime forfettario di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della Finanziaria 2015. Solo la presenza nell’esercizio precedente a quello di ingresso nel regime speciale di redditi di lavoro dipendente e assimilato eccedenti l’importo di 30.000 euro, costituiranno causa esimente per l’accesso a meno che il rapporto di lavoro non sia nel frattempo cessato. Ma non è solo questa la novi-

tà perché si è intervenuti anche sulle cause che hanno in qualche modo impedito l’utilizzo massiccio di questo regime prevedendo un innalzamento delle soglie di ricavi/compensi. Per questi contribuenti, come accennato, sono stati rivisti in aumento i limiti di ricavi e compensi per l’accesso, senza tuttavia modificare i coefficienti di redditività. Di seguito i valori cui fare riferimento distinto per i 9 gruppi di attività della tabella Ateco 2007:

GRUPPO DI SETTORE

VALORE SOGLIA 2015

NUOVO VALORE 2016

REDDITIVITÀ (NON MODIFICATA)

Industrie alimentari e delle bevande

35.000

45.000

40%

Commercio ingrosso e dettaglio

40.000

50.000

40%

Commercio ambulanti alimentari

30.000

40.000

40%

Commercio ambulante

20.000

30.000

54%

Costruzioni immobiliari

15.000

25.000

86%

Intermediari commercio

15.000

25.000

62%

Servizi alloggio e ristorazione

40.000

50.000

40%

Attività professionali

15.000

30.000

78%

Altre attività

20.000

10.000

67%

Sotto il profilo previdenziale il reddito forfetario costituisce la base imponibile sulla quale applicare la nuova aliquota ridotta del 35%. La norma è stata modificata rispetto alle precedenti versioni viene, infatti, previsto che anche per questi contribuenti si applichino i minimali contributivi delle gestioni Ivs artigiani e commercianti, con contestuale riduzione però delle aliquote contributive dovute al 35%.

NUOVE ATTIVITÀ (ART. 8) Per i contribuenti che intendono avviare una nuova attività o l’hanno già avviata nel corso del 2015, è previsto un regime particolarmente vantaggioso, con la riduzione dell’aliquota d’imposta sostitutiva che dal 15% scende al 5%. Per beneficiare dell’aliquota al 5% è necessario rispettare le seguenti condizioni: - il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d’impresa, neanche in forma associata o familiare; - l’attività non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; - in caso di proseguimento di attività esercitata da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi del periodo precedente non deve essere superiore ai limiti previsti per il regime forfettario di cui sopra.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA (ART. 9 COMMI DA 1 A 6) Proposta una nuova versione della disciplina agevolativa che consente anche alle società, comprese quelle non operative, di estromettere gli immobili, dal regime d’impresa. Viene così offerta la possibilità di chiudere quelle strutture societarie mere intestatarie di beni destinati all’utilizzo personale o familiare dei soci, ma soprattutto consentire la chiusura di quelle società in liquidazione che da anni attendevano un provvedimento come questo per cessare definitivamente l’attività. Per queste realtà sarà, infatti, offerta la possibilità di beneficiare di una tassazione più lieve rispetto a quella ordinaria prevista per l’autoconsumo degli immobili. L’agevolazione riguarda l’assegnazione di beni entro il 30 settembre 2016 o la trasformazione, entro la stessa data, in società semplici. Oggetto dell’agevolazione sono gli immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri, non strumentali. L’assegnazione richiede il versamento di un’imposta sostitutiva sui redditi e sull’Irap pari all’8%, elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione o trasformazione. L’imposta si applica sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione o della trasformazione

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potranno essere assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 13%. E’ riconosciuta la possibilità di determinare il valore normale degli immobili applicando alla rendita catastale i moltiplicatori di cui al DPR 131/86. Per quanto riguarda l’Iva non sono previste disposizioni particolari, anche al fine di evitare censure da parte della Comunità Europea, conseguentemente troveranno applicazione le regole ordinarie. Per quanto riguarda l’imposta di registro, l’aliquota è ridotta alla metà, mentre non sono previste agevolazioni per le ipotecarie e catastali. L’imposta sostitutiva, che può essere anche compensata, andrà versata in due rate, la prima pari al 60% entro il 30 novembre 2016 e la seconda del 40% entro il 16 giugno 2017. BASE IMPONIBILE IRAP

DEDUZIONE IRAP (ART. 9 COMMI 7 E 8) L’ulteriore deduzione prevista ai fini Irap dall’art. 11, comma 4-bis, lett. d-bis) del D.Lgs. 446/97 è stata raddoppiata da 2.500 a 5.000 euro, con un possibile risparmio d’imposta di 100 euro. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, in genere quindi dal 2016, le imprese individuali, i professionisti e le società di persone con una base imponibile non superiore a 180.759,91 euro potranno beneficiare di una deduzione forfettaria complessiva di 13.000 euro (8.000 + 5.000) con una riduzione in termini di minore imposta di 507 euro. Per questi contribuenti la grigia delle deduzioni Irap, dal 2016, diventeranno complessivamente: ULTERIORE DEDUZIONE

Fino a 180.759,91

13.000

Da 180.759,92 a 180.839,91

9.750

Da 180.839,92 a 180.919,91

6.500

Da 180.919,92 a 180.999,91

3.250

NOTE DI VARIAZIONE (ART. 9 COMMI 9 E 10) Viene rivista la disciplina contenuta nell’art. 26 del DPR 633/72 allineandola a quella prevista per le imposte dirette. La modifica consentirà alle imprese già gravate dall’insolvenza del proprio debitore, di recuperare finanziariamente l’Iva addebitata e mai incassata, senza dover aspettare i tempi previsti dalle procedure concorsuali. Viene previsto che in caso di mancato pagamento di una fattura da parte del cessionario o committente, la nota di accredito può essere emessa già a partire dall’inizio del procedimento. Tale riferimento va individuato nella data del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della legge fallimentare o nella data di pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato ex art. 67, comma 3 lett. d) della stessa legge fallimentare. Per le altre procedure concorsuali, rileverà la data: - della sentenza dichiarativa per il fallimento; - del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; - del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; - del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. In caso di insolvenza del debitore al di fuori delle procedure concorsuali, rimane la regola che la nota di variazione può essere emessa solo a segui-

to della dimostrazione che la procedura esecutiva è stata infruttuosa. In particolare per le procedure individuali l’infruttuosità si intenderà realizzata in caso di pignoramento negativo, irreperibilità del debitore o impossibilità di accesso al suo domicilio nonché in caso di interruzione della procedura dopo la terza asta deserta. Il creditore avrà pertanto la possibilità di emettere la nota di variazione per il recupera dell’Iva per l’intero ammontare del credito alle date sopra riportate. Qualora in una fase successiva, il credito dovesse essere in tutto o in parte recuperato, il creditore emetterà una fattura integrativa senza applicazione di sanzioni o interessi. Le modifiche apportate all’art. 26 si applicheranno a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2016.

RIFORMA SANZIONI TRIBUTARIE (ART. 9 COMMA 11) Le disposizioni in materia di riforma delle sanzioni tributarie previste dal D.Lgs. 158/2015 sono anticipate al 1° gennaio 2016.

CANONE RAI (ART. 10) Ridotto dagli attuali 113,50 a 100 euro il canone RAI che però si pagherà attraverso la bolletta elettrica della casa di abitazione. L’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica farà presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio radio ricevente.

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Il canone quindi confluirà nella fattura energetica con una distinta voce. Sarà attivato al fine di scovare gli evasori uno scambio di informazioni tra Fisco, Comuni, Authority per l’energia elettrica e servizi dell’anagrafe. Apposito decreto individuerà i termini, i criteri e le modalità di versamento del canone. Prevista una sanzione di 500 euro per i trasgressori.

NO TAX AREA REDDITI DI PENSIONE (ART. 19 COMMA 5) Dal 2017 è previsto un aumento della detrazione Irpef per i rediti di pensione rimodulando gli importi previsti dalle lettere a) e b) dell’art. 13 comma 3 del TUIR. Le nuove detrazioni saranno di: - 1.783 euro in caso di reddito complessivo non superiore a 7.750 euro; - 1.255 euro aumentata del prodotto tra 528 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito dal reddito complessivo, e 7.250 se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 ma non a 15.000 euro. Ulteriori deduzioni sono previste per i redditi da pensione per i soggetti con più di 75 anni di età.

ART-BONUS (ART. 21 COMMI 1 E 7) Per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostengo della cultura (Art-bonus) la disposizione contenuta nell’art. 1 comma 1 del D.L. 83/2014 entra a regime. Non sarà più limitato al triennio 2014 – 2016 ma opererà senza limitazioni temporali. Il credito d’imposta riconosciuto sia alle persone fisiche che ai soggetti titolari di reddito d’impresa, incluse le società di qualsiasi tipo, sale percentualmente e permanentemente al 65% della spesa destinata ad interventi di manutenzione o restauro. Di conseguenza la detrazione spettante sarà pari al 65% della somma elargita e la stessa andrà spalmata in tre rate annuali di pari importo.

ALIQUOTA IVA EDITORIA (ART. 33 COMMA 33) Previsto l’accorpamento al 4% dell’aliquota Iva per i giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici. In pratica si estende l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% prevista dal n. 18, Tabella A, Parte II del DPR 633/72 a tutte le pubblicazioni identificate dai codici ISBN o ISSN veicolate tramite supporto fisico o mezzi di comunicazione elettronica.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (ART. 45 COMMI 1 E 2) Riproposta per la quattordicesima volta la pos-

sibilità di rivalutare per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. La disposizione, originariamente prevista dalla legge 448/2001, prevede che i soggetti interessati provvedano al versamento dell’imposta sostitutiva e alla redazione della perizia di stima entro il prossimo 30 giugno 2016. L’imposta sostitutiva è pari al: - 4% per le partecipazioni non qualificate; - 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. Il versamento potrà essere effettuato anche in forma rateale, in tre rate annuali di pari ammontare, con l’aggravio degli interessi calcolati nella misura del 3% sulla seconda e terza rata. Rispetto alle originarie rivalutazioni ricordiamo che le aliquote sono nel tempo state raddoppiate, tuttavia le stesse producono effetti anche per la rivalutazione di beni già oggetto di precedenti rivalutazioni. Il contribuente in questi casi può, infatti, utilizzare la riapertura dei termini anche per eseguire una rideterminazione al ribasso dei terreni con la possibilità di cedere l’area ad un prezzo inferiore senza incorrere nella decadenza della rivalutazione dovendo considerare il valore rivalutato come valore minimo ai fini dell’imposizione sia diretta che indiretta.

RIVALUTAZIONI BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI (ART. 45 COMMI DA 3 A 9) Per i soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR sarà possibile rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, con la sola esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa come risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2014. La rivalutazione pertanto andrà effettuata nel bilancio 2015 e dovrà riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio 2014 e ancora posseduti al termine del 2015. La rivalutazione dovrà riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, così come indicato dall’art. 4 del decreto 162/2001, e andrà indicata nell’inventario e nella nota integrativa. I beni rivalutati non possono essere estromessi, ceduti, utilizzati dall’imprenditore o assegnati prima del quarto esercizio successivo alla rivalutazione. Il maggior valore attribuito è riconosciuto ai fini dell’imposizione diretta e dell’Irap, ma solo a partire dal terzo periodo d’imposta successivo, in genere quindi dal 2019. La rivalutazione richiede il versamento di un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortiz-

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zabili. È inoltre prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione con l’ulteriore versamento del 10% da rateizzare in tre anni in quote di pari importo senza aggravio d’interessi entro il termine di versamento del saldo delle imposte.

dei consulenti che detenevano la contabilità delle imprese, gravava l’obbligo di comunicare la violazione ai fini dell’antiriciclaggio.

RIVALUTAZIONI SOGGETTI IAS/IFRS (ART. 45 COMMA 10)

Abrogato il regime di esonero Iva per i produttori agricoli con un volume d’affari inferiore a 7.000 euro di cui all’art. 34 comma 6 del DPR 633/72. Per questi soggetti la soppressione del regime di favore determinerà l’obbligo di emissione delle fatture, della tenuta della contabilità e della compensazione dell’Iva. Per i loro committenti verrà conseguentemente meno l’obbligo di emissione dell’autofattura. Previsto poi l’aumento dal 12% al 15% dell’imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti/ IAP iscritti alla previdenza agricola. Saranno aumentate con apposito decreto le percentuali di compensazione applicabili ai prodotti lattiero caseari. Con riferimento ai redditi fondiari, ai fini dell’imposizione diretta, questi saranno rivalutati dell’80% con riferimento al reddito dominicale e del 70% a quello agrario. La legge di Stabilità prevede un ulteriore rivalutazione del 30% a decorrere dal 2016 dalla quale, dovrebbero comunque essere esclusi gli imprenditori agricoli professionali. Intervenendo inoltre sull’art. 1 comma 423 della legge 266/2005, viene previsto che la produzione o cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 KWh annui, e fotovoltaiche fino a 260.000 KWh, nonché di carburanti e prodotti chimici di origini agro forestali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da imprenditori agricoli, rientrano tra le attività connesse e conseguentemente producono reddito agrario. Oltre i limiti di cui sopra, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi rilevanti ai fini Iva, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per il regime ordinario. Queste novità saranno operative dal 2016.

Le disposizioni in materia di riallineamento dei maggiori valori ex art. 14, comma 1 legge 342/2000 saranno applicabili anche ai soggetti che, ai fini della redazione del bilancio, adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) anche con riferimento alle partecipazioni contabilizzate tra le immobilizzazioni finanziarie. Per l’importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell’imposta sostitutiva del 16% o del 12%, dovrà essere vincolata una riserva. Quest’ultima a sua volta potrà essere affrancata versando un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

UTILIZZO DEL CONTANTE (ART. 46) Sale da 1.000 a 3.000 euro la soglia per i pagamenti in contanti, tale incremento riguarda anche i libretti e i titoli al portatore. Questo nuovo limite non vale per la trasferibilità degli assegni bancari e postali per i quali rimane il limite di 1.000 euro. Pertanto, a meno che in sede di approvazione definitiva della legge di Stabilità non venga posto rimedio al mancato coordinamento, nulla cambierà per quanto riguarda gli assegni. Rimangono conseguentemente vietati i pagamenti di beni in contati superiori a 3.000 euro, anche se fatti con più pagamenti sotto soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. Da sottolineare che l’innalzamento del limite all’utilizzo del contante, modificherà gli obblighi dei destinatari della normativa antiriciclaggio, in particolare dei professionisti, i quali saranno tenuti alla segnalazione al Mef dei pagamenti di fatture, dei finanziamenti soci, dei prelevamenti di utili solo per le movimentazione in contanti superiori ai 3.000 euro. Allineata alla nuova soglia anche la possibilità di pagare in contanti i canoni di locazione di unità abitative e i corrispettivi per le prestazioni riferite ai contratti di trasporto di merci su strada. Viene così meno l’obbligo di tracciabilità assoluta attualmente prevista. Per quest’ultima tipologia di contratti l’inversione di rotta si è resa necessaria anche per superare i problemi legati ai piccoli pagamenti, regolati dagli autisti dei mezzi di trasporto, sui quali la mancata osservanza della norma non comportava alcuna sanzione, mentre a carico

SETTORE AGRICOLO (ART. 47 COMMI DA 1 A 10)

ALIQUOTE IVA PELLET (ART. 47 COMMA 11) E’ previsto l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% ai pellet. Viene così ripristinata l’aliquota vigente prima della legge Finanziaria dello scorso anno.

PREU (ART. 48) Prevista una stretta su scommesse e gioco d’azzardo, dal prossimo anno è previsto l’aumento della percentuale del prelievo sugli apparecchi elettronici PREU.

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Le nuove percentuali saranno: - 15 per gli apparecchi con attivazione mediante l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico di cui alla lett. a) comma 6 art. 110 RD 773/31; - 5,5% per gli apparecchi con attivazione esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa di cui alla lett. b) comma 6 art. 110 RD 773/31.

730 PRECOMPILATO (ART. 49 COMMI DA 1 A 3, 5 E 7) Rafforzato l’obbligo d’invio telematico di informazioni al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato. Le informazioni riguardanti il sostenimento di spese sanitarie già comunicate all’amministrazione finanziaria, saranno escluse dall’obbligo di un loro secondo inserimento negli elenchi clienti e fornitori. L’Agenzia delle entrate potrà effettuare i controlli preventivi automatizzati oppure attraverso la verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dalla trasmissione del modello 730 che presenta le seguenti caratteristiche: - presentazione effettuata dal contribuente o tramite sostituto d’imposta; - dichiarazione modificata rispetto al modello precompilato che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che: a) presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri fissati dall’Agenzia delle entrate; b) determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro. Il rimborso dovrebbe essere comunque effettuato entro il sesto mese successivo all’invio della dichiarazione.

CERTIFICAZIONE UNICA E 770 (ART. 49 COMMA 4) Dal prossimo anno il datore di lavoro che invia all’amministrazione finanziaria la certificazione unica CU con le ritenute relative ai redditi dei lavoratori, saranno esonerati dalla trasmissione telematica del modello 770. E’ tuttavia prevista un’implementazione dei dati contenuti nella CU, afferenti soprattutto le operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata. Rimane l’obbligo di trasmissione del modello 770 entro il 31 luglio per i soggetti che sono tenuti a comunicare dati non inclusi nella nuova CU.

SPESE FUNEBRI (ART. 49 COMMA 6) Le spese funebri saranno detraibili ai fini Irpef per un importo non superiore a 1.550 euro per ogni evento verificatosi nell’anno. Sarà eliminata la condizione richiesta attualmente dall’art. 15 comma 1 lett. d) del TUIR, di un rapporto di parentela o affinità con il defunto. In questo modo sarà allargata la platea di contribuenti che potranno beneficiare della detrazione, aprendo anche a conviventi e coppie di fatto.

TASSE UNIVERSITARIE (ART. 49 COMMA 6) La detrazione per la frequenza universitaria attualmente è prevista in misura non superiore a quella stabilita per gli istituti statali. Dal prossimo anno la norma sarà modificata, un decreto annualmente fisserà, per ogni facoltà, l’ammontare massimo di spesa detraibile.

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(PZ)


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STRADE DEL VINO E SAPORI “APERTO OGGI” Di seguito trovate le cantine e le aziende che possono essere visitate di settimana in settimana dal 23 novembre al 27 dicembre senza bisogno di prenotazione! Dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 Visitate la sezione “Da scoprire” nel sito www.vinoesapori.it/it/emozioni per conoscere gli eventi e le iniziative organizzate negli orari di apertura indicati. PROVINCIA DI GORIZIA CANTINA

PROVINCIA DI PORDENONE

23/11 30/11 07/12 14/12 21/12 29/11 06/12 13/12 20/12 27/12

CANTINA

Bessich, Roveredo In Piano Tel. 0039 0434 949898 0039 334 9962365

Mont’Albano Agricola, Povoletto Tel. 0039 0432 647016 0039 345 8139501

Cadibon, Corno di Rosazzo Tel. 0039 0432 759316 0039 339 2128280

Pascolo Alessandro, Dolegna del Collio - Tel. 0039 0481 61144

Cantina Ariis, Trivignano Udinese Tel. 0039 0432 999367 0039 335 202845 Cantina I Magredi, S. Giorgio della Richinvelda - Tel. 0039 0427 94720 0039 340 3102584 De Lorenzi Vini, Pravisdomini Tel. 0039 0434 644168 0039 348 3340206

PROVINCIA DI UDINE 23/11 30/11 07/12 14/12 21/12 29/11 06/12 13/12 20/12 27/12

Tenuta di Blasig, Ronchi dei Legionari - Tel. 0039 0481 475480 0039 338 3991419 Valentino Butussi, Corno di Rosazzo - Tel. 0039 0432 759194 0039 348 4940930 Villa Russiz, Capriva Del Friuli Tel. 0039 0481 80047 0039 337 1073895

Ferrin Paolo, Camino al Tagliamento - Tel. 0039 0432 919106 0039 335 6005632 Ferruccio Sgubin, Dolegna Del Collio - Tel. 0039 0481 60452 0039 347 8914256 - 0039 347 0562369 Fossa Mala, Fiume Veneto Tel. 0039 0434 959872 0039 0434 957997 - 0039 335 7373633 Humar, San Floriano Del Collio Tel. 0039 0481 884197 0039 338 1410351 La Ganga di Alfio Lovisa, San Giorgio della Richinvelda Tel. 0039 339 8493006

SAPORI

23/11 30/11 07/12 14/12 21/12 29/11 06/12 13/12 20/12 27/12

Distilleria Pagura, Zoppola Tel. 0039 0434 97021 Gelateria Arte Dolce, Spilimbergo Tel. 0039 0427 926366 La Gubana della Nonna, San Pietro al Natisone Tel. 0039 0432 727234

Verificate eventuali aggiornamenti del calendario nella sezione “Aperto oggi” del sito www.vinoesapori.it


Nuove regole per il commercio elettronico PER LE CESSIONI A PRIVATI ELIMINATO L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI PREMESSA Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2015 le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e quelle elettroniche resi a soggetti privati vengono esonerati dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi. L’esonero riguarda esclusivamente i rapporti B2C, vale a dire le prestazioni fornite a privati consumatori privi di partita Iva. L’esonero interessa sia il commercio elettronico diretto che quello indiretto. Nulla cambia per quanto riguarda i servizi e le cessioni poste in essere nei confronti di operatori economici B2B.

COMMERCIO ELETTRONICO Sovente si tende a considerare tutte le forme di commercializzazione di beni o servizi realizzate per il tramite di Internet commercio elettronico. Sotto il profilo fiscale tale generalizzazione non è consentita, per la norma tributaria si deve distinguere il commercio elettronico diretto da quello indiretto. Il commercio elettronico diretto s’intende quello dove tutte le fasi del negozio giuridico avvengono tramite la rete. Questo significa che l’operatore economico, una volta ricevuto l’ordine tramite rete, provvede sia a consegnare con lo stesso mezzo il bene o servizio sia a riscuotere il corrispettivo. Gli ambiti in cui si può realizzare il commercio elettronico diretto riguarda per lo più i servizi o beni che possono essere trasmessi in rete come fotografie, disegni o software. E’ evidente che la consegna di capi di abbigliamento o la consegna comunque di beni materiali non potrà mai rientrare nel commercio elettronico diretto proprio perché richiede necessariamente una consegna fisica della merce. Nel commercio elettronico indiretto solo alcune fasi avvengono on line, come ad esempio l’ordine o il pagamento, mentre la consegna del prodotto segue

le tradizionali modalità di consegna. Si pensi alle vendite on line di abbigliamento.

OPERAZIONI B2C SENZA CERTIFICAZIONE In base alle nuove regole previste dal citato decreto del 27 ottobre 2015, i soggetti che realizzano operazioni di commercio elettronico sia diretto che indiretto in ambito nazionale, sono esonerati dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi. L’obbligo di certificazione rimane nella sola ipotesi in cui sia il cliente a richiedere espressamente la fattura non oltre il momento di conclusione della cessione. In pratica le forniture di software, di musica, di film, giochi e formazione a distanza per citarne solo alcuni, rese a soggetti privati nazionali, non richiedono la certificazione dei corrispettivi tramite emissione di scontrini o ricevute ma sarà sufficiente annotarne l’incasso nel relativo registro. In realtà, con riferimento al commercio elettronico indiretto, dove l’operazione è assimilata alle vendite a distanza e per corrispondenza, il decreto 696/1996 aveva già previsto l’esonero dalla certificazione. Ora, alla luce delle modifiche apportate, sarà possibile gestire in maniera omogenea sia le cessioni di beni che le prestazioni di servizi realizzati on-line. In pratica l’e-commerce diretto risulta ora equiparato a quello indiretto, vale a dire alle vendite di beni materiali tramite Internet, che, essendo assimilate a quelle per corrispondenza, erano già esonerate dalla certificazione.

OPERAZIONI B2B Si deve sottolineare che l’esonero della certificazione è circoscritto alle operazioni poste in essere nei confronti di privati consumatori nazionali privi di partita Iva. Nulla cambia nei rapporti B2B, dove gli obblighi di fatturazione nel commercio elettronico rimangono inalterati. Per queste operazioni rimane pertanto l’obbligo di fatturazione.

ENTRATA IN VIGORE La nuova esenzione sulla certificazione dei corrispettivi, esplicano la loro efficacia con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2015. La ragione di tale scelta è legata al fatto di collegare la loro decorrenza alla riforma della territorialità Iva prevista per le stesse prestazioni. (PZ)

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Obbligo di risposta ai questionari statistici LE INDAGINI DI RILEVANZA PUBBLICA VANNO ESEGUITE Con il DPR 24 settembre 2015 è stato approvato il Programma statistico nazionale 2014-2016 e aggiornamento 2015-2016, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 258 del 5 novembre u.s. Nel provvedimento sono state indicate le indagini statistiche per le quali sussiste l’obbligo di risposta ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 322/89, con particolare riferimento al comparto dell’autotrasporto. Tra le indagini in questione si segnalano le seguenti. - Rilevazione mensile sull’occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro: indagine campionaria di tipo Panel (ogni mese vengono rilevate le stesse unità statistiche) destinata solo alle grandi imprese (oltre 500 dipendenti) e riguardante informazioni generali sul numero di dipendenti occupati (inclusi i dirigenti), sulle ore di lavoro (ordinarie e straordinarie) e sulle retribuzioni. - Trasporto aereo: rilevazione mensile destinata a tutti gli aeroporti con un numero di passeggeri annui superiore a 15.000 unità; raccoglie informazioni sul trasporto di passeggeri, di merci e posta, sulle tappe di volo, sui posti disponibili e sui movimenti degli aeromobili. - Trasporto merci su strada: indagine campionaria riguardante informazioni generali

sull’impresa (attività prevalentemente svolta e dimensione del parco automezzi), nonché informazioni sull’attività svolta da un singolo autoveicolo nell’arco temporale di una settimana (km percorsi con carico e a vuoto, carburante consumato, tipo di merce caricata, località di arrivo, operazioni di scarico, ecc.) raccolte attraverso l’autocompilazione di un questionario in forma di diario durante una prefissata settimana di attività dell’automezzo campionato. - Trasporto marittimo: indagine censuaria che coinvolge tutti gli agenti marittimi e gli spedizionieri da questi delegati; riguarda l’origine o destinazione del viaggio, le variabili strutturali della nave, le caratteristiche della merce, le unità di carico e il numero di passeggeri; i dati raccolti vengono trasmessi ad Eurostat, il sistema statistico dell’UE, trimestralmente; la diffusione nazionale è annuale. - Trasporto ferroviario: indagine censuaria volta alla raccolta dei dati sul trasporto di merci, passeggeri e incidentalità ferroviaria; i dati vengono raccolti attraverso la compilazione di un questionario elettronico a cadenza annuale per tutte le imprese e a cadenza trimestrale solo per le “Grandi imprese” (volume di traffico merci e/o passeggeri uguale o superiore a 500 milioni di tonnellate-km o a 200 milioni di passeggeri-km). Si rammenta che per i casi di mancata risposta o di risposta errata o incompleta è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 207,00 a un massimo di 2.066,00 Euro per le persone fisiche e da un minimo di 516,00 ad un massimo di 5.165,00 euro per enti e società. (C)

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Decadenza piano rateizzazione POSSIBILE UNA NUOVA DILAZIONE

Equitalia ha reso noto che i contribuenti decaduti dal piano di rateizzazione tra il 22 ottobre 2013 ed il 21 ottobre 2015, possono chiedere nuovamente una dilazione delle somme non versate fino ad un massimo di 72 rate mensili. A tal fine occorre presentare la domanda entro il 21 novembre 2015. I moduli sono disponibili presso gli uffici territoriali di Equitalia o sul sito www.gruppoequitalia.it. Si precisa che il nuovo piano di rateizzazione che

viene concesso non è prorogabile ed è prevista la decadenza in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. Per quanto riguarda i piani di rateizzazione concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la rateizzazione decade con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive; tuttavia, pagando le rate che risultano scadute, si può chiedere un nuovo piano di dilazione e riprendere i pagamenti. I contribuenti che hanno ottenuto una sospensione giudiziale od amministrativa possono interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del provvedimento. Allo scadere della sospensione, possono chiedere di rateizzare il debito residuo fino ad un massimo di 72 rate.

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(C)


Procedure di insolvenza

ADOTTATO UN NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE PROCEDURE DI INSOLVENZA Il 20 maggio 2015 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato il Regolamento n. 848/2015 relativo alle procedure di insolvenza. Il Regolamento abroga e sostituisce l’attuale regolamento n. 1346/2000. In questo articolo verrà presentato il contenuto del Regolamento con particolare attenzione alle novità introdotte.

CENNI STORICI Il procedimento di revisione del regolamento è stato avviato nel 2010, quando la Commissione europea aveva proposto una modernizzazione delle norme sull’insolvenza transfrontaliera contenute nel regolamento 1346/2000. Così, nel marzo 2012, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica per la revisione del regolamento, che ha portato all’adozione del nuovo regolamento nel maggio di quest’anno.

LA RATIO Il nuovo regolamento sembra volto a cogliere la più recente percezione del diritto fallimentare, secondo cui le procedure fallimentari non sono più considerate in termini meramente liquidatori, bensì come strumenti per garantire la conservazione dei mezzi organizzati dell’impresa, assicurandone, ove possibile, la sopravvivenza (concedendo una “seconda possibilità” agli imprenditori). Tra i propositi perseguiti, si segnala che il nuovo regolamento mira: - da un lato a rendere le procedure di insolven-

za “efficaci ed efficienti” per garantire il buon funzionamento del mercato interno - dall’altro, a prevenire gli abusi del forum shopping.

I CONTENUTI E LE PRINCIPALI NOVITÀ In merito alle più significative novità del regolamento 848/2015 rispetto al precedente (attualmente ancora in vigore), si segnala quanto segue. Ambito di applicazione Innanzitutto, risulta ampliato l’ambito di applicazione materiale del regolamento (cfr. art. 1), non più limitato alle sole procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore e la nomina di un curatore, bensì esteso anche alle procedure volte al “salvataggio, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione” del debitore. Inoltre, il nuovo regolamento si applicherà oltre che alle procedure che prevedono lo spossessamento del debitore, anche a quelle che prevedono la sottoposizione dei beni e affari del debitore al controllo/sorveglianza di un giudice o a quelle in cui “una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali è concessa da un giudice o per legge al fine di consentire le trattative tra il debitore e i suoi creditori, purché le procedure per le quali è concessa la sospensione prevedano misure idonee a tutelare la massa dei creditori e, qualora non sia stato raggiunto un accordo, siano preliminari a una delle procedure di cui alle lettere a) o b)”. In buona sostanza, dunque, non è più richiesto che le procedure siano fondate sull’insolvenza e neppure che il debitore sia spossessato dei propri beni o che sia nominato un curatore. Da ciò consegue l’ampliamento dell’elenco (contenuto nell’Allegato A) delle procedure concorsuali che rientrano nell’applicazione del Regolamento, rispetto a quelle indicate nel medesimo allegato al regolamento attualmente vigente. Nel nuovo allegato A, infatti, per quanto riguarda l’Italia, risultano inseriti anche: - gli accordi di ristrutturazione dei debiti - le procedure di composizione della crisi da so-

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vraindebitamento del consumatore (accordo o piano) - la liquidazione dei beni. Ovviamente, in conseguenza dell’ampliamento di cui sopra, nell’art. 2 del nuovo regolamento -dedicato alle definizioni - sono stati introdotti diversi nuovi concetti e definizioni, come ad esempio: - il termine di procedura concorsuale, oltre a quello di procedura di insolvenza usato nel regolamento precedente; - il concetto di debitore non spossessato introdotto proprio al fine di poter indicare, in conformità con l’ampliamento di cui all’art. 1, il debitore nei confronti del quale è stata aperta una procedura d’insolvenza. Ciò non implica necessariamente la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza o il trasferimento integrale dei diritti e doveri di amministrazione dei beni del debitore a un amministratore delle procedure di insolvenza: il debitore mantiene, quindi, un controllo totale o almeno parziale sui suoi beni e affari; - la definizione di gruppo di società, di cui diremo infra. Competenza giurisdizionale Per quanto riguarda la competenza giurisdizionale (cfr. art. 3), in linea generale è stato riconfermato il principio per cui la procedura debba essere aperta innanzi al giudice del luogo in cui è situato il centro di interessi principali del debitore. Sono state però introdotte alcune specificazioni con riferimento alla nozione di centro di interessi principali del debitore, che viene definito come “il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”. In particolare poi, oltre alla presunzione relativa alle società e persone giuridiche, sono state introdotte altre due presunzioni con riferimento alle persone fisiche. Così: - per le società e le persone giuridiche si presume che il centro di interessi coincida con il luogo ove è situata la sede legale; - per le persone fisiche, che esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, il centro di interessi è il luogo in cui si trova la sede principale di tali attività, mentre per le altre persone fisiche è il luogo della residenza abituale. Va tuttavia tenuto presente che tali presunzioni non operano qualora nei tre mesi (o sei mesi, a seconda dei casi) precedenti l’apertura della procedura, rispettivamente, la sede legale o la sede principale di attività o la residenza abituale siano state spostate in un altro stato membro (ciò pro-

prio al fine di limitare l’abuso della pratica scorretta del c.d. forum shopping). Procedura secondaria E’ altresì sempre prevista (cfr. art. 3, comma 2) la possibilità di avviare parallelamente, accanto ad una procedura principale di insolvenza aperta innanzi al giudice dello stato in cui è situato il centro di interessi, una procedura secondaria in un altro Stato membro in cui il debitore abbia una dipendenza, con effetti limitati ai beni situati nel territorio di tale stato. Le procedure secondarie, disciplinate in un apposito capo (il capo III), non devono più essere necessariamente volte alla liquidazione, potendo avere come finalità quella di ristrutturare l’impresa, pertanto è stato soppresso l’allegato B. Inoltre, l’intento del nuovo regolamento è quello di rendere più armonioso il coordinamento tra procedura principale e procedure secondarie, onde evitare che le ultime intralcino l’efficiente gestione della massa fallimentare. A tal proposito, l’art. 36 del nuovo regolamento prevede che il curatore della procedura principale, onde evitare l’apertura di una procedura secondaria, possa impegnarsi nei confronti dei creditori locali a conformarsi, in relazione ai beni che si trovano nello Stato membro in cui la procedura secondaria potrebbe essere aperta, alle norme sul riparto dei crediti e sulla distribuzione previste dalla legge di tale stato membro (c.d. procedura secondaria sintetica). E ancora, sono disciplinate con maggior cura: - la cooperazione e la comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza (art. 41), - le comunicazioni tra giudici (art. 42) e tra amministratori e giudici (art. 43) - due nuovi articoli disciplinano la cooperazione e comunicazione tra giudici (art. 37) e tra amministrazioni e giudici (art. 38). Un’altra importante novità è prevista dall’art. 4, secondo il quale il giudice adito per l’apertura di una procedura di insolvenza verifica d’ufficio la propria competenza, specificando altresì se si tratta di procedura principale o secondaria. Registri fallimentari elettronici Nell’ottica di un migliore coordinamento dell’esercizio della giurisdizione e per evitare l’apertura di procedure di insolvenza parallele, è stata prevista in capo agli Stati membri la creazione (a partire dal 26.6.2018) di registri fallimentari elettronici, in cui vengano pubblicate tutte le informazioni dettagliate relative all’apertura, chiusura, ecc. del-

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le procedure di insolvenza nei rispettivi stati (art. 24). Tali registri dovranno poi (entro il 26.6.2019) essere interconnessi a cura della Commissione sul portale europeo della giustizia elettronica, in modo da facilitare l’accesso alle informazioni contenute nei registri da parte di creditori e giudici nazionali. Infine, sono stati inseriti due nuovi capi: il V e il VI. Gruppo di società Il capo V (artt. 56 – 77) introduce una disciplina ad hoc per l’insolvenza di diverse società facenti parte di uno stesso gruppo di società. Secondo la definizione fornita dall’art. 2 del regolamento, per gruppo di società deve intendersi un’impresa madre e tutte le sue figlie, intendendo con la prima un’impresa che controlla, direttamente o indirettamente, una o più imprese figlie. Orbene, nel caso in cui siano aperte procedure di insolvenza per diverse società dello stesso gruppo, si richiede un’adeguata cooperazione tra i vari soggetti coinvolti. Per cui, i giudici e gli amministratori delle varie procedure avranno un obbligo di reciproca cooperazione e comunicazione. Inoltre, è previsto che un amministratore nominato in una procedura di insolvenza aperta nei confronti di una società del gruppo possa richiedere l’apertura di una procedura di coordinamento di gruppo. Protezione e tutela dei dati Il capo VI (artt. 78 – 83) è dedicato alla protezione e tutela dei dati, ciò anche in vista della prossima creazione ed interconnessione dei registri fallimentari di cui sopra.

ENTRATA IN VIGORE ED APPLICAZIONE

giugno 2015. Tuttavia, verrà applicato - sostituendo definitivamente il precedente regolamento 1346/2000 - soltanto alle procedure di insolvenza aperte successivamente al 26 giugno 2017. Pertanto, il regolamento 1346/2000 continuerà ad applicarsi a tutte le procedure (rientranti nel suo ambito di applicazione) aperte prima di tale data. Va detto tuttavia che, come in parte già visto sopra, per alcune disposizioni è prevista una data di applicazione diversa: - l‘art. 86, che richiede agli Stati membri di fornire una breve descrizione della legislazione e delle procedure nazionali in materia di insolvenza, si applicherà a decorrere dal 26 giugno 2016; - l’art. 24, par. 1, relativo alla creazione dei registri fallimentari degli stati membri in cui saranno pubblicate le informazioni relative alle procedure di insolvenza aperte nei rispettivi stati, si applicherà a decorrere dal 26 giugno 2018; - l’art. 25, relativo all’interconnessione dei registri fallimentari, si applicherà a decorrere dal 26 giugno 2019. Infine, il regolamento all’art. 90 prevede una serie di scadenze entro le quali dovranno essere presentati degli studi e delle relazioni su questioni relative alla responsabilità e all’interdizione degli amministratori (entro il 1.1.2016), al forum shopping pretestuoso (entro il 27.6.2020), all’applicazione delle procedure di coordinamento di gruppo (entro il 27.6.2022), all’applicazione nel suo insieme del regolamento (entro il 27.6.2017). Ciò al fine di valutare se sarà necessario apportare delle modifiche al regolamento.

Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 25

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Avv. Arianna Ruggieri


Società controllate e collegate estere

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE ESTERE E LA TASSAZIONE DEI LORO DIVIDENDI

Con la vecchia formulazione, gli utili provenienti da Paesi black list partecipavano integralmente alla formazione del reddito imponibile a prescindere dal fatto che la partecipazione indiretta consentisse al socio residente di controllare il soggetto residente in uno Stato a fiscalità privilegiata. Con la nuova formulazione il requisito del controllo viene, invece, sancito solo in una ipotesi: il socio italiano deve essere in grado di conoscere la provenienza e l’eventuale stratificazione degli utili. In tal senso autorevole dottrina, con riferimento agli utili “provenienti” da Stati e territori esteri a regime fiscale privilegiato, aveva affermato che la possibilità di essere artefice di un eventuale disegno elusivo deriva esclusivamente dalla posizione di dominus del rapporto partecipativo.

Il Decreto Legislativo sull’Internazionalizzazione delle imprese modifica i criteri di tassazione dei redditi derivanti da società estere collegate/controllate.

L’INTERPELLO DISAPPLICATIVO DELLA CFC NON È PIÙ OBBLIGATORIO MA FACOLTATIVO

LA NUOVA DISCIPLINA DEI DIVIDENDI

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

Il Decreto sull’Internazionalizzazione (n. 147/15) è stato approvato lo scorso 6 agosto ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il successivo 22 settembre.

NUOVI CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI STATI BLACK LIST Viene affermato il nuovo principio per l’individuazione dei Paesi black list: quando in un determinato Stato ci sia un tax rate inferiore al 50% rispetto a quello italiano considerando contemporaneamente sia l’Ires, sia l’Irap.

MODIFICA DELLA NOZIONE DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA DI CONTROLLO Il Decreto ha eliminato il comma 1 dell’articolo 167 del Tuir sostituendo il concetto di soggetto estero “partecipato” con quello di soggetto estero “controllato”. In tal modo, in caso di partecipazione indiretta, l’integrale tassazione dei dividendi avviene solo quando la società intermedia white list è controllata dal soggetto italiano. L’obiettivo della nuova norma è di prevenire comportamenti volti ad eludere la tassazione integrale mediante l’utilizzo di società interposte.

Grazie alle modifiche effettuate al comma 5, lettera b), dell’articolo 167 del Tuir, il contribuente è legittimato a disapplicare autonomamente la normativa Cfc se ritiene presenti almeno una delle circostanze esimenti. L’interpello facoltativo, inoltre, non dovrà essere più rivolto alla Direzione regionale territorialmente competente, ma alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso attraverso la Direzione Regionale competente. La nuova norma prevede un’ulteriore tutela per il contribuente (nuovo art. 167, comma 8-quater, primi due periodi) in quanto obbliga l’Ufficio, in ogni caso, ad un specifico contraddittorio, prima di poter procedere all’emissione dell’avviso di accertamento.

ESCLUSIONE PARZIALE DALLA BASE IMPONIBILE DEI DIVIDENDI ESTERI RICEVUTI A seguito delle modifiche apportate al primo periodo del comma 3 dell’articolo 89, la nuova previsione normativa sancisce che: “Verificandosi la condizione dell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti,

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se diversi da quelli residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma 4 o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 5, lettera b) dell’articolo 167, il rispetto delle condizioni indicate nella lettera e) del comma 1 dell’articolo 87”. Ciò significa che con la nuova formulazione del comma 3 dell’articolo 89 l’esclusione dalla base imponibile del 95% dell’ammontare dei dividendi ricevuti si applica a: - utili e remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da quelli di cui all’articolo 2554 del Codice Civile quando sia previsto un apporto di solo capitale provenienti dalle società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (articolo 73, comma 1, lett. d) se: * diversi dai soggetti residenti in Stati inclusi nel decreto o provvedimento ai sensi dell’articolo 167, comma 4, o * se residenti in tali Stati, abbiano dimostrato, anche con interpello di cui al novellato comma 5, lettera b), dell’articolo 167, il rispetto delle condizioni della participation exemption.

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PROVENIENTI DA PAESI BLACK LIST Il decreto internazionalizzazione sopra descritto ha, altresì, integrato il primo periodo del comma 3 dell’articolo 89 del Tuir in tal modo: “Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del medesimo comma 5, per gli utili di cui al periodo precedente, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a

regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell’articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”. Nel passato la tassazione dei dividendi provenienti da paesi Black list ha subito molte variazioni, ma con la nuova formulazione del Decreto il Legislatore ha inteso consentire la detrazione dalle imposte dovute sui dividendi concedendo un tax credit in virtù delle imposte assolte all’estero dalla partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso, in proporzione ai dividendi conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana dovuta su tali utili. La legge non indica, però, come correlare le imposte pagate all’estero in più periodi d’imposta con i dividendi distribuiti in un solo anno d’imposta. Possiamo utilizzare a nostro supporto i criteri illustrati dalla Circolare 9/E 2015 dell’Agenzia delle Entrate dove viene precisato che «qualora non venga distribuito tutto il risultato dell’esercizio ed il dividendo rappresenti solo una quota dell’utile, le imposte devono essere ridotte, naturalmente, in proporzione all’utile effettivamente distribuito. La soluzione di qualificare come dividendo, ai fini fiscali, la quota di utile al netto delle imposte pagate all’estero dal socio implica la necessità che quest’ultimo dimostri quale sia l’annualità di formazione dell’utile percepito. In mancanza di un adeguato supporto documentale, si ritengono distribuiti al socio italiano, in via prioritaria, gli utili più recenti. Nell’ipotesi di ritenuta effettuata da un intermediario italiano che interviene nella riscossione del dividendo, il sostituto deve richiedere la documentazione attestante l’annualità di formazione dell’utile percepito e l’effettivo pagamento delle relative imposte estere». Elio Gambardella

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La legge di stabilità regionale per il 2016 IL TESTO DELLA NOTA DISTRIBUITA NELLA RIUNIONE DI CONFRONTO CON LE PARTI ECONOMICHE E SOCIALI PREMESSA Il 9 novembre 2015 nella sede della Regione di Udine ha avuto luogo la riunione per la presentazione alle parti economiche e sociali del disegno di legge di stabilità del 2016, appena licenziato dalla Giunta regionale e che sarà approvato entro la fine del 2015. Per l’Amministrazione regionale erano presenti il Presidente, Debora Serracchiani, e l’Assessore alle finanze, Francesco Peroni. Nel corso della riunione è stata diffusa una nota riassuntiva (di seguito nota), che qui si riporta nel testo integrale, recante i principali interventi per materia del disegno di legge in questione. In via preliminare, le Autorità regionali hanno richiamato i lineamenti di fondo che hanno ispirato il disegno di legge, così riassumibili: - le risorse finanziarie per il 2016 resteranno in linea con quelle del 2015, senza dunque che vi siano stati tagli; questa può considerarsi la prima “finanziaria” normale dopo anni di sacrifici, nei quali la Regione ha dovuto concorrere, al pari delle altre, al risanamento dei conti dello Stato; - le disponibilità complessive per il 2016 saranno incluse quasi integralmente nella legge di stabilità, con la conseguenza che sarà anticipata gran parte delle risorse in passato allocate in sede di legge di assestamento di bilancio; ne trarranno soprattutto beneficio in alcuni settori (comuni, cultura), i quali vedranno facilitata la propria attività di pianificazione e programmazione; - le allocazioni sono state prioritariamente orientate sulle tre maggiori riforme portate a compimento dall’attuale Amministrazione regionale e, cioè: la riforma sanitaria, la riforma degli enti locali e il piano di sviluppo del settore industriale (c.d. Rilancimpresa), quanto a quest’ultimo con specifico riguardo agli ambiti delle

politiche attive del lavoro e della formazione, a cui si possono affiancare gli stanziamenti per i lavori pubblici e per la difesa dell’ambiente. Successivamente le Autorità regionali hanno illustrato e commentato le nota che si può leggere più avanti.

LA VALUTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 Va premesso che la sottostante nota è stata distribuita mentre la riunione volgeva al termine e per le parti convocate non è stato possibile formulare e calibrare le proprie valutazioni altro che su quanto si stava dicendo e su alcune anticipazioni della stampa. Gli apprezzamenti che seguono sono, dunque, formulati sulla base di una successiva lettura meno sbrigativa dei dati forniti. In via generale, si osserva che su un totale di 3.700 milioni di euro di stanziamenti complessivi - da cui si devono sottrarre 300 milioni di euro per spese di funzionamento dell’apparato regionale e altri 45,3 milioni per il funzionamento di enti regionali (Arpa, FVG Strade, Turismo FVG, Promotur, Ersa, Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori) più una parte non specificata di 4,5 milioni assegnati alla protezione civile - solo le spese per il Sistema sanitario regionale e per le politiche sociali andranno ad assorbire circa i 2/3 dell’intero bilancio (2.463 milioni di euro). E’ evidente che con i restanti 900 milioni scarsi non è, né sarà mai, facile trovare significativi spazi di manovra in grado di incidere sensibilmente sulle altre politiche regionali, con particolare riguardo a quelle economiche che dovrebbero avere la priorità in una fase recessiva che sul terreno stenta a essere superata. In materia di ambiente stupisce che dello stanziamento complessivo di 56 milioni di euro ben 21,5 milioni – salvo non si tratti di un refuso – siano destinati alle spese correnti per il funzionamento dell’Arpa e che solo 2,6 milioni siano, invece, destinati alle manutenzioni di opere idrauliche e degli alvei dei corsi d’acqua nonostante le tante criticità sulla regimazione idraulica in regione. Per quanto riguarda gli interventi in materia di infrastrutture, mobilità ed edilizia, è apprezzabile che siano stati stanziati 10 milioni per il recupero

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del patrimonio immobiliare (rispetto agli 8,5 - secondo altre fonti 11,5 - nel 2015). Qui, però l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto compiere un intervento più risoluto, in quanto le ristrutturazioni immobiliari sono quelle in grado di rimettere in moto con maggiore rapidità il settore dell’edilizia, che è elemento di traino di tutta l’economia regionale. A tal fine - come ripetutamente, e da tempo, sollecitato proprio in funzione anticiclica – sarebbero stati necessari almeno altri 40 milioni; la differenza avrebbe potuto essere facilmente reperita da altre poste di bilancio meno decisive per sostenere lo sviluppo dell’economia, come si avrà modo di precisare oltre. Non passa, poi, inosservato il fatto che le spese di funzionamento di FVG siano superiori a quelle per la manutenzione della rete stradale di competenza (rispettivamente 9 e 8,5 milioni). Per quanto riguarda le attività produttive, fatta eccezione dell’agricoltura, gli stanziamenti di 34 milioni di euro sono equivalenti a quelli del 2015. Sarebbe stato forse opportuno destinare maggiori somme rispetto al passato per gli interventi della l.r. 4/2013 in materia di sviluppo competitivo e aggregazioni in rete, che nel 2015 si sono dimostrati insufficienti ad accogliere tutte le domande presentate e ammesse. Ma l’aspetto più meritevole di sottolineatura è che le spese per le attività economiche, le quali costituiscono il fattore prima per la produzione di ricchezza, siano sensibilmente inferiori ad altri aggregati di spesa, quali quelle per cultura, sport, solidarietà e immigrati (44,7 milioni di euro), che non hanno la medesima valenza, specie in una fase di crisi economica. La nota dà anche notizia al disegno di legge regionale 116 del 2015, con il quale la Regione mediante la rinuncia al capitale versato di 30 milioni di euro a favore dei fondi rotativi per le misure anticrisi a vantaggi dell’industria, dell’artigianato del commercio e del turismo. Il d.d.l., ora approvato come legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, sia pur non rientrante nella legge “finanziaria” del 2016, essendo la gestione di questi fondi fuori bilancio, dà nuova linfa a uno strumento che ha fornito un contributo molto importante alla tenuta, almeno, parziale, del sistema economico locale, che, a tutt’oggi, non ha esaurito la sua fondamentale funzione e che per questo motivo era stato vivamente auspicato anche dall’Associazione. Analoga misura e per un importo solo lievemente minore è stata presa per il ramo dell’agricoltura (28,4 milioni di euro). Nel corso del sommario dibattito svoltosi al termine della presentazione della legge di stabilità è emerso l’orientamento dell’Amministrazione

regionale di voler rinunciare per il futuro alle risorse ancora stanziate per il 2016 a favore della riduzione del prezzo del carburante (51 milioni di euro), anche perché pendente davanti alla Corte di giustizia europea di un procedimento d’infrazione, e destinare queste somme ad altri “più utili” interventi del bilancio regionale. L’Associazione è dell’avviso che, pur nelle more del pronunciamento della Corte di Giustizia, questa misura oltre a costituire un sostegno riequilibratore per significative fasce economiche regionali, specie delle fasce di confine, sia d’immediata e tangibile percezione economica del ruolo della Regione da parte della sua comunità e che, quindi, una sua eventuale deliberata soppressione vada valutata molto attentamente. In definitiva, pur riconoscendo alcuni apprezzabili sforzi compiuti dall’Amministrazione regionale per sostenere l’economia regionale, non si avvertono, vuoi per struttura di bilancio (incidenza della spesa sanitaria), vuoi per scelta politica, che privilegia gli interventi di natura assistenziale, gli elementi atti a favorire un decisiva svolta a vantaggio dello sviluppo. La legge di stabilità del 2016 non pare dunque configurarsi come una manovra espansiva, ma, al più, di consolidamento delle manovre degli anni precedenti depurate dai sacrifici per concorrere al risanamento del bilancio dello Stato. (AdT)

LEGGE DI STABILITÀ 2016 – NOTA SUI PRINCIPALI INTERVENTI PER MATERIA Il disegno di legge “legge di stabilità 2016”, nel testo approvato in via preliminare dalla Giunta regionale il 6 novembre scorso, presenta, tenuto conto delle rigidità derivanti da poste già vincolate, stanziamenti per oltre € 3,7 miliardi che, al netto delle spese di funzionamento, costituiscono un ammontare complessivo di € 3,4 miliardi da destinare alle politiche regionali nei diversi settori di intervento. I trasferimenti alle autonomie locali, derivanti dalla quota compartecipata dei tributi erariali, assommano a € 433 milioni e garantiscono certezza finanziaria agli enti locali per il prossimo triennio attuando il disegno delineato nell’ambito della riforma del sistema della finanza locale prevista dalla legge regionale 18/2015. La quota più rilevante delle risorse assegnate per settori di intervento è destinata alle spese per il sistema sanitario regionale e per le politiche sociali con un ammontare complessivo di € 2.463 milioni.

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Gli stanziamenti per il settore della sanità intendono assicurare principalmente: - l’attività degli enti di servizio sanitario regionale con una spesa di parte corrente che ammonta a 2.149 milioni (2.117 nel 2015); - l’ammodernamento dei beni tecnologici attraverso spese di investimento per 20 milioni (nessuna posta iniziale nel 2015). Per quanto concerne l’ambito delle politiche sociali si sottolineano alcune azioni rilevanti: - finanziamento del sistema integrato dei servizi socioassistenziali dei Comuni attraverso il fondo sociale per 72,8 milioni (71,2 nel 2015); - misure di sostegno al reddito e di contrasto ai fenomeni di povertà e di disagio sociale per 21,5 milioni di euro nonché contributo sociale per l’accesso alle prestazioni sanitarie per 5 milioni; - finanziamenti finalizzati all’abbattimento delle rette nelle case di riposo per 45 milioni (44 nel 2015) e nei centri diurni per 0,7 milioni; al fondo per l’autonomia possibile per 32,7 milioni (32,3 nel 2015); al sostegno a domicilio delle persone con bisogno assistenziale ad elevata intensità per 3 milioni e agli interventi destinati ai servizi dei centri socioabitativi ed educativi, alle soluzioni abitative protette e all’inserimento lavorativo delle persone disabili per 37 milioni (34 nel 2015); - politiche per la famiglia attraverso il contenimento delle rette di accesso ai servizi per la prima infanzia con contributi alle famiglie per 5,2 milioni (4 nel 2015) e ai soggetti gestori per 1,5 milioni; la “carta famiglia” con 7,1 milioni (8,9 nel 2015) e agli acquisti delle famiglie in difficoltà con 3,25 milioni (2,85 nel 2015). In materia di ambiente sono previste spese complessive per € 56 milioni con particolare riferimento alle spese correnti per il funzionamento dell’Arpa (21,5 milioni) e per le manutenzioni ordinarie di opere idrauliche e degli alvei dei corsi d’acqua (2,6 milioni). Per gli interventi straordinari della protezione civile derivanti da eventi calamitosi sono allocati stanziamenti di parte corrente e di investimento per 4,5 milioni complessivi. Assommano a € 262 milioni gli stanziamenti previsti in materi di infrastrutture, mobilità ed edilizia. Tra essi si segnalano, con riferimento alle infrastrutture di trasporto e la mobilità i finanziamenti: - per i contratti di servizio del trasporto pubblico locale su gomma (130 milioni) e del trasporto pubblico su rotaia (38,5 milioni) e per il miglioramento dei collegamenti ferroviari con Milano e Roma per 3,1 milioni;

- per le spese di funzionamento di FVG strade con 9 milioni e per le manutenzioni della rete viaria con 8,5 milioni; - per la sicurezza stradale con 2 milioni (nuova posta); - per lo sviluppo della portualità con 2 milioni (1 nel 2015). Con riferimento agli interventi per la casa si richiamano le poste relative: - al fondo per l’edilizia sociale con 11,4 milioni, al sostegno delle locazioni con 6,5 milioni e all’adeguamento di alloggi ATER non allocabili con 3 milioni (2,3 nel 2015); - al recupero del patrimonio immobiliare esistente con 10 milioni (8,5 nel 2015); - ad un accantonamento di 16 milioni finalizzato alla predisposizione della nuova legge sulla casa (14 milioni per l’edilizia residenziale pubblica e 2 milioni per le politiche sociali della casa). Per le attività produttive gli stanziamenti complessivi per € 34 milioni fanno riferimento principalmente: - alle spese di funzionamento di Turismo Fvg per 6,2 milioni e dell’Agenzia Promotur per 2,5 milioni; - alla promozione turistica con 4 milioni (3,4 nel 2015); - al sostegno dei progetti mirati di soggetti pubblici e privati per la promozione dell’immagine della Regione e per l’incremento del movimento turistico con 4 milioni. Si richiama nel contempo quanto appena autorizzato per l’anno 2015 con la LR (116) attraverso la remissione del debito (30 milioni) per la restituzione di capitale anticipato con riferimento ai fondi “anticrisi” (artigianato, industria, commercio, turismo) nonché attraverso l’accantonamento di risorse per 1,8 milioni finalizzato alla predisposizione di una nuova legge in materia di commercio e terziario. Per il settore delle risorse agricole e forestali gli stanziamenti complessivi pe € 17,5 milioni sono riconducibili, tra gli altri, ai finanziamenti connessi al funzionamento dell’Ersa per 2,6 milioni e alla promozione del settore agroalimentare per 1,7 milioni. Anche con riferimento a questo settore si richiama quanto appena autorizzato per l’anno 2015 con la LR (116) attraverso la remissione di debito (28,4 milioni) per la restituzione di capitale anticipato con riferimento al Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo. Per gli interventi di sviluppo dei territori montani sono allocati stanziamenti per 4,3 milioni. Per l’area lavoro, formazione, istruzione e ricerca

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sono autorizzati stanziamenti per complessivi € 56 milioni. Per gli interventi previsti si indicano per i settori lavori e formazione professionale: - le azioni di contrasto alla disoccupazione e di sostegno all’occupazione attraverso gli interventi delle politiche attive e servizi all’impiego per 3 milioni; - il finanziamento dei contratti di solidarietà difensivi per 5 milioni (3 nel 2015) e dell’utilizzo di persone disoccupate in cantieri di lavoro per 3 milioni (2 nel 2015); - il sostegno alla formazione primaria con i fondi regionali per 13 milioni (ai quali si aggiungono risorse del Fondo sociale europeo per circa 36 milioni). Per i settori dell’istruzione e della ricerca si richiamano gli interventi a sostegno delle spese: - per il funzionamento delle scuole per l’infanzia con 2,5 milioni e per i servizi scolastici tra i quali il comodato dei libri di testo con 2,4 milioni e le spese di trasporto e dei libri di testo per 0,9 milioni;

- per il diritto allo studio universitario con riferimento al funzionamento dell’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori con 3,5 milioni e al fondo integrativo regionale degli assegni di studio per 1,4 milioni; - per il fondo destinato al sistema universitario con 4,2 milioni (3,3 milioni nel 2015); - per una nuova misura destinata a giovani ricercatori (0,62 milioni). Per quanto riguarda l’area della cultura, dello sport e della solidarietà sono previsti stanziamenti per complessivi € 42 milioni. L’incremento di 5 milioni rispetto all’iniziale garantito nel 2015 consentirà in particolare di garantire maggiori certezze finanziarie agli operatori del settore culturale per favorire la programmazione di eventi e manifestazioni. Il sostegno agli interventi in materia di immigrazione attraverso un finanziamento di 2,7 milioni al fondo per l’immigrazione (2,3 nel 2015). [sic].

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9 novembre 2015


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Indice mensile rivalutazione t.f.r. ottobre 2015 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

106,5

0,125000

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

106,8

0,250000

MARZO

15.03

14.04

0,375

107,0

0,375000

APRILE

15.04

14.05

0,500

107,1

0,570093

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

107,2

0,765187

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

107,3

0,960280

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

107,2

1,015187

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

107,4

1,280374

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

107,0

1,125000

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

107,2

1,390187

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

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I rapporti di collaborazione dopo il Jobs Act VERIFICA ENTRO FINE ANNO E STABILIZZAZIONE

Il decreto legislativo 81/2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, entrato in vigore il 25 giugno di quest’anno, ha profondamente modificato la fattispecie del rapporto di collaborazione, agendo sulle fonti, sul campo di applicazione e sugli elementi costitutivi di questo rapporto. Come richiesto dalla legge delega L. 183/2014, il decreto 81/2015 ha sancito all’art. 1 che “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”; questo principio recepisce il contenuto della direttiva europea 1999/70, ed all’interno del Jobs Act assume quasi la portata di un manifesto programmatico della riforma, con la promozione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a contratto di lavoro “standard” rispetto a tutte le altre forme di lavoro, anche quelle autonome. In questa prospettiva di ampliamento del campo di applicazione del lavoro subordinato si inserisce dunque una delle disposizioni più incisive del decreto, l’art. 52, che reca l’abrogazione degli artt. da 61 a 69 –bis del D.Lgs. 276/2003, legge Biagi, cioè del contratto a progetto. Dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del decreto 81/2015, non esistono più i contratti a progetto, le mini co.co.pro, cioè le prestazioni occasionali inferiori ai 30 giorni e di importo fino a cinquemila euro, e la disciplina introdotte dalla Legge Fornero sulle collaborazioni con partita iva, con le relative presunzioni; la nuova norma assicura comunque l’applicazione della disciplina abrogata esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto. Il secondo comma dell’art. 52 fa salvo quanto disposto dall’art. 409 del codice di procedura civile; in concreto una sorta di ritorno al passato, dove sopravvivono unicamente le collaborazioni coorPAG. 33 - APINFORMA / Lavoro - numero 20 - 15 novembre 2015

dinate e continuative “previste” dalla disposizione processuale ma non tutelate da particolari norme o disposizioni di legge. Ricapitolando, dal 25 giugno 2015 dunque le previgenti collaborazioni “a progetto” sono state abrogate e non possono più essere sottoscritti contratti così disciplinati, mentre quelli già stipulati continuano a restare efficaci e a essere disciplinati dalla previgente normativa; sopravvivono inoltre le collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 409 c.p.c. Questo stato di fatto permarrà fino al 31 dicembre 2015: infatti, l’art. 2 del decreto 81/2015 dispone che “a far data dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Per comprendere pienamente la portata della nuova disposizione è necessario porla in relazione tanto all’art. 2094 del codice civile, che riconosce il lavoro subordinato quando il prestatore “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”, quanto all’art. 2222 del codice civile che identifica il lavoro autonomo, “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. Il decreto 81/2015 sposta quindi il confine tra collaborazione e lavoro subordinato dalla etero-direzione del committente, alla etero-organizzazione dello stesso: non siamo più di fronte ad una semplice messa a disposizione della attività lavorativa personale (esclusivamente personale) sotto il potere direttivo del committente, ma ad una vera e propria organizzazione della modalità di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del committente, non solo con riferimento ai tempi del lavoro e di riposo ma anche del luogo dell’attività lavorativa. Alcuni autori della dottrina ravvisano nell’art. 2 del decreto 81/2015 una presunzione assoluta di subordinazione, altri invece vi ravvisano semplicemente un’estensione delle tutele del lavoro subordinato alle collaborazioni con le suddette ca-


ratteristiche, ma per una corretta interpretazione è necessario attendere le prime valutazioni della giurisprudenza. Decorso quindi l’attuale periodo “transitorio”, dal 1° gennaio 2016 si applicheranno le norme del lavoro subordinato alle collaborazioni che presenteranno congiuntamente le seguenti caratteristiche: - si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, elemento che attiene al profilo soggettivo della fattispecie ed è più restrittivo rispetto alla definizione di “prevalentemente personali” di cui all’art. 409 c.p.c., - si tratti di prestazione continuativa, cioè un’esecuzione della prestazione lavorativa che si protragga nel tempo, - vi sia etero-organizzazione del committente, cioè questo determini in via unilaterale le modalità di svolgimento della prestazione con riferimento al tempo ed al luogo dell’esecuzione, adattando la prestazione alle esigenze dell’impresa, precludendone la determinazione in via autonoma da parte del prestatore o tramite specifico accordo con il committente. Dal 1° gennaio i committenti per avvalersi della prestazione di un collaboratore dovranno verificare di non incorrere nelle ipotesi di cui sopra, ricordando comunque che si tratta sempre di una prestazione di lavoro autonomo, di risultato e che, fermo restando il coordinamento con il committente, deve essere autonomamente organizzata dal collaboratore; come in passato inoltre, a prescindere dal nomen iuris del negozio, nella qualificazione del rapporto ci si deve riferire all’effettivo svolgimento dello stesso. Sostanzialmente, quelli che la giurisprudenza aveva sempre individuato quali “indici rilevatori” di una prestazione subordinata, diventano gli “elementi rilevatori” di una tipologia contrattuale: il committente quindi, nel conferire l’incarico al collaboratore, dal prossimo anno dovrà necessariamente verificare l’assenza dei suddetti “indicatori”. Preme evidenziare dunque che dal 1° gennaio è quanto mai opportuno che il committente verifichi che i contratti a progetto eventualmente ancora in corso di esecuzione, ed efficaci fino allo loro naturale scadenza, e le collaborazioni ai sensi dell’atr. 409 c.p.c., siano compatibili con le nuove norme; il committente deve cioè verificare l’assenza dei suddetti elementi rilevatori per non vedere ricondotta la collaborazione all’alveo della subordinazione. Particolare attenzione in merito alla compatibilità con la nuova disciplina deve inoltre essere prestata per i contratti di collaborazione che non prevedano un termine finale. Il contratto di collaborazione è un contratto di lavoro auPAG. 34 - APINFORMA / Lavoro - numero 20 - 15 novembre 2015

tonomo e il venir meno dell’individuazione di un progetto, quindi di una scadenza naturale del contratto, consente comunque alle parti stipulanti di inserire la clausola del libero recesso a fronte del rispetto di un congruo preavviso. Il secondo comma dell’art.2 del d.Lgs. 81 prevede comunque delle deroghe, per cui la disposizione sull’applicazione del lavoro subordinato non si applica alle collaborazioni per le quali accordi collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano discipline specifiche in merito al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore, non si applica alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in albi professionali, non si applica alle attività prestate nell’esercizio delle loro funzioni dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; un’ulteriore deroga è infine costituita dalle collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall’art. 90 L. 289/2002. Le prime tre ipotesi derogatorie sono la riproposizione pedissequa dell’abrogato art. 61 D.Lgs. 276/2003, che disponeva per queste fattispecie l’esonero dall’individuazione di un progetto. Non è invece stata riproposta tra le ipotesi derogatorie la collaborazione instaurata con soggetti percettori della pensione di vecchiaia, per cui le collaborazioni con questi soggetti possono comunque essere stipulate ma al pari di tutte le altre soggiace alla condizione dell’assenza dei requisiti della subordinazione. Al fine di prevenire possibili errati inquadramenti ed anche per avere una maggiore difesa in caso di future impugnazioni, il decreto 81/2015 al terzo comma dell’art.2 ha introdotto per le parti stipulanti la possibilità di richiedere alle commissioni preposte la certificazione “dell’assenza dei requisiti” di subordinazione. Questa certificazione “al contrario”, di accertamento negativo della fattispecie, non costituisce un’ipotesi ulteriore o speciale di certificazione, tuttavia rispetto a quella ordinaria prevede che il collaboratore, per sua maggior tutela, possa farsi assistere da un rappresentante sindacale, da un avvocato e da un consulente del lavoro. La certificazione, come ormai noto, non “blinda” il contratto di collaborazione sottraendolo all’applicazione delle norme sul lavoro subordinato, tuttavia gli effetti della certifi-


cazione permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’articolo 80 del d.Lgs. 276/2003; a seguito di specifico intervento dell’Ispettorato inoltre, le collaborazioni certificate potrebbero essere ritenute ispezionabili solo in presenza di determinate condizioni, come da indicazioni già impartite dal Ministero del Lavoro ai propri ispettori con la direttiva del 18 settembre 2008. Con il dichiarato intento di promuovere la stabile occupazione mediante il ricorso al lavoro subordinato, l’art. 54 del D.Lgs. 81/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016 ha previsto la possibilità di stabilizzare i rapporti di collaborazione intrattenuti con soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita iva con cui hanno intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, introducendo una sanatoria con estinzione degli illeciti amministrativi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro. La stabilizzazione è condizionata alla sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di appositi atti di concilia-

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zione sottoscritti in sede protetta ex art. 2113 c.c. o avanti una commissione di certificazione, ed al fatto che nei dodici mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo ovviamente che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. L’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali è esclusa per gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione. Pertanto a seguito della verifica dei contratti ancora in corso al 31 dicembre di quest’anno i committenti possono decidere se stabilizzare o meno le collaborazioni e nel caso, oltre all’estinzione degli illeciti, beneficiare anche dello sgravio contributivo previsto dalla legge di stabilità 2016, anche se in misura fortemente ridotta tanto nella percentuale di riduzione quanto nella durata rispetto alla misura fruibile nell’anno in corso. Nulla osta ovviamente a stabilizzare il rapporto entro il 31 dicembre 2015 per godere dello sgravio contributivo triennale in misura più elevata, ma in tal caso non si potrà beneficiare dei vantaggi della procedura ex art. 54. (BA)


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Rapporto ANCI - CONAI

RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLO RIFIUTI

Secondo quanto emerge dal V Rapporto della Banca Dati ANCI – CONAI sulla raccolta differenziata ed il riciclo dei rifiuti, presentato di recente a Roma, ben 8 Regioni italiane hanno superato nell’annualità 2014 l’obiettivo riciclo dei rifiuti rispetto alla percentuale minima del 50% fissata per il 2020 dall’Unione Europea. Si tratta precisamente dell’Emilia Romagna, del Friuli Venezia - Giulia, della Lombardia, delle Marche, del Piemonte, del Trentino A.A., della Sardegna, del Veneto.

Il dato statistico evidenzia che l’Italia ha la capacità di predisporre dei sistemi virtuosi in grado di raggiungere molto prima delle date prefissate il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Europa, senza per forza di cose essere ritenuto il fanalino di coda in termini di attuazione dei programmi europei ed ergendosi anzi a modello da imitare. Viceversa, il Rapporto ha evidenziato la situazione di sperequazione tuttora esistente tra Nord e Sud, riscontrando una situazione al Centro – Nord che si caratterizza per l’adeguatezza degli impianti nonché per la maggiore sensibilità rispetto alle tematiche dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti. Ne consegue che nessuna Regione del Mezzogiorno, salvo che non vi siano interventi straordinari, riuscirà a perseguire l’obiettivo minimo per il 2020, rispetto a quanto verificatosi nelle Regioni del Centro – Nord.

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Horizon 2020

BANDI APERTI NEL SETTORE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

Sono stati pubblicati i primi bandi 2016-2017 dedicati all’efficienza energetica, nell’ambito del programma europeo Horizon 2020. I bandi si sono aperti lo scorso 15 ottobre e i progetti potranno essere presentati fino al prossimo 21 gennaio 2016. Con riguardo alla sezione del programma dedicata all’energia, si possono individuare due focus tematici, articolati in differenti argomenti: - efficienza energetica: Riscaldamento/raffreddamento; “Consumer engagement”; Edifici; Industria, prodotti e servizi; Finanza innovativa per attirare investimenti nel settore dell’efficienza energetica. - Energia competitiva a basse emissioni di CO2: Verso un sistema energetico europeo integrato; Tecnologie rinnovabili; Uso sostenibile dei carburanti fossili; Aspetti sociali, economici ed umani del sistema energetico; Sviluppo di un’area europea per la ricerca energetica; Aspetti trasversali. In particolare, le call attualmente aperte riguardano, tra l’altro, - l’efficientamento energetico degli edifici, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici almeno del 50% e di migliorare la qualità e la sostenibilità di prodotti e servizi connessi ad una “edilizia verde”. Il bando, quindi, è rivolto a progetti che possano migliorare e ottimizzare tecniche e strategie aziendali per la riduzione del consumo energetico sia in edifici di nuova costruzione sia nella ristrutturazione di edifici esistenti. Saranno considerati prioritari progetti per lo sviluppo di nuove tecnologie e materiali per il risparmio energetico, sistemi di conservazione di energia, sistemi avanzati di

isolamento termico, illuminazione, installazione di vetri e finestre, sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili. - Soluzioni per l’istallazione di sistemi integrati di riscaldamento e acqua calda/fredda, che prevede lo sviluppo di nuove tecniche per il design e l’istallazione di sistemi integrati di riscaldamento e raffreddamento negli edifici, che introducano alte performances stagionali, risparmio energetico attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili, sistemi di controllo intelligenti per minimizzare la domanda energetica tradizionale. - Soluzioni innovative di riscaldamento e raffreddamento a basso livello di energia termica, che prevede azioni per lo sviluppo di tecnologie che utilizzano energie di basso impatto e che possono beneficiare di fonti a bassa temperatura per la generazione di energia. - Modelli e strumenti per la pianificazione e il monitoraggio di sistemi di riscaldamento e raffreddamento, che siano capaci di trattare dati complessi relativi ai sistemi di energia esistenti e consentire lo sviluppo dinamico di tutti gli elementi relativi al domanda e offerta di energia - Materiali da isolamento ad alta efficienza, per lo sviluppo di nuovi materiali basati su nanotecnologie e con alte performances ambientali. I progetti dovranno tenere in considerazione anche la maggiore durata dei materiali, riduzione dei costi di manutenzione, sostenibilità del prodotto, applicazione a edifici nuovi o già esistenti, miglioramento della qualità dell’aria interna, riduzione dei rumori, compatibilità con la varietà di costruzioni esistenti nell’UE, possibilità di riciclo, resistenza ad agenti dannosi. I bandi e le modalità di partecipazione sono disponibili al seguente link, nella sezione “Secure, clean and efficient energy” - Energy Efficiency Call 2016-2017 e Call for energy efficient buildings: http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/bandi/#tema33 (C)

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Rapporto International Energy Agency RINNOVABILI COME TRAINO DEL SETTORE ELETTRICO ED ENERGETICO Non molto recentemente nel nostro Paese, si era aperta una riflessione sulle energie rinnovabili nell’ambito della quale si stava profilando una tendenza a volerne mettere in dubbio la sostenibilità e la crescita prospettica e ripiegare su vecchie forme di produzione energetica ed elettrica, talune di notevole impatto ambientale e di particolare pericolosità nell’ipotesi di danneggiamento degli impianti, vedasi il nucleare. Il report presentato di recente dall’IEA dell’International Energy Agency - Organizzazione internazionale fondata dall’OCSE che si occupa di coordinamento di politiche energetiche dei Paesi membri e che di recente si è visto estendere il proprio ambito di competenza alla protezione dell’ambiente e ai cambiamenti climatici - è dirimente sul punto e sembra fugare ogni ulteriore perplessità e/o dubbio sull’utilità e sulla possibilità di sviluppo del settore attraverso le rinnovabili. Nel report in parola, presentato in occasione del G20 dei Ministri dell’Ambiente tenutosi a Istanbul, si è affermato con chiarezza che le rinnovabili, nei

prossimi 5 anni, saranno il traino della crescita del settore elettrico ed energetico in quanto i nuovi impianti verdi faranno incrementare la capacità mondiale installata di 700 Gigawatt, pari al doppio della potenza installata del Giappone e ai due terzi della capacità addizionale complessiva prevista. In tale contesto, le fonti rinnovabili, diverse dall’idroelettrico, quali eolico e solare, peseranno per quasi la metà dell’incremento. L’aumento delle installazioni sarà inversamente proporzionale al decremento degli investimenti, che scenderanno del 15% a 230 miliardi di dollari all’anno da oggi ai prossimi 5 anni, in ragione del calo dei prezzi di fotovoltaico ed eolico. Secondo l’Agenzia, il suddetto incremento sarà caratterizzato da una forte espansione delle economie emergenti. La stima effettuata è sostanzialmente che nell’anno 2020 le energie rinnovabili verranno a rappresentare il 26% del mix energetico globale. Nel report, si evidenzia viceversa proprio che l’incertezza delle politiche nazionali è ciò che determina un “freno” per l’ulteriore definitivo sviluppo del settore; da qui l’invito del Direttore esecutivo dell’Agenzia, Fatih Birol, affinché i Governi possano rimuovere tali incertezze consentendo alle rinnovabili il raggiungimento del loro pieno potenziale e di giungere ad una definitiva svolta del sistema energetico verso la sicurezza e sostenibilità.

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Sicurezza nei luoghi di lavoro LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER DANNO SUBÌTO DA TERZI In una recente sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione sulla tematica della sicurezza dei e nei luoghi di lavoro (Cass. IV Sez. Penale n. 31230/2015), si riafferma il principio della responsabilità del datore di lavoro anche nell’ipotesi in cui, in un’azienda, accada un incidente che coinvolga un terzo estraneo al rapporto lavorativo. Sul punto, la Cassazione ribadisce che le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non già esclusivamente dei lavoratori che esercitano la

prestazione oggetto del rapporto ma anche dei soggetti terzi che si trovano nell’ambiente di lavoro, senza che abbia rilevanza la sussistenza di una rapporto di subordinazione con il titolare dell’azienda in cui il sinistro si è verificato. Ciò implica, pertanto, che ove in un’azienda succeda un evento lesivo in danno del terzo, il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile delle violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro ex artt. 589, comma II e 590, comma III, c.p. qualora, ovviamente, sussista un nesso di causalità tra la suddetta violazione e l’evento dannoso che la normativa antinfortunistica violata intenda preservare. Per completezza, si specifica che nel caso di specie, la Suprema Corte ha esaminato l’asserita violazione della norma prevista dall’art. 163 del D.lgs. n. 81/2008. (C)

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Nuove direttive LLPP in Friuli Venezia Giulia (5a parte) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEVE DARE ATTO DELLA CONGRUITÀ DEI PREZZI DI APPALTO La Direzione centrale infrastrutture, mobilità pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia con una circolare del 7 agosto 2015 ha trasmesso le direttive vincolanti in materia di Lavori Pubblici alle Stazioni Appaltanti del Friuli Venezia Giulia. A nostro avviso queste Direttive in materia di lavori pubblici rappresentano un importante presupposto per il rilancio dell’industria regionale delle costruzioni. Il documento, diramato dall’Amministrazione regionale a tutte le stazioni appaltanti della regione, è il frutto di un intenso lavoro di collaborazione fra i competenti uffici regionali e le organizzazioni di categoria, fra cui la nostra Associazione Confapi FVG. Accanto alla semplificazione delle procedure, le Direttive hanno, infatti, recepito alcuni principi che da sempre la nostra Associazione considera cardini per una corretta aggiudicazione ed esecuzione dei lavori che valorizzi anche il tessuto produttivo locale. Fra i più rimarchevoli, figura l’eliminazione del criterio del “massimo ribasso”. Ciò consentirà che i lavori vengano affidati a prezzi congrui (quantificati, cioè, attraverso il prezziario regionale da poco aggiornato) non solo allo scopo di contenere il costo dell’opera, ma anche di garantire qualità, certezza di tempi e lo stesso modus operandi dell’esecutore tanto verso il committente, quanto verso gli altri operatori coinvolti e le maestranze. L’eliminazione del “criterio del massimo ribasso” andrà, inoltre, a diminuire le fonti di contenzioso fra imprese e pubblica amministrazione e a ridurre l’introduzione delle discusse varianti d’opera finalizzate all’adeguamento dei prezzi. Altrettanto importanti sono le misure introdotte per favorire l’accesso agli appalti da parte delle piccole e medie imprese, come la suddivisione in lotti funzionali, il coinvolgimento delle aziende PAG. 42 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2015

nella realizzazione delle grandi infrastrutture e nelle connesse opere integrative o compensative, come pure l’introduzione del concetto “di prossimità al luogo di esecuzione dell’appalto”, che ne è il naturale complemento, allo scopo di valorizzare, più di quanto non sia stato fatto in passato, le imprese insediate sul territorio regionale. Quest’ultima misura risponde, inoltre, all’esigenza, da tempo richiamata dal Confapi FVG ma spesso dimenticata dagli amministratori pubblici, di innescare un ciclo finanziario virtuoso per il bilancio regionale. Infatti, in forza dell’attuale normativa tributaria l’esecuzione di opere pubbliche appaltate a imprese del Friuli Venezia Giulia genera significativi flussi di entrata per l’erario regionale, avendo ad oggetto interventi che si realizzano sul suo territorio, e, a loro volta, le maggiori entrate vanno ad alimentare nuovi investimenti pubblici a vantaggio delle imprese e della mano d’opera produttiva locale. In questa quarta parte proseguiamo nell’approfondimento della parte più operativa del documento, in particolare, la parte di maggior interesse per le imprese che è quella relativa alle procedure di aggiudicazione.

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE Lavori d’importo fino a furo 40.000 La stazione appaltante procede all’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 125, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 ad impresa affidabile. La pubblicazione dell’atto di affidamento dei lavori secondo la vigente disciplina in materia di atti amministrativi garantisce il principio di trasparenza. La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorquando alla medesima impresa affida lavori, con questa procedura, per un importo, nel corso dell’anno solare, non superiore a Euro 40.000 anche con più affidamenti che, in ogni caso, non devono essere superiori a cinque. Pertanto, si devono intendere rispettate le prescrizioni per gli affidamenti di lavori d’importo fino a Euro 40.000 allorquando siano verificate positivamente entrambe le condizioni sopra prescritte e precisamente: affidamento di lavori, con questa


procedura, ad un’unica impresa complessivamente non superiori a Euro 40.000 e non siano stati superati i cinque affidamenti in un anno. Il criterio di aggiudicazione e quello del massimo ribasso a seguito della negoziazione con il soggetto individuato. Il responsabile del procedimento deve dare atto della congruità dei prezzi di appalto. Nel caso di stazioni appaltanti organizzativamente complesse e necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante un azione ricognitiva interna. Lavori in economia ai sensi dell’art. 125, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 d’importo pari o superiore a furo 40.000 e fino a furo 200.000 La stazione appaltante procede all’affidamento dei lavori in economia, di cui all’art. 125, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 previo esperimento di apposita indagine di mercato, da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 125, comma 8 del D.Lgs. 163/2006. L’indagine di mercato, in ragione dell’interesse meramente locale dell’intervento, di cui al periodo precedente deve essere espletata tra le imprese in possesso dei requisiti adeguati ai lavori da affidare desunte, in ragione dell’importo, ovvero dalle iscrizioni presso le Camere di Commercio e Artigianato della Regione Friuli Venezia Giulia, ovvero dall’elenco delle imprese qualificate presso il sito dell’ANAC prossime alla località dell’intervento ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, redatto anche in base alle manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure negoziate, procedure ristrette, cottimi per l’affidamento di lavori pervenute alla stazione appaltante. La selezione degli operatori economici da interpellare tra quelli in possesso dei requisiti necessari individuati con le modalità di cui al periodo precedente viene effettuata sulla scorta dei seguenti ulteriori criteri generali di scelta: a) idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori; b) precedenti esperienze contrattuali maturate in un congruo arco temporale con la stazione appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità dell’opera valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, alla correttezza degli adempimenti contrattuali ivi compresi i sub contratti posti in essere nel corso dell’esecuzione dell’opera, alla valutazione dei contenziosi instaurati; PAG. 43 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2015

c) manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante; d) specializzazione dell’impresa nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara. La pubblicazione dell’atto di affidamento dei lavori secondo la vigente disciplina in materia di atti amministrativi garantisce il rispetto del principio di trasparenza. La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorquando, al fine di selezionare le imprese da invitare alla formulazione dell’offerta, rispetta tutte le prescrizioni di seguito indicate. Il numero minimo di imprese da invitare non deve essere inferiore a 10, se esistono in tal numero operatori idonei, e non superiore a 15. Il criterio di aggiudicazione e quello del massimo ribasso con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 122, comma 9 e all’art. 253, comma 20-bis del D.Lgs. 163/2006, qualora le offerte ammesse siano uguali o superiori a 10. La stazione appaltante non può invitare alla sola procedura successiva le imprese che, nel corso del medesimo anno solare, si siano già aggiudicate lavori in economia per importi fino a Euro 200.000. Nel caso di stazioni appaltanti organizzativamente complesse e necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante un azione ricognitiva interna. Lavori d’importo pari o superiore a furo 40.000 e fino a furo 200.000 diversi da quelli in economia La stazione appaltante procede all’affidamento mediante procedura negoziata senza bando con invito diretto previo esperimento di apposita indagine di mercato, ai sensi dell’art. 122, comma 7 e dell’art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006. L’indagine di mercato di cui al periodo precedente, in ragione dell’interesse meramente locale dell’intervento, deve essere espletata tra le imprese in possesso dei requisiti adeguati ai lavori da affidare desunte, in ragione dell’importo, ovvero dalle iscrizioni presso le Camere di Commercio e Artigianato della Regione Friuli Venezia Giulia, ovvero dall’elenco delle imprese qualificate presso il sito dell’ANAC prossime alla località dell’intervento ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante redatto anche in base alle manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure negoziate, procedure ristrette, cottimi per l’affidamento di lavori pervenute alla stazione appaltante. La selezione degli operatori economici da inter-


pellare tra quelli in possesso dei requisiti necessari individuati con le modalità di cui al periodo precedente viene effettuata sulla scorta dei seguenti ulteriori criteri generali di scelta: a) idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori; b) precedenti esperienze contrattuali maturate in un congruo arco temporale con la stazione appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità dell’opera valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, alla correttezza degli adempimenti contrattuali ivi compresi i sub contratti posti in essere nel corso dell’esecuzione dell’opera, alla valutazione dei contenziosi instaurati; c) manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante; d) specializzazione dell’impresa nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara. La stazione appaltante rispetta il principio di trasparenza allorquando, conformemente a quanto disposto dall’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006,

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procede alla pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento e dei soggetti invitati. La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorquando, al fine di selezionare le imprese da invitare alla formulazione dell’offerta, rispetta tutte le prescrizioni di seguito indicate. Il numero minimo di imprese da invitare non deve essere inferiore a 10, se esistono in tal numero operatori idonei, e non superiore a 15. Il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 122, comma 9 e all’art. 253, comma 20-bis del D.Lgs. 163/2006, qualora le imprese ammesse siano uguali o superiori a 10. La stazione appaltante non può invitare alla procedura successiva, le imprese che nel corso del medesimo anno solare, si siano già aggiudicate lavori per importi fino a Euro 200.000. Nel caso di stazioni appaltanti organizzativamente complesse e necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante un azione ricognitiva interna. (continua) (CS)


Guida pratica alle reti d’impresa (1a parte) IL DOCUMENTO È STATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E GOVERNO DEL TERRITORIO ED APPROVATO DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME Per la partecipazione delle reti d’impresa alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici è stata redatta una Guida pratica per le stazioni appaltanti e gli operatori economici. Il presente documento è stato approvato dalla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio nella seduta del 18 febbraio 2015, ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 24 settembre 2015. Il documento, elaborato nell’ambito dell’Area Contratti Pubblici di ITACA, è stata redatto da uno specifico Gruppo di lavoro “Reti d’Impresa”, in collaborazione con Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e RetImpresa. Ricordiamo che ITACA è l’organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, opera attraverso specifici gruppi di lavoro composti da funzionari e dirigenti regionali competenti in materia, organizzati nelle seguenti aree tematiche: 1. contratti pubblici, 2. sostenibilità energetica e ambientale, 3. sicurezza sul lavoro, 4. legalità e trasparenza, 5. capitolati tecnici e prezzari, 6. edilizia e governo del territorio, 7. osservatorio regionale appalti, 8. partenariato pubblico privato. La commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio è una delle Commissioni permanenti istituite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di supporto alle decisioni dell’Assemblea dei Presidenti regionali in ordine PAG. 45 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2015

ai temi inerenti lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità, del trasporto in tutte le sue modalità e, in particolare, del trasporto pubblico locale, e infine sui temi degli appalti pubblici e concessioni. La Commissione si avvale di un coordinamento tecnico composto da funzionari e dirigenti regionali competenti per materia.

INTRODUZIONE Le reti di impresa rappresentano da alcuni anni per le Regioni uno strumento importante e strategico di politica industriale per lo sviluppo delle PMI, soprattutto in un’ottica di internazionalizzazione e di innovazione, in grado di rispondere alle attuali esigenze di riposizionamento competitivo del sistema produttivo italiano. Per questo motivo, le amministrazioni regionali hanno fortemente investito e sostenuto nei propri territori i processi di aggregazione delle imprese e ciò ha comportato la notevole crescita del numero dei contratti di rete e del numero dei soggetti coinvolti, come emerge dai dati di Unioncamere. Al contempo, hanno operato per facilitare l’accesso ai fondi della programmazione comunitaria 2014-2020 delle reti di impresa, attraverso il loro riconoscimento quali beneficiari finali ovvero soggetti ammissibili. In tale contesto si pone il tema della partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici che risulta importante per la vita di tutte le imprese, alle quali si rende necessario fornire strumenti utili, con la finalità di garantire condizioni di parità di accesso a questo settore. Questa iniziativa, nasce proprio al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni normative innovative in materia e di superare talune problematiche applicative derivanti dalla partecipazione alle procedure di gara delle c.d. reti di impresa che, come richiamato, rappresentano un efficace modello di sviluppo dell’economia del nostro Paese. Con questo lavoro, si intende fornire un ampio spettro di indicazioni pratiche, tanto alle stazioni appaltanti quanto agli operatori economici. In particolare, partendo da un inquadramento generale, si procede ad una puntuale analisi in ordine agli adempimenti necessari e alla modalità partecipativa delle imprese retiste alle procedure di affidamento.


I CONTRATTI DI RETE: INQUADRAMENTO GIURIDICO Con l’espressione Reti d’impresa si indicano diverse e multiformi modalità attraverso le quali imprese, autonome e indipendenti tra di esse, operano in maniera aggregata nel mercato; nell’ambito di questo fenomeno economico una posizione molto significativa e centrale viene oggi ricoperta dai contratti di rete. Lo strumento giuridico ha ricevuto previsione normativa nel nostro ordinamento giuridico (e, a quanto risulta, per il momento solo nel nostro) dal 2009: l’originario nucleo di disposizioni, infatti, è stato introdotto, in sede extracodicistica, con l’art. 3 comma 4-ter e ss. del Decreto Legge n. 5/2009, convertito con Legge n. 33/2009. Nell’arco del primo triennio, in esito ai diversi interventi legislativi operati sull’impianto normativo, si è pervenuti alla definizione di una fattispecie giuridica che può presentare mera natura contrattuale (cd. rete-contratto), oppure può dare vita ad un nuovo ente giuridico (cd. rete-soggetto).

LA DEFINIZIONE Il contratto di rete è un contratto con cui gli imprenditori, per accrescere individualmente e collettivamente la propria competitività e la propria capacità innovativa, si obbligano sulla base di un programma comune a collaborare in forme e in ambiti predeterminati (attinenti all’esercizio delle proprie imprese) ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni (di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica) o ancora a esercitare in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto di rete si identifica in ragione dello scopo di accrescere la capacità innovativa e competitiva delle imprese contraenti. Esso si sostanzia in una disciplina, che le parti stabiliscono per i loro rapporti di collaborazione e cooperazione, e la cui definizione è ampiamente rimessa alla libertà contrattuale. La norma richiede che il contratto presenti determinati elementi costitutivi, dei quali alcuni rivestono carattere necessario, altri, invece, carattere facoltativo/eventuale, tuttavia la libertà negoziale, nel determinare il contenuto in cui si articola ciascun requisito, è estremamente ampia.

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI Elementi costitutivi di carattere necessario - Natura imprenditoriale dei soggetti stipulanti e la pluralità degli stessi. Il contratto di rete può essere stipulato tra imprese senza limitazioni relative a: PAG. 46 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2015

- forma giuridica: le imprese possono essere società di capitali, società di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, ecc.; - dimensione: nessuna preclusione è prevista in ordine alle dimensioni, pertanto i contratti di rete possono coinvolgere grandi, medie e piccole imprese; - numero di imprese: quanto al numero, il contratto richiede la partecipazione di almeno due imprese contraenti; - attività: le imprese possono operare in settori diversi ed appartenere a qualunque settore. - luogo: possono partecipare imprese situate ovunque nel territorio italiano, nonché le società estere aventi sede secondaria in Italia (e quindi iscritte al Registro Imprese italiano). Per stipulare un contratto di rete le imprese devono essere iscritte al Registro Imprese, poiché la norma al comma 4-quater prevede che: “Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari”, per questa ragione la presenza delle imprese sottoscrittrici originarie nel Registro Imprese, e di conseguenza l’iscrizione del contratto presso la posizione di queste, è elemento determinante ai fini dell’efficacia del contratto. Nonostante tra i primi commentatori della norma, in dottrina, si siano manifestati opinioni a favore di un’interpretazione - della nozione di imprenditore – in senso più esteso rispetto a quanto sopra descritto, tuttavia ad oggi solo il binomio impresa in senso sostanziale e in senso formale perfeziona la fattispecie. Partecipazione imprese straniere Il testo normativo non limita la partecipazione delle imprese alle reti in base alla nazionalità dei partecipanti; tale limitazione, peraltro, con riferimento alle imprese comunitarie, sarebbe contraria alla normativa dell’Unione Europea. Nonostante ciò, le imprese straniere non aventi almeno una sede secondaria in Italia, e quindi non iscritte al Registro Imprese, sembrerebbero prive del requisito necessario per poter prender parte ad un contratto di rete. È pacifico che i soggetti stranieri, comunitari e non, debbano rispettare il requisito sostanziale (cioè essere soggetti che esercitano attività di impresa), ma per quanto concerne quello che viene chiamato requisito formale (l’essere iscritti al Registro Imprese italiano), si era posto il dubbio se per l’esecuzione della formalità pubblicitaria, fosse necessario, o meno, che l’impresa straniera aprisse


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in territorio italiano una sede secondaria, e che di tale apertura fosse notiziato il competente Registro delle Imprese con apposita iscrizione. Indubbiamente risulterebbe eccessivo richiedere l’apertura di una sede secondaria ad un’impresa straniera, anche quando questa operi soltanto in territorio straniero, quantunque in rete con imprese italiane; e per giunta, ove si tratti di impresa comunitaria, potrebbe risultare altresì discriminatorio imporre ad un’impresa comunitaria di aprire una sede secondaria, in Italia, al fine di consentirle la partecipazione ad una rete. In assenza di un chiarimento legislativo in materia, si è suggerito che le imprese straniere, prive di sede secondaria in Italia e come tali non iscritte al relativo Registro Imprese, non figurino tra i sottoscrittori originari del contratto, ma vi aderiscano in un secondo momento; ciò al fine di superare l’ostacolo che deriva dalla previsione normativa che subordina l’efficacia del contratto all’avvenuta iscrizione dello stesso presso la posizione, al Registro Imprese, di tutte le imprese sottoscrittrici originarie. Partecipazione professionisti Tuttavia, mentre questa soluzione è stata suggerita (e pure impiegata, quanto meno in un primo caso nel 2014) per imprese straniere che, in quanto imprese, soddisfano pienamente il requisito sostanziale, non altrettanto si ritiene consigliabile per i soggetti che difettino del requisito sostanziale. Sul punto, stante l’attuale assetto della disciplina, si rileva l’impossibilità per i liberi professionisti di figurare come soggetti contraenti un contratto di rete, mentre può risultare contraente di un contratto di rete la società tra professionisti (S.T.P.); - indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate dagli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi. Sta alle parti contraenti stabilire gli obiettivi strategici da perseguire attraverso la rete, il legislatore si limita a richiedere che in atto siano indicati gli obiettivi e le modalità per misurare nel tempo l’avanzamento verso il perseguimento degli obiettivi (la libertà circa la scelta dei criteri, dei parametri e la cadenza temporale di tale analisi è massima); - definizione di un programma comune con l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante. La norma prevede che con il contratto di rete le imprese possano: - collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese; - scambiarsi informazioni o prestazioni di natuPAG. 48 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2015

ra industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; - esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. La declinazione delle possibili attività è integralmente rimessa alla volontà negoziale dei contraenti, e le possibili direzioni nelle quali la rete si muove possono essere innumerevoli e le più diversificate (si ponga mente, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, alle attività di ricerca e sviluppo, di implementazione dei prodotti realizzati e commercializzati, all’ingresso in nuovi mercati, all’espansione della capacità commerciale, alla condivisione di risorse e di costi, nonché all’esecuzione di attività oggetto di affidamento di contratti pubblici). A corollario della definizione del programma comune, le parti devono stabilire i diritti e gli obblighi che si riconoscono; - durata del contratto: la durata del contratto potrà essere breve, media o lunga, a seconda del segmento temporale richiesto dalla natura degli obiettivi da conseguire e delle attività oggetto del programma comune; - le modalità di adesione di altri imprenditori: il contratto di rete può, seconda la volontà dei contraenti, assumere carattere di contratto aperto e quindi in esso può essere prevista l’adesione successiva di ulteriori contraenti. In questa ipotesi, in contratto dovranno essere previste le condizioni e modalità con le quali ammettere le nuove adesioni; - regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune (che non rientri nei poteri di gestione dell’organo comune, quando istituito). I contraenti sono liberi di stabilire quali decisioni riservarsi (e quali invece, eventualmente delegare all’organo comune, se istituito) e se debbano essere assunte a maggioranza (semplice o qualificata), all’unanimità, con metodo assembleare o in diverso modo. Tra le regole di assunzione delle decisioni, vanno contemplate quelle relative alle decisioni modificative del programma comune (se prevista l’assunzione a maggioranza). Contenuto eventuale del contratto Costituiscono contenuto eventuale del contratto quegli elementi la cui istituzione e costituzione è rimessa alla libertà negoziale delle parti contraenti ed essi sono: - istituzione di un fondo patrimoniale comune, e di conseguenza la previsione, in contratto, della misura e dei criteri di valutazione dei con-


ferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo stesso. Se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante l’apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’art. 2447-bis 1° comma lett. a) c.c. La disciplina circa la gestione del fondo e la sorte dei contributi nel momento in cui il contratto venga a sciogliersi è rimessa alla determinazione negoziale. A corollario della costituzione del fondo sorge la necessità che in contratto siano indicate la sede e la denominazione della rete. - istituzione, e di conseguenza individuazione, del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Stante l’ampiezza dello spazio che la previsione lascia alle parti contraenti, l’organo comune può essere rappresentato da un soggetto monocratico (persona fisica o giuridica) o collegiale (un comitato, un consiglio etc.). Peraltro il o i soggetti che assumono il ruolo di organo comune possono esser soggetti partecipanti alla rete o soggetti estranei rispetto alla compagine dei retisti. Nel disciplinare la governance attraverso l’istituzione dell’organo comune, vanno determinate le regole non solo della distribuzione di funzioni e ruoli tra imprese retiste ed organo comune, ma anche le regole per l‘eventuale sostituzione di quest’ultimo. Poteri di rappresentanza dell’organo comune Nella rete meramente contrattuale l’istituzione dell’organo comune comporta la determinazione dei poteri ad esso attribuiti, tra i quali il potere di rappresentanza. La norma, a tal proposito, riconosce all’organo comune la rappresentanza di cd. Fonte legale per quanto concerne una serie di attività specificatamente previste dal legislatore. All’art. 3 comma 4-ter lett. e) del D.L. n. 5/2009 e ss.mm.ii., è previsto: “[…] L’organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche

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amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento, nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.” Al di fuori di queste ipotesi e di questi ambiti il conferimento di poteri rappresentativi all’organo comune dipende dalla determinazione negoziale dei contraenti. L’organo comune agisce per conto delle imprese retiste, in forza di un rapporto gestorio riconducibile allo schema del mandato (trovano applicazione le norme di cui agli artt. 1703-1730 c.c.), e pertanto esso opera quale mandatario con o senza rappresentanza a seconda che le imprese retiste vi abbiano conferito, o meno, il potere rappresentativo. Previsione di cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto Dall’assetto della disciplina vigente, che consente una multiforme configurabilità della rete, deriva l’elasticità della fattispecie, caratterizzata dalla presenza di elementi che costituiscono il contenuto obbligatorio (in cui la libertà negoziale incide sul “come”, ossia sull’articolazione del contenuto), e da altri elementi rappresentanti il contenuto facoltativo (in cui la libertà negoziale incide sul “se” prima ancora che sul “come”). Poiché la definizione di un contratto di rete è dovuta al combinarsi della configurazione degli elementi necessari, con la determinazione e definizione di quelli eventuali, possono risultare molteplici soluzioni in termini di governance della rete, di dotazione patrimoniale, di diritti di recesso e di diritti di voice. Questa considerazione deve accompagnarsi alla consapevolezza che il contratto di rete è strumento con cui rispondere alle specifiche esigenze delle imprese contraenti, pertanto ogni contratto dovrà avere una propria ed esclusiva fisionomia, ideata e disegnata per corrispondere alle istanze della concreta realtà imprenditoriale di cui la rete dev’essere espressione. Starà alla capacità di previsione delle parti contraenti l’onere di inserire in contratto ogni clausola e determinazione che si riterrà necessario ed opportuno condividere con la rete. (continua) (CS)


Indicazione dei subappaltatori non obbligatoria NEANCHE NELL’IPOTESI IN CUI IL CONCORRENTE NON POSSIEDA LA QUALIFICAZIONE NELLE CATEGORIE SCORPORABILI Il Consiglio di Stato, con sentenza del 2 novembre 2015, n. 9 ha affrontato due importanti temi che entrano in merito a questioni molto attuali in materia di Lavori Pubblici. La prima è quella relativa all’obbligo di indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta, e nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria. Inoltre, è stata giudicata l’ammissibilità del soccorso istruttorio, dovuta all’esclusione del concorrente, che non abbia indicato i costi di sicurezza aziendali di cui all’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006.

INDICAZIONE DEI SUBAPPALTATORI IN FASE DI GARA La normativa di riferimento esige una preliminare disamina del sistema di regole alla stregua del quale dev’essere affermata la sussistenza (o meno) dell’obbligo dell’indicazione nominativa del subappaltatore ai fini della partecipazione alla gara. L’art. 92, commi 1 e 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che disciplina i requisiti di partecipazione alla gara, stabilisce, innanzitutto, che, ai predetti fini, è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente (quando il concorrente, singolo o associato, non la possieda anche per le categorie scorporabili), purché per l’importo totale dei lavori. Il combinato disposto degli artt. 92, comma 7 e 109, comma 2, d.P.R. cit. e 37, comma 11, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 chiarisce, che il concorrente che non possiede la qualificazione per le opere scorporabili indicate all’art. 107, comma 2 (c.d. opere a qualificazione necessaria) non può eseguire direttamente le relative lavorazioni ma le deve PAG. 50 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2015

subappaltare a un’impresa provvista della relativa, indispensabile qualificazione. L’art. 118 d.lgs. cit. (collocato sistematicamente entro la Sezione V del codice, rubricata “principi relativi all’esecuzione del contratto”) si occupa, invece, di definire le modalità e le condizioni per il valido affidamento delle lavorazioni in subappalto e prevede, per quanto qui rileva, che all’atto dell’offerta siano indicati (solo) i lavori che il concorrente intende subappaltare e che l’affidatario depositi, poi, il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative lavorazioni (unitamente a tutte le attestazioni e dichiarazioni prescritte). Dall’analisi delle regole appena citate la sentenza ricava, quindi, i seguenti principi: a) per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili (neanche in quelle indicate all’art. 107, comma 2, d.P.R. cit.); b) le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie individuate all’art. 107, comma 2, d.P.R. cit. non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione (trattandosi, appunto, di opere a qualificazione necessaria); c) nell’ipotesi sub. b) il concorrente deve subappaltare l’esecuzione delle relative lavorazioni ad imprese provviste della pertinente qualificazione; d) la validità e l’efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare e che abbia, poi, trasmesso alla stazione appaltante il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dei lavori subappaltati; e) il subappalto è un istituto che attiene alla fase di esecuzione dell’appalto (e che rileva nella gara solo negli stretti limiti della necessaria indicazione delle lavorazioni che ne formeranno oggetto), di talché il suo mancato funzionamento (per qualsivoglia ragione) dev’essere trattato alla stregua di un inadempimento contrattuale, con tutte le conseguenze che ad


esso ricollega il codice (tra le quali, ad esempio, l’incameramento della cauzione). Là dove, infatti, l’art. 118, secondo comma, d.lgs. 163/2006, ha catalogato (articolandoli in quattro lettere) i requisiti di validità del subappalto, ha evidentemente inteso circoscrivere, in maniera tassativa ed esaustiva, a quei presupposti (e solo a quelli) le condizioni di efficacia del subappalto, sicché ogni opzione ermeneutica che si risolvesse nell’aggiunta di un diverso ed ulteriore adempimento (rispetto a quelli ivi classificati) dev’essere rifiutata in quanto finirebbe per far dire alla legge una cosa che la legge non dice (e che, si presume, secondo il suddetto canone interpretativo, non voleva dire). Dall’esame della vigente normativa di riferimento può, in definitiva, identificarsi il paradigma (riferito all’azione amministrativa, ma anche al giudizio della sua legittimità) secondo cui l’indicazione del nome del subappaltatore non è obbligatoria all’atto dell’offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulta indispensabile il loro subappalto a un’impresa provvista delle relative qualificazioni (nella fattispecie che viene comunemente, e, per certi versi, impropriamente definita come “subappalto necessario”). Secondo il Consiglio di Stato la correttezza della soluzione appena enunciata (nel senso di negare la doverosità dell’indicazione nominativa del subappaltatore) risulta, peraltro, avvalorata e corroborata dai convergenti argomenti, avvalorati anche dalle determinazioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (l’AVCP, prima, e l’ANAC, poi) che hanno ripetutamente affermato il principio dell’obbligatorietà della sola indicazione delle lavorazioni che si intendono affidare in subappalto e contestualmente escluso l’obbligatorietà dell’indicazione nominativa del subappaltatore (si vedano la determinazione ANAC nr. 1 dell’8 gennaio 2015; il parere ANAC nr. 11 del 30 gennaio 2014 e la determinazione AVCP nr. 4 del 10 ottobre 2012), approvando, in coerenza con tali enunciazioni, gli schemi dei bandi, con il valore vincolante ad essi assegnati dall’art. 64, comma 4-bis, d.lgs. cit. (e previo parere conforme del Ministero delle infrastrutture). Come si vede, dunque, le autorità istituzionalmente provviste di competenza in ordine alla vigilanza sulla corretta amministrazione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici hanno costantemente espresso l’avviso della doverosità della sola indicazione delle lavorazioni da subappaltare (e non anche del nome dell’impresa subappaltatrice), validando gli schemi dei bandi confezionati in coerenza a tale regola ed ingenerando, perciò, PAG. 51 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2015

un significativo affidamento circa la legittimità del relativo modus procedendi. Lo scrutinio delle direttive europee non conduce ad esiti differenti, confermando, anzi, la correttezza dei principi prima affermati. Le direttive in materia di appalti pubblici hanno, infatti, rimesso alla discrezionale scelta degli Stati membri o, comunque, delle stazioni appaltanti l’opzione regolatoria attinente alla doverosità dell’indicazione del nome del subappaltatore, ai fini della partecipazione alla gara, astenendosi, quindi, dall’imporre una qualsivoglia soluzione alla pertinente questione. Orbene, in difetto di un vincolo europeo all’introduzione (in via legislativa o amministrativa) dell’obbligo in discussione, la sua positiva affermazione esige una chiara, univoca ed esplicita sua previsione (con una specifica disposizione di legge), in mancanza della quale resta precluso all’interprete (che eserciterebbe inammissibilmente, in tal modo, in luogo del legislatore o della stazione appaltante, la potestà discrezionale assegnata allo Stato membro dalle direttive) il suo riconoscimento (in esito, peraltro, a un percorso ermeneutico di dubbio fondamento positivo). Non solo, ma la tesi contraria dev’essere rifiutata anche perché produrrebbe effetti distorsivi (rispetto al sistema) o, comunque, inutili (rispetto agli interessi che con la stessa si intendono tutelare). In primo luogo, l’affermazione dell’obbligo di indicare il nominativo del subappaltatore all’atto dell’offerta si risolverebbe in una eterointegrazione del bando (che non lo prevedeva), mediante l’inammissibile inserzione automatica nella lex specialis di un obbligo non previsto da alcuna disposizione normativa cogente pretermessa nell’avviso (da valersi quale unica condizione legittimante della sua eterointegrazione). Alla stregua delle considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato afferma l’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria, neanche nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili.

SOCCORSO ISTRUTTORIO PER L’OBBLIGO DI INDICAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALE Viene chiesta all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato di chiarire la legittimità dell’uso dei poteri di soccorso istruttorio nei casi in cui la fase procedurale di presentazione delle offerte si sia perfezionata prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria 20 marzo 2015, n. 3 (con


la quale è stato chiarito che l’obbligo, codificato all’art. 87, comma 4, d.lgs. cit., di indicazione degli oneri di sicurezza aziendale si applica anche agli appalti di lavori). A tale proposito il Consiglio di Stato offre una risposta negativa, in quanto con la medesima decisione dell’Adunanza Plenaria è stata espressamente esclusa la sanabilità con il soccorso istruttorio dell’omissione dell’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, che si risolverebbe in un’inammissibile integrazione postuma di un elemento essenziale dell’offerta (cfr. Ad. Plen. n. 3 del 2015, punto 2.10). Non si ravvisano, peraltro, ragioni per rimeditare tale (condivisibile e recente) avviso, nella misura in cui si rivela coerente con la lettura della funzione e dei limiti di operatività dell’istituto del soccorso istruttorio, per come enunciati da questa stessa Adunanza Plenaria (Ad. Plen. n. 9 del 2014). A questo proposito non può accedersi alla tesi propugnata dalla difesa delle appellanti secondo cui, in applicazione del principio di cui alla Adunanza Plenaria n. 21 del 2012, dovrebbe affermarsi che la esclusione dalla gara per non avere indicato gli

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oneri di sicurezza aziendale potrebbe essere comminata solo per le procedure bandite successivamente alla pubblicazione della decisione della A. Plenaria n. 3 del 2015. L’Adunanza al riguardo approfondendo la questione, ritiene di dover riaffermare il tradizionale insegnamento in tema di esegesi giurisprudenziale, anche monofilattica, che attribuisce ad essa valore esclusivamente dichiarativo. La diversa opinione finisce per attribuire alla esegesi valore ed efficacia normativa in contrasto con la logica intrinseca della interpretazione e con il principio costituzionale della separazione dei poteri venendosi a porre in sostanza come una fonte di produzione. Alla stregua delle considerazioni che precedono, a parere del Consiglio di Stato non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si è conclusa prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2015. (CS)


Contratti di distribuzione in Iran PREVISTA UNA PROGRESSIVA ELIMINAZIONE DELLE SANZIONI

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

I CONTRATTI COMMERCIALI DI DISTRIBUZIONE CON L’IRAN A SEGUITO DELL’ACCORDO JCPOA DEL 14 LUGLIO 2015 Con il rispetto da parte della Repubblica Islamica dell’Iran degli impegni assunti in materia nucleare in sede del Joint Comprehensive Plan of Action del 14 luglio 2015 (“JCPOA”), UE, USA e ONU si sono impegnate ad eliminare, progressivamente, le sanzioni e le misure restrittive che, allo stato attuale, rendono complicati e, in gran parte, vietati i rapporti commerciali con Teheran. La progressiva e futura normalizzazione dei rapporti con la Repubblica Islamica dell’Iran rappresenta indubbiamente un’importante opportunità per gli imprenditori stranieri ed offre lo spunto per approfondire, nei limiti del presente scritto, gli aspetti legali concernenti i contratti commerciali di distribuzione internazionale (agenzia e distribuzione) alla luce delle previsioni della legge iraniana.

I PRINCIPALI CONTENUTI DEL JCPOA DEL 14 LUGLIO 2015 Definito come un “historic day”, il 14 luglio 2015 rappresenta, effettivamente, una data fondamentale nel contesto degli sforzi diplomatici di lungo periodo messi in atto al fine di raggiungere una soluzione comune, duratura e pacifica della questione nucleare iraniana. Il JCPOA del 14 luglio 2015 - siglato a Vienna da Francia, Germania, Regno Unito, Federazione Russa, Cina, Stati Uniti (“EU3+E3”) e Repubblica Islamica dell’Iran, con il sostegno dell’Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri e la Politi-

ca di Sicurezza – è costituito da un testo principale e da 5 allegati (rispettivamente, sulla questione nucleare, sulle sanzioni in essere contro l’Iran, sulla cooperazione energetica e nucleare civile, sulla creazione di una commissione congiunta e sull’attuazione dell’accordo). Consulta il testo completo (http://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/jcpoa/). L’accordo prevede, in sintesi, un’articolata tabella di marcia (Implementation Plan) che, se rispettata, porterà alla progressiva eliminazione delle restrizioni e sanzioni economiche e finanziarie attuate dall’UE, USA e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Teheran. Nel dettaglio le tappe fondamentali dell’Implementation Plan (di cui all’Allegato V del JCPOA) sono le seguenti: a) Finalisation Day (ossia il 14 luglio 2015) che prevede: - l’approvazione dell’accordo da parte dei paesi EU3+E3 e l’Iran; - l’avvio senza ritardo delle pratiche per l’endorsement del JCPOA da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; (Consulta la risoluzione n. 2231-2015 http://www.un.org/en/sc/inc/pages/pdf/ pow/RES2231E.pdf) - la definizione fra l’Iran e l’Agenzia Internazionale per l’energia atomica (“AIEA”) delle misure di controllo necessarie richieste dall’accordo. b) Adoption Day (ossia 90 giorni dopo l’approvazione del JCPOA da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ad oggi – data attualmente prevista al 18 ottobre 2015) che prevede in particolare: - l’entrata in vigore del JCPOA; - l’attuazione dei partecipanti delle necessarie misure per dare attuazione ai rispettivi impegni (fra cui l’adozione dell’Unione Europea e degli USA di provvedimenti volti ad eliminare, a partire dell’Implementation Day, alcune misure restrittive e sanzioni). c) Implementation Day (data non ancora fissata, ipotizzata per metà 2016) che prevede simultaneamente:

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- la verifica dell’AIEA del rispetto da parte della Repubblica Islamica dell’Iran degli impegni prioritari sul nucleare previsti dall’accordo; - l’abrogazione da parte dell’UE di alcune delle misure restrittive previste dal Reg. UE 267/2012 del 23.3.2012 e s.m.i. e delle relative previsioni della Decisione 2010/413/PESC del Consiglio e s.m.i. (di cui all’Allegato II del JCPOA); - la cessazione dell’applicazione da parte degli USA di certe sanzioni indicate nell’Allegato II del JCPOA, dirette a società/persone non statunitensi (sanzioni indirette/ secondarie); - l’abrogazione da parte dell’ONU delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza sulla questione nucleare iraniana. d) Transition Day (ossia 8 anni dopo l’Adoption Day o, se antecedente, la data di pubblicazione della “Broader Conclusion” vale a dire l’attestazione dell’AIEA dell’utilizzo esclusivamente pacifico del materiale nucleare iraniano – data attualmente prevista al 18 ottobre 2023) che prevede: - l’abrogazione da parte dell’UE delle rimanenti misure restrittive previste dal Reg. UE 267/2012 e s.m.i. e delle relative previsioni della Decisione 2010/413/PESC del Consiglio e s.m.i. (di cui all’Allegato II del JCPOA) fra cui il divieto di commercializzare i prodotti “dual use” di cui al Reg. (CE) 428/09 e s.m.i.; - l’abrogazione da parte degli USA delle rimanenti misure restrittive e sanzioni contro l’Iran; - la ratifica dell’Iran del Protocollo aggiuntivo al Trattato di non proliferazione nucleare del 1.7.1968. (Consulta il testo: http:// www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/NPTtext.shtml) e) Termination Day (ossia trascorsi 10 anni dall’Adoption Day a condizione che il Consiglio di sicurezza dell’ONU non abbia nel frattempo ripristinato le sanzioni contro l’Iran- data fissata al 18 ottobre 2025) che prevede: - la cessazione del JCPOA; - l’abrogazione definitiva da parte dell’UE del Reg. UE 267/2012 e s.m.i. e delle relative previsioni della Decisione 2010/413/ PESC del Consiglio e s.m.i. Interessante ancora notare le seguenti previsioni del JCPOA secondo cui: - verrà istituita una Commissione congiun-

ta (“Joint Commission”) composta dai paesi EU+E3 e Iran, che avrà il compito di monitorare l’attuazione del JCPOA e di risolvere eventuali controversie che dovessero insorgere fra i partecipanti; - nel caso in cui uno dei paesi EU3+E3 ritenga che l’Iran stia violando i propri doveri, notificherà l’inadempimento al Consiglio di sicurezza dell’ONU il quale dovrà, entro 30 giorni votare una risoluzione, in difetto della quale le misure restrittive troveranno nuovamente applicazione (c.d. meccanismo snap back).

GLI EFFETTI DEL JCPOA Come visto, dunque, nel JCPOA non si prevede un’eliminazione immediata delle misure restrittive e delle sanzioni imposte dall’Unione Europea, dagli USA e dall’ONU nei confronti dell’Iran. Sulla base dell’Implementation Plan, infatti, detta eliminazione avverrà in modo graduale e a condizione che Teheran rispetti gli impegni assunti; nello specifico, sarà solo con l’Implementation Day – allo stato ipotizzato a metà 2016 – che si verificheranno i primi allentamenti nei confronti dell’Iran. Per quanto attiene l’impatto del JCPOA, in questa sede ci limitiamo ad osservare che i maggiori benefici dovrebbero giungere per gli operatori europei i quali, con il buon fine dell’accordo, non dovranno più preoccuparsi delle restrizioni attuate tanto dall’UE quanto dagli USA (ivi comprese di quelle sanzioni americane dirette a soggetti non statunitensi che fanno affari con l’Iran); per i soggetti americani (c.d. U.S. person) invece, gran parte delle sanzioni e delle misure restrittive attualmente previste dovrebbero continuare a rimanere in vigore anche con la piena attuazione dell’accordo di Vienna. Analizzando in particolare la situazione relativa all’UE (i cui impegni appaiono maggiormente definiti rispetto a quelli americani per i quali si dovranno attendere le relative guidelines per avere un quadro più completo), a seguito dell’adozione del JCPOA, con la Decisione del Consiglio 2015/1148 del 14 luglio 2015, è stato deciso di prorogare la sospensione fino al 14 gennaio 2016 di alcune delle misure restrittive specificate nel piano d’azione congiunto del novembre 2013: ciò consentirà all’UE di adottare i provvedimenti e procedere ai preparativi necessari per l’attuazione del JCPOA. Ricordiamo che la predetta sospensione riguarda in particolare: - il divieto di prestare servizi di assicurazione e riassicurazione e trasporto di oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi;

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- il divieto di commercializzare prodotti petrolchimici iraniani e metalli preziosi; - l’aumento delle soglie monetarie di autorizzazione per i trasferimenti di fondi o risorse economiche. In generale, quindi, è bene osservare che, almeno fino al 14 gennaio 2016, la situazione per quanto concerne i rapporti UE-Iran non cambia, in quanto l’impianto delle misure restrittive, costituito principalmente dalle previsioni contenute nel Reg. UE 267/2012 e s.m.i., rimane in piedi ed è attualmente in vigore (ivi comprese la sospensione di cui sopra). In particolare, rimane ad oggi inalterato il sistema di controllo e autorizzazione preventiva delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti e tecnologie a duplice uso (cioè beni utilizzabili in applicazioni civili, ma anche nella produzione, sviluppo e utilizzo di beni militari, si differenziano dai materiali d’armamento in quanto non sono appositamente progettati per uso militare) di cui al Reg. (CE) 428/09 e s.m.i. le cui disposizione sono state recepite in Italia con il D.L. n. 96 del 09/04/2003 ad oggi in vigore.

IL CONTRATTO DI AGENZIA E DI DISTRIBUZIONE IN IRAN Le considerazioni appena svolte sull’eventuale e futura normalizzazione dei rapporti con Teheran, offrono la possibilità di passare rapidamente in rassegna le principali questioni giuridiche legate ai contratti internazionali d’agenzia e di distribuzione, contratti che possono assumere rilevanza al fine di sviluppare affari con controparti iraniane (considerate comunque le restrizioni e sanzioni di cui sopra). Il contratto di agenzia Il contratto di agenzia non è regolato in Iran da una disciplina speciale e trova le sue fonti nella legge commerciale iraniana e in via generale nel codice civile iraniano. Secondo la legge iraniana non vi sarebbe l’obbligo per l’agente di essere di nazionalità iraniana. Di fatto, però, dato che solo i soggetti iraniani possono ottenere una licenza commerciale, necessaria per effettuare operazioni di importazione ed esportazione, il contratto di agenzia commerciale viene esercitato prettamente da soggetti iraniani. Il contratto non è soggetto a requisiti formali particolari e quindi può avere forma scritta o orale ed è fatta salva la possibilità di ratifica da parte del preponente dell’operato compiuto senza titolo dall’agente. È ammessa la pattuizione dello “star del credere”, sulla cui base l’agente si impegna a

garantire il preponente nel caso di mancato pagamento da parte del cliente procacciato. In linea generale, in relazione al contratto di agenzia, vige il principio dell’autonomia e libertà contrattuale per cui le parti possono concordare, meglio se in un contratto scritto, gli aspetti del loro rapporto contrattuale quali, ad esempio, i termini di pagamento, la remunerazione dell’agente, i diritti e doveri delle parti, la durata del contratto ecc. Il contratto di distribuzione/concessione di vendita Ci sono due osservazioni preliminari da fare: - la Repubblica Islamica dell’Iran non ha sottoscritto la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili; - il contratto di distribuzione non è disciplinato in modo specifico nel diritto locale. Così come visto in tema di agenzia, non esistono formalità per la validità del contratto di distribuzione e le parti sono sostanzialmente libere di determinare il contenuto del contratto stesso a patto di non violare le disposizioni di legge imperative; da segnalare, però, è che se i beni distribuiti in Iran necessitano di ulteriori servizi post-vendita, allora il distributore dovrà essere registrato presso il registro delle imprese locale. Da evidenziare la possibilità delle parti di prevedere clausole espresse di esclusiva, di fissare un minimum turnover e di stabilire un patto di non concorrenza tanto in corso quanto alla fine del rapporto. Con riferimento, poi, alla fase conclusiva del contratto – che in caso di scadenza naturale potrà rinnovarsi automaticamente – la legge non prevede un termine di preavviso, e in tal senso si è stabilito di far ricorso ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Importante sottolineare, infine, che, per quanto è a nostra conoscenza, la legge e la giurisprudenza non prevedono una good will compensation (indemnity) al distributore il quale, in caso di risoluzione anticipata unilaterale, potrà solo agire in giudizio per chiedere il risarcimento degli (eventuali) danni subiti in conseguenza di tale decisione. La scelta della legge applicabile al contratto di agenzia e al contratto di distribuzione è lasciata anch’essa alla libertà contrattuale delle parti, salvo l’applicazione delle norme imperative iraniane. Le parti inoltre sono libere di prevedere in contratto che le eventuali controversie vengano decise da un giudice straniero la cui sentenza dovrebbe, in linea di principio, essere riconosciuta ed eseguita in Iran, a condizione che rispetti determinati requisiti richiesti dalla legge iraniana. Tuttavia, vi è sempre la possibilità che la controparte iraniana

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si rivolga ad un Giudice locale e che, nonostante la clausola di determinazione del foro, quest’ultimo si dichiari competente. In alternativa, sia la materia del contratto di agenzia che quella della distribuzione rientrano fra le materie arbitrali ed avendo l’Iran aderito alla “Convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere” (New York 1958), i lodi arbitrali stranieri dovrebbero, in linea di principio, essere riconosciuti ed eseguite in Iran in conformità con le disposizioni della Convenzione medesima. L’uso del condizionale in relazione alle sopra indicate tematiche legate alla legge applicabile straniera e alla competenza giurisdizionale, appare quanto mai opportuno tenuto conto della diffidenza mostrata dall’ordinamento iraniano verso l’applicazione di una legge straniera e il riconoscimento dei provvedimenti resi dai giudici/arbitri stranieri.

CONCLUSIONI Con la firma dell’accordo JCPOA si sono conclusi, positivamente, gli sforzi diplomatici di lungo periodo portati avanti dai paesi UE3+E3 con la Repubblica Islamica dell’Iran finalizzati: - da un lato, alla non proliferazione e all’uso esclusivamente pacifico del nucleare da parte dell’Iran

- dall’altro, all’eliminazione, progressiva, delle sanzioni e misure ristrettive imposte dall’Unione Europea, dagli Stati Uniti e dall’ONU contro Teheran. Sulla base dell’articolata tabella di marcia prevista dal JCPOA, i primi alleggerimenti nei confronti dell’Iran dovrebbero verificarsi con l’Implematation Day la cui data non è stata ancora fissata, ma che si ipotizza cadere nella prima metà del 2016. Appare dunque opportuno per l’operatore straniero che intenda fare affari con un soggetto iraniano, seguire attentatamene l’evoluzione dell’Implementation Plan e curare attentamente, ove intenda stipulare collaborazioni con soggetti iraniani per la distribuzione dei propri servizi e/o beni in Iran, per il tramite di contratti di agenzia e/o di distribuzione, sia la fase precontrattuale (al fine di valutare possibili sanzioni e restrizioni) che la redazione del testo contrattuale, onde disciplinare quanto più possibile i vari aspetti del rapporto contrattuale, ponendo particolare attenzione alla scelta della legge applicabile e del foro competente in caso di controversie.

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Avv. Cristina Martinetti Avv. Nicolò Maggiora


Cessione impianti all’estero SI DEVE DISTINGUERE L’APPALTO DALLA VENDITA

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

VENDITA DI IMPIANTI E MACCHINARI ALL’ESTERO: APPALTO O VENDITA? Accade di frequente che le aziende italiane esportatrici di impianti o macchinari si domandino quale sia la disciplina giuridica applicabile ai loro contratti e se rientrino nella fattispecie della vendita o dell’appalto. Fatte salve le particolarità delle singole fattispecie, tali contratti normalmente comportano: - la fornitura di un prodotto da costruire e, quindi, non ancora esistente al momento della conclusione del contratto; - l’apporto delle materie prime necessarie per la produzione dell’impianto o macchinario, che normalmente vengono fornite dal fabbricante ed incluse nel prezzo della fornitura; - la fabbricazione del prodotto da parte del fornitore, sulla base di specifiche tecniche (o modifiche rispetto agli standard del produttore), eventualmente fissate dall’acquirente; - un servizio di montaggio o installazione del prodotto eseguito dal fabbricante, ovvero dall’acquirente o da un terzo, sotto la supervisione del fabbricante. Non sempre le aziende stipulano un contratto specifico con la controparte, che disciplini in maniera completa ed esaustiva il rapporto; spesso, ci si limita ad uno scambio di documenti (offerta, ordine, conferma d’ordine) che talvolta richiamano le condizioni generali di vendita dell’una o dell’altra parte, col risultato che non è poi chiaro quale sia la disciplina applicabile al contratto: - quali siano i termini per denunciare eventuali vizi occulti,

- quali i limiti della relativa responsabilità, - come possano essere affrontati eventuali ritardi nella consegna ecc. Già a livello di normativa interna italiana, infatti, a seconda delle specifiche circostanze del caso di specie, tali contratti possono ricadere nell’ambito di applicazione del contratto di vendita (artt. 1470 ss. cod. civ., in particolare della vendita di cosa futura), ovvero di appalto (artt. 1655 ss. cod. civ.) e ciò potrà comportare notevoli differenze circa gli aspetti più sensibili del rapporto (ad esempio, termine di denuncia dei vizi e responsabilità). Il principale criterio individuato dalla giurisprudenza italiana per distinguere tra le due fattispecie attiene, in particolare, all’incidenza delle modificazioni richieste dall’acquirente, rispetto al prodotto standard del fabbricante: - in caso di prodotto standard, con modifiche minori richieste dall’acquirente, si avrà una vendita (di cosa futura); - se invece il macchinario o impianto viene sensibilmente modificato per rispondere alle specifiche esigenze dell’acquirente, si ricadrà nell’appalto. (Vedi, ad esempio, Cons. Stato Sez. IV, 07/07/2014, n. 3421; Trib. Roma Sez. XI, 27/11/2013; Cass. civ. Sez. II, 26/03/2013, n. 7624. Il ragionamento svolto dai giudici è, in realtà, più articolato: si fa riferimento alla volontà delle parti ed alla prevalenza del dare rispetto al facere, ma il criterio per stabilire quando la prestazione consista in un dare ovvero in un fare attiene proprio alla “personalizzazione” del prodotto, rispetto allo standard del fabbricante.) La situazione si complica ulteriormente quando il destinatario dell’impianto sia una società straniera: in tal caso, si applicheranno le norme sulla vendita (o sull’appalto) italiane, ovvero quelle del paese dell’acquirente? Eventuali convenzioni internazionali?

LA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980 SULLA VENDITA INTERNAZIONALE In linea di principio, la fornitura, da parte di fabbricanti italiani, di impianti o macchinari destinati ad acquirenti stranieri sarà disciplinata dal-

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la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale - United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) - in vigore per l’Italia dal 1° gennaio 1988. Tale convenzione (Consulta il testo e il relativo elenco degli Stati ratificanti: http://www. uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_ goods/1980CISG.html) è infatti applicabile non soltanto nel caso in cui la controparte abbia sede in uno Stato che - come l’Italia - ha ratificato la convenzione, ma anche in ipotesi di acquirente di uno Stato non contraente, qualora la legge italiana sia comunque applicabile al contratto (e la legge italiana, in quanto legge del venditore/fornitore, costituirà la normativa applicabile in base alle norme di diritto internazionale privato della maggior parte degli ordinamenti giuridici). La CISG sarà tuttavia applicabile, a condizione che il contratto in questione sia qualificabile come vendita e non come appalto, in base ai criteri dettati dalla convenzione stessa (art. 3). I criteri di demarcazione tra le due fattispecie, si noti, sono diversi rispetto a quelli stabiliti dalla giurisprudenza italiana per i contratti interni e richiedono quindi una disamina specifica. Inoltre, per l’interpretazione delle norme della CISG esiste una giurisprudenza “sovranazionale”, nel senso che le sentenze dei giudici dei vari Stati (e degli arbitri internazionali) che la applicano sono pubblicate ed accessibili a livello internazionale ed i giudici nazionali (come anche gli arbitri) tengono conto delle sentenze emesse anche dai loro colleghi stranieri. I principali siti nei quali vengono pubblicate tali sentenze sono i seguenti: www.cisg.law.pace.edu; www.cisg-online.ch; www.unilex.info.

LA DISTINZIONE TRA APPALTO E VENDITA NELLA CONVENZIONE DI VIENNA L’art. 3 della CISG prevede: 1. I contratti aventi per oggetto la fornitura di merce da fabbricare o produrre, sono da considerarsi vendite, a meno che la parte che ordina la merce non debba fornire una parte sostanziale dei materiali necessari per tale fabbricazione o produzione. 2. La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante degli obblighi del contraente che fornisce la merce consiste nella prestazione di mano d’opera o di altri servizi.

È VENDITA LA FORNITURA DI BENI DA FABBRICARE,

CON MATERIALE FORNITO DAL VENDITORE I contratti di fornitura di impianti e macchinari, come si è visto sopra, rientrano senz’altro nella “fornitura di merce da fabbricare o produrre”, di cui all’art. 3.1. Secondo tale disposizione, dunque, essi saranno qualificabili come vendita (e disciplinati dalla Convenzione di Vienna) nella maggior parte dei casi; è piuttosto raro, infatti, che in contratti di questo tipo l’acquirente fornisca una parte sostanziale dei materiali da utilizzare per la costruzione dell’impianto o macchinario. In un’unica ed ormai datata sentenza del 25/5/1993 (http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930525f1. html), la Corte d’Appello di Chambéry ha considerato l’indicazione delle specifiche tecniche (disegni) fornite dall’acquirente, come “parte sostanziale dei materiali necessari per la fabbricazione del prodotto” (applicando - se vogliamo - un criterio analogo a quello utilizzato dalla giurisprudenza italiana), per giungere ad escludere che nel caso di specie si trattasse di vendita secondo l’art. 3.1 della CISG. Tale sentenza però è rimasta totalmente isolata, essendo invece numerosi i casi in cui i giudici hanno fatto esclusivamente riferimento ai “materiali”, nel senso proprio del termine (Vedi, ad esempio, Court of First Instance of Fuenlabrada, 11 May 2012; Handelsgericht des Kanonts Zürich, 8 April 1999).

LA PREVALENZA DEI SERVIZI DI MANODOPERA RISPETTO AL PRODOTTO FORNITO A norma dell’art. 3.2 della Convenzione di Vienna, il contratto non rientrerà nella vendita nel caso in cui il venditore, oltre a fornire il prodotto, presti anche manodopera o servizi il cui valore sia preponderante rispetto a quello del prodotto fornito. Potrebbe trattarsi dell’ipotesi (anch’essa piuttosto infrequente) in cui il valore del montaggio o dell’installazione dell’impianto - posta a carico del fornitore - sia superiore al valore dell’impianto stesso. La giurisprudenza sul punto è solita effettuare una valutazione economica del valore del prodotto, rapportato al valore del servizio prestato. Casi di vendite di impianti e macchinari sono stati oggetto di valutazione sotto tale profilo: in svariate sentenze - il valore dell’installazione (vedi, ad esempio, Tribunale d’appello Lugano, Switzerland, 29 October 2003), - del montaggio, o dell’assistenza tecnica (Ad es. Obergericht Zug, Switzerland, 19 Decem-

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ber 2006; Zivilgericht Basel-Stadt, Switzerland, 8 November 2006; Kantonsgericht Zug, Switzerland, 14 December 2009) è stato considerato non prevalente ed i giudici hanno concluso per l’applicazione della CISG. Tuttavia, in relazione ad alcuni impianti complessi i giudici (Obergericht Aargau, Switzerland, 3 March 2009; Handelsgericht Zürich, Switzerland, 9 July 2002) hanno ritenuto prevalente il valore dei servizi di montaggio, supervisione, messa in funzione, ecc.

CONCLUSIONE

abituata a considerare la fornitura di impianti o macchinari non standard come appalto, deve tener presente che nelle vendite internazionali lo stesso contratto potrà invece ricadere nella fattispecie della vendita ed essere disciplinato dalla Convenzione di Vienna del 1980. A tale disciplina si dovrà quindi far riferimento nella redazione di contratti internazionali di vendita del macchinari ed impianti, ovvero di condizioni generali da utilizzare nei rapporti con acquirenti stranieri in questo settore, come anche nella gestione eventuali controversie.

L’impresa italiana esportatrice, eventualmente

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Avv. Silvia Bortolotti


Expo 2020

AL VIA GLI ACCREDITAMENTI

a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero

SEMPLIFICATE LE PROCEDURE PER PARTECIPARE AI BANDI DI GARA PER EXPO 2020 Si aprono nuove ed interessanti opportunità di affari per le imprese italiane che vogliono accreditarsi per partecipare alle gare di appalto per l’organizzazione di Expo 2020 che si svolgerà a Dubai (EAU). Fino a poco tempo fa, infatti, le imprese italiane che si volevano accreditare per le gare di appalto pubbliche dovevano dimostrare di avere i requisiti di residenza negli Emirati Arabi. A seguito di accordi intervenuti tra i rappresentanti politici di Italia ed EAU, questa condizione è stata modificata e l’accreditamento potrà essere richiesto anche da imprese italiane che per il momento non sono registrate negli Emirati. Non sarà, infatti, più necessario essere in possesso di una licenza commerciale valida negli Emirati Arabi Uniti per completare la registrazione al portale che gestirà il procurement per Expo Dubai 2020 ed essere poi eleggibili alle successive operazioni di selezione.

Qualsiasi impresa italiana potrà quindi collegarsi al sito internet e registrarsi, avendo cura di inserire nel campo relativo alla “trade licence” il numero di licenza commerciale italiana. Completata la procedura, sarà possibile avere man mano accesso alle varie opportunità commerciali che saranno ufficializzate dal Bureau e fornire tutte le informazioni relative al proprio ambito di attività ed expertise. Solo dopo l’eventuale aggiudicazione della gara, le aziende, che non fossero ancora dotate di una licenza commerciale valida negli EAU, dovranno adoperarsi per ottenerla. Occorre poi segnalare che nei prossimi mesi verranno lanciati i bandi di gara per la realizzazione del nuovo aeroporto internazionale di Dubai, che a regime (nel 2050) sarà il più grande aeroporto al mondo e la cui prima fase prevede entro il 2022 un investimento di circa 30 miliardi di USD. Il progetto di investimento prevede l’ampliamento del presente aeroporto per gestire una capienza sino 85 Milioni di passeggeri all’anno (attualmente ne ha gestiti 71 mln negli ultimi 12 mesi). Nello stesso tempo dovrebbero iniziare i lavori per il nuovo aeroporto che consentirà a Dubai già dal 2020 (in occasione del prossimo Expo) di gestire un traffico passeggeri fino a 103 mln di passeggeri, per poi proseguire l’espansione sino al 2050 in cui si prevede un traffico di 220 mln di passeggeri. Per l’insediamento è stata destinata un vasta zona di 68km2, che include anche l’area in cui sarà realizzato Expo Dubai 2020. Sono previste due nuove linee metropolitane, interrate per un tratto di 6 km, mentre l’aeroporto sarà realizzato con i massimi criteri di eco-sostenibilità.

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Avv. Stefano Meani


Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: Unionalimentari

ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI Sostanze aromatizzanti La Commissione Europea ha pubblicato il regolamento 2015/1760 recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’eliminazione dall’elenco dell’Unione della sostanza aromatizzante p-menta-1,8-dien-7-ale.

AGRICOLTURA BIOLOGICA Importazione prodotti biologici La Commissione Europea ha pubblicato il reg. 2015/1980 che rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Esame trichinoscopico delle carni suine Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota del 27 ottobre 2015 concernente l’esame trichinoscopico delle carni di suini domestici - deroga ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1375. Polizia Veterinaria Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente O.M. 28 maggio 2015 recante: “ Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica”. Chiarimenti e indicazioni applicative. Distillazione dei sottoprodotti della vinificazione Il Ministero della Salute ha pubblicato il decreto 2 novembre 2015 concernente il riconoscimento

delle ulteriori produzioni agroalimentari, ai sensi dell’articolo 5, del decreto 27 novembre 2008, n. 5396, concernente «Disposizioni di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione». Importazione dal Perù molluschi bivalvi La Commissione Europea ha pubblicato la decisione 2015/2022 che modifica, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione, la decisione 2008/866/CE relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Commercializzazione sementi di cereali La Commissione Europea ha pubblicato la direttiva 2015/1955 che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.

COMMERCIO Certificati animali vivi e prodotto animali non destinati al consumo umano Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota concernente la pubblicazione dei nuovi certificati veterinari per l’esportazione di animali vivi e prodotti animali non destinati al consumo umano dalla UE verso la Repubblica del Kazakistan.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Disciplinare produzione Vitellone e/o Scottona ai cereali Il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto di riconoscimento del disciplinare di produzione “Vitellone e/o Scottona ai cereali”. Cipolla Bianca di Margherita IGP Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il provvedimento 21 ottobre 2015 concernente l’iscrizione della denominazione “Cipolla Bianca di Margherita” nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

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Elenco Consorzi Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ha pubblicato l’elenco dei consorzi incaricati ai sensi dell’art. 14 della legge 526/99.

VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Controlli ispettivi imprese agricole Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il decreto 22 luglio 2015 concernente l’istituzione del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole. Acido Erucico Il Ministero della Salute ha pubblicato il parere sul rischio legato alla presenza di acido erucico negli alimenti e nei mangimi. Olio Extra Vergine L’AGCM ha pubblicato comunicato stampa concernente l’avvio di sette istruttorie per verificare l’autenticità dei prodotti con “olio extra-vergine”.

(Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione. Dati relativi alla settimana n. 44, dal 26 ottobre al 1° novembre 2015 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 67 notifiche (di cui 20 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Sei le allerte avviate dall’Italia, cinque delle quali relative al comparto ittico, in particolare per prodotti contenenti mercurio ed istamina. Un’allerta ha invece interessato mezzene bovine provenienti dalla Polonia contaminate da Escherichia coli verocitotossici (STEC). La Slovenia ha avviato un’allerta su pistacchi salati e tostati confezionati in Italia per presenza di aflatossine. In Francia è stata avviata un’allerta su olio di palma proveniente dal Ghana per presenza di colorante SUDAN. Da rilevare infine l’allerta avviata dall’Irlanda per salsicce refrigerate, riportanti un’errata data di scadenza, 2025 anziché 2015.

oOo

DATI DI MERCATO 44a E 45a SETTIMANA (DAL 26 OTTOBRE AL 1° NOVEMBRE E DAL 2 ALL’8 NOVEMBRE 2015) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli; bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; lattiero caseario; mais ed alimenti per il bestiame; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; semi oleosi; suini; vini e alcolici. I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate. oOo

RASFF – RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED Il meccanismo delle comunicazioni rapide è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi è stato istituito il sistema rapido di allerta comunitario, sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea, l’EFSA

Dati relativi alla settimana n. 45, dal 2 al 8 novembre 2015 Le Imprese interessate possono richiedere l’elenco riepilogativo delle 70 notifiche (di cui 19 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Cinque le allerte avviate dall’Italia, quattro delle quali relative al comparto ittico in particolare per prodotti contenenti mercurio. Un’allerta ha invece interessato kebab surgelato proveniente dalla Germania contaminato da Salmonella. La Germania ha invece avviato un’allerta per salsa al pesto di provenienza italiana in quanto contaminata da Listeria m., la Slovenia un’altra allerta per aflatossine, in questo caso in pasta di pistacchio sempre proveniente dall’Italia. Dati relativi alla settimana n. 46, dal 9 al 15 novembre 2015 È disponibile l’elenco riepilogativo delle 56 notifiche (di cui 15 allerte) effettuate tramite il Sistema di Allerta Rapido Comunitario. Due sono le allerte avviate dall’Italia, relative alla presenza elevata di istamina in filetti surgelati di tonno pinna gialla provenienti dalla Spagna e alla presenza di mandorle e anacardi in ravioli di zucca distribuiti in Italia e Grecia. La Francia ha invece avviato un’allerta per muffin prodotti nel suo territorio e distribuiti in Italia e Spagna contenenti soia non indicata in etichetta.

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oOo

AGGIORNAMENTO REG. 178/2002. RITIRO/RICHIAMO DEI PRODOTTI ALIMENTARI Unionalimentari ha reso disponibili i seguenti documenti inerenti alla procedura che dovranno osservare gli operatori del settore alimentare (OSA) in caso di ritiro, ai sensi del reg. (CE) 178/2002, dei prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare, nonché al loro richiamo, nel caso in cui siano già nella disponibilità del consumatore: 1. Ministero della Salute DGISAN 28650 del 14 luglio 2015: Documento sulle procedure per il richiamo, da parte degli Operatori del Settore Alimentare (OSA), di prodotti non conformi, ai sensi del Regolamento CE 178/2002 e successivamente pubblicazione dei dati inerenti i

prodotti richiamati per una corretta tutela del consumatore; 2. lettera di Unionalimentari del 28 settembre 2015, indirizzata al Direttore dell’Ufficio VIII del Ministero della Salute, avente ad oggetto “Bozza studio di fattibilità procedure per il richiamo, da parte degli OSA, di prodotti non conformi, elaborata sulla base dei contributi e delle osservazioni ricevute sul documento di cui al punto 1; 3. Ministero della Salute DGISAN 38931 del 14 ottobre 2015. Risposta del Ministero della Salute ai quesiti posti da Unionalimentari e da altre associazioni sulla questione; 4. Ministero della Salute DGISAN 40333 del 26 ottobre 2015. Programmazione dei controlli ed attivazione del sistema di allerta. I testi citati possono essere richiesti all’Ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia dell’Associazione.

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Autotrasporto c/t. Disposizioni sul REN ACCESSO DEL PUBBLICO AI DATI DEL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO Con decreto del Capo Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 270 del 19 novembre 2015, sono state dettate nuove disposizioni sul Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), per renderne accessibili i dati al pubblico. Infatti, il d.d. 10 novembre 2015 ha previsto che, esclusivamente a fini di consultazione, sia resa accessibile al pubblico tramite il Portale dell’automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it) una serie di dati relativi alle imprese iscritte al REN e quali siano le sezioni di cui si compone il medesimo e, cioè: - la sezione “Imprese e loro gestori”; - la sezione “Sanzioni”. Per chiarezza si precisa che questa consultazione non va confusa con quella della verifica di regolarità del vettore ai fini della responsabilità solidale del committente, presente sul medesimo Portale dell’automobilista.

SEZIONE “IMPRESE E LORO GESTORI” Riguardo alla sezione “Imprese e loro gestori”, il decreto ha specificato che per ciascuna impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi vengono indicati: - denominazione e forma giuridica, sede legale, partita IVA e/o codice fiscale e numero albo; - nome e cognome del o dei gestori dei trasporti (ex preposti);

- numero di autorizzazione REN e status dell’autorizzazione (provvisoria o definitiva); - tipo di autorizzazione (con specificazione di idoneità al trasporto nazionale o internazionale). Quanto al numero REN, viene fornito solo quello delle imprese di autotrasporto merci che siano state iscritte con lo status di “definitiva”; al momento sembra siano “solo” 70.000 circa. Per accedere a questo servizio si possono utilizzare alternativamente, quali criteri di ricerca, i seguenti due: - numero d’iscrizione al REN; - partita IVA o codice fiscale.

SEZIONE “SANZIONI” In merito alla sezione “Sanzioni”, il decreto precisa che questa verrà articolata in 4 sottosezioni: 1) quella con le sanzioni gravi commesse da imprese italiane in un altro Stato dell’Unione europea; 2) quella con le sanzioni gravi commesse da imprese italiane in Italia; 3) quella con le sanzioni gravi commesse in Italia da imprese di altro Stato dell’Unione europea; 4) quella con i dati dei gestori dei trasporti dichiarati inidonei a dirigere l’attività di trasporto su strada di un’impresa. Queste sottosezioni non sono ancora attive né lo saranno fino al 1° gennaio 2016, in quanto l’Unione Europea può ancora diramare altre istruzioni su quali infrazioni gravi o altri dati riportare in esse, per cui il decreto fa riserva di indicare con successivo provvedimento le modalità, i termini di inserimento e i modi di accesso a dette sezioni. Per il testo del decreto e altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Revisione della patente per esaurimento punti ORDINANZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE E NOTA MINISTERIALE SUL GIUDICE COMPETENTE SUI RICORSI La Corte di Cassazione a Sezioni unite con le ordinanze n. 15689 e n. 15690 del 27 luglio 2015 ha definito un conflitto di giurisdizione che era stato sollevato dal TAR del Piemonte sulla revisione della patente in caso di esaurimento punti. In particolare, la Suprema Corte ha messo in evidenza il diverso presupposto giuridico tra la revisione disposta ai sensi dell’art. 126 bis del codice della strada (c.d.s.), riguardante la patente a punti, e quella adottata a norma dell’art. 128, che disciplina la revisione della patente di guida. Per la Suprema Corte la revisione a norma dell’art. 126 bis è un atto vincolato che deve essere adottato nel momento in cui si verifica il presupposto, ovvero l’azzeramento del punteggio, “senza che alcun apprezzamento in merito alla opportunità di tale provvedimento possa essere compiuto dall’Ufficio chiamato ad adottarlo.” Di conseguenza, questo provvedimento è parte integrante della sanzione accessoria della perdita dei punti, verso la quale è “proponibile opposizione davanti al medesimo giudice competente per l’opposizione al verbale di contestazione, secondo quanto previsto dal d.lgvo 150/2011, art. 7, comma 4. [estensione dell’opposizione del verbale di accertamento di violazione del c.d.s. alle sanzioni accessorie proposta al giudice di pace, n.d.a.]” La revisione della patente di guida disciplinata dall’art. 128 costituisce, invece, un atto lasciato alla

discrezionalità della Pubblica amministrazione, che vi ricorre quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica alla guida dell’individuo. Di conseguenza, l’impugnazione non può che rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo (TAR), proprio perché, a differenza della revisione di cui all’art. 126 bis non rappresenta un atto dovuto. Fatta questa premessa, con la nota prot. 24867 del 28 ottobre 2015 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale motorizzazione (di seguito Ministero) ha preso atto di detta giurisprudenza è ha precisato ai propri uffici periferici che il provvedimento di revisione della patente per azzeramento del punteggio, emesso ai sensi del più volte citato art. 126 bis non è impugnabile davanti al TAR bensì davanti al giudice di pace. Oltre a recepire questo orientamento della Corte di cassazione, il Ministero ha ricordato agli stessi uffici l’orientamento espresso in un’altra sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite, la n. 3936/2012, sempre in ordine della decurtazione del punteggio. Secondo quanto enunciatovi, la decurtazione del punteggio consegue “unicamente ed esclusivamente” dal verbale di contestazione, mentre è del tutto irrilevante la comunicazione inviata al soggetto interessato da parte del Centro elaborazione dati (CED) del Ministero. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente contesti la sottrazione del punteggio, affermando di non aver ricevuto la predetta comunicazione del CED, gli Uffici potranno produrre in giudizio la copia dei verbali notificati, acquisiti dagli organi accertatori. Copia degli atti citati e ogni altra informazione possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO PER L’OTTOBRE 2015

Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 18/2015, p. 58, per segnalare che il 10 novembre 2015 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov. it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi relativamente al mese di ottobre 2015. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nell’ottobre 2015 (pari a 1.348,40

euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,105 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA); - 0,891 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’I.V.A. e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio economico dell’Associazione.

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(AdT)


R.C.A.: estensione della copertura assicurativa SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULL’ESTENSIONE DELLA R.C.A. AI DANNI PROVOCATI A TERZI DAL VEICOLO IN SOSTA Si segnala l’interessante sentenza n. 8620 del 29 aprile 2015, con la quale la Corte di Cassazione a Sezioni unite ha stabilito che la copertura assicurativa della Responsabilità civile auto (R.C.A.) si estende ai danni causati a terzi dal veicolo in sosta, anche se dovuti all’utilizzo di particolari attrezzature che ne costituiscono parte integrante. Nella fattispecie esaminata la Cassazione ha confermato la condanna della compagnia assicurativa del veicolo a motore, inquadrabile nella categoria degli autoveicoli a uso speciale, a risarcire gli eredi di un soggetto deceduto dopo l’impatto con un cassone incautamente in bilico su un muretto, urtato in maniera accidentale da un’autogru in fase di manovra. La Cassazione ha così chiarito l’ambito di estensione della copertura R.C.A. Infatti, nonostante la sua giurisprudenza fosse concorde nel far rientrare in questa copertura anche i danni causati a terzi dalla cosiddetta circolazione statica del veicolo, fermo su strada pubblica o su un’area equiparata, come, ad esempio, i danni provocati a terzi dall’incendio spontaneo della vettura, in merito, invece, alla possibilità di estensione della copertura ai danni causati a terzi dall’utilizzo delle attrezzature fisse collocate sull’autoveicolo ad uso speciale in sosta, l’orientamento della Suprema Corte si era rivelato oscillante. Con alcune sentenze, infatti, ha riconosciuto questa estensione per il semplice fatto che il danno era stato provocato da un veicolo collocato su strada pubblica o su area equiparata, in quanto la sua condizione era riconducibile ad un momento della circolazione - qual è la sosta - a prescindere

dall’utilizzo al momento del sinistro (Cassazione, Sezione III, 9.1.2009, n. 316). Con altre sentenze, la più recente delle quali era la n. 5938 del 5 marzo 2013, ha, viceversa, smentito tale orientamento, sostenendo che negli autoveicoli a uso speciale occorreva distinguere l’attività di circolazione vera e propria da quella dell’utilizzo delle attrezzature fisse poste sul medesimo, il quale può aver rappresentato l’unica causa del sinistro ed essere, quindi, sottratto alla copertura della R.C.A. Le Sezioni unite hanno ora risolto questo conflitto affermando che l’espressione “circolazione stradale” prevista dall’art. 2054 del codice civile, al quale rinvia la disciplina in materia di obbligo di assicurazione R.C.A. (attualmente, gli articoli 122 e 144 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), comprende “anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade […], risultando invece indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere.” Pertanto, il ricorso proposto dalla compagnia assicurativa è stato rigettato in quanto ricorrevano tutti i presupposti per l’operatività della copertura assicurativa. Infatti, secondo la Cassazione, “è pacifico che l’autogru, al momento del sinistro, si trovava in una strada pubblica o almeno in un’area equiparata; che l’uso che si faceva della stessa (sollevamento del cassone con il braccio meccanico) corrispondeva all’utilitas propria del veicolo in oggetto; che è stata accertata una responsabilità (prevalente) del proprietario conducente per un’errata manovra del braccio meccanico.” Copia della sentenza può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Autotrasporto. Tempi di guida, tempi di riposo “NOTE ORIENTATIVE” DELLA COMMISSIONE EUROPEA SU RIPOSO GIORNALIERO E GUIDA SENZA CARTA DEL CONDUCENTE La Commissione europea ha recentemente emanato due “note orientative” in materia di: - calcolo del periodo di 24 ore, durante il quale il conducente deve completare il riposo giornaliero, regolare o ridotto (nota n. 7); - situazioni eccezionali, in cui è consentita la guida senza carta del conducente (nota n. 8), note che di seguito si vanno a illustrare.

CALCOLO DEL PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO La nota n. 7 prende in esame l’art. 8, par. 2, del regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 561/2006 del 15 marzo 2006, il quale prescrive che “i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”. Preliminarmente, la nota afferma che il periodo di 24 ore si calcola partendo dall’ultimo periodo di riposo, giornaliero o settimanale, “qualificabile come tale”, in quanto avente una durata non inferiore a quella minima legale, ovvero: - per il riposo giornaliero: 11 ore, con possibilità di riduzione a 9 ore per non più di tre volte tra due periodi di riposo settimanale. In caso di riposo frazionato, il primo periodo deve essere di almeno 3 ore, mentre il secondo di almeno 9; - per il riposo settimanale: 45 ore, con possibilità di riduzione a 24, con obbligo di recuperare la differenza entro la fine della terza settimana successiva. La nota prende in esame l’ipotesi che il riposo giornaliero venga preso a cavallo di due periodi di 24 ore, quando, sebbene nel complesso venga raggiunta la durata minima prescritta (9 o 11 ore), l’ammontare preso nel primo periodo dovesse risultare inferiore a tale durata.

Esempio: il conducente può prendere un riposo ridotto di 9 ore, ma deve completarlo entro le ore 14.00. Dalle registrazioni risulta, invece, che pur avendo effettuato un periodo di riposo complessivo di 9 ore, soltanto 8 sono state prese entro le ore 14.00 mentre 1 ora è stata effettuata dopo, con termine alle ore 15.00. In questo caso, la nota chiarisce che “il calcolo del successivo arco di 24 ore inizia dal momento in cui un conducente termina il suo periodo di riposo di durata complessiva di almeno 9/11 ore o più e riprende il suo periodo di lavoro giornaliero”. Per cui, nell’esempio proposto, il successivo periodo di 24 ore avrà inizio non alle 14.00 bensì alle 15.00 quando, per l’appunto, il conducente ha completato il riposo ridotto ed è tornato alla guida, pur violando la prescrizione in materia di riposo minimo, in quanto le ore di riposo ininterrotto effettuate nel precedente periodo di 24 ore (pari ad 8) sono state inferiori al minimo di regolamento (9 ore). Lo stesso ragionamento vale anche nella multipresenza ma, in questo caso, l’arco temporale di riferimento non è di 24 bensì di 30 ore, come stabilito dall’art. 8, par. 5 del Reg. 561/2006

GUIDA SENZA CARTA DEL CONDUCENTE IN SITUAZIONI ECCEZIONALI La nota n. 8 esamina l’art. 29 del regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 165/2014 del 4 febbraio 2014 sul nuovo tachigrafo digitale in materia di carte tachigrafiche rubate, smarrite o difettose, che sarà in vigore dal 2 marzo 2016. In particolare, l’attenzione della Commissione si è focalizzata sul par. 5 della norma, dove si stabilisce che nei casi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carte del conducente disciplinati al par. 4, questi “può continuare a guidare senza la carta personale per un massimo di quindici giorni di calendario, o per un periodo più lungo, ove ciò sia indispensabile per riportare il veicolo alla sua sede, a condizione che il conducente possa provare l’impossibilità di esibire o di utilizzare la carta personale durante tale periodo.” La nota evidenzia che l’autista può sfruttare questa opportunità a condizione che, nel rispetto del-

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la prescrizione contenuta al par. 4 della disposizione, entro 7 giorni di calendario abbia richiesto l’emissione di una nuova carta del conducente all’autorità competente. Ovviamente, conclude la nota, “è necessario che vengano rispettate tutte le altre garanzie (come i documenti stampati e registrazioni manuali)

specifiche per la guida senza carta del conducente.” Il testo di entrambe le note e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)


Scadenze aziendali dicembre 2015 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI DICEMBRE 2015

MARTEDÌ 1 DICEMBRE CONGUAGLIO MOD. 730 INTEGRATIVO - I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

MARTEDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di novembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

MERCOLEDÌ 16 IMU - TASI - SALDO SECONDA RATA 2015 Scade il termine per il versamento a saldo dell’imposta dovuta per il 2015. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di novembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari;

- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 27,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 30,72% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 23,5% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2014 - Scade il termine per versare le ultime rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addi-

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zionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2014.

lavorativa iniziata nel mese precedente con mod. IGI 15 o IGI 15/ed.

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2015 Scade il termine per versare l’ultima rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2015.

LUNEDÌ 28

CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il modello F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente.

IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di novembre. I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. IVA - ACCONTO DI DICEMBRE - Scade il termine per il versamento dell’acconto Iva pari all’88% dell’Iva relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. Si possono utilizzare alternativamente il metodo storico, il metodo previsionale e il metodo delle operazioni effettuate. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24.

MERCOLEDÌ 30

INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.

REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE LIBRI CONTABILI - Scade il termine, per i soggetti il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto lo scorso 30 settembre, per procedere alla redazione dell’inventario, del libro giornale, dei mastrini e dei registri Iva.

TFR - Scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva applicata sulla rivalutazione del T.F.R. con codice F24 1712. Si ricorda che l’art. 1 comma 623 L. 190/2014 ha disposto l’aumento dell’imposta dall’11% al 17% a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il saldo è previsto entro il 16 febbraio 2016.

UNICO 2015 RAVVEDIMENTO OPEROSO - Scade il termine per regolarizzare la mancata presentazione del modello Unico 2015 entro il 30 settembre 2015 utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso.

SABATO 19 (LUNEDÌ 21) MODELLO 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO - Termine per regolarizzare la mancata presentazione in via telematica entro il 21 settembre 2015 dei mod. 770/2015, con contestuale versamento della sanzione ridotta a un decimo del minimo.

VENERDÌ 25 (LUNEDÌ 28) INPS/CIG - Presentazione o invio con lettera raccomandata della domanda di integrazione salariale relativa a sospensione o riduzione di attività

GIOVEDÌ 31 CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° dicembre 2015 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 novembre 2015. RITENUTA FISCALE RIDOTTA PER AGENTI E RAPPRESENTANTI - Scade il termine per l’invio ai propri committenti, da parte degli agenti e dei rappresentanti, dell’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi per usufruire nel 2015 dell’applicazione della ritenu-

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ta sul 20% anziché sul 50% dell’ammontare delle provvigioni. La dichiarazione deve essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento o telematicamente solo nelle ipotesi in cui sia cambiato il regime rispetto alla prima comunicazione o a quella dell’anno precedente. CONCESSIONI GOVERNATIVE - Scade il termine, da parte dei soggetti interessati, per il pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative, mediante versamento presso le banche convenzionate e le agenzie postali. ELENCO ACQUISTI DA SAN MARINO - Scade il

termine per la trasmissione telematica della comunicazione degli acquisti, senza applicazione dell’Iva, presso operatori di San Marino registrati nel mese di novembre. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. (PZ - BA)

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