Apinforma n. 20 del 15 novembre 2016

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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA numero 20 15 novembre 2016

IN PRIMO PIANO ORGANIZZAZIONE

ALBO AUTOTRASPORTO C/T. QUOTA D’ISCRIZIONE 2017

APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie

FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

EDILIZIA

EXPORT MARKETING

ORGANIZZAZIONE


NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

APINFORMA

numero 20 15 novembre 2016

Sommario FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

LAVORO

SICUREZZA E AMBIENTE

D. Lgs. 231/2001

6

La rottamazione dei ruoli

12

Indice mensile rivalutazione t.f.r. ottobre 2016

15

Autorità per l’energia elettrica ed il gas

16

SOA: Esedra rinnova l’OS2-A

18

ANAC approva il regolamento per il parere di precontenzioso

20

Nuovo Codice dei contratti (10a parte)

24

EDILIZIA


P I S C I N A

I N

A U T U N N O

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ORGANIZZAZIONE

Premio Sviluppo Sostenibile 2016

59

Legislazione alimentare

33

Accertamenti violazioni c.d.s. con strumenti non omologati

34

Albo autotrasporto c/t. Quota d’iscrizione 2017

36

Autotrasporto. Tempi di guida, di pausa e di riposo

38

Canone di locazione immobili urbani

40

Scadenze aziendali dicembre 2016

41

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Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

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D.Lgs. 231/2001 di significativi rischi di commissione di reati presupposto).

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ

di Davide David, dottore commercialista in Monfalcone Negli ultimi anni è sempre più frequente l’applicazione di sanzioni amministrative alle società per reati commessi dai vertici aziendali o da dipendenti e collaboratori, a norma di quanto statuito dal D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche il Decreto). In questa scheda viene proposto un quadro di sintesi della normativa, dando evidenza agli aspetti più significativi e alle scelte da operare per limitare i rischi di compimento dei reati e di irrogazione delle sanzioni. Da segnalare che la responsabilità amministrativa delle società (e degli enti in generale) e la conseguente applicazione delle relative sanzioni sono fattispecie autonome dalla responsabilità penale della persona fisica (amministratore, dipendente, ecc.) che ha commesso il reato; tant’è che la società risponde anche nel caso in cui l’autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile. Ciò significa che la persona fisica (se identificata e imputabile) subirà la condanna per il reato commesso (con applicazione delle pene previste) e, in aggiunta, alla società verrà irrogata la sanzione amministrativa. Dato che le sanzioni amministrative possono raggiungere importi elevati e comportare altri pesanti conseguenze (quali l’applicazione di sanzioni interdittive e la confisca), la relativa irrogazione può anche compromettere la situazione economica e patrimoniale della società, con conseguenti responsabilità in capo ad amministratori e sindaci laddove non siano in grado di dimostrare di aver fatto quanto potevano per impedire o attenuare le conseguenze dannose (come può essere nel caso di una mancata adozione della “231” in presenza

I PRESUPPOSTI La disciplina sulla responsabilità amministrativa si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Nel prosieguo si farà specifico riferimento alle società commerciali. Schematicamente, la società è responsabile e, di conseguenza, sanzionata, al sussistere delle seguenti situazioni: - una determinata persona (tra quelle individuate dal Decreto) commette un reato al quale è associata, a norma di legge, la responsabilità amministrativa della società - il reato è stato commesso nell’interesse o a vantaggio della società - la società non è in grado di provare di avere preventivamente adottato e attuato degli adeguati modelli di organizzazione e gestione (MOG) - o comunque non è in grado di provare di aver affidato a un apposito organismo di vigilanza (OdV) il compito di vigilare sul funzionamento dei MOG e/o che l’OdV ha adeguatamente vigilato Per quanto sopra risulta che la società risponde amministrativamente solo quando il reato è commesso, nel suo interesse o vantaggio, dalle persone individuate dal Decreto, che sono: a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società (c.d. “soggetti apicali”); b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali di cui al punto precedente (c.d. “soggetti sottoposti”). La distinzione tra soggetti apicali e sottoposti riveste una particolare importanza per la ripartizione dell’onere della prova, dato che: - nel caso di reati commessi da soggetti apicali

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la responsabilità amministrativa della società si presume salvo prova contraria (quindi l’onere della prova è in capo alla società) - nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti la società risponde solo se è provata l’assenza di atti di direzione e vigilanza che abbiano permesso la commissione del reato (con onere della prova a carico della pubblica accusa) Vi è poi da dire che non tutti i reati comportano la responsabilità amministrativa della società, ma soltanto quelli per i quali, al momento della commissione del fatto, una legge prevedeva espressamente l’applicazione di sanzioni a carico della società (c.d. “reati presupposto”). Ulteriore condizione è che il reato sia stato commesso nell’interesso o a vantaggio della società, intendendosi per: - interesse, l’intenzione di raggiungere una utilità; - vantaggio, l’effetto favorevole derivato alla società dalla condotta penalmente illecita posta in essere dall’autore del reato. Va poi ribadito e meglio specificato che la responsabilità amministrativa della società (e la conseguente applicazione di sanzioni) è in ogni caso esclusa se la società è in grado di provare che, prima della commissione del reato: - ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione (MOG) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi - il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei MOG e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (OdV) - non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.

IL MECCANISMO SANZIONATORIO Le sanzioni previste a carico della società per la responsabilità amministrativa dipendente da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza. La sanzione pecuniaria viene commisurata in funzione del numero di quote che, al compimento del reato, il giudice determina tenendo conto: - della gravità del fatto - del grado di responsabilità della società - dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti

Per ciascuna tipologia di reati è previsto un numero minimo e un numero massimo di quote (che non possono comunque mai essere inferiori a 100 e superiori a 1.000). Il giudice fissa poi l’importo in euro della quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società (allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione). L’importo di una quota va da un minimo di 258,23 euro ad un massimo di 1.549,37 euro (con delle eccezioni in caso di applicazione di specifiche riduzioni). Per quanto sopra si ha quindi che, salvo l’applicabilità di specifiche riduzioni o maggiorazioni, la sanzione pecuniaria: - non potrà mai essere inferiore a 25.823,00 euro (=100 quote x 258,23 euro) - non potrà mai essere superiore a 1.549.370,00 euro (=1.000 quote x 1.549,37 euro) E’ comunque prevista la riduzione della sanzione pecuniaria alla metà (con un minimo di 10.329,14 euro e un massimo di 103.291,38 euro) se: a) l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. La sanzione è invece ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: c) la società ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperata in tal senso; d) è stato adottato e reso operativo un MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui alle lettere c) e d), la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In caso di pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività si applica la sanzione prevista per l’illecito più grave aumentata fino al triplo (fino ad un massimo della somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito).

LE SANZIONI INTERDITTIVE SONO: a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

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c) il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive si applicano solo se ricorre una delle seguenti condizioni: a) la società ha tratto un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti apicali ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commis-

sione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti. Le sanzioni interdittive hanno una durata: - non inferiore a 3 mesi; - non superiore a 2 anni. Le sanzioni interdittive non si applicano se: a) l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

ESEMPIO Reato di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.). In termini del tutto semplicistici si segnala che il reato si compie quando il fatto comporta una convalescenza di oltre 40 giorni e che viene considerato un vantaggio derivato alla società (condizione per l’attribuzione della responsabilità amministrativa) anche un risparmio di costi o un maggior livello produttivo ottenuti dalla mancata o insufficiente adozione dei sistemi di sicurezza richiesti dalle normative in materia. Per questo reato il Decreto prevede un numero massimo di 250 quote. La sanzione pecuniaria irrogabile alla società andrà quindi dal minimo di 25.823,00 euro (generalmente previsto) ad un massimo di 387.342,50 euro (=250 quote x 1.549,37 euro). Sussistendone le condizioni, sono altresì applicabili le seguenti sanzioni interdittive (per non più di 6 mesi): - interdizione dall’esercizio dell’attività - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito - divieto di contrarre con la pubblica amministrazione - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse - divieto di pubblicizzare beni o servizi Riduzione della sanzione da un minimo di euro 12.911,50 a un massimo di euro 103.291,38 se: a) l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Riduzione della sanzione da un minimo di euro 12.911,50 a un massimo di euro 258.228,33 se: c) la società ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperata in tal senso; d) è stato adottato e reso operativo un MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Se non concorrono le ipotesi di cui alle lettere a) e b) ma tuttavia concorrono entrambe le condizioni di cui alle lettere c) e d), riduzione della sanzione da un minimo di euro 12.911,50 a un massimo di euro 129.114,17. In caso di pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività si applica la sanzione prevista per l’illecito più grave aumentata fino al triplo (fino ad un massimo della somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito).

I REATI PRESUPPOSTO Si è già detto che non tutti i reati comportano la responsabilità amministrativa della società, ma soltanto quelli per i quali, al momento della commissione del fatto, una legge prevedeva espressamente l’applicazione di sanzioni a carico della società (c.d. “reati presupposto”). La lista dei reati presupposto è quindi esaustiva, fatto salvo che può venirsi a modificare nel tempo,

ma solo a seguito di specifici interventi normativi che introducano la responsabilità amministrativa per dei reati prima esclusi ovvero escludano la responsabilità amministrativa per dei reati precedentemente ricompresi nella lista. Attualmente la lista (in forma raggruppata) dei reati presupposto è la seguente: 1) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per

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il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico 2) delitti informatici e trattamento illecito di dati 3) delitti di criminalità organizzata 4) concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione 5) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento 6) delitti contro l’industria e il commercio 7) reati societari 8) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali 9) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 10) delitti contro la personalità individuale 11) abuso di mercato 12) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro 13) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,

beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio 14) delitti in materia di violazione del diritto d’autore 15) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 16) reati ambientali 17) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 18) reati nell´ambito della filiera degli oli vergini di oliva 19) reati commessi con modalità transnazionali. Di seguito sono riportati alcuni specifici reati presupposto, tra quelli più comuni, con indicazione della misura minima e massima delle relative sanzioni pecuniarie, ricordando che: - per ciascuna tipologia di reati è previsto un numero minimo e un numero massimo di quote (che non possono comunque mai essere inferiori a 100 e superiori a 1.000) - l’importo di una quota va da un minimo di 258,23 euro ad un massimo di 1.549,37 euro (con delle eccezioni in caso di applicazione di specifiche riduzioni).

REATI PRESUPPOSTO truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

SANZIONI PECUNIARIE fino a 500 quote (da 200 a 600 quote per profitti di rilevante entità)

accesso abusivo ad un sistema informatico o danneggiamento di sistemi informatici

da 100 a 500 quote

detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici

fino a 300 quote

corruzione aggravata di pubblico ufficiale

da 300 a 800 quote

introduzione nello Stato e commercio di prodotti con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati

fino a 500 quote

vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

fino a 500 quote

false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

da 200 a 400 quote

false comunicazioni sociali (art. 2621-bis c.c.)

da 100 a 200 quote

corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi dà o promette denaro o altre utilità

da 200 a 400 quote

omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

da 250 a 1.000 quote

lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

fino a 250 quote

violazione diritti d’autore

fino a 500 quote

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

fino a 500 quote

reati ambientali occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno

da 150 a 1.000 quote da 100 a 200 quote (con limite massimo di euro 150.000,00)

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MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG) Si è già detto che la responsabilità amministrativa della società (e la conseguente applicazione di sanzioni) è in ogni caso esclusa se la società è in grado di provare che, prima della commissione del reato: - ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione (MOG) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi - il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei MOG e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (OdV) - non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV In estrema sintesi, la realizzazione e l’attuazione di un MOG realmente idoneo ad escludere la responsabilità amministrativa della società richiede: - l’identificazione dei rischi potenziali in ragione dello specifico contesto aziendale - la realizzazione di un codice etico (contenente una serie di principi che l’ente riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza da parte di tutti i suoi dipendenti e di tutti i soggetti con i quali entra in contatto nel corso della sua attività) - la progettazione di sistemi di controllo (c.d. “protocolli”) in grado di ridurre a livelli accettabili i rischi identificati quali potenziali e diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire - l’individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati - la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’OdV - l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello - la continua rivisitazione del MOG e dei singoli protocolli per i relativi aggiornamenti in funzione, tra l’altro, della identificazione di nuovi rischi potenziali o di rilevata inadeguatezza a ridurre a livelli accettabili i rischi originariamente identificati

ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) Come detto, altro presupposto indispensabile per esonerare la società dalla responsabilità amministrativa in caso di compimento di un reato da

parte di soggetti ad essa riferibili, è anche quello di essere in grado di provare di aver affidato ad un apposito organismo di vigilanza (OdV) il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del MOG e di curare il suo aggiornamento. Come per il MOG, anche l’istituzione e il funzionamento dell’OdV devono essere effettivi e non meramente formali. In estrema sintesi, le principali attività che l’OdV deve svolgere sono: - la verifica della concreta idoneità del MOG a prevenire il verificarsi dei reati presupposto - la verifica della corrispondenza tra i comportamenti realmente posti in essere all’interno della società e quelli indicati nel MOG (tramite attività di indagine, anche “a sorpresa”, e un adeguato sistema di flussi informativi) - la partecipazione alle attività di informazione e formazione sul MOG interne alla società - il suggerimento degli aggiornamenti da operare sul MOG I principali requisiti richiesti all’OdV e ai suoi componenti sono: - autonomia nell’attività di controllo da ogni forma di possibile interferenza o condizionamento - indipendenza economica e personale - professionalità (intesa come bagaglio di competenze in attività sia ispettive che consulenziali) - continuità di azione Perché l’OdV possa svolgere adeguatamente i propri compiti occorre, tra l’altro, che: - abbia libero accesso a tutte le funzioni della società - possa avvalersi dell’ausilio di tutte le strutture della società - possa avvalersi di consulenti esterni scelti autonomamente per le specifiche aree a rischio (sicurezza sul lavoro, ambientale, sistemi informatici, diritti industriali, ecc.) - sia dotato di adeguate risorse finanziarie L’OdV può essere sia monosoggettivo che plurisoggettivo, con scelta da operare anche in considerazione delle diverse situazioni ed esigenze effettive (dimensionali, di complessità organizzativa, di livello dei rischi, ecc.). A norma di legge (art. 6 del Decreto) le funzioni dell’OdV possono anche essere svolte: - negli enti di piccole dimensioni dall’organo dirigente; - nelle società di capitali dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo della gestione.

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Messaggio Redazionale

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Messaggio Redazionale

novembre 16

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La rottamazione dei ruoli VANTAGGI IMPORTANTI DELL’ELIMINAZIONE DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI DI MORA PREMESSA Il decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 “Collegato alla Finanziaria 2017”, convertito in legge il 24 novembre 2016, ha proposto la definizione agevolata delle cartelle di Equitalia senza necessità di provvedere al versamento delle sanzioni e degli interessi di mora. La definizione riguarda i ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016 e riconosce la possibilità di definire la posizione pagando anche in forma rateale. Si tratta di una opportunità da valutare con attenzione analizzando tutti gli aspetti operativi e finanziari della procedura.

RUOLI INTERESSATI La definizione riguarda i ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, intendendo la data di affidamento e non quella di notifica al contribuente. Il maxi emendamento adottato in sede di conversione, ha esteso la rottamazione ai carichi affidati all’agente della riscossione entro la data del 31 dicembre 2016. In precedenza il decreto si fermava al 2015. Si deve pertanto verificare il momento in cui il ruolo è stato affidato all’agente della riscossione, in genere Equitalia, e non quello in cui il contribuente ha ricevuto la relativa notifica. A questo proposito poiché il dato sulla consegna del ruolo non è contenuto nella cartella, in caso di dubbio sulla data di affidamento, è opportuno recarsi presso gli sportelli di Equitalia al fine di conoscere con esattezza tale data. Le imposte interessate riguardano: IRPEF, IRES, IRAP, IVA, contributi previdenziali, contributi INAIL, imposte locali quali Ici, Imu, Tasi, i ruoli in contenzioso, le cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo delle Entrate e delle Dogane, gli avvisi di addebito dell’Inps. La definizione può essere anche parziale, vale a

dire che può riguardare anche solo alcune delle somme iscritte a ruolo e non altre. Tale facoltà può essere utile per i contribuenti che si sono visti recapitare ad esempio una cartella di pagamento con molteplici iscrizioni a ruolo in relazione alla quale ritengono opportuno rottamarne solamente alcune. Si potrà così definire le imposte dirette ma non i relativi contributi oppure sole le imposte dirette e non l’Iva. Dovrà invece essere chiarito se la definizione potrà riguardare i ruoli aventi ad oggetto solo sanzioni, come ad esempio quelli relativi alle violazione riguardanti la compilazione del quadro RW o l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi dei costi black list. Con riferimento ai 4.500 enti locali che riscuotono i tributi propri con ingiunzioni di pagamento senza l’intervento dell’agente della riscossione, potranno decidere se aderire o meno alla rottamazione.

SOMME ESCLUSE Sono escluse dalla definizione agevolata i ruoli aventi ad oggetto: - risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1 lett) a) e b), Decisione 31 ottobre 1994, n. 94/728/ CE Euratom e l’Iva riscossa all’importazione; - il recupero di aiuti di stato; - i crediti relativi a pronunce di condanna della Corte di Conti; - le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie legate a sentenze penali di condanna; - le sanzioni amministrative relative al codice della strada.

COME ADERIRE Per accedere alla definizione agevolata, il debitore deve, entro il 31 marzo 2017, presentare all’agente della riscossione l’apposito modello “DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” all’interno del quale andranno indicati, oltre ai dati anagrafici, le seguenti informazioni: - l’atto per il quale viene richiesta la definizione riportando il relativo numero identificativo; - il carico per il quale s’intende effettuare la definizione, riportando anche in questo caso il relativo identificativo;

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- il numero di rate scelto per il pagamento entro il limite massimo di cinque; - la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, in questi casi ci deve essere l’impegno alla rinuncia della prosecuzione del contenzioso. Questa dichiarazione va riportata alla presenza di una lite in corso attraverso la barratura della casella inserita nel modulo. La dichiarazione di cui sopra deve essere presentata direttamente allo sportello dell’agente della riscossione oppure tramite e-mail ordinaria o PEC. Andrà allegata copia del documento d’identità del debitore. La presentazione della dichiarazione può essere anche delegata a soggetto terzo.

IL PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE Entro il 31 maggio 2017 l’agente della riscossione comunicherà al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute, l’importo delle singole rate e la data di scadenza delle stesse. La definizione si perfezionerà con il pagamento in unica soluzione o in forma rateizzata delle somme dovute a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica. Il vantaggio della definizione è costituito dal fatto che viene escluso il pagamento delle sanzioni incluse nei ruoli, degli interessi di mora nonché delle somme aggiuntive che gravano sui crediti previdenziali ex art. 27, comma 1 del D.Lgs. 46/99. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione oppure in un numero massimo di cinque rate, ciascuna di pari ammontare, di cui tre da pagare nel 2017 e due nel 2018. In ogni caso il 70% delle somme complessivamente dovute dovrà essere versato nel 2017 e il rimanente 30% nel 2018. La scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre per il 2017 mentre per il 2018 le rate sono fissate nei mesi di aprile e settembre. Sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5% annuo. In caso di pagamento rateale, non è possibile invocare l’art. 19 del DPR 602/73, il quale, in presenza di situazioni di temporanea difficoltà del contribuente, consente di dilazionare il versamento delle somme dovute. Il versamento potrà essere effettuato: - tramite domiciliazione sul c/c bancario, in questo caso è richiesta la barratura dell’apposita casella sul modello DA1; - tramite bollettino precompilato dell’agente della riscossione allegato alla comunicazione da ricevere entro il 31 maggio 2017;

- provvedendo al pagamento direttamente presso il concessionario della riscossione. Segnaliamo che la scelta circa la modalità di versamento, dovrà essere anticipata già nel modello DA1, unitamente al numero di rate prescelto.

PAGAMENTI PARZIALI Nelle ipotesi in cui siano già stati eseguiti pagamenti parziali o siano in essere dilazioni di pagamento definite con l’agente della riscossione, è possibile comunque accedere alla definizione in argomento. In questi casi tuttavia è richiesto che sia stato rispettato il piano in essere ed eseguiti i versamenti scadenti nel periodo dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016. In questi casi: - le somme da versare saranno determinate considerando gli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi, nonché l’aggio e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica degli atti; - le somme già versate saranno considerate acquisite definitivamente e non potranno essere rimborsate, comprese quelle a titolo di sanzioni e interessi di mora; - il pagamento della prima o unica rata relativa alla nuova definizione, con riferimento ai carichi definibili, determina la revoca della vecchia dilazione. Il soggetto che, per effetto dei pagamenti parziali, ha già corrisposto quanto dovuto per la definizione agevolata, per beneficiare dei relativi vantaggi, è comunque tenuto a presentare il modello DA1 con le modalità e i termini sopra indicati.

GLI EFFETTI DELLA DEFINIZIONE La presentazione della domanda di rottamazione comporta l’interruzione delle azioni esecutive e cautelari dell’agente della riscossione, limitatamente ovviamente alle somme oggetto di definizione. Vengono infatti sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione e l’agente della riscossione non può: - avviare nuove azioni esecutive; - iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche; - proseguire azioni di recupero coattivo, a meno che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo o sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Rimangono invece validi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda di definizione.

PAG. 13 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2016


LE CAUSE DI DECADENZA Il debitore decade dalla definizione agevolata quanto non versa, versa in maniera insufficiente o in modo tardivo le somme dovute relative alla prima rata o all’unica rata. In caso di decadenza riprende la decorrenza dei

termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme iscritte a ruolo oggetto di definizione e i versamenti eseguiti saranno acquisiti a titolo di acconto sulle somme dovute iscritte a ruolo.

PAG. 14 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2016

(PZ)


Indice mensile rivalutazione t.f.r. ottobre 2016 RAPPORTI CESSATI MESE

DAL

AL

RIVAL. FISSA

INDICE

RIVALUTAZIONE

GENNAIO

15.01

14.02

0,125

99,7

0,125000

FEBBRAIO

15.02

14.03

0,250

99,5

0,250000

MARZO

15.03

14.04

0,375

99,6

0,375000

APRILE

15.04

14.05

0,500

99,6

0,500000

MAGGIO

15.05

14.06

0,625

99,7

0,6250

GIUGNO

15.06

14.07

0,750

99,9

0,75000

LUGLIO

15.07

14.08

0,875

100,0

0,945093

AGOSTO

15.08

14.09

1,000

100,2

1,220234

SETTEMBRE

15.09

14.10

1,125

100,0

1,195093

OTTOBRE

15.10

14.11

1,250

100,0

1,320093

NOVEMBRE

15.11

14.12

1,375

DICEMBRE

15.12

14.01

1,500

(C)

PAG. 15 - APINFORMA / Lavoro - numero 20 - 15 novembre 2016


Autorità per l’energia elettrica ed il gas ELETTRICITÀ: DEFINITE LE MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI E GLI SCHEMI DI PROMOZIONE PER I NUOVI SMART METER 2G Trasparenza dei piani di installazione, invarianza delle tariffe di misura per i consumatori a fronte di nuovi benefici legati al forte miglioramento nelle prestazioni dei misuratori, nuovi meccanismi incentivanti la riduzione dei costi. Sono questi i principi fondamentali della deliberazione 646/2016/R/eel con cui l’Autorità ha definito la nuova disciplina tariffaria valida per i distributori elettrici per il riconoscimento dei costi di installazione dei contatori intelligenti (smart meter) in bassa tensione di seconda generazione 2G, le cui caratteristiche, specifiche funzionali e livelli di performance sono stati già definiti dall’Autorità lo scorso mese di marzo (deliberazione 87/2016/R/ eel, approvata in forza del decreto legislativo 102/2014 dove è previsto che l’Autorità definisca le specifiche degli smart meter 2G [1]). Il nuovo quadro di regolazione, basato su logiche incentivanti innovative per il nostro Paese e in linea con le best practice internazionali dei regolatori di servizi infrastrutturali, prevede che l’Autorità valuti e approvi, tramite un processo pubblico trasparente, i piani di installazione dei nuovi misuratori di seconda generazione in bassa tensione; piani che dovranno avere uno sviluppo dettagliato su un arco di quindici anni, comprendendo le previsioni di avanzamento e di spesa. E’ previsto un percorso di approvazione accelerato (abbreviato, fast track) nel caso in cui i piani di installazione e messa in servizio, in termini di costi, garantiscano la sostanziale invarianza delle tariffe di misura per i clienti (al netto dell’infla-

zione), cioè consentano di offrire ai consumatori un servizio di misura evoluto, con disponibilità di informazioni aggiornate su base giornaliera (invece che l’odierna bimestrale), procedure di cambio fornitura e di voltura più veloci ed efficienti e nuovi servizi in termini di flessibilità (come ad esempio i contratti prepagati), senza aggravio di costi in termini reali. Dopo un approfondito processo di consultazione, svolto in due diverse fasi a cui hanno partecipato i diversi soggetti interessati, l’Autorità ha definito regole che da una parte lasciano flessibilità di pianificazione ai distributori e dall’altra escludono il riconoscimento di costi connessi all’eventuale anticipata dismissione di misuratori di prima generazione se effettuata volontariamente dal distributore. Il nuovo quadro di regolazione promuove, dunque, lo sviluppo di un servizio di misura elettrico più efficiente e moderno, con meccanismi che garantiscono trasparenza e neutralità anche in relazione allo svolgimento di altre attività, come ad esempio il piano nazionale di sviluppo della fibra ottica. Su questo tema le nuove regole confermano i già vigenti obblighi di separata rendicontazione di costi e ricavi relativi alle attività diverse dal servizio oggetto di riconoscimento tariffario e prevedono specifiche norme di monitoraggio che consentano di trasferire ai clienti del settore elettrico eventuali benefici derivanti dalle sinergie con queste attività. La delibera 646/2016/R/eel e la relativa scheda tecnica di approfondimento è disponibile sul sito www. autorita.energia.it. [1] In Italia il processo di installazione degli attuali contatori di prima generazione (1G) è stato avviato nel 2001 e completato nel 2006 per la principale impresa distributrice (circa 85% dei clienti finali), nel 2011 per le restanti imprese distributrici, con una vita utile dei contatori di 15 anni.

PAG. 16 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 20 - 15 novembre 2016

(C)


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SOA: Esedra rinnova l’OS2-A È QUALIFICATA AD INTERVENIRE SU SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE Rinnovo per la nostra azienda Associata Esedra r.c. S.r.l. con sede a Udine in via Longarone n. 34/4. L’azienda, rappresentata dal sig. Claudio Di Simone, ha conseguito l’attestazione per la categoria OS 2-A per la II classifica, corrispondente all’importo di 516.000 euro. Con questa prestigiosa attestazione nella categoria OS 2-A è qualificata ad intervenire su superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico. Questa categoria riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici. L’ Esedra r.c. S.r.l. nasce nel 1989 come società cooperativa per iniziativa di un gruppo di restauratori diplomati presso il Centro di Catalogazione e Restauro di Villa Manin di Passariano. La società, trasformatasi nel 1999 in s.r.l., opera nel campo della conservazione, del restauro e della valorizzazione delle opere d’arte da oltre vent’anni con serietà e professionalità, adottando una politica di formazione continua sia dei soci che del personale dipendente, al fine di aggiornare costantemente le metodologie di lavoro e la specializzazione del singolo operatore. Le competenze interne alla società sono rivolte al settore dei manufatti e della scultura lignea e lapiPAG. 18 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2016

dea, dei dipinti murali, delle opere su tela e tavola. L’azienda si avvale inoltre di collaborazioni esterne per materiali specifici, come tessuto e metallo, e di consulenze nell’area multimediale per la divulgazione e la didattica. Da qualche anno, il settore dei materiali cartacei è stato ampliato grazie all’inserimento nel nostro organico di una restauratrice, formata presso il Centro di Villa Manin nell’ambito del corso quinquennale di restauro su materiale librario e archivistico e opere d’arte su carta. Ogni progetto di intervento è formulato sulla base di accurate indagini di carattere tecnico-scientifico che indirizzano la scelta delle operazioni, dei metodi e dei materiali più idonei. Ricerche storiche e d’archivio, documentazione grafica e fotografica completano il lavoro di restauro che diviene così una significativa occasione di approfondimento storico e tecnico dell’opera d’arte. L’attività di Esedra si svolge principalmente sul territorio del Friuli Venezia Giulia e del Veneto presso cantieri e strutture museali. Nell’ampio e attrezzato laboratorio della sede principale di via Longarone si eseguono i vari interventi conservativi su dipinti, sculture e materiale cartaceo. La specifica formazione, i continui aggiornamenti, la ventennale esperienza, ma soprattutto la cura nell’esecuzione dei singoli interventi hanno portato Esedra a lavorare per enti prestigiosi come Sopraintendenze, Musei ed Università, ma anche enti religiosi e imprese edili in seguito a gare d’appalto o per affidamento diretto. Tra i lavori più importanti eseguiti da Esedra si segnalano: il restauro di palazzo Barbarigo alla Maddalena sec. XVI, una tra le pochissime facciate ancora affrescate lungo il Canal Grande di Venezia e l’intervento sulla settecentesca decorazione ad affresco delle volte e delle pareti della Chiesa del Carmine di Udine. Nove tele del Tiepolo, provenienti dalla chiesa veneziana di S. Maria dei Derelitti, esposte alla mostra “Giambattista Tiepolo” a Villa Manin di Passariano, sono state recentemente sottoposte, presso il laboratorio, ad un intervento conservativo reso necessario in seguito ai danni provocati da un incendio. Particolarmente interessante il restauro del longobardo altare di Ratchis, custodito presso il Mu-


seo Cristiano del Duomo di Cividale (sec. VIII). In questo caso Esedra ha risolto le problematiche conservative del manufatto lapideo ed ha realizzato un allestimento multimediale innovativo che riproduce l’effetto della policromia originaria, ricostruita grazie allo studio dei frammenti pittorici ancora presenti sull’opera. L’intervento di rimozione delle pesanti vernici ossidate ha restituito leggibilità alla delicata finitura pittorica del Vesperbild in pietra policroma, sec. XVI, gruppo scultoreo di rara bellezza per la raf-

PAG. 19 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2016

finatezza dell’intaglio, conservato nella cattedrale di S. Giusto a Trieste. La particolare sensibilità acquisita negli anni a contatto con manufatti di elevato valore artistico, ha spinto Esedra ad affrontare anche il settore delle riproduzioni con tecniche antiche, ma anche a sviluppare rivisitazioni di decorazioni in chiave moderna, collaborando con designer nel settore dell’arredamento. (CS)


ANAC approva il regolamento per il parere di precontenzioso QUANDO L’ISTANZA È PRESENTATA CONGIUNTAMENTE IL PARERE È VINCOLANTE PER LE PARTI CHE VI HANNO ACCONSENTITO Con regolamento del 05 ottobre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016) l’ANAC ha approvato il regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Vediamo nel particolare come viene regolato questo importante strumento.

SOGGETTI RICHIEDENTI La stazione appaltante, o una o più parti interessate, nonché i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati, possono rivolgere all’Autorità istanza di parere per la formulazione di una soluzione delle questioni controverse insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Sono legittimati a presentare istanza le persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA SINGOLA Quando l’istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante. La parte istante è tenuta a dare comunicazione della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima. Qualora l’istante abbia manifestato la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere, le altre parti possono aderirvi, tramite comunicazione del proprio assenso all’Autorità, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta presentazione dell’istanza. In tal caso il parere reso ha efficacia vincolante per le parti che vi hanno aderito. PAG. 20 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2016

L’istanza è presentata secondo il modulo allegato al presente Regolamento e trasmessa tramite posta elettronica certificata, unitamente a una eventuale memoria e alla documentazione ritenuta utile. L’istanza contiene una sintetica indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere, identifica i vizi dell’atto contestato e illustra il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere stesso. Nell’istanza le parti specificano se, in sede di pubblicazione del parere, debbano essere esclusi i dati sensibili espressamente segnalati. L’istanza reca l’impegno a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere. Quando l’istanza è presentata da una parte diversa dalla Stazione appaltante, con la comunicazione di avvio dell’istruttoria, l’Autorità formula alla stazione appaltante l’invito a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA CONGIUNTA Quando l’istanza è presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate e le parti esprimono la volontà di attenersi a quanto sarà stabilito nel parere di precontenzioso, il parere stesso è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito. Le parti sono tenute a dare comunicazione della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima. Qualora gli istanti abbiano manifestato la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere, i soggetti cui l’istanza è comunicata come sopra, possono aderirvi, tramite comunicazione del proprio assenso all’Autorità, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta presentazione dell’istanza. In tal caso il parere reso ha efficacia vincolante anche nei loro confronti. L’istanza è presentata secondo il modulo allegato al Regolamento e trasmessa tramite posta elettronica certificata, completa di eventuale memoria e documentazione ritenuta utile. L’istanza contiene una succinta indicazione degli elementi di fatto e


di diritto rilevanti ai fini del parere, identifica i vizi dell’atto contestato e illustra il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere. Nell’istanza le parti specificano se, in sede di pubblicazione del parere, debbano essere esclusi i dati sensibili espressamente segnalati. L’istanza reca l’impegno a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere.

ORDINE DI TRATTAZIONE DELLE ISTANZE Nella trattazione delle istanze pervenute, viene data priorità: a. alle istanze con manifestazione di volontà di due o più parti di attenersi a quanto stabilito nel parere; b. alle istanze concernenti appalti di importo superiore alla soglia comunitaria; c. alle istanze presentate dalla stazione appaltante; d. alle istanze che sottopongono questioni originali o di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici; e. alle istanze concernenti appalti di importo superiore a 40.000 euro.

INAMMISSIBILITÀ E IMPROCEDIBILITÀ DELLE ISTANZE Non sono ammissibili le istanze: a. in assenza di una questione controversa insorta tra le parti interessate; b. non presentate dai soggetti indicati dal Regolamento; c. manifestamente mancanti di interesse concreto al conseguimento del parere; d. interferenti con esposti di vigilanza e procedimenti sanzionatori in corso di istruttoria presso l’Autorità; e. di contenuto generico o contenenti un mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti; f. volte ad un controllo generalizzato dei procedimenti di gara delle amministrazioni aggiudicatrici; g. in caso di esistenza di un ricorso giurisdizionale avente contenuto analogo, che le parti hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità. Le richieste dichiarate inammissibili, se riguardano, comunque, questioni giuridiche ritenute rilevanti, sono trattate ai fini dell’adozione di una pronuncia dell’Autorità anche a carattere generale. Le istanze divengono improcedibili in caso di: a. sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale PAG. 21 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2016

avente contenuto analogo, che le parti hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità; b. di sopravvenuta carenza di interesse delle parti; c. di rinuncia al parere.

ISTRUTTORIA L’Ufficio valuta l’ammissibilità e la procedibilità delle istanze pervenute e in caso di valutazione positiva il Presidente assegna le istanze ai singoli Consiglieri relatori. Individuato il Consigliere relatore, l’Ufficio comunica alle parti l’avvio del procedimento e assegna un termine non superiore a 5 giorni per la presentazione di memorie e documenti, ove mancanti. L’Ufficio valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere all’audizione delle parti interessate. Il Consigliere relatore ricevuta la bozza di parere predisposta dall’Ufficio la approva o la modifica e la trasmette, per il tramite dell’Ufficio, al Consiglio per il definitivo esame e l’approvazione.

APPROVAZIONE DEL PARERE Il Consiglio, previa relazione del Consigliere delegato, approva, anche con modifiche, il parere, entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, come risultante dal protocollo dell’Autorità. Si applica la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno. Il termine è sospeso quando, anche su disposizione del Consiglio, è necessario acquisire documentazione integrativa o effettuare un supplemento di istruttoria.

ARCHIVIAZIONE DELLE ISTANZE L’Ufficio provvede alle archiviazioni delle istanze inammissibili o improcedibili e comunica al Consiglio mensilmente l’elenco delle archiviazioni predisposte. Tutte le archiviazioni sono comunicate alle parti interessate.

PARERE IN FORMA SEMPLIFICATA Il parere non vincolante può essere reso in forma semplificata nei casi in cui la questione oggetto dell’istanza risulti di pacifica risoluzione, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. In tali casi, l’Ufficio, predispone direttamente una bozza di parere con una motivazione in forma semplificata anche attraverso il richiamo a precedenti pareri già adottati, che, previa approvazione


del Presidente, viene sottoposto all’approvazione del Consiglio.

ISTANZA DI RIESAME Il riesame, relativamente ad una questione controversa già definita con parere di precontenzioso, o per la quale sia stata disposta l’archiviazione, è ammesso al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni: a. sono dedotte e documentate sopravvenute ragioni di fatto; b. non è stato proposto ricorso giurisdizionale né avverso il parere di precontenzioso né avverso il provvedimento che lo recepisce e sono scaduti i termini per proporre ricorso giurisdizionale; c. al riesame si applicano le disposizioni del presente Regolamento per quanto compatibili; d. il parere vincolante è impugnabile in via giurisdizionale ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo.

COMUNICAZIONI E PUBBLICITÀ Il parere approvato dal Consiglio viene comunicato alle parti interessate e successivamente trasmesso all’Ufficio Comunicazione per la sua pubblicazione nel sito internet dell’Autorità. Le comunicazioni tra l’Autorità e le parti interessate sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.

PAG. 22 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2016

ADEGUAMENTO AL PARERE La stazione appaltante e le altre parti, che abbiano manifestato la volontà di attenersi al parere, comunicano all’Autorità - Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici - mediante PEC, entro 35 giorni dalla ricezione del parere, la eventuale proposizione di ricorso avverso il parere ai sensi dell’art. 120 c.p.a. ovvero le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere stesso, ovvero l’avvenuta acquiescenza al parere. 1. In ogni caso le parti, anche quando non hanno manifestato la volontà di attenersi al parere, comunicano all’Autorità - Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici - mediante PEC, entro 35 giorni dalla ricezione del parere, le proprie determinazioni conseguenti al parere. 2. Nel caso di omissione o non veridicità delle comunicazioni si applica l’articolo 213, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e a tal fine l’Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici trasmette gli atti all’Ufficio dell’Autorità competente per l’applicazione delle sanzioni.

ENTRATA IN VIGORE Il Regolamento è in vigore dal 20 ottobre, giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. (CS)



Nuovo Codice dei contratti (10a parte) PER LAVORI, FORNITURE O SERVIZI LE AMMINISTRAZIONI POSSONO IMPORRE UN’ETICHETTATURA SPECIFICA Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è il nuovo Codice dei contratti in sostituzione del D.Lgs. 163/2006, il decreto è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016. In precedenza il Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2016 aveva approvato definitivamente il decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/ UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il nuovo Codice appalti, che conferma l’impianto del testo preliminare del 3 marzo scorso e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede una disciplina transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti. Il Governo recepisce quindi in un unico decreto, passando dagli oltre 2.000 articoli del vecchio codice agli attuali poco superiori ai 200, le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la delega e recependo le direttive europee nei tempi previsti al passo con gli altri paesi europei. Con questo articolo continuiamo ad approfondire PAG. 24 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2016

le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti in particolare il capo III (articoli dal 66 al 76).

CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO (ART. 66) Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. Le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l’effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

PARTECIPAZIONE PRECEDENTE DI CANDIDATI O OFFERENTI (ART. 67) Qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione descritta nell’articolo precedente, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l’offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla


loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

SPECIFICHE TECNICHE (ART. 68) Le specifiche tecniche sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un’altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all’oggetto dell’appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi. Le specifiche tecniche possono, altresì, indicare se è richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale. Per tutti gli appalti destinati all’uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un’amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. Qualora i requisiti di accessibilità obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell’Unione europea, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento a esse per quanto riguarda i criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti: a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l’appalto; b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecPAG. 25 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2016

niche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l’espressione «o equivalente»; c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con tali prestazioni o requisiti funzionali; d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche. Salvo che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando le lettere sopracitate. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall’espressione «o equivalente». Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui alla sopraindicata lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Quando si avvalgono della facoltà, prevista alla sopracitata lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un’offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi a una norma che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione se tali


specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. Nella propria offerta, l’offerente è tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell’amministrazione aggiudicatrice.

ETICHETTATURE (ART. 69) Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, un’etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) i requisiti per l’etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi; b) i requisiti per l’etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; c) le etichettature sono stabilite nell’ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative; d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate; e) i requisiti per l’etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l’operatore economico che richiede l’etichettatura non può esercitare un’influenza determinante. Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l’etichettatura, indicano a quali requisiti per l’etichettatura fanno riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un’etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l’etichettatura specifica indicata dall’amministrazione aggiudicatrice o un’etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili, l’amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l’operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti PAG. 26 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2016

dell’etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall’amministrazione aggiudicatrice. Quando un’etichettatura soddisfa le condizioni indicate nelle sopracitate lettere b), c), d) ed e), ma stabilisce requisiti non collegati all’oggetto dell’appalto, le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere l’etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all’occorrenza, a parti di queste, connesse all’oggetto dell’appalto e idonee a definirne le caratteristiche.

AVVISI DI PREINFORMAZIONE (ART. 70) Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l’intenzione di bandire per l’anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L’avviso, recante le informazioni, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di, l’avviso di preinformazione è pubblicato dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest’ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), possono utilizzare un avviso di preinformazione, purché l’avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni: a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare; b) indica che l’appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse; c) è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell›invito a confermare interesse. L’avviso può essere pubblicato sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale. Il periodo coperto dall’avviso di preinformazione può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell’avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso di preinformazione, può coprire un periodo più lungo di dodici mesi.


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BANDI DI GARA (ART. 71) Fatto salvo quanto previsto per la procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l’attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.

REDAZIONE E MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI (ART. 72) Gli avvisi e i bandi sono redatti e trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica e pubblicati. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o più delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue è l’unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali. L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione, e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, continuino ad essere pubblicati: a) nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione che indichi che nei dodici mesi coperti dall’avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso di preinformazione, continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall’indizione di gara; b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. PAG. 28 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2016

La conferma della ricezione dell’avviso e della pubblicazione dell’informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea vale come prova della pubblicazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione previsto dal presente codice, a condizione che essi siano trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica secondo il modello e le modalità di trasmissione sopra precisate.

PUBBLICAZIONE A LIVELLO NAZIONALE (ART. 73) Gli avvisi e i bandi non sono pubblicati in ambito nazionale prima della pubblicazione. Tuttavia la pubblicazione può comunque avere luogo a livello nazionale qualora la stessa non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell’avviso. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o pubblicate sul profilo di committente, ma menzionano la data della trasmissione dell’avviso o bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente. Gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sul profilo di committente prima della trasmissione all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea dell’avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione. Fermo restando quanto previsto all’articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro


il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC.

DISPONIBILITÀ ELETTRONICA DEI DOCUMENTI DI GARA (ART. 74) Le stazioni appaltanti offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o dalla data di invio di un invito a confermare interesse. Il testo dell’avviso o dell’invito a confermare interesse indica l’indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili. Se non è possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara, le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nell’avviso o nell’invito a confermare interesse che i medesimi documenti saranno trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero, in caso di impossibilità, per vie diverse da quella elettronica. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati. Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perché le amministrazioni aggiudicatrici intendono utilizzare la posta o simili, esse indicano nell’avviso o nell’invito a confermare interesse quali misure richiedono al fine di proteggere la natura riservata delle informazioni e in che modo è possibile ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato d’oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d’appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata, il termine è di quattro giorni.

INVITI AI CANDIDATI (ART. 75) Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, PAG. 29 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2016

nei partenariati per l’innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto, di norma con procedure telematiche, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. Con le stesse modalità le stazioni appaltanti invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso di preinformazione, gli operatori economici che già hanno espresso interesse, a confermare nuovamente interesse. Gli inviti menzionano l’indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell’allegato XV. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non è possibile, in formato cartaceo. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta.

INFORMAZIONE DEI CANDIDATI E DEGLI OFFERENTI (ART. 76) 1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal presente codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione di un appalto o all’ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell’eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione. Su richiesta scritta dell’offerente interessato, l’amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta: a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali; b) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e


il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o delle parti dell’accordo quadro; c) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l’andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti. Contestualmente alla pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le informazioni relative all’aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all’ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, se la loro diffusione ostacola l’applicazione della legge o è contraria all’interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell’operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi. Le stazioni appaltanti comunicano d’ufficio im-

PAG. 30 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2016

mediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni: a) l’aggiudicazione, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; b) l’esclusione agli offerenti esclusi; c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati; d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a). Le comunicazioni sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni, indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. (CS)


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Premio Sviluppo Sostenibile 2016 L’IMPRESA ASSOCIATA eFRAME È FRA LE START UP ITALIANE SELEZIONATE La nostra Associata eFrame srl, start up innovativa incubata al Parco Scientifico e Tecnologico di Udine, è una delle 10 imprese selezionate dalla giuria del Premio Sviluppo Sostenibile 2016, nella categoria delle start up della green economy. Il Premio per lo Sviluppo Sostenibile, giunto all’8a edizione, è stato istituito dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e da Ecomondo - Rimini Fiera con il patrocinio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. A questa edizione è stata anche conferita la medaglia del Presidente della Repubblica. Il premio promuove le buone pratiche e le migliori tecniche delle imprese italiane che raggiungano rilevanti risultati ambientali attraverso iniziative innovative con buone possibilità di diffusione, positivi risultati economici e occupazionali e le cui realizzazioni siano facilmente replicabili. Nell’edizione 2016 eFrame ha ottenuto una segnalazione di merito con la seguente motivazione: “Per aver sviluppato eValue, un modello di contabilità ambientale ed economica integrata per le aree protette per analizzare le relazioni tra economia ed ambiente attraverso indicatori che consentono di misurare il valore monetario dei servizi ecosistemici, l’intensità dell’uso delle risorse naturali nei processi produttivi e acquisire informazioni sull’eco-efficienza.”

eFrame è una start up innovativa tutta al femminile - sono infatti tre le socie fondatrici, professioniste friulane con esperienza ultradecennale nell’ambito della green economy - sorta nel luglio 2015 e che opera nei settori ambiente, energia ed europrogettazione all’interno dell’incubatore d’impresa Techno Seed di Friuli Innovazione. eFrame fornisce servizi di consulenza alle imprese, che ambiscono ad avere una conformazione green su una molteplicità di aspetti ambientali, per aiutarle ad essere più competitive. Si va dalla gestione della risorsa idrica, dei rifiuti e delle emissioni climalteranti (auditing energetico, bilanci della CO2) ai marchi di qualità ambientale (impronte carboniche, idriche, ambientali di prodotti, servizi ed organizzazioni) fino ai modelli di sviluppo e gestione sostenibile di contesti industriali (APEA). In particolare, nel settore della contabilità ambientale eFrame ha, appunto, sviluppato eValue: un algoritmo di calcolo che permette di integrare alla contabilità economica tradizionale i temi ambientali e sociali. Nel conto economico dell’impresa vengono così monetizzati le ricadute e i benefici sull’ambiente nonché i consumi di risorse e la produzione di rifiuti. Ad esempio, viene attribuito un valore economico alla riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dal contenimento degli sprechi energetici così come alle emissioni dovute alle attività ed ai processi dell’organizzazione. Applicato alle aree protette, eValue ha già dimostrato che 1 euro di investimento pubblico si traduce in 5-8 euro di benefici economici, sociali, ambientali per la collettività. A eFrame vanno le congratulazioni dell’Associazione per l’importante riconoscimento ottenuto.

PAG. 32 - APINFORMA / Organizzazione - numero 20 - 15 novembre 2016

(AdT)


Legislazione alimentare NOVITÀ NORMATIVE, NAZIONALI E COMUNITARIE, SPECIFICHE PER GLI OPERATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE Fonte: UnionAlimentari

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Influenza Aviaria Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare concernente il virus dell’influenza aviaria H5N8 ad alta patogenicità – Situazione epidemiologica in Europa e misure restrittive.

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE Accordo internazionale olio Il Consiglio dell’Unione Europea ha pubblicato la decisione relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola.

COMMERCIO Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020 Il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha pubblicato la delibera 10 agosto 2016 concernente il fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014. (Delibera n. 25/2016).

ETICHETTATURA Dichiarazione Nutrizionale allegato V punto 19 Sono state pubblicate le disposizioni del regolamento (UE) 1169/2011 relative agli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale. Allegato V, punto 19.

PRODOTTI TIPICI E LORO SEGNI DISTINTIVI Traditionally reared pedigree Welsh pork Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato la domanda di registra-

zione della denominazione «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork»

VIGILANZA E ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA Encefalopatie spongiformi trasmissibili La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che modifica l’allegato E della direttiva 91/68/ CEE del Consiglio, l’allegato III della decisione 2010/470/UE della Commissione e l’allegato II della decisione 2010/472/UE della Commissione per quanto riguarda gli scambi e le importazioni nell’Unione di ovini e caprini e di sperma di animali delle specie ovina e caprina in relazione alle norme per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Dermatite nodulare contagiosa La Commissione Europea ha pubblicato la decisione recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri. Vaccinazione dermatite nodulare contagiosa La Commissione Europea ha pubblicato la decisione che approva i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa presentati dagli Stati membri. Smaltimento sottoprodotti Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare ad oggetto lo smaltimento dei campioni di alimenti di origine animale (sottoprodotti) nei laboratori di analisi per l’autocontrollo. oOo

DATI DI MERCATO 45a SETTIMANA (DAL 7 AL 13 NOVEMBRE 2016) Sono disponibili i rapporti settimanali, suddivisi per i diversi comparti merceologici, contenenti informazioni e dati aggiornati sull’andamento dei prezzi dei prodotti monitorati e sulle principali variabili statistico-economiche, inclusi consumi e commercio con l’estero, per i seguenti settori: avicunicoli, bovini; frumento; frutta fresca e agrumi; oli vegetali; ortaggi e patate; ittico; semi oleosi; suini; vini e alcolici.I dati riportati sono gli ultimi disponibili e sono riferiti alle rilevazioni effettuate nel corso delle settimane sopra indicate.

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Accertamenti violazioni c.d.s. con strumenti non omologati APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA EX ART. 180, CO. 8 DEL C.D.S. IN PRESENZA DI INFRAZIONI ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI NON SPECIFICATAMENTE OMOLOGATI Con la nota prot. 300/A/6822/16/127/9 del 5 ottobre 2016 Il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato ha fornito alcuni chiarimenti sull’utilizzo della procedura prevista dall’art. 180, co. 8 del codice della strada (c.d.s.) in presenza di possibili infrazioni rilevate tramite dispositivi non appositamente omologati. In via preliminare serve rammentare che: - l’art. 180, co. 8 del c.d.s. consente agli organi di polizia, qualora la contestazione immediata dell’infrazione non sia possibile per motivi contingenti, d’invitare il presunto trasgressore a recarsi a un ufficio di polizia entro un certo termine, per esibire documenti o fornire informazioni, al fine di completare l’attività di accertamento; qualora il presunto trasgressore, senza giustificato motivo, non vi ottemperi, viene assoggettato a una sanzione amministrativa da 422 a 1.695 euro;

- l’art. 201, co. 1 bis, lett. g) bis del c.d.s. individua una serie di violazioni per le quali l’accertamento possa avvenire in modalità totalmente automatica - senza, quindi, che sia richiesta la presenza di un’agente di polizia e in deroga all’obbligo di contestazione immediata - purché l’apparecchio utilizzato abbia ricevuto una specifica omologazione o approvazione. Tuttavia - rileva la nota ministeriale - per alcune di queste infrazioni, quali, ad es., la guida di veicolo non revisionato o privo di copertura assicurativa, non esistono ancora dispositivi omologati o approvati per l’accertamento da remoto e detti strumenti possono essere utilizzati solo come ausilio all’agente accertatore. In questi casi - conclude la nota - qualora l’apparecchiatura non approvata od omologata segnali una possibile infrazione al c.d.s. e l’agente non possa procedere alla contestazione immediata, per motivi che dovrà riportare sul verbale, egli inviterà il potenziale trasgressore ad esibire documenti o a fornire informazioni, ricorrendo alla procedura del citato art. 180, co. 8 del c.d.s., allo scopo di verificare la correttezza della segnalazione del dispositivo. Per il testo della nota e altre informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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Albo autotrasporto c/t. Quota d’iscrizione 2017 IL VERSAMENTO VA ESEGUITO PER VIA TELEMATICA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016 SUL SITO WEB DELL’ALBO Con deliberazione n. 11/2016 dell’11 novembre 2016, pubblicata sulla G.U. n. 273 del 22 novembre 2016, il Comitato centrale dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi (di seguito, rispettivamente, Comitato centrale e Albo), ha fissato la quota di iscrizione dovuta dalle imprese di autotrasporto c/t per il 2017 e le relative modalità di pagamento. Gli importi della quota 2017 sono rimasti invariati rispetto a quelli del 2016, mentre il versamento della stessa va ora effettuato, sempre in via telematica, sul sito web dell’Albo (www.alboautotrasporto.it) - e non più, dunque, su quello del Portale dell’automobilista - secondo le modalità illustrate nel Manuale utente. Queste, fra l’altro,

riportano le istruzioni per la visualizzazione della quota da versare e la composizione del parco veicoli che concorre a determinarla. Il Manuale utente è allegato alla deliberazione del Comitato Centrale ed è pubblicato sull’home page del citato sito dell’Albo; in ogni caso, può essere richiesto all’ufficio trasporti dell’Associazione. Si rammenta anche che l’applicazione “Pagamento quote” è attiva dal 22 novembre 2016. Il versamento va eseguito entro il 31 dicembre 2016 mediante uno dei seguenti strumenti: - carta di credito Visa; - carta di credito Mastercard; - Post Pay (privato o impresa); - Banco Posta (privato o impresa). La quota per il 2017 è identica a quella del 2016 e si articola nelle seguenti componenti: 1) una fissa di 30,00 euro, dovuta da tutte le imprese iscritte all’Albo; 2) una variabile, che si somma alla precedente, il cui ammontare è determinato in relazione al numero di veicoli in dotazione dell’impresa, qualunque sia la massa, secondo la sottostante tabella:

NUMERO VEICOLI

IMPORTO IN EURO

da 2 a 5

5,16

da 6 a 10

10,33

da 11 a 50

25,82

da 51 a 100

103,29

da 101 a 200

258,23

oltre 200

516,46

3) un’ulteriore componente variabile, che si somma alle precedenti, per ogni veicolo in dotazione di massa complessiva superiore a 6,0

t, compresi i veicoli trattori con massa rimorchiabile maggiore di detto limite, secondo la sottostante tabella:

TIPO DI VEICOLO

IMPORTO IN EURO

Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva fra 6,001 t e 11,5 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 6,001 a 11,5 t

5,16

Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva fra 11,501 t e 26,0 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 11,501 a 26,0 t

7,75

Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva superiore a 26,0 t nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile oltre 26,0 t

10,33

PAG. 36 - APINFORMA / Organizzazione - numero 20 - 15 novembre 2016


Eseguito il pagamento, il sistema informatico rilascerà all’utente la ricevuta che dovrà essere stampata e conservata dall’impresa anche per gli eventuali controlli da parte del Comitato Centrale e/o dei competenti uffici periferici della Motorizzazione civile. In caso di mancato pagamento della quota entro il 31 dicembre 2016, l’impresa potrà essere sospesa dall’Albo secondo quanto

previsto dall’art. 19 della legge 6 giugno 1974, n. 298. Per chiarimenti o problemi di malfunzionamento del sistema telematico le imprese possono contattare il numero verde 800-980-308 o inviare una e-mail a: assistenza.albo@mit.gov.it. Possono, in ogni caso, sempre rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione. (AdT)

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Autotrasporto. Tempi di guida, di pausa e di riposo SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIRCA LA COMPETENZA DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO Con sentenza n. 20594/16 del 12 ottobre 2016 la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito la competenza delle Direzioni provinciali del lavoro ad accertare violazioni in materia di tempi di guida, di pausa e di riposo, di cui al regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 561/2006 del 15 marzo 2006, e ad applicare le conseguenti sanzioni previste dall’art. 174 del codice della strada, così sovvertendo una sentenza del Tribunale di Brescia che ne aveva, invece, affermato l’incompetenza e annullato un verbale di accertamento della locale Direzione provinciale del lavoro. A giudizio della Corte, infatti, “l’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi finalizzato

all’accertamento che siano rispettati i limiti temporali dell’orario di lavoro risponde alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del lavoratore.” Ne discende prosegue la sentenza - che “i soggetti preposti a tale verifica sono sia quelli normalmente indicati dal cds in ordine alla sicurezza della circolazione sia quelli funzionalmente titolari del controllo delle condizioni di lavoro, con la conseguenza che l’accertatore è legittimato alle relative contestazioni” e che “il relativo accertamento è prerogativa di tutti gli organi che, nell’ambito delle rispettive competenze, sono preposti a specifiche funzioni”, fra cui, appunto, le Direzioni provinciali del lavoro per quel che attiene il controllo delle condizioni lavorative. Alla luce di questa sentenza, il Ministero del Lavoro ha emanato una nota, del cui testo ancora non si dispone, con la quale ha riaffermato la competenza delle Direzioni provinciali del lavoro e sulla quale ci si riserva di ritornare.

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(AdT)


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Canone di locazione immobili urbani Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2015 e 2016 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono riportati nella tabella sottostante.

INDICE ISTAT MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016

(C)

ANNI E MESI

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO INDICI DELL’ANNO PRECEDENTE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE

(Base 2010 = 100) 2015

Agosto

107,4

-0,1

-0,2

n. 225 del 28 settembre 2015

Settembre

107,0

-0,1

-0,2

n. 252 del 29 ottobre 2015

Ottobre

107,2

0,0

0,1

n. 276 del 26 novembre 2015

Novembre

107,0

0,0

0,2

n. 302 del 30 dicembre 2015

Dicembre

107,0

0,0

-0,1

n. 23 del 29 gennaio 2016

Media

107,1 (Base 2015 = 100)

2016

Coefficiente di raccordo tra le basi

1,071

Gennaio

99,7

0,3

-0,5

n. 65 del 18 marzo 2016

Febbraio

99,5

-0,2

-0,6

n. 75 del 31 marzo 2016

Marzo

99,6

-0,3

-0,5

n. 99 del 29 aprile 2016

Aprile

99,6

-0,4

-0,7

n. 126 del 31 maggio 2016

Maggio

99,7

-0,4

-0,5

n. 143 del 21 giugno 2016

Giugno

99,9

-0,3

-0,4

n. 184 dell’8 agosto 2016

Luglio

100,0

-0,1

-0,2

n. 214 del 13 settembre 2016

Agosto

100,2

-0,1

-0,2

n. 239 del 12 ottobre 2016

Settembre

100,0

0,1

0,0

n. 261 dell’8 novembre 2016

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Scadenze aziendali dicembre 2016 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI DICEMBRE 2016

GIOVEDÌ 1° CONGUAGLIO MOD. 730 INTEGRATIVO - I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

GIOVEDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di novembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

VENERDÌ 16 IMU - TASI - SALDO SECONDA RATA 2016 Scade il termine per il versamento a saldo dell’imposta dovuta per il 2016. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di novembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24. IRPEF – Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari;

- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 27,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 31,72% (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/ inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2016 - Scade il termine per versare le ultime rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addi-

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zionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2016 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2017 Scade il termine per versare l’ultima rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2017 CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il modello F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente. INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari. TFR - Scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva applicata sulla rivalutazione del T.F.R. con codice F24 1712. Si ricorda che l’aliquota dell’imposta ammonta al 17%. Il saldo è previsto entro il 16 febbraio 2017

LUNEDÌ 19 MODELLO 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO - Termine per regolarizzare la mancata presentazione in via telematica entro il 21 settembre 2016 dei mod. 770/2016, con contestuale versamento della sanzione ridotta a un decimo del minimo

DOMENICA 25 (POSTICIPA A MARTEDÌ 27) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di novembre. I modelli da presentare sono:

- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. IVA - ACCONTO DI DICEMBRE - Scade il termine per il versamento dell’acconto Iva pari all’88% dell’Iva relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. Si possono utilizzare alternativamente il metodo storico, il metodo previsionale e il metodo delle operazioni effettuate. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24.

GIOVEDÌ 29 UNICO 2016 RAVVEDIMENTO OPEROSO - Scade il termine per regolarizzare la mancata presentazione del modello Unico 2016 entro il 30 settembre 2015 utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso.

VENERDÌ 30 REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE LIBRI CONTABILI - Scade il termine, per i soggetti il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto lo scorso 30 settembre, per procedere alla redazione dell’inventario, del libro giornale, dei mastrini e dei registri Iva. CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE - Scade il termine per eseguire la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2015.

SABATO 31 CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente.

SABATO 31 (POSTICIPA A LUNEDÌ 2) CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° dicembre 2016 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 novembre 2016.

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RITENUTA FISCALE RIDOTTA PER AGENTI E RAPPRESENTANTI - Scade il termine per l’invio ai propri committenti, da parte degli agenti e dei rappresentanti, dell’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi per usufruire nel 2017 dell’applicazione della ritenuta sul 20% anziché sul 50% dell’ammontare delle provvigioni. La dichiarazione deve essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento o telematicamente solo nelle ipotesi in cui sia cambiato il regime rispetto alla prima comunicazione o a quella dell’anno precedente.

CONCESSIONI GOVERNATIVE - Scade il termine, da parte dei soggetti interessati, per il pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative, mediante versamento presso le banche convenzionate e le agenzie postali. ELENCO ACQUISTI DA SAN MARINO - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione degli acquisti, senza applicazione dell’Iva, presso operatori di San Marino registrati nel mese di novembre.

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(PZ - FT)


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