NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA numero 20 15 novembre 2017
IN PRIMO PIANO SICUREZZA E AMBIENTE
RINNOVATO ANCHE PER IL 2018 L’ACCORDO COMMERCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 20 15 novembre 2017
Sommario FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA E AMBIENTE
Entro il 18 dicembre il saldo IMU
6
I chiarimenti sullo split payment
10
CCIAA di Udine. Contributi per nuove pmi
13
Indice mensile rivalutazione t.f.r. ottobre 2017
18
Energia elettrica
19
Sicurezza: valutazione dei rischi
20
Prodotti alimentari trasformati
23
ANAC: dichiarazioni dei motivi di esclusione
24
In vigore i nuovi CAM per l’edilizia pubblica (1a parte)
27
Note informative
43
EDILIZIA
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EXPORT MARKETING
Incontro con l’Ambasciata d’Austria in Italia
33
Positivi i dati sull’export del mobile
36
Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento
41
Scadenze aziendali dicembre 2017
42
ORGANIZZAZIONE
Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it
Editore Redazione Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it
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Entro il 18 dicembre il saldo IMU
Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 283/PZ del 4 dicembre 2017 per ricordare che i possessori di immobili o terreni o i titolari di un diritto reale sugli stessi sono tenuti al versamento dell’IMU. Il versamento deve essere effettuato in due rate di cui la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre, quest’ultima data quest’anno cade in un giorno festivo e conseguentemente slitta al 18 dicembre. Ricordiamo che la Finanziaria 2017 ha prorogato il blocco degli aumenti impositivi, con esclusione dei Comuni in dissesto finanziario e che, come ogni anno, sono stati pubblicati i coefficienti utilizzabili per calcolare il valore contabile degli immobili rientranti nella categoria catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese.
tano sul medesimo immobile i diritti di cui sopra, la soggettività passiva si estende, pro-quota, a tutti i contitolari. In caso di decesso di un contribuente, gli eredi diventano soggetti passivi e devono quindi provvedere al pagamento dell’imposta per conto del defunto per il periodo fino alla data del decesso, e per conto proprio per il periodo successivo e in base alle quote di proprietà loro riconosciute. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario fin dalla data di stipula del contratto stesso. Per i fabbricati posseduti da imprese e classificabili nel gruppo catastale “D”, il locatario assume la soggettività passiva a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della consegna dell’immobile. Sono inoltre interessati al versamento del tributo i concessionari d’immobili insistenti su aree demaniali nonché i gestori d’immobili pubblici. Gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali sono esenti dall’imposta qualora utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e religiose.
SALDO PER IL 2017
LA BASE IMPONIBILE
ALIQUOTE DIFFERENZIATE IN BASE ALLE DELIBERE COMUNALI
PREMESSA
Entro il 18 dicembre 2017 si deve versate il saldo dell’imposta comunale sugli immobili, come ricordato, infatti il 16 cade di sabato. La prima rata, versata lo scorso mese di giugno, è stata calcolata in misura pari al 50% dell’imposta dovuta, utilizzando aliquote e detrazioni dell’anno precedente, mentre il saldo deve essere calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno in corso, al netto di quanto già versato a titolo di acconto. Il saldo deve considerare le aliquote per l’anno in corso deliberate dai comuni e pubblicate sul sito Internet del Ministero dell’economia entro il 28 ottobre di ogni anno.
I SOGGETTI OBBLIGATI Sono tenuti al versamento dell’imposta i proprietari di immobili e i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. E’ dovuta anche dai soggetti non residenti che possiedono un immobile in Italia. Se più soggetti van-
Per i fabbricati la base imponibile è costituita dalla rendita catastale risultante in Catasto in vigore al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, aumentata del 5% e moltiplicata per un coefficiente pari a: - 160 per le categorie catastali da A/1 a A/11 (esclusi gli A/10); - 160 per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7; - 140 per le categorie catastali da B/1 a B/8; - 140 per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5; - 80 per le categorie catastali A/10; - 80 per la categoria catastale D/5; - 65 per le categorie catastali da D/1 a D/10, escluso il D/5; - 55 per la categoria catastale C/1. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione. Per quanto riguarda la definizione di area edificabile, si ricorda che è sufficiente aver adottato il piano regolatore generale, indipendentemente
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dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Per i terreni agricoli, la base imponibile è determinata dal reddito dominicale che risulta iscritto al Catasto terreni al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, moltiplicato per 135. La determinazione dell’imposta deve considerare eventuali detrazioni o riduzioni previste a livello nazionale o dal Regolamento comunale e deve essere rapportata ai mesi e alla percentuale di possesso, computando per intero il mese nel quale lo stesso si è protratto per almeno 15 giorni.
LE ALIQUOTE Sono previste due aliquote da applicare alla base imponibile come sopra determinata, che sono: - 7,6 ‰ applicabile alla generalità dei casi; - 4 ‰ applicabile all’abitazione principale e relative pertinenze. I comuni hanno la possibilità, con propria delibera, di fissare proprie riduzione o detrazione nonché di variare in aumento o in diminuzione rispettivamente di 0,3 o 0,2 punti percentuali le aliquote del 7,6 ‰ e del 4 ‰. L’imposta versata è di competenza dei Comuni ove sono ubicati gli immobili o i fondi, ad esclusione dei fabbricati a destinazione produttiva rientranti nella categoria catastale D, per i quali l’imposta è versata allo Stato con l’aliquota del 7,6 ‰. Anche su questi immobili tuttavia, i Comuni hanno la possibilità di aumentare l’aliquota, fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali, prevedendo che tale maggiorazione sia a favore delle proprie casse.
GLI IMBULLONATI Per le unità immobiliari a destinazione speciale e particolare censibili nei gruppi D ed E la rendita catastale è determinata tramite stima diretta che deve considerare anche gli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità. Dallo scorso anno da tale stima vanno esclusi i macchinari, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. A questo proposito si deve rideterminare la rendita catastale tramite la procedura DOCFA.
L’ESONERO SULLA PRIMA CASA L’abitazione principale è esonerata dal pagamento dell’imposta, intendendo quella posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui lo stesso e i suoi familiari dimorano abitualmente. Rientrano nell’esonero anche le pertinenze dell’abitazione principale come box, garage e cantine, rientranti nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una per ogni categoria
durevolmente destinata al servizio dell’abitazione. Sono, infatti, un “unicum” con l’immobile di riferimento qualora esista un collegamento funzionale con l’abitazione principale e vi sia la volontà di adibirla al servizio dell’immobile di riferimento. L’esenzione non si applica alle unità immobiliari di categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli). Per tali immobili pertanto l’IMU è dovuta, secondo le regole ordinarie, beneficiano comunque della detrazione di 200 euro. Ricordiamo che gli immobili concessi in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado, figli o genitori, beneficiano di una riduzione della base imponibile IMU del 50%. Ai Comuni non è più riconosciuta la possibilità di considerare questi casi esonerati dall’imposizione assimilandoli alla prima casa. Risultano esonerate anche le abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari o ancora la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio.
IMMOBILI DELLA CATEGORIA “D” PRIVI DI RENDITA Per gli immobili rientranti nella categoria catastale D, privi di rendita e posseduti da imprese, la base imponibile è definita sulla base del costo storico indicato in bilancio, al lordo degli ammortamenti e delle spese incrementali, moltiplicati per specifici coefficienti riferiti ad ogni annualità (si veda Apinforma n. 7/2017). Questa modalità di determinazione della base imponibile si applica fino alla fine dell’anno nel corso del quale viene attribuita o notificata la rendita catastale o viene annotata negli atti catastali la rendita proposta con la procedura DOCFA.
FABBRICATI ESENTI Sono esenti d’imposta per espressa previsione normativa e per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni i seguenti fabbricati: - classificabili nel gruppo catastale E come ad esempio stazioni, ponti o fari; - con destinazione ad usi culturali come ad esempio musei, biblioteche, archivi o altri aperti al pubblico; - con destinazione all’esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana;
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- rurali strumentali; - destinati alla vendita dall’impresa costruttrice (c.d. immobili merce) in questi casi è richiesta la presentazione della dichiarazione IMU; - ubicati in zone colpite da calamità naturali.
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/98, in base all’art. 13 comma 6-bis del D.L. 201/2011 è riconosciuta una riduzione dell’imposta del 25%. In pratica per questa tipologia di immobili l’imposta, calcolata in base alle aliquote previste dal Comune, deve essere versata nella misura del 75%.
TERMINI DI VERSAMENTO Come ricordato il termine di versamento del saldo, è fissato al prossimo 18 dicembre 2017, e deve essere eseguito utilizzando alternativamente i bollettini postali o il modello F24 indicando gli importi arrotondati all’unità di euro. Il versamento effettuato tramite il modello F24 consente la compensazione del debito d’imposta con eventuali crediti derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Il versamento minimo pari a 12 euro, deve essere inteso come imposta complessiva da versare, ma a questo proposito si deve ricordare che i singoli Comuni hanno la facoltà di deliberare anche importi minimi inferiori. Per i contribuenti che presentano il modello 730 e vogliono compensare l’IMU, è necessario aver compilato il quadro “I” posto in fondo al modello 730. In questi casi si deve comunque compilare il modello F24 e presentarlo in banca o in posta. Non sarà quindi il Caf a fare il versamento ma sarà lo stesso contribuente a doversi attivare per fare il pagamento dell’IMU. Limitatamente ai contribuenti titolari di partita Iva, in caso di utilizzo del modello F24, il pagamento deve essere fatto esclusivamente in via telematica. Per i pagamenti tramite modello F24 i codici tributo da utilizzare sono: - 3912 per l’abitazione principale; - 3914 per i terreni agricoli; - 3916 per le aree fabbricabili; - 3918 per gli altri fabbricati; - 3925 immobili categoria D quota di competenza dello Stato; - 3930 immobili categoria D eventuale quota di competenza del Comune. Nel modello deve essere riportato nello spazio codice ente/codice comune il codice catastale del Comune dove sono ubicati gli immobili e,
nell’apposito spazio, si deve indicare l’anno di riferimento. Alla presenza d’immobili ubicati in Comuni diversi, con il modello F24 è possibile fare un versamento unico per i diversi immobili. E’ previsto che per le dichiarazioni congiunte, i coniugi devono operare la scelta della compensazione ognuno nel proprio modello. I crediti di un coniuge, infatti, non possono essere usati per versare l’IMU dell’altro coniuge.
LA DICHIARAZIONE Nelle ipotesi in cui si verifichi una variazione catastale oggettiva o soggettiva, relativa ai dati di classamento e rendita o all’intestazione catastale, si rende necessaria le presentazione della dichiarazione. In generale la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni e produce effetti anche per le annualità successive. La dichiarazione va presentata nell’apposito modello approvato dal Comune, ma è consentito prevedere sia termini che modalità di presentazione differenziate come la posta elettronica, la PEC, la raccomandata, Entratel o Fisconline. L’obbligo di dichiarazione dipende dalle scelte fatte dal Comune, è quindi necessario verificare presso il corrispondente ufficio tributi le ipotesi in cui si rende necessaria le sua presentazione. I casi più ricorrenti possono riguardare: - riduzioni d’imposta come ad esempio i fabbricati inagibili, fabbricati d’interesse storico la conduzione diretta dei fondi da parte di agricoltori professionali; - variazioni soggettive e oggettive come ad esempio l’individuazione della pertinenza legata all’abitazione principale, il riscatto del leasing, la concessione amministrativa su aree demaniali, la trasformazione in area edificabile a seguito di demolizione del fabbricato, l’assegnazione al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria, perdita o acquisto durante l’anno dell’esenzione IMU, l’intervenuta riunione di usufrutto non dichiarato in catasto o l’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale come nella multiproprietà.
ACQUISTO E CESSIONE NEL CORSO DEL 2017 Nel caso di acquisti o vendite intervenute nel corso dell’anno, l’imposta deve essere ragguagliata ai mesi di effettivo possesso, considerando il mese intero nel caso in cui il possesso si sia protratto per almeno 15 giorni.
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Nel caso in cui il contribuente al 30 giugno 2017 non detenesse più l’immobile perché alienato e il possesso nel primo semestre 2017 fosse stato inferiore ai sei mesi, il versamento dell’acconto andava fatto tenendo conto delle mensilità effettive di possesso del 2017, calcolato sulla base delle detrazioni e dell’aliquota del 2016. In questo caso il 18 dicembre 2017 si dovrà versare il conguaglio in base alle aliquote e alle detrazioni previste per l’anno in corso.
RAVVEDIMENTO OPEROSO Nei casi in cui siano commesse irregolarità od omissioni relative al tributo, è possibile rimediare utilizzando il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Si sottolinea che secondo la dottrina maggioritaria, gran parte delle innovazioni apportate all’istituto negli ultimi due anni rilevano solo ai fini dei tributi erariali. Conseguentemente per i tributi comunali il termine dei quattro anni non dovrebbe rendersi applicabile, limitando il termine per la regolarizzazione alla scadenza della dichiarazione IMU relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
Questa tesi ha come conseguenza l’impossibilità di regolarizzare gli omessi versamenti riferiti al 2016 essendo già scaduto il termine della relativa dichiarazione. In questi casi si dovrà barrare l’apposita casella “Ravv” del modello F24 ricordando che nelle caselle relative agli immobili cui corrisponde il pagamento, si deve indicare l’importo della sola imposta. La somma complessiva da versare comprensiva oltre che del tributo, delle sanzioni e degli interessi, andrà indicata nel totale da versare. Con il ravvedimento operoso le sanzioni ridotte vanno versate come di seguito indicato: - 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno successivo alla scadenza; - 1,5% dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza; - 1,67% dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza; - 3,75% dal 91° giorno successivo alla scadenza e fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione. Oltre alla sanzione ridotta si dovranno versare anche gli interessi legali nella misura dell’1%. (PZ)
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I chiarimenti sullo split payment A TEMPO SCADUTO LE ENTRATE SPIEGANO L’AMPLIAMENTO SOGGETTIVO
PREMESSA L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 27 del 7 novembre 2017 ha fornito una serie di chiarimenti in merito alle modifiche intervenute in materia di “split payment” lo scorso mese di aprile, quando il D.L. 50/2017 ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione. Tale decreto ha modificato la disciplina della scissione dei pagamenti con riferimento alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. I chiarimenti, arrivati con un ritardo di mesi, riguardano diversi aspetti delle disciplina della scissione dei pagamenti che di seguito analizziamo.
L’ESTENSIONE DELL’AMBITO APPLICATIVO L’ambito applicativo dello split payment è stato esteso a tutte le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’art. 1, commi da 209 a 2014 della legge n. 244/2007, nonché alle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché alle società quotate incluse nell’indice FTSE MIT. A questo proposito la circolare chiarisce che si deve fare riferimento agli elenchi predisposti dal Dipartimento delle finanze che individua i soggetti per i quali si rende applicabile lo split payment con riferimento al 30 settembre di ogni anno. A questo proposito in sede di prima applicazione si dovrà fare riferimento agli elenchi pubblicati, nella loro versione definitiva e corretta, in data 31 ottobre 2017 e reperibili al seguente indirizzo: http:www.finanze.it/opencms/ it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.50_2017-3-Rettifica-elenchi-definitivi/. Si tratta di quattro elenchi comprendenti rispettivamente:
- le società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri e società da questi controllate; - le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri e società da questi controllate; - le società controllate di diritto da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni e società da questi controllate; - le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Il documento in argomento chiarisce che nel caso d’inserimento negli elenchi in corso d’anno ed entro il 30 settembre, lo split payment si renderà applicabile alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Se invece l’inserimento avviene dopo il 30 settembre, la scissione dei pagamenti avrà decorrenza dal 1° gennaio del secondo anno successivo. Si segnala che l’eventuale rilascio, da parte della pubblica amministrazione, di un’attestazione che riconduca l’ente ai soggetti per i quali si rende applicabile la scissione dei pagamenti che non corrisponde al vero, deve ritenersi priva di effetti giuridici.
FATTURA ELETTRONICA Come ricordato nel regime dello split payment rientrano tutte le pubbliche amministrazioni interessate dalla fatturazione elettronica, tuttavia l’ampliamento non ha influenzato l’ambito di applicazione della stessa. Le due discipline rimangono distinte in quanto perseguono finalità diverse. I soggetti interessati allo split payment in quanto inseriti negli elenchi ministeriali conseguentemente non sono necessariamente tenuti alla fatturazione elettronica a meno che non rientrino tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 209 della legge n. 244/2007.
I PROFESSIONISTI L’estensione ha inoltre riguardato le prestazioni di servizi assoggettate a ritenute d’acconto ai fini delle imposte sul reddito, come accade per i professionisti o gli intermediari. A partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017 il meccanismo della scissione dei pagamenti è stato pertanto esteso ai
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compensi sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto o d’imposta, relativi alle prestazioni di servizi rese da professionisti o agenti.
REVERSE CHARGE Con riferimento al rapporto dello split payment con il regime del reverse charge, la circolare 27 ha confermato che qualora siano applicabili entrambi i regimi, prevale quest’ultimo regime. E’, infatti, lo stesso articolo 17 – ter del DPR 633/72 a stabilire che lo split payment scatta per le operazioni per le quali il committente o cessionario non sono debitori dell’imposta in base alle norme Iva. Conseguentemente se una società che ricade nel regime effettua degli acquisti nell’esercizio dell’impresa per i quali è prevista l’applicazione dell’inversione contabile, non si applicherà lo split payment bensì il reverse charge. Può riguardare le prestazioni di subappalto nel settore edile, dei servizi di pulizia, degli acquisti di rottami di ferro o ancora degli acquisti intracomunitari oltre la soglia dei 10.000 euro.
REGIMI SPECIALI La circolare conferma che lo split payment non trova applicazione con riferimento alle operazioni poste in essere da fornitori che ricadono in regimi speciali Iva, per i quali non è prevista l’esplicitazione dell’imposta in fattura. Si tratta, ad esempio: - dei regimi monofase disciplinati dall’art. 74 del DPR 633/72 quali editoria, generi di monopolio, telefonia pubblica, agenzie di viaggio o documenti di sosta in parcheggi; - del regime speciale degli agricoltori di cui agli artt. 34 e 34-bis del DPR 633/72; - del regime di cui alla legge 398/1991; - del regime relativo all’attività di intrattenimento e di spettacoli viaggianti. Il regime non è inoltre applicabile alle operazioni la cui certificazione viene eseguita con il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale a meno che non sia richiesta la fattura dal parte del cliente.
ESPORTATORI ABITUALI Viene chiarito che il regime della scissione dei pagamenti non si rende applicabile neanche qualora l’acquirente sia un esportatore abituale e invia al fornitore la dichiarazione d’intento. In questi casi essendo l’operazione non imponibile, non viene indicata l’imposta in fattura, e conseguentemente non si applica lo split payment. Il chiarimento ha il pregio di consentire agli esportatori abituali che rientrano tra i destinatari della scissione dei pagamenti, di mantenere inalterato il proprio comportamento con riferimento alla gestione del
plafond. Questi operatori pertanto continueranno ad emettere la fattura in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del DPR 633/72, perché questo regime prevale rispetto al regime della scissione dei pagamenti. A questo proposito è opportuno ricordare quanto già chiarito con la circolare n. 14/2015 dove si precisò che la dichiarazione d’intento non produce alcun effetto con riferimento alle operazioni assoggettabili al meccanismo del reverse charge. Quindi con riferimento ad una operazione eseguita nei confronti di un operatore che rientra sia nella disciplina del plafond quale esportatore abituale sia nel regime del reverse charge, si renderà applicabile quest’ultimo regime. Quindi l’esportatore abituale sarà tenuto ad applicare l’Iva su tali operazioni applicando l’inversione contabile rendendo peraltro neutro, ai fini finanziari, l’acquisto per via della doppia registrazione, con conseguente risparmio del plafond disponibile.
OPERAZIONI CON DIPENDENTI Nell’ipotesi in cui le cessioni di beni o le prestazioni di servizi siano rese nei confronti dei dipendenti di soggetti rientranti nel regime in argomento, come ad esempio le spese di vitto e alloggio nel caso di trasferte, l’applicazione dello split payment è esclusa. L’esclusione opera nelle sole ipotesi in cui la fattura sia intestata direttamente al dipendente o al collaboratore dell’ente. Se viceversa la fattura viene emessa nei confronti del datore di lavoro, si renderà applicabile lo split payment. In quest’ultimo caso l’Iva non dovrà essere pagata al fornitore, ma andrà versata dal committente direttamente all’Erario. In definitiva se vengono anticipate le spese direttamente dal dipendente o collaboratore e rimborsate a piè di lista, non si applica lo split payment, se invece le fatture vengono intestate al datore di lavoro si. In quest’ultimo caso si potrebbe verificare qualche criticità con la controparte, solitamente ristoratori o albergatori, perché a questi non si dovrà versare l’Imposta, che sarà versata direttamente all’Erario dal committente. Situazione che può essere evitata se la prestazione viene certificata con scontrino o ricevuta fiscale.
SANZIONI La circolare con riferimento al regime sanzionatorio, molto opportunamente, ha precisato che i comportamenti non in linea con i chiarimenti in essa contenuti non saranno sanzionati, a patto che l’imposta sia stata comunque assolta, ancorché in modo irregolare. La sospensione del regime sanzionatorio adottato anche in ossequio allo Statuto
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del Contribuente, opera con riferimento alle operazioni poste in essere dal 1° luglio al 7 novembre 2017, vale a dire dalla data di entrata in vigore dell’estensione e fino alla data di pubblicazione della circolare. L’atteggiamento benevolo deve essere ricercato anche nei molteplici interventi correttivi apportati sugli elenchi prima di arrivare alla stesura definitiva del 31 ottobre.
Per le fatture emesse dal 7 novembre 2017, eventuali errori dovranno essere oggetto di regolarizzazione mediante emissione di una nota di credito e di un nuovo documento corretto. Qualora siano stati commessi più errori nei confronti di un medesimo soggetto è possibile emettere una nota di variazione unica riportando i riferimenti di tutti i documenti oggetto di rettifica. (PZ)
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CCIAA di Udine. Contributi per nuove pmi PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 16 NOVEMBRE - 18 DICEMBRE 2017
Facciamo seguito a quanto comunicato con nostra circolare prot. n. 269/AdT del 15 novembre 2017 per ricordare che con deliberazione della Giunta n. 104 del 2 novembre 2017, pubblicata sul sito camerale (www.ud.camcom.it) l’8 novembre 2017, la CCIAA di Udine ha approvato un bando per la concessione di contributi a sostegno di nuove micro, piccole e medie imprese costituite da meno di 36 mesi e insediate nella provincia di Udine. Le risorse finanziarie stanziate per il bando ammontano a 400.000 euro e le domande vanno presentate all’ente camerale dalle ore 09.00 del 16 novembre e fino al 18 dicembre 2018.
IMPRESE BENEFICIARIE Beneficiarie sono le micro, piccole e medie impresa, secondo la definizione comunitaria, in qualsiasi forma costituite, incluse le cooperative e i consorzi, iscritte da meno di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di contributo al Registro delle imprese della CCIAA di Udine (di seguito CCIAA) e in possesso dei seguenti requisiti. a) iscritte al Registro delle imprese della CCIAA di Udine; b) con sede legale od operativa destinataria dell’investimento nella provincia di Udine; c) in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto; d) non in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposte a procedure concorsuali; e) in regola con il regime “de minimis” e non rientrante in settori di attività economica esclusi da questo regime d’aiuto (v. all. A al bando); f) che rispettino, ai sensi dell’art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa in tema di sicurezza sul lavoro; g) che rispettano le condizioni previste dall’art. 4, co. 6 della legge 7 agosto 2012, n. 135 (divie-
to di ricezione di contributi dalle amministrazioni pubbliche a cui si forniscono servizi); h) non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica). I requisiti dimensionali e quelli previsti alle lett. a), b), d), f), g) e h) dovranno essere posseduti già al momento di presentazione della domanda e dovranno sussistere al momento della concessione del contributo; i requisiti previsti dalle lett. c) ed e) dovranno, invece, sussistere solo al momento della concessione del contributo. Le imprese - se non attive al momento della domanda - dovranno risultare attive - con regolare denuncia al Registro Imprese - alla data di rendicontazione.
SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese: 1. acquisto di macchinari, arredi e attrezzature comprese le spese di installazione, montaggio, trasporto e collaudo; 2. spese per impianti elettrici, idraulici, di sicurezza e di condizionamento predisposti secondo le normative di legge vigenti e da parte di soggetti regolarmente abilitati all’allestimento degli stessi; 3. acquisto di software, diritti di licenza o contratti d’uso, anche sotto forma di abbonamento per un periodo massimo di 12 mesi e fino a un massimo di 5.000 euro di spesa totale ammissibile; 4. acquisto di hardware strettamente connesso all’attività svolta; 5. acquisto di automezzi, strettamente strumentali all’attività dell’impresa, immatricolati come autocarri (categoria N1 del codice della strada); 6. spese di materiale illustrativo a scopo pubblicitario, legato all’avvio dell’impresa, esclusivamente consistente in: cartellonistica, brochure, dépliants, cataloghi, per un massimo di 1.000 euro;
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7. realizzazione o implementazione del sito web e di app aziendali, successive alla presentazione della domanda, per un massimo di 5.000 euro di spesa totale ammissibile; 8. acquisto di beni mobili provenienti dall’attività preesistente conformi ai precedenti punti; 9. spese notarili legate all’avvio dell’impresa, con riferimento unicamente all’onorario notarile al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipati dal notaio. I beni oggetto degli investimenti devono essere di nuova fabbricazione, ad eccezione di: - beni compresi nel costo di rilevamento dell’attività preesistente; - autoveicoli strettamente strumentali all’attività dell’impresa, immatricolati come autocarri (categoria N1), venduti da fornitore idoneo ad emettere regolare fattura di vendita del bene stesso (con relativa iscrizione al Registro imprese) e corredati da garanzia di vendita. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute - fatturate e pagate - dall’impresa beneficiaria, giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti, debitamente quietanzati, dopo la presentazione della domanda di contributo ed entro il termine massimo previsto per la rendicontazione, ad esclusione degli oneri notarili. L’importo della spesa ammessa a contributo deve essere almeno pari ad 4.000 euro, IVA e analoghe imposte estere escluse.
FORMA E MISURA DEL CONTRIBUTO. DIVIETO DI CUMULO L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale, concesso secondo il regime d’aiuto “de minimis” nella misura massima del 50% delle spese ammissibili entro il limite di 12.000 euro. Nel caso in cui l’impresa si configuri come impresa giovanile o femminile, l’intensità del contributo è elevata al 70% nel limite massimo di 16.000 euro. Premesso che “giovane” è la persona fisica di età compresa fra i 18 e i 45 anni e che il requisito relativo all’età deve sussistere alla data di presentazione della domanda di contributo, per impresa giovanile s’intende: - l’impresa in cui la maggioranza delle quote e l’amministrazione è nella titolarità di giovani, - l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, - l’impresa individuale il cui titolare è un giovane, - nel caso della società di persone composta da due soci (nella quale almeno uno dei soci è giovane): la società in accomandita semplice
il cui socio accomandatario è un giovane che detiene la maggioranza delle quote e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società e detiene la maggioranza delle quote; Il requisito di partecipazione giovanile deve sussistere alla data di presentazione della domanda e deve essere mantenuto per almeno 2 anni dalla data di rendiconto dell’agevolazione, pena la rideterminazione della stessa (v. infra). Per impresa femminile s’intende: - l’impresa in cui la maggioranza delle quote e dell’amministrazione è nella titolarità di donne; - l’impresa cooperativa in cui la maggioranza delle persone è composta da donne; - l’impresa individuale il cui titolare è una donna, - nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna che detiene la maggioranza delle quote e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società e detiene la maggioranza delle quote. Il requisito della partecipazione femminile deve sussistere alla data di presentazione della domanda e deve essere mantenuto per almeno 2 anni a decorrere dalla data di rendiconto dell’agevolazione, pena la rideterminazione dell’agevolazione medesima. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni a valere sulle medesime spese.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE È possibile presentare una sola domanda per impresa. La domanda, completa di marca da bollo, redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati previsti dal bando, va presentata alla CCIAA di Udine dalle ore 09.00 del 16 novembre 2017 al 18 dicembre 2017 e, comunque, prima della data di avvio delle iniziative ammesse, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), inoltrata esclusivamente al seguente indirizzo: contributi@ud.legalmail.camcom.it. La domanda si considera validamente inviata se: - inviata da casella di posta elettronica certificata; - firmata in originale, successivamente scansita, e inviata tramite PEC unitamente ad un docu-
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mento d’identità del legale rappresentante in corso di validità; oppure - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di PEC. La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC, con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell’ente camerale all’ente medesimo.
PROCEDURE I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino a esaurimento dei fondi. La CCIAA ha facoltà di anticipare il termine di chiusura del bando in presenza di esaurimento dei fondi. Sono inammissibili e vengono archiviate, con atto adottato dal Segretario generale della CCIAA: - le domande presentate al di fuori dei termini sopra indicati; - le domande non inviate da casella di PEC; - le domande pervenute successivamente alla prima ritenuta istruibile e di identico contenuto della medesima. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’impresa indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. E’ consentita la richiesta di proroga del termine, per un massimo di 10 giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il procedimento è archiviato d’ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. Del mancato accoglimento della domanda è data tempestiva notizia all’impresa, alla quale è assegnato il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per far pervenire le proprie controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti. Il contributo è concesso con determinazione del Segretario generale dell’ente camerale entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le cennate interruzioni e sospensioni.
VARIAZIONI DELL’INIZIATIVA E DEL SOGGETTO BENEFICIARIO Sono ammesse variazioni all’iniziativa successi-
vamente alla presentazione della domanda e alla sua ammissione a beneficio, a condizione che non alterino gli obiettivi originari o l’impianto complessivo della stessa. In tal caso, va inoltrata apposita richiesta alla CCIAA accompagnata da una sintetica relazione che evidenzi e motivi gli scostamenti rispetto al progetto originario e, comunque, entro il limite di spesa ammessa. La CCIAA valuta ed, eventualmente, autorizza la variazione con determinazione del Segretario generale. Le variazioni non comportano, in ogni caso, un aumento dell’incentivo concesso all’impresa beneficiaria. Del pari, sono ammesse variazioni soggettive dei beneficiari conseguenti a conferimento, scissione, trasformazione, scorporo e fusione, affitto e cessione di azienda o di ramo di azienda e ogni altra modifica societaria, intercorrenti tra la data di presentazione della domanda e la compiuta decorrenza degli obblighi a cui sono tenute le imprese beneficiarie, a condizione che siano mantenuti e rispettati i requisiti e delle finalità fissati nel presente bando. La loro ammissibilità è subordinata, comunque, al giudizio dell’ente camerale.
RENDICONTO DELLE SPESE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Il contributo è erogato sulla base del rendiconto che l’impresa dovrà presentare entro 12 mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione. A tal fine l’impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere alla CCIAA: a) copia della documentazione di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti), conforme agli originali, preventivamente annullata sull’originale per l’utilizzo del contributo richiesto e relativa a tutti i costi sostenuti per l’intera iniziativa agevolata; la CCIAA ha, comunque, la facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali; b) regolare quietanza di pagamento relativa a ciascuna spesa di cui al punto a), anche nella forma della dichiarazione liberatoria rilasciata dal fornitore, o in altra valida modalità ai fini della dimostrazione della tracciabilità del pagamento. c) una relazione finale, indicante gli obiettivi raggiunti. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all’impresa, indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione, pena la revoca del provvedimento di concessione. E’ consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di 10 giorni, a condizione che sia motiva-
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ta e presentata prima della scadenza dello stesso. Il contributo è erogato entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dell’impresa, a meno delle cennate interruzioni e sospensioni. In nessun caso il contributo erogato non potrà essere d’importo superiore a quello concesso.
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E VINCOLO DI DESTINAZIONE Le imprese beneficiarie hanno l’obbligo di mantenere il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo per la durata di 2 anni a partire dalla data di rendicontazione. Il primo dei due consiste nell’obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili oggetto di incentivo; il secondo consiste nel mantenimento in capo al beneficiario della proprietà ovvero della disponibilità dei beni oggetto di contributo nei 2 anni. I beni mobili materiali oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione dell’ente camerale, con altri beni della stessa natura, utilizzati al fine dello svolgimento delle attività economiche contemplate dal progetto oggetto di contributo. In aggiunta, nei medesimi 2 anni l’impresa è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi: - iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Udine; - mantenimento della sede o dell’unità operativa attiva in provincia di Udine; - permanenza del requisito di partecipazione giovanile e/o femminile dell’impresa, ove ricorra. A tali fini le imprese beneficiarie hanno l’onere di inviare alla CCIAA entro il 28 febbraio di ogni anno e fino a conclusione del mantenimento del vincolo e degli obblighi, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti l’osservanza. In mancanza la CCIAA può procedere ad ispezioni e controlli. La violazione del mantenimento dei due vincoli e degli altri obblighi comportano la rideterminazione dell’incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo o l’obbligo non è stato rispettato, con restituzione delle somme erogate non spettanti, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.
CONTROLLI E REVOCHE Sono possibili controlli, anche a campione, in merito alle agevolazioni concesse, allo scopo di verificare l’osservanza degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.
Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato, qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito dovuti a comportamenti non conformi al principio della buona fede, ed è revocato per rinuncia del beneficiario o per l’inosservanza delle condizioni poste dal bando. Il provvedimento di concessione dell’incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all’incentivo per rinuncia del beneficiario, ovvero non vengano rispettate le condizioni previste dal bando e, in particolare: - l’impresa non risulti attiva; - la rendicontazione non sia presentata o sia presentata oltre i termini previsti; - sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; - sia accertata la difformità sostanziale tra l’iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione; - le spese ritenute ammissibili siano inferiori all’importo minimo previsto; - qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della rendicontazione decorra inutilmente; - l’impresa sia in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali o risulti cancellata dal Registro delle imprese in data anteriore all’erogazione del contributo, previa valutazione degli uffici preposti; - l’impresa non abbia rispettato la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro; - il rendiconto non sia firmato digitalmente dal legale rappresentante o non sia firmato in originale e/o non accompagnato da documento di identità; - non venga rispettato il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo per la durata prescritta, tranne i casi di rideterminazione. I contributi, eventualmente già erogati e risultati non dovuti sono restituiti alla CCIAA maggiorati degli interessi legali maturati dalla data della loro percezione a quella di restituzione. Il bando, gli allegati e la relativa modulistica sono rinvenibili sul citato sito web della CCIAA di Udine e possono essere richiesti, unitamente a ogni altra informazione all’ufficio economico dell’Associazione.
PAG. 17 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2017
(AdT)
Indice mensile rivalutazione t.f.r. ottobre 2017 RAPPORTI CESSATI MESE
DAL
AL
RIVAL. FISSA
INDICE
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
100,6
0,349327
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
101,0
0,773430
MARZO
15.03
14.04
0,375
101,0
0,898430
APRILE
15.04
14.05
0,500
101,3
1,247757
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
101,1
1,223205
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
101,0
1,273430
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
101,0
1,398430
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
101,4
1,822532
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
101,1
1,723205
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
100,9
1,698654
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
PAG. 18 - APINFORMA / Lavoro - numero 20 - 15 novembre 2017
Energia elettrica
FORNITURA IN MERCATO LIBERO
Abbiamo rinnovato anche per l’anno 2018 l’accordo commerciale per la fornitura di energia elettrica alle condizioni di libero mercato. L’accordo si sviluppa attraverso un gruppo di acquisto organizzato dall’Associazione e permette alle Imprese Associate di approvvigionarsi di energia elettrica ad un prezzo economicamente vantaggioso. La scelta del fornitore per l’anno in corso si è indirizzata in favore di AMGA Energia & Servizi Srl, dopo aver preso in esame e valutato molteplici offerte. L’offerta, a prezzo fisso, è articolata per le utenze dotate di misuratore orario su 3 fasce così come definite dall’AEEG nella delibera n. 181/06: - F1: lunedì - venerdì dalle 8,00 alle 19,00; - F2: lunedì - venerdì dalle 7,00 alle 8,00 e dalle 19,00 alle 23,00, sabato dalle 7,00 alle 23,00; - F3: lunedì - sabato dalle 23,00 alle 7,00 e dalle 23,00 alle 24,00, domenica e festivi. L’offerta prevede l’applicazione del prezzo in base ai seguenti valori: - F1: 60,79 €/MWh; - F2: 60,15 €/MWh; - F3: 48,66 €/MWh. I prezzi di fornitura sopraesposti non comprendono: - oneri per le perdite di rete;
- corrispettivi per i servizi di dispacciamento come da delibera AEEG 111/06 e successive modifiche e/o integrazioni, trasmissione, trasporto e misura dell’energia elettrica; - componenti tariffarie A, UC, MCT, di pertinenza del mercato libero; - tasse, imposte o tributi applicabili al contratto o alla somministrazione di energia elettrica; - qualsiasi altro onere che le autorità competenti porranno a carico del cliente finale. I prezzi includono invece: - gli oneri relativi alla CO2 e certificati verdi; - gli oneri di sbilanciamento; - i benefici derivanti dall’assegnazione da parte di Terna/GRTN di energia di importazione e CIP 6; - il corrispettivo di non arbitraggio (art. 41 delibera AEEG 111/06) - il corrispettivo copertura costi trasporto CCT (art. 43 delibera AEEG 111/06). Non è prevista l’applicazione delle componenti UC1 e PPE, in quanto trattasi di utenze sul libero mercato. Le presenti condizioni economiche decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide fino al 31 dicembre 2018. Segnaliamo inoltre che AMGA Energia & Servizi Srl è in grado di formulare offerte di GAS naturale personalizzate in base alla tipologia di consumo e alle caratteristiche dei processi produttivi. Per l’adesione, che, ricordiamo, è aperta a tutte le Imprese Associate, oltre che per informazioni in merito alla convenzione, sarà sufficiente prendere contatto con il geom. Alan Bertoli dell’ufficio Ambiente Sicurezza ed Energia dell’Associazione, tel. 0432 – 507377 - e-mail: sicurezza@confapifvg.it. (AB)
PAG. 19 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 20 - 15 novembre 2017
Sicurezza: valutazione dei rischi AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81 RICHIESTO DALL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE A SEGUITO DI UN INFORTUNIO OCCORSO AD UN AUTOTRASPORTATORE Il Dipartimento di prevenzione e sicurezza negli ambienti dell’Azienda Sanitaria Universitaria integrata di Trieste ha reso noti i risultati di una perizia tecnica sulla capacità di trattenuta dei dispositivi ferma porta del portellone semirimorchio. Ciò a seguito del decesso di un lavoratore avvenuto lo scorso mese di gennaio in provincia di Trieste, dovuto ai traumi causati dall’impatto con il portellone sganciatosi improvvisamente dal dispositivo di trattenuta, dopo una violenta raffica di vento (Bora). Il Dipartimento di prevenzione e sicurezza chiede la diffusione capillare dell’informativa alle imprese associate invitando tutti gli interessati a mettere in atto le opportune misure preventive volte alla riduzione del rischio specifico derivante dall’esposizione ad agenti atmosferici avversi, nello specifico sostenuto quale la Bora. Infatti è accaduto che: nel mese di gennaio dell’anno corrente un autotrasportatore, durante le operazioni di stabilizzazione del carico del camion in dotazione, effettuate nel piazzale esterno di uno stabilimento industriale della zona di Muggia mediante l’installazione di alcune aste fermacarico, è stato investito da un portellone del semirimorchio, sganciatosi dal dispositivo di trattenuta a seguito di una improvvisa e violenta raffica di vento (Bora). In seguito al trauma il lavoratore e deceduto. Il veicolo in esame è un semirimorchio dotato su entrambi i lati lunghi di dispositivi atti a bloccare i portelloni in posizioni di apertura. Tali dispositivi sono sostituiti da un tubo a L (leva) che scorre all’interno di un altro tubo, con il primo trattenuto da una molla. In condizione di riposo la leva resta in posizione
orizzontale, trattenuta dal tiro della molla; in condizione di operatività, al fine di utilizzarlo come fermoporta, la leva viene tirata manualmente verso l’esterno per essere poi ruotata di 90° in posizione verticale, in modo che l’azione di compressione esercitata dalla molla assicuri la posizione, e quindi il fermo della porta. Nel corso dell’attività istruttoria di competenza, è stata richiesta una perizia tecnica, per verificare la capacità di trattenuta dei dispositivi ferma porta e la loro adeguatezza in riferimento alle condizioni metereologiche avverse esistenti al momento dell’evento. Dai risultati ottenuti è emerso quanto di seguito riportato. In riferimento alle condizioni metereologiche avverse presenti al momento dell’evento, nonostante non sia stato possibile stabilire in maniera certa inequivocabile quale fosse l’intensità della forza che, l’anta, spinta dal vento, esercitava sul fermo che la tratteneva, è stato effettuato un calcolo approssimativo secondo il quale, nella zona specifica in cui è avvenuto l’infortunio, ad una raffica di bora improvvisa pari a 65 Km/h (presumibilmente pari a quella del giorno dell’infortunio), la forza del vento esercitata sul portellone era nettamente superiore a quella supportata dai due ganci di trattenuta del semirimorchio coinvolto nell’evento. A conclusione di quanto valutato, è emerso che in condizioni vento forte/burrasca, sulla base della scala di Beaufort (misura empirica della forza del vento misurata in gradi) condizioni non infrequenti in questo distretto geografico, e neppure in molte altre aree del paese, entrambi i dispositivi di trattenuta dei portelloni erano inefficienti, in quanto non garantivano la loro funzione in condizioni metereologiche avverse, risultando appena sufficienti a resistere a venti pari a 35 Km/h. Alla luce di quanto accaduto e di quanto emerso, visto che la capacità di trattenuta dei dispositivi ferma porta installati sul veicolo in oggetto è risultata non sufficiente alle specifiche condizione metereologiche avverse, e che pertanto la sola presenza di tale tipologia di dispositivi sui rimorchi non può essere considerata una misura di prevenzione sufficiente ed efficace per escludere il verificarsi di eventi simili a quello accaduto. Tenuto conto inoltre che nella zona di Trieste il
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SICUREZZA INFORMATICA E PRIVACY. QUALI RISCHI CI PORTA IL FUTURO? 22 GENNAIO ORE 18.30
AUDITORIUM DACIA ARENA UDINESE CALCIO
MODERATORE ANDREA PELLIZZARI INTERVERRANNO:
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vento è una condizione relativamente costante e la bora non può essere considerata un vento eccezionale, bensì una specifica caratteristica del territorio, si richiede di aggiornare la valutazione la valutazione del rischio Ex D.lgs. 81/2008 tenendo conto dell’esposizione ad agenti atmo-
sferici avversi quali la Bora e a mettere in atto le opportune misure di prevenzione e protezione volte ad evitare il verificarsi di eventi analoghi a quello osservato.
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(AB)
Prodotti alimentari trasformati DISCIPLINARE TECNICO DELL’AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSA - GORIZIA É stato pubblicato sul B.U.R. n. 47 del 22 novembre 2017 il disciplinare tecnico ai sensi della L.R. 13 agosto 2002, n. 21 e del regolamento d’uso del marchio collettivo approvato con Decreto del direttore generale dell’Ersa n. 138 di data 27 settembre 2012 per i prodotti alimentari trasformati. Con il disciplinare l’Ersa individua i criteri tecnici di produzione, tracciabilità, confezionamento e conservazione dei prodotti alimentari trasformati da materie prime AQUA, per l’ottenimento della certificazione di conformità prevista dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia 13 agosto 2002, n. 21, e dal “Regolamento d’uso del marchio collettivo”, al fine del rilascio del marchio collettivo di qualità “Agricoltura ambiente qualità – AQUA – marchi di qualità concesso dalla regione FVG”. Il rispetto dei criteri tecnici previsti dal disciplinare permettono di conseguire il livello di qualità
richiesto dalla Regione FVG per il rilascio del marchio collettivo di qualità AQUA ai prodotti alimentari trasformati, qualunque ne sia la provenienza geografica. Con il marchio AQUA la Regione FVG intende promuovere l’adozione, da parte dei soggetti aderenti al marchio AQUA, di requisiti di prodotti agricoli, zootecnici, ittici silvo-pastorali, sia freschi che trasformati. In particolare la Regione FVG intende promuovere l’adozione, da parte dei soggetti aderenti al marchio AQUA, di requisiti di prodotto e di produzione ottimali in termini di: a) Agricoltura (buone pratiche agricole, compreso il benessere animale); b) Qualità (caratteristiche del prodotto finale); c) Ambiente (diminuzione dell’impatto ambientale dei processi produttivi). Ciascun disciplinare tecnico di riferimento da cui provengano gli ingredienti certificati AQUA utilizzati per realizzare i prodotti alimentari trasformati di cui il disciplinare in parola definisce, per quello specifico ingrediente, uno o più requisiti per ciascuna delle tre tematiche sopramenzionate. Copia del disciplinare ed informazioni al riguardo potranno essere richieste all’ufficio Ambiente e sicurezza dell’Associazione. (AB)
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ANAC: dichiarazioni dei motivi di esclusione L’AUTORITÀ FORNISCE INDICAZIONI OPERATIVE VOLTE A CONSENTIRE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA L’ANAC, con comunicato del Presidente dell’8 novembre 2017 che sostituisce il Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016, ha fornito le indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE.
PREMESSA Il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ha apportato alcune modifiche all’art. 80 del codice rendendo necessario l’aggiornamento del Comunicato del Presidente dell’Autorità del 26/10/2016 che fornisce chiarimenti sulla definizione dell’ambito soggettivo della norma citata nonché sulle modalità di verifica, in corso di gara, delle dichiarazioni sostitutive sull’assenza dei motivi di esclusione rese dai concorrenti. Attesa la rilevanza delle questioni, l’Autorità ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative di massima, volte a consentire il normale svolgimento delle operazioni di gara nelle more dell’adozione di un atto a carattere generale che avverrà nel rispetto delle procedure previste dall’art. 213 del d.lgs. 50/2016. L’ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all’assenza di condanne penali (art. 80, commi 1 e 3). L’art. 80, comma 3, del Codice individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione prevista dal comma 1 del medesimo articolo. In particolare, la norma stabilisce che «l’esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo deve essere disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di PAG. 24 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2017
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio». Il correttivo ha introdotto prima della locuzione «di direzione o di vigilanza» l’inciso «dei membri degli organi con poteri», questa aggiunta permette di individuare in maniera più chiara gli organi i cui membri sono interessati dalla previsione e cioè, da un lato, il consiglio di amministrazione e dall’altro gli organi con poteri di direzione e vigilanza. Le indicazioni fornite dalla norma devono essere interpretate avendo a riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente: 1) sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”; 2) sistema cd. “dualistico”(disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; 3) sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.). Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo: 1) ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate at-
tività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); 2) ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; 3) ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico. Il correttivo, inoltre, ha aggiunto, dopo la locuzione «membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza», l’inciso «ivi compresi institori e procuratori generali». La collocazione della specificazione introdotta dal correttivo non appare ottimale: gli institori e i procuratori generali, infatti, non sono membri del consiglio di amministrazione, ma ausiliari dell’imprenditore cui sono conferiti particolari poteri: l’institore è preposto dall’imprenditore all’esercizio dell’impresa (art. 2203 c.c.); il procuratore, in base ad un rapporto continuativo, ha il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposto ad esso (art. 2209 c.c.). Tuttavia, la relazione illustrativa al correttivo è d’ausilio nell’interpretazione della norma, affermando che l’intervento «chiarisce che l’esclusione è disposta qualora la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita non solo la legale rappresentanza ma anche nei confronti degli institori e procuratori generali». La collocazione degli institori e dei procuratori generali in un ambito diverso dai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» comporta la necessità di identificare soggetti diversi e ulteriori rispetto ai primi da collocare nella specifica categoria. Seguendo gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa, è possibile ritenere che tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrino i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). PAG. 25 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2017
In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione. L’ambito soggettivo del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 (art. 80, comma 2). Il correttivo ha integrato il comma 3 dell’articolo in esame stabilendo che l’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti indicati dalla norma. Il riferimento specifico alla «misura interdittiva» ha colmato la lacuna normativa originaria chiarendo che l’ambito soggettivo di applicazione delle misure interdittive è lo stesso individuato per l’applicazione del comma 1 dell’art. 80.
LE MODALITÀ DI DICHIARAZIONE Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò posto, appare opportuna l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.
LA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI SULL’ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E SULLA PRESENZA DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE In assenza di specifiche indicazioni del Codice in ordine ai tempi e alle modalità delle verifiche sulle
dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti sul possesso dei requisiti di partecipazione, è possibile ricavare indicazioni operative dal disposto dell’art. 85, comma 5, del Codice e dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 (richiamato dal DGUE). Può affermarsi, quindi, che, ferma restando l’obbligatorietà del controllo sul primo classificato da effettuarsi prima dell’aggiudicazione dell’appalto, nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare i requisiti generali e speciali, anche ai sensi dell’art. 83, com-
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ma 8, del Codice, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando. Le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse. (CS)
In vigore i nuovi CAM per l’edilizia pubblica (1a parte) DEFINITI I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE Con il Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017 sono stati definiti i criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Fanno eccezione gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensiva degli interventi di demolizione e ricostruzione effettuati nelle zone territoriali omogenee (ZTO) «A» e «B». In riferimento a tali interventi, le stazioni appaltanti potranno applicare in misura diversa, motivandone le ragioni, i criteri definiti dal decreto per la riduzione del consumo di suolo, il mantenimento della permeabilità dei suoli e per l’illuminazione naturale. Tra i criteri ambientali minimi previsti per la riqualificazione energetica, segnaliamo: - l’acquisizione di diagnosi energetiche; - sistemi di approvvigionamento energetico in grado di coprire in parte o in toto il fabbisogno energetico con la produzione di energia da fonti rinnovabili; - garanzia di determinate prestazioni energetiche. I nuovi CAM sono riportati nell’Allegato al decreto, che integra e sostituisce l’Allegato al Dm Ambiente 11 gennaio 2017. Il decreto, che è parte integrante del Piano d’Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica Amministrazione – Green Public Procurement (PAN GPP), potrà contribuire in modo sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico previsto dal decreto legislativo 102/2014. Vediamo nel particolare cosa prevede l’aggiornamento dell’allegato 1 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e laPAG. 27 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2017
vori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione” del decreto ministeriale del 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016).
PREMESSA Questo documento è parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione , inoltre tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM (2008) 397 recante “Piano d’azione su produzione e consumo sostenibili e politica industriale sostenibile”, “Appalti pubblici per un ambiente migliore” e “L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare” adottate dal Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea. In ottemperanza a quanto indicato all’art. 34 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nuovo codice appalti 2016), le stazioni appaltanti inseriscono nei documenti di gara per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri, tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite nel presente documento per il 100% del valore a base d’asta. Inoltre, in base al medesimo articolo, il presente documento è da tenere in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ciò contribuirà in modo sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico di cui all’art. 3 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 ed anche al conseguimento degli obiettivi nazionali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. “Tabella di marcia verso l’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” ed in funzione dell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili e modelli di “economia circolare” secondo quanto previsto dalla Comunicazione sull’economia circolare. I criteri definiti in questo documento saranno oggetto di aggiornamento periodico per tener conto
dell’evoluzione della normativa, della tecnologia e dell’esperienza. Nel sito del Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare potranno essere pubblicate, qualora ritenuto necessario, note su specifici aspetti tecnici, metodologici o normativi.
OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO Questo documento contiene i “Criteri Ambientali Minimi” e alcune indicazioni di carattere generale per gli appalti di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri. Tali tipologie di affidamento rientrano nella categoria “Edilizia” prevista dal PAN GPP. Il documento riporta alcune indicazioni di carattere generale che consistono in richiami alla normativa di riferimento e in ulteriori indicazioni proposti alle stazioni appaltanti in relazione all’espletamento della relativa gara d’appalto e all’esecuzione del contratto. Le indicazioni di carattere generale riguardano i suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti per tale categoria merceologica, la normativa ambientale ed eventualmente quelle a tutela dei diritti dei lavoratori ed ulteriori eventuali suggerimenti proposti alle stazioni appaltanti in relazione all’espletamento della relativa gara d’appalto, all’esecuzione del contratto e/o alla gestione del prodotto o servizio oggetto dello stesso. Questo documento definisce i “criteri ambientali”, individuati per le diverse fasi di definizione della procedura di gara, che consentono di migliorare il servizio o il lavoro prestato, assicurando prestazioni ambientali al di sopra della media del settore. La presenza di requisiti ambientali dovrebbe essere segnalata fin dalla descrizione stessa dell’oggetto dell’appalto, indicando anche il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati. Ciò facilita le attività di monitoraggio e agevola le potenziali imprese offerenti, perché rende immediatamente evidenti le caratteristiche ambientali richieste dalla stazione appaltante. Inoltre, al fine di agevolare l’attività di verifica da parte delle stazioni appaltanti della conformità alle caratteristiche ambientali richieste, in calce ai criteri, è riportata una “verifica” che riporta le informazioni e la documentazione da allegare in sede di partecipazione alla gara, i mezzi di prova richiesti, e le modalità per effettuare le verifiche in sede di esecuzione contrattuale. Si demanda all’amministrazione aggiudicatrice l’esecuzione di adeguati controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni del capitolato che riguardano l’esecuPAG. 28 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2017
zione contrattuale e, qualora non fosse già propria prassi contrattuale, si suggerisce alla stazione appaltante di collegare l’inadempimento a sanzioni e/o se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto. Si fa presente che ogni richiamo a norme tecniche presente in questo documento presuppone che nel capitolato di gara sia fatto il giusto riferimento all’ultima versione disponibile delle stesse alla data di pubblicazione del bando di gara. Ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 50/2016 recante “Relazioni di prova, certificazione altri mezzi di prova”, laddove vengano richieste verifiche effettuate da un organismo di valutazione della conformità con questa dicitura si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ed in particolare accreditati per le verifiche specifiche relative ai requisiti richiesti. Si precisa che gli Organismi di valutazione della conformità che intendano rilasciare delle certificazioni, sono quelli accreditati a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024), mentre gli Organismi di valutazione di conformità che intendano effettuare attività di verifica relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/ IEC 17020. Laddove vengano invece richiesti rapporti di prova da parte di “laboratori” ci si riferisce ai laboratori, anche universitari, accreditati da un Organismo Unico di Accreditamento in base alla norma ISO 17025 o equivalenti, per eseguire le prove richiamate nei singoli criteri. Nel sito del Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, nella pagina dedicata ai Criteri Ambientali Minimi www.minambiente.it potranno essere pubblicate, qualora ritenuto necessario, note di chiarimento o di approfondimento in relazione ad aspetti tecnici, metodologici o normativi riferiti al presente documento.
INDICAZIONI GENERALI PER LA STAZIONE APPALTANTE L’utilizzazione dei CAM definiti in questo documento consente alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, considerati in un’ottica di ciclo di vita. Le relazioni tecniche e gli elaborati previsti dai singoli criteri contenuti nel documento quali verifiche di conformità, sono richieste nei casi opportuni
(appalto integrato, concorso di progettazione). Nei casi di affidamento del servizio di progettazione, i criteri dovranno costituire parte integrante del disciplinare tecnico elaborato dalla stazione appaltante in modo da indirizzare la successiva progettazione. Qualora la realizzazione dei lavori venga affidata separatamente dalla progettazione, per evitare modifiche non coerenti con quest’ultima, è necessario che la pubblica amministrazione indichi esplicitamente nel bando di gara o nei documenti di affidamento che sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell’affidamento redatto nel rispetto dei CAM, ossia che la variante preveda prestazioni superiori rispetto al progetto approvato. A tal fine è previsto un criterio specifico nel presente documento. La stazione appaltante dovrebbe definire un sistema di sanzioni (es: penali economiche) che saranno applicate all’aggiudicatario qualora le opere in esecuzione o eseguite non consentano di raggiungere gli obiettivi previsti oppure nel caso che non siano rispettati i criteri sociali presenti in questo documento. Esse potranno essere anche di tipo progressivo in relazione alla gravità delle carenze. I criteri di sostenibilità relativi alla progettazione si riferiscono a tutti i pertinenti livelli di progettazione, da quella preliminare a quella definitiva ed esecutiva. In questo documento, per alcuni criteri, viene indicato di fare riferimento ad altri CAM già adottati dal Ministro dell’Ambiente, relativi a prodotti, servizi o lavori eventualmente compresi nell’oggetto dello stesso appalto oggetto di questo documento. Prima della definizione di un appalto, la stazione appaltante deve fare un’attenta analisi delle proprie esigenze, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti verificando la coerenza tra la pianificazione territoriale vigente e i criteri riportati nel presente documento e valutando di conseguenza la reale esigenza di costruire nuovi edifici, a fronte della possibilità di adeguare quelli esistenti e della possibilità di migliorare la qualità dell’ambiente costruito, considerando anche l’estensione del ciclo di vita utile degli edifici, favorendo anche il recupero dei complessi architettonici di valore storico artistico. La decisione se adeguare edifici esistenti o realizzarne di nuovi va presa caso per caso valutando le condizioni di utilizzo, i costi attuali ed i risparmi futuri conseguibili con i diversi interventi e l’impatto ambientale delle diverse alternative lungo l’intero ciclo di vita degli edifici in oggetto. A questo scopo la stazione appaltante deve assicurarsi che la progettazione degli interventi sia PAG. 30 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2017
affidata a professionisti abilitati e iscritti in albi o registri professionali, che siano in possesso di comprovata esperienza, valutabile sulla base dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa di volta in volta richiesti dalla stazione appaltante in modo da raggiungere i livelli prestazionali richiesti ad un edificio sostenibile. Allo scopo di definire completamente le scelte progettuali effettuate nello specifico caso, il progetto deve comprendere la redazione di un capitolato speciale d’appalto per la realizzazione dell’opera e di una esaustiva relazione metodologica. A tal fine, la stazione appaltante può trovare utile selezionare i progetti sottoposti ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale. Per meglio chiarire il ruolo di tali protocolli va detto che questi sono diversi tra loro e non contengono tutti i criteri presenti in questo documento o anche quando li contengono, non richiedono sempre gli stessi livelli di qualità e prestazione presenti nel presente documento di CAM, per cui la stazione appaltante potrà usare tali protocolli per verificare la rispondenza ad un criterio solo se, per l’assegnazione della certificazione, sono compresi i requisiti di cui ai criteri inseriti nel presente documento di CAM con livelli di qualità e prestazioni uguali o superiori. Allo scopo di ridurre l’impatto ambientale dell’edificio/insediamento nella fase di uso, molto importante in relazione alla durata di vita media dei manufatti, è opportuno che il progetto definisca anche i principali criteri e modalità per la gestione degli stessi, che dovranno essere rispettati dall’organizzazione che se ne farà carico.
TUTELA DEL SUOLO E DEGLI HABITAT NATURALI Prima di procedere ad un appalto di lavori pubblici, ossia nella fase dello Studio di fattibilità al fine di contenere il consumo di suolo, l’impermeabilizzazione del suolo, la perdita di habitat, la distruzione di paesaggio agrario, la perdita di suoli agricoli produttivi, tutelando al contempo la salute, è necessario verificare attraverso una relazione redatta da un professionista abilitato e iscritto agli albi o registri professionali, se non sia possibile recuperare edifici esistenti, riutilizzare aree dismesse o localizzare l’opera pubblica in aree già urbanizzate/degradate/ impermeabilizzate, anche procedendo a varianti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Tale verifica può essere fatta effettuando una valutazione costi-benefici in ottica di ciclo di vita
con metodo LCC (EN 16627), al fine di valutare la convenienza ambientale tra il recupero e la demolizione di edifici esistenti o parti di essi. Tale verifica è derogabile nei casi in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione siano determinati dalla non adeguatezza normativa in relazione alla destinazione funzionale (p.es aspetti strutturali, distributivi, di sicurezza, di accessibilità). L’analisi delle opzioni dovrebbe tenere conto della presenza o della facilità di realizzazione di servizi, spazi di relazione, verde pubblico e della accessibilità e presenza del trasporto pubblico e di piste ciclabili. Nel caso si debba procedere a nuova occupazione di suolo, occorre perseguire i seguenti obiettivi principali, anche procedendo a varianti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica: - densità territoriali e densità edilizie elevate (nel caso di destinazioni residenziali); - continuità delle reti ecologiche regionali e locali (adeguate cinture verdi e/o aree agricole); - contrasto all’insularizzazione di SIC, ZPS, aree naturali protette, etc.; - presenza di servizi, spazi di relazione, verde pubblico; - accessibilità e presenza/realizzazione del trasporto pubblico e piste ciclabili; - limitata impermeabilizzazione delle superfici; - lontananza da centri smaltimento rifiuti e zone industriali o siti contaminati etc.
RIFERIMENTI NORMATIVI I criteri ambientali individuati in questo documento corrispondono a caratteristiche e prestazioni ambientali superiori a quelle previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti, da norme e standard tecnici obbligatori, (ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008) e dal Regolamento UE sui Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011 e successivi Regolamenti Delegati). Si vogliono comunque richiamare qui alcune norme e riferimenti principali del settore: - D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”; - D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”; - Legge 14 gennaio 2013, n. 10. “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”; - Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del PAG. 31 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 15 novembre 2017
Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”; - D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”; - COM(2014) 445 final “Opportunità per migliorare l’efficienza delle risorse nell’edilizia”; - Decreto Legge 63/2013 convertito in Legge n. 90/2013 e relativi decreti attuativi tra cui il decreto interministeriale del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, ai sensi dell’articolo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1 (e rispettive appendici A e B) e 2 (c.d. decreto “prestazioni”) ed il decreto interministeriale “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (c.d. decreto “linee guida”).
IL CRITERIO DELL’OFFERTA “ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA” ALLA LUCE DEL RINNOVATO QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI Il legislatore comunitario, nell’ambito del pacchetto di Direttive del 2014 che regolano gli appalti pubblici e le concessioni, al fine di promuovere l’uso strategico degli appalti pubblici, ha dato maggior rilievo alle caratteristiche qualitative, anche ambientali, per la determinazione di un’offerta “economicamente più vantaggiosa”. E’ diventata obbligatoria l’applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) emanati dal Ministero dell’ambiente da parte delle stazioni appaltanti che devono inserire nei bandi di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali presenti in questo documento. La stessa norma prevede che i CAM siano tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicazione al
“prezzo più basso” rimane applicabile ma solo in via residuale, perdendo la centralità propria dell’impostazione delle direttive previgenti. Viene anche istituita una nuova modalità di aggiudicazione sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita. Dalla lista degli elementi di costo in base ai quali poter valutare le offerte sui “Costi del ciclo di vita” il legislatore comunitario dimostra il percorso realizzato in merito alle modalità con le quali poter introdurre considerazioni, anche di tipo ambientale, negli appalti pubblici e fornisce elementi giuridici a supporto di quelle amministrazioni che considerano importante stimolare la concorrenza fondata su elementi qualitativi, sui risparmi negli esercizi futuri, sulla riduzione dei costi degli impatti ambientali, anche indiretti, che si scaricano sulla collettività in termini di esternalità ambien-
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tali, ma anche sul tessuto industriale (costi del riciclo). Tali impatti possono essere determinati in relazione alle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto/servizio/lavoro oggetto della gara, ovvero dall’estrazione delle materie prime, alla produzione, all’uso/erogazione del servizio, allo smaltimento dei prodotti. A prescindere dal fatto che le procedure d’acquisto vengano o meno aggiudicate con il metodo dei costi lungo il ciclo di vita e che venga pertanto identificata una apposita metodologia, il legislatore comunitario e quello nazionale, marginalizzando il ricorso al minor prezzo e dando particolare risalto all’aggiudicazione ai costi del ciclo di vita, cui dedica un articolo separato, si dimostra più orientato rispetto alla normativa previgente verso l’obiettivo di valorizzare l’uso degli appalti a fini strategici quali la tutela dell’ambiente. (segue) (CS)
Incontro con l’Ambasciata d’Austria in Italia UNA COLLABORAZIONE DESTINATA A INTEGRARE LE IMPRESE NEI RISPETTIVI TERRITORI Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la visita del dottor Gregor Postl, Consigliere della Sezione commerciale dell’Ambasciata d’Austria in Italia (ADVANTAGE AUSTRIA), Ufficio di Padova. Il Consigliere Postl è stato accolto dal nostro Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dottor
Tommaso Passoni e dagli altri componenti del Gruppo Giovani Imprenditori Luca Rossi e Stefano Rumiz. E’ stata l’occasione sia per fare il punto sui rapporti di interscambio tra il nostro paese e l’Austria sia per individuare strategie di crescita comuni. L’Italia è il secondo partner commerciale dell’Austria e il volume degli scambi è di poco superiore agli otto miliardi di euro e non si discosta di molto dai livelli pre-crisi. I settori più attivi in questo interscambio sono la componentistica, la chimica, la farmaceutica, l’arredo, gli alimentari, l’abbigliamento e il turismo; assume sempre più importanza e rilievo il design e, in generale, il prodotto italiano molto apprezzato dagli austriaci.
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Durante l’incontro il dottor Postl ha sottolineato l’importanza strategica del mercato austriaco per gli operatori che vogliono affermarsi anche in quello tedesco, precisando che “il successo di un prodotto o di un servizio in Austria, è garanzia di un medesimo riscontro anche nell’area tedesca”. Le relazioni tra i due paesi sono ottime ma per rafforzarle ulteriormente l’Ambasciata mette a disposizioni degli operatori economici le proprie competenze e strutture operative. L’Associazione assumerà un ruolo di collegamento tra le richieste avanzate dalle Imprese associate e l’Ambasciata con l’obiettivo di beneficiare del supporto della Sezione Commerciale dell’Ambasciata per sviluppare e/o consolidare opportunità
commerciali con operatori austriaci. L’Ambasciata potrà essere il riferimento per l’individuazione di partner internazionali, la consulenza legale o fiscale, l’individuazione di collaboratori, fornitori o clienti, agenti, … Il Presidente Passoni al termine dell’incontro ha auspicato che questo “possa essere il primo di una serie di incontri con l’Ambasciata che consentano sinergie di crescita con le Imprese. Nella mia esperienza, ad esempio, in Austria acquisto la materia prima e allo stesso tempo vendo i prodotti finiti, questo è sicuramento un buon esempio di collaborazione che deve ulteriormente consolidarsi con le imprese dei rispettivi territori”. (PZ)
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Positivi i dati sull’export del mobile di Intesa San Paolo riferiti alla filiera del mobile. Si tratti di dati positivi per l’intero comparto manifatturiero del settore che negli anni ha saputo reagire alla crisi puntando su innovazione, design, sostenibilità, comunicazione e service. Tutti questi sforzi stanno premiando il settore che sembra riprendersi, segnando nella nostra regione una crescita di quasi nove punti percentuali. Di seguito alcuni grafici e tabelle realizzate dal Centro Studi di Intesa San Paolo, che rilevano il momento favorevole per l’intero comparto. (PZ)
I DATI DEL CENTRO STUDI DI INTESA SAN PAOLO DIFFUSI DAL CLUSTER ARREDO Il Cluster Arredo e Sistema Casa ha condiviso con noi i risultati relativi all’analisi dei dati di bilancio e del commercio estero elaborati dal centro studi
IL TRAINO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SUI MERCATI ESTERI
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DAI BILANCI BUON MOMENTO DEL LEGNO-ARREDO REGIONALE
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Autotrasporto c/t. Costi indicativi di riferimento PUBBLICATI I COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL GASOLIO VALIDI PER L’OTTOBRE 2017 Si fa seguito a quanto riportato su Apinforma n. 18/2017, p. 50, per segnalare che il 15 novembre 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento mensile della voce “costo per litro del gasolio” per le imprese di autotrasporto di cose in conto terzi valido per il mese di ottobre 2017. In particolare, tenuto conto del prezzo medio al consumo accertato dal Ministero dello sviluppo economico nell’ottobre 2017 (pari a 1387,45 euro per 1.000 litri di gasolio), il valore mensile di riferimento di questa voce risulta essere di: - 1,137 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t (al netto dell’IVA);
- 0,923 euro/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t (al netto dell’IVA e del rimborso delle accise). Si rammenta sempre che, a partire dal luglio 2015, con la ripresa delle pubblicazioni dei predetti valori indicativi, la nuova nota metodologica del Ministero ha chiarito che l’unica componente che verrà aggiornata mensilmente è quella del gasolio; per tutte le altre, la stessa nota ha informato che a seguito dei rilievi formulati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero non provvederà più a quantificarle, limitandosi a riportare i criteri o le fonti da cui poter ricavare i relativi dati (ad es. il CCNL per il costo del lavoro). Inoltre, anche in questa sede, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2016 i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t che avranno titolo al rimborso di quota parte delle accise sono solo quelli di categoria ecologica “Euro 3” e superiori. Il testo della nota ministeriale e altre informazioni possono essere richiesti all’ufficio trasporti dell’Associazione.
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(AdT)
Scadenze aziendali dicembre 2017 IL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER IL MESE DI DICEMBRE 2017
VENERDÌ 15 FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di novembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
SABATO 16 (POSTICIPA A LUNEDÌ 18) IMU – SALDO SECONDA RATA 2017 - Scade il termine per il versamento a saldo dell’imposta dovuta per il 2017. TASI - SALDO SECONDA RATA 2017 - Scade il termine per il versamento a saldo dell’imposta dovuta per il 2017. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di novembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24. IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su: - redditi di lavoro autonomo; - redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e partecipazione in associazione; - obbligazioni e titoli similari; - redditi di capitale diversi da dividendi e inte-
ressi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari; - provvigioni; - redditi di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24. INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote: - 25,72 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva; - 33,23 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria. Il contributo così calcolato è posto: - per un terzo a carico dei percettori dei compensi, - per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando, in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/inps/regioni (Mod. F24). ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE 2016 - Scade il termine per versare le ultime rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3802 per l’addi-
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zionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno di riferimento è il 2016. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2017 Scade il termine per versare l’ultima rata di acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2017. CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps, tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente dai committenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi, tramite il modello F24, della contribuzione Inps dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del mese precedente.
I modelli da presentare sono: - l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni; - l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti. La presentazione deve essere fatta in via telematica. IVA - ACCONTO DI DICEMBRE - Scade il termine per il versamento dell’acconto Iva pari all’88% dell’Iva relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. Si possono utilizzare alternativamente il metodo storico, il metodo previsionale e il metodo delle operazioni effettuate. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24.
VENERDÌ 29 UNICO 2016 RAVVEDIMENTO OPEROSO - Scade il termine per regolarizzare la mancata presentazione del modello Unico 2016 entro il 30 settembre 2015 utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso.
SABATO 30 (POSTICIPA A LUNEDÌ 1)
INPS - FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche complementari.
REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE LIBRI CONTABILI - Scade il termine, per i soggetti il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto lo scorso 30 settembre, per procedere alla redazione dell’inventario, del libro giornale, dei mastrini e dei registri Iva.
TFR - Scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva applicata sulla rivalutazione del T.F.R. con codice F24 1712. Si ricorda che l’aliquota dell’imposta ammonta al 17%. Il saldo è previsto entro il 16 febbraio 2018.
CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° dicembre 2017 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 novembre 2017.
MARTEDÌ 19
RITENUTA FISCALE RIDOTTA PER AGENTI E RAPPRESENTANTI - Scade il termine per l’invio ai propri committenti, da parte degli agenti e dei rappresentanti, dell’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi per usufruire nel 2018 dell’applicazione della ritenuta sul 20% anziché sul 50% dell’ammontare delle provvigioni. La dichiarazione deve essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento o telematicamente solo nelle ipotesi in cui sia cambiato il regime rispetto alla prima comunicazione o a quella dell’anno precedente.
MODELLO 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO - Termine per regolarizzare la mancata presentazione in via telematica entro il 21 settembre 2016 dei mod. 770/2016, con contestuale versamento della sanzione ridotta a un decimo del minimo
LUNEDÌ 25 (POSTICIPA A MERCOLEDÌ 27) IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di novembre.
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DOMENICA 31 CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via telematica della denuncia mensile retributiva e
contributiva UNIEMENS individuale per il mese precedente. LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente. (PZ - FT)
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